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Document 62009CN0266

Causa C-266/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 10 giugno 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie e Vereniging Goede Waar & Co./College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden; altre parti: Bayer CropScience B.V. e Nederlandse Stichting voor Fytopharmacie

GU C 267 del 7.11.2009, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 10 giugno 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie e Vereniging Goede Waar & Co./College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden; altre parti: Bayer CropScience B.V. e Nederlandse Stichting voor Fytopharmacie

(Causa C-266/09)

2009/C 267/47

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti nella causa principale

Ricorrenti

:

 

Stichting Natuur en Milieu

 

Vereniging Milieudefensie

 

Vereniging Goede Waar & Co.

Convenuto

:

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Altre parti

:

 

Bayer CropScience B.V.

 

Nederlandse Stichting voor Fytopharmacie

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «informazione ambientale», di cui all’art. 2 della direttiva 2003/4/CE (1), debba essere interpretata in modo da ricomprendere le informazioni prodotte nell’ambito di una procedura nazionale di (ampliamento dell’) autorizzazione di un pesticida, al fine di fissare la quantità massima di un pesticida, o di un componente o di un prodotto di trasformazione dello stesso, che può essere presente nei cibi o nelle bevande.

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione: quale sia il rapporto tra l’art. 14 della direttiva 91/414/CEE (2) e la direttiva 2003/4/CE, nei limiti in cui questo è rilevante ai fini dell’applicazione alle informazioni come descritte nella questione precedente, e, segnatamente, se siffatto rapporto comporti che l’art. 14 della direttiva 91/414/CEE può trovare applicazione solo nei limiti in cui esso non pregiudica gli obblighi imposti dall’art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4/CE.

3)

Ove dalla soluzione delle questioni precedenti consegua che il convenuto nella fattispecie in esame è tenuto ad applicare l’art. 4 della direttiva 2003/4/CE, se detto articolo comporti che la ponderazione dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione con l’interesse specifico tutelato dal diniego della pubblicità debba aver luogo a livello di applicazione della disposizione oppure già nella normativa nazionale.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26).

(2)  Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).


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