ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 42

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
14 febbraio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione

1

 

 

Regolamento (CE) n. 248/2006 della Commissione, del 13 febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

20

 

*

Regolamento (CE) n. 249/2006 della Commissione, del 13 febbraio 2006, che modifica i regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 937/2001, (CE) n. 1852/2003 e (CE) n. 1463/2004 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione di taluni additivi per mangimi appartenenti al gruppo Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose ( 1 )

22

 

*

Regolamento (CE) n. 250/2006 della Commissione, del 13 febbraio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio

24

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 6 febbraio 2006, relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti [notificata con il numero C(2006) 235]  ( 1 )

26

 

*

Decisione della Commissione, del 10 febbraio 2006, che adotta il programma di lavoro per il 2006 relativo all’attuazione del programma d'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (2003-2008), compreso il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni ( 1 )

29

 

*

Decisione della Commissione, del 13 febbraio 2006, recante alcune misure provvisorie di protezione per casi sospetti di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in Italia [notificata con il numero C(2006) 491]

46

 

*

Decisione della Commissione, del 13 febbraio 2006, recante alcune misure provvisorie di protezione per casi sospetti di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in Slovenia [notificata con il numero C(2006) 492]

52

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

14.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/1


REGOLAMENTO (CE) N. 247/2006 DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2006

recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37 e l’articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

considerando quanto segue:

(1)

La particolare situazione geografica delle regioni ultraperiferiche, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione o in quanto fattori di produzione agricoli, impone a queste regioni costi aggiuntivi di trasporto. Una serie di fattori oggettivi connessi all’insularità e all’ultraperifericità impongono inoltre agli operatori e ai produttori di tali regioni vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. In taluni casi, operatori e produttori sono soggetti ad una doppia insularità. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l’approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche e per ovviare ai costi aggiuntivi dovuti alla lontananza, all’insularità e all’ultraperifericità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.

(2)

A tal fine, in deroga all’articolo 23 del trattato, è opportuno esentare dai dazi le importazioni di taluni prodotti agricoli provenienti da paesi terzi. Per tener conto della loro origine e del trattamento doganale loro applicabile ai sensi delle disposizioni comunitarie, occorrerebbe equiparare ai prodotti importati direttamente, ai fini della concessione del regime specifico di approvvigionamento, i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale della Comunità.

(3)

Per realizzare efficacemente l’obiettivo di ridurre i prezzi nelle regioni ultraperiferiche e di ovviare ai costi aggiuntivi dovuti alla lontananza, all’insularità e all’ultraperifericità, salvaguardando nel contempo la competitività dei prodotti comunitari, è opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti comunitari nelle regioni ultraperiferiche. Tali aiuti dovrebbero tenere conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso le regioni ultraperiferiche e dei prezzi praticati all’esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli e di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi aggiuntivi dovuti all’insularità e all’ultraperifericità.

(4)

Poiché i quantitativi soggetti al regime specifico di approvvigionamento sono limitati al fabbisogno di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, il sistema non nuoce al corretto funzionamento del mercato interno. I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non dovrebbero inoltre produrre distorsioni di traffico per i prodotti interessati. Occorrerebbe pertanto vietare la spedizione o l’esportazione di questi prodotti dalle regioni ultraperiferiche. La spedizione o l’esportazione di tali prodotti andrebbero tuttavia autorizzate quando il vantaggio economico derivante dal regime specifico di approvvigionamento è rimborsato o, nel caso dei prodotti trasformati, allo scopo di favorire il commercio su scala regionale o tra le due regioni ultraperiferiche portoghesi. È opportuno altresì prendere in considerazione i flussi di scambio tradizionali tra l'insieme delle regioni ultraperiferiche e i paesi terzi e quindi autorizzare l’esportazione di prodotti trasformati da queste regioni in misura corrispondente alle esportazioni tradizionali. Questa limitazione non dovrebbe applicarsi neppure alle spedizioni tradizionali di prodotti trasformati. Per motivi di chiarezza, occorrerebbe precisare il periodo di riferimento per la definizione dei quantitativi di tali prodotti tradizionalmente spediti o esportati.

(5)

Occorrerebbe tuttavia adottare misure appropriate per consentire la necessaria ristrutturazione del settore di trasformazione dello zucchero nelle Azzorre. Queste misure dovrebbero tener conto del fatto che, per mantenere vitale il settore dello zucchero nelle Azzorre, è necessario garantire un determinato livello di produzione. Inoltre, a norma del presente regolamento, il Portogallo disporrà dei mezzi per sostenere la produzione locale di barbabietola da zucchero. In questo contesto le spedizioni di zucchero dalle Azzorre nel resto della Comunità dovrebbero essere autorizzate a titolo eccezionale a superare i flussi tradizionali per un periodo limitato di quattro anni entro limiti annui progressivamente ridotti. Poiché i quantitativi che potranno essere rispediti saranno proporzionali e limitati all'entità strettamente necessaria a garantire la vitalità della produzione e della trasformazione locali dello zucchero, la spedizione temporanea di zucchero dalle Azzorre non inciderà negativamente sul mercato interno comunitario.

(6)

Per quanto riguarda lo zucchero C per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera e delle Isole Canarie, occorrerebbe continuare ad applicare il regime di esenzione dai dazi all'importazione previsti nel regolamento (CEE) n. 2177/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico per le Azzorre, Madera e le Isole Canarie (4), nel periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (5).

(7)

Le Isole Canarie sono state finora approvvigionate, a titolo del regime specifico di approvvigionamento, di preparazioni a base di latte di cui ai codici NC 1901 90 99 e NC 2106 90 92, destinate alla trasformazione industriale. In attesa della ristrutturazione dell'industria locale, occorrerebbe consentire la prosecuzione dell'approvvigionamento di tali prodotti per un periodo transitorio.

(8)

Per realizzare gli obiettivi del regime specifico di approvvigionamento, i vantaggi economici del regime devono ripercuotersi sui costi di produzione e ridurre i prezzi fino allo stadio dell’utilizzatore finale. Essi dovrebbero essere pertanto concessi solo a condizione che abbiano un impatto effettivo e che siano attuati gli opportuni controlli.

(9)

La politica della Comunità a favore delle produzioni locali delle regioni ultraperiferiche ha interessato una molteplicità di prodotti e di misure che ne hanno favorito la produzione, la commercializzazione o la trasformazione. Tali misure si sono dimostrate efficaci e hanno consentito il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole. La Comunità dovrebbe continuare a sostenere queste produzioni, che rappresentano un fattore essenziale per l’equilibrio ambientale, sociale ed economico delle regioni ultraperiferiche. L’esperienza ha dimostrato che, al pari della politica di sviluppo rurale, un più stretto partenariato con le autorità locali può consentire di cogliere in modo più mirato le problematiche specifiche delle regioni interessate. È quindi opportuno continuare a sostenere le produzioni locali attraverso programmi generali, elaborati al livello territoriale pertinente e trasmessi dallo Stato membro interessato alla Commissione.

(10)

Per meglio realizzare gli obiettivi di sviluppo delle produzioni agricole locali e di approvvigionamento di prodotti agricoli, occorrerebbe coinvolgere maggiormente le regioni interessate nella programmazione dell’approvvigionamento e sistematizzare il partenariato tra la Commissione e gli Stati membri. È pertanto opportuno che il programma di approvvigionamento sia elaborato dalle autorità designate dallo Stato membro e presentato da quest'ultimo alla Commissione per approvazione.

(11)

I produttori agricoli delle regioni ultraperiferiche andrebbero incoraggiati a fornire prodotti di qualità e a favorirne la commercializzazione. A tal fine può essere utile l’uso del simbolo grafico istituito dalla Commissione.

(12)

Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (6), definisce le misure di sviluppo rurale che possono essere sovvenzionate dalla Comunità e le condizioni per poter beneficiare di questo sostegno. Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nelle regioni ultraperiferiche presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. È opportuno pertanto poter derogare, per alcuni tipi di investimenti, alle disposizioni che limitano la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

(13)

Quanto al sostegno al settore forestale, l’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 ne limita la concessione alle foreste e alle superfici boschive che siano proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Una parte delle foreste e delle superfici boschive situate sul territorio delle regioni ultraperiferiche appartiene ad autorità pubbliche diverse dai comuni. Occorrerebbe pertanto rendere più flessibili le condizioni previste nel suddetto articolo.

(14)

L’articolo 24, paragrafo 2, e l’allegato del regolamento (CE) n. 1257/1999 stabiliscono gli importi annui massimi ammissibili a titolo del sostegno agroambientale comunitario. Per tenere conto della situazione ambientale specifica di talune zone di pascolo molto sensibili nelle Azzorre e della salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, in particolare i terrazzamenti di Madera, è opportuno prevedere la possibilità, per determinate misure, di aumentare tali importi fino a raddoppiarli.

(15)

Può essere accordata una deroga alla politica costante della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato al funzionamento nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato, al fine di ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola delle regioni ultraperiferiche, dovute alla lontananza, all’insularità, all’ultraperifericità, alla superficie ridotta, al rilievo, al clima e alla dipendenza economica da un numero limitato di prodotti.

(16)

La situazione fitosanitaria delle produzioni agricole delle regioni ultraperiferiche incontra particolari difficoltà dovute alle condizioni climatiche e all’insufficienza dei mezzi di lotta finora impiegati. Occorrerebbe pertanto introdurre programmi di lotta, anche mediante metodi biologici, contro gli organismi nocivi e precisare la partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione di detti programmi.

(17)

Il mantenimento dei vigneti, la coltura più diffusa a Madera e nelle Isole Canarie e di grande importanza nelle Azzorre, è un imperativo economico e ambientale. Al fine di sostenere la produzione vitivinicola, in queste regioni non si dovrebbero applicare né i premi all’abbandono, né i meccanismi di mercato, ad eccezione della distillazione di crisi nelle Canarie, che dovrebbe essere attivata in caso di eccezionale turbativa del mercato dovuta a problemi di qualità. Parimenti, difficoltà di carattere tecnico e socioeconomico hanno impedito di effettuare entro i termini previsti la totale riconversione, a Madera e nelle Azzorre, delle superfici coltivate a varietà di viti ibride vietate dall’organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Il vino prodotto da tali vigneti è destinato al consumo locale tradizionale. Una proroga dei termini permetterà di riconvertire tali vigneti salvaguardando nel contempo il tessuto economico della regione, fortemente legato alla viticoltura. Il Portogallo dovrebbe informare ogni anno la Commissione sull’andamento dei lavori di riconversione delle superfici in questione.

(18)

Nelle Azzorre la ristrutturazione del settore lattiero-caseario non è ancora ultimata. In considerazione della forte dipendenza delle Azzorre dalla produzione di latte, a cui si aggiungono altri svantaggi dovuti all’ultraperifericità dell’arcipelago e alla mancanza di produzioni alternative redditizie, è opportuno confermare la deroga ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (7), introdotta dall’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (Poseima) (8), e prorogata dal regolamento (CE) n. 55/2004 del Consiglio (9), per quanto riguarda l’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nelle Azzorre.

(19)

A Madera il sostegno alla produzione di latte di vacca non è risultato sufficiente a mantenere l’equilibrio tra l’approvvigionamento interno e quello esterno, soprattutto a causa delle gravi difficoltà strutturali di cui soffre tale settore e della sua scarsa capacità di reagire positivamente ai nuovi contesti economici. È quindi opportuno continuare ad autorizzare la produzione di latte UHT ricostituito da latte in polvere di origine comunitaria, al fine di sopperire più ampiamente al fabbisogno locale.

(20)

L’esigenza di incentivare la produzione locale giustifica il fatto che non si applichi il regolamento (CE) n. 1788/2003 nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera. A Madera tale esenzione dovrebbe essere stabilita limitatamente a 4 000 tonnellate, corrispondenti alle 2 000 tonnellate della produzione attuale e ad una possibilità di sviluppo ragionevole della produzione, stimata attualmente ad un massimo di 2 000 tonnellate.

(21)

È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali. Per sopperire al fabbisogno locale dei dipartimenti francesi d'oltremare e di Madera, occorrerebbe autorizzare l’importazione dai paesi terzi, in esenzione da dazi doganali, di bovini maschi destinati all’ingrasso, a determinate condizioni e nei limiti di un massimale annuo. È opportuno prorogare la possibilità esistente in Portogallo nell’ambito del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (10), di trasferire i diritti al premio per vacca nutrice dal Portogallo continentale alle Azzorre e adeguare questo strumento al nuovo contesto del sostegno a favore delle regioni ultraperiferiche.

(22)

La coltivazione del tabacco ha sempre avuto una grande importanza nell’arcipelago delle Canarie. Sul piano economico, la lavorazione del tabacco continua a costituire una delle principali attività industriali della regione. Sul piano sociale, si tratta di un’attività caratteristica dei piccoli agricoltori che richiede un impiego assai intensivo di manodopera. Tuttavia, la tabacchicoltura non è sufficientemente remunerativa e corre pertanto il rischio di scomparire. Di fatto, la produzione di tabacco è attualmente circoscritta a una piccola superficie dell’isola di La Palma ed è destinata alla lavorazione artigianale dei sigari. La Spagna dovrebbe essere pertanto autorizzata a proseguire la concessione di un aiuto complementare all’aiuto comunitario, per consentire il mantenimento di questa coltura tradizionale e dell’attività artigianale ad essa legata. Inoltre, per salvaguardare la fabbricazione locale di prodotti del tabacco, occorrerebbe mantenere il regime di esenzione dai dazi doganali all’importazione nell’arcipelago per i tabacchi greggi e semilavorati, nei limiti di un massimale annuo di 20 000 tonnellate di equivalente tabacco greggio scostolato.

(23)

L’attuazione del presente regolamento non deve pregiudicare il livello del sostegno specifico di cui hanno beneficiato finora le regioni ultraperiferiche. Per questo motivo, per l’esecuzione delle misure necessarie, gli Stati membri dovrebbero disporre di fondi equivalenti agli aiuti già concessi dalla Comunità ai sensi del regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d’oltremare per taluni prodotti agricoli (Poseidom) (11), del regolamento (CE) n. 1453/2001 e del regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Isole Canarie per taluni prodotti agricoli (Poseican) (12), nonché agli aiuti concessi agli allevatori stabiliti in queste regioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (13), del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (14), del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (15), e alle sovvenzioni concesse per le forniture di riso al dipartimento francese d'oltremare della Riunione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (16). Il nuovo sistema di sostegno delle produzioni agricole nelle regioni ultraperiferiche, introdotto dal presente regolamento, dovrebbe essere coordinato con il sostegno a favore di queste stesse produzioni in vigore nel resto della Comunità.

(24)

Occorrerebbe abrogare i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001. Occorrerebbe altresì modificare i regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 1785/2003, al fine di coordinare i rispettivi regimi.

(25)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (17).

(26)

È opportuno che i programmi previsti nel presente regolamento si applichino a decorrere dalla notifica della loro approvazione da parte della Commissione. Tuttavia, affinché detti programmi possano prendere l'avvio in tempo, è opportuno consentire agli Stati membri e alla Commissione di adottare tutte le misure preparatorie tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data dell'applicazione dei programmi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO 1

OGGETTO

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce misure specifiche nel settore agricolo intese ad ovviare alla lontananza, all’insularità, all’ultraperifericità, alla superficie ridotta, al rilievo, al clima rude ed alla dipendenza da un numero limitato di prodotti delle regioni dell’Unione menzionate all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato (di seguito «regioni ultraperiferiche»).

TITOLO II

REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO

Articolo 2

Bilancio previsionale di approvvigionamento

1.   È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, essenziali al consumo umano o alla fabbricazione di altri prodotti, o in quanto fattori di produzione agricoli, nelle regioni ultraperiferiche.

2.   Un bilancio previsionale di approvvigionamento quantifica il fabbisogno annuo relativo ai prodotti di cui al paragrafo 1. La valutazione del fabbisogno delle industrie di condizionamento o di trasformazione dei prodotti destinati al mercato locale, tradizionalmente spediti verso il resto della Comunità o esportati verso paesi terzi a titolo di commercio regionale o di commercio tradizionale, può essere oggetto di un bilancio previsionale distinto.

Articolo 3

Funzionamento del regime

1.   Limitatamente ai quantitativi stabiliti dal bilancio previsionale di approvvigionamento, non si applica alcun dazio all’importazione nelle regioni ultraperiferiche dei prodotti interessati dal regime specifico di approvvigionamento, provenienti direttamente dai paesi terzi.

Ai fini del presente titolo, i prodotti importati che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale della Comunità si considerano provenienti direttamente dai paesi terzi.

2.   Per soddisfare, in termini di qualità e di prezzi, i fabbisogni accertati a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, preservando nel contempo la parte degli approvvigionamenti proveniente dalla Comunità, è concesso un aiuto per l’approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche con prodotti in ammasso a seguito di misure comunitarie d’intervento o disponibili sul mercato comunitario.

L’importo dell’aiuto è fissato, per ciascun tipo di prodotto, tenendo conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso le regioni ultraperiferiche e dei prezzi praticati all’esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione o di fattori di produzione agricoli, dei costi aggiuntivi dovuti all’insularità e all’ultraperifericità.

3.   Il regime specifico di approvvigionamento si applica in modo da tenere conto, in particolare:

a)

dei fabbisogni specifici delle regioni ultraperiferiche e, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione o di fattori di produzione agricoli, dei rispettivi requisiti qualitativi;

b)

dei flussi di scambio con il resto della Comunità;

c)

dell'aspetto economico degli aiuti previsti.

4.   Il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è subordinato alla ripercussione effettiva, fino allo stadio dell’utilizzatore finale, del vantaggio economico risultante dall’esenzione dal dazio all’importazione o dall’aiuto comunitario.

Articolo 4

Esportazione verso i paesi terzi e spedizione verso il resto della Comunità

1.   I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento possono essere esportati verso i paesi terzi o spediti verso il resto della Comunità soltanto alle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

Tali condizioni comprendono, in particolare, il pagamento dei dazi all’importazione per i prodotti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, o il rimborso degli aiuti percepiti nell’ambito del regime specifico di approvvigionamento per i prodotti di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

Queste condizioni non si applicano ai flussi di scambio tra i dipartimenti francesi d’oltremare.

2.   La limitazione di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti trasformati nelle regioni ultraperiferiche a partire da prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, i quali:

a)

sono esportati verso i paesi terzi o spediti verso il resto della Comunità, limitatamente ai quantitativi corrispondenti alle esportazioni tradizionali e alle spedizioni tradizionali. I suddetti quantitativi sono definiti dalla Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2, in base alla media delle spedizioni o delle esportazioni effettuate negli anni 1989, 1990 e 1991;

b)

sono esportati verso i paesi terzi a titolo di commercio regionale, nel rispetto delle destinazioni e delle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2;

c)

sono spediti dalle Azzorre verso Madera e viceversa.

d)

sono spediti da Madera verso le Isole Canarie e viceversa.

Non è concessa alcuna restituzione all’esportazione di tali prodotti.

3.   In deroga al paragrafo 2, lettera a), possono essere spediti dalle Azzorre nel resto della Comunità i seguenti quantitativi massimi di zucchero (codice NC 1701) per i seguenti anni:

:

nel 2006

:

3 000 tonnellate,

:

nel 2007

:

2 285 tonnellate,

:

nel 2008

:

1 570 tonnellate,

:

nel 2009

:

855 tonnellate.

Articolo 5

Zucchero

1.   Nel periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, lo zucchero C di cui all'articolo 13 di detto regolamento, esportato a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (18), e introdotto per il consumo a Madera e nelle Isole Canarie sotto forma di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 e per la raffinazione e il consumo nelle Azzorre sotto forma di zucchero greggio di cui al codice NC 1701 12 10, beneficia, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, del regime di esenzione dai dazi d'importazione nei limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2.   Per l’approvvigionamento delle Azzorre in zucchero greggio, il fabbisogno viene valutato prendendo in considerazione l’andamento della produzione locale di barbabietole da zucchero. I quantitativi che fruiscono del regime di approvvigionamento vengono calcolati in modo che il volume totale annuo di zucchero raffinato nelle Azzorre non sia superiore a 10 000 tonnellate.

Articolo 6

Preparazioni a base di latte

In deroga all'articolo 2, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e il 31 dicembre 2009, le Isole Canarie possono continuare ad approvvigionarsi di preparazioni a base di latte di cui ai codici NC 1901 90 99 e NC 2106 90 92 destinate alla trasformazione industriale entro il limite, rispettivamente, di 800 tonnellate e 45 tonnellate all'anno. L'aiuto versato per l'approvvigionamento in provenienza dalla Comunità per questi due prodotti non può superare rispettivamente 210 EUR a tonnellata e 59 EUR a tonnellata ed è compreso nel limite di cui all'articolo 23.

Articolo 7

Importazione di riso nella Riunione

Non è riscosso alcun dazio all’importazione nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione dei prodotti di cui ai codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 40 00 destinati al consumo locale.

Articolo 8

Modalità di applicazione del regime

Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2. Esse stabiliscono, in particolare, a quali condizioni gli Stati membri possono modificare i quantitativi di prodotti e la destinazione delle risorse assegnate annualmente ai vari prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento e, se necessario, dispongono l’istituzione di un sistema di titoli d’importazione o di consegna.

TITOLO III

MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE LOCALI

Articolo 9

Programmi di sostegno

1.   Sono istituiti programmi comunitari di sostegno alle regioni ultraperiferiche, comprendenti misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo II, del trattato.

2.   I programmi comunitari di sostegno sono definiti al livello territoriale giudicato più pertinente dallo Stato membro interessato. Essi sono elaborati dalle autorità competenti designate dallo Stato membro e da questo presentati alla Commissione, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti al livello territoriale pertinente.

3.   Può essere presentato un solo programma comunitario di sostegno per ciascuna regione ultraperiferica.

Articolo 10

Misure

I programmi comunitari di sostegno contengono le misure necessarie per garantire la continuità e lo sviluppo delle produzioni agricole locali in ciascuna delle regioni ultraperiferiche.

Articolo 11

Compatibilità e coerenza

1.   Le misure adottate nell’ambito dei programmi di sostegno devono essere conformi al diritto comunitario e coerenti con le altre politiche comunitarie e con le misure che ne fanno parte.

2.   Le misure adottate nell’ambito dei programmi di sostegno devono essere coerenti con le misure poste in essere nel quadro delle altre componenti della politica agricola comune, in particolare le organizzazioni comuni di mercato, lo sviluppo rurale, la qualità dei prodotti, il benessere degli animali e la protezione dell’ambiente.

Più precisamente, nessuna misura ai sensi del presente regolamento può essere finanziata:

a)

a titolo di sostegno integrativo dei regimi di premi o di aiuti istituiti nel quadro di un’organizzazione comune di mercato, tranne in circostanze eccezionali debitamente giustificate in base a criteri oggettivi;

b)

a titolo di sostegno a progetti di ricerca, a misure dirette a sostenere progetti di ricerca o a misure ammissibili a finanziamento comunitario a norma della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (19);

c)

a titolo di sostegno alle misure che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 e del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (20).

Articolo 12

Contenuto dei programmi comunitari di sostegno

Ciascun programma comunitario di sostegno contiene:

a)

una descrizione quantificata della situazione relativa alla produzione agricola in oggetto, alla luce delle risultanze delle valutazioni disponibili, che evidenzi le disparità, le lacune e il potenziale di sviluppo, le risorse finanziarie mobilitate e i risultati salienti delle azioni intraprese a norma dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001;

b)

una descrizione della strategia proposta, con indicazione delle priorità selezionate e degli obiettivi quantificati, nonché una valutazione dell’impatto previsto sotto il profilo economico, ambientale e sociale, tra l’altro in termini di occupazione;

c)

una descrizione delle misure progettate, in particolare i regimi di aiuto con i quali si intende attuare il programma, nonché eventuali indicazioni del fabbisogno in materia di studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione e di assistenza tecnica nelle fasi di preparazione, attuazione o adeguamento delle misure in questione;

d)

un calendario di attuazione delle misure previste e un prospetto finanziario generale indicativo, riassumente l’insieme delle risorse richieste;

e)

una giustificazione della compatibilità e della coerenza tra le varie misure dei programmi, nonché la definizione dei criteri e degli indicatori quantitativi per la sorveglianza e la valutazione;

f)

le disposizioni adottate a garanzia dell’attuazione efficace e corretta dei programmi, tra l’altro in materia di pubblicità, controllo e valutazione, nonché la definizione degli indicatori quantificati per la valutazione e le disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni;

g)

la designazione delle autorità e degli organismi competenti per l’attuazione del programma, nonché la designazione, ai livelli pertinenti, delle autorità o degli enti associati e dei partner socioeconomici e gli esiti delle consultazioni effettuate.

Articolo 13

Sorveglianza

Le procedure e gli indicatori materiali e finanziari atti a consentire un’efficace sorveglianza dell’attuazione dei programmi comunitari di sostegno sono definiti secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

TITOLO IV

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

Articolo 14

Simbolo grafico

1.   È istituito un simbolo grafico allo scopo di favorire la conoscenza e il consumo dei prodotti agricoli di qualità, come tali o trasformati, tipici delle regioni ultraperiferiche.

2.   Le condizioni di utilizzazione del simbolo grafico di cui al paragrafo 1 sono proposte dalle organizzazioni professionali interessate. Le autorità nazionali sottopongono queste proposte, corredate del loro parere, all’approvazione della Commissione.

L’uso del simbolo è controllato da un’autorità pubblica o da un organismo riconosciuto dalle autorità nazionali competenti.

Articolo 15

Sviluppo rurale

1.   In deroga all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, per le regioni ultraperiferiche il valore totale dell’aiuto per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l’orientamento verso l’agricoltura sostenibile nelle aziende agricole di dimensioni economiche ridotte, da definire nei complementi di programmazione di cui all’articolo 18, paragrafo 3, e all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (21), è limitato al 75 % del volume di investimenti ammissibile.

2.   In deroga all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, per le regioni ultraperiferiche il valore totale dell’aiuto per gli investimenti in imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano in settori da definire nell'ambito dei complementi di programmazione di cui all’articolo 18, paragrafo 3, e all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 è limitato al 65 % del volume di investimenti ammissibile. Per le piccole e medie imprese, il valore totale dell’aiuto suddetto è limitato, alle stesse condizioni, al 75 %.

3.   La limitazione di cui all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste tropicali o subtropicali o alle superfici boschive situate nel territorio dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre e di Madera.

4.   In deroga all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli importi annui massimi ammissibili a titolo di aiuto comunitario, previsti nell’allegato del medesimo regolamento, possono essere aumentati fino al doppio per la misura di protezione dei laghi nelle Azzorre e per la misura di salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, in particolare la conservazione dei muretti di pietra di sostegno delle terrazze a Madera.

5.   Le misure previste dal presente articolo sono descritte eventualmente nei programmi di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1260/1999, relativi alle regioni in questione.

Articolo 16

Aiuti di Stato

1.   Per i prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato, ai quali si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato stesso, la Commissione può autorizzare, nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di tali prodotti, aiuti al funzionamento volti ad ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle regioni ultraperiferiche, connesse alla lontananza, all’insularità e all’ultraperifericità.

2.   Gli Stati membri possono concedere un finanziamento integrativo per l’attuazione dei programmi comunitari di sostegno di cui al titolo III del presente regolamento. In tal caso, l’aiuto di Stato deve essere notificato dagli Stati membri e approvato dalla Commissione a norma del presente regolamento, in quanto parte integrante dei programmi stessi. L’aiuto così notificato è considerato notificato ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, prima frase, del trattato.

Articolo 17

Programmi fitosanitari

1.   La Francia e il Portogallo presentano alla Commissione programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, rispettivamente nei dipartimenti francesi d'oltremare e nelle Azzorre e a Madera. Detti programmi precisano in particolare gli obiettivi perseguiti, le azioni da realizzare, la loro durata ed il loro costo. I programmi presentati a norma del presente articolo non riguardano la protezione delle banane.

2.   La Comunità contribuisce al finanziamento dei programmi di cui al paragrafo 1 sulla base di un’analisi tecnica della situazione regionale.

3.   La partecipazione finanziaria della Comunità di cui al paragrafo 2 e l’importo dell’aiuto sono stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 3. Secondo la stessa procedura vengono definite le misure che possono beneficiare del finanziamento comunitario.

Detta partecipazione può raggiungere il 60 % delle spese ammissibili nei dipartimenti francesi d'oltremare e il 75 % delle spese ammissibili nelle Azzorre e a Madera. Il pagamento è effettuato in base alla documentazione fornita dalle autorità della Francia e del Portogallo. Se necessario, la Commissione può organizzare indagini e farle svolgere per proprio conto dagli esperti di cui all’articolo 21 della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (22).

Articolo 18

Vino

1.   Il titolo II, capo II, e il titolo III, capi I e II, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del settore vitivinicolo (23), e il capo III del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (24), non si applicano alle Azzorre e a Madera.

2.   In deroga all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le uve provenienti dalle varietà di viti «ibridi produttori diretti» di cui è vietata la coltura (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont), raccolte nelle Azzorre e a Madera, possono essere utilizzate per la produzione di vino destinato ad essere commercializzato esclusivamente in tali regioni.

Entro il 31 dicembre 2013 il Portogallo procede all’eliminazione progressiva degli appezzamenti coltivati a varietà di viti «ibridi produttori diretti» di cui è vietata la coltura, avvalendosi, se del caso, del sostegno di cui al titolo II, capo III, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Il Portogallo informa ogni anno la Commissione sull’andamento dei lavori di riconversione e ristrutturazione delle superfici coltivate a varietà di viti «ibridi produttori diretti» di cui è vietata la coltura.

3.   Il titolo II, capo II, e il titolo III del regolamento (CE) n. 1493/1999 e il capo III del regolamento (CE) n. 1227/2000 non si applicano alle Isole Canarie, fatta eccezione per la distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta a problemi di qualità.

Articolo 19

Settore lattiero-caseario

1.   A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1999/2000, ai fini della ripartizione del prelievo supplementare tra i produttori di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1788/2003, si considera che abbiano contribuito al superamento soltanto i produttori definiti all’articolo 5, lettera c), del regolamento suddetto, stabiliti ed operanti nelle Azzorre, i cui quantitativi commercializzati superano il rispettivo quantitativo di riferimento maggiorato della percentuale di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Il prelievo supplementare è dovuto per i quantitativi che superano il quantitativo di riferimento così maggiorato, previa ridistribuzione dei quantitativi rimasti inutilizzati all’interno del margine di tale maggiorazione tra tutti i produttori di cui all’articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1788/2003, stabiliti ed operanti nelle Azzorre, in proporzione al quantitativo di riferimento di cui ciascuno di essi dispone.

La percentuale di cui al primo comma è pari al rapporto tra i quantitativi, rispettivamente di 73 000 tonnellate per le campagne dal 1999/2000 al 2004/2005 e di 23 000 tonnellate a partire dalla campagna 2005/2006, e la somma dei quantitativi di riferimento disponibili in ciascuna azienda al 31 marzo 2000. Essa si applica esclusivamente ai quantitativi di riferimento disponibili nell’azienda al 31 marzo 2000.

2.   I quantitativi di latte o equivalente latte commercializzati che superano i quantitativi di riferimento, ma senza superare la percentuale di cui al paragrafo 1, dopo la ridistribuzione ivi prevista, non vengono presi in considerazione per constatare un eventuale superamento da parte del Portogallo, calcolato a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1788/2003.

3.   Il regime del prelievo supplementare a carico dei produttori di latte di vacca previsto dal regolamento (CE) n. 1788/2003 non si applica ai dipartimenti francesi d'oltremare né, limitatamente ad una produzione locale di 4 000 tonnellate di latte, a Madera.

4.   In deroga agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguada il latte alimentare (25), e limitatamente al fabbisogno locale, è autorizzata a Madera la produzione di latte UHT ricostituito da latte in polvere di origine comunitaria, a condizione che siano assicurati la raccolta e lo smercio della produzione locale di latte. Questo prodotto è destinato esclusivamente al consumo locale.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2. Tali modalità determinano, in particolare, la quantità di latte fresco di produzione locale che deve essere incorporata nel latte UHT ricostituito di cui al primo comma.

Articolo 20

Allevamento

1.   Finché la mandria locale di giovani bovini maschi non raggiunga un livello sufficiente per assicurare il mantenimento e lo sviluppo della produzione locale di carne nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera, è ammessa l’importazione, in esenzione dai dazi doganali di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1254/1999, a fini d’ingrasso sul posto, di bovini originari dei paesi terzi e destinati al consumo nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera.

L’articolo 3, paragrafo 4, e l’articolo 4, paragrafo 1, si applicano agli animali che beneficiano dell’esenzione di cui al primo comma del presente paragrafo.

2.   Le quantità di animali che possono beneficiare dell’esenzione di cui al paragrafo 1 è determinata, quando la necessità dell’importazione è giustificata, in funzione dell’evoluzione della produzione locale. Dette quantità, nonché le modalità di applicazione del presente articolo, comprendenti in particolare la durata minima del periodo d’ingrasso, sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2. Gli animali in questione sono destinati in via prioritaria ai produttori che detengono almeno il 50 % di animali da ingrasso di origine locale.

3.   Qualora si applichino l'articolo 67 e l’articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1782/2003, il Portogallo può ridurre il massimale nazionale per i diritti ai pagamenti per le carni ovine e caprine e al premio per vacca nutrice. In tal caso, secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2, l’importo corrispondente viene trasferito dai massimali fissati a norma delle disposizioni summenzionate alla dotazione finanziaria di cui all’articolo 23, paragrafo 2, secondo trattino.

Articolo 21

Aiuto di Stato a favore della produzione di tabacco

La Spagna è autorizzata a concedere un aiuto alla produzione di tabacco nelle Isole Canarie ad integrazione del premio istituito dal titolo I del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (26). La concessione di tale aiuto non deve comportare discriminazioni tra i produttori dell’arcipelago.

L’importo dell’aiuto non può essere superiore a 2 980,62 EUR per tonnellata. L’aiuto integrativo è concesso nel limite di 10 tonnellate l’anno.

Articolo 22

Esenzione dai dazi doganali per il tabacco

1.   Non vengono applicati dazi doganali all’importazione diretta nelle Isole Canarie di tabacchi greggi e semilavorati di cui:

a)

al codice NC 2401; e

b)

alle sottovoci seguenti:

2401 10 tabacco greggio non scostolato,

2401 20 tabacco greggio scostolato,

ex 2401 20 fasce di sigari, presentate su sostegni in bobine, destinate alla fabbricazione di tabacchi,

2401 30 cascami di tabacco,

ex 2402 10 sigari non finiti sprovvisti di copertura,

ex 2403 10 tabacco spuntato (miscela definitiva di tabacco utilizzata per la fabbricazione di sigarette, sigaretti e sigari),

ex 2403 91 tabacco «omogeneizzato» o «ricostituito», anche sotto forma di fogli o strisce,

ex 2403 99 tabacco espanso.

L’esenzione di cui al primo comma si applica a prodotti destinati alla fabbricazione locale di prodotti del tabacco, limitatamente ad un quantitativo annuo d’importazione di 20 000 tonnellate in equivalente tabacco greggio scostolato.

2.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 23

Dotazione finanziaria

1.   Le misure previste dal presente regolamento, eccettuate quelle di cui all’articolo 15, costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (27), per il periodo fino al 31 dicembre 2006. Con effetto dal 1o gennaio 2007 le stesse misure costituiranno un intervento per regolare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (28).

2.   La Comunità finanzia le misure di cui ai titoli II e III del presente regolamento per un importo annuo pari a:

:

per i dipartimenti francesi d'oltremare

:

84,7 milioni di EUR,

:

per le Azzorre e Madera

:

77,3 milioni di EUR,

:

per le Isole Canarie

:

127,3 milioni di EUR.

3.   Le dotazioni assegnate annualmente ai programmi di cui al titolo II non possono essere superiori ai seguenti importi:

:

per i dipartimenti francesi d'oltremare

:

20,7 milioni di EUR,

:

per le Azzorre e Madera

:

17,7 milioni di EUR,

:

per le Isole Canarie

:

72,7 milioni di EUR.

4.   Per il 2006 gli importi annui di cui ai paragrafi 2 e 3 sono decurtati dell'importo di tutte le spese sostenute in seguito alle misure attuate a norma dei regolamenti di cui all'articolo 29.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 24

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di programma globale nel quadro della dotazione finanziaria di cui all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, entro il 14 aprile 2006.

Il progetto di programma comprende il progetto di bilancio previsionale di approvvigionamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, con l'elenco dei prodotti, i relativi quantitativi e gli importi dell'aiuto per l’approvvigionamento in provenienza dalla Comunità, nonché il progetto di programma di sostegno a favore delle produzioni locali di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

2.   La Commissione valuta i programmi globali proposti e ne decide l'approvazione entro quattro mesi al massimo dalla loro presentazione, secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

3.   Ciascun programma globale si applica a decorrere dalla data della notifica, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, della sua approvazione.

Articolo 25

Modalità di applicazione

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2. Esse comprendono, in particolare:

le condizioni alle quali gli Stati membri possono modificare i quantitativi e gli importi dell'aiuto per l'approvvigionamento nonché le misure di sostegno o la destinazione delle risorse assegnate a sostegno delle produzioni locali,

le disposizioni relative alle caratteristiche minime dei controlli e delle sanzioni che gli Stati membri devono applicare,

la fissazione di misure e di importi ammissibili, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, per gli studi, i progetti dimostrativi, le azioni di formazione e di assistenza tecnica, di cui all'articolo 12, lettera c), e la percentuale massima del finanziamento di tali misure, calcolata in base all'importo totale di ciascun programma.

Articolo 26

Comitato di gestione

1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei pagamenti diretti istituito dall’articolo 144 del regolamento (CE) n. 1782/2003, tranne per l’attuazione dell’articolo 15 del presente regolamento, per il quale la Commissione è assistita dal comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale istituito dall’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e per l'attuazione dell'articolo 17 del presente regolamento, per il quale la Commissione è assistita dal comitato fitosanitario permanente istituito dalle decisione 76/894/CEE (29).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 27

Misure nazionali

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare in materia di controlli e di sanzioni amministrative, e ne informano la Commissione.

Articolo 28

Comunicazioni e relazioni

1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli stanziamenti di cui dispongono e che intendono impegnare per l’esecuzione dei programmi previsti dal presente regolamento nel corso dell’anno successivo.

2.   Entro il 31 luglio di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sullo stato di attuazione delle misure previste dal presente regolamento l'anno precedente.

3.   Entro il 31 dicembre 2009 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l’impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento, eventualmente corredata di opportune proposte.

Articolo 29

Abrogazioni

I regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato I.

Articolo 30

Misure transitorie

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, le misure transitorie necessarie per garantire un’agevole transizione dal regime in vigore nel 2005 a quello risultante dalle misure introdotte dal presente regolamento.

Articolo 31

Modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:

1)

l’articolo 70 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b)

tutti gli altri pagamenti diretti elencati nell’allegato VI, corrisposti agli agricoltori dei dipartimenti francesi d’oltremare, delle Azzorre e di Madera, delle Isole Canarie e nelle isole del Mar Egeo durante il periodo di riferimento, nonché i pagamenti diretti corrisposti nel periodo di riferimento ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2019/93.»;

b)

il paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal seguente:

«2.   Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2019/93, gli Stati membri concedono i pagamenti diretti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nei limiti dei massimali fissati a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, del presente regolamento, alle condizioni stabilite rispettivamente nel titolo IV, capitoli 3, 6 e da 7 a 13 del presente regolamento e nell’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2019/93.»;

2)

l’articolo 71, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal seguente:

«2.   Fatto salvo l’articolo 70, paragrafo 2, del presente regolamento, nel periodo transitorio lo Stato membro in questione effettua i pagamenti diretti di cui all’allegato VI alle condizioni stabilite rispettivamente nel titolo IV, capitoli 3, 6 e da 7 a 13 del presente regolamento e nell’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2019/93, nei limiti dei massimali di bilancio corrispondenti alla componente di questi pagamenti diretti nell’ambito del massimale nazionale di cui all’articolo 41 del presente regolamento, fissato secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

3)

gli allegati I e VI sono modificati secondo quanto stabilito nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 32

Modifica del regolamento (CE) n. 1785/2003

Il regolamento (CE) n. 1785/2003 è modificato come segue:

1)

l’articolo 5 è abrogato;

2)

l’articolo 11, paragrafo 3, è abrogato.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, esso si applica per ciascuno Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui la Commissione notifica l'approvazione del programma globale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, tranne per quanto concerne gli articoli 24, 25, 26, 27 e 30, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore, nonché l'articolo 4, paragrafo 3, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  GU C 231 del 20.9.2005, pag. 75.

(4)  GU L 217 del 31.7.1992, pag. 71. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 21/2002 (GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 15).

(5)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(6)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2004 (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 1).

(7)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2217/2004 (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 1).

(8)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (GU L 305 dell'1.10.2004, pag. 1).

(9)  GU L 8 del 14.1.2004, pag. 1.

(10)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2183/2005 della Commissione (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 56).

(11)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (GU L 305 dell'1.10.2004, pag. 1).

(12)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004.

(13)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(14)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005.

(15)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(16)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(17)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(18)  GU L 262 del 16.9.1981, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/2002 (GU L 17 del 19.1.2002, pag. 37).

(19)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(20)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(21)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

(22)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/77/CE della Commissione (GU L 296 del 12.11.2005, pag. 17).

(23)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

(24)  GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 32).

(25)  GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1602/1999 (GU L 189 del 22.7.1999, pag. 43).

(26)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1679/2005 (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 1).

(27)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1290/2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

(28)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

(29)  GU L 340 del 9.12.1976, pag. 25.


ALLEGATO I

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1452/2001

Regolamento (CE) n. 1453/2001

Regolamento (CE) n. 1454/2001

Regolamento (CE) n. 1785/2003

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1

 

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 2

 

Articolo 2

Articolo 3, paragrafi da 1 a 4

Articolo 3, paragrafi da 1 a 4

Articolo 3, paragrafi da 1 a 4

 

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 5

 

Articolo 4

 

Articolo 3, paragrafo 6, terzo comma

 

 

Articolo 5

 

 

 

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 7

Articolo 3, paragrafo 6, primo e secondo comma

Articolo 3, paragrafo 6, primo e secondo comma

Articolo 3, paragrafo 6, primo e secondo comma

 

Articolo 8

Articolo 5

 

 

 

Articolo 6

 

 

 

Articolo 8

 

 

 

Articolo 9

 

 

 

Articolo 11

 

 

 

Articolo 12

 

 

 

Articolo 13

 

 

 

Articolo 14

 

 

 

Articolo 15

 

 

 

Articolo 16

 

 

 

Articolo 17

 

 

 

Articolo 18

 

 

 

 

Articolo 5

 

 

 

Articolo 6

 

 

 

Articolo 7

 

 

 

Articolo 9

 

 

Articolo 19

Articolo 11

Articolo 18

 

Articolo 14

 

Articolo 13

 

 

 

Articolo 14

 

 

 

Articolo 15

 

 

 

Articolo 16

 

 

 

Articolo 17

 

 

 

Articolo 18

 

 

 

Articolo 19

 

 

 

Articolo 20

 

 

 

Articolo 22, paragrafi 1 e 2, paragrafo 3, primo e secondo comma, paragrafi 4 e 5

 

 

 

Articolo 24

 

 

 

Articolo 25

 

 

 

Articolo 26

 

 

 

Articolo 27

 

 

 

Articolo 28

 

 

 

Articolo 30

 

 

 

 

Articolo 4

 

 

 

Articolo 5

 

 

 

Articolo 7

 

 

 

Articolo 8

 

 

 

Articolo 9

 

 

 

Articolo 10

 

 

 

Articolo 11

 

 

 

Articolo 13

 

 

 

Articolo 14

 

 

 

Articolo 17

 

 

Articolo 31

 

 

Articolo 21, paragrafi 1 e 2

Articolo 33, paragrafi 1 e 2

Articolo 19, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 15, paragrafi 1 e 2

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 33, paragrafo 3

 

 

Articolo 15, paragrafo 3

 

Articolo 33, paragrafo 5

 

 

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 21, paragrafo 5

Articolo 33, paragrafo 6

Articolo 19, paragrafo 4

 

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 24

Articolo 36

Articolo 22

 

Articolo 16, paragrafo 1

 

 

 

 

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 20

Articolo 32

 

 

Articolo 17

 

Articolo 8

 

 

Articolo 18, paragrafo 1

 

Articolo 10

 

 

Articolo 18, paragrafo 2

 

 

Articolo 12

 

Articolo 18, paragrafo 3

 

Articolo 23

 

 

Articolo 19, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

 

 

Articolo 19, paragrafo 3

 

Articolo 15, paragrafo 4

 

 

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 7

Articolo 12

 

 

Articolo 20, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 22, paragrafo 3, terzo comma

 

 

Articolo 20, paragrafo 3

 

 

Articolo 15

 

Articolo 21

 

 

Articolo 16

 

Articolo 22

Articolo 25

Articolo 37

Articolo 23

 

Articolo 23, paragrafo 1

 

 

 

 

Articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 22

Articolo 34

Articolo 20

 

Articolo 25

Articolo 23

Articolo 35

Articolo 21

 

Articolo 26

Articolo 26

Articolo 38

Articolo 24

 

Articolo 27

Articolo 27

Articolo 39

Articolo 25

 

Articolo 28

 

 

 

 

Articolo 29

 

 

 

 

Articolo 31

 

 

 

 

Articolo 32

Articolo 29

Articolo 41

Articolo 27

 

Articolo 33


ALLEGATO II

Gli allegati I e VI del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono modificati come segue:

1)

l’allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Elenco dei regimi di sostegno che soddisfano i criteri di cui all’articolo 1

Settore

Base giuridica

Note

Pagamento unico

Titolo III del presente regolamento

Pagamento disaccoppiato (cfr. allegato VI) (1)

Pagamento unico per superficie

Titolo IV bis, articolo 143 ter, del presente regolamento

Pagamento disaccoppiato che sostituisce tutti i pagamenti diretti di cui al presente allegato

Frumento duro

Titolo IV, capitolo 1, del presente regolamento

Aiuto alla superficie (premio alla qualità)

Colture proteiche

Titolo IV, capitolo 2, del presente regolamento

Aiuto alla superficie

Riso

Titolo IV, capitolo 3, del presente regolamento

Aiuto alla superficie

Frutta a guscio

Titolo IV, capitolo 4, del presente regolamento

Aiuto alla superficie

Colture energetiche

Titolo IV, capitolo 5, del presente regolamento

Aiuto alla superficie

Patate da fecola

Titolo IV, capitolo 6, del presente regolamento

Aiuto alla produzione

Latte e prodotti lattiero-caseari

Titolo IV, capitolo 7, del presente regolamento

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamento supplementare

Seminativi in Finlandia e in talune regioni della Svezia

Titolo IV, capitolo 8, del presente regolamento (2)  (5)

Aiuto specifico regionale per i seminativi

Sementi

Titolo IV, capitolo 9, del presente regolamento (2)  (5)

Aiuto alla produzione

Seminativi

Titolo IV, capitolo 10, del presente regolamento (3)  (5)

Aiuto alla superficie, compresi i pagamenti per le superfici ritirate dalla produzione, i pagamenti per i foraggi insilati, gli importi supplementari (2) nonché il supplemento e l’aiuto specifico per il frumento duro

Ovini e caprini

Titolo IV, capitolo 11, del presente regolamento (3)  (5)

Premio per pecora e per capra, premio supplementare e alcuni pagamenti supplementari

Carni bovine

Titolo IV, capitolo 12, del presente regolamento (5)

Premio speciale (3), premio di destagionalizzazione, premio per vacca nutrice (anche quando è versato per le giovenche e compreso il premio nazionale supplementare per vacca nutrice, purché cofinanziato) (3), premio all’abbattimento (3), pagamento per l’estensivizzazione e pagamenti supplementari

Legumi da granella

Titolo IV, capitolo 13, del presente regolamento (5)

Aiuto alla superficie

Particolari tipi di colture e produzione di qualità

Articolo 69 del presente regolamento (4)

 

Foraggi essiccati

Articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento (5)

 

Regime dei piccoli agricoltori

Articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999

Aiuto transitorio alla superficie per gli agricoltori che ricevono meno di 1 250 EUR

Olio di oliva

Titolo IV, capitolo 10 ter, del presente regolamento

Aiuto alla superficie

Bachi da seta

Articolo 1 del regolamento (CEE) n. 845/72

Aiuto destinato a favorire la bachicoltura

Banane

Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93

Aiuto alla produzione

Uve secche

Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96

Aiuto alla superficie

Tabacco

Titolo IV, capitolo 10 quater, del presente regolamento

Aiuto alla produzione

Luppolo

Titolo IV, capitolo 10 quinquies, del presente regolamento (3)  (5)

Aiuto alla superficie

Posei

Titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (6)

Pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 2, versati nel quadro delle misure contenute nei programmi

Isole del mare Egeo

Articoli 6 (2)  (5), 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2019/93

Settori: carni bovine, patate, olive, miele

Cotone

Titolo IV, capitolo 10 bis, del presente regolamento

Aiuto alla superficie

2)

l’allegato VI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VI

Elenco dei pagamenti diretti in relazione al pagamento unico di cui all’articolo 33

Settore

Base giuridica

Note

Seminativi

Articoli 2, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1251/1999

Aiuto alla superficie, compresi i pagamenti per le superfici ritirate dalla produzione, i pagamenti per i foraggi insilati, gli importi supplementari (7) nonché il supplemento e l’aiuto specifico per il frumento duro

Patate da fecola

Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Indennità per gli agricoltori che producono patate destinate alla fabbricazione di fecola

Legumi da granella

Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1577/96

Aiuto alla superficie

Riso

Articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95

Aiuto alla superficie

Sementi (7)

Articolo 3 del regolamento (CEE) cn. 2358/71

Aiuto alla produzione

Carni bovine

Articoli 4, 5, 6, 10, 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999

Premio speciale, premio di destagionalizzazione, premio per vacca nutrice (anche quando è versato per le giovenche e compreso il premio nazionale supplementare per vacca nutrice, purché cofinanziato), premio all’abbattimento, pagamento per l’estensivizzazione e pagamenti supplementari

Latte e prodotti lattiero-caseari

Titolo IV, capitolo 7, del presente regolamento

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari (8)

Carni ovine e caprine

Articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98

Articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1323/90

Articoli 4 e 5, articolo 11, paragrafo 1, e articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e quarto trattino, del regolamento (CE) n. 2529/2001

Premio per pecora e per capra, premio supplementare e alcuni pagamenti supplementari

Isole del mare Egeo (7)

Articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2019/93

Settore: carni bovine

Foraggi essiccati

Articolo 3 del regolamento (CE) n. 603/95

Premio per i prodotti trasformati (applicato conformemente all’allegato VII, lettera D, del presente regolamento)

Cotone

Paragrafo 3 del protocollo n. 4 sul cotone allegato all’atto di adesione della Grecia

Sostegno grazie al pagamento per il cotone non sgranato

Olio di oliva

Articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE

Aiuto alla produzione

Tabacco

Articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92

Aiuto alla produzione

Luppolo

Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71

Aiuto alla superficie

Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1098/98

Aiuto per la messa a riposo temporanea


(1)  A decorrere dal 1o gennaio 2005 o successivamente in caso di applicazione dell’articolo 71. Per il 2004 o successivamente in caso di applicazione dell’articolo 71, i pagamenti diretti elencati nell’allegato VI sono inclusi nell’allegato I, ad eccezione dei foraggi essiccati.

(2)  In caso di applicazione dell’articolo 70.

(3)  In caso di applicazione degli articoli 66, 67 e 68 o 68 bis.

(4)  In caso di applicazione dell’articolo 69.

(5)  In caso di applicazione dell’articolo 71.

(6)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1»

(7)  Salvo in caso di applicazione dell’articolo 70.

(8)  A partire dal 2007 salvo in caso di applicazione dell’articolo 62.»


14.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/20


REGOLAMENTO (CE) N. 248/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'14 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

81,1

204

42,1

212

94,2

624

106,4

999

81,0

0707 00 05

052

153,9

204

101,2

999

127,6

0709 10 00

220

57,6

624

101,9

999

79,8

0709 90 70

052

123,6

204

76,1

999

99,9

0805 10 20

052

55,1

204

52,4

212

41,4

220

46,7

448

47,7

624

79,5

999

53,8

0805 20 10

204

91,9

999

91,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,8

204

113,2

464

131,1

624

76,2

999

95,6

0805 50 10

052

43,1

999

43,1

0808 10 80

400

113,6

404

105,2

528

80,3

720

66,0

999

91,3

0808 20 50

388

96,2

400

86,9

512

67,9

528

85,9

720

73,7

999

82,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


14.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/22


REGOLAMENTO (CE) N. 249/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2006

che modifica i regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 937/2001, (CE) n. 1852/2003 e (CE) n. 1463/2004 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione di taluni additivi per mangimi appartenenti al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare i termini dell’autorizzazione di un additivo su richiesta del titolare dell’autorizzazione.

(2)

L’uso dell’additivo bromidrato di alofuginone 6 g/kg (Stenorol), appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», è stato autorizzato per un periodo di 10 anni per le pollastre destinate alla produzione di uova dal regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione (2). L’autorizzazione era associata al responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo.

(3)

L’uso dell’additivo salinomicina sodica 120 g/kg (Sacox 120), appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», è stato autorizzato per un periodo di 10 anni per i conigli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 937/2001 della Commissione (3). L’autorizzazione era associata al responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo.

(4)

L’uso dell’additivo salinomicina sodica 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate), appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», è stato autorizzato per un periodo di 10 anni per le pollastre destinate alla produzione di uova dal regolamento (CE) n. 1852/2003 della Commissione (4). L’autorizzazione era associata al responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo.

(5)

L’uso dell’additivo salinomicina sodica 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» è stato autorizzato per un periodo di 10 anni per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1463/2004 della Commissione (5). L’autorizzazione era associata al responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo e sostituiva la precedente autorizzazione di questo additivo, non associata a una persona specifica.

(6)

I titolari dell’autorizzazione, Hoechst Roussel Vet GmbH e Intervet International bv, hanno presentato, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, una domanda di modifica del nome del responsabile dell’immissione in circolazione degli additivi di cui ai considerando da 2 a 5. Alla domanda era allegata una documentazione dalla quale risulta che i diritti di commercializzazione di tali additivi sono stati trasferiti con effetto dal 1o agosto 2005 a Huvepharma nv.

(7)

L’attribuzione ad un’altra persona dell’autorizzazione di un additivo associata a un responsabile dell’immissione in circolazione si basa su una procedura puramente amministrativa e non ha richiesto una nuova valutazione degli additivi. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

(8)

Per consentire a Huvepharma nv di esercitare i suoi diritti di proprietà, è necessario modificare di conseguenza il nome del responsabile dell’immissione in circolazione degli additivi.

(9)

I regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 937/2001, (CE) n. 1852/2003 e (CE) n. 1463/2004 devono pertanto essere modificati di conseguenza.

(10)

È opportuno prevedere un periodo transitorio nel corso del quale possano essere smaltite le scorte esistenti.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 2430/1999, allegato I, seconda colonna della voce E 764, le parole «Hoechst Roussel Vet GmbH» sono sostituite da «Huvepharma nv».

Articolo 2

Nel regolamento (CE) n. 937/2001, allegato IV, seconda colonna della voce E 764, le parole «Intervet International bv» sono sostituite da «Huvepharma nv».

Articolo 3

Nel regolamento (CE) n. 1852/2003, all’allegato, seconda colonna della voce E 764, le parole «Intervet International bv» sono sostituite da «Huvepharma nv».

Articolo 4

Nel regolamento (CE) n. 1463/2004, all’allegato, seconda colonna della voce E 766, le parole «Intervet International bv» sono sostituite da «Huvepharma nv».

Articolo 5

Le scorte esistenti conformi alle disposizioni applicabili prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e a essere utilizzate fino al 31 luglio 2006.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1756/2002 del Consiglio (GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1).

(3)  GU L 130 del 12.5.2001, pag. 25.

(4)  GU L 271 del 22.10.2003, pag. 13.

(5)  GU L 270 del 18.8.2004, pag. 5.


14.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/24


REGOLAMENTO (CE) N. 250/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (1), in particolare l'articolo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 560/2005 elenca le persone fisiche e giuridiche e le entità cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.

(2)

Il 7 febbraio 2006, il comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso un primo elenco di tre persone fisiche alle quali si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare in conformità l’allegato I.

(3)

Per garantire l'efficacia delle misure previste dal presente regolamento, esso deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 560/2005 è modificato secondo quanto indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2006.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 560/2005 è modificato come segue.

Sono aggiunte le seguenti persone fisiche:

a)

Charles Blé Goudé. Data di nascita: 1.1.1972. Nazionalità: Costa d’Avorio. Passaporto n.: PD. AE/088 DH 12.

b)

Eugène Ngoran Kouadio Djué. Data di nascita: 20.12.1969 o 1.1.1966. Nazionalità: Costa d’Avorio.

c)

Martin Kouakou Fofie. Data di nascita: 1.1.1968. Nazionalità: Costa d’Avorio.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

14.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/26


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2006

relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti

[notificata con il numero C(2006) 235]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/88/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

La raccomandazione 2002/201/CE della Commissione, del 4 marzo 2002, relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti (1), rientra nell’ambito di una strategia globale volta a ridurre la presenza di diossine, furani e PCB nell’ambiente, nei mangimi e negli alimenti. Suo obiettivo è raccomandare livelli d’azione e successivamente livelli obiettivo per i mangimi e gli alimenti.

(2)

Sebbene da un punto di vista tossicologico ogni livello vada applicato sia alle diossine sia ai PCB diossina-simili, i livelli massimi negli alimenti stabiliti nel 2001 dal regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (2), valevano unicamente per le diossine e non per i PCB diossina-simili, considerati gli scarsi dati disponibili sulla diffusione di questi ultimi. Analogamente, i livelli massimi nei mangimi stabiliti nel 2001 dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (3), valevano solo per le diossine e non per i PCB diossina-simili.

(3)

A norma del regolamento (CE) n. 466/2001, la Commissione è tenuta a riesaminare le disposizioni relative alle diossine negli alimenti per la prima volta entro la fine del 2004, tenendo conto dei nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili, segnatamente al fine di includere i PCB diossina-simili nei livelli da stabilire. La direttiva 2002/32/CE contiene un’analoga clausola di revisione in merito alle diossine presenti nei mangimi.

(4)

Attualmente si dispone di un maggior numero di dati sulla presenza di PCB diossina-simili nei mangimi e negli alimenti. Sono stati pertanto stabiliti livelli massimi per la somma di diossine e PCB diossina-simili espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalenti), che costituisce l’approccio più appropriato dal punto di vista tossicologico. Al fine di garantire un passaggio agevole, per un periodo di transizione è opportuno continuare ad applicare gli attuali livelli per le diossine oltre ai nuovi livelli stabiliti per la somma di diossine e PCB diossina-simili.

(5)

La raccomandazione 2002/201/CE ha stabilito livelli d’azione per le diossine, al fine di stimolare un approccio proattivo, volto a ridurre la presenza di diossine e PCB diossina-simili negli alimenti e nei mangimi. Tali livelli d’azione sono uno strumento ad uso delle autorità competenti e degli operatori per evidenziare i casi in cui è necessario identificare le fonti di contaminazione e prendere provvedimenti per la loro riduzione o eliminazione. Poiché le fonti di diossine e di PCB diossina-simili sono diverse, è opportuno determinare livelli d’azione separati per le diossine da un lato e i PCB diossina-simili dall’altro. Occorre pertanto sostituire la raccomandazione 2002/201/CE.

(6)

È inoltre opportuno adeguare periodicamente i livelli d’azione per tener conto della flessione cui è soggetta la presenza di diossine e di PCB diossina-simili, nonché dell'approccio proattivo inteso a ridurne gradualmente la presenza nei mangimi e negli alimenti.

(7)

La direttiva 2002/32/CE prevede la possibilità di stabilire livelli d’azione. Occorre pertanto trasferire nella direttiva 2002/32/CE i livelli d’azione fissati per le diossine e i PCB diossina-simili nei mangimi.

(8)

I livelli obiettivo indicano i livelli di contaminazione da raggiungere nei mangimi e negli alimenti per poter ridurre l'esposizione di gran parte della popolazione della Comunità fino alla dose settimanale ammessa per le diossine e i PCB diossina-simili stabilita dal comitato scientifico dell’alimentazione umana. Tali livelli vanno stabiliti alla luce di informazioni più precise in merito all'impatto dei provvedimenti ambientali e delle misure attuate alla fonte, a livello di mangimi e alimenti, sulla riduzione della presenza di diossine e PCB diossina-simili nei diversi mangimi, componenti dei mangimi e alimenti. Poiché per determinare i livelli obiettivo occorre considerare una molteplicità di fattori, è opportuno che la definizione di tali livelli sia rinviata alla fine del 2008,

RACCOMANDA:

(1)

Che gli Stati membri, proporzionalmente alla loro produzione, al loro impiego e consumo di mangimi, componenti di mangimi e alimenti, effettuino controlli casuali della presenza di diossine, di PCB diossina-simili e, se possibile, di PCB non diossina-simili nei mangimi, nei componenti di mangimi e negli alimenti. Tali controlli vanno effettuati a norma della raccomandazione 2004/704/CE della Commissione, dell'11 ottobre 2004, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi (4), e della raccomandazione 2004/705/CE della Commissione, dell'11 ottobre 2004, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nelle derrate alimentari (5).

(2)

Che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della direttiva 2002/32/CE e del regolamento (CE) n. 466/2001 e (fatto salvo il punto 3) qualora si riscontrino livelli di diossine e/o di PCB diossina-simili eccedenti i livelli d'azione di cui nell’allegato I della presente raccomandazione relativamente agli alimenti e nell'allegato II della direttiva 2002/32/CE per quanto riguarda i mangimi, gli Stati membri, in collaborazione con gli operatori:

a)

avviano indagini per individuare la fonte di contaminazione;

b)

prendono provvedimenti per ridurre o eliminare la fonte di contaminazione;

c)

verificano la presenza di PCB non diossina-simili.

(3)

Che gli Stati membri con livelli di fondo di diossina e di PCB diossina-simili particolarmente elevati fissino livelli d'azione nazionali per la loro produzione interna di mangimi, componenti di mangimi e alimenti, in modo da far sì che per il 5 % circa dei risultati ottenuti nel monitoraggio di cui al punto 1 venga avviata un'indagine per individuare la fonte di contaminazione.

(4)

Che gli Stati membri informino la Commissione e gli altri Stati membri in merito a quanto rilevato, ai risultati delle indagini condotte e ai provvedimenti presi per ridurre o eliminare la fonte di contaminazione.

(5)

Che gli Stati membri trasmettano le informazioni di cui al punto 4 annualmente entro il 31 marzo per quanto concerne gli alimenti e nell'ambito della relazione annuale da presentare alla Commissione a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 95/53/CE del Consiglio (6) per quanto riguarda i mangimi, a meno che le informazioni non siano di immediata rilevanza per gli altri Stati membri, nel qual caso esse vanno trasmesse immediatamente. Dopo l’attuazione dei piani di controllo nazionali pluriennali di cui agli articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (7), le informazioni possono essere trasmesse nell’ambito della relazione annuale da presentare alla Commissione in conformità dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 882/2004.

La raccomandazione 2002/201/CE è abrogata a decorrere dal 14 novembre 2006.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 67 del 9.3.2002, pag. 69.

(2)  GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1822/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 11).

(3)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/87/CE della Commissione (GU L 318 del 6.12.2005, pag. 19).

(4)  GU L 321 del 22.10.2004, pag. 38.

(5)  GU L 321 del 22.10.2004, pag. 45.

(6)  GU L 265 dell’8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 del 2.9.2001, pag. 55).

(7)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Diossine [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997)] e PCB diossina-simili [somma di policlorobifenili (PCB) espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997)].

Alimenti

Livello d’azione per diossine + furani (OMS-TEQ) (1)

Livello d’azione per pcb diossina-simili (OMS-TEQ) (1)

Livello obiettivo [somma di diossine, furani e pcb diossina-simili (OMS-TEQ)] (1)

Carni e prodotti a base di carne (2)

di ruminanti (bovini, ovini)

1,5 pg/g di grasso (3)

1,0 pg/g di grasso (3)

 (4)

di pollame e selvaggina d'allevamento

1,5 pg/g di grasso (3)

1,5 pg/g di grasso (3)

 (4)

di suini

0,6 pg/g di grasso (3)

0,5 pg/g di grasso (3)

 (4)

Fegato e prodotti derivati di animali terrestri

4,0 pg/g di grasso (3)

4,0 pg/g di grasso (3)

 (4)

Muscolo di pesce e prodotti della pesca nonché loro derivati, ad eccezione dell’anguilla (5)  (6)  (7)

3,0 pg/g peso fresco

3,0 pg/g peso fresco

 (4)

Muscolo di anguilla (Anguilla anguilla) e prodotti derivati (5)  (6)  (7)

3,0 pg/g peso fresco

6,0 pg/g peso fresco

 (4)

Latte (8) e prodotti lattiero-caseari, compreso grasso butirrico

2,0 pg/g di grasso (3)

2,0 pg/g di grasso (3)

 (4)

Uova di gallina e ovoprodotti (9)

2,0 pg/g di grasso (3)

2,0 pg/g di grasso (3)

 (4)

Oli e grassi

–   

Grasso animale

– –

di ruminanti

1,5 pg/g di grasso

1,0 pg/g di grasso

 (4)

– –

di pollame e selvaggina d'allevamento

1,5 pg/g di grasso

1,5 pg/g di grasso

 (4)

– –

di suini

0,6 pg/g di grasso

0,5 pg/g di grasso

 (4)

– –

grassi animali misti

1,5 pg/g di grasso

0,75 pg/g di grasso

 (4)

Oli e grassi vegetali

0,5 pg/g di grasso

0,5 pg/g di grasso

 (4)

olio di organismi marini (olio estratto dal corpo del pesce, dal suo fegato e oli di altri organismi marini destinati al consumo umano)

1,5 pg/g di grasso

6,0 pg/g di grasso

 (4)

Ortofrutticoli e cereali

0,4 ng/kg di prodotto

0,2 ng/kg di prodotto

 (4)


(1)  Concentrazioni upper bound: le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.

(2)  Carni di bovini, ovini, suini, pollame e selvaggina d'allevamento secondo quanto definito all’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22), escluse però le frattaglie commestibili definite in tale allegato.

(3)  I livelli di azione non sono applicabili a prodotti alimentari con un tenore di grasso < 1 %.

(4)  I livelli obiettivo saranno stabiliti entro la fine del 2008.

(5)  Muscolo di pesce e prodotti della pesca secondo quanto definito alle categorie a), b), c), e) e f) dell'elenco che figura all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22; regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003). Il livello d’azione si applica ai crostacei, escluse le carni scure del granchio e le carni della testa e del torace di aragosta e di analoghi grossi crostacei (Nephropidae e Palinuridae) nonché ai cefalopodi senza viscere.

(6)  Se è il pesce ad essere destinato al consumo, il livello d’azione si applica all'intero pesce.

(7)  Se il livello d’azione viene superato, in alcuni casi non sarà necessario effettuare indagini sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo di alcune specie ittiche in alcune zone è vicino o superiore al livello d’azione. In simili casi, in cui il livello d’azione è superato, è tuttavia opportuno registrate tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) in vista di futuri provvedimenti relativi alla presenza di diossine e composti diossina-simili nei pesci e nei prodotti della pesca.

(8)  Latte [latte crudo, latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte e latte trattato termicamente a norma dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004].

(9)  Uova di gallina e ovoprodotti quali definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.


14.2.2006   

IT

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L 42/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2006

che adotta il programma di lavoro per il 2006 relativo all’attuazione del programma d'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (2003-2008), compreso il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/89/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare l'articolo 110,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l'articolo 166,

vista la decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (3), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

vista la decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un’agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell’azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (4), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 110 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 stabilisce che le sovvenzioni siano oggetto di una programmazione annuale, pubblicata all'inizio dell'esercizio.

(2)

In conformità dell'articolo 166 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni precisa l'atto di base, gli obiettivi, il calendario degli inviti a presentare proposte corredate del rispettivo importo indicativo ed i risultati desiderati.

(3)

In conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione della Commissione del 15 marzo 2005 sulle norme interne sull'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee (sezione dedicata alla Commissione), la decisione che adotta il programma di lavoro annuale di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario può essere considerata la decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento finanziario, purché si tratti di un quadro sufficientemente dettagliato.

(4)

L'articolo 8 della decisione n. 1786/2002/CE dispone l'adozione, da parte della Commissione, di un programma di lavoro annuale per l'attuazione del programma che fissi le priorità e le azioni da intraprendere, tra cui l'assegnazione delle risorse.

(5)

Il programma di lavoro per il 2006 dovrebbe pertanto essere adottato.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del programma.

(7)

In conformità dell’articolo 6 della decisione 2004/858/CE della Commissione, l’Agenzia esecutiva per la sanità pubblica riceve una sovvenzione iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È adottato il programma di lavoro 2006 per l'attuazione del programma d'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (2003-2008) di cui all'allegato.

Il Direttore generale della DG «Salute e tutela dei consumatori» garantisce l’attuazione di suddetto programma.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(3)  GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1.

(4)  GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73.


ALLEGATO

AZIONE COMUNITARIA NEL CAMPO DELLA SANITÀ PUBBLICA

(2003-2008)

PROGRAMMA DI LAVORO 2006

1.   CONTESTO GENERALE

1.1.   Contesto politico e giuridico

L'articolo 152, paragrafo 1, del trattato stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche comunitarie sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Il 23 settembre 2002 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una decisione che istituisce un programma d'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica per il periodo 2003-2008 (1) (in prosieguo la «decisione relativa al programma»).

I primi tre anni del programma sono stati dedicati a porre le basi per definire un metodo globale e coerente e un’attenzione particolare è stata rivolta a tre grandi priorità: le informazioni sanitarie, le minacce sanitarie e i determinanti sanitari. Considerate insieme, queste tre linee d’intervento hanno contribuito notevolmente a raggiungere un livello elevato di salute fisica e mentale, nonché un alto grado di benessere in tutta l'UE. Le azioni realizzate a titolo del programma sono state concepite in modo da creare meccanismi autosufficienti che consentano agli Stati membri di coordinare le loro attività in materia di sanità.

In questo periodo sono già stati selezionati oltre 200 progetti cui assegnare finanziamenti (2), il che rappresenta una solida base per intraprendere azioni ulteriori. Dopo avere osservato l’attuazione dei programmi di lavoro dal 2003 al 2005, si è proceduto ad una razionalizzazione delle attività previste per il 2006 per far sì che vengano inclusi settori in precedenza non presi in considerazione. Saranno perseguite la sinergia e la complementarità con l'attività delle organizzazioni internazionali operanti nel settore della sanità, quali l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La cooperazione con queste organizzazioni sarà ulteriormente rafforzata nel 2006.

1.2.   Nuove priorità per il 2006

Il programma di lavoro per il 2006 prevede nuove priorità, individuate in base alle priorità menzionate nei programmi di lavoro precedenti. Le priorità per il 2006, oltre a dare un nuovo orientamento ad alcune azioni chiave che sono già state avviate, investiranno nuovi settori, come si descrive qui di seguito:

(1)

Informazioni sanitarie

Nuovo orientamento: indicatori sanitari (ECHI) a livello regionale, completamento della banca data sulle lesioni, portale europeo della sanità pubblica.

Nuove priorità: problemi sanitari peculiari a ciascun sesso; gruppi di pazienti affetti da malattie rare e reti europee di centri di riferimento.

(2)

Minacce sanitarie

Nuova priorità: capacità d’intervento e reazione di fronte alla pandemia influenzale.

Nuovo orientamento: gestione dei rischi e comunicazione delle minacce per la salute e delle infezioni nosocomiali, una volta che, entrato in funzione il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (3), la valutazione di rischio delle minacce per la salute è passata tra le sue competenze.

(3)

Determinanti sanitari

Nuovo orientamento: alimentazione, HIV/AIDS, denormalizzazione del fumo, riduzione del danno causato dal consumo di droghe, in particolare nei giovani;

Nuove priorità delle presidenze UE: Regno Unito (disparità), Austria (diabete) (4) e Finlandia (sanità considerata in tutte le politiche).

1.3.   Meccanismi di cooperazione con organizzazioni internazionali

In conformità dell’articolo 11 della decisione relativa al programma (1), nel corso dell'attuazione del programma è incoraggiata la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti nella sfera della sanità pubblica.

Cooperazione con l'OMS

La cooperazione con l’OMS avverrà sulla base dei seguenti strumenti:

accordo tra le Nazioni Unite e la Comunità europea sui principi applicati al finanziamento o al cofinanziamento, da parte della Comunità, di programmi e progetti gestiti dalle Nazioni Unite, entrato in vigore il 9 agosto 1999, e accordo relativo alla clausola di verifica tra la Comunità europea e le Nazioni Unite, entrato in vigore il 1o gennaio 1995, entrambi modificati;

scambio di lettere tra l’OMS e la Commissione europea in merito al consolidamento e all'intensificazione della cooperazione (compreso il memorandum d'accordo relativo al quadro e alle modalità di cooperazione tra l'OMS e la Commissione europea, che è parte integrante dello scambio di lettere) (5).

L’assistenza finanziaria da parte della Commissione europea a favore di attività realizzate dall'OMS sarà fornita, salvo se diversamente convenuto, in conformità dell’accordo quadro finanziario e amministrativo tra la Comunità europea e le Nazioni Unite, entrato in vigore il 29 aprile 2003 (a cui l’OMS ha aderito l'11 dicembre 2003).

La cooperazione con l’OMS per il 2006 si fonderà sulle iniziative in corso tra le due organizzazioni e potrà essere estesa ad altri settori contemplati nel presente programma di lavoro, laddove tali iniziative possano essere meglio condotte mediante l’intervento dell’OMS. I settori oggetto della cooperazione saranno indicati in una decisione specifica della Commissione.

Cooperazione con l’OCSE

È prevista la conclusione di accordi di sovvenzionamento diretto tra la Commissione europea e l'OCSE volti a coprire settori del programma sulla sanità pubblica compatibili con il programma di lavoro dell’OCSE sulla sanità pubblica 2005-2006, in particolare quelli relativi a:

perfezionamento e sostegno alla messa a punto del sistema dei conti sanitari e della raccolta dei dati nei settori non contemplati dal programma statistico comunitario (6), in particolare le spese sanitarie per categoria di malattie, per sesso ed età (quest’ultimo aspetto dovrebbe tenere conto degli studi pilota esistenti);

questioni relative alla mobilità dei professionisti del settore sanitario a livello internazionale non contemplate dalle azioni comunitarie esistenti.

Cooperazione con il CEPCM

Nel 2006 il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie funzionerà a pieno regime. La cooperazione a livello operativo proseguirà e verrà rafforzata. Nell’ambito delle malattie trasmissibili, si occuperà di seguire la valutazione dei rischi, la consulenza scientifica e tecnica, la sorveglianza delle malattie trasmissibili, la collaborazione tra laboratori e il potenziamento delle capacità. Il CEPCM metterà la propria capacità scientifica direttamente a disposizione della Commissione e degli Stati membri, consentendo loro di concentrarsi principalmente sull’aspetto della gestione dei rischi. Il presente programma di lavoro tiene altresì conto delle competenze del CEPCM. Nel settore prioritario «Reazione rapida e coordinata alle minacce sanitarie» (punto 2.2), i progetti verteranno su temi complementari all'azione del CEPCM: gestione di minacce specifiche, piano generale d’intervento, sicurezza sanitaria e sicurezza delle sostanze d'origine umana.

1.4.   Assegnazione delle risorse

1.4.1.   Sintesi del bilancio

Le azioni condotte a titolo del programma devono contribuire a perseguire un elevato livello di protezione della salute e a migliorare la sanità pubblica. Il finanziamento può avvenire attraverso la sovvenzione di progetti. La Commissione può inoltre affidare la realizzazione delle azioni comunitarie nei settori contemplati dal presente programma di lavoro mediante procedure d’aggiudicazione di appalti pubblici (gare d'appalto). Il presente programma di lavoro presenta una rassegna delle azioni da varare nel 2006.

La linea di bilancio per gli stanziamenti operativi è la 17 03 01 01 — Sanità pubblica (2003-2008).

La linea di bilancio per gli stanziamenti amministrativi è la 17 01 04 02 — Sanità pubblica (2003-2008) — Spesa di gestione amministrativa.

La linea di bilancio per gli stanziamenti amministrativi relativi all’Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica è la 17 01 04 30.

La dotazione finanziaria del programma per il periodo 2003-2008 è di 353 770 000 EUR. Il bilancio disponibile per il 2006 (stanziamenti d'impegno) è pari a circa 53 400 000 EUR (7) (gli stanziamenti amministrativi relativi all’Agenzia esecutiva per la sanità pubblica non sono presi in considerazione). A questo occorre aggiungere:

il contributo dei paesi SEE/EFTA: pari a circa 1 100 040 EUR (7);

il contributo di due paesi aderenti (Bulgaria, Romania) e di un paese candidato (Turchia): pari a circa 1 317 621 EUR (8);

Pertanto il bilancio complessivo per il 2006 si aggira intorno a 55 817 661 EUR (7)  (8).

Questo importo comprende sia le risorse per il bilancio operativo (sovvenzioni e bandi di gara) che quelle per l'assistenza tecnica e amministrativa:

l'importo totale del bilancio operativo è pari a circa 53 863 521 EUR (7)  (8);

l'importo totale del bilancio amministrativo è pari a circa 1 954 140 EUR (7)  (8).

Per quanto concerne l’assegnazione delle risorse, si manterrà un equilibrio tra i diversi settori prioritari del programma, per cui la dotazione finanziaria sarà suddivisa in parti uguali (9), a meno che non insorgano particolari emergenze sanitarie (ad esempio, una pandemia influenzale) che giustifichino una riassegnazione delle risorse.

1.4.2.   Sovvenzioni

Le sovvenzioni dovrebbero essere finanziate mediante la linea di bilancio 17 03 01 01.

L'importo globale indicativo per le sovvenzioni — comprese le sovvenzioni dirette da assegnarsi alle organizzazioni internazionali — è di circa 47 798 344 EUR (7)  (8).

Un invito a presentare proposte «Sanità pubblica — 2006» sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea indicativamente nel gennaio 2006.

I principi e i criteri generali per la selezione e il finanziamento di azioni a titolo del programma «Sanità pubblica», adottati dalla Commissione il 14 gennaio 2005, sono pubblicati separatamente (10). I principi generali (di cui al paragrafo 1), i criteri d'esclusione (di cui al paragrafo 2), i criteri di selezione (di cui al paragrafo 3) e i criteri d'assegnazione (di cui al paragrafo 4) si applicano all’invito a presentare proposte 2006.

L'importo indicativo globale per gli inviti a presentare proposte è pari a circa 43 018 510 EUR (7)  (8).

Tutte le azioni menzionate nel presente programma di lavoro 2006 possono beneficiare di sovvenzioni.

I candidati dispongono di tre mesi per presentare le proposte a decorrere dalla data di pubblicazione dell'invito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In seguito alla presentazione delle proposte, si prevede che occorreranno ancora cinque mesi per espletare tutte le procedure necessarie all’adozione della decisione di sovvenzionamento.

Vista la natura complementare e incentivante delle sovvenzioni comunitarie, almeno il 40 % dei costi del progetto deve essere finanziato da fonti diverse. L'importo del contributo finanziario può pertanto rappresentare fino al 60 % dei costi rimborsabili per i progetti considerati, per beneficiario (ovvero, per il beneficiario principale e gli associati). La Commissione determinerà per ogni singolo caso la percentuale massima da assegnare.

È possibile prevedere un cofinanziamento massimo dell'ordine dell'80 % dei costi rimborsabili per beneficiario (ovvero, per il beneficiario principale e gli associati), nel caso in cui un progetto presenti un notevole valore aggiunto europeo. È possibile assegnare un cofinanziamento superiore al 60 % solo al 10 % del numero dei progetti finanziati.

La durata dei progetti che prevedono un cofinanziamento non dovrebbe di norma essere superiore a tre anni.

Informazioni particolareggiate sui costi ammessi ad essere sovvenzionati si trovano in allegato al presente programma di lavoro.

1.4.3.   Sovvenzioni alle organizzazioni internazionali

Le sovvenzioni alle organizzazioni internazionali dovrebbero essere finanziate mediante la linea di bilancio 17 03 01 01. Lo svolgimento dei loro compiti deve avvenire mediante una gestione centralizzata diretta.

Non potrà essere erogato un importo superiore a 4 779 834 EUR (7)  (8) mediante accordi di sovvenzionamento diretto con organizzazioni internazionali (OMS, OCSE ecc.). Gli accordi di sovvenzionamento diretto miglioreranno le sinergie e la capacità di risposta della Commissione europea e delle organizzazioni internazionali nell’ambito delle azioni comuni. Queste organizzazioni, in virtù di determinate capacità connesse al loro mandato e alle loro responsabilità, sono particolarmente in grado di realizzare alcune delle azioni indicate nel presente programma di lavoro per le quali gli accordi di sovvenzionamento diretto sono considerati la procedura più adatta.

Entro giugno dovrebbero essere adottate ulteriori decisioni relative alle sovvenzioni da concedere all'OMS e all'OCSE mediante accordi di sovvenzionamento diretto con organizzazioni internazionali, sovvenzioni che le due organizzazioni dovrebbero ricevere entro settembre.

A tali accordi si applicano i principi generali, i criteri d'esclusione, i criteri di selezione e i criteri d'assegnazione adottati dalla Commissione il 14 gennaio 2005 (10).

1.4.4.   Sovvenzione all’Agenzia esecutiva per la sanità pubblica

La sovvenzione all’Agenzia esecutiva per la sanità pubblica dovrebbe essere finanziata mediante la linea di bilancio 17 01 04 30.

Un importo complessivo di 5 800 000 EUR dovrebbe essere destinato agli stanziamenti per le spese amministrative dell’Agenzia, istituita con decisione adottata il 15 dicembre 2004 (11).

Entro gennaio 2006 dovrebbe essere adottato il programma di lavoro dell’Agenzia.

1.4.5.   Bandi di gara

Gli appalti di servizi dovrebbero essere finanziati mediante le linee di bilancio 17 01 04 02 e 17 03 01 01.

Si propone di destinare ai bandi di gara un importo inferiore al 10 % del bilancio operativo. L'importo globale indicativo per i bandi di gara si eleverebbe a 5 310 927 EUR (7)  (8).

Saranno pubblicati bandi specifici per singole parti del programma di lavoro.

Entro febbraio 2006 dovrebbe essere adottata un'ulteriore decisione relativa al finanziamento dei contratti d’appalto.

1.4.6.   Comitati scientifici

I comitati scientifici pertinenti al programma di sanità pubblica dovrebbero essere finanziati mediante la linea di bilancio 17 03 01 01.

Un importo complessivo di 254 250 EUR sarà destinato a coprire le indennità da corrispondere a coloro che partecipano alle riunioni connesse all'attività dei comitati scientifici e al pagamento dei relatori che redigono i pareri dei vari comitati (12). Tali indennità copriranno tutti i settori inerenti al programma di sanità pubblica, in particolare il 100 % dei costi di questo tipo generati dallo SCHER (comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali) e, indicativamente, il 50 % degli stessi costi generati dallo SCENIHR (comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati) e dal coordinamento.

1.4.7.   Subdelega alla DG Eurostat

È opportuno ricorrere alla sottodelega per la linea di bilancio 17 03 01 01.

Sarà attribuita una subdelega alla Direzione generale Eurostat per un importo massimo di 500 000 EUR, la quale concederà sovvenzioni finalizzate a:

(1)

assistere le autorità statistiche nazionali nella realizzazione, per il periodo 2006-2008, dei moduli relativi all’ECHIS (European Core Health Interview Survey - Indagine europea essenziale sulla salute mediante interviste) indicati nel programma statistico 2006;

(2)

assistere le autorità statistiche nazionali nella realizzazione di alcuni moduli speciali/complementari (definiti dal comitato direttivo SANCO/Eurostat per il sistema europeo di indagini sanitarie) delle stesse indagini sanitarie;

(3)

assistere le autorità statistiche nazionali nella realizzazione e nell’ulteriore ampliamento del sistema dei conti sanitari nell’UE (in collaborazione con l’OCSE e l’OMS);

(4)

sostenere lo sviluppo del sistema dei conti sanitari nei settori non contemplati dagli accordi diretti con l'OCSE.

Per quanto concerne le azioni suddette, i principi generali, i criteri d'esclusione, i criteri di selezione e i criteri d'assegnazione adottati dalla Commissione il 14 gennaio 2005 (10) si applicano all’invito a presentare proposte lanciato dalla DG Eurostat. Pur tuttavia, per quanto riguarda le azioni di cui ai punti 1, 2 e 3, le sovvenzioni saranno concesse fino a un massimo dell'80 % dei costi rimborsabili per beneficiario e potrebbero essere destinate soltanto ad uno dei paesi ammessi a beneficiarne.

I risultati di queste azioni proposte per il sovvenzionamento consisteranno:

nella traduzione, sperimentazione e preparazione dell'attuazione, nell’ambito delle indagini nazionali e per il periodo 2006-2008, a seconda degli Stati membri, dei moduli d’indagine sanitaria adottati nel 2006 dal sistema statistico europeo (moduli di base su determinanti sanitari, uso della sanità, contesto generale) e dal comitato direttivo del sistema europeo di indagini sanitarie (moduli speciali);

nel sostenere la raccolta comune di dati Eurostat-OCSE-OMS del sistema dei conti sanitari (SHA), ad esempio mediante l’inventario delle fonti e dei metodi di calcolo utilizzando la programmazione, la formazione, la messa a punto di una raccolta di dati per i settori non ancora contemplati dal SHA in alcuni paesi (come, ad esempio, il settore della sanità privata), l’elaborazione di forme di sostegno all’estrazione di dati dalle varie fonti amministrative ecc.

L’obiettivo finale che s’intende raggiungere con le suddette azioni è ricavare dati statistici nazionali di alta qualità a partire dai moduli dell’indagine sanitaria europea e dal sistema dei conti sanitari. Questi dati saranno trasmessi a Eurostat, che a sua volta provvederà a divulgarli (tramite il sito web, pubblicazioni, il calcolo dei relativi indicatori sanitari della Comunità europea).

2.   SETTORI PRIORITARI PER IL 2006

Tutte le proposte dovranno dimostrare, se del caso, che è possibile sviluppare sinergie con le corrispondenti attività di ricerca sovvenzionate, in particolare nell'ambito del sostegno scientifico alle politiche. Occorre creare sinergie con il Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca (13) e con le attività ad esso correlate (14). I compiti inerenti alla sanità pubblica sono indicati nel programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca (2000-2006)» (15), nel capitolo «Ricerca orientata alle politiche», al punto 1 «Gestione sostenibile delle risorse naturali europee» e al punto 2 «Garantire la salute e la sicurezza e offrire opportunità ai cittadini europei». È inoltre probabile che vi siano sinergie con progetti in corso o con proposte in fase di negoziazione per la priorità 1 Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute  (16), per la priorità 5 Sicurezza alimentare e per la priorità 6 Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi.

2.1.   Informazioni sanitarie

Il programma di sanità pubblica è volto a produrre informazioni comparabili sulla sanità e sui comportamenti in materia di salute. I progetti realizzati su questo tema sono indirizzati a contribuire alla messa a punto di indicatori, alla raccolta, all'analisi e alla divulgazione di dati, nonché allo scambio di buone pratiche (valutazione dell’impatto sanitario, valutazione delle tecnologie sanitarie). Le relazioni periodiche, di natura generale o specifica, si avvarranno dei dati e delle informazioni generate, oltre ad utilizzare le informazioni di più ampia divulgazione e attingere alle fonti d'informazione tramite il portale della sanità pubblica.

Le informazioni statistiche sulla sanità saranno elaborate in collaborazione con gli Stati membri, ricorrendo all'occorrenza al programma statistico comunitario (6).

2.1.1.   Sviluppo e coordinamento del sistema di informazioni e conoscenze in materia di salute (articolo 3, paragrafo 2, lettera d); allegato — punti 1.1 e 1.3)

Occorre trattare, in stretta collaborazione con Eurostat, i seguenti aspetti:

sviluppo tecnico dell’attuale strumento di presentazione degli indicatori sanitari della Comunità europea («elenco essenziale ECHI»);

fissare priorità per l’attività tecnica e scientifica sugli indicatori sanitari UE nei settori non ancora contemplati;

applicare il sistema ECHI a livello subnazionale o regionale in una banca dati pubblica mediante un’applicazione web.

2.1.2.   Funzionamento del sistema di informazioni e conoscenze in materia di salute (articolo 3, paragrafo 2, lettera d); allegato — punti 1.1 e 1.4)

La presente azione è volta a fornire sostegno alle reti e ai gruppi di lavoro che elaborano informazioni sanitarie in settori prioritari specifici.

Occorre in particolare redigere relazioni su:

problemi sanitari peculiari a ciascun sesso (compresa la sterilità);

altri settori di primo piano, quali i giovani, gli anziani, i migranti, le minoranze etniche, problemi specifici di gruppi sociali con basso tenore di vita;

salute sessuale e riproduttiva.

2.1.3.   Sviluppo di meccanismi per la segnalazione e l’analisi delle questioni sanitarie e per l’elaborazione di relazioni sulla sanità pubblica (articolo 3, paragrafo 2, lettera d); allegato — punti 1.3, 1.4)

Se si vogliono perfezionare i meccanismi di segnalazione delle questioni sanitarie, per far sì che le informazioni siano raffrontabili e di qualità, occorre in via prioritaria:

favorire la realizzazione di analisi approfondite delle statistiche sulle cause di morte, per acquisire nuove conoscenze sui modelli di mortalità e seguirne l’evoluzione nel territorio dell’UE;

mettere a punto il sistema europeo di indagini sanitarie; applicare e sviluppare moduli d’indagine per raccogliere i dati necessari all’elaborazione di indicatori sanitari della Comunità europea; condurre eventualmente un'indagine pilota;

mantenere, aggiornare e ampliare il sistema di inventario delle fonti di informazioni sanitarie, prevedendo a medio termine di utilizzarlo come mezzo statistico sistematico;

mettere a punto un sistema globale di informazioni, unendo alla banca data sulle lesioni (IDB) altre fonti d’informazione sugli incidenti mortali e sulle disabilità, e mettendo tale sistema a disposizione di tutti gli Stati membri, dei paesi del SEE e di quelli candidati; consolidare la raccolta dei dati sulle lesioni destinati all’IDB nei paesi che già li notificano ed esaminare la necessità di valutare i rischi e la sicurezza dei prodotti e dei servizi all’interno dell’IDB;

raccogliere informazioni nel settore dei determinanti sanitari, basandosi in particolare su studi di gruppi di popolazione rappresentativi;

elaborare strumenti per valutare il livello dell'attività fisica in diversi gruppi di popolazione;

migliorare la raccolta, l’analisi, la comunicazione e la divulgazione delle informazioni in materia di ambiente e salute, con un’attenzione particolare all’applicazione del Piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010 (17), creando, se necessario, sinergie con il gruppo di lavoro per l’ambiente e la salute del programma di sanità pubblica e con l’Agenzia europea dell’ambiente (18);

fornire sostegno a iniziative che attuino la raccomandazione del Consiglio relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), preparando rapporti informativi e revisioni.

2.1.4.   Sviluppo di strategie e meccanismi per la prevenzione, lo scambio d'informazioni e la reazione alle minacce costituite da malattie non trasmissibili, comprese le minacce per la salute specifiche a seconda dei sessi e le malattie rare [articolo 3, paragrafo 2, lettera d); allegato — punto 2.3]

La raccolta di indicatori e dati sulle malattie non trasmissibili deve effettuarsi nell'ottica della costituzione di raccolte sostenibili e a lungo termine, tenendo conto della strategia ECHI e delle norme Eurostat. Le proposte devono fornire indicazioni e metodi su come gestire un registro ordinario o una base d’indagine, indicando se devono essere basati sui moduli futuri del sistema europeo di indagini sanitarie o su una combinazione di varie fonti.

I settori prioritari da considerare e/o a cui dedicare particolare attenzione sono i seguenti: avvio o perfezionamento della raccolta sistematica e sostenibile di informazioni e dati sulle malattie di cui esiste una definizione basata su indicatori affidabili (19); utilizzo di tali informazioni per la valutazione dei programmi di sanità pubblica;

aspetti dell’informazione sulle malattie non ancora contemplati (20);

dati e indicatori sulle malattie neurodegenerative, sui disturbi connessi allo sviluppo neurologico e quelli di origine non psichiatrica, considerandone l'incidenza, le cure, i fattori di rischio, le strategie per la riduzione del rischio, i costi e l'assistenza sociale (21);

dati e indicatori sugli effetti prodotti dall’alterazione del sistema endocrino;

dati e indicatori per migliorare l’informazione inerente ad aspetti specifici della sfera ginecologica e della menopausa (ad esempio, l'endometriosi);

sostegno alla stesura di relazioni e alla ricerca di consenso sui suddetti punti;

proposte che contribuiscano alla strategia comunitaria sulla salute mentale, elaborata sulla scorta del Libro verde della Commissione su questo tema (14)  (22):

a)

maggiori dati sui vari determinanti della salute mentale nella popolazione dell’UE e armonizzazione a livello internazionale degli indicatori sulla salute mentale;

b)

maggiori informazioni (di natura sanitaria/sociale/economica) sui gruppi vulnerabili, a rischio di malattie mentali e/o suicidio nell'UE (ad esempio, disoccupati, migranti e rifugiati, minoranze sessuali e di altro tipo). Le informazioni dovrebbero essere fornite sotto forma di generazione di dati.

Per quanto concerne le malattie rare, occorre dare massimo rilievo alle reti generaliste per migliorare l'informazione, il controllo e la sorveglianza. Si ritiene prioritario:

a)

potenziare lo scambio di informazioni mediante le reti europee d'informazione già esistenti sulle malattie rare e incentivare il lavoro di classificazione e definizione;

b)

elaborare strategie e meccanismi per lo scambio di informazioni fra persone affette da una malattia rara o fra volontari e professionisti interessati;

c)

definire indicatori sanitari appropriati e produrre dati epidemiologici raffrontabili a livello comunitario;

d)

organizzare una seconda conferenza europea sulle malattie rare nel 2007 o 2008;

e)

costituire reti europee dei centri di riferimento per le malattie rare;

f)

fornire assistenza tecnica per lo scambio delle migliori pratiche e definire misure a favore di gruppi di pazienti.

Per quanto concerne la mortalità, occorre dare priorità all’elaborazione e all’analisi delle pratiche di codificazione per le cause di morte, laddove vi siano pratiche diverse a seconda dei paesi o nel caso in cui risulti difficile procedere a una corretta aggregazione (come nel caso dei decessi correlati al fumo).

2.1.5.   e-Health — Sanità elettronica [articolo 3, paragrafo 2, lettera d); allegato — punti 1.7 e 1.8]

Si accolgono con favore proposte relative a conferenze sull'e-Health, le quali, basandosi sulle conclusioni di manifestazioni precedenti, possano sfociare in iniziative o programmi web concreti. Tali proposte potrebbero includere le attività preparatorie condotte da esperti e, per rivestire un interesse strategico, dovrebbero coinvolgere tutte le parti interessate. Occorre che tengano inoltre conto delle questioni inerenti alla riservatezza nello scambio dei dati.

Garantire una maggiore affidabilità delle informazioni fornite al pubblico nei siti Internet esaminando le migliori pratiche e proponendo soluzioni comuni.

Sostenere la valutazione, l’analisi e il potenziamento dei progetti che presentano le migliori pratiche in tema di cartelle cliniche, impegnative (23) e prescrizioni elettroniche a livello nazionale e transnazionale.

Sostenere le attività incentrate sulla promozione del portale UE della sanità pubblica, tra cui il collegamento a fonti d’informazione pertinenti, per far sì che i professionisti e i cittadini interessati dispongano più agevolmente di informazioni sanitarie scientificamente fondate.

Migliorare l’offerta di informazioni affidabili e tempestive sulle cause di morte; attività finalizzate ad esaminare la possibilità di introdurre a livello comunitario un certificato di morte elettronico.

Sostenere lo sviluppo di una semantica della promozione e della prevenzione in ambito sanitario da applicarsi agli strumenti di IT, in particolare per consentire l’offerta di «informazioni intelligenti» agli operatori del settore e ai cittadini.

Fornire appoggio alle iniziative già avviate che vertono sul processo di preparazione degli Stati membri all’e-Health e sul relativo controllo, ed esplorare modi (ad esempio seminari) in cui gli Stati membri possono individuare fonti di finanziamento per sostenere e potenziare i loro investimenti nell’e-Health.

2.1.6.   Sostenere lo scambio di informazioni ed esperienze sulle buone pratiche (articolo 3, paragrafo 2, lettera d); allegato — punto 1.7)

Sarà data priorità ai seguenti aspetti:

sostegno ad azioni che vertono sull’armonizzazione delle pratiche d’informazione sull’attività ospedaliera, volte in particolare a migliorare la qualità e la comparabilità delle informazioni relative alla codifica delle procedure mediche, nonché a valutare e rilevare l’impiego di meccanismi finanziari adeguati (quali i raggruppamenti omogenei per diagnosi) nell’UE;

analisi dell’applicazione dell’International Classification of Primary Care (Classificazione internazionale dei servizi di base) nell’UE. Nel caso di proposte che trattino anche della spesa sanitaria, occorre considerare i collegamenti con il sistema dei conti sanitari;

scambio di buone pratiche, creazione di reti di pazienti e operatori e formazione relativa alle malattie di cui al punto 2.14 (ad esempio, sclerosi multipla, Parkinson). Si stabiliranno collegamenti con i lavori attualmente svolti dal comitato per la protezione sociale mediante il metodo aperto di coordinamento in materia di assistenza sanitaria e assistenza a lungo termine per quanto concerne l’invecchiamento.

2.1.7.   Valutazione dell'impatto sanitario (articolo 3, paragrafo 2, lettera c); allegato — punto 1.5)

L'attività, basandosi sulla metodologia già elaborata dalla Commissione per valutare su scala comunitaria l’impatto sanitario, verterà sulla messa a punto di metodologie e sulla loro applicazione a proposte e settori strategici, nonché sarà indirizzata a predisporre un'adeguata struttura di sostegno che fornisca prove e dati per la valutazione dell'impatto.

2.1.8.   Cooperazione fra Stati membri (articolo 3, paragrafo 2, lettera d); allegato — punto 1.5)

L’attività in quest’ambito, oltre ad accompagnare il processo di riflessione che è in corso ad alto livello sulla mobilità dei pazienti e sull’evoluzione delle cure sanitarie nell’UE, sosterrà il lavoro del gruppo ad alto livello sui servizi sanitari e sull'assistenza medica. Sarà indirizzata in particolare ad elaborare un quadro per l’acquisto e la fornitura di assistenza sanitaria transfrontaliera; ad allestire progetti pilota sulle reti europee dei centri di riferimento; ad abbordare le questioni relative alla mobilità dei professionisti del settore sanitario; a sviluppare e applicare metodologie per la valutazione d’impatto dei sistemi sanitari; a condividere le migliori pratiche e le competenze in materia di sicurezza dei pazienti; a sostenere l’attività svolta in altri settori che si prestano ad essere trattati mediante cooperazione a livello europeo, quali le cure palliative o l’uso corretto dei farmaci. È inoltre possibile intraprendere azioni volte a garantire la fornitura di dati e conoscenze sulla mobilità di pazienti e professionisti nonché, in generale, sui sistemi d'assistenza sanitaria e di assistenza a lungo termine. Sarà dato particolare rilievo a:

migliorare le informazioni e le conoscenze sulla qualità dei sistemi sanitari, con particolare attenzione alla sicurezza dei pazienti, prevedendo, ad esempio, adeguati meccanismi per aumentare la sicurezza dei pazienti nell'UE che includano il potenziamento delle reti e la condivisione delle buone pratiche;

analizzare l’impatto finanziario della mobilità dei pazienti per i paesi d’origine e quelli d’accoglienza, come pure l’impatto sulla sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari implicati. Sostenere indagini sulla mobilità dei pazienti volte a rilevare le motivazioni che inducono i pazienti a recarsi all’estero ed esaminare le circostanze per cui le istituzioni si rivolgono all’estero per ottenere le cure per i loro pazienti (24);

raccogliere e fornire informazioni sull’assistenza transfrontaliera, in particolare sulla qualità, la sicurezza, la riservatezza e la continuità dell’assistenza, sui diritti dei pazienti e sulle questioni legate agli obblighi e alla responsabilità;

individuare, analizzare e sostenere i progetti pilota sui centri di riferimento basandosi sugli orientamenti, sui criteri e sui settori stabiliti dal gruppo di lavoro sui centri di riferimento del gruppo ad alto livello;

sostenere la rete comunitaria per la valutazione delle tecnologie sanitarie;

scambiare informazioni sul valore terapeutico aggiunto dei nuovi medicinali ed elaborare un modello di classificazione ottimale dei medicinali e delle tecnologie mediche in ordine di priorità, che preveda la creazione di una banca dati europea (25). Potenziare l’informazione sui medicinali orfani (prescrizione, benefici, efficacia e prezzo) e il loro rapporto con le malattie rare (26);

valutare i nessi tra economia e sanità; investire nella sanità e negli effetti prodotti da un livello migliore di salute sulla crescita economica;

raccogliere e fornire informazioni sulle attività e sulle risorse dei servizi di base per consentire una maggiore comparabilità dei dati e per creare una base per la loro raccolta sistematica;

raccogliere e fornire informazioni sulle attività e sulle risorse dell’assistenza domiciliare e residenziale per consentire una maggiore comparabilità dei dati ed elaborarne delle serie temporali;

raccogliere e fornire informazioni sulle migliori pratiche in fatto di cure palliative.

2.2.   Reazione rapida e coordinata alle minacce sanitarie

Le attività in quest’ambito sono volte a sviluppare la capacità di predisporre piani d’intervento e di reagire rapidamente alle situazioni d’emergenza e alle minacce sanitarie. Le attività affiancheranno in particolare la cooperazione avviata nell’ambito della rete comunitaria delle malattie trasmissibili (27) e a titolo di altre normative comunitarie in materia di sanità pubblica, potendo anche integrare le attività del programma quadro comunitario di ricerca.

Da quando il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM) (3) è entrato in funzione nel corso del 2005, le attività inerenti alla valutazione dei rischi che prima beneficiavano di sovvenzioni a titolo del programma di sanità pubblica e che ora rientrano nella sfera di competenza del CEPCM (ad esempio la sorveglianza) non saranno più sovvenzionate mediante il presente invito. L’invito, che è stato elaborato di concerto con il CEPCM, intende invece promuovere attività di sostegno alla gestione dei rischi. La Commissione e il CEPCM vigileranno affinché non si abbiano attività ripetute.

Le attività finalizzate a contrastare la minaccia dell’immissione deliberata di agenti biologici saranno intraprese assieme alle attività in corso sulle malattie trasmissibili. Suddette attività e quelle sull'immissione deliberata di agenti chimici sono attualmente in fase di elaborazione sulla scorta delle conclusioni del Consiglio dei ministri della sanità tenutosi il 15 novembre 2001 e del relativo «Programma di cooperazione per la predisposizione e la reazione agli attacchi di agenti biologici e chimici» (sicurezza sanitaria) (28).

2.2.1.   Capacità d’intervento di fronte a una pandemia influenzale e a particolari minacce sanitarie [articolo 3, paragrafo 2, lettera a); allegato — punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.8]

Obiettivo di questa azione è sviluppare capacità e strategie affinché gli Stati membri, i paesi candidati, i paesi SEE/EFTA e la Comunità nel suo insieme possano affrontare particolari minacce sanitarie. Viene data massima priorità alla minaccia di una pandemia influenzale e alla prevenzione/gestione dell'influenza, così come alle strategie comuni di comunicazione e di capacità d’intervento in situazioni d’emergenza, alla messa a punto e alla condivisione di strumenti di qualità, all’informazione sulle ripercussioni di natura sanitaria e socioeconomica della pandemia e sulle relative contromisure, in coordinamento con le attività del programma quadro comunitario di ricerca (29). Altre priorità sono le seguenti:

minacce costituite da malattie non trasmissibili come quelle dovute ad agenti chimici e problemi ambientali, che richiedono un intervento rapido;

ulteriore sviluppo del sistema di allarme rapido per gli agenti chimici e proseguimento delle attività sulla tracciabilità in relazione al trasporto transfrontaliero di sostanze pericolose per la salute pubblica;

aspetti della gestione della malattie trasmissibili nella popolazione migrante e nelle questioni transfrontaliere;

analisi del rischio e della minaccia di malattie infettive emergenti, ivi compresi gli agenti patogeni zoonotici, a integrazione delle attività del CEPCM.

2.2.2.   Capacità d’intervento e risposta generiche (articolo 3, paragrafo 2, lettera a); allegato — punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4)

Le azioni in quest’ambito dovrebbero essere volte a migliorare la capacità d’intervento del settore sanitario in situazioni di crisi e ad incentivare la collaborazione intersettoriale (ad esempio, con la protezione civile, con il settore alimentare e veterinario) per garantire una risposta coerente. Le attività dovrebbero essere indirizzate in particolare alla gestione delle crisi e agli aspetti della comunicazione dei rischi. Ricoprono particolare interesse le attività che:

favoriscono l’esecuzione di piani d’intervento generale. Può trattarsi di mettere in collegamento vari ospedali per far fronte ad eventi che coinvolgono un alto numero di persone, di pianificare la gestione di incidenti con alto numero di ustionati, di creare piattaforme per la formazione e la comunicazione, di avviare iniziative relative alla gestione di crisi e alle attività d’intelligence in campo medico. Sono inoltre necessarie ulteriori azioni incentrate su tracciabilità, logistica e distribuzione, trasporti, effetti psicologici delle crisi e applicazione di nuovi mezzi diagnostici;

favoriscono la capacità di applicare congiuntamente la legge e attuare le misure adottate dalle autorità competenti in campo sanitario;

favoriscono le capacità necessarie per dare attuazione al regolamento sanitario internazionale adottato dall’Assemblea mondiale della sanità (30);

incentivano l’uso di strumenti innovativi di IT per l’analisi delle minacce sanitarie, quali i sistemi di informazione geografica (GIS), analisi spazio-temporali, nuovi sistemi di allarme rapido e di previsione, analisi e scambio automatizzati di dati diagnostici.

2.2.3.   Sicurezza sanitaria e strategie di controllo delle malattie trasmissibili [articolo 3, paragrafo 2, lettera a); allegato — punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.9]

Sono stati avviati vari progetti sui modelli d'immissione deliberata di agenti biologici e chimici e sulla relativa sorveglianza. Dato che non si dispone ancora di informazioni e conoscenze complete sulla revisione, sullo sviluppo e sulla valutazione delle politiche e dei piani d’intervento di fronte alle emergenze di sicurezza sanitaria, si appoggeranno proposte in questo ambito.

Per poter contrastare le malattie non trasmissibili è fondamentale predisporre strategie e strutture adeguate. Questa azione è intesa a promuovere attività che attuino le politiche e le strategie in materia di precauzione (quali vaccinazioni preventive o creazione di scorte) e di controllo/eradicazione delle malattie trasmissibili. Si sosterranno le azioni che promuovono la comunicazione con vari settori professionali (ad esempio, medici generici, farmacisti, veterinari e altri settori pertinenti diversi da quelli medici) e che favoriscono la cooperazione mediante piattaforme e reti. Altre priorità sono le seguenti:

attività che incentivano lo scambio delle migliori pratiche sulle strategie di vaccinazione e immunizzazione;

condivisione delle migliori pratiche sulle questioni relative alla sicurezza dei pazienti, in particolare la gestione e il controllo delle infezioni nosocomiali e la resistenza agli antimicrobici;

attività incentrate sul controllo degli effetti nocivi (di vaccini, agenti chimici, antivirali, altri medicinali e dispositivi medici), in collaborazione con l’Agenzia europea per i medicinali;

analisi della fattibilità riguardo alla costituzione di laboratori europei di riferimento nel settore della salute umana.

2.2.4.   Sicurezza del sangue, dei tessuti, delle cellule e degli organi [articolo 3, paragrafo 2, lettera a) — allegato — punti 2.6, 2.7]

Le attività che riguardano le sostanze d'origine umana sono volte a promuoverne la qualità, la sicurezza e la disponibilità in quantità sufficienti, non solo per contrastare la trasmissione di malattie ma anche per appoggiare (sancire) il loro uso terapeutico a beneficio dei pazienti.

L'entrata in vigore della legislazione sul sangue ha segnato un importante passo avanti (31)  (32). Vi è ora l’esigenza di insistere affinché venga garantito un pari riconoscimento delle ispezioni dei centri ematologici nei vari Stati membri mediante l'elaborazione e l'applicazione di criteri e norme concordati.

Visto che gli sforzi con cui si è cercato di pervenire a un uso ottimale del sangue non hanno dato i risultati sperati, occorre incentivare lo sviluppo di strumenti che promuovano pratiche corrette scientificamente fondate al fine di garantire un miglior uso terapeutico delle sostanze d'origine umana.

Nonostante l’adozione della direttiva sui tessuti e sulle cellule (33), non vi è pieno consenso a livello comunitario sulle specifiche relative alla loro denominazione ed uso terapeutico. Per favorire lo scambio di sostanze d’origine umana e per controllare la stato di salute dei donatori vivi, sono necessarie azioni che migliorino le misure e le procedure, quali una terminologia comune e la costituzione di registri  (14).

Occorre incentivare la donazione e l’impiego ottimale dei prodotti derivati dal sangue. Le azioni a questo riguardo dovrebbero essere volte a condividere le migliori pratiche e le informazioni sulla selezione dei donatori e sulla formazione per l'uso dei componenti ematici.

2.3.   Determinanti sanitari

I progetti e le azioni in questo settore sono destinati a sostenere e incentivare le politiche e le attività comunitarie in materia di determinanti sanitari, a sostenere le azioni volte all’introduzione e allo scambio di buone pratiche, a promuovere approcci multisettoriali e integrativi ai vari determinanti sanitari e a favorire e stimolare l'impegno dei paesi.

Nel 2006 verrà data priorità ai progetti che:

creano nessi tra azioni e priorità politiche: le proposte di progetti dovrebbero ispirarsi alle politiche e alle strategie comunitarie in materia di sanità pubblica, in particolare quelle relative ad alcool, alimentazione e attività fisica. Particolare rilievo verrà dato ai progetti che abbordano il tema delle disuguaglianze in campo sanitario e dei determinanti socioeconomici di portata più generale;

si rivolgono ai bambini e ai giovani, quale gruppo specifico a cui destinare interventi di sanità pubblica, nell'ambito di una serie di determinanti sanitari. Progetti di questo tipo, incentrati sugli anni in cui le persone formano il proprio stile di vita, abbordano sia i fattori e i periodi di rischio, sia i fattori protettivi che influenzano lo stile di vita e il comportamento.

Le priorità individuate per il 2006 sono le seguenti:

2.3.1.   Sostenere strategie comunitarie fondamentali sulle sostanze che generano dipendenza

(1)

Per contribuire al proseguimento dell’attività sul tabacco, le proposte di progetto dovrebbero:

rilevare, valutare e divulgare gli ultimi sviluppi e le migliori pratiche in materia di lotta contro il tabagismo negli Stati membri, rivolgendosi in particolare ai giovani e alle donne, abbordando le strategie di comunicazione per la prevenzione e l’abbandono del tabagismo e considerando i fattori socioeconomici;

proporre attività di prevenzione e abbandono del tabagismo e metterle in rete, con particolare attenzione agli approcci innovativi per denormalizzare il fumo e ridurre l’esposizione allo stesso;

altre attività che mettano in atto quanto prescritto dalla Convenzione quadro sul controllo del tabacco (34), come il lavoro sugli ingredienti del tabacco o la sorveglianza del traffico illecito dei prodotti del tabacco.

(2)

Per quanto riguarda l'alcool, le attività si dovranno ricollegare all’approccio strategico generale volto a ridurre i danni derivati dal consumo di alcool. Sarà prioritario appoggiare la creazione di reti che raggruppino e coordinino un’ampia serie di attività nei settori della ricerca, dell'informazione, della tutela dei consumatori, dei trasporti, delle comunicazioni commerciali e altre questioni legate al mercato interno, attingendo alle esperienze a livello nazionale. Potrebbero essere contemplati i seguenti aspetti:

rilevamento e monitoraggio delle esperienze realizzate nei vari paesi;

valutazione dell’impatto economico e sanitario delle varie opzioni strategiche;

rafforzamento della capacità di dare un’efficace attuazione ai programmi e alle politiche.

(3)

Per quanto concerne le droghe, in linea con la strategia dell’Unione europea in materia di droga (35) il piano d'azione (36) e la raccomandazione del Consiglio sulla droga (37), sarà data priorità alle proposte che abbordano i seguenti temi:

riduzione del danno rispetto alle tendenze emergenti legate al consumo di sostanze psicoattive, in particolare ecstasy, cocaina/crack e cannabis;

elaborazione o perfezionamento e applicazione di programmi comuni per la prevenzione tra servizi pubblici, istituti d’istruzione e ONG pertinenti, destinati in particolare ai gruppi socialmente svantaggiati;

inventario delle buone pratiche in materia di cura della tossicodipendenza ed effetti del trattamento, che contempli anche il reinserimento, ad affiancare le azioni previste nel piano d’azione.

2.3.2.   Approcci integrativi in materia di stili di vita e di salute sessuale e riproduttiva

(1)

Per quanto concerne l'alimentazione e l’attività fisica, sarà necessario individuare buone pratiche e costituire reti (14) in relazione ai seguenti aspetti:

buone pratiche nei menu scolastici e nei programmi di educazione alimentare;

valutare e fornire sostegno in via sperimentale a iniziative che, prevedendo la collaborazione tra più parti, sono intese a promuovere uno stile di vita sano all’interno delle collettività e sono specificamente concepite per gruppi vulnerabili, in particolare i bambini;

efficacia dei programmi educativi e delle campagne d’informazione realizzati dal settore alimentare, dai rivenditori, dalle organizzazioni dei consumatori ecc., volti a promuovere abitudini alimentari sane;

studio degli interventi che si sono dimostrati efficaci nel produrre cambiamenti nel comportamento dei consumatori, per quanto attiene alla scelta degli alimenti e all'attività fisica;

buone pratiche in campo architettonico e urbanistico, che incentivano l'attività fisica e stili di vita sani.

(2)

L’attività sulla salute sessuale e riproduttiva verterà sullo sviluppo di strategie innovative che promuovano una sessualità sicura e che facciano fronte all'aumento di comportamenti a rischio tra i giovani;

(3)

le azioni in materia di HIV/AIDS si manterranno in linea con le strategie generali (38)  (39) e consisteranno nello sviluppo di strategie e migliori pratiche, nel campo della sanità pubblica, sui seguenti aspetti:

prevenzione dell’HIV/AIDS nei gruppi ad alto rischio, in particolare nelle carceri;

sensibilizzazione costante sulla necessità di prevenzione nei gruppi a basso rischio e nella popolazione in generale;

creazione di un pacchetto globale di servizi con norme e modelli di determinazione dei costi.

(4)

Nell'ambito della salute mentale si sosterranno le seguenti azioni:

preparazione e applicazione delle migliori pratiche intersettoriali per promuovere la salute mentale e prevenire la malattia mentale nell'ambito di gruppi vulnerabili, quali le vittime di catastrofi naturali e di altro genere, bambini, adolescenti e persone emarginate (14);

individuazione e divulgazione delle migliori pratiche per migliorare la tutela dei diritti umani, la dignità e lo stato di salute generale delle persone affette da malattia mentale, disabilità mentale o dipendenza ricoverate presso istituti di cura o istituti assistenziali (14);

costituzione, a livello comunitario, di una rete di esperti in trattamento dello stress post-traumatico nelle vittime di catastrofi naturali e di altro genere, al fine di aumentare le capacità d’intervento in quest’ambito, nonché di organizzare e potenziare i servizi di salute mentale degli enti provinciali e locali che si trovano a far fronte a situazioni di questo tipo. Le informazioni dovrebbero essere fornite sotto forma di sintesi delle pratiche adottate.

2.3.3.   Azioni in materia di sanità pubblica volte ad abbordare determinanti sanitari di portata più generale

(1)

L’attività in tema di fattori sociali quali determinanti sanitari si svolgerà mediante azioni che elaborano politiche, approcci innovativi e valutazioni intese a:

individuare e valutare l’efficacia delle strategie globali per abbordare le disuguaglianze in campo sanitario — tenendo conto della dimensione socioeconomica — a livello nazionale e subnazionale;

individuare, valutare e divulgare buone pratiche su come dare rilievo ai determinanti sociali nelle strategie che abbordano determinanti quali l'alimentazione, l’attività fisica, il tabagismo, le droghe e l’alcool nelle politiche per l’alloggio, sviluppo urbano e sanità, nel garantire l'accesso ai servizi sanitari sociali e nel promuovere stili di vita sani;

buone pratiche per migliorare l’accesso, la qualità e l’adeguatezza dei servizi sanitari e sociali per migranti, immigrati e minoranze;

analisi economica intesa a quantificare i costi e i benefici derivanti dalla lotta contro le disuguaglianze in campo sanitario.

(2)

In linea con il piano d’azione per l’ambiente e la salute (40), l’attività sui determinanti ambientali si concentrerà sullo sviluppo di reti e buone pratiche relative a:

azioni e attività nell'ambito della sanità pubblica che abbordino la questione della qualità dell'aria negli ambienti chiusi, tenendo conto degli effetti combinati prodotti dai materiali da costruzione, dalle sostanze chimiche per uso domestico, dalla combustione e dal fumo passivo;

azioni e attività nell'ambito della sanità pubblica che abbordino il tema dei rumori molesti;

integrazione delle tematiche sanitarie e ambientali nei programmi di formazione e d’aggiornamento dei professionisti del settore sanitario;

elaborazione e divulgazione delle migliori pratiche di comunicazione dei rischi e di sensibilizzazione in materia di questioni ambientali e sanitarie.

2.3.4.   Prevenzione delle malattie e delle lesioni

(1)

Sarà dato sostegno, sulla base dei lavori già realizzati, all’elaborazione di orientamenti e raccomandazioni di buone pratiche per quanto riguarda le principali patologie che interessano la sanità pubblica, quali le malattie cardiovascolari, i tumori, il diabete e le malattie respiratorie;

(2)

sarà dato sostegno allo scambio di buone pratiche in materia di sicurezza dei bambini tra gli Stati membri, i paesi SEE e i paesi candidati e si sosterrà la promozione di questo tema mediante una conferenza a livello europeo; verrà riservata un’attenzione particolare al problema della violenza fisica e alla comunicazione dei rischi, mediante l’organizzazione di attività pratiche sulla prevenzione delle lesioni.

2.3.5.   Sviluppo delle capacità

(1)

Si darà priorità alla promozione della cooperazione tra gli istituti d’insegnamento per quanto riguarda il contenuto di corsi e moduli di formazione comuni a livello europeo in settori fondamentali della sanità pubblica. Sarà inoltre ritenuta prioritaria la messa a punto di programmi di formazione personalizzati da destinare al personale sanitario e ad altri professionisti che operano nei servizi preposti all’assistenza a persone affette da HIV/AIDS o particolarmente a rischio di contrarre l’HIV/AIDS (come consumatori di droga per via endovenosa e migranti);

(2)

Occorrerà senz’altro sostenere, a breve termine, lo sviluppo delle capacità di determinate reti europee in materia di sanità pubblica che rivestono grande rilievo per questo settore e che apportano un notevole valore aggiunto europeo in quanto colmano specifiche carenze geografiche o di sviluppo. Si presterà particolare attenzione allo sviluppo delle capacità delle organizzazioni non governative che operano nel campo dell'HIV/AIDS affinché contribuiscano al sostegno dei pazienti sottoposti a terapia antiretrovirale, facendo sì che la seguano con continuità.


(1)  Decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (GU L 271 del 9.10.2002).

(2)  Cfr. http://europa.eu.int/comm/health/ph_projects/project_en.htm

(3)  Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).

(4)  http://www.diabeteskonferenz.at/

(5)  http://europa.eu.int/comm/health/ph_international/int_organisations/who_en.htm

(6)  Decisione 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 1).

(7)  Importo indicativo, vincolato all'approvazione dell'Autorità di bilancio.

(8)  Importo indicativo: si tratta di una cifra massima, che dipende dall'effettivo ammontare dei contributi versati dai paesi candidati.

(9)  Ciascuna parte può variare fino a un massimo del 20 %.

(10)  Decisione C(2005) 29 della Commissione, del 14 gennaio 2005, che adotta il programma di lavoro per il 2005 per l'attuazione del programma d'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (2003-2008) e include il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni e i principi e i criteri generali per la selezione e il finanziamento delle azioni a titolo del programma «Sanità pubblica» [testo in italiano non disponibile].

(11)  Decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un’agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell’azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73).

(12)  Decisione 2004/210/CE della Commissione, del 3 marzo 2004, che istituisce comitati scientifici nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente (GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45).

(13)  Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002 (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1).

(14)  Si veda anche il Sesto programma-quadro per il sostegno scientifico alle politiche, quinto invito, SSP-5A, settori 2.1 & 2.2.

Cfr: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6ActivityCallsPage&ID_ACTIVITY=500

(15)  Decisione 2002/834/CE del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1).

(16)  Il sito del CORDIS contiene il link verso la priorità 1 del Sesto programma-quadro: http://www.cordis.lu/lifescihealth/ssp.htm

(17)  Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo «Il piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010» [SEC(2004) 729] — COM(2004) 416 vol. I def.

(18)  Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1).

(19)  Ci si riferisce qui alle malattie mentali, alla salute orale, all’asma e alle malattie respiratorie croniche ostruttive, alle malattie muscoloscheletriche (in particolare l’osteoporosi, le patologie d’origine artritica e reumatica) e cardiovascolari.

(20)  Tra questi rientrano le attività relative all'inventario delle fonti e alla definizione di indicatori, secondo la strategia ECHI, per le seguenti malattie: malattie ematologiche (compresa l’emofilia), disturbi immunitari, allergie, tranne l'asma, malattie genito-urinarie, renali, gastrointestinali ed endocrine, affezioni dell’orecchio, del naso, della gola, disturbi della vista e malattie dermatologiche, nonché malattie legate a fattori ambientali.

(21)  Tra queste malattie rientrano quelle non ancora contemplate dai programmi di sanità pubblica, quali il morbo di Parkinson, la sclerosi multipla, l’epilessia, la sclerosi laterale amiotrofica, il disturbo da deficit d'attenzione e iperattività, il ritardo cognitivo e l’alterazione delle funzioni motorie, percettive, del linguaggio e socio-emotive. Vi rientrano anche l’ictus, le cefalee e il dolore cronico (ad esempio, la sindrome d’affaticamento cronico e la fibromialgia).

(22)  COM(2005) 484 del 14 ottobre 2005 — Libro verde: Migliorare la salute mentale della popolazione — Verso una strategia sulla salute mentale per l’Unione europea. Cfr.: http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_gp_it.pdf

(23)  Sistema elettronico delle impegnative, con rinvio dei pazienti da uno specialista all'altro, anche a livello transfrontaliero ().

(24)  Si rimanda alle ricerche attualmente in corso in tema di mobilità dei pazienti e di strategie di miglioramento della qualità. Cfr: http://www.iese.edu/en/events/Projects/Health/Home/Home.asp e http://www.marquis.be/Main/wp1114091605/wp1119867442

Si veda anche il Sesto programma quadro per il sostegno scientifico alle politiche, quinto invito, SSP-5A, settori 2.1 e 2.2. Cfr: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6ActivityCallsPage&ID_ACTIVITY=500

(25)  Si veda Technological Platform on Innovative Medicines (Piattaforma tecnologica per i medicinali innovativi). Cfr : http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.cfm?p=1_innomed

(26)  Tenendo conto delle azioni condotte nell'ambito del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani, e delle attività del comitato sui medicinali orfani dell’Agenzia europea per i medicinali.

(27)  Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1).

Decisione 2000/57/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(1999) 4016] (GU L 21 del 26.1.2000, pag. 32).

Decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(1999) 4015] (GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50).

Decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002, che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2002) 1043] (GU L 86 del 3.4.2002, pag. 44).

(28)  Cfr. http://europa.eu.int/comm/health/ph_threats/Bioterrorisme/bioterrorism01_en.pdf

(29)  Si veda anche il Sesto programma-quadro per il sostegno scientifico alle politiche, quinto invito, SSP-5B, INFLUENZA. Cfr: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6ActivityCallsPage&ID_ACTIVITY=500

(30)  Cfr. http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_3-en.pdf

(31)  Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (GU L 33 dell’8.2.2003, pag. 30).

(32)  Direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 25).

(33)  Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48).

(34)  Decisione 2004/513/CE del Consiglio, del 2 giugno 2004, relativa alla conclusione della convenzione quadro dell’OMS per la lotta contro il tabagismo (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 8).

(35)  Strategia dell’Unione europea in materia di droga (2005-2012). Cfr. http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/keydo_drug_en.htm

(36)  Piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga (2005-2008). Cfr. http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/keydo_drug_en.htm

(37)  Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2003, sulla prevenzione e la riduzione del danno per la salute causato da tossicodipendenza (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 31).

(38)  Coordinated approach to combat AIDS within the European Union and in its neighbourhood [Approccio coordinato per combattere l’AIDS nell’Unione europea e nei paesi limitrofi] http://europa.eu.int/comm/health/ph_threats/com/aids/docs/ev_20040916_rd01_en.pdf

(39)  Comunicazione della Commissione sulla lotta all’HIV/AIDS nell’Unione europea e nei paesi limitrofi (di prossima adozione).

(40)  Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo «Il piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010», COM(2004) 416 def. del 9 giugno 2004.

Allegato al piano di lavoro 2006

Rimborso spese di viaggio e soggiorno

I presenti orientamenti si applicano al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno:

del personale alle dipendenze del beneficiario di sovvenzioni (beneficiario principale e beneficiari associati) ed esperti invitati dal beneficiario a prendere parte ai gruppi di lavoro;

qualora tali costi siano esplicitamente previsti negli appalti di servizi.

(1)   Le indennità di soggiorno forfettarie coprono tutte le spese di soggiorno sostenute durante le missioni, incluse le spese per alberghi, ristoranti e trasporti locali (taxi e/o trasporti pubblici). Si applicano ad ogni giornata di missione trascorsa in un luogo distante almeno 100 km dalla normale sede di lavoro. Le indennità di soggiorno variano a seconda del paese in cui si svolge la missione. Gli importi giornalieri corrispondono alla somma dell'indennità giornaliera e del prezzo massimo per l'albergo, come previsto nella decisione C(2004) 1313 (1) della Commissione come successivamente modificata.

(2)   Le missioni in paesi terzi, paesi aderenti e candidati e paesi EFTA/SEE devono essere autorizzate preventivamente dai servizi della Commissione. Tale autorizzazione terrà conto degli obiettivi della missione, dei costi e della motivazione.

(3)   Le spese di viaggio sono rimborsabili alle seguenti condizioni:

viaggio effettuato utilizzando la via più diretta e più economica;

distanza di almeno 100 km tra il luogo della riunione e la normale sede di lavoro;

in treno: biglietto di prima classe;

in aereo: classe economica, tranne nel caso in cui sia possibile acquistare un biglietto meno costoso (ad esempio, Apex); il trasporto aereo è consentito soltanto per i viaggi di andata e ritorno superiori a 800 km;

in automobile: rimborsato sulla base dell'equivalente biglietto ferroviario di prima classe.


(1)  Decisione C(2004) 1313 della Commissione del 7 aprile 2004: disposizioni generali d’esecuzione che adottano la guida delle missioni per i funzionari e gli agenti della Commissione europea [testo non disponibile in italiano].


14.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2006

recante alcune misure provvisorie di protezione per casi sospetti di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in Italia

[notificata con il numero C(2006) 491]

(Il testo in lingua slovena è il solo facente fede)

(2006/90/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (3), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Vi è un rischio che l’agente della malattia si diffonda dagli uccelli selvatici a quelli domestici, in particolare il pollame, e da uno Stato membro agli altri e ai paesi terzi per il tramite del commercio internazionale di uccelli vivi o di prodotti da essi derivati.

(2)

L’Italia ha notificato alla Commissione l’isolamento di un virus H5 dell’influenza aviaria in un caso clinico negli uccelli selvatici. In attesa della determinazione del tipo di neuroaminidasi (N) e dell’indice di patogenicità, il quadro clinico e le circostanze epidemiologiche danno adito al sospetto che si tratti di influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1.

(3)

L’Italia ha posto in atto senza indugio alcuni provvedimenti di cui alla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (4).

(4)

In considerazione del rischio patogeno occorre adottare misure provvisorie di protezione per affrontare i rischi particolari in diverse aree.

(5)

Per motivi di coerenza è opportuno applicare, ai fini della presente decisione, alcune definizioni di cui alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (5), alla direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (6), al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (7), al regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (8).

(6)

Occorre stabilire delle zone di protezione e sorveglianza attorno al luogo in cui la malattia è stata rilevata negli uccelli selvatici. Dette zone dovrebbero essere limitate a quanto necessario per prevenire l’introduzione del virus negli allevamenti avicoli commerciali e non commerciali.

(7)

È opportuno controllare e limitare i movimenti, in particolare, di volatili vivi e uova da cova, permettendo però l’invio controllato di tali volatili e dei prodotti derivati dalle zone suddette nel rispetto di determinate condizioni.

(8)

Le misure di cui alla decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle aree particolarmente a rischio (9) dovrebbero applicarsi alle zone di protezione e sorveglianza indipendentemente dal livello di rischio attribuito all’area in cui l’influenza aviaria ad alta patogenicità è sospettata o confermata per quanto riguarda gli uccelli selvatici.

(9)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (10) autorizza l’immissione sul mercato di una serie di sottoprodotti di origine animale, come la gelatina per uso tecnico, materiali per uso farmaceutico e altri, originari di aree della Comunità sottoposte a restrizioni di polizia sanitaria poiché tali prodotti sono considerati sicuri date le condizioni specifiche di produzione, trattamento e utilizzazione che disattivano in modo efficace gli eventuali agenti patogeni o prevengono il contatto con animali ad essi sensibili. È quindi appropriato consentire il trasporto dalle zone di protezione di strame usato o concime non trattato affinché sia trattato conformemente al regolamento, nonché dei sottoprodotti di origine animale conformi alle condizioni ivi stabilite.

(10)

La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (11), prevede organismi, istituti e centri riconosciuti, nonché un modello di certificato sanitario che deve accompagnare gli animali o i loro gameti nel trasporto tra tali strutture riconosciute nei diversi Stati membri. Si dovrebbe prevedere una deroga alle restrizioni sul trasporto per i volatili provenienti da organismi, istituti e centri riconosciuti in conformità della direttiva, o ad essi diretti.

(11)

Il trasporto delle uova da cova dalle zone di protezione dovrebbe essere consentito a determinate condizioni. In particolare, l’invio di uova da cova ad altri paesi può essere consentito fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla direttiva 2005/94/CE. In tali casi, i certificati di polizia sanitaria previsti dalla direttiva 90/539/CEE dovrebbero contenere un riferimento alla presente decisione.

(12)

L’invio dalle zone di protezione di carne, carne macinata e preparati e prodotti a base di carne dovrebbe essere consentito a determinate condizioni, in particolare per quanto riguarda il rispetto di alcune norme di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (12).

(13)

La direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (13) stabilisce un elenco dei trattamenti atti a rendere sicure le carni provenienti da aree soggette a restrizioni, e prevede la possibilità di istituire una speciale bollatura sanitaria e un contrassegno sanitario per le carni di cui non è autorizzata l’immissione sul mercato in ragione di considerazioni di polizia sanitaria. È opportuno consentire l’invio dalle zone di protezione di carni recanti la bollatura sanitaria prevista dalla suddetta direttiva, e di prodotti a base di carne sottoposti al trattamento ivi indicato.

(14)

In attesa che si riunisca il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la Commissione dovrebbe adottare misure provvisorie di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione saranno riesaminate alla prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

1.   La presente decisione stabilisce alcune misure provvisorie di protezione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in Slovenia provocata dal virus dell’influenza A del sottotipo H5 di cui sia sospettata l’appartenenza al tipo di neuroaminidasi N1, al fine di prevenire la diffusione dell’influenza aviaria dagli uccelli selvatici al pollame e ad altri volatili in cattività, nonché la contaminazione dei prodotti da loro derivati.

2.   Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2005/94/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

«uova da cova»: le uova definite all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE;

b)

«selvaggina da penna selvatica»: la selvaggina di cui al punto 1.5, secondo trattino e al punto 1.7 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;

c)

«altri volatili in cattività»: i volatili di cui all’articolo 2, punto 6, della direttiva 2005/94/CE, compresi:

i)

gli animali da compagnia delle specie di volatili di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 998/2003,

ii)

i volatili destinati a zoo, circhi, parchi di divertimenti e laboratori di sperimentazione.

Articolo 2

Istituzione di zone di protezione e di sorveglianza

1.   L’Italia istituisce attorno all’area in cui è confermata la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità causata dal virus dell’influenza A del sottotipo H5 negli uccelli selvatici ed è sospettato o confermato il tipo di neuroaminidasi N1:

a)

una zona di protezione del raggio di almeno tre chilometri,

b)

una zona di sorveglianza del raggio di almeno dieci chilometri, compresa la zona di protezione.

2.   L’istituzione delle zone di protezione e sorveglianza di cui al paragrafo 1 tiene conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l’influenza aviaria, nonché delle strutture di monitoraggio disponibili.

3.   Se le zone di protezione o sorveglianza si estendono al territorio di altri Stati membri, l’Italia collabora con le autorità di tali Stati membri ai fini dell’istituzione delle zone stesse.

4.   L’Italia comunica alla Commissione e agli altri Stati membri i dati delle zone di protezione e sorveglianza istituite a norma del presente articolo.

Articolo 3

Misure nella zona di protezione

1.   L’Italia provvede affinché nella zona di protezione siano applicate almeno le misure seguenti:

a)

individuazione di tutte le aziende presenti nella zona;

b)

visite periodiche documentate a tutte le aziende commerciali, con un esame clinico del pollame comprendente, se necessario, la raccolta di campioni per le analisi di laboratorio;

c)

attuazione di opportune misure di biosicurezza presso l’allevamento, compresa la disinfezione alle entrate e alle uscite dall’azienda, la sistemazione o la chiusura del pollame in luoghi in cui possa essere evitato il contatto diretto o indiretto con altro pollame e altri volatili in cattività;

d)

attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE;

e)

controllo del movimento dei prodotti derivati dal pollame in conformità dell’articolo 9;

f)

monitoraggio attivo della malattia nella popolazione degli uccelli selvatici, in particolare quelli acquatici, se necessario con la collaborazione dei cacciatori e dei bird-watcher, specificamente istruiti sulle misure atte a proteggersi dall’infezione col virus e a prevenire la diffusione del virus fra gli animali ad esso sensibili;

g)

campagne di sensibilizzazione riguardo alla malattia tra i proprietari dei volatili, i cacciatori e i bird-watcher.

2.   L’Italia provvede affinché nella zona di protezione siano vietati:

a)

la rimozione di pollame e altri volatili in cattività dall’azienda in cui sono tenuti;

b)

la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni;

c)

il trasporto di pollame e altri volatili in cattività attraverso la zona, escluso il transito sulle principali strade e ferrovie e il trasporto verso la macellazione immediata;

d)

l’invio dalla zona di uova da cova;

e)

l’invio dalla zona di carne fresca o macinata, preparati e prodotti a base di carne di pollame e altri volatili in cattività, nonché di selvaggina da penna selvatica;

f)

il trasporto o lo spargimento al di fuori della zona di strame usato o concime non trattato proveniente da aziende dell’area, ad eccezione del trasporto per la lavorazione a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002;

g)

la caccia di uccelli selvatici.

Articolo 4

Misure nella zona di sorveglianza

1.   L’Italia provvede affinché nella zona di sorveglianza siano applicate almeno le misure seguenti:

a)

individuazione di tutte le aziende presenti nella zona;

b)

attuazione di opportune misure di biosicurezza presso l’allevamento, compreso l’uso dei mezzi appropriati di disinfezione alle entrate e alle uscite dall’azienda;

c)

attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE;

d)

controllo del movimento del pollame e degli altri volatili in cattività, nonché delle uova da cova, all’interno della zona.

2.   L’Italia provvede affinché nella zona di sorveglianza siano vietati:

a)

il movimento di pollame e altri volatili in cattività al di fuori della zona per i primi 15 giorni successivi all’istituzione della zona stessa;

b)

la concentrazione di pollame e altri volatili per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni;

c)

la caccia di uccelli selvatici.

Articolo 5

Durata delle misure

Se è confermato che il tipo di neuroaminidasi è diverso da N1, le misure di cui agli articoli 3 e 4 sono abrogate.

Se la presenza di un virus dell’influenza A sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici è confermata, le misure di cui agli articoli 3 e 4 si applicano per tutto il tempo necessario, tenendo conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l’influenza aviaria, per almeno 21 giorni nel caso della zona di protezione e 30 giorni nel caso della zona di sorveglianza a partire dalla data in cui è stato isolato un virus dell’influenza aviaria H5 raccolto da un caso clinico negli uccelli selvatici.

Articolo 6

Deroghe per gli uccelli vivi e i pulcini di un giorno

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), l’Italia può autorizzare il trasporto di pollastre mature per la deposizione e tacchini da ingrasso verso le aziende poste sotto controllo ufficiale site nella zona di protezione o di sorveglianza.

2.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) o all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), l’Italia può autorizzare il trasporto di:

a)

pollame destinato a macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello sito nella zona di protezione o di sorveglianza o, se ciò risulta impossibile, verso un macello designato dall’autorità competente e sito al di fuori della zona;

b)

pulcini di un giorno dalla zona di protezione verso aziende poste sotto controllo ufficiale sul territorio dell’Italia nelle quali non vi siano altro pollame o volatili in cattività, eccezion fatta per i volatili da compagnia di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto i), separati dal pollame;

c)

pulcini di un giorno dalla zona di sorveglianza alle aziende poste sotto controllo ufficiale sul territorio dell’Italia;

d)

pollastre mature per la deposizione e tacchini da ingrasso dalla zona di sorveglianza verso le aziende poste sotto controllo ufficiale sul territorio dell’Italia;

e)

volatili da compagnia di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto i), verso locali posti sul territorio dell’Italia in cui non si tenga pollame, se l’invio è costituito al massimo da cinque volatili in gabbia, indipendentemente dalle norme nazionali di cui all’articolo 1, terzo comma, della direttiva 92/65/CEE;

f)

volatili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto ii), provenienti da organismi, istituti e centri riconosciuti in conformità dell’articolo 13 della direttiva 92/65/CEE, o ad essi diretti.

Articolo 7

Deroghe per le uova da cova

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), l’Italia può autorizzare:

a)

il trasporto di uova da cova dalla zona di protezione verso un centro d’incubazione designato sul territorio dell’Italia;

b)

l’invio di uova da cova dalla zona di protezione verso centri d’incubazione situati al di fuori del territorio dell’Italia, purché:

i)

le uova da cova siano state raccolte da gruppi di animali:

non sospettati di infezione col virus dell’influenza aviaria,

risultati negativi a un’indagine sierologica dell’influenza aviaria atta a rivelare una prevalenza del 5 % con un’affidabilità non inferiore al 95 %;

ii)

siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d) della direttiva 2005/94/CE.

2.   I certificati di polizia sanitaria di cui al modello 1 dell’allegato IV alla direttiva 90/539/CEE del Consiglio che accompagnano le partite di uova da cova di cui al paragrafo 1, lettera b), inviate verso altri Stati membri recano la dicitura:

«Le condizioni zoosanitarie della presente partita sono conformi alla decisione 2006/90/CE della Commissione»

Articolo 8

Deroghe per carne, carne macinata e preparati e prodotti a base di carne

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), l’Italia può autorizzare l’invio dalla zona di protezione di:

a)

carne fresca di pollame, inclusa la carne di ratiti, proveniente dall’interno o dall’esterno della zona, prodotta in conformità dell’allegato II e delle sezioni II e III dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformità delle sezioni I, II, III e dei capitoli V e VII della sezione IV dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004;

b)

carne macinata e preparati e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera a) prodotti in conformità delle sezioni V e VI dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004;

c)

carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dalla zona, se tale carne è contrassegnata dalla bollatura sanitaria di cui all’allegato II della direttiva 2002/99/CE e destinata al trasporto verso uno stabilimento per essere sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente all’allegato III di tale direttiva;

d)

prodotti a base di carne ottenuti da carne di selvaggina da penna selvatica sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente all’allegato III della direttiva 2002/99/CE;

e)

carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dall’esterno della zona di protezione, prodotta in stabilimenti all’interno della zona stessa in conformità della sezione IV dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformità del capo VIII della sezione IV dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004;

f)

carne macinata e preparati e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera e) prodotti in stabilimenti situati nella zona di protezione in conformità delle sezioni V e VI dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004.

2.   L’Italia provvede affinché i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere e) ed f) siano accompagnati da un documento commerciale contenente la seguente dichiarazione:

«Le condizioni zoosanitarie della presente partita sono conformi alla decisione 2006/90/CE della Commissione»

Articolo 9

Condizioni per i sottoprodotti di origine animale

1.   In conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), l’Italia può autorizzare l’invio di:

a)

sottoprodotti di origine animale che soddisfano le condizioni stabilite ai capitoli II(A), III(B), IV(A), VI(A e B), VII(A), VIII(A), IX(A) e X(A) dell’allegato VII, e ai capitoli II(B) e III(II)(A) dell’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002;

b)

piume o parti di piume non trasformate conformemente al capitolo VIII (A) (1) (a) dell’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002, ricavate da pollame proveniente dall’esterno della zona di protezione;

c)

piume e parti di piume di pollame trasformate che siano state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati ad assicurare l’eliminazione degli agenti patogeni;

d)

prodotti ricavati da pollame o altri volatili in cattività che, conformemente alla legislazione comunitaria, non sono soggetti a condizioni di polizia sanitaria né a divieti o restrizioni d’ordine zoosanitario, compresi i prodotti di cui al capitolo VII (A) (1) (a) dell’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002.

2.   L’Italia provvede affinché i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), siano accompagnati da un documento commerciale in conformità del capitolo X dell’allegato II al regolamento (CE) n. 1774/2002 recante, al punto 6.1 del documento, la dichiarazione che tali prodotti sono stati trattati con getto di vapore o con un altro metodo atto ad assicurare che non rimangono agenti patogeni.

Il documento commerciale suddetto non è richiesto per le piume ornamentali trasformate, le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.

Articolo 10

Condizioni per i movimenti

1.   Laddove il movimento degli animali o loro prodotti di cui alla presente decisione sia autorizzato in forza degli articoli da 6 a 9, devono essere adottate tutte le misure di biosicurezza appropriate per evitare il diffondersi dell’influenza aviaria.

2.   Laddove la spedizione, il movimento o il trasporto dei prodotti di cui al paragrafo 1 siano autorizzati in forza degli articoli 7, 8 e 9, essi devono essere ottenuti, manipolati, trattati, immagazzinati e trasportati separatamente da altri prodotti che soddisfano tutti i requisiti di polizia sanitaria ai fini del commercio, dell’immissione sul mercato o dell’esportazione verso paesi terzi.

Articolo 11

Rispetto delle norme

L’Italia adotta immediatamente e pubblica le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 12

Destinatario

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 18/2006 della Commissione (GU L 4 del 7.1.2006, pag. 3).

(4)  GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(5)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(6)  GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(7)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(8)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 18/2006 della Commissione (GU L 4 del 7.1.2006, pag. 3).

(9)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/855/CE (GU L 316 del 2.12.2005, pag. 21).

(10)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).

(11)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321).

(12)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(13)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.


14.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2006

recante alcune misure provvisorie di protezione per casi sospetti di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in Slovenia

[notificata con il numero C(2006) 492]

(Il testo in lingua slovena è il solo facente fede)

(2006/91/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (3), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Vi è un rischio che l’agente della malattia si diffonda dagli uccelli selvatici a quelli domestici, in particolare il pollame, e da uno Stato membro agli altri e ai paesi terzi per il tramite del commercio internazionale di uccelli vivi o di prodotti da essi derivati.

(2)

La Slovenia ha notificato alla Commissione l’isolamento di un virus H5 dell’influenza aviaria in un caso clinico negli uccelli selvatici. In attesa della determinazione del tipo di neuroaminidasi (N) e dell’indice di patogenicità, il quadro clinico e le circostanze epidemiologiche danno adito al sospetto che si tratti di influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1.

(3)

La Slovenia ha posto in atto senza indugio alcuni provvedimenti di cui alla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (4).

(4)

In considerazione del rischio patogeno occorre adottare misure provvisorie di protezione per affrontare i rischi particolari in diverse aree.

(5)

Per motivi di coerenza è opportuno applicare, ai fini della presente decisione, alcune definizioni di cui alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (5), alla direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (6), al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (7), al regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (8).

(6)

Occorre stabilire delle zone di protezione e sorveglianza attorno al luogo in cui la malattia è stata rilevata negli uccelli selvatici. Dette zone dovrebbero essere limitate a quanto necessario per prevenire l’introduzione del virus negli allevamenti avicoli commerciali e non commerciali.

(7)

È opportuno controllare e limitare i movimenti, in particolare, di volatili vivi e uova da cova, permettendo però l’invio controllato di tali volatili e dei prodotti derivati dalle zone suddette nel rispetto di determinate condizioni.

(8)

Le misure di cui alla decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle aree particolarmente a rischio (9) dovrebbero applicarsi alle zone di protezione e sorveglianza indipendentemente dal livello di rischio attribuito all’area in cui l’influenza aviaria ad alta patogenicità è sospettata o confermata per quanto riguarda gli uccelli selvatici.

(9)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (10) autorizza l’immissione sul mercato di una serie di sottoprodotti di origine animale, come la gelatina per uso tecnico, materiali per uso farmaceutico e altri, originari di aree della Comunità sottoposte a restrizioni di polizia sanitaria poiché tali prodotti sono considerati sicuri date le condizioni specifiche di produzione, trattamento e utilizzazione che disattivano in modo efficace gli eventuali agenti patogeni o prevengono il contatto con animali ad essi sensibili. È quindi appropriato consentire il trasporto dalle zone di protezione di strame usato o concime non trattato affinché sia trattato conformemente al regolamento, nonché dei sottoprodotti di origine animale conformi alle condizioni ivi stabilite.

(10)

La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (11), prevede organismi, istituti e centri riconosciuti, nonché un modello di certificato sanitario che deve accompagnare gli animali o i loro gameti nel trasporto tra tali strutture riconosciute nei diversi Stati membri. Si dovrebbe prevedere una deroga alle restrizioni sul trasporto per i volatili provenienti da organismi, istituti e centri riconosciuti in conformità della direttiva, o ad essi diretti.

(11)

Il trasporto delle uova da cova dalle zone di protezione dovrebbe essere consentito a determinate condizioni. In particolare, l’invio di uova da cova ad altri paesi può essere consentito fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla direttiva 2005/94/CE. In tali casi, i certificati di polizia sanitaria previsti dalla direttiva 90/539/CEE dovrebbero contenere un riferimento alla presente decisione.

(12)

L’invio dalle zone di protezione di carne, carne macinata e preparati e prodotti a base di carne dovrebbe essere consentito a determinate condizioni, in particolare per quanto riguarda il rispetto di alcune norme di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (12).

(13)

La direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (13) stabilisce un elenco dei trattamenti atti a rendere sicure le carni provenienti da aree soggette a restrizioni, e prevede la possibilità di istituire una speciale bollatura sanitaria e un contrassegno sanitario per le carni di cui non è autorizzata l’immissione sul mercato in ragione di considerazioni di polizia sanitaria. È opportuno consentire l’invio dalle zone di protezione di carni recanti la bollatura sanitaria prevista dalla suddetta direttiva, e di prodotti a base di carne sottoposti al trattamento ivi indicato.

(14)

In attesa che si riunisca il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la Commissione dovrebbe adottare misure provvisorie di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione saranno riesaminate alla prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

1.   La presente decisione stabilisce alcune misure provvisorie di protezione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in Slovenia provocata dal virus dell’influenza A del sottotipo H5 di cui sia sospettata l’appartenenza al tipo di neuroaminidasi N1, al fine di prevenire la diffusione dell’influenza aviaria dagli uccelli selvatici al pollame e ad altri volatili in cattività, nonché la contaminazione dei prodotti da loro derivati.

2.   Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2005/94/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

«uova da cova»: le uova definite all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE;

b)

«selvaggina da penna selvatica»: la selvaggina di cui al punto 1.5, secondo trattino e al punto 1.7 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;

c)

«altri volatili in cattività»: i volatili di cui all’articolo 2, punto 6, della direttiva 2005/94/CE, compresi:

i)

gli animali da compagnia delle specie di volatili di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 998/2003,

ii)

i volatili destinati a zoo, circhi, parchi di divertimenti e laboratori di sperimentazione.

Articolo 2

Istituzione di zone di protezione e di sorveglianza

1.   La Slovenia istituisce attorno all’area in cui è confermata la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità causata dal virus dell’influenza A del sottotipo H5 negli uccelli selvatici ed è sospettato o confermato il tipo di neuroaminidasi N1:

a)

una zona di protezione del raggio di almeno tre chilometri,

b)

una zona di sorveglianza del raggio di almeno dieci chilometri, compresa la zona di protezione.

2.   L’istituzione delle zone di protezione e sorveglianza di cui al paragrafo 1 tiene conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l’influenza aviaria, nonché delle strutture di monitoraggio disponibili.

3.   Se le zone di protezione o sorveglianza si estendono al territorio di altri Stati membri, la Slovenia collabora con le autorità di tali Stati membri ai fini dell’istituzione delle zone stesse.

4.   La Slovenia comunica alla Commissione e agli altri Stati membri i dati delle zone di protezione e sorveglianza istituite a norma del presente articolo.

Articolo 3

Misure nella zona di protezione

1.   La Slovenia provvede affinché nella zona di protezione siano applicate almeno le misure seguenti:

a)

individuazione di tutte le aziende presenti nella zona;

b)

visite periodiche documentate a tutte le aziende commerciali, con un esame clinico del pollame comprendente, se necessario, la raccolta di campioni per le analisi di laboratorio;

c)

attuazione di opportune misure di biosicurezza presso l’allevamento, compresa la disinfezione alle entrate e alle uscite dall’azienda, la sistemazione o la chiusura del pollame in luoghi in cui possa essere evitato il contatto diretto o indiretto con altro pollame e altri volatili in cattività;

d)

attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE;

e)

controllo del movimento dei prodotti derivati dal pollame in conformità dell’articolo 9;

f)

monitoraggio attivo della malattia nella popolazione degli uccelli selvatici, in particolare quelli acquatici, se necessario con la collaborazione dei cacciatori e dei bird-watcher, specificamente istruiti sulle misure atte a proteggersi dall’infezione col virus e a prevenire la diffusione del virus fra gli animali ad esso sensibili;

g)

campagne di sensibilizzazione riguardo alla malattia tra i proprietari dei volatili, i cacciatori e i bird-watcher.

2.   La Slovenia provvede affinché nella zona di protezione siano vietati:

a)

la rimozione di pollame e altri volatili in cattività dall’azienda in cui sono tenuti;

b)

la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni;

c)

il trasporto di pollame e altri volatili in cattività attraverso la zona, escluso il transito sulle principali strade e ferrovie e il trasporto verso la macellazione immediata;

d)

l’invio dalla zona di uova da cova;

e)

l’invio dalla zona di carne fresca o macinata, preparati e prodotti a base di carne di pollame e altri volatili in cattività, nonché di selvaggina da penna selvatica;

f)

il trasporto o lo spargimento al di fuori della zona di strame usato o concime non trattato proveniente da aziende dell’area, ad eccezione del trasporto per la lavorazione a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002;

g)

la caccia di uccelli selvatici.

Articolo 4

Misure nella zona di sorveglianza

1.   La Slovenia provvede affinché nella zona di sorveglianza siano applicate almeno le misure seguenti:

a)

individuazione di tutte le aziende presenti nella zona;

b)

attuazione di opportune misure di biosicurezza presso l’allevamento, compreso l’uso dei mezzi appropriati di disinfezione alle entrate e alle uscite dall’azienda;

c)

attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE;

d)

controllo del movimento del pollame e degli altri volatili in cattività, nonché delle uova da cova, all’interno della zona.

2.   La Slovenia provvede affinché nella zona di sorveglianza siano vietati:

a)

il movimento di pollame e altri volatili in cattività al di fuori della zona per i primi 15 giorni successivi all’istituzione della zona stessa;

b)

la concentrazione di pollame e altri volatili per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni;

c)

la caccia di uccelli selvatici.

Articolo 5

Durata delle misure

Se è confermato che il tipo di neuroaminidasi è diverso da N1, le misure di cui agli articoli 3 e 4 sono abrogate.

Se la presenza di un virus dell’influenza A sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici è confermata, le misure di cui agli articoli 3 e 4 si applicano per tutto il tempo necessario, tenendo conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l’influenza aviaria, per almeno 21 giorni nel caso della zona di protezione e 30 giorni nel caso della zona di sorveglianza a partire dalla data in cui è stato isolato un virus dell’influenza aviaria H5 raccolto da un caso clinico negli uccelli selvatici.

Articolo 6

Deroghe per gli uccelli vivi e i pulcini di un giorno

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), la Slovenia può autorizzare il trasporto di pollastre mature per la deposizione e tacchini da ingrasso verso le aziende poste sotto controllo ufficiale site nella zona di protezione o di sorveglianza.

2.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) o all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), la Slovenia può autorizzare il trasporto di:

a)

pollame destinato a macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello sito nella zona di protezione o di sorveglianza o, se ciò risulta impossibile, verso un macello designato dall’autorità competente e sito al di fuori della zona;

b)

pulcini di un giorno dalla zona di protezione verso aziende poste sotto controllo ufficiale sul territorio della Slovenia nelle quali non vi siano altro pollame o volatili in cattività, eccezion fatta per i volatili da compagnia di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto i), separati dal pollame;

c)

pulcini di un giorno dalla zona di sorveglianza alle aziende poste sotto controllo ufficiale sul territorio della Slovenia;

d)

pollastre mature per la deposizione e tacchini da ingrasso dalla zona di sorveglianza verso le aziende poste sotto controllo ufficiale sul territorio della Slovenia;

e)

volatili da compagnia di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto i), verso locali posti sul territorio della Slovenia in cui non si tenga pollame, se l’invio è costituito al massimo da cinque volatili in gabbia, indipendentemente dalle norme nazionali di cui all’articolo 1, terzo comma, della direttiva 92/65/CEE;

f)

volatili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto ii), provenienti da organismi, istituti e centri riconosciuti in conformità dell’articolo 13 della direttiva 92/65/CEE, o ad essi diretti.

Articolo 7

Deroghe per le uova da cova

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), la Slovenia può autorizzare:

a)

il trasporto di uova da cova dalla zona di protezione verso un centro d’incubazione designato sul territorio della Slovenia;

b)

l’invio di uova da cova dalla zona di protezione verso centri d’incubazione situati al di fuori del territorio della Slovenia, purché:

i)

le uova da cova siano state raccolte da gruppi di animali:

non sospettati di infezione col virus dell’influenza aviaria,

risultati negativi a un’indagine sierologica dell’influenza aviaria atta a rivelare una prevalenza del 5 % con un’affidabilità non inferiore al 95 %;

ii)

siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d) della direttiva 2005/94/CE.

2.   I certificati di polizia sanitaria di cui al modello 1 dell’allegato IV alla direttiva 90/539/CEE del Consiglio che accompagnano le partite di uova da cova di cui al paragrafo 1, lettera b), inviate verso altri Stati membri recano la dicitura:

«Le condizioni zoosanitarie della presente partita sono conformi alla decisione 2006/91/CE della Commissione»

Articolo 8

Deroghe per carne, carne macinata e preparati e prodotti a base di carne

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), la Slovenia può autorizzare l’invio dalla zona di protezione di:

a)

carne fresca di pollame, inclusa la carne di ratiti, proveniente dall’interno o dall’esterno della zona, prodotta in conformità dell’allegato II e delle sezioni II e III dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformità delle sezioni I, II, III e dei capitoli V e VII della sezione IV dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004;

b)

carne macinata e preparati e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera a) prodotti in conformità delle sezioni V e VI dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004;

c)

carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dalla zona, se tale carne è contrassegnata dalla bollatura sanitaria di cui all’allegato II della direttiva 2002/99/CE e destinata al trasporto verso uno stabilimento per essere sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente all’allegato III di tale direttiva;

d)

prodotti a base di carne ottenuti da carne di selvaggina da penna selvatica sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente all’allegato III della direttiva 2002/99/CE;

e)

carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dall’esterno della zona di protezione, prodotta in stabilimenti all’interno della zona stessa in conformità della sezione IV dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformità del capo VIII della sezione IV dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004;

f)

carne macinata e preparati e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera e) prodotti in stabilimenti situati nella zona di protezione in conformità delle sezioni V e VI dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004.

2.   La Slovenia provvede affinché i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere e) ed f) siano accompagnati da un documento commerciale contenente la seguente dichiarazione:

«Le condizioni zoosanitarie della presente partita sono conformi alla decisione 2006/91/CE della Commissione»

Articolo 9

Condizioni per i sottoprodotti di origine animale

1.   In conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), la Slovenia può autorizzare l’invio di:

a)

sottoprodotti di origine animale che soddisfano le condizioni stabilite ai capitoli II(A), III(B), IV(A), VI(A e B), VII(A), VIII(A), IX(A) e X(A) dell’allegato VII, e ai capitoli II(B) e III(II)(A) dell’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002;

b)

piume o parti di piume non trasformate conformemente al capitolo VIII (A) (1) (a) dell’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002, ricavate da pollame proveniente dall’esterno della zona di protezione;

c)

piume e parti di piume di pollame trasformate che siano state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati ad assicurare l’eliminazione degli agenti patogeni;

d)

prodotti ricavati da pollame o altri volatili in cattività che, conformemente alla legislazione comunitaria, non sono soggetti a condizioni di polizia sanitaria né a divieti o restrizioni d’ordine zoosanitario, compresi i prodotti di cui al capitolo VII (A) (1) (a) dell’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002.

2.   La Slovenia provvede affinché i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), siano accompagnati da un documento commerciale in conformità del capitolo X dell’allegato II al regolamento (CE) n. 1774/2002 recante, al punto 6.1 del documento, la dichiarazione che tali prodotti sono stati trattati con getto di vapore o con un altro metodo atto ad assicurare che non rimangono agenti patogeni.

Il documento commerciale suddetto non è richiesto per le piume ornamentali trasformate, le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.

Articolo 10

Condizioni per i movimenti

1.   Laddove il movimento degli animali o loro prodotti di cui alla presente decisione sia autorizzato in forza degli articoli da 6 a 9, devono essere adottate tutte le misure di biosicurezza appropriate per evitare il diffondersi dell’influenza aviaria.

2.   Laddove la spedizione, il movimento o il trasporto dei prodotti di cui al paragrafo 1 siano autorizzati in forza degli articoli 7, 8 e 9, essi devono essere ottenuti, manipolati, trattati, immagazzinati e trasportati separatamente da altri prodotti che soddisfano tutti i requisiti di polizia sanitaria ai fini del commercio, dell’immissione sul mercato o dell’esportazione verso paesi terzi.

Articolo 11

Rispetto delle norme

La Slovenia adotta immediatamente e pubblica le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 12

Destinatario

La Repubblica slovena è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 18/2006 della Commissione (GU L 4 del 7.1.2006, pag. 3).

(4)  GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(5)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(6)  GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(7)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(8)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 18/2006 della Commissione (GU L 4 del 7.1.2006, pag. 3).

(9)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/855/CE (GU L 316 del 2.12.2005, pag. 21).

(10)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).

(11)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321).

(12)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(13)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.