ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 404

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
30 dicembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

 

*

Regolamento (CE) n. 1923/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 1 )

 

*

Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

 

*

Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti

 

*

Decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) ( 1 )

 


 

(1)   (Testo rilevante ai fini del SEE)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 404/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1923/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

sentito il Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 (3) intende fornire un unico quadro legale per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nella Comunità.

(2)

Il regolamento (CE) n. 932/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto concerne l'estensione del periodo di applicazione delle misure transitorie (4), ha prolungato il periodo di applicazione delle misure transitorie di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 fino e non oltre il 1o luglio 2007.

(3)

Nella sessione generale dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali svoltasi nel maggio 2003 è stata adottata una risoluzione volta a semplificare gli attuali criteri internazionali per la classificazione dei paesi rispetto al rischio che presentano di encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Una proposta è stata adottata alla sessione generale nel maggio 2005. Gli articoli del regolamento (CE) n. 999/2001 andrebbero adeguati per riflettere il nuovo sistema di categorizzazione concordato a livello internazionale.

(4)

Nuovi sviluppi in materia di prelievo di campioni e di analisi richiederanno ampie modifiche dell'allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001. È quindi necessario apportare certe modifiche tecniche alla definizione esistente di «test diagnostici rapidi» nel regolamento (CE) n. 999/2001 per consentire di modificare più agevolmente la struttura di tale allegato in una fase successiva.

(5)

A fini di chiarezza della legislazione comunitaria è opportuno chiarire che la definizione di «carni separate meccanicamente», presente in altri strumenti comunitari in materia di sicurezza degli alimenti, si dovrebbe applicare al regolamento (CE) n. 999/2001 nel contesto delle misure di eradicazione delle TSE.

(6)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce un programma di monitoraggio della BSE e dello scrapie. Nel suo parere del 6-7 marzo 2003 il Comitato scientifico direttivo ha raccomandato l'introduzione di un programma di monitoraggio delle TSE nei cervidi. Per tale motivo il sistema di monitoraggio previsto in detto regolamento dovrebbe essere esteso ad altre TSE con la possibilità di adottare ulteriori misure per attuare tale sistema in una fase successiva.

(7)

Un programma armonizzato di allevamento per selezionare ovini resistenti alle TSE è già stato attuato quale misura transitoria ad opera della decisione 2003/100/CE della Commissione, del 13 febbraio 2003, che fissa requisiti minimi per l'istituzione di programmi di allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (5). Il regolamento (CE) n. 999/2001 andrebbe modificato in modo da offrire una base giuridica permanente a tale programma nonché la possibilità di modificare tali programmi per tener conto dei risultati delle valutazioni scientifiche e delle conseguenze generali della loro attuazione.

(8)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 proibisce la somministrazione di certe proteine trattate di origine animale a determinate specie di animali, con la possibilità di prevedere deroghe. Nuovi sviluppi in materia di divieti relativi ai mangimi possono richiedere modifiche all'allegato IV di tale regolamento. È necessario apportare certe modifiche tecniche alla formulazione attuale dell'articolo corrispondente per consentire di modificare più agevolmente la struttura di tale allegato in una fase successiva.

(9)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (6), stabilisce regole per l'eliminazione di materiali specifici a rischio e di animali infettati da TSE. Le regole relative al transito sul territorio della Comunità di prodotti di origine animale sono state ora adottate. Di conseguenza, nell'interesse della coerenza della legislazione comunitaria, le regole attuali contenute nel regolamento (CE) n. 999/2001 sull'eliminazione di tali materiali e animali andrebbero rimpiazzate con un riferimento al regolamento (CE) n. 1774/2002, e il riferimento alle regole sul transito contenuto nel regolamento (CE) n. 999/2001 andrebbe cancellato.

(10)

Nuovi sviluppi attinenti ai materiali specifici a rischio richiederanno anch'essi ampie modifiche all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001. Occorre apportare certe modifiche tecniche all'attuale formulazione delle corrispondenti disposizioni di tale regolamento per consentire di modificare più agevolmente la struttura di detto allegato in una fase successiva.

(11)

Anche se lo stordimento tramite iniezione di gas nella cavità cranica è proibito nella Comunità, l'iniezione di gas può avvenire anche dopo lo stordimento. È quindi necessario modificare le pertinenti disposizioni sui metodi di macellazione presenti nel regolamento (CE) n. 999/2001 al fine di proibire l'iniezione di gas nella cavità cranica successivamente allo stordimento.

(12)

Il regolamento (CE) n. 1915/2003 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 999/2001 (7), enuncia nuove disposizioni in materia di eradicazione dello scrapie negli ovini e nei caprini. Di conseguenza, è necessario proibire lo spostamento di ovini e caprini dalle aziende in cui si sospetti ufficialmente la presenza di scrapie.

(13)

Conformemente all'evolvere delle conoscenze scientifiche, il regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe consentire di estendere ad altre specie il campo di applicazione delle regole concernenti l'immissione sul mercato e l'esportazione di animali delle specie bovina, ovina e caprina, e rispettivi sperma, embrioni e ovuli.

(14)

Il parere del Comitato scientifico direttivo del 26 giugno 1998 indica che si dovrebbero osservare certe restrizioni per quanto concerne la provenienza delle materie di base per la produzione di fosfato dicalcico. Di conseguenza, il fosfato dicalcico andrebbe rimosso dall'elenco dei prodotti che non sono soggetti a restrizioni all'immissione sul mercato in forza del regolamento (CE) n. 999/2001. Andrebbe chiarita l'assenza di restrizioni applicabili al latte e ai prodotti a base di latte.

(15)

Conformemente all'evolvere delle conoscenze scientifiche e della classificazione del rischio e fatta salva la possibilità di adottare misure di salvaguardia, il regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe consentire l'adozione, secondo la procedura di comitatologia, di disposizioni più specifiche per l'immissione sul mercato e l'esportazione di prodotti di origine animale provenienti da Stati membri o da paesi terzi che presentino un rischio controllato o indeterminato di TSE.

(16)

Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(17)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare decisioni di approvazione dei test diagnostici rapidi, di adeguamento dell'età degli animali, di introduzione di un certo livello di tolleranza, di autorizzare dell'alimentazione di giovani animali appartenenti alla specie dei ruminanti con proteine prodotte a partire dai pesci e, di estensione di talune disposizioni ad altre specie animali; di introduzione di norme che prevedano deroghe all'obbligo di rimuovere e distruggere materiale specifico a rischio; di istituzione di criteri per dimostrare il miglioramento della situazione epidemiologica e di criteri per la concessione di deroghe a taluni divieti nonché condizioni di produzione. Queste misure di portata generale e intese a modificare gli elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 999/2001 e/o integrare detto regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(18)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 999/2001 è così modificato:

1)

è inserito il seguente considerando:

«(8 bis)

L'utilizzazione di talune proteine animali trasformate provenienti da non ruminanti per l'alimentazione dei non ruminanti dovrebbe essere autorizzata rispettando il principio del non cannibalismo, quale stabilito nel regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (9), e gli aspetti di controllo connessi, in particolare, con la differenziazione delle proteine animali trasformate specifiche a talune specie di cui alla comunicazione sul piano per le TSE adottato dalla Commissione il 15 luglio 2005.

2)

sono inseriti i seguenti considerando:

«(11 bis)

Nella sua risoluzione del 28 ottobre 2004 (10) il Parlamento europeo ha espresso preoccupazioni in merito alla somministrazione di proteine animali ai ruminanti in quanto esse non sono un elemento naturale dell'alimentazione dei capi adulti. In seguito alle crisi della BSE e dell'afta epizootica si è accettato sempre più che il modo migliore per garantire la salute umana e animale è quello di allevare e nutrire gli animali nel rispetto delle peculiarità di ogni specie. In base al principio di precauzione e in linea con la dieta e le condizioni di vita naturali dei ruminanti è quindi necessario mantenere il divieto relativo alla somministrazione di proteine animali ai ruminanti in forme che non costituiscono abitualmente parte della loro dieta naturale.

(11 ter)

Le carni separate meccanicamente sono ottenute rimuovendo la carne dalle ossa con una tecnica che distrugge o modifica la struttura muscolo-fibrosa. Possono contenere parti delle ossa e del periosteo (strato fibroso che riveste le ossa). Le carni separate meccanicamente non sono pertanto comparabili alle carni prodotte normalmente. Di conseguenza, è opportuno sottoporre a revisione il loro uso per il consumo umano.

3)

l'articolo 3, paragrafo 1 è così modificato:

a)

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

test diagnostici rapidi: le procedure di analisi di cui all'allegato X che danno risultati entro 24 ore;»;

b)

sono aggiunte le seguenti lettere:

«n)

carni separate meccanicamente o “CSM”: il prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa;

o)

sorveglianza passiva: la segnalazione di tutti gli animali in cui si sospetta la presenza di un'infezione da TSE e, nei casi in cui la TSE non può essere esclusa da indagini cliniche, il test di laboratorio su detti animali;

p)

sorveglianza attiva: il controllo degli animali non segnalati come sospetti di presentare un'infezione da TSE, quali animali macellati con urgenza, animali che presentano sintomi clinici ad un esame ante mortem, capi morti, animali macellati sani e animali abbattuti in relazione ad un caso di TSE, in particolare al fine di determinare l'evoluzione e la prevalenza di TSE in un paese o in una sua regione.»;

4)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La qualifica sanitaria di uno Stato membro, di un paese terzo o di una loro regione (in seguito denominati “paesi o regioni”) in relazione alla BSE è determinata dalla classificazione in una delle tre categorie seguenti:

rischio trascurabile di BSE, come definito all'allegato II,

rischio controllato di BSE, come definito all'allegato II,

rischio indeterminato di BSE, come definito all'allegato II.

La qualifica sanitaria dei paesi o regioni in relazione alla BSE può essere determinata solo sulla base dei criteri fissati all'allegato II, capo A. Tali criteri includono il risultato di un'analisi di rischio basata su tutti i fattori potenziali di insorgenza della encefalopatia bovina spongiforme elencati all'allegato II, capo B e sulla loro evoluzione nel tempo, nonché di esaustive misure di sorveglianza attiva e passiva che tengano conto della categoria di rischio del paese o della regione.

Gli Stati membri e i paesi terzi che intendono poter essere mantenuti negli elenchi dei paesi terzi autorizzati all'esportazione nella Comunità degli animali vivi o dei prodotti contemplati nel presente regolamento, presentano alla Commissione una domanda volta ad ottenere la determinazione della loro qualifica sanitaria relativa alla BSE, corredata delle pertinenti informazioni relative ai criteri indicati nell'allegato II, capo A e ai fattori di rischio potenziali elencati nell'allegato II, capo B nonché alla loro evoluzione nel tempo.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri e i paesi terzi che non hanno presentato una domanda a norma del paragrafo 1, terzo comma devono ottemperare, per quanto riguarda la spedizione di animali vivi e di prodotti di origine animale a partire dal loro territorio, ai requisiti per le importazioni che si applicano ai paesi con un rischio indeterminato di BSE, fino a quando non abbiano presentato detta domanda e non sia stata presa una decisione finale quanto alla loro qualifica sanitaria con riguardo alla BSE.»;

5)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ogni Stato membro attua un programma annuale per la sorveglianza delle TSE basato sulla sorveglianza attiva e passiva, conformemente a quanto disposto nell'allegato III. Se disponibile per le specie animali, tale programma include una procedura di screening che prevede il ricorso a test diagnostici rapidi.

I test diagnostici rapidi sono approvati a tal fine secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, e inseriti nell'elenco di cui all'allegato X.»;

b)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«1 bis.   Il programma annuale per la sorveglianza, di cui al paragrafo 1, riguarda almeno le seguenti sottopopolazioni:

a)

tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi inviati ad una macellazione di emergenza ovvero che, all'esame ante mortem, presentano sintomi clinici,

b)

tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi soggetti a macellazione normale ai fini del consumo umano,

c)

tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi non macellati per il consumo umano, morti o uccisi nell'azienda, durante il trasporto o in un mattatoio (capi morti).

Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui alla lettera c) in zone remote a scarsa densità di animali, dove non viene organizzata la raccolta di animali morti. Gli Stati membri che ricorrono a questa possibilità informano la Commissione e presentano un elenco delle zone interessate unitamente ad una motivazione per la deroga. La deroga non riguarda più del 10 % della popolazione bovina di uno Stato membro.

1 ter.   Previa consultazione del competente comitato scientifico, l'età stabilita al paragrafo 1 bis, lettere a) e c) può essere adeguata conformemente ai progressi scientifici, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3.

Su richiesta di uno Stato membro che può dimostrare il miglioramento della situazione epidemiologica nel suo territorio, in base ad alcuni criteri da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, possono essere rivisti i programmi annuali per la sorveglianza relativi a tale specifico Stato membro.

Lo Stato membro interessato fornisce la prova della sua capacità di determinare l'efficacia delle misure applicate e di garantire la protezione della salute umana ed animale sulla base di un'esaustiva analisi del rischio. In particolare, lo Stato membro dimostra:

a)

la prevalenza della BSE è in evidente riduzione o costantemente bassa, sulla base dei risultati di test aggiornati;

b)

di aver attuato e applicato per almeno sei anni un piano globale di analisi in relazione alla BSE (normativa comunitaria sulla tracciabilità e l'individuazione degli animali vivi e sorveglianza della BSE);

c)

di aver attuato ed applicato per almeno sei anni la normativa comunitaria sul divieto assoluto concernente i mangimi per animali da allevamento.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   Le regole per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»;

6)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 6 bis

Programmi di allevamento

1.   Gli Stati membri possono introdurre programmi di allevamento finalizzato alla selezione di ovini resistenti alle TSE. Tali programmi comprendono un quadro per il riconoscimento dello status di resistenza alle TSE di talune greggi e possono essere estesi in modo da includere altre specie animali sulla base di prove scientifiche che corroborino la resistenza alle TSE di particolari genotipi di tali specie.

2.   Le regole specifiche per i programmi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri che adottano programmi di allevamento presentano regolarmente alla Commissione relazioni che consentano una valutazione scientifica dei programmi, in particolare in relazione al loro impatto sull'incidenza delle TSE ma anche sulla diversità e variabilità genetica e sul mantenimento di specie ovine vecchie o rare ovvero ben adattate a una particolare regione. I risultati scientifici e le conseguenze generali dei programmi di allevamento vengono valutati periodicamente e, se del caso, possono venire modificati di conseguenza.»;

7)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   La somministrazione ai ruminanti di proteine animali è vietata.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, con prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV, che stabiliscono le deroghe al divieto contenuto in detti paragrafi.

La Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, sulla base di una valutazione scientifica del fabbisogno alimentare dei giovani ruminanti e in funzione delle norme adottate per l'applicazione del presente articolo di cui al paragrafo 5 del presente articolo, e a seguito di una valutazione degli aspetti di controllo di tale deroga, di autorizzare l'alimentazione di giovani animali appartenenti alla specie dei ruminanti con proteine prodotte a partire dai pesci.

4.   Gli Stati membri o le loro regioni che presentano un rischio indeterminato di BSE non possono esportare o immagazzinare mangimi destinati ad animali d'allevamento che contengono proteine derivate da mammiferi, né mangimi destinati a mammiferi, ad eccezione dei mangimi per cani, gatti e animali da pelliccia, che contengono proteine trattate derivate da mammiferi.

I paesi terzi o le loro regioni che presentano un rischio indeterminato di BSE non possono esportare verso la Comunità mangimi destinati ad animali d'allevamento che contengono proteine derivate da mammiferi né mangimi destinati a mammiferi, ad eccezione dei mangimi per cani, gatti e animali da pelliccia, che contengono proteine trattate derivate da mammiferi.

Su richiesta di uno Stato membro o di un paese terzo si può decidere secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2 in base a criteri dettagliati che devono essere previsti secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, di concedere deroghe individuali alle restrizioni figuranti nel presente paragrafo. Le deroghe devono tenere conto delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo:

«4 bis.   In base ad una valutazione favorevole dei rischi che tenga conto almeno della portata e della possibile fonte della contaminazione nonché della destinazione finale della spedizione si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, di introdurre un certo livello di tolleranza in relazione a quantitativi non significativi di proteine animali presenti nei mangimi a causa di una contaminazione casuale e tecnicamente inevitabile.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le norme sulla prevenzione della contaminazione incrociata e sui metodi di prelievo di campioni e di analisi per l'accertamento dell'osservanza del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Esse si basano su una relazione della Commissione concernente la provenienza, il rattamento, il controllo e la tracciabilità dei mangimi di origine animale.»;

8)

all'articolo 8 i paragrafi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il materiale specifico a rischio è rimosso ed eliminato conformemente all'allegato V del presente regolamento e al regolamento (CE) n. 1774/2002. Esso non è importato nella Comunità. L'elenco dei materiali specifici a rischio di cui all'allegato V include almeno il cervello, il midollo spinale, gli occhi e le tonsille dei bovini di età superiore a 12 mesi e la colonna vertebrale di animali bovini a partire da un'età da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3. Tenendo conto delle diverse categorie di rischio previste all'articolo 5, paragrafo — 1, primo comma e dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 bis e paragrafo 1 ter, lettera b), l'elenco di materiali specifici a rischio stabilito all'allegato V è modificato di conseguenza.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai tessuti provenienti da animali sottoposti, con esito negativo, a un test alternativo approvato specificamente a tal fine secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, a patto che tale test sia inserito nell'elenco di cui all'allegato X e sia applicato alle condizioni di cui all'allegato V.

Gli Stati membri che autorizzano l'uso di un test alternativo di cui al presente paragrafo ne informano gli altri Stati membri e la Commissione.

3.   Negli Stati membri o nelle loro regioni che presentano un rischio controllato o indeterminato di BSE, la lacerazione, previo stordimento dell'animale, del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica o tramite iniezione di gas nella cavità cranica in connessione con lo stordimento non dev'essere praticata su animali delle specie bovina, ovina o caprina le cui carni sono destinate al consumo umano o animale.

4.   Le età indicate all'allegato V possono essere adeguate. Tali adeguamenti si effettuano in base alle più recenti conoscenze scientifiche certe sulla probabilità statistica del verificarsi di una TSE nei gruppi di età interessati del patrimonio comunitario di bovini, ovini e caprini.

5.   Possono essere adottate norme che prevedano deroghe ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, con riguardo alla data effettiva di entrata in vigore del divieto di alimentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, nei paesi terzi o nelle loro regioni che presentano un rischio controllato di BSE, con riguardo alla data effettiva di entrata in vigore del divieto di usare proteine derivate da mammiferi nell'alimentazione di ruminanti per limitare le prescrizioni di rimuovere e distruggere materiale specifico a rischio agli animali nati prima di tale data nei paesi o regioni interessati.»;

9)

all'articolo 9, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   I prodotti di origine animale di cui all'allegato VI sono fabbricati utilizzando le condizioni di produzione approvate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3.

2.   Le ossa dei bovini, degli ovini e dei caprini originari di paesi o regioni che presentano un rischio controllato o indeterminato di BSE non devono essere utilizzati per la produzione di carni separate meccanicamente (CSM). Anteriormente al 1o luglio 2008 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione concernente l'uso e i metodi di produzione di CSM sul loro territorio. La relazione include una dichiarazione in merito all'eventualità che gli Stati membri intendano o meno continuare a produrre CSM.

La Commissione presenta quindi una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla necessità e l'uso futuri di CSM nella Comunità, comprendente anche la politica di informazione dei consumatori.»;

10)

l'articolo 12 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli animali nei quali si sospetta la presenza di un'infezione da TSE sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un'indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall'autorità competente, oppure sono abbattuti per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale.

Ove si sospetti ufficialmente la presenza di TSE in un bovino di un'azienda di uno Stato membro, tutti gli altri bovini della stessa azienda sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento finché non saranno disponibili i risultati dell'indagine. Ove si sospetti ufficialmente la presenza di un'infezione da TSE in un ovino o caprino di un'azienda di uno Stato membro, tutti gli altri ovini o caprini della stessa azienda sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento finché non saranno disponibili i risultati dell'indagine.

Tuttavia, qualora si provi che è improbabile che l'azienda in cui si trovava l'animale quando è stata sospettata la presenza di TSE sia l'azienda in cui detto animale possa essere stato esposto alla TSE, l'autorità competente può decidere che solo l'animale sospetto di infezione sia sottoposto alla limitazione ufficiale di movimento.

Qualora lo ritenga necessario, l'autorità competente può inoltre decidere che altre aziende o solo l'azienda in cui è avvenuta l'esposizione siano sottoposte a sorveglianza ufficiale, in funzione dei dati epidemiologici disponibili.

Secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e in deroga alle limitazioni ufficiali di movimento di cui al presente paragrafo, uno Stato membro può essere esonerato dall'applicazione di tali misure di limitazione di movimento se applica misure che offrono garanzie equivalenti, basate su un'adeguata valutazione dei possibili rischi per la salute umana e animale.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Tutte le parti del corpo dell'animale sospetto restano sotto controllo ufficiale fino a che non è stata fatta una diagnosi negativa, ovvero sono eliminate conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002.»;

11)

all'articolo 13, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

il primo comma, lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

tutte le parti del corpo dell'animale sono eliminate conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002 tranne il materiale conservato per la registrazione conformemente all'allegato III, capo B del presente regolamento;»;

b)

il primo comma, lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

tutti gli animali e i prodotti di origine animale di cui all'allegato VII, punto 2 del presente regolamento, che siano stati identificati come a rischio a seguito dell'indagine di cui alla lettera b) del presente paragrafo, sono abbattuti ed eliminati conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002.»;

c)

il seguente comma è inserito dopo il primo comma:

«Su richiesta di uno Stato membro e in base ad una valutazione favorevole del rischio che tenga conto in particolare delle misure di controllo applicate in tale Stato membro, si può adottare una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, per consentire l'uso dei bovini di cui al presente paragrafo fino al termine della loro vita produttiva.»;

12)

all'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, possono essere estese ad altre specie animali le disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

4.   Possono essere adottate regole per l'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»;

13)

l'articolo 16 è così modificato:

a)

il paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

latte e prodotti a base di latte, cuoio e pelli, nonché gelatina e collagene ottenuti da cuoio e pelli.»;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   I prodotti di origine animale importati da paesi terzi che presentino un rischio controllato o indeterminato di BSE provengono da bovini, ovini e caprini sani che non hanno subíto la lacerazione del tessuto nervoso centrale né un'iniezione di gas nella cavità cranica di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

3.   I prodotti alimentari di origine animale contenenti materiale ottenuto da bovini originari di un paese o di una regione, che presentano un rischio indeterminato di BSE, non vengono immessi sul mercato ad eccezione dei casi in cui provengano da animali:

a)

nati otto anni dopo la data a decorrere dalla quale è stato effettivamente applicato il divieto di utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti proteine animali ottenute da mammiferi; e

b)

nati, allevati e rimasti in mandrie certificate come storicamente indenni dalla BSE da almeno sette anni.

Inoltre, i prodotti alimentari derivanti da ruminanti non possono essere spediti da uno Stato membro o da una sua regione che presentano un rischio indeterminato di BSE verso un altro Stato membro o essere importati da un paese terzo che presenta un rischio indeterminato di BSE.

Questo divieto non si applica ai prodotti di origine animale di cui all'allegato VIII, capo C, e che soddisfano i requisiti dell'allegato VIII, capo C.

Essi devono essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale, che attesti che sono stati prodotti conformemente al presente regolamento.»;

14)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 23 bis

Le seguenti misure intese a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3:

a)

approvazione dei test diagnostici rapidi di cui all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 8, paragrafo 2,

b)

adeguamento dell'età di cui all'articolo 6, paragrafo 1 ter,

c)

criteri per dimostrare il miglioramento della situazione epidemiologica di cui all'articolo 6, paragrafo 1 ter,

d)

decisione di autorizzare l'alimentazione di giovani animali appartenenti alla specie dei ruminanti con proteine prodotte a partire dai pesci, di cui all'articolo 7, paragrafo 3,

e)

criteri per la concessione di deroghe ai divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 4,

f)

decisione di introdurre un certo livello di tolleranza, di cui all'articolo 7, paragrafo 4 bis,

g)

decisione sull'età di cui all'articolo 8, paragrafo 1,

h)

norme che prevedano deroghe all'obbligo di rimuovere e distruggere materiale specifico a rischio di cui all'articolo 8, paragrafo 5,

i)

condizioni di produzione approvate di cui all'articolo 9, paragrafo 1,

j)

decisione di estendere talune disposizioni ad altre specie animali di cui all'articolo 15, paragrafo 3.»;

15)

l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Comitati

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale. Tuttavia, con riguardo all'articolo 6 bis, la Commissione consulta anche il comitato permanente per la zootecnia.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 di tale decisione è fissato a tre mesi e, nel caso delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento, a 15 giorni.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

16)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 24 bis

Le decisioni da adottare secondo una delle procedure di cui all'articolo 24 si basano su una valutazione dei possibili rischi per la salute umana e animale e, tenendo conto dei dati scientifici esistenti, mantengono o, se giustificato da un punto di vista scientifico, aumentano il livello di protezione della salute umana e animale garantito nella Comunità.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J.-E. ENESTAM


(1)  GU C 234 del 22.9.05, pag. 26.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 17 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 24 novembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 10).

(4)  GU L 163 del 23.6.2005, pag. 1.

(5)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 41.

(6)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25).

(7)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 29.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(9)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25).»;

(10)  GU C 174 E del 14.7.2005, pag. 178.»;


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 404/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1924/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Vi è un numero crescente di alimenti etichettati e pubblicizzati nella Comunità recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute. Per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e facilitare le loro scelte, i prodotti immessi sul mercato devono essere sicuri e adeguatamente etichettati.

(2)

Le differenze tra le disposizioni nazionali relative a tali indicazioni possono impedire la libera circolazione degli alimenti e instaurare condizioni di concorrenza diseguali. In tal modo, esse hanno dirette ripercussioni sul funzionamento del mercato interno. È pertanto necessario adottare norme comunitarie sull'utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute relative ai prodotti alimentari.

(3)

La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (3), contiene disposizioni generali in materia di etichettatura. La direttiva 2000/13/CE impone un divieto generale di utilizzare informazioni che possono indurre in errore l'acquirente o attribuiscono ai prodotti alimentari proprietà medicamentose. Il presente regolamento dovrebbe integrare i principi generali della direttiva 2000/13/CE e stabilire disposizioni specifiche riguardanti l'utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute relative ai prodotti alimentari forniti come tali al consumatore.

(4)

Il presente regolamento si dovrebbe applicare a tutte le indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, compresa tra l'altro la pubblicità generica di prodotti alimentari e le campagne promozionali quali quelle appoggiate in toto o in parte da autorità pubbliche. Esso non si dovrebbe applicare alle indicazioni che figurano in comunicazioni non commerciali, quali gli orientamenti o i consigli dietetici espressi da autorità e organi della sanità pubblica, né a comunicazioni e informazioni non commerciali riportate nella stampa e in pubblicazioni scientifiche. Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai marchi e alle altre denominazioni commerciali che possono essere interpretati come indicazioni nutrizionali o sulla salute.

(5)

Le indicazioni nutrizionali non benefiche esulano dall'ambito di applicazione del presente regolamento e gli Stati membri che intendono istituire regimi nazionali riguardo a tali indicazioni dovrebbero notificarli alla Commissione e agli altri Stati membri a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (4).

(6)

A livello internazionale, il Codex Alimentarius ha adottato orientamenti generali sulle indicazioni nel 1991 e orientamenti sull'utilizzo delle indicazioni nutrizionali nel 1997. Una modifica a questi ultimi è stata adottata dalla commissione del Codex Alimentarius nel 2004. La modifica riguarda l'inserimento delle indicazioni sulla salute negli orientamenti del 1997. La dovuta considerazione viene riservata alle definizioni e alle condizioni definite dagli orientamenti del Codex.

(7)

La possibilità di utilizzare l'indicazione «a basso contenuto di grassi» per i grassi da spalmare di cui al regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare (5), dovrebbe essere allineata alle disposizioni del presente regolamento prima possibile. Nel frattempo, il regolamento (CE) n. 2991/94 si applica ai prodotti da esso contemplati.

(8)

Vi è un'ampia gamma di sostanze nutritive e di altre sostanze a effetto nutrizionale e fisiologico, compresi, ma non solo, vitamine, minerali, oligoelementi, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, varie piante ed estratti di erbe, con un effetto nutrizionale o fisiologico, che potrebbero essere presenti in un prodotto alimentare ed essere oggetto di un'indicazione. Pertanto, è opportuno stabilire principi generali applicabili a tutte le indicazioni fornite sui prodotti alimentari per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, per dare ai consumatori le informazioni necessarie affinché compiano scelte nella piena consapevolezza dei fatti e per creare condizioni paritarie di concorrenza per l'industria alimentare.

(9)

Gli alimenti promossi mediante indicazioni possono essere percepiti dal consumatore come portatori di un vantaggio nutrizionale, fisiologico o per la salute in generale rispetto ad altri prodotti simili o diversi ai quali tali sostanze nutritive e altre sostanze non sono aggiunte. Ciò può incoraggiare i consumatori a compiere scelte che influenzano direttamente la loro assunzione complessiva delle singole sostanze nutritive o di altro tipo in modo contrario ai pareri scientifici in materia. Per contrastare questo potenziale effetto indesiderato, è opportuno imporre talune restrizioni per quanto riguarda i prodotti recanti indicazioni. In questo contesto, fattori come la presenza di determinate sostanze, ad esempio il contenuto di alcol o il profilo nutrizionale del prodotto, sono criteri appropriati per determinare se il prodotto stesso possa recare indicazioni. Avvalersi di tali criteri a livello nazionale, benché giustificato per consentire ai consumatori di compiere scelte nutrizionali informate, rischia di creare ostacoli al commercio intracomunitario e dovrebbe quindi essere armonizzato a livello comunitario.

(10)

L'applicazione di profili nutrizionali come criterio è intesa ad evitare situazioni in cui le indicazioni nutrizionali o sulla salute occultano il valore nutrizionale complessivo di un dato prodotto alimentare e possono quindi fuorviare il consumatore che cerca di compiere scelte sane nel quadro di una dieta equilibrata. Scopo unico dei profili nutrizionali previsti dal presente regolamento è regolare le circostanze in cui sono possibili le indicazioni. Essi dovrebbero fondarsi su dati scientifici generalmente accettati sul rapporto tra regime alimentare e salute. Dovrebbero tuttavia anche lasciar spazio all'innovazione dei prodotti e tener conto della variabilità delle abitudini dietetiche e delle tradizioni alimentari e del fatto che i singoli prodotti possono svolgere un ruolo importante nell'ambito della dieta complessiva.

(11)

La definizione di profili nutrizionali dovrebbe tener conto del contenuto delle diverse sostanze nutritive e delle sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, i grassi saturi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata, e quelle come i grassi poli- e monoinsaturi, i carboidrati assimilabili diversi dagli zuccheri, le vitamine, i minerali, le proteine e le fibre. Al momento di stabilire i profili nutrizionali, si dovrebbe tener conto delle diverse categorie di alimenti e del posto e del ruolo degli stessi nella dieta complessiva. Possono essere necessarie esenzioni dall'obbligo di rispettare i profili nutrizionali stabiliti per determinati alimenti o categorie di alimenti a seconda del loro ruolo e della loro importanza nella dieta della popolazione. Si tratterebbe di atti tecnici complessi e l'adozione dei provvedimenti relativi dovrebbe essere affidata alla Commissione, tenendo conto del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(12)

Gli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (6), presentati in forma liquida e contenenti più dell'1,2 % in volume di alcol non sono considerati bevande a norma del presente regolamento.

(13)

Vi è una vasta gamma di indicazioni attualmente utilizzate nell'etichettatura e nella pubblicità degli alimenti in alcuni Stati membri che fanno riferimento a sostanze il cui effetto benefico non è ancora stato dimostrato, o in merito al quale non esiste allo stato un consenso scientifico sufficiente. È necessario garantire che le sostanze per le quali è fornita un'indicazione abbiano dimostrato di avere un effetto nutrizionale o fisiologico benefico.

(14)

Per garantire la veridicità delle indicazioni, è necessario che la sostanza oggetto dell'indicazione sia presente nel prodotto finale in quantità sufficienti, o che la sostanza sia assente o presente in quantità opportunamente ridotte, per produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato. La sostanza dovrebbe anche essere utilizzabile dall'organismo. Inoltre, e laddove opportuno, una quantità significativa della sostanza che produce l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato dovrebbe essere fornita da una quantità dell'alimento tale da poter essere ragionevolmente consumata.

(15)

È importante che le indicazioni relative agli alimenti siano comprese dal consumatore ed è opportuno tutelare tutti i consumatori dalle indicazioni fuorvianti. Tuttavia, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto necessario, nel deliberare in cause relative alla pubblicità dopo l'entrata in vigore della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984 in materia di pubblicità ingannevole e comparativa (7), esaminare l'effetto su un consumatore tipico virtuale. Conformemente al principio di proporzionalità, e per consentire l'effettiva applicazione delle misure di tutela in esso previste, il presente regolamento prende come parametro il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, e tenuti presenti i fattori sociali, culturali e linguistici, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, ma prevede misure volte ad evitare lo sfruttamento dei consumatori che per le loro caratteristiche risultano particolarmente vulnerabili alle indicazioni fuorvianti. Ove un'indicazione sia specificatamente diretta a un determinato gruppo di consumatori, come ad esempio i bambini, è auspicabile che il suo impatto venga valutato nell'ottica del membro medio di quel gruppo. La nozione di consumatore medio non è statistica. Gli organi giurisdizionali e le autorità nazionali dovranno esercitare la loro facoltà di giudizio tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, per determinare la reazione tipica del consumatore medio nel caso specifico.

(16)

La fondatezza scientifica dovrebbe essere l'aspetto principale di cui tenere conto nell'utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute, e gli operatori del settore alimentare che fanno uso di indicazioni dovrebbero giustificarle.

(17)

Indicazioni nutrizionali o sulla salute non dovrebbero figurare se incompatibili con i principi nutrizionali o sanitari generalmente riconosciuti o se incoraggiano o tollerano un consumo eccessivo di qualsiasi alimento o screditano una buona pratica dietetica.

(18)

In ragione dell'immagine positiva conferita agli alimenti recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute e dato il potenziale impatto che tali alimenti possono avere sulle abitudini alimentari e sull'assunzione complessiva di sostanze nutritive, il consumatore dovrebbe essere in grado di valutarne la qualità nutrizionale complessiva. Pertanto, l'etichettatura nutrizionale dovrebbe essere obbligatoria e ampia, fino a coprire tutti gli alimenti recanti indicazioni sulla salute.

(19)

Le disposizioni generali in materia di etichettatura nutrizionale figurano nella direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (8). A norma di tale direttiva, allorché un'informazione nutrizionale figura nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, eccettuate le campagne pubblicitarie collettive, l'etichettatura nutrizionale dovrebbe essere obbligatoria. Laddove venisse riportata un'indicazione nutrizionale per zuccheri, acidi grassi saturi, fibra alimentare o sodio, le informazioni da fornire dovrebbero essere quelle del gruppo 2 di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 90/496/CEE. Al fine di ottenere un elevato livello di protezione del consumatore, quest'obbligo di fornire le informazioni del gruppo 2 dovrebbe applicarsi, mutatis mutandis, ogniqualvolta venisse formulata un'indicazione sulla salute, ad eccezione della pubblicità generica.

(20)

Dovrebbe anche essere istituito un elenco delle indicazioni nutrizionali consentite e delle loro condizioni d'uso specifiche, sulla base delle condizioni per l'uso di tali indicazioni stabilite a livello nazionale o internazionale e definite dalla legislazione comunitaria. Una indicazione che si ritiene abbia per i consumatori lo stesso significato di un'indicazione nutrizionale inclusa nell'elenco summenzionato dovrebbe essere soggetta alle stesse condizioni d'impiego ivi indicate. Per esempio, le indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e minerali quali «con…», «reintegrato…», «aggiunto…» o «arricchito…» dovrebbero essere soggette alle condizioni fissate per l'indicazione «fonte di…». Tale elenco dovrebbe essere aggiornato regolarmente per tener conto del progresso scientifico e tecnologico. Inoltre, per le indicazioni comparative, è necessario che il prodotto comparato sia chiaramente individuato a beneficio del consumatore finale.

(21)

Le condizioni relative a indicazioni quali «assenza di lattosio» o «assenza di glutine», destinate a un gruppo di consumatori con disturbi specifici, dovrebbero essere oggetto della direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (9). Tale direttiva prevede tra l'altro la possibilità di indicare su alimenti destinati al consumo corrente la loro conformità al consumo da parte di tali gruppi di consumatori se soddisfano le condizioni per tale dichiarazione. Fintantoché le condizioni per tali dichiarazioni non saranno stabilite a livello comunitario, gli Stati membri possono mantenere o adottare misure nazionali pertinenti.

(22)

Le indicazioni sulla salute dovrebbero essere autorizzate nella Comunità soltanto dopo una valutazione scientifica del più alto livello possibile. Per garantire una valutazione scientifica armonizzata delle indicazioni, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare dovrebbe effettuare tali valutazioni.

(23)

Vi sono molti altri fattori, diversi da quelli alimentari, che possono influenzare le funzioni psicologiche e comportamentali. La comunicazione su tali funzioni risulta pertanto molto complessa ed è difficile veicolare un messaggio esauriente, veritiero e significativo in un'indicazione breve da utilizzare nell'etichettatura e nella pubblicità dei prodotti alimentari. Pertanto, è opportuno richiedere una prova scientifica in caso di ricorso a indicazioni psicologiche e comportamentali.

(24)

In considerazione della direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (10), la quale vieta, nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti di cui tratta, ogni riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti al loro impiego, si ritiene opportuno estendere questa restrizione a tutti gli alimenti.

(25)

Le indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia, sulla base di dati scientifici generalmente accettati, dovrebbero essere soggette a un tipo diverso di valutazione e di approvazione. È pertanto necessario adottare un elenco comunitario di tali indicazioni consentite previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(26)

Per tenere il passo col progresso scientifico e tecnologico, l'elenco sopramenzionato dovrebbe essere modificato tempestivamente ogniqualvolta ciò risulti necessario. Le modifiche consistono in interventi di natura tecnica e la loro adozione dovrebbe essere affidata alla Commissione al fine di semplificare e accelerare le procedure.

(27)

Una dieta varia ed equilibrata è una premessa necessaria per una buona salute e i singoli prodotti hanno un'importanza relativa nel contesto generale del regime alimentare. Inoltre, la dieta è uno dei tanti fattori che influenzano l'insorgere di determinate malattie umane. Altri fattori, come l'età, la predisposizione genetica, il livello dell'attività fisica, il consumo di tabacco e altre sostanze che provocano assuefazione, l'esposizione ambientale e lo stress possono influenzare l'insorgere delle malattie. Pertanto, l'apposizione di indicazioni riguardanti la riduzione di un rischio di malattia dovrebbe essere sottoposta a condizioni specifiche.

(28)

Al fine di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori nello scegliere una dieta sana, la formulazione e la presentazione di tali indicazioni dovrebbero essere prese in considerazione nel parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e nella successiva procedura di autorizzazione.

(29)

In alcuni casi, la valutazione scientifica del rischio non può fornire da sola tutte le informazioni sulle quali dovrebbe fondarsi una decisione in materia di gestione del rischio. Pertanto, si dovrebbero considerare altri fattori pertinenti.

(30)

A fini di trasparenza e per evitare la presentazione di più domande riguardanti indicazioni già valutate, è opportuno che la Commissione istituisca e aggiorni un registro pubblico contenente l'elenco di tali indicazioni.

(31)

Per stimolare la ricerca e lo sviluppo in seno all'industria agro-alimentare, è opportuno proteggere gli investimenti effettuati dai soggetti innovatori nella raccolta delle informazioni e dei dati che sostengono una domanda conforme al presente regolamento. Detta protezione dovrebbe però essere limitata nel tempo, in modo da evitare l'inutile ripetizione di studi ed esperimenti.

(32)

Data la particolare natura dei prodotti alimentari che recano indicazioni, dovrebbero essere predisposti ulteriori mezzi oltre a quelli normalmente a disposizione delle autorità di vigilanza per agevolare l'effettivo controllo di questi prodotti.

(33)

È necessario adottare opportune misure transitorie per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi ai requisiti del presente regolamento.

(34)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'efficace funzionamento del mercato interno per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali e sulla salute e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(35)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento armonizza le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla salute, al fine di garantire l'efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori.

2.   Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell'etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale, compresi quelli commercializzati senza imballaggio o offerti alla rinfusa.

Esso si applica anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, scuole, mense e servizi analoghi di ristorazione di collettività.

3.   Un marchio, denominazione commerciale o denominazione di fantasia riportato sull'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto alimentare che può essere interpretato come indicazione nutrizionale o sulla salute può essere utilizzato senza essere soggetto alle procedure di autorizzazione previste dal presente regolamento a condizione che l'etichettatura, presentazione o pubblicità rechino anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute conforme alle disposizioni del presente regolamento.

4.   Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni comunitarie seguenti:

a)

direttiva 89/398/CEE e direttive adottate sulla base di essa;

b)

direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (12);

c)

direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (13).

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

le definizioni di «alimento» (o «prodotto alimentare»), «operatore del settore alimentare», «immissione sul mercato» e «consumatore finale» di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, punti 3, 8 e 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (14);

b)

la definizione di «integratore alimentare» di cui alla direttiva 2002/46/CE;

c)

le definizioni di «etichettatura nutrizionale», «proteine», «carboidrati», «zuccheri», «grassi», «acidi grassi saturi», «acidi grassi monoinsaturi», «acidi grassi polinsaturi» e «fibra alimentare» di cui alla direttiva 90/496/CEE;

d)

la definizione di «etichettatura» di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2000/13/CE.

2.   Valgono inoltre le seguenti definizioni:

1)

«indicazione»: qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche;

2)

«sostanza nutritiva»: proteine, carboidrati, grassi, fibre, sodio, vitamine e minerali elencati nell'allegato della direttiva 90/496/CEE e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie;

3)

«sostanza di altro tipo»: una sostanza diversa da quelle nutritive che abbia un effetto nutrizionale o fisiologico;

4)

«indicazione nutrizionale»: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute:

a)

all'energia (valore calorico) che

i)

apporta,

ii)

apporta a tasso ridotto o accresciuto o,

iii)

non apporta, e/o

b)

alle sostanze nutritive o di altro tipo che

i)

contiene,

ii)

contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o

iii)

non contiene;

5)

«indicazioni sulla salute»: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute;

6)

«indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia»: qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana;

7)

«Autorità»: l'Autorità europea per la sicurezza alimentare istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002.

CAPO II

PRINCIPI GENERALI

Articolo 3

Principi generali per tutte le indicazioni

Le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere impiegate nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario solo se conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Fatte salve le direttive 2000/13/CE e 84/450/CEE, l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può:

a)

essere falso, ambiguo o fuorviante;

b)

dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti;

c)

incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento;

d)

affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive. Nel caso di sostanze nutritive che una dieta varia ed equilibrata non può fornire in quantità sufficienti, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, deroghe e le relative condizioni di applicazione, in considerazione della situazione particolare esistente negli Stati membri;

e)

fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia mediante il testo scritto sia mediante rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche.

Articolo 4

Condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute

1.   Entro il 19 gennaio 2009, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, stabilisce i profili nutrizionali specifici e le condizioni, comprese le esenzioni, da rispettare per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute per gli alimenti e/o loro categorie.

I profili nutrizionali definiti per gli alimenti e/o loro categorie e le condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute per gli alimenti e/o loro categorie in considerazione dei loro profili nutrizionali sono elaborati tenendo conto, in particolare:

a)

delle quantità di determinate sostanze nutritive e di altro tipo contenute nel prodotto alimentare, quali grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale/sodio;

b)

del ruolo e dell'importanza dell'alimento (o delle categorie di alimenti) nella dieta della popolazione in genere o, se del caso, di certi gruppi a rischio, compresi i bambini;

c)

della composizione nutrizionale globale dell'alimento e della presenza di sostanze nutritive il cui effetto sulla salute sia stato scientificamente riconosciuto.

I profili nutrizionali sono basati sulle conoscenze scientifiche in materia di dieta, nutrizione e rapporto di queste ultime con la salute.

Nel determinare i profili nutrizionali, la Commissione chiede all'Autorità di fornire, entro 12 mesi, un pertinente parere scientifico riguardante in particolare i punti seguenti:

i)

necessità di stabilire profili per gli alimenti in generale e/o per le loro categorie;

ii)

scelta e dosaggio delle sostanze nutritive da prendere in considerazione;

iii)

scelta di quantitativi/basi di riferimento per i profili;

iv)

metodo di calcolo dei profili e

v)

prova del sistema proposto.

Nel determinare i profili nutrizionali, la Commissione procede a consultazioni con le parti interessate, in particolare gli operatori del settore alimentare e le associazioni dei consumatori.

I profili nutrizionali e le loro condizioni di uso sono aggiornati per tener conto degli sviluppi scientifici in materia secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

2.   In deroga al paragrafo 1, le indicazioni nutrizionali relative alla riduzione di grassi, grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale/sodio sono consentite, senza fare riferimento a un profilo per una o più sostanze nutritive per cui viene data l'indicazione, purché risultino conformi alle condizioni del presente regolamento.

3.   Le bevande contenenti più dell'1,2 % in volume di alcol non possono recare:

a)

indicazioni sulla salute;

b)

indicazioni nutrizionali diverse da quelle relative a una riduzione nel contenuto alcolico o energetico.

4.   In mancanza di norme comunitarie specifiche sulle indicazioni nutrizionali riguardanti la riduzione o l'assenza di contenuto alcolico o energetico in bevande che di norma contengono alcol, possono essere applicate norme nazionali pertinenti ai sensi delle disposizioni del trattato.

5.   Gli alimenti o le categorie di alimenti diversi da quelli di cui al paragrafo 3 per i quali le indicazioni nutrizionali o sulla salute devono essere limitate o vietate possono essere determinati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2 e alla luce di prove scientifiche.

Articolo 5

Condizioni generali

1.   L'impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se sono rispettate le seguenti condizioni:

a)

si è dimostrato che la presenza, l'assenza o il contenuto ridotto in un alimento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di dati scientifici generalmente accettati;

b)

la sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione:

i)

è contenuta nel prodotto finale in una quantità significativa ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, in quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di dati scientifici generalmente accettati, o

ii)

non è presente o è presente in quantità ridotta, in modo da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di dati scientifici generalmente accettati;

c)

se del caso, la sostanza nutritiva o di altro tipo per la quale è fornita l'indicazione si trova in una forma utilizzabile dall'organismo;

d)

la quantità del prodotto tale da poter essere ragionevolmente consumata fornisce una quantità significativa della sostanza nutritiva o di altro tipo cui si riferisce l'indicazione, ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, una quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di dati scientifici generalmente accettati;

e)

conformità con le condizioni specifiche di cui al capo III o IV, secondo il caso.

2.   L'impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è consentito solo se ci si può aspettare che il consumatore medio comprenda gli effetti benefici secondo la formulazione dell'indicazione.

3.   Le indicazioni nutrizionali e sulla salute si riferiscono agli alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante.

Articolo 6

Fondatezza scientifica delle indicazioni

1.   Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate su dati scientifici generalmente accettati.

2.   L'operatore del settore alimentare che formula un'indicazione nutrizionale o sulla salute giustifica l'impiego di tale indicazione.

3.   Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere a un operatore del settore alimentare o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati pertinenti comprovanti il rispetto del presente regolamento.

Articolo 7

Informazioni nutrizionali

L'obbligo di fornire informazioni a norma della direttiva 90/496/CEE quando è formulata un'indicazione nutrizionale, e le relative modalità, si applicano mutatis mutandis allorché è formulata un'indicazione nutrizionale sulla salute, ad eccezione della pubblicità generica. Tuttavia, le informazioni da presentare sono costituite dalle informazioni del gruppo 2 di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 90/496/CEE.

Inoltre, secondo i casi, la quantità della sostanza cui fa riferimento un'indicazione nutrizionale o sulla salute che non figura sull'etichettatura nutrizionale è indicata anche nello stesso campo visivo delle informazioni nutrizionali ed è espressa a norma dell'articolo 6 della direttiva 90/496/CEE.

Nel caso di integratori alimentari, le informazioni nutrizionali sono riportate a norma dell'articolo 8 della direttiva 2002/46/CE.

CAPO III

INDICAZIONI NUTRIZIONALI

Articolo 8

Condizioni specifiche

1.   Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate nell'allegato e conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

2.   Le modifiche dell'allegato sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2 e, se del caso, previa consultazione dell'Autorità.

Articolo 9

Indicazioni comparative

1.   Fatto salvo il disposto della direttiva 84/450/CEE, il confronto può essere fatto soltanto tra alimenti della stessa categoria prendendo in considerazione una gamma di alimenti di tale categoria. La differenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/o nel valore energetico è specificata e il confronto è riferito alla stessa quantità di prodotto.

2.   Le indicazioni nutrizionali comparative confrontano la composizione dell'alimento in questione con una gamma di alimenti della stessa categoria privi di una composizione che consenta loro di recare un'indicazione, compresi alimenti di altre marche.

CAPO IV

INDICAZIONI SULLA SALUTE

Articolo 10

Condizioni specifiche

1.   Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14.

2.   Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull'etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità sono comprese le seguenti informazioni:

a)

una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;

b)

la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato;

c)

se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento, e

d)

un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.

3.   Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14.

4.   Se del caso, possono essere adottate linee guida per l'attuazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2 e, se necessario, in consultazione con le parti interessate, in particolare operatori del settore alimentare e associazioni di consumatori.

Articolo 11

Associazioni mediche nazionali e associazioni di volontariato

In mancanza di norme comunitarie specifiche relative a raccomandazioni o avalli da parte di associazioni mediche nazionali o di associazioni di volontariato si possono applicare le pertinenti norme nazionali conformemente alle disposizioni del trattato.

Articolo 12

Restrizioni sull'impiego di talune indicazioni sulla salute

Non sono consentite le seguenti indicazioni sulla salute:

a)

indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell'alimento;

b)

indicazioni che fanno riferimento alla percentuale o all'entità della perdita di peso;

c)

indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario e altre associazioni non contemplate dall'articolo 11.

Articolo 13

Indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia

1.   Le indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento ai seguenti elementi:

a)

il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo, o

b)

funzioni psicologiche e comportamentali, o

c)

fatta salva la direttiva 96/8/CE, il dimagrimento o il controllo del peso oppure la riduzione dello stimolo della fame o un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell'energia apportata dal regime alimentare,

che sono incluse nell'elenco di cui al paragrafo 3 possono essere fornite senza essere oggetto della procedura di autorizzazione di cui agli articoli da 15 a 18, purché siano:

i)

basate su dati scientifici generalmente accettati e

ii)

ben comprese dal consumatore medio.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elenchi delle indicazioni di cui al paragrafo 1 entro il 31 gennaio 2008, corredati delle relative condizioni applicabili e dei riferimenti alla fondatezza scientifica pertinente.

3.   Previa consultazione dell'Autorità, entro il 31 gennaio 2010 la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, l'elenco comunitario delle indicazioni consentite di cui al paragrafo 1 e tutte le condizioni necessarie per il loro impiego.

4.   Qualsiasi modifica apportata all'elenco di cui al paragrafo 3 basata su dati scientifici generalmente accettati è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, previa consultazione dell'Autorità, su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro.

5.   Qualsiasi inserimento di indicazioni nell'elenco di cui al paragrafo 3 basate su dati scientifici recenti e/o che includono una richiesta di protezione di dati riservati è adottato secondo la procedura di cui agli articoli da 15 a 18.

Articolo 14

Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia

1.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2000/13/CE, le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia possono essere fornite qualora ne sia stato autorizzato, secondo la procedura di cui agli articoli da 15 a 18 del presente regolamento, l'inserimento in un elenco comunitario di tali indicazioni consentite unitamente a tutte le condizioni necessarie per il loro impiego.

2.   Oltre ai requisiti generali stabiliti dal presente regolamento e ai requisiti specifici di cui al paragrafo 1, per le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia, l'etichettatura, o in mancanza di etichettatura, la presentazione o pubblicità reca anche una dicitura indicante che la malattia cui l'indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l'intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico.

Articolo 15

Domanda di autorizzazione

1.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, è presentata una domanda di autorizzazione a norma dei paragrafi seguenti.

2.   La domanda è trasmessa alla competente autorità nazionale di uno Stato membro.

a)

La competente autorità nazionale:

i)

rilascia ricevuta della domanda, per iscritto, entro 14 giorni dal ricevimento stesso. La ricevuta reca la data di ricevimento della domanda;

ii)

informa senz'indugio l'Autorità e

iii)

mette a disposizione dell'Autorità la domanda e le eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente.

b)

L'Autorità:

i)

informa senza indugio della domanda gli altri Stati membri e la Commissione e mette a loro disposizione la domanda e le eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente;

ii)

rende pubblica la sintesi della domanda di cui al paragrafo 3, lettera g).

3.   La domanda riporta:

a)

nome e indirizzo del richiedente;

b)

sostanza nutritiva o di altro tipo, oppure alimento o categoria di alimenti, in riferimento a cui sarà fornita l'indicazione sulla salute e sue caratteristiche particolari;

c)

copia degli studi, compresi, se del caso, studi indipendenti e soggetti a controllo degli esperti, effettuati relativamente all'indicazione sulla salute, nonché ogni altro materiale disponibile per dimostrare che detta indicazione rispetta i criteri del presente regolamento;

d)

se del caso, riferimento specifico alle informazioni da considerare protette dalla proprietà industriale, con giustificazione accettabile;

e)

copia di altri studi scientifici riguardanti l'indicazione sulla salute in esame;

f)

una proposta di formulazione dell'indicazione sulla salute per la quale è richiesta l'autorizzazione, comprese, se del caso, le condizioni d'impiego specifiche;

g)

una sintesi della domanda.

4.   Previa consultazione dell'Autorità, la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, le norme di attuazione del presente articolo, comprese norme relative alla stesura e alla presentazione della domanda.

5.   Per assistere gli operatori del settore alimentare, in particolare le PMI, nella stesura e nella presentazione della domanda di valutazione scientifica la Commissione, in stretta cooperazione con l'Autorità, mette a disposizione assistenza tecnica e strumenti adeguati.

Articolo 16

Parere dell'Autorità

1.   Nel formulare il parere, l'Autorità si sforza di rispettare un termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda valida. Detto termine è prorogato qualora l'Autorità chieda al richiedente ulteriori informazioni a norma del paragrafo 2.

2.   Se del caso, l'Autorità, o una delle competenti autorità nazionali per suo tramite, può chiedere al richiedente di completare i dettagli che corredano la domanda entro una data scadenza.

3.   Per elaborare il parere, l'Autorità:

a)

si accerta che la formulazione proposta per l'indicazione sulla salute sia basata su dati scientifici;

b)

valuta se la formulazione dell'indicazione sulla salute soddisfa i criteri stabiliti dal presente regolamento;

c)

si esprime sulla formulazione proposta per l'indicazione sulla salute, valutando se è comprensibile e significativa per il consumatore medio.

4.   Il parere favorevole all'autorizzazione dell'indicazione sulla salute riporta i seguenti dettagli:

a)

nome e indirizzo del richiedente;

b)

sostanza nutritiva o di altro tipo, oppure alimento o categoria di alimenti, in riferimento a cui sarà fornita l'indicazione e le sue caratteristiche particolari;

c)

la formulazione raccomandata dell'indicazione sulla salute proposta, comprese, se del caso, le condizioni d'impiego specifiche;

d)

se applicabile, condizioni o restrizioni d'uso dell'alimento e/o una dicitura o avvertenza supplementare che dovrebbe accompagnare l'indicazione sulla salute sull'etichettatura e nella pubblicità.

5.   L'Autorità trasmette il parere alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente, allegandovi una relazione in cui descrive la propria valutazione dell'indicazione sulla salute, e comunica i motivi alla base del parere e le informazioni su cui questo è basato.

6.   L'Autorità rende pubblico il parere a norma dell'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Il richiedente o altro cittadino può rivolgere osservazioni alla Commissione entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Articolo 17

Autorizzazione comunitaria

1.   Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell'Autorità, la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 22, paragrafo 2 un progetto di decisione relativo agli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite, tenuto conto del parere dell'Autorità, di ogni disposizione pertinente del diritto comunitario e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione considerata. Se il progetto di decisione non è conforme al parere dell'Autorità, la Commissione motiva le divergenze.

2.   Il progetto di decisione che modifica l'elenco delle indicazioni sulla salute consentite riporta i dettagli di cui all'articolo 16, paragrafo 4.

3.   La decisione definitiva sulla domanda è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

4.   La Commissione informa senza indugio il richiedente della decisione adottata e ne pubblica i dettagli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.   Le indicazioni sulla salute incluse negli elenchi di cui agli articoli 13 e 14 possono essere utilizzate in osservanza delle condizioni ad esse applicabili da qualsiasi operatore del settore alimentare se il loro uso non è limitato a norma dell'articolo 20.

6.   La concessione dell'autorizzazione non riduce la responsabilità generale in campo civile e penale dell'operatore del settore alimentare in relazione all'alimento in questione.

Articolo 18

Modifica, sospensione e revoca dell' autorizzazione

1.   Il richiedente/utilizzatore di un'indicazione inclusa in uno degli elenchi di cui agli articoli 13 e 14 può richiedere una modifica dell'elenco pertinente. La procedura di cui agli articoli da 15 a 17 si applica mutatis mutandis.

2.   Di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, l'Autorità esprime un parere per stabilire se un'indicazione sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 e 14 soddisfi ancora le condizioni del presente regolamento.

Essa trasmette immediatamente il parere alla Commissione e agli Stati membri e, se del caso, al richiedente originario dell'indicazione in questione. L'Autorità rende pubblico il parere a norma dell'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Il richiedente/utilizzatore o altro cittadino può rivolgere osservazioni alla Commissione entro trenta giorni dalla pubblicazione.

La Commissione esamina quanto prima il parere dell'Autorità e tutte le osservazioni ricevute. Se del caso, l'autorizzazione è modificata, sospesa o revocata secondo la procedura di cui all'articolo 17.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 19

Registro comunitario

1.   La Commissione istituisce e tiene aggiornato un registro comunitario delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, di seguito denominato «il registro».

2.   Il registro contiene quanto segue:

a)

le indicazioni nutrizionali e le relative condizioni di applicazione di cui all'allegato;

b)

le limitazioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 5;

c)

le indicazioni sulla salute autorizzate e le relative condizioni di applicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 20, all'articolo 23, paragrafo 2 e all'articolo 27, paragrafo 6 e le misure nazionali di cui all'articolo 22, paragrafo 3;

d)

un elenco delle indicazioni sulla salute respinte e il motivo del rigetto.

Le indicazioni sulla salute autorizzate in base a dati protetti da proprietà industriale sono registrate in un allegato separato del registro unitamente alle seguenti informazioni:

1)

la data in cui la Commissione ha autorizzato l'indicazione sulla salute e il nome del richiedente originario che ha ottenuto l'autorizzazione;

2)

il fatto che la Commissione ha autorizzato l'indicazione sulla salute in base a dati protetti da proprietà industriale;

3)

il fatto che l'indicazione sulla salute è di impiego limitato, a meno che un successivo richiedente non ottenga l'autorizzazione all'impiego senza riferimento ai dati protetti da proprietà industriale del richiedente originario.

3.   Il registro è accessibile al pubblico.

Articolo 20

Protezione dei dati

1.   I dati scientifici e le altre informazioni contenuti nella domanda, richiesti a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, non possono essere usati a beneficio di un richiedente successivo per un periodo di sette anni dalla data dell'autorizzazione, a meno che il richiedente successivo non abbia concordato con il richiedente precedente la possibilità di usare tali dati e informazioni, qualora:

a)

i dati scientifici e le altre informazioni siano stati designati come protetti da proprietà industriale dal richiedente precedente al momento in cui questi ha presentato la domanda;

b)

il richiedente precedente avesse diritto esclusivo di riferimento ai dati protetti da proprietà industriale al momento in cui ha presentato la domanda; e

c)

l'indicazione sulla salute non avrebbe potuto essere autorizzata se il richiedente precedente non avesse presentato i dati protetti da proprietà industriale.

2.   Fino al termine del periodo di sette anni di cui al paragrafo 1, nessun richiedente successivo ha il diritto di far riferimento ai dati designati come protetti da proprietà industriale dal richiedente precedente, a meno che e fino a che la Commissione non prenda una decisione per stabilire se l'indicazione potesse o avesse potuto essere inclusa nell'elenco di cui all'articolo 14, o, nel caso, all'articolo 13 se il richiedente precedente non avesse presentato i dati designati come protetti da proprietà industriale.

Articolo 21

Disposizioni nazionali

Fatte salve le disposizioni del trattato, in particolare gli articoli 28 e 30, gli Stati membri non possono limitare o proibire il commercio o la pubblicità dei prodotti alimentari conformi al presente regolamento applicando disposizioni nazionali non armonizzate che disciplinano le indicazioni impiegate in determinati prodotti alimentari o in tutti i prodotti alimentari.

Articolo 22

Procedura di notifica

1.   Se uno Stato membro ritiene necessario adottare una nuova legislazione, esso notifica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste, precisandone i motivi.

2.   La Commissione consulta il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 178/2002 (in seguito denominato il «comitato») se ritiene utile tale consultazione o se essa è richiesta da uno Stato membro ed esprime un parere sulle misure previste.

3.   Lo Stato membro interessato può adottare le misure previste sei mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 1, purché non abbia ricevuto parere negativo dalla Commissione.

Se il parere è negativo la Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2 e prima dello scadere del termine di cui al primo comma del presente paragrafo, se le misure previste possono essere attuate. La Commissione può chiedere che siano apportate alcune modifiche alla misura prevista.

Articolo 23

Misure di salvaguardia

1.   Se uno Stato membro ha motivi gravi per ritenere che un'indicazione non sia conforme al presente regolamento o che la fondatezza scientifica di cui all'articolo 6 sia insufficiente, esso può sospendere temporaneamente l'impiego dell'indicazione in questione sul proprio territorio.

Esso informa gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sospensione.

2.   Secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, è adottata una decisione, eventualmente dopo aver ottenuto un parere dall'Autorità.

La Commissione può avviare tale procedura di propria iniziativa.

3.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può mantenere la sospensione fino a che non gli sia stata notificata la decisione di cui al paragrafo 2.

Articolo 24

Procedura del comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 25

Controllo

Per agevolare un controllo efficace dei prodotti alimentari recanti indicazioni nutrizionali o sulla salute, gli Stati membri possono prescrivere che il fabbricante o il responsabile dell'immissione sul mercato nel loro territorio informi l'autorità competente in merito a tale immissione sul mercato, trasmettendo un modello dell'etichetta impiegata sul prodotto.

Articolo 26

Valutazione

Entro il 19 gennaio 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione del mercato negli alimenti a proposito dei quali sono fornite indicazioni nutrizionali o sulla salute, e sulla comprensione delle indicazioni da parte dei consumatori, corredata, se necessario, di una proposta di modifiche.

Articolo 27

Misure transitorie

1.   Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione del presente regolamento e non conformi al presente regolamento possono essere commercializzati fino alla data di scadenza, ma non oltre il 31 luglio 2009. Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, gli alimenti possono essere commercializzati fino a dodici mesi dall'adozione dei pertinenti profili nutrizionali e delle rispettive condizioni d'uso.

2.   I prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica esistenti anteriormente al 1o gennaio 2005 e non conformi al presente regolamento possono continuare ad essere commercializzati fino al 19 gennaio 2022. Trascorso tale periodo, si applicano le disposizioni del presente regolamento.

3.   Le indicazioni nutrizionali che sono state utilizzate in uno Stato membro anteriormente al 1o gennaio 2005 ai sensi di disposizioni nazionali ad esse applicabili e che non sono incluse nell'allegato possono continuare ad essere impiegate fino al 19 gennaio 2010, sotto la responsabilità degli operatori economici del settore alimentare e fatta salva l'adozione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 23.

4.   Le indicazioni nutrizionali sotto forma di rappresentazione pittorica, grafica o simbolica conforme ai principi generali del presente regolamento che non siano incluse nell'allegato e siano impiegate secondo condizioni specifiche e criteri elaborati da una normativa nazionale sono soggette alle seguenti modalità:

a)

gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio 2008, dette indicazioni e le norme nazionali applicabili, unitamente ai dati scientifici a sostegno di tali norme;

b)

la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, una decisione relativa all'impiego di dette indicazioni.

Le indicazioni nutrizionali non autorizzate secondo tale procedura possono continuare ad essere impiegate per dodici mesi dopo l'adozione della decisione.

5.   Le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) possono essere fornite dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino all'adozione dell'elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 3, sotto la responsabilità degli operatori economici del settore alimentare, purché siano conformi al presente regolamento e alle vigenti disposizioni nazionali applicabili e fatta salva l'adozione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 23.

6.   Le indicazioni sulla salute diverse da quelle di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 14, impiegate in ottemperanza alle disposizioni nazionali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono soggette alle seguenti modalità:

a)

le indicazioni sulla salute sottoposte a valutazione e autorizzazione in uno Stato membro sono autorizzate come segue:

i)

gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 31 gennaio 2008, dette indicazioni unitamente alla relazione di valutazione dei dati scientifici a sostegno dell'indicazione;

ii)

previa consultazione dell'Autorità, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, una decisione relativa alle indicazioni sulla salute così autorizzate.

Le indicazioni sulla salute non autorizzate secondo questa procedura possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi dall'adozione della decisione;

b)

indicazioni sulla salute non sottoposte a valutazione e autorizzazione in uno Stato membro: possono continuare ad essere impiegate purché sia presentata, anteriormente al 19 gennaio 2008, una domanda a norma del presente regolamento; le indicazioni sulla salute non autorizzate secondo questa procedura possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi dall'adozione della decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2006

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU C 110 del 30.4.2004, pag. 18.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 26 maggio 2005 (GU C 117 E del 18.5.2006, pag. 187), posizione comune del Consiglio dell'8 dicembre 2005 (GU C 80 E del 4.4.2006, pag. 43) e posizione del Parlamento europeo del 16 maggio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 12 ottobre 2006.

(3)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

(4)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(5)  GU L 316 del 9.12.1994, pag. 2.

(6)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/37/CE della Commissione (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 32).

(7)  GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

(8)  GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/120/CE della Commissione (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 51).

(9)  GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(10)  GU L 55 del 6.3.1996, pag. 22.

(11)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(12)  GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(13)  GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(14)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).


ALLEGATO

Indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione

A BASSO CONTENUTO CALORICO

L'indicazione che un alimento è a basso contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 40 kcal (170 kJ)/100 g per i solidi o più di 20 kcal (80 kJ)/100 ml per i liquidi. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 4 kcal (17kJ)/dose unitaria equivalente a un cucchiaino di zucchero.

A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO

L'indicazione che un alimento è a ridotto contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il valore energetico è ridotto di almeno il 30 %, con specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale dell'alimento.

SENZA CALORIE

L'indicazione che un alimento è senza calorie e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 4 kcal (17 kJ)/100 ml. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 0,4 kcal (1,7kJ)/dose unitaria equivalente a un cucchiaino di zucchero.

A BASSO CONTENUTO DI GRASSI

L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 3 g di grassi per 100 g per i solidi o 1,5 g di grassi per 100 ml per i liquidi (1,8 g di grassi per 100 ml nel caso del latte parzialmente scremato).

SENZA GRASSI

L'indicazione che un alimento è senza grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di grassi per 100 g o 100 ml. Le indicazioni con la dicitura «X % SENZA GRASSI» sono tuttavia proibite.

A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI

L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans contenuti nel prodotto non supera 1,5 g/100 g per i solidi o 0,75 g/100 ml per i liquidi; in entrambi i casi la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non può corrispondere a più del 10 % dell'apporto energetico.

SENZA GRASSI SATURI

L'indicazione che un alimento è senza grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non supera 0,1 g di grassi saturi per 100 g o 100 ml.

A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI

L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheri per 100 ml per i liquidi.

SENZA ZUCCHERI

L'indicazione che un alimento è senza zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml.

SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

L'indicazione che all'alimento non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l'alimento contiene naturalmente zuccheri, l'indicazione seguente deve figurare sull'etichetta: «CONTIENE IN NATURA ZUCCHERI».

A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE

L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,12 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. Per le acque diverse dalle acque minerali naturali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 80/777/CEE, questo valore non deve superare 2 mg di sodio per 100 ml.

A BASSISSIMO CONTENUTO DI SODIO/SALE

L'indicazione che un alimento è a bassissimo contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,04 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. Tale indicazione non è utilizzata per le acque minerali naturali o per altre acque.

SENZA SODIO o SENZA SALE

L'indicazione che un alimento è senza sodio o senza sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,005 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g.

FONTE DI FIBRE

L'indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.

AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE

L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal.

FONTE DI PROTEINE

L'indicazione che un alimento è fonte di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 12 % del valore energetico dell'alimento è apportato da proteine.

AD ALTO CONTENUTO DI PROTEINE

L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 20 % del valore energetico dell'alimento è apportato da proteine.

FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]

L'indicazione che un alimento è fonte di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno una quantità significativa di cui all'allegato della direttiva 90/496/CEE o una quantità prevista dalle deroghe di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune sostanze di altro tipo agli alimenti (1).

AD ALTO CONTENUTO DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]

L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno due volte il valore di una «fonte di [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] e/o [NOME DEL O DEI MINERALI]».

CONTIENE [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA O DI ALTRO TIPO]

L'indicazione che un alimento contiene una sostanza nutritiva o di altro tipo, per cui non sono stabilite condizioni specifiche nel presente regolamento, e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto è conforme a tutte le disposizioni applicabili del presente regolamento, in particolare all'articolo 5. Per le vitamine e i minerali si applicano le condizioni dell'indicazione «FONTE DI».

A TASSO ACCRESCIUTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]

L'indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive, diverse dalle vitamine e dai minerali, è stato accresciuto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto è conforme alle condizioni stabilite per l'indicazione «FONTE DI» e l'aumento del contenuto è pari ad almeno il 30 % rispetto a un prodotto simile.

A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]

L'indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive è stato ridotto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30 % rispetto a un prodotto simile, ad eccezione dei micronutrienti, per i quali è accettabile una differenza del 10 % nei valori di riferimento di cui alla direttiva 90/496/CEE del Consiglio, e del sodio o del valore equivalente del sale, per i quali è accettabile una differenza del 25 %.

LEGGERO/LIGHT

L'indicazione che un prodotto è «LEGGERO» o «LIGHT» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condizioni fissate per il termine «RIDOTTO»; l'indicazione è inoltre accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto «LEGGERO» o «LIGHT».

NATURALMENTE/NATURALE

Se un alimento soddisfa in natura le condizioni stabilite dal presente allegato per l'impiego di un'indicazione nutrizionale, il termine «NATURALMENTE/NATURALE» può essere inserito all'inizio dell'indicazione.


(1)  Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 404/26


REGOLAMENTO (CE) N. 1925/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Esiste un'ampia gamma di sostanze nutritive e altri ingredienti che possono essere utilizzati nella preparazione degli alimenti, in particolare, ma non in via esclusiva, vitamine, minerali, microelementi, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, varie piante e estratti di erbe. La loro aggiunta agli alimenti è disciplinata negli Stati membri da differenti norme nazionali che ostacolano la libera circolazione di tali prodotti e instaurano condizioni di concorrenza diseguali, con dirette ripercussioni sul funzionamento del mercato interno. È pertanto necessario adottare norme comunitarie che armonizzino le disposizioni nazionali relative all'aggiunta di vitamine e di minerali e di talune altre sostanze agli alimenti.

(2)

Il presente regolamento è inteso a disciplinare l'aggiunta di vitamine e di minerali agli alimenti, nonché l'utilizzazione di talune altre sostanze o ingredienti che contengono sostanze diverse dalle vitamine o dai minerali che sono aggiunti agli alimenti o utilizzati nella produzione di alimenti in condizioni tali da comportare un'ingestione di quantità ampiamente superiori a quelle che ci si può ragionevolmente aspettare di ingerire in condizioni normali di consumo nell'ambito di una dieta equilibrata e variata, e/o tali da rappresentare per altri motivi un rischio potenziale per i consumatori. In mancanza di norme comunitarie specifiche relative al divieto o alla limitazione dell'uso di sostanze o ingredienti che contengono sostanze diverse dalle vitamine o dai minerali, ai sensi del presente regolamento o di altre disposizioni comunitarie specifiche, possono applicarsi le pertinenti norme nazionali, fatte salve le disposizioni del trattato.

(3)

Alcuni Stati membri esigono, per motivi di sanità pubblica, l'aggiunta obbligatoria di alcune vitamine e minerali ad alcuni alimenti di uso corrente. Questi motivi di sanità pubblica possono essere pertinenti a livello nazionale o anche regionale, ma non giustificherebbero attualmente l'armonizzazione dell'aggiunta obbligatoria degli elementi nutritivi in questione all'interno della Comunità. Tuttavia, se ciò dovesse risultare opportuno, disposizioni di questo tipo potrebbero essere adottate a livello comunitario. Nel frattempo, sarebbe utile raccogliere informazioni su queste misure nazionali.

(4)

Vitamine e minerali possono essere aggiunti volontariamente agli alimenti dai fabbricanti di generi alimentari o devono esservi aggiunti in quanto sostanze nutritive in applicazione della legislazione comunitaria specifica. Possono inoltre essere aggiunti a fini tecnologici in quanto additivi, coloranti, aromi o per altre utilizzazioni, come ad esempio le prassi e procedure enologiche autorizzate secondo la legislazione comunitaria pertinente. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve le norme comunitarie specifiche concernenti l'aggiunta o l'utilizzazione di vitamine e minerali in prodotti o in gruppi di prodotti specifici o la loro aggiunta per fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

(5)

Considerando che le norme particolareggiate relative agli integratori alimentari contenenti vitamine e minerali sono state adottate dalla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (3), le disposizioni del presente regolamento relative a vitamine e minerali non si applicano agli integratori alimentari.

(6)

I produttori aggiungono vitamine e minerali agli alimenti per varie finalità, fra cui quella di reintegrarne il tenore, laddove esso sia stato ridotto durante le procedure di produzione, magazzinaggio o trattamento, o di dare a tali alimenti un valore nutrizionale analogo a quello degli alimenti che intendono sostituire.

(7)

In circostanze normali, una dieta adeguata e variata è in grado di fornire, nelle quantità in linea con quelle considerate idonee e raccomandate da studi scientifici generalmente riconosciuti, tutti gli elementi necessari al normale sviluppo e al mantenimento in buona salute dell'organismo. Le indagini indicano, tuttavia, che tale situazione ideale non trova riscontro pratico né per tutte le vitamine e i minerali né presso tutti i gruppi di popolazione della Comunità. Gli alimenti a cui sono stati aggiunti minerali e vitamine sembrano apportare un contributo apprezzabile all'assunzione di queste sostanze nutritive, per cui si può ritenere che contribuiscano positivamente all'assunzione complessiva di tali sostanze da parte della popolazione.

(8)

È possibile dimostrare che esistono attualmente nella Comunità alcune carenze nutrizionali, per quanto non molto frequenti. Le trasformazioni nella situazione socioeconomica prevalente nella Comunità e gli stili di vita di diversi gruppi di popolazione hanno comportato fabbisogni nutrizionali differenti, nonché modifiche agli stili alimentari. Ciò, a sua volta, ha comportato cambiamenti nei fabbisogni calorici e nutrizionali dei vari gruppi di popolazione e ad assunzioni di talune vitamine e minerali per tali gruppi che sarebbero inferiori a quelle raccomandate nei vari Stati membri. In aggiunta, le conoscenze derivanti dal progresso scientifico indicano che l'assunzione di talune sostanze nutritive per il mantenimento di una salute ottimale e del benessere potrebbe essere superiore a quella attualmente raccomandata.

(9)

Dovrebbe essere consentita l'aggiunta negli alimenti delle sole vitamine e dei soli minerali normalmente presenti nei cibi e quindi assunti con l'alimentazione e considerati sostanze nutritive essenziali, senza che ciò implichi che l'aggiunta degli stessi sia necessaria. Deve essere evitata ogni possibile controversia circa l'individuazione di tali sostanze nutritive essenziali. Risulta quindi opportuno elaborare un elenco positivo di tali vitamine e minerali.

(10)

Le sostanze chimiche utilizzate come fonti di vitamine e minerali che possono essere integrate negli alimenti dovrebbero essere sicure e biodisponibili, vale a dire atte ad essere utilizzate dall'organismo. Per tale motivo occorre elaborare anche per queste sostanze un elenco positivo. In tale elenco dovrebbero essere riportate le sostanze approvate dal Comitato scientifico per l'alimentazione umana nel parere reso il 12 maggio 1999 sulla base dei criteri summenzionati di sicurezza e di biodisponibilità, da utilizzare nella produzione di alimenti destinati ai lattanti e alla prima infanzia, oppure di alimenti destinati ad un'alimentazione particolare o di integratori alimentari. Benché il cloruro di sodio (sale comune) non figuri tra le sostanze di tale elenco, può continuare a essere usato come ingrediente nella preparazione degli alimenti.

(11)

Per tenersi al passo con il progresso scientifico e tecnologico è importante procedere tempestivamente, ove necessario, alla revisione di tali elenchi. Tali revisioni consistono in interventi di natura tecnica e la loro adozione dovrebbe essere affidata alla Commissione al fine di semplificare e accelerare la procedura.

(12)

Gli alimenti cui sono aggiunte vitamine e minerali sono commercializzati nella maggior parte dei casi dai fabbricanti e possono essere percepiti dai consumatori come prodotti che presentano un vantaggio nutrizionale, fisiologico o di altro tipo per la salute rispetto a prodotti simili o altri ai quali tali sostanze non sono state aggiunte. Ciò potrebbe indurre i consumatori ad effettuare scelte che in altre circostanze sarebbero indesiderabili. Al fine di contrastare tale effetto potenziale non desiderato, si ritiene opportuno imporre alcune restrizioni ai prodotti ai quali vitamine e minerali possono essere aggiunti, oltre a quelle che deriverebbero naturalmente da considerazioni tecnologiche o che risultassero necessarie per motivi di sicurezza quando vengono fissati i tenori massimi di vitamine e minerali presenti in tali prodotti. Il tenore nei prodotti di talune sostanze, come ad esempio l'alcool, costituirebbe in questo contesto un criterio adeguato per vietare l'aggiunta di vitamine e minerali al prodotto in questione. Qualsiasi deroga al divieto di aggiungere vitamine e minerali alle bevande alcoliche dovrebbe essere limitata alla protezione delle ricette di vini tradizionali e i prodotti in questione dovrebbero essere notificati alla Commissione. Non dovrebbe essere fornita alcuna indicazione su eventuali benefici nutrizionali o per la salute. Al fine di evitare qualunque confusione nei consumatori in merito al valore nutritivo naturale degli alimenti freschi, è inoltre opportuno vietare l'aggiunta di vitamine e minerali a tali prodotti.

(13)

Il presente regolamento non riguarda l'utilizzazione di vitamine e minerali in tracce come indicatori di autenticità impiegati per la lotta contro le frodi.

(14)

L'assunzione eccessiva di vitamine e minerali può dar luogo a reazioni avverse per la salute e occorre, pertanto, fissarne le quantità massime che possono essere aggiunte agli alimenti, ove necessario. Tali quantità devono garantire che l'uso normale dei prodotti, nel rispetto delle istruzioni indicate dal fabbricante e nel contesto di un'alimentazione equilibrata, non comporti rischi per i consumatori. Sarebbe quindi opportuno fissare le quantità massime totali di sicurezza per le vitamine e i minerali presenti in modo naturale negli alimenti e/o aggiunti agli alimenti per qualunque finalità, compresa quella relativa ad utilizzazioni tecnologiche.

(15)

Per tale motivo dette quantità massime e altre condizioni che ne limitino l'aggiunta agli alimenti dovrebbero essere adottate, ove necessario, tenendo conto dei livelli più elevati di sicurezza fissati con il metodo della valutazione scientifica del rischio in base a dati scientifici generalmente riconosciuti e della loro potenziale assunzione derivante da altri alimenti. Si dovrebbero inoltre tenere in dovuta considerazione i consumi di riferimento di vitamine e minerali da parte della popolazione. Ove sia necessario stabilire, per talune vitamine e minerali, limitazioni circa gli alimenti ai quali possono essere aggiunte (ad esempio l'aggiunta di iodio al sale), le priorità dovranno essere date alle finalità di reintegrarne il tenore, laddove esso sia stato ridotto durante le procedure di produzione, magazzinaggio o trattamento, e di dare a tali alimenti un valore nutrizionale analogo a quello degli alimenti che intendono sostituire.

(16)

Vitamine e minerali aggiunti agli alimenti dovrebbero comportare la presenza di una quantità minima nell'alimento, altrimenti la presenza di quantità troppo piccole e insignificanti in questi alimenti fortificati non arrecherebbe alcun vantaggio al consumatore e lo indurrebbe in errore. Lo stesso principio è alla base dell'esigenza secondo la quale tali sostanze nutritive dovrebbero essere presenti in quantità significative nell'alimento al fine di poter essere menzionate nelle indicazioni nutrizionali. Sarebbe quindi opportuno che le quantità minime di vitamine e di minerali presenti negli alimenti ai quali sono stati aggiunti tali vitamine e tali minerali siano identiche alle quantità significative richieste affinché tali sostanze nutritive possano essere dichiarate nelle indicazioni nutrizionali, salvo ove diversamente previsto da opportune deroghe.

(17)

L'adozione di quantità massime e di condizioni di utilizzazione basate sui principi e criteri definiti nel presente regolamento e l'adozione di quantità minime dovrebbero assumere la forma di misure di applicazione di natura tecnica e dovrebbe essere affidata alla Commissione al fine di semplificare e accelerare la procedura.

(18)

Le disposizioni generali in materia di etichettatura e le relative definizioni sono contenute nella direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (4). Occorre pertanto inserire nel presente regolamento solo le disposizioni aggiuntive necessarie. Queste disposizioni complementari dovrebbero applicarsi anche fatto salvo il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (5).

(19)

Vista l'importanza nutrizionale dei prodotti a cui siano aggiunte vitamine e minerali e il loro impatto potenziale sulle abitudini alimentari e sulle assunzioni complessive di sostanze nutritive, il consumatore dovrebbe essere in grado di valutare la loro qualità nutrizionale globale. Pertanto, in deroga all'articolo 2 della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (6), l'etichettatura nutrizionale dovrebbe essere obbligatoria.

(20)

Una dieta normale e variata contiene molti ingredienti che a loro volta contengono numerose sostanze. L'apporto di tali sostanze o ingredienti derivante dalla loro utilizzazione normale e tradizionale nelle diete attuali non suscita alcuna preoccupazione e non deve essere regolamentato. Alcune sostanze diverse da vitamine e minerali o ingredienti che ne contengono sono aggiunte agli alimenti sotto forma di estratti o di concentrati e possono comportare apporti nettamente superiori a quelli che potrebbero essere ingeriti nel quadro di una dieta adeguata e varia. La sicurezza di tali pratiche è in alcuni casi messa seriamente in discussione e i vantaggi non sono chiari; di conseguenza, esse dovrebbero essere regolamentate. È opportuno, in questi casi, che gli operatori del settore alimentare, responsabili della sicurezza dei prodotti alimentari che immettono sul mercato, assumano l'onere della prova quanto alla sicurezza dei loro prodotti.

(21)

Vista la natura particolare degli alimenti cui siano stati aggiunti minerali e vitamine, dovrebbero essere predisposti ulteriori mezzi oltre a quelli normalmente a disposizione delle autorità di vigilanza, per facilitare l'efficace controllo di tali prodotti.

(22)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia la garanzia dell'efficace funzionamento del mercato interno per quanto riguarda l'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti assicurando al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23)

Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

1.   Il presente regolamento armonizza le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'aggiunta di vitamine e minerali e di talune sostanze di altro tipo agli alimenti, al fine di garantire l'efficace funzionamento del mercato interno assicurando al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori.

2.   Le disposizioni del presente regolamento relative alle vitamine e ai minerali non si applicano agli integratori alimentari disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE.

3.   Il presente regolamento si applica lasciando impregiudicate le disposizioni specifiche della normativa comunitaria in materia di:

a)

alimenti destinati a un'alimentazione particolare e, in mancanza di disposizioni specifiche, i requisiti in materia di composizione di tali prodotti resi necessari dai particolari bisogni nutrizionali delle persone cui sono destinati;

b)

nuovi alimenti e nuovi ingredienti alimentari;

c)

alimenti geneticamente modificati;

d)

additivi alimentari e aromi;

e)

pratiche e trattamenti enologici autorizzati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«autorità»: l'autorità europea per la sicurezza alimentare istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (8);

2)

«altra sostanza»: una sostanza diversa da una vitamina o da un minerale, che ha un effetto nutrizionale o fisiologico.

CAPO II

AGGIUNTA DI VITAMINE E MINERALI

Articolo 3

Requisiti per l'aggiunta di vitamine e minerali

1.   Solo le vitamine e/o i minerali elencati nell'allegato I, nelle forme elencate nell'allegato II, possono essere aggiunti agli alimenti, in conformità con le disposizioni del presente regolamento.

2.   Vitamine e minerali nella forma biodisponibile per il corpo umano possono essere aggiunti agli alimenti, a prescindere dal fatto che siano o meno normalmente presenti in detti alimenti, per tener conto in particolare di quanto segue:

a)

carenza di una o più vitamine e/o minerali nella popolazione o in gruppi specifici di popolazione che possa essere dimostrata mediante prove cliniche o subcliniche della carenza stessa o indicata da stime di bassi livelli di assunzione di sostanze nutritive, o

b)

possibilità di migliorare lo stato nutrizionale della popolazione o di gruppi specifici di popolazione e/o compensare le eventuali carenze negli apporti dietetici di vitamine o minerali dovute a cambiamenti delle abitudini alimentari, o

c)

evoluzione di conoscenze scientifiche generalmente accettabili riguardo al ruolo nutrizionale delle vitamine e dei minerali e ai conseguenti effetti sulla salute.

3.   Le modifiche degli elenchi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, tenuto conto del parere dell'autorità.

Prima di procedere a tali modifiche, la Commissione consulta le parti interessate, in particolare l'industria alimentare e le associazioni di consumatori.

Articolo 4

Restrizioni all'aggiunta di vitamine e minerali

Vitamine e minerali non possono essere aggiunti a:

a)

prodotti alimentari non trasformati, compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, frutta, verdura, carne, pollame e pesce;

b)

bevande con tenore alcolico superiore all'1,2 % in volume, fatta eccezione, in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, per i prodotti:

i)

di cui all'articolo 44, paragrafi 6 e 13 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (9),

ii)

commercializzati prima dell'adozione del presente regolamento,

iii)

che sono stati notificati alla Commissione da uno Stato membro in conformità dell'articolo 11,

e a condizione che non vi siano indicazioni a carattere nutrizionale o sanitario.

Gli altri alimenti o le categorie di alimenti cui non si possono aggiungere particolari vitamine e minerali possono essere determinati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, alla luce di prove scientifiche e considerando il valore nutrizionale.

Articolo 5

Criteri di purezza

1.   I criteri di purezza per le formule vitaminiche e le sostanze minerali elencate nell'allegato II sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, tranne quando si applicano ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Per quanto riguarda le formule vitaminiche e le sostanze minerali elencate nell'allegato II si applicano i criteri di purezza prescritti dalla normativa comunitaria per l'utilizzo di tali sostanze nella produzione di prodotti alimentari a fini diversi da quelli contemplati dal presente regolamento.

3.   Per quanto riguarda le formule vitaminiche e le sostanze minerali elencate nell'allegato II per le quali la normativa comunitaria non prescrive criteri di purezza si applicano, fino all'adozione di tali prescrizioni, i criteri di purezza generalmente accettabili raccomandati da organismi internazionali e possono essere mantenute norme nazionali che stabiliscono criteri di purezza più severi.

Articolo 6

Condizioni per l'aggiunta di vitamine e minerali

1.   Quando una vitamina o un minerale sono aggiunti agli alimenti, la quantità totale della vitamina o del minerale presenti, per qualunque scopo, nell'alimento venduto non supera le quantità massime fissate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. La Commissione presenta a tal fine proposte concernenti le quantità massime entro il 19 gennaio 2009. Per i prodotti concentrati e disidratati le quantità massime fissate sono quelle presenti negli alimenti preparati per il consumo in base alle istruzioni fornite dal produttore.

2.   Eventuali condizioni che limitino o vietino l'aggiunta di una vitamina o un minerale specifico ad un alimento o ad una categoria di alimenti sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3.   Le quantità massime di cui al paragrafo 1 e le condizioni di cui al paragrafo 2 sono stabilite prendendo in considerazione:

a)

i livelli più elevati di sicurezza stabiliti per le vitamine e i minerali in seguito ad una valutazione scientifica dei rischi basata su dati scientifici generalmente riconosciuti, tenendo conto, se del caso, dei livelli differenti di sensibilità dei diversi gruppi di consumatori;

b)

l'apporto di vitamine e minerali da altre fonti alimentari.

4.   Nello stabilire le quantità massime di cui al paragrafo 1 e le condizioni di cui al paragrafo 2, si tiene debitamente conto anche delle assunzioni di riferimento di vitamine e minerali per la popolazione.

5.   Nello stabilire le quantità massime di cui al paragrafo 1 e le condizioni di cui al paragrafo 2, per vitamine e minerali le cui assunzioni di riferimento per la popolazione sono prossime ai livelli più elevati di sicurezza, si prende in considerazione, ove necessario, anche quanto segue:

a)

contributo di singoli prodotti al regime alimentare globale della popolazione in generale o di sottogruppi di popolazione;

b)

profilo nutrizionale del prodotto, stabilito in base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006.

6.   L'aggiunta di una vitamina o di un minerale all'alimento risulta nella presenza della vitamina o del minerale in questione nell'alimento almeno in una quantità significativa, ove definita, in conformità dell'allegato della direttiva 90/496/CEE. Le quantità minime, comprese eventuali quantità inferiori, per specifici alimenti o categorie di alimenti, sono adottate, in deroga alle quantità significative sopra menzionate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 7

Etichettatura, presentazione e pubblicità

1.   Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali non figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è in grado di apportare adeguate quantità di sostanze nutritive. Ove opportuno, una deroga riguardante una specifica sostanza nutritiva può essere adottata secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

2.   L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità degli alimenti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali non traggono in errore o ingannano il consumatore riguardo al valore nutrizionale dell'alimento che può risultare dall'aggiunta di tali sostanze nutritive.

3.   L'etichettatura nutrizionale dei prodotti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali e che sono disciplinati dal presente regolamento è obbligatoria. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all'articolo 4, paragrafo 1, gruppo 2, della direttiva 90/496/CEE e nelle quantità totali di vitamine e minerali qualora essi siano aggiunti all'alimento.

4.   L'etichettatura dei prodotti ai quali sono stati aggiunti vitamine e minerali può contenere una dicitura che indichi tale aggiunta alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006.

5.   Il presente articolo si applica fatte salve le altre disposizioni della normativa sugli alimenti applicabili a categorie specifiche di alimenti.

6.   Le modalità di attuazione del presente articolo possono essere precisate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

CAPO III

AGGIUNTA DI TALUNE SOSTANZE DI ALTRO TIPO

Articolo 8

Sostanze vietate, soggette a restrizioni, o sottoposte alla sorveglianza della Comunità

1.   Si segue la procedura di cui al presente articolo qualora una sostanza diversa dalle vitamine o dai minerali, o un ingrediente contenente una sostanza, diversa dalle vitamine o dai minerali, siano aggiunti agli alimenti o utilizzati nella produzione di alimenti in condizioni tali da comportare l'ingestione di quantità di tale sostanza ampiamente superiori a quelle che ci si può ragionevolmente aspettare di assumere in condizioni normali di consumo nell'ambito di una dieta equilibrata e varia, e/o tali da rappresentare altrimenti un rischio potenziale per i consumatori.

2.   La Commissione, di propria iniziativa o sulla base di informazioni fornite dagli Stati membri, può prendere una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, dopo che, in ogni singolo caso, l'Autorità ha valutato le informazioni disponibili, al fine di includere, se necessario, la sostanza o l'ingrediente di cui all'allegato III. In particolare:

a)

qualora siano individuati effetti nocivi per la salute, la sostanza e/o l'ingrediente contenente la sostanza, sono:

i)

inseriti nell'allegato III, parte A e la loro aggiunta agli alimenti o la loro utilizzazione nella produzione di alimenti sono vietate; oppure

ii)

inseriti nell'allegato III, parte B e la loro aggiunta agli alimenti o la loro utilizzazione nella produzione di alimenti sono consentite solo alle condizioni ivi specificate;

b)

qualora sia individuata la possibilità di effetti nocivi per la salute ma l'incertezza scientifica persista, la sostanza è inserita nell'allegato III, parte C.

3.   Le disposizioni comunitarie applicabili ad alimenti specifici possono contemplare restrizioni o divieti, in aggiunta a quelle contemplate nel presente regolamento, circa l'utilizzazione di talune sostanze.

4.   Gli operatori del settore alimentare, o qualsiasi altra parte interessata, possono presentare in qualsiasi momento all'Autorità, perché lo valuti, un fascicolo che riporta i dati scientifici che dimostrano la sicurezza di una sostanza di cui all'allegato III, parte C, così come utilizzata in un alimento o in una categoria di alimenti e che illustra la finalità di tale utilizzazione. L'Autorità informa al più presto gli Stati membri e la Commissione di tale presentazione e mette il fascicolo a loro disposizione.

5.   Entro quattro anni dalla data in cui una sostanza è stata inserita nell'elenco dell'allegato III, parte C, è adottata una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 e tenendo in considerazione il parere dell'Autorità sugli eventuali fascicoli presentati a fini di valutazione, di cui al paragrafo 4 del presente articolo, in base alla quale si consente l'utilizzazione generalizzata di una sostanza inserita nell'allegato III, parte C oppure si inserisce tale sostanza nell'allegato III, parte A o B, a seconda del caso.

6.   La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, le norme di attuazione per l'applicazione del presente articolo, comprese le norme relative alla presentazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 9

Registro comunitario

1.   La Commissione istituisce e tiene aggiornato un registro comunitario sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune sostanze di altro tipo agli alimenti, in seguito denominato «il registro».

2.   Sul registro figura quanto segue:

a)

le vitamine e i minerali, elencati nell'allegato I, che possono essere aggiunti agli alimenti;

b)

le formule vitaminiche e le sostanze minerali, elencate nell'allegato II, che possono essere aggiunte agli alimenti;

c)

le quantità massime e minime di vitamine e di minerali che possono essere aggiunte agli alimenti e le condizioni correlate fissate in conformità dell'articolo 6;

d)

le informazioni relative alle disposizioni nazionali in materia di aggiunta obbligatoria di vitamine e minerali di cui all'articolo 11;

e)

eventuali restrizioni all'aggiunta di vitamine e minerali ai sensi dell'articolo 4;

f)

le sostanze per le quali è stato presentato un fascicolo secondo quanto previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b);

g)

le informazioni sulle sostanze inserite nell'allegato III e sui motivi del loro inserimento;

h)

le informazioni sulle sostanze elencate nell'allegato III, Parte C, il cui uso è di norma consentito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5.

3.   Il registro è accessibile al pubblico.

Articolo 10

Libera circolazione delle merci

Fermo restando quanto disposto dal trattato, in particolare agli articoli 28 e 30, gli Stati membri non possono limitare o vietare il commercio di alimenti che siano conformi a quanto disposto nel presente regolamento e negli atti comunitari adottati per la sua esecuzione attraverso l'applicazione di disposizioni nazionali non armonizzate che regolino l'aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti.

Articolo 11

Disposizioni nazionali

1.   Entro il 19 luglio 2007 gli Stati membri informano la Commissione in merito alle vigenti disposizioni nazionali in materia di aggiunta obbligatoria di vitamine e minerali e di prodotti di cui alla deroga prevista dall'articolo 4, lettera b).

2.   Se uno Stato membro, in mancanza di disposizioni comunitarie, ritiene necessario adottare una nuova disposizione legislativa:

a)

sull'aggiunta obbligatoria di vitamine o minerali a determinati alimenti o categorie di alimenti; oppure

b)

sul divieto o la restrizione dell'utilizzo di talune sostanze di altro tipo nella produzione di determinati alimenti,

lo notifica alla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 12

Procedura di notifica

1.   Se uno Stato membro ritiene necessario adottare una nuova disposizione legislativa notifica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste, indicando i motivi che le giustificano.

2.   La Commissione consulta il Comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1, se ritiene che tale consultazione sia utile, o se uno Stato membro lo richiede, ed emette un parere sulle misure previste.

3.   Lo Stato membro interessato può adottare le misure previste soltanto sei mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 1 e purché non abbia ricevuto parere negativo dalla Commissione.

Se il parere è negativo la Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 e prima dello scadere del termine di cui al primo comma del presente paragrafo, se le misure previste possono essere attuale. La Commissione può chiedere che siano apportate alcune modifiche alle misure previste.

Articolo 13

Misure di salvaguardia

1.   Uno Stato membro, se ha seri motivi per ritenere che un prodotto, pur essendo conforme alle disposizioni del presente regolamento, ponga in pericolo la salute umana, può temporaneamente sospendere o limitare l'applicazione delle disposizioni in questione nel proprio territorio.

Esso ne informa immediatamente gli altri ati membri e la Commissione, motivando la sua decisione.

2.   La decisione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, eventualmente dopo aver ottenuto un parere dall'Autorità.

La Commissione può avviare tale procedura di propria iniziativa.

3.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può mantenere la sospensione o la limitazione sino al momento in cui non gli sia stata notificata la decisione di cui al paragrafo 2.

Articolo 14

Procedura del comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, in seguito denominato il «comitato».

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 15

Monitoraggio

Per agevolare un monitoraggio efficace degli alimenti ai quali sono stati aggiunti minerali e vitamine, e degli alimenti contenenti sostanze elencate nell'allegato III, parti B e C, gli Stati membri possono prescrivere che il produttore o il responsabile dell'immissione in commercio di tali alimenti nel loro territorio notifichi all'autorità competente tale immissione in commercio fornendo un campione dell'etichetta utilizzata per il prodotto. In tal caso possono anche essere richieste informazioni sul ritiro del prodotto dal mercato.

Articolo 16

Valutazione

Entro il 1o luglio 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione circa gli effetti dell'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione del mercato degli alimenti ai quali sono stati aggiunti minerali e vitamine, il loro consumo, le assunzioni di sostanze nutritive per la popolazione e le trasformazioni nelle abitudini alimentari, l'aggiunta di talune altre sostanze, corredata di eventuali proposte di modifica del presente regolamento che la Commissione ritenga necessarie. In tale contesto gli Stati membri forniscono le necessarie informazioni pertinenti alla Commissione entro il 1o luglio 2012. Le regole dettagliate per l'applicazione del presente articolo sono precisate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 17

Misure transitorie

1.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 e fino al 19 gennaio 2014, gli Stati membri possono consentire sul loro territorio l'utilizzazione di vitamine e minerali non elencati nell'allegato I o in forme non elencate nell'allegato II purché:

a)

la sostanza in questione sia utilizzata in aggiunta ad alimenti commercializzati nella Comunità al 19 gennaio 2007, e

b)

l'Autorità non abbia espresso un parere sfavorevole circa l'utilizzazione della sostanza, o la sua utilizzazione in quella forma, nella produzione di alimenti, sulla base di un fascicolo relativo all'utilizzazione della sostanza in questione che lo Stato membro deve presentare alla Commissione entro il 19 gennaio 2010.

2.   Fino al 19 gennaio 2014, gli Stati membri possono continuare ad applicare, conformemente alle norme del trattato, le limitazioni o i divieti nazionali in vigore per quanto riguarda il commercio di alimenti cui sono state aggiunte vitamine e minerali non elencati nell'allegato I o nelle forme non elencate nell'allegato II.

3.   Gli Stati membri possono continuare ad applicare, conformemente alle norme del trattato, le disposizioni nazionali in vigore per quanto riguarda le quantità massime e minime di vitamine e minerali elencati nell'allegato I che sono aggiunti agli alimenti e le condizioni applicabili all'aggiunta, fino all'adozione di misure comunitarie corrispondenti a norma dell'articolo 6 o in virtù di altre specifiche disposizioni comunitarie.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

I prodotti immessi in commercio o etichettati prima del 1o luglio 2007 che non sono conformi alle disposizioni del presente regolamento possono essere commercializzati fino alla vendita di tutti gli stock, ma non più tardi del 31 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. Borrell FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU C 112 del 30.4.2004, pag. 44.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 26 maggio 2005 (GU C 117 E del 18.5.2006, pag. 206), posizione comune del Consiglio dell'8 dicembre 2005 (GU C 80 E del 4.4.2006, pag. 27) e posizione del Parlamento europeo del 16 maggio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 12 ottobre 2006.

(3)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/37/CE della Commissione (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 32).

(4)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

(5)  Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/120/CE della Commissione (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 51).

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

(9)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).


ALLEGATO I

VITAMINE E MINERALI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTI AGLI ALIMENTI

1.   Vitamine

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina K

Vitamina B1

Vitamina B2

Niacina

Acido pantotenico

Vitamina B6

Acido folico

Vitamina B12

Biotina

Vitamina C

2.   Minerali

Calcio

Magnesio

Ferro

Rame

Iodio

Zinco

Manganese

Sodio

Potassio

Selenio

Cromo

Molibdeno

Fluoruro

Cloruro

Fosforo


ALLEGATO II

FORMULE VITAMINICHE E SOSTANZE MINERALI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE AGLI ALIMENTI

1.   Formule vitaminiche

VITAMINA A

retinolo

acetato di retinile

palmitato di retinile

beta-carotene

VITAMINA D

colecalciferolo

ergocalciferolo

VITAMINA E

D-alfa-tocoferolo

DL-alfa-tocoferolo

acetato di D-alfa-tocoferile

acetato di DL-alfa-tocoferile

succinato acido di D-alfa-tocoferile

VITAMINA K

fillochinone (fitomenadione)

VITAMINA B1

cloridrato di tiamina

mononitrato di tiamina

VITAMINA B2

riboflavina

riboflavina 5'-fosfato, sodio

NIACINA

acido nicotinico

nicotinamide

ACIDO PANTOTENICO

D-pantotenato, calcio

D-pantotenato, sodio

dexpantenolo

VITAMINA B6

cloridrato di piridossina

piridossina-5'-fosfato

dipalmitato di piridossina

ACIDO FOLICO

acido pteroil-monoglutammico

VITAMINA B12

cianocobalamina

idrossocobalamina

BIOTINA

D-biotina

VITAMINA C

acido L-ascorbico

L-ascorbato di sodio

L-ascorbato di calcio

L-ascorbato di potassio

6-palmitato di L-ascorbile

2.   Sostanze minerali

carbonato di calcio

cloruro di calcio

sali di calcio dell'acido citrico

gluconato di calcio

glicerofosfato di calcio

lattato di calcio

sali di calcio dell'acido ortofosforico

idrossido di calcio

ossido di calcio

solfato di calcio

acetato di magnesio

carbonato di magnesio

cloruro di magnesio

sali di magnesio dell'acido citrico

gluconato di magnesio

glicerofosfato di magnesio

sali di magnesio dell'acido ortofosforico

lattato di magnesio

idrossido di magnesio

ossido di magnesio

solfato di magnesio

carbonato ferroso

citrato ferroso

citrato ferrico di ammonio

gluconato ferroso

fumarato ferroso

difosfato ferrico di sodio

lattato ferroso

solfato ferroso

difosfato ferrico (pirofosfato ferrico)

saccarato ferrico

ferro elementare (carbonile+elettrolitico+ riduzione con idrogeno)

carbonato rameico

citrato rameico

gluconato rameico

solfato rameico

complesso rame-lisina

ioduro di potassio

iodato di potassio

ioduro di sodio

iodato di sodio

acetato di zinco

cloruro di zinco

citrato di zinco

gluconato di zinco

lattato di zinco

ossido di zinco

carbonato di zinco

solfato di zinco

carbonato di manganese

cloruro di manganese

citrato di manganese

gluconato di manganese

glicerofosfato di manganese

solfato di manganese

bicarbonato di sodio

carbonato di sodio

citrato di sodio

gluconato di sodio

lattato di sodio

idrossido di sodio

sali di sodio dell'acido ortofosforico

seleniato di sodio

selenito acido di sodio

selenito di sodio

fluoruro di sodio

fluoruro di potassio

bicarbonato di potassio

carbonato di potassio

cloruro di potassio

citrato di potassio

gluconato di potassio

glicerofosfato di potassio

lattato di potassio

idrossido di potassio

sali di potassio dell'acido ortofosforico

cloruro di cromo (III) e il suo esaidrato

solfato di cromo (III) e il suo esaidrato

molibdato di ammonio (molibdeno (VI)

molibdato di sodio (molibdeno (VI)


ALLEGATO III

SOSTANZE IL CUI IMPIEGO NEGLI ALIMENTI È VIETATO, SOGGETTO A RESTRIZIONI O SOTTOPOSTO ALLA SORVEGLIANZA DELLA COMUNITÀ

Parte A — Sostanze vietate

Parte B — Sostanze soggette a restrizioni

Parte C — Sostanze sottoposte alla sorveglianza della Comunità


30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 404/39


DECISIONE N. 1926/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 153,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità può contribuire alla protezione della salute, della sicurezza e degli interessi economici e giuridici dei cittadini tramite azioni nel campo della tutela dei consumatori.

(2)

Di conseguenza è opportuno istituire un programma d'azione comunitaria nel campo della politica dei consumatori, che sostituisca la decisione 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007 (4). Tale decisione dovrebbe quindi essere abrogata.

(3)

È opportuno dare la massima priorità all'integrazione degli interessi dei consumatori in tutte le politiche comunitarie, a norma dell'articolo 153 del trattato, così come agli obiettivi in materia di politica dei consumatori posti da tale programma. Il coordinamento con altre politiche ed altri programmi comunitari costituisce un elemento essenziale affinché gli interessi dei consumatori siano pienamente presi in considerazione nelle restanti politiche. Allo scopo di favorire le sinergie e di evitare doppi impieghi, altri fondi e programmi comunitari dovrebbero prevedere un sostegno finanziario per l'integrazione degli interessi dei consumatori nei loro rispettivi campi.

(4)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (5).

(5)

È nell'interesse generale dell'Unione europea che gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza dei servizi e dei prodotti non alimentari e agli interessi economici e giuridici dei cittadini, nonché agli interessi dei consumatori nel quadro dell'elaborazione delle norme relative a prodotti e servizi, siano rappresentati a livello comunitario. Dato il carattere particolare degli organismi interessati, il rinnovo del sostegno comunitario per il funzionamento di tali organismi non dovrebbe essere assoggettato al principio della riduzione progressiva dell'aiuto comunitario.

(6)

È opportuno garantire una transizione dal programma precedente al programma che lo sostituisce, in particolare per quanto riguarda la continuazione delle misure pluriennali e la valutazione tanto dei successi del programma precedente quanto di settori che meritano maggiore attenzione. Se necessario, dal 1o gennaio 2014 l'assistenza tecnica ed amministrativa dovrebbe assicurare i costi della gestione di azioni non ancora portate a termine entro la fine del 2013.

(7)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

(8)

L'attuazione del programma dovrebbe tener conto del fatto che il mercato interno non funzionerà correttamente se i consumatori sono protetti in alcuni Stati membri meno bene che in altri. Pertanto, il programma dovrebbe prestare particolare attenzione alla tutela dei consumatori ed alla loro consapevolezza negli Stati membri che hanno aderito a partire dal 1o maggio 2004, in modo da assicurare parità di condizioni per tutti gli Stati membri.

(9)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l'accordo SEE») prevede la cooperazione nel campo della tutela dei consumatori tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che fanno parte dello Spazio economico europeo (in seguito denominati «i paesi AELS/SEE»), dall'altro. Occorrerebbe inoltre adottare disposizioni affinché altri paesi, in particolare i paesi limitrofi e i paesi che hanno presentato domanda di adesione, che sono candidati all'adesione o i paesi in via di adesione all'Unione europea, possano partecipare al programma.

(10)

Nel contesto dell'attuazione del programma, andrebbe incoraggiata la cooperazione con i paesi terzi che non partecipano al programma, tenendo conto di eventuali accordi in materia conclusi tra tali paesi e la Comunità.

(11)

È opportuno che il valore e l'impatto delle misure adottate nell'ambito del programma siano monitorati e valutati regolarmente anche da valutatori esterni indipendenti. Al fine di valutare la politica dei consumatori, è opportuno formulare obiettivi misurabili e sviluppare indicatori.

(12)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo del carattere transfrontaliero delle problematiche in gioco e che possono dunque, a causa del maggiore potenziale dell'azione comunitaria di proteggere in maniera più incisiva ed efficace la salute, la sicurezza e gli interessi economici e giuridici dei cittadini, essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione del programma

È istituito un programma d'azione comunitaria nel campo della politica dei consumatori, relativo al periodo compreso tra il 31 dicembre 2006 ed il 31 dicembre 2013 (in seguito denominato «il programma»).

Articolo 2

Scopo ed obiettivi

1.   Il programma integra, appoggia e controlla le politiche degli Stati membri e contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e alla difesa dei loro interessi economici e giuridici; il programma contribuisce inoltre alla promozione del diritto dei consumatori all'informazione, all'educazione e ad organizzarsi per salvaguardare i loro interessi.

2.   Lo scopo di cui al paragrafo 1 è perseguito tramite la realizzazione dei seguenti obiettivi:

a)

assicurare un grado elevato di tutela dei consumatori, in particolare migliorando le conoscenze disponibili, la consultazione e la rappresentanza degli interessi dei consumatori;

b)

assicurare un'applicazione efficace delle regole in materia di tutela dei consumatori, in particolare attraverso misure nel campo della cooperazione diretta a garantire l'esecuzione delle norme, dell'informazione, dell'educazione e dei mezzi di impugnazione.

Questi obiettivi sono realizzati attraverso una combinazione di azioni e di strumenti tra quelli figuranti nell'elenco di cui all'allegato I secondo le priorità contenute nel programma di lavoro annuale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 3

Finanziamento

1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2013 è pari a 156 800 000 EUR.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

Articolo 4

Contributi finanziari

1.   I contributi finanziari della Comunità non superano le seguenti soglie:

a)

il 50 % dei costi delle azioni finanziate congiuntamente dalla Comunità e da uno o più Stati membri, o dalla Comunità e dalle autorità competenti dei paesi terzi partecipanti a norma dell'articolo 8, salvo in casi di azioni di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario non può eccedere il 70 %;

b)

l'85 % dei costi delle azioni intese a sviluppare corsi integrati europei di specializzazione post-laurea su materie riguardanti la politica dei consumatori;

c)

il 50 % delle spese di funzionamento delle organizzazioni europee dei consumatori;

d)

il 95 % delle spese di funzionamento delle organizzazioni europee dei consumatori che rappresentano gli interessi dei consumatori nell'ambito dello sviluppo di norme sui prodotti e sui servizi a livello comunitario.

2.   I contributi finanziari della Comunità possono assumere la forma di:

a)

borse di studio per la mobilità individuale di insegnanti e di studenti nell'ambito dei corsi integrati europei di specializzazione post-laurea su materie riguardanti la politica dei consumatori. La gestione di queste borse di studio può essere affidata alle agenzie nazionali Erasmus del programma di apprendimento permanente;

b)

indennità di viaggio e di soggiorno per lo scambio di funzionari addetti a controllare l'esecuzione delle norme.

3.   I criteri per valutare se le azioni presentino utilità eccezionale ai sensi del paragrafo 1, lettera a), sono stabiliti in anticipo nel piano di lavoro annuale. Le azioni di utilità eccezionale devono giovare, in particolare, ai consumatori degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il o dopo il 1o maggio 2004.

4.   Il rinnovo dei contributi finanziari di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), è esentato dal principio di riduzione progressiva.

5.   Ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2, i contributi finanziari della Comunità possono assumere inoltre la forma di un aiuto forfettario o di un finanziamento a tasso fisso qualora ciò sia compatibile con la natura delle azioni interessate quali definite nel piano di lavoro annuale. Nel caso di un aiuto forfettario di un finanziamento a tasso fisso, le soglie massime previste al paragrafo 1 non si applicano anche se il cofinanziamento rimane necessario.

Articolo 5

Beneficiari

Le categorie di beneficiari ammissibili ai contributi finanziari di cui all'articolo 4 sono fissate nell'allegato II.

Articolo 6

Assistenza tecnica ed amministrativa

1.   La dotazione finanziaria per il programma può coprire anche le spese attinenti ad attività preparatorie, di monitoraggio, di controllo, di audit e di valutazione direttamente richieste per la gestione del programma e per il raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare le spese relative a studi, riunioni, azioni informative, pubblicazioni, reti informatiche per lo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica ed amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

2.   La dotazione finanziaria per il programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica ed amministrativa necessarie per assicurare la transizione al programma dalle misure adottate a norma della decisione n. 20/2004/CE. Se necessario, dopo il 2013 si potranno iscrivere a bilancio stanziamenti per coprire queste spese e per consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2013.

Articolo 7

Attuazione

1.   La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma.

Le azioni intese a perseguire gli scopi e gli obiettivi enunciati nell'articolo 2 si servono di tutti i metodi di attuazione appropriati disponibili, tra cui in particolare l'attuazione diretta o indiretta, su base centralizzata, ad opera della Commissione.

2.   La procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, si applica all'adozione:

a)

del piano di lavoro annuale per l'attuazione del programma, che definisce:

le priorità da rispettare e le azioni da intraprendere, compresa la ripartizione delle risorse finanziarie;

i criteri di selezione e di assegnazione e i criteri di determinazione della percentuale dei contributi finanziari della Comunità;

la misura in cui i contributi assumono la forma di importi forfettari e di finanziamenti a tasso fisso, e

il calendario previsto di gare d'appalto, azioni congiunte e inviti a presentare proposte;

b)

le disposizioni, compresi i criteri di selezione e di assegnazione, per l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

3.   La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 10 sulle azioni intraprese per l'attuazione del programma.

Articolo 8

Partecipazione di paesi terzi

Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

a)

paesi dell'AELS/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

b)

paesi terzi, in particolare i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato, quelli che hanno presentato domanda di adesione, i candidati all'adesione e i paesi in via di adesione all'Unione europea, nonché i paesi dei Balcani occidentali inclusi nel processo di stabilizzazione e di associazione, conformemente alle condizioni definite nei diversi accordi bilaterali o multilaterali con detti paesi che fissano i principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari.

Articolo 9

Monitoraggio, valutazione e divulgazione dei risultati

1.   La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, segue la realizzazione delle azioni del programma alla luce delle sue finalità. Essa ne rende conto al comitato di cui all'articolo 10 e tiene informato il Parlamento europeo e il Consiglio.

2.   Su richiesta della Commissione, gli Stati membri le forniscono informazioni sull'attuazione e sull'impatto del programma.

3.   La Commissione assicura che il programma sia valutato dopo tre anni dal suo inizio, nonché quando è giunto a termine. La Commissione comunica le conclusioni di tali valutazioni, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

La Commissione rende pubblici i risultati delle azioni condotte a norma della presente decisione.

Articolo 10

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Abrogazione

La decisione 20/2004/CE è abrogata.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles addì 18 dicembre 2006

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J.-E. ENESTAM


(1)  GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 1.

(2)  GU C 192 del 16.8.2006, pag. 8.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 23 marzo 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 14 novembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006.

(4)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

(5)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).


ALLEGATO I

AZIONI E STRUMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

Obiettivo I

Assicurare un grado elevato di tutela dei consumatori, in particolare migliorando le conoscenze disponibili, la consultazione e la rappresentanza degli interessi dei consumatori.

Azione 1

Raccolta, scambio e analisi di dati ed informazioni che forniscano una base di conoscenze per sviluppare la politica dei consumatori e per integrare gli interessi dei consumatori in altre politiche comunitarie, compresi:

1.1.

il monitoraggio e la valutazione degli sviluppi del mercato che hanno ripercussioni sugli interessi economici o su altri interessi dei consumatori, inclusi studi, indagini sui prezzi, indagini sui cambiamenti nella struttura dei mercati, sondaggi presso consumatori e imprenditori, la raccolta e l'analisi dei reclami presentati dai consumatori, la raccolta e l'analisi dei dati riguardanti sia i rapporti commerciali transfrontalieri tra imprese e consumatori sia i mercati transfrontalieri;

1.2

lo sviluppo e la gestione di banche dati;

1.3.

la raccolta e l'analisi di dati statistici e di altre conoscenze pertinenti, il cui elemento statistico sarà sviluppato utilizzando nel modo opportuno il programma statistico comunitario.

Azione 2

Raccolta, scambio e analisi di dati e di informazioni e messa a punto di strumenti di valutazione che forniscano una base di conoscenze in materia di sicurezza dei beni e servizi di consumo, compresa l'esposizione dei consumatori alle sostanze chimiche liberate dai prodotti, i rischi e le lesioni connesse con specifici beni e servizi di consumo e l'analisi tecnica delle notifiche di allarme.

Azione 3

Sostegno alla fornitura di pareri scientifici ed alla valutazione dei rischi, comprese le mansioni dei comitati scientifici indipendenti istituiti dalla decisione 2004/210/CE della Commissione, del 3 marzo 2004, che istituisce comitati scientifici nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente (1).

Azione 4

Elaborazione di iniziative legislative e di altre iniziative normative, nonché promozione di iniziative di coregolamentazione e di autoregolamentazione, tra cui:

4.1.

la consulenza giuridica e tecnica, compresi studi, sulla regolamentazione e sul suo impatto;

4.2.

la consulenza giuridica e tecnica, compresi studi, per lo sviluppo delle politiche relative alla sicurezza dei prodotti e dei servizi ed agli interessi economici e giuridici dei consumatori;

4.3.

la consulenza giuridica e tecnica, compresi studi, in relazione alla valutazione della necessità di norme di sicurezza dei prodotti e dell'elaborazione di mandati di normalizzazione per prodotti e servizi;

4.4.

seminari, conferenze e riunioni di parti interessate ed esperti.

Azione 5

Contributi finanziari al funzionamento delle organizzazioni europee di consumatori.

Azione 6

Contributi finanziari al funzionamento delle organizzazioni europee dei consumatori che rappresentano gli interessi dei consumatori nell'ambito dello sviluppo di norme sui prodotti e sui servizi a livello comunitario.

Azione 7

Rafforzamento delle capacità delle organizzazioni regionali, nazionali ed europee dei consumatori, in particolare attraverso la formazione e lo scambio di buone pratiche e di esperienze dei membri del personale, soprattutto per le organizzazioni dei consumatori degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il o dopo il 1o maggio 2004.

Obiettivo II

Assicurare un'applicazione efficace delle regole in materia di tutela dei consumatori, in particolare attraverso misure nel campo della cooperazione diretta a garantire l'esecuzione delle norme, dell'informazione, dell'educazione e dei mezzi di ricorso.

Azione 8

Attività dirette a migliorare l'effettiva applicazione della legislazione comunitaria relativa alla tutela dei consumatori, in particolare la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (2), e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (3), tra cui:

8.1.

azioni per migliorare sia il coordinamento del monitoraggio e delle attività volte a garantire l'esecuzione delle norme, sia la cooperazione tra autorità competenti, compresi lo sviluppo e la gestione di strumenti TI (ad esempio, basi di dati, sistemi di informazione e di comunicazione), l'organizzazione di seminari, conferenze, gruppi di lavoro e riunioni di parti interessate e di esperti in materia di esecuzione della normativa, l'organizzazione di scambi di funzionari addetti a controllare l'esecuzione delle norme, nonché l'organizzazione di corsi di formazione, anche per i membri dell'ordinamento giudiziario;

8.2.

monitoraggio e valutazione della sicurezza dei prodotti non alimentari e dei servizi, compresi il rafforzamento e l'estensione della sfera d'applicazione e del funzionamento del sistema di allarme RAPEX tenendo conto degli sviluppi in materia di scambio delle informazioni sulla sorveglianza del mercato, e l'ulteriore sviluppo della rete per la sicurezza dei prodotti destinati ai consumatori secondo quanto previsto dalla direttiva 2001/95/CE;

8.3.

azioni congiunte di monitoraggio e di garanzia dell'esecuzione delle norme nonché altre azioni nel contesto della cooperazione amministrativa e per la garanzia dell'esecuzione;

8.4.

azioni di cooperazione amministrativa e per la garanzia dell'esecuzione delle norme con paesi terzi che non partecipano al programma.

Azione 9

Consulenza giuridica e tecnica, compresi studi, per il Ccontrollo e la valutazione tanto del recepimento e dell'applicazione da parte degli Stati membri della legislazione in materia di tutela dei consumatori quanto dell'attività svolta dagli Stati membri per garantire l'esecuzione di tale normativa, in particolare della direttiva 2005/29/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori (4), e del regolamento (CE) n. 2006/2004. Ciò comprende lo sviluppo e la gestione di banche dati facilmente e pubblicamente accessibili riguardanti l'applicazione della normativa comunitaria sulla tutela dei consumatori.

Azione 10

Azioni riguardanti l'informazione, la consulenza e i mezzi di ricorso, tra cui:

10.1.

il monitoraggio del funzionamento dei sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie e la valutazione del loro impatto;

10.2.

il contributo finanziario ad azioni congiunte condotte con enti pubblici o senza scopo di lucro facenti parte di reti comunitarie che forniscono informazioni ed assistenza ai consumatori per aiutarli ad esercitare i loro diritti e ad ottenere accesso a mezzi appropriati di risoluzione delle controversie (la rete dei centri europei dei consumatori);

10.3.

azioni dirette a migliorare la comunicazione con i cittadini dell'UE per quanto riguarda le questioni attinenti alla tutela dei consumatori, soprattutto negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il o dopo il 1o maggio 2004, comprese pubblicazioni su questioni rilevanti per la politica dei consumatori, la fornitura di informazioni on line e azioni che forniscono informazioni sulle misure di tutela dei consumatori e sui diritti dei consumatori.

Azione 11

Azioni in materia di educazione dei consumatori, comprese:

11.1.

azioni specifiche mirate ai giovani consumatori, ai consumatori più anziani e a gruppi vulnerabili di consumatori chiaramente meno capaci di difendere i propri interessi, e sviluppo di strumenti interattivi di educazione dei consumatori;

11.2.

contributi finanziari per lo sviluppo di corsi integrati europei di specializzazione post-laurea su materie riguardanti la politica dei consumatori, compreso un sistema di borse di studio che consentano agli studenti di trascorrere fino a sei mesi in un altro paese.


(1)  GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.

(2)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(3)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. Regolamento modificato dalla direttiva 2005/29/CE (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

(4)  GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.


ALLEGATO II

BENEFICIARI AMMISSIBILI AI CONTRIBUTI FINANZIARI STABILITI NELL'ARTICOLO 4

1.

I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), possono essere assegnati ad un organismo pubblico o ad un organismo senza scopo di lucro designato mediante una procedura trasparente dallo Stato membro o dall'autorità competente interessati e accettato dalla Commissione.

2.

I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), possono essere assegnati alle istituzioni d'istruzione superiore degli Stati membri o dei paesi terzi che partecipano a norma dell'articolo 8, secondo quanto stabilito nell'articolo 2 della decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008) (1).

3.

I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), possono essere assegnati agli studenti ed agli insegnanti che partecipano ai corsi integrati europei di specializzazione post-laurea su materie riguardanti la politica dei consumatori che ricevono un cofinanziamento a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

4.

I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), possono essere assegnati ai funzionari addetti a controllare l'esecuzione delle norme per la tutela dei consumatori di cui al regolamento (CE) n. 2006/2004 e alla direttiva 2001/95/CE.

5.

I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), possono essere assegnati alle organizzazioni europee dei consumatori le quali:

a)

non siano organismi governativi, siano senza scopo di lucro, siano indipendenti da interessi industriali, commerciali e da altri interessi confliggenti, ed abbiano come loro obiettivi ed attività principali la promozione e la tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici e giuridici dei consumatori nella Comunità;

b)

siano state delegate a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello comunitario da organizzazioni nazionali di almeno la metà degli Stati membri, le quali a loro volta rappresentino i consumatori, conformemente alle norme o alla prassi nazionali, e siano attive a livello regionale o nazionale; e

c)

e abbiano fornito alla Commissione informazioni soddisfacenti per quanto riguarda i loro membri, le loro regole interne e le loro fonti di finanziamento.

6.

I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), possono essere assegnati alle organizzazioni europee dei consumatori le quali:

a)

non siano organismi governativi, siano senza scopo di lucro, siano indipendenti da interessi industriali, commerciali e da altri interessi confliggenti, ed abbiano come loro obiettivi ed attività principali quelli di rappresentare gli interessi dei consumatori nel processo di normalizzazione a livello comunitario;

b)

siano state delegate in almeno due terzi degli Stati membri a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello comunitario:

da organismi che rappresentano, conformemente alle norme o alla prassi nazionali, le organizzazioni nazionali dei consumatori negli Stati membri, o

in assenza degli organismi di cui al primo trattino, da organizzazioni nazionali dei consumatori negli Stati membri, le quali a loro volta rappresentino i consumatori, conformemente alle norme o alla prassi nazionali, e siano attive a livello nazionale;

c)

abbiano fornito alla Commissione informazioni soddisfacenti per quanto riguarda i loro membri, le loro regole interne e le loro fonti di finanziamento.


(1)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1.