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Document 62009CN0324

Causa C-324/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division il 12 agosto 2009 — L'Oréal SA, Lancôme parfums e beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L'Oréal (UK) Limited/eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Limited, Stephan Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi

GU C 267 del 7.11.2009, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/40


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division il 12 agosto 2009 — L'Oréal SA, Lancôme parfums e beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L'Oréal (UK) Limited/eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Limited, Stephan Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi

(Causa C-324/09)

2009/C 267/71

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division

Parti

Ricorrenti: L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L'Oréal (UK) Limited

Convenuti: eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Limited, Stephan Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi

Questioni pregiudiziali

1)

Nel caso in cui tester di profumi e cosmetici (vale a dire campioni utilizzati per presentare i prodotti ai consumatori negli esercizi al dettaglio) e flaconi per ricariche (vale a dire contenitori dai quali possono essere prelevati piccoli quantitativi di prodotto da distribuire alla clientela come campioni gratuiti), che non sono destinati alla vendita al pubblico (e sono spesso contrassegnati con la dicitura «non in vendita» o «non vendibile separatamente»), vengano forniti gratuitamente ai distributori autorizzati dal titolare del marchio, se tali prodotti siano «immessi in commercio» ai sensi dell’art. 7, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (1) (in prosieguo: la «direttiva sui marchi») e dell’art. 13, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (2), sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento sul marchio comunitario»).

2)

Nel caso in cui i prodotti siano stati estratti dalle confezioni (o comunque disimballati) senza il consenso del titolare del marchio, se ciò costituisca una «motivo legittimo» perché il titolare del marchio si opponga all’ulteriore commercializzazione di prodotti disimballati in forza dell’art. 7, n. 2, della direttiva sui marchi e dell’art. 13, n. 2, del regolamento sul marchio comunitario.

3)

Ai fini della soluzione della seconda questione sopra indicata, se faccia differenza:

a)

il fatto che, una volta estratti dalle confezioni (o disimballati), i prodotti non rechino le informazioni prescritte dall’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE [concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici] (in prosieguo: la «direttiva sui cosmetici»), e in particolare non rechino l’elenco degli ingredienti né una data di scadenza;

b)

il fatto che, in assenza di tali informazioni, l’offerta o la vendita dei prodotti disimballati costituisca un reato ai sensi della legge dello Stato membro della Comunità in cui essi vengono offerti o venduti da terzi.

4)

Ai fini della soluzione della seconda questione sopra indicata, se faccia differenza il fatto che l’ulteriore commercializzazione rechi pregiudizio, o sia atta a recare pregiudizio, all’immagine dei prodotti e quindi alla reputazione del marchio. In caso di risposta affermativa, se tale effetto debba essere presunto, oppure debba essere dimostrato dal titolare del marchio.

5)

Nel caso in cui un operatore economico che gestisce un mercato online acquisti l’uso di un segno identico a un marchio registrato quale parola chiave dal gestore di un motore di ricerca, di modo che il segno venga presentato agli utenti dal motore di ricerca in un collegamento sponsorizzato al sito Internet del gestore del mercato online, se la visualizzazione del segno sul collegamento sponsorizzato costituisca un «uso» del segno ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva sui marchi e dell’art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento sul marchio comunitario.

6)

Nel caso in cui la selezione del collegamento sponsorizzato menzionato nella quinta questione rinvii l’utente direttamente ad annunci pubblicitari o ad offerte di prodotti identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato con il segno immessi sul sito da terzi, alcuni dei quali commettono una violazione del marchio e altri no, a seconda della situazione dei rispettivi prodotti, se ciò costituisca uso di un segno da parte del gestore del mercato online «per» prodotti costituenti violazione ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva sui marchi e dell’art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento sul marchio comunitario.

7)

Nel caso in cui i prodotti pubblicizzati e offerti in vendita sul sito Internet menzionato nella sesta questione includano prodotti che non sono stati immessi in commercio nel SEE dal titolare del marchio o con il suo consenso, se, affinché tale uso rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva sui marchi e dell’art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento sul marchio comunitario, ed esuli da quello dell’art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi e dell’art. 13, n. 1, del regolamento sul marchio comunitario, sia sufficiente che l’annuncio pubblicitario o l’offerta in vendita siano rivolti ai consumatori del territorio per il quale il marchio è stato registrato, oppure il titolare del marchio debba dimostrare che l’annuncio pubblicitario o l’offerta in vendita comporta necessariamente l’immissione in commercio dei prodotti in questione nel territorio per il quale il marchio è stato registrato.

8)

Ai fini della soluzione delle questioni dalla quinta alla settima, se faccia differenza il fatto che l’uso contestato dal titolare del marchio consiste nella visualizzazione del segno sul sito Internet dello stesso gestore del mercato online, anziché in un collegamento sponsorizzato.

9)

Nel caso in cui sia sufficiente che l’annuncio pubblicitario o l’offerta in vendita siano rivolti ai consumatori del territorio per il quale il marchio è stato registrato affinché tale uso rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva sui marchi e dell’art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento sul marchio comunitario, ed esuli da quello dell’art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi e dell’art. 13, n. 1, del regolamento sul marchio comunitario,

a)

se detto uso consista nella o includa la «memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio» ai sensi dell’art. 14, n. 1, della [direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno [in prosieguo: la «direttiva sul commercio elettronico»];

b)

nel caso in cui l’uso non consista esclusivamente in attività rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 14, n. 1, della direttiva sul commercio elettronico, ma includa tali attività, se il gestore del mercato online sia esente da responsabilità nei limiti in cui l’uso consiste nelle suddette attività e, in tal caso, se possano essere concessi il risarcimento dei danni o altri risarcimenti economici in relazione a tale uso laddove il gestore non sia esente da responsabilità;

c)

nel caso in cui il gestore del mercato online sia a conoscenza del fatto che sul suo sito Internet sono stati pubblicizzati, offerti in vendita o venduti prodotti in violazione di marchi registrati, e presumibilmente le violazioni di tali marchi registrati continuino attraverso la pubblicità, l’offerta in vendita e la vendita degli stessi prodotti o di prodotti simili da parte degli stessi o di altri utenti del sito Internet, se ciò significhi che essa ne è «al corrente» o «effettivamente al corrente» ai sensi dell’art. 14, n. 1, della direttiva sul commercio elettronico.

10)

Nel caso in cui i servizi di un intermediario quale un gestore di un sito Internet siano stati utilizzati da terzi per violare un marchio registrato, se l’art. 11 della [direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio] 29 aprile 2004, [2004/48/CE,] sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (in prosieguo: la «direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale»), imponga agli Stati membri di garantire che il titolare del marchio possa ottenere un’ingiunzione nei confronti dell’intermediario al fine di evitare ulteriori violazioni di detto marchio, e non solo la continuazione di detto specifico atto di contraffazione, e in tal caso quale sia la portata dell’ingiunzione che può essere richiesta.


(1)  Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1).

(2)  GU L 11, pag. 1.


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