ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 209

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
11 agosto 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune

1

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000

26

Accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000

27

Atto finale

54

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

11.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 209/1


REGOLAMENTO (CE) n. 1290/2005DEL CONSIGLIO,

del 21 giugno 2005,

relativo al finanziamento della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La politica agricola comune comporta una serie di misure, comprese le misure di sviluppo rurale, di cui occorre garantire il finanziamento per contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune. Trattandosi di misure che, pur presentando alcune similitudini sono comunque diverse per molti aspetti, è opportuno istituire un quadro normativo per il loro finanziamento, che autorizzi, se necessario, trattamenti differenziati. Per tener conto di tali differenze occorre creare due fondi europei agricoli: il primo, il Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito «FEAGA»), destinato a finanziare le misure di mercato e altre misure, e il secondo, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito «FEASR»), destinato a finanziare i programmi di sviluppo rurale.

(2)

Il bilancio comunitario dovrebbe finanziare le spese della politica agricola comune, comprese le spese per lo sviluppo rurale, mediante i due fondi succitati, in modo centralizzato oppure nell'ambito di una gestione concorrente tra Stati membri e Comunità, a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2). Occorre precisare le misure che possono essere finanziate a titolo dei suddetti fondi.

(3)

Nell'ambito della liquidazione dei conti, se non dispone di sufficienti garanzie quanto all'adeguatezza e alla trasparenza dei controlli nazionali e alla verifica, da parte degli organismi pagatori, della legalità e dell'ammissibilità delle dichiarazioni di spesa a cui danno esecuzione, la Commissione non è in grado di stabilire entro un termine ragionevole l'importo globale delle spese da imputare ai Fondi europei agricoli. È quindi opportuno prevedere disposizioni per il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri, l'attuazione, a cura di questi ultimi, di procedure che permettano di ottenere le necessarie dichiarazioni di affidabilità e la certificazione dei sistemi di gestione e di controllo nonché la certificazione dei conti annuali ad opera di organismi indipendenti.

(4)

Per garantire la coerenza tra le norme relative al riconoscimento nei vari Stati membri, la Commissione dovrebbe fornire indicazioni sui criteri applicabili. Inoltre, per garantire la trasparenza dei controlli nazionali, con particolare riferimento ai procedimenti di autorizzazione, convalida e pagamento è opportuno, se del caso, limitare il numero di autorità e organismi a cui sono delegate tali responsabilità, tenendo conto dell'ordinamento costituzionale di ogni Stato membro.

(5)

Lo Stato membro che riconosca più di un organismo pagatore deve designare un organismo di coordinamento unico, con il compito di garantire la coerenza nella gestione dei fondi, di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori riconosciuti e di provvedere alla rapida comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori.

(6)

Per garantire una collaborazione armoniosa tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne il finanziamento delle spese della politica agricola comune e, in particolare, permettere alla Commissione di seguire da vicino la gestione finanziaria da parte degli Stati membri e liquidare i conti degli organismi pagatori riconosciuti, è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione alcune informazioni o le conservino a disposizione della stessa. A tal fine è opportuno sfruttare al meglio le tecnologie dell'informazione.

(7)

Per l'elaborazione delle informazioni da trasmettere alla Commissione e affinché quest'ultima abbia pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, sia su supporto cartaceo che elettronico, andrebbero stabilite le condizioni relative alla presentazione dei dati, alla loro trasmissione, al modo e ai termini di comunicazione.

(8)

Le azioni e le misure previste dalla politica agricola comune sono finanziate in parte nell'ambito della gestione concorrente. Per garantire il rispetto della sana gestione finanziaria dei fondi comunitari, la Commissione dovrebbe procedere al controllo della corretta applicazione della gestione dei Fondi da parte delle autorità degli Stati membri incaricate di eseguire i pagamenti. È quindi opportuno stabilire la natura dei controlli a cui la Commissione può procedere e precisare le condizioni che consentono alla stessa di assumere le sue responsabilità in materia di esecuzione del bilancio, nonché chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri.

(9)

Solo gli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri offrono garanzie ragionevoli quanto all'effettiva realizzazione dei necessari controlli prima dell'erogazione dell'aiuto comunitario ai beneficiari. Per questo è opportuno precisare che possono beneficiare di un rimborso da imputare al bilancio comunitario soltanto le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti.

(10)

È necessario che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese sostenute dagli organismi riconosciuti a titolo del FEAGA sotto forma di rimborso, basato sulla contabilizzazione delle spese sostenute da tali organismi. In attesa dei rimborsi sotto forma di pagamenti mensili, è opportuno che gli Stati membri mobilitino i fondi necessari in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti. Le spese amministrative e per il personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari per l'attuazione della politica agricola comune sono a loro carico.

(11)

È opportuno che l'aiuto comunitario sia versato per tempo ai beneficiari in modo da permettere loro di utilizzarlo efficacemente. La mancata osservanza, da parte degli Stati membri, dei termini di pagamento previsti dalla normativa comunitaria rischia di creare gravi problemi ai beneficiari e di mettere a repentaglio il principio dell'annualità del bilancio comunitario. Andrebbero quindi escluse dal finanziamento comunitario le spese sostenute senza rispettare i termini di pagamento. Nel rispetto del principio di proporzionalità è opportuno che la Commissione possa fissare le disposizioni che permettono di derogare a questa regola generale.

(12)

Occorre prevedere una procedura amministrativa che consenta alla Commissione di decidere una riduzione od una sospensione temporanea dei pagamenti mensili, nei casi in cui l'informazione comunicata dagli Stati membri non le consenta di avere la conferma che sono state rispettate le norme comunitarie in vigore e metta in luce un uso palesemente improprio dei fondi comunitari. In casi ben precisi sarebbe opportuno poter procedere ad una riduzione o ad una sospensione dei pagamenti senza ricorrere alla suddetta procedura. In entrambi i casi la Commissione dovrebbe darne informazione allo Stato membro, precisando che ogni decisione di riduzione o sospensione dei pagamenti mensili lascia impregiudicate le decisioni ulteriori che saranno adottate al momento della liquidazione dei conti.

(13)

Nel quadro della disciplina di bilancio è necessario stabilire il massimale annuo delle spese finanziate dal FEAGA, tenendo conto dei massimali fissati per tale Fondo nelle prospettive finanziarie, degli importi fissati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3), nonché degli importi fissati all'articolo 143 quinquies e all'articolo 143 sexies dello stesso regolamento.

(14)

La disciplina di bilancio impone altresì che il massimale annuo delle spese finanziate dal FEAGA sia rispettato in ogni momento e in ogni fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio. A tal fine è opportuno che il massimale nazionale dei pagamenti diretti per Stato membro, modulato a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sia considerato un massimale finanziario per i pagamenti diretti per tale Stato membro e che i rimborsi di tali pagamenti non superino il suddetto massimale. La disciplina di bilancio impone inoltre che le misure legislative proposte dalla Commissione o adottate dal Consiglio o dalla Commissione nel quadro della politica agricola comune e del bilancio del FEAGA non possono superare il massimale annuale delle spese finanziate dallo stesso Fondo. Parimenti è opportuno autorizzare la Commissione a fissare gli adattamenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora il Consiglio non li abbia fissati entro il 30 giugno dell'anno civile a cui tali adattamenti si applicano. Entro il 1o dicembre il Consiglio, su proposta della Commissione, in base ai nuovi elementi in suo possesso, può adeguare, a maggioranza qualificata, il tasso di adattamento dei pagamenti.

(15)

Le misure adottate per stabilire la partecipazione finanziaria del FEAGA e del FEASR, relative al calcolo dei massimali finanziari, non hanno alcuna incidenza sulle competenze dell'autorità di bilancio designata dal trattato. È quindi necessario che tali misure si basino sugli importi di riferimento fissati in conformità dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (4)(di seguito «accordo interistituzionale») e delle prospettive finanziarie figuranti nell'allegato I di detto accordo.

(16)

La disciplina di bilancio implica inoltre l'esame costante della situazione finanziaria a medio termine. Per questo, all'atto della presentazione del progetto preliminare di bilancio di un dato anno, è necessario che la Commissione presenti le proprie previsioni e analisi al Parlamento europeo e al Consiglio e proponga, se del caso, misure appropriate al Consiglio. È inoltre opportuno che la Commissione si avvalga pienamente e in qualsiasi momento delle sue competenze di gestione per garantire il rispetto del massimale annuo e proponga, se necessario, al Consiglio misure appropriate per risanare la situazione finanziaria. Se al termine di un esercizio finanziario le domande di rimborso presentate dagli Stati membri non permettono di rispettare il massimale annuale, è opportuno dare alla Commissione la possibilità di prendere provvedimenti per garantire, da un lato, la ripartizione provvisoria del bilancio disponibile tra gli Stati membri in proporzione alle domande di rimborso pendenti e, dall'altro, il rispetto del massimale fissato per tale anno. È opportuno che i pagamenti dell'anno considerato siano imputati all'esercizio finanziario successivo e che sia fissato definitivamente l'importo totale del finanziamento comunitario per Stato membro, nonché una compensazione tra Stati membri in modo da poter rispettare l'importo fissato.

(17)

Al momento dell'esecuzione del bilancio, è opportuno che la Commissione ponga in essere un sistema mensile di allarme e di sorveglianza delle spese agricole, che le consenta di reagire il più rapidamente possibile in caso di rischio di superamento del massimale annuo, di adottare le misure appropriate nel quadro delle competenze di gestione che le incombono e, qualora tali misure si dimostrino insufficienti, di proporre al Consiglio altre misure da attuare con la massima tempestività. Per essere efficace, tale sistema deve permettere di confrontare le spese reali con le stime delle spese basate sulle spese degli anni precedenti. È opportuno che la Commissione trasmetta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione mensile che raffronti l'andamento delle spese sostenute fino alla data della relazione con le stime delle spese e valuti la prevedibile esecuzione per il resto dell'esercizio finanziario.

(18)

È necessario che il tasso di cambio utilizzato dalla Commissione nell'elaborazione dei documenti finanziari che trasmette al Consiglio, tenendo conto del periodo che intercorre tra l'elaborazione dei documenti e la loro trasmissione al Consiglio, rifletta le ultime informazioni disponibili.

(19)

Il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale forma oggetto di una partecipazione finanziaria del bilancio comunitario in base ad impegni per frazioni annue. Per permettere agli Stati membri di disporre, fin dall'inizio dell'attuazione, dei programmi di sviluppo rurale dei fondi comunitari previsti, è necessario che i Fondi siano disponibili negli Stati membri. Occorre quindi predisporre un sistema di prefinanziamento destinato a garantire un flusso regolare, che permetta l'adeguata esecuzione dei pagamenti ai beneficiari e fissare i limiti di una tale misura.

(20)

Oltre al prefinanziamento, è opportuno distinguere tra i pagamenti della Commissione agli organismi pagatori riconosciuti, i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo e fissare le modalità per il loro versamento.

(21)

Per tutelare gli interessi finanziari della Comunità, la Commissione deve essere in grado di sospendere o ridurre i pagamenti intermedi in presenza di spese non conformi. Andrebbe istituita una procedura che permetta agli Stati membri di giustificare i pagamenti che eseguono.

(22)

La regola del disimpegno automatico dovrebbe contribuire ad accelerare l'attuazione dei programmi e alla sana gestione finanziaria.

(23)

Per pronunciarsi sulla relazione finanziaria tra gli organismi pagatori riconosciuti e il bilancio comunitario è opportuno che la Commissione proceda ogni anno alla liquidazione dei conti di tali organismi. È opportuno che la decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, ma non la conformità delle spese con la normativa comunitaria.

(24)

È necessario che la Commissione, la quale in virtù dell'articolo 211 del trattato ha il compito di vigilare sull'applicazione della normativa comunitaria, decida in merito alla conformità delle spese sostenute dagli Stati membri con la normativa comunitaria. Occorre dare agli Stati membri il diritto di giustificare le loro decisioni di pagamento e di ricorrere alla conciliazione in caso di disaccordo con la Commissione. Per dare agli Stati membri garanzie di ordine giuridico e finanziario sulle spese sostenute in passato, è opportuno fissare un periodo massimo relativamente al quale la Commissione può ritenere che la mancata osservanza comporti conseguenze finanziarie.

(25)

Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio comunitario è opportuno che gli Stati membri adottino misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dai Fondi siano reali e correttamente eseguite. È altresì necessario che gli Stati membri si adoperino per la prevenzione e l'adeguato trattamento di eventuali irregolarità commesse dai beneficiari.

(26)

In caso di recupero di importi versati dal FEAGA, le somme recuperate dovrebbero essere rimborsate al Fondo, se si tratta di spese non conformi alla normativa comunitaria e a cui non si ha diritto. È opportuno istituire un sistema di responsabilità finanziaria nei casi in cui siano state commesse irregolarità e in cui non sia stato possibile recuperare l'intero importo. A tal fine è opportuno istituire una procedura che permetta alla Commissione di tutelare gli interessi del bilancio comunitario, decidendo di imputare allo Stato membro responsabile una parte delle somme andate perdute a causa di irregolarità o che non sono state recuperate entro termini ragionevoli. In certi casi di negligenza da parte dello Stato membro, parrebbe giustificato imputare l'intera somma a tale Stato membro. Tuttavia, fermo restando il rispetto degli obblighi che incombono agli Stati membri nell'ambito delle loro procedure interne, è opportuno ripartire equamente l'onere finanziario tra la Comunità e lo Stato membro.

(27)

Le procedure di recupero poste in atto dagli Stati membri possono ritardare i recuperi di vari anni senza che vi sia alcuna certezza quanto alla loro effettiva realizzazione. I costi connessi a queste procedure possono inoltre rivelarsi sproporzionati rispetto agli importi effettivamente riscossi o che prevedibilmente lo saranno. Di conseguenza è opportuno permettere, in certi casi, agli Stati membri, di porre fine alle procedure di recupero.

(28)

Per quanto riguarda il FEASR è opportuno che le somme recuperate o annullate in seguito a irregolarità restino a disposizione dei programmi di sviluppo rurale approvati nello Stato membro, in quanto somme già attribuite a tale Stato. Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio delle Comunità occorre prevedere disposizioni idonee per i casi in cui lo Stato membro che abbia rilevato irregolarità non adotti i provvedimenti necessari.

(29)

Per permettere che i fondi possano essere riutilizzati nel quadro del FEAGA e rispettivamente del FEASR, occorrerebbe precisare la destinazione delle somme recuperate dagli Stati membri nell'ambito della verifica di conformità e delle procedure poste in essere in seguito all'accertamento di irregolarità o negligenze, così come per i prelievi supplementari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(30)

Affinché la Commissione possa assolvere l'obbligo di accertarsi dell'esistenza e del corretto funzionamento, negli Stati membri, dei sistemi di gestione e di controllo delle spese comunitarie e fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri, è necessario prevedere l'esecuzione di verifiche da parte di persone incaricate dalla Commissione e la facoltà, per quest'ultima, di chiedere assistenza agli Stati membri.

(31)

È necessario ricorrere quanto più possibile all'informatica per elaborare le informazioni da trasmettere alla Commissione. In occasione delle verifiche, la Commissione deve poter avere pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, su supporto sia cartaceo sia elettronico.

(32)

È opportuno fissare un termine per gli ultimi pagamenti dei programmi di sviluppo rurale approvati per il periodo 2000-2006 e finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (di seguito «FEAOG»), sezione garanzia. Per consentire agli Stati membri di ottenere il rimborso dei pagamenti effettuati dopo tale termine, è opportuno prevedere misure transitorie specifiche. Tali misure dovrebbero altresì includere disposizioni relative al recupero degli anticipi versati dalla Commissione in virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5), nonché agli importi oggetto della modulazione volontaria di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (6).

(33)

È altresì opportuno fissare un termine a partire dal quale la Commissione può disimpegnare automaticamente gli importi impegnati ma non spesi nel quadro dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEAOG, sezione garanzia, qualora non le siano pervenuti, entro tale termine, i documenti necessari relativi alla chiusura delle operazioni. Occorre definire i documenti necessari alla Commissione per accertarsi di detta chiusura.

(34)

L'amministrazione dei Fondi è affidata alla Commissione ed è prevista una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato dei Fondi agricoli.

(35)

Data l'entità del finanziamento comunitario, è necessario che il Parlamento europeo e il Consiglio siano regolarmente informati mediante la trasmissione di relazioni finanziarie.

(36)

Poiché nel contesto dell'applicazione dei sistemi di controllo nazionali e della verifica di conformità possono essere comunicati dati personali o segreti commerciali, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano la riservatezza delle informazioni ricevute in tale contesto.

(37)

Per garantire una sana gestione finanziaria del bilancio comunitario, nel rispetto dei principi di equità a livello sia degli Stati membri sia degli agricoltori, occorre precisare le regole relative all'utilizzazione dell'euro.

(38)

Occorre abrogare il regolamento n. 25 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune (7), il regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia (8), nonché il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio. Occorre anche sopprimere alcuni articoli del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore (9), poiché il presente regolamento prevede disposizioni corrispondenti.

(39)

Occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10), e distinguere tra tali misure quelle soggette, rispettivamente, alla procedura del comitato di gestione e del comitato consultivo, in quanto quest'ultima procedura è talora, nell'ottica di una maggiore efficacia, la più appropriata.

(40)

La sostituzione delle disposizioni previste dai regolamenti abrogati con le disposizioni del presente regolamento rischia di creare problemi pratici e specifici, connessi in particolare al passaggio alle nuove modalità, problemi che il presente regolamento non tratta. Per far fronte a quest'eventualità, occorre consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie e debitamente giustificate, che dovrebbero poter derogare alle disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura necessaria e per un periodo limitato.

(41)

Poiché il periodo di programmazione dei programmi di sviluppo rurale finanziati in virtù del presente regolamento inizia il 1o gennaio 2007, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla stessa data. È tuttavia necessario che determinate sue disposizioni si applichino a decorrere da una data anteriore.

(42)

La Corte dei conti ha espresso il suo parere (11).

(43)

Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il suo parere (12),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le regole specifiche applicabili al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune, comprese le spese per lo sviluppo rurale.

Articolo 2

Fondi per il finanziamento delle spese agricole

1.   Per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune definiti dal trattato e provvedere al finanziamento delle varie misure contemplate da tale politica, comprese le misure di sviluppo rurale, sono costituiti i seguenti fondi:

a)

il Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito «FEAGA»);

b)

il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito «FEASR»).

2.   Il FEAGA e il FEASR sono parti del bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 3

Spese del FEAGA

1.   Il FEAGA finanzia in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e la Comunità le spese seguenti, sostenute in conformità del diritto comunitario:

a)

le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti agricoli nei paesi terzi;

b)

gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli;

c)

i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla politica agricola comune;

d)

il contributo finanziario della Comunità alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno della Comunità e nei paesi terzi, realizzate tramite gli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione, diversi dai programmi di cui all'articolo 4.

2.   Il FEAGA finanzia in modo centralizzato le spese seguenti, sostenute in conformità del diritto comunitario:

a)

il contributo finanziario della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, ad azioni ispettive nel settore veterinario, nel settore dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, a programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) e ad azioni fitosanitarie;

b)

la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organizzazioni internazionali;

c)

le misure adottate in conformità della normativa comunitaria, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;

d)

la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola;

e)

i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole;

f)

le spese relative ai mercati della pesca.

Articolo 4

Spese del FEASR

Il FEASR finanzia in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e la Comunità il contributo finanziario della Comunità ai programmi di sviluppo rurale eseguiti ai sensi della normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Articolo 5

Altri finanziamenti compresa l'assistenza tecnica

Il FEAGA e il FEASR possono finanziare, per quanto di loro competenza, in modo centralizzato, su iniziativa della Commissione o iniziativa propria, le azioni di preparazione, sorveglianza, supporto amministrativo e tecnico, valutazione, revisione e controllo necessarie per l'attuazione della politica agricola comune, compreso lo sviluppo rurale. Queste azioni comprendono in particolare:

a)

le azioni necessarie per l'analisi, la gestione, la sorveglianza, lo scambio di informazioni e l'attuazione della politica agricola comune, come pure azioni relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e amministrativa;

b)

le azioni necessarie per mantenere e sviluppare metodi e mezzi tecnici di informazione, interconnessione, sorveglianza e controllo della gestione finanziaria dei fondi utilizzati per il finanziamento della politica agricola comune;

c)

l'informazione sulla politica agricola comune, su iniziativa della Commissione;

d)

gli studi sulla politica agricola comune e la valutazione delle misure finanziate dal FEAGA e dal FEASR, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi applicate;

e)

ove rilevante, le agenzie esecutive istituite a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (13), che operano nell'ambito della politica agricola comune;

f)

le azioni di divulgazione, sensibilizzazione, promozione della cooperazione e degli scambi di esperienze a livello della Comunità, realizzate nel contesto dello sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate.

Articolo 6

Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento

1.   Svolgono la funzione di organismi pagatori i servizi e gli organismi degli Stati membri che, per quanto riguarda i pagamenti da essi eseguiti, nonché per la comunicazione e la conservazione delle informazioni, offrono adeguate garanzie circa:

a)

il controllo dell'ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento;

b)

l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;

c)

l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria;

d)

la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie;

e)

l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme comunitarie.

Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari, l'esecuzione dei compiti può essere delegata.

2.   Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 1.

Tenuto conto del proprio ordinamento costituzionale e della propria struttura istituzionale, ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti al minimo necessario per garantire che le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4 siano eseguite secondo modalità amministrative e contabili appropriate.

3.   Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, lo Stato membro comunica alla Commissione gli estremi del servizio o dell'organismo incaricato di:

a)

raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione;

b)

promuovere un'applicazione armonizzata delle norme comunitarie.

Tale servizio od organismo (di seguito «organismo di coordinamento») è oggetto di un riconoscimento specifico da parte degli Stati membri relativo all'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui alla lettera a).

4.   Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare una o più condizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro revoca il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema.

Articolo 7

Organismi di certificazione

L'organismo di certificazione è un'entità, di diritto pubblico o privato, designata dallo Stato membro in vista della certificazione dei conti dell'organismo pagatore riconosciuto relativamente alla veridicità, completezza e correttezza degli stessi, tenuto conto del sistema di gestione e controllo istituito.

Articolo 8

Comunicazione delle informazioni e accesso ai documenti

1.   Fatte salve le disposizioni dei regolamenti settoriali, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti:

a)

per gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento riconosciuti:

i)

l'atto di riconoscimento;

ii)

la funzione (organismo pagatore riconosciuto od organismo di coordinamento riconosciuto);

iii)

ove rilevante, la revoca del riconoscimento;

b)

per gli organismi di certificazione:

i)

la denominazione;

ii)

l'indirizzo;

c)

per le azioni relative ad operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR:

i)

le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, firmate dall'organismo pagatore riconosciuto o dall'organismo di coordinamento riconosciuto, corredate delle informazioni richieste;

ii)

la stima del fabbisogno finanziario, per quanto riguarda il FEAGA, e, per quanto riguarda il FEASR, l'aggiornamento delle stime delle dichiarazioni di spesa che saranno presentate nel corso dell'anno e le stime delle dichiarazioni di spesa relative all'esercizio finanziario successivo;

iii)

i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti, completati da una dichiarazione di affidabilità firmata dal responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e della relazione di certificazione elaborata dall'organismo di certificazione di cui all'articolo 7.

I conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti sono comunicati, per la parte riguardante le spese del FEASR, con riferimento a ciascun programma.

2.   Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dalla normativa comunitaria e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione.

Se i documenti sono conservati presso un'autorità, che agisce su delega di un organismo pagatore, incaricata dell'ordinazione delle spese, quest'ultima trasmette all'organismo pagatore riconosciuto relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.

Articolo 9

Tutela degli interessi finanziari della Comunità e garanzie relative alla gestione dei Fondi comunitari

1.   Gli Stati membri:

a)

adottano, nell'ambito della politica agricola comune, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare allo scopo di:

i)

accertare se le operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR siano reali e regolari;

ii)

prevenire e perseguire le irregolarità;

iii)

recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze;

b)

istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace, che comprende una certificazione dei conti ed una dichiarazione di affidabilità basata sulla firma del responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto.

2.   La Commissione si adopera affinché gli Stati membri si accertino della legittimità e della regolarità delle spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, nonché del rispetto dei principi della sana gestione finanziaria e mette in atto, a tale scopo, le misure e i controlli seguenti:

a)

si accerta dell'esistenza e del corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri;

b)

procede alla riduzione o alla sospensione totale o parziale dei pagamenti intermedi ed applica le rettifiche finanziarie necessarie, in particolare in caso di inadeguatezza dei sistemi di gestione e di controllo;

c)

si accerta dell'avvenuto rimborso del prefinanziamento e procede, se del caso, al disimpegno automatico degli impegni di bilancio.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni e delle misure adottate in virtù del paragrafo 1 e, per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale, delle misure adottate per la gestione e il controllo, in conformità della normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, per tutelare gli interessi finanziari della Comunità.

Articolo 10

Ammissibilità dei pagamenti eseguiti dagli organismi pagatori

Le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4 possono beneficiare di un finanziamento comunitario solo se sono state eseguite dagli organismi pagatori riconosciuti, designati dagli Stati membri.

Articolo 11

Pagamento integrale ai beneficiari

Salvo disposizione contraria prevista dalla normativa comunitaria, i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal presente regolamento o agli importi corrispondenti alla partecipazione finanziaria pubblica ai programmi di sviluppo rurale sono versati integralmente ai beneficiari.

TITOLO II

FEAGA

CAPO 1

Finanziamento comunitario

Articolo 12

Massimale di bilancio

1.   Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal quadro finanziario pluriennale di cui all'accordo interistituzionale, ridotti degli importi di cui al paragrafo 2.

2.   La Commissione fissa gli importi che sono messi a disposizione del FEASR in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3.   La Commissione fissa, in base ai dati di cui ai paragrafi 1 e 2, il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA.

Articolo 13

Spese amministrative e di personale

Le spese connesse a costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA non sono finanziate dal FEAGA.

Articolo 14

Pagamenti mensili

1.   Gli stanziamenti necessari per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione sotto forma di rimborsi mensili (di seguito «pagamenti mensili»), calcolati in base alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di un periodo di riferimento.

2.   Fino al versamento dei pagamenti mensili da parte della Commissione, gli Stati membri mobilizzano le risorse finanziarie necessarie per procedere alle spese in funzione dei bisogni dei loro organismi pagatori riconosciuti.

Articolo 15

Modalità di versamento dei pagamenti mensili

1.   La Commissione procede ai pagamenti mensili, fatte salve le decisioni di cui agli articoli 30 e 31, per le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri nel corso del mese di riferimento.

2.   Secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3, la Commissione decide i pagamenti mensili da versare, in base ad una dichiarazione delle spese presentata dagli Stati membri e alle informazioni fornite a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma dell'articolo 17.

3.   I pagamenti mensili sono versati allo Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle spese.

4.   Le spese sostenute dagli Stati membri dal 1o al 15 ottobre sono imputate al mese di ottobre; le spese sostenute dal 16 al 31 ottobre sono imputate al mese di novembre.

5.   La Commissione può decidere pagamenti complementari ovvero deduzioni. Il comitato dei Fondi agricoli ne è in tal caso informato nel corso della riunione successiva.

Articolo 16

Rispetto dei termini di pagamento

Qualora la normativa comunitaria preveda termini di pagamento, ogni superamento di tali termini da parte degli organismi pagatori comporta la non ammissibilità dei pagamenti al finanziamento comunitario, salvo nei casi, alle condizioni ed entro i limiti determinati, in base al principio di proporzionalità.

Articolo 17

Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili

1.   Se le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, non le consentono di constatare che l'impegno dei fondi è conforme alle norme comunitarie in vigore, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di fornire informazioni complementari entro un termine che essa fissa in funzione della gravità del problema e che, in linea di massima, non può essere inferiore a trenta giorni.

In mancanza di risposta dello Stato membro alla richiesta della Commissione di cui al primo comma, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o permette di concludere che le regole comunitarie in vigore non sono state osservate o che si è in presenza di un'utilizzazione impropria dei fondi comunitari, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente i pagamenti mensili allo Stato membro. Essa ne informa lo Stato membro, precisando che si è proceduto a tali riduzioni o sospensioni.

2.   Se le dichiarazioni o le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, le permettono di stabilire che si è in presenza di un superamento del massimale finanziario fissato dalla normativa comunitaria o di una palese inosservanza delle norme comunitarie in vigore, la Commissione può applicare le riduzioni o le sospensioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, dopo aver messo lo Stato membro in grado di presentare osservazioni.

3.   Le riduzioni e le sospensioni sono applicate nel rispetto del principio di proporzionalità, nell'ambito della decisione sui pagamenti mensili di cui all'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve le decisioni di cui agli articoli 30 e 31.

CAPO 2

Disciplina di bilancio

Articolo 18

Rispetto del massimale

1.   In ogni fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio, gli stanziamenti relativi alle spese del FEAGA non possono superare il saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

Ogni atto giuridico che abbia un'incidenza sul bilancio del FEAGA, proposto dalla Commissione o deciso dal Consiglio o dalla Commissione, rispetta il saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

2.   Qualora nella normativa comunitaria sia previsto un massimale finanziario delle spese agricole in euro per un dato Stato membro, le relative spese sono rimborsate allo stesso nel limite di tale massimale fissato in euro, previo adattamento, se del caso, per tener conto delle conseguenze dell'eventuale applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3.   I massimali nazionali dei pagamenti diretti fissati dalla normativa comunitaria, compresi quelli stabiliti dall'articolo 41, paragrafo 1, e dall'articolo 71 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003, corretti in base alle percentuali e agli adattamenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono considerati massimali finanziari in euro.

4.   Se entro il 30 giugno di un dato anno il Consiglio non ha fissato gli adattamenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Commissione fissa tali adattamenti secondo la procedura prevista dall'articolo 41, paragrafo 3, del presente regolamento e ne informa immediatamente il Consiglio.

5.   Entro il 1o dicembre il Consiglio può, su proposta della Commissione, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adeguare il tasso di adattamento dei pagamenti diretti fissati conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 19

Procedura della disciplina di bilancio

1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, contemporaneamente al progetto preliminare di bilancio per l'esercizio N, le previsioni per gli esercizi N-1, N e N+1. Contestualmente presenta un'analisi dei divari constatati tra le previsioni iniziali e le spese effettive per gli esercizi N-2 e N-3.

2.   Qualora, in fase di elaborazione del progetto preliminare di bilancio per l'esercizio N, emerga che il saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3, per l'esercizio N, tenendo conto del margine di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003, rischia di essere superato, la Commissione propone al Consiglio le misure necessarie, in particolare quelle richieste in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3.   Ove ritenga che esista un rischio di superamento del saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3, senza che le sia possibile adottare misure sufficienti per risanare la situazione nell'ambito delle sue competenze di gestione, la Commissione propone in qualsiasi momento al Consiglio altre misure destinate a garantire il rispetto di tale saldo.

Il Consiglio decide in merito tali misure, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato, nel termine di due mesi dal ricevimento della proposta della Commissione. Il Parlamento europeo formula il proprio parere in tempo utile per permettere al Consiglio di prenderne conoscenza e adottare una decisione entro il termine indicato.

4.   Se al termine dell'esercizio di bilancio N le domande di rimborso degli Stati membri superano o rischiano di superare il saldo netto fissato a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, la Commissione:

a)

prende in considerazione tali domande in proporzione alle domande presentate dagli Stati membri ed entro i limiti del bilancio disponibile e fissa in via provvisoria l'importo dei pagamenti per il mese considerato;

b)

entro il 28 febbraio dell'anno successivo stabilisce la situazione per tutti gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento comunitario relativo all'esercizio precedente;

c)

stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3, l'importo globale del finanziamento comunitario, ripartito per Stato membro, in base ad un tasso unico di finanziamento comunitario, nei limiti del bilancio disponibile per i pagamenti mensili;

d)

procede, al più tardi al momento dei pagamenti mensili del mese di marzo dell'anno N+1, alle eventuali compensazioni tra Stati membri.

Articolo 20

Sistema di allarme

Al fine di garantire che il massimale di bilancio non sia superato, la Commissione istituisce un sistema di allarme e controllo mensile delle spese del FEAGA.

Prima dell'inizio di ciascun esercizio di bilancio, la Commissione determina a tale scopo l'andamento delle spese mensili basandosi, all'occorrenza, sulla media delle spese mensili nei tre anni precedenti.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione mensile nella quale si esamina l'andamento delle spese effettuate rispetto alle previsioni e comportante una valutazione dell'esecuzione prevedibile per l'esercizio in corso.

Articolo 21

Tasso di cambio di riferimento

1.   Quando la Commissione adotta il progetto preliminare di bilancio oppure una lettera rettificativa di questo che riguarda le spese agricole, essa utilizza, per elaborare le stime di bilancio del FEAGA, il tasso di cambio tra euro e dollaro statunitense rilevato in media sul mercato nell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adottasse il documento di bilancio in questione.

2.   Quando la Commissione adotta un progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo oppure una lettera rettificativa di questo, nella misura in cui tali documenti riguardano gli stanziamenti relativi alle azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), essa utilizza:

a)

da un lato, il tasso di cambio tra euro e dollaro statunitense effettivamente rilevato in media sul mercato a decorrere dal 1o agosto dell'esercizio precedente fino alla fine dell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adottasse il documento di bilancio e al massimo il 31 luglio dell'esercizio in corso;

b)

dall'altro, in previsione per l'esercizio restante, detto tasso medio effettivamente constatato nel corso dell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adottasse il documento di bilancio.

TITOLO III

FEASR

CAPO 1

Metodo di finanziamento

Articolo 22

Partecipazione finanziaria del FEASR

La partecipazione finanziaria del FEASR alle spese dei programmi di sviluppo rurale è fissata per ogni programma nei limiti dei massimali stabiliti dalla normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, maggiorata degli importi fissati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.

Le spese finanziate in virtù del presente regolamento non possono beneficiare di alcun altro finanziamento nell'ambito del bilancio comunitario.

Articolo 23

Impegni di bilancio

Gli impegni di bilancio comunitari relativi ai programmi di sviluppo rurale (di seguito «impegni di bilancio») sono effettuati per frazioni annue nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.

La decisione della Commissione che adotta ciascun programma di sviluppo rurale presentato dallo Stato membro vale come decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e costituisce, in seguito alla sua notifica allo Stato membro, un impegno giuridico ai sensi di quest'ultimo regolamento.

Per ciascun programma, l'impegno di bilancio relativo alla prima frazione segue l'adozione del programma da parte della Commissione. La Commissione procede agli impegni di bilancio relativi alle frazioni successive, in base alla decisione di cui al secondo comma, anteriormente al 1o maggio di ogni anno.

CAPO 2

Gestione finanziaria

Articolo 24

Disposizioni comuni per i pagamenti

1.   La Commissione versa la partecipazione del FEASR in base agli impegni di bilancio.

2.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese di cui all'articolo 4 attraverso un prefinanziamento, pagamenti intermedi e il versamento del saldo. Tale stanziamenti sono versati secondo le condizioni di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28.

3.   I pagamenti sono imputati all'impegno di bilancio aperto da più lunga data.

4.   Il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi effettuati non supera il 95 % del contributo del FEASR ad ogni programma di sviluppo rurale.

Articolo 25

Versamento del prefinanziamento

1.   La Commissione, una volta adottato il programma di sviluppo rurale, versa allo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il programma interessato. Tale importo rappresenta il 7 % del contributo del FEASR al programma di cui trattasi. Esso può essere frazionato su due esercizi finanziari, in funzione delle disponibilità di bilancio.

2.   Alla Commissione è rimborsata la totalità del prefinanziamento, qualora nei 24 mesi successivi alla data del versamento della prima parte del prefinanziamento non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa per il relativo programma di sviluppo rurale.

3.   Gli interessi generati dal prefinanziamento sono destinati al relativo programma di sviluppo rurale e dedotti dall'importo delle spese pubbliche indicate nella dichiarazione finale di spesa.

4.   La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata all'atto della chiusura del relativo programma di sviluppo rurale.

Articolo 26

Versamento dei pagamenti intermedi

1.   Per ciascun programma di sviluppo rurale sono effettuati pagamenti intermedi calcolati applicando il tasso di cofinanziamento di ciascun asse prioritario alle spese pubbliche certificate per tale asse.

2.   La Commissione effettua i pagamenti intermedi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, allo scopo di rimborsare le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti per la realizzazione delle operazioni.

3.   La Commissione effettua ciascun pagamento intermedio a condizione che siano rispettati i seguenti obblighi:

a)

le sia stata trasmessa una dichiarazione delle spese firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c);

b)

sia rispettato l'importo globale del contributo del FEASR assegnato ad ogni asse prioritario per l'intero periodo di riferimento del programma interessato;

c)

le sia stata trasmessa l'ultima relazione annuale sull'attuazione del programma di sviluppo rurale.

4.   Nel caso in cui una delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo non sia rispettata, la Commissione informa quanto prima l'organismo pagatore riconosciuto e l'organismo di coordinamento, se quest'ultimo è stato designato, che la dichiarazione di spesa non può essere accettata.

5.   La Commissione effettua il pagamento intermedio entro un termine non superiore a 45 giorni a decorrere dalla registrazione di una dichiarazione di spesa rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, fatte salve le decisioni di cui agli articoli 30 e 31.

6.   Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano e trasmettono alla Commissione, tramite l'organismo di coordinamento o direttamente, qualora lo stesso non sia stato designato, dichiarazioni di spesa intermedie relative ai programmi di sviluppo rurale secondo una periodicità fissata dalla Commissione. Tali dichiarazioni di spesa riguardano le spese sostenute dall'organismo pagatore riconosciuto nel corso di ciascun periodo interessato.

Le dichiarazioni di spesa intermedie relative alle spese sostenute a partire dal 16 ottobre sono imputate al bilancio dell'anno successivo.

Articolo 27

Sospensione e riduzione dei pagamenti intermedi

1.   I pagamenti intermedi sono effettuati alle condizioni previste all'articolo 81 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 in base alle dichiarazioni di spesa e alle informazioni finanziarie fornite dagli Stati membri.

2.   Se le dichiarazioni di spesa o le informazioni comunicate da uno Stato membro non permettono di constatare la conformità della dichiarazione di spesa alle norme comunitarie applicabili, si chiede allo Stato membro interessato di fornire informazioni complementari entro un termine fissato in funzione della gravità del problema, che, in linea di massima, non può essere inferiore a trenta giorni.

3.   In assenza di risposta dello Stato membro alla richiesta di cui al paragrafo 2, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o permette di concludere che la normativa non è stata rispettata o che si è in presenza di un'utilizzazione impropria dei fondi comunitari, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente i pagamenti intermedi allo Stato membro. Essa ne informa lo Stato membro.

4.   La sospensione e la riduzione dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 26 rispettano il principio di proporzionalità e sono effettuate fatte salve le decisioni di cui agli articoli 30 e 31.

Articolo 28

Versamento del saldo e chiusura del programma

1.   La Commissione procede al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al tasso di cofinanziamento applicabile per asse, dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sull'attuazione di un programma di sviluppo rurale, i conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del relativo programma di sviluppo rurale e la corrispondente decisione di liquidazione. I conti annuali sono da presentarsi alla Commissione non oltre il 30 giugno 2016 e riguardano le spese sostenute dall'organismo pagatore riconosciuto fino al 31 dicembre 2015.

2.   Il pagamento del saldo è effettuato entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni e dei documenti indicati al paragrafo 1 del presente articolo. Dopo il pagamento del saldo la Commissione disimpegna entro sei mesi gli importi che rimangono impegnati, fatto salvo il disposto dell'articolo 29, paragrafo 6.

3.   La mancata trasmissione alla Commissione entro il 30 giugno 2016 dell'ultima relazione annuale di attuazione e dei documenti necessari per la liquidazione dei conti dell'ultimo anno di attuazione del programma comporta il disimpegno automatico del saldo, a norma dell'articolo 29.

Articolo 29

Disimpegno automatico

1.   La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 3, a titolo di spese sostenute, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

2.   La parte degli impegni di bilancio ancora aperti al 31 dicembre 2015, per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro il 30 giugno 2016, è disimpegnata automaticamente.

3.   Qualora sia necessaria una decisione della Commissione, successiva alla decisione di approvazione di un programma di sviluppo rurale, per autorizzare un aiuto o un regime di aiuti, il termine per il disimpegno automatico decorre a partire dalla data di tale decisione successiva. Gli importi che beneficiano di tale deroga sono fissati in base ad uno scadenzario fornito dallo Stato membro.

4.   In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto, per l'importo corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 dicembre dell'anno N+2.

5.   Dal calcolo degli importi disimpegnati automaticamente sono escluse:

a)

la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N + 2;

b)

la parte degli impegni di bilancio che un organismo pagatore non ha potuto pagare per causa di forza maggiore, con serie ripercussioni sulla realizzazione del programma di sviluppo rurale. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore devono dimostrarne le conseguenze dirette sull'attuazione di tutto o di parte del programma.

6.   La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e le autorità interessate quando esista il rischio di applicazione del disimpegno automatico. La Commissione comunica allo Stato membro e alle autorità interessate l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso. Lo Stato membro dispone di un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di tale informazione per dare il proprio accordo sull'importo del disimpegno o presentare osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi ai termini indicati ai paragrafi da 1 a 4.

7.   In caso di disimpegno automatico, la partecipazione del FEASR al corrispondente programma di sviluppo rurale è ridotta, per l'anno considerato, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Lo Stato membro presenta un piano di finanziamento riveduto allo scopo di ripartire l'importo della riduzione del contributo tra gli assi del programma. In assenza di tale piano, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati a ciascun asse prioritario.

8.   Qualora il presente regolamento entri in vigore dopo il 1o gennaio 2007, il termine alla scadenza del quale può essere effettuato il primo disimpegno automatico, di cui al paragrafo 1, è prorogato, per il primo impegno, del numero di mesi compreso tra il 1o gennaio 2007 e la data di adozione, da parte della Commissione, del corrispondente programma di sviluppo rurale.

TITOLO IV

LIQUIDAZIONE DEI CONTI E SORVEGLIANZA DA PARTE DELLA COMMISSIONE

CAPO 1

Liquidazione

Articolo 30

Liquidazione contabile

1.   Anteriormente al 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio considerato la Commissione procede alla liquidazione contabile degli organismi pagatori riconosciuti, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3, in base alle informazioni comunicate a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii).

2.   La decisione di liquidazione dei conti riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi. Essa non pregiudica l'adozione di decisioni successive a norma dell'articolo 31.

Articolo 31

Verifica di conformità

1.   La Commissione decide gli importi da escludere dal finanziamento comunitario qualora constati che alcune spese, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, non sono state eseguite in conformità delle norme comunitarie, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3.

2.   La Commissione valuta gli importi da rifiutare tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza, nonché del danno finanziario causato alla Comunità.

3.   Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le parti cercano di raggiungere un accordo sulle misure da adottare.

In assenza di accordo, lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi, il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento.

4.   Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:

a)

le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, eseguite più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche;

b)

le spese per misure pluriennali che rientrano nelle spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o in quelle relative ai programmi di cui all'articolo 4, per le quali l'ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche;

c)

le spese relative alle misure nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 4, diverse da quelle previste alla lettera b), per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore è stato effettuato oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro interessato il risultato delle verifiche.

5.   Il paragrafo 4 non si applica alle conseguenze finanziarie:

a)

delle irregolarità di cui agli articoli 32 e 33;

b)

connesse ad aiuti nazionali o ad infrazioni per le quali è stata avviata la procedura di cui all'articolo 88 del trattato o quella di cui all'articolo 226 dello stesso.

CAPO 2

Irregolarità

Articolo 32

Disposizioni specifiche per il FEAGA

1.   Gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA del mese dell'incasso effettivo.

2.   All'atto del versamento nel bilancio comunitario degli importi recuperati di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può trattenerne il 20 % a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo per gli importi relativi a irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato membro.

3.   All'atto della trasmissione dei conti annuali, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità, contenente una ripartizione degli importi non ancora recuperati, per procedimento amministrativo e/o giudiziario e per anno corrispondente al primo verbale, amministrativo o giudiziario, che accerta l'irregolarità.

Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione la situazione dettagliata dei singoli procedimenti di recupero e dei singoli importi non ancora recuperati.

4.   Dopo aver dato corso alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3, la Commissione può decidere di imputare allo Stato membro gli importi da recuperare nei seguenti casi:

a)

qualora lo Stato membro non abbia avviato tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari previsti dal diritto nazionale e comunitario per procedere al recupero nel corso dell'anno successivo al primo verbale amministrativo o giudiziario;

b)

qualora il primo verbale amministrativo o giudiziario non sia stato stilato o lo sia stato con un ritardo tale da compromettere il recupero, oppure qualora l'irregolarità non sia stata registrata nella tabella riepilogativa, di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo, nell'anno del primo verbale amministrativo o giudiziario.

5.   Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio comunitario.

Nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3, primo comma, lo Stato membro indica separatamente gli importi per i quali il recupero non è stato realizzato nei termini previsti al primo comma del presente paragrafo.

La ripartizione dell'onere finanziario connesso al mancato recupero, a norma del primo comma, lascia impregiudicato l'obbligo per lo Stato membro interessato di dare corso ai procedimenti di recupero, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento. Gli importi così recuperati sono imputati al FEAGA nella misura del 50 %, previa applicazione della trattenuta di cui al paragrafo 2, del presente articolo.

Qualora, nell'ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara al FEAGA, come spesa, l'onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.

Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo massimo pari al 50 % del termine iniziale.

6.   In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:

a)

se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare;

b)

se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato indica separatamente, nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3, primo comma, gli importi per i quali ha deciso di non portare avanti i procedimenti di recupero, giustificando la propria decisione.

7.   Lo Stato membro dichiara le conseguenze finanziarie che sono a suo carico, in applicazione del paragrafo 5, nei conti annuali da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii). La Commissione ne verifica la corretta applicazione e procede, se del caso, ai necessari adattamenti all'atto dell'adozione della decisione di cui all'articolo 30, paragrafo 1.

8.   Dopo aver dato corso alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3, la Commissione può decidere di escludere dal finanziamento comunitario gli importi posti a carico del bilancio comunitario nei seguenti casi:

a)

in applicazione dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo, qualora constati che le irregolarità o il mancato recupero sono imputabili a irregolarità o negligenze dell'amministrazione o di un servizio od organismo di uno Stato membro;

b)

in applicazione del paragrafo 6 del presente articolo, qualora ritenga che la giustificazione addotta dallo Stato membro non è sufficiente per giustificare la decisione di porre fine al procedimento di recupero.

Articolo 33

Disposizioni specifiche per il FEASR

1.   Gli Stati membri applicano le rettifiche finanziarie connesse a irregolarità e negligenze rilevate nelle operazioni o nei programmi di sviluppo rurale attraverso la soppressione totale o parziale del relativo finanziamento comunitario. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità rilevate, nonché dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR.

2.   Qualora si siano già versati fondi comunitari al beneficiario, l'organismo pagatore riconosciuto procede al loro recupero secondo le proprie procedure interne e li riutilizza a norma del paragrafo 3, lettera c).

3.   Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie e alla riutilizzazione dei fondi recuperati alle seguenti condizioni:

a)

in caso di constatazione di irregolarità, gli Stati membri ampliano le indagini in modo da coprire tutte le operazioni presumibilmente interessate dalle irregolarità;

b)

gli Stati membri comunicano le rettifiche corrispondenti alla Commissione;

c)

gli importi esclusi dal finanziamento comunitario e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati al programma interessato. Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi comunitari esclusi o recuperati soltanto per un'operazione prevista dallo stesso programma di sviluppo rurale e non può riassegnarli a favore di operazioni che sono state oggetto di una rettifica finanziaria.

4.   All'atto della trasmissione dei conti annuali, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità, contenente una ripartizione degli importi non ancora recuperati, per procedimento amministrativo e/o giudiziario e per anno corrispondente al primo verbale, amministrativo o giudiziario, che accerta l'irregolarità.

Essi informano la Commissione del modo in cui hanno deciso o prevedono di riutilizzare i fondi annullati e, se del caso, di modificare il piano di finanziamento del corrispondente programma di sviluppo rurale.

5.   Dopo aver dato corso alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3, la Commissione può decidere di imputare allo Stato membro gli importi da recuperare nei seguenti casi:

a)

quando lo Stato membro non abbia avviato tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari previsti dal diritto nazionale e comunitario per il recupero delle somme versate ai beneficiari nell'anno che segue il primo verbale amministrativo o giudiziario;

b)

quando lo Stato membro non abbia rispettato gli obblighi che gli incombono ai sensi del paragrafo 3, lettere a) e c), del presente articolo.

6.   Qualora sia stato possibile realizzare il recupero di cui al paragrafo 2 dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale, lo Stato membro riversa le somme recuperate nel bilancio comunitario.

7.   Gli Stati membri possono decidere di porre fine al procedimento di recupero dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale alle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 6.

8.   Qualora il recupero non abbia avuto luogo prima della chiusura di un programma di sviluppo rurale, le conseguenze finanziarie dell'assenza di recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro interessato e per il 50 % a carico del bilancio comunitario e sono imputate a bilancio decorsi quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure decorsi otto anni, qualora il recupero sia oggetto di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, oppure alla chiusura del programma, qualora tali termini scadano prima della chiusura.

Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo massimo pari al 50 % del termine iniziale.

9.   Nei casi di cui al paragrafo 8, lo Stato membro versa al bilancio comunitario gli importi relativi alla quota del 50 % a suo carico.

10.   Un'eventuale rettifica finanziaria effettuata dalla Commissione lascia impregiudicati gli obblighi dello Stato membro di recuperare gli importi versati nell'ambito della propria partecipazione finanziaria, in virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (14).

Articolo 34

Destinazione specifica delle entrate provenienti dagli Stati membri

1.   Sono considerate entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002:

a)

gli importi che, in applicazione degli articoli 31, 32 e 33 del presente regolamento, devono essere versati al bilancio comunitario, inclusi i relativi interessi;

b)

gli importi riscossi o recuperati in applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (15).

2.   Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono versati nel bilancio comunitario e, in caso di riutilizzazione, usati esclusivamente per finanziare spese del FEAGA o rispettivamente del FEASR.

Articolo 35

Definizione di verbale amministrativo o giudiziario

Ai fini del presente capo, il primo verbale amministrativo o giudiziario è la prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

CAPO 3

Sorveglianza da parte della Commissione

Articolo 36

Accesso alle informazioni

1.   Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del FEAGA e del FEASR e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento comunitario, compresi i controlli in loco.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate per l'applicazione degli atti comunitari inerenti alla politica agricola comune, allorché questi atti abbiano un'incidenza finanziaria per il FEAGA o il FEASR.

3.   Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni sulle irregolarità constatate, a norma degli articoli 32 e 33, e quelle relative alle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in seguito a tali irregolarità.

Articolo 37

Controlli in loco

1.   Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e delle disposizioni dell'articolo 248 del trattato nonché qualsiasi controllo eseguito in base all'articolo 279 del trattato, la Commissione può organizzare controlli in loco allo scopo di verificare, in particolare:

a)

la conformità delle prassi amministrative alle norme comunitarie;

b)

l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR;

c)

le modalità secondo le quali sono realizzate e verificate le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

Le persone incaricate dalla Commissione dell'esecuzione dei controlli in loco o gli agenti della Commissione che agiscono nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

I poteri di controllo di cui sopra non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente individuati dalla normativa nazionale. Le persone incaricate dalla Commissione non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all'interrogatorio formale delle persone, ai sensi della normativa interna dello Stato membro. Hanno tuttavia accesso alle informazioni in tal modo ottenute.

2.   La Commissione avvisa in tempo utile, prima del controllo, lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio avrà luogo il controllo. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento, alle quali possono partecipare gli agenti della Commissione o le persone da essa incaricate.

Per migliorare le verifiche, la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, associare le amministrazioni di detti Stati membri a determinati controlli o a determinate indagini.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 38

Spese del FEAOG, sezione garanzia, escluse le spese per lo sviluppo rurale

1.   Il FEAOG, sezione garanzia, finanzia le spese sostenute dagli Stati membri a norma dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1258/1999 fino al 15 ottobre 2006.

2.   Alle spese sostenute dagli Stati membri a partire dal 16 ottobre 2006 si applicano le norme stabilite dal presente regolamento.

Articolo 39

Spese del FEAOG, sezione garanzia, per lo sviluppo rurale

1.   Per gli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione anteriore al 1o maggio 2004, ai programmi di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006, finanziati dal FEAOG, sezione garanzia, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1258/1999, si applicano le seguenti norme:

a)

i pagamenti ai beneficiari cessano al più tardi il 15 ottobre 2006 e la Commissione rimborsa agli Stati membri le relative spese al più tardi nell'ambito della dichiarazione corrispondente alle spese del mese di ottobre 2006. Tuttavia la Commissione, in casi giustificati e secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, può autorizzare pagamenti fino al 31 dicembre 2006, fatto salvo il rimborso al FEAGA di importi identici agli anticipi erogati agli Stati membri per il periodo di attuazione di tali programmi a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999;

b)

gli anticipi erogati agli Stati membri per il periodo di attuazione dei programmi, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999, sono detratti dagli Stati membri dalle spese finanziate dal FEAGA al più tardi con la dichiarazione delle spese di dicembre 2006;

c)

su richiesta degli Stati membri, le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2006, ad eccezione delle spese autorizzate a norma della seconda frase della lettera a) del presente articolo, sono imputate al bilancio del FEASR per la programmazione dello sviluppo rurale del periodo 2007-2013;

d)

le risorse finanziarie disponibili in uno Stato membro alla data del 1o gennaio 2007 in seguito a riduzioni o soppressioni di importi di pagamenti dallo stesso effettuati su base volontaria o a seguito di sanzioni a norma degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999, sono utilizzate da tale Stato membro per il finanziamento delle misure di sviluppo rurale di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

e)

qualora gli Stati membri non utilizzino le risorse finanziarie di cui alla lettera d) entro un termine da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, gli importi corrispondenti sono riversati nel bilancio del FEAGA.

2.   Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004, gli importi impegnati per il finanziamento delle azioni di sviluppo rurale, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, decise dalla Commissione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006 e per le quali non siano stati comunicati alla Commissione i necessari documenti per la chiusura degli interventi entro lo scadere del termine per la trasmissione della relazione finale, sono oggetto di disimpegno automatico da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2010 e comportano per gli Stati membri la restituzione degli importi indebitamente riscossi.

3.   Sono esclusi dal calcolo dell'importo del disimpiego automatico di cui ai paragrafi 1 e 2 gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo avente effetto sospensivo in virtù del diritto nazionale.

Articolo 40

Spese del FEAOG, sezione orientamento

1.   Gli importi impegnati per il finanziamento di azioni di sviluppo rurale da parte del FEAOG, sezione orientamento, in virtù di una decisione adottata dalla Commissione tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non siano stati comunicati alla Commissione i necessari documenti per la chiusura degli interventi entro lo scadere del termine per la trasmissione della relazione finale, sono oggetto di disimpegno automatico da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2010 e comportano per gli Stati membri la restituzione degli importi indebitamente riscossi. I documenti necessari per la chiusura degli interventi sono costituiti dalla dichiarazione di spesa relativa al pagamento del saldo, dalla relazione finale di attuazione e dalla dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali (16).

2.   Sono esclusi dal calcolo dell'importo del disimpegno automatico di cui al paragrafo 1 gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo avente effetto sospensivo in virtù del diritto nazionale.

Articolo 41

Comitato dei Fondi

1.   La Commissione è assistita dal comitato dei Fondi agricoli (di seguito «comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 42

Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2. La Commissione adotta, in applicazione del presente regolamento, e segnatamente degli articoli 6, 7, 8, 9, 16, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 37 e 48:

1)

le condizioni applicabili al riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di certificazione, nonché al riconoscimento specifico degli organismi di coordinamento, alle rispettive funzioni, alle informazioni richieste e alle modalità della messa a disposizione o della trasmissione delle stesse alla Commissione;

2)

le condizioni di eventuale delega dei compiti degli organismi pagatori;

3)

le norme di certificazione ammissibili, la natura, la portata e la periodicità delle certificazioni;

4)

le modalità di esecuzione delle procedure di disimpegno automatico, della verifica di conformità e di liquidazione dei conti;

5)

le modalità di presa in considerazione e di assegnazione delle entrate provenienti dagli Stati membri;

6)

le disposizioni generali applicabili ai controlli in loco;

7)

la forma, il contenuto, la periodicità, i termini e le modalità di trasmissione alla Commissione o di messa a sua disposizione:

delle dichiarazioni di spesa e degli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento,

della dichiarazione di affidabilità e dei conti annuali degli organismi pagatori,

delle relazioni di certificazione dei conti,

dei dati relativi all'identificazione degli organismi pagatori riconosciuti, degli organismi di coordinamento riconosciuti e degli organismi di certificazione,

delle modalità di imputazione e di pagamento delle spese finanziate nell'ambito del FEAGA e del FEASR,

delle notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro delle operazioni o dei programmi di sviluppo rurale e degli stati riepilogativi dei procedimenti di recupero avviati dagli Stati membri in seguito ad irregolarità,

delle informazioni relative alle misure adottate in applicazione dell'articolo 9;

8)

le disposizioni relative alla conservazione dei documenti e delle informazioni;

9)

le misure di transizione necessarie per l'attuazione del presente regolamento.

Articolo 43

Relazione finanziaria annuale

Anteriormente al 1o settembre di ogni anno successivo a quello di ogni esercizio finanziario, la Commissione redige una relazione finanziaria sull'amministrazione del FEAGA e del FEASR con riferimento all'esercizio precedente e la trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Articolo 44

Riservatezza

Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni comunicate od ottenute nell'ambito delle azioni di controllo e di liquidazione dei conti realizzate in applicazione del presente regolamento.

A tali informazioni si applicano i principi di cui all'articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (17).

Articolo 45

Utilizzazione dell'euro

1.   Gli importi indicati nelle decisioni della Commissione che adottano programmi di sviluppo rurale, gli importi degli impegni e dei pagamenti della Commissione, nonché gli importi delle spese attestate o certificate e delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri sono espressi e versati in euro.

2.   Qualora ad un beneficiario sia effettuato un pagamento diretto previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 in una moneta diversa dall'euro, gli Stati membri convertono in moneta nazionale l'importo dell'aiuto espresso in euro in base all'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al 1o ottobre dell'anno per il quale è stato concesso l'aiuto.

3.   In caso di applicazione del paragrafo 2, i rimborsi agli Stati membri degli importi versati ai beneficiari sono effettuati dalla Commissione in base alle dichiarazioni di spesa fatte dagli Stati membri. Per la determinazione delle dichiarazioni di spesa gli Stati membri applicano lo stesso tasso di conversione applicato al momento del versamento al beneficiario.

Articolo 46

Modifica del regolamento (CEE) n. 595/91

Il regolamento (CEE) n. 595/91 è modificato come segue:

1)

all'articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso;

2)

all'articolo 7, il paragrafo 1 è soppresso.

Articolo 47

Abrogazioni

1.   Sono abrogati il regolamento n. 25, il regolamento (CE) n. 723/97 e il regolamento (CE) n. 1258/1999.

Tuttavia, il regolamento (CE) n. 1258/1999 resta di applicazione fino al 15 ottobre 2006 per le spese sostenute dagli Stati membri e fino al 31 dicembre 2006 per quelle sostenute dalla Commissione.

2.   I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato.

Articolo 48

Misure transitorie

Per l'attuazione del presente regolamento la Commissione adotta le misure necessarie e debitamente giustificate per risolvere, in casi urgenti, problemi pratici e specifici, in particolare problemi connessi alla transizione tra le normative previste dai regolamenti n. 25, (CE) n. 723/97 e (CE) n. 1258/1999 e il presente regolamento. Tali misure possono derogare a determinate disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto strettamente necessario.

Articolo 49

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo 18, paragrafi 4 e 5, che si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore, fatte salve le disposizioni dell'articolo 47.

Tuttavia, le seguenti disposizioni sono applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2006:

gli articoli 30 e 31, per le spese sostenute a partire dal 16 ottobre 2006,

l'articolo 32, per i casi comunicati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 595/91 e per i quali non si è ancora conseguito il recupero totale alla data del 16 ottobre 2006,

gli articoli 38, 39, 41, 44 e 45, per le spese dichiarate nel 2006 con riferimento all'esercizio di bilancio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  Parere del 26 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).

(4)  GU C 172 del 18.6.1999,pag 1. Accordo interistituzionale modificato da ultimo dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

(5)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(6)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113.

(7)  GU  30 del 20.4.1962, pag. 991. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 728/70 (GU L 94 del 28.4.1970, pag. 9).

(8)  GU L 108 del 25.4.1997, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2136/2001 (GU L 288 dell'1.11.2001, pag. 1).

(9)  GU L 67 del 14.3.1991, pag. 11.

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(11)  GU C 121 del 20.5.2005, pag. 1.

(12)  Parere del 9 febbraio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(13)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(14)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(15)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2217/2004 (GU L 375 del 23.12.2004).

(16)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

(17)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.


ALLEGATO

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 25

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articoli da 2 a 8

Regolamento (CEE) n. 595/91

Presente regolamento

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 32, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 723/97

Presente regolamento

Articoli da 1 a 3

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articoli da 5 a 9

Regolamento (CE) n. 1258/1999

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 4

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 4

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 13

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

Articolo 3

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 42

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 5

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 42

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 10

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 8

Articolo 42

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 42

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 42

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2, primo comma

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 15, paragrafi 3 e 4

Articolo 7, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 3, primo comma

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 4, primo comma

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 31, paragrafo 3, primo comma

Articolo 7, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 31, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 4, quinto comma

Articolo 31, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 4, sesto comma

Articolo 31, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 42

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafi 1 e 8

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 42

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 42

Articolo 10

Articolo 43

Articoli da 11 a 15

Articolo 41

Articolo 16

Articolo 41

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 48

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 49


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

11.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 209/26


DECISIONE DEL CONSIGLIO,

del 21 giugno 2005,

relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000

(2005/599/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 27 aprile 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati ACP al fine di modificare l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1)(in prosieguo: «l'accordo di Cotonou»). I negoziati si sono conclusi nel febbraio 2005.

(2)

È pertanto opportuno firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo che modifica l'accordo di Cotonou,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, le dichiarazioni rilasciate dalla Comunità unilateralmente o insieme ad altre parti, accluse all'atto finale, è approvata in nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo e dell'atto finale sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo, in nome della Comunità europea con riserva della sua conclusione.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Rettifica dell'accordo nella GU L 385 del 29.12.2004, pag. 88.


ACCORDO

che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

IL PRESIDENTE DI MALTA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in appresso denominata «Comunità», i cui Stati sono denominati in appresso «Stati membri»,

e

LA COMUNITÀ EUROPEA

da una parte, e

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D'ANGOLA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA,

IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS,

IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI BELIZE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BOTSWANA,

IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BURUNDI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO,

IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,

IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DI DOMINICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA,

IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA E SOVRANA DI FIGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GAMBIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GHANA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI GRENADA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI,

IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,

IL GOVERNO DELLE ISOLE MARSHALL,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURITIUS,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MICRONESIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAURU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,

IL CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA,

IL GOVERNO DI NIUE,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PALAU,

SUA MAESTÀ LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI ST. CHRISTOPHE E NEVIS,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT LUCIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT VINCENT E GRENADINE,

IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DELLA SAMOA OCCIDENTALE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SIERRA LEONE,

SUA MAESTÀ LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SUDAFRICANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SURINAME,

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DELLO SWAZILAND,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,

SUA MAESTÀ IL RE TAUFA'AHAU TUPOU IV DI TONGA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI TUVALU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA,

IL GOVERNO DI VANUATU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE,

i cui Stati sono qui di seguito denominati «Stati ACP»,

dall'altra,

VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea, da un lato, e l'accordo di Georgetown, che istituisce il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altro,

VISTO l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (in prosieguo «accordo di Cotonou»),

CONSIDERANDO che l'articolo 95, paragrafo 1, dell'accordo di Cotonou stabilisce che la durata dell'accordo è di vent'anni a decorrere dal 1 marzo 2000,

CONSIDERANDO che l'articolo 95, paragrafo 3, secondo comma, dell'accordo di Cotonou prevede che dieci mesi prima della scadenza di tale periodo quinquennale le parti avviano negoziati per esaminare le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni dell'accordo di Cotonou,

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

IL PRESIDENTE DI MALTA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

LA COMUNITÀ EUROPEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D'ANGOLA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA,

IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS

IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI BELIZE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BOTSWANA,

IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BURUNDI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO,

IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,

IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DI DOMINICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA,

IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA E SOVRANA DI FIGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GAMBIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GHANA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI GRENADA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI,

IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE ISOLE MARSHALL,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURITIUS,

IL GOVERNO DEGLI STATI FEDERATI DI MICRONESIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA,

IL GOVENRO DELLA REPUBBLICA DI NAURU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NIUE,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PALAU,

SUA MAESTÀ LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI ST. CHRISTOPHE E NEVIS,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT LUCIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT VINCENT E GRENADINE,

IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DELLA SAMOA OCCIDENTALE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SIERRA LEONE,

SUA MAESTÀ LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SUDAFRICANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SURINAME,

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DELLO SWAZILAND,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,

SUA MAESTÀ IL RE TAUFA'AHAU TUPOU IV DI TONGA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI TUVALU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI VANUATU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo unico

Conformemente alla procedura istituita al suo articolo 95, l'accordo di Cotonou è modificato dalle seguenti disposizioni:

A.   PREAMBOLO

1.

Dopo l'ottavo considerando che inizia con le parole «RITENENDO che la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo…» sono inseriti i seguenti considerando:

«RIBADENDO che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale, non devono rimanere impuniti e che la loro effettiva repressione deve essere garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale e attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale;

CONSIDERANDO che la creazione e il buon funzionamento della Corte penale internazionale rivestono grande importanza ai fini della pace e della giustizia nel mondo;».

2.

Il decimo considerando che inizia con le parole: «CONSIDERANDO che gli obiettivi e i principi…» è sostituito dal seguente:

«CONSIDERANDO che gli obiettivi di sviluppo del millennio enunciati nella dichiarazione del millennio adottata nel 2000 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare l'eradicazione della povertà estrema e della fame, e gli obiettivi e i principi di sviluppo concordati nelle conferenze delle Nazioni Unite forniscono una prospettiva chiara e devono costituire un fondamento della cooperazione ACP-UE nel quadro del presente accordo;».

B.   TESTO DEGLI ARTICOLI DELL'ACCORDO DI COTONOU

1.

All'articolo 4 la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati ACP determinano sovranamente i principi, le strategie e i modelli di sviluppo delle loro economie e delle loro società. Essi definiscono con la Comunità i programmi di cooperazione previsti in conformità del presente accordo. Le parti riconoscono tuttavia il ruolo complementare e il potenziale in termini di contributi degli attori non statali e degli enti locali decentrati al processo di sviluppo. In questa ottica, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente accordo, gli attori non statali e gli enti locali decentrati sono, ove opportuno:»

2.

L'articolo 8 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Obiettivo del dialogo è di scambiare informazioni, favorire la comprensione reciproca e agevolare la definizione delle priorità e dei principi comuni, riconoscendo in particolare i legami esistenti tra i vari aspetti delle relazioni tra le parti e i diversi settori di cooperazione indicati nel presente accordo. Il dialogo deve agevolare le consultazioni tra le parti nell'ambito di organismi internazionali. Il dialogo si prefigge anche di prevenire l'emergere di situazioni nelle quali una parte possa ritenere necessario ricorrere alle procedure di consultazione di cui agli articoli 96 e 97.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.

Il dialogo è condotto in modo flessibile. Esso può essere formale o informale a seconda delle necessità, svolgersi all'interno o all'esterno del quadro istituzionale, compresi il gruppo ACP e l'Assemblea parlamentare paritetica, nella veste appropriata e al livello adeguato (regionale, subregionale o nazionale).»;

c)

è inserito il seguente paragrafo:

«6 bis.

Se del caso, per prevenire l'emergere di situazioni nelle quali una parte possa ritenere necessario ricorrere alla procedura di consultazione di cui all'articolo 96, il dialogo sugli elementi essenziali deve essere sistematico e istituzionalizzato secondo le modalità di cui all'allegato VII.»

3.

All'articolo 9 il titolo è sostituito dal seguente:

«Elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto ed elemento fondamentale relativo al buon governo».

4.

L'articolo 11 è modificato come segue:

a)

è inserito il seguente paragrafo:

«3 bis.

Le parti si impegnano inoltre a collaborare per prevenire le attività mercenarie conformemente agli obblighi assunti a norma delle convenzioni e degli strumenti internazionali e alle rispettive legislazioni e normative.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«6.

Al fine di promuovere la pace e la giustizia nel mondo, le parti ribadiscono la loro ferma intenzione di:

condividere l'esperienza acquisita in materia di adozione degli adeguamenti legislativi necessari per la ratifica e l'applicazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, e

combattere la criminalità internazionale in conformità del diritto internazionale, tenendo nella debita considerazione lo Statuto di Roma.

Le parti prendono le misure necessarie per la ratifica e l'applicazione dello Statuto di Roma e degli strumenti connessi.»

5.

Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 11 bis

Lotta al terrorismo

Le parti ribadiscono la loro ferma condanna di tutti gli atti di terrorismo e si impegnano a combattere il terrorismo attraverso la cooperazione internazionale, in conformità della carta delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e delle convenzioni e degli strumenti pertinenti, in particolare mediante la piena attuazione delle risoluzioni 1373 (2001) e 1456 (2003) del Consiglio di sicurezza dell'ONU e delle altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite. A tal fine, le parti decidono di scambiare:

informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno, nonché

opinioni sui mezzi e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo, compresi gli aspetti tecnici e la formazione, e le esperienze acquisite in materia di prevenzione.

Articolo 11 ter

Cooperazione nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1.   Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, statali o non, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali.

Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri loro obblighi internazionali in materia.

Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

2.   Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione mediante:

l'adozione delle misure necessarie per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione,

la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

L'assistenza finanziaria e tecnica per la cooperazione nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa sarà finanziata mediante strumenti specifici diversi da quelli destinati a finanziare la cooperazione ACP-CE.

3.   Le parti decidono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi suddetti.

4.   Qualora, dopo aver condotto un dialogo politico intensificato, una parte reputi, basandosi in particolare sulle relazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) e delle altre istituzioni multilaterali competenti, che l'altra parte non abbia soddisfatto un obbligo derivante dal paragrafo 1 del presente articolo relativamente alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa, essa fornisce all'altra parte, al Consiglio dei ministri ACP e al Consiglio dei ministri dell'UE, eccetto in casi particolarmente urgenti, le informazioni utili necessarie ad un esame approfondito della situazione, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. A tal fine, essa invita l'altra parte a tenere consultazioni vertenti principalmente sulle misure che la parte interessata ha adottato o deve adottare per porre rimedio alla situazione.

5.   Le consultazioni sono condotte al livello e nella forma considerati più appropriati per il raggiungimento di una soluzione.

Le consultazioni iniziano entro 30 giorni dall'invito e continuano per un periodo stabilito di comune accordo in funzione del carattere e della gravità della violazione. In ogni caso, il dialogo condotto nell'ambito della procedura di consultazione non può durare più di 120 giorni.

6.   Se le consultazioni non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, se la consultazione è rifiutata o se vi è un'urgenza particolare, possono essere adottate misure appropriate. Tali misure sono revocate non appena vengono meno le ragioni che hanno condotto alla loro adozione.»

6.

All'articolo 23 è aggiunta la seguente lettera:

«l)

la promozione delle conoscenze tradizionali.»

7.

All'articolo 25, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Promuovere la lotta contro:

l'HIV/AIDS, tutelando l'igiene riproduttiva e sessuale delle donne e i diritti connessi;

altre malattie legate alla povertà, in particolare la malaria e la tubercolosi;».

8.

L'articolo 26 è modificato come segue:

a)

le lettere c) e d) sono sostituite come segue:

«c)

aiutare le istituzioni ancorate nelle comunità locali a dare ai bambini la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità fisiche, psicologiche, sociali ed economiche;

d)

reintegrare i bambini nella società in situazioni postbelliche, mediante programmi di recupero; e»;

b)

la seguente lettera è aggiunta:

«e)

promuovere la partecipazione attiva dei giovani cittadini alla vita pubblica, gli scambi fra studenti e l'interazione fra le organizzazioni giovanili degli ACP e dell'UE.»

9.

All'articolo 28 la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«La cooperazione contribuisce efficacemente al conseguimento degli obiettivi e delle priorità stabiliti dagli Stati ACP nel contesto della cooperazione e dell'integrazione regionale e subregionale, compresa la cooperazione interregionale e tra gli Stati ACP. La cooperazione regionale può coinvolgere anche i paesi in via di sviluppo non ACP, i paesi e territori d'oltremare e le regioni ultraperiferiche. In questo contesto, il sostegno alla cooperazione mira a:».

10.

All'articolo 29, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

delle istituzioni e organizzazioni d'integrazione regionale create dagli Stati ACP e di quelle a cui partecipano Stati ACP che promuovono la cooperazione e l'integrazione regionali, e».

11.

All'articolo 30, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

La cooperazione sostiene anche programmi e iniziative di cooperazione tra Stati ACP e al loro interno, compresi quelli a cui partecipano paesi in via di sviluppo non ACP.»

12.

All'articolo 43, paragrafo 4, è aggiunto il seguente trattino:

«—

sviluppo e incoraggiamento all'uso di contenuti locali per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.»

13.

L'articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Articolo 58

Idoneità al finanziamento

1.   Beneficiano di un sostegno finanziario in virtù dell'accordo gli enti o organismi seguenti:

a)

gli Stati ACP;

b)

gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte uno o più Stati ACP, compresi quelli di cui fanno parte anche Stati non ACP, e che sono autorizzati da questi Stati ACP;

c)

gli organismi misti istituiti dagli Stati ACP e dalla Comunità per conseguire taluni obiettivi specifici.

2.   Beneficiano inoltre di un sostegno finanziario con il consenso dello Stato o degli Stati ACP interessato(i):

a)

gli organismi e i servizi pubblici o semipubblici nazionali o regionali degli Stati ACP, compresi i parlamenti, in particolare le istituzioni finanziarie e le banche di sviluppo;

b)

le società, imprese e altre organizzazioni e gli operatori economici privati degli Stati ACP;

c)

le imprese di uno Stato membro della Comunità per permettere loro, al di là del loro contributo specifico, d'intraprendere progetti produttivi sul territorio di uno Stato ACP;

d)

gli intermediari finanziari degli Stati ACP o della Comunità che concedono mezzi di finanziamento, promuovono e finanziano gli investimenti privati negli Stati ACP;

e)

gli enti locali decentrati degli Stati ACP e della Comunità;

f)

i paesi in via di sviluppo che non fanno parte del gruppo ACP ma che partecipano a un'iniziativa comune o a un'organizzazione regionale con gli Stati ACP.

3.   Gli attori non statali a carattere locale degli Stati ACP e della Comunità possono beneficiare del sostegno finanziario previsto dal presente accordo secondo le modalità stabilite nei programmi indicativi nazionali e regionali.»

14.

All'articolo 68 i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.

Scopo del sostegno in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione è di salvaguardare le riforme e le politiche socioeconomiche che potrebbero essere messe in pericolo dalla brusca riduzione delle entrate e di riassorbire gli effetti negativi della discontinuità dei proventi da esportazione, in particolare di quelli dei prodotti agricoli e minerari.

3.

Nell'allocazione delle risorse dell'anno di applicazione si tiene conto dell'estrema dipendenza delle economie degli Stati ACP dalle esportazioni, in particolare da quelle agricole e minerarie. In questo contesto gli Stati meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari, nonché quelli che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali, ricevono un trattamento più favorevole.»

15.

All'articolo 89 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Si attueranno interventi specifici per aiutare gli Stati ACP insulari, sempre più vulnerabili a causa delle nuove e gravi sfide economiche, sociali ed ecologiche. Si cercherà in tal modo di favorire la realizzazione delle priorità legate allo sviluppo sostenibile nei piccoli Stati in via di sviluppo insulari promuovendo al tempo stesso un'impostazione armonizzata per quanto riguarda la crescita economica e lo sviluppo umano.»

16.

L'articolo 96 è modificato come segue:

a)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis.

Le parti decidono di esaurire tutte le possibilità di dialogo ai sensi dell'articolo 8, tranne nei casi particolarmente urgenti, prima di avviare le consultazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.»;

b)

al paragrafo 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Se, nonostante il dialogo politico sugli elementi essenziali di cui all'articolo 8 e al paragrafo 1, del presente articolo, una parte reputa che l'altra non soddisfi un obbligo derivante dal rispetto dei diritti dell'uomo, dei principi democratici o dello Stato di diritto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, essa fornisce all'altra parte e al Consiglio dei ministri, eccetto in casi particolarmente urgenti, le informazioni utili necessarie ad un esame approfondito della situazione, al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. A tal fine, essa invita l'altra parte a tenere consultazioni vertenti principalmente sulle misure che la parte interessata ha adottato o deve adottare per porre rimedio alla situazione in conformità dell'allegato VII.

Le consultazioni sono condotte al livello e nella forma considerati più appropriati al raggiungimento di una soluzione.

Le consultazioni iniziano entro 30 giorni dall'invito e continuano per un periodo stabilito di comune accordo in funzione del carattere e della gravità della violazione. In ogni caso, il dialogo condotto nell'ambito della procedura di consultazione non può durare più di 120 giorni.

Se le consultazioni non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, se la consultazione è rifiutata o se vi è un'urgenza particolare, possono essere adottate misure appropriate. Tali misure sono revocate non appena vengono meno le ragioni che hanno condotto alla loro adozione.»

17.

All'articolo 97, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

In queste circostanze ciascuna delle parti può invitare l'altra a procedere a consultazioni. Queste iniziano entro 30 giorni dall'invito e il dialogo condotto nell'ambito della procedura di consultazione non può durare più di 120 giorni.»

18.

L'articolo 100 è sostituito dal seguente:

«Articolo 100

Status dei testi

I protocolli e gli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante. Gli allegati I bis, II, III, IV e VI possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri su raccomandazione del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e presso il segretariato degli Stati ACP, che ne rimettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario.»

C.   ALLEGATI

1.

All'allegato I è aggiunto il seguente punto:

«9.

In deroga all'articolo 58 del presente accordo, un importo pari a 90 milioni di EUR è trasferito all'assegnazione intra-ACP del 9o FES. Questo importo, che può finanziare la deconcentrazione nel periodo 2006-2007, viene gestito direttamente dalla Commissione.»

2.

È aggiunto il seguente allegato:

«ALLEGATO I BIS

Quadro finanziario pluriennale di cooperazione nell'ambito del presente accordo

1.

Ai fini precisati nel presente accordo, e per un periodo avente inizio il 1o marzo 2005, il nuovo quadro finanziario pluriennale di cooperazione copre gli impegni decorrenti dal 1o gennaio 2008 per un periodo di cinque o sei anni.

2.

Durante questo nuovo periodo, l'Unione europea mantiene il suo aiuto agli Stati ACP a un livello perlomeno equivalente a quello del 9o FES, escluse le rimanenze; a ciò vanno aggiunti, in base alle stime della Comunità, l'incidenza dell'inflazione, la crescita nell'Unione europea e l'ingresso di 10 nuovi Stati membri nel 2004.

3.

Le eventuali modifiche da apportare al quadro finanziario pluriennale o alle parti corrispondenti dell'accordo sono decise dal Consiglio dei ministri in deroga all'articolo 95 del presente accordo.»

3.

L'allegato II è modificato come segue:

a)

l'articolo 2 è modificato come segue:

i)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.

I prestiti ordinari possono essere prorogati a condizioni privilegiate nei seguenti casi:

a)

per progetti infrastrutturali nei paesi meno avanzati o in paesi che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali — diversi da quelli di cui alla lettera aa) — come presupposto per lo sviluppo del settore privato. In tali casi il tasso d'interesse del prestito viene ridotto del 3 %;

aa)

per progetti infrastrutturali di enti pubblici a gestione commerciale, come presupposto per lo sviluppo del settore privato nei paesi soggetti a condizioni restrittive per l'ottenimento di prestiti nell'ambito dell'iniziativa Paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) o di altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale. In questi casi, la Banca cerca di ridurre il costo medio dei fondi attraverso opportuni cofinanziamenti con altri donatori. Qualora ciò non sia possibile, si può abbassare il tasso d'interesse del prestito nella misura necessaria per renderlo conforme al livello risultante dall'iniziativa HIPC o da altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale;

b)

per progetti che comportano attività di ristrutturazione nel quadro della privatizzazione oppure per progetti che presentano vantaggi sociali o ambientali sostanziali e chiaramente dimostrabili. In tali casi i prestiti possono essere prorogati con un abbuono di interessi, il cui importo e la cui forma vengono decisi in funzione delle caratteristiche specifiche del progetto. Il tasso di abbuono non deve tuttavia essere superiore al 3 %.

In ogni caso il tasso d'interesse finale per i prestiti di cui alle lettere a) o b) non è mai inferiore al 50 % del tasso di riferimento.»;

ii)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.

Gli abbuoni di interessi possono essere capitalizzati o utilizzati in forma di sovvenzioni. Si può utilizzare fino al 10 % degli stanziamenti destinati agli abbuoni di interessi per finanziare l'assistenza tecnica necessaria ai progetti nei paesi ACP.»;

b)

l'articolo 3 è modificato come segue:

i)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Il Fondo investimenti interviene in tutti i settori economici e sostiene gli investimenti di imprese private e di imprese pubbliche gestite secondo criteri commerciali, nonché infrastrutture economiche e tecnologiche produttrici di reddito, essenziali per il settore privato. Il Fondo:

a)

è gestito come un fondo rotativo finanziariamente sostenibile. I suoi interventi avvengono a condizioni di mercato, evitando di provocare distorsioni sui mercati locali e di sostituirsi ai finanziamenti privati;

b)

sostiene i settori finanziari degli ACP e produce un effetto catalizzatore, incoraggiando la mobilitazione di risorse locali a lungo termine e risvegliando l'interesse di investitori e finanziatori privati stranieri per progetti negli Stati ACP;

c)

si assume in parte i rischi dei progetti finanziati. La sua sostenibilità finanziaria è garantita dall'intero portafoglio e non dai singoli interventi;

d)

cerca di convogliare i fondi attraverso gli organismi e i programmi nazionali e regionali degli ACP che promuovono lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI).»;

ii)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis.

La Banca viene risarcita dei costi sostenuti per la gestione del Fondo investimenti. Nei primi due anni successivi all'entrata in vigore del secondo protocollo finanziario, il risarcimento ammonta al 2 % all'anno della dotazione iniziale totale del Fondo investimenti. Dopo questo periodo, il risarcimento della Banca comprende una componente fissa pari allo 0,5 % all'anno della dotazione iniziale e una componente variabile pari all'1,5 % all'anno del portafoglio del Fondo investimenti investito in progetti nei paesi ACP. I risarcimenti sono finanziati dal Fondo investimenti.»;

c)

all'articolo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

in caso di prestiti ordinari e di finanziamento su capitale di rischio per piccole e medie imprese, i rischi di cambio sono di norma condivisi tra la Comunità, da un lato, e le altre parti implicate, dall'altro. In media, i rischi di cambio devono essere condivisi equamente; e»;

d)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 6 bis

Relazioni annuali sul Fondo investimenti

I rappresentanti degli Stati membri dell'UE responsabili del Fondo investimenti, i rappresentanti degli Stati ACP, la Banca europea per gli investimenti, la Commissione europea, il segretariato del Consiglio dell'UE e il segretariato ACP si riuniscono una volta all'anno per discutere degli interventi e dell'efficienza del Fondo investimenti nonché delle questioni politiche connesse.

Articolo 6 ter

Valutazione dell'efficienza del Fondo investimenti

A metà e al termine del periodo di applicazione del protocollo finanziario si procederà a una valutazione congiunta dell'efficienza globale del Fondo investimenti, da cui potranno scaturire raccomandazioni su come migliorarne il funzionamento.»

4.

L'allegato IV è modificato come segue:

a)

l'articolo 3 è modificato come segue:

i)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

le necessità sono valutate in base a criteri, quali il reddito pro capite, la popolazione, gli indicatori sociali e il livello del debito, la perdita di proventi da esportazioni e la dipendenza da tali proventi, soprattutto nei settori agricolo e minerario. Viene accordato un trattamento speciale agli Stati ACP meno industrializzati e viene prestata la dovuta attenzione alla vulnerabilità degli Stati insulari e interclusi. Inoltre, si dovrà tener conto delle specifiche difficoltà dei paesi che escono da conflitti e di quelli vittime di calamità naturali; e»;

ii)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.

Fatte salve le disposizioni in materia di revisioni dell'articolo 5, paragrafo 7, la Comunità può aumentare l'assegnazione a favore del paese in questione in considerazione di esigenze particolari o di risultati eccezionali.»;

b)

l'articolo 4 è modificato come segue:

i)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Appena ricevute le informazioni di cui sopra, ciascuno Stato ACP redige e presenta alla Comunità un progetto di programma indicativo coerente con i propri obiettivi e con le priorità di sviluppo indicati nella SSN. Il progetto di programma indicativo deve comprendere:

a)

il settore o i settori chiave sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno;

b)

le misure ed operazioni più adeguate ai fini del conseguimento degli obiettivi e degli scopi nel settore o nei settori chiave;

c)

le risorse destinate a programmi e progetti che non rientrano nel settore o nei settori chiave e/o un quadro generale di tali attività, nonché l'indicazione delle risorse da destinare a ciascuno di tali elementi;

d)

l'identificazione dei tipi di organismi non statali idonei a beneficiare di un finanziamento secondo i criteri stabiliti dal Consiglio dei ministri, e delle risorse loro assegnate e del tipo di attività da sostenere, che deve essere di natura non lucrativa;

e)

le proposte di programmi e progetti regionali;

f)

una riserva per assicurazione in caso di eventuali reclami, destinata anche a coprire gli aumenti di spesa e gli imprevisti.»;

ii)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Il progetto di programma indicativo deve essere sottoposto a uno scambio di vedute tra lo Stato ACP interessato e la Comunità. Il programma indicativo viene adottato di comune accordo dalla Commissione, a nome della Comunità, e dallo Stato ACP interessato e, una volta adottato, è vincolante per la Comunità e per lo Stato medesimo. Tale programma indicativo viene allegato alla SSN e deve inoltre comprendere:

a)

operazioni specifiche ben individuate, soprattutto quelle che possono essere impegnate prima della revisione successiva;

b)

un calendario di esecuzione e revisione del programma indicativo, compresi gli impegni e gli esborsi;

c)

i parametri e i criteri delle revisioni.»;

iii)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.

Qualora, a seguito di una guerra, di un altro conflitto o di circostanze eccezionali con effetti analoghi, uno Stato ACP si trovi in una situazione di crisi che impedisce all'ordinatore nazionale di svolgere le sue funzioni, la Commissione può utilizzare e gestire direttamente le risorse assegnate a questo Stato in conformità dell'articolo 3 per fornire un sostegno specifico. Tale sostegno può finanziare le politiche a favore della pace, la gestione e la soluzione dei conflitti, l'assistenza postbellica, compreso il potenziamento istituzionale, e le attività di sviluppo economico e sociale, con particolare attenzione alle esigenze delle popolazioni più vulnerabili. La Commissione e lo Stato ACP in questione devono ripristinare le normali procedure di attuazione e di gestione non appena le autorità competenti siano nuovamente in grado di gestire la cooperazione.»;

c)

l'articolo 5 è modificato come segue:

i)

in tutto l'articolo i termini «capo delegazione» sono sostituiti da «Commissione»;

ii)

al paragrafo 4 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i programmi e progetti non compresi nel settore o nei settori chiave;»

iii)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Dopo la conclusione delle revisioni intermedia e finale, la Commissione può modificare, a nome della Comunità, l'assegnazione delle risorse sulla base delle esigenze e della situazione dello Stato ACP interessato.»;

d)

all'articolo 6 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

La cooperazione regionale comprende operazioni a vantaggio e con la partecipazione:

a)

di due o più o tutti gli Stati ACP, nonché dei paesi in via di sviluppo non ACP che partecipano a queste operazioni; e/o

b)

di un organismo regionale di cui siano membri almeno due Stati ACP, anche quando ne fanno parte degli Stati non ACP.»;

e)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Assegnazione delle risorse

1.   All'inizio del periodo di applicazione del protocollo finanziario, ciascuna regione riceve dalla Comunità l'indicazione della dotazione finanziaria di cui può beneficiare per un periodo di cinque anni. La dotazione finanziaria indicativa si basa su una stima delle esigenze, dei progressi e delle prospettive del processo di cooperazione e integrazione regionale. Per raggiungere una certa consistenza finanziaria e per aumentare l'efficienza, i fondi regionali e nazionali possono integrarsi a vicenda allo scopo di finanziare operazioni regionali con una componente nazionale ben definita.

2.   Fatte salve le disposizioni in materia di revisioni dell'articolo 11, la Comunità può aumentare l'assegnazione a favore della regione in questione in considerazione di nuove esigenze o di risultati eccezionali.»;

f)

all'articolo 10, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

i programmi e progetti che consentono la realizzazione di tali obiettivi, a condizione che siano stati chiaramente individuati, nonché l'indicazione delle risorse da destinare a ciascuno di questi elementi e un calendario della loro attuazione.»;

g)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Cooperazione tra paesi ACP

1.   All'inizio del periodo di applicazione del protocollo finanziario, la Comunità fa sapere al Consiglio dei ministri ACP quale parte dei fondi destinati alle operazioni regionali debba essere accantonata per operazioni a vantaggio di molti o di tutti gli Stati ACP. Tali operazioni possono prescindere dal concetto di ubicazione geografica.

2.   In considerazione delle nuove esigenze connesse al miglioramento dell'impatto delle attività intra-ACP, la Comunità può aumentare l'assegnazione per la cooperazione intra-ACP.»;

h)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Richieste di finanziamento

1.   Le richieste di finanziamento dei programmi regionali devono essere presentate da:

a)

un ente o organizzazione regionale debitamente autorizzati; oppure

b)

un ente o un'organizzazione subregionale debitamente autorizzati, oppure da uno Stato membro della regione interessata nella fase di programmazione, a condizione che l'azione figuri nel programma indicativo regionale.

2.   Le richieste di finanziamento di programmi intra-ACP vengono presentate da:

a)

almeno tre enti o organizzazioni regionali autorizzati appartenenti a regioni geografiche diverse o almeno due Stati ACP delle stesse regioni; oppure

b)

dal Consiglio dei ministri ACP o dal Comitato degli ambasciatori ACP; oppure

c)

da organizzazioni internazionali, come l'Unione africana, i cui interventi contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della cooperazione e integrazione regionale, previa approvazione da parte del Comitato degli ambasciatori ACP.»;

i)

l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Procedure di attuazione

1.   (soppresso)

2.   (soppresso)

3.   Tenuto conto degli obiettivi e delle caratteristiche tipiche della cooperazione regionale, compresa la cooperazione intra-ACP, le operazioni intraprese nel settore sono disciplinate, se del caso, dalle procedure fissate per la cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

4.   In particolare, fatti salvi i paragrafi 5 e 6, per tutti i programmi e i progetti regionali finanziati con le risorse del Fondo viene concluso tra la Commissione e uno degli enti di cui all'articolo 13:

a)

un accordo di finanziamento ai sensi dell'articolo 17; in tal caso, l'ente designa un ordinatore regionale i cui compiti corrispondono, mutatis mutandis, a quelli dell'ordinatore nazionale;

b)

un contratto di sovvenzione ai sensi dell'articolo 19 bis, a seconda della natura dell'operazione e quando l'ente in questione, diverso da uno Stato ACP, è responsabile dell'attuazione del programma o del progetto.

5.   I programmi e i progetti finanziati con le risorse del Fondo e le cui domande di finanziamento sono state presentate dalle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), danno luogo a un contratto di sovvenzione.

6.   I programmi e i progetti finanziati con le risorse del Fondo e per i quali le richieste di finanziamento sono state presentate dal Consiglio dei ministri ACP o dal Comitato degli ambasciatori ACP sono attuati dal segretariato degli Stati ACP, nel qual caso viene concluso un accordo di finanziamento tra la Commissione e quest'ultimo in conformità dell'articolo 17, o dalla Commissione, a seconda della natura dell'azione.»;

j)

al capitolo III il titolo è sostituito dal seguente:

«ISTRUZIONE E FINANZIAMENTO»;

k)

l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Individuazione, preparazione e istruzione dei programmi e progetti

1.   I programmi e i progetti presentati dallo Stato ACP devono essere sottoposti a una istruzione comune. Il Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo deve definire gli orientamenti generali e i criteri di istruzione dei programmi e progetti. I programmi e i progetti in questione, che di norma sono pluriennali, possono comportare serie di interventi di entità limitata in un settore particolare.

2.   I fascicoli dei programmi e progetti preparati e presentati per ottenere il finanziamento devono contenere tutte le informazioni necessarie all'istruzione dei programmi e progetti o, qualora questi programmi e progetti non siano stati completamente definiti, devono fornire una descrizione sommaria che sarà necessaria per la fase di istruzione.

3.   L'istruzione dei programmi e progetti tiene conto della scarsa disponibilità di risorse umane di ciascun paese ed elabora una strategia favorevole alla promozione di tali risorse. Essa tiene conto altresì delle caratteristiche e dei vincoli specifici di ciascuno Stato ACP.

4.   I programmi e i progetti destinati ad essere realizzati da organismi non statali ammissibili conformemente al presente accordo possono essere istruiti dalla sola Commissione e dar luogo direttamente a contratti di sovvenzione tra la Commissione e gli organismi non statali ai sensi dell'articolo 19 bis. L'istruzione deve conformarsi all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), per quanto riguarda i tipi di organismi, la loro ammissibilità e il tipo di attività da sostenere. La Commissione, tramite il capo delegazione, informa l'ordinatore nazionale delle sovvenzioni concesse.»;

l)

l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Proposta e decisione di finanziamento

1.   Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte in una proposta di finanziamento la cui versione definitiva è redatta dalla Commissione, in stretta collaborazione con lo Stato ACP interessato.

2.   (soppresso)

3.   (soppresso)

4.   La Commissione, a nome della Comunità, comunica la propria decisione di finanziamento allo Stato ACP interessato entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di stesura della versione definitiva della proposta di finanziamento.

5.   Qualora la proposta di finanziamento non sia adottata dalla Commissione a nome della Comunità, lo Stato ACP interessato è informato immediatamente dei motivi di questa decisione. In tal caso, i rappresentanti dello Stato ACP interessato possono richiedere entro un termine di 60 giorni a decorrere dalla notifica:

a)

o che il problema venga sollevato in sede di Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo istituito nell'ambito del presente accordo; oppure

b)

di essere ascoltati dai rappresentanti della Comunità.

6.   Successivamente a tale audizione, la Commissione, a nome della Comunità, prende una decisione definitiva in merito all'adozione o al rifiuto della proposta di finanziamento. Prima che la decisione venga presa, lo Stato interessato può comunicare alla Commissione qualsiasi elemento a suo parere necessario per completare l'informazione.»;

m)

l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Accordo di finanziamento

1.   Salvo disposizioni contrarie del presente accordo, qualsiasi programma o progetto finanziato con le risorse del Fondo dà luogo a un accordo di finanziamento tra la Commissione e lo Stato ACP interessato.

2.   L'accordo di finanziamento è definito tra la Commissione e lo Stato ACP interessato entro i 60 giorni successivi alla decisione della Commissione a nome dell'organo della Comunità. L'accordo di finanziamento:

a)

precisa in particolare il contributo finanziario della Comunità, le modalità e le condizioni di finanziamento, nonché le disposizioni generali e specifiche relative al programma o progetto in questione;

b)

prevede stanziamenti adeguati per coprire gli aumenti dei costi e le spese impreviste.

3.   Qualsiasi rimanenza riscontrata alla chiusura dei programmi e progetti è attribuita allo Stato o agli Stati ACP interessati e viene iscritta come tale nei conti del Fondo.»;

n)

l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Superamenti

1.   Non appena si manifestino rischi di superamenti del finanziamento disponibile a titolo dell'accordo di finanziamento, l'ordinatore nazionale ne informa la Commissione e le chiede di approvare preventivamente le misure che intende adottare per coprire questi superamenti; ciò può avvenire riducendo la portata del programma o progetto oppure ricorrendo alle risorse nazionali o ad altre risorse non comunitarie.

2.   Se non è possibile ridurre la portata del programma o progetto o coprire i superamenti con altre risorse, la Commissione, a nome della Comunità, può adottare, su richiesta motivata dell'ordinatore nazionale, una decisione di finanziamento supplementare utilizzando le risorse del programma indicativo.»;

o)

l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Finanziamento retroattivo

1.   Allo scopo di garantire un rapido avviamento dei progetti e di evitare vuoti ed eventuali ritardi fra progetti sequenziali, gli Stati ACP possono, nel momento in cui è completata l'istruzione del progetto e prima che venga presa la decisione di finanziamento, prefinanziare attività connesse alla fase iniziale dei programmi, lavori preliminari e stagionali, ordinazioni di attrezzature per le quali occorre prevedere un lungo termine di consegna, nonché talune azioni già avviate. Siffatte spese sono conformi alle procedure previste dal presente accordo.

2.   Queste disposizioni devono essere menzionate nella proposta di finanziamento e lasciano impregiudicata la decisione di finanziamento della Commissione a nome della Comunità.

3.   Le spese effettuate dallo Stato ACP in virtù del presente articolo sono finanziate retroattivamente nell'ambito del programma o progetto, dopo la firma dell'accordo di finanziamento.»;

p)

al capitolo 4, il titolo è sostituito dal seguente:

«ATTUAZIONE»;

q)

i seguenti articoli sono inseriti:

«Articolo 19 bis

Modalità di attuazione

1.   I programmi e i progetti finanziati con le risorse del Fondo la cui esecuzione finanziaria compete alla Commissione vengono attuati mediante:

a)

l'aggiudicazione di appalti;

b)

la concessione di sovvenzioni;

c)

l'esecuzione in economia;

d)

esborsi diretti nell'ambito degli aiuti al bilancio, dei contributi ai programmi settoriali, del sostegno all'alleggerimento del debito e del sostegno in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione.

2.   Gli appalti ai sensi del presente allegato sono contratti a titolo oneroso conclusi per iscritto per ottenere, contro pagamento di un prezzo, la fornitura di beni mobili, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

3.   Le sovvenzioni ai sensi del presente allegato sono contributi finanziari diretti concessi a titolo di liberalità per finanziare:

a)

un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si inserisce nel quadro del presente accordo o di un programma o progetto adottato secondo le disposizioni di quest'ultimo;

b)

il funzionamento di un organismo che persegue un obiettivo siffatto.

Le sovvenzioni sono oggetto di un contratto scritto.

Articolo 19 ter

Gara con clausola sospensiva

Allo scopo di garantire un rapido avviamento dei progetti, gli Stati ACP possono, in tutti i casi debitamente giustificati e in accordo con la Commissione, nel momento in cui è completata l'istruzione del progetto e prima che venga presa la decisione di finanziamento, indire gare d'appalto con clausola sospensiva per tutti i tipi di contratti. Questa disposizione deve essere menzionata nella proposta di finanziamento.»;

r)

l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Ammissibilità

A meno che non sia concessa una deroga in conformità dell'articolo 22 e fatto salvo l'articolo 26:

1.

la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate con le risorse del Fondo è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati ACP e degli Stati membri della Comunità;

2.

tutte le forniture e tutti i materiali acquistati a titolo di un contratto finanziato con le risorse del Fondo devono essere originari di uno Stato ammissibile ai sensi del punto 1. Al riguardo, la definizione della nozione di “prodotti originari” deve essere stabilita in riferimento ai relativi accordi internazionali; i prodotti originari della Comunità devono comprendere quelli originari dei paesi, territori e dipartimenti d'oltremare;

3.

la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate con le risorse del Fondo è aperta alle organizzazioni internazionali;

4.

quando il finanziamento copre un'operazione attuata tramite un'organizzazione internazionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate con le risorse del Fondo è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del punto 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del regolamento di questa organizzazione, ferma restando la necessità di garantire un pari trattamento a tutti i donatori. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali;

5.

quando il finanziamento copre un'operazione attuata nell'ambito di un'iniziativa regionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del punto 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche di uno Stato coinvolto nell'iniziativa in questione. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali;

6.

quando il finanziamento copre un'operazione cofinanziata con uno Stato terzo, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del punto 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi della normativa dello Stato terzo in questione. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.»;

s)

l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Deroghe

1.   In casi eccezionali debitamente giustificati, le persone fisiche e giuridiche dei paesi terzi non ammissibili a norma dell'articolo 20 possono essere ammesse a partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dalla Comunità su richiesta giustificata degli Stati ACP interessati. Gli Stati ACP interessati forniscono alla Commissione, per ciascun caso, le informazioni necessarie per decidere siffatte deroghe tenendo conto in particolare:

a)

della situazione geografica dello Stato ACP interessato;

b)

della competitività degli appaltatori, dei fornitori e dei consulenti degli Stati membri e degli Stati ACP;

c)

della necessità di evitare eccessive dilatazioni per quanto riguarda il costo di esecuzione degli appalti;

d)

delle difficoltà di trasporto o dei ritardi dovuti ai termini di consegna o ad altri problemi analoghi;

e)

della tecnologia più appropriata e maggiormente adatta alle condizioni locali;

f)

dei casi di estrema urgenza;

g)

della disponibilità dei prodotti e dei servizi sui mercati in questione.

2.   e norme della Banca in materia di aggiudicazione degli appalti si applicano ai progetti finanziati dal Fondo investimenti.»;

t)

l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Esecuzione in economia

1.   Nel caso di operazioni in economia i programmi e i progetti sono attuati da organismi o servizi pubblici o semipubblici dello Stato o degli Stati ACP interessati, oppure dalla persona giuridica responsabile dell'esecuzione dell'operazione.

2.   La Comunità contribuisce alle spese dei servizi interessati fornendo le attrezzature e/o i materiali mancanti e/o le risorse necessarie per assumere personale supplementare, ad esempio esperti degli Stati ACP interessati o di altri Stati ACP. La partecipazione della Comunità si limita a prendere a carico eventuali mezzi complementari e spese di esecuzione temporanee, circoscritte alle sole necessità dei programmi e dei progetti considerati.

3.   I programmi a preventivo che eseguono le operazioni in economia devono rispettare le norme comunitarie, le procedure e i documenti standard definiti dalla Commissione in vigore al momento dell'approvazione dei programmi stessi.»;

u)

l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Preferenze

1.   Sono adottate misure atte a favorire una partecipazione quanto più possibile ampia delle persone fisiche e giuridiche degli Stati ACP all'esecuzione degli appalti finanziati dal Fondo allo scopo di consentire un'utilizzazione ottimale delle risorse materiali e umane di questi Stati. A tal fine:

a)

nel caso degli appalti di opere di valore inferiore a 5 000 000 EUR agli offerenti degli Stati ACP viene concessa, a condizione che almeno un quarto del capitale e dei quadri sia originario di uno o più Stati ACP, una preferenza pari al 10 % nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche e tecniche;

b)

nel caso degli appalti di forniture, indipendentemente dal loro importo, agli offerenti degli Stati ACP che propongono forniture per le quali almeno il 50 % del contratto è di origine ACP viene concessa una preferenza del 15 % nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche e tecniche;

c)

nel caso degli appalti di servizi, la preferenza viene concessa nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche e tecniche:

i)

a esperti, istituzioni, uffici o società di consulenza degli Stati ACP che abbiano le competenze richieste;

ii)

a offerte presentate da un'impresa ACP singolarmente o in consorzio con partner europei;

iii)

a offerte presentate da offerenti europei che operano con subappaltatori o esperti ACP;

d)

qualora si preveda di ricorrere a subappaltatori, l'offerente scelto accorda la preferenza a persone fisiche, società e imprese degli Stati ACP in grado di eseguire l'appalto alle medesime condizioni;

e)

lo Stato ACP può, nella gara d'appalto, proporre agli eventuali offerenti l'assistenza di società, imprese, esperti o consulenti di altri Stati ACP, scelti di comune accordo. Questa cooperazione può assumere la forma di joint venture, subappalto o anche di formazione pratica del personale già assunto.

2.   Se due offerte sono giudicate equivalenti in base ai criteri sopra esposti, si accorda la preferenza:

a)

all'offerta presentata da un cittadino di uno Stato ACP; oppure

b)

in mancanza di una siffatta offerta:

i)

all'offerta che permette il migliore uso possibile delle risorse materiali e umane degli Stati ACP;

ii)

all'offerta che propone le migliori possibilità di subappalto alle società, imprese o persone fisiche degli Stati ACP; oppure

iii)

ad un consorzio di persone fisiche, imprese e società degli Stati ACP e della Comunità.»;

v)

al capitolo 6, il titolo è sostituito dal seguente:

«AGENTI INCARICATI DELLA GESTIONE E DELL'ESECUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO»;

w)

l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Articolo 34

Commissione

1.   La Commissione provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo, esclusi il Fondo investimenti e gli abbuoni di interessi, secondo le seguenti modalità di gestione principali:

a)

gestione centralizzata;

b)

gestione decentrata.

2.   Di norma, la Commissione provvede all'esecuzione finanziaria delle risorse del Fondo secondo una gestione decentrata.

In tal caso, gli Stati ACP si assumono determinate mansioni esecutive in conformità dell'articolo 35.

3.   Per l'esecuzione finanziaria delle risorse del Fondo, la Commissione delega determinati poteri esecutivi all'interno dei suoi servizi. La Commissione informa di tale delega gli Stati ACP e il Comitato di cooperazione ACP-CE per il finanziamento dello sviluppo.»;

x)

l'articolo 35 è sostituito come segue:

«Articolo 35

Ordinatore nazionale

1.   Il governo di ciascuno Stato ACP nomina un ordinatore nazionale che lo rappresenta in tutte le operazioni finanziate con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione e dalla Banca. L'ordinatore nazionale designa uno o più ordinatori nazionali supplenti, che lo sostituiscono qualora si trovi nell'impossibilità di svolgere questa funzione, e ne informa la Commissione. L'ordinatore nazionale può delegare, ogniqualvolta sussistano le condizioni di capacità istituzionale e di sana gestione finanziaria, le sue competenze per l'attuazione dei programmi e progetti in questione all'entità responsabile presso la sua amministrazione nazionale e informa la Commissione delle deleghe conferite.

Qualora sia a conoscenza di problemi di applicazione delle procedure relative alla gestione delle risorse del Fondo, la Commissione prende, assieme all'ordinatore nazionale, i contatti necessari per ovviare alla situazione e, all'occorrenza, adotta le misure appropriate.

L'ordinatore nazionale assume la responsabilità finanziaria dei soli compiti esecutivi affidatigli.

Nell'ambito della gestione decentrata delle risorse del Fondo, e fatti salvi gli eventuali poteri complementari conferitigli dalla Commissione, l'ordinatore nazionale:

a)

è responsabile del coordinamento, della programmazione, del controllo periodico e delle revisioni annuali, intermedie e finali dell'attuazione della cooperazione nonché del coordinamento con i donatori;

b)

in stretta collaborazione con la Commissione, è responsabile della preparazione, della presentazione e dell'istruzione dei programmi e progetti;

c)

prepara i fascicoli di gara e, all'occorrenza, i documenti degli inviti a presentare proposte;

d)

prima che siano pubblicati i bandi di gara e, all'occorrenza, gli inviti a presentare proposte, sottopone all'approvazione della Commissione i fascicoli di gara e, se del caso, i documenti degli inviti a presentare proposte;

e)

in stretta collaborazione con la Commissione, indice le gare locali nonché, se del caso, gli inviti a presentare proposte;

f)

riceve le offerte nonché, se del caso, le proposte, e trasmette una copia delle offerte alla Commissione; presiede al loro spoglio e approva i risultati dello spoglio entro il termine di validità delle offerte tenendo conto del termine fissato per l'approvazione dell'appalto;

g)

invita la Commissione a procedere allo spoglio delle offerte e, se del caso, delle proposte e comunica il risultato dello spoglio delle offerte e delle proposte alla Commissione perché approvi le proposte di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni;

h)

sottopone all'approvazione della Commissione i contratti e i programmi a preventivo nonché le eventuali clausole aggiuntive;

i)

firma i contratti e le clausole aggiuntive approvati dalla Commissione;

j)

liquida le spese ed emette gli ordinativi di pagamento entro i limiti delle risorse che gli sono assegnate;

k)

nel corso dell'esecuzione, prende i provvedimenti di adeguamento necessari per assicurare, sotto il profilo economico e tecnico, la corretta esecuzione dei programmi e progetti approvati.

2.   Nel corso dell'esecuzione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di informare la Commissione, l'ordinatore nazionale decide:

a)

adeguamenti e modifiche tecniche di scarso rilievo dei programmi e progetti, purché non alterino le soluzioni tecniche adottate e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti fissati nell'accordo di finanziamento;

b)

cambiamenti di ubicazione per quanto riguarda programmi o progetti che comportano più unità, motivati da ragioni tecniche, economiche o sociali;

c)

applicazione o condono delle penalità di mora;

d)

atti per lo svincolo delle cauzioni;

e)

acquisti sul mercato locale senza tener conto dell'origine delle merci;

f)

impiego di materiali e macchine per cantiere non originari degli Stati membri o degli Stati ACP, a condizione che gli Stati membri o gli Stati ACP non producano attrezzature e macchinari comparabili;

g)

subappalti;

h)

collaudi definitivi; la Commissione deve essere comunque presente ai collaudi provvisori, approvare i relativi verbali e, eventualmente, assistere ai collaudi definitivi, in particolare se l'entità delle riserve formulate al collaudo provvisorio richiede ulteriori lavori di un certo rilievo;

i)

assunzione di consulenti e altri esperti in materia di assistenza tecnica.»;

y)

l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Articolo 36

Capo delegazione

1.   La Commissione è rappresentata in ciascuno Stato ACP o in ciascun gruppo regionale che ne faccia espressa richiesta da una delegazione sotto l'autorità di un capo delegazione e con l'approvazione dello Stato o degli Stati ACP interessati. Qualora un capo delegazione sia designato presso un gruppo di Stati ACP, vengono presi i provvedimenti del caso. Il capo delegazione rappresenta la Commissione in tutti i settori di sua competenza e in tutte le sue attività.

2.   Il capo delegazione è l'interlocutore privilegiato degli Stati ACP e degli organismi che possono beneficiare di un sostegno finanziario a titolo dell'accordo. Il capo delegazione opera in stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale.

3.   Il capo delegazione riceve le istruzioni e i poteri necessari per facilitare e accelerare tutte le operazioni finanziate nel quadro dell'accordo.

4.   Il capo delegazione informa regolarmente le autorità nazionali sulle attività comunitarie che possono interessare direttamente la cooperazione tra la Comunità e gli Stati ACP.»;

z)

l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37

Pagamenti

1.   Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP, negli Stati ACP possono essere aperti, da parte e a nome della Commissione, conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri o in euro, presso un istituto finanziario nazionale pubblico o a partecipazione pubblica scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione. Tale istituto svolge le funzioni di delegato nazionale ai pagamenti.

2.   I servizi resi dal delegato nazionale ai pagamenti non sono retribuiti e i fondi depositati sono infruttiferi. I conti locali di cui sopra sono alimentati dalla Commissione nella moneta di uno degli Stati membri o in euro, in base a una stima dei futuri bisogni di tesoreria, con sufficiente anticipo per evitare la necessità di un prefinanziamento da parte degli Stati ACP e ritardi negli esborsi.

3.   (soppresso)

4.   I pagamenti sono eseguiti dalla Commissione secondo le regole stabilite dalla Comunità e dalla Commissione, eventualmente previa liquidazione e autorizzazione delle spese da parte dell'ordinatore nazionale.

5.   (soppresso)

6.   Le procedure per la liquidazione, l'autorizzazione e il pagamento delle spese devono essere espletate entro 90 giorni a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. L'ordinatore nazionale emette l'ordinativo di pagamento e lo notifica al capo delegazione entro 45 giorni dalla scadenza.

7.   I risarcimenti richiesti per i ritardi di pagamento sono a carico dello Stato o degli Stati ACP interessati e della Commissione, sulle sue risorse proprie, ognuno per la parte di ritardo di cui è responsabile, in conformità delle procedure di cui sopra.»;

5.

Il seguente allegato è aggiunto:

«ALLEGATO VII

Dialogo politico sui diritti umani, sui principi democratici e sullo Stato di diritto

Articolo 1

Obiettivi

1.   Le consultazioni di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera a), si svolgono, tranne nei casi particolarmente urgenti, dopo il dialogo politico approfondito di cui all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo.

2.   Le parti conducono il dialogo politico nello spirito dell'accordo, tenendo presenti gli orientamenti per il dialogo politico ACP-UE elaborati dal Consiglio dei ministri.

3.   Il dialogo politico mira a rafforzare le relazioni ACP-UE e ad agevolare il conseguimento degli obiettivi del partenariato.

Articolo 2

Dialogo politico intensificato che precede le consultazioni di cui all'articolo 96 dell'accordo

1.   Il dialogo politico sul rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto viene condotto a norma dell'articolo 8 e dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato secondo gli standard e le norme riconosciuti a livello internazionale. Nell'ambito del dialogo, le parti possono concordare programmi e priorità comuni.

2.   Le parti definiscono di comune accordo parametri di riferimento o traguardi specifici in materia di diritti umani, principi democratici e Stato di diritto in conformità degli standard e delle norme stabiliti a livello internazionale, tenendo conto della situazione particolare dello Stato ACP interessato. I parametri di riferimento permettono di raggiungere i traguardi stabiliti mediante la definizione di obiettivi intermedi e di calendari per il raggiungimento della conformità.

3.   Il dialogo politico di cui ai paragrafi 1 e 2 è sistematico e formale. Prima di avviare le consultazioni di cui all'articolo 96 dell'accordo si devono esaurire tutte le possibilità di dialogo.

4.   Tranne nei casi particolarmente urgenti di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, le consultazioni di cui all'articolo 96 possono svolgersi senza essere precedute da un dialogo politico intensificato in caso di inosservanza persistente degli impegni assunti da una delle parti in occasione di un dialogo precedente o di mancato avvio di un dialogo in buona fede.

5.   Le parti si servono inoltre del dialogo politico di cui all'articolo 8 dell'accordo per aiutare i paesi oggetto di misure appropriate ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo a normalizzare le loro relazioni.

Articolo 3

Norme supplementari relative alle consultazioni di cui all'articolo 96 dell'accordo

1.   Le parti si adoperano affinché il livello di rappresentanza sia uniforme durante le consultazioni di cui all'articolo 96.

2.   Le parti si adoperano per promuovere un'interazione trasparente prima, nel corso e a seguito delle consultazioni formali, in considerazione dei parametri di riferimento e dei traguardi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato.

3.   Le parti utilizzano il periodo di 30 giorni di cui all'articolo 96, paragrafo 2, dell'accordo per prepararsi adeguatamente nonché per approfondire le consultazioni, sia nel gruppo ACP che tra la Comunità e i suoi Stati membri. Durante le consultazioni le parti dovrebbero concordare calendari flessibili pur riconoscendo che i casi particolarmente urgenti di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b,) e all'articolo 2, paragrafo 4, del presente allegato, possono richiedere una reazione immediata.

4.   Le parti riconoscono il ruolo del gruppo ACP nel dialogo politico secondo modalità stabilite dal gruppo ACP e comunicate alla Comunità e ai suoi Stati membri.

5.   Le parti riconoscono la necessità di consultazioni strutturate e permanenti ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo. Il Consiglio dei ministri può definire ulteriori modalità a tale scopo.»

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.


ATTO FINALE

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

IL PRESIDENTE DI MALTA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

e la COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D'ANGOLA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA,

IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS,

IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI BELIZE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BOTSWANA,

IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BURUNDI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO,

IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,

IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DI DOMINICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA,

IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA E SOVRANA DI FIGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GAMBIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GHANA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI GRENADA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI,

IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,

IL GOVERNO DELLE ISOLE MARSHALL,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURITIUS,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MICRONESIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAURU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,

IL CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA,

IL GOVERNO DI NIUE,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PALAU,

SUA MAESTÀ LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI ST. CHRISTOPHE E NEVIS,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT LUCIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT VINCENT E GRENADINE,

IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DELLA SAMOA OCCIDENTALE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SIERRA LEONE,

SUA MAESTÀ LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SUDAFRICANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SURINAME,

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DELLO SWAZILAND,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,

SUA MAESTÀ IL RE TAUFA'AHAU TUPOU IV DI TONGA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI TUVALU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA

IL GOVERNO DI VANUATU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE,

dall'altra,

riuniti a Lussemburgo il venticinque giugno duemilacinque hanno, al momento di firmare l'accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000,

adottato le seguenti dichiarazioni accluse al presente atto finale:

Dichiarazione I Dichiarazione congiunta sull'articolo 8 dell'accordo di Cotonou

Dichiarazione II Dichiarazione congiunta sull'articolo 68 dell'accordo di Cotonou

Dichiarazione III Dichiarazione congiunta sull'allegato I bis

Dichiarazione IV Dichiarazione congiunta sull'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato IV

Dichiarazione V Dichiarazione congiunta sull'articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato IV

Dichiarazione VI Dichiarazione congiunta sull'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato IV

Dichiarazione VII Dichiarazione congiunta sull'articolo 13 dell'allegato IV

Dichiarazione VIII Dichiarazione congiunta sull'articolo 19 bis dell'allegato IV

Dichiarazione IX Dichiarazione congiunta sull'articolo 24, paragrafo 3, dell'allegato IV

Dichiarazione X Dichiarazione congiunta sull'articolo 2 dell'allegato VII

Dichiarazione XI Dichiarazione della Comunità sull'articolo 4 e sull'articolo 58, paragrafo 2, dell'accordo di Cotonou

Dichiarazione XII Dichiarazione della Comunità sull'articolo 11 bis dell'accordo di Cotonou

Dichiarazione XIII Dichiarazione della Comunità sull'articolo 11 ter, paragrafo 2, dell'accordo di Cotonou

Dichiarazione XIV Dichiarazione della Comunità sugli articoli 28, 29, 30 e 58 dell'accordo di Cotonou e sull'articolo 6 dell'allegato IV

Dichiarazione XV Dichiarazione dell'Unione europea sull'allegato I bis

Dichiarazione XVI Dichiarazione della Comunità sull'articolo 4, paragrafo 3, sull'articolo 5, paragrafo 7, sull'articolo 16, paragrafi 5 e 6, sull'articolo 17, paragrafo 2, dell'allegato IV

Dichiarazione XVII Dichiarazione della Comunità sull'articolo 4, paragrafo 5,dell'allegato IV

Dichiarazione XVIII Dichiarazione della Comunità sull'articolo 20 dell'allegato IV

Dichiarazione XIX Dichiarazione della Comunità sugli articoli 34, 35 e 36 dell'allegato IV

Dichiarazione XX Dichiarazione della Comunità sull'articolo 3 dell'allegato VII.

DICHIARAZIONE I

Dichiarazione congiunta sull'articolo 8 dell'accordo di cotonou

In relazione al dialogo a livello nazionale e regionale, ai fini dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, il termine «gruppo ACP» comprende la troika del Comitato degli ambasciatori ACP e il presidente del sottocomitato ACP per le questioni politiche, sociali, umanitarie e culturali; per «Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE» s'intendono i copresidenti dell'Assemblea o i loro rappresentanti designati.

DICHIARAZIONE II

Dichiarazione congiunta sull'articolo 68 dell'accordo di cotonou

Il Consiglio dei ministri ACP-CE esaminerà, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 100 dell'accordo di Cotonou, le proposte fatte dalla parte degli ACP sull'allegato II relativamente ai finanziamenti per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni (FLEX).

DICHIARAZIONE III

Dichiarazione congiunta sull'allegato I BIS

Qualora l'accordo che modifica l'accordo di Cotonou non sia entrato in vigore entro il 1o gennaio 2008, la cooperazione verrà finanziata dalle rimanenze del 9o FES e dai precedenti FES.

DICHIARAZIONE IV

Dichiarazione congiunta sull'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato IV

Per «esigenze particolari» si intendono quelle che possono derivare da circostanze eccezionali o impreviste come le situazioni postcrisi. Per «risultati eccezionali» s'intende una situazione in cui, al di fuori delle revisioni intermedie e finali, l'assegnazione per paese è integralmente impegnata e un finanziamento supplementare del programma indicativo nazionale può essere assorbito grazie a politiche efficaci di riduzione della povertà e a una gestione finanziaria sana.

DICHIARAZIONE V

Dichiarazione congiunta sull'articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato IV

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato IV, per «nuove esigenze» si intendono quelle che possono derivare da circostanze eccezionali o impreviste come le situazioni postcrisi. Per «risultati eccezionali» s'intende una situazione in cui, al di fuori delle revisioni intermedie e finali, l'assegnazione per paese è integralmente impegnata e un finanziamento supplementare del programma indicativo nazionale può essere assorbito grazie a politiche efficaci di riduzione della povertà e a una gestione finanziaria sana.

DICHIARAZIONE VI

DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2, DELL'ALLEGATO IV

Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato IV, per «nuove esigenze» si intendono quelle che possono derivare da circostanze eccezionali o impreviste come dei nuovi impegni assunti nell'ambito delle iniziative internazionali o la necessità di far fronte a sfide comuni ai paesi ACP.

DICHIARAZIONE VII

Dichiarazione congiunta sull'articolo 13 dell'allegato IV

Considerata la situazione geografica particolare delle regioni dei Caraibi e del Pacifico, il Consiglio dei ministri ACP o il Comitato degli ambasciatori ACP può presentare, in deroga all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), una specifica richiesta di finanziamento per una delle due regioni suddette.

DICHIARAZIONE VIII

Dichiarazione congiunta sull'articolo 19 bis dell'allegato IV

Il Consiglio dei ministri ACP-CE esaminerà, a norma dell'articolo 100 dell'accordo di Cotonou, i testi dell'allegato IV dell'accordo sull'aggiudicazione e sull'esecuzione degli appalti affinché siano adottati prima dell'entrata in vigore dell'accordo che modifica l'accordo di Cotonou.

DICHIARAZIONE IX

Dichiarazione congiunta sull'articolo 24, paragrafo 3, dell'allegato IV

Gli Stati ACP saranno consultati, a priori, su tutte le eventuali modifiche delle norme comunitarie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, dell'allegato IV.

DICHIARAZIONE X

Dichiarazione congiunta sull'articolo 2 dell'allegato VII

Gli standard e le norme riconosciuti a livello internazionale sono quelli degli strumenti citati nel preambolo dell'accordo di Cotonou.

DICHIARAZIONE XI

Dichiarazione della comunità sull'articolo 4 e sull'articolo 58, paragrafo 2, dell'accordo di cotonou

Ai fini dell'articolo 4 e dell'articolo 58, paragrafo 2, l'espressione «enti locali decentrati» copre tutti i livelli di decentramento, compreso il governo locale («collectivités locales»).

DICHIARAZIONE XII

Dichiarazione della comunità sull'articolo 11 bis dell'accordo di cotonou

L'assistenza finanziaria e tecnica per la cooperazione nella lotta al terrorismo sarà finanziata con risorse diverse da quelle destinate a finanziare la cooperazione ACP-CE in materia di sviluppo.

DICHIARAZIONE XIII

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ SULL'ARTICOLO 11 TER, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO DI COTONOU

Rimane inteso che le misure di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 2, dell'accordo di Cotonou, saranno attuate secondo un calendario adeguato in funzione dei condizionamenti propri di ciascun paese.

DICHIARAZIONE XIV

Dichiarazione della comunità sugli articoli 28, 29, 30 e 58 dell'accordo di cotonou e sull'articolo 6 dell'allegato IV

L'applicazione delle disposizioni relative alla cooperazione regionale che coinvolge paesi non ACP è subordinata all'applicazione di disposizioni equivalenti nel quadro degli strumenti finanziari comunitari per la cooperazione con altri paesi e altre regioni del mondo. L'Unione europea informerà il gruppo ACP dell'applicazione di tali disposizioni.

DICHIARAZIONE XV

Dichiarazione dell'unione europea sull'allegato I bis

1.

L'Unione europea s'impegna a proporre quanto prima, possibilmente entro settembre 2005, un importo preciso destinato al quadro finanziario pluriennale di cooperazione nell'ambito dell'accordo che modifica l'accordo di Cotonou indicando inoltre il suo periodo di applicazione.

2.

Il livello minimo degli aiuti di cui al paragrafo 2 dell'allegato I bis è garantito ferma restando la possibilità per i paesi ACP di usufruire di risorse supplementari nel quadro di altri strumenti finanziari già esistenti, o che potrebbero essere creati, per sostenere interventi in settori quali gli aiuti umanitari di emergenza, la sicurezza alimentare, le malattie legate alla povertà, l'applicazione degli accordi di partenariato economico, le misure da attuare dopo la riforma del mercato dello zucchero e quelle volte a promuovere pace e stabilità.

3.

In caso di necessità, il termine per l'impegno dei fondi del 9o FES, fissato al 31 dicembre 2007, potrà essere riveduto.

DICHIARAZIONE XVI

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ SULL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, SULL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 7, SULL'ARTICOLO 16, PARAGRAFI 5 E 6, SULL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2, DELL'ALLEGATO IV

Tali disposizioni non pregiudicano il ruolo degli Stati membri nel processo decisionale.

DICHIARAZIONE XVII

Dichiarazione della comunità sull'articolo 4, paragrafo 5, dell'allegato IV

L'articolo 4, paragrafo 5, dell'allegato IV ed il ripristino degli accordi di gestione standard verranno attuati tramite una decisione del Consiglio basata su una proposta della Commissione. Tale decisione verrà debitamente notificata al gruppo di Stati ACP.

DICHIARAZIONE XVIII

Dichiarazione della comunità sull'articolo 20 dell'allegato IV

Le disposizioni dell'articolo 20 dell'allegato IV saranno attuate secondo il principio di reciprocità con altri donatori.

DICHIARAZIONE XIX

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ SUGLI ARTICOLI 34, 35 E 36 DELL'ALLEGATO IV

Le competenze specifiche degli agenti incaricati della gestione e dell'esecuzione delle risorse del Fondo sono indicate in un manuale delle procedure che sarà oggetto di una consultazione con gli Stati ACP a norma dell'articolo 12 dell'accordo di Cotonou e verrà messo a disposizione sin dall'entrata in vigore dell'accordo che modifica l'accordo di Cotonou. Si applicherà la stessa procedura per qualsiasi modifica del manuale.

DICHIARAZIONE XX

Dichiarazione della comunità sull'articolo 3 dell'allegato VII

Per quanto riguarda le modalità di cui all'articolo 3 dell'allegato VII, la posizione assunta dal Consiglio dell'Unione europea nel Consiglio dei ministri si basa su una proposta della Commissione.