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Document 62008CA0100

Causa C-100/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Artt. 28 CE e 30 CE — Protezione delle specie della flora e della fauna selvatiche — Normativa relativa al possesso e alla vendita di uccelli nati ed allevati in cattività legittimamente immessi nel mercato in altri Stati membri)

GU C 267 del 7.11.2009, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/17


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-100/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Artt. 28 CE e 30 CE - Protezione delle specie della flora e della fauna selvatiche - Normativa relativa al possesso e alla vendita di uccelli nati ed allevati in cattività legittimamente immessi nel mercato in altri Stati membri)

2009/C 267/29

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e R. Troosters, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: T. Materne, agente, G. Van Calster, avvocato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 28 CE — Protezione delle specie della flora e della fauna selvatiche — Divieto di possesso di taluni uccelli legittimamente venduti in altri Stati membri

Dispositivo

1)

Il Regno del Belgio

subordinando l’importazione, il possesso e la vendita di uccelli nati ed allevati in cattività, legittimamente immessi nel mercato in altri Stati membri, a condizioni restrittive che obbligano gli operatori interessati del mercato a modificare la marcatura di esemplari, affinché essa corrisponda alle specifiche condizioni richieste dalla normativa belga, e non accettando la marchiatura ammessa in altri Stati membri, né i certificati emessi conformemente al regolamento CE del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e

negando ai commercianti la facoltà di ottenere deroghe al divieto di possesso di uccelli europei indigeni, legittimamente immessi nel mercato in altri Stati membri,

è venuto meno agli obblighi impostigli dall’art. 28 CE.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 128 del 24.5.2008.


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