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Document 52006AE0737

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione delle alluvioni COM(2006) 15 def. — 2006/0005(COD)

GU C 195 del 18.8.2006, p. 37–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 195/37


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione delle alluvioni

COM(2006) 15 def. — 2006/0005(COD)

(2006/C 195/09)

Il Consiglio, in data 13 febbraio 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 175, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 26 aprile 2006, sulla base del progetto predisposto dalla relatrice SÁNCHEZ MIGUEL.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 17 maggio 2006, nel corso della 427a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 141 voti favorevoli, nessun voto contrario e 3 astensioni.

1.   Raccomandazioni e conclusioni

1.1

Il CESE si compiace del fatto che la Commissione abbia presentato una proposta di direttiva sulle alluvioni, come lo stesso CESE aveva chiesto nel parere relativo ad una precedente comunicazione sullo stesso argomento (1); apprezza in particolare che la proposta adotti la metodologia e gli strumenti creati dalla direttiva quadro sulle acque (DQA). L'inserimento della mappatura e dei piani relativi al rischio di inondazioni nel piano di gestione del bacino idrografico permette di regolare tutte le questioni attinenti alla gestione delle acque continentali e delle zone marittime inserite nei bacini.

1.2

Affinché la nuova disciplina sia efficace è essenziale una valutazione preliminare della situazione dei bacini idrografici e delle zone costiere, che permetta una diagnosi approfondita della situazione attuale, specialmente in zone che sono ad alto rischio a causa di interventi umani o del cambiamento climatico.

1.3

Occorre inoltre dare grande rilievo alle azioni preventive contro gli effetti dannosi delle alluvioni, e in special modo alle misure rivolte alla popolazione, che si basano su interventi miranti a promuovere l'informazione e la partecipazione. Il Comitato chiede pertanto alla Commissione di aver cura che le disposizioni in tal senso, previste dall'articolo 14 della direttiva quadro sulle acque e dalla proposta di direttiva, figurino nei piani di gestione dei bacini idrografici.

1.4

I piani di gestione dei distretti idrografici e le mappe di rischio, di cui alla proposta di direttiva, devono essere ampliati. La classificazione dei bacini a rischio elevato deve essere integrata da azioni prioritarie, dotate di un finanziamento adeguato, e da criteri volti a ridurre al minimo i costi e accrescere i benefici per la popolazione. Ciò deve condurre a uno sviluppo sostenibile integrato delle zone inondabili.

1.5

Va infine sottolineato che, ai fini delle azioni comunitarie in materia di ricerca e di coordinamento multidisciplinare, bisogna potenziare tutte le politiche che incidono sulle acque europee.

2.   Considerazioni preliminari

2.1

Nello sviluppo della direttiva 2000/60/CE, o direttiva quadro sulle acque, rimaneva una lacuna: la determinazione di un obiettivo per la prevenzione e il contenimento delle alluvioni e la protezione da esse. Nell'ultimo decennio il territorio dell'UE ha subito più di 100 alluvioni, con un numero elevato di vittime e gravi danni economici. La Commissione ha presentato una comunicazione (2) in cui analizza la situazione, e una proposta di azione concertata nell'Unione europea. La proposta di direttiva in esame rientra in tale intervento.

2.2

Sia la comunicazione che la proposta di direttiva ribadiscono che è necessario coordinare tutti gli interventi di politica delle acque con le altre politiche comunitarie attinenti alla prevenzione e al contenimento delle alluvioni. La politica della ricerca, attraverso progetti di ricerca come FLOODsite, contribuisce al miglioramento dei metodi di gestione e di analisi integrata dei rischi di alluvioni. Dal canto loro la politica regionale, mediante i fondi strutturali, in particolare il Fondo di sviluppo regionale, e la PAC, con i meccanismi di dissociazione e di condizionalità (3), formano un insieme che permette di ottenere risultati migliori rispetto ad un'azione incentrata unicamente sul settore delle acque.

2.3

La proposta di direttiva è rivolta a ridurre e gestire i rischi di alluvioni che incombono sulla vita e sulla salute delle persone, sui loro beni, sulla natura e sull'ambiente. Il fatto che la proposta sia integrata nella direttiva quadro sulle acque permette di semplificare le procedure organizzative e amministrative, perché verranno utilizzate le demarcazioni idrografiche esistenti, secondo le norme della direttiva quadro. Pertanto, qualsiasi intervento volto a evitare o ridurre al minimo i rischi di alluvione dovrà essere compreso nei piani di gestione del bacino idrografico di ciascun fiume e le autorità competenti saranno le stesse in entrambi i casi e acquisiranno una nuova competenza. È da notare che facendo coincidere i calendari della nuova proposta con quelli stabiliti in precedenza si accresce il livello di efficacia.

2.4

Il CESE esprime il proprio sostegno alla proposta di direttiva. Da un'attenta considerazione del contenuto di tale documento risulta che numerose osservazioni esposte nel parere relativo alla comunicazione del 2004 sono state recepite (4). Al Comitato non rimane quindi che ribadire che la Commissione dovrebbe svolgere un ruolo di garante della corretta applicazione, da parte delle amministrazioni competenti degli Stati membri, della direttiva quadro sulle acque e di tutte le relative disposizioni esecutive, senza perdere di vista i benefici che ne possono derivare per i paesi terzi che condividono con l'UE dei bacini idrografici.

3.   Sintesi della proposta

3.1

La proposta di direttiva è suddivisa in sette capi:

il capo I contiene le disposizioni generali e le definizioni di «alluvione» e di «rischio di alluvione», che sono complementari a quelle di cui all'articolo 2 della direttiva quadro sulle acque,

il capo II concerne la valutazione preliminare del rischio di alluvione per ciascun bacino idrografico; tale valutazione deve comprendere dei contenuti minimi, stabiliti nell'articolo 4, paragrafo 2. Sulla base di detta valutazione, i bacini vengono classificati in due categorie, quelli che non presentano rischi di inondazioni e quelli che presentano tale rischio in misura significativa. La suddetta valutazione dev'essere eseguita entro tre anni dall'entrata in vigore della direttiva,

il capo III riguarda le mappe del rischio di alluvione; in queste mappe non figurano solo i bacini fluviali, ma anche i tratti di litorale compresi nei distretti idrografici. Dette mappe saranno elaborate in base alla probabilità di alluvione di ciascuna zona geografica, in modo da poter valutare gli eventuali effetti sulla popolazione, l'economia della zona e l'ambiente,

il capo IV, contenente gli articoli 9 e seguenti, riguarda i piani di gestione del rischio. Gli Stati membri predisporranno ed eseguiranno i piani di gestione del rischio relativi a ciascun distretto idrografico, conformemente alla classificazione che risulta dalla valutazione preliminare, in modo da ridurre le probabilità di alluvione e le relative conseguenze. A tal fine essi interverranno sui seguenti aspetti: gestione delle acque, gestione del suolo, pianificazione del territorio e utilizzo del territorio. Le misure applicate non devono in nessun caso avere ripercussioni negative nei paesi vicini,

l'informazione e la partecipazione del pubblico, previste dal capo V, devono avvenire nel contesto sia della valutazione preliminare che dei piani di gestione, come stabilisce l'articolo 14 della direttiva quadro sulle acque,

il capo VI prevede tra l'altro che la Commissione sia assistita dal comitato di cui all'articolo 21 della direttiva quadro sulle acque,

il capo VII, infine, stabilisce che la Commissione dovrà presentare entro il 2018 una relazione al Parlamento e al Consiglio, mentre gli Stati membri dovranno comunicare alla Commissione, entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva, il testo delle disposizioni adottate per conformarvisi.

4.   Osservazioni in merito alla proposta

4.1

Il CESE osserva che includendo la proposta in esame nella metodologia della direttiva quadro sulle acque si favorisce l'inserimento dei piani di gestione delle alluvioni nei piani di gestione dei bacini idrografici, garantendo così, da un lato, che si realizzi la pianificazione necessaria per agire su tutta l'estensione di un determinato bacino e, dall'altro, la compatibilità tra le misure e le azioni efficaci a vari livelli (locale, statale, transnazionale, ecc.), come pure il coordinamento di tutte le autorità competenti.

4.2

Inoltre, integrare nella direttiva quadro sulle acque la gestione delle alluvioni favorisce, sul piano concettuale, la definizione dell'alluvione come un fenomeno naturale e normalizzato nel regime fluviale e nella dinamica costiera. La definizione di rischio si riferisce agli effetti dannosi per la salute umana, l'ambiente e l'attività economica e, di conseguenza, ai danni per le masse idriche oggetto della direttiva quadro sulle acque.

4.3

La valutazione iniziale del rischio di alluvione costituiva una delle principali richieste del Comitato (5); riteniamo quindi che le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della proposta di direttiva faciliteranno in termini scientifici i piani di gestione delle inondazioni. È importante sottolineare alcuni degli elementi che devono figurare nella valutazione:

descrizione delle alluvioni già avvenute in passato,

descrizione dei processi di alluvione e della loro sensibilità ai cambiamenti,

descrizione dei piani di sviluppo che potrebbero comportare modifiche nell'utilizzo del territorio o nella distribuzione della popolazione e delle attività economiche con il conseguente aumento del rischio di alluvione.

4.4

Ci sembra importante anche la classificazione dei bacini idrografici e dei tratti di litorali in base alla presenza o all'assenza di rischio di alluvione. Il CESE condivide il giudizio secondo cui lo scopo della gestione dei rischi è ridurre la probabilità e l'impatto delle alluvioni e a tale scopo è necessario redigere una classificazione delle azioni e delle misure che possono essere attuate e dei criteri di scelta da impiegare caso per caso.

4.5

In particolare il CESE propone alla Commissione di inserire nell'articolo 9 e nell'allegato A, relativi ai piani di gestione dei distretti idrografici, i principi e le misure seguenti:

l'adeguamento al funzionamento naturale dei sistemi idrici fluviali e costieri, da realizzarsi attraverso il recupero di spazi ed elementi naturali di autoregolamentazione dei bacini (rimboschimento delle zone di montagna, protezione delle zone umide e degli ecosistemi correlati, linee di controllo dell'erosione e della sedimentazione degli alvei, programmi che prevedano il cambio di destinazione, ecc.),

il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile delle zone inondabili, mediante:

la valutazione del potenziale economico reso disponibile utilizzando queste zone in maniera compatibile con il regime naturale delle inondazioni,

la pianificazione della transizione verso questi modelli nei diversi settori della pianificazione, in particolare urbanistica.

4.6

Per coinvolgere maggiormente la società civile nella prevenzione dei rischi di alluvione e delle relative conseguenze è importante predisporre in tutti gli Stati membri un sistema di informazione e di partecipazione del pubblico, come previsto dall'articolo 14 della direttiva quadro sulle acque. I relativi meccanismi di partecipazione devono comprendere sia i piani di rischio che le valutazioni preliminari.

Bruxelles, 17 maggio 2006

La presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Parere CESE 125/2005, GU C 221 dell'8.9.2005.

(2)  Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Gestione dei rischi di inondazione - Prevenzione, protezione e mitigazione delle inondazioni (COM(2004) 472 def. del 12.7.2004).

(3)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(4)  Parere CESE 125/2005 (cfr. nota 1). GU C 221 dell'8 settembre 2005.

(5)  Cfr. i punti 3.2 e 3.3 del parere CESE 125/2005 GU C 221 dell'8 settembre 2005.


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