ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.338.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 338

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
21 dicembre 2011


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Addendum al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011)

1

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull’ordine di protezione europeo

2

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1345/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che attua il regolamento (CE) n. 194/2008 che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

19

 

*

Regolamento (UE) n. 1346/2011 della Commissione, del 13 dicembre 2011, recante divieto di pesca del pesce tamburo nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII per le navi battenti bandiera di tutti gli Stati membri tranne Danimarca e Irlanda

20

 

*

Regolamento (UE) n. 1347/2011 della Commissione, del 13 dicembre 2011, recante divieto di pesca dell’aringa nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN per le navi battenti bandiera tedesca

22

 

*

Regolamento (UE) n. 1348/2011 della Commissione, del 13 dicembre 2011, recante divieto di pesca del pesce tamburo nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII per le navi battenti bandiera del Regno Unito

24

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1349/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 376/2008 che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

26

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1350/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione di taluni cereali nel corso della campagna di commercializzazione 2011/12

27

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1351/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda la sospensione dei contingenti tariffari dell’Unione e dei quantitativi di riferimento per alcuni prodotti agricoli originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

29

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

31

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1353/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR

35

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante apertura di contingenti tariffari annui dell’Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

36

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

39

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1356/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

48

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1357/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 7 giorni del mese di dicembre 2011 nell’ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009

50

 

*

Regolamento (UE) n. 1358/2011 della Banca centrale europea, del 14 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1745/2003 sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (BCE/2011/26)

51

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2011/857/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che modifica e proroga l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

52

 

*

Decisione 2011/858/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che modifica e proroga la decisione 2010/784/PESC sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

54

 

*

Decisione 2011/859/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, recante modifica della decisione 2010/232/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

55

 

*

Decisione 2011/860/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/800/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

56

 

 

2011/861/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2011, recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno [notificata con il numero C(2011) 9269]

61

 

 

2011/862/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2011, che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi per il 2011 e che modifica la decisione 2010/712/UE per quanto riguarda il contributo finanziario dell’Unione ai programmi approvati con tale decisione [notificata con il numero C(2011) 9478]

64

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/2/UE

 

*

Decisione n. 2/2011 del Comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera istituito nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, del 25 novembre 2011, che sostituisce l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

70

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/1


ADDENDUM

al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 272 del 18 ottobre 2011 )

La seguente dichiarazione deve essere aggiunta al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011:

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Il Parlamento europeo e il Consiglio sono consapevoli dell'importanza di fornire informazioni accurate ai consumatori, in particolare quando si tratta di prodotti contrassegnati con un’indicazione di origine, al fine di proteggerli da indicazioni fraudolente, inaccurate o fuorvianti. L’uso delle nuove tecnologie, quali l'etichettatura elettronica, inclusa l’identificazione a radiofrequenza, può rappresentare uno strumento utile per fornire tali informazioni mantenendo il passo con lo sviluppo tecnologico. Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a tenere conto, al momento di elaborare la relazione ai sensi dell'articolo 24 del regolamento, del loro impatto su eventuali nuovi obblighi in materia di etichettatura, anche in vista di migliorare la tracciabilità dei prodotti.


DIRETTIVE

21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/2


DIRETTIVA 2011/99/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

sull’ordine di protezione europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, lettere a) e d),

vista l’iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea si è prefissa l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2)

L’articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dispone che la cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie.

(3)

Conformemente al programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (2), il riconoscimento reciproco dovrebbe essere esteso a tutti i tipi di sentenze e decisioni di natura giudiziaria, che possono avere, a seconda dell’ordinamento giuridico, carattere penale o amministrativo. Nel programma si sollecitano altresì la Commissione e gli Stati membri a riflettere su come migliorare la normativa e le misure pratiche di sostegno per la protezione delle vittime. Il programma prevede inoltre che le vittime della criminalità possano essere soggette a particolari misure di protezione che dovrebbero essere efficaci all’interno dell’Unione. La presente direttiva fa parte di una serie coerente ed esaustiva di misure sui diritti delle vittime.

(4)

La risoluzione del Parlamento europeo, del 26 novembre 2009, sull’eliminazione della violenza contro le donne raccomanda agli Stati membri di migliorare le proprie legislazioni e politiche nazionali per combattere ogni forma di violenza contro le donne e ad affrontarne le cause, non da ultimo mediante il ricorso a misure preventive, e chiede all’Unione di garantire a tutte le vittime di violenza il diritto all’assistenza e al sostegno. La risoluzione del Parlamento europeo, del 10 febbraio 2010, sulla parità tra donne e uomini nell’Unione europea — 2009 appoggia la proposta di introdurre un ordine di protezione europeo per le vittime.

(5)

Nella sua risoluzione del 10 giugno 2011 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali, il Consiglio ha affermato che si dovrebbero intraprendere azioni a livello di Unione per rafforzare i diritti e la protezione delle vittime di reato e ha raccomandato alla Commissione di presentare adeguate proposte in tal senso. In questo quadro si dovrebbe istituire un meccanismo volto ad assicurare il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni relative a misure di protezione per le vittime di reato. Secondo detta risoluzione, la presente direttiva, che concerne il riconoscimento reciproco delle misure di protezione adottate in materia penale, dovrebbe essere integrata da un adeguato meccanismo riguardante le misure adottate in materia civile.

(6)

In uno spazio comune di giustizia senza frontiere interne è necessario garantire che la protezione offerta a una persona fisica in uno Stato membro sia mantenuta e continui a essere assicurata in ciascun altro Stato membro nel quale la persona si trasferisce o si è trasferita. Dovrebbe anche essere garantito che l’esercizio legittimo del diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e risiedere liberamente nel territorio degli Stati membri in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’articolo 21 TFUE non si traduca in una perdita di protezione.

(7)

Al fine di conseguire questi obiettivi la presente direttiva dovrebbe stabilire norme secondo le quali la protezione basata su misure di protezione adottate in conformità della legge di uno Stato membro («Stato di emissione») può essere estesa a un altro Stato membro nel quale la persona protetta decida di risiedere o soggiornare («Stato di esecuzione»).

(8)

La presente direttiva tiene conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri nonché del fatto che si possa fornire una protezione efficace mediante ordini di protezione emessi da un’autorità diversa dal giudice penale. La presente direttiva non istituisce l’obbligo di modificare i sistemi nazionali per l’adozione di misure di protezione, né l’obbligo di introdurre o modificare un sistema penale per l’esecuzione di un ordine di protezione europeo.

(9)

La presente direttiva si applica alle misure di protezione volte specificamente a proteggere una persona da atti di rilevanza penale di un’altra persona tali da mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la vita o l’integrità fisica, psichica e sessuale di detta persona, ad esempio prevenendo molestie di qualsiasi forma, incluse quelle alla dignità o alla libertà personale di detta persona, ad esempio prevenendo rapimenti, stalking e altre forme indirette di coercizione, e che mirano a prevenire nuovi atti criminali o a ridurre le conseguenze di atti criminali precedenti. Tali diritti personali della persona protetta corrispondono ai valori fondamentali riconosciuti e difesi in tutti gli Stati membri. Tuttavia, uno Stato membro non è obbligato a emettere un ordine di protezione europeo sulla base di una misura penale che non sia volta specificamente a proteggere una persona ma sia diretta principalmente ad altri fini, ad esempio il reinserimento sociale del reo. È importante sottolineare che la presente direttiva si applica alle misure di protezione volte a proteggere tutte le vittime e non solo le vittime di violenze di genere, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ogni tipo di reato interessato.

(10)

La presente direttiva si applica alle misure di protezione adottate in materia penale e pertanto non riguarda le misure di protezione adottate in materia civile. Affinché una misura di protezione sia eseguibile conformemente alla presente direttiva, non è necessario che un reato sia stato accertato da una decisione passata in giudicato. È altresì irrilevante la natura penale, amministrativa o civile dell’autorità che adotta una misura di protezione. La presente direttiva non obbliga gli Stati membri a modificare il loro diritto nazionale in modo tale da poter adottare misure di protezione nell’ambito di un procedimento penale.

(11)

La presente direttiva è destinata a essere applicata alle misure di protezione adottate a favore di vittime, o potenziali vittime di reati. La presente direttiva non dovrebbe pertanto essere applicata a misure adottate a fini di protezione di testimoni.

(12)

Se è adottata una misura di protezione, quale definita nella presente direttiva, per proteggere un familiare della persona protetta principale, un ordine di protezione europeo può essere altresì richiesto ed emesso per detto familiare, nel rispetto delle condizioni stabilite nella presente direttiva.

(13)

Le richieste di emissione di un ordine di protezione europeo dovrebbero essere trattate con adeguata celerità, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso, inclusi la sua urgenza, la data prevista di arrivo della persona protetta nel territorio dello Stato di esecuzione e, ove possibile, il livello di rischio per la persona protetta.

(14)

Ove la presente direttiva preveda che siano fornite informazioni alla persona protetta o alla persona che determina il pericolo, tali informazioni dovrebbero essere fornite, se opportuno, anche al tutore o al rappresentante della persona interessata. Si dovrebbe inoltre prestare la dovuta attenzione a che la persona protetta, la persona che determina il pericolo o il tutore o rappresentante nel procedimento riceva le informazioni previste dalla presente direttiva, in una lingua compresa da tale persona.

(15)

Nei procedimenti di emissione e riconoscimento di un ordine di protezione europeo, le autorità competenti dovrebbero tener conto in maniera adeguata delle esigenze delle vittime, incluse le persone particolarmente vulnerabili, quali i minori o le persone disabili.

(16)

Ai fini dell’applicazione della presente direttiva una misura di protezione può essere stata imposta in seguito a una sentenza ai sensi della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e dell’esecuzione delle sanzioni sostitutive (3), o in seguito a una decisione sulle misure cautelari ai sensi della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (4). Se nello Stato di emissione è stata adottata una decisione sulla base di tali decisioni quadro, la procedura di riconoscimento dovrebbe essere seguita di conseguenza nello Stato di esecuzione. Ciò non dovrebbe escludere, tuttavia, la possibilità di trasferire un ordine di protezione europeo a uno Stato membro diverso dallo Stato che esegue decisioni in base a tali decisioni quadro.

(17)

In conformità dell’articolo 6 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la persona che determina il pericolo dovrebbe disporre, durante il procedimento che ha portato all’adozione di una misura di protezione o prima dell’emissione di un ordine di protezione europeo, della possibilità di essere ascoltata e di contestare la misura di protezione.

(18)

Al fine di impedire che sia commesso un reato contro la vittima nello Stato di esecuzione, quest’ultimo dovrebbe disporre degli strumenti giuridici per riconoscere la decisione precedentemente adottata nello Stato di emissione a favore della vittima, evitando altresì che la vittima sia costretta ad avviare un nuovo procedimento o a fornire nuovamente le prove nello Stato di esecuzione come se lo Stato di emissione non avesse adottato la decisione. Il riconoscimento dell’ordine di protezione europeo da parte dello Stato di esecuzione implica tra l’altro che l’autorità competente di tale Stato, nei limiti definiti nella presente direttiva, accetta l’esistenza e la validità della misura di protezione adottata nello Stato di emissione, riconosce la situazione di fatto descritta nell’ordine di protezione europeo e conviene che occorra fornire la protezione e continuare a fornirla conformemente alla legislazione nazionale.

(19)

La presente direttiva contiene un elenco esaustivo di divieti e restrizioni che, se imposti nello Stato di emissione ed inclusi nell’ordine di protezione europeo, dovrebbero essere riconosciuti e applicati nello Stato di esecuzione, fatte salve le limitazioni contenute nella presente direttiva. A livello nazionale possono esistere altri tipi di misure di protezione, quale, se previsto dal diritto interno, l’obbligo per la persona che determina il pericolo di rimanere in un luogo determinato. Tali misure possono essere imposte nello Stato di emissione nel quadro del procedimento di adozione di una delle misure di protezione che, secondo la presente direttiva, possono costituire la base di un ordine di protezione europeo.

(20)

Poiché negli Stati membri diversi tipi di autorità (civile, penale o amministrativa) hanno competenza di adozione ed esecuzione delle misure di protezione, è opportuno offrire ampia flessibilità alle modalità di cooperazione tra gli Stati membri ai sensi della presente direttiva. Pertanto, l’autorità competente dello Stato di esecuzione non è tenuta ad adottare in tutti i casi la stessa misura di protezione adottata dallo Stato di emissione, e dispone di un margine di discrezione per l’adozione di ogni misura che ritenga adeguata e consona alla propria legislazione nazionale in un caso analogo per assicurare una protezione costante alla persona protetta alla luce della misura di protezione adottata nello Stato di emissione quale descritta nell’ordine di protezione europeo.

(21)

I divieti o le restrizioni cui la presente direttiva si applica comprendono, tra l’altro, misure volte a limitare contatti personali o a distanza tra la persona protetta e la persona che determina il pericolo, ad esempio imponendo determinate condizioni per tali contatti o imponendo restrizioni al contenuto delle comunicazioni.

(22)

L’autorità competente dello Stato di esecuzione dovrebbe informare la persona che determina il pericolo, l’autorità competente dello Stato di emissione e la persona protetta di ogni misura adottata sulla base dell’ordine di protezione europeo. Nella notifica alla persona che determina il pericolo si dovrebbe tener conto dell’interesse della persona protetta, non divulgando l’indirizzo o altri dati di contatto di tale persona. Tali dati dovrebbero essere esclusi dalla notifica nella misura in cui l’indirizzo o altri dati di contatto non sono compresi nel divieto o nella restrizione imposta come misura esecutiva alla persona che determina il pericolo.

(23)

Se l’autorità competente dello Stato di emissione annulla l’ordine di protezione europeo, l’autorità competente dello Stato di esecuzione dovrebbe interrompere le misure che ha adottato per eseguire l’ordine di protezione europeo, restando inteso che l’autorità competente dello Stato di esecuzione può — in modo autonomo, e conformemente alla propria legislazione nazionale — adottare ogni misura di protezione ai sensi della legislazione nazionale per proteggere la persona interessata.

(24)

Poiché la presente direttiva riguarda situazioni in cui la persona protetta si trasferisce in un altro Stato membro, l’emissione o l’esecuzione di un ordine di protezione europeo non dovrebbe comportare alcun trasferimento allo Stato di esecuzione di competenze riguardanti pene principali, sospese, sostitutive, condizionali o accessorie, ovvero riguardanti misure di sicurezza a carico della persona che determina il pericolo, se quest’ultima continua a risiedere nello Stato che ha adottato la misura di protezione.

(25)

Ove opportuno, dovrebbe essere possibile ricorrere a strumenti elettronici per mettere in atto le misure adottate in applicazione della presente direttiva, conformemente alle leggi e procedure nazionali.

(26)

Nell’ambito della cooperazione tra le autorità interessate che assicurano la protezione della persona protetta, l’autorità competente dello Stato di esecuzione dovrebbe comunicare all’autorità competente dello Stato di emissione ogni violazione delle misure adottate nello Stato di esecuzione per eseguire l’ordine di protezione europeo. Tale comunicazione dovrebbe permettere all’autorità competente dello Stato di emissione di decidere tempestivamente la risposta adeguata in relazione alla misura di protezione imposta nel proprio Stato alla persona che determina il pericolo. Tale risposta può prevedere, se opportuno, l’imposizione di una misura detentiva in sostituzione della misura non detentiva inizialmente adottata, ad esempio in alternativa alla detenzione preventiva o in conseguenza della sospensione condizionale della pena. Resta inteso che una tale decisione, poiché non impone ex novo una sanzione in relazione a un nuovo reato, non interferisce con la possibilità, per lo Stato di esecuzione, di imporre sanzioni in caso di violazione delle misure adottate nell’esecuzione di un ordine di protezione europeo.

(27)

Alla luce delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, qualora nello Stato di esecuzione non siano disponibili misure di protezione in un caso analogo alla situazione di fatto descritta nell’ordine di protezione europeo, l’autorità competente dello Stato di esecuzione dovrebbe riferire su qualsiasi violazione della misura di protezione indicata nell’ordine di protezione europeo di cui sia al corrente all’autorità competente dello Stato di emissione.

(28)

Al fine di assicurare la corretta applicazione della presente direttiva in ogni caso specifico, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione dovrebbero esercitare le rispettive competenze conformemente alle disposizioni della presente direttiva, tenendo conto del principio del ne bis in idem.

(29)

La persona protetta non dovrebbe essere tenuta a sostenere spese relative al riconoscimento dell’ordine di protezione europeo che siano sproporzionate rispetto alle spese per un caso analogo a livello nazionale. Nell’attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che, una volta riconosciuto l’ordine di protezione europeo, la persona protetta non sia tenuta ad avviare un nuovo procedimento a livello nazionale per ottenere dall’autorità competente dello Stato di esecuzione, quale conseguenza diretta del riconoscimento dell’ordine di protezione europeo, una decisione che adotti le misure di protezione che sarebbero previste dalla legislazione nazionale in un caso analogo per garantire la protezione della persona protetta.

(30)

Tenendo presente il principio del riconoscimento reciproco su cui si basa la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero promuovere, per quanto possibile, un contatto diretto tra le autorità competenti al momento dell’applicazione della presente direttiva.

(31)

Fatte salve l’indipendenza della magistratura e le differenze nell’organizzazione del potere giudiziario nell’Unione, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l’opportunità di richiedere che i responsabili della formazione di giudici, pubblici ministeri, funzionari di polizia e operatori giudiziari coinvolti nei procedimenti di emissione o riconoscimento di un ordine di protezione europeo forniscano un’adeguata formazione nel rispetto degli obiettivi della presente direttiva.

(32)

Al fine di agevolare la valutazione dell’applicazione della presente direttiva, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione i dati pertinenti concernenti l’applicazione delle procedure nazionali relative all’ordine di protezione europeo, comunicando quanto meno il numero di ordini di protezione europei richiesti, emessi e/o riconosciuti. A tale proposito, sarebbero utili anche altri tipi di dati, quali ad esempio i tipi di reati in questione.

(33)

La presente direttiva dovrebbe contribuire alla protezione delle persone in pericolo, in tal modo integrando ma senza pregiudicare gli strumenti vigenti in questo settore, quali la decisione quadro 2008/947/GAI e la decisione quadro 2009/829/GAI.

(34)

Se una decisione relativa ad una misura di protezione rientra nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (5), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (6), o della convenzione dell’Aia del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori (7), il riconoscimento e l’esecuzione di detta decisione dovrebbe essere perseguito conformemente alle disposizioni dello strumento giuridico pertinente.

(35)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero includere informazioni sull’ordine di protezione europeo, ove opportuno, nelle campagne d’informazione e di sensibilizzazione esistenti sulla protezione delle vittime di reati.

(36)

I dati personali trattati nel contesto dell’attuazione della presente direttiva dovrebbero essere protetti conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (8) e ai principi sanciti dalla convenzione del Consiglio d’Europa del 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale.

(37)

La presente direttiva dovrebbe rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, conformemente all’articolo 6 TUE.

(38)

Nell’attuare la presente direttiva, gli Stati membri sono invitati a tener conto dei diritti e dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1979, sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna.

(39)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la protezione di persone che sono in pericolo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(40)

A norma dell’articolo 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.

(41)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(42)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

La presente direttiva stabilisce le norme che permettono all’autorità giudiziaria o equivalente di uno Stato membro, in cui è stata adottata una misura di protezione volta a proteggere una persona da atti di rilevanza penale di un’altra persona tali da metterne in pericolo la vita, l’integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l’integrità sessuale, di emettere un ordine di protezione europeo onde consentire all’autorità competente di un altro Stato membro di continuare a proteggere la persona all’interno di tale altro Stato membro, in seguito a un comportamento di rilevanza penale o a un presunto comportamento di rilevanza penale, conformemente al diritto nazionale dello Stato di emissione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«ordine di protezione europeo», una decisione adottata dall’autorità giudiziaria o equivalente di uno Stato membro in relazione ad una misura di protezione sulla cui base l’autorità giudiziaria o equivalente di un altro Stato membro prende misure appropriate secondo la propria legislazione interna al fine di continuare a proteggere la persona protetta;

2)

«misura di protezione», una decisione in materia penale, adottata nello Stato di emissione conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali, con la quale uno o più divieti o restrizioni di cui all’articolo 5 sono imposti alla persona che determina il pericolo al fine di proteggere la persona protetta contro un atto di rilevanza penale che può metterne in pericolo la vita, l’integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l’integrità sessuale;

3)

«persona protetta», la persona fisica oggetto della protezione derivante da una misura di protezione adottata dallo Stato di emissione;

4)

«persona che determina il pericolo», la persona fisica alla quale sono stati imposti uno o più divieti o restrizioni di cui all’articolo 5;

5)

«Stato di emissione», lo Stato membro in cui è stata adottata la misura di protezione che costituisce la base dell’emissione di un ordine di protezione europeo;

6)

«Stato di esecuzione», lo Stato membro al quale è stato trasmesso, affinché lo riconosca, un ordine di protezione europeo;

7)

«Stato di sorveglianza», lo Stato membro al quale è stata trasmessa una sentenza ai sensi dell’articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI o una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell’articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI.

Articolo 3

Designazione delle autorità competenti

1.   Ciascuno Stato membro indica alla Commissione quali autorità giudiziarie o equivalenti sono competenti ai sensi della legislazione nazionale a emettere e a riconoscere un ordine di protezione europeo, conformemente alla presente direttiva, allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione.

2.   La Commissione mette le informazioni ricevute a disposizione di tutti gli Stati membri. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi modifica alle informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Ricorso a un’autorità centrale

1.   Ciascuno Stato membro può designare un’autorità centrale o, laddove previsto dal proprio ordinamento giuridico, più di un’autorità centrale per assistere le autorità competenti.

2.   Uno Stato membro può, se l’organizzazione del proprio sistema giudiziario lo rende necessario, affidare alla propria autorità centrale o alle proprie autorità centrali la trasmissione e la ricezione amministrativa degli ordini di protezione europei e della corrispondenza ufficiale a essi relativa. Di conseguenza, tutte le comunicazioni, le consultazioni, gli scambi d’informazioni, le richieste e le notifiche tra autorità competenti possono essere trattate, ove opportuno, con l’assistenza dell’autorità centrale o delle autorità centrali designate dello Stato membro interessato.

3.   Gli Stati membri che intendano avvalersi delle facoltà descritte nel presente articolo comunicano alla Commissione le informazioni relative all’autorità centrale o alle autorità centrali designate. Dette indicazioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato di emissione.

Articolo 5

Necessità di una misura di protezione esistente in base al diritto nazionale

Un ordine di protezione europeo può essere emesso solo se nello Stato di emissione è stata precedentemente adottata una misura di protezione che impone alla persona che determina il pericolo uno o più dei seguenti divieti o delle seguenti restrizioni:

a)

divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o determinate zone definite in cui la persona protetta risiede o che frequenta;

b)

divieto o regolamentazione dei contatti, in qualsiasi forma, con la persona protetta, anche per telefono, posta elettronica o ordinaria, fax o altro; o

c)

divieto o regolamentazione dell’avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito.

Articolo 6

Emissione dell’ordine di protezione europeo

1.   Un ordine di protezione europeo può essere emesso se la persona protetta decide di risiedere o già risiede in un altro Stato membro, o se decide di soggiornare o già soggiorna in un altro Stato membro. Nel decidere l’emissione di un ordine di protezione europeo l’autorità competente dello Stato di emissione tiene conto, tra l’altro, della durata del periodo o dei periodi in cui la persona protetta intende soggiornare nello Stato di esecuzione e del grado di necessità della protezione.

2.   L’autorità giudiziaria o equivalente dello Stato di emissione può emettere un ordine di protezione europeo solo su richiesta della persona protetta e dopo aver accertato che la misura di protezione soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5.

3.   La persona protetta può presentare richiesta di emissione di un ordine di protezione europeo all’autorità competente dello Stato di emissione o all’autorità competente dello Stato di esecuzione. Se tale richiesta è presentata nello Stato di esecuzione, l’autorità competente di quest’ultimo la trasmette quanto prima all’autorità competente dello Stato di emissione.

4.   Prima di emettere un ordine di protezione europeo, è dato diritto alla persona che determina il pericolo di essere ascoltata e di contestare la misura di protezione, se questi diritti non sono stati concessi a tale persona nel procedimento che ha portato all’adozione della misura di protezione.

5.   L’autorità competente che adotta una misura di protezione contenente uno o più dei divieti o restrizioni di cui all’articolo 5 informa in modo adeguato la persona protetta, conformemente alle procedure di diritto nazionale, della possibilità di richiedere un ordine di protezione europeo qualora tale persona intenda recarsi in un altro Stato membro, nonché delle condizioni fondamentali di tale richiesta. L’autorità informa la persona protetta della possibilità di presentare la richiesta prima di lasciare il territorio dello Stato di emissione.

6.   Se la persona protetta ha un tutore o un rappresentante, tale tutore o rappresentante può presentare la richiesta di cui ai paragrafi 2 e 3 a nome della persona protetta.

7.   Se la richiesta di emissione di un ordine di protezione europeo è respinta, l’autorità competente dello Stato di emissione informa la persona protetta circa le possibilità di ricorso applicabili contro tale decisione previste dal diritto nazionale.

Articolo 7

Forma e contenuto dell’ordine di protezione europeo

L’ordine di protezione europeo è emesso conformemente al modello riportato nell’allegato I della presente direttiva. Esso contiene, in particolare, le seguenti informazioni:

a)

l’identità e la cittadinanza della persona protetta, nonché l’identità e la cittadinanza del tutore o del rappresentante se la persona protetta è minore o legalmente incapace;

b)

la data a decorrere dalla quale la persona protetta intende risiedere o soggiornare nello Stato di esecuzione e il periodo o i periodi di soggiorno, se noti;

c)

il nome, l’indirizzo, i numeri di telefono e fax, nonché l’indirizzo di posta elettronica dell’autorità competente dello Stato di emissione;

d)

i riferimenti (ad esempio tramite numero e data) dell’atto giuridico contenente la misura di protezione in base alla quale è stato emesso l’ordine di protezione europeo;

e)

una sintesi dei fatti e delle circostanze che hanno portato all’adozione della misura di protezione nello Stato di emissione;

f)

i divieti e le restrizioni imposti dalla misura di protezione su cui si fonda l’ordine di protezione europeo alla persona che determina il pericolo, il loro periodo di applicazione e l’indicazione dell’eventuale sanzione in caso di violazione dei divieti o delle restrizioni;

g)

il ricorso ad eventuale dispositivo tecnologico fornito alla persona protetta o alla persona che determina il pericolo come mezzo di esecuzione della misura di protezione;

h)

l’identità e la cittadinanza della persona che determina il pericolo, nonché i dati di contatto di tale persona;

i)

la concessione o meno di assistenza legale gratuita, nello Stato di emissione, alla persona protetta e/o alla persona che determina il pericolo, qualora tale informazione sia nota all’autorità competente dello Stato di emissione senza dover effettuare ulteriori indagini;

j)

ove opportuno, una descrizione delle altre circostanze che potrebbero influire sulla valutazione del pericolo cui è esposta la persona protetta;

k)

se del caso, l’indicazione esplicita che una sentenza ai sensi dell’articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI o una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell’articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI è già stata trasmessa allo Stato di sorveglianza, qualora diverso dallo Stato di esecuzione dell’ordine di protezione europeo, e i riferimenti dell’autorità competente di detto Stato per l’esecuzione di tale sentenza o decisione.

Articolo 8

Procedura di trasmissione

1.   La trasmissione dell’ordine di protezione europeo da parte dell’autorità competente dello Stato di emissione all’autorità competente dello Stato di esecuzione è effettuata con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in modo tale da consentire all’autorità competente dello Stato di esecuzione di accertarne l’autenticità. Tutte le comunicazioni ufficiali sono effettuate direttamente tra tali autorità competenti.

2.   Se l’autorità competente dello Stato di esecuzione o dello Stato di emissione non è nota all’autorità competente dell’altro Stato, quest’ultima compie tutti i relativi accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea di cui alla decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (9), tramite il membro nazionale di Eurojust o tramite il sistema nazionale di coordinamento Eurojust del proprio Stato, al fine di ottenere le necessarie informazioni.

3.   L’autorità dello Stato di esecuzione che riceve un ordine di protezione europeo e non è competente a riconoscerlo trasmette d’ufficio l’ordine di protezione europeo all’autorità competente e ne informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di emissione di conseguenza, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.

Articolo 9

Misure nello Stato di esecuzione

1.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione che riceve un ordine di protezione europeo trasmesso ai sensi dell’articolo 8 lo riconosce senza indugio e adotta le misure che sarebbero previste dalla legislazione nazionale in un caso analogo per garantire la protezione della persona protetta, a meno che decida di invocare uno dei motivi di non riconoscimento di cui all’articolo 10. Lo Stato di esecuzione può applicare, conformemente alla sua legislazione nazionale, misure penali, amministrative o civili.

2.   La misura adottata dall’autorità competente dello Stato di esecuzione conformemente al paragrafo 1, nonché qualsiasi altra misura adottata in base a una successiva decisione di cui all’articolo 11, corrisponde quanto più possibile alla misura di protezione adottata dallo Stato di emissione.

3.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione informa la persona che determina il pericolo, l’autorità competente dello Stato di emissione e la persona protetta di ogni misura adottata conformemente al paragrafo 1, nonché delle possibili conseguenze giuridiche di una violazione di tale misura previste dal diritto nazionale e conformemente all’articolo 11, paragrafo 2. L’indirizzo o altri dati di contatto della persona protetta non sono resi noti alla persona che determina il pericolo se non ove tali dati siano necessari ai fini dell’esecuzione della misura adottata conformemente al paragrafo 1.

4.   Se l’autorità competente dello Stato di esecuzione ritiene che l’informazione trasmessa con l’ordine di protezione europeo conformemente all’articolo 7 sia incompleta, informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di emissione con ogni mezzo che lasci traccia scritta, assegnandole un termine ragionevole per fornire l’informazione mancante.

Articolo 10

Motivi di non riconoscimento di un ordine di protezione europeo

1.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare di riconoscere un ordine di protezione europeo nelle seguenti circostanze:

a)

l’ordine di protezione europeo è incompleto o non è stato completato entro il termine stabilito dall’autorità competente dello Stato di esecuzione;

b)

i requisiti di cui all’articolo 5 non sono stati soddisfatti;

c)

la misura di protezione si riferisce ad un atto che non costituisce reato secondo la legislazione dello Stato di esecuzione;

d)

la protezione deriva dall’esecuzione di una sanzione o una misura coperta da amnistia in conformità della legislazione dello Stato di esecuzione e si riferisce a un atto o a una condotta che rientra nella sua giurisdizione in conformità di detta legislazione;

e)

la legislazione dello Stato di esecuzione prevede l’immunità per la persona che determina il pericolo, rendendo così impossibile l’adozione di misure di protezione in base ad un ordine di protezione europeo;

f)

l’azione penale contro la persona che determina il pericolo a causa dell’atto o della condotta in relazione alla quale è stata adottata la misura di protezione è prescritta ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione, quando l’atto o la condotta rientrano nella sua giurisdizione secondo la legislazione nazionale;

g)

il riconoscimento dell’ordine di protezione europeo sarebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem;

h)

la persona che determina il pericolo, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non può considerarsi, per motivi di età, penalmente responsabile dell’atto o della condotta in relazione alla quale è stata adottata la misura di protezione;

i)

la misura di protezione si riferisce a un reato che, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, è considerato commesso in toto o per una parte importante o essenziale all’interno del suo territorio.

2.   Se l’autorità competente dello Stato di esecuzione rifiuta di riconoscere un ordine di protezione europeo in forza di uno dei motivi di cui al paragrafo 1, essa provvede a:

a)

informare senza indugio lo Stato di emissione e la persona protetta circa il suo rifiuto e i relativi motivi;

b)

informare, ove opportuno, la persona protetta circa la possibilità di chiedere l’adozione di una misura di protezione conformemente al diritto nazionale;

c)

informare la persona protetta circa le possibilità di ricorso applicabili contro tale decisione previste dal diritto nazionale.

Articolo 11

Legislazione applicabile e competenza nello Stato di esecuzione

1.   Lo Stato di esecuzione è competente ad adottare ed eseguire le misure in tale Stato in seguito al riconoscimento di un ordine di protezione europeo. La legislazione dello Stato di esecuzione si applica all’adozione e all’esecuzione della decisione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, comprese le norme sui ricorsi contro decisioni adottate nello Stato di esecuzione relative all’ordine di protezione europeo.

2.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione, in caso di violazione di una o più misure adottate in seguito al riconoscimento di un ordine di protezione europeo, è competente, conformemente al paragrafo 1, a:

a)

imporre sanzioni penali e adottare ogni altra misura in conseguenza della violazione, laddove tale violazione configuri un reato nella legislazione dello Stato di esecuzione;

b)

adottare decisioni di natura non penale in relazione alla violazione;

c)

prendere altre misure urgenti e provvisorie per porre fine alla violazione in attesa, ove opportuno, di una successiva decisione dello Stato di emissione.

3.   Se non sono disponibili misure a livello nazionale relative ad un caso analogo che potrebbero essere adottate nello Stato di esecuzione, l’autorità competente dello Stato di esecuzione riferisce all’autorità competente dello Stato di emissione su qualsiasi violazione della misura di protezione indicata nell’ordine di protezione europeo di cui sia al corrente.

Articolo 12

Notifica in caso di violazione

L’autorità competente dello Stato di esecuzione notifica all’autorità competente dello Stato di emissione o dello Stato di sorveglianza le violazioni della misura o delle misure adottate sulla base di un ordine di protezione europeo. La notifica è effettuata utilizzando il modulo standard di cui all’allegato II.

Articolo 13

Competenza nello Stato di emissione

1.   L’autorità competente dello Stato di emissione ha competenza esclusiva per l’adozione di decisioni relative:

a)

alla proroga, al riesame, alla modifica, alla revoca e all’annullamento della misura di protezione e di conseguenza dell’ordine di protezione europeo;

b)

all’imposizione di una misura detentiva in conseguenza della revoca della misura di protezione, purché quest’ultima sia stata applicata sulla base di una sentenza ai sensi dell’articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI o sulla base di una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell’articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI.

2.   La legislazione dello Stato di emissione si applica alle decisioni adottate conformemente al paragrafo 1.

3.   Qualora una sentenza ai sensi dell’articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI o una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell’articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI sia già stata trasmessa, o sia trasmessa in seguito all’emissione di un ordine di protezione europeo, ad un altro Stato membro, le successive decisioni previste da tali decisioni quadro sono adottate conformemente alle pertinenti disposizioni delle decisioni quadro.

4.   Qualora una misura di protezione sia contenuta in una sentenza ai sensi dell’articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI che è già stata trasmessa, o lo sia in seguito all’emissione di un ordine di protezione europeo, a un altro Stato membro, e l’autorità competente dello Stato di sorveglianza abbia adottato successive decisioni che pregiudicano gli obblighi o le istruzioni contenuti nella misura di protezione conformemente all’articolo 14 di tale decisione quadro, l’autorità competente dello Stato di emissione proroga, riesamina, modifica, revoca o annulla senza indugio l’ordine di protezione europeo di conseguenza.

5.   L’autorità competente dello Stato di emissione informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di esecuzione di ogni decisione adottata conformemente al paragrafo 1 o 4.

6.   Se l’autorità competente dello Stato di emissione ha revocato o annullato l’ordine di protezione europeo conformemente al paragrafo 1, lettera a) o al paragrafo 4, l’autorità competente nello Stato di esecuzione interrompe le misure adottate conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, non appena ha ricevuto debita notifica dall’autorità competente dello Stato di emissione.

7.   Se l’autorità competente nello Stato di emissione ha modificato l’ordine di protezione europeo conformemente al paragrafo 1, lettera a) o al paragrafo 4, l’autorità competente dello Stato di esecuzione, ove opportuno:

a)

modifica le misure adottate sulla base dell’ordine di protezione europeo conformemente all’articolo 9; o

b)

rifiuta di eseguire la modifica del divieto o della restrizione laddove non rientri nei tipi di divieto o restrizione indicati nell’articolo 5 o se l’informazione trasmessa con l’ordine di protezione europeo conformemente all’articolo 7 è incompleta o non è stata completata nei termini indicati dall’autorità competente dello Stato di esecuzione conformemente all’articolo 9, paragrafo 4.

Articolo 14

Motivi di interruzione delle misure adottate sulla base di un ordine di protezione europeo

1.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione può interrompere le misure adottate in esecuzione di un ordine di protezione europeo:

a)

se vi sono chiare indicazioni del fatto che la persona protetta non risieda né soggiorni nel territorio dello Stato di esecuzione o abbia definitivamente abbandonato tale territorio;

b)

se, secondo la legislazione nazionale, è scaduto il termine massimo di durata delle misure adottate in esecuzione di un ordine di protezione europeo;

c)

nel caso di cui all’articolo 13, paragrafo 7, lettera b); o

d)

qualora una sentenza ai sensi dell’articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI o una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell’articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI sia trasmessa allo Stato di esecuzione dopo il riconoscimento dell’ordine di protezione europeo.

2.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione informa immediatamente di tale decisione l’autorità competente dello Stato di emissione e, ove possibile, la persona protetta.

3.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione, prima di interrompere le misure conformemente al paragrafo 1, lettera b), può invitare l’autorità competente dello Stato di emissione a fornire informazioni sulla necessità di proseguire la protezione prevista dall’ordine di protezione europeo nelle circostanze del caso in questione. L’autorità competente dello Stato di emissione risponde senza indugio a tale invito.

Articolo 15

Priorità nel riconoscimento di un ordine di protezione europeo

Il riconoscimento di un ordine di protezione europeo avviene con la stessa priorità applicabile a livello nazionale in un caso analogo, tenendo conto di eventuali circostanze specifiche del caso, inclusi la sua urgenza, la data prevista di arrivo della persona protetta nel territorio dello Stato di esecuzione e, ove possibile, il livello di rischio per la persona protetta.

Articolo 16

Consultazioni tra autorità competenti

Ove opportuno, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione possono consultarsi per agevolare la corretta ed efficace applicazione della presente direttiva.

Articolo 17

Lingue

1.   L’autorità competente dello Stato di emissione traduce l’ordine di protezione europeo nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.

2.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione traduce il modulo di cui all’articolo 12 nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di emissione.

3.   Ciascuno Stato membro può, al momento dell’adozione della presente direttiva o successivamente, esprimere in una dichiarazione che deposita presso la Commissione, la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali dell’Unione.

Articolo 18

Spese

Le spese risultanti dall’applicazione della presente direttiva sono a carico dello Stato di esecuzione, conformemente alla legislazione nazionale, a eccezione di quelle sorte esclusivamente nel territorio dello Stato di emissione.

Articolo 19

Rapporto con altri accordi e intese

1.   Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva, nella misura in cui essi consentano di andare oltre gli obiettivi della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di adozione delle misure di protezione.

2.   Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, nella misura in cui essi consentano di andare oltre gli obiettivi della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare le procedure di adozione delle misure di protezione.

3.   Entro l’11 aprile 2012, gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 1 che intendono continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 2.

Articolo 20

Rapporto con altri strumenti

1.   La presente direttiva non pregiudica l’applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001, del regolamento (CE) n. 2201/2003, della convenzione dell’Aia del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione, in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, o della convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

2.   La presente direttiva non pregiudica l’applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI e della decisione quadro 2009/829/GAI.

Articolo 21

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’11 gennaio 2015. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 22

Raccolta dei dati

Al fine di agevolare la valutazione dell’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti concernenti l’applicazione delle procedure nazionali relative all’ordine di protezione europeo, comunicando almeno il numero di ordini di protezione europei richiesti, emessi e/o riconosciuti.

Articolo 23

Riesame

Entro l’11 gennaio 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva. Tale relazione è corredata, se necessario, di proposte legislative.

Articolo 24

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 25

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. SZPUNAR


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 24 novembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(3)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102.

(4)  GU L 294 dell’11.11.2009, pag. 20.

(5)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(6)  GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.

(7)  GU L 48 del 21.2.2003, pag. 3.

(8)  GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

(9)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130.


ALLEGATO I

ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO

di cui all’articolo 7 della

DIRETTIVA 2011/99/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 13 DICEMBRE 2011 SULL’ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO

Le informazioni contenute nel presente modulo devono essere oggetto di un adeguato trattamento riservato

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ALLEGATO II

MODULO

di cui all’articolo 12 della

DIRETTIVA 2011/99/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 13 DICEMBRE 2011 SULL’ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO

SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE DELLA MISURA ADOTTATA SULLA BASE DELL’ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO

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II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1345/2011 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2011

che attua il regolamento (CE) n. 194/2008 che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 194/2008 che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar.

(2)

In conformità della decisione 2011/859/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, recante modifica della decisione 2010/232/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (2), è opportuno aggiornare le informazioni relative a un’entità riportata nell’elenco di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 194/2008.

(3)

È opportuno aggiornare di conseguenza l’allegato V del regolamento (CE) n. 194/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 194/2008, la voce relativa a Mayar (H.K) Ltd è sostituita dalla seguente:

«Mayar India Ltd (Yangon Branch)

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon, Yangon.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. KOROLEC


(1)  GU L 66 del 10.3.2008, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 55 della presente Gazzetta ufficiale.


21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/20


REGOLAMENTO (UE) N. 1346/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2011

recante divieto di pesca del pesce tamburo nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII per le navi battenti bandiera di tutti gli Stati membri tranne Danimarca e Irlanda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.


ALLEGATO

N.

23/T&Q

Stato membro

Tutti gli Stati membri tranne Danimarca e Irlanda

Stock

BOR/678-

Specie

Pesce tamburo (Caproidae)

Zona

Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

Data

29.11.2011


21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/22


REGOLAMENTO (UE) N. 1347/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2011

recante divieto di pesca dell’aringa nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN per le navi battenti bandiera tedesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.


ALLEGATO

N.

85/T&Q

Stato membro

Germania

Stock

HER/5B6ANB

Specie

Aringa (Clupea harengus)

Zona

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN

Data

26.11.2011


21.12.2011   

IT

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L 338/24


REGOLAMENTO (UE) N. 1348/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2011

recante divieto di pesca del pesce tamburo nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII per le navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.


ALLEGATO

N.

83/T&Q

Stato membro

Regno Unito/GBR

Stock

BOR/678-

Specie

Pesce tamburo (Caproidae)

Zona

Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

Data

13.11.2011


21.12.2011   

IT

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L 338/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1349/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 376/2008 che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 134 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all’articolo 130 del regolamento (CE) n. 1234/2007, per gestire le importazioni è stata conferita alla Commissione la facoltà di determinare i prodotti la cui importazione è subordinata alla presentazione di un titolo. Nel valutare la necessità di un regime di titoli la Commissione tiene conto degli idonei strumenti di gestione dei mercati e, in particolare, di monitoraggio delle importazioni.

(2)

Il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (2) prevede, all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i), in combinato disposto con l’allegato II, parte I, punto I, l’obbligo di un titolo per le importazioni di «Banane, fresche, importate all’aliquota del dazio della tariffa doganale comune» di cui al codice NC 0803 00 19.

(3)

Attualmente è possibile effettuare un controllo efficace delle importazioni mediante altri strumenti. A fini di semplificazione e allo scopo di ridurre l’onere amministrativo per gli Stati membri e gli operatori, è necessario sopprimere l’obbligo di titoli di importazione per le banane. L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2014/2005 della Commissione, del 9 dicembre 2005, relativo ai titoli nell’ambito del regime d’importazione delle banane nella Comunità per le banane immesse in libera pratica al tasso del dazio della tariffa doganale comune (3), limita il periodo di validità dei titoli all’anno del rilascio. È pertanto opportuno eliminare, a decorrere dal 1o gennaio 2012, l’obbligo di ottenere titoli di importazione.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 376/2008.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato II, parte I, del regolamento (CE) n. 376/2008 è soppresso il punto I «Banane [allegato I, parte XI, del regolamento (CE) n. 1234/2007]».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(3)  GU L 324 del 10.12.2005, pag. 3.


21.12.2011   

IT

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L 338/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1350/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2011

recante sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione di taluni cereali nel corso della campagna di commercializzazione 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 187, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di favorire l’approvvigionamento di cereali del mercato comunitario nel corso dei primi mesi della campagna 2011/12, il regolamento di esecuzione (UE) n. 633/2011 della Commissione (2) ha sospeso, fino al 31 dicembre 2011, i dazi doganali per i contingenti tariffari di importazione di frumento tenero di qualità media e bassa e di orzo da foraggio, aperti rispettivamente dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1067/2008 (3) e (CE) n. 2305/2003 (4).

(2)

Le prospettive di evoluzione del mercato dei cereali all’interno dell’Unione europea per la fine della campagna 2011/12 lasciano presumere che i prezzi resteranno fissi, dato il basso livello delle scorte e le attuali stime della Commissione sui quantitativi effettivamente disponibili nell’ambito del raccolto 2011. Al fine di facilitare il mantenimento dei flussi d’importazione utili all’equilibrio del mercato dell’Unione europea, è necessario garantire la continuità della politica d’importazione dei cereali mantenendo fino al 30 giugno 2012, nell’ambito della campagna 2011/12, la sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione, per i contingenti tariffari all’importazione che attualmente beneficiano di tale misura.

(3)

Occorre inoltre evitare di penalizzare gli operatori quando la spedizione dei cereali ai fini dell’importazione nell’Unione è in corso. Per tale motivo è opportuno prendere in considerazione i tempi di trasporto e permettere agli operatori di effettuare l’immissione in libera pratica dei cereali in regime di sospensione dei dazi doganali, come previsto dal presente regolamento, per tutti i prodotti il cui trasporto con destinazione diretta nell’Unione sia iniziato non oltre il 30 giugno 2012. È inoltre opportuno stabilire la prova da fornire per dimostrare il trasporto con destinazione diretta nell’Unione e la data in cui è iniziato detto trasporto.

(4)

Per garantire un’efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione a decorrere dal 1o gennaio 2012, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’applicazione dei dazi doganali all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 99 00, di qualità diversa dalla qualità alta ai sensi dell’allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (5), e NC 1003 è sospesa per quanto concerne la campagna 2011/12 per tutte le importazioni effettuate nell’ambito dei contingenti tariffari a dazio ridotto aperti dai regolamenti (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 2305/2003.

2.   Se il trasporto dei cereali di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuato con destinazione diretta nell’Unione ed è iniziato al più tardi il 30 giugno 2012, continua ad applicarsi la sospensione dei dazi doganali in forza del presente regolamento per l’immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi.

Alle autorità competenti è fornita una prova soddisfacente del trasporto con destinazione diretta nell’Unione e della data di inizio del medesimo, sulla base dell’originale del documento di trasporto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 170 del 30.6.2011, pag. 19.

(3)  GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.

(4)  GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7.

(5)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1351/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda la sospensione dei contingenti tariffari dell’Unione e dei quantitativi di riferimento per alcuni prodotti agricoli originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

È stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e l’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, relativo all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra (2) («l’accordo»). L’accordo è stato approvato per conto dell’Unione con la decisione 2011/824/UE del Consiglio (3).

(2)

L’accordo prevede, per un periodo decennale a partire dalla sua entrata in vigore, un ampliamento delle concessioni tariffarie applicabili alle importazioni nell’Unione europea di quantitativi illimitati di prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. L’accordo prevede inoltre la possibilità di un’ulteriore proroga di tali concessioni tariffarie ampliate in funzione dei futuri sviluppi economici della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

(3)

Poiché l’accordo prevede un’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, è necessario sospendere l’applicazione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 747/2001 ai prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza durante il periodo di applicazione dell’accordo.

(4)

Il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all’importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (4), è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (5).

(5)

Il regolamento (CE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di attuazione del regime applicabile all’importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (6), è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1227/2006 della Commissione (7).

(6)

In conseguenza di tali abrogazioni, l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 747/2001, che prevede che non possano beneficiare delle concessioni tariffarie i fiori e i boccioli di fiori recisi freschi per i quali non sono rispettate le condizioni relative al prezzo stabilite dal regolamento (CEE) n. 4088/87, è divenuto superfluo e deve essere soppresso.

(7)

Il regolamento (CE) n. 747/2001 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(8)

L’accordo entra in vigore il 1o gennaio 2012; il presente regolamento deve pertanto applicarsi a partire da tale data.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come segue:

1)

è inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Sospensione dell’applicazione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento per i prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

L’applicazione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento di cui all’allegato VIII ai prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza è temporaneamente sospesa per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Tuttavia, in funzione dei futuri sviluppi economici della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, può essere presa in considerazione un’eventuale proroga per un periodo supplementare almeno un anno prima della scadenza del periodo decennale disposto dall’accordo in forma di scambio di lettere approvato a nome dell’Unione con la decisione 2011/824/UE del Consiglio (8).

2)

l’articolo 2 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

(2)  GU L 328 del 10.12.2011, pag. 5.

(3)  GU L 328 del 10.12.2011, pag. 2.

(4)  GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

(5)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(6)  GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

(7)  GU L 222 del 15.8.2006, pag. 4.

(8)  GU L 328 del 10.12.2011, pag.2.»;


21.12.2011   

IT

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L 338/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1352/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1236/2005 impone un divieto sulle esportazioni di merci che in pratica possono essere utilizzate solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e controlli sulle esportazioni di determinate merci che potrebbero essere utilizzate a tale scopo. Il regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il rispetto e la tutela della dignità umana, il diritto alla vita e il divieto di infliggere torture e punizioni o trattamenti inumani o degradanti.

(2)

Di recente si sono verificati alcuni casi di prodotti medicinali esportati in paesi terzi che sono stati utilizzati per esecuzioni capitali, in particolare somministrando un’overdose letale mediante iniezione. L’Unione è contraria alla pena di morte indipendentemente dalle circostanze e si adopera perché sia abolita in tutto il mondo. Gli esportatori hanno disapprovato la loro associazione involontaria con questo uso di prodotti da essi sviluppati per uso medico.

(3)

Occorre pertanto integrare l’elenco delle merci oggetto di restrizioni commerciali per impedire l’uso di certi prodotti medicinali per la pena di morte e garantire che a tutti gli esportatori di prodotti medicinali dell’Unione siano applicate condizioni uniformi al riguardo. I prodotti medicinali in questione sono stati sviluppati, tra l’altro, come anestetici e sedativi e pertanto la loro esportazione non deve essere assoggettata a un divieto totale.

(4)

Occorre inoltre estendere il divieto relativo al commercio di cinture a scarica elettrica ai dispositivi analoghi indossati sul corpo quali le manette a scariche elettriche aventi gli stessi effetti delle cinture.

(5)

Occorre vietare il commercio dei manganelli chiodati, il cui uso da parte della polizia non è ammissibile. I chiodi possono causare notevoli dolori o sofferenze, ma non per questo i manganelli chiodati sembrano essere più efficaci di quelli normali a fini di antisommossa o di autodifesa, per cui le pene o sofferenze causate dai chiodi sono crudeli e non strettamente necessarie.

(6)

Poiché la numerazione di certe parti della nomenclatura combinata (NC) è stata modificata dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 1236/2005, occorre aggiornare opportunamente i codici NC corrispondenti.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il regime comune applicabile alle esportazioni di prodotti.

(8)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II e l’allegato III del regolamento (CE) n. 1236/2005 sono sostituiti, rispettivamente, dal testo dell’allegato I e dell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso non si applica ai prodotti elencati al punto 4.1 dell’allegato III per i quali sia stata presentata una dichiarazione di esportazione prima della sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Elenco delle merci di cui agli articoli 3 e 4

Nota introduttiva:

I “codici NC” indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1).

Laddove un codice NC sia preceduto dalla dicitura “ex”, le merci di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005 costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.

Nota: l’elenco non comprende le merci di natura medico-tecnica.

Codice NC

Descrizione delle merci

1.   Merci destinate all’esecuzione di esseri umani:

ex 4421 90 98

ex 8208 90 00

1.1.

Forche e ghigliottine

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

ex 9402 90 00

1.2.

Sedie elettriche per l’esecuzione di esseri umani

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all’esecuzione di esseri umani mediante la somministrazione di una sostanza chimica o di un gas

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4.

Sistemi automatici per l’iniezione di droghe destinati all’esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale

2.   Merci destinate alla contenzione degli esseri umani:

ex 8543 70 90

2.1.

Dispositivi a scariche elettriche concepiti per essere indossati da persone immobilizzate, come cinture, maniche e manette, destinati alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche con tensione a vuoto superiore a 10 000 V

3.   Dispositivi portatili presumibilmente progettati a fini antisommossa:

ex 9304 00 00

3.1.

Manganelli o sfollagente di metallo o di altri materiali e che hanno un corpo con chiodi di metallo


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.».


ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Elenco delle merci di cui all’articolo 5

Nota introduttiva:

I codici NC indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Laddove un codice NC sia preceduto dalla dicitura “ex”, le merci di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005 costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.

Codice NC

Descrizione delle merci

1.   Merci destinate alla contenzione degli esseri umani:

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

1.1.

Sedie e tavoli di contenzione

Nota:

La presente voce non sottopone ad autorizzazione le sedie di contenzione per disabili

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

1.2.

Ceppi, catene e manette o bracciali individuali

Nota:

La presente voce non sottopone ad autorizzazione le “manette normali”. Le manette normali hanno una dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell’altro, e non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

1.3.

Serrapollici e viti schiacciapollici, compresi i serrapollici chiodati

2.   Dispositivi portatili progettati a fini antisommossa o di autodifesa:

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1.

Dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche tra cui, ma non limitatamente a, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser) con tensione a vuoto superiore a 10 000 V

1.

La presente voce non sottopone ad autorizzazione le cinture a scariche elettriche e gli altri dispositivi di cui alla voce 2.1 dell’allegato II.

2.

La presente voce non sottopone ad autorizzazione i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l’utente porta con sé per autodifesa.

3.   Dispositivi portatili per la diffusione di sostanze paralizzanti a fini antisommossa o di autodifesa e relative sostanze:

ex 8424 20 00

ex 9304 00 00

3.1.

Dispositivi portatili concepiti o modificati per servire a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione o diffusione di sostanze chimiche paralizzanti

Nota:

La presente voce non sottopone ad autorizzazione i dispositivi portatili individuali, anche quando contengano una sostanza chimica, che l’utente porta con sé per autodifesa.

ex 2924 29 98

3.2.

Vanillilamide dell’acido pelargonico (PAVA) (CAS RN 2444-46-4)

ex 2939 99 00

3.3.

Oleoresine di “Capsicum” (OC) (CAS RN 8023-77-6)

4.   Prodotti che potrebbero essere utilizzati per l’esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale:

ex 2933 53 90

[da a) a f)]

ex 2933 59 95

[g) e h)]

4.1.

Anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia, tra cui, ma non esclusivamente:

a)

amobarbital (CAS RN 57-43-2)

b)

amobarbital sale sodico (CAS RN 64-43-7)

c)

pentobarbital (CAS RN 76-74-4)

d)

pentobarbital sale sodico (CAS 57-33-0)

e)

secobarbital (CAS RN 76-73-3)

f)

secobarbital sale sodico (CAS RN 309-43-3)

g)

tiopental (CAS RN 76-75-5)

h)

tiopental sale sodico (CAS RN 71-73-8), detto anche tiopentone sodico

Nota:

La presente voce sottopone ad autorizzazione anche i prodotti contenenti uno degli anestetici elencati fra gli anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia.»


21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1353/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 70, [paragrafo 4 quater], del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2), il tasso di partecipazione del FEASR può essere maggiorato fino ad un massimo del 95 % per gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà in termini di stabilità finanziaria.

(2)

Per consentire agli Stati membri di beneficiare quanto prima del tasso di partecipazione maggiorato, occorre adeguare con effetto immediato le modalità di calcolo del contributo dell'Unione nel contesto dei conti del FEASR di cui al regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (3).

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 883/2006.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2006 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga al primo comma, per i programmi di sviluppo rurale modificati conformemente all'articolo 70, [paragrafo 4 quater], del regolamento (CE) n. 1698/2005, per tutta la durata del periodo in cui si applica la deroga prevista dall'articolo 70, [paragrafo 4 quater], di detto regolamento, il contributo dell'Unione è calcolato sulla base del piano di finanziamento in vigore l’ultimo giorno del periodo di riferimento. Per l'ultimo periodo di riferimento in cui si applica la deroga prevista dall'articolo 70, [paragrafo 4 quater], del regolamento (CE) n. 1698/2005, la dichiarazione di spesa di cui all'articolo 16 indica distintamente le spese sostenute prima e dopo la cessazione dell'applicazione della deroga. Il contributo dell'Unione dovuto per ciascuno di questi sottoperiodi di riferimento è calcolato sulla base del piano di finanziamento in vigore durante ciascun sottoperiodo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

(2)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(3)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.


21.12.2011   

IT

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L 338/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1354/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2011

recante apertura di contingenti tariffari annui dell’Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno disporre l’apertura a decorrere dal 2012 di contingenti tariffari dell’Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine. Occorre fissare i dazi applicabili e i quantitativi contingentali in conformità agli accordi internazionali in vigore nel 2012. In esito ai negoziati che hanno portato all’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea (2), l’Unione si è impegnata a aumentare di 400 tonnellate il volume annuale della Nuova Zelanda e a inserire nel proprio elenco un contingente tariffario annuale erga omnes per l’importazione di 200 tonnellate (peso carcassa) di carni ovine e caprine.

(2)

Il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie stabilite dall’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (3), ha previsto l’apertura di un contingente tariffario bilaterale supplementare di 2 000 tonnellate e un ulteriore aumento annuale del 10 % del quantitativo iniziale, per il codice prodotto 0204, a decorrere dal 1o febbraio 2003. Pertanto al contingente tariffario GATT/OMC di cui dispone il Cile saranno aggiunte ogni anno 200 tonnellate ed è opportuno continuare a gestire nello stesso modo entrambi i contingenti.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1245/2010 della Commissione, del 21 dicembre 2010, recante apertura, per il 2011, di contingenti tariffari dell’Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (4), ha aperto per l’anno 2011 contingenti tariffari dell’Unione in conformità agli accordi internazionali in vigore nel corso del 2011. È opportuno mantenere detti contingenti tariffari e prevederne l’apertura su base annua tenendo conto delle disposizioni stabilite dai suindicati accordi con la Nuova Zelanda e con il Cile. Inoltre il regolamento (UE) n. 1245/2010 diventa obsoleto alla fine del 2011 e deve essere pertanto abrogato. Occorre inoltre prevedere che il presente regolamento possa essere applicato per diversi anni e risponda a un obiettivo di semplificazione, evitando di adottare ogni anno un regolamento.

(4)

Le importazioni a norma del presente regolamento devono essere gestite sulla base di un anno civile.

(5)

Per garantire il corretto funzionamento dei contingenti tariffari dell’Unione, occorre stabilire un equivalente peso carcassa.

(6)

I contingenti tariffari relativi ai prodotti a base di carni ovine e caprine devono essere gestiti in conformità all’articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, in deroga al regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all’importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine (5). Tale gestione deve essere conforme agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (6).

(7)

I contingenti tariffari di cui al presente regolamento devono essere inizialmente considerati come non critici ai sensi dell’articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 quando sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito». Pertanto le autorità doganali devono essere autorizzate a rinunciare alla costituzione della cauzione per le merci inizialmente importate nell’ambito dei suddetti contingenti tariffari, in conformità all’articolo 308 quater, paragrafo 1, e all’articolo 248, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(8)

È necessario specificare il tipo di prova che deve presentare l’operatore per attestare l’origine dei prodotti al fine di poter beneficiare dei contingenti tariffari gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito».

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento reca apertura, a decorrere dal 1o gennaio 2012, di contingenti tariffari annui dell’Unione per l’importazione di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine.

Articolo 2

I dazi doganali applicabili ai prodotti nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’articolo 1, i codici NC, i paesi di origine, il volume annuale e i numeri d’ordine sono indicati nell’allegato.

Articolo 3

1.   I quantitativi, espressi in equivalente peso carcassa, per le importazioni di prodotti nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’articolo 1, sono indicati nell’allegato.

2.   Per calcolare i quantitativi di «equivalente peso carcassa» di cui al paragrafo 1, il peso netto dei prodotti ovini e caprini è moltiplicato per i seguenti coefficienti:

a)

animali vivi: 0,47;

b)

carni di agnello e di capretto disossate: 1,67;

c)

carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate e loro combinazioni: 1,81;

d)

prodotti non disossati: 1,00.

Per «capretto» si intende un animale della specie caprina fino ad un anno di età.

Articolo 4

In deroga a quanto disposto al titolo II, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1439/95, i contingenti tariffari fissati nell’allegato del presente regolamento sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non sono richiesti titoli di importazione.

Articolo 5

1.   Per beneficiare dei contingenti tariffari indicati nell’allegato è necessario presentare alle autorità doganali dell’Unione una prova di origine valida, rilasciata dalle autorità competenti del paese terzo e accompagnata da una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci di cui trattasi.

L’origine dei prodotti soggetti a contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali è stabilita in conformità alle disposizioni in vigore nell’Unione.

2.   La prova di origine di cui al paragrafo 1 è la seguente:

a)

per i contingenti tariffari che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, la prova di origine è quella specificata in detto accordo;

b)

per altri contingenti tariffari, si tratta di una prova stabilita in conformità dell’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e, in aggiunta agli elementi specificati in detto articolo, dei dati seguenti:

il codice NC (almeno le prime quattro cifre),

il numero o i numeri d’ordine del contingente tariffario di cui trattasi,

il peso netto totale per ciascuna categoria di coefficiente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;

c)

per i paesi i cui contingenti tariffari rientrano nei casi indicati alle lettere a) e b) e sono raggruppati, la prova è quella indicata alla lettera a).

La prova di origine di cui alla lettera b), se presentata come documento giustificativo per una sola dichiarazione di immissione in libera pratica, può contenere più numeri d’ordine. In tutti gli altri casi essa contiene un solo numero d’ordine.

Articolo 6

Il regolamento (UE) n. 1245/2010 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 317 del 30.11.2011, pag. 2.

(3)  GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1.

(4)  GU L 338 del 22.12.2010, pag. 37.

(5)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.

(6)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

CARNI OVINE E CAPRINE [in tonnellate (t) di equivalente peso carcassa] CONTINGENTI TARIFFARI ANNUI DELL’UNIONE A DECORRERE DAL 2012

Codici NC

Dazi ad valorem

%

Dazi specifici

EUR/100 Kg

Numero d’ordine in base al principio «primo arrivato, primo servito»

Origine

Volume annuo in tonnellate di equivalente peso carcassa

Animali vivi

(coefficiente = 0,47)

Carni disossate di agnelli (1)

(coefficiente = 1,67)

Carni disossate di montone e pecora (2)

(coefficiente = 1,81)

Carni non disossate e carcasse

(coefficiente = 1,00)

0204

Zero

Zero

09.2101

09.2102

09.2011

Argentina

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Australia

19 186

09.2109

09.2110

09.2013

Nuova Zelanda

228 254

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Cile (3)

6 800

09.2121

09.2122

09.0781

Norvegia

300

09.2125

09.2126

09.0693

Groenlandia

100

09.2129

09.2130

09.0690

Isole Færøer

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turchia

200

09.2171

09.2175

09.2015

Altri (4)

200

09.2178

09.2179

09.2016

Erga omnes  (5)

200

0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

Zero

Zero

09.2119

09.2120

09.0790

Islanda

1 850

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Zero

09.2181

09.2019

Erga omnes  (5)

92


(1)  E di capretto.

(2)  E di capra, escluso il capretto.

(3)  Il contingente tariffario per il Cile aumenta di 200 t/anno.

(4)  Per «altri» si intendono tutti i paesi membri dell’OMC, con l’esclusione dell’Argentina, dell’Australia, della Nuova Zelanda, dell’Uruguay, del Cile, della Groenlandia e dell’Islanda.

(5)  Per «Erga omnes» si intendono tutti i paesi di origine, compresi i paesi menzionati nella presente tabella.


21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1355/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal Consiglio, sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.

(2)

Il 19 dicembre 2011 il Consiglio ha deciso di modificare l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre pertanto aggiornare l’allegato V.

(3)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO V

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2

A.   Elenco delle persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

#

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

CHANG Song-taek (alias JANG Song-Taek)

Data di nascita:

2.2.1946 o 6.2.1946 o 23.2.1946 (provincia di Hamgyong Nord)

Numero di passaporto (dal 2006): PS 736420617

Membro della commissione nazionale di difesa. Direttore del dipartimento amministrazione del partito dei lavoratori della Corea

2.

CHON Chi Bu

 

Membro dell'ufficio generale dell'energia atomica, ex direttore tecnico di Yongbyon.

3.

CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang)

Data di nascita: tra il 1928 e il 1933

Primo vicedirettore del dipartimento dell'industria di difesa (programma balistico), Partito dei lavoratori della Corea, membro della Commissione nazionale di difesa.

4.

HYON Chol-hae

Anno di nascita: 1934 (Manciuria, Cina)

Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari (Consigliere militare di Kim Jong Il).

5.

JON Pyong-ho

Anno di nascita: 1926

Segretario del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, capo del dipartimento dell'industria delle forniture militari presso il comitato centrale che controlla il secondo comitato economico del comitato centrale, membro della Commissione nazionale di difesa.

6.

Lieutenant General KIM Yong Chol

(alias: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

Anno di nascita: 1946

(Pyongan-Pukto, Corea del Nord)

Comandante del Reconnaissance General Bureau (RGB).

7.

KIM Yong-chun (alias Young-chun)

Data di nascita: 4.3.1935

Numero di passaporto: 554410660

Vicepresidente della commissione nazionale di difesa, ministro delle forze armate popolari. Consigliere speciale di Kim Jong Il per la strategia nucleare.

8.

O Kuk-Ryol

Anno di nascita: 1931

(provincia di Jilin, Cina)

Vicepresidente della commissione nazionale di difesa, incaricato della supervisione dell'acquisto all'estero di tecnologia di punta per programmi nucleari e balistici.

9.

PAEK Se-bong

Anno di nascita: 1946

Presidente del secondo comitato economico (responsabile del programma balistico) del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea. Membro della commissione nazionale di difesa.

10.

PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)

Anno di nascita: 1933

Numero di passaporto: 554410661

Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari e vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (Consigliere militare di Kim Jong Il).

11.

PAK To-Chun

Data di nascita: 9.3.1944

(Jagang, Rangrim)

Membro del Consiglio di sicurezza nazionale. Responsabile dell'industria degli armamenti. Sarebbe a capo dell'Ufficio per l'energia nucleare, un organismo di capitale importanza per il programma della RPDC relativo ai vettori nucleari.

12.

PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)

Data di nascita: 20.9.1929

Numero di passaporto: 645310121 (rilasciato il 13.9.2005)

Presidente dell'accademia delle scienze, che è coinvolta nella ricerca biologica per le armi di distruzione di massa.

13.

RYOM Yong

 

Direttore dell'ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite), incaricato delle relazioni internazionali.

14.

SO Sang-kuk

Data di nascita: tra il 1932 e il 1938

Capo del dipartimento di fisica nucleare, Università Kim Il Sung.


B.   Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

Green Pine Associated Corporation (alias: Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap; Saengpil Associated Company; General Precious Metal Complex (GPM); Myong Dae Company; Twin Dragon Trading (TDT))

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang / Nungrado, Pyongyang

Ch’o’ngsong Yo’nhap è stata riconosciuta, ai fini delle sanzioni, quale entità che esporta armi o materiale connesso dalla Corea del Nord. Green Pine è specializzata nella produzione di mezzi marittimi militari e armamenti quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici ed ha esportato siluri e assistenza tecnica a società iraniane collegate alla difesa. Green Pine è responsabile all'incirca della metà degli armamenti e materiale connesso esportati dalla Corea del Nord e ha rilevato molte delle attività della KOMID dopo la sua designazione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

2.

Hesong Trading Corporation

Ubicazione: Pyongyang

Controllata da Korea Mining Development Corporation (KOMID) (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009); principale commerciante di armi e principale esportatore di merci e attrezzature connesse ai missili balistici e alle armi convenzionali.

Hesong Trading Corporation è coinvolta in forniture che potrebbero essere utilizzate per il programma sui missili balistici.

3.

Korea Complex Equipment Import Corporation

Ubicazione: Rakwon-dong, distretto di Pothonggang, Pyongyang, RPDC.

Controllata da Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009); conglomerato specializzato negli acquisti per le industrie belliche dell’RPDC e nel sostegno alle vendite di materiale militare di questo paese.

4.

Korea Heungjin Trading Company

Ubicazione: Pyongyang

Entità con sede a Pyongyang usata da KOMID (Korea Mining Development Trading Corporation) a fini commerciali (KOMID è stata designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009). Korea Heungjin Trading Company è anche sospettata di coinvolgimento nella fornitura di materiale missilistico all'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group.

5.

Korea International Chemical Joint Venture Company

(alias Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

Ubicazione: Hamhung, provincia dello Hamgyong meridionale; Man gyongdae-kuyok, Pyongyang; Mangyungdae-gu, Pyongyang

Controllata da Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009); conglomerato specializzato negli acquisti per le industrie belliche dell’RPDC e nel sostegno alle vendite di materiale militare di questo paese.

6.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Ubicazione: Rakwon-dong, distretto di Pothonggang, Pyongyang,

Controllata da Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009); conglomerato specializzato negli acquisti per le industrie belliche dell’RPDC e nel sostegno alle vendite di materiale militare di questo paese.

7.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Controllata di Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009); gestisce stabilimenti di produzione di polvere di alluminio, che può essere utilizzata nel settore dei missili.

8.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

(alias: Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation)

Ubicazione: distretto centrale, Pyongyang; Mangungdae-gu, Pyongyang; distretto di Mangyongdae, Pyongyang

Controllata da Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009); conglomerato specializzato negli acquisti per le industrie belliche dell’RPDC e nel sostegno alle vendite di materiale militare di questo paese.

Gli impianti di produzione di Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation sono stati recentemente ammodernati e vengono destinati in parte al trattamento di materaili connessi alla produzione nucleare.

9.

Korea Taesong Trading Company

Ubicazione: Pyongyang

Entità con sede a Pyongyang usata da KOMID (Korea Mining Development Trading Corporation) a fini commerciali (KOMID è stata designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009). Korea Taesong Trading Company ha operato per conto di KOMID nei rapporti con la Siria.

10.

Munitions Industry Department

(alias: Military Supplies Industry Department)

Ubicazione: Pyongyang

Responsabile della supervisione delle attività delle industrie militari della Corea del Nord, compresi il secondo comitato economico e KOMID. Questo comprende anche la sorveglianza dello sviluppo dei programmi nucleari e relativi ai missili balistici della Corea del Nord.

Fino a poco tempo fa, il Munitions Industry Department era diretto da Jon Pyong Ho; l'attuale direttore sarebbe Chu Kyu-ch’ang (Ju Gyu-chang), ex vicedirettore del Munitions Industry Department (MID), noto anche come Machine Building Industry Department. Chu è stato supervisore generale dell'attività nordcoreana di sviluppo dei missili, compresi il lancio del missile Taepo Dong-2 (TD-2) il 5 aprile 2009 e il fallito lancio del TD-2 nel luglio 2006.

11.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, distretto di Pothonggang, Pyongyang, Corea del Nord

Controllata di Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009).

12.

Reconnaissance General Bureau (RGB)

(alias: Chongch’al Ch’ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Ubicazione: Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Corea del Nord; Nungrado, Pyongyang, Corea del Nord

Il Reconnaissance General Bureau (RGB), la prima organizzazione di intelligence della Corea del Nord, è nato agli inizi del 2009 dalla fusione delle organizzazioni di intelligence del Partito dei Lavoratori della Corea, del dipartimento Operazioni e dell'Ufficio 35 e del Reconnaissance Bureau dell'esercito popolare coreano. Opera alle dirette dipendenze del ministero della Difesa con il principale incarico di raccogliere informazioni militari. L'RGB commercia armi convenzionali e controlla l'impresa nordcoreana Green Pine Associated Corporation (Green Pine), che opera nel settore delle armi convenzionali.

13.

Secondo comitato economico e seconda accademia di scienze naturali

 

Il secondo comitato economico è coinvolto in aspetti fondamentali del programma missilistico della Corea del Nord, è responsabile della supervisione della produzione nazionale di missili balistici e dirige le attività di KOMID (KOMID è stata designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009). Si tratta di un'organizzazione a livello nazionale responsabile della ricerca e dello sviluppo dei sistemi di armamento avanzati della Corea del Nord, compresi i missili e probabilmente le armi nucleari. Si serve di numerose organizzazioni subordinate, tra cui la Korea Tangun Trading Corporation, per ottenere tecnologia, attrezzature e informazioni dall'estero da utilizzare nei programmi missilistici e, probabilmente, nucleari della Corea del Nord.

14.

Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.)

 

Società di Stato, coinvolta nella ricerca o acquisizione di prodotti o attrezzature sensibili. Possiede vari giacimenti di grafite naturale che riforniscono di materie prime due fabbriche di trasformazione che producono in particolare blocchi di grafite utilizzabili nel settore balistico.

15.

Tosong Technology Trading Corporation

Ubicazione: Pyongyang

Controllata da Korea Mining Development Corporation (KOMID) (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009); principale commerciante di armi e principale esportatore di merci e attrezzature connesse ai missili balistici e alle armi convenzionali.

16.

Centro di ricerca nucleare di Yongbyon

 

Centro di ricerca che ha partecipato alla produzione di plutonio di qualità militare. Il centro dipende dall'Ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite il 16.7.2009).


C.   Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

#

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

JON Il-chun

Data di nascita: 24.8.1941

Nel febbraio 2010 KIM Tong-un è stato destituito dal ruolo di direttore dell'Ufficio 39, che si occupa, tra l'altro, dell'acquisto di beni attraverso le rappresentanze diplomatiche della RDPC aggirando le sanzioni. Il posto è stato occupato da JON Il-chun, che si dice sia anche una delle figure principali della Banca per lo sviluppo statale.

2.

KIM Tong-un

 

Ex direttore dell'«Ufficio 39» del comitato centrale del Partito dei lavoratori, che è coinvolto nel finanziamento della proliferazione.

3.

KIM Tong-Myo'ng

(alias: Kim Chin-so'k)

Anno di nascita: 1964

Nazionalità: nordcoreana

Kim Tong-Myo'ng agisce per conto di Tanchon Commercial Bank (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009).

Kim Dong Myong ha ricoperto diverse cariche presso la Tanchon almeno dal 2002 ed è attualmente presidente della banca. Ha partecipato anche alla gestione delle attività di Amroggang (di proprietà o sotto il controllo di Tanchon Commercial Bank) con lo pseudonimo Kim Chin-so'k.


D.   Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

#

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

Amroggang Development Banking Corporation

(alias: Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank)

Indirizzo: Tongan-dong, Pyongyang

Entità di proprietà o sotto il controllo della Tanchon Commercial Bank (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009).

Creata nel 2006, Amroggang Development Banking Corporation è gestita da funzionari di Tanchon Commercial Bank, che partecipa al finanziamento delle vendite di missili balistici di KOMID (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009) ed è stata coinvolta in transazioni riguardanti missili balistici tra KOMID e l'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).

2.

Bank of East Land

(alias: Dongbang Bank; Tongbang U’nhaeng; Tongbang Bank)

Indirizzo: PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, distretto di Moranbong, Pyongyang

Istituto finanziario nordcoreano che facilita transazioni connesse alle armi, e altro sostegno, per il fabbricante ed esportatore designato di armi Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land ha collaborato attivamente con Green Pine per trasferire fondi in modo da eludere le sanzioni.

Nel 2007 e nel 2008, Bank of East Land ha facilitato transazioni che interessavano Green Pine e gli istituti finanziari iraniani designati, tra cui Bank Melli e Bank Sepah. Bank of East Land ha facilitato anche transazioni finanziarie a beneficio del programma sulle armi del Reconnaissance General Bureau (RGB) nordcoreano.

3.

Korea Daesong Bank

(alias: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Indirizzo: Segori-dong, Gyongheung St., distretto di Potonggang, Pyongyang

Tel.: 850 2 381 8221

Tel.: 850 2 18111 ext. 8221

Fax: 850 2 381 4576

Istituto finanziario nordcoreano alle dirette dipendenze dell'Ufficio 39 e coinvolto nella facilitazione dei progetti di finanziamento della proliferazione della Corea del Nord.

4.

Korea Daesong General Trading Corporation

(alias: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Indirizzo: Pulgan Gori Dong 1, distretto di Potonggang, Pyongyang

Tel.: 850 2 18111 ext. 8204/8208

Tel.: 850 2 381 8208/4188

Fax: 850 2 381 4431/4432

Impresa subordinata all'Ufficio 39 e utilizzata per facilitare operazioni estere per conto dell'Ufficio 39.

Il direttore dell'Ufficio 39, Kim Tong-un, figura nell'elenco dell'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio.

5.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)

(alias: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Indirizzo: Jungson-dong, Sungri Street, distretto centrale, Pyongyang

Subordinata posseduta o controllata da Korea Ryonbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009) e che opera per suo conto o sotto la sua direzione.

Fornisce servizi finanziari a sostegno di Tanchon Commercial Bank (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009) e Korea Hyoksin Trading Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite il 16.7.2009).

Dal 2008 Tanchon Commercial Bank utilizza KKBC per facilitare trasferimenti di fondi che ammontano probabilmente a milioni di dollari, compresi trasferimenti che interessano fondi connessi a Mining Development Trading Corporation (KOMID) (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009) effettuati dalla Birmania alla Cina nel 2009.

Nel 2008, inoltre, Hyoksin, che secondo le Nazioni Unite sarebbe coinvolta nello sviluppo di armi di distruzione di massa, ha cercato di utilizzare KKBC in relazione all'acquisto di attrezzature a duplice uso. KKBC ha almeno una filiale estera a Dandong, Cina.

6.

Ufficio 39 del Partito dei lavoratori della Corea

(alias: Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.)

Indirizzo: Second KWP Government Building (in coreano: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Urban Tower (Korean’Dong), Chung Ward, Pyongyang; Chung-Guyok (distretto centrale), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang; Changgwang Street, Pyongyang.

L'Ufficio 39 del Partito dei lavoratori della Corea svolge attività economiche illecite a sostegno del governo nordcoreano. L'Ufficio ha sedi in tutto il paese incaricate della raccolta e della gestione di fondi e procura valuta estera agli alti dirigenti del Partito dei lavoratori della Corea mediante attività illecite quali il traffico di stupefacenti. L'Ufficio 39 controlla diverse entità nella Corea del Nord e all'estero attraverso le quali svolge numerose attività illecite tra cui la produzione, il traffico e la distribuzione di stupefacenti. L'Ufficio 39 è stato coinvolto anche nel tentativo di acquistare e trasferire beni di lusso nella Corea del Nord.

L'Ufficio 39 è una delle più importanti organizzazioni incaricate dell'acquisto di valuta e di merci. Si dice che questa entità sia alle dirette dipendenze di KIM Jong-il. L'Ufficio 39 controlla diverse società commerciali, alcune delle quali svolgono attività illecite, ad esempio Daesong General Bureau, che fa parte del gruppo Daesong, il più grande gruppo di imprese del paese. Secondo le stesse fonti, l'Ufficio 39 ha uffici di rappresentanza a Roma, Pechino, Bangkok, Singapore, Hong kong e Dubai. L'Ufficio 39 cambia regolarmente nome e immagine. Il direttore dell'Ufficio 39, JON Il-chun, figura già nell'elenco delle sanzioni UE.

L'Ufficio 39 ha prodotto metamfetamina a Sangwon, nella provincia del Pyongan meridionale, ed è stato coinvolto nella distribuzione di metamfetamina a piccoli trafficanti nordcoreani per la distribuzione attraverso la Cina e la Corea del Sud. L'Ufficio 39 possiede anche coltivazioni di papaveri nelle province dell'Hamkyo’ng settentrionale e del Pyongan settentrionale e produce oppio e eroina a Hamhu’ng e Nachin.

Nel 2009 l'Ufficio 39 è stato coinvolto nel fallito tentativo di acquistare ed esportare nella Corea del Nord, attraverso la Cina, due yacht di lusso di fabbricazione italiana di un valore superiore a 15 milioni di USD. Le autorità italiane hanno bloccato il tentativo di esportare gli yacht destinati a Kim Jong-il, che costituiva una violazione delle sanzioni imposte dalle Nazioni Unitealla Corea del Nord a norma dell'UNSCR 1718, la quale chiede specificamente agli Stati membri di impedire la fornitura, la vendita o il trasferimento di beni di lusso nella Corea del Nord.

In precedenza l'Ufficio 39 aveva utilizzato Banco Delta Asia per il riciclaggio di proventi illeciti. Nel settembre 2005 il dipartimento del Tesoro ha accusato Banco Delta Asia di essere un importante e pericoloso organismo di riciclaggio ai sensi della sezione 311 del PATRIOT Act statunitense in quanto rappresentava un rischio inaccettabile di riciclaggio di denaro e di altri reati finanziari.»


21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/48


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1356/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

61,8

MA

67,1

TN

88,5

TR

107,8

ZZ

81,3

0707 00 05

JO

182,1

TR

149,7

ZZ

165,9

0709 90 70

MA

37,8

TR

140,3

ZZ

89,1

0805 10 20

AR

41,5

BR

39,7

CL

30,5

MA

53,2

TR

67,2

ZA

48,3

ZZ

46,7

0805 20 10

MA

87,3

TR

79,7

ZZ

83,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

75,8

MA

64,3

TR

78,1

ZZ

72,7

0805 50 10

AR

52,9

TR

52,4

ZZ

52,7

0808 10 80

CA

112,8

US

108,5

ZA

121,8

ZZ

114,4

0808 20 50

CN

80,4

ZZ

80,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/50


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1357/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2011

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 7 giorni del mese di dicembre 2011 nell’ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 620/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, recante modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine di alta qualità (3) stabilisce le modalità per il rilascio dei titoli di importazione e per la presentazione delle relative domande.

(2)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, se i quantitativi oggetto delle domande di titoli superano i quantitativi disponibili per il periodo contingentale di cui trattasi, è fissato un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi oggetto di ciascuna domanda di titolo. Le domande di titoli di importazione presentate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009 dal 1o al 7 dicembre 2011 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4449, presentate dal 1o al 7 dicembre 2011 a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009, è applicato un coefficiente di attribuzione del 0,401722 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 182 del 15.7.2009, pag. 25.


21.12.2011   

IT

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L 338/51


REGOLAMENTO (UE) N. 1358/2011 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1745/2003 sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9)

(BCE/2011/26)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 2, primo trattino,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), e in particolare l’articolo 19.1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 19.1 dello statuto del SEBC prevede che la Banca centrale europea (BCE), nel perseguimento degli obiettivi della politica monetaria, possa obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la BCE e le banche centrali nazionali e che regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime possano essere emanati dal consiglio direttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (1) stabilisce, tra l’altro, le categorie di istituzioni soggette all’obbligo di riserva e i coefficienti di riserva applicabili a determinate categorie di passività.

(3)

L’8 dicembre 2011 il consiglio direttivo ha deciso in merito a misure supplementari rafforzate di supporto al credito per sostenere i prestiti bancari e la liquidità del mercato monetario dell’area dell’euro. Poiché il sistema di riserve minime dell’Eurosistema non deve essere applicato nella stessa misura che in circostanze normali per controllare le condizioni di mercato, al fine di migliorare la fornitura di liquidità alle controparti delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema è necessario ridurre il coefficiente di riserva all’1 %. Il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) deve pertanto essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9)

L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) è sostituito dal testo seguente:

«2.   Un coefficiente di riserva pari all’1 % deve essere applicato a ogni altra passività compresa nell’aggregato soggetto a riserva.»

Articolo 2

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   L’articolo 1 si applica a decorrere dal periodo di mantenimento che ha inizio il 18 gennaio 2012.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 dicembre 2011

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.


DECISIONI

21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/52


DECISIONE 2011/857/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2011

che modifica e proroga l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 42, paragrafo 4 e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2005, il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/889/PESC, che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (1).

(2)

Il 26 maggio 2011, il Consiglio ha adottato la decisione 2011/312/PESC (2), che modifica l’azione comune 2005/889/PESC e la proroga fino al 31 dicembre 2011.

(3)

L’8 novembre 2011 il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ha raccomandato di prorogare a livello tecnico l’EU BAM Rafah per un periodo di ulteriori sei mesi.

(4)

L’EU BAM Rafah dovrebbe essere ulteriormente prorogata dal 1o gennaio 2012 fino al 30 giugno 2012, sulla base del suo attuale mandato.

(5)

È altresì necessario fissare l’importo finanziario di riferimento destinato a coprire le spese relative all’EU BAM Rafah nel periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012.

(6)

L’EU BAM Rafah sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione di cui all’articolo 21 del trattato dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’azione comune 2005/889/PESC è così modificata:

1)

L’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Sicurezza

1.   Il comandante dell’operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure per l’EU BAM Rafah a norma degli articoli 5 e 9, in coordinamento con la direzione «Sicurezza» del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell’EU BAM Rafah e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all’EU BAM Rafah, in linea con la politica dell’Unione per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato e relativi documenti giustificativi.

3.   Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con la direzione «Sicurezza» del SEAE.

4.   Il personale dell’EU BAM Rafah è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all’OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall’alto responsabile della sicurezza della missione.»;

2)

all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EU BAM Rafah nel periodo dal 25 novembre 2005 al 31 dicembre 2011 è pari a 21 570 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EU BAM Rafah nel periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012 è pari a 970 000 EUR.»;

3)

all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2012.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.

(2)  GU L 140 del 27.5.2011, pag. 55.


21.12.2011   

IT

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L 338/54


DECISIONE 2011/858/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2011

che modifica e proroga la decisione 2010/784/PESC sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 42, paragrafo 4 e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 novembre 2005, il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/797/PESC del Consiglio (1) sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS), prorogata da ultimo dalla decisione 2009/955/PESC del Consiglio (2) e scaduta il 31 dicembre 2010.

(2)

Il 17 dicembre 2010, il Consiglio ha adottato la decisione 2010/784/PESC (3) che prosegue, a decorrere dal 1o gennaio 2011, la missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi e che scadrà il 31 dicembre 2011.

(3)

L’8 novembre 2011 il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ha raccomandato di prorogare a livello tecnico l’EUPOL COPPS per un periodo di ulteriori sei mesi.

(4)

L’ EUPOL COPPS dovrebbe essere ulteriormente prorogata dal 1o gennaio 2012 fino al 30 giugno 2012, sulla base del suo attuale mandato.

(5)

È altresì necessario fissare l’importo finanziario di riferimento destinato a coprire le spese relative all’EUPOL COPPS nel periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012.

(6)

L’EUPOL COPPS sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato sull’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione del Consiglio 2010/784/PESC è così modificata:

1.

L’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Sicurezza

1.   Il comandante civile dell’operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure per l’EUPOL COPPS a norma degli articoli 5, 6 e 9, in coordinamento con la direzione «Sicurezza» del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell’EUPOL COPPS e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all’EUPOL COPPS, in linea con la politica dell’Unione per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato e relativi documenti giustificativi.

3.   Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con la direzione «Sicurezza» del SEAE.

4.   Il personale dell’EUPOL COPPS è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all’OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall’alto responsabile della sicurezza della missione.»;

2.

all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse ad EUPOL COPPS nel periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 è pari a 8 250 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse ad EUPOL COPPS nel periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012 è pari a 4 750 000 EUR.»;

3.

all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2012.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65.

(2)  GU L 330 del 16.12.2009, pag. 76.

(3)  GU L 335 del 18.12.2010, pag. 60.


21.12.2011   

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L 338/55


DECISIONE 2011/859/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2011

recante modifica della decisione 2010/232/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la decisione 2010/232/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (1), in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/232/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar.

(2)

È opportuno aggiornare le informazioni relative ad un’entità che figura nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2010/232/PESC.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I della decisione 2010/232/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato I della decisione 2010/232/PESC, la voce relativa a Mayar (H.K) Ltd è sostituita dalla seguente:

«Mayar India Ltd (Yangon Branch)

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon, Yangon».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. KOROLEC


(1)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 22.


21.12.2011   

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L 338/56


DECISIONE 2011/860/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2011

che modifica la decisione 2010/800/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la decisione 2010/800/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2 e l’articolo 12, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2010, il Consiglio ha adottato la decisione 2010/800/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

(2)

Il Consiglio ha proceduto ad un riesame integrale dell’elenco delle persone e delle entità, riportato negli allegati II e III della decisione 2010/800/PESC, a cui si applicano l’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) e l’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c) di tale decisione.

(3)

Il Consiglio ha concluso che alle persone e entità elencate negli allegati II e III della decisione 2010/800/PESC dovrebbero continuare ad applicarsi le misure restrittive specifiche ivi previste.

(4)

Il Consiglio ha altresì concluso che è opportuno modificare la voce riguardante un’entità inserita nell’allegato II della decisione 2010/800/PESC.

(5)

Il Consiglio ha inoltre deciso che altre persone ed entità debbano essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato negli allegati II e III della decisione 2010/800/PESC.

(6)

È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone e delle entità riportato negli allegati II e III della decisione 2010/800/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati II e III della decisione 2010/800/PESC sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. KOROLEC


(1)  GU L 341 del 23.12.2010, pag. 32.


ALLEGATO

La decisione 2010/800/PESC è così modificata:

1)

l’allegato II è così modificato:

a)

sono aggiunte le seguenti persone nella parte A e le seguenti entità nella parte B:

A.   Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

 

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

Tenente generale Kim Yong Chol

(alias: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

Data di nascita: 1946

Luogo: Pyongan-Pukto, Corea del Nord

Kim Yong Chol è il comandante del Reconnaissance General Bureau (RGB).

2.

Pak To-Chun

Data di nascita: 9 marzo 1944

Luogo di nascita: Jagang, Rangrim

Membro del Consiglio di sicurezza nazionale.

Incaricato dell'industria degli armamenti. Fonti riferiscono che sia a capo dell'ufficio per l'energia nucleare, istituzione decisiva per il programma della RPDC sulle armi nucleari e i lanciarazzi.

B.   Elenco delle entità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

 

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

Hesong Trading Corporation

Pyongyang, RPDC

Controllata dalla Korea Mining Development Corporation (KOMID) (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nell'aprile 2009): principale commerciante di armi e primo esportatore di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

Coinvolta nelle forniture con possibili applicazioni nel programma missilistico balistico.

2.

Tosong Technology Trading Corporation

Pyongyang, RPDC

Controllata dalla Korea Mining Development Corporation (KOMID) (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nell'aprile 2009): principale commerciante di armi e primo esportatore di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

3.

Korea Complex Equipment Import Corporation

Rakwon-dong, Distretto di Pothonggang, Pyongyang, RPDC

Controllata dalla Korea Ryonbong General Corporation (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nell'aprile 2009): conglomerato nel campo della difesa, specializzato nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese.

4.

Korea International Chemical Joint Venture Company

(alias Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

Hamhung, Provincia di South Hamgyong, RPDC; Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, RPDC; Mangyungdae-gu, Pyongyang, RPDC

Controllata dalla Korea Ryonbong General Corporation (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nell'aprile 2009): conglomerato nel campo della difesa, specializzato nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese

5.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Rakwon-dong, Distretto di Pothonggang, Pyongyang, RPDC

Controllata dalla Korea Ryonbong General Corporation (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nell'aprile 2009): conglomerato nel campo della difesa, specializzato nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese

6.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

(alias: Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation)

Distretto centrale, Pyongyang, RPDC; Mangungdae-gu, Pyongyang, RPDC; Distretto di Mangyongdae, Pyongyang, RPDC

Controllata dalla Korea Ryonbong General Corporation (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nell'aprile 2009): conglomerato nel campo della difesa, specializzato nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese

Ultimamente i siti di produzione sono stati modernizzati e sono in parte destinati al trattamento di materiali compatibili con la produzione nucleare.

7.

Munitions Industry Department (Dipartimento per l'industria delle munizioni) (MID)

(alias: Military Supplies Industry Department)

Pyongyang, RPDC

Responsabile del controllo delle attività delle industrie militari della Corea del Nord, tra cui il Second Economic Committee (SEC) e la KOMID, tra cui il controllo dello sviluppo dei programmi missilistico balistico e nucleare della Corea del Nord.

Fino a poco tempo fa ne era a capo Jon Pyong Ho. Secondo informazioni, Chu Kyu-ch’ang (Ju Gyu-chang), ex primo vicedirettore del Munitions Industry Department (MID), è attualmente direttore del MID, conosciuto più in generale come Machine Building Industry Department (Dipartimento per l'industria di costruzione meccanica). Chu è stato controllore generale dello sviluppo missilistico della Corea del Nord, ed ha anche supervisionato il lancio del missile Taepo Dong-2 (TD-2), il 5 aprile 2009, e il lancio mancato del TD-2 nel luglio 2006.

8.

Reconnaissance General Bureau (RGB)

(alias: Chongch’al Ch’ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Corea del Nord; Nungrado, Pyongyang, Corea del Nord.

Il Reconnaissance General Bureau (RGB) è la principale organizzazione di intelligence della Corea del Nord, ed è stata creata all'inizio del 2009 dalla fusione di organizzazioni di intelligence esistenti facenti capo al Partito dei lavoratori della Corea, al Dipartimento operazioni e all'Ufficio 35, nonché all'Ufficio informazioni dell'esercito popolare coreano. È sotto il comando diretto del ministero della difesa ed è principalmente responsabile della raccolta di intelligence militare. L'RGB commercia in armi convenzionali e controlla la Green Pine Associated Corporation (Green Pine), società di armi convenzionali della Corea del Nord, designata dall'UE.

b)

nella parte B, la voce relativa alla Green Pine Associated Corporation è sostituita dalla seguente:

 

Nome

Informazioni sull’identità

Motivi

1.

Green Pine Associated Corporation (alias: Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap; Saengpil Associated Company; General Precious Metal Complex (GPM); Myong Dae Company; Twin Dragon Trading (TDT)]

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang/Nungrado, Pyongyang

La Ch’o’ngsong Yo’nhap è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla Corea del Nord. La Green Pine è specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica in aziende iraniane del settore della difesa. La Green Pine è responsabile all’incirca della metà degli armamenti e materiale connesso esportati dalla Corea del Nord e ha rilevato molte delle attività della KOMID dopo la sua designazione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC).

2)

all’allegato III sono aggiunte le seguenti persone nella parte A e le seguenti entità nella parte B:

A.   Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

 

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

Kim Tong-Myo'ng

(alias: Kim Chin-so'k)

Data di nascita: 1964, Cittadinanza: nordcoreana.

Kim Tong-Myo'ng opera per conto della Tanchon Commercial Bank (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nell'aprile 2009).

Kim Tong-Myo'ng (Kim Dong Myong) ha occupato vari posti nella Tanchon almeno dal 2002 e ne è attualmente il presidente. È stato anche coinvolto nella gestione degli affari della Amroggang's (posseduta o controllata dalla Tanchon Commercial Bank) con l'alias Kim Chin-so'k.

B.   Elenco delle entità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

 

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)

(alias: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Jungson-dong, Sungri Street, Distretto centrale, Pyongyang, RPDC

Società affiliata, che agisce per conto o sotto la direzione della Korea Ryonbong General Corporation (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nell'aprile 2009), da cui è posseduta o controllata.

Offre servizi finanziari a sostegno della Tanchon Commercial Bank (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nell'aprile 2009) e della Korea Hyoksin Trading Corporation (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nel luglio 2009).

Dal 2008, la Tanchon ricorre alla KKBC per agevolare i trasferimenti di fondi, probabilmente pari a milioni di dollari, tra cui trasferimenti di fondi riconducibili alla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nell'aprile 2009) dalla Birmania/Myanmar verso la Cina nel 2009.

Inoltre, la Hyoksin, che secondo l'ONU è coinvolta nello sviluppo di armi di distruzione di massa, ha cercato di utilizzare la KKBC in relazione all'acquisto di beni a duplice uso nel 2008. La KKBC ha almeno una filiale all'estero a Dandong, Cina.

2.

Amroggang Development Banking Corporation

(alias: Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank)

Tongan-dong, Pyongyang, RPDC.

Posseduta o controllata dalla Tanchon Commercial Bank (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nell'aprile 2009). Costituita nel 2006, la Amroggang è gestita da funzionari della Tanchon. La Tanchon è coinvolta nel finanziamento delle vendite di missili balistici da parte dalla KOMID (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nell'aprile 2009) ed è anche stata coinvolta nelle transazioni di missili balistici dalla KOMID verso il gruppo Shahid Hemmat Industrial (SHIG) in Iran.

3.

Bank of East Land

(alias: Dongbang Bank; Tongbang U’nhaeng; Tongbang Bank)

PO Box 32, Palazzo BEL, Jonseung-Dung, Distretto di Moranbong, Pyongyang, Corea del Nord.

Istituto finanziario della Corea del Nord, la Bank of East Land (alias Dongbang Bank) agevola le transazioni connesse con le armi, e fornisce sostegno di altro tipo per il produttore ed esportatore di armi, designato, Green Pine Associated Corporation (Green Pine). La Bank of East Land ha cooperato attivamente con la Green Pine per trasferire fondi in modo da eludere le sanzioni.

Nel 2007 e 2008, la Bank of East Land ha agevolato transazioni in cui era coinvolta la Green Pine e istituti finanziari iraniani designati, tra cui la Bank Melli e la Bank Sepah. La Bank of East Land ha anche agevolato operazioni finanziarie a favore del programma di armamenti del Reconnaissance General Bureau’s (RGB) della Corea del Nord.

4.

Office 39 of The Korean Workers’ Party (Ufficio 39 del Partito dei lavoratori della Corea)

(alias: Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.)

Secondo palazzo del governo, Partito dei lavoratori della Corea (in coreano: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Torre Urban (in coreano:’Dong), Chung Ward, Pyongyang, Corea del Nord; Chung-Guyok (Distetto centrale), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang, Corea del Nord; Changgwang Street, Pyongyang, Corea del Nord.

L'Office 39 del Partito dei lavoratori della Corea svolge attività economiche illecite a sostegno del governo della Corea del Nord. Ha filiali in tutta la nazione che raccolgono e gestiscono fondi ed è responsabile di fare entrare valuta estera per l'alta gerarchia del Partito tramite attività illegali, quali il narcotraffico. L'Office 39 controlla varie entità nella Corea del Nord ed all'estero attraverso le quali svolge svariate attività illegali, che comprendono la produzione, il contrabbando e la distribuzione di droga. L'Office 39 è stato anche coinvolto nel tentativo di acquisizione e trasferimento in Corea del Nord di merci di lusso.

L'Office 39 figura tra le più importanti organizzazioni incaricate di acquisire valuta e merci. Secondo fonti sarebbe sotto il comando diretto di KIM Jong-il.

Controlla varie società commerciali, alcune delle quali attive in operazioni illegali: tra queste il Daesong General Bureau, parte del gruppo Daesong, il più grande gruppo societario del paese. Secondo alcune fonti, l'Office 39 ha uffici di rappresentanza a Roma, Pechino, Bangkok, Singapore, Hong Kong e Dubai. Nei confronti dell'esterno, l'Office 39 cambia regolarmente nome e aspetto. Il direttore è JON il-chun già inserito nell'elenco di sanzioni dell'UE.

L'Office 39 produceva metamfetamina a Sangwon, Provincia di South Pyongan, ed era anche coinvolto nella distribuzione di questa sostanza a piccoli contrabbandieri della Corea del Nord che la distribuivano in Cina e nella Corea del Sud. L'Office 39 gestisce inoltre coltivazioni di papavero nelle Province di North Hamkyo’ng e di North Pyongan e produce oppio ed eroina a Hamhu’ng e a Nachin.

Nel 2009, l'Office 39 è stato coinvolto nel tentativo mancato di acquistare ed esportare in Corea del Nord – attraverso la Cina – due yachts di lusso, di fabbricazione italiana, del valore di oltre 15 milioni di dollari USA. Fermata dalle autorità italiane, la tentata esportazione degli yachts, destinati a Kim Jong-il, violava le sanzioni delle Nazioni Unite nei confronti della Corea del Nord, ai sensi della UNSCR 1718, che impongono specificamente agli Stati membri di prevenire la fornitura, la cessione o il trasferimento di merci di lusso alla Corea del Nord.

L'Office 39 ricorreva in passato al Banco Delta Asia per riciclare proventi illeciti. Nel settembre 2005 il Banco Delta Asia è stato riconosciuto dal Dipartimento del tesoro come fonte principale di riciclaggio di denaro, ai sensi della sezione 311 del PATRIOT Act degli USA, in quanto presentava un rischio inaccettabile per quanto riguarda il riciclaggio di denaro e altri reati finanziari.


21.12.2011   

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L 338/61


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2011

recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno

[notificata con il numero C(2011) 9269]

(2011/861/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare l’allegato II, articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 febbraio 2011 il Kenya ha chiesto, in conformità all’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una deroga alle norme di origine stabilite nello stesso allegato per un periodo di un anno. Il 20 settembre 2011 il Kenya ha presentato informazioni complementari a corredo della propria richiesta. La richiesta riguarda un quantitativo totale di 2 000 tonnellate di filetti di tonno della voce SA 1604. La richiesta è motivata dal fatto che le catture e l’offerta di tonno originario sono diminuite nonché dal problema della pirateria.

(2)

Secondo le informazioni trasmesse dal Kenya, le catture di tonno originario sono eccezionalmente scarse anche in confronto alle normali variazioni stagionali e hanno provocato una diminuzione della produzione di filetti di tonno. Il Kenya ha inoltre segnalato i rischi impliciti nell’approvvigionamento di tonno originario a causa della pirateria. A causa di questa situazione anomala, il Kenya si trova momentaneamente nell’impossibilità di rispettare le norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007.

(3)

Per garantire la continuità delle importazioni dai paesi ACP nell’Unione e una transizione graduale dall’accordo di partenariato ACP-CE all’accordo che istituisce un quadro per un accordo interinale di partenariato economico (accordo interinale di partenariato EAC-UE), occorre concedere una nuova deroga con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2011.

(4)

Tenendo conto delle importazioni previste, una deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non recherebbe grave pregiudizio a un’industria affermata dell’UE, purché siano rispettate talune condizioni relative alle quantità, alla sorveglianza e alla durata.

(5)

La concessione di una deroga temporanea a norma dell’allegato II, articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1528/2007 appare pertanto giustificata.

(6)

Il Kenya beneficerà di una deroga automatica alle norme di origine per i filetti di tonno della voce SA 1604 in virtù dell’articolo 41, paragrafo 8, del protocollo sull’origine allegato all’accordo interinale di partenariato EAC-UE al momento dell’entrata in vigore dell’accordo o della sua applicazione provvisoria.

(7)

In conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, le norme di origine di cui all’allegato II dello stesso regolamento e le relative deroghe saranno sostituite dalle norme dell’accordo interinale di partenariato EAC-UE, la cui entrata in vigore o la cui applicazione provvisoria è prevista nel corso del 2012. Occorre pertanto che la deroga si applichi fino al 31 dicembre 2011. Sebbene la deroga vada concessa nel 2011, la situazione generale, comprensiva dello stato di ratifica dell’accordo interinale di partenariato EAC-UE, sarà rivista nel 2012.

(8)

In conformità all’articolo 41, paragrafo 8, del protocollo sull’origine allegato all’accordo interinale di partenariato EAC-UE, la deroga automatica alle norme di origine è limitata a un contingente annuo di 2 000 tonnellate di filetti di tonno per i paesi che hanno siglato l’accordo interinale di partenariato EAC-UE (Kenya, Uganda, Tanzania, Ruanda e Burundi). Il Kenya è l’unico paese della regione che attualmente esporta filetti di tonno nell’Unione. È pertanto opportuno concedere al Kenya una deroga a norma dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007 relativamente a 2 000 tonnellate di filetti di tonno, quantità che non supera il contingente annuo globale concesso alla regione EAC nell’ambito dell’accordo interinale di partenariato EAC-UE.

(9)

Di conseguenza occorre concedere al Kenya una deroga per un anno relativamente a 2 000 tonnellate di filetti di tonno.

(10)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. Ai fini di una gestione efficiente, condotta in stretta collaborazione tra le autorità del Kenya, le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione, è necessario che le suddette regole si applichino, in quanto compatibili, ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa con la presente decisione.

(11)

Per consentire un controllo efficace delle modalità di applicazione della deroga è necessario che le autorità del Kenya comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e in conformità all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), dello stesso allegato, i filetti di tonno della voce SA 1604, ottenuti da materie non originarie, sono considerati originari del Kenya alle condizioni stabilite agli articoli da 2 a 6 della presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell’allegato, provenienti dal Kenya e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011.

Articolo 3

I quantitativi indicati nell’allegato della presente decisione sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Le autorità doganali del Kenya adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.

A tal fine tutti i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati dalle suddette autorità in relazione ai prodotti di cui trattasi recano un riferimento alla presente decisione.

Ogni tre mesi le autorità competenti del Kenya trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione e il numero d’ordine di detti certificati.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura la seguente dicitura:

«Derogation — Implementing Decision 2011/861/EU».

Articolo 6

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo

Quantità

09.1667

1604 14 16

Filetti di tonno

1.1.2011 - 31.12.2011

2 000 tonnellate


21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/64


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2011

che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi per il 2011 e che modifica la decisione 2010/712/UE per quanto riguarda il contributo finanziario dell’Unione ai programmi approvati con tale decisione

[notificata con il numero C(2011) 9478]

(2011/862/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE (1) del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario, in particolare l’articolo 27, paragrafi 5 e 6, e l’articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi.

(2)

La decisione 2008/341/CE (2) della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi, dispone che per essere approvati a titolo dell’azione di cui all’articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE, i programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi figuranti nell’allegato di tale decisione, presentati dagli Stati membri alla Commissione, devono rispettare almeno i criteri fissati nell’allegato della decisione 2008/341/CE.

(3)

La decisione 2010/712/UE (3) della Commissione, del 23 novembre 2010, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2011 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell’Unione a detti programmi, approva taluni programmi nazionali e fissa la percentuale e l’importo massimo del contributo finanziario dell’Unione per ciascun programma presentato dagli Stati membri.

(4)

La Commissione ha esaminato le relazioni presentate dagli Stati membri sulle spese relative a tali programmi. Dall’analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente gli stanziamenti ad essi assegnati per l’anno 2011, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all’importo concesso.

(5)

Alcuni Stati membri hanno informato la Commissione che, nell’attuale situazione finanziaria, è necessario un sostegno supplementare per compensare i proprietari di animali abbattuti e per altre misure finanziate al 50 % per garantire la continuità dei programmi veterinari cofinanziati dall’UE e quindi per mantenere la tendenza positiva registrata per diverse malattie.

(6)

La Commissione ha esaminato le richieste di un aumento del livello di finanziamento tenendo conto della situazione veterinaria e della disponibilità di fondi dell’esercizio in corso e ritiene opportuno concedere un ulteriore sostegno portando il livello di finanziamento per le misure ammissibili dal 50 % al 60 %.

(7)

Occorre pertanto adeguare il contributo finanziario dell’Unione concesso a una serie di programmi nazionali. I fondi per i programmi nazionali che non utilizzano interamente il loro stanziamento vanno riassegnati a quelli che probabilmente avranno spese superiori. La riassegnazione dovrà basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati.

(8)

Inoltre, il Portogallo ha presentato un programma modificato di eradicazione della brucellosi bovina, la Lettonia ha presentato un programma modificato per la lotta alla salmonellosi, la Romania e la Slovacchia hanno presentato programmi modificati di lotta e sorveglianza della peste suina classica, la Danimarca ha presentato un programma modificato di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici, il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Spagna, la Francia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, il Lussemburgo, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato programmi modificati per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e la scrapie, e la Romania, la Slovenia e la Finlandia hanno presentato programmi modificati di eradicazione della rabbia.

(9)

La Commissione ha esaminato questi programmi modificati sotto il profilo veterinario e finanziario. Essi sono risultati conformi alla pertinente normativa veterinaria dell’Unione, in particolare ai criteri stabiliti nell’allegato della decisione 2008/341/CE. È pertanto opportuno approvare questi programmi modificati.

(10)

Occorre quindi modificare di conseguenza la decisione 2010/712/UE.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione del programma modificato di eradicazione della brucellosi bovina presentato dal Portogallo

Il programma modificato per la brucellosi bovina presentato dal Portogallo il 12 aprile 2011 è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011.

Articolo 2

Approvazione dei programmi modificati per la salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati dal Belgio e dalla Lettonia

I seguenti programmi modificati per il controllo di taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) sono approvati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011:

a)

il programma presentato dal Belgio il 26 luglio 2011;

b)

il programma presentato dalla Lettonia l’8 marzo 2011.

Articolo 3

Approvazione dei programmi modificati per la peste suina classica presentati dalla Romania e dalla Slovacchia

I seguenti programmi modificati di lotta e sorveglianza della peste suina classica sono approvati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011:

a)

il programma presentato dalla Romania il 7 ottobre 2011;

b)

il programma presentato dalla Slovacchia il 21 novembre 2011.

Articolo 4

Approvazione del programma modificato di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentato dalla Danimarca

Il programma modificato di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentato dalla Danimarca il 4 marzo 2011 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

Articolo 5

Approvazione dei programmi modificati per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e la scrapie presentati da taluni Stati membri

I seguenti programmi modificati di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011:

a)

il programma presentato dal Belgio il 15 giugno 2011;

b)

il programma presentato dalla Repubblica ceca il 17 giugno 2011;

c)

il programma presentato dalla Danimarca l’8 giugno 2011;

d)

il programma presentato dalla Germania il 14 giugno 2011;

e)

il programma presentato dall’Estonia il 27 giugno 2011;

f)

il programma presentato dall’Irlanda il 29 giugno 2011;

g)

il programma presentato dalla Spagna il 1o luglio 2011;

h)

il programma presentato dalla Francia il 13 luglio 2011;

i)

il programma presentato dall’Italia il 22 giugno 2011;

j)

il programma presentato da Cipro il 30 giugno 2011;

k)

il programma presentato dalla Lettonia il 28 giugno 2011;

l)

il programma presentato dal Lussemburgo il 24 giugno 2011;

m)

il programma presentato dall’Ungheria il 29 giugno 2011;

n)

il programma presentato dai Paesi Bassi il 30 giugno 2011;

o)

il programma presentato dall’Austria il 29 giugno 2011;

p)

il programma presentato dalla Polonia il 28 giugno 2011;

q)

il programma presentato dal Portogallo il 29 giugno 2011;

r)

il programma presentato dalla Slovenia l’8 giugno 2011;

s)

il programma presentato dalla Slovacchia il 30 giugno 2011;

t)

il programma presentato dalla Finlandia il 22 giugno 2011;

u)

il programma presentato dalla Svezia il 20 giugno 2011;

v)

il programma presentato dal Regno Unito il 28 giugno 2011.

Articolo 6

Approvazione dei programmi modificati per la rabbia presentati dalla Romania e dalla Finlandia

I seguenti programmi modificati per la rabbia sono approvati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011:

a)

il programma presentato dalla Romania il 23 settembre 2011;

b)

il programma presentato dalla Finlandia il 15 settembre 2011.

Articolo 7

Approvazione del programma pluriennale modificato per la rabbia presentato dalla Slovenia

Il programma pluriennale modificato per la rabbia presentato dalla Slovenia il 16 settembre 2011 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2012.

Articolo 8

Modifiche alla decisione 2010/712/UE

La decisione 2010/712/UE è così modificata:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, lettera b), «50 %» è sostituito da «60 %»;

b)

il paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

non supera i seguenti importi:

i)

4 600 000 EUR per la Spagna;

ii)

3 000 000 EUR per l’Italia;

iii)

90 000 EUR per Cipro;

iv)

1 040 000 EUR per il Portogallo,

v)

1 350 000 EUR per il Regno Unito.»;

c)

al paragrafo 3, le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

:

test del rosa bengala

:

0,24 EUR per test;

b)

:

test SAT

:

0,24 EUR per test;

c)

:

test di fissazione del complemento

:

0,48 EUR per test;

d)

:

test ELISA

:

1,2 EUR per test.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, lettera b), «50 %» è sostituito da «60 %»;

b)

il paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

non supera i seguenti importi:

i)

16 000 000 EUR per l’Irlanda,

ii)

18 500 000 EUR per la Spagna,

iii)

5 500 000 EUR per l’Italia;

iv)

1 440 000 EUR per il Portogallo;

v)

26 500 000 EUR per il Regno Unito.»;

c)

al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

:

test tubercolinico

:

2,4 EUR per test;

b)

:

test del gamma interferone

:

6 EUR per test»;

3)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, lettera b), «50 %» è sostituito da «60 %»;

b)

il paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

non supera i seguenti importi:

i)

160 000 EUR per la Grecia;

ii)

9 200 000 EUR per la Spagna;

iii)

4 200 000 EUR per l’Italia;

iv)

85 000 EUR per Cipro;

v)

2 260 000 EUR per il Portogallo.»;

c)

al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

:

test del rosa bengala

:

0,24 EUR per test;

b)

:

test di fissazione del complemento

:

0,48 EUR per test»;

4)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, lettera b), «50 %» è sostituito da «60 %»;

b)

il paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

non supera i seguenti importi:

i)

420 000 EUR per il Belgio;

ii)

10 000 EUR per la Bulgaria;

iii)

1 700 000 EUR per la Repubblica ceca;

iv)

0 EUR per la Danimarca;

v)

400 000 EUR per la Germania;

vi)

10 000 EUR per l’Estonia;

vii)

10 000 EUR per l’Irlanda;

viii)

100 000 EUR per la Grecia;

ix)

5 200 000 EUR per la Spagna;

x)

3 000 000 EUR per la Francia;

xi)

300 000 EUR per l’Italia;

xii)

20 000 EUR per la Lettonia;

xiii)

5 000 EUR per la Lituania;

xiv)

60 000 EUR per l’Ungheria;

xv)

10 000 EUR per Malta;

xvi)

50 000 EUR per i Paesi Bassi;

xvii)

160 000 EUR per l’Austria;

xviii)

50 000 EUR per la Polonia;

xix)

1 650 000 EUR per il Portogallo;

xx)

100 000 EUR per la Romania;

xxi)

50 000 EUR per la Slovenia;

xxii)

60 000 EUR per la Slovacchia;

xxiii)

20 000 EUR per la Finlandia;

xxiv)

20 000 EUR per la Svezia.»;

c)

al paragrafo 3, le lettere da a) a f) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

:

test ELISA

:

3 EUR per test;

b)

:

test PCR

:

12 EUR per test;

c)

:

per l’acquisto di vaccini monovalenti

:

0,36 EUR per dose;

d)

:

per l’acquisto di vaccini bivalenti

:

0,54 EUR per dose;

e)

:

per la vaccinazione di bovini

:

1,80 EUR per animale vaccinato, indipendentemente dal numero e dal tipo delle dosi di vaccino usate;

f)

:

per la vaccinazione di ovini o caprini

:

0,90 EUR per animale vaccinato, indipendentemente dal numero e dal tipo delle dosi di vaccino usate.»;

5)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, lettera b), «50 %» è sostituito da «60 %»;

b)

il paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

non supera i seguenti importi:

i)

1 200 000 EUR per il Belgio;

ii)

25 000 EUR per la Bulgaria;

iii)

2 100 000 EUR per la Repubblica ceca;

iv)

340 000 EUR per la Danimarca;

v)

1 000 000 EUR per la Germania;

vi)

40 000 EUR per l’Estonia;

vii)

120 000 EUR per l’Irlanda;

viii)

1 000 000 EUR per la Grecia;

ix)

1 300 000 EUR per la Spagna;

x)

660 000 EUR per la Francia;

xi)

1 700 000 EUR per l’Italia;

xii)

150 000 EUR per Cipro;

xiii)

1 650 000 EUR per la Lettonia;

xiv)

20 000 EUR per il Lussemburgo;

xv)

2 400 000 EUR per l’Ungheria;

xvi)

150 000 EUR per Malta;

xvii)

3 900 000 EUR per i Paesi Bassi;

xviii)

1 200 000 EUR per l’Austria;

xix)

4 800 000 EUR per la Polonia;

xx)

65 000 EUR per il Portogallo;

xxi)

500 000 EUR per la Romania;

xxii)

120 000 EUR per la Slovenia;

xxiii)

600 000 EUR per la Slovacchia;

xxiv)

75 000 EUR per il Regno Unito.»;

c)

al paragrafo 3, le lettere da a) ad e) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

:

esame batteriologico (coltura/isolamento)

:

8,4 EUR per test;

b)

:

acquisto di vaccini monovalenti

:

0,06 EUR per dose;

c)

:

sierotipizzazione degli isolati risultanti di Salmonella spp.

:

24 EUR per test;

d)

:

esame batteriologico mirante a verificare l’efficacia della disinfezione dei pollai dopo lo spopolamento del gruppo positivo alla Salmonella

:

6 EUR per test;

e)

:

test per l’individuazione di agenti antimicrobici o di effetti di inibizione della crescita batterica in tessuti di volatili appartenenti a gruppi testati per la salmonella

:

EUR 6 per test.»;

6)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, lettera b), «50 %» è sostituito da «60 %»;

b)

il paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

non supera i seguenti importi:

i)

120 000 EUR per la Bulgaria,

ii)

1 600 000 EUR per la Germania;

iii)

240 000 EUR per la Francia;

iv)

160 000 EUR per l’Italia;

v)

700 000 EUR per l’Ungheria;

vi)

700 000 EUR per la Romania;

vii)

30 000 EUR per la Slovenia;

viii)

EUR 300 000 per la Slovacchia.»;

c)

al paragrafo 3, «2,5 EUR» è sostituito da «3 EUR»;

7)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, lettera b), «50 %» è sostituito da «60 %»;

b)

il paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

non supera i seguenti importi:

i)

90 000 EUR per il Belgio;

ii)

25 000 EUR per la Bulgaria;

iii)

70 000 EUR per la Repubblica ceca;

iv)

80 000 EUR per la Danimarca;

v)

300 000 EUR per la Germania;

vi)

10 000 EUR per l’Estonia;

vii)

75 000 EUR per l’Irlanda;

viii)

50 000 EUR per la Grecia;

ix)

150 000 EUR per la Spagna;

x)

150 000 EUR per la Francia;

xi)

1 000 000 EUR per l’Italia;

xii)

20 000 EUR per Cipro;

xiii)

45 000 EUR per la Lettonia;

xiv)

10 000 EUR per la Lituania;

xv)

10 000 EUR per il Lussemburgo;

xvi)

360 000 EUR per l’Ungheria;

xvii)

20 000 EUR per Malta;

xviii)

360 000 EUR per i Paesi Bassi;

xix)

60 000 EUR per l’Austria;

xx)

100 000 EUR per la Polonia;

xxi)

45 000 EUR per il Portogallo;

xxii)

180 000 EUR per la Romania;

xxiii)

50 000 EUR per la Slovenia;

xxiv)

15 000 EUR per la Slovacchia;

xxv)

25 000 EUR per la Finlandia;

xxvi)

EUR 50 000 per la Svezia;

xxvii)

EUR 160 000 per il Regno Unito. »;

c)

al paragrafo 3, le lettere da a) ad e) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

:

test ELISA

:

2,4 EUR per test;

b)

:

test di immunodiffusione in gel di agar

:

1,44 EUR per test;

c)

:

test HI per H5/H7

:

14,40 EUR per test;

d)

:

test di isolamento dei virus

:

48 EUR per test;

e)

:

test PCR

:

24 EUR per test.»;

8)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, lettera c), «50 %» è sostituito da «60 %»;

b)

il paragrafo 2, lettera d), è sostituito dal seguente:

«d)

non supera i seguenti importi:

i)

1 900 000 EUR per il Belgio;

ii)

330 000 EUR per la Bulgaria;

iii)

1 030 000 EUR per la Repubblica ceca;

iv)

1 370 000 EUR per la Danimarca;

v)

7 750 000 EUR per la Germania;

vi)

330 000 EUR per l’Estonia;

vii)

4 000 000 EUR per l’Irlanda;

viii)

2 000 000 EUR per la Grecia;

ix)

6 650 000 EUR per la Spagna;

x)

18 850 000 EUR per la Francia;

xi)

6 000 000 EUR per l’Italia;

xii)

1 700 000 EUR per Cipro;

xiii)

320 000 EUR per la Lettonia;

xiv)

720 000 EUR per la Lituania;

xv)

125 000 EUR per il Lussemburgo;

xvi)

1 180 000 EUR per l’Ungheria;

xvii)

25 000 EUR per Malta;

xviii)

3 530 000 EUR per i Paesi Bassi;

xix)

1 800 000 EUR per l’Austria;

xx)

3 440 000 EUR per la Polonia;

xxi)

1 800 000 EUR per il Portogallo;

xxii)

1 000 000 EUR per la Romania;

xxiii)

250 000 EUR per la Slovenia;

xxiv)

550 000 EUR per la Slovacchia;

xxv)

580 000 EUR per la Finlandia,

xxvi)

850 000 EUR per la Svezia;

xxvii)

6 500 000 EUR per il Regno Unito.»;

c)

al paragrafo 3, lettera d), «10 EUR» è sostituito da «12 EUR»;

9)

all’articolo 10, il paragrafo 2, lettera c) è così modificato:

a)

al punto i) «1 800 000 EUR» è sostituito da «850 000 EUR»;

b)

al punto ii) «620 000 EUR» è sostituito da «570 000 EUR»;

c)

al punto iv) «7 110 000 EUR» è sostituito da «8 110 000 EUR»;

d)

al punto v) «5 000 000 EUR» è sostituito da «2 100 000 EUR»;

e)

al punto vii) «200 000 EUR» è sostituito da «290 000 EUR»;

10)

all’articolo 10, paragrafo 4, «paragrafi 2 e 3» è sostituito da «paragrafo 2, lettere a) e b), e paragrafo 3»;

11)

all’articolo 11, il paragrafo 5, lettera c) è così modificato:

a)

al punto i) «2 250 000 EUR» è sostituito da «1 600 000 EUR»;

b)

al punto ii) «1 800 000 EUR» è sostituito da «1 500 000 EUR»;

c)

al punto v) «740 000 EUR» è sostituito da «850 000 EUR»;

12)

all’articolo 11, paragrafo 7, «paragrafi 5 e 6» è sostituito da «paragrafo 5, lettere a) e b), e paragrafo 6».

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 44.

(3)  GU L 309 del 25.11.2010, pag. 18.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/70


DECISIONE N. 2/2011 DEL COMITATO MISTO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA ISTITUITO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO AEREO

del 25 novembre 2011

che sostituisce l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

(2011/2/UE)

Il COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA,

visto l’accordo concluso tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, in appresso «l’accordo», in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,

DECIDE:

Articolo unico

L’allegato alla presente decisione sostituisce l’allegato all’accordo a decorrere dal 1o febbraio 2012.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2011

Per il Comitato misto

Il capo della delegazione dell’Unione europea

Matthew BALDWIN

Il capo della delegazione svizzera

Peter MÜLLER


ALLEGATO

Ai fini dell’applicazione del presente accordo:

a norma del trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1o dicembre 2009, l’Unione europea sostituisce la Comunità europea,

in tutti i casi in cui gli atti richiamati nel presente allegato menzionano gli Stati membri della Comunità europea, sostituita dall’Unione europea, o prevedono la necessità di un collegamento con questi ultimi, tali menzioni si intendono riferite, ai fini del presente accordo, anche alla Svizzera o alla necessità di un collegamento identico con tale paese,

i riferimenti ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2407/92 e (CEE) n. 2408/92, di cui agli articoli 4, 15, 18, 27 e 35 dell’accordo, devono essere intesi come riferimenti al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,

fatto salvo l’articolo 15 del presente accordo, con il termine «vettore aereo comunitario», utilizzato nei seguenti regolamenti e direttive comunitari, si intende un vettore aereo detentore di autorizzazione di esercizio e avente il proprio centro di attività principale e, eventualmente, la propria sede sociale in Svizzera, a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008. Qualsiasi riferimento al regolamento (CEE) n. 2407/92 deve essere inteso come riferimento al regolamento (CE) n. 1008/2008,

nei testi che seguono gli eventuali riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato o agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si intendono fatti agli articoli 8 e 9 del presente accordo.

1.   Liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile

N. 1008/2008

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

N. 2000/79

Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all’attuazione dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers’ Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA)

N. 93/104

Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, modificata da:

direttiva 2000/34/CE.

N. 437/2003

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta

N. 1358/2003

Regolamento della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso

N. 785/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, modificato da:

regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione.

N. 95/93

Regolamento del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12), modificato da:

regolamento (CE) n. 793/2004.

N. 2009/12

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (che la Svizzera deve applicare dal 1o luglio 2011)

N. 96/67

Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità

(Articoli da 1 a 9, da 11 a 23 e 25).

N. 80/2009

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio

2.   Regole di concorrenza

N. 3975/87

Regolamento del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (articolo 6, paragrafo 3), modificato da ultimo da:

regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (articoli da 1 a 13, da 15 a 45).

N. 1/2003

Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (articoli da 1 a 13 e da 15 a 45).

(Nella misura in cui questo regolamento è pertinente per l’applicazione del presente accordo. L’aggiunta di questo regolamento non incide sulla ripartizione dei compiti prevista dal presente accordo).

Il regolamento n. 17/62 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1/2003 ad esclusione dell’articolo 8, paragrafo 3, che continua ad applicarsi alle decisioni adottate, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato, anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento fino alla scadenza delle medesime.

N. 773/2004

Regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, modificato da:

regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione,

regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione.

N. 139/2004

Regolamento del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»)

(Articoli da 1 a 18, 19, paragrafi 1 e 2, e da 20 a 23).

Con riferimento all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, tra la Comunità europea e la Svizzera si applica quanto segue:

1)

con riferimento a una concentrazione, quale definita all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell’articolo 1 del medesimo regolamento e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri della CE e della Confederazione svizzera, le persone o imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del citato regolamento, possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione CE, presentando una richiesta motivata, affinché la concentrazione sia esaminata dalla Commissione;

2)

la Commissione europea trasmette senza indugio alla Confederazione svizzera tutte le richieste presentate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 e del precedente paragrafo;

3)

qualora la Confederazione svizzera esprima parere negativo in merito alla richiesta di rinvio del caso, l’autorità svizzera della concorrenza mantiene la propria competenza e il caso non è rinviato dalla Confederazione svizzera ai sensi del presente paragrafo.

Nel rispetto dei termini di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, all’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni:

1)

la Commissione europea trasmette senza indugio all’autorità svizzera della concorrenza tutti i documenti pertinenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e dell’articolo 22, paragrafo 2;

2)

il calcolo dei termini di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, all’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 ha inizio, per la Confederazione svizzera, a partire dal ricevimento dei documenti pertinenti da parte dell’autorità svizzera della concorrenza.

N. 802/2004

Regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (articoli da 1 a 24), modificato da:

regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione,

regolamento (CE) n. 1033/2008 della Commissione.

N. 2006/111

Direttiva della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese

N. 487/2009

Regolamento (CE) n. 487/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

3.   Sicurezza aerea (safety)

N. 216/2008

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, modificato da:

regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione,

regolamento (CE) n. 1108/2009.

L’Agenzia esercita anche in Svizzera i poteri che le sono stati conferiti in conformità alle disposizioni del regolamento.

La Commissione esercita anche in Svizzera i poteri decisori che le sono stati conferiti ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafi 5 e 7, dell’articolo 24, paragrafo 5, dell’articolo 25, paragrafo 1, dell’articolo 38, paragrafo 3, lettera i, dell’articolo 39, paragrafo 1, dell’articolo 40, paragrafo 3, dell’articolo 41, paragrafi 3 e 5, dell’articolo 42, paragrafo 4, dell’articolo 54, paragrafo 1 e dell’articolo 61, paragrafo 3.

Fermo restando l’adeguamento orizzontale previsto dal secondo trattino dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» di cui all’articolo 65 del regolamento o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE citate dal medesimo articolo non si intendono riferite alla Svizzera.

Nessun elemento del regolamento in questione deve essere interpretato nel senso di trasferire all’AESA il potere di agire a nome della Svizzera nell’ambito di accordi internazionali per scopi diversi da quelli di aiutarla ad adempiere agli obblighi che le incombono in conformità di tali accordi.

Ai fini dell’accordo il testo del regolamento si intende modificato come segue:

a)

l’articolo 12 è così modificato:

i)

al paragrafo 1, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»;

ii)

al paragrafo 2, lettera a), dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»;

iii)

sono soppresse le lettere b) e c) del paragrafo 2;

iv)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   La Comunità, ogni volta che negozia con un paese terzo la conclusione di un accordo che preveda la possibilità per uno Stato membro o per l’Agenzia di rilasciare certificati sulla base dei certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche del paese terzo in questione, cerca di ottenere con lo stesso paese l’offerta di un accordo analogo anche per la Svizzera; A sua volta la Svizzera cerca di concludere con i paesi terzi accordi corrispondenti a quelli della Comunità.»;

b)

all’articolo 29 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini svizzeri che godono pienamente dei loro diritti possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia.»;

c)

all’articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente:

«La Svizzera applica all’Agenzia il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, riportato nell’allegato A del presente allegato, in conformità con l’appendice dell’allegato A.»;

d)

all’articolo 37 è aggiunto il paragrafo seguente:

«La Svizzera partecipa pienamente al consiglio di amministrazione e all’interno di esso ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell’Unione europea, eccetto il diritto di voto.»;

e)

all’articolo 59 è aggiunto il paragrafo seguente:

«12.   La Svizzera partecipa al contributo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo la formula seguente:

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

dove:

S

=

è la parte del bilancio dell’Agenzia non coperta dalle tasse e dai corrispettivi di cui al paragrafo 1, lettere c) e d)

a

=

il numero di Stati associati

b

=

il numero di Stati membri dell’UE

c

=

il contributo della Svizzera al bilancio dell’ICAO

C

=

il contributo totale degli Stati membri dell’UE e degli Stati associati al bilancio dell’ICAO.»;

f)

all’articolo 61 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dalla Comunità in Svizzera nei riguardi dei partecipanti alle attività dell’Agenzia sono stabilite nell’allegato B del presente allegato.»;

g)

l’allegato II del regolamento è esteso ai seguenti aeromobili, in quanto prodotti disciplinati dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (1):

 

A/c - [HB IDJ] – tipo CL600-2B19

 

A/c - [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] – tipo Gulfstream G-IV

 

A/c - [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – tipo Gulfstream G-V

 

A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] – tipo MD900.

N. 1108/2009

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE

N. 91/670

Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’accettazione reciproca delle licenze per l’esercizio di funzioni nel settore dell’aviazione civile

(Articoli da 1 a 8).

N. 3922/91

Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (articoli da 1 a 3, articolo 4, paragrafo 2, articoli da 5 a 11 e articolo 13), modificato da:

regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,

regolamento (CE) n. 1900/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,

regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione,

regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione.

N. 996/2010

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE

N. 2004/36

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (articoli da 1 a 9 e da 11 a 14), modificata da ultimo da:

direttiva 2008/49/CE della Commissione.

N. 351/2008

Regolamento della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla definizione delle priorità per le ispezioni a terra degli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari

N. 768/2006

Regolamento della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo

N. 2003/42

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile (articoli da 1 a 12).

N. 1321/2007

Regolamento della Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce le modalità per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell’aviazione civile scambiate in conformità della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

N. 1330/2007

Regolamento della Commissione, del 24 settembre 2007, che stabilisce le modalità per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell’aviazione civile di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

N. 736/2006

Regolamento della Commissione, del 16 maggio 2006, concernente i metodi di lavoro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione

N. 1702/2003

Regolamento della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione, modificato da:

regolamento (CE) n. 335/2007 della Commissione,

regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissione,

regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione,

regolamento (CE) n. 706/2006 della Commissione,

regolamento (CE) n. 287/2008 della Commissione,

regolamento (CE) n. 1057/2008 della Commissione,

regolamento (CE) n. 1194/2009 della Commissione.

Ai fini dell’accordo le disposizioni del regolamento si intendono così modificate:

L’articolo 2 è così modificato:

ai paragrafi 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 e 14, la data «28 settembre 2003» è sostituita dalla «data di entrata in vigore della decisione del comitato Comunità/Svizzera per il trasporto aereo che integra il regolamento n. 216/2008 nell’allegato del regolamento».

N. 2042/2003

Regolamento della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, modificato da:

regolamento (CE) n. 707/2006 della Commissione,

regolamento (CE) n. 376/2007 della Commissione,

regolamento (CE) n. 1056/2008 della Commissione,

regolamento (UE) n. 127/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 962/2010 della Commissione.

N. 104/2004

Regolamento della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull’organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea

N. 593/2007

Regolamento della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea, modificato da ultimo da:

regolamento (CE) n. 1356/2008 della Commissione.

N. 2111/2005

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE

N. 473/2006

Regolamento della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio

N. 474/2006

Regolamento della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da ultimo da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2011 della Commissione (2).

4.   Sicurezza aerea (security)

N. 300/2008

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002

N. 272/2009

Regolamento della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da ultimo da:

regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 720/2011 della Commissione.

N. 1254/2009

Regolamento (UE) della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative

N. 18/2010

Regolamento (UE) della Commissione, dell’8 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell’aviazione civile

N. 72/2010

Regolamento (UE) della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile

N. 185/2010

Regolamento (UE) della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile, modificato da:

regolamento (UE) n. 357/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 358/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 573/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 983/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 334/2011 della Commissione.

N. 2010/774

Decisione (UE) della Commissione, del 13 aprile 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenente le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008, modificata da:

decisione 2010/2604/UE della Commissione,

decisione 2010/3572/UE della Commissione,

decisione 2010/9139/UE della Commissione.

5.   Gestione del traffico aereo

N. 549/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (il regolamento quadro), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009.

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 6, 8, 10, 11 e 12.

L’articolo 10 è così modificato:

 

al paragrafo 2, l’espressione «a livello comunitario» viene sostituita con l’espressione «a livello comunitario, includendo la Svizzera».

 

Fermo restando l’adeguamento orizzontale disposto al secondo trattino dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» contenuti nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE menzionate in detto articolo non sono da considerarsi applicabili alla Svizzera.

N. 550/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009.

La Commissione gode nei confronti della Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 9 bis, 9 ter, 15 bis, 16 e 17.

Ai fini del presente accordo, il regolamento s’intende così modificato:

a)

l’articolo 3 è così modificato:

al paragrafo 2, dopo l’espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

b)

l’articolo 7 è così modificato:

ai paragrafi 1 e 6, dopo l’espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

c)

l’articolo 8 è così modificato:

al paragrafo 1, dopo l’espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera».

d)

l’articolo 10 è così modificato:

al paragrafo 1, dopo l’espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

e)

il testo dell’articolo 16, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri e ne informa il fornitore di servizi, nella misura in cui quest’ultimo sia giuridicamente interessato.»

N. 551/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all’organizzazione e all’uso dello spazio aereo e del cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo»), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009.

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi dell’articolo 3 bis, dell’articolo 6 e dell’articolo 10.

N. 552/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull’interoperabilità»), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009.

La Commissione esercita in Svizzera i poteri che le sono conferiti in forza degli articoli 4, 7 e 10, paragrafo 3.

Ai fini del presente accordo, il regolamento s’intende così modificato:

a)

l’articolo 5 è così modificato:

al paragrafo 2, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»;

b)

l’articolo 7 è così modificato:

al paragrafo 4, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»;

c)

l’allegato III è così modificato:

alla sezione 3, secondo e ultimo trattino, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera».

N. 2096/2005

Regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, modificato da:

regolamento (CE) n. 1315/2007 della Commissione,

regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione,

regolamento (CE) n. 668/2008 della Commissione,

regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione.

La Commissione esercita in Svizzera i poteri che le sono conferiti in forza dell’articolo 9.

N. 2150/2005

Regolamento della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo

N. 1033/2006

Regolamento della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo, modificato da ultimo da:

regolamento (UE) n. 929/2010 della Commissione.

N. 1032/2006

Regolamento della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo, modificato da ultimo da:

regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione.

N. 1794/2006

Regolamento della Commissione, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (che la Svizzera applica a decorrere dall’entrata in vigore della legislazione svizzera pertinente e comunque non oltre il 1o gennaio 2012), modificato da ultimo da:

regolamento (UE) n. 1191/2010 della Commissione.

N. 2006/23

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo

N. 730/2006

Regolamento della Commissione, dell’11 maggio 2006, riguardante la classificazione dello spazio aereo e l’accesso al di sopra del livello di volo 195 dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista

N. 219/2007

Regolamento del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR), modificato da ultimo da:

regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio.

N. 633/2007

Regolamento della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l’applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo, modificato da:

regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione.

N. 1265/2007

Regolamento della Commissione, del 26 ottobre 2007, che stabilisce le prescrizioni relative alla spaziatura tra i canali per le comunicazioni vocali bordo-terra per il cielo unico europeo

N. 29/2009

Regolamento della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo

N. 262/2009

Regolamento della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l’assegnazione e l’uso coordinati dei codici dell’interrogatore modo S per il cielo unico europeo

N. 73/2010

Regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo

N. 255/2010

Regolamento della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo

N. 691/2010

Regolamento della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea

Le misure correttive adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento sono di applicazione obbligatoria in Svizzera previa adozione mediante decisione del Comitato misto.

N. 2010/5134

Decisione della Commissione, del 29 luglio 2010, sulla designazione dell’organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo

N. 2010/5110

Decisione della Commissione, del 12 agosto 2010, sulla designazione di un coordinatore del sistema dei blocchi funzionali di spazio aereo nel contesto del cielo unico europeo

N. 176/2011

Regolamento (UE) n. 176/2011 della Commissione, del 24 febbraio 2011, concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo

N. 2011/121

Decisione della Commissione 2011/121/UE, del 21 febbraio 2011, recante fissazione degli obiettivi prestazionali e delle soglie di allarme a livello dell’Unione europea per la fornitura di servizi di navigazione aerea per il periodo 2012-2014

6.   Ambiente e inquinamento acustico

N. 2002/30

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12 e da 14 a 18).

(Si applicano le modifiche all’allegato I, derivanti dall’allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti), sezione G (Trasporto aereo), punto 2, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti dei trattati alla base dell’Unione europea).

N. 89/629

Direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione

(Articoli da 1 a 8).

N. 2006/93/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell’utilizzazione degli aerei di cui all’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988)

7.   Protezione dei consumatori

N. 90/314

Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».

(Articoli da 1 a 10).

N. 93/13

Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

(Articoli da 1 a 11).

N. 2027/97

Regolamento del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (articoli da 1 a 8), modificato da:

regolamento (CE) n. 889/2002.

N. 261/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91

(Articoli da 1 a 18).

N. 1107/2006

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo

8.   Varie

N. 2003/96

Direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità

[Articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2].

9.   Allegati

A

:

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea

B

:

Disposizioni in materia di controllo finanziario esercitato dalla Comunità sui partecipanti svizzeri alle attività dell’AESA


(1)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

(2)  Questo regolamento si applica in Svizzera finché rimane in vigore nell’UE.

ALLEGATO A

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL’UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, ai termini dell’articolo 343 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (CEEA), l’Unione europea e la CEEA godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica:

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

Articolo 1

I locali e gli edifici dell’Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell’Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Articolo 2

Gli archivi dell’Unione sono inviolabili.

Articolo 3

L’Unione e i suoi averi, entrate e altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l’Unione effettui per suo uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno dell’Unione.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

L’Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale: gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione in ordine alle sue pubblicazioni.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

Articolo 5

Le istituzioni dell’Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell’Unione non possono essere censurate.

Articolo 6

I presidenti delle istituzioni dell’Unione possano rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 7

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a)

dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea;

b)

dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 8

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri godono:

a)

sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;

b)

sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

Articolo 10

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavoro delle istituzioni dell’Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell’Unione.

CAPO V

FUNZIONARI E ALTRI AGENTI DELL’UNIONE EUROPEA

Articolo 11

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari e altri agenti dell’Unione:

a)

godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell’applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari e agenti nei confronti dell’Unione e, dall’altro, alla competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l’Unione e i suoi funzionari e altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

b)

né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

c)

godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

d)

godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;

e)

godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini, alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 12

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti conformemente alla procedura legislativa ordinaria, previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione saranno soggetti, a profitto di queste ultime, a una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Unione.

Articolo 13

Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell’Unione europea al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l’Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia membro dell’Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli e ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 14

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti conformemente alla procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione.

Articolo 15

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti conformemente alla procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, determinano le categorie di funzionari e altri agenti dell’Unione cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12, secondo comma, e 13.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO L’UNIONE EUROPEA

Articolo 16

Lo Stato membro sul cui territorio è situata la sede dell’Unione riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso l’Unione i privilegi e le immunità diplomatici d’uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione esclusivamente nell’interesse dell’Unione.

Ciascuna istituzione dell’Unione ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o a un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell’Unione.

Articolo 18

Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell’Unione agiranno d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 19

Gli articoli da 11 a 14 e l’articolo 17 sono applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 20

Gli articoli da 11 a 14 e l’articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell’Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, relative all’immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 21

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non dà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Articolo 22

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra d’affari.

Appendice

MODALITÀ DI APPLICAZIONE IN SVIZZERA DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL’UNIONE EUROPEA

1.   Estensione dell’applicazione alla Svizzera

Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (di seguito: «il protocollo») deve intendersi esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.

2.   Esenzione dell’Agenzia dalle imposte indirette (compresa l’IVA)

I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto svizzera (IVA). In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all’Agenzia per il suo uso ufficiale, l’esenzione dall’IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell’articolo 3, secondo comma del protocollo. L’esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).

Il rimborso dell’IVA è concesso su presentazione all’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall’amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.

3.   Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell’Agenzia

Con riferimento all’articolo 12, secondo comma del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 (1) dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dall’Unione europea e soggetti ad un’imposta interna a profitto di quest’ultima.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1 della presente appendice.

I funzionari e gli agenti dell’Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli agenti dell’Unione europea, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l’Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l’applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (2) e le altre disposizioni di diritto comunitario che stabiliscono le condizioni di lavoro.


(1)  Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1749/2002 (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 13).

(2)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2104/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7).

ALLEGATO B

CONTROLLO FINANZIARIO RELATIVO AI PARTECIPANTI SVIZZERI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA

Articolo 1

Comunicazione diretta

L’Agenzia e la Commissione comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell’Agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell’Agenzia, destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell’Agenzia o della Comunità o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione e all’Agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nel presente accordo, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.

Articolo 2

Audit

1.   In conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 novembre 2002, sul regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), nonché agli altri atti normativi menzionati nella presente decisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell’Agenzia e della Commissione o di altre persone da queste debitamente autorizzate.

2.   Gli agenti dell’Agenzia e della Commissione e le altre persone autorizzate da quest’ultima devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in virtù degli strumenti menzionati nel presente accordo.

3.   La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione.

4.   Gli audit possono aver luogo trascorsi cinque anni dalla scadenza della presente decisione o nell’osservanza delle disposizioni all’uopo previste dai contratti o dalle convenzioni o dalle decisioni in materia.

5.   Il Controllo federale delle finanze svizzero è preventivamente informato degli audit da effettuare in territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

Articolo 3

Controlli in loco

1.   In base al presente accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche sul posto in territorio svizzero alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (3).

2.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati ed eseguiti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze svizzero o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; tali autorità sono informate in tempo utile dell’oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l’aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3.   Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4.   Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità della normativa nazionale, l’assistenza necessaria per consentire l’adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.

5.   La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze svizzero qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l’autorità sopra citata dei risultati dei controlli e delle verifiche.

Articolo 4

Informazione e consultazione

1.   Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, procedono a consultazioni.

2.   Le competenti autorità svizzere informano tempestivamente la Commissione e l’Agenzia di qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l’esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l’esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nella presente decisione.

Articolo 5

Trattamento riservato

Le informazioni comunicate o acquisite in virtù del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa a informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell’ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle parti.

Articolo 6

Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l’applicazione del diritto penale svizzero, l’Agenzia o la Commissione possono imporre misure e sanzioni amministrative in conformità ai regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 e (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002, nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità (4).

Articolo 7

Riscossione ed esecuzione

Le decisioni adottate dall’Agenzia o dalla Commissione nell’ambito di applicazione della presente decisione che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera.

La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l’Agenzia o la Commissione. L’esecuzione forzata ha luogo nell’osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(3)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(4)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.