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Document 62007CA0478

Causa C-478/07: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien — Austria) — Budejovicky Budvar National Corporation/Rudolf Ammersin GmbH [Trattati bilaterali fra Stati membri — Protezione in uno Stato membro di un’indicazione di provenienza geografica di un altro Stato membro — Denominazione Bud — Utilizzazione del marchio American Bud — Artt. 28 CE e 30 CE — Regolamento (CE) n. 510/2006 — Regime comunitario di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine — Adesione della Repubblica Ceca — Misure transitorie — Regolamento (CE) n. 918/2004 — Sfera di applicazione del regime comunitario — Natura esauriente]

GU C 267 del 7.11.2009, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/12


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien — Austria) — Budejovicky Budvar National Corporation/Rudolf Ammersin GmbH

(Causa C-478/07) (1)

(Trattati bilaterali fra Stati membri - Protezione in uno Stato membro di un’indicazione di provenienza geografica di un altro Stato membro - Denominazione “Bud” - Utilizzazione del marchio American Bud - Artt. 28 CE e 30 CE - Regolamento (CE) n. 510/2006 - Regime comunitario di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine - Adesione della Repubblica Ceca - Misure transitorie - Regolamento (CE) n. 918/2004 - Sfera di applicazione del regime comunitario - Natura esauriente)

2009/C 267/21

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Ricorrente: Budejovicky Budvar National Corporation

Convenuto: Rudolf Ammersin GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Handelsgericht Wien — Interpretazione degli artt. 28 e 30 CE, del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2004, n. 918, recante disposizioni transitorie in materia di protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 163, pag. 88), e del regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12) — Denominazione che non designa né una regione né un luogo del territorio dello Stato di origine, protetta in tale Stato membro come indicazione geografica qualificata e beneficiante anche della tutela come marchio — Condizioni, enunciate dalla Corte nella sentenza 18 novembre 2003, causa C-216/01, Budějovický Budvar, in presenza delle quali la tutela assoluta di una denominazione siffatta quale indicazione geografica può essere considerata compatibile con l’art. 28 CE — Effetto della mancanza di registrazione di una tale denominazione a livello comunitario sul mantenimento della sua tutela nazionale preesistente e di quella garantita da un accordo bilaterale in un altro Stato membro

Dispositivo

1)

Dal punto 101 della sentenza 18 novembre 2003, causa C-216/01, Budějovický Budvar discende che:

al fine di determinare se una denominazione come quella di cui trattasi nella causa principale possa essere considerata un’indicazione di origine geografica semplice e indiretta la cui protezione in forza dei trattati bilaterali di cui trattasi può essere giustificata con riguardo ai criteri di cui all’art. 30 CE, è compito del giudice del rinvio accertare se, secondo le condizioni di fatto e le concezioni esistenti nella Repubblica ceca, tale denominazione, anche se non è di per sé una denominazione geografica, sia almeno idonea a informare il consumatore del fatto che il prodotto cui essa è applicata proviene da una regione o da un luogo del territorio di detto Stato membro;

il giudice del rinvio deve inoltre accertare, del pari con riguardo alle condizioni di fatto e alle concezioni esistenti nella Repubblica ceca, se, come è affermato al punto 99 della detta sentenza, la denominazione di cui trattasi nella causa principale non abbia acquisito, alla data dell’entrata in vigore dei trattati bilaterali di cui trattasi o successivamente a tale data, una natura generica in detto Stato membro, dal momento che la Corte ha già deciso, ai punti 99 e 100 della stessa sentenza, che lo scopo del sistema di tutela istituito da detti trattati rientra nella salvaguardia della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell’art. 30 CE;

in mancanza di qualsiasi disposizione comunitaria in materia, è compito del giudice del rinvio decidere, conformemente al proprio diritto nazionale, se si debba ordinare un sondaggio di opinioni destinato ad illuminarlo sulle condizioni di fatto e sulle concezioni esistenti nella Repubblica ceca al fine di accertare se la denominazione «Bud» di cui trattasi nella causa principale possa essere qualificata come indicazione di provenienza geografica semplice e indiretta e che questa non abbia acquisito una natura generica in detto Stato membro. Del pari con riguardo a questo stesso diritto nazionale il giudice del rinvio, se ritiene necessario ordinare un sondaggio di opinioni, deve determinare, ai fini di detti accertamenti, la percentuale di consumatori considerata sufficientemente significativa;

l’art. 30 CE non impone un obbligo concreto alla qualità e alla durata dell’utilizzazione che è fatta di una denominazione nello Stato membro di origine perché la tutela di questa sia giustificata con riguardo a detto articolo. La questione se tale obbligo si applichi nella causa principale deve essere risolta dal giudice del rinvio con riguardo al diritto nazionale applicabile, in particolare al sistema di tutela previsto dei trattati bilaterali di cui trattasi.

2)

Il sistema comunitario di tutela previsto dal regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, riveste una natura esauriente di modo che questo regolamento osta all’applicazione di un sistema di tutela previsto da trattati che vincolano due Stati membri quali i trattati bilaterali di cui trattasi che conferisce ad una denominazione, riconosciuta secondo il diritto di uno Stato membro come una denominazione di origine, una tutela in un altro Stato membro dove tale tutela è effettivamente richiesta allorquando siffatta denominazione di origine non ha costituito oggetto di una domanda di registrazione in forza di detto regolamento.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.


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