ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 224

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
27 giugno 2018


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2016-2017
Sedute dal 21 al 24 novembre 2016
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 352 del 19.10.2017 .
TESTI APPROVATI
Sedute del 30 novembre e 1o dicembre 2016
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 363 del 26.10.2017 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 22 novembre 2016

2018/C 224/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 sulla relazione annuale 2015 della Banca centrale europea (2016/2063(INI))

2

2018/C 224/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 sul Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio (2016/2056(INI))

8

2018/C 224/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 sull'Unione europea della difesa (2016/2052(INI))

18

2018/C 224/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 su sprigionare il potenziale del trasporto di passeggeri per vie navigabili (2015/2350(INI))

29

2018/C 224/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 sul miglioramento dell'efficacia della cooperazione allo sviluppo (2016/2139(INI))

36

 

Mercoledì 23 novembre 2016

2018/C 224/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 sul completamento di Basilea III (2016/2959(RSP))

45

2018/C 224/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (sulla base della relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune) (2016/2067(INI))

50

2018/C 224/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi (2016/2030(INI))

58

2018/C 224/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti (2016/2952(RSP))

68

2018/C 224/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva bentazone a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (D047341/00 — 2016/2978(RSP))

75

 

Giovedì 24 novembre 2016

2018/C 224/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sul caso di Gui Minhai, editore incarcerato in Cina (2016/2990(RSP))

78

2018/C 224/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sulla situazione dei guarani kaiowá nello Stato brasiliano del Mato Grosso do Sul (2016/2991(RSP))

82

2018/C 224/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sul caso di Ildar Dadin, prigioniero di coscienza in Russia (2016/2992(RSP))

85

2018/C 224/14

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sulla situazione in Siria (2016/2933(RSP))

88

2018/C 224/15

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sulle relazioni UE-Turchia (2016/2993(RSP))

93

2018/C 224/16

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne (2016/2966(RSP))

96

2018/C 224/17

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2015 (2016/2150(INI))

101

2018/C 224/18

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sul tema Verso un sistema IVA definitivo e lotta contro le frodi ai danni dell'IVA (2016/2033(INI))

107

2018/C 224/19

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sul piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche (2016/2076(INI))

117

2018/C 224/20

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sulle nuove opportunità per le piccole imprese di trasporto, compresi i modelli di economia collaborativa (2015/2349(INI))

127

2018/C 224/21

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sulla situazione in Bielorussia (2016/2934(RSP))

135

 

Giovedì 1o dicembre 2016

2018/C 224/22

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea: valutazione (2016/2045(INI))

140

2018/C 224/23

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sulla situazione in Italia a seguito dei terremoti (2016/2988(RSP))

145

2018/C 224/24

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sulle dichiarazioni d'interessi dei commissari — Linee guida (2016/2080(INI))

150

2018/C 224/25

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sulla responsabilità, il risarcimento e le garanzie finanziarie per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (2015/2352(INI))

157

2018/C 224/26

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo (2016/3001(RSP))

163

2018/C 224/27

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sull'accesso all'energia nei paesi in via di sviluppo (2016/2885(RSP))

167

2018/C 224/28

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sull'applicazione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (2016/2011(INI))

173


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Martedì 22 novembre 2016

2018/C 224/29

Decisione del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jean-François Jalkh (2016/2115(IMM))

176

2018/C 224/30

Decisione del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jean-François Jalkh (2016/2107(IMM))

178


 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 22 novembre 2016

2018/C 224/31

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) dell'accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra l'Ucraina ed Europol (10345/2016 — C8-0267/2016 — 2016/0811(CNS))

180

2018/C 224/32

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (11309/1/2016 — C8-0403/2016 — 2012/0236(COD))

182

2018/C 224/33

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (COM(2016)0452 — C8-0333/2016 — 2016/0209(CNS))

183

 

Mercoledì 23 novembre 2016

2018/C 224/34

P8_TA(2016)0438
Emissioni di determinati inquinanti atmosferici ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE (COM(2013)0920 — C7-0004/2014 — 2013/0443(COD))
P8_TC1-COD(2013)0443
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 novembre 2016 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE

193

 

Giovedì 24 novembre 2016

2018/C 224/35

P8_TA(2016)0447
Assistenza macrofinanziaria a favore della Giordania ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (COM(2016)0431 — C8-0242/2016 — 2016/0197(COD))
P8_TC1-COD(2016)0197
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2016 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania

194

2018/C 224/36

P8_TA(2016)0448
Attività e vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (rifusione) (COM(2014)0167 — C7-0112/2014 — 2014/0091(COD))
P8_TC1-COD(2014)0091
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2016 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione)

196

 

Giovedì 1o dicembre 2016

2018/C 224/37

P8_TA(2016)0457
Codice doganale dell'Unione, per quanto riguarda le merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto riguarda le merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea (COM(2016)0477 — C8-0328/2016 — 2016/0229(COD))
P8_TC1-COD(2016)0229
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 1o dicembre 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto riguarda le merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea

198

2018/C 224/38

P8_TA(2016)0458
Data di applicazione: informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione (COM(2016)0709 — C8-0457/2016 — 2016/0355(COD))
P8_TC1-COD(2016)0355
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 1o dicembre 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione

199

2018/C 224/39

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (12092/2015 — C8-0253/2016 — 2015/0200(NLE))

201

2018/C 224/40

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e le Isole Salomone in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (09785/2016 — C8-0422/2016 — 2016/0096(NLE))

202

2018/C 224/41

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e gli Stati federati di Micronesia (09780/2016 — C8-0388/2016 — 2016/0098(NLE))

203

2018/C 224/42

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e Tuvalu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata ((09764/2016 — C8-0268/2016 — 2016/0100(NLE))

204

2018/C 224/43

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Isole Marshall in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (09775/2016 — C8-0252/2016 — 2016/0103(NLE))

205

2018/C 224/44

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati (08523/2016 — C8-0329/2016 — 2016/0126(NLE))

206

2018/C 224/45

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (12396/2016 — C8-0406/2016 — 2008/0137(NLE))

207

2018/C 224/46

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti nel 2016 (COM(2016)0624 — C8-0399/2016 — 2016/2256(BUD))

208

2018/C 224/47

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2016 dell'Unione europea per l'esercizio 2016: Aggiornamento degli stanziamenti per tener conto degli ultimi sviluppi in relazione alle questioni migratorie e di sicurezza, della riduzione degli stanziamenti di pagamento e di impegno in seguito allo storno globale, della proroga del FEIS, della modifica della tabella dell'organico di Frontex e dell'aggiornamento degli stanziamenti da entrate (risorse proprie) (13583/2016 — C8-0459/2016 — 2016/2257(BUD))

210

2018/C 224/48

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2016 dell'Unione europea per l'esercizio 2016: Applicazione della decisione 2014/335/UE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie in seguito al completamento del processo di ratifica e alla sua entrata in vigore il 1o ottobre 2016 (13584/2016 — C8-0462/2016 — 2016/2258(BUD))

213

2018/C 224/49

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania (COM(2016)0681 — C8-0423/2016 — 2016/2267(BUD))

215

2018/C 224/50

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2016 dell'Unione europea per l'esercizio 2016, che accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania (13852/2016 — C8-0473/2016 — 2016/2268(BUD))

217

2018/C 224/51

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti nel 2017 (COM(2016)0678 — C8-0420/2016 — 2016/2118(BUD))

219

2018/C 224/52

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte all'attuale crisi migratoria, dei rifugiati e della sicurezza (COM(2016)0313 — C8-0246/2016 — 2016/2120(BUD))

222

2018/C 224/53

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi sul bilancio generale dell'Unione per il 2017 (COM(2016)0312 — C8-0245/2016 — 2016/2119(BUD))

225

2018/C 224/54

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sul progetto comune di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, approvato dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio (14635/2016 — C8-0470/2016 — 2016/2047(BUD))

227


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2016-2017

Sedute dal 21 al 24 novembre 2016

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 352 del 19.10.2017 .

TESTI APPROVATI

Sedute del 30 novembre e 1o dicembre 2016

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 363 del 26.10.2017 .

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 22 novembre 2016

27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/2


P8_TA(2016)0433

Relazione annuale 2015 della Banca centrale europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 sulla relazione annuale 2015 della Banca centrale europea (2016/2063(INI))

(2018/C 224/01)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione annuale 2015 della Banca centrale europea,

visto l'articolo 284, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 123, paragrafo 1, TFUE,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 15,

visto l'articolo 132, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0302/2016),

A.

considerando che, in merito a un possibile recesso del Regno Unito dall'UE, il presidente Draghi ha correttamente osservato che l'entità delle conseguenze che avrà sulle prospettive economiche dipenderà dalle tempistiche, dagli sviluppi e dal risultato finale dei prossimi negoziati; che, finora, l'economia della zona euro ha mostrato una buona tenuta, ma a causa di questa incertezza lo scenario di base resta soggetto a rischi di ribasso; che, indipendentemente dal tipo di relazione che sarà instaurata tra l'Unione europea e il Regno Unito, è estremamente importante che l'integrità del mercato unico sia rispettata; che qualsiasi risultato dovrebbe garantire che tutti i partecipanti siano soggetti alle stesse regole;

B.

considerando che, secondo le ultime previsioni di primavera della Commissione, la crescita reale della zona euro dovrebbe essere modesta e geograficamente non uniforme — 1,6 % nel 2016 e 1,8 % nel 2017, dopo l'1,7 % nel 2015;

C.

considerando che, secondo le stesse previsioni, il tasso di disoccupazione nella zona euro dovrebbe registrare una riduzione, passando dal 10,9 % della fine del 2015 al 9,9 % alla fine del 2017; che le differenze tra i tassi di disoccupazione degli Stati membri hanno continuato ad aumentare nel 2015, con valori che oscillano tra il 4,6 % in Germania e il 24,9 % in Grecia;

D.

considerando che, sempre secondo le stesse previsioni, il disavanzo pubblico nella zona euro dovrebbe diminuire gradualmente, passando dal 2,1 % nel 2015 all'1,9 % nel 2016 e all'1,6 % nel 2017, e che anche il rapporto debito/PIL dovrebbe diminuire per la prima volta dall'inizio della crisi, benché quattro paesi della zona euro siano ancora oggetto della procedura della Commissione per i disavanzi eccessivi (Francia, Spagna, Grecia e Portogallo); che Cipro, l'Irlanda e la Slovenia sono riusciti a ridurre i rispettivi deficit al di sotto della soglia del 3 % del PIL grazie a programmi macroeconomici;

E.

considerando che, secondo le stesse previsioni, la zona euro mostrerà un avanzo esterno pari a circa il 3 % del PIL nel 2016 e nel 2017; che una «hard Brexit» potrebbe avere ripercussioni negative sulla bilancia commerciale dell'UE e su quella del Regno Unito, dal momento che quest'ultimo è uno dei principali partner commerciali della zona euro;

F.

considerando che l'articolo 127, paragrafo 5, TFUE prevede che il Sistema europeo di banche centrali contribuisca al mantenimento della stabilità finanziaria;

G.

considerando che l'articolo 127, paragrafo 2, TFUE prevede che il Sistema europeo di banche centrali debba «promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento»;

H.

considerando che, secondo le stime della Banca centrale europea (BCE) del settembre 2016, il tasso medio di inflazione nella zona euro, dopo essere stato nullo nel 2015, si manterrà vicino a tale livello nel 2016 (0,2 %) e raggiungerà l'1,2 % nel 2017 e l'1,6 % nel 2018; che i bassi tassi di inflazione degli ultimi anni sono principalmente dovuti, tra l'altro, ai bassi prezzi dell'energia;

I.

considerando che l'obiettivo di inflazione diventa difficile da raggiungere in ragione del consolidamento delle tendenze demografiche, della costante riduzione dei prezzi dell'energia e del pieno impatto della globalizzazione degli scambi commerciali e della finanza su una società europea che presenta elevati livelli di disoccupazione; che tali pressioni deflazionistiche contribuiscono all'assenza di investimenti e alla debolezza della domanda aggregata;

J.

considerando che nel marzo 2015 la BCE ha avviato un programma ampliato di acquisto di attività (APP) per un totale di 1 100 miliardi di EUR che, secondo le previsioni iniziali, avrebbe dovuto essere operativo fino al settembre 2016;

K.

considerando che, da allora, tale programma è stato potenziato, prorogando l'acquisto di attività fino al marzo 2017 per un totale di circa 1 700 miliardi di EUR, e che l'elenco delle attività ammissibili è stato ampliato per includere le obbligazioni di società non finanziarie e di organismi pubblici regionali e locali; che sono emerse preoccupazioni per i crescenti livelli di rischio nel bilancio della BCE;

L.

considerando che la BCE ha acquistato 19 094 milioni di EUR di titoli garantiti da attività (ABS) dall'inizio del programma di acquisto;

M.

considerando che la BCE ha ammorbidito ulteriormente la sua politica monetaria riducendo i suoi tassi di intervento principali a livelli senza precedenti, con le operazioni di rifinanziamento principale (MRO) e i depositi presso la banca centrale rispettivamente allo 0 % e al -0,40 % a marzo 2016; che la BCE ha stanziato incentivi per il credito bancario e, a tal fine, sta realizzando un'altra serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO-II);

N.

considerando che, secondo la BCE, la creazione del meccanismo di vigilanza unico (SSM) era finalizzata all'applicazione coerente della vigilanza microprudenziale e al suo rispetto in tutta la zona euro, allo scopo di garantire parità di condizioni per le operazioni bancarie e imporre una metodologia di valutazione comune (SREP);

O.

considerando che il presidente della BCE ha continuato a sottolineare l'urgenza di riforme strutturali indispensabili nella zona euro;

P.

considerando che la BCE sostiene il quadro per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e la conseguente riduzione dei requisiti patrimoniali, che rilanceranno i mercati delle cartolarizzazioni e il finanziamento dell'economia reale;

Q.

considerando che l'articolo 123 TFUE e l'articolo 21 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea stabiliscono il divieto di facilitazione creditizia ai governi;

1.

sottolinea che la zona euro continua a subire l'effetto negativo dell'elevato tasso di disoccupazione, dell'inflazione estremamente bassa e di ampi squilibri macroeconomici, compresi gli squilibri delle partite correnti, e che, inoltre, si deve confrontare con un livello di crescita della produttività molto basso, dovuto alla mancanza di investimenti — il 10 % in meno rispetto ai livelli precedenti alla crisi — e di riforme strutturali e alla debolezza della domanda interna; osserva che l'elevato debito pubblico e, in particolare, l'ingente quantità di prestiti in sofferenza e un settore bancario ancora sottocapitalizzato in alcuni Stati membri continuano a frammentare il mercato finanziario della zona euro, riducendo così il margine di manovra per sostenere le economie più fragili; sottolinea che politiche di bilancio sane e riforme strutturali socialmente equilibrate orientate a un aumento della produttività rappresentano l'unico modo per realizzare miglioramenti economici sostenibili in tali Stati membri;

2.

sottolinea la natura federale della Banca centrale europea, che esclude i veti nazionali, il che le ha consentito di agire con fermezza di fronte alla crisi;

3.

riconosce che, trovandosi di fronte a un contesto molto complesso e ai rischi di un prolungato periodo di bassa inflazione, le misure straordinarie adottate dalla BCE per riportare l'inflazione all'obiettivo di medio termine del 2 % sono coerenti con i termini del suo mandato, a norma dell'articolo 127 TFUE, e pertanto non sono illegittime (1); osserva che, dall'avvio dell'APP nel marzo 2015 e in ragione dei programmi di operazione mirata di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO) destinati all'economia reale, le condizioni finanziarie sono lievemente migliorate, il che ha favorito una ripresa dei prestiti alle imprese e alle famiglie nella zona euro; rileva che tali misure hanno altresì contribuito a una contrazione del differenziale di alcuni titoli di Stato della zona euro; osserva che i miglioramenti non hanno interessato gli Stati membri in maniera uniforme e che in alcuni di essi la domanda di credito rimane debole;

4.

sottolinea che nel giugno 2016 la BCE ha avviato una nuova serie di quattro operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO II); mette in evidenza che la struttura di incentivi del programma è cambiata rispetto al TLTRO inziale, nella misura in cui alcune banche potranno contrarre prestiti a tassi negativi pur non incrementando il loro accreditamento netto nei confronti dell'economia reale;

5.

manifesta preoccupazione per il fatto che, offrendo liquidità a tassi negativi, ma eliminando l'obbligo per le banche di restituire i finanziamenti qualora non raggiungano il loro parametro di riferimento in materia di prestiti, la BCE sta indebolendo il legame tra la fornitura di liquidità della banca centrale e l'erogazione di prestiti all'economia reale, che era al centro del concetto del TLTRO;

6.

valuta positivamente l'impegno categorico assunto nel luglio 2012 dalla Banca centrale europea di «fare tutto il necessario» per difendere l'euro, che è stato determinante per garantire la stabilità finanziaria della zona euro;

7.

ritiene che l'APP avrebbe un impatto più rilevante sull'economia europea se fosse accompagnato da riforme strutturali efficaci e socialmente equilibrate volte a rafforzare la competitività dell'economia europea e se disponesse di una maggiore quota di acquisto delle obbligazioni della Banca europea per gli investimenti (BEI), in particolare in relazione ai programmi TEN-T e TEN-E (progetti di riconosciuto valore aggiunto europeo in termini sociali ed economici), e di prestiti cartolarizzati alle PMI; invita la BCE a elaborare uno studio che analizzi l'impatto che avrebbe l'APP se la BCE fosse in grado di acquistare il debito pubblico degli Stati membri direttamente legato alla spesa per gli investimenti e la ricerca sui mercati secondari; è preoccupato che gli acquisti definitivi di obbligazioni emesse da società non finanziarie nel quadro del programma di acquisto per il settore societario (CSPP), che sono giustificabili nelle circostanze attuali, possano avere effetti di distorsione;

8.

conviene con Mario Draghi, presidente della BCE, sul fatto che la politica monetaria unica non è in grado, da sola, di stimolare la domanda aggregata salvo se integrata da sane politiche di bilancio e programmi di riforme strutturali ambiziose e socialmente equilibrate a livello degli Stati membri; ricorda che, conformemente al suo mandato, definito nel diritto primario dei trattati dell'UE, il principale obiettivo della BCE è di mantenere la stabilità dei prezzi per garantire un contesto stabile favorevole agli investimenti; ritiene che la politica monetaria, da sola, non sia lo strumento adatto a risolvere i problemi strutturali dell'economia europea; sottolinea che la prospettiva di una ripresa economica non può sostituire le necessarie riforme strutturali; richiama l'attenzione su recenti studi e discussioni in merito al possibile calo dei tassi di interesse neutri osservato in tutto il mondo negli ultimi dieci anni; sottolinea che tale situazione limiterebbe la politica monetaria, rendendola meno efficace, in quanto rischierebbe più spesso di avvicinarsi a tassi di interesse prossimi alla soglia dello zero;

9.

concorda sul fatto che un mercato dei capitali ben funzionante, diversificato e integrato sosterrebbe i canali di trasmissione della politica monetaria unica; chiede al riguardo il graduale completamento e la piena attuazione dell'Unione bancaria e il pieno rispetto, da parte degli Stati membri, della relativa legislazione, nonché la creazione di un'Unione dei mercati dei capitali, in quanto ciò costituirebbe un passo decisivo per migliorare l'efficacia della politica monetaria unica e ridurre i rischi derivanti da uno shock nel settore finanziario; ritiene che sia estremamente importante risolvere il problema dei prestiti in sofferenza nei settori bancari nazionali maggiormente colpiti, al fine di ripristinare una trasmissione regolare della politica monetaria nell'intera zona euro;

10.

sottolinea che le riforme strutturali e socialmente equilibrate nel settore dell'economia e del mercato del lavoro dovrebbero inoltre tenere pienamente conto del deficit demografico in Europa, al fine di contrastare le pressioni deflazionistiche e creare incentivi per una struttura demografica più equilibrata, che faciliterebbe il mantenimento di un obiettivo di inflazione pari a circa il 2 %; sottolinea il rischio di aspettative di investimento negative in un contesto di sviluppo demografico sfavorevole;

11.

osserva tuttavia che nonostante l'impatto, i rischi e gli effetti di ricaduta delle misure non convenzionali siano stati significativi, in particolare per quanto riguarda le condizioni di finanziamento per le banche periferiche, non si prevede che l'inflazione raggiunga l'obiettivo a medio termine del 2 % entro il 2017; prende atto che l'attuale ripresa dei prestiti erogati da banche e mercati è distribuita in maniera geograficamente non uniforme tra gli Stati membri e non ha finora sortito la totalità degli effetti auspicati sul deficit di investimenti esistente nella zona euro; sottolinea che l'assenza di investimenti è dovuta non soltanto all'impossibilità di accedere ai finanziamenti, ma anche a una scarsa domanda di credito, e che è necessario promuovere riforme strutturali che facilitino direttamente gli investimenti e l'occupazione; richiama l'attenzione sulla ridotta disponibilità di attività di elevata qualità accettate a livello internazionale da investitori istituzionali;

12.

sottolinea che, sebbene gli effetti sull'economia reale siano stati molto limitati, le banche hanno potuto accedere a finanziamenti praticamente a costo zero o a un costo molto contenuto, il che ha sovvenzionato direttamente i loro bilanci; deplora il fatto che l'entità del sovvenzionamento, pur rappresentando un chiaro effetto di ricaduta fiscale della politica monetaria, non è monitorata né pubblicata e che il sovvenzionamento non è soggetto a una rigorosa condizionalità quanto all'eventualità e alle modalità del suo investimento; ribadisce che qualsiasi misura straordinaria di questo tipo dovrebbe essere accompagnata da provvedimenti volti a mitigare le distorsioni dei mercati e dell'economia;

13.

deplora il divario esistente, seppur in graduale attenuazione, fra i tassi di finanziamento concessi alle PMI e quelli concessi alle imprese di maggiori dimensioni, fra i tassi d'interesse applicati ai prestiti di modesta e maggiore entità e fra le condizioni di credito per le PMI presenti in diversi paesi della zona euro, ma riconosce i limiti della politica monetaria in tal senso; sottolinea che la persistente necessità di aggiustare i bilanci delle banche incide, tra l'altro, sulla disponibilità di credito per le PMI in alcuni Stati membri; mette altresì in evidenza il rischio di ulteriori distorsioni della concorrenza come conseguenza dell'acquisto, da parte della BCE, di obbligazioni societarie sul mercato dei capitali, nel quale i criteri di ammissibilità applicabili non dovrebbero creare ulteriori distorsioni, in particolare considerato il quadro dei rischi, e dal quale le PMI non dovrebbero essere escluse;

14.

sottolinea che un periodo prolungato caratterizzato da una curva dei rendimenti piatta potrebbe diminuire la redditività delle banche, soprattutto se non adeguano i loro modelli commerciali, e potrebbe generare rischi potenziali, in particolare per il risparmio privato e i fondi pensione e assicurativi; avverte che un calo della redditività delle banche potrebbe renderle meno inclini a sviluppare attività di credito; evidenzia in particolare l'effetto negativo di tale politica dei tassi di interesse sulle banche locali e regionali e sulle casse di risparmio che dispongono di finanziamenti limitati dai mercati finanziari, nonché i rischi inerenti al settore assicurativo e pensionistico; chiede pertanto un monitoraggio specifico e continuo dello strumento dei tassi di interesse negativi, della sua attuazione e dei suoi effetti; sottolinea la necessità di una gestione adeguata, prudente e tempestiva dell'abbandono di questa politica di tassi di interesse estremamente bassi (negativi);

15.

comprende le ragioni che spiegano l'applicazione di tassi negativi, ma sottolinea la sua preoccupazione per le potenziali conseguenze di una politica di tassi di interesse negativi per i singoli risparmiatori e per l'equilibrio finanziario dei regimi pensionistici, nonché in termini di sviluppo di bolle speculative; è preoccupato per il fatto che, in alcuni Stati membri, i tassi di interesse sui risparmi a lungo termine sono inferiori ai tassi di inflazione; ritiene che, a causa delle tendenze demografiche e delle preferenze culturali in materia di risparmio, tali effetti negativi sul reddito potrebbero comportare un aumento del tasso di risparmio delle famiglie, il che potrebbe pregiudicare la domanda interna della zona euro; avverte che, a causa della rigidità al ribasso dei tassi di interesse passivi, i vantaggi di far scendere ulteriormente i tassi sui depositi presso la BCE in territorio negativo potrebbero essere limitati;

16.

resta preoccupato per i livelli ancora considerevoli di attività non negoziabili e di titoli garantiti da attività presentati come garanzie all'Eurosistema nel quadro delle operazioni di rifinanziamento; ribadisce la sua richiesta alla BCE di fornire informazioni sulle banche centrali che hanno accettato tali titoli e di divulgare i metodi di valutazione di tali attività; sottolinea che tale divulgazione sarebbe utile ai fini del controllo parlamentare dei compiti di vigilanza conferiti alla BCE;

17.

chiede alla BCE di indagare sulle differenze nella trasmissione della politica monetaria tra gli Stati membri che presentano settori bancari centralizzati e concentrati e quelli che dispongono di una rete di banche locali e regionali più diversificata, nonché tra i paesi che fanno maggiore affidamento sulle banche o sui mercati dei capitali per il finanziamento dell'economia;

18.

invita la BCE a valutare attentamente il rischio che in futuro si riproducano bolle speculative e immobiliari a causa della sua politica dei tassi di interesse estremamente bassi (negativi), soprattutto in considerazione del volume dei crediti bancari in forte aumento e dei prezzi eccessivamente elevati nel settore immobiliare, in particolare in alcune grandi città, e ritiene che la BCE, in collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB), dovrebbe formulare proposte per la formulazione di raccomandazioni macroprudenziali specifiche al riguardo;

19.

condivide la valutazione della BCE, secondo cui nell'attuale pacchetto CRR/CRD IV mancano determinate misure che potrebbero anche affrontare efficacemente alcuni tipi specifici di rischio sistemico, tra cui i) varie misure a livello di attività, in particolare l'applicazione di limiti ai rapporti prestito-valore, debito-reddito o servizio del debito-reddito, e ii) l'introduzione di vari limiti di esposizione che non rientrano nell'attuale definizione di grandi esposizioni; esorta la Commissione a esaminare la necessità di proposte legislative in tal senso; osserva che alcune di queste misure potrebbero già essere integrate nel quadro dei lavori legislativi in corso sulla proposta EDIS;

20.

rileva che, come illustrato dal ruolo della BCE in relazione alla fornitura di liquidità alla Grecia nel giugno 2015 e dalle indiscrezioni sulle discussioni del consiglio direttivo della BCE in merito alla solvibilità delle banche cipriote, la nozione di «insolvenza» alla base della messa a disposizione di liquidità da parte della banca centrale agli istituti di credito della zona euro manca di un grado sufficiente di chiarezza e di certezza giuridica, dato che negli anni passati la BCE ha fatto alternativamente riferimento a un concetto statico di solvibilità (basato sul fatto che una banca soddisfi o meno i requisiti patrimoniali minimi in un determinato momento) e a un concetto dinamico di solvibilità (basato su scenari futuri di prove di stress) per giustificare la prosecuzione o la limitazione dell'erogazione di credito di ultima istanza; sottolinea che tale mancanza di chiarezza deve essere affrontata in modo da garantire la certezza giuridica e promuovere la stabilità finanziaria;

21.

osserva che la presidenza della BCE riconosce che le politiche della Banca hanno conseguenze distribuzionali, con un impatto sulle disuguaglianze, e prende atto della valutazione della BCE secondo cui la riduzione dei costi del credito per i cittadini e le PMI, oltre a promuovere l'occupazione nella zona euro, potrebbe in parte compensare tali conseguenze distribuzionali;

22.

osserva che l'APP della BCE ha ridotto i rendimenti obbligazionari nella maggior parte degli Stati membri, portandoli a livelli senza precedenti; mette in guardia dal rischio di valutazioni troppo elevate sui mercati delle obbligazioni, difficili da gestire nel caso in cui i tassi di interesse iniziassero ad aumentare nuovamente in assenza di una ripresa sufficientemente solida, in particolare per i paesi che sono oggetto della procedura per i disavanzi eccessivi o che presentano debiti elevati; sottolinea che un'improvvisa inversione dei tassi di interesse dai livelli attualmente bassi lungo la curva dei rendimenti comporta rischi di mercato importanti per gli istituti finanziari che presentano una quota consistente di strumenti finanziari mark-to-market;

23.

sottolinea i requisiti indispensabili, definiti dalla Corte di giustizia, che devono essere soddisfatti da qualsiasi acquisto di titoli di Stato degli Stati membri della zona euro sul mercato secondario da parte del Sistema europeo di banche centrali («SEBC»):

gli acquisti non sono annunciati,

il volume degli acquisti è limitato fin dall'inizio,

esiste un periodo minimo tra l'emissione dei titoli di Stato e il loro acquisto da parte del SEBC, definito fin dall'inizio per impedire che le condizioni di emissione siano falsate,

il SEBC acquista soltanto titoli di Stato degli Stati membri aventi accesso al mercato obbligazionario che permette il finanziamento di tali obbligazioni,

le obbligazioni acquistate sono detenute fino alla scadenza solo in casi eccezionali, e gli acquisti sono limitati o sospesi e le obbligazioni acquistate sono reimmesse sul mercato se la prosecuzione dell'intervento diventa inutile;

24.

tiene conto del fatto che alcuni Stati membri potrebbero utilizzare la politica dei tassi di interesse estremamente bassi (negativi) per rinviare le necessarie riforme strutturali e il consolidamento dei loro disavanzi pubblici primari, in particolare a livello di governo centrale, e ricorda a tale proposito gli impegni derivanti dal patto di stabilità e crescita; riconosce che una delle ragioni che hanno contribuito all'accumulo di avanzi di bilancio in alcuni Stati membri sono stati i tassi di interesse negativi del loro debito pubblico; sottolinea che le politiche economiche nazionali dovrebbero essere coordinate, in particolare all'interno della zona euro; sottolinea che l'inevitabile processo di abbandono di una politica monetaria non convenzionale sarà molto complesso e dovrà essere attentamente pianificato per evitare shock negativi sui mercati dei capitali;

25.

si compiace della pubblicazione del processo verbale della riunione del Consiglio e della decisione di rendere pubblici gli accordi relativi alle attività finanziarie nette (ANFA) tra la BCE e le banche centrali nazionali; incoraggia la BCE a proseguire i suoi sforzi in termini di trasparenza; ricorda alla BCE che la politica di assunzione deve essere adeguata per riflettere le migliori pratiche;

26.

ricorda che l'indipendenza della BCE nella conduzione della politica monetaria, quale sancita all'articolo 130 TFUE, è fondamentale per il mantenimento della stabilità dei prezzi; chiede a tutti i governi di evitare di rilasciare dichiarazioni che mettano in discussione il ruolo svolto dall'istituzione nell'ambito del suo mandato;

27.

invita la BCE a prestare particolare attenzione al principio di proporzionalità nel quadro dei compiti ad essa attribuiti in materia di vigilanza bancaria;

28.

ricorda la ripartizione delle competenze tra la BCE e l'Autorità bancaria europea (ABE); sottolinea che la BCE non deve diventare il normatore de facto per le banche che non sono sottoposte al meccanismo di vigilanza unico;

29.

osserva che il consiglio direttivo della BCE ha adottato, il 18 maggio 2016, il regolamento sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (AnaCredit); chiede alla BCE e alle banche centrali nazionali di lasciare il maggior margine di manovra possibile per l'attuazione di AnaCredit;

30.

invita la BCE ad avviare i lavori su eventuali fasi successive di AnaCredit solo dopo aver tenuto una consultazione pubblica, con il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo e tenendo particolarmente conto del principio di proporzionalità;

31.

osserva con preoccupazione che gli squilibri di TARGET2 stanno nuovamente aumentando nella zona euro, nonostante la riduzione degli squilibri commerciali, il che indica un deflusso continuo di capitali dalla periferia della zona euro;

32.

ricorda che il dialogo monetario è importante per garantire la trasparenza della politica monetaria nei confronti sia del Parlamento che dell'opinione pubblica;

33.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Banca centrale europea.

(1)  Come recentemente sottolineato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dalla sentenza della Corte costituzionale federale del 21 giugno 2016.


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/8


P8_TA(2016)0434

Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 sul Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio (2016/2056(INI))

(2018/C 224/02)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione dell'11 maggio 1999 dal titolo «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione» (piano d'azione per i servizi finanziari) (COM(1999)0232),

vista la comunicazione della Commissione del 31 gennaio 2007 dal titolo «Indagine settoriale, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 1/2003, riguardante l'attività bancaria al dettaglio (relazione finale)» (COM(2007)0033),

visto il Libro verde della Commissione del 30 aprile 2007 sui servizi finanziari al dettaglio nel mercato unico (COM(2007)0226),

vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (1),

visto il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (2),

visto il Libro verde della Commissione dell'11 gennaio 2012 dal titolo «Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile» (COM(2011)0941),

vista la relazione 2014 dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali sulle buone pratiche per i siti che confrontano i prodotti assicurativi,

visto il parere destinato alle istituzioni dell'UE su un quadro comune in materia di valutazione del rischio e di trasparenza per gli enti pensionistici aziendali o professionali (Opinion to EU Institutions on a Common Framework for Risk Assessment and Transparency for IORPs), pubblicato nell'aprile 2016 dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali,

vista la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (3),

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (4),

visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (5),

vista la direttiva 2009/65/CE, come modificata da ultimo dalla direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (6),

vista la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (7),

visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (8),

vista la relazione della Commissione dell'8 agosto 2014 sull'operato delle autorità europee di vigilanza (AEV) e del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) (COM(2014)0509),

visto il regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (9),

vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (10),

vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (11),

vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulle valute virtuali (12),

visto il Libro verde della Commissione del 10 dicembre 2015 sui servizi finanziari al dettaglio: Prodotti migliori, maggiore scelta e più opportunità per consumatori e imprese (COM(2015)0630,

vista la risposta dell'ABE al Libro verde della Commissione europea sui servizi finanziari al dettaglio del 21 marzo 2016,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0294/2016),

A.

considerando che il mercato dei servizi finanziari al dettaglio a livello di UE è ancora scarsamente sviluppato e fortemente frammentato, ad esempio in termini di basso numero di transazioni transfrontaliere, e che è quindi necessaria un'azione efficiente per sfruttare pienamente il potenziale del mercato unico e facilitare l'innovazione a beneficio degli utenti finali;

B.

considerando che le dinamiche dei mercati dei servizi finanziari al dettaglio, caratterizzate da una combinazione di relativamente forte concentrazione e concorrenza insufficiente, possono dar luogo a una scelta limitata e uno scarso rapporto costi-benefici, nonché a notevoli discrepanze tra gli Stati membri; che le società multinazionali con filiali in diversi Stati membri possono aggirare questi ostacoli più facilmente delle piccole imprese;

C.

considerando che un mercato europeo dei servizi finanziari al dettaglio può essere concepito unicamente se rappresenta un reale valore aggiunto per il consumatore garantendo una concorrenza effettiva, l'accesso e la tutela dei consumatori, in particolare in relazione a prodotti effettivamente necessari per la partecipazione alla vita economica;

D.

considerando che l'ulteriore sviluppo del mercato dei servizi finanziari al dettaglio a livello di UE, con un quadro legislativo adeguato che imponga la necessaria tutela dei consumatori, non solo agevolerebbe un'importante e proficua attività transfrontaliera, ma potrebbe anche offrire maggiori possibilità di aumentare la concorrenza a livello nazionale; che un vero mercato interno europeo dei servizi finanziari al dettaglio ha significative potenzialità di fornire ai consumatori servizi e prodotti finanziari migliori, una maggiore scelta e un migliore accesso ai servizi e prodotti finanziari, oltre a prezzi più bassi; che l'impatto della concorrenza sui prezzi sarà diverso a seconda dei settori e dei prodotti;

E.

considerando che il Libro verde si concentra principalmente sui servizi finanziari per i cittadini che sono alla ricerca di servizi transfrontalieri; che è importante che, qualora vengano presentate nuove proposte, esse offrano vantaggi a tutti i consumatori dell'UE, al fine di garantire che il mercato dei servizi finanziari al dettaglio funzioni per tutti;

F.

considerando che sarebbe auspicabile mantenere aspirazioni elevate nell'abbattere le barriere e frenare le tendenze protezionistiche esistenti che bloccano l'innovazione nel settore dei servizi finanziari al dettaglio; che un vero mercato unico renderà l'UE interessante quale polo per i servizi finanziari innovativi;

G.

considerando che la rapida trasformazione provocata dalla digitalizzazione e dall'innovazione nell'ambito della tecnologia finanziaria non solo ha le potenzialità, se gestita prudentemente, di creare nuovi e spesso migliori prodotti finanziari per i consumatori e contribuire all'inclusione finanziaria, anche mediante la riduzione dei costi di transazione e la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti, ma comporta anche sfide cruciali in termini di sicurezza, protezione dei dati, tutela dei consumatori, tassazione, concorrenza leale e stabilità finanziaria, che dovrebbero essere attentamente monitorati al fine di ottimizzare i benefici per i cittadini;

H.

considerando che molti servizi stanno passando a soluzioni online e che è importante garantire che nessuno venga escluso e che venga fornito l'accesso anche tramite canali non digitali, se necessario, al fine di evitare l'esclusione finanziaria;

I.

considerando che tutti gli sforzi compiuti verso il rafforzamento del mercato europeo dei servizi finanziari al dettaglio dovrebbero essere coordinati con le agende del mercato unico digitale, dell'Unione dei mercati dei capitali e della strategia del mercato unico e avere come obiettivo generale il rafforzamento della creazione di occupazione, della crescita sostenibile, della stabilità finanziaria e del ruolo del consumatore nell'economia europea;

J.

considerando che un mercato europeo dei servizi finanziari al dettaglio dovrebbe apportare benefici alle PMI sia in termini di offerta che di domanda; che, sul fronte dell'offerta, ciò dovrebbe rappresentare un mezzo per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti; che, sul fronte della domanda, dovrebbe permettere alle PMI di accedere più facilmente ai mercati transfrontalieri;

K.

considerando che il completamento del mercato interno è importante per i consumatori ed è anche fondamentale per fornire alle società europee operanti nell'ambito della tecnologia finanziaria la possibilità di sfruttare i vantaggi del mercato interno, per competere con gli operatori tradizionali al fine di offrire soluzioni innovative, alla portata del consumatore e per creare posti di lavoro in tutta l'UE;

L.

considerando che le microimprese, le piccole e medie imprese e le società a media capitalizzazione costituiscono l'asse portante dell'economia europea e sono portatrici di occupazione e crescita; che ogni legislazione e iniziativa europea deve essere adattata alle specificità di tali imprese;

M.

considerando che il completamento del mercato interno europeo è di importanza significativa per i consumatori e le imprese e che nuovi attori innovativi competono con le offerte esistenti;

1.

accoglie con favore il Libro verde della Commissione sui servizi finanziari al dettaglio (la cui definizione comprende le assicurazioni) e l'intenso e proficuo dibattito che ha generato finora; accoglie con favore la consultazione pubblica relativa al Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio che ha fornito l'occasione ai diversi attori interessati ai servizi finanziari al dettaglio di fornire un parere sulla base delle loro specificità e/o dei loro settori d'attività; sottolinea che un approccio unico ai servizi finanziari al dettaglio sarebbe controproducente, considerata la varietà di attori e prodotti interessati;

2.

prevede che la digitalizzazione continuerà a creare nuove opportunità per i consumatori, gli investitori, le PMI e le imprese in termini di concorrenza, attività transfrontaliere e innovazione; insiste sul fatto che la digitalizzazione non è di per sé sufficiente a creare un vero mercato europeo dei servizi finanziari al dettaglio; ricorda che molti ostacoli, quali i diversi sistemi fiscali, sociali, giudiziari, sanitari, contrattuali e di protezione dei consumatori, nonché le diverse lingue e culture possono essere superati solo attraverso la digitalizzazione;

3.

ritiene che l'iniziativa del Libro verde sia tempestiva, data la necessità di adoperarsi in modo proattivo in tutte le fasi del processo di elaborazione delle politiche, onde poter rispondere in modo efficiente e adeguato agli sviluppi in un mercato innovativo e in rapida evoluzione;

4.

considera la semplificazione normativa, agevolata dallo scoraggiare prodotti e servizi eccessivamente complessi, un aspetto fondamentale per migliorare la comparabilità dei prodotti tra i mercati degli Stati membri, soprattutto nel settore assicurativo;

5.

rileva che è già stata adottata un'ampia gamma di leggi dell'UE rilevanti per il mercato unico dei servizi finanziari al dettaglio, quali la direttiva rivista sui servizi di pagamento nel mercato interno (PSD II), il regolamento MIF, la direttiva sui conti di pagamento, la direttiva antiriciclaggio, la direttiva sul credito ipotecario e la direttiva sulla distribuzione assicurativa; invita la Commissione a monitorare attentamente il recepimento e l'attuazione di tale legislazione, evitando duplicazioni e sovrapposizioni;

6.

sottolinea l'importanza di promuovere sviluppi positivi nel mercato dei servizi finanziari al dettaglio attraverso la creazione di un ambiente competitivo e il mantenimento di condizioni di parità per tutti i soggetti interessati, tra cui operatori storici e nuovi operatori, con regole quanto più possibile neutre dal punto di vista della tecnologia e del modello commerciale; rileva che un simile approccio è necessario, non da ultimo al fine di favorire la crescita delle start-up e delle PMI nuove e innovatrici;

7.

chiede alla Commissione di garantire che allo stesso servizio vengano applicate le stesse regole per evitare di creare distorsioni della concorrenza, in particolare con l'emergere di nuovi fornitori di servizi finanziari al dettaglio; insiste perché tali regole non rappresentino un freno all'innovazione; evidenzia il fatto che la creazione di «punti di contatto» che consentano alle parti interessate di segnalare l'applicazione illegittima delle disposizioni dell'UE in materia di passaporto potrebbe favorire l'integrazione del mercato;

8.

osserva che per il primo trimestre del 2016 il finanziamento della tecnologia finanziaria in Europa ammontava a soli 348 milioni di dollari USA (USD), contro 1,8 miliardi di USD in America del Nord e 2,6 miliardi di USD in Cina, il che dimostra la necessità urgente di un rapido cambiamento di mentalità e di un'adeguata risposta normativa agli sviluppi tecnologici affinché l'Europa diventi un mercato di punta per l'innovazione; sottolinea che un vero mercato unico per i servizi finanziari al dettaglio, nel quale è garantita parità di condizioni ai nuovi operatori di mercato, renderà l'UE interessante quale polo per i servizi finanziari innovativi e fornirà ai consumatori una maggiore e migliore scelta, a tassi più bassi; sottolinea che, sebbene le tecnologie rivoluzionarie presentino sfide normative, esse offrono anche grandi opportunità per l'innovazione a beneficio degli utenti finali e uno stimolo alla crescita economica e all'occupazione;

9.

sottolinea, in particolare per promuovere la fiducia e la soddisfazione dei consumatori, che l'iniziativa del Libro verde potrà avere successo soltanto se si porrà un forte accento sulla creazione di un mercato UE in cui i consumatori, ben tutelati, abbiano pari opportunità e accesso a prodotti semplici, trasparenti e caratterizzati da un buon rapporto qualità/prezzo; riconosce il valore positivo di fornire ai clienti prodotti semplici, sicuri e standardizzati; invita le autorità europee di vigilanza a valutare regolarmente l'impatto delle pratiche di vendita vincolata sui prezzi e sulla concorrenza dei servizi finanziari al dettaglio; chiede alla Commissione di introdurre un inquadramento dei prodotti finanziari semplice e sicuro; chiede, inoltre, alla Commissione di esaminare la possibilità di creare un quadro giuridico armonizzato relativo a opzioni predefinite standardizzate per i prodotti finanziari dell'UE più comunemente utilizzati, seguendo il modello dei conti bancari di base e del prodotto pensionistico personale paneuropeo (PEPP);

10.

sottolinea che le iniziative che derivano dal Libro verde devono rispettare il principio di proporzionalità;

11.

ricorda che tutte le iniziative basate sul Libro verde dovrebbero essere compatibili con il rafforzamento della lotta internazionale alla frode fiscale, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale, nonché al riciclaggio di denaro, compresi ulteriori sforzi per elaborare un codice fiscale comune;

12.

osserva la crescente complessità dei prodotti finanziari al dettaglio; insiste sulla necessità di sviluppare le iniziative e gli strumenti che migliorano la concorrenza e consentono ai consumatori di identificare e confrontare i prodotti semplici, sicuri e sostenibili tra quelli a loro disposizione; sostiene iniziative quali il documento contenente le informazioni chiave per gli investimenti per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP); insiste sulla necessità di adattare questi meccanismi di informazione alla realtà digitale; crede che la sintesi del prospetto dovrebbe essere allineata con il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) in modo da consentire agli investitori al dettaglio di valutare adeguatamente i rischi associati ai valori mobiliari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione;

13.

ricorda i recenti sviluppi relativi al quadro normativo per il settore bancario, in particolare la direttiva sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e la direttiva sul sistema di garanzia dei depositi; ricorda che il nuovo regime di risoluzione introdotto ha prodotto alcuni strumenti offerti agli investitori al dettaglio che comportano un rischio più elevato di perdita; insiste sulla necessità di informare pienamente i consumatori circa l'impatto delle nuove norme, soprattutto se i loro depositi o investimenti sono a rischio di bail-in; chiede alla Commissione di esaminare l'applicazione corretta da parte degli Stati membri della direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi; sottolinea che la vendita di alcuni strumenti che possono essere soggetti a bail-in agli investitori al dettaglio è molto problematica in termini di protezione adeguata dei consumatori e di garanzia dell'attuabilità pratica di un bail-in e invita la Commissione a esaminare le opzioni per limitare tale pratica;

14.

ritiene che un mercato europeo dei servizi finanziari al dettaglio possa essere preso in considerazione unicamente se i consumatori beneficeranno di una protezione giuridica equivalente in tutta l'UE; ritiene sia necessario aggiornare e promuovere la rete di risoluzione delle controversie finanziarie FIN-NET;

15.

osserva che la mancanza di un sistema di garanzia assicurativa in alcuni Stati membri ha le potenzialità di minare la fiducia dei consumatori e invita la Commissione a valutare una legislazione per imporre la copertura del sistema di garanzia assicurativa;

16.

sottolinea che la prospettiva dell'inclusione finanziaria dovrebbe essere sempre tenuta presente e che occorre adottare misure volte a garantire che tutti i consumatori abbiano pari accesso almeno ai servizi finanziari più essenziali anche attraverso canali non digitali al fine di evitare l'esclusione finanziaria;

17.

ritiene che i cambiamenti strutturali che si verificano nel settore finanziario (dall'emergere delle società tecnologiche finanziarie alle fusioni e alle acquisizioni), che potrebbero ridurre il numero di dipendenti e di filiali, debbano essere effettuati in modo tale da non indebolire la qualità dei servizi forniti alle persone più vulnerabili, in particolare gli anziani e le persone che vivono in zone rurali o scarsamente popolate;

18.

sottolinea l'importanza dell'istruzione finanziaria quale strumento per proteggere e responsabilizzare i consumatori; chiede di ampliare e agevolare l'accesso all'istruzione finanziaria indipendente e insiste sulla necessità di sensibilizzare i consumatori circa le opportunità d'investimento;

19.

osserva che la digitalizzazione può portare benefici agli investitori al dettaglio, quali una più facile comparabilità dei prodotti, un accesso migliore e più agevole agli investimenti transfrontalieri e una conseguente concorrenza più equa tra i fornitori, nonché processi di registrazione e di pagamento più rapidi e facili e conseguenti costi di transazione inferiori, ma può anche porre sfide che non possono essere ignorate, come garantire la conformità con i requisiti di conoscenza della clientela, di antiriciclaggio e di protezione dei dati e rischi quali la vulnerabilità dei sistemi centralizzati agli attacchi informatici; chiede di individuare e monitorare le tendenze emergenti e attuali dei mercati finanziari e i vantaggi e rischi che ne derivano, utilizzando come parametro di riferimento il loro probabile impatto sugli investitori al dettaglio;

20.

osserva che i dati finanziari e non dei consumatori, raccolti da diverse fonti, vengono utilizzati sempre più dai fornitori di servizi finanziari per vari scopi, in particolare nei settori del credito e delle assicurazioni; sottolinea che l'utilizzo dei dati personali e dei megadati da parte dei fornitori di servizi finanziari deve essere conforme alla legislazione sulla protezione dei dati dell'UE, deve essere strettamente limitato a quanto necessario per fornire il servizio e recare vantaggi ai consumatori; occorre, in questo contesto, esaminare da vicino la demutualizzazione del rischio nelle assicurazioni innescata dai megadati;

21.

sottolinea che l'accesso al denaro contante tramite sportelli automatici è un servizio essenziale che dovrebbe essere agevolato, esente da pratiche discriminatorie e abusive e che, di conseguenza, non dovrebbe essere soggetto a costi eccessivi;

22.

sottolinea la necessità di una maggiore fiducia dei consumatori nei servizi finanziari, poiché essa si attesta ancora a livelli bassi, segnatamente per quanto concerne i prodotti finanziari con elevati rischi di cambio, e invita la Commissione ad assicurare che le misure esistenti volte a migliorare l'alfabetizzazione finanziaria e la consapevolezza siano pienamente attuate e che siano introdotte ulteriori misure, ove necessario, al fine di consentire ai consumatori di adottare decisioni informate, di aumentare la trasparenza di tali prodotti e di eliminare gli ostacoli ed eventuali costi ingiustificati cui devono far fronte i consumatori per cambiare operatore o per rinunciare a un prodotto; sottolinea che il prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS) e i moduli concernenti le informazioni europee di base relative al credito ai consumatori dovrebbero essere sistematicamente forniti ai consumatori prima di qualsiasi contratto quale parte integrante del preventivo di credito, mutuo o ipoteca;

23.

nota che i dipendenti a diretto contatto con il pubblico presso le istituzioni finanziarie e i fornitori di servizi finanziari svolgono un ruolo decisivo nell'offrire i servizi al dettaglio a tutti i settori della società e ai consumatori nell'UE; sottolinea che tali dipendenti devono, in linea di principio, ricevere la formazione e avere il tempo necessari per poter essere d'aiuto ai loro clienti in modo accurato, e non devono essere soggetti a obiettivi di vendita o incentivi che possano distorcerne la consulenza, e devono agire sempre nell'interesse del cliente, nel rispetto delle disposizioni della direttiva MiFID II in vigore in materia di tutela dei consumatori;

24.

sottolinea che l'accesso a una consulenza conveniente e indipendente è fondamentale per adottare decisioni di investimento con conoscenza di causa; evidenzia il fatto che un miglioramento della consulenza richiede in particolare un'offerta più ampia di prodotti di investimento al dettaglio standardizzati, documenti informativi efficaci per gli investitori in merito ai prodotti complessi e semplici;

25.

osserva che manca attualmente un'offerta di consulenza finanziaria accessibile e mirata, di portata più ristretta rispetto alla consulenza corretta sugli investimenti regolamentata dalla MiFID, nonostante la domanda esistente; prende atto delle riflessioni svolte e delle iniziative intraprese in alcuni Stati membri sulla creazione di un servizio intermedio di questo genere; invita la Commissione, gli Stati membri e gli operatori del mercato a individuare, studiare e seguire le buone prassi e le iniziative in tal senso;

26.

sottolinea le carenze nell'attuazione nazionale della direttiva MiFID II, che hanno portato in molti casi a obblighi di comunicazione con grande dispendio di lavoro ed energie per gli intermediari, senza migliorare effettivamente la tutela dei consumatori e andando oltre la stessa MiFID II; chiede che vengano tratti insegnamenti da questa esperienza;

27.

sottolinea che l'attività bancaria al dettaglio svolge un ruolo decisivo nella corretta trasmissione delle condizioni della politica monetaria al mercato, in particolare ai consumatori; sottolinea l'importanza di un ambiente di politica monetaria adeguato al fine di promuovere il risparmio a lungo termine dei consumatori;

28.

sottolinea che, affinché il mercato unico dei servizi finanziari al dettaglio sia efficace e dinamico, non dovrebbero esserci inutili o inique differenze tra gli Stati membri della zona euro e gli Stati membri che non vi appartengono;

29.

ritiene che l'adozione della moneta unica da parte degli Stati membri senza deroga aumenterà l'efficienza e la coerenza del mercato unico dei servizi finanziari al dettaglio;

30.

osserva che la capacità a livello di UE per la raccolta e l'analisi dei dati in tale ambito dovrà probabilmente essere rafforzata; rileva che, prima di poter avviare il processo legislativo, sarà necessario fornire un'ampia e adeguata base empirica ad alcune delle idee più promettenti del Libro verde; sottolinea che le metodologie e le ipotesi di tale lavoro empirico devono essere comunicate adeguatamente, utilizzando appieno il risultato del lavoro di controllo delle autorità europee di vigilanza definito nel regolamento dell'ABE, al fine di individuare i benefici e i rischi delle diverse innovazioni e le eventuali azioni legislative necessarie per trovare il giusto equilibrio tra di essi;

31.

invita la Commissione a trattare la questione della vendita fraudolenta di prodotti e servizi finanziari; in particolare, invita la Commissione a monitorare attentamente l'attuazione delle nuove norme ai sensi della direttiva MiFID II, che vietano le commissioni per i consulenti finanziari indipendenti e limitano il loro utilizzo per i consulenti non indipendenti, e sulla base di tale monitoraggio la invita a valutare la necessità di rafforzare tali restrizioni;

Priorità a breve termine

32.

sottolinea che occorre rafforzare l'applicazione della legislazione nazionale e dell'UE in materia finanziaria e dei consumatori e che un mercato unico dei servizi finanziari al dettaglio richiede una legislazione di tutela dei consumatori di livello elevato e la sua applicazione coerente e rigorosa in tutti gli Stati membri; ricorda, tuttavia, che il volume dei servizi finanziari al dettaglio è aumentato negli ultimi anni, al fine di migliorare la stabilità prudenziale, rafforzare la protezione dei consumatori e ristabilire la fiducia nel settore; sottolinea che le autorità europee di vigilanza dovrebbero intensificare le loro attività su questioni riguardanti i consumatori e gli investitori al dettaglio e che le agenzie competenti in diversi Stati membri dovrebbero iniziare a lavorare più attivamente e con competenza in questo settore; chiede alle autorità di vigilanza degli Stati membri di scambiare le migliori prassi al fine di garantire una concorrenza leale nell'applicazione delle legislazioni relative ai servizi finanziari al dettaglio, facendo rispettare nel contempo la legislazione in materia di protezione dei consumatori;

33.

invita la Commissione, nell'ambito della procedura collegata al previsto Libro bianco sul finanziamento e la governance delle autorità europee di vigilanza, a occuparsi in particolare di garantire che le autorità ottengano i modelli di finanziamento e gli incarichi necessari ad assumere un ruolo più attivo e orientato ai consumatori nel mercato dei servizi finanziari al dettaglio, assicurando al contempo la stabilità finanziaria;

34.

accoglie con favore l'impegno della Commissione nell'incoraggiare il finanziamento a favore di investimenti sostenibili ed ecologici ed esorta la Commissione, consolidando le consultazioni passate e coinvolgendo da vicino il Parlamento europeo, a svolgere un ruolo più proattivo nell'utilizzo dell'Unione dei mercati dei capitali, nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di Parigi, per sostenere il crescente mercato degli investimenti sostenibili e responsabili (ISR) attraverso la promozione di investimenti sostenibili, mediante la fornitura di informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) efficaci e standardizzate utilizzando società quotate in borsa e criteri per gli intermediari finanziari, nonché l'adeguata applicazione di tali criteri nei sistemi di gestione degli investimenti e nelle norme in materia di divulgazione, partendo da disposizioni simili promosse con successo dal Parlamento nella recente revisione della direttiva EPAP; esorta inoltre la Commissione a promuovere «servizi di rating» ESG come pure un quadro coerente per il mercato delle obbligazioni verdi, sulla base di uno studio della Commissione e del lavoro svolto in seno al gruppo di studio del G20 sulla «finanza verde»;

35.

chiede alla Commissione di intensificare la propria attività contro la discriminazione in base alla residenza nel mercato europeo sui servizi finanziari al dettaglio e, se necessario, di integrare le proposte generali previste per porre fine ai geoblocchi ingiustificati con ulteriori iniziative legislative rivolte in modo specifico al settore finanziario, tenendo presente che il prezzo di alcuni prodotti e servizi è correlato a una serie di fattori (normativi o geografici) che variano da uno Stato membro all'altro;

36.

esorta la Commissione, anche sulla base della struttura della direttiva sui conti di pagamento (PAD) e dell'analisi del settore assicurativo effettuata dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, a istituire un portale UE di confronto ben organizzato e di facile utilizzo, che copra la maggior parte o tutte le parti del mercato dei servizi finanziari al dettaglio; sottolinea che gli strumenti di confronto devono essere precisi e pertinenti per i consumatori e non devono concentrarsi solo sui prezzi dei prodotti, ma anche sulla loro qualità, tenendo conto del fatto che possono essere confrontati soltanto prodotti simili;

37.

invita la Commissione, anche con riferimento alla PAD, a rilevare le norme, le prassi e le non-prassi che si applicano al trasferimento di conto a livello nazionale e transfrontaliero nelle pertinenti parti del mercato europeo dei servizi finanziari al dettaglio, nonché a presentare una strategia coerente e globale per facilitare le operazioni di passaggio transfrontaliero a livello di UE per i consumatori;

38.

esorta la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le strutture di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) legate al mercato dei servizi finanziari al dettaglio verificando che gli organi ADR siano realmente indipendenti, assicurando che a questi organi aderiscano tutti gli attori presenti sul mercato e adottando misure volte a garantire che la rete FIN-NET diventi più efficiente e meglio conosciuta dai consumatori; esorta inoltre la Commissione, in base alla valutazione prevista dell'attuazione della raccomandazione sul ricorso collettivo, a esaminare la possibilità di introdurre un sistema europeo di ricorso collettivo;

39.

chiede alla Commissione di esaminare ulteriormente le pratiche fonte di confusione e talvolta ingannevoli che i consumatori devono affrontare al momento di effettuare i pagamenti tramite carta e i prelievi di contante presso un distributore automatico che comportano un cambio di valuta, e di presentare una soluzione coerente che consenta, anche in pratica, ai consumatori di capire e di controllare la situazione pienamente, compresi anche i pagamenti relativi al mercato digitale;

40.

ricorda alla Commissione che persiste la pratica di annullare l'utilizzo di carte di pagamento quando il proprietario si trasferisce in un altro Stato membro e chiede che vengano adottate misure in questo ambito, tra cui la segnalazione alle autorità nazionali;

41.

invita la Commissione a promuovere il riconoscimento reciproco e l'interoperabilità delle tecniche di identificazione digitale, senza compromettere il livello di sicurezza dei sistemi esistenti né la capacità di soddisfare i requisiti del quadro UE antiriciclaggio; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri, lavorando con attenzione sull'attuazione del regolamento in materia d'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (e-IDAS) e della nuova legislazione antiriciclaggio, a istituire tra l'altro — cosa che dovrebbe essere interamente fattibile — un clima generale in cui solidi requisiti in materia di sicurezza siano combinati a procedure eque e semplici per l'identificazione dei consumatori conformemente ai principi di protezione dei dati personali; esorta, inoltre, la Commissione e gli Stati membri a individuare ed eliminare gli ostacoli normativi alla sottoscrizione di servizi finanziari per mezzo della firma elettronica e ad agevolare la gestione digitale transfrontaliera a livello di UE;

42.

sottolinea che l'impatto di trasformazione potenziale della tecnologia dei registri condivisi richiede lo sviluppo di una capacità di regolamentazione in modo da individuare tempestivamente i rischi sistemici potenziali e le sfide per la tutela dei consumatori; invita pertanto la Commissione a creare una task force orizzontale per controllare da vicino i rischi e contribuire a risolverli in modo tempestivo;

43.

invita la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, a elaborare un piano di realizzazione di una rete coordinata di «sportelli unici» nazionali, sulla base degli sportelli unici europei esistenti, che possa aiutare le imprese al dettaglio che intendono fare un uso migliore delle opportunità commerciali transfrontaliere;

44.

insiste sulla necessità di incoraggiare i fornitori di servizi finanziari al dettaglio a finanziare progetti legati all'innovazione e all'ambiente; sottolinea che potrebbe essere studiato un approccio simile al fattore suppletivo per le PMI;

45.

invita la Commissione a dare seguito alla proposta dell'EIOPA su un quadro comune per la valutazione del rischio e la trasparenza per gli EPAP al fine di promuovere un sistema valido nell'ambito del secondo pilastro in tutta l'Unione, la comparabilità dei regimi e contribuire a una migliore comprensione dei benefici e dei rischi per i consumatori da parte delle autorità di regolamentazione, delle autorità di vigilanza e degli stessi consumatori;

46.

chiede alla Commissione di esaminare nuovi approcci che potrebbero portare a una maggiore flessibilità normativa per le imprese, al fine di sperimentare le loro attività e permettere loro di innovare, garantendo al contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e di sicurezza;

47.

chiede alla Commissione di presentare una proposta sulla creazione di un «conto di risparmio dell'UE» al fine di sbloccare il finanziamento a lungo termine e sostenere la transizione ecologica in Europa;

48.

esorta la Commissione a chiarire l'uso delle disposizioni d'interesse generale, che attualmente potrebbero venire utilizzate indirettamente dagli Stati membri per bloccare l'entrata di nuovi prodotti nel loro mercato, e per conferire alle autorità europee di vigilanza il potere di diventare un mediatore attivo tra gli Stati membri nel caso in cui vi siano interpretazioni contrastanti circa il loro utilizzo;

Considerazioni a lungo termine

49.

invita la Commissione a esaminare ulteriormente la fattibilità, la pertinenza, i vantaggi e i costi che comporterebbe l'eliminazione degli ostacoli esistenti nei confronti della fornitura transfrontaliera di servizi finanziari, garantendo in tal modo la portabilità nazionale e transfrontaliera in diverse parti del mercato dei servizi finanziari al dettaglio, ad esempio per quanto riguarda i prodotti pensionistici personali e assicurativi;

50.

sottolinea che la direttiva sui mutui ipotecari è attualmente in fase di recepimento o in corso di attuazione negli Stati membri; esorta la Commissione a monitorare attentamente il suo recepimento e la sua attuazione e ad analizzare l'impatto di tale legislazione sul mercato dei servizi finanziari al dettaglio; ricorda che permangono notevoli ostacoli alla creazione di un mercato unico più forte per i mutui ipotecari e i crediti al consumo; incoraggia pertanto la Commissione a progredire, garantendo al tempo stesso la stabilità finanziaria, trovando un equilibrio tra le preoccupazioni relative alla privacy e alla protezione dei dati da un lato e un migliore accesso transfrontaliero a banche dati relative ai crediti meglio coordinate dall'altro, garantendo che non si ripetano gli incidenti legati al credito in cui i consumatori sono stati esposti irragionevolmente a rischi di cambio;

51.

chiede alla Commissione di analizzare insieme agli Stati membri l'attuazione e l'impatto delle legislazioni europee sui servizi finanziari al dettaglio; invita la Commissione e gli Stati membri a effettuare un esame approfondito delle barriere giuridiche e degli ostacoli persistenti alle attività transfrontaliere e alla realizzazione di un mercato europeo dei servizi finanziari al dettaglio; sottolinea che tale esame dovrà tenere conto delle specificità delle PMI;

52.

invita la Commissione a esaminare i dati necessari ai finanziatori per valutare l'affidabilità creditizia dei loro clienti e, sulla base di questa analisi, a introdurre proposte volte a disciplinare questo processo di valutazione; invita la Commissione a esaminare ulteriormente le attuali pratiche delle agenzie di informazione creditizia in relazione alla raccolta, al trattamento e alla commercializzazione di dati dei consumatori per garantire che siano adeguati e non rechino pregiudizio ai diritti dei consumatori; invita la Commissione a considerare l'adozione di azioni in questo ambito, se necessario;

53.

chiede agli Stati membri di garantire che le comunicazioni e le vendite digitali inerenti ai servizi finanziari al dettaglio siano disponibili in forme accessibili alle persone con disabilità, anche attraverso siti internet e file scaricabili; sostiene la piena inclusione di tutti i servizi finanziari al dettaglio nell'ambito di applicazione della direttiva sui requisiti in materia di accessibilità dei prodotti e dei servizi («atto europeo sull'accessibilità»);

54.

accoglie con favore gli sforzi per una maggiore trasparenza nella determinazione dei prezzi dei servizi di noleggio auto, tra cui la vendita di assicurazioni accessorie e altre commissioni; sottolinea che tutte le commissioni o i diritti, obbligatori o opzionali, inerenti al noleggio di un veicolo dovrebbero essere visibili ai consumatori sul sito internet della compagnia di autonoleggio o su un sito di confronto in modo chiaro ed evidente; ricorda alla Commissione che è necessario applicare la direttiva sulle pratiche commerciali sleali e plaude alla recente adozione di nuovi orientamenti d'attuazione alla luce dei cambiamenti tecnologici;

55.

ricorda il lavoro svolto nell'ambito del regolamento sulle agenzie di rating del credito; invita la Commissione a rivedere l'impatto di tale normativa in relazione ai prodotti venduti ai consumatori al dettaglio;

o

o o

56.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.

(2)  GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11.

(3)  GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34.

(4)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(5)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.

(6)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 186.

(7)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214.

(8)  GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1.

(9)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1.

(10)  GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35.

(11)  GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.

(12)  Testi approvati, P8_TA(2016)0228.


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/18


P8_TA(2016)0435

Unione europea della difesa

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 sull'Unione europea della difesa (2016/2052(INI))

(2018/C 224/03)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato di Lisbona,

visto il titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE),

visto l'articolo 42, paragrafo 6, TUE relativo alla cooperazione strutturata permanente,

visto l'articolo 42, paragrafo 7, TUE relativo all'alleanza di difesa,

visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 18 dicembre 2013 e del 25-26 giugno 2015,

viste le conclusioni del Consiglio del 25 novembre 2013 e del 18 novembre 2014 sulla politica di sicurezza e di difesa comune,

vista la sua risoluzione del 13 aprile 2016 sull'UE in un contesto globale in evoluzione — Un mondo maggiormente connesso, contestato e complesso (1),

vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulle clausole di difesa reciproca e di solidarietà dell'UE: dimensioni politiche ed operative (2),

vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2009 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea 2004-2008 (3) che, al paragrafo 89, rammenta che «i diritti fondamentali sono validi anche all'interno delle caserme e si applicano anche integralmente ai cittadini in divisa», e «raccomanda agli Stati membri di garantire che i diritti fondamentali siano osservati anche nell'ambito delle Forze armate»,

viste le conclusioni finali delle conferenze interparlamentari sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) dell'8 aprile 2016 all'Aia, del 6 settembre 2015 a Lussemburgo, del 6 marzo 2015 a Riga, del 7 novembre 2014 a Roma, del 4 aprile 2014 ad Atene, del 6 settembre 2013 a Vilnius, del 25 marzo 2013 a Dublino e del 10 settembre 2012 a Pafos,

vista la recente dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), in occasione del «Gymnich meeting» tra i ministri degli Esteri dell'UE del 2 settembre 2016, con la quale si ribadiva la «finestra di opportunità» verso il raggiungimento di progressi concreti tra gli Stati membri in materia di difesa;

visto il documento intitolato «Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte. Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea», presentato dal VP/AR il 28 giugno 2016,

vista la relazione intermedia del VP/AR e del direttore dell'Agenzia europea per la difesa, del 7 luglio 2014, sull'attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2013,

vista la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2013 dal titolo «Verso un settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente» (COM(2013)0542),

vista la relazione della Commissione del 24 giugno 2014 dal titolo «Un nuovo corso per la difesa europea»,

vista la relazione della Commissione dell'8 maggio 2015 relativa all'attuazione della sua comunicazione sulla difesa,

viste le valutazioni della direttiva 2009/81/CE del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e della direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti all'interno dell'UE di prodotti per la difesa,

vista la dichiarazione congiunta dell'8 luglio 2016 dei presidenti del Consiglio europeo e della Commissione e del Segretario generale della NATO,

viste la comunicazione congiunta dell'11 dicembre 2013 del VP/AR e della Commissione dal titolo «L'approccio globale dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni» (JOIN(2013)0030) e le relative conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2014,

vista la dichiarazione dei ministri italiani della Difesa e degli Affari esteri, del 10 agosto 2016, che chiede una «Schengen della difesa»,

vista la dichiarazione congiunta dei ministri degli Esteri di Germania e Francia, del 28 giugno 2016, sul tema «Un'Europa forte in un mondo di incertezze»,

vista la possibile separazione del Regno Unito dall'UE,

visti i risultati dell'Eurobarometro 85.1 del giugno 2016,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per gli affari costituzionali (A8-0316/2016),

A.

considerando che, negli ultimi anni, la situazione della sicurezza all'interno e attorno all'Europa è considerevolmente peggiorata e ha dato luogo ad ardue sfide senza precedenti che nessun paese o organizzazione è capace di affrontare da solo; che l'Europa è sottoposta alla minaccia del terrorismo all'interno del suo territorio oggi più che mai, mentre il terrorismo e la piaga di violenze costanti continuano a dilagare nel Nord Africa e in Medio Oriente; che la solidarietà e la resilienza richiedono all'UE l'adozione di posizioni e azioni comuni e sistematiche, anche di concerto con i nostri alleati e i paesi terzi; che prevenire, condividere le informazioni sensibili in materia di sicurezza, porre fine ai conflitti armati, arrestare le estese violazioni dei diritti dell'uomo, diffondere la democrazia e lo Stato di diritto e combattere il terrorismo sono priorità per l'UE e i suoi cittadini che dovrebbero essere perseguite sia all'interno che all'esterno dei confini dell'Unione, anche mediante l'istituzione di un genio militare per rispondere a sfide di natura eminentemente pratica collegate ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali nei paesi terzi; che l'Europea dovrebbe essere più forte e più rapida nelle situazioni di minaccia reale;

B.

considerando che il terrorismo, le minacce ibride, la volatilità economica, l'insicurezza informatica ed energetica, la criminalità organizzata e i cambiamenti climatici rappresentano le principali sfide per la sicurezza in un mondo sempre più complesso e interconnesso, nel quale l'UE dovrebbe adoperarsi per trovare mezzi atti a garantire la sicurezza e portare prosperità e democrazia; considerando che l'attuale quadro finanziario e di sicurezza richiede una collaborazione più stretta tra le forze armate europee, nonché migliori e maggiori attività di addestramento e operative congiunte del personale militare; considerando che, secondo l'Eurobarometro 85.1 del giugno 2016, circa due terzi dei cittadini dell'Unione vorrebbero vedere un maggiore impegno dell'UE in questioni inerenti alla politica di sicurezza e di difesa; considerando che le dimensioni interna ed esterna della sicurezza sono sempre più indistinte; che si dovrebbe dedicare un'attenzione particolare a prevenire i conflitti, affrontare le cause profonde dell'instabilità e garantire la sicurezza delle persone; considerando che il cambiamento climatico rappresenta una grave minaccia per la sicurezza globale, la pace e la stabilità, che amplifica le minacce alla sicurezza tradizionale, tra l'altro riducendo la possibilità di accedere all'acqua potabile e ai prodotti alimentari per le popolazioni in situazioni di fragilità e nei paesi in via di sviluppo, generando, di conseguenza, tensioni economiche e sociali, costringendo le persone a emigrare o creando delle tensioni politiche e dei rischi di sicurezza;

C.

considerando che il VP/AR ha incluso la sicurezza dell'Unione tra le cinque priorità della sua «strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea»;

D.

considerando che il trattato di Lisbona prevede che gli Stati membri mettano a disposizione capacità adeguate per le missioni e le operazioni militari e civili nell'ambito della PSDC; che la capacità di costruire la sicurezza e la difesa prevista dai trattati è lungi dall'essere ottimale; che anche le istituzioni europee possono avere un ruolo di iniziativa politica molto rilevante; che, finora, gli Stati membri hanno dimostrato una mancanza di volontà di costruire un'Unione europea della sicurezza e della difesa, temendo che essa possa trasformarsi in una minaccia alla loro sovranità nazionale;

E.

considerando che il costo della non-Europa nel campo della difesa e della sicurezza è stimato in 26,4 miliardi di EUR all'anno (4) a causa delle duplicazioni, delle sovraccapacità e degli ostacoli nel settore degli appalti pubblici della difesa;

F.

considerando che l'articolo 42 TUE richiede la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione quale componente della PSDC che condurrà a una difesa comune dell'UE quando il Consiglio europeo avrà deciso in tal senso deliberando all'unanimità; che l'articolo 42, paragrafo 2, TUE raccomanda inoltre agli Stati membri di adottare una decisione in merito conformemente alle rispettive norme costituzionali;

G.

considerando che l'articolo 42 TUE prevede, inoltre, la creazione di istituzioni per la difesa nonché la definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti; che esso prescrive altresì che gli sforzi dell'UE siano compatibili e complementari con quelli della NATO e volti al rafforzamento reciproco; che una politica di difesa comune dell'Unione dovrebbe rafforzare la capacità dell'Europa di promuovere la sicurezza all'interno e all'esterno dei suoi confini, nonché rinsaldare il partenariato con la NATO e le relazioni transatlantiche, e consentirà pertanto un rafforzamento della NATO così da promuovere ulteriormente una sicurezza e una difesa territoriali, regionali e globali più efficaci; considerando che la recente dichiarazione congiunta del Vertice NATO 2016 di Varsavia sul partenariato strategico NATO-UE ha riconosciuto il ruolo della NATO e il sostegno che l'UE può fornire per il raggiungimento degli obiettivi comuni; che un'Unione europea della difesa (UED) dovrebbe e garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e un rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite;

H.

considerando che i gruppi tattici dell'UE, che hanno raggiunto piena capacità operativa nel 2007 e sono destinati ad impieghi militari di natura umanitaria e di ristabilimento e mantenimento della pace, non sono ad oggi stati utilizzati a causa di ostacoli procedurali, finanziari e politici, malgrado le occasioni e la necessità; che ciò rappresenta un'opportunità mancata di rafforzare il ruolo dell'UE quale importante attore globale per la stabilità e la pace;

I.

considerando che, ad eccezione della creazione dell'Agenzia europea per la difesa (AED), nessuno dei restanti elementi mancanti della politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE è ancora stato concepito, deciso o attuato; che l'AED necessita tuttora di una revisione organizzativa che le consenta di sviluppare appieno il suo potenziale e dimostrare che genera valore aggiunto, rende la PSDC più efficace e può condurre a processi armonizzati di pianificazione della difesa nazionale nei settori di pertinenza per le operazioni militari della PSDC, coerentemente con i compiti di Petersberg descritti all'articolo 43 TUE; incoraggia tutti gli Stati membri a partecipare e a impegnarsi nell'AED al fine di realizzarne gli obiettivi;

J.

considerando che la strategia globale dell'UE in materia di politica estera e di sicurezza richiede che l'Unione incoraggi in maniera sistematica la cooperazione in materia di difesa su tutta la gamma di capacità, al fine di rispondere alle crisi esterne, contribuire a costruire le capacità dei nostri partner, garantire la sicurezza dell'Europa e creare una solida industria europea della difesa, fondamentale per l'autonomia strategica dell'Unione in materia di decisione e di azione; che qualsiasi misura deve essere concordata da tutti i membri del Consiglio prima di essere attuata;

K.

considerando che il Consiglio europeo del giugno 2015, incentrato parzialmente sulla difesa, ha chiesto che sia promossa una cooperazione europea più ampia e sistematica in materia di difesa al fine di realizzare capacità essenziali, anche, se del caso, attraverso l'utilizzo di fondi dell'UE, osservando che le capacità militari restano in capo agli Stati membri e sono gestite dai medesimi;

L.

considerando che il 17 novembre 2015 la Francia ha invocato l'articolo 42, paragrafo 7, TUE e ha successivamente richiesto e gestito i contributi di aiuto e assistenza degli altri Stati membri su base puramente bilaterale;

M.

considerando che il Libro bianco a livello dell'UE sulla sicurezza e la difesa dovrebbe rafforzare ulteriormente la PSDC e accrescere la capacità dell'UE di agire come garante della sicurezza, conformemente al trattato di Lisbona, e potrebbe rappresentare un'utile riflessione su una futura PESD più efficace; che le missioni e le operazioni PSDC sono per lo più situate in regioni quali il Corno d'Africa e il Sahel che sono pesantemente colpite dalle conseguenze negative del cambiamento climatico, quali la siccità e il degrado del suolo;

N.

considerando che la Presidenza dei Paesi Bassi ha promosso l'idea di un Libro bianco dell'UE; che i paesi del gruppo di Visegrad hanno accolto con favore l'idea di una più forte integrazione europea per la difesa; e che, nel Libro bianco del 2016 sulla politica di sicurezza tedesca e il futuro del Bundeswehr, la Germania ha chiesto un'Unione europea della sicurezza e della difesa;

O.

considerando che un'integrazione progressiva in termini di difesa è la migliore opzione per fare di più spendendo di meno, e che il Libro bianco potrebbe offrire un'opportunità unica per proporre misure aggiuntive;

Unione europea della difesa

1.

ricorda che, onde garantire la sua sicurezza sul lungo termine, all'Europa occorrono volontà e determinazione politiche basate su un'ampia gamma di strumenti politici pertinenti, ivi comprese capacità militari forti e moderne; incoraggia il Consiglio europeo a promuovere la graduale definizione di una politica di difesa comune a livello dell'Unione e a fornire ulteriori risorse finanziarie per assicurarne l'attuazione, nell'ottica di giungere al conseguimento della stessa nel prossimo quadro finanziario e politico pluriennale dell'UE (QFP); ricorda che la creazione della politica di difesa comune dell'Unione rappresenta uno sviluppo e un'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune prevista dal trattato di Lisbona, che risponde ai vincoli del diritto internazionale ed è effettivamente indispensabile per permettere all'UE di promuovere lo Stato di diritto, la pace e la sicurezza a livello globale; plaude, a tale proposito, a tutte le iniziative in atto negli Stati membri per integrare ulteriormente gli sforzi di difesa comune, tenendo altresì conto dei contributi importantissimi che potrebbero derivare dal Libro bianco sulla sicurezza e la difesa;

2.

esorta gli Stati membri dell'UE a sfruttare appieno il potenziale del trattato di Lisbona segnatamente in relazione alla PSDC, con particolare riferimento alla cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo 42, paragrafo 6, TUE o al fondo iniziale di cui all'articolo 41, paragrafo 3, TUE; rammenta che i compiti di Petersberg di cui all'articolo 43 TUE consistono di un lungo elenco di missioni militari ambiziose come le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti; ricorda che lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo nel loro territorio; sottolinea che l'attuale stato della PSDC non permette all'UE di assolvere tutte le missioni elencate; ritiene che all'ordine del giorno debba figurare un lavoro sistematico su modalità che permettano all'UE di raggiungere gli obiettivi del trattato di Lisbona;

3.

ritiene che un'UED davvero forte debba offrire agli Stati membri garanzie e capacità superiori a quelle dei singoli Stati;

4.

ritiene che la via verso un'UED debba partire da un'esauriente revisione della PSDC, basata su un forte principio di difesa, un finanziamento efficiente e il coordinamento con la NATO; ritiene che, alla luce della crescente integrazione delle dimensioni interne ed esterne della sicurezza, un passo fondamentale per progredire consista nel portare la PSDC oltre la gestione delle crisi esterne, onde assicurare realmente la difesa e la sicurezza comune e permettere il coinvolgimento dell'Unione in tutte le fasi delle crisi e dei conflitti, attingendo all'intera gamma di strumenti a disposizione;

5.

mette in evidenza la necessità di stabilire un modello di Consiglio dei ministri della difesa per fornire una guida politica duratura e coordinare la definizione di un'Unione europea della difesa; invita il Consiglio dell'Unione europea a istituire, come primo passo, una forma di riunione permanente che riunisca i ministri della Difesa degli Stati membri impegnati per una più profonda cooperazione in materia di difesa, come forum per la consultazione e l'adozione di decisioni;

6.

invita il presidente della Commissione a creare un gruppo di lavoro permanente sulle «questioni di difesa» composto da membri della Commissione, che sia presieduto dal VP/AR; chiede che il Parlamento possa essere associato con rappresentanti permanenti a tale gruppo; sostiene un maggiore coinvolgimento della Commissione nella difesa, attraverso una ricerca, una pianificazione e un'attuazione mirate; invita il VP/HR a integrare l'azione contro i cambiamenti climatici in tutti le azioni esterne dell'UE e in particolare nella PSDC;

7.

ritiene che l'aggravamento nella percezione dei rischi e delle minacce in Europa richieda la creazione urgente dell'Unione europea della difesa, in particolare a causa del crescente deterioramento delle condizioni di sicurezza ai confini dell'Unione europea, soprattutto nei paesi del suo vicinato orientale e meridionale; osserva che tale percezione è rispecchiata anche nelle strategie di sicurezza degli Stati membri; sottolinea che questa situazione si è notevolmente e progressivamente aggravata nel 2014, con la nascita e lo sviluppo dell'autoproclamato Stato islamico, e, successivamente, il ricorso alla forza da parte della Russia;

8.

è dell'opinione che l'UED debba basarsi su una valutazione periodica congiunta, da parte degli Stati membri, delle minacce alla sicurezza, ma che debba anche essere sufficientemente flessibile per soddisfare le sfide e le esigenze individuali degli Stati membri in materia di sicurezza;

9.

è dell'opinione che l'Unione dovrebbe dedicare mezzi propri alla promozione di una cooperazione europea più ampia e sistematica tra i propri Stati membri in materia di difesa, compresa la cooperazione strutturata permanente (PESCO); è convinto che l'utilizzo di fondi dell'UE sarebbe un chiaro segnale di coesione e solidarietà che permetterebbe altresì agli Stati membri di migliorare le proprie capacità militari in uno sforzo più comune;

10.

ritiene che una cooperazione rafforzata nel campo della difesa europea comporterebbe maggiore efficacia, unità ed efficienza così come un aumento dei mezzi e delle capacità dell'UE e avrebbe effetti potenzialmente positivi sulla ricerca in materia di difesa e sulle questioni industriali; sottolinea che soltanto attraverso una tale cooperazione più approfondita, che dovrebbe condurre gradualmente allo sviluppo di una vera e propria UED, l'UE e i suoi Stati membri potranno acquisire le capacità industriali e tecnologiche necessarie per consentire loro di intervenire in maniera più rapida, autonoma ed efficace e affrontare le minacce odierne in modo reattivo ed efficiente;

11.

incoraggia tutti gli Stati membri a impegnarsi vicendevolmente in maniera più vincolante istituendo una cooperazione strutturata permanente nel quadro dell'Unione; incoraggia gli Stati membri a creare forze multinazionali all'interno della PESCO e a mettere tali forze a disposizione della PSDC; sottolinea l'importanza e la necessità di coinvolgere tutti gli Stati membri in una cooperazione strutturata permanente ed efficiente; reputa che il Consiglio debba, in situazioni ordinarie, affidare a tali forze multinazionali il compito di attuare il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale; propone che i processi decisionali, sia a livello di Unione europea che a livello nazionale, siano tali da consentire una reazione rapida alle crisi; è convinto che, a tal fine, il sistema dei gruppi tattici dell'UE debba essere rinominato, utilizzato e sviluppato ulteriormente a livello politico, in modularità e con finanziamenti adeguati; incoraggia la creazione di un quartier generale operativo dell'UE quale prerequisito per la pianificazione, il comando e il controllo efficaci delle operazioni comuni; sottolinea che la PESCO è aperta a tutti gli Stati membri;

12.

invita gli Stati membri a riconoscere, in particolare, il diritto del personale militare a formare e aderire ad associazioni professionali o sindacati e a coinvolgere tali attori in un regolare dialogo sociale con le autorità; invita il Consiglio europeo a prendere misure concrete verso l'armonizzazione e la standardizzazione delle forze armate europee al fine di facilitare la cooperazione del personale delle forze armate sotto l'egida di una nuova Unione europea della difesa;

13.

osserva che tutti gli Stati membri hanno difficoltà a mantenere una gamma molto vasta di capacità difensive, prevalentemente a causa di vincoli finanziari; chiede pertanto un maggior coordinamento e scelte più chiare sulle capacità da mantenere, affinché gli Stati membri possano specializzarsi in determinate capacità;

14.

incoraggia gli Stati membri a cercare nuove modalità per gli acquisti, la manutenzione e l'aggiornamento congiunti delle forze e del materiale; suggerisce che potrebbe essere utile valutare innanzitutto la messa in comune e la condivisione di materiali non letali, come i veicoli e i velivoli per il trasporto, i veicoli e i velivoli da rifornimento e altro materiale di supporto;

15.

ritiene che l'interoperabilità sia fondamentale ai fini di una maggiore compatibilità e integrazione delle forze degli Stati membri; sottolinea, pertanto, che gli Stati membri devono valutare la possibilità di un approvvigionamento congiunto delle risorse per la difesa; osserva che la natura protezionistica e chiusa dei mercati della difesa dell'UE rende la realizzazione di questo obiettivo più difficile;

16.

sottolinea che una revisione e l'ampliamento del meccanismo Athena sono necessari per assicurarsi che le missioni dell'UE possano essere finanziate con i fondi collettivi invece che far ricadere la maggior parte dei costi sui singoli Stati membri partecipanti, eliminando in questo modo un potenziale ostacolo affinché gli Stati membri impegnino le loro forze;

17.

invita il Parlamento europeo a definire una vera e propria commissione per la sicurezza e la difesa per monitorare l'attuazione della cooperazione strutturata permanente;

18.

ritiene che un ruolo crescente e forte dell'AED sia indispensabile ai fini di un'UED efficiente nel coordinamento dei programmi e dei progetti incentrati sulle capacità e nella definizione di una politica europea comune delle capacità e degli armamenti, nell'ottica di una maggiore efficienza, dell'eliminazione di duplicazioni e di una riduzione dei costi e sulla base di un catalogo di requisiti molto precisi in termini di capacità per le operazioni della PSDC nonché di una pianificazione e di procedure d'appalto per la difesa nazionale armonizzate rispetto a queste capacità specifiche; è del parere che ciò debba far seguito a una revisione delle forze di difesa degli Stati membri e un riesame delle precedenti attività e procedure dell'AED; invita l'AED a dimostrare quali dei divari in termini di capacità, individuati negli obiettivi primari e nel piano di sviluppo delle capacità, siano stati colmati nel quadro dell'Agenzia; è convinto che la messa in comune e la condivisione di iniziative e progetti siano degli eccellenti primi passi verso una migliore cooperazione europea;

19.

incoraggia la Commissione a lavorare in collegamento con l'AED per rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, essenziale per l'autonomia strategica europea; ritiene che aumentare la spesa per la difesa negli Stati membri e assicurare che l'industria resti competitiva a livello globale siano fattori fondamentali per sostenere l'industria; osserva che l'attuale frammentazione del mercato rappresenta una debolezza per la competitività dell'industria europea della difesa; ritiene che la ricerca collaborativa possa contribuire a ridurre tale frammentazione e a migliorare la competitività;

20.

crede fortemente che solo un approccio congiunto allo sviluppo della capacità, anche attraverso il consolidamento di distretti funzionali come il Comando europeo di trasporto aereo, possa generare le economie di scala necessarie per sostenere un'Unione europea della difesa; ritiene inoltre che il rafforzamento delle capacità dell'UE attraverso gli appalti congiunti e altre forme di messa in comune e di condivisione possano dare un impulso quanto mai necessario all'industria della difesa europea, incluse le PMI; è a favore di misure mirate per incentivare tali progetti, al fine di raggiungere il parametro di riferimento dell'AED del 35 % della spesa totale negli appalti collaborativi, come auspicato nella strategia globale dell'UE; ritiene che l'introduzione di un semestre europeo della difesa in cui gli Stati membri si consultino circa i reciproci cicli di pianificazione e piani di appalti possa contribuire al superamento dell'attuale frammentazione del mercato della difesa;

21.

sottolinea che la sicurezza informatica è per sua natura un'area strategica in cui la cooperazione e l'integrazione sono fondamentali, non solo tra gli Stati membri dell'UE, i partner chiave e la NATO, ma anche tra i diversi attori all'interno della società, dal momento che non si tratta soltanto di una responsabilità militare; chiede orientamenti più chiari sulle modalità e il contesto per l'utilizzo della capacità di difesa e di offesa dell'UE; rammenta che il Parlamento ha ripetutamente chiesto una revisione approfondita del regolamento UE sulle esportazioni di prodotti a duplice uso per evitare che il software e altri sistemi, che possono essere utilizzati contro l'infrastruttura digitale dell'UE o per violare i diritti umani, finiscano nelle mani sbagliate;

22.

ricorda la recente pubblicazione, da parte dell'Alto Rappresentante, della strategia globale, che rappresenta un quadro coerente delle priorità di azione in materia di politica estera entro cui definire i prossimi sviluppi della politica europea della difesa;

23.

rammenta i quattro parametri di investimento collettivo approvati dal comitato direttivo ministeriale dell'AED nel novembre del 2007 ed esprime preoccupazione per lo scarso livello di collaborazione, come dimostrato dalla relazione sui dati della difesa pubblicata nel 2013;

24.

invita il VP/AR a prendere l'iniziativa di riunire le maggiori aziende e parti interessate dell'industria della difesa europea al fine di sviluppare un'industria europea dei droni;

25.

invita il VP/AR a prendere l'iniziativa di riunire le maggiori aziende e parti interessate dell'industria della difesa europea al fine di sviluppare strategie e una piattaforma per lo sviluppo congiunto dei materiali di difesa;

26.

invita il VP/AR a rafforzare la cooperazione tra le strategie nazionali per la cibersicurezza, i centri di comando e capacità e l'AED nell'ambito della cooperazione strutturata permanente per contribuire alla protezione dagli attacchi informatici e al loro contrasto;

27.

auspica un ulteriore sviluppo del quadro strategico UE in materia di ciberdifesa onde potenziare le capacità di ciberdifesa degli Stati membri, la cooperazione operativa e la condivisione delle informazioni;

28.

prende atto dei lavori in corso per definire un'azione preparatoria per un futuro programma europeo di ricerca sulla difesa e ne auspica il lancio effettivo quanto prima possibile, come richiesto dal Consiglio europeo nel 2013 e nel 2015 e in seguito a un progetto pilota avviato dal Parlamento europeo; evidenzia che tale azione preparatoria dovrebbe contare su una dotazione sufficiente di almeno 90 milioni di EUR per il prossimo triennio (2017-2020); è dell'opinione che l'azione preparatoria debba essere seguita da un importante programma di ricerca dedicato e finanziato dall'UE nell'ambito del prossimo QFP che avrà inizio nel 2021; osserva che, per essere credibile e apportare cambiamenti significativi, il programma europeo di ricerca sulla difesa necessiterà di una dotazione totale di almeno 500 milioni di EUR all'anno nel suddetto periodo; invita gli Stati membri a delineare futuri programmi di cooperazione di cui la ricerca sulla difesa finanziata dall'UE possa rappresentare il punto di partenza, e chiede l'istituzione di un fondo iniziale per le attività preparatorie nella fase che precede le operazioni militari, come previsto dal trattato di Lisbona; prende atto delle iniziative della Commissione relative alla difesa, quali il piano d'azione di difesa, la politica industriale di difesa e la base industriale e tecnologica di difesa europea;

29.

sottolinea che l'avvio di missioni PSDC, come EUNAVFOR MED, contribuisce alla realizzazione di un'Unione europea della difesa; invita l'Unione a proseguire e a intensificare questo tipo di operazioni;

30.

ritiene importante utilizzare le procedure del Semestre europeo per introdurre forme di maggiore cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa;

31.

sottolinea l'importanza di mettere in atto le misure necessarie per incoraggiare un mercato europeo della difesa che sia funzionante, equo, accessibile, trasparente e aperto agli altri, per promuovere la futura innovazione tecnologica, sostenere le PMI e stimolare la crescita e l'occupazione, al fine di permettere agli Stati membri di conseguire un uso migliore e più efficiente dei rispettivi bilanci per la difesa e la sicurezza; osserva che una solida base industriale e tecnologica di difesa europea richiede un mercato interno equo, funzionante e trasparente, approvvigionamenti sicuri e un dialogo strutturato con le industrie del settore della difesa; manifesta preoccupazione per la lentezza con cui, finora, si è progredito verso una maggiore competitività, misure anticorruzione e una maggiore trasparenza nel settore della difesa, come anche per la mancanza di una solida politica industriale europea della difesa nonché per il mancato rispetto delle norme del mercato interno; è dell'opinione che un mercato europeo delle armi per la difesa integrato e competitivo debba incentivare e premiare tutti gli Stati membri e fornire a tutti gli acquirenti mezzi adeguati ed economicamente accessibili che rispondano alle loro esigenze individuali di sicurezza; evidenza la necessità di assicurare la corretta applicazione in tutta l'UE della direttiva sugli appalti della difesa e della direttiva sui trasferimenti intracomunitari; esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire la piena attuazione delle due direttive relative alla difesa nonché del cosiddetto «pacchetto Difesa»;

32.

invita la Commissione a svolgere il suo ruolo attraverso il piano d'azione di difesa, a sostenere una forte base industriale, che sia in grado di rispondere alle esigenze di capacità strategica dell'Europa, e a individuare gli ambiti in cui l'UE potrebbe fornire un valore aggiunto;

33.

è convinto che, nel quadro dell'attività di definizione progressiva della politica di difesa comune dell'Unione, quest'ultima debba prevedere, di concerto con gli Stati membri interessati, la partecipazione ai programmi di capacità intrapresi dagli Stati membri stessi, ivi compresa la partecipazione alle strutture create per l'esecuzione di tali programmi nel quadro dell'Unione;

34.

incoraggia la Commissione, in collaborazione con l'AED, ad agire in modo da facilitare e consentire la cooperazione in materia di difesa attraverso la mobilitazione di fondi e di strumenti dell'UE intesi allo sviluppo, da parte degli Stati membri, di programmi per le capacità di difesa; ricorda che il piano d'azione europeo di difesa dovrebbe configurarsi come strumento per la promozione della cooperazione nel campo della difesa a livello europeo, in particolare attraverso un programma per la ricerca sulla difesa finanziato dall'Unione e attraverso misure che rafforzino la cooperazione industriale in tutta la catena del valore;

35.

accoglie molto favorevolmente il concetto di autonomia strategica sviluppato nell'ambito della strategia globale dell'Unione europea dal VP/AR; ritiene che tale concetto dovrebbe essere impiegato sia nelle nostre priorità strategiche sia nel rafforzamento delle nostre capacità e della nostra industria;

36.

prende atto della dichiarazione congiunta dei presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea e del Segretario generale della NATO, dell'8 luglio 2016, che evidenzia la necessità di una cooperazione tra l'Unione europea e la NATO nell'ambito della sicurezza e della difesa; è convinto che la cooperazione UE-NATO debba prevedere una collaborazione a est e a sud, la lotta contro le minacce ibride e le minacce informatiche e il potenziamento della sicurezza marittima, nonché l'armonizzazione e il coordinamento dello sviluppo delle capacità di difesa; ritiene che la cooperazione sulle capacità tecnologiche, industriali e militari offra la prospettiva di migliorare la compatibilità e le sinergie in entrambi i contesti, assicurando una maggiore efficienza delle risorse; ricorda che è essenziale una rapida attuazione della suddetta dichiarazione e, a tale riguardo, invita il SEAE e le controparti pertinenti a sviluppare alternative concrete per l'attuazione della stessa entro dicembre 2016; ritiene che gli Stati membri dovrebbero sviluppare capacità che possano essere dispiegate nell'ambito della PSDC, al fine di rendere possibile un'azione autonoma laddove la NATO non intenda agire o qualora un'azione dell'UE risulti più appropriata; è convinto che ciò rafforzerebbe, inoltre, il ruolo della NATO nella politica di sicurezza e di difesa e nella difesa collettiva; sottolinea che la cooperazione tra l'UE e la NATO per facilitare un'industria e una ricerca della difesa più forti ed efficienti rappresenta una priorità strategica, la cui rapida attuazione è di cruciale importanza; è convinto che la collaborazione sulla prevenzione, l'analisi e l'individuazione precoce attraverso la condivisione efficiente di informazioni e dell'intelligence aumenterà la capacità dell'UE di contrastare le minacce, incluse quelle ibride; rimane convinto che la NATO sia il principale attore in materia di sicurezza e difesa in Europa; insiste sulla necessità di evitare doppioni tra gli strumenti della NATO e quelli dell'Unione; ritiene che l'UE disponga del potenziale per operare cambiamenti importanti nelle regioni instabili, anche a livello civile; insiste, tuttavia, nel sostenere che mentre il ruolo della NATO è quello di proteggere i suoi membri principalmente europei dagli attacchi esterni, l'UE dovrebbe aspirare a una reale capacità di autodifesa e a una capacità di azione autonoma, ove necessario, assumendosi maggiori responsabilità in tal senso attraverso migliorie a livello di attrezzature, formazione e organizzazione;

37.

osserva che mentre la NATO deve rimanere il fondamento della difesa collettiva in Europa, le priorità politiche della NATO e dell'UE potrebbero non sempre coincidere, non da ultimo nel contesto del riequilibrio americano verso l'Asia; osserva inoltre che l'UE detiene una gamma unica di strumenti relativi alla sicurezza di cui invece non dispone la NATO, e viceversa; è dell'opinione che l'UE dovrebbe assumersi maggiori responsabilità per le crisi di sicurezza nel suo immediato vicinato, contribuendo così ai compiti della NATO, in particolare nel quadro della guerra ibrida e della sicurezza marittima; ritiene che, nel lungo termine, potrebbe risultare necessario riformare gli accordi «Berlin Plus», anche per consentire alla NATO di utilizzare le capacità e gli strumenti dell'UE; sottolinea che le ambizioni dell'Unione in materia di autonomia strategica e di definizione di un'Unione europea della difesa devono essere realizzate in piena sinergia con la NATO e devono condurre a una cooperazione più efficace, a un'equa condivisione degli oneri e a una divisione produttiva del lavoro tra la NATO e l'UE;

38.

è convinto che la cooperazione UE-NATO dovrebbe prevedere la costruzione congiunta della resilienza a est e a sud, nonché investimenti nella difesa; ritiene che la cooperazione in materia di capacità offra la prospettiva di migliorare la compatibilità e le sinergie in entrambi i contesti; è convinto che ciò rafforzerebbe inoltre il ruolo della NATO nella politica di sicurezza e di difesa e nella difesa collettiva;

39.

manifesta profonda preoccupazione per le segnalazioni secondo cui le procedure amministrative stanno rallentando inutilmente la creazione di forze per le missioni PSDC e la circolazione transfrontaliera delle forze di risposta rapida all'interno dell'UE; invita gli Stati membri a definire un sistema a livello dell'Unione per il coordinamento della circolazione rapida del personale, degli equipaggiamenti e delle forniture delle forze di difesa che servono la PSDC, laddove venga invocata la clausola di solidarietà e laddove sussista un obbligo di aiuto e assistenza con tutti i mezzi disponibili, in conformità all'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;

40.

chiede la definizione di accordi e orientamenti pratici per la futura attivazione dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE; invita gli Stati membri ad adottare le disposizioni necessarie per l'attuazione di detto articolo, affinché i singoli Stati membri possano gestire con efficacia i contributi di aiuto e di assistenza degli altri Stati membri, o per permettere l'efficace gestione degli stessi nel quadro dell'Unione; chiede agli Stati membri di puntare all'obiettivo di destinare alla difesa il 2 % del PIL e di spendere il 20 % del proprio bilancio per la difesa negli equipaggiamenti indicati come necessari dall'AED, nonché nella ricerca e nello sviluppo ad essi correlati, colmando il divario con i quattro parametri di investimento collettivo dell'AED;

41.

è dell'opinione che le sfide che le restrizioni finanziarie rappresentano per i bilanci nazionali siano al contempo accompagnate da opportunità di progresso, che sorgono dall'evidente necessità di una più stretta cooperazione tra gli Stati membri nelle questioni inerenti alla difesa; accoglie con favore la decisione di alcuni Stati membri di arrestare o invertire la tendenza a tagliare la spesa per la difesa;

42.

ritiene che il Parlamento dovrebbe occupare un posto importante nella futura Unione europea della difesa e considera, pertanto, che la sottocommissione per la sicurezza e la difesa dovrebbe diventare una commissione parlamentare a pieno titolo;

43.

chiede al VP/AR di avviare l'elaborazione di un Libro bianco dell'UE sulla sicurezza e la difesa, basato sulla strategia globale dell'Unione avallata dal Consiglio europeo; invita il Consiglio ad assegnare quanto prima l'incarico di redigere detto documento; si rammarica del suggerimento avanzato dal VP/AR ai ministri della Difesa dell'UE che vi dovrebbe essere soltanto un piano di attuazione in materia di sicurezza e difesa anziché un processo globale per la definizione di un Libro bianco; è dell'opinione che tale piano di attuazione dovrebbe essere il precursore di un processo regolare per un Libro bianco sulla sicurezza e la difesa che dovrebbe servire da base per quantificare gli eventuali contributi dell'Unione alla politica di sicurezza e di difesa per ciascuna legislatura, in maniera specifica e realistica;

44.

è convinto che il Libro bianco dell'UE sulla sicurezza e la difesa debba essere il frutto di processi intergovernativi e interparlamentari coerenti e dei contributi delle diverse istituzioni dell'UE, fondato sul coordinamento internazionale con i nostri partner e alleati, compresa la NATO, e su un ampio sostegno interistituzionale; invita il VP/AR a rivedere il suo calendario iniziale al fine di avviare una consultazione mirata con gli Stati membri e i parlamenti;

45.

ritiene che, conformemente alla strategia globale dell'Unione, il Libro bianco debba comprendere la strategia di sicurezza e di difesa dell'UE, le capacità ritenute necessarie per l'attuazione di tale strategia nonché le misure e i programmi, al livello sia degli Stati membri che dell'Unione, per fornire tali capacità, basandosi su una politica europea collaborativa delle capacità e degli armamenti, e tenendo conto al contempo che la difesa e la sicurezza restano questioni di competenza nazionale;

46.

è dell'opinione che il Libro bianco debba configurarsi come un accordo interistituzionale di natura vincolante che definisca tutte le iniziative, gli investimenti, le misure e i programmi dell'Unione nel rispettivo quadro finanziario e politico pluriennale dell'UE; è convinto che gli Stati membri, i partner e gli alleati debbano tenere in considerazione tale accordo interistituzionale nella propria pianificazione della sicurezza e della difesa, in un'ottica di coerenza e complementarità reciproche;

Iniziative di lancio

47.

ritiene che le seguenti iniziative debbano essere avviate immediatamente:

l'azione preparatoria sulla ricerca nel campo della politica di sicurezza e di difesa comune, con inizio nel 2017 e vigenza fino al 2019;

un successivo programma di ricerca sulla difesa più ambizioso e strategico, che colmi l'intervallo intercorrente fino al prossimo QFP, se gli Stati membri forniscono le ulteriori risorse finanziarie necessarie o attraverso il cofinanziamento da parte degli Stati membri a norma dell'articolo 185 TFUE;

un semestre europeo della difesa che valuti i progressi compiuti in relazione agli sforzi di bilancio degli Stati membri in materia di difesa;

una strategia che delinei le misure da adottare per procedere all'istituzione e all'attuazione dell'Unione europea della difesa;

il vaglio della creazione di un Consiglio permanente dei ministri della Difesa;

il sostegno all'iniziativa della NATO mirata al dispiegamento di battaglioni internazionali negli Stati membri dove e quando necessario, in particolare per lo sviluppo delle infrastrutture necessarie (comprese quelle residenziali);

lo sviluppo del processo ordinario del Libro bianco, per una sua prima applicazione nel quadro della pianificazione del prossimo QFP;

una conferenza delle parti interessate sullo sviluppo di una politica europea delle capacità e degli armamenti e l'armonizzazione delle rispettive politiche nazionali basata su una revisione della difesa dell'UE;

la risoluzione dei problemi giuridici che impediscono l'attuazione della comunicazione congiunta sul rafforzamento delle capacità per favorire la sicurezza e lo sviluppo nei paesi terzi;

la riforma del concetto dei gruppi tattici dell'UE ai fini dell'istituzione di unità permanenti, che siano indipendenti da qualsiasi nazione guida e sottoposti a un addestramento sistematico congiunto;

la creazione di un fondo iniziale militare come previsto dall'articolo 41, paragrafo 3, TUE, che faciliterebbe un avvio molto più rapido delle operazioni militari nell'ambito della PSDC;

un piano d'azione per rafforzare e ampliare il meccanismo Athena al fine di stanziare più fondi unionali per le missioni dell'UE;

una riforma del meccanismo Athena volta ad accrescerne il potenziale in termini di condivisione dei costi e finanziamenti comuni, in special modo per quanto concerne il dispiegamento dei gruppi tattici dell'UE, o di altri dispositivi di risposta rapida o per la costruzione della capacità degli attori militari nei paesi partner (formazione, tutoraggio, consulenza, forniture dei materiali, migliorie alle infrastrutture e altri servizi);

un processo di riflessione sugli investimenti diretti esteri nelle industrie critiche del settore della difesa e della sicurezza e sui prestatori di servizi, nell'ottica di sviluppare una legislazione a livello dell'Unione;

un processo di riflessione sulla normalizzazione del duplice uso, in prospettiva dello sviluppo di una legislazione a livello dell'UE;

un processo di riflessione sull'istituzione di un quartier generale permanente di comando e controllo delle operazioni militari della PSDC;

un sistema a livello dell'UE per il coordinamento della circolazione rapida del personale, degli equipaggiamenti e delle forniture delle forze di difesa;

gli elementi iniziali del piano d'azione europeo di difesa basati su un Libro bianco dell'UE sulla sicurezza e la difesa;

i primi progetti UE-NATO in materia di lotta e prevenzione contro le minacce ibride e rafforzamento della resilienza, cooperazione in materia di comunicazione e risposte strategiche, cooperazione operativa anche in mare e in materia di migrazione, coordinamento della cibersicurezza e della difesa, capacità di difesa, rafforzamento della base industriale, tecnologica e di ricerca in materia di difesa, esercitazioni e costruzione delle capacità di sicurezza e difesa dei nostri partner a est e a sud;

misure per accrescere la cooperazione e la fiducia tra gli attori impegnati nella cibersicurezza e nella ciberdifesa;

48.

propone che l'Unione europea della difesa sia avviata urgentemente mediante un sistema di integrazione differenziata in due fasi:

a)

l'attivazione della cooperazione strutturata permanente, che era già stata approvata dal Parlamento e inclusa nel programma «Un nuovo inizio» del Presidente della Commissione;

b)

l'attuazione del piano d'azione della strategia globale di politica estera e di sicurezza del VP/AR;

o

o o

49.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, alle agenzie dell'UE nei settori spaziale, della sicurezza e della difesa nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0120.

(2)  GU C 419 del 16.12.2015, pag. 138.

(3)  GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 48.

(4)  The Cost of Non-Europe in Common Security and Defence Policy (Il costo della non-Europa nella politica di sicurezza e difesa comune), Servizio Ricerca del Parlamento europeo (2013), pag. 78.


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/29


P8_TA(2016)0436

Liberare il potenziale del trasporto di passeggeri per via navigabile

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 su sprigionare il potenziale del trasporto di passeggeri per vie navigabili (2015/2350(INI))

(2018/C 224/04)

Il Parlamento europeo,

vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974, come modificata,

visto il protocollo dell'Organizzazione marittima internazionale del 1978 relativo alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006,

viste la 21a conferenza delle parti (COP 21) dell'UNFCCC e l'11a conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP 11), tenutesi a Parigi dal 30 novembre all'11 dicembre 2015,

visto il libro bianco della Commissione del 28 marzo 2011 intitolato «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011)0144),

vista la comunicazione della Commissione del 21 gennaio 2009 intitolata «Obiettivi strategici e raccomandazioni per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 2018» (COM(2009)0008),

visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (1),

visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (2),

vista la propria risoluzione del 5 maggio 2010 sugli obiettivi strategici e le raccomandazioni per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 2018 (3),

vista la propria risoluzione del 9 settembre 2015 sulla messa in atto del Libro bianco 2011 sui trasporti: bilancio e via da seguire per una mobilità sostenibile (4),

visto il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (5),

vista la relazione della Commissione del 24 maggio 2016 sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (COM(2016)0274),

vista la comunicazione della Commissione del 10 settembre 2013 intitolata «Verso la qualità del trasporto per vie navigabili — NAIADES II» (COM(2013)0623),

vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (6),

vista la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (7),

visto il regolamento (UE) n. 1090/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica la direttiva 2009/42/CE concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (8),

vista la direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (9),

visto il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (10),

vista la direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (11),

vista la comunicazione della Commissione del 16 ottobre 2015 intitolata «REFIT — Correggere la rotta: controllo di qualità della legislazione in materia di sicurezza delle navi da passeggeri nell'UE» (COM(2015)0508),

vista la relazione della Commissione del 31 marzo 2016 intitolata «Valutazione REFIT della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico» (COM(2016)0168),

visto l'articolo 52 del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0306/2016),

A.

considerando che l'assetto geografico dell'Europa, con le sue lunghe coste e i suoi numerosi fiumi e isole, offre straordinarie opportunità per il trasporto sostenibile di passeggeri per via d'acqua;

B.

considerando che il trasporto di passeggeri per via d'acqua — nei settori del cabotaggio (trasporto marittimo a corto raggio), dei traghetti marittimi e interni, della mobilità urbana e periferica, delle crociere e del turismo — offre un grande potenziale di utilizzo delle capacità in eccesso disponibili in termini sia di infrastrutture che di imbarcazioni e svolge un ruolo fondamentale nei collegamenti fra le diverse regioni dell'Unione europea, il che ne fa un fattore importante per il rafforzamento della coesione; che l'attività delle navi da crociera e dei traghetti, inoltre, stimola il turismo costiero, che è una delle principali attività marittime in Europa;

C.

considerando che negli ultimi anni si osserva la tendenza a uno sviluppo massiccio di imbarcazioni adatte a diversi tipi di navigazione, ad esempio le navi fluvio-marittime, che soddisfano i requisiti previsti per le navi della navigazione marittima e sono anche in grado di navigare in acque poco profonde;

D.

considerando che, grazie allo sviluppo della tecnica, il trasporto per via d'acqua è ridiventato un'alternativa alle affollate strade d'accesso ai centri urbani;

E.

considerando che il trasporto per via d'acqua dei passeggeri e quello delle merci devono far fronte a problematiche diverse e hanno esigenze differenti in termini di infrastrutture, problemi ambientali, questioni operative, sicurezza e relazioni tra porto e città, ma che entrambi i segmenti del mercato sono gestiti da un'unica autorità portuale;

F.

considerando che l'integrazione dei nodi del trasporto passeggeri per via d'acqua nella politica europea di interconnessione delle infrastrutture, già attuata attraverso i regolamenti (UE) n. 1315/2013 sulla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e (UE) n. 1316/2013 sul meccanismo per collegare l'Europa (CEF), creerà ulteriore valore aggiunto europeo;

G.

considerando che possibilità di prestiti e garanzie per progetti nel settore del trasporto per via d'acqua sono disponibili anche a titolo del FEIS, il Fondo europeo per gli investimenti strategici, come strumento complementare alle sovvenzioni tradizionali;

H.

considerando che il trasporto per vie navigabili interne è riconosciuto quale modo di trasporto ecologico, bisognoso di particolare attenzione e sostegno, e che il Libro bianco raccomanda la promozione del trasporto marittimo e per vie navigabili interne, l'aumento della quota della navigazione costiera e interna nonché il miglioramento della sicurezza dei trasporti;

I.

considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la proposta di un Atto europeo sull'accessibilità forniscono un valido orientamento non solo per l'applicazione e, se del caso, il futuro riesame del regolamento (UE) n. 1177/2010, ma anche per l'adozione di una normativa sui diritti dei passeggeri nell'ambito di un contesto intermodale, che dovrebbe prevedere l'accessibilità senza barriere per i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta;

J.

considerando che, sebbene il trasporto di passeggeri per via d'acqua sia considerato una modalità di trasporto sicura, in passato vi si sono verificati diversi tragici incidenti, tra cui quelli dell'Estonia, dell'Herald of Free Enterprise, della Costa Concordia, della Norman Atlantic e della UND Adryatik;

K.

considerando che, nella sua strategia per una politica dei trasporti marittimi sino al 2018, l'UE enuncia l'obiettivo di diventare il leader mondiale nella ricerca e nell'innovazione marittima come pure nella cantieristica navale, al fine di migliorare l'efficienza energetica e l'intelligenza delle navi, ridurne l'impatto ambientale, ridurre al minimo il rischio di incidenti e fornire una migliore qualità della vita in mare;

L.

considerando che il turismo croceristico fluviale e il trasporto di passeggeri per via d'acqua lungo fiumi, canali e altre vie navigabili interne sono in crescita in molte sezioni dei fiumi europei e nei nodi urbani lungo tali corsi d'acqua;

M.

considerando che l'UE ha adottato una serie di macrostrategie basate sull'utilizzazione delle vie d'acqua, tra cui quelle per il Danubio, l'Adriatico-Ionio e il Baltico;

1.

ritiene che il trasporto di passeggeri per via d'acqua (TPVA) debba occupare una posizione di maggiore rilievo nell'agenda dell'UE e dei suoi Stati membri nel campo della politica dei trasporti; ritiene pertanto che essi dovrebbero adoperarsi per realizzare uno «spazio unico per il trasporto di passeggeri per via d'acqua», ad esempio semplificando gli oneri amministrativi legati al trasporto per nave transfrontaliero di passeggeri;

Competitività

2.

incoraggia gli Stati membri, le autorità regionali e locali e la Commissione a dedicare attenzione al TPVA e soprattutto a migliorare le relative infrastrutture, sia nella rete centrale che in quella globale, nell'ambito della TEN-T e del CEF, rafforzandone l'interconnessione, tra l'altro, con le infrastrutture ferroviarie dell'entroterra, e mettendo a disposizione infrastrutture e informazioni capaci di soddisfare le esigenze di mobilità di tutti i viaggiatori;

3.

incoraggia lo sviluppo, anche da parte dei paesi terzi, delle autostrade del mare, che favoriscono un trasporto multimodale efficiente, agevolano l'integrazione del trasporto marittimo con altre reti e modi di trasporto, eliminano le strozzature in infrastrutture di rete fondamentali e assicurano la continuità e l'integrazione territoriali;

4.

sottolinea la necessità di eliminare le strozzature nei collegamenti tra l'esteso sistema di vie navigabili interne dell'Europa occidentale e il sistema esistente dell'Europa orientale, che risente di un degrado notevole e talvolta totale;

5.

invita la Commissione a pubblicare una rassegna annuale dei progetti TPVA cofinanziati dall'UE nel quadro dei fondi di coesione, strutturali, regionali, di Interreg, di Orizzonte 2020, del CEF e delle TEN-T, nonché del Fondo europeo per gli investimenti strategici;

6.

invita la Commissione a pubblicare una relazione di sintesi sull'attuazione delle strategie dell'UE nel settore del TPVA;

7.

sottolinea la rilevanza essenziale dei dati statistici a livello europeo per la formulazione di piani e politiche per il settore dei trasporti per via d'acqua, in particolare per quanto riguarda il numero di servizi marittimi e di navigazione interna transfrontalieri forniti sia dai traghetti che dalle navi da crociera, considerato che vi sono zone in cui le diverse località possono essere collegate solo per via d'acqua; chiede a Eurostat di includere nei propri dati statistici sui passeggeri delle crociere marittime le visite dei passeggeri nei porti di scalo, vale a dire il numero di passeggeri che si imbarca e sbarca in ciascun porto di transito, e non solo i passeggeri delle crociere che s'imbarcano per le vacanze ogni anno (volume d'affari); ritiene che includendo tali cifre si avrebbe un quadro più realistico del valore aggiunto del settore delle crociere e del TPVA in generale;

8.

invita la Commissione a sviluppare un sistema per la raccolta armonizzata di statistiche sugli incidenti e sugli inconvenienti che vedono coinvolte navi per la navigazione interna, comprensive del traffico transfrontaliero;

9.

ritiene che l'integrazione del TPVA nelle reti urbane e regionali di trasporto pubblico potrebbe migliorare notevolmente l'efficienza della mobilità, le prestazioni ambientali, la qualità della vita, l'accessibilità economica, il decongestionamento delle reti di trasporto terrestre e il benessere nelle città; invita la Commissione a sostenere pienamente gli investimenti in infrastrutture di qualità nell'entroterra, che possono contribuire a decongestionare il traffico locale e a far sì che la popolazione locale non ne subisca le conseguenze negative; invita la Commissione a stilare elenchi di esempi di migliori prassi in tale ambito;

10.

invita gli Stati membri a promuovere e sostenere le iniziative locali volte ad attivare i trasporti per via navigabile interna per l'approvvigionamento degli agglomerati, anche sviluppando i centri di distribuzione situati nei porti fluviali e il trasporto di passeggeri, principalmente per accrescere l'attrattiva turistica delle aree interessate;

11.

sottolinea che il TPVA dovrebbe essere meglio integrato nei sistemi di informazione, prenotazione e biglietteria, al fine di migliorare la qualità dei servizi pubblici e di sviluppare ulteriormente il settore del turismo, soprattutto nelle zone periferiche e isolate; sottolinea la necessità di tener conto degli operatori del TPVA nei lavori per la costruzione di un sistema europeo integrato di biglietteria;

12.

esorta la Commissione a finanziare progetti meglio organizzati e più efficienti per i servizi di trasporto integrati, che consentano una progressiva riduzione del consumo di energia, una riorganizzazione degli orari dei diversi vettori aerei, marittimi e terrestri pubblici e privati per una gestione intermodale ed efficiente del trasporto di passeggeri, e l'unificazione dei biglietti emessi dagli operatori pubblici e privati in un unico titolo di viaggio disponibile attraverso un'applicazione digitale;

13.

sottolinea che, ove possibile, è opportuno promuovere le pratiche di trasporto misto, in cui navi per il trasporto di merci offrono anche servizi passeggeri e viceversa, ad esempio nel caso dei traghetti, in quanto tali pratiche permettono alle navi di migliorare il tasso di occupazione e l'efficienza finanziaria e inoltre alleviano la congestione delle strade;

14.

plaude agli sforzi del settore del TPVA di passare a navi più pulite, efficienti sotto il profilo energetico e con meno emissioni, sviluppate nell'ambito di un quadro europeo volto a rendere più ecologico il trasporto per via d'acqua; ritiene che ciò consentirà soluzioni a prezzi inferiori che saranno sostenibili, più attraenti e quindi economicamente più competitive, rendendo il settore complessivamente meno costoso, più pulito e più verde;

15.

osserva che le sfide che si pongono per le principali regioni costiere dell'UE sono diverse e richiedono risposte diverse (più servizi di traghetto nel Mare del Nord, miglioramento e aggiornamento tecnico dei traghetti nel Mediterraneo, ecc.);

16.

è convinto che la cantieristica dell'Unione per navi passeggeri debba continuare ad essere un attore chiave e competitivo, da incoraggiare in modo più attivo riducendone nel contempo l'impatto ambientale mediante il sostegno alle attività di ricerca e all'innovazione nel comparto;

Sostenibilità ambientale

17.

invita la Commissione a integrare il TPVA nella sua strategia e ad adottare misure per ridurre le emissioni di CO2 in linea con gli accordi della COP 21, riducendo così al minimo i costi esterni;

18.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a migliorare gli standard ambientali al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, sulla falsariga degli standard del Mar Baltico per i limiti delle emissioni di zolfo, la qualità dei carburanti e l'efficienza dei motori per quanto riguarda il consumo di carburante;

19.

sottolinea che la decarbonizzazione dei trasporti richiede sforzi e progressi importanti in termini di ricerca e innovazione; appoggia la Commissione nella sua promozione del GNL, dei carburanti alternativi non fossili, dei sistemi elettrici e ibridi basati su fonti rinnovabili e dell'energia solare ed eolica per le imbarcazioni marittime, e la incoraggia a orientare la ricerca e l'innovazione prestando particolare attenzione alla praticabilità per il settore del TPVA;

20.

ricorda che, conformemente alla direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, i porti marittimi della rete centrale TEN-T devono offrire entro il 2025 strutture per il bunkeraggio di GNL per le imbarcazioni e le navi della navigazione marittima, mentre i porti della navigazione interna devono fare altrettanto entro il 2030;

21.

invita la Commissione ad incentivare l'autosufficienza energetica mediante l'utilizzo di pannelli solari da collocare sugli edifici dei terminal portuali e l'immagazzinamento dell'energia prodotta durante il giorno per il successivo utilizzo notturno;

22.

sottolinea che il settore dei traghetti rappresenta un segmento importante del mercato del trasporto marittimo a corto raggio (TMCR) ed è perciò fondamentale mantenerne il dinamismo e la competitività, migliorandone al contempo la prestazione ambientale e l'efficienza energetica;

23.

accoglie con favore l'iniziativa REFIT della Commissione per gli impianti portuali di raccolta come opportunità per allineare la direttiva vigente agli sviluppi internazionali e ne appoggia e incoraggia i piani per una nuova normativa da adottare con la procedura legislativa ordinaria; osserva che ciò non dovrebbe trattenere gli Stati membri dall'avviare iniziative più sostenibili, incluso un buon sistema di informazione e monitoraggio sulla gestione dei rifiuti, sia sulle navi che nei porti;

Sicurezza e protezione

24.

sottolinea che la prevenzione dell'inquinamento e degli incidenti è al centro del ruolo svolto dall'Autorità europea per la sicurezza marittima nel migliorare la sicurezza dei traghetti marittimi transfrontalieri e delle crociere e nell'assicurare la protezione dei consumatori;

25.

ricorda che l'equipaggio dei traghetti e delle navi da crociera deve essere formato per assistere efficacemente i passeggeri in caso di emergenza;

26.

plaude alla proposta della Commissione di una direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna, che definisce norme armonizzate per le qualifiche dei membri dell'equipaggio e dei conduttori di nave al fine di migliorare la mobilità dei lavoratori nella navigazione interna;

27.

sottolinea che, per quanto riguarda un ulteriore sviluppo dei sistemi di informazione quali il radar convenzionale, SafeSeaNet, Galileo e i servizi di informazione fluviale (RIS, River Information Services), ci si dovrebbe concentrare sul miglioramento della sicurezza, della protezione e dell'interoperabilità, e incoraggia gli Stati membri a rendere obbligatorio l'uso dei RIS;

28.

invita le autorità competenti a proporre un quadro chiaro di ripartizione delle responsabilità e dei costi, al fine di migliorare la sicurezza, e ad affrontare le problematiche della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento supplementari del personale, e in particolare la questione del riconoscimento della formazione condotta con simulatori approvati come parte del programma di formazione nel quadro delle norme dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL); ritiene che il modo migliore per elevare la qualità e aumentare la sicurezza dei servizi sia quello di impiegare personale qualificato;

29.

accoglie con favore le nuove proposte legislative della Commissione per semplificare e migliorare le norme comuni sulla sicurezza delle navi che trasportano passeggeri nelle acque dell'UE, al fine di rafforzare la sicurezza e la concorrenza, rendendo le norme più chiare e più semplici e allineandole agli sviluppi normativi e tecnologici;

30.

riconosce che, essendo la sicurezza una preoccupazione crescente, potrebbero essere necessarie ulteriori misure che tengano conto delle caratteristiche specifiche del traffico dei traghetti e delle loro operazioni in porto, così da assicurare che i collegamenti giornalieri in traghetto siano operati senza problemi;

31.

sottolinea che numerosi fiumi servono da confine e incoraggia le autorità competenti ad assicurare la cooperazione e sistemi di sicurezza, di protezione e di emergenza ben integrati ed efficienti, operativi da entrambi i lati della frontiera;

32.

osserva che su alcuni mari chiusi, come il Mar Baltico e il Mare Adriatico, si affacciano diversi Stati membri ed anche paesi terzi, e invita pertanto le autorità competenti a provvedere a un sistema efficace per la sicurezza intrinseca ed estrinseca e, in particolare, per le emergenze;

33.

sottolinea che, quando i traghetti marittimi internazionali operano nelle acque territoriali dell'Unione europea, si deve applicare la legislazione dell'UE e degli Stati membri;

Qualità e accessibilità del servizio

34.

incoraggia la Commissione a integrare i principi del regolamento (UE) n. 1177/2010 nella sua proposta sui diritti dei passeggeri intermodali, compresi gli aspetti dell'accessibilità senza barriere per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, e a tener conto in tale proposta anche delle esigenze specifiche degli anziani e delle famiglie che viaggiano con bambini; esorta la Commissione a presentare dati statistici annuali sull'evoluzione del numero di passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta;

35.

sottolinea l'importanza del settore del TPVA nello sviluppo di un turismo sostenibile e nel superamento della stagionalità, in particolare nelle regioni remote e periferiche dell'Unione quali le regioni costiere, insulari, lacustri e rurali; ritiene inoltre che le PMI dovrebbero costituire un punto centrale per la promozione dei servizi turistici; invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali e regionali a utilizzare il più pienamente possibile le opportunità di finanziamento offerte dall'UE alle PMI, compresi i sussidi alle comunità locali delle suddette regioni remote;

36.

mette in rilievo le grandi potenzialità della creazione di opportuni collegamenti tra le vie navigabili interne e la rete europea dei percorsi ciclabili per accrescere l'attrattiva turistica di molte regioni dell'UE; sottolinea la necessità di tener conto delle esigenze dei viaggiatori con biciclette che si avvalgono del trasporto di passeggeri per via d'acqua;

37.

ritiene che il turismo nelle regioni costiere e nelle isole non sia sufficientemente sviluppato per mancanza di interconnettività; è del parere che la Commissione dovrebbe tener conto del fatto che in tali zone la domanda di servizi di trasporto di qualità è maggiore;

38.

ritiene che il settore del TPVA sia importante anche in luoghi in cui al momento non è economicamente redditizio, come le isole remote meno densamente popolate;

39.

ricorda che alcuni collegamenti mediante traghetti rappresentano linee vitali — essenziali per una vera coesione territoriale, sociale ed economica — che collegano regioni ultraperiferiche alla terraferma e alle aree di crescita economica e industriale, contribuendo così alla coesione e all'integrazione dell'Europa;

40.

sottolinea che occorre promuovere il quadro dei collegamenti con le isole, le regioni insulari e le zone remote con misure volte a favorire traghetti di migliore qualità e terminal adeguati;

41.

mette in evidenza le possibilità e l'opportunità di integrare il TPVA in un contesto di mobilità multimodale, tenendo conto dei trasporti pubblici nei grandi agglomerati, per i pendolari come per i turisti; ritiene, a tale proposito, che siano necessari ulteriori miglioramenti al fine di sviluppare la mobilità come servizio, consentendo sistemi di biglietteria integrata per migliorare l'affidabilità, il comfort, la puntualità e la frequenza, ridurre la pressione sulle catene logistiche e ottenere tempi d'imbarco più veloci allo scopo di attrarre i passeggeri;

42.

sottolinea che, per mantenere servizi di qualità elevata ed anche nell'interesse della sicurezza marittima, è essenziale sviluppare le conoscenze e le competenze nel settore marittimo nell'UE;

o

o o

43.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1.

(2)  GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129.

(3)  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 10.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2015)0310.

(5)  GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1.

(6)  GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.

(7)  GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1.

(8)  GU L 325 del 9.12.2010, pag. 1.

(9)  GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35.

(10)  GU L 320 del 30.12.1995, pag. 14.

(11)  GU L 327 del 27.11.2012, pag. 1.


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/36


P8_TA(2016)0437

Migliorare l'efficacia della cooperazione allo sviluppo

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 sul miglioramento dell'efficacia della cooperazione allo sviluppo (2016/2139(INI))

(2018/C 224/05)

Il Parlamento europeo,

visti il vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile e il documento conclusivo adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, dal titolo «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo: Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile), in particolare l'obiettivo n. 17 degli obiettivi di sviluppo sostenibile ivi stabiliti che affida agli Stati membri dell'ONU il compito di rafforzare gli strumenti di attuazione dell'Agenda e rivitalizzare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile (1),

visto il «programma d'azione di Addis Abeba», documento conclusivo adottato in occasione della terza conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo (Addis Abeba, Etiopia, 13-16 luglio 2015) e approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella risoluzione 69/313 del 27 luglio 2015 (2),

vista la relazione del Segretario generale dell'ONU dal titolo «Trends and progress in international development cooperation» (Tendenze e progressi nella cooperazione internazionale allo sviluppo), presentata alla sessione del 2016 del forum sulla cooperazione allo sviluppo (E/2016/65) (3),

visti la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, adottata nel 2005 in occasione del secondo forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti, il programma d'azione di Accra adottato al terzo forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti svoltosi nel 2008 ad Accra (Ghana) (4) e l'esito del quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti, tenutosi a Busan (Repubblica di Corea) nel dicembre 2011, che ha dato il via al partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo (GPEDC) (5),

vista la dichiarazione di Dili del 10 aprile 2010 sulla costruzione della pace e il rafforzamento dello Stato, e il «Nuovo patto per l'impegno negli Stati fragili» avviato il 30 novembre 2011 in occasione del quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti,

visto il comunicato della prima riunione ad alto livello del GPEDC, tenutasi a Città del Messico nel mese di aprile 2014 (6),

vista l'imminente seconda riunione ad alto livello del partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo, che si svolgerà a Nairobi dal 28 novembre al 1o dicembre 2016 (7),

vista la relazione 2014 sui progressi compiuti elaborata da OCSE e UNDP e intitolata «Making Development Co-operation More Effective» (Rendere più efficace la cooperazione allo sviluppo) (8),

visto il «Siem Reap CSO Consensus» (Consenso di Siem Reap delle organizzazioni della società civile) del 2011 su un quadro internazionale per lo sviluppo efficace delle organizzazioni della società civile,

visto l'articolo 208 TFUE, che definisce la riduzione e l'eliminazione della povertà come obiettivo principale della politica di sviluppo dell'UE e chiede che l'Unione e i suoi Stati membri rispettino gli impegni cui hanno aderito nel quadro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni competenti e tengano conto degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo nelle politiche da essi attuate che potrebbero incidere sui paesi in via di sviluppo,

visti il Consenso europeo per lo sviluppo del 2005 (9) e l'intenzione di concordare un nuovo Consenso nel 2017,

visto il codice di condotta dell'UE in materia di complementarità e di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo (10),

visto il testo consolidato del quadro operativo sull'efficacia degli aiuti (11), basato sulle conclusioni del Consiglio del 17 novembre 2009 su un quadro operativo sull'efficacia degli aiuti, sulle conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2010 sulla divisione dei compiti trasversale ai paesi e sulle conclusioni del Consiglio del 9 dicembre 2010 sulla responsabilità reciproca e sulla trasparenza,

visti il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 26 marzo 2015 dal titolo «Launching the EU International Cooperation and Development Results Framework» (Presentazione del quadro dei risultati dell'UE in materia di cooperazione internazionale e sviluppo) (SWD(2015)0080), e le conclusioni del Consiglio del 26 maggio 2015 sul quadro dei risultati (12),

viste le conclusioni del Consiglio del 17 marzo 2014 relative alla posizione comune dell'UE per la prima riunione ad alto livello del partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo (13),

viste le conclusioni del Consiglio del 26 maggio 2015 su un nuovo partenariato mondiale per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile dopo il 2015 (14),

viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2016 sul potenziamento della programmazione congiunta (15),

viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2016 sulla relazione annuale 2016 al Consiglio europeo sugli obiettivi in materia di aiuti allo sviluppo dell'UE (16),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 23 giugno 2015 dal titolo «Accountability Report on Financing for Development — Review of progress by the EU and its Member States» (Relazione di rendiconto 2015 dell'UE sul finanziamento per lo sviluppo — Riesame dei progressi compiuti dall'UE e dai suoi Stati membri) (SWD(2015)0128),

vista la nota dal titolo «Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea — Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte» presentata nel giugno 2016 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (17),

vista la sua risoluzione del 22 maggio 2008 sul seguito dato alla dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti (18),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 sul futuro del sostegno finanziario dell'UE ai paesi in via di sviluppo (19),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sul quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti (20),

vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2013 recante raccomandazioni alla Commissione sul coordinamento dei donatori UE in relazione agli aiuti allo sviluppo (21),

vista la sua risoluzione del 19 maggio 2015 sul finanziamento dello sviluppo (22),

vista la sua risoluzione del 14 aprile 2016 sul settore privato e lo sviluppo (23),

vista la sua risoluzione del 12 maggio 2016 sul seguito e sul riesame dell'Agenda 2030 (24),

vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulla relazione 2015 dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo (25),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A8-0322/2016),

A.

considerando che i principi stabiliti dalla dichiarazione di Parigi e dal programma d'azione di Accra restano pienamente validi e hanno dimostrato la loro efficacia nel migliorare la qualità degli aiuti allo sviluppo nonché il sostegno pubblico a tali aiuti nei paesi donatori;

B.

considerando che gli impegni politici di alto livello assunti nel contesto del consenso di Monterrey (2002), della dichiarazione di Roma (2003), della dichiarazione di Parigi (2005), del piano d'azione di Accra (2008) e del quarto forum sull'efficacia degli aiuti di Busan (2011) perseguono tutti lo stesso obiettivo di migliorare la qualità dell'attuazione, la gestione e l'utilizzo degli aiuti pubblici allo sviluppo al fine di ottimizzarne gli effetti;

C.

considerando che i principi sull'efficacia degli aiuti hanno chiaramente contribuito ai progressi verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio in numerosi paesi, ma che tali progressi restano ancora disomogenei e che non tutti i principi sono stati sempre attuati pienamente in tutti i paesi e da tutti gli attori dello sviluppo;

D.

considerando il ruolo cruciale che il partenariato globale può svolgere nell'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile spostando l'attenzione dal concetto di «efficacia di aiuto», riferito al tradizionale aiuto pubblico allo sviluppo, a quello di «efficacia della cooperazione allo sviluppo»;

E.

considerando che l'aiuto pubblico allo sviluppo può svolgere un ruolo cruciale nel raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030, in particolare nei paesi a basso reddito e per quanto concerne la lotta alla povertà estrema e alla disuguaglianza, purché sia meglio orientato e rispetti i principi per un'efficace cooperazione allo sviluppo, vale a dire titolarità democratica dei paesi, allineamento, potenziamento della capacità a livello locale, trasparenza e responsabilità democratica, attenzione ai risultati e inclusività; che la condizionalità degli aiuti deve rispettare il principio della titolarità democratica;

F.

considerando che per sconfiggere la povertà e promuovere gli altri obiettivi di sviluppo sostenibile occorrono anche altri strumenti di politica di sviluppo oltre agli aiuti e alla cooperazione per lo sviluppo;

G.

considerando che il sostegno al bilancio presenta numerosi vantaggi, come la responsabilità dello Stato, una valutazione più precisa dei risultati, una maggiore coerenza delle politiche, una migliore prevedibilità degli aiuti e un uso ottimale delle risorse direttamente a beneficio delle popolazioni;

H.

considerando che il settore privato sta diventando, parallelamente alle altre tradizionali organizzazioni governative e non governative per lo sviluppo, un partner effettivo nelle nostre strategie in termini di conseguimento di uno sviluppo inclusivo e sostenibile;

I.

considerando che perché gli aiuti risultino efficaci è essenziale che i paesi beneficiari attuino parallelamente politiche volte alla crescita economica mediante l'introduzione dei meccanismi propri dell'economia di mercato, della mobilitazione del capitale privato e delle riforme fondiarie nonché la progressiva apertura dei loro mercati alla concorrenza mondiale;

J.

considerando che, stando a uno studio della Commissione, la frammentazione degli aiuti rappresenta per l'UE un costo supplementare compreso tra i 2 e i 3 miliardi di euro l'anno;

K.

considerando che il partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo (GPEDC) offre un forum inclusivo che riunisce governi, organizzazioni bilaterali e multilaterali, società civile, parlamenti, sindacati e il settore privato di tutti i paesi;

L.

considerando che il GPEDC si concentra sul comportamento degli attori dello sviluppo e sui rapporti che intrattengono fra loro, sull'attuazione efficace di politiche e programmi di sviluppo e sul monitoraggio dei progressi realizzati nel rispetto dei principi fondamentali definiti negli ultimi dieci anni, al fine di migliorare l'efficacia degli sforzi compiuti da tutti gli attori dello sviluppo; che è opportuno chiarire la sua interazione con l'architettura dell'aiuto allo sviluppo a livello mondiale cui è affidata la supervisione dell'attuazione dell'Agenda 2030;

M.

considerando che paesi quali Cina, Brasile, Turchia, Russia e India svolgono un ruolo sempre più decisivo in quanto donatori emergenti e nel trasferimento di tecnologia e competenze in materia di sviluppo, non da ultimo grazie alla loro recente e attuale esperienza in questo campo; che il loro impegno con i donatori più tradizionali nella promozione dei beni pubblici di carattere globale e la loro partecipazione al GPEDC per la cooperazione allo sviluppo può essere migliorata;

N.

considerando che la Commissione svolge un ruolo attivo all'interno del comitato direttivo del GPEDC e che uno dei copresidenti di quest'ultimo è originario dei Paesi Bassi, Stato membro dell'UE; che la Germania è in procinto di assumere la funzione di copresidenza;

O.

considerando che la titolarità dei paesi nell'ambito della cooperazione allo sviluppo richiede l'allineamento dei donatori ai piani nazionali di sviluppo e agli obiettivi e ai traguardi di sviluppo sostenibile concordati a livello internazionale, così come la partecipazione nazionale per quanto riguarda la progettazione e la responsabilità nell'attuazione di piani e programmi di sviluppo;

P.

considerando che gli aiuti, se non si riducono al finanziamento dei progetti per lo sviluppo, ma sono spesi in loco sui beni e sui servizi di produzione locale, portano un doppio profitto; che, pertanto, il potenziamento dei sistemi nazionali e dei sistemi di appalti pubblici è un elemento cruciale per l'efficacia degli aiuti secondo la dichiarazione di Parigi in materia, e per promuovere la buona governance e la responsabilità democratica nei paesi partner;

Q.

considerando che le agende in materia di cooperazione allo sviluppo promosse dai fornitori e gli aiuti vincolati, anche nel settore degli appalti, possono essere espressione di interessi politici diversi e a volte contrastanti con le politiche di sviluppo e rischiano di indebolire la titolarità e la sostenibilità degli aiuti allo sviluppo e i progressi già compiuti dal punto di vista dell'allineamento, dimostrandosi inefficaci e causando un aumento della dipendenza; che la titolarità a livello locale svolge una funzione chiave nel garantire uno sviluppo efficace per i cittadini;

R.

considerando che l'uso dei quadri dei risultati per misurare gli obiettivi raggiunti dai programmi di cooperazione allo sviluppo è in aumento, ma che la piena titolarità e l'impiego di tali quadri da parte dei paesi in via di sviluppo rimangono una sfida continua;

S.

considerando che il ciclo di monitoraggio del GPEDC del 2016 ha rilevato che i progressi nell'utilizzo dei sistemi nazionali sono rimasti ridotti e che non si sono registrati ulteriori avanzamenti nello svincolo degli aiuti, che si sono attestati sullo stesso picco dell'80 % raggiunto nel 2010;

T.

considerando che i parlamentari dei paesi partner, le autorità locali e la società civile continuano a esprimere insoddisfazione per il loro livello di coinvolgimento e informazione in merito alla programmazione e all'attuazione della cooperazione allo sviluppo;

U.

considerando che l'efficacia dello sviluppo, intesa come l'uso efficace di tutti gli strumenti e di tutte le risorse orientati allo sviluppo, compresa la riduzione della povertà, dipende sia dai donatori di aiuti che dai paesi beneficiari, nonché dall'esistenza di istituzioni efficienti e reattive, da politiche valide, dal coinvolgimento degli attori locali e della società civile, dallo Stato di diritto, da una governance democratica inclusiva, dall'esistenza di meccanismi di follow-up efficaci e trasparenti e da garanzie contro la corruzione nei paesi in via di sviluppo e contro i flussi finanziari illeciti a livello internazionale; che il GPEDC dovrebbe svolgere un ruolo più incisivo nel facilitare e promuovere il progresso sui fattori determinanti per lo sviluppo summenzionati;

V.

considerando che la frammentarietà degli aiuti resta una sfida persistente che deriva dalla proliferazione di donatori e agenzie per gli aiuti e dalla carenza di coordinamento fra le loro attività e i loro progetti;

W.

considerando che la cooperazione sud-sud ha continuato a crescere nonostante il rallentamento delle economie emergenti e il crollo dei prezzi delle merci;

X.

considerando che il panorama dello sviluppo è sempre più eterogeneo, con una popolazione povera più numerosa nei paesi a medio reddito rispetto ai paesi a basso reddito; che, al tempo stesso, si è osservato un cambiamento nella natura delle sfide per lo sviluppo, con l'emergere di nuove sfide globali come le migrazioni, la sicurezza alimentare, la pace, la stabilità e il cambiamento climatico;

1.

invita tutti gli attori dello sviluppo a basarsi sugli impegni assunti a partire da Parigi sino a Busan e a rinnovare e intensificare i loro sforzi per rendere la cooperazione allo sviluppo il più efficace possibile, al fine di conseguire gli ambiziosi obiettivi fissati nell'Agenda 2030 e ottimizzare l'uso di risorse pubbliche e private per lo sviluppo;

2.

invita a impiegare tutti gli strumenti offerti dalla politica per lo sviluppo per sconfiggere la povertà e promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile; ritiene che occorrerebbe valutare l'efficacia del finanziamento allo sviluppo sulla base di risultati concreti e del contributo alla politica per lo sviluppo nel suo insieme;

3.

evidenzia il ruolo chiave dell'aiuto pubblico allo sviluppo nel conseguimento del programma sull'efficacia dello sviluppo, per sconfiggere la povertà, ridurre le disuguaglianze, fornire servizi pubblici essenziali e sostenere la buona governance; sottolinea che l'aiuto pubblico allo sviluppo è più flessibile, prevedibile e affidabile degli altri flussi che contribuiscono potenzialmente allo sviluppo;

4.

ricorda che i finanziamenti sufficienti sono un presupposto per un'efficace cooperazione allo sviluppo; osserva che la maggior parte dei fornitori di aiuti pubblici allo sviluppo non hanno rispettato il proprio impegno a destinare a tale scopo lo 0,7 % del proprio reddito nazionale lordo entro il 2015, per una perdita superiore ai duemila miliardi di dollari USA di risorse non assegnate ai paesi in via di sviluppo per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio;

5.

esorta l'UE e i suoi Stati membri a rispettare il proprio storico impegno di destinare lo 0,7 % del reddito nazionale lordo agli aiuti, a potenziare i propri aiuti allo sviluppo, anche attraverso il bilancio dell'Unione e il Fondo europeo di sviluppo (FES), nonché ad attuare una tabella di marcia efficace per tener fede agli impegni in modo trasparente, prevedibile e responsabile; ammonisce riguardo all'indebolimento dei criteri per gli aiuti pubblici allo sviluppo al fine di coprire spese diverse da quelle direttamente legate alla promozione dello sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo;

6.

rileva con preoccupazione che a metà del 2015 solo cinque Stati membri dell'UE avevano pubblicato i piani di attuazione del partenariato di Busan; esorta gli Stati membri a pubblicare i piani di attuazione e a riferire sulle loro attività prima della seconda riunione ad alto livello del GPEDC che si svolgerà a Nairobi dal 28 novembre al 1o dicembre 2016;

7.

chiede che il documento conclusivo della seconda riunione ad alto livello del GPEDC tratti con chiarezza e attribuisca ruoli e responsabilità differenziate agli attori e alle istituzioni competenti per l'aiuto allo sviluppo per attuare l'agenda e applicare i principi, onde potenziare i progressi e agevolare la cooperazione futura;

8.

prende atto della proposta del Messico di includere un quinto principio di efficacia dello sviluppo, il principio del «Leave No-one Behind» (Nessuno resti indietro); riconosce l'importanza di prestare grande attenzione ai gruppi poveri, vulnerabili ed emarginati, prendendo debitamente in considerazione la parità di genere e le situazioni di fragilità e conflitto, nel contesto del programma sull'efficacia dello sviluppo; ritiene che sebbene tale principio sia in linea con la filosofia generale e l'impegno onnicomprensivo dell'Agenda 2030, la sua inclusione dovrebbe essere accompagnata da una profonda discussione e riflessione sulla sua realizzabilità operativa, segnatamente riguardo alle questioni di normalizzazione e pertinenti agli indicatori;

9.

evidenzia la necessità di porre il GPEDC in una posizione di forza nel contesto attuativo dell'Agenda 2030 e del programma d'azione di Addis Abeba; ritiene che il GPEDC sia in grado di fornire un valore aggiunto purché il suo lavoro sia programmato strategicamente per fasi e armonizzato con l'attività e il calendario del forum per la cooperazione allo sviluppo, del forum sul finanziamento dello sviluppo e del forum politico ad alto livello del consiglio economico e sociale (ECOSOC) delle Nazioni Unite;

10.

sottolinea che il GPEDC dovrebbe svolgere un ruolo determinante sia negli aspetti oggettivi del monitoraggio e della responsabilità per quanto riguarda i principi di efficacia per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile sia nel sostenere la loro piena attuazione da parte di tutti i soggetti a livello nazionale; sottolinea la necessità che il GPEDC fornisca canali di cooperazione chiaramente definiti per determinati attori dello sviluppo oltre ai donatori OCSE, fra cui i donatori emergenti, i governi locali e regionali, le organizzazioni della società civile, i filantropi privati, gli istituti finanziari, le imprese del settore privato e i sindacati; ritiene che le disposizioni sulla presidenza del GPEDC dovrebbero riflettere la diversità delle parti interessate;

11.

ricorda che una crescita dell'1 % in Africa rappresenta oltre il doppio degli aiuti pubblici allo sviluppo;

12.

ritiene che il GPEDC debba svolgere un ruolo di primo piano nel garantire progressi verso il raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 17, ossia in fatto di monitoraggio e responsabilità, incremento dell'efficacia degli aiuti, aspetti di qualità e capacità del finanziamento per lo sviluppo, fiscalità e sostenibilità del debito, mobilitazione del settore privato e sua responsabilità per uno sviluppo sostenibile, trasparenza, coerenza delle politiche, partenariati multipartecipativi, cooperazione sud-sud e triangolare;

13.

sottolinea l'importante ruolo che il GPEDC deve svolgere riguardo all'indicatore dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 17.16.1, segnatamente nel conseguire partenariati multipartecipativi più efficaci e inclusivi per sostenere e favorire l'attuazione dell'Agenda 2030, misurando la qualità del loro impegno per lo sviluppo; accoglie con favore il ciclo di monitoraggio del 2016, rilevando un aumento del numero di partner per lo sviluppo coinvolti in tale esercizio, e attende con interesse la pubblicazione della relazione sui progressi compiuti;

14.

incoraggia le parti del GPEDC a valutare la possibilità di creare un segretariato permanente più indipendente e dotato di risorse adeguate per il partenariato, sulla scorta del lavoro del gruppo comune di supporto ed esorta gli Stati membri dell'UE e i paesi partner a designare punti focali nazionali;

15.

ricorda che al Parlamento europeo dovrebbe essere garantita la possibilità di svolgere il suo essenziale ruolo di controllo democratico per tutte le politiche condotte dall'UE, comprese le politiche di sviluppo, e chiede con forza di essere informato regolarmente e in tempo utile sulle posizioni assunte dalla Commissione in seno al comitato direttivo del GPEDC;

16.

accoglie con favore i progressi compiuti e raccomanda alla Commissione di compiere ulteriori sforzi per garantire a tutti gli attori interessati l'accesso alle informazioni sulla trasparenza della programmazione, dei meccanismi di finanziamento, dei progetti e dei flussi di aiuti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, in particolare nel contesto dell'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali (International Aid Transparency Initiative — IATI) e della creazione dello strumento «EU Aid Explorer»; ricorda, tuttavia, che restano ancora da compiere importanti passi in materia e chiede con forza a tutti i donatori di compiere urgentemente ulteriori significativi sforzi per rendere le informazioni e i dati più accessibili, tempestivi e comparabili; invita gli Stati membri che ancora non contribuiscono alla IATI ad aderire all'iniziativa; invita la Commissione e gli Stati membri a fare uso dei dati disponibili e a sostenere inoltre i paesi partner, promuovendo lo scambio di informazioni e di prassi corrette in tal senso;

17.

ritiene che il monitoraggio, la revisione e lo scambio di conoscenza in merito ai progressi compiuti nello sviluppo siano di fondamentale importanza per incrementare la responsabilità e l'impatto della cooperazione, in particolare a livello di paese; esorta pertanto la Commissione a presentare relazioni, almeno ogni due anni, sugli sforzi e sui piani d'azione dell'UE e degli Stati membri al fine di conseguire un'attuazione esaustiva dei principi di Busan; invita l'UE a sostenere ulteriormente i paesi partner nel miglioramento della capacità amministrativa e logistica, in particolare i sistemi statistici;

18.

accoglie con favore le iniziative OCSE che contribuiscono potenzialmente alla riduzione dei flussi finanziari illeciti e invita la comunità internazionale a perfezionare la cooperazione per aumentare la trasparenza dei regimi fiscali e dei flussi finanziari più in generale; ribadisce il ruolo e le responsabilità cruciali sulla materia delle società multinazionali e degli istituti finanziari;

19.

invita la Commissione, le delegazioni UE e le agenzie degli Stati membri a informare i parlamenti nazionali e, per quanto possibile, le autorità locali e regionali, nonché i portatori di interesse privati e la società civile, sulla programmazione e sugli impegni finanziari in materia di assistenza allo sviluppo, pubblicando analisi della cooperazione allo sviluppo specifiche per paese che dovrebbero fornire una panoramica dei documenti strategici, del coordinamento dei donatori, dei piani d'azione annuali e dei programmi in corso e pianificati, nonché degli inviti a presentare progetti e degli appalti o di altri meccanismi di finanziamento utilizzati;

20.

incoraggia i parlamenti dei paesi destinatari ad adottare politiche nazionali sull'aiuto allo sviluppo al fine di accrescere il senso di responsabilità dei donatori e dei governi beneficiari comprese le autorità locali, rafforzare la gestione delle finanze pubbliche e la capacità di assorbimento, eradicare la corruzione e ogni forma di dispersione degli aiuti, rendere efficaci i sistemi fiscali, nonché migliorare le condizioni per ricevere il sostegno al bilancio e, nel lungo periodo, ridurre la dipendenza dagli aiuti;

21.

ritiene importante promuovere l'adesione da parte di tutti gli stati membri alla Addis Tax Initiative per raddoppiare l'assistenza tecnica entro il 2020 mirata a rafforzare le capacità dei paesi partner in materia di tassazione;

22.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di impegnarsi con i parlamenti nazionali dei paesi partner al fine di sostenere in modo costruttivo lo sviluppo di tali politiche, integrandole con disposizioni di reciproca responsabilità; plaude agli sforzi della Commissione per migliorare la responsabilità nazionale nel contesto del sostegno al bilancio rafforzando le capacità istituzionali dei parlamenti nazionali e degli istituti superiori di controllo;

23.

sottolinea il ruolo che cittadini, comunità locali, rappresentanti eletti, organizzazioni religiose, organizzazioni della società civile, mondo accademico, sindacati e settore privato svolgono nello sviluppo ed evidenzia che tutti questi attori devono essere coinvolti nella promozione e nell'attuazione dell'agenda per l'efficacia degli aiuti a vari livelli; ritiene che un efficace contributo di tali soggetti richieda il loro coinvolgimento partecipativo nella pianificazione e nell'attuazione, reciproca responsabilità e trasparenza, monitoraggio e valutazione e che i donatori dovrebbero migliorare prevedibilità e rapidità nella collaborazione con questi attori in qualità di partner incaricati dell'attuazione e della fornitura dei servizi di base per poter raggiungere realmente le fasce più vulnerabili della popolazione;

24.

evidenzia che l'assistenza può essere sostenuta unicamente se i beneficiari mostrano un forte impegno e titolarità; insiste sull'importanza delle responsabilità condivise per i risultati dello sviluppo, anche nell'attuazione dei principi di Istanbul, e ricorda che l'appropriazione democratica presuppone istituzioni forti, capaci di assicurare la piena partecipazione degli attori locali nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi di sviluppo;

25.

sottolinea l'importanza di consentire alle organizzazioni della società civile di svolgere le proprie funzioni di attori indipendenti dello sviluppo, concentrandosi in particolare su un contesto favorevole e coerente con i diritti internazionali concordati, che massimizzi il contributo delle organizzazioni della società civile allo sviluppo; esprime preoccupazione sulla contrazione degli spazi concessi alle organizzazioni della società civile in molti paesi partner; invita la Commissione a migliorare l'accessibilità al finanziamento alle organizzazioni della società civile;

26.

accoglie con favore i progressi compiuti dall'UE sulla programmazione congiunta e l'impegno verso di essa; segnala che la programmazione congiunta dovrebbe ridurre la frammentarietà degli aiuti e i costi di transazione, accrescere la complementarità grazie a una migliore ripartizione dei compiti, migliorare l'affidabilità nazionale e reciproca come pure la prevedibilità della cooperazione allo sviluppo, e offre quindi chiari vantaggi per l'UE e i paesi partner; osserva che la programmazione congiunta è stata sperimentata in 59 dei 110 paesi partner beneficiari di assistenza allo sviluppo UE; invita gli Stati membri dell'UE e i paesi partner a progredire nell'impegno verso la programmazione congiunta per sfruttarne appieno i benefici in tutti i paesi possibili;

27.

ricorda la sua richiesta (26) di codificare e potenziare i meccanismi e le pratiche per garantire una migliore complementarità e un coordinamento efficace degli aiuti allo sviluppo tra gli Stati membri e le istituzioni dell'UE, fornendo norme chiare e applicabili per assicurare la titolarità democratica nazionale, l'armonizzazione, l'allineamento con le strategie e i sistemi nazionali, la prevedibilità dei fondi, la trasparenza e la responsabilità reciproca; chiede alla Commissione di fornire informazioni circa la mancanza di seguito a tale richiesta e di indicare quali misure alternative ha adottato o intende adottare al riguardo;

28.

ricorda che l'UE e i suoi Stati membri si impegnano a svincolare i propri aiuti e riconosce i progressi compiuti in questo campo; invita tutti i fornitori di aiuti allo sviluppo, economie emergenti comprese, a incrementare gli sforzi per accelerare lo svincolo degli aiuti a livello globale; invita i fornitori di aiuti a impiegare i sistemi di appalto dei paesi partner come prima scelta;

29.

invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare nuove iniziative per promuovere progetti faro di cooperazione sud-sud e triangolare, coinvolgendo nuovi donatori emergenti e altri paesi a reddito medio, mirando ad affrontare le sfide globali di reciproco interesse senza perdere la prospettiva dell'eliminazione della povertà; evidenzia l'esigenza di sfruttare appieno il potenziale della cooperazione decentrata per portare avanti il programma sull'efficacia dello sviluppo, nel rispetto di tutte le garanzie di trasparenza, efficacia e coerenza ed evitando l'ulteriore frammentazione dell'architettura internazionale per gli aiuti;

30.

sottolinea che l'assistenza allo sviluppo può svolgere un ruolo importante nella lotta alla povertà, nell'eliminazione delle disuguaglianze e nella promozione dello sviluppo, in particolare per i paesi meno sviluppati, nonché per promuovere l'accesso a servizi pubblici di qualità per i gruppi più svantaggiati e vulnerabili e catalizzare altri fattori sistemici critici che favoriscono lo sviluppo, quali la promozione della parità di genere (come formulata nel partenariato di Busan), l'istruzione e il potenziamento dei sistemi sanitari, compresa la lotta contro le malattie legate alla povertà, se impiegati in un contesto di governance legittima e inclusiva, basata sullo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani;

31.

sottolinea l'importanza dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 16 per l'efficacia dello sviluppo in generale e avverte che gli aiuti allo sviluppo non possono raggiungere efficacemente la loro finalità dove mancano la pace, il rispetto per i diritti umani e lo Stato di diritto, un sistema giudiziario imparziale, efficace ed indipendente, norme e tutele sociali, ambientali e lavorative riconosciute a livello internazionale per l'integrità delle istituzioni pubbliche e dei titolari di cariche pubbliche, processi decisionali inclusivi, partecipativi e rappresentativi a tutti i livelli, trasparenza e responsabilità;

32.

ricorda che la corruzione nei paesi beneficiari, sia essa direttamente connessa all'assistenza allo sviluppo o meno, rappresenta una grave violazione della legittimità democratica e danneggia il sostegno pubblico per l'assistenza allo sviluppo nei paesi donatori; accoglie quindi con favore tutte le misure adottate per promuovere la sana gestione finanziaria e per eradicare definitivamente la corruzione, pur rilevando che la situazione in molti paesi partner comporta per definizione un certo grado di rischio;

33.

esorta gli Stati membri e altri donatori a potenziare gli sforzi e le risorse umane per meglio concettualizzare l'efficacia e realizzare analisi approfondite in contesti di fragilità, post-conflitto e prevenzione dei conflitti, dove i risultati desiderati non sempre possono essere acquisiti sotto forma di dati e all'interno di quadri dei risultati;

34.

è fermamente convinto che il settore privato rappresenti un partner importante per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e mobilitare ulteriori risorse per lo sviluppo; evidenzia che in considerazione del loro ruolo crescente nella cooperazione allo sviluppo, gli attori del settore privato devono allinearsi con i principi di efficacia dello sviluppo e tenere conto dei principi di responsabilità sociale d'impresa nell'intero ciclo di vita dei progetti; riconosce gli sforzi di alcuni attori del settore privato nel considerare l'impegno verso i diritti umani, l'inclusione sociale e la sostenibilità elementi fondamentali dei propri modelli aziendali e invita alla diffusione generale di tale impostazione; osserva la necessità che il settore privato rispetti i principi del diritto internazionale e le norme sociali e ambientali, nonché il patto globale delle Nazioni Unite sui diritti umani, i principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e sui diritti umani, le norme essenziali in materia di lavoro dell'OIL e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; invita la Commissione a garantire che le imprese che operano da paradisi fiscali non partecipino a progetti finanziati mediante aiuti pubblici allo sviluppo; sottolinea nel contempo la necessità che i paesi partner promuovano un contesto propizio agli affari, anche sotto il profilo della trasparenza dei sistemi giuridici e normativi;

35.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al SEAE, al parlamento e al governo del Kenya in quanto paese ospitante della seconda riunione ad alto livello del GPEDC, ai copresidenti del GPEDC, al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, all'OCSE nonché all'Unione interparlamentare.

(1)  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

(2)  http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf

(3)  https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/132/05/PDF/N1613205.pdf?OpenElement

(4)  http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf

(5)  http://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650173.pdf

(6)  http://effectivecooperation.org/2014/03/draft-communique-for-the-first-high-level-meeting-of-the-global-partnership/

(7)  http://effectivecooperation.org/events/2016-high-level-meeting/

(8)  http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/05/4314021e.pdf

(9)  GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(10)  Conclusioni del Consiglio 9558/07 del 15.5.2007.

(11)  Documento del Consiglio 18239/10.

(12)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9145-2015-INIT/it/pdf

(13)  http://www.consilium.europa.eu/en/workarea/downloadasset.aspx?id=15603

(14)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9241-2015-INIT/it/pdf

(15)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8831-2016-INIT/it/pdf

(16)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8822-2016-INIT/it/pdf

(17)  Documento del Consiglio 10715/16.

(18)  GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 100.

(19)  GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 38.

(20)  GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 80.

(21)  Testi approvati, P7_TA(2013)0558.

(22)  GU C 353 del 27.9.2016, pag. 2.

(23)  Testi approvati, P8_TA(2016)0137.

(24)  Testi approvati, P8_TA(2016)0224.

(25)  Testi approvati, P8_TA(2016)0246.

(26)  Testi approvati dell'11 dicembre 2013, P7_TA(2013)0558.


Mercoledì 23 novembre 2016

27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/45


P8_TA(2016)0439

Completamento di Basilea III

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 sul completamento di Basilea III (2016/2959(RSP))

(2018/C 224/06)

Il Parlamento europeo,

viste le conclusioni post-crisi dei vertici del G20,

visto il comunicato rilasciato dai ministri delle Finanze e dai governatori delle banche centrali del G20 riunitisi il 27 febbraio 2016,

visto il comunicato rilasciato dai ministri delle Finanze e dai governatori delle banche centrali del G20 riunitisi il 14 e 15 aprile 2016,

visto il comunicato rilasciato dai ministri delle Finanze e dai governatori delle banche centrali del G20 riunitisi il 23 e 24 luglio 2016,

visto il comunicato rilasciato dai leader del G20 riunitisi il 4 e 5 settembre 2016,

viste le relazioni del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ai leader del G20, che forniscono aggiornamenti sull'attuazione del programma di riforme concordato, in particolare la relazione del CBVB del novembre 2015 ai leader del G20 intitolata Finalising post-crisis reforms: an update (La conclusione delle riforme post-crisi: aggiornamento) (1),

visti i documenti di consultazione del CBVB intitolati Revisions to the Basel III leverage ratio framework (revisione del quadro relativo al coefficiente di leva finanziaria di Basilea III), del 6 aprile 2016, Reducing variation in credit risk-weighted assets — constraints on the use of internal model approach (riduzione della variazione delle attività ponderate per il rischio di credito e limitazioni all'uso di metodi basati su modelli interni), del 24 marzo 2016, e Revisions to the Standardised Approach for credit risk (revisione del metodo standardizzato per il rischio di credito), del 10 dicembre 2015,

visti il documento di discussione e il documento di consultazione del CBVB sul trattamento normativo degli accantonamenti contabili, dell'ottobre 2016,

vista la norma del Comitato di Basilea, dell'ottobre 2016, TLAC holdings — Amendments to the Basel III standard on the definition of capital, relativa alle partecipazioni nel quadro della capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) e recante modifiche alla norma di Basilea III sulla definizione del capitale (2),

vista la relazione di monitoraggio del sistema bancario ombra pubblicata dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) nel luglio 2016,

visti gli esiti delle prove di stress condotte dall'Autorità bancaria europea (ABE), pubblicati il 29 luglio 2016,

viste le conclusioni del Consiglio del 12 luglio 2016, sul completamento delle riforme post-crisi di Basilea (3),

vista la relazione 2016 del Fondo monetario internazionale sulla stabilità finanziaria mondiale,

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2016 sull'Unione bancaria — Relazione annuale 2015 (4),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul bilancio e le sfide concernenti la regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari: impatto e via da seguire per un quadro di regolamentazione finanziaria dell'UE più efficiente ed efficace e per un'Unione dei mercati dei capitali (5),

vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul ruolo dell'UE nel quadro delle istituzioni e degli organi finanziari, monetari e di regolamentazione internazionali (6),

visto lo studio realizzato per la commissione per i problemi economici e monetari intitolato The European Union’s role in International Economic Fora, Paper 5: The BCBS (Il ruolo dell'Unione europea nei consessi economici internazionali, documento n. 5: il CBVB),

visto lo scambio di opinioni con il Segretario generale del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, William Coen, la presidente del consiglio di vigilanza del meccanismo di vigilanza unico (MVU), Danièle Nouy, il presidente dell'ABE, Andrea Enria, e il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, sulla conclusione di Basilea III / «Basilea IV»,

visti la dichiarazione della Commissione sulla revisione, da parte del Comitato di Basilea, del metodo standardizzato per il rischio di credito e lo scambio di opinioni che ne è seguito il 6 luglio 2016 con il vicepresidente Katainen,

vista l'interrogazione alla Commissione sulla conclusione dell'accordo di Basilea III (O-000136/2016 — B8-1810/2016),

vista la proposta di risoluzione della commissione per i problemi economici e monetari,

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che un sistema bancario resiliente e ben capitalizzato è uno dei presupposti per salvaguardare la stabilità finanziaria, garantire un'adeguata erogazione di crediti all'economia reale durante l'intero ciclo e sostenere la crescita economia;

B.

considerando che, all'indomani della crisi finanziaria, i leader del G20 hanno concordato un esaustivo programma di riforme teso a rafforzare le norme regolamentari cui sono soggette le banche internazionali, inclusi requisiti prudenziali più rigorosi;

C.

considerando che il CBVB sta sviluppando norme minime concordate a livello internazionale per i requisiti prudenziali applicabili alle grandi banche operanti su scala internazionale; che il CBVB sorveglia ed esamina l'attuazione di tali norme internazionali e riferisce al G20 in proposito; che gli orientamenti da esso forniti sono uno strumento importante per evitare una frammentazione normativa a livello mondiale;

D.

considerando che l'Unione europea ha dato attuazione alle norme concordate in sede internazionale nel quadro del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) e della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV), pur adattando tali norme alla realtà delle esigenze dell'Unione in materia di finanziamenti, ad esempio per quanto riguarda il fattore di sostegno alle PMI, e consentendo un certo grado di flessibilità; che nell'Unione europea si è deciso che tali norme sono applicabili a tutte le banche, e non soltanto a quelle più grandi, operanti su scala internazionale, mentre taluni paesi terzi applicano alcune di esse solo alle grandi banche; che è importante progredire verso il conseguimento di condizioni di concorrenza omogenee a livello internazionale; che la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa di revisione del regolamento CRR e della direttiva CRD IV per dare attuazione alle ulteriori modifiche concordate del quadro di Basilea;

E.

considerando che i requisiti prudenziali per le banche sono interdipendenti e complementari ad altri requisiti normativi, come la capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) e l'obbligo di compensazione mediante controparte centrale per gli strumenti derivati; che il quadro normativo che disciplina il settore bancario dell'UE è stato notevolmente migliorato negli ultimi anni, in particolare attraverso l'istituzione dell'Unione bancaria;

F.

considerando che un solido quadro per la stabilità finanziaria e la crescita dovrebbe essere globale ed equilibrato, in modo da abbracciare pratiche di vigilanza dinamica e non essere unicamente concentrato su una regolamentazione statica principalmente relativa agli aspetti quantitativi;

G.

considerando che, con riferimento al passato, i dati evidenziano un'eccessiva variabilità nella ponderazione del rischio e nella «modellazione del rischio strategico» per ridurre i requisiti patrimoniali delle banche, nonché la difficoltà incontrata dalle autorità nazionali di vigilanza nel valutare i modelli interni, il che ha contribuito alla crisi finanziaria;

H.

considerando che l'applicazione di requisiti prudenziali ai diversi modelli di attività bancarie può differire notevolmente in termini di portata e complessità, rendendo un approccio unico «uguale per tutti» inefficace ed eccessivamente oneroso, in particolare per molte banche di dimensioni più piccole, con un'impostazione prevalentemente nazionale, meno complesse e interconnesse, nonché per le rispettive autorità di regolamentazione e di vigilanza; che è pertanto necessario un grado di proporzionalità e flessibilità adeguato;

I.

considerando che il CBVB sta discutendo di ulteriori modifiche al quadro prudenziale per le banche volte ad affrontare il rischio di credito e il rischio operativo; che tali riforme vertono sul miglioramento della sensibilità al rischio e della solidità del metodo standardizzato per il rischio di credito, sull'introduzione di ulteriori vincoli rispetto al metodo basato su modelli interni e sulla definitiva messa a punto del coefficiente di leva finanziaria, nonché su un possibile requisito patrimoniale minimo basato sul metodo standardizzato;

J.

considerando che la maggior parte degli istituti finanziari statunitensi utilizza il metodo standardizzato per la valutazione del rischio di credito, mentre in Europa molte banche di grandi e medie dimensioni si basano su modelli interni;

K.

considerando che un'adeguata revisione del metodo standardizzato e il rispetto del principio di proporzionalità sono fattori chiave affinché la norma CBVB funzioni per le banche di piccole dimensioni, che sono quelle che ne fanno principalmente uso;

L.

considerando che il G20 ha indicato che l'attuale revisione non dovrebbe incrementare in modo significativo i requisiti patrimoniali complessivi, e che tale posizione è stata ribadita dagli Stati membri durante la riunione del Consiglio ECOFIN del luglio 2016;

M.

considerando che le autorità di regolamentazione sottopongono ora sistematicamente le banche europee a regolari prove di stress e che i risultati di tali prove sono resi pubblici;

N.

considerando che i rappresentanti di paesi terzi, come il Giappone, hanno espresso preoccupazione per la crescente pressione ad aumentare il capitale e per i costi di conformità più elevati che è necessario sostenere per conformarsi alle nuove norme stabilite;

O.

considerando che le decisioni del CBVB non hanno forza giuridica e che per avere effetto nell'UE devono essere recepite mediante la procedura legislativa ordinaria; che non tutte le autorità nazionali competenti sono rappresentante in seno al CBVB, mentre la BCE e l'MVU ne sono membri a pieno titolo e la Commissione e l'ABE hanno lo status di osservatori;

1.

sottolinea l'importanza di norme e principi internazionali solidi per quanto concerne la regolamentazione prudenziale applicabile alle banche e plaude al lavoro post-crisi svolto dal CBVB in proposito;

2.

ribadisce che le banche devono essere ben capitalizzate per sostenere l'economia reale, ridurre il rischio sistemico ed evitare il ripetersi degli enormi salvataggi cui abbiamo assistito durante la crisi; sottolinea la necessità di un'adeguata regolamentazione del sistema bancario ombra, al fine di garantire una concorrenza leale e la stabilità finanziaria;

3.

evidenzia che, contrariamente a quanto avviene in altre giurisdizioni, le banche svolgono un ruolo chiave nel finanziamento dell'economia europea e rimarranno verosimilmente la principale fonte di finanziamento per le famiglie e le imprese, in particolare per le PMI; sottolinea che la legislazione dell'UE ha sempre cercato di tener conto di tale dato (ad esempio mediante l'uso del fattore di sostegno per le PMI) e dovrebbe continuare a farlo (ad esempio prolungando la durata del fattore di sostegno e ampliandolo); riconosce nondimeno l'importanza di diversificare le fonti di finanziamento dell'economia europea e accoglie con favore, al riguardo, i lavori in corso nell'ambito dell'Unione dei mercati dei capitali;

4.

prende atto dei lavori in corso presso il CBVB per completare il quadro di Basilea III volto ad accrescere la semplicità, comparabilità e convergenza dello schema di regolamentazione patrimoniale ponderato per il rischio, al fine di affrontare il problema dell'eccessiva variabilità delle attività ponderate per il rischio e di applicare le stesse norme agli stessi rischi; sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza e responsabilità per rafforzare la legittimità e la titolarità delle deliberazioni del CBVB; valuta positivamente il fatto che il Segretario generale del CBVB sia apparso dinanzi alla commissione ECON e incoraggia la prosecuzione del dialogo;

5.

sottolinea che l'attuale revisione dovrebbe rispettare il principio enunciato dal gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza («GHOS»), nel senso di non aumentare significativamente i requisiti patrimoniali complessivi, rafforzando al tempo stesso la posizione finanziaria globale delle banche europee;

6.

sottolinea che un secondo principio, altrettanto importante, che la revisione dovrebbe rispettare è quello della promozione della parità di condizioni a livello mondiale, attenuando — anziché esacerbandole — le differenze tra paesi e modelli bancari e non penalizzando indebitamente il modello bancario dell'Unione europea;

7.

esprime preoccupazione per il fatto che, da una prima analisi dei recenti progetti del CBVB, emerge che attualmente il pacchetto di riforme potrebbe non essere conforme ai due principi summenzionati; invita il CBVB a rivedere di conseguenza le sue proposte e invita la BCE e l'MVU a garantire il rispetto di tali principi in sede di definizione ultima e monitoraggio della nuova norma;

8.

sottolinea che tale approccio sarebbe determinante per garantire un'applicazione coerente della nuova norma da parte del Parlamento europeo in quanto colegislatore;

9.

ricorda l'importanza del principio di proporzionalità, proporzionalità che deve essere valutata non solo in relazione alle dimensioni degli enti regolamentati, ma anche essere intesa come un giusto equilibrio tra i costi e i vantaggi della regolamentazione per ciascuna categoria di parti interessate;

10.

chiede un dialogo e uno scambio delle migliori pratiche tra le autorità di regolamentazione in merito all'applicazione del principio di proporzionalità, che deve essere stabilito a livello dell'UE e a livello internazionale;

11.

invita il CBVB a valutare in modo attento e completo l'impatto qualitativo e quantitativo delle nuove riforme, prendendo in considerazione i loro effetti sui diversi paesi e modelli bancari prima dell'adozione della norma da parte del Comitato; ritiene che tale valutazione dovrebbe altresì tenere conto delle precedenti riforme suggerite dal Comitato; invita il CBVB a procedere agli aggiustamenti necessari qualora durante l'analisi emergano squilibri;

12.

ricorda l'importanza di un approccio alla regolamentazione basato sul rischio, che preveda l'applicazione delle stesse regole allo stesso rischio, e sottolinea nel contempo la necessità di ridurre le possibilità di arbitraggio regolamentare e l'eccessiva variabilità delle attività ponderate per il rischio; invita il CBVB a preservare la sensibilità al rischio della regolamentazione prudenziale, anche assicurando che la revisione del metodo standardizzato e l'ambito d'applicazione del metodo IRB permettano di ovviare ai rischi di arbitraggio regolamentare e rispecchino adeguatamente le specificità delle diverse forme di finanziamento, quali prestiti immobiliari, finanziamento di infrastrutture e finanziamenti specializzati, ed evitando effetti sproporzionati per l'economia reale; esprime preoccupazione, a tale proposito, per i potenziali effetti sull'economia reale della proposta introduzione di soglie minime (ouput floors);

13.

invita la Commissione a valutare in modo attento e completo l'impatto qualitativo e quantitativo delle recenti e future riforme, anche per quanto riguarda il finanziamento dell'economia reale in Europa e i progetti legislativi previsti in ambito europeo, come l'Unione dei mercati dei capitali; esorta la Commissione ad avvalersi appieno dei risultati dell'invito a presentare contributi e del primo esercizio di valutazione della regolamentazione in materia di servizi finanziari, che è previsto per la fine del 2016; invita la Commissione a garantire che le nuove proposte del CBVB e la loro attuazione non contrastino con tali iniziative; sottolinea che la valutazione non dovrebbe compromettere i risultati legislativi ottenuti finora e non dovrebbe essere vista come una richiesta di deregolamentazione;

14.

chiede che nella definizione del coefficiente di leva finanziaria si tenga pienamente conto dei requisiti relativi alla compensazione centrale obbligatoria degli strumenti derivati, in modo da incoraggiare la pratica della compensazione centrale;

15.

ricorda che, sia nelle valutazioni d'impatto che nella calibrazione delle norme, occorre tener adeguatamente conto delle specificità dei modelli bancari europei, dei mercati in cui operano, delle diverse dimensioni degli istituti e dei diversi profili di rischio onde preservare la necessaria diversità del settore bancario europeo e rispettare la proporzionalità; invita la Commissione a tenere conto di tutti questi principi al momento di determinare il campo di applicazione e di recepire le proposte del CBVB nel diritto dell'UE;

16.

sottolinea il ruolo chiave delle autorità di vigilanza bancaria europee e nazionali nel garantire la convergenza in materia di vigilanza nell'UE, tenendo conto del principio di proporzionalità e dell'adeguatezza delle norme per i diversi modelli bancari; sottolinea l'importanza di informazioni affidabili e comparabili sulla situazione degli enti sottoposti a vigilanza, affinché l'attività di vigilanza sia svolta in modo efficace e affidabile; sottolinea che è opportuno salvaguardare il diritto di usare modelli interni; invita l'MVU e l'ABE a proseguire il loro lavoro di vigilanza, al fine di assicurare che i modelli interni siano applicati in maniera coerente e sappiano riflettere adeguatamente i rischi dei modelli commerciali delle banche, nonché a migliorare la convergenza quanto al modo di affrontare le carenze, proponendo se del caso modifiche;

17.

ricorda l'interazione tra requisiti prudenziali per le banche e altre importanti norme bancarie, come l'introduzione nell'UE della norma TLAC e la sua armonizzazione con il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) a norma della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche, nonché l'applicazione del principio contabile IFRS 9 nel prossimo futuro e il quadro dell'Unione bancaria; sottolinea pertanto che la riflessione sulle revisioni della regolamentazione prudenziale dovrebbe tener conto di tutti questi diversi elementi e dei loro rispettivi effetti, nonché dei loro effetti combinati;

18.

ricorda che negli ultimi anni diverse grandi banche dell'UE hanno versato dividendi agli azionisti, pur restando nettamente sottocapitalizzate e non avendo disintossicato i propri bilanci in modo coerente;

19.

invita la Commissione a dare priorità ai lavori su un «quadro per le piccole banche» per i modelli bancari meno rischiosi e ad includervi una valutazione della fattibilità di un futuro quadro normativo che preveda norme prudenziali meno complesse e più adeguate e proporzionate, specificamente adattate ai vari tipi di modelli bancari;

20.

sottolinea l'importante ruolo che spetta alla Commissione, alla Banca centrale europea e all'Autorità bancaria europea nel partecipare ai lavori del CBVB e fornire aggiornamenti trasparenti e completi in merito all'evoluzione della discussione in sede CBVB; chiede che durante le riunioni del Consiglio ECOFIN si conferisca maggiore visibilità a tale ruolo, e sollecita altresì una maggiore responsabilità nei confronti della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, mediante resoconti periodici da parte dei rappresentanti dell'UE presenti alle discussioni;

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

(1)  http://www.bis.org/bcbs/publ/d344.pdf.

(2)  https://www.bis.org/bcbs/publ/d387.htm.

(3)  http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/7/47244644169_it.pdf

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0093.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2016)0006.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2016)0108.


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/50


P8_TA(2016)0440

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (sulla base della relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune) (2016/2067(INI))

(2018/C 224/07)

Il Parlamento europeo,

vista l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (sulla base della relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune),

visti l'articolo 42, paragrafo 6, e l'articolo 46 del trattato sull'Unione europea (TUE) relativi all'instaurazione di una cooperazione strutturata permanente,

vista la relazione annuale del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) (13026/2016), in particolare le parti relative alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC),

visti gli articoli 2 e 3, nonché il titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 21 e 36 e l'articolo 42, paragrafi 2, 3 e 7,

viste le conclusioni del Consiglio sulla politica di sicurezza e di difesa comune del 25 novembre 2013, del 18 novembre 2014, del 18 maggio 2015, del 27 giugno 2016 e del 17 ottobre 2016,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 20 dicembre 2013 e del 26 giugno 2015,

viste le sue risoluzioni del 21 maggio 2015 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (1), del 21 maggio 2015 sull'impatto degli sviluppi nei mercati europei della difesa sulle capacità di sicurezza e difesa in Europa (2), dell'11 giugno 2015 sulla situazione militare strategica nel Bacino del Mar Nero a seguito dell'annessione illegale della Crimea da parte della Russia (3), del 13 aprile 2016 sull'UE in un contesto globale in evoluzione — Un mondo maggiormente connesso, contestato e complesso (4), e del 7 giugno 2016 sulle operazioni di sostegno della pace — impegno dell'Unione europea con le Nazioni Unite e l'Unione africana (5),

visto il documento dal titolo «Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte. Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea», presentato il 28 giugno 2016 dal VP/AR Federica Mogherini,

visti il piano di attuazione in materia di sicurezza e difesa presentato dal VP/AR Federica Mogherini il 14 novembre 2016 e le conclusioni del Consiglio, del 14 novembre 2016, sull'attuazione della strategia globale dell'UE nel settore della sicurezza e della difesa,

viste la comunicazione congiunta dell'Alto rappresentante e della Commissione, del 6 aprile 2016, sul contrasto alle minacce ibride (JOIN(2016)0018) e le relative conclusioni del Consiglio del 19 aprile 2016,

viste la comunicazione congiunta dell'Alto rappresentante e della Commissione, del 28 aprile 2015, sul potenziamento delle capacità per promuovere sicurezza e sviluppo (JOIN(2015)0017) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (COM(2016)0447), presentata dalla Commissione il 5 luglio 2016,

vista la comunicazione congiunta dell'alto rappresentante e della Commissione, del 5 luglio 2016, sugli elementi di un quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza (JOIN(2016)0031),

viste le conclusioni del Consiglio, del 18 aprile 2016, sulla piattaforma di sostegno alle missioni,

vista la comunicazione della Commissione, del 28 aprile 2015, intitolata «Agenda europea sulla sicurezza» (COM(2015)0185),

vista la «Rinnovata strategia di sicurezza interna dell'Unione europea» per il periodo 2015-2020 e le relative conclusioni del Consiglio del 15-16 giugno 2015,

vista la comunicazione della Commissione, del 20 aprile 2016, intitolata «Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza» (COM(2016)0230),

viste la comunicazione congiunta, dell'11 dicembre 2013, dell'alto rappresentante e della Commissione sull'approccio globale dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni (JOIN(2013)0030) e le relative conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2014,

viste la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla sicurezza e la difesa informatica (6), la comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante e della Commissione del 7 febbraio 2013 sulla «Strategia dell'UE per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro» (JOIN(2013)0001) e il quadro strategico dell'UE in materia di ciberdifesa, adottato dal Consiglio il 18 novembre 2014,

vista la comunicazione della Commissione, del 5 luglio 2016, intitolata «Rafforzare il sistema di resilienza informatica dell'Europa e promuovere la competitività e l'innovazione nel settore della cibersicurezza» (COM(2016)0410),

visto l'accordo tecnico fra la Capacità di reazione della NATO in caso di incidente informatico (NATO Computer Incident Response Capability, NCIRC) e la squadra di pronto intervento informatico dell'Unione europea (CERT-UE), firmato il 10 febbraio 2016, che favorisce una maggiore condivisione delle informazioni sugli incidenti informatici,

vista la dichiarazione congiunta UE-NATO, sottoscritta l'8 luglio 2016, nell'ambito del vertice NATO del 2016 svoltosi a Varsavia (dichiarazione congiunta del Presidente del Consiglio europeo, del Presidente della Commissione e del Segretario generale della NATO),

visto il comunicato rilasciato in occasione del vertice di Varsavia dai capi di Stato e di governo che hanno partecipato alla riunione del Consiglio del Nord Atlantico a Varsavia l'8 e il 9 luglio 2016,

visti i risultati pubblicati su Eurobarometro 85.1 del giugno 2016,

visto l'articolo 132, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0317/2016),

Contesto strategico

1.

rileva che il contesto europeo della sicurezza è significativamente peggiorato, divenendo più instabile, più complesso, più pericoloso e meno prevedibile; osserva che le minacce sono di natura sia convenzionale che ibrida, sono imputabili ad attori sia statali che non statali, hanno origine da sud e da est e colpiscono gli Stati membri in modi diversi;

2.

ricorda che la sicurezza degli Stati membri dell'UE è strettamente interconnessa e rileva che gli Stati membri reagiscono a tali minacce e rischi in maniera scoordinata e frammentaria, complicando e spesso ostacolando così l'adozione di un approccio più uniforme; sottolinea che tale mancanza di coordinamento rappresenta uno dei punti deboli dell'azione dell'Unione; rileva che l'Europa manca della resilienza per affrontare in modo efficace le minacce ibride, che hanno spesso una dimensione transfrontaliera;

3.

ritiene che l'Europa sia ormai costretta a reagire a una serie di crisi sempre più complesse: dall'Africa occidentale passando per il Sahel, il Corno d'Africa e il Medio Oriente, l'Ucraina orientale sino al Caucaso; ritiene che l'Unione europea dovrebbe intensificare il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi dalla regione, nonché con le organizzazioni regionali e subregionali; sottolinea la necessità che l'Unione europea sia pronta ad affrontare i cambiamenti strutturali del contesto internazionale della sicurezza e a far fronte a sfide quali i conflitti tra Stati, il collasso degli Stati e gli attacchi informatici, nonché le implicazioni dei cambiamenti climatici per la sicurezza;

4.

rileva con preoccupazione che gli atti terroristici perpetrati da organizzazioni e individui che si ispirano all'islamismo radicale colpiscono l'Europa in misura senza precedenti, il che ha messo sotto pressione lo stile di vita europeo; sottolinea che, di conseguenza, la sicurezza delle persone è diventata prioritaria, intaccando la tradizionale distinzione fra la dimensione esterna e quella interna della sicurezza;

5.

invita l'Unione europea ad adeguarsi a tali sfide per la sicurezza, in particolare avvalendosi in modo più efficiente degli attuali strumenti della PSDC coerentemente con altri strumenti interni ed esterni; chiede una cooperazione e un coordinamento migliori tra gli Stati membri, soprattutto nel campo della lotta al terrorismo;

6.

chiede una forte politica di prevenzione basata su programmi globali di deradicalizzazione; rileva altresì la fondamentale necessità di combattere più attivamente la radicalizzazione e la propaganda terroristica, tanto all'interno dell'Unione quanto nell'ambito delle sue relazioni esterne; invita la Commissione ad adottare misure per combattere la diffusione di contenuti di carattere estremistico su Internet e a promuovere una più attiva cooperazione giudiziaria fra sistemi di giustizia penale, tra cui Eurojust, per contrastare la radicalizzazione e il terrorismo in tutti gli Stati membri,

7.

constata che, per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale, i confini in Europa sono stati modificati con la forza; sottolinea l'impatto negativo dell'occupazione militare per la sicurezza complessiva dell'Europa; ribadisce che qualsiasi modifica dei confini effettuata con la forza in Ucraina non è coerente con i principi dell'Atto finale di Helsinki e della Carta delle Nazioni Unite;

8.

sottolinea che, secondo l'Eurobarometro 85.1 pubblicato nel giugno 2016, circa due terzi dei cittadini dell'Unione auspicherebbero un maggiore impegno di quest'ultima in materia di politica di sicurezza e di difesa;

9.

ritiene che una politica estera e di sicurezza europea più unificata, e quindi più efficace, possa contribuire significativamente a ridurre l'intensità degli scontri armati in Iraq e in Siria, così come a eliminare il sedicente Stato islamico;

Revisione e consolidamento della PSDC

10.

è fermamente convinto che sia pertanto necessaria un'approfondita e sostanziale revisione della PSDC, al fine di consentire all'Unione europea e ai suoi Stati membri di contribuire in maniera determinante alla sicurezza dell'Unione, alla gestione delle crisi internazionali e all'affermazione dell'autonomia strategica dell'UE; ricorda che nessun paese può affrontare da solo le attuali sfide di sicurezza;

11.

ritiene che una revisione efficace della PSDC debba coinvolgere pienamente gli Stati membri dell'UE fin dall'inizio del processo onde evitare rischi di impasse in futuro; evidenzia i vantaggi pratici e finanziari di un'ulteriore cooperazione allo sviluppo delle capacità di difesa europee e rileva le iniziative in corso che dovrebbero essere accompagnate da misure concrete nella riunione del Consiglio europeo del dicembre 2016 in materia di difesa; invita altresì gli Stati membri e l'Unione europea a investire in maniera adeguata nella sicurezza e nella difesa;

12.

sottolinea che l'avvio di una cooperazione strutturata permanente (articolo 42, paragrafo 6 TUE) consentirà di sviluppare un'autodifesa o una struttura permanente di autodifesa in grado di rafforzare le operazioni di gestione delle crisi;

13.

sottolinea che, poiché l'Europa non ha più il pieno controllo del proprio ambiente di sicurezza, né può scegliere i tempi e i luoghi di intervento, l'Unione europea, attraverso missioni e operazioni di PSDC, nonché altri strumenti pertinenti, dovrebbe essere in grado di intervenire in tutti gli ambiti di gestione delle crisi, tra cui la prevenzione e la risoluzione delle crisi, abbracciando in tal modo tutte le fasi del ciclo di un conflitto e partecipando pienamente al mantenimento della sicurezza in Europa, oltre a garantire la sicurezza e la difesa comuni dell'intero spazio di libertà, sicurezza e giustizia; incoraggia il Consiglio europeo a iniziare a trasformare la politica di sicurezza e di difesa comune in una difesa comune come previsto all'articolo 42, paragrafo 2 TUE; è del parere che uno degli obiettivi importanti della PSDC dovrebbe essere il rafforzamento della resilienza dell'UE;

14.

accoglie con favore la tabella di marcia sulla PSDC presentata dal VP/AR, unitamente a un calendario e misure concreti; plaude al fatto che questa tabella di marcia completi l'imminente piano d'azione europeo in materia di difesa; sottolinea la necessità di rafforzare la componente militare della PSDC; sostiene fermamente il fatto che gli Stati membri coordinino gli investimenti in materia di sicurezza e difesa, nonché un maggiore sostegno finanziario a favore della ricerca nel settore della difesa a livello di UE;

15.

sottolinea altresì che la PSDC dovrebbe basarsi su un solido principio di difesa collettiva e su un finanziamento efficiente e dovrebbe essere attuata in coordinamento con le istituzioni internazionali attive nel settore della sicurezza e della difesa, nonché in totale complementarità con la NATO; ritiene che l'Unione europea debba incoraggiare gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi NATO in termini di capacità, che richiedono un livello minimo di spesa per la difesa del 2 % del PIL, come ribadito ai vertici del Galles e di Varsavia;

16.

ricorda che i conflitti e le crisi in Europa e nei paesi limitrofi si stanno verificando sia nello spazio fisico che in quello virtuale (ciberspazio) e sottolinea che la sicurezza e la difesa informatiche devono pertanto essere inserite come elementi fondamentali della PSDC e integrate pienamente in tutte le politiche interne ed esterne dell'Unione;

17.

plaude alla presentazione, da parte del VP/AR, della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea (Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy, EUGS), considerandola uno sviluppo necessario e positivo per il quadro istituzionale nel quale la PESC e la PSDC opereranno e si svilupperanno; deplora lo scarso coinvolgimento degli Stati membri nella preparazione dell'EUGS;

18.

sottolinea la necessità di un forte impegno e sostegno da parte degli Stati membri e dei parlamenti nazionali, in stretta cooperazione con tutti gli organi competenti dell'Unione, al fine di garantire la rapida ed efficace realizzazione del livello di ambizione politica, delle priorità e dell'approccio globale dell'EUGS sotto forma di Libro bianco dell'UE in materia di sicurezza e difesa, preceduto dal piano di attuazione in materia di sicurezza e difesa; pone l'accento sullo stretto legame esistente tra il piano di attuazione e la più ampia attuazione dell'EUGS, l'imminente piano d'azione europeo in materia di difesa della Commissione e l'attuazione della dichiarazione congiunta UE-NATO, sottoscritta a Varsavia; accoglie con favore il lavoro attualmente svolto dal VP/AR e dagli Stati membri nel processo di attuazione; sottolinea la necessità di stanziare risorse adeguate per l'attuazione dell'EUGS e per un'efficace e più solida PSDC;

19.

ritiene che l'elaborazione di una strategia settoriale costituisca il seguito necessario all'EUGS — che dovrò essere approvata e presentata dal Consiglio europeo — che dovrebbe precisare meglio i livelli di ambizione civile e militare, i compiti, i requisiti e le priorità in termini di capacità; ribadisce i suoi precedenti inviti a elaborare un Libro bianco sulla difesa europea ed esorta il Consiglio a preparare tale documento quanto prima; teme che il piano di attuazione proposto in materia di sicurezza e difesa resti ben al di sotto delle aspettative del Parlamento e dei cittadini; ribadisce l'indivisibilità della sicurezza di tutti gli Stati membri dell'Unione europea;

20.

prende atto del Patto di sicurezza europeo proposto dai ministri degli Esteri di Germania e Francia e sostiene, fra l'altro, l'idea di un'analisi comune del contesto strategico europeo affinché la valutazione delle minacce divenga un'attività periodica comune, che porti al rispetto delle preoccupazioni altrui nonché al sostegno di capacità e interventi comuni; plaude altresì alle recenti iniziative degli Stati membri riguardo allo sviluppo della PSDC; constata con rammarico, tuttavia, la mancata autovalutazione dell'inattività degli Stati membri nell'attuare gli impegni europei assunti in precedenza nel settore della difesa;

21.

osserva che, a tale scopo, è indispensabile la cooperazione con analoghe attività della NATO; sottolinea l'assoluta necessità di un impegno serio e di un maggiore e più efficiente scambio di intelligence e informazioni fra gli Stati membri;

22.

rileva che, poiché la sicurezza interna e quella esterna sono sempre più integrate e la distinzione fra spazio fisico e ciberspazio è sempre più difficile da operare, si rende necessaria altresì l'integrazione delle rispettive risorse affinché l'Unione europea possa avvalersi dell'intero strumentario disponibile sino al livello delle disposizioni di cui all'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea;

La PSDC e l'approccio integrato alle crisi

23.

pone l'accento sull'importanza di creare una sede centrale permanente dell'Unione per le missioni e le operazioni civili e militari in ambito PSDC, dalla quale un personale operativo integrato coadiuvi l'intero ciclo di pianificazione, dal concetto politico iniziale ai piani particolareggiati; evidenzia il fatto che non si tratterà di una duplicazione delle strutture NATO, bensì di un'intesa istituzionale necessaria per rafforzare le capacità di pianificazione ed esecuzione delle missioni e operazioni in ambito PSDC;

24.

mette in evidenza il contributo delle missioni e delle operazioni della PSDC, tra cui l'assistenza ai confini, il potenziamento delle capacità, le missioni di addestramento militare e le operazioni navali, alla pace e alla stabilità internazionali;

25.

deplora che le operazioni e le missioni della PSDC continuino a essere gravate da debolezze strutturali che ne mettono a repentaglio l'efficienza; ritiene che dovrebbero essere veri e propri strumenti e potrebbero essere integrati meglio nell'EUGS;

26.

rileva a tale proposito il livello di ambizione politica definito dall'EUGS per un approccio integrato ai conflitti e alle crisi, con riferimento all'impegno dell'Unione in tutte le fasi del ciclo di un conflitto mediante la prevenzione, la risoluzione, la stabilizzazione e l'impegno a non ritirarsi prematuramente; ritiene che l'Unione europea dovrebbe sostenere coerentemente gli Stati membri che aderiscono alla coalizione contro il sedicente Sto islamico, allestendo un'operazione PSDC in Iraq incentrata sull'addestramento;

27.

accoglie con favore l'idea di missioni PSDC «regionalizzate» presenti nel Sahel, in particolare perché corrisponde alla volontà dei paesi della sottoregione di intensificare la cooperazione nel settore della sicurezza mediante la piattaforma G5 Sahel; è convinto che ciò potrebbe rappresentare l'occasione per migliorare l'efficienza e la pertinenza delle missioni PSDC (EUCAP Sahel Mali ed EUCAP Sahel Niger) presenti sul campo; crede fermamente che tale concetto di «regionalizzazione» debba fondarsi sull'esperienza acquisita sul campo, su obiettivi concreti e i mezzi per raggiungerli e non dovrebbe essere definito soltanto sotto l'impulso di considerazioni politiche;

28.

sottolinea che tutte le decisioni del Consiglio riguardanti le missioni e le operazioni future dovrebbero privilegiare gli interventi nei conflitti che interessano direttamente la sicurezza dell'Unione o la sicurezza di partner e regioni in cui essa svolge il ruolo di garante della sicurezza; ritiene che la decisione di intervento debba essere basata su un'analisi e una comprensione comuni del contesto strategico, nonché sugli interessi strategici condivisi degli Stati membri, tenendo presenti le azioni di altri alleati e organizzazioni quali l'ONU o la NATO; ritiene che le missioni PSDC per lo sviluppo di capacità debbano essere coordinate con i lavori della Commissione sulla riforma del settore della sicurezza e in materia di Stato di diritto;

29.

prende atto della proposta della Commissione di modificare il regolamento (UE) n. 230/2014 (che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace) al fine di estendere l'assistenza dell'Unione all'equipaggiamento delle forze militari nei paesi partner e ritiene che ciò rappresenti un contributo indispensabile alla loro resilienza, riducendo in tal modo il rischio che diventino nuovamente oggetto di conflitti e teatro di attività ostili nei confronti dell'Unione europea; sottolinea che ciò dovrebbe avvenire in circostanze eccezionali, come indicato all'articolo 3 bis della suddetta proposta di modifica del regolamento (UE) n. 230/2014, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, al buongoverno e allo Stato di diritto; incoraggia, in tale contesto, il SEAE e la Commissione ad accelerare l'attuazione dell'iniziativa CBSD ai fini di una maggiore efficacia e sostenibilità delle missioni PSDC;

30.

sottolinea la necessità di individuare anche altri strumenti finanziari atti a rafforzare il potenziamento delle capacità dei partner nel settore della sicurezza e della difesa; invita il SEAE e la Commissione a garantire piena coerenza e pieno coordinamento per ottenere i migliori risultati ed evitare duplicazioni sul campo;

31.

rileva, in tal senso, che sarebbe opportuno rivedere i compiti di Petersberg e che, grazie a una maggiore modularità e a un finanziamento più funzionale, i gruppi tattici dovrebbero divenire uno strumento militare utilizzabile; osserva che l'assenza di un atteggiamento costruttivo fra gli Stati membri continua a rappresentare un ostacolo politico e operativo all'impiego dei gruppi tattici; esorta il Consiglio ad avviare l'istituzione di un fondo iniziale (di cui all'articolo 41, paragrafo 3 TUE) per il finanziamento urgente delle fasi preliminari delle operazioni militari;

32.

chiede maggiore flessibilità nelle regole di finanziamento dell'Unione al fine di sostenere la sua capacità di risposta alle crisi e attuare le vigenti disposizioni del trattato di Lisbona; chiede una revisione del meccanismo Athena onde estenderne il campo di applicazione a tutti i costi correlati, in un primo momento, alle operazioni di reazione rapida e dispiegamento dei gruppi tattici dell'Unione e, in un secondo momento, a tutte le operazioni militari;

Collaborazione con la NATO e altri partner

33.

ricorda che la NATO e l'Unione europea condividono gli stessi interessi strategici e affrontano le medesime sfide a est e a sud; rileva la pertinenza della clausola di difesa reciproca, di cui all'articolo 42, paragrafo 7, per gli Stati membri dell'Unione, a prescindere dal fatto che siano o meno membri della NATO; osserva che l'Unione dovrebbe essere in grado, con i propri mezzi, di proteggere, nella stessa misura, i propri membri non appartenenti alla NATO; prende atto dell'obiettivo EUGS relativo a un livello adeguato di autonomia strategica dell'Unione e sottolinea che le due organizzazioni devono avere mezzi complementari; ritiene che l'«autonomia strategica» dell'Unione dovrebbe rafforzare la capacità dell'Europa di promuovere la sicurezza all'interno e all'esterno dei propri confini, oltre a rafforzare il partenariato con la NATO e le relazioni transatlantiche;

34.

ritiene che il fondamento di una stretta ed efficace cooperazione UE-NATO sia costituito dalla complementarietà e dalla compatibilità delle loro missioni e, di conseguenza, dalle loro dotazioni di strumenti; sottolinea che le relazioni fra le due organizzazioni dovrebbero continuare a essere di natura cooperativa e non competitiva; ritiene che l'Unione europea debba incoraggiare gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi di capacità della NATO, il che richiede un livello minimo di spesa per la difesa del 2 % del PIL;

35.

sottolinea che la NATO è meglio attrezzata per la deterrenza e la difesa ed è pronta ad attuare misure di difesa collettiva (articolo V del trattato di Washington) in caso di aggressione contro uno dei suoi membri, mentre attualmente gli obiettivi complementari della PSDC sono il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale (articolo 42 del TUE) e l'Unione europea dispone di mezzi aggiuntivi per far fronte alle sfide alla sicurezza interna degli Stati membri, tra cui gli eventi eversivi, che non sono contemplate dall'articolo V; ribadisce che la «clausola di solidarietà» di cui all'articolo 222 TFUE è intesa a garantire la protezione delle istituzioni democratiche e della popolazione civile in caso di attacco terroristico;

36.

plaude alla recente dichiarazione congiunta firmata a Varsavia dall'Unione europea e dalla NATO e sostiene pienamente gli ambiti di collaborazione in essa citati; rileva che la dichiarazione descrive prassi informali consolidate piuttosto che intensificare la cooperazione UE-NATO; sottolinea la necessità soprattutto di approfondire la cooperazione e integrare ulteriormente lo sviluppo delle capacità in relazione alle minacce ibride e informatiche e alla ricerca; plaude all'obiettivo dichiarato della tabella di marcia di Bratislava di avviare immediatamente l'attuazione della dichiarazione congiunta;

37.

è pienamente favorevole all'ulteriore rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza e difesa con altri partner istituzionali, tra cui l'ONU, l'Unione africana, l'OSCE, nonché con partner bilaterali strategici, in particolare gli Stati Uniti, in settori quali le minacce ibride, la sicurezza marittima, la reazione rapida, la lotta al terrorismo e la cibersicurezza;

Cooperazione europea in materia di difesa

38.

ritiene che lo sviluppo di una più forte industria della difesa rafforzerebbe l'autonomia strategica e l'indipendenza tecnologica dell'Unione; esprime la convinzione che, per rafforzare lo status dell'Unione quale garante della sicurezza nel vicinato dell'Europa siano necessarie capacità appropriate e sufficienti, nonché un'industria della difesa concorrenziale, efficiente e trasparente che garantisca una catena di approvvigionamento sostenibile; rileva che il settore europeo della difesa è caratterizzato da frammentazione e duplicazioni, che devono essere gradualmente eliminati attraverso un processo che fornisca incentivi e ricompense a tutti gli attori nazionali e che tenga conto delle prospettive a lungo termine di un mercato della difesa integrato;

39.

deplora il fatto che gli Stati membri non abbiano a tutt'oggi dato attuazione al quadro strategico per la cooperazione sistematica e a lungo termine in materia di difesa con il necessario impegno e che le iniziative di messa in comune e condivisione non abbiano prodotto risultati tangibili; invita il Consiglio a introdurre dibattiti semestrali regolari sulla difesa al fine di fornire un orientamento strategico e un impulso politico alla PSDC e alla cooperazione europea in materia di difesa;

40.

sottolinea la necessità di approfondire ulteriormente la cooperazione in materia di ciberdifesa e garantire la piena ciberresilienza delle missioni PSDC; esorta il Consiglio a includere la ciberdifesa come parte integrante delle sue discussioni in materia di difesa; ravvisa un forte bisogno di strategie nazionali di ciberdifesa; invita gli Stati membri a utilizzare pienamente le misure di sviluppo delle capacità informatiche nell'ambito dell'Agenzia europea per la difesa (AED) e ad avvalersi del Centro di eccellenza per la ciberdifesa cooperativa della NATO (CCDCOE);

41.

constata le difficoltà incontrate da tutti gli Stati membri nel mantenere pienamente operativa una vasta gamma di capacità di difesa, soprattutto a causa di vincoli finanziari; chiede pertanto un maggior coordinamento e scelte più chiare sulle capacità da mantenere, affinché gli Stati membri possano specializzarsi in determinate capacità;

42.

ritiene che l'interoperabilità sia fondamentale ai fini di una maggiore compatibilità e integrazione delle forze degli Stati membri; sottolinea, pertanto, che gli Stati membri devono valutare la possibilità di un approvvigionamento congiunto delle risorse per la difesa; rileva che la natura protezionistica e chiusa dei mercati della difesa dell'Unione europea rende più arduo il conseguimento di questo obiettivo;

43.

ricorda che una solida base industriale e tecnologica della difesa europea, che comprenda strutture per le PMI, costituisce un supporto fondamentale alla PSDC, nonché una condizione preliminare per un mercato comune, consentendo in tal modo all'Unione di costruire la propria autonomia strategica;

44.

constata con rammarico che gli Stati membri applicano in misura totalmente distinta la direttiva 2009/81/CE sugli appalti nel settore della difesa e della sicurezza e la direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione europea; invita la Commissione ad applicare di conseguenza la nota di orientamento sull'articolo 346 e a svolgere il ruolo di custode dei trattati, iniziando ad avviare procedimenti di infrazione in caso di violazione delle direttive; invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi multinazionali volti a sviluppare la domanda di forniture militari e invita le imprese europee fornitrici a rafforzare le loro posizioni sul mercato mondiale attraverso un migliore coordinamento e il consolidamento dell'industria;

45.

è preoccupato per il costante calo negli Stati membri delle risorse destinate alla ricerca nel campo della difesa, che mette a repentaglio la base industriale e tecnologica e, quindi, l'autonomia strategica europea; invita gli Stati membri a dotare i propri eserciti di materiale prodotto dall'industria della difesa europea, piuttosto che da industrie concorrenti;

46.

è convinto che rafforzare il ruolo che svolge l'Agenzia europea per la difesa nel coordinare programmi, progetti e attività imperniati sulle capacità gioverebbe all'efficienza della PSDC; ritiene che l'AED debba essere aiutata a conseguire fino in fondo i propri obiettivi, tra cui in particolare le sue future priorità e funzioni nell'ambito del piano d'azione europeo in materia di difesa e del programma europeo di ricerca in materia di difesa; invita pertanto gli Stati membri a esaminare l'organizzazione, le procedure e le attività dell'Agenzia, valutando l'apertura di maggiori possibilità di ulteriore cooperazione e integrazione; invita gli Stati membri a fornire orientamenti all'AED per il coordinamento di una valutazione del piano di sviluppo delle capacità, in linea con l'EUGS e la strategia settoriale;

47.

sottolinea che la sicurezza informatica è per sua natura un settore strategico in cui la cooperazione e l'integrazione sono fondamentali, non solo tra gli Stati membri dell'Unione, i principali partner e la NATO, ma anche tra i diversi attori all'interno della società, dal momento che non si tratta soltanto di una responsabilità militare; chiede orientamenti più chiari sulle modalità e il contesto per l'utilizzo della capacità di difesa e di offesa dell'Unione europea; rammenta di aver ripetutamente chiesto una revisione approfondita del regolamento UE sulle esportazioni di prodotti a duplice uso per evitare che il software e altri sistemi suscettibili di essere utilizzati contro l'infrastruttura digitale dell'Unione e per violare i diritti umani cadano nelle mani sbagliate; invita l'Unione europea a difendere nei consessi internazionali tra cui, ma non solo, i forum di governance di Internet, il principio secondo cui l'infrastruttura di base di Internet deve essere una zona neutrale in cui sia vietata l'interferenza di governi che perseguono i propri interessi nazionali;

48.

sostiene le iniziative della Commissione nel campo della difesa, quali il piano d'azione in materia di difesa e la politica industriale di difesa che devono essere avviate dopo la presentazione di un Libro bianco dell'UE in materia di sicurezza e difesa; sostiene un maggiore impegno della Commissione nella difesa, attraverso una ricerca, una pianificazione e un'attuazione esaurienti e mirate; plaude all'azione preparatoria per la ricerca nell'ambito della PSDC e chiede finanziamenti idonei per il periodo rimanente dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP); sostiene lo sviluppo di un programma di ricerca dell'UE in materia di difesa nell'ambito del prossimo QFP (2021-2027);

49.

ritiene che un futuro programma di ricerca dell'UE in materia di difesa dovrebbe finanziare i progetti di ricerca in settori prioritari concordati tra gli Stati membri, e che un Fondo per la difesa europea potrebbe sostenere il finanziamento delle capacità definite di comune accordo dagli Stati membri e aventi un riconosciuto valore aggiunto europeo;

50.

invita a riformare il diritto europeo affinché le industrie della difesa europee possano beneficiare degli stessi aiuti di Stato di cui godono quelle statunitensi;

o

o o

51.

incarica il suo Presidente di trasmettere la risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale della NATO, al Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente in carica dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) nonché al Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

(1)  GU C 353 del 27.9.2016, pag. 59.

(2)  GU C 353 del 27.9.2016, pag. 74.

(3)  GU C 407 del 4.11.2016, pag. 74.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0120.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2016)0249.

(6)  GU C 419 del 16.12.2015, pag. 145.


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/58


P8_TA(2016)0441

Comunicazione strategica dell'Unione europea per contrastare la propaganda contro di essa a opera di terzi

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi (2016/2030(INI))

(2018/C 224/08)

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 2 aprile 2009 su coscienza europea e totalitarismo (1),

vista la dichiarazione del vertice di Strasburgo/Kehl, adottata dalla NATO il 4 aprile 2009, in occasione del 60o anniversario della NATO,

vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 su «Una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE» (2),

viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» sulla lotta al terrorismo del 9 febbraio 2015,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2015,

viste le conclusioni del Consiglio sulla strategia regionale dell'UE per la Siria e l'Iraq e la minaccia rappresentata dall'ISIS/Daesh, del 16 marzo 2015, che sono state riconfermate dal Consiglio «Affari esteri» il 23 maggio 2016,

visti la relazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) del 18 maggio 2015, dal titolo «L'UE in un contesto globale in evoluzione — Un mondo maggiormente connesso, contestato e complesso», e il lavoro in corso su una nuova strategia dell'UE per la sicurezza globale,

vista la sua risoluzione del 10 giugno 2015 sullo stato delle relazioni UE-Russia (3),

visto il piano d'azione dell'UE in materia di comunicazione strategica (rif. Ares (2015) 2608242 del 22 giugno 2015),

vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sulla revisione della politica europea di vicinato (4),

vista la dichiarazione del vertice NATO in Galles del 5 settembre 2014,

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (5),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 28 aprile 2015 dal titolo «Agenda europea sulla sicurezza» (COM(2015)0185),

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell’alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio del 6 aprile 2016 dal titolo «Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride: la risposta dell'Unione europea» (JOIN(2016)0018),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio del 20 aprile 2016 dal titolo «Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza» (COM(2016)0230);

visto lo studio di fattibilità del Fondo europeo per la democrazia sulle iniziative dei media in lingua russa nell'ambito del partenariato orientale e oltre, dal titolo «Bringing Plurality and Balance to the Russian Language Media Space» (Portare pluralismo ed equilibrio nello spazio mediatico di lingua russa),

vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo (A/HRC/31/65),

vista l'osservazione generale n. 34 del comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo (CCPR/C/GC/34),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0290/2016),

A.

considerando che l'UE ha assunto l'impegno di guidare le proprie azioni in ambito internazionale seguendo principi quali la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come pure la libertà dei media, l'accesso all'informazione, la libertà di espressione e il pluralismo dei media, l'ultimo dei quali può, tuttavia, essere in certa misura limitato, come sancito dal diritto internazionale nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; che gli attori di terze parti il cui scopo è screditare l'Unione non condividono gli stessi valori;

B.

considerando che l'UE, i suoi Stati membri e i suoi cittadini sono esposti a una crescente pressione sistematica nel far fronte alle campagne di informazione, disinformazione, cattiva informazione e propaganda da parte di paesi terzi e attori non statali, quali organizzazioni criminali e terroristiche transnazionali dislocate nel vicinato dell'UE, che intendono compromettere il basilare concetto di informazione oggettiva o di giornalismo etico, qualificando tutta l'informazione come faziosa o come strumento di potere politico, prendendo anche di mira i valori e gli interessi democratici;

C.

considerando che la libertà dei media, l'accesso all'informazione e la libertà di espressione sono i capisaldi fondamentali di un sistema democratico, in cui la trasparenza in materia di proprietà dei media e delle relative fonti di finanziamento rivestono un'importanza cruciale; considerando che le strategie volte a garantire un giornalismo di qualità, il pluralismo dei media e la verifica dei fatti possono dimostrarsi efficaci laddove i fornitori delle informazioni godano di fiducia e credibilità; che, nel contempo, è auspicabile una valutazione critica delle modalità di gestione delle fonti dei media che in passato siano state ripetutamente impegnate in strategie di disinformazione e inganno deliberati, soprattutto nell'ambito dei «nuovi media», delle reti sociali e della sfera digitale;

D.

considerando che la guerra dell'informazione è un fenomeno storico antico quanto la guerra stessa; che la guerra dell'informazione mirata, che è stata ampiamente sfruttata ai tempi della Guerra fredda, da allora forma parte integrante della guerra ibrida moderna, una combinazione di misure militari e non, di natura palese o occulta, impiegate per destabilizzare la situazione politica, economica e sociale di un paese sotto attacco, senza una formale dichiarazione di guerra, ed è rivolta non solo ai partner dell'UE, ma anche alla stessa UE, alle sue istituzioni, a tutti gli Stati membri e ai cittadini, indipendentemente dalla cittadinanza e dalla religione;

E.

considerando che, con l'annessione della Crimea alla Russia e la guerra ibrida condotta da quest'ultima nel Donbass, il Cremlino ha esacerbato il confronto con l'UE; che il Cremlino ha intensificato la sua propaganda attribuendo un ruolo di maggior rilievo alla Russia nel contesto dei media europei, per creare nell'opinione pubblica europea il supporto politico a favore dell'intervento russo e compromettere la coerenza della politica estera dell'UE;

F.

considerando che la propaganda a favore della guerra e qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza sono vietati dalla legge conformemente all'articolo 20 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

G.

considerando che la crisi finanziaria e il progredire di nuove forme di media digitali hanno rappresentato gravi sfide per il giornalismo di qualità, portando a un declino del pensiero critico nel pubblico e rendendolo così più predisposto alla disinformazione e alla manipolazione;

H.

considerando che la propaganda e l'intrusione dei media russi sono particolarmente forti e spesso ineguagliate nei paesi del vicinato orientale; che, in tali paesi, i media nazionali sono spesso deboli e incapaci di far fronte alla forza e al potere dei media russi;

I.

considerando che le tecnologie belliche dell'informazione e delle comunicazioni sono state impiegate per legittimare azioni che rappresentano una minaccia per la sovranità, l'indipendenza politica, la sicurezza dei cittadini e l'integrità territoriale degli Stati membri dell'UE;

J.

considerando che l'UE non riconosce l'ISIS/Daesh come Stato o come organizzazione parastatale;

K.

considerando che l'ISIS/Daesh, Al-Qaeda e vari altri gruppi terroristici violenti jihadisti utilizzano sistematicamente strategie di comunicazione e di propaganda diretta, sia offline che online, nel quadro delle motivazioni addotte per giustificare le loro azioni contro l'UE e i suoi Stati membri nonché contro i valori europei, e anche allo scopo di incoraggiare il reclutamento di giovani europei;

L.

considerando che, a seguito della dichiarazione del vertice NATO di Strasburgo/Kehl, che ha sottolineato la crescente importanza per la NATO di comunicare in maniera adeguata, tempestiva, accurata e reattiva in merito all'evoluzione dei suoi ruoli, dei suoi obiettivi e delle sue missioni, nel 2014 è stato istituito in Lettonia il Centro di eccellenza delle comunicazioni strategiche della NATO (NATO StratCom COE), il quale è stato positivamente accolto dalla dichiarazione del vertice NATO in Galles;

Comunicazione strategica dell'UE volta a contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi

1.

sottolinea che la propaganda ostile nei confronti dell'UE si presenta in varie forme diverse e utilizza vari strumenti, spesso adattati in modo da corrispondere ai profili degli Stati membri dell'UE, con l'obiettivo di distorcere la verità, seminare il dubbio, dividere gli Stati membri, creare una frattura strategica tra l'UE e i suoi partner del Nord America e paralizzare il processo decisionale, screditare — agli occhi e nelle menti dei cittadini dell'UE e anche dei paesi vicini — le istituzioni dell'UE e i partenariati transatlantici, che svolgono un ruolo riconosciuto nell'architettura europea economica e di sicurezza, nonché compromettere ed erodere le argomentazioni europee basate sui valori democratici, sui diritti umani e sullo Stato di diritto; rammenta che uno degli strumenti più importanti utilizzati consiste nell'inculcare nei cittadini dell'UE paura e incertezza, unitamente a una rappresentazione degli attori ostili, statali o non statali, che li fa sembrare molto più forti di quanto non lo siano in realtà;

2.

invita le istituzioni dell'UE a riconoscere che la guerra strategica e la guerra dell'informazione non costituiscono solo una questione esterna per l'UE, ma anche una questione interna, ed esprime preoccupazione per i numerosi intermediari di cui si avvale la propaganda ostile all'UE al suo interno; è preoccupato per la consapevolezza limitata, che caratterizza alcuni Stati membri, del fatto di costituire lo scenario e il pubblico di attività di propaganda e disinformazione; invita, a tale riguardo, gli attori dell'UE a rimediare alla mancanza di chiarezza e di accordo sulla definizione dei concetti di propaganda e disinformazione, a sviluppare una serie di definizioni condivise in cooperazione con gli esperti e i rappresentanti dei media provenienti dagli Stati membri dell'UE e a raccogliere dati e cifre sul consumo di propaganda;

3.

osserva che disinformazione e propaganda fanno parte della guerra ibrida; evidenzia pertanto la necessità di fare opera di sensibilizzazione e di dar prova di assertività tramite la comunicazione politico-istituzionale, ricerche svolte in ambito accademico e da gruppi di riflessione, campagne sui social media, iniziative della società civile, alfabetizzazione mediatica e altre azioni utili;

4.

sottolinea che la strategia di propaganda e di disinformazione anti-UE a opera di paesi terzi può assumere varie forme, che possono coinvolgere in particolare i media tradizionali, le reti sociali, i programmi scolastici o i partiti politici, sia all'interno dell'Unione europea che al di fuori di essa;

5.

rileva il carattere composito delle attuali comunicazioni strategiche dell'UE a vari livelli, fra cui le istituzioni dell'UE, gli Stati membri, i vari organismi della NATO e delle Nazioni Unite, le ONG e le organizzazioni di cittadini, e chiede il miglior coordinamento e scambio di informazioni possibile tra le varie parti; chiede una maggiore cooperazione e un maggiore scambio di informazioni tra le varie parti che hanno espresso preoccupazione in merito a tali operazioni di propaganda e che intendono mettere in campo strategie di lotta contro la disinformazione; ritiene che, nel contesto dell'UE, sarebbe opportuno affidare tale coordinamento alle istituzioni dell'Unione;

6.

riconosce che l'UE deve considerare prioritari i propri sforzi di comunicazione strategica e che questi dovrebbero disporre di risorse rilevanti; ribadisce che l'UE rappresenta un modello riuscito di integrazione che, nonostante la crisi, continua ad attirare paesi che intendono riprodurlo o diventarne parte; sottolinea, pertanto, che l'UE deve trasmettere un messaggio positivo sui suoi successi, valori e principi con determinazione e coraggio, e che nelle sue argomentazioni deve passare all'attacco anziché rimanere sulla difensiva;

Riconoscere e mettere a nudo la guerra di disinformazione e propaganda della Russia

7.

rileva con rammarico che la Russia utilizza contatti e incontri con le controparti dell'UE più a fini di propaganda e per indebolire pubblicamente le posizioni condivise dell'UE che non per cercare di instaurare un vero dialogo;

8.

riconosce che il governo russo sta impiegando un'ampia gamma di strumenti e meccanismi, come gruppi di riflessione e fondazioni speciali (ad esempio Russkiy Mir), enti speciali (Rossotrudnichestvo), stazioni televisive multilingue (ad esempio RT), presunte agenzie di informazione e servizi multimediali (ad esempio Sputnik), gruppi sociali e religiosi transfrontalieri (in quanto il regime vuole presentarsi come l'unico difensore dei valori tradizionali cristiani), nonché social media e troll della rete per sfidare i valori democratici, dividere l'Europa, raccogliere sostegno interno e creare una percezione di fallimento degli Stati nel vicinato orientale dell'UE; sottolinea che la Russia investe, nei suoi strumenti di disinformazione e propaganda, notevoli risorse finanziarie impiegate sia direttamente dallo Stato sia mediante organizzazioni o società controllate dal Cremlino; sottolinea come, da un lato, il Cremlino finanzi partiti politici e altre organizzazioni all'interno dell'UE, allo scopo di minare la coesione politica, e, d'altro lato, come la propaganda del Cremlino intenda colpire direttamente giornalisti, politici e individui specifici all'interno dell'UE;

9.

rammenta le conclusioni dei servizi segreti e di intelligence, secondo i quali la Russia ha la capacità e l'intenzione di condurre operazioni volte alla destabilizzazione di altri paesi; sottolinea che questo prende spesso la forma di un sostegno agli estremismi politici e alla disinformazione su larga scala nonché alle campagne mediatiche; rileva, inoltre, che tali campagne mediatiche sono presenti e attive nell'UE;

10.

sottolinea che la strategia di informazione del Cremlino è complementare alla sua politica tesa a rafforzare le relazioni bilaterali, la cooperazione economica e progetti comuni con singoli Stati membri dell'UE, allo scopo di indebolire la coesione e le politiche dell'UE;

11.

sostiene che la comunicazione strategica russa fa parte di una più ampia campagna sovversiva volta a indebolire la cooperazione dell'UE come pure la sovranità, l'indipendenza politica e l'integrità territoriale dell'Unione e dei suoi Stati membri; esorta i governi degli Stati membri a vigilare sulle azioni di informazione russe sul territorio europeo e ad aumentare gli sforzi nei settori della condivisione delle capacità e del controspionaggio nell'ottica di contrastare tali operazioni;

12.

esprime forti critiche nei confronti degli sforzi russi per danneggiare il processo di integrazione dell'UE e deplora, a tale riguardo, il sostegno della Russia alle forze anti-UE attive nell'Unione, con particolare riferimento ai partiti di estrema destra, alle forze populiste e ai movimenti che negano i valori fondamentali delle democrazie liberali;

13.

è seriamente preoccupato per la rapida espansione delle attività ispirate dal Cremlino in Europa, tra cui attività di disinformazione e propaganda finalizzate a mantenere o accrescere l'influenza Russa per indebolire e dividere l'Europa; sottolinea che un'ampia parte della propaganda del Cremlino è volta a descrivere alcuni paesi dell'Europa come appartenenti alla «tradizionale sfera d'influenza della Russia»; rileva che una delle sue principali strategie consiste nel diffondere e imporre argomentazioni alternative, spesso basate su un'interpretazione manipolata dei fatti storici, con l'obiettivo di giustificare le sue azioni esterne e i suoi interessi geopolitici; rileva che la falsificazione della storia è una delle sue principali strategie; constata, a tale riguardo, la necessità di condurre un'opera di sensibilizzazione in merito ai crimini dei regimi comunisti attraverso campagne pubbliche e sistemi di istruzione, nonché di sostenere le attività di ricerca e documentazione, in particolare negli ex membri del blocco sovietico, per contrastare le argomentazioni del Cremlino;

14.

sottolinea come la Russia sfrutti la mancanza di un quadro giuridico internazionale — in settori quali ad esempio la sicurezza informatica — e la mancanza di responsabilità nella regolamentazione dei media e volga a suo favore qualsiasi ambiguità in tale ambito; sottolinea che le aggressive attività russe in ambito informatico agevolano le attività della guerra dell'informazione; invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a prestare attenzione al ruolo dei punti di scambio Internet in quanto infrastrutture critiche nel contesto della strategia dell'UE in materia di sicurezza; sottolinea l'urgenza assoluta di garantire la resilienza dei sistemi di informazione a livello dell'UE e degli Stati membri, con particolare riferimento alle smentite e alle interferenze, che possono svolgere un ruolo centrale nel conflitto ibrido e nella lotta contro la propaganda, e di cooperare strettamente con la NATO in tal senso, in particolare con il Centro di eccellenza per la difesa informatica della NATO;

15.

invita gli Stati membri a mettere a punto meccanismi coordinati di comunicazione strategica per sostenere l'identificazione e contrastare la disinformazione e la propaganda al fine di denunciare le minacce ibride;

Capire e affrontare la guerra dell'informazione e i metodi di radicalizzazione dell'ISIS/Daesh

16.

è consapevole della gamma di strategie impiegate dall'ISIS/Daesh, a livello sia regionale che globale, per promuovere le proprie argomentazioni politiche, religiose, sociali, violente e di incitamento all'odio; esorta l'UE e i suoi Stati membri a mettere a punto controargomentazioni rispetto a quelle dell'ISIS/Daesh, coinvolgendo il sistema dell'istruzione e prevedendo altresì una responsabilizzazione e una maggiore visibilità degli studenti musulmani tradizionali, i quali hanno la credibilità per delegittimare la propaganda dell'ISIS/Daesh; plaude agli sforzi della coalizione internazionale per contrastare l'ISIS/Daesh e sostiene, a tale proposito, la strategia regionale dell'UE per la Siria e l'Iraq; sollecita l'UE e gli Stati membri a mettere a punto e a diffondere una controargomentazione alla propaganda jihadista che ponga un accento particolare su una dimensione pedagogica capace di dimostrare che la promozione dell'Islam radicale costituisce un travisamento teologico;

17.

constata che le organizzazioni terroristiche islamiste, soprattutto l'ISIS/Daesh e Al-Qaeda, conducono campagne d'informazione attive volte a minare i valori e gli interessi europei e a incrementare l'avversione nei loro confronti; è preoccupato per l'ampio uso, da parte dell'ISIS/Daesh, degli strumenti forniti dai social media, in particolare Twitter e Facebook, per portare avanti la loro propaganda e i loro obiettivi di reclutamento, specialmente fra i giovani; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di inserire la strategia di contropropaganda contro l'ISIS/Daesh all'interno di una strategia regionale più ampia e articolata che combini strumenti diplomatici, socioeconomici, di sviluppo e di prevenzione dei conflitti; valuta positivamente la creazione di una StratCom Task Force specifica per il sud, che può dare un contributo efficace nell'ottica di decostruire e contrastare la propaganda estremista e l'influenza dell'ISIS/Daesh;

18.

evidenzia il fatto che l'UE e i cittadini europei costituiscono un bersaglio importate per l'ISIS/Daesh ed esorta l'UE e i suoi Stati membri a lavorare più strettamente per tutelare la società, in particolare i giovani, dal reclutamento, migliorando in tal modo la loro resilienza alla radicalizzazione; sottolinea la necessità di prestare una maggiore attenzione al miglioramento dei metodi e degli strumenti dell'UE, soprattutto nel settore informatico; incoraggia ciascuno Stato membro, in stretta collaborazione con il Centro di eccellenza della rete di sensibilizzazione alla radicalizzazione, istituito nell'ottobre 2015, a indagare e affrontare in maniera efficace i motivi socio-demografici che sono alla radice della vulnerabilità alla radicalizzazione, come pure ad approntare strumenti istituzionali multidimensionali (che colleghino la ricerca accademica, l'amministrazione penitenziaria, la polizia, la, giustizia, i servizi sociali e l'istruzione) per porvi rimedio; sottolinea che il Consiglio ha auspicato la promozione di misure di giustizia penale in risposta alla radicalizzazione che porta al terrorismo e all'estremismo violento;

19.

invita gli Stati membri ad agire per tagliare l'accesso dell'ISIS/Daesh ai finanziamenti e alle risorse e a promuovere questo principio nell'azione esterna dell'UE, e sottolinea l'esigenza di svelare la vera natura dell'ISIS/Daesh e di ripudiarne la legittimazione ideologica;

20.

invita l'UE e i suoi Stati membri ad adottare azioni coerenti e a livello dell'UE contro i discorsi di incitamento all'odio sistematicamente promossi da predicatori intolleranti ed estremisti attraverso sermoni, libri, show televisivi, Internet e tutti gli altri mezzi di comunicazione che possono creare un terreno fertile per le organizzazioni terroristiche come l'ISIS/Daesh e Al-Qaeda;

21.

sottolinea l'importanza per l'UE e gli Stati membri di cooperare con i fornitori di servizi dei social media per contrastare la propaganda dell'ISIS/Daesh diffusa attraverso i social media;

22.

sottolinea che le organizzazioni terroristiche islamiste, soprattutto l'ISIS/Daesh e Al-Qaeda, sono impegnate in campagne di disinformazione attive volte a minare i valori e gli interessi europei; evidenzia, a tale proposito, l'importanza di una strategia specifica per contrastare la propaganda e la disinformazione islamiste anti-UE;

23.

sottolinea che una comunicazione imparziale, attendibile e obiettiva e flussi di informazioni basati sui fatti riguardo agli sviluppi nei paesi dell'UE eviterebbero la diffusione della propaganda alimentata da terzi;

Strategia dell'UE per contrastare la propaganda

24.

accoglie con favore il piano d'azione in materia di comunicazione strategica; accoglie con favore la comunicazione congiunta sul «Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride» e chiede l'approvazione e l'attuazione immediata delle proprie raccomandazioni; sottolinea che le azioni proposte richiedono la cooperazione e il coordinamento di tutti gli attori pertinenti a livello nazionale e dell'UE; è del parere che solo un approccio globale possa condurre a un esito positivo degli sforzi dell'UE; invita gli Stati membri che esercitano la presidenza a turno dell'UE a includere sempre le comunicazioni strategiche nel quadro del loro programma, al fine di garantire la continuità del lavoro in materia; si compiace delle iniziative e dei risultati della presidenza lettone al riguardo; invita il VP/HRa garantire una frequente comunicazione a livello politico con gli Stati membri nell'ottica di un miglior coordinamento delle azioni dell'UE; sottolinea che è opportuno rafforzare sostanzialmente la cooperazione tra l'UE e la NATO nel campo della comunicazione strategica; accoglie con favore l'intenzione della presidenza slovacca di organizzare una conferenza sul totalitarismo in occasione della Giornata europea della memoria delle vittime dei regimi totalitari;

25.

chiede alle competenti istituzioni e autorità dell'UE di monitorare attentamente le fonti di finanziamento della propaganda anti-europea;

26.

sottolinea la necessità di maggiori finanziamenti per sostenere la libertà dei media nei paesi della politica europea di vicinato (PEV) nell'ambito degli strumenti dell'UE a sostegno della democrazia; invita, a tale proposito, la Commissione ad assicurare il pieno utilizzo degli strumenti esistenti, quali lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), la PEV, il Media Freedom Watch (vigilanza sulla libertà dei media) per il partenariato orientale e il Fondo europeo per la democrazia (EED), ai fini della protezione della libertà e del pluralismo dei media;

27.

prende atto delle enormi risorse dedicate alle attività di propaganda dalla Russia e il possibile impatto della propaganda ostile sui processi decisionali nell'UE, nonché il suo effetto deleterio sulla fiducia dei cittadini, sull'apertura e sulla democrazia; si congratula per il considerevole lavoro compiuto dalla task force di comunicazione strategica dell'UE; chiede quindi che la task force di comunicazione strategica dell'UE sia rafforzata trasformandola in una unità a pieno titolo all'interno del SEAE, responsabile per il vicinato orientale e meridionale, con idoneo personale e adeguate risorse di bilancio, eventualmente mediante la creazione di una linea di bilancio supplementare a essa dedicata; auspica una cooperazione rafforzata tra i servizi di intelligence degli Stati membri, nell'ottica di valutare l'influenza esercitata da paesi terzi che cercano di compromettere il fondamento e i valori democratici dell'UE; chiede, nell'ambito della comunicazione strategica, una più stretta cooperazione tra il Parlamento europeo e il SEAE, anche avvalendosi degli strumenti analitici del Parlamento e degli Uffici d'informazione negli Stati membri;

28.

ribadisce che è essenziale per l'UE continuare a promuovere attivamente, mediante le sue azioni esterne, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali; ritiene che il sostegno alla libertà di espressione e di riunione, al diritto di accesso all'informazione e all'indipendenza dei media nei paesi vicini debba costituire il filo conduttore delle iniziative dell'UE per contrastare la propaganda;

29.

sottolinea la necessità di rafforzare il pluralismo, l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dei media all'interno dell'UE e nel suo vicinato, includendo gli attori non statali, ad esempio sostenendo i giornalisti e lo sviluppo di programmi di rafforzamento delle capacità destinati agli attori del settore dei media, in modo da favorire i partenariati e le reti di scambio di informazione, come ad esempio le piattaforme per la condivisione di contenuti, la ricerca nel settore dei media, opportunità di formazione e di mobilità per i giornalisti e tirocini presso i media con sede nell'UE, onde facilitare lo scambio di buone pratiche;

30.

sottolinea l'importante ruolo dell'insegnamento del giornalismo di qualità e della relativa formazione all'interno e all'esterno dell'UE al fine di produrre analisi giornalistiche di qualità ed elevati standard editoriali; afferma che la promozione dei valori dell'UE della libertà di stampa e di espressione e del pluralismo dei media include il sostegno ai giornalisti perseguitati o imprigionati e ai difensori dei diritti umani nei paesi terzi;

31.

sostiene una cooperazione più stretta tra le istituzioni dell'UE, il Fondo europeo per la democrazia (European Endowment for Democracy — EED), l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il Consiglio d'Europa e gli Stati membri al fine di evitare duplicazioni e garantire la sinergia in iniziative simili;

32.

esprime sconcerto per le forti problematicità relative all'indipendenza e alla libertà dei media in taluni Stati membri dell'UE, come riferito da organizzazioni internazionali quali Reporter senza frontiere; chiede all'UE e agli Stati membri l'adozione di misure adeguate finalizzate al miglioramento della situazione esistente nel settore dei media, in modo da garantire che sia assicurata anche la credibilità dell'azione esterna dell'UE a sostegno della libertà, dell'imparzialità e dell'indipendenza dei media;

33.

invita la task force sulla comunicazione, rafforzata come proposto, a mettere in linea, utilizzando l'account di Twitter @EUvsDisInfo, un sito rivolto al grande pubblico che riunisca i vari strumenti tesi a rilevare la disinformazione, ne spieghi il funzionamento e funga da collegamento tra le numerose iniziative della società civile al riguardo;

34.

afferma che una strategia di comunicazione efficiente deve includere le comunità locali nelle discussioni sulle azioni dell'UE, favorire i contatti interpersonali e prendere adeguatamente in considerazione gli scambi culturali e sociali come piattaforme fondamentali per combattere i pregiudizi delle popolazioni locali; ricorda che, in questa prospettiva, le delegazioni dell'UE devono mantenere un contatto diretto con i portatori di interessi locali a livello di base e i rappresentanti della società civile;

35.

sottolinea che l'incitamento all'odio, alla violenza o alla guerra non può «nascondersi» dietro la libertà di espressione; incoraggia l'adozione di iniziative giuridiche in tal senso, ai fini di una maggiore assunzione di responsabilità in tema di disinformazione;

36.

sottolinea l'importanza di assicurare una comunicazione efficace e coerente delle politiche dell'UE, sia internamente che esternamente, e di fornire comunicazioni mirate alle regioni specifiche, tra cui l'accesso alle informazioni nelle lingue locali; accoglie con favore, in tale contesto, il lancio del sito web del SEAE in lingua russa come primo passo nella giusta direzione e incoraggia la traduzione del sito in altre lingue, quali ad esempio l'arabo e il turco;

37.

sottolinea la responsabilità degli Stati membri nel contrastare attivamente, preventivamente e con spirito di cooperazione le campagne di informazione ostili, o contrarie ai loro interessi, condotte nel loro territorio; sollecita i governi degli Stati membri a sviluppare capacità proprie di comunicazione strategica;

38.

invita ciascuno Stato membro a rendere disponibili ai suoi cittadini le due newsletter settimanali della task force per la comunicazione strategica dell'UE (The Disinformation DigestThe Disinformation Review) allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica circa i metodi di propaganda usati da terzi;

39.

insiste sulla differenza esistente tra propaganda e critica;

40.

sottolinea che, sebbene non tutte le critiche nei confronti dell'UE o delle sue politiche, in particolare nel contesto dell'espressione politica, siano necessariamente riconducibili alla propaganda o alla disinformazione, i casi di manipolazione o di sostegno legati a paesi terzi e intesi ad alimentare e a esacerbare tale critica danno adito a dubbi sull'affidabilità dei messaggi in questione;

41.

sottolinea che, se da un lato è necessario prendere posizione contro la propaganda e la disinformazione anti-UE a opera di paesi terzi, ciò non dovrebbe, dall'altro, mettere in discussione l'importanza di intrattenere relazioni costruttive con i paesi terzi e di farne dei partner strategici per affrontare sfide comuni;

42.

accoglie con favore l'adozione del piano d'azione sulla comunicazione strategica e l'istituzione dell'équipe East StratCom, all'interno del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), con l'obiettivo di comunicare le politiche dell'UE e contrastare la propaganda e la disinformazione anti-UE; chiede che sia ulteriormente intensificata la comunicazione strategica; ritiene che l'efficienza e la trasparenza del lavoro dell'équipe East StratCom debbano essere ulteriormente migliorate; invita il SEAE a sviluppare criteri volti a misurare l'efficienza del suo lavoro; evidenzia l'importanza di garantire all'équipe East StratCom finanziamenti sufficienti e un organico adeguato;

43.

osserva che la «rassegna della disinformazione» (The Disinformation Review) pubblicata dalla task force StratCom deve rispettare i criteri stabiliti nella Dichiarazione di principi sulla condotta dei giornalisti della Federazione internazionale dei giornalisti; sottolinea che tale rassegna deve essere redatta in modo appropriato, senza ricorrere a un linguaggio offensivo o a giudizi di valore; invita la task force East StratCom a rivedere i criteri seguiti per la stesura di tale rassegna;

44.

ritiene che un'efficace strategia di contrasto alla propaganda anti-UE potrebbe consistere nell'adozione di misure volte a fornire a un pubblico mirato informazioni adeguate e interessanti sulle attività dell'UE, sui valori europei e su altre questioni di pubblico interesse, e sottolinea che le tecnologie moderne e le reti sociali potrebbero essere utilizzate per tali scopi;

45.

invita la Commissione a portare avanti determinate iniziative giuridiche in modo da accrescere la propria efficacia e la propria responsabilità nel contrastare la disinformazione e la propaganda, e a utilizzare la revisione a medio termine dello strumento europeo di vicinato per promuovere il rafforzamento della resilienza dei media come priorità strategica; chiede alla Commissione di effettuare una revisione approfondita dell'efficienza degli attuali strumenti finanziari dell'UE e di avanzare una proposta per una soluzione completa e flessibile che possa fornire sostegno diretto agli organi di stampa, ai gruppi di riflessione e alle ONG indipendenti, specialmente nella lingua nativa del gruppo destinatario, e consentire di indirizzare le risorse aggiuntive alle organizzazioni che abbiano la capacità di farlo, come il Fondo europeo per la democrazia, e riducendo nel contempo i flussi finanziari intesi a sostenere individui o organismi impegnati in attività di comunicazione strategica o di incitamento all'odio e alla violenza; invita la Commissione a svolgere un audit approfondito dell'efficienza di taluni progetti di media su larga scala finanziati dall'UE, quali ad esempio Euronews;

46.

sottolinea l'importanza della sensibilizzazione, dell'istruzione e dell'alfabetizzazione mediatica e in materia di media online nell'UE e nel vicinato, nell'ottica di conferire ai cittadini la facoltà di analizzare in maniera critica i contenuti dei media per individuare la propaganda; sottolinea, in tal senso, l'importanza di rafforzare le conoscenze a tutti i livelli del sistema dell'istruzione; evidenzia la necessità di coinvolgere le persone in una cittadinanza attiva volta a sviluppare la loro consapevolezza di consumatori di media; pone in evidenza il ruolo centrale degli strumenti online, in particolare dei social media, dove la diffusione di false informazioni e il lancio di campagne di disinformazione sono più facili e spesso non incontrano ostacoli; ricorda che contrastare la propaganda con altra propaganda è controproducente, e comprende, pertanto, che l'UE nel suo insieme e gli Stati membri presi singolarmente possono combattere la propaganda di terzi soltanto respingendo le campagne di disinformazione e facendo un uso positivo dei messaggi e dell'informazione, ricordando la necessità di sviluppare una strategia davvero efficace, che dovrebbe essere differenziata e adattata alla natura degli attori che divulgano informazioni mediante la propaganda; riconosce che la crisi finanziaria e il progredire di nuove forme di media digitali hanno rappresentato grandi sfide per il giornalismo di qualità;

47.

esprime preoccupazione per l'uso dei social media e delle piattaforme online per discorsi criminali di incitamento all'odio e alla violenza, ed esorta gli Stati membri ad adattare e aggiornare la loro legislazione per affrontare gli sviluppi in corso, o ad applicare e far rispettare pienamente la legislazione vigente sull'incitamento all'odio, sia online che offline; afferma la necessità di una maggiore collaborazione al riguardo con le piattaforme online e con le imprese leader di Internet e del settore dei media;

48.

chiede agli Stati membri di predisporre e garantire il quadro necessario per un giornalismo di qualità e per la varietà dell'informazione contrastando la concentrazione dei media, che ha un impatto negativo sul loro pluralismo;

49.

rileva che l'educazione ai media permette di acquisire conoscenze e competenze e consente ai cittadini di esercitare il loro diritto alla libertà di espressione, di analizzare criticamente i contenuti multimediali e di reagire alla disinformazione; pone quindi in evidenza la necessità di sensibilizzare i cittadini in merito ai rischi della disinformazione per mezzo di iniziative di alfabetizzazione mediatica a tutti i livelli, anche tramite una campagna europea d'informazione sull'etica mediatica, giornalistica ed editoriale, nonché promuovendo una maggiore cooperazione con le piattaforme sociali e iniziative congiunte per affrontare l'incitamento all'odio e alla violenza e la discriminazione online;

50.

rileva che nessuna strategia di soft power può avere successo senza la diplomazia culturale e la promozione del dialogo interculturale tra i paesi e al loro interno, nell'UE e fuori dall'UE; incoraggia pertanto le azioni e le iniziative diplomatiche pubbliche e culturali a lungo termine, come borse di studio e programmi di scambio per gli studenti e i giovani professionisti, fra cui le iniziative per sostenere il dialogo interculturale, rafforzare i legami culturali con l'Unione europea, promuovere il patrimonio e i legami culturali comuni e fornire una formazione adeguata al personale delle delegazioni dell'UE e del SEAE affinché sia dotato di competenze interculturali adeguate;

51.

ritiene che i media pubblici dovrebbero dare l'esempio di come fornire informazioni imparziali e oggettive, in conformità delle migliori pratiche e dell'etica del giornalismo;

52.

sottolinea la necessità di attribuire un'attenzione particolare alle nuove tecnologie — fra cui la diffusione di contenuti digitali, le comunicazioni mobili, i media online e le reti sociali, comprese quelle a carattere regionale — che facilitano la diffusione di informazioni, nonché una maggiore consapevolezza, riguardo ai valori europei sanciti nei trattati; ricorda che tali comunicazioni devono essere di livello elevato, contenere le migliori prassi concrete e mettere in luce l'impatto dell'UE sui paesi terzi, compresa l'assistenza umanitaria dell'UE, come anche le opportunità e i vantaggi derivanti da un'associazione più stretta e da una maggiore cooperazione con l'UE per i cittadini di paesi terzi, in particolare per i giovani, come l'esenzione dal visto o i programmi per lo sviluppo di capacità, la mobilità e gli scambi, ove applicabili;

53.

evidenzia la necessità di assicurare che il nuovo portale PEV, attualmente sviluppato nel quadro del programma OPEN Neighbourhood, non solo raccolga contenuti indirizzati a comunità di esperti, ma contenga anche una sezione specificamente concepita per un pubblico più ampio; ritiene che nel portale debba figurare una sezione sul partenariato orientale, che riunisca le informazioni riguardo a iniziative attualmente frammentate tra numerosi siti;

54.

evidenzia le potenzialità insite nella cultura popolare e nell'intrattenimento educativo come strumenti per esprimere valori umani condivisi e per comunicare le politiche europee;

55.

sottolinea il proprio sostegno a iniziative come il Centro baltico per l'eccellenza dei media di Riga, il Centro di eccellenza delle comunicazioni strategiche della NATO (NATO StratCom COE) o il Centro di eccellenza della rete europea di sensibilizzazione alla radicalizzazione; evidenzia la necessità di utilizzare le loro conclusioni e le loro analisi, come pure di rafforzare le capacità analitiche dell'UE a tutti i livelli; invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare progetti analoghi, a occuparsi della formazione di giornalisti, a sostenere gli organi di informazione indipendenti e la diversità dei media, a incoraggiare la creazione di reti e la cooperazione tra i media e i gruppi di riflessione, nonché lo scambio di migliori pratiche e di informazioni in tali ambiti;

56.

condanna le costanti repressioni ai danni di media indipendenti, giornalisti e attivisti della società civile in Russia e nei territori occupati, inclusa la Crimea a seguito della sua annessione illegale; sottolinea che a partire dal 1999 decine di giornalisti sono stati uccisi, sono scomparsi senza lasciar traccia o sono stati imprigionati in Russia; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la protezione dei giornalisti in Russia e nel vicinato dell'UE, come pure a sostenere la società civile russa e a investire nei contatti interpersonali; chiede il rilascio immediato dei giornalisti; rileva che l'UE sta rafforzando le relazioni con i suoi partner orientali e con altre regioni limitrofe, mantenendo nel contempo aperti i canali di comunicazione con la Russia; riconosce che l'ostacolo maggiore alle campagne di disinformazione russe sarebbe posto dall'esistenza di media indipendenti e liberi all'interno della Russia stessa; ritiene che il conseguimento di tale risultato dovrebbe rappresentare l'obiettivo dell'UE; invita a prestare particolare attenzione e a dedicare sufficienti risorse al pluralismo nei media, ai media locali, al giornalismo investigativo e ai media in lingue straniere, soprattutto in russo, arabo, farsi, turco e urdu nonché in altre lingue parlate da popolazioni vulnerabili alla propaganda;

57.

sostiene le campagne di comunicazione condotte dai pertinenti attori in Siria, in Iraq e nella regione (come pure nei paesi di origine dei combattenti stranieri) per screditare l'ideologia dell'ISIS/Daesh, denunciare le violazioni dei diritti dell'uomo da esso perpetrate e lottare contro l'estremismo violento e l'incitamento all'odio, anche da parte di altri gruppi della regione; invita l'UE e i suoi Stati membri, nel loro dialogo con i paesi MENA, a porre l'accento sul fatto che la buona governance, il principio di responsabilità, la trasparenza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani rappresentano prerequisiti essenziali per proteggere queste società dalla diffusione di ideologie intolleranti e violente che ispirano organizzazioni terroristiche quali l'ISIS/Daesh e Al-Qaeda; sottolinea, di fronte alla crescente minaccia terroristica da parte dell'ISIS/Daesh e di altre organizzazioni terroristiche internazionali, la necessità di rafforzare la cooperazione sulle questioni di sicurezza con i paesi che hanno un'esperienza di lungo corso nel contrasto al terrorismo;

58.

invita il VP/AR e il Consiglio a confermare il pieno sostegno dell'UE al processo di attuazione in corso e a contribuire finanziariamente alla realizzazione delle raccomandazioni dello studio di fattibilità sulle iniziative nel settore dei media in lingua russa nel partenariato orientale e oltre, svolto dal Fondo europeo per la democrazia nel 2015;

o

o o

59.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al SEAE e alla NATO.

(1)  GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 25.

(2)  GU C 434 del 23.12.2015, pag. 24.

(3)  GU C 407 del 4.11.2016, pag. 35.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2015)0272.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2015)0410.


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/68


P8_TA(2016)0442

Lingua dei segni e interpreti professionisti di lingua dei segni

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti (2016/2952(RSP))

(2018/C 224/09)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 5, 9, 10, 19 e 168, e l'articolo 216, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché gli articoli 2 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

viste le sue risoluzioni del 17 giugno 1988 sui linguaggi gestuali per i sordi (1) e del 18 novembre 1998 sui linguaggi gestuali (2),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), entrata in vigore nell'UE il 21 gennaio 2011 in conformità della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (3),

vista la sua risoluzione del 7 luglio 2016 sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle Nazioni Unite (4),

visto il Commento generale n. 4 (2016) del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità riguardo al diritto a un'educazione inclusiva (5),

viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, e il Patto internazionale sui diritti civili e politici,

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro («direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro») (6),

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (7),

vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul programma Erasmus+ e altri strumenti per promuovere la mobilità in materia di IFP — Un approccio di apprendimento permanente (8),

visto il documento orientativo del Forum europeo della gioventù sull'uguaglianza e la non discriminazione (9),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (COM(2015)0615),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2012 relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici (COM(2012)0721),

vista la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (10),

visti gli orientamenti in materia di risultati dell'apprendimento e valutazione del Forum europeo degli interpreti di lingua dei segni (efsli) in vista di pari opportunità di formazione per gli interpreti di lingua dei segni e servizi di qualità per i cittadini sordi in tutta l'Unione (11),

visti gli orientamenti dell'efsli/EUD per le riunioni di livello internazionale/europeo (12),

visti gli orientamenti dell'Associazione internazionale degli interpreti di conferenza (AIIC) destinati agli interpreti di lingua parlata che lavorano in équipe miste (13),

vista la relazione dell'efsli sul diritto a fruire di servizi di interpretazione in lingua dei segni quando si studia o si lavora all'estero (14),

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che, in quanto cittadini a pieno titolo, tutte le persone con disabilità, in particolare le donne e i bambini, compresi i sordi e gli ipoudenti, che facciano uso o meno della lingua dei segni, hanno uguali diritti e possono pretendere alla dignità inalienabile, alla parità di trattamento, a una vita indipendente, all'autonomia e alla piena partecipazione alla vita sociale;

B.

considerando che il TFUE prevede che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e attività, l'Unione combatta la discriminazione fondata sulla disabilità (articolo 10) e le conferisce a tal fine il potere di legiferare (articolo 19);

C.

considerando che gli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vietano esplicitamente la discriminazione fondata sulla disabilità e prevedono la partecipazione paritaria dei disabili alla vita della comunità;

D.

considerando che nell'UE vi sono circa 1 milione di utenti della lingua dei segni sordi (15) e 51 milioni di cittadini ipoudenti (16), molti dei quali sono anch'essi utenti della lingua dei segni;

E.

considerando che le lingue dei segni nazionali e regionali sono lingue naturali a pieno titolo, con una loro grammatica e sintassi, al pari delle lingue parlate (17);

F.

considerando che la politica dell'UE in materia di multilinguismo promuove l'apprendimento delle lingue straniere e che uno dei suoi obiettivi è che ogni europeo parli due lingue oltre alla propria; che l'apprendimento e la promozione delle lingue dei segni nazionali e regionali potrebbero sostenere questo obiettivo;

G.

considerando che l'accessibilità costituisce il presupposto perché le persone con disabilità vivano in modo indipendente e partecipino pienamente e su base di uguaglianza alla vita sociale (18);

H.

considerando che l'accessibilità non è limitata unicamente all'ambiente fisico, ma si estende altresì all'informazione e alla comunicazione, anche nella forma di offerta di contenuti nella lingua dei segni (19);

I.

considerando che gli interpreti di lingua dei segni professionisti vanno messi sullo stesso piano degli interpreti di lingua parlata per quanto riguarda la missione e i compiti;

J.

considerando che, per quanto attiene agli interpreti di lingua dei segni, la situazione negli Stati membri è eterogenea, e va dal sostegno informale alle famiglie fino a interpreti professionisti con formazione universitaria pienamente qualificati;

K.

considerando che in tutti gli Stati membri vi è carenza di interpreti di lingua dei segni professionisti e qualificati, e che il rapporto utenti di dette lingue e relativi interpreti va da 8:1 a 2 500:1, con un rapporto medio di 160:1 (20);

L.

considerando che è stata presentata una petizione (21) in cui si chiede che il Parlamento consenta la presentazione di petizioni nelle lingue dei segni nazionali e regionali dell'UE;

M.

considerando che la Dichiarazione di Bruxelles sulle lingue dei segni nell'Unione europea (22) promuove un approccio non discriminatorio all'uso di una lingua dei segni naturale, come richiesto nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che è stata ratificata dall'UE e da tutti i suoi Stati membri ad eccezione di uno;

N.

considerando che il livello e la qualità della sottotitolazione sulle televisioni pubbliche e private variano considerevolmente da uno Stato membro all'altro, con percentuali che vanno da meno del 10 % a quasi il 100 %, e standard di qualità fortemente diversi (23); che nella maggior parte degli Stati membri mancano dati riguardanti il livello dell'interpretazione nella lingua dei segni in televisione;

O.

considerando che lo sviluppo di nuove tecnologie linguistiche potrebbe rivelarsi vantaggioso per gli utenti delle lingue dei segni;

P.

considerando che, secondo la CRPD, il rifiuto di una soluzione ragionevole costituisce una discriminazione e che, in virtù della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, occorre prevedere una soluzione ragionevole per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento;

Q.

considerando che attualmente non esistono per i cittadini sordi, sordociechi o ipoudenti possibilità di comunicazione diretta con i deputati al Parlamento europeo e gli amministratori delle istituzioni dell'Unione europea e, viceversa, delle persone sorde o ipoudenti all'interno delle istituzioni dell'UE con l'esterno;

Interpreti di lingua dei segni professionisti e qualificati

1.

sottolinea che è necessario ovviare alla carenza di interpreti di lingua dei segni professionisti e qualificati, un obiettivo che può essere realizzato solo sulla base di un approccio che preveda:

a)

il riconoscimento ufficiale negli Stati membri e in seno alle istituzioni dell'UE delle lingue dei segni nazionali e regionali,

b)

una formazione formale (universitaria o di livello analogo, equivalente a 3 anni di studi a tempo pieno, corrispondente alla formazione che ricevono gli interpreti di lingua parlata) (24),

c)

l'iscrizione in un registro (sistema di accreditamento ufficiale e di controllo di qualità, come il perfezionamento professionale continuo),

d)

il riconoscimento formale della professione;

2.

riconosce che la prestazione di servizi d'interpretazione di alta qualità nella lingua dei segni:

a)

dipende da una valutazione obiettiva della qualità, che coinvolga tutti gli attori interessati,

b)

è basata sulle qualifiche professionali,

c)

prevede l'intervento di rappresentanti della comunità dei sordi con funzioni di esperti,

d)

dipende dalla disponibilità di risorse sufficienti per formare e assumere interpreti di lingua dei segni;

3.

riconosce che l'interpretazione nella lingua dei segni costituisce un servizio professionale che richiede una retribuzione appropriata;

Distinzione tra accessibilità e soluzioni ragionevoli  (25)

4.

riconosce che l'accessibilità va a beneficio di determinati gruppi di popolazione ed è basata su una serie di norme che vengono attuate progressivamente;

5.

è consapevole che l'onere sproporzionato o eccessivo non può essere invocato per giustificare la mancata adozione di misure di accessibilità;

6.

riconosce che le soluzioni ragionevoli riguardano un individuo e sono complementari all'obbligo di accessibilità;

7.

osserva inoltre che un individuo può chiedere che si prevedano soluzioni ragionevoli anche se l'obbligo di accessibilità è stato assolto;

8.

è consapevole che l'offerta di interpretazione in lingua dei segni può costituire un provvedimento di accessibilità o una soluzione ragionevole, a seconda della situazione;

Accessibilità

9.

sottolinea che i cittadini sordi, sordociechi e ipoudenti devono avere accesso alle stesse informazioni e comunicazioni dei loro omologhi sotto forma di interpretazione nella lingua dei segni, sottotitolazione, conversione del parlato in testo e/o forme alternative di comunicazione, compresi gli interpreti;

10.

sottolinea la necessità di rendere accessibili i servizi pubblici e governativi, compresi i loro contenuti online, tramite intermediari in diretta, ad esempio interpreti nella lingua dei segni in loco, ma anche mediante servizi alternativi basati su Internet e a distanza, se del caso;

11.

ribadisce il suo impegno a rendere il processo politico quanto più possibile accessibile, anche mediante la fornitura di interpreti professionisti nella lingua dei segni; osserva che ciò comprende elezioni, consultazioni pubbliche e altri eventi, se del caso;

12.

sottolinea il ruolo crescente delle tecnologie linguistiche nel consentire parità di accesso per tutti allo spazio digitale;

13.

riconosce l'importanza di definire norme minime per garantire l'accessibilità, soprattutto in considerazione delle tecnologie nuove ed emergenti, quali la fornitura di servizi di sottotitolazione e interpretazione nella lingua dei segni basati su Internet;

14.

rileva che, sebbene la prestazione di assistenza sanitaria sia di competenza degli Stati membri, essa dovrebbe soddisfare le esigenze dei pazienti sordi, sordociechi e ipoudenti, ad esempio prevedendo interpreti professionisti nella lingua dei segni e formazioni per sensibilizzare il personale, prestando particolare attenzione alle donne e ai bambini;

15.

riconosce che la parità di accesso alla giustizia per i cittadini sordi, sordociechi e ipoudenti può essere garantita solo attraverso la fornitura di interpreti adeguatamente qualificati e professionisti nella lingua dei segni;

16.

è consapevole dell'importanza di interpretazioni e traduzioni accurate e precise, soprattutto in tribunale e nelle sedi giudiziarie; ribadisce pertanto l'importanza di disporre di interpreti specializzati, altamente qualificati e professionisti nella lingua dei segni, in particolare in tali ambienti;

17.

sottolinea la necessità di rafforzare il sostegno e le disposizioni specifiche, quali l'interpretazione nella lingua dei segni e le informazioni testuali accessibili in tempo reale sulle catastrofi per le persone con disabilità in situazioni di conflitto armato, emergenze umanitarie e catastrofi naturali (26);

Occupazione, istruzione e formazione

18.

osserva la necessità di adottare soluzioni ragionevoli, tra cui la fornitura di interpreti professionisti nella lingua dei segni, per garantire la parità di accesso all'occupazione, all'istruzione e alla formazione;

19.

sottolinea che occorre fornire informazioni equilibrate e globali sulla lingua dei segni e su cosa significhi essere sordi per consentire ai genitori di effettuare scelte informate nell'interesse dei figli;

20.

sottolinea che i programmi di intervento precoce sono essenziali per i bambini nello sviluppo di competenze per la vita, comprese quelle linguistiche; rileva inoltre che questi programmi dovrebbero idealmente comprendere modelli di comportamento di sordi;

21.

sottolinea che è necessario fornire agli studenti sordi, sordociechi e ipoudenti nonché ai genitori l'opportunità di apprendere la lingua dei segni nazionale o regionale del loro ambiente attraverso servizi prescolastici e scolastici (27);

22.

evidenzia che la lingua dei segni dovrebbe essere inclusa nei programmi d'istruzione in modo da sensibilizzare i cittadini e promuovere un maggiore utilizzo della lingua dei segni;

23.

sottolinea che è necessario adottare misure volte a riconoscere e promuovere l'identità linguistica delle comunità dei sordi (28);

24.

invita gli Stati membri a incoraggiare l'apprendimento della lingua dei segni alla stessa stregua delle lingue straniere;

25.

sottolinea che gli interpreti qualificati nella lingua dei segni e il personale docente competente nella lingua dei segni e in possesso delle competenze per lavorare efficacemente in contesti di istruzione bilingue inclusivi svolgono un ruolo essenziale nella formazione scolastica dei bambini e dei giovani sordi e a lungo termine consentono di ottenere risultati migliori negli studi e tassi di disoccupazione inferiori;

26.

sottolinea la diffusa mancanza di libri di testo e materiali didattici bilingui in lingue e formati accessibili;

27.

chiede che sia garantito il principio della libera circolazione delle persone sorde, sordocieche e ipoudenti all'interno dell'UE, in particolare per quanto riguarda Erasmus + e i programmi di mobilità correlati, facendo sì che i partecipanti non debbano farsi carico di oneri sproporzionati dovendo gestire da soli l'interpretazione;

28.

accoglie con favore il progetto pilota relativo alla tessera europea di disabilità; deplora l'esclusione dell'interpretazione nella lingua dei segni nel progetto, che ostacola in modo significativo la libera circolazione dei lavoratori e degli studenti sordi, sordociechi e ipoudenti all'interno dell'UE;

Istituzioni dell'Unione europea

29.

riconosce che le istituzioni dell'UE devono costituire esempi di migliori prassi per il personale, i funzionari eletti, i tirocinanti e nei confronti dei cittadini dell'UE per quanto riguarda la fornitura di soluzioni ragionevoli e l'accessibilità, compresa l'offerta di interpretazione nella lingua dei segni;

30.

accoglie con favore il fatto che le istituzioni dell'UE prevedano già, su base ad hoc, l'accessibilità di manifestazioni pubbliche e riunioni di commissione; ritiene che i sottotitoli e la conversione del parlato in testo debbano essere considerati un'alternativa, ma anche una misura equa e necessaria per le persone ipoudenti che non utilizzano le lingue dei segni, e che tale principio sia applicabile anche ai dipendenti delle istituzioni europee per quanto concerne la fornitura di soluzioni ragionevoli a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

31.

riconosce che le istituzioni dell'UE dispongono di un sistema atto a fornire l'interpretazione nella lingua dei segni attraverso i rispettivi servizi di interpretazione, al fine di garantire l'accessibilità; esorta le istituzioni a utilizzare tali sistemi esistenti anche nel fornire soluzioni ragionevoli per il personale e/o i funzionari eletti, con l'effetto di ridurre efficacemente al minimo l'onere amministrativo gravante sui singoli e sulle istituzioni;

32.

esorta vivamente le istituzioni a garantire formalmente agli interpreti per la lingua dei segni lo stesso status degli interpreti per le lingue parlate nel fornire servizi di interpretazione per le istituzioni e/o il personale e i funzionari nominati, anche per quanto riguarda l'accesso all'assistenza tecnologica, i materiali e i documenti preparatori;

33.

esorta Eurostat a garantire che le statistiche su sordi, sordociechi e ipoudenti che utilizzano la lingua dei segni siano messe a disposizione delle istituzioni dell'UE affinché queste possano definire, attuare e analizzare meglio le loro politiche in materia di disabilità e lingue;

34.

esorta il servizio visitatori del Parlamento a soddisfare le esigenze di visitatori sordi, sordociechi e ipoudenti, fornendo direttamente l'accesso in una lingua dei segni nazionale o regionale e servizi di conversione del parlato in testo;

35.

chiede alle istituzioni di attuare pienamente il progetto pilota dell'UE INSIGN, che dà seguito alla decisione del Parlamento del 12 dicembre 2012 sull'attuazione di un servizio e un'applicazione di interpretazione nella lingua dei segni in tempo reale e mira a migliorare la comunicazione tra i sordi e gli ipoudenti e le istituzioni dell'UE (29);

o

o o

36.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU C 187 del 18.7.1988, pag. 236.

(2)  GU C 379 del 7.12.1998, pag. 66.

(3)  GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0318.

(5)  http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/RighttoEducation/CRPD-C-GC-4.doc

(6)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(7)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2016)0107.

(9)  http://www.youthforum.org/assets/2016/04/0099-16_Policy_Paper_Equality_Non-discrimination_FINAL2.pdf

(10)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1.

(11)  http://efsli.org/publications

(12)  http://efsli.org/efsliblu/wp-content/uploads/2012/09/SL-Interpreter-Guidelines.pdf

(13)  http://aiic.net/page/6701/guidelines-for-spoken-language-interpreters-working-in-mixed-teams/lang/1

(14)  http://efsli.org/efsliblu/wp-content/uploads/2012/09/R1101-The-right-to-sign-language-interpreting-services-when-working-or-studying-abroad.pdf

(15)  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-511_it.htm

(16)  Federazione europea dei deboli d'udito (EFHOH) http://www.efhoh.org/about_us

(17)  Brentari, D., ed. (2010) Sign Languages. Cambridge University Press.

Pfau, R., Steinbach M. & Bencie W., eds. (2012) Sign Language: An International Handbook. De Gruyter.

(18)  Commento generale n. 2, comitato CRPD, CRPD/C/GC/2.

(19)  Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), articolo 9.

(20)  Wit, M. de (2016, forthcoming). Sign Language Interpreting in Europe, 2016 edition.

(21)  Petizione n. 1056/2016.

(22)  Dichiarazione di Bruxelles (2010), Unione europea dei sordi (EUD) http://www.eud.eu/files/8514/5803/7674/brussels_declaration_FINAL.pdf

(23)  EFHOH (2015). State of subtitling access in EU. Consultabile all'indirizzo: http://media.wix.com/ugd/c2e099_0921564404524507bed2ff3648781a3c.pdf

(24)  Efsli (2013), Learning Outcomes for Graduates of a Three Year Interpreting Training Programme.

(25)  CRPD/C/GC/4, par. 28.

(26)  Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), articolo 11.

(27)  http://www.univie.ac.at/designbilingual/downloads/De-Sign_Bilingual_Findings.pdf

(28)  Commento generale n. 4, comitato CRPD, CRPD/C/GC/4, consultabile all'indirizzo: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/RighttoEducation/CRPD-C-GC-4.doc

(29)  http://www.eud.eu/projects/past-projects/insign-project/


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/75


P8_TA(2016)0443

Rinnovo dell'autorizzazione della sostanza attiva bentazone

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva bentazone a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (D047341/00 — 2016/2978(RSP))

(2018/C 224/10)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva bentazone a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (D047341/00,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

viste le conclusioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva bentazone come antiparassitario (3),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.

considerando che la sostanza attiva bentazone agisce come erbicida selettivo post-emergenza contro le malerbe a foglia larga in un'ampia varietà di colture ed è comunemente impiegato in agricoltura;

B.

considerando che la sostanza attiva bentazone ha un elevato potenziale di lisciviazione diretta nelle acque sotterranee in ragione delle sue proprietà intrinseche;

C.

considerando che dai dati dell'Agenzia dell'ambiente del Regno Unito emerge che la sostanza attiva bentazone è l'antiparassitario approvato più frequentemente rilevato nelle acque sotterranee del Regno Unito ed è presente anche nelle acque superficiali; che in tutta Europa si riscontra una situazione analoga;

D.

considerando che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva bentazone fino al 30 giugno 2017 dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata;

E.

considerando che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva bentazone a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (in appresso, il «progetto di regolamento di esecuzione») prevede, sulla base di una valutazione scientifica condotta dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l'autorizzazione del bentazone fino al 31 gennaio 2032, vale a dire per il periodo massimo consentito;

F.

considerando che, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, nel progetto di regolamento di esecuzione sono state incluse alcune condizioni e restrizioni, in particolare, l'obbligo di comunicare ulteriori informazioni di conferma;

G.

considerando che, in seguito all'esame delle osservazioni ricevute sulla relazione di valutazione del rinnovo, si è concluso che occorre chiedere ai richiedenti informazioni supplementari;

H.

considerando che, in seguito all'esame delle osservazioni ricevute sulla relazione di valutazione del rinnovo, si è concluso che l'EFSA dovrebbe avviare una consultazione di esperti in materia di tossicologia sui mammiferi, residui, destino e comportamento ambientale ed ecotossicologia e adottare una conclusione con la quale determina se la sostanza attiva bentazone è suscettibile di soddisfare i requisiti dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

I.

considerando che i richiedenti sono tenuti a presentare informazioni di conferma per i test dei livelli 2 e 3 attualmente previsti dal quadro concettuale dell'OCSE per verificare la possibilità di un meccanismo d'azione endocrino-mediato per quanto riguarda gli effetti sullo sviluppo osservati in uno studio sulla tossicità per lo sviluppo nei ratti (aumento delle perdite dell'embrione dopo l'impianto, numero ridotto di feti vivi e ritardo dello sviluppo fetale in assenza di una chiara tossicità materna, fattori da cui si desume che la classificazione tra le sostanze tossiche per la riproduzione della categoria 2 potrebbe essere appropriata);

J.

considerando che la valutazione dei rischi per i consumatori non è ancora stata ultimata, dato che le definizioni di residui proposte per la valutazione dei rischi nelle piante e per l'applicazione agli animali sono considerate provvisorie a causa delle lacune individuate nei dati;

K.

considerando che la valutazione dell'esposizione delle acque sotterranee alla sostanza madre e al metabolita N-methyl-bentazone non è stata ultimata; che mancano informazioni riguardo alla possibile esposizione delle acque sotterranee quando le dosi annuali di applicazione sono superiori a 960 g di sostanza attiva/ha (sono stati chiesti impieghi rappresentativi fino a 1 440 g di sostanza attiva);

L.

considerando che la decisione della Commissione di approvare una sostanza attiva richiedendo al tempo stesso dati che ne confermino la sicurezza (la cosiddetta procedura relativa ai dati di conferma) consentirebbe di immettere sul mercato la sostanza attiva prima che la Commissione abbia ottenuto tutti i dati necessari per suffragare tale decisione;

M.

considerando che il Mediatore europeo, nella sua decisione del 18 febbraio 2016 relativa al caso 12/2013/MDC sulle pratiche della Commissione concernenti l'autorizzazione e l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (pesticidi), ha invitato la Commissione a utilizzare la procedura relativa ai dati di conferma in maniera restrittiva e rigorosamente in linea con la legislazione applicabile, nonché a presentare, entro due anni dalla decisione del Mediatore, una relazione che indichi una sostanziale riduzione, rispetto all'approccio attuale, del numero di decisioni suffragate da informazioni di conferma;

N.

considerando che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione non mette in pratica le proposte del Mediatore europeo volte a migliorare il sistema di approvazione dei pesticidi della Commissione;

O.

considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive dovrebbe essere per un periodo non superiore a quindici anni; che tale periodo dovrebbe essere proporzionale ai possibili rischi inerenti all'impiego di queste sostanze; che il principio di precauzione che dev'essere applicato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 impone alla Commissione di garantire che non approverà sostanze attive che possano pregiudicare la salute pubblica o l'ambiente;

P.

considerando che la valutazione inter pares dell'EFSA ha proposto di classificare la sostanza attiva bentazone tra le sostanze tossiche per la riproduzione della categoria 2 conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Q.

considerando che un problema è identificato come settore critico qualora si disponga di informazioni sufficienti per effettuare una valutazione degli impieghi rappresentativi secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e come previsto dal regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, e qualora la valutazione non consenta di concludere che, per almeno uno degli impieghi rappresentativi, si può prevedere che il prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva non avrà alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o sulle acque sotterranee o alcun impatto inaccettabile sull'ambiente;

R.

considerando che, secondo le conclusioni dell'EFSA, sono stati identificati alcuni settori critici, in particolare il fatto che le specifiche dei materiali tecnici proposti dai due richiedenti non erano comparabili ai materiali impiegati nelle prove per ottenere i valori di riferimento tossicologici e che non è stato dimostrato che i materiali tecnici utilizzati negli studi di ecotossicità siano adeguatamente rappresentativi delle specifiche tecniche di entrambi i richiedenti;

1.

ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1107/2009;

2.

ritiene che la valutazione degli impieghi rappresentativi della sostanza attiva bentazone sia insufficiente per concludere che, per almeno uno degli impieghi rappresentativi, si può prevedere che il prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva bentazone non avrà alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o sulle acque sotterranee o alcun impatto inaccettabile sull'ambiente;

3.

invita la Commissione e gli Stati membri a finanziare la ricerca e l'innovazione per quanto concerne le soluzioni alternative, sostenibili ed efficienti in termini di costi per i prodotti fitosanitari, nell'ottica di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente;

4.

ritiene che, applicando la procedura relativa ai dati di conferma per l'approvazione della sostanza attiva bentazone, la Commissione ha violato le disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 e non ha osservato il principio di precauzione di cui all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5.

invita la Commissione a dare priorità alla richiesta e alla valutazione di eventuali informazioni mancanti prima di prendere una decisione in merito all'approvazione;

6.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di regolamento di esecuzione e di presentare al comitato un nuovo progetto;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  EFSA Journal 2015; 13(4):4077.


Giovedì 24 novembre 2016

27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/78


P8_TA(2016)0444

Caso di Gui Minhai, editore incarcerato in Cina

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sul caso di Gui Minhai, editore incarcerato in Cina (2016/2990(RSP))

(2018/C 224/11)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Cina, in particolare quelle del 4 febbraio 2016 sul caso della sparizione di editori a Hong Kong (1), del 16 dicembre 2015 sulle relazioni UE-Cina (2) e del 13 marzo 2014 sulle priorità dell'UE per la 25a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (3),

vista la dichiarazione rilasciata il 7 gennaio 2016 dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sulla sparizione di alcune persone legate alla casa editrice Mighty Current a Hong Kong,

vista la 18a relazione annuale della Commissione europea e del Servizio europeo per l'azione esterna, dell'aprile 2016, sulla Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong,

visti il dialogo UE-Cina sui diritti umani, avviato nel 1995, e il suo 34o ciclo tenutosi a Pechino il 30 novembre e il 1o dicembre 2015,

vista la dichiarazione resa dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani il 16 febbraio 2016,

vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e del SEAE al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Elementi per una nuova strategia dell'UE sulla Cina», del 22 giugno 2016,

viste la legge fondamentale della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, in particolare gli articoli relativi alle libertà personali e alla libertà di stampa, e l'ordinanza sui diritti fondamentali di Hong Kong,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

viste l'adozione della nuova legge sulla sicurezza nazionale da parte del comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo cinese il 1o luglio 2015, l'adozione della nuova legge sulla gestione delle ONG straniere da parte dell'Assemblea nazionale del popolo il 28 aprile 2016 e l'adozione della nuova legge sulla cibersicurezza il 7 novembre 2016,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che Gui Minhai, editore e azionista della casa editrice in questione e di una libreria che vende opere letterarie critiche nei confronti di Pechino, è scomparso il 17 ottobre 2015 a Pattaya (Thailandia) senza lasciare traccia;

B.

considerando che nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2015 sono scomparsi altri quattro residenti a Hong Kong (Lui Bo, Zhang Zhiping, Lam Wing-Kee e Lee Bo) che lavoravano presso la stessa libreria;

C.

considerando che Gui Minhai è un cittadino svedese di origine cinese e, quindi, un cittadino dell'UE;

D.

considerando che il 17 gennaio 2016 Gui Minhai è apparso in una trasmissione televisiva cinese dove, a quanto pare, avrebbe ammesso di essere tornato volontariamente nella Cina continentale per poter essere giudicato per un presunto reato legato a un incidente automobilistico avvenuto nel 2003; che vi sono seri motivi per ritenere che la sua apparizione in televisione sia stata una messa in scena e che gli sia stato dato un copione da seguire;

E.

considerando che Gui Minhai è detenuto in isolamento da oltre un anno e che non si conosce il luogo in cui si trova; che è l'unico libraio del gruppo ad essere ancora in carcere;

F.

considerando che le autorità svedesi hanno chiesto alle autorità cinesi pieno sostegno per proteggere i diritti del loro cittadino e delle altre persone «scomparse»; che né la famiglia di Gui Minhai né il governo svedese sono stati informati di eventuali imputazioni a suo carico o del luogo in cui è detenuto;

G.

considerando che Lui Bo e Zhang Zhiping hanno ottenuto l'autorizzazione a fare ritorno a Hong Kong rispettivamente il 4 e l'8 marzo 2016, dopo un periodo di detenzione nella Cina continentale; che essi hanno chiesto alla polizia di archiviare i rispettivi casi e sono tornati nella Cina continentale lo stesso giorno in cui sono arrivati; che Lee Bo è tornato a Hong Kong il 24 marzo 2016 e nega di essere stato rapito; che Lam Wing-Kee ha fatto ritorno a Hong Kong il 16 giugno 2016;

H.

considerando che nel giugno 2016 Lam Wing-Kee, uno degli editori, è tornato a Hong Kong per archiviare l'indagine sulla sua scomparsa, ma, anziché rientrare nella Cina continentale, ha dichiarato ai media di essere stato rapito dai servizi di sicurezza cinesi, tenuto in isolamento e costretto a confessare davanti alle telecamere reati da lui mai commessi;

I.

considerando che Hong Kong sostiene e protegge la libertà di parola, di espressione e di stampa; che la pubblicazione di qualsiasi materiale critico nei confronti della dirigenza cinese è legale a Hong Kong, ma è vietata nella Cina continentale; che il principio «un paese, due sistemi» garantisce l'autonomia di Hong Kong da Pechino per quanto riguarda tali libertà sancite dall'articolo 27 della legge fondamentale;

J.

considerando che nella relazione annuale 2015 sulla Regione amministrativa speciale di Hong Kong, il SEAE e la Commissione ritengono che il caso dei cinque editori scomparsi rappresenti la più grave violazione della legge fondamentale di Hong Kong e del principio «un paese, due sistemi» dal passaggio della città alla Repubblica popolare cinese (RPC) nel 1997; che soltanto i servizi di contrasto a Hong Kong sono legalmente autorizzati a far rispettare la legge a Hong Kong;

K.

considerando che il comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha espresso gravi preoccupazioni per le ripetute notizie provenienti da varie fonti circa la pratica, tuttora in uso, di detenzione illegale in luoghi non riconosciuti e non ufficiali, le cosiddette «prigioni nere»; che ha inoltre espresso serie preoccupazioni per le ripetute notizie che indicano che la pratica della tortura e dei maltrattamenti è profondamente radicata nel sistema di giustizia penale, che fa un eccessivo affidamento sulle confessioni per emettere sentenze di condanna;

L.

considerando che la Cina ha firmato ma non ancora ratificato il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR); che essa non ha mai firmato né ratificato la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;

M.

considerando che il 17o vertice UE-Cina, del 29 giugno 2015, ha portato le relazioni bilaterali a un nuovo livello e che, nel suo quadro strategico sui diritti umani e la democrazia, l'Unione si è impegnata a collocare i diritti umani al centro delle sue relazioni con tutti i paesi terzi, inclusi i partner strategici; che il 18o vertice UE-Cina, del 12 e 13 luglio 2016, si è concluso con l'annuncio di un altro ciclo del dialogo in materia di diritti umani tra l'UE e la Cina prima della fine del 2016;

1.

esprime profonda preoccupazione per la mancanza di informazioni sul luogo in cui si trova Gui Minhai; chiede che siano pubblicate senza indugio informazioni dettagliate sul luogo in cui si trova l'uomo, che egli sia rilasciato immediatamente in condizioni di sicurezza, nonché che gli venga concesso il diritto di comunicazione;

2.

prende atto con preoccupazione delle accuse secondo cui i servizi di contrasto della Cina continentale opererebbero a Hong Kong; ricorda alle autorità cinesi che qualsiasi operazione condotta dai loro servizi di contrasto a Hong Kong sarebbe incompatibile con il principio «un paese, due sistemi»;

3.

esorta le autorità competenti della Thailandia, della Cina e di Hong Kong a chiarire le circostanze delle sparizioni, nel rispetto dello Stato di diritto;

4.

condanna fermamente tutti i casi di violazioni dei diritti umani, in particolare gli arresti arbitrari, le consegne, le confessioni estorte, le detenzioni segrete, la custodia preventiva in isolamento e le violazioni della libertà di pubblicazione e di espressione; ricorda che occorre salvaguardare l'indipendenza di editori, giornalisti e blogger; chiede che si ponga immediatamente fine alle violazioni dei diritti umani e all'intimidazione politica;

5.

condanna le restrizioni alla libertà di espressione e la criminalizzazione della stessa, e deplora l'inasprimento delle restrizioni a tale libertà; invita il governo cinese a porre fine alla sua opera di repressione della libera circolazione delle informazioni, che assume anche la forma di limitazioni all'uso di Internet;

6.

esprime preoccupazione per la nuova legge sulla cibersicurezza, adottata il 7 novembre 2016, che rafforzerebbe e istituzionalizzerebbe le pratiche di censura e sorveglianza del ciberspazio, nonché per la legge adottata in materia di sicurezza nazionale e per il progetto di legge antiterrorismo; prende atto dei timori degli avvocati riformisti cinesi e dei difensori dei diritti civili secondo cui tali leggi limiteranno ulteriormente la libertà di espressione e l'autocensura è destinata a crescere;

7.

invita la Cina a rilasciare o a far cadere ogni accusa nei confronti di dissidenti pacifici del governo, attivisti che militano contro la corruzione, avvocati e giornalisti;

8.

esprime profonda preoccupazione per l'imminente entrata in vigore, il 1o gennaio 2017, della nuova legge sulla gestione delle ONG straniere, dal momento che ostacolerebbe notevolmente le attività della società civile cinese e limiterebbe drasticamente le libertà di associazione e di espressione nel paese, mettendo, tra l'altro, al bando le ONG straniere che non sono registrate presso il ministero cinese della Pubblica sicurezza e vietando ai dipartimenti provinciali di pubblica sicurezza di finanziare qualsiasi privato od organizzazione cinesi, nonché impedendo ai gruppi cinesi di svolgere «attività» per conto o con l'autorizzazione di ONG straniere non registrate, comprese quelle con sede a Hong Kong e Macao; chiede alle autorità cinesi di garantire un contesto sicuro ed equo e processi trasparenti che consentano alle ONG di operare liberamente ed efficacemente in Cina;

9.

mette in rilievo l'impegno dell'Unione a favore del rafforzamento della democrazia, compresi lo Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura, i diritti e le libertà fondamentali, la trasparenza e la libertà di informazione e di espressione a Hong Kong;

10.

invita la Cina a ratificare l'ICCPR e a firmare e ratificare senza indugio la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;

11.

evidenzia l'impegno dell'Unione a favore del rafforzamento dello Stato di diritto, dell'indipendenza della magistratura, dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare la trasparenza e la libertà di parola e di espressione, in tutti i paesi con i quali intrattiene relazioni bilaterali; è convinto della necessità di stabilire un dialogo sui diritti umani che sia significativo e aperto e basato sul rispetto reciproco; ritiene che relazioni forti e continue tra l'UE e la Cina debbano costituire una piattaforma efficace per un dialogo maturo, significativo e aperto in materia di diritti umani, basato sul rispetto reciproco;

12.

pone l'accento sul fatto che le relazioni economiche e commerciali sono importanti per favorire il rispettivo benessere; rammenta che tali relazioni possono svilupparsi solo in buona fede e in base a una fiducia reciproca; sottolinea che il rispetto dei diritti umani e della trasparenza rientra nei moderni accordi commerciali;

13.

esorta tutte le pertinenti istituzioni dell'UE ad agire velocemente e a iscrivere il caso di Gui Minhai all'ordine del giorno del prossimo dialogo UE-Cina sui diritti umani;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo e al parlamento della Repubblica popolare cinese e al capo dell'esecutivo e all'assemblea della Regione amministrativa speciale di Hong Kong.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0045.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2015)0458.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2014)0252.


27.6.2018   

IT

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C 224/82


P8_TA(2016)0445

Situazione del popolo Guaraní-Kaiowá nello stato brasiliano del Mato Grosso do Sul

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sulla situazione dei guarani kaiowá nello Stato brasiliano del Mato Grosso do Sul (2016/2991(RSP))

(2018/C 224/12)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla necessità di proteggere i diritti delle popolazioni indigene in Brasile, in particolare la risoluzione del 15 febbraio 1996 sulla violazione dei diritti costituzionali delle popolazioni indigene in Brasile (1),

vista la sua risoluzione del 12 ottobre 1995 sulla situazione delle popolazioni indigene in Brasile (2),

vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 settembre 2007,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite del settembre 2015,

visti i principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani e il Patto globale delle Nazioni Unite,

vista la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui popoli indigeni e tribali (Convenzione 169), adottata il 27 giugno 1989 e firmata dal Brasile,

vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini, del 9 agosto 2016, rilasciata in occasione della Giornata internazionale dei popoli indigeni del mondo,

visti la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani del 1998, gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani,

vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, Victoria Tauli Corpuz, sulla missione in Brasile che si è svolta dal 7 al 17 marzo 2016 (A/HRC/33/42/Add.1),

vista la relazione 2016 del Consiglio missionario per i popoli indigeni (CIMI),

viste le dichiarazioni rilasciate dal rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani nel corso del dialogo sui diritti umani UE-Brasile,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'attuale Costituzione brasiliana del 1988, che è stata negoziata con i popoli indigeni, riconosce a tali popoli il diritto di conservare le loro tradizioni culturali nonché il diritto originario ai loro territori ancestrali; che lo Stato ha il dovere di disciplinare e proteggere tale diritto;

B.

considerando che, secondo il relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, negli ultimi otto anni si è registrata un'inquietante mancanza di progressi nell'attuazione delle raccomandazioni delle Nazioni Unite e nella risoluzione di questioni annose che costituiscono motivo di forte preoccupazione per i popoli indigeni del Brasile, quali ad esempio l'omologazione dei loro territori, nonché una preoccupante regressione in termini di tutela dei diritti dei popoli indigeni;

C.

considerando che, in base ai dati ufficiali del Segretariato speciale della sanità indigena e del distretto sanitario indigeno del Mato Grosso do Sul relativi all'uccisione di guarani kaiowá indigeni nello Stato del Mato Grosso do Sul, negli ultimi 14 anni almeno 400 persone e 14 leader indigeni, tra cui Simiao Vilharva e Clodiodi de Souza, sono stati assassinati mentre manifestavano pacificamente per tentare di rivendicare le loro terre ancestrali;

D.

considerando che, secondo l'indagine nazionale sulla salute e la nutrizione della popolazione indigena in Brasile, condotta tra il 2008 e il 2009, i bambini indigeni presentavano un tasso di malnutrizione cronica del 26 % a fronte di una media del 5,9 % tra i bambini non indigeni; che, in base un recente studio svolto da FIAN Brasile e dal CIMI, il 42 % delle persone appartenenti alle comunità guarani e kaiowá soffre di malnutrizione cronica;

E.

considerando che le lacune in materia di assistenza sanitaria, istruzione e servizi sociali nonché l'assenza di demarcazione delle terre indigene hanno inciso sui tassi di suicidio giovanile e mortalità infantile; che, negli ultimi 15 anni, almeno 750 persone, soprattutto giovani, si sono tolte la vita e che oltre 600 bambini di età inferiore a 5 anni sono morti, molti dei quali a causa di malattie prevenibili e facilmente curabili;

F.

considerando che il 98,33 % delle terre indigene del Brasile si trova nella regione amazzonica, dove le popolazioni indigene contribuiscono a preservare la biodiversità della regione e ricoprono un ruolo decisivo nel prevenire i cambiamenti climatici; che, secondo lo studio intitolato «Toward a Global Baseline of Carbon Storage in Collective Lands: An Updated Analysis of Indigenous Peoples' and Local Communities' Contributions to Climate Change Mitigation» (Verso un orientamento globale in materia di stoccaggio di carbonio nei terreni collettivi: analisi aggiornata del contributo dei popoli indigeni e delle comunità locali per la mitigazione dei cambiamenti climatici), a cura della Rights and Resources Initiative, del Woods Hole Research Center e del World Resources Institute, pubblicato il 1o novembre 2016, l'ampliamento dei diritti fondiari dei popoli indigeni può svolgere un ruolo di primo piano nella salvaguardia delle foreste, della biodiversità e degli ecosistemi;

G.

considerando che nel 2007 il ministero pubblico federale e l'agenzia nazionale per le popolazioni indigene (FUNAI) hanno firmato un accordo di adeguamento di condotta (TAC) con l'obiettivo di individuare e demarcare 36 territori della comunità guarani kaiowá nel Mato Grosso do Sul entro il 2009;

H.

considerando che sono in corso diverse iniziative di riforma, interpretazione e applicazione della costituzione federale brasiliana e che tali eventuali modifiche potrebbero mettere a rischio i diritti riconosciuti dalla Costituzione alle popolazioni indigene;

1.

riconosce il partenariato di lunga data tra l'UE e il Brasile, fondato sulla fiducia reciproca e sul rispetto per i principi e i valori democratici; elogia il governo brasiliano per i progressi conseguiti, concernenti ad esempio il ruolo costruttivo della FUNAI, una serie di decisioni adottate dal Tribunale supremo federale per evitare gli sfratti, gli sforzi profusi per realizzare servizi differenziati nel campo della sanità e dell'istruzione, come pure per i risultati significativi riguardanti la demarcazione delle terre nella regione amazzonica, l'organizzazione della prima Conferenza nazionale sulla politica indigena e l'istituzione del Consiglio nazionale per la politica indigena;

2.

condanna fermamente le violenze perpetrate ai danni delle comunità indigene del Brasile; deplora la povertà e la situazione dei diritti umani del popolo guarani kaiowá nel Mato Grosso do Sul;

3.

invita le autorità brasiliane ad adottare misure immediate per tutelare la sicurezza delle popolazioni indigene e a garantire lo svolgimento di indagini indipendenti sulle uccisioni e gli attacchi di cui tali popolazioni sono vittime mentre cercano di difendere i propri diritti umani e territoriali, garantendo che i colpevoli siano assicurati alla giustizia;

4.

rammenta alle autorità brasiliane che hanno il dovere di rispettare e applicare pienamente le disposizioni della Costituzione brasiliana concernenti la tutela dei diritti individuali e i diritti delle minoranze e dei gruppi etnici indifesi per quanto concerne il popolo guarani kaiowá;

5.

ricorda alle autorità brasiliane che sono tenute a osservare le norme internazionali in materia di diritti umani in relazione ai popoli indigeni, come previsto in particolare dalla Costituzione federale brasiliana e dalla legge n. 6.001/73 sullo «Statuto dell'Indio»;

6.

riconosce il ruolo svolto dal Tribunale supremo federale brasiliano affinché i diritti originari e costituzionali dei popoli indigeni continuino a essere protetti e invita il Consiglio nazionale a predisporre meccanismi e misure volti a tutelare più efficacemente le necessità delle popolazioni vulnerabili;

7.

invita le autorità brasiliane a procedere alla piena attuazione delle raccomandazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, che hanno fatto seguito alla sua missione in Brasile nel marzo 2016;

8.

invita le autorità brasiliane a elaborare un piano di lavoro che accordi priorità al completamento dei lavori di demarcazione dei territori rivendicati dai guarani kaiowá e a creare le condizioni operative e tecniche necessarie a tale scopo, dal momento che molte uccisioni si verificano nell'ambito di rappresaglie connesse alla riappropriazione di terre ancestrali;

9.

raccomanda alle autorità brasiliane di prevedere una dotazione di bilancio sufficiente per le attività della FUNAI e di consolidarla con le risorse necessarie per fornire i servizi essenziali da cui dipendono le popolazioni indigene;

10.

esprime preoccupazione per la proposta di modifica costituzionale n. 215/2000 (PEC 215), cui i popoli indigeni brasiliani si oppongono fermamente dal momento che, se approvata, minaccerà i loro diritti fondiari, consentendo a interessi contrari a quelli dei popoli indigeni e legati ai settori agroindustriale, estrattivo, energetico e del legno di impedire il riconoscimento dei nuovi territori indigeni; è fermamente convinto che le imprese dovrebbero rispondere di qualsiasi danno ambientale o abuso dei diritti umani da esse commesso e che l'Unione e gli Stati membri dovrebbero sostenere l'importanza fondamentale di tale principio rendendolo una disposizione vincolante di tutte le politiche commerciali;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, al presidente e al governo del Brasile, al presidente del Congresso nazionale del Brasile, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana e al Forum permanente delle Nazioni Unite sulle questioni indigene.

(1)  GU C 65 del 4.3.1996, pag. 164.

(2)  GU C 287 del 30.10.1995, pag. 202.


27.6.2018   

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C 224/85


P8_TA(2016)0446

Caso di Ildar Dadin, prigioniero di coscienza in Russia

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sul caso di Ildar Dadin, prigioniero di coscienza in Russia (2016/2992(RSP))

(2018/C 224/13)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti relazioni, raccomandazioni e risoluzioni sulla Russia, in particolare le sue raccomandazioni al Consiglio del 23 ottobre 2012 concernente l'applicazione di restrizioni comuni in materia di visti ai funzionari russi coinvolti nel caso Sergei Magnitsky (1); viste le sue risoluzioni del 13 giugno 2013 sullo Stato di diritto in Russia (2), e del 13 marzo 2014 sulla Russia: condanna dei manifestanti coinvolti nei fatti di Piazza Bolotnaja (3); la raccomandazione al Consiglio del 2 aprile 2014 concernente l'applicazione di restrizioni comuni in materia di visti ai funzionari russi coinvolti nel caso Sergei Magnitsky (4); e le risoluzioni del 23 ottobre 2014 sulla chiusura della ONG «Memorial» (vincitrice del premio Sacharov 2009) in Russia (5), del 12 marzo 2015 sull'assassinio del leader di opposizione russo Boris Nemcov e sullo stato della democrazia in Russia (6), del 10 giugno 2015 sullo stato delle relazioni UE-Russia (7), e del 10 settembre 2015 sulla Russia, in particolare sui casi di Eston Kohver, Oleg Sentsov e Olexander Kolchenko (8),

visti i risultati del vertice UE-Russia del 3 e 4 giugno 2013 e le consultazioni in materia di diritti umani del 19 maggio 2013,

vista la costituzione russa, in particolare l'articolo 29, che tutela la libertà di espressione, e l'articolo 31, che include il diritto di riunirsi pacificamente,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che agli inizi di dicembre 2015 l'attivista di opposizione russo Ildar Dadin è stato condannato a tre anni di carcere per aver organizzato una serie di proteste e assemblee pacifiche contro la guerra e che si tratta della prima persona in Russia a essere condannata in applicazione di una severa legge sulle riunioni pubbliche adottata nel 2014;

B.

considerando che Ildar Dadin è stato condannato a tre anni di reclusione, pena superiore a quella di due anni raccomandata dal pubblico ministero; che la sentenza è stata ridotta in appello a due anni e mezzo;

C.

considerando che, durante la prigionia in corso nella colonia penale numero 7 in Carelia, il sig. Dadin ha riferito di avere ripetutamente subito torture, percosse, trattamenti inumani e minacce di morte per mano delle autorità russe;

D.

considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha approvato la richiesta dell'avvocato del sig. Dadin e costretto la Federazione russa a garantire un'indagine effettiva, a trasferire il sig. Dadin in un penitenziario diverso e ad assicurargli la comunicazione con il suo avvocato;

E.

considerando che quello di Ildar Dadin non è un caso isolato e che da resoconti credibili in materia di diritti umani emerge il ricorso sistematico a tortura, maltrattamenti e trattamento inumano nel sistema penale russo; che gli autori e i mandanti delle torture e dei maltrattamenti delle persone in carcere o in strutture penali e detentive spesso godono di impunità;

F.

considerando che il 3 novembre 2016 Thorbjørn Jagland, segretario generale del Consiglio d'Europa, ha espresso ad Alexander Konovalov, ministro della giustizia della Federazione Russa, la propria preoccupazione per le accuse di maltrattamento ai danni di Ildar Dadin;

G.

considerando che il numero di prigionieri politici in Russia è aumentato considerevolmente negli ultimi anni e attualmente, secondo il centro per i diritti umani Memorial, ammonta a 102, tra i quali Alexander Kostenko Fedorovic, Ivan Nepomnyaschih, Dmitry Buchenkov, Vladimir Ionov, Maxim Panfilov e altri; che nel 2015 è risultato che la Russia ha violato la convenzione europea dei diritti dell'uomo 109 volte, in altre parole più di qualsiasi altro paese;

H.

considerando che nel 2015 sono stati registrati 197 decessi in custodia di polizia, di cui 109 causati da «improvviso peggioramento delle condizioni di salute» e 62 da suicidi, il che è indizio di abusi, torture e maltrattamenti generalizzati di detenuti nel sistema penitenziario della Federazione russa;

I.

considerando che il 26 ottobre 2016 un tribunale di Mosca ha inflitto una multa di 300 000 rubli al Centro analitico Yuriy Levada (Centro Levada), una delle tre principali organizzazioni che studiano l'opinione pubblica in Russia, per non essersi registrato come «agente straniero»;

J.

considerando che il Presidente Putin ha recentemente firmato un ordine in base al quale la Russia si rifiuta d'ora in poi di partecipare allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI); che in una dichiarazione il ministero degli esteri russo ha descritto il lavoro della CPI come «inefficace e unilaterale» e ha espresso preoccupazione per la sua indagine sugli eventi dell'agosto 2008 in Ossezia del Sud; che i procuratori della CPI hanno pubblicato un rapporto sul sito web della Corte in cui si afferma che l'occupazione russa è accompagnata da molestie e intimidazioni nei confronti dei tatari di Crimea;

K.

considerando che nell'ottobre 2016 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha deciso di non rieleggere la Russia come membro, dopo che più di 80 organizzazioni impegnate nel campo dei diritti umani e degli aiuti internazionali avevano firmato una lettera sollecitando i membri delle Nazioni Unite a bloccare l'elezione della Russia a detto organismo;

1.

chiede il rilascio immediato e incondizionato di Ildar Dadin e di tutte le persone detenute sulla base di accuse false o infondate o per aver esercitato il proprio diritto alla libertà di espressione e di riunione;

2.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che il codice penale della Federazione Russa è stato modificato mediante un articolo che impone nuove restrizioni ai raduni pubblici e prevede che tali raduni siano considerati reato;

3.

sollecita le autorità russe a condurre un'indagine approfondita e trasparente, cui partecipino esperti indipendenti in materia di diritti umani, in merito alle accuse di torture e maltrattamenti formulate da Ildar Dadin; chiede un'indagine indipendente sulle accuse di torture, abusi e trattamenti degradanti e inumani commessi da funzionari statali nelle strutture di detenzione, nelle prigioni e nei campi di lavoro russi;

4.

invita la Federazione russa, a questo proposito, a effettuare una profonda revisione del suo sistema penitenziario al fine di intraprendere una riforma radicale del sistema e ad applicare pienamente le norme concordate in base alle pertinenti convenzioni internazionali;

5.

esprime solidarietà con le persone arrestate in Russia e nei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina, inclusi i tatari di Crimea, sulla base di accuse false e infondate, e chiede il loro immediato rilascio;

6.

ricorda alla Russia l'importanza del pieno rispetto dei suoi obblighi giuridici internazionali, in quanto membro del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, nonché dei diritti umani fondamentali e dello Stato di diritto, come sancito da diversi trattati e accordi internazionali che la Russia ha firmato e di cui è parte; sottolinea che la Federazione russa può essere considerata un partner affidabile nel settore della cooperazione internazionale solo se rispetta i suoi obblighi nell'ambito del diritto internazionale; esprime a tale proposito preoccupazione per il decreto presidenziale con cui la Russia si ritira dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale;

7.

invita il governo russo ad adottare misure concrete e immediate per conformarsi a tutte le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti della Russia; si rammarica, a tale riguardo, del fatto che la Federazione russa, in una nuova legislazione adottata nel dicembre 2015, abbia autorizzato la sua Corte costituzionale a ribaltare le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo;

8.

esorta il Consiglio a definire una politica unitaria nei confronti della Russia che vincoli i 28 Stati membri e le istituzioni dell'UE a un forte messaggio comune sul ruolo dei diritti umani nelle relazioni UE-Russia e sul rispetto del diritto internazionale; invita il VP/AR, congiuntamente al SEAE e alla Commissione, a elaborare una strategia sostanziale e concreta a sostegno della società civile russa e delle sue organizzazioni, facendo uso dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani;

9.

invita il Consiglio ad adottare una serie di sanzioni mirate per punire i responsabili del maltrattamento di Ildar Dadin e di altri attivisti per i diritti umani;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al servizio europeo per l'azione esterna, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa nonché al Presidente, al governo e al parlamento della Federazione russa.

(1)  GU C 68 E del 7.3.2014, pag. 13.

(2)  GU C 65 del 19.2.2016, pag. 150.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2014)0253.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2014)0258.

(5)  GU C 274 del 27.7.2016, pag. 21.

(6)  GU C 316 del 30.8.2016, pag. 126.

(7)  GU C 407 del 4.11.2016, pag. 35.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2015)0314.


27.6.2018   

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C 224/88


P8_TA(2016)0449

Situazione in Siria

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sulla situazione in Siria (2016/2933(RSP))

(2018/C 224/14)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Siria, fra cui quella del 6 ottobre 2016 (1),

visti i principi della Carta delle Nazioni Unite,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visti le convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi,

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul Da'esh e il fronte al-Nusra nonché quelle sul conflitto nella Repubblica araba siriana, in particolare le risoluzioni 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015) e 2268 (2016),

viste le conclusioni del Consiglio del 17 ottobre 2016 e le conclusioni del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 2016 e del 20-21 ottobre 2016,

viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, e del commissario responsabile per gli aiuti umanitari e la protezione civile, Christos Stylianidis, in particolare quelle del 16 settembre 2016 sulla Siria, del 20 settembre 2016 sull'attacco aereo contro un convoglio di aiuti umanitari delle Nazioni Unite e della Mezzaluna rossa siriana, del 24 settembre 2016 sulla situazione ad Aleppo, del 2 ottobre 2016 su un'iniziativa umanitaria di emergenza a favore di Aleppo e del 25 ottobre 2016 sull'urgente necessità di far pervenire aiuti umanitari ad Aleppo,

viste le relazioni della commissione internazionale indipendente d'inchiesta sulla Repubblica araba siriana, istituita dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, e le risoluzioni del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla Repubblica araba siriana del 27 settembre 2016 e del 21 ottobre 2016,

vista la dichiarazione sulla Russia e la Corte penale internazionale rilasciata il 17 novembre 2016 dal vicepresidente/alto rappresentante Federica Mogherini,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che sei anni di conflitto, estrema violenza e brutalità in Siria hanno provocato la morte di oltre 400 000 persone, mentre più di 13 milioni di persone necessitano di assistenza umanitaria; che si prevede che nel 2016 gli sfollati interni in Siria raggiungeranno gli 8,7 milioni, mentre 4,8 milioni di persone sono fuggite dal paese;

B.

considerando che in Siria gli scontri e i bombardamenti continuano con immutata violenza e la situazione umanitaria è ulteriormente peggiorata; che Aleppo rimane l'epicentro del conflitto siriano, ma i combattimenti continuano anche ad Hama, Idlib, nella parte nordoccidentale della Siria, nelle periferie di Damasco e a Deir ez-Zor; che oltre quattro milioni di persone vivono in città poste sotto assedio o in zone difficilmente raggiungibili, in cui sono state distrutte le infrastrutture idriche ed elettriche essenziali; che, nonostante le pause umanitarie unilaterali dichiarate dal regime di Assad e dalla Russia, la popolazione della parte orientale di Aleppo e di altre città assediate, come la città di Zabadani, in mano ai ribelli, e i villaggi di Kefraya e Foua nella provincia di Idlib, controllati dal governo, è colpita da una grave carenza di alimenti e forniture mediche di base; che da luglio 2016 l'assistenza umanitaria non ha accesso alle zone assediate nella parte orientale di Aleppo;

C.

considerando che Aleppo e l'intera Siria sono teatro di una crisi sanitaria permanente; che, secondo l'UNICEF, oltre due terzi dei siriani presenti nella regione non hanno accesso regolare all'acqua e quasi sei milioni di bambini necessitano urgentemente di assistenza vitale;

D.

considerando che tutte le parti coinvolte nel conflitto hanno compiuto gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e in materia di diritti umani, le più gravi delle quali sono state tuttavia commesse dal regime di Assad con il sostegno della Russia e dell'Iran, tra cui l'uso di armi indiscriminate, sostanze incendiarie, bombe barile e anti-bunker nelle zone civili, nonché sostanze elencate come armi chimiche ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, della produzione, dell'immagazzinaggio e dell'uso di armi chimiche e sulla loro distruzione; che non vi è stato alcun rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità; che le zone civili, le scuole, gli ospedali, gli operatori umanitari e i campi profughi sono stati deliberatamente attaccati; che i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità non dovrebbero rimanere impuniti;

E.

considerando che la commissione internazionale indipendente d'inchiesta sulla Repubblica araba siriana, che agisce su mandato delle Nazioni Unite, e i gruppi per la difesa dei diritti umani hanno raccolto prove del fatto che almeno 200 000 persone sono state detenute dal governo siriano in condizioni disumane; che negli ultimi anni migliaia di siriani sono morti per torture e malattie mentre erano detenuti dal governo siriano; che le sparizioni forzate e i più terribili abusi nei confronti dei prigionieri sono pratiche generalizzate; che le autorità siriane hanno cercato di mantenere segrete le informazioni sui loro centri di detenzione, rifiutando l'accesso degli osservatori delle condizioni di detenzione riconosciuti a livello internazionale; che dal 2011 il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) è stato autorizzato a visitare solo poche prigioni;

F.

considerando che il mondo è rimasto ripetutamente inorridito per le atrocità commesse dal Da'esh e da altri gruppi jihadisti, il ricorso a esecuzioni brutali e indicibili violenze sessuali, i rapimenti, le torture, le conversioni forzate e la riduzione in schiavitù di donne e ragazze; che bambini sono stati reclutati e utilizzati in attacchi terroristici; che il Da'esh controlla ancora vaste zone della Siria e dell'Iraq; che il Da'esh è responsabile di genocidio nei confronti delle minoranze etniche e religiose, torture disumane e distruzione del patrimonio culturale; che si nutrono profonde preoccupazioni per il benessere dei cittadini che si trovano attualmente sotto il controllo del Da'esh e per la possibilità che vengano utilizzati come scudi umani durante la campagna di liberazione;

G.

considerando che Jabhat Fateh al-Sham, precedentemente noto come fronte al-Nusra, affiliato di al Qaeda in Siria, è un'organizzazione terroristica che rifiuta una transizione politica negoziata e un futuro democratico inclusivo per la Siria;

H.

considerando che la Siria ha firmato, ma non ratificato, lo Statuto di Roma relativo alla Corte penale internazionale (CPI); che il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ha ripetutamente esortato il Consiglio di sicurezza a deferire la situazione in Siria alla CPI; che la Russia e la Cina bloccano qualsiasi progresso in materia di assunzione di responsabilità in Siria, ponendo il veto su ogni risoluzione del Consiglio di sicurezza che conferirebbe alla Corte il mandato di indagare sugli orrendi crimini commessi durante il conflitto in Siria; che il 16 novembre 2016 la Russia ha deciso di ritirare la propria firma dallo Statuto di Roma; che la mancata assunzione di responsabilità alimenta ulteriori atrocità e moltiplica le sofferenze delle vittime;

I.

considerando che occorre ricordare a tutte le parti e a tutti i paesi coinvolti nel conflitto gli impegni che incombono loro in forza della risoluzione 2254 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare l'obbligo di mettere fine agli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili e l'obbligo di assicurare l'accesso umanitario in tutto il paese; che l'Unione europea deve avvalersi di ogni strumento a sua disposizione, inclusa l'applicazione di misure restrittive, per garantire che tutte le parti rispettino appieno tale risoluzione;

J.

considerando che l'UE è uno dei principali fornitori di aiuti umanitari destinati alle persone che fuggono dalle violenze e dalle distruzioni senza precedenti in Siria; che l'assenza di unità internazionale rende molto più difficile raggiungere una soluzione negoziata al conflitto in Siria;

1.

esprime ancora una volta la massima preoccupazione per la continuazione degli scontri e dei bombardamenti come pure per il peggioramento della situazione umanitaria in Siria; condanna con fermezza tutti gli attacchi rivolti contro i civili e le infrastrutture civili, il mantenimento dei vari assedi in Siria e l'impossibilità per l'assistenza umanitaria di raggiungere la popolazione bisognosa; invita tutte le parti a consentire un accesso umanitario continuo e senza restrizioni e la consegna di prodotti di emergenza, in particolare nelle zone assediate e difficili da raggiungere; sottolinea che il diritto internazionale umanitario vieta di affamare deliberatamente la popolazione; esorta tutte le parti a consentire immediatamente le evacuazioni mediche dalla parte orientale di Aleppo e da tutte le altre zone assediate;

2.

condanna con la massima fermezza le atrocità e le diffuse violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario commesse dalle forze di Assad, con il sostegno della Russia e dell'Iran, nonché le violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario perpetrate da gruppi armati terroristici non statali, in particolare Da'esh, Jabhat Fateh al-Sham/fronte al-Nusra e altri gruppi jihadisti;

3.

chiede l'immediata cessazione dei bombardamenti e degli attacchi indiscriminati contro i civili; sottolinea l'esigenza che tutte le parti riservino la massima attenzione e adottino tutte le misure opportune a tutela dei civili, indipendentemente dalla loro identità etnica o dal loro credo o confessione; condanna fermamente il lancio indiscriminato di numerosi razzi da parte di gruppi armati dell'opposizione sulle periferie civili nella zona occidentale di Aleppo; sottolinea che molti civili, tra cui bambini, sarebbero rimasti feriti o uccisi; chiede a tutte le parti coinvolte nel conflitto di adottare le misure appropriate per proteggere i civili, conformemente al diritto internazionale, in particolare ponendo fine agli attacchi contro le strutture civili, quali centri medici, scuole e stazioni idriche, demilitarizzando immediatamente tali strutture, cercando di evitare di stabilire posizioni militari nelle aree densamente popolate e consentendo l'evacuazione dei feriti e di tutti i civili che desiderano lasciare le zone sotto assedio; sottolinea che il regime siriano ha la responsabilità primaria di proteggere la popolazione siriana;

4.

plaude agli sforzi profusi dagli operatori umanitari per portare soccorso, cibo, acqua e medicinali alle persone intrappolate dal conflitto, che ne hanno urgentemente bisogno, ed esorta tutte le parti coinvolte nel conflitto a garantire che le agenzie umanitarie possano raggiungere senza restrizioni e in tutta sicurezza i civili colpiti dalla guerra;

5.

invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a fornire pieno sostegno alle Nazioni Unite e all'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) affinché continuino a investigare in merito all'uso e alla distruzione di armi chimiche da parte di tutti gli attori in conflitto in Siria; ribadisce fermamente che i responsabili dell'uso di armi chimiche devono rispondere delle loro azioni; sostiene l'estensione del mandato del meccanismo investigativo congiunto dell'OPCW allo scopo di determinare le responsabilità per l'impiego delle armi chimiche in Siria;

6.

esprime preoccupazione per le detenzioni illegali, le torture, i maltrattamenti, le sparizioni forzate e le uccisioni di detenuti nelle carceri del regime e nei centri di detenzione segreti gestiti dalle milizie sostenute da forze straniere; invita le autorità siriane che gestiscono tali centri di detenzione a porre fine a tutte le esecuzioni e tutti i trattamenti disumani;

7.

invita a procedere all'immediata liberazione di tutte le persone detenute arbitrariamente e a porre fine al ricorso alla tortura e ad altri maltrattamenti, come anche alla pratica delle sparizioni forzate, in conformità della risoluzione 2139 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 22 febbraio 2014; chiede di consentire agli osservatori internazionali delle condizioni di detenzione (ad esempio il Comitato internazionale della Croce Rossa) un accesso immediato e senza restrizioni, affinché possano monitorare la situazione di tutti i detenuti in Siria e fornire informazioni e sostegno alle loro famiglie;

8.

rammenta la sua ferma condanna delle atrocità commesse dal regime di Assad, dal Da'esh, da Jabhat Fateh al-Sham/al-Nusra e da altre organizzazioni terroristiche, atrocità che possono essere considerate gravi crimini di guerra e crimini contro l'umanità; appoggia la richiesta dei paesi del Quint (Stati Uniti, Francia, Germania, Italia e Regno Unito) e del VP/AR, rivolta a tutti i gruppi armati che combattono in Siria, di cessare qualsiasi collaborazione con Jabhat Fateh al-Sham; sottolinea l'importanza di bloccare effettivamente l'accesso ai finanziamenti e ai fondi destinati alle attività del Da'esh, di catturare i combattenti stranieri e di interrompere la fornitura di armi ai gruppi jihadisti; invita l'opposizione siriana a prendere chiaramente le distanze da tale ideologia e da tali elementi estremisti; ricorda che gli sforzi dovrebbero essere mirati a sconfiggere il Da'esh e gli altri gruppi terroristici segnalati come tali dalle Nazioni Unite; invita ad adottare misure volte a impedire che aiuti materiali e finanziari raggiungano individui, gruppi, imprese ed entità associati a gruppi terroristici segnalati come tali dalle Nazioni Unite;

9.

invita nuovamente a prendere provvedimenti contro i responsabili di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, che devono essere chiamati a rispondere delle loro azioni; evidenzia altresì la necessità di assicurare alla giustizia coloro che commettono crimini contro minoranze e gruppi religiosi, etnici e di altro tipo; resta convinto che in Siria non potranno esservi né un'efficace risoluzione del conflitto né una pace sostenibile se i responsabili dei crimini commessi non saranno chiamati a rispondere delle loro azioni; è del parere che la questione della responsabilità per i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità non debba essere politicizzata; osserva che l'obbligo di rispettare il diritto internazionale umanitario in qualsiasi circostanza incombe a tutte le parti coinvolte nel conflitto e chiunque commetta tali crimini deve essere consapevole che, prima o poi, sarà assicurato alla giustizia;

10.

esorta l'UE e gli Stati membri a garantire che tutti i responsabili di violazioni del diritto internazionale umanitario e in materia di diritti umani siano assicurati alla giustizia attraverso meccanismi della giustizia penale internazionale o tribunali nazionali adeguati e imparziali e mediante l'applicazione del principio della giurisdizione universale; ribadisce il proprio sostegno al deferimento del caso della Siria alla CPI ma, alla luce dell'incapacità del Consiglio di sicurezza di deliberare sulla questione, rinnova l'appello all'UE e agli Stati membri affinché guidino gli sforzi in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e valutino la possibilità di istituire un tribunale per i crimini di guerra in Siria, in attesa del deferimento alla CPI; sottolinea l'importanza della titolarità del processo da parte della Siria, una volta concluso il conflitto e al fine di promuovere la riconciliazione;

11.

accoglie con favore, sottolineandone l'importanza fondamentale, l'operato delle organizzazioni della società civile locali e internazionali nel documentare le prove relative ai crimini di guerra, ai crimini contro l'umanità e ad altre violazioni, tra cui la distruzione del patrimonio culturale; invita l'UE e i suoi Stati membri a fornire un'assistenza ulteriore e completa a tali soggetti;

12.

deplora la decisione del presidente russo Vladimir Putin di ritirarsi dalla CPI, osservando al contempo che la Federazione russa non ha mai di fatto ratificato lo Statuto di Roma e che il momento in cui è stata presa la decisione mette a rischio la credibilità del paese e porta a trarre conclusioni in merito al suo impegno nei confronti della giustizia internazionale;

13.

accoglie con favore le conclusioni del Consiglio del 17 ottobre 2016 sulla Siria e le conclusioni del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre 2016 sulla Siria; appoggia l'appello dell'UE in relazione all'interruzione di tutti i voli militari sulla città di Aleppo, alla cessazione immediata delle ostilità, da monitorare attraverso un meccanismo solido e trasparente, alla revoca degli assedi e all'accesso umanitario completo, senza restrizioni e sostenibile a tutto il paese, concesso da tutte le parti;

14.

plaude al riesame delle misure restrittive dell'UE nei confronti della Siria e degli individui che condividono la responsabilità della repressione contro la popolazione civile nel paese; sottolinea che l'UE dovrebbe prendere in considerazione tutte le opzioni disponibili, compresa l'istituzione di una zona di interdizione aerea sopra la città di Aleppo, quanto ai provvedimenti da adottare in risposta alle violazioni e agli abusi più atroci dei diritti umani da parte di tutti i responsabili, qualora continuino le atrocità e l'evidente inosservanza del diritto umanitario;

15.

chiede che tutti rispettino il diritto delle minoranze etniche e religiose in Siria, compresi i cristiani, di continuare a vivere nei territori in cui risiedono storicamente e tradizionalmente, assicurando loro dignità, uguaglianza e sicurezza, nonché il diritto di praticare la loro religione e il loro credo pienamente e liberamente, senza essere oggetto di alcun tipo di coercizione, violenza o discriminazione; appoggia il dialogo interreligioso, al fine di promuovere la reciproca comprensione e contrastare il fondamentalismo;

16.

sollecita tutti i membri del gruppo internazionale di sostegno alla Siria a riprendere i negoziati per facilitare la conclusione di una tregua stabile nonché a intensificare i lavori finalizzati al raggiungimento di una soluzione politica duratura in Siria; sottolinea che agli attori regionali, in particolare i paesi limitrofi, incombe una responsabilità particolare;

17.

ribadisce il suo invito al VP/AR a rinnovare gli sforzi atti a definire una strategia comune UE-Siria; accoglie favorevolmente e sostiene appieno le recenti iniziative diplomatiche del VP/AR Federica Mogherini, in sintonia con il mandato del Consiglio europeo e volte a riportare le parti coinvolte nel conflitto al tavolo negoziale e a rilanciare il processo politico di Ginevra; prende atto con interesse dei colloqui regionali che ha intrattenuto con l'Iran e l'Arabia Saudita e ritiene che il suo operato comporti un valore aggiunto e costituisca un utile contributo agli sforzi profusi dall'inviato speciale delle Nazioni Unite, Staffan de Mistura; sollecita tutte le parti coinvolte nel conflitto a riprendere e intensificare i negoziati politici quanto prima nell'ottica di stabilire una nuova, solida tregua, che dovrebbe prevedere disposizioni che assicurino la giustizia di transizione nella Siria postbellica; sottolinea che tali colloqui di pace dovrebbero portare a una cessazione delle ostilità e a una transizione politica a guida e titolarità siriane; pone l'accento sul ruolo che l'UE può svolgere nella ricostruzione e nella riconciliazione postbelliche;

18.

ribadisce il suo pieno sostegno all'iniziativa umanitaria dell'UE in corso per Aleppo ed esorta tutte le parti ad agevolarne l'attuazione;

19.

accoglie con favore le priorità e i patti di partenariato con la Giordania per il periodo 2016-2018 e con il Libano per il periodo 2016-2020; osserva che i patti costituiscono il quadro per mezzo del quale si traducono in azioni concrete gli impegni reciproci assunti alla conferenza di Londra del 4 febbraio 2016 sul sostegno alla Siria e alla regione; osserva le necessità finanziarie in aumento e la mancanza persistente di finanziamenti per quanto concerne l'assistenza umanitaria fornita ai paesi vicini della Siria; invita gli Stati membri dell'UE a rispettare i loro impegni e a fornire alle Nazioni Unite e alle loro agenzie specializzate nonché ad altri attori umanitari il sostegno di cui hanno assoluto bisogno per offrire assistenza umanitaria ai milioni di siriani sfollati sia all'interno del paese sia nei paesi e nelle comunità ospitanti;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE, alle Nazioni Unite, ai membri del gruppo internazionale di sostegno alla Siria nonché a tutte le parti coinvolte nel conflitto.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0382.


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/93


P8_TA(2016)0450

Relazioni UE-Turchia

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sulle relazioni UE-Turchia (2016/2993(RSP))

(2018/C 224/15)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quelle del 27 ottobre 2016 sulla situazione dei giornalisti in Turchia (1) e del 14 aprile 2016 sulla relazione 2015 sulla Turchia (2),

vista la relazione annuale 2016 sulla Turchia, pubblicata dalla Commissione il 9 novembre 2016 (SWD(2016)0366),

visto il quadro negoziale dell'UE per la Turchia del 3 ottobre 2005,

viste le conclusioni del Consiglio del 18 luglio 2016 sulla Turchia,

visto il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (3),

visto il diritto alla libertà di espressione sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), di cui la Turchia è parte;

visti i memorandum del Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa,

vista la dichiarazione rilasciata il 26 luglio 2016 dal Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa riguardo alle misure adottate nel contesto dello stato di emergenza in Turchia,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea e il Parlamento europeo hanno condannato con fermezza il colpo di Stato militare fallito in Turchia e hanno riconosciuto la competenza legittima delle autorità turche a perseguire i responsabili di questo tentativo e coloro che vi hanno preso parte;

B.

considerando che la Turchia è un partner importante e dovrebbe rispettare, in qualità di paese candidato, i massimi standard di democrazia, compreso il rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto, delle libertà fondamentali e del diritto universale a un processo equo; che la Turchia è membro del Consiglio d'Europa dal 1950 ed è quindi vincolato dalle disposizioni della CEDU;

C.

considerando che le misure repressive attuate dal governo turco nell'ambito dello stato di emergenza sono sproporzionate e violano i diritti e le libertà fondamentali tutelati dalla Costituzione turca, i valori democratici su cui si fonda l'Unione europea e l'ICCPR; che, dopo il tentativo di colpo di Stato, le autorità hanno arrestato 10 membri della Grande assemblea nazionale turca appartenenti al partito di opposizione HDP e circa 150 giornalisti (il numero più elevato di arresti di questo tipo a livello mondiale); che sono stati arrestati 2 386 giudici e pubblici ministeri e altre 40 000 persone e che oltre 31 000 persone si trovano tuttora in stato d'arresto; che, secondo la relazione 2016 della Commissione sulla Turchia, 129 000 dipendenti pubblici continuano a essere sospesi (66 000) o sono stati licenziati (63 000) e che contro la maggior parte di essi non è stata sinora formulata alcuna accusa;

D.

considerando che il Presidente Erdogan e una serie di membri del governo turco hanno rilasciato ripetute dichiarazioni sulla reintroduzione della pena di morte; che il Consiglio, nelle sue conclusioni del 18 luglio 2016 sulla Turchia, ha ricordato che l'opposizione inequivocabile alla pena di morte è un elemento essenziale dell'acquis dell'Unione;

E.

considerando che sono state espresse gravi preoccupazioni quanto alle condizioni di coloro che si trovano in stato di detenzione o di arresto a seguito del tentativo di colpo di Stato, nonché in merito alle forti restrizioni imposte alla libertà di espressione come pure alla stampa e ai media in Turchia;

F.

considerando che il paragrafo 5 del quadro negoziale stabilisce che, in caso di violazione grave e persistente da parte della Turchia dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto su cui si fonda l'Unione, la Commissione, di sua iniziativa o su richiesta di un terzo degli Stati membri, raccomanderà di sospendere i negoziati e proporrà le condizioni per la loro eventuale ripresa;

G.

considerando che, in caso di interruzione temporanea dei negoziati, i colloqui in atto sarebbero sospesi, non si aprirebbero nuovi capitoli e non sarebbero avviate nuove iniziative in relazione al quadro negoziale dell'UE per la Turchia;

1.

condanna con fermezza le sproporzionate misure repressive attuate in Turchia dopo il tentativo fallito di colpo di Stato militare del luglio 2016; conferma l'impegno a mantenere la Turchia ancorata all'Unione europea; invita, tuttavia, la Commissione e gli Stati membri a procedere a una sospensione temporanea dei negoziati di adesione in corso con la Turchia;

2.

si impegna a rivedere la propria posizione allorché saranno state revocate le sproporzionate misure adottate nel contesto dello stato di emergenza in Turchia; intende effettuare tale revisione in funzione del ripristino dello Stato di diritto e dei diritti umani in tutto il paese; ritiene che il momento opportuno per iniziare tale revisione sarebbe quello in cui verrà revocato lo stato di emergenza;

3.

ribadisce che la reintroduzione della pena capitale da parte del governo turco dovrebbe comportare una sospensione formale del processo di adesione;

4.

osserva che, allo stato attuale, la Turchia non soddisfa sette dei 72 requisiti definiti nella tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti, alcuni dei quali rivestono particolare importanza;

5.

osserva che il miglioramento dell'unione doganale è importante per la Turchia; sottolinea che la sospensione dei lavori relativi a tale miglioramento avrà pesanti conseguenze economiche per il paese;

6.

esprime profonda preoccupazione per le dichiarazioni che mettono in discussione il trattato di Losanna, il quale definisce i confini della moderna Turchia e ha contribuito a salvaguardare la pace e la stabilità nella regione per quasi un secolo;

7.

invita la Commissione a considerare anche i più recenti sviluppi avvenuti in Turchia nell'ambito della relazione sulla revisione intermedia dell'IPA, prevista per il 2017; chiede alla Commissione di valutare la possibilità di aumentare il sostegno alla società civile turca a titolo dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani;

8.

incoraggia la Commissione europea, il Consiglio d'Europa e la Commissione di Venezia a offrire alle autorità turche un'assistenza giudiziaria supplementare;

9.

evidenzia l'importanza strategica che le relazioni UE-Turchia rivestono per entrambe le parti; riconosce che, sebbene la Turchia sia un partner importante per l'UE, la volontà politica di cooperare deve provenire da entrambe le parti di un partenariato; ritiene che la Turchia non dimostri tale volontà politica, dato che le azioni del governo allontanano ulteriormente il paese dal suo percorso europeo;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Turchia.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0423.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2016)0133.

(3)  GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11.


27.6.2018   

IT

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C 224/96


P8_TA(2016)0451

Adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne (2016/2966(RSP))

(2018/C 224/16)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 19, 157 e 216 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti gli articoli 21, 23, 24 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate il 15 settembre 1995 alla quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, e i successivi documenti finali adottati alle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino + 5 (2000), Pechino + 10 (2005), Pechino + 15 (2010) e Pechino + 20 (2015),

viste le disposizioni degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare quelle concernenti i diritti delle donne, quali la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e il suo protocollo facoltativo, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati e il principio di non respingimento nonché la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

visto l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 con la risoluzione 34/180,

vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 sulla strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015 (1);

viste le sue risoluzioni del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne (2), del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne (3) e del 6 febbraio 2013 sulla 57a sessione della commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze (4),

vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne (5),

visto il Patto europeo per la parità di genere (2011-2020), adottato dal Consiglio dell'Unione europea nel marzo 2011,

visti gli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e le ragazze e sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti,

vista la valutazione del valore aggiunto europeo (6),

visto il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020,

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 dicembre 2015 dal titolo «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019) (SWD(2015)0278),

vista la dichiarazione del trio di presidenza dell'UE (Paesi Bassi, Slovacchia e Malta) sull'uguaglianza di genere, rilasciata il 7 dicembre 2015,

vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dal titolo «Violence against women: an EU-wide survey» (Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea), pubblicata nel marzo 2014,

vista la direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (7),

visti la direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo (8) e il regolamento (UE) n. 606/2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (9),

viste la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (10) e la direttiva 2011/92/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (11),

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),

vista la tabella di marcia della Commissione sulla possibile adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul, pubblicata nell'ottobre 2015,

viste le proposte di decisioni del Consiglio presentate dalla Commissione relative alla conclusione e alla firma, da parte dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne (COM(2016)0111 e COM(2016)0109),

viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne (O-000121/2016 — B8-1805/2016 e O-000122/2016 — B8-1806/2016),

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che, come riconosciuto nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali, l'uguaglianza di genere è un valore cardine dell'UE, che quest'ultima si è impegnata a integrare in tutte le sue attività, e che essa è essenziale, come obiettivo strategico, per conseguire gli obiettivi generali di crescita, occupazione e inclusione sociale definiti nel quadro della strategia Europa 2020;

B.

considerando che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale emblematico riconosciuto dai trattati dell'Unione e profondamente radicato nella società europea; che tale diritto è imprescindibile per l'ulteriore sviluppo della società e dovrebbe applicarsi tanto nella legislazione, nella pratica e nella giurisprudenza quanto nella vita reale;

C.

considerando che, nella direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, la violenza di genere è definita come «la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere»; che questo tipo di violenza può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico o perdite economiche per le vittime, oltre ad avere ripercussioni sui loro familiari e sulla società nel suo insieme; che la violenza di genere rappresenta una forma estrema di discriminazione e una violazione dei diritti e delle libertà fondamentali delle vittime, il che è al tempo stesso causa e conseguenza delle disuguaglianze di genere; che la violenza contro le donne e le ragazze include la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù, incluse le nuove forme di abuso nei confronti di donne e ragazze su Internet, nonché diversi tipi di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «delitti d'onore»;

D.

considerando che la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere rappresentano un fenomeno ancora diffuso all'interno dell'UE; che, in base all'indagine 2014 sulla violenza contro le donne elaborata dall'Agenzia per i diritti fondamentali e in linea con altri studi disponibili, in Europa una donna su tre ha subito atti di violenza fisica o sessuale almeno una volta in età adulta, il 20 % delle donne di età compresa tra 18 e 29 anni ha subito molestie sessuali online, una donna su cinque (18 %) è stata vittima di atti persecutori, una su venti è stata violentata e più di una su dieci ha subito violenze sessuali che comportano la mancanza di consenso o l'uso della forza; che l'indagine evidenzia inoltre che la maggior parte degli episodi di violenza non viene denunciata alle autorità, a riprova della necessità fondamentale di integrare le statistiche amministrative con indagini sulla vittimizzazione per ottenere un'immagine completa delle varie forme di violenza contro le donne; che servono ulteriori misure per incoraggiare le donne vittime di violenza a riferire le proprie esperienze e a chiedere assistenza, come pure per garantire che i fornitori di servizi siano in grado di rispondere alle esigenze delle vittime e di informarle in merito ai loro diritti e alle forme di sostegno disponibili;

E.

considerando che, secondo la valutazione del valore aggiunto europeo, il costo annuo per l'UE della violenza contro le donne e della violenza di genere è stimato a 228 miliardi di EUR nel 2011 (pari all'1,8 % del PIL dell'UE), di cui 45 miliardi di EUR all'anno in costi per servizi pubblici e statali e 24 miliardi di EUR in perdita di produzione economica;

F.

considerando che, nell'impegno strategico per la parità di genere 2016-2019, la Commissione ha sottolineato che la violenza contro le donne e la violenza di genere danneggiano la salute e il benessere delle donne, la loro vita professionale, la loro indipendenza finanziaria come pure l'economia e rappresentano pertanto uno dei problemi fondamentali che è necessario affrontare per conseguire una reale uguaglianza di genere;

G.

considerando che la violenza nei confronti delle donne è considerata troppo spesso una questione privata e viene tollerata troppo facilmente; che essa rappresenta al contrario una violazione dei diritti fondamentali e un reato grave, che deve essere punito in quanto tale; che è necessario mettere fine all'impunità degli autori delle violenze per spezzare il circolo vizioso del silenzio e della solitudine delle donne e delle ragazze vittime di violenza;

H.

considerando che nessun intervento singolo eliminerà la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere, ma che un insieme di azioni infrastrutturali, giuridiche, giudiziarie, esecutive, culturali, didattiche, sociali e sanitarie, unitamente a interventi di altro genere nel settore dei servizi, possono contribuire in modo significativo a sensibilizzare la società e ridurre la violenza e le sue conseguenze;

I.

considerando che, a causa di fattori quali l'etnia, la religione o le convinzioni personali, la salute, lo stato civile, la situazione abitativa, lo status di migrante, l'età, la disabilità, la classe sociale, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e l'espressione di genere, le donne possono avere esigenze particolari ed essere più vulnerabili a discriminazioni multiple, ragion per cui dovrebbero beneficiare di una speciale tutela;

J.

considerando che l'adozione degli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e le ragazze e sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, nonché il capitolo specifico sulla protezione delle donne dalla violenza di genere del quadro strategico e del piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani, dimostrano la chiara volontà politica dell'UE di trattare come tema prioritario i diritti delle donne e di intraprendere azioni a lungo termine al riguardo; che la coerenza tra la dimensione interna e quella esterna delle politiche relative ai diritti umani può talvolta evidenziare una divergenza tra retorica e comportamento;

K.

considerando che i cittadini e i residenti nell'Unione non sono equamente protetti dalla violenza di genere, a causa dell'assenza di un quadro coerente e delle differenze tra politiche e legislazioni negli Stati membri per quanto riguarda, tra l'altro, la definizione di reato e l'ambito di applicazione della legislazione, e che sono pertanto meno protetti dalla violenza;

L.

considerando che il 4 marzo 2016 la Commissione ha proposto l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul, il primo strumento giuridicamente vincolante per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne a livello internazionale;

M.

considerando che tutti gli Stati membri dell'UE hanno firmato la convenzione, ma soltanto quattordici l'hanno ratificata;

N.

considerando che la ratifica della convenzione non apporterà risultati se non sarà assicurata la corretta attuazione e non saranno destinate risorse finanziarie e umane adeguate alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere nonché alla protezione delle vittime;

O.

considerando che la convenzione di Istanbul segue un approccio globale, affrontando il tema della violenza nei confronti delle donne e delle ragazze e della violenza di genere da un'ampia gamma di prospettive quali la prevenzione, la lotta contro la discriminazione, le misure di diritto penale per combattere l'impunità, l'assistenza e la protezione delle vittime, la protezione dei minori, la protezione delle donne richiedenti asilo e rifugiate o una migliore raccolta di dati; che tale approccio presuppone l'adozione di politiche integrate, combinando azioni in diversi settori sotto la guida di molteplici soggetti interessati (autorità giudiziarie, di polizia e sociali, ONG, associazioni locali e regionali, governi, ecc.) a tutti i livelli di governance;

P.

considerando che la convenzione di Istanbul costituisce un accordo misto che consente l'adesione dell'UE parallelamente a quella degli Stati membri, dal momento che l'UE è competente in settori quali i diritti delle vittime e le ordinanze di protezione, l'asilo e la migrazione come pure la cooperazione giudiziaria in materia penale;

1.

ricorda che la Commissione è tenuta, a norma dell'articolo 2 TUE e della Carta dei diritti fondamentali, a garantire e promuovere la parità di genere nonché intervenire a suo favore;

2.

accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di firmare e concludere l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul ma deplora il fatto che i negoziati in seno al Consiglio non stiano procedendo allo stesso ritmo;

3.

pone l'accento sul fatto che l'adesione dell'UE garantirà un quadro giuridico europeo coerente al fine di impedire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere e proteggere le vittime di violenza; sottolinea che l'adesione assicurerà una maggiore coerenza ed efficienza delle politiche interne ed esterne dell'Unione, garantirà un controllo, un'interpretazione e un'attuazione migliori della normativa, dei programmi e dei fondi UE riguardanti la convenzione, come pure una raccolta maggiormente adeguata e migliore di dati comparabili e disaggregati sulla violenza contro le donne e sulla violenza di genere a livello di Unione, oltre a rafforzare la responsabilità dell'UE sul piano internazionale; evidenzia inoltre che l'adesione dell'UE eserciterà un'ulteriore pressione politica sugli Stati membri affinché ratifichino tale strumento;

4.

invita il Consiglio e la Commissione ad accelerare i negoziati relativi alla firma e alla conclusione della convenzione di Istanbul;

5.

sostiene ampiamente e senza riserve l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul;

6.

invita la Commissione e il Consiglio ad assicurare che il Parlamento sia pienamente coinvolto nel processo di monitoraggio della convenzione in seguito all'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul, come previsto all'articolo 218 TFUE;

7.

ricorda che l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul non esonera gli Stati membri dalla ratifica nazionale della convenzione; invita pertanto tutti gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a ratificare quanto prima la convenzione di Istanbul;

8.

invita gli Stati membri ad assicurare la corretta attuazione della convenzione e a destinare risorse finanziarie e umane adeguate alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere nonché alla protezione delle vittime;

9.

ritiene che gli sforzi dell'UE volti ad eliminare la violenza nei confronti delle donne debbano essere integrati in un piano globale per la lotta contro tutte le forme di disuguaglianza di genere; chiede una strategia dell'UE per la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere;

10.

ribadisce il suo appello alla Commissione, già lanciato nella risoluzione del 25 febbraio 2014 contenente raccomandazioni in materia di lotta alla violenza contro le donne, affinché presenti una proposta di atto legislativo che preveda un sistema coerente per la raccolta di dati statistici e un approccio rafforzato degli Stati membri alla prevenzione e alla repressione di tutte le forme di violenza nei confronti di donne e ragazze e della violenza di genere, e che faciliti inoltre l'accesso alla giustizia;

11.

chiede al Consiglio di attivare la «clausola passerella», mediante l'adozione di una decisione unanime che inserisca la violenza contro le donne e le ragazze (e altre forme di violenza di genere) fra i reati elencati all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE;

12.

riconosce l'enorme lavoro svolto dalle organizzazioni della società civile per impedire e combattere la violenza nei confronti delle donne e delle ragazze nonché per proteggere e assistere le vittime di violenza;

13.

invita gli Stati membri e i soggetti interessati, in collaborazione con la Commissione e le ONG femminili nonché le organizzazioni della società civile, a favorire la divulgazione di informazioni in merito alla convenzione, ai programmi UE e ai relativi finanziamenti disponibili per la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la protezione delle vittime;

14.

invita la Commissione e il Consiglio a cooperare con il Parlamento per individuare i progressi compiuti in materia di parità di genere e chiede al trio di presidenza di compiere sforzi sostanziali al fine di rispettare gli impegni assunti in tale ambito; chiede un vertice UE sulla parità di genere e sui diritti delle donne e delle ragazze al fine di rinnovare gli impegni;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri nonché all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

(1)  GU C 407 del 4.11.2016, pag. 2.

(2)  GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 53.

(3)  GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 26.

(4)  GU C 24 del 22.1.2016, pag. 8.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2014)0126.

(6)  PE 504.467.

(7)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

(8)  GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2.

(9)  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4.

(10)  GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

(11)  GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/101


P8_TA(2016)0452

Attività del Mediatore europeo nel 2015

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2015 (2016/2150(INI))

(2018/C 224/17)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2015,

visto l'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto l'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto l'articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (1),

visto il Codice europeo di buona condotta amministrativa approvato dal Parlamento europeo il 6 settembre 2001 (2),

visto l'accordo quadro di cooperazione concluso tra il Parlamento europeo e il Mediatore europeo il 15 marzo 2006, entrato in vigore il 1o aprile 2006,

visti i principi di trasparenza e integrità nel lobbismo, pubblicati dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE),

viste le sue precedenti risoluzioni sulle attività del Mediatore europeo,

visto l'articolo 220, paragrafo 2, seconda e terza frase, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le petizioni (A8-0331/2016),

A.

considerando che la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2015 è stata ufficialmente presentata al Presidente del Parlamento europeo il 3 maggio 2016 e che il Mediatore europeo Emily O'Reilly ha presentato la relazione alla commissione per le petizioni il 20 giugno 2016 a Bruxelles;

B.

considerando che l'articolo 15 TFUE prevede che, per promuovere una buona gestione e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operino nel modo più trasparente possibile;

C.

considerando che, in virtù dell'articolo 24 TFUE, ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'articolo 228 TFUE;

D.

considerando che l'articolo 228 TFUE abilita il Mediatore europeo a ricevere denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali;

E.

considerando che l'articolo 258 TFUE sancisce il ruolo della Commissione in quanto custode dei trattati; che la mancata o inadeguata assunzione di tale responsabilità potrebbe essere considerata un caso di cattiva amministrazione;

F.

considerando che, a norma dell'articolo 298 TFUE, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione «si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente» e che lo stesso articolo offre anche la possibilità di fissare a tal fine disposizioni specifiche di diritto derivato, sotto forma di regolamenti, applicabili all'intera amministrazione dell'UE;

G.

considerando che, in virtù dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, «ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione»;

H.

considerando che, in virtù dell'articolo 43 della Carta, «qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali»;

I.

considerando che l'ufficio del Mediatore europeo, istituito dal trattato di Maastricht, ha compiuto 20 anni nel 2015 e ha trattato 48 840 denunce dal 2005;

J.

considerando che, secondo l'Eurobarometro Flash dell'ottobre 2015 sui diritti della cittadinanza dell'UE, l'83 % dei cittadini europei è consapevole del diritto di cui godono i cittadini dell'Unione di presentare una denuncia alla Commissione, al Parlamento europeo o al Mediatore europeo;

K.

considerando che, secondo la definizione del Mediatore europeo, cattiva amministrazione significa mancanza o carenza di amministrazione e ciò si verifica quando un'istituzione o un ente pubblico non opera secondo la legge o secondo una norma o un principio per esso vincolante, non rispetta i principi di buona amministrazione, o viola i diritti umani;

L.

considerando che il codice di buona condotta amministrativa è volto a evitare i casi di cattiva amministrazione; che l'utilità di tale strumento è limitata a causa del suo carattere non vincolante;

M.

considerando che è essenziale garantire la massima trasparenza per incrementare la legittimità e la fiducia nel fatto che le decisioni sono basate sull'interesse generale dei cittadini;

N.

considerando che la mancanza di trasparenza in merito a fascicoli che hanno implicazioni significative per il modello socioeconomico dell'UE, accompagnate, spesso, da notevoli ripercussioni nell'ambito della salute pubblica e dell'ambiente, tende ad alimentare la sfiducia dei cittadini e dell'opinione pubblica in generale;

O.

considerando che gli informatori svolgono un ruolo fondamentale nella scoperta dei casi di cattiva amministrazione e, talvolta, anche di corruzione politica; che tali situazioni compromettono la qualità della nostra democrazia; che gli informatori si trovano spesso, in seguito, a dover far fronte a gravi problemi e troppo frequentemente sono esposti a conseguenze personali negative a più livelli, non solo sul piano professionale ma anche su quello penale; che, in assenza di maggiori tutele, tali note esperienze del passato potrebbero scoraggiare chi, in futuro, intenda agire in modo etico segnalando le irregolarità;

P.

considerando che, nel 2014, il tasso di conformità alle decisioni e/o raccomandazioni dell'ufficio del Mediatore europeo è stato del 90 %, con un aumento di 10 punti percentuali rispetto al 2013;

Q.

considerando che, per quanto riguarda le indagini avviate dal Mediatore nel 2015, si possono identificare i seguenti temi chiave: trasparenza all'interno delle istituzioni UE, questioni etiche, partecipazione pubblica al processo decisionale nell'UE, norme UE sulla concorrenza e diritti fondamentali;

R.

considerando che la commissione per le petizioni è un membro attivo della Rete europea dei difensori civici e che, in quanto tale, essa ha ricevuto 42 denunce dal Mediatore europeo con richiesta di trattare tali esposti come petizioni;

1.

approva la relazione annuale per il 2015 presentata dal Mediatore europeo;

2.

si congratula con Emily O'Reilly per l'eccellente lavoro svolto e per l'instancabile impegno volto a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini da parte dell'amministrazione europea; riconosce l'importanza della trasparenza in quanto elemento centrale per generare fiducia e garantire una buona amministrazione, come altresì evidenziato dall'alta percentuale di denunce inerenti la trasparenza (22,4 %), che colloca tale questione al primo posto tra tutte le altre; riconosce il ruolo delle indagini strategiche nel garantire una buona amministrazione e sostiene quelle condotte finora dall'ufficio del Mediatore europeo in tale ambito;

3.

accoglie con favore i continui sforzi del Mediatore europeo volti a migliorare la trasparenza dei negoziati sul TTIP attraverso le proposte rivolte alla Commissione; plaude alla conseguente pubblicazione da parte della Commissione di numerosi documenti sul TTIP, il che rientra nella promozione della trasparenza in quanto uno dei tre pilastri della nuova strategia commerciale della Commissione; pone nuovamente l'accento sulla necessità di rafforzare la trasparenza negli accordi internazionali quali, tra gli altri, il TTIP e il CETA, come richiesto da numerosi cittadini preoccupati che si sono rivolti alla commissione per le petizioni; invita a potenziare e ampliare gli sforzi in questo senso, per tutelare la fiducia dei cittadini europei;

4.

invita il Mediatore europeo a indagare sulla conformità dell'istituzione di sale di lettura sicure con il diritto di accesso ai documenti e con i principi di una buona amministrazione;

5.

rammenta che il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si basa sul principio dell'accesso «più ampio possibile»; sottolinea che, pertanto, la trasparenza e il pieno accesso ai documenti detenuti dalle istituzioni dell'UE debba costituire la regola, per assicurare che i cittadini possano esercitare pienamente i propri diritti democratici; sottolinea che, come già stabilito dalla Corte di giustizia dell'UE, le eccezioni a tale regola devono essere adeguatamente interpretate, tenendo conto del preminente pubblico interesse alla divulgazione e alle esigenze di democrazia, di più stretta partecipazione dei cittadini al processo decisionale, di legittimità dell'amministrazione, di efficacia e di responsabilità nei confronti dei cittadini;

6.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a conferire al Mediatore europeo il potere di emettere una dichiarazione di non conformità con il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione da parte delle varie istituzioni dell'UE, a condizione che tali documenti non siano coperti dall'articolo 4 e dall'articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento; appoggia il principio che il Mediatore debba avere facoltà, a seguito di un'indagine sulla non conformità, di decidere in merito alla pubblicazione dei documenti pertinenti;;

7.

deplora che la revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 sia bloccata; ritiene che occorra compiere progressi senza ulteriore indugio, in quanto il regolamento non rispecchia più la situazione giuridica e le prassi istituzionali attuali;

8.

riconosce il bisogno di trasparenza nel processo decisionale dell'UE e sostiene l'indagine del Mediatore europeo inerente i negoziati informali tra le tre principali istituzioni dell'UE (i cosiddetti «triloghi»), come pure l'avvio di una consultazione pubblica in materia; appoggia la pubblicazione dei documenti di trilogo, nel rispetto degli articoli 4 e 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001;

9.

si rammarica che la commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (EMIS) abbia ricevuto dalla Commissione una documentazione soltanto parziale, redatta escludendo determinate informazioni ritenute non pertinenti dalla Commissione; esorta la Commissione ad assicurare la massima accuratezza nei propri lavori e la piena trasparenza della documentazione fornita, nel pieno rispetto del principio della cooperazione leale, in modo da garantire che la commissione EMIS possa esercitare pienamente ed efficacemente i propri poteri investigativi;

10.

sostiene la determinazione del Mediatore europeo nel far sì che l'operato della Banca centrale europea sia caratterizzato da una maggiore trasparenza e da un elevato livello di governance, specialmente in quanto membro della troika/quadriga che supervisiona i programmi di risanamento di bilancio nei paesi UE; accoglie con favore la decisione della BCE di pubblicare gli elenchi delle riunioni dei membri del Comitato esecutivo; sostiene i nuovi principi guida per gli interventi orali e l'istituzione di un «periodo di silenzio» in merito alle informazioni riservate per il mercato prima delle riunioni del consiglio direttivo;

11.

osserva il ruolo della Banca centrale europea in quanto autorità monetaria e membro consultivo della troika/quadriga e invita il Mediatore europeo a salvaguardare l'interesse della buona amministrazione di una delle principali autorità finanziarie europee;

12.

chiede maggiore trasparenza negli incontri dell'Eurogruppo, oltre ai passi già compiuti dal Presidente dello stesso in seguito all'intervento del Mediatore europeo;

13.

approva l'indagine del Mediatore sulla composizione dei gruppi di esperti della Commissione e la trasparenza dei loro lavori; osserva gli sforzi della Commissione volti a consentire l'esame pubblico di tali gruppi e sottolinea che occorre agire ulteriormente per assicurare la piena trasparenza; esorta nuovamente il Consiglio e i suoi organismi preparatori ad aderire quanto prima al registro dei lobbisti e a migliorare la trasparenza del proprio operato;

14.

sostiene gli sforzi del Mediatore volti ad accrescere la trasparenza delle attività di lobbying; si rammarica per la riluttanza della Commissione a pubblicare informazioni dettagliate sugli incontri con i lobbisti dell'industria del tabacco; esorta la Commissione a garantire la piena trasparenza dei propri lavori, in modo tale da rafforzare la fiducia del pubblico nel suo operato;

15.

invita la Commissione a rendere disponibili gratuitamente tutte le informazioni sull'influenza delle lobby, garantendo che siano completamente comprensibili e facilmente accessibili al pubblico grazie a un'unica banca dati centralizzata online;

16.

invita la Commissione a presentare, entro il 2017, una proposta di registro dei lobbisti obbligatorio e legalmente vincolante, al fine di eliminare tutte le scappatoie e istituire la piena obbligatorietà di iscrizione al registro per tutti i lobbisti;

17.

sostiene gli sforzi volti a mettere in atto orientamenti sulla trasparenza del lobbismo, che si applicherebbero non solo alle istituzioni dell'UE, ma anche alle amministrazioni nazionali;

18.

osserva la preoccupazione dei cittadini relativamente alla gestione, da parte della Commissione, delle procedure di infrazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE e alla mancanza di trasparenza nelle varie fasi del processo; sottolinea che il diritto alla buona amministrazione sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali include l'obbligo di fornire motivazioni sufficienti nei casi in cui la Commissione decida di non avviare una procedura di infrazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE; accoglie con favore l'indagine strategica del Mediatore europeo sulle criticità sistemiche incontrate nell'ambito di EU Pilot;

19.

plaude all'apertura dell'indagine del Mediatore (caso OI/5/2016/AB) sul trattamento riservato dalla Commissione, in quanto custode dei trattati, alle denunce di violazioni nell'ambito di procedure «EU Pilot»; ricorda le precedenti richieste avanzate dalla commissione per le petizioni di garantire l'accesso ai documenti concernenti EU Pilot e le procedure d'infrazione, dal momento che le petizioni portano spesso all'avvio di tali procedure;

20.

accoglie con favore il proseguimento delle indagini del Mediatore europeo sui casi di «porte girevoli» all'interno della Commissione; riconosce che in seguito a tali indagini la Commissione ha fornito maggiori informazioni sui nomi degli alti funzionari che hanno lasciato la Commissione stessa per lavorare nel settore privato; incoraggia la pubblicazione più frequente dei nomi e di altri dati riguardanti tali persone; esprime l'auspicio che altre istituzioni e agenzie europee facciano altrettanto; accoglie con favore la volontà della Commissione di pubblicare informazioni riguardanti le occupazioni post-mandato degli ex commissari; esprime profonda preoccupazione per la nomina dell'ex presidente della Commissione Barroso a consigliere e presidente non esecutivo di Goldman Sachs International; invita il Mediatore ad avviare un'indagine strategica sulla gestione, da parte della Commissione, del caso di porte girevoli che coinvolge l'ex presidente Barroso, che comprenda la formulazione di raccomandazioni sulla modalità di riformare il codice di condotta conformemente ai principi di buona amministrazione e agli obblighi di cui all'articolo 245 TFUE;

21.

rammenta che i conflitti di interesse hanno una portata che non si limita ai casi di «porte girevoli»; sottolinea che è fondamentale affrontare efficacemente tutte le fonti dei conflitti di interesse, allo scopo di conseguire una buona amministrazione e garantire la credibilità del processo decisionale politico e tecnico; ritiene che occorra prestare particolare attenzione a livello dell'UE, nell'ambito delle nomine dei candidati per gli incarichi in seno alle istituzioni, alle agenzie e agli organi, basandosi su norme rigorose e misure concrete che non lascino spazio a dubbi su eventuali conflitti di interesse;

22.

accoglie con favore il fatto che nel 2015 tutte le istituzioni dell'UE abbiano introdotto regole interne per la protezione degli informatori in virtù degli articoli da 22 bis a 22 quater dello statuto dei funzionari, incoraggiando così la segnalazione regolamentata delle irregolarità; osserva che la protezione degli informatori dalle ritorsioni potrebbe essere più efficace; esorta, a tal fine, ad adottare regole comuni volte a incoraggiare la segnalazione di irregolarità e a introdurre tutele e garanzie minime per gli informatori;

23.

chiede una direttiva sulla segnalazione delle irregolarità che stabilisca procedure e canali adeguati per la denuncia di ogni tipo di illecito, nonché le opportune tutele e garanzie giuridiche minime per gli informatori sia nel settore pubblico sia in quello privato;

24.

accoglie con favore l'introduzione di un meccanismo di denunce per le potenziali violazioni dei diritti fondamentali nell'ambito di Frontex, in seguito all'indagine in corso del Mediatore sulle pratiche impiegate da Frontex e dagli Stati membri nei rimpatri congiunti forzati dei migranti irregolari; si compiace dell'inclusione di un tale meccanismo nel nuovo regolamento sulla guardia costiera e di frontiera europea;

25.

elogia il Mediatore europeo per il suo lavoro d'indagine sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali da parte degli Stati membri nell'ambito della realizzazione di misure finanziate da risorse dell'UE, ad esempio nel caso di progetti volti a ricoverare in istituti le persone con disabilità anziché integrarle nella società; esorta il Mediatore europeo a portare avanti tali indagini per garantire la trasparenza e il valore aggiunto dei progetti;

26.

accoglie favorevolmente la cooperazione tra il Mediatore e il Parlamento europeo nell'ambito del quadro dell'UE per la convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, in particolare per quanto concerne la richiesta di una piena attuazione della convenzione a livello dell'UE e dell'assegnazione di risorse finanziarie sufficienti a tal fine; ribadisce il proprio pieno sostegno all'attuazione della Convenzione ed esorta la Commissione e gli Stati membri a metterla pienamente in atto a livello dell'Unione;

27.

appoggia gli sforzi del Mediatore nel trattamento dei casi di discriminazione, dei diritti di gruppi di minoranza e dei diritti delle persone anziane nell'ambito del seminario della rete europea dei difensori civici sul tema «I difensori civici contro la discriminazione»;

28.

appoggia gli sforzi del Mediatore volti a vegliare sull'imparzialità delle decisioni della Commissione in materia di concorrenza;

29.

riconosce che il diritto dei cittadini ad avere voce in capitolo nella definizione delle politiche dell'UE è oggi più importante che mai; accoglie con favore le linee guida proposte dal Mediatore per migliorare il funzionamento dell'iniziativa dei cittadini europei (ICE), specialmente per quanto riguarda la solidità delle motivazioni della Commissione alla base del rigetto di un'ICE; riconosce tuttavia che vi sono carenze significative che devono essere affrontate e risolte al fine di rendere l'ICE più efficace; ritiene che una maggiore inclusione dei cittadini nella definizione delle politiche dell'Unione rafforzerà la credibilità delle istituzioni europee;

30.

prende atto con soddisfazione del dialogo continuo e delle strette relazioni che il Mediatore intrattiene con svariate istituzioni dell'UE, tra cui il Parlamento, nonché con altri organismi, nell'ottica di assicurare la cooperazione e la coesione sul piano amministrativo; elogia altresì gli sforzi del Mediatore di assicurare una comunicazione continua e aperta con la commissione per le petizioni;

31.

riconosce la necessità che le agenzie europee rispettino le stesse norme rigorose in termini di trasparenza, responsabilità ed etica di tutte le altre istituzioni; osserva con apprezzamento l'importante lavoro svolto dal Mediatore europeo in varie agenzie nell'UE; appoggia la proposta avanzata all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di far sì che i dichiaranti debbano dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare i test sugli animali e di fornire informazioni su come evitare i test sugli animali;

32.

appoggia le raccomandazioni del Mediatore secondo cui l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare dovrebbe rivedere le proprie norme e procedure in materia di conflitto d'interessi onde garantire la partecipazione e la consultazione adeguate del pubblico;

33.

ricorda che il Mediatore ha anche la facoltà, e pertanto il dovere, di controllare l'operato del Parlamento nel quadro del suo impegno di garantire un'amministrazione efficace per i cittadini dell'UE;

34.

chiede un efficace rafforzamento del codice europeo di buona condotta amministrativa, attraverso l'adozione un regolamento vincolante in materia durante l'attuale legislatura;

35.

invita il Mediatore europeo ad aggiungere alle sue future relazioni annuali una classificazione delle denunce che non rientrano nelle competenze del suo ufficio, in quanto un tale elenco fornirebbe ai deputati al Parlamento europeo una panoramica dei problemi di cui risentono i cittadini dell'Unione;

36.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai loro difensori civici o agli organi competenti analoghi.

(1)  GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

(2)  GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 331.


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/107


P8_TA(2016)0453

Verso un sistema IVA definitivo e lotta contro le frodi ai danni dell'IVA

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sul tema «Verso un sistema IVA definitivo e lotta contro le frodi ai danni dell'IVA» (2016/2033(INI))

(2018/C 224/18)

Il Parlamento europeo,

visto il piano d'azione sull'IVA presentato dalla Commissione il 7 aprile 2016 (COM(2016)0148),

vista la relazione speciale n. 24/2015 della Corte dei conti europea del 3 marzo 2016 dal titolo «Lotta alle frodi nel campo dell'IVA intracomunitaria: sono necessari ulteriori interventi»,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto,

vista la sua risoluzione del 13 ottobre 2011 sul futuro dell'IVA (1),

vista la proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363),

vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534),

vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (2),

vista la proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (COM(2013)0535),

vista la sua risoluzione del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (3),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0307/2016),

A.

considerando che il mercato unico, istituito il 1o gennaio 1993, ha abolito i controlli di frontiera per gli scambi intracomunitari e che il sistema IVA dell'Unione europea, in vigore dal 1993 ai sensi degli articoli da 402 a 404 della vigente direttiva IVA, ha solo un carattere provvisorio e costituisce un regime transitorio;

B.

considerando che il Consiglio, conformemente all'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è tenuto ad adottare all'unanimità le direttive appropriate al fine di completare il sistema comune d'IVA e, segnatamente, di ridurre gradualmente o di sopprimere le deroghe al sistema stesso;

C.

considerando che la Commissione è tenuta, ogni quattro anni, a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del vigente sistema di imposta sul valore aggiunto e, in particolare, sul funzionamento del regime transitorio;

D.

considerando che l'IVA, i cui ricavi hanno apportato un gettito di quasi 1 bilione di EUR nel 2014, rappresenta una fonte di entrate significativa e in crescita per gli Stati membri e confluisce fra le risorse proprie dell'UE, che le entrate complessive dell'UE derivanti dalla risorse proprie IVA ammontano a 17,667 miliardi e rappresentavano nel 2014 il 12,27 % delle entrate totali dell'UE (4);

E.

considerando che il vigente sistema di IVA, in particolare così come applicato dalle grandi società alle operazioni transfrontaliere, è vulnerabile alle frodi, strategie di elusione fiscale e che, alla mancata riscossione dell'IVA a causa di insolvenza o a errori di calcolo; considerando che, secondo le stime, il «divario dell'IVA» ammonta annualmente a circa 170 miliardi di EUR e che sono ormai disponibili migliori tecnologie digitali volte a colmare tale divario;

F.

considerando che, secondo uno studio della Commissione (5), ogni anno tra i 45 e i 53 miliardi di EUR del mancato gettito IVA sono imputabili alla frode intracomunitaria (frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente, detta comunemente «frode carosello»);

G.

considerando che gli Stati membri differiscono in termini di efficacia con cui sono in grado di affrontare la frode e l'elusione IVA, posto che il divario dell'IVA varia da meno del 5 % a oltre il 40 % a seconda del paese preso in considerazione;

H.

considerando che, secondo le stime di Europol, ogni anno 40-60 miliardi di EUR del mancato gettito IVA per gli Stati membri sono imputabili a gruppi criminali organizzati e che il 2 % di questi sono all'origine dell'80 % delle frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente;

I.

considerando che la valutazione del mancato gettito derivante dalla frode all'IVA transfrontaliera è un compito particolarmente impegnativo dato che solo due Stati membri, il Regno Unito e il Belgio, raccolgono e diffondono statistiche in merito;

J.

considerando che diversi Stati membri, con il coordinamento di Eurojust e Europol, hanno recentemente portato a termine con successo tre operazioni Vertigo consecutive, le quali hanno rivelato un sistema di frodi carosello per un totale di 320 milioni di EUR;

K.

considerando che gli ingenti costi amministrativi imputabili all'attuale regime IVA, soprattutto in relazione alle operazioni transfrontaliere, potrebbero essere sensibilmente ridotti, in particolare per le piccole e medie imprese, anche grazie a misure di semplificazione che utilizzino sistemi di rendicontazione digitale e banche dati comuni;

L.

considerando che sussiste un buon margine di miglioramento per la riduzione degli ostacoli amministrativi, così come fiscali, riguardanti in particolare progetti di cooperazione transfrontaliera;

M.

considerando che l'imposta sul valore aggiunto è un'imposta sul consumo che si basa su un sistema di pagamenti frazionati che consentono l'autocontrollo dei contribuenti, che deve essere sostenuta soltanto dall'utente finale al fine di garantirne la neutralità per le imprese; che spetta agli Stati membri definire le modalità pratiche di addebitamento dell'IVA per garantire che ricada sull'utente finale,

N.

considerando che a 23 anni dall'introduzione della direttiva IVA, le cosiddette deroghe di tipo sospensivo non sono più attuali, in particolare riguardo alla moderna economia digitale;

O.

considerando che la Commissione, negli ultimi venti anni, ha avviato oltre 40 procedure di infrazione nei confronti di più di due terzi degli Stati membri per mancata osservanza delle disposizioni della direttiva;

P.

considerando che per richiedere una normativa definitiva in materia di imposta sul valore aggiunto secondo il principio del paese di origine non è necessario raggiungere la maggioranza, dato che in tal caso sarebbe necessaria una maggiore armonizzazione delle aliquote di imposta, onde impedire massicce distorsioni della concorrenza;

Q.

considerando che la lotta contro la frode fiscale è una delle principali sfide in campo tributario per gli Stati membri;

R.

considerando che le frodi IVA rappresentano una pratica estremamente dannosa, che sottrae somme importanti alle entrate di bilancio degli Stati membri ostacolando i loro sforzi di risanamento delle finanze pubbliche;

S.

considerando che ogni anno le frodi IVA a livello transfrontaliero costano quasi 50 miliardi di EUR ai nostri Stati membri e ai contribuenti europei;

T.

considerando che le tipologie di frodi IVA sono multiformi e in continua evoluzione e riguardano molti settori economici, e richiedono pertanto un rapido adeguamento della legislazione in materia al fine di andare verso un sistema IVA sostenibile e semplice che consenta di prevenire le frodi e la potenziale perdita di entrate fiscali;

U.

considerando che i progetti pilota in materia di inversione contabile non devono causare o comportare ritardi nella messa a punto di un sistema IVA definitivo quale previsto dalla tabella di marcia del piano d'azione della Commissione;

V.

considerando che la tecnica di frode IVA più utilizzata è quella del «carosello»; che questo tipo di frode, molto comune nei settori del commercio dei componenti elettronici, della telefonia mobile e del tessile, consiste nel far «girare» dei prodotti tra varie società situate in diversi Stati membri, approfittando del fatto che non viene applicata alcuna imposta alla consegna intra-UE di merci;

W.

considerando che è urgentemente necessario intensificare e mantenere costantemente l'impegno nella cooperazione tra gli Stati membri per impostare strategie globali e integrate nella lotta contro le frodi, soprattutto in considerazione degli attuali vincoli di bilancio dell'UE e dell'aumento del commercio elettronico e via Internet, che ha indebolito il controllo territoriale sulla riscossione dell'IVA;

X.

considerando che la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e degli Stati membri è un elemento chiave dell'agenda programmatica dell'Unione volta a consolidare e rafforzare la fiducia dei cittadini nonché a garantire un corretto utilizzo del loro denaro;

Y.

considerando che le frodi in materia di IVA rappresentano una perdita economica per gli Stati membri, e di conseguenza per l'UE, creano un ambiente fiscale distorto, specialmente a danno delle piccole e medie imprese, e sono utilizzate dalla criminalità organizzata approfittando delle lacune legislative esistenti tra gli Stati membri e le autorità di vigilanza competenti;

Z.

considerando che nella sua relazione speciale n. 24/2015 la Corte dei conti europea ha concluso che la frode ai danni dell'IVA è una pratica considerata fondamentalmente illecita a cui è necessario porre fine;

AA.

considerando che nella causa C-105/14, Taricco e altri, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che il concetto di «frode», come definito all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, è applicabile alle entrate derivanti dall'IVA;

1.

si compiace che la Commissione intenda proporre un sistema definitivo d'imposta sul valore aggiunto (IVA) entro il 2017, che sia semplice, giusto, solido, efficiente e meno vulnerabile alle frodi;

2.

sottolinea che per il corretto funzionamento del mercato unico digitale, occorre un sistema IVA semplice che preveda un numero inferiore di deroghe;

3.

ritiene che il parere scientifico alla base delle proposte della Commissione per il programma d'azione offra importanti raccomandazioni; sottolinea che l'elenco di proposte della Commissione volto a conseguire un sistema IVA solido, semplice e meno vulnerabile alle frodi non è esauriente;

4.

plaude alla recente comunicazione della Commissione del 7 aprile 2016 e all'intenzione di adottare ulteriori provvedimenti contro i casi di frode e di contribuire al miglioramento dell'attuale sistema IVA;

5.

ritiene che sia altresì importante migliorare il sistema attuale e chiede riforme radicali che possano risolvere, o perlomeno nettamente ridurre, i problemi che lo affliggono, in particolare il problema europeo della riscossione dell'IVA;

6.

ritiene che la Commissione dovrebbe esaminare, in egual misura e apertamente, tutte le possibili opzioni e presentarle nell'ambito della procedura legislativa;

7.

constata la necessità di sforzi concertati tra gli Stati membri per giungere a un accordo su un sistema IVA definitivo;

8.

riconosce che l'unanimità sarà una premessa necessaria per il conseguimento di un accordo su un sistema IVA più funzionale e auspica pertanto una visione più chiara in merito a semplicità e numero inferiore di deroghe, unitamente a un approccio pragmatico che tenga conto degli interessi dell'economia digitale in rapida evoluzione;

9.

rileva che una politica fiscale coordinata degli Stati membri, oltre che un miglioramento della tempestività e della frequenza del reciproco scambio di informazioni sul commercio intracomunitario, è indispensabile per contrastare più efficacemente l'evasione e l'elusione fiscali e per colmare infine l'attuale «divario dell'IVA»;

10.

esorta la Commissione e le agenzie governative a esplorare e sperimentare nuove tecnologie, quali la DLT (distributed ledger technology) e il monitoraggio in tempo reale, nell'ambito di un programma «RegTech» (tecnologia applicata alla regolamentazione), ai fini di una riduzione sostanziale dell'ingente divario dell'IVA attualmente riscontrabile nell'Unione;

11.

sottolinea che spetta alle autorità fiscali dei singoli Stati membri garantire che l'IVA sia pagata in modo semplice e in maniera favorevole alle PMI, il che può essere agevolato da una maggiore cooperazione tra le autorità nazionali;

12.

ritiene che la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le singole amministrazioni fiscali degli Stati membri non siano stati finora sufficienti e che anche le attività di Eurofisc non abbiano ad oggi conseguito risultati soddisfacenti; è del parere che le informazioni scambiate attraverso Eurofisc dovrebbero essere più mirate alle frodi; attende con interesse l'imminente proposta della Commissione per migliorare il funzionamento di Eurofisc;

13.

rileva che il sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) si è dimostrato uno strumento utile per combattere le frodi, avendo consentito alle autorità fiscali di riunire informazioni relative agli scambi commerciali intracomunitari, ma persistono delle criticità nell'applicazione, in particolare per quanto concerne la puntualità delle informazioni fornite, la prontezza delle risposte alle interrogazioni e la velocità di reazione agli errori segnalati; auspica, pertanto, che gli Stati membri affrontino tali criticità con la dovuta attenzione;

14.

osserva che le informazioni fornite a Eurofisc dalle autorità nazionali non sono filtrate in maniera tale da trasferire esclusivamente i casi sospetti, il che impedisce il funzionamento ottimale del gruppo; sostiene l'iniziativa di diversi Stati membri a favore della creazione di strumenti nazionali di analisi dei rischi, che consentirebbero di filtrare i dati senza correre il rischio di eliminare casi sospetti in qualsiasi Stato membro e permetterebbero a Eurofisc di reagire rapidamente ad eventuali frodi IVA transfrontaliere;

15.

sottolinea che spetta alle autorità fiscali dei singoli Stati membri garantire che l'IVA sia pagata in modo corretto e semplice;

16.

rammenta che, ai fini della riscossione dell'IVA nei rispettivi territori, gli Stati membri dipendono in larga misura dalle informazioni ricevute da altri Stati membri riguardanti gli scambi intra-UE; chiede alle autorità competenti di scambiarsi, in particolare, informazioni sull'IVA e i dazi al consumo e di avvalersi di strumenti informatici affidabili e di facile utilizzo, ad esempio i formulari elettronici standard, per registrare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a livello transfrontaliero al consumatore finale; ritiene a tal proposito che l'utilizzo del numero di localizzazione IVA (VLN), in virtù del quale un utente non può detrarre l'IVA se questa non viene indicata in fattura senza un valido VNL, potrebbe essere uno strumento utile;

17.

ritiene che la mancanza di informazioni confrontabili e di adeguati indicatori pertinenti per misurare le performance degli Stati membri si rifletta sull'efficacia del sistema UE nell'affrontare frodi dell'IVA nell'UE e invita pertanto le autorità fiscali a creare, in coordinamento con la Commissione, un sistema comune per stimare l'entità del fenomeno delle frodi IVA intra-UE e fissare quindi obiettivi per ridurlo, dal momento che ciò consentirebbe di valutare la performance degli Stati membri nell'affrontare il problema;

18.

invita gli Stati membri a facilitare altresì lo scambio di informazioni con le autorità giudiziarie e preposte all'applicazione della legge quali Europol e OLAF, come raccomandato dalla Corte dei conti;

19.

rileva che la procedura doganale 42, che garantisce l'esenzione IVA sui beni importati in uno Stato membro per essere successivamente trasportati in un altro Stato membro, si è dimostrata vulnerabile ad abusi fraudolenti; rileva che, nell'ottica di individuare ed eliminare questo tipo di frode, risultano essenziali controlli incrociati efficaci delle informazioni in possesso delle autorità fiscali con quelle in possesso delle autorità doganali; invita, pertanto, gli Stati membri e la Commissione ad attivarsi per agevolare il flusso di informazioni tra le autorità fiscali e quelle doganali riguardo alle importazioni nell'ambito della procedura doganale 42, come raccomandato dalla Corte dei conti europea;

20.

sostiene l'obiettivo del piano d'azione, di introdurre uno spazio unico europeo dell'IVA, che possa sostenere un mercato unico più approfondito ed equo e che contribuisca a incentivare l'equità fiscale, consumi sostenibili, l'occupazione, la crescita, gli investimenti e la concorrenza limitando al contempo le possibilità di frodi IVA;

21.

chiede, al riguardo, che i servizi siano pienamente integrati quanto prima nel nuovo sistema e, in particolare, che i servizi finanziari siano assoggettati all'IVA;

22.

concorda con la Commissione sul fatto che il sistema dell'IVA stabilito debba fondarsi sul principio dell'imposizione nel paese di destinazione di beni e servizi, data l'impossibilità di attuare il principio del paese di origine;

23.

è favorevole alla generalizzazione del principio del paese di destinazione nel quadro delle vendite a distanza ai privati e all'introduzione di misure armonizzate a favore delle piccole imprese;

24.

chiede, in sede di introduzione di un sistema IVA definitivo, di includere negli attuali regimi fiscali i progressi tecnologici del mondo digitale e in tal modo rendere il sistema IVA adatto al XXI secolo;

25.

constata che la temporanea coesistenza di diverse aliquote IVA determina notevoli incertezze per le imprese che operano a livello transfrontaliero e per le PMI; constata che l'incertezza è imputabile altresì alla questione del soggetto responsabile della riscossione dell'IVA, della prova di una fornitura intracomunitaria, del rischio di coinvolgimento in frodi dell'operatore inadempiente, nonché ai problemi di flusso di cassa e alle diverse aliquote IVA per diverse categorie di prodotti nello stesso paese; invita pertanto la Commissione a studiare l'impatto delle frodi dell'operatore inadempiente entro la metà del 2017; invita gli Stati membri a giungere a un'intesa su una maggiore convergenza delle aliquote IVA;

26.

invita la Commissione a valutare gli effetti della mancata armonizzazione delle aliquote d'imposta a livello dell'Unione, in particolare nelle attività transfrontaliere, e a esaminare le possibilità di rimuovere tali barriere;

27.

è favorevole all'opzione proposta dalla Commissione di riesaminare regolarmente l'elenco di beni e servizi che possono beneficiare di aliquote ridotte che andranno concordate dal Consiglio; chiede che l'elenco in questione tenga conto delle priorità politiche quali gli aspetti sociali, di genere, sanitari, ambientali, nutrizionali e culturali;

28.

ritiene che la proposta alternativa della Commissione di abolire totalmente le aliquote minime possa determinare notevoli distorsioni della concorrenza e problemi nel mercato interno; è del parere che occorra tenere conto dell'imperativo di una maggiore armonizzazione che è necessaria ai fini del corretto funzionamento del mercato interno;

29.

chiede di valutare se possa essere compilato un elenco unico europeo di beni e servizi ad aliquota ridotta, come alternativa all'attuale sistema di aliquote IVA ridotte, il che potrebbe notevolmente migliorare l'efficienza del sistema IVA, che consenta di realizzare un sistema più strutturato rispetto a quello attuale;

30.

è del parere la riduzione delle esenzioni sia importante per combattere le frodi IVA e che il modo migliore e più economico per affrontare queste ultime sia un sistema IVA semplice con un'aliquota più bassa possibile;

31.

ritiene che il complesso sistema attuale possa essere notevolmente semplificato riducendo i beni e i servizi ad aliquota ridotta e se alcuni di questi vengono stabiliti congiuntamente dagli Stati membri a livello di Unione, lasciando nel contempo agli Stati membri la facoltà di decidere le aliquote d'imposta purché queste siano conformi alle aliquote minime di cui alla direttiva IVA e non comportino il rischio di concorrenza sleale;

32.

chiede che i prodotti siano soggetti allo stesso livello di tassazione secondo il principio del paese di destinazione, a prescindere dalla forma o dalla piattaforma di acquisto e dalla modalità di consegna, fisica oppure digitale;

33.

osserva che uno dei principali problemi per le PMI è oggi rappresentato dal fatto che gli Stati membri interpretano in maniera diversa ciò che può essere definito prodotto o servizio; invita, pertanto, la Commissione a precisare e specificare meglio le sue definizioni;

34.

invita gli Stati membri ad applicare la stessa aliquota IVA alle imprese private e pubbliche che operano in settori in cui sono in concorrenza tra di loro;

35.

ricorda che il sistema dei pagamenti frazionati dell'IVA è stato scelto come riferimento in materia di fiscalità indiretta nel quadro del progetto BEPS dell'OCSE (azione 1) in quanto garantisce l'efficienza della riscossione delle imposte e, per sua stessa natura, consente l'autocontrollo degli operatori;

36.

rileva che gli articoli 199 e 199 bis della direttiva IVA prevedono la possibilità di applicare, temporaneamente e in maniera mirata, il meccanismo di inversione contabile alle operazioni transfrontaliere e a certi settori nazionali ad alto rischio negli Stati membri;

37.

invita la Commissione a esaminare con attenzione le conseguenze del meccanismo di inversione contabile e a valutare se tale procedura semplificherà la vita alle PMI e ridurrà le frodi dell'IVA;

38.

invita la Commissione a valutare le incidenze del meccanismo di inversione contabile e non solo per i singoli settori particolarmente vulnerabili alle frodi, in termini di vantaggi, costi di conformità, problemi di frode, di efficacia e di attuazione, nonché di vantaggi e svantaggi a lungo termine mediante progetti pilota, come richiesto da alcuni Stati membri e nel frattempo espressamente confermato dalla Commissione, benché ciò non rientri a tutt'oggi nel suo piano d'azione; sottolinea che tali progetti pilota non devono tuttavia causare o comportare in alcun modo ritardi nella definizione e nell'attuazione del regime IVA permanente quale previsto dalla tabella di marcia del piano d'azione della Commissione;

39.

ritiene che nell'ambito della generale applicazione del principio del paese di destinazione, le autorità fiscali nazionali debbano assumersi maggiori responsabilità per quanto attiene all'adempimento degli obblighi fiscali e alla riduzione delle possibilità di elusione; conviene con la Commissione sul fatto che esiste ancora un ampio margine per migliorare la lotta alle frodi dell'IVA, attraverso misure amministrative convenzionali e migliorando la capacità e le competenze del personale degli Stati membri in materia di riscossione delle imposte e di ispezione fiscale; sottolinea la necessità di rafforzare le ispezioni fiscali e le sanzioni per i grandi evasori; invita la Commissione a stanziare sufficienti mezzi finanziari e tecnici a tal fine;

40.

è del parere che la Commissione debba monitorare attentamente le prestazioni delle autorità fiscali nazionali e migliorare il coordinamento tra di esse;

41.

accoglie con favore l'intenzione annunciata dalla Commissione di ampliare il mini sportello unico, trasformandolo in uno sportello a tutti gli effetti; constata come sia della massima importanza che esso sia di facile utilizzo e altrettanto efficiente in tutti i 28 Stati membri; osserva che la creazione di uno sportello alleggerirebbe l'onere amministrativo che impedisce alle aziende di operare a livello transfrontaliero e ridurrebbe i costi a carico delle PMI (COM(2016)0148);

42.

prende atto che lo sportello unico è essenziale per applicare il principio del paese di destinazione e ridurre la vulnerabilità alle frodi; chiede di migliorare lo sportello unico sulla base dell'attuale esperienza dei mini sportelli unici per i prodotti digitali; rileva che, anche in presenza del mini sportello unico, le piccole imprese e le microimprese rischiano di dover affrontare un onere amministrativo notevole in ragione del nuovo principio di destinazione; accoglie pertanto con favore la proposta contenuta nel piano d'azione sull'IVA della Commissione di introdurre una misura di semplificazione comune a livello europeo (soglia IVA); chiede di definire in modo chiaro quali siano gli Stati membri a cui competono i controlli fiscali per le transazioni transfrontaliere; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di abolire la franchigia per le spedizioni di modesto valore nell'ambito del suo piano d'azione sull'IVA;

43.

sottolinea, riconoscendo che differenti sistemi IVA all'interno dell'Unione europea potrebbero anche essere percepiti come un ostacolo non tariffario nel mercato interno, che il mini sportello unico sull'IVA (VAT MOSS) rappresenta un'ottima soluzione per contribuire a superare tale ostacolo e, in particolare, per coadiuvare le PMI nelle loro attività transfrontaliere; riconosce che permangono ancora talune problematiche minori riguardo al VAT MOSS; invita la Commissione ad agevolare ulteriormente il pagamento degli obblighi in materia di IVA da parte delle imprese di tutta l'UE;

44.

prende atto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-97/09 (Ingrid Schmelz/Finanzamt Waldviertel); rileva le 28 diverse soglie di esenzione dall'imposta sull'IVA; rileva le conseguenti difficoltà finanziarie affrontate dalle PMI e dalle micro-imprese che dovrebbero essere esentate ai sensi dei rispettivi regimi nazionali; invita la Commissione a effettuare ulteriori studi volti a stabilire una soglia di esenzione per il pagamento dell'IVA da parte delle micro-imprese;

45.

chiede di esaminare tutte le proposte per minimizzare gli oneri amministrativi delle imposte sul fatturato per le micro, piccole e medie imprese; incoraggia la Commissione, a tale proposito, a esaminare altresì le migliori prassi a livello internazionale, quali i regimi «gold card» in vigore a Singapore e in Australia, riconoscendo che il rischio di frode da parte di taluni fornitori è molto basso;

46.

si compiace dell'annuncio della Commissione relativo alla presentazione di un pacchetto IVA per le PMI nel 2017; raccomanda, tuttavia, un'attuazione graduale del nuovo quadro, dal momento che esso comporterà costi amministrativi supplementari (quali infrastrutture informatiche o procedure in materia di IVA);

47.

rileva la complessità del sistema di dichiarazione che impone un onere elevato alle PMI, scoraggiando in tal modo il commercio transfrontaliero; esorta la Commissione a includere nel suo pacchetto per le PMI la proposta di un sistema di dichiarazione dell'IVA unificato, nonché obblighi d'informazione e scadenze armonizzati;

48.

sottolinea la necessità di un contesto IVA armonizzato per la vendita a distanza tra imprese e tra imprese e consumatori; rileva che la soglia IVA non è applicata con lo stesso grado di successo nei diversi Stati membri a causa della mancanza di coordinamento;

49.

sottolinea un nuovo sistema IVA semplificato deve essere concepito in modo tale che le PMI possano rispettare facilmente le norme sul commercio transfrontaliero e possano avvalersi, in ciascuno Stato membro, di un'assistenza non solo per quanto riguarda le modalità di conformità con tali norme, bensì anche le modalità di gestione delle procedure IVA;

50.

chiede l'introduzione, in tempi rapidi, di un portale Internet completo e pubblicamente accessibile, in cui le imprese e i consumatori finali possano reperire, in modo semplice e chiaro, informazioni dettagliate sulle aliquote IVA in vigore negli Stati membri per i singoli prodotti e servizi; sottolinea la necessità che il linguaggio e la struttura di tale portale siano di facile comprensione e impiego; ribadisce la propria convinzione che aiutare le aziende comprendere chiaramente le norme IVA applicabili negli Stati membri rafforzerà ulteriormente le misure di contrasto delle frodi dell'IVA; osserva altresì che il software fiscale certificato potrebbe aiutare a limitare il rischio di specifici tipi di frode e altre irregolarità, nonché dare certezza alle aziende oneste impegnate in operazioni nazionali e transfrontaliere; invita inoltre la Commissione a fornire linee guida alle autorità fiscali nazionali in materia di classificazione delle operazioni riguardo alle aliquote IVA applicate, allo scopo di ridurre i costi di conformità e le controversie legali; invita gli Stati membri a creare sistemi pubblici d'informazione, come un portale Internet dedicato all'IVA, per mettere a disposizione informazioni affidabili in materia;

51.

chiede alla Commissione di compilare un elenco con informazioni aggiornate sulle norme IVA in ciascuno Stato membro; sottolinea, allo stesso tempo, che spetta agli Stati membri notificare alla Commissione le proprie norme e aliquote;

52.

osserva che, in relazione alle vendite del commercio elettronico, la mancanza di armonizzazione delle soglie IVA comporta elevati costi delle operazioni a carico delle PMI attive nel campo del commercio elettronico ove superino accidentalmente o inavvertitamente la soglia;

53.

invita gli Stati membri a fornire urgentemente alla Commissione le informazioni relative alle proprie aliquote IVA, esigenze speciali ed esenzioni; invita la Commissione a raccogliere tali informazioni e a metterle a disposizione delle aziende e dei consumatori;

54.

ritiene che i piani di riforma dell'IVA annunciati dalla Commissione nel programma d'azione richiedano una valutazione d'impatto esaustiva qualitativamente affidabile, con il contributo della comunità scientifica, degli Stati membri, delle amministrazioni fiscali, delle PMI e delle imprese dell'UE;

55.

sottolinea che la legislazione fiscale è di esclusiva competenza degli Stati membri e che, ai sensi dell'articolo 329, paragrafo 1 TFUE, un gruppo di almeno nove Stati membri potrebbe instaurare una cooperazione rafforzata; invita la Commissione a sostenere le proposte di cooperazione rafforzata intese a contrastare le frodi e a ridurre l'onere amministrativo in termini di IVA;

56.

ritiene che sia preferibile una soluzione nel quadro dell'OCSE rispetto a misure isolate, che devono essere armonizzate con le raccomandazioni dell'OCSE e con il piano d'azione BEPS;

57.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo «Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020: Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione» (COM(2016)0179);

58.

rileva che il nuovo piano d'azione prevede ulteriori passi in avanti verso un regime definitivo più efficiente, a prova di frode e più favorevole alle imprese nell'era dell'economia digitale e del commercio elettronico;

59.

appoggia la proposta della Commissione in base alla quale l'IVA sulle vendite transfrontaliere (di beni o servizi) sarebbe riscossa dall'autorità fiscale del paese di origine, con l'aliquota applicabile nel paese di consumo, e trasferita al paese in cui vengono da ultimo consumati i beni o i servizi;

60.

sottolinea l'importanza di presentare una proposta legislativa intesa ad estendere ai consumatori la procedura elettronica unica per la registrazione e il pagamento dell'IVA alle vendite online transfrontaliere di beni fisici dalle aziende, allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi, uno dei principali ostacoli che le imprese incontrano nelle operazioni transfrontaliere;

61.

invita la Commissione ad affrontare il problema degli oneri amministrativi a carico delle imprese derivanti dalla frammentazione del regime dell'IVA, presentando proposte legislative volte a estendere l'attuale mini sportello unico ai beni materiali venduti online, consentendo così alle imprese di effettuare un'unica dichiarazione e un unico pagamento dell'IVA nel loro Stato membro;

62.

invita gli Stati membri a semplificare i loro sistemi fiscali nazionali e a renderli più coerenti e solidi, onde facilitare l'osservanza delle regole, impedire, scoraggiare e sanzionare la frode e l'evasione fiscale e aumentare l'efficienza della riscossione dell'IVA;

63.

è preoccupato per il mancato pieno raggiungimento dell'obiettivo della semplificazione del sistema della contabilità per l'IVA come risorsa propria; ricorda la necessità di un'ulteriore semplificazione del sistema amministrativo relativo alle risorse proprie, per ridurre le possibilità di errori e frodi; si rammarica del fatto che il nuovo piano d'azione non si occupi dell'impatto sulla risorsa propria basata sull'IVA;

64.

ricorda che i divari dell'IVA degli Stati membri e le perdite stimate nella riscossione dell'IVA all'interno dell'Unione sono stati stimati a 170 miliardi di EUR nel 2015 e sottolinea che in 13 dei 26 Stati membri esaminati nel 2014 la media delle perdite stimate dell'IVA era superiore al 15,2 %; invita la Commissione ad avvalersi pienamente dei suoi poteri esecutivi sia per controllare che per aiutare gli Stati membri; sottolinea che un'azione efficace per ridurre il divario dell'IVA richiede un approccio concertato e multidisciplinare, poiché tale fenomeno è il risultato non solo delle frodi ma di una combinazione di fattori, tra cui i fallimenti e le insolvenze, gli errori statistici, i ritardi di pagamento, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale; ribadisce il suo invito alla Commissione a promuovere rapidamente una legislazione su un livello minimo di protezione per gli informatori nell'UE al fine di investigare meglio e scoraggiare le frodi, e a istituire un sostegno finanziario per il giornalismo investigativo transfrontaliero, che ha dimostrato chiaramente la sua efficacia negli scandali LuxLeaks, DieselgatePanama Papers;

65.

si duole che le frodi IVA, e in particolare la frode cosiddetta «carosello» o «dell'operatore mancante (o fantasma, o scomparso)», falsino la concorrenza, privino i bilanci nazionali di risorse importanti e danneggino il bilancio dell'Unione; esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione non dispone di dati attendibili sulle «frodi carosello» dell'IVA; esorta pertanto la Commissione a dare impulso a uno sforzo coordinato da parte degli Stati membri per istituire un sistema comune di raccolta di dati statistici sulle «frodi carosello» dell'IVA; indica che tale sistema potrebbe basarsi sulle pratiche già utilizzate in alcuni Stati membri;

66.

esorta la Commissione ad avviare la creazione di un sistema comune che consenta di affinare la stima delle dimensioni della frode IVA all'interno dell'UE compilando statistiche sulle frodi IVA intra-UE, il che consentirebbe ai singoli Stati membri di valutare i rispettivi risultati in materia sulla base di indicatori precisi e affidabili della riduzione dell'IVA intra-UE e dell'accresciuta individuazione delle frodi e del corrispondente recupero d'imposta; ritiene che nuovi approcci di audit, come l'audit unico o gli audit congiunti, dovrebbero essere ulteriormente estesi alle operazioni transfrontaliere;

67.

sottolinea quanto sia importante, per rafforzare la lotta alle frodi IVA, attuare nuove strategie e utilizzare in modo più efficiente le strutture esistenti a livello di Unione; sottolinea il fatto che una maggiore trasparenza, tale da permettere controlli adeguati, e l'adozione di un approccio più strutturato e «basato sul rischio» sono la chiave per individuare e prevenire i metodi fraudolenti e la corruzione;

68.

si rammarica del fatto che la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri nella lotta alla frode IVA non sia ancora efficiente nel far fronte ai meccanismi dell'evasione e della frode IVA intraunionali o nel gestire le operazioni o gli scambi transfrontalieri; sottolinea la necessità di un sistema IVA semplificato, efficace e accessibile che consenta a tutti gli Stati membri di ridurre il loro onere dell'IVA e di combattere le frodi IVA; chiede pertanto alla Commissione di effettuare un maggior numero di visite di monitoraggio negli Stati membri, con una selezione basata sul rischio, durante la valutazione degli accordi di cooperazione amministrativa; chiede altresì alla Commissione di concentrarsi, nel contesto della sua valutazione delle disposizioni amministrative, sulla rimozione degli ostacoli di natura giuridica che impediscono lo scambio di informazioni tra le autorità amministrative, quelle giudiziarie e quelle incaricate dell'applicazione della legge a livello nazionale e di UE; in aggiunta, invita la Commissione a raccomandare agli Stati membri di introdurre un'analisi comune dei rischi che includa l'analisi dell'uso dei sociali network, per assicurare che le informazioni scambiate tramite Eurofisc siano mirate alla lotta contro la frode; invita gli Stati membri a stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e a migliorare il sistema di scambio di informazioni attualmente in uso;

69.

sottolinea la necessità di rafforzare Eurofisc per accelerare gli scambi di informazioni; rileva che permangono problemi per quanto riguarda l'esattezza, completezza e tempestività delle informazioni; considera necessario mettere in comune le azioni e coordinare le strategie delle autorità fiscali, giudiziarie e di polizia degli Stati membri e quelle degli organismi europei, quali Europol, Eurojust e OLAF, che si occupano di lotta alle frodi, alla criminalità organizzata e al riciclaggio di denaro; incoraggia tutti i soggetti interessati a prendere in ulteriore considerazione modelli semplici e comprensibili di condivisione delle informazioni in tempo reale, per rendere possibili rapide reazioni o misure di attenuazione volte a contrastare i metodi di frode esistenti o quelli nuovi che emergono;

70.

ritiene indispensabile che tutti gli Stati membri aderiscano a Eurofisc in tutti i suoi ambiti di attività, al fine di permettere una lotta efficace alle frodi IVA;

71.

invita la Commissione a formulare proposte che consentano efficaci controlli incrociati dei dati provenienti dalle autorità doganali e fiscali, e a concentrare la sua azione di monitoraggio degli Stati membri su misure indicative dei miglioramenti della tempestività delle loro risposte alle richieste di informazioni e dell'affidabilità del sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES);

72.

chiede alla Commissione di incoraggiare gli Stati membri che non vi hanno ancora provveduto a introdurre una duplice partita IVA (con l'attribuzione, agli operatori che intendono partecipare a scambi commerciali intracomunitari, di una partita IVA diversa dalla partita IVA nazionale) e di procedere alle verifiche prescritte dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 904/2010, fornendo al contempo consulenza gratuita agli operatori;

73.

invita la Commissione a garantire che i sistemi di sdoganamento elettronico degli Stati membri consentano e attuino la verifica automatica dei numeri di identificazione IVA;

74.

esorta la Commissione a proporre una modifica della direttiva IVA al fine di conseguire una maggiore armonizzazione degli obblighi di dichiarazione IVA degli Stati membri per le forniture intraunionali di beni e servizi;

75.

si rammarica che la proposta della Commissione sulla responsabilità solidale in caso di commercio transfrontaliero non sia stata adottata dal Consiglio; osserva che ciò riduce la funzione deterrente nei confronti degli scambi con operatori fraudolenti; rileva che l'attuazione della direttiva IVA per quanto riguarda il periodo di presentazione degli elenchi riepilogativi non è uniforme tra gli Stati membri, il che aumenta l'onere amministrativo a carico degli operatori attivi in più Stati membri; esorta pertanto il Consiglio ad approvare la proposta della Commissione in materia di responsabilità solidale;

76.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad essere più attivi a livello internazionale, a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e ad adottare provvedimenti esecutivi per la riscossione efficiente dell'IVA, in modo da stabilire standard e strategie di cooperazione basati prevalentemente sui principi della trasparenza, del buon governo e della scambio di informazioni; incoraggia gli Stati membri a scambiarsi reciprocamente le informazioni ricevute dai paesi terzi al fine di facilitare l'esecuzione della riscossione dell'IVA, in particolare nel commercio elettronico;

77.

sollecita il Consiglio a inserire l'IVA nell'ambito di applicazione della direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (direttiva PIF) al fine di trovare quanto prima un accordo sulla questione;

78.

invita la Commissione a continuare a stimare i proventi che la criminalità organizzata trae dalle frodi in materia di IVA e a presentare una strategia complessiva, comune e multidisciplinare per contrastare i modelli commerciali della criminalità organizzata basati sulle frodi in materia di IVA, anche attraverso squadre investigative comuni ove necessario;

79.

reputa fondamentale garantire la creazione di una Procura europea unica, forte e indipendente, in grado di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, anche tramite frodi in materia di IVA, come indicato nella summenzionata direttiva PIF, e ritiene che qualsiasi soluzione meno incisiva rappresenterebbe un costo per il bilancio dell'Unione; sottolinea inoltre l'esigenza di assicurare che la suddivisione delle competenze tra le autorità investigative della Procura europea e degli Stati membri non comporti l'esclusione dei reati con rilevante incidenza sul bilancio dell'UE dalle competenze della Procura europea;

80.

invita tutti gli Stati membri a pubblicare stime sulle perdite dovute alle frodi in materia di IVA intra-UE, a risolvere le carenze di Eurofisc e a coordinare meglio le rispettive politiche di inversione contabile dell'IVA per merci e servizi;

81.

ritiene essenziale che gli Stati membri si servano, come utile ausilio per contrastare le frodi in materia di IVA, i controlli multilaterali, ossia un controllo coordinato tra due o più Stati membri sul regime fiscale da applicare a uno o più contribuenti;

82.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

(1)  GU C 94 E del 3.4.2013, pag. 5.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2014)0234.

(3)  GU C 346 del 21.9.2016, pag. 27.

(4)  Commissione europea, relazione finanziaria 2014.

(5)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/ey_study_destination_principle.pdf


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/117


P8_TA(2016)0454

Piano d'azione dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sul piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche (2016/2076(INI))

(2018/C 224/19)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche» (COM(2016)0087),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2014 sui reati contro le specie selvatiche (1),

vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), attuata nell'UE mediante il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio,

vista la decisione (UE) 2015/451 del Consiglio, del 6 marzo 2015, relativa all'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (2),

vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003,

vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000,

viste la convenzione sulla diversità biologica (CBD) e la convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna),

visto il World Wildlife Crime Report (relazione sui reati commessi a livello internazionale contro le specie selvatiche) del 2016 a cura dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC),

vista la risoluzione 69/314 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 30 luglio 2015 sulla lotta al traffico illecito di specie selvatiche,

vista la risoluzione 2/14 dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente sul commercio illegale di specie selvatiche e dei relativi prodotti,

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite per il periodo 2015-2030,

visto il Consorzio internazionale per la lotta ai reati contro le specie selvatiche (ICCWC), che comprende la CITES, l'Interpol, l'UNODC, la Banca mondiale e l'Organizzazione mondiale delle dogane,

vista la dichiarazione sottoscritta in occasione della conferenza di Londra sul commercio illegale di specie selvatiche del 2014,

vista la dichiarazione di Buckingham Palace sulla prevenzione del traffico illegale di specie selvatiche nel settore dei trasporti,

visti il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (3) e la relazione sulla sua attuazione elaborata dalla Commissione nel 2016,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) (4),

visti il regolamento (UE) n. 605/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (5) e il regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009 (6), che autorizza l'importazione di 20 chilogrammi di prodotti di pesca per il consumo personale,

vista l'importanza dell'Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, nella lotta contro la cattura e la vendita illegali di specie acquatiche,

vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (7),

vista la direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici (8),

vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (9),

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (10),

visto lo studio sui reati contro le specie selvatiche pubblicato nel marzo 2016 dal suo Dipartimento tematico per la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

vista la rete Natura 2000, che comprende importanti siti di riproduzione e di riposo delle specie rare e minacciate nonché alcuni tipi di habitat naturali rari che godono a pieno titolo di protezione,

vista la relazione del progetto di ricerca EU Action to Fight Environmental Crime (Azione dell'UE per combattere la criminalità ambientale, EFFACE) del 2014,

viste le conclusioni del Consiglio del 12 febbraio 2016 sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo,

vista la relazione del Segretario generale della Commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e la giustizia penale, del 4 marzo 2003, dal titolo «Illicit trafficking in protected species of wild flora and fauna and illicit access to genetic resources» (Traffico illecito di specie di flora e fauna selvatiche protette e accesso illecito alle risorse genetiche),

viste le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2016 sul piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche,

vista la valutazione di reazione rapida effettuata nel 2016 dal programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e da Interpol, dal titolo «The Rise of Environmental Crime» (La crescita della criminalità ambientale),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per la pesca e della commissione giuridica (A8-0303/2016),

A.

considerando che il traffico illegale di specie selvatiche è una forma di criminalità organizzata internazionale che genera un giro di affari stimato a circa 20 miliardi di euro all'anno e che negli ultimi anni è aumentata in tutto il mondo divenendo una delle forme di criminalità organizzata transfrontaliera più vaste e redditizie; che il traffico illegale di specie selvatiche finanzia altre forme di criminalità grave e organizzata, a cui è peraltro strettamente collegato,

B.

considerando che il declino della biodiversità mondiale è talmente grave da rappresentare la sesta grande estinzione di massa delle specie;

C.

considerando che la biodiversità globale e i servizi degli ecosistemi sono minacciati dai cambiamenti nella destinazione dei suoli, dall'uso non sostenibile delle risorse naturali, dall'inquinamento e dai cambiamenti climatici; che, in particolare, molte specie a rischio affrontano sfide maggiori che in precedenza a causa della rapida urbanizzazione, della perdita di habitat e del commercio illegale di specie selvatiche,

D.

considerando che il traffico illegale di specie selvatiche ha importanti ripercussioni negative sulla biodiversità, gli ecosistemi esistenti, il patrimonio naturale dei paesi di origine, le risorse naturali e la conservazione delle specie;

E.

considerando che il traffico illegale di specie selvatiche rappresenta una minaccia grave e crescente alla sicurezza globale, alla stabilità politica, allo sviluppo economico, ai mezzi di sostentamento locali e allo Stato di diritto e richiede, pertanto, un approccio strategico e coordinato a livello di UE con il coinvolgimento di tutti gli attori interessati;

F.

considerando che fermare il traffico di specie di flora e fauna a rischio di estinzione e dei prodotti da esse derivati è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dalle Nazioni Unite;

G.

considerando che la CITES è un importante accordo internazionale che riguarda 35 000 specie animali e vegetali, in vigore dal 1975 e firmato da 183 parti contraenti (compresi tutti gli Stati membri dell'UE e, dal luglio 2015, l'UE stessa);

H.

considerando che le politiche in materia commerciale e di sviluppo dovrebbero, tra l'altro, essere utilizzate come mezzo per migliorare il rispetto dei diritti umani, il benessere degli animali e la tutela dell'ambiente;

I.

considerando che dal 2005 EU-TWIX (lo strumento volto a facilitare lo scambio di informazioni sul commercio illegale di specie selvatiche nell'UE) effettua un monitoraggio del commercio illegale di specie selvatiche grazie alla creazione di una banca dati dei sequestri e di canali di comunicazione tra i funzionari di tutti i paesi europei;

J.

considerando che la scarsa consapevolezza e la mancanza di un impegno politico sono tra i principali ostacoli a una lotta efficace contro il traffico illegale di specie selvatiche;

K.

considerando che l'agenda dell'UE sulla sicurezza per il periodo 2015-2020 valuta i reati contro le specie selvatiche come una forma di criminalità organizzata che deve essere combattuta a livello dell'UE, vagliando la possibilità di introdurre ulteriori sanzioni penali in tutta l'Unione attraverso un riesame della normativa vigente in materia di reati ambientali;

L.

considerando che l'operazione COBRA III condotta nel maggio 2015 è stata la più grande operazione coordinata di contrasto al commercio illegale di specie minacciate d'estinzione mai realizzata a livello internazionale, che ha portato a 139 arresti e a più di 247 sequestri, che comprendevano avorio di elefante, piante medicinali, corni di rinoceronte, pangolini, legno di palissandro, tartarughe e molti altri esemplari animali e vegetali;

M.

considerando che la domanda di prodotti di specie selvatiche di origine illegale nei mercati di destinazione promuove la corruzione in tutta la catena di approvvigionamento del traffico illegale di specie selvatiche;

N.

considerando che l'UE costituisce un mercato di destinazione e una rotta di transito significativi per il commercio illegale di specie selvatiche, nonché anche il luogo di origine del traffico di determinate specie animali e vegetali europee a rischio di estinzione;

O.

considerando che la risoluzione della Commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e la giustizia penale dell'aprile 2013, sostenuta dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite il 25 luglio 2013, incoraggia gli Stati membri a considerare reato grave il traffico illegale di specie protette di fauna e flora selvatiche realizzato con la partecipazione di gruppi della criminalità organizzata, equiparandolo alla tratta di esseri umani e al traffico di stupefacenti;

Osservazioni di carattere generale

1.

plaude al piano d'azione della Commissione contro il traffico illegale di specie selvatiche, che mette in rilievo la necessità di azioni coordinate per affrontare le cause del traffico illegale di specie selvatiche, per attuare e applicare le norme esistenti in modo efficace e per rafforzare le cooperazione globale tra i paesi di origine, di transito e di destinazione;

2.

invita la Commissione, gli Stati membri, il servizio europeo per l'azione esterna e le agenzie dell'UE Europol e Eurojust a riconoscere che i reati contro le specie selvatiche rappresentano una minaccia grave e crescente, nonché ad affrontarli con la massima urgenza politica; mette in evidenza la necessità di approcci globali e coordinati tra i diversi ambiti politici, tra cui il commercio, lo sviluppo, gli affari esteri, i trasporti e il turismo nonché la giustizia e gli affari interni;

3.

sottolinea che l'individuazione e l'assegnazione di adeguate risorse umane e finanziarie sono essenziali ai fini dell'attuazione del piano d'azione; evidenzia la necessità di prevedere risorse finanziarie adeguate nel bilancio dell'UE e nei bilanci nazionali per garantire l'attuazione efficace del piano;

4.

riconosce l'importanza del piano d'azione, ma evidenzia che esso non copre in misura sufficiente le specie acquatiche;

5.

insiste su un'attuazione completa e tempestiva di tutti gli elementi del piano d'azione che rispecchi l'urgente necessità di fermare le pratiche illegali e non sostenibili e impedire un'ulteriore riduzione delle specie; invita la Commissione a presentare con cadenza annuale al Parlamento e al Consiglio aggiornamenti scritti sull'attuazione e a predisporre un meccanismo dettagliato e continuo di monitoraggio e valutazione per misurare i progressi, anche per quanto riguarda le misure adottate dagli Stati membri;

6.

invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la protezione degli habitat delle specie bersaglio e sottolinea la necessità di garantire una maggiore tutela delle aree designate come ecosistemi marini vulnerabili, delle zone marine ecologicamente o biologicamente significative e dei siti della rete Natura 2000;

7.

invita la Commissione a istituire un apposito ufficio del Coordinatore per la lotta al traffico illegale di specie selvatiche, sulla scorta del modello seguito per combattere la tratta degli esseri umani, onde assicurare uno sforzo congiunto da parte dei diversi servizi della Commissione e degli Stati membri;

8.

ricorda alla Commissione che anche molte specie acquatiche sono in pericolo di estinzione, il che avrà ripercussioni sulla sostenibilità di numerosi ecosistemi;

9.

invita la Commissione e gli Stati membri ad approfondire ulteriormente la ricerca scientifica sugli adeguamenti tecnologici degli attrezzi da pesca intesi a evitare le catture accessorie, dal momento che numerose specie, tra cui le tartarughe, sono minacciate sia dal traffico illegale di animali selvatici sia dal fenomeno delle catture accessorie;

Prevenire il traffico illegale di specie selvatiche e affrontarne le cause alla radice

10.

invita l'UE, i paesi terzi, le parti interessate e la società civile a condurre una serie di campagne di sensibilizzazione mirate e coordinate volte a ridurre la domanda che alimenta il commercio illegale di prodotti di specie selvatiche mediante un autentico e duraturo cambiamento dei comportamenti a livello individuale e collettivo; riconosce il ruolo che possono svolgere le organizzazioni della società civile nel sostenere il piano d'azione;

11.

invita l'UE a sostenere le iniziative intese a promuovere lo sviluppo di mezzi di sussistenza sostenibili e alternativi per le comunità rurali che vivono nei pressi delle specie selvatiche, che aumentino i benefici delle misure di conservazione a livello locale, riducano al minimo il conflitto tra esseri umani e specie selvatiche e promuovano le specie selvatiche come preziosa fonte di reddito per le comunità; ritiene che tali iniziative, se adottate in consultazione con le comunità interessate, aumenteranno il sostegno a favore della conservazione e contribuiranno alla ricostituzione, alla conservazione e alla gestione sostenibile delle popolazioni delle specie selvatiche nonché dei loro habitat;

12.

sottolinea che la protezione delle specie selvatiche deve essere un elemento fondamentale delle strategie di riduzione della povertà dell'UE e invita ad adoperarsi affinché i vari accordi di cooperazione negoziati con paesi terzi prevedano misure volte a consentire alle comunità locali di trarre diretto beneficio dalla partecipazione alla tutela delle specie selvatiche;

13.

ricorda alla Commissione che il traffico illegale di specie acquatiche pregiudica altresì lo sviluppo economico delle comunità costiere e l'idoneità ambientale delle nostre acque;

14.

invita l'UE ad agire con urgenza per combattere la corruzione e colmare le lacune esistenti nelle misure di governance internazionale lungo la catena del traffico illegale di specie selvatiche; invita l'UE e gli Stati membri a collaborare coi paesi partner, attraverso la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) e in altre sedi, per affrontare il problema nei mercati di origine, di transito e di destinazione; invita gli Stati membri a rispettare pienamente e ad attuare in maniera efficace le disposizioni dell'UNCAC; accoglie con favore l'impegno internazionale contro la corruzione assunto in virtù dell'articolo 10 della risoluzione 69/314 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (luglio 2015);

15.

riconosce la necessità di fornire assistenza, orientamento e formazione alle autorità dei paesi di origine, transito e destinazione per quanto concerne le indagini, l'applicazione e le procedure giudiziarie a livello locale, regionale e nazionale; sottolinea l'esigenza di un coordinamento efficace di tali sforzi tra tutte le agenzie coinvolte; invita l'UE a sostenere lo scambio delle migliori prassi e consentire che, ove necessario, siano messe a disposizione conoscenze e attrezzature specializzate;

16.

prende atto delle conclusioni del Consiglio sul piano d'azione dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche, del 20 giugno 2016, in cui si riconosce che i reati contro le specie selvatiche rappresentano una minaccia grave e crescente per la biodiversità e l'ambiente, ma anche per la sicurezza globale, lo Stato di diritto, i diritti umani e lo sviluppo sostenibile; deplora vivamente l'assenza di impegni chiari da parte degli Stati membri; sottolinea il ruolo decisivo degli Stati membri nella piena e coerente attuazione del piano d'azione a livello nazionale e nel conseguimento degli obiettivi ivi definiti;

17.

esorta i governi dei paesi fornitori a: i) migliorare lo Stato di diritto e creare deterrenti efficaci rafforzando le indagini, i procedimenti e le sentenze penali; ii) promulgare leggi più severe che trattino il traffico illecito di specie selvatiche come un «reato grave», che merita lo stesso livello di attenzione e gravità di altre forme di criminalità organizzata a livello transnazionale; iii) destinare maggiori risorse alla lotta contro i reati nel campo delle specie selvatiche, in particolare per rafforzare la repressione criminale in questo ambito, i controlli sul commercio, il monitoraggio, l'individuazione e il sequestro alle dogane; iv) impegnarsi in una politica di tolleranza zero contro la corruzione;

Rendere più efficaci l'attuazione e l'applicazione

18.

invita gli Stati membri a elaborare piani d'azione contro il traffico illegale di specie selvatiche che illustrino nel dettaglio le relative politiche e sanzioni, nonché a pubblicare e a scambiarsi le informazioni sui sequestri e sugli arresti legati ai reati contro le specie selvatiche, onde assicurare approcci coerenti e armonizzati tra gli Stati membri; sostiene l'istituzione di un meccanismo volto a fornire dati e aggiornamenti regolari alla Commissione sui sequestri e gli arresti effettuati negli Stati membri, nonché a promuovere la condivisione delle migliori prassi;

19.

insiste sull'importanza di attuare e applicare pienamente i regolamenti dell'UE sul commercio di specie selvatiche;

20.

propone che le sanzioni per il traffico illegale delle specie selvatiche, specialmente nelle aree con ecosistemi marini vulnerabili o che rientrano nella rete Natura 2000, debbano essere abbastanza severe da avere un effetto deterrente per i possibili contravventori;

21.

esorta gli Stati membri ad assicurare che le agenzie responsabili dell'applicazione della normativa, i pubblici ministeri e le magistrature nazionali dispongano delle risorse finanziarie e umane necessarie e delle opportune competenze per combattere i reati contro le specie selvatiche; incoraggia fortemente la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per formare e sensibilizzare tutte le agenzie e le istituzioni competenti;

22.

plaude agli sforzi della rete dell'Unione europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente (IMPEL), della rete europea dei procuratori per l'ambiente (ENPE), del forum dell'Unione europea dei giudici per l'ambiente (EUFJE) e della rete dei funzionari di polizia specializzati nella lotta ai reati ambientali (EnviCrimeNet);

23.

prende atto dell'inserimento del commercio illegale di specie selvatiche nell'agenda dell'UE sulla sicurezza 2015-2020, la quale riconosce che il commercio illegale di specie selvatiche minaccia la biodiversità nelle regioni di origine, lo sviluppo sostenibile e la stabilità regionale;

24.

suggerisce agli Stati membri di investire i proventi generati dalle multe comminate per il traffico illegale nella protezione e nella conservazione della flora e della fauna selvatiche;

25.

chiede un cambiamento radicale nella raccolta di informazioni, nell'attività legislativa, nell'applicazione della legge e nella lotta alla corruzione in materia di traffico di specie selvatiche negli Stati membri dell'UE e in altri paesi di destinazione e transito; invita pertanto la Commissione ad attribuire massima attenzione a questi aspetti inerenti all'amministrazione e al monitoraggio dell'applicazione delle norme internazionali in materia di traffico di specie selvatiche;

26.

evidenzia che, al fine di evitare la «migrazione» delle reti criminali operanti nell'ambito delle specie selvatiche, è particolarmente importante armonizzare le politiche e i quadri normativi riguardanti i reati a danno delle specie selvatiche;

27.

sottolinea l'esigenza di una migliore cooperazione tra le agenzie e di una condivisione efficace e tempestiva dei dati tra le agenzie nazionali e unionali responsabili dell'attuazione e dell'applicazione; chiede che siano create reti strategiche per l'applicazione a livello sia di UE che di Stati membri al fine di facilitare e migliorare tale cooperazione; invita tutti gli Stati membri a istituire unità specializzate nella lotta ai reati contro le specie selvatiche che facilitino l'attuazione in tutte le varie agenzie;

28.

invita gli Stati membri a fornire continuativamente a Europol informazioni e dati pertinenti; esorta Europol a considerare i reati contro le specie selvatiche nella prossima valutazione dell'UE della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA); invita a istituire un'Unità specializzata per i reati contro le specie selvatiche in seno a Europol, dotata di poteri e responsabilità transnazionali e di risorse finanziarie e umane sufficienti, che consenta di centralizzare le informazioni e le analisi e di coordinare le strategie di applicazione e le indagini;

29.

invita la Commissione a promuovere il sistema EU-TWIX quale strumento efficiente e collaudato che permette agli Stati membri di condividere dati e informazioni, assicurando a suo favore un impegno finanziario a lungo termine; ritiene che le organizzazioni della società civile possano svolgere un ruolo importante nel controllo dell'applicazione della legge e nella segnalazione dei reati contro le specie selvatiche; chiede una maggiore cooperazione da parte dell'UE e degli Stati membri per sostenere gli sforzi delle ONG;

30.

osserva i nessi tra i reati contro le specie selvatiche e altre forme di criminalità organizzata, ivi compresi il riciclaggio di denaro e il finanziamento di milizie e gruppi terroristici, e ritiene che la cooperazione internazionale per combattere i flussi finanziari illeciti rappresenti una priorità; invita l'UE e gli Stati membri a utilizzare tutti gli strumenti pertinenti, compresa la cooperazione con il settore finanziario, e a monitorare e condurre ricerche sugli effetti dei nuovi prodotti e pratiche di tipo finanziario coinvolti in tale attività;

31.

esorta gli Stati membri ad attuare pienamente le disposizioni della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e a definire gli opportuni livelli di sanzioni per i reati contro le specie selvatiche; esprime preoccupazione per il fatto che alcuni Stati membri non hanno ancora applicato completamente la direttiva e invita la Commissione a valutarne l'attuazione in ogni Stato membro, soprattutto in termini di sanzioni, e di fornire orientamenti; invita la Commissione a intraprendere una revisione della direttiva 2008/99/CE, in particolare per quanto riguarda la sua efficacia nella lotta contro i reati nel campo delle specie selvatiche, entro il termine stabilito nell'agenda dell'UE sulla sicurezza e per presentare una proposta di revisione se del caso; invita la Commissione ad attivarsi per l'adozione e l'attuazione di norme minime comuni relative alla definizione dei reati e delle sanzioni riguardanti il traffico di specie selvatiche, a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale;

32.

ritiene che l'aspetto doganale del piano d'azione dovrebbe essere ulteriormente rafforzato in relazione alla cooperazione con i paesi partner e a una migliore e più efficace attuazione nell'Unione; attende con interesse la revisione del 2016 dell'attuazione e dell'applicazione dell'attuale quadro giuridico dell'UE da parte della Commissione e chiede che tale revisione comprenda una valutazione delle procedure doganali;

33.

esorta gli Stati membri ad applicare efficacemente e rispettare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC) quale base per intraprendere azioni internazionali e assicurare un'assistenza giuridica reciproca, nonché come passo fondamentale verso un approccio comune e coordinato alla lotta ai reati contro le specie selvatiche; deplora profondamente, a tal proposito, che undici Stati membri non abbiano ancora applicato la UNTOC; invita gli Stati membri ad attuare la Convenzione in questione quanto prima;

34.

ritiene che la lotta ai reati contro le specie selvatiche richieda sanzioni penali coerenti, efficaci e dissuasive; esorta gli Stati membri a definire il traffico illegale di specie selvatiche come reato grave ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della UNTOC;

35.

riconosce la necessità di fornire orientamenti alle magistrature e alle procure degli Stati membri in merito ai procedimenti giudiziari e alla pronuncia delle condanne, nonché la necessità di formare i funzionari doganali e delle autorità di contrasto ai punti di ingresso nell'UE; ritiene che il «Global Judges Programme» e il partenariato della «Green Customs Initiative» dell'UNEP siano modelli da seguire;

36.

invita la Commissione, le agenzie pertinenti e gli Stati membri a riconoscere la portata del traffico illegale di specie selvatiche online e a migliorare le capacità in seno alle unità specializzate nella lotta ai reati ambientali e alle unità doganali, il coordinamento con le unità responsabili della criminalità informatica e l'interazione con le organizzazioni della società civile, onde assicurare che esistano canali per attivare l'assistenza delle unità transfrontaliere specializzate in criminalità informatica;

37.

invita gli Stati membri e la Commissione a dialogare con gli operatori delle piattaforme dei media sociali, i motori di ricerca e le piattaforme di commercio elettronico riguardo al problema del commercio illegale su Internet di specie selvatiche; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le misure di controllo e a sviluppare politiche volte a contrastare potenziali attività illegali su Internet; invita la Commissione a tal riguardo a elaborare orientamenti su come affrontare, a livello dell'UE, il problema dei reati online contro le specie selvatiche;

38.

invita le agenzie dell'UE e degli Stati membri preposte all'applicazione della legge a individuare e a monitorare gli schemi seguiti da altre forme di criminalità grave e organizzata, come la tratta di esseri umani, per contribuire alle attività di prevenzione e di indagine di irregolarità emerse nella catena di fornitura (ad esempio spedizioni e operazioni finanziarie sospette) nell'ambito della lotta contro il traffico illegale di specie selvatiche;

39.

accoglie con favore la partecipazione dell'UE alla COP17 per la prima volta in qualità di parte della CITES e si compiace del fatto che l'UE e gli Stati membri diano prova di forte impegno nei confronti della CITES e apportino a quest'ultima un considerevole sostegno finanziario;

40.

plaude al processo di revisione da parte di esperti dell'UNEP inteso a creare una definizione universalmente riconosciuta di reato ambientale; osserva a tale riguardo che i confini giuridici tra i diversi tipi di reato ambientale denotano talvolta una mancanza di chiarezza che rischia di ridurre le possibilità di perseguirli e punirli in maniera efficace;

Rafforzare il partenariato globale

41.

invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare il dialogo e la cooperazione con i paesi di origine, di transito e di destinazione nella catena di fornitura del traffico illegale di specie selvatiche e a offrire loro assistenza tecnica ed economica e sostegno diplomatico; ritiene che l'UE debba agire a livello internazionale per sostenere i paesi terzi nella lotta contro il traffico di specie selvatiche, nonché contribuire all'ulteriore sviluppo dei necessari quadri giuridici attraverso accordi bilaterali e multilaterali;

42.

pone l'accento sul fatto che la corruzione diffusa, le debolezze delle istituzioni, l'erosione dello Stato, la cattiva gestione e la limitata entità delle sanzioni per i reati a danno delle specie selvatiche rappresentano sfide importanti da affrontare per combattere in maniera efficace il traffico di specie selvatiche a livello transnazionale; incoraggia l'UE a sostenere i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre gli incentivi al bracconaggio migliorando le opportunità economiche e promuovendo una buona governance e lo Stato di diritto;

43.

invita le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e tutti gli Stati coinvolti a condurre indagini più sistematiche sui collegamenti fra il traffico di specie selvatiche e i conflitti regionali e il terrorismo;

44.

invita la Commissione e gli Stati membri a creare un fondo fiduciario o un meccanismo simile ai sensi dell'articolo 187 del regolamento finanziario rivisto applicabile al bilancio generale dell'Unione, con l'obiettivo di salvaguardare le aree protette e contrastare il traffico di specie selvatiche e la caccia di frodo, nell'ambito del piano d'azione contro il traffico di specie selvatiche;

45.

invita l'UE a migliorare il proprio sostegno finanziario e tecnico, fornito attraverso lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) e il Fondo europeo di sviluppo (FES), onde aiutare i paesi in via di sviluppo ad attuare le regolamentazioni nazionali nel campo delle specie selvatiche conformemente alle raccomandazioni CITES, in particolare i paesi sprovvisti di risorse sufficienti per far rispettare la legislazione e perseguire i trafficanti;

46.

invita la Commissione a considerare la possibilità di finanziare, nel quadro dello strumento di partenariato, le iniziative volte a ridurre la domanda di prodotti di specie selvatiche di origine illecita in mercati chiave, in linea con la priorità 1 del piano d'azione; sottolinea che l'impegno della società civile nelle strutture di monitoraggio nel quadro dei capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile degli accordi commerciali dell'UE può fornire un contributo significativo in tal senso;

47.

sottolinea l'importanza di affrontare, nell'ambito del partenariato strategico UE-Cina, la questione sensibile della crescente domanda di prodotti derivati dalle specie selvatiche, quali l'avorio di elefante, il corno di rinoceronte e le ossa di tigre, che costituisce una minaccia reale alla conservazione delle specie interessate e alla biodiversità in generale;

48.

invita la Commissione a inserire, in tutti gli accordi e i negoziati commerciali dell'UE, capitoli obbligatori ed esecutivi sullo sviluppo sostenibile, facendo specifico riferimento alla necessità di fermare il commercio illegale di specie selvatiche in tutti i settori economici, e invita la Commissione a includere un'analisi di tali disposizioni nelle sue relazioni di attuazione; esorta la Commissione a sottolineare l'attuazione della CITES e misure contro i reati a danno delle specie selvatiche nell'ambito del regime di scambi commerciali SPG+;

49.

osserva che la corruzione è uno dei principali fattori abilitanti che contribuiscono al commercio di specie selvatiche e di prodotti di specie selvatiche di origine illegale; accoglie positivamente l'impegno assunto nell'ambito della strategia della Commissione, dal titolo «Commercio per tutti», di includere disposizioni anticorruzione ambiziose per contrastare le conseguenze dirette e indirette sia della corruzione sia del traffico illegale di specie selvatiche in tutti i futuri accordi commerciali; chiede pertanto che la Commissione presti massima attenzione agli aspetti amministrativi e di verifica dell'applicazione delle norme internazionali in materia di traffico di specie selvatiche;

50.

invita l'UE, entro l'ambito di applicazione del quadro dell'OMC, a valutare in che modo il commercio globale e i regimi ambientali possono meglio favorirsi a vicenda, in particolare nel contesto dei lavori in corso sul rafforzamento della coerenza tra l'OMC e gli accordi multilaterali in materia di ambiente, nonché alla luce dell'accordo sull'agevolazione degli scambi, che apre nuove strade alla cooperazione tra funzionari responsabili nell'ambito delle dogane, delle specie selvatiche e del commercio, soprattutto nei paesi in via di sviluppo; ritiene che sarebbe opportuno esaminare ulteriori opportunità di cooperazione tra l'OMC e la CITES, in particolare in termini di offerta di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacità ai funzionari dei paesi in via di sviluppo in materia commerciale e ambientale;

51.

sottolinea il ruolo essenziale della cooperazione internazionale tra le organizzazioni della catena di applicazione della legge; invita l'UE e gli Stati membri a continuare a sostenere il Consorzio internazionale per la lotta ai reati contro le specie selvatiche (ICCWC); accoglie con favore qualunque forma di potenziamento di tale sostegno, compresa la messa a disposizione di risorse finanziarie e di competenze specializzate, al fine di agevolare la creazione di capacità e promuovere lo scambio di informazioni e di intelligence, e sostenere l'applicazione e il rispetto delle norme; invita la Commissione a utilizzare gli indicatori dell'ICCWC per valutare l'efficacia dei finanziamenti dell'UE ai paesi terzi a sostegno di azioni contro il traffico illegale di specie selvatiche, e ad agevolare una valutazione uniforme e credibile dei finanziamenti allo sviluppo;

52.

plaude alle operazioni internazionali di applicazione della legge, come l'operazione COBRA III, che, oltre a permettere il sequestro di grossi quantitativi di prodotti illegali derivati da specie selvatiche e l'arresto di trafficanti, danno maggiore visibilità pubblica al traffico illegale di specie selvatiche in quanto grave forma di criminalità organizzata;

53.

invita gli Stati membri a potenziare il bilancio della CITES affinché l'organizzazione possa ampliare la sua attività di monitoraggio e di designazione delle specie; deplora a tale riguardo che sei Stati membri abbiano ancora pagamenti pendenti nei confronti della CITES per gli esercizi dal 1992 al 2015;

54.

si compiace inoltre del fatto che il piano d'azione dell'UE apporti un contributo determinante al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, concordata dai capi di Stato in occasione di un vertice delle Nazioni Unite tenutosi nel settembre 2015;

L'UE come mercato di destinazione, origine e punto di transito

55.

osserva che la CITES, il regolamento dell'UE sul legname e il quadro normativo dell'Unione sulla pesca INN sono tutti strumenti importanti volti a disciplinare il commercio internazionale di specie selvatiche; esprime tuttavia preoccupazione per la mancanza di un'attuazione e di un'applicazione appropriate e invita gli Stati membri a intensificare i loro sforzi congiunti e coordinati per garantire un'attuazione efficace; esprime inoltre preoccupazione per le lacune nel quadro normativo vigente riguardo a talune specie e a taluni attori; invita pertanto l'UE a riesaminare il quadro normativo vigente per integrarlo con il divieto di mettere a disposizione, immettere sul mercato, trasportare, acquisire e possedere specie selvatiche ottenute o scambiate illegalmente in paesi terzi; ritiene che una simile normativa potrebbe armonizzare il quadro unionale esistente e, con il suo impatto transnazionale, svolgere un ruolo importante nel ridurre il traffico illegale di specie selvatiche a livello globale; evidenzia a questo proposito che tale normativa deve garantire la piena trasparenza su tutti i divieti di commercio di specie in base al loro carattere illegale in un paese terzo, al fine di garantire la certezza del diritto per quanti operano nel commercio legale;

56.

sottolinea che la caccia da trofeo ha contribuito a una riduzione su vasta scala delle specie minacciate di estinzione elencate nelle appendici I e II della CITES ed esorta la Commissione e gli Stati membri a definire un approccio precauzionale all'importazione di trofei di caccia ottenuti da specie protette a norma dei regolamenti dell'UE in materia di commercio di specie selvatiche e a sostenere l'ulteriore rafforzamento delle disposizioni giuridiche dell'UE che disciplinano l'importazione di trofei di caccia negli Stati membri dell'Unione, nonché a prevedere autorizzazioni per l'importazione di trofei di tutte le specie elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97;

57.

accoglie con favore la dichiarazione di Buckingham Palace del 2016, con cui i firmatari, tra cui compagnie aeree, aziende di trasporto, operatori portuali, agenzie doganali, organizzazioni intergovernative e organizzazioni di beneficenza attive nel campo della conservazione, si sono impegnati a innalzare gli standard nell'intero settore dei trasporti, concentrandosi in particolare sulla condivisione delle informazioni, sulla formazione del personale, sui miglioramenti tecnologici e sulla condivisione delle risorse fra tutte le imprese e le organizzazioni a livello mondiale; invita tutte le parti a onorare pienamente gli impegni assunti nella dichiarazione; incoraggia gli Stati membri a promuovere impegni volontari simili a quelli della dichiarazione di Buckingham Palace in altri settori, in particolare quelli finanziario e del commercio elettronico;

58.

chiede il divieto totale e immediato a livello europeo del commercio, dell'esportazione o della riesportazione all'interno dell'UE e verso destinazioni al di fuori dell'UE dell'avorio, ivi compreso l'avorio «pre-convenzione», e delle corna di rinoceronte; chiede l'attuazione di un meccanismo per valutare la necessità di simili misure restrittive per le altre specie a rischio di estinzione;

59.

osserva che il regolamento UE teso a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN ha avuto un impatto, ma ribadisce che l'attuazione dovrebbe essere più rigorosa al fine di garantire che nel mercato europeo non entri pesce illegale; suggerisce che gli Stati membri dell'UE procedano a controlli più coerenti ed efficaci della documentazione delle catture (certificati di cattura) e delle partite (in particolare quelle provenienti da paesi giudicati a rischio elevato) per garantire che il pesce sia stato catturato in modo legale;

60.

sottolinea l'importanza di garantire il coinvolgimento del settore privato nella lotta contro il traffico illegale di specie selvatiche attraverso l'autoregolamentazione e la responsabilità sociale delle imprese; ritiene che la tracciabilità lungo la catena di fornitura sia essenziale per garantire scambi legali e sostenibili, siano essi di carattere commerciale o meno; mette in evidenza la necessità di cooperazione e coordinamento a livello internazionale nonché tra i settori pubblico e privato e invita l'UE a rafforzare gli strumenti di controllo esistenti, compreso l'uso di meccanismi di tracciabilità; ritiene che il settore dei trasporti dovrebbe svolgere un ruolo decisivo, ad esempio attraverso un sistema di rilevamento e allarme rapido; rileva l'importante ruolo che i partenariati pubblico-privato possono svolgere al riguardo;

61.

invita gli Stati membri a introdurre, oltre ai controlli ai valichi di frontiera previsti dal regolamento (CE) n. 338/97, anche il monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni sui territori nazionali mediante controlli regolari dei commercianti e dei titolari di permessi, quali negozi di animali, allevamenti, centri di ricerca e vivai, incluso il monitoraggio di settori come la moda, l'arte, la medicina e il catering, che possono usare parti di piante e animali illegali;

62.

invita gli Stati membri ad assicurare la confisca immediata di tutti gli esemplari sequestrati, nonché la custodia e il reinsediamento degli esemplari vivi sequestrati o confiscati presso centri di soccorso animali adatti alle specie interessate; invita la Commissione a fornire orientamenti per assicurare che tutti i centri di soccorso per specie selvatiche utilizzati dagli Stati membri abbiano standard adeguati; invita inoltre l'UE e gli Stati membri ad assicurare un adeguato sostegno finanziario ai centri di soccorso animali;

63.

invita gli Stati membri ad adottare piani nazionali per la gestione degli esemplari vivi confiscati in linea con l'allegato 3 della risoluzione CITES Conf. 10.7 (Rev. COP15); sottolinea che gli Stati membri dovrebbero segnalare tutti gli esemplari vivi sequestrati a EU-TWIX e che dovrebbero essere pubblicate relazioni annuali di sintesi, e che gli Stati membri dovrebbero garantire che la formazione dei funzionari incaricati dell'applicazione della legge riguardi anche gli aspetti del benessere e della sicurezza nella gestione degli animali vivi; invita l'UE e gli Stati membri a destinare un adeguato sostegno finanziario ai centri di soccorso delle specie selvatiche;

64.

invita gli Stati membri a considerare l'opzione dei sistemi di «elenchi positivi» di specie, in base ai quali le specie esotiche sono valutate oggettivamente e secondo criteri scientifici al fine di verificarne la sicurezza, la commerciabilità e la possibilità di custodia come animali da compagnia;

o

o o

65.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  Testi approvati, P7_TA(2014)0031.

(2)  GU L 75 del 19.3.2015, pag. 1.

(3)  GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

(4)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(5)  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 1.

(6)  GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1.

(7)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.

(8)  GU L 94 del 9.4.1999, pag. 24.

(9)  GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

(10)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/127


P8_TA(2016)0455

Nuove opportunità per le piccole imprese di trasporto, compresi modelli collaborativi di impresa

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sulle nuove opportunità per le piccole imprese di trasporto, compresi i modelli di economia collaborativa (2015/2349(INI))

(2018/C 224/20)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 5 paragrafo 3,

visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

visto il libro bianco della Commissione dal titolo «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011)0144),

vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sulla messa in atto del Libro bianco 2011 sui trasporti: bilancio e via da seguire per una mobilità sostenibile (1),

vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese,

vista la relazione annuale 2014/2015 sulle PMI europee,

viste le comunicazioni della Commissione dal titolo «Pensare anzitutto in piccolo» — Uno «Small Business Act» per l'Europa (COM(2008)0394) e «Riesame dello “Small Business Act” per l'Europa» (COM(2011)0078),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Un'agenda europea per l'economia collaborativa» (COM(2016)0356);

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Una strategia europea a favore della mobilità a basse emissioni» (COM(2016)0501);

vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2013 su migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti (2),

vista la sua risoluzione del 19 maggio 2015 sulle opportunità di crescita verde per le PMI (3),

visti lo strumento per le PMI di Orizzonte 2020, INNOSUP, COSME, La tua Europa — Imprese, azioni pilota della la corsia veloce per l'innovazione (CVI) e le opportunità di messa in rete,

viste le direttive sul commercio elettronico (2000/31/CE) e sui servizi (2006/123/CE),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (COM(2015)0192),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Potenziamento del mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e le imprese» (COM(2015)0550),

visto il meccanismo per collegare l'Europa (MCE), istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 (4),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0304/2016),

A.

considerando che le piccole e medie imprese (PMI) sono il motore dell'economia europea e che, stando alle cifre del 2014, rappresentano il 99,8 % di tutte le imprese del settore non finanziario, e sono responsabili dei due terzi di tutti i posti di lavoro;

B.

considerando che le PMI che hanno creato posti di lavoro negli ultimi anni appartengono prevalentemente al settore terziario;

C.

considerando che le piccole imprese di trasporto svolgono un ruolo essenziale per il corretto funzionamento della mobilità in Europa, ma spesso incontrano difficoltà per accedere al mercato o per rimanervi, segnatamente a causa della presenza di monopoli in tale mercato;

D.

considerando che le piccole imprese apportano un valore aggiunto, in particolare nelle zone isolate e nelle aree densamente popolate, grazie a un'eccellente conoscenza del mercato locale, una vicinanza al cliente e/o un'agilità e capacità di innovazione; che sono inoltre in grado di fornire servizi su misura e costituiscono strumenti atti a combattere l'esclusione sociale, creare posti di lavoro, generare attività economica, migliorare la gestione della mobilità e contribuire allo sviluppo del turismo (laddove i servizi di mobilità sono direttamente collegati con la domanda di nuovi prodotti ed esperienze da parte dei visitatori);

E.

considerando che, per le persone e le merci, sia la domanda di servizi di trasporto che le condizioni per la loro fornitura variano notevolmente, e che la riduzione della mobilità non è un'opzione;

F.

considerando che l'organizzazione dei trasporti nelle grandi città e sulle strade di accesso ad esse provoca congestioni del traffico che gravano considerevolmente sull'economia; che le PMI del settore dei trasporti costituiscono un complemento fondamentale alla rete di trasporto pubblico nei nodi urbani, in particolare nelle ore in cui la frequenza delle corse dei mezzi di trasporto pubblico è notevolmente inferiore e nelle zone periferiche prive di un'ampia rete di trasporto pubblico suburbano;

G.

considerando che, secondo un recente studio della Commissione, il 17 % dei consumatori europei ha utilizzato servizi forniti dall'economia collaborativa, e il 52 % è a conoscenza dei servizi offerti; che gli utenti ricercano forme di fruizione dei servizi di trasporto facilmente accessibili e flessibili, che consentano di mantenere il prezzo del servizio a un livello adeguato ai costi reali della sua erogazione, la facilità di accesso alla prenotazione del viaggio e la sicurezza del pagamento per il servizio fruito;

H.

considerando che l'economia collaborativa nel settore dei trasporti può concorrere attivamente allo sviluppo di forme di mobilità sostenibili; e che l'autoregolamentazione non sempre costituisce una soluzione consona e che è necessario un quadro normativo appropriato;

I.

considerando che l'imperativo di sviluppo sostenibile e la rivoluzione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno creato opportunità e sfide senza precedenti per le imprese di tutte le dimensioni in termini di risposta alla crescente domanda di mobilità sostenibile entro i vincoli imposti da infrastrutture limitate;

J.

considerando che la crescita esponenziale della penetrazione dei dispositivi mobili intelligenti, così come la generale copertura della rete a banda larga ad alta velocità, hanno creato nuovi strumenti digitali sia per gli utenti che per i prestatori dei servizi di trasporto, riducendo i costi di transazione nonché l'importanza di una sede fisica per i prestatori di servizi, consentendo loro di essere ampiamente connessi ai fini della fornitura di servizi, non solo a livello regionale ma anche globale, attraverso le reti digitali e anche da zone isolate;

K.

considerando che, negli ultimi anni, i progressi tecnologici, i nuovi modelli imprenditoriali e la digitalizzazione hanno trasformato profondamente il settore dei trasporti, con ripercussioni considerevoli sui modelli imprenditoriali tradizionali come pure sulle condizioni di lavoro e sull'occupazione nel settore; e che, se da un lato il settore dei trasporti si è aperto, dall'altro, le condizioni di lavoro si sono deteriorate, in molti casi a motivo della crisi economica e, in alcuni casi, a causa di un'attuazione insufficiente della regolamentazione in vigore;

L.

considerando che il settore dei trasporti include non solo i fornitori diretti di servizi di trasporto, ma anche le PMI che offrono servizi quali la manutenzione dei mezzi di trasporto, la vendita di pezzi di ricambio, la formazione del personale e il noleggio di veicoli e attrezzature; che vi sono enormi potenzialità in termini di creazione di posti di lavoro collegate a tali attività, anche per persone altamente qualificate; e che le politiche per il settore dei trasporti dovrebbero tenere conto degli interessi dell'intera catena del valore;

M.

considerando che solo l'1,7 % delle imprese dell'UE si avvale pienamente di tecnologie digitali avanzate, mentre il 41 % non le utilizza affatto; che la digitalizzazione di tutti i settori è fondamentale se si vuole mantenere e migliorare la competitività dell'UE;

N.

considerando che la flessibilità e l'agevolazione dell'ingresso inerenti all'economia collaborativa possono fornire opportunità occupazionali alle categorie tradizionalmente escluse dal mercato del lavoro, in particolare le donne, i giovani e i migranti;

O.

considerando che i servizi di trasporto possono rappresentare un modo valido per diventare lavoratori autonomi e per promuovere una cultura dell'imprenditorialità;

P.

considerando che le piattaforme online per i servizi di trasporto possono consentire di associare in modo rapido la domanda di prestazione di servizi da parte dei clienti, da un lato, e l'offerta di manodopera da parte di imprese registrate o dei lavoratori, dall'altro;

Q.

considerando che l'OCSE considera la qualità elevata dei posti di lavoro un fattore essenziale degli sforzi per affrontare le forti disuguaglianze e per promuovere la coesione sociale;

I.    Le sfide per le piccole imprese di trasporto

1.

ritiene che le imprese di trasporto debbano affrontare sfide notevoli per rispondere ad una domanda crescente di mobilità, con il vincolo di infrastrutture limitate e crescenti requisiti ambientali; sottolinea che tutte le imprese di trasporto subiscono pressioni per fornire soluzioni sicure, sostenibili e altamente competitive che siano rispettose dell'ambiente conformemente alla COP21, riducendo al contempo la congestione, ma che per le piccole imprese è più difficile e costoso farvi fronte;

2.

sottolinea che un'eccessiva frequenza nel modificare le normative in materia di emissioni dei veicoli può comportare particolari difficoltà per le piccole imprese di trasporto, considerati i tempi di ammortamento dei parchi veicoli;

3.

sottolinea la natura complessa del settore dei trasporti, caratterizzato da una governance multilivello (locale, nazionale, europea e globale) ancora ampiamente frammentata per modalità di trasporto; osserva che questo settore è soggetto a una pesante regolamentazione, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla professione e lo svolgimento delle pertinenti attività, nonché lo sviluppo, l'uso e la commercializzazione dei servizi di trasporto (diritti esclusivi e numero massimo di licenze), come anche le sovvenzioni; evidenzia che la sicurezza e la protezione rivestono un'importanza cruciale per il settore dei trasporti, ma deplora che siano talvolta utilizzate, fra gli altri fattori, come pretesto per creare barriere artificiali;

4.

chiede agli Stati membri di porre fine al fenomeno dell'eccessiva regolamentazione che è spesso legato a istinti di protezionismo e corporativismo che conducono alla frammentazione, a una maggiore complessità e rigidità nel mercato interno, e al conseguente inasprimento delle disuguaglianze; ritiene opportuno evitare una molteplicità di risposte degli Stati membri sulla legalità delle piattaforme online, astenendosi dall'adozione di misure unilaterali ingiustificate e restrittive; invita gli Stati membri a conformarsi e a dare piena attuazione alle direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico e alla direttiva 2006/123/CE sui servizi; sottolinea che la libera circolazione dei prestatori di servizi e la libertà di stabilimento, sancite rispettivamente dagli articoli 56 e 49 TFUE, sono cruciali ai fini della concretizzazione della dimensione europea dei servizi e, di conseguenza, del mercato interno;

5.

sottolinea che, a motivo dell'attuale incertezza giuridica in merito alla definizione dei prestatori di servizi nel settore dei trasporti, non è possibile sviluppare una concorrenza leale, e si rammarica delle difficoltà incontrate da molte piccole imprese ad accedere al mercato interno e internazionale e a sviluppare o offrire nuovi servizi; sottolinea che tale situazione ostacola l'accesso delle PMI al settore;

6.

è del parere che il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio debba essere migliorato al fine di superare le gravi perturbazioni dei mercati nazionali dei trasporti verificatesi in diversi Stati membri in seguito alla sua introduzione;

7.

accoglie con favore le nuove opportunità offerte dalle piccole imprese di trasporto e dai nuovi modelli collaborativi di impresa, deplorando al contempo le pratiche anticoncorrenziali causate dalla disparità nell'applicazione della normativa UE negli Stati membri, in particolare per quanto riguarda i salari e i sistemi di sicurezza sociale, che possono condurre a gravi distorsioni come il dumping sociale, nonché a sfide in materia di sicurezza;

8.

invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare l'applicazione della normativa; considera che qualsiasi modifica apportata alla legislazione in materia di condizioni sociali e di lavoro debba rispettare tutte le libertà fondamentali dell'UE e non dovrebbe limitare la concorrenza leale basata su vantaggi concorrenziali oggettivi né comportare ulteriori oneri amministrativi e costi aggiuntivi per le piccole imprese di trasporto;

9.

osserva che le piccole imprese di trasporto devono investire non solo per conformarsi al diritto applicabile, bensì anche per rimanere competitive (ad esempio concentrandosi sulle nuove tecnologie); deplora il fatto che, da un lato, e in contrasto con quanto avviene per le imprese di grandi dimensioni, l'accesso di queste imprese al credito e ai finanziamenti sui mercati monetari resti limitato malgrado le misure di allentamento quantitativo (quantitative easing) mentre, dall'altro, i finanziamenti pubblici, in particolare europei, siano poco spesso attivati a causa di procedure amministrative troppo complesse e lunghe; sottolinea l'importanza di divulgare le conoscenze e offrire assistenza ai richiedenti delle piccole imprese nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti;

10.

osserva che, in un contesto di crescente urbanizzazione, il trasporto deve essere organizzato in maniera più integrata, digitalizzata e multimodale, e che i nodi urbani devono svolgere un ruolo sempre più centrale nell'organizzazione della mobilità sostenibile; sottolinea l'impatto crescente delle applicazioni di pianificazione degli spostamenti multimodali e l'importanza per le piccole imprese di essere incluse nell'elenco delle applicazioni disponibili e nel ventaglio dei servizi di trasporto offerti; evidenzia che l'accesso universale a internet favorirebbe la condivisione dei trasporti e una migliore pianificazione degli spostamenti;

11.

sottolinea che di fronte alle difficoltà economiche e alla mancanza di risorse per la manutenzione della rete capillare dei trasporti, sono in corso numerose chiusure di linee secondarie in molte regioni, in particolare quelle mal collegate e con una popolazione ridotta; ritiene che l'avvento dei modelli di economia collaborativa non possa in alcun modo giustificare l'abbandono dei servizi pubblici di trasporto nelle suddette regioni;

12.

sottolinea l'importanza che le società di noleggio di veicoli leggeri quali biciclette e scooter rivestono per la mobilità urbana; osserva che la grande maggioranza di questi soggetti opera nel settore delle PMI; invita a tenere maggiormente conto del potenziale di questi operatori nell'ambito del processo di rafforzamento della mobilità urbana e per il conseguimento di un sistema di trasporto efficiente sotto il profilo energetico e nell'utilizzo delle risorse;

13.

invita gli Stati membri e la Commissione a prendere in considerazione l'aggregazione delle piccole imprese di trasporto, che agevolerebbe lo sviluppo di partnership reciproche, aiutando i clienti a identificare i servizi delle piccole imprese di trasporto, a seconda delle loro esigenze;

14.

invita la Commissione, in occasione della definizione delle direttive in materia, a considerare le difficoltà di penetrazione dei nuovi modelli di economia collaborativa nei contesti rurali e non urbani;

15.

osserva che lo sviluppo di modelli di economia collaborativa può concorrere all'ottimizzazione dell'uso dei veicoli e dell'infrastruttura, contribuendo a rispondere in maniera più sostenibile alla domanda di mobilità; rileva che il crescente sfruttamento dei dati generati dagli utenti potrebbe condurre alla creazione di valore aggiunto nella catena di trasporto; sottolinea, tuttavia, che una concentrazione dei dati nelle mani di poche piattaforme di intermediazione rischia di compromettere sia l'equa distribuzione degli utili sia la partecipazione equilibrata agli investimenti nelle infrastrutture e ad altri costi afferenti, situazione che implica conseguenze dirette per le PMI;

16.

accoglie con favore il fatto che le piattaforme di intermediazione abbiano introdotto un elemento di concorrenza reciproca, con gli operatori tradizionali e con le strutture corporative, e che mettano in questione i monopoli esistenti e impediscano che se ne creino dei nuovi; evidenzia che ciò sta incoraggiando un mercato maggiormente rivolto alla domanda dei consumatori e sta inducendo gli Stati membri a riconsiderare la struttura del mercato; osserva tuttavia che, in assenza di un quadro giuridico appropriato e chiaro, le piattaforme di intermediazione, caratterizzate dall'approccio «chi vince prende tutto», rischiano di dar luogo a posizioni dominanti sul mercato e di nuocere alla diversità del tessuto economico;

17.

richiama l'attenzione sulle opportunità e le sfide (ad esempio, anche le piccole imprese potrebbero emergere in questi nuovi settori) derivanti dallo sviluppo dei veicoli connessi e autoguidati (vetture, imbarcazioni, droni e sistemi di autostrade automatizzate); esorta pertanto la Commissione a presentare una tabella di marcia sui veicoli connessi e automatizzati e ad analizzare le potenziali conseguenze che l'utilizzo diffuso di tale tecnologia può comportare per il settore europeo dei trasporti, in particolare per le PMI;

II.    Raccomandazioni: come trasformare le sfide in opportunità

18.

invita a proseguire gli sforzi al fine di completare lo spazio unico europeo dei trasporti; ritiene che qualsiasi regolamentazione che imponga nuovi requisiti alle piccole imprese, segnatamente misure in materia fiscale, sociale e ambientale, debba essere proporzionata, semplice e chiara, senza pregiudicare il loro sviluppo e debba riflettere, ove necessario, le caratteristiche regionali e nazionali nei diversi Stati membri; è d'avviso che detta regolamentazione debba essere corredata dei necessari incentivi (normativi e/o finanziari);

19.

ritiene che l'impegno verso un sistema integrato di mobilità europeo coordinato costituisca la procedura migliore per integrare in modo adeguato tutte le imprese di trasporto di qualsiasi tipologia in una dinamica comune, in cui la digitalizzazione e la promozione a partire dal proprio settore di trasporto innovativo costituiscono il modo migliore per garantire ai clienti un unico sistema coerente e ai professionisti una posizione migliore nella cattura di valore;

20.

rileva che il livello di adeguamento dei servizi offerti dalle PMI nel settore dei trasporti non sempre tiene conto delle esigenze delle persone disabili e degli anziani in misura adeguata; invita a considerare in tutti gli strumenti e i programmi a sostegno di tali soggetti la necessità di garantire che i servizi di trasporto siano adattati al meglio alle esigenze delle persone con mobilità ridotta;

21.

osserva che, in considerazione del deficit di investimenti infrastrutturali, tutti gli operatori che beneficiano dell'utilizzo di tale infrastruttura dovrebbero contribuirvi, tenendo pienamente conto di tutte le tasse e le spese di trasporto già in vigore e degli impatti negativi sull'ambiente e la salute; sottolinea l'importanza, nel trasporto stradale, di internalizzare le esternalità negative e di destinare le entrate all'utilizzo delle infrastrutture dei trasporti, anche a livello transfrontaliero; riconosce comunque che ciò potrebbe porre problemi specifici alle piccole imprese, comprese quelle nelle regioni ultraperiferiche, di cui occorre tener conto in via prioritaria;

22.

ricorda che il Fondo europeo per gli investimenti strategici è stato creato per contribuire a progetti altamente innovativi basati sul mercato e ritiene, pertanto, che si tratti di uno strumento essenziale per aiutare le PMI del settore dei trasporti nello sviluppo di nuove soluzioni di mobilità; invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerarne l'attuazione e ad aumentare l'assistenza destinata alle PMI e alle start-up nella preparazione di tali progetti;

23.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure del caso per combattere le pratiche anticoncorrenziali dei grandi gruppi integrati al fine di affrontare la discriminazione e gli ostacoli nell'accesso al mercato, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo d'impresa, specie per quanto riguarda i nuovi modelli aziendali; auspica un dialogo e il potenziamento delle relazioni, specialmente nei mercati nuovi e potenziali, tra trasportatori e committenti, e la soluzione del problema dei falsi autotrasportatori autonomi;

24.

invita a inserire le PMI nel progetto volto alla creazione di un sistema europeo integrato di biglietteria; osserva che l'efficacia di tale sistema dipenderà dall'inclusione del maggior numero possibile di aziende e operatori che erogano servizi di trasporto; ritiene che lo scambio di esperienze e di informazioni tra i grandi operatori e le PMI possa generare sinergie particolarmente vantaggiose per la progettazione efficace della rete di trasporto in Europa;

25.

chiede, in prospettiva di una maggiore trasparenza, la revisione e l'armonizzazione delle norme relative all'accesso alle professioni e alle attività regolamentate in Europa e dei controlli connessi, affinché i nuovi operatori e servizi legati alle piattaforme digitali e all'economia collaborativa possano svilupparsi in un ambiente favorevole alle imprese, compresa una trasparenza accresciuta per quanto riguarda le modifiche legislative, e la coesistenza con gli operatori tradizionali in un ambiente concorrenziale sano; rileva gli effetti positivi dell'attività degli operatori dell'economia collaborativa in termini di creazione di posti di lavoro destinati ai giovani che fanno il loro ingresso nel mercato del lavoro e ai lavoratori autonomi;

26.

invita la Commissione a pubblicare, senza ulteriore indugio, una tabella di marcia per lo sblocco delle informazioni relative ai trasporti finanziati con fondi pubblici, e l'introduzione di norme armonizzate per i dati sui trasporti e le interfacce di programmazione, al fine di incentivare le innovazioni a forte intensità di dati e la prestazione di nuovi servizi di trasporto;

27.

ritiene che, dato lo sviluppo dell'economia collaborativa, la soluzione non sia né una normativa settoriale né una normativa solo per le piattaforme, ma occorra ormai considerare il sistema di mobilità nel suo complesso; chiede la fissazione di un quadro normativo multimodale ammodernato che promuova l'innovazione e la competitività nonché la protezione dei consumatori e dei loro dati, tuteli i diritti dei lavoratori e garantisca parità di condizioni per i diversi attori; richiama l'attenzione, a tale proposito, sull'importanza dell'interoperabilità nel settore dei trasporti, in quanto offre soluzioni unificate alle piccole imprese;

28.

invita gli Stati membri a valutare la necessità di adattare le rispettive leggi nazionali sul lavoro all'era digitale, tenendo in considerazione le caratteristiche dei modelli dell'economia collaborativa e le rispettive leggi sul lavoro di ciascuno Stato membro;

29.

ritiene che tale obiettivo richieda una convergenza dei modelli, basata su una definizione chiara, coerente e univoca degli intermediari e dei prestatori di servizi; chiede che venga operata una distinzione tra le piattaforme di intermediazione che non generano alcun utile per i propri utenti e quelle che fungono da collegamento tra un prestatore di servizi (a scopo di lucro) e un cliente, con o senza vincolo di subordinazione tra prestatore di servizi e piattaforma; propone che, per consentire all'insieme delle parti di assolvere ai propri obblighi in materia fiscale e sociale, e garantire le qualifiche professionali e la capacità dei prestatori che utilizzano le piattaforme (in modo da assicurare la tutela dei consumatori), le autorità nazionali dovrebbero poter richiedere alle piattaforme di intermediazione le informazioni che ritengano necessarie; sottolinea che anche i sistemi di riscontro e classificazione già esistenti aiutano gli intermediari ad instaurare un rapporto di fiducia con i consumatori e che i dati così ottenuti vanno trattati conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

30.

ritiene che l'elevato potenziale di trasparenza dell'economia collaborativa consenta una buona tracciabilità delle operazioni dei servizi di trasporto, in linea con l'obiettivo dell'applicazione della legislazione vigente; invita la Commissione a pubblicare delle linee guida sulle modalità di applicazione del diritto dell'UE alle varie tipologie di modelli aziendali collaborativi onde colmare, ove necessario, le lacune normative nel settore dell'occupazione e della sicurezza sociale, in modo da rispettare le competenze nazionali;

31.

sottolinea che le imprese che operano nel settore dei trasporti comprendono anche gli operatori che non erogano direttamente servizi di trasporto, quali i fornitori di formazione, le società di noleggio di veicoli oppure le autofficine e i centri di manutenzione; osserva che la grande maggioranza di questi soggetti opera nel settore delle PMI; chiede di tenere conto delle esigenze di questi operatori nell'elaborazione delle normative e dei programmi di investimento volti a sostenere lo sviluppo delle PMI;

32.

incoraggia la Commissione a sostenere le PMI del settore dei trasporti nel formare raggruppamenti di attività in tale campo, cui possano partecipare sia i consumatori sia altre parti interessate;

33.

rileva che la maggior parte dei prestatori nell'economia collaborativa provengono da paesi situati al di fuori dell'UE; ritiene che l'UE debba sviluppare un maggior numero di start-up innovative nel settore dei trasporti e incoraggia un maggiore sostegno a tali imprese, in particolare per la formazione di giovani imprenditori in questo settore;

34.

deplora che la risposta degli Stati membri alla crescita dell'economia collaborativa sia stato finora molto frammentata e in alcuni casi decisamente inadeguata al potenziale e ai vantaggi derivanti dallo sviluppo di questo settore, nonché in contrasto con le aspettative dei consumatori e ritiene auspicabile un'azione coordinata e globale a livello europeo, che tratti le questioni attinenti ad un modello aziendale collaborativo sostenibile; prende atto dell'approccio ragionevole adottato dalla Commissione al «nuovo modello aziendale», illustrato nella sua recente comunicazione in cui si sottolinea l'importanza dell'economia collaborativa ai fini della crescita futura (COM(2016)0356);

35.

rileva l'enorme potenziale delle nuove tecnologie per la creazione di forme innovative di prestazione di servizi nel settore del trasporto merci; sottolinea in particolare le straordinarie possibilità offerte dai droni, che già adesso rappresentano un efficace strumento di lavoro in condizioni sfavorevoli; evidenzia che l'UE dovrebbe sostenere il potenziale delle PMI che si occupano della progettazione, della produzione e dell'utilizzo di droni;

36.

ritiene che i modelli collaborativi rappresentino una risorsa importante per lo sviluppo sostenibile della connettività nelle regioni periferiche, montane e rurali, e che offrano benefici indiretti anche per il settore turistico;

37.

è del parere che i requisiti giuridici dovrebbero essere proporzionati alla natura dell'attività e alle dimensioni dell'azienda; esprime tuttavia preoccupazioni in merito alla questione se sussistano motivi per esentare i veicoli commerciali leggeri (VCL) dall'applicazione di una serie di norme europee, visto il crescente utilizzo di tali veicoli nel trasporto internazionale di merci, e chiede alla Commissione di presentare una relazione diagnostica sul conseguente impatto economico, ambientale e per la sicurezza;

38.

chiede la creazione di strutture di cooperazione tra le piccole imprese di trasporto, gli istituti di ricerca scientifica e le autorità locali e regionali per organizzare meglio la mobilità sostenibile urbana e interurbana, così da rispondere in modo efficace alla nascita di nuovi servizi e prodotti, compresi quelli offerti dalle PMI (ad esempio, le prime e ultime fasi del trasporto «da porta a porta»), assicurando, al contempo, una maggiore corrispondenza tra le reti di trasporto pubblico esistenti e le esigenze e aspettative dei passeggeri; chiede l'inclusione di informazioni sui servizi di mobilità offerti dalle piccole imprese nei servizi di informazione e di pianificazione dei viaggi;

39.

chiede la creazione di task force innovative che consentano la piena attuazione del concetto di «città condivisibili» e che aiutino gli enti locali, regionali e nazionali a rispondere in modo efficace alla nascita di nuovi servizi e prodotti;

40.

sottolinea l'importanza della formazione mirata (ad esempio in materia di megadati, servizi integrati, ecc.) al fine di aiutare le imprese di trasporto a generare valore aggiunto dalla sfera digitale; chiede pertanto un adeguamento della formazione professionale, in linea con le capacità e qualifiche richieste dai nuovi modelli aziendali, segnatamente per far fronte alla carenza di personale, in particolare di conducenti;

41.

evidenzia come le PMI nel settore dei trasporti si astengano spesso dall'espandersi a causa dei maggiori rischi che un'attività transfrontaliera comporta, per la divergenza tra i sistemi giuridici dei diversi Stati (membri); invita la Commissione, in cooperazione con le autorità nazionali, regionali e locali negli Stati membri, a sviluppare piattaforme di cooperazione e comunicazione per offrire consulenza e formazione alle PMI sui diversi sistemi di finanziamento e sulle sovvenzioni nonché in materia di internazionalizzazione; chiede alla Commissione di utilizzare maggiormente i programmi di sostegno esistenti per le PMI e di dar loro maggiore visibilità tra gli attori del settore dei trasporti, nel contesto delle sinergie tra i diversi fondi dell'UE;

42.

incoraggia gli enti locali a impegnarsi attivamente per la decarbonizzazione del trasporto urbano come riportato nel «Libro bianco sulla mobilità» ed esorta gli operatori a guadagnare posizioni nel nuovo ambito di competenza e attività, sfruttando i vantaggi competitivi offerti dai servizi a emissioni zero e la progressiva digitalizzazione della loro gestione, funzionamento e commercializzazione;

43.

invita la Commissione, gli Stati membri e gli enti locali a promuovere le innovazioni nel campo dell'economia della condivisione, che saranno a loro volta favorite dall'emergere dei modelli aziendali collaborativi, quali il car sharing, il bicycle sharing, il trasporto merci condiviso, i taxi collettivi, il car pooling e gli autobus a richiesta e le loro interconnessioni con i trasporti pubblici;

44.

invita la Commissione, attraverso una maggiore cooperazione tra le sue DG, a monitorare attentamente lo sviluppo dell'economia digitale e l'impatto delle iniziative legislative dell'«Agenda digitale» nel settore dei trasporti;

45.

invita la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali, a valutare regolarmente l'impatto della digitalizzazione sul numero e sulle tipologie delle professioni del settore dei trasporti e a garantire che le politiche sociali e occupazionali si mantengano al passo con la digitalizzazione del mercato del lavoro dei trasporti;

46.

raccomanda che le imprese dell'economia collaborativa, così come le persone che lavorano nel settore dei trasporti, individuino modelli di collaborazione nel perseguimento dei loro interessi comuni, ad esempio nel settore assicurativo;

47.

accoglie con favore i modelli di orario di lavoro flessibile negoziati dalle parti sociali nel settore dei trasporti che consentono ai lavoratori di conciliare meglio la loro vita professionale e privata; evidenzia tuttavia l'importanza di monitorare la conformità con le norme obbligatorie in materia di orari di lavoro, periodi di guida e di riposo, operazione che dovrebbe essere agevolata grazie alla digitalizzazione del settore dei trasporti;

o

o o

48.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2015)0310.

(2)  GU C 24 del 22.1.2016, pag. 2.

(3)  GU C 353 del 27.9.2016, pag. 27.

(4)  GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129.


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/135


P8_TA(2016)0456

Situazione in Bielorussia

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sulla situazione in Bielorussia (2016/2934(RSP))

(2018/C 224/21)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni e raccomandazioni sulla Bielorussia,

viste le elezioni parlamentari tenutesi l'11 settembre 2016 e le elezioni presidenziali tenutesi l'11 ottobre 2015,

vista la dichiarazione del presidente della sua delegazione per le relazioni con la Bielorussia, del 13 settembre 2016, sulle recenti elezioni parlamentari nel paese,

vista la dichiarazione rilasciata il 12 settembre 2016 dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna sulle elezioni parlamentari in Bielorussia,

vista la dichiarazione preliminare dell'OSCE/ODIHR, dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE), del 12 settembre 2016, sulle elezioni parlamentari in Bielorussia,

viste le conclusioni del Consiglio sulla Bielorussia, in particolare quelle del 16 febbraio 2016 che abrogano misure restrittive applicate nei confronti di 170 persone e tre società bielorusse,

vista la relazione finale dell'OSCE, del 28 gennaio 2016, sulle elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia l'11 ottobre 2015,

viste le numerose dichiarazioni delle autorità bielorusse con cui si sono impegnate ad attuare, prima delle elezioni parlamentari del 2016, alcune raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR formulate a seguito delle elezioni presidenziali del 2015,

visti il rilascio di sei prigionieri politici da parte delle autorità bielorusse il 22 agosto 2015 e la successiva dichiarazione di Federica Mogherini, vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), e di Johannes Hahn, commissario per la politica di vicinato e i negoziati di allargamento, sul rilascio di prigionieri politici in Bielorussia il 22 agosto 2015,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, nella sua relazione finale sulle elezioni presidenziali del 2015 in Bielorussia, l'OSCE/ODIHR, insieme alla commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, ha elaborato una serie di raccomandazioni cui la Bielorussia doveva dare seguito prima delle elezioni parlamentari del 2016;

B.

considerando che, al fine di intrecciare migliori relazioni con l'Occidente, le autorità bielorusse hanno adottato, loro malgrado, misure volte a consentire ai partiti democratici dell'opposizione di registrarsi con maggior facilità rispetto alle precedenti elezioni nonché a concedere agli osservatori stranieri un maggiore accesso al conteggio dei voti;

C.

considerando che il 6 giugno 2016 il presidente della Bielorussia ha indetto nuove elezioni per la Camera dei rappresentanti; che le elezioni hanno avuto luogo l'11 settembre 2016; che oltre 827 osservatori internazionali e 32 100 privati cittadini in veste di osservatori sono stati accreditati per le elezioni; che, come affermato nelle conclusioni dell'OSCE/ODIHR, la maggior parte dei privati cittadini in veste di osservatori rappresentava associazioni pubbliche sovvenzionate dallo Stato e impegnate attivamente in campagne a favore di candidati filo-governativi; che la missione di osservazione elettorale dell'OSCE/ODIHR è stata inviata a monitorare le elezioni in seguito a un invito del ministero bielorusso degli Affari esteri;

D.

considerando che, secondo la valutazione dell'OSCE/ODIHR, le elezioni parlamentari del 2016 sono state organizzate in maniera efficiente, ma rimane una serie di inveterate carenze sistemiche, fra cui restrizioni del quadro giuridico per i diritti politici e le libertà fondamentali; che, durante il conteggio e l'elaborazione dei risultati, si sono registrate numerose irregolarità procedurali come pure una mancanza di trasparenza;

E.

considerando che, dopo molto tempo, all'interno del parlamento bielorusso sarà rappresentata un'opposizione democratica; che, secondo il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia, i sistemi giuridici e amministrativi alla base delle restrizioni dei diritti umani restano invariati; che due parlamentari indipendenti dovrebbero agire come forza di opposizione autentica;

F.

considerando che dal 1994 in Bielorussia non si tengono elezioni libere ed eque secondo una legislazione elettorale conforme alle norme dell'OSCE/ODIHR riconosciute a livello internazionale;

G.

considerando che, nel febbraio 2016, l'UE ha revocato gran parte delle sue misure restrittive nei confronti di funzionari ed entità giuridiche della Bielorussia, come gesto di buona volontà per incoraggiare tale paese a migliorare la propria situazione in materia di diritti umani, democrazia e Stato di diritto; che, nelle sue conclusioni sulla Bielorussia del 15 febbraio 2016, il Consiglio ha sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione UE-Bielorussia in una serie di settori economici e legati al commercio e all'assistenza, il che ha aperto la possibilità per la Bielorussia di chiedere finanziamenti della BEI e della BERS; che sono stati osservati diversi sforzi per affrontare determinate questioni di lunga data in vista delle elezioni del 2016, ma permangono nel contempo molti problemi irrisolti per quanto riguarda il quadro giuridico e procedurale delle elezioni;

H.

considerando che i due gruppi di monitoraggio delle elezioni bielorusse, Human Rights Defenders for Free Elections (HRD) e Right to Choose-2016 (R2C), hanno condannato le ultime elezioni per il mancato rispetto di una serie di norme internazionali fondamentali e per non aver rispecchiato in modo credibile la volontà dei cittadini bielorussi;

I.

considerando che i gruppi di osservatori bielorussi hanno raccolto prove concrete di massicci sforzi a livello nazionale per gonfiare i numeri complessivi dell'affluenza durante il periodo di votazione anticipata di cinque giorni (6-10 settembre 2016) e il giorno delle elezioni (11 settembre 2016); che l'unico istituto di sondaggi di opinione indipendente in Bielorussia (NISEPI) ha interrotto la propria attività in seguito a pressioni da parte del governo, il che rende estremamente difficile la valutazione delle reali preferenze politiche dei bielorussi;

J.

considerando che il 18 novembre 2015 una parte delle forze di opposizione bielorusse ha presentato per la prima volta un accordo di cooperazione congiunta per candidarsi unite alle elezioni parlamentari del 2016;

K.

considerando che la prima visita della delegazione del Parlamento per le relazioni con la Bielorussia dal 2002 si è svolta a Minsk il 18 e 19 giugno 2015; che il Parlamento europeo attualmente non intrattiene relazioni ufficiali con il parlamento bielorusso;

L.

considerando che la Bielorussia ha svolto un ruolo di mediazione costruttivo nell'accordo sul cessate il fuoco in Ucraina;

M.

considerando che l'aggressione russa contro l'Ucraina e l'annessione illegale della Crimea da parte della Russia hanno acuito, nella società bielorussa, i timori di una destabilizzazione della situazione interna a seguito di un cambiamento di potere; che, tuttavia, i cittadini bielorussi non hanno abbandonato le speranze di riforme sostanziali e di una trasformazione pacifica del loro paese;

N.

considerando che l'economia bielorussa ristagna da oltre vent'anni e che i principali settori sono tuttora di proprietà dello Stato e assoggettati a un sistema di comando e controllo amministrativo; che la dipendenza economica della Bielorussia dagli aiuti economici della Russia continua ad aumentare, mentre i risultati economici della Bielorussia sono tra i più bassi fra i paesi dell'Unione economica eurasiatica (ad esempio, il suo PIL è sceso di oltre 30 miliardi di USD nel periodo 2015-2016);

O.

considerando che la Bielorussia è ormai l'unico paese in Europa ad applicare la pena capitale; che il 4 ottobre 2016 la Corte suprema bielorussa ha confermato la condanna a morte di Siarhei Vostrykau; che si tratta della quarta conferma di una condanna a morte nel 2016 da parte della Corte suprema bielorussa;

P.

considerando che le organizzazioni per i diritti umani hanno richiamato l'attenzione su nuovi metodi di molestie nei confronti dell'opposizione; che le autorità bielorusse non hanno abbandonato le pratiche repressive nei confronti dei loro avversari politici: i manifestanti pacifici sono ancora soggetti a responsabilità amministrative, altri diritti civili e politici sono limitati e il paese ha nuovi prigionieri politici; che le autorità bielorusse non hanno adottato provvedimenti intesi a promuovere cambiamenti sistemici e qualitativi nel settore dei diritti umani, in particolare a livello legislativo;

Q.

considerando che un significativo miglioramento della libertà di espressione e della libertà dei media, il rispetto dei diritti politici dei comuni cittadini e degli attivisti dell'opposizione e il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali sono tutti presupposti indispensabili per migliorare le relazioni tra l'UE e la Bielorussa; che l'Unione europea mantiene saldo l'impegno a difendere ulteriormente i diritti umani in Bielorussia, compresa la libertà di espressione e dei media;

R.

considerando che il 25 ottobre 2016 la Bielorussia ha adottato il suo primo Piano d'azione nazionale per i diritti umani, che è stato approvato con una risoluzione del Consiglio dei ministri; che, secondo le autorità bielorusse, tale piano definisce le principali linee d'azione per dare seguito agli impegni del paese a favore dei diritti umani;

S.

considerando che uno degli obiettivi della partecipazione della Bielorussia al Partenariato orientale e al suo ramo parlamentare Euronest consiste nell'intensificare la cooperazione tra il paese e l'Unione europea; che il parlamento bielorusso non ha uno status ufficiale in seno all'Assemblea parlamentare Euronest;

T.

considerando che la Bielorussia sta attualmente costruendo la sua prima centrale nucleare a Ostrovets, al confine con l'UE; che ogni paese che sviluppa energia nucleare deve rispettare rigorosamente i requisiti e gli standard internazionali di sicurezza nucleare e ambientale; che il governo della Bielorussia, che ha la responsabilità esclusiva per la sicurezza e la protezione degli impianti nucleari sul proprio territorio, deve rispettare i propri obblighi nei confronti dei suoi cittadini e dei paesi confinanti; che i principi di apertura e trasparenza devono essere il tessuto fondamentale su cui viene sviluppato, utilizzato e dismesso qualsiasi impianto nucleare;

U.

considerando che la Bielorussia fa parte dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (OTCS) e partecipa alle manovre militari congiunte «Zapad» con la Russia, le quali contemplano scenari di attacco contro i paesi occidentali vicini e simulano, tra l'altro, l'impiego di armi nucleari contro la Polonia; che il prossimo anno la Bielorussia parteciperà alla manovra «Zapad-2017», la quale potrebbe prevedere ulteriori scenari aggressivi;

1.

rimane seriamente preoccupato per le carenze riscontrate dagli osservatori internazionali indipendenti durante le elezioni presidenziali del 2015 e le elezioni parlamentari del 2016; prende atto dei tentativi di compiere progressi, che sono ancora insufficienti; rileva che nel parlamento neoeletto vi saranno un rappresentante del partito all'opposizione e un rappresentante del settore non governativo; ritiene che si tratti però di nomine politiche, anziché del risultato dell'esito elettorale; osserva che l'esame delle future proposte legislative presentate da questi due parlamentari sarà un banco di prova per le intenzioni politiche delle autorità dietro le loro nomine;

2.

invita le autorità bielorusse a riprendere senza indugio l'attività in merito ad una riforma elettorale completa nel quadro di un più ampio processo di democratizzazione e in collaborazione con i partner internazionali; sottolinea la necessità di introdurre le raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR in tempo utile prima delle elezioni comunali del marzo 2018, nonché la necessità che tali elezioni siano monitorate da osservatori nazionali e internazionali; sottolinea che ciò è fondamentale per conseguire gli auspicati progressi nelle relazioni UE-Bielorussia;

3.

ribadisce il suo appello alle autorità bielorusse affinché garantiscano in ogni circostanza il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, conformemente alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e agli strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani ratificati dalla Bielorussia;

4.

invita il governo bielorusso a riabilitare i prigionieri politici liberati e a ripristinare pienamente i loro diritti civili e politici;

5.

esprime preoccupazione per il fatto che dal 2000 non si è registrato in Bielorussia alcun nuovo partito politico; chiede che siano abbandonate tutte le restrizioni al riguardo; sottolinea che tutti i partiti politici devono poter esercitare attività politiche senza restrizioni, specialmente in campagna elettorale;

6.

si attende che le autorità cessino di vessare per ragioni politiche i mezzi di comunicazione indipendenti; sollecita a porre fine alla pratica dei procedimenti amministrativi e all'applicazione arbitraria dell'articolo 22, paragrafo 9, parte seconda, del codice amministrativo nei confronti dei giornalisti indipendenti che lavorano per mezzi di comunicazione stranieri senza accreditamento, poiché ciò limita il diritto alla libertà di espressione e la diffusione delle informazioni;

7.

invita il governo bielorusso ad abrogare immediatamente l'articolo 193, paragrafo 1, del codice penale, che punisce l'organizzazione di attività di associazioni e organizzazioni pubbliche non registrate o la partecipazione alle stesse, e a consentire il pieno funzionamento legale, libero e senza ostacoli delle associazioni e organizzazioni pubbliche; richiama l'attenzione della Commissione in particolare sul fatto che attualmente, a seguito dell'applicazione dell'articolo 193, paragrafo 1, e di altre norme restrittive, vi sono oltre 150 ONG bielorusse registrate in Lituania, Polonia, Repubblica Ceca e altrove;

8.

esorta le autorità bielorusse a rivedere la politica in base alla quale il sostegno finanziario internazionale offerto al settore non governativo nel paese rimane soggetto a un'onerosa pressione fiscale;

9.

condanna con forza la politica del governo bielorusso di utilizzare forze speciali per interferire negli affari interni delle organizzazioni della società civile, incluse quelle che rappresentano minoranze nazionali quali l'ONG indipendente «Unione dei polacchi in Bielorussia»;

10.

esorta la Bielorussia, in quanto unico paese in Europa ad applicare ancora la pena capitale e ad aver ripreso di recente le esecuzioni, ad aderire alla moratoria globale sull'esecuzione della pena di morte come primo passo verso la sua abolizione definitiva; ricorda che la pena di morte costituisce un trattamento disumano e degradante, non ha alcun effetto deterrente dimostrato e rende irreversibili gli errori giudiziari; invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Commissione a rendere prioritarie le suddette preoccupazioni nel dialogo in corso tra UE e Bielorussia in materia di diritti umani; accoglie con favore, in tale contesto, l'adozione da parte del Consiglio dei ministri della Bielorussia del Piano d'azione per l'attuazione delle raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro sull'esame periodico universale del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani e ne auspica la piena esecuzione;

11.

invita l'UE a mantenere lo slancio per l'ulteriore normalizzazione delle relazioni con la Bielorussia; ribadisce la sua opinione secondo cui le divergenze esistenti possono essere affrontate al meglio attraverso il potenziamento dei canali di comunicazione e l'ulteriore partecipazione dell'UE, segnatamente del Parlamento europeo, al dialogo con la Bielorussia e in particolare con i cittadini e la società civile del paese, nonché con il parlamento e i vari partiti politici, può portare a risultati tangibili e contribuire all'indipendenza, alla sovranità e alla prosperità del paese;

12.

chiede al SEAE e alla Commissione di continuare a rafforzare il sostegno alle organizzazioni della società civile che operano in Bielorussia e all'estero; sottolinea, a tale proposito, la necessità di appoggiare tutte le fonti di informazione indipendenti della società bielorussa, inclusi i mezzi di comunicazione che trasmettono in lingua bielorussa e dall'estero;

13.

prende nota dell'avvio, nel gennaio 2014, dei negoziati relativi alle misure di facilitazione del rilascio dei visti al fine di intensificare i contatti interpersonali e incoraggiare l'emergere della società civile; sottolinea che la Commissione e il SEAE dovrebbero adottare le misure necessarie per accelerare i progressi in tal senso;

14.

sostiene l'UE nella sua politica di «impegno critico» nei confronti delle autorità bielorusse e manifesta la propria disponibilità a contribuirvi anche attraverso la propria delegazione per le relazioni con la Bielorussia; invita la Commissione a monitorare da vicino le iniziative legislative e a controllarne l'applicazione; rammenta che l'Unione deve accertarsi che le proprie risorse non siano utilizzate per azioni di repressione nei confronti delle organizzazioni della società civile, dei difensori dei diritti umani, dei giornalisti indipendenti e dei leader dell'opposizione;

15.

esprime preoccupazione per i problemi di sicurezza sollevati dalla costruzione della centrale nucleare bielorussa di Ostrovets, a meno di 50 km da Vilnius, capitale della Lituania, e vicino al confine polacco; sottolinea l'esigenza di una vigilanza internazionale completa sulla realizzazione del progetto al fine di garantirne la conformità ai requisiti e agli standard internazionali in materia di sicurezza nucleare e ambientale, comprese le convenzioni delle Nazioni Unite di Espoo e Arhus; invita la Commissione a includere la questione della sicurezza e della trasparenza della suddetta centrale nucleare in costruzione nel dialogo con la Bielorussia e la Russia, dal momento che il progetto è finanziato dalla Russia e si basa sulla tecnologia della Rosatom, nonché a riferire regolarmente al Parlamento e agli Stati membri, in particolare quelli confinanti con la Bielorussia; invita il Consiglio e la Commissione a utilizzare la loro leve, tra cui il fatto di sottoporre a condizionalità qualsiasi sostegno macrofinanziario dell'UE, per garantire che la Bielorussia rispetti le norme internazionali in materia di sicurezza per quanto riguarda la centrale nucleare di Ostrovets, in particolare in relazione allo svolgimento delle prove di resistenza, come concordato con la Commissione il 23 giugno 2011;

16.

giudica molto importante e attende con interesse l'adesione della Bielorussia all'Assemblea parlamentare Euronest, in conformità dell'atto costitutivo, non appena le condizioni politiche siano soddisfatte, poiché tale adesione sarebbe la prosecuzione naturale della partecipazione della Bielorussia al quadro di cooperazione multilaterale del partenariato orientale;

17.

ribadisce il proprio impegno a lavorare nell'interesse del popolo bielorusso, sostenendone le aspirazioni e iniziative a favore della democrazia e contribuendo a un futuro stabile, democratico e prosperoso per il paese;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, all'OSCE/ODIHR, al Consiglio d'Europa e alle autorità bielorusse.

Giovedì 1o dicembre 2016

27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/140


P8_TA(2016)0464

Fondo di solidarietà dell'UE: valutazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea: valutazione (2016/2045(INI))

(2018/C 224/22)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 175 e 212, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (1),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, attuazione e applicazione (2),

visto il regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2013)0522) (4),

vista la relazione 2014 della Commissione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2015)0502),

vista la sua risoluzione del 5 settembre 2002 sui disastri causati dalle inondazioni nell'Europa centrale (5),

vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2005 sulle calamità naturali (incendi e inondazioni) verificatesi in Europa nel corso dell'estate (6),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Il futuro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea» (COM(2011)0613),

visto il parere del Comitato delle regioni del 28 novembre 2013 sul Fondo europeo di solidarietà (7),

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (8),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0341/2016),

A.

considerando che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) è stato istituito dal regolamento (CE) n. 2012/2002 come risposta alle gravi inondazioni nell'Europa centrale nell'estate del 2002, quale valido strumento per consentire all'UE di far fronte alle gravi catastrofi naturali e ai disastri regionali di portata straordinaria all'interno dell'UE e nei paesi impegnati in negoziati di adesione nonché di dimostrare solidarietà con le regioni e gli Stati interessati; che tale fondo è limitato al finanziamento delle operazioni di emergenza e di ripristino condotte dalle autorità pubbliche dopo una calamità naturale con ripercussioni dirette sulla vita delle persone, sull'ambiente naturale o sull'economia di una data regione colpita (sebbene sia opportuno sottolineare che nel 2005 la Commissione ha presentato una proposta volta ad ampliare ulteriormente l'ambito di applicazione originale);

B.

considerando che, dalla sua istituzione, il FSUE si è rivelato molto utile, in quanto ha mobilitato un importo totale di 3,8 miliardi di EUR per oltre 70 calamità in 24 Stati beneficiari e paesi in via di adesione ed è stato utilizzato in risposta a un'ampia gamma di eventi catastrofici, quali terremoti, inondazioni, incendi boschivi, tempeste e, più recentemente, siccità; che il FSUE rimane uno dei più forti simboli di solidarietà dell'UE nel momento del bisogno;

C.

considerando che lo strumento ha subito un'importante riforma nel 2014, al fine di: migliorare e semplificare le procedure e assicurare una risposta più rapida entro 6 mesi dalla domanda; ridefinire il suo campo di applicazione; stabilire criteri chiari per la definizione delle catastrofi regionali; rafforzare le strategie di prevenzione delle calamità e di gestione dei rischi, migliorando così l'efficacia dei finanziamenti di emergenza, in linea con le numerose richieste avanzate nel corso degli anni dal Parlamento Europeo e dalle autorità locali e regionali; che un nuovo riesame del Fondo è previsto nel regolamento omnibus (COM(2016)0605 — 2016/0282(COD)) proposto dalla Commissione il 14 settembre 2016 al fine di migliorare la disponibilità e l'efficacia dei finanziamenti di emergenza;

D.

considerando che il Parlamento ha fermamente sostenuto le modifiche proposte, la maggior parte delle quali erano già state richieste dal Parlamento stesso in risoluzioni precedenti;

E.

considerando che le domande pervenute prima del giugno 2014 (data di entrata in vigore della regolamento rivisto) sono state valutate in base al regolamento originale, mentre le richieste ricevute dopo tale data sono valutate conformemente al regolamento modificato;

F.

considerando che gli investimenti a favore della prevenzione delle catastrofi naturali sono di fondamentale importanza per rispondere ai cambiamenti climatici; che sono state stanziate quote significative di fondi dell'UE per gli investimenti a favore della prevenzione delle catastrofi naturali e delle strategie di gestione del rischio, in particolare nel quadro dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE);

G.

considerando che, qualora i finanziamenti disponibili in un dato anno risultino insufficienti, è possibile ricorrere in via eccezionale ai finanziamenti dell'anno successivo tenendo conto del massimale annuo di bilancio del Fondo sia per l'anno in cui la catastrofe si verifica sia per l'anno successivo;

1.

ricorda che, sin dalla sua creazione nel 2002, il Fondo ha costituito un'importante fonte di sostegno per le amministrazioni locali e regionali, alleviando le conseguenze delle catastrofi naturali che si verificano in tutto il continente europeo, dalle inondazioni, ai terremoti o agli incendi forestali, ed è servito per esprimere la solidarietà europea nei confronti delle regioni colpite; evidenzia che il FSUE rappresenta una delle dimostrazioni più concrete e tangibili per la cittadinanza del sostegno che l'UE può offrire alle comunità locali;

2.

sottolinea che da quando il Fondo è stato istituito le catastrofi naturali nell'Unione sono aumentate notevolmente per numero, gravità e intensità in conseguenza dei cambiamenti climatici; sottolinea, pertanto, il valore aggiunto di uno strumento solido e flessibile per dimostrare solidarietà e garantire un'assistenza adeguata e tempestiva ai cittadini colpiti da gravi catastrofi naturali;

3.

ricorda che il FSUE è uno strumento finanziato al di fuori del bilancio dell'Unione europea, con una dotazione massima di 500 milioni di euro (ai prezzi del 2011), e che nonostante l'elemento di flessibilità introdotto (riporto N+1), è possibile che ogni anno una quantità notevole di finanziamenti rimanga inutilizzata; osserva, in tale contesto, la parziale «iscrizione in bilancio» della dotazione finanziaria annuale prevista nel regolamento omnibus proposto, al fine di accelerare la procedura di mobilitazione e di fornire una risposta più tempestiva ed efficace ai cittadini colpiti da una catastrofe;

4.

sottolinea che l'utilizzo della soglia annuale dimostra l'adeguatezza del livello degli stanziamenti annui a partire dal nuovo periodo di programmazione del QFP;

5.

sottolinea l'importanza della revisione del 2014, che ha consentito di superare il blocco al Consiglio e ha infine risposto alle reiterate richieste del Parlamento relative al miglioramento della disponibilità e dell'efficacia dell'aiuto, onde garantire una risposta rapida e trasparente a sostegno dei cittadini colpiti da catastrofi naturali; accoglie con favore, inoltre, la recente proposta di regolamento omnibus, che introduce nuove disposizioni in termini di semplificazione dei finanziamenti e di una più facile mobilitazione degli stessi;

6.

sottolinea i principali elementi della riforma, tra cui: i pagamenti anticipati, grazie ai quali fino al 10 % dell'importo del contributo previsto può essere messo a disposizione, su richiesta, poco dopo la presentazione alla Commissione di una domanda di contributo del Fondo (contributo limitato a un importo massimo di 30 milioni di euro); l'ammissibilità dei costi legati alla preparazione e all'attuazione delle operazioni di emergenza e di ripristino (una della principali richieste del Parlamento); una proroga dei termini per la presentazione della domanda da parte degli Stati membri (12 settimane dopo il primo danno) e per la realizzazione del progetto (18 mesi); l'introduzione di un termine di 6 mesi per la risposta della Commissione alle domande; nuove disposizioni in materia di prevenzione delle catastrofi naturali e miglioramenti delle procedure relative alla sana gestione finanziaria;

7.

sottolinea tuttavia che, nonostante l'introduzione di un meccanismo per i pagamenti anticipati a monte della procedura normale, i beneficiari devono ancora affrontare difficoltà in conseguenza della lunghezza dell'intero processo, dalla presentazione della domanda fino al pagamento del contributo finale; sottolinea, a tal proposito, la necessità di presentare la domanda il prima possibile dopo una calamità, nonché l'esigenza di apportare ulteriori miglioramenti alla fase di valutazione e alle fasi successive, al fine di agevolare l'esecuzione dei pagamenti; è del parere che le nuove disposizioni omnibus proposte in relazione al FSUE possano contribuire a velocizzare la mobilitazione, al fine di rispondere alle esigenze reali sul campo; sottolinea, inoltre, che gli Stati membri devono analizzare le proprie procedure amministrative al fine di rendere più rapida la mobilitazione degli aiuti alle regioni e agli Stati colpiti; suggerisce, altresì, con l'obiettivo di potenziali miglioramenti in una riforma futura, l'introduzione di una richiesta concernente l'obbligo di aggiornare i piani nazionali di gestione delle catastrofi e l'obbligo di fornire informazioni in merito alla preparazione di intese sugli appalti di emergenza;

8.

chiede agli Stati membri stessi di migliorare i loro mezzi di comunicazione e cooperazione con le autorità locali e regionali, sia durante il processo di valutazione dei danni ammissibili per i quali viene richiesto il sostegno finanziario attraverso il Fondo, sia in fase di preparazione della domanda, come pure nella realizzazione dei progetti volti a contrastare gli effetti delle catastrofi naturali, assicurando in tal modo l'efficacia sul campo dell'assistenza dell'Unione e favorendo soluzioni sostenibili; ritiene, inoltre, che il sostegno del FSUE debba essere comunicato al vasto pubblico; invita le autorità interessate a migliorare la comunicazione e a fornire informazioni sul sostegno fornito tramite il FSUE senza, generare ulteriori oneri amministrativi;

9.

sottolinea l'importanza di assicurare che, in seguito a catastrofi naturali, gli Stati membri seguano le procedure per gli appalti pubblici, al fine di individuare e divulgare le migliori prassi e gli insegnamenti appresi in materia di appalti in situazioni di emergenza;

10.

accoglie positivamente il chiarimento delle norme, da parte della Commissione, in merito all'ammissibilità delle catastrofi naturali regionali, ma osserva che l'accordo finale tra il Parlamento e il Consiglio mantiene la soglia dell'ammissibilità al 1,5 % del PIL regionale, come previsto nella proposta della Commissione, nonostante gli sforzi profusi del Parlamento per ridurre tale soglia all'1 %; osserva che la vulnerabilità delle regioni ultraperiferiche è stata presa in considerazione, con una riduzione della soglia all'1 %;

11.

prende atto che il Fondo fornisce assistenza per i danni non assicurabili e non risarcisce le perdite private; sottolinea il fatto che le azioni a lungo termine, come la ricostruzione sostenibile o le attività di sviluppo economico e di prevenzione possano beneficiare di un finanziamento a titolo di altri strumenti dell'Unione, in particolare nel quadro dei Fondi SIE;

12.

invita gli Stati membri a ottimizzare l'utilizzo dei fondi UE esistenti, in particolare i cinque fondi SIE, a favore degli investimenti volti a scongiurare il verificarsi delle catastrofi naturali e ricorda l'importanza di sviluppare sinergie tra i vari fondi e politiche dell'Unione al fine di prevenire gli effetti delle catastrofi naturali e, nei casi in cui il FSUE è attivato, al fine di garantire il consolidamento e lo sviluppo sostenibile a lungo termine dei progetti di ricostruzione; afferma che, nel momento in cui il FSUE viene utilizzato, lo Stato membro interessato si impegni formalmente ad attuare tutte le misure necessarie per la prevenzione dei disastri e la ricostruzione sostenibile delle aree colpite; chiede, nel caso in cui le sinergie venissero attivate, la massima semplificazione burocratica del processo di utilizzo di tali fondi in maniera combinata;

13.

sottolinea, quindi, la necessità di moltiplicare gli sforzi di investimento nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento agli stessi, tenendo in considerazione le misure preventive nell'ambito del sostegno alla ricostruzione e al rimboschimento a titolo del FSUE; ritiene che la prevenzione dovrebbe diventare un compito trasversale e suggerisce che vengano adottate misure preventive sulla base di un'impostazione ecosistemica ai fini dell'attenuazione delle conseguenze delle calamità nel quadro del FSUE; invita, inoltre, gli Stati membri a definire strategie di prevenzione e di gestione dei rischi, giacché al giorno d'oggi molte catastrofi naturali sono conseguenze dirette delle attività umane;

14.

sottolinea l'importanza di garantire la massima trasparenza in materia di aggiudicazione, gestione e applicazione del FSUE; ritiene importante verificare se le sovvenzioni del FSUE siano state usate rispettando i principi di sana gestione finanziaria, al fine di individuare, sviluppare e condividere le migliori prassi e gli insegnamenti tratti; invita, pertanto, la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la trasparenza e a garantire un'informazione accessibile al pubblico lungo l'intero processo di mobilitazione dell'assistenza, dalla presentazione della domanda fino alla conclusione del progetto; chiede, altresì, una relazione speciale della Corte dei conti europea sul funzionamento del FSUE, in particolare poiché l'ultima relazione disponibile è antecedente alla revisione del 2014 del regolamento FSUE;

15.

osserva che, nel 2014, sono state ricevute tredici nuove domande e richiama l'attenzione sulla particolare situazione di quell'anno in cui sei domande sono state valutate in base al precedente regolamento, mentre le restanti sette domande sono state valutate in base al regolamento rivisto;

16.

ricorda che nel 2014 sono state respinte due domande, sulla base del vecchio regolamento FSUE, giacché tali catastrofi non sono state considerate «eccezionali», nonostante abbiano causato danni gravi con ripercussioni dirette sullo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate, e accoglie pertanto con favore i chiarimenti formulati a tale proposito nel regolamento FSUE modificato; suggerisce, tuttavia, in relazione alle riforme future e in considerazione della possibilità di ridefinire la catastrofi naturali regionali, di consentire la presentazione congiunta di singole domande da parte di diversi Stati ammissibili colpiti in modo transfrontaliero da una catastrofe naturale che presenti una stessa origine e i cui effetti coincidano nel tempo, e di considerare anche i danni indiretti nella valutazione delle domande;

17.

invita la Commissione, alla luce di future riforme, a valutare la possibilità di aumentare la soglia dei pagamenti anticipati dal 10 % al 15 %, nonché la possibilità di abbreviare i termini per il trattamento delle domande, da sei a quattro settimane; invita, inoltre, la Commissione a esaminare la possibilità di istituire una soglia di ammissibilità per le catastrofi naturali regionali pari all'1 % del PIL regionale e a considerare, nella valutazione delle domande, il livello di sviluppo socioeconomico delle regioni colpite;

18.

osserva la necessità di avviare una riflessione sulla ricerca di nuovi indicatori che vadano oltre il PIL quali, tra gli altri, l'indice di sviluppo umano e l'indice regionale di progresso sociale;

19.

si compiace che le sette domande di assistenza ricevute nel quadro delle norme riviste siano state accettate dalla Commissione, tra cui quattro domande che sono state approvate alla fine del 2014, ma per le quali è stato necessario spostare gli stanziamenti al 2015, come affermato nella relazione annuale sul FSUE del 2015; ricorda, a tal proposito, che il 2015 è stato il primo anno completo di applicazione delle norme riviste e che le analisi mostrano che i chiarimenti giuridici introdotti con la riforma hanno assicurato il successo delle domande, il che non accadeva sempre con le disposizioni precedenti, in base alle quali circa due terzi delle domande di assistenza in relazione a catastrofi regionali venivano valutate non ammissibili;

20.

deplora la lunghezza delle procedure di valutazione delle relazioni di attuazione e di chiusura in base al precedente regolamento e prevede che le chiusure saranno effettuate in modo più efficace e trasparente in base al regolamento modificato, garantendo nel contempo che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati;

21.

sottolinea, inoltre, che l'articolo 11 del regolamento modificato conferisce alla Commissione e alla Corte dei conti la competenza di revisione contabile e consente all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di svolgere indagini, ogniqualvolta sia necessario;

22.

invita la Commissione e la Corte dei conti a valutare il funzionamento del FSUE entro la fine dell'attuale periodo di programmazione finanziaria pluriennale.

23.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché agli Stati membri e alle autorità regionali.

(1)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

(2)  GU C 440 del 30.12.2015, pag. 13.

(3)  GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143.

(4)  GU C 170 del 5.6.2014, pag. 45.

(5)  GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 471.

(6)  GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 322.

(7)  GU C 114 del 15.4.2014, pag. 48.

(8)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/145


P8_TA(2016)0476

Situazione in Italia dopo i terremoti

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sulla situazione in Italia a seguito dei terremoti (2016/2988(RSP))

(2018/C 224/23)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti l'articolo 174, l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1),

visto il regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione (2),

visti il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (3) e il regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (4) recante modifica di tale regolamento,

visto il regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario») (5),

visto il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (6),

viste le conclusioni del Consiglio dell'11 aprile 2011 sull'ulteriore sviluppo della valutazione dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi nell'Unione europea,

viste le conclusioni del Consiglio del 28 novembre 2008 per il rafforzamento delle capacità di protezione civile mediante un sistema europeo di assistenza reciproca basato sull'approccio modulare in materia di protezione civile (16474/08),

vista la relazione della Commissione dal titolo «Relazione annuale 2014 del Fondo di solidarietà dell'Unione europea» (COM(2015)0502),

vista la sua risoluzione del 14 novembre 2007 sull'impatto regionale dei terremoti (7),

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2008 sul potenziamento delle capacità di reazione dell'Unione europea alle catastrofi (8),

vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2009 (9) sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea: Italia, terremoto in Abruzzo,

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, attuazione e applicazione (10),

visto il parere del Comitato delle regioni del 28 novembre 2013 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea (11),

viste le interrogazioni alla Commissione sulla situazione in Italia a seguito dei terremoti (O-000139/2016 — B8-1812/2016, O-000140/2016 — B8-1813/2016 e O-000141/2016 — B8-1814/2016),

vista la relazione speciale n. 24/2012 della Corte dei conti europea dal titolo «La risposta del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al terremoto del 2009 in Abruzzo: pertinenza e costo delle operazioni»,

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, dopo il devastante terremoto che ha colpito l'Italia centrale il 24 agosto 2016, altri tre gravi eventi tellurici, collegati al medesimo sciame sismico, hanno colpito le regioni del centro Italia il 26 ottobre 2016 con una magnitudo rispettivamente di 5,5 e 6,1 e il 30 ottobre 2016 con una magnitudo di 6,5;

B.

considerando che nei mesi scorsi sismi e scosse di assestamento hanno continuato a funestare l'Italia centrale; che l'ultimo terremoto, quello del 30 ottobre 2016, è stato il sisma più forte registrato nel paese negli ultimi trent'anni e ha distrutto completamente interi paesi, portando molti abitanti delle zone colpite sull'orlo della disperazione e provocando danni indiretti di varia natura nelle zone circostanti;

C.

considerando che, secondo le stime, oltre 400 persone sarebbero rimaste ferite e 290 avrebbero perso la vita nei recenti eventi sismici;

D.

considerando che i devastanti terremoti hanno innescato un effetto domino e costretto 100 000 residenti ad abbandonare le proprie abitazioni;

E.

considerando che gli ultimi sismi hanno devastato città, danneggiato gravemente le infrastrutture locali e regionali, distrutto il patrimonio storico e culturale e compromesso le attività economiche, specialmente quelle delle PMI, l'agricoltura, il paesaggio nonché il potenziale del settore turistico e ricettivo;

F.

considerando che i territori colpiti hanno subito una deformazione che copre un'area di circa 130 chilometri quadrati, con una dislocazione massima di almeno 70 centimetri, e che effetti idrogeologici imprevedibili potrebbero determinare, nelle rigide condizioni climatiche invernali, ulteriori catastrofi naturali, come inondazioni e smottamenti, e danni cumulativi;

G.

considerando che alcuni territori dell'Unione europea sono più vulnerabili e presentano un elevato rischio sismico; che essi possono persino essere esposti a ripetute catastrofi naturali di varia natura, alcune delle quali a meno di un anno di distanza, come è stato recentemente il caso in Italia, Portogallo, Grecia e Cipro;

H.

considerando che è necessario coordinare adeguatamente gli interventi di ricostruzione sostenibile al fine di compensare le perdite economiche e sociali, e che si dovrebbe prestare particolare attenzione anche all'inestimabile patrimonio culturale italiano, promuovendo progetti a livello internazionale ed europeo finalizzati a tutelare gli edifici e i siti storici;

I.

considerando che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) è stato istituito con il regolamento (CE) n. 2012/2002 per rispondere alle devastanti inondazioni che hanno colpito l'Europa centrale nell'estate del 2002;

J.

considerando che diversi strumenti dell'Unione, come i fondi strutturali e di investimento europei o il meccanismo di protezione civile e lo strumento finanziario per la protezione civile, possono essere utilizzati per rafforzare le misure preventive contro i terremoti e le misure di riabilitazione;

K.

considerando che la riforma del 2014 dell'FSUE ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di chiedere il versamento di un anticipo, la cui concessione è decisa dalla Commissione se sono disponibili risorse sufficienti; che, tuttavia, l'importo dell'anticipo non può superare il 10 % dell'importo totale del contributo finanziario previsto a titolo dell'FSUE ed è limitato a 30 milioni di EUR;

L.

considerando che lo Stato membro colpito deve presentare alla Commissione una domanda d'intervento dell'FSUE non oltre dodici settimane dalla data in cui si sono manifestati i primi danni provocati dalla catastrofe; che lo Stato beneficiario è responsabile dell'utilizzo della sovvenzione e della verifica di come viene spesa, ma che la Commissione può effettuare verifiche in loco delle operazioni finanziate dall'FSUE;

M.

considerando che il processo di ricostruzione deve tenere conto delle esperienze passate e che una ricostruzione sostenibile dovrebbe essere effettuata con la massima rapidità e basarsi su risorse adeguate, semplificazione burocratica e trasparenza, nonché garantire sicurezza e stabilità ai cittadini colpiti, per permettere loro di continuare a vivere in queste regioni;

N.

considerando che la prevenzione dovrebbe costituire una fase sempre più importante nella gestione delle catastrofi e vedersi attribuire una maggiore importanza sociale e che richiede altresì un accurato programma d'azione riguardante la diffusione di informazioni, la sensibilizzazione e l'istruzione;

O.

considerando che le attuali misure di prevenzione delle catastrofi devono essere rafforzate conformemente alle precedenti proposte del Parlamento, al fine di consolidare la strategia per la prevenzione delle catastrofi naturali e provocate dall'uomo a livello di UE;

1.

esprime la più profonda solidarietà ed empatia nei confronti di tutte le persone colpite dai terremoti, delle loro famiglie nonché delle autorità nazionali, regionali e locali italiane coinvolte in operazioni di soccorso a seguito della catastrofe;

2.

esprime preoccupazione per l'elevato numero di sfollati esposti alle difficili condizioni climatiche dell'imminente stagione invernale; invita pertanto la Commissione a individuare tutte le opzioni disponibili per aiutare le autorità italiane a garantire condizioni di vita dignitose alle persone che hanno perso la propria abitazione;

3.

apprezza gli indefessi sforzi compiuti dalle unità di soccorso, dalle forze della protezione civile, dai volontari, dalle organizzazioni della società civile e dalle autorità locali, regionali e nazionali nelle zone devastate al fine di salvare vite, contenere i danni e garantire attività comuni di base per mantenere condizioni di vita decorose;

4.

evidenzia i gravi effetti economici e sociali dei terremoti che si sono succeduti e della distruzione che hanno lasciato dietro di sé;

5.

sottolinea la gravità della situazione in loco, che sta esercitando una considerevole e intensa pressione finanziaria sulle autorità pubbliche nazionali, regionali e locali italiane;

6.

si compiace del fatto che all'Italia sia stato concesso un maggiore livello di flessibilità nel calcolo del deficit per quanto concerne la spesa connessa ai terremoti, in conformità con i trattati, affinché possa far fronte con efficienza e rapidità all'attuale emergenza e ai futuri interventi richiesti per la messa in sicurezza delle zone colpite; invita inoltre il governo italiano a garantire che tutte le risorse supplementari messe a disposizione siano effettivamente utilizzate per questo scopo specifico;

7.

invita la Commissione, alla luce del carattere gravissimo ed eccezionale della situazione, a prendere in considerazione la possibilità di escludere, dal calcolo dei disavanzi pubblici nazionali nel quadro del patto di stabilità e crescita, gli investimenti a favore della ricostruzione sostenibile e della prevenzione antisismica, compresi quelli cofinanziati con i fondi SIE e assegnati all'obiettivo tematico 5 (prevenzione, promozione dell'adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi);

8.

si compiace della solidarietà espressa dalle istituzioni UE e da altri Stati membri, regioni europee e attori internazionali, quale dimostrata dall'assistenza reciproca nelle situazioni di emergenza;

9.

invita la Commissione a considerare l’eventualità di estendere il calcolo esistente del Fondo di solidarietà, che è attualmente basato sugli effetti dei danni causati da un singolo evento catastrofico, ad un calcolo cumulativo dei danni causati da diverse catastrofi naturali nella stessa regione in un anno;

10.

evidenzia i problemi associati ai sistemi di previsione dei terremoti e l'alta sismicità della regione mediterranea e dell'Europa sudorientale; invita gli Stati membri a intensificare le attività di ricerca al fine di prevenire i danni, gestire le crisi e ridurre al minimo la portata delle conseguenze delle catastrofi, di concerto con le azioni condotte nell'ambito di Orizzonte 2020; rileva con preoccupazione che negli ultimi 15 anni migliaia di persone sono morte e centinaia di migliaia sono rimaste senza casa in seguito ai disastrosi terremoti che hanno colpito l'Europa;

11.

ricorda l'importanza di rispettare i requisiti relativi alla costruzione di infrastrutture ed edifici antisismici; esorta le autorità nazionali, regionali e locali a intensificare i propri sforzi per garantire il rispetto delle norme di costruzione antisismica in vigore e a tenere debitamente conto di tale aspetto in sede di rilascio delle licenze edilizie;

12.

sottolinea l'importanza del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea nel favorire la cooperazione tra le autorità nazionali di protezione civile in Europa nelle situazioni difficili e nel ridurre al minimo le conseguenze degli eventi eccezionali; invita la Commissione e gli Stati membri a semplificare ulteriormente le procedure di attivazione del meccanismo al fine di renderlo disponibile in modo rapido ed efficace all'indomani di una catastrofe;

13.

prende atto della domanda di intervento a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea presentata dal governo italiano e invita la Commissione a prendere tutti i provvedimenti necessari per esaminare tempestivamente le richieste di assistenza a titolo del Fondo al fine di garantirne la rapida mobilitazione; sottolinea, in questo contesto, l'importanza che gli anticipi siano messi a disposizione delle autorità nazionali il prima possibile, così da consentire alle stesse di far fronte alle pressanti necessità imposte dalla situazione;

14.

ritiene che la parziale iscrizione in bilancio della dotazione finanziaria annuale dell'FSUE prevista nel regolamento omnibus proposto potrebbe aiutare in futuro ad accelerare la procedura di mobilitazione onde fornire una risposta più tempestiva ed efficace alle persone colpite da una catastrofe; invita inoltre la Commissione, nel quadro di eventuali riforme future, a valutare se sia possibile aumentare la soglia degli anticipi e abbreviare i termini per il trattamento delle domande;

15.

sottolinea l'importanza di creare sinergie fra tutti gli strumenti disponibili, compresi i fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), e di garantire che le risorse siano utilizzate efficacemente per le attività di ricostruzione e tutti gli altri interventi necessari, in piena cooperazione con le autorità nazionali e regionali italiane; invita la Commissione ad essere pronta a modificare i programmi e i programmi operativi a tal fine il più rapidamente possibile dopo la presentazione di una richiesta di modifica da parte di uno Stato membro; sottolinea analogamente la possibilità di ricorrere al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per sostenere le zone rurali e le attività agricole che sono state danneggiate dai terremoti;

16.

pone inoltre l'accento sull'importanza di ottimizzare l'uso dei finanziamenti UE esistenti per investire nella prevenzione delle catastrofi naturali, nonché di garantire il consolidamento e lo sviluppo sostenibile a lungo termine dei progetti di ricostruzione; ribadisce la necessità di semplificare le procedure amministrative che regolano il coordinamento dei fondi; sottolinea che, dopo aver beneficiato di un intervento dell'FSUE, gli Stati membri interessati dovrebbero intensificare i propri sforzi volti a definire opportune strategie di gestione del rischio e rafforzare i propri meccanismi di prevenzione delle catastrofi;

17.

prende atto dell'attivazione, su richiesta del governo italiano, del servizio dell'UE di gestione delle emergenze Copernicus, allo scopo di ottenere la valutazione dei danni via satellite per le zone colpite; incoraggia la cooperazione fra i centri di ricerca internazionali e accoglie con favore l'impiego dei radar ad apertura sintetica (SAR), che sono in grado di valutare e misurare i movimenti del terreno con una precisione al centimetro attraverso le nuvole sia di giorno che di notte, anche a fini di prevenzione e gestione dei rischi;

18.

sottolinea l'importanza delle attività pubbliche di ricerca e sviluppo (R&S) nella prevenzione e nella gestione delle catastrofi e chiede un coordinamento e una cooperazione maggiori tra gli istituti di R&S degli Stati membri, in particolare di quelli esposti a rischi simili; sollecita il rafforzamento dei sistemi di allerta precoce negli Stati membri come pure la creazione e il potenziamento dei collegamenti tra i diversi sistemi di allerta precoce;

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo italiano nonché alle autorità regionali e locali delle zone colpite.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  GU L 70 del 16.3.2016, pag. 1.

(3)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

(4)  GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143.

(5)  GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1.

(6)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

(7)  GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 269.

(8)  GU C 286 E del 27.11.2009, pag. 15.

(9)  GU C 230 E del 26.8.2010, pag. 13.

(10)  GU C 440 del 30.12.2015, pag. 13.

(11)  GU C 114 del 15.4.2014, pag. 48.


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/150


P8_TA(2016)0477

Dichiarazioni di interessi dei commissari — Linee guida

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sulle dichiarazioni d'interessi dei commissari — Linee guida (2016/2080(INI))

(2018/C 224/24)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 245,

visto l'allegato XVI del regolamento (orientamenti per l'approvazione della Commissione), in particolare il paragrafo 1, lettera a), terzo comma,

viste la sua decisione del 28 aprile 2015 concernente l'esame della dichiarazione di interessi finanziari di un commissario designato e l'interpretazione dell'allegato XVI, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (1),

visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (2), in particolare i punti relativi alla sezione II sulla responsabilità politica,

vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sulle procedure e le prassi relative alle audizioni dei commissari, insegnamenti da trarre dalla procedura 2014 (3),

visto il codice di condotta dei commissari del 20 aprile 2011 (4), in particolare i punti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0315/2016),

A.

considerando che, conformemente all'allegato XVI, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (orientamenti per l'approvazione della Commissione), il Parlamento può esprimersi sulla distribuzione dei portafogli da parte del Presidente eletto della Commissione e ha facoltà di chiedere qualsiasi informazione pertinente ai fini dell'adozione di una decisione sulle attitudini dei commissari designati; che il Parlamento si attende che gli siano comunicate informazioni esaustive per quanto concerne gli interessi finanziari dei commissari designati e che le loro dichiarazioni di interessi siano trasmesse per esame alla commissione competente per gli affari giuridici;

B.

considerando che, conformemente al punto 3 della sezione II (responsabilità politica) dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, i membri designati della Commissione assicurano la piena pubblicità di tutte le informazioni pertinenti, in conformità dei loro obblighi di indipendenza ai sensi dei trattati; che tali informazioni sono comunicate conformemente alle procedure intese a garantire una valutazione aperta, equa e coerente dell'intera Commissione designata;

C.

considerando che, in conformità della summenzionata decisione del 28 aprile 2015, l'esame, da parte della commissione competente per gli affari giuridici, della dichiarazione di interessi finanziari di un commissario designato non consiste solo nel verificare che la dichiarazione sia stata debitamente completata, ma anche nel valutare se il contenuto della dichiarazione medesima sia autentico e se da esso possa essere dedotta l'esistenza di un conflitto d'interessi;

D.

considerando che, conformemente all'allegato XVI, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, il Parlamento valuta i commissari designati sulla base, tra l'altro, della loro indipendenza personale, soprattutto in considerazione del particolare ruolo di garante degli interessi dell'Unione che è assegnato alla Commissione europea dai trattati;

E.

ricordando a tale proposito che, nella summenzionata risoluzione dell'8 settembre 2015, il Parlamento europeo ha indicato che la conferma da parte della commissione giuridica dell'assenza di conflitti d'interessi costituisce un presupposto indispensabile per l'audizione dei commissari, soprattutto in considerazione del rafforzamento del mandato politico della Commissione dopo il Trattato di Lisbona;

F.

considerando che, nella summenzionata risoluzione dell'8 settembre 2015, il Parlamento europeo ha reputato importante che la commissione giuridica esprimesse alcune linee di indirizzo, sotto forma di raccomandazione o relazione di iniziativa, in modo da facilitare il processo di riforma delle procedure relative alle dichiarazioni d'interessi dei commissari, invitando nel contempo la Commissione a rivedere la normativa inerente alle dichiarazioni degli interessi dei commissari;

G.

ricordando che, conformemente al punto 1.3 del codice di condotta dei commissari — che verte sui principi di altruismo, integrità, trasparenza, onestà, responsabilità e rispetto della dignità del Parlamento — i commissari devono dichiarare tutti gli interessi finanziari e beni patrimoniali che potrebbero generare un conflitto d'interessi nell'esercizio delle loro funzioni e che questa dichiarazione riguarda anche le partecipazioni detenute dal coniuge o dal partner del membro della Commissione — quale definito dalle norme in vigore (5) — e che possono generare un conflitto d'interessi;

H.

ricordando che gli interessi finanziari che devono essere dichiarati riguardano ogni forma di partecipazione finanziaria individuale al capitale di un'impresa;

I.

ricordando che, conformemente al punto 1.4 del codice di condotta dei commissari, onde evitare ogni rischio di conflitto d'interessi, i membri della Commissione sono tenuti a dichiarare le attività professionali del loro coniuge o partner e che tale dichiarazione deve indicare la natura dell'attività, il nome della funzione esercitata e, ove opportuno, il nome del datore di lavoro;

J.

considerando che, conformemente al punto 1.5 del codice di condotta dei commissari, la dichiarazione degli interessi finanziari deve essere effettuata utilizzando un formulario allegato al codice di condotta stesso e che tale formulario deve essere compilato e reso disponibile prima dell'audizione dell'interessato designato dal Parlamento europeo, e deve essere rivisto durante il mandato in caso di cambiamento nei dati e almeno una volta l'anno;

K.

considerando che le informazioni contenute nel formulario sono limitate e insufficienti, non includono una definizione dettagliata di ciò che configura un conflitto d'interessi e non consentono pertanto al Parlamento di valutare adeguatamente, equamente e coerentemente l'esistenza di conflitti d'interessi reali o potenziali in relazione al commissario designato, né la sua attitudine a esercitare il mandato in ottemperanza al codice di condotta dei commissari;

L.

ricordando che, conformemente al punto 1.6 del codice di condotta dei commissari, i membri della Commissione non devono intervenire su questioni rientranti nel loro portafoglio allorché vi è un interesse personale, in particolare familiare o finanziario, che possa compromettere la loro indipendenza;

M.

ricordando che la Commissione è responsabile in ultima analisi della scelta del tipo e della portata delle informazioni da includere nelle dichiarazioni d'interessi dei suoi membri; che, di conseguenza, la Commissione è tenuta a garantire in modo accurato il livello di trasparenza necessario ai fini del corretto svolgimento della procedura di nomina dei commissari designati;

N.

considerando che, conformemente al punto 5 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, il Parlamento può chiedere al Presidente della Commissione di ritirare la fiducia a un singolo membro della Commissione; che, in virtù del punto 7 di detto accordo, il Presidente della Commissione è tenuto a informare il Parlamento in caso di ripartizione delle competenze tra i membri della Commissione, in modo da consentire una consultazione parlamentare in merito a tali modifiche;

O.

considerando che nel complesso le attuali dichiarazioni di interessi finanziari dei membri della Commissione possono essere considerate un miglioramento rispetto al trattamento delle dichiarazioni nel 2008-2009, ma che non sono mancati episodi che hanno reso necessario un chiarimento ulteriore rispetto ad alcune dichiarazioni di interessi;

P.

considerando deplorevole che il codice di condotta dei commissari adottato nel 2011 ometta di affrontare adeguatamente varie raccomandazioni del Parlamento per quanto concerne i miglioramenti, con particolare riguardo alle dichiarazioni di interessi finanziari dei membri della Commissione, alle restrizioni all'impiego post-mandato e al consolidamento del comitato etico ad hoc incaricato di valutare i conflitti d'interessi; che, a questo proposito, occorre tenere conto anche delle posizioni espresse dal Parlamento in merito alle modifiche e ai miglioramenti al processo di audizione dei commissari designati;

Q.

considerando che uno dei pilastri della governance europea è il miglioramento dell'etica e della trasparenza all'interno delle istituzioni dell'UE al fine di rafforzare la fiducia dei cittadini nell'UE, soprattutto in considerazione dell'ampliamento del mandato politico della Commissione a seguito del trattato di Lisbona;

Osservazioni generali

1.

ricorda che l'obiettivo dell'esame delle dichiarazioni finanziarie dei commissari è di garantire che i commissari designati siano in grado di svolgere la loro funzione in totale indipendenza e di assicurare la massima trasparenza e responsabilità da parte della Commissione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del TUE, all'articolo 245 del TFUE e al codice di condotta dei commissari; osserva, al riguardo, che tale esercizio non dovrebbe essere limitato alla designazione della nuova Commissione, ma dovrebbe applicarsi anche in caso di posto vacante dovuto alle dimissioni volontarie o d'ufficio o al decesso di un commissario, all'adesione di un nuovo Stato membro o alla modifica sostanziale del portafoglio o degli interessi finanziari di un commissario;

2.

è del parere che la valutazione di un potenziale conflitto d'interessi debba essere fondata su elementi determinanti, oggettivi e pertinenti in relazione al portafoglio del commissario designato;

3.

sottolinea che per conflitto d'interessi si intende «qualsiasi interferenza tra un interesse pubblico e interessi pubblici e privati atto a incidere o che sembra essere atto a incidere sull'esercizio indipendente, imparziale e oggettivo di una funzione»;

4.

conferma che la commissione giuridica ha la competenza e la responsabilità di svolgere un'analisi sostanziale delle dichiarazioni d'interessi finanziari attraverso un esame approfondito volto a valutare se il contenuto della dichiarazione di un commissario designato sia autentico e conforme ai criteri e ai principi enunciati dai trattati e dal codice di condotta e se da esso possa essere dedotta l'esistenza di un conflitto d'interessi e che essa deve poter proporre al Presidente della Commissione di sostituire tale commissario; chiede pertanto alla Commissione di fornire tutti gli strumenti fattuali e informativi alla commissione giuridica in modo da permettere un'analisi compiuta ed oggettiva;

5.

ritiene imprescindibile garantire alla commissione giuridica un lasso di tempo sufficiente ai fini dell'efficacia dell'analisi dettagliata;

6.

ricorda che la commissione giuridica esamina le questioni attinenti alle dichiarazioni d'interessi dei commissari designati con la massima riservatezza, garantendo al contempo, conformemente al principio di trasparenza, la pubblicazione delle sue conclusioni una volta ultimate;

7.

ritiene che, ove constati un possibile conflitto d'interessi, la commissione giuridica, oltre al tempo riservatole per le domande che intende porre al commissario designato, debba avere la facoltà di proseguire l'audizione e ottenere i chiarimenti necessari;

Procedura d'esame delle dichiarazioni di interessi finanziari prima dell'audizione dei commissari designati

8.

ritiene che la conferma da parte della commissione giuridica dell'assenza di conflitti d'interessi, fondata su un'analisi sostanziale della dichiarazione d'interessi finanziari, costituisca un presupposto indispensabile per la conduzione dell'audizione da parte della commissione competente (6);

9.

reputa a tale proposito che, in assenza di tale conferma o qualora la commissione giuridica accerti l'esistenza di un conflitto d'interessi, il processo di designazione del commissario designato si considera sospeso;

10.

ritiene che per l'esame delle dichiarazioni d'interessi finanziari da parte della commissione giuridica andrebbero applicate le seguenti linee guida:

a)

se, nell'ambito dell'esame della dichiarazione d'interessi finanziari, la commissione giuridica ritiene che, in base ai documenti presentati, la dichiarazione sia autentica, completa e non contenga alcuna informazione che lasci presupporre un conflitto d'interessi reale o potenziale in relazione al portafoglio del commissario designato, il presidente trasmette una lettera per confermare l'assenza di conflitti d'interessi alle commissioni responsabili per l'audizione o alle commissioni interessate in caso di procedura in corso di mandato;

b)

se la commissione giuridica ritiene che la dichiarazione d'interessi di un commissario designato contenga informazioni incomplete o contradditorie, o qualora l'esame di tali informazioni renda necessari ulteriori chiarimenti a norma del regolamento (7) e dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (8), essa richiede al commissario designato di fornire le informazioni supplementari necessarie senza indugio e decide in seguito alla ricezione di tali informazioni e alla loro adeguata analisi; la commissione giuridica può decidere, ove opportuno, di invitare il commissario designato a un'audizione;

c)

se la commissione giuridica accerta un conflitto d'interessi sulla base della dichiarazione d'interessi finanziari o delle informazioni supplementari fornite dal commissario designato, essa formula raccomandazioni volte a risolvere tale conflitto; tali raccomandazioni possono includere la rinuncia agli interessi finanziari in questione o la modifica, da parte del Presidente della Commissione, del portafoglio del commissario designato; in casi più gravi, in assenza di altre raccomandazioni in grado di fornire una soluzione al conflitto d'interessi, in ultima istanza la commissione giuridica può concludere che il commissario designato non è in grado di esercitare le proprie funzioni a norma del trattato e del codice di condotta; il Presidente del Parlamento chiede al Presidente della Commissione quali ulteriori provvedimenti intenda prendere;

Procedura d'esame delle dichiarazioni d'interessi finanziari in corso di mandato

11.

insiste sull'obbligo di ciascun commissario di fare in modo che la sua dichiarazione d'interessi sia tempestivamente aggiornata ogni qual volta si verifichi una modifica dei suoi interessi finanziari e invita la Commissione a informare immediatamente il Parlamento in merito a ogni cambiamento o elemento che crei o che possa far insorgere un conflitto d'interessi;

12.

ritiene pertanto che la dichiarazione di interessi finanziari debba includere gli interessi o le attività presenti o passate degli ultimi due anni di natura patrimoniale, professionale, personale o familiare in relazione con il portafoglio proposto; osserva che essa dovrebbe altresì tener conto del fatto che l'interesse può riguardare un vantaggio per l'interessato o per soggetti terzi, vantaggio che può essere anche di natura morale, materiale o finanziaria;

13.

ritiene che qualsiasi modifica degli interessi finanziari di un commissario in corso di mandato o qualsiasi ripartizione delle competenze tra i membri della Commissione dia luogo a una nuova situazione per quanto concerne l'eventuale presenza di un conflitto d'interessi; è del parere che tale situazione debba pertanto formare l'oggetto di una procedura d'esame da parte del Parlamento in base alle disposizioni previste al paragrafo 10 della presente risoluzione e al paragrafo 2 dell'allegato XVI (Orientamenti per l'approvazione della Commissione) del regolamento del Parlamento europeo;

14.

ricorda che la sostituzione di un commissario in corso di mandato avviene previa consultazione del Parlamento, conformemente all'articolo 246, secondo comma, TFUE; ritiene che tale consultazione debba includere, tra l'altro, una verifica dell'assenza di conflitti d'interessi, conformemente al paragrafo 10 della presente risoluzione, nonché conformemente alle disposizioni dell'allegato XVI (Orientamenti per l'approvazione della Commissione) del suo regolamento (9) relative alle prerogative del Parlamento europeo in caso di modifica della composizione del collegio dei commissari o di modifica sostanziale delle competenze nel corso del mandato;

15.

ritiene che, laddove sia accertato un conflitto d'interessi in corso di mandato e qualora il Presidente della Commissione non dia seguito alle raccomandazioni del Parlamento volte a risolvere il conflitto d'interessi secondo la procedura prevista al paragrafo 10 della presente risoluzione, la commissione giuridica possa raccomandare al Parlamento di invitare il Presidente della Commissione a ritirare la fiducia a tale commissario a norma dell'articolo 17, paragrafo 6 del TUE e, ove opportuno, che il Parlamento inviti il Presidente della Commissione ad agire a norma dell'articolo 245, secondo comma, del TFUE al fine di far privare il commissario in questione del diritto a pensione o altri vantaggi sostitutivi;

Codice di condotta dei commissari

16.

rileva che il codice di condotta dei commissari riguardante l'imparzialità, l'integrità, la trasparenza, la diligenza, l'onestà, la responsabilità e la discrezione, adottato il 20 aprile 2011, presenta miglioramenti rispetto al precedente codice adottato nel 2004 per quanto attiene alla dichiarazione di interessi finanziari, dal momento che gli obblighi di comunicazione sono stati estesi ai partner dei commissari e in quanto la dichiarazione di interessi deve essere rivista ogni volta che cambiano le informazioni, e comunque almeno una volta l'anno;

17.

sottolinea che la credibilità della dichiarazione di interessi finanziari dipende dalla precisione del modulo proposto al commissario designato; è dell'avviso che l'attuale portata delle dichiarazioni d'interessi dei commissari sia troppo limitata e che il loro contenuto esplicativo sia ambiguo; invita pertanto la Commissione a rivedere il codice di condotta al più presto possibile, per assicurare che la dichiarazione di interessi finanziari fornisca alla commissione giuridica informazioni accurate, sulla base delle quali essa possa fondare la propria decisione in modo inequivoco;

18.

è del parere che, per avere un quadro più completo della situazione finanziaria del commissario dichiarante, le dichiarazioni d'interessi finanziari di cui ai punti da 1.3 a 1.5 del codice di condotta dei commissari dovrebbero includere tutti gli interessi finanziari e le attività del commissario designato e del coniuge o del partner, senza limitarsi in alcun caso a quelli «che potrebbero generare un conflitto d'interessi»;

19.

ritiene che gli interessi familiari di cui al punto 1.6 del codice di condotta dei commissari dovrebbero essere inseriti nelle dichiarazioni d'interessi finanziari; invita a questo proposito la Commissione a individuare un modo equo per identificare gli interessi familiari suscettibili di creare un conflitto d'interessi;

20.

ritiene che, al fine di estendere e migliorare le norme in materia di conflitto d'interessi, le dichiarazioni di interessi dovrebbero includere anche i dettagli di eventuali rapporti contrattuali del commissario designato suscettibili di generare un conflitto d'interessi nell'esercizio delle sue funzioni;

21.

deplora il fatto che il codice di condotta ometta di regolamentare adeguatamente il requisito previsto dall'articolo 245 TFUE secondo cui i membri della Commissione «assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi […] ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi»;

22.

deplora il fatto che il codice di condotta non delinei un qualsiasi requisito di cessione, nonostante il fatto che tali requisiti debbano costituire uno standard in qualsiasi regime deontologico; ritiene prioritario che tale aspetto sia regolato quanto prima;

23.

rileva che il codice di condotta non stabilisce alcun concreto lasso di tempo per sottoporre la dichiarazione anteriormente all'audizione, da parte del Parlamento, dei commissari designati; considera tale requisito come un aspetto fondamentale nella revisione del processo di audizione dei commissari designati;

24.

deplora il fatto che la Commissione non riferisca regolarmente sull'attuazione del codice di condotta dei commissari, in particolare per quanto concerne le loro dichiarazioni di interessi; ritiene che il codice di condotta debba essere modificando introducendovi reclami o sanzioni nei casi di violazioni, con l'eccezione dei casi di colpa grave come indicato agli articoli 245 e 247 del TFUE;

25.

deplora, in particolare, della risposta negativa del Presidente della Commissione alla richiesta del Mediatore europeo di pubblicare, in maniera proattiva, le decisioni adottate in merito alle autorizzazioni delle attività post-mandato degli ex commissari, nonché i pareri del comitato etico ad hoc; sottolinea che la mera pubblicazione dei verbali delle riunioni della Commissione non è sufficiente per fornire al Parlamento e alla società civile un'idea approfondita dell'interpretazione nella pratica dei «potenziali conflitti d'interessi» e delle politiche in materia di integrità elaborate in proposito dal comitato etico ad hoc;

26.

sottolinea che a tutti gli ex commissari è fatto divieto, per diciotto mesi, di fare pressione e «difendere la causa della loro impresa, del loro cliente o del loro datore di lavoro presso gli altri commissari o il loro personale su questioni appartenenti al loro portafoglio», ma che essi hanno diritto a percepire per tre anni una generosa indennità transitoria di fine mandato il cui importo si situa tra il 40 % e il 65 % dell'ultimo stipendio base;

27.

accoglie con favore il fatto che il codice di condotta abbia introdotto una disposizione in merito alla riassegnazione di fascicoli fra membri della Commissione in caso di rischio di conflitto d'interessi, ma deplora il fatto che:

a)

non vi sia una definizione dettagliata di cosa costituisca un conflitto d'interessi;

b)

la disposizione si limiti a questioni inerenti al portafoglio del commissario interessato, e trascuri quindi i doveri del commissario in quanto membro di un collegio;

c)

non vi siano criteri per il Presidente per decidere sulla riassegnazione, né alcun quadro vincolante per informare il Parlamento o una procedura da porre in essere ove un commissario manchi di notificare un conflitto d'interessi oppure ingaggi un'attività incompatibile con la natura delle sue funzioni;

28.

invita la Commissione a rivedere urgentemente il codice di condotta dei commissari del 2011 al fine di prendere in considerazione sia le raccomandazioni del Parlamento nelle sue ultime risoluzioni che l'evoluzione degli standard generali di eticità e trasparenza esigibili da tutte le istituzioni dell'UE; raccomanda che la Commissione modifichi il suo codice di condotta dei commissari nell'ottica di garantire che:

a)

i commissari dichiarino tutti gli interessi finanziari, compresi i beni patrimoniali e le passività al di sopra di 10 000 EUR;

b)

i commissari dichiarino tutti i propri interessi (partecipazioni azionarie, appartenenza a consigli di amministrazione, incarichi di consulenza e consiglio, appartenenza a fondazioni vicine, ecc.) nell'ambito di tutte le imprese di cui hanno fatto parte, compresi gli interessi familiari prossimi, nonché i cambiamenti verificatisi a seguito della presentazione della loro candidatura;

c)

i familiari a carico dei commissari e/o diretti rendano note le stesse informazioni come i coniugi e partner;

d)

i commissari chiariscano completamente gli obiettivi delle organizzazioni con le quali essi e/o il rispettivo coniuge e/o figli a carico sono coinvolti, allo scopo di stabilire se esista un qualsiasi conflitto d'interessi;

e)

i commissari dichiarino la loro eventuale affiliazione a organizzazioni non governative, associazioni segrete, o associazioni che occultano la loro esistenza svolgendo attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi pubblici;

f)

i commissari e i familiari a loro carico dichiarino la loro eventuale affiliazione a organizzazioni non governative, e ogni donazione a ONG superiore a 500 EUR;

g)

il codice di condotta venga modificato conformemente alle disposizioni dell'articolo 245 TFUE allo scopo di estendere le restrizioni all'impiego post-mandato dei commissari a un periodo di almeno tre anni e non inferiore alla lunghezza del periodo durante il quale gli ex commissari possono beneficiare di un'indennità transitoria quale definita dal regolamento 422/67/CEE;

h)

il codice di condotta comprenda requisiti di cessione specifici;

i)

i commissari designati presentino le loro dichiarazioni entro un termine stabilito e con sufficiente anticipo, in modo da consentire al comitato etico ad hoc di presentare al Parlamento i propri pareri sui potenziali conflitti d'interessi in tempo utile per le audizioni in Parlamento;

j)

i commissari incontrino esclusivamente i rappresentanti dei gruppi d'interesse iscritti nel registro per la trasparenza, che contiene informazioni sui soggetti che cercano di influenzare l'elaborazione delle politiche in seno alle istituzioni dell'UE;

k)

i commissari debbano presentare, al momento della loro nomina, una dichiarazione firmata mediante la quale accettano di comparire dinanzi a qualsiasi commissione del Parlamento europeo in riferimento alle attività del loro mandato;

l)

la dichiarazione sia pubblicata in un formato compatibile con piattaforme «open data», in modo da poter essere facilmente trattata all'interno di banche dati;

m)

la procedura per la riassegnazione di fascicoli in caso di conflitto d'interesse sia migliorata, tenendo conto delle funzioni del commissario in quanto membro del collegio, introducendo criteri in materia di onestà e discrezionalità per la decisione del Presidente di riassegnare i fascicoli, applicando una procedura vincolante per casi in cui il commissario ometta di fornire informazioni circa un possibile conflitto d'interessi e introducendo una procedura vincolante per informare il Parlamento in merito ai succitati casi;

n)

la Commissione debba riferire su base annuale in ordine all'attuazione del codice di condotta dei commissari e garantisca procedure di reclamo e di sanzione non solo in casi di infrazioni gravi, ma anche nel caso di violazione dei requisiti, per quanto concerne in particolare la dichiarazione di interessi finanziari;

o)

siano definiti i criteri per il rispetto dell'articolo 245 TFUE, che impone ai commissari «doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo la cessazione (del mandato), determinate funzioni o vantaggi»;

p)

le decisioni relative alle autorizzazioni delle attività post-mandato degli ex commissari e i pareri del comitato etico ad hoc siano pubblicate in maniera proattiva;

q)

il comitato etico ad hoc sia composto da esperti indipendenti che non abbiano precedentemente ricoperto la carica di commissario;

r)

il comitato etico ad hoc elabori e pubblichi una relazione annuale sulle proprie attività includendo, qualora lo ritenga opportuno, raccomandazioni sul miglioramento del codice di condotta o sulla sua applicazione.

29.

chiede alla Commissione di avviare negoziati con il Parlamento al fine di introdurre le modifiche eventualmente necessarie nell'ambito dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea;

30.

chiede alla commissione per gli affari costituzionali di proporre nel regolamento del Parlamento, in particolare all'allegato XVI, gli emendamenti eventualmente necessari per l'attuazione della presente risoluzione;

o

o o

31.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 346 del 21.9.2016, pag. 110.

(2)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2015)0287.

(4)  C(2011)2904.

(5)  Membro stabile di un'unione di fatto, quale definito nel regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2278/69 (GU L 289 del 17.11.1969, pag. 1) e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII dello statuto dei funzionari.

(6)  Si veda la risoluzione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sulle procedure e le prassi relative alle audizioni dei commissari, insegnamenti da trarre dalla procedura 2014, paragrafo 4.

(7)  Cfr. l'allegato XVI, paragrafo 1, lettera a), del regolamento.

(8)  Cfr. l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, sezione II, paragrafo 3.

(9)  Cfr. l'allegato XVI, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo.


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/157


P8_TA(2016)0478

Responsabilità, risarcimento e garanzie finanziarie per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sulla responsabilità, il risarcimento e le garanzie finanziarie per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (2015/2352(INI))

(2018/C 224/25)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla responsabilità, al risarcimento e alle garanzie finanziarie per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi ai sensi dell'articolo 39 della direttiva 2013/30/UE (COM(2015)0422),

visto il documento di lavoro della Commissione dal titolo «Responsabilità, risarcimento e garanzie finanziarie per gli incidenti in mare nello Spazio economico europeo» che accompagna la relazione della Commissione in materia (SWD(2015)0167),

vista la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (1) (direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare — DSOM),

vista la valutazione d'impatto che accompagna il documento «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi» (SEC(2011)1293),

vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (2),

vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (3) (direttiva sulla responsabilità ambientale — DRA),

visto l'acquis internazionale e regionale sulle richieste di risarcimento per incidenti causati da operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e in particolare la Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (Convenzione sulla responsabilità civile) del 27 novembre 1992, la Convenzione internazionale sull'istituzione di un Fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi (Convenzione sul Fondo) del 27 novembre 1992, la Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni causati dall'inquinamento derivante dal combustibile delle navi (Convenzione sull'inquinamento derivante dal combustibile delle navi) del 23 marzo 2001, la Convenzione nordica sulla protezione dell'ambiente tra Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia e il Protocollo Offshore alla Convenzione di Barcellona sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (Protocollo Offshore),

vista la sentenza del 13 settembre 2005 della Corte di giustizia dell'Unione europea (4),

visto l'articolo 83, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (5) (rifusione del regolamento Bruxelles I),

vista la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (6) (Convenzione di Lugano del 2007),

visto il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (7) (regolamento Roma II),

vista la relazione finale elaborata per la Commissione dalla società di consulenza BIO by Deloitte sul tema «Responsabilità civile, garanzia finanziaria e richieste di indennizzo per le attività in mare nel settore degli idrocarburi nello Spazio economico europeo» (8),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2011 sull'affrontare le sfide della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi (9),

visto il disastro della Deepwater Horizon nel Golfo del Messico nell'aprile 2010,

visti gli incidenti connessi alla piattaforma Castor al largo della costa delle province di Castellón e Tarragona (Spagna), tra cui oltre 500 terremoti, che hanno colpito in maniera diretta migliaia di cittadini europei,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0308/2016),

A.

considerando che l'articolo 194 TFUE afferma specificamente il diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche rispettando, al contempo, la solidarietà e la protezione dell'ambiente;

B.

considerando che le fonti locali di petrolio e gas possono contribuire in modo significativo alle attuali necessità energetiche dell'Europa e sono particolarmente importanti per la sicurezza energetica e la diversità energetica;

C.

considerando che le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi hanno luogo in ambienti sempre più estremi e potrebbero avere conseguenze gravi e devastanti per l'ambiente e l'economia del mare e delle zone costiere;

D.

considerando che, sebbene la produzione di petrolio e di gas nel Mare del Nord sia diminuita negli ultimi anni, il numero di impianti in mare aperto è probabilmente destinato ad aumentare in Europa, soprattutto nel Mediterraneo e nel Mar Nero;

E.

considerando che gli incidenti causati dalle piattaforme di estrazione di petrolio e di gas in mare hanno ripercussioni transfrontaliere disastrose e che, pertanto, risulta necessario e proporzionato che l'UE agisca per prevenire e tentare di combattere le conseguenze di tali incidenti;

F.

considerando che è importante ricordare che 167 lavoratori del settore petrolifero hanno tragicamente perso la vita nel disastro della Piper Alpha al largo delle coste di Aberdeen, in Scozia, il 6 luglio 1988;

G.

considerando che secondo diversi studi, tra cui uno del Servizio di ricerca del Parlamento europeo e uno del Centro comune di ricerca, nell'UE si sarebbero verificati migliaia di incidenti nel settore degli idrocarburi, più precisamente 9 700 dal 1990 al 2007; che inoltre l'impatto cumulativo di tali incidenti, ivi compresi quelli di piccola entità, ha ripercussioni gravi e durature sull'ambiente marino e dovrebbe essere tenuto in considerazione nella direttiva;

H.

considerando che, a norma dell'articolo 191 TFUE, tutte le iniziative dell'UE in questo settore devono essere accompagnate da un elevato livello di tutela basato, tra l'altro, sui principi di precauzione, azione preventiva e sostenibilità e sul principio «chi inquina paga»;

I.

considerando che nell'UE non si è verificato alcun incidente grave in mare dal 1988 e che il 73 % della produzione di idrocarburi nell'UE proviene dagli Stati membri dell'UE affacciati sul Mare del Nord, già noti per avere i regimi di sicurezza in mare che registrano i migliori risultati a livello mondiale; considerando che l'UE dispone di circa 68 000 km di coste e che il numero di impianti in mare aperto è probabilmente destinato ad aumentare significativamente in futuro, soprattutto nel Mediterraneo e nel Mar Nero, il che rende urgente attuare e applicare appieno la direttiva 2013/30/UE nonché garantire che sia operativo un quadro giuridico appropriato che disciplini tutte le attività in mare prima che si verifichi un incidente grave; che, a norma dell'articolo 191 TFUE, la politica dell'Unione in materia ambientale deve essere basata sul principio di precauzione e sul principio dell'azione preventiva;

J.

considerando che i regimi di responsabilità costituiscono il mezzo principale attraverso cui è applicato il principio «chi inquina paga», assicurando che le imprese siano ritenute responsabili per eventuali danni causati nel corso dell'attività e incentivandole ad adottare misure di prevenzione, a sviluppare pratiche e a intraprendere azioni che riducano al minimo i rischi di tali danni;

K.

considerando che, benché la direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare renda i licenziatari strettamente responsabili per la prevenzione e la riparazione di eventuali danni ambientali derivanti dalle loro operazioni (articolo 7 in combinato disposto con l'articolo 38 — che estende il campo di applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale alle piattaforme continentali degli Stati membri), essa non consente di mettere in atto un quadro globale dell'UE in materia di responsabilità;

L.

considerando che è della massima importanza disporre di meccanismi di risarcimento efficaci e adeguati nonché di meccanismi tempestivi e adeguati per il trattamento delle richieste di indennizzo per i danni causati alle vittime, agli animali e all'ambiente dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, come pure disporre di risorse sufficienti per ripristinare gli ecosistemi essenziali;

M.

considerando che la direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare non ha previsto l'armonizzazione riguardo al danno civile da incidenti in mare e che il quadro giuridico internazionale esistente rende difficile un esito positivo delle richieste di risarcimento transfrontaliere civili;

N.

considerando che la direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare stabilisce i presupposti per il rilascio delle licenze, volti ad assicurare che i licenziatari non si trovino mai nell'impossibilità tecnica o finanziaria di far fronte alle conseguenze delle loro operazioni in mare, come pure che gli Stati membri istituiscano procedure per la gestione tempestiva e adeguata delle richieste di indennizzo, anche per gli incidenti transfrontalieri, e agevolino l'utilizzo di strumenti finanziari sostenibili (articolo 4);

1.

accoglie con favore l'adozione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare, che integra la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale e la direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale, così come la ratifica da parte del Consiglio del protocollo offshore della convenzione di Barcellona, quali primi passi per la protezione dell'ambiente, delle attività umane e della sicurezza dei lavoratori; invita gli Stati membri che non hanno ancora recepito le sopraccitate direttive nella legislazione nazionale a farlo quanto prima; invita inoltre gli Stati membri a garantire l'indipendenza delle autorità competenti come previsto all'articolo 8 della direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare e chiede alla Commissione di valutare l'opportunità di introdurre ulteriori norme armonizzate in materia di responsabilità, risarcimento e garanzie finanziarie, nell'ottica di impedire eventuali altri incidenti con implicazioni transfrontaliere;

2.

deplora il fatto che nelle direttive sulla sicurezza delle operazioni in mare (DSOM) e sulla responsabilità ambientale (DRA) gli incidenti vengano definiti «gravi» solo in presenza di decessi o lesioni gravi alle persone, senza un riferimento alle conseguenze per l'ambiente; sottolinea che un incidente può avere un grave impatto sull'ambiente anche in assenza di decessi o lesioni gravi alle persone, in virtù della sua entità o perché colpisce, ad esempio, zone protette, specie protette o habitat particolarmente vulnerabili;

3.

sottolinea che l'effettiva applicazione del principio «chi inquina paga» alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi dovrebbe essere estesa non soltanto ai costi di prevenzione e di riparazione del danno ambientale — come attualmente conseguito in una certa misura mediante la DSOM e la DRA — bensì anche ai costi di riparazione delle richieste di danni tradizionali in linea con il principio di precauzione e il principio di sviluppo sostenibile; invita pertanto la Commissione a valutare la possibilità di istituire un meccanismo legislativo di risarcimento per gli incidenti in mare, sul modello di quello previsto dalla legge sulle attività petrolifere in Norvegia, almeno per i settori che potrebbero essere gravemente colpiti come la pesca e il turismo costiero e altri settori dell'economia blu; raccomanda, in tal contesto, di valutare quantitativamente e qualitativamente i casi di abusi o incidenti derivati dalle attività delle imprese, in modo tale da tener conto di tutti gli effetti secondari per le comunità; sottolinea, in relazione alla responsabilità ambientale, le divergenze e le carenze riscontrate nel recepimento e nell'applicazione della DRA, come rilevato anche dalla Commissione nella sua seconda relazione di attuazione; invita la Commissione ad assicurare che la DRA sia attuata in modo efficace e che la responsabilità per danni ambientali provocati da incidenti in mare sia applicata in misura adeguata in tutta l'UE;

4.

si rammarica, in tale contesto, che la DSOM non si occupi della responsabilità per danni civili subiti da persone fisiche o giuridiche, che si tratti di lesioni personali, danni materiali o perdite economiche, di carattere diretto o indiretto;

5.

deplora inoltre il fatto che il modo in cui la responsabilità civile è gestita vari notevolmente da uno Stato membro all'altro; sottolinea che in molti Stati membri con attività in mare nel settore degli idrocarburi non è prevista una responsabilità per la maggior parte delle richieste di risarcimento di terzi per danni tradizionali derivanti da incidenti, che nella maggioranza degli Stati membri non esiste un regime di pagamento delle indennità e che in molti Stati membri non vi è la garanzia che gli operatori o i soggetti responsabili dispongano delle attività finanziarie per soddisfare le richieste risarcitorie; sottolinea inoltre che spesso vi è incertezza sulle modalità in cui i sistemi giuridici degli Stati membri tratterebbero la diversità delle azioni civili che potrebbero derivare da incidenti in mare nel settore degli idrocarburi; ritiene pertanto che sia necessario disporre di un quadro europeo basato sulla legislazione degli Stati membri più avanzati e che tale quadro dovrebbe coprire non solo i danni alla persona e i danni materiali, ma anche le perdite economiche pure e dovrebbe garantire meccanismi efficaci di risarcimento per le vittime e per i settori che potrebbero essere gravemente colpiti (ad esempio la pesca e il turismo costiero); invita a tal proposito la Commissione a valutare la possibilità di un quadro europeo orizzontale di ricorso collettivo e a dedicare particolare attenzione a tale possibilità nell'ambito dell'elaborazione della relazione di attuazione della DSOM;

6.

sottolinea, in questa prospettiva, che le richieste di risarcimento e di riparazione per danni tradizionali sono ulteriormente ostacolate dalle norme di procedura civile sui limiti di tempo, dagli oneri finanziari, dalla mancanza di un contenzioso di interesse pubblico e di azioni per danni di massa nonché dalle disposizioni in materia di prove, che si differenziano notevolmente da uno Stato membro all'altro;

7.

sottolinea che i regimi di compensazione devono essere in grado di far fronte alle richieste di risarcimento transfrontaliere in modo efficace e rapido, entro un termine ragionevole e senza discriminazioni tra i richiedenti di diversi paesi del SEE; raccomanda che tali regimi coprano i danni primari e secondari causati in tutte le zone coinvolte, tenendo presente che gli incidenti interessano aree più estese e possono avere conseguenze sul lungo periodo; sottolinea l'importanza del rispetto del diritto internazionale da parte dei paesi del vicinato non appartenenti al SEE;

8.

è del parere che sia necessario stabilire norme rigorose in materia di responsabilità civile per gli incidenti in mare, onde agevolare l'accesso alla giustizia da parte delle vittime (persone giuridiche e fisiche) di tali incidenti, in quanto ciò può incentivare gli operatori di attività in mare a gestire correttamente i rischi delle operazioni; ritiene che occorra evitare la fissazione di massimali finanziari relativi alla responsabilità;

9.

invita gli Stati membri e la Commissione a prendere in considerazione la situazione particolare dei lavoratori e dei dipendenti nell'ambito delle attività in mare nel settore degli idrocarburi, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI); sottolinea che gli incidenti in mare nel settore degli idrocarburi possono avere implicazioni particolarmente gravi per le industrie della pesca e del turismo, come pure per altri settori che dipendono dalle buone condizioni dell'ambiente marino condiviso per l'attività commerciale, dato che tali settori, che includono numerose PMI, potrebbero subire una significativa perdita economica in caso di incidente grave in mare;

10.

sottolinea, pertanto, che è della massima importanza aggiornare i sistemi di responsabilità vigenti negli Stati membri in modo tale da garantire che, qualora si verifichi un incidente nelle acque di questi Stati, ciò non pregiudichi il futuro delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi dello Stato in questione né quello di tutta l'UE, nel caso in cui l'incidente si verifichi in una zona la cui sussistenza dipende fortemente dal turismo; invita pertanto la Commissione a considerare nuovamente la necessità di introdurre norme comuni europee per i sistemi di richiesta di riparazione e risarcimento;

11.

sottolinea la necessità tener conto delle vittime di danni collaterali connessi alla prospezione, ai rilevamenti e all'attività degli impianti in mare tra i possibili beneficiari dei risarcimenti previsti;

12.

constata che la Commissione intende effettuare la raccolta sistematica di dati attraverso il gruppo di autorità dell'UE per le attività in mare (EUOAG) per analizzare in maniera più completa l'efficacia e l'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali in materia di responsabilità;

13.

sottolinea la necessità che la Commissione effettui controlli regolari di conformità dei sistemi giuridici nazionali e delle imprese con le disposizioni pertinenti in materia di responsabilità e di risarcimento previste dalla DSOM, anche mediante la verifica dei bilanci delle società che operano offshore, e che agisca in caso di mancata conformità, con l'obiettivo di evitare gravi incidenti e di limitare l'impatto degli incidenti sulle persone e sull'ambiente; raccomanda l'introduzione di un meccanismo comune a livello europeo per il rilevamento di incidenti e abusi;

14.

sottolinea che occorre conseguire un equilibrio che consenta di garantire un rapido e ragionevole risarcimento delle vittime e, nel contempo, di evitare il pagamento di richieste illecite (anche noto come il problema dei «floodgates», o cateratte) grazie alla creazione di una maggiore certezza quanto ai livelli di responsabilità finanziaria di numerose imprese che operano offshore ed evitando procedimenti lunghi e costosi dinanzi ai tribunali;

15.

si rammarica del fatto che nessuno degli Stati membri stabilisca esplicitamente un'ampia gamma di strumenti di garanzia finanziaria in materia di risarcimento per le richieste di danno tradizionale derivante da incidenti in mare nel settore degli idrocarburi; sottolinea, in questo contesto, che l'eccessiva dipendenza dall'assicurazione potrebbe potenzialmente tradursi un mercato chiuso per gli strumenti di garanzia finanziaria, con il corollario potenziale di una mancanza di concorrenza e di un aumento dei costi;

16.

esprime rammarico per la scarsa diffusione nell'UE degli strumenti di garanzia finanziaria per coprire i danni causati dagli incidenti più costosi in mare; osserva che ciò può essere in parte dovuto al fatto che l'ambito di applicazione della responsabilità per danni può far sì che tali strumenti non siano necessari in alcuni Stati membri;

17.

invita gli Stati membri a fornire dati dettagliati in merito all'uso di strumenti finanziari e a un'adeguata copertura per gli incidenti in mare, compresi quelli più costosi;

18.

ritiene che tutti i casi di responsabilità comprovata, nonché gli aspetti dettagliati delle sanzioni applicate, debbano essere resi pubblici in modo da rendere trasparenti per tutti i costi reali dei danni ambientali;

19.

esorta la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a sviluppare strumenti di garanzia finanziaria in materia di risarcimento per le richieste di danni tradizionali derivanti da incidenti nell'ambito delle attività in mare nel settore degli idrocarburi o del trasporto degli stessi, anche nel caso di insolvenza; ritiene che ciò potrebbe limitare l'esternalizzazione della responsabilità dell'operatore per l'inquinamento accidentale a discapito alle finanze pubbliche, che altrimenti, se le norme rimangono inalterate, dovrebbero sostenere i costi di compensazione; ritiene che in tal contesto si potrebbe valutare l'istituzione di un fondo basato sulle tasse versate dal settore delle attività in mare;

20.

ritiene necessario valutare in che misura l'introduzione della responsabilità penale a livello dell'UE aggiungerebbe un ulteriore elemento deterrente oltre alle sanzioni civili, che migliorerebbe la tutela dell'ambiente e la conformità alle misure di sicurezza; accoglie pertanto con favore l'introduzione nell'UE della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, che armonizza le sanzioni penali per talune violazioni della legislazione ambientale dell'UE; si rammarica tuttavia che l'ambito di applicazione della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente non copra tutte le attività della DSOM; deplora altresì la mancanza di armonizzazione, a livello dell'UE, delle definizioni delle infrazioni penali e delle sanzioni minime applicabili alle violazioni della sicurezza in mare; invita la Commissione ad aggiungere gli incidenti petroliferi gravi all'ambito di applicazione della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente e a presentare tempestivamente al Parlamento la sua prima relazione di attuazione dellaDSOM, non oltre il 19 luglio 2019;

21.

invita la Commissione a elaborare gli studi necessari per valutare il rischio economico cui sono esposti i singoli Stati membri e le loro aree costiere, tenendo in considerazione l'orientamento economico e settoriale delle singole regioni, il grado di concentrazione delle attività in mare nel settore degli idrocarburi nelle diverse aree, le condizioni in cui tali attività si svolgono, i fattori climatici quali correnti oceaniche o venti nonché le norme ambientali applicate; raccomanda pertanto l'introduzione di meccanismi di protezione e di perimetri di sicurezza in caso di chiusura delle operazioni e accoglie con favore la realizzazione, da parte del settore, di quattro dispositivi di chiusura dei pozzi, che possono ridurre gli sversamenti di petrolio in caso di incidente in mare;

22.

chiede una valutazione d'impatto ambientale ad hoc per l'Artide per tutte le operazioni effettuate nella regione artica, nella quale vi sono ecosistemi particolarmente fragili e strettamente connessi alla biosfera globale;

23.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di considerare la possibilità di introdurre ulteriori misure che salvaguardino efficacemente le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi prima che abbia luogo un incidente grave;

24.

invita la Commissione e gli Stati membri, in questo contesto, a continuare a esaminare la possibilità di una soluzione internazionale, dato che numerose compagnie del settore degli idrocarburi che operano nell'UE sono attive in tutto il mondo e che una soluzione globale garantirebbe condizioni di parità a livello globale mediante un rafforzamento dei controlli nei confronti delle società di estrazione fuori dei confini dell'UE; invita gli Stati membri a ratificare tempestivamente l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del dicembre 2015;

25.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66.

(2)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.

(3)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

(4)  Causa C-176/03, Commissione/Consiglio, ECLI:EU:C:2005:542.

(5)  GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1.

(6)  GU L 339 del 21.12.2007, pag. 3.

(7)  GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.

(8)  BIO by Deloitte (2014), Responsabilità civile, garanzia finanziaria e richieste di indennizzo per le attività in mare nel settore degli idrocarburi nello Spazio economico europeo, relazione finale elaborata per la Commissione europea — DG Energia.

(9)  GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 43.


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/163


P8_TA(2016)0479

Situazione nella Repubblica democratica del Congo

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo (2016/3001(RSP))

(2018/C 224/26)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Repubblica democratica del Congo (RDC), in particolare quelle del 10 marzo 2016 (1) e del 23 giugno 2016 (2),

viste le dichiarazioni rilasciate dalla delegazione dell'UE nella Repubblica democratica del Congo sulla situazione dei diritti umani nel paese, in particolare quelle del 23 novembre 2016 e del 24 agosto 2016,

vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 15 giugno 2016 sulla situazione pre-elettorale e di sicurezza nella RDC,

viste le dichiarazioni dell'UE del 25 giugno 2016 sulla situazione dei diritti umani nella RDC nonché del 2 agosto 2016 e del 24 agosto 2016 sul processo elettorale nella RDC, rilasciate a livello locale in seguito all'avvio del dialogo nazionale nella RDC,

vista la relazione annuale dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, pubblicata il 27 luglio 2015, sulla situazione dei diritti umani e le attività dell'Ufficio congiunto delle Nazioni Unite per i diritti umani nella Repubblica democratica del Congo,

visti i comunicati stampa congiunti dell'Unione africana, delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Organizzazione internazionale della Francofonia, del 16 febbraio 2016 e del 5 giugno 2016, sulla necessità di un dialogo politico inclusivo nella RDC e sul loro impegno a sostenere gli attori della RDC negli sforzi tesi a consolidare la democrazia nel paese,

vista la dichiarazione resa il 15 agosto 2016 dal portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sulla violenza nella RDC,

viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sulla Repubblica democratica del Congo del 23 maggio 2016 e del 17 ottobre 2016,

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla RDC, in particolare la risoluzione 2293 (2016), che rinnova il regime di sanzioni nei confronti della RDC e il mandato del Gruppo di esperti, e la risoluzione 2277 (2016), che rinnova il mandato della Missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della Repubblica democratica del Congo (MONUSCO),

visti i comunicati stampa del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 15 luglio 2016 e del 21 settembre 2016 sulla situazione nella RDC,

vista la dichiarazione dei copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, del 20 settembre 2016, in cui si invita alla calma per risolvere la crisi attraverso il dialogo e nel rispetto della Costituzione,

visto l'accordo di partenariato di Cotonou, firmato il 23 giugno 2000 e rivisto il 25 giugno 2005 e il 22 giugno 2010,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del giugno 1981,

vista la Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo,

vista la Costituzione della Repubblica democratica del Congo, adottata il 18 febbraio 2006,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che Joseph Kabila è presidente della Repubblica democratica del Congo (RDC) dal 2001; che il mandato del presidente Kabila termina il 20 dicembre 2016; che, conformemente alla Costituzione della RDC, il presidente può rimanere in carica al massimo per due mandati e che le prossime elezioni presidenziali e legislative erano inizialmente previste entro la fine del 2016;

B.

considerando che negli ultimi due anni il presidente Kabila ha utilizzato strumenti amministrativi e tecnici per cercare di ritardare le elezioni e restare al potere oltre la scadenza del suo mandato costituzionale;

C.

considerando che un primo tentativo di modificare la Costituzione della RDC per consentire al presidente Kabila di candidarsi per un terzo mandato è fallito nel 2015 in ragione della forte opposizione e della mobilitazione della società civile; che siffatti tentativi causano crescenti tensioni politiche, disordini e violenze in tutto il paese, che sembra ormai trovarsi in una situazione di stallo elettorale;

D.

considerando che nel novembre 2015 il presidente Kabila ha annunciato l'avvio di un dialogo nazionale; che successivamente l'Unione africana ha nominato l'ex primo ministro del Togo Edem Kodjo quale facilitatore del dialogo politico nazionale; che due importanti gruppi di opposizione si sono rifiutati di partecipare a quello che considerano un dialogo non inclusivo e antidemocratico, nonché una tattica dilatoria;

E.

considerando che l'Unione africana, le Nazioni Unite, l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale della Francofonia hanno sottolineato congiuntamente l'importanza del dialogo e del raggiungimento di un accordo tra gli attori politici nel rispetto della democrazia e dello Stato di diritto, esortando altresì tutti gli attori politici della RDC a offrire piena collaborazione a Edem Kodjo;

F.

considerando che il 18 ottobre 2016 è stato firmato un accordo tra il presidente Kabila e una parte dell'opposizione allo scopo di rimandare le elezioni presidenziali ad aprile 2018; che, conformemente a quanto stabilito dall'accordo, il presidente Kabila, al quale è stato quindi concesso di rimanere al potere dopo il 2016, ha nominato un nuovo primo ministro ad interim, Samy Badibanga, membro dell'opposizione, incaricandolo di formare un nuovo governo;

G.

considerando che da gennaio 2015 gli agenti dei servizi di sicurezza e di intelligence della RDC hanno messo in atto azioni repressive nei confronti degli attivisti pacifici e degli esponenti dell'opposizione e della società civile che si oppongono ai tentativi di consentire al presidente Kabila di mantenere il potere al di là del limite di due mandati previsto dalla Costituzione;

H.

considerando che i gruppi per la difesa dei diritti umani hanno più volte denunciato il deterioramento della situazione dei diritti umani e delle libertà di espressione, riunione e manifestazione nel paese con l'avvicinarsi delle elezioni, compreso l'uso eccessivo della forza contro manifestanti pacifici, giornalisti, leader politici e altre persone;

I.

considerando che il crescente livello di episodi di violenza e abusi e violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale, nello specifico azioni mirate e arresti arbitrari, hanno un impatto negativo sugli sforzi intesi a regolare e stabilizzare la situazione nella RDC;

J.

considerando in particolare che oltre 50 persone sarebbero state uccise durante le manifestazioni svoltesi il 19 e il 20 settembre 2016 a Kinshasa e molte altre sarebbero scomparse; che membri dei movimenti LUCHA e Filimbi sono tuttora detenuti illegalmente; che organi di stampa quali Radio France Internationale (RFI) e Radio Okapi sono stati chiusi o oscurati; che, secondo una relazione dell'Ufficio congiunto delle Nazioni Unite per i diritti umani, sono state segnalate 422 violazioni dei diritti umani da parte di agenti di polizia e forze di sicurezza durante le manifestazioni svoltesi tra il 19 e il 21 settembre 2016;

K.

considerando che le agenzie umanitarie stimano che l'instabilità politica stia facendo precipitare il paese nel caos e gettando la sua popolazione, già provata dalle varie crisi passate e presenti, in una povertà e insicurezza estreme, con oltre cinque milioni di persone attualmente bisognose di assistenza alimentare;

L.

considerando che l'Unione europea ha sottolineato che un'eventuale decisione di posticipare le elezioni deve essere presa nel quadro di un dialogo politico trasparente, imparziale e inclusivo tra le parti interessate della Repubblica democratica del Congo prima della scadenza del mandato del presidente Kabila, nel dicembre 2016;

M.

considerando che il programma indicativo nazionale 2014-2020 per la RDC, finanziato con 620 milioni di euro nell'ambito dell'11o Fondo europeo di sviluppo, individua come priorità il rafforzamento della governance e dello Stato di diritto, tra cui le riforme del sistema giudiziario, della polizia e dell'esercito;

1.

deplora la perdita di vite umane durante le manifestazioni delle ultime settimane ed esprime profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e alla popolazione della RDC;

2.

esprime profonda preoccupazione per la situazione di crescente instabilità nella RDC, in un contesto pre-elettorale caratterizzato da tensioni; ricorda alle autorità della RDC, e in primo luogo al suo presidente, che è loro responsabilità tutelare i cittadini che vivono su tutto il territorio nazionale, in particolare proteggendoli da abusi e crimini, e adempiere al loro compito di governare nel più rigoroso rispetto dello Stato di diritto;

3.

deplora che il governo e la commissione elettorale nazionale indipendente (CENI) non siano riusciti a organizzare le elezioni presidenziali entro i termini stabiliti dalla Costituzione; ribadisce il suo appello affinché le elezioni si svolgano in modo regolare e tempestivo, nel pieno rispetto della Costituzione della RDC e della Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo, e sottolinea la responsabilità del governo della RDC di garantire un ambiente favorevole allo svolgimento, nei tempi più brevi possibili, di elezioni trasparenti, credibili e inclusive;

4.

ricorda l'impegno assunto dalla RDC nel quadro dell'accordo di Cotonou di rispettare la democrazia, lo Stato di diritto e i principi in materia di diritti umani, che includono la libertà di espressione e dei mezzi di comunicazione, la buona governance e la trasparenza nelle cariche politiche; constata che il dialogo instaurato con le autorità della RDC, in conformità dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, con l'obiettivo di ottenere chiarimenti definitivi sul processo elettorale, non sta andando a buon fine;

5.

esorta l'UE ad adottare azioni più concrete e ad avviare immediatamente la procedura ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou e ad adottare sanzioni mirate, che includano il divieto di rilascio del visto e il congelamento dei beni nei confronti dei funzionari di alto livello e degli agenti delle forze armate responsabili della violenta repressione contro i manifestanti e dello stallo politico, che impedisce un passaggio di poteri pacifico e conforme alla Costituzione, in particolare Kalev Mutond, il Maggiore generale John Numbi, il Generale Ilunga Kampete, il Maggiore generale Gabriel Amisi Kumba e il Generale Célestin Kanyama;

6.

esorta tutti gli attori politici a impegnarsi in un dialogo pacifico e costruttivo onde impedire l'acutizzarsi della crisi politica attuale, e ad astenersi da ulteriori violenze e provocazioni; plaude agli sforzi profusi dalla Conferenza episcopale nazionale del Congo (CENCO) volti a conseguire un più ampio consenso su una transizione politica; invita sia le autorità sia l'opposizione ad astenersi da qualunque azione o dichiarazione capaci di diffondere maggiormente i disordini; riconosce, nel contempo, la necessità di un periodo transitorio durante il quale la presidenza può essere esercitata solo sotto l'autorità di un consiglio di transizione in seno al quale l'opposizione svolgerà un ruolo cruciale;

7.

esprime profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione dei diritti umani e la crescente limitazione dello spazio politico nella RDC, in particolare per la strumentalizzazione del sistema giudiziario e le violenze e intimidazioni a danno dei difensori dei diritti umani, dell'opposizione politica e dei giornalisti; chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti i detenuti politici; esorta le autorità a revocare immediatamente tutte le restrizioni imposte ai mezzi di comunicazione;

8.

continua a nutrire profonda preoccupazione per il ruolo effettivo svolto dalla CENI, da cui dipenderà in larga misura la legittimità del processo elettorale; ricorda che la commissione elettorale dovrebbe essere un'istituzione imparziale e inclusiva, dotata di risorse sufficienti a consentire lo svolgimento di un processo globale e trasparente;

9.

chiede un'indagine completa, approfondita e trasparente in merito alle presunte violazioni dei diritti umani verificatesi durante le proteste, al fine di individuare i responsabili e far sì che rispondano delle loro azioni;

10.

invita la delegazione dell'UE a continuare a seguire da vicino gli sviluppi nella RDC e ad impiegare tutti i mezzi e gli strumenti appropriati per sostenere i difensori dei diritti umani e i movimenti a favore della democrazia; invita il VP/AR a valutare la possibilità di rafforzare le capacità di mediazione della delegazione dell'UE per cooperare con l'Unione africana, al fine di sostenere un dialogo politico maggiormente inclusivo e impedire l'acutizzarsi della crisi politica e l'ulteriore propagazione delle violenze;

11.

chiede un maggiore coinvolgimento dell'Unione africana nel garantire il pieno rispetto della Costituzione congolese; chiede un dialogo permanente tra i paesi della regione dei Grandi Laghi onde prevenire qualsiasi ulteriore destabilizzazione; accoglie con favore, a tale proposito, la Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi per valutare la situazione nella RDC, che si è tenuta a Luanda nell'ottobre 2016;

12.

rammenta che la pace e la sicurezza sono condizioni indispensabili ai fini del buon esito della consultazione elettorale e di un ambiente politico stabile; accoglie favorevolmente, a tale proposito, il rinnovo del mandato della MONUSCO e il rafforzamento delle sue competenze al fine di proteggere i civili e assicurare il rispetto dei diritti umani nel contesto elettorale;

13.

ribadisce la sua profonda preoccupazione circa l'allarmante situazione umanitaria nella RDC; invita l'UE e i suoi Stati membri a continuare a prestare assistenza a favore dei cittadini della RDC nell'ottica di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni più vulnerabili e affrontare le conseguenze degli sfollamenti, dell'insicurezza alimentare e delle catastrofi naturali;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo e al parlamento della RDC, all'Unione africana, al Consiglio ACP-UE, al Segretario generale delle Nazioni Unite nonché al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0085.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2016)0290.


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/167


P8_TA(2016)0480

Accesso all'energia nei paesi in via di sviluppo

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sull'accesso all'energia nei paesi in via di sviluppo (2016/2885(RSP))

(2018/C 224/27)

Il Parlamento europeo,

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), in particolare l'OSS n. 7 sull'accesso all'energia e gli OSS nn. 12 e 13, rispettivamente, sul consumo e la produzione sostenibili e sul cambiamento climatico,

vista l'iniziativa Energia sostenibile per tutti (SE4ALL) lanciata dalle Nazioni Unite nel 2011,

vista l'iniziativa della Commissione «Energising Development» lanciata nel 2012 per offrire accesso all'energia sostenibile ad altri 500 milioni di persone nei paesi in via di sviluppo entro il 2030,

visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che stabilisce che la riduzione della povertà e, nel lungo periodo, la sua eliminazione costituiscono l'obiettivo primario della politica di sviluppo dell'UE,

visto l'articolo 191 TFUE e la politica dell'UE in materia di clima,

visti il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (1) (DCI), e in particolare il suo allegato I, che contiene disposizioni in materia di energia sostenibile nell'ambito dei programmi geografici, e il suo allegato II recante disposizioni relative alla componente «energia sostenibile» del programma tematico Beni pubblici e sfide globali del DCI,

visti i pertinenti documenti di programmazione nell'ambito del DCI e del Fondo europeo di sviluppo (FES), tra cui i programmi indicativi nazionali (PIN) che comprendono un settore prioritario dell'energia nonché i programmi d'azione annuali (PAA) che danno esecuzione a tali PIN,

vista l'iniziativa 2014 «Africa Clean Energy Corridor» (corridoio per l'energia pulita in Africa), che mira a promuovere una più rapida diffusione delle energie rinnovabili in Africa, riducendo le emissioni di carbonio e la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili,

visto il suo esame dei pertinenti progetti di documenti di programmazione del DCI e del FES prima che siano approvati dai comitati del DCI e del FES,

viste la 21a conferenza delle parti (COP 21) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), tenutasi nel dicembre 2015 a Parigi, e l'adozione dell'accordo di Parigi, ossia il primo accordo globale universale e giuridicamente vincolante sul clima,

vista la 22a conferenza delle parti (COP 22) della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCC) svoltasi a Marrakech dal 7 al 18 novembre 2016,

vista la riunione di alto livello presieduta da Idriss Déby, presidente dell'Unione africana, Alpha Condé, presidente della Repubblica di Guinea, Nkosazana Dlamini-Zuma, presidente della Commissione dell'Unione africana, Akinwumi Adesina, presidente della Banca africana di sviluppo, alla presenza dei rappresentanti dell'Unione europea Stefano Manservisi, direttore generale della DG Cooperazione internazionale e sviluppo, e Felice Zaccheo, capo aggiunto dell'unità C6, Energia e cambiamento climatico, e di Ségolène Royal, ministro dell'Ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell'energia, nel quadro dell'iniziativa sulle energie rinnovabili e del partenariato UE-UA, tenutasi il 21 settembre 2016, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York,

vista la relazione del 16 novembre 2000 della Commissione mondiale sulle dighe intitolata: «A new framework for decision-making» (Un nuovo quadro per il processo decisionale),

viste le sue risoluzioni del 27 settembre 2011 sul finanziamento del potenziamento di infrastrutture di dighe nei paesi in via di sviluppo (2), del 2 febbraio 2012 sulla cooperazione allo sviluppo dell'UE a sostegno dell'obiettivo dell'accesso universale all'energia entro il 2030 (3), e del 12 giugno 2012 sull'impegno nella cooperazione nel settore della politica energetica con i partner al di là delle nostre frontiere: un approccio strategico per un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile e competitivo (4),

vista la relazione speciale n. 15/2015 della Corte dei conti europea, del 6 ottobre 2015, dal titolo «Sostegno dello Strumento ACP-UE per l'energia a favore delle energie rinnovabili in Africa orientale»,

vista l'interrogazione alla Commissione sull'accesso all'energia nei paesi in via di sviluppo (O-000134/2016 — B8-1809/2016),

vista la proposta di risoluzione della commissione per lo sviluppo,

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che è indispensabile un accesso sostenibile all'energia a prezzi accessibili, affidabile e sicuro per soddisfare i bisogni e i diritti umani di base, tra cui l'accesso all'acqua potabile, ai servizi igienico-sanitari, a un ambiente protetto e sicuro, all'assistenza sanitaria, al riscaldamento e all'istruzione, aspetti essenziali per quasi tutti i tipi di attività economica nonché fattori chiave per lo sviluppo; che vi sono anche aspetti relativi alla sicurezza e geopolitici dell'accesso all'energia e che le questioni energetiche possono diventare fattori determinanti di conflitti;

B.

considerando che 1,2 miliardi di persone non hanno accesso all'elettricità e che per un numero ancora maggiore tale accesso non è affidabile; che la metà di coloro che non ha accesso all'elettricità vive in Africa; che il numero è in crescita, dato che in questo continente la crescita demografica è più rapida del ritmo con cui viene esteso l'accesso all'energia;

C.

considerando che sul piano dell'accesso all'elettricità la situazione dell'Africa subsahariana è la peggiore al mondo, anche se l'evoluzione del settore energetico nella regione lascia presupporre che, entro il 2040, l'Africa subsahariana consumerà una quantità di elettricità pari a quella consumata nel 2010 da India e America latina assieme;

D.

considerando che oltre il 70 % del consumo energetico complessivo dell'Africa proviene da fonti rinnovabili, ma che la loro quasi totalità proviene dagli usi tradizionali della biomassa; che vi sono ancora enormi opportunità per includere altre fonti, in particolare l'energia solare ed eolica;

E.

considerando che l'andamento demografico in Africa avrà un forte impatto sulle esigenze di utilizzo del suolo per la produzione vegetale, nonché sul fabbisogno di legna da ardere;

F.

considerando che la deforestazione globale è responsabile di quasi il 20 % di tutte le emissioni di CO2; che la forte dipendenza dalla biomassa tradizionale e da fornelli da cucina inefficienti mette a rischio foreste e praterie in numerose regioni del continente africano;

G.

considerando che 2,3 miliardi di persone utilizzano la biomassa tradizionale come il carbone di legna per cucinare e che spesso ciò ha gravi ripercussioni negative sulla salute e sull'ambiente; che le donne si fanno carico di una quota sproporzionata degli oneri relativi all'uso di tali materiali, compresa la raccolta di legna da ardere, che può richiedere tempo e porre inoltre a repentaglio la loro sicurezza; che l'uso di migliori fornelli riduce il tempo e lo sforzo necessari per la preparazione dei pasti;

H.

considerando che l'Africa è il continente che possiede il più grande potenziale al mondo in termini di energie rinnovabili e accusa i maggiori ritardi sotto il profilo dell'elettrificazione;

I.

considerando che la povertà energetica è diffusa soprattutto nelle aree rurali, ma anche fornire accesso all'energia nelle città in rapida crescita costituisce una sfida enorme, date le realtà geografiche, la connettività e la mancanza di infrastrutture, e che i paesi più poveri dell'Africa sono quelli che pagano il prezzo più elevato per il consumo energetico;

J.

considerando che è fondamentale continuare a sviluppare i mercati, tuttora nuovi, nel campo dell'elettrificazione rurale fino a quando non saranno maturi e autosufficienti, nonché sostenere ulteriormente i programmi incentrati sulle soluzioni energetiche rinnovabili, efficienti, su piccola scala e decentrate;

K.

considerando che la povertà energetica presenta anche una dimensione di genere; che le conseguenze della povertà energetica sono più gravi per le donne;

L.

considerando che garantire l'accesso per tutti a forme di energia economicamente accessibili, affidabili, sostenibili e moderne entro il 2030 è l'obiettivo di sviluppo sostenibile universale n. 7; che il rispetto degli impegni in materia di azione per il clima richiede altresì sforzi risoluti e lungimiranti nel settore energetico e che l'Africa si trova quindi ad affrontare una duplice sfida, dal momento che deve aumentare considerevolmente l'accesso ai servizi di base da parte dei cittadini e, allo stesso tempo, rispettare gli impegni assunti nel quadro dell'accordo sui cambiamenti climatici;

M.

considerando che la relazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente dal titolo «Global Trends in Renewable Energy Investment 2016» (Tendenze globali 2016 per quanto riguarda gli investimenti nelle energie rinnovabili) indica che gli investimenti globali annui in nuove capacità ricavate da fonti rinnovabili sono stati oltre il doppio rispetto a quelli effettuati nel 2015 nelle centrali a carbone e a gas; che nel 2015 il mercato delle energie rinnovabili è stato dominato dall'energia fotovoltaica e dall'energia eolica; che, per la prima volta nel 2015, gli investimenti nelle energie rinnovabili sono stati più elevati nei paesi in via di sviluppo rispetto a quelli effettuati nei paesi sviluppati;

N.

considerando che la relazione della Commissione mondiale sulle dighe, del 16 novembre 2000, conclude che, sebbene le dighe di grandi dimensioni non siano riuscite a produrre elettricità, fornire risorse idriche o controllare i danni causati dalle inondazioni tanto quanto atteso, hanno invece avuto un enorme impatto sociale e ambientale, e gli sforzi prodigati per mitigare tali impatti sono stati in gran parte infruttuosi;

O.

considerando che l'obiettivo dell'accesso universale all'energia è interconnesso con l'obiettivo di giustizia climatica;

P.

considerando che la giustizia climatica crea un nesso tra i diritti umani e lo sviluppo onde conseguire un approccio centrato sulla dimensione umana, tutelando i diritti delle persone più vulnerabili e condividendo, in maniera equa e giusta, gli oneri e i benefici del cambiamento climatico e dei relativi effetti;

Q.

considerando che flussi incoerenti di finanziamenti per il clima e il trasferimento di tecnologie in relazione al cambiamento climatico possono compromettere la volontà dei leader africani di sviluppare le energie rinnovabili per attuare il programma di industrializzazione del continente;

R.

considerando che l'accordo di Parigi sottolinea la necessità di promuovere l'accesso universale all'energia sostenibile nei paesi in via di sviluppo, segnatamente in Africa, rafforzando lo sviluppo delle energie rinnovabili;

S.

considerando che esistono numerosi riscontri e un ampio consenso sul fatto che la produzione decentrata su piccola scala di energia rinnovabile, le reti locali e le soluzioni extra-rete sono spesso le più efficienti e che tali soluzioni tendono a offrire il maggiore contributo al progresso generale dello sviluppo e sono le migliori per ridurre al minimo o evitare gli effetti negativi sull'ambiente;

T.

considerando che la produzione locale di energie rinnovabili è sottolineata nel regolamento DCI e che i programmi DCI e FES e i progetti nel settore dell'energia dovrebbero essere progettati in modo da riflettere la comprensione dei vantaggi derivanti dalla produzione decentrata di energia rinnovabile;

U.

considerando che l'assistenza allo sviluppo dell'UE nel settore dell'energia è aumentata in maniera considerevole e che tale spesa dovrebbe raggiungere nel 2014-2020 i 3,5 miliardi di EUR; che 30 PIN, metà dei quali riguardanti paesi africani, comprendono un settore prioritario dell'energia;

V.

considerando che lo strumento ACP-UE per l'energia, creato nel giugno 2005, mira a promuovere l'accesso a servizi energetici moderni da parte delle popolazioni povere nelle zone rurali e nelle zone periurbane, con un'attenzione particolare all'area dell'Africa subsahariana e alle energie rinnovabili; che la relazione speciale n. 15/2015 della Corte dei conti europea ha formulato una serie di raccomandazioni rivolte alla Commissione e volte a rendere più rigoroso il processo di selezione dei progetti, a rafforzare il loro monitoraggio e ad aumentarne le prospettive di sostenibilità;

W.

considerando che un'iniziativa per il finanziamento UE di elettrificazione (ElectriFi) è stata avviata di recente e altri meccanismi di finanziamento prevedono strumenti che abbinano le sovvenzioni dell'UE con prestiti o capitale proprio da finanziatori pubblici o privati (strumenti di finanziamento misto) per diverse parti del mondo, le attività della Banca europea per gli investimenti nel settore dell'energia nell'ambito del suo mandato esterno e le operazioni del Fondo fiduciario UE-Africa per le infrastrutture nel settore dell'energia;

X.

considerando che è necessario un crescente contributo degli investimenti privati per il conseguimento dell'OSS n. 7; che qualsiasi decisione di promuovere l'uso dei partenariati pubblico-privato attraverso i finanziamenti misti nei paesi in via di sviluppo dovrebbe fondarsi su una minuziosa valutazione di questi meccanismi e sugli insegnamenti tratti dall'esperienza passata; che occorre evitare in ogni circostanza di concedere contributi a progetti già realizzabili a livello commerciale;

Y.

considerando che la formazione di personale locale specializzato e altamente specializzato deve costituire una priorità al fine di garantire accesso all'energia nei paesi in via di sviluppo e che a tale aspetto deve dedicarsi una parte sostanziale dei finanziamenti;

Z.

considerando che i sussidi per i combustibili fossili a livello mondiale sono dell'ordine di 500 miliardi di dollari all'anno, provocano aumenti anziché riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tendono ad avvantaggiare i cittadini più abbienti rispetto a quelli poveri; che tali sussidi dovrebbero essere gradualmente eliminati e, così facendo, i governi possono liberare fondi considerevoli da destinare a politiche sociali molto più efficienti e per estendere l'accesso a forme di energia economicamente accessibili, affidabili, sostenibili e moderne, riducendo le disuguaglianze e migliorando la qualità della vita;

1.

ricorda che l'accesso all'energia accelera lo sviluppo; richiama l'attenzione sulla portata e le implicazioni della povertà energetica nei paesi in via di sviluppo e sul forte coinvolgimento dell'UE negli sforzi intesi a ridurre la povertà; sottolinea la necessità di uno sforzo incisivo e concertato da parte dei governi, della società civile e delle altre parti interessate nei paesi interessati e da parte dei partner internazionali per ridurre la povertà energetica e conseguire l'OSS n. 7, il che richiede sforzi particolari nelle zone rurali remote, in particolare nelle regioni non collegate alla rete energetica; ricorda che le politiche in materia di cambiamenti climatici e quelle commerciali dovrebbero sostenersi a vicenda per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'eliminazione della povertà conformemente all'agenda 2030 e all'accordo di Parigi;

2.

sottolinea il forte legame tra l'energia e le potenziali questioni di sicurezza e ritiene che la governance energetica, pur essendo anch'essa difficile da attuare, sia essenziale ai fini dello sviluppo economico e umano nei paesi in via di sviluppo;

3.

evidenzia che l'elettrificazione è conseguita grazie al sostegno delle autorità pubbliche il quale, a sua volta, dipende dalla sana gestione dei servizi di distribuzione dell'energia e dalla capacità degli Stati di svolgere le loro funzioni sovrane;

4.

invita l'UE a integrare la dimensione di genere in tutte le sue politiche energetiche, ponendo l'accento sulle donne con esigenze particolari;

5.

sostiene l'iniziativa della Commissione «Energising Development» volta a offrire accesso all'energia sostenibile per altri 500 milioni di persone nei paesi in via di sviluppo entro il 2030 attraverso elementi di programma quali la creazione di uno strumento di assistenza tecnica, il ricorso a esperti dell'UE per sviluppare competenze tecniche nei paesi in via di sviluppo e la promozione dello sviluppo di capacità e del trasferimento di tecnologie; pone l'accento sul ruolo dell'energia quale elemento essenziale per molti altri settori, come la sanità, l'istruzione, l'acqua potabile, l'agricoltura nonché le telecomunicazioni e la connettività via Internet; sottolinea che l'iniziativa «Energising Development» deve essere pienamente in linea con gli obiettivi della politica di sviluppo dell'UE sanciti nel trattato di Lisbona;

6.

ritiene che, benché brevi, le pertinenti disposizioni del regolamento DCI, adottato in codecisione dal Parlamento e dal Consiglio, rappresentino una solida base per l'assistenza allo sviluppo dell'UE nel settore dell'energia; ricorda che tali disposizioni riguardano l'accesso all'energia e pongono l'accento sull'energia rinnovabile a livello locale e regionale garantendo l'accesso delle persone indigenti nelle regioni remote;

7.

accoglie con favore l'iniziativa ElectriFi, che fornisce una struttura flessibile e inclusiva, consentendo la partecipazione di diversi partner come il settore privato, le istituzioni pubbliche e le autorità locali, i quali possono trarre benefici nella stessa misura e alle stesse condizioni di mercato, tenendo debitamente conto delle esigenze e delle opportunità in ogni paese/regione interessati; ricorda che la partecipazione di partner del settore privato e delle organizzazioni della società civile locali sarà fondamentale per accrescere l'efficacia e la titolarità delle azioni svolte;

8.

invita la Commissione a comunicare regolarmente sul suo sito web i progressi compiuti nei confronti dell'obiettivo della sua iniziativa «Energising Development», a specificare quale parte del finanziamento totale dell'energia nei paesi in via di sviluppo è stato destinato alle energie rinnovabili, alle regioni remote, alla formazione del personale e alla creazione di know-how e competenze locali, alle soluzioni locali ed extra-rete e a descrivere sommariamente, ma nel modo più preciso possibile, la partecipazione delle varie parti interessate alle azioni concluse e in corso;

9.

evidenzia l'elevato potenziale delle fonti di energia rinnovabili in Africa, con riferimento alla produzione di energia solare ed eolica, al fine di garantire l'accesso all'energia per tutti, soprattutto nelle aree rurali; rileva che il prezzo degli impianti fotovoltaici influisce in modo fondamentale sull'effettivo sfruttamento del potenziale solare in Africa; esorta pertanto l'UE e i suoi Stati membri a facilitare il trasferimento di tecnologie affinché vengano impiegate nei paesi in via di sviluppo;

10.

osserva che l'Africa detiene circa il 10 % del potenziale teorico di energia idroelettrica a livello mondiale; ricorda che il riscaldamento globale influirà sull'andamento delle precipitazioni e comporta pertanto una crescente sfida in termini di accesso all'acqua e sicurezza alimentare; ricorda inoltre che la Commissione mondiale sulle dighe ha indicato che i poveri, gli altri gruppi vulnerabili e le generazioni future sosterranno probabilmente una parte sproporzionata dei costi sociali e ambientali dei progetti di costruzione di grandi dighe senza ottenere una quota proporzionata di benefici economici; ribadisce che le piccole dighe idroelettriche sono maggiormente sostenibili, anche dal punto di vista economico, rispetto alle dighe idroelettriche di grandi dimensioni;

11.

raccomanda che gli enti finanziatori (agenzie di aiuti bilaterali, banche di sviluppo multilaterali, agenzie di credito all'esportazione e la BEI) assicurino che qualsivoglia opzione della diga, per la quale è approvato un finanziamento, rispetti gli orientamenti della Commissione mondiale sulle dighe; sottolinea, in particolare, che la pianificazione di dighe deve essere valutata considerando cinque criteri: equità, efficacia, processo decisionale partecipato, sostenibilità e responsabilità; ricorda in particolare che, allorquando i progetti riguardano popolazioni indigene e tribali, tali processi devono essere guidati dal loro consenso libero, preventivo e informato;

12.

ricorda che la bioenergia è una fonte energetica complessa collegata all'agricoltura, alla silvicoltura e all'industria, e influisce sugli ecosistemi e sulla biodiversità; osserva, in particolare, che la conversione della biomassa in energia comporta nuovi rischi, ad esempio in termini di sicurezza alimentare, sicurezza delle proprietà fondiarie, deforestazione e degrado del suolo; ricorda che si dovrebbe tenere conto anche dell'impronta idrica della bioenergia, dal momento che in molte parti dell'Africa si riscontra già una carenza idrica e che circa un terzo delle aree produttive africane è già classificato come territorio arido; sottolinea pertanto la necessità di elaborare, sia nell'UE che nei paesi in via di sviluppo, criteri di sostenibilità ambientale e sociale rigorosi e vincolanti per la produzione di biomassa, onde conseguire l'obiettivo di sviluppo sostenibile no 7;

13.

sottolinea la necessità di promuovere fornelli da cucina altamente efficienti nonché la transizione verso combustibili per la cottura moderni, onde contrastare il rapido esaurimento delle risorse di legname;

14.

è incoraggiato dall'esistenza di varie iniziative a livello internazionale per promuovere l'accesso all'energia sostenibile nei paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa, ma insiste sulla necessità di rafforzarne il coordinamento ai fini di una maggiore efficienza; invita l'UE e gli Stati membri a fornire sostegno e assistenza tecnica per l'attuazione del piano d'azione dell'iniziativa Corridoio per l'energia pulita in Africa, che mira a soddisfare metà della domanda complessiva di energia elettrica attraverso risorse rinnovabili pulite, autoctone ed efficaci sotto il profilo dei costi entro il 2030, riducendo in tal modo le emissioni di anidride carbonica; chiede una più stretta cooperazione tra gli organismi di finanziamento, il settore privato e i governi dei paesi in via di sviluppo al fine di accelerare il conseguimento degli obiettivi; sottolinea la necessità dell'assistenza alla manutenzione, garantendo un sufficiente accesso alla fornitura di pezzi di ricambio nonché esperti tecnici formati in loco;

15.

appoggia il ricorso al finanziamento misto quando ciò rappresenta l'uso più efficiente dei fondi per l'assistenza allo sviluppo nel conseguire l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 7, quando viene prestata particolare attenzione ai progetti su piccola scala e quando le imprese partecipanti sono tenute a praticare la responsabilità sociale d'impresa; invita la Commissione a evitare accuratamente la concessione di fondi a favore di qualsiasi progetto che sarebbe realizzabile senza tali finanziamenti, anche se un investitore privato presenta domanda per ottenerli; ritiene che i principi di efficacia dello sviluppo devono essere rispettati anche per le operazioni di finanziamento misto e constata l'importanza dell'allineamento con i piani di sviluppo dei paesi beneficiari, di un ampio coinvolgimento delle parti interessate, della trasparenza e della responsabilità, del coordinamento e dell'efficienza come pure di risultati misurabili e tangibili;

16.

chiede l'eliminazione graduale dei sussidi ai combustibili fossili e incoraggia l'assegnazione dei fondi così liberati a favore di politiche e azioni sociali efficaci volte a eliminare la povertà energetica nei paesi in via di sviluppo;

17.

evidenzia che l'unica misura definitiva del successo dell'azione dell'UE è l'entità del contributo che fornisce al conseguimento dell'accesso universale all'energia, riducendo al minimo le emissioni di gas a effetto serra, tenendo conto del principio della responsabilità comune ma differenziata;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Segretario generale del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

(1)  GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44.

(2)  GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 67.

(3)  GU C 239 E del 20.8.2013, pag. 83.

(4)  GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 28.


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/173


P8_TA(2016)0481

Applicazione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sull'applicazione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (2016/2011(INI))

(2018/C 224/28)

Il Parlamento europeo,

visto il Libro verde della Commissione sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità (COM(2002)0746),

visto il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (1),

visto il regolamento (UE) n. 936/2012 della Commissione, del 4 ottobre 2012, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (2),

vista la relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (COM(2015)0495),

vista la valutazione europea dell'attuazione sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento effettuata dal Servizio di ricerca del Parlamento europeo,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0299/2016),

A.

considerando che la Commissione ha presentato la sua relazione che riesamina l'applicazione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1896/2006;

B.

considerando che la relazione è stata presentata con quasi due anni di ritardo e non contiene una valutazione d'impatto estesa e aggiornata per ciascuno Stato membro come richiesto, la quale prenda in esame le differenti disposizioni giuridiche in tutti gli Stati membri e la loro interoperabilità, ma solo in modo incompleto una tabella statistica con informazioni che risalgono prevalentemente al 2012; che il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento è facoltativo e che è possibile avvalersene nell'ambito di controversie transfrontaliere in alternativa alle ingiunzioni di pagamento nazionali;

C.

considerando che tale procedimento è stato concepito per consentire un recupero rapido, agevolato ed economico di somme derivanti da debiti che sono certe, definite nell'importo, dovute e non contestate dal convenuto; che, stando alle statistiche, il funzionamento del procedimento sembra ampiamente soddisfacente, ma che il procedimento opera in modo nettamente limitato rispetto al suo pieno potenziale, dato che viene impiegato perlopiù in paesi che dispongono di un procedimento simile a livello nazionale;

D.

considerando che il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento rientra nella categoria di misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile aventi implicazioni transfrontaliere, necessarie al funzionamento del mercato interno;

E.

considerando che i ritardi di pagamento rappresentano una delle principali cause d'insolvenza, la quale mette a rischio la sopravvivenza delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, ed è all'origine della perdita di numerosi posti di lavoro;

F.

considerando che sarebbe opportuno adottare misure concrete, comprese campagne di sensibilizzazione mirate, per informare i cittadini, le imprese, i professionisti del diritto e le altre parti interessate sulla disponibilità, il funzionamento, l'applicazione e i vantaggi del procedimento;

G.

considerando che, in taluni Stati membri in cui il procedimento europeo d'ingiunzione non è applicato conformemente al regolamento attuale, le ingiunzioni dovrebbero essere emesse con maggiore rapidità, e in ogni caso il termine di 30 giorni fissato dal regolamento dovrebbe essere rispettato, tenendo presente che le ingiunzioni possono essere dichiarate esecutive soltanto nel caso dei crediti non contestati;

H.

considerando che lo sviluppo del sistema e-CODEX per consentire la presentazione online delle domande deve essere incoraggiato attraverso ulteriori misure che mirino a un ricorso più efficiente al procedimento;

I.

considerando che un maggior numero di Stati membri dovrebbe seguire l'esempio della Francia, della Repubblica Ceca, dell'Estonia, di Cipro e della Svezia e autorizzare i richiedenti a presentare le domande in altre lingue e in generale adottare misure di sostegno volte a ridurre al minimo i margini di errore derivanti dall'uso di una lingua straniera;

J.

considerando che la natura semplificata del procedimento non significa che se ne possa fare cattivo uso per applicare clausole contrattuali abusive, in quanto l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1896/2006 dispone che il giudice valuti se il credito sia fondato, sulla scorta delle informazioni a sua disposizione, così da garantire la compatibilità con la giurisprudenza della Corte di giustizia rilevante in materia; che inoltre tutte le parti interessate dovrebbero essere informate dei diritti e dei procedimenti;

K.

considerando che i moduli standard necessitano di una revisione e di futuri riesami periodici al fine di aggiornare l'elenco degli Stati membri e delle valute e di tenere maggiormente conto del pagamento di interessi su crediti, inclusa una descrizione appropriata degli interessi da recuperare;

L.

considerando che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di proporre la revisione delle disposizioni sull'ambito di applicazione del procedimento e sul riesame eccezionale di ingiunzioni;

1.

plaude al buon funzionamento, in tutti gli Stati membri, del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, un procedimento applicabile in materia civile e commerciale in relazione a crediti non contestati e il cui principale obiettivo consiste nella semplificazione e nell'accelerazione del procedimento per il riconoscimento e l'applicazione transfrontalieri dei diritti dei creditori nell'UE;

2.

deplora il notevole ritardo, di quasi due anni, nella presentazione della relazione della Commissione che valuta l'attuazione del regolamento (CE) n. 1896/2006;

3.

deplora la mancanza di una valutazione d'impatto estesa per ciascuno Stato membro nella relazione della Commissione, come previsto dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1896/2006; deplora la mancanza, nella relazione, di dati aggiornati sulla situazione negli Stati membri per quanto riguarda il funzionamento e l'attuazione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento; invita pertanto la Commissione a presentare una valutazione estesa, aggiornata e dettagliata;

4.

deplora parimenti che il ricorso al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento vari notevolmente tra gli Stati membri; sottolinea, a tale riguardo, che nonostante il moderno procedimento semplificato offerto dalla legislazione dell'UE, le differenze di attuazione negli Stati membri e la preferenza accordata alla legislazione nazionale piuttosto che al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento non riescono a massimizzare i risultati dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1896/2006, determinando l'impossibilità per i cittadini europei di esercitare i loro diritti a livello transfrontaliero al punto da mettere a rischio la fiducia nella legislazione dell'UE;

5.

segnala che, negli Stati membri con strumenti simili a livello nazionale, i membri del pubblico fanno più frequentemente ricorso al procedimento e sono maggiormente informati al riguardo;

6.

ritiene che sia necessario adottare misure concrete per continuare a informare i cittadini, le imprese, i professionisti del diritto e tutte le altre parti interessate sulla disponibilità, il funzionamento, l'applicazione e i vantaggi del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento nei casi di natura transfrontaliera; sottolinea che è necessario fornire assistenza ai membri del pubblico e in particolare alle piccole e medie imprese affinché migliorino il loro impiego, la loro comprensione e la loro conoscenza degli strumenti giuridici esistenti per far valere i loro crediti a livello transfrontaliero nel quadro del diritto dell'UE pertinente in materia;

7.

sottolinea che è necessario che gli Stati membri forniscano alla Commissione dati accurati, completi e aggiornati, ai fini di un controllo e di una valutazione efficaci;

8.

incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi per emettere ingiunzioni entro 30 giorni e ad accettare domande in lingue straniere, ove possibile, tenendo in considerazione che gli obblighi di traduzione hanno un impatto negativo sui costi e sui tempi di trattamento relativamente al procedimento;

9.

appoggia pienamente i lavori compiuti per consentire, in futuro, la presentazione elettronica delle domande di ingiunzione di pagamento europee; invita, pertanto, a tale riguardo, la Commissione a incoraggiare l'utilizzo del progetto pilota e-CODEX e a estenderlo a tutti gli Stati membri, a seguito di uno studio della Commissione condotto relativamente all'attuabilità della presentazione elettronica delle domande di ingiunzione di pagamento europeo;

10.

invita la Commissione ad adottare moduli standard aggiornati, come richiesto, al fine di tenere maggiormente conto, tra l'altro, di una descrizione adeguata degli interessi che devono essere pagati sui crediti;

11.

ritiene che un futuro riesame del regolamento dovrebbe mirare a eliminare talune eccezioni dall'ambito di applicazione del procedimento e a rivedere le disposizioni sul riesame dei procedimenti europei di ingiunzione di pagamento;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1)  GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 283 del 16.10.2012, pag. 1.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 22 novembre 2016

27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/176


P8_TA(2016)0429

Richiesta di revoca dell'immunità di Jean-François Jalkh

Decisione del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jean-François Jalkh (2016/2115(IMM))

(2018/C 224/29)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Jean-François Jalkh, trasmessa il 14 aprile 2016 dal ministro francese della giustizia nell'ambito di un'inchiesta giudiziaria (n. 14142000183) avviata nei suoi confronti presso il Tribunale regionale di Nanterre su denuncia con costituzione di parte civile dell'associazione «Maison des potes — Maison de l'égalité» con l'accusa di istigazione pubblica alla discriminazione razziale o religiosa e comunicata in Aula l'8 giugno 2016.

avendo ascoltato Jean-François Jalkh, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),

visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese, emendato dalla legge costituzionale del 4 agosto 1995 n. 95-880,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0318/2016),

A.

considerando che il procuratore generale presso la Corte di appello di Versailles ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Jean-François Jalkh, deputato al Parlamento europeo, nell'ambito di un'azione legale per un presunto reato;

B.

considerando che la richiesta di revoca dell'immunità di Jean-François Jalkh si riferisce al presunto reato di istigazione pubblica alla discriminazione per motivi di nazionalità, razziali o religiosi attraverso parole, scritti, immagini o mezzi di comunicazione pubblica per via elettronica, da parte di ignoto o ignoti, reato previsto dalla legge francese, segnatamente l'articolo 24, comma 8, l'articolo 23, comma 1, e l'articolo 42 della legge del 29 luglio 1881, e l'articolo 93, comma 3 della legge n. 82-652 del 29 luglio 1982, e sanzionato dall'articolo 24, commi 8, 10, 11 e 12, della legge del 29 luglio 1881 e dall'articolo 131-26, commi 2 e 3, del codice penale;

C.

considerando che Jean-François Jalkh è stato accusato dall'associazione «Maison des potes — Maison de l'égalité» in una denuncia presentata al Tribunale regionale di Nanterre il 22 maggio 2014;

D.

considerando che la denuncia riguardava dichiarazioni formulate in un opuscolo dal titolo «Manuale per i consiglieri locali del Front National», pubblicate il 19 settembre 2013 e postate sul sito internet ufficiale della federazione del Front National il 30 novembre 2013, che incoraggiavano i candidati del Front National eletti alla carica di consigliere locale nelle elezioni del 23 e 30 marzo 2014 a raccomandare, in occasione della prima seduta del nuovo consiglio locale, di riservare priorità al popolo francese («priorità nazionale») in materia di assegnazione degli alloggi sociali; che Jean-François Jalkh era direttore responsabile delle pubblicazioni del Front National ed esercitava il controllo editoriale su tutti i siti internet della federazione;

E.

considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

F.

considerando che l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese sancisce che nessun membro del Parlamento francese può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni;

G.

considerando che la portata dell'immunità riconosciuta ai membri del Parlamento francese corrisponde de facto alla portata dell'immunità riconosciuta ai membri del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea; che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, per poter beneficiare dell'immunità, un'opinione deve essere stata espressa da un deputato europeo nell'esercizio delle sue funzioni, il che presuppone necessariamente l'esistenza di un nesso tra l'opinione formulata e le funzioni parlamentari; che tale nesso deve essere diretto ed evidente;

H.

considerando che Jean-François Jalkh non era deputato al Parlamento europeo al momento della commissione del presunto reato, vale a dire il 19 settembre e il 30 novembre 2013, ma il materiale presumibilmente offensivo era ancora disponibile per la consultazione da parte di chiunque volesse accedervi il 23 giugno e il 2 ottobre 2014;

I.

considerando che le accuse sono manifestamente estranee alla posizione di Jean-François Jalkh quale deputato al Parlamento europeo e riguardano invece attività di carattere puramente nazionale o regionale, dato che le dichiarazioni sono state formulate per potenziali membri dei consigli locali in vista delle elezioni locali da tenersi il 23 e il 30 marzo 2014, e si riferiscono alla sua posizione di direttore delle pubblicazioni del Front National con controllo editoriale su tutti i siti web della federazione;

J.

considerando che le presunte azioni non si riferiscono a opinioni o voti espressi dal deputato al Parlamento europeo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

K.

considerando che non esiste il sospetto di un tentativo di ostacolare l'attività parlamentare di Jean-François Jalkh (fumus persecutionis) dietro l'inchiesta giudiziaria avviata a seguito di una denuncia dell'associazione «Maison des potes — Maison de l'égalité», presentata prima che egli assumesse l'incarico al Parlamento europeo;

1.

decide di revocare l'immunità di Jean-François Jalkh;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica francese e a Jean-François Jalkh.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/178


P8_TA(2016)0430

Richiesta di revoca dell'immunità di Jean-François Jalkh

Decisione del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jean-François Jalkh (2016/2107(IMM))

(2018/C 224/30)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Jean-François Jalkh, trasmessa il 14 aprile 2016 dal ministro francese della giustizia nell'ambito di un'inchiesta giudiziaria (n. 1422400530) avviata nei suoi confronti presso il Tribunale distrettuale di Parigi su denuncia con costituzione di parte civile dell'associazione «Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme (BNVCA)» con l'accusa di istigazione pubblica alla discriminazione, all'odio e alla violenza e comunicata in Aula l'8 giugno 2016;

avendo ascoltato Jean-François Jalkh, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),

visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese, emendato dalla legge costituzionale del 4 agosto 1995 n. 95-880,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0319/2016),

A.

considerando che il procuratore generale presso la Corte di appello di Parigi ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Jean-François Jalkh, deputato al Parlamento europeo, nell'ambito di un'azione legale per un presunto reato;

B.

considerando che la richiesta di revoca dell'immunità di Jean-François Jalkh si riferisce al presunto reato di istigazione alla discriminazione, all'odio e alla violenza nei confronti di una persona o di un gruppo di persone a motivo della loro origine o appartenenza o non appartenenza ad un gruppo etnico, una nazione, una razza o una religione particolari, reato previsto dalla legge francese, segnatamente l'articolo 24, comma 8, e l'articolo 23, comma 1 della legge del 29 luglio 1881;

C.

considerando che Jean-François Jalkh è stato accusato dall'associazione "Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme («BNCVA») in una denuncia presentata al decano dei giudici istruttori di Parigi il 12 agosto 2014;

D.

considerando che la denuncia si riferisce a dichiarazioni rilasciate da Jean-Marie Le Pen durante un'intervista diffusa sul sito internet www.frontnational.com e successivamente sul blog www.jeanmarielepen.com il 6 giugno 2014, in risposta alla menzione da parte di un membro del pubblico del nome del cantante Patrick Bruel, il quale aveva affermato che non avrebbe più potuto cantare nelle città che avessero eletto sindaci appartenenti al Front National, cui Le Pen ha reagito dichiarando: «Non mi stupisce. Ascolti, se ne farà tutta un'infornata la prossima volta»; che Jean-François Jalkh era direttore responsabile delle pubblicazioni del sito internet del Front national;

E.

considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

F.

considerando che l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese sancisce che nessun membro del Parlamento può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni;

G.

considerando che la portata dell'immunità riconosciuta ai membri del Parlamento francese corrisponde de facto alla portata dell'immunità riconosciuta ai membri del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea; che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, per poter beneficiare dell'immunità, un'opinione deve essere stata espressa da un deputato europeo nell'esercizio delle sue funzioni, il che presuppone necessariamente l'esistenza di un nesso tra l'opinione formulata e le funzioni parlamentari; che tale nesso deve essere diretto ed evidente;

H.

considerando che Jean-François Jalkh non aveva assunto le funzioni di deputato al Parlamento europeo al momento della commissione del presunto reato, vale a dire il 6 giugno 2014, ma che ha assunto tali funzioni solo a partire dal 1o luglio 2014;

I.

considerando che le accuse sono manifestamente estranee alla posizione di Jean-François Jalkh quale deputato al Parlamento europeo e riguardano invece attività di carattere puramente nazionale o regionale, dato che le dichiarazioni si riferiscono alle elezioni locali francesi, da tenersi il 23 e 30 marzo 2014, e alla sua posizione di direttore delle pubblicazioni del Front National con controllo editoriale su tutti i siti web della federazione;

J.

considerando che le presunte azioni non si riferiscono a opinioni o voti espressi dal deputato al Parlamento europeo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

K.

considerando che non esiste il sospetto di un tentativo di ostacolare l'attività parlamentare di Jean-François Jalkh (fumus persecutionis) dietro l'inchiesta giudiziaria avviata a seguito di una denuncia dell'associazione «Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme (BNVCA)»;

1.

decide di revocare l'immunità di Jean-François Jalkh;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica francese e a Jean-François Jalkh.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 22 novembre 2016

27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/180


P8_TA(2016)0428

Accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra l'Ucraina ed Europol *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) dell'accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra l'Ucraina ed Europol (10345/2016 — C8-0267/2016 — 2016/0811(CNS))

(Consultazione)

(2018/C 224/31)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (10345/2016),

visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0267/2016),

vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'ufficio europeo di polizia (Europol) (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista la decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate (2), in particolare gli articoli 5 e 6,

vista la decisione 2009/935/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi (3),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0342/2016),

1.

approva il progetto del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

invita la Commissione a valutare, dopo la data di applicazione del nuovo regolamento Europol (4), le disposizioni contenute nell'accordo di cooperazione; invita la Commissione a informare il Parlamento e il Consiglio circa i risultati di tale valutazione e, se del caso, a presentare una raccomandazione che autorizzi ad avviare una rinegoziazione internazionale dell'accordo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

(2)  GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 6.

(3)  GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 12.

(4)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53)


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/182


P8_TA(2016)0431

Istituzione di un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (11309/1/2016 — C8-0403/2016 — 2012/0236(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2018/C 224/32)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (11309/1/2016 — C8-0403/2016),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 dicembre 2012 (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0498),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 76 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la pesca (A8-0325/2016),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 44 del 15.2.2013, pag. 125.

(2)  GU C 65 del 19.2.2016, pag. 193.


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/183


P8_TA(2016)0432

Accesso delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (COM(2016)0452 — C8-0333/2016 — 2016/0209(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2018/C 224/33)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0452),

visti gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0333/2016),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0326/2016),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1)

Il ruolo dei veicoli, dei conti e delle aziende con sede in paradisi fiscali e giurisdizioni non cooperative è emerso come denominatore comune di un vasto insieme di operazioni, generalmente scoperte a posteriori, che occultano pratiche di frode fiscale, fuga di capitali e riciclaggio di denaro. Tale fatto in sé giustifica un'azione politica e diplomatica volta a eliminare i centri offshore a livello globale.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

La direttiva 2011/16/UE (11), modificata dalla direttiva 2014/107/UE (12) si applica dal 1o gennaio 2016 a 27 Stati membri e dal 1o gennaio 2017 all'Austria. Tale direttiva dà attuazione allo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali (in appresso «lo standard globale») in seno all'Unione. In quanto tale, garantisce che le informazioni sui titolari dei conti finanziari siano trasmesse allo Stato membro in cui risiede il titolare del conto.

(1)

La direttiva 2011/16/UE (11), modificata dalla direttiva 2014/107/UE (12) del Consiglio si applica dal 1o gennaio 2016 a 27 Stati membri e dal 1o gennaio 2017 all'Austria. Tale direttiva dà attuazione allo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali (in appresso «lo standard globale») in seno all'Unione. In quanto tale, garantisce che le informazioni sui titolari dei conti finanziari siano trasmesse allo Stato membro in cui risiede il titolare del conto , allo scopo di combattere l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva .

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

La lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, anche in relazione al riciclaggio di denaro, è una priorità assoluta dell'Unione.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Per assicurare un efficace controllo dell'applicazione da parte delle istituzioni finanziarie delle procedure di adeguata verifica di cui alla direttiva 2011/16/UE, le autorità fiscali devono poter accedere alle informazioni in materia di antiriciclaggio. In assenza di tale accesso, tali autorità non sarebbero in grado di monitorare, confermare e verificare se le istituzioni finanziarie applicano correttamente la direttiva 2011/16/UE identificando e segnalando correttamente i beneficiari effettivi delle strutture intermediarie.

(3)

Per assicurare un efficace controllo dell'applicazione da parte delle istituzioni finanziarie delle procedure di adeguata verifica di cui alla direttiva 2011/16/UE, le autorità fiscali devono poter accedere in maniera rapida e completa alle informazioni in materia di antiriciclaggio e disporre di organici numericamente e qualitativamente in grado di assolvere a tale compito così come della capacità di scambiarsi tali informazioni. Tale accesso dovrebbe essere il risultato di uno scambio di informazioni di carattere automatico e obbligatorio. In assenza di tale accesso e di idonei organici , tali autorità non sarebbero in grado di monitorare, confermare e verificare se le istituzioni finanziarie applicano correttamente la direttiva 2011/16/UE identificando e segnalando correttamente i beneficiari effettivi delle strutture intermediarie.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

Il nesso ravvisato tra evasione fiscale, elusione fiscale e riciclaggio di denaro richiede il maggior ricorso possibile alle sinergie che derivano dalla cooperazione a livello nazionale, unionale e internazionale tra le diverse autorità coinvolte nella lotta contro tali reati e abusi. Aspetti quali la trasparenza sulla titolarità effettiva o la portata dell’assoggettamento di entità quali quelle relative alle professioni legali alla disciplina antiriciclaggio nei paesi terzi, sono essenziali per rafforzare la capacità delle autorità dell'Unione di contrastare l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)

Le rivelazioni emerse grazie a Swissleaks, Luxleaks, Panama Papers e Bahamas Leaks hanno confermato la necessità assoluta di una maggiore trasparenza fiscale nonché di un coordinamento e una cooperazione più stretti tra giurisdizioni.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quater)

Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia fiscale è internazionalmente riconosciuto, a livello di G20, di OCSE e di Unione, come lo strumento più efficace per conseguire la trasparenza fiscale internazionale. Nella sua comunicazione del 5 luglio 2016, su ulteriori misure intese a rafforzare la trasparenza e la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali  (1bis) , la Commissione afferma che occorre «assolutamente estendere ulteriormente la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali al fine di coprire le informazioni sulla titolarità effettiva» e che «lo scambio automatico di informazioni sulla titolarità effettiva potrebbe potenzialmente essere integrato nel quadro delle trasparenze fiscali vincolanti già in atto nell'UE.» Inoltre, tutti gli Stati membri stanno già partecipando ad un progetto pilota di scambio di informazioni sulla titolarità effettiva finale di imprese e trust.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

È pertanto necessario garantire alle autorità fiscali l'accesso alle informazioni, alle procedure, ai documenti e ai meccanismi antiriciclaggio per l'esercizio delle loro funzioni nel monitoraggio della corretta applicazione della direttiva 2011/16/UE.

(4)

Le norme dell'Unione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro hanno accolto, nel tempo, le modifiche dei principi internazionali, con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento tra gli Stati membri e rispondere alle sfide che si pongono a livello mondiale, soprattutto a causa dei legami tra riciclaggio del denaro, finanziamento del terrorismo, criminalità organizzata, evasione ed elusione fiscale. È pertanto necessario garantire alle autorità fiscali l'accesso diretto e agevolato alle informazioni, alle procedure, ai documenti e ai meccanismi antiriciclaggio per l'esercizio delle loro funzioni nel monitoraggio della corretta applicazione della direttiva 2011/16/UE e per il funzionamento di tutte le forme di cooperazione amministrativa di cui a detta direttiva e integrare se del caso tali informazioni negli scambi automatici tra Stati membri nonché fornire accesso alla Commissione, su base riservata .

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter)

Inoltre, è importante che le autorità fiscali dispongano di adeguati sistemi ICT in grado di risalire alle attività di riciclaggio sin dalle prime fasi. A tale riguardo, le autorità fiscali dovrebbero disporre di risorse ICT e di personale adeguate per poter far fronte alla grande mole di informazioni in materia di antiriciclaggio oggetto di scambio tra gli Stati membri.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quater)

Inoltre, considerando che il potenziamento dello scambio di informazioni e le fughe di notizie hanno incrementato lo scambio spontaneo e la disponibilità di informazioni, è molto importante che gli Stati membri indaghino su ogni possibile illecito e intervengano al riguardo.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quinquies)

Dal momento che, in molti casi, sono di natura transfrontaliera, le informazioni in materia di antiriciclaggio dovrebbero essere incluse, se del caso, nello scambio automatico tra gli Stati membri ed essere rese disponibili su richiesta alla Commissione nel quadro della sua facoltà di applicare le norme in materia di aiuti di Stato. Inoltre, data la complessità e la necessità di verificare l'affidabilità di tali informazioni, ad esempio per quanto riguarda i dati sulla titolarità effettiva, le autorità fiscali dovrebbero collaborare nelle inchieste transfrontaliere.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 4 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 sexies)

È indispensabile uno scambio automatico, obbligatorio e costante di informazioni in materia fiscale tra le varie autorità competenti, al fine di assicurare la massima trasparenza e disporre di uno strumento di base per prevenire e contrastare ogni tipo di comportamento fraudolento.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 4 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 septies)

Visto il carattere globale delle attività antiriciclaggio, la cooperazione internazionale risulta fondamentale per contrastarle efficacemente.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficiente tra gli Stati membri e il suo effettivo monitoraggio in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(6)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficiente tra gli Stati membri e il suo effettivo monitoraggio in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno ai fini della lotta alla frode fiscale , non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

L'adeguata verifica della clientela svolta da istituzioni finanziarie a norma della direttiva 2011/16/UE è già iniziata e i primi scambi devono essere ultimati entro settembre 2017. Pertanto, al fine di garantire che l'effettivo monitoraggio dell'applicazione non sia ritardato, la presente direttiva di modifica dovrebbe entrare in vigore ed essere recepita entro il 1o gennaio 2017 .

(7)

L'adeguata verifica della clientela svolta da istituzioni finanziarie a norma della direttiva 2011/16/UE è già iniziata e i primi scambi devono essere ultimati entro settembre 2017. Pertanto, al fine di garantire che l'effettivo monitoraggio dell'applicazione non sia ritardato, la presente direttiva di modifica dovrebbe entrare in vigore ed essere recepita entro il 1o gennaio 2018 .

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 1 — comma 1 — punto –1 (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 2 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

 

-1)

all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.   La presente direttiva si applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto di uno Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative di uno Stato membro, comprese le autorità locali.

 

«1.   La presente direttiva si applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto di uno Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative di uno Stato membro, comprese le autorità locali , nonché ai servizi di cambio di valute virtuali e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale .»;

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 1 — comma 1 — punto - 1 bis (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Le autorità fiscali di ciascuno Stato membro effettuano lo scambio automatico, entro tre mesi dopo la loro raccolta, dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 22 della presente direttiva con ogni altro Stato membro, a condizione che il titolare effettivo di una società o, nel caso di un trust, il disponente, uno dei fiduciari, il garante (se del caso), un beneficiario, o qualsiasi altra persona che esercita un controllo effettivo sul trust o, infine, il titolare di un conto di cui all'articolo 32 bis della direttiva (UE) 2015/849, sia contribuente di tale Stato membro. Alla Commissione dovrebbe essere consentito l'accesso per l'espletamento delle sue missioni, su base riservata.»;

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 1 — comma 1

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 22 — paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

Emendamento

« ( 1 bis )    Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione delle leggi degli Stati membri che attuano la presente direttiva e al fine di garantire il funzionamento della cooperazione amministrativa da essa stabilita, gli Stati membri dispongono per legge l'accesso da parte delle autorità fiscali ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 31, 32 bis e 40 della direttiva 2015/849 /UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)».

«1 bis.   Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione delle leggi degli Stati membri che attuano la presente direttiva e al fine di garantire il funzionamento della cooperazione amministrativa da essa stabilita, gli Stati membri dispongono per legge l'accesso da parte delle autorità fiscali ai registri centrali, ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni di cui agli articoli 7, 13, 18, 18 bis, 19, 27, 30, 31, 32 bis, 40 , 44 e 48 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). Tale accesso è il risultato di uno scambio di informazioni di carattere automatico e obbligatorio. Gli Stati membri, inoltre, garantiscono l'accesso a tali informazioni includendole in un registro pubblico centralizzato di società, trust e altre strutture analoghe o equivalenti per natura o finalità. »

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 1 — comma 1 — punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 22 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis)

all'articolo 22 è inserito il paragrafo seguente:

«1 ter.     Ai fini di un utilizzo efficace dei dati oggetto di scambio, gli Stati membri garantiscono che tutte le informazioni scambiate e ottenute siano oggetto di indagini tempestive, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano state ottenute dalle autorità su richiesta, mediante uno scambio di informazioni spontaneo da parte di un altro Stato membro ovvero attraverso fughe di notizie pubbliche. Qualora uno Stato membro non proceda ad effettuare tali indagini entro i tempi previsti dalla legislazione nazionale, ne comunica pubblicamente i motivi alla Commissione.»;

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 2 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2016 , le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2017 , le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 2 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2017 .

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2018 .


(11)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

(12)  Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).

(11)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

(12)  Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).

(1bis)   COM(2016)0451.

(*1)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.).

(*2)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.);


Mercoledì 23 novembre 2016

27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/193


P8_TA(2016)0438

Emissioni di determinati inquinanti atmosferici ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE (COM(2013)0920 — C7-0004/2014 — 2013/0443(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 224/34)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0920),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0004/2014),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 luglio 2014 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 7 ottobre 2014 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0249/2015),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 451 del 16.12.2014, pag. 134.

(2)  GU C 415 del 20.11.2014, pag. 23.

(3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 28 ottobre 2015 (Testi approvati, P8_TA(2015)0381).


P8_TC1-COD(2013)0443

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 novembre 2016 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2016/2284.)


Giovedì 24 novembre 2016

27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/194


P8_TA(2016)0447

Assistenza macrofinanziaria a favore della Giordania ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (COM(2016)0431 — C8-0242/2016 — 2016/0197(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 224/35)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0431),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0242/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio adottata contestualmente alla decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia (1),

viste la lettera della commissione per gli affari esteri e la lettera della commissione per i bilanci,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 novembre 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0296/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU L 218 del 14.8.2013, pag. 15.


P8_TC1-COD(2016)0197

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2016 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2016/2371.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Alla luce delle sfide finanziarie e delle circostanze eccezionali che la Giordania si trova ad affrontare per il fatto di ospitare oltre 1,3 milioni di siriani, la Commissione presenterà nel 2017, se del caso, una nuova proposta per estendere e potenziare l'assistenza macrofinanziaria a favore della Giordania, dopo il buon esito della seconda AMF e purché siano soddisfatti i consueti presupposti per questo tipo di assistenza, compresa una valutazione aggiornata da parte della Commissione del fabbisogno di finanziamenti esterni della Giordania. Tale assistenza, di fondamentale importanza per la Giordania, aiuterebbe il paese a mantenere la stabilità macroeconomica, preservando nel contempo i vantaggi in termini di sviluppo e garantendo la continuità del programma di riforme del paese.


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/196


P8_TA(2016)0448

Attività e vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (rifusione) (COM(2014)0167 — C7-0112/2014 — 2014/0091(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2018/C 224/36)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0167),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, gli articoli 53 e 62, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0112/2014),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato presentato, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dalla Seconda Camera dei Paesi Bassi, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 luglio 2014 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2),

vista la lettera in data 4 settembre 2014 della commissione giuridica alla commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0011/2016),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 451 del 16.12.2014, pag. 109.

(2)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


P8_TC1-COD(2014)0091

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2016 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2016/2341.)


Giovedì 1o dicembre 2016

27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/198


P8_TA(2016)0457

Codice doganale dell'Unione, per quanto riguarda le merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto riguarda le merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea (COM(2016)0477 — C8-0328/2016 — 2016/0229(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 224/37)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0477),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0328/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0329/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2016)0229

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 1o dicembre 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto riguarda le merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/2339.)


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/199


P8_TA(2016)0458

Data di applicazione: informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione (COM(2016)0709 — C8-0457/2016 — 2016/0355(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 224/38)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0709),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0457/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2016 sul regolamento delegato della Commissione del 30 giugno 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (C(2016)03999 — 2016/2816(DEA)), e in particolare il paragrafo 4 (1),

previa consultazione della Banca centrale europea,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 23 novembre 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0356/2016),

1.

adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0347.


P8_TC1-COD(2016)0355

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 1o dicembre 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/2340.)


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/201


P8_TA(2016)0459

Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata UE-Kiribati ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (12092/2015 — C8-0253/2016 — 2015/0200(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 224/39)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (12092/2015),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (12091/2015),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0253/2016),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0334/2016),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Kiribati.

27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/202


P8_TA(2016)0460

Accordo UE-Isole Salomone in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e le Isole Salomone in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (09785/2016 — C8-0422/2016 — 2016/0096(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 224/40)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (09785/2016),

visto il progetto di accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e le Isole Salomone (09783/2016),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0422/2016),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0336/2016),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e delle Isole Salomone.

27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/203


P8_TA(2016)0461

Accordo UE-Micronesia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e gli Stati federati di Micronesia (09780/2016 — C8-0388/2016 — 2016/0098(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 224/41)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (09780/2016),

visto il progetto di accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e gli Stati federati di Micronesia (09779/2016),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0388/2016),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0337/2016),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati federati di Micronesia.

27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/204


P8_TA(2016)0462

Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata UE-Tuvalu ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e Tuvalu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata ((09764/2016 — C8-0268/2016 — 2016/0100(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 224/42)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (09764/2016),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e Tuvalu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (09760/2016),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0268/2016),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0333/2016),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e di Tuvalu.

27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/205


P8_TA(2016)0463

Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata UE-Isole Marshall ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Isole Marshall in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (09775/2016 — C8-0252/2016 — 2016/0103(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 224/43)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (09775/2016),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Isole Marshall in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (09774/2016),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0252/2016),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0335/2016),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica delle Isole Marshall.

27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/206


P8_TA(2016)0465

Accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sulla protezione delle informazioni personali in campo penale ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati (08523/2016 — C8-0329/2016 — 2016/0126(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 224/44)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (08523/2016),

visto il progetto di accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati (08557/2016),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 16 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0329/2016),

vista la lettera della commissione per gli affari esteri,

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A8-0354/2016),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati Uniti d'America.

27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/207


P8_TA(2016)0466

Accordo di partenariato economico interinale UE-Ghana ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (12396/2016 — C8-0406/2016 — 2008/0137(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 224/45)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (12396/2016),

visto il progetto di accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (12130/2008),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 209, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0406/2016),

vista la sua risoluzione del 25 marzo 2009 sull'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (1),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0328/2016),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Ghana.

(1)  GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 112.


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/208


P8_TA(2016)0467

Mobilitazione del margine per imprevisti nel 2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti nel 2016 (COM(2016)0624 — C8-0399/2016 — 2016/2256(BUD))

(2018/C 224/46)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0624 — C8-0399/2016),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (1), in particolare l'articolo 13,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 14,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, definitivamente adottato il 25 novembre 2015 (3),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2016 presentato dalla Commissione il 30 settembre 2016 (COM(2016)0623),

vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2016 adottata l'8 novembre 2016 (13583/2016 — C8-0459/2016),

vista la propria posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2016 adottata il 1o dicembre 2016 (4),

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0347/2016),

A.

considerando che la Commissione ha proposto, insieme al progetto di bilancio rettificativo n. 4/2016, di mobilizzare il margine per imprevisti per il 2016 per un importo di 240,1 milioni di EUR, in modo da integrare gli stanziamenti d'impegno connessi alle spese della rubrica 3 «Sicurezza e cittadinanza» del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016;

1.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

2.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  GU L 48 del 24.2.2016, pag. 1.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0468.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2016

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2017/339.)


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/210


P8_TA(2016)0468

Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2016: Aggiornamento degli stanziamenti per tener conto degli ultimi sviluppi in relazione alle questioni migratorie e di sicurezza, della riduzione degli stanziamenti di pagamento e di impegno

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2016 dell'Unione europea per l'esercizio 2016: Aggiornamento degli stanziamenti per tener conto degli ultimi sviluppi in relazione alle questioni migratorie e di sicurezza, della riduzione degli stanziamenti di pagamento e di impegno in seguito allo storno globale, della proroga del FEIS, della modifica della tabella dell'organico di Frontex e dell'aggiornamento degli stanziamenti da entrate (risorse proprie) (13583/2016 — C8-0459/2016 — 2016/2257(BUD))

(2018/C 224/47)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 41,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, definitivamente adottato il 25 novembre 2015 (2),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (3),

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4),

vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (5),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2016 adottato dalla Commissione il 30 settembre 2016 (COM(2016)0623),

vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2016 adottata l'8 novembre 2016 e trasmessa al Parlamento europeo il giorno stesso (13583/2016 — C8-0459/2016),

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la lettera della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

visto l'articolo 88 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0350/2016),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2016 (PBR n. 4/2016) riduce il livello degli stanziamenti di pagamento di 7 284,3 milioni di EUR, in particolare alle linee di bilancio della sottorubrica 1b Coesione economica, sociale e territoriale, riducendo di conseguenza i contributi nazionali;

B.

considerando che il PBR n. 4/2016 aumenta il livello degli stanziamenti di impegno della rubrica 3 Sicurezza e cittadinanza di 50 milioni di EUR per lo Strumento per il sostegno di emergenza all'interno dell'Unione, di 130 milioni di EUR per il Fondo asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e di 70 milioni di EUR per il Fondo Sicurezza interna (ISF), rendendo necessaria la mobilizzazione del margine per imprevisti per un importo complessivo di 240,1 milioni di EUR, tenuto conto di una riassegnazione di 9,9 milioni di EUR;

C.

considerando che il PBR n. 4/2016 anticipa la dotazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) mediante una riassegnazione di 73,9 milioni di EUR in stanziamenti di impegno dalla componente Energia del meccanismo per collegare l'Europa (CEF-Energia), prevedendo una compensazione corrispondente nel 2018;

D.

considerando che il PRB n. 4/2016 modifica la tabella dell'organico di Frontex in previsione della prossima entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

E.

considerando che, con una riduzione di 14,7 milioni di EUR degli stanziamenti di impegno di varie linee di bilancio della rubrica 2 Crescita sostenibile: risorse naturali, l'incidenza netta del PBR n. 4/2016 sulla parte del bilancio 2016 riservata alle spese consiste in un aumento di 225,4 milioni di EUR in stanziamenti di impegno;

F.

considerando che, sul fronte delle entrate, il PBR n. 4/2016 comprende anche adeguamenti legati alla revisione delle previsioni relative alle risorse proprie tradizionali (vale a dire i dazi doganali e i contributi nel settore dello zucchero) e alle basi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e del reddito nazionale lordo (RNL), nonché la contabilizzazione delle pertinenti correzioni britanniche e del loro finanziamento;

1.

esprime profonda preoccupazione per l'eccedenza di pagamenti di 7 284,3 milioni di EUR, che è dovuta ai forti ritardi nell'attuazione dei programmi dell'UE in regime di gestione concorrente e pone le basi per un considerevole accumulo di richieste di pagamento verso la fine dell'attuale QFP; ricorda la conclusione della Commissione secondo cui, in base alle previsioni attuali, sarà possibile rispondere ai fabbisogni di pagamento aggiornati fino al 2020 entro i massimali attuali solamente se verrà pienamente utilizzato il margine globale per i pagamenti (abolendo, in via precauzionale, i suoi limiti annuali) e se i pagamenti relativi agli strumenti speciali saranno iscritti oltre i limiti dei massimali; chiede pertanto che si giunga a una soluzione definitiva e inequivocabile di quest'ultima questione nell'ambito della revisione del QFP;

2.

approva gli aumenti proposti per la rubrica 3 attraverso la mobilizzazione del margine per imprevisti, come pure l'anticipo dell'aumento dell'organico di Frontex; accoglie con favore in particolare il parziale rafforzamento dell'AMIF, ma è preoccupato per il fatto che, nonostante un elevato tasso di esecuzione basato sui programmi nazionali degli Stati membri, finora si è proceduto solamente ad alcune ricollocazioni di rifugiati;

3.

concorda sul fatto che l'anticipo della dotazione del FEIS mediante la riassegnazione dal CEF sarà debitamente compensato nel 2018; precisa che tale anticipo non pregiudica il piano di finanziamento finale della nuova proposta di proroga del FEIS che dovrà essere decisa secondo la procedura legislativa ordinaria;

4.

prende atto con preoccupazione della prevista diminuzione delle entrate, stimata a 1,8 miliardi di EUR, dovuta al deprezzamento della sterlina britannica rispetto all'euro; rileva l'intenzione della Commissione di utilizzare le entrate derivanti da ammende aggiuntive per compensare tale diminuzione;

5.

approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2016;

6.

incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 4/2016 è stato definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali.

(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 48 del 24.2.2016.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(4)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(5)  GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.

(6)  Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/213


P8_TA(2016)0469

Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2016: Applicazione della decisione sulle risorse proprie

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2016 dell'Unione europea per l'esercizio 2016: Applicazione della decisione 2014/335/UE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie in seguito al completamento del processo di ratifica e alla sua entrata in vigore il 1o ottobre 2016 (13584/2016 — C8-0462/2016 — 2016/2258(BUD))

(2018/C 224/48)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 41,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, definitivamente adottato il 25 novembre 2015 (2),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (3),

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4),

vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (5),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2016 adottato dalla Commissione il 7 ottobre 2016 (COM(2016)0660),

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2016, adottata dal Consiglio l'8 novembre 2016 e trasmessa al Parlamento europeo il giorno stesso (13584/2016 — C8-0462/2016),

visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0348/2016),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2016 è il risultato del completamento del processo di ratifica e dell'entrata in vigore della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, che introduce modifiche limitate quali la riduzione dei costi di riscossione delle risorse proprie tradizionali, una nuova aliquota ridotta di prelievo della risorsa basata sull'IVA per alcuni Stati membri nonché riduzioni lorde dei contributi basati sull'RNL per alcuni Stati membri;

B.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2016 mira a iscrivere nelle entrate del bilancio dell'Unione per l'esercizio 2016 l'impatto delle rettifiche delle risorse proprie derivanti dall'attuazione della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, con effetto retroattivo per gli esercizi 2014, 2015 e 2016;

C.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2016 comporta pertanto la modifica dei singoli contributi di tutti gli Stati membri ma non incide in alcun modo sulle entrate e sulle spese complessive iscritte nel bilancio dell'Unione;

1.

approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2016;

2.

incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 5/2016 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali.

(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 48 del 24.2.2016.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(4)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(5)  GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/215


P8_TA(2016)0470

Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania (COM(2016)0681 — C8-0423/2016 — 2016/2267(BUD))

(2018/C 224/49)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0681 — C8-0423/2016),

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (1),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 10,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), in particolare il punto 11,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0352/2016),

1.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

2.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2017/340.)


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/217


P8_TA(2016)0471

Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2016 che accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2016 dell'Unione europea per l'esercizio 2016, che accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania (13852/2016 — C8-0473/2016 — 2016/2268(BUD))

(2018/C 224/50)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 41,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, definitivamente adottato il 25 novembre 2015 (2),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (3),

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4),

vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (5),

vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania, adottata dalla Commissione il 19 ottobre 2016 (COM(2016)0681),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2016 adottato dalla Commissione il 19 ottobre 2016 (COM(2016)0680),

vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2016 adottata dal Consiglio il 15 novembre 2016 e trasmessa al Parlamento europeo il giorno stesso (13852/2016 — C8-0473/2016),

visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0349/2016),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2016 riguarda la proposta di mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in relazione alle inondazioni che hanno colpito la Germania nei mesi di maggio e giugno 2016;

B.

considerando che la Commissione propone pertanto di modificare il bilancio 2016 e di rafforzare l'articolo 13 06 01 «Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia» di un importo pari a 31 475 125 EUR in stanziamenti sia di impegno che di pagamento;

C.

considerando che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è uno strumento speciale, secondo la definizione del regolamento QFP, e i corrispondenti stanziamenti d'impegno e di pagamento devono essere iscritti in bilancio al di fuori dei massimali del QFP;

1.

approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2016;

2.

incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 6/2016 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali.

(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 48 del 24.2.2016.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(4)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(5)  GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/219


P8_TA(2016)0472

Mobilitazione del margine per imprevisti nel 2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti nel 2017 (COM(2016)0678 — C8-0420/2016 — 2016/2118(BUD))

(2018/C 224/51)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0678 — C8-0420/2016),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (1), in particolare l'articolo 13,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 14,

visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, adottato dalla Commissione il 18 luglio 2016 (COM(2016)0300), quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2017 (COM(2016)0679),

vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, adottata il 12 settembre 2016 e comunicata al Parlamento europeo il 14 settembre 2016 (11900/2016 — C8-0373/2016),

vista la sua posizione del 26 ottobre 2016 sul progetto di bilancio generale per l'esercizio 2017 (3),

visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 17 novembre 2016 (14635/2016 — C8-0470/2016),

visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0346/2016),

A.

considerando che, dopo aver vagliato tutte le possibilità di finanziamento dei fabbisogni di impegno supplementari e imprevisti, la Commissione ha proposto nel suo progetto di bilancio di mobilizzare il margine per imprevisti per un importo di 1 164,4 milioni di EUR, in modo da integrare gli stanziamenti di impegno connessi alle spese della rubrica 3 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, oltre i limiti del massimale di 2 578 milioni di EUR (a prezzi correnti) previsto per gli impegni;

B.

considerando che nel 2017 potrebbero sorgere esigenze finanziarie aggiuntive in relazione alle crisi in materia di sicurezza interna e alle attuali sfide sul fronte umanitario, migratorio e dei rifugiati; riconoscendo che tali esigenze potrebbero essere di gran lunga superiori ai finanziamenti disponibili nell'ambito della rubrica 3; ricordando che non vi è più margine disponibile entro il massimale della rubrica 3; considerando che la Commissione dovrebbe pertanto chiarire se e in che modo sia possibile mobilizzare fondi aggiuntivi utilizzando il margine per imprevisti, in modo da rispondere a eventuali esigenze finanziarie supplementari della rubrica 3 nel corso del 2017;

C.

considerando che la Commissione ha rivisto tale proposta di mobilizzazione nel quadro della lettera rettificativa n. 1/2017 al fine di coprire anche le spese della rubrica 4;

D.

considerando che il comitato di conciliazione convocato per il bilancio 2016 ha convenuto di mobilizzare il margine per imprevisti per un importo pari a 1 906,2 milioni di EUR per la rubrica 3 e la rubrica 4 e di detrarre 575,0 milioni di EUR dal margine non assegnato della rubrica 2 (Crescita sostenibile: risorse naturali) nel 2016, nonché 507,3 milioni di EUR nel 2017, 570,0 milioni di EUR nel 2018 e 253,9 milioni di EUR nel 2019 dal margine non assegnato della rubrica 5 (Amministrazione);

1.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

2.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0411.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2017

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2017/344.)


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/222


P8_TA(2016)0473

Mobilitazione dello strumento di flessibilità ai fini del finanziamento di misure finanziarie immediate per far fronte alla crisi attuale dei migranti, dei rifugiati e della sicurezza

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte all'attuale crisi migratoria, dei rifugiati e della sicurezza (COM(2016)0313 — C8-0246/2016 — 2016/2120(BUD))

(2018/C 224/52)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0313 — C8-0246/2016),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (1), in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio, del 21 aprile 2015, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2),

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), in particolare il punto 12,

visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, adottato dalla Commissione il 18 luglio 2016 (COM(2016)0300), quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2017 (COM(2016)0679),

vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 adottata il 12 settembre 2016 e trasmessa al Parlamento europeo il 14 settembre 2016 (11900/2016 — C8-0373/2016),

vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2016 sugli orientamenti generali per la preparazione del bilancio (4),

visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 17 novembre 2016 (14635/2016 — C8-0470/2016),

visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0351/2016),

A.

considerando che, dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnare gli stanziamenti d'impegno nell'ambito della rubrica 3, si rende necessario mobilizzare lo strumento di flessibilità per gli stanziamenti d'impegno;

B.

considerando che la Commissione aveva proposto di mobilizzare lo strumento di flessibilità per un importo pari a 530 milioni di EUR oltre il massimale della rubrica 3, per integrare il finanziamento previsto nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, al fine di finanziare misure in materia di migrazione, di rifugiati e di sicurezza;

C.

considerando che l'importo totale dello strumento di flessibilità per l'esercizio 2017 è in tal modo completamente esaurito;

1.

osserva che i massimali della rubrica 3 non consentono un sufficiente finanziamento delle misure urgenti nel settore della migrazione, dei rifugiati e della sicurezza;

2.

approva pertanto la mobilizzazione dello strumento di flessibilità per un importo pari a 530 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno;

3.

approva inoltre l'assegnazione proposta degli stanziamenti di pagamento corrispondenti pari a 238,3 milioni di EUR nel 2017, a 91 milioni di EUR nel 2018, a 141,9 milioni di EUR nel 2019 e a 58,8 milioni di EUR nel 2020;

4.

ribadisce che la mobilizzazione di tale strumento, conformemente all'articolo 11 del regolamento sul QFP, indica ancora una volta l'assoluta necessità di garantire una maggiore flessibilità per il bilancio dell'Unione e reitera la posizione già espressa nel quadro del riesame/revisione intermedia del QFP che l'importo annuale dello strumento di flessibilità dovrebbe essere aumentato a 2 miliardi di EUR;

5.

ribadisce la sua posizione consolidata secondo cui, ferma restando la possibilità di mobilizzare gli stanziamenti di pagamento per linee di bilancio specifiche attraverso lo strumento di flessibilità senza una precedente mobilizzazione degli impegni, i pagamenti derivanti da impegni precedentemente mobilizzati attraverso lo strumento di flessibilità possono solo essere iscritti in bilancio oltre i limiti dei massimali;

6.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

7.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(2)  GU L 103 del 22.4.2015, pag. 1.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0411.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte all'attuale crisi migratoria, dei rifugiati e della sicurezza

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2017/342.)


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/225


P8_TA(2016)0474

Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi sul bilancio generale dell'Unione per il 2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi sul bilancio generale dell'Unione per il 2017 (COM(2016)0312 — C8-0245/2016 — 2016/2119(BUD))

(2018/C 224/53)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0312 — C8-0245/2016),

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (1),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 10,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), in particolare il punto 11,

visti i risultati del trilogo del 17 novembre 2016,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0323/2016),

A.

considerando che, in conformità del regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è reso disponibile un importo di 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi mediante stanziamenti iscritti al bilancio generale dell'Unione;

1.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

2.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143).


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi sul bilancio generale dell'Unione per il 2017

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2017/343.)


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/227


P8_TA(2016)0475

Procedura di bilancio 2017: progetto comune

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o dicembre 2016 sul progetto comune di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, approvato dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio (14635/2016 — C8-0470/2016 — 2016/2047(BUD))

(2018/C 224/54)

Il Parlamento europeo,

visti il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e le relative dichiarazioni del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (14635/2016 — C8-0470/2016),

visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 adottato dalla Commissione il 18 luglio 2016 (COM(2016)0300),

vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 adottata il 12 settembre 2016 e comunicata al Parlamento europeo il 14 settembre 2016 (11900/2016 — C8-0373/2016),

vista la lettera rettificativa n. 1/2017 al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 presentata dalla Commissione il 17 ottobre 2016,

visti la sua risoluzione del 26 ottobre 2016 relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 (1) e gli emendamenti di bilancio che l'accompagnano,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (2),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (4),

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (5),

visti gli articoli 90 e 91 del suo regolamento

vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A8-0353/2016),

1.

approva il progetto comune concordato dal comitato di conciliazione e costituito dall'insieme dei seguenti documenti:

l'elenco delle linee di bilancio che non sono state modificate rispetto al progetto di bilancio o alla posizione del Consiglio,

gli importi riepilogativi per rubrica del quadro finanziario,

gli importi per linea di bilancio relativi a tutte le voci di bilancio,

il documento consolidato contenente gli importi e il testo finale di tutte le linee modificate in fase di conciliazione;

2.

conferma le dichiarazioni comuni del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;

3.

osserva che il livello di personale del Parlamento è stato uno dei punti principali di questa conciliazione; ricorda che in base al gentlemen’s agreement, ciascun ramo dell’autorità di bilancio ha la competenza esclusiva per la propria sezione del bilancio; rammenta inoltre la sua decisione politica di escludere i gruppi politici dall’obiettivo di riduzione del personale del 5 %, come sottolineato nelle sue risoluzioni sui bilanci 2014, 2015, 2016 e 2017; intende valutare le conseguenze delle decisioni di bilancio sul funzionamento dell’istituzione;

4.

incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio, alla Commissione, alle altre istituzioni e agli organi interessati nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Testi approvati di tale data, P8_TA(2016)0411.

(2)  GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.

(3)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(5)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO

17.11.2016

DEFINITIVO

Bilancio 2017 — Elementi delle conclusioni comuni

Le presenti conclusioni comuni riguardano le seguenti sezioni:

1.

Bilancio 2017

2.

Bilancio 2016 — Progetti di bilancio rettificativo nn. 4, 5 e 6/2016

3.

Dichiarazioni comuni

Quadro sintetico

 

A.   Bilancio 2017

Sulla base degli elementi delle conclusioni comuni:

Il livello complessivo degli stanziamenti d'impegno nel bilancio 2017 è fissato a 157 857,8 milioni di EUR. Globalmente, ciò lascia un margine pari a 1 100,1 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno al di sotto dei massimali del QFP per il 2017.

Il livello complessivo degli stanziamenti di pagamento nel bilancio 2017 è fissato a 134 490,4 milioni di EUR.

Lo strumento di flessibilità per il 2017 è mobilizzato per un importo pari a 530 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno per la rubrica 3 Sicurezza e cittadinanza.

Il margine globale per gli impegni è mobilizzato per un importo pari a 1 439,1 milioni di EUR per la sottorubrica 1a Competitività per la crescita e l'occupazione.

Il margine per imprevisti è mobilizzato per un importo pari a 1 906,2 milioni di EUR per la rubrica 3 e per la rubrica 4. Tale mobilizzazione è compensata detraendo 575,0 milioni di EUR dal margine non assegnato disponibile nella rubrica 2 Crescita sostenibile: risorse naturali nel 2017 e detraendo 507,3 milioni di EUR nel 2017, 570,0 milioni di EUR nel 2018 e 253,9 milioni di EUR nel 2019 dai margini non assegnati disponibili nella rubrica 5 Amministrazione.

Gli stanziamenti di pagamento per il 2017 correlati alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità nel 2014, 2015 e 2016 sono stimati dalla Commissione a 981,1 milioni di EUR.

 

B.   Bilancio 2016

Sulla base degli elementi delle conclusioni comuni:

Il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2016 e la relativa mobilizzazione del margine per imprevisti sono approvati quali proposti dalla Commissione.

Il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2016 è approvato quale proposto dalla Commissione.

Il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2016 e la relativa mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea sono approvati quali proposti dalla Commissione.

1.   Bilancio 2017

1.1.   Linee di bilancio «chiuse»

Salvo indicazione contraria nelle conclusioni in appresso, sono confermate tutte le linee di bilancio non modificate dal Consiglio o dal Parlamento, come pure le linee per le quali il Parlamento ha accolto le modifiche apportate del Consiglio nella rispettiva lettura del bilancio.

Per le altre linee di bilancio, il comitato di conciliazione è pervenuto alle conclusioni figuranti ai punti da 1.2 a 1.8 in appresso.

1.2.   Questioni orizzontali

Agenzie decentrate

Il contributo dell'UE (in stanziamenti d'impegno e di pagamento) e il numero dei posti assegnati a tutte le agenzie decentrate sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2017, con le seguenti eccezioni:

l'Ufficio europeo di polizia (Europol, articolo di bilancio 18 02 04), al quale sono assegnati 10 posti supplementari con stanziamenti aggiuntivi pari a 675 000 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento;

l'Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust, articolo di bilancio 33 03 04), alla quale sono assegnati 10 posti supplementari con stanziamenti aggiuntivi pari a 675 000 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento;

l'Autorità bancaria europea (EBA, articolo di bilancio 12 02 04), per la quale gli stanziamenti d'impegno e di pagamento sono ridotti di 500 000 EUR;

l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA, articolo di bilancio 18 03 02), per il quale gli stanziamenti d'impegno e di pagamento sono aumentati di 3 000 000 EUR;

l'Agenzia europea per i medicinali (EMA, voce di bilancio 17 03 12 01), per la quale gli stanziamenti d'impegno e di pagamento sono ridotti di 8 350 000 EUR.

Agenzie esecutive

Il contributo dell'Unione europea (in stanziamenti d'impegno e di pagamento) e il numero dei posti assegnati alle agenzie esecutive sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio 2017.

Progetti pilota/Azioni preparatorie

È approvato un pacchetto generale di 78 progetti pilota/azioni preparatorie (PP/AP) per un importo totale pari a 76,9 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno, come proposto dal Parlamento, in aggiunta all'azione preparatoria proposta dalla Commissione nel progetto di bilancio 2017.

Quando un progetto pilota o un'azione preparatoria risulta essere coperto da una base giuridica esistente, la Commissione può proporre lo storno di stanziamenti verso la base giuridica corrispondente al fine di facilitarne l'attuazione.

Il pacchetto rispetta pienamente i massimali previsti dal regolamento finanziario per i progetti pilota e le azioni preparatorie.

1.3.   Rubriche di spesa del quadro finanziario — Stanziamenti d'impegno

Tenuto conto delle summenzionate conclusioni sulle linee di bilancio «chiuse», sulle agenzie, nonché sui progetti pilota e sulle azioni preparatorie, il comitato di conciliazione ha adottato le decisioni figuranti in appresso:

Sottorubrica 1a — Competitività per la crescita e l'occupazione

Gli stanziamenti d'impegno alle seguenti linee sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio 2017, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2017:

In EUR

Linea di bilancio

Denominazione

PB 2017

Bilancio 2017

Differenza

02 02 02

Migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito

167 030 000

217 030 000

50 000 000

06 02 01 03

Ottimizzare l'integrazione e l'interconnessione dei modi di trasporto e accrescere l'interoperabilità

360 321 493

410 321 493

50 000 000

08 02 01 01

Rafforzare la ricerca di frontiera mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca

1 736 471 644

1 753 136 644

16 665 000

08 02 04

Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione

123 492 850

140 157 850

16 665 000

09 04 02 01

Leadership nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

779 380 777

796 050 777

16 670 000

15 02 01 01

Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione europei e accrescere la loro rilevanza per il mercato del lavoro

1 701 963 700

1 725 463 700

23 500 000

15 02 01 02

Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nel settore della gioventù europea e la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa

201 400 000

227 900 000

26 500 000

 

Totale

 

 

200 000 000  (1)

Il Consiglio e il Parlamento confermano che gli aumenti proposti per la sottorubrica 1a nel quadro del bilancio 2017 rispettano pienamente gli accordi precedenti e non pregiudicano le procedure legislative in corso.

Tutti gli altri stanziamenti d'impegno nella sottorubrica 1a sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2017, integrando gli adeguamenti decisi in sede di comitato di conciliazione e inclusi nella tabella in appresso. Come previsto nella lettura del Parlamento, è stato creato un articolo di bilancio specifico per le «Manifestazioni annuali speciali».

In EUR

Linea di bilancio

Denominazione

PB 2017 (inclusa la lettera rettificativa n. 1)

Bilancio 2017

Differenza

32 02 01 01

Ulteriore integrazione del mercato interno dell'energia e dell'interoperabilità transfrontaliera delle reti elettriche e del gas

217 403 954

206 508 927

-10 895 027

32 02 01 02

Miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione

217 403 954

207 441 809

-9 962 145

32 02 01 03

Contribuire allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente

217 404 002

206 509 070

-10 894 932

32 02 01 04

Creare un ambiente più favorevole agli investimenti privati per progetti energetici

85 227 000

77 291 975

-7 935 025

15 02 10

Manifestazioni annuali speciali

 

6 000 000

6 000 000

04 03 02 01

PROGRESS — Sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica sociale e dell'occupazione dell'Unione nonché della legislazione sulle condizioni di lavoro

60 000 000

65 000 000

5 000 000

04 03 02 02

EURES — Promuovere la mobilità geografica volontaria dei lavoratori e ampliare le opportunità di occupazione

22 578 000

23 578 000

1 000 000

 

Totale

 

 

-27 687 129

Di conseguenza, e tenuto conto delle agenzie nonché dei progetti pilota e delle azioni preparatorie, il livello di impegni concordato è fissato a 21 312,2 milioni di EUR, lasciando un margine di 51,9 milioni di EUR al di sotto del massimale di spesa della sottorubrica 1a, con il ricorso al margine globale per gli impegni per un importo pari a 1 439,1 milioni di EUR.

Sottorubrica 1b — Coesione economica, sociale e territoriale

Gli stanziamenti d'impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio 2017.

Tenuto conto dei progetti pilota e delle azioni preparatorie, il livello di impegni concordato è fissato a 53 586,6 milioni di EUR, lasciando un margine di 0,4 milioni di EUR al di sotto del massimale di spesa della sottorubrica 1b.

Rubrica 2 — Crescita sostenibile: risorse naturali

Gli stanziamenti d'impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2017, includendo un'ulteriore riduzione di 325,0 milioni di EUR derivante da un aumento delle entrate con destinazione specifica del FEAGA comunicata dalla Commissione il 7 novembre 2016. Di conseguenza, il comitato di conciliazione ha deciso quanto segue:

In EUR

Linea di bilancio

Denominazione

PB 2017 (inclusa la lettera rettificativa n. 1)

Bilancio 2017

Differenza

05 03 01 10

Regime di pagamento di base

15 621 000 000

15 296 000 000

- 325 000 000

Tenuto conto delle agenzie nonché dei progetti pilota e delle azioni preparatorie, il livello di impegni concordato è fissato a 58 584,4 milioni di EUR, lasciando un margine di 1 031,6 milioni di EUR al di sotto del massimale di spesa della rubrica 2, tenendo presente che 575,0 milioni di EUR sono utilizzati per compensare la mobilizzazione del margine per imprevisti.

Rubrica 3 — Sicurezza e cittadinanza

Gli stanziamenti d'impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2017, integrando tuttavia gli adeguamenti decisi in sede di comitato di conciliazione e figuranti in dettaglio nella tabella in appresso:

In EUR

Linea di bilancio

Denominazione

PB 2017 (inclusa la lettera rettificativa n. 1)

Bilancio 2017

Differenza

09 05 05

Azioni multimedia

19 573 000

22 573 000

3 000 000

15 04 02

Sottoprogramma Cultura — Sostenere azioni transfrontaliere e promuovere la circolazione e la mobilità transnazionali

54 350 000

55 350 000

1 000 000

 

Totale

 

 

4 000 000

Il commento di bilancio dell'articolo 09 05 05 sarà modificato con l'aggiunta della seguente frase: «Se del caso, le procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni possono includere la conclusione di partenariati quadro, allo scopo di promuovere un quadro di finanziamento stabile per le reti paneuropee finanziate a titolo di questo stanziamento.»

Il commento di bilancio dell'articolo 15 04 02 sarà modificato con l'aggiunta della seguente frase: «Lo stanziamento può altresì finanziare la preparazione dell'Anno europeo del patrimonio culturale.»

Di conseguenza, e tenuto conto delle agenzie nonché dei progetti pilota e delle azioni preparatorie, il livello di impegni concordato è fissato a 4 284,0 milioni, senza lasciare alcun margine al di sotto del massimale di spesa della rubrica 3, con la mobilizzazione di 530 milioni di EUR attraverso lo strumento di flessibilità e con il ricorso al margine per imprevisti per un importo pari a 1 176,0 milioni di EUR.

Rubrica 4 — Ruolo mondiale dell'Europa

Gli stanziamenti d'impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2017, integrando tuttavia gli adeguamenti decisi in sede di comitato di conciliazione e figuranti in dettaglio nella tabella in appresso:

In EUR

Linea di bilancio

Denominazione

PB 2017 (inclusa la lettera rettificativa n. 1)

Bilancio 2017

Differenza

01 03 02

Assistenza macrofinanziaria

30 828 000

45 828 000

15 000 000

01 03 08

Dotazione del fondo di garanzia EFSD

275 000 000

p.m.

- 275 000 000

13 07 01

Sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco- cipriota

31 836 240

34 836 240

3 000 000

19 03 01 05

Azioni d'urgenza

69 480 000

62 850 000

-6 630 000

21 02 07 05

Migrazione e asilo

448 273 912

404 973 912

-43 300 000

22 04 01 04

Sostegno al processo di pace e assistenza finanziaria alla Palestina e all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA)

282 219 939

310 100 000

27 880 061

22 04 01 03

Paesi del Mediterraneo — Rafforzamento della fiducia, sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti

340 360 500

332 480 439

-7 880 061

22 04 02 02

Partenariato orientale — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile

313 825 583

322 125 583

8 300 000

 

Totale

 

 

- 278 630 000

Per quanto riguardala voce di bilancio 19 03 01 07 Rappresentanti speciali dell'Unione europea (RSUE), gli stanziamenti sono invece fissati al livello del progetto di bilancio 2017.

Di conseguenza, e tenuto conto delle agenzie nonché dei progetti pilota e delle azioni preparatorie, il livello di impegni concordato è fissato a 10 162,1 milioni di EUR, senza lasciare alcun margine al di sotto del massimale di spesa della rubrica 4, con il ricorso al margine per imprevisti per un importo pari a 730,1 milioni di EUR.

Rubrica 5 — Amministrazione

Il numero di posti nell'organico delle istituzioni e gli stanziamenti proposti dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalla lettere rettificativa n. 1/2017, sono approvati dal comitato di conciliazione, con le seguenti eccezioni:

il Parlamento europeo, la cui lettura del proprio bilancio è approvata, con l'eccezione che l'aumento di 76 posti per i gruppi politici è pienamente compensato da una corrispondente diminuzione dei posti nell'organico dell'amministrazione del Parlamento, senza avere alcuna incidenza sul bilancio. Inoltre, il comitato di conciliazione approva l'integrazione nel bilancio 2017 dell'impatto dell'adeguamento automatico delle retribuzioni per il 2016 che avrà effetto retroattivo a partire dal 1o luglio 2016 (8 717 000 EUR);

il Consiglio, la cui lettura del proprio bilancio è approvata, con l'integrazione nel bilancio 2017 dell'impatto dell'adeguamento automatico delle retribuzioni per il 2016 che avrà effetto retroattivo a partire dal 1o luglio 2016 (3 301 000 EUR);

la Corte dei conti, per la quale le riduzioni rispetto al progetto di bilancio 2017, incluse nella lettura del Parlamento, sono approvate;

il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), per il quale 560 250 EUR (voce di bilancio 1 2 0 0) sono assegnati alla linea relativa agli agenti contrattuali contestualmente alla riduzione dello stesso importo alla voce di bilancio 3 0 0 3 Immobili e spese accessorie. Il commento di bilancio della voce 1 2 0 0 sarà modificato con l'aggiunta della frase seguente: «Lo stanziamento copre altresì le spese connesse agli agenti contrattuali coinvolti nelle attività di comunicazione strategica». Inoltre, le seguenti line di bilancio nella sezione del SEAE sono adeguate per tener conto del trasferimento degli RSUE con doppio incarico proposto nella lettera rettificativa n. 1.

In EUR

Linea

Denominazione

Differenza

3 0 0 1

Personale esterno e prestazioni esterne

-3 645 000

3 0 0 2

Altre spese connesse al personale

-1 980 000

3 0 0 3

Immobili e spese accessorie

-3 636 000

3 0 0 4

Altre spese amministrative

- 815 000

 

Totale

-10 076 000

Di conseguenza, e tenuto conto dei progetti pilota e delle azioni preparatorie, il livello di impegni concordato è fissato a 9 394,5 milioni di EUR, lasciando un margine di 16,2 milioni di EUR al di sotto del massimale di spesa della rubrica 5, dopo aver utilizzato 507,3 milioni di EUR del margine per compensare la mobilizzazione del margine per imprevisti.

Strumenti speciali

Gli stanziamenti d'impegno per gli strumenti speciali sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio 2017, fatta eccezione per la riserva per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (articolo di bilancio 40 02 44) che è soppressa.

Compensazione del margine per imprevisti nel 2018 e 2019

L'impiego totale del margine per imprevisti nel 2017 è pari a 1 176,0 milioni di EUR per la rubrica 3 e a 730,1 milioni di EUR per la rubrica 4, per un importo complessivo di 1 906,2 milioni di EUR. Tale importo verrà compensato detraendo 575,0 milioni di EUR dal margine non assegnato disponibile nella rubrica 2 nel 2017 e detraendo 507,3 milioni di EUR nel 2017, 570,0 milioni di EUR nel 2018 e 253,9 milioni di EUR nel 2019 dai margini non assegnati disponibili nella rubrica 5. La decisione sulla mobilizzazione del margine per imprevisti per il 2017, adottata assieme alla lettera rettificativa n. 1/2017, sarà adeguata di conseguenza.

1.4.   Stanziamenti di pagamento

L'importo complessivo degli stanziamenti di pagamento nel bilancio 2017 è fissato al livello del progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2017, integrando i seguenti adeguamenti decisi in sede di comitato di conciliazione:

1.

in primo luogo, si tiene conto del livello degli stanziamenti d'impegno concordato per le spese non dissociate, per le quali il livello degli stanziamenti di pagamento equivale al livello degli impegni. Ciò include la riduzione delle spese agricole di 325 milioni di EUR e gli adeguamenti delle spese amministrative per le sezioni I, II, III, IV, V, VI, VII, IX e X (13,4 milioni di EUR) e le agenzie decentrate (per le quali il contributo dell'UE in stanziamenti di pagamento è fissato al livello proposto al precedente punto 1.2). L'effetto combinato è una diminuzione di 332,3 milioni di EUR;

2.

gli stanziamenti di pagamento per la totalità dei nuovi progetti pilota e delle nuove azioni preparatorie sono fissati al 50 % dei relativi stanziamenti d'impegno o al livello proposto dal Parlamento se di entità inferiore. In caso di proroga dei progetti pilota e delle azioni preparatorie esistenti, il livello degli stanziamenti di pagamento corrisponde a quello definito nel progetto di bilancio, cui è aggiunto un importo pari al 50 % dei nuovi impegni corrispondenti, o all'importo proposto dal Parlamento se di entità inferiore. L'effetto combinato è un aumento di 35,2 milioni di EUR;

3.

gli stanziamenti di pagamento per le «Manifestazioni annuali speciali» (articolo di bilancio 15 02 10) sono fissati all'importo indicato nella lettura del Parlamento (6 milioni di EUR);

4.

per gli stanziamenti di pagamento (articolo di bilancio 01 03 08 Dotazione del fondo di garanzia EFSD) è iscritto un «p.m.»;

5.

gli adeguamenti alle seguenti linee di bilancio sono decisi a seguito dell'evoluzione degli impegni relativi agli stanziamenti dissociati:

In EUR

Linea di bilancio

Denominazione

PB 2017 (inclusa la lettera rettificativa n. 1)

Bilancio 2017

Differenza

01 03 02

Assistenza macrofinanziaria

30 828 000

45 828 000

15 000 000

04 03 02 01

PROGRESS — Sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica sociale e dell'occupazione dell'Unione nonché della legislazione sulle condizioni di lavoro

38 000 000

41 167 000

3 167 000

04 03 02 02

EURES — Promuovere la mobilità geografica volontaria dei lavoratori e ampliare le opportunità di occupazione

17 000 000

17 753 000

753 000

09 05 05

Azioni multimedia

23 997 455

26 997 455

3 000 000

13 07 01

Sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco- cipriota

36 031 865

39 031 865

3 000 000

15 04 02

Sottoprogramma Cultura— Sostenere azioni transfrontaliere e promuovere la circolazione e la mobilità transnazionali

43 430 071

44 229 071

799 000

22 04 01 04

Sostegno al processo di pace e assistenza finanziaria alla Palestina e all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA)

280 000 000

307 661 000

27 661 000

22 04 02 02

Partenariato orientale — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile

167 700 000

172 135 000

4 435 000

19 03 01 05

Azioni d'urgenza

33 212 812

30 043 812

-3 169 000

21 02 07 05

Migrazione e asilo

155 000 000

115 722 000

-39 278 000

22 04 01 03

Paesi del Mediterraneo — Rafforzamento della fiducia, sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti

138 000 000

134 805 000

-3 195 000

32 02 01 01

Ulteriore integrazione del mercato interno dell'energia e dell'interoperabilità transfrontaliera delle reti elettriche e del gas

34 765 600

33 023 600

-1 742 000

32 02 01 02

Miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione

26 032 000

24 839 000

-1 193 000

32 02 01 03

Contribuire allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente

26 531 000

25 201 000

-1 330 000

32 02 01 04

Creare un ambiente più favorevole agli investimenti privati per progetti energetici

31 200 000

28 295 000

-2 905 000

 

Totale

 

 

5 003 000

6.

Gli stanziamenti di pagamento per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (articolo di bilancio 40 02 43) sono fissati a zero (con una riduzione di 30 milioni di EUR), in quanto si stima che gli stanziamenti di pagamento disponibili da entrate con destinazione specifica saranno sufficienti per coprire l'intero 2017.

7.

La riserva per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (articolo di bilancio 40 02 44) è soppressa.

8.

Ulteriori riduzioni dei pagamenti sono effettuate alle seguenti linee:

In EUR

Linea di bilancio

Denominazione

PB 2017 (inclusa la lettera rettificativa n. 1)

Bilancio 2017

Differenza

04 02 62

Fondo sociale europeo — Regioni più sviluppate— Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

2 508 475 000

2 490 475 000

-18 000 000

13 03 61

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)— Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

2 214 431 000

2 204 431 000

-10 000 000

13 03 62

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)— Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

3 068 052 000

3 043 052 000

-25 000 000

13 03 64 01

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea

884 299 000

783 299 000

- 101 000 000

 

Totale

 

 

- 154 000 000

Queste azioni porteranno gli stanziamenti di pagamento a 134 490,4 milioni di EUR, con una riduzione di 931,4 milioni di EUR rispetto al progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2017.

1.5.   Riserve

Non vi sono altre riserve oltre a quelle incluse nel progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2017, con le seguenti eccezioni:

la voce di bilancio 13 01 04 04 Spese di supporto per il Programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) e l'articolo di bilancio 13 08 01 Programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) — Assistenza tecnica operativa trasferita da H1b (FSE, FESR e FC), per i quali gli interi importi degli stanziamenti d'impegno e di pagamento sono iscritti in riserva in attesa dell'adozione della base giuridica per il Programma di sostegno alle riforme strutturali;

l'articolo di bilancio 13 08 02 Programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP)— Assistenza tecnica operativa trasferita da H2 (FEASR), per il quale gli interi importi degli stanziamenti d'impegno e di pagamento sono iscritti in riserva in attesa dell'adozione della base giuridica per il Programma di sostegno alle riforme strutturali;

la voce di bilancio 18 02 01 03 Introduzione di nuovi sistemi di tecnologia dell’informazione per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione, per la quale 40 000 000 EUR in stanziamenti d'impegno e 28 000 000 EUR in stanziamenti di pagamento sono iscritti in riserva in attesa della conclusione della procedura legislativa che istituisce il sistema di ingressi/uscite.

1.6.   Commento delle linee di bilancio

Salvo altrimenti indicato nei punti precedenti, gli emendamenti presentati dal Parlamento europeo o dal Consiglio al testo del commento delle linee di bilancio sono approvati, fatta eccezione per il commento delle linee di bilancio elencate nella tabella in appresso per le quali è approvato il testo del commento proposto nel progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2017, e dall'aggiornamento del FEAGA.

Ciò è subordinato alla condizione che gli emendamenti presentati dal Parlamento europeo o dal Consiglio non possono modificare o estendere la portata di una base giuridica esistente, né interferire con l'autonomia amministrativa delle istituzioni e alla condizione che possano essere coperti dalle risorse disponibili.

Linea di bilancio

Denominazione

04 03 02 03

Microfinanza e imprenditoria sociale — Ampliare l'accesso ai finanziamenti, e la loro disponibilità, per le persone fisiche e giuridiche, soprattutto quelle più lontane dal mercato del lavoro, e per le imprese sociali

S 03 01 06 01

Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)

05 02 11 99

Altre misure (altri prodotti vegetali/misure)

05 04 60

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — FEASR (2014 — 2020)

05 04 60 02

Assistenza tecnica operativa

18 04 01 01

Programma «Europa per i cittadini» — Rafforzare la memoria e accrescere la capacità di partecipazione civica a livello di Unione

1.7.   Nuove linee di bilancio

La nomenclatura di bilancio proposta dalla Commissione nel progetto di bilancio, quale modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2017, con l'inclusione di progetti pilota e azioni preparatorie e del nuovo articolo di bilancio relativo alle «Manifestazioni annuali speciali» (15 02 10), è approvata.

1.8.   Entrate

La proposta della Commissione contenuta nella lettera rettificativa n. 1/2017 concernente l'inclusione nel bilancio di entrate derivanti da ammende per un importo pari a 1 miliardo di EUR è approvata.

2.   Bilancio 2016

Il progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 4/2016 e la relativa mobilizzazione del margine per imprevisti sono approvati quali proposti dalla Commissione.

Il progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 5/2016 è approvato quale proposto dalla Commissione.

Il progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 6/2016 e la relativa mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea sono approvati quali proposti dalla Commissione.

3.   Dichiarazioni comuni

3.1.   Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

«Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano che la riduzione della disoccupazione giovanile resta una priorità politica importante e condivisa e, a tal fine, riaffermano la loro determinazione a utilizzare al meglio le risorse di bilancio disponibili per farvi fronte, in particolare tramite l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (Youth Employment Initiative, YEI).

Rammentano che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (regolamento relativo al QFP), “[m]argini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno per gli anni 2014-2017 costituiscono un margine globale del QFP per gli impegni, da rendere disponibili al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni dal 2016 al 2020 per obiettivi politici specifici relativi alla crescita e all'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile”.

Il Consiglio e il Parlamento europeo invitano la Commissione a proporre un bilancio rettificativo nel 2017 al fine di assegnare alla YEI un importo pari a 500 milioni di EUR (2) nel 2017 finanziato tramite il margine globale per gli impegni, non appena sarà adottato l'adeguamento tecnico previsto dall'articolo 6 del regolamento relativo al QFP.

Il Consiglio e il Parlamento europeo si impegnano a trattare rapidamente il progetto di bilancio rettificativo per il 2017 presentato dalla Commissione.»

3.2.   Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sugli stanziamenti di pagamento

«Il Parlamento europeo e il Consiglio ricordano la necessità di garantire, tenuto conto dell'esecuzione, un andamento ordinato dei pagamenti in relazione agli stanziamenti per impegni, onde evitare un livello anormale di fatture non pagate a fine esercizio.

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a continuare a monitorare attentamente e attivamente l'esecuzione dei programmi 2014-2020. A tal fine, invitano la Commissione a presentare tempestivamente cifre aggiornate relative allo stato dell'esecuzione e previsioni concernenti i fabbisogni in stanziamenti di pagamento nel 2017.

Il Consiglio e il Parlamento europeo adotteranno a tempo debito le decisioni necessarie a fronte di esigenze debitamente giustificate per evitare l'accumulo di un numero eccessivo di fatture non pagate e garantire che le domande di pagamento siano debitamente rimborsate.»

3.3.   Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla riduzione del personale del 5 %

«Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano l'accordo di ridurre progressivamente del 5 % il personale figurante nella tabella dell'organico al 1o gennaio 2013, riduzione da applicarsi all'insieme delle istituzioni, degli organi e delle agenzie, come stabilito al punto 27 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.

Le tre istituzioni ricordano che l'anno fissato per il raggiungimento dell'obiettivo della piena attuazione della riduzione del personale del 5 % è il 2017. Convengono che saranno adottate adeguate misure di monitoraggio per fare il punto della situazione al fine di garantire che siano evitati con ogni mezzo ulteriori ritardi nell'attuazione dell'obiettivo della riduzione del personale del 5 % per l'insieme delle istituzioni, degli organi e delle agenzie.

Le tre istituzioni si compiacciono del quadro d'insieme dei dati consolidati relativi a tutto il personale esterno impiegato dalle istituzioni, presentato dalla Commissione nel progetto di bilancio, conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario. Invitano la Commissione a continuare a fornire tali informazioni al momento della presentazione dei progetti di bilancio per i prossimi anni.

Il Consiglio e il Parlamento sottolineano che il conseguimento dell'obiettivo della riduzione del personale del 5 % dovrebbe contribuire alla realizzazione di risparmi nelle spese amministrative delle istituzioni. Invitano pertanto la Commissione a iniziare la valutazione dei risultati di questo esercizio per trarre insegnamenti per il futuro.»

3.4.   Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile

«Al fine di affrontare le cause profonde della migrazione, la Commissione ha varato il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), basato sull'istituzione di una garanzia dell'EFSD e di un fondo di garanzia EFSD. La Commissione propone di dotare il fondo di garanzia EFSD di risorse pari a 750 milioni di EUR nel periodo 2017–2020, di cui 400 milioni di EUR provenienti dal Fondo europeo di sviluppo (FES) nel corso dei quattro anni, 100 milioni di EUR provenienti dallo strumento europeo di vicinato nel periodo 2017–2020 (di cui 25 milioni di EUR nel 2017) e 250 milioni di EUR costituiti da stanziamenti d'impegno (e di pagamento) nel 2017.

Il Consiglio e il Parlamento europeo invitano la Commissione a chiedere gli stanziamenti necessari in un bilancio rettificativo nel 2017 al fine di provvedere al finanziamento dell'EFSD a titolo del bilancio dell'UE non appena la base giuridica sarà adottata.

Il Consiglio e il Parlamento europeo si impegnano a trattare rapidamente il progetto di bilancio rettificativo per il 2017 presentato dalla Commissione.»

3.5.   Dichiarazione comune sui fondi fiduciari dell'UE e sullo strumento per i rifugiati in Turchia

«Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che la costituzione dei fondi fiduciari e dello strumento per i rifugiati in Turchia dovrebbe essere trasparente e chiara, coerente con il principio dell'unità del bilancio dell'Unione, con le prerogative dell'autorità di bilancio e con gli obiettivi delle basi giuridiche esistenti.

Si impegnano ad affrontare, se del caso, tali questioni nel quadro della revisione del regolamento finanziario al fine di trovare il giusto equilibrio tra flessibilità e rendicontabilità.

La Commissione si impegna a:

informare periodicamente l'autorità di bilancio sul finanziamento (compresi i contributi degli Stati membri) e sulle operazioni, in corso e in programma, dei fondi fiduciari;

presentare, a partire dal 2017, un documento di lavoro che accompagni il progetto di bilancio per l'esercizio successivo;

proporre misure per un adeguato coinvolgimento del Parlamento europeo.»

3.6.   Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'agricoltura

«Il bilancio 2017 include una serie di misure di emergenza intese a sostenere gli agricoltori di recente confrontati a difficili situazioni di mercato. La Commissione conferma che il margine nell'ambito della rubrica 2 è sufficiente a far fronte a eventuali esigenze impreviste. Si impegna a monitorare periodicamente la situazione del mercato e a presentare, se necessario, le misure adeguate per sovvenire alle esigenze che non possono essere coperte dagli stanziamenti autorizzati nel bilancio. In tale evenienza, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a trattare quanto prima le pertinenti proposte di bilancio.»


(1)  Tali importi rientrano nell'aumento complessivo per la sottorubrica 1a fino al 2020 nel quadro del riesame/revisione intermedia del QFP.

(2)  Tale importo rientra nell'aumento complessivo della dotazione destinata alla YEI fino al 2020 nel quadro del riesame/revisione intermedia del QFP.