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Document 52005PC0490

Proposta di decisione quadro del Consiglio sullo scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità {SEC(2005) 1270}

/* COM/2005/0490 def. - CNS 2005/0207 */

52005PC0490

Proposta di decisione quadro del Consiglio sullo scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità {SEC(2005) 1270} /* COM/2005/0490 def. - CNS 2005/0207 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 12.10.2005

COM(2005) 490 definitivo

2005/0207 (CNS)

Proposta di

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO

sullo scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità

(presentata dalla Commissione) {SEC(2005) 1270}

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

- Motivazione e obiettivi della proposta

Il livello di cooperazione tra le autorità di contrasto indispensabile per rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (cfr. articolo 29 del TUE) impone di adottare un nuovo principio per lo scambio di informazioni in materia di applicazione della legge, in virtù del quale le informazioni necessarie per combattere la criminalità devono poter attraversare liberamente le frontiere interne dell’UE. Nel Capitolo III.2.1 del programma dell’Aia si invitava pertanto la Commissione a presentare entro la fine del 2005 una proposta legislativa per l’attuazione del "principio di disponibilità", che dovrebbe essere operativo dal 1° gennaio 2008[1]. Nel capitolo 3.1 del Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma dell’Aia, adottato dal Consiglio Giustizia e affari interni del 2 e 3 giugno 2005[2], si conferma la presentazione della proposta legislativa nel 2005 unitamente a una proposta relativa a garanzie adeguate e ricorsi giurisdizionali efficaci per il trasferimento di dati a carattere personale ai fini della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Il Consiglio Giustizia e affari interni del 13 luglio 2005, riunitosi in sessione straordinaria dopo gli attentati terroristici del 7 luglio a Londra, ha chiesto alla Commissione di anticipare all’ottobre 2005 la presentazione della proposta sul principio di disponibilità onde fornire all’Unione gli strumenti di cooperazione necessari per prevenire e combattere il terrorismo in modo più efficace.

Il principio subordina lo scambio di informazioni in materia di applicazione della legge a condizioni uniformi in tutta l’Unione. I funzionari delle autorità di contrasto e Europol possono ottenere le informazioni necessarie all’assolvimento dei loro compiti legittimi e lo Stato membro che detiene le informazioni è tenuto a comunicarle per i fini dichiarati.

- Contesto generale

Il ruolo centrale dello scambio di informazioni nella strategia dell’Unione in materia di sicurezza è stato evidenziato dall’abolizione dei controlli alle frontiere interne in virtù della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 1990 (“convenzione di Schengen”), che ha agevolato lo scambio di informazioni in risposta a una richiesta delle autorità di contrasto di un altro Stato membro nonché lo scambio di dati elettronici sulle segnalazioni di persone e di oggetti. Le possibilità offerte dalla convenzione di Schengen sono state notevolmente sfruttate sin dalla sua entrata in vigore, nel 1995, man mano che si ravvisava la necessità di norme più efficaci, come dimostra il gran numero di accordi bilaterali di cooperazione consecutivi.

La presente decisione quadro garantisce alle autorità di contrasto degli Stati membri e ai funzionari di Europol l’accesso diretto on line alle informazioni disponibili e ai dati di indice per le informazioni che non sono accessibili on line. Questa forma di cooperazione, che va al di là dello scambio di informazioni previsto dalla convenzione di Schengen, non esisteva in passato e non rientra quindi nell’acquis di Schengen introdotto nell’Unione europea dal protocollo di Schengen allegato al trattato di Amsterdam del 1997. La presente decisione quadro, quindi, non costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen.

La presente decisione quadro consente a Europol di operare in modo più efficiente in conformità della convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol)[3] e di definire strategie d’informazione, avvalendosi della maggiore disponibilità di informazioni pertinenti, per prevenire e combattere la criminalità organizzata, compreso il terrorismo, utilizzando al massimo i canali d’informazione esistenti.

Di recente, inoltre, sono state adottate altre impostazioni innovative a livello dell’UE, segnatamente l’iniziativa del Regno di Svezia riguardante un progetto di decisione quadro volto a semplificare lo scambio di informazioni e di intelligence e il trattato firmato da sette Stati membri il 27 maggio 2005 a Prüm per rafforzare la cooperazione transfrontaliera, in particolare per quanto riguarda la lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e all’immigrazione clandestina.

Da un punto di vista analitico, la disponibilità in tutta l’UE delle informazioni necessarie per consentire, agevolare o accelerare la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione dei reati è ostacolata da sette elementi principali:

- gli accordi bilaterali e multilaterali tra Stati membri hanno una portata geografica limitata o non impongono agli Stati membri di fornire informazioni, per cui lo scambio di dati è soggetto a fattori discrezionali.

- Le forme attuali di cooperazione tra le autorità di contrasto richiedono di norma l’intervento di unità nazionali o di punti di contatto centrali. Lo scambio diretto di informazioni tra le autorità rimane un’eccezione.

- Non esiste una procedura standardizzata applicata in tutta l’UE per chiedere e ottenere informazioni, ma si stanno facendo progressi in tal senso nell’ambito dell’iniziativa del Regno di Svezia (vedi più avanti).

- Non esiste, a livello dell’UE, un meccanismo efficace per stabilire l’eventuale disponibilità e reperibilità delle informazioni.

- Le diverse condizioni di accessibilità e di scambio delle informazioni e le distinzioni fra cooperazione di polizia, doganale e giudiziaria sminuiscono l’efficacia dello scambio di informazioni.

- Le diverse norme in materia di protezione ostacolano lo scambio delle informazioni riservate.

- Mancano norme comuni per controllare l’uso lecito delle informazioni ottenute da un altro Stato membro e vi sono poche possibilità di individuare la fonte e lo scopo originario delle informazioni.

La presente decisione quadro si prefigge, unitamente alla decisione quadro sulla protezione dei dati, di sormontare queste difficoltà.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

- Convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen del 1990. L’articolo 39 della convenzione prevede lo scambio di informazioni, su richiesta, tra forze di polizia, ma non impone agli Stati membri di rispondere. Alla lunghezza della procedura si aggiunge quindi il carattere aleatorio dei risultati. Per di più, le domande e le risposte vengono inoltrate attraverso le autorità centrali, mentre gli scambi diretti tra i funzionari competenti avvengono solo in casi eccezionali. La presente proposta privilegia i canali diretti per lo scambio di informazioni e prevede un obbligo generale di risposta, fatto salvo un numero limitato di motivi di rifiuto armonizzati. Ne conseguono un processo più rapido e una maggiore prevedibilità dei risultati.

- Convenzione Europol del 1995 e relativi protocolli. A norma dell’articolo 2, l’obiettivo di Europol è migliorare l'efficacia dei servizi competenti degli Stati membri e la loro cooperazione, al fine di prevenire e combattere il terrorismo e le altre forme di criminalità internazionale e organizzata. È attualmente in fase di lancio, nell’ambito del mandato di Europol, un nuovo sistema di scambio delle informazioni. Visto che la mancanza di informazioni costituisce il principale problema strutturale di Europol, la possibilità di ottenere informazioni in virtù del principio di disponibilità nell’ambito del suo mandato migliorerà l’efficienza di questo organismo.

- Iniziativa del Regno di Svezia riguardante un progetto di decisione quadro volto a semplificare lo scambio di informazioni e di intelligence migliorando il meccanismo creato dalla convenzione di Schengen. Il progetto armonizza ulteriormente il contesto legislativo per lo scambio di dati e abbrevia i tempi di risposta. La presente proposta consente invece l’accesso on line alle informazioni disponibili e ai dati di indice per le informazioni non accessibili on line previa notifica, da parte degli Stati membri, delle informazioni disponibili nell’ambito della loro giurisdizione. La proposta rende più mirata la ricerca dei dati, perché consente di accertarsi che le informazioni siano disponibili prima di richiederle e, al tempo stesso, di presentare domande ben strutturate. I motivi di rifiuto vengono inoltre armonizzati e resi vincolanti per le autorità che autorizzano l’accesso o il trasferimento delle informazioni a norma della legislazione nazionale. L'incertezza legata alle richieste di informazioni è quindi ridotta al minimo.

- Trattato firmato a Prüm il 27 maggio 2005 sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera per combattere, in particolare, il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e l’immigrazione clandestina. Questo strumento (non ancora ratificato) introdurrà, fra l’altro, misure di vasta portata onde migliorare lo scambio di informazioni. La presente proposta presenta diverse similitudini con il trattato, come il sistema di indice e l’accesso diretto alle banche dati nazionali, ma il trattato ha un campo di applicazione più limitato ed è stato sottoscritto solo da sette Stati membri.

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

La presente decisione quadro intende garantire la piena tutela del diritto alla libertà e alla sicurezza, del diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, del diritto alla protezione dei dati di carattere personale e dei principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene (articoli 6, 7, 8, 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).

A tal fine, la decisione autorizza solo le autorità nazionali competenti per la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione dei reati a ottenere informazioni, e impone alle autorità in questione di verificare la necessità e la qualità delle informazioni. Spetta inoltre a un comitato ad hoc accertarsi preventivamente che le informazioni siano disponibili solo per l’autorità competente omologa.

Il trattamento dei dati personali ai sensi della presente decisione quadro avverrà, rispettivamente, in conformità della decisione quadro 2006/XX/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e della convenzione Europol.

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell’impatto

- Consultazione

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

La Commissione ha organizzato due cicli di consultazioni con gli interlocutori competenti in materia di scambio di dati al fine di consentire, agevolare o accelerare la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione dei reati. Durante le consultazioni si è fatta un’analisi approfondita del principio di disponibilità e si sono avute reazioni sulle strategie di attuazione e su come tutelare in modo più efficace i diritti fondamentali. Si è inoltre valutata la fattibilità delle diverse opzioni presentate nell’ambito della valutazione dell’impatto. Durante il primo ciclo, la situazione attuale è stata esaminata sulla base di un questionario. Il secondo ciclo è stato dedicato prevalentemente alla ricerca di soluzioni prendendo spunto dall’esame suddetto.

Il 9-10 novembre 2004 e il 2 marzo 2005 si sono svolte riunioni con i rappresentanti dei ministeri nazionali responsabili degli organismi di contrasto, con Europol e con Eurojust.

Il 23 novembre 2004 e l’8 marzo 2005 sono state indette consultazioni con i rappresentanti dei gruppi d’interesse attivi in materia di diritti umani e con la commissione per le libertà pubbliche del Parlamento europeo, durante le quali sono state espresse le preoccupazioni della società civile.

Il 22 novembre 2004 e l’11 gennaio 2005 sono stati consultati i rappresentanti delle autorità nazionali competenti per la protezione dei dati, tra cui il garante europeo della protezione dei dati e il segretariato dell’autorità comune di controllo.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La consultazione dei soggetti impegnati nell’attività di contrasto ha confermato l’esigenza di un’impostazione innovativa per moltiplicare le possibilità di scambio delle informazioni. Le parti interessate hanno inoltre insistito sulla necessità di essere pragmatici, di puntare a tipi di informazioni specifici e di predisporre un contesto comune per lo scambio di informazioni. Nel quadro della consultazione sono stati introdotti elementi di riconoscimento reciproco oltre a quelli derivanti dal principio dell’accesso equivalente, cioè il trattamento della richiesta di informazioni alle condizioni applicate nello Stato membro interpellato. Si è inoltre creato un meccanismo di comitatologia per definire gli aspetti tecnici dello scambio di informazioni.

Le consultazioni con i rappresentanti dei gruppi d’interesse attivi in materia di diritti umani e del Parlamento europeo hanno riguardato principalmente la tracciabilità di ciascuna fase dello scambio di informazioni al fine di individuare i ricorsi giurisdizionali più efficaci.

Le consultazioni con i rappresentanti delle autorità di protezione dai dati hanno giustificato la distinzione tra i principi generali applicabili a tutti i settori e i principi specifici applicabili a certi tipi di informazioni. In tale contesto, inoltre, sono stati elaborati gli articoli sulla tracciabilità delle informazioni trattate in virtù del principio di disponibilità e si è inserito il diritto della difesa, che permette di consultare le informazioni chieste e ottenute.

- Ricorso al parere di esperti

Settori scientifici/di competenza interessati

La Commissione ha indetto una gara d’appalto per definire, da un lato, il campo di applicazione della normativa applicabile allo scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità per la cooperazione tra le autorità di contrasto e, dall’altro, strategie ottimali volte a tutelare i diritti fondamentali quando i dati personali vengono trattati in tale contesto basandosi, tra l’altro, su un confronto delle situazioni nazionali esistenti.

Metodologia applicata

La gara con procedura ristretta riguardava l'esecuzione di uno studio comparato dei sistemi esistenti per lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto, ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione dei reati. Lo studio ha analizzato gli ostacoli allo scambio di informazioni e definito strategie volte ad eliminarli. Si è consultata la documentazione scientifica e si sono esaminati i metodi di scambio delle informazioni nell’ambito degli ordinamenti giuridici nazionali e dei principali strumenti europei. Per valutare con esattezza l’autonomia delle autorità di contrasto in termini di accesso ai dati si è effettuata un'analisi approfondita delle risposte a un questionario inviato agli Stati membri. In una seconda fase, si sono sperimentate varie ipotesi di ricerca insieme agli ufficiali di collegamento e al personale di Europol in occasione di una tavola rotonda tenutasi presso questo organismo l'11 maggio 2005. Lo studio comprendeva un’analisi delle lacune (“gap-analysis”) su cui si è basata la successiva sperimentazione delle ipotesi di ricerca.

Principali organizzazioni/esperti consultati

Amministrazioni degli Stati membri da cui dipendono gli organismi di contrasto nazionali, rappresentanti delle autorità di protezione dei dati, tra cui il garante europeo della protezione dei dati, Europol, compresi gli ufficiali di collegamento, gruppi d’interesse attivi in materia di diritti umani e commissione per le libertà pubbliche del Parlamento europeo.

Pareri ricevuti e utilizzati

Non è stata menzionata l’esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

In linea con i pareri ricevuti, la proposta suggerisce di limitare le competenze per l’ottenimento delle informazioni disponibili alle informazioni a cui le autorità competenti possono accedere in modo autonomo, eventualmente previa autorizzazione di un’autorità diversa da quella designata. Si è inoltre dato seguito al suggerimento di introdurre una “domanda di informazioni” per agevolare e individuare il trattamento delle informazioni non accessibili on line ogniqualvolta una consultazione dei dati di indice che gli Stati membri devono mettere a disposizione per tutte le informazioni pertinenti non accessibili on line dia un risultato positivo.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Le conclusioni si basano su uno studio comparato eseguito previa gara d’appalto con procedura ristretta.

- Valutazione dell’impatto

Le quattro opzioni legislative seguenti sono state valutate nell’intento di migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto nella fase preprocessuale.

- Nessuna normativa nuova o supplementare:

Non prendendo misure si rischia di mantenere la situazione attuale, che non risponde in modo ottimale alle sfide principali in materia di sicurezza. Nessuno degli strumenti e dei progetti esistenti comporta i miglioramenti che la presente decisione quadro intende introdurre.

- Applicazione del principio dell’accesso equivalente:

Lo scambio di informazioni in base al principio dell’accesso equivalente consente il trattamento nazionale delle domande di informazioni a condizioni non più rigorose di quelle applicate nello Stato membro interpellato. Pur riconoscendo la responsabilità comune in materia di sicurezza, contrariamente all'opzione precedente, questo principio non permette di ovviare alle carenze intrinseche del sistema (lunghezza dei tempi di risposta, esito imprevedibile delle domande di informazioni, mancanza di un obbligo di risposta, difficile gestione delle domande a causa delle diverse condizioni da rispettare).

- Principio del riconoscimento reciproco modulato da una condizione di accesso equivalente associata a un meccanismo di valutazione dell’equivalenza delle autorità abilitate a ottenere le informazioni:

Quest’opzione comporta, come l’opzione precedente, il trattamento nazionale delle richieste provenienti da altri Stati membri, ma riduce i problemi di gestione rendendo obbligatoria l’esecuzione delle richieste di informazioni a condizione che sia stata formalmente stabilita l'equivalenza tra l’autorità che può ottenere le informazioni nello Stato membro che le possiede e l’autorità dell’altro Stato membro che ha bisogno di queste informazioni per svolgere i suoi compiti legittimi. Quest’opzione, tuttavia, non contempla i casi in cui non esistono mezzi affidabili per sapere se le informazioni siano effettivamente disponibili, il che riduce l’incidenza reale del diritto di accesso alle informazioni.

- Principio del riconoscimento reciproco modulato da una condizione di accesso equivalente associata a un meccanismo di valutazione dell’equivalenza delle autorità abilitate a ottenere le informazioni e a un sistema di indice per identificare le informazioni non disponibili on line:

Quest’opzione prende spunto dall'opzione precedente, ma elimina gli inconvenienti che ostacolano l'accesso alle informazioni disponibili imponendo agli Stati membri di rendere i tipi di informazioni concordati accessibili alle autorità competenti omologhe degli altri Stati membri secondo le stesse modalità applicate alle loro autorità nazionali. Ciò significa garantire l’accesso on line alle banche dati nazionali a cui hanno accesso on line le autorità nazionali competenti e comunicare l’esistenza delle informazioni che non sono disponibili on line. Ai termini della proposta, per segnalare l’esistenza di informazioni non disponibili on line gli Stati membri devono fornirsi reciprocamente dati di indice per la consultazione on line, da cui risulti se le informazioni sono disponibili o meno e quale autorità le controlla o le gestisce. Quest’opzione introduce inoltre una “domanda di informazioni” che permette di ottenere le informazioni a cui si riferiscono i dati di indice. La “domanda” viene presentata dall’autorità competente richiedente. Quest’opzione rende più mirata la ricerca dei dati, perché consente di accertarsi che le informazioni siano disponibili prima di richiederle e, al tempo stesso, di presentare domande ben strutturate. La registrazione (“logging”) delle domande e degli scambi garantisce la tracciabilità di ciascuna fase del trattamento delle informazioni e la disponibilità di ricorsi giurisdizionali efficaci per le persone i cui dati vengono trattati.

Per quanto riguarda l’impatto sui diritti fondamentali, va sottolineato che la decisione quadro contribuisce all’applicazione degli articoli 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali, a norma dei quali: “Ogni individuo ha diritto alla vita e all’integrità fisica”. La tutela della vita privata delle persone i cui dati sono trattati nell'ambito della presente decisione quadro è rafforzata mediante la decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

La decisione quadro si conforma inoltre all’articolo 6 del TUE, che pone il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali al centro delle attività dell’Unione, applicando la quarta opzione analizzata nell’ambito della valutazione dell’impatto, che permette di conseguire questo obiettivo.

La Commissione ha eseguito una valutazione dell’impatto (che non figura nel programma di lavoro), oggetto di una relazione che può essere consultata al seguente URL: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/impact/index_en.htm.

3. Elementi giuridici della proposta

- Sintesi delle misure proposte

A norma della decisione quadro, gli Stati membri devono fare in modo che le informazioni utili per le attività di contrasto, cioè le informazioni tali da consentire, agevolare o accelerare la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione dei reati, controllate dalle autorità o da soggetti privati designati a tal fine, siano condivise con le autorità competenti omologhe degli altri Stati membri, se hanno bisogno di dette informazioni nell’assolvimento dei loro compiti legittimi, e con Europol, se l’accesso a tali informazioni è necessario a questo organismo nell’assolvimento dei suoi compiti legittimi nonché conforme alla convenzione Europol e ai relativi protocolli. Le informazioni disponibili vengono condivise mediante l'accesso on line o un trasferimento a seguito di una “domanda di informazioni” dopo aver confrontato le informazioni richieste con i dati di indice forniti dagli Stati membri per le informazioni non accessibili on line.

Non esiste alcun obbligo di procurarsi le informazioni mediante misure coercitive.

Laddove, a norma della legislazione nazionale, il trasferimento delle informazioni debba essere autorizzato da un’autorità diversa da quella che le controlla, l’autorità che controlla o che gestisce le informazioni (“autorità designata”) ottiene l’autorizzazione per conto dell’organo di contrasto dell’altro Stato membro che ha bisogno delle informazioni.

Il trasferimento a seguito di una domanda di informazioni può essere rifiutato esclusivamente per i motivi indicati nella decisione quadro, che oltretutto si applica solo quando le opzioni meno restrittive si siano rivelate inefficaci. La decisione quadro riguarda lo scambio di informazioni che precede l’avvio di un procedimento giudiziario e lascia impregiudicati i meccanismi di assistenza giudiziaria reciproca.

- Base giuridica

Articolo 30, paragrafo 1, lettera b) e articolo 34, paragrafo 2, lettera b) del TUE.

- Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità.

Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri per i seguenti motivi.

Le misure prese finora dagli Stati membri in questo settore non hanno dato risultati soddisfacenti. Sussistono infatti troppi ostacoli giuridici e amministrativi alla disponibilità delle informazioni dovuti, fra l’altro, alla rivalità tra i servizi nazionali, i quali trattengono le informazioni; lo scambio di dati è rallentato inoltre dalle differenze tra i contesti nazionali; la mancanza di un contesto legislativo chiaro fa sì che in alcuni casi le autorità in questione dipendano dalla buona volontà delle controparti nazionali per procurarsi le informazioni necessarie.

Le forme più gravi della criminalità organizzata, tra cui il terrorismo, sono un fenomeno internazionale che i singoli Stati membri non possono combattere con la debita efficacia. Occorrono quindi norme e meccanismi comuni per agevolare lo scambio di informazioni a livello dell’UE.

Gli obiettivi della proposta saranno realizzati meglio mediante un’azione dell’Unione per i seguenti motivi.

Se si adotteranno norme a livello dell’UE, occorreranno meno risorse per lo scambio di informazioni, poiché non sarà più necessario intrattenere un gran numero di contatti bilaterali e di reti multilaterali. È più oneroso mantenere una cooperazione intergovernativa ad hoc, con 25 serie di norme sulla trasmissione delle informazioni. L’Unione europea è il livello adeguato anche perché il fabbisogno di informazioni delle autorità di contrasto dipende in larga misura dal grado di integrazione fra i diversi paesi. Considerato l’alto livello di integrazione dell’UE, la maggior parte delle informazioni utili per uno Stato membro è detenuta dagli altri Stati membri. |

L’adozione di una normativa unica renderà superfluo il mantenimento di 25 serie di norme estremamente diverse sulla trasmissione delle informazioni. |

Il trattamento delle informazioni pertinenti da parte delle autorità competenti in tutta l’UE sosterrà le misure prese a livello nazionale e a livello dell’UE per migliorare la capacità dell’Unione di prevenire e combattere il terrorismo. Le misure proposte permetteranno alle autorità di contrasto nazionali e a Europol di ottenere le informazioni utili per le attività di contrasto che sono accessibili in uno degli Stati membri. Se non si prenderanno misure a livello dell’UE, sarà impossibile sapere che le informazioni sono disponibili in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità richiedente e predisporre meccanismi uniformi e coerenti per ottenere tali informazioni.

La proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà e lascia impregiudicato l’articolo 33 del trattato UE.

- Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

L’azione definisce una serie di norme minime e non ostacola lo sviluppo di sistemi bilaterali o multilaterali di scambio delle informazioni che vadano al di là della presente decisione quadro. I riferimenti alla legislazione nazionale sono mantenuti laddove non sminuiscono l'efficacia e la prevedibilità dei meccanismi di ottenimento delle informazioni disponibili e in quanto offrono garanzie procedurali.

- Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione quadro basata sull’articolo 34, paragrafo 2, lettera b) del TUE.

Altri mezzi non risulterebbero adeguati per il seguente motivo.

L’altro strumento possibile, cioè una decisione del Consiglio basata sull’articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del TUE, non avrebbe permesso di armonizzare le condizioni per la presentazione e il trattamento della domanda di informazioni e per l'ottenimento dell'autorizzazione di accesso o di trasferimento tramite le autorità competenti dello Stato membro interpellato o di quello richiedente.

4. Incidenza sul bilancio

L’attuazione della decisione quadro proposta comporterebbe spese amministrative a carico del bilancio delle Comunità europee per le riunioni e la segreteria del comitato da creare a norma degli articoli 5 e 19.

5. Informazioni supplementari

- Tavola di concordanza

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento della decisione quadro, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la decisione quadro.

- Illustrazione dettagliata della proposta

Nessuna

2005/0207 (CNS)

Proposta di

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO

sullo scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce l’Unione europea, in particolare l’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione[4],

visto il parere del Parlamento europeo[5],

considerando quanto segue:

(1) L’Unione europea si è prefissa di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un’azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

(2) Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ribadiscono la necessità di migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri per la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione dei reati.

(3) Il programma dell’Aia sul rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea, adottato dal Consiglio europeo il 4 novembre 2004, ha insistito sulla necessità di un approccio innovativo nei confronti dello scambio transfrontaliero di informazioni in materia di applicazione della legge secondo il principio di disponibilità e ha invitato la Commissione a presentare proposte in merito entro la fine del 2005. In virtù del principio suddetto, se un’autorità competente di uno Stato membro o Europol ha bisogno di informazioni nell'assolvimento dei suoi compiti legittimi, può ottenere tali informazioni dallo Stato membro che le possiede, il quale è tenuto a trasmettergliele per i fini dichiarati.

(4) Europol deve inoltre avere accesso alle informazioni disponibili nell’esercizio delle sue funzioni e in conformità della convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un ufficio europeo di polizia[6] (in appresso “convenzione Europol”).

(5) Le maggiori possibilità di scambiare informazioni devono essere controbilanciate da meccanismi volti a tutelare i diritti fondamentali delle persone i cui dati personali sono trattati nell’ambito della presente decisione quadro. La decisione quadro 2006/XX/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale[7] (in appresso “decisione quadro 2006/XX/GAI sulla protezione dei dati personali”) si applica al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in conformità della presente decisione quadro. Le disposizioni della convenzione Europol sulla protezione dei dati si applicano al trattamento dei dati personali da parte di Europol, compreso il potere dell’autorità comune di controllo, creata dall’articolo 24 della convenzione Europol, di sorvegliare le attività di Europol. Europol è responsabile del trattamento illecito dei dati personali.

(6) La presente decisione quadro deve imporre agli Stati membri l’obbligo di dare accesso a o di fornire certi tipi di informazioni in possesso delle loro autorità alle autorità omologhe degli altri Stati membri, quando queste ultime hanno bisogno delle informazioni nell’assolvimento dei loro compiti legittimi per la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione dei reati prima che inizi il procedimento giudiziario.

(7) Quest’obbligo deve applicarsi solo ai tipi di informazioni elencati nell’allegato II.

(8) Gli Stati membri devono notificare alla Commissione le autorità preposte all’applicazione della presente decisione quadro, le informazioni disponibili in ciascuno Stato membro nonché le condizioni e le finalità del loro uso.

(9) Basandosi sulle informazioni notificate alla Commissione, occorre stabilire l’equivalenza fra le autorità che hanno accesso ai vari tipi di informazioni e le condizioni applicabili per quanto riguarda l'accesso alle informazioni e il loro uso.

(10) L’autorità competente omologa che ottiene le informazioni a norma della presente decisione quadro deve utilizzarle solo allo scopo per il quale sono state fornite. Le informazioni fornite non devono essere usate come prova di un reato senza l’autorizzazione preventiva di un’autorità giudiziaria dello Stato membro che le ha fornite.

(11) Le autorità e le parti designate che controllano le informazioni contemplate dalla presente decisione quadro devono verificare la qualità delle informazioni prima e dopo la loro comunicazione a norma della decisione quadro 2006/XX/GAI sulla protezione dei dati personali.

(12) Le banche dati elettroniche contenenti un tipo di informazioni contemplato dalla presente decisione quadro e che sono accessibili on line per le autorità competenti di uno Stato membro devono essere accessibili on line anche per le autorità competenti omologhe degli altri Stati membri.

(13) Se non è possibile accedere on line alle informazioni, le autorità competenti omologhe devono avere accesso on line ai dati di indice che identificano chiaramente le informazioni oggetto della presente decisione quadro e che possono essere consultati mediante una routine di ricerca onde stabilire se le informazioni a cui hanno accesso a norma della presente decisione quadro siano disponibili in un altro Stato membro. I dati di indice devono contenere un riferimento all’autorità designata che controlla o che gestisce le informazioni.

(14) Tutte le domande di informazioni presentate dopo aver scoperto una corrispondenza attraverso la consultazione dei dati di indice devono essere rivolte all’autorità designata utilizzando il formulario di cui all’allegato I. L’autorità designata deve rispondere entro un dato termine fornendo le informazioni all’autorità competente omologa oppure spiegando perché non può fornirle o non può fornirle immediatamente.

(15) L’autorità designata che fornisce le informazioni a seguito di una domanda di informazioni deve poter subordinare l’uso delle informazioni a istruzioni vincolanti per l’autorità competente che ha presentato la domanda.

(16) Se la legislazione nazionale impone di ottenere un’autorizzazione preventiva, l’autorizzazione deve essere chiesta dall’autorità designata che controlla le informazioni. L’autorità responsabile dell’autorizzazione deve rispondere entro un dato termine dal ricevimento della domanda. Se la domanda di informazioni riguarda informazioni destinate ad essere usate come prova di un reato, l’autorità giudiziaria dello Stato membro dell’autorità che controlla le informazioni deve essere responsabile dell’autorizzazione.

(17) L’autorità designata che controlla le informazioni deve poterle negare per uno dei motivi previsti dalla presente decisione quadro.

(18) In caso di disfunzione temporanea delle infrastrutture tecniche necessarie, gli obblighi delle autorità designate in termini di fornitura delle informazioni devono essere adempiuti per quanto possibile dai punti di contatto nazionali.

(19) L’autorità competente omologa deve conservare traccia di tutte le informazioni ottenute a norma della presente decisione quadro alle condizioni specificate nella decisione quadro 2006/XX/GAI sulla protezione dei dati personali. Le informazioni destinate a essere usate come prove devono essere conservate nel fascicolo penale corrispondente.

(20) Il diritto di accesso dell’interessato alla domanda di informazioni che lo riguarda e alla relativa risposta deve essere esercitato alle condizioni indicate nella decisione quadro 2006/XX/GAI sulla protezione dei dati personali.

(21) Deve essere possibile concludere, nell’ambito della presente decisione quadro, accordi o intese bilaterali o multilaterali di cooperazione tra le autorità degli Stati membri al fine di semplificare o agevolare ulteriormente le modalità della fornitura di informazioni ai sensi della presente decisione quadro.

(22) La presente decisione quadro deve definire la procedura di determinazione dell’equivalenza tra le autorità che hanno accesso ai vari tipi di informazioni, le condizioni applicate all’accesso alle informazioni e al loro uso e un formato elettronico per la comunicazione delle informazioni o dei dati di indice, le specifiche tecniche relative alla domanda di informazioni e alla relativa risposta e i mezzi per la trasmissione delle informazioni.

(23) Considerata la natura transfrontaliera delle questioni inerenti alla sicurezza, l’obiettivo delle misure proposte, che consiste nel migliorare lo scambio delle informazioni disponibili nell’Unione europea, non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri. Tale obiettivo, quindi, può essere realizzato meglio a livello dell’Unione europea a causa dell’interdipendenza tra gli Stati membri. Il Consiglio può adottare misure in virtù del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato CE e all’articolo 2 del trattato UE. Conformemente al principio di proporzionalità di cui all’articolo 5 del trattato CE, la presente decisione quadro non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di questo obiettivo.

(24) La presente decisione quadro lascia impregiudicati i regimi specifici di cooperazione tra le autorità competenti istituiti ai sensi del titolo VI del trattato sull’Unione europea. A norma dell’articolo 47 del trattato sull’Unione europea, inoltre, la presente decisione quadro lascia impregiudicata la protezione dei dati personali prevista dal diritto comunitario, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[8].

(25) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Oggetto

1. La presente decisione quadro determina le condizioni e le modalità secondo le quali i tipi di informazioni, elencati nell’allegato II, di cui dispongono le autorità competenti di uno Stato membro vengono forniti alle autorità competenti omologhe degli altri Stati membri e a Europol onde agevolarli nell’assolvimento dei loro compiti legittimi per la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione dei reati.

2. Nessuna disposizione della presente decisione quadro può essere considerata tale da pregiudicare il rispetto delle garanzie procedurali che tutelano i diritti e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 del trattato UE.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente decisione quadro si applica al trattamento delle informazioni prima dell’avvio di un procedimento giudiziario.

2. La presente decisione quadro non comporta alcun obbligo di raccogliere e registrare le informazioni, avvalendosi o meno di misure coercitive, al solo scopo di renderle disponibili per le autorità competenti degli altri Stati membri e per Europol. Le informazioni raccolte in modo lecito mediante misure coercitive sono trattate come informazioni disponibili che possono essere ottenute alle condizioni previste dalla presente decisione quadro.

3. La presente decisione quadro non si applica nei casi in cui viene istituito un regime specifico di cooperazione tra le autorità competenti a norma del titolo VI del trattato UE.

4. Le disposizioni della presente decisione quadro lasciano impregiudicati gli strumenti applicabili all’assistenza giudiziaria reciproca o al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale.

Articolo 3

Definizioni

Ai sensi della presente decisione quadro s'intende per:

a) “informazioni”: le informazioni esistenti, elencate nell’allegato II;

b) “autorità competente”: qualsiasi autorità nazionale contemplata dall’articolo 29, primo trattino, del trattato UE, notificata secondo la procedura di cui all’articolo 4, e Europol, entro i limiti delle sue competenze stabilite dalla convenzione Europol e dai relativi protocolli;

c) “autorità competente omologa”: qualsiasi autorità competente di cui si è accertata, secondo la procedura di cui all’articolo 5, l’equivalenza con un’autorità di un altro Stato membro ai sensi della presente decisione quadro;

d) “autorità designate” e “parti designate”: le autorità e le parti che controllano le informazioni o i dati di indice, notificate secondo la procedura di cui all’articolo 4;

e) “punto di contatto nazionale”: l’autorità abilitata a fornire le informazioni o ad accedere alle informazioni in caso di disfunzione dei mezzi tecnici predisposti a norma della presente decisione quadro, notificata secondo la procedura di cui all’articolo 4;

f) “accesso on line”: l’accesso informatizzato a una banca dati elettronica per la consultazione del suo contenuto, a partire da una sede diversa da quella della banca dati, senza l’intervento di un’altra autorità o di un’altra parte;

g) “dati di indice”: i dati che servono a identificare chiaramente le informazioni e che possono essere consultati mediante una routine di ricerca per accertare se le informazioni siano disponibili o meno.

Articolo 4

Notifica

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente decisione quadro:

a) le autorità competenti ai fini della presente decisione quadro, indicandone le competenze specifiche previste dalla legislazione nazionale;

b) i punti di contatto nazionali per ciascun tipo di informazioni;

c) le autorità designate e, se del caso, le parti designate per ciascun tipo di informazioni o di dati di indice connessi nonché, per ciascuna parte designata, l’autorità designata corrispondente per l’esecuzione della domanda di informazioni riguardante informazioni controllate dalla parte designata;

d) il depositario di ciascun tipo di informazioni e dei relativi dati di indice, nonché le modalità di accesso a ciascun tipo di informazioni e di dati, precisando in particolare se le informazioni siano accessibili on line;

e) lo scopo per il quale ciascun tipo di informazioni può essere trattato e le competenze delle autorità dello Stato membro che possono ottenere le informazioni a norma della legislazione nazionale;

f) se la comunicazione delle informazioni è subordinata all'autorizzazione preventiva di una data autorità, l’autorità in questione e la procedura applicabile;

g) se del caso, il canale per il trasferimento di ciascun tipo di informazioni a cui si riferiscono i dati di indice.

2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione i cambiamenti degli elementi notificati a norma del paragrafo 1 che sostituiscono la notifica precedente corrispondente.

Articolo 5

Equivalenza tra le autorità competenti

1. Per determinare le autorità competenti abilitate ad accedere alle informazioni disponibili a norma della presente decisione quadro si valuta, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente decisione quadro, l’equivalenza tra le autorità competenti degli Stati membri in base ai criteri elencati nell’allegato III e alle notifiche ricevute a norma dell’articolo 4.

2. Le misure che determinano l’equivalenza tra le autorità competenti sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19. Tali misure specificano:

a) per ciascun tipo di informazioni accessibile on line alle autorità nazionali competenti di uno Stato membro, quali autorità competenti degli altri Stati membri con competenze equivalenti siano autorizzate ad accedervi on line, nel pieno rispetto dello scopo per il quale le informazioni vengono trattate nel primo Stato membro;

b) per ciascun tipo di dati di indice connessi alle informazioni accessibili alle autorità nazionali competenti di uno Stato membro, quali autorità competenti degli altri Stati membri con competenze equivalenti siano autorizzate a consultarli, nel pieno rispetto dello scopo per il quale le informazioni vengono trattate nel primo Stato membro.

3. Le misure adottate a norma del presente articolo sono classificate “UE riservatissime”.

4. Una volta ricevuta una notifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, le misure adottate a norma del presente articolo vengono adeguate entro sei mesi.

Articolo 6

Obbligo di fornire le informazioni

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni siano trasmesse alle autorità competenti omologhe degli altri Stati membri e a Europol, alle condizioni indicate nella presente decisione quadro, quando tali autorità abbiano bisogno di queste informazioni per svolgere le loro funzioni in materia di prevenzione, individuazione e investigazione dei reati.

Articolo 7

Limitazione della finalità

Le informazioni oggetto della presente decisione quadro vengono usate solo per la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione dei reati per i quali sono fornite.

Articolo 8

Obblighi delle autorità designate e delle parti designate

1. L’autorità designata o la parte designata verifica la qualità delle informazioni prima e dopo la loro trasmissione, e informa immediatamente l’autorità competente omologa di qualsiasi elemento che possa incidere sulla qualità delle informazioni, in conformità della decisione quadro 2006/XX/GAI sulla protezione dei dati personali.

2. Le informazioni vengono fornite nella lingua in cui sono disponibili.

3. Se le informazioni sono fornite a seguito di una domanda di informazioni ai sensi dell’articolo 11, vengono registrati, oltre ai requisiti di cui all’articolo 10 della decisione quadro 2006/XX/GAI sulla protezione dei dati personali, i dati seguenti:

a) riferimenti precisi della domanda di informazioni;

b) nome del funzionario che ha autorizzato la trasmissione.

4. Il fascicolo contenente la documentazione e/o i dati registrati viene trasmesso all’autorità di controllo competente in conformità della decisione quadro 2006/XX/GAI sulla protezione dei dati personali.

5. Le specifiche tecniche per la registrazione dei dati sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19.

Articolo 9

Accesso on line alle informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti omologhe degli altri Stati membri e Europol possano accedere on line alle informazioni contenute nelle banche dati elettroniche a cui le loro autorità competenti hanno accesso on line.

2. Qualora l’accesso on line a norma del paragrafo 1 non sia possibile, si applica l’articolo 10.

3. Le misure tecniche necessarie per consentire l’accesso on line alle informazioni sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19.

Articolo 10

Consultazione on line dei dati di indice

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati di indice delle informazioni non accessibili on line possano essere consultati on line dalle autorità competenti omologhe degli altri Stati membri e da Europol e predispongono a tal fine le opportune infrastrutture tecniche.

2. I dati di indice contengono almeno un riferimento al tipo di informazioni connesse nonché all’autorità designata che controlla o gestisce le informazioni, e che gestirà i dati di indice in applicazione della presente decisione quadro.

3. Le norme applicabili alla creazione dei dati di indice e di un formato elettronico sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19.

Articolo 11

Domanda di informazioni

1. Quando la consultazione dei dati di indice da parte di un’autorità competente omologa permette di individuare una corrispondenza, l’autorità in questione può compilare una domanda di informazioni ai sensi dell’allegato I e inviarla all’autorità designata per ottenere le informazioni identificate dai dati di indice.

2. L’autorità designata risponde entro dodici ore dal ricevimento della domanda di informazioni dopo aver ottenuto, se del caso, l’autorizzazione di cui all’articolo 13.

3. Qualora l’autorità designata non possa fornire o non possa fornire immediatamente le informazioni richieste, risponde all’autorità competente omologa spiegandone i motivi e indicando, se del caso, la procedura necessaria per ottenere le informazioni disponibili o per ottenerle più rapidamente.

4. Se l’autorità designata non è abilitata a trattare la domanda di informazioni, notifica immediatamente all'autorità competente omologa l’autorità designata che controlla o gestisce le informazioni richieste. All'occorrenza, si corregge il riferimento all’autorità designata nei dati di indice corrispondenti.

5. L’autorità designata che riceve una domanda di informazioni può subordinare l’uso delle informazioni che fornisce a istruzioni specifiche a norma dell’articolo 12.

6. Tutte le trasmissioni sono effettuate con mezzi tali da garantirne l’integrità e l’autenticità.

7. Le specifiche tecniche relative al formato elettronico della domanda di informazioni e della risposta e ai mezzi di trasmissione delle stesse vengono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19.

Articolo 12

Istruzioni per l’uso

1. Un’autorità designata può limitare, nella sua risposta, l’uso delle informazioni mediante le istruzioni necessarie:

a) per evitare di compromettere il buon esito di un’indagine in corso;

b) per tutelare una fonte di informazioni o l’integrità fisica di una persona;

c) per tutelare la riservatezza delle informazioni a un qualsiasi stadio del trattamento.

2. Le istruzioni per l’uso sono vincolanti per l’autorità competente che ha presentato la domanda di informazioni.

3. Si adotta un formato standard per la comunicazione delle istruzioni per l’uso secondo la procedura di cui all’articolo 19.

Articolo 13

Autorizzazione preventiva

1. Se la legislazione nazionale lo prevede, la fornitura delle informazioni è soggetta ad autorizzazione preventiva, a meno che non esista uno dei motivi di rifiuto di cui all’articolo 14. L’autorizzazione viene richiesta dall’autorità designata, a cui l’autorità competente in materia di autorizzazioni risponde entro dodici ore dal ricevimento della domanda.

2. Qualora si intenda utilizzare le informazioni come prova di un reato, l’autorizzazione preventiva è richiesta a un’autorità giudiziaria dello Stato membro dell’autorità designata.

Articolo 14

Motivi di rifiuto

1. L’autorità designata può rifiutarsi di fornire le informazioni per i seguenti motivi:

a) per evitare di compromettere il buon esito di un’indagine in corso;

b) per tutelare una fonte di informazioni o l’integrità fisica di una persona;

c) per tutelare la riservatezza delle informazioni a un qualsiasi stadio del trattamento;

d) per tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone i cui dati sono trattati nell’ambito della presente decisione quadro.

2. Si adotta un formato standard per la comunicazione dei motivi di rifiuto secondo la procedura di cui all’articolo 19.

Articolo 15

Disposizioni provvisorie e di emergenza

In caso di disfunzione temporanea delle infrastrutture tecniche utilizzate per fornire le informazioni, le informazioni sono fornite per quanto possibile attraverso i punti di contatto nazionali.

Articolo 16

Tracciabilità

L’autorità competente omologa:

(a) conserva traccia di tutte le informazioni a norma dell’articolo 8;

(b) quando è stata ottenuta un’autorizzazione per utilizzare le informazioni come prova, inserisce nel fascicolo penale corrispondente tutte le informazioni ottenute a norma della presente decisione quadro unitamente a una copia della domanda di informazioni presentata ai sensi dell’articolo 11.

Articolo 17

Diritto di accesso

La persona a cui si riferiscono i dati ha accesso, alle condizioni specificate nella decisione quadro 2006/XX/GAI sulla protezione dei dati personali, alla domanda di informazioni che la riguarda, presentata a norma dell’articolo 11, e alla relativa risposta, comprese le istruzioni per l’uso impartite a norma dell’articolo 12.

Articolo 18

Accordi bilaterali di cooperazione tra le autorità contemplate dalla presente decisione quadro

1. Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali che coprano il campo di applicazione della presente decisione quadro onde semplificare o agevolare ulteriormente le modalità di fornitura delle informazioni a norma della presente decisione quadro, purché gli accordi o le intese in questione siano compatibili con la presente decisione quadro e con la decisione quadro 2006/XX/GAI sulla protezione dei dati personali.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi o le intese suddetti.

Articolo 19

Comitato

1. Nei casi in cui si fa riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno basandosi su una proposta presentata dal presidente in base al modello di regolamento interno pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all’articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea per l’adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita in quell’articolo. Il presidente non partecipa al voto.

4. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo.

5. Il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata entro due mesi dalla data in cui gli è stata presentata la proposta.

Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la proposta ovvero presentare una proposta legislativa.

Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l’atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato opposizione alla proposta di misure di esecuzione, la Commissione adotta l’atto di esecuzione proposto.

6. Designano i rappresentanti degli Stati membri le autorità competenti per l’attuazione della presente decisione quadro. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante.

Articolo 20

Attuazione e applicazione

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro i termini fissati nella stessa, e comunque entro il 30 giugno 2007.

2. Gli Stati membri comunicano entro la stessa data al Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono la presente decisione quadro nella loro legislazione nazionale, accludendo una tavola di concordanza tra queste disposizioni e la presente decisione quadro.

3. Il Consiglio valuta entro dicembre 2008, e poi ogni due anni, l’applicazione della presente decisione quadro e prende tutte le misure necessarie per garantirne il pieno rispetto, sulla base di una relazione della Commissione che tiene conto delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2 e di tutte le altre informazioni pertinenti fornite dagli Stati membri e previa consultazione del gruppo di lavoro istituito dall’articolo 31 della decisione quadro 2006/XX/GAI sulla protezione dei dati personali.

Articolo 21

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Domanda di informazioni

[DOMANDA]

Con riferimento a [estremi della risposta positiva], i sottoscritti [nome dell’autorità competente] rivolgono la presente domanda di informazioni all’attenzione di [nome dell’autorità designata che controlla o gestisce le informazioni richieste] per ottenere i dati indicati in appresso .

1) Tipo di informazioni richiesto

2) Autorità di emissione competente:

Nome :Indirizzo :Stato membro :Telefono :Fax :E-mail :

3) Autorità designata:

Nome :Indirizzo :Stato membro :Telefono :Fax :E-mail :

4) Tipo di reato(i) o di attività criminale(i)

5) Scopo per il quale sono richieste le informazioni:

6) Identità nota(e) della/delle persona(e) oggetto della misura per la quale sono richieste le informazioni:

7) Precisare se le informazioni saranno usate come prova di un reato:

[Luogo di rilascio], [data] <FIRMA>

[RISPOSTA]

Vista la domanda di informazioni presentata da [nome dell’autorità], i sottoscritti [nome dell’autorità] incaricano [nome dell’autorità] di attenersi alle seguenti istruzioni per l’uso delle informazioni allegate:

Istruzioni per l’uso

1. Le informazioni ottenute a norma della presente decisione quadro possono essere utilizzate solo per consentire, agevolare o accelerare la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione dei reati.

2. [altre]

[Luogo di rilascio], [data] <FIRMA>

ALLEGATO II

Tipi di informazioni che possono essere ottenuti a norma della presente decisione per la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione dei reati

Possono essere ottenuti, alle condizioni specificate nella presente decisione quadro, i seguenti tipi di informazioni:

- profili DNA, cioè un codice alfanumerico stabilito in base ai sette marcatori del DNA della serie europea standard definiti nella risoluzione 2001/C 187/01 del Consiglio, del 25 giugno 2001, sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA[9]. I marcatori non contengono informazioni su specifiche caratteristiche ereditarie.

- Impronte digitali.

- Dati balistici.

- Immatricolazione dei veicoli.

- Numeri di telefono e altri dati relativi alle comunicazioni, esclusi i dati sul contenuto.

- Dati minimi per l’identificazione delle persone iscritte nei registri anagrafici.

ALLEGATO III

Criteri di valutazione della corrispondenza tra le autorità competenti omologhe ai sensi dell’articolo 5

Il comitato di cui all’articolo 19 valuta l’equivalenza delle autorità competenti per ciascun tipo di informazioni elencato nell’allegato II in base ai seguenti elementi.

I Nome dell’autorità o delle autorità dello Stato membro che controlla le informazioni abilitata(e) ad accedere a uno o più tipi di informazioni elencati nell’allegato II

I.1 Competenza della o delle autorità per quanto riguarda:

I.1.a la raccolta o la creazione

I.1.b l’accesso

I.1.c l’uso

I.1.d le altre forme di trattamento di ciascuno dei tipi di informazioni elencati nell'allegato II

I.2 Scopo per il quale le informazioni possono essere trattate dall’autorità o dalle autorità a norma della legislazione dello Stato membro che controlla le informazioni

I.2.a prevenzione

I.2.b individuazione

I.2.c indagini per ciascun tipo di informazioni elencato nell’allegato II

II Nome dell’autorità o delle autorità competente(i) per ciascuno Stato membro notificata(e) a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

II.1 Competenza della o delle autorità per quanto riguarda:

II.1.a la raccolta o la creazione

II.1.b l’accesso

II.1.c l’uso

II.1.d le altre forme di trattamento di ciascuno dei tipi di informazioni elencati nell'allegato II

II.2 Scopo per il quale le informazioni possono essere trattate a norma della legislazione nazionale

II.2.a prevenzione

II.2.b individuazione

II.2.c indagini per ciascun tipo di informazioni elencato nell’allegato II.

ANNEX IV

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

Policy area(s): Justice and Home Affairs Activit(y/ies): 1806 – Establishing a genuine area in criminal and civil matters |

TITLE OF ACTION: PROPOSAL FOR A COUNCIL FRAMEWORK DECISION ON THE EXCHANGE OF INFORMATION UNDER THE PRINCIPLE OF AVAILABILITY |

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S)

NA

2. OVERALL FIGURES

2.1. Total allocation for action (Part B): € million for commitment

NA

2.2. Period of application:

Starting 2006.

2.3. Overall multi-annual estimate of expenditure:

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention) (see point 6.1.1)

€ million ( to three decimal places)

[2006] | [2007] | [2008] | [2009] | [2010] | [2011] | Total |

Commitments |

Payments |

(b) Technical and administrative assistance and support expenditure (see point 6.1.2)

Commitments |

Payments |

Subtotal a+b |

Commitments |

Payments |

(c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure (see points 7.2 and 7.3)

Commitments/ payments | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 2,172 |

TOTAL a+b+c |

Commitments | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 2,172 |

Payments | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 0.362 | 2,172 |

2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective

NA

2.5. Financial impact on revenue:

Proposal has no financial implications

3. BUDGET CHARACTERISTICS

Type of expenditure | New | EFTA contribution | Contributions form applicant countries | Heading in financial perspective |

Non-comp | Non-diff | NA | NA | NA | No NA |

4. LEGAL BASIS

Article 30, and 34 (2)(b)TEU

5. DESCRIPTION AND GROUNDS

5.1. Need for Community intervention

5.1.1. Objectives pursued

The Framework Decision establishes an obligation for Member States to make existing information that is accessible to their competent authorities, also accessible to the competent authorities of other Member States and to Europol. It lays down the obligation to make information contained in electronic databases, and directly accessible to competent authorities via online access also accessible via the same means to the competent authorities of other Member States and to Europol. Where this information is indirectly accessible based on an authorisation of an authority other than the one that controls the data, the authorisation shall be given promptly unless a ground for refusal foreseen by this Framework Decision exists. It also lays down the obligation to provide online access to index data of information that is not accessible online, and to transfer that information further to a formal information demand. It furthermore lays down the limits to these obligations.

Furthermore, according to the Articles 5 and 19 of the Framework Decision a committee, composed of the representatives of the Member States and chaired by a representative of the Commission, shall assist the Commission in order to determine the equivalence between competent authorities of the Member States and to develop, where necessary, technical details of the exchange of information.

5.1.2. Measures taken in connection with ex ante evaluation

Representatives of the Governments and of the independent supervisory authorities of the Member States as well as of the European Data Protection Supervisor, Europol and Eurojust were consulted. In particular, taking into account different views the Commission proposes to establish the information exchange on the basis of the principle of availability. In order to estimate the possible cost caused by this measure, the Commission verified the cost (travel expenses, secretarial support for the preparation and organisation of meetings) estimated for the Committee proposed in Article 3(3) of the Proposal for a Council Decision on the improvement of police cooperation between the Member States of the European Union, especially at the internal borders and amending the Convention implementing the Schengen Agreement - COM (2005) 317, 18 July 2005 -, and those currently incurred by the Working Party established according Article 29 of Directive 95/46/EC.

5.2. Action envisaged and budget intervention arrangements

The above mentioned Committee will probably meet regularly, estimated three times a year, whenever necessary. One participant per Member State will have to be reimbursed.

5.3. Methods of implementation

All meetings will have to be organised and hosted by the Commission. The Commission will have to provide secretarial services for the above mentioned committee and to prepare/organise their meetings.

6. FINANCIAL IMPACT

6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period)

6.1.1. Financial intervention

NA

6.1.2. Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure (commitment appropriations)

NA

6.2. Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire programming period)

NA

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

The impact on staff and administrative expenditure will be covered in the context of allocation of resources of the lead DG in the context of the annual allocation procedure.

The allocation of posts also depends on the attribution of functions and resources in the context of the financial perspectives 2007-2013.

7.1. Impact on human resources

Types of post | Staff to be assigned to management of the action using existing and/or additional resources | Total | Description of tasks deriving from the action |

Number of permanent posts | Number of temporary posts |

Officials or temporary staff | A B C | 0.25 A 0,50 B 1,00 C | 0,25A0,50B 1,00C | Providing secretarial support, preparing the meetings of the working party and the committee |

Other human resources |

Total |

7.2. Overall financial impact of human resources

Type of human resources | Amount (€) | Method of calculation * |

Officials Temporary staff | 1rst year: 189. 000 | 1 X 108 000 0.5 X 108 000 0,25 X 108.000 = 189 .000 |

Other human resources (specify budget line) |

Total | 189.000 |

The amounts are total expenditure for twelve months.

7.3. Other administrative expenditure deriving from the action

Budget line (number and heading) | Amount € | Method of calculation |

Overall allocation (Title A7) A0701 – Missions A07030 – Meetings A07031 – Compulsory committees A07032 – Non-compulsory committees A07040 – Conferences A0705 – Studies and consultations Other expenditure (specify) | 55.000 | 3 meetings * (25 * 740€) per annum |

Information systems (A-5001/A-4300) |

Other expenditure - Part A (specify) |

Total | 55.000 |

The amounts are total expenditure for twelve months.

Specify the type of committee and the group to which it belongs.

I. Annual total (7.2 + 7.3) II. Duration of action III. Total cost of action (I x II) | € 244.000 |

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION

8.1. Follow-up arrangements

The working party and the committee will lay down their rules of procedure, including rules on confidentiality. The European Parliament will be informed analogous to Article 7 of Council Decision 99/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission - OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.

8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation

NA

9. ANTI-FRAUD MEASURES

NA

[1] GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

[2] GU C 198 del 12.8.2005, pag. 1.

[3] GU C 316 del 27.11.1995, pag. 5XYijˆ‰Š‹ü . / U | Ò Þ |

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[4] GU C del , pag. .

[5] GU C del , pag. .

[6] GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2, modificata da ultimo dal protocollo elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), che modifica detta convenzione (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 3).

[7] GU L […] del […], pag. […].

[8] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[9] GU C 187 del 3.7.2001, pag. 1.

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