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Document 32011R1169R(13)

Rettifica del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011)

GU L 167 del 30.6.2017, p. 59–59 (IT)
GU L 167 del 30.6.2017, p. 58–58 (FR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/corrigendum/2017-06-30/oj

30.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/59


Rettifica del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 304 del 22 novembre 2011 )

Sostituire dappertutto nel testo l'espressione «preparazioni a base di carne» con l'espressione «preparazioni di carni», l'espressione «prodotti a base di pesce» con l'espressione «prodotti della pesca» e l'espressione «prodotti non trasformati a base di pesce congelati» con l'espressione «prodotti della pesca non trasformati congelati».

Pagina 30, articolo 16, paragrafo 4, secondo comma:

anziché:

«… e intesa a chiarire se alcune categorie di bevande alcoliche debbano essere in futuro esentate, in particolare, dall'obbligo di fornire le informazioni relative al valore energetico, precisando altresì i motivi che giustificano eventuali deroghe, …»

leggasi:

«… e intesa a chiarire se le bevande alcoliche debbano in futuro sottostare, in particolare, al requisito di fornire le informazioni relative al valore energetico, e precisare i motivi che giustifichino eventuali deroghe, …».

Pagina 48, allegato VI, Parte A, punto 7:

anziché:

«In italiano: “carne ricomposta” e “pesce ricomposto”»

leggasi:

«In italiano: “costituito da parti di carne” e “costituito da parti di pesce”».

Pagina 56, allegato IX, punto 5, primo comma:

anziché:

«5.

… Quando l'alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell'alimento non include la glassa.»

leggasi:

«5.

… Quando l'alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell'alimento non include la glassatura.»

Pagina 57, allegato X, punti 1 e 2, lettera b), secondo trattino:

anziché:

«—

dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.»

leggasi:

«—

dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichettatura.»

Pagina 61, allegato XIII, parte A, punto 1:

anziché:

«1.

Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relativi valori nutritivi di riferimento»

leggasi:

«1.

Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relativi valori nutritivi di riferimento (VNR)».


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