ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 130

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
1 maggio 2014


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2014 della Commissione, del 30 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo ( 1 )

37

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 442/2014 della Commissione, del 30 aprile 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda le domande di inclusione nell'elenco dei paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza per l'importazione di prodotti biologici ( 1 )

39

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2014 della Commissione, del 30 aprile 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, i cetrioli, le uve da tavola, le albicocche, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le pesche, comprese le pesche noci, e le prugne

41

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2014 della Commissione, del 30 aprile 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

43

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento n. 57 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione di proiettori per motocicli e veicoli simili

45

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

1.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/1


DIRETTIVA 2014/41/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 2014

relativa all'ordine europeo di indagine penale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera a),

vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea si è data l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2)

A norma dell'articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione deve fondarsi sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, il quale, a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, è comunemente considerato una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione.

(3)

La decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio (2) rispondeva alla necessità dell'immediato riconoscimento reciproco dei provvedimenti intesi a impedire atti di distruzione, trasformazione, spostamento, trasferimento o alienazione di prove. Tuttavia, poiché tale strumento è limitato alla fase di blocco o di sequestro, un provvedimento di blocco o di sequestro deve essere accompagnato da una distinta richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato che emette il provvedimento (lo «Stato di emissione») in conformità delle norme applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale. Ne deriva una procedura in due fasi che compromette la sua efficienza. Inoltre, tale regime coesiste con gli strumenti tradizionali di cooperazione e pertanto le autorità competenti se ne avvalgono raramente nella pratica.

(4)

La decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio (3) con riguardo al mandato europeo di ricerca delle prove (MER) è stata adottata per applicare il principio del riconoscimento reciproco al fine di ottenere oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali. Tuttavia, il MER si applica solo a prove già esistenti e riguarda pertanto una sfera limitata della cooperazione giudiziaria in materia penale con riferimento alle prove. A causa del suo ambito di applicazione limitato, le autorità competenti erano libere di avvalersi del nuovo regime o delle procedure di assistenza giudiziaria che, in ogni caso, restano applicabili alle prove che esulano dall'ambito di applicazione del MER.

(5)

In seguito all'adozione delle decisioni quadro 2003/577/GAI e 2008/978/GAI, è apparso evidente che il quadro esistente per l'acquisizione delle prove è troppo frammentario e complesso. È pertanto necessaria una nuova impostazione.

(6)

Nel programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha considerato di perseguire ulteriormente l'istituzione di un sistema globale di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi dimensione transfrontaliera, basato sul principio del riconoscimento reciproco. Il Consiglio europeo ha rilevato che gli strumenti esistenti nel settore costituiscono una disciplina frammentaria e che è necessaria una nuova impostazione che, pur ispirandosi al principio del riconoscimento reciproco, tenga conto altresì della flessibilità del sistema tradizionale di assistenza giudiziaria. Il Consiglio europeo ha pertanto chiesto la creazione di un sistema globale in sostituzione di tutti gli strumenti esistenti nel settore, compresa la decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, che contempli per quanto possibile tutti i tipi di prove, stabilisca i termini di esecuzione e limiti al minimo i motivi di rifiuto.

(7)

Tale nuova impostazione si basa su un unico strumento denominato ordine europeo d'indagine (OEI). L'OEI deve essere emesso affinché nello Stato che lo esegue (lo «Stato di esecuzione») siano compiuti uno o più atti di indagine specifici ai fini dell'acquisizione di prove. Ciò include anche l'acquisizione di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione.

(8)

L'OEI dovrebbe avere una portata orizzontale e pertanto dovrebbe applicarsi a tutti gli atti di indagine finalizzati all'acquisizione di prove. Tuttavia, l'istituzione di una squadra investigativa comune e l'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra richiedono disposizioni specifiche, che è più opportuno disciplinare separatamente. Fatta salva l'applicazione della presente direttiva, gli strumenti esistenti dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi a questo tipo di atto di indagine.

(9)

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle osservazioni transfrontaliere di cui alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (4).

(10)

L'OEI dovrebbe essere incentrato sull'atto di indagine da compiere. L'autorità di emissione è nella migliore posizione per decidere, in base alla sua conoscenza dei dettagli dell'indagine in questione, a quali atti di indagine ricorrere. Tuttavia l'autorità di esecuzione dovrebbe, laddove possibile, usare un altro tipo di atto di indagine se quello richiesto non è previsto dal proprio diritto nazionale o non è disponibile in un caso interno analogo. La disponibilità dovrebbe riferirsi ai casi in cui l'atto di indagine richiesto è previsto dal diritto dello Stato di esecuzione, ma è legittimo solo in determinate circostanze, ad esempio quando l'atto di indagine può essere svolto solo per reati di una certa gravità, contro persone rispetto alle quali grava già un certo grado di sospetto o con il consenso della persona interessata. L'autorità di esecuzione può inoltre ricorrere ad un altro tipo di atto di indagine, laddove essa ottenga lo stesso risultato dell'atto di indagine richiesto nell'OEI con mezzi di minor interferenza con i diritti fondamentali della persona interessata.

(11)

Si dovrebbe optare per un OEI quando l'esecuzione di un atto di indagine appare proporzionata, adeguata e applicabile al caso in questione. L'autorità di emissione dovrebbe pertanto accertare se le prove che si intende acquisire sono necessarie e proporzionate ai fini del procedimento, se l'atto di indagine scelto è necessario e proporzionato per l'acquisizione di tali prove, e se e opportuno emettere un OEI affinché un altro Stato membro partecipi all'acquisizione di tali prove. La stessa valutazione dovrebbe essere effettuata durante la procedura di convalida, ove la convalida di un OEI sia prescritta dalla presente direttiva. L'esecuzione di un OEI non dovrebbe essere rifiutata per motivi diversi da quelli previsti nella presente direttiva. Tuttavia l'autorità di esecuzione dovrebbe avere la facoltà di optare per un atto di indagine meno intrusivo di quello richiesto nell'OEI interessato qualora consenta di ottenere risultati analoghi.

(12)

Quando emette un OEI, l'autorità di emissione dovrebbe prestare particolare attenzione al pieno rispetto dei diritti stabiliti nell'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta). La presunzione di innocenza e i diritti della difesa nei procedimenti penali sono i capisaldi dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta nel settore della giustizia penale. Ogni limitazione di tali diritti mediante un atto di indagine richiesto conformemente alla presente direttiva dovrebbe rispettare pienamente i requisiti stabiliti nell'articolo 52 della Carta quanto alla necessità, agli obiettivi di interesse generale da perseguire, nonché all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

(13)

Ai fini della trasmissione dell'OEI all'autorità competente dello Stato di esecuzione, l'autorità di emissione può ricorrere a tutti i mezzi possibili o pertinenti, ad esempio il sistema di telecomunicazione protetto della Rete giudiziaria europea, Eurojust, Interpol o altri canali di cui si avvalgono le autorità giudiziarie o di contrasto.

(14)

Nell'effettuare una dichiarazione concernente il regime linguistico, gli Stati membri sono incoraggiati ad includervi almeno una lingua comunemente utilizzata nell'Unione diversa dalla loro lingua o lingue ufficiali.

(15)

È opportuno attuare la presente direttiva tenendo conto delle direttive 2010/64/UE (5), 2012/13/UE (6) e 2013/48/UE (7) del Parlamento europeo e del Consiglio che riguardano i diritti procedurali nei procedimenti penali.

(16)

Atti non coercitivi potrebbero essere, ad esempio, gli atti che non violano il diritto alla vita privata o il diritto di proprietà, in funzione del diritto nazionale.

(17)

Il principio del ne bis in idem è un principio fondamentale del diritto dell'Unione, riconosciuto dalla Carta e sviluppato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Pertanto l'autorità di esecuzione dovrebbe avere il diritto di rifiutare l'esecuzione di un OEI nel caso in cui sia contraria a tale principio. Data la natura preliminare dei procedimenti alla base di un OEI, la sua esecuzione non dovrebbe essere rifiutata se è intesa a stabilire la sussistenza di un eventuale conflitto con il principio del ne bis in idem o se l'autorità di emissione ha garantito che le prove trasferite a seguito dell'esecuzione dell'OEI non saranno usate per perseguire penalmente o sanzionare una persona il cui processo si è definitivamente concluso in un altro Stato membro sulla base degli stessi fatti.

(18)

Come in altri strumenti di riconoscimento reciproco, l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali, sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE) e i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta, non è modificato per effetto della presente direttiva. Per ragioni di chiarezza dovrebbe essere inserita nel testo una disposizione specifica.

(19)

La creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali. Tuttavia, tale presunzione è relativa. Di conseguenza, se sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione di un atto di indagine richiesto in un OEI comporti la violazione di un diritto fondamentale e che lo Stato di esecuzione venga meno ai i suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta, l'esecuzione dell'OEI dovrebbe essere rifiutata.

(20)

Dovrebbe essere possibile rifiutare un OEI quando il suo riconoscimento o la sua esecuzione nello Stato di esecuzione comporti la violazione di un'immunità o di un privilegio in detto Stato. Non vi è una definizione comune di ciò che costituisce un'immunità o un privilegio nel diritto dell'Unione; la precisa definizione di tali termini è pertanto lasciata al diritto nazionale, che può comprendere la protezione che si applica alle professioni mediche e legali, ma non dovrebbe essere interpretata in modo incompatibile con l'obbligo di abolire determinati motivi di rifiuto stabilito nel protocollo della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (8). Tali motivi possono includere, anche se non sono necessariamente considerate privilegi o immunità, norme relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione su altri media.

(21)

È necessario stabilire limiti temporali per assicurare una rapida, efficace e coerente cooperazione in materia penale tra gli Stati membri. La decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione, e l'effettiva esecuzione dell'atto di indagine, dovrebbero intervenire con la stessa celerità e priorità di un caso interno analogo. Dovrebbero essere stabiliti termini per assicurare che una decisione o l'esecuzione intervenga in tempi ragionevoli o che siano rispettati i vincoli procedurali dello Stato di emissione.

(22)

I mezzi d'impugnazione disponibili contro un OEI dovrebbero essere almeno equivalenti a quelli disponibili in un caso interno a fronte degli atti di indagine in questione. Conformemente al proprio diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero garantire l'applicabilità di tali mezzi d'impugnazione, anche informando a tempo debito le parti interessate in merito alle possibilità e alle modalità di ricorso a tali mezzi di impugnazione. Nei casi in cui le obiezioni nei riguardi di un OEI siano sollevate da una parte interessata nello Stato di esecuzione in relazione ai motivi che determinano l'emissione dell'OEI, è opportuno che le informazioni in merito a tale impugnazione siano trasmesse all'autorità di emissione e che la parte interessata ne sia informata.

(23)

Le spese sostenute nel territorio dello Stato di esecuzione per l'esecuzione di un OEI sono a carico esclusivo di detto Stato conformemente al principio generale del riconoscimento reciproco. L'esecuzione di un OEI, tuttavia, può esporre lo Stato di esecuzione a costi straordinariamente elevati, ad esempio per complessi pareri di periti o per vaste operazioni di polizia o per attività di sorveglianza per un lungo periodo. Tali costi non dovrebbero impedire l'esecuzione di un OEI e le autorità di emissione e di esecuzione dovrebbero cercare di stabilire quali costi siano da considerarsi straordinariamente elevati. La questione dei costi potrebbe diventare oggetto di consultazioni tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione e si raccomanda di risolvere tale questione durante la fase delle consultazioni. In ultima istanza, l'autorità di emissione può decidere di ritirare l'OEI o di mantenerlo e la parte dei costi considerata straordinariamente elevata dallo Stato di esecuzione, ma al tempo stesso assolutamente necessaria nel corso del procedimento, dovrebbe essere sostenuta dallo Stato di emissione. Il meccanismo dato non dovrebbe costituire un motivo di rifiuto aggiuntivo e in ogni caso non dovrebbe essere utilizzato impropriamente per ritardare o impedire l'esecuzione dell'OEI.

(24)

L'OEI istituisce un regime unico per l'acquisizione di prove. Per certi tipi di atti di indagine, come il trasferimento temporaneo di persone detenute, l'audizione mediante videoconferenza o teleconferenza, l'acquisizione di informazioni su conti bancari o operazioni bancarie, le consegne controllate o le operazioni di infiltrazione, sono tuttavia necessarie disposizioni supplementari che dovrebbero essere fornite dall'OEI. Gli atti di indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un tempo determinato dovrebbero essere oggetto dell'OEI, ma dovrebbero essere convenute tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione, ove necessario, modalità pratiche per conciliare le differenze esistenti tra i diritti nazionali di tali Stati.

(25)

La presente direttiva stabilisce le regole sul compimento in tutte le fasi del procedimento penale, compresa quella processuale, di un atto di indagine, se necessario con la partecipazione della persona interessata ai fini della raccolta di elementi di prova. Ad esempio un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di tale persona nello Stato di emissione o per lo svolgimento di un'audizione mediante videoconferenza. Tuttavia, qualora tale persona debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale, anche per comparire dinanzi a un organo giurisdizionale per essere processata, dovrebbe essere emesso un mandato d'arresto europeo (MAE) in conformità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (9).

(26)

Per garantire un uso proporzionato del MAE, l'autorità di emissione dovrebbe esaminare se un OEI costituisca un mezzo efficace e proporzionato per svolgere i procedimenti penali. L'autorità di emissione dovrebbe esaminare, in particolare, se l'emissione di un OEI ai fini dell'audizione di una persona sottoposta a indagini o di un imputato mediante videoconferenza possa costituire una valida alternativa.

(27)

Un OEI può essere emesso per ottenere prove concernenti i conti, di qualsiasi natura, detenuti presso una banca o un istituto finanziario diverso da una banca dalla persona soggetta a procedimento penale. Tale possibilità deve essere intesa in senso ampio per includere non solo la persona sottoposta a indagini o l'imputato ma anche qualsiasi altra persona per la quale le autorità competenti ritengono necessarie tali informazioni nel corso del procedimento penale.

(28)

Nei casi in cui nella presente direttiva si fa riferimento agli istituti finanziari, tale termine dovrebbe essere inteso secondo la pertinente definizione dell'articolo 3 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(29)

Quando un OEI è emesso per ottenere i «dettagli» di un conto determinato, per «dettagli» si dovrebbero intendere almeno il nome e l'indirizzo del titolare del conto, i dettagli di una procura sul conto e altri dettagli o documenti forniti dal titolare del conto al momento della sua apertura e ancora in possesso della banca.

(30)

Le possibilità di cooperare conformemente alla presente direttiva in materia di intercettazione delle telecomunicazioni non dovrebbero essere limitate al contenuto delle telecomunicazioni, ma dovrebbero anche riguardare la raccolta di dati relativi al traffico e all'ubicazione associate a tali telecomunicazioni, in modo che le autorità competenti possano emettere un OEI inteso a ottenere dati meno intrusivi sulle telecomunicazioni. Un OEI volto a ottenere dati storici relativi al traffico e all'ubicazione connessi alle telecomunicazioni dovrebbe rientrare nel regime generale applicabile all'esecuzione dell'OEI e può essere considerato, a seconda del diritto dello Stato di esecuzione, un atto di indagine coercitivo.

(31)

Se più Stati membri sono in grado di fornire l'assistenza tecnica necessaria, l'OEI dovrebbe essere trasmesso solo a uno di essi e la priorità dovrebbe essere attribuita allo Stato membro in cui si trova la persona interessata. Gli Stati membri in cui si trova la persona sottoposta a intercettazione, e la cui assistenza tecnica non è necessaria per effettuare l'intercettazione, dovrebbero riceverne notifica conformemente alla presente direttiva. Tuttavia, sebbene l'assistenza tecnica non possa essere ricevuta da un solo Stato membro, l'OEI può essere trasmesso a più Stati di esecuzione.

(32)

In un OEI contenente la richiesta di intercettazione di telecomunicazioni l'autorità di emissione dovrebbe fornire all'autorità di esecuzione informazioni sufficienti quali la condotta criminale oggetto dell'indagine, al fine di consentire all'autorità di esecuzione di valutare se l'atto di indagine interessato sia autorizzato in un caso interno analogo.

(33)

Gli Stati membri dovrebbero tener conto dell'importanza di provvedere affinché possa essere fornita un'adeguata assistenza tecnica da parte di fornitori che gestiscono reti e servizi di telecomunicazioni pubblici nel territorio dello Stato membro interessato, al fine di facilitare la cooperazione in base al presente strumento in relazione all'intercettazione legale di telecomunicazioni.

(34)

In virtù del suo ambito di applicazione, la presente direttiva contempla unicamente i provvedimenti provvisori al fine di raccogliere prove. A tale riguardo è opportuno sottolineare che qualsiasi elemento, comprese le attività finanziarie, può essere soggetto a vari provvedimenti provvisori nel corso del procedimento penale, non solo al fine di raccogliere prove ma anche in vista della confisca. La distinzione tra i due obiettivi dei provvedimenti provvisori non è sempre ovvia e l'obiettivo di tali provvedimenti può cambiare nel corso del procedimento. È pertanto essenziale che nei futuri lavori sia mantenuta una relazione armoniosa tra i vari strumenti applicabili in questo ambito. Inoltre, per lo stesso motivo, l'autorità di emissione dovrebbe avere la facoltà di valutare se un elemento debba essere usato nelle prove e pertanto formare oggetto di un OEI.

(35)

Nei casi in cui è fatto riferimento all'assistenza giudiziaria nei pertinenti strumenti internazionali, come nelle convenzioni concluse in seno al Consiglio d'Europa, dovrebbe essere inteso che l'applicazione della presente direttiva tra gli Stati membri vincolati dalla stessa è preminente rispetto a dette convenzioni.

(36)

Le categorie di reati elencati nell'allegato D dovrebbero essere interpretate in maniera coerente con l'interpretazione basata sugli strumenti esistenti in materia di riconoscimento reciproco.

(37)

Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (11), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(38)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il riconoscimento reciproco di decisioni adottate ai fini dell'acquisizione di prove, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(39)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 TUE e dalla Carta, in particolare al titolo VI, dal diritto internazionale e dagli accordi internazionali di cui l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, compresa la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri nel loro rispettivo ambito di applicazione. Nessun elemento della presente direttiva può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di eseguire un OEI qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che l'OEI sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona per motivi fondati sul sesso, sull'origine razziale o etnica, la religione, l'orientamento sessuale, la nazionalità, la lingua o le opinioni politiche, oppure che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno di tali motivi.

(40)

La protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della Carta e dell'articolo 16, paragrafo 1, TFUE ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

(41)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere, nell'applicazione della presente direttiva, politiche trasparenti riguardo al trattamento dei dati personali e l'esercizio del diritto dell'interessato di ricorrere ai mezzi d'impugnazione per la protezione dei propri dati personali.

(42)

I dati personali acquisiti ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere trattati solamente laddove necessario e in modo proporzionato a fini compatibili con la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali e l'esercizio del diritto di difesa. Soltanto le persone autorizzate dovrebbero avere accesso alle informazioni contenenti dati personali che possono essere acquisiti tramite processi di autenticazione.

(43)

A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

(44)

A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(45)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

(46)

Il 5 ottobre 2010 (12) il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso un parere basato sull'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

ORDINE EUROPEO D'INDAGINE

Articolo 1

Ordine europeo d'indagine e obbligo di darvi esecuzione

1.   L'ordine europeo d'indagine (OEI) è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un'autorità competente di uno Stato membro (lo «Stato di emissione») per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (lo «Stato di esecuzione») ai fini di acquisire prove conformemente alla presente direttiva.

L'OEI può anche essere emesso per ottenere prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione.

2.   Gli Stati membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva.

3.   L'emissione di un OEI può essere richiesta da una persona sottoposta ad indagini o da un imputato, ovvero da un avvocato che agisce per conto di questi ultimi, nel quadro dei diritti della difesa applicabili conformemente al diritto e alla procedura penale nazionale.

4.   La presente direttiva non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti dall'articolo 6 TUE, compresi i diritti di difesa delle persone sottoposte a procedimento penale, e lascia impregiudicati gli obblighi spettanti a tale riguardo alle autorità giudiziarie.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«Stato di emissione»: lo Stato membro nel quale è emesso l'OEI;

b)

«Stato di esecuzione»: lo Stato membro che esegue l'OEI, nel quale l'atto di indagine deve essere compiuto;

c)

«autorità di emissione»:

i)

un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato; o

ii)

qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale. Inoltre, prima di essere trasmesso all'autorità di esecuzione, l'OEI è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un OEI ai sensi della presente direttiva, in particolare le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione. Laddove l'OEI sia stato convalidato da un'autorità giudiziaria, quest'ultima può anche essere considerata l'autorità di emissione ai fini della trasmissione dell'OEI;

d)

«autorità di esecuzione»: un'autorità competente a riconoscere un OEI e ad assicurarne l'esecuzione conformemente alla presente direttiva e alle procedure applicabili in un caso interno analogo. Tali procedure potrebbero comportare l'autorizzazione di un organo giurisdizionale nello Stato di esecuzione, ove previsto dal diritto nazionale di quest'ultimo.

Articolo 3

Ambito di applicazione dell'OEI

L'OEI si applica a qualsiasi atto d'indagine, tranne all'istituzione di una squadra investigativa comune e all'acquisizione di prove nell'ambito di tale squadra ai sensi dell'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (14) (la «convenzione») e della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio (15) eccetto ai fini dell'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 13, paragrafo 8, della convenzione e dell'articolo 1, paragrafo 8 della decisione quadro.

Articolo 4

Tipi di procedimenti per i quali può essere emesso un OEI

Un OEI può essere emesso:

a)

in relazione a un procedimento penale avviato da un'autorità giudiziaria, o che può essere promosso davanti alla stessa, relativamente a un illecito penale ai sensi del diritto nazionale dello Stato di emissione;

b)

nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità amministrative in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente, segnatamente, in materia penale;

c)

nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità giudiziarie in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente, segnatamente, in materia penale; e

d)

in connessione con i procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) relativi a reati o violazioni per i quali una persona giuridica può essere considerata responsabile o punita nello Stato di emissione.

Articolo 5

Contenuto e forma dell'OEI

1.   L'OEI di cui al modulo figurante nell'allegato A è completato e firmato dall'autorità di emissione, la quale certifica che le informazioni in esso contenute siano esatte e corrette.

L'OEI contiene, in particolare, le seguenti informazioni:

a)

i dati relativi all'autorità di emissione e, laddove applicabile, all'autorità di convalida;

b)

l'oggetto e i motivi dell'OEI;

c)

le informazioni necessarie sulla persona o sulle persone interessate;

d)

una descrizione della condotta penale che forma l'oggetto dell'indagine o del procedimento e le disposizioni di diritto penale applicabili dello Stato di emissione;

e)

una descrizione dell'atto o degli atti di indagine richiesti e degli elementi di prova da ottenere.

2.   Ciascuno Stato membro indica la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione che possono essere usate, in aggiunta alla lingua o alle lingue ufficiali dello Stato membro interessato, per completare o tradurre l'OEI quando detto Stato membro è lo Stato di esecuzione.

3.   L'autorità competente dello Stato di emissione traduce l'OEI di cui all'allegato A in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in una qualsiasi altra lingua indicata dallo Stato di esecuzione a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

CAPO II

PROCEDURE E GARANZIE PER LO STATO DI EMISSIONE

Articolo 6

Condizioni di emissione e trasmissione di un OEI

1.   L'autorità di emissione può emettere un OEI solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'emissione dell'OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all'articolo 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata; e

b)

l'atto o gli atti di indagine richiesti nell'OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo.

2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono valutate dall'autorità di emissione per ogni caso.

3.   Se ha motivo di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano state rispettate, l'autorità di esecuzione può consultare l'autorità di emissione in merito all'importanza di eseguire l'OEI. Dopo tale consultazione, l'autorità di emissione può decidere di ritirare l'OEI.

Articolo 7

Trasmissione dell'OEI

1.   L'OEI completato conformemente all'articolo 5 è trasmesso dall'autorità di emissione all'autorità di esecuzione con ogni mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano allo Stato di esecuzione di stabilirne l'autenticità.

2.   Qualsiasi ulteriore comunicazione ufficiale avviene direttamente tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione.

3.   Fatto salvo l'articolo 2, lettera d), ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, laddove previsto dall'ordinamento giuridico nazionale, più di un'autorità centrale per assistere le autorità competenti. Se necessario a causa dell'organizzazione del proprio ordinamento giudiziario interno, uno Stato membro può affidare alla propria autorità centrale o alle proprie autorità centrali la trasmissione e la ricezione amministrative dell'OEI e della relativa corrispondenza ufficiale.

4.   L'autorità di emissione può trasmettere l'OEI mediante il sistema di telecomunicazione della Rete giudiziaria europea (RGE), istituita mediante l'azione comune 98/428/GAI adottata dal Consiglio (16).

5.   Qualora non sia nota l'identità dell'autorità di esecuzione, l'autorità di emissione compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della RGE, al fine di ottenere tale informazione dallo Stato di esecuzione.

6.   L'autorità dello Stato di esecuzione che riceve un OEI, qualora non sia competente a riconoscerlo o ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, trasmette d'ufficio l'OEI all'autorità di esecuzione e ne informa l'autorità di emissione.

7.   Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all'autenticità di un documento necessario all'esecuzione dell'OEI è risolta attraverso contatti diretti tra le autorità di emissione e di esecuzione interessate o, se del caso, con l'intervento delle autorità centrali degli Stati membri.

Articolo 8

OEI collegato a un OEI precedente

1.   Quando emette un OEI che integra un OEI precedente, l'autorità di emissione lo indica nell'OEI, alla sezione D del modulo che figura nell'allegato A.

2.   Quando partecipa, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, all'esecuzione dell'OEI nello Stato di esecuzione, l'autorità di emissione può indirizzare un OEI integrativo direttamente all'autorità di esecuzione durante la sua presenza in detto Stato, fatte salve le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera c).

3.   Qualsiasi OEI che integra un OEI precedente è certificato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma e, se del caso, convalidato a norma dell'articolo 2, lettera c).

CAPO III

PROCEDURE E GARANZIE PER LO STATO DI ESECUZIONE

Articolo 9

Riconoscimento ed esecuzione

1.   L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva.

2.   L'autorità di esecuzione si attiene alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione, salvo qualora la presente direttiva disponga altrimenti, sempre che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.

3.   Se riceve un OEI non emesso da un'autorità di emissione come specificato all'articolo 2, lettera c), l'autorità di esecuzione lo restituisce allo Stato di emissione.

4.   L'autorità di emissione può chiedere che una o più autorità dello Stato di emissione partecipino all'esecuzione dell'OEI a sostegno delle autorità competenti dello Stato di esecuzione, nella misura in cui le autorità designate dello Stato di emissione possano partecipare all'esecuzione dell'atto o degli atti di indagine di cui all'OEI in un caso interno analogo. L'autorità di esecuzione soddisfa tale richiesta purché tale partecipazione non sia in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione o non leda i suoi interessi essenziali riguardanti la sicurezza nazionale.

5.   Durante l'esecuzione dell'OEI le autorità dello Stato di emissione presenti nello Stato di esecuzione si attengono al diritto dello Stato di esecuzione. Esse non hanno alcuna competenza a svolgere attività di contrasto nel territorio dello Stato di esecuzione, a meno che l'esecuzione di tale competenza nel territorio dello Stato di esecuzione sia conforme al diritto dello Stato di esecuzione e nella misura concordata tra le autorità di emissione e di esecuzione.

6.   L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione possono consultarsi con qualsiasi mezzo appropriato al fine di agevolare l'efficace applicazione del presente articolo.

Articolo 10

Ricorso a un diverso tipo di atto d'indagine

1.   Qualora esista un atto di indagine alternativo ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione dispone, ove possibile, un atto di indagine alternativo quando:

a)

l'atto di indagine richiesto nell'OEI non è previsto dal diritto dello Stato di esecuzione; oppure

b)

l'atto di indagine richiesto nell'OEI non sia disponibile in un caso interno analogo.

2.   Fatto salvo l'articolo 11, il paragrafo 1 non si applica ai seguenti atti d'indagine, che devono sempre essere disponibili in base al diritto dello Stato membro di esecuzione:

a)

l'acquisizione di informazioni o prove che sono già in possesso dell'autorità di esecuzione quando, in base al diritto dello Stato di esecuzione, tali informazioni o prove avrebbero potuto essere acquisite nel quadro di un procedimento penale o ai fini dell'OEI;

b)

l'acquisizione di informazioni contenute in banche dati della polizia o delle autorità giudiziarie cui l'autorità di esecuzione può accedere direttamente nel quadro di un procedimento penale;

c)

l'audizione di un testimone, di un esperto, di una vittima, di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato o di terzi nel territorio dello Stato di esecuzione;

d)

atti d'indagine non coercitivi definiti dal diritto dello Stato di esecuzione;

e)

l'individuazione di persone titolari di un abbonamento a uno specifico numero telefonico o indirizzo IP.

3.   L'autorità di esecuzione può anche ricorrere ad un atto d'indagine diverso da quello richiesto nell'OEI quando l'atto scelto dall'autorità di esecuzione assicuri lo stesso risultato dell'atto richiesto nell'OEI con mezzi meno intrusivi.

4.   Qualora decida di avvalersi della possibilità di cui ai paragrafi 1 e 3, l'autorità di esecuzione ne informa preventivamente l'autorità di emissione, la quale può decidere di ritirare o integrare l'OEI.

5.   Ove, conformemente al paragrafo 1, l'atto di indagine richiesto nell'OEI non sia previsto dal diritto dello Stato di esecuzione o non sia disponibile in un caso interno analogo, e ove non vi siano altri atti di indagine che consentano di ottenere lo stesso risultato dell'atto di indagine richiesto, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione che non è stato possibile fornire l'assistenza richiesta.

Articolo 11

Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione

1.   Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 4, l'autorità di esecuzione può rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI qualora:

a)

il diritto dello Stato di esecuzione preveda immunità o privilegi che rendono impossibile l'esecuzione dell'OEI, ovvero norme sulla determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione che renderebbero impossibile l'esecuzione dell'OEI;

b)

in un caso specifico, l'esecuzione leda interessi essenziali di sicurezza nazionale, metta in pericolo la fonte delle informazioni o comporti l'uso di informazioni classificate riguardanti attività di intelligence specifiche;

c)

l'OEI sia stato emesso nel quadro dei procedimenti di cui all'articolo 4, lettere b) e c), e l'atto investigativo non sia ammesso a norma del diritto dello Stato di esecuzione in un caso interno analogo;

d)

l'esecuzione dell'OEI sia contraria al principio del ne bis in idem;

e)

l'OEI si riferisca a un reato che si presume commesso fuori del territorio dello Stato di emissione e interamente o parzialmente nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale l'OEI è emesso non costituisca reato nello Stato di emissione;

f)

sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'atto di indagine richiesto nell'OEI sia incompatibile con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 6 TUE e della Carta;

g)

la condotta riguardo alla quale è stato emesso l'OEI non costituisca reato in base al diritto dello Stato di esecuzione, a meno che riguardi un reato elencato nelle categorie figuranti nell'allegato D, come indicato dall'autorità di emissione nell'OEI, qualora sia punibile nello Stato di emissione con una pena o una misura di sicurezza detentiva della durata massima di almeno tre anni; o

h)

il ricorso all'atto di indagine richiesto nell'OEI sia limitato dal diritto dello Stato di esecuzione a un elenco o a una categoria di reati o a reati punibili entro una certa soglia fra cui non figura il reato oggetto dell'OEI.

2.   Il paragrafo 1, lettera g), e il paragrafo 1, lettera h), non si applicano agli atti di indagine di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

3.   Qualora un OEI riguardi reati tributari, in materia di dogana e di cambio, l'autorità di esecuzione non rifiuta il riconoscimento o l'esecuzione a motivo del fatto che il diritto nazionale dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamento in materia di tasse, imposte, dogana e di cambio del diritto dello Stato di emissione.

4.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), d), e) ed f), prima di decidere di non riconoscere o non dare esecuzione a un OEI, in tutto o in parte, l'autorità di esecuzione consulta con qualsiasi mezzo appropriato l'autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza ritardo qualsiasi informazione necessaria.

5.   Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), e se la revoca del privilegio o dell'immunità compete ad un'autorità dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione le inoltra prontamente la richiesta. Se invece la revoca del privilegio o dell'immunità compete ad un'autorità di un altro Stato o di un'organizzazione internazionale, spetta all'autorità di emissione farne richiesta all'autorità interessata.

Articolo 12

Termini per il riconoscimento o l'esecuzione

1.   L'adozione della decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione e il compimento dell'atto d'indagine hanno luogo con la stessa celerità e priorità usate in un caso interno analogo e, in ogni caso, entro i termini previsti dal presente articolo.

2.   Se l'autorità di emissione ha indicato nell'OEI che, a motivo dei termini procedurali, della gravità del reato o di altre circostanze particolarmente urgenti, sono necessari termini più brevi di quelli previsti dal presente articolo, ovvero se l'autorità di emissione ha richiesto nell'OEI che l'atto d'indagine deve essere compiuto in una data specifica, l'autorità di esecuzione tiene in massima considerazione tale esigenza.

3.   La decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione è adottata il più rapidamente possibile e comunque, fatto salvo il paragrafo 5, entro trenta giorni dalla ricezione dell'OEI da parte dell'autorità di esecuzione competente.

4.   Salvo qualora sussistano motivi di rinvio ai sensi dell'articolo 15, o le prove che si intendono acquisire con l'atto di indagine indicato nell'OEI siano già in possesso dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione compie l'atto di indagine senza ritardo e, fatto salvo il paragrafo 5, entro 90 giorni dalla decisione di cui al paragrafo 3.

5.   Se per l'autorità di esecuzione non è possibile rispettare il termine di cui al paragrafo 3 o la data specifica prevista al paragrafo 2, tale autorità ne informa senza ritardo l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo disponibile, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per adottare la decisione. In tal caso, il termine di cui al paragrafo 3 può essere prorogato per un massimo di 30 giorni.

6.   Se per l'autorità di esecuzione competente non è possibile rispettare il termine di cui al paragrafo 4, tale autorità ne informa senza ritardo l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo disponibile, indicando i motivi del ritardo, e consulta l'autorità di emissione sul momento appropriato per compiere l'atto d'indagine.

Articolo 13

Trasferimento delle prove

1.   L'autorità di esecuzione trasferisce senza indebito ritardo allo Stato di emissione le prove acquisite o già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione in esito all'esecuzione dell'OEI.

Se richiesto nell'OEI e ove consentito a norma del diritto dello Stato di esecuzione, le prove sono trasferite immediatamente alle autorità competenti dello Stato di emissione che partecipano all'esecuzione dell'OEI conformemente all'articolo 9, paragrafo 4.

2.   Il trasferimento delle prove può essere sospeso in attesa di una decisione relativa ad un mezzo d'impugnazione, a meno che nell'OEI siano indicati motivi sufficienti per i quali il trasferimento immediato è essenziale al fine del corretto svolgimento delle indagini ovvero della tutela dei diritti individuali. Tuttavia, il trasferimento delle prove è sospeso se può provocare danni gravi e irreversibili alla persona interessata.

3.   All'atto del trasferimento delle prove acquisite, l'autorità di esecuzione indica se ne richiede la restituzione allo Stato di esecuzione non appena cessino di essere necessarie nello Stato di emissione.

4.   Ove gli oggetti, i documenti e i dati in questione siano pertinenti anche per altri procedimenti, l'autorità di esecuzione, su esplicita richiesta dell'autorità di emissione e dopo averla consultata, può provvedere al trasferimento temporaneo di tali prove, a condizione che esse siano restituite allo Stato di esecuzione non appena cessino di essere necessarie nello Stato di emissione o in qualsiasi altro momento o occasione concordati tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione.

Articolo 14

Mezzi d'impugnazione

1.   Gli Stati membri assicurano che i mezzi d'impugnazione equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo siano applicabili agli atti di indagine richiesti nell'OEI.

2.   Le ragioni di merito dell'emissione dell'OEI possono essere impugnate soltanto mediante un'azione introdotta nello Stato di emissione, fatte salve le garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione.

3.   Laddove non comprometta la riservatezza di un'indagine ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione adottano le misure adeguate per far sì che siano fornite informazioni in merito alle possibilità di impugnazione disponibili ai sensi del diritto nazionale, ove applicabili e in tempo utile per consentire che possano essere utilizzate efficacemente.

4.   Gli Stati membri assicurano che i termini per l'impugnazione siano uguali a quelli previsti in casi interni analoghi e siano applicati in modo da garantire che il diritto a tale impugnazione possa essere esercitato efficacemente dalle persone interessate.

5.   L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si informano reciprocamente sui mezzi di impugnazione contro l'emissione, il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI.

6.   Un'impugnazione non sospende l'esecuzione dell'atto di indagine, a meno che ciò non abbia tale effetto in casi interni analoghi.

7.   Lo Stato di emissione tiene conto del fatto che il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI sono stati impugnati con successo conformemente al proprio diritto nazionale. Fatte salve le norme procedurali nazionali, gli Stati membri assicurano che nei procedimenti penali nello Stato di emissione siano rispettati i diritti della difesa e sia garantito un giusto processo nel valutare le prove acquisite tramite l'OEI.

Articolo 15

Motivi di rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione

1.   Il riconoscimento o l'esecuzione dell'OEI possono essere rinviati nello Stato di esecuzione ove:

a)

l'esecuzione possa pregiudicare un'indagine o un procedimento penale in corso, per un periodo di tempo che lo Stato di esecuzione ritenga ragionevole;

b)

gli oggetti, i documenti o i dati in questione siano già utilizzati nell'ambito di un altro procedimento, fino a quando non siano più necessari a tale scopo.

2.   Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione adotta senza ritardo le misure necessarie per l'esecuzione dell'OEI e ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

Articolo 16

Obbligo di informazione

1.   L'autorità competente dello Stato di esecuzione che riceve un OEI ne accusa ricevuta, senza ritardo e comunque entro una settimana dalla ricezione dell'OEI, compilando e inviando il modulo di cui all'allegato B.

Qualora sia stata designata un'autorità centrale a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, tale obbligo si applica sia all'autorità centrale sia all'autorità di esecuzione che riceve l'OEI dall'autorità centrale.

Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 6, tale obbligo incombe sia all'autorità competente che ha ricevuto originariamente l'OEI, sia all'autorità di esecuzione che ne è la destinataria finale.

2.   Fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 4 e 5, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione immediatamente e con qualsiasi mezzo disponibile:

a)

se è impossibile per l'autorità di esecuzione adottare una decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione a motivo del fatto che il modulo previsto nell'allegato A è incompleto o manifestamente inesatto;

b)

se durante l'esecuzione dell'OEI l'autorità di esecuzione ritiene opportuno, senza ulteriori accertamenti, compiere atti di indagine non previsti inizialmente o che non hanno potuto essere specificati all'atto dell'emissione dell'OEI, per consentire all'autorità di emissione di adottare ulteriori provvedimenti nel caso specifico; ovvero

c)

se l'autorità di esecuzione stabilisce che, nel caso specifico, non può attenersi alle formalità e procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione in conformità dell'articolo 9.

Su richiesta dell'autorità di emissione, l'informazione è confermata senza ritardo con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

3.   Fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 4 e 5, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione senza ritardo, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta:

a)

dell'eventuale decisione adottata a norma degli articoli 10 o 11;

b)

di ogni decisione di rinvio dell'esecuzione o del riconoscimento dell'OEI, dei motivi del rinvio e, se possibile, della durata prevista dello stesso.

Articolo 17

Responsabilità penale riguardo ai funzionari

Durante la loro presenza nel territorio dello Stato di esecuzione nel quadro dell'applicazione della presente direttiva, i funzionari dello Stato di emissione sono assimilati ai funzionari dello Stato di esecuzione per quanto riguarda i reati che eventualmente commettano o di cui siano eventuali vittime.

Articolo 18

Responsabilità civile dei funzionari

1.   Se, nel quadro dell'applicazione della presente direttiva, i funzionari di uno Stato membro sono presenti nel territorio di un altro Stato membro, il primo Stato membro è responsabile dei danni causati dai propri funzionari nell'adempimento delle loro funzioni, conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio essi operano.

2.   Lo Stato membro nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.

3.   Lo Stato membro, i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro, rimborsa integralmente gli importi corrisposti da quest'ultimo Stato membro alle vittime o ai loro aventi diritto.

4.   Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi e fatta eccezione per il paragrafo 3, ciascuno Stato membro rinuncia, nei casi di cui al paragrafo 1, a chiedere il risarcimento dei danni subiti a un altro Stato membro.

Articolo 19

Riservatezza

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che, nell'esecuzione di un OEI, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione tengano debito conto della riservatezza dell'indagine.

2.   L'autorità di esecuzione garantisce, conformemente al proprio diritto nazionale, la riservatezza dei fatti e del contenuto dell'OEI, salvo nella misura necessaria all'esecuzione dell'atto di indagine. Qualora l'autorità di esecuzione non possa rispettare l'obbligo di riservatezza, ne informa senza ritardo l'autorità di emissione.

3.   L'autorità di emissione, conformemente al proprio diritto nazionale e salvo diversa indicazione dell'autorità di esecuzione, non divulga le prove o le informazioni fornite dall'autorità di esecuzione, a meno che tale divulgazione sia necessaria per le indagini o i procedimenti oggetto dell'OEI.

4.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che gli istituti bancari non divulghino ai loro clienti interessati o a terzi che sono state trasmesse informazioni allo Stato di emissione a norma degli articoli 26 e 27, ovvero che è in corso un'indagine.

Articolo 20

Protezione dei dati personali

Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri assicurano che i dati personali siano protetti e possano essere trattati solo in conformità della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (17) e dei principi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, del 28 gennaio 1981, e relativo protocollo addizionale.

L'accesso a tali dati è sottoposto a restrizioni, fatti salvi i diritti dell'interessato. Solo le persone autorizzate possono accedere a tali dati.

Articolo 21

Costi

1.   Salvo disposizione contraria nella presente direttiva, lo Stato di esecuzione sostiene tutti i costi sostenuti nel territorio dello Stato di esecuzione connessi all'esecuzione di un OEI.

2.   Qualora ritenga che i costi di esecuzione di un OEI siano eccezionalmente elevati, l'autorità di esecuzione può consultare l'autorità di emissione sulla possibilità e le modalità di condivisione dei costi o di modifica dell'OEI.

L'autorità di esecuzione informa preventivamente l'autorità di emissione in merito alle specifiche dettagliate relative alla parte dei costi ritenuta eccezionalmente elevata.

3.   In situazioni eccezionali in cui non vi è accordo con riguardo ai costi di cui al paragrafo 2, l'autorità di emissione può decidere di:

a)

ritirare completamente o parzialmente l'OEI; o

b)

mantenere l'OEI e sostenere la parte dei costi considerata eccezionalmente elevata.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER DETERMINATI ATTI DI INDAGINE

Articolo 22

Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute ai fini di un atto d'indagine

1.   Un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di esecuzione ai fini del compimento di un atto d'indagine, nell'intento di raccogliere elementi di prova, che richieda la sua presenza nel territorio dello Stato di emissione, a condizione che sia ricondotta nello Stato di esecuzione entro il termine da quest'ultimo stabilito.

2.   Oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 11, l'esecuzione dell'OEI può anche essere rifiutata se:

a)

la persona detenuta nega il proprio consenso; o

b)

il trasferimento può prolungare la detenzione di detta persona.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, lettera a), qualora lo Stato di esecuzione lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età della persona o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, al legale rappresentante della persona detenuta è offerta la possibilità di dare il suo parere sul trasferimento temporaneo.

4.   Nei casi di cui al paragrafo 1, il transito della persona detenuta attraverso il territorio di un terzo Stato membro (lo «Stato membro di transito») è autorizzato su domanda corredata di tutti i documenti necessari.

5.   Le modalità pratiche del trasferimento temporaneo della persona, compresi i dettagli della sua detenzione nello Stato di emissione e i termini entro i quali deve essere trasferita dal territorio dello Stato di esecuzione e ricondotta nello stesso, sono concordati tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione, garantendo che si tenga conto delle condizioni di salute fisica e mentale della persona interessata, nonché del livello di sicurezza richiesto nello Stato di emissione.

6.   La persona trasferita rimane in stato di detenzione nel territorio dello Stato di emissione e, se del caso, nel territorio dello Stato membro di transito, per fatti o condanne per i quali era in stato di detenzione nello Stato di esecuzione, a meno che lo Stato di esecuzione non ne richieda la liberazione.

7.   Il periodo di detenzione nel territorio dello Stato di emissione è dedotto dal periodo di detenzione che l'interessato deve o dovrà scontare nel territorio dello Stato di esecuzione.

8.   Fatto salvo il paragrafo 6, la persona trasferita non è perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della propria libertà personale nello Stato di emissione per fatti commessi o condanne pronunciate prima della sua partenza dal territorio dello Stato di esecuzione e non indicati nell'OEI.

9.   L'immunità di cui al paragrafo 8 cessa di sussistere qualora la persona trasferita, pur avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio per 15 giorni consecutivi dalla data in cui la sua presenza non era più richiesta dalle autorità di emissione:

a)

sia rimasta comunque nel territorio; ovvero

b)

vi sia tornata dopo averlo lasciato.

10.   I costi risultanti dall'applicazione del presente articolo sono sostenuti in conformità dell'articolo 21, ad eccezione dei costi legati al trasferimento della persona nello Stato di emissione e dallo stesso, che sono a carico di tale Stato.

Articolo 23

Trasferimento temporaneo nello Stato di esecuzione di persone detenute ai fini di del compimento di un atto di indagine

1.   Un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di emissione ai fini del compimento di un atto di indagine per raccogliere elementi di prova che richieda la sua presenza nel territorio dello Stato di esecuzione.

2.   L'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), e paragrafi da 3 a 9 si applica, mutatis mutandis, a eventuali trasferimenti temporanei ai sensi del presente articolo.

3.   I costi risultanti dall'applicazione del presente articolo sono sostenuti in conformità dell'articolo 21, ad eccezione dei costi legati al trasferimento della persona interessata nello Stato di esecuzione e dallo stesso, che sono a carico dello Stato di emissione.

Articolo 24

Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva

1.   Laddove una persona, che si trova nel territorio dello Stato di esecuzione, debba essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità competenti dello Stato di emissione, l'autorità di emissione può emettere un OEI ai fini dell'audizione del testimone o del perito mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva a norma dei paragrafi da 5 a 7.

L'autorità di emissione può emettere un OEI anche ai fini dell'audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva.

2.   Oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 11, l'esecuzione di un OEI può essere rifiutata se:

a)

la persona sottoposta a indagini o l'imputato nega il proprio consenso; ovvero

b)

l'esecuzione di tale atto di indagine in un caso particolare è contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.

3.   L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione concordano le modalità pratiche dell'audizione. Nel concordare tali modalità, l'autorità di esecuzione si impegna a:

a)

notificare al testimone o al perito interessato l'ora e il luogo dell'audizione;

b)

chiamare la persona sottoposta a indagine o l'accusato a comparire all'audizione secondo le forme previste dalle norme specifiche ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione e informare tali persone dei propri diritti ai sensi del diritto dello Stato di emissione, in tempo utile affinché possa esercitare effettivamente i suoi diritti di difesa;

c)

provvedere all'identificazione della persona da ascoltare.

4.   Se in un caso specifico l'autorità di esecuzione non ha accesso ai mezzi tecnici per procedere all'audizione mediante videoconferenza, può concordare con lo Stato di emissione che tali mezzi siano messi a disposizione da quest'ultimo.

5.   In caso di audizione effettuata mediante videoconferenza o di altra trasmissione audiovisiva si applicano le seguenti disposizioni:

a)

all'audizione è presente, se necessario assistito da un interprete, un rappresentante dell'autorità competente dello Stato di esecuzione che provvede anche ad assicurare l'identificazione della persona da ascoltare e il rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.

Se ritiene che durante l'audizione siano violati i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l'audizione continui a svolgersi secondo tali principi;

b)

le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione concordano, se del caso, misure relative alla protezione della persona da ascoltare;

c)

l'audizione è condotta direttamente dall'autorità competente dello Stato di emissione, o sotto la sua direzione, secondo il proprio diritto interno;

d)

su richiesta dello Stato di emissione o della persona da ascoltare, lo Stato di esecuzione provvede affinché la persona da ascoltare sia assistita, se necessario, da un interprete;

e)

le persone sottoposte a indagini o gli imputati sono informati prima dell'audizione degli eventuali diritti procedurali previsti, compreso il diritto di non testimoniare, dal diritto dello Stato di esecuzione e dello Stato di emissione. I testimoni e i periti possono avvalersi del diritto di non testimoniare eventualmente previsto dal diritto dello Stato di esecuzione o dello Stato di emissione e sono informati di tale diritto prima dell'audizione.

6.   Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone interessate, al termine dell'audizione l'autorità di esecuzione redige un verbale indicante la data ed il luogo dell'audizione, l'identità della persona ascoltata, le identità e le qualifiche di tutte le altre persone che hanno partecipato all'audizione nello Stato di esecuzione, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si è svolta l'audizione. Tale documento è trasmesso dall'autorità di esecuzione all'autorità di emissione.

7.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché, qualora la persona ascoltata nel proprio territorio in conformità del presente articolo rifiuti di testimoniare pur avendone l'obbligo o dichiari il falso, si applichi il diritto nazionale che disciplina le audizioni effettuate in un procedimento nazionale.

Articolo 25

Audizione mediante teleconferenza

1.   Se una persona che si trova nel territorio di uno Stato membro deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità competenti di un altro Stato membro, l'autorità di emissione di quest'ultimo Stato membro può, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, emettere un OEI al fine di procedere all'audizione del testimone o del perito mediante teleconferenza a norma del paragrafo 2.

2.   Salvo diverso accordo l'articolo 24, paragrafi 3, 5, 6 e 7, si applica, mutatis mutandis, alle audizioni mediante teleconferenza.

Articolo 26

Informazioni relative a conti bancari e altri conti finanziari

1.   Un OEI può essere emesso per accertare se una persona fisica o giuridica oggetto di un procedimento penale detenga o controlli uno o più conti, di qualsiasi natura, in una banca situata nel territorio dello Stato di esecuzione e, in caso affermativo, per ottenere tutti i dettagli dei conti individuati.

2.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, conformemente alle condizioni stabilite nel presente articolo.

3.   Se ne è fatta richiesta nell'OEI, le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono anche i conti per i quali la persona oggetto del procedimento penale interessato è titolare di una procura.

4.   L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente se le informazioni sono in possesso della banca presso la quale è depositato il conto.

5.   Nell'OEI l'autorità di emissione indica i motivi per cui ritiene che le informazioni richieste possano essere importanti ai fini del procedimento penale in questione e i motivi per cui presume che i conti siano detenuti presso banche dello Stato di esecuzione e, se dispone di informazioni al riguardo, indica quali banche potrebbero essere interessate. Essa comunica, inoltre, nell'OEI qualsiasi informazione che possa facilitarne l'esecuzione.

6.   Un OEI può essere emesso anche per accertare se una persona fisica o giuridica oggetto del procedimento penale interessato detenga uno o più conti in un istituto finanziario diverso da una banca, situato nel territorio dello Stato di esecuzione. Si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi da 3 a 5. In tal caso, oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 11, l'esecuzione dell'OEI può essere rifiutata se l'esecuzione dell'atto di indagine non sia autorizzata in un caso interno analogo.

Articolo 27

Informazioni relative a operazioni bancarie e ad altre operazioni finanziarie

1.   Un OEI può essere emesso per ottenere i dettagli di conti bancari specifici e delle operazioni bancarie effettuate in un dato periodo su uno o più conti ivi indicati, compresi i dettagli relativi a eventuali conti emittenti o beneficiari.

2.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 conformemente alle condizioni stabilite al presente articolo.

3.   L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente se le informazioni sono in possesso della banca presso la quale è depositato il conto.

4.   Nell'OEI l'autorità di emissione indica i motivi per cui considera le informazioni richieste utili al procedimento penale interessato.

5.   Un OEI può essere emesso anche in relazione alle informazioni di cui al paragrafo 1 con riferimento alle operazioni finanziarie effettuate da istituti finanziari diversi dalle banche. Si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 3 e 4. In questo caso, oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 11, l'esecuzione dell'OEI può essere rifiutata se l'esecuzione dell'atto di indagine non sia autorizzata in un caso interno analogo.

Articolo 28

Atti di indagine che implicano l'acquisizione di elementi di prova in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato

1.   Quando un OEI è emesso ai fini dell'esecuzione di un atto di indagine che implica l'acquisizione di elementi di prova in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato, quali:

a)

il controllo di operazioni bancarie o altre operazioni finanziarie effettuate tramite uno o più conti specificati;

b)

le consegne controllate nel territorio dello Stato di esecuzione;

l'esecuzione può essere rifiutata, oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 11, qualora l'esecuzione dell'atto di indagine non sia autorizzata in un caso interno analogo.

2.   Le modalità pratiche dell'atto di indagine di cui al paragrafo 1, lettera b), e ogniqualvolta necessario sono convenute tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione.

3.   L'autorità di emissione indica nell'OEI i motivi per cui considera le informazioni richieste utili al procedimento penale interessato.

4.   Il diritto di azione, di direzione e di controllo in ordine alle operazioni legate all'esecuzione dell'OEI di cui al paragrafo 1 spetta alle autorità competenti dello Stato di esecuzione.

Articolo 29

Operazioni di infiltrazione

1.   Un OEI può essere emesso ai fini della richiesta allo Stato di esecuzione di assistere lo Stato di emissione nello svolgimento di indagini sulla criminalità da parte di agenti infiltrati o sotto falsa identità («operazioni di infiltrazione»).

2.   L'autorità di emissione indica nell'OEI i motivi per cui considera che l'operazione di infiltrazione possa essere utile al procedimento penale interessato. La decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione di un OEI emesso ai sensi del presente articolo è adottata in ogni singolo caso dalle autorità competenti dello Stato di esecuzione nel rispetto del diritto e delle procedure nazionali.

3.   Oltre ai motivi di non riconoscimento e di non esecuzione di cui all'articolo 11, l'autorità di esecuzione può rifiutare di eseguire un OEI di cui al paragrafo 1 laddove:

a)

l'esecuzione dell'operazione di infiltrazione non sia autorizzata in un caso interno analogo; o

b)

non sia stato possibile raggiungere un accordo sulle modalità delle operazioni di infiltrazione di cui al paragrafo 4.

4.   Le operazioni di infiltrazione sono effettuate in conformità del diritto e delle procedure nazionali dello Stato membro nel cui territorio è effettuata l'operazione di infiltrazione. Il diritto di azione, direzione e controllo delle operazioni legate alle operazioni di infiltrazione spetta unicamente alle autorità competenti dello Stato di esecuzione. La durata dell'operazione di infiltrazione, le condizioni particolareggiate, lo status giuridico degli agenti coinvolti nelle operazioni di infiltrazione sono convenuti dallo Stato di emissione e dallo Stato di esecuzione nel rispetto dei rispettivi diritti e procedure nazionali.

CAPO V

INTERCETTAZIONE DI TELECOMUNICAZIONI

Articolo 30

Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica di un altro Stato membro

1.   Un OEI può essere emesso per l'intercettazione di telecomunicazioni nello Stato membro la cui assistenza tecnica è necessaria.

2.   Se più Stati membri sono in grado di fornire l'intera assistenza tecnica necessaria per la stessa intercettazione di telecomunicazioni, l'OEI è trasmesso solo ad uno di essi ed è sempre data la priorità allo Stato membro in cui si trova o si troverà la persona soggetta a intercettazione.

3.   L'OEI di cui al paragrafo 1 comprende inoltre le seguenti informazioni:

a)

informazioni necessarie ai fini dell'identificazione della persona sottoposta all'intercettazione;

b)

la durata auspicata dell'intercettazione; e

c)

sufficienti dati tecnici, in particolare gli elementi di identificazione dell'obiettivo, per assicurare che l'OEI possa essere eseguito.

4.   L'autorità di emissione indica nell'OEI i motivi per cui considera l'atto di indagine richiesto utile al procedimento penale interessato.

5.   Oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 11, l'esecuzione dell'OEI di cui al paragrafo 1 può essere rifiutata anche qualora l'atto di indagine interessato non sia ammesso in un caso interno analogo. Lo Stato di esecuzione può subordinare la propria decisione di eseguire un EIO alle condizioni applicabili in un caso interno analogo.

6.   L'OEI di cui al paragrafo 1 può essere eseguito:

a)

trasmettendo le telecomunicazioni immediatamente allo Stato di emissione; o

b)

intercettando, registrando e trasmettendo successivamente il risultato dell'intercettazione delle telecomunicazioni allo Stato di emissione.

L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano per concordare se l'intercettazione è effettuata a norma della lettera a) o della lettera b).

7.   All'atto dell'emissione dell'OEI di cui al paragrafo 1 o durante l'intercettazione, l'autorità di emissione può altresì richiedere, se ne ha particolare motivo, una trascrizione, una decodificazione o una decrittazione della registrazione, fatto salvo l'accordo dell'autorità di esecuzione.

8.   I costi risultanti dall'applicazione del presente articolo sono sostenuti in conformità dell'articolo 21, ad eccezione dei costi legati alla trascrizione, alla decodificazione e alla decrittazione delle comunicazioni intercettate, che sono a carico dello Stato di emissione.

Articolo 31

Notifica allo Stato membro nel quale si trova la persona soggetta a intercettazione e la cui assistenza tecnica non è necessaria

1.   Se, ai fini del compimento di un atto di indagine, l'intercettazione di telecomunicazioni è autorizzata dall'autorità competente di uno Stato membro (lo «Stato membro di intercettazione») e l'indirizzo di comunicazione della persona soggetta a intercettazione indicata nell'ordine di intercettazione è utilizzato sul territorio di un altro Stato membro (lo «Stato membro notificato») la cui assistenza tecnica non è necessaria per effettuare l'intercettazione, lo Stato membro di intercettazione ne dà notifica all'autorità competente dello Stato membro notificato dell'intercettazione:

a)

prima dell'intercettazione, qualora l'autorità competente dello Stato membro di intercettazione sappia, al momento di ordinare l'intercettazione, che la persona soggetta a intercettazione e si trova o si troverà sul territorio dello Stato membro notificato;

b)

durante l'intercettazione o ad intercettazione effettuata, non appena venga a conoscenza del fatto che la persona soggetta a intercettazione si trova, o si trovava durante l'intercettazione, sul territorio dello Stato membro notificato.

2.   La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata utilizzando il modulo di cui all'allegato C.

3.   Qualora l'intercettazione non sia ammessa in un caso interno analogo, l'autorità competente dello Stato membro notificato può, senza ritardo e al più tardi entro 96 ore dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 1, notificare all'autorità competente dello Stato membro di intercettazione che:

a)

l'intercettazione non può essere effettuata o si pone fine alla medesima; e

b)

se necessario, gli eventuali risultati dell'intercettazione già ottenuti mentre la persona soggetta ad intercettazione si trovava sul suo territorio non possono essere utilizzati o possono essere utilizzati solo alle condizioni da essa specificate. L'autorità competente dello Stato membro notificato informa l'autorità competente dello Stato membro di intercettazione dei motivi di tali condizioni.

4.   L'articolo 5, paragrafo 2, si applica, mutatis mutandis, alla notifica di cui al paragrafo 2.

CAPO VI

PROVVEDIMENTI PROVVISORI

Articolo 32

Provvedimenti provvisori

1.   L'autorità di emissione può emettere un OEI per adottare provvedimenti intesi a impedire provvisoriamente la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l'alienazione di elementi che possono essere usati come prove.

2.   L'autorità di esecuzione decide e comunica la propria decisione sul provvedimento provvisorio non appena possibile e, se fattibile, entro 24 ore dalla ricezione dell'OEI.

3.   Allorché è richiesto il provvedimento provvisorio di cui al paragrafo 1, l'autorità di emissione indica nell'OEI se le prove devono essere trasferite allo Stato di emissione ovvero se devono rimanere nello Stato di esecuzione. L'autorità di esecuzione riconosce ed esegue l'OEI e trasferisce le prove in conformità delle procedure previste dalla presente direttiva.

4.   Se ai sensi del paragrafo 3 un OEI è corredato dell'istruzione secondo cui le prove devono rimanere nello Stato di esecuzione, l'autorità di emissione indica la data in cui il provvedimento provvisorio di cui al paragrafo 1 è revocato o la data stimata della presentazione della richiesta di trasferimento delle prove nello Stato di emissione.

5.   L'autorità di esecuzione può, previa consultazione dell'autorità di emissione, in conformità del diritto e delle prassi interni, stabilire condizioni adeguate alle circostanze del caso, al fine di limitare la durata di validità del provvedimento provvisorio di cui al paragrafo 1. Qualora, conformemente a tali condizioni, intenda revocare il provvedimento provvisorio, l'autorità di esecuzione ne informa l'autorità di emissione, che ha la possibilità di formulare osservazioni. L'autorità di emissione notifica immediatamente all'autorità di esecuzione che il provvedimento provvisorio di cui al paragrafo 1 è stato revocato.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Notifiche

1.   Entro il 22 maggio 2017 ogni Stato membro notifica alla Commissione:

a)

l'autorità o le autorità che, conformemente al proprio diritto nazionale, sono competenti ai sensi dell'articolo 2, lettere c) e d), quando lo Stato membro in questione è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione;

b)

le lingue accettate per un OEI di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

c)

le informazioni riguardanti l'autorità o le autorità centrali designate nel caso in cui lo Stato membro desideri avvalersi della possibilità prevista all'articolo 7, paragrafo 3. Tali informazioni sono vincolanti per le autorità dello Stato di emissione.

2.   Ogni Stato membro può anche fornire alla Commissione l'elenco dei documenti necessari che richiede ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi successiva modifica riguardante le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   La Commissione rende disponibili le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo a tutti gli Stati membri e alla RGE. La RGE rende le informazioni disponibili sul sito web di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI del Consiglio (18).

Articolo 34

Relazioni con altri strumenti giuridici, accordi e intese

1.   Fatta salva la loro applicazione tra Stati membri e Stati terzi e la loro applicazione temporanea in virtù dell'articolo 35, la presente direttiva sostituisce, a decorrere dal 22 maggio 2017, le corrispondenti disposizioni delle seguenti convenzioni applicabili tra gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva:

a)

convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d'Europa, del 20 aprile 1959, i relativi due protocolli aggiuntivi e gli accordi bilaterali conclusi a norma dell'articolo 26 di tale convenzione;

b)

convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen;

c)

convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e relativo protocollo.

2.   La decisione quadro 2008/978/GAI è sostituita per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva. Le disposizioni della decisione quadro 2003/577/GAI sono sostituite per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva per quanto riguarda il sequestro probatorio.

Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2008/978/GAI e, con riguardo al sequestro probatorio, alla decisione quadro 2003/577/GAI, si intendono fatti alla presente direttiva.

3.   In aggiunta alla presente direttiva gli Stati membri possono concludere o continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali con altri Stati membri successivamente al 22 maggio 2017, solo laddove i medesimi consentano di rafforzare ulteriormente gli obiettivi della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di acquisizione delle prove e a condizione che sia rispettato il livello delle salvaguardie di cui alla presente direttiva.

4.   Entro il 22 maggio 2017, gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 3 che desiderano continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano altresì alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 3.

Articolo 35

Disposizioni transitorie

1.   Le richieste di assistenza giudiziaria ricevute anteriormente al 22 maggio 2017 continuano ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale. Le decisioni di sequestro probatorio adottate in virtù della decisione quadro 2003/577/GAI e ricevute anteriormente al 22 maggio 2017 sono altresì disciplinate da tale decisione quadro.

2.   L'articolo 8, paragrafo 1, si applica, mutatis mutandis, all'OEI conseguente ad una decisione di sequestro adottata ai sensi della decisione quadro 2003/577/GAI.

Articolo 36

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 maggio 2017.

2.   Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3.   Entro il 22 maggio 2017, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 37

Relazione sull'applicazione

Entro cinque anni dal 21 maggio 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, sulla base di dati sia qualitativi sia quantitativi fra cui, in particolare, la valutazione del suo impatto sulla cooperazione in materia penale e sulla protezione delle persone, nonché l'esecuzione delle disposizioni riguardanti l'intercettazione delle telecomunicazioni alla luce degli sviluppi tecnici. Tale relazione è corredata, se necessario, di proposte di modifica della presente direttiva.

Articolo 38

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 39

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 marzo 2014.

(2)  Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45).

(3)  Decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 72).

(4)  Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

(5)  Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

(6)  Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

(7)  Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

(8)  Protocollo stabilito dal Consiglio a norma all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 2).

(9)  Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

(10)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

(11)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(12)  GU C 355 del 29.12.2010, pag. 1.

(13)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(14)  Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3).

(15)  Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1).

(16)  Azione comune 98/428/GAI, del 29 giugno 1998, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea (GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4).

(17)  Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).

(18)  Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag.130).


ALLEGATO A

ORDINE EUROPEO D'INDAGINE (OEI)

Il presente OEI è stato emesso da un'autorità competente. L'autorità di emissione certifica che l'emissione del presente OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento in esso specificato, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta ad indagine o dell'imputato, e che gli atti di indagine richiesti avrebbero potuto essere disposti alle stesse condizioni in un caso interno analogo. Si chiede il compimento dell'atto o degli atti di indagine indicati di seguito, tenendo in debito conto la riservatezza dell'indagine, e il trasferimento delle prove acquisite in esito all'esecuzione dell'OEI.

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ALLEGATO B

CONFERMA DELLA RICEZIONE DI UN OEI

Il presente modulo deve essere completato dall'autorità dello Stato di esecuzione che ha ricevuto l'OEI di seguito indicato.

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ALLEGATO C

NOTIFICA

Il presente modulo è utilizzato per dare notifica ad uno Stato membro dell'intercettazione di telecomunicazioni che è stata, è o sarà effettuata sul suo territorio senza la sua assistenza tecnica. Si informa … (Stato membro notificato) dell'intercettazione.

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ALLEGATO D

CATEGORIE DI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 11

partecipazione a un'organizzazione criminale,

terrorismo,

tratta di esseri umani,

sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia,

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

corruzione,

frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,

riciclaggio di proventi di reato,

falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro,

criminalità informatica,

criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,

favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,

omicidio volontario, lesioni personali gravi,

traffico illecito di organi e tessuti umani,

rapimento, sequestro e presa di ostaggi,

razzismo e xenofobia,

rapina organizzata o a mano armata,

traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e opere d'arte,

truffa,

racket ed estorsione,

contraffazione e pirateria di prodotti,

falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,

falsificazione di mezzi di pagamento,

traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita,

traffico illecito di materie nucleari e radioattive,

traffico di veicoli rubati,

violenza sessuale,

incendio doloso,

reati rientranti nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,

dirottamento di aereo/nave,

sabotaggio.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

1.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 441/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione (3) stabilisce i requisiti per l'introduzione coordinata di servizi di collegamento dati basati sulla trasmissione di dati bordo-terra da punto a punto.

(2)

L'allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 29/2009, definisce lo spazio aereo al di sopra di FL 285 cui detto regolamento si applica a decorrere dal 5 febbraio 2015.

(3)

La Croazia ha aderito all'Unione europea il 1o luglio 2013. Pertanto è necessario inserire lo spazio aereo croato nello spazio aereo cui si applica il regolamento (CE) n. 29/2009.

(4)

È tuttavia opportuno concedere alla Croazia un periodo di transizione di un anno rispetto alla data di applicazione del 5 febbraio 2015 che si applica agli altri Stati membri a norma dell'allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 29/2009, mediante l'applicazione differita del presente regolamento, al fine di consentire ai soggetti regolati, quali operatori e fornitori di servizi del traffico aereo, di prepararsi all'applicazione delle nuove norme.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 29/2009.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 29/2009 dopo la riga «—Warszawa FIR,» è inserita la nuova riga «— Zagreb FIR,».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 5 febbraio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3).


1.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 442/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda le domande di inclusione nell'elenco dei paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza per l'importazione di prodotti biologici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione relative alla procedura di riconoscimento di paesi terzi ai fini dell'equivalenza, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

(2)

Il Consiglio dell'Unione europea, nelle sue conclusioni sull'agricoltura biologica della 3 237a sessione del Consiglio Agricoltura e pesca del 13 e 14 maggio 2013, ha invitato la Commissione a migliorare gli attuali meccanismi al fine di agevolare il commercio internazionale dei prodotti biologici e ad esigere la reciprocità e la trasparenza in ogni accordo commerciale.

(3)

L'attuale revisione del quadro giuridico del settore della produzione biologica ha messo in luce carenze nell'attuale regime di riconoscimento di paesi terzi ai fini dell'equivalenza. La maggior parte degli accordi di equivalenza firmati dalla Commissione e dai paesi terzi sono stati applicati unilateralmente dalla Commissione europea, circostanza che non è stata favorevole alla promozione di condizioni di concorrenza eque. Si è constatato che occorre stabilire, attraverso accordi internazionali, il riconoscimento dell'equivalenza con i paesi terzi. L'attuale regime di riconoscimento di paesi terzi ai fini dell'equivalenza, basato su accordi di equivalenza, dovrebbe pertanto diventare un regime basato su accordi internazionali equilibrati al fine di promuovere condizioni di concorrenza eque, la trasparenza e la certezza del diritto.

(4)

Al fine di agevolare la transizione al nuovo regime di riconoscimento basato sugli accordi internazionali, è opportuno introdurre un termine ultimo per il ricevimento di nuove domande di inclusione nell'elenco di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1235/2008 e di cui all'allegato III di detto regolamento. Le domande pervenute dopo tale termine non dovrebbero più essere ricevibili.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1235/2008.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1235/2008 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione esamina le domande di inclusione di un paese terzo nell'elenco di cui all'articolo 7 in base alla specifica domanda presentata dal suo rappresentante a condizione che tale domanda sia presentata anteriormente al 1o luglio 2014.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).


1.5.2014   

IT

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L 130/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 443/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, i cetrioli, le uve da tavola, le albicocche, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le pesche, comprese le pesche noci, e le prugne

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (2) prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVIII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3).

(2)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura (4) concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2011, 2012 e 2013, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliege, diverse dalle ciliege acide, a partire dal 1o maggio 2014 e per le albicocche, i pomodori, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, e le uve da tavola a partire dal 1o giugno 2014.

(3)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Per motivi di leggibilità, è opportuno che l'allegato XVIII del suddetto regolamento venga sostituito nella sua interezza.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, i cetrioli, le uve da tavola, le albicocche, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le pesche, comprese le pesche noci, e le prugne sono sostituiti dai livelli indicati nella colonna corrispondente del suddetto allegato quale riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO XVIII

DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPITOLO I, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

(in tonnellate)

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livello limite

78.0015

0702 00 00

Pomodori

1o ottobre — 31 maggio

445 127

78.0020

1o giugno — 30 settembre

27 287

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

1o maggio — 31 ottobre

12 678

78.0075

1o novembre — 30 aprile

12 677

78.0085

0709 91 00

Carciofi

1o novembre — 30 giugno

12 663

78.0100

0709 93 10

Zucchine

1o gennaio — 31 dicembre

112 241

78.0110

0805 10 20

Arance

1o dicembre — 31 maggio

252 542

78.0120

0805 20 10

Clementine

1o novembre — fine febbraio

82 192

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi

1o novembre — fine febbraio

81 570

78.0155

0805 50 10

Limoni

1o giugno — 31 dicembre

310 090

78.0160

1o gennaio — 31 maggio

51 670

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

21 luglio — 20 novembre

69 907

78.0175

0808 10 80

Mele

1o gennaio — 31 agosto

553 379

78.0180

1o settembre — 31 dicembre

72 914

78.0220

0808 30 90

Pere

1o gennaio — 30 aprile

183 233

78.0235

1o luglio — 31 dicembre

25 489

78.0250

0809 10 00

Albicocche

1o giugno — 31 luglio

5 630

78.0265

0809 29 00

Ciliege, diverse dalle ciliege acide

21 maggio — 10 agosto

32 371

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

11 giugno — 30 settembre

3 146

78.0280

0809 40 05

Prugne

11 giugno — 30 settembre

16 404»


1.5.2014   

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L 130/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 444/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

CL

173,8

MA

38,6

TN

89,9

TR

97,3

ZZ

99,9

0707 00 05

AL

41,5

MA

35,6

TR

132,1

ZZ

69,7

0709 93 10

MA

70,8

TR

93,5

ZA

31,4

ZZ

65,2

0805 10 20

EG

41,1

IL

70,8

MA

52,6

TN

64,4

TR

50,5

ZZ

55,9

0805 50 10

MA

35,6

TR

85,1

ZZ

60,4

0808 10 80

AR

113,3

BR

86,2

CL

97,3

CN

98,7

MK

30,8

NZ

140,7

US

213,6

ZA

118,9

ZZ

112,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

1.5.2014   

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L 130/45


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Regolamento n. 57 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione di proiettori per motocicli e veicoli simili

Comprendente tutti i testi in vigore fino a:

serie di modifiche 02 — Data di entrata in vigore: 12 settembre 2001

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Campo d'applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione di un proiettore

4.

Marcature

5.

Omologazione

6.

Prescrizioni generali

7.

Prescrizioni particolari

8.

Disposizioni relative a trasparenti e filtri colorati

9.

Disposizioni transitorie

10.

Conformità della produzione

11.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

12.

Modifica ed estensione dell'omologazione di un tipo di proiettore

13.

Cessazione definitiva della produzione

14.

Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

ALLEGATI:

Allegato 1 —

Comunicazione concernente il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di proiettore, ai sensi del regolamento n. 57

Allegato 2 —

Esempi di marchi di omologazione

Allegato 3 —

Prove fotometriche

Allegato 4 —

Prove di stabilità delle prestazioni fotometriche dei proiettori durante il funzionamento

Allegato 5 —

Prescrizioni minime relative alle procedure di controllo della conformità della produzione

Allegato 6 —

Prescrizioni relative ai proiettori muniti di trasparente in materiale plastico — Prove su trasparenti o campioni di materiale e su proiettori completi

Allegato 7 —

Prescrizioni minime relative ai campionamenti effettuati da un ispettore

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica all'omologazione dei proiettori che utilizzano lampade a incandescenza, muniti di trasparenti di vetro o di materiale plastico (1), destinati a essere montati su motocicli e veicoli simili.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

2.1.   «trasparente» la componente più esterna del proiettore (unità ottica) che trasmette la luce attraverso la superficie illuminante;

2.2.   «rivestimento» i prodotti applicati in uno o più strati sulla superficie esterna di un trasparente;

2.3.   I proiettori di «tipi» diversi sono proiettori che differiscono tra loro per uno o più dei seguenti aspetti essenziali:

2.3.1.

il marchio di fabbrica o commerciale;

2.3.2.

la marcatura del proiettore come definito nel punto 4.1.4;

2.3.3.

le caratteristiche del sistema ottico;

2.3.4.

l'inclusione o la soppressione di componenti che possono modificare i risultati ottici per riflessione, rifrazione, assorbimento e/o deformazione durante il funzionamento. Un cambiamento del colore dei fasci emessi da proiettori le cui altre caratteristiche non vengono modificate non costituisce un cambiamento del tipo di proiettore. Di conseguenza lo stesso numero di omologazione può essere assegnato a tali proiettori;

2.3.5.

i materiali che costituiscono i trasparenti e l'eventuale rivestimento.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DI UN PROIETTORE (2)

3.1.   La domanda di omologazione va presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale del sistema o dal suo rappresentante autorizzato.

3.2.   A tutte le domande di omologazione va allegato quanto segue:

3.2.1.

disegni in triplice copia, sufficientemente particolareggiati da identificare il tipo e da avere una visione frontale del proiettore, con le eventuali scanalature del trasparente e la sezione trasversale; i disegni devono indicare lo spazio riservato al marchio di omologazione;

3.2.2.

una breve descrizione tecnica da cui risulti, in particolare, la categoria o le categorie della lampada a incandescenza fornita (cfr. allegato 3, punto 6, del presente regolamento);

3.2.3.

due campioni del tipo di proiettore con trasparenti incolori (3);

3.2.4.

per la prova del materiale plastico di cui sono fatti i trasparenti:

3.2.4.1.

tredici trasparenti;

3.2.4.1.1.

sei di essi potranno essere sostituiti da sei campioni di materiale, delle dimensioni minime di 60 × 80 mm, una superficie esterna piana o convessa e una zona sostanzialmente piana (raggio di curvatura non inferiore a 300 mm) e misurante nella parte centrale almeno 15 × 15 mm;

3.2.4.1.2.

ogni trasparente o campione di materiale va fabbricato con lo stesso metodo della produzione di serie;

3.2.4.2.

un riflettore, al quale possano essere applicati i trasparenti secondo le istruzioni del fabbricante.

3.3.   I materiali di cui sono fatti i trasparenti e gli eventuali rivestimenti, se già provati, devono essere accompagnati dal verbale di prova delle rispettive caratteristiche.

3.4.   Prima di rilasciare l'omologazione, l'autorità competente verifica l'esistenza di disposizioni che garantiscano l'effettivo controllo della conformità della produzione.

4.   MARCATURE

4.1.   I proiettori presentati all'omologazione devono recare in modo chiaro, leggibile e indelebile le seguenti indicazioni:

4.1.1.

il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente;

4.1.2.

all'esterno e/o sul trasparente l'indicazione della marcatura esterna del proiettore, visibile quando il proiettore è montato sul veicolo.

Tutte le unità conformi alle prescrizioni del presente regolamento in cui il filamento del fascio anabbagliante non si accende simultaneamente a quello di qualsiasi altro dispositivo di illuminazione con il quale sia reciprocamente incorporato devono essere contrassegnate da una linea obliqua (/) inserita dopo il simbolo della luce anabbagliante nel marchio di omologazione;

4.1.3.

sul retro del proiettore, l'indicazione della categoria S1 e/o S2 della lampada a incandescenza approvata;

4.1.4.

le marcature sono elencate nella seguente tabella:

Marcatura esterna del proiettore

Categoria della lampada a incandescenza

MB

S1

MB

S2

MB

S1/S2

4.1.5.

sui proiettori aventi un trasparente di materiale plastico, accanto ai simboli di cui ai precedenti punti 4.1.2 e 4.1.4 devono essere apposte le lettere «PL».

4.2.   I proiettori devono lasciar libero, sul trasparente e sul corpo principale (4), uno spazio sufficiente all'iscrizione del marchio di omologazione e dei simboli aggiuntivi previsti al punto 4; questi spazi devono essere indicati nei disegni di cui al punto 3.2.1.

5.   OMOLOGAZIONE

5.1.   Si rilascia l'omologazione se tutti i campioni del tipo di proiettore presentati a norma del punto 3 sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

5.2.   A ciascun tipo omologato viene attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 01, corrispondenti alla serie 01 di emendamenti entrata in vigore il 28 febbraio 1989) indicano la serie di emendamenti comprendente le più recenti modifiche tecniche rilevanti apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. Una parte contraente non assegna lo stesso numero ad un altro tipo di proiettore cui si applica il presente regolamento tranne in caso di estensione dell'omologazione ad un proiettore che differisce solo per il colore della luce emessa.

5.3.   Il rilascio, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione di un tipo di proiettore ai sensi del presente regolamento va comunicata alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di un modulo conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

5.4.   Ogni proiettore conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento deve recare, nello spazio di cui al precedente punto 4.2, oltre alle marcature di cui al punto 4.1 quanto segue:

5.4.1.

un marchio di omologazione internazionale (5) costituito da:

5.4.1.1.

un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (6);

5.4.1.2.

un numero di omologazione.

5.4.2.

In ogni caso il modo di funzionamento utilizzato durante la prova in conformità del punto 1.1.1.1 dell'allegato 4 e la tensione o le tensioni ammesse secondo il punto 1.1.1.2 dell'allegato 4 vanno indicati nella scheda di omologazione e nella scheda di comunicazione trasmessa ai paesi che sono parti contraenti dell'accordo e che applicano il presente regolamento.

In tali casi, il dispositivo va marcato nel modo che segue:

sui proiettori conformi alle prescrizioni del presente regolamento in cui il filamento del fascio anabbagliante non si accende simultaneamente a quello di qualsiasi altro dispositivo di illuminazione con il quale sia reciprocamente incorporato: nel marchio di omologazione è inserita una linea obliqua (/) dopo il simbolo del fascio anabbagliante.

5.5.   Le marcature di cui al punto 5.4. devono essere chiaramente leggibili e indelebili.

5.6.   Un esempio di marchio di omologazione figura nell'allegato 2 del presente regolamento.

6.   PRESCRIZIONI GENERALI

6.1.   Ciascun campione deve soddisfare le disposizioni di cui al presente punto e al punto 7 nonché, se del caso, al punto 8.

6.2.   I proiettori devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle normali condizioni d'impiego e malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposti, il loro buon funzionamento resti assicurato ed essi mantengano le caratteristiche imposte dal presente regolamento.

6.2.1.   I proiettori vanno muniti di un dispositivo che ne permetta la regolazione sul veicolo per soddisfare le norme applicabili. Il montaggio di un tale dispositivo non è obbligatorio sui componenti in cui il riflettore e il trasparente diffusore non possono essere separati, purché l'uso di tali componenti sia limitato ai veicoli in cui la regolazione dei proiettori possa essere effettuata con altri mezzi.

Se un proiettore che emette un fascio abbagliante e un proiettore che emette un fascio anabbagliante, ciascuno munito della propria lampada, sono raggruppati per formare un'unità composita, il dispositivo di regolazione deve consentire di regolare separatamente ciascun sistema ottico nel modo opportuno.

6.2.2.   Quanto sopra non si applica ai proiettori con riflettori inseparabili. A questi proiettori si applicano invece le prescrizioni di cui al punto 7.3 del presente regolamento. Se il fascio principale è prodotto da più sorgenti luminose, per determinare il valore massimo dell'illuminamento (Emax) si combinano le varie funzioni.

6.3.   I componenti destinati a fissare la lampada a incandescenza al riflettore devono essere fabbricati in modo che, anche al buio, la lampada a incandescenza possa essere montata senza rischio di errori nella sua posizione corretta e solo in quella.

6.4.   Per garantire che non vi siano variazioni eccessive nelle prestazioni fotometriche devono essere effettuate prove complementari conformemente alle prescrizioni dell'allegato 4.

6.5.   Se il trasparente del proiettore è di materiale plastico, le prove si effettuano conformemente alle disposizioni dell'allegato 6.

7.   PRESCRIZIONI PARTICOLARI

7.1.   La posizione corretta del trasparente rispetto al sistema ottico deve essere contrassegnata in modo inequivocabile e fissata in modo tale che non possa ruotare durante il funzionamento.

7.2.   Per la misurazione dell'illuminamento prodotto dal proiettore si usa uno schermo di misurazione conforme alla descrizione di cui all'allegato 3 del presente regolamento e una lampada a incandescenza standard (S1 e/o S2, regolamento n. 37) con un bulbo liscio e incolore.

La lampada a incandescenza standard deve essere regolata secondo il flusso luminoso di riferimento applicabile in base ai valori prescritti per queste lampade.

7.3.   Il fascio deve proiettare una linea di demarcazione sufficientemente netta da poter ottenere con il suo aiuto una regolazione soddisfacente del puntamento. La linea di demarcazione deve essere il più possibile diritta e orizzontale in un intervallo di almeno 5° su ciascun lato della linea v-v (cfr. allegato 3).

Se orientati secondo le disposizioni dell'allegato 3, i proiettori devono soddisfare le relative prescrizioni.

7.4.   Il fascio luminoso non deve presentare variazioni laterali che nuocciano a una buona visibilità.

7.5.   L'illuminamento dello schermo di cui al punto 7.2 deve essere misurato mediante un fotoelemento con una superficie utile compresa in un quadrato di 65 mm di lato.

8.   DISPOSIZIONI RELATIVE A TRASPARENTI E FILTRI COLORATI

8.1.   Può essere ottenuta l'omologazione per i proiettori muniti di lampada a incandescenza incolore che emettono luce incolore o di colore giallo selettivo. Le caratteristiche colorimetriche corrispondenti per trasparenti o filtri di colore giallo, espresse in coordinate tricromatiche CIE, sono le seguenti:

Filtro giallo selettivo (schermo o trasparente)

limite verso il rosso

y ≥ 0,138 + 0,58 x

limite verso il verde

y ≤ 1,29 x –0,1

limite verso il bianco

y ≥ – x + 0,966

limite verso il valore spettrale

y ≤ – x + 0,992

che può essere espresso anche come segue:

lunghezza d'onda dominante

575 — 585 nm

fattore di purezza

0,90 — 0,98

Il fattore di trasmissione deve essere ≥ 0,78

Il fattore di trasmissione deve essere determinato mediante una sorgente luminosa con una temperatura di colore di 2 856 K. [Corrispondente all'illuminante A della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE)].

8.2.   Il filtro deve far parte del proiettore e deve essere montato su quest'ultimo in modo tale da non poter essere rimosso, né inavvertitamente né intenzionalmente, con gli strumenti normalmente in dotazione.

8.3.   Osservazioni riguardanti il colore

L'omologazione ai sensi del presente regolamento concessa a titolo del punto 8.1 per un tipo di proiettore che emette una luce incolore o di colore giallo selettivo non osta a che le parti contraenti vietino, sui veicoli da essi immatricolati, proiettori che emettono luce incolore o di colore giallo selettivo, conformemente all'articolo 3 dell'accordo cui è allegato il presente regolamento.

9.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

9.1.   Trascorsi sei mesi dalla data ufficiale di entrata in vigore del regolamento n. 113, le parti contraenti che applicano il presente regolamento cesseranno di rilasciare l'omologazione ECE ai sensi del presente regolamento.

9.2.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare l'estensione di omologazioni se il tipo di proiettore è conforme alle prescrizioni del presente regolamento, modificato dalla serie 01 di modifiche.

9.3.   Le omologazioni MB esistenti, rilasciate ai sensi del presente regolamento prima della data di entrata in vigore del regolamento n. 113, nonché tutte le estensioni di omologazioni, comprese quelle rilasciate successivamente in base a precedenti serie di modifiche, restano valide a tempo indeterminato.

9.4.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continueranno a rilasciare omologazioni in base al presente regolamento, a condizione che i proiettori siano destinati a essere usati come pezzi di ricambio da installare su veicoli in uso.

9.5.   A partire dalla data ufficiale di entrata in vigore del regolamento n. 113, nessuna parte contraente che applichi il presente regolamento vieterà il montaggio su un veicolo nuovo di un proiettore omologato ai sensi del presente regolamento n. 113.

9.6.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continueranno a permettere il montaggio su un tipo di veicolo o su un veicolo di proiettori omologati ai sensi del presente regolamento.

9.7.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continueranno a permettere il montaggio su un veicolo in circolazione di proiettori omologati ai sensi del presente regolamento, modificato dalla serie precedente di modifiche, purché i proiettori siano considerati pezzi di ricambio.

10.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

10.1.   I proiettori omologati ai sensi del presente regolamento devono essere fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato, rispettando le prescrizioni di cui al punto 7.

10.2.   Per verificare la conformità alle disposizioni di cui al punto 10.1 occorre effettuare appropriati controlli della produzione.

10.3.   In particolare, il titolare dell'omologazione deve:

10.3.1.

aver predisposto procedure adeguate per controlli efficaci della qualità dei prodotti;

10.3.2.

avere accesso all'attrezzatura di controllo necessaria a verificare la conformità di ogni tipo omologato;

10.3.3.

registrare i risultati delle prove e rendere disponibile la relativa documentazione per un periodo da determinare, d'accordo con il servizio amministrativo;

10.3.4.

analizzare i risultati di ciascun tipo di prova per controllare e garantire la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenendo conto delle variazioni della produzione industriale;

10.3.5.

garantire che per ciascun tipo di prodotto vengano eseguite almeno le prove prescritte nell'allegato 5 del presente regolamento;

10.3.6.

garantire che qualsiasi campione o pezzo in prova che dimostri una mancata conformità per il tipo di prova in questione dia luogo ad un altro campionamento e ad un'altra prova. Dovranno essere prese tutte le disposizioni necessarie a ristabilire la conformità della produzione corrispondente.

10.4.   L'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento la conformità dei metodi di controllo applicabili a ciascuna unità di produzione.

10.4.1.   Durante le ispezioni, i registri delle prove e di controllo della produzione dovranno essere a disposizione dell'ispettore.

10.4.2.   L'ispettore può prelevare dei campioni a caso e sottoporli a prova nel laboratorio del fabbricante. Il numero minimo di campioni può essere calcolato in funzione dei risultati dei controlli del fabbricante stesso.

10.4.3.   Se il livello qualitativo non è soddisfacente, o se risulta necessario verificare la validità delle prove effettuate in applicazione del punto 10.4.2, l'ispettore preleva dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha effettuato le prove di omologazione conformemente ai criteri indicati nell'allegato 7.

10.4.4.   L'autorità competente può effettuare tutte le prove prescritte nel presente regolamento. Tali prove sono eseguite su campioni scelti a caso senza interferire con le consegne programmate del fabbricante e conformemente ai criteri di cui all'allegato 7.

10.4.5.   L'autorità competente cercherà di effettuare un'ispezione ogni due anni. La frequenza di ispezione tuttavia è decisa dall'autorità competente a sua discrezione in base all'affidamento che essa fa sui sistemi adottati per garantire il controllo efficace della conformità della produzione. Se si registrano risultati negativi, l'autorità competente farà adottare tutte le disposizioni necessarie a ristabilire quanto prima la conformità della produzione.

10.5.   I proiettori con difetti evidenti non sono presi in considerazione.

11.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

11.1.   L'omologazione di un tipo di proiettore, rilasciata a norma del presente regolamento, può essere revocata se le prescrizioni indicate in precedenza non sono rispettate o se un proiettore recante il marchio di omologazione non è conforme al tipo omologato.

11.2.   Se una delle parti contraenti dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione in precedenza rilasciata, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento, per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

12.   MODIFICA ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI PROIETTORE

12.1.   Ogni modifica del tipo di proiettore deve essere notificata ai servizi amministrativi che hanno rilasciato l'omologazione del tipo. Tale autorità può reagire nei modi che seguono:

12.1.1.

ritenere che le modifiche effettuate non avranno probabilmente ripercussioni negative di rilievo e che in ogni modo il proiettore è ancora conforme alle prescrizioni applicabili; oppure

12.1.2.

chiedere un ulteriore verbale di prova al servizio tecnico che effettua le prove.

12.2.   La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con i relativi cambiamenti, vanno comunicati con la procedura specificata al precedente punto 5.3 alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento.

12.3.   L'autorità competente che rilascia un'estensione dell'omologazione assegna un numero di serie all'estensione e ne informa le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento.

13.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di proiettore omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Ricevuta la relativa notifica, tale autorità informa le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello dell'allegato 1 del presente regolamento.

14.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione e ai quali vanno inviati i certificati attestanti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca di un'omologazione, rilasciati da altri paesi.


(1)  Il presente regolamento non osta a che una parte dell'accordo che applica il presente regolamento vieti la combinazione di un proiettore munito di trasparente di materia plastica omologato ai sensi del presente regolamento e di un dispositivo tergifari meccanico (munito di spazzole).

(2)  Domanda di omologazione di una lampada a incandescenza: cfr. regolamento n. 37.

(3)  Se si intende fabbricare i proiettori con trasparenti colorati, vanno presentati anche due campioni di trasparenti colorati destinati alla prova del colore.

(4)  Il riflettore è considerato il corpo principale. Se il trasparente non può essere rimosso dal corpo principale del proiettore, è sufficiente uno spazio sul trasparente stesso.

(5)  Se tipi di proiettori diversi hanno lo stesso trasparente o riflettore, il trasparente e il riflettore possono recare i vari marchi di omologazione di questi tipi di proiettori, a condizione che il numero di omologazione rilasciato per il tipo specifico presentato possa essere identificato in modo inequivocabile.

(6)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 figurano nell'allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1.


ALLEGATO 1

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ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

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a = 12 mm min.

Il proiettore su cui è apposto il marchio di omologazione sopra riportato è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) con il numero di omologazione 012439. Il numero di omologazione indica che l'omologazione è stata rilasciata ai sensi delle prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 01.

Osservazioni: il numero di omologazione deve essere posto vicino al cerchio ed essere collocato sopra o sotto la lettera «E», oppure a sinistra o a destra di tale lettera. Le cifre che compongono il numero di omologazione vanno posizionate tutte dalla stessa parte della lettera «E» e rivolte nello stesso senso. L'uso di numeri romani come numeri di omologazione è sconsigliato, onde evitare il rischio di confusione con altri simboli.

Identificazione di un proiettore conforme alle prescrizioni del regolamento n. 57. Esso è progettato in modo che il filamento del fascio anabbagliante

possa essere acceso simultaneamente

non possa essere acceso simultaneamente

a quello del fascio abbagliante e/o a un altro dispositivo di illuminazione reciprocamente incorporato.

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Il proiettore recante il marchio di omologazione sopra raffigurato è un proiettore con un trasparente di materiale plastico che è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) con il numero di omologazione 01 2440. Il numero di omologazione indica che l'omologazione è stata rilasciata ai sensi delle prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 01.

Esso è progettato in modo che il filamento del fascio anabbagliante possa essere acceso simultaneamente a quello del fascio abbagliante e/o a un altro dispositivo di illuminazione reciprocamente incorporato.


ALLEGATO 3

PROVE FOTOMETRICHE

1.   Per la proiezione lo schermo di misurazione deve essere collocato ad una distanza di almeno 10 m davanti al proiettore e la linea h-h deve essere orizzontale. Per la misurazione il fotoelemento deve essere collocato a distanza di 25 m davanti al proiettore, in posizione perpendicolare alla linea che unisce il filamento della lampada e il punto HV.

2.   Lateralmente il proiettore deve essere puntato in modo che il fascio centrale del fascio abbagliante sia sulla linea verticale v-v.

3.   Verticalmente, il proiettore deve essere orientato in modo che la linea di demarcazione del fascio anabbagliante si trovi 250 mm al di sotto della linea h-h.

4.   Il proiettore, quando è orientato secondo le disposizioni dei punti 2 e 3 di cui sopra in modo simile alle condizioni del fascio abbagliante, deve soddisfare le seguenti condizioni:

4.1.   il centro luminoso del fascio abbagliante deve essere situato a non oltre 0,6° sopra o sotto la linea h-h;

4.2.   l'illuminamento del fascio abbagliante deve raggiungere il valore massimo Emax al centro dell'intero fascio luminoso e diminuire lateralmente;

4.3.   l'illuminamento massimo (Emax) del fascio abbagliante deve essere di almeno 32 lux;

4.3.1.   32 lux per i proiettori di classe MB;

4.4.   l'illuminamento prodotto dal fascio abbagliante deve soddisfare i seguenti requisiti:

4.4.1.   il punto d'intersezione (HV) delle linee h-h e v-v si deve situare nell'isolux 90 % dell'illuminamento massimo;

4.4.2.   partendo dal punto HV, orizzontalmente verso destra e verso sinistra, l'illuminamento del fascio abbagliante non deve essere inferiore a 12 lux per i proiettori di classe MB fino a una distanza di 1,125 m e non inferiore a 3 lux fino a una distanza di 2,25 m.

4.5.   l'illuminamento prodotto dal fascio anabbagliante deve soddisfare i seguenti requisiti:

Punto di misurazione

Proiettore di classe MB

Qualsiasi punto sulla linea h-h o al di sopra di essa

≤ 0,7 lux

Qualsiasi punto sulla linea 50L-50R eccetto il punto 50 V (1)

≥ 1,5 lux

Punto 50 V

≥ 3 lux

Qualsiasi punto sulla linea 25L-25R

≥ 3 lux

Qualsiasi punto in zona IV

≥ 1,5 lux

5.   SCHERMO DI MISURAZIONE E DI PROIEZIONE

(dimensioni in mm per una distanza di 25 m)

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6.   Per le lampade a incandescenza si utilizzano le categorie S1 or S2 a norma del regolamento n. 37.


(1)  Formula


ALLEGATO 4

PROVE DI STABILITÀ DELLE PRESTAZIONI FOTOMETRICHE DEI PROIETTORI DURANTE IL FUNZIONAMENTO

PROVE SU PROIETTORI COMPLETI

Eseguite le misure fotometriche secondo le prescrizioni del presente regolamento, ai punti Emax per i fasci abbaglianti e HV, 50R, 50L, B50 per quelli anabbaglianti, si sottopone un campione del proiettore completo in funzione a una prova di stabilità del comportamento fotometrico. Per «proiettore completo» si intende il complesso del proiettore stesso, comprese le luci e le parti di carrozzeria adiacenti che possono influire sulla sua dissipazione termica.

1.   PROVA DI STABILITÀ DEL COMPORTAMENTO FOTOMETRICO

Le prove sono eseguite in atmosfera asciutta e calma, ad una temperatura ambiente di 23 °C ± 5 °C, con il proiettore completo fissato su un supporto che riproduca il corretto montaggio sul veicolo.

1.1.   Proiettore pulito

Il proiettore è lasciato in funzione per 12 ore secondo le modalità prescritte al punto 1.1.1 e controllato secondo le modalità prescritte al punto 1.1.2.

1.1.1.   Procedimento di prova

Il proiettore va lasciato acceso per il periodo prescritto in modo che:

1.1.1.1.

a)

se deve essere omologata una sola funzione luminosa (fascio abbagliante o anabbagliante), il filamento corrispondente viene acceso per il periodo prescritto (1);

b)

qualora i fasci abbagliante e anabbagliante siano reciprocamente incorporati (proiettore a doppio filamento o proiettore a due filamenti):

se il richiedente precisa che il proiettore è destinato ad essere utilizzato con un solo filamento acceso (2) alla volta, la prova è eseguita in conseguenza e ciascuna delle sorgenti luminose specificate rimane accesa durante la metà del tempo indicato al punto 1.1;

in tutti gli altri casi il proiettore deve essere sottoposto al seguente ciclo per un tempo uguale alla durata prescritta:

 

15 minuti con il filamento del fascio anabbagliante acceso

 

5 minuti con tutti i filamenti accesi.

c)

in caso di sorgenti luminose raggruppate, tutte le singole sorgenti sono accese simultaneamente per il periodo prescritto nel caso delle sorgenti luminose singole, a) tenuto conto anche dell'impiego delle sorgenti luminose reciprocamente incorporate; b) secondo le indicazioni del fabbricante.

1.1.1.2.

Tensione di prova

La tensione deve essere regolata in modo da fornire il 90 % della potenza massima specificata per le lampade a incandescenza della categoria S nel regolamento n. 37.

La potenza applicata deve comunque essere conforme al valore corrispondente di una lampada ad incandescenza di tensione nominale di 12 volt, a meno che il richiedente dell'omologazione specifichi che il proiettore può essere utilizzato con una tensione diversa.

1.1.2.   Risultati delle prove

1.1.2.1.   Ispezione visiva

Stabilizzato il proiettore alla temperatura ambiente, si deve pulire con un panno di cotone pulito e umido il trasparente del proiettore e l'eventuale trasparente esterno. Si procede quindi a un'ispezione visiva; non si devono constatare distorsioni, deformazioni, incrinature o variazioni di colore del trasparente del proiettore né dell'eventuale trasparente esterno.

1.1.2.2.   Prova fotometrica

Per soddisfare le prescrizioni del presente regolamento, i valori fotometrici si verificano nei punti seguenti:

Fascio anabbagliante:

50 R, 50 L, B 50 HV

Fascio abbagliante:

Punto di Emax

Si può effettuare una seconda regolazione per tener conto di eventuali deformazioni del supporto del proiettore dovute al calore (per il cambio di posizione della linea di demarcazione cfr. punto 2 del presente allegato).

È ammesso uno scarto del 10 % fra le caratteristiche fotometriche e i valori misurati prima della prova, comprese le tolleranze dovute alle procedure fotometriche.

1.2.   Proiettore sporco

Dopo essere stato sottoposto alla prova di cui al punto 1.1, il proiettore è preparato nel modo descritto al punto 1.2.1 e acceso per un'ora come disposto al punto 1.1.1, quindi verificato come prescritto al punto 1.1.2.

1.2.1.   Preparazione del proiettore

1.2.1.1.   Miscela di prova

1.2.1.1.1.   Proiettori con trasparente esterno in vetro

La miscela di acqua e agente inquinante da applicare al proiettore si compone di:

 

9 parti (in peso) di sabbia silicea di granulometria compresa tra 0 e 100 μm,

 

1 parte (in peso) di polvere di carbone vegetale (legno di faggio) di granulometria compresa tra 0 e 100 μm,

 

0,2 parti (in peso) di NaCMC (3) e

 

una quantità adeguata di acqua distillata con conducibilità ≤ 1 mS/m.

La miscela non deve essere stata preparata da più di 14 giorni.

1.2.1.1.2.   Proiettori con trasparente esterno in materiale plastico:

La miscela di acqua e agenti inquinanti da applicare al proiettore si compone di:

 

9 parti (in peso) di sabbia silicea di granulometria compresa tra 0 e 100 μm,

 

1 parte (in peso) di polvere di carbone vegetale (legno di faggio) di granulometria compresa tra 0 e 100 μm,

 

0,2 parti (in peso) di NaCMC,

 

13 parti (in peso) di acqua distillata con conducibilità ≤ 1 mS/m, e

 

2 ± 1 parti (in peso) di un agente tensioattivo (4).

La miscela non deve essere stata preparata da più di 14 giorni.

1.2.1.2.   Applicazione al proiettore della miscela di prova

Si applica in modo uniforme la miscela di prova su tutta la superficie di uscita della luce del proiettore e in seguito si lascia asciugare. Tale operazione viene ripetuta fino a che l'illuminamento è sceso ad un valore di 15-20 % dei valori misurati per ciascuno dei seguenti punti, nelle condizioni descritte nel presente allegato:

 

punto Emax in distribuzione fotometrica abbagliante se si tratta di un proiettore abbagliante/anabbagliante,

 

punto Emax in distribuzione fotometrica abbagliante se si tratta unicamente di un proiettore abbagliante,

 

B 50 e 50 V (5) per un proiettore solo anabbagliante.

1.2.1.3.   Apparecchiatura di misurazione

L'apparecchiatura di misurazione deve essere equivalente a quella usata per le prove di omologazione dei proiettori. Per il controllo fotometrico, si utilizza una lampada a incandescenza standard (di riferimento).

2.   CONTROLLO DELLO SPOSTAMENTO VERTICALE DELLA LINEA DI DEMARCAZIONE SOTTO L'EFFETTO DEL CALORE

La prova consiste nel verificare che, con il proiettore anabbagliante acceso, lo spostamento verticale della linea di demarcazione dovuto al calore non superi un determinato valore.

Dopo aver proceduto alle prove descritte al punto 1, il proiettore viene sottoposto alla prova descritta al punto 2.1, senza essere smontato dal suo supporto o regolato nuovamente rispetto ad esso.

2.1.   Prova

La prova è eseguita in atmosfera asciutta e calma, a una temperatura ambiente di 23 °C ± 5 °C.

Usando una lampada a incandescenza di serie che è stata accesa per almeno un'ora, il proiettore viene acceso in posizione fascio anabbagliante senza essere smontato dal suo supporto né regolato rispetto ad esso. (Ai fini della prova la tensione è regolata conformemente al punto 1.1.1.2). La posizione del linea di demarcazione nella parte orizzontale (tra le linee verticali che passano per i punti 50L e 50R) va verificata 3 minuti (r3) e 60 minuti (r60) dopo l'accensione.

La misurazione dello spostamento della linea di demarcazione sopra descritta può avvenire con qualsiasi metodo che dia risultati sufficientemente precisi e riproducibili.

2.2.   Risultati delle prove

2.2.1.   Il risultato espresso in milliradianti (mrad) è considerato accettabile per un proiettore anabbagliante solo se il valore assoluto Δ rI = (r3 — r60) registrato sul proiettore non è superiore a 1,0 mrad (Δ rI ≤ 1,0 mrad).

2.2.2.   Tuttavia, se questo valore è superiore a 1,0 mrad ma inferiore o uguale a 1,5 mrad (1,0 mrad < Δ rI ≤ 1,5 mrad) la prova viene ripetuta su un secondo proiettore, come illustrato al punto 2.1, dopo averlo sottoposto per tre volte consecutive al ciclo descritto di seguito, al fine di stabilizzare la posizione delle parti meccaniche del proiettore su un supporto che riproduca il montaggio corretto sul veicolo:

proiettore anabbagliante acceso per un'ora (con la tensione di alimentazione regolata come prescritto al punto 1.1.1.2),

pausa di un'ora.

Il tipo di proiettore è ritenuto accettabile se la media dei valori assoluti Δ rI misurati sul primo campione e Δ rII misurati sul secondo campione è pari o inferiore a 1,0 mrad:

Formula


(1)  Se il proiettore sottoposto a prova è raggruppato e/o reciprocamente incorporato con luci di segnalazione luminosa, queste ultime devono rimanere accese durante la prova.

(2)  Se due o più filamenti si accendono contemporaneamente quando il proiettore lampeggia, ciò non va considerato un impiego simultaneo normale dei filamenti.

(3)  Il NaCMC è il sale sodico di carbossimetilcellulosa, abitualmente indicata come CMC. Il NaCMC usato nella miscela deve avere un grado di sostituzione (DS) di 0,6-0,7 ed una viscosità di 200-300 cP per una soluzione al 2 % a 20 °C.

(4)  La tolleranza sulla quantità è dovuta alla necessità di ottenere una miscela d'imbrattamento che si distribuisca uniformemente su tutti i trasparenti di plastica.

(5)  Il punto 50 V è situato 375 mm sotto HV sulla linea verticale v-v, sullo schermo posto ad una distanza di 25 m.


ALLEGATO 5

PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1.   ASPETTI GENERALI

1.1.   Le prescrizioni relative alla conformità sono considerate soddisfatte dal punto di vista meccanico e geometrico conformemente alle disposizioni del presente regolamento se non sono superate le inevitabili tolleranze di fabbricazione.

1.2.   Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformità dei proiettori prodotti in serie non viene contestata se, nella prova delle prestazioni fotometriche di un proiettore scelto a caso e munito di una lampada a incandescenza standard:

1.2.1.   nessuno dei valori misurati differisce dai valori prescritti dal presente regolamento di più del 20 % in senso sfavorevole. Per i valori nella zona III la divergenza massima in senso sfavorevole può essere rispettivamente di:

 

0,3 lux, pari al 20 %

 

0,45 lux, pari al 30 %

1.2.2.   e se, per il fascio abbagliante, con HV all'interno dell'isolux 0,75 Emax, si registra, per i valori fotometrici, una tolleranza di + 20 % per i valori massimi e di –20 % per i valori minimi in qualsiasi punto di misurazione di cui all'allegato 3, punti 4.3 e 4.4 del presente regolamento.

1.2.3.   Se i risultati delle prove descritte sopra non sono conformi alle prescrizioni, le prove sui proiettori devono essere ripetute utilizzando un'altra lampada a incandescenza standard.

1.3.   Per verificare lo spostamento in senso verticale della linea di demarcazione per effetto del calore, si applica la seguente procedura:

uno dei proiettori campione va sottoposto a prova secondo la procedura di cui al punto 2.1 dell'allegato 4, dopo essere stato sottoposto per 3 volte consecutive al ciclo descritto al punto 2.2.2 dell'allegato 4.

Il proiettore è accettabile se Δr non supera 1,5 mrad.

Se detto valore è compreso tra 1,5 mrad e 2,0 mrad, un secondo proiettore è sottoposto alla prova, dopodiché la media dei valori assoluti rilevati su entrambi i campioni non deve essere superiore a 1,5 mrad.

1.4.   Le coordinate cromatiche si considerano rispettate quando il proiettore è munito di una lampada a incandescenza regolata sulla temperatura di colore standard A.

Le prestazioni fotometriche di un proiettore che emette luce di colore giallo selettivo, quando è munito di una lampada a incandescenza incolore, corrispondono ai valori contenuti nel presente regolamento moltiplicati per 0,84.

2.   PRESCRIZIONI MINIME PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DA PARTE DEL FABBRICANTE

Per ciascun tipo di proiettore, il titolare del marchio di omologazione deve effettuare almeno le prove che seguono, alla frequenza appropriata. Le prove devono essere eseguite conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Se riguardo al tipo di prova considerato un campione risulta non conforme, occorre scegliere un nuovo campione ed effettuare un'altra prova. Il fabbricante deve intervenire per garantire la conformità della produzione interessata.

2.1.   Natura delle prove

Le prove di conformità di cui al presente regolamento devono riguardare le caratteristiche fotometriche e la verifica dello spostamento in senso verticale della linea di demarcazione per effetto del calore.

2.2.   Metodi usati nelle prove

2.2.1.   Generalmente le prove sono eseguite secondo i metodi descritti nel presente regolamento.

2.2.2.   Previa autorizzazione dell'autorità competente incaricata delle prove di omologazione, possono essere usati metodi equivalenti per le prove di conformità effettuate dal fabbricante. Il fabbricante deve provare che i metodi impiegati siano equivalenti a quelli indicati nel presente regolamento.

2.2.3.   L'applicazione dei punti 2.2.1 e 2.2.2 richiede la taratura a intervalli regolari dell'apparecchiatura di prova e una correlazione con misurazioni effettuate da un'autorità competente.

2.2.4.   I metodi di riferimento devono essere in ogni caso quelli indicati nel presente regolamento, in particolare per i prelievi e i controlli amministrativi.

2.3.   Natura del campionamento

I campioni dei proiettori vanno selezionati a caso da un lotto omogeneo. Per lotto omogeneo si intende una serie di proiettori dello stesso tipo, definita in base ai metodi di produzione del fabbricante.

La valutazione deve riguardare in generale la produzione di serie di singoli stabilimenti. Tuttavia un fabbricante può raggruppare i dati relativi allo stesso tipo di proiettore prodotto da più stabilimenti, purché essi operino in base allo stesso sistema di qualità e di gestione della qualità.

2.4.   Caratteristiche fotometriche misurate e registrate

I proiettori campione vanno sottoposti alle misurazioni fotometriche nei punti previsti dal presente regolamento; la rilevazione si limita ai punti Emax, HV (1), per il fascio abbagliante, e ai punti HV, 50 R, 50 L, per il fascio anabbagliante (cfr. figura nell'allegato 3).

2.5.   Criteri di accettabilità

Il fabbricante è tenuto a effettuare uno studio statistico sui risultati delle prove e a definire, d'accordo con l'autorità competente, i criteri di accettabilità del suo prodotto al fine di rispettare le prescrizioni relative alla verifica della conformità dei prodotti, stabiliti al punto 10.1 del presente regolamento.

I criteri di accettabilità saranno tali che, con un livello di affidabilità del 95 %, la probabilità minima di superare un controllo saltuario ai sensi dell'allegato 7 (primo campionamento) sia di 0,95.


(1)  Se il fascio abbagliante è reciprocamente incorporato con quello anabbagliante, il punto HV del fascio abbagliante sarà anche il punto di misurazione usato per il fascio anabbagliante.


ALLEGATO 6

PRESCRIZIONI RELATIVE AI PROIETTORI MUNITI DI TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO — PROVE SU TRASPARENTI O CAMPIONI DI MATERIALE E SU PROIETTORI COMPLETI

1.   PRESCRIZIONI GENERALI

1.1.   I campioni forniti ai sensi del punto 3.2.4 del presente regolamento devono rispondere alle prescrizioni di cui ai successivi punti da 2.1 a 2.5.

1.2.   I due campioni di proiettori completi forniti ai sensi del punto 3.2.3 del presente regolamento, aventi trasparenti in materiale plastico, devono avere le caratteristiche di cui al successivo punto 2.6 riguardo al materiale dei trasparenti.

1.3.   I campioni dei trasparenti di materiale plastico o i campioni del materiale vanno sottoposti, con il riflettore su cui devono eventualmente essere montati, a prove di omologazione secondo l'ordine cronologico indicato nella tabella A che figura nell'appendice 1 del presente allegato.

1.4.   Tuttavia, se il fabbricante della lampada può dimostrare che il prodotto ha già superate le prove di cui ai punti da 2.1 a 2.5 o prove equivalenti conformemente ad un altro regolamento, tali prove non devono essere ripetute; soltanto le prove di cui all'appendice 1, tabella B, sono obbligatorie.

2.   PROVE

2.1.   Resistenza alle variazioni di temperatura

2.1.1.   Prove

Tre campioni nuovi (trasparenti) sono sottoposti a cinque cicli termici e di cambiamento dell'umidità (RH = umidità relativa) in base al seguente programma:

 

3 ore a 40 °C ± 2 °C e 85-95 % RH;

 

1 ora a 23 °C ± 5 °C e 60-75 % RH;

 

15 ore a -30 °C ± 2 °C;

 

1 ora a 23 °C ± 5 °C e 60-75 % RH;

 

3 ore a 80 °C ± 2 °C;

 

1 ora a 23 °C ± 5 °C e 60-75 % RH;

Prima della prova i campioni vanno mantenuti a una temperatura di 23 °C ± 5 °C e a 60-75 % RH per almeno quattro ore.

Nota: i periodi di un'ora a 23 °C ± 5 °C comprendono i periodi di transizione da una temperatura all'altra necessari per evitare le conseguenze di uno shock termico.

2.1.2.   Misurazioni fotometriche

2.1.2.1.   Metodo

Le misurazioni fotometriche sui campioni avvengono prima e dopo la prova.

Tali misurazioni sono effettuate, utilizzando un proiettore campione, nei seguenti punti:

 

B 50 e 50 V per il fascio anabbagliante di un proiettore anabbagliante o di un proiettore anabbagliante/abbagliante;

 

Emax per il fascio abbagliante di un proiettore abbagliante o di un proiettore anabbagliante/abbagliante.

2.1.2.2.   Risultati

Le variazioni tra i valori fotometrici misurati su ciascun campione prima e dopo la prova non devono essere superiori al 10 %, comprese le tolleranze del procedimento fotometrico.

2.2.   Prova di resistenza agli agenti atmosferici e chimici

2.2.1.   Resistenza agli agenti atmosferici

Tre campioni nuovi (trasparenti o campioni di materiali) sono esposti alle radiazioni provenienti da una sorgente avente una distribuzione spettrale dell'energia analoga a quella di un corpo nero ad una temperatura compresa fra 5 500 K e 6 000 K. Filtri appropriati sono collocati tra la sorgente e i campioni per ridurre nella misura del possibile le radiazioni con lunghezza d'onda inferiore a 295 nm e superiore a 2 500 nm. I campioni sono esposti ad un illuminamento energetico pari a 1 200 W/m2 ± 200 W/m2 per un periodo tale che l'energia luminosa che essi ricevono sia pari a 4 500 MJ/m2 ± 200 MJ/m2. All'interno del recinto di prova, la temperatura misurata sul pannello nero posto a livello dei campioni deve essere di 50 °C ± 5 °C. Per garantire un'esposizione regolare, i campioni devono ruotare attorno alla fonte delle radiazioni a una velocità compresa tra 1 e 5 volte al minuto.

I campioni sono vaporizzati con acqua distillata avente una conducibilità inferiore a 1 mS/m alla temperatura di 23 °C ± 5 °C, in base al seguente ciclo:

spruzzatura

:

5 minuti;

asciugatura

:

25 minuti.

2.2.2.   Prova di resistenza agli agenti chimici

Dopo la prova di cui al punto 2.2.1 e le misurazioni di cui al punto 2.2.3.1, la superficie esterna dei 3 campioni va trattata secondo il procedimento di cui al punto 2.2.2.2 con la miscela di cui al punto 2.2.2.1.

2.2.2.1.   Miscela di prova

La miscela di prova è composta da 61,5 % di n-eptano, 12,5 % di toluene, 7,5 % di etiltetracloruro, 12,5 % di tricloroetilene e 6 % di xilolo (volume in percentuale).

2.2.2.2.   Applicazione della miscela di prova

Si imbeve un pezzo di tessuto di cotone (conformemente a ISO 105) fino a saturazione con la miscela di cui al punto 2.2.2.1 e lo si applica entro 10 secondi per 10 minuti alla superficie esterna del campione ad una pressione di 50 N/cm2, corrispondente ad uno sforzo di 100 N applicato su una superficie di prova di 14 × 14 mm.

Durante questo periodo di 10 minuti il tessuto deve essere nuovamente impregnato della miscela in modo che la composizione del liquido applicato sia costantemente identica a quella della miscela di prova prescritta.

Durante il periodo di applicazione è consentito compensare la pressione esercitata sul campione per evitare la formazione di fenditure.

2.2.2.3.   Pulizia

Al termine dell'applicazione della miscela di prova, i campioni devono essere asciugati all'aperto e quindi lavati con la soluzione di cui al punto 2.3 (Resistenza ai detergenti) 23 °C ± 5 °C.

In seguito, i campioni devono essere accuratamente risciacquati con acqua distillata contenente non più di 0,2 % di impurità a 23 °C ± 5 °C e quindi asciugati con un panno morbido.

2.2.3.   Risultati

2.2.3.1.   Dopo la prova di resistenza agli agenti atmosferici la superficie esterna dei campioni è esente da fenditure, graffi, sfaldamenti e deformazioni, e la variazione media della trasmissione

Formula, misurata sui tre campioni secondo la procedura di cui all'appendice 2 del presente allegato, non deve superare 0,020 (Δ tm < 0,020).

2.2.3.2.   Dopo la prova di resistenza agli agenti chimici, i campioni non devono recare traccia di colorazione da prodotti chimici che possa causare una variazione della diffusione del flusso, la cui variazione media

Formula, misurata sui tre campioni secondo la procedura di cui all'appendice 2 del presente allegato, non deve superare 0,020 (Δ dm ≤ 0,020).

2.3.   Resistenza ai detergenti e agli idrocarburi

2.3.1.   Resistenza ai detergenti

La superficie esterna di tre campioni (trasparenti o campioni del materiale) deve essere riscaldata a una temperatura di 50 °C ± 5 °C e quindi immersa per cinque minuti in una miscela mantenuta a una temperatura di 23 °C ± 5 °C, composta di 99 parti di acqua distillata contenente non più di 0,02 % di impurità e una parte di alchil-aril solfonato.

Alla fine della prova i campioni sono asciugati a una temperatura di 50 °C ± 5 °C. La superficie dei campioni deve essere pulita con un panno umido.

2.3.2.   Resistenza agli idrocarburi

La superficie esterna dei tre campioni è strofinata leggermente per un minuto con un panno di cotone impregnato di una miscela composta al 70 % di n-eptano e al 30 % di toluene (volume in percentuale), quindi lasciata asciugare all'aria aperta.

2.3.3.   Risultati

Dopo l'esecuzione delle due prove in successione, la variazione media della trasmissione,

Formulamisurata sui tre campioni secondo la procedura di cui all'appendice 2 del presente allegato, non deve superare 0,010 (Δ tm < 0,010).

2.4.   Resistenza all'usura meccanica

2.4.1.   Metodo di misurazione dell'usura meccanica

La superficie esterna di tre nuovi campioni (trasparenti) è sottoposta ad una prova di usura meccanica uniforme secondo il metodo di cui all'appendice 3 del presente allegato.

2.4.2.   Risultati

Dopo la prova si misurano le variazioni:

 

in trasmissioneFormula,

 

e in diffusione:Formula,

secondo la procedura di cui all'appendice 2 nella zona specificata al punto 3.2.4.1.1 del presente regolamento. Il valore medio dei tre campioni deve essere tale che:

 

Δ tm < 0,100;

 

Δ dm < 0,050.

2.5.   Prova di aderenza degli eventuali rivestimenti

2.5.1.   Preparazione del campione

Con un ago o una lametta si suddivide un'area di circa 20 × 20 mm del rivestimento di un trasparente in un reticolo di quadrati di circa 2 × 2 mm. La pressione della lametta o dell'ago deve bastare a incidere almeno il rivestimento.

2.5.2.   Descrizione della prova

Si deve usare un nastro adesivo avente una forza di adesione di 2 N/(cm di larghezza) ± 20 %, misurata nelle condizioni di riferimento di cui all'appendice 4 del presente allegato. Tale nastro adesivo, della larghezza di almeno 25 mm, va premuto per almeno cinque minuti sulla superficie preparata come indicato al punto 2.5.1.

Si carica poi l'estremità del nastro adesivo in modo da bilanciare la forza di adesione alla superficie considerata con una forza perpendicolare a tale superficie. In tale fase il nastro adesivo è strappato alla velocità costante di 1,5 m/s ± 0,2 m/s.

2.5.3.   Risultati

Non si deve verificare un deterioramento significativo del reticolo quadrettato. È ammesso un deterioramento nei punti di intersezione tra i quadrati o al margine delle incisioni, purché l'area deteriorata non superi il 15 % della superficie quadrettata.

2.6.   Prove su un proiettore completo munito di trasparente in materiale plastico

2.6.1.   Resistenza all'usura meccanica della superficie del trasparente

2.6.1.1.   Prove

Il trasparente del proiettore campione n. 1 è sottoposto alla prova di cui al punto 2.4.1.

2.6.1.2.   Risultati

Dopo la prova, i risultati delle misurazioni fotometriche eseguite sul proiettore conformemente al presente regolamento non devono superare di oltre il 30 % i valori massimi prescritti al punto B 50, né devono essere inferiori di oltre il 10 % ai valori minimi prescritti al punto 50 V.

2.6.2.   Prova di aderenza degli eventuali rivestimenti

Il trasparente del proiettore campione n. 2 è sottoposto alla prova di cui al punto 2.5.

3.   VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

3.1.   Riguardo ai materiali usati per la produzione dei trasparenti, i proiettori di una serie sono ritenuti conformi alle norme del presente regolamento se:

3.1.1.   dopo la prova di resistenza agli agenti chimici e la prova di resistenza ai detergenti e agli idrocarburi, la superficie esterna dei campioni non presenta fenditure, scheggiature o deformazioni visibili a occhio nudo (cfr. punti 2.2.2, 2.3.1 e 2.3.2);

3.1.2.   dopo la prova descritta al punto 2.6.1.1, i valori fotometrici nei punti di misurazione di cui al punto 2.6.1.2 rientrano nei limiti prescritti dal presente regolamento per la conformità della produzione.

3.2.   Se i risultati delle prove non soddisfano le prescrizioni, ripetere le prove su un altro campione di proiettori scelto a caso.

Appendice 1

ORDINE CRONOLOGICO DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE

A.   Prove del materiale plastico (trasparenti o campioni di materiale forniti ai sensi del punto 3.2.4 del presente regolamento).

Campioni

Trasparenti o campioni di materiale

Trasparenti

Prove

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1

Fotometria limitata (punto 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

1.1.1

Variazione della temperatura (punto 2.1.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

1.1.2

Fotometria limitata (punto 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

1.2.1

Misurazione della trasmissione

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

1.2.2

Misurazione della diffusione

X

X

X

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

1.3

Agenti atmosferici (punto 2.2.1)

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

Misurazione della trasmissione

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Agenti chimici (punto 2.2.2)

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1

Misurazione della diffusione

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Detergenti (punto 2.3.1)

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Idrocarburi (punto 2.3.2)

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1

Misurazione della trasmissione

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Usura meccanica (punto 2.4.1)

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

1.7.1

Misurazione della trasmissione

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

1.7.2

Misurazione della diffusione

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

1.8

Aderenza (punto 2.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.   Prove su proiettori completi (forniti conformemente al punto 3.2.3 del presente regolamento).

Prove

Proiettore completo

 

N. del campione

 

1

2

2.1

Usura meccanica (punto 2.6.1.1)

X

 

2.2

Fotometria (punto 2.6.1.2)

X

 

2.3

Aderenza (punto 2.6.2)

 

X

Appendice 2

METODO PER MISURARE LA DIFFUSIONE E LA TRASMISSIONE DELLA LUCE

1.   APPARECCHIATURA (cfr. figura)

Il fascio di un collimatore K con semidivergenza β/2 = 17,4 × 10-4 rd è limitato da un diaframma DT con un'apertura di 6 mm contro il quale è collocato il supporto del campione.

Una lente acromatica convergente L2, corretta per eliminare le aberrazioni sferiche, collega il diaframma DT al ricevitore R; il diametro della lente L2 deve essere tale da non diaframmare la luce diffusa dal campione in un cono con un semiangolo di vertice di β/2 = 14.

Un diaframma anulare DD con angoli α/2 = 1° e α max/2 = 12° è collocato sul piano focale dell'immagine del trasparente L2.

La parte centrale non trasparente del diaframma è necessaria per eliminare la luce che proviene direttamente dalla sorgente luminosa. Deve essere possibile rimuovere la parte centrale del diaframma del fascio di luce in modo che torni esattamente alla posizione originaria.

La distanza L2 DT e la lunghezza focale F2  (1) del trasparente L2 devono essere scelte in modo tale che l'immagine di DT copra completamente il ricevitore R.

Se il flusso incidente iniziale è riferito a 1 000 unità, la precisione assoluta di ciascuna lettura deve essere un valore superiore a 1 unità.

2.   MISURAZIONI

Vanno effettuate la seguenti rilevazioni:

Lettura

Con campione

Con la parte centrale di DD

Quantità rappresentata

T1

no

no

Flusso incidente nella rilevazione iniziale

T2

(prima della prova)

no

Flusso trasmesso dal materiale nuovo in un campo di 24 °C

T3

(dopo la prova)

no

Flusso trasmesso dal materiale di prova in un campo di 24 °C

T4

(prima della prova)

Flusso diffuso dal nuovo materiale

T5

(dopo la prova)

Flusso diffuso dal materiale di prova

Figura 1

Image

(1)  Per L2 si raccomanda una distanza focale di circa 80 mm.

Appendice 3

METODO DI PROVA MEDIANTE ASPERSIONE CON LIQUIDO NEBULIZZATO

1.   APPARECCHIATURA DI PROVA

1.1.   Pistola a spruzzo

La pistola a spruzzo utilizzata deve essere munita di un ugello del diametro di 1,3 mm tale da permettere una portata di 0,24 ± 0,02 1/minuto ad una pressione di funzionamento di 6,0 bar – 0 + 0,5 bar.

In tali condizioni, il cono spruzzato deve avere un diametro di 170 mm ± 50 mm sulla superficie esposta all'usura meccanica alla distanza di 380 mm ± 10 mm dall'ugello.

1.2.   Miscela di prova

La miscela di prova è composta di:

sabbia silicea (durezza 7 sulla scala di Mohs, granulometria compresa tra 0 e 0,2 mm, distribuzione pressoché uniforme); fattore angolare compreso tra 1,8 e 2;

acqua di durezza non superiore a 205 g/m3, per una miscela di 25 g di sabbia per litro d'acqua.

2.   PROVA

La superficie esterna dei trasparenti va sottoposta una o più volte all'azione del getto di sabbia prodotto nel modo sopra descritto. Il getto va diretto in modo quasi perpendicolare alla superficie da provare.

Si verifica l'usura meccanica ponendo accanto ai trasparenti sottoposti a prova uno o più campioni di vetro che fungano da riferimento. La miscela è spruzzata finché la variazione della diffusione della luce nel campione o nei campioni, misurata secondo il metodo descritto nell'appendice 2, è tale che:

Formula

Per verificare che l'intera superficie sottoposta a prova abbia subito un deterioramento omogeneo si possono usare più campioni di riferimento.

Appendice 4

PROVA DI ADERENZA DEL NASTRO ADESIVO

1.   SCOPO

Questo metodo permette di stabilire in condizioni standard la forza lineare di aderenza di un nastro adesivo su una lastra di vetro.

2.   PRINCIPIO

Misurare la forza necessaria per rimuovere del nastro adesivo da una lastra di vetro a un'angolatura di 90°.

3.   CONDIZIONI AMBIENTALI PRESCRITTE

Le condizioni ambientali devono essere di 23 °C ± 5 °C e 65 ± 15 % di umidità relativa (RH).

4.   CAMPIONI PER LE PROVE

Prima della prova, il rotolo di nastro adesivo campione è condizionato per 24 ore nelle condizioni atmosferiche descritte (cfr. punto 3).

La prova si effettua con 5 campioni di ogni rotolo, ciascuno lungo 400 mm. I campioni vengono prelevati dopo aver scartato i primi 3 giri del rotolo.

5.   PROCEDURA

La prova è effettuata alle condizioni ambientali di cui al punto 3.

Si prelevano cinque pezzi di nastro per la prova mentre si srotola il nastro in senso perpendicolare al suo asse alla velocità di circa 300 mm/s, dopodiché si applicano nel giro di 15 secondi come segue:

Applicare il nastro alla lastra di vetro progressivamente, strofinando leggermente con le dita nel senso della lunghezza senza premere eccessivamente, in modo da non lasciare bolle d'aria fra il nastro e la lastra di vetro.

Lasciar riposare il tutto per 10 minuti nelle condizioni atmosferiche di cui sopra.

Staccare dal vetro 25 mm circa di nastro, in senso perpendicolare all'asse del nastro di prova.

Tenendo ferma la piastra di vetro, riavvolgere l'estremità libera del nastro a un'angolatura di 90°. Applicare la forza in modo che la linea di separazione tra nastro e lastra sia perpendicolare alla forza e alla lastra.

Rimuovere quindi il nastro alla velocità di 300 mm/s ± 30 mm/s, registrando la forza necessaria.

6.   RISULTATI

I cinque valori ottenuti sono disposti in ordine crescente e il valore mediano è considerato il risultato della misurazione. Tale valore è espresso in Newton per centimetro di larghezza del nastro.


ALLEGATO 7

PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE AI CAMPIONAMENTI EFFETTUATI DA UN ISPETTORE

1.   ASPETTI GENERALI

1.1.   Le prescrizioni minime relative alla conformità sono considerate soddisfatte dal punto di vista meccanico e geometrico se conformemente alle prescrizioni del presente regolamento non sono superate le inevitabili tolleranze di fabbricazione.

1.2.   Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformità dei proiettori prodotti in serie non viene contestata se, nella prova delle prestazioni fotometriche di un proiettore scelto a caso e munito di una lampada a incandescenza standard:

1.2.1.   nessuno dei valori misurati differisce dai valori prescritti dal presente regolamento di più del 20 % in senso sfavorevole.

Per i valori nella zona III la divergenza massima può essere rispettivamente di:

 

0,3 lux, pari al 20 %

 

0,45 lux, pari al 30 %

1.2.2.   e se, per il fascio abbagliante, con HV all'interno dell'isolux 0,75 Emax, si registra, per i valori fotometrici, una tolleranza di +20 % per i valori massimi e di –20 % per i valori minimi in qualsiasi punto di misurazione di cui all'allegato 3, punti 4.3 e 4.4 del presente regolamento.

1.2.3.   Se i risultati delle prove descritte sopra non sono conformi alle prescrizioni, le prove sui proiettori devono essere ripetute utilizzando un'altra lampada a incandescenza standard.

1.2.4.   I proiettori con difetti evidenti non sono presi in considerazione.

1.3.   Le coordinate cromatiche si considerano rispettate quando il proiettore è munito di una lampada a incandescenza regolata sulla temperatura di colore standard A.

Le prestazioni fotometriche di un proiettore che emette luce di colore giallo selettivo, quando è munito di una lampada a incandescenza incolore, sono moltiplicate per 0,84.

2.   PRIMO CAMPIONAMENTO

Nel primo campionamento si selezionano a caso quattro proiettori. Il primo campione di due luci è contrassegnato con A, il secondo con B.

2.1.   Conformità non contestata

2.1.1.   Secondo il campionamento di cui alla figura 1 del presente allegato, non si contesta la conformità dei proiettori prodotti in serie se le deviazioni in senso sfavorevole dei valori misurati sono:

2.1.1.1.

campione A

A1:

per un proiettore

0 %

 

per un proiettore non più del

20 %

A2:

per entrambi i proiettori più del

0 %

 

ma non più del

20 %

 

passare al campione B

 

2.1.1.2.

campione B

B1:

per entrambi i proiettori

0 %

2.2.   Conformità contestata

2.2.1.   Secondo il campionamento di cui alla figura 1 del presente allegato, si contesta la conformità dei proiettori prodotti in serie e si invita il fabbricante ad adeguare la produzione alle prescrizioni, se le deviazioni dei valori misurati nei proiettori sono:

2.2.1.1.

campione A

A3:

per un proiettore non più del

20 %

 

per un proiettore più del

20 %

 

ma non più del

30 %

2.2.1.2.

campione B

B2:

nel caso di A2

 

 

per un proiettore più dello

0 %

 

ma non più del

20 %

 

per un proiettore non più del

20 %

B3:

nel caso di A2

 

 

per un proiettore

0 %

 

per un proiettore più del

20 %

 

ma non più del

30 %

2.3.   Omologazione revocata

La conformità è contestata e si applica il punto 11 se, in base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, le deviazioni dei valori misurati sui proiettori sono:

2.3.1.

campione A

A4:

per un proiettore non più del

20 %

 

per un proiettore più del

30 %

A5:

per entrambi i proiettori più del

20 %

2.3.2.

campione B

B4:

nel caso di A2

 

 

per un proiettore più dello

0 %

 

ma non più del

20 %

 

per un proiettore più del

20 %

B5:

nel caso di A2

 

 

per entrambi i proiettori più del

20 %

B6:

nel caso di A2

 

 

per un proiettore

0 %

 

per un proiettore più del

30 %

3.   RIPETIZIONE DEL CAMPIONAMENTO

Nei casi di A3, B2, B3 è necessario, entro due mesi dalla notifica, procedere ad un secondo campionamento, scegliendo un terzo campione C di due proiettori e un quarto campione D di due proiettori da lotti fabbricati dopo l'adeguamento della stessa alle prescrizioni.

3.1.   Conformità non contestata

3.1.1.   In base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità dei proiettori di serie non è contestata se le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:

3.1.1.1.

campione C

C1:

per un proiettore

0 %

 

per un proiettore non più del

20 %

C2:

per entrambi i proiettori più dello

0 %

 

ma non più del

20 %

 

passare al campione D

 

3.1.1.2.

campione D

D1:

nel caso di C2

 

 

per entrambi i proiettori

0 %

3.2.   Conformità contestata

3.2.1.   Secondo il campionamento di cui alla figura 1 del presente allegato, si contesta la conformità dei proiettori prodotti in serie e si invita il fabbricante ad adeguare la produzione alle prescrizioni, se le deviazioni dei valori misurati nei proiettori sono:

3.2.1.1.

campione D

D2:

nel caso di C2

 

 

per un proiettore più dello

0 %

 

ma non più del

20 %

 

per un proiettore non più del

20 %

3.3.   Omologazione revocata

La conformità è contestata e si applica il punto 11 se, in base alla procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, le deviazioni dei valori misurati sui proiettori sono:

3.3.1.

campione C

C3:

per un proiettore non più del

20 %

 

per un proiettore più del

20 %

C4:

per entrambi i proiettori più del

20 %

3.3.2.

campione Dc

D3:

nel caso di C2

 

 

per un proiettore 0, o più dello

0 %

 

per un proiettore più del

20 %

4.   SPOSTAMENTO VERTICALE DELLA LINEA DI DEMARCAZIONE

Per verificare lo spostamento verticale della linea di demarcazione sotto l'effetto del calore, si applica la procedura seguente:

Dopo la procedura di campionamento di cui alla figura 1 del presente allegato, uno dei proiettori del campione A deve essere sottoposto a prova conformemente alla procedura di cui al punto 2.1 dell'allegato 4, dopo essere stato sottoposto per tre volte consecutive al ciclo di cui al punto 2.2.2 dell'allegato 4.

Il proiettore è accettabile se Δr non supera 1,5 mrad.

Se detto valore è compreso tra 1,5 mrad e 2,0 mrad, il secondo proiettore del campione A è sottoposto alla prova, dopodiché la media dei valori assoluti rilevati su entrambi i campioni non deve essere superiore a 1,5 mrad. Tuttavia, se il campione A non rispetta il valore di 1,5 mrad, i due proiettori del campione B vanno sottoposti alla stessa procedura e il valore Δr per ciascuno di essi non deve superare 1,5 mrad.

Figura 1

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