EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0071R(08)

Rettifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 18 del 21 gennaio 1997)

ST/7327/2020/INIT

OJ L 191, 16.6.2020, p. 5–7 (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/71/corrigendum/2020-06-16/oj

16.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 191/5


Rettifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 18 del 21 gennaio 1997 )

1.

Pagina 1, considerando 3

anziché:

«(3)

considerando che la realizzazione del mercato interno offre un quadro dinamico per la prestazione di servizi transnazionali inducendo un numero di imprese a distaccare temporaneamente all’estero i loro dipendenti per eseguire lavori nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato in cui essi sono abitualmente occupati;»

leggasi:

«(3)

considerando che la realizzazione del mercato interno offre un quadro dinamico per la prestazione di servizi transnazionali inducendo un numero crescente di imprese a distaccare temporaneamente all’estero i loro dipendenti per eseguire lavori nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato in cui essi sono abitualmente occupati;».

2.

Pagina 1, nota 3

anziché:

«(3)

Parere del Parlamento europeo del 10 febbraio 1993 (GU n. C 72 del 15.3.1993, pag. 78), posizione comune del Consiglio del 3 giugno 1996 (GU n. C 220 del 29.7.1996, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 18 settembre 1996 (GU n. C 320 del 28.10.1996, pag. 37). Decisione del Consiglio del 24 settembre 1996.»

leggasi:

«(3)

Parere del Parlamento europeo del 10 febbraio 1993 (GU n. C 72 del 15.3.1993, pag. 78), posizione comune del Consiglio del 3 giugno 1996 (GU n. C 220 del 29.7.1996, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 18 settembre 1996 (GU n. C 320 del 28.10.1996, pag. 73). Decisione del Consiglio del 24 settembre 1996.».

3.

Pagina 2, considerando 10 e 13

anziché:

«(10)

considerando che l’articolo 7 di detta convenzione prevede, a determinate condizioni, che parallelamente alla legislazione dichiarata applicabile sia dato effetto alle norme di polizia di un’altra legislazione, in particolare di quella dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è temporaneamente distaccato;

(13)

considerando che le legislazioni degli Stati membri devono essere coordinate per definire un nucleo di norme vincolanti ai fini della protezione minima cui deve attenersi nel paese ospite il datore di lavoro che distacca dipendenti a svolgere un lavoro a carattere temporaneo nel territorio di uno Stato membro dove vengono prestati i servizi; che tale coordinamento può essere effettuato soltanto attraverso il diritto comunitario;»

leggasi:

«(10)

considerando che l’articolo 7 di detta convenzione prevede, a determinate condizioni, che parallelamente alla legislazione dichiarata applicabile sia dato effetto alle norme imperative di un’altra legislazione, in particolare di quella dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è temporaneamente distaccato;

(13)

considerando che le legislazioni degli Stati membri devono essere coordinate per definire un nucleo di norme imperative ai fini della protezione minima cui deve attenersi nel paese ospite il datore di lavoro che distacca dipendenti a svolgere un lavoro a carattere temporaneo nel territorio di uno Stato membro dove vengono prestati i servizi; che tale coordinamento può essere effettuato soltanto attraverso il diritto comunitario;».

4.

Pagina 2, considerando 15

anziché:

«(15)

considerando che occorre prevedere che, in determinati casi di lavori di assemblaggio e/o di installazione di un bene, non si applichino le disposizioni relative alle tariffe minime salariali e alla durata delle ferie annuali retribuite;»

leggasi:

«(15)

considerando che occorre prevedere che, in determinati casi chiaramente definiti di lavori di assemblaggio e/o di installazione di un bene, non si applichino le disposizioni relative alle tariffe minime salariali e alla durata minima delle ferie annuali retribuite;».

5.

Pagina 4, articolo 3, paragrafo 4

anziché:

«4.   Gli Stati membri possono prevedere che, secondo le legislazioni e/o le prassi nazionali, i contratti collettivi a norma del paragrafo 8 del presente articolo che riguardano uno o più settori di attività possano derogare al paragrafo 1, primo comma, lettera c) nei casi previsti all’articolo 1, primo comma, paragrafo 3, lettere a) e b), nonché a una decisione di uno Stato membro a norma del paragrafo 3 qualora la durata del. distacco non sia superiore a un mese.»

leggasi:

«4.   Gli Stati membri possono prevedere che, secondo le legislazioni e/o le prassi nazionali, i contratti collettivi a norma del paragrafo 8 del presente articolo che riguardano uno o più settori di attività possano derogare al paragrafo 1, primo comma, lettera c), nei casi previsti all’articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), nonché a una decisione di uno Stato membro a norma del paragrafo 3 qualora la durata del. distacco non sia superiore a un mese.».

6.

Pagina 5, articolo 4, paragrafo 4

anziché:

«4.   Ogni Stato membro comunica agli altri Stati e alla Commissione gli uffici di collegamento e/o gli organismi competenti di cui al paragrafo 1.»

leggasi:

«4.   Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione gli uffici di collegamento e/o gli organismi competenti di cui al paragrafo 1.».

7.

Pagina 6, allegato

anziché:

«Le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino comprendono tutte le attività del settore edilizio riguardanti la realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la modifica o l’eliminazione di edifici e in particolare i lavori seguenti:

1)

Scavo

2)

Sistemazione

3)

Costruzione

4)

Montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati

5)

Assetto o attrezzatura

6)

Trasformazione

7)

Rinnovo

8)

Riparazione

9)

Smantellamento

10)

Demolizione

11)

Manutenzione

12)

Manutenzione — Lavori di pittura e di pulitura

13)

Bonifica»

leggasi:

«Le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, comprendono tutte le attività del settore edilizio riguardanti la realizzazione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione o la demolizione di edifici e in particolare i lavori seguenti:

1)

Scavo

2)

Movimento terra

3)

Costruzione

4)

Montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati

5)

Assetto o attrezzatura

6)

Trasformazione

7)

Rinnovo

8)

Riparazione

9)

Smantellamento

10)

Demolizione

11)

Manutenzione

12)

Manutenzione — Lavori di pittura e di pulitura

13)

Bonifica».


Top