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Document 62007TB0057

Causa T-57/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 settembre 2009 — E.ON Ruhrgas e E.ON Földgáz Trade/Commissione (Ricorso di annullamento — Concorrenza — Concentrazione — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune — Impegni — Lettere della Commissione riguardanti gli impegni — Atti non suscettibili di ricorso — Irricevibilità)

GU C 267 del 7.11.2009, p. 64–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/64


Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 settembre 2009 — E.ON Ruhrgas e E.ON Földgáz Trade/Commissione

(Causa T-57/07) (1)

(Ricorso di annullamento - Concorrenza - Concentrazione - Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune - Impegni - Lettere della Commissione riguardanti gli impegni - Atti non suscettibili di ricorso - Irricevibilità)

2009/C 267/114

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: E.ON Ruhrgas International AG (Essen, Germania); e E.ON Földgáz Trade Zrt (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: avv.ti G. Wiedemann e T. Lübbig)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Bouquet e V. Di Bucci, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni asseritamente contenute nelle lettere della Commissione 19 dicembre 2006 e 16 gennaio 2007 riguardanti gli impegni assunti dalla E.ON Ruhrgas International AG previsti all’art. 3 della decisione della Commissione 21 dicembre 2005 con la quale quest’ultima ha dichiarato un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e l’accordo SEE (caso COMP/M.3696 — E.ON/MOL)

Dispositivo

1)

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2)

La E.ON Ruhrgas International AG e la E.ON Földgáz Trade Zrt sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 95 del 28.4.2007.


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