ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 97

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
9 aprile 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia

1

 

*

Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (rifusione) ( 1 )

13

 

*

Regolamento (CE) n. 296/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

60

 

*

Regolamento (CE) n. 297/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all’applicazione di principi contabili internazionali, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

62

 

*

Regolamento (CE) n. 298/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

64

 

*

Regolamento (CE) n. 299/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

67

 

*

Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 ( 1 )

72

 

*

Regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che adatta l’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ( 1 )

85

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

9.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 97/1


REGOLAMENTO (CE) N. 294/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che istituisce l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’agenda di Lisbona per la crescita e l’occupazione sottolinea la necessità di instaurare condizioni in grado di incoraggiare gli investimenti nei settori della conoscenza e dell’innovazione in Europa al fine di stimolare la competitività, la crescita e l’occupazione nell’Unione europea.

(2)

La responsabilità di mantenere in Europa una forte base industriale, competitiva e innovativa spetta in primo luogo agli Stati membri. Tuttavia, la natura e l’ampiezza della sfida dell’innovazione nell’Unione europea richiedono anche un’azione a livello comunitario.

(3)

La Comunità dovrebbe dare il suo sostegno per promuovere l’innovazione, in particolare attraverso il settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, il programma quadro per la competitività e l’innovazione, il programma per l’apprendimento permanente e i fondi strutturali.

(4)

È opportuno istituire una nuova iniziativa comunitaria, l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (di seguito denominato «EIT»), per completare le politiche e le iniziative comunitarie e nazionali esistenti, favorendo l’integrazione del triangolo della conoscenza (istruzione superiore, ricerca ed innovazione) in tutta l’Unione europea.

(5)

Il Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006 ha invitato la Commissione ad elaborare una proposta formale relativa alla creazione dell’EIT, da presentare nell’autunno 2006.

(6)

L’EIT dovrebbe principalmente avere l’obiettivo di contribuire allo sviluppo della capacità d’innovazione della Comunità e degli Stati membri associando le attività d’istruzione superiore, ricerca e innovazione ai massimi livelli. In tale contesto, l’EIT dovrebbe facilitare e rafforzare le reti e la cooperazione e creare sinergie tra le comunità dell’innovazione in Europa.

(7)

Le attività dell’EIT dovrebbero affrontare le sfide strategiche che si pongono a lungo termine per l’innovazione in Europa, in particolare nei settori transdisciplinari e/o interdisciplinari, compresi quelli già individuati a livello europeo. In tale contesto, l’EIT dovrebbe promuovere un dialogo periodico con la società civile.

(8)

L’EIT dovrebbe dare la priorità al trasferimento delle sue attività di istruzione superiore, ricerca ed innovazione a vantaggio delle imprese e della loro applicazione commerciale, nonché al sostegno agli avviamenti di imprese, alle scorporazioni e alle piccole e medie imprese (PMI).

(9)

Il funzionamento dell’EIT dovrebbe basarsi essenzialmente su partenariati autonomi di eccellenza tra istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese ed altri soggetti interessati sotto forma di reti strategiche autosufficienti, sostenibili e di lungo periodo nell’ambito del processo innovativo. Tali partenariati dovrebbero essere selezionati dal comitato direttivo dell’EIT in base ad un processo trasparente basato su criteri di eccellenza ed essere designate con il nome di Comunità della conoscenza e dell’innovazione (di seguito denominate «CCI»). Il comitato direttivo dovrebbe inoltre orientare le attività dell’EIT e valutare le attività delle CCI. La composizione del comitato direttivo dovrebbe riflettere un equilibrio tra l’esperienza del mondo delle imprese e del mondo dell’istruzione superiore e/o della ricerca, nonché quella del settore dell’innovazione.

(10)

Per contribuire alla competitività e rafforzare l’attrattiva internazionale dell’economia europea e la sua capacità innovativa, è opportuno che l’EIT e le CCI siano in grado di attrarre organizzazioni partner, ricercatori e studenti provenienti da ogni parte del mondo, anche incoraggiandone la mobilità, nonché di cooperare con gli organismi dei paesi terzi.

(11)

I rapporti tra l’EIT e le CCI dovrebbero essere fondati su accordi contrattuali che stabiliranno i diritti e gli obblighi delle CCI, garantiranno un livello adeguato di coordinamento e delineeranno il meccanismo di controllo e di valutazione delle attività e dei risultati delle CCI.

(12)

È necessario sostenere l’istruzione superiore in quanto parte integrante, ma spesso mancante, di una strategia globale dell’innovazione. L’accordo tra l’EIT e le CCI dovrebbe prevedere che i titoli e i diplomi previsti nell’ambito delle CCI siano rilasciati dagli istituti di istruzione superiore partecipanti, che dovrebbero essere incoraggiati a designarli anche come titoli e diplomi dell’EIT. Mediante le sue attività ed il suo operato l’EIT dovrebbe contribuire a promuovere la mobilità nell’ambito dello Spazio europeo della ricerca e dell’istruzione superiore nonché ad incoraggiare la trasferibilità delle sovvenzioni concesse ai ricercatori ed agli studenti nell’ambito delle CCI. È opportuno realizzare tutte queste attività fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (4).

(13)

L’EIT dovrebbe definire orientamenti chiari e trasparenti per la gestione della proprietà intellettuale, che dovrebbe favorire l’utilizzo della proprietà intellettuale in condizioni adeguate. Tali orientamenti dovrebbero prevedere che si tenga conto dei contributi forniti dalle varie organizzazioni partner delle CCI, indipendentemente dalle loro dimensioni. Nel caso in cui le attività siano state finanziate a titolo dei programmi quadro comunitari per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, si dovrebbero applicare le regole di tali programmi.

(14)

Dovrebbero essere adottate disposizioni opportune per garantire la responsabilità e la trasparenza dell’EIT. Lo statuto dell’EIT dovrebbe contenere regole opportune che disciplinano il suo funzionamento.

(15)

L’EIT dovrebbe avere personalità giuridica e, al fine di garantire la propria autonomia funzionale ed indipendenza, dovrebbe amministrare il proprio bilancio, le cui entrate comprenderanno il contributo della Comunità.

(16)

L’EIT dovrebbe puntare a ricevere un maggiore contributo finanziario da parte del settore privato e dalle entrate generate dalle proprie attività. Si attende pertanto che i settori industriale, finanziario e dei servizi contribuiscano in modo significativo al bilancio dell’EIT e, in particolare, al bilancio delle CCI. Le CCI dovrebbero mirare a massimizzare la quota dei contributi del settore privato. Le CCI e le loro organizzazioni partner dovrebbero pubblicizzare il fatto che le loro attività sono svolte nel contesto dell’EIT e ricevono un contributo finanziario dal bilancio generale dell’Unione europea.

(17)

Il contributo comunitario all’EIT dovrebbe finanziare i costi derivanti dalle attività di istituzione, amministrazione e coordinamento dell’EIT e delle CCI. Al fine di evitare duplicazioni di finanziamenti, tali attività non dovrebbero beneficiare simultaneamente di un contributo proveniente da altri programmi comunitari quali il programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, il programma quadro per la competitività e l’innovazione, il programma per l’apprendimento permanente o dai fondi strutturali. Inoltre, qualora una CCI o le sue organizzazioni partner chiedano direttamente aiuti comunitari a titolo di tali programmi o fondi, tali domande non dovrebbero essere privilegiate rispetto ad altre.

(18)

Si dovrebbe applicare la procedura comunitaria di bilancio per quanto riguarda il cofinanziamento della Comunità e qualunque altra sovvenzione imputabile al bilancio generale dell’Unione europea. La revisione dei conti dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5).

(19)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il periodo 2008-2013, che costituisce, per l’autorità di bilancio, il riferimento privilegiato ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (6).

(20)

L’EIT è un organismo creato dalle Comunità a norma dell’articolo 185, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dovrebbe di conseguenza adottare la sua normativa finanziaria. Dovrebbe pertanto essere applicato all’EIT il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (7).

(21)

L’EIT dovrebbe pubblicare una relazione annuale che presenta le attività svolte durante l’anno solare precedente ed un programma di lavoro triennale aperto, che annuncia le iniziative pianificate e che consente all’EIT di rispondere agli sviluppi interni ed esterni nei settori della scienza, della tecnologia, dell’istruzione superiore, dell’innovazione e di altri settori pertinenti. Tali documenti dovrebbero essere trasmessi per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero essere abilitati ad esprimere un parere in merito al progetto del primo programma di lavoro triennale dell’EIT.

(22)

I settori prioritari strategici ed a lungo termine e le esigenze finanziarie per l’EIT per un periodo di sette anni dovrebbero essere stabiliti in un’agenda strategica per l’innovazione (di seguito denominata «ASI»). Data l’importanza dell’ASI per la politica dell’innovazione comunitaria ed il conseguente significato politico del suo impatto socioeconomico per la Comunità, l’ASI dovrebbe essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione elaborata sulla base di un progetto fornito dall’EIT.

(23)

È opportuno che la Commissione proceda ad una valutazione esterna indipendente del funzionamento dell’EIT, in particolare in preparazione dell’ASI. Se del caso, la Commissione dovrebbe formulare proposte di modifica del presente regolamento.

(24)

È opportuno procedere ad un’attuazione graduale e progressiva dell’EIT in considerazione del suo sviluppo a lungo termine. È necessaria una fase iniziale, con un numero limitato di CCI per valutare adeguatamente il funzionamento dell’EIT e delle CCI e, ove necessario, apportare miglioramenti. Nell’arco di un periodo di diciotto mesi dalla sua creazione il comitato direttivo dovrebbe selezionare due o tre CCI in settori che aiutano l’Unione europea ad affrontare le sfide presenti e future, che potrebbero includere settori quali i cambiamenti climatici, l’energia rinnovabile e la prossima generazione di tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La selezione e la designazione di ulteriori CCI dovrebbe essere consentita dopo l’adozione della prima ASI, che, per tener conto della prospettiva a lungo termine, dovrebbe includere anche le modalità specifiche relative al funzionamento dell’EIT.

(25)

Poiché l’obiettivo dell’azione da intraprendere, vale a dire creare l’EIT, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e del carattere transnazionale, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

È creato un Istituto europeo di innovazione e tecnologia (di seguito denominato «EIT»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, s’intende per:

1)

«innovazione»: il processo, compresi i suoi risultati, attraverso il quale nuove idee rispondono alla domanda della società o dell’economia e generano nuovi prodotti, servizi o modelli d’impresa e organizzativi che sono introdotti con successo in un mercato esistente o che sono in grado di creare nuovi mercati;

2)

«comunità della conoscenza e dell'innovazione» (CCI): un partenariato autonomo tra istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese ed altri soggetti interessati nell’ambito del processo innovativo, sotto forma di rete strategica fondata su una pianificazione congiunta dell’innovazione a medio e lungo termine per realizzare le sfide dell’EIT, qualunque sia la sua forma giuridica specifica;

3)

«Stato partecipante»: uno Stato membro dell’Unione europea o un altro paese che abbia raggiunto un accordo con la Comunità riguardo all’EIT;

4)

«paese terzo»: qualsiasi Stato che non faccia parte degli Stati partecipanti;

5)

«organizzazione partner»: qualunque organizzazione membro di una CCI; in particolare, può trattarsi di istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese pubbliche o private, istituzioni finanziarie, autorità regionali e locali, fondazioni;

6)

«istituto di ricerca»: qualunque soggetto giuridico di diritto pubblico o privato avente tra i suoi principali obiettivi la realizzazione di lavori di ricerca o di sviluppo tecnologico;

7)

«istituti di istruzione superiore»: un’università o qualunque tipo di istituto d’istruzione superiore che, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale, rilasci titoli di studio o diplomi a livello di master o di dottorato, qualunque sia la sua denominazione nel contesto nazionale;

8)

«titoli e diplomi»: qualifiche a livello di master o di dottorato rilasciati da istituti di istruzione superiore partecipanti nell’ambito di attività d’istruzione superiore realizzate in una CCI;

9)

«agenda strategica per l'innovazione» (ASI): documento programmatico che presenta i settori prioritari per le future iniziative dell’EIT, compresa una panoramica sulle attività nell’ambito dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione pianificate per un periodo di sette anni.

Articolo 3

Obiettivo

L’obiettivo dell’EIT è di contribuire alla crescita economica e alla competitività sostenibili in Europa rafforzando la capacità d’innovazione degli Stati membri e della Comunità. L’EIT persegue tale obiettivo promuovendo e integrando l’istruzione superiore, la ricerca e l’innovazione ai massimi livelli.

Articolo 4

Organi dell’EIT

1.   Gli organi dell’EIT sono i seguenti:

a)

un comitato direttivo composto di membri ad alto livello con esperienza nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca, dell’innovazione e delle imprese incaricato della direzione delle attività dell’EIT, della selezione, della designazione e della valutazione delle CCI, nonché dell’adozione di tutte le altre decisioni strategiche;

b)

un comitato esecutivo che supervisiona la gestione dell’EIT e adotta le decisioni necessarie tra una riunione e l’altra del comitato direttivo;

c)

un direttore che rende conto al comitato direttivo della gestione amministrativa e finanziaria dell’EIT e ne costituisce il rappresentante legale;

d)

una funzione interna di revisione contabile, che consiglia il comitato direttivo e il direttore in merito alle strutture di gestione e controllo di tipo finanziario e amministrativo dell’EIT, all’organizzazione dei collegamenti finanziari con le CCI e a qualunque altra questione sottopostagli dal comitato direttivo.

2.   La Commissione può nominare osservatori per partecipare alle riunioni del comitato direttivo.

3.   Le disposizioni dettagliate relative agli organi dell’EIT sono riportate nello statuto dell’EIT allegato al presente regolamento.

Articolo 5

Compiti

1.   Al fine di raggiungere il suo obiettivo, l’EIT:

a)

individua i suoi settori prioritari;

b)

svolge un’attività di sensibilizzazione tra le organizzazioni partner potenziali ed incoraggia la loro partecipazione alle sue attività;

c)

seleziona e designa CCI nei settori prioritari conformemente all’articolo 7 e definisce mediante accordi i diritti e gli obblighi delle CCI, offre loro un sostegno adeguato, applica misure adeguate di controllo della qualità, segue costantemente e valuta periodicamente le loro attività e garantisce un livello appropriato di coordinamento tra di esse;

d)

mobilita i fondi provenienti da fonti pubbliche e private e utilizza le sue risorse a norma del presente regolamento; in particolare, cerca di finanziare una proporzione significativa e crescente del suo bilancio facendo ricorso a fonti private e mediante entrate generate dalle proprie attività;

e)

incoraggia il riconoscimento negli Stati membri dei titoli e dei diplomi che sono rilasciati da istituti di istruzione superiore, che sono organizzazioni partner e che possono essere assimilati a titoli e diplomi dell’EIT;

f)

promuove la diffusione di buone prassi per l’integrazione del triangolo della conoscenza al fine di sviluppare una cultura comune dell’innovazione e del trasferimento di conoscenze;

g)

mira a diventare un organismo di portata mondiale per l’eccellenza nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione;

h)

assicura la complementarietà e la sinergia tra le attività dell’EIT ed altri programmi comunitari.

2.   L’EIT è abilitato a istituire una fondazione (di seguito denominata «la Fondazione EIT») avente l’obiettivo specifico di promuovere e sostenere le attività dell’EIT.

Articolo 6

CCI

1.   Le CCI esercitano, in particolare, le seguenti attività:

a)

attività d’innovazione e investimenti con valore aggiunto europeo integrando pienamente le dimensioni dell’istruzione superiore e della ricerca per raggiungere una massa critica e stimolando la diffusione e lo sfruttamento dei risultati;

b)

ricerca di punta incentrata sull’innovazione in settori che rivestono un interesse fondamentale per l’economia e la società, che si avvalga dei risultati della ricerca europea e nazionale e che presenti il potenziale per rafforzare la competitività dell’Europa a livello internazionale;

c)

attività di istruzione e di formazione a livello di master e di dottorato in discipline aventi un potenziale per soddisfare i futuri bisogni socioeconomici europei e che promuovano lo sviluppo delle competenze in materia d’innovazione, il miglioramento delle competenze manageriali e imprenditoriali e la mobilità dei ricercatori e degli studenti;

d)

la diffusione delle migliori prassi nel settore dell’innovazione incentrate sullo sviluppo di una cooperazione tra il settore dell’istruzione superiore, della ricerca e delle imprese, compresi i settori terziario e finanziario.

2.   Le CCI godono di un’autonomia generale sostanziale per definire la loro organizzazione interna e la composizione, nonché il loro programma preciso e metodi di lavoro. In particolare, le CCI intendono essere aperte a nuovi membri, quando essi apportano un valore aggiunto al partenariato.

3.   La relazione tra l’EIT e ciascuna CCI è fondata su un accordo contrattuale.

Articolo 7

Selezione delle CCI

1.   L’EIT seleziona e designa un partenariato destinato a divenire una CCI secondo una procedura concorrenziale, aperta e trasparente. L’EIT adotta e pubblica i criteri dettagliati per la selezione delle CCI, in base ai principi di eccellenza e di pertinenza in termini di innovazione; esperti esterni e indipendenti partecipano alla procedura di selezione.

2.   Conformemente ai principi enunciati nel paragrafo 1, la selezione di una CCI tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a)

la capacità d’innovazione esistente e potenziale nell’ambito del partenariato, nonché la sua eccellenza nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione;

b)

la capacità del partenariato di raggiungere gli obiettivi dell’ASI;

c)

la capacità del partenariato di garantire un finanziamento autosufficiente, di lungo periodo e sostenibile che includa un contributo sostanziale e crescente del settore privato, dell’industria e dei servizi;

d)

la partecipazione al partenariato di organizzazioni attive nel triangolo della conoscenza dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione;

e)

la dimostrazione di un piano di gestione della proprietà intellettuale adeguato al settore interessato e conforme ai principi e agli orientamenti definiti dall’EIT per la gestione della proprietà intellettuale, compreso il modo in cui si è tenuto conto dei contributi delle varie organizzazioni partner;

f)

misure per sostenere il coinvolgimento del settore privato e la cooperazione con esso, compreso il settore finanziario ed in particolare le PMI, nonché misure di sostegno agli avviamenti di imprese, agli «spin-offs» e alle PMI in vista dello sfruttamento commerciale dei risultati delle attività di CCI;

g)

disponibilità ad interagire con altre organizzazioni e reti al di fuori delle CCI al fine di condividere le buone prassi e l’eccellenza.

3.   La condizione minima per la costituzione di una CCI è la partecipazione di almeno tre organizzazioni partner, stabilite in almeno due Stati membri diversi. Tutte le organizzazioni partner devono essere indipendenti l’una dall’altra, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (8).

4.   Una CCI può includere organizzazioni partner di paesi terzi, fatta salva l’approvazione del comitato direttivo. La maggioranza delle organizzazioni partner che compongono una CCI è stabilita negli Stati membri. Almeno un istituto di istruzione superiore ed una società privata sono parte di ciascuna CCI.

Articolo 8

Titoli e diplomi

1.   I titoli e i diplomi connessi alle attività di istruzione superiore di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), sono conferiti da istituti di istruzione superiore partecipanti conformemente alle normative e alle procedure di convalida nazionali. L’accordo stipulato tra l’EIT e le CCI prevede che tali titoli e diplomi possano anche essere assimilati a titoli e diplomi dell’EIT.

2.   L’EIT incoraggia gli istituti di istruzione superiore partecipanti:

a)

a rilasciare titoli e diplomi congiunti o multipli, che riflettano la natura integrata delle CCI. Tuttavia, essi possono essere rilasciati anche da un singolo istituto di istruzione superiore;

b)

a tenere conto:

i)

delle azioni intraprese dalla Comunità conformemente agli articoli 149 e 150 del trattato;

ii)

delle azioni intraprese nel contesto dello Spazio europeo dell’istruzione superiore.

Articolo 9

Indipendenza dell’EIT e coerenza con le azioni comunitarie, nazionali o intergovernative

1.   L’EIT esercita le sue attività indipendentemente dalle autorità nazionali e dalle pressioni esterne.

2.   L’attività dell’EIT è coerente con le altre azioni e strumenti da attuare a livello comunitario, in particolare nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione.

3.   L’EIT tiene inoltre debitamente conto delle politiche e delle iniziative realizzate a livello regionale, nazionale e intergovernativo al fine di far uso delle migliori prassi, concetti consolidati e risorse esistenti.

Articolo 10

Gestione della proprietà intellettuale

1.   L’EIT adotta orientamenti in materia di gestione della proprietà intellettuale basati, tra l’altro, sul regolamento (CE) n. 1906/2006.

2.   In base a tali orientamenti, le organizzazioni partner di ciascuna CCI concludono tra loro un accordo sulla gestione e sull’utilizzo della proprietà intellettuale che definisce in particolare il modo in cui si terrà conto dei contributi delle varie organizzazioni partner, comprese le PMI.

Articolo 11

Status giuridico

1.   L’EIT è un organismo comunitario ed ha personalità giuridica. In ciascuno Stato membro gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici in virtù della legislazione nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni materiali o immateriali e stare in giudizio.

2.   Si applica all’EIT il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 12

Responsabilità

1.   Solo l’EIT risponde delle proprie obbligazioni.

2.   La responsabilità contrattuale dell’EIT è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile al contratto in questione. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole di arbitrato contenute nei contratti stipulati dall’EIT.

3.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l’EIT risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.

4.   I pagamenti effettuati dall’EIT con riferimento alla responsabilità di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i costi e le spese sostenuti in detto contesto, sono considerati spese dell’EIT e sono coperti dalle risorse dell’EIT.

5.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti avverso l’EIT alle condizioni di cui agli articoli 230 e 232 del trattato.

Articolo 13

Trasparenza e accesso ai documenti

1.   L’EIT garantisce che le sue attività siano esercitate con un elevato livello di trasparenza. In particolare, l’EIT istituisce un sito web accessibile gratuito che fornisce informazioni sulle attività dell’EIT e delle singole CCI.

2.   L’EIT rende pubblico il suo regolamento interno, il suo regolamento finanziario specifico di cui all’articolo 21, paragrafo 1, ed i criteri dettagliati per la selezione delle CCI di cui all’articolo 7 anteriormente al primo invito a presentare proposte per la selezione delle prime CCI.

3.   L’EIT rende pubblico immediatamente il suo programma di lavoro triennale aperto e la relazione di attività annuale di cui all’articolo 15.

4.   Fatti salvi i paragrafi 5 e 6, l’EIT non divulga a terzi le informazioni riservate che riceve e per le quali è stato richiesto ed è giustificato un trattamento riservato.

5.   I membri degli organi dell’EIT sono soggetti all’obbligo di riservatezza stabilito dall’articolo 287 del trattato.

Le informazioni raccolte dall’EIT conformemente al presente regolamento sono soggette al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).

6.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (10), si applica ai documenti detenuti dall’EIT. Il comitato direttivo adotta le modalità pratiche di applicazione di tale regolamento entro sei mesi dalla creazione dell’EIT.

7.   I documenti e le pubblicazioni ufficiali dell’EIT sono tradotti a norma del regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (11). I necessari servizi di traduzione sono assicurati dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea, istituito dal regolamento (CE) n. 2965/1994 (12).

Articolo 14

Risorse finanziarie

1.   L’EIT è finanziato mediante un contributo del bilancio generale dell’Unione europea nell’ambito della dotazione finanziaria di cui all’articolo 19 e di altre fonti private e pubbliche.

2.   Le CCI sono finanziate in particolare, mediante le seguenti fonti:

a)

contributi delle imprese o organizzazioni private, che costituiscono una fonte sostanziale di finanziamento;

b)

contributi del bilancio generale dell’Unione europea;

c)

contributi statutari o volontari degli Stati partecipanti, di paesi terzi o delle loro autorità pubbliche;

d)

lasciti, donazioni e contributi provenienti da individui, istituzioni, fondazioni o qualunque altro organismo nazionale;

e)

ricavi generati dalle attività delle CCI e canoni per diritti di proprietà intellettuale;

f)

ricavi generati da risultati o dotazioni in capitali delle attività dell’EIT, compresi quelli gestiti dalla Fondazione EIT;

g)

contributi di istituzioni o organismi internazionali;

h)

prestiti e contributi della Banca europea per gli investimenti, compresa la possibilità di utilizzare il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi, secondo i criteri di ammissibilità e la procedura di selezione.

I contributi possono essere in natura.

3.   Le modalità per accedere ai fondi provenienti dall’EIT sono definite nel regolamento finanziario dell’EIT di cui all’articolo 21, paragrafo 1.

4.   Il contributo proveniente dal bilancio generale dell’Unione europea per finanziare i costi derivanti dalle attività di istituzione, amministrazione e coordinamento delle CCI è erogato a partire dalla dotazione finanziaria di cui all’articolo 19.

5.   Le CCI o le loro organizzazioni partner possono chiedere un aiuto comunitario, in particolare nell’ambito dei programmi e dei fondi comunitari, conformemente alle rispettive norme e su un piano di parità rispetto ad altre domande. In questo caso, tale aiuto non è concesso per attività già finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea.

Articolo 15

Programmazione e relazione

L’EIT adotta:

a)

un programma di lavoro triennale aperto, fondato sull’ASI, una volta adottata, che indica le principali priorità e iniziative previste, compresa una stima dei bisogni e delle fonti di finanziamento. L’EIT trasmette il programma di lavoro per informazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni;

b)

una relazione annuale entro il 30 giugno di ogni anno. Tale relazione presenta le attività svolte dall’EIT durante l’anno civile precedente e valuta i risultati rispetto agli obiettivi stabiliti e al calendario fissato, i rischi associati alle attività svolte, l’utilizzazione delle risorse e il funzionamento generale dell’EIT.

Articolo 16

Sorveglianza e valutazione dell’EIT

1.   L’EIT garantisce che le sue attività, comprese quelle gestite attraverso le CCI, siano oggetto di una sorveglianza continua e sistematica e di periodiche valutazioni indipendenti, al fine di garantire sia risultati della migliore qualità ed eccellenza scientifica sia una più efficiente utilizzazione delle risorse. I risultati delle valutazioni sono resi pubblici.

2.   Entro il giugno 2011 ed ogni cinque anni dopo l’entrata in vigore di un nuovo quadro finanziario, la Commissione fornisce una valutazione dell’EIT. Basata su una valutazione esterna indipendente, essa consiste nell’esaminare il modo in cui l’EIT svolge la sua missione; verte su tutte le attività dell’EIT e delle CCI e valuta il valore aggiunto dell’EIT, l’impatto, l’efficacia, la sostenibilità, l’efficienza e la pertinenza delle attività realizzate e le loro relazioni e/o complementarietà con le politiche nazionali e comunitarie esistenti, per sostenere l’istruzione superiore, la ricerca e l’innovazione. Tiene conto dei punti di vista delle parti interessate a livello europeo e nazionale.

3.   La Commissione trasmette i risultati della valutazione, unitamente al suo parere e, ove opportuno, a proposte volte a modificare il presente regolamento, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni. Il comitato direttivo prende debitamente in considerazione le conclusioni delle valutazioni nei programmi e nelle operazioni dell’EIT.

Articolo 17

ASI

1.   Entro il 30 giugno 2011 e successivamente ogni sette anni, l’EIT elabora un progetto di ASI della durata di sette anni e la trasmette alla Commissione.

2.   L’ASI definisce i settori prioritari a lungo termine per l’EIT ed include una valutazione del suo impatto socioeconomico e della sua capacità di produrre il miglior valore aggiunto in materia di innovazione. L’ASI tiene conto dei risultati della sorveglianza e della valutazione dell’EIT di cui all’articolo 16.

3.   L’ASI comprende una stima dei bisogni e delle fonti di finanziamento tenuto conto del funzionamento futuro, dello sviluppo a lungo termine e del finanziamento dell’EIT. Contiene altresì un piano finanziario indicativo relativo alla durata del quadro finanziario.

4.   Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio adottano l’ASI conformemente all’articolo 157, paragrafo 3 del trattato.

Articolo 18

Fase iniziale

1.   Entro dodici mesi dalla sua creazione, il comitato direttivo sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione il progetto del primo programma di lavoro triennale aperto di cui all’articolo 15, lettera a). Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione possono ciascuno inviare al comitato direttivo un parere su qualsiasi argomento trattato nel progetto entro tre mesi dalla data di ricezione. Quando tali pareri gli sono inviati, il comitato direttivo risponde entro un termine di tre mesi, indicando gli eventuali adeguamenti apportati alle priorità e alle attività previste.

2.   Entro un periodo di diciotto mesi dalla data di creazione del comitato direttivo l’EIT seleziona e designa due o tre CCI conformemente ai criteri ed alle procedure di cui all’articolo 7.

3.   Entro la fine del 2011 la Commissione sottopone al Parlamento europeo ed al Consiglio la proposta per la prima ASI in base al progetto fornito dall’EIT.

Oltre al contenuto di un’ASI a norma dell’articolo 17, la prima ASI contiene:

a)

specifiche dettagliate e mandato relativo al funzionamento dell’EIT;

b)

modalità della cooperazione tra il comitato direttivo e le CCI;

c)

modalità di finanziamento delle CCI.

4.   Dopo l’adozione della prima ASI a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, il comitato direttivo può selezionare e designare ulteriori CCI conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7.

Articolo 19

Impegni di bilancio

La dotazione finanziaria prevista per l’attuazione del presente regolamento durante il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 è fissata a 308,7 milioni EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

Articolo 20

Elaborazione e adozione del bilancio annuale

1.   Le spese dell’EIT comprendono le spese di personale, di amministrazione, di infrastruttura e di funzionamento. Le spese amministrative sono contenute al minimo.

2.   L’esercizio finanziario corrisponde all’anno civile.

3.   Il direttore stabilisce una stima delle entrate e delle spese dell’EIT per l’esercizio finanziario seguente e la trasmette al comitato direttivo.

4.   Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

5.   Il comitato direttivo adotta il progetto di stato di previsione accompagnato da un progetto di tabella dell’organico e dal programma di lavoro triennale aperto preliminare e li trasmette entro il 31 marzo alla Commissione.

6.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea le stime che ritiene necessarie per l’importo della sovvenzione da imputare al bilancio generale.

7.   L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione all’EIT.

8.   Il comitato direttivo adotta il bilancio dell’EIT, che diventa definitivo in seguito all’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se opportuno, esso è adeguato di conseguenza.

9.   Il comitato direttivo comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio dell’EIT, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l’affitto o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

10.   Qualunque modifica sostanziale del bilancio segue la stessa procedura.

Articolo 21

Attuazione e controllo del bilancio

1.   L’EIT adotta il suo regolamento finanziario conformemente all’articolo 185, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, solo se lo richiedono le sue esigenze specifiche di funzionamento e previo consenso della Commissione. Si tiene debitamente conto della necessità di garantire una flessibilità di funzionamento sufficiente per consentire all’EIT di raggiungere i suoi obiettivi e di attrarre e mantenere i partner del settore privato.

2.   Il direttore esegue il bilancio dell’EIT.

3.   La contabilità dell’EIT è consolidata con quella della Commissione.

4.   Su raccomandazione del Consiglio il Parlamento europeo dà scarico sull’esecuzione del bilancio dell’EIT dell’anno n, prima del 30 aprile dell’anno n + 2, al Direttore e al Comitato Direttivo per quanto riguarda la fondazione dell’EIT.

Articolo 22

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   A fini di lotta contro la frode, la corruzione e qualunque altra attività illegale, il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte per la lotta antifrode (OLAF) (13), si applica all’EIT nella sua integralità.

2.   L’EIT aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (14). Il consiglio di amministrazione formalizza tale adesione e adotta le disposizioni necessarie al fine di agevolare lo svolgimento delle indagini interne da parte dell’OLAF.

3.   L’insieme delle decisioni adottate e dei contratti stipulati dall’EIT dovranno prevedere esplicitamente che l’OLAF e la Corte dei conti potranno procedere a ispezioni in loco dei documenti di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno ricevuto fondi comunitari, anche nei locali dei beneficiari finali.

4.   Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alla fondazione dell’EIT.

Articolo 23

Statuto

È adottato lo statuto dell’EIT, quale figura in allegato.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 28.

(2)  GU C 146 del 30.6.2007, pag. 27.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 26 settembre 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 21 gennaio 2008 (GU C 52 E del 26.2.2008, pag. 7) e posizione del Parlamento europeo dell’11 marzo 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1430/2007 della Commissione (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 3).

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

(6)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo interistituzionale modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7).

(7)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(8)  GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

(9)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(10)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(11)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(12)  GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13).

(13)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(14)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.


ALLEGATO

Statuto dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia

Articolo 1

Composizione del comitato direttivo

1.   Il comitato direttivo si compone, da un lato, di membri nominati, garantendo l’equilibrio tra coloro che possiedono un’esperienza nel mondo delle imprese, nel settore dell’istruzione superiore e della ricerca (di seguito denominati «membri nominati») e, d’altro lato, di membri eletti da e tra i membri del personale che esercitano funzioni di istruzione superiore, ricerca ed innovazione, tecniche e amministrative, gli studenti e i dottorandi dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e delle Comunità della conoscenza e dell’informazione (CCI) (di seguito denominati «membri rappresentativi»).

A titolo transitorio, il primo comitato direttivo si compone esclusivamente di membri nominati sino a che possano aver luogo le elezioni dei membri rappresentativi dopo la creazione della prima CCI.

2.   I membri nominati sono diciotto. Essi esercitano un mandato avente una durata di sei anni, non rinnovabile. Sono nominati dalla Commissione secondo una procedura trasparente. La Commissione informa il Parlamento europeo ed il Consiglio in merito alla procedura di selezione e alla nomina definitiva di tali membri del Comitato direttivo.

I membri nominati del primo comitato direttivo sono nominati sulla base di un elenco di potenziali candidati proposto da un comitato d’identificazione ad hoc, che si compone di quattro esperti indipendenti di alto livello nominati dalla Commissione. I membri nominati successivamente sono nominati sulla base di un elenco di potenziali candidati proposto dal comitato direttivo.

3.   La Commissione vigila affinché sia garantito l’equilibrio tra l’esperienza nel settore dell’istruzione superiore, della ricerca, dell’innovazione e delle imprese, nonché tra uomini e donne, e tiene conto dei vari contesti nei quali si iscrivono l’istruzione superiore, la ricerca e l’innovazione in tutto il territorio dell’Unione.

4.   Un terzo dei membri nominati sono sostituiti ogni due anni. Un membro nominato rimasto in carica per un periodo inferiore a quattro anni può essere nominato nuovamente, fatto salvo un limite totale di sei anni di mandato.

Durante un periodo transitorio, dodici membri nominati del comitato direttivo iniziale sono scelti a sorte per un mandato di quattro anni. Al termine del periodo iniziale di quattro anni, sei dei dodici membri di nomina recente sono scelti a sorte per un mandato di quattro anni. Il presidente del comitato direttivo non partecipa a tale processo transitorio.

5.   I membri rappresentativi sono quattro. Essi esercitano un mandato avente una durata di tre anni, rinnovabile una volta. Il loro mandato scade nel caso in cui lascino l’EIT o una CCI. Sono sostituiti secondo la stessa procedura di elezione per il resto del mandato.

6.   Le condizioni e le modalità di elezione e di sostituzione dei membri rappresentativi sono approvate dal comitato direttivo sulla base di una proposta presentata dal direttore prima dell’entrata in funzione della prima CCI. Tale meccanismo garantisce una rappresentanza sufficientemente diversificata e tiene conto dell’evoluzione dell’EIT e delle CCI.

7.   Se un membro del comitato direttivo non è in grado di portare a termine il proprio mandato, un membro supplente è nominato o eletto secondo la stessa procedura del membro uscente al fine di completare il mandato di quest’ultimo.

Articolo 2

Responsabilità del comitato direttivo

1.   I membri del comitato direttivo agiscono nell’interesse dell’EIT, salvaguardandone gli obiettivi e la missione, l’identità e la coerenza, in modo indipendente.

2.   In particolare, il comitato direttivo:

a)

definisce la strategia dell’EIT come stabilita nell’agenda strategica per l’innovazione (ASI), il programma di lavoro triennale aperto, il bilancio, i conti e il bilancio annuali, nonché la sua relazione d’attività annuale, sulla base di una proposta del direttore;

b)

definisce i settori prioritari che richiedono la creazione di CCI;

c)

fornisce un contributo in vista della preparazione dell’ASI;

d)

elabora specifiche dettagliate e un mandato relativi al funzionamento dell’EIT nel quadro dell’ASI, compresi i criteri e le procedure per il finanziamento, la sorveglianza e la valutazione delle attività delle CCI;

e)

seleziona e designa un partenariato come CCI o ritira la designazione se necessario;

f)

garantisce la valutazione continua delle attività delle CCI;

g)

adotta il suo regolamento interno, anche per la selezione delle CCI, quello del comitato esecutivo, nonché il regolamento finanziario specifico dell’EIT;

h)

fissa, con l’accordo della Commissione, onorari appropriati per i membri del comitato direttivo e del comitato esecutivo; tali onorari sono oggetto di una valutazione comparativa in rapporto alle disposizioni analoghe vigenti negli Stati membri;

i)

adotta una procedura per la selezione del comitato esecutivo e del direttore;

j)

nomina e, se necessario, rimuove il direttore ed esercita l’autorità disciplinare su di esso/essa;

k)

nomina il Funzionario Contabile dell’EIT e i membri del comitato esecutivo e della funzione interna di revisione contabile;

l)

crea, ove opportuno, gruppi consultivi il cui mandato può avere una durata determinata;

m)

promuove l’EIT su scala mondiale, in modo da renderlo più attraente e da farne un organismo di livello mondiale per l’eccellenza nell’istruzione superiore, nella ricerca e nell’innovazione;

n)

adotta un codice di buona condotta in materia di conflitti d’interesse;

o)

definisce principi e orientamenti per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale;

p)

istituisce una funzione interna di revisione contabile conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione;

q)

è abilitato a istituire una fondazione (di seguito denominata «la Fondazione EIT») avente l’obiettivo specifico di promuovere e sostenere le attività dell’EIT;

r)

assicura la complementarità e la sinergia tra le attività dell’EIT ed altri programmi comunitari;

s)

decide il regime linguistico dell’EIT tenendo conto dei principi vigenti in materia di multilinguismo e delle esigenze pratiche del suo funzionamento.

3.   Il comitato direttivo può delegare compiti particolari al comitato esecutivo.

4.   Il comitato direttivo elegge il suo presidente tra i membri nominati. Il mandato del presidente ha una durata di tre anni, rinnovabile una volta.

Articolo 3

Funzionamento del comitato direttivo

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il comitato direttivo adotta decisioni a maggioranza semplice di tutti i suoi membri.

Tuttavia, le decisioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), i) e s) e paragrafo 4, richiedono una maggioranza di due terzi di tutti i membri.

2.   I membri rappresentativi non possono votare sulle decisioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere e), g), i), j), k), q) e s).

3.   Il comitato direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l’anno e in sessione straordinaria su convocazione del suo presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Articolo 4

Comitato esecutivo

1.   Il comitato esecutivo si compone di cinque persone, compreso il presidente del comitato direttivo che presiede anche il comitato esecutivo.

I quattro membri diversi dal presidente sono scelti dal comitato direttivo tra i membri nominati del comitato direttivo.

2.   Il comitato esecutivo si riunisce regolarmente, su convocazione del suo presidente o su richiesta del direttore.

3.   Il comitato esecutivo adotta decisioni a maggioranza semplice di tutti i suoi membri.

4.   Il comitato esecutivo:

a)

prepara le riunioni del comitato direttivo;

b)

supervisiona l’esecuzione dell’ASI e del programma di lavoro triennale aperto;

c)

supervisiona la procedura di selezione delle CCI;

d)

adotta tutte le decisioni che gli sono delegate dal comitato direttivo.

Articolo 5

Il direttore

1.   Il direttore è una persona in possesso di un’esperienza specifica e che gode di un’elevata reputazione nei settori di attività dell’EIT. Il direttore è nominato dal comitato direttivo per un mandato di quattro anni. Il comitato direttivo può prorogare tale mandato una volta, per quattro anni, quando ritiene che tale proroga contribuisca meglio alla tutela degli interessi dell’EIT.

2.   Il direttore è incaricato della gestione quotidiana dell’EIT ed è il suo rappresentante legale. Il direttore è responsabile dinanzi al comitato direttivo, cui rende conto costantemente dell’evoluzione delle attività dell’EIT.

3.   In particolare, il direttore:

a)

sostiene il comitato direttivo e il comitato esecutivo nel loro lavoro e assicura il segretariato delle loro riunioni;

b)

elabora un progetto di ASI, un progetto di programma di lavoro triennale aperto, la relazione annuale ed il bilancio annuale affinché siano presentati al comitato direttivo tramite il comitato esecutivo;

c)

amministra il procedimento di selezione delle CCI e vigila affinché le varie tappe di tale procedimento siano realizzate in modo trasparente e obiettivo;

d)

organizza e gestisce le attività dell’EIT;

e)

garantisce l’attuazione di efficaci procedure di sorveglianza e valutazione dei risultati dell’EIT a norma dell’articolo 16 del regolamento;

f)

è incaricato delle questioni amministrative e finanziarie, compresa l’esecuzione del bilancio dell’EIT. Nell’esercizio di tale funzione, il direttore tiene debitamente conto dei pareri ricevuti dalla funzione interna di revisione contabile;

g)

è incaricato di tutte le questioni relative al personale;

h)

sottopone il progetto di bilancio e di conti annuali alla funzione interna di revisione contabile e, successivamente, al comitato direttivo tramite il comitato esecutivo;

i)

vigila al rispetto degli obblighi che incombono all’EIT in virtù dei contratti e degli accordi che esso stipula;

j)

comunica al comitato esecutivo e al comitato direttivo tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 6

Preparazione dell’istituzione della struttura di supporto

Per un periodo transitorio la Commissione provvede al supporto necessario all’istituzione della struttura dell’EIT. A tal scopo, fino alla nomina dei primi membri del Comitato Direttivo, un funzionario nominato dalla Commissione è il rappresentante legale dell’EIT ed è responsabile delle questioni amministrative, finanziarie e del personale, esecuzione del bilancio dell’EIT compresa. Successivamente, il comitato direttivo designa, secondo una procedura trasparente, una persona che adempia tali funzioni o proroga il mandato del funzionario nominato dalla Commissione, fino a quando il direttore non è entrato in carica a seguito della nomina da parte del comitato direttivo, a norma dell’articolo 5. Il comitato direttivo avvia senza indugio la procedura per la selezione del direttore dell’EIT.

Articolo 7

Personale dell’EIT

1.   Il personale dell’EIT si compone di persone impiegate direttamente dall’EIT con contratto a termine. Il direttore e il personale dell’EIT sono soggetti al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

2.   Gli Stati partecipanti o altri datori di lavoro possono distaccare esperti presso l’EIT per un periodo limitato.

Il comitato direttivo adotta disposizioni che consentono ad esperti distaccati dagli Stati partecipanti o da altri datori di lavoro di lavorare presso l’EIT e che ne definiscono diritti e responsabilità.

3.   L’EIT esercita, nei confronti del suo personale, i poteri che incombono all’autorità autorizzata a stipulare i contratti con i membri del personale.

4.   Un membro del personale può essere tenuto a risarcire, totalmente o in parte, gli eventuali danni subiti dall’EIT per colpa personale grave da lui/lei commessa nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle sue funzioni.

Articolo 8

Principi relativi alla valutazione e al controllo delle CCI

L’EIT organizza un controllo continuo e valutazioni periodiche indipendenti dei risultati ottenuti da ciascuna CCI. Tali valutazioni si basano su buone prassi amministrative e su parametri incentrati sui risultati, evitando inutili aspetti formali e procedurali.

Articolo 9

Durata, continuazione e fine di una CCI

1.   Fatti salvi i risultati delle valutazioni periodiche e le specificità di alcuni particolari settori, il periodo di attività di una CCI è in linea di principio di 7-15 anni.

2.   Il comitato direttivo può decidere di prorogare l’attività di una CCI al di là del periodo fissato inizialmente se tale proroga costituisce il mezzo più adeguato di perseguire l’obiettivo dell’EIT.

3.   Se le valutazioni relative ad una CCI evidenziano risultati insufficienti, il comitato direttivo adotta misure appropriate, tra le quali la riduzione, la modifica o il ritiro dell’assistenza finanziaria o la rescissione dell’accordo.

Articolo 10

Scioglimento dell’EIT

In caso di scioglimento dell’EIT, si procede alla sua liquidazione sotto la supervisione della Commissione conformemente alla legislazione applicabile. Gli accordi con le CCI e l’atto recante creazione della fondazione dell’EIT stabiliscono le disposizioni applicabili in tale situazione.


9.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 97/13


REGOLAMENTO (CE) N. 295/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

relativo alle statistiche strutturali sulle imprese

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (3), ha subito diverse e sostanziali modifiche (4). In occasione di nuove modifiche di detto regolamento, è opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.

(2)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 ha istituito un quadro comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie riguardanti la struttura, l’attività, la competitività e la performance delle imprese nella Comunità.

(3)

La decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007 (5), ha adottato il programma che deve rispecchiare le principali priorità politiche della Comunità, costituite dall’unione economica e monetaria, dall’allargamento e dalla competitività dell’Unione europea, dalla politica regionale, dallo sviluppo sostenibile e dall’agenda sociale. Le statistiche relative all’attività economica delle imprese costituiscono una parte essenziale di tale programma.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe, da un lato, prevedere il mantenimento del supporto statistico esistente per le decisioni adottate negli attuali settori di politica e, dall’altro, soddisfare le esigenze che sorgeranno nell’ambito di nuove iniziative politiche comunitarie e dalla revisione permanente delle priorità statistiche e della pertinenza delle statistiche prodotte, al fine di sfruttare al meglio le risorse disponibili e di minimizzare l’onere che grava sui rispondenti. Un’attenzione particolare dovrebbe essere riservata all’impatto sulle imprese delle misure di politica energetica e ambientale della Comunità, come quelle contemplate dal regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 (6). È inoltre opportuno promuovere la cooperazione e lo scambio delle migliori prassi tra gli istituti nazionali di statistica per garantire un uso più efficiente delle fonti di dati amministrative.

(5)

Vi è una crescente necessità di dati sui servizi, in particolare sui servizi alle imprese. Occorrono statistiche per l’analisi economica e la formulazione di politiche riguardanti quello che è il settore più dinamico delle economie moderne, specialmente in termini di potenziale di crescita e creazione di posti di lavoro. Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha messo in evidenza l’importanza dei servizi. La misura del fatturato di ciascun singolo servizio è un presupposto necessario per poter comprendere veramente il ruolo dei servizi nell’economia. Il Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001 ha concluso che la creazione di un mercato interno ben funzionante nel settore dei servizi è una delle principali priorità dell’Europa. Le statistiche sul commercio transfrontaliero dei singoli servizi sono essenziali per monitorare il funzionamento del mercato interno nel settore dei servizi, per valutare la competitività dei servizi e per stimare l’impatto delle barriere sul commercio dei servizi.

(6)

È necessario disporre di dati sulla demografia delle imprese, soprattutto in quanto essi sono un elemento degli indicatori strutturali creati per monitorare i risultati ottenuti nel perseguimento degli obiettivi fissati dalla strategia di Lisbona. Inoltre, occorre disporre di dati armonizzati relativamente alla demografia delle imprese e al suo impatto sull’occupazione per dar fondamento alle raccomandazioni strategiche in materia di sostegno all’imprenditorialità.

(7)

Nell’ambito del quadro statistico occorre inoltre uno strumento flessibile che possa determinare una risposta rapida e tempestiva alle nuove esigenze degli utilizzatori derivanti dal carattere sempre più dinamico, innovativo e complesso dell’economia basata sulla conoscenza. Il collegamento di tali raccolte di dati ad hoc con la raccolta dei dati statistici strutturali sulle imprese conferirebbe un valore aggiunto alle informazioni raccolte in entrambe le indagini e può ridurre l’onere complessivo che grava sui rispondenti evitando la duplicazione della raccolta dei dati.

(8)

È necessario prevedere una procedura per l’adozione di misure di attuazione del presente regolamento in modo da poter chiarire ulteriormente tanto le norme relative alla raccolta e al trattamento statistico dei dati quanto le norme relative al trattamento e alla trasmissione dei risultati.

(9)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(10)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di aggiornare l’elenco delle caratteristiche di cui agli allegati; stabilire la frequenza di elaborazione delle statistiche, le regole per la segnalazione dei dati come «contributi ai soli totali europei» (CETO), il primo anno di riferimento per l’elaborazione di risultati, nonché la ripartizione dei risultati e delle classificazioni da utilizzare e le combinazioni delle classi di ampiezza; aggiornare i periodi di tempo per la trasmissione dei dati; adattare la ripartizione delle attività e dei prodotti alle modifiche o alle revisioni della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE) e della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA); adottare provvedimenti sulla base della valutazione di studi pilota; modificare il limite minimo della popolazione di riferimento nell’allegato VIII; e stabilire i criteri di valutazione della qualità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(11)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire fornire dati armonizzati per quanto riguarda la struttura, l’attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l’attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità.

L’elaborazione delle statistiche ha per oggetto, in particolare, di analizzare:

a)

la struttura e l’evoluzione delle attività delle imprese;

b)

i fattori di produzione utilizzati e gli altri elementi che consentano di misurare l’attività, la competitività e il rendimento delle imprese;

c)

lo sviluppo regionale, nazionale, comunitario e internazionale delle imprese e dei mercati;

d)

la politica delle imprese;

e)

le piccole e medie imprese; e

f)

le caratteristiche specifiche delle imprese in relazione a particolari ripartizioni di attività.

Articolo 2

Ambito d’applicazione

1.   Il presente regolamento si applica a tutte le attività di mercato delle sezioni da B a N e da P a S della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea quale stabilita nel regolamento (CE) n. 1893/2006 (di seguito «NACE Rev. 2»).

2.   L’ambito d’applicazione del presente regolamento comprende le unità statistiche la cui tipologia è definita nella sezione I dell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (8), classificate in una delle attività di cui al paragrafo 1. L’utilizzazione di unità particolari per l’elaborazione delle statistiche è specificata negli allegati del presente regolamento.

Articolo 3

Moduli

1.   Le statistiche da elaborare per i settori di cui all’articolo 1 sono raggruppate in moduli.

2.   Il presente regolamento comprende i seguenti moduli:

a)

un modulo comune per le statistiche strutturali annuali (allegato I);

b)

un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore industriale (allegato II);

c)

un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore del commercio (allegato III);

d)

un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore della costruzione (allegato IV);

e)

un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore delle assicurazioni (allegato V);

f)

un modulo dettagliato per le statistiche strutturali sugli enti creditizi (allegato VI);

g)

un modulo dettagliato per le statistiche strutturali sui fondi pensione (allegato VII);

h)

un modulo dettagliato per le statistiche strutturali sui servizi alle imprese (allegato VIII);

i)

un modulo dettagliato per le statistiche strutturali sulla demografia delle imprese (allegato IX);

j)

un modulo flessibile per condurre una raccolta di dati ad hoc, specifica e circoscritta, sulle caratteristiche delle imprese.

3.   In ogni modulo sono contenute le seguenti informazioni:

a)

le attività per le quali devono essere elaborate le statistiche, desunte dall’ambito d’applicazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

b)

la tipologia di unità statistiche da utilizzare per l’elaborazione delle statistiche, desunta dall’elenco delle unità statistiche di cui all’articolo 2, paragrafo 2;

c)

gli elenchi delle caratteristiche per le quali vanno elaborate le statistiche per i settori di cui all’articolo 1 e i periodi di riferimento di tali caratteristiche;

d)

la frequenza di elaborazione delle statistiche (annuale o pluriennale). In caso di elaborazione pluriennale, essa deve aver luogo almeno ogni dieci anni;

e)

il calendario indicante il primo anno di riferimento per le statistiche da elaborare;

f)

le norme relative alla rappresentatività e alla valutazione della qualità;

g)

il termine per la trasmissione dei risultati a decorrere dalla fine del periodo di riferimento;

h)

la durata massima del periodo transitorio che potrà essere concesso.

4.   L’uso del modulo flessibile di cui al paragrafo 2, lettera j) è pianificato in stretta cooperazione con gli Stati membri. La Commissione decide la portata, l’elenco delle caratteristiche, il periodo di riferimento, le attività da coprire e i requisiti di qualità secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, almeno dodici mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento. La Commissione specifica inoltre la necessità di informazioni e l’impatto della raccolta di dati in termini di oneri a carico delle imprese e di costi per gli Stati membri.

Per ridurre l’onere gravante sulle imprese e i costi per gli Stati membri, l’entità della raccolta di dati è limitata ad un massimo di 20 caratteristiche d’impresa o quesiti, 25 000 imprese rispondenti in tutta l’Unione europea e un’ora e mezzo in media di impegno stimato per singolo rispondente. Le raccolte di dati ad hoc includono una componente rappresentativa di Stati membri. Qualora si necessiti soltanto di risultati a livello europeo, la Commissione può definire una strategia di campionamento europeo per contenere al minimo l’onere e i costi.

I costi della raccolta di dati ad hoc possono essere cofinanziati dalla Commissione mediante procedure definite.

Articolo 4

Studi pilota

1.   La Commissione istituisce una serie di studi pilota che sono condotti dagli Stati membri su base volontaria, secondo quanto precisato negli allegati. La Commissione concede sovvenzioni alle autorità nazionali ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, sulle statistiche comunitarie (9), in seguito ad un invito a presentare proposte.

2.   Gli studi pilota mirano a determinare la pertinenza e la fattibilità della raccolta dei dati. La Commissione valuta i risultati degli studi pilota prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all’onere gravante sulle imprese.

3.   La Commissione informa il Parlamento europeo ed il Consiglio sui risultati degli studi pilota.

4.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo sulla base della valutazione degli studi pilota, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

Articolo 5

Acquisizione dei dati

1.   Gli Stati membri si procurano i dati necessari per la rilevazione delle caratteristiche elencate nei moduli di cui all’articolo 3.

2.   Gli Stati membri, ispirandosi al principio della semplificazione amministrativa, possono procurarsi i dati necessari avvalendosi di una combinazione delle varie fonti specificate in appresso:

a)

indagini obbligatorie: le unità giuridiche, alle quali appartengono o dalle quali sono composte le unità statistiche cui gli Stati membri richiedono di fornire le informazioni, sono obbligate a fornire informazioni corrette e complete nei termini prescritti;

b)

altre fonti che siano almeno equivalenti dal punto di vista della precisione e della qualità;

c)

procedure di stima statistica nei casi in cui una parte delle caratteristiche non sia stata rilevata per tutte le unità.

3.   Al fine di ridurre l’onere che grava sui rispondenti, le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) hanno accesso, entro i limiti e alle condizioni stabiliti da ciascuno Stato membro e dalla Commissione, nei rispettivi settori di competenza, alle fonti di dati amministrative che interessano le varie sfere di attività delle loro amministrazioni pubbliche, nella misura in cui questi dati siano necessari per rispondere ai requisiti di precisione di cui all’articolo 6. Inoltre, per soddisfare gli obblighi di relazione del presente regolamento, si utilizzano possibilmente dati amministrativi adeguati.

4.   Gli Stati membri e la Commissione, nell’ambito delle rispettive competenze, creano le condizioni per un maggior ricorso alla trasmissione elettronica dei dati e alla loro elaborazione automatica.

Articolo 6

Precisione

1.   Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i dati trasmessi rispecchino la struttura della popolazione delle unità statistiche di cui agli allegati.

2.   La valutazione della qualità è effettuata mettendo a confronto i vantaggi derivanti dalla disponibilità dei dati con il costo della raccolta e l’onere gravante sulle imprese, in particolare le piccole imprese.

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni necessarie per la valutazione di cui al paragrafo 2.

Articolo 7

Comparabilità

1.   Sulla base dei dati raccolti e stimati gli Stati membri elaborano risultati comparabili, secondo la ripartizione fissata per ciascun modulo di cui all’articolo 3 e ai rispettivi allegati.

2.   Per consentire l’elaborazione degli aggregati a livello comunitario, gli Stati membri forniscono risultati nazionali secondo i livelli della NACE Rev. 2, indicati negli allegati o determinati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

Articolo 8

Trasmissione dei risultati

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati di cui all’articolo 7, compresi i dati riservati, secondo le vigenti disposizioni comunitarie in materia di trasmissione di dati statistici protetti dal segreto, in particolare il regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio (10). Tali disposizioni comunitarie si applicano nella misura in cui i risultati contengono dati riservati.

2.   I risultati sono trasmessi secondo modalità tecniche adeguate entro un termine a decorrere dalla fine del periodo di riferimento che viene stabilito secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3, per i moduli di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) ad h) e lettera j) e che non può essere superiore a diciotto mesi. Per il modulo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera i), il termine non può essere superiore a trenta mesi o a diciotto mesi, secondo quanto previsto nell’allegato IX, sezione 9. Inoltre, per un numero limitato di risultati preliminari stimati, la trasmissione ha luogo entro un termine a decorrere dalla fine del periodo di riferimento che è fissato secondo tale procedura per i moduli di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a g) e che non può essere superiore a dieci mesi. Per il modulo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera i), il termine relativo ai risultati preliminari non può essere superiore a diciotto mesi.

3.   Al fine di ridurre al minimo l’onere per le imprese e i costi a carico delle autorità statistiche nazionali, gli Stati membri possono contrassegnare con un codice di riconoscimento i dati da utilizzare unicamente come contributi per ottenere un totale europeo («CETO»). Eurostat non pubblica tali dati e gli Stati membri non contrassegnano con il codice di riconoscimento CETO i dati pubblicati su scala nazionale. L’uso del codice CETO dipende dal contributo dei singoli Stati membri al valore aggiunto totale prodotto dal settore delle imprese a livello dell’UE nel modo seguente:

a)

Germania, Francia, Italia e Regno Unito possono trasmettere dati contrassegnati dal codice CETO per livello di classe della NACE Rev. 2 e per classi d’ampiezza ripartite a livello di gruppo NACE Rev. 2. Le celle contrassegnate non possono essere più del 15 %;

b)

Belgio, Danimarca, Irlanda, Grecia, Spagna, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Finlandia e Svezia possono trasmettere dati contrassegnati dal codice CETO per livello di classe della NACE Rev. 2 e per classi d’ampiezza ripartite a livello di gruppo. Le celle contrassegnate non possono essere più del 25 %. Inoltre, se in uno di tali Stati membri una classe della NACE Rev. 2 o una classe d’ampiezza di un gruppo della NACE Rev. 2 rappresentano meno dello 0,1 % del settore delle imprese in detto Stato membro, anche tali dati possono essere trasmessi come dati contrassegnati dal codice CETO;

c)

Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Romania, Slovenia e Repubblica slovacca possono trasmettere dati contrassegnati dal codice CETO per livello di gruppo e classe della NACE Rev. 2 e per classi d’ampiezza ripartite a livello di gruppo NACE Rev. 2. Le celle contrassegnate a livello di gruppo non possono essere più del 25 %.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, in ordine al riesame delle norme relative all’indicazione CETO e al raggruppamento degli Stati membri, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3, entro il 29 aprile 2013 e, successivamente, ogni cinque anni.

Articolo 9

Informazioni sull’attuazione

Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, qualsiasi informazione relativa all’attuazione del presente regolamento negli Stati membri.

Articolo 10

Periodi transitori

1.   Durante i periodi transitori possono essere concesse, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, deroghe alle disposizioni degli allegati, nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano notevoli adeguamenti.

2.   Ad uno Stato membro che si trovi nell’impossibilità di rispettare le disposizioni del presente regolamento a causa delle deroghe concesse nell’ambito del regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici (11), possono essere concessi periodi transitori supplementari per l’elaborazione delle statistiche.

Articolo 11

Misure di attuazione

1.   Le seguenti misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2:

a)

che stabiliscono le definizioni delle caratteristiche e la loro pertinenza per talune attività (articolo 3 e allegato I, sezione 4, punto 2);

b)

che stabiliscono la definizione del periodo di riferimento (articolo 3);

c)

che stabiliscono le modalità tecniche adeguate per la trasmissione dei risultati (articolo 8 e allegato I, sezione 9, punto 2);

d)

che stabiliscono il periodo transitorio e le deroghe alle disposizioni del presente regolamento concesse durante tale periodo (articolo 10, allegato I, sezione 11, allegato II, sezione 10, allegato III, sezione 9, allegato VIII, sezione 8 e allegato IX, sezione 13);

e)

che stabiliscono l’elenco delle caratteristiche da trasmettere utilizzando la classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea quale stabilita nel regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio (12) (di seguito «NACE Rev. 1.1.») per il 2008 e i dettagli concernenti la produzione di risultati (allegato I, sezione 9, punto 2);

f)

che stabiliscono l’uso del modulo flessibile di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera j), e paragrafo 4; e

g)

che stabiliscono le procedure da seguire relativamente alle raccolte di dati ad hoc di cui all’allegato II, sezione 4, punti 3 e 4, all’allegato III, sezione 3, punto 3, e all’allegato IV, sezione 3, punto 3.

2.   Le seguenti misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3:

a)

che aggiornano gli elenchi delle caratteristiche ed i risultati preliminari, sempreché tale aggiornamento, previa valutazione quantitativa, non comporti un aumento delle unità censite e non imponga alle unità un onere sproporzionato rispetto ai risultati previsti (articoli 4 e 8 e allegato I, sezione 6, allegato II, sezione 6, allegato III, sezione 6, allegato IV, sezione 6);

b)

che stabiliscono la frequenza di elaborazione delle statistiche (articolo 3);

c)

che stabiliscono le regole per la segnalazione dei dati contrassegnati dal codice CETO (articolo 8, paragrafo 3);

d)

che stabiliscono il primo anno di riferimento per l’elaborazione di risultati (articolo 8 e allegato I, sezione 5);

e)

che stabiliscono la ripartizione dei risultati, in particolare le classificazioni da utilizzare e le combinazioni delle classi di ampiezza (articolo 7 e allegato VIII, sezione 4, punti 2 e 3, e allegato IX, sezione 8, punti 2 e 3, e allegato IX, sezione 10);

f)

che aggiornano i periodi di tempo per la trasmissione dei dati (articolo 8, allegato I, sezione 8, punto 1, e allegato VI, sezione 7);

g)

che adattano la ripartizione delle attività alle modifiche o alle revisioni della NACE e la disaggregazione dei prodotti alle modifiche o alle revisioni della CPA;

h)

quelle adottate sulla base della valutazione degli studi pilota (articolo 4, paragrafo 4);

i)

che modificano il limite per le popolazioni di riferimento (allegato VIII, sezione 3); e

j)

che stabiliscono i criteri di valutazione della qualità (articolo 6 e allegato I, sezione 6, allegato II, sezione 6, allegato III, sezione 6 e allegato IV, sezione 6).

Articolo 12

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico delle Comunità europee istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (13).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 13

Relazione

1.   La Commissione, entro il 29 aprile 2011 e successivamente ogni tre anni, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle statistiche elaborate ai sensi del presente regolamento ed in particolare sulla loro qualità e sull’onere che grava sulle imprese.

2.   Nelle relazioni di cui al paragrafo 1 la Commissione propone le modifiche che ritiene necessarie.

Articolo 14

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 è abrogato. Anche l’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1893/2006 è abrogato.

2.   I riferimenti al regolamento abrogato s’intendono fatti al presente regolamento a decorrere dall’anno di riferimento 2008 e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato XI. Le disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 restano applicabili per quanto riguarda la raccolta, l’elaborazione e la trasmissione dei dati per gli anni di riferimento fino al 2007 incluso.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 318 del 23.12.2006, pag. 78.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 (GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 139) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2008.

(3)  GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  Cfr. allegato X.

(5)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 787/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).

(6)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1354/2007 del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1).

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(8)  GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(9)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(10)  GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(11)  GU L 196 del 5.8.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(12)  GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

(13)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.


ALLEGATO I

MODULO COMUNE PER LE STATISTICHE STRUTTURALI ANNUALI

SEZIONE 1

Obiettivo

Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l’attività, la competitività e il rendimento delle imprese degli Stati membri.

SEZIONE 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiranno ai settori di cui all’articolo 1, lettere a), b), c) ed e), e, in particolare, all’analisi del valore aggiunto e delle sue principali componenti.

SEZIONE 3

Ambito d’applicazione

1.

Le statistiche sono elaborate per le attività elencate nella sezione 9.

2.

Per le attività indicate nella sezione 10, sono realizzati studi pilota.

SEZIONE 4

Caratteristiche

1.

Gli elenchi delle caratteristiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche.

2.

Le descrizioni corrispondenti alle caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche sulle attività della sezione K della NACE Rev. 2 e che corrispondono il più possibile a quelle elencate nei paragrafi 3, 4 e 5 saranno stabilite secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

3.

Statistiche demografiche annuali:

Codice

Descrizione

Dati strutturali

11 11 0

Numero di imprese

11 21 0

Numero di unità locali

4.

Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche annuali:

Codice

Descrizione

Dati contabili

12 11 0

Fatturato

12 12 0

Valore della produzione

12 15 0

Valore aggiunto al costo dei fattori

12 17 0

Risultato lordo di gestione

13 11 0

Acquisti complessivi di beni e servizi

13 12 0

Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto

13 13 1

Pagamenti per lavoratori di agenzie

13 31 0

Costi del personale

13 32 0

Retribuzioni

13 33 0

Costi della previdenza sociale

Dati relativi al conto capitale

15 11 0

Investimenti lordi in beni materiali

Dati sull’occupazione

16 11 0

Numero di persone occupate

16 13 0

Numero di dipendenti

16 14 0

Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno

5.

Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:

Codice

Descrizione

Dati contabili

13 32 0

Retribuzioni

Dati sull’occupazione

16 11 0

Numero di persone occupate

6.

Per le caratteristiche di cui alla sezione 10 sono realizzati studi pilota.

SEZIONE 5

Primo anno di riferimento

Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche è l’anno civile 2008. I dati saranno elaborati secondo la ripartizione di cui alla sezione 9. Tuttavia, il primo anno di riferimento per il quale vanno elaborate le statistiche relative alle classi d’attività rientranti nei gruppi 64.2, 64.3 e 64.9 e nella divisione 66 della NACE Rev. 2 sarà determinato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

SEZIONE 6

Relazione sulla qualità delle statistiche

Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniranno il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95 %, che la Commissione inserirà nella relazione di cui all’articolo 13, tenendo conto dell’applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Le caratteristiche chiave saranno definite secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

SEZIONE 7

Elaborazione dei risultati

1.

I risultati sono ripartiti secondo le classi che specificano le attività di cui alla sezione 9.

2.

Alcuni risultati sono altresì ripartiti in classi di ampiezza per ogni gruppo di attività di cui alla sezione 9.

3.

I risultati relativi alle statistiche regionali sono ripartiti al livello a due cifre (divisione) della NACE Rev. 2 e al livello 2 della classifica statistica comune delle unità territoriali, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (di seguito «NUTS»).

SEZIONE 8

Trasmissione dei risultati

1.

I risultati sono trasmessi entro diciotto mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento, ad eccezione della classe 64.11 della NACE Rev. 2 e delle attività della NACE Rev. 2 che rientrano negli allegati V, VI e VII. Per la classe di attività 64.11 della NACE Rev. 2 il termine di trasmissione è di dieci mesi. Per le attività che rientrano negli allegati V, VI e VII il termine figura negli allegati suddetti. Tuttavia, il termine di trasmissione dei risultati sulle classi d’attività rientranti nei gruppi 64.2, 64.3 e 64.9 e nella divisione 66 della NACE Rev. 2 sarà determinato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

2.

Ad eccezione delle divisioni 64 e 65 della NACE Rev. 2, i risultati preliminari nazionali o le stime sono trasmessi entro dieci mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento per le statistiche delle imprese elaborate per le caratteristiche seguenti:

Codice

Descrizione

Dati contabili

12 11 0

Fatturato

Dati sull’occupazione

16 11 0

Numero di persone occupate

Tali risultati preliminari o stime devono essere ripartiti al livello a tre cifre (gruppo) della NACE Rev. 2. Per la divisione 66 della NACE Rev. 2, la trasmissione dei risultati preliminari o delle stime sarà determinata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

SEZIONE 9

Ripartizione di attività

1.

Per consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno a decorrere dall’anno di riferimento 2008 i risultati nazionali ripartendoli in base alle classi della NACE Rev. 2, per quanto riguarda le sezioni da B a N e la divisione 95.

2.

Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione le statistiche strutturali sulle imprese concernenti l’anno di riferimento 2008 in conformità sia alla NACE Rev. 1.1 sia alla NACE Rev. 2.

L’elenco delle caratteristiche da trasmettere utilizzando la classificazione NACE Rev. 1.1 e i dettagli concernenti la produzione dei risultati saranno stabiliti secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

SEZIONE 10

Relazioni e studi pilota

1.

La Commissione stabilirà una serie di studi pilota riguardanti attività che rientrano nelle sezioni da P a R e nelle divisioni 94 e 96 della sezione S della NACE Rev. 2 per valutare se sia possibile far rientrare in tali sezioni attività di mercato.

2.

La Commissione stabilirà una serie di studi pilota in merito alle caratteristiche relative ai conti finanziari e agli investimenti immateriali, alle forme di organizzazione del sistema produttivo e alla comparabilità delle statistiche strutturali sulle imprese e sul mercato del lavoro e la produttività. Tali studi pilota saranno adattati alle specificità dei diversi settori.

SEZIONE 11

Periodo transitorio

Ai fini dell’elaborazione delle statistiche sulle caratteristiche 12 17 0, 13 13 1 e 16 14 0, il periodo transitorio non supererà i due anni successivi al primo anno di riferimento (2008) di cui alla sezione 5.


(1)  GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione (GU L 39 del 10.2.2007, pag. 1).


ALLEGATO II

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE INDUSTRIALE

SEZIONE 1

Obiettivo

Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l’attività, la competitività e il rendimento del settore industriale.

SEZIONE 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiranno ai settori di cui all’articolo 1, lettere da a) ad e) e, in particolare:

ad un elenco centrale di statistiche per un’analisi particolareggiata della struttura, dell’attività, della competitività e del rendimento delle attività industriali,

ad un elenco complementare di statistiche per lo studio di aspetti specifici.

SEZIONE 3

Ambito d’applicazione

Le statistiche sono elaborate per tutte le attività di cui alle sezioni B, C, D e E della NACE Rev. 2. Tali sezioni riguardano le attività di estrazione di minerali (B), le attività manifatturiere (C), la fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (D), e la fornitura di acqua, le reti fognarie e le attività di trattamento dei rifiuti e decontaminazione (E). Le statistiche delle imprese si riferiranno alla popolazione di tutte le imprese la cui attività principale è classificata nelle sezioni B, C, D ed E.

SEZIONE 4

Caratteristiche

1.

Gli elenchi delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche e la frequenza della loro elaborazione (annuale o pluriennale). Le statistiche e le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune definito nell’allegato I.

2.

Statistiche demografiche annuali:

Codice

Descrizione

Dati strutturali

11 11 0

Numero di imprese

11 21 0

Numero di unità locali

11 31 0

Numero di unità di attività economica

3.

Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche annuali:

Codice

Descrizione

 

Dati contabili

12 11 0

Fatturato

12 12 0

Valore della produzione

12 13 0

Margine lordo sui beni per la rivendita

12 15 0

Valore aggiunto al costo dei fattori

12 17 0

Risultato lordo di gestione

13 11 0

Acquisti complessivi di beni e servizi

13 12 0

Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto

13 13 1

Pagamenti per lavoratori di agenzie

13 21 3

Variazione delle scorte di prodotti finiti e di lavori in corso prodotti dall’unità

13 31 0

Costi del personale

13 32 0

Retribuzioni

13 33 0

Costi della previdenza sociale

13 41 1

Pagamenti per locazione a lungo termine e leasing operativo di beni

Dati relativi al conto capitale

15 11 0

Investimenti lordi in beni materiali

15 12 0

Investimenti lordi in terreni

15 13 0

Investimenti lordi in edifici e strutture preesistenti

15 14 0

Investimenti lordi nella costruzione e nel restauro di edifici

15 15 0

Investimenti lordi in macchinari e attrezzature

15 21 0

Vendite di beni di investimento materiali

Dati sull’occupazione

16 11 0

Numero di persone occupate

16 13 0

Numero di dipendenti

16 14 0

Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno

16 15 0

Numero di ore prestate dai dipendenti

Ripartizione del fatturato per tipo di attività

18 11 0

Fatturato dell’attività principale al livello a 3 cifre della NACE Rev. 2

Acquisti di prodotti energetici

20 11 0

Acquisti di prodotti energetici (in valore)

Sezioni D ed E escluse

Dati ambientali

21 11 0

Investimenti in attrezzature e impianti per il controllo dell’inquinamento e in accessori speciali antinquinamento (per lo più attrezzature «end of pipe») (1)

 

21 12 0

Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite («tecnologia integrata») (1)

 

4.

Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche pluriennali:

Codice

Descrizione

Dati relativi al conto capitale

15 42 0

Investimenti lordi in concessioni, brevetti, licenze, marchi di fabbrica e simili

15 44 1

Investimenti in software acquisito

Ripartizione del fatturato per tipo di attività

18 12 0

Fatturato delle attività industriali

18 15 0

Fatturato delle attività di servizi

18 16 0

Fatturato delle attività commerciali di acquisto e rivendita nonché delle attività degli intermediari (agenti)

Dati ambientali

21 14 0

Spese correnti complessive per la tutela ambientale (2)

Subfornitura

23 11 0

Pagamenti a subfornitori

5.

Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:

Codice

Descrizione

Dati contabili

13 32 0

Retribuzioni

Dati sull’occupazione

16 11 0

Numero di persone occupate

6.

Caratteristiche del tipo di unità di attività economica per le quali sono elaborate statistiche annuali:

Codice

Descrizione

Dati contabili

12 11 0

Fatturato

12 12 0

Valore della produzione

13 32 0

Retribuzioni

Dati relativi al conto capitale

15 11 0

Investimenti lordi in beni materiali

Dati sull’occupazione

16 11 0

Numero di persone occupate

7.

Per le caratteristiche di cui alla sezione 9 sono realizzati studi pilota.

SEZIONE 5

Primo anno di riferimento

1.

Il primo anno di riferimento per il quale saranno elaborate le statistiche annuali è l’anno civile 2008. I primi anni di riferimento per le statistiche da elaborare con frequenza pluriennale sono specificati in appresso per i codici con i quali le caratteristiche sono elencate:

Anno civile

Codice

2009

15 42 0 e 15 44 1

2008

18 12 0, 18 15 0, 18 16 0 e 23 11 0

2.

Le statistiche pluriennali sono elaborate almeno ogni cinque anni.

3.

Il primo anno di riferimento per il quale vanno elaborate le statistiche sulla caratteristica 21 14 0 è l’anno civile 2010.

4.

Le statistiche sulla caratteristica 21 12 0 vanno elaborate su base annuale. Le statistiche sulla caratteristica 21 14 0 vanno elaborate su base triennale.

SEZIONE 6

Relazione sulla qualità delle statistiche

Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniranno il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95 %, che la Commissione inserirà nella relazione di cui all’articolo 13, tenendo conto dell’applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Le caratteristiche chiave sono definite secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

SEZIONE 7

Elaborazione dei risultati

1.

I risultati per le statistiche, ad eccezione delle caratteristiche 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 e 18 16 0, sono ripartiti al livello a quattro cifre (classe) della NACE Rev. 2.

I risultati relativi alle caratteristiche 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 e 18 16 0 sono ripartiti al livello a tre cifre (gruppo) della NACE Rev. 2.

2.

Alcuni risultati sono altresì ripartiti in classi di ampiezza e al livello a tre cifre (gruppo) della NACE Rev. 2.

3.

I risultati relativi alle statistiche elaborate in base alle unità di attività sono ripartiti al livello a quattro cifre (classe) della NACE Rev. 2.

4.

I risultati relativi alle statistiche regionali sono ripartiti al livello a due cifre (divisione) della NACE Rev. 2 e al livello 2 dei NUTS.

5.

I risultati per le caratteristiche 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0 sono ripartiti in base al livello a due cifre (divisioni) della NACE Rev. 2.

6.

I risultati per le caratteristiche 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0 devono essere ripartiti secondo i seguenti settori ambientali: protezione dell’aria e del clima, gestione delle acque di scarico, gestione dei rifiuti e altre attività di tutela ambientale. I risultati relativi ai settori ambientali saranno ripartiti al livello a due cifre (divisioni) della NACE Rev. 2.

SEZIONE 8

Trasmissione dei risultati

I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento.

Risultati preliminari nazionali o stime vengono trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento, per le statistiche delle imprese di cui alla sezione 4, punto 3, elaborate per le seguenti caratteristiche:

Codice

Descrizione

Dati strutturali

11 11 0

Numero di imprese

Dati contabili

12 11 0

Fatturato

12 12 0

Valore della produzione

13 11 0

Acquisti complessivi di beni e servizi

13 32 0

Retribuzioni

15 11 0

Investimenti lordi in beni materiali

Dati sull’occupazione

16 11 0

Numero di persone occupate

Tali risultati preliminari sono ripartiti al livello a tre cifre (gruppo) della NACE Rev. 2.

SEZIONE 9

Relazioni e studi pilota

Gli Stati membri presenteranno alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per l’elaborazione dei risultati per le seguenti caratteristiche:

Codice

Descrizione

Osservazioni

Dati ambientali

21 11 0

Investimenti in attrezzature e impianti per il controllo dell’inquinamento e in accessori speciali antinquinamento (per lo più attrezzature «end of pipe»)

Ripartizione specifica per l’osservanza del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico

21 12 0

Investimenti in attrezzature e impianti collegati alle tecnologie pulite («tecnologia integrata»)

Ripartizione specifica per l’osservanza del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico

21 14 0

Spese correnti complessive per la tutela ambientale

Ripartizione specifica per le spese derivanti dall’attuazione della politica ambientale dell’UE

Subfornitura

23 12 0

Reddito da subfornitura

 

La Commissione istituirà una serie di studi pilota riguardanti tali caratteristiche.

SEZIONE 10

Periodo transitorio

Ai fini dell’elaborazione delle statistiche sulle caratteristiche 21 12 0 e 21 14 0, il periodo transitorio termina con l’anno di riferimento 2008.


(1)  Se l’importo globale del fatturato o il numero di persone occupate in una divisione nelle sezioni da B ad E della NACE Rev. 2 rappresenta in uno Stato membro meno dell’1 % del totale per la Comunità, le informazioni relative alle caratteristiche 21 11 0 e 21 12 0 in vista dell’elaborazione delle statistiche, possono non essere raccolte ai fini del presente regolamento. Se la politica della Comunità lo richiede, la Commissione può, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, chiedere una raccolta ad hoc di tali dati.

(2)  Se l’importo globale del fatturato o il numero di persone occupate in una divisione nelle sezioni da B ad E della NACE Rev. 2 rappresenta in uno Stato membro meno dell’1 % del totale per la Comunità, le informazioni relative alle caratteristiche 21 14 0 e 21 12 0 in vista dell’elaborazione delle statistiche, possono non essere raccolte ai fini del presente regolamento. Se la politica della Comunità lo richiede, la Commissione può, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, chiedere una raccolta ad hoc di tali dati.


ALLEGATO III

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE DEL COMMERCIO

SEZIONE 1

Obiettivi

Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l’attività, la competitività e il rendimento del settore del commercio.

SEZIONE 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiranno ai settori di cui all’articolo 1, lettere da a) a e) e, in particolare:

alla struttura del commercio e alla sua evoluzione,

all’attività commerciale e alle forme di vendita, nonché ai tipi di rifornimento e di vendita.

SEZIONE 3

Ambito d’applicazione

1.

Le statistiche sono elaborate per tutte le attività di cui alla sezione G della NACE Rev. 2. Tale sezione comprende le attività del commercio all’ingrosso e al dettaglio, le riparazioni di autoveicoli e di motocicli. Le statistiche delle imprese si riferiscono alla popolazione di tutte le imprese la cui attività principale è classificata nella sezione G.

2.

Se il fatturato totale e il numero delle persone occupate in una divisione della sezione G della NACE Rev. 2 rappresentano normalmente, per uno Stato membro, meno dell’1 % del totale della Comunità, l’informazione prevista nel presente allegato che non si trova nell’allegato I può non essere raccolta ai fini del presente regolamento.

3.

Se necessario per esigenze politiche della Comunità, la Commissione può, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, richiedere la raccolta ad hoc dei dati di cui al punto 2.

SEZIONE 4

Caratteristiche

1.

Gli elenchi delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche e la frequenza della loro elaborazione (annuale o pluriennale). Le caratteristiche e le statistiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune definito nell’allegato I.

2.

Statistiche demografiche annuali:

Codice

Descrizione

Dati strutturali

11 11 0

Numero di imprese

11 21 0

Numero di unità locali

3.

Caratteristiche delle imprese per cui sono elaborate statistiche annuali:

Codice

Descrizione

Dati contabili

12 11 0

Fatturato

12 12 0

Valore della produzione

12 13 0

Margine lordo sui beni per la rivendita

12 15 0

Valore aggiunto al costo dei fattori

12 17 0

Risultato lordo di gestione

13 11 0

Acquisti complessivi di beni e servizi

13 12 0

Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto

13 13 1

Pagamenti per lavoratori di agenzia

13 21 0

Variazione delle scorte di beni e servizi

13 21 1

Variazione delle scorte di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto

13 31 0

Costi del personale

13 32 0

Retribuzioni

13 33 0

Costi della previdenza sociale

Dati relativi al conto capitale

15 11 0

Investimenti lordi in beni materiali

15 12 0

Investimenti lordi in terreni

15 13 0

Investimenti lordi in edifici e strutture preesistenti

15 14 0

Investimenti lordi nella costruzione e nel restauro di edifici

15 15 0

Investimenti lordi in macchinari e attrezzature

15 21 0

Vendite di beni di investimento materiali

Dati sull’occupazione

16 11 0

Numero di persone occupate

16 13 0

Numero di dipendenti

16 14 0

Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno

4.

Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche pluriennali:

Codice

Descrizione

Osservazioni

 

Informazioni sulle forme di commercio delle imprese

Unicamente divisione 47

17 32 0

Numero di negozi al dettaglio

 

Ripartizione del fatturato per tipo di attività

18 10 0

Fatturato dell’agricoltura, silvicoltura, pesca e attività industriali

 

18 15 0

Fatturato delle attività di servizi

 

18 16 0

Fatturato delle attività commerciali di acquisto e rivendita nonché delle attività degli intermediari (agenti)

 

Ripartizione del fatturato per tipo di prodotto

18 21 0

Ripartizione del fatturato per prodotto [secondo la sezione G del CPA (1)]

 

5.

Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:

Codice

Descrizione

Dati contabili

13 32 0

Retribuzioni

Dati sull’occupazione

16 11 0

Numero di persone occupate

6.

Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali pluriennali:

Codice

Descrizione

Osservazioni

Dati contabili

12 11 0

Fatturato

Unicamente divisioni 45 e 47

Informazioni sui punti di vendita

17 33 1

Superficie di vendita

Unicamente divisione 47

SEZIONE 5

Primo anno di riferimento

1.

Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali è l’anno civile 2008. I primi anni di riferimento per le statistiche elaborate con frequenza pluriennale sono specificati in appresso per ognuna delle divisioni della NACE Rev. 2 per le quali sono raccolti i dati e per le statistiche regionali pluriennali:

Anno civile

Ripartizione

2012

Divisione 47

2008

Divisione 46

2009

Statistiche regionali

2010

Divisione 45

2.

La frequenza pluriennale è di cinque anni.

SEZIONE 6

Relazione sulla qualità delle statistiche

Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniranno il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95 %, che la Commissione inserirà nella relazione di cui all’articolo 13, tenendo conto dell’applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Le caratteristiche chiave devono essere definite secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

SEZIONE 7

Elaborazione dei risultati

1.

Per permettere l’elaborazione delle aggregazioni comunitarie, gli Stati membri elaborano i risultati della componente nazionale ripartiti secondo le classi della NACE Rev. 2.

2.

Alcuni risultati sono altresì ripartiti in classi di ampiezza per ogni gruppo della NACE Rev. 2.

3.

I risultati relativi alle statistiche regionali sono ripartiti al livello a tre cifre (gruppo) della NACE Rev. 2 e al livello 2 dei NUTS.

4.

L’ambito d’applicazione delle statistiche regionali da elaborare su base pluriennale corrisponde alla popolazione delle unità locali la cui attività principale è classificata nella sezione G. Tuttavia, esso può limitarsi alle unità locali dipendenti dalle imprese classificate nella sezione G della NACE Rev. 2, qualora tale popolazione riguardi oltre il 95 % dell’ambito d’applicazione complessivo. Tale rapporto viene calcolato utilizzando le caratteristiche dell’occupazione disponibili nel registro delle imprese.

SEZIONE 8

Trasmissione dei risultati

1.

I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento.

2.

Risultati preliminari nazionali o stime sono trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento per le statistiche delle imprese elaborate per le seguenti caratteristiche:

Codice

Descrizione

Dati contabili

12 11 0

Fatturato

Dati sull’occupazione

16 11 0

Numero di persone occupate

Tali risultati preliminari sono ripartiti al livello a tre cifre (gruppo) della NACE Rev. 2.

SEZIONE 9

Periodo transitorio

Ai fini dell’elaborazione delle statistiche sulle caratteristiche 13 13 1 e 16 14 0, il periodo transitorio non supererà i due anni successivi al primo anno di riferimento (2008) di cui alla sezione 5.


(1)  Regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea (GU L 342 del 31.12.1993, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.


ALLEGATO IV

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE

SEZIONE 1

Obiettivo

Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l’attività, la competitività e il rendimento del settore della costruzione.

SEZIONE 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiranno ai settori di cui all’articolo 1, lettere da a) a e) e, in particolare:

ad un elenco centrale di statistiche per un’analisi particolareggiata della struttura, dell’attività, della competitività e del rendimento delle attività relative alla costruzione,

ad un elenco complementare di statistiche per lo studio di aspetti specifici.

SEZIONE 3

Ambito d’applicazione

1.

Le statistiche sono elaborate per tutte le attività di cui alla sezione F della NACE Rev. 2. Le statistiche delle imprese riguarderanno la popolazione di tutte le imprese classificate secondo la loro attività principale nella sezione F.

2.

Se l’importo globale del fatturato ed il numero di persone occupate in una divisione della sezione F della NACE Rev. 2 rappresentano, in uno Stato membro, di norma meno dell’1 % del totale per la Comunità, le informazioni previste nel presente allegato e che non sono contemplate nell’allegato I possono non essere raccolte ai fini del presente regolamento.

3.

Se la politica della Comunità lo richiede, la Commissione può, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, richiedere la raccolta ad hoc dei dati di cui al punto 2.

SEZIONE 4

Caratteristiche

1.

Gli elenchi delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche e la frequenza della loro elaborazione (annuale o pluriennale). Le statistiche e le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune definito nell’allegato I.

2.

Statistiche demografiche annuali:

Codice

Descrizione

Dati strutturali

11 11 0

Numero di imprese

11 21 0

Numero di unità locali

3.

Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche annuali:

Codice

Descrizione

Osservazioni

Dati contabili

12 11 0

Fatturato

 

12 12 0

Valore della produzione

 

12 13 0

Margine lordo sui beni per la rivendita

Divisioni 41 e 42 e gruppi 43.1 e 43.9 — facoltativo

12 15 0

Valore aggiunto al costo dei fattori

 

12 17 0

Risultato lordo di gestione

 

13 11 0

Acquisti complessivi di beni e servizi

 

13 12 0

Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto

Divisioni 41 e 42 e gruppi 43.1 e 43.9 — facoltativo

13 13 1

Pagamenti per lavoratori di agenzie

 

13 21 3

Variazione delle scorte di prodotti finiti e di lavori in corso prodotti dall’unità

 

13 31 0

Costi del personale

 

13 32 0

Retribuzioni

 

13 33 0

Costi della previdenza sociale

 

13 41 1

Pagamenti per locazione a lungo termine e leasing operativo di beni

 

Dati relativi al conto capitale

15 11 0

Investimenti lordi in beni materiali

 

15 12 0

Investimenti lordi in terreni

 

15 13 0

Investimenti lordi in edifici e strutture preesistenti

 

15 14 0

Investimenti lordi nella costruzione e nel restauro di edifici

 

15 15 0

Investimenti lordi in macchinari e attrezzature

 

15 21 0

Vendite di beni di investimento materiali

 

Dati sull’occupazione

16 11 0

Numero di persone occupate

 

16 13 0

Numero di dipendenti

 

16 14 0

Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno

 

16 15 0

Numero di ore prestate dai dipendenti

 

Ripartizione del fatturato per tipo di attività

18 11 0

Fatturato dell’attività principale al livello a tre cifre della NACE Rev. 2

 

Acquisti di prodotti energetici

20 11 0

Acquisti di prodotti energetici (in valore)

 

4.

Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche pluriennali:

Codice

Descrizione

Osservazioni

Dati relativi al conto capitale

15 44 1

Investimenti in software acquisito

 

Ripartizione del fatturato per tipo di attività

18 12 1

Fatturato delle attività industriali, esclusa la costruzione

 

18 12 2

Fatturato della costruzione

 

18 15 0

Fatturato delle attività di servizi

 

18 16 0

Fatturato delle attività di acquisto e rivendita nonché delle attività degli intermediari (agenti)

 

18 31 0

Fatturato dell’edilizia

Unicamente divisioni 41 e 42 e gruppi 43.1 e 43.9

18 32 0

Fatturato dell’ingegneria civile

Unicamente divisioni 41 e 42 e gruppi 43.1 e 43.9

Subfornitura

23 11 0

Pagamenti a subfornitori

 

23 12 0

Reddito da subfornitura

 

5.

Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:

Codice

Descrizione

Dati contabili

13 32 0

Retribuzioni

Dati sull’occupazione

16 11 0

Numero di persone occupate

6.

Caratteristiche del tipo di unità di attività economica per le quali sono elaborate statistiche annuali:

Codice

Descrizione

Dati contabili

12 11 0

Fatturato

12 12 0

Valore della produzione

13 32 0

Retribuzioni

15 11 0

Investimenti lordi in beni materiali

Dati sull’occupazione

16 11 0

Numero di persone occupate

SEZIONE 5

Primo anno di riferimento

1.

Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali è l’anno civile 2008. I primi anni di riferimento per le statistiche da elaborare con frequenza pluriennale sono specificati in appresso per i codici con i quali le caratteristiche sono elencate.

Anno civile

Codice

2009

15 44 1

2008

18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0, 18 32 0, 23 11 0 e 23 12 0

2.

Le statistiche pluriennali sono elaborate per lo meno ogni cinque anni.

SEZIONE 6

Relazione sulla qualità delle statistiche

Per ogni caratteristica chiave, gli Stati membri forniranno il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95 %, che la Commissione inserirà nella relazione prevista all’articolo 13, tenendo conto dell’applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Le caratteristiche chiave sono definite secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

SEZIONE 7

Elaborazione dei risultati

1.

I risultati per le statistiche, ad eccezione delle caratteristiche 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 e 18 32 0, sono ripartiti al livello a quattro cifre (classe) della NACE Rev. 2.

I risultati relativi alle caratteristiche 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 e 18 32 0 sono ripartiti al livello a tre cifre (gruppo) della NACE Rev. 2.

2.

Alcuni risultati sono altresì ripartiti in classi di ampiezza e al livello a tre cifre (gruppo) della NACE Rev. 2.

3.

I risultati relativi alle statistiche elaborate in base alle unità di attività sono ripartiti al livello a quattro cifre (classe) della NACE Rev. 2.

4.

I risultati relativi alle statistiche regionali sono ripartiti al livello a due cifre (divisione) della NACE Rev. 2 e al livello 2 dei NUTS.

SEZIONE 8

Trasmissione dei risultati

I risultati sono trasmessi entro diciotto mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento.

Risultati preliminari nazionali o stime sono trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento per le statistiche delle imprese elaborate per le seguenti caratteristiche:

Codice

Descrizione

Dati strutturali

11 11 0

Numero di imprese

Dati contabili

12 11 0

Fatturato

12 12 0

Valore della produzione

13 11 0

Acquisti complessivi di beni e servizi

13 32 0

Retribuzioni

Dati relativi al conto capitale

15 11 0

Investimenti lordi in beni materiali

Dati sull’occupazione

16 11 0

Numero di persone occupate

Tali risultati preliminari sono ripartiti al livello a tre cifre (gruppo) della NACE Rev. 2.

SEZIONE 9

Periodo transitorio

Non può essere concesso un periodo transitorio.


ALLEGATO V

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE DELLE ASSICURAZIONI

SEZIONE 1

Obiettivo

Obiettivo del presente allegato è istituire un ambito comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l’attività, la competitività e il rendimento del settore delle assicurazioni. Il modulo comprende un elenco dettagliato delle caratteristiche in base alle quali saranno elaborate le statistiche, al fine di migliorare la conoscenza dello sviluppo nazionale, comunitario ed internazionale del settore delle assicurazioni.

SEZIONE 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiranno ai settori di cui all’articolo 1, lettere a), b) e c) e, in particolare:

all’analisi dettagliata della struttura, dell’attività, della competitività e del rendimento delle imprese di assicurazione,

allo sviluppo e alla distribuzione del complesso delle imprese e delle imprese per prodotto, tipo di consumatore, attività internazionali, occupazione, investimenti, patrimonio e riserve tecniche.

SEZIONE 3

Ambito d’applicazione

1.

Le statistiche saranno elaborate per tutte le attività di cui alla divisione 65 della NACE Rev. 2, ad eccezione del gruppo 65.3.

2.

Le statistiche da elaborare riguarderanno le seguenti imprese:

imprese di assicurazione non sulla vita: quelle di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 91/674/CEE (1),

imprese di assicurazione sulla vita: quelle di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/674/CEE,

imprese specializzate nella riassicurazione: quelle di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 91/674/CEE,

sottoscrittori Lloyd’s: quelli di cui all’articolo 4 della direttiva 91/674/CEE,

imprese di assicurazione miste: quelle che esercitano attività di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita.

3.

Inoltre, le filiali delle imprese di assicurazione di cui al titolo III delle direttive 73/239/CEE (2) e 2002/83/CE (3), le cui attività rientrano in uno dei gruppi della NACE Rev. 2 di cui al punto 1, saranno trattate come le imprese corrispondenti di cui al punto 2.

4.

Ai fini delle statistiche comunitarie armonizzate gli Stati membri potranno considerare l’esclusione di cui all’articolo 3 della direttiva 73/239/CEE, e all’articolo 3, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, della direttiva 2002/83/CE.

SEZIONE 4

Caratteristiche

1.

Le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune di cui all’allegato I. Le caratteristiche e le statistiche indicate nell’elenco A di cui al punto 3 e nell’elenco B di cui al punto 4 saranno elaborate in base alla sezione 5. Per quanto riguarda le caratteristiche desunte direttamente dai conti annuali, gli esercizi contabili che terminano entro l’anno di riferimento saranno equiparati a detto anno di riferimento.

2.

Negli elenchi A e B le caratteristiche relative alle imprese di assicurazione sulla vita sono contrassegnate dal numero 1, quelle relative alle imprese di assicurazione non sulla vita dal numero 2, quelle relative alle imprese di assicurazione miste dal numero 3, quelle relative alle imprese specializzate in riassicurazione dal numero 4, quelle relative alle attività di assicurazione sulla vita di imprese di assicurazione miste dal numero 5 e quelle relative alle attività di assicurazione non sulla vita (inclusa l’attività di riassicurazione accettata) di imprese di assicurazione miste dal numero 6.

3.

Nell’elenco A figurano le seguenti informazioni:

a)

le caratteristiche di cui all’articolo 6 della direttiva 91/674/CEE riguardanti le imprese di assicurazione sulla vita, le imprese di assicurazione non sulla vita, le imprese di assicurazione miste e le imprese specializzate nella riassicurazione: attivo dello stato patrimoniale: voci C I (terreni e fabbricati utilizzati dall’impresa di assicurazione nell’ambito delle sue attività), C II, C II 1 + C II 3 come aggregato, C II 2 + C II 4 come aggregato, C III, C III 1, C III 2, C III 3, C III 4, C III 5, C III 6 + C III 7 come aggregato, C IV, D; passivo dello stato patrimoniale: voci A, A I, A II + A III + A IV come aggregato, B, C 1 a) (a parte per le attività di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita delle imprese miste), C 2 a) (a parte per le attività di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita delle imprese miste), C 3 a) (a parte per le attività di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita delle imprese miste), C 4 a), C 5, C 6 a), D a), G III (senza la distinzione dei prestiti convertibili), G IV;

b)

le caratteristiche di cui all’articolo 34, parte I, della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione non sulla vita e alle imprese specializzate nella riassicurazione nonché alle attività di assicurazione non sulla vita delle imprese miste: voci 1 a), 1 b), 1 c), 1 d), 2, 4 a) aa), 4 a) bb), 4 b) aa), 4 b) bb), 7 (importo lordo), 7 d), 9, 10 (importo lordo e importo netto a parte);

c)

le caratteristiche di cui all’articolo 34, parte II, della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione sulla vita e alle attività di assicurazione sulla vita delle imprese miste: voci 1 a), 1 b), 1 c) (importo lordo e quote a carico dei riassicuratori a parte), 2, 3, 5 a) aa), 5 a) bb), 5 b) aa), 5 b) bb), 6 a) aa), 6 a) bb), 8 (importo lordo), 8 d), 9, 10, 12, 13 (importo lordo e importo netto a parte);

d)

le caratteristiche di cui all’articolo 34, parte III, della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione sulla vita, di assicurazione non sulla vita, alle imprese miste e alle imprese specializzate nella riassicurazione: voci 3, 4 (unicamente per le imprese di assicurazione sulla vita e imprese miste), 5, 6 (unicamente per imprese di assicurazione non sulla vita, imprese miste e imprese specializzate nella riassicurazione), 7, 8, 9 + 14 + 15 come aggregato, 10 (al lordo delle imposte), 13, 16;

e)

le caratteristiche di cui all’articolo 63 della direttiva 91/674/CEE:

riguardanti le imprese di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita e i rami «vita» e «non vita» delle imprese di assicurazione miste: premi diretti lordi contabilizzati per (sotto)categorie della CPA (livello a cinque cifre e sottocategorie 66.03.21, 66.03.22),

relative alle imprese di assicurazione non sulla vita e al ramo «non vita» delle imprese di assicurazione miste: importo lordo degli oneri relativi ai sinistri, assicurazione diretta, spese lorde di gestione, saldo dell’assicurazione diretta e della riassicurazione, assicurazione diretta, tutte le caratteristiche per (sotto)categoria della CPA (livello a cinque cifre e sottocategorie 66.03.21, 66.03.22),

riguardanti le imprese di assicurazione sulla vita e il ramo «vita» delle imprese di assicurazione miste: premi diretti lordi contabilizzati con la ripartizione di cui al punto II, voce 1 di tale articolo;

f)

le caratteristiche di cui all’articolo 64 della direttiva 91/674/CEE riguardanti le imprese di assicurazione sulla vita, di assicurazione non sulla vita, le imprese di assicurazione miste e quelle specializzate nella riassicurazione: provvigioni per l’attività di assicurazione diretta (escluse le imprese specializzate nella riassicurazione) e attività complessiva di assicurazione;

g)

le caratteristiche supplementari di cui sotto:

Codice

Descrizione

Imprese/attività interessate

Dati strutturali

11 11 0

Numero di imprese

(1, 2, 3, 4)

11 11 1

Numero di imprese ripartito in base allo status giuridico

(1, 2, 3, 4)

11 11 2

Numero di imprese ripartite per classe d’ampiezza dei premi lordi contabilizzati

(1, 2, 3)

11 11 3

Numero di imprese ripartite per classe d’ampiezza delle riserve tecniche lorde

(1)

11 11 5

Numero di imprese per residenza dell’impresa madre

(1, 2, 3, 4)

11 41 0

Numero complessivo ed ubicazione delle filiali in altri paesi

(1, 2, 3)

Dati contabili/parte tecnica del conto profitti e perdite

32 11 4

Premi lordi contabilizzati ripartiti in base allo status giuridico

(1, 2, 4, 5, 6)

32 11 5

Premi diretti lordi contabilizzati ripartiti in base alla residenza dell’impresa madre

(1, 2, 5, 6)

32 11 6

Premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati ripartiti in base alla residenza dell’impresa madre

(1, 2, 4, 6)

32 18 2

Quote a carico dei riassicuratori in materia di premi lordi contabilizzati ripartiti in base alla residenza dell’impresa madre

(1, 2, 4, 5, 6)

32 16 0

Altre voci del conto tecnico, importo lordo

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 0

Saldo di riassicurazione

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 8

Quote a carico dei riassicuratori nell’importo lordo delle altre voci nel conto tecnico

(1, 2, 4, 5, 6)

Dati contabili/parte non tecnica del conto profitti e perdite

32 19 0

Totale parziale II (saldo netto del conto tecnico)

(3)

Dati supplementari relativi al conto profitti e perdite

32 61 4

Spese esterne in beni e servizi

(1, 2, 3, 4)

13 31 0

Costi di personale

(1, 2, 3, 4)

32 61 5

Spese esterne ed interne per la gestione dei sinistri

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 6

Costi di acquisizione

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 7

Spese di amministrazione

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 8

Altri oneri tecnici lordi

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 9

Oneri di gestione degli investimenti

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 1

Proventi da partecipazioni

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 3

Proventi da terreni e fabbricati

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 4

Proventi da altri investimenti

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 5

Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 6

Profitti nel realizzo degli investimenti

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 1

Oneri di gestione degli investimenti, compresi gli oneri di interesse

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 2

Rettifiche di valore sugli investimenti

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 3

Perdite sul realizzo di investimenti

(1, 2, 4, 5, 6)

Dati per prodotto per (sotto)categorie della CPA

33 12 1

Quote a carico dei riassicuratori in materia di premi diretti lordi contabilizzati (livello a cinque cifre, sottocategorie 66.03.21 e 66.03.22)

(1, 2, 5, 6)

Dati sull’internazionalizzazione (ripartizione geografica delle polizze emesse in forza del diritto di stabilimento)

34 31 1

Premi diretti lordi contabilizzati per categoria della CPA (livello a cinque cifre) e per Stato membro

(1, 2, 5, 6)

Dati sull’internazionalizzazione (ripartizione geografica delle polizze emesse in forza del diritto di libera prestazione di servizi)

34 32 1

Premi diretti lordi contabilizzati per categoria della CPA (livello a cinque cifre) e per Stato membro

(1, 2, 5, 6)

Dati sull’occupazione

16 11 0

Numero di persone occupate

(1, 2, 3, 4)

Dati sullo stato patrimoniale (attivo/passivo)

36 30 0

Totale dello stato patrimoniale

(1, 2, 3, 4)

37 33 1

Riserve lorde per sinistri non ancora liquidati, relativi all’assicurazione diretta

(2, 6)

37 30 1

Totale delle riserve tecniche nette

(1, 2, 3, 4)

4.

L’elenco B comprende le seguenti informazioni:

a)

le caratteristiche di cui all’articolo 34, parte I, della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione non sulla vita e alle imprese specializzate nella riassicurazione, nonché al ramo «non vita» delle imprese di assicurazione miste: voci 3, 5, 6, 8;

b)

le caratteristiche di cui all’articolo 34, parte II, della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione sulla vita e al ramo «vita» delle imprese di assicurazione miste: voci 4, 6 b), 7, 11;

c)

le caratteristiche di cui all’articolo 63 della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita e ai rami «vita» e «non vita» delle imprese di assicurazione miste: ripartizione geografica dei premi diretti lordi, contabilizzati nello Stato membro della sede centrale dell’impresa, negli altri Stati membri, negli altri paesi SEE, in Svizzera, negli Stati Uniti, in Giappone o negli altri paesi terzi;

d)

le caratteristiche supplementari di cui sotto:

Codice

Descrizione

Imprese/attività interessate

Osservazioni

Dati contabili/parte tecnica del conto profitti e perdite

32 13 2

Pagamenti lordi relativi a sinistri avvenuti nell’esercizio contabile corrente

(2, 4, 6)

 

Dati sull’internazionalizzazione (in generale)

34 12 0

Ripartizione geografica dei premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati

(1, 2, 4, 5, 6)

 

34 13 0

Ripartizione geografica delle quote a carico dei riassicuratori in materia di premi lordi contabilizzati

(1, 2, 4, 5, 6)

 

Dati sullo stato patrimoniale (attivo/passivo)

36 11 2

Terreni e fabbricati (valore corrente)

(1, 2, 3, 4)

 

36 12 3

Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (valore corrente)

(1, 2, 3, 4)

 

36 13 8

Altri investimenti finanziari (valore corrente)

(1, 2, 3, 4)

 

36 21 0

Investimenti a beneficio di assicurati del ramo «vita» i quali sopportano il rischio dell’investimento — terreni e fabbricati

(1, 3)

 

36 22 0

Investimenti a beneficio di assicurati del ramo «vita» i quali sopportano il rischio dell’investimento — altri investimenti finanziari

(1, 3)

 

37 10 1

Totale del patrimonio, ripartito in base allo status giuridico

(1, 2, 3, 4)

 

37 33 3

Riserve lorde per sinistri non ancora liquidati relativi all’assicurazione diretta, per (sotto)categoria della CPA (livello a cinque cifre) e per le sottocategorie 66.03.21, 66.03.22

(2, 6)

 

Dati residuali

39 10 0

Numero di contratti non ancora liquidati alla fine dell’esercizio contabile, relativamente all’assicurazione diretta per tutti i contratti individuali di assicurazione sulla vita e per le seguenti (sotto)categorie della CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4, 66.03.5

(1, 2, 5, 6)

 

39 20 0

Numero di persone assicurate alla fine dell’esercizio contabile, relativamente all’assicurazione diretta per tutti i contratti collettivi di assicurazione sulla vita e per la seguente sottocategoria della CPA: 66.03.1

(1, 2, 5, 6)

 

39 30 0

Numero di veicoli assicurati alla fine dell’esercizio contabile, relativamente all’assicurazione diretta, per la seguente sottocategoria della CPA: 66.03.2

(2, 6)

Facoltativo

39 40 0

Importo lordo assicurato alla fine dell’esercizio contabile, relativamente all’assicurazione diretta, per le seguenti sottocategorie della CPA: 66.01.1 e 66.01.4

(1, 5)

Facoltativo

39 50 0

Numero di sinistri avvenuti durante l’esercizio contabile, relativamente all’assicurazione diretta, per la seguente sottocategoria della CPA: 66.03.2

(2, 6)

Facoltativo

SEZIONE 5

Primo anno di riferimento

Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali è l’anno civile 2008.

SEZIONE 6

Elaborazione dei risultati

I risultati vanno ripartiti in base alla NACE Rev. 2, livello a quattro cifre (classi).

SEZIONE 7

Trasmissione dei risultati

I risultati saranno trasmessi entro 12 mesi a decorrere dalla fine dell’anno di riferimento per le imprese di cui alla sezione 3, ad eccezione delle imprese specializzate nella riassicurazione, per le quali i risultati saranno trasmessi entro 18 mesi a decorrere dalla fine dell’anno di riferimento.

SEZIONE 8

Comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali

La Commissione comunicherà al comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito dalla decisione 2004/9/CE della Commissione (4) le modalità d’applicazione del presente modulo e tutte le misure di adeguamento agli sviluppi economici e tecnici, riguardanti la raccolta e l’elaborazione statistica dei dati nonché l’elaborazione e la trasmissione dei risultati, da essa adottate in base all’articolo 12.

SEZIONE 9

Periodo transitorio

Non può essere concesso un periodo transitorio.


(1)  Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).

(2)  Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

(3)  Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).

(4)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34.


ALLEGATO VI

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE DEGLI ENTI CREDITIZI

SEZIONE 1

Obiettivo

Obiettivo del presente allegato è quello di istituire un quadro comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l’attività, la competitività e il rendimento nel settore degli enti creditizi. Il presente modulo comprende un elenco particolareggiato di caratteristiche per le quali vanno elaborate statistiche al fine di migliorare le conoscenze in merito all’evoluzione del settore degli enti creditizi a livello nazionale, comunitario e internazionale.

SEZIONE 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiranno ai settori di cui all’articolo 1, lettere a), b) e c), e, in particolare:

ad un’analisi particolareggiata della struttura, dell’attività, della competitività e del rendimento degli enti creditizi,

all’evoluzione e alla distribuzione delle attività globali e delle attività per prodotto, delle attività internazionali, dell’occupazione, del patrimonio nonché di altre attività e passività.

SEZIONE 3

Ambito d’applicazione

1.

Le statistiche devono essere elaborate per le attività degli enti creditizi di cui alle classi 64.19 e 64.92 della NACE Rev. 2.

2.

Le statistiche devono essere elaborate per le attività di tutti gli enti creditizi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (1), ad eccezione delle banche centrali.

3.

Le succursali di enti creditizi di cui all’articolo 38 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (2), le cui attività rientrano nelle classi 64.19 e 64.92 della NACE Rev. 2, devono essere trattate come gli enti creditizi di cui al punto 2.

SEZIONE 4

Caratteristiche

Le caratteristiche figurano in appresso. Le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune di cui all’allegato I. Per quanto riguarda le caratteristiche desunte direttamente dai conti annuali, gli esercizi contabili che terminano entro l’anno di riferimento saranno equiparati a detto anno di riferimento.

L’elenco comprende:

a)

le caratteristiche di cui all’articolo 4 della direttiva 86/635/CEE: per la parte «attivo» dello stato patrimoniale: voce 4; per la parte «passivo» dello stato patrimoniale: aggregato delle voci 2 a) + 2 b), aggregato delle voci 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14;

b)

le caratteristiche di cui all’articolo 27 della direttiva 86/635/CEE: voce 2, aggregato delle voci 3 a) + 3 b) + 3 c), voce 3 a), voce 4, voce 5, voce 6, voce 7, aggregato delle voci 8 a) + 8 b), voce 8 b), voce 10, aggregato delle voci 11 + 12, aggregato delle voci 9 + 13 + 14, aggregato delle voci 15 + 16, voce 19, aggregato delle voci 15 + 20 + 22, voce 23;

c)

le seguenti caratteristiche supplementari:

Codice

Descrizione

Osservazioni

Dati strutturali

11 11 0

Numero di imprese

 

11 11 1

Numero di imprese ripartito in base allo status giuridico

 

11 11 4

Numero di imprese ripartito in base alla sede dell’impresa madre

 

11 11 6

Numero di imprese ripartito in base alle classi d’ampiezza del totale dello stato patrimoniale

 

11 11 7

Numero di imprese ripartito in base alla categoria di enti creditizi

 

11 21 0

Numero di unità locali

 

11 41 1

Numero complessivo di succursali ripartito in base all’insediamento in paesi extra-SEE

 

11 51 0

Numero complessivo di società affiliate finanziarie ripartito in base all’insediamento in altri paesi

 

Dati contabili: conto profitti e perdite

42 11 0

Interessi da ricevere e redditi analoghi

 

42 11 1

Interessi da ricevere e redditi analoghi derivanti da titoli a reddito fisso

 

42 12 1

Interessi da versare e oneri analoghi connessi con obbligazioni emesse

 

12 12 0

Valore della produzione

 

13 11 0

Acquisti complessivi di beni e servizi

 

13 31 0

Costi del personale

 

12 14 0

Valore aggiunto ai prezzi di base

Facoltativo

12 15 0

Valore aggiunto al costo dei fattori

 

15 11 0

Investimenti lordi in beni materiali

 

Dati contabili: stato patrimoniale

43 30 0

Totale dello stato patrimoniale (EC)

 

43 31 0

Totale dello stato patrimoniale ripartito in base alla sede dell’impresa madre

 

43 32 0

Totale dello stato patrimoniale ripartito in base allo status giuridico

 

Dati per prodotto

44 11 0

Interessi da ricevere e redditi analoghi ripartiti per (sotto)categorie della CPA

Facoltativo

44 12 0

Interessi da versare e oneri analoghi ripartiti per (sotto)categorie della CPA

Facoltativo

44 13 0

Commissioni da ricevere ripartite per (sotto)categorie della CPA

Facoltativo

44 14 0

Commissioni da versare ripartite per (sotto)categorie della CPA

Facoltativo

Dati sul mercato interno e sull’internazionalizzazione

45 11 0

Ripartizione geografica del numero complessivo di succursali nel SEE

 

45 21 0

Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi

 

45 22 0

Ripartizione geografica del totale dello stato patrimoniale

 

45 31 0

Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi generati dalle operazioni realizzate a titolo della libera prestazione di servizi (in altri paesi del SEE)

Facoltativo

45 41 0

Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi generati dalle operazioni delle succursali (in paesi extra-SEE)

Facoltativo

45 42 0

Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi generati da operazioni realizzate a titolo della libera prestazione di servizi (in paesi extra-SEE)

Facoltativo

Dati sull’occupazione

16 11 0

Numero di persone occupate

 

16 11 1

Numero di persone occupate ripartito in base alla categoria di enti creditizi

 

16 11 2

Numero di persone occupate di sesso femminile

 

16 13 0

Numero di dipendenti

 

16 13 6

Numero di dipendenti di sesso femminile

 

16 14 0

Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno

 

Dati residui

47 11 0

Numero di conti ripartito per (sotto)categorie della CPA

Facoltativo

47 12 0

Numero di prestiti e di anticipazioni ai clienti ripartito per (sotto)categorie della CPA

Facoltativo

47 13 0

Numero di distributori automatici di banconote (ATM) detenuti dagli enti creditizi

 

d)

le caratteristiche per le quali vanno elaborate statistiche regionali annuali:

Codice

Descrizione

Osservazioni

Dati strutturali

11 21 0

Numero di unità locali

 

Dati contabili

13 32 0

Retribuzioni

Facoltativo

Dati sull’occupazione

16 11 0

Numero di persone occupate

 

SEZIONE 5

Primo anno di riferimento

Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali per le caratteristiche di cui alla sezione 4 è l’anno civile 2008.

SEZIONE 6

Elaborazione dei risultati

1.

I risultati devono essere ripartiti separatamente in base alle classi 64.19 e 64.92 della NACE Rev. 2.

2.

I risultati delle statistiche regionali sono ripartiti secondo il livello a quattro cifre (classi) della NACE Rev. 2 e il livello 1 dei NUTS.

SEZIONE 7

Trasmissione dei risultati

Il termine di trasmissione dei risultati sarà determinato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3, e non supererà un periodo di dieci mesi a decorrere dalla fine dell’anno di riferimento.

SEZIONE 8

Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti

La Commissione informerà il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito dalla decisione 2006/856/CE del Consiglio (3) circa l’attuazione del presente modulo e di tutte le misure d’adeguamento al progresso economico e tecnico in materia di raccolta e di elaborazione statistica dei dati, come pure di elaborazione e di trasmissione dei risultati.

SEZIONE 9

Studi pilota

1.

Per le attività contemplate dal presente allegato, la Commissione istituirà i seguenti studi pilota che devono essere effettuati dagli Stati membri:

a)

informazioni sugli strumenti derivati e sulle voci fuori dallo stato patrimoniale;

b)

informazioni sulle reti di distribuzione;

c)

informazioni necessarie per disaggregare, in prezzo e in volume, le transazioni degli enti creditizi.

2.

Gli studi pilota devono mirare a determinare la pertinenza e la fattibilità della raccolta dei dati, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all’onere gravante sulle imprese.

SEZIONE 10

Periodo transitorio

Non può essere concesso un periodo transitorio.


(1)  GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE.

(2)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE.

(3)  GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21.


ALLEGATO VII

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI SUI FONDI PENSIONE

SEZIONE 1

Obiettivo

Obiettivo del presente allegato è quello di istituire un quadro comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l’attività, la competitività e il rendimento del settore dei fondi pensione. Il presente modulo comprende un elenco particolareggiato di caratteristiche per le quali vanno elaborate statistiche al fine di migliorare le conoscenze in merito all’evoluzione del settore dei fondi pensione a livello nazionale, comunitario e internazionale.

SEZIONE 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiranno ai settori di cui all’articolo 1, lettere a), b) e c), e, in particolare:

ad un’analisi particolareggiata della struttura, dell’attività, della competitività e del rendimento dei fondi pensione,

all’evoluzione e alla distribuzione delle attività globali, delle caratteristiche degli iscritti ai fondi pensione, delle attività internazionali, dell’occupazione, degli investimenti e delle passività.

SEZIONE 3

Ambito d’applicazione

1.

Le statistiche vanno elaborate per tutte le attività di cui al gruppo 65.3 della NACE Rev. 2, che riguarda le attività dei fondi pensione autonomi.

2.

Va elaborata una serie di statistiche per le imprese con fondi pensione non autonomi che rappresentano attività ausiliarie.

SEZIONE 4

Caratteristiche

1.

L’elenco seguente delle caratteristiche indica, ove necessario, i tipi di unità statistica per i quali vanno elaborate le statistiche. Le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune di cui all’allegato I. Per quanto riguarda le caratteristiche desunte direttamente dai conti annuali, gli esercizi contabili che terminano entro l’anno di riferimento devono essere equiparati a detto anno di riferimento.

2.

Caratteristiche demografiche e delle imprese per le quali vanno elaborate statistiche annuali (unicamente per i fondi pensione autonomi):

Codice

Descrizione

Osservazioni

Dati strutturali

11 11 0

Numero di imprese

 

11 11 8

Numero di imprese ripartito in base alla dimensione degli investimenti

 

11 11 9

Numero di imprese ripartito in base alle classi d’ampiezza degli iscritti

 

11 61 0

Numero di forme pensionistiche

Facoltativo

Dati contabili: conto profitti e perdite (entrate e uscite)

12 11 0

Fatturato

 

48 00 1

Contributi pensionistici versati dagli iscritti

 

48 00 2

Contributi pensionistici versati dai datori di lavoro

 

48 00 3

Trasferimenti in entrata

 

48 00 4

Altri contributi pensionistici

 

48 00 5

Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di prestazione definita

 

48 00 6

Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita

 

48 00 7

Contributi pensionistici a piani ibridi

 

48 01 0

Proventi da investimenti (FP)

 

48 01 1

Guadagni e perdite in conto capitale

 

48 02 1

Indennizzi da ricevere

 

48 02 2

Altri redditi (FP)

 

12 12 0

Valore della produzione

 

12 14 0

Valore aggiunto ai prezzi di base

Facoltativo

12 15 0

Valore aggiunto al costo dei fattori

 

48 03 0

Spesa complessiva in materia di pensioni

 

48 03 1

Erogazioni in forma di rendita

 

48 03 2

Erogazioni in forma di capitale

 

48 03 3

Trasferimenti in uscita

 

48 04 0

Variazione netta delle riserve tecniche

 

48 05 0

Premi assicurativi da pagare

 

48 06 0

Totale delle spese d’esercizio

 

13 11 0

Acquisti complessivi di beni e servizi

 

13 31 0

Costi del personale

 

15 11 0

Investimenti lordi in beni materiali

 

48 07 0

Totale delle imposte

 

Dati sullo stato patrimoniale: attivo

48 11 0

Terreni e fabbricati (FP)

 

48 12 0

Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (FP)

 

48 13 0

Azioni ed altri titoli a reddito variabile

 

48 13 1

Azioni quotate su un mercato regolamentato

 

48 13 2

Azioni quotate su un mercato regolamentato specializzato in PMI

 

48 13 3

Azioni non quotate pubblicamente

 

48 13 4

Altri titoli a reddito variabile

 

48 14 0

Unità di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari

 

48 15 0

Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso

 

48 15 1

Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso emessi dalle pubbliche amministrazioni

Facoltativo

48 15 2

Altre obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso

Facoltativo

48 16 0

Quote in investimenti comuni (FP)

 

48 17 0

Prestiti ipotecari ed altri prestiti non classificati altrove

 

48 18 0

Altri investimenti

 

48 10 0

Investimenti complessivi dei fondi pensione

 

48 10 1

Investimenti complessivi nell’impresa promotrice

 

48 10 4

Investimenti complessivi ai valori di mercato

 

48 20 0

Altre attività

 

Dati sullo stato patrimoniale: passivi

48 30 0

Patrimonio

 

48 40 0

Riserve tecniche nette (FP)

 

48 50 0

Altre passività

 

Dati sul mercato interno e sull’internazionalizzazione

48 61 0

Ripartizione geografica del fatturato

 

48 62 0

Azioni ed altri titoli a reddito variabile ripartiti per ubicazione

Facoltativo

48 63 0

Investimenti complessivi ripartiti per ubicazione

Facoltativo

48 64 0

Investimenti complessivi ripartiti in componenti euro e non euro

 

Dati sull’occupazione

16 11 0

Numero di persone occupate

 

Dati residui

48 70 0

Numero di iscritti

 

48 70 1

Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di prestazione definita

 

48 70 2

Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita

 

48 70 3

Numero di iscritti a forme pensionistiche ibride

 

48 70 4

Numero di iscritti attivi

 

48 70 5

Numero di iscritti che hanno abbandonato un regime, ma con diritti pensionistici acquisiti

 

48 70 6

Numero di pensionati

 

3.

Caratteristiche delle imprese per le quali vanno elaborate statistiche annuali (unicamente per imprese con fondi pensione non autonomi):

Codice

Descrizione

Osservazioni

Dati strutturali

11 15 0

Numero di imprese con fondi pensione non autonomi

 

Dati contabili: conto profitti e perdite (entrate e uscite)

48 08 0

Fatturato dei fondi pensione non autonomi

Facoltativo

SEZIONE 5

Primo anno di riferimento

Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali per le caratteristiche di cui alla sezione 4 è l’anno civile 2008.

SEZIONE 6

Elaborazione dei risultati

1.

I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 4, punto 2, sono ripartiti in base al livello a quattro cifre (classi) della NACE Rev. 2.

2.

I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 4, punto 3, sono ripartiti in base al livello di sezione della NACE Rev. 2.

SEZIONE 7

Trasmissione dei risultati

I risultati devono essere trasmessi entro dodici mesi a decorrere dalla fine dell’anno di riferimento.

SEZIONE 8

Comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali

La Commissione comunica al comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali le modalità d’applicazione del presente modulo e tutte le misure di adeguamento agli sviluppi economici e tecnici riguardanti la raccolta e l’elaborazione statistica dei dati, nonché l’elaborazione e la trasmissione dei risultati

SEZIONE 9

Studi pilota

Per le attività contemplate dal presente allegato la Commissione istituirà i seguenti studi pilota che devono essere effettuati dagli Stati membri:

1.

Informazioni più approfondite sulle attività transfrontaliere dei fondi pensione:

Codice

Descrizione

Dati strutturali

11 71 0

Numero di imprese con iscritti in altri paesi SEE

11 72 0

Numero di imprese con iscritti attivi in altri paesi SEE

Dati sul mercato interno e sull’internazionalizzazione

48 65 0

Ripartizione geografica del numero di iscritti per sesso

48 65 1

Ripartizione geografica del numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di prestazione definita

48 65 2

Ripartizione geografica del numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita

48 65 3

Ripartizione geografica del numero di iscritti a forme pensionistiche ibride

48 65 4

Ripartizione geografica del numero di iscritti attivi

48 65 5

Ripartizione geografica del numero di differiti

48 65 6

Ripartizione geografica del numero di pensionati

48 65 7

Ripartizione geografica del numero di persone che percepiscono una pensione di reversibilità

Dati residui

48 70 7

Numero di iscritti di sesso femminile

2.

Informazioni supplementari sui fondi pensione non autonomi:

Codice

Descrizione

Dati strutturali

11 15 1

Numero di imprese con fondi pensione non autonomi, ripartito per classi di ampiezza degli iscritti

Dati sullo stato patrimoniale: passività

48 40 1

Riserve tecniche nette dei fondi pensione non autonomi

Dati residui

48 72 0

Numero di iscritti dei fondi pensione non autonomi

Dati sul mercato interno e sull’internazionalizzazione

48 66 1

Ripartizione geografica del numero di iscritti attivi a fondi pensione non autonomi

48 66 2

Ripartizione geografica del numero di differiti iscritti a fondi pensione non autonomi

48 66 3

Ripartizione geografica del numero di pensionati che percepiscono una pensione da un fondo pensioni non autonomo

48 66 4

Ripartizione geografica del numero di persone che percepiscono una pensione di reversibilità da un fondo pensioni non autonomo

Dati contabili: conto profitti e perdite (entrate e uscite)

48 09 0

Pagamenti pensionistici dei fondi pensione non autonomi

3.

Informazioni sugli strumenti derivati e sulle voci fuori dallo stato patrimoniale.

Gli studi pilota mireranno a determinare la pertinenza e la fattibilità della raccolta dei dati, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all’onere gravante sulle imprese.

SEZIONE 10

Periodo transitorio

Non può essere concesso un periodo transitorio.


ALLEGATO VIII

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE DEI SERVIZI ALLE IMPRESE

SEZIONE 1

Obiettivo

Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l’attività, la competitività e il rendimento del settore dei servizi alle imprese.

SEZIONE 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiranno ai settori di cui all’articolo 1, lettere da a) a d), e f), e, in particolare, ad un elenco di caratteristiche per un’analisi particolareggiata della struttura, dell’attività, della competitività e del rendimento dei servizi alle imprese.

SEZIONE 3

Ambito d’applicazione

Le statistiche vanno elaborate per tutte le attività di cui alle divisioni 62, 69, 71, 73 e 78 e ai gruppi 58.2, 63.1 e 70.2 della NACE Rev. 2. Tali settori comprendono parte delle attività editoriali, le attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informazione, parte delle attività dei servizi d’informazione e delle attività professionali, scientifiche e tecniche e le attività di ricerca, selezione e fornitura di personale. Le statistiche del presente modulo si riferiscono alla popolazione di tutte le imprese con almeno venti dipendenti la cui attività principale è classificata nelle suddette divisioni e gruppi. Non prima del 2011, la Commissione può avviare uno studio sulla necessità e sulla possibilità di modificare il limite inferiore della popolazione di riferimento. Sulla scorta di tale studio, le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento in ordine alla modifica del limite inferiore saranno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

SEZIONE 4

Caratteristiche

1.

L’elenco delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano le statistiche da elaborare con frequenza annuale o biennale. Le statistiche e le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune di cui all’allegato I.

2.

Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche annuali riguardanti le imprese nelle divisioni 62 e 78 e nei gruppi 58.2, 63.1, 73.1 della NACE Rev. 2.

Codice

Descrizione

Osservazioni

Dati strutturali

11 11 0

Numero di imprese

 

Ripartizione del fatturato per tipo di prodotto

12 11 0

Ripartizione del fatturato per prodotto (secondo la CPA)

La ripartizione per prodotto sarà definita secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

Informazioni sulla residenza del cliente

12 11 0

Fatturato per residenza del cliente, specificamente:

residente

non residente

nell’UE

fuori dell’UE

 

3.

Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche biennali per le imprese di cui ai gruppi 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 e 73.2 della NACE Rev. 2:

Codice

Descrizione

Osservazioni

Dati strutturali

11 11 0

Numero di imprese

 

Ripartizione del fatturato per tipo di prodotto

12 11 0

Ripartizione del fatturato per prodotto (secondo la CPA)

La ripartizione per prodotto sarà definita secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

Informazioni sulla residenza del cliente

12 11 0

Fatturato per residenza del cliente, specificamente:

residente

non residente

nell’UE

fuori dell’UE

 

SEZIONE 5

Primo anno di riferimento

Il primo anno di riferimento per il quale vanno elaborate le statistiche annuali sulle attività di cui alla divisioni 62 e 78 e ai gruppi 58.2, 63.1 e 73.1 della NACE Rev. 2 e per il quale vanno elaborate le statistiche biennali di cui ai gruppi 69.1, 69.2 e 70.2 della NACE Rev. 2 è l’anno civile 2008. Il primo anno di riferimento per il quale vanno elaborate le statistiche biennali sulle attività di cui ai gruppi 71.1, 71.2 e 73.2 della NACE Rev. 2 è l’anno civile 2009.

SEZIONE 6

Elaborazione dei risultati

1.

Per consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali ripartendoli in base alla divisioni 62 e 78 e ai gruppi 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 e 73.2 della NACE Rev. 2.

2.

Per quanto riguarda le divisioni 62 e 78 e i gruppi 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 e 73.2 della NACE Rev. 2, i risultati relativi al fatturato sono altresì ripartiti per prodotto e per residenza del cliente.

SEZIONE 7

Trasmissione dei risultati

I risultati sono trasmessi entro diciotto mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento.

SEZIONE 8

Periodo transitorio

Ai fini del modulo dettagliato definito dal presente allegato, il periodo transitorio non supererà i tre anni successivi al primo anno di riferimento, di cui alla sezione 5 per l’elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 4.


ALLEGATO IX

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI SULLA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE

SEZIONE 1

Obiettivi

Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla demografia delle imprese.

SEZIONE 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiranno ai settori di cui all’articolo 1, lettere da a) a f), e, in particolare, ad un elenco di caratteristiche per un’analisi particolareggiata della popolazione delle imprese attive, della natalità delle imprese, della mortalità delle imprese, della sopravvivenza delle nuove imprese e dei relativi effetti sulla struttura, l’attività e lo sviluppo della popolazione delle imprese.

SEZIONE 3

Ambito d’applicazione

1.

Le statistiche sono elaborate per le attività elencate nella sezione 10.

2.

Per l’unità statistica, le attività e gli eventi demografici elencati nella sezione 12 sono realizzati studi pilota.

SEZIONE 4

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applica le seguente definizione:

per «periodo di riferimento» s’intende l’anno in cui sono osservate le popolazioni delle imprese attive, la natalità, la mortalità e la sopravvivenza delle imprese. Nella sezione 5 tale periodo di riferimento è indicato come «t».

SEZIONE 5

Caratteristiche

1.

Statistiche demografiche annuali che usano l’impresa come unità statistica sono elaborate per le seguenti caratteristiche:

Codice

Descrizione

Dati strutturali

11 91 0

Popolazione delle imprese attive in t

11 92 0

Natalità delle imprese in t

11 93 0

Mortalità delle imprese in t

11 94 1

Numero di nuove imprese nate in t-1 e sopravvissute in t

11 94 2

Numero di nuove imprese nate in t-2 e sopravvissute in t

11 94 3

Numero di nuove imprese nate in t-3 e sopravvissute in t

11 94 4

Numero di nuove imprese nate in t-4 e sopravvissute in t

11 94 5

Numero di nuove imprese nate in t-5 e sopravvissute in t

2.

Caratteristiche delle imprese per le popolazioni delle imprese attive, natalità delle imprese, mortalità delle imprese e sopravvivenza delle imprese per le quali sono elaborate statistiche annuali:

Codice

Descrizione

Dati sull’occupazione

16 91 0

Numero di persone occupate nella popolazione delle imprese attive in t

16 91 1

Numero di dipendenti nella popolazione delle imprese attive in t

16 92 0

Numero di persone occupate nella popolazione delle imprese nate in t

16 92 1

Numero di dipendenti nella popolazione delle imprese nate in t

16 93 0

Numero di persone occupate nella popolazione delle imprese cessate in t

16 93 1

Numero di dipendenti nella popolazione delle imprese morte in t

16 94 1

Numero di persone occupate nella popolazione delle nuove imprese nate in t-1 e sopravvissute in t

16 94 2

Numero di persone occupate nella popolazione delle nuove imprese nate in t-2 e sopravvissute in t

16 94 3

Numero di persone occupate nella popolazione delle nuove imprese nate in t-3 e sopravvissute in t

16 94 4

Numero di persone occupate nella popolazione delle nuove imprese nate in t-4 e sopravvissute in t

16 94 5

Numero di persone occupate nella popolazione delle nuove imprese nate in t-5 e sopravvissute in t

16 95 1

Numero di persone occupate nell’anno di nascita nella popolazione delle nuove imprese nate in t-1 e sopravvissute in t

16 95 2

Numero di persone occupate nell’anno di nascita nella popolazione delle nuove imprese nate in t-2 e sopravvissute in t

16 95 3

Numero di persone occupate nell’anno di nascita nella popolazione delle nuove imprese nate in t-3 e sopravvissute in t

16 95 4

Numero di persone occupate nell’anno di nascita nella popolazione delle nuove imprese nate in t-4 e sopravvissute in t

16 95 5

Numero di persone occupate nell’anno di nascita nella popolazione delle nuove imprese nate in t-5 e sopravvissute in t

SEZIONE 6

Primo anno di riferimento

Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate statistiche annuali è il seguente:

Anno civile

Codice

2004

11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16 92 1, 16 93 0 e 16 93 1

2005

11 94 1, 16 94 1 e 16 95 1

2006

11 94 2, 16 94 2 e 16 95 2

2007

11 94 3, 16 94 3 e 16 95 3

2008

11 94 4, 16 94 4 e 16 95 4

2009

11 94 5, 16 94 5 e 16 95 5

SEZIONE 7

Relazione sulla qualità delle statistiche

Gli Stati membri elaboreranno relazioni sulla qualità nelle quali indicheranno la comparabilità delle caratteristiche 11 91 0 e 16 91 0 con le caratteristiche 11 11 0 e 16 11 0 di cui all’allegato I e, se necessario, la conformità dei dati prodotti alla metodologia comune prevista nel manuale di raccomandazioni di cui alla sezione 11.

SEZIONE 8

Elaborazione dei risultati

1.

I risultati sono ripartiti secondo i raggruppamenti delle attività di cui alla sezione 10.

2.

Alcuni risultati, da determinare secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3, sono altresì ripartiti in classi di ampiezza al livello di dettaglio elencato nella sezione 10, eccezion fatta per le sezioni L, M e N della NACE Rev. 2, con riferimento alla quale la ripartizione è richiesta solo al livello del gruppo.

3.

Alcuni risultati, da determinare secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3, devono altresì essere ripartiti secondo la forma giuridica al livello di dettaglio elencato nella sezione 10, eccezion fatta per le sezioni L, M e N della NACE Rev. 2, con riferimento alla quale la ripartizione è richiesta solo al livello del gruppo.

SEZIONE 9

Trasmissione dei risultati

I risultati preliminari riguardanti le caratteristiche relative alla mortalità delle imprese (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1) sono trasmessi entro diciotto mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento. I risultati riguardanti tali caratteristiche rivisti in seguito alla conferma della cessazione delle imprese rimaste inattive per due anni sono trasmessi entro trenta mesi dal medesimo periodo di riferimento. Tutti gli altri risultati sono trasmessi entro diciotto mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento.

I risultati per gli anni di riferimento precedenti il 2008 devono essere trasmessi 6 mesi dopo la fine del 2008, fatta eccezione per i risultati sulla mortalità delle imprese rivisti (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1) riguardanti l’anno di riferimento 2007, che devono essere trasmessi diciotto mesi dopo la fine del 2008.

SEZIONE 10

Ripartizione di attività

1.

Per i dati concernenti gli anni di riferimento dal 2004 al 2007 compreso, è fornita la seguente ripartizione conforme alla classificazione della NACE Rev. 1.1:

Sezione C Estrazione di minerali

Per consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali ripartiti al livello di sezione della NACE Rev. 1.1.

Sezione D Attività manifatturiere

Per consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali ripartiti al livello di sottosezione della NACE Rev. 1.1.

Sezioni E e F Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e di acqua; costruzioni

Per consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali ripartiti al livello di sezione della NACE Rev. 1.1.

Sezione G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, di motocicli e di beni personali e per la casa

Per consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali per i codici G, 50, 51, 52, 52.1, 52.2, 52.3 + 52.4 + 52.5, 52.6 e 52.7 della NACE Rev. 1.1.

Sezione H Alberghi e ristoranti

Per consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali per i codici 55, 55.1 + 55.2 e 55.3 + 55.4 + 55.5 della NACE Rev. 1.1.

Sezione I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

Per consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali per i codici I, 60, 61, 62, 63, 64, 64.1 e 64.2 della NACE Rev. 1.1.

Sezione J Intermediazione finanziaria

Per consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali ripartiti al livello di divisione della NACE Rev. 1.1.

Sezione K Attività immobiliari, noleggio e altre attività a servizio delle imprese

La classe 74.15 della NACE Rev. 1.1 è esclusa dall’ambito d’applicazione del presente allegato. Per consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali ripartiti al livello di classe della NACE Rev. 1.1.

2.

I dati riguardanti gli anni di riferimento a decorrere dal 2008 saranno comunicati utilizzando la seguente ripartizione di attività che fa riferimento alla classificazione NACE Rev. 2:

Sezione B Estrazione di minerali

Per consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali ripartiti al livello di sezione della NACE Rev. 2.

Sezione C Attività manifatturiere

Per consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali per i codici C, 10 + 11 + 12, 13 + 14, 15, 16, 17 + 18, 19, 20 + 21, 22, 23, 24 + 25, 26 + 27, 28, 29 + 30, 31 + 32 e 33 della NACE Rev. 2.

Sezioni D, E e F Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento; costruzioni

Per consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali ripartiti al livello di sezione della NACE Rev. 2.

Sezione G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

Per consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali per i codici G, 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7, e 48.8 + 48.9 della NACE Rev. 2.

Sezioni H e I Trasporto e magazzinaggio; servizi di alloggio e di ristorazione

Per consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali ripartiti al livello di divisione della NACE Rev. 2.

Sezione J Servizi di informazione e comunicazione

Per consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali ripartiti al livello di divisione della NACE Rev. 2 e poi al livello di classe della NACE Rev. 2 nella divisione 62.

Sezione K Attività finanziarie e assicurative

Il gruppo 64.2 della NACE Rev. 2 è escluso dall’ambito d’applicazione del presente allegato. Per consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali ripartiti al livello di divisione della NACE Rev. 2.

Sezioni L, M e N Attività immobiliari; attività professionali, scientifiche e tecniche; attività amministrative e di servizi di supporto

Per consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali ripartiti al livello di classe della NACE Rev. 2.

Aggregati speciali

Per consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie sulla demografia aziendale per il settore delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, sarà trasmessa una serie di aggregati speciali della NACE Rev. 2. Tali aggregati saranno definiti secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

3.

I dati relativi alle nuove imprese nate nel 2004, 2005, 2006 e 2007 saranno altresì comunicati secondo la ripartizione della NACE Rev. 2 e definiti al punto 2 della presente sezione. Ciò comprende le caratteristiche 11 92 0, 16 92 0 e 16 92 1 per i suddetti anni di riferimento. Tali risultati devono essere comunicati assieme ai dati riguardanti l’anno di riferimento 2008.

SEZIONE 11

Manuale di raccomandazioni

La Commissione pubblicherà, in stretta collaborazione con gli Stati membri, un manuale di raccomandazioni contenente indicazioni supplementari in merito alle statistiche comunitarie elaborate conformemente al presente allegato. Il manuale di raccomandazioni sarà pubblicato quando il presente regolamento entrerà in vigore.

SEZIONE 12

Studi pilota

Per le attività contemplate dal presente allegato la Commissione istituirà i seguenti studi pilota che devono essere effettuati dagli Stati membri:

elaborazione dei dati utilizzando l’unità locale come unità statistica,

elaborazione dei dati su eventi demografici diversi dalla natalità, sopravvivenza e mortalità delle imprese, e

elaborazione dei dati sulle sezioni P, Q, R e S della NACE Rev. 2.

La Commissione, qualora ritenesse necessario ampliare l’attuale ambito d’applicazione del presente regolamento sulla base della valutazione di studi pilota riguardanti attività non di mercato delle sezioni da M a O della NACE Rev. 1.1, presenterà una proposta secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato.

SEZIONE 13

Periodo transitorio

Ai fini del modulo dettagliato definito dal presente allegato, il periodo transitorio non supererà i quattro anni successivi al primo anno di riferimento per l’elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 6.


ALLEGATO X

REGOLAMENTO ABROGATO E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE

Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio (GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 410/98 del Consiglio (GU L 52 del 21.2.1998, pag. 1).

Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1614/2002 della Commissione (GU L 244 del 12.9.2002, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 2056/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 317 del 21.11.2002, pag. 1).

Punto 69 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Articoli 11 e 20 e allegato II del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO XI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 1

Articolo 3

Articolo 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 5

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12, punti da i) a x)

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 13

Articolo 12

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 15

Allegato 1, sezioni da 1 a 9

Allegato I, sezioni da 1 a 9

Allegato 1, sezione 10, punti 1 e 2

Allegato I, sezione 10, punti 1 e 2, con soppressione di alcuni passaggi

Allegato 1, sezione 10, punti 3 e 4

Allegato 1, sezione 11

Allegato I, sezione 11

Allegato 2

Allegato II

Allegato 3, sezioni da 1 a 8

Allegato III, sezioni da 1 a 8

Allegato 3, sezione 9

Allegato 3, sezione 10

Allegato III, sezione 9

Allegato 4, sezioni da 1 a 8

Allegato IV, sezioni da 1 a 8

Allegato 4, sezione 9

Allegato 4, sezione 10

Allegato IV, sezione 9

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VIII

Allegato IX

Allegato X

Allegato XI


9.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 97/60


REGOLAMENTO (CE) N. 296/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede che alcune misure siano adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Secondo la dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (4) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare alcune misure pratiche di sorveglianza alle frontiere e di modificare alcuni allegati. Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 562/2006, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

Il regolamento (CE) n. 562/2006 prevede un periodo di sospensione per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione relativa alla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato che la decisione 2006/512/CE fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l'esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di codecisione e che, di conseguenza, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre dichiarato che si sarebbero adoperati affinché fossero adottate quanto prima le proposte volte ad abrogare le disposizioni degli atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. A seguito dell'introduzione della procedura di regolamentazione con controllo, occorre sopprimere la disposizione del regolamento (CE) n. 562/2006 che prevede il periodo di sospensione di cui sopra.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 562/2006.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo. Poiché il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen in forza delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca dovrebbe decidere, a norma dell’articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(8)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6), relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(9)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni del Consiglio 2004/849/CE (7) e 2004/860/CE (8).

(10)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (9). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolato da esso o tenuto ad applicarlo.

(11)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (10). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 562/2006 è modificato come segue:

1)

all'articolo 12, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Possono essere adottate misure di sorveglianza supplementari. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 2.»;

2)

l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Articolo 32

Modifiche degli allegati

Gli allegati III, IV e VIII sono modificati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 2.»;

3)

all'articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

4)

l'articolo 33, paragrafo 4, è abrogato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(2)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(3)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(4)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(7)  Decisione 2004/849/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26).

(8)  Decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).

(9)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(10)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.


9.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 97/62


REGOLAMENTO (CE) N. 297/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all’applicazione di principi contabili internazionali, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che alcune misure debbano essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore, adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati secondo le procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di decidere in merito all’applicabilità di principi contabili internazionali all’interno della Comunità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1606/2002, completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

Considerando che l’applicazione entro i termini convenuti della procedura di regolamentazione con controllo potrebbe in situazioni eccezionali ritardare l’adozione di principi contabili nuovi, oppure modifiche o interpretazioni di principi contabili già esistenti impedendone quindi l’applicazione da parte delle società per il relativo esercizio finanziario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero agire rapidamente al fine di garantire un’adozione tempestiva di tali principi contabili e interpretazioni, per non compromettere la comprensione e quindi la fiducia dell’investitore.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1606/2002,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 1606/2002 è così modificato:

1)

l’articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione decide in merito all’applicabilità di principi contabili internazionali all’interno della Comunità. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6, paragrafo 2.»;

2)

l’articolo 6 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(3)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


9.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 97/64


REGOLAMENTO (CE) N. 298/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37, 95 e l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire se un tipo di alimento o mangime rientri nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003, di fissare una soglia inferiore per etichettare la presenza accidentale e tecnicamente inevitabile di materiale che contenga organismi geneticamente modificati o sia costituito o derivato da tali organismi nonché per la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole negli alimenti e mangimi e di adottare misure relative a taluni requisiti in materia di etichettatura e di informazione che incombono agli operatori e ai fornitori di alimenti per collettività. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1829/2003, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1829/2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 1829/2003 è modificato come segue:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se del caso, le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo e determinando se un tipo di alimento rientri nell’ambito di applicazione della presente sezione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 35, paragrafo 3.»;

2)

all’articolo 12, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo e fissando soglie inferiori appropriate, in particolare per quanto riguarda gli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM, o tenendo conto dei progressi scientifici e tecnologici, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 35, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Misure di attuazione

1.   La Commissione può adottare le seguenti misure:

misure necessarie affinché gli operatori dimostrino alle autorità competenti quanto indicato all’articolo 12, paragrafo 3,

misure necessarie affinché gli operatori soddisfino i requisiti in materia di etichettatura di cui all’articolo 13,

disposizioni specifiche relative alle informazioni che i fornitori di alimenti per collettività devono comunicare al consumatore finale. Per tener conto della situazione specifica dei fornitori di alimenti per collettività tali disposizioni possono prevedere un adeguamento dei requisiti stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e).

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 35, paragrafo 3.

2.   Inoltre, possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 35, paragrafo 2, disposizioni dettagliate volte a facilitare l’applicazione uniforme dell’articolo 13.»;

4)

all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se del caso, le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo e determinando se un tipo di mangime rientri nell’ambito di applicazione della presente sezione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 35, paragrafo 3.»;

5)

all’articolo 24, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo e fissando soglie inferiori appropriate, in particolare per quanto riguarda gli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM, o tenendo conto dei progressi scientifici e tecnologici sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 35, paragrafo 3.»;

6)

l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Misure di attuazione

1.   La Commissione può adottare le seguenti misure:

misure necessarie affinché gli operatori dimostrino alle autorità competenti quanto indicato all’articolo 24, paragrafo 3,

misure necessarie affinché gli operatori soddisfino i requisiti in materia di etichettatura di cui all’articolo 25.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 35, paragrafo 3.

2.   Inoltre, possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 35, paragrafo 2, disposizioni dettagliate volte a facilitare l’applicazione uniforme dell’articolo 25.»;

7)

all’articolo 32, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Disposizioni dettagliate per l’attuazione del presente articolo e dell’allegato possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 35, paragrafo 2.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e che adeguano l’allegato sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 35, paragrafo 3.»;

8)

all’articolo 35, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

9)

all’articolo 47, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo e abbassando le soglie di cui al paragrafo 1, in particolare per gli OGM venduti direttamente al consumatore finale, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 35, paragrafo 3.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(3)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1981/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


9.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 97/67


REGOLAMENTO (CE) N. 299/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di definire l'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 396/2005 nonché i criteri necessari per stabilire alcuni livelli massimi di residui (di seguito «LMR») di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati nei relativi allegati di tale regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 396/2005, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

Per motivi di efficacia e al fine di garantire agli operatori economici un rapido processo decisionale e assicurare, al contempo, un livello elevato di protezione dei consumatori, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere abbreviati ai fini dell'adozione delle misure di fissazione, inserimento, attuazione, modifica o soppressione di LMR nonché di elaborazione di un elenco di sostanze attive per le quali non sono richiesti LMR e di un elenco di combinazioni di sostanza attiva e prodotto nelle quali sostanze attive sono utilizzate come fumigante per il trattamento successivo alla raccolta.

(6)

Ove, per motivi imperativi di urgenza e in particolare nel caso in cui vi sia un rischio per la salute umana o animale, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter avvalersi della procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE per l'adozione di misure di fissazione, inserimento, attuazione, modifica o soppressione di LMR.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato come segue:

1)

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I prodotti, gruppi di prodotti e/o parti di prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a cui si applicano gli LMR armonizzati sono definiti e contemplati nell'allegato I. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3. L'allegato I comprende tutti i prodotti per i quali sono stati fissati LMR, nonché gli altri prodotti per i quali è appropriato applicare LMR armonizzati, in particolare tenuto conto della loro rilevanza nella dieta dei consumatori o negli scambi. I prodotti sono raggruppati in modo da consentire per quanto possibile la fissazione di LMR per gruppi di prodotti affini o apparentati.»;

2)

all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le sostanze attive dei prodotti fitosanitari valutate nell'ambito della direttiva 91/414/CEE per le quali non sono necessari LMR sono definite ed elencate nell'allegato IV del presente regolamento, tenendo conto dell'utilizzazione di tali sostanze attive e di quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), c) e d). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4.»;

3)

all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le domande sono valutate secondo le pertinenti disposizioni dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE o in base a principi specifici di valutazione da stabilire con un regolamento della Commissione. Tale regolamento, inteso a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3.»;

4)

all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Al ricevimento del parere dell'Autorità e tenendo conto di tale parere, la Commissione prepara senza indugio e al più tardi entro tre mesi uno dei seguenti atti:

a)

un regolamento concernente la fissazione, la modifica o la soppressione di un LMR. Tale regolamento, inteso a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5, per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori;

b)

una decisione che respinga la domanda, da adottare secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2.»;

5)

all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Laddove un LMR provvisorio sia stabilito come previsto al paragrafo 1, lettera b), esso è soppresso dall'allegato III mediante un regolamento un anno dopo la data dell'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva in questione o della sua esclusione. Tale regolamento inteso a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4. Per motivi imperativi d'urgenza la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5, per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.

Tuttavia, qualora uno o più Stati membri lo richiedano, l'LMR provvisorio può essere mantenuto per un anno supplementare, in attesa della conferma che sono stati intrapresi gli studi scientifici necessari a sostegno di una domanda per la fissazione di un LMR. Qualora sia presentata tale conferma, l'LMR provvisorio è prorogato per altri due anni, a condizione che non siano stati individuati problemi di sicurezza inaccettabili per i consumatori.»;

6)

l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Rispetto degli LMR

1.   A partire dal momento in cui sono immessi sul mercato come alimenti o mangimi o somministrati ad animali, i prodotti di cui all'allegato I non devono contenere alcun residuo di antiparassitari il cui tenore superi:

a)

gli LMR stabiliti per tali prodotti negli allegati II e III;

b)

0,01 mg/kg per i prodotti per i quali non siano stati fissati LMR specifici negli allegati II o III, o per le sostanze attive non elencate nell'allegato IV a meno che per una sostanza attiva non siano fissati valori di base diversi tenendo conto dei consueti metodi analitici a disposizione. Tali valori di base sono elencati nell'allegato V. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5, per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.

2.   Nel loro territorio gli Stati membri non possono vietare od ostacolare l'immissione in commercio o la somministrazione ad animali destinati alla produzione alimentare dei prodotti di cui all'allegato I a motivo della presenza di residui di antiparassitari, a condizione che:

a)

detti prodotti siano conformi al paragrafo 1 e all'articolo 20; oppure che

b)

la sostanza attiva sia elencata nell'allegato IV.

3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare, in seguito ad un trattamento successivo alla raccolta con un fumigante sul loro territorio, livelli di residui per una sostanza attiva che superano i limiti specificati negli allegati II e III per un prodotto di cui all'allegato I, quando tali combinazioni di sostanza attiva e prodotto sono elencate nell'allegato VII, purché:

a)

tali prodotti non siano destinati al consumo immediato;

b)

si effettuino adeguati controlli per garantire che tali prodotti non possano essere messi a disposizione degli utenti o dei consumatori finali, se sono forniti direttamente a questi ultimi, finché i residui non superino più i livelli massimi precisati negli allegati II o III;

c)

gli altri Stati membri e la Commissione siano stati informati circa le misure adottate.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e che definiscono le combinazioni di sostanza attiva e prodotto elencate nell'allegato VII sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

4.   In circostanze eccezionali e, in particolare, in seguito all'uso di prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE o in ottemperanza ad obblighi previsti dalla direttiva 2000/29/CE (6), uno Stato membro può autorizzare, nel proprio territorio, l'immissione in commercio e/o la somministrazione ad animali di alimenti o mangimi trattati non conformi al paragrafo 1, a condizione che tali alimenti o mangimi non rappresentino un rischio inaccettabile. Tali autorizzazioni sono immediatamente notificate agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità, unitamente ad un'opportuna valutazione del rischio, affinché siano tempestivamente esaminate ai fini della fissazione di un LMR provvisorio per un periodo determinato o dell'adozione di qualsiasi altra misura necessaria in relazione a tali prodotti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5, per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.

7)

all'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Fattori specifici di concentrazione o di diluizione per talune operazioni di trasformazione e/o miscela ovvero per determinati prodotti trasformati e/o compositi possono essere iscritti nell'elenco di cui all'allegato VI. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3.»;

8)

all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli LMR per i prodotti di cui all'allegato I sono dapprima fissati ed iscritti nell'allegato II, integrando gli LMR previsti dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, tenendo conto dei criteri elencati all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3.»;

9)

all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli LMR provvisori applicabili alle sostanze attive per le quali non è stata ancora adottata una decisione sull'iscrizione o meno nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono dapprima stabiliti ed inseriti nell'allegato III del presente regolamento, tranne se sono già elencati nell'allegato II, tenendo conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, se del caso del parere motivato di cui all'articolo 24, dei fattori di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e degli LMR seguenti:

a)

LMR che figurano ancora nell'allegato alla direttiva 76/895/CEE; e

b)

LMR nazionali non ancora armonizzati.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3.»;

10)

all'articolo 27, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, e che determinano i metodi di prelievo dei campioni necessari per attuare tali controlli dei residui di antiparassitari in prodotti diversi da quelli previsti dalla direttiva 2002/63/CE (7) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3, del presente regolamento.

11)

l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.

5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

12)

l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Articolo 46

Misure di attuazione

1.   Le misure di attuazione intese a garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento, i documenti orientativi tecnici per agevolare la sua applicazione e le norme dettagliate concernenti i dati scientifici necessari per la fissazione degli LMR sono adottati o modificati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, tenendo conto, se del caso, del parere dell'Autorità.

2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, concernenti la fissazione o la modifica delle date di cui all'articolo 23, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafo 1, e all'articolo 32, paragrafo 5, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3, tenendo conto, se del caso, del parere dellAutorità.»;

13)

l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Articolo 49

Misure transitorie

1.   I requisiti di cui al capo III non si applicano a prodotti legalmente fabbricati o importati nella Comunità prima della data di cui all'articolo 50, secondo comma.

Tuttavia, al fine di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, possono essere adottate misure appropriate relative a tali prodotti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 5.

2.   È possibile adottare ulteriori misure transitorie per l'applicazione di taluni LMR previsti agli articoli 15, 16, 21, 22 e 25, qualora ciò sia necessario per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4, fermo restando l'obbligo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(3)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 178/2006 della Commissione (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 3).

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

(6)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).»;

(7)  Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).»;


9.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 97/72


REGOLAMENTO (CE) N. 300/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

sentito il Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2), visto il progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione il 16 gennaio 2008,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di proteggere le persone ed i beni nell’Unione europea è opportuno impedire che vengano commessi atti di interferenza illecita nei confronti di aeromobili civili che mettano in pericolo la sicurezza dell’aviazione civile attraverso l’adozione di norme comuni per la tutela di quest’ultima. Questo obiettivo andrebbe conseguito istituendo regole e standard fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, nonché meccanismi atti a monitorarne il rispetto.

(2)

Nell’interesse della sicurezza dell’aviazione civile in generale, è opportuno fornire i criteri per un’interpretazione comune dell’allegato 17 della convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944.

(3)

In risposta agli avvenimenti dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti è stato adottato il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile (3). È necessario un approccio comune nel settore della sicurezza in materia di aviazione civile e occorre esaminare i mezzi più efficaci per prestare assistenza a seguito di atti terroristici aventi un impatto considerevole sul settore dei trasporti.

(4)

Il contenuto del regolamento (CE) n. 2320/2002 andrebbe rivisto alla luce dell’esperienza maturata ed è opportuno abrogarlo e sostituirlo con il presente regolamento finalizzato a semplificare, armonizzare e chiarire le norme vigenti, nonché a migliorare i livelli di sicurezza.

(5)

Considerata la necessità di assicurare una maggiore flessibilità nell’adozione delle misure e delle procedure di sicurezza in modo da tenere conto dell’evolversi della valutazione dei rischi e consentire l’introduzione di nuove tecnologie, è opportuno che il presente regolamento si limiti a definire i principi fondamentali delle misure che devono essere adottate per proteggere l’aviazione civile contro gli atti di interferenza illecita, senza specificare i dettagli tecnici e procedurali relativi alla loro concreta attuazione.

(6)

È opportuno che il presente regolamento si applichi agli aeroporti utilizzati dall’aviazione civile situati nel territorio di uno Stato membro, agli operatori che forniscono servizi in tali aeroporti ed ai soggetti che forniscono beni e/o servizi in tali aeroporti o tramite questi ultimi.

(7)

Ferme restando le disposizioni della convenzione sui reati e su altri atti compiuti a bordo di aeromobili (Tokyo 1963), della convenzione per la repressione del sequestro illecito di aeromobili (L’Aja 1970) e della convenzione per la repressione degli atti illeciti nei confronti della sicurezza dell’aviazione civile (Montreal 1971), è opportuno che il presente regolamento riguardi anche le misure di sicurezza che si applicano a bordo degli aeromobili appartenenti a vettori aerei della Comunità o durante il volo di tali aeromobili.

(8)

Ogni Stato membro si riserva di decidere se impiegare agenti responsabili della sicurezza sugli aeromobili registrati nel proprio territorio e su voli di vettori aerei ai quali ha rilasciato la licenza, nonché di garantire, conformemente al punto 4.7.7 dell’allegato 17 della convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale e a norma di tale convenzione, che detti agenti siano funzionari statali appositamente selezionati e addestrati, tenendo conto degli aspetti inerenti alla sicurezza a bordo di un aeromobile.

(9)

Le varie attività esercitate nel settore dell’aviazione civile non sono necessariamente soggette allo stesso livello di minaccia. Nel definire le norme fondamentali comuni per la sicurezza aerea è opportuno tenere conto delle dimensioni dell’aeromobile, della natura dell’attività e/o della frequenza delle attività negli aeroporti, allo scopo di consentire deroghe.

(10)

È opportuno che agli Stati membri venga inoltre consentito, sulla base di una valutazione del rischio, di applicare misure più severe di quelle disposte dal presente regolamento.

(11)

È possibile che paesi terzi impongano l’osservanza di misure diverse da quelle stabilite dal presente regolamento in relazione a voli provenienti da un aeroporto situato in uno Stato membro e diretti ad un aeroporto di tale paese terzo, o che ne sorvolano il territorio. Tuttavia, fatti salvi eventuali accordi bilaterali dei quali la Comunità sia parte, è opportuno che la Commissione abbia la facoltà di valutare le misure imposte dal suddetto paese terzo.

(12)

Ciascuno Stato membro dovrebbe designare un’unica autorità responsabile del coordinamento e del controllo dell’attuazione delle norme di sicurezza, anche nell’eventualità in cui al suo interno operassero due o più organismi competenti nel settore della sicurezza aerea.

(13)

Ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare un programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile al fine di stabilire le responsabilità per l’attuazione delle norme fondamentali comuni per la sicurezza aerea e precisare quali adempimenti siano prescritti agli operatori e agli altri soggetti. Inoltre, tutti gli operatori aeroportuali, i vettori aerei ed i soggetti che attuano norme per la sicurezza aerea dovrebbero redigere, attuare e mantenere aggiornato un programma di sicurezza al fine di garantire l’osservanza sia del presente regolamento sia di qualunque altro programma per la sicurezza dell’aviazione civile che essi siano tenuti ad applicare.

(14)

Per monitorare il rispetto del presente regolamento e del programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile, ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare un programma nazionale idoneo a verificare il livello e la qualità della sicurezza dell’aviazione civile e garantirne l’osservanza.

(15)

Allo scopo di controllare l’applicazione del presente regolamento da parte degli Stati membri nonché di formulare raccomandazioni atte a migliorare la sicurezza aerea, è opportuno che la Commissione effettui ispezioni, anche senza preavviso.

(16)

Di norma la Commissione dovrebbe pubblicare misure che abbiano un impatto diretto sui passeggeri. I provvedimenti attuativi che stabiliscono gli adempimenti e le procedure comuni atti a mettere in pratica le norme fondamentali comuni sulla sicurezza in materia di aviazione che contengono informazioni riservate sotto il profilo della sicurezza, così come i rapporti d’ispezione della Commissione e le risposte delle autorità competenti dovrebbero essere considerati come «informazioni classificate UE» ai sensi della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il suo regolamento interno (4). Tali documenti non dovrebbero essere pubblicati, ma dovrebbero essere messi a disposizione solo degli operatori e dei soggetti legittimati a riceverli.

(17)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(18)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di portata generale che modificano elementi non essenziali delle norme fondamentali comuni, integrandole, di individuare criteri che permettano agli Stati membri di derogare da suddette norme e di adottare misure di sicurezza alternative e di definire le specifiche dei programmi nazionali di controllo della qualità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(19)

Ove, per imperativi motivi d’urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione di norme comuni per la salvaguardia dell’aviazione civile.

(20)

È opportuno perseguire l’obiettivo del sistema di sicurezza unico («one-stop security») per tutti i voli che si svolgono all’interno dell’Unione europea.

(21)

Inoltre, non dovrebbe essere necessario sottoporre a nuovi controlli i passeggeri o i loro bagagli in arrivo su un volo proveniente da un paese terzo che abbia standard di sicurezza per l’aviazione civile equivalenti a quelli stabiliti dal presente regolamento. Pertanto, senza pregiudizio del diritto di ciascun Stato membro di applicare misure più rigorose o delle rispettive competenze della Comunità e degli Stati membri, si dovrebbero incoraggiare decisioni della Commissione, e se necessario, accordi tra la Comunità e i paesi terzi che riconoscano che le norme di sicurezza applicate nel paese terzo sono equivalenti alle norme comuni, poiché tali accordi promuovono il sistema di sicurezza unico («one-stop security»).

(22)

Il presente regolamento lascia impregiudicata l’applicazione di norme relative alla sicurezza (safety) del trasporto aereo, incluse quelle relative al trasporto di merci pericolose.

(23)

Dovrebbero essere previste sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni, di natura civile o amministrativa, dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(24)

La dichiarazione ministeriale sull’aeroporto di Gibilterra, concordata a Cordoba il 18 settembre 2006 durante la prima riunione ministeriale del Forum di dialogo su Gibilterra, sostituirà la dichiarazione comune sull’aeroporto di Gibilterra adottata a Londra il 2 dicembre 1987, ed il pieno rispetto di essa equivarrà al rispetto della dichiarazione del 1987.

(25)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la salvaguardia dell’aviazione civile da atti di interferenza illecita e la definizione di criteri per un’interpretazione comune della convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi

1.   Il presente regolamento stabilisce norme comuni per proteggere l’aviazione civile da atti di interferenza illecita che ne mettano in pericolo la sicurezza.

Esso fornisce inoltre i criteri per un’interpretazione comune dell’allegato 17 della convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale.

2.   Gli strumenti per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono:

a)

la definizione di regole e norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea;

b)

l’istituzione di meccanismi atti a monitorarne il rispetto.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica:

a)

a tutti gli aeroporti o parti di aeroporti situati nel territorio di uno Stato membro che non siano utilizzati esclusivamente per scopi militari;

b)

a tutti gli operatori, compresi i vettori aerei, che forniscono servizi negli aeroporti di cui alla lettera a);

c)

a tutti i soggetti che applicano norme per la sicurezza aerea operanti in locali situati all’interno o all’esterno del sedime aeroportuale, che forniscono beni e/o prestano servizi nell’ambito degli aeroporti di cui alla lettera a) o tramite essi.

2.   L’applicazione del presente regolamento all’aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla disputa sulla sovranità del territorio in cui sorge detto aeroporto.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«aviazione civile»: qualsiasi operazione aerea effettuata con aeromobili civili, escludendo quelle effettuate con aeromobili di Stato di cui all’articolo 3 della convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale;

2)

«sicurezza aerea»: combinazione di misure e risorse umane e materiali finalizzate alla protezione dell’aviazione civile da atti di interferenza illecita che ne mettano in pericolo la sicurezza;

3)

«operatore»: persona, organizzazione o impresa che presta o offre i propri servizi in operazioni di trasporto aereo;

4)

«vettore aereo»: impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente;

5)

«vettore aereo comunitario»: vettore aereo titolare di una valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (6);

6)

«soggetto»: persona, organizzazione o impresa diversa da un operatore;

7)

«articoli proibiti»: armi, esplosivi od altri dispositivi, articoli o sostanze pericolosi che possono essere utilizzati per commettere un atto di interferenza illecita che metta in pericolo la sicurezza dell’aviazione civile;

8)

«controllo (screening)»: applicazione di mezzi tecnici o di altro tipo atti a identificare e/o rilevare la presenza di articoli proibiti;

9)

«controllo di sicurezza»: applicazione di mezzi in grado di impedire l’introduzione di articoli proibiti;

10)

«controllo d'accesso»: applicazione di sistemi che consentono di impedire l’entrata di persone e/o veicoli non autorizzati;

11)

«area lato volo (airside)»: area di manovra di un aeroporto, terreni ed edifici adiacenti, o parti di essi, l’accesso ai quali è limitato;

12)

«area lato terra (landside)»: parti di aeroporto, terreni adiacenti ed edifici o parti di edifici che non si trovano nell’area lato volo (airside);

13)

«area sterile (security restricted area)»: parte di area lato volo ove, oltre alle limitazioni all’accesso, sono adottate ulteriori misure di sicurezza;

14)

«area delimitata»: una zona separata dalle aree sterili mediante controlli di accesso, oppure, qualora sia essa stessa un’area sterile, da altre aree sterili dell’aeroporto;

15)

«controllo dei precedenti personali (background check)»: controllo documentato dell’identità e della storia personale di un individuo, compresi gli eventuali precedenti penali, effettuato allo scopo di valutare l’idoneità di tale persona ad accedere alle aree sterili senza scorta;

16)

«passeggeri, bagagli, merci o posta in transito indiretto»: passeggeri, bagagli, merci o posta che partono con un aeromobile diverso rispetto a quello con cui sono arrivati;

17)

«passeggeri, bagagli, merci o posta in transito diretto»: passeggeri, bagagli, merci o posta che partono con lo stesso aeromobile con il quale sono arrivati;

18)

«passeggero potenzialmente pericoloso»: passeggero che sia stato espulso, o che non si reputa possa essere ammesso per ragioni connesse alla politica dell’immigrazione o che sia sottoposto a provvedimenti restrittivi della libertà personale;

19)

«bagaglio a mano»: bagaglio destinato ad essere trasportato nella cabina dell’aeromobile;

20)

«bagaglio da stiva»: bagaglio destinato ad essere trasportato nella stiva dell’aeromobile;

21)

«bagaglio da stiva accompagnato»: bagaglio trasportato nella stiva dell’aeromobile, sullo stesso volo sul quale viaggia il relativo passeggero;

22)

«posta del vettore aereo»: posta di cui un vettore aereo costituisca sia il mittente che il destinatario;

23)

«materiale del vettore aereo»: materiale di cui un vettore aereo costituisca sia il mittente che il destinatario ovvero materiale utilizzato da un vettore aereo;

24)

«posta»: spedizioni costituite da corrispondenza e altri articoli consegnati dai servizi postali e destinati ad essere trasmessi ai servizi postali, con esclusione della posta del vettore aereo, conformemente alle norme dell’Unione postale universale;

25)

«merci»: beni destinati a essere trasportati nell’aeromobile, diversi dai bagagli, dalla posta, dalla posta del vettore aereo, dal materiale del vettore aereo e dalle provviste di bordo;

26)

«agente regolamentato»: vettore aereo, agente, spedizioniere o qualunque altro soggetto che garantisce l’effettuazione di controlli di sicurezza sulle merci o sulla posta;

27)

«mittente conosciuto»: mittente da cui originano merci o posta soggette a procedure conformi a norme e disposizioni comuni di sicurezza tali da consentire il trasporto della merce o della posta in questione su aeromobili di qualsiasi tipo;

28)

«mittente responsabile»: mittente da cui originano merci o posta soggette a procedure conformi a norme e disposizioni tali da consentire il trasporto della merce o della posta in questione su aeromobili rispettivamente cargo o postali;

29)

«controllo di sicurezza dell’aeromobile (check)»: ispezione delle parti interne dell’aeromobile alle quali i passeggeri possono avere avuto accesso, unitamente all’ispezione della stiva dell’aeromobile, allo scopo di rilevare la presenza di articoli proibiti o di altri segni di interferenza illecita nell’aeromobile;

30)

«ispezione di sicurezza dell’aeromobile (search)»: ispezione dell’interno dell’aeromobile e delle parti esterne accessibili di esso allo scopo di rilevare la presenza di articoli proibiti e di altri segni di interferenza illecita che mettano in pericolo la sicurezza dell’aeromobile;

31)

«agente responsabile della sicurezza in volo (in-flight security officer)»: persona assunta da uno Stato per viaggiare su un aeromobile di un vettore aereo titolare di licenza rilasciata dallo stesso Stato allo scopo di proteggere l’aeromobile e i suoi occupanti da atti di interferenza illecita che mettano a rischio la sicurezza del volo.

Articolo 4

Norme fondamentali comuni

1.   Le norme fondamentali comuni per la protezione dell’aviazione civile da atti di interferenza illecita che ne mettano in pericolo la sicurezza sono riportate nell’allegato.

Ulteriori norme fondamentali comuni non previste all’entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero essere aggiunte all’allegato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato.

2.   Le disposizioni generali intese a modificare, integrandoli, elementi non essenziali delle norme fondamentali comuni di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.

Tali disposizioni generali riguardano:

a)

i metodi consentiti per l’effettuazione dei controlli;

b)

le categorie di articoli che possono essere proibiti;

c)

per quanto riguarda il controllo d’accesso, i motivi che giustificano l’accesso all’area lato volo e alle aree sterili;

d)

i metodi consentiti per l’ispezione dei veicoli, lo screening di sicurezza degli aeromobili e le ispezioni degli stessi;

e)

i criteri per il riconoscimento dell’equivalenza delle norme di sicurezza dei paesi terzi;

f)

le condizioni alle quali le merci e la posta sono sottoposte allo screening o ad altri controlli di sicurezza, nonché i processi per l’approvazione o la designazione degli agenti regolamentati, dei mittenti conosciuti e dei mittenti responsabili;

g)

le condizioni alle quali la posta e il materiale del vettore aereo sono sottoposti allo screening o ad altri controlli di sicurezza;

h)

le condizioni alle quali le provviste di bordo e le forniture per l’aeroporto sono sottoposte allo screening o ad altri controlli di sicurezza, nonché le procedure per l’approvazione o la designazione dei fornitori regolamentati e dei fornitori conosciuti;

i)

i criteri per la definizione di parti critiche delle aree sterili;

j)

i criteri per la selezione del personale e i metodi di addestramento;

k)

le condizioni alle quali si possono applicare procedure speciali di sicurezza o esenzioni dai controlli di sicurezza; e

l)

le disposizioni generali intese a modificare, integrandoli, elementi non essenziali delle norme fondamentali comuni di cui al paragrafo 1, non previste alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Per imperativi motivi d’urgenza, la Commissione può applicare la procedura d’urgenza di cui all’articolo 19, paragrafo 4.

3.   Le disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni di cui al paragrafo 1 e le disposizioni generali di cui al paragrafo 2 sono stabilite secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2.

Esse comprendono:

a)

i requisiti e le procedure per lo screening;

b)

un elenco degli articoli proibiti;

c)

i requisiti e le procedure per il controllo d’accesso;

d)

i requisiti e le procedure per l’ispezione dei veicoli, il controllo di sicurezza dell’aeromobile e l’ispezione di sicurezza dello stesso;

e)

le decisioni di riconoscimento dell’equivalenza delle norme di sicurezza applicate in un paese terzo;

f)

riguardo alle merci e alla posta, le procedure per l’approvazione o la designazione degli agenti regolamentati, dei mittenti conosciuti e dei mittenti responsabili e gli obblighi che questi sono tenuti a soddisfare;

g)

i requisiti e le procedure per i controlli di sicurezza della posta e del materiale dei vettori;

h)

riguardo alle provviste di bordo e alle forniture per l’aeroporto, le procedure per l’approvazione o la designazione dei fornitori regolamentati e dei fornitori conosciuti e gli obblighi che questi sono tenuti a soddisfare;

i)

la definizione di parti critiche delle aree sterili;

j)

la selezione del personale e i requisiti di addestramento;

k)

le procedure speciali di sicurezza o le esenzioni dai controlli di sicurezza;

l)

le specifiche tecniche e le procedure per l’approvazione e l’uso delle attrezzature di sicurezza; e

m)

i requisiti e le procedure concernenti i passeggeri potenzialmente pericolosi.

4.   La Commissione, modificando il presente regolamento mediante una decisione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3, stabilisce i criteri che consentono agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni di cui al paragrafo 1 e di adottare misure alternative di sicurezza atte a garantire un adeguato livello di protezione sulla base di una specifica valutazione del rischio. Queste misure alternative sono giustificate da motivazioni connesse alle dimensioni dell’aeromobile o attinenti alla natura, ampiezza o frequenza delle operazioni o di altre attività pertinenti.

Per imperativi motivi d’urgenza la Commissione può applicare la procedura d’urgenza di cui all’articolo 19, paragrafo 4.

Gli Stati membri informano la Commissione di tali misure.

5.   Gli Stati membri garantiscono l’applicazione sul rispettivo territorio delle norme fondamentali comuni di cui al paragrafo 1. Se uno Stato membro ha motivo di ritenere che il livello di sicurezza sia stato compromesso a causa di una violazione della sicurezza, esso garantisce l’adozione di azioni appropriate e tempestive per rimediare a tale violazione e garantire la continuità della sicurezza dell’aviazione civile.

Articolo 5

Costi inerenti alla sicurezza

Fatte salve le pertinenti norme di diritto comunitario, ciascuno Stato membro può stabilire in quali circostanze e in che misura i costi delle misure di sicurezza adottate a norma del presente regolamento al fine di proteggere l’aviazione civile da atti di interferenza illecita debbano essere a carico dello Stato, delle autorità aeroportuali, dei vettori aerei, di altri organi responsabili o degli utenti. Ove opportuno ed in conformità del diritto comunitario, gli Stati membri possono contribuire, con gli utenti, ai costi delle misure di sicurezza più severe adottate a norma del presente regolamento. Nei limiti del possibile, qualsiasi tassa o trasferimento di costi inerenti alla sicurezza è direttamente collegato ai costi di fornitura dei servizi in questione ed è inteso ad assicurare esclusivamente il recupero dei pertinenti costi.

Articolo 6

Misure più severe applicate dagli Stati membri

1.   Gli Stati membri possono applicare misure più severe rispetto alle norme fondamentali comuni di cui all’articolo 4. L’adozione di tali misure avviene sulla base di una valutazione dei rischi e nel rispetto del diritto comunitario. Tali misure devono essere pertinenti, obiettive, non discriminatorie e proporzionate al rischio preso in considerazione.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione di tali misure al più presto dopo la loro applicazione. Non appena riceve tali informazioni, la Commissione le trasmette agli altri Stati membri.

3.   Gli Stati membri non sono tenuti ad informare la Commissione se le misure in questione si limitano ad uno specifico volo in una determinata data.

Articolo 7

Misure di sicurezza prescritte da paesi terzi

1.   Fatti salvi eventuali accordi bilaterali di cui la Comunità sia parte, uno Stato membro notifica alla Commissione le misure prescritte da un paese terzo qualora esse differiscano dalle norme fondamentali comuni di cui all’articolo 4 in relazione a voli in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro diretti verso tale paese terzo o che ne sorvolino il territorio.

2.   Su richiesta dello Stato membro interessato o di propria iniziativa, la Commissione esamina l’applicazione di qualsiasi misura notificata a norma del paragrafo 1 e, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2, può elaborare un’appropriata risposta al paese terzo interessato.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano se:

a)

lo Stato membro interessato applica le misure in questione a norma dell’articolo 6; o

b)

la prescrizione del paese terzo si limita ad uno specifico volo in una determinata data.

Articolo 8

Cooperazione con l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale

Fatto salvo l’articolo 300 del trattato, la Commissione può concludere con l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) un memorandum d’intesa in materia di audit, al fine di evitare doppioni nei controlli volti ad accertare che gli Stati membri ottemperino all’articolo 17 della convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale.

Articolo 9

Autorità competente

Se in uno Stato membro esistono due o più organismi competenti per la sicurezza dell’aviazione civile, esso designa un’unica autorità (in seguito denominata «l’autorità competente») responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell’attuazione delle norme fondamentali comuni di cui all’articolo 4.

Articolo 10

Programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile

1.   Ciascuno Stato membro redige, attua e mantiene aggiornato un programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile.

Tale programma definisce le responsabilità per l’attuazione delle norme fondamentali comuni di cui all’articolo 4 e precisa gli adempimenti prescritti a tal fine agli operatori e agli altri soggetti.

2.   L’autorità competente mette a disposizione degli operatori e dei soggetti che a suo giudizio hanno un legittimo interesse a riceverli i testi scritti delle parti appropriate del programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile, in funzione di un criterio basato sulla «necessità di sapere».

Articolo 11

Programma nazionale per il controllo della qualità

1.   Ciascuno Stato membro redige, attua e mantiene aggiornato un programma nazionale per il controllo della qualità.

Tale programma mette in condizione lo Stato membro di controllare il livello di sicurezza dell’aviazione civile così da monitorare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile.

2.   Le specifiche del programma nazionale per il controllo della qualità sono adottate modificando il presente regolamento con l’aggiunta di un allegato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.

Per imperativi motivi d’urgenza la Commissione può applicare la procedura d’urgenza di cui all’articolo 19, paragrafo 4.

Il programma consente la pronta individuazione e la correzione delle carenze riscontrate. Prevede altresì che tutti gli aeroporti, gli operatori e i soggetti responsabili dell’attuazione delle norme di sicurezza del trasporto aereo situati nel relativo Stato membro siano sottoposti a regolare monitoraggio da parte dell’autorità competente da effettuarsi direttamente o sotto la sorveglianza dell’autorità stessa.

Articolo 12

Programma per la sicurezza degli aeroporti

1.   Ogni operatore aeroportuale redige, attua e mantiene aggiornato un programma per la sicurezza dell’aeroporto.

Tale programma descrive i metodi e le procedure che l’operatore aeroportuale deve seguire per rispettare il presente regolamento e il programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato membro in cui è situtato l’aeroporto.

Il programma comprende disposizioni relative al controllo della qualità interna che descrivono le modalità con le quali l’operatore aeroportuale deve vigilare sul rispetto di tali metodi e procedure.

2.   Il programma di sicurezza aeroportuale è presentato all’autorità competente che, se del caso, può adottare ulteriori misure.

Articolo 13

Programma per la sicurezza del vettore aereo

1.   Ogni vettore aereo redige, attua e mantiene aggiornato un programma per la sicurezza del vettore aereo.

Il programma descrive i metodi e le procedure che il vettore aereo deve seguire per ottemperare alle disposizioni del presente regolamento e a quelle del programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato membro a partire dal quale esso effettua la prestazione di servizi.

Il programma comprende disposizioni relative al controllo della qualità interna che descrivono le modalità con le quali il vettore aereo deve vigilare sul rispetto di tali metodi e procedure.

2.   Su richiesta il programma per la sicurezza del vettore aereo è presentato all’autorità competente, che, se del caso, può adottare ulteriori misure.

3.   Allorché un programma per la sicurezza di un vettore aereo comunitario è stato convalidato dall’autorità competente dello Stato membro che rilascia a tale vettore la licenza d’esercizio, tutti gli altri Stati membri riconoscono che tale vettore aereo soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1. Questo non pregiudica il diritto di uno Stato membro di richiedere a qualsiasi vettore aereo dettagli riguardo l’attuazione:

a)

delle misure di sicurezza applicate da tale Stato membro a norma dell’articolo 6; e/o

b)

di procedure locali applicabili negli aeroporti serviti.

Articolo 14

Programma di sicurezza degli altri soggetti

1.   Ogni altro soggetto che, in virtù del programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile di cui all’articolo 10, è tenuto ad applicare norme per la sicurezza aerea, redige, attua e mantiene aggiornato un programma di sicurezza.

Tale programma descrive i metodi e le procedure che il soggetto deve seguire per rispettare il programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato membro limitatamente alle operazioni effettuate dal soggetto in questione in tale Stato membro.

Il programma comprende disposizioni relative al controllo della qualità interna che descrivono le modalità con le quali il soggetto stesso deve vigilare sul rispetto di tali metodi e procedure.

2.   Su richiesta, il programma di sicurezza del soggetto che applica le norme per la sicurezza aerea è presentato all’autorità competente che può adottare, se del caso, ulteriori misure.

Articolo 15

Ispezioni della Commissione

1.   La Commissione, con la collaborazione dell’autorità competente dello Stato membro interessato, effettua ispezioni, incluse quelle degli aeroporti, degli operatori e dei soggetti che applicano norme per la sicurezza aerea, per controllare l’applicazione del presente regolamento da parte degli Stati membri e formulare, se del caso, raccomandazioni tendenti a migliorare la sicurezza aerea. A tale scopo l’autorità competente notifica per iscritto alla Commissione l’elenco di tutti gli aeroporti aperti al traffico aereo civile situati nel proprio territorio, diversi da quelli contemplati nell’articolo 4, paragrafo 4.

Le modalità per lo svolgimento delle ispezioni della Commissione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2.

2.   Le ispezioni effettuate dalla Commissione presso aeroporti, operatori e soggetti che applicano le norme per la sicurezza aerea sono effettuate senza preavviso. La Commissione, prima di un’ispezione, informa lo Stato membro interessato con sufficiente anticipo.

3.   Tutti i rapporti di ispezione della Commissione sono comunicati all’autorità competente dello Stato membro interessato, la quale, nella sua risposta, indica le misure correttive corrispondenti ad ogni carenza riscontrata.

Il rapporto di ispezione e la risposta dell’autorità competente vengono successivamente comunicati all’autorità competente degli altri Stati membri.

Articolo 16

Relazione annuale

La Commissione trasmette ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri una relazione che informa i destinatari in merito all’applicazione del presente regolamento e al suo impatto sul miglioramento della sicurezza aerea.

Articolo 17

Gruppo consultivo delle parti interessate

Fermo restando il ruolo del comitato di cui all’articolo 19, la Commissione istituisce un «gruppo consultivo delle parti interessate in materia di sicurezza aerea», composto di organizzazioni europee rappresentative operanti nell’ambito della sicurezza aerea o da essa direttamente interessate. Il ruolo di detto gruppo è esclusivamente di fornire consulenza alla Commissione. Il comitato di cui all’articolo 19 tiene informato il gruppo consultivo delle parti interessate durante l’intero processo di regolamentazione.

Articolo 18

Diffusione delle informazioni

Come norma generale, la Commissione pubblica le misure che hanno un impatto diretto sui passeggeri. Tuttavia i documenti di seguito riportati sono considerati «informazioni classificate UE» ai sensi della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom:

a)

le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 4, paragrafi 3 e 4, articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1, qualora contengano informazioni di sicurezza riservate;

b)

i rapporti di ispezione della Commissione e le risposte delle autorità competenti di cui all’articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 19

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della medesima.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 20

Accordi tra Comunità e paesi terzi

Se del caso e in conformità al diritto comunitario, agli accordi che riconoscono che le norme di sicurezza applicate nel paese terzo sono equivalenti alle norme della Comunità si potrebbero prevedere accordi in materia di aviazione stipulati tra la Comunità e un paese terzo a norma dell’articolo 300 del trattato, al fine di promuovere l’obiettivo del sistema di sicurezza unico per tutti i voli tra l’Unione europea e i paesi terzi.

Articolo 21

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne il rispetto. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 22

Relazioni della Commissione in materia di finanziamento

Anteriormente al 31 dicembre 2008 la Commissione presenterà una relazione sui principi del finanziamento dei costi delle misure di sicurezza per l’aviazione civile. La relazione esaminerà quali provvedimenti si debbano prendere per assicurare che i diritti per le misure di sicurezza siano utilizzati esclusivamente per coprire i costi inerenti alla sicurezza, nonché per migliorare la trasparenza di detti diritti. La relazione definirà inoltre i principi da applicare per fare in modo che non vi sia distorsione di concorrenza tra aeroporti e tra vettori aerei, nonché i vari metodi atti ad assicurare la protezione del consumatore con riguardo alla ripartizione dei costi delle misure di sicurezza tra i contribuenti e gli utenti. La relazione della Commissione sarà corredata, se opportuno, di una proposta legislativa.

Articolo 23

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2320/2002 è abrogato.

Articolo 24

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dalla data specificata nelle disposizioni di applicazione adottate secondo le procedure di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, ma non oltre 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   In deroga al paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, l’articolo 8, l’articolo 11, paragrafo 2, l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 17, l’articolo 19 e l’articolo 22 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 185 dell’8.8.2006, pag. 17.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 15 giugno 2006 (GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 463), posizione comune del Consiglio dell’11 dicembre 2006 (GU C 70 E del 27.3.2007, pag. 21) e posizione del Parlamento europeo del 25 aprile 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell’11 marzo 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 marzo 2008.

(3)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1); rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 3.

(4)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(6)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.


ALLEGATO

NORME FONDAMENTALI COMUNI PER LA PROTEZIONE DELL’AVIAZIONE CIVILE DA ATTI DI INTERFERENZA ILLECITA (ARTICOLO 4)

1.   SICUREZZA DEGLI AEROPORTI

1.1.   Requisiti per la progettazione degli aeroporti

1.

Nella progettazione e nella costruzione di nuove infrastrutture aeroportuali o nella modifica di quelle esistenti si devono osservare integralmente le prescrizioni per l’attuazione delle norme fondamentali comuni di cui al presente allegato e ai relativi provvedimenti attuativi.

2.

Negli aeroporti devono essere definite le seguenti aree:

a)

area lato terra (landside);

b)

area lato volo (airside);

c)

aree sterili (security restricted areas); e

d)

parti critiche delle aree sterili.

1.2.   Controlli d’accesso

1.

L’accesso all’area lato volo deve essere limitato in modo tale da impedire che persone e veicoli non autorizzati possano accedervi.

2.

L’accesso alle aree sterili deve essere controllato in modo tale da assicurare che persone e veicoli non autorizzati non possano accedervi.

3.

Alle persone e ai veicoli può essere consentito l’accesso all’area lato volo e alle aree sterili solo se soddisfano le condizioni di sicurezza prescritte.

4.

Qualsiasi persona, compresi i membri dell’equipaggio, deve avere superato il controllo dei precedenti personali prima di ottenere il tesserino d’ingresso in aeroporto o il tesserino di riconoscimento come membro di equipaggio che autorizzi l’accesso alle aree sterili senza scorta.

1.3.   Controllo delle persone diverse dai passeggeri e controllo degli oggetti da esse trasportati

1.

Le persone diverse dai passeggeri, così come gli oggetti da queste trasportati, devono essere sottoposti a controlli a campione continui all’ingresso nelle aree sterili allo scopo di impedire l’introduzione di articoli proibiti in tali aree.

2.

Tutte le persone diverse dai passeggeri, così come gli oggetti da queste trasportati, devono essere sottoposti a controlli all’atto dell’ingresso nelle parti critiche delle aree sterili allo scopo di impedire l’introduzione di articoli proibiti in tali aree.

1.4.   Ispezione dei veicoli

I veicoli che entrano in un’area sterile devono essere ispezionati allo scopo di impedire l’introduzione di articoli proibiti in tali aree.

1.5.   Sorveglianza, pattugliamento ed altri controlli fisici

Gli aeroporti e, se del caso, le aree adiacenti con accesso al pubblico devono essere sottoposti a sorveglianza, pattugliamento e ad altri controlli fisici allo scopo di individuare eventuali comportamenti sospetti di persone, rilevare i punti vulnerabili che potrebbero essere utilizzati per compiere atti di interferenza illecita e dissuadere chiunque dall’effettuarli.

2.   AREE DELIMITATE AEROPORTUALI

Gli aeromobili parcheggiati nelle aree delimitate dell’aeroporto alle quali si applicano le misure alternative di cui all’articolo 4, paragrafo 4, devono essere tenuti separati dagli aeromobili ai quali si applicano integralmente le norme fondamentali comuni, allo scopo di garantire che non vengano compromessi i livelli di sicurezza stabiliti per questi ultimi, nonché per i passeggeri, i bagagli, le merci e la posta da essi trasportati.

3.   SICUREZZA DEGLI AEROMOBILI

1.

Prima della partenza, ogni aeromobile dev’essere sottoposto ad un controllo di sicurezza o ispezione di sicurezza dell’aeromobile allo scopo di assicurare che nessun articolo proibito sia presente a bordo. Un aeromobile in transito può essere sottoposto ad altre misure appropriate.

2.

Ogni aeromobile deve essere protetto da interferenze non autorizzate.

4.   PASSEGGERI E BAGAGLIO A MANO

4.1.   Controllo dei passeggeri e del bagaglio a mano

1.

Tutti i passeggeri originanti, i passeggeri in transito diretto e i passeggeri in transito indiretto, nonché il loro bagaglio a mano devono essere sottoposti a controllo (screening) allo scopo di impedire l’introduzione di articoli proibiti nelle aree sterili ed a bordo degli aeromobili.

2.

I passeggeri in transito indiretto e il loro bagaglio a mano possono essere esentati dal suddetto controllo qualora:

a)

arrivino da uno Stato membro, a meno che la Commissione o tale Stato membro abbiano comunicato di ritenere che tali passeggeri ed il relativo bagaglio a mano siano stati sottoposti a controlli di livello inferiore rispetto alle norme fondamentali comuni;

b)

arrivino da un paese terzo le cui norme di sicurezza sono riconosciute equivalenti alle norme fondamentali comuni secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2.

3.

I passeggeri in transito ed il loro bagaglio a mano possono essere esentati dal controllo, qualora:

a)

rimangano a bordo dell’aeromobile; o

b)

non siano entrati in contatto con passeggeri in partenza, già controllati, diversi da quelli destinati a imbarcarsi sullo stesso aeromobile; o

c)

arrivino da uno Stato membro, a meno che la Commissione o tale Stato membro abbiano comunicato di ritenere che tali passeggeri ed il relativo bagaglio a mano siano stati sottoposti a controlli di livello inferiore rispetto alle norme fondamentali comuni; o

d)

arrivino da un paese terzo ove i livelli di sicurezza adottati sono riconosciuti equivalenti alle norme fondamentali comuni secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2.

4.2.   Protezione dei passeggeri e del bagaglio a mano

1.

I passeggeri e il rispettivo bagaglio a mano devono essere protetti da interferenze non autorizzate dal punto in cui vengono sottoposti a controllo fino alla partenza dell’aeromobile sul quale sono trasportati.

2.

I passeggeri in partenza che sono già stati sottoposti a controllo devono restare separati dai passeggeri in arrivo, a meno che:

a)

i passeggeri in arrivo provengano da uno Stato membro, a meno che la Commissione o tale Stato membro abbiano comunicato di ritenere che tali passeggeri e il rispettivo bagaglio a mano siano stati sottoposti a controlli di livello inferiore rispetto alle norme fondamentali comuni; o

b)

i passeggeri in arrivo provengano da un paese terzo i cui livelli di sicurezza siano riconosciuti equivalenti alle norme fondamentali comuni secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2.

4.3.   Passeggeri potenzialmente pericolosi

Prima della partenza i passeggeri potenzialmente pericolosi devono essere sottoposti ad appropriate misure di sicurezza.

5.   BAGAGLIO DA STIVA

5.1.   Controllo del bagaglio da stiva

1.

Tutto il bagaglio da stiva deve essere sottoposto a controllo prima di essere caricato a bordo di un aeromobile, allo scopo di impedire l’introduzione di articoli proibiti nelle aree sterili ed a bordo dell’aeromobile.

2.

Il bagaglio da stiva in transito indiretto può essere dispensato dal controllo, qualora:

a)

provenga da un altro Stato membro, a meno che la Commissione o tale Stato membro abbiano comunicato di ritenere che esso sia stato sottoposto a controlli di livello inferiore rispetto alle norme fondamentali comuni; o

b)

arrivi da un paese terzo i cui livelli di sicurezza siano riconosciuti equivalenti alle norme fondamentali comuni secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2.

3.

Il bagaglio da stiva in transito può essere esentato dai controlli se rimane a bordo dell’aeromobile.

5.2.   Protezione del bagaglio da stiva

Il bagaglio da stiva destinato ad essere trasportato a bordo di un aeromobile deve essere protetto da interferenze non autorizzate dal momento in cui è sottoposto a controllo o preso in custodia dal vettore, a seconda di quale operazione sia effettuata prima, fino alla partenza dell’aeromobile sul quale deve essere trasportato.

5.3.   Riconcilio dei bagagli

1.

Ogni bagaglio da stiva deve essere identificato come accompagnato o non accompagnato.

2.

Il bagaglio da stiva non accompagnato non può essere trasportato, a meno che non sia trasportato con aeromobile diverso da quello del relativo passeggero per ragioni indipendenti dalla volontà del passeggero stesso, oppure sia stato sottoposto ad appropriati controlli di sicurezza.

6.   MERCI E POSTA

6.1.   Controlli di sicurezza delle merci e della posta

1.

Tutte le merci e la posta devono essere sottoposte a controlli di sicurezza prima di essere caricate a bordo di un aeromobile. Un vettore aereo non accetterà di trasportare con aeromobile merci o posta a meno che esso stesso non abbia effettuato i controlli in questione ovvero l’effettuazione di essi sia stata confermata e attestata da un agente regolamentato, un mittente conosciuto o un mittente responsabile.

2.

Le merci e la posta in transito indiretto possono essere sottoposte a controlli di sicurezza alternativi, secondo modalità da precisare in un provvedimento attuativo.

3.

Le merci e la posta in transito possono essere esentate dai controlli di sicurezza se rimangono a bordo dell’aeromobile.

6.2.   Protezione delle merci e della posta

1.

Le merci e la posta destinate ad essere trasportate su un aeromobile devono essere protette da interferenze non autorizzate dal momento in cui sono stati effettuati i controlli di sicurezza fino alla partenza dell’aeromobile sul quale devono essere trasportate.

2.

Le merci e la posta non adeguatamente protette da contatti non autorizzati dopo aver effettuato i controlli di sicurezza devono essere sottoposte a controllo (screening).

7.   POSTA E MATERIALE DEI VETTORI AEREI

La posta e il materiale dei vettori aerei sono sottoposti a controlli di sicurezza e successivamente protetti fino al momento dell’imbarco, allo scopo di impedire l’introduzione di articoli proibiti nell’aeromobile.

8.   FORNITURE DI BORDO

Le forniture di bordo, compreso il cibo e le bevande (catering), destinate al trasporto o all’utilizzo a bordo di un aeromobile, sono sottoposte a controlli di sicurezza e successivamente protette fino all’imbarco allo scopo di impedire l’introduzione di articoli proibiti nell’aeromobile.

9.   FORNITURE PER L’AEROPORTO

Le forniture destinate ad essere vendute o utilizzate nelle aree sterili degli aeroporti, comprese le forniture dei ristoranti e dei negozi di articoli esenti da imposte o tasse (duty free shops), devono essere sottoposte a controlli di sicurezza allo scopo di impedire l’introduzione di articoli proibiti in queste aree.

10.   MISURE PER LA SICUREZZA IN VOLO

1.

Ferme restando le norme applicabili per la sicurezza aerea:

a)

durante il volo deve essere impedito l’ingresso nella cabina di pilotaggio alle persone non autorizzate;

b)

durante il volo i passeggeri potenzialmente pericolosi devono essere sottoposti ad adeguate misure di sicurezza.

2.

Per impedire atti di interferenza illecita durante il volo devono essere adottate misure di sicurezza appropriate, quali l’addestramento del personale di condotta e del personale di cabina.

3.

È vietato il trasporto di armi, eccezion fatta per quelle trasportate in stiva, a bordo di un aeromobile, a meno che non siano state soddisfatte le condizioni di sicurezza in conformità alle legislazioni nazionali e che gli Stati interessati non abbiano rilasciato un’autorizzazione.

4.

Il paragrafo 3 si applica anche agli agenti responsabili della sicurezza in volo (flight security officers), se questi portano armi.

11.   SELEZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

1.

Le persone che effettuano lo screening, i controlli di accesso o altri controlli di sicurezza, o che sono responsabili dell’esecuzione di tali controlli, devono essere selezionate, addestrate e, se del caso, abilitate, così da garantire la loro idoneità all’attività in questione, nonché la loro competenza ad adempiere alle funzioni assegnate.

2.

Le persone diverse dai passeggeri che devono accedere alle aree sterili devono ricevere una formazione sulla sicurezza prima di ottenere un tesserino d’ingresso in aeroporto o un tesserino di riconoscimento come membro di equipaggio.

3.

La formazione di cui ai punti 1 e 2 è effettuata mediante un’attività iniziale e successivi aggiornamenti periodici.

4.

Gli istruttori addetti alla formazione delle persone di cui ai punti 1 e 2 devono essere in possesso della prescritta qualifica.

12.   ATTREZZATURE DI SICUREZZA

Le attrezzature utilizzate per lo screening, il controllo d’accesso e gli altri controlli di sicurezza devono ottemperare alle specifiche determinate e devono essere idonee ad effettuare i controlli di sicurezza previsti.


9.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 97/85


REGOLAMENTO (CE) N. 301/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

che adatta l’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce un quadro armonizzato di norme generali per l’organizzazione di controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

(2)

Stante l’adesione di nuovi Stati membri nel 2004, è necessario completare l’elenco dei territori di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 per includervi tutti gli Stati membri.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 882/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 2004 ai territori della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione (GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

TERRITORI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 15

1.

Il territorio del Regno del Belgio

2.

Il territorio della Repubblica di Bulgaria

3.

Il territorio della Repubblica ceca

4.

Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle Isole Færøer e della Groenlandia

5.

Il territorio della Repubblica federale di Germania

6.

Il territorio della Repubblica di Estonia

7.

Il territorio dell’Irlanda

8.

Il territorio della Repubblica ellenica

9.

Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla

10.

Il territorio della Repubblica francese

11.

Il territorio della Repubblica italiana

12.

Il territorio della Repubblica di Cipro

13.

Il territorio della Repubblica di Lettonia

14.

Il territorio della Repubblica di Lituania

15.

Il territorio del Granducato di Lussemburgo

16.

Il territorio della Repubblica di Ungheria

17.

Il territorio della Repubblica di Malta

18.

Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa

19.

Il territorio della Repubblica d’Austria

20.

Il territorio della Repubblica di Polonia

21.

Il territorio della Repubblica portoghese

22.

Il territorio della Romania

23.

Il territorio della Repubblica di Slovenia

24.

Il territorio della Repubblica slovacca

25.

Il territorio della Repubblica di Finlandia

26.

Il territorio del Regno di Svezia

27.

Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord».