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Document 62007TB0139

Causa T-139/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 4 settembre 2009 — Pioneer Hi-Bred International/Commissione ( Ravvicinamento delle legislazioni — Emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati — Procedimento di autorizzazione all’immissione sul mercato — Omissione della Commissione di sottoporre al comitato di regolamentazione un progetto di misure — Ricorso in carenza — Venir meno della materia del contendere — Non luogo a statuire )

GU C 267 del 7.11.2009, p. 64–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/64


Ordinanza del Tribunale di primo grado 4 settembre 2009 — Pioneer Hi-Bred International/Commissione

(Causa T-139/07) (1)

(«Ravvicinamento delle legislazioni - Emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati - Procedimento di autorizzazione all’immissione sul mercato - Omissione della Commissione di sottoporre al comitato di regolamentazione un progetto di misure - Ricorso in carenza - Venir meno della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

2009/C 267/115

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Iowa, Stati Uniti) (rappresentante: J. Temple Lang, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente D. Lawunmi e C. Zadra, agenti, successivamente P. Oliver e C. Zadra, agenti)

Oggetto

Domanda volta a fare dichiarare, ai sensi dell’art. 232 CE, che la Commissione, non avendo sottoposto al comitato di regolamentazione, in applicazione dell’art. 5, n. 2, della decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23) un progetto di misure da adottare in merito alla notifica della ricorrente relativa all'immissione sul mercato di mais geneticamente modificato 1507, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 18, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva del Consiglio 90/220/CEE (GU L 106, pag. 1).

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul presente ricorso.

2)

La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Pioneer Hi-Bred International, Inc.


(1)  GU C 155 del 7.7.2007.


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