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Document 62007CA0478
Case C-478/07: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 8 September 2009 (reference for a preliminary ruling from the Handelsgericht Wien (Austria)) — Budějovický Budvar National Corporation v Rudolf Ammersin GmbH (Bilateral agreements between Member States — Protection in a Member State of a geographical indication of provenance of another Member State — Designation Bud — Use of the mark American Bud — Articles 28 EC and 30 EC — Regulation (EC) No 510/2006 — Community system of protection of geographical indications and of designations of origin — Accession of the Czech Republic — Transitional measures — Regulation (EC) No 918/2004 — Scope of the Community system — Exhaustive nature)
Causa C-478/07: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien — Austria) — Budejovicky Budvar National Corporation/Rudolf Ammersin GmbH [Trattati bilaterali fra Stati membri — Protezione in uno Stato membro di un’indicazione di provenienza geografica di un altro Stato membro — Denominazione Bud — Utilizzazione del marchio American Bud — Artt. 28 CE e 30 CE — Regolamento (CE) n. 510/2006 — Regime comunitario di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine — Adesione della Repubblica Ceca — Misure transitorie — Regolamento (CE) n. 918/2004 — Sfera di applicazione del regime comunitario — Natura esauriente]
Causa C-478/07: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien — Austria) — Budejovicky Budvar National Corporation/Rudolf Ammersin GmbH [Trattati bilaterali fra Stati membri — Protezione in uno Stato membro di un’indicazione di provenienza geografica di un altro Stato membro — Denominazione Bud — Utilizzazione del marchio American Bud — Artt. 28 CE e 30 CE — Regolamento (CE) n. 510/2006 — Regime comunitario di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine — Adesione della Repubblica Ceca — Misure transitorie — Regolamento (CE) n. 918/2004 — Sfera di applicazione del regime comunitario — Natura esauriente]
GU C 267 del 7.11.2009, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/12 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien — Austria) — Budejovicky Budvar National Corporation/Rudolf Ammersin GmbH
(Causa C-478/07) (1)
(Trattati bilaterali fra Stati membri - Protezione in uno Stato membro di un’indicazione di provenienza geografica di un altro Stato membro - Denominazione “Bud” - Utilizzazione del marchio American Bud - Artt. 28 CE e 30 CE - Regolamento (CE) n. 510/2006 - Regime comunitario di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine - Adesione della Repubblica Ceca - Misure transitorie - Regolamento (CE) n. 918/2004 - Sfera di applicazione del regime comunitario - Natura esauriente)
2009/C 267/21
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Handelsgericht Wien
Parti
Ricorrente: Budejovicky Budvar National Corporation
Convenuto: Rudolf Ammersin GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Handelsgericht Wien — Interpretazione degli artt. 28 e 30 CE, del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2004, n. 918, recante disposizioni transitorie in materia di protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 163, pag. 88), e del regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12) — Denominazione che non designa né una regione né un luogo del territorio dello Stato di origine, protetta in tale Stato membro come indicazione geografica qualificata e beneficiante anche della tutela come marchio — Condizioni, enunciate dalla Corte nella sentenza 18 novembre 2003, causa C-216/01, Budějovický Budvar, in presenza delle quali la tutela assoluta di una denominazione siffatta quale indicazione geografica può essere considerata compatibile con l’art. 28 CE — Effetto della mancanza di registrazione di una tale denominazione a livello comunitario sul mantenimento della sua tutela nazionale preesistente e di quella garantita da un accordo bilaterale in un altro Stato membro
Dispositivo
1) |
Dal punto 101 della sentenza 18 novembre 2003, causa C-216/01, Budějovický Budvar discende che:
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2) |
Il sistema comunitario di tutela previsto dal regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, riveste una natura esauriente di modo che questo regolamento osta all’applicazione di un sistema di tutela previsto da trattati che vincolano due Stati membri quali i trattati bilaterali di cui trattasi che conferisce ad una denominazione, riconosciuta secondo il diritto di uno Stato membro come una denominazione di origine, una tutela in un altro Stato membro dove tale tutela è effettivamente richiesta allorquando siffatta denominazione di origine non ha costituito oggetto di una domanda di registrazione in forza di detto regolamento. |