EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0333

Causa T-333/09: Ricorso proposto il 20 agosto 2009 — Polonia/Commissione

GU C 267 del 7.11.2009, p. 71–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/71


Ricorso proposto il 20 agosto 2009 — Polonia/Commissione

(Causa T-333/09)

2009/C 267/130

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Dowgielewicz, agente)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede di:

Dichiarare l’annullamento dell’allegato I della decisione della Commissione 10 giugno 2009, 2009/444/CE [notificata con il numero C (2009/4375) relativa all’assegnazione agli Stati membri degli importi risultanti dalla modulazione di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per gli anni 2009-2012 (1), nella parte che dispone l’assegnazione agli Stati membri per l’anno 2012 di importi risultanti dalla modulazione conformemente all’art. 9, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 73/2009;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha chiesto l’annullamento parziale della decisione della Commissione 2009/444/CE fondando il suo ricorso sui seguenti addebiti.

In primo luogo la ricorrente ha sollevato l’addebito della violazione del principio di gerarchia tra le norme legali a causa dell’adozione di misure in contrasto con l’art. 9, n. 2, del regolamento n. 73/2009 (2). La ricorrente ha fatto valere al riguardo che la decisione impugnata ripartiva le quote previste per l’intero periodo 2009-2012 esclusivamente tra i paesi della Comunità a 15, mentre l’art. 9, n. 2, del regolamento n. 73/2009 prevede che dal 2012 tali Stati non saranno più i soli Stati membri interessati dalla modulazione. Con riferimento a quanto precede, ad avviso della ricorrente, i nuovi Stati membri devono rientrare nel meccanismo indicato anche in rapporto all’anno 2012.

In secondo luogo la ricorrente ha fatto valere l’addebito della violazione del principio di ripartizione del gettito generato dalla modulazione secondo criteri oggettivi, risultanti dal punto 14 del preambolo del regolamento n. 73/2009 e dall’art. 9, n. 2, di tale regolamento, nonché della violazione del principio di solidarietà.

In terzo luogo la ricorrente ha sollevato l’addebito della violazione del principio di non discriminazione, poiché secondo la ricorrente i criteri di ripartizione del gettito della modulazione per l’anno 2012 applicati dalla Commissione (come la data di adesione di un dato paese membro all’Unione europea e la misura in cui un dato Stato membro ha contribuito ad ottenere il gettito derivante dalla modulazione), i quali hanno condotto all’esclusione della Repubblica di Polonia e degli altri nuovi paesi membri dalla ripartizione di tale gettito, non sono oggettivi e non garantiscono una distribuzione proporzionale degli oneri e dei vantaggi risultanti dal meccanismo della modulazione.

In quarto luogo, a parere della ricorrente, la decisione contestata viola l’art. 253 CE poiché le ragioni dell’esclusione dei nuovi paesi membri dalla ripartizione per l’anno 2012 per una parte del gettito ottenuto dalla modulazione, che avrebbe dovuto essere suddivisa secondo criteri oggettivi fra tutti gli Stati membri che applicano il meccanismo della medesima, non sono state chiarite dalla Commissione né nel contenuto della decisione impugnata, in particolare nel suo preambolo, né in occasione dei lavori preparatori in merito alla decisione stessa.

In quinto luogo la ricorrente addebita alla convenuta la violazione del requisito delle forme sostanziali a causa dell’adozione della decisione stessa in maniera non conforme con le disposizioni del regolamento di procedura del comitato di gestione per i pagamenti diretti nonché con l’art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (3). La ricorrente ha fatto valere che la Commissione non ha trasmesso ai rappresentanti della Repubblica di Polonia il progetto della decisione impugnata in lingua polacca, nonostante la richiesta formulata in tal senso, il che ha reso difficile alla ricorrente la valutazione del medesimo nonché lo svolgimento delle indispensabili consultazioni.


(1)  GU L 148 dell’11 giugno 2009, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 19 gennaio 1999, n. 73, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31 gennaio 2009, pag. 16).

(3)  GU 17 del 6 ottobre 1958, pag. 385.


Top