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Document C2006/300E/03

PROCESSO VERBALE
Mercoledì, 14 giugno 2006

GU C 300E del 9.12.2006, p. 143–269 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

9.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 300/143


PROCESSO VERBALE

(2006/C 300 E/03)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Josep BORRELL FONTELLES

Presidente

1.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 09.00.

2.   Preparazione del Consiglio europeo (Bruxelles, 15 e 16 giugno 2006) (discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Preparazione del Consiglio europeo, comprese le tappe future del periodo di riflessione

Interrogazione orale (O-0033/2006) presentata da Jo Leinen, a nome della commissione AFCO, alla Commissione: Prossime iniziative per il periodo di riflessione (B6-0208/2006)

Hans Winkler (Presidente in carica del Consiglio) e José Manuel Barroso (Presidente della Commissione) fanno le dichiarazioni.

Jo Leinen svolge l'interrogazione orale.

Margot Wallström (Vicepresidente della Commissione) risponde all'interrogazione orale.

Intervengono Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, Martin Schulz, a nome del gruppo PSE, Graham Watson, a nome del gruppo ALDE, Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Brian Crowley, a nome del gruppo UEN, Jens-Peter Bonde, a nome del gruppo IND/DEM, Hans-Peter Martin, non iscritto, e Othmar Karas.

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT

Vicepresidente

Intervengono Jan Marinus Wiersma, Silvana Koch-Mehrin, Johannes Voggenhuber, Gabriele Zimmer, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Mirosław Mariusz Piotrowski, Jean-Marie Le Pen, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Karin Riis-Jørgensen, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Konrad Szymański, Bastiaan Belder, Roger Helmer, Gerardo Galeote, Robert Goebbels, Andrew Duff, Bernat Joan i Marí, Jonas Sjöstedt, Roger Knapman, Mario Borghezio, Jacques Toubon, Magda Kósáné Kovács, Bronisław Geremek, Georgios Karatzaferis, Jana Bobošíková, Antonio Tajani, Harlem Désir, Karin Resetarits, Nils Lundgren, Paweł Bartłomiej Piskorski, Bogusław Sonik, Poul Nyrup Rasmussen, Markus Ferber, Genowefa Grabowska, Íñigo Méndez de Vigo, Achille Occhetto, Tunne Kelam, Stavros Lambrinidis, Geoffrey Van Orden, Richard Corbett, Margie Sudre, Carlos Carnero González, Francisco José Millán Mon, Riitta Myller, Alexander Stubb, Zsolt László Becsey, Charles Tannock, Hubert Pirker, Panayiotis Demetriou, Hans Winkler e José Manuel Barroso.

Proposte di risoluzione presentate a norma degli articoli 103, paragrafo 2, e 108, paragrafo 5, del regolamento, a conclusione della discussione:

Bulgaria e Romania (Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006)

André Brie, a nome del gruppo GUE/NGL, sul grado di preparazione della Bulgaria e della Romania in vista dell'adesione all'Unione europea (B6-0343/2006),

Daniel Cohn-Bendit, Joost Lagendijk, Milan Horáček e Elly de Groen-Kouwenhoven, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla preparazione del Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006 (B6-0344/2006),

Nicholson of Winterbourne e Alexander Lambsdorff, a nome del gruppo ALDE, sull'adesione di Bulgaria e Romania (B6-0345/2006),

Geoffrey Van Orden, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra e Francisco José Millán Mon, a nome del gruppo PPE-DE, sull'adesione di Bulgaria e Romania (B6-0346/2006),

Konrad Szymański e Inese Vaidere, a nome del gruppo UEN, sul processo di adesione di Bulgaria e Romania (B6-0347/2006),

Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Pierre Moscovici e Alexandra Dobolyi, a nome del gruppo PSE, sull'adesione della Bulgaria e della Romania (B6-0348/2006).

Tappe future del periodo di riflessione (Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006)

Jo Leinen, a nome della commissione AFCO, sulle prossime iniziative per il periodo di riflessione e analisi sul futuro dell'Europa (B6-0327/2006).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 4.7 del PV del 14.06.2006 e punto 4.8 del PV del 14.06.2006.

3.   Benvenuto

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a K. P. Sharma Oli, Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari esteri del Nepal, presente in tribuna d'onore.

PRESIDENZA: Pierre MOSCOVICI

Vicepresidente

4.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato «Risultati delle votazioni», unito al processo verbale.

4.1.   Ordine di esecuzione europeo e trasferimento delle persone condannate * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sul progetto di decisione quadro del Consiglio relativa all'ordine di esecuzione europeo e al trasferimento delle persone condannate tra gli Stati membri dell'UE [07307/2005 — C6-0139/2005 — 2005/0805(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Ioannis Varvitsiotis (A6-0187/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 1)

INIZIATIVA, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0256)

4.2.   Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (rifusione) [COM(2005)0399 — C6-0256/2005 — 2005/0166(COD)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Frieda Brepoels (A6-0124/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 2)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0257)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0257)

4.3.   Protezione dei dati a carattere personale (cooperazione giudiziaria e di polizia) * (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale [COM(2005)0475 — C6-0436/2005 — 2005/0202(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Martine Roure (A6-0192/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 3)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Martine Roure (relatore) segnala un errore nella proposta di risoluzione e presenta un emendamento orale all'emendamento 29, che è accolto.

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0258)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Martine Roure chiede, in conformità dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento, il rinvio della votazione sul progetto di risoluzione legislativa.

Il Parlamento approva la richiesta.

La questione è pertanto considerata come rinviata per riesame alla commissione competente.

4.4.   Pianificazione della preparazione e dell'intervento della CE in caso di influenza pandemica (votazione)

Relazione sulla pianificazione della preparazione e dell'intervento della Comunità europea in caso di influenza pandemica [2006/2062(INI)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Relatore: Adamos Adamou (A6-0176/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 4)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2006)0259)

4.5.   Conseguenze della sentenza della Corte del 13.09.2005 (C-176/03 Commissione contro Consiglio) (votazione)

Relazione sulle conseguenze della sentenza della Corte del 13 settembre 2005 (C-176/03 Commissione contro Consiglio) [2006/2007(INI)] — Commissione giuridica.

Relatore: Giuseppe Gargani (A6-0172/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 5)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2006)0260)

4.6.   Strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti (votazione)

Relazione sulla strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti [2005/2191(INI)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Tatjana Ždanoka (A6-0189/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 6)

Interviene Alessandra Mussolini per fatto personale (Il Presidente le ritira la parola, visto che l'intervento non riguarda un fatto personale).

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2006)0261)

4.7.   Bulgaria e Romania (Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006) (votazione)

Proposte di risoluzione B6-0343/2006, B6-0344/2006, B6-0345/2006, B6-0346/2006, B6-0347/2006 e B6-0348/2006

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 7)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0343/2006

(in sostituzione delle B6-0343/2006, B6-0345/2006, B6-0346/2006, B6-0347/2006 e B6-0348/2006):

presentata da:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Geoffrey Van Orden e Francisco José Millán Mon, a nome del gruppo PPE-DE,

Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Pierre Moscovici e Alexandra Dobolyi, a nome del gruppo PSE,

Nicholson of Winterbourne e Alexander Lambsdorff, a nome del gruppo ALDE,

André Brie e Miloslav Ransdorf, a nome del gruppo GUE/NGL,

Konrad Szymański e Inese Vaidere, a nome del gruppo UEN

Approvazione (P6_TA(2006)0262)

(La proposta di risoluzione B6-0344/2006 decade)

Interventi sulla votazione:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a nome del gruppo PPE-DE, ha presentato un emendamento orale al paragrafo 6, che è stato accolto.

4.8.   Prossime iniziative per il periodo di riflessione (Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006) (votazione)

Proposta di risoluzione B6-0327/2006

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 8)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2006)0263)

Interventi sulla votazione:

Gerard Batten ha contestato la validità della votazione in conformità dell'articolo 35 del regolamento (Il Presidente gli ha ritirato la parola, in quanto questa disposizione del regolamento si applica unicamente alle proposte della Commissione o a qualsiasi altro documento a carattere legislativo);

Brian Crowley e Dirk Sterckx sullo svolgimento della votazione sulla seconda parte dell'emendamento 2.

5.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 163, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Ioannis Varvitsiotis — A6-0187/2006

Bruno Gollnisch

Relazione Martine Roure — A6-0192/2006

Andreas Mölzer

Relazione Giuseppe Gargani — A6-0172/2006

Frank Vanhecke

Relazione Tatjana Ždanoka — A6-0189/2006

Lasse Lehtinen, Frank Vanhecke, Philip Claeys

Bulgaria e Romania (Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006) — RC-B6-0343/2006

Andreas Mölzer

Prossime iniziative per il periodo di riflessione (Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006) — B6-0327/2006

Frank Vanhecke

*

* *

Interviene Brian Crowley sullo svolgimento della votazione sulla risoluzione sulle prossime iniziative per il periodo di riflessione (B6-0327/2006).

6.   Correzioni e intenzioni di voto

Correzioni di voto:

Le correzioni di voto figurano sul sito «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)» e nella versione stampata dell'allegato 2 «Risultati delle votazioni per appello nominale».

La versione elettronica su Europarl sarà aggiornata regolarmente per un periodo massimo di due settimane a decorrere dal giorno della votazione.

Dopo detto termine, l'elenco delle correzioni di voto sarà chiuso per la successiva traduzione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Intenzioni di voto:

Sono state comunicate le seguenti intenzioni di voto (relative a voti non espressi):

Relazione Giuseppe Gargani — A6-0172/2006

paragrafo 2

favorevoli: Lissy Gröner

paragrafo 4

favorevoli: Rainer Wieland

risoluzione (insieme del testo)

favorevoli: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Anders Wijkman

Relazione Tatjana Ždanoka — A6-0189/2006

risoluzione (insieme del testo)

favorevoli: Mathieu Grosch

Prossime iniziative per il periodo di riflessione — B6-0327/2006

emendamento 1

contrari: John Attard-Montalto

paragrafo 2, seconda parte

favorevoli: John Attard-Montalto, Hubert Pirker, Alain Lipietz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

contrari: Jeffrey Titford

emendamento 11

favorevoli: Claude Turmes

paragrafo 7, seconda parte

favorevoli: Inger Segelström

contrari: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

risoluzione (insieme del testo)

favorevoli: Zita Pleštinská

Maria Berger ha segnalato di non aver potuto partecipare alle prime votazioni, poiché la sua postazione di voto non ha funzionato.

(La seduta, sospesa alle 13.20, è ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA: Janusz ONYSZKIEWICZ

Vicepresidente

7.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

8.   Strategia a favore dello sviluppo sostenibile (discussione)

Interrogazione orale (O-0041/2006) presentata da Anders Wijkman, John Bowis e Karl-Heinz Florenz, a nome del gruppo PPE-DE, al Consiglio: Strategia a favore dello sviluppo sostenibile (B6-0209/2006)

Interrogazione orale (O-0042/2006) presentata da Anders Wijkman, John Bowis e Karl-Heinz Florenz, a nome del gruppo PPE-DE, alla Commissione: Strategia in materia di sviluppo sostenibile (B6-0210/2006)

Interrogazione orale (O-0043/2006) presentata da Chris Davies, a nome del gruppo ALDE, al Consiglio: Strategia a favore dello sviluppo sostenibile (B6-0211/2006)

Interrogazione orale (O-0044/2006) presentata da Chris Davies, a nome del gruppo ALDE, alla Commissione: Strategia in materia di sviluppo sostenibile (B6-0212/2006)

Interrogazione orale (O-0045/2006) presentata da Satu Hassi, a nome del gruppo Verts/ALE, al Consiglio: Strategia a favore dello sviluppo sostenibile (B6-0213/2006)

Interrogazione orale (O-0046/2006) presentata da Satu Hassi, a nome del gruppo Verts/ALE, alla Commissione: Strategia in materia di sviluppo sostenibile (B6-0214/2006)

Interrogazione orale (O-0047/2006) presentata da Adamos Adamou e Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL, al Consiglio: Strategia a favore dello sviluppo sostenibile (B6-0215/2006)

Interrogazione orale (O-0048/2006) presentata da Adamos Adamou e Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL, alla Commissione: Strategia in materia di sviluppo sostenibile (B6-0216/2006)

Interrogazione orale (O-0050/2006) presentata da Johannes Blokland, a nome del gruppo IND/DEM, al Consiglio: Strategia a favore dello sviluppo sostenibile (B6-0217/2006)

Interrogazione orale (O-0051/2006) presentata da Johannes Blokland, a nome del gruppo IND/DEM, alla Commissione: Strategia in materia di sviluppo sostenibile (B6-0218/2006)

Interrogazione orale (O-0052/2006) presentata da Guido Sacconi, a nome del gruppo PSE, al Consiglio: Strategia in materia di sviluppo sostenibile (B6-0219/2006)

Interrogazione orale (O-0053/2006) presentata da Guido Sacconi, a nome del gruppo PSE, alla Commissione: Strategia in materia di sviluppo sostenibile (B6-0220/2006)

Interrogazione orale (O-0056/2006) presentata da Liam Aylward, a nome del gruppo UEN, al Consiglio: Strategia a favore dello sviluppo sostenibile (B6-0222/2006)

Interrogazione orale (O-0057/2006) presentata da Liam Aylward, a nome del gruppo UEN, alla Commissione: Strategia in materia di sviluppo sostenibile (B6-0223/2006)

Anders Wijkman svolge le interrogazioni orali B6-0209/2006 e B6-0210/2006.

Chris Davies svolge le interrogazioni orali B6-0211/2006 e B6-0212/2006.

Satu Hassi svolge le interrogazioni orali B6-0213/2006 e B6-0214/2006.

Adamos Adamou svolge le interrogazioni orali B6-0215/2006 e B6-0216/2006.

Johannes Blokland svolge le interrogazioni orali B6-0217/2006 e B6-0218/2006.

Guido Sacconi svolge le interrogazioni orali B6-0219/2006 e B6-0220/2006.

Alessandro Foglietta (in sostituzione dell'autore) svolge le interrogazioni orali B6-0222/2006 e B6-0223/2006.

Josef Pröll (Presidente in carica del Consiglio) risponde alle interrogazioni orali B6-0209/2006, B6-0211/2006, B6-0213/2006, B6-0215/2006, B6-0217/2006, B6-0219/2006 e B6-0222/2006.

Joe Borg (membro della Commissione) risponde alle interrogazioni orali B6-0210/2006, B6-0212/2006, B6-0214/2006, B6-0216/2006, B6-0218/2006, B6-0220/2006 e B6-0223/2006.

Intervengono Cristina Gutiérrez-Cortines, a nome del gruppo PPE-DE, Riitta Myller, a nome del gruppo PSE, Fiona Hall, a nome del gruppo ALDE, Elisabeth Schroedter, a nome del gruppo Verts/ALE, Gabriele Zimmer, a nome del gruppo GUE/NGL, Michael Henry Nattrass, a nome del gruppo IND/DEM, Alessandro Battilocchio, non iscritto, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Jean- Claude Martinez, Charlotte Cederschiöld, Britta Thomsen, Marie Anne Isler Béguin e András Gyürk.

PRESIDENZA: Ingo FRIEDRICH

Vicepresidente

Intervengono Carl Schlyter, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Josef Pröll e Joe Borg.

Proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento, al termine della discussione.

Karl-Heinz Florenz, John Bowis, Anders Wijkman e Françoise Grossetête, a nome del gruppo PPE-DE, Anne Ferreira e Guido Sacconi, a nome del gruppo PSE, Chris Davies, a nome del gruppo ALDE, Satu Hassi, Elisabeth Schroedter, Carl Schlyter e Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL, Liam Aylward, Alessandro Foglietta e Adriana Poli Bortone, a nome del gruppo UEN, Johannes Blokland, sulla strategia riveduta per lo sviluppo sostenibile (B6-0335/2006).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.9 del PV del 15.06.2006.

9.   Aumento degli episodi di violenza razzista e omofoba in Europa (discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Aumento degli episodi di violenza razzista e omofoba in Europa

Hans Winkler (Presidente in carica del Consiglio) e Vladimír Špidla (membro della Commissione) fanno le dichiarazioni.

Intervengono Patrick Gaubert, a nome del gruppo PPE-DE, Martin Schulz, a nome del gruppo PSE, Sophia in 't Veld, a nome del gruppo ALDE, Jean Lambert, a nome del gruppo Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, a nome del gruppo GUE/NGL, Wojciech Roszkowski, a nome del gruppo UEN, Bogdan Pęk, a nome del gruppo IND/DEM, Maciej Marian Giertych, non iscritto, Bogusław Sonik, Martine Roure, Frédérique Ries, Bairbre de Brún, Eoin Ryan, Urszula Krupa, Frank Vanhecke, Alexander Stubb, Józef Pinior, Mojca Drčar Murko, Dimitrios Papadimoulis, Jan Tadeusz Masiel, Michael Cashman, Sarah Ludford, Kader Arif, Claude Moraes, Hélène Goudin, Hans Winkler e Vladimír Špidla.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

Patrick Gaubert, a nome del gruppo PPE-DE, sulle aggressioni a sfondo razziale nell'Unione europea (B6-0328/2006),

Brian Crowley e Romano Maria La Russa, a nome del gruppo UEN, sull'aumento della violenza razzista in Europa (B6-0329/2006),

Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, sull'aumento della violenza razzista in Europa. (B6-0330/2006),

Sophia in 't Veld, a nome del gruppo ALDE, sull'intensificarsi della violenza razzista e omofoba in Europa (B6-0331/2006),

Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Jean Lambert, Gisela Kallenbach e Elisabeth Schroedter, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla violenza razzista ed omofoba (B6-0332/2006),

Martine Roure, Lissy Gröner, Michael Cashman e Claude Moraes, a nome del gruppo PSE, sull'escalation della retorica razzista e omofoba e della violenza in Europa (B6-0333/2006).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.10 del PV del 15.06.2006.

10.   Armi leggere e di piccolo calibro (discussione)

Interrogazione orale (O-0014/2006) presentata da Elmar Brok e Karl von Wogau, a nome della commissione AFET, al Consiglio: L'Unione europea e la Conferenza ONU di riesame sulle piccole armi del 2006 (B6-0225/2006)

Interrogazione orale (O-0015/2006) presentata da Elmar Brok e Karl von Wogau, a nome della commissione AFET, alla Commissione: L'Unione europea e la Conferenza retrospettiva dell'ONU sulle armi di piccolo calibro nel 2006 (B6-0226/2006)

Raül Romeva i Rueda (in sostituzione degli autori) svolge le interrogazioni orali.

Hans Winkler (Presidente in carica del Consiglio) risponde all'interrogazione B6-0225/2006.

PRESIDENZA: Manuel António dos SANTOS

Vicepresidente

Vladimír Špidla (membro della Commissione) risponde all'interrogazione B6-0226/2006.

Intervengono Geoffrey Van Orden, a nome del gruppo PPE-DE, Ana Maria Gomes, a nome del gruppo PSE, Tobias Pflüger, a nome del gruppo GUE/NGL, e Richard Howitt.

Proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento, al termine della discussione.

Raül Romeva i Rueda, a nome della commissione AFET, sulle armi leggere e di piccolo calibro, nella prospettiva della Conferenza 2006 per la revisione del programma d'azione delle Nazioni Unite volto a prevenire, combattere ed eradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, e verso l'adozione di un trattato internazionale sul commercio di armi (B6-0334/2006).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.11 del PV del 15.06.2006.

11.   Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio (B6-0224/2006).

Prima parte

Interrogazione 1 (Bernd Posselt): Negoziati di adesione con la Croazia.

Hans Winkler (Presidente in carica del Consiglio) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Bernd Posselt, Reinhard Rack e Andreas Mölzer.

Interrogazione 2 (Robert Evans): Traffico di organi e tessuti umani.

Hans Winkler risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Richard Howitt (sostituto dell'autore).

Interrogazione 3 (Gay Mitchell): Ambizioni nucleari dell'Iran.

Hans Winkler risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Gay Mitchell, Piia-Noora Kauppi e Andreas Mölzer.

Interrogazione 4 (Miguel Angel Martínez Martínez): Strategia per l'Africa, sviluppo e migrazioni.

Hans Winkler risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell e Reinhard Rack.

Interrogazione 5 (Laima Liucija Andrikienė): Futura politica dell'UE riguardante l'accordo siglato recentemente tra l'UE e la Russia avente per oggetto l'agevolazione del rilascio dei visti.

Hans Winkler risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Laima Liucija Andrikienė, Justas Vincas Paleckis e Alexander Stubb.

Seconda parte

Interrogazione 6 (Fiona Hall): Produzione sostenibile di biocombustibile.

Interrogazione 7 (Agnes Schierhuber): Biomassa e biocarburanti.

Josef Pröll (Presidente in carica del Consiglio) risponde alle interrogazioni e alle domande complementari di Fiona Hall, Agnes Schierhuber, Georgios Papastamkos, Glenis Willmott e Andreas Mölzer.

L'interrogazione 8 è stata ritirata.

Interrogazione 9 (Othmar Karas): Emissioni di sostanze nocive da parte delle autovetture.

Josef Pröll risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Othmar Karas e Paul Rübig.

Interrogazione 10 (Seán Ó Neachtain): Sostegno ai programmi di silvicultura in Europa.

Josef Pröll risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Seán Ó Neachtain.

Interrogazione 11 (Emanuel Jardim Fernandes): Strategia forestale europea.

Josef Pröll risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Emanuel Jardim Fernandes e Reinhard Rack.

Interrogazione 12 (Péter Olajos): Schiume sulla superficie del fiume Raba.

Josef Pröll risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Péter Olajos e Paul Rübig.

Interrogazione 13 (Antonios Trakatellis): Attuazione della protezione ambientale del Mediterraneo nell'UE e nei paesi del Mediterraneo mediante accordi di partenariato e il Processo di Barcellona.

Josef Pröll risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Antonios Trakatellis.

Le interrogazioni che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta, la riceveranno per iscritto (vedasi allegato al resoconto integrale delle discussioni).

Il tempo delle interrogazioni riservato al Consiglio è chiuso.

(La seduta, sospesa alle 19.15, è ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA: Luigi COCILOVO

Vicepresidente

12.   Norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile [COM(2005)0429 — C6-0290/2005 — 2005/0191(COD)] — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Paolo Costa (A6-0194/2006)

Interviene Jacques Barrot (Vicepresidente della Commissione).

Paolo Costa illustra la sua relazione.

Intervengono Romano Maria La Russa (relatore per parere della commissione LIBE), Philip Bradbourn, a nome del gruppo PPE-DE, Saïd El Khadraoui, a nome del gruppo PSE, Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE, Eva Lichtenberger, a nome del gruppo Verts/ALE, Erik Meijer, a nome del gruppo GUE/NGL, Mieczysław Edmund Janowski, a nome del gruppo UEN, Georg Jarzembowski, Inger Segelström, Kyriacos Triantaphyllides, Stanisław Jałowiecki, Inés Ayala Sender, Christine De Veyrac, Bogusław Liberadzki e Jacques Barrot.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.4 del PV del 15.06.2006.

13.   Realizzazione del sistema europeo di segnalamento ferroviario ERTMS/ETCS (discussione)

Relazione sulla realizzazione del sistema europeo di segnalamento ferroviario ERTMS/ETCS [2005/2168(INI)] — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Michael Cramer (A6-0183/2006)

Michael Cramer illustra la sua relazione.

Interviene Jacques Barrot (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Georg Jarzembowski, a nome del gruppo PPE-DE, Jörg Leichtfried, a nome del gruppo PSE, Dirk Sterckx, a nome del gruppo ALDE, Erik Meijer, a nome del gruppo GUE/NGL, e Johannes Blokland, a nome del gruppo IND/DEM.

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

Intervengono Reinhard Rack, Gilles Savary, Arūnas Degutis, Marta Vincenzi, Inés Ayala Sender, Saïd El Khadraoui e Jacques Barrot.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.12 del PV del 15.06.2006.

14.   Pesca costiera, problemi dei pescatori che praticano questo tipo di pesca (discussione)

Relazione sulla pesca costiera e problemi dei pescatori che praticano questo tipo di pesca [2004/2264(INI)] — Commissione per la pesca.

Relatore: Seán Ó Neachtain (A6-0141/2006)

Seán Ó Neachtain illustra la sua relazione.

Interviene Joe Borg (membro della Commissione).

Intervengono Teresa Riera Madurell (relatore per parere della commissione FEMM), Carmen Fraga Estévez, a nome del gruppo PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, a nome del gruppo PSE, Dirk Sterckx, a nome del gruppo ALDE, Ian Hudghton, a nome del gruppo Verts/ALE, Pedro Guerreiro, a nome del gruppo GUE/NGL, Sebastiano (Nello) Musumeci, a nome del gruppo UEN, James Hugh Allister, non iscritto, Neil Parish, Paulo Casaca, Leopold Józef Rutowicz, Iles Braghetto, Stavros Arnaoutakis, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ioannis Gklavakis e Joe Borg.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.13 del PV del 15.06.2006.

15.   Misure di attuazione (livello 2) della direttiva MIFID 2004/39/CE (discussione)

Dichiarazione della Commissione: Misure di attuazione (livello 2) della direttiva MIFID 2004/39/CE

Joe Borg (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono Piia-Noora Kauppi, a nome del gruppo PPE-DE, Pervenche Berès, a nome del gruppo PSE, Margarita Starkevičiūtė, a nome del gruppo ALDE, Alexander Radwan, Ieke van den Burg e Joe Borg.

Proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento, a conclusione della discussione.

Piia-Noora Kauppi, a nome del gruppo PPE-DE, Ieke van den Burg e Pervenche Berès, a nome del gruppo PSE, Margarita Starkevičiūtė, a nome del gruppo ALDE, Alain Lipietz, a nome del gruppo Verts/ALE, Sahra Wagenknecht, a nome del gruppo GUE/NGL, Guntars Krasts, a nome del gruppo UEN, sul progetto di misure di attuazione dei mercati degli strumenti finanziari (B6-0371/2006).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.8 del PV del 15.06.2006.

16.   Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 374.611/OJJE).

17.   Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 23.55.

Julian Priestley

Segretario generale

Miroslav Ouzký

Vicepresidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Osservatori:

Abadjiev, Anastase, Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană Aprodu, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Dimitrov, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Iacob Ridzi, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Morţun, Muscă Monica Octavia, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Stoyanov, Szabó, Ţicău, Tîrle, Vigenin, Zgonea Valeriu Ştefan


ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+

approvato

-

respinto

 

decaduto

R

ritirato

AN (..., ..., ...)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE (..., ..., ...)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Ordine di esecuzione europeo e trasferimento delle persone condannate *

Relazione: Ioannis VARVITSIOTIS (A6-0187/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

484, 53, 9

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

2.   Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze ***I

Relazione: Frieda BREPOELS (A6-0124/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-7

9-14

16-17

19-23

25-26

commissione

 

+

 

emendamento della commissione competente — votazione distinta

8

commissione

vd

-

 

15

commissione

vd

-

 

art 2, sotto -§ a), dopo punto 5

33

GUE/NGL

 

-

 

34

GUE/NGL

 

-

 

35

GUE/NGL

 

-

 

art 2, dopo lettera d)

37

GUE/NGL

 

-

 

art 5, § 1

39

GUE/NGL

 

-

 

art 11, § 1

29

PPE-DE

 

+

 

18

commissione

 

 

 

art 13, § 2, trattino 3

24

commissione

 

-

 

30

PPE-DE

 

+

 

art 25

31

PPE-DE

 

+

 

Allegato 1, sezione A, punto 2

27

commissione

 

+

 

38/rev.

GUE/NGL

 

-

 

Allegato 1, sezione A, dopo il punto 2

36

GUE/NGL

 

-

 

dopo il cons. 7

32

GUE/NGL

 

-

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

L'emendamento 28 è stato annullato.

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: emm 8 e 15

3.   Protezione dei dati a carattere personale (cooperazione giudiziaria e di polizia) *

Relazione: Martine ROURE (A6-0192/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-28

30-61

commissione

 

+

 

emendamento della commissione competente — votazione distinta

29

commissione

vs

 

 

1

+

modificato oralmente

2

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

votazione riportata

(Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento)

 

Gli emendamenti 4 e 5 sono stati uniti e l'emendamento 62 è stato annullato.

Richieste di votazione per parti separate

GUE/NGL

em 29

prima parte: tutto l'emendamento tranne il paragrafo 6

seconda parte: il paragrafo 6

Varie

Il relatore ha presentato un emendamento orale all'emendamento 29 (articolo 8 quinquies, paragrafo 5), volto a sostituire il termine «impegni» con il termine «accordi».

4.   Pianificazione della preparazione e dell'intervento della CE in caso di influenza pandemica

Relazione: Adamos ADAMOU (A6-0176/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 28

§

testo originale

AN

+

586, 35, 18

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

612, 26, 7

Richieste di votazione per appello nominale

PSE: votazione finale

ALDE: § 28

5.   Conseguenze della sentenza della Corte del 13.09.2005 (C-176/03 Commissione contro Consiglio)

Relazione: Giuseppe GARGANI (A6-0172/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

insieme del testo

1

IND/DEM

AN

-

118, 517, 14

§ 2

§

testo originale

AN

+

515, 101, 31

§ 3

§

testo originale

vd

+

 

§ 4

§

testo originale

AN

+

516, 130, 7

dopo il § 4

2=

12=

ALDE

PSE + ALDE

 

+

 

3=

13=

ALDE

PSE + ALDE

VE

+

319, 304, 6

4

ALDE

 

-

 

§ 5, parte introduttiva

16

PSE

 

-

 

14

PSE + ALDE

VE

-

300, 323, 14

§

testo originale

 

-

 

§ 15

5

ALDE

 

-

 

15

PSE

 

-

 

dopo cons A

6

PSE + ALDE

VE

+

325, 317, 5

cons E

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

dopo cons H

7

PSE + ALDE

VE

-

269, 389, 3

8

PSE + ALDE

 

+

 

cons I

9

PSE + ALDE

AN

-

294, 355, 6

cons K

10

PSE + ALDE

VE

-

263, 363, 12

cons M

§

testo originale

vd

+

 

cons N

11

PSE + ALDE

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

523, 78, 57

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM: emm 1, 9, §§ 2, 4 e votazione finale

Richieste di votazione distinta

PSE: § 3

IND/DEM: considerando M e § 5

GUE/NGL: §§ 4 e 5

Richieste di votazione per parti separate

PSE

cons E

prima parte:«considerando che ... che vanno applicate»

seconda parte:«ma che sostanzialmente ... di procedura penale»

6.   Strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti

Relazione: Tatjana ŽDANOKA (A6-0189/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 1

10

PSE

 

+

 

dopo § 5

13

GUE/NGL

VE

+

336, 236, 10

§ 6

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2/VE

+

322, 242, 27

§ 7

§

testo originale

vd

+

 

§ 8

4

PPE-DE

VE

-

284, 345, 18

§ 10

§

testo originale

vd

+

 

§ 11

16S

UEN

AN

+

378, 233, 26

§

testo originale

 

 

 

§ 12

7

ALDE + PSE

VE

+

335, 262, 19

§ 15

§

testo originale

vd/VE

+

326, 284, 14

§ 16

§

testo originale

vd

+

 

§ 18

§

testo originale

vd

+

 

§ 19

§

testo originale

vd

+

 

§ 20

11/riv

PSE

 

+

 

§ 21

§

testo originale

vd

+

 

§ 22

§

testo originale

vd

+

 

§ 23

§

testo originale

vd

+

 

§ 24

§

testo originale

vd

+

 

§ 25

§

testo originale

AN

+

534, 80, 38

§ 27

5

PPE-DE

 

-

 

§ 29

8

ALDE + PSE

 

+

 

§ 30

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

trattino 4

§

testo originale

vd

+

 

trattino 5

1=

14=

PPE-DE

UEN

 

+

 

trattini 7 e 8

-

-

 

+

trattini 7 e 8 invertiti

dopo trattino 8

6

ALDE + PSE

 

+

 

cons C

9

PSE

 

+

 

cons D

§

testo originale

vd

+

 

dopo cons D

12

GUE/NGL

 

-

 

cons E

§

testo originale

vd

+

 

cons J

§

testo originale

vd

+

 

cons K

2=

15=

PPE-DE

UEN

 

+

 

§

testo originale

 

 

 

cons P

3

PPE-DE

VE

-

305, 318, 22

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2/VE

+

343, 301, 9

cons R

§

testo originale

vd

+

 

cons S

§

testo originale

vd

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

390, 222, 47

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE: em 16, § 25 e votazione finale

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: trattino 4, considerando D, E, J, R, S, §§ 7, 10, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 e 24

ALDE: § 25

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

Considerando P

prima parte:«considerando che ... lottare contro di essa»

seconda parte:«l'assenza di dati statistici ... dei gruppi discriminati»

§ 6

prima parte:«deplora il fatto ... rimedio a tale situazione»

seconda parte:«insiste affinché ... in tale contesto»

§ 30

prima parte:«sollecita la Commissione ... dell'Unione europea»

seconda parte:«chiede che il principio ... in questo settore»

Varie

Il relatore ha proposto di invertire i trattini 7 e 8.

7.   Adesione della Bulgaria e Romania (Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006)

Proposte di risoluzione: B6-0343/2006, B6-0344/2006, B6-0345/2006, B6-0346/2006, B6-0347/2006, B6-0348/2006

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B6-0343/2006

(PPE-DE, PSE, ALDE, GUE/NGL, UEN)

§ 6

§

testo originale

 

+

modificato oralmente

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B6-0343/2006

 

GUE/NGL

 

 

 

B6-0344/2006

 

Verts/ALE

 

 

 

B6-0345/2006

 

ALDE

 

 

 

B6-0346/2006

 

PPE-DE

 

 

 

B6-0347/2006

 

UEN

 

 

 

B6-0348/2006

 

PSE

 

 

 

Varie

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a nome del gruppo PPE-DE, ha proposto il seguente emendamento orale al paragrafo 6 della proposta di soluzione comune:

sottolinea che è necessario che entrambi i paesi continuino a consolidare l'attuale riforma della giustizia promuovendo ulteriormente la trasparenza, l'efficienza e l'imparzialità del settore giudiziario nonché a esibire ulteriori risultati sostanziali nella lotta contro la corruzione, con un'enfasi particolare, nel caso della Bulgaria, sulla lotta contro il crimine organizzato; sottolinea l'enorme importanza di prendere tutte le misure necessarie per lottare contro la tratta di esseri umani e per migliorare seriamente l'inclusione sociale delle comunità Rom, soprattutto per quanto riguarda l'alloggio, le cure sanitarie, l'istruzione e la disoccupazione

8.   Tappe future del periodo di riflessione e di analisi sull'avvenire dell'Europa (Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006)

Proposta di risoluzione: B6-0327/2006

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di risoluzione della commissione AFCO

(B6-0327/2006)

prima del § 1

13

IND/DEM

vs/AN

 

 

1

-

145, 432, 5

2

-

127, 453, 26

§ 1

1

ALDE, Verts/ALE +

BERÈS e altri

AN

-

185, 426, 21

§ 2

2

ALDE, Verts/ALE +

BERÈS e altri

vs

 

 

1/VE

-

305, 309, 16

2/AN

+

421, 100, 22

§

testo originale

 

 

 

dopo § 2

7

ALDE +

BERÈS e altri

VE

+

329, 266, 40

§ 4

12

Verts/ALE

 

+

 

§ 5

3

ALDE, Verts/ALE +

BERÈS e altri

 

-

 

dopo § 5

11

Verts/ALE

AN

-

153, 466, 18

§ 6

4

ALDE, Verts/ALE +

BERÈS e altri

AN

-

169, 440, 32

§ 7

5

ALDE, Verts/ALE +

BERÈS e altri

vs/AN

 

 

1

-

186, 450, 10

2

 

 

§

testo originale

vs/AN

 

 

1

+

393, 226, 10

2

+

343, 261, 7

§ 11, lettera f)

6

ALDE, Verts/ALE +

BERÈS e altri

 

+

 

cons A

8/riv

ALDE, Verts/ALE +

BERÈS e altri

 

-

 

cons D

9/riv

ALDE, Verts/ALE +

BERÈS e altri

 

-

 

dopo cons F

10/riv

ALDE, Verts/ALE +

BERÈS e altri

 

-

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

347, 212, 70

Richieste di votazione per appello nominale

PSE: § 7 e votazione finale

IND/DEM: em 13

ALDE: emm 1, 4, 5, § 7 e votazione finale

GUE/NGL: Seconda parte dell'emendamento 2

VertsALE: emm 1, 4, 5, 11 e votazione finale

Richieste di votazione per parti separate

PSE

§ 7

prima parte: insieme del testo tranne la frase «al fine di verificare ... da parte di tali paesi»

seconda parte: tali termini

PPE-DE, GUE/NGL

em 2

prima parte:«mette in guardia ... dividere l'Unione»

seconda parte:«ribadisce pertanto ... nella sua integralità»

GUE/NGL

em 5

prima parte:«invita tutte le istituzioni ... e altrove»

seconda parte:«apportando migliorie ... del 2004»

em 13

prima parte:«ricorda che l'attuazione ...; all'unanimità»

seconda parte:«esprime solennemente ... degli elettori»


ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1.   Relazione Varvitsiotis A6-0187/2006

Risoluzione

Favorevoli: 484

ALDE: Alvaro, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski

GUE/NGL: Pflüger, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Blokland

NI: Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Martin Hans-Peter, Piskorski, Rivera, Rutowicz, Salvini, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wijkman, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Haug, Hazan, Hegyi, Herczog, Howitt, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, Maldeikis, Ó Neachtain, Podkański, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Evans Jill, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 53

GUE/NGL: Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Wurtz

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Allister, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Mote, Schenardi

Astensioni: 9

GUE/NGL: Kaufmann

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Kilroy-Silk, Martinez

PPE-DE: Buzek, Pieper

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Contrari: Tobias Pflüger, Sahra Wagenknecht

2.   Relazione Adamou A6-0176/2006

Paragrafo 28

Favorevoli: 586

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Mussolini, Piskorski, Rivera, Rutowicz, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Herczog, Howitt, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Napoletano, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 35

ALDE: Ek, Malmström, Ortuondo Larrea, Oviir, Savi, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Krarup, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Borghezio, Salvini, Schenardi, Speroni

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 18

ALDE: Krahmer

IND/DEM: Coûteaux, Sinnott

NI: Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli

PPE-DE: Konrad

PSE: Hegyi

UEN: Vaidere

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli: Maria Berger

3.   Relazione Adamou A6-0176/2006

Risoluzione

Favorevoli: 612

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Piskorski, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Herczog, Howitt, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 26

ALDE: Ek, Malmström, Matsakis, Ortuondo Larrea, Oviir, Savi

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Ibrisagic, Maat, Wijkman

UEN: Tatarella

Astensioni: 7

ALDE: Krahmer

IND/DEM: Sinnott

NI: Borghezio, Salvini

PSE: Hegyi

UEN: Vaidere

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli: Maria Berger

4.   Relazione Gargani A6-0172/2006

Emendamento 1

Favorevoli: 118

ALDE: Cornillet, Davies, Neyts-Uyttebroeck

GUE/NGL: de Brún, Krarup, Liotard, Meijer, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Allister, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Helmer, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Salvini, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, del Castillo Vera, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Van Orden, Vlasák, Zvěřina

PSE: Berlinguer, Gill, Glante, Golik, Paleckis, Pleguezuelos Aguilar, Sornosa Martínez, Szejna, Weber Henri

UEN: Bielan, Camre, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Libicki, Roszkowski, Szymański, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Schlyter, Staes

Contrari: 517

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Flasarová, Guidoni, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Strož, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

NI: Battilocchio, Martin Hans-Peter, Piskorski

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hegyi, Herczog, Howitt, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, La Russa, Maldeikis, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan, Tatarella, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 14

GUE/NGL: Henin, Manolakou, Pafilis, Toussas, Wurtz

NI: Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Siekierski

UEN: Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli: Hans-Peter Martin

Contrari: Bart Staes

5.   Relazione Gargani A6-0172/2006

Paragrafo 2

Favorevoli: 515

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Wagenknecht

IND/DEM: Titford

NI: Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hegyi, Herczog, Howitt, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Kamiński, Kristovskis, La Russa, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 101

GUE/NGL: Adamou, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Krarup, Liotard, Manolakou, Meijer, Pafilis, Pflüger, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Coûteaux, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Allister, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Piskorski, Romagnoli, Salvini, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Hannan, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kirkhope, Korhola, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Van Orden, Vlasák, Zvěřina

PSE: Gomes

UEN: Bielan, Camre, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Podkański, Roszkowski, Szymański

Astensioni: 31

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Remek, Strož, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

UEN: Krasts

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Correzioni di voto

Favorevoli: Ana Maria Gomes

Contrari: Malcolm Harbour, Sahra Wagenknecht

Astensioni: Hans-Peter Martin

6.   Relazione Gargani A6-0172/2006

Paragrafo 4

Favorevoli: 516

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Remek, Strož, Zimmer

NI: Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Busuttil, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Šťastný, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Kristovskis, La Russa, Maldeikis, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 130

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Krarup, Liotard, Manolakou, Meijer, Pafilis, Pflüger, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Allister, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Piskorski, Romagnoli, Salvini, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Gaubert, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zvěřina

PSE: Attard-Montalto, Cashman, Corbett, Ettl, Evans Robert, Howitt, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin David, Pinior, Pittella, Riera Madurell, Skinner, Titley, Willmott, Wynn

UEN: Bielan, Camre, Kamiński, Kuźmiuk, Libicki, Podkański, Roszkowski, Szymański, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Astensioni: 7

GUE/NGL: Henin, Wurtz

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Rutowicz

UEN: Krasts

Correzioni di voto

Astensioni: Hans-Peter Martin

7.   Relazione Gargani A6-0172/2006

Emendamento 9

Favorevoli: 294

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

NI: Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Giertych, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Esteves, Pieper, Ulmer

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Bielan, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kuźmiuk, Libicki, Podkański, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 355

ALDE: Ek

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Allister, Borghezio, Claeys, Dillen, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Piskorski, Romagnoli, Rutowicz, Salvini, Schenardi, Speroni, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Cashman, Corbett, Evans Robert, Howitt, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin David, Pinior, Segelström, Skinner, Titley, Westlund, Willmott, Wynn

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Maldeikis, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Hammerstein Mintz, Schlyter

Astensioni: 6

ALDE: Samuelsen

IND/DEM: Coûteaux

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Martin Hans-Peter

Correzioni di voto

Contrari: Glyn Ford

8.   Relazione Gargani A6-0172/2006

Risoluzione

Favorevoli: 523

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Brie, Flasarová, Guidoni, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Strož, Zimmer

NI: Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Masiel, Mussolini, Piskorski, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, La Russa, Maldeikis, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 78

GUE/NGL: Adamou, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Krarup, Liotard, Manolakou, Pafilis, Pflüger, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Salvini, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Busuttil, Florenz, Millán Mon

UEN: Bielan, Camre, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Podkański, Roszkowski, Szymański, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 57

GUE/NGL: Agnoletto, Catania, Henin, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Portas, Wurtz

NI: Baco, Borghezio, Rutowicz

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zvěřina

PSE: Cashman, Corbett, Evans Robert, Howitt, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin David, Skinner, Titley, Willmott, Wynn

Correzioni di voto

Favorevoli: Simon Busuttil

Contrari: Marie-Hélène Aubert

9.   Relazione Zdanoka A6-0189/2006

Emendamento 16

Favorevoli: 378

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Borghezio, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Salvini, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Berger, Falbr, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Golik, Grabowska, Ilves, Kuc, Lehtinen, Liberadzki, Mikko, Moraes, Öger, Pahor, Pinior, Riera Madurell, Rosati, Sacconi, Siwiec

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Musumeci, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Contrari: 233

ALDE: Manders, Mohácsi, Szent-Iványi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Goudin, Grabowski, Lundgren, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mote, Piskorski

PPE-DE: Esteves, Járóka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, Désir, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hegyi, Herczog, Howitt, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 26

ALDE: Samuelsen

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Allister, Baco, Czarnecki Ryszard, Kilroy-Silk

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Cederschiöld, Duka-Zólyomi, Fjellner, Glattfelder, Gyürk, Ibrisagic, Olajos, Őry, Schmitt, Schöpflin, Seeberg, Surján

PSE: Gröner

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Contrari: Claude Moraes

Astensioni: Gunnar Hökmark

10.   Relazione Zdanoka A6-0189/2006

Paragrafo 25

Favorevoli: 534

ALDE: Alvaro, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Mussolini, Piskorski, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mayer, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Van Orden, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hazan, Hegyi, Herczog, Howitt, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 80

ALDE: Andrejevs, Cocilovo, Cornillet, Costa, Lambsdorff, Onyszkiewicz, Starkevičiūtė

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Allister, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Salvini, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: del Castillo Vera, Eurlings, Hudacký, Mikolášik, Salafranca Sánchez-Neyra, Záborská

PSE: Ilves, Mikko, Moraes, Tarand

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Musumeci, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Astensioni: 38

ALDE: Cavada, Gentvilas, Hall, Harkin, Matsakis, Ortuondo Larrea, Polfer, Samuelsen

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Guerreiro, Manolakou, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Sinnott

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Dimitrakopoulos, Gaľa, Gklavakis, Hatzidakis, Kratsa-Tsagaropoulou, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis

PSE: Arnaoutakis, Beglitis, Lambrinidis, Matsouka, Sifunakis, Tzampazi

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli: Camiel Eurlings, Claude Moraes

11.   Relazione Zdanoka A6-0189/2006

Risoluzione

Favorevoli: 390

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Goudin, Karatzaferis, Lundgren

NI: Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mussolini, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Brepoels, Cederschiöld, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, De Veyrac, Duka-Zólyomi, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Gál, Gaľa, Gaubert, Glattfelder, Guellec, Gyürk, Hökmark, Ibrisagic, Járóka, Jordan Cizelj, Lamassoure, Mathieu, Olajos, Őry, Queiró, Saïfi, Schöpflin, Sudre, Surján, Szájer, Toubon, Ventre, Vlasto, Weisgerber, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hegyi, Herczog, Howitt, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 222

ALDE: Onyszkiewicz

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Allister, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Piskorski, Romagnoli, Salvini, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Březina, Brunetta, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chmielewski, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Ebner, Ehler, Ferber, Florenz, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Tajani, Thyssen, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Musumeci, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Astensioni: 47

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Bonde

NI: Baco, Bobošíková

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Belet, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Coveney, Deva, Dimitrakopoulos, Dover, Duchoň, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Gauzès, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Maat, McMillan-Scott, Mayer, Nicholson, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zvěřina

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli: Françoise Grossetête

12.   B6-0327/2006 — Futuro dell'Europa

Emendamento 13/1

Favorevoli: 145

ALDE: Gentvilas, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Piotrowski, Sinnott

NI: Allister, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Rutowicz, Salvini, Speroni, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Atkins, Bauer, Böge, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Duchoň, Evans Jonathan, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Jackson, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Protasiewicz, Purvis, Reul, Saryusz-Wolski, Siekierski, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Berlinguer, Dührkop Dührkop, Falbr, Ford, Hasse Ferreira, Kreissl-Dörfler, Mikko, Moraes, Tzampazi

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kuźmiuk, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lipietz, Lucas, Özdemir, Schlyter, Staes, Ždanoka

Contrari: 432

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Toia, Van Hecke, Veraldi, Watson

GUE/NGL: Pflüger, Wagenknecht

IND/DEM: Pęk, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Ryszard, Masiel, Piskorski, Rivera, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Busuttil, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wortmann-Kool, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hazan, Hegyi, Herczog, Howitt, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Libicki, Maldeikis, Pirilli, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Frassoni, Harms, Hassi, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Onesta, Schmidt, Schroedter, Turmes, Voggenhuber

Astensioni: 5

NI: Kilroy-Silk, Romagnoli

PPE-DE: Fajmon

UEN: Musumeci

Verts/ALE: Romeva i Rueda

Correzioni di voto

Favorevoli: Marie Anne Isler Béguin

Contrari: Etelka Barsi-Pataky, Joel Hasse Ferreira, Glyn Ford, Esther Herranz García, Ioannis Kasoulides, Bárbara Dührkop Dührkop, Evangelia Tzampazi, Marie-Hélène Aubert

13.   B6-0327/2006 — Futuro dell'Europa

Emendamento 13/2

Favorevoli: 127

ALDE: Ortuondo Larrea, Takkula, Väyrynen

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Baco, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mote, Mussolini, Piskorski, Rutowicz, Salvini, Schenardi, Speroni, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bauer, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zvěřina

PSE: Corbett, Gurmai

UEN: Bielan, Camre, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: van Buitenen, Cramer, Flautre, Lucas, Schlyter, Staes

Contrari: 453

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Kaufmann

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Rivera, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brunetta, Busuttil, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Lauk, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Sommer, Spautz, Šťastný, Stubb, Sudre, Surján, Tajani, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hazan, Herczog, Howitt, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Didžiokas, Foglietta, Kristovskis, La Russa, Pirilli, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Onesta, Rühle, Schmidt, Schroedter, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 26

IND/DEM: Rogalski

NI: Kilroy-Silk, Kozlík, Martinez, Romagnoli

PPE-DE: Buzek, Chmielewski, Handzlik, Jałowiecki, Kaczmarek, Kudrycka, Lewandowski, Olbrycht, Protasiewicz, Saryusz-Wolski, Siekierski, Zaleski, Zwiefka

UEN: Aylward, Crowley

Verts/ALE: Aubert, Auken, Evans Jill, Hudghton, Joan i Marí, Romeva i Rueda

Correzioni di voto

Contrari: Etelka Barsi-Pataky, Richard Corbett, Joel Hasse Ferreira, Marie-Hélène Aubert

Astensioni: Marie Anne Isler Béguin

14.   B6-0327/2006 — Futuro dell'Europa

Emendamento 1

Favorevoli: 185

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Bowles, Busk, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Morgantini, Musacchio, Portas, Ransdorf

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott

NI: Bobošíková, Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Mussolini, Salvini, Speroni, Vanhecke

PPE-DE: Buzek, Chmielewski, Doorn, Eurlings, Handzlik, Jałowiecki, Kaczmarek, Klich, Kudrycka, Maat, Martens, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Protasiewicz, Saryusz-Wolski, Siekierski, Sonik, Wijkman, Zaleski, Zwiefka

PSE: Arif, Attard-Montalto, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Carlotti, Casaca, Castex, Chiesa, Corbey, Cottigny, Désir, Fruteau, Gill, Goebbels, Guy-Quint, Hamon, Hazan, Kreissl-Dörfler, Laignel, Mastenbroek, Pahor, Peillon, Poignant, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 426

ALDE: Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Fourtou, Gibault, Griesbeck, in 't Veld, Laperrouze, Lehideux, Ries

GUE/NGL: Adamou, de Brún, Henin, Kaufmann, Krarup, Liotard, Meijer, Pflüger, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Rogalski, Tomczak

NI: Allister, Battilocchio, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Ryszard, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Piskorski, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Bösch, Carnero González, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, De Keyser, De Rossa, De Vits, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Howitt, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Musumeci, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Frassoni

Astensioni: 21

ALDE: Cavada, Jäätteenmäki, Kułakowski

GUE/NGL: Flasarová, Manolakou, Maštálka, Meyer Pleite, Pafilis, Papadimoulis, Toussas, Wurtz

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Zapałowski

NI: Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Lewandowski

PSE: Wiersma

UEN: Podkański

Correzioni di voto

Favorevoli: Stéphane Le Foll

Contrari: Evangelia Tzampazi

15.   B6-0327/2006 — Futuro dell'Europa

Emendamento 2/2

Favorevoli: 421

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Bowles, Busk, Cappato, Cavada, Costa, De Sarnez, Ek, Fourtou, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jensen, Juknevičienė, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Ludford, Maaten, Malmström, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Kaufmann, Krarup, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Portas, Remek, Sjöstedt, Strož, Svensson, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Goudin, Lundgren

NI: Belohorská, Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Salvini, Schenardi, Speroni, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Belet, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Castiglione, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Langen, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Protasiewicz, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sudre, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wijkman, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zwiefka

PSE: Arif, Assis, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Chiesa, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hegyi, Howitt, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Locatelli, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Schapira, Scheele, Segelström, Skinner, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García

UEN: Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kuźmiuk, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, van Buitenen, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Turmes, Voggenhuber

Contrari: 100

ALDE: Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Cornillet, Degutis, Deprez, Dičkutė, Duff, Gibault, in 't Veld, Laperrouze, Lehideux, Lynne, Mohácsi, Ortuondo Larrea, Ries, Schuth, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Maštálka, Seppänen

IND/DEM: Bonde, Rogalski, Tomczak

NI: Allister, Chruszcz, Czarnecki Ryszard, Giertych, Helmer, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mote, Piskorski, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Becsey, Berend, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Ehler, Evans Jonathan, Garriga Polledo, Gaubert, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Lauk, McMillan-Scott, Nicholson, Pack, Parish, Posselt, Purvis, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Zatloukal

PSE: Attard-Montalto, Ayala Sender, Cercas, Christensen, De Vits, El Khadraoui, Gurmai, Jørgensen, Kristensen, Masip Hidalgo, Riera Madurell, Sornosa Martínez, Van Lancker

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, La Russa, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Buitenweg, de Groen-Kouwenhoven, Hudghton, Joan i Marí, Lagendijk, Staes, Ždanoka

Astensioni: 22

ALDE: Chatzimarkakis, Davies, Kułakowski

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Pflüger, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Blokland, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Zapałowski

NI: Kilroy-Silk, Kozlík

UEN: Podkański

Verts/ALE: Bennahmias, Flautre, Jonckheer, Romeva i Rueda, Trüpel

Correzioni di voto

Favorevoli: Inés Ayala Sender, Andrew Duff

Contrari: Janelly Fourtou

Astensioni: Michael Cashman

16.   B6-0327/2006 — Futuro dell'Europa

Emendamento 11

Favorevoli: 153

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Bowles, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Costa, Davies, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Van Hecke, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Portas, Zimmer

NI: Belohorská, Bobošíková

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Cashman, Castex, Chiesa, Cottigny, Désir, Ford, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Hazan, Hegyi, Hutchinson, Laignel, Le Foll, Peillon, Poignant, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Tabajdi, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler

UEN: Aylward, Crowley, Libicki, Ó Neachtain, Ryan, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 466

ALDE: Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Cornillet, Degutis, Deprez, Dičkutė, Ries, Takkula, Väyrynen

GUE/NGL: Adamou, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Krarup, Liotard, Manolakou, Meijer, Meyer Pleite, Pafilis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Sinnott, Tomczak

NI: Allister, Battilocchio, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Piskorski, Romagnoli, Rutowicz, Salvini, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, van den Burg, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Herczog, Howitt, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Vincenzi, Walter, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Musumeci, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Astensioni: 18

ALDE: Chatzimarkakis, Kułakowski

GUE/NGL: Flasarová, Papadimoulis

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Martens

UEN: Podkański

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Contrari: Michael Cashman, Maria Martens

17.   B6-0327/2006 — Futuro dell'Europa

Emendamento 4

Favorevoli: 169

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Cappato, Carlshamre, Cocilovo, Costa, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland

NI: Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Rivera, Rutowicz, Salvini, Speroni, Vanhecke

PPE-DE: Buzek, Cabrnoch, Chmielewski, Handzlik, Jałowiecki, Kaczmarek, Klich, Kudrycka, Lewandowski, Olbrycht, Ouzký, Protasiewicz, Saryusz-Wolski, Siekierski, Škottová, Sonik, Strejček, Vlasák, Wijkman, Zaleski, Zvěřina

PSE: Arif, Berès, van den Berg, Berman, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Chiesa, Corbey, Cottigny, Désir, Evans Robert, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Hazan, Kinnock, Laignel, Mastenbroek, Occhetto, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Krasts, Podkański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 440

ALDE: Beaupuy, Birutis, Busk, Cavada, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Jensen, Laperrouze, Lehideux, Losco, Ries, Riis-Jørgensen

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott

NI: Allister, Battilocchio, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Giertych, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Piskorski, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Bösch, Carnero González, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, De Keyser, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Howitt, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Astensioni: 32

ALDE: Chatzimarkakis, Davies, Kułakowski, Onyszkiewicz, Takkula

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis, Pflüger, Toussas, Wagenknecht

IND/DEM: Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Doorn, Eurlings, Maat, Martens, van Nistelrooij, Wortmann-Kool

PSE: Wiersma

Verts/ALE: Trüpel

Correzioni di voto

Favorevoli: Stéphane Le Foll

18.   B6-0327/2006 — Futuro dell'Europa

Emendamento 5/1

Favorevoli: 186

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Cappato, Carlshamre, Costa, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Karatzaferis

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Vanhecke

PPE-DE: De Veyrac, Doorn, Eurlings, Maat, Martens, Mayer, van Nistelrooij, Wijkman, Wortmann-Kool

PSE: Arif, Berès, van den Berg, Berman, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Carlotti, Casaca, Castex, Chiesa, Corbey, Cottigny, Désir, Fruteau, Golik, Gomes, Gottardi, Guy-Quint, Hamon, Hazan, Laignel, Lavarra, Mastenbroek, Napoletano, Patrie, Peillon, Pittella, Poignant, Reynaud, Rocard, Roure, Sacconi, Savary, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 450

ALDE: Beaupuy, Birutis, Busk, Cavada, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Jensen, Laperrouze, Lehideux, Ries, Riis-Jørgensen

GUE/NGL: Henin, Manolakou, Pafilis, Seppänen, Toussas

IND/DEM: Bonde, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Battilocchio, Borghezio, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Piskorski, Romagnoli, Rutowicz, Salvini, Schenardi, Speroni, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Bösch, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, De Keyser, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Howitt, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Astensioni: 10

ALDE: Chatzimarkakis, Cocilovo, in 't Veld, Kułakowski

NI: Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

PSE: Wiersma

Correzioni di voto

Favorevoli: Stéphane Le Foll

Contrari: Ana Maria Gomes

19.   B6-0327/2006 — Futuro dell'Europa

Paragrafo 7/1

Favorevoli: 393

ALDE: Birutis, Budreikaitė, Cappato, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hennis-Plasschaert, Krahmer, Laperrouze, Lehideux, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Prodi, Ries, Starkevičiūtė, Veraldi

GUE/NGL: Kaufmann

NI: Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Masiel, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sudre, Szájer, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hegyi, Howitt, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Krasts, Maldeikis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: van Buitenen

Contrari: 226

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Costa, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Losco, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Ryszard, Giertych, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Piskorski, Romagnoli, Salvini, Schenardi, Speroni, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Beazley, Becsey, Bowis, Bradbourn, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Kamall, Kirkhope, Kratsa-Tsagaropoulou, McMillan-Scott, Mauro, Nicholson, Olajos, Őry, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Surján, Tannock, Toubon, Van Orden, Wijkman, Zvěřina

PSE: Correia, Herczog, Kósáné Kovács, Moraes, Moreno Sánchez, Rasmussen, Sánchez Presedo, Skinner, Thomsen

UEN: Bielan, Camre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 10

IND/DEM: Sinnott

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Rutowicz

PPE-DE: Queiró

PSE: Myller, Wiersma

UEN: Musumeci

Verts/ALE: Trüpel

Correzioni di voto

Favorevoli: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

20.   B6-0327/2006 — Futuro dell'Europa

Paragrafo 7/2

Favorevoli: 343

ALDE: Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Cavada, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ries, Starkevičiūtė, Veraldi

GUE/NGL: Kaufmann

NI: Battilocchio, Belohorská, Masiel, Piskorski, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sudre, Szájer, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Bösch, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Howitt, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Crowley, Didžiokas, Maldeikis, Pirilli, Ryan

Verts/ALE: Trüpel

Contrari: 261

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Bowles, Busk, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cornillet, Davies, Drčar Murko, Duff, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Salvini, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Becsey, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Doorn, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Friedrich, Glattfelder, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Mauro, Nicholson, Oomen-Ruijten, Ouzký, Parish, Protasiewicz, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Surján, Tannock, Toubon, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zvěřina

PSE: Arif, Berès, van den Berg, Berman, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Carlotti, Castex, Christensen, Corbey, Désir, Fruteau, Glante, Guy-Quint, Hamon, Hazan, Jørgensen, Kósáné Kovács, Laignel, Mastenbroek, Mikko, Myller, Napoletano, Poignant, Reynaud, Rocard, Roure, Sacconi, Savary, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Bielan, Camre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Podkański, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 7

NI: Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Queiró

PSE: Wiersma

UEN: Musumeci

Verts/ALE: van Buitenen, Rühle

Correzioni di voto

Favorevoli: Ole Christensen, Dan Jørgensen

Contrari: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jean Louis Cottigny

21.   B6-0327/2006 — Futuro dell'Europa

Risoluzione

Favorevoli: 347

ALDE: Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Jensen, Laperrouze, Lehideux, Losco, Ortuondo Larrea, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Susta, Veraldi

GUE/NGL: Kaufmann

NI: Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Masiel, Piskorski, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Busuttil, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Záborská, Zappalà, Zatloukal

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Bösch, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carnero González, Cercas, Corbett, Correia, De Keyser, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Trautmann, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, La Russa, Maldeikis, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Contrari: 212

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Bowles, Cappato, Carlshamre, Cavada, Costa, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Polfer, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Salvini, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zvěřina

PSE: Chiesa, Christensen, Jørgensen, Laignel

UEN: Camre, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Podkański, Roszkowski, Szymański, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 70

ALDE: Chatzimarkakis, Cocilovo, Davies

PPE-DE: Buzek, Chmielewski, Handzlik, Jałowiecki, Kaczmarek, Klich, Kudrycka, Lauk, Lewandowski, Maat, Olbrycht, Protasiewicz, Saryusz-Wolski, Siekierski, Sonik, Wijkman, Wortmann-Kool, Zaleski, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Berès, van den Berg, Berman, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Carlotti, Cashman, Castex, Corbey, Cottigny, Désir, Evans Robert, Ford, Fruteau, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hamon, Hazan, Howitt, Le Foll, McAvan, Martin David, Mastenbroek, Moraes, Peillon, Poignant, Reynaud, Rocard, Rosati, Roure, Savary, Schapira, Skinner, Titley, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Wiersma, Willmott, Wynn

UEN: Bielan

Verts/ALE: Hudghton, Trüpel

Correzioni di voto

Favorevoli: Ole Christensen, Dan Jørgensen

Contrari: Neena Gill


TESTI APPROVATI

 

P6_TA(2006)0256

Ordine di esecuzione europeo e trasferimento delle persone condannate *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia ai fini dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa all'ordine di esecuzione europeo e al trasferimento delle persone condannate tra gli Stati membri dell'UE (7307/2005 — C6-0139/2005 — 2005/0805(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista l'iniziativa della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (7307/2005) (1),

visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0139/2005),

visti gli articoli 93 e 51 del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0187/2006);

1.

approva l'iniziativa della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia quale emendata;

2.

invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia;

5.

incarica il proprio Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

TESTO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Titolo

Decisione quadro del Consiglio relativa all'ordine di esecuzione europeo e al trasferimento delle persone condannate tra gli Stati membri dell'UE

Decisione quadro del Consiglio sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea

Emendamento 2

Considerando 5

(5) Nei rapporti tra gli Stati membri, fondati su una particolare fiducia reciproca nei rispettivi ordinamenti giuridici, occorre andare oltre gli strumenti vigenti del Consiglio d'Europa per quanto riguarda il trasferimento dell'esecuzione penale. Occorre stabilire che lo Stato di esecuzione ha l'obbligo di accettare i suoi cittadini e le persone che risiedono legalmente e a titolo permanente sul suo territorio, che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena detentiva o ad una misura privativa della libertà in un altro Stato membro indipendentemente dal loro assenso, salvo qualora esistano precisi motivi di rifiuto.

(5) Nei rapporti tra gli Stati membri, fondati su una particolare fiducia reciproca nei rispettivi ordinamenti giuridici, occorre andare oltre gli strumenti vigenti del Consiglio d'Europa per quanto riguarda il trasferimento dell'esecuzione penale e consentire il riconoscimento, da parte dello Stato d'esecuzione, delle decisioni prese dalle autorità dello Stato di emissione. Quantunque sia necessario assicurare adeguate garanzie alla persona condannata, non dovrebbero più costituire un fattore determinante la partecipazione di quest'ultima alla procedura e l'assenso della stessa alla trasmissione di una sentenza ad un altro Stato membro ai fini del suo riconoscimento e dell'esecuzione della pena irrogata.

Emendamento 3

Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis) La fiducia reciproca nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia in campo penale deve essere rafforzata attraverso misure a livello europeo per migliorare l'armonizzazione e il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale e si devono prevedere alcune leggi e pratiche penali europee.

Emendamento 4

Considerando 6

(6) Il trasferimento delle persone condannate verso lo Stato di cittadinanza, lo Stato di residenza legale o lo Stato con cui gli interessati hanno altri legami stretti ai fini dell'esecuzione delle sentenze favorisce il loro reinserimento sociale.

(6) Il trasferimento delle persone condannate verso lo Stato di cittadinanza o lo Stato in cui gli interessati risiedono legalmente a titolo permanente ai fini dell'esecuzione delle sentenze faciliterà il loro reinserimento sociale.

Emendamento 5

Considerando 7

(7) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di eseguire una sentenza qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la condanna sia stata emessa al fine di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, delle sue opinioni politiche o del suo orientamento sessuale oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

(7) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di eseguire una sentenza qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la condanna sia stata emessa al fine di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, delle sue opinioni politiche o del suo orientamento sessuale oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi. Nell'applicazione della presente decisione quadro, è necessario osservare anche le disposizioni relative ai diritti processuali nell'ambito dei procedimenti penali, come previsto dalla relativa decisione quadro del Consiglio.

Emendamento 6

Articolo 1, lettera a)

a)

«ordine di esecuzione europeo»: la decisione resa da un'autorità competente dello Stato di emissione ai fini dell'esecuzione di una sanzione definitiva irrogata nei confronti di una persona fisica dall'autorità giudiziaria di detto Stato ;

a)

«sentenza»: l'ordinanza o la decisione definitiva di un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione che irroga una sanzione nei confronti di una persona fisica;

 

(L'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo)

Emendamento 7

Articolo 1, lettera b)

b)

«sanzione»: qualsiasi pena o misura privative di libertà per una durata limitata o illimitata irrogate da un'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale a causa di un reato ;

b)

«sanzione»: qualsiasi pena o misura privative di libertà irrogate per una durata limitata o illimitata a causa di un reato nell'ambito di un procedimento penale ;

Emendamento 8

Articolo 1, lettera c)

c)

«Stato di emissione»: lo Stato membro in cui è stato emesso un ordine di esecuzione europeo;

c)

«Stato di emissione»: lo Stato membro in cui è stata pronunciata una sentenza ai sensi della presente decisione quadro;

Emendamento 9

Articolo 1, lettera d)

d)

«Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale è trasmesso un ordine di esecuzione europeo ai fini della sua esecuzione.

d)

«Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale è trasmessa una sentenza ai fini del suo riconoscimento e dell'esecuzione della sanzione irrogata.

Emendamento 10

Articolo 2, paragrafo 2

2. Fatto salvo l'articolo 4, ciascuno Stato membro può, se l'organizzazione del proprio ordinamento giuridico lo rende necessario, designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e ricezione amministrativa dell'ordine di esecuzione europeo e dell'assistenza da fornire alle autorità competenti.

soppresso

Emendamento 11

Articolo 2, paragrafo 3

3. Il Segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

3. Il Segretariato generale del Consiglio mette a disposizione degli Stati membri interessati le informazioni ricevute.

Emendamento 12

Articolo 3, paragrafo 1

1. Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio una sanzione irrogata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro conformemente all'articolo 1, lettera b), a prescindere dal fatto che l'esecuzione sia già iniziata oppure no.

1. Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce una sentenza ed esegue la sanzione irrogata a prescindere dal fatto che l'esecuzione sia già iniziata oppure no.

Emendamento 13

Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. La presente decisione quadro si applica solo al riconoscimento delle sentenze e all'esecuzione delle sanzioni ai sensi della decisione quadro. Il fatto che la sanzione sia accompagnata da una sanzione pecuniaria e/o da una decisione di confisca non ancora pagate, recuperate o eseguite non osta alla trasmissione della sentenza. Il riconoscimento e l'esecuzione di tali sanzioni pecuniarie e decisioni di confisca in un altro Stato membro sono regolati dagli strumenti applicabili tra gli Stati membri, in particolare la decisione quadro 2005/214/GAI del 24 febbraio 2005 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (2) e la decisione quadro 2005/.../GAI del Consiglio del ... relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (3).

Emendamento 14

Articolo 3, paragrafo 3, lettera a), alinea

a)

I seguenti articoli della presente decisione quadro si applicano altresì all'esecuzione delle sanzioni laddove, secondo la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 3 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la persona sia rinviata nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena o la misura privative della libertà pronunciate nei suoi confronti nello Stato di emissione:

a)

I seguenti articoli della presente decisione quadro si applicano altresì all'esecuzione delle sanzioni laddove, secondo la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 3 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la persona sia rinviata nello Stato di esecuzione per scontare la pena pronunciata nei suoi confronti nello Stato di emissione:

Emendamento 15

Articolo 3, paragrafo 3 lettera a), trattino 3

Articolo 4 paragrafi da 3 a 6 ; Trasmissione dell'ordine di esecuzione europeo ;

Articolo 4 , paragrafi 1, 3 bis, 4, 5 e 6 ; Trasmissione della sentenza e del certificato ;

Emendamento 16

Articolo 3, paragrafo 3, lettera a), trattino 5

Articolo 8; Riconoscimento ed esecuzione dell'ordine di esecuzione europeo ;

— Articolo 8; Riconoscimento ed esecuzione della sentenza ;

Emendamento 17

Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), trattino 2

Articolo 8; Riconoscimento ed esecuzione dell'ordine di esecuzione europeo ;

— Articolo 8; Riconoscimento ed esecuzione della sentenza ;

Emendamento 18

Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), comma 2

Lo Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo fornisce allo Stato di esecuzione le informazioni contenute nell'ordine di esecuzione europeo . Le autorità competenti comunicano direttamente fra loro sulle questioni attinenti al presente paragrafo.

Lo Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo fornisce allo Stato di esecuzione la sentenza, corredata del certificato di cui all'articolo 4. Le autorità competenti comunicano direttamente fra loro sulle questioni attinenti al presente paragrafo.

Emendamento 19

Articolo 4, titolo

Trasmissione dell'ordine di esecuzione europeo

Trasmissione della sentenza e del certificato

Emendamento 20

Articolo 4, paragrafo -1 (nuovo)

 

-1. La sentenza, corredata del certificato di cui al presente articolo, può essere trasmessa ad uno dei seguenti Stati membri:

i)

lo Stato di cittadinanza della persona condannata o lo Stato nel quale essa risiede legalmente a titolo permanente;

ii)

lo Stato di cittadinanza della persona condannata e verso il quale essa sarà espulsa una volta scarcerata a seguito della sentenza o di una decisione amministrativa conseguente alla sentenza;

iii)

lo Stato di cittadinanza o lo Stato nel quale la persona condannata risiede legalmente a titolo permanente e che la ha consegnata allo Stato di emissione sulla base di un mandato d'arresto europeo, a condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena pronunciata nei suoi confronti nello Stato di emissione;

iv)

lo Stato nel quale la persona condannata si trova, o del quale ha la cittadinanza, o nel quale risiede legalmente a titolo permanente e che acconsente al riconoscimento e all'esecuzione della sanzione;

v)

lo Stato nel quale la persona condannata risiede legalmente a titolo permanente, salvo che essa abbia perso o sia destinata a perdere il permesso di residenza a seguito della sentenza o di una decisione amministrativa conseguente alla sentenza; o

vi)

lo Stato che acconsente alla trasmissione della sentenza corredata del certificato ai fini del suo riconoscimento e dell'esecuzione della sanzione irrogata.

 

Prima di trasmettere la sentenza, l'autorità competente dello Stato di emissione prende specificamente in considerazione la possibilità di consultare, con ogni mezzo appropriato, l'autorità competente dello Stato d'esecuzione. La consultazione è obbligatoria quando, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 1, la sentenza potrebbe essere trasmessa a due o più Stati membri;

 

Lo Stato d'esecuzione può, di propria iniziativa, chiedere allo Stato di emissione di trasmettere la sentenza corredata del certificato.

Emendamento 21

Articolo 4, paragrafo 1

1. L'ordine di esecuzione europeo relativo a una sanzione come definita all'articolo 1, lettera b) può essere trasmesso alle autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1 di uno Stato membro del quale la persona fisica, nei cui confronti è stata irrogata la sanzione, ha la cittadinanza, nel quale essa risiede legalmente a titolo permanente o con il quale ha altri legami stretti. In quest'ultimo caso l'ordine di esecuzione europeo può essere trasmesso unicamente con l'assenso della persona condannata. Lo Stato di esecuzione ha inoltre la facoltà di chiedere, di propria iniziativa, allo Stato di emissione di trasmettere l'ordine di esecuzione europeo. La persona condannata può altresì chiedere alle autorità competenti dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione di avviare una procedura a norma della presente decisione quadro.

1. Ai fini del suo riconoscimento e dell'esecuzione della sanzione irrogata, la sentenza o una sua copia autenticata, corredata del certificato, è trasmessa in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), terzo trattino dall'autorità competente dello Stato di emissione direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità. L'originale della sentenza o una sua copia autenticata e l'originale del certificato sono inviati allo Stato di esecuzione che lo richieda. Anche tutte le comunicazioni ufficiali sono effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.

Emendamento 22

Articolo 4, paragrafo 2

2. Un ordine di esecuzione europeo non è trasmesso se la persona, nei cui confronti è stata irrogata la sanzione, risiede legalmente a titolo permanente nello Stato di emissione, a meno che la persona condannata acconsenta al trasferimento o la decisione o una decisione amministrativa presa in seguito a tale decisione comportino una misura di allontanamento o di espulsione o qualsiasi altra misura in forza della quale non sarà consentito alla persona di soggiornare nel territorio dello Stato di emissione, dopo avere scontato la pena.

soppresso

Emendamento 23

Articolo 4, paragrafo 3

3. Il fatto che, oltre alla sanzione di cui all'articolo 2, lettera b) inflitta in relazione all'atto che ha motivato l'ordine di esecuzione europeo, sia stata irrogata una sanzione pecuniaria non ancora pagata dalla persona condannata non osta alla trasmissione dell'ordine di esecuzione europeo. L'esecuzione della sanzione pecuniaria in un altro Stato membro è regolata dalle pertinenti disposizioni applicabili in materia fra Stati membri.

soppresso

Emendamento 24

Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Il certificato, il cui modello figura nell'Allegato, deve essere firmato e l'esattezza del suo contenuto deve essere attestata dall'autorità competente dello Stato di emissione.

Emendamento 25

Articolo 4, paragrafo 4

4. L'ordine di esecuzione europeo è trasmesso direttamente dall'autorità competente dello Stato di emissione all'autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità. Tutte le comunicazioni ufficiali sono effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.

4. La sentenza è trasmessa direttamente dall'autorità competente dello Stato di emissione all'autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità , e può comprendere dati in qualsiasi forma relativi alla condotta carceraria della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza . Tutte le comunicazioni ufficiali sono effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.

Emendamento 26

Articolo 4, paragrafo 5

5. Lo Stato di emissione trasmette l'ordine di esecuzione europeo relativo a una persona a un solo Stato di esecuzione per volta.

5. Lo Stato di emissione trasmette la sentenza corredata del certificato a un solo Stato di esecuzione per volta.

Emendamento 27

Articolo 4, paragrafo 6

6. Se l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è nota all'autorità competente dello Stato di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti , anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea istituita dall'azione comune 98/428/GAI del Consiglio, al fine di ottenere l'informazione dallo Stato di esecuzione.

6. Se l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è nota all'autorità competente dello Stato di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea istituita dall'azione comune 98/428/GAI del Consiglio, al fine di ottenere l'informazione dallo Stato di esecuzione.

Emendamento 28

Articolo 4, paragrafo 7

7. Qualora l'autorità dello Stato di esecuzione che riceve un ordine di esecuzione europeo non sia competente a riconoscerlo e ad adottare le misure necessarie all'esecuzione, essa trasmette d'ufficio l'ordine di esecuzione europeo all'autorità competente e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione.

soppresso

Emendamento 29

Articolo 5, titolo

Opinione e notifica della persona condannata

Opinione e notifica della persona condannata e della(e) vittima(e)

Emendamento 30

Articolo 5, paragrafo 1

1. Alla persona condannata, quando si trova nello Stato di emissione, è offerta eventualmente la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto prima dell'emissione dell'ordine di esecuzione europeo. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, per la trasmissione di detto ordine non è richiesto il suo assenso. Tuttavia la sua opinione viene presa in considerazione nel decidere se emettere l'ordine di esecuzione europeo e in tal caso in quale Stato di esecuzione trasmetterlo.

1. Alla persona condannata, quando si trova nello Stato di emissione, è offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto prima dell'emissione dell'ordine di esecuzione europeo. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, per la trasmissione di detto ordine non è richiesto il suo assenso. Tuttavia la sua opinione viene presa in considerazione nel decidere se emettere l'ordine di esecuzione europeo e in tal caso in quale Stato di esecuzione trasmetterlo.

Emendamento 31

Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. Le vittime del reato sono altresì informate dell'esistenza di una domanda di riconoscimento e di trasferimento dell'esecuzione della pena nonché dell'esito della procedura, anche per quanto riguarda l'ordine di trasferimento della persona condannata dallo Stato di emissione allo Stato di esecuzione.

Emendamento 32

Articolo 5, paragrafo 2

2. L'autorità competente dello Stato di emissione notifica alla persona condannata, quando questa si trova nel suo territorio, gli effetti del trasferimento allo Stato di esecuzione. Quando la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, è l'autorità competente di detto Stato che li notifica quando lo esigono gli interessi della giustizia .

2. L'autorità competente dello Stato di emissione notifica alla persona condannata, quando questa si trova nel suo territorio, gli effetti del trasferimento allo Stato di esecuzione. Quando la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, è l'autorità competente di detto Stato che li notifica.

Emendamento 33

Articolo 6

Articolo 6

soppresso

Contenuto e forma dell'ordine di esecuzione europeo

1. L'ordine di esecuzione europeo contiene le informazioni di cui al modello figurante in allegato. L'autorità competente dello Stato di emissione ne accerta l'esattezza del contenuto e procede alla sua firma.

2. L'ordine di esecuzione europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ciascuno Stato membro può esprimere, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio la volontà di accettare una traduzione in una o più ulteriori lingue ufficiali delle Comunità europee.

 

Emendamento 34

Articolo 8, titolo

Riconoscimento ed esecuzione dell'ordine di esecuzione europeo

Riconoscimento della sentenza ed esecuzione della sanzione

Emendamento 35

Articolo 8, paragrafo 1

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce un ordine di esecuzione europeo trasmesso a norma dell'articolo 4 senza ulteriori formalità e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l'autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione previsti dall'articolo 9.

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce la sentenza trasmessa a norma dell'articolo 4 senza ulteriori formalità e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l'autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione previsti dall'articolo 9.

Emendamento 36

Articolo 8, paragrafo 2

2. Se la durata della sanzione è incompatibile con i principi fondamentali della legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo può decidere di adattare la sanzione al limite massimo previsto per un reato dalla legislazione dello stesso.

2. Se la durata della sanzione è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo , previa consultazione dello Stato di emissione, può decidere di eseguire la sanzione fino al limite massimo previsto per il reato dalla legislazione dello stesso.

Emendamento 37

Articolo 8, paragrafo 3

3. Se la natura della sanzione è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità di quest'ultimo può adattarla, mediante una decisione giudiziaria o amministrativa, alla pena o alla misura prevista dalla propria legislazione per reati della stessa natura. Tale pena o misura deve corrispondere, il più possibile, alla sanzione irrogata nello Stato di emissione, il che significa che essa non può essere convertita in una sanzione pecuniaria. Essa non deve aumentare la sanzione irrogata nello Stato di emissione.

3. Se la natura della sanzione è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, la pena o misura deve corrispondere, il più possibile, alla sanzione irrogata nello Stato di emissione, il che significa che essa non può essere convertita in una sanzione pecuniaria. Essa non deve aumentare né ridurre in maniera significativa la sanzione irrogata nello Stato di emissione.

Emendamento 38

Articolo 8, paragrafo 4

4. Se l'ordine di esecuzione europeo è stato emesso anche per reati diversi da quelli elencati nell'articolo 8, paragrafo 1 e lo Stato di esecuzione rifiuta il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordine di esecuzione europeo per tali reati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), tale Stato deve esigere che lo Stato di emissione gli notifichi quale parte della sanzione si riferisca ai reati di cui trattasi. Ricevuta l'informazione, lo Stato di esecuzione può ridurre la sanzione della parte notificata dallo Stato di emissione.

4. Se la sentenza è stata emessa anche per reati diversi da quelli elencati nell'articolo 7, paragrafo 1 e lo Stato di esecuzione rifiuta il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza per tali reati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), tale Stato deve esigere che lo Stato di emissione gli notifichi quale parte della sanzione si riferisca ai reati di cui trattasi. Ricevuta l'informazione, lo Stato di esecuzione può ridurre la sanzione della parte notificata dallo Stato di emissione.

Emendamento 39

Articolo 9, paragrafo 1, alinea

1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione possono rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordine di esecuzione europeo se:

1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione possono rifiutare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della sanzione se:

Emendamento 40

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

a)

esiste una decisione per gli stessi fatti nei confronti della persona interessata, nello Stato di esecuzione o in uno Stato diverso dallo Stato di emissione o dallo Stato di esecuzione a condizione che in quest'ultimo caso, la decisione sia stata eseguita, sia attualmente in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza della legislazione dello Stato della condanna;

a)

il certificato di cui all'articolo 4 è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza in questione;

Emendamento 41

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

 

a bis)

i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo -1, non sono soddisfatti;

Emendamento 42

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a ter) (nuova)

 

a ter)

l'esecuzione della sanzione sarebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem;

Emendamento 43

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

b)

in uno dei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, l'ordine di esecuzione europeo si riferisce a fatti che non costituirebbero reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione dell'ordine di esecuzione europeo non può essere rifiutato in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione;

b)

in uno dei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, la sentenza si riferisce a fatti che non costituirebbero reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della sentenza non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione;

Emendamento 44

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

c)

la sanzione è caduta in prescrizione ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione nella misura in cui l'ordine di esecuzione europeo si riferisce a fatti che rientrano nella competenza di detto Stato secondo la legislazione di quest'ultimo;

c)

la sanzione è caduta in prescrizione ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione e si riferisce a fatti che rientrano nella competenza di detto Stato secondo la legislazione di quest'ultimo;

Emendamento 45

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

 

c bis)

la legislazione dello Stato di esecuzione prevede l'immunità, il che rende impossibile l'esecuzione della sanzione;

Emendamento 46

Articolo 9, paragrafo 1, lettera d)

d)

l'ordine di esecuzione europeo è stato emanato nei confronti di una persona fisica che, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non poteva ancora considerarsi, a causa della sua età, penalmente responsabile dei fatti a seguito dei quali è stato emesso l'ordine ;

d)

la sanzione è stata irrogata nei confronti di una persona che, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non poteva ancora considerarsi, a causa della sua età, penalmente responsabile dei fatti a seguito dei quali è stata emessa la sentenza ;

Emendamento 47

Articolo 9, paragrafo 1, lettera e)

e)

alla data di ricezione dell'ordine di esecuzione europeo da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 la durata della sanzione ancora da scontare è inferiore a quattro mesi ;

e)

alla data di ricezione della sentenza da parte dell'autorità competente dello Stato di esecuzione, la durata della sanzione ancora da scontare è inferiore a sei mesi ;

Emendamento 48

Articolo 9, paragrafo 1, lettera f)

f)

la persona interessata non acconsente alla trasmissione dell'ordine di esecuzione europeo, e quest'ultimo è stato emesso in esecuzione di una sanzione pronunciata in contumacia, a meno che la persona non sia stata citata personalmente o non sia stata informata in qualche altro modo della data e del luogo del procedimento, sfociato nella decisione pronunciata in contumacia oppure non abbia dichiarato ad un'autorità competente di non opporsi al procedimento ;

f)

la sentenza è stata pronunciata in contumacia, a meno che il certificato non attesti che la persona è stata citata personalmente o è stata informata per il tramite di un rappresentante competente, in virtù del diritto nazionale, della data e del luogo del procedimento sfociato nella sentenza pronunciata in contumacia.

Emendamento 49

Articolo 9, paragrafo 1, lettera g)

g)

la persona fisica avverso la quale è stato emesso l'ordine di esecuzione europeo non possiede la cittadinanza dello Stato di esecuzione né risiede legalmente in tale Stato a titolo permanente né ha stretti legami con lo stesso

soppresso

Emendamento 50

Articolo 9, paragrafo 2

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), f) e g) , l'autorità competente dello Stato di esecuzione prima di decidere di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di un ordine di esecuzione europeo consulta, con ogni mezzo appropriato, l'autorità competente dello Stato di emissione e, all'occorrenza, le chiede di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessarie.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), a bis), a ter) e f) , l'autorità competente dello Stato di esecuzione prima di decidere di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della sanzione consulta, con ogni mezzo appropriato, l'autorità competente dello Stato di emissione e, all'occorrenza, le chiede di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessarie.

Emendamento 51

Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Il riconoscimento della sentenza può essere rinviato nello Stato di esecuzione quando il certificato di cui all'articolo 4 è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza.

Emendamento 52

Articolo 10, titolo

Decisione in merito all' ordine di esecuzione europeo e termini

Decisione in merito all'esecuzione della sentenza e termini

Emendamento 53

Articolo 10, paragrafo 1

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione decide, quanto prima e comunque entro 3 settimane della ricezione dell'ordine di esecuzione europeo, se eseguirlo.

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione decide quanto prima se riconoscere la sentenza ed eseguire la sanzione e ne informa lo Stato di emissione; essa lo informa anche di eventuali decisioni concernenti la sanzione in conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3.

Emendamento 54

Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. Salvo che esista un motivo di rinvio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 bis, la decisione definitiva in merito al riconoscimento della sentenza e all'esecuzione della sanzione è presa entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della sentenza e del certificato.

Emendamento 55

Articolo 10, paragrafo 1 ter (nuovo)

 

1 ter. Negli altri casi e salvo che esista un motivo di rinvio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 bis, la decisione definitiva in merito al riconoscimento della sentenza e all'esecuzione della sanzione è presa entro un termine di sessanta giorni dalla ricezione della sentenza e del certificato.

Emendamento 56

Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Se in casi specifici non è possibile decidere in merito al riconoscimento della sentenza e all'esecuzione della sanzione entro i termini fissati ai paragrafi 1 bis e 1 ter, l'autorità competente dello Stato di esecuzione ne informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di emissione e ne indica i motivi. In tali casi i termini possono essere prorogati di altri trenta giorni.

Emendamento 57

Articolo 11, paragrafo 1

1. La persona nei confronti della quale è stato emesso un ordine di esecuzione europeo è trasferita, qualora si trovi nello Stato di emissione, allo Stato di esecuzione il più rapidamente possibile a una data convenuta tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione.

1. La persona condannata è trasferita, qualora si trovi nello Stato di emissione, allo Stato di esecuzione entro trenta giorni dalla data di emissione della decisione definitiva dello Stato di esecuzione in merito al riconoscimento della sentenza e all'esecuzione della sanzione.

Emendamento 58

Articolo 11, paragrafo 2

2. La persona è trasferita entro due settimane dalla data di emissione della decisione definitiva sull'esecuzione dell'ordine di esecuzione europeo.

soppresso

Emendamento 59

Articolo 11, paragrafo 3

3. Se il trasferimento della persona entro il periodo di cui al paragrafo 2 è impedito per circostanze imprevedibili, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si contattano immediatamente e concordano una nuova data per il trasferimento .

3. Se il trasferimento della persona entro il periodo di cui al paragrafo 1 è impedito per circostanze imprevedibili, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si contattano immediatamente . Il trasferimento avviene non appena tali circostanze cessino di sussistere. L'autorità competente dello Stato di emissione ne informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di esecuzione e concorda con quest'ultima una nuova data per il trasferimento. In tal caso, il trasferimento avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

Emendamento 60

Articolo 12, paragrafo 1

1. Ciascuno Stato membro permette il transito attraverso il suo territorio di una persona condannata che viene trasferita nello Stato di esecuzione purché abbia ricevuto informazioni circa:

1. Ciascuno Stato membro interessato è informato del transito attraverso il suo territorio di una persona condannata che viene trasferita nello Stato di esecuzione e riceve dallo Stato di emissione una copia del certificato.

a)

l'identità e la cittadinanza della persona oggetto dell'ordine di esecuzione europeo,

b)

l'esistenza di un ordine di esecuzione europeo,

c)

la natura e la qualificazione giuridica del reato, in base al quale è stato emesso l'ordine di esecuzione europeo,

d)

la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data ed il luogo.

 

Emendamento 61

Articolo 12, paragrafo 2

2. La richiesta di transito e le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere trasmesse con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. Lo Stato membro di transito rende nota la sua decisione, che è presa, in via prioritaria e non oltre una settimana dopo il ricevimento della richiesta, con la medesima procedura.

2. La richiesta di transito e il certificato di cui al paragrafo 1 possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. Lo Stato membro di transito rende nota la sua decisione, che è presa, in via prioritaria e non oltre una settimana dopo il ricevimento della richiesta, con la medesima procedura.

Emendamento 62

Articolo 12, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Lo Stato membro di transito può detenere la persona condannata solo per il tempo strettamente necessario al transito attraverso il proprio territorio.

Emendamento 63

Articolo 12, paragrafo 3

3. In caso di utilizzo del trasporto aereo senza scalo previsto non è necessaria una richiesta di transito. Tuttavia in caso di atterraggio imprevisto, lo Stato di emissione fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1.

3. In caso di utilizzo del trasporto aereo senza scalo previsto non è necessaria una richiesta di transito. Tuttavia, in caso di atterraggio imprevisto, lo Stato di emissione fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 entro 48 ore da detto atterraggio .

Emendamento 64

Articolo 13, paragrafo 1

1. L'esecuzione dell'ordine di esecuzione europeo è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione nello stesso modo delle sanzioni irrogate dal medesimo. Le autorità di detto Stato sono le sole competenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la libertà condizionale.

1. L'esecuzione della sanzione è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Le autorità di detto Stato sono le sole competenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la libertà anticipata o condizionale.

Emendamento 65

Articolo 13, paragrafo 2

2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione deduce dalla durata totale della privazione della libertà da scontare in detto Stato i periodi di privazione della libertà scontati nello Stato di emissione o in un altro Stato in relazione alla sanzione riguardo alla quale è emesso l'ordine di esecuzione europeo .

2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione deduce dalla durata totale della privazione della libertà da scontare in detto Stato l'intero periodo di privazione della libertà già scontato dalla persona condannata in relazione alla sanzione riguardo alla quale è emessa la sentenza .

Emendamento 66

Articolo 13, paragrafo 3

3. Salvo il caso in cui lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione convengano diversamente, la libertà condizionale può essere concessa solo se la persona condannata ha scontato complessivamente almeno la metà della pena nello Stato di emissione e nello Stato di esecuzione.

3. Salvo il caso in cui lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione convengano diversamente, la libertà condizionale può essere concessa solo se la persona condannata ha scontato complessivamente almeno la metà della pena nello Stato di emissione e nello Stato di esecuzione o una pena di durata determinata che sia compatibile con il diritto dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione .

Emendamento 67

Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. Il paragrafo 1 si applica alle persone trasferite quando attraversano gli Stati membri di transito.

Emendamento 68

Articolo 15, paragrafo 1

1. L'amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione nonché dallo Stato di esecuzione.

1. L'amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione, in consultazione con lo Stato di esecuzione, o dallo Stato di esecuzione.

Emendamento 69

Articolo 17, lettera b)

b)

dell'eventuale decisione di non riconoscere ed eseguire un ordine di esecuzione europeo , ai sensi dell'articolo 9, corredata di una motivazione ;

b)

dell'eventuale decisione di non riconoscere la sentenza e di non eseguire la sanzione, in toto o in parte , ai sensi dell'articolo 9, indicandone i motivi ;

Emendamento 70

Articolo 17, lettera c)

c)

dell'adattamento della sanzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 o paragrafo 3, corredata di una motivazione ;

c)

di eventuali decisioni concernenti la sanzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 o paragrafo 3, indicandone i motivi e tenendo conto delle differenze tra le legislazioni degli Stati membri interessati ;

Emendamento 71

Articolo 17, lettera d)

d)

della mancata esecuzione totale o parziale dell'ordine per i motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 13, paragrafo 1 e all'articolo 15, paragrafo 1 — assieme alla motivazione — e, in caso di mancata esecuzione parziale per il motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della richiesta di indicare quale parte della sanzione riguarda gli atti in questione ;

d)

della mancata esecuzione totale o parziale della sanzione per i motivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1 , assieme alla motivazione;

Emendamento 72

Articolo 17, lettera e)

e)

del fatto che la persona interessata non ha iniziato a scontare la pena senza motivo;

soppresso

Emendamento 73

Articolo 17, lettera g bis) (nuova)

 

g bis) del riconoscimento e dell'accettazione della sentenza.

Emendamento 74

Articolo 17 bis (nuovo)

 

Articolo 17 bis

Lingue

Il certificato, il cui modello figura nell'Allegato, è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ciascuno Stato membro può indicare, all'atto dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, tramite una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio, che accetta una traduzione in un'altra o in altre lingue ufficiali dell'Unione.


(1)  GU C 150 del 21.6.2005, pag. 1.

(2)   GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16.

(3)   GU L ... .

P6_TA(2006)0257

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (COM(2005)0399 — C6-0256/2005 — 2005/0166(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0399) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0256/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0124/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2005)0166

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 giugno 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nella riunione tenutasi a Lussemburgo il 28 e 29 giugno 1991, il Consiglio europeo ha approvato il principio della costituzione di un Osservatorio europeo delle droghe. Detto ente, denominatov Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (in seguito denominato «l'Osservatorio»), è stato istituito con il regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993 (3), che è stato modificato a più riprese e in modo sostanziale (4). Esso deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Sono necessarie concrete informazioni obiettive, affidabili e comparabili a livello comunitario sul fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché sulle loro conseguenze, onde contribuire a fornire alla Comunità ed agli Stati membri una visione globale e offrire loro un valore aggiunto allorquando, nei settori delle rispettive competenze, essi adottano misure o definiscono azioni contro la droga.

(3)

Il fenomeno della droga comporta aspetti molteplici e complessi, strettamente collegati tra loro e difficilmente dissociabili. Occorre pertanto affidare all'Osservatorio il compito d'informazione globale che contribuisca a fornire alla Comunità e agli Stati membri una visione d'insieme del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze. Questa missione non dovrebbe pregiudicare la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri per quanto riguarda le disposizioni legislative relative all'offerta o alla domanda di droghe.

(4)

Con decisione n. 2367/2002/CE del 16 dicembre 2002 (5) il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito il programma statistico comunitario per il periodo 2003-2007, che include le azioni statistiche della Comunità nel settore della salute e della sicurezza.

(5)

La decisione 2005/387/GAI del Consiglio del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (6), definisce il ruolo dell'Osservatorio e del suo comitato scientifico nel sistema di scambio rapido delle informazioni e in materia di valutazione dei rischi delle nuove sostanze.

(6)

È opportuno tener conto delle nuove modalità di consumo e, in particolare, del policonsumo, che associa l'assunzione di droghe illegali a quella di sostanze legali o medicinali.

(7)

È opportuno che tra i compiti dell'Osservatorio rientri quello di fornire informazioni sulle migliori pratiche e sulle linee direttrici negli Stati membri e di agevolare lo scambio di tali pratiche tra essi.

(8)

La risoluzione del Consiglio del 10 dicembre 2001, relativa all'attuazione dei cinque indicatori epidemiologici di base in materia di droga, insiste sulla necessità che gli Stati membri garantiscano, appoggiandosi ai punti focali nazionali, la disponibilità di informazioni riguardanti i suddetti indicatori in una forma che consenta il raffronto. L'applicazione di tali indicatori da parte degli Stati membri è un presupposto necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio quali enunciate nel presente regolamento.

(9)

È opportuno che la Commissione possa conferire direttamente all'Osservatorio la realizzazione dei progetti comunitari di assistenza strutturale nel settore dei sistemi d'informazione sulla droga nei paesi terzi, quali i paesi candidati o i paesi dei Balcani occidentali la cui partecipazione ai programmi e alle agenzie comunitarie è stata approvata dal Consiglio europeo.

(10)

L'organizzazione e i metodi di lavoro dell'Osservatorio dovrebbero corrispondere al carattere obiettivo dei risultati perseguiti, vale a dire la comparabilità e la compatibilità delle fonti e delle metodologie relative all'informazione sulla droga.

(11)

Le informazioni raccolte dall'Osservatorio dovrebbero riguardare settori prioritari di cui si dovrebbero definire il contenuto, la portata e le modalità di attuazione.

(12)

Già esistono organizzazioni e enti nazionali, europei ed internazionali in grado di fornire informazioni di questa natura, ed è necessario che l'Osservatorio possa esercitare le proprie funzioni in stretta cooperazione con essi.

(13)

Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7), si dovrebbe applicare al trattamento dei dati personali da parte dell'Osservatorio.

(14)

L'Osservatorio dovrebbe inoltre applicare i principi generali e i limiti che regolano il diritto di accesso ai documenti previsti dall'articolo 255 del trattato e stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (8).

(15)

L'Osservatorio dovrebbe essere dotato di personalità giuridica.

(16)

Tenuto conto dell'ampiezza della sua composizione, è opportuno che il consiglio di amministrazione dell'Osservatorio sia assistito da un comitato esecutivo.

(17)

Al fine di permettere una corretta informazione del Parlamento europeo sullo stato del fenomeno delle droghe nell'Unione europea, quest'ultimo dovrebbe avere il diritto di sottoporre ad audizione il direttore dell'Osservatorio.

(18)

I lavori dell'Osservatorio dovrebbero essere condotti in modo trasparente e la sua gestione sottoposta a tutte le disposizioni esistenti in materia di buona gestione e di lotta contro la frode, in particolare al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (9), nonché all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (10), a cui l'Osservatorio ha aderito e per la messa in opera del quale ha adottato le necessarie disposizioni di esecuzione.

(19)

È opportuno effettuare, a intervalli regolari, una valutazione esterna dei lavori dell'Osservatorio e, sulla base di tale valutazione, il presente regolamento potrebbe essere, se del caso, aggiornato.

(20)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e, a causa delle dimensioni o degli effetti del presente regolamento, possono dunque essere meglio realizzati a livello comunitario la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

1.   Il presente regolamento istituisce l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (in seguito denominato «l'Osservatorio)».

2.   L'obiettivo dell'Osservatorio consiste nel fornire alla Comunità e agli Stati membri, nei settori contemplati all'articolo 3, informazioni fattuali, obiettive, affidabili e comparabili a livello europeo sul fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché sulle loro conseguenze.

3.   Le informazioni trattate o prodotte, di carattere statistico, documentario e tecnico, hanno lo scopo di contribuire a fornire alla Comunità e agli Stati membri una visione globale del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze allorquando, nei settori delle rispettive competenze, essi prendono misure o definiscono azioni. La componente statistica di queste informazioni verrà sviluppata, in collaborazione con le autorità statistiche competenti, facendo ricorso ove del caso al programma statistico comunitario al fine di promuovere le sinergie ed evitare le duplicazioni. Si tiene conto anche di altri dati dell'Organizzazione mondiale della sanità e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (l'ONU) disponibili a livello mondiale.

4.   Fatto salvo l'articolo 2, lettera d), punto v), l'Osservatorio non può prendere misure che esulino dal campo dell'informazione e del trattamento dell'informazione.

5.   L'Osservatorio non raccoglie dati che permettano l'identificazione delle persone o di piccoli gruppi di persone. Esso si astiene da qualsiasi attività di informazione relativa a casi concreti e nominativi.

Articolo 2

Funzioni

Per raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 1, l'Osservatorio svolge le funzioni seguenti nei settori della propria attività:

a)

Raccolta e analisi dei dati esistenti

i)

raccogliere, registrare e analizzare informazioni, compresi i dati frutto di ricerca, comunicati dagli Stati membri nonché i dati provenienti da fonti comunitarie, nazionali non governative e dalle competenti organizzazioni internazionali, compreso l'Ufficio europeo di polizia (Europol); fornire informazioni sulle migliori pratiche negli Stati membri e agevolare lo scambio di tali pratiche tra essi; tale attività di raccolta, di registrazione, di analisi e di informazione riguarda anche i dati relativi alle tendenze emergenti in materia di policonsumo, ivi compreso il consumo combinato di sostanze psicoattive lecite e illecite;

ii)

effettuare indagini, studi preparatori e di fattibilità, nonché le azioni pilota necessarie allo svolgimento dei propri compiti; organizzare riunioni di esperti e, se del caso, costituire i gruppi di lavoro ad hoc necessari a tal fine; costituire e mettere a disposizione risorse di documentazione scientifica aperte e favorire la promozione delle attività d'informazione;

iii)

offrire un sistema organizzativo e tecnico capace di fornire informazioni su programmi o azioni simili o complementari negli Stati membri;

iv)

costituire e coordinare, in consultazione e in cooperazione con le autorità e organizzazioni competenti degli Stati membri, la rete di cui all'articolo 5;

v)

facilitare gli scambi d'informazione tra i responsabili, i ricercatori, gli specialisti e le persone che si occupano dei problemi legati alla droga nelle organizzazioni governative e non governative;

b)

Miglioramento della metodologia di confronto dei dati

i)

assicurare una migliore comparabilità, obiettività e affidabilità dei dati a livello europeo elaborando gli indicatori e i criteri comuni di carattere non vincolante, ma di cui l'Osservatorio può raccomandare il rispetto ai fini di una maggiore coerenza dei metodi di misura utilizzati dagli Stati membri e dalla Comunità; in particolare, l'Osservatorio sviluppa mezzi e strumenti intesi a facilitare il controllo e la valutazione delle politiche nazionali da parte degli Stati membri e il controllo e lavalutazione delle politiche dell'Unione da parte della Commissione;

ii)

facilitare e strutturare lo scambio di informazioni da un punto di vista qualitativo e quantitativo (banche dati);

c)

diffusione dei dati

i)

mettere a disposizione della Comunità, degli Stati membri e delle organizzazioni competenti le informazioni da esso prodotte;

ii)

assicurare l'ampia diffusione del lavoro svolto in ciascuno Stato membro e dalla Comunità stessa, ed eventualmente da paesi terzi o organizzazioni internazionali;

iii)

assicurare ampia diffusione delle informazioni affidabili non riservate; pubblicare ogni anno, sulla base dei dati raccolti, una relazione sull'evoluzione del fenomeno della droga comprendente dati sulle tendenze emergenti;

d)

Cooperazione con enti ed organizzazioni europei e internazionali e con paesi terzi

i)

contribuire a migliorare il coordinamento tra le azioni nazionali e comunitarie nei propri settori di attività;

ii)

fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di trasmissione di informazioni in virtù delle disposizioni delle convenzioni delle Nazioni Unite sulle droghe, promuovere l'integrazione dei dati sulle droghe e sulle tossicodipendenze raccolti negli Stati membri o provenienti dalla Comunità nei programmi internazionali di sorveglianza e di controllo delle droghe, in particolare quelli creati dall'ONU e dalle sue istituzioni specializzate;

iii)

cooperare attivamente con Europol per ottenere la massima efficacia nel controllo del problema droga;

iv)

cooperare attivamente con gli organismi e gli enti previsti all'articolo 20;

v)

su richiesta della Commissione e con l'approvazione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9, trasmettere il suo know-how ad alcuni paesi terzi quali i paesi candidati o i paesi dei Balcani occidentali e dare un aiuto alla creazione e al potenziamento delle connessioni strutturali con la rete di cui all'articolo 5, oltre che all'istituzione e al consolidamento di punti focali nazionali previsti dallo stesso articolo;

e)

Obblighi di informazione

In generale, ove individui nuovi sviluppi e cambiamenti di tendenza, l'Osservatorio è tenuto ad informarne le competenti autorità degli Stati membri.

Articolo 3

Settori prioritari

L'obiettivo e le funzioni dell'Osservatorio, quali definiti agli articoli 1 e 2, sono attuati in base all'ordine di priorità riportato nell'allegato I.

Articolo 4

Metodo di lavoro

1.   L'Osservatorio svolge progressivamente i propri compiti, in funzione degli obiettivi scelti nel quadro dei programmi di lavoro triennali e annuali di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 5 e dei mezzi disponibili.

2.   Nell'esercizio delle proprie attività, l'Osservatorio, al fine di evitare sovrapposizioni, tiene conto delle attività già svolte da altre istituzioni e organismi esistenti o di futura creazione, in particolare Europol, e provvede ad apportare loro un valore aggiunto.

Articolo 5

Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox)

1.   L'Osservatorio dispone della «rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze» (Reitox). Tale rete è formata da un punto focale per ciascuno Stato membro e per ciascun paese che abbia concluso un accordo conformemente all'articolo 21 nonché da un punto focale per la Commissione. La designazione dei punti focali nazionali fa parte della competenza esclusiva degli Stati interessati.

2.   I punti focali nazionali costituiscono l'interfaccia tra gli Stati partecipanti e l'Osservatorio. Essi contribuiscono all'elaborazione di indicatori e di dati di base, ivi comprese le linee direttrici per la loro attuazione, in vista della produzione di un'informazione affidabile e comparabile a livello dell'Unione europea. Essi raccolgono ed analizzano in maniera obiettiva a livello nazionale, riunendo esperienze provenienti da settori diversi (sanità, giustizia, forze dell'ordine), in cooperazione con esperti ed organizzazioni nazionali operanti nel contesto della politica in materia di droghe, tutte le informazioni pertinenti relative alle droghe e alle tossicodipendenze, nonché alle politiche e alle soluzioni applicate. In particolare, essi forniscono dati relativi ai cinque indicatori epidemiologici definiti dall'Osservatorio.

Ogni Stato membro provvede affinché il proprio rappresentante nell'ambito della rete Reitox fornisca le informazioni elencate all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2005/387/GAI.

I punti focali nazionali possono inoltre comunicare all'Osservatorio informazioni relative alle nuove tendenze per quanto concerne il consumo di sostanze psicoattive esistenti e/o di nuove combinazioni di sostanze psicoattive in grado di costituire un pericolo per la salute pubblica, nonché informazioni relative alle misure in materia di sanità pubblica che potrebbero essere adottate.

3.   Le autorità nazionali assicurano il funzionamento del loro punto focale per la raccolta e l'analisi delle informazioni a livello nazionale sulla base di direttive adottate insieme all'Osservatorio.

4.   I compiti specifici conferiti ai punti focali nazionali figurano nel programma triennale dell'Osservatorio, di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

5.   L'Osservatorio può, nel pieno rispetto della preminenza dei punti focali nazionali e in stretta collaborazione con essi, far ricorso al consiglio di esperti e a fonti di informazione complementari nel settore delle droghe e delle tossicodipendenze.

Articolo 6

Protezione e riservatezza dei dati

1.   I dati relativi alle droghe e alle tossicodipendenze forniti all'Osservatorio o da esso comunicati possono essere pubblicati, fatto salvo il rispetto delle regole comunitarie e nazionali relative alla diffusione e alla riservatezza delle informazioni. I dati di carattere personale non possono essere pubblicati né essere resi accessibili al pubblico.

Gli Stati membri e i punti focali nazionali non sono obbligati a fornire informazioni classificate come riservate dal loro diritto nazionale.

2.   All'Osservatorio si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 7

Accesso ai documenti

1.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica ai documenti in possesso dell'Osservatorio.

2.   Il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9 adotta le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.   Le decisioni adottate dall'Osservatorio a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

Articolo 8

Capacità giuridica e sede

1.   L'Osservatorio ha personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri, esso ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; esso può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio.

2.   L'Osservatorio ha sede a Lisbona.

Articolo 9

Consiglio di amministrazione

1.   L'Osservatorio ha un consiglio di amministrazione composto da un rappresentante di ogni Stato membro, da due rappresentanti della Commissione, da due esperti indipendenti particolarmente competenti in materia di droghe, designati dal Parlamento europeo, nonché da un rappresentante di ciascun paese che ha concluso un accordo ai sensi dell'articolo 21.

Ogni membro del consiglio di amministrazione dispone di un voto ad eccezione dei membri rappresentanti dei paesi che hanno concluso accordi ai sensi dell'articolo 21, che non hanno diritto di voto.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese alla maggioranza di due terzi dei membri con diritto di voto, ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 6 del presente articolo e all'articolo 20.

Ogni membro del consiglio di amministrazione può essere assistito o sostituito da un supplente; in assenza del titolare che dispone del diritto di voto, il supplente può esercitare tale diritto.

Il consiglio di amministrazione può invitare, come osservatori senza diritto di voto, rappresentanti delle organizzazioni internazionali con cui l'Osservatorio coopera a norma dell'articolo 20.

2.   Il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione sono eletti fra e dai membri dello stesso per un triennio; il loro mandato è rinnovabile una volta.

Il presidente e il vicepresidente hanno il diritto di partecipare alla votazione.

Il consiglio di amministrazione stabilisce il proprio regolamento interno.

3.   Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. Esso tiene una riunione ordinaria almeno una volta all'anno. Il direttore dell'Osservatorio, come stabilito all'articolo 11, partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto e svolge, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione.

4.   Il consiglio di amministrazione adotta un programma di lavoro triennale sulla base di un progetto presentato dal direttore, previa consultazione del comitato scientifico di cui all'articolo 13 e previo parere della Commissione, e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

5.   Nel quadro del programma di lavoro triennale, il consiglio di amministrazione adotta ogni anno il programma di lavoro annuale dell'Osservatorio sulla base di un progetto presentato dal direttore, previa consultazione del comitato scientifico e previo parere della Commissione. Tale programma di lavoro è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Esso può essere modificato nel corso dell'anno secondo la medesima procedura.

6.   Qualora la Commissione esprima il proprio disaccordo con il programma di lavoro triennale o annuale, tali programmi vengono adottati dal consiglio di amministrazione a maggioranza dei tre quarti dei membri con diritto di voto.

7.   Il consiglio di amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività dell'Osservatorio e la comunica, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.

8.   L'Osservatorio trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.

Articolo 10

Comitato esecutivo

1.   Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da altri due membri del consiglio di amministrazione in rappresentanza degli Stati membri e nominati dal consiglio di amministrazione stesso e da due rappresentanti della Commissione. Il direttore partecipa alle riunioni del comitato esecutivo.

2.   Il comitato esecutivo si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta necessario, per preparare le decisioni del consiglio di amministrazione e assistere e consigliare il direttore. Esso delibera a nome del consiglio di amministrazione sulle questioni previste dal regolamento finanziario adottato a norma dell'articolo 15, paragrafo 10 e non riservate al consiglio di amministrazione ai sensi del presente regolamento. Le sue decisioni sono adottate per consenso.

Articolo 11

Direttore

1.   L'Osservatorio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione per un mandato di cinque anni, rinnovabile.

2.   Anteriormente alla nomina per il primo di un massimo di due mandati, il candidato designato dal consiglio di amministrazione per il posto di direttore è invitato senza indugio a fare una dichiarazione davanti al Parlamento europeo e a rispondere alle domande poste dai membri di questa istituzione.

3.   Il direttore è responsabile:

a)

dell'elaborazione e dell'esecuzione delle decisioni e dei programmi approvati dal consiglio di amministrazione,

b)

dell'ordinaria amministrazione,

c)

della preparazione dei programmi di lavoro dell'Osservatorio,

d)

della preparazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese e dell'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio,

e)

della preparazione e della pubblicazione delle relazioni previste dal presente regolamento,

f)

della gestione di tutte le questioni riguardanti il personale, in particolare l'esercizio dei poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina,

g)

della definizione della struttura organizzativa dell'Osservatorio e della sua presentazione al consiglio di amministrazione per approvazione,

h)

dell'esecuzione delle funzioni di cui agli articoli 1 e 2,

i)

della valutazione periodica dei lavori dell'Osservatorio.

4.   Il direttore rende conto della propria gestione al consiglio di amministrazione.

5.   Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Osservatorio.

Articolo 12

Audizione del direttore e del presidente del consiglio di amministrazione davanti al Parlamento europeo

Il direttore presenta al Parlamento europeo, con cadenza annuale, la relazione generale sulle attività dell'Osservatorio. Il Parlamento europeo può inoltre chiedere l'audizione del direttore e del presidente del consiglio di amministrazione in merito a questioni connesse alle attività dell'Osservatorio.

Articolo 13

Comitato scientifico

1.   Il consiglio di amministrazione e il direttore sono assistiti da un comitato scientifico incaricato di emettere un parere, nei casi previsti dal presente regolamento, su qualsiasi questione scientifica relativa alle attività dell'Osservatorio sottopostagli dal consiglio di amministrazione o dal direttore.

I pareri del comitato scientifico vengono pubblicati.

2.   Il comitato scientifico è composto da un massimo di quindici scienziati di chiara fama nominati, in ragione della loro eccellenza scientifica e della loro indipendenza, dal consiglio di amministrazione, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un invito a manifestare interesse. La procedura di selezione assicura che i campi di specializzazione dei membri del comitato scientifico coprano i più rilevanti tra i settori scientifici legati ai problemi delle droghe e delle tossicodipendenze.

I membri del comitato scientifico sono nominati a titolo personale e forniscono il loro parere in piena indipendenza rispetto agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie.

Il comitato scientifico tiene conto delle varie posizioni espresse nelle perizie effettuate a livello nazionale, ove disponibili, prima di emettere un parere.

Ai fini dell'esecuzione della decisione 2005/387/GAI, il comitato scientifico può essere allargato seguendo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2 di tale decisione.

3.   Il mandato dei membri del comitato scientifico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile.

4.   Il comitato scientifico elegge il proprio presidente per un periodo di tre anni. Esso è convocato dal proprio presidente almeno una volta all'anno.

Articolo 14

Formazione del bilancio

1.   Tutte le entrate e le spese dell'Osservatorio formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Osservatorio.

2.   Il bilancio dell'Osservatorio è in pareggio in entrate e spese.

3.   Le entrate dell'Osservatorio comprendono, a prescindere da altre risorse, un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione «Commissione»), i pagamenti ricevuti come corrispettivo di servizi resi e gli eventuali contributi finanziari delle organizzazioni o enti e dei paesi terzi di cui rispettivamente agli articoli 20 e 21.

4.   Le spese dell'Osservatorio comprendono in particolare:

a)

le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese d'esercizio;

b)

le spese di sostegno ai punti focali della Reitox.

5.   Ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Osservatorio per l'esercizio finanziario successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dal programma di lavoro dell'Osservatorio, entro il 31 marzo. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito denominati «l'autorità di bilancio») insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

6.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa presenta all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

7.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Osservatorio e adotta la tabella dell'organico dell'Osservatorio.

8.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Osservatorio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario, è adeguato di conseguenza.

9.   Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la propria intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro sei settimane dalla notifica del progetto.

Articolo 15

Esecuzione del bilancio

1.   Il direttore cura l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio.

2.   Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile dell'Osservatorio comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (11) (nel prosieguo: il «regolamento finanziario generale»).

3.   Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Osservatorio, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Osservatorio, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'Osservatorio, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5.   Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Osservatorio.

6.   Entro il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

I conti definitivi vengono pubblicati.

7.   Entro il 30 settembre, il direttore dell'Osservatorio invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

8.   Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

9.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore, anteriormente al 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

10.   Il regolamento finanziario applicabile all'Osservatorio è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (12) solo se lo richiedono esigenze specifiche di funzionamento dell'Osservatorio e previo accordo della Commissione.

Articolo 16

Lotta contro la frode

1.   Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed ogni altra attività illecita che lede gli interessi finanziari delle Comunità, si applicano integralmente all'Osservatorio le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.

2.   Le decisioni di finanziamento e gli accordi e strumenti di esecuzione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei Conti e l'OLAF possano, se del caso, effettuare controlli in loco presso i beneficiari dei crediti dell'Osservatorio.

Articolo 17

Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee è applicabile all'Osservatorio.

Articolo 18

Statuto del personale

Al personale dell'Osservatorio si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni comunitarie per l'applicazione degli stessi.

L'assunzione presso l'Osservatorio di personale di paesi terzi a seguito della conclusione degli accordi di cui all'articolo 21 deve essere in ogni caso conforme allo statuto dei funzionari e al regime di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

L'Osservatorio esercita nei confronti del proprio personale i poteri devoluti all'autorità investita del potere di nomina.

Il consiglio di amministrazione approva, di concerto con la Commissione, le opportune modalità di applicazione, a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari e del regime di cui al paragrafo 1.

Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'Osservatorio.

Articolo 19

Responsabilità

1.   La responsabilità contrattuale dell'Osservatorio è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa. La Corte di giustizia è competente a decidere in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso dall'Osservatorio.

2.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Osservatorio deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati da esso o dai propri agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sulle controversie in materia risarcitoria.

3.   La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Osservatorio è regolata dalle disposizioni applicabili al personale dell'Osservatorio.

Articolo 20

Cooperazione con altre organizzazioni o altri enti

Fatti salvi i collegamenti che la Commissione può assicurare in conformità dell'articolo 302 del trattato, l'Osservatorio ricerca attivamente la cooperazione delle organizzazioni internazionali e di altri enti, governativi o non governativi, segnatamente europei, competenti in materia di droga.

Tale cooperazione deve essere fondata su accordi conclusi con le autorità e le organizzazioni menzionate nel primo comma. Tali accordi sono adottati dal consiglio di amministrazione sulla base di un progetto presentato dal direttore e previo parere della Commissione. Qualora la Commissione non approvi gli accordi suddetti, essi sono adottati dal consiglio d'amministrazione a maggioranza dei tre quarti dei membri con diritto di voto.

Articolo 21

Partecipazione di paesi terzi

L'Osservatorio è aperto alla partecipazione dei paesi terzi che condividono l'interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per gli obiettivi e le realizzazioni dell'Osservatorio, in forza di accordi stipulati tra i medesimi e la Comunità in base all'articolo 300 del trattato.

Articolo 22

Competenza della Corte di giustizia

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti contro l'Osservatorio, ai sensi dell'articolo 230 del trattato.

Articolo 23

Relazione di valutazione

La Commissione avvia una valutazione esterna dell'Osservatorio ogni sei anni, per farla coincidere con il completamento di due dei programmi di lavoro triennali dello stesso. Tale valutazione deve includere anche il sistema Reitox. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione.

In questo contesto la Commissione presenta, ove del caso, una proposta di revisione delle disposizioni del presente regolamento alla luce dell'evolversi della situazione delle agenzie di regolazione, secondo la procedura prevista all'articolo 251 del trattato.

Articolo 24

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 302/93 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e devono leggersi in base alla tabella di corrispondenza di cui all'allegato III.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 69 del 21.3.2006, pag. 22.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 giugno 2006.

(3)  GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1651/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 30).

(4)  Cfr. allegato II.

(5)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 787/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).

(6)  GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(8)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(9)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(10)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(11)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(12)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

ALLEGATO I

A. I lavori dell'Osservatorio sono svolti nel rispetto delle competenze proprie della Comunità e dei suoi Stati membri in materia di droghe, come definite dal trattato. Essi riguardano i vari aspetti del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché le risposte che vi sono date. In proposito, l'Osservatorio si lascia guidare dalle strategie e dai piani di azione in materia di droga adottati dall'Unione europea.

I settori prioritari dell'Osservatorio sono i seguenti:

1)

il monitoraggio dello stato del fenomeno delle droghe, attraverso, in particolare, indicatori epidemiologici o di altro tipo ed il monitoraggio delle tendenze emergenti, segnatamente in materia di policonsumo;

2)

il controllo delle risposte date ai problemi legati alla droga e la fornitura di informazioni sulle migliori pratiche negli Stati membri nonché l'agevolazione dello scambio di tali pratiche tra essi;

3)

la valutazione dei rischi delle nuove sostanze psicoattive e l'allestimento di un sistema di allarme rapido relativo al consumo di queste sostanze, nonché alle nuove modalità di consumo delle sostanze psicoattive esistenti;

4)

l'elaborazione di mezzi e strumenti intesi a facilitare il controllo e la valutazione delle politiche nazionali da parte degli Stati membri e il controllo e la valutazione delle politiche dell'Unione europea da parte della Commissione.

B. La Commissione mette a disposizione dell'Osservatorio, a fini di divulgazione, le informazioni e i dati statistici di cui dispone in virtù delle proprie competenze.

ALLEGATO II

REGOLAMENTO ABROGATO E SUCCESSIVE MODIFICHE

Regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio

GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1.

Regolamento (CE) n. 3294/94 del Consiglio

GU L 341 del 30.12.1994, pag. 7.

Regolamento (CE) n. 2220/2000 del Consiglio

GU L 253 del 7.10.2000, pag. 1.

Regolamento (CE) n. 1651/2003 del Consiglio

GU L 245 del 29.9.2003, pag. 30.

ALLEGATO III

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

-

Articolo 1, paragrafo 3, seconda e terza frase

Articolo 2, lettera A, introduzione

Articolo 2, lettera a), introduzione

Articolo 2, lettera A, punto 1

Articolo 2, lettera a), punto i), prima frase

-

Articolo 2, lettera a), punto i), seconda e terza frase

Articolo 2, lettera A, punti da 2 a 5

Articolo 2, lettera a), punti da ii) a v)

Articolo 2, lettera B, introduzione

Articolo 2, lettera b), introduzione

Articolo 2, lettera B, punto 6, prima frase

Articolo 2, lettera b), punto i), prima frase

-

Articolo 2, lettera b), punto i), seconda frase

Articolo 2, lettera B, punto 7

Articolo 2, lettera b), punto ii)

Articolo 2, lettera C, introduzione

Articolo 2, lettera c), introduzione

Articolo 2, lettera C, punti da 8 a 10

Articolo 2, lettera c), punti da i) a iii)

Articolo 2, lettera D, introduzione

Articolo 2, lettera d), introduzione

Articolo 2, lettera D, punti da 11 a 13

Articolo 2, lettera d), punti i), ii) e iv)

-

Articolo 2, lettera d), punti iii) e v)

-

Articolo 2, lettera e)

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

-

Articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafi 2 e 3

Articolo 6, paragrafo 1

-

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6 bis

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

-

Articolo 8, titolo

-

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1, primo, quarto e quinto comma

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9 paragrafo 3, seconda frase

-

Articolo 9, paragrafo 3, prima e terza frase

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 5, prima e terza frase

-

Articolo 9, paragrafo 5, seconda frase

-

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafi 5 e 6

Articolo 9, paragrafi 7 e 8

-

Articolo 10

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma

Articolo 11, paragrafo 1

-

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, dal primo al sesto trattino

Articolo 11, paragrafo 3, lettere da a) a f), prima frase

-

Articolo 11, paragrafo 3, lettera f), seconda frase

-

Articolo 11, paragrafo 3, lettera g)

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, settimo trattino

Articolo 11, paragrafo 3, lettera h)

-

Articolo 11, paragrafo 3, lettera i)

Articolo 9, paragrafi 2 e 3

Articolo 11, paragrafi 4 e 5

-

Articolo 12

Articolo 10, paragrafo 1,

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 2, primo e quarto comma

-

Articolo 13, paragrafo 2, secondo e terzo comma

Articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 13, paragrafi 3 e 4

Articolo 11, paragrafi da 1 a 6

Articolo 14, paragrafi da 1 a 5

Articolo 11, paragrafi da 7 a 10

Articolo 14, paragrafi da 6 a 9

Articolo 11 bis, paragrafi da 1 a 5

Articolo 15, paragrafi da 1 a 5

Articolo 11 bis, paragrafi 6 e 7

Articolo 15, paragrafo 6

Articolo 11 bis, paragrafi da 8 a 11

Articolo 15, paragrafi da 7 a 10

-

Articolo 16

Articolo 12

Articolo 20

-

Articolo 20, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 21

Articolo 13, paragrafo 2

-

Articolo 14

Articolo 17

Articolo 15

Articolo 18, primo, terzo e quarto comma

-

Articolo 18, secondo e quinto comma

Articolo 16

Articolo 19

Articolo 17

Articolo 22

Articolo 18

Articolo 23, primo comma, prima e terza frase

-

Articolo 23, primo comma, seconda frase

-

Articolo 23, secondo comma

-

Articolo 24

Articolo 19

Articolo 25

Allegato, lettera A, primo comma

Allegato I, lettera A, primo comma, prima frase

-

Allegato I, lettera A, primo comma, seconda e terza frase

-

Allegato I, lettera A, secondo comma, punti da 1) a 4)

Allegato, lettera A, secondo comma, punti da 1) a 5)

-

Allegato, lettera B

Allegato I, lettera B

Allegato, lettera C

-

-

Allegato II

-

Allegato III

P6_TA(2006)0258

Protezione dei dati a carattere personale *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (COM(2005)0475 — C6-0436/2005 — 2005/0202(CNS))

(Procedura di consultazione)

La proposta è modificata nel modo seguente (1):

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Visto 1

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 31, paragrafo 1, lettera c) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

Emendamento 2

Considerando 9

(9) Per garantire un elevato livello di protezione dei dati personali dei cittadini europei sono necessarie disposizioni comuni per determinare la legittimità e la qualità dei dati trattati dalle autorità competenti in altri Stati membri.

(9) Per garantire un elevato livello di protezione dei dati personali di tutte le persone residenti nel territorio dell'Unione europea sono necessarie disposizioni comuni per determinare la legittimità e la qualità dei dati trattati dalle autorità competenti in altri Stati membri. È inoltre necessario che i dati personali siano rilevati e trattati per finalità legittime e determinate. I dati non possono essere successivamente trattati in modo incompatibile con tali finalità, anche nell'ambito del crescente scambio di informazioni tra le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie e in relazione alla proposta sull'interoperabilità delle banche dati .

Emendamento 3

Considerando 12

(12) Qualora i dati personali siano trasferiti da uno Stato membro dell'Unione europea a paesi terzi o organismi internazionali, tali dati devono , in linea di principio, godere di un adeguato livello di protezione.

(12) Qualora i dati personali siano trasferiti da uno Stato membro dell'Unione europea a paesi terzi o organismi internazionali, tali dati devono godere di un adeguato livello di protezione. La presente decisione quadro dovrebbe garantire che i dati personali pervenuti da paesi terzi siano conformi, come minimo, alle norme internazionali sui diritti umani.

Emendamenti 4 e 5

Considerando 15

(15) È opportuno stabilire norme comuni sulla riservatezza e la sicurezza del trattamento, sulla responsabilità e le sanzioni in caso di uso illegittimo da parte delle autorità competenti e sui ricorsi giurisdizionali che coloro cui si riferiscono i dati possono utilizzare. Inoltre, è necessario che gli Stati membri prevedano sanzioni penali per le violazioni particolarmente gravi e intenzionali delle disposizioni per la protezione dei dati.

(15) È opportuno stabilire norme comuni sulla riservatezza e la sicurezza del trattamento, sulla responsabilità e le sanzioni in caso di uso illegittimo da parte delle autorità competenti e da parte di privati che trattano i dati per conto delle autorità competenti o nell'esercizio di una funzione pubblica, e sui ricorsi giurisdizionali che coloro cui si riferiscono i dati possono utilizzare. Inoltre, è necessario che gli Stati membri prevedano sanzioni penali per le violazioni particolarmente gravi e intenzionali o dovute a negligenza grave delle disposizioni per la protezione dei dati.

Emendamento 6

Considerando 20

(20) La presente decisione quadro non pregiudica le disposizioni specifiche per la protezione dei dati previste dagli strumenti giuridici in materia di trattamento e protezione dei dati personali di Europol, Eurojust e del sistema di informazione doganale.

(20) La presente decisione quadro non pregiudica le disposizioni specifiche per la protezione dei dati previste dagli strumenti giuridici in materia di trattamento e protezione dei dati personali di Europol, Eurojust e del sistema di informazione doganale. Tuttavia, al più tardi due anni dopo la data di cui all'articolo 35, paragrafo 1, le disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati applicabili a Europol, Eurojust e al sistema di informazione doganale dovrebbero essere resi del tutto coerenti con la presente decisione quadro allo scopo di aumentare la coerenza e l'efficacia del contesto giuridico sulla protezione dei dati, sulla base di una proposta della Commissione.

Emendamento 7

Considerando 20 bis (nuovo)

 

(20 bis.) Europol, Eurojust e il sistema di informazione doganale dovrebbero confermare le loro norme sulla protezione dei dati che prevedono chiaramente che i dati personali possono essere elaborati, consultati o trasmessi solo sulla base di condizioni o restrizioni maggiormente specifiche e/o protettive

Emendamento 8

Considerando 22

(22) È opportuno che la presente decisione quadro si applichi ai dati personali trattati nell'ambito della seconda generazione del sistema di informazione Schengen e al relativo scambio di informazioni supplementari ai sensi della decisione GAI/2006/... sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione.

(22) È opportuno che la presente decisione quadro si applichi ai dati personali trattati nell'ambito della seconda generazione del sistema di informazione Schengen e al relativo scambio di informazioni supplementari ai sensi della decisione GAI/2006/... sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione e nel quadro del sistema d'informazione sui visti ai sensi della decisione GAI/2006/... del Consiglio, del ..., sull'accesso, a fini di consultazione, al sistema d'informazione sui visti (VIS) da parte delle autorità degli Stati membri responsabili della sicurezza interna e da parte di Europol a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati terroristici e di altri reati penali gravi (2) .

Emendamento 9

Considerando 35 bis (nuovo)

 

35 bis. considerando il parere del Garante europeo della protezione dei dati,

Emendamento 10

Articolo 1, paragrafo 2

2. Gli Stati membri garantiscono che la divulgazione dei dati personali alle autorità competenti degli altri Stati membri non sia limitata né proibita per motivi legati alla protezione dei dati personali di cui alla presente decisione quadro.

2. La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri prevedano salvaguardie per la protezione dei dati personali nel contesto della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale maggiori di quelle previste nella presente decisione quadro. Tuttavia, tali disposizioni non possono limitare o vietare la divulgazione dei dati personali alle autorità competenti degli altri Stati membri per motivi legati alla protezione dei dati personali di cui alla presente decisione quadro.

Emendamento 11

Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. La presente decisione quadro non si applica qualora la legislazione specifica, a norma del titolo VI del TUE, stabilisca che i dati personali devono essere trattati, consultati o trasmessi solo nel rispetto di condizioni o di restrizioni più specifiche.

Emendamento 12

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

(d)

esatti e, se necessario, aggiornati. Devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. Gli Stati membri possono disporre per il trattamento dei dati diversi livelli di accuratezza ed affidabilità; in tal caso, devono provvedere a distinguere i dati sulla base del loro livello di accuratezza ed affidabilità e, segnatamente, a distinguere i dati basati sui fatti dai dati basati su opinioni e considerazioni personali;

(d)

esatti e, se necessario, aggiornati. Devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. Tuttavia, gli Stati membri possono disporre per il trattamento dei dati diversi livelli di accuratezza ed affidabilità; in tal caso, devono provvedere a distinguere i dati sulla base del loro livello di accuratezza ed affidabilità e, segnatamente, a distinguere i dati basati sui fatti dai dati basati su opinioni e considerazioni personali. Gli Stati membri fanno in modo che la qualità dei dati personali sia verificata regolarmente. Nei limiti del possibile, devono essere indicate le decisioni giudiziarie e le decisioni di proscioglimento, i dati basati su opinioni o considerazioni personali devono essere verificati alla fonte e occorre indicare il loro livello di accuratezza e affidabilità. Gli Stati membri dispongono che, fatta salva la procedura penale nazionale, i dati personali siano contrassegnati su richiesta della persona interessata qualora questa ritenga che essi non siano precisi e qualora non possa essere accertato se essi siano o meno precisi. Tale contrassegno viene cancellato solo previo consenso dell'interessato o sulla base di una decisione del tribunale competente o dell'autorità di controllo competente ;

Emendamento 13

Articolo 4, paragrafo 4

4. Gli Stati membri dispongono affinché tale trattamento dei dati sia necessario soltanto se

soppresso

vi sono ragionevoli motivi, sulla base di fatti accertati, per credere che i dati personali in questi one rendano possibili, agevolino o accelerino la prevenzione, le indagini, l'accertamento o il perseguimento di un reato penale,

non vi siano altri mezzi meno invasivi per la persona cui i dati si riferiscono,

il trattamento dei dati non sia eccessivo rispetto al reato in questione.

 

Emendamento 14

Articolo 4, paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis. Gli Stati membri tengono conto delle varie categorie di dati personali e delle diverse finalità della rilevazione dei dati, al fine di stabilirne limiti temporali di conservazione e condizioni adeguate per la raccolta, ulteriore trattamento e trasferimento. I dati personali delle persone non sospettate di aver commesso reati penali o avervi preso parte possono essere trattati unicamente per le finalità per le quali essi sono stati raccolti e per un periodo di tempo limitato. Gli Stati membri stabiliscono adeguate limitazioni per quanto riguarda l'accesso a tali dati e la loro trasmissione.

Emendamento 15

Articolo 4 bis, paragrafo 1 (nuovo)

 

Articolo 4 bis

Ulteriore trattamento dei dati personali

1. Gli Stati membri dispongono che, conformemente alla presente decisione quadro e segnatamente agli articoli 4, 5 e 6, l'ulteriore trattamento dei dati personali possa essere effettuato soltanto

(a)

per il fine specifico per il quale sono stati trasmessi o resi disponibili,

(b)

se strettamente necessario, ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento di reati penali gravi, oppure

(c)

ai fini della prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica o a una persona, tranne che nei casi in cui su tali considerazioni prevalga la necessità di tutelare gli interessi o i diritti fondamentali del soggetto a cui i dati si riferiscono.

Emendamento 16

Articolo 4 bis, paragrafo 2 (nuovo)

 

2. I dati personali in questione sono trattati ulteriormente, per le finalità di cui al paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, solo previo consenso dell'autorità che li ha trasmessi o resi disponibili. Gli Stati membri possono adottare, fatte salve le adeguate garanzie giuridiche, le misure legislative volte a consentire questo ulteriore trattamento.

Emendamento 17

Articolo 5

Gli Stati membri dispongono affinché i dati personali siano trattati dalle autorità competenti soltanto se ciò è previsto da una legge che stabilisca che il trattamento dei dati è necessario per svolgere i compiti legittimi dell'autorità interessata e ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali.

Gli Stati membri, previa consultazione dell'autorità di controllo istituita a norma dell'articolo 30, dispongono affinché i dati personali siano trattati dalle autorità competenti soltanto se ciò è previsto da una legge che stabilisca che il trattamento dei dati è necessario per svolgere i compiti legittimi dell'autorità interessata e ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali, e se

 

(a)

il soggetto a cui i dati si riferiscono ha dato il proprio esplicito consenso, a condizione che il trattamento venga effettuato nell'interesse del soggetto interessato; ovvero

(b)

il trattamento è necessario per ottemperare ad un obbligo giuridico cui è soggetto il responsabile; ovvero

(c)

il trattamento è necessario per proteggere gli interessi vitali del soggetto interessato.

Emendamento 18

Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che il trattamento dei dati personali avviene se:

le autorità competenti possono dimostrare, sulla base di elementi accertati, che il trattamento dei dati personali in questione è realmente necessario ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento di un reato penale, e

non esiste altro modo che abbia un impatto minore sulla persona interessata, e

il trattamento dei dati non è sproporzionato rispetto al reato in questione.

Emendamento 19

Articolo 6, paragrafo 2, primo trattino

il trattamento sia previsto da una legge e sia assolutamente necessario per l'adempimento delle legittime funzioni dell'autorità interessata ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali o se la persona cui i dati si riferiscono ha dato il proprio esplicito consenso al trattamento

il trattamento sia previsto da una legge e sia assolutamente necessario per l'adempimento delle legittime funzioni dell'autorità interessata ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali e sia limitato ad una particolare inchiesta o se la persona cui i dati si riferiscono ha dato il proprio esplicito consenso al trattamento, a condizione che il trattamento sia effettuato nell'interesse della persona interessata e il rifiuto di acconsentirvi non determini conseguenze negative nei suoi confronti; e

Emendamento 20

Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Gli Stati membri istituiscono requisiti tecnici ed organizzativi speciali per il trattamento di dati sensibili.

Emendamento 21

Articolo 6, paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter. Gli Stati membri prevedono specifiche garanzie supplementari per i dati biometrici e i profili DNA, al fine di garantire che:

i dati biometrici e i profili DNA vengano utilizzati solo sulla base di norme tecniche ben definite ed interoperabili;

il livello di precisione dei dati biometrici e dei profili DNA venga attentamente preso in considerazione e possa essere facilmente contestato dalla persona interessata;

sia pienamente garantito il rispetto della dignità e dell'integrità delle persone.

Emendamento 22

Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli Stati membri dispongono affinché i dati personali non siano memorizzati per un tempo più lungo di quanto necessario per lo scopo per il quale siano stati raccolti , tranne che nei casi in cui il diritto nazionale stabilisca diversamente . I dati personali relativi alle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 3, ultimo trattino, sono memorizzati solo per il tempo assolutamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti.

1. Gli Stati membri dispongono affinché i dati personali non siano memorizzati per un tempo più lungo di quanto necessario per lo scopo per il quale siano stati raccolti o ulteriormente trattati, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) e dell'articolo 4 bis . I dati personali relativi alle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 3, ultimo trattino, sono memorizzati solo per il tempo assolutamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti.

Emendamento 23

Articolo 7, paragrafo 2

2. Gli Stati membri prevedono adeguate misure procedurali e tecniche per garantire che i limiti di tempo per la memorizzazione dei dati personali siano rispettati. Il rispetto di tali limiti di tempo è regolarmente verificato.

2. Gli Stati membri prevedono adeguate misure procedurali e tecniche per garantire che i limiti di tempo per la memorizzazione dei dati personali siano rispettati. Tali misure comprendono la cancellazione automatica e regolare dei dati personali dopo un determinato lasso di tempo. Il rispetto di tali limiti di tempo è regolarmente verificato.

Emendamento 24

Capo III, sezione I, titolo

Trasmissione e messa a disposizione di dati personali alle autorità competenti di altri stati membri

Trasmissione e messa a disposizione di dati personali

Emendamento 25

Articolo 8

Gli Stati membri dispongono affinché i dati personali siano trasmessi o resi disponibili alle autorità competenti degli altri Stati membri soltanto se necessario per l'adempimento di un compito legittimo dell'autorità che trasmette o che riceve e ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali.

Gli Stati membri dispongono affinché i dati personali raccolti e trattati dalle autorità competenti siano trasmessi o resi disponibili alle autorità competenti degli altri Stati membri soltanto se necessario per l'adempimento di un compito legittimo dell'autorità che trasmette o che riceve e ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento di specifici reati penali.

Emendamento 26

Articolo 8 bis (nuovo)

 

Articolo 8 bis

Trasmissione ad autorità diverse dalle autorità competenti

Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali possano essere inoltrati ad autorità diverse dalle autorità competenti di uno Stato membro solo in casi specifici motivati e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)

la trasmissione dei dati è prevista da una legge che la imponga chiaramente come un obbligo o la autorizzi;

(b)

la trasmissione è

necessaria per il fine specifico per il quale i dati sono stati raccolti, trasmessi o messi a disposizione ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento e del perseguimento di reati penali, o ai fini della prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica o a una persona, tranne nei casi in cui su tali considerazioni prevalga la necessità di tutelare gli interessi o i diritti fondamentali delle persone cui i dati si riferiscono;

oppure

necessaria perché i dati in questione sono indispensabili all'autorità cui i dati devono essere ulteriormente trasmessi per permetterle di svolgere i propri legittimi compiti e a condizione che la finalità della raccolta o del trattamento che deve essere effettuato da tale autorità non sia incompatibile con il trattamento originario e che gli obblighi giuridici dell'autorità competente che intende trasmettere i dati non vi si oppongano;

oppure

è indubbiamente nell'interesse della persona cui i dati si riferiscono e tale persona ha acconsentito ad essa o le circostanze sono tali da far presumere inequivocabilmente tale consenso.

Emendamento 27

Articolo 8 ter (nuovo)

 

Articolo 8 ter

Trasmissione a privati

Gli Stati membri, senza pregiudizio delle norme procedurali nazionali in materia penale, prevedono che i dati personali possono essere trasmessi a privati in uno Stato membro soltanto in casi specifici e se sono rispettati i seguenti requisiti:

a)

la trasmissione è prevista da una legge che la imponga chiaramente come un obbligo o la autorizzi; e

b)

la trasmissione è necessaria per lo scopo per cui tali dati sono stati raccolti, trasmessi o messi a disposizione o a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati penali o di prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica o a un privato, salvo qualora su tali considerazioni prevalga la necessità di tutelare gli interessi o i diritti fondamentali del soggetto interessato. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possono avere accesso e elaborare dati personali controllati da privati soltanto in casi determinati, in circostanze specifiche, per scopi specifici e con riserva dello scrutinio giudiziario negli Stati membri.

Emendamento 28

Articolo 8 quater (nuovo)

 

Articolo 8 quater

Trattamento di dati da parte di privati in connessione con l'amministrazione pubblica

Gli Stati membri nelle loro legislazioni nazionali stabiliscono che, qualora privati raccolgono e trattano dati in connessione con l'amministrazione pubblica, essi sono soggetti a obblighi che sono equivalenti o più rigorosi di quelli imposti alle autorità competenti.

Emendamento 29

Articolo 8 quinquies (nuovo)

 

Articolo 8 quinquies

Trasmissione di dati alle autorità competenti di paesi terzi o a organismi internazionali

1. Gli Stati membri prevedono che i dati personali non siano trasmessi alle autorità competenti di paesi terzi o a organismi internazionali salvo nel caso in cui tale trasmissione sia conforme alla presente decisione quadro e, in particolare, vengano rispettati tutti i seguenti requisiti:

a)

la trasmissione è prevista da una legge che la imponga chiaramente come un obbligo o la autorizzi;

b)

la trasmissione è necessaria per lo scopo per cui i dati sono stati raccolti, trasmessi o messi a disposizione o a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati penali o di prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica o a un privato, salvo qualora su tali considerazioni prevalga la necessità di tutelare gli interessi o i diritti fondamentali del soggetto interessato;

c)

un adeguato livello di protezione dei dati è assicurato dal paese terzo o dall'organismo internazionale a cui i dati vengono trasmessi.

 

2. Gli Stati membri assicurano che l'adeguatezza del livello di protezione assicurato da un paese terzo o da un organismo internazionale venga valutata alla luce di tutte le circostanze relative a ogni trasmissione o categoria di trasmissioni. In particolare, la valutazione è basata su un esame dei seguenti elementi: il tipo di dati, gli scopi e la durata del trattamento per cui i dati sono trasmessi, il paese di origine e il paese di destinazione finale, le norme generali e settoriali del diritto in vigore nel paese terzo o nell'organismo in questione, le norme professionali e quelle in materia di sicurezza applicabili in tali ambiti, nonché l'esistenza di sufficienti salvaguardie da parte del destinatario della trasmissione.

3. Gli Stati membri e la Commissione trasmettono reciprocamente informazioni e comunicano al Parlamento europeo i casi in cui ritengono che un paese terzo o un organismo internazionale non assicuri un livello adeguato di protezione secondo il significato del paragrafo 2.

4. Qualora la Commissione, previa consultazione dei Consiglio e del Parlamento europeo, decida che un paese terzo o un organismo internazionale non assicuri un adeguato livello di protezione dei dati secondo il significato del paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per proibire qualsiasi trasmissione di dati personali al paese terzo o all'organismo internazionale in questione.

5. La Commissione, previa consultazione del Consiglio e del Parlamento europeo, può stabilire che un paese terzo o un organismo internazionale assicuri un adeguato livello di protezione secondo il significato del paragrafo 2 in vista delle sue norme interne e degli accordi internazionali che ha assunto in materia di protezione della vita privata, delle libertà fondamentali e dei diritti delle persone.

6. In via eccezionale, in deroga al paragrafo 1, lettera c), i dati personali possono essere trasmessi alle autorità competenti di paesi terzi o ad organismi internazionali in cui non sia assicurato un adeguato livello di protezione dei dati soltanto se assolutamente necessario per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato membro o per prevenire una grave e imminente minaccia alla sicurezza pubblica, a una persona specifica o a più persone. In tal caso, i dati personali possono essere trattati dalla parte ricevente soltanto nella misura in cui sia assolutamente necessario per i fini specifici per cui sono stati trasmessi. Tali trasmissioni sono notificate all'autorità di controllo competente.

Emendamento 30

Articolo 9, paragrafo 6

6. Gli Stati membri dispongono che, fatta salva la procedura penale nazionale, i dati personali siano contrassegnati su richiesta della persona interessata qualora questa ritenga che essi non siano precisi e qualora non possa essere accertato se essi siano o meno precisi. Tale contrassegno viene cancellato solo previo consenso dell'interessato o sulla base di una decisione del tribunale competente o dell'autorità di controllo competente.

soppresso

Emendamento 31

Articolo 9, paragrafo 7, terzo trattino

se tali dati non sono o non sono più necessari per il fine per cui erano stati trasmessi o resi disponibili.

e, in ogni caso, se tali dati non sono o non sono più necessari per il fine per cui erano stati trasmessi o resi disponibili.

Emendamento 32

Articolo 9, paragrafo 9 bis (nuovo)

 

9 bis. Gli Stati membri dispongono affinché la qualità dei dati personali trasmessi o resi disponibili da paesi terzi sia oggetto di una valutazione particolare non appena tali dati vengono ricevuti e venga indicato il loro livello di precisione e attendibilità.

Emendamento 33

Articolo 10, paragrafo 1

1. Gli Stati membri dispongono affinché qualsiasi trasmissione automatica di dati personali, segnatamente mediante accesso diretto automatico, venga registrata al fine di garantire la successiva verifica dei motivi della trasmissione, dei dati trasmessi, del momento in cui sono stati trasmessi, delle autorità coinvolte e, per quanto riguarda l'autorità ricevente, delle persone che hanno ricevuto i dati e delle persone che ne avevano fatto richiesta.

1. Gli Stati membri dispongono affinché ogni consultazione, ogni trasmissione e ogni ricevimento automatico di dati personali, segnatamente mediante accesso diretto automatico, vengano registrati al fine di garantire la successiva verifica dei motivi dell'accesso e della trasmissione, dei dati trasmessi o consultati , del momento in cui sono stati trasmessi o consultati , delle autorità coinvolte e, per quanto riguarda l'autorità ricevente, delle persone che hanno ricevuto i dati e delle persone che ne avevano fatto richiesta.

Emendamento 34

Articolo 10, paragrafo 2

2. Gli Stati membri dispongono affinché sia documentata qualsiasi trasmissione e ricevimento non automatici di dati personali al fine di garantire la successiva verifica dei motivi della trasmissione, dei dati trasmessi, del momento in cui sono stati trasmessi, delle autorità coinvolte e, per quanto riguarda l'autorità ricevente, delle persone che hanno ricevuto i dati e delle persone che ne avevano fatto richiesta.

2. Gli Stati membri dispongono affinché siano documentati qualsiasi accesso, trasmissione e ricevimento non automatici di dati personali al fine di garantire la successiva verifica dei motivi dell'accesso o della trasmissione, dei dati trasmessi o consultati , del momento in cui sono stati trasmessi o consultati , delle autorità coinvolte e, per quanto riguarda l'autorità ricevente, delle persone che hanno ricevuto i dati e delle persone che ne avevano fatto richiesta.

Emendamento 35

Articolo 10, paragrafo 3

3. L'autorità che ha registrato o documentato tali informazioni è tenuta a comunicarle immediatamente alle autorità competenti di controllo su richiesta di queste ultime . Le informazioni devono essere utilizzate solo per il controllo della protezione dei dati e per garantire un trattamento corretto dei dati nonché l'integrità e la sicurezza di questi.

3. L'autorità che ha registrato o documentato tali informazioni è tenuta a tenerle a disposizione delle autorità competenti di controllo e a comunicarle immediatamente alle suddette autorità. Le informazioni devono essere utilizzate solo per il controllo della protezione dei dati e per garantire un trattamento corretto dei dati nonché l'integrità e la sicurezza di questi.

Emendamento 36

Articolo 12 bis (nuovo)

 

Articolo 12 bis

Ulteriore trasmissione ad autorità diverse dalle autorità competenti

Qualora dati personali siano stati trasmessi o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro, essi possono essere inoltrati ad autorità diverse dalle autorità competenti solo in casi particolari motivati, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 8 bis e previo consenso preventivo ad una loro ulteriore trasmissione da parte dello Stato membro che ha trasmesso o reso disponibili i dati in questione.

Emendamento 37

Articolo 12 ter (nuovo)

 

Articolo 12 ter

Ulteriore trasmissione a privati

Qualora dati personali siano stati trasmessi o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro, essi possono essere inoltrati a privati solo in casi particolari, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 8 ter e previo consenso preventivo ad una loro ulteriore trasmissione da parte dello Stato membro che ha trasmesso o reso disponibili i dati in questione.

Emendamento 38

Articolo 12 quater (nuovo)

 

Articolo 12 quater

Ulteriore trasmissione a paesi terzi o ad organismi internazionali

Qualora dati personali siano stati trasmessi o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro, essi non possono essere inoltrati alle autorità competenti di paesi terzi o ad organismi internazionali a meno che non sussistano le condizioni di cui all'articolo 8 quater e lo Stato membro che ha trasmesso o reso disponibili i dati in questione non abbia dato preventivamente il proprio consenso ad una loro ulteriore trasmissione.

Emendamento 39

Articolo 13

Articolo 13

soppresso

Trasmissione ad autorità diverse dalle autorità competenti

Gli Stati membri dispongono affinché i dati personali ricevuti o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro possano essere ulteriormente trasmessi o resi disponibili ad autorità diverse dalle autorità competenti di uno Stato membro solo in casi specifici e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a)

la trasmissione è prevista da una legge che la imponga chiaramente come un obbligo o la autorizzi;

(b)

la trasmissione è

necessaria per il fine specifico per il quale i dati sono stati trasmessi o resi disponibili o ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali o ai fini della prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica o a una persona, tranne che nei casi in cui su tali considerazioni prevalga la necessità di tutelare gli interessi o i diritti fondamentali delle persone cui i dati si riferiscono;

oppure

necessaria perché i dati in questione sono indispensabili all'autorità a cui i dati devono essere ulteriormente trasmessi per permetterle di svolgere i propri legittimi compiti e a condizione che la finalità della raccolta o del trattamento che deve essere effettuato da tale autorità non sia incompatibile con il trattamento originario e che gli obblighi giuridici dell'autorità competente che intende trasmettere i dati non vi si oppongano;

oppure

è, indubbiamente, nell'interesse della persona cui i dati si riferiscono e tale persona ha acconsentito ad essa o le circostanze sono tali da far presumere inequivocabilmente tale consenso;

(c)

L'autorità competente dello Stato membro che ha trasmesso o reso disponibili i dati in questione alle autorità competenti che intendono trasmetterli ulteriormente ha dato preventivamente il proprio consenso ad una loro ulteriore trasmissione.

 

Emendamento orale

Articolo 14

Articolo 14

soppresso

Trasmissione a privati

1. Gli Stati membri, fatte salve le norme procedurali nazionali in materia penale, dispongono affinché i dati personali ricevuti dalle autorità competenti di un altro Stato membro o da esse resi disponibili possano essere ulteriormente trasmessi a privati di uno Stato membro solo in casi particolari e se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a)

la trasmissione è prevista da una legge che la imponga chiaramente come un obbligo o la autorizzi,

(b)

la trasmissione è necessaria per il fine per il quale i dati sono stati trasmessi o resi disponibili o ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali o ai fini della prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica o a una persona, tranne che nei casi in cui su tali considerazioni prevalga la necessità di tutelare gli interessi o i diritti fondamentali delle persone cui i dati si riferiscono,

(c)

l'autorità competente dello Stato membro che ha trasmesso o reso disponibili i dati in questione alle autorità competenti che intendono trasmetterli ulteriormente ha dato preventivamente il proprio consenso ad una loro ulteriore trasmissione a privati.

 

Emendamento 40

Articolo 15

Articolo 15

soppresso

Trasferimento alle autorità competenti di paesi terzi o a organismi internazionali

1. Gli Stati membri dispongono affinché i dati personali ricevuti o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro non possano essere ulteriormente trasferiti alle autorità competenti di paesi terzi o a organismi internazionali tranne che nel caso in cui tale trasferimento sia conforme alla decisione quadro e, segnatamente, siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni.

(a)

Il trasferimento è previsto da una legge che lo imponga chiaramente come un obbligo o lo autorizzi.

(b)

Il trasferimento è necessario per il fine per il quale i dati sono stati trasmessi o resi disponibili o ai fini della prevenzione, delle indagini, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali o ai fini della prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica o a una persona, tranne che nei casi in cui su tali considerazioni prevalga la necessità di tutelare gli interessi o i diritti fondamentali delle persone cui i dati si riferiscono.

(c)

L'autorità competente dell'altro Stato membro che ha trasmesso o reso disponibili i dati in questione alle autorità competenti che intendono trasferirli ulteriormente ha dato preventivamente il proprio consenso ad un loro ulteriore trasferimento.

(d)

Il paese terzo o l'organismo internazionale a cui i dati in questioni sono trasferiti garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati.

 

2. Gli Stati membri garantiscono che l'adeguatezza del livello di protezione offerto da un paese terzo o da un organismo internazionale sia valutata alla luce di tutte le circostanze per ciascun trasferimento o categoria di trasferimenti. In particolare, tale valutazione deve avvenire sulla base dei seguenti elementi: il tipo di dati, le finalità e la durata del trattamento per il quale i dati sono trasferiti, il paese di origine e quello di destinazione finale, le norme generali e settoriali del diritto applicabile nel paese terzo o organismo in questione, le norme professionali e di sicurezza ivi applicabili e l'esistenza di garanzie sufficienti fornite dal destinatario del trasferimento.

3. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano a vicenda i casi in cui, a loro parere, un paese terzo o un organismo internazionale non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2.

4. Qualora si accerti, sulla base della procedura prevista dall'articolo 16, che un paese terzo o un organismo internazionale non garantisce un livello adeguato di protezione ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri prendono le misure necessarie per impedire qualsiasi trasferimento di dati personali al paese terzo o organismo internazionale in questione.

5. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, può essere deciso che un paese terzo o un organismo internazionale garantisce un adeguato livello di protezione ai sensi del paragrafo 2 in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali, ai fini della tutela della vita privata o delle libertà e dei diritti dell'individuo.

6. In via eccezionale, i dati personali ricevuti dalle autorità competenti di un altro Stato membro possono essere ulteriormente trasferiti alle autorità competenti di paesi terzi o di organismi internazionali in cui non è garantito un adeguato livello di protezione dei dati se ciò è assolutamente necessario per salvaguardare gli interessi di uno Stato membro o per prevenire gravi pericoli imminenti che minacciano la sicurezza pubblica o una persona o più persone specifiche.

 

Emendamento 41

Articolo 16

Articolo 16

soppresso

Comitato

1. Qualora sia fatto riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un modello di regolamento interno pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere deve essere espresso a maggioranza, secondo quando stabilito dall'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, nel caso delle decisioni che il Consiglio è tenuto ad adottare su proposta della Commissione. I voti dei rappresentanti degli Stati membri nell'ambito del comitato sono ponderati secondo i criteri che figurano a tale articolo. Il presidente non partecipa al voto.

4. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo.

5. Il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata entro due mesi dalla data in cui gli è stata presentata la proposta.

Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la proposta ovvero presentare una proposta legislativa. Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato opposizione alla proposta di misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

 

Emendamento 42

Articolo 18

Gli Stati membri dispongono affinché le autorità competenti cui i dati sono trasmessi o resi disponibili o che trasmettono e rendono disponibili i dati siano informate , quando lo richiedono, sull'ulteriore trattamento dei dati e sui risultati raggiunti.

Gli Stati membri dispongono affinché le autorità competenti cui i dati sono trasmessi o resi disponibili o che trasmettono e rendono disponibili i dati siano informate sull'ulteriore trattamento dei dati e sui risultati raggiunti.

Emendamento 43

Articolo 19, paragrafo 1, lettera c), trattino 4 bis (nuovo)

 

i limiti temporali per la conservazione dei dati,

Emendamento 44

Articolo 19, paragrafo 2, alinea e lettere a) e b)

2. La fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 1 è rifiutata o limitata solo se ciò di rivela necessario per

2. La fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 1 non è ammessa o è limitata solo se ciò di rivela necessario per

(a)

permettere al responsabile del controllo di svolgere correttamente i propri compiti,

 

(b)

non compromettere le indagini, inchieste o procedimenti in corso o lo svolgimento dei legittimi doveri delle autorità competenti,

non compromettere le indagini, inchieste o procedimenti in corso o lo svolgimento dei legittimi doveri del responsabile del controllo e/o delle autorità competenti,

Emendamento 45

Articolo 19, paragrafo 4

4. I motivi che giustificano un rifiuto o una limitazione ai sensi del paragrafo 2 non vengono forniti se la loro comunicazione pregiudica la finalità del rifiuto. In tal caso, il responsabile del controllo informa l'interessato che può presentare ricorso alle autorità di controllo competenti, fatti salvi i ricorsi giurisdizionali e le procedure penali nazionali. Se l'interessato presenta un ricorso all'autorità di controllo, quest'ultima è tenuta ad esaminarlo. Quando esamina il ricorso, l'autorità di controllo deve soltanto comunicare all'interessato se il trattamento dei dati è stato effettuato correttamente e, in caso contrario, se sono state apportate le opportune modifiche.

4. I motivi che giustificano un rifiuto o una limitazione ai sensi del paragrafo 2 non vengono forniti se la loro comunicazione pregiudica la finalità del rifiuto. In tal caso, il responsabile del controllo informa l'interessato che può presentare ricorso alle autorità di controllo competenti, fatti salvi i ricorsi giurisdizionali e le procedure penali nazionali. Se l'interessato presenta un ricorso all'autorità di controllo, quest'ultima è tenuta ad esaminarlo. Quando esamina il ricorso l'autorità di controllo informa la persona interessata dei risultati.

Emendamento 46

Articolo 20, paragrafo 1, alinea

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti dall'interessato o siano stati ottenuti da esso senza che ne fosse a conoscenza o senza che egli fosse consapevole del fatto che i dati raccolti lo riguardavano, gli Stati membri dispongono affinché il responsabile del controllo o il suo rappresentante comunichi gratuitamente, quando vengono registrati dati personali o entro un tempo ragionevole dal momento in cui dati sono stati comunicati per la prima volta, all'interessato almeno le seguenti informazioni, tranne che nei casi in cui l'interessato ne sia già in possesso o in cui fornire tali informazioni si dimostri impossibile o sproporzionatamente difficile.

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti dall'interessato o siano stati ottenuti da esso senza che ne fosse a conoscenza o senza che egli fosse consapevole del fatto che i dati raccolti lo riguardavano, gli Stati membri dispongono affinché il responsabile del controllo o il suo rappresentante comunichi gratuitamente, quando vengono registrati dati personali al più tardi al momento in cui i dati sono stati comunicati per la prima volta, all'interessato almeno le seguenti informazioni, tranne che nei casi in cui l'interessato ne sia già in possesso o in cui fornire tali informazioni si dimostri impossibile o sproporzionatamente difficile.

Emendamento 47

Articolo 20, paragrafo 2, alinea e lettera a)

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono fornite se ciò è necessario per:

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono fornite soltanto se ciò è necessario per:

(a)

permettere al responsabile del controllo di svolgere correttamente i propri compiti,

 

Emendamento 48

Articolo 21, paragrafo 1, lettera c)

(c)

la notificazione a terzi, ai quali sono stati comunicati i dati, di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, effettuati conformemente alla lettera b) , se non si dimostra che è impossibile o implica uno sforzo sproporzionato .

(c)

la notificazione a terzi, ai quali sono stati comunicati i dati, di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, effettuati conformemente alla lettera b).

Emendamento 49

Articolo 21, paragrafo 2, alinea e lettera a)

2. Qualsiasi azione che l'interessato ha il diritto di effettuare conformemente al paragrafo 1 è rifiutata se ciò è necessario per:

2. Qualsiasi azione che l'interessato ha il diritto di effettuare conformemente al paragrafo 1 è rifiutata soltanto se ciò è necessario per:

(a)

permettere al responsabile del controllo di svolgere correttamente i propri compiti,

 

Emendamento 50

Articolo 22 bis (nuovo)

 

Articolo 22 bis

Decisioni individuali automatizzate

1. Gli Stati membri concedono il diritto a ogni persona di non essere soggetta a una decisione o azione che produca effetti giuridici che la riguardino o che la interessino in modo significativo e che sia basata soltanto sull'elaborazione automatizzata di dati allo scopo di valutare alcuni aspetti personali che la riguardano, come la sua affidabilità, il suo comportamento, ecc.,

2. Fatti salvi gli altri articoli della presente decisione quadro, gli Stati membri stabiliscono che una persona può essere soggetta a una decisione o azione del tipo cui si fa riferimento al paragrafo 1, solo se tale decisione o azione è autorizzata da una legge che stabilisca anche misure di salvaguardia degli interessi legittimi dell'interessato, come mezzi facilmente disponibili che gli permettano di essere informato in merito alla logica relativa all'elaborazione automatica di dati che lo riguardano e di esporre il suo punto di vista, a meno che ciò non sia incompatibile con gli scopi per cui i dati sono stati elaborati .

Emendamento 51

Articolo 24, paragrafo 1, comma 2

Tali misure devono garantire, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi dell'applicazione, un livello di sicurezza appropriato rispetto ai rischi presentati dal trattamento e alla natura dei dati da proteggere. Le misure sono considerate necessarie quando l'impegno che esse comportano non è sproporzionato all'obiettivo di protezione.

Tali misure devono garantire, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi dell'applicazione, un alto livello di sicurezza rispetto ai rischi presentati dal trattamento e alla natura dei dati da proteggere.

Emendamento 52

Articolo 24, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)

 

Gli Stati membri provvedono a che venga sistematicamente controllata l'efficacia delle misure di cui al primo comma e riferiscono regolarmente in merito.

Emendamento 53

Articolo 25, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento tenga un registro di tutte le operazioni destinate al conseguimento di una o più finalità correlate. Le informazioni contenute nel registro devono comprendere:

1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento tenga un registro di tutte le operazioni di accesso e di quelle destinate al conseguimento di una o più finalità correlate. Le informazioni contenute nel registro devono comprendere:

Emendamento 54

Articolo 26, paragrafo 3

3. Gli Stati membri possono effettuare tale esame anche durante il processo di elaborazione di un provvedimento del Parlamento nazionale, o in base ad un provvedimento fondato su siffatto provvedimento legislativo, in cui si definisce il tipo di trattamento e si stabiliscono appropriate garanzie.

3. Le autorità di controllo sono consultate sulle disposizioni relative alla protezione dei diritti e delle libertà individuali al momento di elaborare misure legislative concernenti il trattamento dei dati.

Emendamento 55

Articolo 29, paragrafo 2

2. Gli Stati membri prevedono sanzioni penali efficaci, commisurate e dissuasive per i reati commessi intenzionalmente che comportano violazioni gravi delle disposizioni adottate conformemente alla presente decisione quadro, segnatamente le disposizioni finalizzate a garantire la riservatezza e la sicurezza del trattamento.

2. Gli Stati membri prevedono sanzioni penali efficaci, commisurate e dissuasive per i reati commessi intenzionalmente o per negligenza grave che comportano violazioni gravi delle disposizioni adottate conformemente alla presente decisione quadro, segnatamente le disposizioni finalizzate a garantire la riservatezza e la sicurezza del trattamento.

Emendamento 56

Articolo 29, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Gli Stati membri assicurano che le infrazioni commesse da privati che raccolgono o elaborano dati di carattere personale nel contesto di una funzione pubblica e che sono corrispondenti a gravi violazioni delle disposizioni adottate in applicazione della presente decisione quadro, in particolare delle sue disposizioni sulla confidenzialità e sulla sicurezza del trattamento dei dati, siano oggetto di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 57

Articolo 30, paragrafo 4, comma 1 bis (nuovo)

 

Ogni autorità di controllo deve, in particolare, accogliere le domande concernenti i controlli sulla legittimità del trattamento dei dati presentate da chiunque lo ritenga opportuno. L'interessato viene in ogni caso informato che il controllo è stato effettuato.

Emendamento 58

Articolo 31, paragrafo 2, comma 1

Ogni membro del gruppo è designato dall'istituzione oppure dalla o dalle autorità che rappresenta. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità di controllo, queste procedono alla nomina di un rappresentante comune.

Ogni membro del gruppo è designato dall'istituzione oppure dalla o dalle autorità che rappresenta, conformemente alle norme nazionali in vigore che disciplinano la rappresentanza. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità di controllo, queste procedono alla nomina di un rappresentante comune.

Emendamento 59

Articolo 31, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo)

 

Il presidente del gruppo di lavoro istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE partecipa o è rappresentato alle riunioni del gruppo di lavoro.

Emendamento 60

Articolo 31, paragrafo 3

3. Il gruppo adotta le proprie decisioni alla maggioranza semplice dei rappresentanti delle autorità di controllo degli Stati membri.

3. Il gruppo adotta le proprie decisioni alla maggioranza semplice dei rappresentanti delle autorità di controllo degli Stati membri e previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento 61

Articolo 34 bis (nuovo)

 

Articolo 34 bis

Rapporti con Europol, Eurojust e il Sistema d'informazione doganale

Non più tardi di due anni dalla data di cui all'articolo 35, paragrafo 1 e a norma dell'articolo 29, paragrafo 30, comma 1, lettera b) e dell'articolo 31, comma 1, lettera c) del trattato sull'Unione europea, il gruppo di lavoro di cui all'articolo 29 presenta raccomandazioni alla Commissione allo scopo di rendere pienamente conformi con la presente decisione quadro le disposizioni specifiche sulla protezione dei dati applicabili a Europol, a Eurojust e al Sistema d'informazione doganale

Europol, Eurojust e il Sistema d'informazione doganale mantengono, tra le loro norme relative alla protezione dei dati, quelle che prevedono chiaramente che i dati personali possono essere trattati, consultati o trasmessi soltanto sulla base di condizioni o restrizioni più specifiche e/o protettive.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento, (A6-0192/2006).

(2)   GU L ....

P6_TA(2006)0259

Pianificazione della preparazione e dell'intervento della CE in caso di influenza pandemica

Risoluzione del Parlamento europeo sulla pianificazione della preparazione e dell'intervento della Comunità europea in caso di influenza pandemica (2006/2062(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la Comunicazione della Commissione (COM(2005)0607),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul potenziamento del coordinamento relativo alla pianificazione generale della capacità di intervento a livello europeo in materia di emergenze sanitarie (COM(2005)0605),

visto l'articolo 152 del Trattato CE che disciplina l'azione della Comunità europea nel settore della sanità pubblica,

vista la propria risoluzione del 26 ottobre 2005 sulla strategia contro l'influenza pandemica (1),

vista la Conferenza dei donatori sull'influenza aviaria e umana di Pechino del 17 e 18 gennaio 2006 e la Dichiarazione rilasciata in occasione di tale conferenza,

visto il piano sui preparativi dell'OMS in caso di influenza globale (documento WHO/CDS/CSR/GIP/2005.5),

visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0176/2006),

A.

considerando che il recente aumento del numero di casi di influenza aviaria e di vittime tra i contagiati in Asia, in Africa e nei paesi europei fa aumentare considerevolmente le preoccupazioni e considerando che occorre affrontare questa epidemia alle radici e che è necessario assistere i paesi colpiti e i paesi a rischio che ne hanno bisogno,

B.

considerando che gli elementi fondamentali, tanto nella Comunicazione sulla preparazione in caso di influenza pandemica quanto in quella sul potenziamento del coordinamento relativo alla pianificazione generale della capacità, sono la preparazione e la sperimentazione dei piani nazionali, sotto il coordinamento della Commissione, la sorveglianza e i contatti tra i laboratori nazionali di riferimento per identificare rapidamente i focolai di pandemia, l'efficace gestione delle epidemie mediante comunicazioni tempestive, la pronta notifica dei casi di contagio, l'assistenza in caso di epidemia, il coordinamento delle reazioni degli Stati membri e la tempestiva fornitura di vaccini e di altri medicinali antivirali in quantità sufficienti;

C.

considerando che l'elaborazione di piani nazionali dovrebbe prefiggersi di:

garantire il necessario coordinamento tra gli Stati membri,

evitare il panico tra la popolazione,

combattere i traffici che potrebbero sorgere in caso di rischi realmente gravi,

determinare i siti prioritari da isolare,

elaborare un inventario dei gruppi di popolazione da vaccinare in via prioritaria,

assicurare una distribuzione equa e a tutti di prodotti di lotta contro l'epidemia,

D.

considerando che la sorveglianza delle infezioni influenzali tra gli animali, in particolare tra le popolazioni di uccelli, è importante ed è un obbligo previsto dalla normativa comunitaria,

E.

considerando che i farmaci antivirali costituiscono il primo pilastro della prevenzione e degli interventi medici fino a che non saranno disponibili i vaccini,

F.

considerando che l'Unione europea deve fornire assistenza logistica e finanziaria per contribuire allo sviluppo di vaccini,

G.

considerando che occorre rafforzare le comunicazioni con gli istituti nazionali responsabili della sorveglianza sulla salute pubblica, della valutazione dei rischi e dei controlli, nonché tra tali istituti,

H.

considerando che va rafforzata l'informazione dell'opinione pubblica mediante campagne di sensibilizzazione; considerando inoltre che è anche importante effettuare riforme complementari nei settori connessi e mitigare le conseguenze socioeconomiche sugli strati più poveri della popolazione e sulle famiglie;

I.

considerando che i comunicati pubblici devono rispecchiare lo stato attuale delle conoscenze mediche e considerando che le raccomandazioni contro la comparsa di una epidemia destinate alla popolazione devono essere scientificamente giustificate e universalmente comprensibili e praticabili,

J.

considerando che, dopo il 2003, sono morti o sono stati distrutti in tutto il mondo grossi quantitativi di pollame infetto, mettendo in pericolo la produzione commerciale aviaria e in particolare i mezzi di sostentamento dei piccoli e medi allevatori di pollame,

K.

considerando che un'eventuale pandemia potrebbe interessare gli Stati membri in modi diversi,

L.

considerando che il problema dell'infezione causata dall'influenza aviaria è un problema globale e che deve essere trattato in stretta cooperazione con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS),

M.

considerando che la concessione, in un contesto di partenariato strategico a lungo termine, di un adeguato sostegno finanziario e tecnico ai paesi in via di sviluppo che sono colpiti o che sono a rischio e in particolare ai paesi meno sviluppati, sarà di importanza vitale per il controllo delle minacce globali all'economia, al commercio e alla sicurezza derivanti dall'influenza aviaria,

1.

approva le suddette Comunicazioni della Commissione, nonché le valutazioni dei piani nazionali sull'influenza pandemica che sono attualmente in corso presso il Centro europeo di prevenzione e di controllo delle malattie (CEPM), la Commissione e la sezione europea dell'OMS;

2.

evidenzia che uno degli aspetti più importanti per un approccio adeguato del problema di un'eventuale pandemia dovuta all'influenza aviaria tra gli esseri umani è quello di disporre di un'informazione corretta, scientificamente dimostrata, per quanto riguarda i medicinali, i vaccini, la resistenza naturale alla malattia nonché di dati epidemiologici affidabili;

3.

approva i lavori del CEPM in materia di identificazione, valutazione e informazione sulle minacce connesse all'influenza aviaria e il suo impegno di assistere gli Stati membri e la Commissione a impedire una pandemia influenzale; sottolinea che dovrebbero essere messi a disposizione del CEPM finanziamenti sufficienti per questi compiti;

4.

sottolinea che la Commissione deve svolgere un forte ruolo di coordinamento tra gli Stati membri nello svolgimento di tutte le attività concernenti i preparativi in caso di pandemia nell'Unione europea e che va rafforzata la capacità del CEPM di identificare le misure fondamentali in materia di sanità pubblica che devono essere adottate per quanto riguarda la pandemia;

5.

esorta la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione le pertinenti osservazioni, relazioni e indagini sul terreno del CEPM e ad assicurare che gli Stati membri che tardano a programmare la lotta contro la pandemia completino e migliorino tale programmazione dato che la natura del rischio è tale che tutti gli Stati membri devono essere pienamente preparati;

6.

ritiene che, in caso di una pandemia di influenza nella UE o nei paesi confinanti, la Commissione dovrebbe, entro ventiquattro ore, essere in grado di adottare misure di crisi quali la quarantena e la disinfezione negli aeroporti per i voli provenienti da talune regioni come pure misure di restrizione di viaggi;

7.

ritiene che negli Stati membri occorra un forte impegno politico nei confronti della preparazione alla pandemia, dell'aumento delle risorse, del potenziamento della ricerca, della soluzione di questioni complesse di tipo giuridico ed etico, dello sviluppo di soluzioni comuni e della cooperazione transfrontaliera;

8.

ritiene che si dovrebbe elaborare un piano di azione specifico per le Istituzioni europee nel caso in cui le restrizioni di viaggio impediscano lo svolgimento di riunioni internazionali come quelle del Consiglio o del Parlamento;

9.

sottolinea che occorre adottare un'azione rapida e decisiva per controllare l'influenza aviaria allo scopo di evitare una pandemia umana, prima di tutto per quanto riguarda la salute animale in quanto è la principale fonte di rischio e che occorre anche mettere in atto misure significative quali una completa valutazione a livello degli Stati membri della capacità ospedaliera di posti letto per un'eventuale pandemia umana in modo che siano disponibili i mezzi per controllarla, qualora avvenga; ritiene che occorra prestare particolare attenzione alla necessità di sviluppare ulteriormente la capacità di produrre vaccini e farmaci antivirali contro le pandemie negli Stati membri e a livello europeo, rafforzando le infrastrutture nel settore della salute animale e della salute pubblica; ritiene che a tale riguardo l'Unione europea debba offrire assistenza logistica e finanziaria per lo sviluppo di vaccini;

10.

rileva che gli esercizi di simulazione dell'influenza pandemica sono di importanza vitale allo scopo di accertare l'efficacia dei piani nazionali dei singoli Stati membri in caso di influenza pandemica e che tali esercizi dovrebbero essere effettuati regolarmente, come misura precauzionale, anche se non si verificano pandemie; sottolinea che i risultati e gli insegnamenti tratti da tali esercizi rappresenteranno un importante contributo agli sforzi per migliorare i piani e la loro interoperabilità;

11.

sottolinea che tali esercizi di simulazione dovrebbero essere estesi alle regioni limitrofe e alle zone rurali;

12.

riconosce la necessità di elaborare e introdurre scenari dettagliati per la protezione dei bambini e dei giovani contro il virus A (H5N1) dell'influenza aviaria;

13.

sottolinea che è necessario rafforzare i sistemi di sorveglianza, i sistemi di denuncia e di allerta precoci, le analisi dei dati e l'epidemiologia per le malattie animali e umane, in modo da permettere la rapida scoperta ed identificazione delle infezioni aviarie e umane e per consentire la rapida esecuzione di contromisure efficaci;

14.

sottolinea che, al contempo, è necessaria una valutazione rapida dell'immediato impatto socio-economico dell'influenza aviaria e dei problemi relativi agli indennizzi e agli incentivi connessi;

15.

approva l'impegno univoco alla trasparenza e alla condivisione delle informazioni assunto dagli Stati membri, dalla Commissione e dal CEPM e sottolinea l'importanza di una rapida trasmissione delle informazioni e dei campioni biologici derivanti da casi sospetti e confermati tra esseri umani e animali in modo da rendere possibile una preparazione e una reazione adeguate e complete; esorta a rafforzare la cooperazione tra i laboratori di riferimento per accelerare l'identificazione di virus e per mantenere un monitoraggio costante di qualsiasi eventuale mutazione;

16.

invita la Commissione, il CEPM e gli Stati membri a realizzare un sistema per un continuo scambio di informazioni tra di essi e i paesi colpiti, contribuendo così alla realizzazione delle migliori pratiche;

17.

rileva che, in seguito all'esempio del CEPM, le strategie di comunicazione a livello nazionale ed europeo dovrebbero essere migliorate e dovrebbe essere prevista la pubblicazione di relazioni periodiche su internet, l'utilizzazione di messaggi di posta elettronica e di siti web ad accesso riservato ai professionisti e i mass media;

18.

sottolinea tuttavia che gli Stati membri dovrebbero cercare il modo migliore per informare la cittadinanza affinché le informazioni raggiungano tutta la popolazione, compresi gli anziani, i giovani, gli analfabeti o coloro che non hanno accesso a mezzi moderni di comunicazione;

19.

sottolinea l'importanza dell'insegnamento e di un'informazione corretta in caso di crisi e evidenzia che si dovrebbero ricevere istruzioni appropriate che non coprano unicamente la conformità con le norme di igiene bensì anche la fornitura di informazioni in campi come la mobilità, i trasporti e l'occupazione;

20.

invita a fornire informazioni affidabili sulla minaccia di una pandemia attraverso il Sistema di supervisione europeo;

21.

riconosce che una potenziale soluzione per il rafforzamento delle comunicazioni con gli istituti nazionali responsabili della sorveglianza sulla salute pubblica è di adottare un sistema di allarme precoce e di reazione gestito dal CEPM per il coordinamento delle valutazioni di rischio e dei relativi controlli;

22.

sottolinea che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mettere a disposizione fondi sufficienti affinché la gente possa disporre di informazioni più pertinenti, comprensibili e concrete, aumentando così la consapevolezza dell'opinione pubblica;

23.

chiede una collaborazione ben strutturata e multidisciplinare tra esperti in materia di salute umana e di salute animale, specialisti di virologia, di epidemiologia, di patologia e di agricoltura, esperti di comunicazioni e di applicazione della scienza alla politica a livello globale; suggerisce pertanto la creazione di un gruppo di lavoro sull'influenza, coordinato dalla Commissione, in cui il Parlamento europeo sia rappresentato e in cui tutti i suddetti settori si riuniscano a livello europeo; sottolinea che questo gruppo dovrebbe collaborare con i rappresentanti delle industrie farmaceutiche europee che producono vaccini e farmaci antivirali;

24.

esorta a lanciare immediatamente programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea sulle malattie emergenti per mettere a punto antivirali, antibiotici e vaccini in modo affidabile e rapido;

25.

sottolinea che la pianificazione e la valutazione dei piani nazionali di preparazione in caso di pandemia devono essere multisettoriali e coinvolgere tutti i ministeri e tutti gli interessati; sottolinea l'importanza di prevedere in anticipo l'ordinazione di vaccini;

26.

attira l'attenzione delle autorità europee e degli Stati membri sull'opportunità di consolidare riserve di antibiotici per curare le complicazioni dell'influenza;

27.

sottolinea che la rete di sorveglianza esistente istituita mediante cofinanziamento comunitario (progetto europeo di sorveglianza sull'influenza, EISS) rappresenta una buona base per questo compito fondamentale ma deve essere ulteriormente sviluppata e sostenuta, così come dovrebbe avvenire con la rete dei laboratori che si occupano dell'influenza nella Comunità;

28.

sottolinea che i piani per ottenere e utilizzare i vaccini in caso di pandemia nella maggior parte dei paesi non sono sufficientemente sviluppati e che occorre adottare ulteriori misure per svilupparli secondo le raccomandazioni dell'OMS, dando alla Commissione il mandato per ordinare vaccini e creare una riserva comunitaria;

29.

invita la Commissione a contattare i produttori di vaccini per valutare i progressi compiuti in materia di aumento della loro capacità produttiva e di equità distributiva in situazioni di pandemie e ad affrontare, unitamente agli Stati membri, le questioni della responsabilità e dell'istituzione di un meccanismo europeo per una equa distribuzione dei vaccini in caso di pandemie che non sia contrario agli accordi contrattuali conclusi dagli Stati membri;

30.

ritiene che la Commissione dovrebbe adottare iniziative per garantire che siano disponibili antivirali e vaccini per le persone esposte ai virus nel caso di una epidemia in uno o più Stati membri;

31.

sottolinea il ruolo dell'Agenzia europea per i medicinali, l'EMEA, nel determinare l'assunzione e l'efficacia dei farmaci antivirali e dei vaccini per le pandemie, nella scoperta e nella ricerca sui loro effetti negativi nonché nei casi di riluttanza ad assumere medicinali; chiede, a tale riguardo, che venga posta rapidamente in atto la procedura di «autorizzazione condizionale» quale prevista all'articolo 14, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (2);

32.

esorta gli Stati membri ad aumentare le ordinazioni di vaccini contro l'influenza stagionale, conformemente alle raccomandazioni dell'OMS, per assistere l'industria farmaceutica nell'aumento della capacità di produzione di vaccini contro l'influenza onde far fronte all'aumento sostanziale della domanda che una pandemia d'influenza provocherebbe;

33.

chiede all'Unione europea di adottare le misure necessarie per disporre di riserve sufficienti di antivirali e di mettere a punto un sistema di «licenza obbligatoria» con le imprese produttrici di antivirali per garantire la produzione massiccia di tali antivirali; auspica che i paesi prevedano una copertura potenziale dal 25 al 30 % della popolazione con gli antivirali disponibili;

34.

sottolinea che una completa, accurata e pratica attuazione della legislazione nazionale per recepire le direttive comunitarie sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro è di vitale importanza per assicurare una adeguata protezione dei lavoratori, in particolare di quelli ad alto rischio di contagio; sottolinea che i datori di lavoro devono assumere gli obblighi specifici stabiliti dalla normativa comunitaria (ad esempio evitare i rischi, valutare i rischi, misure di prevenzione e di protezione), in base alla direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 sulla protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione ad agenti biologici al lavoro (3);

35.

sottolinea che gli impegni politici e scientifici dovrebbero essere realizzati mediante la messa a disposizione di risorse umane e finanziarie e di misure di sostegno per la ricerca e lo sviluppo allo scopo di promuovere metodi nuovi e rapidi di produzione di farmaci antivirali e vaccini con una grande capacità di rispondere alle necessità accresciute a livello di produzione in caso di una pandemia, in particolare per far fronte ai nuovi ceppi di virus;

36.

approva la proposta di regolamento che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2005)0108) e in particolare le sue disposizioni concernenti le emergenze in materia di salute pubblica e le misure per proteggere la popolazione contro imminenti minacce alla salute, compreso un contributo per far fronte al costo dei vaccini e alla fornitura di farmaci, attrezzature e infrastrutture mediche;

37.

sostiene che occorre fornire un adeguato finanziamento nel quadro del Settimo programma quadro di ricerca allo scopo di sostenere i progetti che affrontano vari aspetti della pandemia influenzale e di altre epidemie, inclusa la ricerca comune con le società farmaceutiche sui vaccini basati sulle cellule e sul DNA;

38.

approva l'impegno della Commissione di fornire 80 milioni EUR ai paesi terzi per lottare contro l'influenza e altri 20 milioni di euro per la ricerca provenienti dal Sesto programma quadro di ricerca, il che porta il totale degli impegni della Commissione a 100 milioni EUR;

39.

esorta la Commissione a lavorare a favore di un quadro internazionale più coerente in relazione al seguito della Conferenza di donatori di Pechino che vada al di là della gestione della crisi e che tratti le questioni inerenti all'instaurazione di una migliore infrastruttura per la salute animale nei paesi in via di sviluppo e che faccia progredire la ricerca sui prodotti per la salute animale suscettibili di essere utilizzati tanto nei paesi sviluppati quanto nei paesi in via di sviluppo;

40.

invita la Commissione a studiare mezzi per mantenere il buon funzionamento dei servizi essenziali quali i mercati, le banche, gli ospedali, ecc. nel caso della comparsa di una pandemia.

41.

sottolinea che occorre fornire un sufficiente sostegno finanziario, nel contesto della collaborazione internazionale, ai paesi dell'Asia dell'Africa attualmente colpiti dall'influenza aviaria per migliorare le loro capacità di sorveglianza e di controllo delle epidemie;

42.

esorta la Commissione a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, a intervalli regolari e per tutta la durata del rischio di pandemia, una relazione sugli sviluppi epidemiologici della pandemia aviaria, sui nuovi progressi scientifici in materia di farmaci e di vaccini, e sul livello di preparazione dell'Unione e degli Stati membri;

43.

indica che l'Unione europea ha un motivo legittimo per fornire assistenza tecnica, scientifica ed economica ai paesi già colpiti, in particolare per contribuire ad aumentare la consapevolezza globale e per realizzare un piano generale globale coordinato a livello regionale, sub regionale e nazionale con un percorso appropriato e un calendario idoneo, che dovrà essere adottato dalle organizzazioni internazionali e regionali nonché dai governi nazionali;

44.

esorta la Commissione e gli Stati membri a collaborare strettamente con gli Stati vicini e con l'OMS, sezione europea onde garantire che i sistemi di monitoraggio e di risposta di emergenza degli Stati confinanti siano pienamente sviluppati e applicati con efficacia;

45.

auspica che l'Unione europea intervenga presso le istanze internazionali affinché venga riconosciuto all'OMS un autentico potere d'inchiesta e di controllo sulle epizoozie e sulle pandemie in tutti i paesi del mondo;

46.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri e all'OMS.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2005)0406.

(2)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21.

P6_TA(2006)0260

Conseguenze della sentenza della Corte del 13.09.2005 (C-176/03 Commissione contro Consiglio)

Risoluzione del Parlamento europeo sulle conseguenze della sentenza della Corte del 13 settembre 2005 (C-176/03 Commissione/Consiglio) (2006/2007(INI))

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 10 del trattato CE e 47 del trattato UE,

visto l'articolo 5 del trattato CE,

vista la sua risoluzione, del 3 settembre 2003, dal titolo «Basi giuridiche e rispetto del diritto comunitario» (1),

vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2005 nella causa C-176/03 (2),

vista la Comunicazione del 23 novembre 2005 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle conseguenze della sentenza 13.9.2005 della Corte (C-176/03 Commissione contro Consiglio) (COM(2005)0583),

visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0172/2006),

A.

considerando che l'attuazione efficace delle norme del diritto comunitario figura tra le preoccupazioni primarie degli organi comunitari e costituisce un obbligo fondamentale per gli Stati membri, sancito dall'articolo 10 del trattato CE,

B.

considerando che la realizzazione del progetto europeo ha comportato, nel corso di decenni, la creazione di uno spazio giuridico europeo, nel cui ambito gli ordinamenti giuridici nazionali e il diritto comunitario si sono progressivamente interconnessi, dando vita ad una costruzione autonoma fondata non soltanto su valori comuni ma anche sui principi del primato del diritto comunitario e della cooperazione leale tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie (articolo 10 del Trattato CE),

C.

considerando che ogni azione della Comunità è soggetta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato CE,

D.

considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia ha stabilito a più riprese che le misure necessarie a garantire l'applicazione efficace del diritto comunitario possono comportare sanzioni penali,

E.

ricordando che i principi del primato del diritto comunitario e di cooperazione leale possono influenzare la legislazione penale nazionale degli Stati membri nella misura in cui questi ultimi sono tenuti, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, a:

sopprimere ogni disposizione penale incompatibile con il diritto comunitario (sentenza del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Donatella Calfa, paragrafo 17: «se è vero che, in via di principio, la legislazione penale è riservata alla competenza degli Stati membri, tuttavia dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che il diritto comunitario pone dei limiti a tale competenza. Tale legislazione infatti non può limitare le libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario» (3)),

prevedere sanzioni «efficaci, dissuasive, proporzionate», incluse quelle di natura penale quando ciò è necessario, per l'attuazione del diritto comunitario (sentenza del 21 settembre 1989 nella causa 68/88, Commissione/Grecia  (4); sentenza del 12 settembre 1996 nella causa C-58/95, Gallotti  (5); sentenza del 21 settembre 1999 nella causa C-378/97, Wijsenbeek  (6); sentenza del 28 gennaio 1999 nel causa C-77/97, Unilever, paragrafo 36: «le disposizioni che [...] gli Stati membri prendono per evitare [...] devono prevedere che una tale forma di pubblicità costituisca un'infrazione, specialmente di natura penale, cui si attribuiscono sanzioni con effetto dissuasivo» (7)),

F.

considerando che con la giurisprudenza della Corte di giustizia in primo luogo si è fatta chiarezza sulle basi giuridiche del primo e del terzo pilastro che vanno applicate, ma che sostanzialmente è stata negata la competenza del legislatore europeo in materia penale e in materia di procedura penale,

G.

considerando in particolare che nella causa C-176/03 la Corte di giustizia, pur escludendo una competenza generale in materia penale della Comunità europea, ha affermato che ciò non può impedire al legislatore comunitario, allorché l'applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali costituisca una misura indispensabile per la lotta contro le violazioni ambientali gravi, di adottare quei provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri che esso ritiene necessari a garantire la piena efficacia delle norme che emana in materia di tutela dell'ambiente,

H.

considerando che, secondo la costante giurisprudenza comunitaria, ai fini della corretta individuazione della base giuridica di un atto comunitario, occorre riferirsi allo scopo e al contenuto dell'atto stesso e che, di conseguenza, conformemente agli articoli 29 e seguenti del trattato UE, sono illegittimi gli atti adottati nell'ambito del titolo VI del trattato UE, quando, per il loro scopo e il loro contenuto, avrebbero potuto essere fondati sul trattato CE,

I.

considerando che la portata della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-176/03 è circoscritta alle questioni penali connesse alla protezione dell'ambiente, uno dei principali compiti della Comunità in virtù degli articoli 2 e 3 del trattato CE,

J.

considerando che è quindi opportuno considerare con prudenza la sentenza C-176/03 nella causa e applicarla caso per caso nonché ai settori che rientrano tra i principi, gli obiettivi e le competenze più importanti della Comunità,

K.

considerando che, nella summenzionata comunicazione la Commissione europea ha voluto estendere le conclusioni della Corte di giustizia e ritenere illegittime le disposizioni di carattere penale adottate nell'ambito del titolo VI del trattato UE anche in relazione ad altre aree di competenza comunitaria, e non soltanto a quelle attinenti alla politica dell'ambiente,

L.

considerando che non appare automatica un'interpretazione estensiva della portata della sentenza,

M.

considerando che, sempre secondo la Commissione, nella legislazione vigente vi possono essere atti fondati sul titolo VI del trattato UE la cui base giuridica è da ritenersi erronea alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-176/03, come estensivamente interpretata dalla stessa Commissione,

N.

considerando che, allo scopo di prevenire l'annullamento della legislazione in questione e di assicurare la certezza del diritto, la Commissione si propone di intervenire a vario titolo sulla legislazione in vigore e sulle iniziative ancora pendenti,

O.

considerando l'importanza della questione della legittima inclusione di disposizioni penali nella legislazione adottata in base al primo pilastro dell'UE, quale ulteriore tappa della evoluzione del diritto comunitario,

P.

considerando il ruolo che il Parlamento quale organo legislativo dotato di investitura democratica e rappresentativo dei popoli europei, esercita come motore, insieme alle altre istituzioni europee, di tale evoluzione, specialmente quando si tratta di adottare norme che possono limitare le libertà fondamentali dei cittadini,

Q.

considerando che, anche nell'ambito dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, il principio della riserva di legge in materia penale rappresenta una garanzia irrinunciabile posta a tutela della libertà individuale e vincola l'esercizio di ogni potere alla legge, anche per la scelta dei fatti da punire e delle sanzioni applicabili;

1.

accoglie con soddisfazione la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-176/03, in quanto grazie ad essa si è chiarito che per l'esatta individuazione della base giuridica di un atto occorre riferirsi allo scopo e al contenuto dell'atto stesso, annullando di conseguenza una decisione quadro in materia di protezione dell'ambiente che era stata erroneamente fondata sul terzo pilastro, anziché sul primo;

2.

si compiace del fatto che la Corte di giustizia, partendo da tale premessa, ribadisca la possibilità per il legislatore europeo di adottare, nell'ambito del primo pilastro, disposizioni penali che siano necessarie a garantire la piena efficacia delle norme emanate nello stesso pilastro, nella specie in materia di protezione dell'ambiente;

3.

invita la Commissione a non estendere automaticamente le conclusioni della Corte di giustizia ad ogni altra possibile materia del primo pilastro;

4.

riafferma per l'ennesima volta l'urgenza di iniziare, in base all'articolo 42 del trattato UE, la procedura diretta ad includere la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale nel pilastro comunitario, pilastro che è il solo a garantire le condizioni per adottare disposizioni europee nel pieno rispetto del principio democratico, di efficacia decisionale e sotto controllo giurisdizionale adeguato;

5.

considera che, attendendo tale evoluzione, è urgente definire una strategia politica coerente per quanto riguarda il ricorso alle sanzioni penali nella legislazione europea; ricorda che le disposizioni penali adottate devono essere coerenti fra loro, qualunque sia la loro base giuridica o il ’pilastro’ su cui si fondano; si rammarica d'altra parte che i cittadini europei siano in fin dei conti le vittime dell'attuale dualismo tra Comunità e Unione in questi settori;

6.

considera che una strategia interpilastri in questo campo richiede:

una cooperazione molto stretta tra istituzioni dell'Unione e tra queste e gli Stati membri,

una certa flessibilità nella definizione della natura e della portata delle sanzioni, in modo da evitare il «dumping» penale e da favorire la cooperazione tra autorità giurisdizionali,

l'attuazione di forme strutturate di cooperazione tra autorità giurisdizionali, la mutua valutazione e la raccolta di informazioni affidabili e comparabili sull'impatto delle disposizioni penali che si basino su leggi europee;

ricorda che è ugualmente importante rispettare gli equilibri giuridici raggiunti a livello nazionale in materia penale, esorta allo sviluppo di un approccio misurato, per inserire nei testi comunitari disposizioni penali necessarie a garantire l'efficacia del diritto comunitario, qualunque sia la loro natura e invita su questo punto ad una cooperazione più stretta con i parlamenti nazionali; invita la Commissione, in collaborazione con Eurojust e la rete giudiziaria europea, ad attuare sistemi di controllo sull'applicazione, negli Stati membri, delle sanzioni penali previste da misure europee; apprezza l'iniziativa presa dalle Corti di cassazione degli Stati membri di riunirsi on-line per dibattere temi di interesse comune legati all'attività dell'Unione europea, tra cui specialmente quello della coesistenza delle disposizioni europee e nazionali in materia penale;

7.

concorda con la Commissione sulla necessità di ritirare o modificare le iniziative legislative pendenti che sono fondate su una base giuridica da considerarsi erronea alla luce della sentenza della Corte nella causa C-176/03;

8.

concorda con la Commissione sull'opportunità di individuare nuove basi giuridiche fondate sul trattato CE per la legislazione che è stata adottata nell'ambito del terzo pilastro e che, alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-176/03, deve considerarsi illegittima, nonché sull'opportunità di riavviare a questo scopo la procedura legislativa su tali nuove basi giuridiche;

9.

invita la Commissione a condurre il riesame degli atti da essa individuati privilegiando un approccio caso per caso, anziché procedere in maniera generalizzata e indistinta, in modo da assicurare un'analisi approfondita ed una corretta identificazione della base giuridica da applicare al caso concreto;

10.

invita la Commissione ad applicare la sentenza della Corte di giustizia nei soli settori che rientrano nell'ambito dei principi, degli obiettivi e delle competenze fondamentali della Comunità e a procedere con prudenza, caso per caso e sempre in cooperazione con il Consiglio e il Parlamento europeo;

11.

ricorda alla Commissione che riesaminare gli atti normativi vigenti, presentando eventualmente proposte dirette a correggerne la base giuridica e lasciandone al tempo stesso inalterata la sostanza, non può equivalere a privare il Parlamento del suo ruolo irrinunciabile di colegislatore, sacrificando così il contributo democratico che il Parlamento, quale camera elettiva e rappresentativa dei cittadini, assicura nella costruzione europea;

12.

si dichiara contrario a un accordo interistituzionale che obblighi il Parlamento a rinunciare alla difesa dei suoi diritti;

13.

ricorda che la Corte di giustizia ha precisato che «una direttiva non può avere come effetto, di per sé, e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o di aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni» (8);

14.

condivide il parere della Commissione secondo cui qualsiasi ricorso a misure relative al diritto penale deve essere motivato dalla necessità di rendere effettiva la politica comunitaria in causa e deve rispettare la coerenza complessiva del dispositivo penale; ritiene infatti che, in linea di principio, la responsabilità della buona applicazione del diritto comunitario incomba agli Stati membri;

15.

invita la Commissione a tenere presente che i presupposti dell'inclusione di disposizioni penali nel primo pilastro devono essere chiari e predeterminati; che tali presupposti ricorrono unicamente qualora il rispetto delle norme comunitarie non possa essere assicurato se non attraverso il ricorso a sanzioni penali; in particolare, occorre accertarsi che vi siano state frequenti e ripetute violazioni di norme comunitarie che non è stato possibile impedire attraverso la legislazione vigente, anche facendo appello al diritto dei singoli Stati membri;

16.

ricorda che il diritto comunitario può prevedere solo regole minime, sotto forma di direttive, per l'adozione di sanzioni penali da parte degli Stati membri; ritiene tuttavia che in taluni casi sia opportuno inquadrare l'azione degli Stati membri, precisando espressamente a) i comportamenti che fanno scattare un'incriminazione penale e/o b) il tipo di sanzioni applicabili e/o c) altre misure correlate al diritto penale che siano specifiche di un dato settore;

17.

ribadisce agli Stati membri che, in virtù dell'articolo 10 del trattato CE, sono tenuti ad assicurare la generale efficacia dell'azione comunitaria e raccomanda pertanto loro di impegnarsi affinché anche le norme dei rispettivi sistemi penali nazionali perseguano questo scopo;

18.

concorda con la Commissione che, in ogni caso, le disposizioni orizzontali di diritto penale finalizzate a favorire la cooperazione giudiziaria e di polizia fra gli Stati membri, nonché le misure di armonizzazione del diritto penale nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, si fondano sul titolo VI del trattato UE;

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai Governi e ai Parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 224.

(2)  Commissione/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta.

(3)  Raccolta 1999, pag. I-11.

(4)  Raccolta 1989, pag. 2965.

(5)  Raccolta 1996, pag. I-4345.

(6)  Raccolta 1999, pag. I-6207.

(7)  Raccolta 1999, pag. I-431.

(8)  Causa 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, Raccolta 1987, pag. 3969, paragrafo 13, e causa C-60/02, X, Raccolta 2004, pag. I-651, paragrafo 61 e giurisprudenza ivi citata.

P6_TA(2006)0261

Strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti

Risoluzione del Parlamento europeo su una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti (2005/2191(INI))

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea, che conferisce alla Comunità il diritto di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1),

viste la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (2) e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (3), che vietano ogni forma di discriminazione diretta o indiretta fondata sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali,

visto l'articolo 21, paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali,

visti i diversi strumenti giuridici adottati nel quadro delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, che vietano ogni tipo di discriminazione nei confronti dei diritti che garantiscono e, in particolare, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti» (COM(2005)0224),

vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2005 sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata (4),

vista la sua risoluzione del 28 aprile 2005 sulla situazione dei Rom nell'Unione europea (5),

vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2006 sull'omofobia in Europa (6),

vista la relazione annuale elaborata dalla rete di esperti di diritti fondamentali per il 2004 e la relazione tematica sulle minoranze pubblicata nel corso dello stesso anno,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0189/2006),

A.

considerando che la lotta contro la discriminazione costituisce un elemento essenziale di qualsivoglia politica di integrazione, essa stessa garante della coesione sociale e strumento indispensabile nella lotta contro l'esclusione,

B.

considerando che la discriminazione risulta in ampia misura dall'ignoranza e, di conseguenza, da una paura dell'altro, e che occorre quindi trattare il problema alla radice mediante azioni mirate volte a promuovere sin dalla più tenera infanzia la tolleranza e la diversità; ricordando che, in questo contesto, i programmi Socrate, Leonardo e Gioventù possono svolgere un ruolo determinante,

C.

considerando che l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC) osserva che la divulgazione, da parte delle autorità nazionali, di informazioni concrete sulla lotta contro la discriminazione a livello nazionale permane limitata e deve essere estesa a gruppi di destinatari e alle loro ONG di sostegno; che i governi devono riconoscere maggiormente il fatto che le autorità locali e regionali e la società civile dovrebbero costituire un partner efficaci nella lotta contro la discriminazione razziale e dovrebbero sostenere tutti gli obiettivi politici volti a lottare contro la discriminazione,

D.

considerando che l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, incluso nell'articolo II-81 del trattato costituzionale, è di più ampia portata rispetto all'articolo 13 del trattato CE, in quanto menziona cause di discriminazione non identificate in quest'ultimo, all'occorrenza il colore della pelle, l'origine sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio e la nascita; deplorando ancor più che questa definizione più ampia non si rifletta in una traduzione giuridicamente vincolante nei fatti,

E.

considerando che, come ricordato recentemente dalla rete di esperti, nell'attuazione degli strumenti legislativi approvati sulla base dell'articolo 13 del trattato CE gli Stati membri devono impegnarsi a rispettare i diritti fondamentali iscritti nei principi generali del diritto comunitario, inclusi i diritti, le libertà e i principi menzionati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

F.

consapevole del fatto che, accordando ad alcune tipologie di discriminazione un trattamento preferenziale sul piano legislativo, si determina una sorta di gerarchia dei motivi di discriminazione che non dovrebbe esistere,

G.

ricordando che il concetto di discriminazione può essere inteso in modi diversi a seconda se ci si basa su un piano individuale o un piano collettivo, e che la difesa dei diritti dei cittadini in quanto individui non implica le stesse misure della difesa degli interessi dei gruppi di individui,

H.

considerando che è importante definire ciò che si intende per azione positiva prima di decidere se la legislazione dovrebbe cambiare e, se sì, in che modo; considerando inoltre che l'azione positiva comprende le misure da adottare per far fronte alla disuguaglianza e alla discriminazione illegale, e che è uno strumento destinato a promuovere una rappresentanza equilibrata della popolazione nei settori e a livelli nei quali è essenziale che l'insieme della popolazione sia rappresentato in modo equo; sottolineando che tale nozione non deve essere limitata al settore dell'occupazione e deve andare oltre la parità tra i sessi,

I.

considerando che dovrebbe essere promossa una cultura della non discriminazione, attraverso un'istruzione che favorisca la pace, la non violenza e il dialogo interculturale,

J.

consapevole del fatto che per cancellare ingiustizie e discriminazioni di vecchia data può rivelarsi necessario ricorrere provvisoriamente ad azioni positive, che si fondano su un concetto dinamico della giustizia e possono assumere forme molto diversificate; ricordando che la fissazione di quote deve essere considerata una misura estrema, da applicare solo nel rispetto della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e del principio della proporzionalità,

K.

considerando che, per alcuni gruppi della società particolarmente svantaggiati o lesi nei propri diritti, l'adozione di azioni positive o di una legislazione specifica è indispensabile se si vuole riuscire a garantire una loro integrazione e quindi una loro partecipazione effettiva alla vita nella società affinché essi possano avere un'influenza sulle decisioni che li riguardano,

L.

richiamando l'attenzione sul fatto che in alcuni Stati membri, l'isolamento dei bambini Rom in classi speciali o in istituti riservati ai portatori di handicap mentali si avvicina ad una forma di segregazione razziale e che s'impone d'urgenza la necessità di mettere in atto una politica di integrazione,

M.

considerando che il comitato consultivo sulla convenzione quadro favorisce l'introduzione di azioni positive a favore dei membri di minoranze particolarmente svantaggiate,

N.

considerando che il comitato per i diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite ritiene che gli Stati parti dell'accordo internazionale sui diritti economici, sociali e culturali abbiano un obbligo di dare un trattamento preferenziale adeguato alle persone disabili al fine di raggiungere gli obiettivi della piena partecipazione ed uguaglianza nella società per tutti i disabili,

O.

considerando che l'EUMC ricorda che è difficile valutare la reale portata e natura del problema del razzismo vista l'assenza e l'inefficacia della raccolta di dati in proposito, sia ufficiali che non ufficiali, in molti Stati membri,

P.

considerando che, come sottolineato dall'EUMC, in assenza di statistiche ufficiali sull'origine etnica e nazionale e sulla religione è difficile effettuare un'analisi accurata della discriminazione e del successo delle politiche volte a lottare contro di essa; l'assenza di dati statistici sufficienti ad illustrare e valutare la discriminazione rende impossibile definire una strategia di lotta contro la discriminazione basata tra l'altro su azioni positivi a favore dei gruppi discriminati,

Q.

ricordando che a livello comunitario il trattamento dei dati personali è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE e che, come sottolineato dalla rete di esperti, non vi è conflitto tra la protezione dei dati personali e il monitoraggio della discriminazione mediante strumenti statistici, nella misura in cui l'obiettivo di tale monitoraggio sia quello di meglio comprendere l'eccessiva o l'insufficiente rappresentazione di determinati gruppi in specifici settori o a certi livelli e a misurare i progressi al fine di identificare le necessità di intervento e selezionare le linee d'azione più efficaci,

R.

considerando che, per identificare le discriminazioni indirette, esplicitamente vietate dalla legislazione comunitaria, è necessario potersi basare su dati statistici affidabili, in particolare su gruppi specifici dotati di caratteristiche proprie; che, se non si dispone di statistiche, si privano di fatto le potenziali vittime di una discriminazione indiretta di uno strumento essenziale per il riconoscimento dei loro diritti,

S.

sottolineando che l'interpretazione degli elementi che permettono di determinare l'esistenza o meno di una discriminazione diretta o indiretta viene effettuata in base al diritto o alle prassi nazionali e che, nell'attuale stato delle cose, il ricorso a dati statistici quali elementi probanti al fine di stabilire l'esistenza di una discriminazione indiretta è lasciato alla volontà degli Stati membri, il che comporta non solo una certa disparità, ma anche l'impossibilità, negli Stati nei quali tale pratica non è riconosciuta, di denunciare determinate forme di discriminazione indiretta,

T.

sottolineando che l'uguaglianza e il diritto di vivere senza essere oggetto di discriminazioni e razzismo sono elementi centrali in una società in cui tutti i membri sono ben integrati; considerando che le politiche dell'Unione europea in materia di integrazione e discriminazione dovrebbero essere coerenti fra loro; considerando inoltre che, pur nel rispetto delle tradizioni e delle norme culturali degli Stati membri, l'«integrazione» dovrebbe essere basata su un approccio globale come quello definito dagli Stati membri nei Principi fondamentali comuni sull'integrazione del 2004,

Considerazioni generali

1.

ritiene che, al di là degli strumenti legislativi e delle vie di ricorso, la lotta contro la discriminazione deve necessariamente basarsi sull'istruzione, la promozione delle migliori prassi e di campagne che si rivolgono all'opinione pubblica nonché a quei campi e settori in cui le discriminazioni hanno luogo; sottolinea che la lotta contro la discriminazione dovrebbe altresì essere basata su una presa di coscienza delle ripercussioni sociali, ma anche economiche, di tale fenomeno, che deve essere trasmessa da tutti i livelli di governo, compresi quelli locali e regionali, e dalle ONG, che gli Stati membri dovrebbero associare strettamente alla propria politica di lotta contro la discriminazione;

2.

ritiene che sia essenziale dare una definizione chiara di azione positiva e sottolineare che azione positiva non significa discriminazione positiva; osserva che esempi concreti di azione positiva potrebbero includere, fra l'altro: una revisione delle politiche e delle prassi di assunzione al fine di individuare e di abolire quelle che portano alla discriminazione; l'adozione di misure intese a richiamare l'attenzione dei gruppi svantaggiati su talune opportunità; la fissazione di obiettivi intesi a migliorare la rappresentanza dei gruppi svantaggiati fra i lavoratori; la fornitura di assistenza per aiutare i gruppi svantaggiati a partecipare alla società nel suo complesso;

3.

ritiene che sarebbe necessario raccogliere le migliori pratiche attuate negli Stati membri in materia di lotta contro la discriminazione — alcune delle quali sono più ampie, più energiche e più consolidate di altre — e assicurarne la diffusione per il tramite di un processo di analisi comparativa; che, in tale contesto, sarebbe utile rafforzare la rete delle istanze nazionali incaricate della lotta contro la discriminazione (Equinet) ed incoraggiare tutti gli Stati membri a parteciparvi; che tale compito di raccolta e diffusione dell'informazione, di coordinamento e d'impulso potrebbe, un domani, essere affidata all'agenzia per i diritti fondamentali;

4.

plaude all'iniziativa della Commissione di lanciare nel 2007 un Anno europeo delle pari opportunità ed auspica che ciò contribuisca ad una presa di coscienza nei confronti dei diversi tipi di discriminazione e delle discriminazioni multiple, e ad una migliore conoscenza delle vie di ricorso; auspica ciò nondimeno che, in futuro, iniziative di questo tipo siano preparate con maggiore anticipo; ribadisce la propria posizione secondo cui la Commissione e gli Stati membri devono garantire che tutte le forme di discriminazione siano affrontate e trattate nello stesso modo, e ricorda alla Commissione la sua promessa e il suo impegno di seguire tale questione da vicino e di riferirne al Parlamento; continua a deplorare il fatto che all'Anno europeo delle pari opportunità siano stati assegnati fondi inadeguati, considerata l'importanza che riveste la lotta contro la discriminazione; chiede, qualora il dialogo interculturale preveda un capitolo concernente la lotta contro le discriminazioni, che l'Anno europeo per il dialogo interculturale (2008) prosegua le azioni iniziate nel quadro del 2007;

5.

invita la Commissione a promuovere un'istruzione che favorisca la pace e la non violenza nonché una pedagogia del dialogo interculturale;

6.

ritiene che gli Stati membri, previa raccolta dei dati, non siano ostacolati nell'adozione di misure a favore di gruppi specifici che non sono contemplati dall'articolo 13 del trattato CE e che appartengono a categorie ad alto rischio di emarginazione sociale, come le persone che seguono terapie di disintossicazione da sostanze che inducono dipendenza o quelle che hanno seguito con successo un percorso di questo tipo nonché gli ex detenuti, vale a dire coloro che si trovano in fase di reinserimento sociale;

7.

deplora il fatto che la Carta dei diritti fondamentali non sia stata ancora resa giuridicamente vincolante e chiede che si ponga rimedio a tale situazione; insiste affinché, nel controllo sistematico e rigoroso che si impegna a fare della compatibilità dei suoi atti legislativi e regolamentari con la Carta dei diritti fondamentali, la Commissione si dedichi in particolare ad individuare ogni tipo di discriminazione, diretta ma anche e soprattutto indiretta, che potrebbe risultarne per diverse categorie di persone; ritiene che la Commissione dovrebbe procedere ad una valutazione dell'impatto discriminatorio di ciascuna proposta legislativa, al fine di garantire la coerenza fra le politiche delle DG della Commissione; ritiene che l'agenzia per i diritti fondamentali dovrebbe essere strettamente associata agli studi d'impatto svolti in tale contesto;

8.

ritiene, come la Commissione, che per rimediare a disparità flagranti di natura «endemica», «strutturale» o «culturale» e ripristinare quindi un equilibrio gravemente compromesso, può rivelarsi necessario in alcuni casi derogare provvisoriamente al concetto di uguaglianza incentrato sull'individuo a beneficio di una «giustizia distributiva», incentrata invece sul gruppo, adottando in questo contesto azioni dette «positive»;

9.

sottolinea che i concetti di «azioni positive», di «uguaglianza affermativa» e di «giustizia distributiva» si riferiscono ad una stessa realtà, che ha il suo punto di partenza nel riconoscimento del fatto che, in alcuni casi, una lotta efficace contro la discriminazione presuppone un intervento attivo da parte delle autorità per ripristinare un equilibrio gravemente compromesso; insiste sul fatto che tale tipo d'intervento non deve essere assimilato ad una forma di discriminazione, neanche «positiva», e che il concetto di azione positiva non deve essere ridotto all'idea della quota; ricorda che tali azioni possono infatti concretizzarsi nei modi più diversi, quali la garanzia di colloqui d'assunzione, l'accesso prioritario a determinate formazioni che danno accesso a professioni nelle quali alcune categorie sono sottorappresentate, la diffusione di offerte di impiego in linea prioritaria verso determinate comunità o, ancora, il prendere in considerazione l'esperienza professionale anziché i soli diplomi;

10.

ricorda che il principio della parità di trattamento non impedisce ad uno Stato membro di mantenere o adottare iniziative specifiche volte a prevenire o compensare svantaggi connessi ad uno dei motivi di discriminazione di cui all'articolo 13 del trattato CE e insiste sul fatto che tali iniziative specifiche devono coprire tutti i settori nei quali si possano constatare gravi disuguaglianze, che si tratti dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria, dell'alloggio, dell'accesso a beni e servizi o di altri settori;

11.

è consapevole del fatto che il basso tasso di rappresentanza di alcuni gruppi in determinate categorie lavorative può avere effetti deterrenti e scoraggiarli dall'acquisire le conoscenze necessarie all'accesso a tali impieghi, instaurando così un circolo vizioso; raccomanda pertanto vivamente che il gruppo di lavoro di alto livello sulle minoranze etniche nel mercato del lavoro, che deve riferire alla fine del 2006, presti un'attenzione particolare a tale questione e che siano create condizioni atte a consentire a tutte le categorie di persone di accedere a tutti i tipi e i livelli di studio e di formazione, ad ogni età, a partire dall'infanzia, ove necessario adottando azioni positive per permettere a gruppi svantaggiati di entrare nei cicli scolastici, universitari o di formazione professionale che sarebbero loro altrimenti inaccessibili;

12.

invita gli Stati membri, che non ne siano ancora dotati, ad istituire un organismo amministrativo specializzato in materia di parità e di lotta contro le discriminazioni a livello nazionale; insiste sul fatto che quest'ultimo deve essere indipendente e disporre delle risorse necessarie per poter assistere le vittime di discriminazioni nelle loro azioni legali; ritiene che tali organismi debbano essere altresì dotati di poteri di indagine per istruire i dossier; ritiene che qualsiasi ridimensionamento di tali organismi debba essere considerato come un'attuazione non corretta delle direttive contro la discriminazione; chiede alla Commissione di valutare attentamente la situazione negli Stati membri sotto questo aspetto, e in particolare la decisione del governo polacco di abolire l'Ufficio del plenipotenziario per la parità di trattamento, istituzione incaricata di combattere la discriminazione e promuovere l'uguaglianza per tutti, come sottolineato nella relazione 2005 della Rete europea di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali;

Raccolta di dati statistici

13.

ritiene che, lungi dal costituire un ostacolo alla raccolta di dati relativi, in particolare, all'origine etnica e alla religione, la direttiva 95/46/CE offre una protezione necessaria e auspicabile contro ogni potenziale abuso dell'utilizzazione che potrebbe essere fatta dei dati sensibili raccolti a fini statistici;

14.

ritiene che, al di là delle considerazioni culturali, storiche o costituzionali, la raccolta di informazioni sulla situazione delle minoranze e dei gruppi svantaggiati sia fondamentale, e che la politica e la legislazione intese a combattere la discriminazione debbano essere basate su informazioni precise;

15.

ritiene che sarebbe utile che il gruppo di lavoro articolo 29 creato in virtù della direttiva 95/46/CE esprimesse un parere volto a chiarire le disposizioni della direttiva suscettibili di ostacolare la raccolta di dati statistici relativi a determinate categorie di persone e ad assicurarne un'interpretazione uniforme in tutti gli Stati membri;

16.

richiama l'attenzione sul fatto che, una volta che i dati personali siano stati resi anonimi per un'utilizzazione statistica, le informazioni contenute in tali statistiche non devono più essere considerate quali dati personali; ricorda inoltre che esistono tecniche affidabili, che rispettano l'anonimato e sono abitualmente utilizzate nelle scienze sociali, che dovrebbero consentire l'elaborazione di statistiche basate su criteri considerati sensibili;

17.

nota con soddisfazione che la Commissione intende elaborare, in cooperazione con le autorità degli Stati membri ed altre parti interessate, strumenti statistici destinati a valutare l'incidenza della discriminazione; attende con interesse la pubblicazione del manuale sulla raccolta dei dati annunciata per il 2006;

18.

ricorda che il concetto di discriminazione indiretta è intrinsecamente connesso a criteri quantitativi e che è quindi controproduttivo impedire il recensimento di dati statistici relativi a determinate caratteristiche con il pretesto della legislazione in materia di protezione dei dati personali, in quanto in assenza di tali informazioni è impossibile dimostrare l'esistenza di una discriminazione indiretta;

19.

ritiene che se si intende lottare efficacemente contro tutte le forme di discriminazione indiretta e, quindi, trasporre correttamente le direttive comunitarie in materia di discriminazione che le vietano esplicitamente, è essenziale autorizzare l'apporto di prove basate su dati statistici;

20.

chiede agli Stati membri e, ove del caso, alle autorità regionali e locali di elaborare i propri strumenti statistici in modo da poter disporre di dati relativi all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione e al reddito per ciascuna delle categorie di persone suscettibili di subire una discriminazione basata su uno dei criteri di cui all'articolo 13 del trattato CE;

21.

richiama l'attenzione sul fatto che, affinché una persona possa beneficiare di un trattamento preferenziale in virtù della sua appartenenza ad un gruppo protetto, occorre che essa possa essere identificata in quanto tale, il che a sua volta implica che si possa disporre di dati sensibili che la riguardino; ricorda che tali dati devono essere trattati, in particolare, a norma della legislazione relativa alla protezione dei dati personali e all'articolo 3, paragrafo 1 della convenzione quadro sulla protezione delle minoranze nazionali;

Necessità di completare la legislazione

22.

deplora vivamente che, nonostante le ripetute richieste del Parlamento europeo, la Commissione non intenda in questa fase elaborare una legislazione globale in materia di lotta contro la discriminazione; ricorda che migliorare la legislazione non significa solo eliminare la legislazione superflua, ma anche elaborare una legislazione che risponda ai forti segnali politici che provengono dal Parlamento europeo; chiede con vigore che entro il primo semestre del 2007 sia presentato un nuovo strumento legislativo che riprenda l'insieme delle cause di discriminazione di cui all'articolo 13 del trattato CE e avente lo stesso campo d'applicazione della direttiva 2000/43/CE;

23.

invita gli Stati membri a prendere debitamente in considerazione, nelle loro prassi legislative, le diverse cause di discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, al fine di accordare a quest'ultima una credibilità sinora indebolita dal suo carattere giuridicamente non vincolante;

24.

incoraggia gli Stati membri ad assumersi obblighi senza riserve né dichiarazioni restrittive in base ai trattati sui diritti dell'uomo nel settore della lotta contro la discriminazione e della protezione delle persone appartenenti a minoranze ed altri gruppi vulnerabili, nonché ad attenersi a tali obblighi in buona fede;

25.

ritiene che le minoranze nazionali tradizionali abbiano urgentemente bisogno di un quadro normativo per la loro partecipazione effettiva ai processi decisionali concernenti la loro identità e necessitino di essere protette da diverse forme di autogoverno o di autonomia per superare, da un lato, la doppia normativa istituita dai criteri di Copenaghen e, dall'altro, la mancanza di regole negli Stati membri;

26.

invita la Commissione ad adempiere alle proprie responsabilità in quanto custode dei trattati ed avviare azioni urgenti nei confronti degli Stati membri che non hanno recepito la legislazione comunitaria che vieta la discriminazione sulla base dell'articolo 13 del trattato CE, segnatamente le direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE; ricorda che la Corte di giustizia si è già pronunciata contro taluni Stati membri che non avevano posto in atto le direttive antidiscriminazione, e li sollecita ad adoperarsi per assolvere ai loro obblighi; ritiene che i nuovi Stati membri che non hanno trasposto le direttive di lotta contro la discriminazione debbano essere oggetto di procedure d'infrazione per la violazione del diritto comunitario alla stessa stregua dei vecchi Stati membri; chiede alla Commissione di esaminare con urgenza la qualità e il contenuto delle leggi di attuazione delle direttive antidiscriminazione, anche sulla base delle relazioni elaborate dalla rete di esperti indipendenti sulla lotta contro la discriminazione, e di intentare urgentemente in Corte di giustizia un'azione legale contro quegli Stati membri che non hanno recepito correttamente le direttive in questione;

27.

chiede alla Commissione, in occasione di un prossimo rifacimento della legislazione anti-discriminazione, di concentrarsi in particolare sulla problematica delle discriminazioni multiple e della segregazione, assimilabile ad una forma di discriminazione, nonché di rivedere la nozione di discriminazione indiretta autorizzando esplicitamente la prova basata sulle statistiche relative alle discriminazioni;

28.

chiede che la nuova agenzia per i diritti fondamentali, che dovrà diventare operativa nel 2007, sia strettamente associata al nuovo quadro legislativo per la lotta contro la discriminazione e fornisca ai responsabili delle decisioni dell'Unione europea informazioni tempestive, valide, affidabili, globali e pertinenti, a partire dalle quali possano essere sviluppate ulteriormente una politica e una legislazione; ritiene essenziale, alla luce delle preoccupazioni riguardanti il suo ruolo e la sua funzione, che l'agenzia svolga un ruolo fondamentale nel sostegno fornito alla politica dell'Unione europea in materia di lotta contro la discriminazione;

29.

invita il Consiglio ad adottare la proposta della Commissione di decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia (7), che mira a stabilire un quadro per punire la violenza razzista e xenofoba quale atto criminoso, in quanto tale decisione contribuirebbe a rafforzare la necessaria raccolta dei dati sulla violenza e la criminalità connesse al razzismo nell'intero territorio dell'Unione europea; ritiene che la decisione quadro debba esplicitamente affrontare l'omofobia, l'antisemitismo, l'islamofobia e altri tipi di fobia o avversione basati sull'etnicità, la razza, l'orientamento sessuale, la religione o altri motivi irrazionali;

30.

sollecita la Commissione a presentare proposte intese a vietare la discriminazione di cui sono vittime nella loro vita quotidiana le coppie dello stesso sesso — che siano sposate o registrate in un partenariato — segnatamente quando esercitano il diritto alla libera circolazione sancito dalla legislazione dell'Unione europea; chiede che il principio del mutuo riconoscimento sia applicato anche in questo settore;

*

* *

31.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(3)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(4)  GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 405.

(5)  GU C 45 E del 23.2.2006, pag. 129.

(6)  Testi approvati, P6_TA(2006)0018.

(7)  GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 269.

P6_TA(2006)0262

Bulgaria e Romania (Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006)

Risoluzione del Parlamento europeo sull'adesione di Bulgaria e Romania

Il Parlamento europeo,

viste le proprie precedenti risoluzioni sull'adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare le risoluzioni del 15 dicembre 2005 (1),

visto il Trattato di adesione all'Unione europea firmato dalla Bulgaria e dalla Romania il 25 aprile 2005,

viste le relazioni di verifica che la Commissione europea ha presentato il 16 maggio 2006 onde valutare il grado di preparazione della Bulgaria e della Romania (COM(2006)0214),

visto l'articolo 103, paragrafo 4, del proprio regolamento,

A.

considerando che l'obiettivo comune e dichiarato dell'UE, per quanto riguarda l'adesione della Bulgaria e della Romania, è il 1 gennaio 2007,

B.

considerando che, da quando ha presentato la sua ultima relazione, la Commissione constata che la Bulgaria e la Romania hanno conseguito notevoli miglioramenti,

C.

considerando che in un numero limitato di settori i progressi non sono stati completamente soddisfacenti e che la Bulgaria e la Romania devono prendere immediate misure per porre rimedio a queste manchevolezze, onde aderire all'Unione il 1 gennaio 2007,

D.

considerando che entro l'inizio di ottobre 2006 la Commissione presenterà ulteriori relazioni globali di controllo sul grado di preparazione della Bulgaria e della Romania,

E.

considerando che il Parlamento europeo ha sistematicamente espresso il proprio sostegno a favore di una rapida adesione di Bulgaria e Romania,

F.

considerando che il trattato di adesione contiene disposizioni per misure di salvaguardia e di controllo che potrebbero, ove necessario, essere applicate negli anni immediatamente successivi all'adesione, rendendo superfluo ogni ritardo nella vera e propria adesione,

G.

considerando l'intesa che attraverso uno scambio epistolare tra il Presidente del Parlamento europeo e il presidente della Commissione è stata raggiunta sulla piena partecipazione del Parlamento europeo a ogni eventuale esame dell'opportunità di attivare le clausole di salvaguardia previste dal Trattato di adesione;

1.

prende nota con grande interesse delle relazioni presentate dalla Commissione europea sul grado di preparazione della Bulgaria e della Romania all'adesione all'Unione europea e si congratula con la Commissione per la grande cura e serietà con cui quest'ultima ha monitorato l'impegno mostrato dai due paesi e le misure che hanno adottato per rispettare i requisiti previsti per l'adesione all'Unione europea il 1 gennaio 2007;

2.

rileva con soddisfazione che la Commissione intende mantenere la scadenza del 1 gennaio 2007 per l'adesione dei due paesi all'Unione europea, a condizione che siano prese le misure necessarie per risolvere i problemi tutt'ora pendenti e accoglie le raccomandazioni fatte dalla Commissione in ordine agli ulteriori adempimenti procedurali per decidere in via definitiva la data di adesione della Bulgaria e della Romania;

3.

invita il Consiglio, nel suo vertice del 15 e 16 giugno 2006, a confermare il suo impegno nei confronti dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'UE a partire dal 1 gennaio 2007, ove questi due paesi siano pronti; allo stesso tempo, si compiace per l'assistenza specialistica fornita dagli Stati membri, segnatamente nel settore della giustizia e della polizia, e chiede un potenziamento di quest'assistenza nei prossimi mesi;

4.

sottolinea che i governi della Bulgaria e della Romania devono avere consapevolezza della necessità di sfruttare pienamente i mesi restanti producendo risultati concreti tesi al raggiungimento delle condizioni previste per una piena adesione all'UE il 1 gennaio 2007;

5.

rileva con soddisfazione il grande impegno mostrato dalla Romania e dalla Bulgaria e i progressi considerevoli compiuti negli ultimi mesi per soddisfare i criteri politici ed economici dell'UE e adottare e applicare gradualmente l'«acquis» comunitario;

6.

sottolinea che è necessario che entrambi i paesi continuino a consolidare l'attuale riforma della giustizia promuovendo ulteriormente la trasparenza, l'efficienza e l'imparzialità del settore giudiziario nonché a esibire ulteriori risultati sostanziali nella lotta contro la corruzione, con un'enfasi particolare, nel caso della Bulgaria, sulla lotta contro il crimine organizzato; sottolinea l'enorme importanza di prendere tutte le misure necessarie per lottare contro la tratta di esseri umani e per migliorare seriamente l'inclusione sociale delle comunità Rom, soprattutto per quanto riguarda l'alloggio, le cure sanitarie, l'istruzione e l'occupazione;

7.

è consapevole che sull'adesione di ciascuno dei due paesi si deciderà tenendo conto dei loro meriti e dei loro risultati, ma sarebbe lieto se, visti i progressi finora compiuti da entrambi i paesi e il loro impegno a realizzare altri progressi nei prossimi mesi, la Bulgaria e la Romania potessero entrare a far parte dell'Unione europea congiuntamente e alla stessa data;

8.

invita tutte le forze politiche in Bulgaria e Romania a concentrare le loro attività, onde soddisfare tutti i requisiti per l'adesione al 1 gennaio 2007 e a mantenere il necessario impegno politico per conseguire tale obiettivo;

9.

invita la Commissione, come questione urgente, ad indicare quanto più chiaramente possibile alla Bulgaria e alla Romania i risultati necessari per neutralizzare le sue preoccupazioni, a garantire che su tali settori sia convogliato il massimo delle risorse comunitarie onde contribuire a realizzare miglioramenti tangibili e, in collaborazione con le autorità bulgare e rumene, a definire la natura e le modalità di ogni possibile misura di controllo post-adesione e le circostanze nell'ambito delle quali queste potrebbero essere necessarie;

10.

chiede agli Stati membri di completare il processo di ratifica per l'adesione della Bulgaria e della Romania alla UE a tempo debito;

11.

incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi e ai parlamenti della Bulgaria e della Romania.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2005)0530 e P6_TA(2005)0531.

P6_TA(2006)0263

Prossime iniziative per il periodo di riflessione (Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006)

Risoluzione del Parlamento europeo sulle prossime iniziative per il periodo di riflessione e analisi sul futuro dell'Europa

Il Parlamento europeo,

visto il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa,

vista la sua risoluzione del 12 gennaio 2005 sul trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (1),

vista la dichiarazione del 18 giugno 2005 dei capi di Stato e di governo sulla ratifica del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, a conclusione del Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005,

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2006 sul periodo di riflessione: struttura, temi e contesto per una valutazione del dibattito sull'Unione europea (2),

visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che in alcuni Stati membri è stato avviato un effettivo dibattito sul futuro dell'Unione europea, che coinvolge sia gli attori politici che i cittadini, ma che non è stato ancora avviato un dibattito globale in tutta l'Unione, in particolare non in tutti gli Stati membri che non hanno ancora ratificato il trattato costituzionale,

B.

considerando che le istituzioni dell'Unione europea stanno contribuendo a tale dibattito con l'organizzazione di forum di discussione pubblici, compresi forum on-line, nei loro luoghi di lavoro nonché in altre sedi scelte negli Stati membri, ma che l'attuale Piano D per la democrazia, il dialogo e il dibattito non ha ancora raggiunto un vasto pubblico nell'Unione,

C.

considerando che l'8 e il 9 maggio 2006 è stata inaugurata la dimensione interparlamentare di detto dibattito con una riunione congiunta dei deputati del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione,

D.

considerando che vi è la forte esigenza che tale dibattito coinvolga i cittadini di tutti gli Stati membri, in particolare di quelli che ancora non hanno ratificato il trattato costituzionale e intendono indire un referendum prima di procedere in tal senso,

E.

considerando che il 9 maggio 2006 il parlamento estone ha approvato il trattato costituzionale e presto anche il parlamento finlandese potrebbe fare lo stesso,

F.

considerando che ciò porterebbe a 16 il numero di paesi che hanno ratificato il trattato costituzionale, mentre 2 non sono in grado di farlo a causa dell'esito negativo di un referendum e altri esitano ad avviare o a portare avanti il processo di ratifica, con il risultato che nella maggior parte degli altri Stati membri tale processo si trova in una fase di stallo;

1.

conferma il proprio impegno a raggiungere il più rapidamente possibile una soluzione costituzionale per l'Unione europea, nonché il proprio sostegno al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;

2.

mette in guardia da eventuali tentativi di smantellare il compromesso globale raggiunto nel trattato costituzionale, poiché ciò comprometterebbe seriamente il progetto politico europeo, rischiando di indebolire e dividere l'Unione; ribadisce pertanto la sua opposizione all'attuazione frammentaria di parti del pacchetto costituzionale e all'immediata costituzione di gruppi ristretti di Stati membri, perché ciò è un modo di eludere il processo costituzionale dell'Unione nella sua integralità;

3.

sostiene d'altronde i miglioramenti democratici su cui possa esserci accordo nel quadro degli attuali trattati UE, ad esempio, migliorando la trasparenza in seno al Consiglio dei ministri, rivedendo l'accordo sulla comitatologia, facendo uso della «passerella» verso la votazione a maggioranza qualificata e la codecisione nel campo della giustizia e degli affari interni, migliorando il controllo parlamentare nazionale e introducendo una forma di iniziativa dei cittadini;

4.

chiede al Consiglio europeo di passare dal periodo di riflessione a un periodo di analisi che si estenda fino alla metà del 2007, al fine di raggiungere una proposta chiara su come procedere per quanto riguarda il trattato costituzionale entro la seconda metà del 2007;

5.

invita il Consiglio europeo a chiedere ad ogni Stato membro impegni chiari sulle modalità e i mezzi con i quali propone di creare e condurre un dibattito pubblico aperto e strutturato a livello di Unione, incentrato sulle questioni fondamentali del futuro dell'Europa durante il periodo di riflessione prolungato;

6.

chiede alla Commissione di adeguare il suo Piano D alla seconda fase del periodo di riflessione e di fornire fondi sufficienti per le attività previste;

7.

chiede al Consiglio europeo di invitare gli Stati membri che non hanno ancora completato le procedure di ratifica ad elaborare, entro la fine del periodo di riflessione, scenari credibili su come intendono far avanzare il processo;

8.

propone che il Consiglio europeo elabori un quadro adeguato per rendere possibile, non appena il calendario politico lo consenta, un dialogo specifico con i rappresentanti dei paesi in cui il referendum sul trattato costituzionale ha avuto esito negativo, al fine di verificare se e a quali condizioni sarebbe possibile la ripresa delle procedure di ratifica da parte di tali paesi;

9.

chiede alla Commissione europea di sostenere tale approccio e di presentare al Consiglio europeo una tabella di marcia per la sua attuazione nel migliore dei modi;

10.

ricorda alla Commissione che un ordinamento costituzionale è indispensabile per rendere giuridicamente vincolante la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fondare una democrazia europea e rendere l'Unione più capace di azione e più sociale;

11.

chiede alla Commissione di elaborare uno studio sui costi risultanti dal fatto che il trattato costituzionale non entrerà in vigore, come originariamente sperato, il 1o novembre 2006;

12.

trae le seguenti conclusioni dal dibattito con i deputati dei parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione, svoltosi l'8-il 9 maggio 2006 a Bruxelles:

a)

è stata confermata la necessità di portare avanti il processo costituzionale dell'Unione europea, basato sui concetti di pace e solidarietà e altri valori comuni;

b)

è indubbio che gli Stati membri dell'Unione non saranno in grado di affrontare da soli le importanti sfide politiche dell'Europa;

c)

è generalmente riconosciuto che il trattato costituzionale fornirebbe all'Unione europea un quadro adeguato per affrontare tali sfide;

d)

è necessaria un'analisi più approfondita che consenta la messa a punto nel 2007 di proposte che portino a una soluzione prima delle prossime elezioni europee;

e)

il dialogo interparlamentare sul processo costituzionale cui partecipano il Parlamento europeo e i parlamenti degli Stati membri è essenziale e deve essere portato avanti; accoglie con favore l'annuncio fatto dal portavoce del parlamento finlandese circa lo svolgimento del secondo forum parlamentare nel dicembre 2006;

f)

ricorda in tale contesto le proposte del Parlamento europeo di organizzare i dibattiti nei forum parlamentari in modo da rendere possibile uno scambio di opinioni intenso e vivace allo scopo di pervenire ad un consenso sui temi centrali riguardanti il futuro dell'Europa e l'approccio da seguire;

13.

ribadisce il proprio obiettivo secondo cui la necessaria soluzione costituzionale dovrebbe essere già stata raggiunta quando i cittadini dell'Unione saranno chiamati a votare per le elezioni europee nel 2009;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 247 E del 6.10.2005, p. 88.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2006)0027.


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