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Document 52009IP0087

Futuro del sistema europeo comune di asilo Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sul futuro del sistema europeo comune di asilo (2008/2305(INI))

GU C 87E del 1.4.2010, p. 10–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 87/10


Martedì 10 marzo 2009
Futuro del sistema europeo comune di asilo

P6_TA(2009)0087

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sul futuro del sistema europeo comune di asilo (2008/2305(INI))

2010/C 87 E/03

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 63, paragrafi 1 e 2, del trattato CE,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e il suo Protocollo aggiuntivo del 1967,

visto il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (1) («il regolamento di Dublino»),

vista la direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (2) (direttiva «accoglienza»),

vista la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (3) (direttiva «asilo»),

vista la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (4),

vista la relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM(2007)0745),

vista la sua risoluzione del 14 aprile 2005 su Lampedusa (5),

vista la sua risoluzione del 6 aprile 2006 sulla situazione dei rifugiati a Malta (6),

vista la sua risoluzione del 21 giugno 2007 sull'asilo: cooperazione pratica, qualità del processo decisionale del regime europeo comune in materia di asilo (7),

vista la sua risoluzione del 2 settembre 2008 sulla valutazione del sistema di Dublino (8),

viste le relazioni della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulle visite effettuate in vari centri di trattenimento per controllarvi le condizioni di accoglienza,

vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 6 maggio 2008 nella causa C-133/06, Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea (9), riguardante un ricorso di annullamento della direttiva asilo, volta in particolare ad ottenere l'annullamento delle disposizioni di tale direttiva relative alla procedura di adozione e di modifica di elenchi comuni minimi di paesi sicuri,

visto il Patto europeo sull'asilo e l'immigrazione adottato dal Consiglio europeo il 16 ottobre 2008, il cui quarto obiettivo è di «costruire un'Europa dell'asilo»,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0050/2009),

A.

considerando che gli strumenti legislativi della prima fase di attuazione del sistema europeo comune di asilo hanno permesso di instaurare norme minime comuni, ma non pari condizioni di accesso alla protezione in tutto il territorio dell'Unione europea, il che fa sussistere fenomeni come movimenti secondari e domande multiple,

B.

considerando che il criterio del primo paese di accesso previsto dal sistema di Dublino può determinare l'effetto di far pesare su taluni Stati membri, segnatamente quelli situati alle frontiere esterne dell'Unione europea, un onere sproporzionato solo a causa della loro situazione geografica esposta, e che tale fenomeno si ripercuote negativamente sia sugli Stati membri sia sui richiedenti asilo,

C.

considerando che dalla valutazione della Commissione del sistema di Dublino è emerso che, nel 2005, i 13 Stati membri situati alle frontiere esterne hanno dovuto affrontare sfide sempre più difficili poste dal sistema di Dublino,

D.

considerando che nella summenzionata relazione sulla direttiva accoglienza la Commissione rileva gravi problemi di attuazione della direttiva, in particolare nei centri chiusi e nelle zone di transito, problemi di cui le delegazioni parlamentari hanno potuto rendersi conto in loco in occasione delle loro numerose visite,

Considerazioni generali

1.

osserva che nell'ultimo anno il numero dei rifugiati nel mondo è salito a oltre 12 milioni e quello degli sfollati interni a più di 26 milioni; appoggia, in tale contesto, la creazione di un sistema europeo comune di asilo e accoglie con favore il Piano strategico della Commissione sulla politica di asilo, che fungerà da tabella di marcia per la realizzazione del sistema europeo comune di asilo;

2.

deplora che, a causa della modifica della base giuridica che sarà determinata dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, sia previsto di spostare al 2012 il termine per la realizzazione della seconda fase del sistema europeo comune di asilo, che deve porre fine alla nefasta disparità esistente fra i sistemi di asilo degli Stati membri;

3.

richiama l'attenzione sul fatto che, per i cittadini di alcuni paesi terzi, il tasso di riconoscimento della qualifica di rifugiato varia dallo 0 % al 90 % da uno Stato membro all'altro;

4.

insiste sul fatto che l'armonizzazione delle norme finalizzata ad una procedura comune e ad uno status uniforme in materia di asilo dovrebbe tradursi in un livello di protezione elevato in tutta l'Unione europea e non risolversi in un livellamento verso il basso, il che farebbe perdere al regime d'asilo comune il suo valore aggiunto;

5.

deplora che il concetto dell'istituzione dell'asilo, aspetto essenziale della democrazia e della tutela dei diritti dell'uomo, sia stato gravemente intaccato nel corso degli ultimi anni; ribadisce la necessità del pieno rispetto dei diritti e delle esigenze dei richiedenti asilo e del principio di non respingimento;

6.

ricorda che l'Unione europea dovrebbe prevedere meccanismi alle frontiere esterne atti ad individuare i richiedenti asilo e a garantire l'accesso al suo territorio alle persone che hanno diritto a una protezione internazionale, ivi compreso nell'ambito di operazioni di controllo delle sue frontiere esterne;

7.

apprezza il fatto che la Commissione abbia inserito tra gli obiettivi globali del sistema europeo comune di asilo la garanzia dell'accesso alla protezione a chi ne ha bisogno;

8.

chiede che l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) fornisca dati precisi sul numero di richiedenti asilo individuati come tali nel corso delle operazioni da essa condotte e sulla sorte delle persone intercettate e fatte rientrare in un paese di transito o di origine in occasione delle medesime operazioni; esorta la Commissione a presentare una proposta di revisione del mandato di Frontex, allo scopo di dichiarare esplicitamente che le questioni legate alla protezione e ai diritti dell'uomo sono parte integrante della gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea;

9.

plaude al fatto che la Commissione riconosce l'esigenza di garantire la coerenza con altre politiche aventi un impatto sulla protezione internazionale; invita quindi tale istituzione a sostenere e ad introdurre iniziative volte al riesame e all'adeguamento di tutte le politiche e le pratiche di gestione delle frontiere, come Frontex e il Sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur), onde assicurare ai rifugiati l'accesso alla protezione nell'Unione europea e il pieno rispetto del principio di non respingimento alle frontiere esterne di quest'ultima; sottolinea inoltre che il dovere di fornire assistenza, quale sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), è giuridicamente vincolante per gli Stati membri, l'Unione europea e Frontex;

Miglioramento della legislazione in vigore

10.

si compiace del fatto che nella summenzionata sentenza nella causa C-133/06, la Corte di giustizia abbia annullato l'articolo 29, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva asilo, che riguardavano l'adozione o la modifica di un elenco comune minimo di paesi di origine sicuri e di un elenco comune di paesi terzi sicuri;

11.

plaude agli esperimenti positivi condotti in taluni Stati membri per accogliere i richiedenti asilo – sin dalla presentazione della loro domanda di protezione internazionale – in strutture aperte e in piena integrazione con le comunità locali;

12.

ritiene che i richiedenti asilo siano persone vulnerabili che devono beneficiare di condizioni di accoglienza idonee; ricorda che l'universo carcerario non può in alcun caso aiutarli a superare i traumi vissuti nei rispettivi paesi di origine o durante il viaggio verso l'Europa;

13.

accoglie con favore le disposizioni contenute nelle proposte più recenti della Commissione, in base alle quali gli Stati membri non possono porre in stato di detenzione una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente protezione internazionale; ritiene che, in linea di principio, i richiedenti asilo non dovrebbero essere posti in detenzione, per via della loro situazione particolarmente vulnerabile;

14.

deplora che in numerosi Stati membri la detenzione dei richiedenti asilo sia ancora una realtà a causa del loro ingresso irregolare nel territorio e plaude quindi all'inserimento di garanzie procedurali in materia di detenzione nella direttiva accoglienza; ritiene, a tale proposito, che la detenzione dei richiedenti asilo dovrebbe essere possibile unicamente in circostanze eccezionali definite molto chiaramente e in funzione del principio di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le sue modalità che il suo scopo; ritiene altresì che, qualora sia posto in detenzione, un richiedente asilo dovrebbe avere diritto a presentare ricorso dinanzi a un tribunale nazionale;

15.

ritiene essenziale che l'ambito di applicazione della nuova direttiva accoglienza sia chiarito in modo da coprire i centri di trattenimento, le zone di transito, le procedure alla frontiera e i trasferimenti previsti dal sistema di Dublino;

16.

si compiace dell'instaurazione, nella direttiva accoglienza, di un sistema formale di identificazione immediata delle persone vulnerabili, soprattutto i minori non accompagnati, le persone anziane che necessitano assistenza, le persone con disabilità, le donne incinte, i monogenitori con bambini e le persone che hanno subito traumi (torture, stupri, violenza psicologica, fisica e sessuale);

17.

ritiene che dovrebbero essere istituite una procedura di richiesta di asilo unica e un'unica serie di criteri per la qualifica di rifugiato o di persona bisognosa di protezione internazionale, che dovrebbero coprire tutte le domande di «protezione internazionale» (status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione temporanea);

18.

si compiace del fatto che la Commissione preveda di chiarire le condizioni per l'ottenimento della protezione sussidiaria e soprattutto del fatto che essa suggerisca di rivedere il livello dei diritti e i vantaggi da accordare ai beneficiari di questo tipo di protezione, garantendo in tal modo una maggiore parità di trattamento a un livello superiore;

19.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di modificare la direttiva asilo e sottolinea che la procedura comune in materia di asilo dovrebbe prevedere limiti di tempo ragionevoli, uniformi e precisi entro i quali le autorità devono pronunciarsi riguardo a una domanda di asilo, evitando in tal modo tempi di attesa lunghi e ingiustificati che potrebbero avere conseguenze negative per la salute e il benessere dei richiedenti asilo; ribadisce che la concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria dovrebbe sempre essere subordinata ad una valutazione individuale e mai limitata ad una valutazione generalizzata (ad esempio in base alla nazionalità) o a condizionalità (ad esempio riguardo alla situazione dei diritti dell'uomo in un paese di origine);

20.

ritiene auspicabile mettere in comune le informazioni sui paesi di origine di cui i vari Stati membri dispongono e incoraggia la Commissione ad intensificare i suoi sforzi in vista della creazione di una banca di dati comune; sottolinea che, nell'ambito della raccolta e della presentazione di informazioni sul paese di origine e della gestione di un portale, si dovrebbero garantire l'inclusione di relazioni sui singoli paesi elaborate da esperti di varia provenienza, l'accesso del pubblico ad informazioni prive di indicazioni sul loro utilizzo da parte dei responsabili delle decisioni (cosicché l'informazione rimanga imparziale e libera da influssi politici) e un giusto equilibrio tra fonti governative, non governative e internazionali in sede di raccolta delle informazioni sul paese di origine;

21.

accoglie favorevolmente la rifusione del regolamento di Dublino e le disposizioni proposte in vista di un meccanismo di sospensione dei trasferimenti a titolo del sistema di Dublino qualora si tema che, a seguito di detti trasferimenti, i richiedenti possano non beneficiare di norme di protezione adeguate negli Stati membri competenti, in particolare per quanto attiene alle condizioni di accoglienza e di accesso alle procedure di asilo, come anche in casi in cui detti trasferimenti creerebbero ulteriori oneri per quegli Stati membri che sono sottoposti a pressioni sproporzionate a causa, in particolare, della loro situazione geografica o demografica; sottolinea tuttavia che tali disposizioni finirebbero per rappresentare una dichiarazione politica piuttosto che uno strumento efficace atto a sostenere realmente gli Stati membri, se non si predispone un duplice strumento vincolante per tutti gli Stati membri che preveda i seguenti elementi:

a)

il distacco di funzionari di altri Stati membri, sotto l'egida dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, al fine di assistere gli Stati membri che si trovano in situazioni specifiche e problematiche;

b)

un regime per il trasferimento dei beneficiari di una protezione internazionale dagli Stati membri che si trovano in situazioni specifiche e problematiche verso altri, in consultazione con l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e con il consenso dei beneficiari;

22.

ritiene che, in virtù del regolamento di Dublino rivisto, ai richiedenti asilo dovrebbe essere riconosciuto il diritto di ricorso contro una decisione di trasferimento e che tale ricorso dovrebbe comportare, per le autorità giudiziarie, l'obbligo di esaminare d'ufficio la necessità di sospendere temporaneamente l'esecuzione di una decisione di trasferimento;

Strutture amministrative

23.

sostiene fermamente la creazione di un Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, che dovrebbe operare in stretta collaborazione con l'UNHCR nonché con le ONG specializzate in materia di asilo;

24.

ritiene che uno dei compiti dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo dovrebbe consistere nell'analizzare con precisione le divergenze esistenti tra i sistemi di asilo nazionali, in modo da contribuire a migliorarli;

25.

ritiene che le attività dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo dovrebbero includere lo sviluppo di orientamenti per promuovere una valutazione più accurata delle richieste di asilo, favorire lo scambio di buone prassi nonché monitorare l'attuazione e l'applicazione della pertinente legislazione dell'Unione europea (sostenendo la Commissione nella sua funzione di custode dei trattati);

26.

ritiene opportuno considerare concretamente la possibilità di monitorare il trattamento delle persone rimpatriate nel rispettivo paese di origine o di partenza a seguito della reiezione di una richiesta di protezione;

27.

incoraggia fermamente la Commissione a proseguire i suoi sforzi per definire un programma di formazione europeo comune in materia di asilo, consapevole che la qualità delle decisioni adottate in materia è direttamente legata a quella della formazione e dell'informazione dei responsabili delle decisioni a livello nazionale; è del parere che, in vista dell'elaborazione dei programmi di formazione, una consultazione delle organizzazioni della società civile specializzate in materia sarebbe una garanzia di efficacia;

28.

ritiene che tutti i responsabili delle decisioni debbano godere di pari condizioni di accesso ad informazioni sul paese di origine raccolte in modo professionale e obiettivo, le quali rappresentano uno strumento essenziale per le autorità competenti in materia di asilo e gli organi di ricorso, come pure per i richiedenti asilo, che si basano su tali informazioni per contribuire alla giustificazione della loro richiesta di protezione internazionale;

29.

sottolinea che, nei periodi di attesa, le autorità dovrebbero prendere in considerazione le diverse esigenze dei richiedenti asilo che versano in uno stato di maggiore fragilità, come i minori, i disabili e le donne, e predisporre le necessarie infrastrutture;

Integrazione dei beneficiari di una protezione internazionale

30.

riconosce l'importanza dell'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale in relazione a considerazioni in materia di democrazia, di sicurezza ed economiche;

31.

deplora che le regole fissate dal regolamento di Dublino per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo non tengano conto dei desiderata dei richiedenti e ritiene che taluni criteri di ordine familiare, culturale e linguistico dovrebbero essere presi maggiormente in considerazione ai fini di tale determinazione, in modo da favorire l'integrazione dei richiedenti asilo;

32.

esorta il Consiglio a raggiungere un accordo per estendere ai rifugiati e ai beneficiari di protezione sussidiaria l'ambito di applicazione della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (10);

33.

plaude alla proposta della Commissione contenuta nella direttiva accoglienza e finalizzata a consentire ai richiedenti un accesso semplificato al mercato del lavoro, nella consapevolezza che il loro inserimento nel mondo professionale costituisce una condizione essenziale per la loro integrazione nello Stato membro di accoglienza e contribuisce altresì allo sviluppo di competenze che possono risultare utili sia durante il loro soggiorno nello Stato membro di accoglienza che, in caso di rimpatrio, nel paese di origine;

34.

ritiene che, in sede di determinazione dello Stato membro competente, il sistema di asilo dovrebbe favorire l'integrazione tenendo conto, fra l'altro, del background sociale, culturale e linguistico, del riconoscimento dei titoli di studio, delle qualifiche e delle competenze professionali del richiedente asilo che corrispondono alle esigenze dell'economia dello Stato membro di accoglienza;

35.

raccomanda di non operare distinzioni tra i diritti concessi ai rifugiati e quelli riconosciuti ai beneficiari di protezione sussidiaria; insiste in particolare sulla necessità di migliorare l'accesso dei beneficiari di protezione sussidiaria ai diritti sociali ed economici, consapevole che ciò è essenziale per la loro integrazione;

Meccanismi di solidarietà

36.

ritiene che uno degli obiettivi del sistema europeo comune di asilo debba essere l'istituzione di meccanismi efficaci di solidarietà onde migliorare la situazione dei paesi che ricevono i maggiori flussi di richiedenti asilo e che hanno difficoltà a garantire loro condizioni di accoglienza adeguate, a trattarne le domande nei tempi e nelle forme prescritti o ad integrare i richiedenti che hanno ottenuto lo status di rifugiato;

37.

è del parere che la solidarietà non possa limitarsi alla concessione di mezzi finanziari e chiede l'efficace attuazione di meccanismi di reinsediamento e di trasferimento interni, su base volontaria, come previsto dal Patto europeo sull'asilo e l'immigrazione; è inoltre del parere che ciò consentirebbe ai beneficiari di una protezione internazionale di essere accolti da uno Stato membro diverso da quello che ha accordato loro il beneficio di tale protezione;

38.

ritiene che si dovrebbe esaminare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva 2001/55/CE (11) per consentire, in particolare, a categorie specifiche di persone che chiedono la protezione internazionale a titolo temporaneo di essere ricevute anche in assenza di un afflusso massiccio;

39.

incoraggia la creazione, sotto l'egida del futuro Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, di gruppi di esperti in materia di asilo che potrebbero fornire assistenza a Stati membri che si trovino alle prese con afflussi imprevisti e massicci di richiedenti asilo, cui non riescono a far fronte;

40.

chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di istituire un meccanismo europeo di trasferimento della protezione internazionale, sotto il controllo del futuro Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, onde permettere la circolazione dei rifugiati in Europa dietro loro richiesta e ridurre in tal modo la pressione su taluni Stati membri;

41.

si compiace del fatto che la Commissione intende realizzare uno studio per passare in rassegna i mezzi suscettibili di migliorare la solidarietà finanziaria in seno all'Unione europea e attende con interesse le proposte che saranno formulate in tal senso;

42.

sostiene la conclusione di accordi di sorveglianza delle frontiere tra autorità nazionali, UNHCR e ONG nell'Unione europea e, a tal fine, lo stanziamento di risorse a titolo del Fondo per le frontiere esterne dell'Unione europea;

Cooperazione con i paesi terzi

43.

sottolinea che il sistema europeo comune di asilo dovrebbe essere pienamente coerente con gli obiettivi e le attività nel settore della protezione dei rifugiati degli strumenti dell'Unione europea per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo (come il Fondo europeo di sviluppo, lo strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI), lo strumento europeo di vicinato e partenariato e lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani) nonché degli accordi e dei partenariati tra l'Unione europea e i paesi in via di sviluppo (come l'Accordo di Cotonou e il Partenariato strategico Africa-UE);

44.

condivide il parere della Commissione secondo cui l'asilo è parte integrante della cooperazione allo sviluppo con i paesi terzi e non uno strumento di gestione delle crisi; ribadisce inoltre che la cooperazione allo sviluppo, in particolare la prevenzione delle crisi, il monitoraggio dei diritti dell'uomo, la trasformazione dei conflitti e la costruzione della pace potrebbero fungere da strumento di prevenzione degli sfollamenti; sottolinea pertanto che il sistema europeo comune di asilo dovrebbe essere strettamente connesso con le politiche europee di sviluppo e umanitarie;

45.

attende con impazienza la valutazione dei programmi di protezione regionale previsti per il 2009; sottolinea che lo sviluppo di tali programmi dovrebbe avvenire in piena coerenza con i piani d'azione nazionali e regionali, con il programma tematico nel settore della migrazione e dell'asilo del DCI e che, più in generale, non dovrebbe mai essere un mezzo per sottrarre responsabilità agli Stati membri e all'Unione europea; invita la Commissione a coordinare meglio le azioni condotte in tale contesto dai suoi vari servizi, così da ottimizzare la loro sinergia, e a riferire al Parlamento sugli sforzi compiuti a tale riguardo;

46.

riconosce l'importanza di un rafforzamento delle capacità di accoglienza dei paesi di primo asilo e dell'istituzione, a livello europeo e in stretta cooperazione con l'UNHCR, di un programma di reinsediamento che definisca criteri comuni e meccanismi di coordinamento;

47.

chiede altresì che venga eseguita una valutazione dell'adeguatezza dei fondi disponibili per misure legate a paesi terzi, ad esempio la protezione all'interno della regione, in particolare alla luce dell'opinione espressa dal Parlamento secondo cui tali misure richiedono finanziamenti supplementari e non una ridistribuzione dei fondi per lo sviluppo;

48.

invita la Commissione a promuovere una maggiore partecipazione degli Stati membri agli sforzi di reinsediamento dei rifugiati condotti a livello mondiale;

49.

prende atto con grande interesse dell'idea di istituire «procedure di entrata protetta» e incoraggia fermamente la Commissione a farsi carico delle modalità concrete e delle implicazioni pratiche di questo tipo di misure;

50.

attende con interesse i risultati dello studio sul trattamento comune delle domande di asilo al di fuori del territorio dell'Unione europea, che la Commissione prevede di realizzare nel 2009, e mette in guardia contro qualsiasi tentativo di trasferire la responsabilità dell'accoglienza dei richiedenti asilo e del trattamento delle loro domande ai paesi terzi o all'UNHCR;

*

* *

51.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri, a Frontex e all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.


(1)  GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

(2)  GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.

(3)  GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

(4)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

(5)  GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 598.

(6)  GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 301.

(7)  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 364.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2008)0385.

(9)  GU C 158 del 21.6.2008, pag. 3.

(10)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

(11)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).


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