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Document 62009CN0318

Causa C-318/09 P: Ricorso proposto il 11 agosto 2009 da A2A SpA, precedentemente ASM Brescia SpA, avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata), del 11 giugno 2009 nella causa T-189/03, ASM Brescia SpA/Commissione delle Comunità europee

GU C 267 del 7.11.2009, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/37


Ricorso proposto il 11 agosto 2009 da A2A SpA, precedentemente ASM Brescia SpA, avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata), del 11 giugno 2009 nella causa T-189/03, ASM Brescia SpA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-318/09 P)

2009/C 267/68

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: A2A SpA, precedentemente ASM Brescia SpA (rappresentanti: A. Santa Maria, A. Giardina, C. Croff, G. Pizzonia, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni

annullare la Sentenza nella causa T-189/03, per violazione del diritto comunitario e in particolare dell'articolo 87 del Trattato CE, nonché per difetto di motivazione, nella parte in cui qualifica l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito d'impresa come aiuto di stato;

annullare la Sentenza, per erronea e contraddittoria applicazione del diritto comunitario, nella parte in cui non qualifica l'esenzione triennale dall'imposta sul redito d'impresa come aiuto esistente;

annullare la Sentenza, per violazione del diritto comunitario, nella parte in cui conferma la legittimità dell'ordine di recupero di cui alla decisione; e, per l'effetto,

dichiarare la nullità della Decisione (1) nella parte in cui afferma che costituisce aiuto di stato ed incompatibile con il mercato comune il regime transitorio di continuità fiscale relativo alle imprese di servizi pubblici locali a maggioranza pubblica (art. 2 della Decisione) e/o nella parte in cui impone all'Italia di recuperare presso i beneficiari detti aiuti (art. 3 della Decisione);

condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Con il primo motivo, A2A S.p.A. denuncia la violazione da parte del Tribunale dell'art. 87(1) CE, nonché un difetto di motivazione, nella parte in cui la Sentenza qualifica l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito d'impresa come aiuto di Stato. In particolare, secondo la Ricorrente, nella Decisione la Commissione non ha dimostrato la sussistenza, nella fattispecie, di due dei requisiti previsti dall'art. 87(1) CE, che vale a dire la distorsione della concorrenza e l'incidenza sugli scambi infracomunitari. E il Tribunale non ha verificato correttamente i presupposti sui quali la Commissione ha costruito la qualificazione di «aiuto», come invece avrebbe dovuto fare alla stregua del sindacato «completo» richiesto dalla giurispudenza comunitaria.

2.

Con il secondo motivo, in subordine, la Ricorrente contesta la violazione da parte del Tribunale dell'articolo 88 CE e dell'obbligo di motivazione e, contestualmente, chiede l'annullamento della Sentenza nella parte in cui qualifica l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito d'impresa come «aiuto nuovo». In particolare, il Tribunale, ripetendo pedissequamente le affermazioni della Commissione, ha negato che le misure di moratoria triennale a favore delle aziende municipalizzate trasformate in società per azioni possano essere considerate come «aiuti esistenti». Ad una soluzione opposta, invece, si perviene considerando che il regime di esenzione di imposta in questione, anteriore all'entrata in vigore del Trattato CE, si applicava anche alle aziende municipalizzate che, come ammesso dalla stessa Commissione, costituiscono la medesima entità economica delle società ex lege n. 142/90.

3.

Infine, A2A, con il terzo motivo ed in via di ulteriore subordine, chiede l'annullamento della Sentenza, per violazione del diritto comunitario e dei principi in esso contenuti, nella parte in cui conferma la legittimità dell'ordine di recupero di cui alla Decisione. Secondo la Ricorrente, la Sentenza merita l'annullamento laddove, contrariamente ai precedenti delle Corti comunitarie, avalla la legittimità dell'ordine generico contenuto nella Decisione e sostanzialmente afferma la totale assenza di discrezionalità in capo alle autorità nazionali.


(1)  Decisione della Commissione del 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, p. 21).


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