ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.153.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 153

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
18 giugno 2010


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti ( 1 )

1

 

*

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

18.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/1


DIRETTIVA 2010/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2010

concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (3), ha subito diverse e sostanziali modifiche (4). Essa deve essere ora nuovamente modificata ed è quindi opportuno procedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

L’ambito di applicazione della direttiva 92/75/CEE è limitato agli apparecchi domestici. La comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 sul piano d’azione sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale ha dimostrato che l’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva 92/75/CEE ai prodotti connessi all’energia che hanno un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo di energia durante l’uso potrebbe rafforzare le potenziali sinergie tra le misure legislative vigenti, ed in particolare con la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (5). La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l’applicazione della direttiva 2009/125/CE. Insieme a tale direttiva e ad altri strumenti dell’Unione, essa fa parte di un quadro giuridico più ampio e, nel contesto di un approccio olistico, produce ulteriori risparmi di energia e vantaggi per l’ambiente.

(3)

Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo dell’8 e 9 marzo 2007 hanno sottolineato la necessità di aumentare l’efficienza energetica nell’Unione in modo da conseguire l’obiettivo di ridurre del 20 % il consumo energetico dell’Unione entro il 2020 e fissato obiettivi per lo sviluppo delle energie rinnovabili in tutta l’Unione e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, caldeggiando l’attuazione rigorosa e rapida dei settori chiave individuati nella comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 dal titolo «Piano d’azione per l’efficienza energetica: concretizzare le potenzialità». Il piano d’azione metteva in risalto le enormi opportunità di risparmio energetico nel settore dei prodotti.

(4)

Migliorare l’efficienza dei prodotti connessi all’energia attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l’economia dell’Unione europea nel suo complesso.

(5)

La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all’energia dovrebbe orientare la scelta degli utilizzatori finali verso i prodotti che offrono o indirettamente comportano il minor consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l’uso, inducendo quindi i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo di energia e di altre risorse essenziali dei loro prodotti. Inoltre ciò dovrebbe incoraggiare indirettamente un utilizzo razionale di tali prodotti allo scopo di contribuire a raggiungere l’obiettivo dell’UE del 20 % in materia di efficienza energetica. In mancanza di tali informazioni, l’azione delle forze del mercato non riuscirà, da sola, a promuovere per tali prodotti l’impiego razionale dell’energia e di altre risorse essenziali.

(6)

Occorre ricordare l’esistenza di normativa dell’Unione e nazionale che conferisce taluni diritti ai consumatori per quanto riguarda i prodotti già acquistati, tra cui il diritto al risarcimento o alla sostituzione del prodotto.

(7)

La Commissione dovrebbe elaborare un elenco prioritario dei prodotti connessi all’energia che potrebbero essere contemplati da un atto delegato adottato ai sensi della presente direttiva. Detto elenco potrebbe essere incluso nel piano di lavoro di cui alla direttiva 2009/125/CE.

(8)

L’informazione svolge un ruolo capitale nel meccanismo delle forze del mercato ed è necessario a tal fine introdurre un’etichetta uniforme per tutti i prodotti dello stesso tipo, fornire ai potenziali utilizzatori finali informazioni standardizzate supplementari sui costi relativi al consumo di energia e di altre risorse essenziali per tali prodotti nonché provvedere affinché vengano fornite tali informazioni anche a coloro che non hanno la possibilità di esaminare direttamente il prodotto esposto e quindi la relativa etichetta. Per essere efficiente e ottenere dei risultati è opportuno che l’etichetta sia facilmente riconoscibile dagli utilizzatori finali, semplice e sintetica. A tal fine l’attuale modello di etichettatura dovrebbe essere mantenuto come base per l’informazione agli utilizzatori finali circa l’efficienza energetica dei prodotti. Il consumo di energia ed altre informazioni relative ai prodotti dovrebbero essere misurati conformemente a norme e metodi armonizzati.

(9)

Come sottolineato nella valutazione d’impatto della Commissione che accompagna la sua proposta di direttiva, il sistema dell’etichettatura energetica è stato ripreso come modello in vari paesi del mondo.

(10)

È opportuno che gli Stati membri verifichino regolarmente la conformità alla presente direttiva e inseriscano le pertinenti informazioni nella relazione che sono tenuti a presentare ogni quattro anni alla Commissione nell’ambito della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le responsabilità dei fornitori e dei distributori.

(11)

Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (6), contiene disposizioni generali sulla vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. La presente direttiva, per raggiungere i suoi obiettivi, prevede disposizioni più dettagliate al riguardo, coerenti con il regolamento (CE) n. 765/2008.

(12)

L’applicazione di sistemi del tutto facoltativi comporterebbe che soltanto per alcuni prodotti verrebbe introdotta l’etichetta o verrebbero fornite informazioni uniformi sul prodotto e presso alcuni utilizzatori finali ciò potrebbe ingenerare confusione se non addirittura disinformazione. Il presente sistema deve pertanto garantire l’informazione sul consumo di energia e di altre risorse essenziali per tutti i prodotti in questione mediante l’etichettatura e la fornitura di schede informative uniformi relative al prodotto.

(13)

I prodotti connessi all’energia hanno un impatto diretto o indiretto sul consumo di varie fonti di energia durante l’uso, di cui l’elettricità e il gas sono le più importanti. Quindi la presente direttiva dovrebbe contemplare i prodotti connessi all’energia che hanno un impatto diretto o indiretto sul consumo di qualsiasi fonte di energia durante l’uso.

(14)

Qualora la fornitura di informazioni mediante l’etichettatura possa incentivare gli utilizzatori finali ad acquistare prodotti più efficienti, è opportuno che i prodotti connessi all’energia che hanno un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo di energia o, se del caso, di risorse essenziali durante l’uso e che presentano un interesse significativo per una migliore efficienza energetica siano contemplati da un atto delegato.

(15)

Al fine di conseguire gli obiettivi dell’Unione in materia di cambiamenti climatici e sicurezza energetica e considerato che si prevede che l’energia totale consumata dai prodotti continui ad aumentare a lungo termine, gli atti delegati ai sensi della presente direttiva potrebbero, se del caso, evidenziare sull’etichetta anche l’elevato consumo totale di energia del prodotto.

(16)

Vari Stati membri hanno adottato politiche in materia di appalti pubblici che impongono alle amministrazioni aggiudicatrici di acquistare prodotti efficienti sotto il profilo energetico. Alcuni Stati membri hanno anche istituito incentivi per tali prodotti. I criteri stabiliti per i prodotti che rientrano negli appalti pubblici o che possono beneficiare di tali incentivi divergono anche notevolmente da uno Stato membro all’altro. La possibilità di utilizzare delle classi di prestazione, definite negli atti delegati a norma della presente direttiva, come livello di riferimento per determinati prodotti può ridurre la frammentazione degli appalti pubblici e degli incentivi e favorire la diffusione di prodotti efficienti.

(17)

Gli incentivi che gli Stati membri possono concedere per promuovere prodotti efficienti potrebbero rappresentare un aiuto di Stato. La presente direttiva si applica fatto salvo l’esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nei confronti di incentivi di questo tipo e non dovrebbe contemplare questioni fiscali e di bilancio. Gli Stati membri sono liberi di decidere la natura di tali incentivi.

(18)

La promozione di prodotti efficienti sotto il profilo energetico mediate l’etichettatura, gli appalti pubblici e gli incentivi non dovrebbe andare a discapito delle prestazioni ambientali complessive e del funzionamento dei prodotti stessi.

(19)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE per quanto riguarda l’etichettatura e la fornitura di informazioni uniformi sui prodotti in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali dei prodotti connessi all’energia durante l’uso. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

(20)

La Commissione dovrebbe presentare periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una sintesi, incentrata sull’Unione europea e sui singoli Stati membri, delle relazioni sulle attività di controllo dell’applicazione della normativa e sul livello di conformità presentate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva.

(21)

La Commissione dovrebbe essere responsabile dell’adattamento delle classificazioni delle etichette allo scopo di assicurare la prevedibilità per l’industria e la comprensibilità per i consumatori.

(22)

In varia misura a seconda del prodotto interessato, lo sviluppo tecnologico e il potenziale per un ulteriore significativo risparmio energetico potrebbero rendere necessaria un’ulteriore differenziazione dei prodotti e giustificare una revisione della classificazione. Tale revisione dovrebbe includere in particolare la possibilità di riscalaggio. La revisione dovrebbe essere effettuata il più rapidamente possibile per i prodotti che, date le loro caratteristiche molto innovative, possono apportare un importante contributo all’efficienza energetica.

(23)

La Commissione, quando esaminerà i progressi compiuti e riferirà sull’attuazione del piano d’azione «Produzione e consumo sostenibili» e «Politica industriale sostenibile» nel 2012, analizzerà in particolare la necessità di ulteriori azioni per migliorare il rendimento energetico e ambientale dei prodotti, inclusa tra l’altro la possibilità di fornire ai consumatori informazioni sull’impronta di carbonio dei prodotti o sull’impatto ambientale dei prodotti durante il loro ciclo di vita.

(24)

L’obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali della direttiva 92/75/CEE. L’obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva 92/75/CEE.

(25)

In sede di attuazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero cercare di astenersi dall’adottare misure suscettibili di comportare obblighi burocratici inutilmente gravosi per i partecipanti al mercato, in particolare le piccole e medie imprese.

(26)

La presente direttiva si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione nel diritto interno della direttiva 92/75/CEE.

(27)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (7), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva istituisce un quadro per l’armonizzazione delle misure nazionali sull’informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l’uso nonché informazioni complementari per i prodotti connessi all’energia, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti.

2.   La presente direttiva si applica ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l’uso.

3.   La presente direttiva non riguarda:

a)

i prodotti usati;

b)

i mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone;

c)

la piastrina, o l’equivalente della piastrina, indicante la potenza, apposta per motivi di sicurezza sui prodotti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«prodotto connesso all’energia» o «prodotto», qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo di energia durante l’uso, immesso in commercio e/o messo in servizio nell’Unione, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all’energia disciplinati dalla presente direttiva e immesse in commercio e/o messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali e di cui è possibile valutare le prestazioni ambientali in maniera indipendente;

b)

«scheda», una tabella informativa standardizzata relativa ad un prodotto;

c)

«altre risorse essenziali», acqua, prodotti chimici o qualsiasi altra risorsa consumata da un prodotto in funzione normale;

d)

«informazioni complementari», altre informazioni relative al funzionamento e alle caratteristiche del prodotto che riguardano o servono a valutare il suo consumo di energia o di altre risorse essenziali sulla base di dati quantificabili;

e)

«impatto diretto», l’impatto dei prodotti che consumano effettivamente energia durante l’uso;

f)

«impatto indiretto», l’impatto dei prodotti che non consumano energia ma contribuiscono alla conservazione dell’energia durante l’uso;

g)

«distributore», qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che venda, noleggi, offra in locazione-vendita o esponga prodotti agli utilizzatori finali;

h)

«fornitore», il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nell’Unione oppure l’importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell’Unione. In mancanza di questi è considerato fornitore la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio prodotti contemplati dalla presente direttiva;

i)

«immissione sul mercato», rendere disponibile per la prima volta sul mercato dell’Unione un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all’interno dell’Unione, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;

j)

«messa in servizio», il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti dall’utilizzatore finale nell’Unione;

k)

«uso non autorizzato dell’etichetta», l’uso dell’etichetta, da parte di un soggetto diverso dalle autorità dello Stato membro o delle istituzioni dell’Unione europea, in una maniera non prevista dalla presente direttiva o da un atto delegato.

Articolo 3

Responsabilità degli Stati membri

1.   Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

tutti i fornitori e i distributori stabiliti sul loro territorio adempiano agli obblighi stabiliti agli articoli 5 e 6;

b)

per i prodotti disciplinati dalla presente direttiva, sia vietato apporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni, i quali non siano conformi ai requisiti della presente direttiva e dei pertinenti atti delegati, qualora tale apposizione possa indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l’uso;

c)

l’introduzione del sistema di etichette e schede sul consumo o sulla conservazione dell’energia sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate a promuovere l’efficienza energetica e un uso più responsabile dell’energia da parte degli utilizzatori finali;

d)

siano adottate opportune misure per incentivare le pertinenti autorità nazionali o regionali incaricate dell’attuazione della presente direttiva a cooperare e a fornirsi reciprocamente, nonché a fornire alla Commissione, informazioni ai fini dell’applicazione della presente direttiva. La cooperazione e lo scambio di informazioni tra amministrazioni si avvalgono quanto più possibile dei mezzi di comunicazione elettronica, sono efficienti in termini di costi e possono essere supportati dai pertinenti programmi dell’Unione europea. Nell’ambito della cooperazione sono garantite la sicurezza e la riservatezza delle operazioni di trattamento nonché la tutela dei dati sensibili eventualmente trasmessi nel corso della procedura. La Commissione si adopera per incentivare la cooperazione di cui alla presente lettera d) tra gli Stati membri e per dare il proprio contributo a tal fine.

2.   Se uno Stato membro rileva che un prodotto non è conforme a tutti i requisiti pertinenti stabiliti dalla presente direttiva e ai rispettivi atti delegati per quanto riguarda l’etichetta e la scheda, il fornitore è tenuto a renderlo conforme a tali requisiti alle condizioni, efficaci e proporzionate, imposte dallo Stato membro.

Qualora vi sia una sufficiente certezza che un prodotto potrebbe non essere conforme lo Stato membro interessato prende tutte le misure preventive necessarie e le misure volte a garantire la conformità entro un determinato termine, tenendo conto del danno causato.

Se il prodotto continua a non essere conforme, lo Stato membro interessato decide di limitare o vietare l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio del prodotto in questione o ne garantisce il ritiro dal mercato. Se il prodotto è ritirato dal mercato o ne viene vietata l’immissione sul mercato, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

3.   Ogni quattro anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in merito alle rispettive attività di controllo dell’applicazione della normativa e al livello di conformità all’interno dei rispettivi territori.

La Commissione può specificare gli elementi di dettaglio che costituiscono il contenuto comune delle suddette relazioni attraverso l’elaborazione di orientamenti.

4.   La Commissione fornisce regolarmente una sintesi di tali relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio per informazione.

Articolo 4

Obblighi in materia di informazione

Gli Stati membri garantiscono che:

a)

le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia nonché, se del caso, di altre risorse essenziali durante l’uso e le informazioni complementari siano, ai sensi degli atti delegati adottati a norma della presente direttiva, rese note agli utilizzatori finali con una scheda e con un’etichetta relativa al prodotto offerto in vendita, noleggio, locazione-vendita o esposto all’utilizzatore finale sia direttamente sia indirettamente nell’ambito di una vendita a distanza, anche via Internet;

b)

le informazioni di cui alla lettera a) riguardanti i prodotti da incasso o installati siano fornite solo ove richiesto dal relativo atto delegato;

c)

la pubblicità di uno specifico modello di prodotto connesso all’energia disciplinato da un atto delegato previsto dalla presente direttiva, in cui figurano informazioni connesse al consumo energetico o sul prezzo, faccia riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto;

d)

il materiale tecnico promozionale in materia di prodotti connessi all’energia che descrive i parametri tecnici specifici di un prodotto (in particolare, manuali tecnici e opuscoli del fabbricante, siano essi su supporto cartaceo oppure on line) fornisca agli utilizzatori finali le informazioni necessarie sul consumo energetico o facciano riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto.

Articolo 5

Responsabilità dei fornitori

Gli Stati membri garantiscono che:

a)

i fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti che rientrano in un atto delegato forniscano un’etichetta e una scheda conformemente alla presente direttiva e all’atto delegato;

b)

i fornitori producano una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l’esattezza dei dati che figurano sull’etichetta e sulla scheda. Tale documentazione contiene:

i)

la descrizione generale del prodotto;

ii)

se del caso, i risultati dei calcoli progettuali effettuati;

iii)

i risultati delle prove, se disponibili, comprese quelle effettuate da pertinenti organismi notificati, quali definiti in altre regolamentazioni dell’Unione;

iv)

se taluni valori sono stati utilizzati per modelli analoghi, i riferimenti che permettono l’identificazione di tali modelli.

A tal fine i fornitori possono avvalersi di documentazione già predisposta in base alle disposizioni stabilite dalla pertinente legislazione dell’Unione;

c)

i fornitori tengano tale documentazione tecnica a disposizione, a fini di ispezione, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fabbricazione dell’ultimo prodotto interessato.

Su richiesta delle autorità di sorveglianza del mercato degli Stati membri e della Commissione i fornitori mettono a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’autorità competente dello Stato membro o della Commissione;

d)

riguardo all’etichettatura e alle informazioni relative ai prodotti, i fornitori forniscano gratuitamente le necessarie etichette ai distributori.

Fatta salva la facoltà dei fornitori di scegliere liberamente il proprio sistema di consegna delle etichette, su richiesta dei distributori essi provvedono affinché le etichette vengano prontamente consegnate;

e)

oltre alle etichette, i fornitori forniscano una scheda relativa al prodotto;

f)

i fornitori inseriscano una scheda del prodotto in tutti gli opuscoli illustrativi sul prodotto stesso. Qualora tali opuscoli non siano provvisti dal fornitore, quest’ultimo fornisce le schede insieme all’ulteriore documentazione fornita con il prodotto;

g)

i fornitori siano responsabili dell’esattezza delle etichette e delle schede da essi fornite;

h)

si ritenga che i fornitori abbiano dato il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni riportate sull’etichetta o nella scheda.

Articolo 6

Responsabilità dei distributori

Gli Stati membri garantiscono che:

a)

i distributori espongano adeguatamente le etichette, in maniera visibile e leggibile, e presentino la scheda nell’opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali;

b)

riguardo all’etichettatura e alla scheda informativa, qualora un prodotto contemplato da un atto delegato sia esposto, i distributori vi appongono un’adeguata etichetta, nella posizione chiaramente visibile specificata nel relativo atto delegato e nella pertinente versione linguistica.

Articolo 7

Vendita a distanza

Per i casi in cui i prodotti siano posti in vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, via Internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utilizzatore finale non possa prendere visione del prodotto esposto, gli atti delegati contengono disposizioni atte a garantire che ai potenziali utilizzatori finali vengano fornite le informazioni indicate sull’etichetta del prodotto e nella scheda prima di acquistare il prodotto. Gli atti delegati specificano, se del caso, le modalità di apposizione dell’etichetta e della scheda o delle informazioni indicate sull’etichetta o nella scheda o della loro fornitura al potenziale utilizzatore finale.

Articolo 8

Libera circolazione

1.   Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione o la messa in servizio, all’interno del proprio territorio, dei prodotti che sono oggetto della presente direttiva e dell’atto delegato applicabile e sono conformi ad essi.

2.   Salvo qualora sia comprovato il contrario, gli Stati membri considerano le etichette e le schede conformi alla presente direttiva e agli atti delegati. Gli Stati membri prescrivono che i fornitori comprovino, ai sensi dell’articolo 5, l’accuratezza delle informazioni fornite nelle etichette o nelle schede qualora abbiano motivo di sospettare che dette informazioni non siano corrette.

Articolo 9

Appalti pubblici e incentivi

1.   Se un prodotto è contemplato da un atto delegato le amministrazioni aggiudicatrici che concludono appalti pubblici di lavori, forniture o servizi di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (8), che non rientrano nei settori esclusi in virtù dei suoi articoli da 12 a 18, cercano di acquistare soltanto i prodotti che soddisfano i criteri di conseguimento dei livelli massimi di prestazione e di appartenenza alla migliore classe di efficienza energetica. Gli Stati membri possono inoltre richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di acquistare soltanto prodotti che soddisfano tali criteri. Gli Stati membri possono subordinare l’applicazione dei criteri a efficienza in termini di costi, fattibilità economica, idoneità tecnica e adeguata concorrenza.

2.   Il paragrafo 1 si applica agli appalti aventi un importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 7 della direttiva 2004/18/CE.

3.   Quando gli Stati membri prevedono incentivi per un prodotto contemplato da un atto delegato, essi si prefiggono i massimi livelli di prestazione inclusa la migliore classe di efficienza energetica di cui al relativo atto delegato. Misure fiscali e di bilancio non costituiscono incentivi ai fini della presente direttiva.

4.   Quando gli Stati membri prevedono incentivi per determinati prodotti, sia per gli utilizzatori finali che usano prodotti ad elevata efficienza che per le industrie che promuovono e producono tali prodotti, ne esprimono i livelli di prestazione sotto forma di classi quali istituite nei rispettivi atti delegati, tranne quando impongono livelli di prestazione più elevati della soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica nell’atto delegato. Gli Stati membri possono imporre livelli di prestazione più elevati della soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica nell’atto delegato.

Articolo 10

Atti delegati

1.   Mediante gli atti delegati di cui agli articoli 11, 12 e 13 la Commissione definisce gli elementi specifici riguardanti l’etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto ai sensi del presente articolo.

Un prodotto a cui si applicano i criteri di cui al paragrafo 2 rientra in uno degli atti delegati previsti al paragrafo 4.

Le disposizioni previste negli atti delegati relativamente alle informazioni contenute sull’etichetta e nella scheda in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l’uso devono consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni in maniera più informata e alle autorità di sorveglianza del mercato di verificare se i prodotti sono conformi alle informazioni fornite.

Qualora un atto delegato preveda disposizioni riguardanti sia l’efficienza energetica sia il consumo di risorse essenziali di un prodotto, la forma e il contenuto dell’etichetta devono mettere in evidenza l’efficienza energetica del prodotto.

2.   I criteri di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a)

in base ai dati più recenti disponibili e tenuto conto dei quantitativi immessi sul mercato dell’Unione, i prodotti devono avere un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali;

b)

i prodotti con funzionalità equivalenti disponibili sul mercato devono presentare livelli molto diversi delle relative prestazioni;

c)

la Commissione tiene conto della legislazione dell’Unione applicabile e degli strumenti di autoregolamentazione, ad esempio gli accordi volontari, che si prevede permettano di realizzare gli obiettivi politici più rapidamente o in modo più economico rispetto alle disposizioni vincolanti.

3.   Quando prepara una proposta di atto delegato la Commissione:

a)

tiene conto dei parametri ambientali fissati nell’allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE ritenuti significativi nel relativo atto delegato adottato a norma della suddetta direttiva e che sono pertinenti per l’utilizzatore finale durante l’uso del prodotto;

b)

valuta l’impatto dell’atto sull’ambiente, sugli utilizzatori finali e sui fabbricanti, comprese le piccole e medie imprese (PMI), in termini di competitività, anche sui mercati fuori dell’Unione, di innovazione, di accesso al mercato e di costi-benefici;

c)

procede alle opportune consultazioni delle parti interessate;

d)

definisce le date di applicazione, eventuali misure o periodi transitori o attuati per fasi successive, tenendo conto, in particolare, dei possibili impatti sulle PMI o su specifici gruppi di prodotti fabbricati principalmente da PMI.

4.   Negli atti delegati devono essere specificati in particolare:

a)

l’esatta definizione del tipo di prodotti in oggetto;

b)

le norme e i metodi di misurazione per ottenere le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1;

c)

le caratteristiche della documentazione tecnica prescritta dall’articolo 5;

d)

la forma grafica e il contenuto dell’etichetta di cui all’articolo 4, che, per quanto possibile, deve possedere caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti e deve essere sempre chiaramente visibile e leggibile. Il formato dell’etichetta deve mantenere come base la classificazione che utilizza le lettere da A a G; i livelli della classificazione devono corrispondere a risparmi energetici e di costi significativi dal punto di vista dell’utilizzatore finale.

Alla classificazione possono essere aggiunte tre classi addizionali ove reso necessario dal progresso tecnologico. Le classi addizionali saranno A+, A++ e A+++ per la classe più efficiente. In linea di principio il numero totale di classi sarà limitato a sette, a meno che più classi siano ancora popolate.

La scala cromatica è composta da non più di sette colori diversi che vanno dal verde scuro al rosso. Il verde scuro è sempre il codice cromatico solo della classe migliore. Se ci sono più di sette classi soltanto il rosso può essere ripetuto.

La classificazione è rivista in particolare quando una percentuale significativa di prodotti sul mercato interno raggiunge le due migliori classi di efficienza energetica e quando possono essere realizzati risparmi aggiuntivi attraverso un’ulteriore differenziazione dei prodotti.

I criteri dettagliati per un’eventuale riclassificazione dei prodotti sono, se necessario, determinati caso per caso nel pertinente atto delegato;

e)

il posto in cui l’etichetta deve essere apposta sul prodotto esposto e le modalità per la presentazione dell’etichetta e/o delle informazioni nel caso delle vendite di cui all’articolo 7. Se del caso negli atti delegati può essere prevista l’apposizione dell’etichetta sul prodotto o la sua stampigliatura sull’imballaggio, o possono essere definiti i requisiti per la rappresentazione dell’etichetta nei cataloghi, per le vendite a distanza o via Internet;

f)

il contenuto e, se del caso, il formato nonché altri dettagli riguardanti la scheda o le ulteriori informazioni di cui all’articolo 4 e all’articolo 5, lettera c). Le informazioni contenute nell’etichetta sono inserite anche nella scheda;

g)

il contenuto specifico dell’etichetta per l’uso pubblicitario, inclusi, se del caso, la classe energetica e altri pertinenti livelli di prestazione per lo specifico prodotto in forma leggibile e visibile;

h)

eventualmente, la durata della classificazione energetica sull’etichetta secondo la lettera d);

i)

il livello di accuratezza delle dichiarazioni contenute nelle etichette e nelle schede;

j)

la data della valutazione e dell’eventuale riesame dell’atto delegato interessato, tenuto conto della velocità dello sviluppo tecnologico.

Articolo 11

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 giugno 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 12.

2.   Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 12 e 13.

Articolo 12

Revoca della delega

1.   La delega di poteri di cui all’articolo 10 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.   L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un periodo ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3.   La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 13

Obiezioni agli atti delegati

1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all’atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di due mesi.

2.   Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo.

L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest’ultimo non entra in vigore. L’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 14

Valutazione

Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione riesamina l’efficacia della presente direttiva e dei relativi atti delegati e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

In tale occasione la Commissione valuta inoltre:

a)

il contributo dell’articolo 4, lettera c), all’obiettivo della presente direttiva;

b)

l’efficacia dell’articolo 9, paragrafo 1;

c)

alla luce dei progressi tecnici e della comprensione della presentazione dell’etichetta da parte dei consumatori, la necessità di modificare l’articolo 10, paragrafo 4, lettera d).

Articolo 15

Sanzioni

Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e dei relativi atti delegati, incluso l’uso non autorizzato dell’etichetta, e adottano le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 20 giugno 2011, nonché, quanto prima possibile, ogni eventuale modifica.

Articolo 16

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 giugno 2011. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 luglio 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. A tal fine, esse recano altresì l’indicazione che i riferimenti alla direttiva 92/75/CEE, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

Abrogazione

La direttiva 92/75/CEE, modificata dal regolamento menzionato nell’allegato I, parte A, è abrogata con effetto a decorrere dal 21 luglio 2011, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione nel diritto nazionale di tale direttiva indicati nell’allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva 92/75/CEE si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 5, lettere d), g) e h), si applica a decorrere dal 31 luglio 2011.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 19 maggio 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  GU C 228 del 22.9.2009, pag. 90.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Consiglio in prima lettura del 14 aprile 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

(4)  Cfr. allegato I, parte A.

(5)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(6)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(7)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(8)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.


ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata e modificazione successiva

(di cui all’articolo 17)

Direttiva 92/75/CEE del Consiglio

(GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16)

 

Regolamento (CE) n. 1882/2003

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

Limitatamente al punto 32 dell’allegato III

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all’articolo 16)

Direttiva

Termine di recepimento

92/75/CEE

1o gennaio 1994


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 92/75/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1, formulazione introduttiva, prima frase

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, formulazione introduttiva, seconda frase

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 1, dal primo al settimo trattino

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b)

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 2, lettere a) e b)

Articolo 1, paragrafo 4, primo e secondo trattino

Articolo 2, lettere g) e h)

Articolo 1, paragrafo 4, terzo trattino

Articolo 1, paragrafo 4, quarto trattino

Articolo 2, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 4, quinto trattino

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettere e), f), i), j) e k)

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 4, lettera a)

Articolo 4, lettere b), c) e d)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 5, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 5, lettere b) e c)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 5, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 5, lettere e) e f)

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 5, lettera g)

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 5, lettera h)

Articolo 6, lettera a)

Articolo 4, lettera a)

Articolo 6, lettera b)

Articolo 4, lettera b)

Articolo 5, lettera d)

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 7, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 7, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 11

Articolo 12, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 12, lettera b)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 12, lettera c)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 12, lettera d)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 12, lettera e)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera e)

Articolo 12, lettera f)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera f)

Articolo 12, lettera g)

Articolo 10, paragrafo 4, lettere g), h), i) e j)

Articoli 11, 12, 13, 14 e 15

Articolo 13

Articolo 17

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 18

Articolo 15

Articolo 19

Allegato I

Allegato II


18.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/13


DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2010

sulla prestazione energetica nell’edilizia

(rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia (4), è stata modificata (5). Essa deve essere nuovamente sottoposta a modifiche sostanziali ed è quindi opportuno provvedere, per motivi di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Un’utilizzazione efficace, accorta, razionale e sostenibile dell’energia riguarda, tra l’altro, i prodotti petroliferi, il gas naturale e i combustibili solidi, che, pur costituendo fonti essenziali di energia, sono anche le principali sorgenti delle emissioni di biossido di carbonio.

(3)

Gli edifici sono responsabili del 40 % del consumo globale di energia nell’Unione. Il settore è in espansione, e ciò è destinato ad aumentarne il consumo energetico. Pertanto, la riduzione del consumo energetico e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell’edilizia costituiscono misure importanti necessarie per ridurre la dipendenza energetica dell’Unione e le emissioni di gas a effetto serra. Unitamente ad un maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili, le misure adottate per ridurre il consumo di energia nell’Unione consentirebbero a quest’ultima di conformarsi al protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e di rispettare sia l’impegno a lungo termine di mantenere l’aumento della temperatura globale al di sotto di 2 °C, sia l’impegno di ridurre entro il 2020 le emissioni globali di gas a effetto serra di almeno il 20 % al di sotto dei livelli del 1990 e del 30 % qualora venga raggiunto un accordo internazionale. La riduzione del consumo energetico e il maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili rappresentano inoltre strumenti importanti per promuovere la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e gli sviluppi tecnologici e per creare posti di lavoro e sviluppo regionale, in particolare nelle zone rurali.

(4)

La gestione del fabbisogno energetico è un importante strumento che consente all’Unione di influenzare il mercato mondiale dell’energia e quindi la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nel medio e lungo termine.

(5)

Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha sottolineato la necessità di aumentare l’efficienza energetica nell’Unione per conseguire l’obiettivo di ridurre del 20 % il consumo energetico dell’Unione entro il 2020 e ha chiesto che venga data rapida e piena attuazione alle priorità definite nella comunicazione della Commissione intitolata «Piano d’azione per l’efficienza energetica: Concretizzare le potenzialità». Tale piano d’azione ha identificato le significative potenzialità di risparmio energetico efficaci in termini di costi nel settore dell’edilizia. Nella risoluzione del 31 gennaio 2008, il Parlamento europeo ha invitato a rafforzare le disposizioni della direttiva 2002/91/CE e in varie occasioni, da ultimo nella risoluzione del 3 febbraio 2009 sul secondo riesame strategico della politica energetica, ha chiesto di rendere vincolante l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica del 20 % entro il 2020. Inoltre, la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (6), fissa obiettivi nazionali vincolanti di riduzione delle emissioni di CO2 per i quali l’efficienza energetica nel settore edilizio rivestirà importanza cruciale e la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (7), prevede la promozione dell’efficienza energetica nel quadro dell’obiettivo vincolante di fare in modo che l’energia da fonti rinnovabili copra il 20 % del consumo energetico totale dell’Unione entro il 2020.

(6)

Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha riaffermato l’impegno dell’Unione a promuovere lo sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili in tutta l’Unione approvando l’obiettivo vincolante di una quota del 20 % di energia da fonti rinnovabili entro il 2020. La direttiva 2009/28/CE stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili.

(7)

È necessario predisporre interventi più concreti al fine di realizzare il grande potenziale di risparmio energetico nell’edilizia, tuttora inattuato, e di ridurre l’ampio divario tra i risultati dei diversi Stati membri in questo settore.

(8)

Le misure per l’ulteriore miglioramento della prestazione energetica degli edifici dovrebbero tenere conto delle condizioni climatiche e locali, nonché dell’ambiente termico interno e dell’efficacia sotto il profilo dei costi. Tali misure non dovrebbero influire su altre prescrizioni relative agli edifici quali l’accessibilità, la sicurezza e l’uso cui è destinato l’edificio.

(9)

La prestazione energetica degli edifici dovrebbe essere calcolato in base ad una metodologia, che potrebbe essere differenziata a livello nazionale e regionale. Ciò comprende, oltre alle caratteristiche termiche, altri fattori che svolgono un ruolo di crescente importanza, come il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, l’impiego di energia da fonti rinnovabili, gli elementi passivi di riscaldamento e rinfrescamento, i sistemi di ombreggiamento, la qualità dell’aria interna, un’adeguata illuminazione naturale e le caratteristiche architettoniche dell’edificio. Tale metodologia di calcolo dovrebbe tener conto della prestazione energetica annuale di un edificio e non essere basata unicamente sul periodo in cui il riscaldamento è necessario. Essa dovrebbe tener conto delle norme europee vigenti.

(10)

È di esclusiva competenza degli Stati membri fissare requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi. Tali requisiti dovrebbero essere fissati in modo da conseguire un equilibrio ottimale in funzione dei costi tra gli investimenti necessari e i risparmi energetici realizzati nel ciclo di vita di un edificio, fatto salvo il diritto degli Stati membri di fissare requisiti minimi più efficienti sotto il profilo energetico dei livelli di efficienza energetica ottimali in funzione dei costi. Occorrerebbe prevedere la possibilità per gli Stati membri di sottoporre a revisione periodica i propri requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici alla luce del progresso tecnologico.

(11)

L’obiettivo dei livelli di efficienza energetica efficaci o ottimali in funzione dei costi può giustificare in determinate circostanze, per esempio sulla base di differenze climatiche, la fissazione da parte degli Stati membri di requisiti efficaci o ottimali in funzione dei costi per gli elementi edilizi che in pratica limiterebbero l’installazione di prodotti per l’edilizia conformi alle norme previste dalla legislazione dell’Unione, purché tali requisiti non costituiscano un’ingiustificata barriera di mercato.

(12)

Nel fissare i requisiti di prestazione energetica per i sistemi tecnici per l’edilizia, gli Stati membri dovrebbero avvalersi, se disponibili e appropriati, di strumenti armonizzati, in particolare dei metodi di prova e di calcolo e delle classi di efficienza energetica definiti nel quadro delle misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (8), e della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (9), al fine di assicurare la coerenza con iniziative correlate e ridurre per quanto possibile al minimo la potenziale frammentazione del mercato.

(13)

La presente direttiva si applica fatti salvi gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Pertanto il termine «incentivo» utilizzato nella presente direttiva non dovrebbe essere interpretato come inclusivo di aiuti di Stato.

(14)

La Commissione dovrebbe elaborare un quadro metodologico comparativo che consenta di calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi di tale quadro per comparare i risultati del calcolo con i requisiti minimi di prestazione energetica da essi adottati. In caso di significativa discrepanza, ossia superiore al 15 %, tra il risultato del calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica e i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore, gli Stati membri dovrebbero giustificare la differenza o pianificare misure adeguate per ridurre tale discrepanza. Gli Stati membri dovrebbero determinare il ciclo di vita economico stimato di un edificio o di un elemento edilizio tenendo conto delle pratiche attuali e dell’esperienza acquisita in materia di definizione di cicli di vita economici tipici. I risultati del raffronto e i dati a tal fine utilizzati dovrebbero formare oggetto di relazioni periodiche alla Commissione. Tali relazioni dovrebbero consentire alla Commissione di valutare e riferire i progressi compiuti dagli Stati membri per raggiungere livelli ottimali sotto il profilo dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica.

(15)

Gli edifici influiscono sul consumo energetico a lungo termine. Considerato il lungo ciclo di ristrutturazione degli edifici esistenti, gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti che subiscono una ristrutturazione importante dovrebbero pertanto essere assoggettati a requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in funzione delle locali condizioni climatiche. Dato che il potenziale dell’applicazione dei sistemi alternativi di approvvigionamento energetico non è generalmente analizzato appieno, dovrebbero essere presi in considerazione sistemi alternativi di approvvigionamento energetico per gli edifici di nuova costruzione, indipendentemente dalle loro dimensioni, in base al principio secondo cui si deve garantire in primo luogo la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento e il rinfrescamento a livelli ottimali in funzione dei costi.

(16)

A prescindere dalle dimensioni degli edifici, una ristrutturazione importante costituisce un’occasione per migliorare la prestazione energetica mediante misure efficaci sotto il profilo dei costi. Per motivi di efficacia in termini di costi dovrebbe essere possibile limitare i requisiti minimi di prestazione energetica alle parti ristrutturate che risultano più rilevanti per la prestazione energetica dell’edificio. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di definire una «ristrutturazione importante» in termini di percentuale della superficie dell’involucro dell’edificio oppure in termini di valore dell’edificio. Se uno Stato membro decide di definire una ristrutturazione importante in termini di valore dell’edificio, si potrebbero utilizzare valori quali il valore attuariale o il valore attuale in base al costo di ricostruzione, escluso il valore del terreno sul quale l’edificio è situato.

(17)

È necessario istituire misure volte ad aumentare il numero di edifici che non solo rispettano i requisiti minimi vigenti, ma presentano una prestazione energetica ancora più elevata, riducendo in tal modo sia il consumo energetico sia le emissioni di biossido di carbonio. A tal fine gli Stati membri dovrebbero elaborare piani nazionali intesi ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero e provvedere alla trasmissione regolare di tali piani alla Commissione.

(18)

Sono in corso di istituzione o di adeguamento strumenti finanziari dell’Unione e altri provvedimenti con l’obiettivo di incentivare misure legate all’efficienza energetica. Tali strumenti finanziari a livello dell’Unione comprendono, tra l’altro, il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (10), modificato per consentire maggiori investimenti a favore dell’efficienza energetica nell’edilizia abitativa; il partenariato pubblico-privato su un’iniziativa europea per «edifici efficienti sul piano energetico», volta a promuovere le tecnologie verdi e lo sviluppo di sistemi e materiali ad alta efficienza energetica in edifici nuovi o ristrutturati; l’iniziativa CE-Banca europea per gli investimenti (BEI) per il finanziamento dell’energia sostenibile nell’Unione europea, volta a consentire, tra l’altro, investimenti per l’efficienza energetica, e il «fondo Marguerite» guidato dalla BEI: fondo europeo 2020 per l’energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture; la direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto (11); lo strumento dei fondi strutturali e di coesione Jeremie (risorse europee congiunte per le micro, le piccole e le medie imprese); lo strumento di finanziamento per l’efficienza energetica; il programma quadro per la competitività e l’innovazione, comprendente il programma «Energia intelligente per l’Europa II» incentrato specificamente sull’eliminazione di barriere di mercato connesse all’efficienza energetica e all’energia da fonti rinnovabili mediante ricorso, per esempio, allo strumento di assistenza tecnica ELENA (assistenza energetica europea a livello locale); il Patto dei sindaci; il programma per l’innovazione e l’imprenditorialità; il programma 2010 di sostegno alle politiche in materia di TIC, il settimo programma quadro di ricerca. La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo fornisce altresì finanziamenti allo scopo di incentivare misure legate all’efficienza energetica.

(19)

Gli strumenti finanziari dell’Unione dovrebbero essere utilizzati per concretizzare gli obiettivi della presente direttiva, senza tuttavia sostituire le misure nazionali. In particolare, dovrebbero essere utilizzati al fine di fornire mezzi di finanziamento adeguati e innovativi per catalizzare gli investimenti in misure di efficienza energetica. Essi potrebbero svolgere un ruolo importante nello sviluppo di fondi, strumenti o meccanismi nazionali, regionali e locali per l’efficienza energetica che consentano di concedere tali possibilità di finanziamento ai proprietari immobiliari privati, alle piccole e medie imprese e alle società di servizi per l’efficienza energetica.

(20)

Al fine di fornire informazioni adeguate alla Commissione, gli Stati membri dovrebbero redigere un elenco delle misure esistenti e proposte, anche di carattere finanziario, diverse da quelle richieste dalla presente direttiva ma che promuovono gli obiettivi della stessa. L’elenco delle misure esistenti e proposte degli Stati membri può comprendere, in particolare, misure finalizzate a ridurre le attuali barriere giuridiche e di mercato e ad incoraggiare investimenti e/o altre attività per accrescere l’efficienza energetica di edifici nuovi ed esistenti, così contribuendo potenzialmente alla riduzione della povertà energetica. Dette misure potrebbero includere, ma senza necessariamente limitarsi ad essi, l’assistenza e consulenza tecnica gratuita o sovvenzionata, sovvenzioni dirette, programmi di prestiti sovvenzionati o prestiti a tasso agevolato, programmi di aiuti e programmi di garanzia dei prestiti. Gli enti pubblici e le altre istituzioni preposti alla concessione di tali misure di carattere finanziario potrebbero collegare l’applicazione delle stesse alla prestazione energetica indicata e alle raccomandazioni contenute negli attestati di prestazione energetica.

(21)

Al fine di limitare gli oneri di comunicazione degli Stati membri, dovrebbe essere possibile integrare le relazioni prescritte dalla presente direttiva nei piani d’azione in materia di efficienza energetica previsti all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici (12). In ogni Stato membro il settore pubblico dovrebbe svolgere un ruolo esemplare in materia di prestazione energetica nell’edilizia; i piani nazionali dovrebbero pertanto fissare obiettivi più ambiziosi per gli edifici occupati da enti pubblici.

(22)

Ai potenziali acquirenti e locatari di un edificio o di un’unità immobiliare dovrebbero essere forniti, nell’attestato di prestazione energetica, dati corretti sulla prestazione energetica dell’edificio e consigli pratici per migliorare tale rendimento. Può essere utile condurre campagne d’informazione per incoraggiare ulteriormente i proprietari e i locatari a migliorare la prestazione energetica del loro edificio o della loro unità immobiliare. I proprietari e i locatari di edifici commerciali dovrebbero altresì essere incoraggiati a scambiare informazioni sul consumo energetico effettivo, al fine di assicurare che siano disponibili tutti i dati per prendere decisioni informate sui miglioramenti necessari. L’attestato di prestazione energetica dovrebbe recare anche informazioni riguardanti l’incidenza effettiva del riscaldamento e del rinfrescamento sul fabbisogno energetico dell’edificio, sul consumo di energia primaria e sulle emissioni di biossido di carbonio.

(23)

Gli enti pubblici dovrebbero dare il buon esempio e adoperarsi per attuare le raccomandazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero includere, nei loro piani nazionali, misure volte ad incitare gli enti pubblici ad adottare tempestivamente i miglioramenti in materia di efficienza energetica e ad attuare le raccomandazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica non appena fattibile.

(24)

Gli edifici occupati da enti pubblici e gli edifici abitualmente frequentati dal pubblico dovrebbero dare l’esempio dimostrando che gli aspetti riguardanti l’ambiente e l’energia sono presi in considerazione; tali edifici dovrebbero pertanto essere sottoposti alla certificazione energetica ad intervalli regolari. La pubblicazione dei dati sulle prestazioni energetiche dovrebbe essere potenziata affiggendo gli attestati di prestazione energetica in luogo visibile, in particolare negli edifici di determinate dimensioni occupati da enti pubblici o abitualmente frequentati dal pubblico, come negozi e centri commerciali, supermercati, ristoranti, teatri, banche e alberghi.

(25)

Negli ultimi anni si osserva una crescente proliferazione degli impianti di condizionamento dell’aria nei paesi europei. Ciò pone gravi problemi di carico massimo, che comportano un aumento del costo dell’energia elettrica e uno squilibrio del bilancio energetico. Dovrebbe essere accordata priorità alle strategie che contribuiscono a migliorare la prestazione termica degli edifici durante il periodo estivo. A tal fine, occorrerebbe concentrarsi sulle misure che evitano il surriscaldamento, come l’ombreggiamento e una sufficiente capacità termica dell’opera edilizia, nonché sull’ulteriore sviluppo e applicazione delle tecniche di rinfrescamento passivo, soprattutto quelle che contribuiscono a migliorare le condizioni climatiche interne e il microclima intorno agli edifici.

(26)

La manutenzione e l’ispezione regolari, da parte di personale qualificato, degli impianti di riscaldamento e condizionamento contribuiscono a garantire la corretta regolazione in base alle specifiche del prodotto e quindi una prestazione ottimale sotto il profilo ambientale, energetico e della sicurezza. È opportuno sottoporre l’intero impianto di riscaldamento e condizionamento ad una perizia indipendente a intervalli regolari durante il suo ciclo di vita, in particolare prima che sia oggetto di sostituzione o di interventi di miglioramento. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi gravanti sui proprietari e sui locatari degli edifici, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per combinare il più possibile le ispezioni e le certificazioni.

(27)

Un approccio comune in materia di certificazione della prestazione energetica degli edifici e di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento, svolte da esperti qualificati e/o accreditati, la cui indipendenza deve essere garantita in base a criteri obiettivi, contribuirà alla creazione di un contesto omogeneo per le iniziative di risparmio energetico degli Stati membri nel settore edile e introdurrà un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare dell’Unione, a beneficio dei potenziali acquirenti o utilizzatori dell’immobile. Al fine di assicurare la qualità della certificazione energetica e dell’ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento in tutta l’Unione, ogni Stato membro dovrebbe istituire un sistema di controllo indipendente.

(28)

Gli enti locali e regionali, essendo fondamentali per l’efficace attuazione della presente direttiva, dovrebbero essere consultati e coinvolti, se e quando opportuno secondo la legislazione nazionale applicabile, in merito alle questioni di pianificazione, all’elaborazione di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione, nonché all’attuazione della presente direttiva a livello nazionale o regionale. Tali consultazioni possono servire anche per promuovere la fornitura ai pianificatori e agli ispettori edili locali di orientamenti adeguati per lo svolgimento delle operazioni necessarie. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero autorizzare e incoraggiare i progettisti e i pianificatori a valutare adeguatamente la combinazione ottimale di miglioramenti in materia di efficienza energetica, di impiego di energia da fonti rinnovabili e di ricorso al teleriscaldamento e telerinfrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.

(29)

Gli installatori e i costruttori sono fondamentali per l’efficace attuazione della presente direttiva. Pertanto, un numero congruo di installatori e costruttori dovrebbe possedere, attraverso la formazione ed altre misure, un adeguato livello di competenza per l’installazione e l’integrazione delle tecnologie delle energie rinnovabili e ad alta efficienza energetica richieste.

(30)

Gli Stati membri dovrebbero tener conto della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (13), per quanto riguarda il reciproco riconoscimento delle figure professionali specializzate interessate dalla presente direttiva e la Commissione dovrebbe proseguire le attività da essa svolte nel quadro del programma «Energia intelligente per l’Europa» riguardo agli orientamenti e alle raccomandazioni concernenti le norme per la formazione di tali figure professionali specializzate.

(31)

Per rafforzare la trasparenza della prestazione energetica nel mercato immobiliare non residenziale dell’Unione, occorre stabilire criteri uniformi per un sistema comune volontario di certificazione della prestazione energetica degli edifici non residenziali. In conformità dell’articolo 291 TFUE, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell’adozione di tale nuovo regolamento, continua ad applicarsi la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (14), ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile.

(32)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE per quanto riguarda l’adeguamento al progresso tecnico di determinate parti del quadro generale illustrato nell’allegato I e la definizione di un quadro metodologico per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

(33)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa della complessità del settore edile e dell’incapacità dei mercati immobiliari nazionali di rispondere in modo adeguato alle sfide in materia di efficienza energetica, e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell’azione, essere conseguito meglio a livello di Unione, l’Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(34)

L’obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali della direttiva 2002/91/CE. L’obbligo di recepire le disposizioni immutate deriva da tale direttiva.

(35)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione della direttiva 2002/91/CE.

(36)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (15), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e dell’Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all’interno dell’Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi.

2.   Le disposizioni della presente direttiva riguardano:

a)

il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;

b)

l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione;

c)

l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di:

i)

edifici esistenti, unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti;

ii)

elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono rinnovati o sostituiti; nonché

iii)

sistemi tecnici per l’edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento;

d)

i piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero;

e)

la certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;

f)

l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria negli edifici; e

g)

i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione.

3.   I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi. Tali provvedimenti devono essere compatibili con il trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Essi sono notificati alla Commissione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

1)   «edificio»: costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l’energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;

2)   «edificio a energia quasi zero»: edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze;

3)   «sistema tecnico per l’edilizia»: impianto tecnologico per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda, l’illuminazione di un edificio o di un’unità immobiliare, o per una combinazione di tali funzioni;

4)   «prestazione energetica di un edificio»: quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell’edificio, compresa, in particolare, l’energia utilizzata per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l’illuminazione;

5)   «energia primaria»: energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

6)   «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

7)   «involucro di un edificio»: elementi integrati di un edificio che ne separano l’interno dall’ambiente esterno;

8)   «unità immobiliare»: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;

9)   «elemento edilizio»: sistema tecnico per l’edilizia o componente dell’involucro di un edificio;

10)   «ristrutturazione importante»: ristrutturazione di un edificio quando:

gli Stati membri possono scegliere di applicare l’opzione di cui alla lettera a) o quella di cui alla lettera b);

11)   «norma europea»: norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;

12)   «attestato di prestazione energetica»: documento riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica da esso designata in cui figura il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica di un edificio o di un’unità immobiliare effettuato seguendo una metodologia adottata in conformità dell’articolo 3;

13)   «cogenerazione»: produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica;

14)   «livello ottimale in funzione dei costi»: livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove:

Il livello ottimale in funzione dei costi si situa all’interno della scala di livelli di prestazione in cui l’analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva;

15)   «impianto di condizionamento d’aria»: complesso dei componenti necessari per un impianto di trattamento dell’aria interna che permette di controllare o abbassare la temperatura;

16)   «caldaia»: complesso bruciatore-focolare concepito in modo da permettere di trasferire a fluidi il calore prodotto dalla combustione;

17)   «potenza nominale utile»: potenza termica massima, espressa in kW, specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;

18)   «pompa di calore»: macchina, dispositivo o impianto che trasferisce calore dall’ambiente naturale come l’aria, l’acqua o la terra verso edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso passi da una minore ad una maggiore temperatura. Nel caso di pompe di calore reversibili, può anche trasferire calore dall’edificio all’ambiente naturale;

19)   «teleriscaldamento» o «telerinfrescamento»: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il rinfrescamento di spazi o di processi di lavorazione.

Articolo 3

Adozione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici

Gli Stati membri applicano una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici in conformità del quadro generale comune di cui all’allegato I.

Tale metodologia è adottata a livello nazionale o regionale.

Articolo 4

Fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi. La prestazione energetica è calcolata conformemente alla metodologia di cui all’articolo 3. I livelli ottimali in funzione dei costi sono calcolati conformemente al quadro metodologico comparativo di cui all’articolo 5, una volta che il quadro sia stabilito.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono sostituiti o rinnovati, al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi.

Nel fissare i requisiti, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie.

Tali requisiti tengono conto delle condizioni generali del clima degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi quali una ventilazione inadeguata, nonché delle condizioni locali, dell’uso cui l’edificio è destinato e della sua età.

Gli Stati membri non sono tenuti a fissare requisiti minimi di prestazione energetica che non siano efficaci sotto il profilo dei costi rispetto al ciclo di vita economico stimato.

I requisiti minimi di prestazione energetica sono riveduti a scadenze regolari non superiori a cinque anni e, se necessario, aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore edile.

2.   Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti categorie edilizie:

a)

edifici ufficialmente protetti come patrimonio designato o in virtù del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica implichi un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;

b)

edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

c)

fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonché edifici agricoli non residenziali utilizzati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sulla prestazione energetica;

d)

edifici residenziali che sono utilizzati o sono destinati ad essere utilizzati meno di quattro mesi all’anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell’anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25 % del consumo che risulterebbe dall’utilizzazione durante l’intero anno;

e)

fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50 m2.

Articolo 5

Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica

1.   Entro il 30 giugno 2011 la Commissione stabilisce mediante atti delegati in conformità degli articoli 23, 24 e 25 un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.

Il quadro metodologico comparativo è stabilito conformemente all’allegato III e distingue tra edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti e tra diverse tipologie edilizie.

2.   Gli Stati membri calcolano livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica avvalendosi del quadro metodologico comparativo stabilito conformemente al paragrafo 1 e di parametri pertinenti, quali le condizioni climatiche e l’accessibilità pratica delle infrastrutture energetiche, e comparano i risultati di tale calcolo con i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente tutti i dati e le ipotesi utilizzati per il calcolo, con i relativi risultati. La relazione può essere inclusa nei piani d’azione in materia di efficienza energetica di cui all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione ad intervalli regolari non superiori a cinque anni. La prima relazione è trasmessa entro il 30 giugno 2012.

3.   Se il risultato della comparazione effettuata conformemente al paragrafo 2 indica che i requisiti minimi di prestazione energetica vigenti sono sensibilmente meno efficienti dei livelli ottimali dei requisiti minimi di prestazione energetica in funzione dei costi, gli Stati membri interessati devono giustificare tale differenza, per iscritto, alla Commissione, nella relazione di cui al paragrafo 2, corredata, nella misura in cui il divario non possa essere giustificato, di un piano che identifichi le misure idonee a ridurre sensibilmente il divario entro il termine per la revisione dei requisiti di prestazione energetica di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

4.   La Commissione pubblica una relazione sui progressi compiuti dagli Stati membri per conseguire livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica.

Articolo 6

Edifici di nuova costruzione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli edifici di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all’articolo 4.

Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati membri garantiscono che, prima dell’inizio dei lavori di costruzione, sia valutata e tenuta presente la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza come quelli indicati di seguito, se disponibili:

a)

sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energia da fonti rinnovabili;

b)

cogenerazione;

c)

teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo, in particolare se basato interamente o parzialmente su energia da fonti rinnovabili;

d)

pompe di calore.

2.   Gli Stati membri garantiscono che l’esame di sistemi alternativi di cui al paragrafo 1 sia documentato e disponibile a fini di verifica.

3.   Tale esame di sistemi alternativi può essere effettuato per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area. Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l’esame può essere effettuato per tutti gli edifici collegati all’impianto nella stessa area.

Articolo 7

Edifici esistenti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica degli edifici o di loro parti destinati a subire ristrutturazioni importanti sia migliorato al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all’articolo 4 per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.

Tali requisiti si applicano all’edificio o all’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione nel suo complesso. In aggiunta o in alternativa, i requisiti possono essere applicati agli elementi edilizi ristrutturati.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie, inoltre, per garantire che la prestazione energetica degli elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio destinati ad essere sostituiti o rinnovati soddisfi i requisiti minimi di prestazione energetica per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.

Gli Stati membri stabiliscono i requisiti minimi di prestazione energetica conformemente all’articolo 4.

Gli Stati membri incoraggiano, in relazione agli edifici destinati ad una ristrutturazione importante, a valutare e tener presenti i sistemi alternativi ad alto rendimento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.

Articolo 8

Impianti tecnici per l’edilizia

1.   Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l’edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti di impianto relativi al rendimento energetica globale, alla corretta installazione e alle dimensioni, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l’edilizia installati negli edifici esistenti. Gli Stati membri possono altresì applicare tali requisiti agli edifici di nuova costruzione.

Tali requisiti sono stabiliti per il caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento di sistemi tecnici per l’edilizia e si applicano per quanto tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile.

Detti requisiti riguardano almeno quanto segue:

a)

impianti di riscaldamento;

b)

impianti di produzione di acqua calda;

c)

impianti di condizionamento d’aria;

d)

grandi impianti di ventilazione;

o una combinazione di tali impianti.

2.   Gli Stati membri promuovono l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti quando un edificio è in fase di costruzione o è oggetto di una ristrutturazione importante, provvedendo a che tale promozione sia in linea con l’allegato I, punto 2, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (16). Gli Stati membri possono inoltre promuovere, se del caso, l’installazione di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico.

Articolo 9

Edifici a energia quasi zero

1.   Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero; e

b)

a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero.

Gli Stati membri elaborano piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tali piani nazionali possono includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia.

2.   Gli Stati membri procedono inoltre, sulla scorta dell’esempio del settore pubblico, alla definizione di politiche e all’adozione di misure, quali la fissazione di obiettivi, finalizzate a incentivare la trasformazione degli edifici ristrutturati in edifici a energia quasi zero e ne informano la Commissione nei piani nazionali di cui al paragrafo 1.

3.   I piani nazionali comprendono, tra l’altro, i seguenti elementi:

a)

l’applicazione dettagliata nella pratica, da parte degli Stati membri, della definizione di edifici a energia quasi zero, tenuto conto delle rispettive condizioni nazionali, regionali o locali e con un indicatore numerico del consumo di energia primaria espresso in kWh/m2 anno. I fattori di energia primaria usati per la determinazione del consumo di energia primaria possono basarsi sui valori medi nazionali o regionali annuali e tener conto delle pertinenti norme europee;

b)

obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in preparazione dell’attuazione del paragrafo 1;

c)

informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate in virtù dei paragrafi 1 e 2 per promuovere gli edifici a energia quasi zero, compresi dettagli relativi ai requisiti e alle misure nazionali concernenti l’uso di energia da fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti ad una ristrutturazione importante stabiliti nell’ambito dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE e degli articoli 6 e 7 della presente direttiva.

4.   La Commissione valuta i piani nazionali di cui al paragrafo 1, in particolare l’adeguatezza delle misure previste dagli Stati membri in relazione agli obiettivi della presente direttiva. La Commissione, tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà, può chiedere ulteriori informazioni specifiche in merito ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. In tal caso, lo Stato membro interessato fornisce le informazioni richieste o propone modifiche entro nove mesi dalla richiesta della Commissione. In seguito alla valutazione, la Commissione può emettere una raccomandazione.

5.   Entro il 31 dicembre 2012 e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sui progressi realizzati dagli Stati membri per aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Sulla base di tale relazione la Commissione elabora un piano d’azione e, se necessario, propone misure intese ad aumentare il numero di tali edifici e promuove le migliori prassi per quanto concerne la trasformazione efficace in termini di costi di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.

6.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), in casi specifici e giustificati in cui l’analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico dell’edificio interessato è negativa. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai principi delle pertinenti discipline legislative.

Articolo 10

Incentivi finanziari e barriere di mercato

1.   In considerazione dell’importanza di mettere a disposizione adeguati strumenti di finanziamento e di altro tipo per favorire la prestazione energetica degli edifici e il passaggio a edifici a energia quasi zero, gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti per esaminare gli strumenti più pertinenti sulla base delle circostanze nazionali.

2.   Entro il 30 giugno 2011 gli Stati membri redigono un elenco delle misure e degli strumenti esistenti ed eventualmente proposti, compresi quelli di carattere finanziario, diversi da quelli richiesti dalla presente direttiva ma che promuovono gli obiettivi della stessa.

Gli Stati membri aggiornano tale elenco ogni tre anni. Essi comunicano l’elenco alla Commissione, eventualmente includendolo nei piani d’azione in materia di efficienza energetica di cui all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.

3.   La Commissione valuta se le misure esistenti e proposte figuranti nell’elenco di cui al paragrafo 2 e i pertinenti strumenti dell’Unione siano efficaci nel sostenere l’attuazione della presente direttiva. Sulla base di tale valutazione, e tenuto debito conto del principio di sussidiarietà, la Commissione può fornire consulenza o raccomandazioni riguardo a specifici regimi nazionali e assicurare il coordinamento con l’Unione e le istituzioni finanziarie internazionali. La Commissione può includere la sua valutazione e le eventuali consulenza e raccomandazioni nella relazione sui piani d’azione in materia di efficienza energetica di cui all’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2006/32/CE.

4.   Su richiesta, la Commissione fornisce, se del caso, assistenza agli Stati membri nell’elaborazione di programmi di sostegno finanziario nazionali o regionali con l’obiettivo di accrescere l’efficienza energetica degli edifici, in particolare di quelli esistenti, sostenendo lo scambio di migliori prassi tra gli enti o organismi nazionali o regionali competenti.

5.   Al fine di migliorare il finanziamento a sostegno dell’attuazione della presente direttiva e tenuto debito conto del principio di sussidiarietà, la Commissione presenta, preferibilmente entro il 2011, un’analisi concernente, in particolare:

a)

l’efficacia, l’adeguatezza del livello e l’ammontare effettivamente impiegato dei fondi strutturali e dei programmi quadro utilizzati per accrescere l’efficienza energetica degli edifici, specialmente nel settore dell’edilizia abitativa;

b)

l’efficacia del ricorso ai fondi della BEI e di altre istituzioni finanziarie pubbliche;

c)

il coordinamento dei finanziamenti dell’Unione e nazionali e altre forme di sostegno che possono fungere da leva per incentivare gli investimenti nell’efficienza energetica nonché l’adeguatezza di tali finanziamenti per raggiungere gli obiettivi dell’Unione.

Sulla base di tale analisi e in conformità del quadro finanziario pluriennale, qualora lo ritenga opportuno la Commissione può in seguito presentare al Parlamento europeo e al Consiglio proposte relative a strumenti dell’Unione.

6.   Gli Stati membri tengono conto dei livelli di prestazione energetica ottimali in funzione dei costi in sede di concessione di incentivi per la costruzione o l’esecuzione di ristrutturazioni importanti di edifici.

7.   Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri offrano incentivi per edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni o elementi edilizi che vadano oltre i livelli ottimali in funzione dei costi.

Articolo 11

Attestato di prestazione energetica

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l’istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici. L’attestato di prestazione energetica comprende la prestazione energetica di un edificio e valori di riferimento quali i requisiti minimi di prestazione energetica al fine di consentire ai proprietari o locatari dell’edificio o dell’unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica.

L’attestato di prestazione energetica può comprendere informazioni supplementari, quali il consumo energetico annuale per gli edifici non residenziali e la percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo energetico totale.

2.   L’attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace o ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare, a meno che manchi un ragionevole potenziale per tale miglioramento rispetto ai requisiti di prestazione energetica in vigore.

Le raccomandazioni che figurano nell’attestato di prestazione energetica riguardano:

a)

le misure attuate in occasione di una ristrutturazione importante dell’involucro di un edificio o dei sistemi tecnici per l’edilizia; e

b)

le misure attuate per singoli elementi edilizi, a prescindere da ristrutturazioni importanti dell’involucro dell’edificio o dei sistemi tecnici per l’edilizia.

3.   Le raccomandazioni riportate nell’attestato di prestazione energetica devono essere tecnicamente fattibili per l’edificio considerato e possono fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico.

4.   L’attestato di prestazione energetica precisa se il proprietario o locatario può ottenere informazioni più particolareggiate, anche per quanto riguarda l’efficacia in termini di costi delle raccomandazioni formulate nell’attestato di prestazione energetica. La valutazione dell’efficacia in termini di costi si basa su una serie di condizioni standard, quali la valutazione del risparmio energetico, i prezzi dell’energia e una stima preliminare dei costi. Contiene, inoltre, informazioni sui provvedimenti da adottare per attuare le raccomandazioni. Al proprietario o locatario possono essere fornite anche altre informazioni su aspetti correlati, quali diagnosi energetiche o incentivi di carattere finanziario o di altro tipo e possibilità di finanziamento.

5.   Fatte salve le norme nazionali, gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici a tener conto del ruolo guida che dovrebbero svolgere nel settore della prestazione energetica degli edifici, tra l’altro attuando le raccomandazioni riportate nell’attestato di prestazione energetica rilasciato per gli edifici di cui sono proprietari entro il suo periodo di validità.

6.   La certificazione per le unità immobiliari può fondarsi:

a)

su una certificazione comune dell’intero edificio; ovvero

b)

sulla valutazione di un un’altra unità immobiliare con le stesse caratteristiche energetiche rappresentativa dello stesso edificio.

7.   La certificazione delle abitazioni monofamiliari può fondarsi sulla valutazione di un altro edificio rappresentativo che sia simile per struttura, dimensione e per qualità della prestazione energetica effettiva, sempre che l’esperto che rilascia l’attestato sia in grado di garantire tale corrispondenza.

8.   La validità dell’attestato di prestazione energetica è di dieci anni al massimo.

9.   Entro il 2011 la Commissione, in consultazione con i settori interessati, adotta un sistema comune volontario a livello di Unione europea per la certificazione della prestazione energetica degli edifici non residenziali. Tale misura è adottata secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 26, paragrafo 2. Gli Stati membri sono incoraggiati a riconoscere o ad avvalersi di tale sistema, ovvero ad avvalersene in parte adattandolo alle circostanze nazionali.

Articolo 12

Rilascio dell’attestato di prestazione energetica

1.   Gli Stati membri provvedono affinché un attestato di prestazione energetica sia rilasciato:

a)

per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario; e

b)

per gli edifici in cui una metratura utile totale di oltre 500 m2 è occupata da enti pubblici e abitualmente frequentata dal pubblico. Il 9 luglio 2015 la soglia di 500 m2 è abbassata a 250 m2.

L’obbligo di rilasciare un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia disponibile e valido un attestato rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE o alla presente direttiva per l’edificio o l’unità immobiliare interessati.

2.   Gli Stati membri dispongono che, in caso di costruzione, vendita o locazione di edifici o unità immobiliari, l’attestato di prestazione energetica (o copia dello stesso) sia mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato all’acquirente o al nuovo locatario.

3.   In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, gli Stati membri possono disporre, in deroga ai paragrafi 1 e 2, che il venditore fornisca una valutazione della futura prestazione energetica dell’edificio; in tal caso, l’attestato di prestazione energetica è rilasciato entro la fine della costruzione dell’edificio.

4.   Gli Stati membri dispongono che, in caso di offerta in vendita o in locazione di:

edifici aventi un attestato di prestazione energetica,

unità immobiliari in edifici aventi un attestato di prestazione energetica, e

unità immobiliari aventi un attestato di prestazione energetica

l’indicatore di prestazione energetica che figura nell’attestato di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare, secondo il caso, sia riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali.

5.   Le disposizioni del presente articolo sono attuate conformemente alle norme nazionali applicabili in materia di comproprietà o proprietà comune.

6.   Gli Stati membri possono escludere le categorie edilizie di cui all’articolo 4, paragrafo2, dall’applicazione dei paragrafi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo.

7.   I possibili effetti degli attestati di prestazione energetica in termini di eventuali procedimenti giudiziari sono decisi conformemente alle norme nazionali.

Articolo 13

Affissione dell’attestato di prestazione energetica

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che l’attestato di prestazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico negli edifici per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, e in cui una metratura utile totale di oltre 500 m2 è occupata da enti pubblici e abitualmente frequentata dal pubblico.

Il 9 luglio 2015 la soglia di 500 m2 è abbassata a 250 m2.

2.   Gli Stati membri dispongono che l’attestato di prestazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico negli edifici per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, e in cui una metratura utile totale di oltre 500 m2 è abitualmente frequentata dal pubblico.

3.   Le disposizioni del presente articolo non comprendono l’obbligo di affiggere le raccomandazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica.

Articolo 14

Ispezione degli impianti di riscaldamento

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici dotati di caldaie aventi una potenza nominale utile per il riscaldamento di ambienti superiore a 20 kW, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell’edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev’essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all’impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell’edificio.

Gli Stati membri possono ridurre la frequenza di tali ispezioni o alleggerirle, secondo il caso, in presenza di un sistema di monitoraggio e controllo elettronico.

2.   Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in funzione del tipo e della potenza nominale utile dell’impianto di riscaldamento, tenendo conto dei costi che comporta l’ispezione dell’impianto di riscaldamento e del risparmio energetico previsto che potrebbe derivarne.

3.   Gli impianti di riscaldamento dotati di caldaie la cui potenza nominale utile è superiore a 100 kW sono ispezionati almeno ogni due anni.

Per le caldaie a gas, questo periodo può essere esteso a quattro anni.

4.   Come alternativa ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono optare per l’adozione di misure atte ad assicurare che sia fornita agli utenti una consulenza in merito alla sostituzione delle caldaie, ad altre modifiche dell’impianto di riscaldamento o a soluzioni alternative al fine di valutare l’efficienza e il corretto dimensionamento della caldaia. L’impatto globale di tale approccio deve essere equivalente a quello derivante dalle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Entro il 30 giugno 2011 gli Stati membri che decidono di applicare le misure di cui al primo comma presentano alla Commissione una relazione sull’equivalenza tra tali misure e le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione ogni tre anni. Essa può essere inclusa nei piani d’azione in materia di efficienza energetica di cui all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.

5.   Una volta ricevuta da uno Stato membro la relazione nazionale sull’applicazione dell’opzione di cui al paragrafo 4, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni specifiche in merito ai requisiti e all’equivalenza delle misure di cui al suddetto paragrafo. In tal caso, lo Stato membro interessato presenta le informazioni richieste o propone modifiche entro nove mesi.

Articolo 15

Ispezione degli impianti di condizionamento d’aria

1.   Gli Stati membri stabiliscono le misure necessarie affinché le parti accessibili degli impianti di condizionamento d’aria la cui potenza nominale utile è superiore a 12 kW siano periodicamente ispezionate. L’ispezione comprende una valutazione dell’efficienza dell’impianto di condizionamento d’aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell’edificio. La valutazione del dimensionamento non dev’essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d’aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell’edificio.

Gli Stati membri possono ridurre la frequenza di tali ispezioni o alleggerirle, secondo il caso, in presenza di un sistema di monitoraggio e controllo elettronico.

2.   Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in funzione del tipo e della potenza nominale utile dell’impianto di condizionamento d’aria, tenendo conto dei costi che comporta l’ispezione dell’impianto di condizionamento d’aria e del risparmio energetico previsto che potrebbe derivarne.

3.   Nel definire le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri garantiscono, per quanto economicamente e tecnicamente fattibile, che le ispezioni siano eseguite conformemente alle ispezioni degli impianti di riscaldamento ed altri sistemi tecnici di cui all’articolo 14 della presente direttiva e all’ispezione in materia di perdite di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (17).

4.   Come alternativa ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono optare per l’adozione di misure atte ad assicurare che sia fornita agli utenti una consulenza in merito alla sostituzione degli impianti di condizionamento d’aria o ad altre modifiche degli stessi, che possono includere ispezioni per valutare l’efficienza e il corretto dimensionamento dell’impianto di condizionamento d’aria. L’impatto globale di tale approccio deve essere equivalente a quello derivante dalle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Entro il 30 giugno 2011 gli Stati membri che decidono di applicare le misure di cui al primo comma presentano alla Commissione una relazione sull’equivalenza tra tali misure e le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione ogni tre anni. Essa può essere inclusa nei piani d’azione in materia di efficienza energetica di cui all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.

5.   Una volta ricevuta da uno Stato membro la relazione nazionale sull’applicazione dell’opzione di cui al paragrafo 4, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni specifiche in merito ai requisiti e all’equivalenza delle misure di cui al suddetto paragrafo. In tal caso, lo Stato membro interessato presenta le informazioni richieste o propone modifiche entro nove mesi.

Articolo 16

Rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria

1.   Dopo ogni ispezione di un impianto di riscaldamento o condizionamento d’aria è elaborato un rapporto di ispezione. Il rapporto di ispezione contiene il risultato dell’ispezione effettuata in conformità degli articoli 14 o 15 e comprende raccomandazioni atte a migliorare il rendimento energetico dell’impianto ispezionato in modo economicamente conveniente.

Le raccomandazioni possono essere basate su un raffronto del rendimento energetico dell’impianto ispezionato con quello del migliore impianto realizzabile disponibile e di un impianto di tipo analogo in cui tutti i componenti presentano il livello di rendimento energetico richiesto dalla normativa applicabile.

2.   Il rapporto di ispezione è trasmesso al proprietario o locatario dell’edificio.

Articolo 17

Esperti indipendenti

Gli Stati membri garantiscono che la certificazione della prestazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria siano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati, operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private.

L’accreditamento degli esperti è effettuato tenendo conto della loro competenza.

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sulla formazione e l’accreditamento. Gli Stati membri provvedono affinché siano messi a disposizione del pubblico elenchi periodicamente aggiornati di esperti qualificati e/o accreditati o elenchi periodicamente aggiornati di società accreditate che offrono i servizi di tali esperti.

Articolo 18

Sistema di controllo indipendente

1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi di controllo indipendenti in conformità dell’allegato II per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria. Gli Stati membri possono istituire sistemi distinti per il controllo degli attestati di prestazione energetica e per il controllo dei rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria.

2.   Gli Stati membri possono delegare l’attuazione del sistema di controllo indipendente.

Qualora decidano di avvalersi di questa possibilità, gli Stati membri garantiscono che il sistema di controllo indipendente sia attuato in conformità dell’allegato II.

3.   Gli Stati membri dispongono che gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione di cui al paragrafo 1 siano messi a disposizione delle autorità o degli organismi competenti che ne fanno richiesta.

Articolo 19

Revisione

La Commissione, assistita dal comitato istituito dall’articolo 26, valuta la presente direttiva entro il 1o gennaio 2017 alla luce dell’esperienza acquisita e dei progressi compiuti nel corso della sua applicazione e, se necessario, presenta proposte.

Articolo 20

Informazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare i proprietari o i locatari di edifici o unità immobiliari sui diversi metodi e sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare la prestazione energetica.

2.   In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici informazioni sugli attestati di prestazione energetica e sui rapporti di ispezione, le loro finalità e i loro obiettivi, sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici in modo economicamente conveniente e all’occorrenza sugli strumenti finanziari disponibili per migliorare la prestazione energetica degli edifici.

Su richiesta degli Stati membri, la Commissione li assiste nella realizzazione di campagne di informazione ai fini del paragrafo 1 e del primo comma del presente paragrafo, che possono essere oggetto di programmi dell’Unione.

3.   Gli Stati membri garantiscono consulenza e formazione per i responsabili dell’attuazione della presente direttiva. Le iniziative di consulenza e formazione trattano dell’importanza di migliorare la prestazione energetica e consentono di valutare la combinazione ottimale di miglioramenti in materia di efficienza energetica, di impiego di energie da fonti rinnovabili e di utilizzo di impianti di teleriscaldamento e telerinfrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.

4.   La Commissione è invitata a migliorare costantemente i suoi servizi d’informazione, in particolare il sito Web concepito come portale europeo dedicato al tema dell’efficienza energetica in edilizia rivolto a cittadini, professionisti e autorità, finalizzato ad assistere gli Stati membri nella loro opera d’informazione e di sensibilizzazione. Le informazioni presentate in tale sito Web possono contenere collegamenti con la pertinente legislazione dell’Unione europea, oltre che nazionale, regionale e locale, collegamenti a siti Web EUROPA che presentano piani d’azione nazionali in materia di efficienza energetica, collegamenti agli strumenti finanziari disponibili, nonché a esempi di buone prassi a livello nazionale, regionale e locale. Nell’ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, la Commissione continua ad offrire i suoi servizi d’informazione e ad intensificarli ulteriormente allo scopo di agevolare l’utilizzo di fondi disponibili fornendo assistenza e informazioni sulle possibilità di finanziamento ai soggetti interessati, compresi gli enti nazionali, regionali e locali, tenendo conto delle ultime modifiche al quadro regolamentare.

Articolo 21

Consultazione

Per facilitare l’efficace attuazione della direttiva, gli Stati membri consultano i soggetti interessati coinvolti, comprese le autorità locali e regionali, conformemente alla legislazione nazionale applicabile e laddove opportuno. Tale consultazione riveste particolare importanza per l’applicazione degli articoli 9 e 20.

Articolo 22

Adeguamento dell’allegato I al progresso tecnico

La Commissione adegua al progresso tecnico i punti 3 e 4 dell’allegato I mediante atti delegati in conformità degli articoli 23, 24 e 25.

Articolo 23

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 22 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall’8 luglio 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 24.

2.   Fatto salvo il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 5 è conferito alla Commissione fino al 30 giugno 2012.

3.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 24 e 25.

Articolo 24

Revoca della delega

1.   La delega di poteri di cui agli articoli 5 e 22 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.   L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un periodo ragionevole prima di prendere la decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3.   La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 25

Obiezioni agli atti delegati

1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all’atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi.

2.   Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data fissata nell’atto medesimo.

L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest’ultimo non entra in vigore. L’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 26

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 27

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro e non oltre il 9 gennaio 2013 e la informano senza indugio di eventuali successive modifiche delle stesse.

Articolo 28

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 9 luglio 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 18 e agli articoli 20 e 27.

Essi applicano le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 e 27 al più tardi a decorrere dal 9 gennaio 2013.

Essi applicano le disposizioni relative agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 e 16 agli edifici occupati da enti pubblici al più tardi a decorrere dal 9 gennaio 2013 e agli altri edifici al più tardi a decorrere dal 9 luglio 2013.

Essi possono rinviare fino al 31 dicembre 2015 l’applicazione dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, a singole unità immobiliari in locazione. Ciò non comporta, tuttavia, che nello Stato membro interessato si rilasci un minor numero di attestati rispetto a quello che sarebbe stato rilasciato a norma della direttiva 2002/91/CE.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che i riferimenti alla direttiva 2002/91/CE contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti devono essere intesi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 29

Abrogazione

La direttiva 2002/91/CE, modificata dal regolamento indicato nell’allegato IV, parte A, è abrogata con effetto dal 1o febbraio 2012, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione della direttiva di cui all’allegato IV, parte B.

I riferimenti alla direttiva 2002/91/CE si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V.

Articolo 30

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 31

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 19 maggio 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  GU C 277 del 17.11.2009, pag. 75.

(2)  GU C 200 del 25.8.2009, pag. 41.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Consiglio in prima lettura del 14 aprile 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.

(5)  Cfr. allegato IV, parte A.

(6)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.

(7)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(8)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(9)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(10)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

(11)  GU L 116 del 9.5.2009, pag. 18.

(12)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.

(13)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(14)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(15)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(16)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.

(17)  GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici

(di cui all’articolo 3)

1.

La prestazione energetica di un edificio è determinata sulla base della quantità di energia, reale o calcolata, consumata annualmente per soddisfare le varie esigenze legate ad un uso normale dell’edificio e corrisponde al fabbisogno energetico per il riscaldamento e il rinfrescamento (energia necessaria per evitare un surriscaldamento) che consente di mantenere la temperatura desiderata dell’edificio e coprire il fabbisogno di acqua calda nel settore domestico.

2.

La prestazione energetica di un edificio è espressa in modo chiaro e comprende anche un indicatore di prestazione energetica e un indicatore numerico del consumo di energia primaria, basato su fattori di energia primaria per vettore energetico, eventualmente basati su medie ponderate annuali nazionali o regionali o un valore specifico per la produzione in loco.

La metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici dovrebbe tener conto delle norme europee ed essere coerente con la pertinente legislazione dell’Unione, compresa la direttiva 2009/28/CE.

3.

Ai fini della determinazione della metodologia di calcolo si deve tener conto almeno dei seguenti aspetti:

a)

le seguenti caratteristiche termiche effettive dell’edificio, comprese le sue divisioni interne:

i)

capacità termica;

ii)

isolamento;

iii)

riscaldamento passivo;

iv)

elementi di rinfrescamento; e

v)

ponti termici;

b)

impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, comprese le relative caratteristiche di isolamento;

c)

impianti di condizionamento d’aria;

d)

ventilazione naturale e meccanica, compresa eventualmente l’ermeticità all’aria;

e)

impianto di illuminazione incorporato (principalmente per il settore non residenziale);

f)

progettazione, posizione e orientamento dell’edificio, compreso il clima esterno;

g)

sistemi solari passivi e protezione solare;

h)

condizioni climatiche interne, incluso il clima degli ambienti interni progettato;

i)

carichi interni.

4.

Il calcolo deve tener conto, se del caso, dei vantaggi insiti nelle seguenti opzioni:

a)

condizioni locali di esposizione al sole, sistemi solari attivi ed altri impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da energia da fonti rinnovabili;

b)

sistemi di cogenerazione dell’elettricità;

c)

impianti di teleriscaldamento e telerinfrescamento urbano o collettivo;

d)

illuminazione naturale.

5.

Ai fini del calcolo gli edifici dovrebbero essere classificati adeguatamente secondo le seguenti categorie:

a)

abitazioni monofamiliari di diverso tipo;

b)

condomini (di appartamenti);

c)

uffici;

d)

strutture scolastiche;

e)

ospedali;

f)

alberghi e ristoranti;

g)

impianti sportivi;

h)

esercizi commerciali per la vendita all’ingrosso o al dettaglio;

i)

altri tipi di fabbricati impieganti energia.


ALLEGATO II

Sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione

1.

Le autorità competenti o gli organismi da esse delegati per l’attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti gli attestati di prestazione energetica rilasciati nel corso di un anno.

La verifica si basa sulle opzioni indicate qui di seguito o su misure equivalenti:

a)

controllo della validità dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell’edificio e dei risultati riportati nell’attestato di prestazione energetica;

b)

controllo dei dati e verifica dei risultati riportati nell’attestato di prestazione energetica, comprese le raccomandazioni formulate;

c)

controllo esaustivo dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell’edificio, verifica esaustiva dei risultati riportati nell’attestato, comprese le raccomandazioni formulate, e visita in loco dell’edificio, ove possibile, per verificare la corrispondenza tra le specifiche indicate nell’attestato di prestazione energetica e l’edificio certificato.

2.

Le autorità competenti o gli organismi da esse delegati per l’attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti i rapporti di ispezione rilasciati nel corso di un anno.


ALLEGATO III

Quadro metodologico comparativo ai fini dell’individuazione dei livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti di prestazione energetica per edifici ed elementi edilizi

Il quadro metodologico comparativo consente agli Stati membri di determinare la prestazione energetica di edifici ed elementi edilizi e gli aspetti economici delle misure legate alla prestazione energetica, e di collegarli al fine di individuare il livello ottimale in funzione dei costi.

Il quadro metodologico comparativo è corredato di orientamenti per la sua applicazione nel calcolo dei livelli di rendimento ottimali in funzione dei costi.

Il quadro metodologico comparativo consente di prendere in considerazione modelli di consumo, condizioni climatiche esterne, costi di investimento, tipologia edilizia, costi di manutenzione e di funzionamento (compresi i costi e il risparmio energetici), eventuali utili derivanti dalla produzione di energia e eventuali costi di smaltimento. Esso dovrebbe basarsi sulle pertinenti norme europee che fanno riferimento alla presente direttiva.

Inoltre, la Commissione fornisce:

orientamenti per accompagnare il quadro metodologico comparativo, volti a consentire agli Stati membri di intraprendere le misure elencate in appresso;

informazioni su una stima dell’evoluzione dei prezzi dell’energia nel lungo periodo.

Ai fini dell’applicazione del quadro metodologico comparativo da parte degli Stati membri, sono stabilite a livello di Stato membro condizioni generali, espresse da parametri.

Il quadro metodologico comparativo richiede che gli Stati membri:

definiscano edifici di riferimento caratterizzati dalla loro funzionalità e posizione geografica, comprese le condizioni climatiche interne ed esterne, e rappresentativi di dette caratteristiche. Gli edifici di riferimento includono edifici residenziali e non residenziali, sia di nuova costruzione che già esistenti,

definiscano le misure di efficienza energetica da valutare per gli edifici di riferimento. Può trattarsi di misure per singoli edifici nel loro insieme, per singoli elementi edilizi o una combinazione di elementi edilizi,

valutino il fabbisogno di energia finale e primaria degli edifici di riferimento e degli edifici di riferimento in un contesto di applicazione delle misure di efficienza energetica definite,

calcolino i costi (ossia il valore attuale netto) delle misure di efficienza energetica (di cui al secondo trattino) durante il ciclo di vita economica atteso applicate agli edifici di riferimento (di cui al primo trattino) ricorrendo ai principi del quadro metodologico comparativo.

Dal calcolo dei costi delle misure di efficienza energetica durante il ciclo di vita economica atteso, gli Stati membri valutano l’efficacia in termini di costi dei vari livelli di requisiti minimi di prestazione energetica. Ciò consentirà di determinare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti di prestazione energetica.


ALLEGATO IV

PARTE A

Direttiva abrogata e sua modificazione successiva

(di cui all’articolo 29)

Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65)

 

Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1)

unicamente il punto 9.9 dell’allegato

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all’articolo 29)

Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione

2002/91/CE

4 gennaio 2006

4 gennaio 2009 unicamente per gli articoli 7, 8 e 9


ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Direttiva 2002/91/CE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, punti 2 e 3

Articolo 2, punto 2

Articolo 2, punto 4, e allegato I

Articolo 2, punti 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11

Articolo 2, punto 3

Articolo 2, punto 12

Articolo 2, punto 4

Articolo 2, punto 13

Articolo 2, punto 14

Articolo 2, punto 5

Articolo 2, punto 15

Articolo 2, punto 6

Articolo 2, punto 16

Articolo 2, punto 7

Articolo 2, punto 17

Articolo 2, punto 8

Articolo 2, punto 18

Articolo 2, punto 19

Articolo 3

Articolo 3 e allegato I

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafi 2 e 3

Articolo 6

Articolo 7

Articoli 8, 9 e 10

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Articolo 11, paragrafo 8, e articolo 12, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

Articolo 11, paragrafi 3, 4, 5, 7 e 9

Articolo 12, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 7

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafi 1 e 3

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 8, lettera a)

Articolo 14, paragrafi 1 e 3

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 8, lettera b)

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 9

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafi 2, 3, 4 e 5

Articolo 16

Articolo 10

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 11, frase introduttiva

Articolo 19

Articolo 11, lettere a) e b)

Articolo 12

Articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 20, paragrafo 2, primo comma, e articolo 20, paragrafi 3 e 4

Articolo 21

Articolo 13

Articolo 22

Articoli 23, 24 e 25

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafi 2 e 3

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 27

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 28

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 29

Articolo 16

Articolo 30

Articolo 17

Articolo 31

Allegato

Allegato I

Allegati da II a V