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Documento 62020CJ0644

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 maggio 2022.
W. J. contro L. J. e J. J.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Poznaniu.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Determinazione della legge applicabile – Protocollo dell’Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari – Articolo 3 – Residenza abituale del creditore – Momento in cui determinare la residenza abituale – Illecito mancato ritorno di un minore.
Causa C-644/20.

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2022:371

 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

12 maggio 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Determinazione della legge applicabile – Protocollo dell’Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari – Articolo 3 – Residenza abituale del creditore – Momento in cui determinare la residenza abituale – Illecito mancato ritorno di un minore»

Nella causa C‑644/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań, Polonia), con decisione del 10 novembre 2020, pervenuta in cancelleria il 26 novembre 2020, nel procedimento

W.J.

contro

L.J. e J.J., legalmente rappresentati da A.P.,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, S. Rodin e J.-C. Bonichot, L.S. Rossi (relatrice) e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per il governo francese, da A. Daniel e A.-L. Desjonquères, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da D. Milanowska, M. Wilderspin e W. Wils, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3 del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, approvato, a nome della Comunità europea, con la decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009 (GU 2009, L 331, pag. 17) (in prosieguo: il «protocollo dell’Aia»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposti, da un lato, W.J. e, dall’altro, i suoi due figli minorenni, L.J. e J.J., legalmente rappresentati dalla madre, A.P., in relazione al pagamento da parte di W.J. di un credito alimentare.

Contesto normativo

Convenzione dell’Aia del 1980

3

L’articolo 12, primo e secondo comma, della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa all’Aia il 25 ottobre 1980 (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aia del 1980»), così dispone:

«Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell’articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell’istanza presso l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato Contraente dove si trova il minore, l’autorità adita ordina il suo ritorno immediato.

L’autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore sia integrato nel suo nuovo ambiente».

4

L’articolo 13 della Convenzione dell’Aia del 1980 così dispone:

«Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno dimostri:

a) che la persona, l’istituzione o l’ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o

b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici o psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile.

L’autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno e che ha raggiunto un’età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.

Nel valutare le circostanze di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dall’Autorità centrale o da ogni altra autorità competente dello Stato di residenza abituale del minore, riguardo alla sua situazione sociale».

Diritto dell’Unione

Regolamento (CE) n. 4/2009

5

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1), intitolato «Competenza fondata sulla comparizione del convenuto», prevede quanto segue:

«Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l’autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è intesa a eccepire l’incompetenza».

6

L’articolo 15 di tale regolamento così prevede:

«La legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il protocollo dell’Aia (…) negli Stati membri vincolati da tale strumento».

Decisione 2009/941/CE

7

I considerando 3 e 11 della decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (GU 2009, L 331, pag. 17), così recitano:

«(3)

Il protocollo [dell’Aia] apporta un valido contributo al rafforzamento della certezza e della prevedibilità del diritto per i creditori e debitori di alimenti. L’applicazione di norme uniformi per determinare la legge applicabile consentirà alle decisioni in materia di obbligazioni alimentari di circolare liberamente nella Comunità senza alcuna forma di controllo nello Stato membro in cui viene chiesta l’esecuzione.

(...)

(11)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda [rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia], allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito [di Gran Bretagna e Irlanda del Nord] non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione».

Protocollo dell’Aia

8

L’articolo 1, paragrafo 1, del protocollo dell’Aia prevede quanto segue:

«Il presente protocollo determina la legge applicabile alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, comprese le obbligazioni alimentari nei confronti dei figli a prescindere dallo stato civile dei genitori».

9

L’articolo 2 di tale protocollo, intitolato «Carattere universale» così dispone:

«La legge designata dal presente protocollo si applica anche ove non sia quella di uno Stato contraente».

10

L’articolo 3 di detto protocollo, intitolato «Norma generale sulla legge applicabile», così dispone:

«1.   Salvo disposizioni contrarie del presente protocollo, disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore.

2.   In caso di cambiamento della residenza abituale del creditore si applica la legge dello Stato della nuova residenza abituale, dal momento del cambiamento».

11

Ai sensi dell’articolo 4 del protocollo dell’Aia, intitolato «Norme speciali a favore di taluni creditori»:

«1.   Le seguenti disposizioni si applicano per le obbligazioni alimentari:

a)

dei genitori nei confronti dei figli;

(...)

2.   Qualora, in forza della legge di cui all’articolo 3, il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore, si applica la legge del foro.

(...)

4.   Qualora, in forza delle leggi di cui all’articolo 3 e ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore, si applica la legge dell’eventuale Stato di cittadinanza comune del creditore e del debitore».

Regolamento (CE) n. 2201/2003

12

L’articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1), indica che tale regolamento non si applica alle obbligazioni alimentari.

13

La sezione 2, intitolata «Responsabilità genitoriale», del capo II, intitolato «Competenza», di tale regolamento comprende gli articoli da 8 a 15.

14

L’articolo 8 di detto regolamento, intitolato «Competenza generale», così dispone:

«1.   Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adit[e].

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12».

15

L’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 così recita:

«In caso di trasferimento illecito o mancato rientro del minore, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza [abituale] in un altro Stato membro e:

a)

se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato rientro;

o

b)

se il minore ha soggiornato in quell’altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:

i)

entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;

ii)

una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata ritirata e non è stata presentata una nuova domanda entro il termine di cui al punto i);

iii)

un procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro è stato definito a norma dell’articolo 11, paragrafo 7;

iv)

l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o del mancato ritorno ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

16

A.P. e W.J., cittadini polacchi, che risiedevano ed esercitavano un’attività professionale nel Regno Unito almeno dal 2012, hanno dato alla luce L.J. e J.J., nati rispettivamente nel giugno 2015 e nel maggio 2017 nel Regno Unito. Entrambi tali minori hanno la cittadinanza polacca e britannica.

17

Nell’autunno del 2017 A.P. e sua figlia L.J. si sono recate in Polonia per soggiornarvi fino al 7 ottobre 2017, a motivo della scadenza del periodo di validità della carta d’identità di A.P. Durante tale soggiorno, A.P. ha informato W.J. della sua intenzione di prolungare la durata del suo soggiorno in Polonia, a cui quest’ultimo ha acconsentito. A.P. è tornata nel Regno Unito il 7 ottobre 2017, da cui è ripartita il giorno successivo, portando con sé il figlio J.J. Qualche giorno più tardi, A.P. ha informato W.J. della sua intenzione di restare permanentemente in Polonia con L.J. e J.J. (in prosieguo: i «minori»), cosa che W.J. ha rifiutato.

18

Dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, nell’aprile 2019, i minori risiedevano in una località polacca con A.P., nonché con i loro nonni, con loro zio e con una cugina anch’essa minorenne, che L.J. frequentava la scuola materna, mentre J.J. restava sotto la cura di A.P. e sotto il controllo di strutture sanitarie a causa del suo stato di salute che richiedeva un ricovero periodico. Il giudice del rinvio rileva altresì che A.P. ha beneficiato delle prestazioni di assistenza sociale in Polonia per la cura dei suoi figli.

19

W.J. ha presentato una domanda di ritorno dei minori presso l’autorità centrale britannica, ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980.

20

Il 3 gennaio 2018 la domanda è stata trasmessa al Sąd Rejonowy (Tribunale circondariale, Polonia) competente, il quale, con ordinanza del 26 febbraio 2018, l’ha respinta.

21

Il 7 novembre 2018 i minori, rappresentati da A.P., hanno proposto dinanzi al Sąd Rejonowy w Pile (Tribunale circondariale di Piła, Polonia), una domanda di versamento di assegno alimentare mensile, nei confronti di W.J., il quale si è costituito parte nel procedimento e non ha sollevato eccezioni di incompetenza.

22

Con sentenza dell’11 aprile 2019, tale giudice ha condannato W.J. a versare a ciascuno dei figli un assegno alimentare mensile a decorrere dal 7 novembre 2018, in applicazione della legge polacca.

23

W.J. ha impugnato l’ordinanza del 26 febbraio 2018, citata al punto 20 della presente sentenza, e la sentenza dell’11 aprile 2019, citata al punto precedente della presente sentenza.

24

Con ordinanza del 24 maggio 2019, il Sąd Okręgowy (Tribunale regionale, Polonia) competente, adito in appello avverso l’ordinanza del 26 febbraio 2018, ha ingiunto ad A.P. di consegnare i minori a W.J. entro e non oltre il 26 giugno 2019, con la motivazione che i minori erano stati trattenuti illegalmente in Polonia, che la loro residenza abituale immediatamente prima di tale trattenimento si trovava nel Regno Unito e che non sussisteva un fondato rischio di essere esposti, per il fatto del loro ritorno in tale Stato, a pericoli fisici o psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980.

25

A sostegno dell’appello da lui proposto avverso la sentenza dell’11 aprile 2019, menzionata al punto 22 della presente sentenza, dinanzi al Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań, Polonia), giudice del rinvio, W.J. ha dedotto un motivo vertente su un errore di valutazione dei fatti, in quanto non si sarebbe tenuto conto dell’ordinanza del 24 maggio 2019, menzionata al punto precedente della presente sentenza, con la quale è stato imposto ad A.P. di consegnare i minori al loro padre entro e non oltre il 26 giugno 2019, il che renderebbe ingiustificato far gravare su quest’ultimo un’obbligazione alimentare.

26

Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che detta ordinanza del 24 maggio 2019 è definitiva e che la sua esecuzione implica il ritorno dei minori nel Regno Unito, poiché la residenza abituale di W.J. è tuttora situata nel territorio di tale Stato. A.P., tuttavia, non ha consegnato i minori a W.J. nel termine impartito e le ricerche per ritrovarli non hanno avuto esito fino alla data di proposizione del rinvio pregiudiziale.

27

Il giudice del rinvio sottolinea, in secondo luogo, che i giudici polacchi sono competenti in forza dell’articolo 5 del regolamento n. 4/2009, circostanza non contestata da W.J., che non ha sollevato eccezioni di incompetenza.

28

In terzo luogo, esso precisa che spetta al medesimo determinare la legge applicabile all’obbligazione alimentare di cui trattasi.

29

A tale riguardo, il giudice del rinvio sottolinea che la legge polacca – sul cui fondamento il Sąd Rejonowy w Pile (Tribunale circondariale di Piła) ha pronunciato la sua sentenza – può essere applicata solo nel caso in cui i minori, nonostante il loro trattenimento illecito in Polonia e la decisione giudiziaria che ordina il loro ritorno nel Regno Unito, abbiano acquisito, dopo il loro arrivo nel 2017, la residenza abituale in Polonia, il che giustificherebbe che la legge applicabile sia determinata sul fondamento dell’articolo 3, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia, essendo esclusi, secondo il giudice polacco, altri criteri di collegamento alla legge polacca.

30

Ciò premesso, il giudice del rinvio si chiede se non si debba interpretare tale disposizione ispirandosi all’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 che osta, in linea di principio, a che la competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale sia trasferita verso lo Stato membro in cui il minore avrebbe avuto la sua nuova residenza abituale, in caso di trasferimento o di mancato ritorno illeciti di tale minore in detto Stato membro.

31

Orbene, se si ammettesse che i minori non possono acquisire una nuova residenza abituale nello Stato in cui sono trattenuti illecitamente, la legge applicabile all’obbligazione alimentare, di cui al procedimento principale, sarebbe, sul fondamento dell’articolo 3, paragrafo 1, del protocollo dell’Aia, la legge del Regno Unito, in quanto legge dello Stato in cui i minori hanno conservato la loro residenza abituale.

32

Tuttavia, il giudice del rinvio osserva che, a differenza del regolamento n. 2201/2003, né il regolamento n. 4/2009 né il protocollo dell’Aia contengono norme specifiche che stabiliscano i legami tra, da un lato, la residenza abituale e, dall’altro, rispettivamente, la competenza giurisdizionale in materia di obbligazioni alimentari e la legge applicabile in tale materia, qualora il creditore di alimenti sia un minore trattenuto illecitamente in uno Stato membro. Tale constatazione potrebbe consentire di concludere che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia, il trattenimento illecito di un minore nel territorio di uno Stato membro non abbia alcuna incidenza sull’acquisizione da parte di tale minore della sua residenza abituale in detto Stato membro, di modo che la legge del medesimo Stato membro può, in quanto legge della nuova residenza abituale, divenire applicabile all’obbligazione alimentare dal momento in cui si è verificato il cambiamento di residenza.

33

È in tali circostanze che il Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo dell’Aia (...), debba essere interpretato nel senso che un creditore minorenne [di alimenti] può acquisire una nuova residenza abituale nello Stato in cui è stato trattenuto illecitamente, nel caso di emissione da parte del giudice di un ordine di ritorno del creditore nello Stato in cui risiedeva abitualmente immediatamente prima dell’illecito mancato rientro».

Sul procedimento dinanzi alla Corte

34

Con lettera del 4 novembre 2021, pervenuta alla Corte il 19 novembre 2021, il giudice del rinvio ha informato la Corte che, con ordinanza del 6 ottobre 2021, il Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Corte suprema, Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, Polonia), adito con impugnazione straordinaria (skarga nadzwyczajna), proposta dal Rzecznik Praw Dziecka (mediatore per i diritti dei minori, Polonia) contro l’ordinanza del 24 maggio 2019, menzionata al punto 24 della presente sentenza, ha annullato parzialmente tale ordinanza. Ne consegue, secondo il giudice del rinvio, che la decisione con la quale è stato ordinato, il 24 maggio 2019, il ritorno dei minori nel Regno Unito non è più applicabile.

35

Il 23 novembre 2021 il presidente della Quarta Sezione della Corte ha deciso di notificare tale lettera alle parti nel procedimento principale e agli interessati, ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, i quali sono stati invitati a comunicare le loro eventuali osservazioni entro il 15 dicembre 2021.

36

Solo la Commissione europea ha risposto a tale invito, indicando che rinunciava a presentare osservazioni complementari a quelle presentate alla Corte relative alla questione pregiudiziale.

37

Con una nuova lettera del 20 dicembre 2021, pervenuta alla Corte il 31 dicembre 2021, il giudice del rinvio, tenuto conto della sentenza del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a. (da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931), ha informato la Corte che un membro del collegio giudicante che ha proposto la domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi è stato designato, nell’ambito del procedimento di distacco, dal Ministro della Giustizia polacco per esercitare, presso il giudice del rinvio, la funzione di giudice a tempo indeterminato. In tale lettera, il giudice del rinvio ha altresì ricordato che il procedimento di impugnazione straordinaria, menzionato al punto 34 della presente sentenza, era oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale pendente dinanzi alla Corte nell’ambito della causa C‑720/21.

38

L’11 gennaio 2022 il presidente della Quarta Sezione della Corte ha deciso di notificare tale nuova lettera del giudice del rinvio alle parti nel procedimento principale e agli interessati, ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, i quali sono stati invitati a presentare eventuali osservazioni entro il 31 gennaio 2022.

39

L.J. e J.J., il governo polacco e la Commissione hanno risposto a tale invito.

40

Nelle loro osservazioni, L.J. e J.J., legalmente rappresentati da A.P., in sostanza, da un lato, hanno chiesto che il mediatore per i diritti dei minori sia invitato a «prendere posizione» nella presente causa e, dall’altro, hanno sostenuto che, se il procedimento di impugnazione straordinaria dovesse essere considerato viziato da irregolarità, essi non dovrebbero sopportarne le eventuali conseguenze.

41

Il governo polacco sostiene che le informazioni comunicate dal giudice del rinvio nella suddetta nuova lettera sono inconferenti per quanto riguarda sia la valutazione della ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale sia l’esame di tale questione.

42

Pur indicando che non intendeva presentare osservazioni, la Commissione ha sottolineato che il giudice del rinvio non aveva precisato in che misura sarebbe stato necessario tener conto del distacco, da parte del Ministro della Giustizia, di un giudice presso il collegio giudicante che ha formulato il rinvio pregiudiziale, delle possibili conseguenze di detto distacco, in particolare, sull’indipendenza di tale collegio giudicante, o dell’impatto della sentenza del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a. (da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931) sulla presente causa. Inoltre, la Commissione ha fatto valere che il giudice del rinvio non ha fornito elementi che consentano di pronunciarsi sulla questione se il distacco del giudice interessato presso tale organo giurisdizionale costituisca una violazione della sua indipendenza.

43

Il 4 febbraio 2022, su proposta della giudice relatrice, sentito l’avvocato generale, il presidente della Quarta Sezione della Corte ha deciso di respingere la domanda di L.J. e di J.J. volta ad ottenere che il mediatore per i diritti dei minori sia invitato a «prendere posizione» nella presente causa, in quanto quest’ultimo non è una parte nel procedimento principale e l’accoglimento di una siffatta domanda in una fase molto avanzata del procedimento rischierebbe di comportare un notevole ritardo nello svolgimento di quest’ultimo e, pertanto, avrebbe effetti contrari al principio di buona amministrazione della giustizia.

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

44

In primo luogo, occorre rilevare che, nella sua lettera del 20 dicembre 2021, menzionata al punto 37 della presente sentenza, il giudice del rinvio ha informato la Corte che un membro del collegio giudicante che ha proposto la domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi è stato distaccato dal Ministro della Giustizia polacco al fine di esercitare, presso il giudice del rinvio, la funzione di giudice a tempo indeterminato. Come ha fatto notare la Commissione, il giudice del rinvio non precisa quali sarebbero, a suo avviso, le conseguenze da trarre da una siffatta situazione, in particolare per quanto riguarda l’indipendenza di tale organo giurisdizionale. Risulta tuttavia che, evidenziando detta situazione, il giudice del rinvio sembra nutrire dubbi quanto alla sua qualità di «organo giurisdizionale», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la quale costituisce una condizione di ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.

45

A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, per valutare se l’organo di rinvio di cui trattasi possegga le caratteristiche di un «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, questione unicamente di diritto dell’Unione, e quindi per verificare se la domanda di pronuncia pregiudiziale sia ricevibile, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali l’origine legale dell’organo considerato, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, l’applicazione, da parte di detto organo, delle norme giuridiche, nonché la sua indipendenza (v. in tal senso, sentenze del 9 luglio 2020, Land Hessen, C‑272/19, EU:C:2020:535, punto 43, e del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 66).

46

L’indipendenza dei giudici degli Stati membri riveste un’importanza fondamentale per l’ordinamento giuridico dell’Unione sotto diversi profili. In particolare, detta indipendenza è essenziale al buon funzionamento del sistema di cooperazione giudiziaria costituito dal meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE, in quanto tale meccanismo può essere attivato unicamente da un organo, incaricato di applicare il diritto dell’Unione, che soddisfi, segnatamente, tale criterio di indipendenza (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, Land Hessen, C‑272/19, EU:C:2020:535, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

47

Le garanzie di indipendenza e di imparzialità richieste ai sensi del diritto dell’Unione presuppongono l’esistenza di regole, relative in particolare alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo nei confronti di elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti (sentenze del 9 luglio 2020, Land Hessen, C‑272/19, EU:C:2020:535, punto 52, e del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a., da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, punti 6771).

48

Nel caso di specie, non vi è dubbio che, in quanto tale, il Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań) rientri tra gli organi giurisdizionali polacchi di diritto comune.

49

Orbene, laddove una domanda di pronuncia pregiudiziale promani da un organo giurisdizionale nazionale, si deve presumere che quest’ultimo soddisfi i requisiti ricordati al punto 45 della presente sentenza, indipendentemente dalla sua concreta composizione (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 69).

50

Tale presunzione si impone tuttavia ai soli fini della valutazione della ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale proposte ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Da essa non si può quindi inferire che le condizioni di nomina dei giudici componenti l’organo giurisdizionale del rinvio consentano necessariamente di soddisfare le garanzie di accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 74).

51

Inoltre, tale presunzione può essere confutata quando una decisione giudiziaria divenuta definitiva emessa da un organo giurisdizionale nazionale o internazionale porterebbe a ritenere che il giudice o i giudici che costituiscono l’organo giurisdizionale del rinvio non abbiano la qualità di giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali. Lo stesso varrebbe in caso di esistenza, al di là della situazione personale del giudice o dei giudici che presentano formalmente una domanda ai sensi dell’articolo 267 TFUE, di altri elementi che dovessero avere ripercussioni sul funzionamento del giudice del rinvio cui tali giudici appartengono e concorrere così a pregiudicare l’indipendenza e l’imparzialità di detto organo giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, punti 7275).

52

Nel caso di specie, il giudice del rinvio non ha presentato alcun elemento concreto e preciso che consenta di confutare, alle condizioni ricordate al punto precedente della presente sentenza, la presunzione secondo cui la presente domanda di pronuncia pregiudiziale proviene da un organo che soddisfa i requisiti ricordati al punto 45 della presente sentenza.

53

In secondo luogo, nella sua lettera del 4 novembre 2021, menzionata al punto 34 della presente sentenza, il giudice del rinvio ha informato la Corte che l’ordinanza del 24 maggio 2019, che imponeva ad A.P. di consegnare i minori a W.J. entro e non oltre il 26 giugno 2019, aveva cessato di produrre i suoi effetti, in quanto l’impugnazione straordinaria proposta dal mediatore per i diritti dei minori avverso tale ordinanza era stata accolta dal Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Corte suprema, Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche).

54

Se è vero che la questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio si basa essenzialmente sulle conseguenze che occorre trarre, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 3 del protocollo dell’Aia, dalla constatazione, effettuata nell’ordinanza del 24 maggio 2019, secondo cui i figli di W.J. e di A.P. erano stati trattenuti illecitamente da quest’ultima in Polonia e che dovevano essere consegnati a W.J., residente nel Regno Unito, dalla decisione del Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Corte suprema, Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche) non si può tuttavia inferire che una siffatta questione non sia più rilevante per la valutazione della controversia principale.

55

Infatti, non è certo, alla luce delle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, che, in forza di una siffatta decisione del Sąd Najwyższy, Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Corte suprema, Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche), si debba ritenere che l’ordinanza del 24 maggio 2019 che impone la consegna dei minori a W.J. non abbia mai prodotto effetti nell’ordinamento giuridico polacco, di modo che la presunzione di rilevanza di cui gode la questione sollevata dal giudice del rinvio non è confutata.

56

Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulla questione pregiudiziale

57

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3 del protocollo dell’Aia debba essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione della legge applicabile al credito alimentare di un figlio minorenne trasferito da uno dei suoi genitori nel territorio di uno Stato membro, la circostanza che un giudice di tale Stato membro abbia ordinato, nell’ambito di un procedimento distinto, il ritorno di tale minore nello Stato in cui risiedeva abitualmente con i genitori immediatamente prima del suo trasferimento, è sufficiente a impedire che detto minore possa acquistare la residenza abituale nel territorio di tale Stato membro.

58

In via preliminare, occorre ricordare che, poiché, con la decisione 2009/941, il protocollo dell’Aia è stato approvato dal Consiglio dell’Unione europea, la Corte è competente a interpretare le sue disposizioni (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, Mölk, C‑214/17, EU:C:2018:744, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, la circostanza che il Regno Unito, nel cui territorio risiede W.J., non sia vincolato da detto protocollo non incide sulla presente causa poiché, conformemente al suo articolo 2, la legge designata dal protocollo dell’Aia si applica anche qualora non sia quella di uno Stato contraente.

59

In forza del paragrafo 1 dell’articolo 3 del protocollo dell’Aia, la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è, salvo disposizioni contrarie di tale protocollo, quella dello Stato di residenza abituale del creditore di alimenti. Ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, in caso di cambiamento della residenza abituale del creditore di alimenti, si applica la legge dello Stato della nuova residenza abituale, dal momento del cambiamento.

60

Il giudice del rinvio chiede se, ai fini della determinazione della legge applicabile al credito alimentare, sia possibile tenere conto del cambiamento di residenza abituale, previsto all’articolo 3, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia, nel caso in cui il creditore di alimenti sia stato trattenuto illecitamente nel territorio dello Stato in cui è fisicamente presente. Più precisamente, esso si chiede, in sostanza, se il trattenimento illecito di tale creditore nel territorio di uno Stato membro possa alterare la stabilità del suo soggiorno quale criterio di determinazione della sua residenza abituale.

61

La questione sollevata rende quindi necessaria l’interpretazione della nozione di «residenza abituale» del creditore di alimenti, ai sensi dell’articolo 3 del protocollo dell’Aia, nonché la verifica che l’illiceità del trattenimento di tale creditore nel territorio di uno Stato membro non osti al trasferimento della sua residenza abituale nel territorio di tale Stato.

62

In primo luogo, per quanto riguarda la nozione di «residenza abituale» del creditore di alimenti, occorre rilevare che il protocollo dell’Aia non la definisce né opera un rinvio espresso al diritto delle parti contraenti per definirne il senso e la portata. In simili circostanze, dalle esigenze tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza discende che il senso e la portata di tale nozione devono normalmente dar luogo a un’interpretazione autonoma ed uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto delle disposizioni e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui trattasi [v., per analogia, sentenze del 13 ottobre 2016, Mikołajczyk, C‑294/15, EU:C:2016:772, punto 44, e del 25 novembre 2021, IB (Residenza abituale di un coniuge – Divorzio), C‑289/20, EU:C:2021:955, punto 39)].

63

A tale riguardo, occorre anzitutto constatare che l’impiego dell’aggettivo «abituale» consente di dedurre che la residenza deve presentare un grado sufficiente di stabilità, con esclusione di una presenza temporanea od occasionale. Tale constatazione è avvalorata dalla considerazione, contenuta al punto 42 della relazione esplicativa sul protocollo dell’Aia, redatta da Andrea Bonomi (testo adottato dalla ventunesima sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato), secondo la quale il criterio della residenza «abituale» implica una certa stabilità, il che significa che «[l]a semplice residenza temporanea non basta per determinare la legge applicabile alle obbligazioni alimentari».

64

Inoltre, occorre sottolineare che l’articolo 3 del protocollo dell’Aia riflette il sistema di norme di collegamento su cui si basa tale protocollo, sistema che mira ad assicurare la prevedibilità della legge applicabile, garantendo che la legge designata non sia priva di un nesso sufficiente con la situazione familiare di cui trattasi, fermo restando che la legge della residenza abituale del creditore di alimenti appare, in linea di principio, quella che presenta il nesso più stretto con la sua situazione e come la più adeguata a disciplinare i problemi concreti cui tale creditore può andare incontro (v., in tal senso, sentenze del 7 giugno 2018, KP, C‑83/17, EU:C:2018:408, punti da 41 a 43, e del 20 settembre 2018, Mölk, C‑214/17, EU:C:2018:744, punto 28).

65

Occorre rilevare, come indicato al punto 37 della relazione menzionata al punto 63 della presente sentenza, che tale collegamento presenta il vantaggio principale di determinare l’esistenza e l’importo dell’obbligazione alimentare tenendo conto delle «condizioni giuridiche e fattuali dell’ambiente sociale del paese in cui il creditore vive ed esercita la maggior parte delle sue attività». Infatti, poiché, come sottolinea lo stesso punto di tale relazione, il creditore di alimenti userà il suo assegno alimentare per vivere, occorre «valutare il problema concreto in relazione a una società concreta: quella in cui vive e vivrà la persona che chiede gli alimenti».

66

È pertanto giustificato ritenere che, alla luce di tale obiettivo, la residenza abituale del creditore di alimenti sia quella del luogo in cui si trova, di fatto, il centro abituale della vita di quest’ultimo, considerato il suo ambiente familiare e sociale. Ciò vale a maggior ragione quando tale creditore è un minore in tenera età, tenuto conto della necessità, conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, di prendere debitamente in considerazione l’interesse superiore di tale minore, il quale richiede in particolare di assicurarsi, come sottolineato, in sostanza, dal governo polacco, che egli benefici di risorse sufficienti in considerazione dell’ambiente familiare e sociale nel quale si trova a vivere.

67

Dal momento che, come risulta dal punto precedente, il compito di stabilire in un caso concreto se il creditore di alimenti risieda abitualmente in uno Stato o in un altro costituisce una valutazione in fatto, spetta al giudice nazionale adito determinare il luogo in cui si trova la residenza abituale dell’interessato sulla base del complesso delle peculiari circostanze fattuali del caso di specie (v., per analogia, in particolare, sentenze del 2 aprile 2009, A, C‑523/07, EU:C:2009:225, punto 42, e del 28 giugno 2018, HR, C‑512/17, EU:C:2018:513, punto 40).

68

In secondo luogo, occorre rilevare che il protocollo dell’Aia non prevede alcun temperamento al suo articolo 3, paragrafo 2, che stabilisce il collegamento alla legge dello Stato della nuova residenza abituale del creditore di alimenti a partire dal momento in cui ha avuto luogo il cambiamento di residenza abituale, anche qualora una decisione giurisdizionale abbia richiesto la consegna del creditore minorenne di alimenti ad uno dei genitori residenti in un altro Stato.

69

Del resto, la norma contenuta in tale disposizione consente di preservare il criterio di collegamento del creditore di alimenti con il luogo in cui egli si trova concretamente a vivere (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2018, KP, C‑83/17, EU:C:2018:408, punto 43) e, pertanto, qualora tale creditore sia un minorenne, di prendere pienamente in considerazione l’interesse superiore di tale minore, in quanto essa consente al giudice adito di determinare le risorse di cui il minore ha bisogno tenendo conto al meglio dell’ambiente familiare e sociale nel quale si trova abitualmente a svilupparsi.

70

Ne consegue che sarebbe contrario all’obiettivo dell’articolo 3, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia, nonché alla presa in considerazione dell’interesse superiore del minore, ritenere che l’esistenza di una decisione giurisdizionale di uno Stato membro, che accerti l’illiceità del trasferimento o del trattenimento di un figlio minorenne e che ordini la consegna di tale minore ad uno dei suoi genitori residenti in un altro Stato, impedisca, in linea di principio, di considerare che detto minore risieda abitualmente nel territorio di tale Stato membro ai fini della determinazione della legge applicabile al suo credito alimentare.

71

A tale riguardo, non vi è alcuna ragione, nel silenzio dei testi, che giustifichi un’interpretazione dell’articolo 3 del protocollo dell’Aia alla luce o ispirandosi alle disposizioni dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, che neutralizzano il trasferimento, in linea di principio, della competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale verso lo Stato membro in cui il minore avrebbe avuto la sua nuova residenza abituale a seguito del suo trasferimento o del suo mancato ritorno illeciti, a vantaggio dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale prima di tale trasferimento o di tale mancato ritorno.

72

Del resto, la Corte ha dichiarato che la competenza speciale prevista all’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 è una regola che va interpretata restrittivamente e non autorizza quindi un’interpretazione che vada oltre le ipotesi espressamente previste da tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2021, MCP, C‑603/20 PPU, EU:C:2021:231, punti 4547 nonché giurisprudenza ivi citata).

73

Ne consegue che, ai fini dell’identificazione della legge applicabile in forza dell’articolo 3 del protocollo dell’Aia, è solo nel contesto della valutazione di tutte le circostanze del caso di specie, al fine di stabilire se il cambiamento di residenza abituale del minore, creditore di alimenti, si sia effettivamente concretizzato, che, tenendo nella dovuta considerazione l’interesse superiore di tale minore, il giudice nazionale adito può essere indotto a tener conto dell’eventuale illiceità del trasferimento o del mancato ritorno di detto minore, insieme agli altri elementi che possono dimostrare o confutare che la presenza del medesimo minore nello Stato in cui è stato trasferito rivesta un grado sufficiente di stabilità, considerato il suo ambiente familiare e sociale.

74

A tale riguardo, qualora un giudice di uno Stato membro sia investito, come nel procedimento principale, di una domanda di versamento di un credito alimentare per un periodo successivo al trasferimento del creditore di alimenti in tale Stato membro, si deve considerare che, in linea di principio, il momento in cui tale giudice deve concretamente porsi per valutare il luogo in cui si trova la residenza abituale di tale creditore, al fine di individuare la legge applicabile alle obbligazioni alimentari di cui trattasi, è il momento in cui occorre statuire sulla domanda di alimenti, come ha, del resto, sostenuto la Commissione nelle sue osservazioni scritte. Infatti, una siffatta interpretazione consente di preservare, conformemente all’obiettivo dell’articolo 3, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia, il collegamento tra un creditore di alimenti e il luogo in cui il credito alimentare al quale ha diritto deve consentirgli di provvedere alle proprie necessità.

75

Nel caso di specie, occorre rilevare, in primo luogo, che la decisione del Sąd Rejonowy w Pile (Tribunale circondariale di Piła) di concedere, in applicazione della legge polacca, il credito alimentare ai figli è stata pronunciata l’11 aprile 2019, ossia in un momento in cui, da un lato, i minori soggiornavano in Polonia con la madre, nella famiglia di quest’ultima, da poco più di 17 mesi, e in cui, dall’altro, il Sąd Rejonowy (Tribunale circondariale) competente, adito da W.J. della domanda di ritorno di tali minori, aveva respinto tale domanda.

76

Non si può quindi contestare al Sąd Rejonowy w Pile (Tribunale circondariale di Piła) di non aver tenuto conto, quando ha adottato la sua sentenza dell’11 aprile 2019, dell’ordinanza del 24 maggio 2019, menzionata al punto 24 della presente sentenza, che ha disposto il ritorno dei minori nel Regno Unito.

77

In secondo luogo, poiché il giudice del rinvio è competente a procedere ad una valutazione dei fatti del tutto nuova rispetto a quella effettuata dal Sąd Rejonowy w Pile (Tribunale circondariale di Piła), spetterà ad esso, al fine di determinare la legge applicabile al credito alimentare richiesto, verificare se, alla luce dell’insieme delle circostanze esistenti che caratterizzano la situazione dei minori e in considerazione dell’ambiente familiare e sociale di questi ultimi, la loro presenza nello Stato membro in cui sono stati trasferiti abbia carattere stabile.

78

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 3 del protocollo dell’Aia deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione della legge applicabile al credito alimentare di un figlio minorenne trasferito da uno dei suoi genitori nel territorio di uno Stato membro, la circostanza che un giudice di tale Stato membro abbia ordinato, nell’ambito di un procedimento distinto, il ritorno di tale minore nello Stato in cui risiedeva abitualmente con i genitori immediatamente prima del suo trasferimento, non è sufficiente a impedire che detto minore possa acquisire la residenza abituale nel territorio di tale Stato membro.

Sulle spese

79

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 3 del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, approvato, a nome della Comunità europea, con la decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione della legge applicabile al credito alimentare di un figlio minorenne trasferito da uno dei suoi genitori nel territorio di uno Stato membro, la circostanza che un giudice di tale Stato membro abbia ordinato, nell’ambito di un procedimento distinto, il ritorno di tale minore nello Stato in cui risiedeva abitualmente con i genitori immediatamente prima del suo trasferimento, non è sufficiente a impedire che detto minore possa acquisire la residenza abituale nel territorio di tale Stato membro.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.

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