EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014R0910R(06)
Rettifica del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014)
Rettifica del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014)
OJ L 272, 7.10.2016, p. 96–96
(IT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/corrigendum/2016-10-07/oj
7.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 272/96 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 257 del 28 agosto 2014 )
Pagina 86, articolo 3, punto 37:
anziché:
«37. |
“servizio elettronico di recapito qualificato certificato”, un servizio elettronico di recapito certificato che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 44;» |
leggasi:
«37. |
“servizio elettronico di recapito certificato qualificato”, un servizio elettronico di recapito certificato che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 44;». |
Pagina 106, articolo 41, paragrafi 1 e 3:
anziché:
«1. Alla validazione temporanea elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporanea elettronica qualificata.
[…]
3. Una validazione temporale elettronica rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta quale validazione temporale elettronica qualificata in tutti gli Stati membri.»
leggasi:
«1. Alla validazione temporale elettronica qualificata non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporale elettronica qualificata.
[…]
3. Una validazione temporale elettronica qualificata rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta quale validazione temporale elettronica qualificata in tutti gli Stati membri.»