ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.337.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 337

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
18 dicembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio ( 1 )

1

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori ( 1 )

11

 

*

Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ( 1 )

37

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

18.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 337/1


REGOLAMENTO (CE) n. 1211/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2009

che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche (direttiva quadro) (4), la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (5), la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche (direttiva autorizzazioni) (6), la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (7), e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (8) («la direttiva quadro e le direttive particolari»), mirano a creare un mercato interno delle comunicazioni elettroniche nella Comunità, assicurando al contempo un livello elevato di investimenti, innovazione e protezione dei consumatori mediante un aumento della concorrenza.

(2)

Il regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno della Comunità (9) integra e supporta, per il roaming intracomunitario, le disposizioni dettate dal quadro normativo dell’Unione europea per le comunicazioni elettroniche.

(3)

Per lo sviluppo positivo di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica è indispensabile che il quadro normativo dell’Unione europea sia applicato in modo coerente in tutti gli Stati membri. Il quadro normativo dell’Unione europea stabilisce obiettivi da raggiungere e fornisce un quadro d’azione per le autorità nazionali di regolamentazione (ANR), pur garantendo loro una certa flessibilità in taluni settori per applicare le norme in funzione delle circostanze nazionali.

(4)

Data la necessità di assicurare lo sviluppo di prassi normative coerenti e un’applicazione coerente del quadro normativo dell’Unione europea, la Commissione ha istituito il gruppo di regolatori europei (GRE) a norma della decisione 2002/627/CE della Commissione, del 29 luglio 2002, che istituisce il gruppo dei «Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica» (10), con il compito di consigliare e coadiuvare la Commissione a sviluppare il mercato interno e, più in generale, a fornire un’interfaccia tra le ANR e la Commissione.

(5)

Il GRE ha fornito un contributo positivo a prassi regolamentari coerenti favorendo la cooperazione tra le ANR e tra queste ultime e la Commissione. Tale approccio volto a sviluppare maggiore coerenza tra le ANR mediante lo scambio di informazioni e di conoscenze sulle esperienze pratiche si è dimostrato proficuo nel breve periodo che ha fatto seguito alla sua adozione. Sarà necessario proseguire ed intensificare la cooperazione e il coordinamento tra le ANR al fine di sviluppare ulteriormente il mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

(6)

Ciò richiede il rafforzamento del GRE ed il suo riconoscimento nel quadro normativo dell’Unione europea quale Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). Il BEREC non dovrebbe essere un’agenzia comunitaria né avere personalità giuridica. Il BEREC dovrebbe sostituire il GRE e fungere da forum esclusivo per la cooperazione tra le ANR e tra queste ultime e la Commissione, nell’esercizio di tutte le loro responsabilità nell’ambito del quadro normativo dell’Unione europea. Il BEREC dovrebbe fornire competenze e instaurare la fiducia grazie alla propria indipendenza, alla qualità delle sue consulenze e informazioni, alla trasparenza delle procedure e dei metodi operativi, come pure alla diligenza nell’esecuzione dei suoi compiti.

(7)

Riunendo una serie di competenze, il BEREC dovrebbe assistere le ANR, senza sostituire le funzioni originarie o replicare un lavoro già in corso, coadiuvando la Commissione nell’esecuzione dei suoi compiti.

(8)

Il BEREC dovrebbe continuare le attività del GRE, sviluppando la cooperazione tra le ANR e tra queste ultime e la Commissione, così da assicurare l’applicazione coerente in tutti gli Stati membri del quadro normativo dell’Unione europea per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e contribuire in tal modo allo sviluppo del mercato interno.

(9)

Il BEREC dovrebbe inoltre fungere quale organismo di riflessione, dibattito e consulenza per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nel settore delle comunicazioni elettroniche. Di conseguenza il BEREC dovrebbe fornire consulenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, di sua iniziativa o su richiesta di questi ultimi.

(10)

Il BEREC dovrebbe svolgere i suoi compiti in cooperazione con i gruppi e i comitati esistenti, e senza pregiudicarne i rispettivi ruoli, quali il comitato per le comunicazioni istituito ai sensi della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), il comitato per lo spettro radio istituito dalla decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (11), il gruppo politica dello spettro radio istituito ai sensi della decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» (12), e il comitato di contatto istituito ai sensi della direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (13).

(11)

Per dare al BEREC supporto professionale e amministrativo, l’Ufficio dovrebbe essere costituito come organo della Comunità dotato di personalità giuridica e dovrebbe esercitare i compiti conferitigli dal presente regolamento. Per poter fornire al BEREC supporto efficiente, l’Ufficio dovrebbe avere autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. L’Ufficio dovrebbe avere un comitato di gestione e un direttore amministrativo.

(12)

Le strutture organizzative del BEREC e dell’Ufficio dovrebbero essere snelle e confacenti alle funzioni che saranno chiamati a svolgere.

(13)

L’Ufficio dovrebbe essere un organismo comunitario ai sensi dell’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (14) (regolamento finanziario). All’Ufficio si dovrebbe applicare l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (15) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 47.

(14)

Poiché gli obiettivi dell’azione proposta, vale a dire l’ulteriore sviluppo di prassi regolamentari coerenti tramite l’intensificazione della cooperazione e del coordinamento tra le ANR, e tra queste ultime e la Commissione, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri in considerazione dell’ambito di applicazione comunitario del presente regolamento e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ISTITUZIONE

Articolo 1

Istituzione

1.   È istituito l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) con le competenze specificate dal presente regolamento.

2.   Il BEREC opera negli ambiti definiti dalla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE (direttive particolari) e dal regolamento (CE) n. 717/2007.

3.   Il BEREC svolge i propri compiti in modo indipendente, imparziale e trasparente. In tutte le sue attività il BEREC persegue gli stessi obiettivi assegnati alle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) dall’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). In particolare, il BEREC contribuisce allo sviluppo e al miglior funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche, mirando ad assicurare un’applicazione coerente del quadro normativo dell’Unione europea per le comunicazioni elettroniche.

4.   Il BEREC si avvale delle competenze disponibili presso le ANR ed esegue i suoi compiti in cooperazione con queste ultime e la Commissione. Il BEREC promuove la cooperazione tra le ANR e tra queste ultime e la Commissione. Inoltre, il BEREC fornisce consulenza alla Commissione e, su richiesta, al Parlamento europeo e al Consiglio.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL BEREC

Articolo 2

Ruolo del BEREC

Il BEREC:

a)

sviluppa e diffonde tra le ANR le migliori prassi regolamentari, quali approcci, metodologie o orientamenti comuni sull’attuazione del quadro normativo dell’Unione europea;

b)

a richiesta, fornisce assistenza alle ANR su questioni regolamentari;

c)

fornisce pareri sui progetti di decisioni, raccomandazioni e orientamenti della Commissione menzionati nel presente regolamento, nella direttiva quadro e nelle direttive particolari;

d)

elabora relazioni e fornisce consulenza, su richiesta motivata della Commissione o di propria iniziativa, e fornisce pareri destinati al Parlamento europeo e al Consiglio, su richiesta motivata o di propria iniziativa, su qualsiasi materia relativa alle comunicazioni elettroniche che rientri nelle sue competenze;

e)

su richiesta, assiste il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le ANR nelle relazioni, nelle discussioni e negli scambi con le parti terze; assiste inoltre la Commissione e le ANR per diffondere le migliori prassi regolamentari presso terzi.

Articolo 3

Compiti del BEREC

1.   I compiti del BEREC sono i seguenti:

a)

fornire pareri su progetti di misure delle ANR in relazione alla definizione del mercato, alla designazione delle imprese che detengono un potere di mercato significativo e all’imposizione di misure correttive, ai sensi degli articoli 7 e 7 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); cooperare e lavorare assieme con le ANR ai sensi degli articoli 7 e 7 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

b)

fornire pareri su progetti di raccomandazioni e/o di orientamenti sulla forma, il contenuto e il livello di dettaglio da fornire nelle notifiche, ai sensi dell’articolo 7 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

c)

essere consultato su progetti di raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi, ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

d)

fornire pareri su progetti di decisione relativi all’individuazione dei mercati transnazionali, ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

e)

a richiesta, fornire assistenza alle ANR nel contesto dell’analisi dei mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

f)

fornire pareri su progetti di decisioni e raccomandazioni relative all’armonizzazione, ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

g)

essere consultato e fornire pareri sulle controversie transnazionali ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

h)

fornire pareri su progetti di decisioni che autorizzano o impediscono ad un’ANR di adottare misure eccezionali, ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso);

i)

essere consultato su progetti di misure relative all’accesso effettivo al numero di emergenza «112», ai sensi dell’articolo 26 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);

j)

essere consultato su progetti di misure relative all’operatività effettiva dei numeri con prefisso 116, in particolare il numero verde 116000 per le segnalazioni relative ai bambini scomparsi, ai sensi dell’articolo 27 bis della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);

k)

assistere la Commissione nell’aggiornamento dell’allegato II della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), ai sensi dell’articolo 9 della direttiva stessa;

l)

su richiesta, fornire assistenza alle ANR nei casi di frode o di abuso delle risorse di numerazione nella Comunità, in particolare per quanto attiene ai servizi transfrontalieri;

m)

fornire pareri intesi a garantire la messa a punto di norme e requisiti comuni per i fornitori di servizi commerciali transfrontalieri;

n)

monitorare e riferire sul settore delle comunicazioni elettroniche e pubblicare una relazione annuale sugli sviluppi del settore stesso.

2.   Il BEREC può, su richiesta motivata della Commissione, decidere all’unanimità di svolgere altri compiti specifici che siano necessari per il perseguimento delle sue finalità istituzionali come definite all’articolo 1, paragrafo 2.

3.   Le ANR e la Commissione tengono nel massimo conto i pareri, le raccomandazioni, gli orientamenti, la consulenza o la migliore prassi regolamentare adottati dal BEREC. Il BEREC può consultare, se del caso, le competenti autorità nazionali della concorrenza prima di trasmettere il proprio parere alla Commissione.

Articolo 4

Composizione e organizzazione del BEREC

1.   Il BEREC è composto dal comitato dei regolatori.

2.   Il comitato dei regolatori è composto da un membro per Stato membro nella persona del direttore o di un rappresentante designato di alto livello della ANR dello Stato membro in questione avente il compito principale di sorvegliare il funzionamento quotidiano del mercato delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche.

Il BEREC esercita in modo indipendente le funzioni conferitegli dal presente regolamento.

I membri del comitato dei regolatori non sollecitano né accettano alcuna istruzione da alcun governo, dalla Commissione né da alcun soggetto pubblico o privato.

Le ANR nominano un membro supplente per Stato membro.

La Commissione partecipa alle riunioni del BEREC come osservatore ed è rappresentata a un livello appropriato.

3.   Le ANR degli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) e quelle degli Stati candidati all’adesione all’Unione europea possiedono lo status di osservatore e sono rappresentate a un livello appropriato. Il BEREC può invitare altri esperti ed osservatori a partecipare alle riunioni.

4.   Il comitato dei regolatori nomina fra i suoi membri il suo presidente e il(i) vicepresidente(i), conformemente al regolamento interno del BEREC. Il(I) vicepresidente(i) assume(assumono) automaticamente le funzioni di presidente quando quest’ultimo non è in grado di esercitare tali funzioni. Il mandato del presidente e del(dei) vicepresidente(i) ha una durata di un anno.

5.   Fatto salvo il ruolo del comitato dei regolatori in relazione alle funzioni del presidente, quest’ultimo non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo o ANR, dalla Commissione né da alcun soggetto pubblico o privato.

6.   Le riunioni plenarie del comitato dei regolatori sono convocate dal presidente almeno quattro volte all’anno in sessione ordinaria. Anche le riunioni straordinarie sono convocate su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione europea o su richiesta di almeno un terzo dei membri del comitato. L’ordine del giorno della riunione è stabilito dal presidente ed è messo a disposizione del pubblico.

7.   Il lavoro del BEREC può essere organizzato in gruppi specialistici di lavoro.

8.   La Commissione è invitata a tutte le riunioni plenarie del comitato dei regolatori.

9.   Il comitato dei regolatori adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei suoi membri, salvo diversa disposizione del presente regolamento, della direttiva quadro o delle direttive particolari. Ciascun membro o supplente dispone di un voto. Le decisioni del comitato dei regolatori sono rese pubbliche e menzionano le riserve di un’ANR, su richiesta di quest’ultima.

10.   Il comitato dei regolatori adotta e rende accessibile al pubblico il regolamento interno del BEREC. Il regolamento interno fissa in modo dettagliato le modalità di voto, comprese le condizioni alle quali un membro può agire a nome di un altro membro, le regole in materia di quorum e i termini di notifica per le riunioni. Il regolamento interno garantisce inoltre che i membri del comitato dei regolatori ricevano sempre gli ordini del giorno e i progetti di proposte completi in anticipo rispetto a ciascuna riunione, in modo che essi abbiano la possibilità di presentare emendamenti prima del voto. Il regolamento interno può, fra l’altro, stabilire procedure di voto d’urgenza.

11.   L’Ufficio di cui all’articolo 6 fornisce i servizi di sostegno amministrativo e professionale al BEREC.

Articolo 5

Compiti del comitato dei regolatori

1.   Il comitato dei regolatori assolve le funzioni del BEREC enunciate all’articolo 3 e adotta tutte le decisioni inerenti al loro esercizio.

2.   Il comitato dei regolatori approva preventivamente i contributi volontari degli Stati membri o delle ANR di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), in base alle seguenti modalità:

a)

all’unanimità se tutti gli Stati membri o tutte le ANR hanno deciso di versare un contributo;

b)

a maggioranza semplice nel caso in cui un certo numero di Stati membri o di ANR abbia deciso all’unanimità di versare un contributo.

3.   Il comitato dei regolatori adotta, per conto del BEREC, le disposizioni particolari necessarie all’esercizio del diritto di accesso ai documenti detenuti dal BEREC, a norma dell’articolo 22.

4.   Il comitato dei regolatori, dopo aver consultato le parti interessate ai sensi dell’articolo 17, adotta il programma annuale di lavoro del BEREC entro la fine dell’anno che precede quello cui il programma si riferisce. Il comitato dei regolatori trasmette il programma di lavoro annuale al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione subito dopo la sua adozione.

5.   Il comitato dei regolatori adotta la relazione annuale sulle attività del BEREC e la trasmette ogni anno entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. Il Parlamento europeo può chiedere al presidente del comitato dei regolatori di riferire su questioni pertinenti connesse alle attività del BEREC.

Articolo 6

L’Ufficio

1.   L’Ufficio è istituito quale organismo comunitario dotato di personalità giuridica ai sensi dell’articolo 185 del regolamento finanziario. All’Ufficio si applica il punto 47 dell’AII del 17 maggio 2006.

2.   Sotto la guida del comitato dei regolatori, l’Ufficio:

fornisce servizi di sostegno professionale e amministrativo al BEREC,

raccoglie informazioni dalle ANR e provvede allo scambio e alla trasmissione di informazioni in relazione al ruolo e ai compiti stabiliti all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3,

diffonde le migliori prassi presso le ANR, conformemente all’articolo 2, lettera a),

assiste il presidente nella preparazione dei lavori del comitato dei regolatori,

costituisce gruppi specialistici di lavoro su richiesta del comitato dei regolatori e fornisce il supporto necessario ad assicurarne la corretta operatività.

3.   L’Ufficio dispone di:

a)

un comitato di gestione;

b)

un direttore amministrativo.

4.   In ciascuno degli Stati membri l’Ufficio ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto nazionale. L’Ufficio, in particolare, può acquisire e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

5.   L’Ufficio è gestito dal direttore amministrativo e opera con un numero di dipendenti strettamente limitato a quello necessario per l’assolvimento dei suoi compiti. La consistenza dell’organico è proposta dai membri del comitato di gestione e dal direttore amministrativo a norma dell’articolo 11. Ogni proposta di rafforzamento dell’organico può essere adottata solo per decisione unanime del comitato di gestione.

Articolo 7

Comitato di gestione

1.   Il comitato di gestione è composto da un membro per Stato membro nella persona del direttore o di un rappresentante designato di alto livello della ANR indipendente dello Stato membro in questione avente il compito principale di sorvegliare il funzionamento quotidiano del mercato delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche, e da un membro in rappresentanza della Commissione.

Ciascun membro dispone di un voto.

Le disposizioni dell’articolo 4 si applicano, mutatis mutandis, al comitato di gestione.

2.   Il comitato di gestione nomina il direttore amministrativo. Il direttore amministrativo designato non partecipa alla preparazione della relativa decisione né esprime il suo voto su di essa.

3.   Il comitato di gestione fornisce orientamenti al direttore amministrativo nello svolgimento dei suoi compiti.

4.   Il comitato di gestione è responsabile dell’assunzione di personale.

5.   Il comitato di gestione assiste i gruppi specialistici di lavoro nella loro attività.

Articolo 8

Il direttore amministrativo

1.   Il direttore amministrativo risponde al comitato di gestione. Nell’esercizio delle sue funzioni, il direttore amministrativo non sollecita né accetta istruzioni da parte di alcuno Stato membro o di alcuna ANR, della Commissione o di terzi.

2.   Il direttore amministrativo è nominato dal comitato di gestione, previo espletamento di un concorso pubblico, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza nel settore delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche. Il Parlamento europeo può esprimere un parere non vincolante sull’idoneità del candidato selezionato dal comitato di gestione, prima della sua nomina. A tal fine, il candidato è invitato a parlare dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest’ultima.

3.   La durata del mandato del direttore amministrativo è di tre anni.

4.   Il comitato di gestione può prorogare, per una sola volta e per non più di tre anni, il mandato del direttore amministrativo, tenendo conto del rapporto di valutazione del presidente e soltanto nei casi in cui i compiti e le esigenze del BEREC lo giustifichino.

Il comitato di gestione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore amministrativo.

Se il mandato non è rinnovato, il direttore amministrativo rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

Articolo 9

Compiti del direttore amministrativo

1.   Il direttore amministrativo è responsabile della direzione dell’Ufficio.

2.   Il direttore amministrativo fornisce assistenza alla preparazione dell’ordine del giorno del comitato dei regolatori, del comitato di gestione e dei gruppi specialistici di lavoro. Egli partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del comitato dei regolatori e del comitato di gestione.

3.   Il direttore amministrativo fornisce assistenza al comitato di gestione per la preparazione del progetto di programma di lavoro dell’Ufficio per l’anno successivo, che viene sottoposto al comitato entro il 30 giugno e adottato dal comitato entro il 30 settembre senza anticipare la decisione finale in merito alla sovvenzione adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio (definiti congiuntamente quale autorità di bilancio).

4.   Il direttore amministrativo, sotto la guida del comitato dei regolatori, sovrintende all’attuazione del programma di lavoro annuale dell’Ufficio.

5.   Il direttore amministrativo, sotto la supervisione del comitato di gestione, adotta le misure necessarie, in particolare l’adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell’Ufficio in conformità del presente regolamento.

6.   Il direttore amministrativo attua il bilancio dell’Ufficio a norma dell’articolo 13 sotto la supervisione del comitato di gestione.

7.   Il direttore amministrativo fornisce ogni anno assistenza nella preparazione del progetto di relazione annuale d’attività del BEREC di cui all’articolo 5, paragrafo 5.

Articolo 10

Personale

1.   Al personale dell’Ufficio, compreso il direttore amministrativo, si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (16), nonché le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell’applicazione dello statuto e del regime.

2.   Il comitato di gestione, in accordo con la Commissione, adotta le misure di attuazione necessarie, conformemente a quanto prevede l’articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

3.   I poteri conferiti all’autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e i poteri conferiti all’autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, sono esercitati dal vicepresidente del comitato di gestione.

4.   Il comitato di gestione può adottare disposizioni volte a consentire il distacco temporaneo di esperti nazionali degli Stati membri presso l’Ufficio, per un periodo massimo di tre anni.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 11

Bilancio dell’Ufficio

1.   Le entrate e le risorse dell’Ufficio sono costituite, in particolare, da:

a)

una sovvenzione della Comunità iscritta nelle pertinenti voci del bilancio generale dell’Unione europea (sezione Commissione) per decisione dell’autorità di bilancio e a norma del punto 47 dell’AII del 17 maggio 2006;

b)

contributi finanziari degli Stati membri o delle loro ANR versati su base volontaria ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2. Tali contributi sono impiegati per finanziare determinate voci di spesa operativa quali definite nell’accordo concluso tra l’Ufficio e gli Stati membri o loro ANR a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (17). Ogni Stato membro garantisce che le ANR dispongano delle risorse finanziarie necessarie per partecipare alle attività dell’Ufficio. Prima della stesura del progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea, l’Ufficio trasmette in tempo utile all’autorità di bilancio idonea documentazione dettagliata sulle entrate con destinazione specifica ai sensi del presente articolo.

2.   Le spese dell’Ufficio comprendono le spese di personale e le spese amministrative, di infrastruttura e di esercizio.

3.   Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

4.   Per ogni esercizio di bilancio, che coincide con l’anno civile, tutte le entrate e le spese sono oggetto di previsioni e sono iscritte in bilancio.

5.   La struttura organizzativa e finanziaria dell’Ufficio è soggetta a revisione ogni cinque anni dopo la data di costituzione dell’Ufficio stesso.

Articolo 12

Stesura del bilancio

1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore amministrativo assiste il comitato di gestione nell’elaborazione di un progetto preliminare di bilancio che copra le spese preventivate per l’esercizio finanziario successivo, corredato di un organigramma provvisorio. Ogni anno il comitato di gestione, sulla base di detto progetto, redige il bilancio previsionale delle entrate e delle spese dell’Ufficio per l’esercizio finanziario successivo. Il bilancio previsionale, che comporta un progetto di organigramma, è trasmesso dal comitato di gestione alla Commissione entro il 31 marzo.

2.   Il bilancio previsionale è trasmesso dalla Commissione all’autorità di bilancio con il progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea.

3.   Sulla base del bilancio previsionale, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all’organico e propone l’importo della sovvenzione.

4.   L’autorità di bilancio adotta l’organigramma dell’Ufficio.

5.   Il bilancio dell’Ufficio è predisposto dal comitato di gestione. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se necessario, il bilancio viene opportunamente adeguato.

6.   Il comitato di gestione notifica senza indugio all’autorità di bilancio l’intenzione di attuare un progetto che può avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del proprio bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in ambito immobiliare, quali la locazione o l’acquisto di fabbricati, e ne informa la Commissione. Qualora uno dei due rami dell’autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica al comitato di gestione, entro due settimane dal ricevimento dell’informazione relativa al progetto immobiliare, che intende formulare detto parere. In assenza di risposta, il comitato di gestione può dar corso all’operazione prevista.

Articolo 13

Esecuzione e controllo del bilancio

1.   Il direttore amministrativo esercita le funzioni di ordinatore ed esegue il bilancio dell’Ufficio sotto la supervisione del comitato di gestione.

2.   Il comitato di gestione predispone una relazione annuale sull’attività dell’Ufficio unitamente a una dichiarazione di affidabilità. Tali documenti sono resi pubblici.

3.   Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, il contabile dell’Ufficio comunica i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell’Ufficio trasmette, entro il 31 marzo che segue l’esercizio chiuso, la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche al Parlamento europeo e al Consiglio. Il contabile della Commissione procede quindi al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati, in conformità dell’articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

4.   Entro il 31 marzo successivo al completamento dell’esercizio, il contabile della Commissione comunica i conti provvisori dell’Ufficio, corredati della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell’Ufficio, in conformità dell’articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore amministrativo stabilisce i conti definitivi dell’Ufficio sotto la propria responsabilità e li trasmette, per parere, al comitato di gestione.

6.   Il comitato di gestione esprime un parere sui conti definitivi dell’Ufficio.

7.   Entro il 1o luglio successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario il direttore amministrativo trasmette tali conti definitivi, corredati del parere del comitato di gestione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

8.   I conti definitivi vengono pubblicati.

9.   Entro il 15 ottobre il comitato di gestione invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima. Esso invia tale risposta anche al Parlamento europeo e alla Commissione.

10.   Il comitato di gestione presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, come previsto all’articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, ogni informazione necessaria per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in questione.

11.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, entro il 15 maggio dell’esercizio N + 2 concede un discarico al comitato di gestione relativamente all’esecuzione del bilancio per l’esercizio N.

Articolo 14

Sistemi di controllo interno

Il revisore interno della Commissione è responsabile della revisione contabile dell’Ufficio.

Articolo 15

Norme finanziarie

All’Ufficio si applica il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002. Le altre diposizioni finanziarie applicabili all’Ufficio sono redatte dal comitato di gestione, previa consultazione della Commissione. Tali regole possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 se lo richiedono le esigenze operative specifiche dell’Ufficio e soltanto con il previo accordo della Commissione.

Articolo 16

Misure antifrode

1.   Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altri atti illeciti, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (18).

2.   L’Ufficio aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (19) e adotta immediatamente le opportune disposizioni per tutto il personale dell’Ufficio.

3.   Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che derivano da tali disposizioni prevedono espressamente che la Corte dei conti e l’OLAF possano, se necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell’Ufficio e presso il personale responsabile della loro attribuzione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

Consultazione

Se del caso, prima di adottare pareri, migliori prassi regolamentari o relazioni, il BEREC consulta le parti interessate e dà loro l’opportunità di formulare osservazioni entro un periodo di tempo ragionevole. Il BEREC, fatto salvo l’articolo 20, mette a disposizione del pubblico i risultati della procedura di consultazione.

Articolo 18

Trasparenza e responsabilità

Il BEREC e l’Ufficio svolgono le loro attività assicurando un elevato grado di trasparenza. Il BEREC e l’Ufficio garantiscono che il pubblico e le parti interessate dispongano di informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare riguardanti i risultati del loro lavoro.

Articolo 19

Invio di informazioni al BEREC e all’Ufficio

La Commissione e le ANR forniscono le informazioni richieste dal BEREC e dall’Ufficio per permettere a questi ultimi di eseguire i loro compiti. Tali informazioni sono gestite a norma dell’articolo 5 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Articolo 20

Riservatezza

Fatto salvo l’articolo 22, il BEREC e l’Ufficio non pubblicano né rivelano a terzi le informazioni da essi trattate o ricevute per le quali è stato richiesto un trattamento riservato.

I membri del comitato dei regolatori e del comitato di gestione, il direttore amministrativo, gli esperti esterni, compresi quelli facenti parte dei gruppi specialistici di lavoro, e i membri del personale dell’Ufficio sono soggetti agli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 287 del trattato, anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

Il BEREC e l’Ufficio inseriscono nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l’attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 21

Dichiarazione di interesse

I membri del comitato dei regolatori e del comitato di gestione, il direttore amministrativo e i membri del personale dell’Ufficio rendono annualmente una dichiarazione di impegni e una dichiarazione di interessi con la quale comunicano eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto. La dichiarazione di interessi fatta dai membri del comitato dei regolatori e del comitato di gestione e dal direttore amministrativo dell’Ufficio sono rese pubbliche.

Articolo 22

Accesso ai documenti

1.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (20) si applica ai documenti in possesso del BEREC e dell’Ufficio.

2.   Il comitato dei regolatori e il comitato di gestione adotta le misure pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro sei mesi dall’effettivo avvio operativo rispettivamente del BEREC e dell’Ufficio.

3.   Le decisioni adottate a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia presso il Mediatore o di un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato.

Articolo 23

Privilegi e immunità

All’Ufficio e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

Articolo 24

Responsabilità dell’Ufficio

1.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Ufficio risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dall’Ufficio stesso o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni.

2.   La responsabilità personale finanziaria e disciplinare del personale dell’Ufficio nei confronti dell’Ufficio stesso è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell’Ufficio.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Valutazione e revisione

Entro tre anni dall’effettivo avvio operativo rispettivamente del BEREC e dell’Ufficio la Commissione pubblica una relazione di valutazione sull’esperienza acquisita quale risultato dell’operato del BEREC e dell’Ufficio. La relazione valutativa prende in esame i risultati ottenuti dal BEREC e dall’Ufficio e i rispettivi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, mandati e compiti rispettivi quali definiti nel presente regolamento e nei rispettivi programmi di lavoro annuali. La relazione valutativa tiene conto dei pareri dei soggetti interessati, a livello sia comunitario che nazionale ed è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Il Parlamento europeo emette un parere sulla relazione valutativa.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 25 novembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

Å. TORSTENSSON


(1)  GU C 224 del 30.8.2008, pag. 50.

(2)  GU C 257 del 9.10.2008, pag. 51.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 16 febbraio 2009 (GU C 75 E del 31.3.2009, pag. 67), posizione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 e decisione del Consiglio del 26 ottobre 2009.

(4)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(5)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

(6)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

(7)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(8)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(9)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32.

(10)  GU L 200 del 30.7.2002, pag. 38.

(11)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(12)  GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49.

(13)  GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

(14)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(15)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(16)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(17)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(18)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(19)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(20)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


DIRETTIVE

18.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 337/11


DIRETTIVA 2009/136/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2009

recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati (3),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1)

Il funzionamento delle cinque direttive che costituiscono il quadro normativo in vigore per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche [direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate (direttiva accesso) (5), direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e all’interconnessione delle medesime (direttiva autorizzazioni) (6), direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (7), direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) (8) e direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (9) («la direttiva quadro e le direttive particolari»)], è sottoposto a un riesame periodico da parte della Commissione al fine di determinare, in particolare, se siano necessarie modifiche in funzione del progresso tecnico e dell’evoluzione dei mercati.

(2)

A tale riguardo, la Commissione ha presentato i primi risultati nella comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 29 giugno 2006, sul riesame del quadro normativo dell’Unione europea per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

(3)

La riforma del quadro normativo dell’Unione europea per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, compreso il rafforzamento delle disposizioni riguardanti gli utenti finali disabili, rappresenta una tappa essenziale verso il completamento dello spazio europeo unico dell’informazione e verso una società dell’informazione per tutti. Questi obiettivi rientrano nel quadro strategico per lo sviluppo della società dell'informazione, descritto nella comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni, del 1o giugno 2005, intitolata «i2010 — una società dell’informazione per la crescita e l’occupazione».

(4)

Una delle esigenze fondamentali del servizio universale consiste nel fornire agli utenti che ne fanno richiesta un allacciamento alla rete pubblica di comunicazione in postazione fissa e ad un prezzo abbordabile. L’esigenza riguarda la fornitura di servizi telefonici, telefax e di trasmissione dati a livello locale, nazionale e internazionale, che gli Stati membri possono limitarsi a fornire per la postazione o residenza principale dell’utente finale. Non dovrebbero esistere limitazioni quanto ai mezzi tecnici utilizzati, tecnologie con filo o senza filo, per rendere disponibili detti servizi né disposizioni vincolanti che stabiliscano quali operatori debbano assumersi la totalità o parte degli obblighi di servizio universale.

(5)

I collegamenti dati alla rete pubblica di comunicazione in posizione fissa dovrebbero essere in grado di supportare la trasmissione dati ad una velocità tale da permettere l’accesso a servizi elettronici on line quali quelli forniti sulla rete Internet pubblica. La rapidità con la quale un determinato utente accede a Internet può dipendere da un certo numero di fattori, ad esempio dal fornitore o dai fornitori dell’allacciamento ad Internet o dall’applicazione per la quale è stabilita una connessione. La velocità di trasmissione dati che può essere supportata da una connessione alla rete pubblica di comunicazione dipende dalla capacità dell’apparecchiatura terminale dell’abbonato e dalla connessione stessa. Per tali motivi non è opportuno rendere obbligatoria su scala comunitaria una determinata velocità di trasmissione dati o di flusso di bit. Una certa flessibilità è necessaria per permettere agli Stati membri di adottare, se del caso, le misure necessarie affinché una connessione dati possa supportare velocità di trasmissione soddisfacenti e sufficienti ai fini di un accesso funzionale a Internet, così come definito dagli Stati membri, tenendo debitamente conto di circostanze specifiche nei mercati nazionali, come ad esempio la larghezza di banda utilizzata dalla maggioranza degli abbonati in un dato Stato membro e la fattibilità tecnologica, sempre che tali misure mirino a ridurre al minimo le distorsioni del mercato. Qualora tali misure comportino un onere indebito per un’impresa designata, tenuto conto dei costi e dei benefici economici nonché dei vantaggi immateriali derivanti dalla fornitura dei servizi in questione, questo può essere incluso nel calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale. Si può anche ricorrere alternativamente al finanziamento dell’infrastruttura di rete con fondi comunitari o con interventi nazionali conformi al diritto comunitario.

(6)

Tali disposizioni non pregiudicano la necessità per la Commissione di condurre un riesame degli obblighi di servizio universale, che può vertere anche sul finanziamento di tali obblighi, come previsto dall’articolo 15 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), ed eventualmente presentare proposte di riforma per conseguire obiettivi di pubblico interesse.

(7)

A fini di chiarezza e semplicità, la presente direttiva riguarda esclusivamente le modifiche delle direttive 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

(8)

Salvo quanto previsto dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (10), in particolare i requisiti per il loro uso da parte di utenti disabili di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera f), l’ambito di applicazione della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) dovrebbe essere esteso ad alcuni aspetti concernenti le apparecchiature terminali, incluse le apparecchiature destinate agli utenti finali disabili presso il loro domicilio, sia che le loro esigenze speciali siano dovute a disabilità o all’età, onde agevolare l’accesso alle reti e la fruizione dei servizi. Tra tali apparecchiature figurano attualmente le apparecchiature terminali radio e televisive di sola ricezione nonché speciali dispositivi terminali per ipoudenti.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero introdurre misure per sostenere la creazione di un mercato di prodotti e servizi di grande diffusione che integrino le funzionalità previste per gli utenti finali disabili. A tale scopo si potrà, tra l’altro, fare riferimento a norme europee, introducendo criteri in materia di accessibilità elettronica (eAccessibility) nelle procedure per gli appalti pubblici e nei bandi di gara legati alla prestazione di servizi e dando attuazione alla legislazione a tutela dei diritti degli utenti finali disabili.

(10)

Quando un’impresa designata a fornire un servizio universale, come indicato all’articolo 4 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale sul territorio nazionale, o una parte significativa di queste, in relazione al suo obbligo di servizio universale, a un’entità giuridica separata la cui proprietà effettiva sia distinta, l’autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe valutare gli effetti della transazione per garantire la continuità dell’obbligo di servizio universale in tutto il territorio nazionale o parti di esso. A tal fine, l’impresa dovrebbe informare preventivamente della cessione l’autorità nazionale di regolamentazione che ha imposto gli obblighi di servizio universale. La valutazione dell’autorità nazionale di regolamentazione non dovrebbe pregiudicare il perfezionamento della transazione.

(11)

Gli sviluppi tecnologici hanno condotto a una riduzione sostanziale del numero di telefoni pubblici a pagamento. Per assicurare la neutralità tecnologica e mantenere la possibilità di accesso alla telefonia vocale da parte del pubblico, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter imporre alle imprese l’obbligo non soltanto di mettere a disposizione telefoni pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali ma anche, ove opportuno, di fornire al pubblico punti alternativi di accesso alla telefonia vocale per le stesse finalità.

(12)

Agli utenti finali disabili dovrebbe essere garantito un accesso ai servizi di livello equivalente a quello disponibile per gli altri utenti. A tal fine l’accesso dovrebbe essere equivalente dal punto di vista funzionale per far sì che gli utenti finali disabili beneficino dello stesso grado di utilizzabilità degli altri utenti, anche se con differenti mezzi.

(13)

Occorre adeguare determinate definizioni per conformarle al principio della neutralità tecnologica e per tenere il passo del progresso tecnologico. In particolare, si dovrebbero separare le condizioni per la fornitura di un servizio dagli effettivi elementi di definizione di un servizio telefonico reso accessibile al pubblico, vale a dire un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente chiamate nazionali o nazionali ed internazionali digitando uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, a prescindere dal fatto che detto servizio sia basato su una tecnologia a commutazione di circuito o di pacchetto. È la natura stessa di questo servizio a essere bidirezionale, consentendo a entrambi gli interlocutori di comunicare. Un servizio che non rispetta tali condizioni, come ad esempio un’applicazione «click-through» su un sito web del servizio utenti, non è un servizio telefonico accessibile al pubblico. I servizi telefonici accessibili al pubblico includono anche appositi mezzi di comunicazione per gli utenti finali disabili che utilizzano servizi di ritrasmissione testuale o di «conversazione globale».

(14)

È necessario chiarire che la fornitura indiretta dei servizi potrebbe includere situazioni in cui la chiamata è effettuata attraverso la selezione o la preselezione del vettore o in cui un fornitore di servizio rivende, eventualmente con il proprio marchio, servizi telefonici accessibili al pubblico forniti da un’altra impresa.

(15)

Il progresso tecnologico e l’evoluzione dei mercati spingono gradualmente le reti verso la tecnologia IP (Internet Protocol) ed ai consumatori è offerta una scelta sempre più ampia di fornitori di servizi vocali concorrenti. È opportuno pertanto che gli Stati membri siano in grado di separare gli obblighi di servizio universale che riguardano la fornitura di un collegamento alla rete di comunicazione pubblica in postazione fissa dalla fornitura di un servizio telefonico accessibile al pubblico. Tale separazione non dovrebbe pregiudicare la portata degli obblighi di servizio universale definiti e riesaminati a livello comunitario.

(16)

Conformemente al principio di sussidiarietà spetta agli Stati membri decidere, sulla base di criteri obiettivi, quali imprese sono designate come fornitori di servizio universale, tenendo conto, se del caso, della capacità e della disponibilità di tali imprese a fornire la totalità o parte del servizio. Ciò non impedisce agli Stati membri di includere, nel processo di designazione, condizioni specifiche motivate da esigenze di efficienza, compresi, tra l’altro, il raggruppamento di zone geografiche o elementi o la fissazione di un periodo minimo per la designazione.

(17)

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di sorvegliare l’andamento e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che rientrano negli obblighi di servizio universale, anche qualora uno Stato membro non abbia ancora designato un’impresa come fornitore di servizio universale. In tal caso, la sorveglianza dovrebbe essere esercitata in modo tale da non rappresentare un eccessivo onere amministrativo né per le autorità nazionali di regolamentazione né per le imprese che forniscono tali servizi.

(18)

È opportuno sopprimere gli obblighi superflui destinati a facilitare la transizione dal quadro normativo del 1998 al quadro del 2002, nonché le disposizioni che si sovrappongono a quelle fissate nella direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e ne costituiscono un doppione.

(19)

È opportuno abrogare, in quanto non più necessaria, la disposizione relativa alla fornitura di un insieme minimo di linee affittate al dettaglio, che era necessaria per garantire l’applicazione senza soluzione di continuità del quadro normativo del 1998 nel settore delle linee affittate, caratterizzato, al momento dell’entrata in vigore del quadro del 2002, da un grado di competitività ancora insufficiente.

(20)

Il fatto di continuare ad imporre la selezione e la preselezione del vettore direttamente nella legislazione comunitaria potrebbe ostacolare il progresso tecnologico. Tali misure correttive dovrebbero, piuttosto, essere imposte dalle autorità nazionali di regolamentazione, a risultato dell’analisi di mercato condotta secondo le procedure di cui alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e alla luce degli obblighi di cui all’articolo 12 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso).

(21)

Le disposizioni contrattuali dovrebbero applicarsi non soltanto ai consumatori ma anche ad altri utenti finali, in primo luogo le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), che possono preferire un contratto studiato per le esigenze del consumatore. Per non imporre inutili oneri amministrativi ai fornitori di servizi e per evitare la complessità legata alla definizione di PMI, le disposizioni contrattuali non dovrebbero applicarsi agli altri utenti finali automaticamente, ma solo su richiesta. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate per informare le PMI di questa possibilità.

(22)

In seguito all’evoluzione tecnologica altri tipi di identificatori potranno essere utilizzati in futuro, oltre alle forme ordinarie di identificazione mediante il numero.

(23)

I fornitori di servizi di comunicazione elettronica che permettono le chiamate dovrebbero provvedere a informare adeguatamente i loro clienti sulla fornitura o meno dell’accesso ai servizi di emergenza e di qualsiasi limitazione sul servizio (quali una limitazione dell’informazione relativa all’ubicazione del chiamante o dell’instradamento delle chiamate di emergenza). Tali fornitori dovrebbero altresì fornire ai loro clienti informazioni chiare e trasparenti nel contratto iniziale e in caso di modifica nella fornitura dell’accesso, ad esempio nelle informazioni sulla fatturazione. Tali informazioni dovrebbero includere gli eventuali limiti di copertura del territorio, sulla base dei parametri tecnico-operativi programmati per il servizio e dell’infrastruttura disponibile. Se il servizio non è fornito su una rete di telefonia a commutazione di circuito, le informazioni dovrebbero includere il livello di affidabilità dell’accesso e delle informazioni sulla localizzazione del chiamante rispetto al servizio fornito su una rete a commutazione di circuito, tenendo conto degli attuali standard tecnologici e qualitativi e di ogni parametro di qualità del servizio indicato nella direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).

(24)

Riguardo alle apparecchiature terminali, il contratto con il consumatore dovrebbe specificare le eventuali restrizioni d’uso imposte dal fornitore di servizi, come il blocco della carta SIM dei dispositivi mobili, se tali restrizioni non sono vietate dalla legislazione nazionale, e le eventuali commissioni dovute in caso di cessazione del contratto, anticipata o per scadenza naturale, compresi gli eventuali costi addebitati agli utenti che intendono conservare l’apparecchiatura.

(25)

Senza imporre al fornitore di servizi l’obbligo di intervenire al di là di quanto previsto dal diritto comunitario, il contratto con il consumatore dovrebbe anche specificare il tipo di azione che il fornitore può eventualmente adottare in caso di incidenti o minacce alla sicurezza o all’integrità e di vulnerabilità.

(26)

Allo scopo di affrontare gli aspetti di interesse pubblico per quanto riguarda l’utilizzazione dei servizi di comunicazione e allo scopo di incoraggiare la protezione dei diritti e le libertà dei terzi, le autorità nazionali competenti dovrebbero essere in grado di elaborare e diffondere, con l’aiuto dei fornitori, informazioni di interesse pubblico relative all’utilizzazione di tali servizi. Potrebbero esservi incluse informazioni di interesse pubblico concernenti le violazioni del diritto d’autore, altri usi illegali e la diffusione di contenuti dannosi e consigli e mezzi di protezione contro i rischi alla sicurezza personale, che possono ad esempio sorgere in seguito alla divulgazione di informazioni personali in alcuni casi, e i rischi alla vita privata e ai dati personali, nonché la disponibilità di software configurabili di facile uso o di opzioni di software che consentano la tutela dei bambini o delle persone vulnerabili. Tali informazioni potrebbero essere coordinate tramite la procedura di cooperazione di cui all’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale). Tali informazioni di pubblico interesse dovrebbero essere aggiornate ogni qualvolta sia necessario e dovrebbero essere presentate in formato cartaceo o elettronico facilmente comprensibile, come prescritto da ogni Stato membro e sui siti web delle autorità pubbliche nazionali. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di obbligare i fornitori a diffondere tali informazioni standardizzate a tutti i loro clienti in modo ritenuto idoneo dalle autorità nazionali di regolamentazione. Ove richiesto dagli Stati membri, le informazioni in questione dovrebbero figurare anche nei contratti. La diffusione di tali informazioni non dovrebbe tuttavia comportare un onere eccessivo per le imprese. Gli Stati membri dovrebbero esigere che detta diffusione abbia luogo con i mezzi utilizzati dalle imprese per comunicare con gli abbonati nel quadro della loro ordinaria attività.

(27)

Il diritto, per gli abbonati, di recedere da un contratto senza penalità, fa riferimento alle modifiche delle condizioni contrattuali che sono imposte dai fornitori di reti e/o servizi di comunicazione elettronica.

(28)

Gli utenti finali dovrebbero poter decidere quali contenuti vogliono inviare e ricevere e quali servizi, applicazioni, hardware e software vogliono usare a tali fini, ferma restando la necessità di preservare l’integrità e la sicurezza delle reti e dei servizi. Un mercato competitivo assicurerà agli utenti un’ampia scelta di contenuti, applicazioni e servizi. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero promuovere la capacità degli utenti di accedere e distribuire le informazioni e di utilizzare le applicazioni e i servizi di loro scelta, come stabilito all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Tenuto conto dell’importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti dovrebbero in ogni caso essere pienamente informati di qualsiasi condizione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete che limita l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. Tali informazioni dovrebbero, a discrezione del fornitore, specificare il tipo di contenuto, applicazione o servizio interessati, le singole applicazioni o servizi, o entrambi. A seconda della tecnologia impiegata e del tipo di limitazione, tali limitazioni possono richiedere il consenso dell’interessato a norma della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

(29)

La direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) non impone né vieta che i fornitori impongano, conformemente al diritto nazionale, condizioni che limitano l’accesso ai servizi e alle applicazioni e/o il loro utilizzo da parte degli utenti ma prevede un obbligo di fornire informazioni relative a dette condizioni. Gli Stati membri che intendono attuare misure sull’accesso ai servizi e alle applicazioni e/o sul loro utilizzo da parte degli utenti devono rispettare i diritti fondamentali dei cittadini, anche in relazione alla vita privata e al giusto processo. Dette misure dovrebbero tenere pienamente conto degli obiettivi politici definiti a livello comunitario, quali la promozione dello sviluppo di una società dell’informazione comunitaria.

(30)

La direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) non richiede che i fornitori controllino le informazioni trasmesse sulle loro reti o intentino azioni legali nei confronti dei loro clienti a causa di tali informazioni, né rende i fornitori responsabili di tali informazioni. La responsabilità per eventuali azioni sanzionatorie o penali è disciplinata dal diritto nazionale, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, compreso il diritto ad un giusto processo.

(31)

In mancanza di norme applicabili di diritto comunitario, i contenuti, le applicazioni e i servizi sono ritenuti legali o dannosi ai sensi del diritto nazionale sostanziale e procedurale. Spetta agli Stati membri, e non ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, decidere, seguendo le normali procedure, se i contenuti, le applicazioni e i servizi siano legali o dannosi. La direttiva quadro e le direttive particolari lasciano impregiudicata la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (11) la quale, tra l’altro, contiene una norma detta «semplice trasporto» («mere conduit») per i fornitori intermedi di servizi, quali descritti nella stessa.

(32)

La disponibilità di informazioni trasparenti, aggiornate e comparabili su offerte e servizi costituisce un elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali nei quali numerosi fornitori offrano servizi. È opportuno che gli utenti finali e i consumatori di servizi di comunicazione elettronica siano in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni pubblicate in forma facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di esigere dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica una maggiore trasparenza in materia di informazione (inclusi tariffe, modelli di consumo e altre statistiche pertinenti) e di garantire ai terzi il diritto di utilizzare, gratuitamente, le informazioni accessibili al pubblico pubblicate da tali imprese. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero inoltre essere in grado di rendere disponibili guide tariffarie, e in particolare nel caso in cui non siano reperibili sul mercato a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole. Le imprese non dovrebbero percepire alcun compenso per l’utilizzo di informazioni già pubblicate e, pertanto, di dominio pubblico. Inoltre, è opportuno che, prima di acquistare un servizio, gli utenti finali e i consumatori siano correttamente informati del prezzo e del tipo di servizio offerto, in particolare se l’uso di un numero verde è soggetto a eventuali costi supplementari. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter disporre che tali informazioni siano rese di dominio pubblico e, per le categorie di servizi da esse determinate, immediatamente prima della connessione al numero chiamato, salvo disposizione contraria della legislazione nazionale. Nel determinare i tipi di chiamata soggetti ad informazione tariffaria prima della connessione, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero considerare la tipologia del servizio, le condizioni tariffarie allo stesso applicabili e se esso è offerto da un fornitore diverso da un fornitore di servizi di comunicazione elettronica. Fatta salva la direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico), le imprese dovrebbero inoltre, ove richiesto dagli Stati membri, fornire agli abbonati informazioni di pubblico interesse prodotte dalle competenti autorità pubbliche riguardanti, tra l’altro, le violazioni più comuni e le relative conseguenze giuridiche.

(33)

I clienti dovrebbero essere informati dei loro diritti in merito all’utilizzo che viene fatto delle loro informazioni personali pubblicate negli elenchi abbonati, e in particolare della o delle finalità di tali elenchi, come pure del loro diritto gratuito a non figurare in un elenco pubblico di abbonati, secondo il disposto della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). I clienti dovrebbero altresì essere informati in merito ai sistemi che permettono di inserire informazioni nelle banche dati degli elenchi senza che esse siano diffuse agli utenti dei servizi di elenchi.

(34)

All’interno di un mercato concorrenziale è opportuno che gli utenti finali possano beneficiare della qualità di servizio di cui necessitano; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio, il blocco degli accessi e il rallentamento del traffico su reti. Per rispettare gli obblighi di qualità del servizio, gli operatori possono impiegare procedure di misurazione e controllo del traffico su un collegamento alla rete onde evitare che esso sia utilizzato fino alla saturazione o oltre i limiti di capienza, con conseguente congestione e calo delle prestazioni. Tali procedure dovrebbero essere soggette al controllo delle autorità nazionali di regolamentazione, che agiscono conformemente alle disposizioni della direttiva quadro e delle direttive particolari per garantire che esse non limitino la concorrenza, in particolare affrontando la questione dei comportamenti discriminatori. Le autorità nazionali di regolamentazione, se del caso, possono altresì imporre requisiti minimi di qualità del servizio alle imprese fornitrici di reti pubbliche di comunicazioni per garantire che i servizi e le applicazioni dipendenti dalla rete siano forniti con uno standard minimo di qualità, soggetto alla valutazione della Commissione. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere autorizzate ad adottare azioni volte ad affrontare il degrado del servizio, compresi la limitazione o il rallentamento del servizio, che va a detrimento dei consumatori. Tuttavia, poiché l’adozione di misure correttive fra loro incoerenti può compromettere il funzionamento del mercato interno, la Commissione dovrebbe analizzare ogni disposizione che le autorità nazionali di regolamentazione intendono emanare ai fini di un eventuale intervento regolamentare a livello della Comunità e, se necessario, presentare osservazioni o raccomandazioni per conseguire un’applicazione uniforme di misure correttive.

(35)

In previsione dell’entrata in servizio delle future reti IP in cui la fornitura di un servizio può essere separata della fornitura della rete, gli Stati membri dovrebbero stabilire le misure più idonee da adottare per garantire la disponibilità di servizi telefonici accessibili al pubblico forniti tramite reti di comunicazione pubbliche e l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza in caso di incidente grave alla rete o nei casi di forza maggiore, tenendo conto delle priorità dei diversi tipi di abbonati e delle limitazioni tecniche.

(36)

Al fine di assicurare che gli utenti finali disabili beneficino della concorrenza e della scelta di fornitori di servizi di cui dispongono la maggioranza degli utenti finali, le competenti autorità nazionali dovrebbero specificare, ove opportuno e in funzione delle circostanze nazionali, le prescrizioni in materia di tutela dei consumatori che le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare. Tali prescrizioni possono includere, in particolare, che le imprese assicurino che gli utenti finali disabili possano utilizzare i loro servizi alle stesse condizioni, inclusi prezzi e tariffe, offerte agli altri utenti finali, e di applicare prezzi equivalenti per i loro servizi a prescindere dai costi supplementari da esse sostenuti. Altre prescrizioni possono riguardare accordi all’ingrosso tra imprese.

(37)

I servizi di assistenza tramite operatore coprono un’intera gamma di servizi destinati agli utenti finali. È opportuno che la fornitura di tali servizi sia lasciata alle trattative commerciali tra i fornitori di reti di comunicazione pubbliche e i fornitori di servizi di assistenza tramite operatore, come avviene per qualsiasi altro servizio di assistenza alla clientela, e non è necessario continuare ad imporre la fornitura di detti servizi. È opportuno pertanto abrogare l’obbligo corrispondente.

(38)

I servizi di consultazione di elenchi dovrebbero essere, e spesso sono, forniti in condizioni di mercato concorrenziali, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (12). Le misure applicate al mercato all’ingrosso che assicurano l’inserimento dei dati degli utenti finali (sia dei fissi sia dei mobili) nelle banche dati dovrebbero rispettare le garanzie per la protezione dei dati a carattere personale, compreso l’articolo 12 della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). È opportuno prevedere la fornitura di tali dati orientata ai costi ai fornitori di servizi, dando la possibilità agli Stati membri di istituire un meccanismo centralizzato per fornire informazioni aggregate e complete ai fornitori di servizi di elenco, nonché la fornitura dell’accesso alla rete in condizioni ragionevoli e trasparenti, al fine di garantire agli utenti finali di beneficiare appieno della concorrenza, allo scopo ultimo di creare le condizioni per sottrarre questi servizi alla regolamentazione del mercato al dettaglio e di proporre offerte di servizi di elenco a condizioni ragionevoli e trasparenti.

(39)

È opportuno che gli utenti finali possano chiamare ed avere accesso ai servizi di emergenza utilizzando un qualsiasi servizio telefonico che permetta di effettuare chiamate vocali attraverso uno o più numeri che figurano nel piano di numerazione telefonica nazionale. Gli Stati membri che usano numeri di emergenza nazionali in aggiunta al «112» possono imporre alle imprese obblighi analoghi per quanto riguarda l’accesso a tali numeri di emergenza nazionali. I servizi di emergenza dovrebbero essere in grado di trattare e rispondere alle chiamate al numero «112» almeno in modo rapido ed efficace quanto le chiamate ai numeri di emergenza nazionali. È importante informare un numero sempre maggiore di cittadini dell’esistenza del numero di emergenza «112», in modo da migliorare la protezione e la sicurezza dei cittadini che viaggiano nell’Unione europea. A tal fine, è opportuno che i cittadini siano perfettamente informati, quando viaggiano in uno Stato membro, in particolare attraverso l’affissione delle informazioni nelle stazioni stradali e ferroviarie, nei porti o negli aeroporti internazionali, negli elenchi telefonici, nelle cabine telefoniche, nella documentazione e nelle fatture inviate agli abbonati, del fatto che il numero «112» può essere utilizzato come numero di emergenza unico in tutta la Comunità. Tale compito spetta in primo luogo agli Stati membri, ma la Commissione dovrebbe continuare a sostenere ed integrare le iniziative intraprese dagli Stati membri volte a innalzare e valutare periodicamente il livello di informazione del pubblico sull’esistenza del «112». È opportuno rafforzare l’obbligo di fornire informazioni sulla localizzazione del chiamante in modo da migliorare la protezione dei cittadini. In particolare, le imprese dovrebbero mettere a disposizione dei servizi di emergenza le informazioni relative all’ubicazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tali servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. Per tener conto dei progressi tecnologici, inclusi quelli che conducono ad una maggiore accuratezza delle informazioni relative all’ubicazione del chiamante, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure tecniche di attuazione per garantire l’effettivo accesso ai servizi «112» nella Comunità, nell’interesse dei cittadini. Dette misure dovrebbero lasciare impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di organizzare i servizi di emergenza.

(40)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché sia garantito un accesso affidabile ed esatto ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono agli utenti finali un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate verso uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale, tenendo conto delle specifiche e dei criteri nazionali. Le imprese indipendenti dalla rete non possono avere un controllo sulla medesima e non sono pertanto in grado di garantire che le chiamate di emergenza effettuate tramite i loro servizi siano instradate con la stessa affidabilità, potendo quindi non essere in grado di garantire la disponibilità del servizio in quanto i problemi legati all’infrastruttura esulano dal loro controllo. Per le imprese indipendenti dalla rete la fornitura delle informazioni relative all’ubicazione del chiamante può non essere sempre tecnicamente fattibile. Una volta istituite norme riconosciute a livello internazionale che assicurino l’inoltro e la connessione accurata e affidabile ai servizi di emergenza, i fornitori di servizi indipendenti dalla rete dovrebbero soddisfare anch’essi gli obblighi relativi alle informazioni sull’ubicazione del chiamante a un livello comparabile a quello delle altre imprese.

(41)

È opportuno che gli Stati membri adottino misure specifiche per fare in modo che i servizi di emergenza, compreso il numero unico «112», siano accessibili anche agli utenti finali disabili, in particolare i non udenti, gli ipoudenti, le persone con disturbi del linguaggio e le persone sorde e cieche. Una delle misure possibili consiste nella fornitura di speciali dispositivi terminali agli ipoudenti, di servizi di conversione del parlato in testo o di altre apparecchiature specifiche.

(42)

Lo sviluppo del codice internazionale «3883» (spazio europeo di numerazione telefonica — European Telephony Numbering Space, ETNS) è attualmente ostacolato da insufficiente conoscenza e prescrizioni procedurali eccessivamente burocratiche e, di conseguenza, da scarsa domanda. Per incoraggiare lo sviluppo dell’ETNS, gli Stati membri ai quali l’Unione internazionale delle telecomunicazioni ha assegnato il codice internazionale «3883» dovrebbero, sul modello dell’attuazione del dominio di alto livello «.ue», demandarne la responsabilità gestionale e la competenza per l’assegnazione e la promozione del numero a un’organizzazione distinta esistente, designata dalla Commissione sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria. Detta organizzazione dovrebbe altresì avere il compito di elaborare proposte di applicazioni di servizio pubblico che usino lo spazio europeo di numerazione telefonica per i servizi europei comuni, quali un numero comune per denunciare il furto delle apparecchiature terminali mobili.

(43)

Visti gli aspetti particolari relativi alla denuncia dei minori scomparsi e la disponibilità attualmente limitata di tale servizio, gli Stati membri dovrebbero non soltanto riservarvi un numero ma anche fare quanto in loro potere per assicurare che un servizio per denunciare la scomparsa dei minori sia messo effettivamente a disposizione senza indugio sui loro territori con il numero telefonico «116000». A tal fine, e ove opportuno, gli Stati membri dovrebbero, tra l’altro, organizzare bandi di gara per invitare le parti interessate a fornire detto servizio.

(44)

Le chiamate vocali restano la forma più sicura ed affidabile di accesso ai servizi di emergenza. Altri mezzi di contatto, come i messaggi da telefoni cellulari (SMS), potrebbero risultare meno affidabili e mancare di immediatezza. Gli Stati membri dovrebbero comunque, ove lo giudichino opportuno, mantenere la facoltà di promuovere lo sviluppo e l’implementazione di altri mezzi di accesso ai servizi di emergenza in grado di assicurare un accesso equivalente a quello delle chiamate vocali.

(45)

Conformemente alla decisione 2007/116/CE del 15 febbraio 2007 che riserva l’arco di numerazione nazionale che inizia con 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale (13), la Commissione ha chiesto agli Stati membri di riservare i numeri nell’arco di numerazione che inizia con «116» ad alcuni servizi a valenza sociale. Le disposizioni a tale riguardo di detta decisione dovrebbero essere riflesse nella direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) allo scopo di integrarle più saldamente nel contesto regolamentare delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche e di facilitarne l’accesso da parte degli utenti finali disabili.

(46)

L’esistenza di un mercato unico implica che gli utenti finali possano accedere a tutti i numeri presenti nei piani nazionali di numerazione degli altri Stati membri, nonché ai servizi, per mezzo di numeri non geografici nella Comunità, compresi i numeri verdi e i numeri a tariffa maggiorata. È opportuno inoltre che gli utenti finali possano accedere ai numeri dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS) e ai numeri verdi internazionali universali (UIFN). È opportuno non impedire l’accesso transfrontaliero alle risorse di numerazione e ai servizi correlati, salvo nei casi oggettivamente giustificati in particolare per lottare contro le frodi e gli abusi (ad esempio, in relazione ad alcuni servizi a tariffazione maggiorata), se il numero è riservato a una portata esclusivamente nazionale (ad esempio, un numero abbreviato nazionale) oppure se non è tecnicamente o economicamente fattibile. Gli utenti dovrebbero essere informati in anticipo e in maniera chiara di ogni costo applicabile ai numeri verdi, come il costo delle chiamate internazionali verso numeri accessibili attraverso i normali prefissi internazionali.

(47)

Per trarre pienamente vantaggio dall’ambiente concorrenziale, è opportuno che i consumatori possano effettuare scelte informate e cambiare fornitore se è nel loro interesse. È essenziale assicurare che possano farlo senza incontrare ostacoli giuridici, tecnici o pratici, in particolare sotto forma di condizioni contrattuali, procedure, costi ecc. Ciò non esclude la possibilità di imporre periodi contrattuali minimi ragionevoli nei contratti proposti ai consumatori. La portabilità del numero dovrebbe essere attuata al più presto perché è un elemento chiave della libertà di scelta da parte dei consumatori e della effettiva concorrenza nell’ambito dei mercati concorrenziali delle comunicazioni elettroniche, in modo tale che il numero sia funzionalmente attivato entro un giorno lavorativo e che la perdita del servizio a cui incorre l’utente non abbia una durata superiore a un giorno lavorativo. Le autorità nazionali di regolamentazione possono prescrivere il processo globale della portabilità del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti e del progresso tecnologico. Le esperienze di alcuni Stati membri hanno evidenziato il rischio potenziale che il passaggio a un altro operatore avvenga senza il consenso dell’utente. Benché tale materia rientri principalmente fra le competenze delle autorità giudiziarie e di polizia, gli Stati membri dovrebbero poter imporre le misure minime necessarie a ridurre il più possibile tali rischi e a garantire la tutela dei consumatori durante l’operazione di trasferimento, anche con l’imposizione di idonee sanzioni, senza compromettere l’attrattiva di tale operazione per i consumatori.

(48)

È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione per servizi radiofonici e televisivi, nonché per servizi complementari forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. Gli Stati membri dovrebbero giustificare chiaramente l’imposizione di obblighi di trasmissione nella loro legislazione nazionale, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. È opportuno riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l’evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. I servizi complementari comprendono, ma non esclusivamente, i servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti finali disabili, come il televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene e il linguaggio dei segni.

(49)

Per superare le lacune esistenti in termini di consultazione dei consumatori e trattare in modo adeguato gli interessi dei cittadini, è opportuno che gli Stati membri istituiscano un adeguato meccanismo di consultazione. Quest’ultimo potrebbe assumere la forma di un organismo che conduce, in modo indipendente dall’autorità nazionale di regolamentazione e dai fornitori di servizi, ricerche sulle questioni legate ai consumatori, come i comportamenti dei consumatori e i meccanismi di cambiamento di fornitore, operando in modo trasparente e fornendo un contributo alle procedure esistenti di consultazione delle parti interessate. Inoltre, si potrebbe stabilire un meccanismo che renda possibile una cooperazione adeguata su questioni relative alla promozione di contenuto legale. Le procedure di cooperazione stabilite secondo tale meccanismo non dovrebbero tuttavia prevedere la sorveglianza sistematica dell’utilizzo di Internet.

(50)

È opportuno che gli obblighi di servizio universale imposti alle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale siano notificati alla Commissione.

(51)

La direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) armonizza le disposizioni degli Stati membri necessarie ad assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, e in particolare del diritto alla vita privata e alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, e ad assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all’interno della Comunità. Le misure volte ad assicurare che le apparecchiature terminali siano costruite in maniera da garantire la protezione dei dati personali e della vita privata, se adottate ai sensi della direttiva 1999/5/CE o della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni (14), dovrebbero rispettare il principio della neutralità tecnologica.

(52)

È opportuno seguire da vicino gli sviluppi dell’utilizzo degli indirizzi IP, tenendo conto del lavoro già svolto, tra gli altri, dal gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall’articolo 29 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (15) e sulla base delle pertinenti proposte.

(53)

Il trattamento dei dati relativi al traffico nella misura strettamente necessaria ai fini della garanzia della sicurezza delle reti e delle informazioni, ossia la capacità di una rete o di un sistema di informazione di resistere, a un dato livello di fiducia, ad eventi accidentali o azioni illecite o dolose che compromettono la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati conservati o trasmessi, e la sicurezza dei relativi servizi offerti con tali reti e sistemi, o accessibili tramite essi, dai fornitori di tecnologie e servizi di sicurezza operanti come responsabili del trattamento, sono soggetti all’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46/CE. Ciò potrebbe, ad esempio, includere la prevenzione dell’accesso non autorizzato alle reti di comunicazioni elettroniche e la distribuzione dolosa del codice nonché l’arresto degli attacchi finalizzati al diniego di servizi e danni al computer e ai sistemi di comunicazione elettronica.

(54)

La liberalizzazione dei mercati e delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, unita al rapido progresso tecnologico, ha stimolato la concorrenza e la crescita economica e ha prodotto una vasta gamma di servizi destinati agli utenti finali, accessibili attraverso le reti pubbliche di comunicazione elettronica. È necessario garantire un pari livello di tutela dei dati personali e della vita privata ai consumatori e agli utenti, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate per fornire un determinato servizio.

(55)

In linea con gli obiettivi del quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e con i principi di proporzionalità e di sussidiarietà nonché ai fini della certezza del diritto e dell’efficienza nei confronti sia delle imprese europee sia delle autorità nazionali di regolamentazione, la direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) riguarda le reti e servizi pubblici di comunicazione elettronica e non si applica ai gruppi chiusi di utenti né alle reti aziendali.

(56)

Il progresso tecnologico permette lo sviluppo di nuove applicazioni basate su dispositivi per la raccolta e l’identificazione dei dati, come ad esempio i dispositivi senza contatto che utilizzano le radiofrequenze. Gli RFID (Radio Frequency Identification Devices, dispositivi di identificazione a radiofrequenza), ad esempio, utilizzano le radiofrequenze per rilevare dati da etichette identificate in modo univoco, che possono in seguito essere trasferiti attraverso le reti di comunicazione esistenti. Un ampio utilizzo di tali tecnologie può generare significativi vantaggi economici e sociali e, di conseguenza, apportare un contributo prezioso al mercato interno, sempre che il loro utilizzo risulti accettabile per la popolazione. A tal fine, è necessario garantire la tutela di tutti i diritti fondamentali degli individui, compreso il diritto alla vita privata e alla tutela dei dati a carattere personale. Quando tali dispositivi sono collegati a reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, o usano servizi di comunicazione elettronica come infrastruttura di base, è opportuno che si applichino le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), in particolare quelle sulla sicurezza, sui dati relativi al traffico e alla localizzazione e sulla riservatezza.

(57)

È opportuno che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotti misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare la sicurezza dei suoi servizi. Fatte salve le disposizioni della direttiva 95/46/CE, tali misure dovrebbero assicurare che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per scopi legalmente autorizzati e che i dati personali conservati o trasmessi nonché la rete e i servizi siano protetti. È opportuno inoltre istituire una politica di sicurezza per il trattamento dei dati personali onde individuare le vulnerabilità del sistema, e mettere in atto regolarmente misure di monitoraggio, di prevenzione, di correzione e di attenuazione.

(58)

È opportuno che le autorità nazionali competenti difendano gli interessi dei cittadini contribuendo, tra l’altro, ad assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali e della vita privata. A tal fine le autorità nazionali competenti dovrebbero disporre dei mezzi necessari per svolgere i loro compiti, in particolare di dati completi ed affidabili circa gli incidenti di sicurezza che hanno danneggiato i dati personali di singoli abbonati. È opportuno che esse controllino le misure adottate e diffondano le migliori prassi tra i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. I fornitori dovrebbero pertanto tenere una documentazione delle violazioni di dati personali onde permettere l’ulteriore analisi e valutazione da parte delle autorità nazionali competenti.

(59)

Il diritto comunitario impone ai responsabili del trattamento degli obblighi in merito al trattamento dei dati personali, tra cui l’obbligo di attuare le adeguate misure di protezione tecniche ed organizzative contro, ad esempio, la perdita dei dati. Le prescrizioni in materia di comunicazione delle violazioni dei dati di cui alla direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) forniscono una struttura per comunicare alle autorità competenti e alle persone interessate i casi in cui i dati personali sono stati comunque danneggiati. Dette prescrizioni in materia di comunicazione si limitano alle violazioni di sicurezza verificatesi nel settore delle comunicazioni elettroniche. La comunicazione delle violazioni di sicurezza, tuttavia, rispecchia l’interesse generale dei cittadini ad essere informati circa le carenze nel settore della sicurezza che possono implicare la perdita o il danneggiamento dei loro dati personali e circa le misure precauzionali disponibili o consigliabili da adottare per ridurre al minimo le eventuali perdite economiche o i danni sociali che possono derivare da tali carenze. L’interesse degli utenti ad essere informati non si limita ovviamente al settore delle comunicazioni elettroniche e, conseguentemente, l’introduzione a livello comunitario di prescrizioni esplicite e obbligatorie relative alla comunicazione delle violazioni dovrebbe ricevere carattere prioritario. In attesa di condurre una revisione di tutta la legislazione comunitaria pertinente, la Commissione, in consultazione con il Garante europeo della protezione dei dati, dovrebbe adottare senza indugio le misure adeguate a incoraggiare l’applicazione dei principi racchiusi nelle norme relative alla comunicazione delle violazioni dei dati di cui alla direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), indipendentemente dal settore o dal tipo di dati interessati.

(60)

È opportuno che le autorità nazionali competenti controllino le misure adottate e diffondano le migliori prassi dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

(61)

Una violazione di dati personali può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale, tra cui l’usurpazione d’identità, all’abbonato o alla persona interessata. Pertanto, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, non appena viene a conoscenza del fatto che si è verificata tale violazione, dovrebbe notificarla all’autorità nazionale competente. È opportuno che gli abbonati o le persone i cui dati e la cui vita privata potrebbero essere pregiudicati da tali violazioni siano informati tempestivamente per permettere loro di adottare le precauzioni necessarie. Si considera che una violazione pregiudica i dati o la vita privata di un abbonato o di una persona quando implica, ad esempio, il furto o l’usurpazione d’identità, il danno fisico, l’umiliazione grave o il danno alla reputazione in relazione con la fornitura di servizi di comunicazione accessibili al pubblico nella Comunità. È opportuno che la comunicazione includa informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione così come raccomandazioni per gli abbonati o le persone coinvolti.

(62)

In sede di attuazione delle misure di recepimento della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), le autorità e i giudici degli Stati membri dovrebbero non solo interpretare il diritto nazionale in modo conforme a detta direttiva, ma anche provvedere a non fondarsi su una sua interpretazione che entri in conflitto con diritti fondamentali o principi generali del diritto comunitario, come il principio di proporzionalità.

(63)

È opportuno prevedere l’adozione di misure tecniche di attuazione riguardanti le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni per conseguire un adeguato livello di protezione della vita privata e di sicurezza dei dati a carattere personale trasmessi o trattati in relazione all’uso di reti di comunicazione elettronica nel mercato interno.

(64)

Al momento della fissazione delle modalità dettagliate relative al formato e alle procedure applicabili alla comunicazione delle violazioni di dati personali, è opportuno tenere debitamente conto delle circostanze della violazione, in particolare del fatto che i dati a carattere personale fossero o meno protetti con opportuni accorgimenti tecnici di protezione atti a limitare efficacemente il rischio di furto d’identità o altre forme di abuso. Inoltre, è opportuno che tali norme e procedure tengano conto degli interessi legittimi delle autorità giudiziarie e di polizia, nei casi in cui una diffusione prematura rischi di ostacolare inutilmente l’indagine sulle circostanze di una violazione di sicurezza.

(65)

I software che registrano le azioni dell’utente in modo surrettizio e/o pregiudicano il funzionamento dell’apparecchiatura terminale di un utente a profitto di un terzo («software spia» o «spyware») costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utenti, al pari dei virus. Occorre garantire indistintamente a tutti gli utenti un livello elevato di protezione della sfera privata contro tutti i software spia o virus, scaricati inconsapevolmente dalle reti di comunicazione elettronica o installati in modo surrettizio nei software distribuiti su supporti esterni per la memorizzazione dei dati quali CD, CD-ROM o chiavi USB. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la fornitura di informazioni agli utenti finali sulle misure precauzionali disponibili ed esortarli ad adottare le misure necessarie per proteggere le loro apparecchiature terminali contro i virus e i software spia.

(66)

Possono verificarsi tentativi da parte di terzi di archiviare le informazioni sull’apparecchiatura di un utente o di ottenere l’accesso a informazioni già archiviate, per una varietà di scopi che possono essere legittimi (ad esempio alcuni tipi di marcatori, «cookies») o implicare un’intrusione ingiustificata nella sfera privata (ad esempio software spia o virus). Conseguentemente è di fondamentale importanza che gli utenti siano informati in modo chiaro e completo quando compiono un’attività che potrebbe implicare l’archiviazione o l’ottenimento dell’accesso di cui sopra. Le modalità di comunicazione delle informazioni e di offerta del diritto al rifiuto dovrebbero essere il più possibile chiare e comprensibili. Eccezioni all’obbligo di comunicazione delle informazioni e di offerta del diritto al rifiuto dovrebbero essere limitate a quei casi in cui l’archiviazione tecnica o l’accesso siano strettamente necessari al fine legittimo di consentire l’uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente. Il consenso dell’utente al trattamento può essere espresso mediante l’uso delle opportune impostazioni di un motore di ricerca o di un’altra applicazione, qualora ciò si riveli tecnicamente fattibile ed efficace, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 95/46/CE. L’esecuzione di detti requisiti dovrebbe essere resa più efficace tramite i maggiori poteri conferiti alle autorità nazionali competenti.

(67)

La protezione garantita agli abbonati contro le intrusioni nella loro vita privata con comunicazioni indesiderate a fini di commercializzazione diretta mediante la posta elettronica dovrebbe essere applicabile anche agli SMS, agli MMS e a altri tipi di applicazioni con caratteristiche analoghe.

(68)

I fornitori di servizi di comunicazione elettronica investono in modo cospicuo nella lotta contro le comunicazioni commerciali indesiderate («spam»). A differenza degli utenti finali, essi possiedono le conoscenze e le risorse necessarie per individuare ed identificare coloro che inviano tali comunicazioni commerciali indesiderate. È opportuno, pertanto, che i fornitori di servizi di posta elettronica e gli altri fornitori di servizi abbiano la possibilità di promuovere azioni giudiziarie contro i mittenti di comunicazioni commerciali indesiderate (spammer) e di difendere quindi gli interessi dei loro clienti quali parte integrante dei propri interessi commerciali legittimi.

(69)

La necessità di garantire un livello adeguato di protezione della vita privata e dei dati a carattere personale trasmessi e trattati attraverso l’uso delle reti di comunicazione elettronica nella Comunità implica il conferimento di competenze effettive di applicazione e controllo, tali da costituire un valido incentivo all’osservanza delle norme. È opportuno che le autorità nazionali competenti e, se del caso, altri organismi nazionali, siano dotati delle competenze e delle risorse sufficienti per poter indagare in modo efficace sui casi di inosservanza delle norme e, in particolare, che abbiano la facoltà di ottenere tutte le informazioni pertinenti di cui potrebbero avere bisogno per dare seguito alle denunce ed imporre sanzioni se necessario.

(70)

L’attuazione e l’esecuzione delle disposizioni della presente direttiva richiedono spesso la cooperazione tra autorità nazionali di regolamentazione di due o più Stati membri, ad esempio nella lotta contro spam e software spia transfrontalieri. Al fine di assicurare una buona e rapida cooperazione in tali casi, le autorità nazionali competenti, soggette alla valutazione della Commissione, dovrebbero definire procedure relative ad esempio alla quantità e al formato delle informazioni scambiate tra autorità o alle scadenze. Tali procedure consentiranno anche di armonizzare gli obblighi che ne risulteranno per gli operatori del mercato, contribuendo alla creazione di condizioni di parità nella Comunità.

(71)

È opportuno rafforzare la cooperazione e l’esecuzione transfrontaliere conformemente ai meccanismi comunitari di esecuzione transfrontaliera in vigore, come quello fissato nel regolamento (CE) n. 2006/2004 (il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) (16), mediante una modifica a detto regolamento.

(72)

Le misure necessarie per l’attuazione delle direttive 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (17).

(73)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di attuazione sull’accesso effettivo ai servizi «112», nonché di adattare gli allegati in funzione del progresso tecnico e dei cambiamenti nella domanda del mercato. Essa dovrebbe altresì avere il potere di adottare misure di attuazione in merito alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni e alla sicurezza del trattamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali delle direttive 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), completandole con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Considerato che lo svolgimento della procedura di regolamentazione con controllo entro le normali scadenze potrebbe, in circostanze eccezionali, impedire l’adozione in tempo utile delle misure di attuazione, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero agire tempestivamente per garantire l’adozione in tempo utile di tali misure.

(74)

Nell’approvare le misure di attuazione relative alla sicurezza del trattamento, la Commissione dovrebbe consultare tutte le autorità e le organizzazioni europee pertinenti [l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA), il Garante europeo della protezione dei dati e il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali costituito a norma dell’articolo 29 della direttiva 95/46/CE] e tutte le altre parti interessate, in particolare al fine di avere informazioni sulle migliori soluzioni disponibili a livello tecnico ed economico per migliorare l’attuazione della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

(75)

Le direttive 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(76)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (18), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)

La direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva disciplina la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali nell’ambito della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Scopo della presente direttiva è garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza efficace e un’effettiva possibilità di scelta, nonché disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato. La direttiva contiene inoltre disposizioni riguardanti taluni aspetti delle apparecchiature terminali, comprese quelle volte a facilitare l’accesso per gli utenti finali disabili.

2.   La presente direttiva stabilisce i diritti degli utenti finali e i corrispondenti obblighi delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Per quanto riguarda la fornitura di un servizio universale in un contesto di mercati aperti e concorrenziali, la presente direttiva definisce l’insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a un prezzo abbordabile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni della concorrenza. La presente direttiva stabilisce inoltre obblighi in relazione alla fornitura di alcuni servizi obbligatori.

3.   La presente direttiva, pur non prescrivendo né vietando condizioni, imposte dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell’informazione, atte a limitare l’accesso e/o l’utilizzo di servizi e applicazioni da parte degli utenti finali, ove consentito dalla legislazione nazionale e in conformità del diritto comunitario, prevede tuttavia un obbligo di fornire informazioni in ordine a tali condizioni. Le misure nazionali in materia di accesso o di uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti finali rispettano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, anche in relazione alla vita privata e al giusto processo, come definiti all’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

4.   Le disposizioni della presente direttiva relative ai diritti degli utenti finali si applicano fatte salve le norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori, in particolare le direttive 93/13/CEE e 97/7/CE, e le norme nazionali conformi al diritto comunitario.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

la lettera b) è soppressa;

b)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

“servizio telefonico accessibile al pubblico”: un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

d)

“numero geografico”: qualsiasi numero di un piano di numerazione telefonica nazionale nel quale alcune delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare le chiamate verso l’ubicazione fisica del punto terminale di rete (NTP);»

c)

la lettera e) è soppressa;

d)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

“numero non geografico”: qualsiasi numero di un piano di numerazione telefonica nazionale che non sia un numero geografico; include tra l’altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi “premium rata”.»;

3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Fornitura dell’accesso da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici

1.   Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica sia soddisfatta quanto meno da un’impresa.

2.   La connessione fornita è in grado di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a Internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico accessibile al pubblico attraverso la connessione di rete di cui al paragrafo 1 che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.»;

4)

all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli elenchi di cui al paragrafo 1 comprendono, fatte salve le disposizioni dell’articolo 12 della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (19), tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico.

5)

all’articolo 6, il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dai seguenti:

«Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre obblighi alle imprese al fine di garantire che siano messi a disposizione telefoni pubblici a pagamento o altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi o di altri punti di accesso, accessibilità per gli utenti finali disabili e qualità del servizio.»;

6)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Misure destinate agli utenti finali disabili

1.   A meno che siano previsti al capo IV requisiti che conseguano l’effetto equivalente, gli Stati membri adottano misure specifiche per garantire l’accesso, ad un prezzo accessibile, ai servizi individuati all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5 destinati agli utenti finali disabili sia di livello equivalente a quello di cui beneficiano gli altri utenti finali. Gli Stati membri possono obbligare le autorità nazionali di regolamentazione a valutare la necessità generale e i requisiti specifici di tali misure specifiche per gli utenti finali disabili, comprese la loro portata e forma concreta.

2.   Gli Stati membri possono adottare misure specifiche, tenendo conto delle circostanze nazionali, per far sì che gli utenti finali disabili possano beneficiare della gamma di imprese e fornitori di servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.

3.   Nell’adottare le misure di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, gli Stati membri favoriscono la conformità con le pertinenti norme o specifiche pubblicate secondo il disposto degli articoli 17, 18 e 19 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»;

7)

all’articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un’entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa, l’impresa designata conformemente al paragrafo 1 informa preventivamente e tempestivamente l’autorità nazionale di regolamentazione per permetterle di valutare l’effetto della transazione prevista sulla fornitura dell’accesso in postazione fissa e sulla fornitura dei servizi telefonici ai sensi dell’articolo 4. L’autorità nazionale di regolamentazione può imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).»;

8)

all’articolo 9, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le autorità nazionali di regolamentazione sorvegliano l’evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli da 4 a 7, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e sono forniti dalle imprese designate oppure sono disponibili sul mercato, qualora non sia designata alcuna impresa per la fornitura di tali servizi, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito nazionali.

2.   Gli Stati membri, tenendo conto delle circostanze nazionali, possono prescrivere che le imprese designate propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall’accesso alla rete di cui all’articolo 4, paragrafo 1, o dall’uso dei servizi individuati all’articolo 4, paragrafo 3, e agli articoli 5, 6 e 7, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate.»;

9)

all’articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter fissare obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale. Nel fissare tali obiettivi, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalità stabilite all’articolo 33.»;

10)

l’intestazione del capo III è sostituita dalla seguente:

11)

l’articolo 16 è soppresso;

12)

l’articolo 17 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione impongano i necessari obblighi normativi alle imprese identificate come imprese che detengono un rilevante potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) ove:

a)

in esito all’analisi del mercato realizzata a norma dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), un’autorità nazionale di regolamentazione accerti che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente all’articolo 15 di detta direttiva non è effettivamente concorrenziale; e

b)

giungano alla conclusione che gli obblighi previsti dagli articoli da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) non portano al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

13)

gli articoli 18 e 19 sono soppressi;

14)

gli articoli da 20 a 23 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 20

Contratti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, quando si abbonano a servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, abbiano il diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detta connessione e/o servizi. Il contratto indica almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile:

a)

la denominazione e l’indirizzo dell’impresa;

b)

i servizi forniti, tra cui in particolare:

se viene fornito o meno l’accesso ai servizi di emergenza e alle informazioni sulla localizzazione del chiamante e se esistono eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza di cui all’articolo 26,

informazioni su eventuali altre condizioni che limitano l’accesso e/o l’utilizzo di servizi e applicazioni, ove siano ammesse dalla legislazione nazionale in conformità del diritto comunitario,

i livelli minimi di qualità del servizio offerti, compresa la data dell’allacciamento iniziale e, ove opportuno, altri parametri di qualità del servizio, quali definiti dalle autorità nazionali di regolamentazione,

informazioni sulle procedure poste in essere dall’impresa per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete onde evitarne la saturazione e il superamento dei limiti di capienza, e informazioni sulle eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio riconducibili a tali procedure,

i tipi di servizi di manutenzione offerti e i servizi di assistenza alla clientela forniti, nonché le modalità per contattare tali servizi,

eventuali restrizioni imposte dal fornitore all’utilizzo delle apparecchiature terminali fornite;

c)

qualora esista un obbligo ai sensi dell’articolo 25, la scelta dell’abbonato di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi;

d)

il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, comprese le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione, alle modalità di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate;

e)

la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, compresi:

ogni utilizzo minimo o durata richiesti per beneficiare di condizioni promozionali,

eventuali costi legati alla portabilità di numeri ed altri identificatori,

eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all’apparecchiatura terminale;

f)

le disposizioni relative all’indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto;

g)

i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti per la risoluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 34;

h)

i tipi di azioni che l’impresa può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all’integrità e alle vulnerabilità.

Gli Stati membri possono inoltre richiedere che il contratto contenga ogni informazione che possa essere fornita a tal fine dalle competenti autorità pubbliche sull’utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita privata e i dati personali di cui all’articolo 21, paragrafo 4, e relativi al servizio fornito.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati abbiano il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano specificare la forma di tali notifiche.

Articolo 21

Trasparenza e pubblicazione delle informazioni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica di pubblicare informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per cessazione di contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, conformemente all’allegato II. Tali informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la fornitura di informazioni che consentono agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità d’uso alternative, ad esempio mediante guide interattive o tecniche analoghe. Ove tali servizi non siano disponibili sul mercato a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano esse stesse rendere disponibili tali guide o tecniche o affidarne l’incarico a terzi. Questi ultimi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le informazioni pubblicate dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per vendere o rendere disponibili tali guide interattive o tecniche analoghe.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di, tra l’altro:

a)

fornire agli abbonati informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione al numero da chiamare;

b)

informare gli abbonati di eventuali modifiche all’accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante nell’ambito del servizio al quale si sono abbonati;

c)

informare gli abbonati di ogni modifica alle condizioni che limitano l’accesso e/o l’utilizzo di servizi e applicazioni, ove siano ammesse dalla legislazione nazionale in conformità del diritto comunitario;

d)

fornire informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete onde evitarne la saturazione e il superamento dei limiti di capienza, che indichino anche le eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio riconducibili a tali procedure;

e)

informare gli abbonati del loro diritto a decidere se far inserire o meno i loro dati personali in un elenco e delle tipologie di dati di cui trattasi in conformità dell’articolo 12 della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche); nonché

f)

comunicare regolarmente agli abbonati disabili le informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a loro.

Qualora lo giudichino opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione possono, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di auto- e co-regolamentazione.

4.   Gli Stati membri possono richiedere che le imprese di cui al paragrafo 3 diffondano, all’occorrenza, informazioni gratuite di pubblico interesse agli attuali e nuovi abbonati tramite gli stessi canali normalmente utilizzati dalle imprese per le loro comunicazioni con gli abbonati. In tal caso, dette informazioni sono fornite dalle competenti autorità pubbliche in forma standardizzata e riguardano fra l’altro:

a)

gli utilizzi più comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà. Rientrano in questa categoria le violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi e le informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali atti; nonché

b)

i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica.

Articolo 22

Qualità di servizio

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, dopo aver assunto il parere dei soggetti interessati, possano prescrivere alle imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti e sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per gli utenti finali disabili. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all’autorità nazionale di regolamentazione prima della pubblicazione.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare, tra l’altro, i parametri di qualità del servizio da misurare, nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della qualità, per garantire che gli utenti finali, inclusi gli utenti finali disabili, abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione. Se del caso, possono essere utilizzati i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell’allegato III.

3.   Per impedire il degrado del servizio e la limitazione o il rallentamento del traffico di rete, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre prescrizioni in materia di qualità minima del servizio all’impresa o alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche.

Le autorità nazionali di regolamentazione forniscono alla Commissione, con largo anticipo rispetto alla fissazione di siffatte prescrizioni, una sintesi delle ragioni alla base dell’intervento, le misure previste e l’impostazione proposta. Dette informazioni sono rese disponibili anche all’organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). Dopo aver esaminato tali informazioni, la Commissione può esprimere osservazioni o formulare raccomandazioni al riguardo, in particolare allo scopo di garantire che le prescrizioni in oggetto non incidano negativamente sul funzionamento del mercato interno. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione le osservazioni o raccomandazioni della Commissione nel deliberare sulle prescrizioni in oggetto.

Articolo 23

Disponibilità di servizi

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la più ampia disponibilità possibile dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti di comunicazione pubbliche, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico adottino tutte le misure necessarie a garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.»;

15)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 23 bis

Garanzia di accesso e di scelta equivalenti per gli utenti finali disabili

1.   Gli Stati membri consentono alle autorità nazionali pertinenti di specificare, ove opportuno, le prescrizioni che le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinché gli utenti finali disabili:

a)

possano avere un accesso ai servizi di comunicazione elettronica equivalente a quello della maggior parte degli utenti finali; e

b)

beneficiare della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.

2.   Per essere in grado di adottare ed attuare norme specifiche per gli utenti finali disabili, gli Stati membri incoraggiano la disponibilità di apparecchiature terminali che offrono i servizi e le funzionalità necessarie.»;

16)

l’articolo 25 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Servizi di consultazione degli elenchi telefonici»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico abbiano diritto ad essere repertoriati negli elenchi accessibili al pubblico di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e le informazioni che li riguardano siano messe a disposizione dei fornitori di elenchi e/o di servizi di consultazione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.»;

c)

i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali dotati di un servizio telefonico accessibile al pubblico possano accedere ai servizi di consultazione elenchi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi e condizioni alle imprese che controllano l’accesso agli utenti finali per la fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformità delle disposizioni dell’articolo 5 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso). Detti obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti e non discriminatori.

4.   Gli Stati membri non mantengono in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro tramite chiamata vocale o SMS e adottano le misure per garantire tale accesso a norma dell’articolo 28.

5.   I paragrafi da 1a 4 si applicano fatte salve le prescrizioni della legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, quelle dell’articolo 12 della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).»;

17)

gli articoli 26 e 27 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 26

Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali dei servizi di cui al paragrafo 2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo “112” e qualunque numero di emergenza nazionale specificato dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri, in consultazione con le autorità nazionali di regolamentazione, i servizi di emergenza e i fornitori, provvedono affinché sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate nazionali verso uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le chiamate al numero di emergenza unico europeo “112” ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché l’accesso per gli utenti finali disabili ai servizi di emergenza sia equivalente a quello degli altri utenti finali. Per assicurare che gli utenti finali disabili possano accedere ai servizi di emergenza mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, le misure adottate a tal fine si basano quanto più possibile sulle norme o specifiche europee pubblicate conformemente all’articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); tali misure non impediscono agli Stati membri di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell’autorità incaricata delle chiamate di emergenza le informazioni sulla localizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorità. Ciò si applica altresì per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo “112”. Gli Stati membri possono estendere tale obbligo alle chiamate a numeri di emergenza nazionali. Le autorità di regolamentazione competenti definiscono i criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini siano adeguatamente informati in merito all’esistenza e all’uso del numero di emergenza unico europeo “112”, in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all’altro.

7.   Onde assicurare un accesso efficace ai servizi del “112” negli Stati membri, la Commissione, previa consultazione del BEREC, può adottare misure tecniche di attuazione. L’adozione di queste ultime, tuttavia, non pregiudica né incide in alcun modo sull’organizzazione dei servizi di emergenza, che resta di esclusiva competenza degli Stati membri.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 27

Prefissi telefonici europei

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il prefisso “00” sia il prefisso internazionale standard. Possono essere introdotte o mantenute in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche tra località contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Gli utenti finali di tali località sono adeguatamente informati dell’esistenza di tali disposizioni.

2.   La gestione dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS), tra cui l’assegnazione del numero e le relative attività di promozione, sono di esclusiva competenza di un soggetto giuridico stabilito nella Comunità e designato dalla Commissione. Quest’ultima adotta le necessarie misure di attuazione.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le imprese che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, consentendo le chiamate internazionali, gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso l’ETNS applicando tariffe analoghe a quelle per le chiamate da e verso altri Stati membri.»;

18)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 27 bis

Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compreso il numero delle hotline destinate ai minori scomparsi

1.   Gli Stati membri promuovono i numeri specifici nell’arco di numerazione che inizia con il “116” identificati nella decisione 2007/116/CE della Commissione, del15 febbraio 2007, che riserva l’arco di numerazione nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale (20). Essi incoraggiano la prestazione nel loro territorio dei servizi per cui tali numeri sono riservati.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali disabili possano avere un accesso più ampio possibile ai servizi forniti nell’arco della numerazione che inizia con il “116”. Le misure adottate per facilitare l’accesso degli utenti disabili a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono fondate sul rispetto delle norme o specifiche attinenti pubblicate a norma dell’articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini vengano opportunamente informati circa l’esistenza e l’utilizzazione dei servizi forniti nell’ambito dell’arco di numerazione “116”, in particolare mediante iniziative specificatamente destinate a persone che viaggiano tra gli Stati membri.

4.   Gli Stati membri, oltre a misure di applicabilità generale a tutti i numeri nell’arco di numerazione “116” adottate norma dei paragrafi 1, 2 e 3, si adoperano per garantire ai cittadini l’accesso a un servizio che operi una hotline per denunciare casi di minori scomparsi. Tale hotline sarà disponibile sul numero 116000.

5.   Onde assicurare l’effettiva attuazione negli Stati membri dell’arco di numerazione “116”, e in particolare del numero della hotline per i minori scomparsi (116000), tra cui l’accesso per gli utenti finali disabili quando si recano in un altro Stato membro, la Commissione, previa consultazione del BEREC, può adottare misure tecniche di attuazione. L’adozione di queste ultime, tuttavia, non pregiudica né incide in alcun modo sull’organizzazione di tali servizi, che resta di esclusiva competenza degli Stati membri.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

19)

l’articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Accesso a numeri e servizi

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile e salvo qualora un abbonato chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l’accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, le pertinenti autorità nazionali adottino tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di:

a)

accedere e utilizzare i servizi utilizzando numeri non geografici all’interno della Comunità; nonché

b)

accedere a tutti i numeri forniti nella Comunità, a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall’operatore, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione, quelli dello ETNS e i numeri verdi internazionali universali (UIFN).

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pertinenti possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l’accesso a numeri o servizi caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi, e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi.»;

20)

l’articolo 29 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre a tutte le imprese che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico e/o accesso a reti di comunicazione pubbliche di mettere a disposizione degli utenti finali, tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell’allegato I, parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico, come pure, tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell’allegato I, parte A.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

21)

l’articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

Agevolare il cambiamento di fornitore

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli abbonati con numeri appartenenti al piano di numerazione telefonica nazionale che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio, a norma di quanto disposto all’allegato I, parte C.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché la tariffazione tra operatori e/o fornitori di servizi in relazione alla portabilità del numero sia orientata ai costi e gli eventuali oneri diretti, posti a carico degli abbonati, non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi da parte degli abbonati.

3.   Le autorità nazionali di regolamentazione non prescrivono tariffe al dettaglio per la portabilità del numero che comportino distorsioni della concorrenza, come ad esempio tariffe al dettaglio specifiche o comuni.

4.   Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile. In ogni caso, gli abbonati che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a una nuova impresa ottengono l’attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo.

Fatto salvo il primo comma, le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire il processo globale della portabilità del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilità tecnica e della necessità di assicurare all’abbonato la continuità del servizio. In ogni caso, l’interruzione del servizio durante le operazioni di trasferimento non può superare un giorno lavorativo. Le autorità nazionali competenti prendono anche in considerazione, se necessario, misure che assicurino la tutela degli abbonati durante tutte le operazioni di trasferimento, evitando altresì il trasferimento ad altro operatore contro la loro volontà.

Gli Stati membri provvedono affinché siano previste sanzioni adeguate per le imprese, tra cui l’obbligo di risarcire i clienti in caso di ritardo nel trasferimento del numero o in caso di abuso di trasferimento da parte delle imprese o in nome di queste.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché i contratti conclusi tra consumatori e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non impongano un primo periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le imprese offrano agli utenti la possibilità di sottoscrivere un contratto della durata massima di dodici mesi.

6.   Fatta salva l’eventuale durata minima del contratto, gli Stati membri provvedono affinché le condizioni e le procedure di risoluzione del contratto non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi.»;

22)

all’articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari, specialmente servizi di accessibilità destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali disabili, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro da ciascuno Stato membro e se sono proporzionati e trasparenti.

Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di cui al primo comma al più tardi entro un anno dal 25 maggio 2011, tranne nei casi in cui gli Stati membri abbiano effettuato tale riesame nel corso dei due anni precedenti.

Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di trasmissione con periodicità regolare.»;

23)

l’articolo 33 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto del parere degli utenti finali, dei consumatori (inclusi, in particolare, i consumatori disabili), dei fabbricanti e delle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato.

In particolare, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione istituiscano un meccanismo di consultazione che garantisca che nell’ambito delle loro decisioni sulle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Fatte salve le disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario finalizzate alla promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti possono promuovere la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, e dell’articolo 20, paragrafo 1.»;

24)

all’articolo 34, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché esistano procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco costose per l’esame delle controversie irrisolte tra i consumatori e le imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, derivanti dalla presente direttiva e relative alle condizioni contrattuali e/o all’esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure consentano un’equa e tempestiva risoluzione delle controversie e, nei casi giustificati, possono adottare un sistema di rimborso o di indennizzo. Tali procedure permettono una composizione imparziale delle controversie e non privano i consumatori della tutela legale loro garantita dal diritto nazionale. Gli Stati membri possono estendere gli obblighi di cui al presente paragrafo alle controversie che coinvolgono altri utenti finali.»;

25)

l’articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

Adeguamento degli allegati

Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e necessarie per adeguare gli allegati I, II, III e VI al progresso tecnologico o all’andamento della domanda del mercato, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 37, paragrafo 2.»;

26)

all’articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano alla Commissione gli obblighi di servizio universale imposti alle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale. Qualsiasi modifica avente un’incidenza su tali obblighi o sulle imprese soggette alle disposizioni della presente direttiva è comunicata senza indugio alla Commissione.»;

27)

l’articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito a norma dell’articolo 22 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

28)

gli allegati I, II, III sono sostituiti dal testo che compare nell’allegato I della presente direttiva e l’allegato VI è sostituito dal testo che compare nell’allegato II della presente direttiva;

29)

l’allegato VII è soppresso.

Articolo 2

Modifiche alla direttiva 2002/58/CE (Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)

La direttiva 2002/58/CE (Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) è così modificata:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La presente direttiva prevede l’armonizzazione delle disposizioni nazionali necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata e alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all’interno della Comunità.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

“dati relativi all'ubicazione”: ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indichi la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico»;

b)

la lettera e) è soppressa;

c)

è aggiunta la seguente lettera:

«h)

“violazione dei dati personali”: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico nella Comunità.»;

3)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Servizi interessati

La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti di comunicazione pubbliche nella Comunità, comprese le reti di comunicazione pubbliche che supportano i dispositivi di raccolta e di identificazione dei dati.»;

4)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Sicurezza del trattamento»;

b)

è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis   Fatta salva la direttiva 95/46/CE, le misure di cui al paragrafo 1 quanto meno:

garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati,

tutelano i dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione accidentale o illecita, da perdita o alterazione accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, e

garantiscono l’attuazione di una politica di sicurezza in ordine al trattamento dei dati personali.

Le autorità nazionali competenti sono legittimate a verificare le misure adottate dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e a emanare raccomandazioni sulle migliori prassi in materia di sicurezza che tali misure dovrebbero conseguire.»;

c)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3.   In caso di violazione di dati personali, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti ritardi detta violazione all’autorità nazionale competente.

Quando la violazione di dati personali rischia di pregiudicare i dati personali o la vita privata di un abbonato o di altra persona, il fornitore comunica l’avvenuta violazione anche all’abbonato o ad altra persona interessata.

Non è richiesta la notifica di una violazione dei dati personali a un abbonato o a una persona interessata se il fornitore ha dimostrato in modo convincente all’autorità competente di aver utilizzato le opportune misure tecnologiche di protezione e che tali misure erano state applicate ai dati interessati dalla violazione della sicurezza. Tali misure tecnologiche di protezione rendono i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.

Fatto salvo l’obbligo per i fornitori di informare gli abbonati e altri interessati, se il fornitore di servizi non ha provveduto a notificare all’abbonato o all’interessato la violazione dei dati personali, l’autorità nazionale competente, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, può obbligare il fornitore in questione a farlo.

La comunicazione all’abbonato o ad altra persona contiene almeno una descrizione della natura della violazione di dati personali e i punti di contatto presso cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione di dati personali. La comunicazione all’autorità nazionale competente descrive, inoltre, le conseguenze della violazione di dati personali e le misure proposte o adottate dal fornitore per porvi rimedio.

4.   Fatte salve eventuali misure tecniche di attuazione adottate a norma del paragrafo 5, le autorità nazionali competenti possono emanare orientamenti e, ove necessario, stabilire istruzioni relative alle circostanze in cui il fornitore ha l’obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, al formato applicabile a tale comunicazione, nonché alle relative modalità di effettuazione. Esse possono altresì verificare se i fornitori hanno adempiuto ai loro obblighi di comunicazione a norma del presente paragrafo e irrogano sanzioni appropriate in caso di omissione.

I fornitori tengono un inventario delle violazioni dei dati personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, in misura sufficiente per consentire alle autorità nazionali competenti di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 3. Nell’inventario figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.

5.   Per assicurare l’attuazione uniforme delle misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, dopo aver consultato l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA), il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall’articolo 29 della direttiva 95/46/CE e il Garante europeo della protezione dei dati, la Commissione può adottare misure tecniche di attuazione riguardanti le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui al presente articolo. Nell’adottare tali misure, la Commissione coinvolge tutti i soggetti interessati, in particolare al fine di ottenere informazioni sulle migliori soluzioni tecniche ed economiche disponibili ai fini dell’applicazione del presente articolo.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 2.»;

5)

all’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri assicurano che l’archiviazione di informazioni oppure l’accesso a informazioni già archiviate nell’apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l’abbonato o l’utente in questione abbia espresso preliminarmente il proprio consenso, dopo essere stato informato in modo chiaro e completo, a norma della direttiva 95/46/CE, tra l’altro sugli scopi del trattamento. Ciò non vieta l’eventuale archiviazione tecnica o l’accesso al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio.»;

6)

all’articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati di cui al paragrafo 1 nella misura e per la durata necessaria per siffatti servizi, o per la commercializzazione, sempre che l’abbonato o l’utente a cui i dati si riferiscono abbia espresso preliminarmente il proprio consenso. Gli abbonati o utenti hanno la possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi al traffico in qualsiasi momento.»;

7)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Comunicazioni indesiderate

1.   L’uso di sistemi automatizzati di chiamata e di comunicazione senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax o della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati o degli utenti che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, allorché una persona fisica o giuridica ottiene dai suoi clienti le coordinate elettroniche per la posta elettronica nel contesto della vendita di un prodotto o servizio ai sensi della direttiva 95/46/CE, la medesima persona fisica o giuridica può utilizzare tali coordinate elettroniche a scopi di commercializzazione diretta di propri analoghi prodotti o servizi, a condizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto la possibilità di opporsi, gratuitamente e in maniera agevole, all’uso di tali coordinate elettroniche al momento della raccolta delle coordinate e in occasione di ogni messaggio, qualora il cliente non abbia rifiutato inizialmente tale uso.

3.   Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che le comunicazioni indesiderate allo scopo di commercializzazione diretta, in casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, non siano permesse se manca il consenso degli abbonati o utenti interessati oppure se gli abbonati o utenti esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale, tenendo conto del fatto che entrambe le possibilità devono essere gratuite per l’abbonato o l’utente.

4.   In ogni caso, è vietata la prassi di inviare messaggi di posta elettronica a scopi di commercializzazione diretta, camuffando o celando l’identità del mittente da parte del quale la comunicazione è effettuata, o in violazione dell’articolo 6 della direttiva 2000/31/CE, o senza fornire un indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una richiesta di cessazione di tali comunicazioni o ancora esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo.

5.   I paragrafi 1 e 3 si applicano agli abbonati che siano persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un’adeguata tutela degli interessi legittimi degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente alle comunicazioni indesiderate.

6.   Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere presentati, in particolare, a norma dell’articolo 15 bis, paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che ogni persona fisica o giuridica che abbia subito effetti pregiudizievoli a seguito delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi del presente articolo e abbia un interesse legittimo alla cessazione o al divieto di tali violazioni, in particolare un fornitore di servizi di comunicazione elettronica che intenda tutelare i propri legittimi interessi commerciali, abbia il diritto di promuovere un’azione giudiziaria contro tali violazioni. Gli Stati membri possono inoltre stabilire regole specifiche relative alle sanzioni applicabili ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica che con la loro negligenza contribuiscono alla violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi del presente articolo.»;

8)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 14 bis

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito a norma dell’articolo 22 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

9)

all’articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 ter.   I fornitori istituiscono procedure interne per rispondere alle richieste di accesso ai dati personali degli utenti sulla base delle disposizioni nazionali adottate a norma del paragrafo 1. Su richiesta, forniscono alla competente autorità nazionale informazioni su dette procedure, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulla loro risposta.»;

10)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 15 bis

Attuazione e controllo dell’attuazione

1.   Gli Stati membri determinano le sanzioni, incluse, se del caso, sanzioni penali, da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono essere applicate per coprire la durata della violazione, anche se a tale violazione è stato successivamente posto rimedio. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 25 maggio 2011, e comunicano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a queste disposizioni.

2.   Fatti salvi i rimedi giurisdizionali eventualmente esperibili, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità nazionale competente e, se del caso, altri organismi nazionali, abbiano la competenza di ordinare la cessazione delle violazioni di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità nazionale competente e, se del caso, altri organismi nazionali, dispongano delle risorse e delle competenze necessarie, compreso il potere di ottenere ogni informazione pertinente di cui possano avere bisogno per applicare e controllare le disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva.

4.   Le competenti autorità nazionali di regolamentazione possono adottare misure volte ad assicurare un’efficace collaborazione transfrontaliera nell’applicazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e per creare condizioni armonizzate per la fornitura di servizi che comportino flussi di dati transfrontalieri.

Le autorità nazionali di regolamentazione forniscono alla Commissione, con largo anticipo rispetto all’adozione di tali misure, una sintesi delle ragioni alla base dell'intervento, delle misure previste e dell’impostazione proposta. Dopo aver esaminato le informazioni in oggetto e previa consultazione dell’ENISA e del gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall’articolo 29 della direttiva 95/46/CE, la Commissione può esprimere osservazioni e formulare raccomandazioni al riguardo, in particolare allo scopo di garantire che le misure in parola non incidano negativamente sul funzionamento del mercato interno. Nel decidere sulle misure, le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione le osservazioni o le raccomandazioni della Commissione.»

Articolo 3

Modifica al regolamento (CE) n. 2006/2004

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 (il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) è aggiunto il seguente punto:

«17.

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche): articolo 13 (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).»

Articolo 4

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 25 maggio 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 25 novembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

Å. TORSTENSSON


(1)  GU C 224 del 30.8.2008, pag. 50.

(2)  GU C 257 del 9.10.2008, pag. 51.

(3)  GU C 181 del 18.7.2008, pag. 1.

(4)  Parere del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 16 febbraio 2009 (GU C 103 E del 5.5.2009, pag. 40). Posizione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 e decisione del Consiglio del 26 ottobre 2009.

(5)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

(6)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

(7)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(8)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(9)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(10)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

(11)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(12)  GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21.

(13)  GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30.

(14)  GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31.

(15)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(16)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

(17)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(18)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(19)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.»;

(20)  GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30.»;


ALLEGATO I

«

ALLEGATO I

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL’ARTICOLO 10 (CONTROLLO DELLE SPESE), ALL’ARTICOLO 29 (PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI) E ALL’ARTICOLO 30 (AGEVOLARE IL CAMBIAMENTO DI FORNITORE)

Parte A:   Prestazioni e servizi citati all’articolo 10

a)   Fatturazione dettagliata

Fatti salvi gli obblighi della legislazione relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano fissare il livello minimo di dettaglio delle fatture che le imprese devono presentare gratuitamente agli abbonati per consentire a questi:

i)

di verificare e controllare le spese generate dall’uso della rete di comunicazione pubblica in postazione fissa e/o dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico; e nonché

ii)

di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare un ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture.

Ove opportuno, gli abbonati possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture.

Le chiamate che sono gratuite per l’abbonato, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell’abbonato.

b)   Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium o, ove ciò sia tecnicamente fattibile, altri tipi di applicazioni analoghe (servizio gratuito)

Prestazione gratuita grazie alla quale l’abbonato, previa richiesta all’impresa designata che fornisce i servizi telefonici, può impedire che vengano effettuate chiamate di tipo definito o verso determinati tipi di numeri oppure l’invio di MMS o SMS premium o altri tipi di applicazioni analoghe verso queste destinazioni.

c)   Sistemi di pagamento anticipato

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese designate di proporre ai consumatori modalità di pagamento anticipato per l’accesso alla rete di comunicazione pubblica e per l’uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico.

d)   Pagamento rateale del contributo di allacciamento

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese designate l’obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete di comunicazione pubblica.

e)   Mancato pagamento delle fatture

Gli Stati membri autorizzano l’applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate emesse dalle imprese. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che l’abbonato sia informato con debito preavviso dell’interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato. Prima della totale cessazione del collegamento gli Stati membri possono autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente i servizi che non comportano un addebito per l’abbonato (ad esempio chiamate al «112»).

f)   Consigli tariffari

La procedura in base alla quale gli abbonati possono chiedere all’impresa di fornire informazioni su tariffe alternative più economiche, se disponibili.

g)   Controllo dei costi

La procedura in base alla quale le imprese offrono strategie diverse, se ritenute idonee dalle autorità nazionali di regolamentazione, per tenere sotto controllo i costi dei servizi telefonici accessibili al pubblico, tra cui sistemi gratuiti di segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi.

Parte B:   Prestazioni di cui all’articolo 29

a)   Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a più frequenze)

La rete di comunicazione pubblica e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico consente l’uso di apparecchi a tonalità DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da punto a punto in tutta la rete, sia all’interno di uno Stato membro che tra Stati membri.

b)   Identificazione della linea chiamante

Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il numero della parte chiamante.

La fornitura di tale opzione avviene conformemente alla legislazione in materia di tutela dei dati personali e della vita privata e in particolare alla direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l’offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri.

Parte C:   Attuazione delle disposizioni relative alla portabilità del numero di cui all’articolo 30

La prescrizione in base alla quale tutti gli abbonati con numeri telefonici appartenenti al piano di numerazione nazionale che ne facciano richiesta devono poter conservare il proprio o i propri numeri indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio si applica:

a)

nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; e

b)

nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.

La presente parte non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.

ALLEGATO II

INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A NORMA DELL’ARTICOLO 21

(TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI)

Le autorità nazionali di regolamentazione devono garantire la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all’articolo 21. Spetta alle autorità nazionali di regolamentazione decidere quali informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalle stesse autorità nazionali di regolamentazione in modo tale da assicurare che i consumatori possono compiere scelte informate.

1.   Nome e indirizzo dell’impresa o delle imprese

Il nome e l’indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico.

Descrizione dei servizi offerti

2.1.   Portata dei servizi offerti

2.2.   Le tariffe generali, con l’indicazione dei servizi forniti e di ogni elemento tariffario (ad esempio, il costo dell’accesso, i costi di utenza, i costi manutenzione), e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonché sui costi relativi alle apparecchiature terminali.

2.3.   Disposizioni in materia di indennizzo/rimborso comprendenti la descrizione dettagliata delle varie formule di indennizzo/rimborso.

2.4.   Servizi di manutenzione offerti

2.5.   Condizioni contrattuali generali, comprese quelle relative alla durata minima del contratto, alla cessazione del contratto e alle procedure e costi diretti legati alla portabilità dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti.

3.   Dispositivi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese medesime.

4.   Informazioni in merito ai diritti inerenti al servizio universale, comprese, se del caso, le prestazioni e i servizi di cui all’allegato I.

ALLEGATO III

PARAMETRI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

parametri relativi alla qualità del servizio, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 11 e 22

Per le imprese che forniscono accesso a una rete di comunicazione pubblica

PARAMETRO

(Nota 1)

DEFINIZIONE

METODO DI MISURA

Tempo di fornitura del collegamento iniziale

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Tasso di guasti per linea d’accesso

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Tempo di riparazione dei guasti

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Per le imprese che forniscono accesso a un servizio telefonico accessibile al pubblico

Tempo di stabilimento di una connessione

(Nota 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Tempi di risposta dei servizi di consultazione degli elenchi telefonici

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Percentuale di apparecchi telefonici a gettone, a moneta o a scheda nei posti telefonici pubblici a pagamento in servizio

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Reclami relativi all’esattezza delle fatture

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Percentuale di chiamate non riuscite

(Nota 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

La versione del documento ETSI EG 202 0571 è la 1.3.1 (luglio 2008).

Nota 1

I parametri devono permettere di analizzare le prestazioni a livello regionale [vale a dire ad un livello non inferiore al livello 2 della NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics, nomenclatura delle unità territoriali statistiche) istituita da Eurostat].

Nota 2

Gli Stati membri possono decidere di non esigere l’aggiornamento delle informazioni riguardanti le prestazioni relative a questi due parametri se è dimostrato che le prestazioni in questi due settori sono soddisfacenti.

»

ALLEGATO II

«ALLEGATO VI

INTEROPERABILITÀ DELLE APPARECCHIATURE DI TELEVISIONE DIGITALE DI CONSUMO (ARTICOLO 24)

1.   Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro

Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali convenzionali della televisione digitale (ad esempio trasmissione terrestre, via cavo o via satellite destinata principalmente alla ricezione fissa come DVB-T, DVB-C o DVB-S), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nella Comunità, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:

di ricomporre i segnali conformemente ad un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito e riconosciuto da un organismo di normalizzazione europeo (attualmente l’ETSI),

di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell’apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.

2.   Interoperabilità degli apparecchi televisivi analogici e digitali

Gli apparecchi televisivi analogici a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 42 cm, messi in vendita o in locazione nella Comunità, devono disporre di almeno una presa d’interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo, ad esempio come indicato nella norma Cenelec EN 50 049-1:1997) che consenta un agevole collegamento di periferiche, in particolare decodificatori supplementari e ricevitori digitali.

Gli apparecchi televisivi digitali a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm, messi in vendita o in locazione nella Comunità, devono disporre di almeno una presa d’interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo o conforme ad una specifica dell'industria), ad esempio la presa d’interfaccia comune DVB, che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo.»


18.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 337/37


DIRETTIVA 2009/140/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2009

recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, alla luce del testo comune approvato dal comitato di conciliazione il 13 novembre 2009 (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il funzionamento delle cinque direttive che costituiscono il quadro normativo in vigore per le reti e i servizi di comunicazione elettronica [direttiva 2002/21/CE («direttiva quadro») (4), direttiva 2002/19/CE («direttiva accesso») (5), direttiva 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni») (6), direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale») (7), e direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (8) («direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche») («la direttiva quadro e le direttive particolari»)], è sottoposto a un riesame periodico da parte della Commissione al fine di determinare, in particolare, se sia necessario modificarlo in funzione del progresso tecnico e dell’evoluzione dei mercati.

(2)

A tale riguardo, la Commissione ha presentato i primi risultati nella sua comunicazione del 29 giugno 2006 sul riesame del quadro normativo dell’Unione europea per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Sulla base di questi risultati iniziali si è tenuta una consultazione pubblica che ha stabilito che l’aspetto più importante da affrontare è la persistente mancanza di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche. In particolare, si è rilevato che la frammentazione normativa e le discrepanze nelle attività delle varie autorità nazionali di regolamentazione mettono in pericolo non solo la competitività del settore, ma anche i significativi vantaggi che la concorrenza transnazionale può apportare ai consumatori.

(3)

È opportuno pertanto riformare il quadro normativo dell’Unione europea per le reti e i servizi di comunicazione elettronica al fine di completare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche rafforzando il meccanismo comunitario che disciplina gli operatori con significativo potere di mercato nei principali mercati. Tale riforma è completata dal regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio (9). La riforma comporta inoltre la definizione di una strategia efficiente e coordinata per la gestione dello spettro radio al fine di conseguire uno spazio unico europeo dell’informazione, nonché il rafforzamento delle disposizioni concernenti gli utenti disabili al fine di costruire una società dell’informazione per tutti.

(4)

Riconoscendo che Internet è essenziale per l’istruzione e l’esercizio pratico della libertà di espressione e l’accesso all’informazione, qualsiasi restrizione imposta all’esercizio di tali diritti fondamentali dovrebbe essere conforme alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Per quanto riguarda tali temi, la Commissione dovrebbe avviare un’ampia consultazione pubblica.

(5)

Lo scopo è ridurre progressivamente le regole settoriali ex ante specifiche via via che aumenta il grado di concorrenza sul mercato, per arrivare infine a un settore delle comunicazioni elettroniche disciplinato esclusivamente dal diritto della concorrenza. Tenuto conto del fatto che i mercati delle comunicazioni elettroniche hanno mostrato una forte dinamica competitiva negli ultimi anni, è essenziale che gli obblighi regolamentari ex ante siano imposti unicamente in assenza di una concorrenza effettiva e sostenibile.

(6)

Nell’effettuare le sue verifiche sul funzionamento della direttiva quadro e delle direttive particolari, la Commissione valuta se, alla luce degli sviluppi sul mercato e per quanto riguarda la concorrenza e la protezione dei consumatori, sia ancora necessario mantenere le disposizioni relative alla regolamentazione settoriale ex ante di cui agli articoli da 8 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e all’articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) o se sia opportuno modificare o abrogare tali disposizioni.

(7)

Onde assicurare un approccio proporzionato e adeguabile alla diversità delle condizioni di concorrenza, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di definire i mercati su base subnazionale e di revocare gli obblighi regolamentari nei mercati e/o nelle aree geografiche in cui esiste un’effettiva concorrenza infrastrutturale.

(8)

Per conseguire gli obiettivi dell’agenda di Lisbona è necessario offrire incentivi adeguati agli investimenti in nuove reti ad alta velocità, che sosterranno l’innovazione nel campo dei servizi Internet ricchi di contenuti e rafforzeranno la competitività internazionale dell’Unione europea. Tali reti presentano un enorme potenziale in termini di benefici per i consumatori e le imprese in tutta l’Unione europea. È pertanto essenziale promuovere investimenti sostenibili nello sviluppo di queste nuove reti, salvaguardando al contempo la concorrenza e ampliando la scelta per il consumatore grazie alla prevedibilità e alla coerenza regolamentari.

(9)

Nella sua comunicazione del 20 marzo 2006 dal titolo «Colmare il divario nella banda larga», la Commissione ha riconosciuto l’esistenza di un divario territoriale nell’Unione europea per quanto concerne l’accesso ai servizi a banda larga ad alta velocità. Un accesso più facile allo spettro radio facilita lo sviluppo dei servizi a banda larga ad alta velocità nelle regioni ultraperiferiche. Nonostante l’aumento generalizzato della connettività a banda larga, le limitazioni all’accesso in diverse regioni sono imputabili ai costi elevati dovuti alla bassa densità demografica e alle distanze. Per garantire gli investimenti nelle nuove tecnologie nelle regioni meno sviluppate, la disciplina delle comunicazioni elettroniche dovrebbe essere coerente con altre politiche, ad esempio la politica in materia di aiuti di Stato, la politica di coesione o gli obiettivi di più ampia politica industriale.

(10)

Gli investimenti pubblici nelle reti dovrebbero essere effettuati in conformità al principio di non discriminazione. Tale sostegno pubblico andrebbe quindi concesso mediante procedure aperte, trasparenti e competitive.

(11)

Per permettere alle autorità nazionali di regolamentazione di conseguire gli obiettivi fissati nella direttiva quadro e nelle direttive particolari, soprattutto per quanto riguarda l’interoperabilità da punto a punto, è opportuno estendere l’ambito di applicazione della direttiva quadro per coprire alcuni aspetti delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione definite nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (10), e le apparecchiature di consumo utilizzate per la televisione digitale, al fine di agevolare l’accesso degli utenti disabili.

(12)

È opportuno chiarire o modificare alcune definizioni per tenere conto del progresso tecnico e dell’evoluzione dei mercati e per eliminare le ambiguità individuate in fase di attuazione del quadro normativo.

(13)

È opportuno rafforzare l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione per garantire un’applicazione più efficace del quadro normativo, rafforzare la loro autorità e assicurare una maggiore prevedibilità delle loro decisioni. A tal fine è opportuno prevedere, nella legislazione nazionale, una disposizione esplicita che garantisca che un’autorità nazionale di regolamentazione responsabile della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione di controversie tra imprese è al riparo, nell’esercizio delle sue funzioni, da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che potrebbe compromettere la sua imparzialità di giudizio nelle questioni che è chiamata a dirimere. Ai sensi del quadro normativo, tale influenza esterna impedisce a un organo legislativo nazionale di deliberare in quanto autorità nazionale di regolamentazione. A tal fine, è opportuno stabilire preventivamente norme riguardanti i motivi di licenziamento del responsabile dell’autorità nazionale di regolamentazione in modo da dissipare ogni dubbio circa la neutralità di tante ente e la sua impermeabilità ai fattori esterni. È importante che le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della regolamentazione ex ante del mercato dispongano di un bilancio proprio che permetta loro di assumere sufficiente personale qualificato. Per garantire la trasparenza è opportuno che il bilancio sia pubblicato annualmente.

(14)

Al fine di assicurare la certezza del diritto agli operatori del mercato, è opportuno che gli organi di ricorso assolvano efficacemente le loro funzioni; in particolare, le procedure di ricorso non dovrebbero subire indebiti ritardi. Le misure transitorie che sospendono la validità della decisione di un’autorità nazionale di regolamentazione dovrebbero essere concesse soltanto in casi urgenti al fine di impedire un pregiudizio grave e irreparabile alla parte che chiede tali misure e ove ciò sia necessario per l’equilibrio degli interessi.

(15)

Si sono registrate notevoli divergenze nel modo in cui gli organi di ricorso hanno applicato le misure provvisorie per sospendere le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione. Per giungere ad un approccio più coerente è opportuno applicare norme comuni conformi alla giurisprudenza comunitaria. Gli organi di ricorso dovrebbero essere altresì autorizzati a richiedere le informazioni disponibili pubblicate dal BEREC. Vista l’importanza dei ricorsi per il funzionamento complessivo del quadro normativo, è opportuno istituire un meccanismo per la raccolta di informazioni sui ricorsi e sulle decisioni di sospensione delle decisioni adottate dalle autorità di regolamentazione in tutti gli Stati membri e per la trasmissione di tali informazioni alla Commissione.

(16)

Per consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di svolgere efficacemente i propri compiti stabiliti dalla normativa, è opportuno che i dati che queste sono tenute a raccogliere comprendano dati contabili sui mercati al dettaglio collegati ai mercati all’ingrosso nei quali un operatore dispone di un notevole potere di mercato e che, come tali, sono disciplinati dall’autorità nazionale di regolamentazione. È opportuno inoltre che i dati consentano all’autorità nazionale di regolamentazione di valutare l’impatto potenziale che i previsti aggiornamenti o cambiamenti alla topologia di rete avranno sull’evoluzione della concorrenza o sui prodotti all’ingrosso messi a disposizione delle altre parti.

(17)

È opportuno svolgere la consultazione nazionale di cui all’articolo 6 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) prima della consultazione comunitaria prevista agli articoli 7 e 7 bis della stessa direttiva, al fine di tenere conto dei pareri delle parti interessate nella consultazione comunitaria. Ciò eviterebbe il ricorso ad una seconda consultazione comunitaria nel caso di modifiche a una misura che si intende introdurre a seguito di una consultazione nazionale.

(18)

Occorre conciliare la libertà discrezionale delle autorità nazionali di regolamentazione con l’elaborazione di pratiche normative coerenti e l’applicazione coerente del quadro normativo per contribuire efficacemente allo sviluppo e al completamento del mercato interno. È opportuno pertanto che le autorità nazionali di regolamentazione sostengano le attività svolte dalla Commissione in materia di mercato interno e quelle del BEREC.

(19)

Il meccanismo comunitario, che permette alla Commissione di imporre alle autorità nazionali di regolamentazione il ritiro di misure programmate riguardanti la definizione di mercato e la designazione di operatori che dispongono di un notevole potere di mercato, ha contribuito significativamente allo sviluppo di un approccio coerente per determinare le circostanze nelle quali è possibile applicare una regolamentazione ex ante e quelle nelle quali gli operatori sono assoggettati a tale regolamentazione. Il monitoraggio del mercato da parte della Commissione e, in particolare, l’esperienza acquisita con la procedura di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), dimostrano che le incoerenze nell’applicazione delle misure correttive da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, anche in condizioni di mercato analoghe, potrebbero danneggiare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche. La Commissione può pertanto contribuire a garantire un livello più elevato di coerenza nell’adozione delle misure correttive formulando pareri sui progetti di misure proposti dalle autorità nazionali di regolamentazione. Per trarre beneficio dalle competenze specialistiche sull’analisi di mercato delle autorità nazionali di regolamentazione la Commissione dovrebbe consultare il BEREC prima di adottare le sue decisioni e/o i suoi pareri.

(20)

È importante che il quadro normativo sia attuato in tempi rapidi. Quando la Commissione ha preso una decisione che impone a un’autorità nazionale di regolamentazione di ritirare una misura programmata, l’autorità dovrebbe presentare una misura rivista alla Commissione. È opportuno fissare un termine per la notifica della misura rivista alla Commissione ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) per permettere agli operatori economici di conoscere la durata dell’analisi di mercato e per rafforzare la certezza del diritto.

(21)

Tenuto conto dei termini ridotti previsti dal meccanismo di consultazione comunitario, è opportuno conferire alla Commissione la facoltà di adottare raccomandazioni e/o orientamenti per semplificare le procedure di scambio d’informazioni tra la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione — ad esempio per i casi riguardanti dei mercati stabili oppure modifiche secondarie di misure notificate in precedenza. Dovrebbero inoltre essere conferiti poteri alla Commissione per permettere l’introduzione di un’esenzione dalla notifica così da semplificare le procedure in determinati casi.

(22)

Conformemente agli obiettivi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, è opportuno che il quadro normativo assicuri che tutti gli utilizzatori, comprese le persone disabili, anziane e quelle con esigenze sociali particolari, possano accedere facilmente a servizi di alta qualità a prezzi contenuti. La dichiarazione 22 allegata all’atto finale del trattato di Amsterdam prevede che, nell’elaborazione di misure a norma dell’articolo 95 del trattato, le istituzioni della Comunità tengano conto delle esigenze dei portatori di handicap.

(23)

Un mercato competitivo assicura agli utenti un’ampia scelta di contenuti, applicazioni e servizi. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero favorire la capacità degli utenti di accedere e distribuire informazioni e di eseguire applicazioni e servizi.

(24)

Le frequenze radio dovrebbero essere considerate una risorsa pubblica molto limitata, che ha un importante valore pubblico e di mercato. È interesse di tutti che lo spettro radio sia gestito nel modo più efficiente ed efficace possibile da un punto di vista economico, sociale ed ambientale, tenendo conto del ruolo importante dello spettro radio per le comunicazioni elettroniche, degli obiettivi della diversità culturale e del pluralismo dei media nonché della coesione sociale e territoriale. È pertanto opportuno che siano gradualmente soppressi gli ostacoli a un suo uso ottimale.

(25)

Le attività in materia di politica dello spettro radio nella Comunità dovrebbero lasciare impregiudicate le misure adottate a livello comunitario o nazionale, a norma del diritto comunitario, per perseguire obiettivi d’interesse generale relativi in particolare alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica audiovisiva e dei media, e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

(26)

Tenendo conto della situazione specifica nei diversi Stati membri, il passaggio dalla televisione terrestre analogica a quella digitale dovrebbe, grazie alla maggiore efficienza di trasmissione offerta dalla tecnologia digitale, garantire una maggiore disponibilità di prezioso spettro nella Comunità (il cosiddetto «dividendo digitale»).

(27)

Prima che sia proposta una misura di armonizzazione specifica ai sensi della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (11), la Commissione dovrebbe effettuare valutazioni d’impatto che accertino costi e benefici delle misure proposte, quali la realizzazione di economie di scala e l’interoperabilità dei servizi a vantaggio del consumatore, l’impatto sull’efficienza dell’utilizzo dello spettro radio o la richiesta di utilizzazione armonizzata nelle varie parti dell’Unione europea.

(28)

Sebbene la gestione dello spettro resti di competenza degli Stati membri, solo la pianificazione strategica, il coordinamento e, se del caso, l’armonizzazione a livello comunitario possono garantire che gli utilizzatori dello spettro beneficino appieno del mercato interno e che gli interessi dell’Unione europea possano essere efficacemente difesi a livello globale. A tali fini, dovrebbero essere eventualmente definiti programmi strategici legislativi pluriennali in materia di spettro radio per stabilire gli orientamenti e gli obiettivi per la pianificazione strategica e l’armonizzazione dell’uso dello spettro radio nella Comunità. Tali orientamenti e obiettivi strategici possono riferirsi alla disponibilità e all’uso efficiente dello spettro radio necessario per la creazione e il funzionamento del mercato interno e possono altresì riferirsi, in opportuni casi, all’armonizzazione delle procedure per la concessione delle autorizzazioni generali o di singoli diritti d’uso delle frequenze radio, se necessario per superare gli ostacoli al mercato interno. Tali orientamenti e obiettivi strategici dovrebbero essere conformi alla presente direttiva e alle direttive particolari.

(29)

La Commissione ha indicato l’intenzione di modificare, prima dell’entrata in vigore della presente direttiva, la decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» (12), al fine di fornire un meccanismo al Parlamento europeo e al Consiglio per chiedere pareri o relazioni, in forma scritta od orale, al gruppo «Politica dello spettro radio» (RSPG) sulla strategia in materia di spettro relativa alle comunicazioni elettroniche e affinché l’RSPG coadiuvi la Commissione sul contenuto proposto dei programmi strategici di spettro radio.

(30)

Le disposizioni della presente direttiva in materia di gestione dello spettro dovrebbero essere coerenti con l’opera svolta dalle organizzazioni internazionali e regionali che si occupano di gestione dello spettro radio, ad esempio l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), per assicurare la gestione efficiente e l’armonizzazione dell’uso dello spettro in tutta la Comunità e tra gli Stati membri e altri membri dell’UIT.

(31)

È opportuno gestire le frequenze radio in modo da evitare le interferenze dannose. È pertanto opportuno definire correttamente il concetto basilare di interferenze dannose per assicurare che l’intervento normativo sia limitato a quanto necessario per evitare tali interferenze.

(32)

Il sistema attuale di gestione e distribuzione dello spettro si basa generalmente su decisioni amministrative che non sono sufficientemente flessibili per stare al passo con il progresso tecnologico e l’evoluzione dei mercati, in particolare il rapido sviluppo della tecnologia senza fili e la crescente domanda di banda larga. L’inutile frammentazione delle politiche nazionali comporta costi più elevati e una perdita di opportunità commerciali per gli utilizzatori dello spettro; inoltre, rallenta l’innovazione, a scapito del mercato interno, dei consumatori e dell’economia nel suo complesso. Le condizioni di accesso e di utilizzo delle frequenze radio, poi, possono variare in base al tipo di operatore, mentre i servizi elettronici forniti da tali operatori si sovrappongono sempre più, creando così tensioni tra i titolari dei diritti, discrepanze nel costo dell’accesso allo spettro e potenziali distorsioni nel funzionamento del mercato interno.

(33)

I confini nazionali rivestono un ruolo sempre più secondario per l’uso ottimale dello spettro radio. La frammentazione della gestione dell’accesso ai diritti sullo spettro radio limita gli investimenti e l’innovazione e non permette agli operatori e ai fabbricanti di apparecchiature di conseguire economie di scala, ostacolando così lo sviluppo di un mercato interno di reti e servizi di comunicazione elettronica basate sullo spettro radio.

(34)

È opportuno aumentare la flessibilità dell’accesso allo spettro radio e della sua gestione mediante autorizzazioni neutrali dal punto di vista tecnologico e dei servizi per permettere agli utilizzatori dello spettro di scegliere le tecnologie e i servizi migliori per le bande di frequenze dichiarate a disposizione dei servizi di comunicazione elettronica nei pertinenti piani di assegnazione delle frequenze nazionali conformemente al diritto comunitario («principi della neutralità tecnologica e dei servizi»). È opportuno che si ricorra alla determinazione per via amministrativa delle tecnologie e dei servizi quando sono in gioco obiettivi d’interesse generale e sia chiaramente giustificata e soggetta a un riesame periodico.

(35)

È opportuno che le limitazioni al principio della neutralità tecnologica siano appropriate e giustificate dalla necessità di evitare interferenze dannose, ad esempio attraverso l’imposizione di maschere d’emissione e livelli di potenza specifici, di garantire la tutela della salute pubblica limitando l’esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici, di garantire il buon funzionamento dei servizi mediante un adeguato livello di qualità tecnica dei servizi stessi senza necessariamente precludere la possibilità di utilizzare più di un servizio nella stessa banda di frequenza, di garantire la corretta condivisione dello spettro, in particolare laddove il suo uso è soggetto esclusivamente ad autorizzazioni generali, di salvaguardare l’uso efficiente dello spettro oppure di realizzare un obiettivo di interesse generale in conformità al diritto comunitario.

(36)

È opportuno inoltre che gli utilizzatori dello spettro radio possano scegliere liberamente i servizi che desiderano offrire attraverso lo spettro, nel rispetto delle misure transitorie necessarie per tenere conto dei diritti acquisiti in precedenza. D’altra parte, dovrebbero essere previste misure che richiedano la fornitura di un servizio specifico, ove siano necessarie e proporzionate, per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti, come la sicurezza della vita, la promozione della coesione sociale, regionale e territoriale o l’uso ottimale dello spettro radio. È opportuno che tali obiettivi comprendano la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media, in base alla definizione adottata dagli Stati membri conformemente al diritto comunitario. Salvo ove siano necessarie per tutelare la sicurezza della vita o, a titolo eccezionale, per conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti dagli Stati membri conformemente al diritto comunitario, le misure non dovrebbero risultare in determinati servizi che hanno uso esclusivo, ma dovrebbero piuttosto accordare loro una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda.

(37)

Spetta agli Stati membri definire la portata e la natura delle eccezioni relative alla promozione della diversità culturale e linguistica e al pluralismo dei media.

(38)

Visto che l’attribuzione di spettro radio a tecnologie o servizi specifici costituisce un’eccezione ai principi della neutralità tecnologica e dei servizi e riduce la libertà di scelta del servizio fornito o della tecnologia utilizzata, è opportuno che ogni proposta di attribuzione sia trasparente e soggetta a consultazione pubblica.

(39)

Ai fini della flessibilità e dell’efficienza le autorità nazionali di regolamentazione, nelle bande che saranno individuate in modo armonizzato, possono permettere agli utilizzatori dello spettro di trasferire o cedere liberamente i loro diritti d’uso a terzi. Ciò permetterebbe al mercato di assegnare un valore allo spettro radio. Tenuto conto del potere che hanno di garantire un uso efficace dello spettro radio, è opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione agiscano per garantire che lo scambio non dia luogo a una distorsione della concorrenza laddove si verifichi un mancato utilizzo di una parte dello spettro radio.

(40)

L’introduzione della neutralità tecnologia e dei servizi e lo scambio dei diritti d’uso dello spettro esistenti può richiedere norme transitorie, in particolare misure per garantire un’equa concorrenza, in quanto il nuovo sistema può conferire ad alcuni utilizzatori dello spettro la facoltà di competere con altri utilizzatori che hanno acquisito i diritti d’uso dello spettro a condizioni più onerose. Per contro, qualora siano stati concessi diritti in deroga alle norme generali o in base a criteri che non sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori al fine di conseguire un obiettivo d’interesse generale, è opportuno che la condizione dei titolari di tali diritti non vada a scapito dei loro nuovi concorrenti, oltre a quanto sia necessario per conseguire tale obiettivo d’interesse generale o un altro interesse generale correlato.

(41)

Per promuovere il funzionamento del mercato interno e sostenere lo sviluppo di servizi transnazionali, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure tecniche di attuazione nel campo della numerazione.

(42)

Le autorizzazioni rilasciate alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica che permettono loro di avere accesso a proprietà pubbliche o private sono fattori essenziali per l’istituzione di reti di comunicazione elettronica o di nuovi elementi di rete. Le complicazioni e i ritardi inutili nelle procedure per la concessione dei diritti di passaggio possono pertanto costituire considerevoli ostacoli allo sviluppo della concorrenza. È opportuno pertanto semplificare l’acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese autorizzate. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di coordinare l’acquisizione dei diritti di passaggio, pubblicando le informazioni pertinenti sui loro siti internet.

(43)

È necessario rafforzare i poteri degli Stati membri nei confronti dei titolari di diritti di passaggio per assicurare l’ingresso o l’istituzione di una nuova rete in modo equo, efficiente e responsabile dal punto di vista ambientale e, indipendentemente dagli eventuali obblighi che gravano su un operatore che dispone di un significativo potere di mercato, concedere l’accesso alla sua rete di comunicazione elettronica. Una migliore condivisione delle strutture può migliorare significativamente la concorrenza e ridurre in modo apprezzabile i costi finanziari e ambientali complessivi che le imprese sono chiamate a sostenere per lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche, in particolare di nuove reti di accesso. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere autorizzate ad imporre ai titolari di diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, di condividere tali strutture o proprietà (compresa la coubicazione fisica) in modo da incoraggiare investimenti efficienti nell’infrastruttura e promuovere l’innovazione, dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate dovrebbe essere data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà e dovrebbero garantire che vi sia un’adeguata ricompensa dei rischi tra le imprese interessate. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero in particolare essere autorizzate ad imporre la condivisione di elementi della rete e risorse correlate come condotti, guaine, piloni, pozzetti, armadi di distribuzione, antenne, torri e altre strutture di supporto, edifici o accesso a edifici, nonché un migliore coordinamento delle opere di ingegneria civile. Le autorità competenti, in particolare le autorità locali, dovrebbero parimenti stabilire procedure di coordinamento appropriate, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, per quanto riguarda i lavori pubblici e altre strutture o proprietà pubbliche appropriate. Tali procedure possono includere procedure atte a garantire che le parti interessate dispongano di informazioni concernenti strutture o proprietà pubbliche appropriate e lavori pubblici in corso e pianificati, che ricevano una notifica tempestiva di tali lavori e che la condivisione sia facilitata quanto più possibile.

(44)

Il trasporto affidabile e sicuro delle informazioni attraverso le reti di comunicazione elettronica è un elemento sempre più importante per l’intera economia e la società in generale. La complessità dei sistemi, i guasti tecnici o gli errori umani, gli incidenti o gli attentati possono tutti avere conseguenze sul funzionamento e la disponibilità delle infrastrutture fisiche che forniscono servizi importanti, in particolare quelli della pubblica amministrazione on line, ai cittadini dell’Unione europea. È opportuno pertanto che le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano che siano mantenute l’integrità e la sicurezza delle reti di comunicazione pubbliche. È opportuno che l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) (13) contribuisca ad innalzare il livello di sicurezza delle comunicazioni elettroniche attraverso, tra l’altro, la fornitura di consulenze e pareri e la promozione dello scambio di migliori pratiche. È opportuno che sia l’ENISA sia le autorità nazionali di regolamentazione dispongano dei mezzi necessari per lo svolgimento dei loro compiti, in particolare il potere di ottenere informazioni sufficienti per valutare il livello di sicurezza di reti e servizi, nonché dati completi ed affidabili relativi a incidenti di sicurezza reali che hanno avuto un impatto significativo sul funzionamento delle reti o dei servizi. Tenendo presente che l’efficace applicazione di misure di sicurezza adeguate non consiste in un esercizio puntuale, ma in un processo continuo di attuazione, riesame e aggiornamento, è opportuno imporre ai fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica di adottare misure di tutela della loro integrità e sicurezza conformemente ai rischi esaminati, tenendo conto dello stato dell’arte di tali misure.

(45)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere un adeguato periodo di consultazione pubblica prima dell’adozione di misure specifiche, onde assicurare che le imprese fornitrici di reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico prendano i necessari provvedimenti di natura tecnica e organizzativa per gestire opportunamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi o per garantire l’integrità delle loro reti.

(46)

Ove sia necessario concordare un insieme comune di requisiti di sicurezza, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure tecniche di attuazione per conseguire un adeguato livello di sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica nel mercato interno. È opportuno che l’ENISA contribuisca all’armonizzazione delle misure tecniche ed organizzative idonee in materia di sicurezza fornendo un parere qualificato. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione possano impartire istruzioni vincolanti in merito alle misure tecniche di attuazione adottate conformemente alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Per lo svolgimento dei loro compiti è opportuno che le autorità abbiano il potere di svolgere indagini nei casi accertati di mancata conformità e imporre sanzioni.

(47)

Al fine di garantire che non vi siano distorsioni o restrizioni della concorrenza nei mercati delle comunicazioni elettroniche, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di imporre misure correttive volte a prevenire il passaggio di un significativo potere di mercato da un mercato ad un altro mercato strettamente correlato. Dovrebbe essere chiaro che l’impresa avente un significativo potere di mercato sul primo mercato, può essere designata in quanto avente un significativo potere sul secondo mercato solo qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto nel primo mercato di esser fatto valere nel secondo e se il secondo mercato è suscettibile di una regolamentazione ex ante, in conformità con i criteri definiti nella raccomandazione sui mercati rilevanti di prodotti e servizi (14).

(48)

Per offrire agli operatori del mercato certezze circa le condizioni normative è necessario stabile un termine per le analisi di mercato. È importante condurre un’analisi di mercato a scadenze periodiche ed entro un periodo di tempo ragionevole e adeguato. Nello stabilire il calendario è opportuno considerare se il mercato in questione sia stato in precedenza oggetto di un’analisi di mercato e sia stato debitamente notificato. Il mancato svolgimento di un’analisi di mercato da parte di un’autorità nazionale di regolamentazione può compromettere il mercato interno ed è possibile che i normali procedimenti d’infrazione non producano l’effetto desiderato per tempo. In alternativa l’autorità nazionale di regolamentazione in questione dovrebbe poter chiedere l’assistenza del BEREC per completare l’analisi del mercato. Ad esempio tale assistenza potrebbe prendere la forma di una task force specifica composta di rappresentanti della altre autorità nazionali di regolamentazione.

(49)

Dato l’elevato livello dell’innovazione tecnologica e la presenza di mercati estremamente dinamici nel settore delle comunicazioni elettroniche, occorre adattare rapidamente la normativa in modo coordinato e armonizzato a livello comunitario, in quanto l’esperienza ha mostrato che le divergenze tra le autorità nazionali di regolamentazione nell’attuazione del quadro normativo dell’Unione europea possono creare ostacoli allo sviluppo del mercato interno.

(50)

Uno dei compiti importanti assegnati al BEREC consiste nell’elaborare pareri in relazione alle controversie transnazionali, ove appropriato. Occorre pertanto che, in questi casi, le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto degli eventuali pareri del BEREC.

(51)

L’esperienza acquisita nell’applicazione del quadro normativo dell’Unione europea dimostra che le disposizioni in vigore che autorizzano le autorità nazionali di regolamentazione ad infliggere sanzioni pecuniarie non costituiscono un adeguato incentivo al rispetto delle prescrizioni normative. Poteri d’esecuzione adeguati possono contribuire alla tempestiva applicazione del quadro normativo dell’Unione europea e dunque promuovere la certezza normativa, che è un fattore importante per gli investimenti. L’assenza di poteri effettivi in caso di mancata conformità vale per l’intero quadro normativo dell’Unione europea. È opportuno pertanto che l’introduzione nella direttiva quadro di una nuova disposizione riguardante l’inosservanza degli obblighi previsti dalla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e dalle direttive particolari permetta di applicare principi coerenti in relazione all’applicazione e alle sanzioni per l’intero quadro normativo dell’Unione europea.

(52)

Il quadro normativo dell’Unione europea in vigore prevede alcune disposizioni destinate a facilitare la transizione dal vecchio quadro del 1998 al nuovo quadro del 2002. Tale transizione è ormai terminata in tutti gli Stati membri ed è opportuno abrogare le norme in questione in quanto sono ormai obsolete.

(53)

È opportuno incoraggiare sia gli investimenti sia la concorrenza, in modo da tutelare e non pregiudicare la scelta dei consumatori.

(54)

La concorrenza può essere promossa al meglio grazie ad un livello economicamente efficiente di investimenti in infrastrutture nuove ed esistenti integrato da regolamentazione, ogniqualvolta sia necessario per conseguire un’effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio. Un efficiente livello di concorrenza basata sulle infrastrutture è il grado di duplicazione infrastrutturale in cui gli investitori possono ragionevolmente attendersi di ottenere un equo utile sulla base di ragionevoli aspettative circa l’evoluzione delle quote di mercato.

(55)

Le autorità nazionali di regolamentazione, al momento di imporre obblighi in materia di accesso ad infrastrutture nuove e migliorate, dovrebbero garantire che le condizioni di accesso riflettano le circostanze alla base della decisione di investimento, anche tenendo conto dei costi di sviluppo, del tasso di assorbimento previsto per i nuovi prodotti e servizi e dei livelli previsti in materia di prezzi al dettaglio. Inoltre, al fine di garantire la certezza di pianificazione per gli investitori, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di fissare, se del caso, termini e condizioni di accesso che siano coerenti nell’arco di opportuni periodi di revisione. Tali termini e condizioni possono comprendere modalità tariffarie che dipendano dai volumi o dalla durata del contratto, in conformità al diritto comunitario e purché non abbiano effetti discriminatori. L’imposizione di eventuali condizioni di accesso dovrebbe rispettare la necessità di salvaguardare l’effettiva concorrenza nel settore dei servizi ai consumatori e alle imprese.

(56)

Nel valutare la proporzionalità degli obblighi e delle condizioni da imporre, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tener conto della diversità delle condizioni di concorrenza esistenti nelle diverse zone all’interno dei rispettivi Stati membri.

(57)

Quando impongono misure correttive per il controllo dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero cercare di consentire un equo utile per l’investitore in un nuovo progetto di investimento specifico. In particolare, possono insorgere rischi connessi a progetti d’investimento specifici a nuove reti di accesso che sostengono prodotti per i quali la domanda è incerta nel momento in cui è effettuato l’investimento.

(58)

Eventuali decisioni adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) dovrebbero limitarsi ai principi, agli approcci e alle metodologie regolamentari. Per evitare dubbi, essa non dovrebbe prescrivere dettagli che in genere devono riflettere le circostanze nazionali, né dovrebbe vietare approcci alternativi che si possono ragionevolmente presumere avere effetto equivalente. Siffatta decisione dovrebbe essere proporzionata e non dovrebbe influire sulle decisioni adottate dalle autorità nazionali di regolamentazione che non creano un ostacolo al mercato interno.

(59)

L’allegato I della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) conteneva l’elenco dei mercati da includere nella raccomandazione sui mercati rilevanti di prodotti e servizi suscettibili di una regolamentazione ex ante. È opportuno sopprimere tale allegato in quanto ha esaurito la sua finalità, che era quella di fungere da base di riferimento per la redazione della versione iniziale della raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi.

(60)

Potrebbe non essere economicamente conveniente per i nuovi operatori che entrano sul mercato duplicare in parte o integralmente ed entro tempi accettabili la rete di accesso locale dell’operatore esistente. In tale contesto, l’obbligo di accesso disaggregato alla rete o sottorete locale degli operatori che hanno un considerevole potere di mercato può agevolare l’ingresso nel mercato e aumentare la concorrenza nei mercati al dettaglio dell’accesso a banda larga. Nei casi in cui l’accesso disaggregato alla rete o sottorete locale non è tecnicamente o economicamente fattibile, possono applicarsi i pertinenti obblighi per la fornitura dell’accesso non fisico o virtuale alla rete con funzionalità equivalente.

(61)

La separazione funzionale, in base alla quale l’operatore verticalmente integrato è tenuto a creare entità commerciali separate dal punto di vista operativo, è finalizzata a garantire la fornitura di prodotti di accesso pienamente equivalenti a tutti gli operatori a valle, comprese le divisioni a valle dello stesso operatore verticalmente integrato. La separazione funzionale permette di migliorare la concorrenza in numerosi mercati rilevanti riducendo significativamente gli incentivi alla discriminazione e agevolando la verifica e l’applicazione del rispetto degli obblighi in materia di non discriminazione. In casi eccezionali la separazione funzionale può essere giustificata come misura correttiva ove non si sia riusciti a conseguire un’effettiva non discriminazione in alcuni dei mercati interessati e ove siano scarse o assenti le prospettive di concorrenza a livello delle infrastrutture in un lasso di tempo ragionevole, anche dopo aver fatto ricorso ad una o più misure correttive precedentemente ritenute appropriate. È tuttavia molto importante assicurare che la sua imposizione non dissuada l’impresa interessata dall’investire nella sua rete e non comporti effetti potenzialmente negativi sui vantaggi per i consumatori. La sua imposizione richiede un’analisi coordinata dei vari mercati rilevanti collegati alla rete d’accesso, secondo la procedura per l’analisi del mercato di cui all’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Nell’esecuzione dell’analisi del mercato e nell’elaborazione dettagliata della misura correttiva, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero prestare particolare attenzione ai prodotti che dovranno essere gestiti dalle entità commerciali separate, tenendo in considerazione il livello di sviluppo della rete e il grado del progresso tecnologico, fattori che potrebbero influenzare la possibilità di sostituzione dei servizi fissi e senza fili. Per evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno è opportuno che la Commissione approvi prima le proposte di separazione funzionale.

(62)

È opportuno che l’attuazione della separazione funzionale non escluda il ricorso a meccanismi di coordinamento adeguati tra le varie entità commerciali separate per assicurare la tutela dei diritti economici e di controllo gestionale della società madre.

(63)

L’ulteriore integrazione nel mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica rende necessario un migliore coordinamento nell’applicazione della regolamentazione ex ante conformemente al quadro normativo dell’Unione europea per le comunicazioni elettroniche.

(64)

Qualora un’impresa verticalmente integrata scelga di trasferire tutte le sue attività di rete di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un’entità giuridica separata sotto controllo di terzi oppure istituisca un’entità commerciale separata per i prodotti di accesso, è opportuno che l’autorità nazionale di regolamentazione valuti l’effetto che la transazione prevista avrà su tutti gli obblighi normativi esistenti imposti all’operatore verticalmente integrato per garantire la conformità delle nuove disposizioni alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale). L’autorità nazionale di regolamentazione interessata dovrebbe avviare una nuova analisi dei mercati in cui opera l’entità separata ed imporre, mantenere, modificare o abrogare gli obblighi di conseguenza. A tal fine è opportuno che l’autorità nazionale di regolamentazione possa chiedere informazioni all’impresa.

(65)

Sebbene in alcune circostanze sia opportuno che un’autorità nazionale di regolamentazione imponga obblighi a operatori che non dispongono di un potere significativo di mercato per conseguire obiettivi quali la connettività da utente a utente o l’interoperabilità dei servizi, è tuttavia necessario assicurare che tali obblighi siano imposti conformemente al quadro normativo dell’Unione europea e, in particolare, alle procedure di notifica che esso prescrive.

(66)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di attuazione per adeguare le condizioni di accesso ai servizi televisivi e radiofonici digitali fissati nell’allegato relativo al progresso tecnologico e allo sviluppo dei mercati. Ciò vale anche per l’elenco minimo di voci nell’allegato II che deve essere pubblicato per rispettare l’obbligo della trasparenza.

(67)

Facilitare l’accesso alle risorse dello spettro radio da parte degli operatori del mercato contribuirà a rimuovere gli ostacoli all’ingresso nel mercato. Il progresso tecnologico, inoltre, sta riducendo il rischio di interferenze dannose in talune bande di frequenze e, di conseguenza, sta riducendo la necessità di diritti individuali d’uso. È opportuno pertanto fissare le condizioni per l’utilizzo dello spettro radio per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica con autorizzazioni generali, salvo i casi in cui siano necessari diritti individuali, tenuto conto dell’uso dello spettro radio, per proteggersi da interferenze dannose, per assicurare la qualità tecnica del servizio, per assicurare un utilizzo efficiente dello spettro o per conseguire uno specifico obiettivo di interesse generale. È opportuno che le decisioni sulla necessità dei diritti individuali siano prese in modo trasparente e proporzionato.

(68)

L’introduzione dei requisiti della neutralità tecnologica e dei servizi nella concessione dei diritti d’uso, unitamente alle maggiori possibilità di trasferimento di diritti tra imprese, dovrebbe aumentare la libertà e i mezzi per fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica, agevolando in tal mondo il conseguimento degli obiettivi di interesse generale. Tuttavia, taluni obblighi di interesse generale specifici imposti alle emittenti per la fornitura di servizi di media audiovisivi possono richiedere il ricorso a criteri specifici per la concessione dei diritti d’uso, quando ciò appare necessario per conseguire uno specifico obiettivo di interesse generale stabilito dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria. È opportuno che le procedure associate al perseguimento degli obiettivi di interesse generale siano sempre trasparenti, obiettive, proporzionate e non discriminatorie.

(69)

Tenuto conto del suo impatto restrittivo sul libero accesso alle frequenze radio, è opportuno limitare nel tempo la validità di un diritto d’uso individuale che non possa essere scambiato. Ove i diritti d’uso contengano disposizioni per il rinnovo della loro validità, è opportuno che le autorità nazionali competenti effettuino innanzi tutto un riesame, che comprenda una consultazione pubblica, tenendo conto del progresso tecnologico e degli sviluppi del mercato e della copertura. Vista la limitatezza dello spettro radio, è opportuno sottoporre a riesame periodico i diritti individuali concessi alle imprese. Nell’effettuare tale riesame, è opportuno che le autorità nazionali competenti concilino gli interessi dei titolari di diritti con l’esigenza di promuovere l’introduzione dello scambio di spettro radio, e l’uso più flessibile dello spettro attraverso le autorizzazioni generali, ove possibile.

(70)

Le modifiche minori ai diritti e agli obblighi sono le modifiche di natura principalmente amministrativa, che non cambiano la natura sostanziale delle autorizzazioni generali e dei diritti individuali di uso e che quindi non possono determinare alcun vantaggio comparativo per le altre imprese.

(71)

È opportuno che le autorità nazionali competenti abbiano il potere di garantire un uso efficace dello spettro radio e, ove le risorse dello spettro restino inutilizzate, di intervenire per evitare l’accumulo anticoncorrenziale, che può ostacolare i nuovi ingressi nel mercato.

(72)

È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione possano adottare misure efficaci per monitorare e garantire il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei dritti d’uso, in particolare sanzioni pecuniarie o amministrative efficaci nel caso di violazioni di tali condizioni.

(73)

È opportuno che le condizioni che corredano le autorizzazioni riguardino le condizioni specifiche che disciplinano l’accessibilità per gli utenti disabili e l’esigenza delle autorità pubbliche e dei servizi di emergenza di comunicare tra loro e con il pubblico prima, durante e dopo gravi calamità. Inoltre, tenuto conto dell’importanza dell’innovazione tecnica, è opportuno che gli Stati membri possano rilasciare autorizzazioni per l’uso dello spettro radio a fini sperimentali, soggette a limitazioni e condizioni specifiche strettamente giustificate dalla natura sperimentale di tali diritti.

(74)

Il regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all’accesso disaggregato alla rete locale (15), si è rivelato efficace nella fase iniziale di apertura del mercato. La direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) invita la Commissione a monitorare la transizione dal quadro normativo del 1998 al quadro del 2002 e a presentare, al momento opportuno, una proposta di abrogazione di detto regolamento. Ai sensi del quadro del 2002 le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute ad analizzare il mercato all’ingrosso dell’accesso disaggregato alle reti e alle sottoreti metalliche per la fornitura di servizi vocali e in banda larga, secondo la definizione contenuta nella raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi. Dato che tutti gli Stati membri hanno analizzato tale mercato almeno una volta e che sono in vigore obblighi adeguati basati sul quadro normativo del 2002, il regolamento (CE) n. 2887/2000 è diventato inutile ed è opportuno abrogarlo.

(75)

Le misure necessarie per l’esecuzione della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (16).

(76)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare raccomandazioni e/o misure di attuazione in relazione alle notifiche ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); l’armonizzazione nell’ambito dello spettro radio e della numerazione, nonché in questioni legate alla sicurezza di reti e servizi; l’individuazione dei mercati rilevanti di prodotti e servizi; l’individuazione di mercati transnazionali; l’applicazione delle norme; l’applicazione armonizzata delle disposizioni del quadro normativo. Dovrebbe inoltre essere conferito alla Commissione il potere di adottare misure di attuazione per adeguare gli allegati I e II della direttiva accesso al progresso tecnologico e allo sviluppo dei mercati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di tali direttive, anche completandole con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)

La direttiva 2002/21/CE è così modificata:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali onde facilitare l’accesso agli utenti disabili; definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l’applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   I provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardanti l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario.

Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà fondamentali può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione dev’essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto comunitario, inclusi un’efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti possono di conseguenza essere adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza e del diritto alla privacy. Dev’essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Dev’essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

“reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;»

b)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

“mercati transnazionali”, mercati individuati conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, che coprono la Comunità, o una parte considerevole di questa, situati in più di uno Stato membro.»;

c)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

“rete pubblica di comunicazioni”, una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;»

d)

è inserita la lettera seguente:

«d bis)

“punto terminale di rete”, il punto fisico a partire dal quale l’abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero di abbonato o ad un nome di abbonato;»

e)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

“risorse correlate”, servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l’altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;»

f)

è inserita la lettera seguente:

«e bis)

“servizi correlati”, i servizi correlati ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l’altro i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonché altri servizi quali quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza;»

g)

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

“direttive particolari”, la direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), la direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (17);

h)

sono aggiunte le seguenti lettere:

«q)

“attribuzione di spettro radio”, la designazione di una determinata banda di frequenze destinata ad essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;

r)

“interferenza dannosa”, un’interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, comunitarie o nazionali applicabili;

s)

“chiamata”, la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale.»;

3)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati.»;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis.   Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione delle controversie tra imprese conformemente agli articoli 20 o 21 della presente direttiva operano in indipendenza e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti loro affidati ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella comunitaria. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell’articolo 4 hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni prese dalle autorità nazionali di regolamentazione. Gli Stati membri garantiscono che il responsabile di un’autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un’autorità nazionale di regolamentazione di cui al primo comma o i loro sostituti possano essere sollevati dall’incarico solo se non rispettano più le condizioni prescritte per l’esercizio delle loro funzioni fissate preventivamente nell’ordinamento nazionale. La decisione di allontanare il responsabile dell’autorità nazionale di regolamentazione in questione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione, è resa pubblica al momento dell’esonero. Il responsabile dell’autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione, sollevati dall’incarico, ricevono una motivazione e hanno il diritto di chiederne la pubblicazione, qualora questa non sia altrimenti prevista; nel qual caso, la motivazione è pubblicata.

Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione di cui al primo comma dispongano di bilanci annuali separati. I bilanci sono pubblicati. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possano partecipare e contribuire attivamente all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) (18).

ter.   Gli Stati membri provvedono a che gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori siano attivamente sostenuti dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione.

quater.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione tengano nella massima considerazione i pareri e le posizioni comuni adottati dal BEREC allorché adottano le loro decisioni concernenti i rispettivi mercati nazionali.

4)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una autorità nazionale di regolamentazione, di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni in maniera efficace. Gli Stati membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione e che vi sia un efficace meccanismo di ricorso.

In attesa dell’esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Gli Stati membri raccolgono informazioni sull’argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Gli Stati membri forniscono tali informazioni alla Commissione e al BEREC su richiesta motivata di uno di essi.»;

5)

all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari o con le decisioni adottate ai sensi di tali direttive. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all’ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all’ingrosso.

Su richiesta, le imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti dall’autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste dall’autorità nazionale di regolamentazione sono proporzionate rispetto all’assolvimento di tale compito. L’autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni e tratta le informazioni conformemente al paragrafo 3.»;

6)

gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 6

Meccanismo di consultazione e di trasparenza

Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 9, e degli articoli 20 o 21, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari o quando intendono imporre limitazioni conformemente all’articolo 9, paragrafi 3 e 4, che abbiano un impatto rilevante sul relativo mercato, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole.

Le autorità nazionali di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione.

Gli Stati membri garantiscono la creazione di un unico punto d’informazione attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso.

Il risultato della procedura di consultazione deve essere reso pubblicamente disponibile attraverso l’autorità di regolamentazione nazionale, salvo nel caso di un’informazione riservata, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla riservatezza in campo commerciale.

Articolo 7

Consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche

1.   Le autorità nazionali di regolamentazione, nell’esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all’articolo 8, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno lavorando insieme e con la Commissione e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. A tale scopo lavorano in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell’affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

3.   Salvo ove diversamente previsto nelle raccomandazioni o negli orientamenti adottati a norma dell’articolo 7 ter al termine della consultazione di cui all’articolo 6, qualora un’autorità di regolamentazione nazionale intenda adottare una misura che:

a)

rientri nell’ambito di applicazione degli articoli 15 o 16 della presente direttiva o degli articoli 5 o 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso); e

b)

influenzi gli scambi tra Stati membri,

essa rende contemporaneamente accessibile il progetto di misura alla Commissione, al BEREC e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione su cui la misura si basa, nel rispetto dell’articolo 5, paragrafo 3, e ne informa la Commissione, il BEREC e le altre autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all’autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di un mese. Il periodo di un mese non può essere prorogato.

4.   Quando la misura prevista di cui al paragrafo 3 mira a:

a)

identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1; oppure

b)

decidere sulla designazione o meno di imprese che detengono, individualmente o congiuntamente ad altre, un potere di mercato significativo, ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 3, 4 o 5;

e tale misura influenzi gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione ha comunicato all’autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all’articolo 8, il progetto di misura non può essere adottato per ulteriori due mesi. Tale periodo non può essere prolungato. La Commissione informa in tal caso le altre autorità nazionali di regolamentazione delle sue riserve.

5.   Entro i due mesi di cui al paragrafo 4 la Commissione può:

a)

adottare una decisione con cui si richieda ad un’autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura; e/o

b)

decidere di sciogliere le sue riserve in relazione ad un progetto di misura di cui al paragrafo 4.

Prima di adottare una decisione, la Commissione considera con la massima attenzione il parere del BEREC. La decisione è accompagnata da un’analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente a proposte specifiche volte a modificare il progetto di misura.

6.   Se la Commissione che ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 5 impone all’autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura, l’autorità nazionale di regolamentazione lo modifica o lo ritira entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Se il progetto di misura è modificato, l’autorità nazionale di regolamentazione avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all’articolo 6 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione conformemente al paragrafo 3.

7.   L’autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nella massima considerazione le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione, del BEREC e della Commissione e può, salvo nei casi di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 5, lettera a), adottare il progetto di misura risultante e, in tal caso, lo comunica alla Commissione.

8.   L’autorità nazionale di regolamentazione comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nell’articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b).

9.   In circostanze straordinarie l’autorità nazionale di regolamentazione, ove ritenga che sussistano urgenti motivi di agire onde salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4, può adottare immediatamente adeguate misure temporanee. Essa comunica senza indugio tali misure, esaurientemente motivate, alla Commissione, all’altra autorità nazionale di regolamentazione e al BEREC. La decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione di rendere tali misure permanenti o di estendere il periodo di tempo in cui siano applicabili è soggetta alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4.»;

7)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 7 bis

Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive

1.   Quando la misura prevista di cui all’articolo 7, paragrafo 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell’articolo 16, in combinato disposto con gli articoli 5 e da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e con l’articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), la Commissione, entro il termine di un mese di cui all’articolo 7, paragrafo 3, della presente direttiva, può notificare all’autorità nazionale di regolamentazione interessata e al BEREC i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato unico o che dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario. In tal caso, l’adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione.

In assenza di una notifica in tal senso, l’autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare il progetto di misura tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione, dal BEREC o da altra autorità nazionale di regolamentazione.

2.   Nel periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, la Commissione, il BEREC e l’autorità nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all’articolo 8, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente.

3.   Entro sei settimane dall’inizio del periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, il BEREC, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, esprime un parere sulla notifica della Commissione di cui al paragrafo 1, indicando se ritiene che il progetto di misura debba essere modificato o ritirato e, se del caso, avanza a tal fine proposte specifiche. Il parere è motivato e reso pubblico.

4.   Se nel proprio parere condivide i seri dubbi della Commissione il BEREC coopera strettamente con l’autorità nazionale di regolamentazione interessata allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace. Prima della fine del trimestre di cui al paragrafo 1, l’autorità nazionale di regolamentazione può:

a)

modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione di cui al paragrafo 1 nonché il parere e la consulenza del BEREC;

b)

mantenere il suo progetto di misura.

5.   Qualora il BEREC non condivida i seri dubbi della Commissione o non esprima un parere o qualora l’autorità nazionale di regolamentazione modifichi o mantenga il suo progetto di misura a norma del paragrafo 4, la Commissione, entro un mese dalla fine del trimestre di cui al paragrafo 1 e tenendo nella massima considerazione l’eventuale parere del BEREC, può:

a)

formulare una raccomandazione in cui si invita l’autorità nazionale di regolamentazione interessata a modificare o ritirare il progetto di misura, includendo proposte specifiche a tal fine, e a fornire le ragioni che giustificano la sua raccomandazione, in particolare qualora il BEREC non condivida i seri dubbi della Commissione, e proposte specifiche a tal fine;

b)

decidere di sciogliere le sue riserve indicate conformemente al paragrafo 1.

6.   Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione ai sensi del paragrafo 5, lettera a), o di ritiro delle sue riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), l’autorità nazionale di regolamentazione interessata comunica alla Commissione e al BEREC la misura finale adottata.

Tale periodo può essere prorogato per consentire all’autorità nazionale di regolamentazione di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell’articolo 6.

7.   L’autorità nazionale di regolamentazione che decide di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione di cui al paragrafo 5, lettera a), fornisce una giustificazione motivata.

8.   L’autorità nazionale di regolamentazione può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.

Articolo 7 ter

Disposizioni di attuazione

1.   Previa consultazione pubblica e consultazione con le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione del parere del BEREC, la Commissione può adottare raccomandazioni e/o orientamenti in relazione all’articolo 7 che definiscano la forma, il contenuto e il livello di dettaglio delle notifiche richieste a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, le circostanze in cui le notifiche non sono richieste e il calcolo dei termini.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 22, paragrafo 2.»;

8)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo diversa disposizione dell’articolo 9 relativo alle radiofrequenze, gli Stati membri tengono nella massima considerazione l’opportunità di adottare regolamentazioni tecnologicamente neutrali e provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell’esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, facciano altrettanto.»;

b)

al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, gli utenti anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzi e qualità;

b)

garantendo che non vi siano distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di contenuti;»

c)

al paragrafo 2, la lettera c) è soppressa;

d)

al paragrafo 3, la lettera c) è soppressa;

e)

al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

collaborando tra loro, con la Commissione e con il BEREC per garantire lo sviluppo di pratiche normative coerenti e l’applicazione coerente della presente direttiva e delle direttive particolari.»;

f)

al paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili, degli utenti anziani e di quelli che hanno esigenze sociali particolari;»

g)

al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente:

«g)

promuovendo la capacità degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta;»

h)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Nel perseguire le finalità programmatiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 le autorità nazionali di regolamentazione applicano principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, tra l’altro:

a)

promuovendo la prevedibilità regolamentare, garantendo un approccio regolatore coerente nell’arco di opportuni periodi di revisione;

b)

garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;

c)

salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture;

d)

promuovendo investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese di investimento e consentendo vari accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che richiedono accesso onde diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;

e)

tenendo debito conto della varietà delle condizioni attinenti alla concorrenza e al consumo nelle diverse aree geografiche all’interno del territorio di uno Stato membro;

f)

imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente dove non opera una concorrenza effettiva e sostenibile, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.»;

9)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio

1.   Gli Stati membri cooperano fra loro e con la Commissione nella pianificazione strategica e nell’armonizzazione dell’uso dello spettro radio nella Comunità europea. A tal fine essi prendono in considerazione, tra l’altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all’interesse pubblico, alla libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell’Unione europea, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l’uso e di evitare interferenze dannose.

2.   Cooperando tra loro e con la Commissione, gli Stati membri promuovono il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nella Comunità europea e, ove opportuno, l’instaurazione di condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l’uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

3.   La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo “Politica dello spettro radio” (RSPG), istituito con decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo “Politica dello spettro radio” (19), può presentare proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio volte a porre in essere programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio. Tali programmi definiscono gli orientamenti e gli obiettivi politici per la pianificazione strategica e l’armonizzazione dell’uso dello spettro radio, in conformità con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari.

4.   Ove necessario per assicurare l’efficace coordinamento degli interessi della Comunità europea in seno alle organizzazioni internazionali competenti per le questioni relative allo spettro radio, la Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere dell’RSPG, può proporre obiettivi politici comuni al Parlamento europeo e al Consiglio.

10)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica

1.   Tenendo debito conto del fatto che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi degli articoli 8 e 8 bis. Essi garantiscono che l’attribuzione degli spettri ai fini dei servizi di comunicazione elettronica e la concessione di autorizzazioni generali o di diritti d’uso individuali in materia da parte delle autorità nazionali competenti siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Nell’applicare il presente articolo gli Stati membri rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui i regolamenti radio dell’UIT, e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico.

2.   Gli Stati membri promuovono l’armonizzazione dell’uso delle radiofrequenze nel territorio della Comunità europea in modo coerente con l’esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilità dei servizi. In tale contesto gli Stati membri agiscono ai sensi dell’articolo 8 bis e della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio).

3.   Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica possano essere utilizzati tutti i tipi di tecnologie usate per i servizi di comunicazione elettronica nel rispettivo piano di assegnazione delle frequenze nazionali a norma del diritto comunitario.

Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di tecnologie di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario al fine di:

a)

evitare interferenze dannose;

b)

proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici;

c)

assicurare la qualità tecnica del servizio;

d)

assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze;

e)

salvaguardare l’uso efficiente dello spettro; oppure

f)

garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al paragrafo 4.

4.   Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica possano essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica nei rispettivi piani nazionali di attribuzione delle frequenze a norma del diritto comunitario. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti radio dell’UIT.

Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale definito dagli Stati membri conformemente al diritto comunitario, come, ad esempio e a titolo non esaustivo:

a)

garantire la sicurezza della vita;

b)

la promozione della coesione sociale, regionale o territoriale;

c)

evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze; oppure

d)

la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media, ad esempio mediante prestazione di servizi di radiodiffusione o telediffusione.

Una misura che vieta la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita. Gli Stati membri possono anche eccezionalmente estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali definiti dagli Stati membri a norma del diritto comunitario.

5.   Gli Stati membri riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e rendono pubblici i risultati di tali revisioni.

6.   I paragrafi 3 e 4 si applicano agli spettri radio attribuiti ai fini dei servizi di comunicazione elettronica nonché alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal 25 maggio 2011.

Alle attribuzioni degli spettri radio, alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso individuali esistenti al 25 maggio 2011 si applicano le disposizioni dell’articolo 9 bis.

7.   Fatte salve le disposizioni delle direttive particolari e tenendo conto delle circostanze nazionali pertinenti, gli Stati membri possono stabilire norme volte a impedire l’accumulo di frequenze, in particolare fissando scadenze rigorose per lo sfruttamento efficace dei diritti d’uso da parte del titolare dei diritti e applicando sanzioni, comprese le sanzioni pecuniarie o la revoca dei diritti d’uso in caso di mancato rispetto delle scadenze. Tali norme sono stabilite e applicate in modo proporzionato, trasparente non discriminatorio.»;

11)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 9 bis

Riesame delle limitazioni ai diritti esistenti

1.   Per un periodo di cinque anni a partire dal 25 maggio 2011, gli Stati membri possono consentire ai titolari di diritti d’uso delle radio frequenze concessi prima di quella data e che rimarranno validi per un periodo non inferiore a cinque anni di presentare all’autorità nazionale competente una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4.

Prima di adottare la sua decisione, l’autorità nazionale competente informa il titolare del diritto del riesame delle limitazioni, precisando l’entità del diritto dopo il riesame, e concede al richiedente un termine ragionevole per il ritiro della richiesta.

Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se è anteriore, fino al termine del periodo di cinque anni.

2.   Dopo il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per assicurare che l’articolo 9, paragrafi 3 e 4, si applichi a tutte le restanti autorizzazioni generali/diritti d’uso individuali e attribuzioni di spettri radio ai fini dei servizi di comunicazione elettronica esistenti al 25 maggio 2011.

3.   Nell’applicare il presente articolo, gli Stati membri adottano disposizioni appropriate per promuovere eque condizioni di concorrenza.

4.   Le misure adottate in applicazione del presente articolo non concedono alcun nuovo diritto d’uso e pertanto non sono soggette alle pertinenti disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Articolo 9 ter

Trasferimento o affitto di diritti individuali d’uso delle radiofrequenze

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano trasferire o affittare ad altre imprese, secondo le condizioni legate ai diritti d’uso delle radiofrequenze e secondo le procedure nazionali, i diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande per le quali ciò sia previsto nelle disposizioni di esecuzione adottate a norma del paragrafo 3.

Sulle altre bande gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le imprese di trasferire o affittare i diritti d’uso delle radiofrequenze ad altre imprese secondo le procedure nazionali.

Le condizioni cui sono soggetti i diritti individuali d’uso delle radiofrequenze continuano ad applicarsi dopo il trasferimento o la locazione, salva indicazione contraria dell’autorità nazionale competente.

Gli Stati membri possono anche stabilire che le disposizioni del presente paragrafo non si applichino qualora il diritto individuale dell’impresa ad utilizzare le frequenze radio sia stato inizialmente ottenuto a titolo gratuito.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l’intenzione di un’impresa di trasferire diritti d’uso delle radiofrequenze e l’avvenuto trasferimento siano notificati secondo le procedure nazionali alla competente autorità responsabile della concessione dei diritti individuali di uso siano resi pubblici. Qualora l’uso delle radiofrequenze sia stato armonizzato mediante l’applicazione della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio) o di altri provvedimenti comunitari, tali trasferimenti rispettano quest’uso armonizzato.

3.   La Commissione può adottare le opportune misure di attuazione al fine di individuare le bande per le quali i diritti d’uso delle radiofrequenze possono essere trasferiti o affittati tra imprese. Dette misure non concernono le frequenze usate per la diffusione radiotelevisiva.

Tali misure tecniche di attuazione, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.»;

12)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione controllino la concessione dei diritti d’uso di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione. Gli Stati membri garantiscono che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico vengano forniti numeri e serie di numeri adeguati. Le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d’uso delle risorse nazionali di numerazione.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i piani e le procedure di numerazione nazionale siano applicati in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché l’impresa cui sia stato concesso il diritto d’uso di una serie di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri sostengono l’armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici all’interno della Comunità che promuovano al tempo stesso il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei. La Commissione può adottare misure tecniche di attuazione appropriate in materia.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.»;

13)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

il paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, è sostituito dal seguente:

«—

agisca in base a procedure semplici, efficaci, trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi, e in ogni caso adotti la propria decisione entro sei mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, e»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri provvedono affinché, laddove le autorità pubbliche o locali mantengano la proprietà o il controllo di imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, vi sia un’effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al paragrafo 1 dalle funzioni attinenti alla proprietà o al controllo.»;

14)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Coubicazione e condivisione di elementi della rete e risorse correlate per i fornitori di reti di comunicazione elettronica

1.   Quando un’impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure può avvalersi di una procedura per l’espropriazione o per l’uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, ivi compresi tra l’altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione.

2.   Gli Stati membri possono imporre ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 di condividere le strutture o la proprietà (compresa la coubicazione fisica) o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l’ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale e soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali, previo adeguato periodo di consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti interessate hanno la possibilità di esprimere le proprie opinioni, abbiano anche la facoltà di imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all’interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell’edificio, ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 e/o al proprietario di tale cablaggio, se ciò è giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà, adattate se del caso in funzione dei rischi.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie, su richiesta delle autorità competenti, per consentire a queste ultime, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, di elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture di cui al paragrafo 1, e metterlo a disposizione delle parti interessate.

5.   I provvedimenti adottati da un’autorità nazionale di regolamentazione conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Se del caso, tali provvedimenti sono eseguiti in coordinamento con le autorità locali.»;

15)

è inserito il seguente capitolo:

«CAPITOLO III bis

SICUREZZA E INTEGRITÀ DELLE RETI E DEI SERVIZI

Articolo 13 bis

Sicurezza e integrità

1.   Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico adottino adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per gestire adeguatamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente. In particolare, si adottano misure per prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le reti interconnesse degli incidenti che pregiudicano la sicurezza.

2.   Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni adottino tutte le misure opportune per garantire l’integrità delle loro reti e garantire in tal modo la continuità della fornitura dei servizi su tali reti.

3.   Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunichino all’autorità nazionale di regolamentazione competente ogni violazione della sicurezza o perdita dell’integrità che abbia avuto conseguenze significative sul funzionamento delle reti o dei servizi.

Se del caso, l’autorità nazionale interessata informa le autorità nazionali degli altri Stati membri e l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA). L’autorità nazionale di regolamentazione interessata può informare il pubblico o imporre all’impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della violazione sia nell’interesse pubblico.

L’autorità nazionale di regolamentazione interessata trasmette ogni anno alla Commissione e all’ENISA una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente paragrafo.

4.   La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere dell’ENISA, può adottare le opportune misure tecniche di attuazione per armonizzare le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, comprese le misure che definiscono le circostanze, il formato e le procedure che si applicano agli obblighi di notifica. Queste misure di attuazione tecnica si basano, per quanto possibile, sulle norme europee ed internazionali, e non ostano a che gli Stati membri adottino requisiti supplementari per conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Tali misure di attuazione, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

Articolo 13 ter

Attuazione e controllo

1.   Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell’attuazione dell’articolo 13 bis, le competenti autorità nazionali di regolamentazione abbiano la facoltà di impartire istruzioni vincolanti, comprese quelle in materia di termini di attuazione, alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico.

2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione competenti abbiano la facoltà di imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di:

a)

fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e l’integrità dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza; nonché

b)

sottostare a una verifica della sicurezza effettuata da un organismo qualificato indipendente o dall’autorità nazionale competente mettendo a disposizione dell’autorità nazionale di regolamentazione i risultati di tale verifica. L’impresa si assume l’onere finanziario della verifica.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di tutti i poteri necessari per indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza e l’integrità delle reti.

4.   Queste disposizioni lasciano impregiudicato l’articolo 3 della presente direttiva.»;

16)

all’articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se un’impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico (il primo mercato), può parimenti essere definita come avente un significativo potere in un mercato strettamente connesso (il secondo mercato) qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto nel primo mercato di esser fatto valere nel secondo, rafforzando in tal modo il potere complessivo dell’impresa interessata. Pertanto, possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul secondo mercato a norma degli articoli 9, 10, 11 e 13 della direttiva 2002/19/CE (“direttiva accesso”) e, qualora tali misure correttive risultino essere insufficienti, possono essere imposte misure correttive a norma dell’articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”).»;

17)

l’articolo 15 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Procedura per l’individuazione e la definizione dei mercati»;

b)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Previa consultazione pubblica, anche delle autorità nazionali di regolamentazione e tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, la Commissione adotta, secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2, una raccomandazione concernente i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti (“la raccomandazione”). La raccomandazione individua i mercati dei prodotti e dei servizi all’interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l’imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalle direttive particolari senza che ciò pregiudichi l’individuazione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza. La Commissione definisce i mercati in base ai principi del diritto della concorrenza.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e gli orientamenti, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione, le autorità nazionali di regolamentazione applicano la procedura di cui agli articoli 6 e 7.»;

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Previa consultazione, anche delle autorità nazionali di regolamentazione, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, adottare una decisione relativa all’individuazione dei mercati transnazionali secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.»;

18)

l’articolo 16 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un’analisi dei mercati rilevanti tenendo conto dei mercati individuati nella raccomandazione e tenendo nella massima considerazione gli orientamenti. Gli Stati membri provvedono affinché questa analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza.

2.   Quando, ai sensi dei paragrafi 3 o 4 del presente articolo, dell’articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”) o dell’articolo 8 della direttiva 2002/19/CE (“direttiva accesso”), è tenuta a decidere in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, l’autorità nazionale di regolamentazione determina, in base alla propria analisi di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.»;

b)

i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Qualora accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale l’autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un significativo potere di mercato su tale mercato conformemente all’articolo 14 e l’autorità nazionale di regolamentazione impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano.

5.   Nel caso dei mercati transnazionali paneuropei individuati nella decisione di cui all’articolo 15, paragrafo 4, le autorità nazionali di regolamentazione interessate effettuano congiuntamente l’analisi di mercato, tenendo nella massima considerazione gli orientamenti, e si pronunciano di concerto in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

6.   Le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 sono adottate secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7. Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un’analisi del mercato rilevante e notificano il corrispondente progetto di misura a norma dell’articolo 7:

a)

entro tre anni dall’adozione di una precedente misura relativa a quel mercato. In via eccezionale, tale periodo può tuttavia essere prorogato fino ad un massimo di altri tre anni, se l’autorità nazionale di regolamentazione ha notificato alla Commissione una proposta motivata di proroga e la Commissione non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica;

b)

entro due anni dall’adozione di una raccomandazione rivista sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione; oppure

c)

entro due anni dalla data di adesione all’Unione europea per gli Stati membri di nuova adesione.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   Qualora un’autorità nazionale di regolamentazione non completi l’analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al paragrafo 6, il BEREC fornisce, su richiesta, assistenza all’autorità nazionale di regolamentazione in questione, per completare l’analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l’autorità nazionale di regolamentazione in questione notifica entro sei mesi il progetto di misura alla Commissione a norma dell’articolo 7.»;

19)

l’articolo 17 è così modificato:

a)

alla prima frase del paragrafo 1, la parola «norme» è sostituita dalle parole «norme non vincolanti»;

b)

al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«In mancanza di tali norme e/o specifiche, gli Stati membri incoraggiano l’applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall’organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e dalla commissione elettrotecnica internazionale (IEC).»;

c)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Se intende rendere obbligatoria l’applicazione di determinate norme e/o specifiche, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed invita tutte le parti interessate a presentare le proprie osservazioni. La Commissione adotta misure di attuazione appropriate e rende obbligatoria l’applicazione delle norme pertinenti, menzionandole come norme obbligatorie nell’elenco delle norme e/o specifiche pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.   Ove ritenga che le norme e/o le specifiche armonizzate di cui al paragrafo 1 non contribuiscano più alla prestazione di servizi armonizzati di comunicazione elettronica o non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione le stralcia dall’elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1, secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2.»;

d)

al paragrafo 6, le parole «conformemente alla procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 3, le stralcia dall’elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1» sono sostituite dalle parole «adotta le misure di attuazione adeguate e stralcia dette norme e/o specifiche dall’elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1.»;

e)

è inserito il seguente paragrafo:

«6 bis.   Le misure di attuazione intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, di cui ai paragrafi 4 e 6, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.»;

20)

l’articolo 18 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

i fornitori di servizi e apparecchiature di televisione digitali a cooperare alla fornitura di servizi televisivi interoperabili per gli utenti disabili.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

21)

l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Procedure di armonizzazione

1.   Fatto salvo l’articolo 9 della presente direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 2002/20/CE (“direttiva autorizzazioni”), ove rilevi che le divergenze nell’attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione dei compiti normativi specificati nella presente direttiva e nelle direttive particolari possono creare un ostacolo al mercato interno, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, emettere una raccomandazione o una decisione sull’applicazione armonizzata delle disposizioni di cui alla presente direttiva e delle direttive particolari per agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati all’articolo 8.

2.   Quando emette una raccomandazione conformemente al paragrafo 1, la Commissione si avvale della procedura di consultazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell’assolvimento dei loro compiti, tengano nella massima considerazione tali raccomandazioni. L’autorità nazionale di regolamentazione che decide di non seguire una determinata raccomandazione ne informa la Commissione motivando tale decisione.

3.   Le decisioni adottate a norma del paragrafo 1 possono comportare unicamente la definizione di un approccio armonizzato o coordinato allo scopo di affrontare le seguenti questioni:

a)

l’incoerente applicazione degli approcci normativi generali da parte delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di disciplina dei mercati delle comunicazioni elettroniche, in applicazione degli articoli 15 e 16, qualora si crei un ostacolo al mercato interno. Tali decisioni non si riferiscono a notifiche specifiche emesse dalle autorità nazionali di regolamentazione a norma dell’articolo 7 bis.

In tal caso, la Commissione propone un progetto di decisione unicamente:

dopo almeno due anni dall’adozione di una raccomandazione della Commissione che tratti della stessa questione, e

tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC per l’adozione di tale decisione, parere che deve essere fornito dal BEREC entro tre mesi dalla richiesta della Commissione;

b)

numerazione, in particolare serie di numeri, portabilità dei numeri e degli identificatori, sistemi per la traduzione dei numeri e degli indirizzi e accesso ai servizi di emergenza del 112.

4.   La decisione di cui al paragrafo 1, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

5.   Il BEREC può, di propria iniziativa, consigliare la Commissione sull’opportunità di adottare una misura conformemente al paragrafo 1.»;

22)

all’articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora insorga una controversia in merito agli obblighi esistenti derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari, tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro, o tra tali imprese e altre imprese nello Stato membro che beneficiano di obblighi in materia di accesso e/o di interconnessione derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, l’autorità nazionale di regolamentazione interessata emette quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi salvo casi eccezionali, una decisione vincolante che risolva la controversia. Gli Stati membri interessati esigono che tutte le parti prestino piena cooperazione all’autorità nazionale di regolamentazione.»;

23)

l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Risoluzione delle controversie transnazionali

1.   Qualora tra parti stabilite in Stati membri diversi sorga una controversia transnazionale nell’ambito di applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari per la quale risultino competenti le autorità nazionali di regolamentazione di almeno due Stati membri, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Le parti possono investire della controversia le competenti autorità nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi e hanno la facoltà di consultare il BEREC in modo da pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dall’articolo 8.

Gli eventuali obblighi imposti alle imprese dalle autorità nazionali di regolamentazione nell’ambito della composizione di una controversia sono conformi alla presente direttiva e alle direttive particolari.

Ogni autorità nazionale di regolamentazione che ha competenza in controversie di questo tipo può chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all’azione da adottare conformemente alle disposizioni della direttiva quadro e/o delle direttive particolari per comporre la controversia.

Quando al BEREC è presentata una tale richiesta, ogni autorità nazionale di regolamentazione competente per un qualsiasi aspetto della controversia attende il parere del BEREC, prima di adottare azioni per risolvere la controversia. Ciò non preclude alle autorità nazionali di regolamentazione di adottare misure urgenti ove necessario.

Ogni obbligo imposto a un’impresa dall’autorità nazionale di regolamentazione nella risoluzione di una controversia rispetta le disposizioni della presente direttiva o delle direttive particolari e tiene nella massima considerazione il parere emesso dal BEREC.

3.   Gli Stati membri possono disporre che le competenti autorità nazionali di regolamentazione rinuncino congiuntamente a risolvere una controversia laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che possono contribuire meglio e tempestivamente alla risoluzione della controversia conformemente all’articolo 8.

Esse ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta, se non è stato adito un organo giurisdizionale e a richiesta di una delle parti, le competenti autorità nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi per risolvere la controversia, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 8 e tenendo nella massima considerazione ogni parere emesso dal BEREC.

4.   La procedura di cui al paragrafo 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.»;

24)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 21 bis

Sanzioni

Gli Stati membri adottano le disposizioni sulle sanzioni applicabili alla violazione della normativa nazionale adottata in attuazione della presente direttiva e delle direttive particolari e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 25 maggio 2011 e notificano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a queste disposizioni.»;

25)

l’articolo 22 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 4 è soppresso;

26)

l’articolo 27 è soppresso;

27)

l’allegato I è soppresso;

28)

l’allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Criteri che le autorità nazionali di regolamentazione devono utilizzare nell’accertare l’esistenza di una posizione dominante condivisa ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, secondo comma.

Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante ai sensi dell’articolo 14 allorché, anche se non sussistono tra di loro interconnessioni strutturali o di altro tipo, esse operano in un mercato caratterizzato dalla mancanza di un’effettiva concorrenza e in cui nessuna singola impresa ha un potere di mercato significativo. In conformità con il diritto comunitario applicabile e con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di posizione dominante condivisa, è probabile che ciò si verifichi allorché il mercato è concentrato e presenta una serie di caratteristiche specifiche, le più importanti delle quali nel contesto delle comunicazioni elettroniche possono essere le seguenti:

scarsa elasticità della domanda,

analoghe quote di mercato,

forti ostacoli giuridici o economici alla penetrazione,

integrazione verticale con rifiuto collettivo di fornitura,

mancanza di un controbilanciante potere contrattuale dell’acquirente,

mancanza di potenziale concorrenza.

Questo elenco è indicativo e non esauriente e i criteri non sono cumulativi. L’elenco intende piuttosto illustrare semplicemente tipi di prova che potrebbe essere adottata per suffragare una presunzione di esistenza di posizione dominante condivisa.»

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso)

La direttiva 2002/19/CE è così modificata:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per “accesso” si intende il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un’altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell’informazione o di servizi di radiodiffusione di contenuti. Il concetto comprende, tra l'altro, l’accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l’accesso all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l’accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l’accesso a sistemi informativi o banche dati per l’ordinazione preventiva, la fornitura, l’ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l’accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l’accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l’accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l’accesso ai servizi di rete virtuale.»;

b)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

per “rete locale” si intende il circuito fisico che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica.»;

2)

all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazione), l’obbligo di negoziare tra loro l’interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità. Gli operatori offrono l’accesso e l’interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall’autorità nazionale di regolamentazione ai sensi degli articoli da 5 a 8.»;

3)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e, se del caso, garantiscono, in conformità alle disposizioni della presente direttiva, un adeguato accesso, un’adeguata interconnessione e l’interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l’efficienza economica, una concorrenza sostenibile, investimenti efficienti e l’innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.»;

ii)

è inserita la seguente lettera:

«a ter)

in casi giustificati e nella misura necessaria, gli obblighi per le imprese che controllano l’accesso degli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi del paragrafo 1 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati secondo la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 7 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»;

c)

il paragrafo 3 è soppresso;

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«3.   Per quanto concerne l’accesso e l’interconnessione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità nazionale di regolamentazione sia autorizzata ad intervenire di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), ai sensi delle disposizioni della presente direttiva e secondo le procedure di cui agli articoli 6, 7, 20 e 21 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»;

4)

all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla luce dell’evoluzione del mercato e degli sviluppi tecnologici, la Commissione può adottare misure di attuazione per modificare l’allegato I. Le misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

5)

l’articolo 7 è soppresso;

6)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le parole «articoli da 9 a 13» sono sostituite dalle parole «articoli da 9 a 13 bis»;

b)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

il primo comma è così modificato:

nel primo trattino, la frase «dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 6» è sostituita dalla frase «dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 6»,

nel secondo trattino, la frase «della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (20)» è sostituita dalla frase «della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (21)

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In circostanze eccezionali l’autorità nazionale di regolamentazione, quando intende imporre agli operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso o di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli da 9 a 13 della presente direttiva, ne fa richiesta alla Commissione. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) (22). La Commissione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, adotta una decisione che autorizza o impedisce all’autorità nazionale di regolamentazione di adottare tali misure

7)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre ai sensi dell’articolo 8 obblighi di trasparenza in relazione all’interconnessione e/o all'accesso, obbligando gli operatori a rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l’uso, comprese eventuali condizioni che limitino l’accesso a servizi e applicazioni e/o il loro utilizzo, qualora tali condizioni siano previste dagli Stati membri conformemente al diritto comunitario, e prezzi.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nonostante il paragrafo 3, se un operatore è soggetto agli obblighi di cui all’articolo 12 relativi all’accesso all’ingrosso all’infrastruttura della rete, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla pubblicazione di un’offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell’allegato II.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione può adottare le modifiche all’allegato II necessarie per adattarlo ai progressi tecnologici e all’evoluzione del mercato. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3. Nell’attuazione delle disposizioni del presente paragrafo la Commissione può essere assistita dal BEREC.»;

8)

l’articolo 12 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l’accesso agli elementi della rete che non sono attivi e/o l’accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione e/o la preselezione del vettore e/o l’offerta di rivendita delle linee di abbonati;»

b)

al paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;»

c)

al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«j)

di fornire l’accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.»;

d)

al paragrafo 2, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti:

«2.   Nel valutare l’opportunità di imporre gli obblighi di cui al paragrafo 1, e soprattutto se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a)

fattibilità tecnica ed economica dell’uso o dell’installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e/odi accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l’accesso ai condotti;»

e)

al paragrafo 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;

d)

necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace;»

f)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Le autorità nazionali di regolamentazione possono, nell’imporre ad un operatore l’obbligo di concedere l’accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi e/o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L’obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all’articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»;

9)

all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ai sensi dell’articolo 8, per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l’obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l’analisi del mercato riveli che l’assenza di un’effettiva concorrenza comporta che l’operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell’utenza finale. Per incoraggiare gli investimenti effettuati dall’operatore anche nelle reti di prossima generazione, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall’operatore e gli consentono un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete.»;

10)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 13 bis

Separazione funzionale

1.   Qualora concluda che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 9 a 13 si sono rivelati inefficaci per conseguire un’effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza e/o carenze del mercato individuati in relazione alla fornitura all’ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, l’autorità nazionale di regolamentazione può, a titolo di misura eccezionale e conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, imporre alle imprese verticalmente integrate l’obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all’ingrosso di detti prodotti di accesso in un’entità commerciale operante in modo indipendente.

Tale entità commerciale fornisce prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entità commerciali all’interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.

2.   Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l’autorità nazionale di regolamentazione sottopone una proposta alla Commissione fornendo:

a)

prove che giustifichino le conclusioni dell’autorità nazionale di regolamentazione di cui al paragrafo 1;

b)

prove che attestino che le prospettive di concorrenza a livello delle infrastrutture sono scarse o assenti in un lasso di tempo ragionevole;

c)

un’analisi dell’impatto previsto sull’autorità di regolamentazione, sull’impresa, in particolare sulla forza lavoro dell’impresa separata e sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi ad investire in un settore nel suo insieme, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l’impatto previsto sulla concorrenza tra infrastrutture e ogni potenziale effetto sui consumatori;

d)

un’analisi delle ragioni per cui l’obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza/carenze del mercato individuati.

3.   Il progetto di misura comprende gli elementi seguenti:

a)

la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell’entità commerciale separata;

b)

l’individuazione degli attivi dell’entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire;

c)

le disposizioni gestionali per assicurare l’indipendenza del personale dell’entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;

d)

le norme per garantire l’osservanza degli obblighi;

e)

le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;

f)

un programma di controllo per assicurare l’osservanza, che comporta, in particolare, la pubblicazione di una relazione annuale.

4.   A seguito della decisione della Commissione sul progetto di misura adottato conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, l’autorità nazionale di regolamentazione effettua un’analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Sulla base della sua valutazione, l’autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

5.   Un’impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l’impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all’articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 13 ter

Separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata

1.   Le imprese che siano stati designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) informano anticipatamente e tempestivamente l’autorità nazionale di regolamentazione al fine di consentire alla stessa di valutare l’effetto dell’auspicata transazione, quando intendono trasferire le loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o qualora intendano istituire un’entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso perfettamente equivalenti.

Le imprese informano inoltre l’autorità nazionale di regolamentazione in merito ad eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione.

2.   L’autorità nazionale di regolamentazione valuta l’effetto della transazione prevista sugli obblighi normativi esistenti in base alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

A tal fine, l’autorità nazionale di regolamentazione conduce un’analisi coordinata dei vari mercati collegati alla rete d’accesso secondo la procedura di cui all’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Sulla base della sua valutazione, l’autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

3.   L’entità commerciale separata dal punto di vista giuridico e/o operativo può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l’entità dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all’articolo 8, paragrafo 3.»;

11)

l’articolo 14 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 4 è soppresso;

12)

l’allegato II è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

b)

la definizione a) è sostituita dalla seguente:

«a)

“sottorete locale”, una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete di comunicazione elettronica pubblica fissa;»

c)

la definizione c) è sostituita dalla seguente:

«c)

“accesso completamente disaggregato alla rete locale”, la fornitura a un beneficiario dell’accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell’operatore SPM che consenta l’uso dell’intera capacità dell’infrastruttura di rete;»

d)

la definizione d) è sostituita dalla seguente:

«d)

“accesso condiviso alla rete locale”, la fornitura a un beneficiario dell’accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell’operatore SPM che consenta l’uso di una parte specifica delle capacità dell’infrastruttura di rete, come una parte delle frequenze o simili;»

e)

alla parte A, i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.

Elementi della rete cui è offerto l’accesso, tra cui in particolare i seguenti elementi con le appropriate installazioni afferenti:

a)

accesso disaggregato alle reti locali (totale e condiviso);

b)

accesso disaggregato alle sottoreti locali (totale e condiviso), compreso, se del caso, l’accesso agli elementi della rete che non sono attivi ai fini dello sviluppo di reti cablate;

c)

se del caso, accesso ai condotti che consente lo sviluppo di reti di accesso.

2.

Informazioni relative all’ubicazione dei punti di accesso fisici, inclusi armadi e quadri di distribuzione, disponibilità di reti locali, sottoreti e connessioni cablate in parti specifiche della rete di accesso e, se del caso, informazioni relative all’ubicazione di condotti e alla disponibilità nei condotti.

3.

Condizioni tecniche relative all’accesso alle reti e alle sottoreti locali, e alla loro utilizzazione, incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale e/o della fibra ottica e/o simili, dei distributori di cavi, condotti e relative installazioni, e, se del caso, le condizioni tecniche relative all’accesso ai condotti.»;

f)

alla parte B, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Informazioni sui siti pertinenti esistenti dell’operatore SPM o sull’ubicazione della sua attrezzatura e relativo aggiornamento programmato (23).

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)

La direttiva 2002/20/CE è così modificata:

1)

all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

per “autorizzazione generale” si intende il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva.»;

2)

all’articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in più Stati membri non sono obbligate ad effettuare più di una notifica per Stato membro interessato.»;

3)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Diritti d’uso delle radiofrequenze e dei numeri

1.   Gli Stati membri facilitano l’uso delle frequenze radio nel quadro di autorizzazioni generali. Ove necessario, gli Stati membri possono concedere diritti individuali di uso per:

evitare interferenze dannose,

assicurare la qualità tecnica del servizio,

assicurare un utilizzo efficiente dello spettro, oppure

conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria.

2.   Qualora sia necessario concedere diritti individuali d’uso delle frequenze radio e dei numeri, gli Stati membri attribuiscono tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa per la fornitura di reti o servizi in forza di un’autorizzazione generale di cui all’articolo 3, nel rispetto degli articoli 6, 7 e dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), della presente direttiva e di ogni altra disposizione che garantisca l’uso efficiente di tali risorse a norma della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Fatti salvi criteri specifici definiti preventivamente dagli Stati membri per concedere i diritti d’uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d’interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, i diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e, nel caso delle frequenze radio, conformemente all’articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti individuali d’uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale quale definito dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria.

Al momento della concessione dei diritti d’uso, gli Stati membri specificano se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle radiofrequenze, tali disposizioni sono conformi agli articoli 9 e 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Qualora i diritti siano concessi dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell’obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.

Quando i diritti individuali d’uso delle frequenze radio sono concessi per un periodo di dieci anni o oltre e tali diritti non possono essere trasferiti o ceduti da un’impresa a un’altra, come permesso a norma dell’articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), l’autorità nazionale competente provvede affinché si applichino i criteri per la concessione di diritti individuali d’uso e siano rispettati per la durata della licenza, in particolare su richiesta debitamente motivata del titolare del diritto. Se tali criteri non sono più applicabili, i diritti individuali d’uso sono trasformati in un’autorizzazione generale per l’uso delle frequenze radio, soggetta a un preavviso e trascorso un ragionevole periodo di tempo, oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile da un’impresa ad un’altra, ai sensi dell’articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

3.   Le decisioni in materia di concessione di diritti d’uso sono adottate, comunicate e rese pubbliche quanto prima possibile dopo il ricevimento della domanda completa da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione ed entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell’ambito del piano di numerazione nazionale ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per essere utilizzate da servizi di comunicazione elettronica nell’ambito del piano nazionale delle frequenze. Questo termine non pregiudica l’eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio o delle posizioni orbitali.

4.   Qualora sia stato deciso, previa consultazione delle parti interessate conformemente all’articolo 6 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), che i diritti d’uso dei numeri di valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, gli Stati membri possono prorogare di altre tre settimane il periodo massimo di tre settimane.

Per le procedure di selezione competitiva o comparativa per le frequenze radio si applicano le disposizioni dell’articolo 7.

5.   Gli Stati membri non limitano il numero dei diritti d’uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l’uso efficiente delle frequenze radio a norma dell’articolo 7.

6.   Le autorità nazionali competenti assicurano che le frequenze radio siano utilizzate in modo efficiente ed efficace conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Esse assicurano che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d’uso delle frequenze radio non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli Stati membri possono adottare misure appropriate, come ad esempio l’obbligo di vendita o di locazione dei diritti d’uso delle frequenze radio.»;

4)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti d’uso delle radiofrequenze e i diritti d’uso dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell’allegato. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti e, nel caso dei diritto d’uso delle radiofrequenze, sono conformi all’articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»;

b)

al paragrafo 2, le parole «degli articoli 16, 17, 18 e 19 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)» sono sostituite dalle parole «dell’articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)»;

5)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Quando valuta se limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per le radiofrequenze oppure se prolungare la durata dei diritti d’uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, uno Stato membro, tra l'altro:»;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d’uso o di limitare il rinnovo dei diritti d'uso, indicandone le ragioni;»

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Qualora sia necessario concedere i diritti d’uso delle radiofrequenze solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l’assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. Tali criteri di selezione devono tenere adeguatamente conto del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e delle prescrizioni di cui all’articolo 9 della stessa direttiva.»;

c)

al paragrafo 5 «articolo 9» è sostituito da «articolo 9 ter»;

6)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le autorità nazionali di regolamentazione sorvegliano e controllano il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, conformemente all’articolo 11.

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno facoltà di chiedere alle imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall’autorizzazione generale o sono titolari dei diritti d’uso delle radiofrequenze o di numeri di comunicare, a norma dell’articolo 11, tutte le informazioni necessarie per verificare l’effettiva osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso o degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

2.   L’autorità nazionale di regolamentazione che accerti l’inosservanza da parte di un’impresa di una o più condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti d’uso o degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, notifica all’impresa quanto accertato, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni entro un termine ragionevole.

3.   L’autorità competente ha facoltà di imporre la cessazione della violazione di cui al paragrafo 2 immediatamente oppure entro un termine ragionevole e adotta tutte le misure adeguate e proporzionate volte ad assicurare l’osservanza.

A tale riguardo, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a imporre:

a)

se del caso sanzioni pecuniarie dissuasive, che possono includere sanzioni periodiche con effetto retroattivo; e

b)

ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finché non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito ad un’analisi di mercato effettuata ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Tali misure e le relative motivazioni sono comunicate tempestivamente all’impresa interessata e stabiliscono un periodo ragionevole di tempo entro il quale l’impresa deve rispettare la misura.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri autorizzano l’autorità competente a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), della presente direttiva o dell’articolo 9 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) entro una scadenza ragionevole stabilita dall’autorità nazionale di regolamentazione.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Qualora si verifichino violazioni gravi o ripetute delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso o degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, le autorità nazionali di regolamentazione possono impedire a un’impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica o sospendere o ritirare i diritti d'uso. Al periodo per cui si è protratta la violazione possono essere applicate sanzioni, anche pecuniarie, efficaci, proporzionate e dissuasive, anche nel caso in cui la violazione sia stata successivamente rimossa.»;

d)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Indipendentemente dalle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, qualora l’autorità nazionale di regolamentazione abbia prova della violazione delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti d’uso o degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica o la salute pubblica, o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, essa può adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva. All’impresa interessata viene quindi offerta un’adeguata possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Se del caso, l’autorità pertinente può confermare le misure provvisorie, che sono valide per un massimo di 3 mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo ulteriore di massimo tre mesi.»;

7)

all’articolo 11, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per verificare, sistematicamente o caso per caso, l’osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte B e delle condizioni 2 e 7 della parte C dell’allegato e l’osservanza degli obblighi specificati all’articolo 6, paragrafo 2, della presente direttiva;»

b)

sono aggiunte le seguenti lettere:

«g)

per salvaguardare l’uso efficiente e garantire la gestione efficace delle frequenze radio;

h)

per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso resi disponibili ai concorrenti.»;

c)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e), f), g) e h) del primo comma può essere richiesta prima dell’accesso al mercato né come condizione necessaria per l’accesso al mercato.»;

8)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Modifica dei diritti e degli obblighi

1.   Gli Stati membri fanno sì che i diritti, le condizioni, e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d’uso delle frequenze radio. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell’autorizzazione generale, l’intenzione di procedere a simili modifiche è comunicata nel modo appropriato ai soggetti interessati, ivi compresi gli utenti e i consumatori; è concesso un periodo di tempo sufficiente affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo; tale periodo, tranne in casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.

2.   Gli Stati membri non limitano, né revocano i diritti d’uso delle radiofrequenze o i diritti di installare strutture prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati ed eventualmente a norma dell’allegato e delle pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti.»;

9)

all’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali, ai diritti d’uso e ai diritti di installare strutture siano pubblicate e debitamente aggiornate in modo da consentire a tutti gli interessati di accedere facilmente a tali informazioni.»;

10)

all’articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Fatto salvo l’articolo 9 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), gli Stati membri rendono le autorizzazioni generali e i diritti individuali d’uso già in vigore al 31 dicembre 2009 conformi agli articoli 5, 6, 7 e all’allegato della presente direttiva, entro 19 dicembre 2011.

2.   Quando l’applicazione del paragrafo 1 implica una limitazione dei diritti o un ampliamento delle autorizzazioni generali e i diritti individuali d’uso già in vigore, gli Stati membri possono prorogare la validità di tali autorizzazioni e diritti fino al 30 settembre 2012, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. In tal caso gli Stati membri informano la Commissione della concessione di tale proroga, motivandone le ragioni.»;

11)

l’allegato è modificato come stabilito all’allegato della presente direttiva.

Articolo 4

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2887/2000 è abrogato.

Articolo 5

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 25 maggio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 maggio 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva

Fatto a Strasburgo, addì 25 novembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

Å. TORSTENSSON


(1)  GU C 224 del 30.8.2008, pag. 50.

(2)  GU C 257 del 9.10.2008, pag. 51.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 16 febbraio 2009 (GU C 103 E del 5.5.2009, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009, decisione del Consiglio del 20 novembre 2009 e risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2009.

(4)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(5)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

(6)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

(7)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(8)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(9)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(10)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

(11)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(12)  GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49.

(13)  Regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1).

(14)  Raccomandazione della Commissione, dell’11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 114 dell’8.5.2003, pag. 45).

(15)  GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4.

(16)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(17)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.»;

(18)  Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio.»;

(19)  GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49.»;

(20)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

(21)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.»;

(22)  Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio.»;

(23)  È possibile rendere disponibili queste informazioni soltanto alle parti interessate, onde evitare pericoli per la pubblica sicurezza.»


ALLEGATO

L’allegato della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) è così modificato:

1)

il primo comma è sostituito dalla seguente dicitura:

«Nel presente allegato è riportato l’elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (parte A), i diritti d’uso delle radiofrequenze (parte B) e i diritti d’uso dei numeri (parte C) come precisato all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), entro i limiti consentiti ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2002/21/CE (la direttiva quadro).»;

2)

la parte A è così modificata:

a)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Accessibilità da parte degli utenti finali dei numeri del piano nazionale di numerazione, dei numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo, dei numeri verdi internazionali universali e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri, comprese le condizioni conformemente alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).»;

b)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (1).

c)

il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8.

Norme sulla tutela dei consumatori specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni a norma della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e le condizioni relative all’accessibilità per gli utenti disabili conformemente all’articolo 7 di tale direttiva.»;

d)

al punto 11, le parole «direttiva 97/66/CE» sono sostituite dalle parole «direttiva 2002/58/CE»;

e)

è inserito il seguente punto:

«11 bis.

Condizioni d’uso per le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità.»;

f)

il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12.

Condizioni d’uso in caso di catastrofi o di emergenze nazionali per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico.»;

g)

il punto 16 è sostituito dal seguente:

«16.

Sicurezza delle reti pubbliche contro l’accesso non autorizzato, conformemente alla direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).»;

h)

è aggiunto il seguente punto:

«19.

Gli obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazioni pubbliche che forniscono al pubblico servizi di comunicazione elettronica al fine di garantire la connessione punto a punto, conformemente agli obiettivi ed ai principi di cui all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la divulgazione delle eventuali condizioni che limitano l’accesso ai servizi e alle applicazioni e/o il loro utilizzo qualora tali condizioni siano previste dagli Stati membri in conformità con il diritto comunitario nonché, ove necessario e proporzionato, l’accesso da parte delle autorità di regolamentazione alle informazioni necessarie per verificare l’accuratezza della divulgazione.»;

3)

la parte B è così modificata:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti d’uso della frequenza, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualità.»;

b)

il punto 2 è sostituito dal seguente.

«2.

Uso effettivo ed efficiente dei numeri a norma della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»;

c)

è aggiunto il seguente punto:

«9.

Obblighi specifici di un uso sperimentale delle radiofrequenze.»;

4)

nella parte C il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio e, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»


(1)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.»;


DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA NEUTRALITÀ DELLA RETE

La Commissione ritiene che sia della massima importanza conservare l’apertura e la neutralità di Internet, tenendo pienamente conto della volontà dei colegislatori di dichiarare la neutralità della rete come obiettivo politico e principio della regolamentazione che dovrà essere promosso dalle autorità nazionali di regolamentazione (1), rafforzare i correlati requisiti di trasparenza (2) e conferire strumenti di salvaguardia alle autorità nazionali di regolamentazione per prevenire il degrado dei servizi e intralci o rallentamenti del traffico sulle reti pubbliche (3). La Commissione sorveglierà da vicino l’attuazione di queste disposizioni negli Stati membri, riservando una particolare attenzione al modo in cui sono tutelate le libertà dei cittadini europei sulla rete nella propria relazione sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel frattempo, la Commissione sorveglierà l’impatto degli sviluppi tecnologici e del mercato sulle libertà della rete e riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio, entro la fine del 2010, sulla necessità di adottare orientamenti supplementari; farà inoltre ricorso alle proprie competenze nell’ambito della vigente normativa in materia di concorrenza per far fronte alle pratiche anticoncorrenziali che possano insorgere.


(1)  Articolo 8, paragrafo 4, lettera g), della direttiva quadro.

(2)  Articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e articolo 21, paragrafo 3, lettere c) e d), della direttiva servizio universale.

(3)  Articolo 22, paragrafo 3, della direttiva servizio universale.