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Document 52006AE0957

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio (Euratom) che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) COM(2006) 42 def. — 2006/0014 (CNS)

GU C 309 del 16.12.2006, p. 41–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 309/41


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio (Euratom) che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011)

COM(2006) 42 def. — 2006/0014 (CNS)

(2006/C 309/09)

Il Consiglio, in data 8 marzo 2006, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 7 e 10 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 31 maggio 2006, sulla base del progetto predisposto dal relatore PEZZINI.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 5 luglio 2006, nel corso della 428a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 156 voti favorevoli, 3 voti contrari e 4 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il CESE accoglie con favore le proposte della Commissione sulle nuove regole per la partecipazione delle imprese, centri di ricerca e università all'attuazione del Settimo programma quadro di ricerca, sviluppo e formazione in campo nucleare per la diffusione dei suoi risultati, per il quinquennio 2007-2011.

1.2

Le proposte sono volte a semplificare e a razionalizzare le procedure e i metodi, per realizzare concretamente la strategia di Lisbona, come ridefinita dai Consigli europei del 2005 e del marzo 2006, e per rispondere ai bisogni dei diversi attori della ricerca e degli utenti finali. Tuttavia, un giudizio definitivo in merito al successo di queste misure potrà essere formulato solo dopo che siano state finalizzate le norme di attuazione.

1.3

Fino al Capo III compreso, le proposte della Commissione sono quasi identiche a quelle presentate per il 7o PQ di ricerca, sviluppo e formazione in campo non nucleare (1), anche se con numerazione differente (2). Il Comitato rinvia pertanto al parere adottato in merito, richiamando e ribadendo le osservazioni ivi contenute (3), che valgono anche per la proposta in esame fino al Capo III incluso.

1.4

Il Comitato ritiene, in particolare, che il programma europeo di fusione nucleare sia da considerare un modello di reale integrazione degli sforzi comunitari e di pieno coordinamento d'azione, nel quadro dell'Accordo europeo per lo sviluppo della fusione (EFDA) e nei contratti di associazione.

1.4.1

Tale programma svolge un ruolo primario per l'UE nel campo della ricerca dell'energia di fusione, si concretizza in un sostegno comunitario costante sotto forma di mezzi finanziari e capitale umano e si arricchisce di un'elevata sostenibilità ambientale, grazie alle attività del progetto ITER/DEMO (4).

1.5

Il Comitato è convinto che l'energia nucleare (5), la quale genera circa un terzo dell'energia elettrica prodotta oggi nell'Unione (6), contribuisca all'indipendenza e alla sicurezza degli approvvigionamenti d'energia (7) e alla sostenibilità dello sviluppo economico europeo, nel rispetto degli Accordi di Kyoto; questo tuttavia a condizione che vengano applicati standard sempre migliori, efficienti e sicuri di trattamento delle scorie, e che si possano sviluppare una ricerca ed una industria europea competitiva nell'area della tecnologia nucleare e dei servizi.

1.6

Il Comitato ritiene appropriati i livelli di finanziamento comunitario indicati per le attività di ricerca, formazione e dimostrazione, coordinamento e sostegno, nonché per le reti di eccellenza e per il regime finanziario previsto per la ricerca sull'energia di fusione.

1.6.1

Il CESE sottolinea la necessità di promuovere la ricerca e l'applicazione di tecnologie pulite e sicure, secondo le esigenze e le caratteristiche dei singoli Stati, e raccomanda di rispettare le decisioni di diversi Stati membri che non considerano l'energia nucleare una soluzione per coprire il loro fabbisogno energetico futuro e tengono conto di questo nei loro programmi di ricerca.

1.7

Il CESE sottolinea il ruolo delle azioni di formazione e dei percorsi previsti per lo sviluppo della carriera dei ricercatori e sottolinea che tali azioni rivestono particolare importanza per il settore privato, per la società civile e per i cittadini.

1.8

Il CESE ritiene fondamentale assicurare, per la partecipazione al 7o PQ Euratom ed ai suoi programmi specifici, un quadro di regole che sia semplice, leggibile, comprensibile, chiaro e trasparente e che soprattutto sia in grado di dare certezza ai potenziali partecipanti, e specie a quelli di minori dimensioni, sui principi e sui criteri che disciplinano l'accesso, la valutazione e la selezione, nonché la formulazione dei contratti e la gestione dei progetti.

1.8.1

Il CESE si rammarica che questo non sempre trovi riscontro nella proposta di regolamento e ritiene comunque che l'efficacia di tali regole vada monitorata da esperti indipendenti, dopo un congruo periodo di tempo, e che la relazione di monitoraggio venga trasmessa al Consiglio e al Comitato.

1.9

Il Comitato ritiene che la valorizzazione e la diffusione dei risultati della ricerca sia indispensabile, per rispettare il principio del value for money applicabile ai contribuenti europei. Ricorda a tale proposito che va trovato, sempre, un giusto equilibrio tra, da un lato, la tutela degli interessi comunitari, delle sensibilità, anche di difesa, degli Stati membri, dei diritti di proprietà intellettuale e industriale e, dall'altro, i rischi, altrettanto importanti, nei quali si potrebbe incorrere nel caso di un'insufficiente diffusione dell'informazione scientifica e tecnica nel settore.

1.9.1

Il Comitato ritiene, infine, indispensabile rafforzare l'IPR-Helpdesk, per un'assistenza puntuale e proattiva rivolta ai potenziali partecipanti ai contratti di sovvenzione, e per le azioni indirette a sostegno della formazione e dello sviluppo dei ricercatori, così come alla fase di preparazione e di sottoscrizione di accordi consortili.

2.   Motivazioni

2.1

Il CESE si compiace che la richiesta di consultazione gli sia stata trasmessa tempestivamente, ed è ben consapevole delle sue competenze esclusive, in materia consultiva, riguardo al Trattato Euratom. Il CESE attribuisce una grande importanza a tali competenze, a causa del carattere estremamente sensibile che riveste per la società l'energia nucleare e della necessità di un'informazione e di una consultazione adeguate.

2.2

L'energia atomica solleva, infatti, una problematica estremamente difficile, in termini di coinvolgimento dei cittadini, per i rischi significativi e per i problemi di trattamento dei rifiuti che essa comporta.

2.2.1

Il CESE auspica che sia evidenziata la preoccupazione di rafforzare i modelli di valutazione delle prestazioni e della sicurezza/affidabilità in questo settore, istituendo meccanismi permanenti di informazione, consultazione e formazione.

2.2.2

Si tratta di organizzare meglio il processo di governance, per definire le più opportune scelte strategiche e rispondere alle preoccupazioni dei cittadini sull'energia atomica e sulle sue conseguenze a lungo termine.

2.3

Il Comitato ha avuto già modo di esprimersi (8), sulle soluzioni avanzate dalla Commissione in materia di semplificazione (9) delle procedure amministrative e di riduzione degli oneri corrispondenti nell'ambito delle proposte di decisione concernenti rispettivamente il Settimo programma quadro, UE e il Settimo programma quadro Euratom adottate il 6 aprile 2005.

2.3.1

La Commissione ha indicato come «fattori critici del successo» dieci misure fondamentali, da attuare per la semplificazione delle procedure di accesso, di partecipazione e di gestione del 7o PQ. Su questo tema il CESE ha rilevato che «le attuali procedure di domanda e di autorizzazione sono troppo complesse e troppo costose e sono fonte di difficoltà per gli utilizzatori provenienti dal mondo della scienza e dell'industria. La partecipazione al programma europeo di ricerca deve risultare conveniente per gli attori interessati» (10) e compensare i rischi che comporta la presentazione di un dossier di candidatura.

2.3.2

Il CESE ha altresì ribadito l'importanza di: «associare più largamente le PMI al processo di ricerca, di sviluppo e d'innovazione» e ha sottolineato che: «le prospettive di successo di PMI, create apposta per sviluppare e commercializzare nuovi prodotti di alta tecnologia, riposano in particolare sulla messa a disposizione di un capitale d'avviamento e di un capitale di rischio sufficienti…». «Ma per far ciò, occorre che anche qui le procedure non oltrepassino una certa soglia, che sia accettabile e adattata alle PMI» (11).

2.3.3

I punti indicati dai servizi della Commissione in materia di semplificazione delle procedure regolamentari riguardano:

un ventaglio ridotto di schemi di finanziamento, che garantiscano continuità con gli strumenti del 6PQ e assicurino una larga flessibilità di utilizzo,

una comunicazione di elevata qualità, completa e tempestiva e di interpretazione univoca e uniforme degli obiettivi e modalità applicative sia per il 7PQ CE che per il 7PQ Euratom,

la razionalizzazione delle indicazioni richieste ai partecipanti, con estensione della modalità di presentazione «2-steps», oltre all'uso sistematico degli strumenti di inoltro informatici,

la protezione degli interessi finanziari UE, senza peraltro l'imposizione di oneri eccessivi sui partecipanti, riducendo al minimo il controllo a priori e basandolo su un'unica lista di criteri predefiniti,

l'autonomia operativa per i consorzi, grazie a contratti che incorporano una grande flessibilità e a un uso esteso delle anticipazioni forfetarie, sulla base di costi imputabili predefiniti e audit esterni indipendenti,

processi di selezione più rapidi, sostituendo la procedura di comitatologia con un'altra più semplice basata sulla procedura d'informazione,

un uso più efficiente delle risorse di bilancio dedicate alla R&S, con un coordinamento più stretto con quelle delle altre politiche previste dalla strategia di Lisbona; e con l'abbattimento dei costi di amministrazione/gestione comunitaria dei progetti, previsti per le attività di R&S,

un uso esteso del finanziamento flat-rate all'interno di un quadro semplificato di formule di finanziamento comunitario,

l'eliminazione degli attuali modelli di relazione sui costi di progetto, modelli che si sono dimostrati eccessivamente complessi, accompagnata da definizioni chiare dei costi ammissibili,

la definizione di tassi di intervento comunitario per tipo d'attività (ricerca, sviluppo, dimostrazione, formazione, disseminazione e uso dei risultati, trasferimento di conoscenze) correlati solo a singole attività, con soglie massime per tipo d'attività, riferite al consorzio e non a singoli partecipanti.

2.4

Il regolamento in esame presenta, inoltre, varie modifiche rispetto al regolamento precedente (12), per quanto concerne, in particolare: l'obiettivo della proposta; le definizioni; la confidenzialità; la valutazione, selezione e attribuzione delle proposte; le forme di sovvenzione; il rimborso dei costi ammissibili; il limite del contributo finanziario comunitario; i rischi del consorzio; la diffusione, valorizzazione e diritti di accesso; le regole specifiche per l'accordo europeo per lo sviluppo della fusione; l'accordo sulla mobilità del personale.

2.4.1

Il Comitato rinvia, per le parti della proposta in esame comuni anche all'analoga proposta relativa al Settimo programma quadro CE (proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio, che stabilisce le regole di partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (13), al suo parere relativo a quest'ultima, attualmente in corso di elaborazione (14).

2.5

Il Comitato concorda con i limiti fissati per il finanziamento della ricerca nucleare e per la formazione; si compiace in particolare della possibilità, nel caso di PMI, organismi pubblici, istituti di istruzione ed università e organismi di ricerca (15), di passare da un limite di contributo massimo del 50 % ad uno del 75 %, nonché del fatto che le azioni di coordinamento, sostegno, formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori possono raggiungere il 100 % dei costi totali ammissibili.

2.5.1

Il Comitato raccomanda, peraltro, di riassumere in una tabella allegata alla proposta le diverse tipologie di attività ed il relativo tasso d'intervento massimo previsto, così come le eventuali possibilità di cumulo, specie per le infrastrutture di ricerca, con altre tipologie di interventi comunitari (fondi strutturali, ecc.).

3.   Osservazioni generali sulle regole di partecipazione al 7PQ Euratom

3.1

Il CESE ritiene fondamentale assicurare per le regole di partecipazione al 7PQ Euratom e ai suoi programmi specifici, un quadro che sia semplice, leggibile, comprensibile, chiaro e trasparente, ed esistente in tutte le lingue comunitarie. Tale quadro dovrebbe in particolare dare la certezza ai potenziali partecipanti, specie quelli di dimensioni minori, dei principi e dei criteri che disciplinano la disponibilità, le condizioni di partecipazione, la presentazione e la valutazione delle proposte progettuali, le tipologie e gli obblighi contrattuali, i tassi e i sistemi di ripartizione dei cofinanziamenti comunitari, la protezione della proprietà industriale ed intellettuale e la valorizzazione e diffusione delle conoscenze, ferme restando le disposizioni specifiche per la priorità tematica concernente l'energia di fusione.

3.1.1

Il Comitato raccomanda, in particolare, il reinserimento esplicito dei criteri di selezione e di aggiudicazione per le azioni indirette di cui all'articolo 14, fatti salvi eventuali criteri specifici particolari. Tali criteri generali sono:

l'eccellenza scientifica e tecnologica e il grado di innovazione,

la capacità di realizzazione dell'azione indiretta e di gestione efficace di risorse e di competenze,

la pertinenza, rispetto agli obiettivi del programma specifico e del programma di lavoro,

il valore aggiunto europeo, la massa critica di risorse attivate e il contributo alle politiche comunitarie,

la qualità del piano di valorizzazione e di diffusione delle conoscenze, il potenziale di promozione dell'innovazione e la chiarezza progettuale di gestione della proprietà intellettuale,

il rispetto dei principi etici e della parità di genere.

3.2

Il Comitato ha già preso posizione sulle tematiche generali attinenti alla semplificazione e razionalizzazione dei programmi quadro di ricerca nucleare comunitaria, nei suoi pareri sul 7PQ Euratom e sui due programmi specifici riguardanti, rispettivamente: l'energia nucleare, con particolare riferimento alla ricerca sull'energia di fusione, e le attività di ricerca nucleare del Centro comune di ricerca. Un parere sulla proposta di regole di partecipazione relative al 7PQ di ricerca comunitaria non nucleare, è parimenti in corso di elaborazione da parte del Comitato (16).

3.3

Per quanto attiene alle norme riguardanti il programma Euratom, il Comitato desidera insistere, in particolare, sulla necessità di una semplificazione più radicale delle formalità riguardanti la presentazione dei dossier.

3.3.1

Si compiace peraltro che la responsabilità in solido, a suo tempo prevista nel 6PQ Euratom e che poteva costituire un ostacolo significativo alla partecipazione di soggetti di piccole e medie dimensioni (imprese, università…), sia stata rimossa nella proposta in esame e sostituita con una somma da definire che dovrebbe essere attorno all'1 % del contributo comunitario (17), posta a garanzia del rischio di non-copertura nei consorzi (articolo 37). Nel settore Euratom, infatti, una parte importante delle attività di ricerca può essere affidata anche a soggetti di piccole e medie dimensioni, per le quali tale norma avrebbe potuto rappresentare un serio ostacolo alla partecipazione.

3.4

Il CESE avanza riserve sulla pluralità di possibili deroghe alle regole di partecipazione previste negli oltre 50 articoli proposti, nonché sulle ampie possibilità di diversi criteri e regolamentazioni che verrebbero stabiliti nei programmi di lavoro annuali, nei programmi specifici e negli inviti a presentare proposte. Tali deroghe riguardano in particolare: il numero di partecipanti e condizioni supplementari di accesso (articolo 11); i principi di valutazione, di selezione e di attribuzione (articolo 14, paragrafo 1); le eccezioni alla pubblicazione di bandi di gara (articolo 13); i criteri di valutazione con possibilità di fissare criteri specifici supplementari (articolo 14 paragrafo 2); il contributo finanziario comunitario alle reti d'eccellenza (articolo 34, paragrafi 1 e 3).

3.4.1

In particolare, per quanto riguarda le reti di eccellenza, il Comitato sottolinea la sua preoccupazione per la determinazione del contributo in forma forfetaria, perché ritiene che tale forma potrebbe rivelarsi fittizia e priva di riscontri con la realtà. Una tale situazione potrebbe nuocere allo sviluppo delle reti di eccellenza, necessario al raggiungimento degli obiettivi concreti del programma.

3.5

Il Comitato sottolinea che la necessaria flessibilità di gestione e di definizione dei bisogni delle singole azioni non dovrebbe andare a discapito della chiarezza, certezza e trasparenza dei requisiti di partecipazione richiesti, dei criteri di valutazione e selezione predefiniti e di un quadro certo per i finanziamenti e cofinanziamenti proposti.

3.6

Il Comitato ritiene che quando il contratto di sovvenzione preveda, per il consorzio di ricerca, la possibilità di ricorrere a bandi di gara per effettuare alcuni lavori o per estendere alcune attività, tali gare debbano essere organizzate secondo le norme definite dalla Commissione, per garantire la massima trasparenza ed accessibilità all'informazione.

3.7

Il CESE sottolinea l'importanza delle disposizioni di monitoraggio e di controllo dei programmi e delle azioni indirette di ricerca, dimostrazione, coordinamento e formazione in campo nucleare; suggerisce altresì di stabilire per tali funzioni e per quelle di gestione dei bandi di gara, valutazione, selezione e seguito contrattuale e auditing dei progetti acquisiti a finanziamento una soglia massima di spesa, che non dovrebbe essere superiore, come costo globale, ad un importo quantificabile tra il 7 % ed il 10 % delle risorse comunitarie globali del 7PQ Euratom. Questo al fine di riservare il massimo delle risorse alle attività primarie vere e proprie di ricerca, dimostrazione e formazione ed all'ottenimento di risultati concreti e trasferibili in applicazioni di mercato, e cioè l'obiettivo finale di un programma quadro comunitario di ricerca.

3.7.1

Al riguardo il CESE raccomanda che la rilevazione, l'archiviazione e la gestione dei dati del monitoraggio vengano inseriti in una banca dati integrata, nel quadro dell'IDABC (18).

3.8

Il Comitato accoglie favorevolmente le indicazioni della Commissione per quanto concerne i tipi di sovvenzione proposti per il rimborso dei costi ammissibili: importo forfetario e finanziamento a tasso forfetario; suggerisce tuttavia di chiarire la metodologia più adatta, anche in relazione alla semplificazione dei costi ammissibili, e di allegare alla proposta di regolamento un prospetto delle varie opzioni, così da facilitarne la comprensione da parte dei potenziali utenti.

3.9

Per quanto concerne le diverse tipologie di contributo finanziario della Comunità, così come descritte agli articoli 32 e 34, il Comitato raccomanda di riassumerle in una tabella, allegata alla proposta, insieme al relativo tasso d'intervento massimo previsto ed alle eventuali possibilità di cumulo, specie per le infrastrutture di ricerca, con gli interventi a titolo dei fondi strutturali e di coesione, della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo degli investimenti, senza altresì trascurare quanto previsto dall'Iniziativa JEREMIE (19), che dovrebbe agevolare la partecipazione al 7PQ Euratom delle entità di minori dimensioni.

3.10

Quanto alle regole proposte per la diffusione, valorizzazione e diritti d'accesso alle conoscenze, il Comitato ritiene indispensabile, al di là della distinzione tra conoscenze pregresse ed acquisite e delle eccezioni in campo militare e di sicurezza, rafforzare l'IPR-Helpdesk per garantire una'ssistenza puntuale e proattiva ai potenziali partecipanti ai contratti di sovvenzione (cfr. articolo 18, paragrafi 5 e 6, nonché articolo 19 e articolo 21) e per le azioni indirette a sostegno della formazione e dello sviluppo dei ricercatori, così come alla preparazione e sottoscrizione di accordi consortili, che stabiliscono regole supplementari (articolo 23), concernenti la diffusione e valorizzazione dei risultati e i diritti di proprietà intellettuale.

3.11

Infine, per quanto riguarda l'area tematica Ricerca sull'energia di fusione, il Comitato ha sottolineato ampiamente, nei due pareri citati, l'importanza della ricerca sulla fusione termonucleare controllata, del progetto ITER del programma preparatorio DEMO e degli studi di confinamento (20).

3.11.1

Il Comitato prende atto del fatto che il tasso annuo di base del contributo finanziario della Comunità proposto per la suddetta area tematica non dovrebbe superare il 20 % per tutta la durata del 7PQ Euratom. Reputa che questo tasso fornisca il necessario effetto leva per un contributo fondamentale, da parte degli Stati membri, a un programma comunitario ben coordinato (cfr. punto 1.4) in grado di offrire l'indispensabile base, il punto di sostegno e l'input per l'impresa comune ITER e DEMO. Se da un lato questo tasso può essere adeguato all'inizio, dall'altro c'è da chiedersi se sarà un incentivo sufficiente per l'intera durata del programma per far sì che gli Stati membri partecipino in misura soddisfacente al necessario finanziamento. Per precauzione, il Comitato raccomanda pertanto di elevare il tasso al 25 %, che equivarrebbe comunque solo alla metà o ad un terzo (facendo riferimento all'articolo 32, paragrafo 1) del contributo finanziario altrimenti erogato dalla Comunità. Inoltre il Comitato reputa che, come regola generale, andrebbero applicati i massimali più elevati.

3.11.2

Per quanto riguarda il tasso massimo di finanziamento comunitario pari al 40 % proposto per i progetti cooperativi specifici nell'ambito dei contratti di associazione, con sostegno prioritario alle azioni concernenti ITER/DEMO e a quelle realizzate nell'ambito dell'Accordo sulla mobilità del personale, il Comitato dubita che, a lungo termine, questo tasso possa essere sufficiente per avviare il necessario cofinanziamento da parte degli Stati membri per tutti i progetti o azioni auspicati. In questo contesto fa riferimento all'articolo 52, paragrafo 2.

4.   Osservazioni particolari

4.1

Il Comitato si domanda perché sia stata soppressa nella Sottoparte 1 Inviti a presentare proposte la disposizione relativa alla possibilità di far precedere tali inviti da inviti a manifestazioni di interesse, per permettere di individuare e valutare con precisione obiettivi e necessità dell'azione, evitando così costi amministrativi inutili sia per la preparazione di proposte che non possono essere accettate, sia per la selezione e valutazione di tali proposte da parte della Commissione e dei valutatori indipendenti.

4.2

Gli inviti a manifestare interesse potrebbero essere accompagnati dall'organizzazione di Proposers Information Days, intesi ad avvicinare e far partecipare la potenziale utenza scientifica e industriale alla definizione dell'azione di politica comunitaria di ricerca nucleare.

4.3

Il CESE sottolinea i rischi nei quali si potrebbe incorrere nel caso di un'insufficiente diffusione dell'informazione scientifica e tecnica nel settore. Pur riconoscendo che è necessario formulare alcune riserve in proposito, ritiene che non si debbano chiudere le porte. Ciò potrebbe concretizzarsi nella definizione di un protocollo tecnico molto preciso dei contenuti e delle modalità di diffusione, che tenga conto delle esigenze di sicurezza e di affidabilità, ma salvaguardi al massimo la trasparenza.

4.4

Secondo il CESE, sarebbe importante dare ampia informazione e diffusione alle regole che disciplinano, da una parte, la verifica dell'esistenza dei presupposti e, dall'altra, lo statuto giuridico dei partecipanti. Allo stesso modo, dovrebbero essere predisposte alcune regole chiare e comprensibili, per tutti gli attori della ricerca, sulle procedure semplificate, previste per la presentazione, in due fasi, delle proposte, dei criteri e dei requisiti dei due livelli di valutazione.

4.4.1

Dette regole dovrebbero essere messe a disposizione, non solo degli esperti valutatori, ma anche dei proponenti, secondo criteri e ponderazioni univoche ed uniformi.

4.5

Il CESE desidera inoltre sottolineare la pertinenza, di organizzare non solo per i ricercatori, ma anche per i rappresentanti della società civile e per tutti i cittadini, delle azioni di formazione ed informazione sulla sicurezza/affidabilità dell'energia nucleare, nonché di rafforzare strumenti e procedure per lo sviluppo di modelli, attendibili e incontestabili, per valutare l'affidabilità e la sicurezza dell'energia atomica.

4.6

Per quanto attiene alla valorizzazione dei risultati della ricerca, alla loro diffusione e alla protezione della proprietà intellettuale e industriale, occorrerebbe, a parere del Comitato, che, oltre alle discipline e tutele previste dalla proposta di regolamento, dalle convenzioni di sovvenzione, dagli accordi di consorzio, dall'articolo 24 e dalle altre disposizioni del Trattato Euratom  (21) , dai contratti d'associazione, dall'Accordo europeo di sviluppo della fusione, dall'impresa comune ITER e relativi accordi internazionali, nonché infine da accordi multilaterali come l'Accordo sulla mobilità del personale, sia prevista la più ampia diffusione di una «Guida al proponente IPR-Euratom» rinnovata, che riassuma, in modo chiaro e trasparente, vincoli ed opportunità per i potenziali partecipanti alle attività di ricerca, dimostrazione, formazione e sviluppo del 7PQ Euratom.

Bruxelles, 5 luglio 2006

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  COM(2005) 705 def.

(2)  Vi sono infatti alcune eccezioni: ad esempio le disposizioni in tema di ricerca di «frontiera».

(3)  Per esempio, le osservazioni sulla forma giuridica degli organismi di ricerca, sui diritti di accesso alle conoscenze, sui diritti di proprietà intellettuale, sul rimborso dei costi, sulle forme di finanziamento e sulla semplificazione, sulle concezioni di sovvenzione, sui principi generali della Carta europea dei ricercatori e i rilievi sullo status giuridico degli istituti di ricerca.

(4)  Cfr. anche punto 3.11.

(5)  Cfr. GU C 110 del 30.4.2004 — relatore CAMBUS.

(6)  Energia prodotta nell'UE-25 nel 2004: Nucleare 31,2 %; Gas naturale 24,3 %; Petrolio 17,1 %; Carbon fossile 13,1 %; Lignite 10,2 %; Energia primaria 4,1 %. Energia consumata, nello stesso periodo: Petrolio 39,2 %; Gas naturale 25,4 %; Nucleare 14,8 %; Carbon fossile 13,7 %; Lignite 4,9 %; Energia primaria 2,0 % (Eurostat, Energia, 5/2006).

(7)  Nel 2004 le importazioni lorde — Tasso di dipendenza energetica — nell'UE-25, hanno rappresentato il 53,8 %, di cui petrolio e prodotti petroliferi 33,2 %. Dipendenza energetica dei quattro maggiori Stati dell'UE: IT 87,7 %; DE 64,6 %; FR 54,3 %; UK 5,2 %. L'unica nazione UE che non ha dipendenza energetica è la DK, che ha un attivo del 53,5 %. (Eurostat, Energia, 5/2006).

(8)  Cfr. GU C 65 del 17.3.2006 — relatore WOLF.

(9)  COM(2005) 119 def. — SEC(2005) 430/431 del 6.4.2005.

(10)  Cfr. GU C 65 del 17. 3.2006, paragrafo 1.11 — relatore WOLF.

(11)  Cfr. GU C 65 del 17.3.2006, paragrafo 1.12 e 4.15.2 — relatore WOLF.

(12)  Regolamento Euratom 2322/2002 del Consiglio.

(13)  COM(2005) 705 def. del 23.12.2005.

(14)  Cfr. CESE 557/2006 (INT/309) — relatore WOLF.

(15)  Cfr. CESE 557/2006, punto 4.6 (INT/309) — relatore WOLF.

(16)  Idem nota 9.

(17)  Cfr. CESE 557/2006, punto 4.11.2 (INT/309) — relatore WOLF.

(18)  Cfr. GU C 80 del 30.3.2004 — su IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens).

(19)  Cfr. GU C 110 del 9.5.2006 — relatore PEZZINI.

(20)  Cfr. GU C 65 del 17.3.2006 — relatore WOLF, paragrafi 6.1 e seguenti.

(21)  Cfr. nota 10.


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