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Documento 62008CJ0533

Sentenza della Corte (grande sezione) del 4 maggio 2010.
TNT Express Nederland BV contro AXA Versicherung AG.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi.
Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Art. 71 - Convenzioni stipulate dagli Stati membri in materie particolari - Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR).
Causa C-533/08.

Raccolta della Giurisprudenza 2010 I-04107

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2010:243

Causa C‑533/08

TNT Express Nederland BV

contro

AXA Versicherung AG

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 71 — Convenzioni stipulate dagli Stati membri in materie particolari — Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)»

Massime della sentenza

1.        Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Rapporto con le convenzioni relative a materie particolari — Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, ‘considerando’ sesto, undicesimo, dodicesimo e da quindicesimo a diciassettesimo, nonché art. 71)

2.        Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Convenzione internazionale che non vincola la Comunità — Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada

(Art. 267 TFUE; regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 71)

1.        L’art. 71 del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che le norme sulla competenza giurisdizionale, sul riconoscimento e sull’esecuzione previste da una convenzione relativa a una materia particolare, come la norma sulla litispendenza enunciata all’art. 31, n. 2, della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal Protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978, e la norma relativa alla forza esecutiva enunciata all’art. 31, n. 3, di tale convenzione, si applicano a condizione che esse presentino un alto grado di prevedibilità, facilitino una buona amministrazione della giustizia e permettano di ridurre al minimo il rischio di pendenza di procedimenti paralleli, e che assicurino, in condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle previste da detto regolamento, la libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale e la fiducia reciproca nella giustizia in seno all’Unione (favor executionis).

Infatti, benché l’art. 71 del regolamento n. 44/2001 sia volto a far rispettare norme emanate da convenzioni che tengano conto delle specificità di una materia particolare, tuttavia l’applicazione di tali norme non può pregiudicare i citati principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione e la cui osservanza è necessaria al buon funzionamento del mercato interno, che costituisce la ratio stessa del regolamento n. 44/2001. L’art. 71 di quest’ultimo regolamento non può infatti avere una portata in conflitto con i principi sottesi al contesto normativo cui pertiene. Quindi, in un settore coperto da questo regolamento, quale il trasporto delle merci su strada, l’applicazione delle disposizioni di una convenzione relativa a una materia particolare, come la CMR, è esclusa qualora possa portare a risultati meno favorevoli alla realizzazione del buon funzionamento del mercato interno di quelli cui condurrebbero le disposizioni del detto regolamento.

(v. punti 48‑51, 56, dispositivo 1)

2.        La Corte di giustizia non è competente a interpretare l’art. 31 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal Protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978. Infatti, soltanto qualora e nei limiti in cui l’Unione abbia assunto le competenze precedentemente esercitate dagli Stati membri nel campo d’applicazione di una convenzione internazionale non stipulata dall’Unione e, conseguentemente, le disposizioni di quest’ultima siano vincolanti per l’Unione, la Corte è competente ad interpretare una siffatta convenzione. Tuttavia, non si può affermare che le norme sulla competenza giurisdizionale, sul riconoscimento e sull’esecuzione previste dalla CMR vincolino l’Unione. Al contrario, dall’interpretazione dell’art. 71 del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, risulta che le norme previste dalla CMR possono essere applicate nell’Unione soltanto nel rispetto dei principi sottesi al detto regolamento.

(v. punti 62‑63, dispositivo 2)







SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

4 maggio 2010 (*)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Art. 71 – Convenzioni stipulate dagli Stati membri in materie particolari – Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)»

Nel procedimento C‑533/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione 28 novembre 2008, pervenuta in cancelleria il 3 dicembre 2008, nella causa

TNT Express Nederland BV

contro

AXA Versicherung AG,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, dalle sigg.re R. Silva de Lapuerta e C. Toader, presidenti di sezione, dai sigg. K. Schiemann, P. Kūris, E. Juhász, M. Ilešič (relatore), J.-J. Kasel e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 novembre 2009,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la TNT Express Nederland BV, dall’avv. J.H.J. Teunissen, advocaat;

–        per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels e dal sig. Y. de Vries, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;

–        per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A.‑M. Rouchaud-Joët e dal sig. R. Troosters, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 gennaio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 71 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), nonché dell’art. 31 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal Protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978 (in prosieguo: la «CMR»).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la TNT Express Nederland BV (in prosieguo: la «TNT») e la AXA Versicherung AG (in prosieguo: la «AXA»), riguardante l’esecuzione nei Paesi Bassi di alcune decisioni di un organo giurisdizionale tedesco che ha condannato la TNT a risarcire il danno causato dalla perdita di merci nell’ambito di un trasporto internazionale su strada.

 Contesto normativo

 Il regolamento n. 44/2001

3        Il primo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001 enuncia quanto segue:

«La Comunità si prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio è opportuno che la Comunità adotti, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che sono necessarie al corretto funzionamento del mercato interno».

4        Ai sensi del sesto ‘considerando’ di tale regolamento:

«Per la realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario ed opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile».

5        I ‘considerando’ undicesimo, dodicesimo e quindicesimo del regolamento n. 44/2001 precisano quanto segue:

«(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati (…).

(12)      Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(…)

(15)      Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. (…)».

6        I ‘considerando’ sedicesimo e diciassettesimo di tale regolamento enunciano:

«(16) La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni.

(17)      La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido (…)».

7        Ai sensi del venticinquesimo ‘considerando’ di detto regolamento:

«Il rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri implica che il presente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie speciali».

8        Ai sensi dell’art. 1, nn. 1 e 2, del regolamento n. 44/2001:

«1.      Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

2.      Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a)      lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni; 

b)       i fallimenti, i concordati e la procedure affini;

c)      la sicurezza sociale;

d)      l’arbitrato».

9        L’art. 27 del regolamento n. 44/2001, che figura alla sezione 9, intitolata «Litispendenza e connessione», del capo II, intitolato «Competenza», di questo regolamento, dispone quanto segue:

«1.      Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.

2.      Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo».

10      L’art. 34 del regolamento n. 44/2001, che figura alla sezione 1, intitolata «Riconoscimento», del capo III, intitolato «Riconoscimento ed esecuzione», di tale regolamento, stabilisce quanto segue:

«Le decisioni non sono riconosciute:

1)      se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

(…)».

11      L’art. 35 di detto regolamento, che figura alla stessa sezione, è formulato come segue:

«1.      Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall’articolo 72.

2.      Nell’accertamento delle competenze di cui al paragrafo 1, l’autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato membro d’origine ha fondato la propria competenza.

3.      Salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d’origine. Le norme sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico contemplato dall’articolo 34, punto 1».

12      Ai sensi dell’art. 36 dello stesso regolamento, altresì appartenente alla sezione 1 del capo III di quest’ultimo, «la decisione straniera [non] può formare oggetto di un riesame del merito».

13      L’art. 38, n. 1, del regolamento n. 44/2001, che figura alla sezione 2, intitolata «Esecuzione», del capo III di questo regolamento, così dispone:

«Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata».

14      L’art. 43, n. 1, di detto regolamento aggiunge che «[c]iascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività».

15      L’art. 45 dello stesso regolamento precisa che:

«1.      Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli articoli 43 (...) rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35. (…)

2.      In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito».

16      L’art. 71 del regolamento n. 44/2001, che figura al capo VII di quest’ultimo, intitolato «Relazioni con gli altri atti normativi», dispone quanto segue:

«1.      Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari.

2.      Ai fini della sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 si applica nel modo seguente:

a)      il presente regolamento non osta a che il giudice di uno Stato membro che sia parte di una convenzione relativa a una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato che non è parte della medesima. Il giudice adito applica in ogni caso l’articolo 26 del presente regolamento; 

b)      le decisioni emesse in uno Stato membro da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa a una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri a norma del presente regolamento.  

Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni del presente regolamento concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni».

 La CMR

17      La CMR si applica, conformemente al suo art. 1, «ad ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna (...) sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione».

18      La CMR è stata negoziata nell’ambito della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite. Alla CMR hanno aderito più di 50 Stati, tra i quali tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

19      L’art. 23 della CMR enuncia quanto segue:

«1.      Quando in virtù delle disposizioni della presente convenzione, il vettore è tenuto a pagare un’indennità per perdita totale o parziale della merce, tale indennità è calcolata in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l’ha ricevuta.

(…)

3.      Tuttavia l’indennità non può superare 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante.

4.      Sono inoltre rimborsati il prezzo del trasporto, i diritti di dogana e le altre spese sostenute in occasione del trasporto della merce, interamente in caso di perdita totale e proporzionalmente in caso di perdita parziale; non è dovuto altro risarcimento di danni.

(…)

7.      L’unità di conto menzionata nella presente Convenzione consiste nel diritto speciale di prelievo così come definito dal Fondo monetario internazionale. L’ammontare di cui al paragrafo 3 del presente articolo viene convertito nella moneta nazionale dello Stato da cui dipende il Tribunale investito della controversia (…).

(…)».

20      Ai sensi dell’art. 31 della CMR:

«1.      Per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla presente Convenzione, l’attore può adire oltre ai giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio:

a)      il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l’agenzia per il cui tramite è stato concluso il contratto di trasporto, o

b)      si trova il luogo del ricevimento della merce o quello previsto per la riconsegna,

e non gli è consentito adire altri giudici.

2.      Qualora per una controversia di cui al paragrafo [1] del presente articolo sia stata proposta un’azione davanti al giudice competente ai sensi di detto paragrafo, o qualora questo giudice si sia pronunciato su una tale controversia, nessuna nuova azione può essere intentata tra le parti per la stessa controversia, salvo che la sentenza del giudice davanti al quale è stata promossa la prima causa non possa essere eseguita nel Paese in cui è promossa la nuova causa.

3.      Qualora in una controversia di cui al paragrafo [1] del presente articolo una sentenza pronunciata da un giudice di un Paese contraente sia divenuta esecutiva in tale Paese, essa diventa ugualmente esecutiva in ciascuno degli altri Paesi contraenti non appena siano state adempiute le formalità all’uopo prescritte nel Paese interessato. Tali formalità non possono comportare alcun riesame di merito del processo.

4.       Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo si applicano alle sentenze pronunciate in contraddittorio, in contumacia e alle transazioni giudiziali; esse non si applicano invece alle sentenze che sono esecutive soltanto provvisoriamente, né alle sentenze che condannano l’attore, in seguito al parziale o totale rigetto della sua domanda, oltre alle spese, al pagamento di un risarcimento.

(…)».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

21      Nell’aprile 2001 la Siemens Nederland NV (in prosieguo: la «Siemens») e la TNT stipulavano un contratto per il trasporto su strada di merci, da Zoetermeer (Paesi Bassi) a Unterschleissheim (Germania). Il valore e il peso delle merci interessate erano, rispettivamente, di DM 103 540 (EUR 52 939) e di 12 kg.

22      Queste merci non venivano tuttavia consegnate nel loro luogo di destinazione.

23      Nel maggio 2002 la TNT adiva il Rechtbank te Rotterdam (Paesi Bassi) con un’azione dichiaratoria contro la AXA, assicuratrice della Siemens, per far accertare che la TNT non rispondeva nei confronti della AXA dei danni causati dalla perdita delle dette merci, se non nei limiti di un importo di EUR 11,50 per kg, vale a dire di un importo complessivo pari a EUR 138, ai sensi dell’art. 23 della CMR, che disciplina il calcolo delle indennità che possono essere reclamate. Il Rechtbank te Rotterdam respingeva tale domanda con decisione 4 maggio 2005. La TNT impugnava tale decisione dinanzi al Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Paesi Bassi).

24      Nell’agosto 2004 la AXA promuoveva dinanzi al Landgericht München (Germania) un’azione contro la TNT al fine di ottenere il risarcimento del danno subito dalla Siemens a causa della perdita delle stesse merci. Poiché nei Paesi Bassi pendeva già una causa tra le stesse parti relativa allo stesso trasporto, la TNT rilevava che, in applicazione della norma sulla litispendenza di cui all’art. 31, n. 2, della CMR, il Landgericht München non poteva essere competente a conoscere dell’azione dell’AXA.

25      Con decisioni 4 aprile e 7 settembre 2006 (in prosieguo: le «decisioni del Landgericht München»), il Landgericht München respingeva l’argomentazione della TNT basata sull’art. 31, n. 2, della CMR e condannava tale impresa ad un risarcimento.

26      Il 6 marzo 2007 la AXA chiedeva al Rechtbank te Utrecht (Paesi Bassi) di dichiarare le decisioni del Landgericht München esecutive nei Paesi Bassi ai sensi del regolamento n. 44/2001. Dopo che tale domanda è stata accolta dal giudice dell’urgenza del Rechtbank te Utrecht con ordinanza 28 marzo 2007, la TNT, il 4 maggio 2007, chiedeva al Rechtbank te Utrecht di annullare tale ordinanza e di rifiutare l’esecuzione delle dette decisioni o, perlomeno, di sospendere il giudizio sulla domanda di esecuzione di queste ultime sino alla pronuncia del Gerechtshof te ’s-Gravenhage sull’appello interposto avverso la decisione del Rechtbank te Rotterdam 4 maggio 2005.

27      La TNT aveva basato il suo ricorso dinanzi al Rechtbank te Utrecht sul motivo che il riconoscimento delle decisioni del Landgericht München era manifestamente contrario all’ordine pubblico olandese. Essa aveva rilevato che, ai sensi della norma sulla litispendenza prevista all’art. 31, n. 2, della CMR, il Landgericht München non era competente a conoscere dell’azione dell’AXA.

28      Per contro la AXA riteneva che, ai sensi dell’art. 35, n. 3, del regolamento n. 44/2001, il giudice olandese non potesse sindacare la competenza del giudice tedesco, in quanto il criterio dell’ordine pubblico indicato all’art. 34, punto 1, di tale regolamento non poteva essere applicato alle norme sulla competenza.

29      Il Rechtbank te Utrecht respingeva il ricorso della TNT con ordinanza 18 luglio 2007. A tale data il Gerechtshof te ’s-Gravenhage non aveva ancora statuito sull’appello interposto dinanzi ad esso dalla TNT.

30      Il Rechtbank te Utrecht reputava che la TNT non potesse invocare il motivo di rifiuto del riconoscimento enunciato all’art. 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 per contestare la competenza del giudice tedesco, in quanto le norme sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico di cui a tale disposizione, come precisa l’art. 35, n. 3, di detto regolamento.

31      La TNT ricorreva in cassazione avverso l’ordinanza del Rechtbank te Utrecht 18 luglio 2007. Secondo la stessa tale giudice aveva trascurato di considerare che l’art. 31 della CMR deroga, ai sensi dell’art. 71, n. 2, lett. b), secondo capoverso, del regolamento n. 44/2001, al divieto di sindacare la competenza dei giudici dello Stato membro di origine enunciato all’art. 35, n. 3, di detto regolamento.

32      Pertanto, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’art. 71, n. 2, initio e lett. b), secondo capoverso, del regolamento n. 44/2001 debba essere inteso:

a)      nel senso che il regime di riconoscimento ed esecuzione del regolamento n. 44/2001 soggiace al regime della convenzione relativa a una materia particolare solo se il regime di tale convenzione fa valere l’esclusività, oppure

b)      nel senso che, in caso di applicabilità simultanea delle condizioni per il riconoscimento e l’esecuzione della convenzione relativa a una materia particolare e di quelle del regolamento n. 44/2001, le condizioni di tale convenzione devono sempre trovare applicazione e quelle del regolamento n. 44/2001 devono essere disapplicate, anche qualora la convenzione relativa a una materia particolare non faccia valere efficacia esclusiva nei confronti di altre disposizioni internazionali di riconoscimento ed esecuzione.

2)      Se la Corte, al fine di evitare decisioni divergenti riguardo al concorso [di norme] di cui alla prima questione, sia competente ad interpretare – in modo vincolante per i giudici degli Stati membri – la [CMR], nei limiti in cui essa riguarda la materia di cui all’art. 31 di quella Convenzione.

3)      Nel caso in cui la seconda questione venga risolta in senso affermativo, ed anche la prima questione, lett. a), venga risolta in tal senso, se il regime di riconoscimento e di esecuzione di cui all’art. 31, nn. 3 e 4, della CMR, debba essere interpretato nel senso che esso non fa valere esclusività e lascia spazio all’applicazione di altre disposizioni di esecuzione internazionali, che consentono il riconoscimento o l’esecuzione, come il regolamento n. 44/2001.

Nel caso in cui la Corte risolva in senso affermativo la prima questione, lett. b), ed inoltre risolva in senso affermativo anche la seconda questione, lo Hoge Raad (...) solleva ancora le seguenti tre questioni:

4)      Se l’art. 31, nn. 3 e 4, della CMR consenta al giudice dello Stato richiesto, in caso di un’istanza di esecutività, di esaminare se il giudice dello Stato di origine fosse internazionalmente competente a conoscere la controversia.

5)      Se l’art. 71, n. 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere inteso nel senso che, in caso di concorso del regime di litispendenza della CMR con quello del regolamento n. 44/2001, il regime di litispendenza della CMR prevalga su quello del regolamento n. 44/2001.

6)      Se nella causa in esame la declaratoria richiesta nei Paesi Bassi e il risarcimento dei danni chiesto in Germania riguardino la “stessa controversia”, ai sensi dell’art. 31, n. 2, della CMR».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Considerazioni preliminari

33      Si deve anzitutto constatare che la controversia tra la TNT e la AXA rientra sia nell’ambito di applicazione della CMR che in quello del regolamento n. 44/2001.

34      Infatti, da un lato tale controversia riguarda un contratto di trasporto su strada di merci, nel quale è stabilito un indirizzo nei Paesi Bassi quale luogo di presa in carico della merce e un indirizzo in Germania come luogo previsto per la consegna della stessa. Le condizioni di applicazione della CMR, enunciate all’art. 1 di quest’ultima, sono pertanto soddisfatte.

35      Dall’altro, le controversie relative al trasporto su strada di merci tra Stati membri rientrano nella «materia civile e commerciale» ai sensi dell’art. 1, n. 1, del regolamento n. 44/2001. Inoltre il trasporto su strada di merci non figura tra i settori, limitatamente elencati in detto articolo, esclusi dall’ambito di applicazione di questo stesso regolamento.

36      Occorre ricordare, altresì in via preliminare, che, poiché il regolamento n. 44/2001 sostituisce la Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione a tale Convenzione dei nuovi Stati membri (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale Convenzione vale anche per quelle del citato regolamento, qualora le disposizioni di tali atti comunitari possano essere qualificate come equivalenti (sentenze 14 maggio 2009, causa C‑180/06, Ilsinger, Racc. pag. I‑3961, punto 41, e 16 luglio 2009, causa C‑189/08, Zuid-Chemie, Racc. pag. I‑6917, punto 18).

37      L’art. 71 del regolamento n. 44/2001, la cui interpretazione è sollecitata nel presente procedimento, sostituisce l’art. 57 della Convenzione di Bruxelles, che, riguardo alle convenzioni relative a materie particolari (in prosieguo: le «convenzioni relative a materie particolari»), enunciava quanto segue:

«1. La presente Convenzione non deroga alle convenzioni di cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni.

2.      Al fine di assicurare la sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 è applicato nel modo seguente:

a)      la presente Convenzione non osta a che il giudice di uno Stato contraente che sia parte di una convenzione relativa ad una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione, anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente che non è parte della medesima (…);

b)      le decisioni emesse in uno Stato contraente da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa a una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati contraenti a norma della presente Convenzione.

Se una convenzione relativa a una materia particolare di cui sono parti lo Stato d’origine e lo Stato richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. (…)

(…)».

38      Impiegando i termini «o saranno», l’art. 57, n. 1, della Convenzione di Bruxelles precisava che le norme contenute in tale convenzione non avrebbero impedito l’applicazione di norme diverse che gli Stati contraenti avrebbero sottoscritto, in futuro, stipulando convenzioni relative a materie particolari. Tali termini non sono stati ripresi all’art. 71, n. 1, del regolamento n. 44/2001. Pertanto quest’ultimo non dà agli Stati membri la possibilità di introdurre, attraverso la stipulazione di nuove convenzioni relative a materie particolari o la modifica di convenzioni già in vigore, norme preminenti rispetto a quelle del regolamento n. 44/2001. Tale constatazione è confermata dalla giurisprudenza secondo la quale, man mano che vengano adottate norme comuni, gli Stati membri perdono il diritto di stipulare accordi internazionali che incidono su tali norme (v., in particolare, sentenze 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio, detta «AETR», Racc. pag. 263, punti 17‑19, e 5 novembre 2002, causa C‑467/98, Commissione/Danimarca, detta «open sky», Racc. pag. I‑9519, punto 77).

39      Con riferimento, invece, a disposizioni quali l’art. 31 della CMR, che già vincolavano gli Stati membri al momento dell’entrata in vigore del regolamento n. 44/2001, l’art. 71 di tale regolamento riflette la stessa sistematica dell’art. 57 della Convenzione di Bruxelles ed è redatto in termini quasi identici. Di conseguenza si deve tenere conto dell’interpretazione già fornita dalla Corte nell’ambito della Convenzione di Bruxelles.

40      Alla luce di tali considerazioni preliminari, e tenuto conto della connessione esistente tra le diverse questioni sollevate, le questioni prima e quinta, relative all’interpretazione dell’art. 71 del regolamento n. 44/2001, saranno esaminate unitamente e per prime. Le questioni riguardanti l’interpretazione della CMR saranno esaminate successivamente.

 Sull’interpretazione dell’art. 71 del regolamento n. 44/2001

41      Con le sue questioni prima e quinta il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in una causa come quella principale, l’art. 71 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che le norme sulla competenza giurisdizionale, sul riconoscimento e l’esecuzione previste da una convenzione relativa a una materia particolare, come la norma sulla litispendenza enunciata all’art. 31, n. 2, della CMR e quella relativa alla forza esecutiva di cui all’art. 31, n. 3, di tale convenzione si applicano.

42      Come esposto nella decisione di rinvio, tale questione si pone, da un lato, in quanto la norma sulla litispendenza enunciata dalla CMR e dal regolamento n. 44/2001, anche se formulata in termini analoghi, può avere una diversa portata a seconda che siano applicate detta convenzione e la relativa giurisprudenza nazionale ovvero siano applicati detto regolamento e la giurisprudenza della Corte ad esso relativa e, dall’altro, a causa della necessità, per il giudice olandese investito della domanda dell’AXA diretta ad ottenere che siano dichiarate esecutive le decisioni del Landgericht München, di sapere se egli possa sindacare la competenza di quest’ultimo a statuire sull’azione di risarcimento proposta dinanzi ad esso dalla AXA.

43      A quest’ultimo proposito la TNT sostiene che l’art. 31, n. 3, della CMR permette un siffatto sindacato, mentre la AXA ritiene che un sindacato della competenza del Landgericht München sia escluso dall’art. 35, n. 3, del regolamento n. 44/2001. A sostegno di tale argomentazione la AXA ha rilevato dinanzi ai giudici olandesi che il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di trasporto internazionale di merci su strada sono disciplinati dal regolamento n. 44/2001 e non dalla CMR.

44      Secondo costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenze 18 maggio 2000, causa C‑301/98, KVS International, Racc. pag. I‑3583, punto 21; 16 ottobre 2008, causa C‑298/07, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, Racc. pag. I‑7841, punto 15, e 23 dicembre 2009, causa C‑403/09 PPU, Detiček, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33). Si deve quindi tenere conto, per rispondere alle questioni pregiudiziali prima e quinta, sia del testo dell’art. 71 del regolamento n. 44/2001 e dello scopo di questo preciso articolo, sia del contesto in cui tale disposizione è inserita e degli scopi perseguiti dal detto regolamento.

45      Secondo la formulazione dell’art. 71 del regolamento n. 44/2001, occorre in principio applicare, quando la controversia rientra nell’ambito di applicazione di una convenzione relativa a una materia particolare, le norme enunciate in quest’ultima e non quelle stabilite dal regolamento n. 44/2001.

46      Infatti, come affermano in particolare i governi olandese e ceco, dal tenore dell’art. 71, n. 1, di detto regolamento, secondo cui quest’ultimo «lascia impregiudicate» le convenzioni relative a materie particolari, risulta che il legislatore ha previsto, in caso di concorso di norme, l’applicazione di tali convenzioni.

47      Tale interpretazione è avvalorata dal n. 2 di tale art. 71, il quale enuncia che, quando la convenzione relativa a una materia particolare di cui sono parti lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. Detto n. 2 riguarda espressamente situazioni che si collocano interamente all’interno dell’Unione. Ne risulta che, nonostante la spiegazione fornita al venticinquesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001, secondo la quale quest’ultimo non incide sulle convenzioni relative a materie particolari al fine di consentire agli Stati membri di rispettare i loro impegni internazionali nei confronti degli Stati terzi, il legislatore ha altresì voluto imporre, con l’art. 71 di tale regolamento, l’applicazione delle dette convenzioni all’interno dell’Unione stessa.

48      Risulta così che l’art. 71 del regolamento n. 44/2001 intende far rispettare norme emanate tenendo conto delle specificità di una materia particolare (v., con riferimento all’art. 57 della Convenzione di Bruxelles, sentenze 6 dicembre 1994, causa C‑406/92, Tatry, Racc. pag. I‑5439, punto 24, e 28 ottobre 2004, causa C‑148/03, Nürnberger Allgemeine Versicherung, Racc. pag. I‑10327, punto 14). Tenuto conto di tale obiettivo, la Corte ha dichiarato che le norme enunciate in convenzioni relative a materie particolari avevano l’effetto di escludere l’applicazione delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles riguardanti la stessa questione (v., in tal senso, sentenza Tatry, cit., punto 25).

49      Anche se dalle considerazioni che precedono risulta che l’art. 71 del regolamento n. 44/2001 prevede, nelle materie disciplinate da convenzioni relative a materie particolari, l’applicazione di queste ultime, tuttavia tale applicazione non può pregiudicare i principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile commerciale all’interno dell’Unione, quali i principi evocati nei ‘considerando’ sesto, undicesimo, dodicesimo e dal quindicesimo al diciassettesimo del regolamento n. 44/2001, di libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, di prevedibilità del foro competente e, pertanto, di certezza del diritto per i suoi destinatari, di buona amministrazione della giustizia, di riduzione massima del rischio di procedimenti paralleli, nonché di reciproca fiducia nella giustizia nell’ambito dell’Unione.

50      Il rispetto di ciascuno di tali principi è necessario al buon funzionamento del mercato interno, che costituisce, come risulta dal primo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001, la ratio di quest’ultimo.

51      L’art. 71 del regolamento n. 44/2001 non può avere una portata in conflitto con i principi sottesi al contesto normativo cui pertiene. Quest’articolo non può quindi essere interpretato nel senso che, in un settore coperto da questo regolamento, quale il trasporto delle merci su strada, una convenzione relativa a una materia particolare, come la CMR, possa portare a risultati meno favorevoli alla realizzazione del buon funzionamento del mercato interno di quelli cui condurrebbero le disposizioni del detto regolamento.

52      Questa constatazione è conforme a una giurisprudenza costante secondo la quale le convenzioni concluse da Stati membri con Stati terzi non possono, nelle relazioni tra gli Stati membri, essere applicate pregiudicando gli obiettivi del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze 22 settembre 1988, causa 286/86, Deserbais, Racc. pag. 4907, punto 18; 6 aprile 1995, cause riunite C‑241/91 P e C‑242/91 P, RTE e ITP/Commissione, Racc. pag. I‑743, punto 84, nonché 22 ottobre 2009, causa C‑301/08, Bogiatzi, Racc. pag. I‑10185, punto 19).

53      Ne consegue che le norme sulla competenza giurisdizionale, comprese le norme sulla litispendenza, enunciate nelle convenzioni relative a materie particolari di cui all’art. 71 del regolamento n. 44/2001, possono essere applicate all’interno dell’Unione soltanto qualora, come richiesto dai ‘considerando’ undicesimo, dodicesimo e quindicesimo di detto regolamento, esse presentino un alto grado di prevedibilità, facilitino una buona amministrazione della giustizia e permettano di ridurre al minimo il rischio di pendenza di procedimenti paralleli.

54      Con riferimento al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni, i principi pertinenti sono quelli, enunciati nei ‘considerando’ sesto, sedicesimo e diciassettesimo del regolamento n. 44/2001, della libera circolazione delle decisioni e di fiducia reciproca nella giustizia (favor executionis) (v., in particolare, sentenze 14 dicembre 2006, causa C‑283/05, ASML, Racc. pag. I‑12041, punto 23, 10 febbraio 2009, causa C‑185/07, Allianz e Generali Assicurazioni Generali, Racc. pag. I‑663, punto 24, nonché 28 aprile 2009, causa C‑420/07, Apostolides, Racc. pag. I‑3571, punto 73). Le norme sul riconoscimento e l’esecuzione previste dalle convenzioni relative a materie particolari cui si riferisce l’art. 71 del regolamento n. 44/2001 possono essere applicate, nell’Unione, soltanto se tali principi sono rispettati.

55      Riguardo al suddetto principio della fiducia reciproca, la Corte ha precisato che il giudice dello Stato richiesto non si trova in nessun caso in una posizione migliore, rispetto al giudice dello Stato di origine, per pronunciarsi sulla competenza di quest’ultimo. In tal senso, il regolamento n. 44/2001 non autorizza, salvo limitate eccezioni, il sindacato della competenza di un giudice di uno Stato membro da parte di un giudice di un altro Stato membro (sentenza Allianz e Generali Assicurazioni Generali, cit., punto 29 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza l’art. 31, n. 3, della CMR può trovare applicazione nell’Unione soltanto se permette di raggiungere gli obiettivi della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché della fiducia reciproca nella giustizia in seno all’Unione, in condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle che risultano dall’applicazione del regolamento n. 44/2001.

56      Tenuto conto di tutto quanto precede, alle questioni prima e quinta occorre rispondere che l’art. 71 del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che, in una causa come quella principale, le norme sulla competenza giurisdizionale, sul riconoscimento e sull’esecuzione previste da una convenzione relativa a una materia particolare, come la norma sulla litispendenza enunciata all’art. 31, n. 2, della CMR e la norma relativa alla forza esecutiva enunciata all’art. 31, n. 3, di tale convenzione, si applicano, a condizione che esse presentino un alto grado di prevedibilità, facilitino una buona amministrazione della giustizia e permettano di ridurre al minimo il rischio di pendenza di procedimenti paralleli, e assicurino, in condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle previste da detto regolamento, la libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale e la fiducia reciproca nella giustizia in seno all’Unione (favor executionis).

 Sull’interpretazione dell’art. 31 della CMR

57      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede se la Corte sia competente a interpretare l’art. 31 della CMR. In caso di risposta affermativa a tale questione, detto giudice sollecita, con le sue questioni terza, quarta e sesta, interpretazioni concrete di tale articolo.

 Sulla seconda questione

58      Tenuto conto del fatto che la CMR non contiene clausole di attribuzione di competenza alla Corte, quest’ultima può fornire le richieste interpretazioni dell’art. 31 della CMR solo se un tale esercizio delle proprie funzioni scaturisca dall’art. 267 TFUE.

59      Orbene, secondo giurisprudenza costante, il potere di fornire interpretazioni in via pregiudiziale, quale deriva da tale disposizione, riguarda le sole norme appartenenti al diritto dell’Unione (v. in tal senso, in particolare, sentenze 17 luglio 1997, causa C‑130/95, Giloy, Racc. pag. I‑4291, punto 21; 10 gennaio 2006, causa C‑222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e a., Racc. pag. I‑289, punto 63, nonché 1° giugno 2006, causa C‑453/04, innoventif, Racc. pag. I‑4929, punto 29).

60      Nel caso di accordi internazionali, è assodato che quelli stipulati dall’Unione costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione e possono pertanto formare oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale (v. in tal senso, in particolare, sentenze 30 aprile 1974, causa 181/73, Haegeman, Racc. pag. 449, punti 3‑6; 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel, Racc. pag. 3719, punto 7, nonché 11 settembre 2007, causa C‑431/05, Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos, Racc. pag. I‑7001, punto 31).

61      La Corte non è invece, in linea di principio, competente ad interpretare, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, accordi internazionali stipulati tra Stati membri e Stati terzi (v., in tal senso, sentenza 27 novembre 1973, causa 130/73, Vandeweghe e a., Racc. pag. 1329, punto 2; ordinanza 12 novembre 1998, causa C‑162/98, Hartmann, Racc. pag. I‑7083, punto 9, nonché sentenza Bogiatzi, cit., punto 24).

62      Soltanto qualora e nei limiti in cui l’Unione abbia assunto le competenze precedentemente esercitate dagli Stati membri nel campo d’applicazione di una convenzione internazionale non stipulata dall’Unione e, conseguentemente, le disposizioni di quest’ultima siano vincolanti per l’Unione, la Corte è competente ad interpretare una siffatta convenzione (v., in particolare, sentenze 12 dicembre 1972, cause riunite 21/72-24/72, International Fruit Company e a., Racc. pag. 1219, punto 18; 3 giugno 2008, causa C‑308/06, Intertanko e a., Racc. pag. I‑4057, punto 48, nonché Bogiatzi, cit., punto 25). Nel caso di specie, tuttavia, non si può affermare che le norme sulla competenza giurisdizionale, sul riconoscimento e sull’esecuzione previste dalla CMR vincolino l’Unione. Al contrario, dall’interpretazione dell’art. 71 del regolamento n. 44/2001 fornita nella presente sentenza risulta che le norme previste dalla CMR possono essere applicate nell’Unione soltanto nel rispetto dei principi sottesi al detto regolamento.

63      Tenuto conto di quanto precede, la seconda questione dev’essere risolta nel senso che la Corte non è competente a interpretare l’art. 31 della CMR.

 Sulle questioni terza, quarta e sesta

64      Alla luce della soluzione data alla seconda questione, non occorre che la Corte risolva le questioni terza, quarta e sesta.

 Sulle spese

65      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      L’art. 71 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, in una causa come quella principale, le norme sulla competenza giurisdizionale, sul riconoscimento e sull’esecuzione previste da una convenzione relativa a una materia particolare, come la norma sulla litispendenza enunciata all’art. 31, n. 2, della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal Protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978, e la norma relativa alla forza esecutiva enunciata all’art. 31, n. 3, di tale convenzione, si applicano, a condizione che esse presentino un alto grado di prevedibilità, facilitino una buona amministrazione della giustizia e permettano di ridurre al minimo il rischio di pendenza di procedimenti paralleli, e assicurino, in condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle previste da detto regolamento, la libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale e la fiducia reciproca nella giustizia in seno all’Unione (favor executionis).

2)      La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a interpretare l’art. 31 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, come modificata.

Firme


* Lingua processuale: l’olandese.

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