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Document 62009CN0329

Causa C-329/09 P: Ricorso proposto il 17 agosto 2009 da Iride SpA, precedentemente AMGA SpA, avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata), del 11 giugno 2009 nella causa T-300/02, AMGA/Commissione

GU C 267 del 7.11.2009, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/41


Ricorso proposto il 17 agosto 2009 da Iride SpA, precedentemente AMGA SpA, avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata), del 11 giugno 2009 nella causa T-300/02, AMGA/Commissione

(Causa C-329/09 P)

2009/C 267/72

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Iride Spa, precedentemente AMGA Spa (rappresentanti: L. Radicati di Brozolo e T. Ubaldi, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, A2A SpA, precedentemente ASM Brescia SpA

Conclusioni

annullare la Sentenza nella causa T-300/02 per snaturamento degli elementi del fascicolo ed errore nelle conseguenze di diritto che il Tribunale ha tratto da detti elementi nella parte in cui dichiara che Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.A. (AMGA) non è individualmente interessata dalla decisione controversa (1) e che il ricorso da essa presentato nella causa T-300/02 è irricevibile;

dichiarare ricevibile il ricorso presentato nella causa T-300/02 e rinviare la causa al Tribunale di primo grado ai fini della sua trattazione nel merito, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia;

condannare la Commissione al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria domanda, la Ricorrente fa valere un unico motivo d'impugnazione relativo allo snaturamento degli elementi del fascicolo ed errore nelle conseguenze di diritto che il Tribunale ha tratto dagli accertamenti inesatti compiuti nella sentenza, ai sensi dell'art. 230(4) CE e della pertinente giurisprudenza comunitaria. A. parere di Iride, in particolare, il Tribunale ha snaturato completamente gli elementi che la Società ha sottoposto alla valutazione del Tribunale per confermare la qualifica di AMGA come beneficiaria effettiva di un aiuto individuale concesso a titolo dei regime controverso e per cui la Commissione ha ordinato il recupero. A causa di tale snaturamento degli elementi dei fascicolo, dunque, il Tribunale ha tratto l’erronea conseguenza di diritto che la Società non è individualmente interessata dalla decisione controversa e pertanto che il suo ricorso è irricevibile.


(1)  Decisione della Commissione del 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, p. 21).


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