EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AE1033

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) COM(2008) 810 def. — 2008/0241 (COD)

GU C 306 del 16.12.2009, p. 39–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 306/39


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione)

COM(2008) 810 def. — 2008/0241 (COD)

2009/C 306/09

Il Consiglio dell'Unione europea, in data 20 gennaio 2009, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 175, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

«Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione)»

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 18 maggio 2009, sulla base del progetto predisposto dalla relatrice Sylvia GAUCI.

Alla sua 454a sessione plenaria, dei giorni 10 e 11 giugno 2009 (seduta dell'11 giugno), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 103 voti favorevoli e 3 astensioni.

1.   Introduzione

1.1

La revisione della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito «direttiva RAEE») mira a conseguire effetti positivi sia sul piano ecologico che su quello economico, a vantaggio dell'ambiente, delle imprese e dei cittadini europei.

1.2

L'esperienza mostra che non è stato realizzato l'obiettivo della direttiva RAEE, ossia attuare una strategia efficiente di gestione dei rifiuti a livello del mercato interno.

1.3

I numerosi problemi sorti durante il processo di applicazione di questa direttiva sono imputabili alle molteplici differenze fra gli Stati membri.

1.4

Queste derivano in parte dall'ambiguità delle definizioni contenute nella direttiva stessa, ma anche dalla libertà accordata agli Stati membri dall'articolo 175 del Trattato CE in materia di attuazione.

2.   Conclusioni e raccomandazioni

2.1

Per ora il Comitato può sintetizzare come segue i problemi da esaminare nel contesto della revisione della direttiva RAEE:

2.2

la direttiva RAEE presenta un potenziale di semplificazione in termini di riduzione degli oneri amministrativi a carico degli operatori di mercato.

2.3

Nel rivedere la direttiva, l'Unione europea, insieme alle amministrazioni nazionali, dovrebbe garantire condizioni eque in tutti gli Stati membri. Sarebbe auspicabile adottare una doppia base giuridica, vale a dire gli articoli 95 e 175 del Trattato CE, in modo tale che le disposizioni relative al campo d'applicazione, alle definizioni, alle specifiche dei prodotti e alle responsabilità del produttore nell'immissione dei prodotti sul mercato abbiano come base l'articolo 95 del Trattato CE e quelle sugli obiettivi e il trattamento dei rifiuti l'articolo 175 del Trattato CE.

2.4

Tutti gli attori della catena, inclusi i produttori, gli importatori, i dettaglianti, i commercianti e i rigattieri, dovrebbero avere le stesse responsabilità in materia di RAEE.

2.5

La revisione della direttiva dovrebbe consentire una migliore interazione fra, da una parte, le disposizioni relative alla tutela dell'ambiente, e, dall'altra, le norme che garantiscono il buon funzionamento del mercato interno.

2.6

La definizione di «produttore», in particolare, non dovrebbe comportare la creazione di nuovi ostacoli al mercato interno. Ciò sarà più conforme alla recente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, la quale prescrive che la protezione ambientale non deve essere contraria ai principi del mercato interno. La definizione di produttore di cui all'articolo 3, lettera j), del testo in esame dovrebbe inoltre concordare, nella misura del possibile, con le definizioni pertinenti contenute nella decisione n. 768/2008/CE, pur riconoscendo l'obbligo specifico derivante dalla direttiva RAEE, vale a dire il fatto che tanto la registrazione quanto il finanziamento della raccolta e del recupero non sono caratteristiche del prodotto (come la composizione, gli ingredienti, l'impatto ambientale), bensì obblighi aggiuntivi cui adempiere esclusivamente a livello nazionale (vigilanza sul mercato e applicazione).

2.7

La versione riveduta della direttiva non dovrebbe creare ostacoli alla pratica della ripartizione dei costi della gestione RAEE sulla base delle attuali quote di mercato. Per quanto riguarda l'allegato II, occorre assicurare che le parti interessate possano continuare a sviluppare gli standard di trattamento. Attualmente i sistemi di raccolta basati sulle quote di mercato si stanno dimostrando idonei a una gestione efficace dei RAEE.

2.8

La direttiva dovrebbe realizzare il proprio obiettivo sociale: quello, cioè, di proteggere l'ambiente e ridurre l'impatto di tali rifiuti sulla salute umana. Una gestione economicamente efficace del flusso di rifiuti elettrici ed elettronici nell'UE dovrebbe contribuire a impedire che questo tipo di rifiuti venga esportato verso paesi terzi in cui le norme ambientali sono meno rigorose e i rischi per i lavoratori che li maneggiano più elevati.

3.   Osservazioni specifiche sull'articolato

3.1   Articolo 3, lettera j): definizione di «produttore»

3.1.1

Il Comitato approva la nuova definizione di «produttore», evidenziando tuttavia che essa potrebbe portare a comportamenti opportunistici (il cosiddetto free-riding) e a distorsioni della concorrenza.

3.1.2

Essa è intesa a garantire il corretto funzionamento del mercato interno. A questo proposito, il CESE invita la Commissione a semplificare le procedure e al tempo stesso impedire possibili abusi da parte di operatori commerciali disonesti.

3.1.3

La definizione modificata di «produttore», insieme alla precisazione dei termini «messa a disposizione sul mercato», nella nuova lettera o), dell'articolo 3, e «immissione sul mercato», nella nuova lettera p), dell'articolo 3, consente agli operatori d'intraprendere volontariamente azioni specifiche senza il rischio di dover farsi carico delle spese connesse al termine della vita utile di un prodotto.

3.1.4

Grazie alla delimitazione del ruolo di ciascun operatore, le imprese possono farsi un'idea chiara dei costi e quindi assumersi una quota più precisa delle responsabilità che derivano loro dal fatto di far parte della catena di fornitura delle attrezzature elettriche ed elettroniche.

3.1.5

Ai fini dell'applicazione pratica, bisogna dare agli Stati membri la possibilità di imporre obblighi nazionali alle persone fisiche o giuridiche che immettono per la prima volta nel loro mercato prodotti provenienti da paesi terzi o da altri Stati membri dell'UE (commercio intracomunitario). Gli Stati membri potrebbero così adottare provvedimenti proporzionati che consentano loro di identificare tali soggetti e chiedere loro di provvedere alla registrazione e al finanziamento della gestione dei RAEE derivanti dalle loro vendite.

3.1.6

Il Comitato ritiene che una definizione chiara del produttore possa ottimizzare i progressi ambientali e l'efficienza economica nei seguenti modi:

la definizione di produttore dovrebbe comprendere gli stessi operatori in tutti gli Stati membri.

Il Comitato ritiene altresì che i registri nazionali dei produttori dovrebbero funzionare in maniera più armonizzata. In effetti, l'eterogeneità dei requisiti amministrativi nei diversi sistemi nazionali di registrazione e finanziamento comporta un aumento dei costi per i produttori che effettuano operazioni transfrontaliere nel mercato interno.

I registri dei produttori differiscono sotto il profilo sia della raccolta di informazioni presso i produttori stessi sia dei principi di funzionamento. Fra l'altro, essi presentano differenze per quanto riguarda la definizione del tipo di apparecchiature, i criteri relativi al peso, la base di calcolo delle cifre riportate e la misura in cui vengono prese in considerazione le vendite in altri Stati membri. Variano anche la frequenza e la periodicità della comunicazione dei dati.

Il Comitato giudica quindi importante che le istituzioni europee emettano raccomandazioni e orientamenti per conseguire l'obiettivo ricercato, previa adeguata consultazione degli interessati.

Ritiene inoltre che potrebbe essere creata una rete europea dei registri nazionali allo scopo di favorire lo scambio di informazioni. Tale rete faciliterebbe l'armonizzazione dei sistemi di registrazione dei produttori negli Stati membri, in modo che i dati sulle loro attività vengano resi disponibili in tutta l'UE, alleggerendo così gli oneri amministrativi per chi si registra e consentendo nel contempo un'applicazione più efficace della direttiva. Una maggiore armonizzazione e una burocrazia meno pesante agevolerebbero i progressi e il conseguimento degli obiettivi in campo ambientale.

Il Comitato reputa che per prevenire i comportamenti opportunistici occorrerebbe creare una struttura europea che provveda al controllo della tracciabilità dei flussi di merci e dell'equilibrio finanziario dei sistemi europei di raccolta e di recupero, nonché garantire l'applicazione reciproca delle disposizioni giuridiche (e amministrative) e istituire un'assistenza giuridica efficace fra i diversi Stati membri dell'UE.

3.2   Articolo 5: Raccolta differenziata

3.2.1

I sistemi di ritiro dei RAEE sono uno strumento necessario per la raccolta su vasta scala degli apparecchi domestici.

3.2.2

Il Comitato insiste sulla necessità di fare in modo che tali rifiuti possano essere restituiti gratuitamente al distributore che fornisce un nuovo prodotto, a condizione che l'apparecchiatura resa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita.

3.2.3

Il Comitato è tuttavia convinto che i consumatori debbano essere informati della portata dei loro diritti, in modo da evitare confusioni circa il ruolo degli operatori di mercato. In effetti, gli operatori di mercato non devono essere considerati responsabili della raccolta dei rifiuti per conto del consumatore, senza che venga previsto alcun limite al riguardo. In particolare, gli operatori di mercato dovrebbero rimanere liberi di definire le condizioni relative al loro obbligo di ritiro quando questo non intervenga al momento della consegna del nuovo bene. La Commissione ritiene che in tal modo le imprese potranno risparmiare spese di trasporto e di manodopera. Queste economie hanno una loro razionalità sotto il profilo ambientale e della concorrenza.

3.3   Articolo 7: Tasso di raccolta

3.3.1

Il Comitato è favorevole alla revisione degli attuali obiettivi di raccolta. Ritiene tuttavia inopportuno adottare un tasso di raccolta dei RAEE basato sul volume delle vendite, dato che, quasi in ogni caso, i prodotti hanno una vita utile di gran lunga superiore a uno o due anni e quindi non vengono riciclati due anni dopo la vendita.

3.3.2

Dato che adesso i materiali hanno maggiore valore rispetto a 5-10 anni fa, i RAEE di alto valore (vale a dire, con un elevato contenuto in metallo) scompaiono dalle vie di raccolta convenzionali, con la conseguenza che non sempre se ne trova traccia nei canali ufficiali di trattamento dei RAEE. Questi RAEE sottratti ai circuiti ufficiali possono subire un trattamento non conforme alle norme, oppure non subire alcun trattamento e finire nelle discariche, oppure essere esportati illegalmente, oppure essere trattati secondo le norme o esportati legalmente. Attualmente non si dispone di cifre esatte sulla destinazione di tali RAEE sottratti ai circuiti ufficiali (si veda la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente del marzo 2009).

3.3.3

Il Comitato ritiene che in avvenire tutti gli operatori di mercato dovranno essere considerati responsabili della gestione dei RAEE, su cui dovranno esercitare un maggiore controllo.

3.3.4

Il Comitato riconosce che il successo nella realizzazione degli obiettivi in materia di raccolta dipende da fattori estranei al semplice controllo dei produttori, che vanno dalla disponibilità di punti di raccolta al volume di RAEE generato dall'utente finale.

3.3.5

Il Comitato ritiene pertanto che i produttori non debbano essere considerati i soli responsabili. Degli studi hanno evidenziato che grandi quantità di RAEE sono raccolti e trattati al di fuori dei sistemi RAEE ufficiali e che numerosi soggetti interessati diversi dai produttori possono influire sui volumi raccolti e riciclati.

3.3.6

Il Comitato sottolinea che la revisione della direttiva RAEE dovrebbe mirare a massimizzare i risultati ambientali (incremento della raccolta) e a rafforzare l'efficienza economica della gestione RAEE (trattamento migliorato).

3.3.7

A giudizio del Comitato, se gli obiettivi di raccolta vengono misurati al momento in cui il RAEE arriva ai sistemi di riciclaggio, l'esistenza di flussi paralleli fa sì che sia impossibile, per i produttori, raccogliere RAEE sufficienti per conseguire l'obiettivo. Il Comitato ritiene pertanto che per conseguire gli obiettivi di raccolta sarebbe più utile prendere in considerazione il momento in cui il materiale arriva al riciclatore, poiché così facendo si potrebbero rilevare tutti i flussi RAEE, piuttosto che i flussi provenienti dai produttori considerati isolatamente.

In sostanza, il Comitato sottolinea che i flussi paralleli devono formare oggetto di regolamentazione, in modo da assicurare che tutti i RAEE vengano riciclati conformemente al disposto della direttiva. In particolare, sarebbe bene imporre l'obbligo di dichiarare i RAEE raccolti anche ad attori diversi dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

3.4   Articolo 12: Finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici

3.4.1

Il Comitato ritiene che la responsabilità del finanziamento relativo ai RAEE provenienti da nuclei domestici non vada accollata unicamente ai produttori, come prevede la proposta della Commissione nell'articolo 12.

3.4.2

Il Comitato giudica importante incoraggiare i produttori a scegliere fra soluzioni individuali o collettive, a seconda della gamma dei loro prodotti e del loro modello aziendale.

3.4.3

Attualmente, l'articolo 8 della direttiva RAEE impone ai produttori di materiale elettrico ed elettronico di farsi carico dei costi del riciclaggio dei loro prodotti al termine della vita utile di questi ultimi. In particolare, il paragrafo 2 prevede la responsabilità finanziaria di ciascun produttore per il riciclaggio dei prodotti che abbia immesso sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che provengano dai nuclei familiari. Il produttore può scegliere di adempiere tale obbligo individualmente oppure aderendo ad un regime collettivo.

3.4.4

Al momento i produttori stanno studiando delle soluzioni: è possibile che ben presto essi decidano di affrontare questo problema con sistemi individuali o collettivi.

3.4.5

Il Comitato condivide l'idea secondo cui l'articolo 8, paragrafo 2, costituisce la base giuridica idonea per attuare la responsabilità dei produttori in materia di RAEE.

3.4.6

La revisione della direttiva va considerata come un'opportunità per rafforzare la libertà di scelta fra la responsabilità individuale del produttore e le soluzioni collettive.

Bruxelles, 11 giugno 2009

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Mario SEPI


Top