ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.053.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 53

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
26 febbraio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/129/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 13 settembre 2010, sulla posizione che l’Unione europea deve assumere nel comitato misto UE-Svizzera istituito nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, con riguardo a una decisione del comitato misto che aggiorna l’allegato I, articolo 1, dell’accordo

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 183/2011 della Commissione, del 22 febbraio 2011, che modifica gli allegati IV e VI della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) ( 1 )

4

 

*

Regolamento (UE) n. 184/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, relativo all’autorizzazione ad impiegare il Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi di pollastre destinate alla deposizione di uova, tacchini, specie avicole minori, altri uccelli ornamentali e selvaggina di penna (titolare dell’autorizzazione Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata da Calpis Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

33

 

*

Regolamento (UE) n. 185/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante modifica al regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell’Islanda

36

 

*

Regolamento (UE) n. 186/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

41

 

*

Regolamento (UE) n. 187/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale ( 1 )

45

 

*

Regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva ( 1 )

51

 

*

Regolamento (UE) n. 189/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, che modifica gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 1 )

56

 

 

Regolamento (UE) n. 190/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

61

 

 

Regolamento (UE) n. 191/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, relativo al prezzo di vendita dei cereali per la settima gara parziale nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010

63

 

 

Regolamento (UE) n. 192/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante misure particolari per l’aiuto all'ammasso privato di carni suine di cui al regolamento (UE) n. 68/2011

65

 

 

DECISIONI

 

 

2011/130/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 febbraio 2011, che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno [notificata con il numero C(2011) 1081]  ( 1 )

66

 

 

2011/131/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 febbraio 2011, che modifica l’allegato II della decisione 2006/766/CE per quanto concerne l’inserimento delle Figi nell’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2011) 1082]  ( 1 )

73

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2009/870/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d'ispezione frontalieri (GU L 315 del 2.12.2009)

74

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 2010

sulla posizione che l’Unione europea deve assumere nel comitato misto UE-Svizzera istituito nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, con riguardo a una decisione del comitato misto che aggiorna l’allegato I, articolo 1, dell’accordo

(2011/129/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 166, paragrafo 4, e l’articolo 173, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007 (1), firmato l’11 ottobre 2007, in prosieguo «l’accordo», istituisce un comitato misto preposto alla gestione e corretta esecuzione dell’accordo.

(2)

Dopo l’entrata in vigore, il 19 dicembre 2007, della direttiva 89/552/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che è stata successivamente oggetto di codificazione (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (2), l’Unione europea e la Svizzera, in prosieguo «le parti contraenti», ritengono opportuno aggiornare di conseguenza i riferimenti alla suddetta direttiva, come indicato nell’atto finale (3) dell’accordo nella Dichiarazione comune delle parti contraenti sull’adeguamento dell’accordo alla nuova direttiva comunitaria, e aggiornare l’allegato I, articolo 1, dell’accordo ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, del medesimo.

(3)

L’Unione dovrebbe quindi assumere, nel comitato misto UE – Svizzera, la posizione indicata nel progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Consiglio approva il progetto di decisione di cui all’allegato che costituisce la posizione che l’Unione europea deve assumere con riguardo a una decisione che il comitato misto UE-Svizzera, istituito nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, deve adottare in relazione all’aggiornamento dell’allegato I, articolo 1, dell’accordo.

Articolo 2

La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  GU L 303 del 21.11.2007, pag. 11.

(2)  GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

(3)  GU L 303 del 21.11.2007, pag. 20.


ALLEGATO

Progetto

DECISIONE N. … DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA ISTITUITO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA NEL SETTORE AUDIOVISIVO CHE STABILISCE LE MODALITÀ E LE CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA AL PROGRAMMA COMUNITARIO MEDIA 2007

del …

relativo all’aggiornamento dell’allegato I, articolo 1, dell’accordo

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007 (1), in appresso «l’accordo», e l’atto finale dell’accordo (2), entrambi firmati a Bruxelles l’11 ottobre 2007,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo è entrato in vigore il 1o agosto 2010.

(2)

Dopo l’entrata in vigore, il 19 dicembre 2007, della direttiva 89/552/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, versione codificata (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (3), le parti contraenti ritengono opportuno aggiornare di conseguenza i riferimenti alla suddetta direttiva, come indicato nell’atto finale dell’accordo nella Dichiarazione comune delle parti contraenti sull’adeguamento dell’accordo alla nuova direttiva comunitaria, e aggiornare l’allegato I, articolo 1, dell’accordo ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

L’articolo 1 dell’allegato dell’accordo è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Libertà di ricezione e di ritrasmissione di trasmissioni televisive

1.   La Svizzera garantisce libertà di ricezione e di ritrasmissione nel suo territorio delle trasmissioni televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro dell’Unione, determinata conformemente alla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (4) (in prosieguo «direttiva sui servizi di media audiovisivi»), secondo le modalità seguenti:

la Svizzera conserva il diritto

a)

di sospendere la ritrasmissione dei programmi di un’emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro dell’Unione che abbia violato in misura manifesta, seria e grave le disposizioni relative alla tutela dei minori e della dignità umana di cui all’articolo 27, paragrafi 1 o 2, e/o all’articolo 6 della direttiva sui servizi di media audiovisivi;

b)

di esigere che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione rispettino norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi purché tali norme siano proporzionate e non discriminatorie.

2.   Se la Svizzera:

a)

ha esercitato la facoltà ai sensi del paragrafo 1, lettera b), di adottare norme più particolareggiate o più rigorose di interesse pubblico generale; e

b)

ritiene che un’emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro dell’Unione fornisca una trasmissione televisiva interamente o prevalentemente destinata al proprio territorio,

può contattare lo Stato membro che ha giurisdizione al fine di ottenere una soluzione reciprocamente soddisfacente per qualsiasi problema sorto. Alla ricezione di una richiesta motivata da parte della Svizzera, lo Stato membro che ha giurisdizione chiede all’emittente televisiva di ottemperare alle norme d’interesse pubblico generale in questione. Lo Stato membro che esercita la giurisdizione comunica entro due mesi alla Svizzera i risultati ottenuti a seguito della richiesta. La Svizzera o lo Stato membro possono chiedere alla Commissione di invitare le parti interessate ad una riunione ad hoc con la Commissione a margine del comitato di contatto per esaminare il caso.

3.   Se la Svizzera ritiene:

a)

che i risultati conseguiti mediante l’applicazione del paragrafo 2 non siano soddisfacenti; e

b)

che l’emittente televisiva di cui trattasi sia stabilita nello Stato membro che ha giurisdizione per eludere, nei settori coordinati dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, le norme più rigorose che le sarebbero applicabili se fosse stabilita in Svizzera,

può adottare misure appropriate nei confronti dell’emittente televisiva interessata.

Siffatte misure sono obiettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio e proporzionate agli obiettivi perseguiti.

4.   La Svizzera può adottare misure ai sensi del paragrafo 1, lettera a), o del paragrafo 3 solo se sono rispettate le condizioni seguenti:

a)

ha notificato al comitato misto e allo Stato membro nel quale l’emittente televisiva è stabilita la propria intenzione di adottare tali misure, adducendo i motivi sui quali fonda la sua valutazione; e

b)

il comitato misto ha deciso che dette misure sono proporzionate e non discriminatorie e, in particolare, che la valutazione effettuata dalla Svizzera ai sensi dei paragrafi 2 e 3 si fonda su corrette motivazioni.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il … .

Per il comitato misto

Il capo della delegazione dell’UE

Il capo della delegazione svizzera


(1)  GU L 303 del 21.11.2007, pag. 11.

(2)  GU L 303 del 21.11.2007, pag. 20.

(3)  GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.

(4)  GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23


REGOLAMENTI

26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/4


REGOLAMENTO (UE) N. 183/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2011

che modifica gli allegati IV e VI della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2007/46/CE stabilisce un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali di tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche. In particolare, essa contiene un elenco di tutti gli atti normativi che fissano i requisiti tecnici che i veicoli devono soddisfare perché sia loro rilasciata l’omologazione CE. Essa comprende anche i vari modelli dei certificati di omologazione.

(2)

A causa degli effetti della globalizzazione sul settore automobilistico, la domanda di veicoli costruiti al di fuori dell’Unione sta crescendo notevolmente. Gli Stati membri hanno stabilito procedure amministrative e requisiti tecnici nell’ambito della legislazione nazionale per l’omologazione dei veicoli importati da paesi terzi. Dato che le procedure e i requisiti variano da uno Stato membro all’altro, la situazione determina una distorsione del funzionamento del mercato interno. È quindi necessario fissare misure armonizzate appropriate.

(3)

Disposizioni amministrative e tecniche armonizzate relative a omologazioni individuali vanno previste in un primo momento per quanto riguarda i veicoli prodotti in grandi serie in paesi terzi o per paesi terzi.

(4)

L’articolo 24 della direttiva 2007/46/CE prevede la possibilità per gli Stati membri di derogare ad alcune disposizioni di tale direttiva e degli atti normativi elencati nell’allegato IV di detta direttiva ai fini dell’omologazione di veicoli individuali. Il buon funzionamento del mercato interno richiede tuttavia che in tutta l’Unione si applichino requisiti tecnici ed amministrativi simili. È quindi necessario stabilire a quali disposizioni della normativa dell’Unione è possibile derogare.

(5)

L’articolo 24 permette agli Stati membri di imporre prescrizioni alternative alla normativa dell’Unione volte a garantire un livello di sicurezza stradale e di protezione dell’ambiente equivalente per quanto possibile al livello previsto dagli allegati IV e VI della direttiva 2007/46/CE. Supponendo che i veicoli prodotti in serie per i paesi terzi per essere messi in servizio sui mercati interni siano costruiti in conformità alla legislazione tecnica in vigore nei rispettivi paesi di origine o di destinazione, è opportuno tenere conto di tali prescrizioni nonché dei lavori in corso nell’ambito del Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29), sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa a Ginevra. Le informazioni appropriate e le conoscenze necessarie disponibili permettono di dimostrare che tali prescrizioni possono garantire un livello di sicurezza stradale e di protezione ambientale almeno equivalente a quello richiesto nell’Unione. Ai fini dell’omologazione individuale è quindi opportuno considerare equivalente un certo numero di prescrizioni in vigore nei paesi terzi.

(6)

I modelli dei certificati rilasciati dalle autorità competenti sono riportati nell’allegato VI della direttiva 2007/46/CE. Essi riguardano tuttavia le omologazioni rilasciate per un tipo di veicolo e non quelle rilasciate per veicoli individuali. Allo scopo di facilitare il reciproco riconoscimento delle omologazioni individuali rilasciate a norma dell’articolo 24 di detta direttiva, è opportuno fornire il modello da utilizzare per la scheda di omologazione individuale.

(7)

Al momento dell’adozione del presente regolamento gli Stati membri dispongono di sistemi nazionali di omologazione individuale per i veicoli prodotti in grandi serie e originariamente destinati a essere immatricolati in paesi terzi. Tali sistemi di omologazione possono continuare a essere applicati. A norma dell’articolo 24, paragrafo 6, della direttiva 2007/46/CE, la loro validità è limitata al territorio dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione e altri Stati membri possono rifiutare dette omologazioni.

(8)

Al fine di garantire il buon funzionamento del sistema di omologazione, occorre aggiornare gli allegati della direttiva 2007/46/CE per stabilire i requisiti tecnici dei veicoli che vanno omologati secondo la procedura di omologazione individuale.

(9)

Gli allegati IV e VI della direttiva 2007/46/CE devono pertanto essere modificati di conseguenza.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IV e VI della direttiva 2007/46/CE sono modificati come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le prescrizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le prescrizioni dell’articolo 24 della direttiva 2007/46/CE sulle omologazioni individuali, in particolare per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di rilasciare omologazioni individuali, a condizione che essi impongano prescrizioni alternative.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.


ALLEGATO

1.

L’allegato IV, parte I, è così modificato:

a)

il titolo «Appendice» è sostituito dal titolo «Appendice 1»;

b)

è aggiunta la seguente appendice 2:

«Appendice 2

Prescrizioni per l’omologazione ai sensi dell’articolo 24 di veicoli completi appartenenti alla categoria M1 e N1, prodotti in grandi serie nei paesi terzi o per i paesi terzi

0.   OBIETTIVO

Un veicolo è considerato nuovo se:

a)

non è mai stato immatricolato in precedenza; o

b)

è stato immatricolato per meno di sei mesi al momento della domanda di omologazione individuale.

Un veicolo è considerato immatricolato se ha ottenuto un’autorizzazione amministrativa permanente, temporanea o a breve termine per la messa in circolazione stradale, comprendente la sua identificazione e il rilascio di un numero di immatricolazione (1).

1.   DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Classificazione del veicolo

I veicoli sono classificati in base ai criteri figuranti nell’allegato II.

A tal fine:

a)

è preso in considerazione il numero effettivo di posti a sedere; e

b)

il carico massimo tecnicamente ammissibile è quello dichiarato dal costruttore nel paese di origine ed indicato nella sua documentazione ufficiale.

Se la categoria del veicolo non può essere determinata facilmente a causa del design della carrozzeria, si applicano le condizioni di cui all’allegato II.

1.2.   Domanda di omologazione individuale

a)

Il richiedente presenta una domanda all’autorità di omologazione, accompagnata da tutti i documenti pertinenti necessari per la procedura di omologazione.

Se la documentazione presentata è incompleta, falsificata o contraffatta, la domanda di omologazione è respinta.

b)

Per un dato veicolo può essere presentata una sola domanda in un solo Stato membro.

Per “dato veicolo” si intende un veicolo fisico, il cui numero di identificazione è chiaramente indicato.

A tal fine, l’autorità di omologazione può esigere che il richiedente si impegni per iscritto a presentare una solo domanda in un solo Stato membro.

Il richiedente può però chiedere un’omologazione individuale in un altro Stato membro per un veicolo che ha caratteristiche tecniche identiche o simili a quelle del veicolo che ha ottenuto un’omologazione individuale.

c)

Il modello del modulo di domanda e il formato del file sono stabiliti dall’autorità di omologazione.

I dettagli possono consistere solo in una selezione appropriata delle informazioni di cui all’allegato I.

d)

I requisiti tecnici da soddisfare sono quelli figuranti nella parte 4 della presente appendice.

Sono quelli applicabili ai veicoli nuovi appartenenti a un tipo di veicolo attualmente in produzione, alla data di presentazione della domanda.

e)

Per quanto riguarda determinate prove richieste da alcuni atti normativi indicati nel presente allegato, il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità alle norme o ai regolamenti internazionali riconosciuti. La dichiarazione in questione può essere rilasciata solo dal costruttore del veicolo.

Per “dichiarazione di conformità” s’intende una dichiarazione rilasciata dall’ufficio o reparto dell’impresa del costruttore debitamente autorizzato dalla direzione a impegnare pienamente la responsabilità giuridica del costruttore per quanto riguarda la progettazione e la costruzione del veicolo.

Gli atti normativi in base ai quali va fornita una tale dichiarazione sono indicati nella parte 4 della presente appendice.

Se una dichiarazione suscita dubbi, il richiedente può essere invitato a chiedere al costruttore un elemento di prova determinante, comprendente un verbale di prova, che possa comprovare la dichiarazione del costruttore.

1.3.   Servizi tecnici incaricati delle omologazioni individuali

a)

I servizi tecnici incaricati delle omologazioni individuali rientrano nella categoria A di cui all’articolo 41, paragrafo 3.

b)

In deroga all’articolo 41, paragrafo 4, secondo comma, i servizi tecnici sono conformi alle seguenti norme:

i)

EN ISO/IEC 17025:2005 se eseguono essi stessi le prove;

ii)

EN ISO/IEC 17020:2004 se verificano la conformità del veicolo alle prescrizioni figuranti nella presente appendice.

c)

Se, su richiesta del richiedente, vanno effettuate prove specifiche che richiedono competenze specifiche, tali prove sono eseguite da uno dei servizi tecnici notificati alla Commissione, a scelta del richiedente.

Ad esempio, se si effettua una prova di impatto frontale con l’accordo del richiedente in uno Stato membro A, tale prova può essere eseguita da un servizio tecnico notificato in uno Stato membro B.

1.4.   Verbali di prova

a)

I verbali di prova sono redatti in conformità al punto 5.10.2 della norma EN ISO/IEC 17025:2005.

b)

I verbali sono redatti in una delle lingue dell’Unione, a scelta dall’autorità di omologazione.

Se, in applicazione del punto 1.3.c), un verbale di prova è stato redatto in uno Stato membro diverso da quello scelto per l’omologazione individuale, l’autorità di omologazione può chiedere al richiedente di fornire una traduzione certificata del verbale di prova.

c)

I verbali devono contenere una descrizione del veicolo sottoposto alla prova e un’identificazione inequivocabile. Sono descritte le parti aventi un ruolo importante per i risultati delle prove ed è indicato il loro numero di identificazione.

Le parti possono essere per esempio i silenziatori per la misurazione del rumore e il sistema di gestione del motore (ECU) per la misurazione delle emissioni di gas dallo scarico.

d)

Su domanda del richiedente, un verbale di prova relativo a un sistema di cui è munito un dato veicolo può essere presentato varie volte dallo stesso richiedente o da un altro, ai fini dell’omologazione individuale di un altro veicolo.

In tal caso, l’autorità di omologazione provvede affinché le caratteristiche tecniche del veicolo siano ispezionate sulla base del verbale di prova.

L’ispezione del veicolo e la documentazione che accompagna il verbale di prova permettono di concludere che il veicolo per il quale viene richiesta un’omologazione individuale presenta le stesse caratteristiche del veicolo descritto nel verbale.

e)

Possono essere presentate solo copie autenticate del verbale di prova.

f)

I verbali di prova di cui al punto 1.4.d) non comprendono i verbali redatti ai fini del rilascio di un’omologazione individuale del veicolo.

1.5.   La procedura di omologazione individuale comporta l’ispezione fisica di ciascun veicolo da parte del servizio tecnico.

Non sono permesse eccezioni a tale principio.

1.6.   Se l’autorità di omologazione ritiene che il veicolo soddisfi i requisiti tecnici specificati nella presente appendice e che sia conforme alla descrizione allegata alla domanda, rilascia l’omologazione in conformità all’articolo 24.

1.7.   Il certificato di omologazione è redatto secondo il modello D figurante nell’allegato VI.

1.8.   L’autorità di omologazione tiene un registro di tutte le omologazioni rilasciate a norma dell’articolo 24.

2.   ESENZIONI

2.1.   Per la natura specifica della procedura individuale, non si applicano i seguenti articoli della presente direttiva, incluse le pertinenti disposizioni nei relativi allegati:

a)

l’articolo 12 sui provvedimenti relativi alla conformità della produzione;

b)

gli articoli 8, 9, 13, 14 e 18 relativi alla procedura di omologazione dei veicoli.

2.2.   Identificazione del tipo di veicolo

a)

Nella scheda di omologazione del veicolo figurano, per quanto possibile, il tipo, la variante e la versione propri del paese di origine del veicolo.

b)

Se non è possibile identificare il tipo, la variante e la versione per la mancanza di dati appropriati, può essere fatto riferimento al nome commerciale abituale del veicolo.

3.   REVISIONE DEI REQUISITI TECNICI

L’elenco dei requisiti tecnici figurante alla sezione 4, è riveduto regolarmente per tenere conto dei risultati dei lavori di armonizzazione in corso nell’ambito del Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) a Ginevra e dell’evoluzione della legislazione nei paesi terzi.

4.   REQUISITI TECNICI

Note esplicative relative all’appendice 2

1.

Abbreviazioni utilizzate nella presente appendice

“OEM”: (Original equipment provided by the manufacturer) Apparecchiatura originale fornita dal costruttore

“FMVSS”: (Federal Motor Vehicle Safety Standard) Norma di sicurezza federale per i veicoli a motore del dipartimento dei Trasporti USA

“JSRRV”: (Japan Safety regulations for Road Vehicles) Regolamenti di sicurezza per i veicoli stradali del Giappone

“SAE”: (Society of Automotive Engineers) Società di ingegneri dell’automobile

“CISPR”: Comitato internazionale speciale delle perturbazioni radioelettriche

2.

Osservazioni

a)

L’intera installazione a GLP o GNC va controllata in base alle disposizioni dei regolamenti UN/ECE n. 67 o 110 o 115, secondo il caso.

b)

La formula da utilizzare per la valutazione delle emissioni di CO2 è la seguente:

 

Motore a benzina e cambio manuale:

CO2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621

 

Motore a benzina e cambio automatico:

CO2 = 0,102 m + 0,328 p + 9,481

 

Motore a benzina ed elettrico ibrido:

CO2 = 0,116 m – 57,147

 

Motore diesel e cambio manuale:

CO2 = 0,108 m – 11,371

 

Motore diesel e cambio automatico:

CO2 = 0,116 m – 6,432

Ove: CO2 è la massa combinata di emissioni di CO2 in g/km, “m” è la massa del veicolo in ordine di marcia in kg e “p” la potenza massima del motore in kW.

La massa combinata di CO2 va calcolata con un decimale e arrotondata al numero intero più vicino come segue:

a)

se la cifra che segue la virgola è inferiore a 5, il totale è arrotondato per difetto al numero intero inferiore;

b)

se la cifra che segue la virgola è pari o superiore a 5, il totale è arrotondato per eccesso al numero intero superiore.

c)

La formula da utilizzare per la valutazione del consumo di carburante è la seguente:

CFC = CO2 x k-1

Ove: CFC è il consumo di carburante combinato (combined fuel consumption) espresso in l/100 km, CO2 è la massa combinata di emissioni CO2 espressa in g/km dopo essere stata arrotondata secondo la regola indicata nell’osservazione (2 b), “k” un coefficiente pari a:

 

23,81 nel caso di un motore a benzina;

 

26,49 nel caso di un motore diesel.

Il consumo di carburante combinato è calcolato con due decimali. Poi è arrotondato come segue:

a)

se la cifra che segue il primo decimale è inferiore a 5, il totale è arrotondato per difetto;

b)

se la cifra che segue il primo decimale è pari o superiore a 5, il totale è arrotondato per eccesso.

d)

La direttiva 74/297/CEE si applica ai veicoli che non rientrano nella direttiva 96/79/CE.

e)

I veicoli conformi alla direttiva 96/79/CE sono esentati dall’obbligo di conformità alla direttiva 74/297/CEE.

f)

La direttiva 74/297/CEE si applica ai veicoli N1 con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 1,5 tonnellate.

Parte I:   Veicoli appartenenti alla categoria M1

Elemento

Riferimento dell’atto normativo

Prescrizioni alternative

1

Direttiva 70/157/CEE

(Livello sonoro ammissibile)

Prova con veicolo in marcia

a)

Va eseguita una prova in conformità al metodo “A” di cui all’allegato 3 del regolamento UN/ECE n. 51.

I limiti sono quelli specificati all’allegato I, punto 2.1, della direttiva 70/157/CEE. È permesso 1 decibel oltre i limiti autorizzati.

b)

La pista di prova è conforme all’allegato 8 del regolamento UN/ECE n. 51. Può essere utilizzata una pista di prova con specifiche diverse a condizione che il servizio tecnico abbia effettuato prove di correlazione. Se necessario si applica un fattore di correzione.

c)

Non è necessario condizionare i dispositivi silenziatori di scarico contenenti materiali fibrosi, come prescritto nell’allegato 5 del regolamento UN/ECE n. 51.

Prova con veicolo fermo

Va eseguita una prova in conformità all’allegato 3, punto 3.2, del regolamento UN/ECE n. 51.

2

Direttiva 70/220/CEE

(Emissioni)

Emissioni di gas dallo scarico

a)

Va eseguita una prova di tipo I in conformità all’allegato III della direttiva 70/220/CEE, utilizzando i fattori di deterioramento di cui al punto 5.3.6.2. I limiti da applicare sono quelli specificati nell’allegato I, punto 5.3.1.4, di detta direttiva.

b)

Non è necessario che il veicolo abbia percorso 3 000 km come richiesto nell’allegato III, punto 3.1.1, di detta direttiva.

c)

Il carburante da utilizzare per la prova è il carburante di riferimento secondo quanto prescrive l’allegato IX della direttiva 70/220/CEE.

d)

Il dinamometro è regolato conformemente ai requisiti tecnici dell’allegato III, appendice 2, punto 3.2, di detta direttiva.

e)

La prova di cui al punto a) non viene eseguita se può essere dimostrato che il veicolo è conforme a uno dei regolamenti della California menzionati nella nota introduttiva dell’allegato I, parte 5, di detta direttiva.

Emissioni per evaporazione

I veicoli con un motore alimentato a benzina sono dotati di un sistema di controllo delle emissioni per evaporazione (p. es. un filtro a carbone).

Emissioni di gas dal basamento

È richiesta la presenza di un dispositivo di riciclo dei gas del basamento.

OBD

Il veicolo è munito di un sistema OBD.

L’interfaccia OBD è in grado di comunicare con gli strumenti diagnostici generalmente utilizzati per le ispezioni tecniche periodiche.

2 bis

Regolamento (CE) n. 715/2007

(Emissioni EUR 5 e 6 veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni)

Emissioni di gas dallo scarico

a)

Va eseguita una prova di tipo I in conformità all’allegato III del regolamento (CE) n. 692/2008, utilizzando i fattori di deterioramento di cui all’allegato VII, punto 1.4, del regolamento (CE) n. 692/2008. I valori limite da applicare sono quelli specificati nell’allegato I, tabelle I e II, del regolamento (CE) n. 715/2007.

b)

Non è necessario che il veicolo abbia percorso 3 000 km, come richiesto nell’allegato 4, punto 3.1.1, del regolamento UN/ECE n. 83.

c)

Il carburante da utilizzare per la prova è il carburante di riferimento secondo quanto prescrive l’allegato IX del regolamento (CE) n. 692/2008.

d)

Il dinamometro è regolato conformemente ai requisiti tecnici dell’allegato 4, punto 3.2, del regolamento UN/ECE n. 83.

e)

La prova di cui al punto a) non va eseguita se può essere dimostrato che il veicolo è conforme a uno dei regolamenti della California di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 692/2008.

Emissioni per evaporazione

Per i motori alimentati a benzina, è richiesta la presenza di un sistema di controllo delle emissioni per evaporazione (p. es. un filtro a carbone).

Emissioni di gas dal basamento

È richiesta la presenza di un dispositivo di riciclo dei gas del basamento.

OBD

a)

Il veicolo è munito di un sistema OBD.

b)

L’interfaccia OBD è in grado di comunicare con gli strumenti diagnostici generalmente utilizzati per le ispezioni tecniche periodiche.

Opacità del fumo

a)

I veicoli muniti di motore diesel vanno sottoposti a una prova in conformità ai metodi di cui all’allegato IV, appendice 2, del regolamento (CE) n. 692/2008.

b)

Il valore corretto del coefficiente di assorbimento è indicato in modo ben visibile e in una posizione facilmente accessibile.

Emissioni di CO2 e consumo di carburante

a)

Va eseguita una prova in conformità all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008.

b)

Non è necessario che il veicolo abbia percorso 3 000 km, come richiesto nell’allegato 4, punto 3.1.1, del regolamento UN/ECE n. 83.

c)

Se il veicolo è conforme ai regolamenti della California di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 692/2008 e quindi non è richiesta una prova delle emissioni di gas dallo scarico, gli Stati membri calcolano le emissioni di CO2 e il consumo di carburante con le formule indicate nelle note esplicative (b) e (c).

Accesso alle informazioni

Le disposizioni riguardanti l’accesso alle informazioni non si applicano.

3

Direttiva 70/221/CEE

(Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriori)

Serbatoi di carburante

a)

I serbatoi di carburante sono conformi all’allegato I, parte 5, della direttiva 70/221/CEE, ad eccezione dei punti 5.1, 5.2 e 5.12. In particolare, essi sono conformi ai punti 5.9 e 5.9.1, ma non è richiesta una prova di sgocciolamento.

b)

I serbatoi di GPL o GNC sono omologati rispettivamente in conformità al regolamento n. 67, serie di modifiche 01, o in conformità al regolamento n. 110 UN/ECE (a).

Disposizioni specifiche per i serbatoi di carburante in materia plastica

Il richiedente fornisce una dichiarazione del costruttore attestante che il serbatoio di carburante del veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato], è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

il punto 6.3 della direttiva 70/221/CEE,

la norma FMVSS n. 301 (“Integrità del sistema di carburante”),

l’allegato 5 del regolamento UN/ECE n. 34.

Dispositivo di protezione posteriore

a)

La parte posteriore del veicolo è costruita conformemente all’allegato II, parte 5, della direttiva 70/221/CEE.

b)

A tal fine è sufficiente che siano soddisfatte le prescrizioni di cui al punto 5.2, secondo comma.

4

Direttiva 70/222/CEE

(Targa posteriore d’immatricolazione)

Lo spazio, l’inclinazione, gli angoli di visibilità e la posizione della targa d’immatricolazione sono conformi alla direttiva 70/222/CEE.

5

Direttiva 70/311/CEE

(Sterzo)

Sistemi meccanici

a)

Il meccanismo di sterzo è costruito in modo da autocentrarsi. Per verificare la conformità a tale disposizione, va eseguita una prova in conformità all’allegato I, parte 5, punti 5.1.2 e 5.2.1, della direttiva 70/311/CEE.

b)

L’avaria del dispositivo di sterzo non deve causare la totale perdita di controllo del veicolo.

Sistema complesso di comando elettronico del veicolo (dispositivi “drive-by-wire”)

I sistemi complessi di comando elettronico sono permessi solo se conformi all’allegato 6 del regolamento UN/ECE n. 79.

6

Direttiva 70/387/CEE

(Serrature e cerniere delle porte)

a)

Le serrature e le cerniere delle porte sono conformi all’allegato I, punti 3.2.1, 3.3.2 e 3.4.1, della direttiva 70/387/CEE.

b)

Le prescrizioni di cui al punto 3.4.1 non si applicano se viene dimostrata la conformità al punto 6.1.5.4 del regolamento UN/ECE n. 11, rev.1, modifica 2.

7

Direttiva 70/388/CEE

(Segnalatore acustico)

Componenti

Non è necessario che i segnalatori acustici siano omologati in conformità alla direttiva 70/388/CEE. Essi devono però emettere un suono continuativo, come richiesto all’allegato I, parte 1, punto 1.1, di detta direttiva.

Installazione sul veicolo

a)

Va eseguita una prova in conformità all’allegato I, parte 2, della direttiva 70/388/CEE.

b)

Il livello massimo di pressione sonora è conforme al punto 2.1.4, di tale allegato.

8

Direttiva 2003/97/CE

(Dispositivi per la visione indiretta)

Componenti

a)

Il veicolo è munito dei retrovisori prescritti nell’allegato III, parte 2, della direttiva 2003/97/CE.

b)

Non è necessario che siano omologati in conformità a detta direttiva.

c)

I raggi di curvatura degli specchi non devono causare distorsioni notevoli dell’immagine. Il servizio tecnico può decidere di controllare i raggi di curvatura con il metodo descritto nell’allegato II, appendice 1, di detta direttiva. I raggi di curvatura non possono essere inferiori a quelli prescritti nell’allegato II, punto 3.4, di detta direttiva.

Installazione sul veicolo

Va effettuata una misurazione per garantire che i campi di visibilità siano conformi all’allegato III, parte 5, della direttiva 2003/97/CE o all’allegato III, parte 5 della direttiva 71/127/CEE.

9

Direttiva 71/320/CEE

(Frenatura)

Disposizioni generali

a)

Il sistema di frenatura è conforme alle prescrizioni dell’allegato I, parte 2, della direttiva 71/320/CEE.

b)

I veicoli sono muniti di un sistema elettronico di frenatura antibloccaggio che agisce su tutte le ruote.

c)

Le prestazioni del sistema di frenatura sono conformi all’allegato II, parte 2, di detta direttiva.

d)

A tal fine vanno effettuate prove su strada, su un tracciato la cui superficie presenti una forte aderenza. La prova del freno di stazionamento va eseguita su una pendenza del 18 % (in salita e in discesa).

Vanno effettuate solo le prove sottomenzionate. In ogni caso, il veicolo è a pieno carico.

e)

La prova su strada di cui sopra al punto c) non va effettuata se il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo è conforme al regolamento UN/ECE n. 13-H, compreso il supplemento 5, o alla norma FMVSS n. 135.

Freno di servizio

a)

Va effettuata una prova di tipo “0”, come prescritto all’allegato II, punti 1.2.2 e 1.2.3, della direttiva 71/320/CEE.

b)

Inoltre, va effettuata una prova di tipo “I”, come prescritto all’allegato II, punto 1.3, di detta direttiva.

Freno di stazionamento

Va effettuata una prova in conformità all’allegato II, punto 2.1.3, di detta direttiva.

10

Direttiva 72/245/CEE

[Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)]

Componenti

a)

Non è necessario che le unità elettriche/elettroniche siano omologate in conformità alla direttiva 72/245/CEE.

b)

I dispositivi elettrici/elettronici montati successivamente devono però essere conformi a detta direttiva.

Perturbazioni elettromagnetiche

Il richiedente fornisce una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo è conforme alla direttiva 72/245/CEE o alle seguenti norme alternative:

perturbazione elettromagnetica a banda larga: CISPR 12 o SAE J551-2,

perturbazione elettromagnetica a banda stretta: CISPR 12 (fuori bordo) o 25 (a bordo) o SAE J551-4 e SAE J1113-41.

Prove dell’immunità

La prova dell’immunità non è applicata.

11

Direttiva 72/306/CEE

(Fumo dei motori diesel)

a)

Va eseguita una prova con i metodi descritti nell’allegato III e IV della direttiva 72/306/CEE.

I valori limite applicabili sono quelli menzionati nell’allegato V di detta direttiva.

b)

Il valore corretto del coefficiente di assorbimento di cui all’allegato I, parte 4, della direttiva 72/306/CEE è indicato in modo ben visibile e in una posizione facilmente accessibile.

12

Direttiva 74/60/CEE

(Finiture interne)

Allestimento interno

a)

Per quanto riguarda le prescrizioni relative all’assorbimento di energia, il veicolo è considerato conforme alla direttiva 74/60/CEE se è dotato di almeno due airbag frontali, uno inserito nel volante e l’altro nel cruscotto.

b)

Se il veicolo è dotato di un solo airbag frontale inserito nel volante, il cruscotto è costituito da materiale che assorbe energia.

c)

Il servizio tecnico verifica che non vi siano spigoli vivi nelle zone definite nell’allegato I, punti da 5.1 a 5.7, della direttiva 74/60/CEE.

Comandi elettrici

a)

I finestrini, i tetti apribili e le pareti divisorie interne a comando elettrico sono sottoposti a una prova in conformità all’allegato I, punto 5.8, di detta direttiva.

La sensibilità dei sistemi di inversione automatica di cui al punto 5.8.3 di tale allegato può essere diversa da quanto prescritto al punto 5.8.3.1.1.

b)

I finestrini elettrici che non possono essere chiusi se l’accensione non è attivata sono esenti dalle prescrizioni relative ai sistemi di inversione automatica.

13

Direttiva 74/61/CEE

(Antifurto e immobilizzatore)

a)

Al fine di impedire un utilizzo non autorizzato, il veicolo è munito di:

un dispositivo di blocco, definito nell’allegato IV, punto 2.2, della direttiva 74/61/CEE, e

un immobilizzatore che soddisfa i requisiti tecnici dell’allegato V, parte 3, di detta direttiva e i requisiti essenziali della parte 4, in particolare il punto 4.1.1.

b)

Se, in applicazione del punto a) sopraindicato, un immobilizzatore è montato successivamente, deve essere di un tipo autorizzato conforme alla direttiva 74/61/CEE o ai regolamenti UN/ECE n. 97 o n. 116.

14

Direttiva 74/297/CEE (d)

(Comportamento del dispositivo di guida in caso di urto)

a)

Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato], è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

la direttiva 74/297/CEE,

la norma FMVSS n. 203 (“Protezione del conducente contro gli urti con il dispositivo di guida”) e la norma FMVSS n. 204 (“Spostamento all’indietro del dispositivo di guida”),

l’articolo 11 del JSRRV.

b)

Su richiesta del richiedente può essere effettuata una prova in conformità all’allegato II della direttiva 74/297/CEE.

La prova va eseguita da un servizio tecnico europeo notificato competente in materia. Un verbale dettagliato è rilasciato al richiedente.

15

Direttiva 74/408/CEE

(Resistenza dei sedili – Poggiatesta)

Sedili, ancoraggio e sistemi di regolazione

Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato] è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

la direttiva 74/408/CEE,

la norma FMVSS n. 207 (“Sistemi di sedili”).

Poggiatesta

a)

Se la dichiarazione sopra menzionata si basa sulla norma FMVSS n. 207, i poggiatesta devono soddisfare anche i requisiti essenziali dell’allegato II, parte 3, della direttiva 74/408/CEE e quelle dell’appendice I, parte 5, dello stesso allegato.

b)

Vanno eseguite solo le prove descritte al punto 3.10 e nelle parti 5, 6 e 7 dell’allegato II di detta direttiva.

c)

In caso contrario, il richiedente fornisce una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato], è conforme alla norma FMVSS n. 202a (“Poggiatesta”).

16

Direttiva 74/483/CEE

(Sporgenze esterne)

a)

La superficie esterna della carrozzeria è conforme ai requisiti generali di cui all’allegato I, parte 5, della direttiva 74/483/CEE.

b)

Se il servizio tecnico lo ritiene necessario, va verificata la conformità alle disposizioni di cui ai punti 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.11 dell’allegato I di detta direttiva.

17

Direttiva 75/443/CEE

(Tachimetro e retromarcia)

Tachimetro

a)

Il quadrante è conforme all’allegato II, punti da 4.1 a 4.2.3, della direttiva 75/443/CEE.

b)

Se il servizio tecnico ha motivi validi per ritenere che il tachimetro non sia calibrato in modo sufficientemente accurato, può esigere che siano eseguite le prove indicate al punto 4.3.

Retromarcia

Il meccanismo di cambio comprende una retromarcia.

18

Direttiva 76/114/CEE

(Targhette regolamentari)

Numero di identificazione del veicolo

a)

Il veicolo è munito di un numero di identificazione comprendente un minimo di 8 e un massimo di 17 caratteri. Il numero di identificazione del veicolo comprendente 17 caratteri deve essere conforme alle norme ISO 3779:1983 e 3780:1983.

b)

Il numero di identificazione del veicolo è posto in una posizione ben visibile ed accessibile, in modo da evitare che sia cancellato o alterato.

c)

Se sul telaio o sulla carrozzeria non figura alcun numero di identificazione, uno Stato membro può esigere che venga applicato successivamente, in conformità alla sua legislazione nazionale. In tal caso, l’autorità competente di tale Stato membro controlla l’operazione.

Targhetta regolamentare

Il veicolo è munito di una targhetta di identificazione apposta dal costruttore del veicolo.

Dopo il rilascio dell’omologazione non può essere richiesta nessun’altra targhetta.

19

Direttiva 76/115/CEE

(Ancoraggi delle cinture di sicurezza)

Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato] è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

la direttiva 76/115/CEE,

la norma FMVSS n. 210 (“Ancoraggi delle cinture di sicurezza”),

l’articolo 22-3 del JSRRV.

20

Direttiva 76/756/CEE

(Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa)

a)

L’installazione dei dispositivi di illuminazione è conforme ai requisiti essenziali del regolamento UN/ECE n. 48, serie di modifiche 03, eccetto quelli degli allegati 5 e 6 di tale regolamento.

b)

Non sono permesse esenzioni per quanto riguarda il numero, le caratteristiche essenziali di progettazione, i collegamenti elettrici e il colore della luce emessa o riflessa dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, di cui alle voci 21-26 e 28-30.

c)

I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa montati successivamente in conformità a quanto precede, devono essere contrassegnati dal marchio di omologazione “CE”.

d)

Le luci dotate di una sorgente luminosa a scarica in gas sono permesse solo se in combinazione con l’installazione di un dispositivo tergifari e di un dispositivo automatico di regolazione dei fari, se del caso.

e)

I proiettori anabbaglianti dei fari sono adattati al senso di marcia della circolazione stradale vigente nel paese in cui il veicolo è omologato.

21

Direttiva 76/757/CEE

(Catadiottri)

Se necessario, due catadiottri supplementari contrassegnati con il marchio di omologazione “CE” sono aggiunti sul lato posteriore, in una posizione conforme al regolamento UN/ECE n. 48.

22

Direttiva 76/758/CEE

(Luci di ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori, luci di arresto, luci di posizione laterali e di marcia diurna)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci.

23

Direttiva 76/759/CEE

(Indicatori di direzione)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci.

24

Direttiva 76/760/CEE

(Dispositivi di illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci.

25

Direttiva 76/761/CEE

[Fari (lampadine comprese)]

a)

Va verificata la conformità dell’illuminazione prodotta dal fascio di luce anabbagliante dei fari montati sul veicolo alla parte 6 del regolamento UN/ECE n. 112 relativo ai fari che emettono un fascio di luce asimmetrico. A tal fine, può essere fatto riferimento alle tolleranze indicate nell’allegato 5 di detto regolamento.

b)

La stessa decisione si applica mutatis mutandis al fascio di luce anabbagliante dei fari, di cui al regolamento UN/ECE n. 98 o 123.

26

Direttiva 76/762/CEE

(Proiettori fendinebbia anteriori)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci, se il veicolo ne è dotato.

27

Direttiva 77/389/CEE

(Dispositivi di rimorchio)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate.

28

Direttiva 77/538/CEE

(Proiettori fendinebbia posteriori)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci.

29

Direttiva 77/539/CEE

(Proiettori di retromarcia)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci, se il veicolo ne è dotato.

30

Direttiva 77/540/CEE

(Luci di stazionamento)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci, se il veicolo ne è dotato.

31

Direttiva 77/541/CEE

(Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta)

Componenti

a)

Non è necessario che le cinture di sicurezza siano omologate in conformità alla direttiva 77/541/CEE.

b)

Ciascuna cintura di sicurezza è tuttavia provvista di una placchetta di identificazione.

c)

Le indicazioni figuranti sulla placchetta devono essere conformi alla decisione relativa all’ancoraggio delle cinture di sicurezza (cfr. voce 19).

Prescrizioni relative all’installazione

a)

Il veicolo è munito di cinture di sicurezza conformi alle prescrizioni dell’allegato XV della direttiva 77/541/CEE.

b)

Se le cinture di sicurezza sono montate successivamente, in conformità al punto a) sopraindicato, devono essere di un tipo omologato conforme alla direttiva 77/541/CEE o al regolamento UN/ECE n. 16.

32

Direttiva 77/649/CEE

(Campo di visibilità anteriore)

a)

Non sono permesse ostruzioni del campo di visibilità anteriore di 180° del conducente, come prescritto nell’allegato I, punto 5.1.3, della direttiva 77/649/CEE.

b)

In deroga al punto a) sopraindicato, non sono considerati ostruzioni i montanti “A” e le attrezzature elencate nell’allegato I, punto 5.1.3, di detta direttiva.

c)

Il numero di montanti “A” non può essere superiore a 2.

33

Direttiva 78/316/CEE

(Identificazione di comandi, spie ed indicatori)

a)

I simboli, compreso il colore delle loro spie corrispondenti, la cui presenza è obbligatoria a norma dell’allegato II della direttiva 78/316/CEE, sono conformi a detta direttiva.

b)

In caso contrario, il servizio tecnico verifica se i simboli, le spie e gli indicatori installati sul veicolo forniscono al conducente informazioni comprensibili sul funzionamento dei comandi in questione.

34

Direttiva 78/317/CEE

(Sbrinamento/disappannamento)

Il veicolo è munito di adeguati dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza.

Sono considerati “adeguati” i dispositivi di sbrinamento del parabrezza conformi, come minimo, all’allegato I, punto 5.1.1, della direttiva 78/317/CEE.

Sono considerati “adeguati” i dispositivi di disappannamento del parabrezza conformi, come minimo, all’allegato I, punto 5.2.1, di detta direttiva.

35

Direttiva 78/318/CEE

(Lavacristallo/tergicristallo)

Il veicolo è munito di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.

Sono considerati “adeguati” i dispositivi lavacristallo e tergicristallo del parabrezza che soddisfano, come minimo, le condizioni di cui all’allegato I, punto 5.1.3, della direttiva 78/318/CEE.

36

Direttiva 2001/56/CE

(Sistemi di riscaldamento)

a)

L’abitacolo è dotato di un sistema di riscaldamento.

b)

I dispositivi di riscaldamento a combustione e la loro installazione sono conformi all’allegato VII della direttiva 2001/56/CE. Inoltre, i dispositivi di riscaldamento a combustione a GPL e i sistemi di riscaldamento a GPL sono conformi alle prescrizioni dell’allegato VIII di detta direttiva.

c)

I sistemi di riscaldamento supplementari montati successivamente devono essere conformi alle prescrizioni figuranti in detta direttiva.

37

Direttiva 78/549/CEE

(Parafanghi)

a)

Il veicolo è progettato in modo da proteggere gli altri utenti della strada dalle proiezioni di pietre, fango, ghiaccio, neve e acqua e in modo da ridurre i rischi di contatto con le ruote in movimento.

b)

Il servizio tecnico può verificare la conformità ai requisiti tecnici essenziali stabiliti nell’allegato I della direttiva 78/549/CEE.

c)

Le disposizioni dell’allegato I, parte 3, di detta direttiva non si applicano.

38

Direttiva 78/932/CEE

(Poggiatesta)

Le disposizioni della direttiva 78/932/CEE non si applicano.

39

Direttiva 80/1268/CEE

(Emissioni di CO2/consumo di carburante)

a)

Va eseguita una prova in conformità all’allegato I, parte 5, della direttiva 80/1268/CEE.

b)

Le prescrizioni di cui al punto 5.1.1 di detto allegato non si applicano.

c)

Se non viene eseguita alcuna prova relativa alle emissioni di gas dallo scarico, in applicazione delle disposizioni figuranti alla voce 2, le emissioni di CO2 e il consumo di carburante sono calcolati con la formula indicata nelle note esplicative (b) e (c).

40

Direttiva 80/1269/CEE

(Potenza del motore)

a)

Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore che indichi la potenza massima del motore in kW nonché il numero corrispondente di giri per minuto.

b)

In alternativa, può essere fatto riferimento a una curva della potenza del motore che fornisca le stesse informazioni.

41

Direttiva 2005/55/CE

[Emissioni (EUR 4 e 5) di veicoli commerciali pesanti — OBD — Opacità del fumo]

Emissioni di gas dallo scarico

a)

Va eseguita una prova in conformità all’allegato I, punto 6.2, della direttiva 2005/55/CE, utilizzando i fattori di deterioramento di cui all’allegato II, punto 3.6, della direttiva 2005/78/CE.

b)

I valori limite sono quelli stabiliti nell’allegato I, tabelle 1 o 2, della direttiva 2005/55/CE.

OBD

a)

Il veicolo è munito di un sistema OBD.

b)

L’interfaccia OBD è in grado di comunicare con gli strumenti diagnostici generalmente utilizzati per le ispezioni tecniche periodiche.

Opacità del fumo

a)

I veicoli muniti di motore diesel sono sottoposti a una prova con i metodi indicati all’allegato VI della direttiva 2005/55/CE.

b)

Il valore corretto del coefficiente di assorbimento è indicato in modo ben visibile e in una posizione facilmente accessibile.

44

Direttiva 92/21/CEE

(Masse e dimensioni)

a)

Si applica l’allegato II, parte 3, della direttiva 92/21/CEE.

b)

Per l’applicazione delle disposizioni di cui al punto a), le masse da considerare sono:

la massa in ordine di marcia definita all’allegato I, punto 2.6, della direttiva 2007/46/CE, misurata dal servizio tecnico, e

la massa a pieno carico dichiarata dal costruttore o indicata sulla targhetta del costruttore, su etichette adesive o nelle informazioni contenute nel manuale del conducente. Queste masse vanno considerate masse massime a pieno carico tecnicamente ammissibili.

c)

Non sono permesse esenzioni per quanto riguarda le dimensioni massime ammissibili.

45

Direttiva 92/22/CEE

(Vetri di sicurezza)

Componenti

a)

I vetri sono costituiti da vetro di sicurezza temperato o stratificato.

b)

Il montaggio di vetri di plastica è permesso solo nei posti situati dietro il montante “B”.

c)

Non è necessario che i vetri siano omologati conformemente alla direttiva 92/22/CEE.

Installazione

a)

Si applicano le prescrizioni in materia di installazione di cui all’allegato 21 del regolamento UN/ECE n. 43.

b)

Sul parabrezza e sui vetri situati di fronte al montante “B” non sono permesse pellicole colorate che possano ridurre la trasmissione regolare della luce al di sotto del minimo richiesto.

46

Direttiva 92/23/CEE

(Pneumatici)

Componenti

I pneumatici recano un marchio di omologazione “CE” e il simbolo “s” (suono).

Installazione

a)

Le dimensioni, l’indice di capacità di carico e la categoria di velocità dei pneumatici sono conformi alle prescrizioni dell’allegato IV della direttiva 92/23/CEE.

b)

Il simbolo della categoria di velocità del pneumatico è compatibile con la velocità massima di progetto del veicolo.

La presenza di un limitatore di velocità non esenta dall’applicazione di questa prescrizione.

c)

Per l’applicazione delle disposizioni indicate sopra al punto b), la velocità massima del veicolo è dichiarata dal costruttore del veicolo. Il servizio tecnico può però valutare la velocità massima di progetto del veicolo utilizzato la potenza massima del motore, il numero massimo di giri per minuto e i dati concernenti la catena cinematica.

50

Direttiva 94/20/CE

(Dispositivi di aggancio)

Entità tecniche separate

a)

Non è necessario che i dispositivi di aggancio d’origine destinati a trainare un rimorchio la cui massa massima non è superiore a 1 500 kg siano omologati in conformità alla direttiva 94/20/CE.

Un dispositivo di aggancio è considerato d’origine se è descritto nel manuale di utilizzazione o in un documento informativo equivalente fornito all’acquirente dal costruttore del veicolo.

Se l’aggancio è omologato con il veicolo, il certificato di omologazione contiene una dicitura in cui è precisato che spetta al proprietario verificare la sua compatibilità con il dispositivo di aggancio montato sul rimorchio.

b)

I dispositivi di aggancio diversi da quelli indicati sopra al punto a) e quelli montati successivamente sono omologati in conformità alla direttiva 94/20/CE.

Installazione sul veicolo

Il servizio tecnico verifica che l’installazione dei dispositivi di aggancio sia conforme all’allegato VII della direttiva 94/20/CE.

53

Direttiva 96/79/CE

(Urto frontale) (e)

a)

Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato] è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

la direttiva 96/79/CE,

la norma FMVSS n. 208 (“Protezione degli occupanti contro gli urti”),

l’articolo 18 del JSRRV.

b)

Su richiesta del richiedente può essere effettuata una prova in conformità all’allegato II della direttiva 96/79/CE.

La prova va eseguita da un servizio tecnico europeo notificato competente in materia. Un verbale dettagliato è rilasciato al richiedente.

54

Direttiva 96/27/CE

(Urto laterale)

a)

Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato] è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

la direttiva 96/27/CE,

la norma FMVSS n. 214 (“Protezione contro gli urti laterali”),

l’articolo 18 del JSRRV.

b)

Su richiesta del richiedente può essere effettuata una prova su un veicolo di serie in conformità all’allegato II, parte 3, della direttiva 96/27/CE.

La prova va eseguita da un servizio tecnico europeo notificato competente in materia. Un verbale dettagliato è rilasciato al richiedente.

58

Regolamento (CE) n. 78/2009

(Protezione dei pedoni)

Dispositivo di assistenza alla frenata

I veicoli sono muniti di un sistema elettronico di frenatura antibloccaggio che agisce su tutte le ruote.

Protezione dei pedoni

Le prescrizioni di detto regolamento non si applicano prima del 1o gennaio 2013.

Sistemi di protezione frontale

Tuttavia, i sistemi di protezione frontale installati sul veicolo vanno omologati in conformità al regolamento (CE) n. 78/2009 e la loro installazione è conforme ai requisiti essenziali figuranti nell’allegato I, sezione 6, di tale regolamento.

59

Direttiva 2005/64/CE

(Riciclabilità)

Le prescrizioni di tale direttiva non si applicano.

61

Direttiva 2006/40/CE

(Impianti di condizionamento d’aria)

Le prescrizioni di tale direttiva si applicano a decorrere del 1o gennaio 2011.


Parte II:   Veicoli appartenenti alla categoria N1

Elemento

Riferimento dell’atto normativo

Prescrizioni alternative

1

Direttiva 70/157/CEE

(Livello sonoro ammissibile)

Prova con veicolo in marcia

a)

Va eseguita una prova in conformità al metodo “A” di cui all’allegato 3 del regolamento UN/ECE n. 51.

I limiti sono quelli specificati all’allegato I, punto 2.1, della direttiva 70/157/CEE. È permesso 1 decibel oltre i limiti autorizzati.

b)

La pista di prova è conforme all’allegato 8 del regolamento UN/ECE n. 51. Può essere utilizzata una pista di prova con specifiche diverse a condizione che il servizio tecnico abbia effettuato prove di correlazione. Se necessario si applica un fattore di correzione.

c)

Non è necessario condizionare i dispositivi silenziatori di scarico contenenti materiali fibrosi, come prescritto nell’allegato 5 del regolamento UN/ECE n. 51.

Prova con veicolo fermo

Va eseguita una prova in conformità all’allegato 3, punto 3.2, del regolamento UN/ECE n. 51.

2

Direttiva 70/220/CEE

(Emissioni)

Emissioni di gas dallo scarico

a)

Va eseguita una prova di tipo I in conformità all’allegato III della direttiva 70/220/CEE, utilizzando i fattori di deterioramento di cui al punto 5.3.6.2. I limiti da applicare sono quelli specificati nell’allegato I, punto 5.3.1.4, di detta direttiva.

b)

Non è necessario che il veicolo abbia percorso 3 000 km come richiesto nell’allegato III, punto 3.1.1, di detta direttiva.

c)

Il carburante da utilizzare per la prova è il carburante di riferimento secondo quanto prescrive l’allegato IX della direttiva 70/220/CEE.

d)

Il dinamometro è regolato conformemente ai requisiti tecnici dell’allegato III, appendice 2, punto 3.2, di detta direttiva.

e)

La prova di cui al punto a) non viene eseguita se può essere dimostrato che il veicolo è conforme a uno dei regolamenti della California menzionati nella nota introduttiva dell’allegato I, parte 5, di detta direttiva.

Emissioni per evaporazione

I veicoli con un motore alimentato a benzina sono dotati di un sistema di controllo delle emissioni per evaporazione (p. es. un filtro a carbone).

Emissioni di gas dal basamento

È richiesta la presenza di un dispositivo di riciclo dei gas del basamento.

OBD

a)

Il veicolo è munito di un sistema OBD.

b)

L’interfaccia OBD è in grado di comunicare con gli strumenti diagnostici generalmente utilizzati per le ispezioni tecniche periodiche.

2 bis

Regolamento (CE) n. 715/2007

Emissioni (EUR 5 e 6) veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Emissioni di gas dallo scarico

a)

Va eseguita una prova di tipo I in conformità all’allegato III del regolamento (CE) n. 692/2008, utilizzando i fattori di deterioramento di cui all’allegato VII, punto 1.4, del regolamento (CE) n. 692/2008. I valori limite da applicare sono quelli specificati nell’allegato I, tabelle I e II, del regolamento (CE) n. 715/2007.

b)

Non è necessario che il veicolo abbia percorso 3 000 km, come richiesto nell’allegato 4, punto 3.1.1, del regolamento UN/ECE n. 83.

c)

Il carburante da utilizzare per la prova è il carburante di riferimento secondo quanto prescrive l’allegato IX del regolamento (CE) n. 692/2008.

d)

Il dinamometro è regolato conformemente ai requisiti tecnici dell’allegato 4, punto 3.2, del regolamento UN/ECE n. 83.

e)

La prova di cui al punto a) non va eseguita se può essere dimostrato che il veicolo è conforme a uno dei regolamenti della California di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 692/2008.

Emissioni per evaporazione

Per i motori alimentati a benzina, è richiesta la presenza di un sistema di controllo delle emissioni per evaporazione (p. es. un filtro a carbone).

Emissioni di gas dal basamento

È richiesta la presenza di un dispositivo di riciclo dei gas del basamento.

OBD

Il veicolo è munito di un sistema OBD.

L’interfaccia OBD è in grado di comunicare con gli strumenti diagnostici generalmente utilizzati per le ispezioni tecniche periodiche.

Opacità del fumo

a)

I veicoli muniti di motore diesel vanno sottoposti a una prova in conformità ai metodi di cui all’allegato IV, appendice 2, del regolamento (CE) n. 692/2008.

b)

Il valore corretto del coefficiente di assorbimento è indicato in modo ben visibile e in una posizione facilmente accessibile.

Emissioni di CO2 e consumo di carburante

a)

Va eseguita una prova in conformità all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008.

b)

Non è necessario che il veicolo abbia percorso 3 000 km, come richiesto nell’allegato IV, punto 3.1.1, del regolamento UN/ECE n. 83.

c)

Se il veicolo è conforme ai regolamenti della California di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 692/2008 e quindi non è richiesta una prova delle emissioni di gas dallo scarico, gli Stati membri calcolano le emissioni di CO2 e il consumo di carburante con le formule indicate nelle note esplicative (b) e (c).

Accesso alle informazioni

Le disposizioni riguardanti l’accesso alle informazioni non si applicano.

3

Direttiva 70/221/CEE

(Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriori)

Serbatoi di carburante

a)

I serbatoi di carburante sono conformi all’allegato I, parte 5, della direttiva 70/221/CEE, ad eccezione dei punti 5.1, 5.2 e 5.12. In particolare, essi sono conformi ai punti 5.9 e 5.9.1, ma non è richiesta una prova di sgocciolamento.

b)

I serbatoi di GPL o GNC sono omologati rispettivamente in conformità al regolamento n. 67, serie di modifiche 01, o in conformità al regolamento n. 110 UN/ECE (a).

Disposizioni specifiche per i serbatoi di carburante in materia plastica

Il richiedente fornisce una dichiarazione del costruttore attestante che il serbatoio di carburante del veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato], è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

il punto 6.3 della direttiva 70/221/CEE,

la norma FMVSS n. 301 (“Integrità del sistema di carburante”),

l’allegato 5 del regolamento UN/ECE n. 34.

Dispositivo di protezione posteriore

a)

La parte posteriore del veicolo è costruita conformemente all’allegato II, parte 5, della direttiva 70/221/CEE.

b)

A tal fine è sufficiente che siano soddisfatte le prescrizioni di cui al punto 5.2, secondo comma.

c)

Se, in applicazione di quanto precede, un dispositivo di protezione posteriore è montato successivamente, deve essere conforme all’allegato II, punti 5.3. e 5.4, di detta direttiva.

4

Direttiva 70/222/CEE

(Targa posteriore d’immatricolazione)

Lo spazio, l’inclinazione, gli angoli di visibilità e la posizione della targa d’immatricolazione sono conformi alla direttiva 70/222/CEE.

5

Direttiva 70/311/CEE

(Sterzo)

Sistemi meccanici

a)

Il meccanismo di sterzo è costruito in modo da autocentrarsi. Per verificare la conformità a tale disposizione, va eseguita una prova in conformità all’allegato I, punti 5.1.2 e 5.2.1, della direttiva 70/311/CEE.

b)

L’avaria del dispositivo di sterzo non deve causare la totale perdita di controllo del veicolo.

Sistema complesso di comando elettronico del veicolo (dispositivi “drive-by-wire”)

I sistemi complessi di comando elettronico sono permessi solo se conformi all’allegato 6 del regolamento UN/ECE n. 79.

6

Direttiva 70/387/CEE

(Serrature e cerniere delle porte)

a)

Le serrature e le cerniere delle porte sono conformi all’allegato I, punti 3.2.1, 3.3.2 e 3.4.1, della direttiva 70/387/CEE.

b)

Le prescrizioni di cui al punto 3.4.1 non si applicano se viene dimostrata la conformità al punto 6.1.5.4 del regolamento UN/ECE n. 11, rev. 1, modifica 2.

7

Direttiva 70/388/CEE

(Segnalatore acustico)

Componenti

Non è necessario che i segnalatori acustici siano omologati in conformità alla direttiva 70/388/CEE. Essi devono però emettere un suono continuativo, come richiesto all’allegato I, punto 1.1, di detta direttiva.

Installazione sul veicolo

a)

Va eseguita una prova in conformità all’allegato I, parte 2, della direttiva 70/388/CEE.

b)

Il livello massimo di pressione sonora è conforme alla parte 2, punto 2.1.4, di tale allegato.

8

Direttiva 2003/97/CE

(Dispositivi per la visione indiretta)

Componenti

a)

Il veicolo è munito dei retrovisori prescritti nell’allegato III, parte 2, della direttiva 2003/97/CE.

b)

Non è necessario che siano omologati in conformità a detta direttiva.

c)

I raggi di curvatura degli specchi non devono causare distorsioni notevoli dell’immagine. Il servizio tecnico può decidere di controllare i raggi di curvatura con il metodo descritto nell’allegato II, appendice 1, di detta direttiva. I raggi di curvatura non possono essere inferiori a quelli richiesti nell’allegato II, punto 3.4, di detta direttiva.

Installazione sul veicolo

Va effettuata una misurazione per garantire che i campi di visibilità siano conformi all’allegato III, parte 5, della direttiva 2003/97/CE o alla parte 5 della direttiva 71/127/CEE.

9

Direttiva 71/320/CEE

(Frenatura)

Disposizioni generali

a)

Il sistema di frenatura è conforme alle prescrizioni dell’allegato I, parte 2, della direttiva 71/320/CEE.

b)

I veicoli sono muniti di un sistema elettronico di frenatura antibloccaggio che agisce su tutte le ruote.

c)

Le prestazioni del sistema di frenatura sono conformi all’allegato II, parte 2, di detta direttiva.

d)

A tal fine vanno effettuate prove su strada, su un tracciato la cui superficie presenti una forte aderenza. La prova del freno di stazionamento va eseguita su una pendenza del 18 % (in salita e in discesa).

Vanno effettuate solo le prove sotto menzionate. In ogni caso, il veicolo è a pieno carico.

e)

La prova su strada di cui sopra al punto c) non va effettuata se il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo è conforme al regolamento UN/ECE n. 13-H, compreso il supplemento 5, o alla norma FMVSS n. 135.

Freno di servizio

a)

Va effettuata una prova di tipo “0”, come prescritto all’allegato II, punti 1.2.2 e 1.2.3, della direttiva 71/320/CEE.

b)

Inoltre, va effettuata una prova di tipo “I”, come prescritto all’allegato II, punto 1.3, di detta direttiva.

Freno di stazionamento

Va effettuata una prova in conformità all’allegato II, punto 2.1.3, di detta direttiva.

10

Direttiva 72/245/CEE

[Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)]

Componenti

a)

Non è necessario che le unità elettriche/elettroniche siano omologate in conformità alla direttiva 72/245/CEE.

b)

I dispositivi elettrici/elettronici montati successivamente devono però essere conformi a detta direttiva.

Perturbazioni elettromagnetiche

Il richiedente fornisce una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo è conforme alla direttiva 72/245/CEE o alle seguenti norme alternative:

perturbazione elettromagnetica a banda larga: CISPR 12 o SAE J551-2,

perturbazione elettromagnetica a banda stretta: CISPR 12 (fuori bordo) o 25 (a bordo) o SAE J551-4 e SAE J1113-41.

Prove dell’immunità

La prova dell’immunità non è applicata.

11

Direttiva 72/306/CEE

(Fumo dei motori diesel)

a)

Va eseguita una prova con i metodi descritti nell’allegato III e IV della direttiva 72/306/CEE.

I valori limite applicabili sono quelli menzionati nell’allegato V di detta direttiva.

b)

Il valore corretto del coefficiente di assorbimento di cui all’allegato I, parte 4, della direttiva 72/306/CEE è indicato in modo ben visibile in una posizione facilmente accessibile.

13

Direttiva 74/61/CEE

(Antifurto e immobilizzatore)

a)

Al fine di impedire un utilizzo non autorizzato, il veicolo è munito di un dispositivo di blocco, definito nell’allegato IV, punto 2.2, della direttiva 74/61/CEE.

b)

Se è installato un immobilizzatore, deve soddisfare i requisiti tecnici dell’allegato V, parte 3, di detta direttiva e i requisiti essenziali della parte 4, in particolare il punto 4.1.1.

14

Direttiva 74/297/CEE (f)

(Comportamento del dispositivo di guida in caso di urto)

a)

Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato], è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

la direttiva 74/297/CEE,

la norma FMVSS n. 203 (“Protezione del conducente contro gli urti con il dispositivo di guida”) e la norma FMVSS n. 204 (“Spostamento all’indietro del dispositivo di guida”),

l’articolo 11 del JSRRV.

b)

Su richiesta del richiedente può essere effettuata una prova in conformità all’allegato II della direttiva 74/297/CEE. La prova va eseguita da un servizio tecnico europeo notificato competente in materia. Un verbale dettagliato è rilasciato al richiedente.

15

Direttiva 74/408/CEE

(Resistenza dei sedili – Poggiatesta)

Sedili, ancoraggio e sistemi di regolazione

I sedili e relativi sistemi di regolazione sono conformi all’allegato IV della direttiva 74/408/CEE.

Poggiatesta

a)

I poggiatesta soddisfano i requisiti essenziali dell’allegato II, parte 3, della direttiva 74/408/CEE e quelle dell’appendice I, parte 5, di tale allegato.

b)

Vanno eseguite solo le prove descritte al punto 3.10 e nelle parti 5, 6 e 7 dell’allegato II di detta direttiva.

17

Direttiva 75/443/CEE

(Tachimetro e retromarcia)

Tachimetro

a)

Il quadrante è conforme all’allegato II, punti da 4.1 a 4.2.3, della direttiva 75/443/CEE.

b)

Se il servizio tecnico ha motivi validi per ritenere che il tachimetro non sia calibrato in modo sufficientemente accurato, può esigere che siano eseguite le prove indicate al punto 4.3.

Retromarcia

Il meccanismo di cambio comprende una retromarcia.

18

Direttiva 76/114/CEE

(Targhette regolamentari)

Numero di identificazione del veicolo

a)

Il veicolo è munito di un numero di identificazione comprendente un minimo di 8 e un massimo di 17 caratteri. Il numero di identificazione del veicolo comprendente 17 caratteri deve essere conforme alle norme ISO 3779:1983 e 3780:1983.

b)

Il numero di identificazione del veicolo è posto in una posizione ben visibile ed accessibile, in modo da evitare che sia cancellato o alterato.

c)

Se sul telaio o sulla carrozzeria non figura alcun numero di identificazione, uno Stato membro può esigere che venga applicato successivamente, in conformità alla sua legislazione nazionale. In tal caso, l’autorità competente di tale Stato membro controlla l’operazione.

Targhetta regolamentare

Il veicolo è munito di una targhetta di identificazione apposta dal costruttore del veicolo.

Dopo il rilascio dell’omologazione non può essere richiesta nessun’altra targhetta.

19

Direttiva 76/115/CEE

(Ancoraggi delle cinture di sicurezza)

Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato] è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

la direttiva 76/115/CEE,

la norma FMVSS n. 210 (“Ancoraggi delle cinture di sicurezza”),

l’articolo 22-3 del JSRRV.

20

Direttiva 76/756/CEE

(Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa)

a)

L’installazione dei dispositivi di illuminazione è conforme ai requisiti essenziali del regolamento UN/ECE n. 48, serie di modifiche 03, eccetto quelli degli allegati 5 e 6 di tale regolamento.

b)

Non sono permesse esenzioni per quanto riguarda il numero, le caratteristiche essenziali di progettazione, i collegamenti elettrici e il colore della luce emessa o riflessa dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, di cui alle voci 21-26 e 28-30.

c)

I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa montati successivamente in conformità a quanto precede, devono essere contrassegnati dal marchio di omologazione “CE”.

d)

Le luci dotate di una sorgente luminosa a scarica in gas sono permesse solo se in combinazione con l’installazione di un dispositivo tergifari e di un dispositivo automatico di regolazione dei fari, se del caso.

e)

I proiettori anabbaglianti dei fari sono adattati al senso di marcia della circolazione stradale vigente nel paese in cui il veicolo è omologato.

21

Direttiva 76/757/CEE

(Catadiottri)

Se necessario, due catadiottri supplementari contrassegnati con il marchio di omologazione “CE” sono aggiunti sul lato posteriore, in una posizione conforme al regolamento UN/ECE n. 48.

22

Direttiva 76/758/CEE

(Luci di ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori, luci di arresto, luci di posizione laterali e di marcia diurna)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci.

23

Direttiva 76/759/CEE

(Indicatori di direzione)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci.

24

Direttiva 76/760/CEE

(Dispositivi di illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci.

25

Direttiva 76/761/CEE

[Fari (lampadine comprese)]

a)

Va verificata la conformità dell’illuminazione prodotta dal fascio di luce anabbagliante dei fari montati sul veicolo alle disposizioni della parte 6 del regolamento UN/ECE n. 112 relativo ai fari che emettono un fascio di luce asimmetrico. A tal fine, può essere fatto riferimento alle tolleranze indicate nell’allegato 5 di detto regolamento.

b)

La stessa decisione si applica mutatis mutandis al fascio di luce anabbagliante dei fari, di cui al regolamento UN/ECE n. 98 o 123.

26

Direttiva 76/762/CEE

(Proiettori fendinebbia anteriori)

Le disposizioni di detta direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci, se il veicolo ne è dotato.

27

Direttiva 77/389/CEE

(Dispositivi di rimorchio)

Le prescrizioni di detta direttiva non sono applicate.

28

Direttiva 77/538/CEE

(Proiettori fendinebbia posteriori)

Le disposizioni di detta direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci.

29

Direttiva 77/539/CEE

(Proiettori di retromarcia)

Le disposizioni di detta direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci, se il veicolo ne è dotato.

30

Direttiva 77/540/CEE

(Luci di stazionamento)

Le disposizioni di detta direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci, se il veicolo ne è dotato.

31

Direttiva 77/541/CEE

(Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta)

Componenti

a)

Non è necessario che le cinture di sicurezza siano omologate in conformità alla direttiva 77/541/CEE.

b)

Ciascuna cintura di sicurezza è tuttavia provvista di una placchetta di identificazione.

c)

Le indicazioni figuranti sulla placchetta devono essere conformi alla decisione relativa all’ancoraggio delle cinture di sicurezza (cfr. voce 19).

Prescrizioni relative all’installazione

a)

Il veicolo è munito di cinture di sicurezza conformi alle prescrizioni dell’allegato XV della direttiva 77/541/CEE.

b)

Se le cinture di sicurezza sono montate successivamente, in conformità al punto a) sopraindicato, devono essere di un tipo omologato conforme alla direttiva 77/541/CEE o al regolamento UN/ECE n. 16.

33

Direttiva 78/316/CEE

(Identificazione di comandi, spie ed indicatori)

a)

I simboli, compreso il colore delle loro spie corrispondenti, la cui presenza è obbligatoria a norma dell’allegato II della direttiva 78/316/CEE, sono conformi a detta direttiva.

b)

In caso contrario, il servizio tecnico verifica se i simboli, le spie e gli indicatori installati sul veicolo forniscono al conducente informazioni comprensibili sul funzionamento dei comandi in questione.

34

Direttiva 78/317/CEE

Sbrinamento/disappannamento

Il veicolo è munito di adeguati dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza.

35

Direttiva 78/318/CEE

Lavacristalli/tergicristalli

Il veicolo è munito di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.

36

Direttiva 2001/56/CE

(Sistemi di riscaldamento)

a)

L’abitacolo è dotato di un sistema di riscaldamento.

b)

I dispositivi di riscaldamento a combustione e la loro installazione sono conformi all’allegato VII della direttiva 2001/56/CE. Inoltre, i dispositivi di riscaldamento a combustione a GPL e i sistemi di riscaldamento a GPL sono conformi alle prescrizioni dell’allegato VIII di detta direttiva.

c)

I sistemi di riscaldamento supplementari montati successivamente devono essere conformi alle prescrizioni figuranti in detta direttiva.

39

Direttiva 80/1268/CEE

(Emissioni di CO2/consumo di carburante)

a)

Va eseguita una prova in conformità all’allegato I, parte 5, della direttiva 80/1268/CEE.

b)

Le prescrizioni di cui al punto 5.1.1 di detto allegato non si applicano.

c)

Se non viene eseguita alcuna prova relativa alle emissioni di gas dallo scarico, in applicazione delle disposizioni figuranti alla voce 2, le emissioni di CO2 e il consumo di carburante sono calcolati con la formula indicata nelle note esplicative (b) e (c).

40

Direttiva 80/1269/CEE

(Potenza del motore)

a)

Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore che indichi la potenza massima del motore in kW nonché il numero corrispondente di giri per minuto.

b)

In alternativa, può essere fatto riferimento a una curva della potenza del motore che fornisca le stesse informazioni.

41

Direttiva 2005/55/CE

[Emissioni (EUR 4 e 5) di veicoli commerciali pesanti — OBD — Opacità del fumo]

Emissioni di gas dallo scarico

a)

Va eseguita una prova in conformità all’allegato I, punto 6.2, della direttiva 2005/55/CE, utilizzando i fattori di deterioramento di cui all’allegato II, punto 3.6, della direttiva 2005/78/CE.

b)

I valori limite sono quelli stabiliti nell’allegato I, tabelle 1 o 2, della direttiva 2005/55/CE.

OBD

a)

Il veicolo è munito di un sistema OBD.

b)

L’interfaccia OBD è in grado di comunicare con gli strumenti diagnostici generalmente utilizzati per le ispezioni tecniche periodiche.

Opacità del fumo

a)

I veicoli muniti di motore diesel sono sottoposti a una prova con i metodi indicati all’allegato VI della direttiva 2005/55/CE.

b)

Il valore corretto del coefficiente di assorbimento è indicato in modo ben visibile e in una posizione facilmente accessibile.

45

Direttiva 92/22/CEE

(Vetri di sicurezza)

Componenti

a)

I vetri sono costituiti da vetro di sicurezza temperato o stratificato.

b)

Il montaggio di vetri di plastica è permesso solo nei posti situati dietro il montante “B”.

c)

Non è necessario che i vetri siano omologati conformemente alla direttiva 92/22/CEE.

Installazione

a)

Si applicano le prescrizioni in materia di installazione di cui all’allegato 21 del regolamento UN/ECE n. 43.

b)

Sul parabrezza e sui vetri situati di fronte al montante “B” non sono permesse pellicole colorate che possano ridurre la trasmissione regolare della luce al di sotto del minimo richiesto.

46

Direttiva 92/23/CEE

(Pneumatici)

Componenti

I pneumatici recano un marchio di omologazione “CE” e il simbolo “s” (suono).

Installazione

a)

Le dimensioni, l’indice di capacità di carico e la categoria di velocità dei pneumatici sono conformi alle prescrizioni dell’allegato IV della direttiva 92/23/CEE.

b)

Il simbolo della categoria di velocità del pneumatico è compatibile con la velocità massima di progetto del veicolo.

c)

La presenza di un limitatore di velocità non esenta dall’applicazione di questa prescrizione.

d)

Per l’applicazione delle disposizioni indicate sopra al punto b), la velocità massima del veicolo è dichiarata dal costruttore del veicolo. Il servizio tecnico può però valutare la velocità massima di progetto del veicolo utilizzato la potenza massima del motore, il numero massimo di giri per minuto e i dati concernenti la catena cinematica.

48

Direttiva 97/27/CE

(Masse e dimensioni)

a)

Vanno soddisfatti i requisiti essenziali di cui all’allegato I della direttiva 97/27/CE.

Tuttavia, le prescrizioni di cui ai punti 7.8.3, 7.9 e 7.10 di detto allegato non si applicano.

b)

Per l’applicazione delle disposizioni indicate sopra al punto a), le masse da considerare sono:

la massa in ordine di marcia definita nell’allegato I, punto 2.6, della direttiva 2007/46/CE, misurata dal servizio tecnico, e

la massa massima a pieno carico dichiarata dal costruttore o indicata sulla targhetta del costruttore, su etichette adesive o nelle informazioni contenute nel manuale del conducente. Queste masse vanno considerate masse massime a pieno carico tecnicamente ammissibili.

c)

Non sono ammesse modifiche tecniche effettuate dal richiedente — come la sostituzione dei pneumatici con pneumatici aventi un indice minore di capacità di carico — al fine di diminuire la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile del veicolo a 3,5 tonnellate o meno, in modo che il veicolo ottenere un’omologazione individuale.

d)

Non sono permesse esenzioni per quanto riguarda le dimensioni massime ammissibili.

49

Direttiva 92/114/CEE

(Sporgenze esterne delle cabine)

a)

In conformità all’allegato I, parte 6, della direttiva 92/114/CEE, vanno soddisfatti i requisiti generali di cui all’allegato I, parte 5, della direttiva 74/483/CEE.

b)

Se il servizio tecnico lo ritiene necessario, vanno soddisfatte le prescrizioni di cui ai punti 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.11 dell’allegato I della direttiva 74/483/CEE.

50

Direttiva 94/20/CE

(Dispositivi di aggancio)

Entità tecniche separate

a)

Non è necessario che i dispositivi di aggancio d’origine destinati a trainare un rimorchio la cui massa massima non è superiore a 1 500 kg siano omologati in conformità alla direttiva 94/20/CE.

b)

Un dispositivo di aggancio è considerato d’origine se è descritto nel manuale del conducente o in un documento informativo equivalente fornito all’acquirente dal costruttore del veicolo.

c)

Se l’aggancio è omologato con il veicolo, il certificato di omologazione contiene una dicitura in cui è precisato che spetta al proprietario verificare la compatibilità con il dispositivo di aggancio montato sul rimorchio.

d)

I dispositivi di aggancio diversi da quelli indicati sopra al punto a) e quelli montati successivamente sono omologati in conformità alla direttiva 94/20/CE.

Installazione sul veicolo

Il servizio tecnico verifica che l’installazione dei dispositivi di aggancio sia conforme all’allegato VII della direttiva 94/20/CE.

54

Direttiva 96/27/CE

(Urto laterale)

a)

Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato] è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

la direttiva 96/27/CE,

la norma FMVSS n. 214 (“Protezione contro gli urti laterali”),

l’articolo 18 del JSRRV.

b)

Su richiesta del richiedente può essere effettuata una prova su un veicolo di serie in conformità all’allegato II, parte 3, della direttiva 96/27/CE.

c)

La prova va eseguita da un servizio tecnico europeo notificato competente in materia. Un verbale dettagliato è rilasciato al richiedente.

56

Direttiva 98/91/CE

(Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose)

I veicoli destinati al trasporto di merci pericolose devono essere conformi alla direttiva 94/55/CE.

58

Regolamento (CE) n. 78/2009

(Protezione dei pedoni)

Dispositivo di assistenza alla frenata

I veicoli sono muniti di un sistema elettronico di frenatura antibloccaggio che agisce su tutte le ruote.

Protezione dei pedoni

Ai veicoli di massa massima non superiore a 2 500 kg e ai veicoli di massa massima superiore ai 2 500 kg le prescrizioni di tale regolamento non si applicano rispettivamente fino al 24 febbraio 2018 e fino al 24 agosto 2019.

Sistemi di protezione frontale

Tuttavia, i sistemi di protezione frontale installati sul veicolo vanno omologati in conformità al regolamento (CE) n. 78/2009 e la loro installazione è conforme ai requisiti essenziali figuranti nell’allegato I, sezione 6, di tale regolamento.

59

Direttiva 2005/64/CE

(Riciclabilità)

Le prescrizioni di detta direttiva non si applicano.

61

Direttiva 2006/40/CE

(Impianti di condizionamento d’aria)

Le prescrizioni di detta direttiva si applicano.

2.

L’allegato VI è così modificato:

a)

la prima frase del titolo del modello B è sostituita dalla seguente:

«MODELLO B

(da utilizzare per l’omologazione di un veicolo per quanto riguarda un sistema)»

b)

è aggiunto il modello D:

«MODELLO D

(da utilizzare per l’omologazione individuale armonizzata di un veicolo a norma dell’articolo 24)

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE INDIVIDUALE DEL VEICOLO

Image

Nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail dell’autorità preposta all’omologazione individuale

Comunicazione relativa all’omologazione individuale del veicolo a norma dell’articolo 24 della direttiva 2007/46/CE

Sezione 1

Il sottoscritto [… nome e funzione] certifica che il veicolo:

0.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore):…

Tipo:

Variante:

Versione:

0.2.1.   Nome commerciale: …

0.4.   Categoria del veicolo (2): …

0.5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

0.6.   Collocazione e metodo di applicazione delle targhe regolamentari: …

Collocazione del numero di identificazione del veicolo: …

0.9.   Nome e indirizzo dell’eventuale rappresentante del costruttore:

0.10.   Numero di identificazione del veicolo:

presentato per l’omologazione il

[……data della domanda]

da

[…… nome e indirizzo del richiedente]

è omologato a norma dell’articolo 24 della direttiva 2007/46/CE. In fede di che, è stato assegnato un seguente numero di omologazione: …

Il veicolo è conforme all’allegato IV, appendice 2, della direttiva 2007/46/CE e può essere immatricolato definitivamente, senza ulteriori omologazioni, negli Stati membri con circolazione a destra/sinistra (3) che utilizzano le unità metriche/britanniche (3) per il tachimetro.

(Luogo) (Data)

(Firma) (4)

(Timbro dell’autorità di omologazione)

[…]

[…]

[…]

Allegati

Due fotografie (5) del veicolo (risoluzione minima 640x480 pixel, ~7x10 cm)

Sezione 2

Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.   Numero di assi: …edi ruote: …

1.1.   Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

3.   Assi motori (numero, posizione, interconnessione): …

Principali dimensioni

4.   Interasse (6): … mm

4.1.   Distanza tra assi: 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm

5.   Lunghezza: … mm

6.   Larghezza: … mm

7.   Altezza: … mm

Masse

13.   Massa del veicolo in ordine di marcia: … kg (7)

16.   Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.   Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile: … kg

16.2.   Massa tecnicamente ammissibile su ogni asse: 1. … kg 2. … kg 3. … kg

16.4.   Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione: … kg

18.   Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1.   Rimorchio a timone: …kg

18.2.   Semirimorchio: …kg

18.3.   Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4.   Rimorchio non frenato: …kg

19.   Massa massima verticale statica tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio: …

Propulsione

20.   Costruttore del motore: …

21.   Codice del motore indicato sul motore: …

22.   Principio di funzionamento: …

23.   Esclusivamente elettrico: sì/no (8)

23.1.   Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (8)

24.   Numero e disposizione dei cilindri: …

25.   Cilindrata: …cm3

26.   Carburante: diesel/benzina/GPL/GN – biometano/etanolo/biodiesel/idrogeno (8)

26.1.   Monocarburante/bicarburante/policarburante (8)

27.   Potenza massima netta (9): … kW a … giri/min-1 o potenza nominale continua massima (motore elettrico) … kW (8)

Velocità massima

29.   Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

30.   Carreggiata dell’asse/degli assi: 1. … mm 2. … mm 3. … mm

35.   Insieme pneumatico-ruota: …

Carrozzeria

38.   Codice per la carrozzeria (10): …

40.   Colore del veicolo (11): …

41.   Numero e configurazione delle porte: …

42.   Numero di posti a sedere (incluso quello del conducente) (12): …

42.1.   Sedili destinati a essere utilizzati solo quando il veicolo è fermo: …

42.3.   Numero di posti accessibili agli utenti con sedia a rotelle: …

Dispositivo di aggancio

44.   Numero o marchio di omologazione del dispositivo di aggancio (se installato): …

Prestazioni ambientali

46.   Livello sonoro

con veicolo fermo: … dB(A) a regime: … min-1

con veicolo in marcia: … dB(A)

47.   Livello delle emissioni di gas di scarico (13): euro …

Altre legislazioni: …

49.   Emissioni di CO2/consumo di carburante/consumo di energia elettrica (14):

1.

tutti i motopropulsori eccetto i veicoli esclusivamente elettrici

 

Emissioni di CO2

Consumo di carburante

Misto:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Ponderato, misto

… g/km

… l/100 km

2.

Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli elettrici ibridi a ricarica esterna (OVC)

Consumo di energia elettrica [ponderato, misto (8)] …Wh/km

52.   Osservazioni

53.   Informazioni aggiuntive [chilometraggio (15), …]

Note esplicative relative all’allegato VI modello D


(1)  In assenza di un documento di immatricolazione, l’autorità competente può fare riferimento alla prova documentale disponibile della data di fabbricazione o alla prova documentale del primo acquisto.»

(2)  Come indicato nell’allegato II, parte A.

(3)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(4)  O una rappresentazione visiva di una “firma elettronica avanzata” in conformità alla direttiva 1999/93/CE, compresi i dati per la verifica.

(5)  Una di ¾ anteriore e una di ¾ posteriore

(6)  Questa voce va compilata solo se il veicolo ha due assi.

(7)  Questa massa è la massa effettiva del veicolo nelle condizioni indicate all’allegato I, punto 2.6.

(8)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(9)  Per i veicoli elettrici ibridi, indicare la potenza di entrambi i motori.

(10)  Utilizzare i codici descritti nell’allegato II, parte C.

(11)  Indicare solo il colore o i colori di base: bianco, giallo, arancione, rosso, viola, blu, verde, grigio, marrone o nero.

(12)  Esclusi i sedili destinati a essere utilizzati solo quando il veicolo è fermo e il numero di posti per sedie a rotelle.

(13)  Aggiungere il numero della norma euro e, se del caso, il carattere corrispondente alle disposizioni utilizzate per l’omologazione.

(14)  Ripetere per i vari carburanti che possono essere utilizzati.»

(15)  Non obbligatorio.


26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/33


REGOLAMENTO (UE) N. 184/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2011

relativo all’autorizzazione ad impiegare il Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi di pollastre destinate alla deposizione di uova, tacchini, specie avicole minori, altri uccelli ornamentali e selvaggina di penna (titolare dell’autorizzazione Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata da Calpis Co. Ltd Europe Representative Office)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi ad uso delle pollastre destinate alla deposizione, tacchini e altre specie avicole minori, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Da dieci anni l’impiego del Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) è autorizzato per polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione (2) e per suinetti svezzati dal regolamento (UE) n. 333/2010 della Commissione (3).

(5)

A sostegno della domanda di autorizzazione del preparato per pollastre destinate alla deposizione, tacchini e altre specie avicole minori sono stati presentati nuovi dati. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità») ha concluso, nel suo parere del 5 ottobre 2010 (4), che nelle condizioni di impiego proposte il Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) non ha effetti dannosi per la salute animale e umana o l’ambiente, e che il suo impiego accresce l’aumento di peso medio giornaliero delle specie cui è destinato. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per quanto riguarda il monitoraggio successivo all’immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. L’impiego di questo preparato può di conseguenza essere autorizzato come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni indicate nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 271 del 30.9.2006, pag. 19.

(3)  GU L 102 del 23.4.2010, pag. 19.

(4)  EFSA Journal 2010; 8(10):1867.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animal

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4b1820

Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata nell’Unione europea da Calpis Co. Ltd Europe Representative Office, Francia

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Composizione dell’additivo:

Preparato di Bacillus subtilis C-3102 DSM 15544 contenente un minimo di 1 × 1010 CFU/g

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Spore vive del Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Metodi di analisi  (1)

 

Conteggio: tecnica dello spread plate utilizzando triptone soia agar con trattamento termico preventivo

 

Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE)

Galline ovaiole

5 × 108

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

3.

L’impiego può essere autorizzato in mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici: monensin sodico decochinato, cloridrato di robenidina, diclazuril, lasalocid sodico, alofuginone, narasina, salinomicina sodica, maduramicina ammonio, narasina/nicarbazina, semduramicina, nicarbazina.

18 marzo 2021

Tacchini, specie avicole minori, altri uccelli ornamentali e selvaggina di penna

3 × 108


(1)  Maggiori informazioni sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/36


REGOLAMENTO (UE) N. 185/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2011

recante modifica al regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell’Islanda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio, del 19 marzo 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell’Islanda (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2009 si sono conclusi i negoziati per un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014, di seguito «il protocollo aggiuntivo».

(2)

La firma, a nome dell’Unione europea, e l’applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo sono state autorizzate con decisione 2010/674/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014, di un accordo tra l’Unione europea e la Norvegia su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, di un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 e di un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 (2).

(3)

Il protocollo aggiuntivo stabilisce nuovi contingenti tariffari annui in esenzione da dazio all’importazione nell’Unione europea per alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda.

(4)

In conformità del protocollo aggiuntivo, i volumi dei contingenti tariffari in esenzione da dazio per i primi 12 mesi compresi tra il 1o maggio 2009 e il 30 aprile 2010 saranno assegnati al secondo periodo contingentale. Inoltre occorre riportare i volumi non esauriti dei contingenti tariffari di alcuni prodotti per il periodo contingentale 1o marzo 2011-30 aprile 2011 ai corrispondenti contingenti tariffari per il periodo 1o maggio 2011-30 aprile 2012.

(5)

Per dare attuazione ai contingenti tariffari previsti dal protocollo aggiuntivo è necessario modificare il regolamento (CE) n. 499/96.

(6)

È necessario sostituire l’attuale riferimento al prezzo franco frontiera contenuto nel regolamento (CE) n. 499/96 con un riferimento al valore dichiarato in dogana ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (3), e prevedere che, per beneficiare delle preferenze di cui al protocollo aggiuntivo, tale valore debba essere almeno pari al prezzo di riferimento eventualmente fissato o da fissare ai sensi dello stesso regolamento.

(7)

Il protocollo 3 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, è stato modificato dalla decisione n. 2/2005 del comitato misto CE-Islanda del 22 dicembre 2005 (4). È pertanto necessario prevedere esplicitamente che si applichi il protocollo 3, come modificato nel 2005.

(8)

Nel quadro dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, allegato alla decisione 2007/138/CE del Consiglio (5), il commercio bilaterale di cavalli vivi tra l’Unione europea e l’Islanda è stato liberalizzato per contingenti illimitati. Pertanto, il contingente tariffario stabilito nell’allegato del regolamento (CE) n. 499/96 per i cavalli vivi non è più giustificato.

(9)

Per motivi di chiarezza e per tenere conto delle modifiche dei codici della nomenclatura combinata stabiliti nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (6), nonché delle suddivisioni TARIC, è opportuno sostituire l’intero allegato del regolamento (CE) n. 499/96.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 499/96.

(11)

In conformità della decisione 2010/674/UE, i nuovi contingenti tariffari per taluni pesci e prodotti della pesca devono essere applicati a partire dal 1o marzo 2011. Occorre pertanto che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 499/96 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca, originari dell’Islanda»;

2)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   I prodotti originari dell’Islanda elencati nell’allegato, quando sono immessi in libera pratica nell’Unione europea, possono beneficiare dell’esenzione dai dazi doganali entro i limiti dei contingenti tariffari, nei periodi stabiliti dal presente regolamento e in conformità alle disposizioni da esso previste.

2.   Le importazioni dei pesci e dei prodotti della pesca elencati nell’allegato beneficiano dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 solo se il valore dichiarato in dogana è almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (7).

3.   Si applica il protocollo 3 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, come modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2005 del comitato misto CE-Islanda, del 22 dicembre 2005 (8).

4.   Il beneficio dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0792 e 09.0812 non è concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.

3)

all’articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0810, 09.0811 e 09.0812.»;

4)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Nel caso in cui i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0810, 09.0811 e 09.0812 non siano totalmente esauriti per il periodo contingentale compreso tra il 1o marzo 2011 e il 30 aprile 2011, i volumi rimanenti sono riportati ai corrispondenti contingenti tariffari per il periodo 1o maggio 2011-30 aprile 2012.

A tal fine i prelievi dai contingenti tariffari applicabili tra il 1o marzo 2011 e il 30 aprile 2011 cessano il secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1o settembre 2011. Il giorno lavorativo seguente il saldo inutilizzato di questi contingenti tariffari è reso disponibile a titolo del contingente tariffario corrispondente applicabile dal 1o maggio 2011 al 30 aprile 2012.

A decorrere dal secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1o settembre 2011 non possono più essere effettuati prelievi retroattivi o restituzioni sui contingenti tariffari specifici applicabili dal 1o marzo 2011 al 30 aprile 2011.»;

5)

l’allegato è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 75 del 23.3.1996, pag. 8.

(2)  GU L 291 del 9.11.2010, pag. 1.

(3)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(4)  GU L 131 del 18.5.2006, pag. 1.

(5)  GU L 61 del 28.2.2007, pag. 28.

(6)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(7)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22

(8)  GU L 131 del 18.5.2006, pag. 1.»;


ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura “ex”, il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

Numero d’ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

Dazio contingentale (%)

09.0792

ex 0303 51 00

10

20

Aringhe delle specie Clupea harengus o Clupea pallasii, congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinate alla lavorazione industriale (1)  (2)

Dall’1.1 al 31.12

950

0

09.0812

0303 51 00

 

Aringhe delle specie Clupea harengus o Clupea pallasii, congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi (2)

Dall’1.3.2011 al 30.4.2011

1 900

0

Dall’1.5.2011 al 30.4.2012

950

Dall’1.5.2012 al 30.4.2013

950

Dall’1.5.2013 al 30.4.2014

950

09.0793

0302 12 00

0304 19 13

0304 29 13

 

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

Dall’1.1 al 31.12

50

0

09.0794

0302 23 00

 

Sogliole (Solea spp.), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce ed altre carni di pesci della voce 0304

Dall’1.1 al 31.12

250

0

0302 29

 

Rombi gialli (Lepidorhombus spp.) e altri pesci di forma appiattita, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altre carni di pesci della voce 0304

ex 0302 69 82

10

Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altre carni di pesci della voce 0304

0303 32 00

 

Passere di mare (Pleuronectes platessa), congelate, esclusi i filetti ed altre carni di pesci della voce 0304

0303 62 00

0303 79 98

 

Austromerluzzi (Dissostichus spp.) e altri pesci di mare, congelati, esclusi i filetti di pesce ed altre carni di pesci della voce 0304

0304 19 01

0304 19 03

0304 19 18

 

Filetti di persico del Nilo (Lates niloticus), di pangasio (Pangasius spp.) e di altri pesci di acqua dolce, freschi o refrigerati

0304 19 33

 

Filetti di merluzzi carbonari (Pollachius virens), freschi o refrigerati

0304 19 35

 

Filetti di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.), freschi o refrigerati

0304 11 10

0304 12 10

 

Filetti di pesci spada (Xiphias gladius) e di austromerluzzi (Dissostichus spp.), freschi o refrigerati

ex 0304 19 39

10

20

60

70

75

80

85

90

Altri filetti di pesce, esclusi aringhe e sgombri, freschi o refrigerati

0304 11 90

0304 12 90

0304 19 99

 

Altre carni di pesci (anche tritate), fresche o refrigerate

0304 29 01

0304 29 03

0304 29 05

0304 29 18

 

Filetti congelati di persico del Nilo (Lates niloticus), di pangasio (Pangasius spp.), di tilapia (Oreochromis spp.) e di altri pesci di acqua dolce

0304 99 31

 

Carni congelate di merluzzi della specie Gadus macrocephalus

0304 99 33

 

Carni congelate di merluzzi della specie Gadus morhua

0304 99 39

 

Carni congelate di merluzzi della specie Gadus ogac e della specie Boreogadus saida

0304 99 41

 

Carni congelate di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

ex 0304 99 51

11

15

Carni congelate di naselli (Merluccius spp.)

0304 99 71

 

Carni congelate di melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

ex 0304 99 99

20

25

30

40

50

60

65

69

70

81

89

90

Altre carni di pesci congelate, esclusi gli sgombri

09.0811

0304 19 35

 

Filetti di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.), freschi o refrigerati

Dall’1.3.2011 al 30.4.2011

1 500

0

Dall’1.5.2011 al 30.4.2012

750

Dall’1.5.2012 al 30.4.2013

750

Dall’1.5.2013 al 30.4.2014

750

09.0795

0305 61 00

 

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), salate ma non secche né affumicate, e aringhe in salamoia

Dall’1.1 al 31.12

1 750

0

09.0796

0306 19 30

 

Scampi (Nephrops norvegicus), congelati

Dall’1.1 al 31.12

50

0

09.0810

0306 19 30

 

Scampi (Nephrops norvegicus), congelati

Dall’1.3.2011 al 30.4.2011

1 040

0

Dall’1.5.2011 al 30.4.2012

520

Dall’1.5.2012 al 30.4.2013

520

Dall’1.5.2013 al 30.4.2014

520

09.0797

1604 12 91

1604 12 99

 

Altre preparazioni o conserve di aringhe, intere o in pezzi, ma non tritate

Dall’1.1 al 31.12

2 400

0

09.0798

1604 19 98

 

Altre preparazioni o conserve di pesci, interi o in pezzi, ma non tritati

Dall’1.1 al 31.12

50

0

ex 1604 20 90

20

30

35

50

60

90

Altre preparazioni o conserve di pesci, esclusi aringhe e sgombri


(1)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1)].

(2)  Poiché l’aliquota del dazio NPF è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio di questo contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel corso di detto periodo.»


26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/41


REGOLAMENTO (UE) N. 186/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2011

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l’11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (2).

(2)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 deve essere modificato per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3), della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (4) e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (5).

(3)

L’iscrizione del clorato come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e l’iscrizione del clorato come sostanza attiva nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE è stata parimenti oggetto di una decisione negativa. Pertanto, il clorato non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

(4)

L’iscrizione del benfuracarb, del cadusafos, del carbofuran e del triciclazolo come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L’iscrizione di dette sostanze nella parte 2 dell’allegato I è stata sospesa a causa della nuova domanda di autorizzazione ai sensi della direttiva 91/414/CEE, presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (6). Poiché la nuova domanda è stata ritirata dai richiedenti, viene a cadere il motivo della sospensione dell’iscrizione nella parte 2 dell’allegato I. Occorre pertanto inserire le sostanze benfuracarb, cadusafos, carbofuran e triciclazolo nell’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

(5)

L’iscrizione del methomyl come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione positiva, per cui il methomyl non è più vietato per l’impiego nella sottocategoria «pesticidi» del gruppo «prodotti fitosanitari». Occorre quindi modificare in tal senso la voce corrispondente nella parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

(6)

L’iscrizione del malathion come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione positiva, per cui il malathion non è più vietato per l’impiego nella sottocategoria «pesticidi» del gruppo «prodotti fitosanitari». L’iscrizione del malathion come sostanza attiva nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE è stata oggetto di una decisione negativa, per cui il malathion non può essere utilizzato nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». Occorre quindi modificare in tal senso la voce corrispondente nella parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

(7)

Per il flurprimidol è stata presentata una nuova domanda ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008, che richiederà una nuova decisione circa la sua iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE; il flurprimidol deve essere pertanto cancellato dall’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. È opportuno che la decisione relativa all’eventuale iscrizione nell’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell’allegato I non sia presa prima dell’adozione della nuova decisione sullo statuto di tale sostanza ai sensi della direttiva 91/414/CEE.

(8)

Le voci relative al paraquat nelle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 presentano incoerenze e ambiguità quanto ai numeri di codice e devono quindi essere modificate inserendovi i numeri di codice pertinenti.

(9)

Occorre pertanto modificare l’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

(10)

Per dare agli Stati membri e all’industria tempo sufficiente per adottare le misure necessarie, è opportuno posticipare l’applicazione del presente regolamento.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato secondo l’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.

(3)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(4)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(5)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(6)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato come segue:

1)

la parte 1 è così modificata:

a)

è aggiunta la seguente voce:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC

Sotto-categoria (*)

Limitazione d’impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«Clorato +

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p(1)

 

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

b)

la voce «paraquat» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC

Sotto-categoria (*)

Limitazione d’impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«Paraquat +

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p(1)

 

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

c)

la voce «malathion» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC

Sotto-categoria (*)

Limitazione d’impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«Malathion

121-75-5

204-497-7

2930 90 99

p(2)

 

d)

la voce «methomyl» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC

Sotto-categoria (*)

Limitazione d’impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«Methomyl

16752-77-5

240-815-0

2930 90 99

p(2)

 

2)

la parte 2 è così modificata:

a)

sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica

N. CAS

Numero Einecs

Codice NC

Categoria (*)

Limitazione d’impiego (**)

«Benfuracarb

82560-54-1

n.d.

2932 99 00

p

b

Cadusafos

95465-99-9

n.d.

2930 90 99

p

b

Carbofuran

1563-66-2

216-353-0

2932 99 00

p

b

Clorato

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p

b

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

Triciclazolo

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p

b)

la voce «paraquat» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

N. CAS

Numero Einecs

Codice NC

Categoria (*)

Limitazione d’impiego (**)

«Paraquat

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

c)

è soppressa la seguente voce:

Sostanza chimica

N. CAS

Numero Einecs

Codice NC

Categoria (*)

Limitazione d’impiego (**)

«Flurprimidol

56425-91-3

n.d.

2933 59 95

p


26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/45


REGOLAMENTO (UE) N. 187/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2011

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (2) stabilisce le regole concernenti il livello accresciuto di controlli ufficiali che devono essere effettuati sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») ai punti d'entrata nei territori indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.

(2)

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.

(3)

Il verificarsi di incidenti, e la loro gravità, nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), le risultanze delle missioni effettuate nei paesi terzi dall'Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, indicano la necessità di modificare l'elenco.

(4)

Occorre segnatamente modificare l'elenco sopprimendo le voci relative ai prodotti per i quali le suddette fonti di informazione indicano in generale un grado soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti nella normativa dell'Unione e per i quali un livello accresciuto di controlli ufficiali non è quindi più giustificato.

(5)

Occorre inoltre inserire nell'elenco alcuni altri prodotti per i quali le fonti di informazione indicano un grado di mancata conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza, che giustifica pertanto l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali.

(6)

Analogamente, occorre modificare l'elenco riducendo la frequenza dei controlli ufficiali sui prodotti per i quali le fonti di informazione indicano un miglioramento generale della conformità ai pertinenti requisiti stabiliti nella normativa dell'Unione e per i quali l'attuale livello di controlli ufficiali non è quindi più giustificato.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza nell'elenco le voci relative ad alcune importazioni dalla Cina, dalla Repubblica dominicana, dall'India e dal Sud Africa.

(8)

A fini di chiarezza della legislazione dell'Unione, è inoltre opportuno inserire nell'elenco una piccola precisazione riguardante le voci relative alle importazioni di peperoni dalla Repubblica dominicana e di peperoni (dolci) dalla Turchia.

(9)

Occorre che le modifiche dell'elenco, con la soppressione dei riferimenti a prodotti e la riduzione della frequenza dei controlli, si applichino quanto prima dal momento che i problemi iniziali di sicurezza sono stati risolti. È opportuno pertanto che le modifiche si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(10)

In considerazione del numero di modifiche che occorre apportare all'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, è opportuno sostituire detto allegato con il testo dell'allegato del presente regolamento.

(11)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 669/2009.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2011.

Le seguenti modifiche dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 si applicano tuttavia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

a)

la soppressione delle seguenti voci relative a:

i)

oligoelementi dalla Cina;

ii)

mango dalla Repubblica dominicana;

iii)

i seguenti mangimi ed alimenti dal Vietnam:

arachidi con guscio,

arachidi sgusciate,

burro di arachidi,

arachidi altrimenti preparate o conservate;

b)

la modifica della frequenza dei controlli fisici e di identità dei seguenti alimenti provenienti da tutti i paesi terzi:

i)

pimenti (Capsicum annuum), tritati o polverizzati;

ii)

prodotti derivati dal peperoncino (curry);

iii)

curcuma longa (curcuma);

iv)

olio di palma rosso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

A)   Mangimi e alimenti di origine non animale oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti

(utilizzazione prevista)

Codice NC (1)

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità

(%)

Arachidi con guscio

1202 10 90

Argentina

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 20 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

Arachidi con guscio

1202 10 90

Brasile

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 20 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

Paste alimentari secche

ex 1902

Cina

Alluminio

10

(Alimenti)

Fagiolo asparago (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Repubblica dominicana

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (3)

50

Melone amaro (Momordica charantia)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Zucca bottiglia (Lagenaria siceraria)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Peperoni (Capsicum spp.)

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Melanzane

0709 30 00; ex 0710 80 95

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

Arance, fresche o secche

0805 10 20; 0805 10 80

Egitto

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (7)

10

Pesche

0809 30 90

Melagrane

ex 0810 90 95

Fragole

0810 10 00

Fagioli verdi

ex 0708 20 00

(Alimenti — frutta e verdure fresche)

Arachidi con guscio

1202 10 90

Ghana

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 20 00

Burro di arachidi

2008 11 10

(Mangimi e alimenti)

Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 85

India

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (5)

10

(Alimenti — erbe aromatiche)

Pimenti (Capsicum annuum) interi

ex 0904 20 10

India

Aflatossine

50

Pimenti (Capsicum annuum) tritati o polverizzati

ex 0904 20 90

Prodotti derivati dal peperoncino (curry)

0910 91 05

Noci moscate (Myristica fragrans)

0908 10 00

Macis (Myristica fragrans)

0908 20 00

Zenzero (Zingiber officinale)

0910 10 00

Curcuma longa (curcuma)

0910 30 00

(Alimenti — spezie essiccate)

Arachidi con guscio

1202 10 90

India

Aflatossine

20

Arachidi sgusciate

1202 20 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

Gombo

ex 0709 90 90

India

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (2)

10

(Alimenti)

Semi di melone (egusi, Citrullus lanatus) e prodotti derivati

ex 1207 99 97; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99;

Nigeria

Aflatossine

50

(Alimenti)

Riso Basmati destinato al consumo umano diretto

ex 1006 30

Pakistan

Aflatossine

20

(Alimenti — riso lavorato)

Pimenti (Capsicum annuum) interi

ex 0904 20 10

Perù

Aflatossine e ocratossina A

10

Pimenti (Capsicum annuum) tritati o polverizzati

ex 0904 20 90

(Alimenti — spezie essiccate)

Arachidi con guscio

1202 10 90

Sud Africa

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 20 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

Foglie di coriandolo

ex 0709 90 90

Thailandia

Salmonella (6)

10

Basilico

ex 1211 90 85

Menta

ex 1211 90 85

(Alimenti — erbe aromatiche)

Foglie di coriandolo

ex 0709 90 90

Thailandia

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (4)

20

Basilico

ex 1211 90 85

(Alimenti — erbe aromatiche)

Fagiolo asparago (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Thailandia

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (4)

50

Melanzane

0709 30 00; ex 0710 80 95

Cavoli

0704; ex 0710 80 95

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

Peperoni (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Turchia

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (8)

10

Zucchine

0709 90 70; ex 0710 80 95

Pomodori

0702 00 00; 0710 80 70

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

Pere

0808 20 10; 0808 20 50

Turchia

Antiparassitario: amitraz

10

(Alimenti)

Uve secche

0806 20

Uzbekistan

Ocratossina A

50

(Alimenti)

Pimenti (Capsicum annuum) tritati o polverizzati

ex 0904 20 90

Tutti i paesi terzi

Coloranti Sudan

10

Prodotti derivati dal peperoncino (curry)

0910 91 05

Curcuma longa (curcuma)

0910 30 00

(Alimenti — spezie essiccate)

Olio di palma rosso

ex 1511 10 90

(Alimenti)

B)   Definizioni

Ai fini del presente allegato i “coloranti Sudan” comprendono le seguenti sostanze chimiche:

i)

Sudan I (numero CAS 842-07-9);

ii)

Sudan II (numero CAS 3118-97-6);

iii)

Sudan III (numero CAS 85-86-9);

iv)

Scarlet Red o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).»


(1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con “ex” (ad esempio, ex 1006 30: è compreso solo il riso Basmati destinato al consumo umano diretto).

(2)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, metamidofos, triazofos, endosulfan, monocrotofos.

(3)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: amitraz, acefato, aldicarb, benomil, carbendazim, clorfenapir, clorpirifos, CS2 (ditiocarbammati), diafentiuron, diazinon, diclorvos, dicofol, dimetoato, endosulfan, fenamidone, imidacloprid, malation, metamidofos, metiocarb, metomil, monocrotofos, ometoato, oxamil, profenofos, propiconazolo, tiabendazolo, tiacloprid.

(4)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, carbaril, carbendazim, carbofurano, clorpirifos, clorpirifos-metile, dimetoato, etion, malation, metalaxil, metamidofos, metomil, monocrotofos, ometoato, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon, triazofos, dicrotofos, EPN, triforina.

(5)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: triazofos, ossidemeton-metile, clorpirifos, acetamiprid, thiamethoxam, clothianidin, metamidofos, acefato, propargite, monocrotofos.

(6)  Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo certificato validato in base al metodo di riferimento, come previsto nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

(7)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbendazim, ciflutrin, ciprodinil, diazinon, dimetoato, etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, esaflumuron, lambda-cialotrina, metiocarb, metomil, ometoato, oxamil, fentoato, tiofanato-metile.

(8)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: metomil, oxamil, carbendazim, clofentezine, diafentiuron, dimetoato, formetanato, malation, procimidone, tetradifon, tiofenato-metile.


26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/51


REGOLAMENTO (UE) N. 188/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2011

recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

È necessario adottare norme sulle modalità concernenti la presentazione e la valutazione delle domande di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva. È necessario in particolare stabilire i periodi per le diverse fasi della procedura, al fine di garantire che si svolgano rapidamente.

(2)

Le informazioni supplementari presentate dopo la domanda e i fascicoli devono essere presi in considerazione solo se richiesti dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») o dallo Stato membro relatore e solo se presentati entro il termine stabilito.

(3)

Per quanto riguarda le domande presentate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, è necessario prevedere misure transitorie. In particolare, va esteso il periodo entro il quale il richiedente può presentare le informazioni supplementari richieste dall’Autorità o dallo Stato membro relatore. Quanto a tali domande, è inoltre necessario stabilire i periodi in cui l’Autorità trasmette il progetto di relazione di valutazione e gli Stati membri non relatori e il richiedente presentano le proprie osservazioni.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di presentazione e di valutazione delle domande di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive che non erano sul mercato il 26 luglio 1993.

Articolo 2

Domanda

1.   Un richiedente che intende garantire l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di una sostanza attiva di cui all’articolo 1 presenta a uno Stato membro (di seguito «lo Stato membro relatore») una domanda relativa a tale sostanza attiva accompagnata da un fascicolo completo e da un fascicolo ricapitolativo, conformemente a quanto stabilito all’articolo 3, oppure una giustificazione scientificamente motivata dell’omessa presentazione di certe parti di tali fascicoli, a dimostrazione che la sostanza attiva soddisfa i requisiti posti dall’articolo 5 di tale direttiva.

Ai fini del presente regolamento, per «richiedente» si intende la persona che fabbrica essa stessa la sostanza attiva o che ne affida la fabbricazione a un terzo o a una persona designata dal fabbricante come suo rappresentante esclusivo ai fini del rispetto del presente regolamento.

2.   Al momento della presentazione della domanda, il richiedente può chiedere, in applicazione dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, che alcune parti dei fascicoli di cui al paragrafo 1 del presente articolo rimangano riservate. Il richiedente è tenuto a chiarire, per ciascun documento o parte di documento, i motivi di tale richiesta di riservatezza.

Gli Stati membri valutano le richieste di riservatezza. A fronte di una richiesta d’accesso alle informazioni, lo Stato membro relatore decide quali informazioni debbano essere tenute riservate.

Il richiedente presenta separatamente le informazioni che devono rimanere riservate.

Il richiedente presenta contestualmente eventuali richieste di protezione dei dati in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Fascicoli

1.   Il fascicolo ricapitolativo comprende:

a)

dati relativi ad una o più utilizzazioni rappresentative di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in grado di dimostrare che i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 91/414/CEE sono soddisfatti;

b)

per ciascun punto dei requisiti in materia di dati applicabili alla sostanza attiva indicati nell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, i riassunti e i risultati di prove e studi, il nome del loro proprietario e della persona o dell’istituto che ha effettuato le prove e gli studi;

c)

per ciascun punto dei requisiti in materia di dati applicabili al prodotto fitosanitario indicati nell’allegato III della direttiva 91/414/CEE, i riassunti e i risultati di prove e studi, il nome del loro proprietario e della persona o dell’istituto che ha effettuato le prove e gli studi in rapporto con la valutazione dei criteri definiti nell’articolo 5 di tale direttiva, tenuto conto del fatto che dati lacunosi in un fascicolo, come stabilito negli allegati II o III di tale direttiva, a causa della gamma delle utilizzazioni rappresentative proposte, possono ostacolare l’iscrizione delle sostanze nell’allegato I di tale direttiva;

d)

un elenco di controllo da cui risulti che il fascicolo di cui al paragrafo 2 è completo;

e)

i motivi per i quali le relazioni sulle prove e sugli studi presentate sono necessarie per l’iscrizione della sostanza attiva in esame;

f)

una valutazione di tutte le informazioni presentate;

g)

se del caso, una copia della domanda dei livelli di residuo di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o una giustificazione per la mancata presentazione di tale copia della domanda;

2.   Il fascicolo completo contiene il testo integrale delle singole relazioni di prove e di studi concernenti l’insieme delle informazioni di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1 nonché un elenco di tali prove e studi.

Articolo 4

Controllo della completezza dei fascicoli

1.   Entro tre mesi a decorrere dal ricevimento della domanda, lo Stato membro relatore verifica se i fascicoli allegati alla domanda contengono tutti gli elementi previsti nell’articolo 3 mediante l’elenco di controllo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d). Verifica altresì le richieste di riservatezza di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e l’elenco delle prove e degli studi presentati conformemente all’articolo 3, paragrafo 2.

2.   Qualora manchino uno o più degli elementi previsti nell’articolo 3, lo Stato membro relatore ne informa il richiedente e fissa un termine per la loro presentazione; questo termine non deve superare i tre mesi.

3.   Se alla scadenza del termine di cui al paragrafo 2 il richiedente non ha comunicato gli elementi mancanti, lo Stato membro relatore informa il richiedente, la Commissione e gli altri Stati membri che la domanda è respinta.

4.   Se i fascicoli allegati alla domanda contengono tutti gli elementi previsti nell’articolo 3, lo Stato membro relatore notifica al richiedente, alla Commissione, agli altri Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») che la domanda è completa. Dopo aver ricevuto la suddetta notifica, il richiedente trasmette immediatamente i fascicoli agli altri Stati membri, alla Commissione e all’Autorità, comprese le informazioni riguardanti le parti dei fascicoli per le quali era stata richiesta la riservatezza a norma dell’articolo 2, paragrafo 2.

5.   Entro quattro mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 4, si adotta una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE che stabilisce che i fascicoli presentati soddisfano i requisiti di cui agli allegati II e III di tale direttiva (di seguito «decisione sulla completezza»).

Articolo 5

Presentazione di informazioni da parte di terzi

1.   Qualunque persona o qualunque Stato membro che intenda presentare allo Stato membro relatore informazioni che possono contribuire alla valutazione, in particolare per quanto riguarda gli effetti potenzialmente pericolosi della sostanza attiva o dei suoi residui sulla salute umana e animale e sull’ambiente, deve farlo, fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 7 della direttiva 91/414/CEE, entro un termine non superiore a tre mesi a decorrere dalla pubblicazione di una decisione sulla completezza per la sostanza attiva in esame.

2.   Lo Stato membro relatore invia senza indugio all’Autorità e al richiedente le informazioni ricevute da terzi.

3.   Il richiedente può inviare le sue osservazioni sulle informazioni di cui al paragrafo 2 allo Stato membro relatore e all’Autorità entro due mesi dal ricevimento di tali informazioni.

Articolo 6

Valutazione da parte dello Stato membro relatore

1.   Entro dodici mesi a decorrere dalla pubblicazione della decisione sulla completezza, lo Stato membro relatore elabora e presenta alla Commissione, con copia all’Autorità, una relazione (di seguito «progetto di relazione di valutazione») che valuta in quale misura la sostanza attiva è in grado di soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 91/414/CEE. Allo stesso tempo, informa il richiedente che il progetto di relazione di valutazione è stato presentato e gli chiede di inviare quanto prima i fascicoli aggiornati all’Autorità, agli altri Stati membri e alla Commissione, se del caso.

2.   Lo Stato membro relatore può consultare l’Autorità.

3.   Se lo Stato membro relatore necessita di ulteriori informazioni le richiede al richiedente e fissa un termine non superiore a sei mesi per la loro presentazione. Lo Stato membro relatore informa la Commissione e l’Autorità. Nella sua valutazione, lo Stato membro relatore tiene conto unicamente delle informazioni richieste e ricevute nei limiti del periodo di tempo concesso.

Nei casi in cui lo Stato membro relatore richiede informazioni supplementari, il periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 1 per la presentazione del progetto di relazione di valutazione è prorogato per il periodo supplementare concesso dallo Stato membro relatore per la presentazione delle informazioni supplementari. Se le informazioni richieste sono fornite allo Stato membro relatore prima della fine del periodo concesso, la proroga corrisponde alla parte effettivamente utilizzata di tale periodo.

4.   Se alla scadenza del termine di cui al paragrafo 3, primo comma, il richiedente non ha comunicato tutte le informazioni supplementari richieste conformemente al paragrafo 1, lo Stato membro relatore ne informa il richiedente, la Commissione, gli altri Stati membri e l’Autorità e indica gli elementi mancanti nel progetto di relazione di valutazione.

5.   Se, dopo aver dato al richiedente la possibilità di presentare osservazioni, la Commissione conclude che il richiedente è venuto meno all’obbligo di presentare gli elementi necessari per la valutazione di cui al paragrafo 1, essa adotta una decisione conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), secondo la quale la sostanza attiva in questione non dev’essere iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 7

Trasmissione e consultazione del progetto di relazione di valutazione

1.   Entro trenta giorni dal ricevimento, l’Autorità trasmette al richiedente e agli altri Stati membri il progetto di relazione di valutazione dello Stato membro relatore. Se entro tale termine di trenta giorni l’Autorità non riceve il fascicolo di cui all’articolo 6, paragrafo 1, essa trasmette la relazione non appena riceve il fascicolo.

Gli Stati membri e il richiedente sono autorizzati a presentare osservazioni scritte all’Autorità per un periodo di due mesi.

2.   L’Autorità mette a disposizione del pubblico il progetto di relazione di valutazione, escluse le informazioni in relazione alle quali il richiedente ha presentato una richiesta motivata di trattamento riservato conformemente all’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.

L’Autorità concede al richiedente due settimane di tempo entro le quali quest’ultimo può chiedere che alcune parti del progetto di relazione di valutazione rimangano riservate.

Articolo 8

Conclusioni dell’Autorità

1.   Entro quattro mesi a decorrere dalla scadenza del periodo previsto per la presentazione di osservazioni scritte, l’Autorità adotta una conclusione con la quale determina se la sostanza attiva è suscettibile di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 91/414/CEE, ne informa il richiedente, gli Stati membri e la Commissione e la mette a disposizione del pubblico.

Ove opportuno, l’Autorità inserisce nelle sue conclusioni le misure di attenuazione dei rischi proposte nel progetto di relazione di valutazione in rapporto alle utilizzazioni previste.

2.   Se del caso, l’Autorità organizza una consultazione di esperti, compresi gli esperti dello Stato membro relatore.

In tal caso, il periodo di quattro mesi per l’adozione della conclusione, stabilito al paragrafo 1, è prorogato di due mesi.

3.   Se l’Autorità necessita di ulteriori informazioni, essa, in consultazione con lo Stato membro relatore, stabilisce per il richiedente un termine massimo di tre mesi per fornire tali informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità stessa. Essa ne informa il richiedente, la Commissione e gli Stati membri. Per quanto riguarda le domande per le quali è stata pubblicata una decisione sulla completezza entro il 31 dicembre 2005, il termine massimo è di cinque mesi.

4.   Entro due mesi dal ricevimento delle informazioni supplementari, lo Stato membro relatore valuta tali informazioni e presenta all’Autorità un addendum al progetto di relazione di valutazione. Per quanto riguarda le domande per le quali è stata pubblicata una decisione sulla completezza entro il 31 dicembre 2005, il termine è di tre mesi.

5.   Se l’Autorità richiede informazioni supplementari conformemente al paragrafo 3, il periodo dalla data di tale richiesta alla data di presentazione dell’addendum al progetto di relazione di valutazione non è preso in considerazione per il calcolo del periodo per l’adozione della conclusione di cui ai paragrafi 1 e 2.

6.   Nella sua conclusione, l’Autorità tiene conto unicamente delle informazioni supplementari richieste da essa o dallo Stato membro relatore e ricevute nel corso del periodo di tempo concesso.

7.   L’Autorità stabilisce il formato delle sue conclusioni, che contengono dettagli riguardanti la procedura di valutazione e le proprietà della sostanza attiva interessata.

Articolo 9

Presentazione di un progetto di atto

1.   La Commissione presenta al comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali (di seguito «il comitato»), entro sei mesi dal ricevimento delle conclusioni dell’Autorità, un progetto della relazione di riesame da approvare nel corso della sua riunione.

Viene data al richiedente la possibilità di presentare osservazioni concernenti il progetto della relazione di riesame entro un termine, non superiore a trenta giorni, stabilito dalla Commissione.

2.   Sulla base del progetto della relazione di riesame, e tenuto conto dei commenti presentati dal richiedente entro il termine stabilito dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1, viene adottato un atto conformemente alla procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, in cui si stabilisce:

a)

che una sostanza attiva è iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e si indicano eventualmente le condizioni e le restrizioni che si applicano;

b)

che una sostanza attiva non è iscritta nell’allegato I di tale direttiva.

Articolo 10

Accesso alla relazione di riesame

La relazione di riesame completata, ad eccezione delle parti riguardanti informazioni riservate contenute nei fascicoli e qualificate come tali conformemente all’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, è messa a disposizione del pubblico per consultazione.

Articolo 11

Misure transitorie

1.   Gli articoli 2, 3 e l’articolo 4, paragrafo 1, non si applicano alle domande di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive per le quali la domanda è pervenuta allo Stato membro relatore entro il 17 marzo 2011 ma per le quali non è stato svolto un controllo della completezza entro tale data.

Per tali domande, lo Stato membro relatore effettua il controllo della completezza di cui all’articolo 4, paragrafo 1, entro il 18 giugno 2011.

2.   Gli articoli 2, 3 e 4 non si applicano alle domande di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive per le quali il fascicolo è stato inviato al comitato conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva entro il 17 marzo 2011 ma per le quali non è stata adottata una decisione sulla completezza entro tale data.

Per tali domande, si adotta una decisione sulla completezza in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE entro il 18 luglio 2011.

3.   Gli articoli 2, 3 e 4 non si applicano alle domande di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive per le quali una decisione sulla completezza è stata adottata ma non pubblicata entro il 17 marzo 2011.

4.   Gli articoli da 2 a 6 non si applicano alle domande di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive per le quali è stata pubblicata una decisione sulla completezza entro il 17 marzo 2011 ma per le quali non è stato presentato alla Commissione un progetto di relazione di valutazione entro tale data.

Per tali domande, lo Stato membro relatore redige e presenta il progetto di relazione di valutazione alla Commissione, con copia all’Autorità, entro il 18 marzo 2012. Allo stesso tempo, informa il richiedente che il progetto di relazione di valutazione è stato presentato e gli chiede di inviare quanto prima i fascicoli aggiornati all’Autorità, agli altri Stati membri e alla Commissione, se del caso. Si applica, mutatis mutandis, l’articolo 6, paragrafi da 2 a 5.

5.   Gli articoli da 2 a 6 e l’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, non si applicano alle domande per le quali il progetto di relazione di valutazione è pervenuto all’Autorità ma non è stato trasmesso al richiedente e agli Stati membri affinché presentassero le loro osservazioni entro il 17 marzo 2011.

6.   In deroga al paragrafo 5, alle domande per le quali il progetto di relazione di valutazione è stato presentato alla Commissione e all’Autorità entro il 31 dicembre 2009 non si applicano gli articoli da 2 a 6 e l’articolo 7, paragrafo 1, primo comma. In tali casi si applica la seguente procedura:

entro il 18 aprile 2011, lo Stato membro relatore domanda al richiedente di informare entro un mese tale Stato membro e l’Autorità qualora ritenga che siano disponibili informazioni che non erano state presentate per la preparazione del progetto di relazione di valutazione e che potrebbero influire sul risultato della valutazione, specificando la natura di tali informazione e i possibili effetti sulla valutazione.

Entro due mesi dal ricevimento della risposta del richiedente, l’Autorità decide se le informazioni potrebbero influire sul risultato della valutazione. In caso positivo, l’Autorità domanda senza indugio allo Stato membro relatore di chiedere al richiedente di presentare tali informazioni. Lo Stato membro relatore aggiorna il progetto di relazione di valutazione, ove appropriato, in considerazione di tali informazioni.

L’Autorità stabilisce un periodo fino a sei mesi entro il quale lo Stato membro relatore redige e presenta alla Commissione tale progetto di relazione di valutazione e ne invia una copia all’Autorità. Allo stesso tempo, informa il richiedente che il progetto di relazione di valutazione è stato presentato e gli chiede di inviare quanto prima i fascicoli aggiornati all’Autorità, agli altri Stati membri e alla Commissione, se del caso. L’articolo 6, paragrafi da 2 a 5, si applica mutatis mutandis e il periodo di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, non è superiore a tre mesi.

7.   La Commissione stabilisce e pubblica sul proprio sito internet le date per la trasmissione del progetto di relazione di valutazione di cui ai paragrafi 5 e 6. Se il progetto di relazione di valutazione viene aggiornato, conformemente al paragrafo 6, viene trasmesso nella versione aggiornata. La Commissione stabilisce e pubblica sul proprio sito internet le date per la presentazione delle relative osservazioni.

Articolo 12

Tasse

1.   Gli Stati membri possono richiedere il pagamento di tasse o diritti per recuperare i costi connessi con l’attività da essi svolta in applicazione del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri provvedono a che le tasse e i diritti di cui al paragrafo 1:

a)

siano stabiliti in modo trasparente; nonché

b)

corrispondano al costo totale effettivo del lavoro svolto, a meno che non sia di pubblico interesse ridurli.

Articolo 13

Altri diritti, prelievi o tasse

L’articolo 12 non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre, conformemente al trattato, diritti, prelievi o tasse per quanto riguarda l’autorizzazione, la commercializzazione, l’utilizzazione e il controllo di sostanze attive e di prodotti fitosanitari diversi dalla tassa prevista da tale articolo.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.


26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/56


REGOLAMENTO (UE) N. 189/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2011

che modifica gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali e si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e prodotti di origine animale e, in alcuni casi specifici, alle loro esportazioni.

(2)

L'allegato VII, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le misure di eradicazione da attuare a seguito della confermata presenza di TSE negli ovini e nei caprini. In caso di conferma di una TSE diversa dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in un ovino o in un caprino, le misure di eradicazione comportano l'abbattimento e la distruzione completa di tutti gli animali dell'azienda oppure l'abbattimento e la distruzione completa degli ovini dell'azienda geneticamente suscettibili alla scrapie e l'abbattimento e la distruzione completa di tutti i caprini dell'azienda in quanto nei caprini non è stata dimostrata alcuna resistenza genetica alla scrapie.

(3)

L'allegato VII, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce inoltre che gli Stati membri possono decidere di differire la distruzione degli animali per un massimo di cinque stagioni riproduttive purché siano soddisfatte determinate condizioni. Tuttavia, nel caso di ovini o caprini destinati alla produzione di latte a fini di commercializzazione, l'abbattimento e la distruzione degli animali possono essere differiti soltanto per un massimo di 18 mesi. Il regolamento (CE) n. 999/2001 non definisce la data di decorrenza dei 18 mesi di differimento. Ai fini della certezza del diritto dell'Unione, è opportuno modificare l'allegato VII di tale regolamento in modo che il periodo di differimento decorra dalla data della conferma del caso di riferimento.

(4)

Inoltre, a luglio 2010 i risultati preliminari di uno studio scientifico (2) svolto dalle autorità cipriote sotto la supervisione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le TSE hanno dimostrato che i caprini potrebbero presentare una resistenza genetica alla scrapie. I risultati definitivi dello studio non sono però attesi prima del secondo semestre del 2012.

(5)

Se lo studio confermerà l'esistenza di una resistenza alla scrapie, si può ritenere opportuno modificare, a decorrere da gennaio 2013, il regolamento (CE) n. 999/2001 in modo che i caprini resistenti alla scrapie non siano assoggettati alle prescrizioni in materia di abbattimento e distruzione completa stabilite dall'allegato VII, capitolo A, di tale regolamento. Per evitare l'abbattimento inutile e la distruzione completa di caprini che a breve termine potrebbero essere considerati resistenti alla scrapie, nelle aziende i cui animali siano destinati alla produzione di latte a fini di commercializzazione si ritiene opportuno prolungare fino al 31 dicembre 2012 il periodo di differimento dell'abbattimento e della distruzione completa di tali animali ove il caso di riferimento sia stato confermato anteriormente al 1o luglio 2011.

(6)

L'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le norme relative all'importazione nell'Unione di animali vivi, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale. Il capitolo C di tale allegato detta le norme relative alle importazioni di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini, in particolare gelatina.

(7)

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che la gelatina ottenuta da cuoio e pelli di ruminanti sani non sia soggetta alle restrizioni all'immissione sul mercato previste da alcune disposizioni del medesimo regolamento. È pertanto opportuno che non siano assoggettate a tali restrizioni neppure le importazioni nell'Unione di gelatina ottenuta da cuoio e pelli di ruminanti sani.

(8)

L'allegato IX, capitolo D, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le norme relative alle importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti lavorati derivati dagli stessi e ricavati da bovini, ovini e caprini.

(9)

Alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, quali definiti nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (3) non presentano alcun rischio di trasmissione delle TSE all'uomo o agli animali. I requisiti del certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato IX, capitolo D, del regolamento (CE) n. 999/2001 non devono quindi applicarsi alle importazioni di tali prodotti.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001.

(11)

Il regolamento (CE) n. 1069/2009 si applica a decorrere dal 4 marzo 2011. Ai fini di chiarezza e coerenza della legislazione dell'Unione, è opportuno che si applichino da tale data anche le modifiche apportate all'allegato IX, capitolo D, del regolamento (CE) n. 999/2001.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 2, lettera b), dell'allegato del presente regolamento si applica a decorrere dal 4 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1371.htm

(3)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:

1)

nell'allegato VII, il capitolo A è così modificato:

a)

al punto 2.3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

se la frequenza dell'allele ARR nella razza o nell'azienda è bassa o assente o se ciò sia ritenuto necessario per evitare la riproduzione in consanguineità, gli Stati membri possono decidere di differire l'abbattimento e la distruzione completa degli animali di cui al punto 2.3, lettera b), punti i) e ii), per un periodo non superiore a cinque stagioni riproduttive dalla data della conferma del caso di riferimento, a condizione che nell'azienda non siano presenti arieti da riproduzione di genotipo diverso dal genotipo ARR/ARR.

Tuttavia, nel caso di ovini e caprini destinati alla produzione di latte a fini di commercializzazione, l'abbattimento e la distruzione completa degli animali possono essere differiti soltanto per un massimo di 18 mesi dalla data della conferma del caso di riferimento, salvo si tratti di caprini per i quali l'abbattimento e la distruzione completa possono essere differiti fino al 31 dicembre 2012 qualora il caso di riferimento sia confermato prima del 1o luglio 2011;»

b)

dopo il punto 2.4, è inserito il seguente punto:

«2.5.

in attesa dell'abbattimento e della distruzione completa degli animali di cui al punto 2.3, lettera b), punti i) e ii), compresi gli animali per i quali l'abbattimento e la distruzione completa sono stati differiti a norma del punto 2.3, lettera f), nella o nelle aziende si applicano le misure di cui al punto 3.1, lettere a) e b), al punto 3.2, al punto 3.3, lettera a), al punto 3.3, lettera b), primo trattino, e al punto 3.3, lettera d).»;

2)

l'allegato IX è così modificato:

a)

nel capitolo C, la sezione A è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE A

Prodotti

I seguenti prodotti di origine bovina, ovina e caprina, come definiti ai punti 1.10, 1.13, 1.15, 7.1, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.9 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), sono soggetti alle condizioni di cui alle sezioni B, C e D del presente capitolo a seconda della categoria di rischio di BSE cui appartiene il paese di origine:

carni fresche,

carni macinate,

preparazioni di carni,

prodotti a base di carne,

grasso animale fuso,

ciccioli,

gelatina diversa da quella ottenuta da cuoio e pelli,

intestini trattati.

b)

il capitolo D è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO D

Importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti lavorati derivati dagli stessi e ricavati da bovini, ovini e caprini

SEZIONE A

Sottoprodotti di origine animale

Il presente capitolo si applica ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati seguenti, quali definiti all'articolo 3, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), purché tali prodotti siano di origine bovina, ovina e caprina:

a)

grassi fusi ottenuti da materiali di categoria 2, destinati a essere utilizzati quali fertilizzanti organici o ammendanti, come definiti all'articolo 3, punto 22, del regolamento (CE) n. 1069/2009, o loro materie di origine o prodotti intermedi;

b)

ossa e prodotti a base di ossa ottenuti da materiali di categoria 2;

c)

grassi fusi ottenuti da materiali di categoria 3, destinati a essere utilizzati quali fertilizzanti organici o ammendanti o quali mangimi, come definiti all'articolo 3, punti 22 e 25, del regolamento (CE) n. 1069/2009, o loro materie di origine o prodotti intermedi;

d)

alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli masticabili per cani;

e)

prodotti sanguigni;

f)

proteine animali trasformate;

g)

ossa e prodotti a base di ossa ottenuti da materiali di categoria 3;

h)

gelatina ottenuta materiali diversi dal cuoio e dalle pelli;

i)

materiali di categoria 3 e prodotti derivati diversi da quelli di cui ai punti da c) a h), ad eccezione di:

i)

cuoi e pelli freschi, cuoi e pelli trattati;

ii)

gelatina ottenuta da cuoio e pelli;

iii)

derivati lipidici;

iv)

collagene.

SEZIONE B

Requisiti del certificato di polizia sanitaria

Le importazioni dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di origine bovina, ovina e caprina, di cui alla sezione A, sono subordinate alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria attestante che:

a)

i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati non contengono né sono derivati da materiale specifico a rischio né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, e che gli animali da cui sono derivati tali sottoprodotti o prodotti derivati non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, né abbattuti con lo stesso metodo né macellati mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; oppure che

b)

i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati non contengono e non sono derivati da materiali di bovini, ovini e caprini diversi dai materiali ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE in base a una decisione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.

Le importazioni dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui alla sezione A, contenenti latte o prodotti lattieri di origine ovina o caprina e destinati all'alimentazione dei ruminanti, sono soggette, oltre a quanto previsto ai punti a) e b), alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria attestante che:

c)

gli ovini e i caprini dai quali questi prodotti sono derivati sono rimasti sin dalla nascita o negli ultimi tre anni, senza interruzioni, in un'azienda che non era soggetta a una limitazione ufficiale di movimento a causa di un sospetto di TSE e che negli ultimi tre anni ha soddisfatto i seguenti requisiti:

i)

l'azienda è stata sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici;

ii)

non è stato diagnosticato alcun caso di scrapie classica oppure, a seguito della conferma di un caso di scrapie classica:

tutti gli animali nei quali è stata confermata la scrapie classica sono stati abbattuti e distrutti, e

tutti gli ovini e i caprini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti, fatta eccezione per gli arieti da riproduzione del genotipo ARR/ARR e delle pecore da riproduzione aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ;

iii)

fatta eccezione per gli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, nell'azienda sono introdotti esclusivamente ovini e caprini provenienti da un'azienda che soddisfa i requisiti di cui ai punti i) e ii);

oppure

d)

nel caso di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati destinati a uno Stato membro di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione (3), gli ovini e i caprini dai quali questi prodotti sono derivati sono rimasti sin dalla nascita o per gli ultimi sette anni, senza interruzioni, in un'azienda che non era soggetta a una limitazione ufficiale di movimento a causa di un sospetto di TSE e che negli ultimi sette anni ha soddisfatto i seguenti requisiti:

i)

l'azienda è stata sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici;

ii)

non è stato diagnosticato alcun caso di scrapie classica oppure, a seguito della conferma di un caso di scrapie classica:

tutti gli animali nei quali è stata confermata la scrapie classica sono stati abbattuti e distrutti, e

tutti gli ovini e i caprini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti, fatta eccezione per gli arieti da riproduzione del genotipo ARR/ARR e delle pecore da riproduzione aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ;

iii)

fatta eccezione per gli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, nell'azienda sono introdotti esclusivamente ovini e caprini provenienti da un'azienda che soddisfa i requisiti di cui ai punti i) e ii).


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.»;

(2)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(3)  GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28


26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/61


REGOLAMENTO (UE) N. 190/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

122,2

MA

59,4

TN

115,9

TR

106,3

ZZ

101,0

0707 00 05

TR

172,7

ZZ

172,7

0709 90 70

MA

43,9

TR

118,3

ZZ

81,1

0805 10 20

EG

64,0

IL

78,2

MA

57,3

TN

49,3

TR

62,1

ZZ

62,2

0805 20 10

IL

154,2

MA

95,3

ZZ

124,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

70,2

EG

51,1

IL

127,7

JM

74,2

MA

77,0

PK

34,8

TR

66,0

US

145,5

ZZ

80,8

0805 50 10

EG

68,7

MA

53,4

TR

48,5

ZZ

56,9

0808 10 80

BR

55,2

CA

91,7

CN

94,9

MK

50,2

US

145,1

ZZ

87,4

0808 20 50

AR

90,1

CL

123,1

CN

57,4

US

125,5

ZA

107,5

ZZ

100,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/63


REGOLAMENTO (UE) N. 191/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2011

relativo al prezzo di vendita dei cereali per la settima gara parziale nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1017/2010 della Commissione (2) ha aperto una gara per la vendita di cereali, secondo le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (3).

(2)

Ai sensi dell'articolo 46, primo comma, del regolamento (UE) n. 1272/2009 e dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1017/2010, sulla base delle offerte ricevute per ciascuna gara parziale, la Commissione deve stabilire, per ogni cereale e per ogni Stato membro, un prezzo minimo di vendita o decidere di non stabilire un prezzo minimo di vendita.

(3)

Sulla base delle offerte ricevute per la settima gara parziale, è stata espressa la necessità di stabilire un prezzo minimo di vendita per i cereali e per gli Stati membri.

(4)

Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la settima gara parziale relativa alla vendita di cereali nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010, per la quale la presentazione delle domande è scaduta in data 23 febbraio 2011, le decisioni sul prezzo di vendita di ciascun cereale in ciascuno Stato membro sono riportate nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 41.

(3)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Decisioni relative alle vendite

(EUR/t)

Stato membro

Prezzo minimo di vendita

Frumento tenero

Orzo

Mais

Codice NC 1001 90

Codice NC 1003 00

Codice NC 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

X

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

182,93

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

o

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Finland

X

181,50

X

Sverige

X

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26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/65


REGOLAMENTO (UE) N. 192/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2011

recante misure particolari per l’aiuto all'ammasso privato di carni suine di cui al regolamento (UE) n. 68/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Dall’analisi della situazione si deduce il rischio di un numero eccessivo di domande di aiuto all’ammasso privato di carni suine a norma del regolamento (UE) n. 68/2011 della Commissione, del 28 gennaio 2011, recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di carni suine (3).

(2)

Risulta pertanto necessario sospendere l’applicazione del regime istituito dal regolamento (UE) n. 68/2011 e respingere le relative domande.

(3)

Onde evitare speculazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’applicazione del regolamento (UE) n. 68/2011 è sospesa dal 27 febbraio 2011 al 4 marzo 2011. Durante questo periodo non sono accettate domande di stipula di contratti.

2.   Sono respinte le domande presentate a partire dal 22 febbraio 2011, la cui accettazione sarebbe stata decisa durante il periodo indicato al paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.

(3)  GU L 26 del 29.1.2011, pag. 2.


DECISIONI

26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/66


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2011

che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno

[notificata con il numero C(2011) 1081]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/130/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

I prestatori di servizi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE devono poter espletare, tramite gli sportelli unici e per via elettronica, le procedure e le formalità necessarie per accedere alle loro attività ed esercitarle. Entro i limiti stabiliti all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE, vi possono tuttora essere casi in cui i prestatori di servizi debbono presentare documenti originali, copie certificate o traduzioni autenticate ai fini dell’espletamento di tali procedure e formalità. In tali casi i prestatori di servizi potrebbero dover presentare documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti.

(2)

L’uso transfrontaliero di firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato è agevolato dalla decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l’uso di procedure per via elettronica mediante gli «sportelli unici» di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (2) che tra l’altro impone agli Stati membri l’obbligo di effettuare valutazioni del rischio prima di richiedere tali firme elettroniche ai prestatori di servizi e stabilisce regole per l’accettazione da parte degli Stati membri di firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura. La decisione 2009/767/CE non tratta tuttavia dei formati delle firme elettroniche nei documenti emessi dalle autorità competenti, che devono essere presentati dai prestatori di servizi in sede di espletamento delle procedure e formalità pertinenti.

(3)

Poiché le autorità competenti degli Stati membri utilizzano attualmente diversi formati di firme elettroniche avanzate per firmare i loro documenti elettronicamente, gli Stati membri riceventi che devono trattare tali documenti potrebbero incorrere in difficoltà tecniche a causa della varietà di formati di firma utilizzati. Per consentire ai prestatori di servizi di espletare le loro procedure e formalità a livello transfrontaliero tramite mezzi elettronici, è necessario garantire che almeno una serie di formati di firma elettronica avanzata possano essere supportati tecnicamente dagli Stati membri quando questi ricevono documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti di altri Stati membri. La definizione di una serie di formati di firma elettronica avanzata che devono essere supportati tecnicamente dallo Stato membro ricevente consentirebbe una maggiore automazione e migliorerebbe l’interoperabilità transfrontaliera delle procedure elettroniche.

(4)

Gli Stati membri le cui autorità competenti utilizzano altri formati di firma elettronica rispetto a quelli supportati comunemente potrebbero aver applicato mezzi di convalida che consentono di verificare le loro firme anche a livello transfrontaliero. In questo caso, onde far sì che gli Stati membri riceventi possano fare affidamento su tali mezzi di convalida, è necessario mettere a disposizione informazioni facilmente accessibili in proposito, a meno che le informazioni necessarie non siano incluse direttamente nei documenti elettronici, nelle firme elettroniche o nei supporti dei documenti elettronici.

(5)

La presente decisione non influisce sulla definizione di originale, copia certificata o traduzione autenticata da parte degli Stati membri. Ha solo l’obiettivo di agevolare la verifica delle firme elettroniche utilizzate negli originali, nelle copie certificate o nelle traduzioni autenticate presentate dai prestatori di servizi tramite gli sportelli unici.

(6)

Per consentire agli Stati membri di applicare gli strumenti tecnici necessari, è opportuno che la presente decisione si applichi a partire dal 1o agosto 2011.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato della direttiva servizi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Formato di riferimento per le firme elettroniche

1.   Gli Stati membri si dotano degli strumenti tecnici necessari che consentono loro di trattare i documenti presentati dai prestatori di servizi, ai fini dell’espletamento delle procedure e delle formalità tramite gli sportelli unici di cui all’articolo 8 della direttiva 2006/123/CE, che sono firmati elettronicamente dalle autorità competenti di altri Stati membri con una firma elettronica avanzata XML, CMS o PDF in formato BES o EPES che rispetti le specifiche tecniche riportate nell’allegato.

2.   Gli Stati membri le cui autorità competenti firmano i documenti di cui al paragrafo 1 utilizzando formati di firma elettronica diversi da quelli indicati in tale paragrafo notificano alla Commissione le possibilità di convalida esistenti che consentono agli altri Stati membri di convalidare le firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua a meno che le informazioni richieste non siano già incluse nel documento, nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico. La Commissione mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri.

Articolo 2

Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o agosto 2011.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione


(1)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(2)  GU L 274 del 20.10.2009, pag. 36.


ALLEGATO

Specifiche per una firma elettronica avanzata XML, CMS o PDF che lo Stato membro ricevente deve supportare tecnicamente

Nella parte seguente del documento le parole chiave «DEVE» (MUST/SHALL), «NON DEVE» (MUST NOT/SHALL NOT), «È RICHIESTO» (REQUIRED), «DOVREBBE» (SHOULD), «NON DOVREBBE» (SHOULD NOT), «SI RACCOMANDA» (RECOMMENDED), «PUÒ/POTREBBE» (MAY), e «OPZIONALE» (OPTIONAL) devono essere interpretate nell’accezione di cui al documento RFC 2119 (1).

SEZIONE 1 —   XAdES-BES/EPES

La firma è conforme alle specifiche W3C XML Signature (2).

La firma DEVE essere almeno di forma XAdES-BES (o -EPES) come indicato nelle specifiche ETSI TS 101 903 XAdES (3) e rispetta tutte le specifiche aggiuntive seguenti:

 

Il ds:CanonicalizationMethod che specifica l’algoritmo di canonicalizzazione applicato all’elemento SignedInfo prima dell’esecuzione dei calcoli della firma identifica solo uno dei seguenti algoritmi:

Canonical XML 1.0 (senza commenti)

:

http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315

Canonical XML 1.1 (senza commenti)

:

http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11

Exclusive XML Canonicalization 1.0 (senza commenti)

:

http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#

 

Altri algoritmi o versioni «Con commenti» degli algoritmi sopraelencati NON DOVREBBERO essere utilizzati per la creazione della firma ma DOVREBBERO essere supportati per interoperabilità residua per la verifica della firma.

 

L’MD5 (RFC 1321) NON DEVE essere utilizzato come algoritmo digest. I firmatari sono rinviati alle leggi nazionali applicabili e, per orientamenti, a ETSI TS 102 176 (4) e alla relazione ECRYPT2 D.SPA.x (5) per maggiori raccomandazioni sugli algoritmi e sui parametri ammissibili per le firme elettroniche.

L’uso di transform è limitato a quelli seguenti:

 

Transform di canonicalizzazione: cfr. le relative specifiche di cui sopra

 

Codifica Base64 (http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#base64)

 

Filtraggio:

XPath (http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116): per ragioni di compatibilità e conformità a XMLDSig

XPath Filter 2.0 (http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2): come successore di Xpath a causa di problemi di performance

 

Transform di firma con metodo Enveloped: (http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature)

 

Transform XSLT (foglio di stile)

Il ds:KeyInfo element DEVE includere il certificato digitale X.509 v3 del firmatario (ovvero il suo valore e non solo un riferimento ad esso).

La proprietà «SigningCertificate» della firma firmata DEVE contenere il valore digest (CertDigest) e lo IssuerSerial del certificato del firmatario memorizzato in ds:KeyInfo e l’opzionale URI nel campo «SigningCertificate» NON DEVE essere utilizzato.

La proprietà SigningTime della firma firmata è presente e contiene l’UTC espresso come xsd:dateTime (http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime).

L’elemento DataObjectFormat DEVE ESSERE presente e contenere un sub-elemento MimeType.

Se le firme utilizzate dagli Stati membri sono basate su un certificato qualificato, gli oggetti del PKI (catene certificato, dati revoca, time-stamp) che sono inclusi nelle firme sono verificabili utilizzando l’elenco di fiducia, conformemente alla decisione 2009/767/CE, dello Stato membro che vigila o accredita il CSP che ha emesso il certificato del firmatario.

La tabella 1 sintetizza le specifiche che una firma XAdES-BES/EPES deve soddisfare per essere supportata tecnicamente dallo Stato membro ricevente.

Tabella 1

Image

SEZIONE 2 —   CAdES-BES/EPES

La firma è conforme alle specifiche della Cryptographic Message Syntax (CMS) Signature (6).

La firma utilizza gli attributi firma CAdES-BES (o -EPES) come indicato nelle specifiche ETSI TS 101 733 CAdES (7) e rispetta le specifiche aggiuntive come indicato sotto nella tabella 2.

Tutti gli attributi di CAdES che sono inclusi nel calcolo dello hash timestamp dell’archivio (ETSI TS 101 733 V1.8.1 allegato K) DEVONO essere in codice DER e tutti gli altri possono essere in BER per semplificare il trattamento one-pass di CAdES.

L’MD5 (RFC 1321) NON DEVE essere utilizzato come algoritmo digest. I firmatari sono rinviati alle leggi nazionali applicabili e, per orientamenti, a ETSI TS 102 176 (8) e alla relazione ECRYPT2 D.SPA.x (9) per maggiori raccomandazioni sugli algoritmi e sui parametri ammissibili per le firme elettroniche.

Gli attributi firmati DEVONO includere un riferimento al certificato digitale X.509 v3 del firmatario (RFC 5035) e il campo SignedData.certificates DEVE includere il suo valore.

L’attributo SigningTime firmato DEVE essere presente e DEVE contenere l’UTC espresso come in http://tools.ietf.org/html/rfc5652#section-11.3.

L’attributo ContentType firmato DEVE essere presente e contiene id-data (http://tools.ietf.org/html/rfc5652#section-4) dove il content type dei dati si riferisce a stringhe arbitrarie di otteti come il testo UTF-8 o il container ZIP con sub-elemento MimeType.

Se le firme utilizzate dagli Stati membri sono basate su un certificato qualificato, gli oggetti del PKI (catene certificato, dati revoca, time-stamp) che sono inclusi nelle firme sono verificabili utilizzando l’elenco di fiducia, conformemente alla decisione 2009/767/CE, dello Stato membro che vigila o accredita il CSP che ha emesso il certificato del firmatario.

Tabella 2

Image

SEZIONE 3 —   PAdES-PARTE 3 (BES/EPES):

La firma DEVE utilizzare una estensione della firma PAdES-BES (o -EPES) come indicato nelle specifiche ETSI TS 102 778 PAdES-Part3 (10) e rispetta tutte le specifiche aggiuntive seguenti:

l’MD5 (RFC 1321) NON DEVE essere utilizzato come algoritmo digest. I firmatari sono rinviati alle leggi nazionali applicabili e, per orientamenti, a ETSI TS 102 176 (11) e alla relazione ECRYPT2 D.SPA.x (12) per maggiori raccomandazioni sugli algoritmi e sui parametri ammissibili per le firme elettroniche.

Gli attributi firmati DEVONO includere un riferimento al certificato digitale X.509 v3 del firmatario (RFC 5035) e il campo SignedData.certificates DEVE includere il suo valore.

Il momento della firma è indicato dal valore della voce (entry) M nel dizionario della firma.

Se le firme utilizzate dagli Stati membri sono basate su un certificato qualificato, gli oggetti del PKI (catene certificato, dati revoca, time-stamp) che sono inclusi nelle firme sono verificabili utilizzando l’elenco di fiducia, conformemente alla decisione 2009/767/CE, dello Stato membro che vigila o accredita il CSP che ha emesso il certificato del firmatario.


(1)  IETF RFC 2119: «Key words for use in RFCs to indicate Requirements Levels».

(2)  W3C, XML Signature Syntax and Processing, (Version 1.1), http://www.w3.org/TR/xmldsig-core1/.

W3C, XML Signature Syntax and Processing, (Second Edition), http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/

W3C, XML Signature Best Practices, http://www.w3.org/TR/xmldsig-bestpractices/.

(3)  ETSI TS 101 903 v1.4.1: XML Advanced Electronic Signatures (XAdES).

(4)  ETSI TS 102 176: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures; parte 1: Hash functions and asymmetric algorithms; parte 2: «Secure channel protocols and algorithms for signature creation devices».

(5)  L’ultima versione è D.SPA.13 ECRYPT2 Yearly Report on Algorithms and Key sizes (2009-2010), dated 30 March 2010 (http://www.ecrypt.eu.org/documents/D.SPA.13.pdf).

(6)  IETF, RFC 5652, Cryptographic Message Syntax (CMS), http://tools.ietf.org/html/rfc5652.

IETF, RFC 5035, Enhanced Security Services (ESS) Update: Adding CertID Algorithm Agility, http://tools.ietf.org/html/rfc5035.

IETF, RFC 3161, Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP), http://tools.ietf.org/html/rfc3161.

(7)  ETSI TS 101 733 v.1.8.1: CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES).

(8)  ETSI TS 102 176: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures; parte 1: Hash functions and asymmetric algorithms; parte 2: «Secure channel protocols and algorithms for signature creation devices».

(9)  L’ultima versione è D.SPA.13 ECRYPT2 Yearly Report on Algorithms and Key sizes (2009-2010), dated 30 March 2010 (http://www.ecrypt.eu.org/documents/D.SPA.13.pdf).

(10)  ETSI TS 102 778-3 v1.2.1: PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES), PAdES Enhanced — PAdES-Basic Electronic Signatures and PAdES-Explicit Policy Electronic Signatures Profiles.

(11)  ETSI TS 102 176: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures; parte 1: Hash functions and asymmetric algorithms; parte 2: «Secure channel protocols and algorithms for signature creation devices».

(12)  L’ultima versione è D.SPA.13 ECRYPT2 Yearly Report on Algorithms and Key sizes (2009-2010), del 30 marzo 2010 (http://www.ecrypt.eu.org/documents/D.SPA.13.pdf).


26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/73


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2011

che modifica l’allegato II della decisione 2006/766/CE per quanto concerne l’inserimento delle Figi nell’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2011) 1082]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/131/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. In particolare, esso dispone che i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato in conformità del regolamento suddetto.

(2)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone altresì che nel compilare o nell’aggiornare gli elenchi va tenuto conto dei controlli UE eseguiti nei paesi terzi e delle garanzie delle autorità competenti dei paesi terzi per quanto riguarda la conformità o l’equivalenza rispetto alla normativa dell’Unione in materia di mangimi e alimenti e di salute degli animali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2).

(3)

La decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (3), elenca i paesi terzi che soddisfano i criteri cui si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 854/2004 e sono quindi in grado di garantire che l’esportazione di tali prodotti nell’Unione rispetta le condizioni sanitarie fissate dalla normativa dell’Unione per tutelare la salute dei consumatori. In particolare, l’allegato II della suddetta decisione reca un elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano.

(4)

Le Figi non figurano attualmente nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2006/766/CE quale paese terzo da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano.

(5)

I controlli UE volti a valutare il sistema di controllo applicato nelle Figi alla produzione di prodotti della pesca destinati all’esportazione nell’Unione, l’ultimo dei quali è stato effettuato nel settembre 2010, unitamente alle garanzie fornite dall’autorità competente delle Figi, indicano che le condizioni applicabili in tale paese terzo ai prodotti della pesca per il consumo umano destinati all’esportazione nell’UE sono equivalenti a quelle previste dalla legislazione dell’Unione pertinente. È dunque opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione 2006/766/CE per autorizzare le importazioni dalle Figi di prodotti della pesca destinati al consumo umano.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/766/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato II della decisione 2006/766/CE, la seguente voce relativa alle Figi è inserita prima della voce relativa alle Isole Falkland:

«FJ

FIGI»

 

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.


Rettifiche

26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/74


Rettifica della decisione 2009/870/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d'ispezione frontalieri

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315 del 2 dicembre 2009 )

A pagina 13, nell'allegato, punto 1:

anziché:

«1)

la parte relativa al Belgio è così modificata:

a)

la voce relativa al porto di Oostende è soppressa;

b)

la voce relativa al porto di Zeebrugge è sostituita dalla seguente:»,

leggi:

«1)

nella parte relativa al Belgio, la voce relativa al porto di Zeebrugge è sostituita dalla seguente:».