ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.323.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 323

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
10 dicembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/157/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura ( 1 )

1

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/914/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante modifica della decisione del Comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen del 1990 che modifica il regolamento finanziario relativo alle spese d'installazione e di funzionamento dell'unità di supporto tecnico del Sistema d'informazione Schengen (C.SIS)

6

 

 

2009/915/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2009, che modifica la decisione 2000/265/CE del Consiglio, del 27 marzo 2000, relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del Segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, SISNET

9

 

 

ACCORDI

 

 

Consiglio

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore degli accordi sull’estradizione e sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America

11

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione 2009/916/PESC del Consiglio, del 23 ottobre 2009, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica delle Seychelles nel quadro dell’operazione militare dell’Unione europea Atalanta

12

Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica delle Seychelles nel quadro dell’operazione militare dell’Unione europea Atalanta

14

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull’uso dell’informatica nel settore doganale

20

 

 

IV   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

 

Autorità di vigilanza EFTA

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 28/08/COL, del 23 gennaio 2008, sul regime legno (Verdiskapningsprogrammet for tre) (Norvegia)

31

 

 

V   Atti adottati, a decorrere dal 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato Euratom

 

 

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2009 del consiglio, del 7 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcool furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

48

 

 

Regolamento (UE) n. 1203/2009 della Commissione, del 9 dicembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

62

 

*

Regolamento (UE) n. 1204/2009 della Commissione, del 4 dicembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 968/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità

64

 

 

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

 

 

2009/918/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 7 dicembre 2009, che proroga il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria eccezionale concessa al Kosovo

66

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

DIRETTIVE

10.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/1


DIRETTIVA 2009/157/CE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (3) ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva.

(2)

La produzione di animali della specie bovina occupa un posto molto importante nell'agricoltura della Comunità e risultati soddisfacenti in questo settore dipendono in larga misura dall'utilizzazione di animali riproduttori di razza pura.

(3)

L'esistenza di disparità tra Stati membri per quanto riguarda le razze e le norme costituisce un ostacolo agli scambi intracomunitari. Per eliminare tali disparità e contribuire all'incremento della produttività dell'agricoltura nel settore considerato, è opportuno liberalizzare gli scambi intracomunitari di tutti i riproduttori di razza pura.

(4)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esigere la presentazione di certificati genealogici elaborati in conformità di una procedura comunitaria.

(5)

Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(6)

La presente direttiva fa salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a)

«bovino riproduttore di razza pura», l'animale della specie bovina, compreso il bufalo, i cui ascendenti di primo e secondo grado siano iscritti o registrati in un registro genealogico della stessa razza e che vi sia esso stesso iscritto oppure registrato e idoneo ad esservi iscritto;

b)

«registro genealogico»: i libri, i registri, gli schedari o i supporti dell'informazione:

i)

tenuti da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori riconosciuta ufficialmente da uno Stato membro in cui l'organizzazione o l'associazione di allevatori si è costituita o da un servizio ufficiale dello Stato membro in causa;e

ii)

in cui siano iscritti o registrati i bovini riproduttori di razza pura di una razza specifica, con l'indicazione dei loro ascendenti.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché non siano vietati, limitati o ostacolati, per motivi zootecnici,

a)

gli scambi intracomunitari dei bovini riproduttori di razza pura;

b)

gli scambi intracomunitari di sperma, di ovuli ed embrioni, provenienti da bovini riproduttori di razza pura;

c)

l'istituzione di registri genealogici, quando rispondano ai criteri stabiliti in applicazione dell'articolo 6;

d)

il riconoscimento delle organizzazioni o associazioni che detengono registri genealogici, conformemente all'articolo 6;e

e)

fatta salva la direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (6), gli scambi intracomunitari dei tori destinati alla fecondazione artificiale.

Articolo 3

Le organizzazioni o associazioni di allevatori riconosciute ufficialmente da uno Stato membro non possono opporsi all'iscrizione nei loro registri genealogici di bovini riproduttori di razza pura provenienti da un altro Stato membro, se essi rispondono alle norme fissate in conformità dell'articolo 6.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli organismi di cui all'articolo 1, lettera b), punto i), ufficialmente riconosciuti per mantenere o istituire registri genealogici, e lo mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

2.   Norme dettagliate per applicare il paragrafo 1 in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 5

Gli Stati membri possono prescrivere che i bovini riproduttori di razza pura, nonché lo sperma, gli ovuli ed embrioni da essi ottenuti, siano accompagnati, negli scambi intracomunitari, da un certificato genealogico conforme a un modello stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, soprattutto per quanto riguarda il valore sul piano zootecnico.

Articolo 6

Sono stabiliti, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2:

a)

i metodi di controllo del valore dei bovini sul piano zootecnico e di determinazione delle qualità genetiche dei bovini;

b)

i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori;

c)

i criteri di istituzione dei registri genealogici;

d)

i criteri di iscrizione nei registri genealogici;

e)

le indicazioni che devono figurare nel certificato genealogico.

Articolo 7

1.   La Commissione è assistita dal comitato zootecnico permanente istituito dalla decisione 77/505/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, che istituisce un comitato zootecnico permanente (7).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

La direttiva 77/504/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 2 gennaio 2010.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

S. O. LITTORIN


(1)  Parere del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 15 luglio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8.

(4)  V. allegato I, parte A.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54.

(7)  GU L 206 del 12.8.1977, pag. 11.


ALLEGATO I

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 9)

Direttiva 77/504/CEE del Consiglio

(GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8)

 

Direttiva 79/268/CEE del Consiglio

(GU L 62 del 13.3.1979, pag. 5)

 

Atto di adesione del 1979, allegato I, punto II.A.65 e punto II.E.6

(GU L 291 del 19.11.1979, pagg. 64 e 85)

 

Direttiva 85/586/CEE del Consiglio

(GU L 372 del 31.12.1985, pag. 44)

unicamente l’articolo 4

Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio

(GU L 362 del 31.12.1985, pag. 8)

unicamente l’allegato, punto 46

Direttiva 91/174/CEE del Consiglio

(GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37)

unicamente l’articolo 3

Direttiva 94/28/CE del Consiglio

(GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66)

unicamente l’articolo 11

Atto di adesione del 1994, allegato I, punto V.F.I.A.60

(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 155)

 

Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio

(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36)

unicamente l’allegato III, punto 23

Direttiva 2008/73/CE del Consiglio

(GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40)

unicamente l’articolo 2

Parte B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all'articolo 9)

Direttiva

Termine di recepimento

77/504/CEE

1o gennaio 1979, fatto salvo l’articolo 7.

Per quanto concerne l'articolo 7, riguardo a ciascuno dei settori che esso copre, alle stesse date alle quali gli Stati membri si conformano alle corrispondenti disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari, in particolare alle decisioni adottate in applicazione dell’articolo 6.

85/586/CEE

1o gennaio 1986

91/174/CEE

31 dicembre 1991

94/28/CE

1o luglio 1995

2008/73/CE

1o gennaio 2010


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 77/504/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, lettera b), primo e secondo trattino

Articolo 1, lettera b), punti i) e ii)

Articolo 2, primo paragrafo, dal primo al quinto trattino

Articolo 2, lettere dalla a) alla e)

Articolo 2, secondo paragrafo

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 4 bis

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1, dal primo al quinto trattino

Articolo 6, lettere a) alla e)

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Allegato I

Allegato II


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

10.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/6


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

recante modifica della decisione del Comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen del 1990 che modifica il regolamento finanziario relativo alle spese d'installazione e di funzionamento dell'unità di supporto tecnico del Sistema d'informazione Schengen (C.SIS)

(2009/914/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’articolo 119 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni («Convenzione di Schengen del 1990») (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 119 della convenzione di Schengen del 1990 prevede che le parti contraenti sostengano in comune i costi d’installazione e di utilizzazione del C.SIS di cui all’articolo 92, paragrafo 3.

(2)

Gli obblighi finanziari derivanti dall’installazione e dal funzionamento del C.SIS sono disciplinati da uno specifico regolamento finanziario, modificato dalla decisione del Comitato esecutivo Schengen del 15 dicembre 1997 riguardante la modifica del regolamento finanziario C.SIS (2) (di seguito denominato «regolamento finanziario C.SIS»).

(3)

Il regolamento finanziario C.SIS si applica alla Danimarca, alla Finlandia e alla Svezia nonché all’Islanda e alla Norvegia in virtù della decisione 2000/777/CE del Consiglio (3), nonché alla Repubblica ceca, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica di Slovenia ed alla Repubblica slovacca in virtù della decisione 2007/471/CE del Consiglio (4), nonché alla Svizzera in virtù della decisione 2008/421/CE del Consiglio (5).

(4)

La Bulgaria e la Romania saranno integrate nel Sistema d'informazione Schengen di prima generazione (SIS 1+) alla data che sarà stabilita dal Consiglio a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, nell'ambito del SIS 1+.

(5)

A partire da quella data, la Bulgaria e la Romania dovrebbero partecipare al regolamento finanziario C.SIS.

(6)

È ragionevole che la Bulgaria e la Romania contribuiscano ai costi storici legati al C.SIS. Tuttavia, poiché hanno aderito all'Unione europea solo nel 2007, risulta opportuno che contribuiscano ai costi storici relativi all'installazione del C.SIS a decorrere dal 1o gennaio 2007. Appare altresì ragionevole che contribuiscano ai costi di funzionamento storici a decorrere dal 1o gennaio 2010.

(7)

Il Liechtenstein parteciperà alle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al Sistema d’informazione Schengen alla data che sarà stabilita dal Consiglio in conformità dell’articolo 10 del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. A partire da quella data, il Liechtenstein dovrebbe partecipare al regolamento finanziario C.SIS.

(8)

È ragionevole che il Liechtenstein contribuisca ai costi storici legati al C.SIS. Tuttavia, poiché il protocollo è stato firmato il 28 febbraio 2008, risulta opportuno che esso contribuisca ai costi storici relativi all’installazione del C.SIS a decorrere dal 1o gennaio 2008. Appare altresì ragionevole che contribuisca ai costi di funzionamento a decorrere dal 1o gennaio 2010.

(9)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Repubblica di Islanda e dal Regno di Norvegia riguardante l’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo (7).

(10)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (8), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 delle decisioni 2008/146/CE (9) e 2008/149/GAI (10) del Consiglio.

(11)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 delle decisioni 2008/261/CE (11) e 2008/262/GAI (12) del Consiglio.

(12)

Il Regno Unito partecipa alla presente decisione a norma dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (13).

(13)

L'Irlanda partecipa alla presente decisione a norma dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (14).

(14)

Per quanto riguarda la Repubblica di Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.

(15)

La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005,

DECIDE:

Articolo 1

Al titolo I, punto 3, del regolamento finanziario C.SIS sono aggiunti i trattini seguenti:

«—

per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, tale contributo è calcolato esclusivamente sulla base delle spese sostenute per l’installazione del C.SIS a decorrere dal 1o gennaio 2007. I detti Stati contribuiscono anche alle spese di funzionamento del C.SIS a decorrere dal 1o gennaio 2010,

per quanto riguarda il Liechtenstein, tale contributo è calcolato esclusivamente sulla base delle spese sostenute per l’installazione del C.SIS a decorrere dal 1o gennaio 2008. Il Liechtenstein contribuisce anche alle spese di funzionamento del C.SIS a decorrere dal 1o gennaio 2010.».

Articolo 2

Al titolo II, punto 2, ultimo comma, e al titolo III, punto 2, ottavo comma, il beneficiario è sostituito dalle seguenti menzioni:

«Ministère de l'Intérieur, Direction des systèmes d'information et de communications

(Ministero dell'interno, Direzione sistemi di informazione e di comunicazione).»

Articolo 3

Nella decisione i termini «franchi» e «franchi francesi» sono sostituiti da «euro».

Articolo 4

Per quanto riguarda il Liechtenstein le modifiche hanno effetto una volta entrato in vigore il protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Articolo 5

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data di adozione.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addi 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(2)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 444.

(3)  GU L 309 del 9.12.2000, pag. 24.

(4)  GU L 179 del 7.7.2007, pag. 46.

(5)  GU L 149 del 7.6.2008, pag. 74.

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(7)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(8)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(9)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(10)  Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

(11)  Decisione 2002/261/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3).

(12)  Decisione 2008/262/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome dell’Unione europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5).

(13)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(14)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.


10.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/9


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

che modifica la decisione 2000/265/CE del Consiglio, del 27 marzo 2000, relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del Segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, «SISNET»

(2009/915/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Segretario generale aggiunto del Consiglio è stato autorizzato, con la decisione 1999/870/CE (1) e la decisione 2007/149/CE (2), ad agire, nel contesto dell’integrazione dell’acquis di Schengen all’interno dell’Unione europea, in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare contratti relativi all’installazione e al funzionamento dell’infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schengen («SISNET») nonché a gestire tali contratti in attesa della migrazione verso un’infrastruttura di comunicazione a carico della Comunità europea.

(2)

Gli obblighi finanziari derivanti da detti contratti sono a carico di un bilancio specifico (di «bilancio SISNET») che finanzia l’infrastruttura di comunicazione di cui alle suddette decisioni del Consiglio.

(3)

Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea con l'Atto di adesione del 2005 saranno integrati nel Sistema d'informazione Schengen di prima generazione (SIS 1+) a una data che sarà stabilita dal Consiglio a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 dello stesso atto di adesione del 2005. A decorrere da tale data gli Stati membri in questione dovrebbero partecipare al bilancio.

(4)

Il Liechtenstein parteciperà alle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema di informazione Schengen da una data che il Consiglio stabilirà conformemente all'articolo 10 del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. A decorrere da tale data il Liechtenstein dovrebbe partecipare al bilancio,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2000/265/CE del Consiglio è così modificata:

1.

All'articolo 25 sono inseriti i seguenti paragrafi:

«1 bis   A decorrere dal 1o gennaio 2010 l'elenco di Stati di cui al paragrafo 1 è esteso alla Bulgaria e alla Romania.

1 ter   A decorrere dal 1o gennaio 2010 l'elenco di Stati di cui al paragrafo 1 è esteso al Liechtenstein.».

2.

All'articolo 26, terzo comma è soppresso.

3.

All’articolo 28 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Agli Stati di cui all'articolo 25 è ingiunto di versare il 70 % del loro contributo entro il 1o aprile e il 30 % entro il 1o ottobre.»;

b)

il paragrafo 1 bis è soppresso;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 49, la Bulgaria e la Romania pagano per intero i rispettivi contributi per il 2010 entro il 31 dicembre 2010. Il Liechtenstein paga per intero il rispettivo contributo per il 2010 entro il 31 dicembre 2010.»

d)

il paragrafo 4 è soppresso.

4.

All’articolo 37, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«La commissione consultiva si adopera per adottare il proprio parere per consenso. Qualora non sia possibile raggiungere un consenso, la commissione consultiva adotta il proprio parere a maggioranza semplice dei suoi rappresentanti. È richiesto un quorum di diciannove voti affinché la procedura sia valida. In caso di parità di voti è decisivo il voto del presidente. A decorrere dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis, è richiesto un quorum di 21 voti.».

5.

All'articolo 49, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

un aggiustamento dei contributi degli Stati di cui all'articolo 25 per imputare all'altro Stato una frazione dei costi precedentemente sostenuti per l'installazione di SISNET. La frazione è calcolata tenendo conto della parte delle risorse IVA dell'altro Stato sul totale delle risorse IVA delle Comunità europee per l'esercizio finanziario precedente. Qualora non siano disponibili dati sulle risorse IVA, l’aggiustamento dei contributi è calcolato in base alla quota che ciascuno Stato membro interessato detiene nel totale dei prodotti interni lordi (PIL) di tutti gli Stati membri di cui all’articolo 25. Il contributo della frazione è oggetto di un “avviso di credito” a favore degli Stati di cui all'articolo 25 proporzionalmente alla loro quota calcolata in base all'articolo 26.»

Articolo 2

Per quanto riguarda il Liechtenstein, gli effetti delle modifiche di cui all'articolo 1 decorrono una volta entrato in vigore il protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data di adozione.

Articolo 4

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 41.

(2)  GU L 66 del 6.3.2007, pag. 19.


ACCORDI

Consiglio

10.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/11


Informazione relativa all’entrata in vigore degli accordi sull’estradizione e sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America

Gli accordi sull’estradizione e sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli StatiUniti d’America, firmati entrambi a Washington DC il 25 giugno 2003 (1), entreranno in vigore il 1o febbraio 2010, conformemente all’articolo 22 dell’accordo sull’estradizione e all’articolo 18 dell’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria.


(1)  GU L 181 del 19 luglio 2003, pag. 27.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

10.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/12


DECISIONE 2009/916/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2009

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica delle Seychelles nel quadro dell’operazione militare dell’Unione europea «Atalanta»

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 maggio 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1814 (2008) nella quale si chiede agli Stati e alle organizzazioni regionali di adottare misure per proteggere le navi che partecipano al trasporto e all’inoltro di aiuti umanitari destinati alla Somalia e alle attività autorizzate dalle Nazioni Unite.

(2)

Il 2 giugno 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1816 (2008) che autorizza, per un periodo di sei mesi a decorrere dall’adozione di tale risoluzione, gli Stati che cooperano con il governo federale di transizione della Somalia ad entrare nelle acque territoriali della Somalia e ad utilizzare, in conformità al diritto internazionale applicabile, tutti i mezzi necessari al fine di reprimere gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare. Dette disposizioni sono state rinnovate per altri dodici mesi ad opera della risoluzione 1846 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 2 dicembre 2008.

(3)

Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (operazione «Atalanta»).

(4)

In base all’articolo 11 dell’azione comune 2008/851/PESC, lo status delle forze dirette dall’Unione europea e del loro personale che stazionano o sono presenti nel territorio terrestre di Stati terzi, o che operano nelle acque territoriali di Stati terzi o nelle loro acque interne, è stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 24 del trattato.

(5)

A seguito dell’autorizzazione data dal Consiglio il 18 settembre 2007, in conformità dell’articolo 24 del trattato, la presidenza, assistita dal Segretario generale/Alto rappresentante, ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica delle Seychelles.

(6)

È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica delle Seychelles nel quadro dell’operazione militare dell’Unione europea «Atalanta» è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

T. BILLSTRÖM


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica delle Seychelles nel quadro dell’operazione militare dell’Unione europea «Atalanta»

L’UNIONE EUROPEA (UE),

da una parte, e

LA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES, in seguito denominata «Stato ospitante»,

dall’altra,

in seguito insieme denominate «le parti»,

CONSIDERANDO:

le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) e 1851 (2008),

le lettere della Repubblica delle Seychelles in data 2 aprile 2009 e 21 agosto 2009 che chiedono la presenza della forza navale dell’UE nel proprio territorio,

l’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell’Unione europea, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia,

che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali, compreso lo Statuto della Corte penale internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito d’applicazione e definizioni

1.   Il presente accordo si applica alle forze dirette dall’Unione europea e al relativo personale.

2.   Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio dello Stato ospitante, inclusi le sue acque e il suo spazio aereo.

3.   Ai fini del presente accordo, si intende per:

a)

«forze dirette dall’Unione europea» (EUNAVFOR), i comandi militari dell’UE e i contingenti nazionali che contribuiscono all’operazione dell’Unione europea «Atalanta», i loro mezzi navali, i loro aeromobili, le loro attrezzature e i loro mezzi di trasporto;

b)

«operazione», la preparazione, la costituzione, l’esecuzione e il supporto della missione militare a seguito del mandato derivante dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) e da tutte le successive risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dalle lettere d’invito della Repubblica delle Seychelles in data 2 aprile 2009 e 21 agosto 2009;

c)

«comandante dell’operazione», il comandante dell’operazione;

d)

«comandante della forza dell’UE», il comandante nel teatro delle operazioni;

e)

«comandi militari dell’UE», i comandi militari e i loro elementi, a prescindere dalla loro ubicazione, posti sotto l’autorità di comandanti militari dell’UE che esercitano il comando o il controllo militare dell’operazione;

f)

«contingenti nazionali», le unità, i mezzi navali, gli aeromobili e gli elementi, incluse le pattuglie di protezione dei mezzi navali a bordo delle navi mercantili, che appartengono agli Stati membri dell’Unione europea e agli Stati terzi che partecipano all’operazione;

g)

«personale EUNAVFOR», il personale civile e militare assegnato all’EUNAVFOR, nonché il personale schierato per la preparazione dell’operazione, il personale che accompagna persone arrestate dall’EUNAVFOR e il personale in missione per uno Stato d’origine o un’istituzione dell’UE nel quadro dell’operazione, in servizio, salvo disposizioni diverse del presente accordo, nel territorio dello Stato ospitante, con l’eccezione del personale assunto in loco e del personale assunto da fornitori commerciali internazionali;

h)

«personale assunto in loco», il personale che ha la cittadinanza dello Stato ospitante o che vi risiede in modo permanente;

i)

«installazioni», tutti i locali, gli alloggi e i terreni richiesti per l’EUNAVFOR e per il relativo personale;

j)

«Stato d’origine», lo Stato che mette a disposizione dell’EUNAVFOR un contingente nazionale, inclusi gli Stati membri dell’Unione europea e gli Stati terzi che partecipano all’operazione;

k)

«acque», le acque interne, le acque arcipelagiche e il mare territoriale dello Stato ospitante e lo spazio aereo sopra tali acque;

l)

«corrispondenza ufficiale», tutta la corrispondenza relativa all’operazione e alle sue funzioni.

Articolo 2

Disposizioni generali

1.   L’EUNAVFOR e il relativo personale rispettano le leggi e le regolamentazioni dello Stato ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con gli obiettivi dell’operazione.

2.   L’EUNAVFOR informa regolarmente il governo dello Stato ospitante del numero dei membri del personale EUNAVFOR stazionati nel territorio dello Stato ospitante, nonché degli estremi dei mezzi navali, degli aeromobili e delle unità operanti nelle acque dello Stato ospitante o che effettuano scali nei suoi porti.

Articolo 3

Identificazione

1.   Il personale EUNAVFOR presente nel territorio terrestre dello Stato ospitante deve recare con sé in ogni momento il passaporto o la carta d’identità militare.

2.   I veicoli, gli aeromobili, i mezzi navali e gli altri mezzi di trasporto dell’EUNAVFOR recano contrassegni d’identificazione e/o targhe distintivi EUNAVFOR che sono comunicati preventivamente alle competenti autorità dello Stato ospitante.

3.   L’EUNAVFOR ha il diritto di esporre la bandiera dell’Unione europea e contrassegni, quali insegne militari, titoli e simboli ufficiali, sulle sue installazioni, sui veicoli e altri mezzi di trasporto. Le uniformi del personale EUNAVFOR recano un emblema distintivo EUNAVFOR. Su decisione del comandante della forza dell’UE, sulle installazioni, sui veicoli e altri mezzi di trasporto e sulle uniformi dell’EUNAVFOR possono essere esposte bandiere o insegne nazionali dei contingenti nazionali costitutivi dell’operazione.

Articolo 4

Attraversamento delle frontiere e circolazione nel territorio dello Stato ospitante

1.   Ad eccezione degli equipaggi dei mezzi navali e degli aeromobili dell’EUNAVFOR, il personale EUNAVFOR può entrare nel territorio dello Stato ospitante soltanto previa esibizione dei documenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1. Per l’ingresso, l’uscita o la permanenza sul territorio dello Stato ospitante il personale EUNAVFOR è esonerato dalle norme in materia di passaporti e visti, dalle ispezioni dei servizi per l’immigrazione e dai controlli doganali.

2.   Il personale EUNAVFOR è esonerato dall’applicazione delle regolamentazioni dello Stato ospitante in materia di registrazione e controllo degli stranieri, ma non acquisisce alcun diritto alla residenza o al domicilio permanente nel territorio dello Stato ospitante.

3.   Al momento dell’ingresso nell’aeroporto o nel porto dello Stato ospitante, l’EUNAVFOR rispetta le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ospitante in materia di salute pubblica e ambientale. A tal fine può essere concluso un accordo sulle modalità di attuazione di cui all’articolo 18.

4.   Allo Stato ospitante è fornito, a titolo informativo, un elenco generale delle risorse dell’EUNAVFOR in ingresso nel suo territorio. Tali risorse recano segni distintivi dell’EUNAVFOR. Le risorse e i mezzi di trasporto dell’EUNAVFOR che entrano, transitano o escono dal territorio dello Stato ospitante a supporto dell’operazione sono esonerati da qualsiasi obbligo di esibizione di inventari o di altri documenti doganali nonché da ogni ispezione.

5.   Il personale EUNAVFOR, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ospitante, è autorizzato alla guida di veicoli a motore, al governo di mezzi navali e al pilotaggio di aeromobili nel territorio dello Stato ospitante purché sia in possesso, rispettivamente, di una patente di guida, di un certificato di comandante o di una licenza di pilota nazionale, internazionale o militare in corso di validità.

6.   Ai fini dell’operazione, lo Stato ospitante concede all’EUNAVFOR e al personale EUNAVFOR la libertà di circolazione e di spostamento nel proprio territorio, comprese le sue acque e il suo spazio aereo. La libertà di circolazione nelle acque dello Stato ospitante comprende la libertà di fermata e ancoraggio in qualsiasi circostanza.

7.   Ai fini dell’operazione, l’EUNAVFOR può svolgere, nel territorio dello Stato ospitante, inclusi il suo mare territoriale e il suo spazio aereo, il lancio, l’appontaggio o il recupero di aeromobili o apparecchiature militari di qualunque tipo, previa autorizzazione dell’autorità dello Stato ospitante responsabile della sicurezza aerea.

8.   Ai fini dell’operazione, i sommergibili dell’EUNAVFOR non sono tenuti a navigare in superficie e ad esibire la loro bandiera nel mare territoriale dello Stato ospitante.

Ai fini dell’operazione, l’EUNAVFOR e i mezzi di trasporto che noleggia possono utilizzare strade, ponti, traghetti, aeroporti e porti pubblici senza pagamento di diritti, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi. L’EUNAVFOR non è esonerata dal pagamento di ragionevoli contributi finanziari per i servizi richiesti e ricevuti, alle stesse condizioni previste per le forze armate dello Stato ospitante.

Articolo 5

Privilegi e immunità dell’EUNAVFOR concessi dallo Stato ospitante

1.   Le installazioni, i mezzi navali e gli aeromobili dell’EUNAVFOR sono inviolabili. Non è consentito agli agenti dello Stato ospitante di penetrarvi senza il consenso del comandante della forza dell’UE.

2.   Le installazioni dell’EUNAVFOR, il loro mobilio e gli altri beni che vi si trovano, nonché i suoi mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo.

3.   L’EUNAVFOR, i suoi beni e risorse, ovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell’immunità giurisdizionale di ogni genere.

4.   Gli archivi e i documenti dell’EUNAVFOR sono inviolabili in ogni tempo e ovunque essi si trovino.

5.   La corrispondenza ufficiale dell’EUNAVFOR è inviolabile.

6.   Per quanto riguarda le merci acquistate e importate, i servizi forniti e le installazioni utilizzate dall’EUNAVFOR ai fini dell’operazione, l’EUNAVFOR, nonché i suoi fornitori di mezzi o servizi, sono esonerati dal pagamento di qualsiasi imposta e tassa nazionale, regionale e comunale e di ogni onere di natura analoga. L’EUNAVFOR non è esonerata dal pagamento di imposte, tasse o oneri percepiti quale corrispettivo di servizi richiesti e prestati.

7.   Lo Stato ospitante consente l’ingresso e l’uscita per gli articoli destinati all’operazione e li esonera dal pagamento di tutti i dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi, diversi dagli oneri per l’immagazzinamento, il trasporto e altri servizi richiesti e prestati.

Articolo 6

Privilegi e immunità del personale EUNAVFOR concessi dallo Stato ospitante

1.   Il personale EUNAVFOR non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.

2.   I documenti, la corrispondenza e i beni del personale EUNAVFOR godono dell’inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 6.

3.   Il personale EUNAVFOR gode dell’immunità dalla giurisdizione penale dello Stato ospitante in qualsiasi circostanza.

Lo Stato d’origine o l’istituzione UE interessata, secondo i casi, possono rinunciare all’immunità dalla giurisdizione penale per il personale EUNAVFOR. Tale rinuncia deve sempre essere fatta per iscritto.

4.   I membri del personale EUNAVFOR godono dell’immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello Stato ospitante per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. Il comandante della forza dell’UE e l’autorità competente dello Stato d’origine o l’istituzione UE sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro del personale EUNAVFOR dinanzi a un giudice dello Stato ospitante. Prima dell’avvio del procedimento dinanzi al giudice, il comandante della forza dell’UE e l’autorità competente dello Stato d’origine o l’istituzione UE certificano al suddetto giudice se l’atto in questione è stato compiuto dal membro del personale EUNAVFOR nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali.

Se l’atto è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato e si applicano le disposizioni dell’articolo 15. Se l’atto non è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può proseguire. La certificazione da parte del comandante della forza dell’UE e dell’autorità competente dello Stato d’origine o dell’istituzione UE è vincolante per la giurisdizione dello Stato ospitante che non può contestarla.

Il membro del personale EUNAVFOR che avvia un procedimento non ha più il diritto di invocare l’immunità dalla giurisdizione nei confronti di ogni controricorso direttamente collegato all’azione in giudizio principale.

5.   Il personale EUNAVFOR non può essere obbligato a rendere testimonianza. Tuttavia, l’EUNAVFOR e gli Stati d’origine si sforzano di produrre le deposizioni dei testimoni o le dichiarazioni giurate dei membri del personale dell’EUNAVFOR coinvolti in incidenti in relazione ai quali persone sono state trasferite in virtù di un accordo tra l’Unione europea e lo Stato ospitante sulle condizioni di trasferimento di presunti pirati e rapinatori a mano armata e dei loro beni dall’EUNAVFOR allo Stato ospitante.

6.   Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro del personale EUNAVFOR, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali. I beni dei membri del personale EUNAVFOR, certificati dal comandante della forza dell’UE come necessari per l’esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordine. Nei procedimenti civili i membri del personale EUNAVFOR non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale o ad ogni altra misura restrittiva.

7.   L’immunità di un membro del personale EUNAVFOR dalla giurisdizione dello Stato ospitante non lo esenta dalle giurisdizioni dei rispettivi Stati d’origine.

8.   Il personale dell’EUNAVFOR è esentato, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell’EUNAVFOR, dalle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato ospitante.

9.   I membri del personale EUNAVFOR sono esentati da qualunque forma di imposizione nello Stato ospitante sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall’EUNAVFOR o dagli Stati d’origine, nonché su ogni entrata percepita al di fuori dello Stato ospitante.

Lo Stato ospitante, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, consente l’ingresso e l’esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l’immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, per gli oggetti destinati all’uso personale di membri del personale EUNAVFOR.

I membri del personale EUNAVFOR sono esonerati dall’ispezione del loro bagaglio personale, a meno che non sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati ad uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena dello Stato ospitante. In tal caso, l’ispezione avviene solo alla presenza del membro del personale EUNAVFOR interessato o di un rappresentante autorizzato dell’EUNAVFOR.

Articolo 7

Personale assunto in loco

Il personale assunto in loco gode dei privilegi e delle immunità soltanto nella misura ammessa dallo Stato ospitante. Tuttavia, lo Stato ospitante esercita la propria giurisdizione su detto personale in maniera da non interferire indebitamente con lo svolgimento delle funzioni dell’operazione.

Articolo 8

Giurisdizione penale

Le autorità competenti dello Stato d’origine hanno il diritto di esercitare nel territorio dello Stato ospitante tutti i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legge dello Stato d’origine su tutti i membri del personale EUNAVFOR soggetti alla pertinente legge dello Stato d’origine. Ove possibile lo Stato ospitante si sforza di agevolare l’esercizio della giurisdizione da parte delle autorità competenti dello Stato d’origine.

Articolo 9

Uniforme e armi

1.   L’uso dell’uniforme è disciplinato dalle regole adottate dal comandante della forza dell’UE.

2.   In mare, il personale militare dell’EUNAVFOR, nonché il personale di polizia che accompagna persone arrestate dall’EUNAVFOR, possono portare armi e munizioni purché gli ordini ricevuti lo consentano, limitandosi strettamente alle esigenze operative.

3.   Nel territorio terrestre delle Seychelles, il personale EUNAVFOR può portare armi, purché gli ordini ricevuti lo consentano, all’interno del perimetro militare e in transito nel perimetro o tra le sue navi e aeromobili, nonché quando accompagna detenuti sospettati di pirateria. In qualsiasi altra occasione le armi possono essere portate unicamente previa autorizzazione ai sensi della legge delle Seychelles sulle armi da fuoco e le munizioni.

Articolo 10

Supporto dello Stato ospitante e contratti

1.   Lo Stato ospitante accetta, su richiesta, di assistere l’EUNAVFOR a trovare installazioni adeguate.

2.   Lo Stato ospitante, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, mette a disposizione a titolo gratuito le installazioni di cui è proprietario, nella misura in cui le installazioni in questione siano richieste per lo svolgimento di attività amministrative e operative dell’EUNAVFOR ad eccezione degli oneri dovuti per i servizi pubblici e del carburante.

3.   Lo Stato ospitante, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, contribuisce alla preparazione, alla costituzione, all’esecuzione e al supporto dell’operazione. Lo Stato ospitante presta assistenza e supporto all’operazione alle stesse condizioni previste per l’assistenza e il supporto alle forze armate dello Stato ospitante.

4.   La legislazione applicabile ai contratti conclusi dall’EUNAVFOR nello Stato ospitante è determinata da tali contratti.

5.   Il contratto può disporre che la procedura di composizione delle controversie di cui all’articolo 15, paragrafi 3 e 4, è applicabile alle controversie derivanti dall’applicazione del contratto.

6.   Lo Stato ospitante agevola l’attuazione dei contratti conclusi dall’EUNAVFOR con soggetti commerciali ai fini dell’operazione.

Articolo 11

Modifiche delle installazioni

1.   L’EUNAVFOR, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ospitante, è autorizzata a costruire o modificare le installazioni in funzione delle sue necessità operative.

2.   Lo Stato ospitante non chiede alcun indennizzo all’EUNAVFOR per tali costruzioni o modifiche.

Articolo 12

Decesso di membri del personale EUNAVFOR

1.   Il comandante della forza dell’UE ha il diritto di provvedere, adottando le disposizioni necessarie, al rimpatrio della salma di un membro del personale EUNAVFOR, nonché dei suoi effetti personali.

2.   Sulla salma dei membri del personale EUNAVFOR non possono essere praticate autopsie senza il consenso dello Stato di cui la persona deceduta ha la cittadinanza e la presenza di un rappresentante dell’EUNAVFOR e/o dello Stato di cui la persona deceduta ha la cittadinanza.

3.   Lo Stato ospitante e l’EUNAVFOR cooperano per quanto possibile ai fini di un tempestivo rimpatrio delle salme dei membri del personale EUNAVFOR.

Articolo 13

Sicurezza dell’EUNAVFOR e polizia militare

1.   Lo Stato ospitante adotta tutte le misure idonee ad assicurare la sicurezza e l’incolumità dell’EUNAVFOR e del suo personale.

2.   Il comandante della forza dell’UE può istituire un’unità di polizia militare per il mantenimento dell’ordine nelle installazioni dell’EUNAVFOR.

3.   All’esterno di tali installazioni, l’unità di polizia militare può, in consultazione e cooperazione con la polizia militare o la polizia dello Stato ospitante, intervenire anche per garantire il mantenimento dell’ordine e della disciplina tra il personale EUNAVFOR.

4.   Il personale EUNAVFOR che transita nel territorio dello Stato ospitante per accompagnare le persone arrestate dall’EUNAVFOR è autorizzato ad usare i necessari mezzi di coercizione fisica nei confronti di tali persone.

Articolo 14

Comunicazioni

1.   L’EUNAVFOR può installare e utilizzare stazioni radio trasmittenti e riceventi, nonché sistemi satellitari. Essa coopera con le autorità competenti dello Stato ospitante per evitare conflitti quanto all’utilizzazione delle frequenze idonee. L’accesso allo spettro delle frequenze è concesso dallo Stato ospitante a titolo gratuito in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.

2.   L’EUNAVFOR ha diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, fax e altri mezzi, e gode del diritto di installare le apparecchiature necessarie al mantenimento di tali comunicazioni all’interno delle installazioni dell’EUNAVFOR e tra di esse, inclusa la posa di cavi e linee di terra ai fini dell’operazione.

3.   All’interno delle proprie installazioni l’EUNAVFOR può prendere le disposizioni necessarie per l’inoltro della corrispondenza postale indirizzata al personale EUNAVFOR o da esso spedita.

Articolo 15

Richieste di indennizzo in seguito a decesso, lesioni, danni o perdite

1.   L’EUNAVFOR e il relativo personale non sono responsabili per i danni o le perdite riguardanti beni civili o pubblici causati da azioni intraprese dall’EUNAVFOR nell’esercizio di funzioni ufficiali o causati da attività relative a disordini civili o alla protezione dell’EUNAVFOR.

2.   Al fine di giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti beni civili o pubblici non contemplati dal paragrafo 1, nonché le richieste di indennizzo in caso di decesso o lesioni alle persone e le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti beni dell’EUNAVFOR sono trasmesse all’EUNAVFOR tramite le autorità competenti dello Stato ospitante, in relazione alle richieste di indennizzo presentate da persone fisiche o giuridiche dello Stato ospitante, oppure alle autorità competenti dello Stato ospitante, in relazione alle richieste di indennizzo presentate dall’EUNAVFOR.

3.   Se non è possibile giungere a una composizione amichevole, la richiesta di indennizzo è presentata a una commissione per le richieste di indennizzo composta pariteticamente di rappresentanti dell’EUNAVFOR e di rappresentanti dello Stato ospitante. La decisione sulle richieste di indennizzo è presa di comune accordo.

4.   Se la controversia non può essere composta nell’ambito della commissione per le richieste di indennizzo, essa:

a)

è composta per via diplomatica tra lo Stato ospitante e i rappresentanti dell’UE, per le richieste di indennizzo di un importo massimo pari a 40 000 EUR;

b)

è sottoposta ad un’istanza arbitrale, per le richieste di indennizzo di un importo superiore a quello di cui alla lettera a); le decisioni dell’istanza arbitrale sono vincolanti.

5.   L’istanza arbitrale è composta di tre arbitri, di cui uno nominato dallo Stato ospitante, uno dall’EUNAVFOR e il terzo congiuntamente dallo Stato ospitante e dall’EUNAVFOR. Se entro due mesi una delle parti non ha nominato un arbitro oppure se lo Stato ospitante e l’EUNAVFOR non hanno raggiunto un accordo sulla nomina del terzo arbitro, l’arbitro in questione è nominato dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Il comandante dell’operazione o della forza dell’UE e le autorità amministrative dello Stato ospitante concludono un accordo amministrativo inteso a definire il mandato della commissione per le richieste di indennizzo e dell’istanza arbitrale, le procedure applicabili all’interno di tali organi e le condizioni cui è soggetta la presentazione delle richieste di indennizzo.

Articolo 16

Collegamenti e controversie

1.   Tutte le questioni relative all’applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti dell’EUNAVFOR e delle competenti autorità dello Stato ospitante.

2.   Se non si giunge ad una composizione, le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte esclusivamente per via diplomatica tra i rappresentanti dell’UE e dello Stato ospitante.

Articolo 17

Disposizioni varie

1.   Quando il presente accordo fa riferimento ai privilegi, alle immunità e ai diritti dell’EUNAVFOR e del relativo personale, il governo dello Stato ospitante è responsabile dell’attuazione e del rispetto di detti privilegi, immunità e diritti da parte delle sue autorità locali competenti.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui godono, ai sensi di altri accordi, uno Stato membro dell’UE o qualsiasi altro Stato che contribuisce all’EUNAVFOR.

Articolo 18

Modalità di attuazione

Ai fini dell’attuazione del presente accordo, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di accordi separati conclusi tra il comandante dell’operazione o della forza dell’UE e le autorità amministrative dello Stato ospitante.

Articolo 19

Entrata in vigore e cessazione

1.   Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma e resta in vigore fino alla data di partenza dell’ultimo elemento dell’EUNAVFOR e dell’ultimo membro del personale dell’EUNAVFOR, secondo quanto notificato dall’EUNAVFOR. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento con preavviso scritto di sei mesi.

2.   In deroga al paragrafo 1, si considera che le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 8, all’articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7, all’articolo 6, paragrafi 1, 3, 4, 6, 8, 9, e 10, all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 11, all’articolo 13, paragrafi 1 e 2 e all’articolo 15 sono state applicate dalla data in cui il primo membro del personale EUNAVFOR è stato schierato, qualora detta data sia anteriore a quella di entrata in vigore del presente accordo.

3.   Il presente accordo può essere modificato con un accordo scritto tra le parti.

4.   La cessazione del presente accordo non pregiudica i diritti o gli obblighi derivanti dalla sua esecuzione prima della cessazione.

Fatto a Victoria, Seychelle, in duplice esemplare, in lingua inglese, addì 10 novembre 2009.

Per l’Unione europea

Per la Repubblica delle Seychelles


ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

10.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/20


DECISIONE 2009/917/GAI DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

sull’uso dell’informatica nel settore doganale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l’iniziativa della Repubblica francese,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Le amministrazioni doganali, insieme ad altre autorità competenti, sono responsabili, alle frontiere esterne della Comunità ed entro i suoi confini territoriali, della prevenzione, della ricerca e della repressione delle infrazioni sia delle norme comunitarie sia delle leggi nazionali.

(2)

La salute, la moralità e la sicurezza dei cittadini sono gravemente minacciate dall’aumento dei traffici illeciti di tutti i generi.

(3)

È necessario intensificare la cooperazione tra le amministrazioni doganali mediante l’introduzione di procedure che consentano loro di agire in comune e di scambiarsi dati personali e di altro genere relativi ai traffici illeciti, avvalendosi della nuova tecnologia per la gestione e la trasmissione di tali informazioni, tenuto conto della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (2), e fatti salvi i principi enunciati nella raccomandazione n. R (87) 15 del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, del 17 settembre 1987, intesa a regolamentare l’uso dei dati di carattere personale nel settore della polizia [in seguito denominata «raccomandazione n. R (87) 15»].

(4)

È inoltre necessario rafforzare la complementarità con l’azione svolta a livello di cooperazione con l’Ufficio europeo di polizia (Europol) e l’Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust) consentendo a tali organismi di accedere ai dati del sistema informativo doganale, incluso l’archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, per adempiere ai propri compiti nei limiti del loro mandato.

(5)

L’accesso al sistema informativo doganale a scopo di lettura dovrebbe consentire a Europol di operare un controllo incrociato delle informazioni ottenute con altri mezzi e di quelle disponibili nelle suddette banche dati, individuare nuovi collegamenti finora non individuabili e effettuare un’analisi più completa. L’accesso all’archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali a scopo di lettura dovrebbe consentire a Europol di scoprire collegamenti tra indagini penali, al momento ignoti a Europol, che hanno una dimensione interna ed esterna all’Unione europea.

(6)

L’accesso al sistema informativo doganale a scopo di lettura dovrebbe consentire a Eurojust di ottenere immediatamente informazioni necessarie per delineare un preciso quadro d’insieme iniziale che permetta di individuare e rimuovere gli ostacoli giuridici e conseguire migliori risultati nell’azione penale. L’accesso all’archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali a scopo di lettura dovrebbe consentire a Eurojust di ricevere informazioni sulle indagini in corso o chiuse nei vari Stati membri e di rafforzare in tal modo il sostegno alle autorità giudiziarie negli Stati membri.

(7)

Poiché l’attività quotidiana delle amministrazioni doganali comporta l’applicazione di disposizioni sia comunitarie che non comunitarie, è necessario assicurare che le disposizioni sulla mutua assistenza e la cooperazione amministrativa in ambedue i settori evolvano allo stesso modo. È pertanto opportuno tener conto delle disposizioni relative al sistema informativo doganale e all’archivio d’identificazione dei fascicoli a fini doganali del regolamento (CE) n. 766/2008 (3).

(8)

Gli Stati membri riconoscono i vantaggi che l’uso completo dell’archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali offrirà per il coordinamento e il rafforzamento della lotta contro la criminalità transnazionale e si impegnano pertanto a inserire dati in detta banca dati nella maggiore misura possibile.

(9)

L’esperienza acquisita dall’entrata in vigore della convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale del 26 luglio 1995 (in seguito denominata «convenzione SID») (4) mostra che l’utilizzo del sistema informativo doganale soltanto ai fini di osservazione e di rendiconto, di sorveglianza discreta o di controlli specifici non permette di conseguire pienamente l’obiettivo del sistema, vale a dire facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali.

(10)

Un’analisi strategica dovrebbe aiutare i responsabili al livello più elevato a definire i progetti, gli obiettivi e le politiche della lotta antifrode, a programmare le attività e a dispiegare le risorse necessarie per conseguire gli obiettivi operativi.

(11)

Un’analisi operativa riguardante le attività, i mezzi e le intenzioni di determinate persone o imprese che non rispettano o sembrano non rispettare le leggi nazionali dovrebbe aiutare le autorità doganali a prendere in casi specifici i provvedimenti adeguati per conseguire gli obiettivi in materia di lotta antifrode.

(12)

È opportuno pertanto sostituire la convenzione SID.

(13)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(14)

La presente decisione non impedisce agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali relative all’accesso del pubblico ai documenti ufficiali,

DECIDE:

CAPITOLO I

ISTITUZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DOGANALE

Articolo 1

1.   È istituito un sistema informativo automatizzato comune a fini doganali (in seguito denominato «Sistema informativo doganale» o «il sistema»).

2.   Il sistema informativo doganale ha lo scopo, secondo la presente decisione, di facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali rendendo più rapidamente disponibili i dati e più efficaci le procedure di cooperazione e di controllo delle amministrazioni doganali degli Stati membri.

CAPITOLO II

DEFINIZIONI

Articolo 2

Ai fini della presente decisione, si intendono per:

1)

«leggi nazionali», le disposizioni legislative o regolamentari di uno Stato membro la cui applicazione competa in tutto o in parte all’amministrazione doganale di tale Stato, riguardanti:

a)

la circolazione delle merci soggette a misure di divieto, restrizione o controllo, in particolare a quelle contemplate agli articoli 30 e 296 del trattato che istituisce la Comunità europea («trattato CE»);

b)

le misure volte a controllare i movimenti di denaro contante all’interno della Comunità, ove tali misure siano adottate a norma dell’articolo 58 del trattato CE;

c)

il trasferimento, la conversione, l’occultamento o la dissimulazione di beni o proventi derivanti, direttamente o indirettamente, dal traffico internazionale illecito di stupefacenti o da violazioni:

i)

delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro, della cui applicazione è responsabile in tutto o in parte l’amministrazione doganale di tale Stato membro per quanto riguarda il traffico transfrontaliero di merci, soggette a misure di divieto, limitazione o controllo, in particolare quelle di cui agli articoli 30 e 296 del trattato CE, nonché le accise non armonizzate;

ii)

dell’insieme delle disposizioni comunitarie e delle relative disposizioni applicative che disciplinano l’importazione, l’esportazione, il transito e il soggiorno delle merci oggetto di scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, nonché tra gli Stati membri nel caso di merci non aventi status comunitario ai sensi dell’articolo 23 del trattato CE o di merci sottoposte a controlli o indagini supplementari al fine di accertare il loro status comunitario;

iii)

dell’insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario nell’ambito della politica agricola comune e delle norme specifiche adottate per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; ovvero

iv)

dell’insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario in materia di accise armonizzate nonché di IVA all’ importazione, assieme alle relative disposizioni nazionali di attuazione o utilizzate in tale quadro;

2)

«dati personali», qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

3)

«Stato membro che ha fornito i dati», uno Stato membro che inserisce dati nel sistema informativo doganale;

4)

«analisi operativa», l’analisi delle operazioni che costituiscono, o sembrano costituire, infrazioni alle leggi nazionali attraverso la realizzazione delle seguenti fasi:

a)

la raccolta d’informazioni, compresi i dati personali;

b)

la valutazione dell’affidabilità della fonte d’informazioni e delle informazioni stesse;

c)

la ricerca, la rilevazione metodica e l’interpretazione delle relazioni esistenti tra tali informazioni o tra queste e altri dati significativi;

d)

la formulazione di constatazioni, ipotesi o raccomandazioni di cui possano servirsi direttamente come informazioni sui rischi le autorità competenti per prevenire e individuare altre operazioni contrarie alle leggi nazionali e/o per identificare con precisione la persona o le imprese implicate in tali operazioni;

5)

«analisi strategica», la ricerca e la rilevazione delle tendenze generali in materia di infrazioni alle leggi nazionali, mediante una valutazione della possibilità che si verifichino e dell’ampiezza e dell’incidenza di determinate forme di operazioni contrarie alle leggi nazionali, allo scopo di determinare priorità, di comprendere meglio il fenomeno o la possibilità che si verifichino, di riorientare le azioni di prevenzione e di scoperta delle frodi e di rivedere l’organizzazione dei servizi. Per l’analisi strategica possono essere utilizzati soltanto i dati resi anonimi.

CAPITOLO III

FUNZIONAMENTO E UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DOGANALE

Articolo 3

1.   Il sistema informativo doganale consiste in una banca dati centrale cui si può accedere tramite terminali in ogni Stato membro. Il sistema comprende esclusivamente i dati, compresi i dati personali, necessari al raggiungimento del proprio scopo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, relativi alle categorie seguenti:

a)

merci;

b)

mezzi di trasporto;

c)

imprese;

d)

persone;

e)

tendenze in materia di frode;

f)

disponibilità di competenze professionali;

g)

articoli bloccati, sequestrati o confiscati;

h)

denaro contante bloccato, sequestrato o confiscato.

2.   La Commissione provvede alla gestione tecnica dell’infrastruttura del sistema informativo doganale secondo le regole previste dalle disposizioni d’applicazione adottate dal Consiglio.

La Commissione riferisce della gestione al comitato di cui all’articolo 27.

3.   La Commissione comunica a detto comitato le disposizioni pratiche adottate per la gestione tecnica.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri stabiliscono gli elementi da inserire nel sistema informativo doganale relativamente a ciascuna delle categorie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, per quanto necessario alla realizzazione dello scopo del sistema. Nella categoria di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), non devono figurare in nessun caso dati personali.

2.   Nell’ambito delle categorie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d), le informazioni personali inserite nel sistema sono limitate alle informazioni seguenti:

a)

cognome, cognome da nubile, nomi, cognomi precedenti, pseudonimi o appellativi;

b)

data e luogo di nascita;

c)

cittadinanza;

d)

sesso;

e)

numero, luogo e data di rilascio dei documenti d’identità (passaporti, carte d’identità, patenti di guida);

f)

indirizzo;

g)

segni particolari oggettivi e permanenti;

h)

motivo dell’inserimento dei dati;

i)

azione proposta;

j)

codice di allarme atto a segnalare che la persona ha già fatto uso di armi o di violenza ovvero è sfuggita alle autorità;

k)

numero d’immatricolazione del mezzo di trasporto.

3.   Nell’ambito della categoria di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), le informazioni personali inserite nel sistema sono limitate ai cognomi e nomi degli esperti.

4.   Nell’ambito delle categorie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e h), le informazioni personali sono limitate alle informazioni seguenti:

a)

cognome, cognome da nubile, nomi, cognomi precedenti, pseudonimi o appellativi;

b)

data e luogo di nascita;

c)

cittadinanza;

d)

sesso;

e)

indirizzo.

5.   Non sono comunque inseriti nel sistema informativo doganale i dati personali elencati nell’articolo 6 della decisione quadro 2008/977/GAI.

Articolo 5

1.   I dati relativi alle categorie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a g), sono inseriti nel sistema informativo doganale unicamente a fini di osservazione e di rendiconto, di sorveglianza discreta, di controlli specifici e di analisi strategica o operativa.

I dati della categoria di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera h) sono inseriti nel sistema informativo doganale soltanto a fini di analisi strategica o operativa.

2.   Ai fini delle azioni di cui al paragrafo 1, i dati personali nell’ambito delle categorie di cui all’articolo 3, paragrafo 1 possono essere inseriti nel sistema informativo doganale soltanto se vi sono motivi sostanziali, in particolare sulla base di precedenti attività illecite, per ritenere che la persona interessata abbia effettuato, stia effettuando o intenda effettuare gravi infrazioni alle leggi nazionali.

Articolo 6

1.   Se le azioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, sono attuate, è possibile raccogliere e trasferire, interamente o in parte, le informazioni seguenti allo Stato membro che ha fornito i dati:

i)

l’avvenuta individuazione della merce, del mezzo di trasporto, dell’impresa o della persona oggetto di segnalazione;

ii)

il luogo, l’ora o il motivo del controllo;

iii)

l’itinerario seguito e la destinazione del viaggio;

iv)

le persone che accompagnano la persona in questione o gli occupanti del mezzo di trasporto utilizzato;

v)

i mezzi di trasporto utilizzati;

vi)

gli oggetti trasportati;

vii)

le circostanze relative all’individuazione della merce, dei mezzi di trasporto, della società e della persona.

Quando dette informazioni sono raccolte nel quadro delle azioni di sorveglianza discreta, occorre prendere iniziative intese a garantire che la discrezione della sorveglianza non sia compromessa.

2.   Nel quadro dei controlli specifici di cui all’articolo 5, paragrafo 1, le persone, i mezzi di trasporto e gli oggetti possono essere ispezionati, entro i limiti permessi e a norma delle leggi, dei regolamenti e delle procedure dello Stato membro in cui ha luogo l’ispezione. Se la legislazione di uno Stato membro non ammette il controllo specifico, questo viene automaticamente convertito dal medesimo Stato membro in un’osservazione e rendiconto ovvero in sorveglianza discreta.

Articolo 7

1.   L’accesso diretto ai dati inseriti nel sistema informativo doganale è riservato alle autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro. Tali autorità nazionali sono le amministrazioni doganali, ma possono altresì comprendere altre autorità competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all’articolo 1, paragrafo 2.

2.   Ciascuno Stato membro invia agli altri Stati membri e al comitato di cui all’articolo 27 un elenco delle proprie autorità competenti designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo per accedere direttamente al sistema informativo doganale e precisa, per ciascuna autorità, a quali dati può avere accesso e per quali scopi.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio può, mediante decisione unanime, consentire l’accesso al sistema informativo doganale ad organizzazioni internazionali o regionali. Per prendere questa decisione il Consiglio tiene conto di tutti gli accordi bilaterali vigenti e di ogni parere in merito all’adeguatezza delle misure di protezione dei dati da parte dell’autorità comune di controllo di cui all’articolo 25.

Articolo 8

1.   Gli Stati membri, Europol e Eurojust possono utilizzare i dati ottenuti dal sistema informativo doganale soltanto per lo scopo previsto all’articolo 1, paragrafo 2. Essi possono tuttavia utilizzare tali dati a fini amministrativi o di altro genere, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel sistema e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite. In tal caso l’utilizzazione è conforme alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro che intende servirsi dei dati conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/977/GAI e dovrebbe tener conto del principio 5.2.i della raccomandazione n. R (87) 15.

2.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 4 del presente articolo, l’articolo 7, paragrafo 3, e gli articoli 11 e 12, i dati ottenuti dal sistema informativo doganale sono utilizzati soltanto dalle autorità nazionali di ciascuno Stato membro designate dallo Stato stesso, le quali sono competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure del medesimo Stato, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all’articolo 1, paragrafo 2.

3.   Ciascuno Stato membro invia agli altri Stati membri e al comitato di cui all’articolo 27 un elenco delle autorità competenti da esso nominate a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

4.   I dati ottenuti dal sistema informativo doganale possono, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel sistema e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite, essere messi a disposizione di autorità nazionali diverse da quelle designate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, di paesi terzi e di organizzazioni internazionali o regionali che intendono servirsene. Ciascuno Stato membro adotta misure speciali per garantire la sicurezza dei dati trasferiti a servizi situati al di fuori del proprio territorio. I particolari di tali misure devono essere comunicati all’autorità comune di controllo di cui all’articolo 25.

Articolo 9

1.   A meno che la presente decisione non stabilisca disposizioni più rigorose, l’inserimento di dati nel sistema informativo doganale è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che li fornisce.

2.   A meno che la presente decisione non stabilisca disposizioni più rigorose, l’utilizzazione dei dati del sistema informativo doganale, compresa l’attuazione di qualsiasi azione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, suggerita dallo Stato membro che ha fornito i dati, è disciplinata dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che utilizza tali dati.

Articolo 10

1.   Ciascuno Stato membro designa un’amministrazione doganale competente responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale.

2.   L’amministrazione di cui al paragrafo 1 è responsabile del corretto funzionamento del sistema informativo doganale nello Stato membro e adotta le misure necessarie per garantire l’osservanza della presente decisione.

3.   Gli Stati membri si comunicano il nome dell’amministrazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

1.   Europol ha il diritto, nei limiti del suo mandato e ai fini dell’adempimento dei suoi compiti, di accedere ai dati inseriti nel sistema informativo doganale a norma degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, e di consultarli.

2.   Qualora una consultazione effettuata da Europol riveli la presenza di una corrispondenza tra le informazioni trattate da Europol e una registrazione nel sistema informativo doganale, Europol, tramite i canali definiti dalla decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (5), informa al riguardo lo Stato membro che ha effettuato la registrazione.

3.   L’uso delle informazioni ottenute tramite una consultazione del sistema informativo doganale è soggetto al consenso dello Stato membro che ha introdotto i dati nel sistema. Se detto Stato membro autorizza l’uso di tali informazioni, il loro trattamento è disciplinato dalla decisione 2009/371/GAI. Le informazioni sono trasferite da Europol a paesi terzi o organismi terzi solo con il consenso dello Stato che ha introdotto i dati nel sistema.

4.   Europol può chiedere altre informazioni agli Stati membri interessati, conformemente alla decisione 2009/371/GAI.

5.   Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, non spetta a Europol collegare le parti del sistema informativo doganale né trasferire i dati in esso contenuti cui ha accesso a sistemi informatici di raccolta ed elaborazione dei dati utilizzati da Europol o in funzione presso di esso, né scaricare o copiare altrimenti parti del sistema informativo doganale.

Europol limita l’accesso ai dati inseriti nel sistema informativo doganale a personale di Europol specificamente autorizzato.

Europol consente all’autorità di controllo comune, istituita a norma dell’articolo 34 della decisione 2009/371/GAI, di passare in rassegna le attività svolte nell’esercizio del suo diritto di accesso ai dati inseriti nel sistema informativo doganale e di consultazione.

6.   È inteso che il presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni della decisione 2009/371/GAI concernenti la protezione dei dati e la responsabilità per eventuali trattamenti non autorizzati o scorretti di tali dati da parte del personale Europol, né le competenze dell’autorità di controllo comune istituita a norma di detta decisione.

Articolo 12

1.   I membri nazionali di Eurojust, i loro aggiunti, assistenti e il personale specificamente autorizzato hanno il diritto, nei limiti del loro mandato e ai fini dell’adempimento dei compiti di Eurojust, di accedere ai dati inseriti nel sistema informativo doganale a norma degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, e di consultarli.

2.   Qualora una consultazione del sistema effettuata da un membro nazionale di Eurojust, da suoi aggiunti, assistenti o dal personale specificamente autorizzato riveli la presenza di una corrispondenza tra le informazioni trattate da Eurojust e una registrazione nel sistema informativo doganale, il membro nazionale informa al riguardo lo Stato membro che ha effettuato la registrazione. Qualsiasi informazione ottenuta a seguito di detta consultazione può essere comunicata a paesi e organismi terzi soltanto con il consenso dello Stato membro che ha effettuato la registrazione.

3.   È inteso che il presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni della decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dell’Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (6) concernenti la protezione dei dati e la responsabilità per eventuali trattamenti non autorizzati o scorretti di tali dati da parte dei membri nazionali di Eurojust, dei loro aggiunti, dei loro assistenti e del personale specificamente autorizzato, né le competenze dell’autorità di controllo comune istituita a norma di detta decisione.

4.   Nessuna parte del sistema informativo doganale cui hanno accesso i membri nazionali di Eurojust, i loro aggiunti, assistenti e il personale specificamente autorizzato può essere collegata a sistemi informatici di raccolta ed elaborazione dei dati utilizzati da Eurojust o in funzione presso di essa e nessun dato contenuto nei primi può essere trasferito verso il secondo né nessuna parte del sistema informativo doganale viene scaricata.

5.   L’accesso ai dati inseriti nel sistema informativo doganale è limitato ai membri nazionali di Eurojust, ai loro aggiunti, ai loro assistenti e al personale specificamente autorizzato e non si estende ad altro personale di Eurojust.

CAPITOLO IV

MODIFICA DEI DATI

Articolo 13

1.   Soltanto lo Stato membro che ha fornito i dati ha il diritto di modificare, completare, rettificare o cancellare i dati che ha inserito nel sistema informativo doganale.

2.   Qualora uno Stato membro che ha fornito i dati rilevi o sia portato a rilevare che i dati da esso inseriti sono di fatto inesatti oppure che sono stati inseriti o memorizzati contrariamente alla presente decisione, esso modifica, completa, rettifica o cancella nel modo idoneo i dati e ne informa gli altri Stati membri, Europol ed Eurojust.

3.   Se uno Stato membro, Europol o Eurojust dispone di prove indicanti che un dato è di fatto inesatto, oppure che è stato inserito o memorizzato nel sistema informativo doganale contrariamente alla presente decisione, esso ne informa quanto prima possibile lo Stato membro che lo ha fornito. Quest’ultimo controlla il dato in questione e, ove necessario, lo rettifica o lo cancella senza indugio. Inoltre informa gli altri Stati membri, Europol ed Eurojust della rettifica o della cancellazione effettuata.

4.   Uno Stato membro qualora al momento di inserire dati nel sistema informativo doganale noti che la sua segnalazione discorda, quanto a contenuto o ad azione suggerita, da una segnalazione precedente, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha effettuato quest’ultima. I due Stati membri cercano quindi di risolvere la questione. In caso di disaccordo, rimane valida la prima segnalazione, ma le parti di quella nuova, non discordanti dalla prima segnalazione, vengono inserite nel sistema.

5.   Fatta salva la presente decisione, se, in uno qualsiasi degli Stati membri, un tribunale o un’altra autorità competente dello Stato membro in questione adotta una decisione definitiva riguardo alla modifica, al completamento, alla rettifica o alla cancellazione di dati nel sistema informativo doganale, gli Stati membri si impegnano reciprocamente ad eseguire tale decisione. In caso di contrasto tra siffatte decisioni di tribunali o di altre autorità competenti, incluse quelle di cui all’articolo 23, paragrafo 1, in materia di rettifica o cancellazione, lo Stato membro che ha inserito i dati in questione li cancella dal sistema.

CAPITOLO V

CONSERVAZIONE DEI DATI

Articolo 14

1.   I dati inseriti nel sistema informativo doganale sono conservati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati inseriti. La necessità di conservarli è riesaminata almeno annualmente dallo Stato membro che li ha forniti.

2.   Entro il periodo di riesame lo Stato membro che ha fornito i dati può decidere di conservarli fino al riesame successivo, qualora ciò sia necessario per il raggiungimento dei fini per cui sono stati inseriti. Fatti salvi gli articoli 22 e 23, qualora non sia deciso di conservare i dati, questi sono automaticamente trasferiti nella parte del sistema informativo doganale il cui accesso è limitato a norma del paragrafo 4 del presente articolo.

3.   Il sistema informativo doganale informa automaticamente lo Stato membro che ha fornito i dati del previsto trasferimento dei dati stessi dal sistema informativo doganale ai sensi del paragrafo 2, con preavviso di un mese.

4.   I dati trasferiti a norma del paragrafo 2 del presente articolo continuano ad essere conservati per un anno nel sistema informativo doganale, ma, fatti salvi gli articoli 22 e 23, ad essi possono accedere soltanto un rappresentante del comitato di cui all’articolo 27 o le autorità di controllo di cui all’articolo 24 e all’articolo 25, paragrafo 1. Durante detto periodo essi possono consultare i dati soltanto ai fini di controllo della loro esattezza e legalità, dopo di che i dati devono essere cancellati.

CAPITOLO VI

ISTITUZIONE DI UN ARCHIVIO DI IDENTIFICAZIONE DEI FASCICOLI A FINI DOGANALI

Articolo 15

1.   Il sistema informativo doganale comprende, oltre ai dati di cui dell’articolo 3, i dati previsti dal presente capitolo, in una banca dati specifica (in seguito denominata «Archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali»). Fatte salve le disposizioni del presente capitolo e dei capitoli VII e VIII, le disposizioni della presente decisione si applicano anche all’archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali. Tuttavia, non si applica la deroga prevista all’articolo 21, paragrafo 2.

2.   L’archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali ha lo scopo di consentire alle autorità di uno Stato membro competenti in materia di indagini doganali, designate a norma dell’articolo 7, che aprano un fascicolo o che indaghino su una o più persone o imprese, e a Europol e a Eurojust, di individuare le autorità competenti degli altri Stati membri che stanno indagando o che hanno indagato su dette persone o imprese al fine di realizzare lo scopo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, mediante informazioni sull’esistenza di fascicoli d’indagine.

3.   Ai fini dell’archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri, a Europol, ad Eurojust e al comitato di cui all’articolo 27 l’elenco delle infrazioni gravi delle leggi nazionali.

Tale elenco comprende solo le infrazioni punibili:

a)

con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi; oppure

b)

con una ammenda non inferiore, nel massimo, a 15 000 EUR.

4.   Se lo Stato membro che effettua una ricerca nell’archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali necessita di più ampi ragguagli sui fascicoli archiviati riguardanti una persona o un’impresa, esso chiede l’assistenza dello Stato membro che ha fornito i dati, sulla base degli strumenti vigenti relativi all’assistenza reciproca.

CAPITOLO VII

FUNZIONAMENTO E UTILIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO DI IDENTIFICAZIONE DEI FASCICOLI A FINI DOGANALI

Articolo 16

1.   I dati dei fascicoli d’indagine saranno introdotti nell’archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali soltanto ai fini di cui all’articolo 15, paragrafo 2. Tali dati riguardano unicamente le categorie seguenti:

a)

la persona o l’impresa che è o è stata oggetto di un fascicolo d’indagine istruito da un’autorità competente di uno Stato membro, e che:

i)

a norma delle leggi nazionali dello Stato membro interessato, è sospettata di commettere o di aver commesso una violazione grave delle leggi nazionali, di parteciparvi o di avervi partecipato; o

ii)

è stata oggetto di una constatazione di una violazione; o

iii)

è stata oggetto di una sanzione amministrativa o giudiziaria per una delle suddette violazioni;

b)

il settore oggetto del fascicolo d’indagine;

c)

il nome, la cittadinanza e gli estremi dell’autorità dello Stato membro responsabile del fascicolo, unitamente al numero dello stesso.

I dati di cui alle lettere a), b) e c) sono introdotti in un registro di dati separatamente per ogni persona o impresa. Non sono permessi collegamenti tra registri di dati.

2.   I dati personali di cui al paragrafo 1, lettera a), si limitano soltanto ai dati seguenti:

a)

per le persone: cognome, cognome da nubile, nomi, cognomi precedenti, pseudonimi o appellativi, data e luogo di nascita, cittadinanza e sesso;

b)

per le imprese: ragione sociale, denominazione commerciale utilizzata, indirizzo, numero di identificazione IVA e numero di identificazione dei diritti di accisa.

3.   I dati sono introdotti per una durata limitata a norma dell’articolo 19.

Articolo 17

Uno Stato membro non è tenuto a registrare i dati di cui all’articolo 16 in casi particolari se e fintantoché detta registrazione nuoce all’ordine pubblico o ad altri interessi essenziali, in particolare costituisce una minaccia grave e immediata per la sicurezza pubblica sua o di un altro Stato membro o paese terzo, o se sono in gioco altri interessi essenziali di uguale importanza, o tali registrazioni possono costituire un grave danno ai diritti delle persone o pregiudicano indagini in corso.

Articolo 18

1.   L’introduzione di dati nell’archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali e la relativa consultazione sono riservate esclusivamente alle autorità di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

2.   Ogni interrogazione dell’archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali deve contenere i seguenti dati personali:

a)

per le persone: nome, e/o cognome, e/o cognome da nubile, e/o cognomi precedenti, e/o pseudonimi o appellativi, e/o data di nascita;

b)

per le imprese: ragione sociale e/o denominazione commerciale utilizzata, e/o indirizzo, e/o numero di identificazione IVA, e/o numero di identificazione dei diritti di accisa.

CAPITOLO VIII

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI DELL’ARCHIVIO DI IDENTIFICAZIONE DEI FASCICOLI A FINI DOGANALI

Articolo 19

1.   I termini di conservazione dei dati sono fissati conformemente alle leggi, ai regolamenti e alle procedure dello Stato membro che li inserisce. Tuttavia, in nessun caso possono essere superati i termini seguenti, che decorrono dalla data di inserimento dei dati nel fascicolo:

a)

tre anni per i dati relativi a fascicoli di indagine in corso, se in tale periodo non è stata constatata nessuna violazione. I dati sono cancellati prima dello scadere del termine di tre anni se sono trascorsi dodici mesi dall’ultimo atto investigativo;

b)

sei anni per i dati relativi a fascicoli d’indagine che hanno portato alla constatazione di una violazione, ma che non si sono ancora conclusi con una condanna o l’irrogazione di una ammenda;

c)

dieci anni per i dati relativi a fascicoli d’indagine da cui è scaturita una condanna o una ammenda.

2.   In tutte le fasi dell’indagine di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non appena in base alle leggi e ai regolamenti amministrativi dello Stato membro che ha fornito i dati una persona o un’impresa ai sensi dell’articolo 16 risulti estranea ai fatti, i dati che la riguardano sono cancellati immediatamente.

3.   L’archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali cancella automaticamente i dati dal momento in cui sono superati i termini di conservazione di cui al paragrafo 1.

CAPITOLO IX

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Articolo 20

La decisione quadro 2008/977/GAI si applica alla protezione dello scambio di dati a norma della presente decisione, salvo disposizione contraria della presente decisione.

Articolo 21

1.   I dati possono essere copiati solo per fini tecnici, purché tale operazione sia necessaria ai fini della ricerca di informazioni ad opera delle autorità di cui all’articolo 7.

2.   Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 1, i dati personali inseriti da altri Stati membri non possono essere copiati dal sistema informativo doganale in altri registri nazionali, tranne in caso di copie nei sistemi di gestione dei rischi intesi ad orientare i controlli doganali a livello nazionale oppure di copie in un sistema di analisi operativa utilizzato per coordinare le azioni. Dette copie possono essere effettuate nella misura necessaria a casi o indagini specifici.

3.   Nei due casi di eccezione di cui al paragrafo 2, soltanto gli analisti autorizzati dalle autorità nazionali di ciascuno Stato membro sono autorizzati a trattare i dati personali provenienti dal sistema informativo doganale nell’ambito di un sistema di gestione dei rischi inteso ad orientare i controlli doganali da parte delle autorità nazionali oppure nell’ambito di un sistema di analisi operativa utilizzato per coordinare le azioni.

4.   Ciascuno Stato membro invia agli altri Stati membri e al comitato di cui all’articolo 27 un elenco dei servizi di gestione dei rischi cui appartengono gli analisti autorizzati a copiare e a trattare i dati personali immessi nel sistema informativo doganale.

5.   I dati personali copiati dal sistema informativo doganale sono memorizzati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati copiati. La necessità di conservarli è esaminata almeno annualmente dallo Stato membro che li ha copiati. Il periodo di archiviazione non eccede dieci anni. I dati personali non necessari per proseguire l’analisi operativa sono immediatamente cancellati o resi anonimi.

Articolo 22

I diritti delle persone per quanto riguarda i dati personali inseriti nel sistema informativo doganale, in particolare il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o di blocco, sono esercitati conformemente alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro che attua la decisione quadro 2008/977/GAI in cui sono fatti valere. L’accesso è rifiutato nella misura in cui tale rifiuto è necessario e commisurato al fine di non pregiudicare indagini nazionali in corso, o durante il periodo di sorveglianza discreta o di osservazione e rendiconto. Nel valutare l’applicabilità di tale esenzione, si tiene conto dei legittimi interessi della persona in questione.

Articolo 23

1.   Nel territorio di ciascuno Stato membro, chiunque può, conformemente alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, adire il tribunale o l’autorità competente a norma delle leggi, dei regolamenti e delle procedure dello Stato membro in questione, oppure, se del caso, presentare un ricorso in relazione ai dati personali del sistema informativo doganale che lo riguardano, al fine di:

a)

far rettificare o cancellare dati personali di fatto inesatti;

b)

far rettificare o cancellare dati personali inseriti o memorizzati nel sistema informativo doganale contrariamente alla presente decisione;

c)

ottenere l’accesso ai dati personali;

d)

far bloccare i dati personali;

e)

ottenere un indennizzo a norma dell’articolo 30, paragrafo 2.

2.   Fatto salvo l’articolo 31, gli Stati membri interessati si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive di un tribunale o di un’altra autorità competente, in merito alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 24

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di controllo responsabili della protezione dei dati personali, incaricate di effettuare il controllo esterno di tali dati inseriti nel sistema informativo doganale conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI.

Articolo 25

1.   È istituita un’autorità comune di controllo. Essa è composta di due rappresentanti delle rispettive autorità nazionali indipendenti di controllo di ciascuno Stato membro.

2.   L’autorità comune di controllo sorveglia e garantisce l’applicazione delle disposizioni della presente decisione e della decisione quadro 2008/977/GAI per quanto riguarda la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali attraverso il sistema informativo doganale.

3.   A tal fine, all’autorità comune di controllo spetta sorvegliare il funzionamento del sistema informativo doganale, esaminare qualsiasi difficoltà di applicazione o interpretazione che possa sorgere durante il funzionamento, studiare eventuali problemi relativi all’applicazione della sorveglianza esterna da parte delle autorità nazionali di controllo degli Stati membri o all’esercizio dei diritti di accesso al sistema da parte delle persone, nonché formulare proposte al fine di trovare soluzioni comuni per i problemi.

4.   Ai fini dell’adempimento dei suoi compiti, l’autorità comune di controllo ha accesso al sistema informativo doganale.

5.   Le relazioni elaborate dall’autorità comune di controllo sono trasmesse alle autorità cui le autorità nazionali di controllo presentano le loro relazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 26

1.   Il garante europeo della protezione dei dati controlla le attività della Commissione per quanto concerne il sistema informativo doganale. Si applicano, di conseguenza, gli obblighi e le competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7).

2.   L’autorità nazionale di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, cooperano nel quadro delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato del sistema informativo doganale, anche attraverso l’emissione di raccomandazioni pertinenti.

3.   L’autorità nazionale di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a tal fine almeno una volta l’anno. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati.

CAPITOLO X

QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo 27

1.   È istituito un comitato composto di rappresentanti delle amministrazioni doganali degli Stati membri. Il comitato delibera all’unanimità nel caso del paragrafo 2, lettera a) e a maggioranza dei due terzi nel caso del paragrafo 2, lettera b). Esso adotta il suo regolamento interno all’unanimità.

2.   Il comitato è responsabile:

a)

dell’attuazione e della corretta applicazione della presente decisione, fatti salvi i poteri delle autorità di cui all’articolo 24, all’articolo 25, paragrafo 1 e all’articolo 26, paragrafo 1;

b)

del corretto funzionamento del sistema informativo doganale sul piano tecnico e operativo. Esso prende tutte le iniziative necessarie per garantire che le misure di cui agli articoli 14 e 28 siano correttamente attuate in relazione al sistema informativo doganale.

Ai fini del presente paragrafo, il comitato può avere accesso diretto ai dati del sistema informativo doganale e utilizzarli direttamente.

3.   Il comitato deve riferire annualmente al Consiglio, ai sensi del titolo VI del trattato sull’Unione europea, in merito all’ efficacia e al buon funzionamento del sistema informativo doganale formulando, all’occorrenza, raccomandazioni. La relazione è inviata per informazione al Parlamento europeo.

4.   La Commissione prende parte ai lavori del comitato.

CAPITOLO XI

SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DOGANALE

Articolo 28

1.   Tutte le misure di carattere amministrativo necessarie per mantenere la sicurezza sono adottate:

a)

dalle autorità competenti degli Stati membri, per quanto riguarda i rispettivi terminali del sistema informativo doganale nei loro rispettivi Stati membri, e da Europol e Eurojust;

b)

dal comitato di cui all’articolo 27 per quanto riguarda il sistema informativo doganale ed i terminali situati in una sede uguale a quella del sistema informativo doganale ed utilizzati per i fini tecnici ed i controlli di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2.   In particolare, le autorità competenti, Europol, Eurojust ed il comitato di cui all’articolo 27 adottano misure intese a:

a)

impedire alle persone non autorizzate di accedere alle installazioni utilizzate per l’elaborazione dei dati;

b)

impedire che i dati e i relativi supporti siano letti, duplicati, modificati o cancellati da persone non autorizzate;

c)

impedire l’inserzione non autorizzata dei dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione dei dati non autorizzata;

d)

impedire che persone non autorizzate possano accedere ai dati del sistema informativo doganale mediante dispositivi per la trasmissione dei dati;

e)

garantire, per quanto riguarda l’utilizzazione del sistema informativo doganale, che le persone autorizzate possano accedere soltanto ai dati di loro competenza;

f)

garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali autorità si possano trasmettere i dati mediante i dispositivi di trasmissione;

g)

garantire che sia possibile verificare e stabilire a posteriori quali dati siano stati inseriti nel sistema informativo doganale, quando e da chi, e verificare le consultazioni;

h)

impedire la lettura, duplicazione, modifica o cancellazione non autorizzata di dati durante la trasmissione degli stessi e il trasporto dei relativi supporti.

3.   Il comitato di cui all’articolo 27 verifica le interrogazioni del sistema informativo doganale al fine di controllare che le ricerche fatte siano ammissibili e siano state effettuate da utenti autorizzati. Almeno l’1 % di tutte le ricerche effettuate viene controllato. Una registrazione di tali ricerche e controlli è conservata nel sistema e viene usata soltanto per lo scopo indicato da detto comitato e dalle autorità di controllo di cui agli articoli 24 e 25 ed è cancellata dopo sei mesi.

Articolo 29

L’amministrazione doganale competente di cui all’articolo 10, paragrafo 1, è responsabile delle misure di sicurezza di cui all’articolo 28, per quanto riguarda i terminali situati nel territorio dello Stato membro interessato, delle funzioni di riesame di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2 e all’articolo 19 e, peraltro, della corretta attuazione della presente decisione, nei limiti necessari ai sensi delle leggi, dei regolamenti e delle procedure di tale Stato membro.

CAPITOLO XII

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

Articolo 30

1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i dati da esso inseriti nel sistema informativo doganale ai sensi dell’articolo 3, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 8 della decisione quadro 2008/977/GAI siano esatti, aggiornati, completi, affidabili e siano stati inseriti legalmente.

2.   Ciascuno Stato membro è responsabile, conformemente alla legislazione nazionale, dei danni causati ad una persona in seguito all’uso del sistema informativo doganale. Ciò vale anche per i danni causati da uno Stato membro che ha inserito dati inesatti o ha inserito o conservato dati illegalmente.

3.   Se uno Stato membro ricevente paga un risarcimento per i danni causati dall’uso di dati inesatti inseriti nel sistema informativo doganale da un altro Stato membro, quest’ultimo rimborsa allo Stato membro ricevente la somma versata a titolo di risarcimento, tenendo conto degli eventuali errori commessi dallo Stato membro ricevente.

4.   Europol ed Eurojust sono responsabili conformemente agli atti che li hanno costituiti.

Articolo 31

1.   I costi relativi all’acquisto, allo studio, allo sviluppo e alla manutenzione dell’infrastruttura informatica centrale (hardware), dei software e delle specifiche connessioni di rete, e ai relativi servizi di produzione, supporto e formazione, che sono indissociabili dal funzionamento del sistema informativo doganale ai fini dell’applicazione delle normative doganale e agricola comunitarie, nonché alla utilizzazione del sistema informativo doganale da parte degli Stati membri nel proprio territorio, incluse le spese di comunicazione, sono a carico del bilancio generale delle Comunità europee.

2.   I costi relativi alla manutenzione delle postazioni di lavoro/terminali nazionali dovuti all’attuazione della presente decisione sono a carico degli Stati membri.

CAPITOLO XIII

ATTUAZIONE E DISPOSITIVI FINALI

Articolo 32

Le informazioni fornite ai sensi della presente decisione sono scambiate direttamente tra le autorità degli Stati membri.

Articolo 33

Gli Stati membri adottano le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla presente decisione entro il 27 maggio 2011.

Articolo 34

1.   La presente decisione sostituisce la convenzione SID nonché il protocollo del 12 marzo 1999, stabilito in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, della convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all’inserimento nella convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto (8), e il protocollo dell’8 maggio 2003 stabilito ai sensi dell’articolo 34 del trattato sull’Unione europea recante modifica, per quanto attiene all’istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale (9), e ciò a decorrere dal 27 maggio 2011.

2.   Pertanto, la convenzione SID e i protocolli di cui al paragrafo 1 sono abrogati con effetto dalla data di applicazione della presente decisione.

Articolo 35

Salvo disposizione contraria della presente decisione, le misure di attuazione della convenzione SID e dei protocolli di cui all’articolo 34, paragrafo 1, sono abrogate con effetto dal 27 maggio 2011.

Articolo 36

1.   La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Essa si applica a decorrere dal 27 maggio 2011.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  Parere del 24 novembre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

(3)  Regolamento (CE) n. 766/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 48).

(4)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 33.

(5)  GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

(6)  GU L 138 del 4.6.2009, pag. 14.

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(8)  GU C 91 del 31.3.1999, pag. 2.

(9)  GU C 139 del 13.6.2003, pag. 2.


IV Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

10.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/31


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 28/08/COL

del 23 gennaio 2008

sul «regime legno» («Verdiskapningsprogrammet for tre») (Norvegia)

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

visto l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l’articolo 24,

visto l’articolo 1, paragrafo 2, della parte I, l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 6, l’articolo 7, paragrafo 5, l’articolo 13 e l’articolo 14 della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte,

vista la guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza (4) sull’applicazione e l’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE, in particolare i capitoli dedicati agli aiuti a finalità regionale, alla ricerca e sviluppo,

visti i regolamenti di esenzione per categoria per gli aiuti destinati alla formazione e sugli aiuti a favore delle piccole e medie imprese («PMI») nonché il regolamento sugli aiuti de minimis (5),

vista la decisione n. 147/06/COL dell’Autorità di avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente all’articolo 6 della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte (6),

considerando quanto segue:

I.   FATTI

1.   Procedimento

Con lettera del 1o febbraio 2005 (doc. n. 307555) l’Autorità ha ricevuto una denuncia (di seguito «la denuncia») da parte di un’associazione professionale norvegese dell’industria della muratura e del cemento armato, denominata «byggutengrenser.no» (il denunciante). Nella denuncia, ricevuta e protocollata dall’Autorità di vigilanza il 3 febbraio 2005, il denunciante afferma che lo Stato norvegese concede aiuti di Stato all’industria della costruzione in legno in base al Verdiskapningsprogrammet for tre, denominato anche Treprogrammet (di seguito «regime legno»).

Con lettera del 17 maggio 2006 e a seguito di diversi scambi epistolari (7), l’Autorità ha comunicato alle autorità norvegesi la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte in relazione al «regime legno».

Con lettera del 3 luglio 2006 della missione norvegese presso l’Unione europea, cui erano allegate lettere del ministero dell’Amministrazione pubblica e delle riforme e del ministero dell’Agricoltura e dell’alimentazione, entrambe datate 26 giugno 2006, le autorità norvegesi hanno presentato le loro osservazioni. Le lettere sono state ricevute e protocollate dall’Autorità in data 4 luglio 2006 (doc. n. 380386, di seguito denominato «Osservazioni delle autorità norvegesi sulla decisione di avviare il procedimento d’indagine formale»).

La decisione n. 147/06/COL di avviare il procedimento d’indagine formale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel relativo supplemento SEE. (8) L’Autorità ha invitato gli interessati a presentare osservazioni. L’Autorità non ha ricevuto alcuna osservazione dalle parti interessate.

Infine, nell’autunno del 2007, l’Autorità di vigilanza e le autorità norvegesi hanno avuto contatti informali per telefono e per posta elettronica in merito al «regime legno». Le informazioni ricevute dall’Autorità in proposito sono state confermate dalle autorità norvegesi con lettera spedita per posta elettronica in data 10 dicembre 2007 dal ministero dell’Amministrazione governativa e delle riforme (doc. n. 456845).

2.   Descrizione della misura proposta

2.1.   Obiettivo e gestione del «regime legno» come descritti negli atti legislativi preparatori

L’obiettivo del «regime legno» è illustrato in un libro bianco del governo destinato al Parlamento e relativo alla creazione di valore e di opportunità nell’ambito del settore forestale [St. meld. nr. 17 (1998-99 Verdiskapning og miljø — muligheter i skogssektoren), di seguito denominato «libro bianco»].

Obiettivo del libro bianco era di istituire una politica generale volta a un uso razionale e sostenibile delle risorse forestali e di incrementare il contributo del settore forestale all’economia nazionale e allo sviluppo generale della società norvegese. Il libro bianco proponeva l’introduzione di varie misure al fine di conseguire tale obiettivo, una delle quali era il «regime legno». A tale proposito, il libro bianco proponeva di istituire un regime quinquennale al fine di creare valore nel settore del materiale di legno e dell’industria della lavorazione (del legno). Più precisamente, il libro bianco prevedeva come obiettivo del «regime legno» l’incremento della creazione di valore nel settore forestale e dell’industria della lavorazione (del legno), nonché un maggiore contributo del settore forestale al conseguimento di una produzione e di un consumo più sostenibili (9). Nell’ambito di tali obiettivi il regime legno avrebbe dovuto concentrarsi su i) il miglioramento della lavorazione del materiale di legno; ii) l’incremento dell’impiego del materiale di legno; e iii) il miglioramento delle relazioni ai vari livelli commerciali fra il settore forestale e il mercato (10). Il libro bianco assegnava anche al nuovo regime l’obiettivo di individuare possibilità nei settori dello sviluppo di prodotti, del design e dell’architettura e di spianare la strada affinché il materiale di legno fosse considerato un materiale da costruzione interessante con un’ampia gamma di impieghi possibili (11). Infine, su un piano più generale, il libro bianco sottolineava che l’obiettivo di aumentare il valore dell’industria della lavorazione del legno era da conseguire a livello nazionale (12).

Il contesto per l’istituzione del «regime legno» è stato illustrato in modo più dettagliato in una raccomandazione al Parlamento da parte di una commissione parlamentare permanente (Innst. S. nr. 208 (1998-1999)], in data 3 giugno 1999 (di seguito denominata «la raccomandazione»). La raccomandazione propone, fra l’altro, di istituire un gruppo di lavoro per elaborare le strategie e le modalità di applicazione e per individuare il fabbisogno di finanziamento del nuovo regime.

Immediatamente dopo, nel luglio 1999, è stato istituito un gruppo di lavoro composto, fra gli altri, da rappresentanti del ministero dell’Agricoltura, delle associazioni commerciali, rispettivamente di produttori di legname da costruzione e di proprietari di foreste, di istituzioni per la ricerca e lo sviluppo, nonché da rappresentanti di aziende del settore al dettaglio. Il 14 aprile 2000 il gruppo di lavoro ha pubblicato una relazione («la relazione del gruppo di lavoro»), riguardante il contenuto, l’organizzazione e il finanziamento del «regime legno».

La relazione del gruppo di lavoro rammenta gli obiettivi del «regime legno» riportati nel libro bianco. Essa precisa inoltre che il regime dovrebbe essere limitato alla catena di lavorazione fra il settore forestale e l’industria di lavorazione meccanica del legno, ma dovrebbe anche includere la fornitura di materiale grezzo all’industria di trasformazione del legno (ad esempio al fine di migliorare la qualità, la precisione e la regolarità delle consegne) (13). La relazione del gruppo di lavoro afferma anche che l’obiettivo è che il «regime legno» si concentri sulle risorse di legno norvegesi e che i miglioramenti siano conseguiti nell’ambito delle imprese di lavorazione (del legno) norvegesi.

La relazione del gruppo di lavoro assegna la responsabilità della gestione e l’applicazione del regime legno a i) Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, generalmente denominato SND (che è stato riorganizzato e ridenominato Innovasjon Norge dal 1o gennaio 2004); e ii) un gruppo di gestione (il gruppo di gestione) composto di operatori del mercato nominati dal ministero dell’Agricoltura (14).

Secondo la relazione del gruppo di lavoro, a livello pratico i compiti del gruppo di gestione dovrebbero concentrarsi sulla valutazione e sullo sviluppo del regime (garantendo anche l’impegno da parte della catena di valore e verificando che le attività corrispondano all’obiettivo e alle strategie del regime), mentre Innovasjon Norge dovrebbe essere l’organismo responsabile dell’attuazione del regime (15). A tal fine, Innovasjon Norge è stato autorizzato ad approvare e assegnare tutti i finanziamenti ricevuti nell’ambito del regime.

Durante il procedimento d’indagine formale, le autorità norvegesi hanno spiegato di aver applicato i principi che sono alla base delle procedure di lavoro generali di Innovasjon Norge (allo scopo di gestire altri regimi di aiuti) nel contesto dell’attuazione del «regime legno» (16). Innovasjon Norge ha quindi concesso sovvenzioni nell’ambito del «regime legno» sulla base i) del documento «Superior Policy» di Innovasjon Norge (17); ii) degli orientamenti interni SEE di Innovasjon Norge; iii) della prima lettera annuale di attribuzione del ministero dell’Agricoltura (18); iv) dei procedimenti generali descritti nel manuale d’istruzioni per i responsabili del caso di Innovasjon Norge; e v) della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità (19). Da un punto di vista pratico, il documento più importante è rappresentato dagli orientamenti interni SEE, che costituiscono anche la base per gran parte delle osservazioni inoltrate dalle autorità norvegesi.

Gli orientamenti interni SEE sono stati elaborati da Innovasjon Norge sulla base dei regimi di aiuti norvegesi esistenti che gestisce. Essi contengono una spiegazione del concetto di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 2, dell’accordo SEE, estratto dalla guida sugli aiuti di Stato, e delle norme sugli aiuti de minimis, nonché una tabella che indica le intensità di aiuto per i regimi esistenti (20). Gli orientamenti interni SEE sono stati costantemente aggiornati e pertanto ne sono state presentate cinque diverse versioni all’Autorità (21).

Le autorità norvegesi hanno affermato che anche se la relazione del gruppo di lavoro non menziona condizioni da soddisfare affinché i progetti possano beneficiare di un aiuto, tali condizioni sono state formulate negli orientamenti interni SEE. Sebbene nella relazione del gruppo di lavoro non vi sia alcun riferimento specifico agli orientamenti interni SEE, le autorità norvegesi fanno presente che quando si parla nella relazione del gruppo di lavoro di stabilire «principi e prassi» (nei limiti della legislazione SEE) allo scopo di attuare il «regime legno», ciò va inteso come un riferimento agli orientamenti interni SEE (22). Secondo le autorità norvegesi, in questo modo gli orientamenti interni SEE sono stati resi parte integrante del «regime legno» (23). Vengono date istruzioni ai responsabili del caso di Innovasjon Norge di valutare le domande sulla base delle norme contenute negli orientamenti interni SEE che considerano pertinenti. Qualora ritengano che esso non comporti alcun aiuto di Stato, il progetto può essere finanziato al 100 % (24).

2.2.   Base giuridica e bilanci annuali

Dai bilanci dello Stato risulta che il «regime legno» è finanziato dal ministero dell’Agricoltura e dell’alimentazione tramite stanziamenti annuali provenienti direttamente da detto bilancio. Le modalità specifiche relative al finanziamento del «regime legno» sono state stabilite nella proposta del governo al Parlamento che contiene il bilancio dello Stato per l’anno 2000 [St. prp. nr. 1 (1999-2000)] e in cui il finanziamento per il «regime legno» è stato incluso nel capitolo 1142 alla voce 71 (25). I bilanci degli anni seguenti hanno tutti assegnato degli importi per il «regime legno» (26).

La prima lettera di assegnazione annuale del ministero dell’Agricoltura a Innovasjon Norge assegna dei fondi a Innovasjon Norge e ne autorizza l’esborso in linea con l’obiettivo, il settore e i gruppi destinatari indicati nella relazione del gruppo di lavoro (27).

In una lettera del 29 settembre 2005, aggiornata dalla lettera del 3 luglio 2006, le autorità norvegesi hanno informato l’Autorità di vigilanza che gli stanziamenti ai fini del «regime legno» per gli esercizi finanziari dal 2000 al 2005 sono stati i seguenti:

Bilancio annuale

Anno

Bilancio (milioni di NOK)

Autorizzazioni (milioni di NOK)

2000

17

8,8

2001

25

25,7

2002

20

18,2

2003

36

39,3

2004

35

28,4

2005

33

39,5

Totale

166

159,9

Le sovvenzioni sono state erogate entro tre anni dall’anno in cui è stata data l’autorizzazione (tilsagn) e previo completamento del progetto da parte del beneficiario. Quando l’importo stanziato per un determinato anno non era stato speso completamente, l’importo restante veniva riportato all’anno successivo. Quindi, l’importo totale relativo alle autorizzazioni accordate in un determinato anno può essere più elevato dell’importo stanziato per quello stesso anno.

2.3.   Beneficiari dell’aiuto nell’ambito del «regime legno»

La relazione del gruppo di lavoro prevede che il «regime legno» debba essere rivolto a imprese ed altri operatori che presentino progetti concreti che rientrino nell’ambito delle strategie e nei settori di lavoro del regime e che contribuiscano ad aumentare la creazione di valore (28).

Le autorità norvegesi hanno inoltre precisato che il regime legno è aperto a tutti i settori interessati (definiti come «industria della trasformazione meccanica del legno) e ai settori che possono contribuire a conseguire l’obiettivo «regime legno», quali le imprese che sperimentano l’uso del legno abbinato ad altri materiali (29). Nell’ambito di questi parametri il regime è aperto a «privati, imprese, autorità e sindacati, indipendentemente dalla struttura o organizzazione dell’impresa» nonché a «istituti di ricerca e di insegnamento», indipendentemente dal paese in cui abbiano sede (30).

2.4.   Costi ammissibili e intensità dell’aiuto

Le autorità norvegesi hanno affermato che le sovvenzioni a titolo del «regime legno» sono concesse ai progetti che «… contribuiscano al conseguimento dell’obiettivo nel quadro delle strategie e dei settori di lavoro del programma» e che stimolino l’innovazione. Dalla relazione del gruppo di lavoro emerge che dovrebbero essere usate le tre strategie seguenti per conseguire gli obiettivi del «regime legno». Ognuna di esse dovrebbe essere realizzata tramite le attività specificate per ogni strategia (31). I costi di tali attività sono di conseguenza ammissibili al finanziamento a titolo del «regime legno».

i)

Strategie di elaborazione del profilo e di comunicazione (vale a dire incoraggiare l’impegno e la volontà di sviluppare la catena di valore, attrarre competenze, persone e capitale, aumentare la visibilità e incrementare i settori della foresta e della lavorazione del legno, concentrarsi sui vantaggi del legno in quanto materiale da costruzione e diffondere l’informazione).

Le misure da attuare al fine di realizzare tale strategia comprendono le campagne destinate a presentare il settore della foresta/del legno in modo positivo, la diffusione di informazioni sulle riviste di design/architettura incentrate sul legno e la fornitura di informazioni agli utilizzatori professionali, alle università, agli istituti d’insegnamento e ai consumatori. Fra le altre misure vi è la creazione di un portale Internet e di una rete destinata a diffondere l’informazione tramite la catena del valore e a funzionare come risorsa d’informazione generale. Si dovrebbero inoltre istituire punti d’incontro, sia a livello nazionale che regionale, che accolgano gruppi di ricerca e sviluppo, architetti, designer, gruppi specializzati in informatica, ricercatori di tendenze, innovatori, investitori ecc.

ii)

Strategie per lo sviluppo dei prodotti e dei prodotti innovativi (vale a dire realizzazione di nuove possibilità, idee e iniziative, che contribuiscano all’innovazione e a nuove creazioni).

Tra le misure da prendere rientrano programmi di sviluppo strutturale, la creazione di forum commerciali destinati alle piccole imprese, progetti d’innovazione collegati ai vari istituti d’insegnamento, concorsi per designer e architetti, lo sviluppo di nuovi prodotti nell’ambito di nuovi segmenti di mercato (quali il mercato ricreativo; impianti/infrastrutture per gli spazi pubblici; prodotti in legno per la cura del corpo ecc.) e progetti di sviluppo che si concentrino sulla creazione di profitto nella catena di valore (quali i materiali grezzi, i prodotti derivati, il commercio del legno e il commercio elettronico). Altre misure includono la creazione di un forum e di strutture per lo sviluppo di prodotti nuovi e innovativi, progetti innovativi per studenti e concorsi per architetti e designer finalizzati all’uso di materiali di legni specifici.

iii)

Strategie di cooperazione ed efficienza (che comprendono il miglioramento della distribuzione dei prodotti e dei processi nella catena del valore e nel rapporto costi/benefici, la creazione di valore e la redditività, nonché l’utilizzazione ottimale delle risorse umane e dell’infrastruttura).

Le iniziative in quest’ambito comprendono lo sviluppo di un sistema logistico integrato, volto a migliorare la rapidità della distribuzione delle merci e la qualità e il prezzo dei prodotti, la tecnologia dell’informazione per risparmiare costi a livello di vendita/distribuzione e lo sviluppo di sistemi informatici per poter comunicare lungo tutta la catena di valore al fine di aumentare la qualità. Ulteriori iniziative riguardano i concorsi, gli studi preparatori relativi allo sviluppo di un sistema informatico integrato e l’informatizzazione delle informazioni relative ai prodotti in tutta la catena di valore, programmi di eccellenza riguardanti il rapporto costi/benefici nello sviluppo di valore, nonché misure volte alla creazione di profitto nel settore forestale, dell’industria del legno e del relativo commercio.

Gli orientamenti interni SEE specificano i costi ammissibili per le PMI, le attività di formazione e la ricerca e lo sviluppo, nonché per gli «investimenti» (effettuati da PMI e in settori regionali). Nell’allegato 1 del presente documento viene fornita la traduzione delle descrizioni dei costi ammissibili degli orientamenti interni SEE (32).

Sebbene gli orientamenti interni SEE specifichino le intensità d’aiuto per le PMI (33), per altri tipi di aiuto le intensità sono indicate soltanto in riferimento ad una tabella intitolata «Tassi massimi di finanziamento per i regimi gestiti da Innovation Norway: dimensioni delle imprese e settori ammissibili agli aiuti». Una traduzione di tale tabella, nella quale non figura alcun riferimento al «regime legno», viene presentata nell’allegato II della presente decisione.

Poiché la tabella indica due diverse intensità di aiuti per gli studi preparatori per la ricerca e lo sviluppo nell’ambito dei regimi intitolati «OFU/IFU» e «Omstilling og nyskapning», le autorità hanno spiegato che al «regime legno» è stata applicata l’intensità applicabile al regime «OFU/IFU». La differenza fra le intensità degli aiuti consiste nel fatto che l’intensità degli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica svolti da grandi imprese nel contesto di ricerche precompetitive (per grandi imprese) può giungere al 55 % a titolo del regime «Omstilling og nyskapning», mentre la corrispondente intensità degli aiuti a titolo del regime «OFU/IFU» è limitata al 50 %.

Le sovvenzioni a titolo del regime legno sono, in linea di massima, subordinate ai contributi dei beneficiari sotto forma di finanziamenti e di forza lavoro (34). Tuttavia, non vi sono dei requisiti minimi per il cofinanziamento; anzi, la quota dello stesso varia a seconda degli obiettivi e della natura del progetto. In questo contesto le autorità norvegesi hanno affermato che gli aiuti nell’ambito del regime legno vengono concessi sulla base delle intensità indicate negli orientamenti interni SEE, in modo tale che, di fatto, c’è sempre una certa percentuale di cofinanziamento.

Ciononostante, le autorità hanno spiegato di aver adottato una pratica nel contesto del «regime legno» consistente nel finanziare determinati progetti al 100 % dei costi, nel qual caso non vi è cofinanziamento. A questo proposito le autorità hanno fatto riferimento alla relazione del gruppo di lavoro che prevede che: «La parte che viene finanziata nell’ambito del regime varia in funzione dell’obiettivo e della natura dei progetti. Il regime può finanziare i costi dell’intero progetto qualora sia difficile identificare i beneficiari diretti del progetto, ad esempio nel caso di progetti consistenti interamente in studi o in studi preparatori. La quota di finanziamento nell’ambito del regime può essere quindi bassa in caso di progetti i cui principali e diretti beneficiari siano i partecipanti stessi al progetto. Devono essere applicate le norme del SEE sugli aiuti di Stato. Nei limiti fissati da tali norme si devono elaborare principi e prassi amministrative per il regime» (35).

Le autorità hanno poi spiegato che la prassi di concedere il 100 % del finanziamento è stata applicata nei casi in cui è stato difficile individuare gli interessati che avrebbero beneficiato direttamente dei progetti (o in cui si ritiene che le singole imprese ricevano soltanto un beneficio modesto), come nel caso degli studi preparatori e delle relazioni in particolari settori d’intervento. Un esempio di questo tipo di progetti ai cui hanno fatto riferimento le autorità è la sovvenzione di 125 000 NOK al Norsk Treteknisk Institutt per un progetto di sviluppo di pannelli di tamponamento per uso interno (36). Le autorità norvegesi hanno affermato che i risultati (del progetto) erano accessibili alle società che fanno parte del Norsk Treteknisk Institutt e che, in ogni caso, molte delle informazioni in possesso del Norsk Treteknisk Institutt generalmente potevano essere consultate attraverso la sua biblioteca.

2.5.   Aiuti «de minimis»

Le autorità norvegesi ritengono che le sovvenzioni concesse sulla base di specifiche norme a titolo del «regime legno» soddisfino le condizioni per essere considerate aiuti de minimis. Hanno spiegato che nei casi in cui sia stato concesso un aiuto de minimis, la lettera di autorizzazione inviata al beneficiario contiene un riferimento al massimale de minimis e al periodo di tempo da prendere in considerazione, nonché all’obbligo del beneficiario di notificare eventuali aiuti ottenuti da altre fonti nel periodo di tre anni dal momento in cui è stata concessa l’autorizzazione a ricevere l’aiuto (37).

Inoltre, le autorità hanno spiegato l’esistenza di una prassi amministrativa mediante la quale l’aiuto concesso, per esempio per la ricerca e lo sviluppo, può essere «integrato» con un aiuto de minimis. Questa pratica è prevista specificamente negli orientamenti interni SEE nelle versioni di settembre 2004 e luglio 2005 (38).

2.6.   Durata

Le autorità norvegesi hanno dichiarato che il «regime legno» era operativo dal 1o luglio 2000 (data a decorrere dalla quale potevano essere inoltrate le domande di aiuto) e doveva rimanere in vigore per cinque anni, fino alla fine del 2005 (l’ultima autorizzazione è stata concessa il 30 dicembre 2005) (39).

2.7.   Commercio in prodotti del legno

Dal libro bianco del governo per il Parlamento sulla creazione di valore e di opportunità nel settore forestale risulta che la Norvegia esporta prodotti del legno nell’Unione europea. In proposito, alla sezione 4.3 del libro bianco si menziona precisamente che «la Norvegia esporta circa l’85-90 % della produzione all’ingrosso di legno e prodotti cartacei e circa il 35 % della produzione di legname da costruzione. Le forniture per i paesi dell’UE ammontano rispettivamente al 70 % e al 90 % del totale delle esportazioni. Qualsiasi strategia o intervento politico nell’ambito dell’UE che incida sulle importazioni UE dei prodotti dell’industria forestale potrebbe avere grosse ripercussioni su tale settore in Norvegia» (40). Inoltre, nelle statistiche dell’Eurostat si può osservare che i prodotti del legno sono oggetto di vasti scambi nell’UE (41). Infine, dalle statistiche elaborate da Statistics Norway (Statistisk sentralbyrå) risulta che anche la Norvegia importa cospicue quantità di legname da costruzione, di legno lavorato e di prodotti del legno (Tømmer, trelast og kork.) dall’Unione europea (42).

2.8.   Campo di applicazione dell’accordo SEE

L’articolo 8, paragrafo 3, dell’accordo SEE recita:

«Ove non altrimenti specificato, le disposizioni del presente accordo si applicano soltanto:

a)

ai prodotti contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, esclusi i prodotti elencati nel protocollo 2;

b)

ai prodotti indicati nel protocollo 3, nel rispetto delle norme specifiche previste da tale protocollo».

Il legno e gli articoli di legno sono contemplati dal capitolo 44.

2.9.   Motivi che hanno indotto all’avvio del procedimento

L’Autorità ha avviato il procedimento d’indagine formale sulla base della constatazione preliminare che il «regime legno» riguarda gli aiuti di Stato che non potrebbero beneficiare di nessuna delle esenzioni previste nell’accordo SEE. Di conseguenza, l’Autorità dubita che il «regime legno» possa essere ritenuto compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE. È stato fatto presente che i documenti presentati dalle autorità norvegesi sul «regime legno» non contengono definizioni specifiche dei progetti, dei costi ammissibili e degli importi massimi di aiuti da poter concedere.

È stato chiesto alle autorità norvegesi di far sapere se esistessero eventuali istruzioni interne che stabilissero che il regime deve essere attuato conformemente alla guida sugli aiuti di Stato e/o ai regolamenti di esenzione per categoria. L’Autorità ha fatto notare, tuttavia, che anche qualora si potesse dimostrare l’esistenza di tale prassi amministrativa, essa potrebbe comunque considerare il regime incompatibile con il funzionamento dell’accordo SEE dal momento che, nel contesto del «regime legno», si attua la prassi di concedere il 100 % del finanziamento a progetti in cui l’autorità di gestione non considera la sovvenzione come un aiuto perché l’attività non può essere attribuita a singole imprese e si ritiene che produca soltanto un beneficio modesto.

Per quanto riguarda il fatto che le sovvenzioni concesse in base a norme specifiche sugli aiuti de minimis nell’ambito del «regime legno» soddisfino o meno le condizioni per essere considerate come aiuti de minimis ai sensi della guida sugli aiuti di Stato o del successivo regolamento de minimis (che ha sostituito in questa materia la guida sugli aiuti di Stato a partire dal 1o febbraio 2003) (43), l’Autorità ha ritenuto che le disposizioni in questione non siano compatibili con le norme sulla concessione di aiuti de minimis.

3.   Osservazioni delle autorità norvegesi

3.1.   Procedimento

Le autorità norvegesi riconoscono che avrebbero dovuto notificare formalmente il regime all’Autorità, ma sostengono che il solo fatto che il «regime legno» non sia stato comunicato non è sufficiente a far sì che l’Autorità possa concludere, esclusivamente su questa base, che il regime sia incompatibile con il funzionamento dell’accordo SEE.

3.2.   Sostanza

Le autorità norvegesi sostengono che le norme sostanziali in materia di aiuti di Stato dell’accordo SEE sono state rispettate nella pratica. Innanzitutto, il documento «Superior policy»di Innovasjon Norge stabilisce che tutti i finanziamenti devono essere concessi entro i limiti fissati dagli accordi internazionali ai quali la Norvegia aderisce. In secondo luogo, i responsabili del caso di Innovasjon Norge hanno ricevuto istruzioni (attraverso la relazione del gruppo di lavoro) di attuare il «regime legno» conformemente all’accordo SEE. Gli orientamenti interni SEE sono stati elaborati al fine di facilitare il rispetto delle disposizioni dell’accordo SEE. In terzo luogo, i responsabili del caso conoscono a fondo la guida sugli aiuti di Stato e partecipano a corsi di formazione sull’argomento. In caso di dubbio possono consultare l’ufficio legale di Innovasjon Norge.

Per quanto riguarda la prassi di sovvenzionare il 100 % dei costi dei progetti, le autorità norvegesi hanno sostenuto che tale prassi riguarda progetti che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo SEE, o perché non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, oppure perché l’aiuto è stato concesso sotto forma di aiuto de minimis. Le autorità hanno fornito una tabella che illustra la destinazione di tutti i finanziamenti concessi a titolo del «regime legno».

Le autorità affermano che in otto casi (illustrati da due esempi) l’aiuto è stato concesso a progetti che riguardano prodotti (ad esempio «legname su terreno») che non sono elencati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, e che quindi non rientrano nel campo di applicazione dell’accordo SEE.

Le autorità, inoltre, dichiarano che 114 beneficiari nel contesto del «regime legno» non hanno i requisiti per essere considerati «imprese» ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE perché non esercitano un’attività economica. In 15 casi esse ritengono che si tratti di «Istituti di insegnamento e di ricerca»; in 25 casi di «Enti pubblici» per cui si tratta di aiuti a comuni; mentre 74 casi riguardano aiuti a «organizzazioni professionali».

Per quanto riguarda i casi relativi agli «Istituti di insegnamento e di ricerca» (illustrati da due esempi, uno dei quali riguarda un’organizzazione senza fini di lucro) le autorità ritengono che non rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE sulla base della sezione 2.2 del precedente capitolo 14 della guida sugli aiuti di Stato alla ricerca e lo sviluppo, secondo cui «il finanziamento pubblico di attività di R&S svolte da istituti di istruzione superiore o di ricerca non-profit non rientra di norma nel campo d’applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE» e che stabilisce che «quando i risultati di progetti di R&S finanziati con fondi pubblici e svolti da tali istituti sono messi a disposizione delle imprese europee in modo non discriminatorio, l’Autorità di vigilanza EFTA di norma presuppone che non si tratti di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’Accordo SEE».

Le autorità norvegesi sostengono che l’aiuto a «organizzazioni professionali» (costitute da organizzazioni no-profit che si occupano di divulgazione di informazioni) non costituisce un aiuto di Stato perché il finanziamento non è destinato (direttamente) a imprese, bensì è stato trasmesso attraverso organizzazioni professionali che non sono considerate imprese. Esse rinviano alla decisione della Commissione relativa ad Asetra che, secondo le autorità norvegesi, è stata annullata perché Asetra non era un’impresa ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE (44). Sostengono, inoltre, che la Corte di giustizia ha interpretato «il concetto di “vantaggio economico”» in diversi casi e che nel caso C-143/99 Adria Wien il ragionamento della Corte indichi che occorre distinguere tra vantaggi astratti (cioè i costi che normalmente non sarebbero «inclusi nel bilancio» dell’impresa) da quelli che invece lo sarebbero (45).

Le autorità sostengono anche che in altri 31 casi (illustrati mediante diversi esempi) i beneficiari non hanno ottenuto vantaggi economici in quanto hanno fornito in cambio un servizio per cui tali casi non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE.

Le autorità norvegesi fanno riferimento alla lettera di autorizzazione che afferma che il destinatario debba fornire informazioni «sugli aiuti ricevuti sulla base di domande potenzialmente nuove di aiuti pubblici … Quest’obbligo si applica per tre anni a decorrere dal momento in cui è stata concessa l’autorizzazione. Il destinatario degli aiuti non può ricevere aiuti de minimis superiori a un totale di 100 000 EUR (circa 815 000 NOK) nel corso di un qualsiasi periodo di tre anni».

Le autorità sostengono che il riferimento a «qualsiasi periodo di tre anni» significa chiaramente che il destinatario degli aiuti non è autorizzato a ricevere aiuti de minimis durante un qualsiasi periodo di tre anni, prima o dopo la lettera di autorizzazione. L’obbligo di presentare informazioni sugli aiuti ricevuti tre anni dopo il momento in cui è stata ricevuta la lettera di autorizzazione deve essere interpretato nell’ambito del testo relativo all’obbligo di non ricevere aiuti per un «qualsiasi» periodo di tre anni. Secondo le autorità, ciò garantisce il rispetto del regolamento de minimis. Le autorità, inoltre, dichiarano che, in ogni caso, la maggior parte delle concessioni di aiuti è al di sotto del limite degli aiuti de minimis.

Tuttavia, le autorità norvegesi hanno anche spiegato che «in [determinati] casi non è stato comunque rispettato il quadro [procedurale] degli aiuti de minimis, perché si è ritenuto che l’aiuto fosse conforme alle norme sostanziali e alle esenzioni per categoria sugli aiuti a favore delle PMI, della R&S e della formazione». Le autorità hanno successivamente spiegato che il mancato rispetto delle norme procedurali a cui esse si riferivano riguardava 10 casi in cui era stato concesso un aiuto fino all’intensità permessa, che successivamente era stato integrato con un aiuto de minimis senza informare i beneficiari di tale elemento de minimis dell’aiuto.

Le autorità norvegesi sostengono che l’Autorità non ha prestato sufficiente attenzione alle prassi e ai procedimenti applicati da Innovasjon Norge nella valutazione della compatibilità dell’aiuto.

Le autorità affermano, fondamentalmente, che non è stato concesso alcun aiuto sotto forma di aiuto regionale a titolo del «regime legno» e che il prospetto (allegato agli orientamenti interni SEE) con l’indicazione delle intensità massime degli aiuti (anche per gli aiuti regionali) può aver determinato tale malinteso. Immediatamente dopo, le autorità affermano che, comunque, vi sono esempi in cui è stato concesso un aiuto a livello delle intensità massime autorizzate per la ricerca e lo sviluppo che è stato successivamente integrato con un aiuto regionale del 5 %. Viene fatto l’esempio dell’aiuto concesso all’impresa Trysil Skog AS.

Per quanto riguarda i 78 casi di ricerca e sviluppo (di cui si menzionano tre esempi) le autorità sostengono che l’aiuto è stato concesso conformemente alle norme sostanziali della Guida sugli aiuti di Stato. Si è tenuto conto della misura in cui un progetto prevede lo sviluppo di nuove tecnologie, conoscenze o metodi, ed è stata data la priorità ai progetti più innovativi. Si è anche tenuto conto del fatto che il progetto fosse o meno ammissibile al finanziamento da parte di altre fonti, ad esempio a titolo del regime «Skattefunn».

Le autorità sostengono che, sebbene il titolo e gli estremi di pubblicazione dei regolamenti di esenzione per categoria sugli aiuti a favore delle PMI e sugli aiuti destinati alla formazione non siano citati negli orientamenti interni SEE, tali regolamenti sono «in larga misura, integrati».

II.   VALUTAZIONE

1.   Esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE

L’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE stabilisce quanto segue:

«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati EFTA o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

Per essere definita aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, una misura deve soddisfare contemporaneamente i seguenti quattro criteri: deve i) conferire al beneficiario un vantaggio economico di cui non godrebbe nella normale attività imprenditoriale; ii) il vantaggio deve essere concesso dallo Stato o tramite risorse statali; iii) essere selettivo favorendo talune imprese o talune produzioni; e iv) falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra parti contraenti.

1.1.   Vantaggio economico

La misura deve conferire al beneficiario un vantaggio economico di cui non godrebbe nella normale attività imprenditoriale.

A titolo del «regime legno» le autorità norvegesi concedono sovvenzioni finanziarie a imprese, autorità, sindacati ecc., che possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi del regime. Le imprese beneficiarie di tali sovvenzioni godono di un vantaggio economico, vale a dire di una sovvenzione che non avrebbero ricevuto nel corso della loro normale attività imprenditoriale.

1.2.   Esistenza di risorse statali

Il vantaggio deve essere concesso dallo Stato o tramite risorse statali.

Le sovvenzioni concesse a titolo del «regime legno» sono finanziate dal ministero dell’Agricoltura e dell’alimentazione e sono di conseguenza finanziate direttamente dal bilancio dello Stato.

1.3.   Favorire talune imprese o talune produzioni

La misura deve favorire talune imprese o talune produzioni.

Dai vari lavori legislativi preparatori, quali il libro bianco o la raccomandazione del gruppo di lavoro, che hanno condotto all’istituzione del «regime legno», risulta che il regime è destinato a incrementare i) il valore nell’industria della lavorazione del legno; e ii) le relazioni ai diversi livelli commerciali fra il settore forestale e il mercato (comprendenti la fornitura di materiale grezzo all’industria per la lavorazione del legno) ed è anche destinato all’obiettivo più generale di aumentare l’utilizzazione effettiva del legno lavorato.

Di conseguenza, le sovvenzioni a titolo del «regime legno» sono concesse soltanto qualora si ritenga che possano avvantaggiare il settore della lavorazione del legno e le industrie connesse, nonché incrementare le forniture di materiale grezzo a tali industrie. Il «regime legno» favorisce le imprese nel settore dell’industria del legno escludendo altri settori ed è quindi di natura selettiva. A tale proposito la Corte EFTA ha ritenuto che una misura può essere selettiva anche se riguarda (le imprese di) un intero settore. (46)

Va osservato che, benché le sovvenzioni a titolo del «regime legno» si possano anche concedere a imprese in altri settori, ad esempio alle industrie che sperimentano l’impiego del legno abbinato ad altri materiali, tale alternativa è valida soltanto per le industrie che possono contribuire alla realizzazione dell’obiettivo generale del «regime legno» e cioè quello di migliorare il valore generale del settore della lavorazione del legno. L’Autorità quindi ritiene che anche questa opzione sia comunque destinata a favorire le imprese nel settore della lavorazione del legno e nelle industrie connesse.

1.4.   Distorsione della concorrenza ed effetto sugli scambi tra le parti contraenti

Le misure devono falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra le parti contraenti.

Sulla base del «regime legno» le autorità norvegesi concedono sovvenzioni alle imprese del settore della lavorazione del legno e alle imprese connesse. Oltre a ciò, l’industria norvegese esporta una gran parte del legname da costruzione all’ingrosso e dei prodotti del legno raffinati (fino al 90 %) in altri paesi SEE dove i prodotti del legno sono oggetto di vasti scambi. Inoltre, la Norvegia importa anche legname da costruzione, legno lavorato e prodotti del legno dall’Unione europea. In tali circostanze, la concessione di un aiuto alle imprese a titolo del «regime legno» rafforza la posizione dei beneficiari rispetto ad altre imprese che hanno sede in Norvegia o in altri paesi SEE e che sono concorrenti nel settore della lavorazione del legno e dei settori connessi. E poiché il legno è soltanto una delle materie prime utilizzate nel settore dell’edilizia, le sovvenzioni ricevute dalle imprese edili a titolo del «regime legno» rafforzano e consolidano la loro posizione nei confronti di altre imprese concorrenti nel settore dell’edilizia (47).

Su tale base, l’Autorità di vigilanza ritiene che la concessione di un aiuto finanziario alle imprese a titolo del «regime legno» falsi la concorrenza e incida sugli scambi.

1.5.   Conclusione ed esistenza di un regime di aiuti

Alla luce di quanto esposto finora, l’Autorità di vigilanza giunge alla conclusione che il «regime legno» soddisfa i requisiti dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE e costituisce quindi un aiuto di Stato. Tuttavia, le autorità norvegesi hanno sostenuto che determinate singole sovvenzioni concesse a titolo del «regime legno» non rientrano nel campo di applicazione dell’accordo SEE o non possono essere considerate aiuti di Stato.

L’Autorità è anche del parere (non contestato dalle autorità norvegesi) che, poiché il «regime legno» è un atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi singoli aiuti a imprese definite nell’atto in modo generale e astratto, esso costituisca un regime di aiuti ai sensi dell’articolo 1, lettera d), della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte. A questo proposito l’Autorità ricorda che nella causa C-310/99, la Corte di giustizia delle Comunità ha dichiarato che: «La decisione impugnata non doveva contenere un’analisi degli aiuti concessi in casi individuali sulla base di tale regime. È solo a livello del recupero degli aiuti che si renderà necessario verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata (48).». In linea con questa giurisprudenza, l’Autorità ha valutato il «regime legno» sulla base delle caratteristiche del regime (e non le circostanze di ciascun singolo aiuto concesso a titolo del regime). Le argomentazioni delle autorità norvegesi non possono influire su questa valutazione ma entreranno in gioco soltanto se e quando si discuterà del recupero. La conclusione relativa alla compatibilità o meno del regime con il funzionamento dell’accordo SEE non pregiudica la questione del recupero nei casi particolari degli aiuti concessi. Come osservato nella sentenza citata in precedenza, si tratta di una seconda fase e il recupero sarà imposto esclusivamente nei casi in cui siano state effettivamente violate disposizioni sostanziali sugli aiuti di Stato.

L’Autorità osserva che le autorità norvegesi non hanno contestato il fatto che il «regime legno» consenta la concessione di finanziamenti per quanto riguarda prodotti contemplati nell’accordo SEE, come ad esempio il legno. Né hanno contestato il fatto che il «regime legno» preveda la possibilità di finanziare enti che possono essere considerati imprese ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE. Infine, è indiscusso il fatto che il «regime legno» non ha finanziato esclusivamente beneficiari che fornivano un servizio in cambio.

In altre parole, il regime stesso prevedeva la concessione di aiuti di Stato. La possibilità che determinati destinatari nel contesto del «regime legno» possano non rientrare nell’ambito di applicazione dell’accordo SEE (perché i loro prodotti non sono contemplati nell’accordo o perché non sono imprese ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE) non incide affatto sul fatto che il «regime legno» soddisfa i criteri per essere considerato un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

2.   Requisiti procedurali

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte, «all’Autorità di vigilanza EFTA si devono comunicare, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti volti a concedere o modificare aiuti […]. Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure proposte prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

L’Autorità osserva innanzitutto che, alla luce del fatto che il capitolo 44 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione (su legname e articoli di legno) è regolato dall’accordo SEE, il «regime legno» deve essere valutato sulla base dell’accordo. Le autorità norvegesi non hanno notificato il «regime legno» prima della sua attuazione e non hanno quindi rispettato l’obbligo imposto dall’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte. Di conseguenza, l’aiuto di Stato concesso a titolo del «regime legno» costituisce un «aiuto illegale» ai sensi dell’articolo 1, lettera f), della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte.

3.   Compatibilità dell’aiuto

Come punto preliminare, l’Autorità osserva che, sebbene il «regime legno» contenga delle precisazioni, ad esempio, sugli obiettivi e i costi ammissibili, non sembra prevedere alcuna condizione in base alla quale concedere aiuti. Un regime che non preveda alcuna limitazione specifica per la concessione di aiuti (ad esempio per quanto riguarda l’intensità degli aiuti) non può essere autorizzato dall’Autorità come compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE. Il fatto che, nella pratica, la guida sugli aiuti di Stato abbia potuto essere rispettata in singoli casi, non modifica questa posizione ma, come osservato sopra al punto I-1.5, ha effetto solo sulla decisione in merito alla necessità o meno del recupero.

Tuttavia, l’Autorità osserva, in questo contesto, che le autorità norvegesi hanno affermato che la menzione nella relazione del gruppo di lavoro dell’applicazione del regime sulla base di «principi e pratiche» nei limiti della legislazione del SEE, è un riferimento implicito agli orientamenti interni SEE. L’Autorità presuppone che le autorità norvegesi abbiano ritenuto che tali orientamenti che stabiliscono, per esempio, le intensità massime di aiuto autorizzate dalla legislazione del SEE nei diversi casi, dovessero essere considerati come le norme del regime e le condizioni alle quali sarebbe stato concesso l’aiuto nell’ambito del «regime legno». In altre parole, il regime non conteneva una serie di norme identificabili che limitassero la concessione di aiuti a titolo dello stesso.

Per quanto riguarda l’osservazione delle autorità norvegesi secondo le quali «la guida è costantemente aggiornata», l’Autorità ricorda che la compatibilità di un aiuto di Stato illegale con il funzionamento dell’accordo SEE deve essere valutata in base ai criteri sostanziali fissati nello strumento in vigore nel momento in cui l’aiuto è stato concesso o, nel caso di un regime, nel momento in cui è stato istituito il regime. Inoltre, ogni revisione delle norme di un regime deve essere esaminata al fine di determinare se costituisce una modifica al regime ai sensi della decisione n. 195/04/COL (49). La valutazione che segue, quindi, esamina gli orientamenti interni SEE di Innovasjon Norge, comprese le successive modifiche, per verificare se, in quanto insieme di norme del «regime legno», si sarebbe potuto considerare compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE, e in particolare con la guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità e con i regolamenti di esenzione per categoria applicabili di volta in volta.

3.1.   Compatibilità con l’articolo 61, paragrafo,2 dell’accordo SEE

Nessuna delle deroghe previste all’articolo 61, paragrafo 2, dell’accordo SEE è applicabile al presente caso, poiché il «regime legno» non è destinato agli obiettivi elencati in tali disposizioni.

3.2.   Compatibilità con l’articolo 61, paragrafo 3, dell’accordo SEE

Un aiuto di Stato è considerato compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo SEE, qualora sia destinato a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita è basso in modo anomalo o dove si registra una grave forma di sottocupazione. Tuttavia, non essendovi zone definite in tal modo nella carta norvegese degli aiuti regionali, tale disposizione non è pertinente (50).

Inoltre, la deroga di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE non si applica poiché l’aiuto di Stato concesso a titolo del «regime legno» non è volto a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia della Norvegia.

Nondimeno, può essere applicabile la deroga prevista all’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE, che prevede che si possono considerare compatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Ciò vale se la misura è conforme alla guida sugli aiuti di Stato o, ove opportuno, al regolamento di esenzione per categoria applicabile.

Sono ammissibili all’aiuto le imprese che abbiano sede in talune regioni indicate dalla carta norvegese degli aiuti a finalità regionale di cui sopra, e che soddisfino le condizioni previste dalla Guida sugli aiuti di Stato a finalità regionale (51).

Le autorità norvegesi hanno sostenuto che l’aiuto nell’ambito del «regime legno» non è stato concesso sotto forma di aiuto a finalità regionale. Tuttavia, l’Autorità osserva che il «regime legno» è stato attuato sulla base degli orientamenti interni SEE che offrono la possibilità di concedere aiuti (agli investimenti) regionali (52). Inoltre, le autorità hanno fatto riferimento a casi in cui l’aiuto alla ricerca e sviluppo è stato integrato con un aiuto a finalità regionale del 5 % (il caso dell’impresa Trysil Skog AS ne è un esempio).

L’Autorità osserva che le condizioni stabilite dalla guida sugli aiuti di Stato sulla concessione di aiuti a finalità regionale devono essere soddisfatte anche nei casi in cui viene concessa una maggiorazione mediante un aiuto regionale. Tuttavia, né la relazione del gruppo di lavoro né gli orientamenti interni sul SEE fanno riferimento alle condizioni da soddisfare per la concessione di aiuti a finalità regionale, come ad esempio l’individuazione di benefici regionali (sotto forma di investimenti produttivi o di creazione di posti di lavoro), né includono alcun riferimento alla carta norvegese degli aiuti regionali. In tali circostanze l’Autorità non può avere la certezza che le norme sugli aiuti a finalità regionale nell’ambito del «regime legno» siano conformi alla guida sugli aiuti di Stato finalità regionale.

Gli aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE quando sono soddisfatte le relative condizioni della guida sugli aiuti di Stato (53). Quest’ultima fissa le definizioni di diversi tipi di ricerca e sviluppo, in particolare «ricerca fondamentale», «ricerca industriale» e «attività di sviluppo precompetitiva» e le rispettive intensità valide per ciascuna di queste categorie.

L’Autorità osserva che le attività di ricerca ammissibili, i costi ammissibili e le intensità di aiuto fissate negli orientamenti interni sul SEE corrispondono a quelli stabiliti nella guida sugli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, salvo per quanto riguarda gli studi tecnici preparatori. La tabella sulle intensità di aiuto degli orientamenti interni SEE prevede due diverse intensità di aiuto per gli studi tecnici preparatori svolti da grandi imprese nel contesto della ricerca precompetitiva, specificamente del 50 % e del 55 % (54), mentre la guida sugli aiuti di Stato stabilisce esplicitamente che l’intensità di aiuto risultante da un cumulo di maggiorazioni non possa superare il 50 % per la ricerca precompetitiva (55).

Dal momento che una delle intensità di aiuto indicate negli orientamenti interni SEE non è conforme alla guida sugli aiuti di Stato e che non vi è prova dell’esistenza di istruzioni date ai responsabili per l’applicazione dell’intensità di aiuto per il regime OFU/IFU, che è conforme agli orientamenti in materia di aiuti di Stato, sembrerebbe che le norme del «regime legno» prevedano che l’intensità di aiuto possa superare il massimale stabilito dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato. Inoltre, l’Autorità non ha ricevuto alcuna argomentazione convincente al fine dell’accettazione di un’intensità di aiuto più elevata di quella indicata nella guida sugli aiuti di Stato.

Gli aiuti concessi in conformità dei regolamenti di esenzione per categoria a favore delle PMI e/o gli aiuti destinati alla formazione sono considerati compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE sempre che il regime soddisfi tutte le condizioni del regolamento sulle esenzioni per categoria e contenga un esplicito riferimento a esso (citandone il titolo e il riferimento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) (56). Tuttavia, né i bilanci dello Stato, né la relazione del gruppo di lavoro, né nessuno degli altri lavori legislativi preparatori riguardanti il «regime legno» contiene un riferimento all’applicazione del regolamento di esenzione per categoria sulle PMI, né al regolamento di esenzione per categoria in materia di aiuti destinati alla formazione. Inoltre, l’Autorità di vigilanza non ha ricevuto nessuna informazione da parte delle autorità norvegesi relativa all’eventuale applicazione di uno dei regolamenti di esenzione per categoria ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le autorità norvegesi non hanno rispettato gli obblighi formali previsti nei regolamenti di esenzione per categoria; pertanto il «regime legno» non può essere considerato conforme alle esenzioni per categoria.

Cionondimeno, il «regime legno» può essere considerato compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE sulla base dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE alla luce dei principi sostanziali stabiliti nei regolamenti di esenzione per categoria sugli aiuti a favore delle PMI e sugli aiuti destinati alla formazione. A questo proposito l’Autorità osserva che tutte le definizioni, i costi ammissibili e le intensità d’aiuto relative agli aiuti alla formazione degli orientamenti interni SEE (57) corrispondono al regolamento di esenzione per categoria per gli aiuti alla formazione. Inoltre, le definizioni, i costi ammissibili e l’intensità degli aiuti applicabili ai servizi di consulenza e fiere per le PMI, indicati negli orientamenti interni SEE (58), corrispondono al regolamento di esenzione per categoria per le PMI.

Tuttavia, secondo la sezione 4.3.2 degli orientamenti interni SEE, le PMI possono ricevere aiuti per progetti di «rete e cooperazione», un obiettivo che è chiaramente al di fuori dell’ambito di applicazione delle disposizioni sostanziali contenute nel regolamento di esenzione per categoria sulle PMI. Di conseguenza, bisogna appurare se i finanziamenti concessi per tali obiettivi possano essere considerati compatibili sulla base della guida sugli aiuti di Stato sulle PMI o sulla base dei principi fondamentali in essi stabiliti e derivanti direttamente all’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE (59).

La guida sugli aiuti di Stato stabilisce che possono essere concessi finanziamenti per la «cooperazione» alle PMI a condizione che non vi siano ripercussioni sulla concorrenza in misura contraria all’interesse comune. Su tale base, l’Autorità ritiene che la possibilità prevista dagli orientamenti interni SEE di finanziare le PMI ai fini dell’«individuazione di partner di lavoro, dell’elaborazione di strategie e della formalizzazione della cooperazione durante la fase di costituzione» potrebbe essere accettabile.

Invece, l’Autorità ritiene che la possibilità di finanziare «azioni comuni straordinarie» (60) non identificate durante la «fase operativa» permetta anche di finanziare, in qualsiasi momento, un’ampia gamma di misure che non rientrerebbero necessariamente nell’ambito della cooperazione fra PMI e potrebbe quindi alterare le condizioni della concorrenza in misura contraria all’interesse comune. Le autorità norvegesi, interrogate su questo punto, hanno risposto che i finanziamenti concessi in virtù di detta disposizione erano destinati esclusivamente a servizi di consulenza. Tuttavia, nello stesso contesto le autorità hanno affermato che la disposizione permetteva anche di finanziare «servizi connessi» nell’ambito dell’assistenza alle reti.

Sulla base di disposizioni così vaghe e indeterminate, l’Autorità ritiene di non poter avere la certezza che le norme del regime relative ai finanziamenti a favore delle PMI siano conformi alla guida sugli aiuti di Stato o ai principi fondamentali in essa contenuti e, di conseguenza, di non poter considerare detto regime compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE in virtù dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE.

La relazione del gruppo di lavoro prevede che il regime possa finanziare integralmente i costi di un progetto qualora sia difficile identificare i diretti beneficiari dello stesso. Le autorità hanno spiegato che il finanziamento del 100 % dei costi di un progetto avviene, per esempio, nei casi in cui è difficile identificarne i diretti beneficiari, oppure quando si ritiene che i destinatari ne ricevano solo un modesto beneficio (cioè nel caso di studi e relazioni preliminari in particolari settori d’intervento), tenuto conto che non vi è alcun aiuto in questi casi (61).

Per quanto riguarda tale pratica, occorre fare le seguenti osservazioni: 1) sebbene le autorità norvegesi si riferiscano a studi e relazioni preliminari come esempi di casi in cui non vi sono aiuti, la guida sugli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo ha fissato delle intensità massime per gli aiuti per gli studi tecnici di fattibilità mostrando che il finanziamento di studi (anche se di natura preparatoria) può essere considerato come aiuto di Stato (62); e 2) a meno che l’importo degli aiuti non sia al di sotto della soglia de minimis, il fatto di ottenere un beneficio modesto non esclude, di per sé, la presenza di aiuti di Stato.

Su tale base, l’Autorità ritiene che la prassi di finanziare il 100 % dei costi di un progetto non si basi su criteri che garantirebbero l’assenza di aiuti di Stato e poiché il finanziamento del 100 % non è accettabile in virtù di nessuna disposizione della guida sugli aiuti di Stato e le autorità norvegesi non hanno dimostrato che, in questo caso, una tale intensità degli aiuti era giustificata direttamente dall’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE, l’Autorità ritiene che un regime che autorizzi una pratica di questo tipo sia incompatibile con il funzionamento dell’accordo SEE.

Come emerge da quanto esposto in precedenza, per diverse ragioni il «regime legno» non è conforme alla guida sugli aiuti di Stato e non soddisfa le condizioni necessarie per una deroga diretta in virtù dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dellaAccordo SEE. Di conseguenza, l’Autorità ritiene che il «regime legno» non possa essere considerato compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE.

3.3.   Aiuti d’importanza minore («de minimis»)

Secondo le autorità norvegesi il «regime legno» contiene norme che stabiliscono condizioni che, se soddisfatte, permettono di considerare le sovvenzioni aiuti de minimis. L’Autorità ritiene che le disposizioni pertinenti contenute nel «regime legno» non siano conformi alle norme sugli aiuti de minimis.

Una misura di aiuto può essere considerata un aiuto de minimis ai sensi della guida sugli aiuti di Stato o del successivo regolamento de minimis e in tal caso essa non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE e non deve essere notificata. Poiché il «regime legno» è stato in vigore fra il 1o luglio 2000 e la fine del 2005, esso deve essere valutato sulla base dei due tipi di norme de minimis (63).

Sia il regolamento de minimis che la guida sugli aiuti di Stato prevedono che le autorità nazionali possono concedere aiuti de minimis soltanto dopo aver verificato che l’importo totale dell’aiuto de minimis ricevuto dall’impresa non sia maggiorato da aiuti de minimis ricevuti durante i tre anni precedenti. Sia il regolamento de minimis che la guida sugli aiuti di Stato stabiliscono che un modo accettabile di verificare che sia rispettata la soglia de minimis è quello di ottenere informazioni in merito dal beneficiario (64).

Quando viene concesso un aiuto de minimis a titolo del «regime legno», si fa riferimento alle norme de minimis e i beneficiari sono informati dell’obbligo di notificare alle autorità gli eventuali altri aiuti de minimis ricevuti nei tre anni successivi all’autorizzazione di beneficiare di tale aiuto de minimis.

Nella decisione di avviare il procedimento d’indagine formale, l’Autorità ha ritenuto che, poiché questo obbligo di notifica riguarda esclusivamente gli aiuti de minimis ricevuti dopo la concessione dell’aiuto a titolo del «regime legno», ai beneficiari non è stato richiesto di comunicare se fossero stati ricevuti aiuti de minimis prima di ricevere l’aiuto de minimis a titolo del «regime legno». Tuttavia, le autorità norvegesi hanno sostenuto che la lettera di autorizzazione menzionava anche la norma secondo la quale gli aiuti ricevuti nel corso di «qualsiasi periodo di tre anni» non possono superare la soglia de minimis.

L’Autorità osserva che l’obbligo del beneficiario di fornire informazioni sugli aiuti concessi «a partire dal momento in cui riceve la lettera di autorizzazione» è incompatibile con la norma secondo cui gli aiuti ricevuti nel caso di «qualsiasi periodo di tre anni» non possono superare la soglia de minimis. In tali circostanze, l’Autorità non può avere la certezza che il beneficiario percepisca chiaramente questo messaggio come un obbligo di notificare gli aiuti ricevuti durante «qualsiasi periodo di tre anni». L’Autorità, di conseguenza, mantiene la sua posizione iniziale secondo la quale, nella misura in cui le disposizioni in questione sono da considerarsi parte delle norme del regime, non si può concludere che esse garantiscano ex ante il rispetto delle disposizioni sugli aiuti de minimis (65).

Indipendentemente da ciò, l’Autorità osserva che, almeno nelle versioni degli orientamenti interni SEE del settembre 2004 e del luglio 2005, il «regime legno» autorizzava una pratica secondo la quale un aiuto di Stato approvato, ad esempio, per la ricerca e lo sviluppo, poteva essere maggiorato con ulteriori aiuti concessi sotto forma di aiuti de minimis  (66). In linea con la decisione della Commissione nel caso Kahla Porzellan GmbH, l’Autorità ritiene che se l’aiuto supera la soglia de minimis, tenuto conto dei finanziamenti concessi alla stessa impresa in tre anni, l’importo totale debba essere considerato un aiuto di Stato (67). Su tale base, l’Autorità ritiene che una pratica in base alla quale la soglia de minimis viene rispettata solo per una parte dell’aiuto concesso a un’impresa implichi, per definizione, che l’importo totale concesso possa superare la soglia de minimis (68).

Alla luce di quanto esposto finora, l’Autorità ritiene che le norme del «regime legno» non siano conformi alle norme de minimis e che il regime non possa essere autorizzato come compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE.

4.   Conclusioni

Sulla base delle informazioni presentate dalle autorità norvegesi, l’Autorità è dell’avviso che il «regime legno» comporti la concessione di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, che non sono compatibili con l’accordo. Tuttavia, conformemente alla prassi della Commissione in materia, l’Autorità ritiene che, sebbene il «regime legno» sia, in quanto regime di aiuti, incompatibile con il funzionamento dell’accordo SEE, gli aiuti individuali concessi a titolo del «regime legno» che soddisfino le condizioni stabilite dalla guida sugli aiuti di Stato a favore delle PMI e/o della ricerca e lo sviluppo o le norme sostanziali dei regolamenti di esenzione per categoria sugli aiuti a favore delle PMI e sugli aiuti alla formazione possano essere dichiarati compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE (69).

Poiché il «regime legno» non è stato notificato all’Autorità di vigilanza, qualsiasi aiuto ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, concesso a titolo del «regime legno» costituisce un aiuto illegale ai sensi dell’articolo 1, lettera f), parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte. In virtù dell’articolo 14, parte II del protocollo 3 del citato accordo, l’Autorità decide che qualsiasi aiuto illegale che sia incompatibile con le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell’accordo SEE, deve essere recuperato presso i beneficiari, senza comunque pregiudicare i) la concessione di aiuti individuali che soddisfino le condizioni per poter essere considerati aiuti de minimis ai sensi della guida sugli aiuti di Stato o del regolamento de minimis; e ii) la concessione di aiuti individuali ritenuti compatibili perché conformi alla guida sugli aiuti di Stato a favore delle PMI e/o della ricerca e dello sviluppo o alle norme sostanziali contenute nei regolamenti di esenzione per categoria sugli aiuti a favore delle PMI e sugli aiuti alla formazione e che rispettino le intensità d’aiuto stabilite da tali strumenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «regime legno» non è compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

Articolo 2

Gli aiuti individuali concessi a titolo del «regime legno» non costituiscono aiuti di Stato se soddisfano le condizioni sugli aiuti de minimis stabilite nella guida sugli aiuti di Stato o nel regolamento de minimis, a seconda di quale dei due strumenti fosse applicabile al momento della concessione dell’aiuto.

Articolo 3

Gli aiuti individuali concessi a titolo del «regime legno» che soddisfino le condizioni stabilite nella guida sugli aiuti di Stato a favore delle PMI e/o della ricerca e lo sviluppo, o che rispettino le norme materiali contemplate nei regolamenti di esenzione per categoria per gli aiuti a favore delle PMI e alla formazione, sono compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE fino a concorrenza dell’importo delle intensità di aiuto ammissibili.

Articolo 4

Le autorità norvegesi devono adottare le misure necessarie per recuperare l’aiuto di cui all’articolo 1, diverso da quelli cui si fa riferimento agli articoli 2 e 3.

Articolo 5

Il recupero deve essere effettuato tempestivamente e in conformità delle procedure previste dalla legislazione nazionale, a condizione che esse consentano l’esecuzione effettiva e immediata della decisione. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi e gli interessi composti maturati a partire dalla data in cui essi sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del recupero. Gli interessi devono essere calcolati sulla base dell’articolo 9 della decisione n. 195/04/COL (70).

Articolo 6

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, le autorità norvegesi devono informare l’Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 7

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Articolo 8

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2008.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD

Presidente

Kurt JAEGER

Membro del collegio


(1)  Di seguito denominata «l’Autorità».

(2)  Di seguito denominato «accordo SEE».

(3)  Di seguito denominato «accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte».

(4)  Norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 della parte I del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia) adottate ed emanate dall’Autorità il 19 gennaio 1994, pubblicate nella GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1, e nel supplemento SEE n. 32, pag. 1, recante la medesima data, da ultimo modificate dalla decisione n. 154/07/COL dell’Autorità del 3 maggio 2007 di seguito denominata «guida sugli aiuti di Stato»).

(5)  Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20); regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33; e regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5). Quest’ultimo regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30) e il capitolo 12 della guida sugli aiuti di Stato (adottato con decisione n. 54/96/COL dell’Autorità di vigilanza, del 15 maggio 1996, GU L 245 del 26.9.1996, pag. 28). Tutti i regolamenti menzionati sopra sono stati integrati nell’allegato 15 dell’Accordo SEE [al punto 1, lettere da d) a f)].

(6)  GU C 272 del 9.11.2006, pag. 19, e supplemento SEE n. 55 del 9.11.2006.

(7)  Per informazioni più dettagliate riguardanti questo scambio di corrispondenza, si rimanda alla decisione n. 147/06/COL di avviare il procedimento d’indagine formale, una sintesi della quale è pubblicata nella GU C 272 del 9.11.2006, pag. 19, e nel supplemento SEE n. 55 del 9.11.2006. Il testo integrale della decisione è pubblicato sul sito web dell’Autorità: www.eftasurv.int

(8)  I dettagli sulla pubblicazione sono citati nella nota 7 di cui sopra.

(9)  Sezione 7.3.3 del libro bianco.

(10)  Sezione 7.3.3 del libro bianco.

(11)  Sezione 2.4.1 del libro bianco.

(12)  Sezione 6.1.1 del libro bianco. Per quanto riguarda l’accento posto sull’industria norvegese, la sezione 6.1.1 del libro bianco prevede anche che (traduzione dell’Autorità di vigilanza): «Ai fini dell’aumento della creazione di valore è importante considerare sia la possibilità di ridurre i costi a livello di lavorazione che a livello di vendite e di aumentare e migliorare l’impiego/lo sfruttamento del materiale di legno prodotto in Norvegia.»

(13)  La sezione 1.4 della relazione del gruppo di lavoro afferma che il regime legno non comprende la cultura della foresta, l’infrastruttura, il trasporto, i campi, i prodotti della foresta destinati a fini decorativi e la bioenergia, che sono destinatari di altre misure da parte del governo. La sezione 2.1 della relazione del gruppo di lavoro definisce la catena di valore basata sul settore forestale come comprendente tutti gli operatori interessati dal ceppo tagliato fino all’utilizzatore finale. Il settore forestale copre i fornitori (i proprietari e le associazioni di proprietari di foreste) e il livello commerciale (imprese del settore forestale, compreso il trasporto di terreno, la misurazione del legno e la rotazione, la silvicoltura e la pianificazione operativa ecc.). La produzione copre tutti i tipi di trasformazione del legno in prodotti idonei per gli utilizzatori finali, ma con l’accento sulla catena di lavorazione meccanica del legno (lavoro tradizionale in segherie e carpenterie e trasformazione successiva in porte, finestre, scale e altri elementi di costruzione, nonché produzione di mobili di legno, case in legno e oggettistica prodotta manualmente). Il mercato copre gli utilizzatori finali, ma comprende anche vari livelli commerciali e altri operatori del sistema di produzione basato sul settore forestale, quali i subappaltanti di beni e servizi relativi alla foresta e l’industria basata sulla foresta.

(14)  Sezioni 1.5, 6.2 e 6.3 della relazione del gruppo di lavoro. Da maggio 2003 fanno parte del gruppo anche rappresentanti di fonti di finanziamento alternative e dell’ufficio del governatore della contea.

(15)  Al ministero dell’Agricoltura si devono presentare relazioni annuali sull’esecuzione delle attività e sull’andamento del regime; esse costituiscono la base sia per la procedura di elaborazione del bilancio che per la stesura degli orientamenti destinati a Innovasjon Norge (in precedenza SND); cfr. le sezioni 1.5, 6.2 e 6.3 della relazione del gruppo di lavoro.

(16)  Cfr. le osservazioni delle autorità norvegesi sulla decisione di avviare il procedimento d’indagine formale.

(17)  Si tratta di un documento guida che stabilisce alcuni limiti per i finanziamenti concessi da Innovasjon Norge (come l’esclusione di aiuti al funzionamento e di aiuti all’esportazione) e stabilisce che il finanziamento deve essere concesso nei limiti fissati dagli accordi internazionali ai quali aderisce la Norvegia.

(18)  La lettera di assegnazione del 6 ottobre 2000 contiene informazioni sul bilancio per l’attuazione del «regime legno» e menziona l’obiettivo, il settore e i gruppi destinatari del regime.

(19)  Le autorità norvegesi hanno anche fatto riferimento alla legge che disciplina Innovasjon Norge e alle sue condizioni generali per l’assegnazione di finanziamenti allo sviluppo, che contengono norme amministrative relative, fra l’altro, ai termini, alla documentazione, alle misure di controllo e al rimborso del finanziamento.

(20)  Sono comprese anche disposizioni su cumulo, tassi di riferimento e calcolo degli aiuti.

(21)  Le date delle versioni sono le seguenti: gennaio 2000; agosto 2001; giugno 2003; settembre 2004; e luglio 2005, e non presentano differenze sostanziali fra loro. Per semplicità, l’uso del termine «orientamenti interni SEE» si riferisce di seguito al testo dell’ultima versione e soltanto ove opportuno (a causa di differenze o aggiunte di testo) si fanno osservazioni sul testo delle precedenti versioni.

(22)  La sezione 1.3 della relazione del gruppo di lavoro stabilisce che il finanziamento deve essere assegnato conformemente alle norme del SEE e la sezione 7.1 stabilisce che «Si deve seguire la legislazione dell’Accordo SEE in materia di aiuti di Stato. Il programma deve fissare i propri principi e le proprie prassi all’interno di queste norme.» Cfr. anche le osservazioni delle autorità norvegesi sulla decisione di avviare il procedimento d’indagine formale.

(23)  Cfr. le osservazioni delle autorità norvegesi sulla decisione di avviare il procedimento d’indagine formale e il messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2008 delle autorità norvegesi (doc. n. 461470).

(24)  Cfr. anche la sottosezione sul cofinanziamento e sul finanziamento al 100 % dei costi dei progetti nella sezione I-2.4 di seguito.

(25)  Cfr. anche il bilancio riveduto (St. prp. nr. 61 (1999-2000)]. Si è fatto riferimento al regime legno in diversi modi compreso Treprogrammet e Verdiskapningsprogrammet for tre o per mezzo della raccomandazione originale del comitato permanente al Parlamento [Innst. S. nr. 208 (1998-1999)].

(26)  2001: St. prp. nr. 1 (2000-2001) e bilancio riveduto [St. prp. nr. 84 (2000-2001)]; 2002: St. prp. nr. 1 (2001-2002) e bilancio riveduto [St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002)]; 2003: St. prp. nr. 1 (2002-2003) e bilancio riveduto [St. prp. nr. 65 (2002-2003)]; 2004: St. prp. nr. 1 (2003-2004) e bilancio riveduto (St. prp. nr. 63); 2005: St. prp. nr. 1 (2004-2005) e bilancio riveduto [St. prp. nr. 65 (2004-2005)]. Nei primi quattro anni (2000-2003, entrambi compresi) il finanziamento per il regime legno è stato assegnato alla voce 71 del capitolo 1142 del bilancio di Stato, mentre negli ultimi due anni (2004 e 2005) è stato assegnato alla voce 71 del capitolo 1149.

(27)  Lettera del 6 ottobre 2000 presentata all’Autorità di vigilanza dalle autorità norvegesi sotto forma di allegato 4 alle osservazioni delle autorità norvegesi sulla decisione di avviare il procedimento d’indagine formale.

(28)  Sezione 4.6 della relazione del gruppo di lavoro.

(29)  Cfr. la lettera del 29 settembre 2005 inoltrata dalle autorità norvegesi all’Autorità di vigilanza, allegate ad una lettera del 3 ottobre 2005 della missione norvegese all’UE (doc. n. 345465).

(30)  Cfr. la lettera del 29 settembre 2005, menzionata alla nota 29 e le osservazioni delle autorità norvegesi sulla decisione di avviare il procedimento d’indagine formale.

(31)  Sezioni 4.1–4.4 e 5 della relazione del gruppo di lavoro.

(32)  Traduzione dell’Autorità di vigilanza.

(33)  Nel caso di investimenti, l’intensità massima è del 7,5 % per le piccole e medie imprese e del 15 % le piccole imprese, mentre per i servizi di consulenza e le fiere commerciali il livello è fissato al 50 %.

(34)  Sezioni 1.4 e 7.1 della relazione del gruppo di lavoro.

(35)  Sezione 7.1 della relazione del gruppo di lavoro.

(36)  Sebbene questa cifra possa essere definita come un aiuto d’importanza minore (de minimis), il Norsk Treteknisk Institutt aveva ricevuto anche altri aiuti.

(37)  La richiesta di informazioni è formulata nel modo seguente: «EØS-regelverket — opplysningsplikt Tildelingen av tilskuddet skjer i henhold til reglene for bagatellmessig støtte. Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde) har støttemottaker plikt til å opplyse om dette tilskuddet. Opplysningsplikten gjelder i 3 år fra tilsagnstidspunktet. Støttemottakeren må ikke motta mer enn til sammen 100 000 EUR (ca. kr 815 000,-) i støtte etter reglene for bagatellmessig støtte over et tidsrom på 3 år.»

(38)  Sezione 4.2 della Guida.

(39)  Quest’informazione è confermata dalle osservazioni alla proposta di bilancio dello Stato nel documento St. prp. nr. 1 (2000-2001) e nella relazione del gruppo di lavoro.

(40)  Traduzione dell’Autorità della citazione seguente: «Norge eksporterer ca 85-90 % av produksjonen av tremasse og papirprodukter og ca 35 % av trelast-produksjonen. Leveransene til EU-land utgjør henholdsvis 70 % og 90 % av eksporten. Eventuelle strategier eller politiske vedtak innen EU som kan påvirke EUs import av skogindustriprodukter vil kunne få store konsekvenser for den norske skogsektoren.»

(41)  Le statistiche elaborate da Eurostat per gli anni 1999 e 2004 (riguardanti sia le importazioni che le esportazioni di alcune varietà di legno raffinato e di legname da costruzione nell’ambito dell’UE, in cui il valore è espresso o in migliaia di metri cubi o in tonnellate), indicano che vi è un vasto commercio di prodotti del legno all’interno dell’UE. Le statistiche in materia indicano: i) importazioni intra EU-25 ed esportazioni di legno tondo «table fores51»; ii) importazioni EU-25 di polpa di legno, di carta e cartone «table fores62»; iii) esportazioni intra EU-25 di polpa di legno «table fores62»; iv) importazioni intra EU-25 di legno segato e di pannelli a base di legno «table fores61»; e v) esportazioni intra EU-25 di legno segato «table fores61». Le statistiche sono tutte consultabili al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/eurostat oppure prendendo contatto con Eurostat tramite il suo sito web.

(42)  Cfr. la pagina web: http://www.ssb.no/muh/tab15-01.shtml che riporta la tabella 15 intitolata «Commercio con paesi selezionati da SITC a due cifre. Gennaio-marzo 2006. Milioni di corone».

(43)  Il precedente capitolo 12 della guida sugli aiuti di Stato è stato cancellato dalla decisione n. 198/03/COL dell’Autorità, del 5 novembre 2003. Tuttavia, era già stato sostituito dal 1o febbraio 2003 dal regolamento (CE) n. 69/2001, di seguito denominato «il regolamento de minimis».

(44)  Decisione n. 673/99 della Commissione, del 31 marzo 2000, relativa agli aiuti di Stato (GU C 184 dell’1.7.2000, pag. 25).

(45)  Causa C-143/99 Adria Wien, Racc. 2001, pagg. I-8365.

(46)  Cause riunite E-5/04, E-6/04 ed E-7/04 Fesil e Finnfjord [2005] Relazione della Corte EFTA, pag. 117, punto 77. Questa sentenza conferma la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee stabilita nella causa C-75/97 Belgio/Commissione [1999] Racc. I-3671, punto 33. Cfr. anche causa C-66/02 Italia/Commissione [2005] Racc. I-10901, punto 95.

(47)  Cfr. in proposito la causa 730/79 Philip Morris/Commissione, Racc. 1989, pag. 2671, al punto 11, in cui si dichiara che «Allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto.»

(48)  Causa C-310/99 Italia/Commissione, Racc. 2002, pagg. I-2289, punto 91. Nella causa C-66/02 Italia/Commissione, Racc. 2005, pagg. I-10901, punto 91, la Corte ha dichiarato «Nel caso di un regime d’aiuti, la Commissione può limitarsi a studiarne le caratteristiche generali, senza essere tenuta ad esaminare ogni singolo caso di applicazione […] al fine di verificare se il detto regime presenti elementi di aiuto Cfr. anche causa E-2/05 ESA/Islanda [2005] Relazione della Corte EFTA pag. 202, punto 24.

(49)  Decisione n. 195/04/COL dell’Autorità di vigilanza, del 14 luglio 2004 (GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37), modificata dalla decisione n. 319/05/COL dell’Autorità di vigilanza, del 14 dicembre 2005 (GU C 286 del 23.11.2006, pag. 9). Cfr. anche la causa T-195/01 Gibilterra/Commissione, Racc. 2001, pagg. II-3915. Occorre notare che, poiché l’istituzione iniziale del regime è stata «illegale» in termini di procedimento, anche tutte le successive modifiche di detto regime devono essere considerate come aiuti illegali.

(50)  Cfr. decisione n. 327/99/COL dell’Autorità, del 16 dicembre 1999, relativa alla carta delle regioni assistite ed ai livelli di aiuto (Norvegia).

(51)  Il precedente capitolo 25 della guida sugli aiuti di Stato a finalità regionale è stato sostituito dalla nuova guida il 6 aprile 2006 e dal regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione (integrato dalla decisione n. 157/2006, pubblicato nella GU L 89 del 29.3.2007, pag. 33, e nel supplemento SEE n. 15 del 29.3.2007, pag. 24). Il regolamento è entrato in vigore il 9 dicembre 2006.

(52)  Cfr. i massimali (degli aiuti a finalità regionale) cui si fa riferimento nella tabella allegata agli orientamenti interni SEE e alla parte esplicativa sugli aiuti agli investimenti (sezione 4.6).

(53)  La guida precedente per la ricerca e lo sviluppo è stata sostituita da nuovi orientamenti il 7 febbraio 2007.

(54)  Le versioni del 2000 e del 2001 sembrano non fissare affatto un’intensità specifica degli aiuti per gli studi tecnici preparatori.

(55)  Sezione 5.3, paragrafo 7, dell’allora capitolo 14 della guida sugli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.

(56)  Cfr. l’articolo 3, paragrafo 3, dei regolamenti di esenzione per categoria rispettivamente sugli aiuti a favore delle PMI e sugli aiuti destinati alla formazione. La conformità alle condizioni formali dell’esenzione per categoria esonera la misura di aiuto dall’obbligo di notifica.

(57)  Sezione 4.4 della guida.

(58)  Sezione 4.3 e 4.3.1 della guida.

(59)  Il precedente capitolo della guida sugli aiuti di Stato a favore delle PMI è stato sostituito dal regolamento di esenzione per categoria sulle PMI a partire dal 26 giugno 2002.

(60)  Tali misure comprendono misure simili al miglioramento delle prestazioni («kompetansehevning»).

(61)  La pratica consistente nel finanziare il 100 % dei costi di un progetto solleva sia il problema dell’esistenza di aiuti di Stato che il problema della compatibilità. Dal momento che la relazione del gruppo di lavoro fa riferimento a questa possibilità, l’Autorità presume che il regime preveda tale prassi e che si debba valutare la compatibilità delle disposizioni che disciplinano questa prassi (questa sezione). La questione dell’esistenza (o dell’assenza) di aiuti di Stato sarà rilevante solo ai fini del recupero.

(62)  Sezione 5.3, paragrafo 7, dell’allora capitolo 14 sugli aiuti alla ricerca e allo sviluppo.

(63)  Secondo le autorità norvegesi è la data in cui le autorità norvegesi hanno accordato l’autorizzazione («tilsagn») che determina se alla sovvenzione in questione sia applicabile il precedente capitolo 12 della Guida sugli aiuti di Stato oppure il successivo regolamento de minimis.

(64)  Cfr. a questo proposito il riferimento alla «modalità di controllo» nella guida sugli aiuti di Stato.

(65)  Il fatto che molte autorizzazioni possano essere al di sotto della soglia de minimis non è rilevante dal momento che l’Autorità, allo scopo di analizzare la compatibilità degli aiuti di Stato, si limita a esaminare i termini del «regime legno». La situazione fattuale sarà rilevante ai fini della questione del recupero.

(66)  Cfr. la descrizione della pratica nella sezione I-2.5 di cui sopra.

(67)  Decisione 2003/643/CE della Commissione, del 13 maggio 2003, relativa all’aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore delle imprese Kahla Porzellan GmbH e Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (GU L 227 dell’11.9.2003, pag. 12. Analogamente, quando si valuta se sono state rispettate le relative intensità degli aiuti fissate dalla Guida sugli aiuti di Stato, si deve tener conto dell’importo totale degli aiuti concessi alla stessa impresa.

(68)  Occorre notare che si devono rispettare anche le intensità di aiuto corrispondenti. Qualora venga concesso un aiuto de minimis abbinato ad altri aiuti, l’importo totale non può superare le intensità massime fissate per le varie categorie di aiuto. Questo aspetto, ovviamente, è rilevante solo quando gli aiuti totali non hanno le caratteristiche di aiuti de minimis.

(69)  Cfr. per esempio, la decisione 2004/343/CE della Commissione, del 16 dicembre 2003, concernente il regime di aiuto attuato dalla Francia per il rilevamento di imprese in difficoltà (GU L 108 del 16.4.2004, pag. 38), la decisione 2003/86/CE della Commissione, del 20 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione nel 1993, in favore di alcune imprese di recente costituzione in Vizcaya (Spagna) (GU L 40 del 14.2.2003, pag. 11).

(70)  Cfr. nota 49.


ALLEGATO I

COSTI AMMISSIBILI STABILITI NEGLI ORIENTAMENTI INTERNI SEE

Per quanto riguarda gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI) (1) i costi ammissibili sono i) i servizi di consulenza prestati da consulenti esterni (esclusi quelli di natura permanente o periodica e quelli relativi a spese di gestione ordinarie); ii) la partecipazione, per la prima volta, a fiere e mostre; e iii) il collegamento in rete e la cooperazione sia nella fase di costituzione che in quella di avvio. La fase di costituzione prevede finanziamenti per l’individuazione dei partner di lavoro, per l’elaborazione di strategie, per l’organizzazione e la formalizzazione della cooperazione ecc. La fase di avvio copre i costi amministrativi per la gestione della cooperazione durante i primi tre anni (in progressiva diminuzione) e le «azioni comuni straordinarie». Un esempio di queste azioni è rappresentato dal «miglioramento delle competenze», ma il finanziamento a titolo di «azioni comuni straordinarie» si può concedere anche ad altre misure simili sia durante la fase di costituzione che, in un secondo momento, durante la fase operativa.

Ai fini della concessione di aiuti alla formazione si distingue fra la formazione generale e la formazione specifica. Quest’ultima copre i corsi direttamente e principalmente applicabili al posto di lavoro attuale o futuro del dipendente, che trasmettono competenze non trasferibili (o trasferibili solo in parte) ad altre imprese o settori di lavoro. La formazione generale è una formazione che prevede corsi applicabili non soltanto al posto di lavoro attuale o futuro del dipendente, ma che trasmette competenze trasferibili in larga misura ad altre entità e che migliorano sensibilmente l’occupabilità del dipendente.

I costi ammissibili per la formazione sono i costi per il personale docente; le spese di viaggio dei formatori e dei partecipanti alla formazione; altre spese correnti (come ad esempio materiali e forniture); l’ammortamento di strumenti e attrezzature (nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione); il costo dei servizi di orientamento e di consulenza collegati al progetto di formazione; i costi del personale docente fino a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili menzionati. Si possono prendere in considerazione esclusivamente le ore di partecipazione effettiva al corso di formazione, dopo aver dedotto qualsiasi ora produttiva o suo equivalente. I costi ammissibili devono essere accompagnati da documenti giustificativi trasparenti e dettagliati.

Per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo, gli orientamenti interni SEE prevedono che i costi ammissibili siano i costi di personale (ricercatori, tecnici e assistenti, impiegati esclusivamente in attività di ricerca e sviluppo), gli strumenti, le attrezzature, gli spazi di lavoro e gli edifici (utilizzati permanentemente ed esclusivamente per l’attività di ricerca e sviluppo); i servizi di consulenza e servizi correlati (impiegati esclusivamente nel contesto dell’attività di ricerca e sviluppo) e le attività di amministrazione direttamente legate alla ricerca e allo sviluppo. Alti costi ammissibili potrebbero essere le spese di gestione per esempio per materiali, forniture e prodotti simili direttamente legati all’attività di ricerca e sviluppo.

Per quanto riguarda gli «investimenti» (da parte delle PMI e nel contesto degli aiuti a finalità regionale) i costi ammissibili sono gli edifici, gli stabilimenti, le attrezzature, gli investimenti fondamentali nonché le spese relative ai brevetti e all’acquisizione di brevetti, di licenze e di competenze tecniche. Norme speciali sono previste per progetti nei quali i costi d’investimento superano i 50 milioni di EUR.

Non si possono concedere aiuti al funzionamento (definito come compiti o spese ordinarie per la distribuzione, la commercializzazione e la contabilità).


(1)  Negli orientamenti interni SEE sono indicati soltanto gli elementi principali della definizione delle PMI. Per il resto, si fa riferimento alla definizione originale contenuta nella guida sugli aiuti di Stato.


ALLEGATO II

TASSI MASSIMI DI FINANZIAMENTO PER I DIVERSI REGIMI GESTITI DA INNOVASJON NORGE: DIMENSIONI DELLE IMPRESE E SETTORI AMMISSIBILI AGLI AIUTI

Le parentesi ( ) indicano che il regime riguarda soltanto eccezionalmente i fini e/o il tipo di imprese indicati

Può essere concesso un importo fino a un massimo di 100 000 EUR in tutti i regimi in base alla norme sugli aiuti de minimis


Misura - Regime

Obiettivo

PMI (< 250 dipendenti e altri due criteri)

Grandi imprese

Piccole imprese

(< 50 dipendenti e altri due criteri)

Medie imprese

(< 250 dipendenti e altri due criteri)

«Landsdekkende innovasjonsordning»

Investimenti

15 %

7,5 %

0

 

Aiuti «soft»

50 %

0

 

Aiuti alla formazione (non sono concessi da parte di LI per il momento)

(specifica/generale - 35 %/70 %)

(specifica/generale - 25 %/50 %)

 

R&S:

 

 

Attività di sviluppo per la commercializzazione.

35 %

25 %

Studi tecnici preparatori

75 %

50 %

(Ricerca individuale, studi tecnici preparatori)

(60 % 75 %)

(50 % 75 %)

«OFU/IFU»

R&S:

 

 

Attività di sviluppo per la commercializzazione.

35 % (settore regionale + 5 %)

25 % (settore regionale + 5 %)

Studi tecnici preparatori

75 %

50 %

(Ricerca individuale, studi tecnici preparatori)

(60 % 75 %)

(50 % 75 %)

«Tilskudd til fylkeskommunene for regional udvikling»

Investimenti:

 

 

zona A

30 %

25 %

B

25 %

20 %

C

20 % (25 %) (1)

10 % (15 %)

Aiuti «soft»

50 %

0

Aiuti alla formazione

specifica/generale - 40 %/75 %

specifica/generale - 30 %/55 %

R&S:

 

 

Attività di sviluppo per la commercializzazione.

40 %

30 %

Studi tecnici preparatori

75 %

55 %

(Ricerca individuale, studi tecnici preparatori)

(65 % 75 %)

(55 % 75 %)

«Omstilling og nyskapning»

Investimenti:

 

 

al di fuori del settore regionale

15 %

7,5 %

0

all’interno del settore regionale

zona A: 30 %, B: 25 % e C: 20 % (25 %) (2)

zona A: 25 %, B: 20 % e C: 10 % (15 %)

Aiuti «soft»:

 

 

al di fuori del settore regionale

50 %

 

all’interno del settore regionale

50 %

 

Aiuto alla formazione:

 

 

al di fuori del settore regionale

specifico/generale - 35 %/70 %

specifico/generale - 25 %/50 %

all’interno del settore regionale

specifico/generale - 40 %/75 %

specifico/generale - 30 %/55 %

R&S:

 

 

Al di fuori del settore regionale:

 

 

attività di sviluppo per la commercializzazione.

35 %

25 %

Studi tecnici preparatori

75 %

50 %

(Ricerca individuale, studi tecnici preparatori)

(60 % 75 %)

(50 % 75 %)

All’interno del settore regionale:

 

 

Attività di sviluppo per la commercializzazione.

40 %

30 %

Studi tecnici preparatori

75 %

55 %

(Ricerca individuale, studi tecnici preparatori)

(65 % 75 %)

(55 % 75 %)

«Etablererstipend»

Aiuti de minimis

Massimo 400 000 (in casi speciali un importo maggiore che non deve superare 100 000 EUR)


(1)  Un importo fino al 25 %/15 % può essere concesso per misure che si prevede abbiano un forte impatto sotto il profilo distrettuale. Nelle contee di Vest-Agder, Rogaland e Hordaland il massimale degli aiuti non deve superare il 20 %/10 %.

(2)  Un importo fino al 25 %/15 % può essere concesso per misure che si prevede abbiano un forte impatto sotto il profilo regionale. Nelle contee di Vest-Agder, Rogaland e Hordaland il massimale degli aiuti non deve superare il 20 %/10 %.


V Atti adottati, a decorrere dal 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato Euratom

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

10.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/48


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1202/2009 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2009

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcool furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver consultato il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Nell’ottobre 2003 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1905/2003 (2), misure antidumping definitive sotto forma di un dazio specifico sulle importazioni di alcool furfurilico («AF») originarie della Repubblica popolare cinese («Cina»). Gli importi specifici del dazio per i quattro produttori cinesi che hanno collaborato andavano da 84 a 160 EUR per tonnellata, mentre il dazio su scala nazionale è stato fissato a 250 EUR per tonnellata («inchiesta iniziale»).

2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(2)

A seguito della pubblicazione, nel maggio 2008, di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di AF originarie della Cina (3), il 30 luglio 2008 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(3)

La domanda è stata presentata dalla società International Furan Chemicals BV («richiedente») per conto dell’unico produttore dell’Unione, che rappresenta il 100 % della produzione dell’Unione di AF. La richiesta era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione.

(4)

Avendo stabilito, dopo aver consultato il comitato consultivo, l’esistenza di elementi di prova sufficienti per avviare un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di tale riesame nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4).

3.   Inchiesta

3.1.   Procedura

(5)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame il produttore dell’Unione richiedente, i produttori esportatori della Cina, le autorità cinesi, il produttore del paese di riferimento proposto, gli Stati Uniti d’America, gli importatori/operatori commerciali e gli utilizzatori dell’Unione notoriamente interessati. La parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro i termini fissati nell’avviso di apertura.

(6)

Sono stati inviati questionari a tutte le parti che erano state ufficialmente informate dell’apertura del riesame e a quelle che ne avevano fatto richiesta entro il termine indicato nell’avviso di apertura.

(7)

Al questionario hanno risposto il produttore dell’Unione richiedente, due operatori commerciali, dieci utilizzatori, due associazioni di utilizzatori, un produttore esportatore cinese e il produttore del paese di riferimento.

3.2.   Parti interessate e visite di verifica

(8)

La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e per valutare l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

il produttore dell’Unione e le società collegate:

TransFurans Chemicals BVBA, Geel, Belgio

International Furan Chemicals BV, Rotterdam, Paesi Bassi

Central Romana Corporation LTD, La Romana, Repubblica dominicana

i produttori esportatori della Cina:

Zhucheng Taisheng Chemical Co. LTD.

il produttore del paese di riferimento:

Penn Speciality Chemicals Inc., Stati Uniti d’America (USA)

gli importatori/operatori commerciali non collegati:

S. Chemicals, Paesi Bassi

gli utilizzatori:

Kiilto OY, Finlandia

Mazzon F.lli, Italia

SATEF Hüttenes-Albertus, Italia

Ashland Südchemie Kernfest, Germania

Hüttenes-Albertus, Germania

3.3.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo considerato

(9)

L’inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).

(10)

L’esame delle tendenze rilevanti per la valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2005 e la fine del PIR («periodo considerato»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(11)

Il prodotto in esame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, ossia l’AF originario della Cina, attualmente classificabile al codice NC ex 2932 13 00.

(12)

L’AF è un prodotto chimico. Si tratta di un liquido incolore o giallo chiaro, solubile in molti solventi organici comuni. La materia prima per la produzione di AF, il furfurolo (FF), è un liquido chimico ottenuto con la lavorazione di diversi tipi di residui agricoli come la canna da zucchero, le pannocchie, la lolla di riso, ecc.

(13)

L’AF è un prodotto di base utilizzato principalmente nella produzione di resine sintetiche, che sono impiegate nella produzione di stampi da fonderia usati per produrre getti di metalli a fini industriali.

2.   Prodotto simile

(14)

L’inchiesta ha dimostrato, come quella precedente, che le caratteristiche fisiche e tecniche fondamentali dell’AF prodotto e venduto dall’industria dell’Unione al suo interno, dell’AF prodotto e venduto nel mercato interno cinese, dell’AF importato nell’Unione dalla Cina e dell’AF prodotto e venduto negli USA sono identiche e che questi AF sono destinati allo stesso utilizzo.

(15)

È stato pertanto concluso in via provvisoria che tutti questi prodotti sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE DEL DUMPING

(16)

In conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se la scadenza delle misure implichi il rischio del persistere o della reiterazione del dumping.

(17)

In conformità all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, è stato applicato lo stesso metodo impiegato nell’inchiesta iniziale. Poiché un riesame in previsione della scadenza non comprende un’analisi delle mutate circostanze, non è stato riconsiderato se fosse opportuno concedere ai produttori il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM).

1.   Osservazioni preliminari

(18)

Si ricorda che all’inchiesta iniziale hanno collaborato complessivamente quattro produttori esportatori cinesi, che hanno richiesto il TEM a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. Tuttavia, nessuno di questi produttori esportatori cinesi soddisfaceva tutte le condizioni per la concessione del TEM e quindi tutte le richieste sono state respinte. A ciascuno di loro è stato concesso il trattamento individuale (TI), poiché l’inchiesta ha rivelato che soddisfacevano i criteri richiesti. Va notato che solo un esportatore cinese cui è stato concesso il TI nell’inchiesta iniziale ha collaborato al presente riesame in previsione della scadenza.

(19)

L’unico produttore esportatore cinese che ha collaborato ha effettuato il 23,1 % delle importazioni nell’Unione durante il PIR. Non è stato possibile raccogliere direttamente dagli altri produttori esportatori informazioni affidabili sulle importazioni nell’Unione del prodotto in esame nel PIR. In queste circostanze e in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, per le quantità totali e i prezzi delle importazioni la Commissione ha dovuto utilizzare i dati disponibili, vale a dire le statistiche di Eurostat e la documentazione presentata dal richiedente nella domanda di apertura del riesame.

(20)

I dazi antidumping attuali, che vanno da EUR 84 a 160 EUR per tonnellata, con un dazio residuo su scala nazionale di 250 EUR per tonnellata, corrispondono al livello di pregiudizio constatato nel corso dell’inchiesta precedente.

2.   Dumping durante il periodo dell’inchiesta

2.1.   Paese di riferimento

(21)

Durante l’inchiesta iniziale gli Stati Uniti d’America (USA) sono stati utilizzati come paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale per la Cina. Nell’avviso di apertura della presente inchiesta la Commissione ha indicato la sua intenzione di ricorrere agli USA come paese di riferimento. Le parti interessate sono state invitate ad esprimersi in proposito. Gli USA sono stati ritenuti appropriati in considerazione delle dimensioni e dell’apertura del loro mercato interno e per il fatto che un produttore statunitense aveva accettato di collaborare pienamente all’inchiesta.

(22)

Un’associazione di importatori si è opposta alla scelta degli USA come paese di riferimento, sostenendo che negli USA vi è un solo grande produttore e i prezzi interni sono estremamente alti. Un produttore esportatore cinese ha sostenuto che negli USA il livello di concorrenza è più basso di quello sul mercato interno cinese e che perciò i mercati non sono comparabili. È stato però constatato che, sebbene il mercato statunitense abbia un solo produttore, le importazioni vi svolgono un ruolo tale da garantire un livello di concorrenza sufficiente su questo mercato di dimensioni ragguardevoli. Inoltre, nessuno dei produttori noti contattati negli altri possibili paesi di riferimento, tra cui la Thailandia, la Turchia e il Sudafrica, ha accettato di collaborare.

(23)

In base a quanto precede è stato concluso che gli USA sono il paese di riferimento più appropriato e opportuno, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

2.2.   Valore normale

(24)

In conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base alle informazioni, sottoposte a verifica, fornite dal produttore degli USA.

(25)

La Commissione ha accertato in primo luogo che le vendite del produttore statunitense sul mercato interno fossero effettuate in quantitativi sufficienti e potessero quindi essere considerate rappresentative a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.

(26)

Successivamente è stato verificato se il prodotto in esame venduto in quantità rappresentative nel mercato interno del paese di riferimento potesse essere considerato come venduto nell’ambito di normali operazioni commerciali, in conformità all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. È stato constatato che il volume delle vendite di ciascun tipo di prodotto, a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione, costituiva almeno l’80 % del volume complessivo delle vendite e che il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione. Pertanto, hanno potuto essere utilizzati i prezzi effettivamente praticati sul mercato interno, calcolati come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, remunerative o meno, effettuate sul mercato interno durante il PIR.

(27)

Il valore normale è stato quindi determinato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, sulla base ai prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, dai clienti indipendenti sul mercato interno del paese di riferimento.

2.3.   Prezzo all’esportazione

(28)

L’unico produttore esportatore cinese che ha collaborato aveva ottenuto il TI nell’inchiesta iniziale. A norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all’esportazione del prodotto in esame per questa società è stato stabilito sulla base dei prezzi all’esportazione realmente pagati o pagabili al primo cliente indipendente situato nell’Unione.

(29)

Dato che la collaborazione da parte della Cina è stata molto scarsa, il margine di dumping nazionale applicabile a tutti gli altri esportatori della Cina è stato calcolato utilizzando le statistiche sulle esportazioni cinesi.

2.4.   Confronto

(30)

Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, è stato tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati concessi adeguamenti appropriati per le spese di trasporto e assicurazione e per il costo dei crediti ogniqualvolta si è accertato che erano ragionevoli, precisi e accompagnati da elementi di prova verificati.

2.5.   Margine di dumping

(31)

In conformità all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale stabilita per gli USA è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi all’esportazione, franco fabbrica, dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato. Questo confronto ha dimostrato l’esistenza di un dumping significativo, con un margine di dumping superiore al 40 %.

(32)

In base alle statistiche cinesi e di Eurostat, anche per tutte le altre esportazioni cinesi verso l’Unione è stato rilevato un margine di dumping sostanziale, simile a quello sopraindicato.

3.   Andamento delle importazioni in caso di scadenza delle misure

3.1.   Osservazione preliminare

(33)

Si ricorda che le misure sono in vigore dall’ottobre 2003.

3.2.   Andamento della produzione e dell’utilizzazione degli impianti in Cina

(34)

A causa della mancanza di una collaborazione significativa dei produttori esportatori cinesi nella presente inchiesta, non si è potuto disporre di dati verificabili sulla loro capacità produttiva e sull’utilizzazione degli impianti.

(35)

In base alle stime del richiedente, nel 2006 la capacità produttiva totale della Cina era di circa 364 900 tonnellate di AF all’anno.

(36)

Secondo il China National Chemical Information Center (5), «la capacità produttiva della Cina per quanto riguarda il furfurolo e l’alcool furfurilico ha avuto un’espansione eccessivamente rapida negli ultimi anni. Il ristagno generale del consumo a valle, ad esempio nel settore delle resine al furano, ha portato a un grave eccesso di offerta sul mercato del furfurolo e dell’alcool furfurilico»(.) «La produzione di furfurolo e specialmente di alcool furfurilico della Cina deve dipendere ancora dalle esportazioni». Sempre secondo questa fonte, nel 2005 esistevano in Cina più di 300 produttori di AF. La capacità produttiva totale di AF era di 240 000 tonnellate all’anno e la produzione ammontava a circa 140 000 tonnellate.

(37)

In base alle stime dell’unico produttore esportatore cinese che ha collaborato, nel 2008 la produzione totale di AF della Cina è stata di 200 000 tonnellate.

(38)

Ad ogni modo, la capacità produttiva cinese continua ad essere considerevole. Inoltre, nonostante le misure applicate, le esportazioni cinesi verso l’Unione hanno continuato ad aumentare. Indipendentemente della fonte d’informazione, è chiaro che la capacità produttiva cinese supera ampiamente il consumo dell’Unione.

(39)

Il mercato dell’Unione è un mercato ampio e stabile per l’AF e dato che negli USA si applicano dazi antidumping elevati (dal 43 al 50 %, rinnovati nel luglio 2006) sulle importazioni provenienti dalla Cina, è probabile che se si lasciassero scadere le misure in vigore, i produttori cinesi sarebbero indotti ad esportare le capacità residue nell’Unione.

(40)

In base a quanto precede si può concludere che, vista l’enorme capacità disponibile in Cina e l’esistenza di dazi antidumping in un altro mercato importante, quello degli USA, esiste un forte rischio di aumento delle importazioni oggetto di dumping verso l’Unione qualora si lasciassero scadere le misure.

3.3.   Volume e prezzo delle importazioni nell’Unione dalla Cina

(41)

Nel PIR le importazioni del prodotto in esame dalla Cina ammontavano a circa 21 000 tonnellate. Il prezzo unitario era in media di EUR 1 210 per tonnellata (v. considerando 57). Durante lo stesso periodo, il prezzo di vendita unitario medio nell’Unione era molto superiore a questo prezzo, il che rende il mercato dell’Unione molto attraente per gli esportatori cinesi in caso di scadenza delle misure.

3.4.   Volume e prezzi delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi

(42)

Dai dati forniti dal produttore esportatore cinese che ha collaborato risulta che la sua società ha esportato quantitativi maggiori verso i paesi terzi che verso l’Unione e a prezzi notevolmente più bassi rispetto a quelli praticati dai produttori dell’Unione sul suo mercato ed anche rispetto ai prezzi delle esportazioni cinesi nell’Unione.

(43)

Ciò è confermato dalle statistiche cinesi disponibili al pubblico, da cui emerge che per quasi tutto il periodo dell’inchiesta le società cinesi hanno esportato soprattutto verso i paesi asiatici a prezzi nettamente inferiori a quelli delle loro esportazioni verso il mercato dell’Unione. In queste circostanze, se si lasciassero scadere le misure, i produttori esportatori cinesi potrebbero ridirigere queste vendite verso il mercato dell’Unione, in cui i prezzi sono più elevati, applicando prezzi soggetti a dumping che sarebbero inferiori a quelli dell’industria dell’Unione.

(44)

Le informazioni disponibili sui prezzi del mercato interno cinese sono limitate.

(45)

Tuttavia, in base alle risposte al questionario fornite dall’unica società cinese che ha collaborato, tale società ha venduto il prodotto in esame sul mercato interno cinese a un prezzo nettamente inferiore a quello delle sue esportazioni verso i paesi terzi e l’Unione.

3.5.   Conclusione

(46)

L’inchiesta ha dimostrato che sebbene i volumi delle importazioni del prodotto in esame nel PIR fossero relativamente elevati, il livello di dumping constatato per queste importazioni era significativo.

(47)

Vista la capacità residua disponibile in Cina, che supera ampiamente il consumo totale dell’Unione, la notevole differenza tra i prezzi applicati nell’Unione e nei paesi terzi e la conseguente attrattività del mercato dell’Unione per i produttori esportatori cinesi, come indicato sopra al considerando 41, si conclude che sussiste un grave rischio di aumento delle importazioni oggetto di dumping nell’Unione in caso di scadenza delle misure.

D.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE

(48)

Come nell’inchiesta iniziale, esiste un solo produttore di AF nell’Unione: TransFurans Chemicals, Belgio («TFC»). La produzione della TFC costituisce pertanto la produzione dell’Unione totale a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(49)

La produzione dell’Unione è pienamente integrata in un’unica entità economica, che consiste in tre società ed opera nel modo seguente:

(50)

TFC trasforma la materia prima, il furfurolo, fornito dalla società madre Central Romana Corporation («CRC»), Repubblica dominicana, nel prodotto in esame. La International Furan Chemicals («IFC»), situata nei Paesi Bassi, opera come agente mondiale delle vendite del prodotto in esame fabbricato da TFC. TFC, IFC e CRC sono collegate in quanto appartengono allo stesso gruppo.

(51)

In base a quanto precede, TFC e la sua società collegata IFC costituiscono l’industria dell’Unione a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, e dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Va notato che per poter procedere ad una valutazione significativa di taluni indicatori di pregiudizio, è stato necessario tener conto anche di taluni dati forniti da CRC.

E.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE

1.   Nota preliminare

(52)

Dato che l’industria dell’Unione comprende una sola società, i dati specifici concernenti l’industria dell’Unione, forniti nelle risposte verificate al questionario, il consumo e la quota di mercato dei produttori esportatori cinesi nonché le altre importazioni dei paesi terzi sono stati indicizzati al fine di mantenere la riservatezza dei dati presentati, a norma all’articolo 19 del regolamento di base.

2.   Consumo dell’Unione

(53)

Il consumo dell’Unione è stato calcolato sulla base del volume combinato delle vendite di AF di propria produzione effettuate dall’industria dell’Unione al suo interno, delle importazioni dalla Cina e delle importazioni da altri paesi terzi.

(54)

Per quanto riguarda i volumi delle importazioni dal paese in questione, sono state utilizzate, come nell’inchiesta iniziale, le statistiche ufficiali cinesi sulle esportazioni piuttosto che le statistiche di Eurostat sulle importazioni, poiché le prime sembravano più accurate, visto che taluni dati di Eurostat concernenti questo prodotto erano stati classificati come «segreti» e non erano quindi disponibili al pubblico. Per quanto riguarda i volumi di altri paesi terzi, sono state utilizzate le statistiche di Eurostat poiché non erano disponibili altre informazioni più attendibili.

Tabella 1 –   Consumo dell’Unione (basato sul volume delle vendite)

 

2005

2006

2007

PIR

Indice

100

108

158

166

Variazione annua

 

8 %

47 %

5 %

Fonte: risposte, verificate, dell’industria dell’Unione al questionario, Eurostat, statistiche ufficiali cinesi sulle esportazioni.

(55)

In base a questi dati e come indicato sopra nella tabella 1, durante il periodo considerato il consumo dell’Unione ha avuto un aumento considerevole del 66 %.

(56)

Va notato che questo sviluppo può essere influenzato dalla possibile esistenza di dati segreti concernenti le importazioni della Thailandia, come indicato sotto al considerando 61.

3.   Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dalla Cina

Tabella 2 –   Importazioni dalla Cina - Volume, quota di mercato e prezzo delle importazioni.

 

2005

2006

2007

PIR

Importazioni in tonnellate

16 010

10 635

19 245

21 002

Indice

100

66

120

131

Quota di mercato (indice)

100

62

76

79

Prezzo all’importazione cif EUR/t

887

738

893

1 210

Indice

100

83

101

136

Fonte: Statistiche ufficiali cinesi sulle esportazioni

(57)

Il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato del 31 % nel periodo considerato, da 16 010 tonnellate nel 2005 a 21 002 tonnellate nel PIR, mentre la quota di mercato è diminuita del 21 % nel periodo considerato. Quest’evoluzione va vista nel quadro del notevole incremento del consumo dell’Unione, pari al 66 %, verificatosi durante lo stesso periodo.

(58)

Va notato che durante il PIR l’industria dell’Unione stessa ha importato dalla Cina tra 5 000 e 9 000 tonnellate del prodotto in esame, che ha rivenduto sul mercato dell’Unione. L’industria dell’Unione è stata quindi anche il maggior importatore del prodotto in esame dalla Cina. Le importazioni sono state effettuate dall’industria comunitaria perché, dato che produceva già a piena capacità (v. sotto considerando 64 e 65), non era in grado di soddisfare la domanda del mercato dell’Unione.

(59)

I prezzi medi delle importazioni dalla Cina sono aumentati del 36 % nel periodo considerato, vale a dire da 887 EUR/t nel 2005 a 1 210 EUR/t nel PIR.

(60)

Il confronto tra il prezzo all’importazione, cif frontiera dell’Unione, applicato ai clienti indipendenti, inclusi i costi post-importazione, e i prezzi franco fabbrica dell’industria comunitaria per gli stessi tipi di prodotto, ha rivelato che i prezzi all’importazione cinesi non erano inferiori al prezzo di vendita dell’industria dell’Unione durante il PIR.

4.   Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni da altri paesi terzi

Tabella 3 –   Importazioni dai mercati di altri paesi terzi

 

2005

2006

2007

PIR

Thailandia

Tonnellate

673

208

10 660

11 450

Indice

100

31

1 584

1 701

Quota di mercato indicizzata

100

28

1 017

1 044

Prezzo all’importazione in euro/t

1 059

822

1 086

1 302

Indice

100

78

103

123

Sudafrica

Tonnellate

890

0

123

2 695

Indice

100

0

14

303

Quota di mercato indicizzata

100

0

8

183

Prezzo all’importazione in EUR/t

682

0

930

1 301

Indice

100

0

136

191

Altri paesi terzi

Tonnellate

160

11

193

239

Indice

100

7

120

149

Quota di mercato indicizzata

100

0

75

100

Prezzo all’importazione in EUR/t

1 790

7 500

3 051

3 368

Indice

100

419

170

188

Fonte: Eurostat.

(61)

Va notato che i dati di Eurostat relativi alla Thailandia indicano un incremento del volume delle importazioni da quantità insignificanti nel 2005 e 2006 a 10 660 tonnellate nel 2007 e 11 450 tonnellate nel PIR, con un aumento notevole della sua quota di mercato da un indice di 100 a 1 044 nel corso del periodo considerato. Va notato tuttavia che i dati di Eurostat contenevano alcuni dati segreti riguardo alle importazioni dalla Thailandia nel 2005 e 2006 e in effetti l’aumento delle importazioni e della quota di mercato è stato inferiore a quello sopraindicato. I prezzi delle importazioni dalla Thailandia sono aumentati del 23 % nel periodo considerato ed erano superiori ai prezzi cinesi e a quelli dell’industria dell’Unione durante il PIR.

(62)

Nonostante siano aumentate nel periodo considerato, le importazioni dal Sudafrica sono rimaste a un livello relativamente basso, con prezzi di livello simile a quello delle importazioni dalla Thailandia.

(63)

Le importazioni da altri paesi terzi non sono avvenute in volumi significativi.

5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

5.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(64)

La produzione dell’industria dell’Unione è aumentata dell’8 % durante il periodo considerato. Nel corso del PIP la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è rimasta stabile.

(65)

L’utilizzo degli impianti è aumentato dell’8 % nel periodo considerato, raggiungendo così il pieno livello di utilizzazione. Dal 2006 in poi l’industria dell’Unione ha prodotto più del suo potenziale produttivo teorico.

Tabella 4 –   Produzione dell’Unione

 

2005

2006

2007

PIR

Indice

100

104

106

108

Variazione annua

 

4 %

1 %

2 %

Fonte: risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario


Tabella 5 –   Capacità produttiva dell’Unione

 

2005

2006

2007

PIR

Indice

100

100

100

100

Variazione annua

 

0 %

0 %

0 %

Fonte: risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario


Tabella 6 –   Utilizzo degli impianti

 

2005

2006

2007

PIR

Indice

100

104

106

108

Variazione annua

 

4 %

1 %

2 %

Fonte: risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario

5.2.   Scorte

(66)

Le scorte sono diminuite del 50 % nel periodo considerato, a causa della forte domanda di tale periodo, in particolare durante il PIR, e l’insufficiente capacità dell’industria comunitaria di rifornire il mercato dell’Unione. Di conseguenza, le scorte hanno continuato a diminuire.

Tabella 7 –   Scorte

 

2005

2006

2007

PIR

Indice

100

81

89

50

Variazione annua

 

–19 %

10 %

–44 %

Fonte: risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario

5.3.   Vendite, quota di mercato e prezzi

Tabella 8 –   Volume e valore delle vendite

 

2005

2006

2007

PIR

Volume delle vendite - indice

100

151

147

134

Variazione annua

 

51 %

–2 %

9 %

Valore delle vendite - indice

100

127

156

175

Variazione annua

 

27 %

23 %

12 %

Fonte: risposte verificate dell’industria dell’unione al questionario

(67)

Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è aumentato del 51 % dal 2005 al 2006, anno in cui ha raggiunto il livello massimo, e in seguito è diminuito costantemente. Contemporaneamente la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita del 19 %. Ciò è dovuto al fatto che l’aumento della domanda per l’industria dell’Unione è stato maggiore dell’aumento generale del volume delle vendite. Come indicato sopra, dato che l’industria dell’Unione produceva già al massimo della sua capacità, non è stata in grado di aumentare il volume delle vendite in misura uguale all’aumento del consumo.

Tabella 9 –   Quota di mercato dell’industria comunitaria

 

2005

2006

2007

PIR

Indice

100

140

93

81

Variazione annua

 

40 %

–34 %

–13 %

Fonte: risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario, Eurostat, statistiche cinesi sulle esportazioni.

(68)

I prezzi di vendita unitari dell’industria dell’Unione sono dapprima diminuiti del 16 % dal 2005 al 2006 e in seguito sono aumentati costantemente. Durante tutto il periodo considerato i prezzi medi dell’industria dell’Unione sono quindi aumentati del 31 %.

Tabella 10 –   Prezzi di vendita dell’industria dell’Unione

 

2005

2006

2007

PIR

Indice

100

84

106

131

Variazione annua

 

–16 %

26 %

23 %

Fonte: risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario

5.4.   Fattori che incidono sui prezzi comunitari

(69)

La pressione della domanda durante tutto il periodo considerato ha determinato un notevole aumento dei prezzi. La forte domanda durante il PIR ha causato persino penurie temporanee sul mercato dell’Unione.

(70)

Nel periodo considerato i livelli dei prezzi sul mercato dell’Unione sono stati generalmente alti. Le importazioni dalla Cina oggetto di dumping non hanno esercitato alcuna pressione significativa sui prezzi in tale periodo. Quindi, la stessa tendenza all’aumento può essere osservata anche per le importazioni cinesi e quelle provenienti dagli altri paesi terzi, fuorché nel 2006, quando i volumi e i prezzi sono diminuiti.

(71)

I margini delle vendite sono stati meno influenzati dal costo di produzione complessivo e gli aumenti dei prezzi sono stati dovuti principalmente a sviluppi del mercato. Ciò è messo in evidenza anche dall’eccezionale aumento dei costi verificatosi nel 2006 (a causa di un eccezionale aumento dei costi dell’olio combustibile per la produzione di FF) che non ha avuto un impatto diretto sul prezzo delle vendite dell’industria dell’Unione, che in quello stesso anno è diminuito.

5.5.   Occupazione, produttività e salari

(72)

Durante il periodo considerato l’occupazione è rimasta generalmente stabile, mentre la produttività è aumentata del 6 % a causa dell’aumento del volume di produzione. La trasformazione di FF in FA è un processo piuttosto semplice che non richiede un impiego intensivo di manodopera. I salari medi sono diminuiti del 4 % durante il periodo considerato.

Tabella 11 –   Occupazione

 

2005

2006

2007

PIR

Indice

100

106

105

102

Variazione annua

 

6 %

–1 %

–3 %

Fonte: risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario


Tabella 12 –   Produttività

 

2005

2006

2007

PIR

Indice

100

98

100

106

Variazione annua

 

–2 %

2 %

6 %

Fonte: risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario


Tabella 13 –   Salari

 

2005

2006

2007

PIR

Indice

100

102

95

96

Variazione annua

2 %

–6 %

1 %

Fonte: risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario

5.6.   Redditività

(73)

La redditività complessiva dell’industria dell’Unione è aumentata considerevolmente, del 43 %, dal 2005 al PIR, e ha raggiunto un livello molto elevato durante il PIR, superando largamente il profitto del 15,17 % indicato come obiettivo nell’inchiesta iniziale. Va notato che la redditività dell’industria dell’Unione ha raggiunto livelli elevati in tutto il periodo considerato, fuorché nel 2006, quando i costi eccezionalmente alti dell’olio combustibile, uno dei principali fattori di costo per la produzione di FF, associati ai prezzi di vendita bassi, hanno causato perdite per l’industria dell’Unione.

Tabella 14 –   Redditività

 

2005

2006

2007

PIR

Indice

100

–27

125

143

Variazione annua

– 127 %

562 %

14 %

Fonte: risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario

5.7.   Investimenti, utili sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(74)

Nel periodo considerato gli investimenti sono aumentati, anche se l’importo totale non è stato significativo e ha rappresentato solo una piccola percentuale dei profitti ottenuti. L’industria dell’Unione non ha investito in nuovi impianti, bensì in riparazioni e manutenzioni. Dall’inchiesta è emerso anche che l’utile sul capitale investito, cioè il profitto al lordo delle imposte del prodotto simile, espresso in percentuale del valore contabile netto del capitale fisso destinato al prodotto simile, è aumentato notevolmente durante il periodo considerato.

Tabella 15 –   Investimenti

 

2005

2006

2007

PIR

Indice

100

116

150

187

Variazione annua

 

16 %

29 %

25 %

Fonte: risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario


Tabella 16 –   Utili sul capitale investito

 

2005

2006

2007

PIR

Utili sul capitale investito

4,3 %

–6,1 %

8,3 %

18,4 %

Fonte: risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario

(75)

Dall’inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’industria dell’Unione abbia problemi gravi di reperimento di capitali.

5.8.   Flusso di cassa

(76)

Il flusso di cassa ha seguito una tendenza simile a quella della redditività, con un aumento significativo nel periodo considerato.

Tabella 17 –   Flusso di cassa

 

2005

2006

2007

PIR

Indice

100

– 167

294

661

Variazione annua

 

– 267 %

276 %

125 %

Fonte: risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario

5.9.   Crescita

(77)

L’industria dell’Unione non ha beneficiato direttamente della crescita del mercato nel periodo considerato, poiché, anche se ha registrato un aumento del volume di vendita, ha subito una perdita generale della quota di mercato. Questa situazione è dovuta tuttavia alla decisione dell’industria dell’Unione di mantenere la sua capacità produttiva allo stesso livello per tutto il periodo considerato. In effetti, nonostante la redditività elevata e la domanda in aumento, non sono stati effettuati investimenti per aumentare la capacità.

5.10.   Entità del margine di dumping

(78)

Durante il PIR ha continuato a essere praticato, nonostante le misure in vigore, un dumping rilevante, anche se a livelli più bassi di quelli stabiliti nell’inchiesta iniziale, sia secondo i dati forniti dall’unico produttore esportatore che ha collaborato, sia secondo i calcoli basati sui dati disponibili (statistiche cinesi).

5.11.   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(79)

Sebbene l’industria dell’Unione abbia avuto la possibilità di riprendersi dagli effetti del dumping precedente, in particolare per quanto concerne il volume delle vendite, i prezzi di vendita e la redditività, i margini di dumping restano notevoli.

5.12.   Attività di esportazione dell’industria dell’Unione

Tabella 18 –   Volume delle esportazioni dell’industria dell’Unione

 

2005

2006

2007

PIR

Indice

100

82

78

96

Variazione annua

–18 %

–5 %

23 %

Fonte: risposte verificate dell’industria dell’Unione al questionario

(80)

Il principale mercato di esportazione dell’industria dell’Unione è quello statunitense. Anche se sono diminuiti nel 2006 e 2007, durante il PIR i livelli delle esportazioni hanno quasi raggiunto quelli del 2005. Va notato che il volume esportato negli USA è stato significativo, pari al 25 % del volume di produzione complessivo del PIR, mentre d’altra parte l’industria dell’Unione ha anche importato grossi volumi del prodotto in esame dalla Cina per far fronte alla domanda dei suoi clienti nell’Unione. La produzione di AF dell’industria dell’Unione è stata esportata verso il mercato più lucrativo degli USA, in cui i prezzi erano a livelli ancora più elevati di quelli del mercato dell’Unione.

6.   Conclusioni relative alla situazione dell’industria dell’Unione

(81)

Le misure hanno avuto un netto impatto positivo sulla situazione dell’industria dell’Unione. Tutti i principali indicatori, come la produzione (+ 8 %) e il volume delle vendite (+ 34 %), il valore delle vendite (+ 75 %), il prezzo medio di vendita (+ 31 %), gli investimenti (+ 87 %), la redditività (+ 43 %), il flusso di cassa (+ 561 %), le scorte (-50 %) e la produttività (+ 6 %) hanno registrato un andamento positivo. In particolare, i livelli di profitto dell’industria dell’Unione sono stati alti per tutto il periodo considerato, fuorché nel 2006.

(82)

Per quanto riguarda la quota di mercato dell’industria dell’Unione, la tendenza decrescente non ha potuto essere considerata un segno di pregiudizio. Infatti, l’industria dell’Unione, che già produceva al massimo della sua capacità, non ha potuto soddisfare la domanda crescente, il che ha influito negativamente, nonostante l’aumento dei volumi di vendita, sulla sua quota di mercato.

(83)

In conclusione, visto l’andamento positivo degli indicatori relativi all’industria dell’Unione, la sua situazione è considerata buona e non ha potuto essere stabilito il persistere del pregiudizio materiale. Pertanto, è stato esaminato se una reiterazione del pregiudizio sia probabile in caso di scadenza delle misure.

F.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1.   Sintesi dell’analisi del rischio del persistere del dumping e della reiterazione del dumping pregiudizievole

(84)

Si ricorda che nonostante le misure in vigore, i produttori esportatori cinesi hanno continuato a praticare il dumping a livelli notevoli, come indicato sopra al considerando 31. L’abolizione delle misure potrebbe, nel caso di una riduzione proporzionale dei prezzi all’esportazione, determinare margini di dumping ancora più elevati.

(85)

Come menzionato sopra, l’incentivo ad aumentare i volumi delle esportazioni verso l’Unione è considerevole, poiché gli USA, l’altro grande mercato d’esportazione della Cina, hanno adottato forti misure antidumping di carattere dissuasivo nei suoi confronti e quindi questo mercato è praticamente inaccessibile alle esportazioni cinesi.

(86)

È stato inoltre rilevato che i produttori cinesi disponevano di considerevoli capacità residue grazie a una sovraccapacità strutturale della Cina dovuta a un calo della domanda interna cinese, causata dalla contrazione del mercato dopo i Giochi olimpici del 2008 e dall’effetto della crisi economica mondiale.

(87)

È stato anche constatato che i prezzi delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi erano più bassi di quelli verso l’Unione.

(88)

Si è concluso quindi che esiste un rischio di persistenza del dumping e di aumento del volume delle importazioni che eserciterebbe una pressione al ribasso sui prezzi nell’Unione, almeno a breve termine, in caso di abrogazione delle misure.

(89)

Un aumento delle importazioni oggetto di dumping potrebbe esercitare una pressione al ribasso sul livello dei prezzi di vendita ed influire negativamente sulla redditività dell’industria dell’Unione nonché sul suo risanamento finanziario constatato nel PIR.

2.   Impatto delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione – indicazioni e probabile andamento durante il periodo successivo al PIR

(90)

La quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita sin dal 2006, e questo in un periodo di aumento dei consumi, mentre a partire dallo stesso anno la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata. Visti questi indicatori misti (vale a dire la ripresa generale dell’industria dell’Unione, ma la perdita di quota di mercato), sono stati esaminati gli sviluppi successivi al PIR per ottenere un quadro più chiaro delle probabili tendenze future. Va inoltre ricordato che il rischio del persistere del pregiudizio causato da una pressione al ribasso sui prezzi può anche essere influenzato o accentuato dall’evoluzione dell’economia mondiale e dai suoi effetti sulla domanda e sul consumo.

(91)

Sono state raccolte altre informazioni per verificare se le conclusioni tratte in base all’analisi del periodo considerato, in particolare del PIR, rimangano valide dopo il PIR. A tale riguardo, l’industria dell’Unione ha fornito informazioni sull’evoluzione dei suoi prezzi di vendita nell’Unione stessa nel periodo dall’ottobre 2008 all’aprile 2009, nonché sui volumi delle importazioni cinesi e sui prezzi medi delle importazioni durante lo stesso periodo.

(92)

In base a queste informazioni è stato possibile osservare una netta e costante tendenza al ribasso dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione, che nell’aprile 2009 sono diminuiti del 35 % rispetto ai prezzi di vendita medi del PIR. Per quanto riguarda i volumi delle vendite dell’industria dell’Unione, anche se non hanno avuto una tendenza al ribasso costante, le vendite dell’aprile 2009 sono state inferiori del 33 % rispetto a quelle del marzo 2009. È stato rilevato che sono diminuiti gli ordinativi all’industria dell’Unione.

(93)

Per quanto riguarda la redditività dell’industria dell’Unione, è stato registrato un andamento negativo significativo. I margini di profitto sono costantemente diminuiti e nell’aprile 2009 sono calati quasi dell’80 % rispetto al livello di profitto raggiunto nel PIR. I margini di profitto dell’industria dell’Unione non hanno raggiunto pertanto l’obiettivo fissato nell’inchiesta iniziale dal marzo 2009 e sono diminuiti molto al di sotto di quest’obiettivo nell’aprile 2009.

(94)

Per quanto riguarda i prezzi delle importazioni cinesi, essi hanno seguito una costante tendenza al ribasso, anche se meno accentuata del calo dei volumi delle importazioni e dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sul suo mercato. I prezzi delle importazioni cinesi, anche se per la maggior parte erano ancora leggermente superiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione, in alcuni mesi sono risultati inferiori, il che dimostra che la pressione sui prezzi di mercato esercitata da queste importazioni è aumentata. Analogamente, alla fine di questo periodo è stato constatato che i prezzi cinesi erano inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione.

(95)

Tenuto conto di quanto precede e data la netta tendenza negativa della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione, è stato concluso che vi sarà probabilmente una reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

(96)

Va notato che nell’Unione la domanda è calata notevolmente a causa della crisi economica mondiale, che ha avuto un impatto negativo sul volume delle vendite, sui prezzi di vendita e sulla redditività del mercato dell’Unione. La posizione finanziaria dell’industria dell’Unione si è deteriorata, rendendola particolarmente vulnerabile e quindi più facilmente danneggiata dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina. È probabile che questa situazione peggiori ulteriormente qualora queste importazioni dovessero aumentare in caso di scadenza delle misure.

3.   Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio

(97)

Riassumendo, si ritiene che se le misure saranno abrogate, si rischierà a breve termine un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina verso l’Unione, con una conseguente pressione al ribasso sui prezzi e una reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

(98)

Va notato tuttavia che in generale la situazione dell’industria dell’Unione durante il periodo considerato è stata positiva, poiché nel complesso è riuscita a riprendersi dalle pratiche di dumping precedenti e ha raggiunto profitti sostanziali verso la fine del periodo. Si ritiene quindi che possa bastare un periodo più breve dei normali cinque anni perché l’industria dell’Unione si riprenda dall’attuale situazione precaria, che può comunque essere un fenomeno temporaneo, e per evitare la reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. A medio termine la domanda dell’industria dell’Unione potrebbe aumentare nuovamente. Se ciò dovesse accadere, considerate le caratteristiche del mercato dell’Unione e in particolare l’esigenza degli utilizzatori dell’Unione di una fonte di approvvigionamento rapida e affidabile, si ritiene che l’industria dell’Unione potrà riprendersi a medio termine da qualsiasi pregiudizio subito o che non si rischierà più una reiterazione del pregiudizio. La situazione potrà essere riesaminata in seguito.

G.   INTERESSE DELL’UNIONE

1.   Osservazione preliminare

(99)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, è stato esaminato se un mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sia contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti gli altri interessi in causa, vale a dire quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori/operatori commerciali e degli utilizzatori del prodotto in esame.

(100)

Va ricordato che nelle inchieste precedenti l’adozione delle misure non è stata considerata contraria all’interesse dell’Unione. Inoltre, l’inchiesta attuale è effettuata in previsione della scadenza ed analizza quindi una situazione in cui sono già in vigore misure antidumping.

(101)

In base a ciò è stato esaminato se, nonostante le conclusioni sopraindicate sulla probabilità del persistere del dumping e della reiterazione del pregiudizio, vi siano ragioni valide per concludere che il mantenimento delle misure è, in questo caso specifico, contrario all’interesse dell’Unione.

2.   Interesse dell’industria dell’Unione

(102)

Si ricorda che il dumping era ancora praticato durante il PIR e che esiste il rischio di persistenza del dumping per il prodotto in esame originario della Cina e di reiterazione del pregiudizio nei confronti dell’Unione.

(103)

L’industria dell’Unione ha dato prova di solidità e competitività, confermate dall’andamento positivo di tutti i principali indicatori di pregiudizio nel periodo considerato. Le misure antidumping imposte in precedenza hanno contribuito al livello dei prezzi che è stato stabilito nel PIR e che ha consentito all’industria dell’Unione di recuperare la sua redditività.

(104)

Pertanto, è nell’interesse dell’industria dell’Unione mantenere le misure contro le importazioni oggetto di dumping originarie della Cina.

3.   Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti

(105)

La Commissione ha inviato questionari a tutti gli importatori/operatori commerciali noti indipendenti. Un unico importatore/operatore commerciale ha collaborato all’inchiesta.

(106)

Dall’inchiesta è emerso che i volumi importati nel periodo considerato dall’importatore indipendente che ha collaborato non erano significativi e che le vendite del prodotto in esame hanno rappresentato solo una piccola parte delle vendite totali.

(107)

Si ritiene che il mantenimento delle misure non cambierà la situazione attuale degli importatori/operatori commerciali. È chiaro che gli importatori possono anche ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento, come risulta dalla quota di mercato degli altri paesi terzi, in particolare della Thailandia, che dimostra che la concorrenza sul mercato dell’Unione è garantita.

(108)

Tenuto conto di quanto precede, si è ritenuto che il mantenimento delle misure non avrebbe un effetto significativo per i produttori/operatori commerciali.

4.   Interesse degli utilizzatori

(109)

La Commissione ha inviato questionari a tutti gli utilizzatori indipendenti noti. All’inchiesta hanno collaborato otto utilizzatori, che rappresentano il 44 % del totale delle importazioni dalla Cina. L’inchiesta ha dimostrato che questi utilizzatori hanno importato il prodotto in esame direttamente dalla Cina. Inoltre, hanno risposto due associazioni di utilizzatori, che hanno presentato osservazioni.

(110)

Nell’Unione i principali utilizzatori industriali di AF sono i fabbricanti di resina di furano. Dall’inchiesta è emerso che, nonostante le misure in vigore, per lo meno alcuni utilizzatori hanno raggiunto margini di profitto piuttosto elevati durante il PIR.

(111)

Gli utilizzatori hanno anche sostenuto che l’industria dell’Unione dovrebbe rimanere un’importante fonte di approvvigionamento, per garantire la disponibilità del prodotto in esame a breve termine e una certa affidabilità e coerenza dell’approvvigionamento.

(112)

In considerazione di quanto precede, è stato rilevato che il mantenimento delle misure non avrebbe un effetto particolarmente negativo sugli utilizzatori industriali.

5.   Conclusioni sull’interesse dell’Unione

(113)

Alla luce di quanto precede, si conclude che, in relazione all’interesse dell’Unione, non esistono ragioni valide contro la proroga delle misure antidumping.

H.   MISURE ANTIDUMPING

(114)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui si intendeva raccomandare la proroga delle misure in vigore. È stato anche fissato un termine entro il quale le parti possono presentare osservazioni e ricorsi in merito a tale comunicazione.

(115)

È certo che l’industria dell’Unione ha potuto trarre profitto dalle misure in vigore e che la sua situazione è migliorata molto nel corso del periodo considerato, in base alla maggior parte degli indicatori di pregiudizio. L’industria dell’Unione ha realizzato margini di profitto elevati nel PIR e le vendite e i volumi di produzione hanno raggiunto i loro livelli massimi. A causa dello sviluppo economico positivo dell’industria dell’Unione nel periodo considerato, non è stato possibile stabilire la persistenza di un grave pregiudizio.

(116)

Nonostante ciò, dall’inchiesta è emerso che la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita malgrado la crescita del consumo, mentre quella delle importazioni cinesi è aumentata. D’altra parte, l’inchiesta ha rivelato anche che in Cina esistono capacità residue e che un livello elevato di dumping è continuato nel PIR.

(117)

L’inchiesta sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio ha rilevato inoltre che la situazione dell’industria dell’Unione si è deteriorata dopo il PIR e ha condotto a un pregiudizio verso l’inizio del secondo trimestre del 2009. Essa ha anche rivelato che la Cina disponeva di notevoli capacità residue e che in caso di scadenza delle misure l’incentivo di dirigerle verso l’Unione era considerevole. Quest’aumento previsto di importazioni oggetto di dumping poteva aumentare la pressione sui prezzi nell’Unione, con un effetto negativo sui livelli dei prezzi e dei profitti dell’industria dell’Unione. È stato perciò stabilito che esisteva un rischio di reiterazione del pregiudizio, almeno a breve termine, se si lasciavano scadere la misure.

(118)

Ciò avrebbe un impatto ancora più negativo nel contesto dell’attuale crisi economica, che ha provocato una contrazione dei consumi dopo il PIR. In questo scenario l’aumento delle importazioni oggetto di dumping moltiplicherebbe i suoi effetti negativi sull’industria dell’Unione.

(119)

Infine, si ritiene che se l’economia si dovesse riprendere a medio termine, si avrà un aumento della domanda di AF nell’Unione. In queste circostanze, l’industria dell’Unione potrà aumentare il volume delle sue vendite.

(120)

Da quanto detto sopra consegue che, come stabilito nell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di AF dalla Cina, imposte dal regolamento (CE) n. 1905/2003, vanno mantenute per un ulteriore periodo di due anni, salvo altre disposizioni dell’articolo 11 del regolamento di base.

(121)

A seguito della comunicazione, l’industria dell’Unione ha chiesto che le misure definitive fossero prorogate di cinque anni, sostenendo che l’improvviso cambiamento delle condizioni di mercato dopo il PIR dimostra che qualsiasi sviluppo futuro del mercato è incerto e molto difficile da prevedere. La valutazione delle istituzioni dell’Unione secondo cui l’economia potrà riprendersi a medio termine e di conseguenza la domanda di AF nell’Unione potrà migliorare, non sarebbe quindi abbastanza accurata. Tuttavia, come indicato sopra ai considerando 117 e 119, si è ritenuto che gli sviluppi successivi al PIR, compresi gli effetti della crisi economica, sono probabilmente di carattere temporaneo e richiedono l’imposizione di misure per non più di due anni. Gli argomenti dell’industria dell’Unione a tale riguardo sono stati perciò respinti.

(122)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra gli importi del dazio, in questo caso si ritiene necessaria l’adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping.

Tali misure comprendono gli elementi indicati di seguito: la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell’allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo sono assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.

(123)

Qualora dopo l’istituzione delle misure in esame si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle quattro società che beneficiano di un dazio individuale più basso, tale aumento potrebbe essere considerato come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcool furfurilico, attualmente classificato al codice NC ex 2932 13 00 (codice TARIC 2932130090), originarie della Repubblica popolare cinese.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile per il prodotto di cui al paragrafo 1, è la seguente:

Società

Aliquota del dazio antidumping (EUR/t)

Codice addizionale TARIC

Gaoping Chemical Industry Co. Ltd

160

A442

Linzi Organic Chemical Inc.

84

A440

Zhucheng Taisheng Chemical Co. Ltd.

97

A441

Henan Huilong Chemical Industry Co. Ltd.

156

A484

Tutte le altre società

250

A999

3.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (6), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente al calcolo proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

4.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio indicate per le quattro società di cui al paragrafo 2 è soggetta alla condizione che alle autorità doganali degli Stati membri sia presentata una fattura commerciale valida conforme ai requisiti previsti dall’allegato del presente regolamento. In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

5.   Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso scade il 10 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 7 dicembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 1.

(3)  GU C 111 del 6.5.2008, pag. 50.

(4)  GU C 275 del 30.10.2008, pag. 21.

(5)  Il China National Chemical Information Center (Chem China) è stato istituito nell’ottobre 1992 in seguito alla fusione del Scientific and Technological Information Research Institute del ministero dell’Industria chimica istituito nel 1959 e dell’Economic Information Center del ministero dell’Industria chimica istituito nel 1984. http://www.chemchina.com.cn/chempwas/en/7under_8.htm

(6)  GU L 111 del 29.4.1999, pag. 88.


ALLEGATO

La fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento deve essere accompagnata da una dichiarazione firmata da un responsabile della società in questione, contenente le seguenti informazioni:

1.

nome e funzione del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale;

2.

la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che [volume] di alcool furfurilico, attualmente classificabile al codice NC ex 2932 13 00 (codice addizionale TARIC), venduto per l’esportazione nell’Unione europea e coperto dalla presente fattura, è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

3.

data e firma.


10.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/62


REGOLAMENTO (UE) N. 1203/2009 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2009.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

37,7

MA

48,4

TN

81,6

TR

64,4

ZZ

58,0

0707 00 05

MA

52,9

TR

78,0

ZZ

65,5

0709 90 70

MA

48,2

TR

131,1

ZZ

89,7

0805 10 20

AR

70,4

MA

49,0

TR

49,3

ZA

57,8

ZZ

56,6

0805 20 10

MA

71,9

ZZ

71,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

132,8

HR

55,6

IL

75,3

TR

73,7

ZZ

84,4

0805 50 10

TR

73,4

ZZ

73,4

0808 10 80

AU

161,8

CA

65,1

CN

81,4

MK

24,5

US

92,9

ZZ

85,1

0808 20 50

CN

45,0

US

242,2

ZZ

143,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


10.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/64


REGOLAMENTO (UE) N. 1204/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 968/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione (2) ha fissato alcune scadenze per l’attuazione delle misure nell’ambito dei piani di ristrutturazione e dei programmi di diversificazione nazionali. Nel frattempo è emersa con chiarezza la necessità di definire un nuovo calendario per il regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero onde tenere conto delle conseguenze della crisi finanziaria mondiale sulle economie di alcuni Stati membri e dei rilevanti e improvvisi cambiamenti subiti dai programmi di ristrutturazione nazionali iniziati nel 2008 e tuttora in corso.

(2)

A norma dell’articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 320/2006, gli importi eventualmente rimasti nel fondo di ristrutturazione temporaneo dopo il finanziamento delle misure sono trasferiti al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Per garantire una sana gestione finanziaria e di bilancio dei fondi rimanenti, è opportuno posticipare le vigenti scadenze che determinano l’ammissibilità dei pagamenti versati nell’ambito del fondo di ristrutturazione per le imprese interessate che aggiornano il proprio piano di ristrutturazione.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 968/2006.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 968/2006 è così modificato:

1)

all’articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma:

«In deroga al primo comma, lettera b), su richiesta motivata dell’impresa di cui trattasi, gli Stati membri possono prorogare, non oltre il 30 settembre 2011, il termine fissato alla medesima lettera. In tal caso, l’impresa presenta un piano di ristrutturazione modificato a norma dell’articolo 11.»;

2)

all’articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le misure e gli interventi previsti dal programma di ristrutturazione nazionale devono essere realizzati entro e non oltre il 30 settembre 2011.»;

3)

all’articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il primo pagamento è effettuato nel settembre 2007. L’aiuto alla diversificazione, l’aiuto supplementare alla diversificazione e l’aiuto transitorio a taluni Stati membri sono pagati entro e non oltre il 30 settembre 2012.»;

4)

all’articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Tranne in caso di forza maggiore, la cauzione è incamerata se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte entro il 30 settembre 2012.»;

5)

all’articolo 24, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Entro il 30 giugno 2012, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione finale che confronta le misure o gli interventi realizzati e le spese sostenute con quelli previsti nei piani di ristrutturazione, nei programmi di ristrutturazione nazionali e nei piani aziendali, giustificando eventuali discrepanze.»;

6)

al capo V è aggiunto il seguente articolo 22 ter:

«Articolo 22 ter

Ammissibilità dei pagamenti

Sono ammissibili al finanziamento comunitario solo le spese pagate dallo Stato membro al beneficiario entro e non oltre il 30 settembre 2012.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.

(2)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 32.


ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

10.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/66


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2009

che proroga il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria eccezionale concessa al Kosovo

(2009/918/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2006/880/CE del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativa alla concessione di un’assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della decisione 2006/880/CE sopra menzionata, il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo (2) scade l’11 dicembre 2009.

(2)

L’articolo 1, paragrafo 3, prevede la possibilità che la Commissione proroghi il periodo di disponibilità al massimo di un anno.

(3)

Al fine di portare a termine il programma di assistenza finanziaria, occorre prorogare di un anno il suddetto periodo di disponibilità.

(4)

Il comitato economico e finanziario è stato debitamente consultato in merito a tale proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria eccezionale concessa dalla Comunità al Kosovo è prorogato di un anno, fino all’11 dicembre 2010.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 339, 6.12.2006, pag. 36.

(2)  Ai sensi della risoluzione n. 1244/1999 (UNSCR 1244/99) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 10.6.1999.