ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 350

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
30 dicembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1353/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell’India

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1354/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1628/2004 che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India e il regolamento (CE) n. 1629/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India

24

 

*

Regolamento (CE) n. 1355/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

35

 

*

Regolamento (CE) n. 1356/2008 della Commissione, del 23 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 593/2007 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea ( 1 )

46

 

 

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

 

*

Decisione n. 1357/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la decisione n. 1720/2006/CE che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente ( 1 )

56

 

*

Decisione n. 1358/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la decisione n. 1904/2006/CE che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma Europa per i cittadini mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva

58

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale

60

 

*

Decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all’acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali

72

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

30.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1353/2008 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell’India

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dai paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare gli articoli 15 e 19,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchiesta precedente e misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 74/2004 (2), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria di letto di cotone corrispondenti ai codici CN ex 6302 21 00, ex 6302 22 90, ex 6302 31 00 ed ex 6302 32 90 e originarie dell’India. L’aliquota del dazio varia dal 4,4 % al 10,4 % per le singole società selezionate, con una media del 7,6 % corrispondente alle società che hanno cooperato e un dazio residuo pari al 10,4 %.

1.2.   Apertura d’ufficio di un riesame intermedio parziale

(2)

A seguito dell’imposizione di un dazio compensativo definitivo, il governo indiano («GI») ha fatto presente che le circostanze relative a due programmi di sovvenzione (il Duty Entitlement Passbook Scheme e l’Income Tax Exemption a titolo della sezione 80 HHC dell’Income Tax Act) erano cambiate e che si trattava di cambiamenti duraturi. Il governo indiano ha dichiarato che è probabile che il livello delle sovvenzioni sia diminuito e che pertanto le misure definite in parte su queste basi devono essere rivedute.

(3)

La Commissione ha esaminato le prove presentate dal governo indiano e le ha ritenute sufficienti a giustificare l’avviamento di una revisione conformemente alle disposizioni dell’articolo 19 del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo la Commissione ha aperto d’ufficio un riesame intermedio parziale delle misure in vigore mediante un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(4)

L’obiettivo del presente riesame intermedio parziale consiste nel valutare la necessità di confermare, abolire o correggere le misure esistenti per quanto riguarda quelle società che hanno beneficiato di uno o di entrambi i nuovi sistemi di sovvenzione nel caso in cui siano state fornite prove sufficienti in linea con i requisiti dell’avviso di apertura. A seconda dei risultati dell’inchiesta sarà valutata la necessità di rivedere le misure applicabili ad altre società che hanno cooperato all’inchiesta originale e/o le misure residue applicabili a tutte le altre società.

1.3.   Periodo dell’inchiesta ai fini del riesame

(5)

L’inchiesta si riferisce al periodo dal 1o ottobre 2006 al 30 settembre 2007 («periodo dell’inchiesta ai fini del riesame» — «RIP»).

1.4.   Parti interessate dall’inchiesta

(6)

La Commissione ha informato ufficialmente il governo indiano dell’avviamento del riesame intermedio parziale, informando inoltre i produttori esportatori indiani che hanno collaborato all’inchiesta precedente e che si sono avvantaggiati di uno o entrambi i nuovi programmi di sovvenzione, il cui nominativo figura nell’avviso di avviamento del riesame intermedio parziale, nonché i rappresentanti dell’industria comunitaria. Le parti interessate hanno avuto l’opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione. Le osservazioni scritte e orali presentate dalle parti sono state esaminate e, se del caso, prese in considerazione.

(7)

Visto il numero delle parti interessate alla revisione, l’applicazione di tecniche di campionamento per l’inchiesta sulle sovvenzioni è stata proposta conformemente alle disposizioni dell’articolo 27 del regolamento di base.

(8)

Per permettere alla Commissione di selezionare un campione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, gli esportatori e i loro rappresentanti devono manifestarsi entro tre settimane dall’avviamento della procedura e fornire informazioni di base sulle loro esportazioni e sul fatturato interno, su determinati regimi particolari di sovvenzione e indicare i nominativi e le attività di tutte le società collegate. Le autorità indiane sono state informate.

(9)

Si sono manifestate più di ottanta società che hanno fornito le informazioni necessarie per il campionamento. Esse rappresentano il 95 % delle esportazioni totali dell’India nella Comunità durante il periodo di campionamento.

(10)

Dato l’elevato numero di società, è stato selezionato un campione di undici società di esportazione e raggruppamenti di società con il volume più elevato di esportazioni verso la Comunità, dopo aver consultato l’industria comunitaria, l’associazione tessile indiana Texprocil e il governo dell’India.

(11)

Il campione rappresentava il 64 % del totale delle esportazioni nell’UE del prodotto interessato a partire dall’India nel periodo di campionamento (dal 1o aprile 2006 al 31 marzo 2007). Conformemente all’articolo 27 del regolamento di base, il campione selezionato rappresentava il volume delle esportazioni più ampio e più rappresentativo che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

(12)

A norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, quattro società non selezionate per il campione hanno presentato richieste di definizione di margini di sovvenzione particolari. Tuttavia, dato l’elevato numero di richieste e di società selezionate per il campionamento, si ritiene che l’esame dei singoli casi risulti indebitamente gravoso ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, e possa impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta. La richiesta di determinazione di margini di sovvenzione individuali da parte delle quattro società non selezionate è stata pertanto respinta.

(13)

Durante l’inchiesta è emerso che due società collegate a due società d’esportazione selezionate non hanno prodotto, esportato o venduto a livello nazionale il prodotto interessato durante il periodo di riferimento e non hanno espresso alcuna intenzione di farlo in futuro. È stato quindi deciso di escludere queste società collegate dal campione e dal calcolo di margini di sovvenzione particolari.

(14)

Alle società non selezionate per il campione è stato comunicato che, se fosse stato istituito un dazio compensativo sulle loro esportazioni, questo sarebbe stato calcolato a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, vale a dire senza superare la media ponderata dell’importo delle sovvenzioni compensabili stabilito per le società facenti parte del campione.

(15)

Le società che non si sono manifestate entro il termine stabilito nell’avviso di apertura non sono state considerate parti interessate.

(16)

Sono pervenute risposte al questionario da parte di tutti i produttori esportatori indiani inseriti nel campione.

(17)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione delle sovvenzioni. Sono stati effettuati sopralluoghi di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate:

 

Governo indiano («GI»)

Ministero del commercio, Nuova Delhi.

 

Produttori esportatori indiani

Anunay Fab. Limited, Ahmedabad,

Brijmohan Purusottamdas, Mumbai and Incotex Impex Pvt. Limited, Mumbai,

Divya Global Pvt. Ltd., Mumbai,

Intex Exports, Pattex Exports and Sunny Made-ups, Mumbai,

Jindal Worldwide Ltd, Progressive Enterprise and Texcellence Overseas, Ahmedabad e Mumbai,

Madhu Industries Limited and Madhu International, Ahmedabad,

Mahalaxmi Exports and Mahalaxmi Fabric Mills Pvt. Ltd, Ahmedabad,

Prakash Cotton Mills Pvt., Ltd, Mumbai,

Prem Textiles, Indore,

The Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd., N W Exports Limited and Nowrosjee Wadia & Sons Limited, Mumbai,

Vigneshwara Exports Limited, Mumbai.

1.5.   Comunicazione delle informazioni e osservazioni sulla procedura

(18)

Il governo indiano e le altre parti interessate sono stati informati dei fatti essenziali e delle considerazioni sulle quali ci si basa per proporre la modifica delle aliquote del dazio applicabili e per proseguire l’applicazione delle misure esistenti. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo ragionevole per presentare delle osservazioni. Tutte le osservazioni sono state debitamente prese in considerazione come indicato qui di seguito.

2.   PRODOTTO INTERESSATO

(19)

Il prodotto in esame è costituito da biancheria da letto di fibra di cotone, pura o mista con fibre sintetiche o con lino (non come fibra principale), sbiancata, tinta o stampata, originaria dell’India, di cui ai codici NC ex 6302 21 00, ex 6302 22 90, ex 6302 31 00 ed ex 6302 32 90, secondo la definizione dell’inchiesta originale.

3.   SOVVENZIONI

3.1.   Introduzione

(20)

In base alle informazioni disponibili e alle risposte al questionario della Commissione sono stati esaminati i seguenti regimi che, secondo i richiedenti, comportano la concessione di sovvenzioni:

 

Regimi di sovvenzione esaminati nell’ambito dell’inchiesta originale:

1)

Duty Entitlement Passbook scheme («Regime di credito di dazi d’importazione — DEPB»);

2)

Duty Free Replenishment Certificate scheme («Certificato di parziale esenzione dai dazi sull’importazione di fattori di produzione a fronte di esportazioni già effettuate — DFRC»)/Duty Free Imports Authorisation scheme («Autorizzazione alle importazioni in esenzione da dazi — DFIA»);

3)

Export Promotion Capital Goods scheme («Regime di esenzione totale o parziale dal dazio d’importazione sui beni capitali — EPCG»);

4)

Advance Licence scheme («Regime di concessione di una licenza preliminare — ALS»)/Advance Authorization scheme («Regime di concessione di una autorizzazione preliminare — AAS»);

5)

Export Processing Zones/Export Oriented Units («Zone di trasformazione per l’esportazione/unità orientate all’esportazione — EPZ/EOU»);

6)

Income Tax Exemptions scheme («Regime di esenzione dall’imposta sul reddito — ITES»).

 

Regimi di sovvenzione non oggetto di esame nell’inchiesta originale:

7)

Duty Drawback scheme («Regime di restituzione del dazio — DDS»);

8)

Technology Upgradation Fund scheme («Regime di aggiornamento tecnologico — TUFS»);

9)

Export Credit scheme (Regime di crediti all’esportazione — prima e dopo la spedizione) («ECS»).

(21)

I regimi da 1 a 5 si basano sul Foreign Trade (Development and Regulation) Act del 1992 (legge n. 22 del 1992 per lo sviluppo e la regolamentazione del commercio estero), entrata in vigore il 7 agosto 1992 («Foreign Trade Act» — legge sul commercio estero). La legge sul commercio estero autorizza il governo indiano a emettere notifiche sulle «politiche di esportazione e importazione», pubblicati dal ministero del commercio ogni cinque anni e aggiornate regolarmente. Uno dei documenti sulla politica in materia d’esportazione e d’importazione riguarda il periodo RIP del caso in questione; ad esempio il piano quinquennale relativo al periodo dal 1o settembre 2004 al 31 marzo 2009 («EXIM policy 04-09»). Il governo indiano definisce inoltre le procedure che disciplinano la politica EXIM 2004-2009 in un «Manuale delle procedure — 1o settembre 2004 - 31 marzo 2009, volume I» («HOP I 04-09»). Anche il manuale delle procedure viene aggiornato regolarmente.

(22)

Il regime d’esenzione dall’imposta sul reddito si basa sulla legge Income Tax Act del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria.

(23)

Il regime di restituzione del dazio è basato sulla parte 75 della Customs Act 1962, sulla sezione 37(2)(xvi) dell’Excise Act 1944 e sulle sezioni 93A e 94 del Finance Act del 1994. Si tratta di un nuovo regime non precedentemente esaminato.

(24)

Il regime sull’aggiornamento della tecnologia si basa su una risoluzione del ministero dell’industria tessile, GI, pubblicata nella Gazzetta ufficiale indiana, parte straordinaria I, sezione I del 31 marzo 1999. Si tratta di un nuovo regime non precedentemente esaminato.

(25)

Il regime di crediti all’esportazione si fonda sulle sezioni 21 e 35A del Banking Regulation Act 1949, che permette alla Reserve Bank dell’India («RBI») di dare istruzioni alle banche commerciali riguardo ai crediti all’esportazione.

(26)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione ha invitato il governo indiano a partecipare a ulteriori consultazioni sui regimi, modificati o meno, nonché sui regimi non precedentemente esaminati, al fine di chiarire la situazione effettiva dei regimi sotto osservazione e di giungere a una soluzione definita di comune accordo. A consultazione avvenuta, mancando una soluzione definita di comune accordo, la Commissione ha incluso tutti questi regimi nell’inchiesta sulle sovvenzioni.

3.2.   Regimi specifici

3.2.1.   Duty Entitlement Passbook scheme(Regime di credito di dazi d’importazione — DEPB)

3.2.1.1.   Base giuridica

(27)

La descrizione dettagliata del regime DEPB figura nel paragrafo 4.3 della EXIM policy 04-09 e nel capitolo 4 della HOP I 04-09.

3.2.1.2.   Ammissibilità

(28)

Possono beneficiare di questo regime tutti i fabbricanti esportatori o i produttori esportatori.

3.2.1.3.   Attuazione pratica

(29)

Gli esportatori ammissibili possono chiedere crediti DEPB, calcolati come percentuale del valore dei prodotti esportati nell’ambito di tale regime. Le aliquote DEPB sono state fissate dalle autorità indiane per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto in esame, e sono calcolate utilizzando le norme standard input-output («SION»), che tengono conto del presunto contenuto di fattori produttivi importati nel prodotto destinato all’esportazione e dell’incidenza dei dazi doganali relativi a tali importazioni presunte, indipendentemente dal fatto che i dazi all’importazione siano stati pagati o meno.

(30)

Per poter beneficiare dei vantaggi concessi nell’ambito di tale regime, una società deve effettuare esportazioni. Al momento dell’esportazione, l’esportatore deve dichiarare alle autorità indiane che l’operazione avviene nell’ambito del regime DEPB. Affinché le merci possano essere esportate, le autorità doganali indiane rilasciano, nel corso della procedura di spedizione, una bolla di spedizione per l’esportazione nella quale è dichiarato l’importo del credito DEPB che dev’essere concesso per quella determinata operazione di esportazione e pertanto l’esportatore viene a conoscenza del vantaggio di cui beneficerà.

(31)

Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l’esportazione, il governo indiano non ha alcun potere decisionale relativamente alla concessione di un credito DEPB. L’aliquota DEPB che serve per calcolare il vantaggio è quella applicabile al momento in cui è stata fatta la dichiarazione di esportazione. Nel corso del periodo RIP si è verificato un inconsueto aumento dell’aliquota DEPB, con conseguente aumento dei vantaggio DEPB per l’esportazione dal 1o aprile 2007 al 12 luglio 2008. Tuttavia non è possibile presumere che una diminuzione retroattiva delle aliquote DEPB possa essere attuata sulla base del principio della certezza giuridica in quanto decisione amministrativa negativa. Pertanto si conclude che la possibilità che il governo indiano modifichi retroattivamente il livello del vantaggio è limitata.

(32)

I crediti DEPB sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di dodici mesi dalla data di rilascio. I crediti possono essere utilizzati per pagare dazi doganali su importazioni successive di qualsiasi tipo di merce importabile senza restrizioni, esclusi i beni capitali. I beni importati sulla base dei crediti possono essere venduti sul mercato interno (previo pagamento dell’imposta sulle vendite) o utilizzati in altro modo.

(33)

Le richieste di crediti DEPB sono archiviate elettronicamente e possono coprire un numero illimitato di operazioni di esportazione. In pratica non esistono scadenze tassative per la richiesta di crediti DEPB. Il sistema elettronico utilizzato per gestire le operazioni in regime DEPB non esclude automaticamente le transazioni relative a esportazioni effettuate oltre la scadenza dei termini per la presentazione di cui al capitolo 4.47 HOP I 04-09. Peraltro, come chiaramente indicato al capitolo 9.3 HOP I 04-09, le domande pervenute dopo la scadenza dei termini possono essere prese in considerazione previa applicazione di una piccola penale (10 % dell’autorizzazione).

(34)

Se le aliquote DEPB per le esportazioni del prodotto interessato durante il periodo dell’inchiesta originale (PI) erano dell’8 %, all’inizio del periodo RIP l’aliquota era soltanto del 3,7 %, tasso riveduto durante il periodo RIP al 6,7 % (il 12 luglio 2007), riferito a titolo retroattivo ed eccezionale alle esportazioni a decorrere dal 1o aprile 2007.

3.2.1.4.   Commenti sulle informazioni comunicate

(35)

Il governo indiano e la Texprocil hanno dichiarato che non si sono verificate restituzioni in eccesso nell’ambito dell’applicazione del regime DEPB, sostenendo pertanto che il regime non è oggetto di misure compensative. Questa argomentazione viene respinta alla luce della conclusione del considerando 38, in base alla quale il regime non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e degli allegati I, punto i), II e III del regolamento di base. Pertanto l’intero importo dei dazi cui si è rinunciato è oggetto di compensazione.

3.2.1.5.   Conclusione

(36)

Il regime DEPB costituisce una sovvenzione a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. I crediti DEPB rappresentano un contributo finanziario concesso dal governo indiano in quanto vengono utilizzati per compensare i dazi all’importazione, riducendo così le entrate dell’amministrazione pubblica indiana derivanti dal pagamento dei dazi altrimenti dovuti. Peraltro il credito DEPB attribuisce un vantaggio all’esportatore, perché ne migliora la liquidità.

(37)

Il regime DEPB è condizionato, di diritto, all’andamento delle esportazioni e pertanto specifico e compensabile a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

(38)

Tale regime non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle norme severe enunciate nell’allegato I, lettera i), nell’allegato II (definizioni e norme relative alla restituzione) e nell’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Un esportatore non è obbligato a utilizzare effettivamente i beni importati in esenzione dai dazi nel processo di produzione e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente consumati. Peraltro non esistono meccanismi o procedure che consentano di stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nel processo di produzione del prodotto esportato, ovvero se si sia verificato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione a norma dell’allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento di base. Infine gli esportatori possono usufruire dei vantaggi del DEPB indipendentemente dal fatto che importino fattori di produzione. Per beneficiare del sistema è sufficiente che un esportatore esporti semplicemente dei beni, senza dover dimostrare di aver importato del materiale per la loro produzione. Pertanto anche gli esportatori che si procurano tutti i materiali a livello locale e che non importano beni che possono essere utilizzati come fattori produttivi hanno diritto a beneficiare dei vantaggi del DEPB.

3.2.1.6.   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(39)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 5 del regolamento di base, l’importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario che sia stato effettivamente accertato durante il periodo dell’inchiesta. A questo proposito, si è ritenuto che il vantaggio fosse conferito al richiedente al momento dell’operazione d’esportazione effettuata nel quadro di tale regime. In quel momento, il governo indiano può rinunciare ai dazi doganali, il che costituisce, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, un contributo finanziario. Una volta che le autorità doganali indiane hanno rilasciato una bolla di spedizione per l’esportazione in cui viene indicato, fra l’altro, l’importo del credito DEPB concesso per quella determinata operazione di esportazione, il governo indiano non ha alcun potere decisionale quanto alla concessione o meno della sovvenzione. Peraltro i produttori esportatori che hanno collaborato hanno registrato i crediti DEPB come entrate sui conti commerciali al momento dell’operazione di esportazione.

(40)

Per prendere in considerazione l’impatto dell’aumento retroattivo delle aliquote, il valore dei crediti DEPB contabilizzati per le esportazioni effettuate fra il 1o aprile e il 12 luglio 2007 è stato aumentato, a seconda dei casi, dal momento che i benefici reali cui le società avranno diritto una volta ricevuti i crediti dal governo indiano sono più elevati di quelli ufficialmente richiesti al momento dell’esportazione.

(41)

Nel caso di richieste giustificate, le tasse necessariamente pagate per ricevere la sovvenzione sono state dedotte dai crediti per ottenere l’importo della sovvenzione da usare come numeratore, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato relativo alle esportazioni durante il periodo dell’inchiesta del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata dall’andamento delle esportazioni e non è stata concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(42)

Sono state presentate diverse osservazioni relative ad alcuni particolari del calcolo dei vantaggi nell’ambito del regime DEPB. Nei casi in cui si è ritenuto che questo fosse giustificato, i calcoli sono stati adattati conseguentemente.

(43)

Contrariamente alle dichiarazioni di alcuni produttori esportatori, nel calcolo del credito DEPB compensabile, la Commissione ha dovuto tener conto anche delle esportazioni di prodotti diversi dal prodotto interessato. Nell’ambito del regime DEPB non esiste l’obbligo di limitare l’uso dei crediti all’importazione in esenzione da dazi di fattori produttivi relativi ad un prodotto specifico. Viceversa, i crediti DEPB sono liberamente trasferibili, possono essere venduti e utilizzati per l’importazione di merci non soggette a restrizioni sull’importazione (i fattori produttivi relativi al prodotto in questione appartengono a questa categoria), ad eccezione dei beni capitali. Pertanto il prodotto interessato può avvantaggiarsi di tutti i crediti generati nell’ambito del regime DEPB.

(44)

Cinque società del campione hanno beneficiato del regime DEPB nel corso del periodo RIP con margini di sovvenzione che vanno dallo 0,15 % al 3,96 %.

3.2.2.   Duty Free Imports Authorisation scheme[Regime di autorizzazione alle importazioni esenti da dazi (DFIA)]/Duty Free Replenishment Certificate scheme [(Regime di certificato di parziale di esenzione dai dazi (DFRC)]

3.2.2.1.   Base giuridica

(45)

La descrizione dettagliata del regime DFIA figura nel capitolo 4 dell’EXIM policy 04-09 e nel capitolo 4 dell’HOP I 04-09. Il regime è stato introdotto il 1o maggio 2006 e sostituisce il regime DFRC, compensato dal regolamento originale.

3.2.2.2.   Ammissibilità

(46)

Il regime DFIA viene concesso agli operatori commerciali esportatori o ai produttori esportatori per l’importazione di fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione di beni, in esenzione dal dazio doganale di base, da dazi addizionali, da tasse sull’istruzione, dazi anti-dumping e dazio di salvaguardia.

3.2.2.3.   Attuazione pratica

(47)

Il regime DFIA è un regime post e pre esportazione, che permette l’importazione di beni determinati conformemente alle norme SION, ma che, nel caso di DFIA trasferibile, non devono essere necessariamente utilizzati per la produzione del prodotto esportato.

(48)

Il regime DFIA copre soltanto l’importazione di fattori produttivi conformemente alle norme SION. Il diritto all’importazione è limitato alla quantità e all’importo indicato nelle norme SION, ma può essere riveduto dalle autorità regionali su richiesta.

(49)

L’obbligo di esportazione è soggetto al requisito del valore minimo aggiunto del 20 %. Le esportazioni possono essere effettuate prima del rilascio dell’autorizzazione DFIA, nel qual caso l’autorizzazione all’importazione è fissata in rapporto alle esportazioni provvisorie.

(50)

Una volta adempiuti gli obblighi di esportazione, l’esportatore può chiedere la trasferibilità dell’autorizzazione, il che in pratica significa l’autorizzazione a vendere sul mercato la licenza d’importazione in esenzione dai dazi.

3.2.2.4.   Commenti sulle informazioni comunicate

(51)

Il governo indiano e Texprocil hanno sostenuto che il regime DFRC costituisce un sistema legittimo di restituzione sostitutiva del dazio, poiché prevede la reintegrazione dei fattori produttivi utilizzati per fabbricare il prodotto esportato e viene considerato ragionevole, efficace e basato sulle prassi commerciali riconosciute in India. Poiché la quantità, la qualità, le caratteristiche tecniche e le specifiche corrispondono a quelle dei fattori produttivi utilizzati nel prodotto destinato all’esportazione, il regime, secondo il governo indiano e Texprocil, è ammissibile a norma dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (ASCM). Il governo indiano e Texprocil hanno anche sostenuto che, nel valutare se il regime interessato costituisca un sistema legittimo di restituzione del dazio, l’elemento discriminante consiste nel determinare che cosa viene importato e non chi importa. Si è inoltre affermato che, per quanto riguarda il governo indiano, non è stato concesso alcun vantaggio supplementare e pertanto il regime non è ritenuto oggetto di compensazioni. Dal momento che non sono state presentate nuove prove a sostegno di queste argomentazioni, esse vengono respinte sulla base di quanto esposto ai considerando da 52 a 55, che stabiliscono che nessuno dei sottosistemi dev’essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e degli allegati I, punto i), II e III del regolamento di base. Pertanto l’intero importo del vantaggio è oggetto di compensazione.

3.2.2.5.   Conclusione

(52)

Sebbene vi siano alcune differenze nell’applicazione del nuovo regime DFIA, rispetto al vecchio regime DFRC oggetto di compensazione, questo nuovo regime dev’essere considerato un proseguimento del regime DFRC, dal momento che riprende i principali elementi di quest’ultimo.

(53)

Sia il regime DFRC che il DFIA costituiscono delle sovvenzioni a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, vale a dire un contributo finanziario sotto forma di sovvenzione. Essi comportano un trasferimento diretto di fondi dal momento che possono essere venduti e trasformati in contanti, o usati per compensare i dazi d’importazione, facendo sì che il governo indiano rinunci alle entrate altrimenti dovute. Inoltre il DFRC e il DFIA conferiscono un vantaggio all’esportatore poiché migliorano le disponibilità liquide.

(54)

Sia il DFRC che il DFIA sono condizionati di diritto ai risultati delle esportazioni e pertanto sono ritenuti specifici e oggetto di misure compensative a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

(55)

Peraltro nessuno dei regimi si può considerare autorizzato ad applicare un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione del dazio su sostituzione a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Essi non sono conformi alle norme severe enunciate nell’allegato I, lettera i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell’allegato III (definizione e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. In particolare: i) permettono il rimborso o la restituzione degli oneri sui fattori produttivi consumati per la fabbricazione di un altro prodotto; ii) non esiste un sistema di verifica o una procedura per confermare quali fattori sono consumati nel processo di produzione del prodotto esportato o se si è verificato un caso di sgravio eccessivo a norma dell’allegato I, punto i) e degli allegati II e III del regolamento di base; iii) la trasferibilità dei certificati/autorizzazioni comporta che un esportatore che abbia beneficiato del regime DFRC o del regime DFIA non sia effettivamente obbligato a usare il certificato per importare i fattori produttivi.

3.2.2.6.   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(56)

Per determinare il vantaggio ricevuto si è ritenuto che, a differenza del DEPB, le licenze concesse a titolo dei regimi DFRC e DFIA non hanno valore nozionale o aliquote di credito. La licenza precisa la quantità totale delle importazioni autorizzate di fattori produttivi e il valore massimo totale cif delle importazioni in questione. Pertanto l’entità del beneficio non è nota al momento delle esportazioni e può essere determinata e contabilizzata soltanto quando la licenza viene utilizzata ai fini di un’importazione ovvero quando viene venduta.

(57)

Nei casi in cui le licenze vengono utilizzate per importazioni, il vantaggio conferito alle imprese è stato pertanto calcolato in base all’importo dei dazi all’ importazione cui si è rinunciato. Nei casi in cui le licenze sono state trasferite (vendute), il vantaggio è stato calcolato in base agli utili relativi alle vendite durante il periodo RPI.

(58)

L’inchiesta ha stabilito che cinque società esportatrici nell’ambito del regime DFRC e/o del regime DFIA hanno venduto a terzi le loro autorizzazioni/i loro certificati.

(59)

Uno dei produttori esportatori ha fatto presente di aver usato una delle sue autorizzazioni DFI come sistema di restituzione del dazio e che non si sono verificati sgravi in eccesso sulle importazioni nell’ambito della licenza in questione. L’inchiesta ha permesso di stabilire che i quantitativi di importazioni e esportazioni autorizzati dalla licenza in questione non erano stati esauriti e che la licenza non era ancora stata chiusa e verificata in base alle norme prescritte nella politica EXIM. Pertanto, tenuto conto dei risultati di cui al considerando 55, si conclude che la società non poteva dimostrare di non aver beneficiato di sgravi in eccesso a titolo della licenza in questione. L’importo totale dei dazi risparmiati sulle importazioni effettuate nell’ambito della licenza viene pertanto ritenuto una sovvenzione, conseguentemente la richiesta è stata respinta.

(60)

Qualora siano state presentate richieste motivate, per calcolare l’importo delle sovvenzioni (numeratore), sono state dedotte dai crediti così calcolati le spese relative alla domanda di sovvenzione, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato totale relativo alle esportazioni generato durante il periodo dell’inchiesta del riesame (denominatore), poiché la sovvenzione è condizionata dall’andamento delle esportazioni e non è stata concessa con riferimento ai quantitativi prodotti, esportati o trasportati.

(61)

Sono state presentate diverse osservazioni relative al calcolo dei vantaggi nell’ambito dei regimi DFRC/DFIA. Nei casi in cui si è ritenuto che fosse giustificato, i calcoli sono stati opportunamente modificati.

(62)

Contrariamente alle osservazioni presentate da alcuni produttori esportatori, al momento della definizione dell’importo del vantaggio compensabile, è stato necessario prendere in considerazione anche il credito DFRC/DFIA generato dall’esportazione di prodotti diversi dal prodotto interessato. Nell’ambito del regime DFRC/DFIA non esiste l’obbligo di limitare l’uso dei crediti all’importazione in esenzione da dazi di fattori produttivi relativi a un prodotto specifico, viceversa, i crediti DFRC/DFIA sono liberamente trasferibili, possono essere venduti e utilizzati per l’importazione di merci non soggette a restrizioni sulle importazioni (i fattori produttivi relativi al prodotto interessato appartengono a tale categoria), a eccezione dei beni capitali. Pertanto il prodotto interessato può beneficiare di tutti i vantaggi generati nell’ambito del regime DFRC/DFIA.

(63)

Durante il periodo dell’inchiesta del riesame risulta che quattro società comprese nel campione hanno beneficiato di questi regimi, con margini di sovvenzioni che vanno dallo 0,09 % al 2,03 %.

3.2.3.   Export Promotion Capital Goods scheme — Regime di esenzione totale o parziale dal dazio d’importazione sui beni capitali (EPCG)

3.2.3.1.   Base giuridica

(64)

La descrizione dettagliata del regime EPCG figura nel capitolo 5 della politica EXIM 04-09 e nel capitolo 5 dell’HOP I 04-09.

3.2.3.2.   Ammissibilità

(65)

Possono beneficiare del sistema i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori collegati ai produttori.

3.2.3.3.   Attuazione pratica

(66)

Con riserva di un obbligo di esportazione, il governo indiano rilascia su richiesta e dietro versamento di un canone, una licenza EPCG. Questa licenza permette a una società di importare beni capitali (nuovi e, dall’aprile 2003, beni capitali di seconda mano, vecchi di dieci anni al massimo) con un dazio ridotto. Fino al 31 marzo 2000 le aliquote dei dazi in vigore erano dell’11 % (compreso un supplemento del 10 %) e, nel caso di importazioni di valore elevato, non si applicava alcuna aliquota (0 %). A partire dall’aprile 2000 il regime dispone un’aliquota di dazio ridotta pari al 5 %, applicabile a tutti i beni capitali importati nell’ambito del regime. Per soddisfare l’obbligo d’importazione, i beni capitali importati devono essere utilizzati per produrre un determinato quantitativo di beni esportati nel corso di un determinato periodo. Il 9 maggio 2008, vale a dire dopo la fine del periodo RIP, il governo indiano ha annunciato che il dazio corrispondente alle importazioni effettuate a titolo del regime EPCG veniva abbassato al 3 %.

(67)

Il titolare di una licenza EPCG può anche rifornirsi di beni capitali sul mercato interno. In questo caso il detentore della licenza EPCG chiede che questa venga dichiarata non valida. Il fabbricante locale di beni capitali specificato nella lettera relativa alla non validità della licenza, può quindi beneficiare del regime delle esportazioni previsto e ha diritto a importazioni, al netto dei dazi, delle componenti necessarie per fabbricare detti beni capitali. Tuttavia l’importo dell’accisa imponibile su un acquisto nazionale dei beni capitali da parte del detentore della licenza EPCG può essere rimborsato o viene esentato. Il detentore della licenza EPCG è sempre tenuto a un obbligo di esportazione, fissato con riferimento ai dazi doganali nazionali non versati sul valore fob dei beni importati.

3.2.3.4.   Commenti sulle informazioni comunicate

(68)

Il governo indiano ha dichiarato che non si verifica un vantaggio nei casi in cui il titolare di una licenza EPCG chiede che la stessa venga dichiarata non valida e acquista i beni capitali sul mercato interno, dal momento che non è stata promulgata una norma governativa che dispone l’esenzione dal pagamento delle accise dovute per l’acquisto in questione. Tuttavia, il governo indiano ha confermato che in alcune circostanze il titolare della licenza EPCG può acquistare beni capitali senza versare le accise, ad esempio nei casi in cui il dazio non viene compensato in base al sistema CENVAT (Indian Central Value Added Tax). Peraltro il fornitore locale di beni capitali ha diritto in questi casi a vantaggi fiscali che si rifletteranno nel prezzo dei beni capitali forniti. Poiché si tratta di un vantaggio che può essere ottenuto a condizione di effettuare un’esportazione, dal momento che non vi sono modifiche per quanto riguarda l’obbligo all’esportazione da parte del titolare della licenza EPCG in caso di dichiarazione di non validità, si ritiene che l’argomentazione debba essere respinta e che la situazione debba rimanere invariata.

3.2.3.5.   Conclusione

(69)

Il regime EPCG dispone sovvenzioni a titolo dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi o, nel caso di un acquisto di provenienza nazionale, la restituzione delle imposte o l’esenzione dalle stesse, costituiscono un contributo finanziario del governo indiano, dal momento che la concessione riduce le entrate dello stesso, entrate che avrebbe dovuto percepire.

(70)

Inoltre, la riduzione dei dazi conferisce un vantaggio all’esportatore in quanto i dazi risparmiati all’importazione ne migliorano la liquidità. In caso di rimborso/esenzione dell’accisa, questo conferisce un vantaggio all’esportatore, poiché i dazi risparmiati sull’acquisto di beni capitali ne migliorano la liquidità.

(71)

Peraltro il regime EPCG è condizionato, di diritto, all’andamento delle esportazioni, dal momento che non è possibile ottenere queste licenze senza un impegno per le esportazioni. Pertanto è ritenuto specifico e compensabile conformemente alle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base.

(72)

Questo regime non può essere considerato un sistema consentito di restituzione dell’imposta indiretta riscossa in stadi anteriori o un sistema di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I sistemi consentiti, di cui all’allegato I, punti h) e i), non riguardano i beni capitali, in quanto questi non sono immessi nel processo produttivo dei prodotti destinati all’esportazione. In caso di remissione di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori va osservato che gli esportatori non avrebbero diritto alla medesima remissione se non fossero tenuti dai loro obblighi di esportazione.

3.2.3.6.   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(73)

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni capitali, ripartito su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni capitali. Conformemente alla prassi consolidata, l’importo in tal modo calcolato relativo al periodo dell’inchiesta del riesame è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo, affinché l’importo corrispondesse al valore effettivo del vantaggio nel tempo. A tale scopo sono stati ritenuti adeguati i tassi d’interesse commerciali vigenti in India nel periodo dell’inchiesta del riesame. Sono state dedotte le tasse necessariamente pagate per ricevere la sovvenzione, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), per calcolare l’importo delle sovvenzioni (numeratore). Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato relativo alle esportazioni generato durante il periodo dell’inchiesta del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata dall’andamento delle esportazioni e non è concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(74)

Vengono effettuate diverse osservazioni relativamente ad alcuni particolari del calcolo dei vantaggi conferiti nell’ambito del regime EPCG. I calcoli vengono adattati a seconda del fatto che le osservazioni siano o meno giustificate.

(75)

Contrariamente alle osservazioni presentate da alcuni produttori esportatori, anche il vantaggio EPCG generato dall’esportazione di prodotti diversi dal prodotto interessato dev’essere preso in considerazione al momento della valutazione dell’importo della sovvenzione compensabile. Nell’ambito del regime EPCG non esiste l’obbligo di limitare l’uso della sovvenzione all’importazione, in esenzione da dazi, di fattori produttivi relativi ad un prodotto specifico. Il prodotto interessato può quindi beneficiare di tutti i vantaggi generati nell’ambito del regime EPCG.

(76)

Quattro società del campione hanno beneficiato di questo sistema durante il periodo IP, ottenendo sovvenzioni fino all’1,45 %, mentre per una società il vantaggio è risultato trascurabile.

3.2.4.   Advance Licence Scheme (ALS)/Advance Authorization Scheme («AAS») — Regime di licenze preventive/Regime di autorizzazioni preventive

3.2.4.1.   Base giuridica

(77)

La descrizione dettagliata del sistema figura nei paragrafi da 4.1.1 a 4.1.14 delle politiche EXIM 04-09 e nei capitoli da 4.1 a 4.30 dell’HOP I 04-09. Il regime è stato chiamato «regime di licenze preventive» nel corso della precedente inchiesta che ha portato all’istituzione del dazio compensativo definitivo attualmente in vigore.

3.2.4.2.   Ammissibilità

(78)

L’AAS si articola in sei diversi sottosistemi, descritti diffusamente nel considerando 79. Questi sottosistemi differiscono tra l’altro dal punto di vista dell’ammissibilità. Possono beneficiare dell’AAS per esportazioni fisiche e dell’AAS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori «collegati» ai produttori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare dell’AAS per le forniture intermedie. Possono beneficiare dell’AAS i contraenti principali che riforniscono le categorie per le «esportazioni presunte» di cui al paragrafo 8.2 della politica EXIM 04-09, come i fornitori di un’unità orientata all’esportazione (Export Oriented Unit — EOU). Infine, i fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori possono beneficiare dei vantaggi relativi alle «esportazioni presunte» nel quadro dei sottosistemi Advance Release Order (Buoni di approvvigionamento anticipato — «ARO») e delle lettere di credito interne «back to back».

3.2.4.3.   Attuazione pratica

(79)

Le autorizzazioni preventive possono essere rilasciate per:

 

Esportazioni fisiche: si tratta del sottosistema principale che permette l’importazione esente da dazio dei fattori produttivi necessari alla fabbricazione di un prodotto specifico destinato all’esportazione. In questo contesto il termine «fisiche» indica che i prodotti da esportare devono lasciare il territorio indiano. La licenza specifica le importazioni ammesse, le esportazioni obbligatorie e i tipi di prodotto da esportare.

 

Fabbisogno annuo: tale tipo di autorizzazione non è collegato a un prodotto specifico, ma a una serie di prodotti più ampia (ad esempio, prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importare, in esenzione da dazi e fino a una soglia il cui valore dipende dall’andamento delle esportazioni in passato, qualsiasi fattore produttivo necessario alla fabbricazione di prodotti che rientrano nella categoria di prodotti in oggetto. Il titolare può scegliere se esportare i prodotti, fabbricati utilizzando i materiali esenti da dazi, che rientrano nella categoria in questione.

 

Forniture intermedie: questo sottosistema riguarda i casi in cui due produttori intendano fabbricare un unico prodotto destinato all’esportazione, condividendo fasi diverse del processo produttivo. Il produttore esportatore produce il prodotto intermedio e può importare, grazie all’ASS per le forniture intermedie, fattori produttivi in esenzione da dazi. L’esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato a esportare il prodotto finito.

 

Esportazioni presunte: questo sottosistema permette a un contraente principale di importare, in esenzione da dazi, fattori produttivi necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come «esportazioni presunte» alle categorie di clienti di cui al paragrafo 8.2, lettere da b) ad f), g), i) e j), della politica EXIM 04-09. Secondo il governo indiano, per esportazioni presunte si intendono le operazioni nelle quali i beni forniti non lasciano il paese. Sono considerate esportazioni presunte varie categorie di forniture se i prodotti forniti sono fabbricati in India, ad esempio forniture di merci a una EOU (Unità orientata all’esportazione) o a una società situata in una zona economica speciale («SEZ»).

 

ARO: il titolare di AAS che intende procurarsi fattori produttivi da fonti indiane invece di importarli direttamente può farlo attraverso gli Advance Release Orders — ARO. In tal caso, le autorizzazioni preliminari sono convalidate come ARO e girate al fornitore indiano all’atto della consegna dei fattori produttivi menzionati negli ARO stessi. La girata dei buoni ARO fa beneficiare il fornitore locale dei vantaggi delle esportazioni presunte, in base a quanto previsto al paragrafo 8, punto 3, della politica EXIM 04-09 (cioè AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell’accisa finale sulle esportazioni presunte). Il meccanismo degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore invece di rimborsarli, sotto forma di restituzione e rimborso di dazi, all’esportatore definitivo. Il rimborso delle imposte o dei dazi è previsto sia per i fattori produttivi locali, che per quelli importati.

 

Lettera di credito interna «back to back»: anche questo sottosistema riguarda la fornitura di merci locali al titolare di un’autorizzazione preventiva. Il titolare di un’autorizzazione preventiva può aprire presso una banca una lettera di credito interna a favore di un fornitore indiano. La banca convaliderà l’autorizzazione per le importazioni dirette soltanto per ciò che riguarda valore e volume delle merci acquistate in India e non importate. Il fornitore indiano avrà diritto ai benefici relativi alle presunte esportazioni, secondo quanto previsto dal paragrado 8, punto 3, della politica EXIM 04-09 (vale a dire AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell’accisa finale sulle esportazioni presunte).

(80)

Era stato stabilito che durante il periodo RIP i due esportatori che hanno collaborato all’inchiesta ottenessero vantaggi nell’ambito di due dei sottosistemi indicati, allegati al prodotto interessato, vale a dire i) ALS/AAS per esportazioni fisiche; e ii) ALS per forniture intermedie. Non è dunque necessario stabilire la compensabilità dei restanti sottosistemi.

(81)

Dopo l’istituzione del dazio compensativo definitivo attualmente in vigore, il governo indiano ha modificato il sistema di verifica applicabile all’ALS/AAS. Per consentire le verifiche da parte delle autorità indiane, il titolare di un’AAS è tenuto a conservare, nel formato richiesto, «una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati in esenzione da dazi/forniti internamente» (capitolo 4, punti 26 e 30, e appendice 23 dell’HOP I 04-09), vale a dire un registro del consumo effettivo. Il registro va verificato da un perito contabile giurato esterno/analista esterno di costi e lavori, che rilascia un certificato attestante l’avvenuto esame dei registri prescritti e delle pertinenti registrazioni, nonché l’assoluta correttezza e rispondenza al vero delle informazioni fornite a norma dell’appendice 23. Le suddette disposizioni si applicano tuttavia solo ad AAS rilasciate a partire dal 13 maggio 2005. I titolari di tutte le AAS o le ALS rilasciate prima di tale data devono seguire le disposizioni di verifica applicabili in precedenza, cioè tenere una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati sulla base di licenze, nel formato di cui all’appendice 18 (capitolo 4, punto 30, e appendice 18 dell’HOP I 02-07).

(82)

Riguardo ai sottosistemi usati durante il periodo RIP dai due esportatori produttori del campione, vale a dire per le esportazioni fisiche e le forniture intermedie, il volume e il valore, sia delle importazioni ammesse che delle esportazioni obbligatorie sono fissati dal governo indiano e sono documentati sulle licenze. Al momento dell’importazione e dell’esportazione, le operazioni corrispondenti sono quindi trascritte sulla licenza da funzionari governativi. Il volume delle importazioni autorizzate nell’ambito di tale sistema è fissato dalle autorità indiane sulla base delle norme standard input-output («SION»). Le SION esistono per la maggior parte dei prodotti, tra cui il prodotto in questione e sono pubblicate nell’HOP II 04-09.

(83)

I fattori produttivi importati non sono trasferibili e vanno usati per fabbricare il prodotto finale destinato all’esportazione. L’obbligo di esportazione va soddisfatto entro un periodo di tempo prescritto dopo il rilascio della licenza (24 mesi; sono ammesse due proroghe di sei mesi ciascuna).

3.2.4.4.   Commenti sulle informazioni comunicate

(84)

Il governo indiano ha dichiarato di avere messo a punto un adeguato sistema di verifica per il regime, conformemente all’appendice 23 dell’HOP I 04-09, e che non si sono verificate restituzioni in eccesso in applicazione dei regimi ALS/AAS. Pertanto il regime non risulta compensabile. Poiché non sono state presentate prove a sostegno di queste affermazioni, l’argomentazione è respinta in base al fatto che nessuno dei sottosistemi può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e degli allegati II e III del regolamento di base, dal momento che non esiste un sistema di verifica adeguato.

(85)

Peraltro, a norma dell’allegato II, parte II, punto 5, e dell’allegato III, parte II, punto 3, del regolamento di base, nei casi in cui risulta che non esiste un sistema di verifica adeguato, è possibile superare quest’ostacolo se il paese esportatore procede a un ulteriore esame per dimostrare se si è verificato un pagamento in eccesso. Dal momento che questo tipo di esami non è stato effettuato prima delle visite di controllo e che inoltre non è dimostrato il fatto che non siano stati effettuati pagamenti in eccesso, l’argomentazione viene respinta.

3.2.4.5.   Conclusione

(86)

L’esenzione dai dazi all’importazione costituisce una sovvenzione a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, vale a dire un contributo finanziario del governo dell’India che ha conferito un vantaggio agli esportatori.

(87)

Inoltre le esportazioni fisiche ALS/AAS e le ALS per le forniture intermedie sono condizionate di diritto all’andamento delle esportazioni e pertanto da considerarsi specifiche e passibili di misure compensative a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. Senza un impegno di esportazione, una società non può, nel quadro di questi regimi, avere diritto ad alcun vantaggio.

(88)

Nessuno dei due sottosistemi in oggetto, ALS/AAS esportazioni fisiche e ALS forniture intermedie, può essere ritenuto un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Essi non sono conformi alle norme severe enunciate nell’allegato I, lettera i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell’allegato III (definizione e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base.

(89)

Per quanto riguarda il produttore esportatore che ha fatto ricorso all’AAS, l’inchiesta ha permesso di stabilire che le nuove disposizioni delle autorità indiane in materia di verifica non sono ancora state collaudate all’atto pratico, dal momento che licenze non erano ancora state chiuse al momento della verifica e non erano quindi state verificate conformemente alle disposizioni del documento sulla politica EXIM. La società non è stata quindi in grado di dimostrare di non aver beneficiato di restituzioni in eccesso per quanto riguarda la licenza in questione. L’importo totale dei dazi risparmiati sulle importazioni effettuate nell’ambito della licenza verrà quindi considerato una sovvenzione.

(90)

Le autorità indiane non hanno applicato il meccanismo o la procedura di verifica per stabilire quali fattori produttivi fossero stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato (allegato II, titolo II, paragrafo 4 del regolamento di base e, nel caso dei sistemi di restituzione sostitutiva, allegato III, titolo II, paragrafo 2 del regolamento di base). Le norme SION non possono essere considerate un sistema di verifica dell’effettivo utilizzo di fattori produttivi, poiché fattori produttivi importati in esenzione dei dazi in base ad autorizzazioni/licenze con aliquote SION diverse sono mescolati nello stesso processo di produzione di un medesimo bene destinato all’esportazione. Questa modalità impedisce al governo indiano di verificare con sufficiente precisione per quali importi siano stati consumati fattori produttivi nella produzione destinata all’esportazione e con quale aliquota di riferimento SION debbano essere comparati.

(91)

Inoltre le autorità indiane non hanno mai effettuato o completato controlli effettivi sulla base di registri del consumo. Peraltro le autorità indiane non hanno effettuato un ulteriore esame sulla base dei fattori produttivi effettivamente consumati, sebbene questo esame avrebbe dovuto essere effettuato in mancanza di un sistema di verifica effettivamente applicato (allegato II, titolo II, paragrafo 5, e allegato III, titolo II, paragrafo 3, del regolamento di base).

(92)

Questi due sottosistemi risultano quindi compensabili.

3.2.4.6.   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(93)

Considerata l’assenza di un sistema di restituzione dei dazi ammissibile e di un sistema di restituzione sostitutiva ammissibile, il vantaggio compensabile corrisponde alla restituzione dell’integrità dei dazi all’importazione normalmente dovuti al momento dell’importazione. A questo proposito va osservato che il regolamento di base non dispone la restituzione dei dazi in eccesso. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’allegato I, lettera i), del regolamento di base, soltanto le restituzioni dei dazi in eccesso possono essere compensate, purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli allegati II e III del regolamento di base. Nel caso in oggetto, tuttavia, tali condizioni non sono state soddisfatte. Pertanto, in mancanza di un’adeguata procedura di controllo, questa eccezione al sistema di restituzione non si applica, mentre si applica invece la regola normale della compensazione dell’importo dei dazi non pagati (revenue forgone), piuttosto che delle presunte restituzioni in eccesso. Come previsto dagli allegati II, parte II, e III, parte II, del regolamento di base, spetta all’autorità investigativa calcolare le restituzioni eccessive. Viceversa, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base è sufficiente che essa individui elementi di prova sufficienti per non riconoscere l’adeguatezza di un presunto sistema di verifica.

(94)

L’importo della sovvenzione è stato calcolato sulla base dei dazi all’importazione non prelevati (dazi doganali di base e dazi doganali speciali aggiuntivi) sulle merci importate in base ai due sottosistemi utilizzati per il prodotto in questione durante il periodo RIP. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, le tasse necessariamente pagate per ricevere la sovvenzione sono state dedotte nel caso di richieste giustificate. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo è stato ripartito in base al fatturato relativo alle esportazioni del prodotto in questione durante il periodo RIP (denominatore), in quanto la sovvenzione è stata assegnata in base all’andamento delle esportazioni e non in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(95)

Vengono effettuate diverse osservazioni circa alcuni particolari relativi al calcolo dei vantaggi nell’ambito dei regimi ALS/AAS. I calcoli vengono adattati conseguentemente a seconda se le osservazioni siano o meno giustificate.

(96)

Contrariamente alle dichiarazioni di alcuni produttori esportatori, nel calcolo dell’importo del vantaggio compensabile occorre tenere conto anche dei vantaggi ALS/AAS generati dall’esportazione di prodotti diversi dal prodotto interessato. Nell’ambito del regime ALS/AAS non esiste l’obbligo di limitare l’uso del vantaggio all’importazione in esenzione da dazi di fattori produttivi relativi a un prodotto specifico. Pertanto il prodotto interessato può beneficiare di tutti i vantaggi ALS/AAS generati.

(97)

Due società comprese nel campione hanno beneficiato dei regimi ALS o AAS con vantaggi quantificabili dallo 0,17 % all’1,74 %.

3.2.5.   Export Processing Zones/Export Oriented Units (zone di trasformazione per l’esportazione/unità orientate all’esportazione — EPZ/EOU)

(98)

Nessuno dei produttori esportatori che hanno collaborato risultava situato in una SEZ (zona economica speciale) o in una EPZ o aveva uno statuto di EOU. Pertanto non è stato necessario analizzare ulteriormente questo regime nel corso dell’inchiesta.

3.2.6.   Income Tax Exemptions scheme (regime di esenzione dall’imposta sul reddito — ITES)

(99)

Nell’ambito di questo regime, gli esportatori possono beneficiare di un’esenzione fiscale parziale sui profitti connessi a operazioni di esportazione. La base giuridica dell’esenzione figura nella sezione 80HHC dell’ITA.

(100)

Questa disposizione era stata abolita a partire dall’anno di valutazione 2005-2006 (vale a dire l’anno finanziario dal 1o aprile 2004 al 31 marzo 2005) e pertanto la sezione 80HHC dell’ITA non conferisce alcun vantaggio dal 31 marzo 2004. Nessuno dei produttori esportatori che hanno collaborato ha beneficiato di questo regime durante il periodo RIP. Pertanto non si ritiene necessario analizzare ulteriormente il regime nel corso dell’inchiesta.

3.2.7.   Duty Drawback Scheme (sistema di restituzione dei dazi — DDS)

3.2.7.1.   Base giuridica

(101)

Il regime si basa sulla sezione 75 del Customs Act 1962, sulla sezione 37(2)(xvi) della legge Excise Act 1944 e sulle sezioni 93A e 94 della Finance Act 1994.

3.2.7.2.   Ammissibilità

(102)

Qualsiasi esportatore può partecipare al regime.

3.2.7.3.   Attuazione pratica

(103)

Il governo indiano applica due tipi di aliquote di restituzione del dazio: le aliquote per «tutti i rami dell’industria», applicate su base forfettaria a tutti gli esportatori di un determinato prodotto, nonché le aliquote per «marca», applicate singolarmente alle società per i prodotti che non rientrano nelle aliquote per «tutti i rami dell’industria». Il primo tipo (aliquote per tutti i rami dell’industria) è quello da prendere in considerazione per il prodotto interessato.

(104)

Le aliquote di restituzione del dazio per tutti i rami dell’industria sono calcolate come percentuale del valore dei prodotti esportati a titolo di questo regime. Queste aliquote di restituzione sono state definite dalle autorità indiane per diversi prodotti, fra cui il prodotto interessato. Le aliquote sono definite in base alle imposte indirette e ai dazi d’importazione presunti applicati ai beni e ai servizi usati nel processo di fabbricazione del prodotto di esportazione (dazi all’importazione, accise, imposte sui servizi, ecc.), ivi comprese le imposte indirette e gli oneri sulle importazioni presunte applicate ai beni e ai servizi destinati alla fabbricazione di fattori produttivi e a prescindere dal fatto che le imposte siano state versate o meno. L’entità del DDS dipende dal valore massimo unitario del prodotto esportato. Se la società può recuperare una parte di questi dazi a partire dal sistema CENVAT, il tasso di restituzione risulta inferiore.

(105)

Le aliquote dei tassi di restituzione dei dazi applicabili al prodotto interessato sono state rivedute più volte nel corso del periodo RIP. Fino al 1o aprile 2007 i dazi applicabili erano dal 6,4 % al 6,9 %, a seconda del tipo di prodotto, fino al 1o settembre 2007 i tassi applicati erano dal 9,1 % al 9,8 %. Il 13 dicembre 2007, vale a dire dopo la fine del periodo RIP, i tassi di restituzione sono stati portati fino al 10,1-10,3 % e l’aumento è stato applicato a titolo retroattivo alle importazioni dal 1o settembre 2007, vale a dire nel corso del periodo RIP.

(106)

Per poter beneficiare dei vantaggi concessi nell’ambito di tale regime, una società deve effettuare esportazioni. L’esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione in cui precisa che tale operazione avviene nell’ambito del sistema DDS al momento dell’esportazione. Affinché le merci possano essere esportare, le autorità doganali indiane rilasciano, nel corso della procedura di spedizione, una bolla di spedizione per l’esportazione in cui è indicato, tra l’altro, l’importo del DDS che deve essere concesso per quella determinata operazione d’esportazione. L’esportatore viene a conoscenza dell’importo di cui beneficerà e lo registra come credito. Dopo che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l’esportazione, il governo indiano non ha alcun poter decisionale in merito alla concessione di un DDS. L’aliquota DDS che serve per calcolare il vantaggio è, in genere, quella che si applica al momento in cui viene fatta la dichiarazione di esportazione. Durante il periodo PI si è verificato un aumento retroattivo dei tassi di restituzione, il che è stato preso in considerazione al momento del calcolo dell’importo della sovvenzione.

3.2.7.4.   Commenti sulle informazioni comunicate

(107)

Diverse parti in causa hanno sostenuto che il regime DDS non fosse compensabile nell’ambito della presente inchiesta, poiché non era citato in maniera specifica nei questionari antisovvenzione effettuati all’inizio dell’inchiesta. L’argomentazione è respinta per i seguenti motivi. L’obiettivo di questa revisione, secondo l’avviso di apertura, è il «livello delle sovvenzioni», che ha conferito un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto interessato, cioè comprende tutti i regimi di sovvenzione adottati dal governo indiano.

(108)

È stato sostenuto che il regime DDS non fosse condizionato dai risultati delle esportazioni, poiché il vantaggio nell’ambito del regime in questione non era riferito all’entità delle esportazioni effettuate dagli esportatori. L’argomentazione è respinta dal momento che i vantaggi nell’ambito del regime DDS possono essere richiesti soltanto se i beni sono esportati, il che è sufficiente a rispettare il criterio della circostanza dell’esportazione di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. Alla luce di questa conclusione, non è necessario analizzare l’argomentazione che il regime DDS non è specifico, secondo quanto disposto all’articolo 3, paragrafo 2, e paragrafo 3 del regolamento di base.

(109)

Il governo indiano ha dichiarato che il regime DDS è un sistema di rimborso compatibile con le disposizioni del regolamento di base e che la procedura per definire le aliquote del rimborso per tutti i rami dell’industria è ragionevole, efficace e basata su prassi commerciali generalmente accettate nel paese di esportazione a norma dell’allegato II, parte II, punto 4, e dell’allegato III, parte II, punto 2. Come indicato nel considerando 104 precedente, questa procedura comportava una stima, a livello di tutti i settori industriali, dei fattori produttivi utilizzati nella produzione, dei dazi alle importazioni e delle imposte indirette applicati. Questa procedura non è stata tuttavia giudicata sufficientemente precisa anche secondo le dichiarazioni del governo indiano. In effetti, il governo indiano ha confermato che vi è un elemento collegato alla perequazione, che avrebbe comportato versamenti connessi alla restituzione dei dazi superiori ai dazi effettivamente versati. Inoltre il governo indiano non ha effettuato un ulteriore esame basato sui fattori produttivi effettivi, sebbene questo esame dovesse di solito essere effettuato in mancanza di un sistema di verifica effettivamente applicato (allegato II, parte II, punto 5, e allegato III, parte II, punto 3), senza peraltro dimostrare che non si era verificato un rimborso eccessivo. Il supposto parallelismo fra la verifica e le tecniche di campionamento definite nel regolamento di base non è giudicato pertinente, poiché queste si riferiscono chiaramente alle inchieste antisovvenzioni e non fanno parte dei criteri di cui agli allegati II e III. Le argomentazioni vengono pertanto respinte.

(110)

Si afferma inoltre che non è possibile dedurre l’esistenza di rimborsi eccessivi sulla base del fatto che il governo indiano non ha inserito nel regime DDS tutte le imposte indirette pagabili in India, ma soltanto le imposte indirette a livello centrale. Questa argomentazione viene respinta poiché, a norma dell’allegato II, parte II, punto 4, e dell’allegato III, parte II, punto 2, i rimborsi eccessivi devono essere valutati nel contesto di un regime di sovvenzione particolare.

3.2.7.5.   Conclusione

(111)

Il DDS costituisce una sovvenzione a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. L’importo del tasso di restituzione equivale alle entrate cui il governo ha rinunciato e che sarebbero state altrimenti acquisite e versate al governo indiano. Inoltre il DDS sulle esportazioni conferisce un vantaggio all’esportatore.

(112)

Il DDS dipende di diritto dall’andamento delle esportazioni e quindi è ritenuto specifico e passibile di compensazione a titolo dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

(113)

Diverse parti in causa hanno affermato che il DDS è un sistema di compensazione compatibile con le disposizioni del regolamento di base e che pertanto il vantaggio conferito a titolo di questo regime non dovrebbe essere oggetto di compensazione.

(114)

L’inchiesta ha stabilito che questo regime non può essere considerato un sistema autorizzato di remissione di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori o un sistema di restituzione del dazio autorizzato o un sistema di restituzione sostitutiva a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle norme severe enunciate nell’allegato I, lettere h) e i), nell’allegato II (direttive sul consumo di fattori produttivi) e nell’allegato III (definizione e norme per le restituzioni sostitutive) del regolamento di base. Nulla obbliga l’esportatore a: i) tenere una contabilità dei dazi e delle imposte versate sui beni importati, acquistati sul mercato interno o sui servizi incorporati; ovvero ii) consumare effettivamente questi beni e servizi nell’ambito del processo di produzione; inoltre iii) l’importo della restituzione non è calcolato in funzione dei fattori produttivi reali utilizzati dall’esportatore e dei dazi e delle imposte effettivamente pagati.

(115)

Non esiste peraltro un sistema o una procedura che permettano di confermare quali fattori produttivi vengono consumati nell’ambito del processo di produzione del prodotto esportato o se si è verificato un rimborso eccessivo di imposte interne indirette a norma della lettera h) dell’allegato I e dell’allegato II del regolamento di base o di dazi all’importazione a norma della lettera i) dell’allegato I e degli allegati II e III del regolamento di base.

(116)

Infine un esportatore è ammissibile ai vantaggi del regime DDS indipendentemente dal fatto se importi o acquisti sul mercato nazionale fattori produttivi e abbia pagato dazi o imposte sugli acquisti. Per beneficiare del vantaggio è sufficiente che un esportatore esporti semplicemente dei beni senza che sia tenuto a dimostrare l’importazione di un fattore produttivo o che un fattore produttivo o un servizio sia stato acquistato sul mercato interno e siano stati versati dazi o imposte indirette interni. Pertanto non c’è differenza nel tasso di restituzione a seconda che una società garantisca tutte le fasi di produzione del prodotto interessato ovvero sia un semplice esportatore.

3.2.7.6.   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(117)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 5 del regolamento di base, l’importo della sovvenzione compensabile è stato calcolato in termini del vantaggio conferito al beneficiario, effettivamente accertato durante il periodo RIP. A questo proposito, si ritiene che il vantaggio sia conferito al beneficiario nel momento in cui viene effettuata un’esportazione nell’ambito del regime in questione. A partire da questo momento, il governo indiano è tenuto a versare l’importo della restituzione ai rispettivi esportatori, il che costituisce un contributo finanziario conformemente a quanto disposto all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali rilasciano una bolla di spedizione che indica, fra l’altro, l’importo del DDS da concedere per l’operazione di esportazione, il governo indiano non ha il potere di concedere o meno la sovvenzione. Peraltro i produttori esportatori che hanno cooperato all’inchiesta hanno registrato il DDS come entrata al momento di ciascuna operazione di esportazione.

(118)

Per prendere in considerazione l’impatto dell’aumento retroattivo dei tassi, l’importo del credito DDS registrato per le esportazioni effettuate fra il 1o settembre e il 30 settembre 2007 è stato incrementato, se del caso, dal momento che l’effettivo vantaggio che le società potranno ricevere dal governo indiano è più elevato di quello richiesto ufficialmente al momento dell’esportazione.

(119)

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato relativo all’esportazione del prodotto in esame durante il periodo RIP (denominatore), in quanto la sovvenzione è subordinata all’andamento delle esportazioni e non ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(120)

Sette società facenti parte del campione hanno dichiarato che, sebbene avessero beneficiato del regime DDS, non avevano beneficiato di sgravi in eccesso, dal momento che le tasse o i dazi alle importazioni che avevano versato erano superiori alle restituzioni. Si è deciso di respingere queste affermazioni. Nei considerando 113 e 115 era stato stabilito che il governo indiano non disponeva di un sistema di verifica adeguato, come disposto negli allegati I, II e III del regolamento di base. L’inchiesta ha dimostrato inoltre che le società non avevano tenuto registri dei consumi o non avevano un sistema di registrazione interno che permettesse di verificare eventuali sgravi eccessivi. Queste dichiarazioni erano frutto delle società stesse ed erano state effettuate nel corso delle visite di verifica e comprendevano, per lo più, le tasse versate a livello generale dalle società.

(121)

In mancanza di sistemi consentiti di restituzione del dazio o di sistemi di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile consiste nel rimborso dell’importo totale della restituzione ottenuta nell’ambito del regime DDS. Contrariamente alle affermazioni del governo indiano, di Texprocil e di alcuni esportatori, il regolamento di base non dispone soltanto la compensazione dei rimborsi «in eccesso» dei dazi. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’allegato I, punto i), del regolamento di base, soltanto un rimborso eccessivo dei dazi può essere oggetto di compensazione, purché siano rispettate le condizioni degli allegati II e III del regolamento di base. Tuttavia, queste condizioni nella fattispecie non sono rispettate, pertanto, nel caso in cui venga stabilita la mancanza di un’adeguata procedura di verifica, non si può applicare l’eccezione per i sistemi di restituzione, mentre risulta valida la regola normale sulla compensazione dell’importo della restituzione piuttosto di un presunto rimborso in eccesso. Come indicato agli allegati II, parte II, e III, parte II, del regolamento di base, non spetta all’autorità incaricata dell’inchiesta calcolare i rimborsi in eccesso. Viceversa, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, essa deve soltanto raccogliere prove sufficienti per contestare l’adeguatezza di un presunto sistema di verifica. Va inoltre osservato che un ulteriore esame da parte delle autorità indiane, in mancanza di un sistema di verifica efficace, va effettuato tempestivamente, vale a dire solitamente prima della verifica effettuata in loco nell’ambito dell’inchiesta sui dazi compensativi.

(122)

Contrariamente alle dichiarazioni di alcuni produttori esportatori, anche i vantaggi generati a titolo del regime DDS, risultanti dalle esportazioni di prodotti diversi dal prodotto interessato, devono essere presi in considerazione per definire l’importo dei vantaggi oggetto di compensazione. Nell’ambito del regime non esiste un obbligo che limita i vantaggi a un prodotto specifico. Pertanto il prodotto interessato può beneficiare di tutti i vantaggi generati nell’ambito del regime DDS.

(123)

Tutte le società comprese nel campione hanno beneficiato del regime DDS nel corso del periodo RIP, con margini di sovvenzione dall’1,45 % al 7,57 %.

3.2.8.   Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS — regime del fondo per l’aggiornamento tecnologico)

3.2.8.1.   Base giuridica

(124)

Il regime TUFS è stato introdotto con una risoluzione del ministero indiano dell’industria tessile, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’India, parte straordinaria I, sezione I, del 31 marzo 1999 (qui di seguito la «risoluzione»). Il regime è stato approvato con entrata in vigore dal 1o aprile 1999 al 31 marzo 2004. Esso è stato prorogato fino al 31 marzo 2007 e successivamente fino alla fine del periodo RIP.

3.2.8.2.   Ammissibilità

(125)

I produttori esistenti e i nuovi produttori che operano nel settore della trasformazione del cotone, nonché dell’industria tessile e della iuta sono ammissibili a vantaggi nell’ambito del regime.

3.2.8.3.   Attuazione pratica

(126)

Il regime si prefigge lo scopo di sostenere l’aggiornamento tecnologico dell’industria tessile e della lavorazione della iuta, ivi comprese le unità di trasformazione delle fibre, dei filati, delle stoffe, degli indumenti e delle confezioni. Il regime prevede la concessione di vari tipi di vantaggi sotto forma di sovvenzioni in conto capitale, agevolazioni sugli interessi o assicurazioni nei confronti delle variazioni dei tassi di cambio per quanto riguarda i prestiti in valuta straniera. I programmi a titolo del regime sono differenziati a seconda dei settori (tessile e iuta), nonché a seconda del ricorso a telai meccanici o a mano. Il regime TUFS comprende i seguenti programmi:

a)

rimborso del 5 % degli interessi percepiti normalmente dall’organismo di credito su un prestito a scadenza in rupie; ovvero

b)

copertura del 5 % delle variazioni del tasso di cambio (interessi e capitale) rispetto al tasso di base applicato su un prestito in valuta straniera; ovvero

c)

sovvenzione in conto capitale del 15 % «credit linked» per il settore tessile e quello della lavorazione della iuta; ovvero

d)

sovvenzione in conto capitale del 20 % «credit linked» per il settore dei telai meccanici; ovvero

e)

rimborso del 5 % degli interessi, più una sovvenzione in conto capitale del 10 %, per alcuni macchinari di lavorazione; nonché

f)

sovvenzioni in conto capitale del 25 % per l’acquisto di macchinari nuovi e attrezzature per operazioni precedenti o successive alla tessitura, telai manuali/aggiornamento dei telai manuali e attrezzature per verifiche e controllo della qualità destinate ad unità di produzione che utilizzano telai manuali.

(127)

L’inchiesta ha permesso di stabilire che due società comprese nel campione hanno ottenuto vantaggi a titolo del regime TUFS per l’acquisto di macchinari utilizzati nella produzione del prodotto interessato. Queste società hanno utilizzato, rispettivamente, prestiti con rimborso degli interessi [regime a)] e una sovvenzione in conto capitale del 10 % per l’acquisto di macchinari per la lavorazione, associati a un rimborso degli interessi dell’ordine del 5 % [regime e)].

(128)

Nella risoluzione figura un elenco del tipo di macchinari il cui acquisto è sovvenzionato a titolo del TUFS. Per beneficiare di vantaggi a titolo del regime TUFS, le società si rivolgono alle banche commerciali o ad agenzie erogatrici di prestiti, che concedono i prestiti in base a una propria valutazione indipendente della qualità creditizia del debitore. Se il debitore può pretendere un bonifico degli interessi a titolo del regime, le banche commerciali trasmettono la richiesta a una «agenzia centrale» che successivamente versa l’importo alla banca commerciale interessata. Infine la banca commerciale versa i fondi ricevuti sul conto del debitore. Le agenzie centrali sono rimborsate dal ministero indiano dell’industria tessile. Il governo indiano mette i fondi necessari a disposizione delle agenzie centrali su base trimestrale.

3.2.8.4.   Commenti sulle informazioni comunicate

(129)

Le parti interessate non hanno formulato osservazioni relativamente a questo regime.

3.2.8.5.   Conclusione

(130)

Il regime TUFS costituisce una sovvenzione a titolo dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), dal momento che comporta un trasferimento diretto di fondi da parte del governo, sotto forma di sovvenzione. La sovvenzione conferisce un vantaggio riducendo i costi del finanziamento e i costi degli interessi per l’acquisto di macchinari.

(131)

La sovvenzione è ritenuta specifica e pertanto oggetto di compensazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dal momento che viene concessa in maniera specifica a un’industria o a un gruppo di industrie, ivi compresa la fabbricazione del prodotto interessato.

3.2.8.6.   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(132)

L’importo della sovvenzione in conto capitale è stato calcolato, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, sulla base dell’importo non versato dalle società beneficiarie per l’acquisto di macchinari, ripartito su un periodo che corrisponde al periodo normale di ammortamento di detti beni strumentali. Conformemente alla prassi consolidata, tale valore relativo al RIP è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo, affinché l’importo corrisponda al valore effettivo del vantaggio nel tempo. A tale scopo, sono stati ritenuti adeguati i tassi d’interesse commerciale vigenti in India nel periodo dell’inchiesta del riesame. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato totale dell’industria tessile durante il periodo RIP (denominatore), dal momento che la sovvenzione non viene concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(133)

L’importo del bonifico d’interessi è stato calcolato, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, basandosi sull’importo effettivamente rimborsato nel corso del periodo PI alle società interessate con riferimento agli interessi versati pagati su prestiti commerciali contratti per l’acquisto dei macchinari in questione. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo è stato assegnato al fatturato totale relativo ai prodotti tessili nel corso del periodo RIP (denominatore), dal momento che la sovvenzione non è concessa con riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(134)

Due società comprese nel campione hanno beneficiato del regime nel corso del periodo PI con margini di sovvenzioni dallo 0,01 % allo 0,31 %.

3.2.9.   Export Credit Scheme (pre-shipment and post-shipment — ECS) Regime di crediti all’esportazione precedente alla spedizione e successivo alla spedizione

3.2.9.1.   Base giuridica

(135)

La descrizione dettagliata del regime figura nella circolare Master Circular IECD n. 02/04.02.02/2006-07 (crediti all’esportazione in valuta straniera), nella circolare Master Circular IECD n. 01/04.02.02/2006-07 (crediti all’esportazione in rupie) e nella circolare Master Circular DBOD.DIR (Exp.) n. 01/04.02.02/2007-08 (testo consolidato per i crediti alle esportazioni in rupie e in valuta straniera) della Reserve Bank of India (Banca Centrale indiana «RBI»), inviate a tutte le banche commerciali indiane nel corso del periodo RIP. Le circolari sono aggiornate e rivedute regolarmente.

3.2.9.2.   Ammissibilità

(136)

Possono beneficiare di tale regime produttori esportatori e operatori commerciali esportatori.

3.2.9.3.   Attuazione pratica

(137)

In base a questo regime, la RBI definisce i tassi massimi d’interesse applicabili ai crediti all’esportazione, sia in rupie che in valuta straniera, che le banche commerciali devono applicare a un esportatore. Il regime ECS è composto da due sottosistemi, vale a dire il sistema di crediti all’esportazione pre spedizione («packing credit»), che riguarda i crediti concessi a un esportatore per finanziare l’acquisto, la trasformazione, la confezione e/o la spedizione delle merci prima dell’esportazione, nonché il regime di crediti all’esportazione successivo alla spedizione, che fornisce prestiti per consolidare il capitale circolante allo scopo di finanziare i crediti a breve termine relativi alle esportazioni. La RBI obbliga inoltre le banche a destinare una certa percentuale del loro credito bancario netto al finanziamento delle esportazioni.

(138)

Grazie alle disposizioni di queste circolari della RBI, gli esportatori possono ottenere crediti all’esportazione a tassi d’interesse preferenziali rispetto ai tassi d’interesse dei crediti commerciali normali («crediti per cassa»), che sono definiti a livello di mercato.

3.2.9.4.   Commenti sulle osservazioni comunicate

(139)

Il governo indiano ha fatto presente che, per quanto riguarda il regime ECS, la Commissione non ha esaminato il regime in questione alla luce delle disposizioni dell’allegato I, punto k), dell’accordo ASCM e ha dichiarato che i crediti all’esportazione, sia in rupie indiane che in valuta straniera, non potevano essere compensabili, in modo particolare a motivo del fatto che nel caso di prestiti in valuta straniera, le banche potevano contrarre prestiti a «tassi competitivi a livello internazionale».

(140)

Va osservato che i regimi di credito all’esportazione di cui al considerando 135 non rientrano nel campo di applicazione dell’allegato I, punto k), dell’accordo ASCM, poiché soltanto il finanziamento delle esportazioni con una durata di due o più anni può di solito essere considerato «credito alle esportazioni» secondo il significato della disposizione, dal momento che si tratta della definizione che figura nell’accordo OCSE sugli orientamenti in materia di crediti all’esportazione che beneficiano di pubblico sostegno. L’argomentazione viene pertanto respinta.

3.2.9.5.   Conclusione

(141)

I tassi d’interesse preferenziale del regime ECS, fissato dalle circolari «Master Circulars» della RBI di cui al considerando 135, possono ridurre i costi degli interessi di un esportatore rispetto al costo dei crediti determinato dalle condizioni di mercato e conferire quindi in questo caso un vantaggio all’esportatore, conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Il finanziamento delle esportazioni non è, per sé, più sicuro del finanziamento interno. In realtà, esso è solitamente considerato più rischioso e l’entità delle garanzie necessarie per un certo credito, indipendentemente dall’oggetto del finanziamento, rappresenta una scelta puramente commerciale della banca. Le differenze di tasso tra le banche dipendono dalla metodologia della banca centrale RIB che fissa i tassi massimi dei mutui per ogni singola banca commerciale. Inoltre, le banche commerciali non sono obbligate a trasferire ai loro clienti tassi d’interesse più vantaggiosi per i crediti all’esportazione in valuta estera.

(142)

Nonostante il fatto che i crediti agevolati previsti dal regime ECS siano concessi da banche commerciali, il vantaggio risultante è da ritenersi un contributo finanziario concesso da una pubblica amministrazione conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Va osservato a questo proposito che né l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, né l’accordo dell’OMC sulle sovvenzione e le misure compensative (accordo «ASCM») prevedono che sia necessario un onere a carico dei conti pubblici, ad esempio il rimborso versato alle banche commerciali dal governo indiano, per qualificare un’operazione come sovvenzione, ma soltanto l’indicazione del governo che dia l’ordine di svolgere le funzioni illustrate ai punti i), ii) o iii) dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. La banca centrale indiana (RBI) è un ente pubblico che rientra nella definizione di «pubblica amministrazione» di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di base. Essa è di proprietà dello Stato al 100 %, persegue finalità corrispondenti alle politiche pubbliche, ad esempio in materia di politica monetaria, e i suoi dirigenti sono nominati dal governo indiano. La RBI determina le scelte di enti privati, in quanto le banche commerciali sono vincolate da determinate condizioni da essa imposte, fra l’altro, per quanto riguarda i massimali dei tassi d’interesse sui crediti alle esportazioni fissati nella Master Circular della RBI e le disposizioni della RBI in merito all’obbligo delle banche commerciali di destinare una certa percentuale del loro credito bancario netto al finanziamento delle esportazioni. Tali direttive obbligano le banche commerciali a svolgere le funzioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, nella fattispecie prestiti sotto forma di finanziamento agevolato delle esportazioni. Questi trasferimenti diretti di fondi sotto forma di prestiti a condizioni particolari sarebbero di norma di competenza dell’amministrazione pubblica e la prassi non differisce in sostanza da quella normalmente seguita dalle amministrazioni pubbliche, conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.

(143)

La sovvenzione in oggetto è ritenuta specifica e compensabile poiché i tassi d’interesse preferenziali sono accessibili solo in relazione al finanziamento di operazioni di esportazione e sono, pertanto, condizionati dall’andamento delle esportazioni, a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

3.2.9.6.   Calcolo dell’importo delle sovvenzioni

(144)

L’importo della sovvenzione è stato calcolato in base alla differenza tra l’interesse maturato per i crediti all’esportazione utilizzati durante il periodo RIP e l’importo che sarebbe stato dovuto se fossero stati applicati gli stessi tassi d’interesse dei normali crediti commerciali. Detto importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito in base al fatturato totale delle esportazioni generato durante il periodo RIP, considerato denominatore adeguato conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto la sovvenzione è condizionata dall’andamento delle esportazioni e non è stata concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(145)

Vengono presentate diverse osservazioni relativamente a particolari relativi al calcolo dei vantaggi conferiti nell’ambito del regime ECS. I calcoli vengono adattati conseguentemente a seconda che le osservazioni siano giustificate o meno.

(146)

Tutte le società e i gruppi del campione hanno ottenuto sovvenzioni nell’ambito del presente regime nel corso del periodo RIP con tassi fino all’1,05 %, mentre per una società il vantaggio è risultato trascurabile.

3.3.   Importo delle sovvenzioni compensabili

(147)

Per i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta, l’importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, varia fra il 5,2 % e il 9,7 %.

(148)

Conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, il margine di sovvenzione per le società non incluse nel campione, che hanno cooperato, calcolato in base alla media ponderata del margine di sovvenzione determinato per le società incluse nel campione è pari al 7,7 %. Poiché il livello complessivo di collaborazione per l’India è stato molto elevato (95 %), il margine di sovvenzione residuo per tutte le altre società è stato fissato al livello della società con il margine individuale più alto, vale a dire al 9,7 %.

Regime di sovvenzione →

Società/Gruppo ↓

DEPBS

DFRC/DFIA

EPCGS

ALS/AAS

EPZ/EOU

ITES

ECS

DDS

TUFS

Total

Anunay Fab. Ltd

0,15 %

2,03 %

 

 

 

 

1,05 %

4,58 %

 

7,8 %

The Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd

N W Exports Limited

Nowrosjee Wadia & Sons Limited

1,65 %

 

1,45 %

1,74 %

 

 

0,11 %

4,15 %

0,31 %

9,4 %

Brijmohan Purusottamdas

Incotex Impex Pvt. Ltd

 

 

 

 

 

 

0,94 %

7,39 %

 

8,3 %

Divya Global Pvt. Ltd

 

0,94 %

 

 

 

 

0,04 %

7,26 %

 

8,2 %

Intex Exports

Pattex Exports

Sunny Made-Ups

 

 

 

 

 

 

0,08 %

7,57 %

 

7,6 %

Jindal Worldwide Ltd

Texcellence Overseas

1,44 %

 

1,25 %

 

 

 

0,76 %

4,57 %

 

8 %

Madhu Industries Ltd.

3,96 %

 

 

 

 

 

negl,

1,45 %

 

5,4 %

Mahalaxmi Fabric Mills Pvt. Ltd

Mahalaxmi Exports

 

 

 

 

 

 

0,07 %

7,41 %

0,01 %

7,5 %

Prakash Cotton Mills Pvt., Ltd

 

1,41 %

1,17 %

 

 

 

0,34 %

6,78 %

 

9,7 %

Prem Textiles

 

 

 

 

 

 

0,88 %

7,48 %

 

8,3 %

Vigneshwara Exports Ltd.

0,5 %

0,09 %

trascurabile

0,17 %

 

 

0,61 %

3,84 %

 

5,2 %

4.   MISURE COMPENSATIVE

(149)

A norma dell’articolo 19 del regolamento di base e conformemente ai motivi del presente riesame intermedio parziale indicati al punto 3 dell’avviso di apertura, si accerta che il livello di sovvenzione dei produttori che hanno collaborato all’inchiesta è cambiato e che pertanto l’aliquota del dazio compensativo, istituito dal regolamento (CE) n. 74/2004, va modificato di conseguenza.

(150)

Il dazio definitivo attualmente in vigore è stato fissato in base ai margini di compensazione, dal momento che il livello di eliminazione del pregiudizio era più elevato. Dal momento che i margini di sovvenzione definiti nell’ambito del riesame non superano il livello di eliminazione del pregiudizio, conformemente alle disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, i dazi sono definiti in base ai margini di sovvenzione.

(151)

Il margine di sovvenzione per la società Pasupati Fabrics, esclusa dal presente riesame, è stato mantenuto al livello definito nell’inchiesta originale, dal momento che è risultato che la società beneficiava di un regime di sovvenzioni che non era stato oggetto della presente inchiesta.

(152)

Le società che risultavano collegate fra di loro sono state considerate un’unica entità giuridica (gruppo) ai fini della percezione dei dazi e pertanto sottoposte alle stesse disposizioni in materia di dazi compensativi. Per assicurare un’adeguata ponderazione si è tenuto conto dei quantitativi del prodotto in esame esportati durante il periodo RIP dai gruppi in questione.

(153)

La società Prem Textiles, compresa nel campione, ha fornito informazioni durante l’inchiesta del riesame dimostrando che aveva cambiato la denominazione in «Prem Textiles (International) Pvt. Ltd.». Dopo aver esaminato queste informazioni e poiché la modifica della denominazione non incide in alcun modo sui risultati della presente inchiesta, si è deciso di accettare la richiesta e riferirsi alla società con la denominazione «Prem Textiles (International) Pvt. Ltd.» nell’ambito del presente regolamento.

(154)

Poiché il livello complessivo di collaborazione dell’India è stato molto elevato (95 %), il margine di sovvenzione residuo per tutte le altre società è stato fissato al livello della società con il margine individuale più alto, vale a dire al 9,7 %.

(155)

Pertanto sono stati applicati i seguenti dazi:

Società/gruppo

Aliquote dei dazi (in %)

Anunay Fab. Limited, Ahmedabad

7,8 %

The Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd., Mumbai

N. W. Exports Limited, Mumbai

Nowrosjee Wadia & Sons Limited, Mumbai

9,4 %

Brijmohan Purusottamdas, Mumbai

Incotex Impex Pvt. Limited, Mumbai

8,3 %

Divya Global Pvt. Ltd., Mumbai

8,2 %

Intex Exports, Mumbai

Pattex Exports, Mumbai

Sunny Made-Ups, Mumbai

7,6 %

Jindal Worldwide Ltd, Ahmedabad

Texcellence Overseas, Mumbai

8 %

Madhu Industries Limited, Ahmedabad

5,4 %

Mahalaxmi Fabric Mills Pvt. Ltd., Ahmedabad

Mahalaxmi Exports, Ahmedabad

7,5 %

Prakash Cotton Mills Pvt., Ltd, Mumbai

9,7 %

Prem Textiles, Indore

8,3 %

Vigneshwara Exports Limited, Mumbai

5,2 %

Società non comprese nel campione che hanno collaborato

7,7 %

Tutte le altre società

9,7 %

(156)

Le aliquote dei dazi compensativi per ciascuna società, specificati nel presente regolamento, sono state fissate sulla base delle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione costatata durante l’inchiesta per le società in questione. Le aliquote del dazio (contrariamente a quanto avviene per il dazio medio applicabile alle società dell’allegato I e i dazi applicabili a livello nazionale a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni dei prodotti originari dell’India fabbricati dalle società e pertanto dagli enti giuridici specifici menzionati. I prodotti importati fabbricati da altre società non citate in maniera specifica nella parte operativa del presente regolamento, con denominazione ed indirizzo, compresi gli enti collegati a quelli specificamente menzionati, non possono beneficiare di queste aliquote e vengono assoggettati all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(157)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali di compensazione (ad esempio, in seguito a un cambiamento della denominazione della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione, con tutte le informazioni pertinenti, in particolare eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione e le vendite all’esportazione, connesse, ad esempio, al cambiamento di denominazione o ai cambiamenti a livello delle entità produttive o di vendita. Se del caso, dopo consultazione del comitato consultivo, la Commissione modificherà il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote di dazi individuali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1 del regolamento (CE) 74/2004 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di fibra di cotone, pura o mista con fibre sintetiche o artificiali o con lino (non come fibra principale), sbiancata, tinta o stampata, originaria dell’India, di cui ai codici CN ex 6302 21 00 (codici TARIC 6302210081 e 6302210089), ex 6302 22 90 (codice TARIC 6302229019), ex 6302 31 00 (codice TARIC 6302310090) ed ex 6302 32 90 (codice TARIC 6302329019).

2.   L’aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

Società

Aliquota del dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Anunay Fab. Limited, Ahmedabad

7,8

A902

The Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd., Mumbai

9,4

A488

N.W. Exports Limited, Mumbai

9,4

A489

Nowrosjee Wadia & Sons Limited, Mumbai

9,4

A490

Brijmohan Purusottamdas, Mumbai

8,3

A491

Incotex Impex Pvt. Limited, Mumbai

8,3

A903

Divya Global Pvt. Ltd., Mumbai

8,2

A492

Intex Exports, Mumbai

7,6

A904

Pattex Exports, Mumbai

7,6

A905

Sunny Made-Ups, Mumbai

7,6

A906

Jindal Worldwide Ltd, Ahmedabad

8

A494

Texcellence Overseas, Mumbai

8

A493

Madhu Industries Limited, Ahmedabad

5,4

A907

Mahalaxmi Fabric Mills Pvt. Ltd., Ahmedabad

7,5

A908

Mahalaxmi Exports, Ahmedabad

7,5

A495

Pasupati Fabrics, New Delhi

8,5

A496

Prakash Cotton Mills Pvt., Ltd, Mumbai

9,7

8048

Prem Textiles (International) Pvt. Ltd, Indore

8,3

A909

Vigneshwara Exports Limited, Mumbai

5,2

A497

3.   L’aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società elencate nell’allegato è del 7,7 % (codice addizionale TARIC A498).

4.   L’aliquota dei dazi applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società non specificate nei paragrafi 2 e 3, è del 9,7 % (codice addizionale TARIC A999).

5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.»

Articolo 2

L’allegato del regolamento (CE) 74/2004 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

(2)  GU L 12 del 17.1.2004, pag. 1.

(3)  GU C 230 del 2.10.2007, pag. 5.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice addizionale TARIC: A498

Ajit Impex

Mumbai

Alok Industries Limited

Mumbai

Alps Industries Ltd

Ghaziabad

Ambaji Marketing Pvt. Ltd

Ahmedabad

Anglo French textiles

Pondicherry

Anjal Garments

Ghaziabad

Anjani Synthetics Limited

Ahmedabad

Aravali

Jaipur

Ashok Heryani Exports

New Delhi

At Home India Pvt. Ltd

New Delhi

Atul Impex Pvt. Ltd

Dombivli

Balloons

New Delhi

Beepee Enterprise

Mumbai

Bhairav India International

Ahmedabad

Bunts Exports Pv Ltd

Mumbai

Chemi Palace

Mumbai

Consultech Dynamics

Mumbai

Cotfab Exports

Mumbai

Country House

New Delhi

Creative Mobus Fabrics Limited

Mumbai

Deepak Traders

Mumbai

Dimple Impex (India) Pvt Ltd

New Delhi

Eleganza Furnishings Pvt. Ltd

Mumbai

Emperor Trading Company

Tirupur

Estocorp (India) Pvt. Ltd

New Delhi

Exemplar International

Hyderabad

Falcon Finstock Pvt. Ltd

Ahmedabad

G-2 International export Ltd

Ahmedabad

Gauranga Homefashions

Mumbai

GHCL Ltd

Gujarat

Good Shepherd Health Education & Dispensary

Tamilnadu

Harimann International Private Limited

Mumbai

Heirloom Collections (P) Ltd

New Delhi

Hemlines Textile Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Himalaya Overseas

New Delhi

Home Fashions International

Kerala

Ibats

New Delhi

Indian Arts and Crafts Syndicate

New Delhi

Indian Craft Creations

New Delhi

Indo euro Textiles Pvt. Ltd

New Delhi

Kabra Brothers

Mumbai

Kalam Designs

Ahmedabad

Kanodia Fabrics (International)

Mumbai

Karthi Krishna Exports

Tirupur

Kaushalya Export

Ahmedabad

Kirti Overseas

Ahmedabad

La Sorogeeka Incorporated

New Delhi

Lalit & Company

Mumbai

Manubhai Vithaldas

Mumbai

Marwaha Exports

New Delhi

Milano International (India) Pvt. Ltd

Chennai

Mohan Overseas (P) Ltd

New Delhi

M/s. Opera Clothing

Mumbai

M/S Vijayeswari Textiles Limited

Coimbatore

Nandlal & Sons

Mumbai

Natural Collection

New Delhi

Oracle Exports Home Textiles Pvt. Ltd

Mumbai

Pacific Exports

Ahmedabad

Petite Point

New Delhi

Pradip Exports

Ahmedabad

Pradip Overseas Pvt. Ltd

Ahmedabad

Punch Exporters

Mumbai

Radiant Expo Global Pvt. Ltd

New Delhi

Radiant Exports

New Delhi

Raghuvir Exim Limited

Ahmedabad

Ramesh Textiles India Pvt. Ltd

Indore

Ramlaks Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Redial Exim Pvt. Ltd

Mumbai

S. D. Entreprises

Mumbai

Samria Fabrics

Indore

Sanskrut Intertex Pvt. Ltd

Ahmedabad

Sarah Exports

Mumbai

Shades of India Crafts Pvt. Ltd

New Delhi

Shanker Kapda Niryat Pvt. Ltd

Baroda

Shetty Garments Pct Ltd

Mumbai

Shivani Exports

Mumbai

Shivani Impex

Mumbai

Shrijee Enterprises

Mumbai

S.P. Impex

Indore

Starline Exports

Mumbai

Stitchwell Garments

Ahmedabad

Sumangalam Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Summer India Textile Mills (P) Ltd

Salem

Surendra Textile

Indore

Suresh & Co.

Mumbai

Synergy Lifestyles Pvt. Ltd

Mumbai

Syntex Corporation Pvt. Ltd

Mumbai

Texel Industries

Chennai

Texmart Import export

Ahmedabad

Textrade International Private Limited

Mumbai

The Hindoostan Spinning & Weaving Mills Ltd

Mumbai

Trend Setters

Mumbai

Trend Setters K.F.T.Z.

Mumbai

Utkarsh Exim Pvt Ltd

Ahmedabad

V & K Associates

Mumbai

Valiant Glass Works Private Ltd

Mumbai

Visma International

Tamilnadu

VPMSK A Traders

Karur

V.S.N.C. Narasimha Chettiar Sons

Karur

Welspun India Limited

Mumbai

Yellows Spun and Linens Private Limited

Mumbai»


30.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1354/2008 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1628/2004 che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India e il regolamento (CE) n. 1629/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) (regolamento di base), in particolare gli articoli 15 e 19,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

I.   Inchiesta precedente e misure in vigore

(1)

Con regolamento (CE) n. 1628/2004 (2), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite del tipo utilizzato nei forni elettrici, con densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, classificabili nel codice NC ex 8545 11 00 e i raccordi utilizzati per questi elettrodi, classificabili nel codice NC ex 8545 90 90, importati insieme o separatamente, originari dell’India. L’aliquota del dazio è compresa tra il 7 % e il 15,7 % per gli esportatori inseriti nell’elenco, con un’aliquota di dazio residuo del 15,7 % sulle importazioni di altri esportatori.

(2)

Al tempo stesso, il Consiglio istituiva, con il regolamento (CE) n. 1629/2004 (3), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dello stesso prodotto originario dell’India.

II.   Avvio di un riesame intermedio parziale

(3)

In seguito all’istituzione di un dazio compensativo definitivo, il governo dell’India (di seguito «il GOI») ha fatto osservare che le circostanze relative ai 2 regimi di sovvenzione, ovvero il Duty Entitlement Passbook Scheme, DEPBS (Regime di credito sui dazi d’importazione), e l’Income Tax Exemption Scheme, ITES (Regime di esenzione dall’imposta sul reddito nell’ambito della sezione 80 HHC della Income Tax Act), sono mutate e che tali mutamenti hanno carattere permanente. È stato perciò sostenuto che il livello di sovvenzione sarebbe probabilmente diminuito e che ne conseguirebbe la necessità di rivedere le misure istituite, in parte, su tali regimi.

(4)

La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal GOI e li ha ritenuti sufficienti a giustificare l’avvio di un riesame, in conformità dell’articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base. Sentito il Comitato consultivo, la Commissione apriva d’ufficio, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), un riesame intermedio parziale delle misure in vigore.

(5)

Scopo della presente inchiesta sul riesame intermedio parziale è valutare la necessità di confermare, abolire o correggere le misure in vigore nei confronti delle imprese che abbiano beneficiato di uno, o di entrambi, i regimi di sovvenzione modificati comprese, per tali imprese, le misure relative ad altri sistemi per i quali sono stati forniti sufficienti elementi di prova conformi alle pertinenti disposizioni dell’avviso di apertura.

III.   Periodo dell’inchiesta

(6)

L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o ottobre 2006 al 30 settembre 2007 (di seguito «il periodo dell’inchiesta»).

IV.   Parti interessate all’inchiesta

(7)

La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura dell’inchiesta di riesame intermedio parziale il GOI, i produttori esportatori indiani elencati nell’avviso di apertura del riesame intermedio parziale nonché i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione. Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti sono state esaminate e, se del caso, tenute nella debita considerazione.

(8)

La Commissione ha inviato questionari ai due produttori esportatori che hanno collaborato e al GOI. Hanno inviato risposte sia i due produttori esportatori che hanno collaborato che il GOI.

(9)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione delle sovvenzioni. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate:

1.

Governo dell’India

Ministero del Commercio, New Delhi.

2.

Produttori esportatori indiani

Graphite India Limited (GIL), Kolkatta,

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Noida

V.   Comunicazione delle informazioni e commenti sul procedimento

(10)

Il GOI e le altre parti interessate sono stati informati dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si intende proporre la modifica dell’aliquota del dazio applicabile ai due produttori indiani che hanno collaborato all’inchiesta e mantenere le misure in vigore per tutte le altre imprese che non hanno collaborato al presente riesame intermedio parziale. L’uno e le altre hanno avuto un ragionevole lasso di tempo entro cui presentare osservazioni. Come esposto in prosieguo, si è tenuto debito conto di tutte le comunicazioni e di tutti i commenti.

B.   PRODOTTO IN ESAME

(11)

Il prodotto contemplato dal presente riesame è lo stesso prodotto contemplato dal regolamento (CE) n. 1628/2004, ovvero alcuni elettrodi di grafite del tipo utilizzato nei forni elettrici, con densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, classificabili nel codice NC ex 8545 11 00 e i raccordi utilizzati per questi elettrodi, classificabili nel codice NC ex 8545 90 90, importati insieme o separatamente, originari dell’India.

C.   SOVVENZIONI

I.   Introduzione

(12)

Secondo le informazioni del GOI e dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e le risposte al questionario della Commissione, sono stati studiati i seguenti regimi in base ai quali si presume siano concesse sovvenzioni:

a)

Advance Authorization Scheme [Regime di autorizzazione preventiva, noto in precedenza come «Advance Licence Scheme» (Regime di licenza preventiva)];

b)

Duty Entitlement Passbook Scheme (Regime di credito sui dazi d’importazione);

c)

Export Promotion Capital Goods Scheme (Regime di esenzione totale o parziale dal dazio d’importazione sui beni capitali);

d)

Income Tax Exemption — ITES (Esenzione dall’imposta sul reddito);

e)

Electricity Duty Exemption of the State of Madhya Pradesh (Esenzione dell’imposta sull’elettricità dello Stato del Madhya Pradesh).

(13)

I regimi compresi tra la lettera a) la lettera c) si basano sul «Foreign Trade Act (Development and Regulation)» [Legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione)] del 1992 (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 (di seguito «il Foreign Trade Act»). Il Foreign Trade Act autorizza il GOI a prendere provvedimenti riguardanti la politica sulle esportazioni e le importazioni. Questi vengono raccolti negli «Export and Import Policy Documents» (documenti relativi alla politica in materia di esportazione e importazione), pubblicati ogni 5 anni dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati. Tra i documenti relativi alla politica in materia di esportazione e importazione è pertinente per il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame in questione il documento «EXIM-policy 04-09», che attiene al periodo dal 1o settembre 2004 al 31 marzo 2009. Il GOI ha anche fissato procedure di applicazione delle politiche export-import 04-09, pubblicandole nel «Handbook of Procedures — 1 September 2004 to 31 March 2009, Volume I» («HOP I 04-09») (Manuale di procedura — 1 settembre 2004-31 marzo 2009, vol. I). Anche tale manuale è aggiornato regolarmente.

(14)

L’esenzione dall’imposta sul reddito di cui alla lettera d) si basa sulla legge in materia di imposta sul reddito del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria.

(15)

L’esenzione dell’imposta sull’elettricità di cui alla lettera e) è basata sulla sezione 3-B della legge sull’imposta sull’elettricità del Madhya Pradesh del 1949.

(16)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base antisovvenzioni, la Commissione ha invitato il GOI a ulteriori consultazioni sui regimi, modificati e non, al fine di chiarire la situazione effettiva dei regimi sotto osservazione e di giungere a una soluzione definita di comune accordo. A consultazione avvenuta, mancando una soluzione definita di comune accordo, la Commissione ha incluso tutti questi regimi nell’inchiesta sulle sovvenzioni.

II.   Regimi specifici

1.   Advance Authorization Scheme (di seguito «AAS») — Regime di autorizzazione preventiva

a)   Base giuridica

(17)

La descrizione dettagliata del regime si trova ai paragrafi da 4.1.1 a 4.1.14 della EXIM-policy 04-09 e ai capitoli da 4.1 a 4.30 del vol. I del relativo manuale di procedura (HOP I 04-09). Ai tempi della precedente inchiesta di riesame che, con il regolamento (CE) n. 1628/2004, ha portato all’istituzione del dazio compensativo definitivo attualmente in vigore, il regime era denominato «Advance Licence Scheme» (Regime di licenza preventiva).

b)   Ammissibilità

(18)

L’AAS consiste di sei sottoregimi diversi, descritti più dettagliatamente di seguito, che differiscono, tra gli altri aspetti, anche dal punto di vista dell’ammissibilità. Possono beneficiare dell’AAS per esportazioni fisiche e dell’AAS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori «collegati» a produttori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare dell’AAS per le forniture intermedie. Possono beneficiare dell’AAS i contraenti principali che riforniscono le categorie per le «esportazioni presunte», di cui al paragrafo 8.2 dell’EXIM-policy 04-09, come i fornitori delle cosiddette Unità orientate all’esportazione («EOU»). Infine, i fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori possono beneficiare dei vantaggi relativi alle «esportazioni presunte» nel quadro del sottoregime Advance release order (di seguito «ARO») e della Back to back inland letter of credit.

c)   Attuazione pratica

(19)

Le autorizzazioni preventive possono essere rilasciate per:

i)

esportazioni fisiche: è il sottoregime principale che permette l’importazione esente da dazio dei fattori produttivi necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto destinato all’esportazione. In questo contesto, la parola «fisiche» indica che i prodotti da esportare devono lasciare il territorio indiano. Le importazioni ammesse, le esportazioni obbligatorie e i tipi di prodotto da esportare sono specificati nell’autorizzazione.

ii)

fabbisogno annuo: Tale tipo di autorizzazione non è collegata a un prodotto specifico ma a un gruppo di prodotti (p.es. prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importare in esenzione da dazio, fino a una soglia il cui valore dipende dall’andamento delle esportazioni nel periodo di riferimento precedente, qualsiasi fattore produttivo necessario alla fabbricazione di uno qualsiasi dei prodotti che rientrano nella categoria di prodotti in oggetto. Il titolare può scegliere se esportare i prodotti, fabbricati utilizzando i materiali esenti da dazio, che rientrano nella categoria di prodotti.

iii)

forniture intermedie: questo sottoregime riguarda casi in cui due produttori intendano fabbricare un unico prodotto destinato all’esportazione, dividendosi fasi diverse del processo produttivo. Il produttore esportatore produce il prodotto intermedio e può importare, grazie all’AAS per le forniture intermedie, fattori produttivi in esenzione da dazio. L’esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato a esportare il prodotto finito.

iv)

esportazioni presunte: Questo sottoregime permette a un contraente principale di importare in esenzione da dazio fattori produttivi necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come «esportazioni presunte» alle categorie di clienti di cui al paragrafo 8, punto 2, lettere da b) a f), e lettere g), i) e j) dell’EXIM policy 04-09. Secondo il GOI, per esportazioni presunte si intendono le operazioni nelle quali i beni forniti non lasciano il paese. Sono considerate esportazioni presunte varie categorie di forniture se i prodotti forniti sono fabbricati in India: per esempio la fornitura di merci alle EOU e a imprese con sede in una Special economic zone — «SEZ» (zona economica speciale).

v)

ARO: il titolare di AAS che intende procurarsi fattori produttivi da fonti indiane invece di importarli direttamente, può farlo attraverso gli Advance Release Orders — ARO (Buoni di approvvigionamento anticipato). In tal caso, le autorizzazioni preliminari sono convalidate come ARO e girate al fornitore all’atto della consegna dei fattori produttivi menzionati negli ARO stessi. La girata dell’ARO fa beneficiare il fornitore locale dei vantaggi delle esportazioni presunte, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 8, punto 3, dell’EXIM-policy 04-09 (cioè AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell’accisa finale sulle esportazioni presunte). Il meccanismo degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore e non, sotto forma di restituzione e rimborso di dazi, all’esportatore definitivo. Il rimborso delle imposte o dei dazi è previsto sia per i fattori produttivi locali che per quelli importati.

vi)

Back to back inland letter of credit: anche questo sottoregime riguarda la fornitura di merci locali al titolare di una autorizzazione preventiva, il quale può aprire presso una banca una lettera di credito interna a favore di un fornitore indiano. La banca convaliderà l’autorizzazione a importazioni dirette, solo per ciò che riguarda valore e volume delle merci acquistate in India e non importate. Il fornitore indiano avrà diritto ai benefici relativi alle presunte esportazioni, secondo quanto previsto dal paragrafo 8, punto3 dell’EXIM-policy 04-09 (cioè AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell’accisa finale sulle esportazioni presunte).

(20)

Durante il periodo dell’inchiesta per il riesame, uno degli esportatori che hanno collaborato ha ottenuto vantaggi relativi al primo sottoregime, cioè AAS per esportazioni fisiche. Non è dunque necessario stabilire la compensabilità dei restanti sottoschemi.

(21)

Dopo che il regolamento (CE) n. 1628/2004 ha istituito il dazio compensativo definitivo attualmente in vigore, il GOI ha modificato il sistema di verifica applicabile all’AAS. Concretamente, per consentire le verifiche delle autorità indiane, il titolare di un’AAS è tenuto a conservare, nel formato richiesto, «una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati in esenzione da dazio/forniti internamente» (capitolo 4, punti 26 e 30, e appendice 23 di HOP I 04-09), cioè un registro del consumo effettivo. Il registro va verificato da un perito contabile giurato esterno/analista esterno di costi e lavori che rilascia un certificato attestante l’avvenuto esame dei registri prescritti e delle pertinenti registrazioni e dell’assoluta correttezza e rispondenza al vero delle informazioni fornite ai sensi dell’appendice 23. Le suddette disposizioni si applicano tuttavia solo ad AAS rilasciate a partire dal 13 maggio 2005. I titolari di tutte le AAS o le ALS rilasciate prima di tale data devono seguire le disposizioni di verifica applicabili in precedenza, cioè tenere una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati sulla base di licenze, nel formato di cui all’appendice 18 (capitolo 4, punto 30, e appendice 18 HOP I 02-07).

(22)

Quanto al sottoregime per le esportazioni fisiche, usato durante il periodo dell’inchiesta dal produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta, il volume e il valore sia delle importazioni ammesse che delle esportazioni obbligatorie sono fissati dal GOI e sono documentati sull’autorizzazione. Al momento dell’importazione e dell’esportazione, le operazioni corrispondenti vanno poi trascritte sull’autorizzazione da funzionari governativi. Il volume delle importazioni permesse nel quadro di tale sistema è fissato dalle autorità indiane sulla base delle Standard Input-Output Norms (SION). Le SION esistono per la maggioranza dei prodotti, tra cui il prodotto in questione, e sono pubblicate nel vol. II del HOP II 04-09.

(23)

I fattori produttivi importati non sono trasferibili e vanno usati per fabbricare il prodotto finale destinato all’esportazione. L’obbligo di esportazione va soddisfatto entro un periodo di tempo prescritto dal rilascio della licenza (24 mesi, sono ammesse due proroghe di 6 mesi ciascuna).

(24)

Dall’inchiesta è emerso che le licenze preventive usate per l’importazione di materie prime durante il periodo dell’inchiesta di riesame (PIR) sono state rilasciate prima del 13 maggio 2005. Di conseguenza i nuovi requisiti in materia di verifiche previsti dalle autorità indiane nel HOP I 04-09, descritte nel considerando 21, non sono ancora state impiegate nella pratica. Inoltre l’impresa non è stata in grado di dimostrare che i registri obbligatori del consumo effettivo e degli stock erano stati tenuti nel formato richiesto dal capitolo 4.30 e dall’appendice 18 del HOP I 02-07, come previsto per le licenze preventive rilasciate prima del 13 maggio 2005. Data questa situazione, si è ritenuto che l’esportatore oggetto dell’inchiesta non potesse dimostrare di aver a suo tempo soddisfatto le pertinenti disposizioni EXIM.

d)   Commenti sulle informazioni comunicate

(25)

L’esportatore che ha cooperato e che ha beneficiato dell’AAS durante il PIR ha sostenuto di avere volontariamente presentato le licenze preventive, pur essendo le stesse state rilasciate prima del 13 maggio 2005, ai fini della verifica da parte di un contabile giurato, come prescritto dal HOP I 04-09, e che ciò dimostra l’adeguatezza del sistema di certificazione applicato in base alle disposizioni del HOP.

(26)

In effetti un certificato conforme all’appendice 23 del HOP, firmato da un contabile giurato e datato 1o febbraio 2008, è stato presentato ai servizi della Commissione nel corso della verifica svolta presso la sede dell’impresa in oggetto. Tuttavia, alla luce del fatto che le licenze preventive risalivano al 2004, e che le nuove disposizioni HOP non erano a esse applicabili, la presentazione del certificato va considerata come un atto volontario da parte dell’impresa; non si tratta dunque della prova che il GOI abbia effettivamente attuato un sistema di verifiche efficace. Inoltre non è stato dimostrato che l’importo della restituzione di dazi eccessiva calcolato dal contabile sia stato restituito al governo.

e)   Conclusione

(27)

L’esenzione dai dazi all’importazione costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, ovverossia un contributo finanziario da parte del GOI, che ha conferito un vantaggio agli esportatori oggetto dell’inchiesta.

(28)

Inoltre il regime AAS per le esportazioni fisiche dipende chiaramente di diritto dall’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e passibile di compensazione a titolo dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. Senza un impegno di esportazione, una società non può, nel quadro dei regimi in questione, avere diritto ad alcun vantaggio.

(29)

Il sottoregime in oggetto può essere ritenuto un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle norme severe enunciate nell’allegato I, lettera i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Le autorità indiane non hanno applicato nessun meccanismo o procedura di verifica per stabilire quali fattori produttivi fossero stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità (cfr. l’allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base, e, nel caso dei sistemi di restituzione sostitutiva, l’allegato III, titolo II, paragrafo 2, del medesimo regolamento). Le SION non possono essere considerate un metodo di verifica del consumo reale, poiché non permettono al GOI di verificare con sufficiente precisione la quantità di fattori produttivi consumati nella produzione di esportazione. Inoltre, durante il periodo dell’inchiesta le autorità indiane non hanno assicurato un controllo efficace della corretta tenuta del registro del consumo effettivo. Inoltre le autorità indiane non hanno effettuato esami ulteriori, normalmente necessari in assenza di meccanismi o procedure di verifica applicati in modo efficace (allegato II, titolo II, paragrafo 5, e allegato III, titolo II, paragrafo 3, del regolamento di base), sulla base dei fattori produttivi effettivamente consumati.

(30)

Il sottoregime risulta quindi compensabile.

f)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(31)

In mancanza di sistemi permessi di restituzione dei dazi o di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile consiste nella restituzione di tutti i dazi all’importazione solitamente esigibili all’importazione dei fattori produttivi. In questo contesto è opportuno rilevare che il regolamento di base non si limita a prevedere la compensazione di una restituzione «eccessiva» dei dazi. Ai sensi dell’art 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’allegato I, lettera i), del regolamento di base, solamente le restituzioni dei dazi eccessive possono essere compensate, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui agli allegati II e III del regolamento di base. Nel caso in oggetto, tuttavia, tali condizioni non sono state soddisfatte. Pertanto, in assenza di un’adeguata procedura di controllo, questa eccezione al sistema di restituzione non si applica; si applica invece la regola normale della compensazione dell’importo dei dazi non pagati (revenue forgone), piuttosto che delle presunte restituzioni in eccesso. Come previsto dall’allegato II, titolo II, e dall’allegato III, titolo II, del regolamento di base, non spetta all’autorità investigativa calcolare le restituzioni eccessive. Al contrario, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, è sufficiente che essa individui elementi di prova sufficienti per non riconoscere l’adeguatezza di un presunto sistema di verifica.

(32)

L’importo della sovvenzione di cui ha beneficiato l’esportatore che ha utilizzato l’AAS è stato calcolato sulla base dei dazi all’importazione non prelevati (dazi doganali di base e dazi doganali speciali) sulle merci importate nel quadro del sottoregime utilizzato per il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta del riesame (numeratore). A norma dell’articolo 7, paragrafo 1), lettera a), del regolamento di base, sono state dedotte, dietro presentazione di richieste giustificate, le tasse necessariamente pagate per ricevere la sovvenzione. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato relativo alle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è stata assegnata in base all’andamento delle esportazioni e non in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(33)

Il tasso di sovvenzione accertato per il produttore che ha collaborato all’inchiesta riguardo a questo regime durante il periodo dell’inchiesta del riesame ammonta allo 0,3 %.

2.   Duty Entitlement Passbook Scheme — Regime di credito dei dazi all’importazione (di seguito «il DEPBS»)

a)   Base giuridica

(34)

La descrizione dettagliata del regime si trova al paragrafo 4.3 delle politiche import-export 04-09 e al capitolo 4 del manuale di procedura 04-09, volume I.

b)   Ammissibilità

(35)

Possono beneficiare di tale regime tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

c)   Attuazione pratica del DEPBS

(36)

Gli esportatori ammissibili possono chiedere crediti DEPBS, che sono calcolati come percentuale del valore dei prodotti finiti esportati nel quadro di tale sistema. Le aliquote DEPBS sono state fissate dalle autorità indiane per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto in esame, e sono calcolate utilizzando le SION, che tengono conto del presunto contenuto di fattori produttivi importati nel prodotto destinato all’esportazione e dell’incidenza dei dazi doganali relativi a tali importazioni, indipendentemente dal fatto che i dazi all’importazione siano stati pagati.

(37)

Per poter beneficiare del regime, un’impresa deve esportare. Al momento dell’operazione di esportazione, l’esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione in cui precisa che tale operazione avviene nell’ambito del DEPBS. Affinché le merci possano essere esportate, le autorità doganali indiane rilasciano, nel corso della procedura di spedizione, una bolla di sortita (o lasciapassare) per l’esportazione in cui è indicato, tra l’altro, l’importo del credito DEPBS che deve essere concesso per quella determinata operazione di esportazione. In questa fase della procedura, l’esportatore viene a conoscenza del vantaggio di cui beneficerà. Dopo che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l’esportazione, il GOI non ha alcun potere decisionale sulla concessione di un credito DEPBS. L’aliquota DEPBS che serve per calcolare il vantaggio è quella di applicazione al momento in cui è stata fatta la dichiarazione di esportazione

(38)

I crediti DEPBS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 12 mesi dalla data del rilascio. Essi possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi tipo di merce la cui importazione non è soggetta a restrizioni, eccezion fatta per i beni strumentali. I beni importati grazie a tali crediti possono essere venduti sul mercato interno (previo pagamento dell’imposta sulle vendite) o utilizzati in altro modo.

(39)

Le domande per i crediti DEPBS sono trattate elettronicamente e possono coprire una quantità illimitata di operazioni d’esportazione. Di fatto, non esistono scadenze rigorose per la domanda di crediti DEPBS. Il sistema elettronico di gestione dei DEPBS non esclude automaticamente le operazioni d’esportazione presentate al di fuori delle scadenze di cui al capitolo 4.47 dell’HOP I 04-09. Inoltre, come stabilisce chiaramente il capitolo 9.3 dell’HOP I 04-09, le domande pervenute oltre la scadenza dei termini possono sempre essere prese in considerazione previo versamento di una penale trascurabile (10 % dell’autorizzazione).

d)   Commenti sulle informazioni comunicate

(40)

Uno degli esportatori che hanno cooperato ha sostenuto che tutti i crediti DEPB ottenuti dall’impresa sono stati usati per importare materiali utilizzati per la fabbricazione del prodotto in oggetto, anche se in linea di principio ne è consentito l’uso per altri scopi, come riportato qui sopra. Tale esportatore ha sostenuto che in questo contesto il proprio effettivo uso dei crediti DEPB è quindi assimilabile a un normale sistema di restituzione del dazio, e che l’eventuale compensabilità riguarda dunque solo la restituzione in eccesso. Tuttavia in base all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e all’allegato I, lettera i), del regolamento di base una remissione di oneri in eccesso è compensabile solo se sono rispettate le condizioni di cui agli allegati II e III del regolamento di base. Tali condizioni, come esposto nel punto 43, non sono state rispettate nel presente caso. Di conseguenza si applica la regola normale della compensazione dell’importo dei dazi non pagati (rinuncia a entrate), piuttosto che delle presunte restituzioni in eccesso.

e)   Conclusioni sul regime DEPBS

(41)

Il DEPBS fornisce sovvenzioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. I crediti DEPBS rappresentano un contributo finanziario concesso dal GOI; essi sono usati per compensare dazi all’importazione e riducono così le entrate del GOI dovute al versamento di dazi altrimenti dovuti. I crediti DEPBS conferiscono inoltre un vantaggio all’esportatore in quanto ne migliorano la liquidità.

(42)

Il DEPBS è condizionato di diritto dall’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e passibile di compensazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

(43)

Questo regime non può essere considerato un regime di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto (ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle rigide norme enunciate nell’allegato I, lettera i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l’esportatore non è tenuto a usare effettivamente i beni importati in esenzione di dazio nel processo produttivo e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente consumati. Inoltre, non è stato istituito alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione, ai sensi dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Infine, gli esportatori possono usufruire dei vantaggi del DEPBS indipendentemente dal fatto che importino fattori produttivi. Per beneficiare del regime è sufficiente esportare dei beni, senza dover dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano sul mercato locale tutti i loro fattori produttivi e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare del DEPBS.

f)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(44)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 5 del regolamento di base, l’importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario che sia stato effettivamente accertato durante il periodo dell’inchiesta del riesame. In proposito, si è ritenuto che il vantaggio fosse ottenuto dal beneficiario al momento dell’operazione di esportazione effettuata nel quadro di tale regime. In quel momento, il GOI rinuncia ai dazi doganali, il che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, costituisce un contributo finanziario. Una volta che le autorità doganali indiane hanno rilasciato una bolla di sortita per l’esportazione, indicante tra l’altro l’importo del credito DEPBS concesso per tale operazione di esportazione, il GOI non può più decidere se concedere o meno la sovvenzione e non può deciderne l’importo. A ciò si aggiunga che, in base alla contabilità per competenza, i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta hanno contabilizzato i crediti DEPBS come entrate al momento dell’operazione di esportazione.

(45)

Qualora siano state presentate richieste motivate, per calcolare l’importo della sovvenzione (numeratore), sono state dedotte dai crediti così calcolati le tasse di domanda necessarie per avere accesso alla sovvenzione, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato all’esportazione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta (denominatore), in quanto la sovvenzione è subordinata all’andamento delle esportazioni e non ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(46)

I tassi di sovvenzione accertati per i produttori che hanno collaborato all’inchiesta riguardo a questo regime durante il periodo dell’inchiesta del riesame ammontano allo 6,2 % e al 5,7 %.

3.   Export Promotion Capital Goods Scheme (di seguito «l’EPCGS») — Regime di promozione delle esportazioni di beni strumentali)

a)   Base giuridica

(47)

La descrizione dettagliata dell’EPCGS si trova al paragrafo 5 delle politiche import-export 04-09 e al capitolo 5 del manuale di procedura 04-09, volume I.

b)   Ammissibilità

(48)

Possono beneficiare del regime i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori collegati a produttori e a fornitori di servizi.

c)   Attuazione pratica

(49)

Purché esporti poi i prodotti, un’impresa può importare beni strumentali (nuovi e, dall’aprile 2003, di seconda mano e risalenti a non più di 10 anni) pagando un’aliquota di dazio ridotta. A tal fine, su domanda e dietro versamento di un’imposta, il GOI rilascia una licenza EPCGS. Fino al 31 marzo 2000, veniva applicata un’aliquota effettiva dell’11 % (con possibile supplemento del 10 %) e, in caso di importazioni di valore elevato, dello 0 %. Dall’aprile 2000, tale regime concede una riduzione del dazio all’importazione del 5 % su tutti i beni strumentali importati nel quadro del regime stesso. Per soddisfare l’obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere usati, per un certo tempo, nel processo produttivo di un determinato quantitativo di beni destinati all’esportazione.

(50)

Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso, il produttore nazionale dei beni strumentali può importare esenti da dazio le componenti necessarie alla fabbricazione di tali beni. In alternativa, il produttore nazionale può beneficiare dei vantaggi connessi a presunte esportazioni rispetto alla fornitura di beni strumentali al titolare di una licenza EPCGS.

d)   Conclusioni relative al sistema EPCG

(51)

L’EPCGS fornisce sovvenzioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario concesso dal GOI, in quanto con tale concessione esso rinuncia a entrate che sarebbero altrimenti dovute. Inoltre, la riduzione dei dazi conferisce un vantaggio agli esportatori in quanto i dazi risparmiati all’importazione ne migliorano la liquidità.

(52)

Il regime EPCGS, poi, è condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, esso viene perciò ritenuto specifico e compensabile.

(53)

In conclusione questo regime non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva, che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), comma ii), del regolamento di base, non sono considerati sovvenzioni. I regimi consentiti, descritti all’allegato I, punto i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non sono immessi nel processo produttivo dei manufatti destinati all’esportazione.

e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(54)

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali, ripartito su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali. Conformemente alla prassi consolidata, tale valore, relativo al PIR, è stato adeguato aggiungendo gli interessi maturati in tale periodo, affinché l’importo corrisponda al valore effettivo del vantaggio nel tempo. A tal fine, sono stati ritenuti adeguati i tassi d’interesse commerciali a lungo termine vigenti in India durante il PIR. Su domanda debitamente giustificata, per calcolare l’importo della sovvenzione (numeratore), dalla somma così calcolata sono state dedotte, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, le spese necessarie all’ottenimento della sovvenzione. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, il valore della sovvenzione così calcolato è stato ripartito sul fatturato all’esportazione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta (denominatore), in quanto la sovvenzione è subordinata all’andamento delle esportazioni e non a quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(55)

I tassi di sovvenzione accertati per i produttori che hanno collaborato all’inchiesta riguardo a questo regime durante il periodo dell’inchiesta del riesame ammontano allo 0,7 % e allo 0,3 %.

f)   Commenti sulle informazioni comunicate

(56)

Uno degli esportatori che hanno cooperato ha fatto osservare un errore nella metodologia inizialmente usata per il calcolo dei benefici dell’EPCG, in particolare per quanto concerne l’importo degli interessi applicati. Tale errore, che ha avuto conseguenze per entrambi gli esportatori che hanno cooperato, è stato corretto.

4.   Income Tax Exemption Scheme (di seguito «l’ITES») — Regime di esenzione dall’imposta sul reddito)

(57)

Nell’ambito di questo regime, gli esportatori possono beneficiare di un’esenzione fiscale parziale sui profitti dovuti a operazioni di esportazione. La base giuridica dell’esenzione si ritrova nella sezione 80HHC dell’ITA.

(58)

Questa disposizione era stata abolita a partire dall’anno di valutazione 2005-2006 (l’anno finanziario 1o aprile 2004-31 marzo 2005); la sezione 80HHC dell’ITA non conferisce dunque più alcun vantaggio dal 31 marzo 2004. I produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta non hanno beneficiato di alcun vantaggio nell’ambito di questo regime durante il PIR. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, il regime non dovrà essere compensato dal momento che è stato ritirato.

a)   Base giuridica

(59)

Il regime è basato sulla Sezione 80IA dell’ITA. Questa disposizione è stata inserita nell’ITA tramite la legge finanziaria del 2001.

b)   Ammissibilità

(60)

La Sezione 80IA dell’ITA si applica alle imprese impegnate nella creazione di infrastrutture, compresa la produzione e distribuzione di energia elettrica, in qualsiasi parte dell’India.

c)   Attuazione pratica

(61)

La Sezione 80IA dell’ITA dispone che un importo corrispondente al profitto generato dalle attività di produzione energetica sia esentato dalle imposte sul reddito per dieci anni consecutivi nell’arco dei primi quindici anni di attività della centrale di produzione elettrica. La centrale in questione deve essere nuova ed essere entrata in funzione tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2010.

(62)

Il calcolo della detrazione dalle imposte sul reddito è parte della denuncia dei redditi annuale dell’impresa, e viene verificato insieme al conto profitti e perdite dell’impresa nonché agli altri rendiconti finanziari. Esso deve essere conforme alle disposizioni dell’ITA, segnatamente per quanto concerne la valutazione contabile dell’energia elettrica generata, che deve rispecchiarne il valore di mercato. È compito delle autorità fiscali responsabili dell’imposta sul reddito verificare se il calcolo della detrazione dalle imposte sul reddito è conforme alle disposizioni dell’ITA nonché ai conti dell’impresa sottoposti a revisione. L’inchiesta ha evidenziato che le autorità hanno verificato i calcoli nella pratica e, se del caso, apportato le modifiche giustificate.

(63)

Dall’inchiesta è emerso che entrambi i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta hanno costruito centrali elettriche per uso vincolato nell’ambito dei propri impianti di produzione di grafite. Di conseguenza, conformemente alle disposizioni dell’ITA, essi hanno richiesto la corrispondente detrazione dalle imposte sul reddito.

d)   Conclusione sull’ITES (Esenzione dall’imposta sul reddito) conformemente alla sezione 80IA dell’ITA

(64)

L’esenzione dall’imposta sul reddito costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, ovverossia un contributo finanziario del governo dell’India che ha conferito un vantaggio agli esportatori oggetto dell’inchiesta.

(65)

Tuttavia dall’inchiesta è emerso che l’accesso all’ITES, conformemente alla sezione 80IA dell’ITA, non è limitato a determinate imprese ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Infatti appare che del regime possano usufruire tutte le imprese sulla base di criteri obiettivi. Inoltre non è stata accertata alcuna altra prova del fatto che in questo caso si tratti di un regime specifico.

(66)

Inoltre, esso è legato a un prodotto (energia elettrica) diverso dal prodotto in esame, e di conseguenza i benefici previsti dal regime in questione sono concessi sulla base di un’attività diversa dalla produzione e dalle vendite del prodotto in esame. Alla luce di queste circostanze si ritiene che qualsiasi beneficio per gli esportatori derivante da questo regime non dovrebbe essere compensato.

5.   Electricity Duty Exemption scheme, (di seguito «l’EDE») — Esenzione dell’imposta sull’elettricità

(67)

In base alla Industrial Promotion Policy (strategia per la promozione dell’industria) del 2004 lo Stato di Madhya Pradesh (di seguito «il MP») concede un’esenzione dall’imposta sull’elettricità alle imprese industriali che investono nella produzione di energia elettrica destinata a un consumo vincolato.

a)   Base giuridica

(68)

La descrizione del regime di esenzione dall’imposta sull’elettricità applicato dal governo del MP si trova alla sezione 3-B della legge relativa all’imposta sull’elettricità (Electricity Duty Act) del 1949.

b)   Ammissibilità

(69)

Qualsiasi industria con sede nella giurisdizione del governo del MP che investe in nuove centrali elettriche per uso vincolato.

c)   Attuazione pratica

(70)

In base alla notifica del governo del MP del 29 settembre 2004 le imprese o persone che investono in nuove centrali elettriche per uso vincolato di capacità superiore a 10 KW possono ottenere un certificato di esenzione dall’imposta sull’elettricità dall’Electrical Inspectorate (ispettorato per l’energia elettrica) del MP. L’esenzione viene concessa solo per energia elettrica prodotta per uso proprio, e solo a condizione che la nuova centrale elettrica per uso vincolato sia destinata a sostituirne una vecchia. L’esenzione viene concessa per un periodo di cinque anni.

(71)

Una notifica del governo del MP del 5 aprile 2005 ha esentato la nuova centrale elettrica messa in funzione da uno dei produttori esportatori che hanno cooperato alla presente inchiesta per un periodo di dieci anni.

d)   Commenti sulle informazioni comunicate

(72)

L’esportatore che ha cooperato e ha ottenuto l’esenzione dell’imposta sull’elettricità ha sostenuto che il regime EDE non è specifico e viene applicato senza discriminazione a tutte le imprese ammissibili. Secondo tale esportatore la strategia iniziale, che prevedeva la concessione di un’esenzione quinquennale, è stata in seguito riesaminata dal governo del Madhya Pradesh per renderla decennale. Tuttavia né l’esportatore che ha cooperato, né il GOI nelle loro repliche hanno presentato una notifica pubblicata concernente tale modifica.

e)   Conclusioni relative al regime EDE

(73)

Questo regime costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Esso costituisce un contributo finanziario del governo del MP, in quanto riduce le entrate statali dovute e conferisce un vantaggio alla società che ne beneficia.

(74)

Malgrado il fatto che la strategia per la promozione dell’industria del 2004 e la notifica del governo del MP del 29 settembre 2004 prevedano un periodo di cinque anni, il produttore esportatore in questione ha ottenuto un’esenzione per dieci anni. Inoltre questo incentivo non sembra essere stato concesso in base a criteri e condizioni chiaramente stabiliti per legge, regolamento o altro atto ufficiale.

f)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(75)

Il vantaggio conferito all’esportatore è stato calcolato in base all’importo dell’imposta normalmente dovuta durante il periodo dell’inchiesta del riesame, ma non corrisposto in virtù del sistema. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito in base alle vendite complessive registrate durante il periodo dell’inchiesta del riesame (denominatore), in quanto essa si riferisce alle vendite complessive, interne e all’esportazione, e non è stata accordata in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(76)

Il margine di sovvenzione calcolato per la società che ha beneficiato del regime EDE è risultato pari allo 0,7 %.

III.   Importo delle sovvenzioni compensabili

(77)

Si ricordi che l’importo (ad valorem) delle sovvenzioni compensabili, accertato dal regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio per i due produttori esportatori che hanno collaborato al presente riesame intermedio parziale, era pari rispettivamente al 15,7 % e al 7 %.

(78)

Durante il presente riesame intermedio parziale, gli importi accertati (ad valorem) delle sovvenzioni compensabili sono stati quelli di cui alla tabella che segue:

Società

ALS

DEPB

EPCG

EDE

Totale

Graphite India Ltd.

nulla

6,2 %

0,1 %

nulla

6,3 %

HEG Ltd.

0,3 %

5,7 %

0,5 %

0,7 %

7,2 %

IV.   Misure compensative

(79)

In conformità di quanto disposto dall’articolo 19 del regolamento di base antisovvenzioni e ai motivi del presente riesame intermedio parziale illustrati al punto 3 dell’avviso di apertura, si accerta che il livello di sovvenzione dei produttori che hanno collaborato all’inchiesta è cambiato, e pertanto l’aliquota del dazio compensativo istituito dal regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio va modificata di conseguenza.

(80)

Il dazio compensativo in esame è scaturito da inchieste antisovvenzioni e antidumping condotte parallelamente (di seguito «le inchieste iniziali»). In base all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base e all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (5), i dazi antidumping imposti dal regolamento (CE) n. 1629/2004 sono stati adeguati nella misura in cui gli importi delle sovvenzioni e i margini di dumping sono scaturiti dalla stessa situazione.

(81)

I regimi di sovvenzione esaminati nell’ambito dell’inchiesta e giudicati compensabili nel quadro del procedimento di riesame in corso, ad eccezione dell’EDE, costituivano sovvenzioni alle esportazioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base antisovvenzioni.

(82)

È quindi opportuno modificare il dazio antidumping in modo da rispecchiare i nuovi livelli di sovvenzionamento accertati nel corso del presente riesame, nella misura in cui si tratti di sovvenzioni all’esportazione. Inoltre, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, l’importo del dazio compensativo non deve superare l’importo del margine necessario per l’eliminazione del pregiudizio, accertato nel quadro dell’inchiesta iniziale. Come nel caso dell’inchiesta iniziale, in considerazione dell’alto livello di cooperazione (100 %), il margine di sovvenzione residuo è stato fissato al livello dell’impresa con il margine individuale più elevato.

(83)

I livelli dei dazi compensativi e dei dazi antidumping devono quindi essere modificati come segue:

Impresa

Margine di sovvenzione

Margine di dumping

Margine necessario per l’eliminazione del pregiudizio

Dazio compensativo

Dazio antidumping

Graphite India Ltd.

6,3 %

31,1 %

15,7 %

6,3 %

9,4 %

HEG Ltd.

7,2 %

24,4 %

7,0 %

7,0 %

0 %

Tutte le altre imprese

7,2 %

31,1 %

15,7 %

7,2 %

8,5 %

(84)

Uno degli esportatori che hanno cooperato ha osservato che i dazi antidumping non andrebbero modificati, giacché il presente riesame intermedio parziale è circoscritto al livello di sovvenzione.

(85)

A tale riguardo si osserva che l’avviso di apertura del presente riesame prevede che «per le imprese soggette a misure sia antidumping che compensative, se cambia la misura compensativa quella antidumping può essere rettificata di conseguenza.» Il cambiamento dei dazi antidumping non è dovuto all’accertamento di nuovi dati riguardo al livello di dumping, ma è una conseguenza automatica del fatto che i margini di dumping originari erano stati adeguati per riflettere il livello dei sussidi all’esportazione accertati, e che questi ultimi sono stati ora rivisti.

(86)

Le aliquote individuali del dazio compensativo specificate nel presente regolamento corrispondono alla situazione rilevata durante il riesame provvisorio parziale. Esse si applicano perciò esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato da tali imprese. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra impresa non espressamente citata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all’aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre imprese».

(87)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote del dazio compensativo specifiche per ciascuna società (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (6) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione di eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite per l’esportazione connesse ad esempio a tale cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Eventualmente, e sentito il Comitato consultivo, la Commissione è autorizzata a modificare il regolamento di conseguenza, aggiornando l’elenco delle imprese che possono beneficiare di aliquote del dazio individuali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1628/2004 è sostituito dal seguente:

«2.   Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Impresa

Dazio definitivo

Codice addizionale TARIC

Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal

6,3 %

A530

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector- 1, Noida — 201301, Uttar Pradesh

7,0 %

A531

Tutte le altre imprese

7,2 %

A999»

Articolo 2

L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1629/2004 è sostituito dal seguente:

«2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società elencate di seguito sono:

Impresa

Dazio definitivo

Codice addizionale TARIC

Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal

9,4 %

A530

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector- 1, Noida — 201301, Uttar Pradesh

0 %

A531

Tutte le altre imprese

8,5 %

A999»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

(2)  GU L 295 del 18.9.2004, pag. 4.

(3)  GU L 295 del 18.9.2004, pag. 10.

(4)  GU C 230 del 2.10.2007, pag. 9.

(5)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(6)  Commissione europea — Direzione generale del Commercio — Direzione B — N-105 4/92 — Rue de la Loi/Wetstraat 200 — B-1049 Bruxelles.


30.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/35


REGOLAMENTO (CE) N. 1355/2008 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE PROVVISORIE

(1)

Il 20 ottobre 2007, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese («RPC») (2). Il 4 luglio 2008 la Commissione ha istituito, con il regolamento (CE) n. 642/2008 (3) («regolamento provvisorio»), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della RPC.

(2)

Il procedimento è stato aperto in seguito ad una denuncia presentata il 6 settembre 2007 dalla Federazione nazionale spagnola delle associazioni delle industrie conserviere (FNACV) («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano il 100 % della produzione comunitaria totale di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.). La denuncia conteneva elementi di prova relativi all’esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in esame e del conseguente notevole pregiudizio, elementi considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

(3)

Come indicato al considerando 12 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2006 e il 30 settembre 2007 («PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2002 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).

(4)

Il 9 novembre 2007 la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni di prodotti dello stesso tipo originari della RPC in forza del regolamento (CE) n. 1295/2007 (4).

(5)

Si rammenta che fino all’8 novembre 2007 tali prodotti erano soggetti a misure di salvaguardia. Con il regolamento (CE) n. 1964/2003 (5) la Commissione ha istituito misure di salvaguardia provvisorie nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.), cui hanno fatto seguito misure definitive di salvaguardia istituite dal regolamento (CE) n. 658/2004 («regolamento di salvaguardia») (6). Le misure di salvaguardia sia provvisorie che definitive consistevano nell’applicazione di un contingente tariffario, ovverosia nell’imposizione di un dazio una volta esaurito il volume di importazioni esenti da dazi.

B.   FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(6)

A seguito dell’istituzione di dazi antidumping provvisori sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC, varie parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno anche avuto l’opportunità di essere sentite.

(7)

La Commissione ha proseguito la raccolta e la verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. In particolare, la Commissione ha completato l’inchiesta per quanto riguarda gli aspetti relativi all’interesse comunitario. A tale riguardo sono stati effettuati sopralluoghi di verifica nelle sedi dei seguenti importatori indipendenti nella Comunità:

Wünsche Handelsgesellschaft International (GmbH & Co KG), Amburgo, Germania,

Hüpeden & Co (GmbH & Co), Amburgo, Germania,

I. Schroeder KG. (GmbH & Co), Amburgo, Germania,

Zumdieck GmbH, Paderborn, Germania,

Gaston spol. s r.o., Zlin, Repubblica ceca.

(8)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’imposizione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

(9)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento di base, alcuni importatori hanno proposto una riunione congiunta di tutte le parti interessate; la richiesta è stata tuttavia rifiutata da uno di essi.

(10)

Tutte le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

C.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(11)

Due importatori indipendenti nella Comunità hanno affermato che alcuni tipi di mandarini avrebbero dovuto essere esclusi dalla definizione del prodotto in esame a causa del contenuto zuccherino o dell’imballaggio per l’esportazione. A questo proposito si osserva che tali argomentazioni non sono state comprovate da alcun tipo di dati e informazioni verificabili dimostranti che questi tipi di mandarini avessero caratteristiche differenti dal prodotto in esame. Si osserva inoltre che le differenze nell’imballaggio non possono essere considerate un elemento essenziale nel definire il prodotto in esame, in particolare visto che le forme di imballaggio sono già state prese in considerazione nella definizione del prodotto in esame, come indicato al considerando 16 del regolamento provvisorio. Le argomentazioni sono pertanto respinte.

D.   CAMPIONAMENTO

1.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(12)

Due importatori indipendenti nella Comunità hanno contestato il fatto che i produttori esportatori cinesi selezionati per il campione rappresentassero il 60 % delle esportazioni totali nella Comunità. Essi non sono stati in grado tuttavia di fornire alcuna informazione verificabile che mettesse in dubbio l’esattezza delle informazioni di campionamento presentate dai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta, ampiamente confermate nel corso dell’ulteriore inchiesta. Tale argomentazione è pertanto respinta.

(13)

Secondo le dichiarazioni presentate da tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta risulta che le rispettive società collegate producono ed esportano il prodotto in esame e dovrebbero quindi essere incluse nell’allegato elencante i produttori esportatori che hanno collaborato. Tali argomentazioni sono state considerate giustificate e si è deciso di modificare di conseguenza il relativo allegato. Un importatore indipendente nella Comunità ha affermato che le esportazioni nell’UE effettuate attraverso operatori commerciali dovrebbero automaticamente poter beneficiare delle misure applicabili ai produttori esportatori cinesi. A questo proposito si osserva che le misure antidumping si applicano ai prodotti fabbricati da produttori esportatori nel paese oggetto dell’inchiesta ed esportati nell’UE (a prescindere dalla società commerciante) e non alle società che si occupano esclusivamente di attività commerciali. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

E.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(14)

Dopo l’istituzione delle misure provvisorie i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non hanno presentato osservazioni riguardo alle conclusioni relative al TEM. In assenza di osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 29 a 33 del regolamento provvisorio.

2.   Trattamento individuale

(15)

In mancanza di osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 34 a 37 del regolamento provvisorio relativi al trattamento individuale.

3.   Valore normale

(16)

Si rammenta che la determinazione del valore normale si basa sui dati forniti dall’industria comunitaria. Questi dati sono stati verificati presso le sedi dei produttori comunitari che hanno collaborato all’inchiesta.

(17)

Dopo l’istituzione delle misure provvisorie, tutti e tre i produttori esportatori cinesi inseriti nel campione che hanno collaborato all’inchiesta e due importatori indipendenti nella Comunità hanno contestato l’utilizzo dei prezzi dell’industria comunitaria per il calcolo del valore normale. Essi hanno affermato che il valore normale avrebbe dovuto essere calcolato sulla base dei costi di produzione della RPC, tenendo conto degli adeguamenti necessari relativi alle differenze tra i mercati dell’UE e della RPC. A tale proposito si osserva che l’utilizzo di informazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato e in particolare da società a cui non è stato concesso il TEM non è conforme all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Tale argomentazione è pertanto respinta. È stato inoltre affermato che si sarebbero potuti utilizzare come soluzione ragionevole i dati sui prezzi da tutti gli altri paesi importatori o le informazioni pubblicate a riguardo, tenendo conto della mancata collaborazione del paese di riferimento. Tale informazione è tuttavia generale, al contrario dei dati utilizzati dalla Commissione, e non sarebbe stato possibile effettuare una verifica e un controllo incrociato della sua esattezza conformemente all’articolo 6, paragrafo 8, del regolamento di base. Tale argomentazione è pertanto respinta. Non è stata presentata alcuna ulteriore argomentazione che potesse mettere in dubbio la conformità della metodologia seguita dalla Commissione all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base e in particolare il fatto che essa costituisse nella fattispecie l’unica base ragionevole disponibile per calcolare il valore normale.

(18)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 38 a 45 del regolamento provvisorio.

4.   Prezzo all’esportazione

(19)

Dopo l’istituzione delle misure provvisorie, un produttore esportatore cinese inserito nel campione e che ha collaborato all’inchiesta ha affermato che il suo prezzo all’esportazione avrebbe dovuto essere modificato in modo da prendere in considerazione alcuni elementi di costo (in particolare il nolo marittimo). A tale proposito si osserva che tale argomentazione è stata presa in esame durante le verifiche in loco sia per l’azienda in questione che per le altre società inserite nel campione. In tale occasione ogni società ha fornito le informazioni riguardanti i costi in questione. L’importo dichiarato attualmente dalla società è notevolmente più elevato di quello dichiarato in origine. Si osserva che la nuova richiesta si fonda solamente su una dichiarazione dello spedizioniere e non riflette dati relativi ad una transazione reale. Nessuno degli altri produttori esportatori inseriti nel campione ha contestato gli importi utilizzati relativamente al nolo marittimo. Inoltre, a causa del ritardo nel presentare la richiesta, quest’ultima non può essere verificata. In particolare, la modifica richiesta non si riferisce ad alcun dato già presente nel documento. In seguito alla richiesta la Commissione ha tuttavia riesaminato l’importo del costo in esame tenendo conto dell’importanza di questo particolare elemento per le transazioni di esportazione nella Comunità dichiarate dalla società. Di conseguenza, la Commissione è giunta alla conclusione che è più appropriato utilizzare il costo medio del nolo marittimo verificato in loco per tutte le società cinesi inserite nel campione. Il prezzo all’esportazione della società è stato pertanto modificato di conseguenza.

(20)

Un altro produttore esportatore cinese inserito nel campione e che ha collaborato all’inchiesta ha sottolineato due errori di calcolo nel conteggio del suo prezzo all’esportazione relativo ai valori all’esportazione presentati. L’argomentazione è stata considerata giustificata e si è deciso di modificare di conseguenza il relativo prezzo all’esportazione del produttore.

(21)

In mancanza di altre osservazioni a tale riguardo, si conferma il considerando 46 del regolamento provvisorio.

5.   Confronto

(22)

In mancanza di osservazioni in merito, si confermano i considerando 47 e 48 del regolamento provvisorio.

6.   Margini di dumping

(23)

In base a quanto sopra esposto, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang 139,4 %,

Huangyan No 1 Canned Food Factory Huangyan, Zhejiang 86,5 %,

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Provincia di Hubei 136,3 %,

produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, non inclusi nel campione 131 %.

Tutte le altre società 139,4 %.

F.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione comunitaria e industria comunitaria

(24)

In mancanza di osservazioni documentate, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 52 a 54 del regolamento provvisorio.

2.   Consumo comunitario

(25)

Una delle parti esportatrici ha indicato una discrepanza tra il livello di consumo presente nel regolamento di salvaguardia (CE) n. 658/2004 e il livello presente nel regolamento provvisorio. Si sottolinea che la differenza nel livello di consumo è sostanzialmente dovuta alla diversa definizione del prodotto oggetto dell’attuale inchiesta e al diverso numero di Stati membri partecipanti alle due inchieste. A tale riguardo non sono state ricevute nuove informazioni documentate. Sono quindi confermate le conclusioni di cui ai considerando da 55 a 57 del regolamento provvisorio. Di conseguenza, anche le successive parti dell’analisi che fanno riferimento al consumo sono confermate.

3.   Importazioni dal paese in esame

a)   Volume e quota di mercato delle importazioni del prodotto in esame

(26)

Per quanto riguarda la quota di mercato, alcune parti interessate hanno contestato la dichiarazione della Commissione di cui al considerando 58 indicante un aumento della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping. Esse hanno affermato che, contrariamente alle conclusioni della Commissione, la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è diminuita. La valutazione delle importazioni dalla RPC, espresse in volume e in quota di mercato, è stata verificata. Come indicato al considerando 58 del regolamento provvisorio, la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è diminuita soltanto per un anno. Nel periodo rimanente in esame la quota di mercato delle importazioni dalla Cina si è mantenuta elevata. Di conseguenza, i risultati indicati nella fase provvisoria sono confermati.

(27)

Alcune parti hanno affermato che per valutare un eventuale aumento delle importazioni cinesi si sarebbero dovuti esaminare anche i volumi successivi al PI. Si deve sottolineare che l’andamento delle importazioni dalla Cina, valutato per il periodo compreso tra il 2002/2003 e il 2006/2007, ha mostrato un chiaro aumento. Conformemente alle disposizioni del regolamento di base, gli sviluppi successivi al PI vengono presi in considerazione solamente in circostanze eccezionali. In ogni caso, come indicato nel considerando 48 di cui sotto, il livello delle importazioni successive al PI è stato esaminato e considerato significativo.

b)   Sottoquotazione dei prezzi

(28)

Tre produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta hanno contestato i risultati della Commissione relativi alla sottoquotazione. Uno di essi ha contestato la metodologia utilizzata nel calcolare la sottoquotazione e ha richiesto una modifica che riflettesse i costi sostenuti dagli operatori commerciali per le vendite indirette. I calcoli sono stati adattati ove giustificato. Dal confronto è emerso che, durante il PI, le importazioni del prodotto in esame sono state vendute nella Comunità a prezzi inferiori a quelli dell’industria comunitaria, con una differenza in percentuale compresa tra il 18,4 % e il 35,2 %, sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e inseriti nel campione.

4.   Situazione dell’industria comunitaria

(29)

Due importatori e l’associazione degli importatori hanno contestato la durata del periodo di imballaggio di cui al considerando 79 del regolamento provvisorio. Essi hanno affermato che il periodo di imballaggio in Spagna dura solo tre mesi invece di quattro o cinque come indicato nel regolamento provvisorio. Tale argomentazione dipende tuttavia dal raccolto (variabile per natura) e dalla quantità prodotta e in ogni caso non ha effetti sui fattori di pregiudizio come analizzati dai servizi della Commissione.

(30)

In assenza di ulteriori informazioni o argomentazioni documentate relative alla situazione dell’industria comunitaria, si confermano i considerando da 63 a 86 del regolamento provvisorio.

5.   Conclusioni sul pregiudizio

(31)

A seguito della pubblicazione del regolamento provvisorio, alcuni importatori e alcuni produttori esportatori hanno sostenuto, in riferimento ai considerando da 83 a 86 di detto regolamento, che la Commissione aveva basato le proprie conclusioni relative al livello di pregiudizio su dati né corretti né valutati oggettivamente. Essi hanno affermato che quasi tutti gli indicatori del pregiudizio hanno mostrato un andamento positivo e non risultano pertanto elementi di prova del pregiudizio.

(32)

A tale riguardo, si osserva che, nonostante alcuni indicatori mostrino leggeri miglioramenti, la situazione dell’industria comunitaria deve essere valutata complessivamente e considerando che le misure di salvaguardia erano in vigore fino al termine del periodo dell’inchiesta. La questione è esaminata approfonditamente nei considerando da 51 a 86 del regolamento provvisorio. Il processo di profonda ristrutturazione permesso da queste misure, che ha comportato una forte riduzione della produzione e della capacità, avrebbe portato in circostanze normali ad un miglioramento significativo della situazione generale dei produttori comunitari, con effetti positivi sulla produzione, sull’utilizzo delle capacità, sulle vendite e sulle differenze prezzi/costi. Gli indicatori di volume sono invece rimasti deboli, le scorte sono aumentate notevolmente, gli indicatori finanziari hanno mantenuto valori negativi e in alcuni casi sono peggiorati.

(33)

Tenuto conto di questo, si ritiene che le conclusioni del regolamento provvisorio riguardanti il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria non debbano essere modificate. In assenza di altre informazioni o argomentazioni documentate, tali conclusioni sono definitivamente confermate.

G.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(34)

Alcune delle parti hanno sostenuto che il volume delle importazioni cinesi si è mantenuto stabile dal 1982 e pertanto tali importazioni non avrebbero potuto essere causa di pregiudizio, come esposto nel regolamento provvisorio (cfr. considerando 58). Come indicato sopra al considerando 26, nel periodo in esame le importazioni dalla Cina sono in realtà aumentate in modo significativo a danno della quota di mercato dell’industria comunitaria. L’argomentazione si riferisce inoltre all’andamento delle importazioni ben oltre il limite del periodo in esame ed è pertanto respinta.

(35)

Come si è indicato nel considerando 28, si è concluso in via definitiva che, durante il PI, i prezzi delle importazioni dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione sono stati inferiori ai prezzi medi dell’industria comunitaria con percentuali comprese tra il 18,4 % e il 35,2 %. La revisione del margine di sottoquotazione non modifica le conclusioni sull’effetto delle importazioni oggetto di dumping dei considerando 100 e 101 del regolamento provvisorio.

2.   Fluttuazioni dei tassi di cambio

(36)

In seguito all’imposizione dei dazi provvisori alcuni importatori hanno inoltre sostenuto che il tasso di cambio avesse un’influenza negativa sul livello dei prezzi. Secondo loro il livello dei tassi di cambio sarebbe la causa principale del pregiudizio. La valutazione della Commissione fa tuttavia riferimento ad una mera differenza tra livelli di prezzo e non richiede l’analisi dei fattori che incidono su tali livelli. Di conseguenza, si è constatata l’esistenza di un chiaro nesso di causalità tra l’elevato livello di dumping e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria e si conferma pertanto il considerando 95 del regolamento provvisorio.

3.   Disponibilità e prezzi delle materie prime

(37)

Alcune parti interessate hanno affermato che il pregiudizio non è causato dalle importazioni oggetto di dumping ma dalla scarsa disponibilità di frutta fresca, vale a dire delle materie prime per le conserve di mandarini.

(38)

Dati ufficiali del ministero spagnolo dell’Agricoltura confermano tuttavia che la quantità disponibile per l’industria conserviera è più che sufficiente a coprire l’intera capacità di produzione dei produttori spagnoli.

(39)

Entro una certa misura i produttori sono in concorrenza per la frutta fresca con il mercato del consumo diretto di prodotti freschi. Tale concorrenza non intacca tuttavia il nesso di causalità. Il livello relativamente basso di produzione, vendite e quota di mercato dell’industria comunitaria è dovuto invece chiaramente e in misura significativa alla pressione esercitata dall’afflusso massiccio di importazioni dalla Cina a prezzi bassissimi. In tale situazione, considerando inoltre che il prezzo di mercato è dettato dalle importazioni costituenti oltre il 70 % del mercato, fatto che incide sulla sottoquotazione, sulla depressione e sul contenimento dei prezzi, risulterebbe antieconomico aumentare la produzione senza concrete prospettive di vendita del prodotto a prezzi che permettono di realizzare un margine di profitto normale. L’industria spagnola sarebbe pertanto in grado di fornire quantità notevolmente maggiori, a condizione che il prezzo di mercato non penalizzi i suoi risultati economici.

(40)

Un ulteriore fatto a conferma di questa analisi è la costante presenza di ingenti quantitativi di scorte accumulate da produttori comunitari, il che mostra che la situazione pregiudizievole dell’industria comunitaria non è dovuta a una produzione insufficiente bensì alle scorte invendute a causa della pressione delle importazioni cinesi.

(41)

Trattandosi di un prodotto agricolo, il prezzo delle materie prime è soggetto a fluttuazioni stagionali dovute alla natura del prodotto. Nel corso del quinquennio preso in esame, caratterizzato da raccolti con prezzi variabili, la Commissione osserva che il pregiudizio (sotto forma di perdite finanziarie) è presente indipendentemente da queste fluttuazioni e che pertanto i risultati economici dell’industria comunitaria non sono direttamente correlati a dette fluttuazioni stagionali.

4.   Differenze qualitative

(42)

Alcune parti hanno affermato che il prodotto cinese era di qualità superiore rispetto alla produzione comunitaria. Qualsiasi conseguente differenza di prezzo non è stata tuttavia accompagnata da sufficienti elementi di prova e nulla indica che la presunta preferenza dei consumatori per i prodotti cinesi sia così forte da costituire la causa della situazione negativa dell’industria comunitaria. In ogni caso, tali presunte differenze di prezzo favorirebbero il prodotto cinese, aumentando il livello di sottoquotazione/vendita sotto costo. In mancanza di nuove informazioni o argomentazioni documentate, si confermano le conclusioni di cui al considerando 99 del regolamento provvisorio.

5.   Aumento dei costi

(43)

Alcune parti hanno affermato che l’aumento straordinario dei costi di alcuni produttori era alla base del pregiudizio. Tali argomentazioni non sono state accompagnate da sufficienti elementi di prova. L’analisi della Commissione non ha riscontrato eventi che potessero capovolgere la valutazione del nesso di causalità o influenzare il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio.

(44)

Alcune parti hanno presentato osservazioni sull’aumento dei costi di produzione e sull’incapacità dell’industria comunitaria di ridurli. Alcune voci di costo (ad esempio l’energia) sono aumentate, ma il loro impatto non è tale da invalidare il nesso di causalità in un contesto in cui ingenti quantitativi di importazioni cinesi oggetto di dumping provocano una riduzione delle vendite e della produzione (aumentando in tal modo i costi unitari dell’industria comunitaria) come pure una depressione e un contenimento dei prezzi dell’industria comunitaria.

6.   Regimi di aiuto

(45)

È stato asserito che i regimi comunitari di aiuto hanno causato un aumento artificiale delle attività di trasformazione nella CE, contribuendo così a una riduzione della disponibilità delle materie prime per il prodotto in esame. Tale argomentazione è di natura generale e non è stata accompagnata da sufficienti elementi di prova. In ogni caso, i regimi in questione sono stati modificati nel 1996, quando gli aiuti sono stati destinati agli agricoltori invece che ai trasformatori del prodotto in esame. L’analisi della Commissione non ha evidenziato nessun effetto residuo durante il periodo dell’inchiesta tale da invalidare il nesso di causalità. In merito alla disponibilità si fa riferimento ai considerando 40 e 41 di cui sopra.

7.   Conclusioni in merito al nesso di causalità

(46)

In mancanza di ulteriori informazioni o argomentazioni nuove e documentate, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 87 a 101 del regolamento provvisorio.

(47)

In considerazione di quanto precede, sono confermate le conclusioni provvisorie circa l’esistenza di un nesso di causalità tra il notevole pregiudizio subito dall’industria comunitaria e le importazioni dalla Cina oggetto di dumping.

H.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   Sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta

(48)

A decorrere dal 9 novembre 2007 le importazioni dalla RPC sono soggette a registrazione a norma del regolamento (CE) n. 1295/2007 della Commissione che sottopone a registrazione le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese («regolamento relativo alla registrazione») (7). Ciò è stato deciso in vista di una possibile imposizione retroattiva di dazi antidumping. Di conseguenza e in via eccezionale si sono analizzati anche gli sviluppi successivi al PI. Dati Eurostat, corroborati da alcuni importatori, confermano che le importazioni dalla Cina rimangono significative. Il volume registrato negli ultimi dieci mesi successivi al PI ammontava a 74 000 tonnellate a prezzi bassi stabili.

2.   Capacità dei produttori comunitari di rifornire il mercato comunitario

(49)

Numerose parti hanno indicato che, a causa del basso livello di produzione, l’industria spagnola non è in grado di rifornire pienamente il mercato comunitario. Pur essendo corretto affermare che nella situazione attuale l’industria comunitaria non rifornisce l’intero mercato dell’UE, si deve sottolineare che questa è la conseguenza delle importazioni pregiudizievoli, come indicato in precedenza. In ogni caso, l’effetto auspicato delle misure non è quello di chiudere il mercato comunitario alle importazioni cinesi, bensì di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole. Fra l’altro si sottolinea che, data l’esistenza di due sole fonti di approvvigionamento di questi prodotti, se fossero imposte misure definitive, i prodotti cinesi continuerebbero ad essere oggetto di una notevole domanda nella Comunità.

3.   Interesse dell’industria comunitaria e dei fornitori

(50)

Un’associazione di importatori ha affermato che qualsiasi misura antidumping priva di limitazione quantitativa non aiuterebbe a proteggere l’industria spagnola ma scatenerebbe automaticamente attività commerciali illegali. Tale argomentazione tenderebbe a sottolineare come le istituzioni debbano assicurare un adeguato monitoraggio dell’applicazione delle misure più che a mettere in dubbio i benefici che le misure stesse potrebbero avere per i produttori comunitari.

(51)

Un altro importatore ha affermato che l’istituzione di misure antidumping non migliorerebbe la situazione dei produttori spagnoli, dato che le ingenti scorte accumulate dagli importatori nell’UE sarebbero in grado di soddisfare la domanda del mercato nell’immediato futuro. Il fenomeno della costituzione di scorte e la quantità di queste ultime sono stati corroborati da un secondo importatore. Queste osservazioni confermano l’analisi della Commissione contenuta nel regolamento provvisorio e nel presente regolamento. Si ricorda tuttavia che le misure sono finalizzate a porre rimedio al dumping pregiudizievole su un periodo di cinque anni e non soltanto di un anno.

(52)

In assenza di informazioni o argomentazioni nuove e documentate al riguardo, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 103 a 106 e 115 del regolamento provvisorio per quanto riguarda l’interesse dell’industria comunitaria.

4.   Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti della Comunità

(53)

Gli importatori che hanno collaborato all’inchiesta hanno espresso il loro favore generale al mantenimento di due fonti di approvvigionamento del prodotto in esame, vale a dire Spagna e Cina, al fine di mantenere la sicurezza dell’approvvigionamento a prezzi competitivi.

(54)

Nel caso in cui fossero imposte misure definitive, la maggioranza degli importatori preferirebbe tuttavia un provvedimento che contenga anche elementi quantitativi. Ciò non si considera adeguato, come precisato di seguito al considerando 68.

(55)

La verifica dei dati degli importatori che hanno collaborato all’inchiesta e inseriti nel campione ha confermato che il settore delle conserve di mandarini rappresenta meno del 6 % del loro fatturato totale e che il livello medio di redditività ottenuto supera il 10 % sia nel periodo dell’inchiesta che nel periodo 2004-2008.

(56)

Quanto detto in precedenza sottolinea che nel complesso il potenziale impatto delle misure sugli importatori/operatori commerciali non sarebbe sproporzionato rispetto agli effetti positivi da esse derivanti.

5.   Interesse degli utilizzatori/dettaglianti

(57)

Un utilizzatore che rappresenta meno dell’1 % del consumo ha presentato osservazioni generali in merito alla ridotta disponibilità di mandarini nell’UE e alla qualità superiore del prodotto cinese. Invitato a collaborare ulteriormente fornendo dati individuali, ha tuttavia declinato tale proposta e non ha addotto valide prove alle argomentazioni presentate. Un altro dettagliante, membro della principale associazione di importatori, si è dichiarato generalmente contrario all’aumento di prezzo. Durante l’inchiesta non sono pervenute ulteriori osservazioni riguardanti l’interesse di utilizzatori/dettaglianti. In tale situazione e poiché gli utilizzatori/dettaglianti non hanno presentato osservazioni documentate al riguardo, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 109 a 112 del regolamento provvisorio.

6.   Interesse dei consumatori

(58)

Contrariamente a quanto sostenuto da un importatore, l’interesse dei consumatori è stato preso in considerazione nella fase provvisoria. Le conclusioni della Commissione sono delineate ai considerando 113 e 114 del regolamento provvisorio. Altre parti hanno indicato che l’impatto sui consumatori sarebbe significativo. Non è stata addotta tuttavia alcuna informazione che possa mettere in dubbio le conclusioni dei considerando sopra citati. Anche se i dazi dovessero portare ad un aumento del prezzo al consumo, nessuna delle parti ha contestato il fatto che il prodotto in esame rappresenta una minima parte delle spese alimentari di una famiglia. In assenza di osservazioni dei consumatori e di ulteriori informazioni nuove e documentate, si confermano i considerando di cui sopra.

7.   Conclusioni in merito all’interesse della Comunità

(59)

L’ulteriore analisi di cui sopra concernente gli interessi in gioco non ha modificato le conclusioni provvisorie a tale riguardo. La verifica dei dati degli importatori che hanno collaborato all’inchiesta e inclusi nel campione ha confermato che il settore delle conserve di mandarini è pari a meno del 6 % del loro fatturato totale e che essi, in media, hanno ottenuto risultati soddisfacenti sia durante il periodo dell’inchiesta che durante il periodo 2004-2008 in esame; l’impatto delle misure sugli importatori sarà pertanto minimo. Si è inoltre accertato che l’impatto finanziario sul consumatore finale sarebbe trascurabile, considerando che nei paesi consumatori le quantità pro capite acquistate sono marginali. Si ritiene che le conclusioni del regolamento provvisorio riguardo all’interesse comunitario non siano cambiate. In assenza di altre osservazioni, le conclusioni indicate nel regolamento provvisorio sono quindi confermate in via definitiva.

I.   MISURE DEFINITIVE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(60)

Un importatore ha affermato che il margine di profitto pari al 6,8 % utilizzato come riferimento nella fase provvisoria è sopravvalutato. A tale riguardo si osserva che la stessa percentuale è stata utilizzata ed accettata per le misure di salvaguardia in quanto utile effettivamente registrato dall’industria comunitaria nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2001/2002. Essa si riferisce all’utile dei produttori comunitari in una normale situazione commerciale precedente all’aumento delle importazioni causa di pregiudizio nel settore. L’argomento è quindi respinto.

(61)

I produttori comunitari hanno affermato che i dazi provvisori non tenevano conto della particolare situazione del mercato delle conserve di mandarini, in cui la produzione è concentrata soltanto in un paese e la stragrande maggioranza delle vendite e delle importazioni è concentrata in un altro paese europeo. Si è richiesto pertanto che i calcoli finali fossero effettuati prendendo in considerazione i costi di trasporto dal paese produttore al paese consumatore. Essendo l’argomentazione giustificata e comprovata, i calcoli sono stati adattati di conseguenza per riflettere la concentrazione delle vendite nelle aree interessate della Comunità.

(62)

Una parte ha presentato osservazioni relative ai calcoli di sottoquotazione e vendita sottocosto. Nei casi giustificati sono stati operati adeguamenti nella fase definitiva.

(63)

I risultanti margini di pregiudizio, tenendo conto ove giustificato delle richieste delle parti interessate, espressi come percentuale del valore totale cif all’importazione di ogni esportatore cinese inserito nel campione, erano inferiori ai margini di dumping rilevati, come segue:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang 100,1 %,

Huangyan No 1 Canned Food Factory Huangyan, Zhejiang 48,4 %,

Zhejiang Xinshiji Food Co., Ltd e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen 92,0 %,

produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, non inclusi nel campione 90,6 %.

Tutte le altre società 100,1 %.

2.   Retroattività

(64)

Come specificato al considerando 4, il 9 novembre 2007 la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni dei prodotti in esame originari della RPC sulla base di una richiesta dell’industria comunitaria. La richiesta è stata ritirata e pertanto la questione non è stata ulteriormente esaminata.

3.   Misure definitive

(65)

In base alle conclusioni raggiunte per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l’interesse della Comunità e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, deve essere istituito un dazio antidumping definitivo al livello corrispondente al più basso tra i margini di dumping e di pregiudizio accertati, secondo la regola del dazio inferiore. Nel caso presente, l’aliquota del dazio deve pertanto essere fissata al livello del pregiudizio accertato.

(66)

Sulla base di quanto sopra menzionato e conformemente alla rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 258 (8), il dazio definitivo deve essere fissato come segue:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang 531,2 EUR/t,

Huangyan No 1 Canned Food Factory Zhejiang, Huangyan 361,4 EUR/t,

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Provincia di Hubei 490,7 EUR/t,

produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, non inclusi nel campione 499,6 EUR/t.

Tutte le altre società 531,2 EUR/t.

4.   Forma delle misure

(67)

Numerose parti hanno chiesto misure che combinassero elementi quantitativi e di prezzo, così che i volumi di importazione iniziali fossero esenti da dazi o soggetti a dazi ridotti. In alcuni casi questo era legato ad un sistema di licenze.

(68)

L’opzione è stata considerata ma respinta, in particolare per le seguenti ragioni. I dazi antidumping sono imposti nei casi in cui il prezzo all’esportazione è inferiore al valore normale. I quantitativi esportati nella Comunità sono importanti per analizzare se le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio. Tali quantitativi sono tuttavia di norma irrilevanti per il livello di dazio da imporre. In altri termini, se si determina che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio, il dumping può essere compensato da un dazio applicabile a partire dalla prima spedizione di merce importata successivamente all’entrata in vigore del dazio. Infine, qualora si accerti che sia nell’interesse della Comunità importare prodotti per un determinato periodo senza l’imposizione di dazi antidumping, l’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base permette la sospensione del dazio a determinate condizioni.

(69)

Alcune parti hanno asserito che qualsiasi tipo di misura priva di una limitazione quantitativa porterebbe all’elusione del dazio. Le parti hanno nuovamente fatto riferimento alla costituzione di scorte avvenuta in seguito all’allargamento dell’Unione europea del 1o maggio 2004. L’analisi dei servizi della Commissione ha confermato che si tratta di un chiaro tentativo di eludere i dazi. Considerando queste dichiarazioni e i fatti descritti nel regolamento provvisorio ai considerando 123 e 125, la Commissione monitorerà gli sviluppi al fine di prendere i provvedimenti necessari ad assicurare una corretta applicazione delle misure.

(70)

Altre parti hanno affermato che le misure dovrebbero escludere i volumi già soggetti a contratti di vendita esistenti. Ciò equivarrebbe in pratica ad un’esenzione dai dazi che indebolirebbe l’effetto riparatore delle misure; la richiesta è pertanto respinta. Si fa inoltre riferimento ai considerando 51 e 52 di cui sopra.

(71)

Il regolamento provvisorio ha istituito un dazio antidumping sotto forma di un dazio specifico per ogni società, risultante dall’applicazione del margine di eliminazione del pregiudizio ai prezzi all’esportazione utilizzati nel calcolo del dumping durante il PI. Si conferma tale metodo a livello delle misure definitive.

5.   Impegni

(72)

In una fase avanzata dell’inchiesta diversi produttori esportatori nella RPC hanno offerto impegni sui prezzi. Essi non sono stati giudicati accettabili data l’alta volatilità dei prezzi del prodotto in esame, il rischio di mancato pagamento dei dazi e di elusione delle misure per il prodotto (cfr. considerando 124 e 125 del regolamento provvisorio) e il fatto che le offerte non contengono alcuna garanzia da parte delle autorità cinesi di un adeguato monitoraggio di società alle quali non è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato.

J.   RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

(73)

In considerazione dell’entità del margine di dumping accertato e dato il livello del pregiudizio causato all’industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi in ragione dell’aliquota dei dazi istituiti in via provvisoria. In quanto ai produttori esportatori per i quali il dazio definitivo è leggermente superiore al dazio provvisorio, è necessario che gli importi depositati in via provvisoria siano riscossi in ragione dell’aliquota dei dazi indicata nel regolamento provvisorio, conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mandarini, compresi tangerini e satsuma (o sazuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, originari della Repubblica popolare cinese, classificabili ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069).

2.   L’importo del dazio antidumping definitivo applicabile ai prodotti di cui al paragrafo 1 e fabbricati dalle seguenti società è fissato come segue:

Società

EUR/t

di peso netto del prodotto

Codice addizionale TARIC

Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang

531,2

A886

Huangyan No 1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

361,4

A887

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Provincia di Hubei

490,7

A888

Produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, non inclusi nel campione, figuranti nell’allegato

499,6

A889

Tutte le altre società

531,2

A999

Articolo 2

1.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ripartito proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana conformemente all’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (9), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dell’articolo 1, è ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

2.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

1.   Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituiti dal regolamento (CE) n. 642/2008 sono riscossi in via definitiva in ragione dell’aliquota del dazio provvisorio.

2.   Per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta ed erroneamente non presenti nell’allegato del regolamento (CE) n. 642/2008, nella fattispecie Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd, Xiangshan, Ningbo, Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd, Ningbo, Zhejiang e Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei, gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente il dazio provvisorio applicabile ai produttori che hanno collaborato all’inchiesta, non inclusi nel campione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU C 246 del 20.10.2007, pag. 15.

(3)  GU L 178 del 5.7.2008, pag. 19.

(4)  GU L 288 del 6.11.2007, pag. 22.

(5)  GU L 290 dell’8.11.2003, pag. 3.

(6)  GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 67.

(7)  GU L 288 del 6.11.2007, pag. 22.

(8)  GU L 258 del 26.9.2008, pag. 74.

(9)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

Produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, non inclusi nel campione (codice addizionale TARIC A889)

 

Hunan Pointer Foods Co., Ltd, Yongzhou, Hunan

 

Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd, Xiangshan, Ningbo

 

Yichang Jiayuan Foodstuffs Co., Ltd, Yichang, Hubei

 

Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd, Ningbo, Zhejiang

 

Huangyan No 2 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

 

Zhejiang Xinchang Best Foods Co., Ltd, Xinchang, Zhejiang

 

Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei

 

Guangxi Guiguo Food Co., Ltd, Guilin, Guangxi

 

Zhejiang Juda Industry Co., Ltd, Quzhou, Zhejiang

 

Zhejiang Iceman Group Co., Ltd, Jinhua, Zhejiang

 

Ningbo Guosheng Foods Co., Ltd, Ninghai

 

Yi Chang Yin He Food Co., Ltd, Yidu, Hubei

 

Yongzhou Quanhui Canned Food Co., Ltd, Yongzhou, Hunan

 

Ningbo Orient Jiuzhou Food Trade & Industry Co., Ltd, Yinzhou, Ningbo

 

Guangxi Guilin Huangguan Food Co., Ltd, Guilin, Guangxi

 

Ningbo Wuzhouxing Group Co., Ltd, Mingzhou, Ningbo


30.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/46


REGOLAMENTO (CE) N. 1356/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 593/2007 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 64, paragrafo 1,

dopo aver consultato il consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea,

considerando quanto segue:

(1)

Le regole relative al calcolo dei diritti e degli onorari fissati nel regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (2), devono essere periodicamente rivedute al fine di garantire che l'importo dei diritti e degli onorari dovuti dal richiedente corrisponda alla complessità delle operazioni svolte dall'Agenzia e al carico di lavoro effettivo che esse comportano. Le future modifiche del suddetto regolamento perfezioneranno ulteriormente tali regole, anche sulla base dei dati che saranno disponibili nell'ambito dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in appresso «l'Agenzia») in seguito all'applicazione del suo sistema di programmazione delle risorse di impresa (Enterprise Resource Planning).

(2)

Gli accordi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, costituiscono una base per la valutazione dell'effettivo carico di lavoro richiesto per la certificazione di prodotti di paesi terzi. In linea di principio, tali accordi contengono una descrizione della procedura di convalida da parte dell'Agenzia di certificati rilasciati da un paese terzo con il quale la Comunità ha stipulato un accordo, procedura che deve comportare un volume di lavoro diverso da quello richiesto dalla procedura seguita per le attività di certificazione dell'Agenzia.

(3)

Pur garantendo un equilibrio fra l'insieme delle spese sostenute dall'Agenzia nello svolgimento delle proprie operazioni di certificazione e le entrate complessive provenienti da diritti e onorari da essa riscossi, le regole per il calcolo di questi ultimi devono restare effettive ed eque nei confronti di tutti i richiedenti. Ciò deve valere anche per il calcolo delle spese di viaggio fuori dal territorio degli Stati membri. La formula attuale deve essere perfezionata per garantire che essa si riferisca esclusivamente alle spese dirette sostenute per tali viaggi.

(4)

L'esperienza ottenuta dall'applicazione del regolamento (CE) n. 593/2007 ha dimostrato la necessità di specificare quando l'Agenzia può fatturare i diritti dovuti e di istituire un metodo per calcolare l'importo che deve essere rimborsato in caso di interruzione di un'operazione di certificazione. Regole analoghe devono essere previste in caso di rinuncia o di sospensione di un certificato.

(5)

Per ragioni tecniche, è necessario introdurre talune modifiche nell'allegato al regolamento (CE) n. 593/2007 al fine di migliorare alcune definizioni o classificazioni.

(6)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 593/2007.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65, del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 593/2007 è così modificato:

1)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Salvo quanto disposto all'articolo 4, nel caso in cui un'operazione di certificazione venga eseguita, interamente o in parte, al di fuori dei territori degli Stati membri, le spese di viaggio sostenute al di fuori di tali territori sono incluse nei diritti fatturati al richiedente, secondo la formula:

d = f + v + h – e

dove:

d

=

diritto dovuto

f

=

diritto corrispondente all'operazione effettuata, come indicato nell'allegato

v

=

spese di viaggio

h

=

tempo impiegato dagli esperti sui mezzi di trasporto, fatturato in base alla tariffa oraria di cui alla parte II

e

=

media delle spese di viaggio all'interno dei territori degli Stati membri, incluso il tempo medio passato sui mezzi di trasporto all'interno dei territori degli Stati membri moltiplicato per la tariffa oraria indicata alla parte II.»;

2)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il rilascio, il mantenimento o la modifica di un certificato sono subordinati al pagamento di tutti i diritti dovuti salvo diverso accordo tra l'Agenzia e il richiedente. L'Agenzia può fatturare i diritti in un'unica soluzione dopo aver ricevuto la domanda o all'inizio del periodo annuale o del periodo di sorveglianza. In caso di mancato pagamento l'Agenzia può rifiutare il rilascio o può revocare il certificato di cui trattasi, previa notifica al richiedente.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

c)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Qualora l'Agenzia debba interrompere un'operazione di certificazione perché i mezzi del richiedente sono insufficienti o perché quest'ultimo non adempie ai suoi obblighi, ovvero perché questi decide di rinunciare alla domanda o di posporre il suo progetto, il saldo di tutti i diritti dovuti, calcolato su base oraria per il periodo in corso di 12 mesi, ma non eccedente il diritto fisso applicabile, deve essere pagato integralmente nel momento in cui l'Agenzia interrompe il suo lavoro, assieme ad eventuali altri importi dovuti in quel momento. Il corrispondente numero di ore viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II dell'allegato. Qualora l'Agenzia, su domanda del richiedente, riprenda un'operazione di certificazione interrotta in precedenza, tale operazione viene fatturata come nuovo progetto.»;

d)

sono aggiunti i seguenti paragrafi 8 e 9:

«8.   Se il titolare di un certificato rinuncia al certificato corrispondente o l'Agenzia revoca il certificato, il saldo di tutti i diritti dovuti, calcolato su base oraria ma non eccedente il diritto fisso applicabile, deve essere pagato integralmente nel momento in cui avviene la rinuncia o la revoca, assieme ad eventuali altri importi dovuti in quel momento. Il corrispondente numero di ore viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II dell'allegato.

9.   Se l'Agenzia sospende il certificato, il saldo di tutti i diritti dovuti, calcolato in proporzione del tempo, deve essere pagato integralmente nel momento in cui avviene la sospensione, assieme ad eventuali altri importi dovuti in quel momento. Se il certificato viene successivamente ripristinato, inizia a decorrere un nuovo periodo di dodici mesi dalla data del ripristino.»;

3)

all'articolo 12, il quinto paragrafo è soppresso;

4)

all'articolo 14, il paragrafo 3 è soppresso;

5)

l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2009.

La sua applicazione è soggetta alle seguenti condizioni:

a)

i diritti indicati nelle tabelle da 1 a 5 della parte I dell'allegato si applicano alle domande di certificazione ricevute dopo il 1o gennaio 2009;

b)

i diritti indicati nella tabella 6 della parte I dell'allegato si applicano ai diritti annui riscossi dopo il 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2008.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 3.


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 593/2007 è così modificato:

(1)

La nota esplicativa (7) è sostituita dalla seguente:

«(7)

Per “modello derivato” si intende un certificato di omologazione modificato, secondo la definizione e la richiesta del titolare del certificato di omologazione.»

(2)

La nota esplicativa (9) è sostituita dalla seguente:

«(9)

Nelle tabelle 3 e 4 della parte I, “Semplice”, “Standard” e “Complesso” si riferiscono a quanto segue:

 

Semplice

Standard

Complesso

Certificati EASA di omologazione supplementare (STC)

Modifiche progettuali EASA di maggiore entità

Riparazioni EASA di maggiore entità

STC, modifiche progettuali o riparazioni di maggior entità, che implichino soltanto metodi di giustificazione correnti e comprovati, per i quali una serie completa di dati (descrizione, lista di controllo e documenti di conformità) può essere trasmessa al momento della domanda e dei quali il richiedente ha un'esperienza comprovata, e che possono essere valutati dal responsabile del progetto di certificazione, da solo o con la partecipazione di un solo esperto della disciplina

Tutti gli altri STC, modifiche progettuali o riparazioni di maggiore entità

Modifica progettuale di maggiore entità o STC significativo (1)

STC convalidati conformemente ad un accordo bilaterale

Base (2)

Non base (2)

STC non base (2) quando l'autorità di certificazione (2) ha classificato la modifica come “significativa” (1)

Modifica progettuale di maggiore entità convalidata conformemente ad un accordo bilaterale

Modifiche progettuali di maggiore entità di livello 2 (2) se non sono accettate automaticamente (3).

Livello 1 (2)

Modifiche progettuali di maggiore entità di livello 1 (2) quando l'autorità di certificazione (2) ha classificato la modifica come “di portata significativa” (1)

Riparazioni di maggiore entità convalidate conformemente ad un accordo bilaterale

n. p.

(accettazione automatica)

Riparazioni su componenti critici (2)

n. p.

(3)

Nella parte I, le tabelle da 1 a 6 sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 1:   Certificati di omologazione e certificati ristretti di omologazione [di cui ai capitoli B e O dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 (4)]

(EUR)

 

Diritti fissi

Aeromobili a velatura fissa

Oltre 150 t

2 600 000

Compresi tra 50 e 150 t

1 330 000

Compresi tra 22 e 50 t

1 060 000

Compresi tra 5,7 e 22 t

410 000

Compresi tra 2 e 5,7 t

227 000

Fino a 2 t

12 000

Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti

6 000

Aeromobili ad ala rotante

Grandi

525 000

Medi

265 000

Piccoli

20 000

Altri

Aerostati

6 000

Propulsione

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW

365 000

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW

185 000

Motori non a turbina

30 000

Motori non a turbina CS 22 H, CS VLR App. B

15 000

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t

10 250

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t

2 925

Parti:

Valore superiore a 20 000 EUR

2 000

Valore compreso tra 2 000 e 20 000 EUR

1 000

Valore inferiore a 2 000 EUR

500


Tabella 2:   Modelli derivati dei certificati di omologazione e dei certificati ristretti di omologazione

(EUR)

 

Diritti fissi (5)

Aeromobili a velatura fissa

Oltre 150 t

1 000 000

Compresi tra 50 e 150 t

500 000

Compresi tra 22 e 50 t

400 000

Compresi tra 5,7 e 22 t

160 000

Compresi tra 2 e 5,7 t

80 000

Fino a 2 t

2 800

Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti

2 400

Aeromobili ad ala rotante

Grandi

200 000

Medi

100 000

Piccoli

6 000

Altri

Aerostati

2 400

Propulsione

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW

100 000

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW

50 000

Motori non a turbina

10 000

Motori non a turbina CS 22 H, CS VLR App. B

5 000

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t

2 500

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t

770

Parti

Valore superiore a 20 000 EUR

1 000

Valore compreso tra 2 000 e 20 000 EUR

600

Valore inferiore a 2 000 EUR

350


Tabella 3:   Certificati di omologazione supplementari [di cui al capitolo E dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

(EUR)

 

Diritti fissi (6)

Complesso

Standard

Semplice

Aeromobili a velatura fissa

Oltre 150 t

25 000

6 000

3 000

Compresi tra 50 e 150 t

13 000

5 000

2 500

Compresi tra 22 e 50 t

8 500

3 750

1 875

Compresi tra 5,7 e 22 t

5 500

2 500

1 250

Compresi tra 2 e 5,7 t

3 800

1 750

875

Fino a 2 t

1 600

1 000

500

Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti

250

250

250

Aeromobili ad ala rotante

Grandi

11 000

4 000

2 000

Medi

5 000

2 000

1 000

Piccoli

900

400

250

Altri

Aerostati

800

400

250

Propulsione

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW

12 000

5 000

2 500

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW

5 800

2 500

1 250

Motori non a turbina

2 800

1 250

625

Motori non a turbina CS 22 H, CS VLR App. B

1 400

625

300

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t

2 000

1 000

500

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t

1 500

750

375


Tabella 4:   Modifiche di maggiore entità e riparazioni maggiori [di cui ai capitoli D e M dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

(EUR)

 

Diritti fissi (7)  (8)

Complesso

Standard

Semplice

Aeromobili a velatura fissa

Oltre 150 t

20 000

6 000

3 000

Compresi tra 50 e 150 t

9 000

4 000

2 000

Compresi tra 22 e 50 t

6 500

3 000

1 500

Compresi tra 5,7 e 22 t

4 500

2 000

1 000

Compresi tra 2 e 5,7 t

3 000

1 400

700

Fino a 2 t

1 100

500

250

Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti

250

250

250

Aeromobili ad ala rotante

Grandi

10 000

4 000

2 000

Medi

4 500

2 000

1 000

Piccoli

850

400

250

Altri

Aerostati

850

400

250

Propulsione

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW

5 000

2 000

1 000

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW

2 500

1 000

500

Motori non a turbina

1 300

600

300

Motori non a turbina CS 22 H, CS VLR App. B

600

300

250

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t

250

250

250

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t

250

250

250


Tabella 5:   Modifiche di minore entità e riparazioni minori [di cui ai capitoli D e M dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003]

(EUR)

 

Diritti fissi (9)  (10)

Aeromobili a velatura fissa

Oltre 150 t

500

Compresi tra 50 e 150 t

500

Compresi tra 22 e 50 t

500

Compresi tra 5,7 e 22 t

500

Compresi tra 2 e 5,7 t

250

Fino a 2 t

250

Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti

250

Aeromobili ad ala rotante

Grandi

500

Medi

500

Piccoli

250

Altri

Aerostati

250

Propulsione

Motori a turbina

500

Motori non a turbina

250

Elica

250


Tabella 6:   Diritti annuali riscossi dai titolari di certificati di omologazione e certificati ristretti di omologazione AESA ed altri certificati di omologazione ritenuti accettabili a norma del regolamento (CE) n. 1592/2002

(EUR)

 

Diritti fissi (11)  (12)  (13)

 

Progettazione UE

Progettazione non UE

Aeromobili a velatura fissa

Oltre 150 t

270 000

90 000

Compresi tra 50 e 150 t

150 000

50 000

Compresi tra 22 e 50 t

80 000

27 000

Compresi tra 5,7 e 22 t

17 000

5 700

Compresi tra 2 e 5,7 t

4 000

1 400

Fino a 2 t

2 000

670

Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti

900

300

Aeromobili ad ala rotante

Grandi

65 000

21 700

Medi

30 000

10 000

Piccoli

3 000

1 000

Altri

Aerostati

900

300

Propulsione

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW

40 000

13 000

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW

6 000

2 000

Motori non a turbina

1 000

350

Motori non a turbina CS 22 H, CS VLR App. B

500

250

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t

750

250

Parti

Valore superiore a 20 000 EUR

2 000

700

Valore compreso tra 2 000 e 20 000 EUR

1 000

350

Valore inferiore a 2 000 EUR

500

250

(4)

Nella parte II, il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.

Base oraria relativa alle diverse operazioni:

Dimostrazione della capacità di progettazione tramite procedure alternative

Numero effettivo di ore

Produzione senza approvazione dell'impresa di produzione

Numero effettivo di ore

Metodi alternativi di conformità alle direttive di aeronavigabilità (Airworthiness Directives)

Numero effettivo di ore

Sostegno alla convalida (accettazione dei certificati EASA da parte di autorità estere)

Numero effettivo di ore

Assistenza tecnica richiesta da autorità estere

Numero effettivo di ore

Accettazione EASA di relazioni MRB

Numero effettivo di ore

Trasferimento di certificati

Numero effettivo di ore

Approvazione delle condizioni di volo ai fini del rilascio del permesso di volo

3 ore

Nuovo rilascio amministrativo di documenti

1 ora

Certificato di aeronavigabilità per l'esportazione (E-CoA) per aeromobili CS 25

6 ore

Certificato di aeronavigabilità per l'esportazione (E-CoA) per altri aeromobili

2 ore»


(1)  La definizione di “significativo” figura al paragrafo 21A.101, lettera b) dell'allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003.

(2)  Per le definizioni di “base”, “non-base”, “livello 1”, “livello 2”, “componenti critici” e “autorità di certificazione”, cfr. l'accordo bilaterale applicabile in base al quale avviene la convalida.

(3)  I criteri di accettazione automatica dell'EASA per le modifiche di maggiore entità di livello 2 sono definite nella “EASA Executive Director Decision 2004/04/CF”, o nell'accordo bilaterale applicabile in base al quale avviene la convalida.»

(4)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

(5)  Per modelli derivati che comportano modifiche sostanziali al progetto di tipo, descritto al capitolo B dell'allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003, si applica il diritto del rispettivo certificato di omologazione o certificato ristretto di omologazione, come definito alla tabella 1.

(6)  Per certificati di omologazione supplementari che comportano modifiche sostanziali, di cui al capitolo B dell'allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003, si applica il diritto del rispettivo certificato di omologazione o certificato ristretto di omologazione, come definito alla tabella 1.

(7)  Per modifiche di maggiore entità che comportano modifiche sostanziali, di cui al capitolo B dell'allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003, si applica il diritto del rispettivo certificato di omologazione o certificato ristretto di omologazione, come definito alla tabella 1.

(8)  Modifiche e riparazioni al gruppo ausiliario di potenza vengono addebitate come modifiche e riparazioni a motori della stessa potenza nominale.

(9)  I diritti elencati nella presente tabella non si applicano alle modifiche e riparazioni di minore entità effettuate da un'impresa di progettazione conformemente al paragrafo 21A.263, lettera c), punto 2), della parte 21, del capitolo J, dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003.

(10)  Modifiche e riparazioni al gruppo ausiliario di potenza vengono addebitate come modifiche e riparazioni a motori della stessa potenza nominale.

(11)  Per la versione cargo di un aeromobile munito di proprio certificato di omologazione si applica un coefficiente dello 0,85 al diritto riscosso per la equivalente versione passeggeri.

(12)  Per i titolari di certificati multipli di omologazione e/o certificati multipli ristretti di omologazione, è praticata una riduzione dell'importo del diritto annuo sul secondo e sui successivi certificati di omologazione, o certificati ristretti di omologazione, per prodotti della medesima categoria, come indicato nella seguente tabella:

Prodotti della medesima categoria

Riduzione applicata all'importo del diritto fisso

1o

0 %

2o

10 %

3o

20 %

4o

30 %

5o

40 %

6o

50 %

7o

60 %

8o

70 %

9o

80 %

10o

90 %

11o e prodotti e successivi

100 %

(13)  Per aeromobili dei quali a livello mondiale sono registrati meno di 50 esemplari, le attività relative al mantenimento dell'aeronavigabilità saranno calcolate su base oraria, alla tariffa oraria indicata nella parte II dell'allegato, fino all'importo massimo applicabile alla corrispondente categoria di aeromobili. Per prodotti, parti o pertinenze che costituiscono elementi diversi dall'aeromobile, la limitazione si applica al numero di aeromobili sui quali il prodotto, la parte o la pertinenza in questione è stata installata.»


DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

30.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/56


DECISIONE N. 1357/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

che modifica la decisione n. 1720/2006/CE che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4, e l'articolo 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006 (3), ha istituito il programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente per il periodo 2007-2013.

(2)

L'articolo 9, paragrafo 2, della decisione n. 1720/2006/CE prescrive che le misure necessarie all'attuazione del programma diverse da quelle indicate al paragrafo 1 siano adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3, di detta decisione, vale a dire secondo la procedura consultiva definita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(3)

Tale formulazione della decisione n. 1720/2006/CE comporta in particolare che le decisioni di selezione diverse da quelle indicate all'articolo 9, paragrafo 1, di detta decisione siano oggetto della procedura consultiva e del diritto di controllo del Parlamento europeo.

(4)

Tali modalità procedurali aggiungono un periodo di due o tre mesi alla procedura di concessione delle sovvenzioni ai candidati. Esse provocano numerosi ritardi a danno dei beneficiari e comportano altresì un onere sproporzionato per l'amministrazione del programma, senza generare alcun valore aggiunto considerata la natura delle sovvenzioni accordate.

(5)

Al fine di permettere un'attuazione più rapida e più efficace delle decisioni di selezione, è necessario sostituire la procedura consultiva con un obbligo per la Commissione di informare il Parlamento europeo e gli Stati membri senza indugio su qualsiasi misura adottata per attuare la decisione n. 1720/2006/CE senza l'assistenza di un comitato,

DECIDONO:

Articolo 1

La decisione n. 1720/2006/CE è così modificata:

1)

all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 10 e il Parlamento europeo su tutte le altre decisioni di selezione che ha adottato per l'attuazione della presente decisione entro due giorni lavorativi dall'adozione delle decisioni in questione. Tali informazioni includono le descrizioni e un'analisi delle domande ricevute, una descrizione della procedura di valutazione e di selezione e l'elenco dei progetti proposti per il finanziamento e dei progetti il cui finanziamento è stato rifiutato.»;

2)

all'articolo 10, il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 2

Entro il 30 giugno 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 16 dicembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  GU C 224 del 30.8.2008, pag. 115.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 novembre 2008.

(3)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


30.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/58


DECISIONE N. 1358/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

che modifica la decisione n. 1904/2006/CE che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 151 e 308,

vista la proposta della Commissione,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ha istituito il programma «Europa per i cittadini» per il periodo 2007-2013.

(2)

L'articolo 8, paragrafo 3, della decisione n. 1904/2006/CE prescrive che le misure necessarie per l'attuazione del programma diverse da quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 2, siano adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3, di detta decisione, vale a dire secondo la procedura consultiva definita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3).

(3)

Tale formulazione della decisione n. 1904/2006/CE comporta in particolare che le decisioni di selezione diverse da quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 2, di detta decisione siano oggetto della procedura consultiva e del diritto di controllo del Parlamento europeo.

(4)

Tuttavia, dette decisioni di selezione riguardano principalmente sovvenzioni relative a importi modesti e che non comportano decisioni politiche delicate.

(5)

Tali modalità procedurali aggiungono un periodo di due o tre mesi alla procedura di concessione delle sovvenzioni ai candidati. Esse provocano numerosi ritardi a danno dei beneficiari e comportano altresì un onere sproporzionato per l'amministrazione del programma, senza generare alcun valore aggiunto considerata la natura delle sovvenzioni accordate.

(6)

Al fine di permettere un'attuazione più rapida e più efficace delle decisioni di selezione, è necessario sostituire la procedura consultiva con un obbligo per la Commissione di informare il Parlamento europeo e gli Stati membri senza indugio su qualsiasi misura adottata per attuare la decisione n. 1904/2006/CE senza l'assistenza di un comitato,

DECIDONO:

Articolo 1

La decisione n. 1904/2006/CE è modificata come segue:

1)

all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 9 e il Parlamento europeo su tutte le altre decisioni di selezione che ha adottato per l'attuazione della presente decisione entro due giorni lavorativi dall'adozione delle decisioni in questione. Tali informazioni includono le descrizioni e un'analisi delle domande ricevute, una descrizione della procedura di valutazione e di selezione e l'elenco dei progetti proposti per il finanziamento e dei progetti il cui finanziamento è stato rifiutato.»;

2)

all'articolo 9, il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 2

Entro il 30 giugno 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 16 dicembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  Parere del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 novembre 2008.

(2)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32.

(3)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

30.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/60


DECISIONE QUADRO 2008/977/GAI DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2008

sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 30, l’articolo 31 e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea si è prefissa l’obiettivo di far sì che l’Unione si conservi e si sviluppi come uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui un elevato livello di sicurezza sia offerto dalle azioni comuni degli Stati membri nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

(2)

Le azioni comuni nel settore della cooperazione di polizia ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del trattato sull’Unione europea e le azioni comuni nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del trattato sull’Unione europea richiedono un trattamento delle informazioni pertinenti che dovrebbe essere disciplinato da adeguate disposizioni sulla protezione dei dati personali.

(3)

La legislazione che rientra nell’ambito del titolo VI del trattato sull’Unione europea dovrebbe rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale per quanto riguarda l’efficacia e la legittimità e il rispetto dei diritti fondamentali, soprattutto il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. Le norme comuni sul trattamento e la protezione dei dati personali trattati ai fini della prevenzione e della lotta contro la criminalità contribuiscono a raggiungere entrambi gli obiettivi.

(4)

Il programma dell’Aia sul rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea, adottato dal Consiglio europeo il 4 novembre 2004, ha sottolineato la necessità di un approccio innovativo nei confronti dello scambio transfrontaliero di informazioni in materia di applicazione della legge nel rigoroso rispetto delle condizioni fondamentali per quanto riguarda la protezione dei dati e ha invitato la Commissione a presentare proposte in proposito entro la fine del 2005. Ciò ha trovato riscontro nel piano d’azione del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del programma dell’Aia inteso a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia nell’Unione europea (2).

(5)

Lo scambio dei dati personali nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, segnatamente in conformità del principio di disponibilità delle informazioni stabilito dal programma dell’Aia, dovrebbe essere retto da norme chiare che rafforzino la fiducia reciproca delle autorità competenti e garantiscano che le informazioni pertinenti siano protette in modo da escludere qualsiasi discriminazione riguardo a tale cooperazione tra Stati membri pur nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo. Gli strumenti esistenti a livello europeo non sono sufficienti; la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3), non si applica al trattamento dei dati personali nel corso di attività che esulino dall’ambito di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dal titolo VI del trattato sull’Unione europea né, in ogni caso, ai trattamenti relativi alla sicurezza pubblica, alla difesa, alla sicurezza dello Stato o alle attività dello Stato in materia di diritto penale.

(6)

La presente decisione quadro si applica soltanto ai dati raccolti o trattati da autorità competenti ai fini della prevenzione, dell’indagine, dell’accertamento o del perseguimento dei reati o dell’esecuzione delle sanzioni penali. La presente decisione quadro dovrebbe lasciare agli Stati membri la competenza di stabilire in modo più preciso, a livello nazionale, quali altri fini siano da considerare incompatibili con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente rilevati. In generale, il trattamento successivo per scopi storici, statistici o scientifici non dovrebbe essere considerato incompatibile con la finalità iniziale del trattamento.

(7)

L’ambito di applicazione della presente decisione quadro si limita al trattamento dei dati personali trasmessi o resi disponibili tra Stati membri. Non si dovrebbero trarre conclusioni da detta limitazione in merito alla competenza dell’Unione ad adottare atti connessi alla raccolta e al trattamento dei dati personali a livello nazionale o all’opportunità che l’Unione lo faccia in futuro.

(8)

Al fine di facilitare gli scambi di dati nell’ambito dell’Unione europea, gli Stati membri intendono assicurare che il livello di protezione dei dati raggiunto nel trattamento dei dati a livello nazionale corrisponda a quello previsto dalla presente decisione quadro. In relazione al trattamento dei dati a livello nazionale, la presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri prevedano, per la protezione dei dati personali, garanzie più elevate di quelle stabilite nella presente decisione quadro.

(9)

La presente decisione quadro non si dovrebbe applicare ai dati personali che uno Stato membro ha ottenuto nell’ambito della presente decisione quadro e che sono originari di tale Stato membro.

(10)

Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri non dovrebbe portare a una riduzione del livello di protezione dei dati ma dovrebbe, al contrario, cercare di garantire che esso sia elevato in tutta l’Unione.

(11)

È necessario specificare gli obiettivi della protezione dei dati nell’ambito delle attività giudiziarie e di polizia e istituire norme sulla legalità del trattamento dei dati personali al fine di garantire che tutte le informazioni che possono essere scambiate siano state trattate in maniera legale e conformemente ai principi fondamentali in materia di qualità dei dati. Al tempo stesso, le legittime attività delle autorità giudiziarie, doganali, di polizia e delle altre autorità competenti non dovrebbero in alcun modo essere compromesse.

(12)

Il principio dell’esattezza dei dati deve essere applicato tenendo conto della natura e della finalità del trattamento in questione. Ad esempio, in particolare nei procedimenti giudiziari i dati sono basati sulla percezione soggettiva delle persone e in alcuni casi non sono assolutamente verificabili. Il requisito dell’esattezza non può pertanto riferirsi all’esattezza di una dichiarazione ma semplicemente al fatto che è stata rilasciata una determinata dichiarazione.

(13)

L’archiviazione in un insieme di dati distinto dovrebbe essere autorizzata solo se i dati non sono più necessari e utilizzati ai fini della prevenzione, dell’indagine, dell’accertamento o del perseguimento dei reati o dell’esecuzione delle sanzioni penali. L’archiviazione in un insieme di dati distinto dovrebbe essere altresì autorizzata se i dati archiviati sono conservati in una banca dati con altri dati in modo che non possano più essere utilizzati ai fini della prevenzione, dell’indagine, dell’accertamento o del perseguimento dei reati o dell’esecuzione delle sanzioni penali. La pertinenza della durata di archiviazione dovrebbe dipendere dai fini dell’archiviazione e dagli interessi legittimi delle persone interessate. Nel caso di archiviazione a fini storici, può essere previsto un periodo molto lungo.

(14)

I dati possono anche essere cancellati mediante distruzione del supporto.

(15)

La rettifica, la cancellazione o il blocco dei dati imprecisi, incompleti o non più aggiornati trasmessi o messi a disposizione di un altro Stato membro e successivamente trattati da autorità semi-giudiziarie, vale a dire autorità con poteri di emettere decisioni giuridicamente vincolanti, dovrebbero avvenire in conformità del diritto nazionale.

(16)

Per garantire un elevato livello di protezione dei dati personali delle persone sono necessarie disposizioni comuni al fine di determinare la legalità e la qualità dei dati trattati dalle autorità competenti in altri Stati membri.

(17)

È opportuno fissare a livello europeo le condizioni alle quali le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere autorizzate a trasmettere e rendere disponibili i dati personali pervenuti da altri Stati membri alle autorità e ai privati negli Stati membri. In molti casi la trasmissione di dati personali a privati da parte di autorità giudiziarie, di polizia o doganali è necessaria per perseguire i reati o prevenire una seria e immediata minaccia alla sicurezza pubblica o un grave danno ai diritti delle persone, ad esempio segnalando falsificazioni di titoli alle banche e agli enti creditizi oppure, nel settore della criminalità connessa con veicoli, comunicando dati personali alle compagnie di assicurazione per prevenire il traffico illecito di autoveicoli rubati o migliorare le condizioni per il recupero all’estero degli autoveicoli rubati. Ciò non equivale al trasferimento di compiti di polizia o giudiziari a privati.

(18)

Le norme della presente decisione quadro relative alla trasmissione di dati personali da parte di autorità giudiziarie, di polizia o doganali a privati non si applicano alla divulgazione di dati a privati (quali difensori e vittime) nel contesto di azioni penali.

(19)

L’ulteriore trattamento dei dati personali ricevuti o resi disponibili dalle autorità competenti di un altro Stato membro, in particolare l’ulteriore trasmissione o messa a disposizione di tali dati, dovrebbe essere disciplinato da norme comuni a livello europeo.

(20)

Qualora i dati personali possano essere successivamente trattati previo consenso dello Stato membro presso cui sono stati ottenuti, ciascuno Stato membro dovrebbe poter stabilire le modalità di tale consenso, anche ad esempio tramite un consenso generale per categorie di informazioni o di trattamento successivo.

(21)

Qualora i dati personali possano essere successivamente trattati per procedimenti amministrativi, tali procedimenti includono anche attività espletate da organismi di regolamentazione o di controllo.

(22)

Le attività legittime delle autorità giudiziarie, doganali, di polizia e delle altre autorità competenti possono richiedere l’invio di dati ad autorità di Stati terzi o a organismi internazionali che hanno obblighi in materia di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento dei reati o di esecuzione delle sanzioni penali.

(23)

Qualora i dati personali siano trasferiti da uno Stato membro a Stati terzi od organismi internazionali, tali dati dovrebbero, in linea di principio, godere di un adeguato livello di protezione.

(24)

Qualora i dati personali siano trasferiti da uno Stato membro a Stati terzi od organismi internazionali, tale trasferimento dovrebbe avvenire, in linea di principio, unicamente dopo che lo Stato membro presso cui sono stati ottenuti i dati ha acconsentito al trasferimento. Ciascuno Stato membro dovrebbe poter stabilire le modalità di tale consenso, anche ad esempio tramite un consenso generale per categorie di informazioni o per Stati terzi specifici.

(25)

Ai fini di una cooperazione efficace in materia di applicazione della legge è necessario che, qualora la natura di una minaccia alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo sia tanto immediata da rendere impossibile l’ottenimento del consenso preliminare in tempo utile, l’autorità competente dovrebbe poter trasferire i dati personali pertinenti al paese terzo interessato senza tale consenso preliminare. Lo stesso potrebbe valere qualora siano in gioco altri intessi essenziali di pari importanza di uno Stato membro, ad esempio qualora le infrastrutture critiche di uno Stato membro possano essere oggetto di una seria e immediata minaccia o qualora il sistema finanziario di uno Stato membro possa essere gravemente perturbato.

(26)

Al fine di garantire la possibilità di un’effettiva tutela giuridica, potrebbe essere necessario fornire alla persona interessata le informazioni inerenti al trattamento dei suoi dati, specie in caso di lesione particolarmente grave dei suoi diritti a seguito di interventi di raccolta clandestina di dati.

(27)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la persona interessata sia informata che i dati personali potrebbero essere o sono raccolti, trattati o trasmessi a un altro Stato membro a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o di esecuzione delle sanzioni penali. Le modalità del diritto della persona interessata a essere informata e le relative eccezioni dovrebbero essere determinate dalla legislazione nazionale. Ciò potrebbe avvenire in via generale, per esempio mediante la legislazione o la pubblicazione di un elenco dei trattamenti.

(28)

Al fine di garantire la protezione dei dati personali senza compromettere gli interessi delle indagini penali è necessario definire i diritti della persona interessata.

(29)

Alcuni Stati membri hanno previsto il diritto di accesso della persona interessata in materia penale attraverso un sistema per cui l’autorità nazionale di controllo, in luogo della persona interessata, ha accesso senza restrizioni a tutti i dati personali concernenti la persona interessata e può anche rettificare, cancellare o aggiornare dati inesatti. In questo caso di accesso indiretto, la legislazione nazionale di tali Stati membri può prevedere che l’autorità nazionale di controllo informi la persona interessata soltanto del fatto che sono state effettuate tutte le verifiche necessarie. Tuttavia, detti Stati membri prevedono anche possibilità di accesso diretto della persona interessata in casi specifici, quali l’accesso ai casellari giudiziari, al fine di ottenere copie del proprio certificato penale o documenti relativi ai propri interrogatori condotti dai servizi di polizia.

(30)

È opportuno stabilire norme comuni sulla riservatezza e la sicurezza del trattamento, sulla responsabilità e le sanzioni in caso di uso illegittimo da parte delle autorità competenti e sui ricorsi giurisdizionali che possono essere proposti dalla persona interessata. Spetta tuttavia ai singoli Stati membri determinare la natura delle proprie norme in materia di responsabilità da illecito e delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali sulla protezione dei dati.

(31)

La presente decisione quadro consente che nell’applicazione dei principi in essa stabiliti si tenga conto del principio dell’accesso del pubblico ai documenti ufficiali.

(32)

Qualora sia necessario per proteggere i dati personali in relazione a un trattamento che, per portata o per tipo, comporti rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, ad esempio trattamento con tecnologie, procedure o meccanismi nuovi, è opportuno prevedere che le competenti autorità nazionali di controllo siano consultate prima della creazione di archivi destinati al trattamento di tali dati.

(33)

L’istituzione negli Stati membri di autorità di controllo che esercitino le proprie funzioni in piena indipendenza è una componente essenziale della protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri.

(34)

Le autorità di controllo già istituite negli Stati membri ai sensi della direttiva 95/46/CE dovrebbero poter essere incaricate anche dei compiti che devono essere adempiuti dalle autorità di controllo nazionali da istituire a norma della presente decisione quadro.

(35)

Le autorità di controllo dovrebbero disporre dei mezzi necessari all’adempimento dei loro compiti, compresi poteri investigativi o di intervento, segnatamente in caso di reclami di singoli individui, nonché poteri di avviare azioni legali. Tali autorità di controllo dovrebbero contribuire alla trasparenza dei trattamenti effettuati nello Stato membro da cui dipendono. Tuttavia, i poteri di tali autorità non dovrebbero interferire con le norme specifiche stabilite per i procedimenti penali o con l’indipendenza della magistratura.

(36)

L’articolo 47 del trattato sull’Unione europea prevede che nulla deve pregiudicare i trattati che istituiscono le Comunità europee né i trattati e gli atti successivi che li hanno modificati o completati. Conformemente a ciò, la presente decisione quadro non pregiudica la protezione dei dati personali ai sensi del diritto comunitario, segnatamente a norma di quanto previsto dalla direttiva 95/46/CE, dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4), e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (5).

(37)

La presente decisione quadro non pregiudica le norme relative all’accesso illecito ai dati previste dalla decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione (6).

(38)

La presente decisione quadro non pregiudica gli obblighi vigenti e gli impegni incombenti agli Stati membri o all’Unione in virtù di accordi bilaterali e/o multilaterali conclusi con paesi terzi. I futuri accordi dovrebbero rispettare le norme relative agli scambi con i paesi terzi.

(39)

Diversi atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull’Unione europea contengono norme specifiche riguardanti la protezione dei dati personali scambiati o altrimenti trattati conformemente a tali atti. In alcuni casi queste disposizioni costituiscono una serie completa e coerente di regole che coprono tutti gli aspetti pertinenti della protezione dei dati (principi della qualità dei dati, norme sulla sicurezza dei dati, regolamentazione dei diritti delle persone interessate e delle garanzie previste per le stesse, organizzazione del controllo e responsabilità) e disciplinano queste materie più dettagliatamente della presente decisione quadro. Questa dovrebbe lasciare impregiudicata la pertinente serie di disposizioni sulla protezione dei dati di detti atti, segnatamente quelle che disciplinano il funzionamento dell’Europol, di Eurojust, del sistema d’informazione Schengen (SIS) e del sistema informativo doganale (SID) e quelle che introducono l’accesso diretto delle autorità degli Stati membri a taluni sistemi di dati di altri Stati membri. Lo stesso vale per quanto riguarda le disposizioni di protezione dei dati che disciplinano il trasferimento automatizzato tra Stati membri di profili DNA, dati dattiloscopici e dati nazionali di immatricolazione dei veicoli a norma della decisione 2008/615/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (7).

(40)

In altri casi, le disposizioni sulla protezione dei dati contenute in atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull’Unione europea hanno una portata più limitata. Spesso stabiliscono condizioni specifiche, per lo Stato membro che riceve da altri Stati membri un’informazione contenente dati personali, circa le finalità per cui tali dati possono essere utilizzati, mentre per altri aspetti della protezione dei dati rinviano alla convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale del 28 gennaio 1981 o alla legislazione nazionale. Se le disposizioni di tali atti pongono condizioni allo Stato membro destinatario in merito all’uso o all’ulteriore trasferimento di dati personali più restrittive rispetto alle corrispondenti disposizioni della presente decisione quadro, le precedenti disposizioni dovrebbero rimanere impregiudicate. Tuttavia, per tutti gli altri aspetti, si dovrebbero applicare le norme di cui alla presente decisione quadro.

(41)

La presente decisione lascia impregiudicati la convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, il protocollo addizionale di tale convenzione dell’8 novembre 2001 o le convenzioni del Consiglio d’Europa sulla cooperazione giudiziaria in materia penale.

(42)

Poiché l’obiettivo della presente azione comune, ossia la definizione di norme comuni per la protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea e richiamato all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea.

(43)

Il Regno Unito partecipa alla presente decisione quadro a norma dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (8).

(44)

L’Irlanda partecipa alla presente decisione quadro a norma dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (9).

(45)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione quadro costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (10), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punti H e I, della decisione 1999/437/CE del Consiglio relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo (11).

(46)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione quadro costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (12), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punti H e I, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (13) relativa alla conclusione di tale accordo a nome dell’Unione europea.

(47)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere H e I, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/262/GAI del Consiglio relativa alla firma di tale protocollo a nome dell’Unione europea (14).

(48)

La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (15). La presente decisione quadro cerca di garantire il pieno rispetto del diritto alla tutela della vita privata e del diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   L’oggetto della presente decisione quadro è assicurare un elevato livello di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale di cui al titolo VI del trattato sull’Unione europea, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza pubblica.

2.   Conformemente alla presente decisione quadro, gli Stati membri proteggono i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla vita privata, quando, ai fini della prevenzione, dell’indagine, dell’accertamento e del perseguimento dei reati o dell’esecuzione delle sanzioni penali, i dati personali:

a)

sono o sono stati trasmessi o resi disponibili tra Stati membri;

b)

sono o sono stati trasmessi o resi disponibili dagli Stati membri ad autorità o a sistemi d’informazione istituiti in base al titolo VI del trattato sull’Unione europea; o

c)

sono o sono stati trasmessi o resi disponibili alle competenti autorità degli Stati membri da autorità o sistemi d’informazione istituiti in base al trattato sull’Unione europea o al trattato che istituisce la Comunità europea.

3.   La presente decisione quadro si applica al trattamento di dati personali, interamente o parzialmente automatizzato, nonché al trattamento non automatizzato di dati personali figuranti o destinati a figurare negli archivi.

4.   La presente decisione quadro lascia impregiudicati gli interessi fondamentali della sicurezza nazionale e specifiche attività di informazione nel settore della sicurezza nazionale.

5.   La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri prevedano, per la protezione dei dati personali raccolti o trattati a livello nazionale, garanzie più elevate di quelle stabilite nella presente decisione quadro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

a)

«dati personali» qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un numero di identificazione o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

b)

«trattamento di dati personali» e «trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione;

c)

«blocco» contrassegno dei dati personali memorizzati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

d)

«archivio di dati personali» e «archivio» qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili, secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

e)

«incaricato del trattamento» qualsiasi organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento;

f)

«destinatario» qualsiasi organismo che riceve comunicazione di dati;

g)

«consenso della persona interessata» qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento;

h)

«autorità competenti» agenzie o organismi istituiti mediante atti adottati dal Consiglio ai sensi del titolo VI del trattato sull’Unione europea, nonché autorità giudiziarie, doganali, di polizia e altre autorità competenti degli Stati membri autorizzate dalla legislazione nazionale a trattare dati personali nell’ambito della presente decisione quadro;

i)

«responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali;

j)

«caratterizzazione» contrassegno dei dati personali memorizzati senza l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

k)

«anonimizzazione» la modificazione di dati personali in modo che i dati particolari su condizioni personali o materiali non possano più, o possano solo con eccessivo dispendio di tempo, costi e lavoro, essere attribuiti a una persona fisica determinata o determinabile.

Articolo 3

Principi di legalità, proporzionalità e finalità

1.   I dati personali possono essere raccolti dalle autorità competenti soltanto per finalità specifiche, esplicite e legittime nell’ambito dei loro compiti e possono essere trattati solo per la finalità per la quale sono stati raccolti. Il trattamento dei dati deve essere legale e adeguato, pertinente e non eccessivo rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.

2.   L’ulteriore trattamento per un’altra finalità è ammesso a condizione che:

a)

non sia incompatibile con le finalità per le quali i dati sono stati raccolti;

b)

le autorità competenti siano autorizzate a trattare tali dati per dette altre finalità in conformità della normativa a esse applicabile; e

c)

il trattamento sia necessario e proporzionato a tale altra finalità.

Le autorità competenti possono inoltre trattare ulteriormente i dati personali trasmessi per finalità storiche, statistiche o scientifiche, a condizione che gli Stati membri forniscano adeguate garanzie, come l’anonimizzazione dei dati.

Articolo 4

Rettifica, cancellazione e blocco

1.   I dati personali sono rettificati se inesatti e, laddove possibile e necessario, sono completati o aggiornati.

2.   I dati personali sono cancellati o resi anonimi se non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati legalmente raccolti o in seguito legalmente trattati. La presente disposizione non osta all’archiviazione di tali dati in un insieme di dati separato per un periodo adeguato conformemente alla legislazione nazionale.

3.   I dati personali non vengono cancellati ma solo bloccati se vi sono motivi ragionevoli di ritenere che la cancellazione possa compromettere gli interessi legittimi della persona interessata. I dati bloccati sono trattati solo per lo scopo che ha impedito la loro cancellazione.

4.   Qualora i dati personali figurino in una decisione giudiziaria o in un casellario giudiziario in relazione all’emissione di una decisione giudiziaria, la rettifica, la cancellazione o il blocco sono eseguiti in conformità delle norme nazionali sui procedimenti giudiziari.

Articolo 5

Fissazione di termini per la cancellazione e l’esame

Sono previsti adeguati termini per la cancellazione dei dati personali o per un esame periodico della necessità della memorizzazione dei dati. Misure procedurali garantiscono che tali termini siano rispettati.

Articolo 6

Trattamento di categorie particolari di dati

Il trattamento di dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale è ammesso soltanto se strettamente necessario e se la legislazione nazionale prevede adeguate garanzie.

Articolo 7

Decisioni individuali automatizzate

Una decisione che comporti conseguenze giuridiche negative per la persona interessata o la danneggi significativamente e che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato di dati destinati a valutare taluni aspetti della sua personalità è ammessa soltanto se autorizzata da una legge che precisi i provvedimenti atti a salvaguardare gli interessi legittimi della persona interessata.

Articolo 8

Verifica della qualità dei dati trasmessi o resi disponibili

1.   Le autorità competenti prendono tutte le misure ragionevoli per disporre che i dati personali inesatti, incompleti o non più aggiornati non siano trasmessi o resi disponibili. A tal fine le autorità competenti verificano, per quanto possibile, la qualità dei dati personali prima che questi siano trasmessi o resi disponibili. Se possibile tutte le trasmissioni di dati sono corredate delle informazioni disponibili che consentono allo Stato membro ricevente di valutare il livello di esattezza, completezza, aggiornamento e affidabilità. Se i dati personali sono stati trasmessi senza essere stati richiesti, l’autorità ricevente valuta immediatamente se tali dati siano necessari per lo scopo per il quale sono stati trasmessi.

2.   Qualora risulti che sono stati trasmessi dati inesatti o che sono stati trasmessi dati illegalmente, il destinatario deve esserne informato quanto prima. I dati devono essere rettificati, cancellati o bloccati quanto prima in conformità dell’articolo 4.

Articolo 9

Termini

1.   All’atto della trasmissione o della messa a disposizione dei dati, l’autorità che trasmette i dati può indicare, in conformità della legislazione nazionale e a norma degli articoli 4 e 5, i termini per la loro conservazione, alla scadenza dei quali il destinatario deve cancellare i dati, bloccarli o esaminare se siano ancora necessari. Questo obbligo non si applica se, alla scadenza dei termini, i dati sono necessari per un’indagine in corso, il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali.

2.   Qualora l’autorità che trasmette i dati non abbia indicato termini conformemente al paragrafo 1, si applicano i termini di cui agli articoli 4 e 5 per la conservazione dei dati previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro ricevente.

Articolo 10

Registrazione e documentazione

1.   Tutte le trasmissioni di dati personali sono registrate o documentate ai fini della verifica della legalità del trattamento dei dati, dell’autocontrollo e per garantire l’integrità e la sicurezza dei dati.

2.   I registri o la documentazione preparati ai sensi del paragrafo 1 sono trasmessi, su richiesta, all’autorità di controllo competente ai fini del controllo della protezione dei dati. L’autorità di controllo competente utilizza le informazioni solo per il controllo della protezione dei dati e per garantire un trattamento corretto dei dati, nonché la loro integrità e sicurezza.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali trasmessi o resi disponibili da un altro Stato membro

Conformemente al disposto dell’articolo 3, paragrafo 2, i dati personali trasmessi o resi disponibili dall’autorità competente di un altro Stato membro possono essere successivamente trattati solo per le seguenti finalità diverse da quelle per le quali sono stati trasmessi o resi disponibili:

a)

la prevenzione, l’indagine, l’accertamento o il perseguimento dei reati o l’esecuzione delle sanzioni penali, diversi da quelli per cui i dati sono stati trasmessi o resi disponibili;

b)

altre procedure giudiziarie e amministrative direttamente connesse con la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento dei reati o l’esecuzione delle sanzioni penali;

c)

la prevenzione di un’immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica; o

d)

qualsiasi altra finalità, soltanto previa autorizzazione dello Stato membro che trasmette i dati o con il consenso della persona interessata espresso conformemente alla legislazione nazionale.

Le autorità competenti possono inoltre trattare ulteriormente i dati personali trasmessi per finalità storiche, statistiche o scientifiche, a condizione che gli Stati membri forniscano adeguate garanzie, come ad esempio l’anonimizzazione dei dati.

Articolo 12

Rispetto delle restrizioni nazionali al trattamento

1.   Qualora, in base alla legislazione dello Stato membro che trasmette i dati, si applichino particolari restrizioni di trattamento, in particolari situazioni, allo scambio di dati tra autorità competenti nell’ambito di tale Stato membro, l’autorità che trasmette i dati ne informa il destinatario. Il destinatario provvede affinché tali restrizioni di trattamento siano rispettate.

2.   Qualora applichino il paragrafo 1, gli Stati membri non applicano restrizioni alle trasmissioni di dati ad altri Stati membri o ad agenzie od organismi istituiti ai sensi del titolo VI del trattato sull’Unione europea diverse da quelle applicabili alle analoghe trasmissioni nazionali di dati.

Articolo 13

Trasferimento alle autorità competenti di paesi terzi o a organismi internazionali

1.   Gli Stati membri dispongono che i dati personali trasmessi o resi disponibili dall’autorità competente di un altro Stato membro possano essere trasferiti a paesi terzi o a organismi internazionali solo se:

a)

sia necessario per la prevenzione, l’indagine, l’accertamento o il perseguimento dei reati o per l’esecuzione delle sanzioni penali;

b)

l’autorità ricevente nel paese terzo o l’organismo internazionale ricevente sono responsabili per la prevenzione, l’indagine, l’accertamento o il perseguimento dei reati o per l’esecuzione delle sanzioni penali;

c)

lo Stato membro presso cui sono stati ottenuti i dati ha acconsentito al trasferimento nel rispetto della legislazione nazionale; e

d)

il paese terzo o l’organismo internazionale interessati assicurano un adeguato livello di protezione per il trattamento di dati previsto.

2.   Il trasferimento senza il consenso preliminare di cui al paragrafo 1, lettera c), non è autorizzato a meno che il trasferimento dei dati sia essenziale per la prevenzione di un’immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo o agli interessi essenziali di uno Stato membro e se il consenso preliminare non può essere ottenuto in tempo utile. L’autorità competente a dare il consenso è informata senza indugio.

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera d), i dati personali possono essere trasferiti se:

a)

la legislazione nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati lo prevede;

i)

per interessi specifici legittimi della persona interessata; o

ii)

per interessi legittimi superiori, soprattutto importanti interessi pubblici; o

b)

il paese terzo o l’organismo internazionale ricevente prevedono garanzie ritenute adeguate dallo Stato membro interessato conformemente alla legislazione nazionale.

4.   L’adeguatezza del livello di protezione di cui al paragrafo 1, lettera d), è valutata tenendo conto di tutte le circostanze relative a un’operazione o a un insieme di operazioni di trasferimento dei dati. In particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, la finalità e la durata del trattamento previsto, lo Stato d’origine e lo Stato o l’organismo internazionale di destinazione finale dei dati, le norme di diritto, generali o settoriali, vigenti nel paese terzo o nell’organismo internazionale in questione, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza che si applicano.

Articolo 14

Trasmissione a privati negli Stati membri

1.   Gli Stati membri dispongono che i dati personali ricevuti o resi disponibili dall’autorità competente di un altro Stato membro possano essere trasmessi a privati solo se:

a)

l’autorità competente dello Stato membro presso cui i dati sono stati ottenuti ha acconsentito alla trasmissione nel rispetto della legislazione nazionale;

b)

nessun interesse specifico legittimo della persona interessata impedisce la trasmissione; e

c)

in casi particolari il trasferimento è essenziale per l’autorità competente che trasmette i dati a un privato per:

i)

l’adempimento di un compito assegnatole legalmente;

ii)

la prevenzione, l’indagine, l’accertamento o il perseguimento dei reati o per l’esecuzione delle sanzioni penali;

iii)

la prevenzione di un’immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica; o

iv)

la prevenzione di un grave danno per i diritti delle persone.

2.   L’autorità competente che trasmette i dati a un privato informa quest’ultimo delle finalità esclusive per le quali i dati possono essere utilizzati.

Articolo 15

Informazioni su richiesta dell’autorità competente

Il destinatario informa, su richiesta, l’autorità competente che ha trasmesso o reso disponibile i dati personali in merito al loro trattamento.

Articolo 16

Informazione della persona interessata

1.   Gli Stati membri provvedono affinché la persona interessata sia informata della raccolta o del trattamento di dati personali da parte delle rispettive autorità competenti, conformemente alla legislazione nazionale.

2.   Qualora siano stati trasmessi o resi disponibili dati personali tra Stati membri, ciascuno Stato membro può chiedere, in conformità delle disposizioni della rispettiva legislazione nazionale di cui al paragrafo 1, che l’altro Stato membro non informi la persona interessata. In tal caso, quest’ultimo Stato membro non informa la persona interessata senza il consenso preliminare dell’altro Stato membro.

Articolo 17

Diritto di accesso

1.   Ogni persona interessata ha il diritto di ottenere, a seguito di richieste presentate a intervalli ragionevoli, senza costrizione e senza ritardi o spese eccessivi:

a)

almeno conferma del responsabile del trattamento o dell’autorità nazionale di controllo del fatto che dati che la riguardano siano stati trasmessi o resi disponibili, e informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono stati comunicati i dati e comunicazione dei dati che sono oggetto di trattamento; oppure

b)

almeno conferma dell’autorità nazionale di controllo che sono state effettuate tutte le verifiche necessarie.

2.   Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative che limitano l’accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), qualora tale restrizione, tenendo in debito conto gli interessi legittimi della persona interessata, costituisca una misura necessaria e proporzionata:

a)

per non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;

b)

per non compromettere la prevenzione, l’indagine, l’accertamento o il perseguimento dei reati o per l’esecuzione delle sanzioni penali;

c)

per proteggere la sicurezza pubblica;

d)

per proteggere la sicurezza dello Stato;

e)

per proteggere la persona interessata o i diritti e le libertà altrui.

3.   Qualsiasi rifiuto o restrizione dell’accesso è comunicato per iscritto alla persona interessata. Contemporaneamente le sono comunicati i motivi di fatto o di diritto sui quali la decisione si basa. Quest’ultima comunicazione può essere omessa qualora sussista uno dei motivi ai sensi del paragrafo 2, lettere da a) a e). In tutti questi casi la persona interessata è informata del fatto che può presentare ricorso presso l’autorità nazionale di controllo competente, un’autorità giudiziaria o un tribunale.

Articolo 18

Diritto di rettifica, cancellazione o blocco

1.   La persona interessata ha diritto a che il responsabile del trattamento adempia i propri obblighi di cui agli articoli 4, 8 e 9 riguardanti la rettifica, la cancellazione o il blocco dei dati personali che gli incombono in virtù della presente decisione quadro. Gli Stati membri stabiliscono se la persona interessata possa far valere questo diritto contro il responsabile del trattamento direttamente o tramite l’autorità nazionale di controllo competente. Se il responsabile del trattamento rifiuta la rettifica, la cancellazione o il blocco, il rifiuto dev’essere comunicato per iscritto alla persona interessata, che deve essere informata circa i mezzi previsti dalla legislazione nazionale per presentare un reclamo o un ricorso. In fase di esame del reclamo o del ricorso, la persona interessata è informata della correttezza o meno dell’agire del responsabile del trattamento. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la persona interessata sia informata dall’autorità nazionale di controllo competente che si è proceduto a un esame.

2.   Qualora l’esattezza di un dato personale sia contestato dalla persona interessata e l’esattezza o l’inesattezza non possa essere accertata, si può procedere alla caratterizzazione del dato in questione.

Articolo 19

Diritto a compensazione

1.   Chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illegale o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente decisione quadro ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno subíto dal responsabile del trattamento o da altra autorità competente in base alla legislazione nazionale.

2.   Qualora l’autorità competente di uno Stato membro abbia trasmesso dati personali, il destinatario non può, nel contesto della sua responsabilità nei confronti della parte lesa conformemente alla legislazione nazionale, addurre a sua discolpa l’inesattezza dei dati trasmessi. Se il destinatario provvede al risarcimento del danno causato dall’uso di dati impropriamente trasmessi, l’autorità competente che trasmette i dati risarcisce il destinatario dell’importo pagato per tali danni, tenendo conto di eventuali errori commessi dal destinatario.

Articolo 20

Mezzi di ricorso

Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere promossi prima che sia adita l’autorità giudiziaria, la persona interessata ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei diritti garantitile dal diritto nazionale applicabile.

Articolo 21

Riservatezza del trattamento

1.   Chiunque abbia accesso ai dati personali che rientrano nell’ambito di applicazione della presente decisione quadro può trattare tali dati soltanto se sia membro dell’autorità competente o agisca su istruzione di questa, a meno che non sia tenuto a farlo in virtù di obblighi legali.

2.   Coloro che lavorano per l’autorità competente di uno Stato membro sono vincolati da tutte le disposizioni sulla protezione dei dati che si applicano all’autorità competente in questione.

Articolo 22

Sicurezza del trattamento

1.   Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti prendano misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta la trasmissione di dati attraverso una rete o la loro messa a disposizione mediante la concessione di un accesso diretto automatizzato e da qualsiasi altra forma illegittima di trattamento di dati personali, tenendo conto in particolare dei rischi che il trattamento comporta e della natura dei dati da proteggere. Tali misure garantiscono, tenuto conto delle attuali conoscenze tecniche e dei costi dell’applicazione, un livello di sicurezza appropriato rispetto ai rischi presentati dal trattamento e alla natura dei dati da proteggere.

2.   Ciascuno Stato membro adotta, per il trattamento automatizzato dei dati, misure atte a:

a)

vietare alle persone non autorizzate l’accesso alle attrezzature utilizzate per il trattamento di dati personali (controllo dell’accesso alle attrezzature);

b)

impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate (controllo dei supporti di dati);

c)

impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della memorizzazione);

d)

impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato di dati mediante attrezzature per la trasmissione di dati (controllo dell’utente);

e)

garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato di dati abbiano accesso solo ai dati cui si riferisce la loro autorizzazione d’accesso (controllo dell’accesso ai dati);

f)

garantire la possibilità di verificare e accertare a quali organismi siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati personali utilizzando attrezzature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);

g)

garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato dei dati, il momento dell’introduzione e la persona che l’ha effettuata (controllo dell’introduzione);

h)

impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati da persone non autorizzate durante i trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);

i)

garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati (recupero);

j)

garantire che le funzioni del sistema siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati (affidabilità) e che i dati memorizzati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (autenticità).

3.   Gli Stati membri dispongono che siano incaricati del trattamento solo organismi in grado di garantire il rispetto delle necessarie misure tecniche e organizzative di cui al paragrafo 1 nonché la conformità alle istruzioni di cui all’articolo 21. L’autorità competente controlla l’operato dell’incaricato del trattamento sotto tali aspetti.

4.   L’incaricato del trattamento può trattare dati personali soltanto in forza di un atto giuridico o di un contratto scritto.

Articolo 23

Consultazione preliminare

Gli Stati membri provvedono affinché le competenti autorità nazionali di controllo siano consultate prima di trattare dati personali che figureranno in un nuovo archivio di prossima creazione se:

a)

si tratta delle categorie particolari di dati di cui all’articolo 6; oppure

b)

il tipo di trattamento, in particolare il ricorso a tecnologie, procedure o meccanismi nuovi, comporta per altri versi rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, segnatamente per quanto attiene alla tutela della vita privata.

Articolo 24

Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire la piena applicazione delle disposizioni della presente decisione quadro e in particolare stabiliscono sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni adottate conformemente alla presente decisione quadro.

Articolo 25

Autorità nazionali di controllo

1.   Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano incaricate di fornirgli consulenza e sorvegliare, nel suo territorio, l’applicazione delle disposizioni adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro. Tali autorità sono pienamente indipendenti nell’esercizio delle loro funzioni.

2.   Ogni autorità di controllo dispone in particolare:

a)

di poteri investigativi, come la facoltà di accesso ai dati oggetto di trattamento e di raccolta di qualsiasi informazione necessaria all’esercizio della sua funzione di controllo;

b)

di poteri effettivi d’intervento, come quello di formulare pareri prima dell’avvio di trattamenti, e di dar loro adeguata pubblicità, o quello di ordinare il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati, oppure di vietare a titolo provvisorio o definitivo un trattamento, ovvero quello di rivolgere un avvertimento o un monito al responsabile del trattamento o quello di adire i parlamenti o altre istituzioni politiche nazionali;

c)

del potere di promuovere azioni giudiziarie in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente decisione quadro ovvero di sottoporre detta violazione all’attenzione delle autorità giudiziarie. Le decisioni dell’autorità di controllo che danno luogo a reclami possono essere oggetto di ricorso.

3.   Chiunque può rivolgersi alle autorità di controllo con un’istanza relativa alla tutela dei diritti e delle libertà personali per quanto riguarda il trattamento dei dati personali. L’interessato è informato dei risultati dell’istanza.

4.   Gli Stati membri dispongono che i membri e il personale dell’autorità di controllo siano vincolati alle disposizioni vigenti per l’autorità competente in merito alla protezione dei dati personali e siano soggetti, anche dopo la cessazione delle loro attività, all’obbligo del segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno accesso.

Articolo 26

Rapporto con gli accordi conclusi con paesi terzi

La presente decisione quadro non pregiudica gli obblighi e impegni incombenti agli Stati membri o all’Unione in virtù di accordi bilaterali e/o multilaterali con paesi terzi esistenti al momento dell’adozione della presente decisione quadro.

Nell’applicare tali accordi, il trasferimento a un paese terzo dei dati personali ottenuti da un altro Stato membro avviene nel rispetto dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), o paragrafo 2, a seconda dei casi.

Articolo 27

Valutazione

1.   Entro il 27 novembre 2013, gli Stati membri comunicano alla Commissione le rispettive disposizioni nazionali adottate per conformarsi pienamente alla presente decisione quadro, con particolare riguardo alle disposizioni che devono essere rispettate già al momento della raccolta dei dati. La Commissione valuta segnatamente le implicazioni di tali disposizioni per l’ambito di applicazione della presente decisione quadro di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

2.   A distanza di un anno, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati della valutazione di cui al paragrafo 1, corredando la sua relazione delle opportune proposte di modifica della presente decisione quadro.

Articolo 28

Rapporto con altri atti dell’Unione adottati in precedenza

Qualora in atti adottati conformemente al titolo VI del trattato sull’Unione europea anteriormente alla data di entrata in vigore della presente decisione quadro e che disciplinano lo scambio di dati personali tra Stati membri o l’accesso delle autorità designate dagli Stati membri ai sistemi d’informazione creati in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea siano state introdotte condizioni specifiche relative all’utilizzo di tali dati da parte dello Stato membro ricevente, queste prevalgono sulle disposizioni della presente decisione quadro relative all’utilizzo dei dati personali trasmessi o resi disponibili da un altro Stato membro.

Articolo 29

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro anteriormente al 27 novembre 2010.

2.   Entro tale data gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro e le informazioni relative all’autorità o alle autorità di controllo di cui all’articolo 25. Sulla base di una relazione redatta a partire da tali informazioni dalla Commissione, il Consiglio esamina entro il 27 novembre 2011 in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro.

Articolo 30

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  GU C 125 E del 22.5.2008, pag. 154.

(2)  GU C 198 del 12.8.2005, pag. 1.

(3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(5)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(6)  GU L 69 del 16.3.2005, pag. 67.

(7)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(8)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(9)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(10)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(11)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(12)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(13)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50.

(14)  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5.

(15)  GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.


30.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/72


DECISIONE QUADRO 2008/978/GAI DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all’acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31 e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea si è prefissa l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha sottolineato nelle sue conclusioni, in particolare nel punto 33, che il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione, tanto in materia civile quanto in materia penale.

(2)

In ottemperanza alle conclusioni di Tampere, il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali (2). La presente decisione quadro è necessaria per completare le misure 5 e 6 di tale programma, che vertono sul reciproco riconoscimento delle decisioni ai fini della ricerca delle prove.

(3)

Il punto 3.3.1 del programma dell’Aia (3), inserito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004, sottolinea l’importanza di completare il programma globale di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali e indica come prioritaria l’introduzione del mandato europeo di ricerca delle prove (MER).

(4)

La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (4), è stata la prima concretizzazione nel settore penale del principio del riconoscimento reciproco.

(5)

La decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (5), risponde alla necessità dell’immediato riconoscimento reciproco delle decisioni al fine di prevenire atti di distruzione, trasformazione, spostamento, trasferimento o alienazione di mezzi di prova. Essa verte tuttavia soltanto su una parte della cooperazione giudiziaria in materia penale che riguarda i mezzi di prova, mentre il successivo trasferimento degli stessi rimane disciplinato dalle procedure di assistenza giudiziaria.

(6)

Risulta pertanto necessario migliorare ulteriormente la cooperazione giudiziaria tramite l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, nella forma di un MER diretto all’acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali.

(7)

Il MER può essere utilizzato per acquisire oggetti, documenti e dati ai fini del loro utilizzo nel corso di procedimenti penali per i quali il MER può essere emesso. Possono essere inclusi, ad esempio, gli oggetti, i documenti o i dati che provengono da un terzo o risultanti dalla perquisizione di locali, ivi compresa la perquisizione domiciliare, i dati storici sull’uso di servizi, comprese le operazioni finanziarie, verbali di dichiarazioni, interrogatori e audizioni e altri documenti, compresi i risultati di speciali tecniche investigative.

(8)

Il principio del riconoscimento reciproco si fonda su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. Per promuovere tale fiducia, la presente decisione quadro dovrebbe contenere importanti garanzie a tutela dei diritti fondamentali. Il MER dovrebbe pertanto essere emesso soltanto da giudici, organi giurisdizionali, magistrati inquirenti, pubblici ministeri e alcune altre autorità giudiziarie definite dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro.

(9)

La presente decisione quadro è adottata a norma dell’articolo 31 del trattato e riguarda pertanto la cooperazione giudiziaria nell’ambito di tale disposizione, allo scopo di coadiuvare la raccolta di prove per i procedimenti di cui all’articolo 5 della presente decisione quadro. Sebbene, a norma dell’articolo 2, lettera c), punto ii), autorità diverse da giudici, organi giurisdizionali, magistrati inquirenti e pubblici ministeri possano svolgere un ruolo nella raccolta di tali prove, la presente decisione quadro non comprende la cooperazione di polizia, doganale, di frontiera e amministrativa, che sono disciplinate da altre disposizioni dei trattati.

(10)

La definizione dei termini «perquisizione o sequestro» non dovrebbe essere addotta per l’applicazione di alcun altro strumento applicabile tra Stati membri, in particolare la convenzione del Consiglio d’Europa di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e gli strumenti che la integrano.

(11)

Un MER dovrebbe essere emesso soltanto nei casi in cui ottenere gli oggetti, i documenti o i dati ricercati sia necessario e proporzionato ai fini dell’azione penale o di altro tipo di cui si tratta. Inoltre, un MER dovrebbe essere emesso soltanto nei casi in cui gli oggetti, i documenti o i dati in questione potrebbero essere acquisiti in base alla legislazione nazionale dello Stato di emissione in caso analogo. Spetta all’autorità di emissione garantire l’osservanza di queste condizioni. I motivi di non riconoscimento o di non esecuzione non dovrebbero pertanto avere attinenza con queste materie.

(12)

L’autorità di esecuzione dovrebbe ricorrere ai mezzi meno intrusivi possibili per acquisire gli oggetti, i documenti o i dati ricercati.

(13)

L’autorità di esecuzione dovrebbe essere tenuta a eseguire il MER per i dati elettronici che non si trovino nello Stato di esecuzione solo nella misura possibile ai sensi della sua legislazione nazionale.

(14)

All’autorità di emissione dovrebbe essere possibile, se la legislazione nazionale dello Stato di emissione che recepisce l’articolo 12 dispone in tal senso, chiedere all’autorità di esecuzione di seguire formalità e procedure specifiche riguardo ai procedimenti giuridici o amministrativi che potrebbero contribuire a rendere le prove ricercate ammissibili nello Stato di emissione, quali ad esempio la timbratura ufficiale di un documento, la presenza di un rappresentante dello Stato di emissione oppure la registrazione di ore e date al fine di creare una catena di prove. Tali formalità e procedure non dovrebbero comprendere misure coercitive.

(15)

Per quanto possibile e ferme restando le garanzie fondamentali previste dalla legislazione nazionale, si dovrebbe dare esecuzione al MER secondo le formalità e le procedure espressamente indicate dallo Stato di emissione.

(16)

Per garantire l’efficacia della cooperazione giudiziaria in materia penale, si dovrebbe limitare la possibilità di rifiutare di riconoscere o eseguire il MER, nonché i motivi che giustificano il rinvio della sua esecuzione. In particolare, per alcuni tipi di reato non dovrebbe essere possibile rifiutare di eseguire il MER per il fatto che l’atto che ne è all’origine non costituisce un reato ai sensi del diritto nazionale dello Stato di esecuzione (principio della doppia incriminazione).

(17)

Dovrebbe essere possibile rifiutare un MER quando il suo riconoscimento o la sua esecuzione nello Stato di esecuzione comporti la violazione di un’immunità o di un privilegio in detto Stato. Non vi è una definizione comune di ciò che costituisce un’immunità o un privilegio nell’Unione europea e la precisa definizione di detti termini è pertanto lasciata alla legislazione nazionale, che può comprendere protezioni applicabili a professioni mediche e legali, ma non dovrebbe essere interpretata in modo incompatibile con l’obbligo di abolire determinati motivi di rifiuto di cui all’articolo 7 dell’atto del Consiglio, del 16 ottobre 2001, che stabilisce, a norma dell’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, il protocollo della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (6).

(18)

Dovrebbe essere possibile rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione del MER nella misura in cui l’esecuzione leda interessi essenziali riguardanti la sicurezza nazionale, metta in pericolo la fonte delle informazioni o comporti l’uso di informazioni classificate riguardanti attività di intelligence specifiche. Tuttavia, si conviene che tale motivo per il non riconoscimento o la non esecuzione venga addotto soltanto qualora, e nella misura in cui, in un caso nazionale analogo, gli oggetti, i documenti o i dati non sarebbero usati come prove per gli stessi motivi.

(19)

Le disposizioni specifiche di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), in relazione all’articolo 13, paragrafo 1, lettera f), lasciano impregiudicate le modalità e la portata dell’applicazione degli altri motivi di rifiuto di cui all’articolo 13, paragrafo 1.

(20)

È necessario stabilire termini per garantire una cooperazione rapida, efficace e coerente volta ad acquisire oggetti, documenti o dati ai fini del loro utilizzo in procedimenti penali su tutto il territorio dell’Unione europea.

(21)

Ciascuno Stato membro dispone nella propria legislazione di mezzi per impugnare le ragioni di merito alla base delle decisioni intese all’acquisizione di prove, anche in ordine alla necessità e alla proporzionalità, sebbene tali mezzi possano differire da uno Stato membro all’altro e si possano applicare a fasi diverse del procedimento.

(22)

Occorre istituire un meccanismo di valutazione dell’efficacia della presente decisione quadro.

(23)

Poiché l’obiettivo della presente decisione, vale a dire sostituire il sistema di assistenza giudiziaria in materia penale ai fini dell’acquisizione di oggetti, documenti o dati tra gli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri unilateralmente e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, il Consiglio può intervenire, in base al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e sancito all’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. La presente decisione quadro si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)

I dati di carattere personale trattati nell’ambito dell’attuazione della presente decisione quadro saranno protetti in conformità degli strumenti pertinenti, compresi i principi contenuti nella convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 relativa alla protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, nonché dall’ulteriore protezione accordata dalla presente decisione quadro in conformità dell’articolo 23 della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea del 29 maggio 2000 (7).

(25)

Il MER dovrebbe coesistere con le vigenti procedure di assistenza reciproca, ma tale coesistenza dovrebbe essere considerata transitoria fino a quando, conformemente al programma dell’Aia, i tipi di raccolta di prove esclusi dall’ambito di applicazione della presente decisione quadro sono a loro volta oggetto di uno strumento di reciproco riconoscimento la cui adozione offrirà un regime di reciproco riconoscimento completo che sostituirà le procedure di assistenza reciproca.

(26)

Gli Stati membri sono incoraggiati a redigere, nell’interesse proprio e dell’Unione europea, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le disposizioni della presente decisione quadro e i provvedimenti nazionali di attuazione, e a trasmetterli alla Commissione unitamente al testo della legge nazionale di attuazione della presente decisione quadro.

(27)

La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare al capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di eseguire un MER qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che tale mandato sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza od origine etnica, della sua religione, del suo orientamento sessuale, della sua nazionalità, della sua lingua o delle sue opinioni politiche oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

(28)

La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione.

(29)

La presente decisione quadro non osta all’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna conformemente all’articolo 33 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

TITOLO I

MANDATO EUROPEO DI RICERCA DELLE PROVE (MER)

Articolo 1

Definizione del MER e obbligo di darvi esecuzione

1.   Il MER è una decisione giudiziaria emessa da un’autorità competente di uno Stato membro allo scopo di acquisire oggetti, documenti e dati da un altro Stato membro ai fini del loro uso nei procedimenti di cui all’articolo 5.

2.   Gli Stati membri danno esecuzione al MER in base al principio del reciproco riconoscimento e in conformità delle disposizioni della presente decisione quadro.

3.   La presente decisione quadro non ha l’effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 del trattato e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro si intende per:

a)

«Stato di emissione»: lo Stato membro nel quale il MER è stato emesso;

b)

«Stato di esecuzione»: lo Stato membro nel cui territorio gli oggetti, i documenti o i dati sono situati o, nel caso di dati elettronici, direttamente accessibili ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione;

c)

«autorità di emissione»:

i)

un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente, un pubblico ministero; o

ii)

qualsiasi altra autorità giudiziaria definita dallo Stato di emissione che, nel caso specifico, agisca nella sua qualità di autorità inquirente nei procedimenti penali e sia competente a ordinare l’acquisizione dei mezzi di prova nei casi transfrontalieri in base alla legislazione nazionale;

d)

«autorità di esecuzione»: un’autorità competente, in base alla legislazione nazionale di attuazione della presente decisione quadro, a riconoscere o a eseguire il MER conformemente alla presente decisione quadro;

e)

«perquisizione o sequestro»: qualsiasi misura di procedura penale in base alla quale una persona fisica o giuridica è tenuta, per legge, a fornire o partecipare a fornire oggetti, documenti o dati e che, se la persona non vi si conforma, può diventare esecutiva senza il consenso della persona stessa o può dar adito a una sanzione.

Articolo 3

Designazione delle autorità competenti

1.   Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito all’autorità o alle autorità che, a norma del proprio diritto nazionale, sono competenti ai sensi dell’articolo 2, lettere c) e d), allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione.

2.   Gli Stati membri che vogliano avvalersi della possibilità di designare un’autorità centrale o più di un’autorità centrale conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, comunicano al segretariato generale del Consiglio le informazioni relative all’autorità centrale o alle autorità centrali designate. Dette indicazioni sono vincolanti per le autorità dello Stato membro di emissione.

3.   Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

Articolo 4

Ambito di applicazione del MER

1.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, il MER può essere emesso, alle condizioni di cui all’articolo 7, allo scopo di acquisire nello Stato di esecuzione gli oggetti, i documenti o i dati necessari nello Stato di emissione ai fini dei procedimenti di cui all’articolo 5. Il MER riguarda gli oggetti, i documenti e i dati ivi specificati.

2.   Il MER non è emesso allo scopo di richiedere all’autorità di esecuzione di:

a)

condurre interrogatori, raccogliere dichiarazioni o avviare altri tipi di audizioni di indiziati, testimoni, periti o di qualsiasi altra parte;

b)

procedere ad accertamenti corporali o prelevare materiale biologico o dati biometrici direttamente dal corpo di una persona, ivi compresi campioni di DNA o impronte digitali;

c)

acquisire informazioni in tempo reale, ad esempio attraverso l’intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta dell’indiziato o il controllo dei movimenti su conti bancari;

d)

condurre analisi di oggetti, documenti o dati esistenti;

e)

ottenere dati sulle comunicazioni conservati dai fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione.

3.   Lo scambio di informazioni sulle condanne penali estratte dai casellari giudiziari è effettuato ai sensi della decisione 2005/876/GAI del Consiglio, del 21 novembre 2005, relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario (8), e di altri strumenti pertinenti.

4.   Il MER può essere emesso per acquisire gli oggetti, i documenti o i dati di cui al paragrafo 2, laddove tali oggetti, documenti o dati sono già in possesso dell’autorità di esecuzione prima dell’emissione del MER.

5.   Fatto salvo il paragrafo 1, il MER, se indicato dall’autorità di emissione, riguarda anche qualsiasi altro oggetto, documento o dato scoperto dall’autorità di esecuzione nel corso dell’esecuzione del MER e da essa ritenuto, senza ulteriori indagini, pertinente al procedimento ai cui fini è stato emesso il MER.

6.   Fatto salvo il paragrafo 2, il MER, se richiesto dall’autorità di emissione, può riguardare anche la raccolta di dichiarazioni di persone presenti all’atto dell’esecuzione del MER e direttamente collegate all’oggetto dello stesso. Per la raccolta di tali dichiarazioni sono altresì di applicazione le norme pertinenti dello Stato di esecuzione applicabili ai casi nazionali.

Articolo 5

Tipi di procedimenti per i quali può essere emesso un MER

Il MER può essere emesso:

a)

in relazione a procedimenti penali avviati da un’autorità giudiziaria o che saranno presentati alla stessa con riferimento a un illecito penale in base alla legislazione nazionale dello Stato di emissione;

b)

in procedimenti avviati dalle autorità amministrative in relazione a fatti punibili in base alla legislazione nazionale dello Stato di emissione a titolo di violazioni di norme giuridiche e quando la decisione può dar luogo a un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale competente segnatamente in materia penale;

c)

in procedimenti avviati dalle autorità giudiziarie in relazione a fatti punibili in base alla legislazione nazionale dello Stato di emissione perché configurano violazioni di norme giuridiche e quando la decisione può dar luogo a ulteriori procedimenti dinanzi a un organo giurisdizionale competente segnatamente in materia penale;

d)

in collegamento con i procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) relativi a reati o violazioni per i quali una persona giuridica può essere considerata responsabile o punita nello Stato di emissione.

Articolo 6

Contenuto e forma del MER

1.   Il MER di cui al formulario che figura in allegato è completato e firmato dall’autorità di emissione, la quale certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte.

2.   Il MER è compilato o tradotto dallo Stato di emissione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.

Ciascuno Stato membro può, al momento dell’adozione della presente decisione quadro o successivamente, attestare in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio che accetterà i mandati o la traduzione di un mandato in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

TITOLO II

PROCEDURE E GARANZIE PER LO STATO DI EMISSIONE

Articolo 7

Condizioni di emissione del MER

Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché il MER sia emesso soltanto quando l’autorità di emissione è certa che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

ottenere gli oggetti, i documenti o i dati richiesti è necessario e proporzionato ai fini dei procedimenti di cui all’articolo 5;

b)

tali oggetti, documenti o dati possono essere acquisiti in base alla legislazione dello Stato di emissione in un caso analogo, qualora disponibili anche nel territorio dello Stato di emissione, sebbene in applicazione di misure procedurali eventualmente diverse.

Queste condizioni sono valutate soltanto nello Stato di emissione per ogni caso.

Articolo 8

Trasmissione del MER

1.   Il MER può essere trasmesso all’autorità competente di uno Stato membro in cui l’autorità competente dello Stato di emissione abbia motivi legittimi per ritenere che si trovino o, nel caso di dati elettronici, che siano direttamente accessibili in base alla legislazione dello Stato di esecuzione oggetti, documenti o dati pertinenti. Esso è trasmesso senza indugio dall’autorità di emissione all’autorità di esecuzione con ogni mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano allo Stato di esecuzione di stabilirne l’autenticità. Tutte le ulteriori comunicazioni ufficiali sono effettuate direttamente tra l’autorità di emissione e l’autorità di esecuzione.

2.   Ciascuno Stato membro può designare un’autorità centrale o, se previsto dall’ordinamento giuridico nazionale, più di un’autorità centrale per assistere le autorità competenti. Uno Stato membro può, se l’organizzazione del proprio ordinamento giudiziario interno lo rende necessario, affidare alle proprie autorità centrali la trasmissione e la ricezione amministrative del MER e della corrispondenza ufficiale a esso relativa.

3.   Se l’autorità di emissione lo desidera, la trasmissione può essere effettuata mediante il sistema di telecomunicazione protetto della Rete giudiziaria europea.

4.   Qualora non sia nota l’autorità di esecuzione, l’autorità di emissione compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, al fine di ottenere le informazioni dallo Stato di esecuzione.

5.   L’autorità dello Stato di esecuzione che riceva un MER, qualora non sia competente a riconoscerlo e ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, trasmette d’ufficio il MER all’autorità di esecuzione e ne informa l’autorità di emissione.

6.   Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all’autenticità di un documento necessario all’esecuzione del MER è risolta attraverso contatti diretti tra le autorità di emissione e di esecuzione interessate o, se del caso, con l’intervento delle autorità centrali degli Stati membri.

Articolo 9

MER relativo a un MER precedente o a una decisione di blocco dei beni

1.   Quando l’autorità di emissione emette un MER che integra un precedente MER o che dà seguito a una decisione di blocco dei beni trasmessa ai sensi della decisione quadro 2003/577/GAI, lo indica nel MER in conformità del formulario che figura in allegato.

2.   Quando, a norma delle disposizioni in vigore, l’autorità di emissione partecipa all’esecuzione del mandato nello Stato di esecuzione, essa può indirizzare, senza pregiudizio delle dichiarazioni effettuate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, un MER che integra il MER precedente direttamente all’autorità di esecuzione competente mentre è presente in detto Stato.

Articolo 10

Condizioni relative all’utilizzo di dati di carattere personale

1.   I dati di carattere personale acquisiti in applicazione della presente decisione quadro possono essere utilizzati dallo Stato di emissione:

a)

ai fini dei procedimenti per i quali può essere emesso il MER;

b)

ai fini di altri procedimenti giudiziari e amministrativi direttamente connessi con i procedimenti di cui alla lettera a);

c)

ai fini della prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica.

Per qualsiasi altra finalità, diversa da quanto enunciato alle lettere a), b) e c), i dati di carattere personale acquisiti in applicazione della presente decisione quadro possono essere utilizzati soltanto previa autorizzazione dello Stato di esecuzione, salvo che lo Stato di emissione abbia ottenuto il consenso della persona interessata.

2.   A seconda delle circostanze del caso specifico, lo Stato di esecuzione può chiedere allo Stato membro al quale i dati di carattere personale sono stati trasferiti di fornire informazioni sull’uso degli stessi.

3.   Il presente articolo non si applica ai dati di carattere personale acquisiti da uno Stato membro in applicazione della presente decisione quadro e provenienti da tale Stato membro.

TITOLO III

PROCEDURE E GARANZIE PER LO STATO DI ESECUZIONE

Articolo 11

Riconoscimento ed esecuzione

1.   L’autorità di esecuzione riconosce un MER trasmesso conformemente all’articolo 8 senza imporre altre formalità, e prende immediatamente le misure necessarie per la sua esecuzione nello stesso modo in cui un’autorità dello Stato di esecuzione acquisirebbe gli oggetti, i documenti o i dati, a meno che essa non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione previsti nell’articolo 13, ovvero uno dei motivi di rinvio previsti nell’articolo 16.

2.   Lo Stato di esecuzione è competente per scegliere le misure che conformemente alla legislazione nazionale assicurano la messa a disposizione di oggetti, documenti o dati richiesti dal MER e per decidere se è necessario ricorrere a misure coercitive per fornire tale assistenza. Ogni provvedimento reso necessario dal MER è adottato secondo le norme procedurali dello Stato di esecuzione.

3.   Ciascuno Stato membro assicura:

i)

che le misure che sarebbero disponibili in un caso nazionale analogo nello Stato di esecuzione lo siano anche ai fini dell’esecuzione del MER;

e

ii)

che le misure, tra cui perquisizione o sequestro, siano disponibili ai fini dell’esecuzione del MER quando questo è connesso con uno qualsiasi dei reati di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

4.   Se l’autorità di emissione non è un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero e il MER non è stato convalidato da una di tali autorità nello Stato di emissione, l’autorità di esecuzione può, nel caso specifico, decidere di non disporre la perquisizione o il sequestro ai fini dell’esecuzione del MER. Prima di adottare tale decisione, l’autorità di esecuzione consulta l’autorità competente dello Stato di emissione.

5.   Uno Stato membro può, in occasione dell’adozione della presente decisione quadro, procedere a una dichiarazione o a una successiva notifica al segretariato generale del Consiglio, richiedendo tale convalida in tutti i casi in cui l’autorità di emissione non è un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero e laddove le misure necessarie per eseguire il MER debbano essere disposte o controllate da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero a norma della legislazione dello Stato di esecuzione in un caso nazionale analogo.

Articolo 12

Formalità da assolvere nello Stato di esecuzione

L’autorità di esecuzione ottempera alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall’autorità di emissione salvo qualora la presente decisione quadro disponga altrimenti, sempre che le formalità e le procedure indicate non siano in conflitto con i principi di diritto fondamentali dello Stato di esecuzione. Il presente articolo non crea l’obbligo di prendere misure coercitive.

Articolo 13

Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione

1.   Il riconoscimento o l’esecuzione del MER può essere rifiutato nello Stato di esecuzione:

a)

qualora la sua esecuzione sia contraria al principio ne bis in idem;

b)

qualora, nei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 3, il MER si riferisca ad atti che non costituiscono reato a norma della legislazione dello Stato di esecuzione;

c)

qualora non sia possibile eseguire il MER con una qualsiasi delle misure a disposizione dell’autorità di esecuzione nel caso specifico conformemente all’articolo 11, paragrafo 3;

d)

qualora il diritto dello Stato di esecuzione preveda immunità o privilegi che rendono impossibile l’esecuzione dello stesso;

e)

qualora, nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 4 o 5, il MER non sia stato convalidato;

f)

qualora il MER si riferisca ai reati che:

i)

a norma della legislazione dello Stato di esecuzione sono considerati commessi in toto o per una parte importante o essenziale nel suo territorio o in un luogo equiparato al suo territorio; o

ii)

sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione e la legislazione dello Stato di esecuzione non consente l’azione penale per tali reati quando siano stati commessi al di fuori del suo territorio;

g)

qualora, in un caso specifico, la sua esecuzione leda interessi essenziali riguardanti la sicurezza nazionale, metta in pericolo la fonte delle informazioni o comporti l’uso di informazioni classificate riguardanti attività di intelligence specifiche;

h)

qualora il formulario che figura nell’allegato sia incompleto o manifestamente incorretto e non sia stato completato o corretto entro un termine ragionevole stabilito dall’autorità di esecuzione.

2.   La decisione di rifiuto dell’esecuzione o del riconoscimento del MER ai sensi del paragrafo 1 è presa da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di esecuzione. Qualora il MER sia stato emesso da un’autorità giudiziaria di cui all’articolo 2, lettera c), punto ii), e non sia stato convalidato da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione, la decisione può anche essere presa da qualunque altra autorità giudiziaria competente ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione se previsto da tale legislazione.

3.   Qualsiasi decisione a norma del paragrafo 1, lettera f), punto i), in relazione a reati commessi in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, o in un luogo equiparato al suo territorio, è presa dalle autorità competenti di cui al paragrafo 2 in circostanze eccezionali e caso per caso, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso e in particolare stabilendo se una parte importante o essenziale del comportamento si sia verificata nello Stato di emissione, se il MER riguardi un atto che non costituisce reato penale ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione e se per la sua esecuzione sia necessario effettuare perquisizioni e sequestri.

4.   Se intende far ricorso al motivo di rifiuto di cui al paragrafo 1, lettera f), punto i), l’autorità competente consulta l’Eurojust prima di prendere la decisione.

Se l’autorità competente non è d’accordo con il parere dell’Eurojust, gli Stati membri assicurano che essa fornisca i motivi della sua decisione e che il Consiglio ne sia informato.

5.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), g) e h), prima di decidere di non riconoscere o non dare esecuzione, in toto o in parte, a un MER, l’autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con mezzi opportuni l’autorità competente dello Stato di emissione e, nel caso, chiede a quest’ultima di fornirle senza indugio qualsiasi informazione necessaria.

Articolo 14

Doppia incriminazione

1.   Il riconoscimento o l’esecuzione del MER non è subordinato alla verifica della doppia incriminazione se non è necessario effettuare una perquisizione o un sequestro.

2.   Se è necessario effettuare una perquisizione o un sequestro per eseguire il MER, i seguenti reati, qualora siano punibili nello Stato di emissione con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima di almeno tre anni e quali definiti dalla legislazione di detto Stato membro, non sono sottoposti alla verifica della doppia incriminazione in alcuna circostanza:

partecipazione a un’organizzazione criminale,

terrorismo,

tratta di esseri umani,

sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

corruzione,

frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (9),

riciclaggio di proventi di reato,

falsificazione e contraffazione di monete, tra cui l’euro,

criminalità informatica,

criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,

favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali,

omicidio volontario, lesioni personali gravi,

traffico illecito di organi e tessuti umani,

sequestro di persona, sequestro e presa di ostaggi,

razzismo e xenofobia,

rapina organizzata o a mano armata,

traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte,

truffa,

racket ed estorsione,

contraffazione e pirateria in materia di prodotti,

falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,

falsificazione di mezzi di pagamento,

traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita,

traffico illecito di materie nucleari e radioattive,

traffico di veicoli rubati,

violenza sessuale,

incendio doloso,

reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,

dirottamento di aeromobile/nave,

sabotaggio.

3.   Qualora il MER non si riferisca ad alcuno dei reati di cui al paragrafo 2 e l’esecuzione dello stesso comporti il ricorso alla perquisizione o al sequestro, il riconoscimento o l’esecuzione del MER può essere subordinato alla condizione della doppia incriminazione.

In relazione a reati in materia di tasse o imposte, di dogana e di cambio, il riconoscimento o l’esecuzione del mandato non può essere rifiutato a motivo del fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamenti in materia di tasse o imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione.

4.   Il Consiglio esamina ulteriormente la condizione della doppia incriminazione di cui al paragrafo 3 entro il 19 gennaio 2014, alla luce delle informazioni trasmesse al Consiglio stesso.

5.   Il Consiglio può decidere, deliberando all’unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del trattato, di inserire altre categorie di reati nell’elenco di cui al paragrafo 2.

Articolo 15

Scadenze per il riconoscimento, l’esecuzione e il trasferimento

1.   Ciascuno Stato membro adotta le disposizioni necessarie per assicurare il rispetto delle scadenze stabilite nel presente articolo. Se l’autorità di emissione ha indicato nel MER che, a motivo di scadenze procedurali o altre circostanze particolarmente urgenti, è necessario un termine più breve, l’autorità di esecuzione tiene nel massimo conto possibile tale esigenza.

2.   La decisione di rifiuto del riconoscimento o dell’esecuzione è adottata quanto prima possibile e, fatto salvo il paragrafo 4, entro 30 giorni dalla ricezione del MER da parte dell’autorità di esecuzione competente.

3.   Salvo qualora sussistano motivi di rinvio in virtù dell’articolo 16 o gli oggetti, i documenti o i dati che intende acquisire siano già in suo possesso, l’autorità di esecuzione ne prende possesso senza indugio e, fatto salvo il paragrafo 4, non oltre 60 giorni dalla ricezione del MER da parte dell’autorità di esecuzione competente.

4.   Se per l’autorità di esecuzione competente non è possibile, in un caso specifico, rispettare il termine di cui rispettivamente ai paragrafi 2 o 3, tale autorità informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per soddisfare la richiesta.

5.   Salvo quando sia pendente un ricorso presentato a norma dell’articolo 18 o esistano motivi di rinvio in virtù dell’articolo 16, lo Stato di esecuzione trasferisce senza indebito ritardo gli oggetti, i documenti o i dati acquisiti in forza del MER allo Stato di emissione.

6.   Nel trasferire gli oggetti, i documenti o i dati ricevuti, l’autorità di esecuzione indica se pretende che siano rinviati allo Stato di esecuzione non appena cessano di essere necessari per lo Stato di emissione.

Articolo 16

Motivi di rinvio del riconoscimento o dell’esecuzione

1.   Il riconoscimento del MER può essere rinviato nello Stato di esecuzione quando:

a)

il formulario che figura nell’allegato è incompleto o manifestamente scorretto, fino al momento in cui sia stato completato o corretto; oppure

b)

in uno dei casi di cui all’articolo 11, paragrafi 4 o 5, il MER non è stato convalidato, fino al momento in cui sia stata effettuata la convalida.

2.   L’esecuzione del MER può essere rinviata nello Stato di esecuzione quando:

a)

l’esecuzione dello stesso potrebbe pregiudicare un’indagine o un’azione penale in corso, per un periodo di tempo che lo Stato di esecuzione ritenga ragionevole; oppure

b)

gli oggetti, i documenti o i dati in questione sono già utilizzati nell’ambito di un altro procedimento, fino a che non siano più necessari a tale scopo.

3.   La decisione di rinviare il riconoscimento o l’esecuzione del MER a norma dei paragrafi 1 e 2 è presa da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di esecuzione. Qualora il MER sia stato emesso da un’autorità giudiziaria di cui all’articolo 2, lettera c), punto ii), e non sia stato convalidato da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente, un pubblico ministero nello Stato di emissione, la decisione può anche essere presa da qualunque altra autorità giudiziaria competente ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione se previsto da tale legislazione.

4.   Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l’autorità di esecuzione adotta senza indugio le misure necessarie per l’esecuzione del MER e ne informa la pertinente autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta.

Articolo 17

Obbligo di informazione

L’autorità di esecuzione informa l’autorità di emissione:

1)

immediatamente, con qualsiasi mezzo:

a)

se, durante l’esecuzione del MER, l’autorità di esecuzione ritiene, senza ulteriori indagini, che possa essere opportuno ricorrere a misure investigative non previste inizialmente o che non era stato possibile specificare all’atto dell’emissione del MER, per consentire all’autorità di emissione di adottare ulteriori provvedimenti nel caso specifico;

b)

se l’autorità competente dello Stato di esecuzione stabilisce che il MER non è stato eseguito in conformità della legislazione dello Stato di esecuzione;

c)

se l’autorità di esecuzione stabilisce che, nel caso specifico, non può ottemperare alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall’autorità di emissione in conformità dell’articolo 12.

Su richiesta dell’autorità di emissione, l’informazione è confermata senza indugio con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta;

2)

senza indugio, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta:

a)

della trasmissione del MER all’autorità competente responsabile dell’esecuzione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 5;

b)

dell’eventuale decisione presa conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, di rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione del MER, con i motivi che la giustificano;

c)

del rinvio dell’esecuzione o del riconoscimento del MER, dei motivi di tale rinvio e, se possibile, della durata prevista dello stesso;

d)

dell’impossibilità di dare esecuzione al MER in quanto gli oggetti, i documenti o i dati sono scomparsi, sono stati distrutti o non si trovano nel luogo indicato nel MER ovvero, anche dopo aver consultato l’autorità competente dello Stato di emissione, in quanto l’ubicazione degli oggetti, dei documenti o dei dati non risulta indicata con sufficiente precisione.

Articolo 18

Mezzi d’impugnazione

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare che ogni soggetto interessato, compresi i terzi in buona fede, disponga di mezzi d’impugnazione, a tutela dei propri legittimi interessi, contro il riconoscimento e l’esecuzione di un MER a norma dell’articolo 11. Gli Stati membri possono limitare l’impugnazione prevista al presente paragrafo ai casi in cui il MER è eseguito con il ricorso a misure coercitive. L’azione è promossa dinanzi a un organo giurisdizionale nello Stato di esecuzione, in conformità della legislazione di tale Stato.

2.   Le ragioni di merito su cui si basa il MER, compreso il rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 7, possono essere impugnate soltanto mediante un’azione dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di emissione. Lo Stato di emissione assicura l’applicabilità dei mezzi d’impugnazione che sono disponibili in un caso nazionale analogo.

3.   Gli Stati membri assicurano che i termini entro i quali promuovere l’azione di cui ai paragrafi 1 e 2 siano applicati in modo atto a garantire che i soggetti interessati dispongano di un mezzo d’impugnazione effettivo.

4.   Se l’azione è promossa nello Stato di esecuzione, l’autorità giudiziaria dello Stato di emissione è informata di tale azione e dei relativi motivi, affinché possa presentare le argomentazioni che reputa necessarie. Essa è altresì informata dell’esito dell’azione.

5.   L’autorità di emissione e l’autorità di esecuzione prendono le misure atte ad agevolare l’esercizio del diritto di intentare le azioni di cui ai paragrafi 1 e 2, segnatamente fornendo ai soggetti interessati le opportune informazioni.

6.   Lo Stato di esecuzione può sospendere il trasferimento di oggetti, documenti o dati in attesa dell’esito del ricorso.

Articolo 19

Risarcimento

1.   Fatto salvo l’articolo 18, paragrafo 2, se lo Stato di esecuzione, in virtù della legislazione nazionale, è responsabile del danno causato a uno dei soggetti di cui all’articolo 18 dall’esecuzione di un MER che gli è stato trasmesso a norma dell’articolo 8, lo Stato di emissione rimborsa allo Stato di esecuzione gli importi versati a titolo di risarcimento per tale responsabilità alla parte lesa, tranne se e nella misura in cui il danno o parte di esso è imputabile alla condotta dello Stato di esecuzione.

2.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la legislazione nazionale degli Stati membri relativamente ad azioni di risarcimento di danni promosse da persone fisiche o giuridiche.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Controllo dell’effettiva attuazione della presente decisione quadro

1.   Uno Stato membro che nell’esecuzione dei mandati europei di ricerca delle prove abbia incontrato ripetutamente, a motivo di un altro Stato membro, problemi che non è stato possibile risolvere mediante consultazione, ne informa il Consiglio al fine di assisterlo nella valutazione dell’attuazione della presente decisione quadro a livello degli Stati membri.

2.   Il Consiglio procede a un esame, in particolare, dell’applicazione pratica delle disposizioni della presente decisione quadro da parte degli Stati membri.

Articolo 21

Nesso con altri strumenti giuridici

1.   Fatto salvo il paragrafo 2 e senza pregiudizio dell’applicazione degli strumenti giuridici vigenti nelle relazioni tra Stati membri e paesi terzi, la presente decisione quadro coesiste con gli strumenti giuridici vigenti tra gli Stati membri nella misura in cui detti strumenti riguardano richieste di assistenza giudiziaria finalizzate all’acquisizione di prove che rientrano nell’ambito di applicazione della presente decisione quadro.

2.   Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, le autorità di emissione fanno affidamento sul MER qualora gli oggetti, i documenti o i dati richiesti dallo Stato di esecuzione rientrino nell’ambito di applicazione della presente decisione quadro.

3.   Le autorità di emissione possono ricorrere all’assistenza giudiziaria reciproca per ottenere oggetti, documenti o dati che rientrano nell’ambito di applicazione della presente decisione quadro se fanno parte di una più ampia richiesta di assistenza oppure se l’autorità di emissione ritiene che nel caso specifico ciò possa facilitare la cooperazione con lo Stato di esecuzione.

4.   Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali successivamente all’entrata in vigore della presente decisione quadro, nella misura in cui questi consentono di estendere o ampliare gli obiettivi della decisione stessa e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di acquisizione dei mezzi di prova che rientrano nell’ambito di applicazione della presente decisione quadro.

5.   Gli accordi e le intese di cui al paragrafo 4 non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi.

6.   Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 4.

Articolo 22

Disposizioni transitorie

Le richieste di assistenza giudiziaria ricevute prima del 19 gennaio 2011 continuano a essere disciplinate dagli strumenti in vigore sull’assistenza giudiziaria in materia penale.

Articolo 23

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 19 gennaio 2011.

2.   Entro il 19 gennaio 2011 gli Stati membri comunicano al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nei loro rispettivi ordinamenti nazionali gli obblighi che incombono loro in forza della presente decisione quadro.

3.   Uno Stato membro che intenda recepire nella legislazione nazionale il motivo di rifiuto di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera f), ne dà notifica al segretario generale del Consiglio al momento dell’adozione della presente decisione quadro mediante dichiarazione.

4.   La Germania può, mediante una dichiarazione, riservarsi il diritto di subordinare l’esecuzione di un MER alla verifica della doppia incriminazione nei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, riguardanti il terrorismo, la criminalità informatica, il razzismo e la xenofobia, il sabotaggio, il racket e l’estorsione o la truffa se è necessario effettuare una perquisizione o un sequestro per l’esecuzione del MER, salvo se l’autorità di emissione abbia dichiarato che, ai sensi della legislazione dello Stato di emissione, il reato in questione soddisfa i criteri indicati nella dichiarazione.

Qualora intenda avvalersi del presente paragrafo, la Germania notifica una dichiarazione in tal senso al segretario generale del Consiglio all’atto dell’adozione della presente decisione quadro. La dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.   Entro il 19 gennaio 2012 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio indicando in quale misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro, corredata, nel caso, di proposte legislative.

6.   Il segretariato generale del Consiglio notifica agli Stati membri, alla Commissione e all’Eurojust le dichiarazioni rese in applicazione degli articoli 6 e 11 del presente articolo.

Articolo 24

Riesame

1.   Anteriormente al 1o maggio di ogni anno, ciascuno Stato membro informa il Consiglio e la Commissione delle eventuali difficoltà incontrate durante l’anno civile precedente nell’esecuzione del MER relativamente all’articolo 13, paragrafo 1.

2.   All’inizio di ogni anno civile la Germania informa il Consiglio e la Commissione del numero di casi in cui è stato applicato, nel corso dell’anno precedente, il motivo di rifiuto del riconoscimento o di rifiuto dell’esecuzione di cui all’articolo 23, paragrafo 4.

3.   Al massimo entro il 19 gennaio 2014, la Commissione redige una relazione basata sulle informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1 e 2, corredandola delle iniziative che reputa appropriate. In base a detta relazione il Consiglio riesamina la presente decisione quadro per valutare se debbano essere abrogate o modificate le disposizioni seguenti:

articolo 13, paragrafi 1 e 3,

articolo 23, paragrafo 4.

Articolo 25

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 452.

(2)  GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

(3)  GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

(4)  GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

(5)  GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.

(6)  GU C 326 del 21.11.2001, pag. 1.

(7)  GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1.

(8)  GU L 322 del 9.12.2005, pag. 33.

(9)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.


ALLEGATO

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DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Qualora l’esecuzione di un mandato europeo di ricerca delle prove ai sensi della decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all’acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (1), richieda una perquisizione o un sequestro, la Repubblica federale di Germania si riserva il diritto, in virtù dell’articolo 23, paragrafo 4, di tale decisione quadro, di subordinare l’esecuzione alla verifica della doppia incriminazione in caso di reati riguardanti il terrorismo, la criminalità informatica, il razzismo e la xenofobia, il sabotaggio, il racket e l’estorsione nonché la truffa, quali elencati all’articolo 14, paragrafo 2, di detta decisione quadro, a meno che l’autorità di emissione abbia dichiarato che il reato in questione risponde, in base alla legislazione dello Stato di emissione, ai seguenti criteri:

Terrorismo:

un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione della convenzione internazionale relativa alla soppressione degli atti di terrorismo nucleare del 13 aprile 2005, della convenzione internazionale del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo o ai sensi delle convenzioni menzionate nel relativo allegato, oppure

atto punibile a norma della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (2), oppure

un atto vietato ai sensi della risoluzione 1624 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite del 14 settembre 2005.

Criminalità informatica: Reati definiti nella decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione (3), o nella sezione I, titolo I, della Convenzione europea sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001.

Razzismo e xenofobia: Reati definiti nell’azione comune 96/443/GAI del Consiglio del 15 luglio 1996 nell’ambito dell’azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia (4).

Sabotaggio: Atti che provocano illegalmente ed intenzionalmente danni massicci a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.

Racket ed estorsione: Richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione beni, promesse, redditi o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un’alienazione o una quietanza.

Truffa: Ricorso a nomi falsi, a false qualità o a mezzi fraudolenti per abusare della fiducia o della buona fede delle persone al fine di appropriarsi di beni altrui.


(1)  GU L 350 del 30.12.2008, pag. 72.

(2)  GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

(3)  GU L 69 del 16.3.2005, pag. 67.

(4)  GU L 185 del 24.7.1996, pag. 5.


30.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.