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Document 02021R0690-20210503

Consolidated text: Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/690/2021-05-03

02021R0690 — IT — 03.05.2021 — 000.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) 2021/690 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 2021

che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 214, 17.6.2021, pag.  73 (2021/690)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2021/690 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 2021

che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

▼C1

Il presente regolamento istituisce un programma volto a migliorare il funzionamento del mercato interno, la competitività e la sostenibilità delle imprese, segnatamente le microimprese e le piccole e medie imprese, e la protezione dei consumatori, per la gestione delle spese nel settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi, e volto a definire il quadro di programmazione e finanziamento utilizzato per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009 (programma per il mercato unico) («programma») per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. La durata del programma è allineata alla durata del quadro finanziario pluriennale.

▼B

Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del programma e le azioni ammissibili ai fini dell’attuazione di tali obiettivi, il bilancio per il periodo dal 2021 al 2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti, nonché il sistema di governance del programma.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) 

«operazione di finanziamento misto»: un’azione sostenuta dal bilancio dell’Unione, compresa una contemplata da meccanismi o piattaforme di finanziamento misto come definiti all’articolo 2, punto 6, del regolamento finanziario, che combina forme di aiuto non rimborsabile o strumenti finanziari del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

2) 

«statistiche europee»: le statistiche sviluppate, prodotte e diffuse conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009;

3) 

«soggetto giuridico»: una persona fisica o una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell’Unione, del diritto nazionale, o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e capacità di agire in nome proprio, di esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un’entità non avente personalità giuridica di cui all’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

4) 

«microimprese, piccole e medie imprese» o «PMI»: le microimprese e le piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE;

5) 

«cluster e organizzazioni di reti di imprese»: strutture o gruppi organizzati di parti indipendenti sotto forma di organizzazioni che sostengono il miglioramento della collaborazione, della creazione di reti e dell’apprendimento di gruppi di imprese che sono concepiti per fornire o convogliare servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese, in particolare per le PMI, al fine di stimolare, tra l’altro, le attività di innovazione e internazionalizzazione, anche promuovendo la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.  

Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

a) 

migliorare il funzionamento del mercato interno e in particolare proteggere e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei consumatori e delle imprese, soprattutto le PMI, applicando il diritto dell’Unione, agevolando l’accesso ai mercati, stabilendo norme e promuovendo la salute delle persone, degli animali e delle piante e il benessere degli animali — nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e assicurando un elevato livello di protezione dei consumatori — nonché promuovere la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e le agenzie decentrate dell’Unione;

b) 

elaborare, produrre e diffondere statistiche europee di elevata qualità, comparabili, tempestive e attendibili che sostengano la concezione, la sorveglianza e la valutazione di tutte le politiche dell’Unione e aiutino i cittadini, i decisori politici, le autorità, le imprese, il mondo accademico e i media a prendere decisioni informate e a partecipare attivamente al processo democratico.

2.  

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a) 

rendere il mercato interno più efficace, anche alla luce della trasformazione digitale:

i) 

agevolando la prevenzione e l’eliminazione degli ostacoli discriminatori, ingiustificati o sproporzionati e sostenendo lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione del diritto dell’Unione nei settori del mercato interno di beni e servizi — anche migliorando l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento — delle norme sugli appalti pubblici, del diritto societario e del diritto contrattuale ed extracontrattuale, delle norme antiriciclaggio, delle norme della libera circolazione dei capitali, dei servizi finanziari e della concorrenza, compreso sviluppando strumenti di governance incentrati sull’utente;

ii) 

sostenendo un’efficace vigilanza del mercato in tutta l’Unione per garantire che soltanto i prodotti sicuri e conformi che offrono un livello elevato di protezione dei consumatori e degli altri utenti finali siano messi a disposizione sul mercato dell’Unione, anche quando la vendita è avvenuta online, nonché per raggiungere una maggiore omogeneità delle autorità di vigilanza del mercato in tutta l’Unione, e per aumentarne le capacità;

b) 

rafforzare la competitività e la sostenibilità delle PMI e conseguire addizionalità a livello dell’Unione attraverso misure volte a:

i) 

fornire varie forme di sostegno alle PMI, nonché ai cluster e a organizzazioni di reti di imprese, anche nel settore turistico, promuovendo in tal modo la crescita, l’espansione e la creazione di PMI;

ii) 

facilitare l’accesso ai mercati attraverso l’internazionalizzazione delle PMI;

iii) 

promuovere l’imprenditorialità e l’acquisizione di capacità imprenditoriali;

iv) 

promuovere un contesto imprenditoriale favorevole alle PMI, sostenere la trasformazione digitale delle PMI e incoraggiare nuove opportunità commerciali per le PMI, incluse le imprese dell’economia sociale e quelle con modelli imprenditoriali innovativi;

v) 

sostenere la competitività degli ecosistemi e dei settori industriali, nonché lo sviluppo di catene del valore industriale;

vi) 

promuovere la modernizzazione dell’industria, contribuendo a un’economia verde, digitale e resiliente;

c) 

garantire l’efficace funzionamento del mercato interno attraverso processi di normazione volti a:

i) 

rendere possibile il finanziamento della normazione europea e la partecipazione di tutti i pertinenti portatori di interessi alla definizione di norme europee;

ii) 

sostenere lo sviluppo di norme internazionali di elevata qualità sull’informativa finanziaria e non finanziaria e sulla revisione contabile, agevolare la loro integrazione nel diritto dell’Unione, e promuovere l’innovazione e l’elaborazione di migliori pratiche in materia di informativa societaria;

d) 

promuovere gli interessi dei consumatori e assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori e di sicurezza dei prodotti:

i) 

riguardo ai consumatori:

— 
avviando azioni educative e assistendo i consumatori, le imprese e i rappresentanti della società civile nonché rafforzandone il ruolo, in particolare per quanto riguarda i diritti dei consumatori a norma del diritto dell’Unione;
— 
assicurando un elevato livello di protezione dei consumatori, di sostenibilità dei consumi e di sicurezza dei prodotti, in particolare per i consumatori più vulnerabili, al fine di migliorare l’equità, la trasparenza e la fiducia nel mercato interno;
— 
assicurando che gli interessi dei consumatori nel mondo digitale siano presi in debita considerazione;
— 
sostenendo le competenti autorità di contrasto e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, nonché le azioni che rafforzano la cooperazione tra le autorità competenti, con particolare attenzione alle questioni poste dalle tecnologie esistenti ed emergenti;
— 
contribuendo a migliorare la qualità e la disponibilità delle norme in tutta l’Unione; contrastando in modo efficace le pratiche commerciali sleali;
— 
assicurando che tutti i consumatori abbiano accesso a meccanismi di ricorso efficaci e dispongano di informazioni adeguate sui mercati e sui diritti dei consumatori e promuovendo il consumo sostenibile, in particolare attraverso una maggiore sensibilizzazione in merito alle caratteristiche specifiche e all’impatto ambientale di beni e servizi;
ii) 

riguardo ai consumatori e agli altri utenti finali di servizi finanziari:

— 
rafforzando la partecipazione dei consumatori, di altri utenti finali di servizi finanziari e dei rappresentanti della società civile all’elaborazione delle politiche riguardanti i servizi finanziari;
— 
promuovendo una migliore comprensione del settore finanziario e delle diverse categorie di prodotti finanziari commercializzati;
— 
salvaguardando la protezione degli interessi dei consumatori nel settore dei servizi finanziari al dettaglio;
e) 

contribuire a un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone, degli animali e delle piante nel settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi, tra l’altro attraverso la prevenzione, l’individuazione e l’eradicazione delle malattie animali e degli organismi nocivi per le piante, anche mediante misure di emergenza adottate in caso di situazioni di crisi su vasta scala ed eventi imprevedibili che incidono sulla salute animale o delle piante sostenendo il miglioramento del benessere degli animali, la lotta alla resistenza antimicrobica e lo sviluppo della sostenibilità della produzione e del consumo di alimenti, nonché stimolando lo scambio delle migliori pratiche tra i portatori di interessi in questi settori;

f) 

sviluppare, produrre, diffondere e comunicare statistiche europee di elevata qualità in linea con i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 in modo tempestivo, imparziale ed efficace sotto il profilo dei costi, mediante un sistema statistico europeo rafforzato di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 223/2009, e partenariati rafforzati all’interno del sistema statistico europeo nonché con tutte le pertinenti parti esterne, utilizzando fonti multiple di dati, metodi avanzati di analisi dei dati, sistemi intelligenti e tecnologie digitali e fornendo una disaggregazione a livello nazionale e, se possibile, regionale.

Articolo 4

Bilancio

1.  
La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 4 208 041 000 EUR a prezzi correnti.
2.  

Nei limiti dell’importo di cui al paragrafo 1, i seguenti importi indicativi sono assegnati ai seguenti obiettivi:

a) 

451 569 500 EUR per l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i);

b) 

105 461 000 EUR per l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii);

c) 

1 000 000 000 EUR per l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

d) 

220 510 500 EUR per l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c);

e) 

198 500 000 EUR per l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d);

f) 

1 680 000 000 EUR per l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e);

g) 

552 000 000 EUR per l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f).

3.  
È possibile utilizzare l’importo di cui al paragrafo 1 per finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, l’uso di reti informatiche per il trattamento e lo scambio di informazioni, così come l’utilizzo e lo sviluppo di strumenti informatici istituzionali. Al fine di garantire la massima disponibilità del programma per il finanziamento di azioni che rientrano negli obiettivi del programma, i costi totali del sostegno amministrativo e tecnico non superano il 5 % del valore della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1.
4.  
Gli impegni di bilancio la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
5.  
In deroga all’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la Commissione assume l’impegno di bilancio relativo alla sovvenzione concessa per le misure di emergenza nei settori veterinario e fitosanitario nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento, previa valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri.
6.  
Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta dello Stato membro interessato, al programma alle condizioni di cui all’articolo 26 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta e al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltuea e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti («regolamento recante le disposizioni comuni per il periodo 2021-2027»). La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
7.  
Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite in conformità del paragrafo 6 del presente articolo, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite al Fondo dal quale erano state trasferite inizialmente, su richiesta dello Stato membro, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 26 del regolamento recante le disposizioni comuni per il periodo 2021-2027.

Articolo 5

Paesi terzi associati al programma

Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi terzi seguenti:

a) 

i membri dell’Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo sullo Spazio economico europeo;

b) 

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

c) 

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

d) 

altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell’Unione, purché tale accordo:

i) 

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione;

ii) 

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e i rispettivi costi amministrativi;

iii) 

non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma dell’Unione;

iv) 

garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

I contributi di cui al primo comma, lettera d), punto ii), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione

1.  
Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento.
2.  
Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto.
3.  
I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695.



CAPO II

SOVVENZIONI

Articolo 7

Sovvenzioni

Le sovvenzioni nell’ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Articolo 8

Azioni ammissibili

1.  
Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.
2.  

In particolare sono ammissibili al finanziamento le seguenti azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’articolo 3:

a) 

creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno, tra cui le imprese, i cittadini, i consumatori, i rappresentanti della società civile e le autorità pubbliche, attraverso uno scambio di informazioni trasparente e campagne di sensibilizzazione, in particolare con riguardo alle norme dell’Unione applicabili e ai diritti delle imprese, dei cittadini e dei consumatori, nonché attraverso lo scambio e la diffusione di buone pratiche, competenze, conoscenze e soluzioni innovative, comprese le azioni attuate per mezzo della rete SOLVIT e della rete dei centri europei dei consumatori;

b) 

predisposizione di meccanismi che consentano ai cittadini, ai consumatori, agli utenti finali, e ai rappresentanti della società civile, comprese le parti sociali, e ai rappresentanti delle imprese dell’Unione, in particolare delle PMI, di contribuire al dibattito politico, all’elaborazione di politiche e al processo decisionale, in special modo fornendo sostegno alle attività delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale e dell’Unione;

c) 

sviluppo delle capacità, agevolazione e coordinamento di azioni comuni tra gli Stati membri, tra le autorità competenti degli Stati membri nonché tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione, le agenzie decentrate dell’Unione e le autorità dei paesi terzi, comprese le azioni comuni intese a rafforzare la sicurezza dei prodotti;

d) 

sostegno all’efficace applicazione e modernizzazione del quadro giuridico dell’Unione e al suo rapido adattamento al fine di far sì che l’Unione possa misurarsi efficacemente con la concorrenza mondiale, nonché sostegno agli sforzi per risolvere le questioni poste dalla digitalizzazione, anche mediante:

i) 

la raccolta e l’analisi di dati;

ii) 

ricerche sul funzionamento del mercato interno, studi, valutazioni e raccomandazioni programmatiche;

iii) 

l’organizzazione di attività di dimostrazione e progetti pilota;

iv) 

attività di comunicazione;

v) 

lo sviluppo di specifici strumenti informatici volti a garantire il funzionamento trasparente ed efficace del mercato interno e a contrastare e prevenire pratiche fraudolente su internet.

3.  

Sono ammissibili al finanziamento le azioni che costituiscono attività di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2019/1020 e intese ad attuare gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente regolamento, in particolare ai fini seguenti:

a) 

coordinamento e cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato e altre autorità pertinenti degli Stati membri, in particolare mediante la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti;

b) 

sostegno allo sviluppo di azioni e prove comuni nell’ambito della conformità, anche per quanto riguarda i prodotti connessi e i prodotti venduti online;

c) 

sostegno alle strategie di vigilanza del mercato, all’acquisizione di conoscenze e di intelligence, alle capacità e gli impianti di prova, alle revisioni tra pari, ai programmi di formazione, all’assistenza tecnica e allo sviluppo di capacità per le autorità di vigilanza del mercato.

4.  

Le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), sono ammissibili al finanziamento, in particolare ai fini seguenti:

a) 

fornitura di varie forme di sostegno per le PMI, ad esempio servizi di informazione, tutoraggio, formazione, istruzione, mobilità, cooperazione transfrontaliera o consulenza;

b) 

agevolazione, in coordinamento con gli Stati membri, dell’accesso delle PMI e dei cluster e delle organizzazioni di reti di imprese ai mercati, all’interno e al di fuori dell’Unione, sostenendoli nel corso del loro ciclo di vita nell’affrontare le sfide globali in ambito ambientale, economico e sociale e l’internazionalizzazione delle imprese, e rafforzando la leadership industriale e imprenditoriale dell’Unione nelle catene globali del valore;

c) 

sostegno alla rete Enterprise Europe (EEN) allo scopo di fornire alle PMI dell’Unione servizi integrati di supporto alle imprese, anche ai fini della ricerca di partner commerciali e di finanziamenti, in special modo dai programmi InvestEU, Orizzonte Europa e Europa Digitale, e per agevolarle nell’adottare innovazioni, nell’internazionalizzazione e nella transizione verde e digitale, nonché sostegno alle PMI affinché accedano a competenze sul piano digitale, ambientale, climatico, energetico e dell’efficienza delle risorse per rendere loro più semplice valutare le opportunità esistenti nel mercato interno e in paesi terzi, evitando allo stesso tempo la duplicazione di attività con uno stretto coordinamento con gli Stati membri conformemente al principio di sussidiarietà, e tenendo presente la necessità che l’EEN sia utilizzato per fornire servizi a nome di altri programmi dell’Unione, ad esempio servizi di consulenza o di sviluppo di capacità, che saranno finanziati da tali altri programmi dell’Unione;

d) 

eliminazione degli ostacoli di mercato e degli oneri amministrativi e creazione di un contesto favorevole alle imprese per consentire alle PMI di trarre beneficio dal mercato interno;

e) 

agevolazione dello sviluppo e della crescita delle imprese, anche attraverso la promozione delle competenze tecniche, digitali e imprenditoriali, della gestione sostenibile delle imprese e dello sviluppo di prodotti e processi al fine di promuovere la trasformazione verde e digitale in tutti gli ecosistemi industriali e in tutte le catene del valore dei settori manifatturiero e dei servizi;

f) 

sostegno alla competitività e alla sostenibilità delle imprese e di interi settori dell’economia, nonché sostegno all’adozione di creatività e di tutte le forme di innovazione da parte delle PMI, al potenziamento della responsabilità sociale delle imprese, all’adozione di nuovi modelli imprenditoriali e alla collaborazione lungo la catena di valore attraverso il collegamento strategico di ecosistemi e cluster, compresa l’iniziativa per la collaborazione tra cluster;

g) 

promozione di un contesto favorevole all’imprenditorialità e di una cultura imprenditoriale, anche attraverso sistemi di tutoraggio e di mobilità per migliorare know-how, competenze, capacità tecnologica e gestione d’impresa, nonché fornendo sostegno alle start-up, alla sostenibilità delle imprese e alle scale-up in particolari progetti, sulla base di opportunità orientate al mercato, prestando speciale attenzione alle esigenze specifiche di nuovi potenziali imprenditori così come dei membri di gruppi sottorappresentati.

5.  
Sono ammissibili al finanziamento le azioni che costituiscono attività previste agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) n. 1025/2012 e intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), del presente regolamento.
6.  
Sono ammissibili al finanziamento le azioni che sostengono attività che mirano a elaborare, applicare, valutare e monitorare le norme internazionali nel settore dell’informativa finanziaria e non finanziaria e della revisione contabile e a controllare i relativi processi di definizione delle norme e intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii).
7.  

In particolare sono ammissibili al finanziamento le seguenti azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i):

a) 

miglioramento della consapevolezza, dell’alfabetizzazione digitale e dell’istruzione lungo tutto l’arco della vita dei consumatori in relazione ai loro diritti, anche con riguardo alle questioni poste dallo sviluppo tecnologico e dalla digitalizzazione, in particolare rispondendo alle particolari esigenze dei consumatori vulnerabili;

b) 

facilitazione dell’accesso dei consumatori e degli operatori commerciali a una risoluzione extragiudiziale delle controversie e a una risoluzione delle controversie online di qualità, così come alle informazioni sulle possibilità per ottenere un risarcimento;

c) 

sostegno a un’applicazione più rigorosa della legislazione in materia di protezione dei consumatori da parte delle autorità competenti, anche in situazioni nelle quali gli operatori commerciali sono stabiliti in paesi terzi, in particolare attraverso una cooperazione efficiente e azioni comuni;

d) 

promozione di un consumo sostenibile, in particolare sensibilizzando il consumatore in merito alla prestazione ambientale dei prodotti, ad esempio riguardo alla durabilità e alle caratteristiche di progettazione ecocompatibile, nonché promozione dell’applicazione dei diritti dei consumatori e delle possibilità di ricorso in relazione a pratiche ingannevoli.

8.  
Sono ammissibili al finanziamento le azioni indicate nell’allegato I, intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e).
9.  
Sono ammissibili al finanziamento le azioni indicate nell’allegato II, intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f).

Articolo 9

Soggetti ammissibili

1.  
Oltre ai criteri di ammissibilità stabiliti all’articolo 197 del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.
2.  

Ferme restando le condizioni di ammissibilità di cui ai paragrafi da 3 a 7, i seguenti soggetti sono ammissibili nell’ambito del programma:

a) 

i soggetti giuridici stabiliti in:

i) 

uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso; oppure

ii) 

un paese terzo associato al programma conformemente all’articolo 5;

b) 

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali;

c) 

in via eccezionale, i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, a condizione che la partecipazione di tali soggetti giuridici all’azione persegua gli obiettivi del programma e che le attività al di fuori dell’Unione contribuiscano a garantire l’efficacia degli interventi effettuati nei territori degli Stati membri ai quali si applicano i trattati.

3.  

I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma possono partecipare alle azioni seguenti:

a) 

azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

b) 

azioni a sostegno della protezione dei consumatori intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i).

I soggetti che partecipano alle azioni di cui al primo comma, non possono beneficiare dei contributi finanziari dell’Unione, salvo qualora la loro partecipazione sia indispensabile per il programma, in particolare in termini di miglioramento della competitività e accesso ai mercati da parte delle imprese dell’Unione o in termini di protezione dei consumatori residenti nell’Unione. Tale eccezione non è applicabile agli organismi a scopo di lucro.

4.  
Per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), del presente regolamento sono ammessi i soggetti di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
5.  

A seguito di una procedura trasparente, ciascuno Stato membro e ciascun paese terzo membro del SEE designa un’entità come ammissibile a svolgere azioni che sostengono la protezione dei consumatori mediante l’attuazione dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), e riguardanti la rete dei centri europei dei consumatori. Tale entità può essere:

a) 

un organismo senza scopo di lucro;

b) 

un organismo pubblico.

6.  

I paesi terzi sono ammessi per le seguenti azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e):

a) 

misure di protezione adottate qualora lo stato sanitario dell’Unione sia minacciato direttamente dall’insorgenza o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo o di uno Stato membro, di una delle malattie animali e zoonosi elencate nell’allegato III o di organismi nocivi per le piante elencati nel programma di lavoro di cui all’articolo 16;

b) 

misure di protezione o altre attività pertinenti, adottate a sostegno della situazione fitosanitaria dell’Unione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 al fine modificare l’allegato III, ove risulti necessario per tener conto dell’insorgenza di nuove malattie animali e zoonosi non contemplate dagli atti giuridici dell’Unione di cui a tale allegato.

Salvo in caso di malattie animali o organismi nocivi per le piante con un’incidenza sostanziale sull’Unione, i paesi non associati al programma dovrebbero finanziare la propria partecipazione alle azioni di cui al primo comma.

7.  

Per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), sono ammessi i soggetti giuridici seguenti:

a) 

istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009;

b) 

per le azioni a sostegno di reti di collaborazione, come indicato all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 223/2009, organismi che operano nel settore delle statistiche, diversi dalle autorità di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

c) 

organismi senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali ed economici o altri interessi incompatibili, i cui obiettivi e le cui attività principali consistono nel sostegno e nella promozione dell’applicazione del codice delle statistiche europee di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 223/2009, oppure nell’attuazione di nuovi metodi di produzione delle statistiche europee volti a incrementare l’efficienza e a migliorare la qualità a livello dell’Unione.

Articolo 10

Beneficiari designati

1.  

I seguenti soggetti possono beneficiare di una sovvenzione nell’ambito del programma senza un invito a presentare proposte:

a) 

per le azioni relative all’accreditamento intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i), del presente regolamento, l’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 765/2008;

b) 

per le azioni relative alla vigilanza del mercato intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 765/2008 e all’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1020;

c) 

per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), del presente regolamento, i soggetti di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) n. 1025/2012;

d) 

per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii), il gruppo consultivo europeo sull’informativa finanziaria (European Financial Reporting Advisory Group — EFRAG), la Fondazione per i principi internazionali d’informativa finanziaria (International Financial Reporting Standards Foundation — «Fondazione IFRS») e il Consiglio di supervisione per la tutela dell’interesse pubblico (Public Interest Oversight Board — PIOB);

e) 

per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), relativi alla rappresentanza degli interessi dei consumatori a livello dell’Unione, l’Ufficio europeo delle Unioni di Consumatori (Bureau Européen des Unions de Consommateurs — BEUC) e l’Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normazione (ANEC), purché non abbiano conflitti d’interessi e ciascuno di loro rappresenti, grazie ai loro membri, gli interessi dei consumatori dell’Unione in almeno due terzi degli Stati membri;

f) 

per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto ii), Finance Watch e Better Finance, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni, da valutare annualmente:

i) 

i soggetti restano non governativi, senza scopo di lucro e indipendenti da qualsiasi interesse industriale, commerciale o economico;

ii) 

i soggetti non hanno conflitti d’interessi e, attraverso i loro membri, rappresentano gli interessi dei consumatori e di altri utenti finali dell’Unione nel settore dei servizi finanziari;

g) 

per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento:

i) 

le autorità competenti degli Stati membri e le rispettive entità affiliate, i laboratori di riferimento dell’Unione europea di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) 2017/625, i centri di riferimento dell’Unione europea di cui agli articoli 95 e 97 del regolamento (UE) 2017/625 e all’articolo 29 del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e le pertinenti organizzazioni internazionali, nonché i laboratori di riferimento nazionali per la salute delle piante e i laboratori di riferimento nazionali per la salute degli animali, fatto salvo l’obbligo per gli Stati membri di fornire risorse finanziarie adeguate a tali laboratori di riferimento nazionali in conformità del regolamento (UE) 2017/625 e a condizione che si possa dimostrare chiaramente che le azioni a sostegno dell’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da parte dei suddetti laboratori di riferimento nazionali rappresentano un valore aggiunto dell’Unione e che siano disponibili a titolo del programma finanziamenti sufficienti per sostenere tali azioni;

ii) 

per le azioni descritte all’articolo 9, paragrafo 6, lettere a) e b), del presente regolamento, le autorità competenti dei paesi terzi;

h) 

per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009.

2.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 al fine di modificare il paragrafo 1, lettera e), del presente articolo per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare di una sovvenzione nell’ambito del programma.

Articolo 11

Valutazione della proposta e criteri di attribuzione

1.  
Il lavoro dei comitati di valutazione si basa sui principi generali applicabili alle sovvenzioni di cui all’articolo 188 del regolamento finanziario, in particolare sui principi di parità di trattamento e trasparenza, nonché sul principio di non discriminazione.
2.  
I comitati di valutazione valutano le proposte sulla base di criteri di attribuzione quali la pertinenza delle azioni proposte rispetto agli obiettivi perseguiti, la qualità delle azioni proposte, l’impatto, anche sotto il profilo economico, sociale e ambientale, il bilancio e l’efficacia in termini di costi.

Articolo 12

Norme sul cofinanziamento

1.  
Per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente regolamento per quanto riguarda le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e dei paesi terzi associati al programma nonché per quanto riguarda gli impianti di prova dell’Unione di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/1020, il programma, in deroga all’articolo 190 del regolamento finanziario, può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili di un’azione.
2.  
Per quanto riguarda le sovvenzioni relative ad azioni di sostegno finanziario nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento il programma, in deroga all’articolo 190 del regolamento finanziario, può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili per il sostegno finanziario a terzi e fino al 90 % dei costi ammissibili per le altre categorie di costi. Per quanto riguarda le azioni dell’EEN nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento il programma, in deroga all’articolo 190 del regolamento finanziario, può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili per le spese supplementari relative ad attività di coordinamento e di creazione di reti e al 60 % dei costi ammissibili per le altre categorie di costi. Inoltre, i costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso fisso pari al 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, del sostegno finanziario a terzi e di eventuali costi unitari o somme forfettarie comprendenti costi indiretti.
3.  
Per le sovvenzioni concesse al PIOB ai fini dell’attuazione dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii), ove il finanziamento assicurato dalla Federazione internazionale degli esperti contabili (International Federation of Accountants — IFAC) in un dato anno superi i due terzi del totale annuale dei finanziamenti, il contributo annuale per tale anno è limitato a un importo massimo specificato nel programma di lavoro di cui all’articolo 16, paragrafo 1.
4.  
Per le sovvenzioni concesse all’ANEC a titolo dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), il programma può finanziare fino al 95 % dei costi ammissibili.
5.  

Per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento, il programma, in deroga all’articolo 190 del regolamento finanziario, può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili.

Per le azioni di cui all’allegato I, punti 1 e 2, il tasso di cofinanziamento applicato è pari al 50 % dei costi ammissibili, con le eccezioni seguenti:

a) 

il tasso è pari al 75 % dei costi ammissibili per:

i) 

attività transfrontaliere svolte congiuntamente da due o più Stati membri a fini di lotta contro gli organismi nocivi per le piante o le malattie animali o di una loro prevenzione o eradicazione;

ii) 

Stati membri il cui prodotto nazionale lordo pro capite, in base ai dati più recenti di Eurostat, è inferiore al 90 % della media dell’Unione.

b) 

In deroga all’articolo 190 del regolamento finanziario, il tasso è pari al 100 % dei costi ammissibili, se le attività che beneficiano del contributo dell’Unione riguardano la prevenzione e il controllo di rischi gravi per la salute delle persone, delle piante e degli animali nell’Unione, e:

i) 

sono volte a evitare la perdita di vite umane o gravi perturbazioni economiche per l’Unione nel suo complesso;

ii) 

costituiscono attività specifiche indispensabili per l’Unione nel suo complesso secondo quanto stabilito dalla Commissione nel programma di lavoro di cui all’articolo 16, paragrafo 4; o

iii) 

sono realizzate in paesi terzi.

c) 

Se necessario per motivi di mancanza di fondi, insufficiente attuazione del programma o della misura di emergenza, oppure graduale soppressione del cofinanziamento delle azioni contro le malattie animali o gli organismi nocivi per le piante, i tassi di cofinanziamento sono inferiori.

Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, lettera c), l’entità della riduzione dei tassi di cofinanziamento riflette l’importanza dei motivi che giustificano tale riduzione. La Commissione adotta gli atti di esecuzione che stabiliscono tassi di cofinanziamento inferiori. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all’articolo 21, paragrafo 6.

6.  
Per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, il programma può finanziare fino al 95 % dei costi ammissibili delle azioni a sostegno delle reti di collaborazione di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 13

Costi ammissibili relativi ai programmi e alle misure di emergenza

1.  

Oltre ai costi ammissibili di cui all’articolo 186 del regolamento finanziario, i costi sostenuti dagli Stati membri per l’attuazione delle misure di emergenza di cui all’allegato I, punti 1.4.1. e 1.4.2. intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento:

a) 

sono ammissibili prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione conformemente all’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento finanziario;

b) 

sono ammissibili a decorrere dalla data della sospetta insorgenza di una malattia animale o della presenza di un organismo nocivo per le piante, purché tale insorgenza o presenza sia successivamente confermata.

La presentazione della domanda di sovvenzione è preceduta dalla notifica alla Commissione dell’insorgenza della malattia animale conformemente alle disposizioni degli articoli 19 o 20 e delle norme adottate in base all’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/429, o della presenza dell’organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione conformemente agli articoli 9, 10 o 11 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).

2.  
Per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e) del presente regolamento, i costi ammissibili di cui all’allegato I, punti 2.2.1 e 2.2.2 per quanto riguarda l’esecuzione dei programmi sono ammissibili a una sovvenzione se soddisfano i criteri di cui all’articolo 186 del regolamento finanziario.

Articolo 14

Finanziamento cumulativo e alternativo

1.  
Un’azione che abbia beneficiato di un contributo nell’ambito di un altro programma dell’Unione può essere finanziata anche nel quadro del programma, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma dell’Unione interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
2.  

Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza nell’ambito del presente programma possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale o dal Fondo sociale europeo Plus, in conformità dell’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento recante le disposizioni comuni per il periodo 2021-2027, se sono conformi alle seguenti condizioni cumulative:

a) 

sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del programma;

b) 

sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte;

c) 

non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

3.  
Un’operazione può ricevere sostegno da uno o più programmi dell’Unione. In tali casi una spesa dichiarata in una domanda di pagamento non va dichiarata nella domanda di pagamento relativa a un altro programma.
4.  
L’importo della spesa da indicare nella domanda di pagamento può essere calcolato per ciascun programma interessato su base proporzionale secondo il documento che specifica le condizioni per il sostegno.



CAPO III

OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO MISTO

Articolo 15

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto decise nell’ambito del programma sono eseguite in conformità del regolamento (UE) 2021/523 e del titolo X del regolamento finanziario.



CAPO IV

ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA, E CONTROLLO

Articolo 16

Attuazione del programma

1.  

Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

I programmi di lavoro attuano gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3 e le azioni ammissibili di cui all’articolo 8. Tali programmi di lavoro illustrano in maniera dettagliata:

a) 

l’importo indicativo assegnato a ciascuna azione e, se del caso, l’importo indicativo totale per tutte le azioni, nonché un calendario di attuazione orientativo;

b) 

i criteri essenziali di valutazione per le sovvenzioni, conformi all’articolo 11, e il tasso massimo di cofinanziamento, che è conforme all’articolo 12.

I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

2.  
I programmi di lavoro intesi ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), sono adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 21, paragrafo 5.
3.  
I programmi di lavoro intesi ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), sono adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 21, paragrafo 4.
4.  
I programmi di lavoro intesi ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), mediante azioni che figurano nell’articolo 8, paragrafo 8, e nell’allegato I, sono adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione entro il 30 aprile dell’anno precedente la loro esecuzione, a condizione che il progetto di bilancio sia adottato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 21, paragrafo 6.
5.  
Le azioni indicate nell’allegato II del presente regolamento, intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento sono attuate in conformità degli articoli 13, 14 e 17 del regolamento (CE) n. 223/2009, comprese le iniziative relative al riesame delle priorità, e attraverso mediante una stretta e coordinata collaborazione all’interno del sistema statistico europeo.

Articolo 17

Sorveglianza e rendicontazione

1.  
Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, figurano nell’allegato IV.
2.  
Nel riferire sui progressi compiuti nell’attuazione dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), la Commissione presenta indicatori contestuali pertinenti ricavati dalla valutazione delle prestazioni delle PMI, dalle schede informative dello Small Business Act e da qualsiasi altra fonte pertinente, unitamente agli indicatori di cui al paragrafo 1.
3.  
Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 per modificare l’allegato IV al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.
4.  
Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma.

A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.

Articolo 18

Valutazione

1.  
Le valutazioni si svolgono con tempestività in modo tale da potere essere utilizzate nel processo decisionale.
2.  
La valutazione intermedia del programma è effettuata entro quattro anni dalla data di applicazione del presente regolamento. La Commissione redige una relazione di valutazione intermedia per valutare la performance del programma, anche per quanto riguarda l’efficacia, l’efficienza, la coerenza, la pertinenza, le sinergie nel quadro del programma e il valore aggiunto dell’Unione.
3.  
Per quanto riguarda le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii), la Commissione elabora una relazione annuale sull’attività della Fondazione IFRS relativa allo sviluppo dei principi internazionali d’informativa finanziaria, nonché in generale del PIOB e dell’EFRAG. La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
4.  
Al termine dell’attuazione del programma, e in ogni caso quattro anni dopo la fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione elabora una relazione di valutazione finale per valutare la performance del programma, anche per quanto riguarda l’efficacia, l’efficienza, la coerenza, la pertinenza, le sinergie nel quadro del programma e il valore aggiunto dell’Unione.
5.  
La Commissione trasmette le relazioni di valutazione intermedia e finale, corredate delle proprie conclusioni e raccomandazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e le rende pubbliche. Se del caso, le relazioni sono corredate di proposte di azioni di follow-up.
6.  
A norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 223/2009, per quelle parti delle relazioni di valutazione intermedia e finale riguardanti le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, la Commissione consulta il comitato del sistema statistico europeo prima della loro adozione e trasmissione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Per la parte della relazione di valutazione finale riguardante le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, la Commissione consulta il comitato consultivo europeo di statistica prima della sua adozione e trasmissione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 19

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

Allorché partecipa al programma in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

Articolo 20

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9, paragrafo 6, secondo comma, all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 17, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di 7 anni a decorrere dal 1o gennaio 2021. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 7 anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  
La delega di potere di cui all’articolo 9, paragrafo 6, secondo comma, all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 17, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Prima dell’adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6, secondo comma, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 17, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 21

Procedura di comitato

1.  
Relativamente agli atti di esecuzione di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del presente regolamento riguardanti l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento la Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Relativamente agli atti di esecuzione di cui all’articolo 16, paragrafo 3, del presente regolamento riguardanti l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), del presente regolamento la Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.  
Relativamente agli atti di esecuzione di cui all’articolo 12, paragrafo 5, secondo comma e l’articolo 16, paragrafo 4, del presente regolamento riguardanti l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
4.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
5.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
6.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.



CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.  
I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.
2.  
La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma in modo facilmente fruibile, al fine di sensibilizzare i consumatori, i cittadini, le imprese, in particolare le PMI, e le pubbliche amministrazioni sulle risorse finanziarie fornite mediante il presente programma nonché sulle azioni e i risultati dello stesso.
3.  
Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3.
4.  
La Commissione (Eurostat) realizza azioni di informazione e comunicazione sull’attuazione dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento compresi risultati e azioni riguardanti lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nel rispetto dei principi statistici stabiliti nel regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 23

Abrogazione

I regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Articolo 24

Disposizioni transitorie

1.  
Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826, che continuano pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.
2.  
La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell’ambito dei programmi precedenti a norma degli atti di cui al paragrafo 1.
3.  
Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dopo il 2027 gli stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 3, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.
4.  
In conformità dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione relativi ad azioni già avviate possono essere considerati ammissibili se è necessario a garantire la continuità in un periodo limitato.

In deroga all’articolo 193, paragrafo 4, del regolamento finanziario, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione sono considerati ammissibili nel caso di sovvenzioni di funzionamento, se è necessario garantire la continuità nel periodo dal 1o gennaio 2021 all’entrata in vigore del presente programma

5.  
I termini di cui all’articolo 16, paragrafo 4, e all’allegato I, punto 2.1, non si applicano ai programmi relativi agli anni 2021 e 2022.

Articolo 25

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

AZIONI AMMISSIBILI INTESE AD ATTUARE L’OBIETTIVO SPECIFICO DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, LETTERA e), RELATIVO AI SETTORI DELLE PIANTE, DEGLI ANIMALI, DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI

Sono ammissibili al finanziamento le seguenti azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

1. 

Attuazione delle misure di emergenza veterinarie e fitosanitarie.

1.1. 

Misure di emergenza veterinarie e fitosanitarie da adottare a seguito della conferma ufficiale dell’insorgenza di una delle malattie animali o zoonosi elencate nell’allegato III o della conferma ufficiale della presenza di organismi nocivi per le piante o se esiste una minaccia diretta per lo stato sanitario di persone, animali o piante nell’Unione.

Le misure di cui al primo comma sono attuate con effetto immediato e la loro applicazione rispetta le disposizioni stabilite dalla pertinente normativa dell’Unione.

1.2. 

Per quanto riguarda le emergenze fitosanitarie, le seguenti misure adottate dagli Stati membri per contrastare un focolaio di organismi nocivi in una zona determinata:

a) 

misure per eradicare e prevenire un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione, adottate dall’autorità competente di uno Stato membro a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031 o in forza di misure dell’Unione adottate in conformità dell’articolo 28, paragrafo 1 o 3, di tale regolamento;

b) 

misure di eradicazione e prevenzione adottate dall’autorità competente di uno Stato membro a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 contro un organismo nocivo non incluso nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione ma che può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione conformemente ai criteri di cui a tale regolamento;

c) 

misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l’Unione ha adottato misure in conformità dell’articolo 28, paragrafo 1, e dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure di eradicazione e prevenzione di cui alle lettere a) e b) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l’Unione da un’ulteriore diffusione di tale organismo nocivo.

1.3. 

Possono essere forniti finanziamenti dell’Unione anche per le misure seguenti:

1.3.1. 

misure di protezione o prevenzione adottate qualora lo stato sanitario dell’Unione sia minacciato direttamente dall’insorgenza o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo, di uno Stato membro o di un paese o territorio d’oltremare, di una delle malattie animali o zoonosi elencate nell’allegato III, nonché misure di protezione o altre attività pertinenti, adottate a sostegno dello stato fitosanitario dell’Unione;

1.3.2. 

misure di cui al presente allegato, attuate da due o più Stati membri che collaborano strettamente per controllare un focolaio di malattie animali o di organismi nocivi per le piante;

1.3.3. 

costituzione di scorte di prodotti biologici destinati alla lotta contro le malattie animali e le zoonosi elencate nell’allegato III, qualora la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, ritenga necessaria la costituzione di tali scorte in tale Stato membro;

1.3.4. 

costituzione di scorte di prodotti biologici o acquisto di dosi di vaccino qualora l’insorgenza o la diffusione in un paese terzo o in uno Stato membro di una delle malattie animali o zoonosi elencate nell’allegato III possa rappresentare una minaccia per l’Unione.

1.3.5. 

in caso di sospetto focolaio di una malattia animale o di comparsa di organismi nocivi per le piante, controlli e monitoraggio intensificati all’interno dell’Unione e alle sue frontiere esterne, ove necessario.

1.3.6. 

misure volte a monitorare la comparsa di malattie animali e organismi nocivi per le piante conosciuti o emergenti e precedentemente sconosciuti.

1.4. 

Costi ammissibili

1.4.1. 

Misure di emergenza veterinarie

Possono beneficiare di un finanziamento i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nell’attuazione delle misure di emergenza veterinarie:

a) 

indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti, di importo limitato al valore di mercato che avrebbero avuto tali animali qualora non fossero stati affetti dalla malattia;

b) 

costi di macellazione o abbattimento degli animali e relative spese di trasporto;

c) 

indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo limitato al valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima che sorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto della malattia;

d) 

costi di pulizia, di disinsettazione e di disinfezione di aziende e attrezzature, in funzione dell’epidemiologia e delle caratteristiche dell’agente patogeno;

e) 

costi per il trasporto e la distruzione di mangimi contaminati e, ove non possano essere disinfettate, di attrezzature contaminate;

f) 

costi per l’acquisto, il magazzinaggio, la gestione o la distribuzione di vaccini ed esche nonché i costi dell’inoculazione stessa, se la Commissione decide o autorizza tali azioni;

g) 

costi per il trasporto e lo smaltimento delle carcasse;

h) 

in casi eccezionali e debitamente giustificati, costi delle prove sierologiche e virologiche per la sorveglianza e i test di pre-movimentazione in zone di restrizione ed eventuali altri costi essenziali per l’eradicazione della malattia.

1.4.2. 

Misure di emergenza fitosanitarie

Possono beneficiare di sovvenzioni i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nell’esecuzione delle misure di emergenza nel settore della salute delle piante:

a) 

costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nell’attuazione delle misure, nonché costi del noleggio di apparecchiature, dei materiali consumabili e di altri materiali necessari, dei prodotti per trattamenti, del campionamento e dei test di laboratorio;

b) 

costi di contratti di servizi con terzi per l’esecuzione di una parte delle misure;

c) 

indennizzi agli operatori o ai proprietari interessati per il trattamento, la distruzione e la successiva rimozione di piante, di prodotti vegetali e di altri oggetti, nonché per la pulizia e la disinfezione dei locali, del terreno, dell’acqua, del suolo e dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature;

d) 

indennizzi ai proprietari interessati per il valore delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti distrutti ai quali si applicano le misure di cui all’articolo 17, all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 29, paragrafo 1, e all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, limitati al valore di mercato che avrebbero avuto tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti qualora non fossero stati interessati da tali misure; l’eventuale valore di recupero è detratto dagli indennizzi; e

e) 

in casi eccezionali e debitamente giustificati, i costi sostenuti per attuare misure necessarie diverse da quelle di cui alle lettere da a) a d).

L’indennizzo agli operatori o ai proprietari di cui alla lettera c) è ammissibile soltanto se le misure sono state eseguite sotto la supervisione dell’autorità competente.

2. 

Attuazione di programmi veterinari e fitosanitari nazionali annuali e pluriennali

2.1. 

I programmi veterinari e fitosanitari nazionali annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza riguardo alle malattie animali e zoonosi elencate nell’allegato III nonché agli organismi nocivi per le piante devono essere attuati conformemente alle disposizioni stabilite dalla pertinente normativa dell’Unione.

Le condizioni di ammissibilità delle azioni a un finanziamento sono definite nel programma di lavoro di cui all’articolo 16.

I programmi nazionali sono presentati alla Commissione entro il 31 maggio dell’anno precedente il periodo di attuazione previsto.

Entro il 30 novembre di ogni anno, la Commissione comunica agli Stati membri:

a) 

l’elenco dei programmi nazionali tecnicamente approvati e proposti per il cofinanziamento;

b) 

l’importo provvisorio assegnato a ciascun programma;

c) 

il livello massimo provvisorio del contributo finanziario dell’Unione per ciascun programma; e

d) 

eventuali condizioni provvisorie cui può essere soggetto il contributo finanziario dell’Unione.

La Commissione approva i programmi nazionali e i relativi finanziamenti entro il 31 gennaio di ogni anno mediante una convenzione di sovvenzione relativa alle misure attuate e ai costi sostenuti.

In seguito alla presentazione delle relazioni finanziarie intermedie da parte dei beneficiari entro il 31 agosto dell’anno di attuazione, se necessario la Commissione può modificare le convenzioni di sovvenzione per l’intero periodo di ammissibilità.

2.2. 

Costi ammissibili

2.2.1. 

Possono beneficiare di un cofinanziamento dell’Unione i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri per l’attuazione dei programmi veterinari nazionali:

a) 

costi di campionamento degli animali;

b) 

costi per la realizzazione dei test, purché limitati:

i) 

ai costi dei kit di analisi, dei reagenti e dei materiali consumabili identificabili e utilizzati specificamente per l’effettuazione di tali test;

ii) 

ai costi del personale, a prescindere dal loro status, direttamente coinvolto nell’esecuzione dei test;

c) 

indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti, di importo limitato al valore di mercato che avrebbero avuto tali animali qualora non fossero stati affetti dalla malattia;

d) 

costi di macellazione o abbattimento degli animali;

e) 

indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo limitato al valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima che sorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto della malattia;

f) 

costi per l’acquisto, il magazzinaggio, l’inoculazione, la gestione o la distribuzione delle dosi di vaccino o dei vaccini e delle esche utilizzati nel quadro dei programmi;

g) 

costi per la pulizia, la disinfezione, la disinsettazione di aziende e attrezzature in funzione dell’epidemiologia e delle caratteristiche dell’agente patogeno; e

h) 

in casi eccezionali e debitamente giustificati, i costi sostenuti per attuare misure necessarie diverse da quelle di cui alle lettere da a) a g).

Ai fini della lettera c), l’eventuale valore di recupero degli animali è detratto dagli indennizzi.

Ai fini della lettera d), il valore di recupero per le uova trattate termicamente non sottoposte a incubazione è detratto dagli indennizzi.

2.2.2. 

Possono beneficiare di un cofinanziamento dell’Unione i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri per l’attuazione dei programmi fitosanitari nazionali:

a) 

costi del campionamento;

b) 

costi per gli esami visivi;

c) 

costi per la realizzazione dei test, purché limitati:

i) 

ai costi dei kit di analisi, reagenti e materiali consumabili identificabili e utilizzati specificamente per l’effettuazione di tali test;

ii) 

ai costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nell’effettuazione dei test;

d) 

costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nell’attuazione delle misure, nonché costi del noleggio di apparecchiature, dei materiali consumabili e di altri materiali necessari, dei prodotti per trattamenti, del campionamento e dei test di laboratorio;

e) 

costi di contratti di servizi con terzi per l’esecuzione di una parte delle misure;

f) 

indennizzi agli operatori o ai proprietari per il trattamento, la distruzione e la successiva rimozione di piante, di prodotti vegetali e di altri oggetti, nonché per la pulizia e la disinfezione dei locali, del terreno, dell’acqua, del suolo e dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature;

g) 

indennizzi ai proprietari interessati per il valore delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti distrutti ai quali si applicano le misure di cui all’articolo 17, all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 29, paragrafo 1, e all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, limitati al valore di mercato di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti qualora non fossero stati interessati da tali misure; l’eventuale valore di recupero è detratto dagli indennizzi; e

h) 

in casi eccezionali e debitamente giustificati, i costi sostenuti per attuare misure necessarie diverse da quelle di cui alle lettere da a) a g).

L’indennizzo agli operatori e ai proprietari di cui alla lettera f) è ammissibile soltanto se le misure sono state eseguite sotto la supervisione dell’autorità competente.

2.3. 

Se l’insorgenza o la diffusione di una delle malattie animali o delle zoonosi elencate nell’allegato III rischia di minacciare lo stato sanitario dell’Unione e al fine di proteggere l’Unione contro l’introduzione sul suo territorio di una di queste malattie o zoonosi, oppure se sono necessarie misure di protezione a sostegno dello stato fitosanitario dell’Unione, gli Stati membri possono includere nei loro programmi nazionali misure destinate a essere applicate nel territorio di paesi terzi in collaborazione con le autorità di tali paesi. In alternativa, nelle stesse circostanze e per il medesimo obiettivo, possono essere concessi finanziamenti dell’Unione direttamente alle autorità competenti di paesi terzi.

2.4. 

Per quanto riguarda i programmi fitosanitari, possono essere concessi finanziamenti dell’Unione agli Stati membri per le misure seguenti:

a) 

indagini, per specifici periodi di tempo, volte ad accertare almeno la presenza:

— 
di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, nonché segni o sintomi di organismi nocivi soggetti alle misure di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 o alle misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento, a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento, ovvero, se del caso, a norma degli articoli da 47 a 77 del regolamento (UE) 2017/625;
— 
di organismi nocivi prioritari ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
b) 

indagini, per specifici periodi di tempo, volte ad accertare almeno l’eventuale presenza di organismi nocivi, diversi da quelli di cui alla lettera a), che potrebbero rappresentare un rischio emergente per l’Unione e il cui ingresso o la cui diffusione potrebbe avere un impatto notevole nel territorio dell’Unione;

c) 

misure per eradicare e prevenire un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione, adottate dall’autorità competente di uno Stato membro a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031 o in forza di misure dell’Unione adottate in conformità dell’articolo 28, paragrafo 1 o 3, di tale regolamento;

d) 

misure adottate dall’autorità competente di uno Stato membro a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare e prevenire un organismo nocivo non incluso nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e che può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione conformemente ai criteri di cui a tale regolamento;

e) 

misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l’Unione ha adottato misure in applicazione dell’articolo 28, paragrafo 1, e dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure di eradicazione e di prevenzione di cui alle lettere c) e d) del presente punto e dalle misure di contenimento di cui alla lettera f) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l’Unione da un’ulteriore diffusione di tale organismo nocivo;

f) 

misure destinate ad arginare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l’Unione ha adottato misure di contenimento in applicazione dell’articolo 28, paragrafo 2, o dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031, in una zona infestata nella quale è impossibile eradicare tale organismo nocivo, se dette misure sono indispensabili per proteggere l’Unione da un’ulteriore diffusione di tale organismo nocivo.

I programmi di lavoro di cui all’articolo 16, paragrafo 4, stabiliscono l’elenco degli organismi nocivi per le piante che devono essere contemplati da tali misure.

3. 

L’attuazione di programmi fitosanitari per la lotta contro gli organismi nocivi nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui all’articolo 355, paragrafo 1, TFUE che sono escluse dall’ambito d’applicazione territoriale del regolamento (UE) 2016/2031, in linea con gli obiettivi stabiliti all’articolo 24 del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ). Tali programmi riguardano le attività necessarie a garantire la corretta attuazione in tali regioni delle norme in vigore per la lotta contro gli organismi nocivi, siano esse norme dell’Unione o nazionali, in vigore in tali regioni.

4. 

Attività a sostegno del miglioramento del benessere degli animali, comprese misure volte a garantire il rispetto delle norme in materia di benessere degli animali e di tracciabilità, anche durante il trasporto degli animali.

5. 

Sostegno ai laboratori di riferimento dell’Unione europea di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) 2017/625 e centri di riferimento dell’Unione europea di cui agli articoli 95 e 97 del regolamento (UE) 2017/625 e all’articolo 29 del regolamento (UE) 2016/1012.

6. 

Durante un periodo fino a tre anni dopo la designazione del laboratorio di riferimento dell’Unione europea per tale settore specifico, se del caso e in linea con l’articolo 10, paragrafo 1, ottenimento di un accreditamento per quanto riguarda i metodi di prova e diagnosi presso i laboratori di riferimento nazionali per la salute delle piante e i laboratori di riferimento nazionali per la salute degli animali.

7. 

Attuazione dei programmi di controllo coordinati e organizzazione della raccolta di dati e informazioni di cui all’articolo 112 del regolamento (UE) 2017/625.

8. 

Attività di prevenzione degli sprechi alimentari e lotta alla frode alimentare.

9. 

Attività volte a favorire la sostenibilità della produzione e del consumo di alimenti, comprese le filiere corte.

10. 

Sviluppo di banche dati e sistemi informatici di trattamento delle informazioni necessari per un’attuazione efficace ed efficiente della legislazione relativa all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e che apportino un comprovato valore aggiunto per l’Unione nel suo complesso; applicazione di nuove tecnologie per migliorare la tracciabilità dei prodotti.

11. 

Formazione del personale delle autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali e di altre parti coinvolte nella gestione o nella prevenzione delle malattie animali o degli organismi nocivi per le piante, di cui all’articolo 130 del regolamento (UE) 2017/625.

12. 

Pagamento di spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno sostenute dagli esperti degli Stati membri nominati dalla Commissione per assistere i propri esperti, come previsto dall’articolo 116, paragrafo 4, e dall’articolo 120, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625.

13. 

Svolgimento di lavori tecnici e scientifici necessari a garantire la corretta attuazione della legislazione riguardante il settore collegato all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e l’adeguamento di tale legislazione agli sviluppi scientifici, tecnologici e sociali, compresi studi e attività di coordinamento necessari per la prevenzione della comparsa di organismi nocivi per le piante e malattie animali emergenti.

14. 

Attività svolte dagli Stati membri o da organizzazioni internazionali al fine di conseguire l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), volte a sostenere l’elaborazione e l’attuazione delle norme relative a tale obiettivo.

15. 

Svolgimento di progetti organizzati da uno o più Stati membri al fine di migliorare, tramite il ricorso a tecniche e a protocolli innovativi, l’efficienza dell’attuazione dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

16. 

Attuazione del sostegno alle iniziative di informazione e di sensibilizzazione intraprese dall’Unione e dagli Stati membri, con l’obiettivo di garantire maggiore correttezza, conformità e sostenibilità nella produzione e nel consumo di alimenti, comprese le attività di prevenzione degli sprechi alimentari che contribuiscono all’economia circolare e di prevenzione delle frodi alimentari, nonché alle altre iniziative che contribuiscono al conseguimento di un elevato livello di salute delle piante e degli animali, come pure della sicurezza di alimenti e mangimi, nell’ambito dell’attuazione delle norme nel settore relativo all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

17. 

Attuazione di misure al fine di proteggere la salute delle persone, degli animali e delle piante e il benessere degli animali, riguardo ad animali, prodotti di origine animale, piante, prodotti vegetali e altri oggetti pertinenti in arrivo da paesi terzi a una frontiera dell’Unione.




ALLEGATO II

AZIONI AMMISSIBILI INTESE AD ATTUARE L’OBIETTIVO SPECIFICO DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, LETTERA f) RELATIVO ALLE STATISTICHE EUROPEE

L’attuazione delle politiche dell’Unione richiede la disponibilità di informazioni statistiche di elevata qualità, comparabili e attendibili relative alla situazione economica, sociale, territoriale e ambientale nell’Unione. Le statistiche europee permettono inoltre ai cittadini europei di partecipare con piena cognizione al processo democratico e al dibattito sulla condizione presente e sul futuro dell’Unione.

Insieme al regolamento (CE) n. 223/2009, con particolare riferimento all’indipendenza professionale degli istituti di statistica e agli altri principi statistici enunciati all’articolo 2 di tale regolamento, il programma intende fornire il quadro globale per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee per il periodo 2021-2027. Le statistiche europee devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in conformità di tale quadro e dei principi del codice delle statistiche europee. Tale quadro dovrebbe rispettare i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 mediante una stretta e coordinata collaborazione all’interno del sistema statistico europeo (SSE).

Le statistiche europee sviluppate, prodotte e diffuse in conformità di tale quadro contribuiranno all’attuazione delle politiche dell’Unione, come stabilito nel TFUE e ulteriormente ribadito nelle priorità strategiche delle Commissione.

Mediante il programma, l’SSE mirerà a mantenere e migliorare il suo livello di eccellenza nel settore statistico. Analogamente, i programmi di lavoro annuali mireranno a conseguire il miglior risultato possibile, tenendo conto delle risorse disponibili a livello regionale, nazionale e dell’Unione.

La ricerca e l’innovazione costanti sono considerate motori fondamentali per la modernizzazione delle statistiche europee nonché per migliorare la qualità delle statistiche europee. Pertanto gli investimenti effettuati mediante il programma di lavoro pluriennale dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo di nuovi metodi e metodologie nonché sulla ricerca di nuove fonti di dati per la produzione di statistiche.

Nel corso dell’attuazione dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), sono realizzate le azioni seguenti:

Unione economica e monetaria, globalizzazione e commercio

1) 

fornire statistiche di elevata qualità su cui fondare la procedura per i disavanzi eccessivi e, ove possibile, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e lo strumento di sostegno tecnico nonché il ciclo annuale di monitoraggio e orientamento economici dell’Unione;

2) 

fornire e, ove necessario, migliorare i principali indicatori economici europei;

3) 

fornire statistiche e orientamenti metodologici sul trattamento statistico degli strumenti di investimento e di bilancio a sostegno della convergenza economica, della stabilità finanziaria e della creazione di posti di lavoro;

4) 

fornire statistiche ai fini delle risorse proprie nonché della retribuzione e delle pensioni del personale dell’Unione;

5) 

migliorare la misurazione dello scambio di merci e servizi, degli investimenti diretti esteri, delle catene globali del valore e dell’impatto della globalizzazione sulle economie dell’Unione.

Mercato interno, innovazione e trasformazione digitale

1) 

fornire statistiche di elevata qualità e attendibili per il mercato interno e i settori essenziali per l’innovazione e la ricerca;

2) 

fornire maggiori statistiche in modo più tempestivo riguardo all’economia collaborativa e all’impatto della digitalizzazione sulle imprese e sui cittadini dell’Unione;

3) 

fornire statistiche a sostegno della politica europea di difesa, fatti salvi studi di fattibilità e tenendo debitamente conto della sensibilità dei dati statistici.

Dimensione sociale dell’Europa

1) 

fornire statistiche di elevata qualità, tempestive e attendibili a sostegno del pilastro europeo dei diritti sociali e della politica dell’Unione in materia di competenze, comprese statistiche relative al mercato del lavoro, all’occupazione, all’istruzione e alla formazione, al reddito, alle condizioni di vita, alla povertà, alle disuguaglianze, alla protezione sociale, alla violenza di genere, al lavoro non dichiarato e ai conti satellite sulle competenze;

Laddove sia necessario sviluppare nuove statistiche, la disponibilità dei dati e la fattibilità della produzione di statistiche relative ai conti satellite sulle competenze e al lavoro non dichiarato devono essere ulteriormente esaminate nell’ambito dell’SSE;

2) 

fornire statistiche relative alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

3) 

migliorare le statistiche sulla migrazione, con particolare riguardo alla situazione e all’integrazione dei migranti nonché alle esigenze di istruzione e ai livelli di qualificazione dei richiedenti asilo;

4) 

sviluppare statistiche demografiche e programmi di censimento della popolazione e delle abitazioni aggiornati per il periodo post-2021;

5) 

fornire e aggiornare periodicamente proiezioni e disaggregazioni relative alla popolazione dell’Unione.

Sviluppo sostenibile, risorse naturali e ambiente

1) 

monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG);

2) 

fornire statistiche di elevata qualità su cui fondare il Green Deal europeo, compreso l’ulteriore sviluppo di statistiche a sostegno della strategia energetica, dell’economia circolare nonché di statistiche relative al clima e alla strategia sulla plastica;

Laddove sia necessario sviluppare nuovi indicatori e statistiche in merito alle tematiche di cui al trattino precedente, la disponibilità dei dati e la fattibilità della produzione di statistiche e indicatori sono ulteriormente esaminate nell’ambito dell’SSE;

3) 

fornire statistiche e indicatori ambientali essenziali, anche per quanto concerne i rifiuti, l’acqua, la biodiversità, le foreste, la copertura e l’uso del suolo nonché i conti economici ambientali;

4) 

fornire statistiche sul trasporto di merci e passeggeri a sostegno delle politiche dell’Unione;

5) 

sviluppare ulteriori indicatori per monitorare l’intermodalità e il trasferimento modale verso modi di trasporto più ecologici;

6) 

fornire dati pertinenti e tempestivi in relazione alle esigenze della politica agricola comune, della politica comune della pesca e delle politiche correlate all’ambiente, alla sicurezza alimentare e al benessere degli animali.

Coesione economica, sociale e territoriale

1) 

fornire indicatori statistici tempestivi e globali relativi a regioni, comprese le regioni ultraperiferiche dell’Unione, città e zone rurali per monitorare le politiche di sviluppo territoriale e valutarne l’efficacia, nonché per valutare l’impatto territoriale delle politiche settoriali;

2) 

aumentare l’uso dei dati geospaziali e integrare sistematicamente la gestione di tali dati nella produzione statistica;

3) 

esaminare, nell’ambito dell’SSE, la fattibilità di fornire e poi sostenere lo sviluppo di:

a) 

indicatori relativi alle misure contro il riciclaggio;

b) 

indicatori relativi alla lotta contro il finanziamento del terrorismo;

c) 

statistiche di polizia e sulla sicurezza.

Migliore comunicazione delle statistiche europee e dei relativi valori mediante la promozione delle statistiche europee come fonte attendibile nella lotta alla disinformazione online

1) 

promuovere sistematicamente le statistiche europee come fonte attendibile di dati oggettivi e agevolare l’utilizzo delle statistiche europee da parte dei verificatori di fatti, dei ricercatori e delle autorità pubbliche nella lotta contro la disinformazione;

2) 

rafforzare il dialogo attuale con i produttori e gli utenti delle statistiche europee al fine di migliorare e promuoverne l’utilizzo delle statistiche europee mediante la definizione e l’attuazione di azioni volte ad aumentare l’alfabetizzazione statistica a vantaggio dei cittadini dell’Unione, compresi gli imprenditori;

3) 

agevolare l’accesso alle statistiche e la loro comprensione da parte degli utenti, anche attraverso visualizzazioni interattive attraenti e servizi più personalizzati come dati statistici su richiesta e analisi in modalità self-service;

4) 

sviluppare ulteriormente e monitorare il quadro per la garanzia della qualità delle statistiche europee, anche attraverso valutazioni inter pares del rispetto del codice delle statistiche europee da parte degli Stati membri;

5) 

fornire l’accesso ai microdati a fini di ricerca conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 223/2009, assicurando nel contempo i più elevati standard per quanto riguarda la protezione dei dati e il segreto statistico.

Sfruttamento dei vantaggi derivanti dalla rivoluzione dei dati e transizione verso statistiche intelligenti affidabili

1) 

intensificare lo sfruttamento delle nuove fonti di dati digitali in un contesto in cui si dispone di una pluralità di fonti, al fine di produrre nuove statistiche intelligenti in tempo prossimo al reale mediante algoritmi affidabili che siano idonee agli scopi;

2) 

sviluppare nuove soluzioni per usare dati detenuti da privati mediante l’adozione di metodi di computazione che tutelano la vita privata e di metodi di computazione sicura a parti multiple;

3) 

promuovere la ricerca d’avanguardia e l’innovazione nel settore delle statistiche ufficiali, anche mediante il ricorso a reti di collaborazione e l’organizzazione di programmi europei di formazione statistica.

Partenariati allargati e cooperazione statistica

1) 

rafforzare il partenariato dell’SSE e la cooperazione con il Sistema europeo di banche centrali;

2) 

promuovere partenariati con titolari di dati a livello pubblico e privato e con il settore tecnologico al fine di agevolare l’accesso ai dati a fini statistici, l’integrazione dei dati provenienti da più fonti e l’uso delle tecnologie più avanzate;

3) 

rafforzare la cooperazione con il settore della ricerca e il mondo accademico, in particolare per quanto riguarda l’uso delle nuove fonti di dati, l’analisi dei dati e la promozione dell’alfabetizzazione statistica;

4) 

continuare a cooperare con organizzazioni internazionali e paesi terzi a beneficio delle statistiche ufficiali globali.




ALLEGATO III

ELENCO DELLE MALATTIE ANIMALI E DELLE ZOONOSI

1) 

malattie animali di cui all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/429;

2) 

zoonosi e agenti zoonotici di cui al regolamento (CE) n. 2160/2003 e alla direttiva 2003/99/CE;

3) 

encefalopatie spongiformi trasmissibili di cui al regolamento (CE) n. 999/2001.




ALLEGATO IV

INDICATORI



Obiettivo

Indicatore

Obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

1.  Numero di nuovi reclami nel settore della libera circolazione di merci e servizi e della legislazione dell’Unione sugli appalti pubblici.

2.  Indice delle restrizioni agli scambi di servizi.

3.  Numero di visite al portale «La tua Europa».

Obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii)

1.  Numero di casi di non conformità nel settore delle merci, compresa la vendita online.

2.  Numero di campagne congiunte di vigilanza del mercato.

Obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

1.  Numero di PMI e cluster e organizzazioni di reti di imprese, nonché organizzazioni di sostegno alle imprese che ricevono sostegno dal programma, in particolare a favore dell’internazionalizzazione, della digitalizzazione e della sostenibilità.

2.  Numero di imprese sostenute che hanno concluso partenariati commerciali.

3.  Numero di imprenditori che beneficiano di sistemi di tutoraggio e di mobilità, compresi gli imprenditori giovani, nuovi e le imprenditrici nonché altri gruppi di destinatari specifici.

Obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i)

1.  Quota delle norme europee attuate come norme nazionali dagli Stati membri rispetto al totale delle norme europee in vigore.

Obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii)

1.  Percentuale di norme internazionali sull’informativa finanziaria e sulla revisione contabile approvate dall’Unione.

Obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i)

1.  Indice delle condizioni dei consumatori.

Obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto ii)

1.  Numero di documenti di sintesi e di risposte alle consultazioni pubbliche nel settore dei servizi finanziari provenienti da beneficiari.

Obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e)

1.  Numero di programmi veterinari e fitosanitari attuati con successo a livello nazionale, compreso il numero di misure di emergenza attuate con successo in materia di organismi nocivi per le piante e malattie animali.

Obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f)

1.  Impatto delle statistiche pubblicate su internet: numero di menzioni in rete e di pareri positivi/negativi.



( 1 ) Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).

( 2 ) Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

( 3 ) Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

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