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Document 52009IP0086

Trasferimento transfrontaliero della sede legale delle società Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 recante raccomandazioni alla Commissione sul trasferimento transfrontaliero della sede legale di una società (2008/2196(INI))
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE

GU C 87E del 1.4.2010, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 87/5


Martedì 10 marzo 2009
Trasferimento transfrontaliero della sede legale delle società

P6_TA(2009)0086

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 recante raccomandazioni alla Commissione sul trasferimento transfrontaliero della sede legale di una società (2008/2196(INI))

2010/C 87 E/02

Il Parlamento europeo,

visto l’articolo 192, secondo comma, del trattato CE,

visti gli articoli 43 e 48 del trattato CE,

vista la comunicazione della Commissione del 21 maggio 2003, intitolata «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell’Unione europea - Un piano per progredire» (COM(2003)0284),

vista la sua risoluzione del 21 aprile 2004 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell’Unione europea – Un piano per progredire» (1),

vista la sua risoluzione del 4 luglio 2006 sui recenti sviluppi e le prospettive in materia di diritto societario (2),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2007 sulla società privata europea e sulla quattordicesima direttiva in materia di diritto societario a proposito del trasferimento della sede societaria (3),

viste le sentenze della Corte di giustizia nelle cause Daily Mail and General Trust (4), Centros (5), Überseering (6), Inspire Art (7), SEVIC Systems (8) e Cadbury Schweppes (9),

visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0040/2009),

A.

considerando che le società dovrebbero godere della libertà di stabilimento nell’ambito del mercato interno, conformemente alle disposizioni del trattato CE e all’interpretazione della Corte di giustizia,

B.

considerando che la migrazione transfrontaliera delle società è uno degli elementi cruciali del completamento del mercato interno,

C.

considerando che il trasferimento transfrontaliero della sede legale di una società non dovrebbe dar luogo alla sua liquidazione né a qualsiasi altra interruzione o perdita della personalità giuridica,

D.

considerando che il trasferimento transfrontaliero della sede legale non dovrebbe aggirare i requisiti giuridici, sociali e fiscali,

E.

considerando che i diritti delle altre parti interessate dal trasferimento, come gli azionisti di minoranza, i lavoratori, i creditori ecc., dovrebbero essere salvaguardati,

F.

considerando che il pertinente acquis comunitario che prevede per i lavoratori diritti d’informazione, consultazione e partecipazione a livello transfrontaliero e garantisce i diritti preesistenti in materia di partecipazione (direttive 94/45/CE (10) e 2005/56/CE (11)) dovrebbe essere pienamente preservato, e che, di conseguenza, il trasferimento della sede legale non dovrebbe comportare la perdita di tali diritti esistenti,

G.

considerando che una norma che obbliga una società a mantenere la sua sede centrale e la sua sede sociale nello stesso Stato membro sarebbe contraria alla giurisprudenza della Corte di giustizia sulla libertà di stabilimento e pertanto violerebbe il diritto comunitario,

1.

chiede alla Commissione di presentare al Parlamento entro il 31 marzo 2009, sulla base dell’articolo 44 del trattato CE, una proposta legislativa concernente una direttiva che stabilisca misure di coordinamento della legislazione nazionale degli Stati membri, al fine di facilitare il trasferimento transfrontaliero all’interno della Comunità della sede legale di una società costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro («quattordicesima direttiva sul diritto societario»), e chiede che detta proposta sia redatta nel quadro di deliberazioni interistituzionali e secondo le raccomandazioni particolareggiate in appresso;

2.

rileva che attualmente una società può trasferire la propria sede soltanto mediante lo scioglimento e la costituzione di una nuova entità giuridica nello Stato membro di destinazione oppure mediante la costituzione di una nuova entità giuridica nello Stato membro di destinazione e conseguente fusione delle due società; rileva altresì che questa procedura comporta ostacoli di natura amministrativa, genera costi e presenta implicazioni a livello sociale, oltre a non offrire alcuna certezza giuridica;

3.

ricorda la libertà di stabilimento garantita alle società a norma dell’articolo 48 del trattato CE, quale interpretata dalla Corte di giustizia (12);

4.

fa notare che il trasferimento della sede di una società coincide con il trasferimento della vigilanza; sottolinea che, nel quadro dell’elaborazione della quattordicesima direttiva sul diritto societario relativa al trasferimento transfrontaliero di sedi sociali, è necessario salvaguardare i diritti di azionisti, creditori e lavoratori nonché l’equilibrio esistente nella gestione aziendale («governo societario»);

5.

propone di inserire nella nuova direttiva un riferimento alla direttiva 94/45/CE e alla direttiva 2005/56/CE al fine di garantire, nell’applicazione delle direttive comunitarie in materia di diritto societario, la coerenza e gli elementi essenziali delle procedure relative alla partecipazione dei lavoratori;

6.

ritiene che il trasferimento della sede di una società debba essere preceduto dall’elaborazione di un piano di trasferimento e di una relazione che illustri e motivi gli aspetti giuridici ed economici nonché le conseguenze per gli azionisti e i lavoratori; sottolinea che sia il piano di trasferimento che la relazione devono essere resi accessibili tempestivamente a tutti i soggetti interessati;

7.

sottolinea gli effetti positivi che la concorrenza fiscale produce sulla crescita economica nel contesto della strategia di Lisbona;

8.

rileva che il trasferimento della sede societaria dovrebbe risultare fiscalmente neutro;

9.

propone di migliorare lo scambio di informazioni e l’assistenza reciproca tra le amministrazioni fiscali;

10.

richiede trasparenza nell’applicazione della nuova direttiva negli Stati membri e propone pertanto un obbligo di notifica degli Stati membri nei confronti della Commissione, in base al quale le società che trasferiscono la loro sede legale conformemente alla direttiva vanno iscritte in un registro europeo delle imprese; fa presente che, nell’intento di legiferare meglio, occorre evitare un eccesso di informazione (information overkill) all’atto del recepimento dell’obbligo di notifica nella legislazione nazionale, purché sia garantita un’informazione sufficiente;

11.

constata che le raccomandazioni rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini;

12.

ritiene che la proposta richiesta non presenti incidenze finanziarie;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate in allegato alla Commissione e al Consiglio e nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.


(1)  GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 714.

(2)  GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 114.

(3)  GU C 263 E del 16.10.2008, pag. 671.

(4)  Causa 81/87 Daily Mail and General Trust [1988], Racc. 5483.

(5)  Causa C-212/97 Centros [1999], Racc. I-1459.

(6)  Causa C-208/00 Überseering [2002], Racc. I-9919.

(7)  Causa C-167/01 Inspire Art [2003], Racc. I-10155.

(8)  Causa C-411/03 SEVIC Systems [2005], Racc. I-10805.

(9)  Causa C-196/04 Cadbury Schweppes [2006], Racc. I-7995.

(10)  Direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64).

(11)  Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1).

(12)  Sentenza nella causa Centros, citata.


Martedì 10 marzo 2009
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE

RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di presentare una proposta di direttiva contenente i seguenti elementi.

Raccomandazione 1 (effetti del trasferimento transfrontaliero della sede legale)

Il trasferimento transfrontaliero della sede legale non può dare luogo a liquidazione della società in questione né ad alcuna interruzione o perdita di personalità giuridica; di conseguenza la società mantiene la sua identità giuridica e non ne risultano modificati né i suoi attivi né i suoi passivi, né le sue relazioni contrattuali. Il trasferimento, inoltre, non può aggirare i requisiti giuridici, sociali e fiscali. Esso prende effetto dalla data di registrazione nello Stato membro ospitante. A decorrere dalla data di registrazione nello Stato membro ospitante, la società è soggetta alla legislazione di tale Stato.

Raccomandazione 2 (procedura di trasferimento all'interno della società)

La dirigenza o il consiglio di amministrazione di una società che progetta un trasferimento sono tenuti a redigere una proposta di trasferimento che copre almeno i seguenti elementi:

(a)

la forma giuridica, la denominazione e la sede legale della società nello Stato membro d'origine;

(b)

la forma giuridica, la denominazione e la sede legale previste per la società nello Stato membro ospitante;

(c)

l'atto costitutivo e lo statuto previsto per la società nello Stato membro ospitante;

(d)

il calendario previsto per il trasferimento;

(e)

la data a partire dalla quale le operazioni della società che intende trasferire la propria sede legale saranno trattate ai fini contabili come situate nello Stato membro ospitante;

(f)

se del caso, informazioni dettagliate sul trasferimento dell'amministrazione centrale o del centro principale di attività;

(g)

i diritti garantiti ai soci, ai lavoratori e ai creditori o le misure proposte al riguardo;

(h)

se la società è gestita sulla base della partecipazione dei lavoratori e la legislazione nazionale dello Stato membro ospitante non impone siffatto regime, le informazioni sulle procedure con cui sono determinate le modalità di partecipazione dei lavoratori.

La proposta di trasferimento è sottoposta all'esame dei soci e ai rappresentanti dei lavoratori della società entro un congruo periodo antecedente la data dell'assemblea degli azionisti della società.

Una società che progetta un trasferimento deve essere tenuta a pubblicare almeno le seguenti indicazioni conformemente alla legislazione nazionale applicabile, a norma della direttiva 68/151/CEE (1):

(a)

la forma giuridica, la denominazione e la sede legale della società nello Stato membro d'origine, nonché quelle previste per la società nello Stato membro ospitante;

(b)

il registro presso il quale i documenti e le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 68/151/CEE sono stati iscritti a fronte della società e il numero d'iscrizione nel registro;

(c)

l'indicazione delle modalità con cui i creditori e gli azionisti di minoranza della società possono esercitare i loro diritti e l'indirizzo al quale tutte le informazioni su tali modalità possono essere ottenute gratuitamente.

La dirigenza o il consiglio di amministrazione della società che progetta un trasferimento redige inoltre una relazione per illustrare e motivare gli aspetti giuridici ed economici della proposta e indicare le conseguenze per i soci, i creditori e i lavoratori, salvo diversamente convenuto.

Raccomandazione 3 (decisione di trasferimento da parte dell'assemblea degli azionisti)

L'assemblea degli azionisti approva la proposta di trasferimento in conformità delle disposizioni stabilite e con la maggioranza richiesta per modificare l'atto costitutivo e lo statuto secondo la legislazione applicabile alla società nello Stato membro d'origine.

Se la società è gestita sulla base della partecipazione dei lavoratori, l'assemblea degli azionisti può subordinare il completamento del trasferimento alla sua esplicita approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori.

Raccomandazione 4 (procedura amministrativa di trasferimento e di verifica)

Lo Stato membro d'origine verifica la legittimità della procedura di trasferimento in base alla propria legislazione. L'autorità competente designata dallo Stato membro d'origine rilascia un certificato che dichiara che tutti gli atti e le formalità richiesti sono stati espletati.

Il certificato, una copia dell'atto costitutivo e dello statuto previsti per la società nello Stato membro ospitante e una copia della proposta di trasferimento sono presentati entro un congruo periodo di tempo all'ente competente per la registrazione nello Stato membro ospitante. Tali documenti sono sufficienti ad abilitare la società ad essere registrata nello Stato membro ospitante. L'autorità competente per la registrazione nello Stato membro ospitante verifica che le condizioni sostanziali e formali del trasferimento sono soddisfatte.

L'autorità competente dello Stato membro ospitante notifica immediatamente la registrazione alla rispettiva autorità dello Stato membro d'origine. L'autorità dello Stato membro d'origine cancella quindi la società dal registro.

La registrazione nello Stato membro ospitante e la cancellazione dal registro dello Stato membro d'origine sono pubblicate. Vanno forniti almeno i dati seguenti:

(a)

la data di registrazione;

(b)

il nuovo numero d'iscrizione e quello precedente nei rispettivi registri dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante.

Raccomandazione 5 (partecipazione dei lavoratori)

La partecipazione dei lavoratori è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro ospitante.

Tuttavia, la legislazione dello Stato membro ospitante non è applicabile:

(a)

qualora lo Stato membro ospitante non preveda almeno lo stesso livello di partecipazione di quello attuato nella società dello Stato membro d'origine, o

(b)

qualora la legislazione dello Stato membro ospitante non dia ai dipendenti degli stabilimenti della società situati in altri Stati membri lo stesso diritto ad esercitare i diritti di partecipazione di cui i dipendenti godono prima del trasferimento.

In questi casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della direttiva 2005/56/CE.

Raccomandazione 6 (terze parti interessate dal trasferimento)

Alle società nei cui confronti sono state promosse procedure di chiusura, liquidazione, insolvenza o sospensione dei pagamenti o altri procedimenti analoghi non deve essere consentito di effettuare un trasferimento transfrontaliero della sede sociale all'interno della Comunità.

Ai fini dei procedimenti giudiziari o amministrativi in corso iniziati prima del trasferimento della sede sociale, l'impresa deve essere considerata come avente la propria sede legale nello Stato membro d'origine.


(1)  Prima direttiva del Consiglio 68/151/CEE del 9 marzo 1968 sul coordinamento delle salvaguardie richieste dagli Stati membri per la protezione degli interessi dei membri e dei terzi alle società secondo gli intendimenti del secondo comma dell'articolo 58 del trattato, per rendere siffatte salvaguardie equivalenti in tutta la Comunità (GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8).


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