ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.CE2012.296.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 296E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
2 ottobre 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo
SESSIONE 2011-2012
Sedute dal 5 al 7 aprile 2011
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 176 E del 16.6.2011.
TESTI APPROVATI

 

Martedì 5 aprile 2011

2012/C 296E/01

Flussi migratori causati dall'instabilità: portata e ruolo della politica estera dell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sui flussi migratori causati dall'instabilità: portata e ruolo della politica estera dell'UE (2010/2269(INI))

1

2012/C 296E/02

Ruolo delle donne nell'agricoltura e nelle zone rurali
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sul ruolo delle donne nell'agricoltura e nelle zone rurali (2010/2054(INI))

13

2012/C 296E/03

Finanziamenti dell'UE nell'ambito della disattivazione di centrali nucleari nei nuovi Stati membri
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sull'efficienza ed efficacia dei finanziamenti dell'UE nell'ambito della disattivazione di centrali nucleari nei nuovi Stati membri (2010/2104(INI))

19

2012/C 296E/04

Quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne (2010/2209(INI))

26

 

Mercoledì 6 aprile 2011

2012/C 296E/05

Politica europea in materia di investimenti internazionali
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali (2010/2203(INI))

34

2012/C 296E/06

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea - Lotta contro la frode
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2009 (2010/2247(INI))

40

2012/C 296E/07

Partiti politici a livello europeo e norme relativo al loro finanziamento
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (2010/2201(INI))

46

2012/C 296E/08

Governance e partenariato nel mercato unico
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla governance e il partenariato nel mercato unico (2010/2289(INI))

51

2012/C 296E/09

Mercato unico per gli europei
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sul mercato unico per gli europei (2010/2278(INI))

59

2012/C 296E/10

Un mercato unico per le imprese e la crescita
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 su un mercato unico per le imprese e la crescita (2010/2277(INI))

70

 

Giovedì 7 aprile 2011

2012/C 296E/11

Situazione in Siria, Bahrein e Yemen
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 sulla situazione in Siria, Bahrein e Yemen

81

2012/C 296E/12

Quarta conferenza delle Nazioni Unite sui paesi meno sviluppati
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 sulla Quarta conferenza delle Nazioni Unite sui paesi meno avanzati

85

2012/C 296E/13

Relazione 2010 sui progressi realizzati dall'Islanda
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 sulla relazione concernente i progressi compiuti dall'Islanda nel 2010

89

2012/C 296E/14

Relazione 2010 sui progetti realizzati dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 sulla relazione 2010 relativa ai progressi compiuti dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

94

2012/C 296E/15

Situazione in Costa d'Avorio
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 sulla situazione in Costa d'Avorio

101

2012/C 296E/16

Revisione della politica europea di vicinato – dimensione orientale
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato – dimensione orientale

105

2012/C 296E/17

Revisione della politica europea di vicinato - dimensione meridionale
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato - dimensione meridionale

114

2012/C 296E/18

Uso della violenza sessuale nei conflitti in Africa settentrionale e in Medio Oriente
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 sull'uso della violenza sessuale nei conflitti in Africa settentrionale e in Medio Oriente

126

2012/C 296E/19

Relazione annuale 2009 della BEI
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 sulla relazione annuale 2009 della Banca europea per gli investimenti (2010/2248(INI))

130

2012/C 296E/20

Il caso di Ai WeiWei in Cina
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 sul caso di Ai Weiwei

137

2012/C 296E/21

Divieto di svolgimento delle elezioni del governo tibetano in esilio in Nepal
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 sul divieto di svolgimento delle elezioni del governo tibetano in esilio in Nepal

138

2012/C 296E/22

Zimbabwe
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 sullo Zimbabwe

140

 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 5 aprile 2011

2012/C 296E/23

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Polonia - Podkarpackie - Fabbricazione di macchinari
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/013 PL/macchinari Podkarpackie, Polonia) (COM(2011)0062 – C7-0056/2011 – 2011/2045(BUD))

144

ALLEGATO

146

2012/C 296E/24

Mobilitazione del fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Repubblica ceca - Unilever
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/010/ CZ/Unilever, Repubblica ceca) (COM(2011)0061 – C7-0055/2011 – 2011/2044(BUD))

146

ALLEGATO

148

2012/C 296E/25

Prodotti e tecnologie a duplice uso ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 5 aprile 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))

148

2012/C 296E/26

Crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 5 aprile 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

165

 

Mercoledì 6 aprile 2011

2012/C 296E/27

Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2011 - Sezione III - Commissione
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2011 dell'Unione europea per l'esercizio 2011, sezione III – Commissione (07704/2011 – C7-0072/2011 – 2011/2022(BUD))

172

2012/C 296E/28

Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE - Inondazioni nel 2010 in Polonia, Slovacchia, Ungheria, Repubblica ceca, Croazia e Romania
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011)0010 – C7-0023/2011 – 2011/2021(BUD))

173

ALLEGATO

174

2012/C 296E/29

Accordo di pesca CE/Comore ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore (15572/2010 – C7-0020/2011 – 2010/0287(NLE))

174

2012/C 296E/30

Dispositivo di risoluzione delle controversie nel quadro dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione CE/Giordania ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione di un accordo in forma di protocollo tra l'Unione europea e il Regno hashemita di Giordania che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra (13758/2010 – C7-0057/2011 – 2010/0173(NLE))

175

2012/C 296E/31

Accordo tra l'UE/Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie (13754/2010 – C7-0431/2010 – 2010/0181(NLE))

176

2012/C 296E/32

Dispositivo di risoluzione delle controversie nel quadro dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione CE/Egitto ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (13762/2010 – C7-0372/2010 – 2010/0229(NLE))

176

2012/C 296E/33

Partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali della partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione (13604/2010 – C7-0401/2010 – 2010/0218(NLE))

177

2012/C 296E/34

Importazione di prodotti della pesca della Groenlandia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme relative all'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia (COM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(COD))

178

P7_TC1-COD(2010)0097Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 aprile 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla disciplina dell'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia [Em. 1] ( 1 )

179

2012/C 296E/35

Riconoscimento e revoca della protezione internazionale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (rifusione) (COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD))

184

P7_TC1-COD(2009)0165Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 aprile 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (rifusione)

185

ALLEGATO I

216

ALLEGATO II

216

ALLEGATO III

217

2012/C 296E/36

Statistiche europee sul turismo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo (COM(2010)0117 – C7-0085/2010 – 2010/0063(COD))

223

P7_TC1-COD(2010)0063Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 aprile 2011 in vista dell’adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio

223

2012/C 296E/37

Azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (COM(2010)0145 – C7-0107/2010 – 2010/0080(COD))

224

P7_TC1-COD(2010)0080Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 aprile 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare

225

2012/C 296E/38

Pesca - misure tecniche transitorie ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio che istituisce misure tecniche transitorie dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011 (COM(2010)0488 – C7-0282/2010 – 2010/0255(COD))

225

P7_TC1-COD(2010)0255Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 aprile 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e del regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio che istituisce misure tecniche transitorie dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011

226

2012/C 296E/39

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2012 – Sezione I – Parlamento
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2012 (2011/2018(BUD))

226

 

Giovedì 7 aprile 2011

2012/C 296E/40

Vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/75/CE concernente misure di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini (COM(2010)0666 – 05499/2011 – C7-0032/2011 – 2010/0326(COD))

230

P7_TC1-COD(2010)0326Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 aprile 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/75/CE per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini

231

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐.

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo SESSIONE 2011-2012 Sedute dal 5 al 7 aprile 2011 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 176 E del 16.6.2011. TESTI APPROVATI

Martedì 5 aprile 2011

2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/1


Martedì 5 aprile 2011
Flussi migratori causati dall'instabilità: portata e ruolo della politica estera dell'UE

P7_TA(2011)0121

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sui flussi migratori causati dall'instabilità: portata e ruolo della politica estera dell'UE (2010/2269(INI))

2012/C 296 E/01

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (1),

visto il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (2),

visto il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (3),

visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (4),

visto il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (5),

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (6),

vista la decisione del Consiglio 2010/427/UE, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (7),

vista la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata il 18 dicembre 1990,

visti la convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e il protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati,

visto l'approccio globale in materia di migrazione, adottato dal Consiglio europeo il 13 dicembre 2005, che definisce la dimensione esterna della politica di migrazione e le sue tre principali priorità, vale a dire promuovere la migrazione regolare, lottare contro quella irregolare e rafforzare il legame tra migrazione e sviluppo,

visti il patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, approvato dal Consiglio nell'ottobre 2008, la prima relazione annuale sull'immigrazione e l'asilo della Commissione 2009 (COM(2010)0214) e le conclusioni del Consiglio sul seguito dato al patto europeo sull'immigrazione e l'asilo del 3 giugno 2010,

vista la dichiarazione congiunta Africa-UE sulla migrazione e lo sviluppo, sottoscritta a Sirte il 23 novembre 2006, che sottolinea la necessità per gli Stati africani ed europei di impegnarsi per un partenariato tra paesi di origine, di transito e di destinazione al fine di migliorare la gestione della migrazione, tenuto conto del suo legame con lo sviluppo,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 18-19 giugno 2009 sull'immigrazione illegale,

visti il programma di Stoccolma 2010-2014, il patto europeo sull'immigrazione e l'asilo e il piano d'azione della Commissione per l'attuazione del programma di Stoccolma (COM(2010)0171),

viste la relazione dell'Alto rappresentante e della Commissione sui cambiamenti climatici e la sicurezza internazionale del 14 marzo 2008, le raccomandazioni correlate del 18 dicembre 2008 e le conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre 2009,

vista la dichiarazione congiunta della conferenza ministeriale «Instaurare partenariati in materia di migrazione», tenutasi a Praga il 27 e 28 aprile 2009,

visti la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del dicembre 2000 e i relativi protocolli,

visto l'accordo riguardante un'agenda di cooperazione UE-Libia sull'immigrazione, firmato il 4 ottobre 2010 a Tripoli dai Commissari Malmström e Füle, e, per la Libia, dal sig. Moussa Koussa, Segretario del Comitato popolare generale per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, e dal sig. Yunis Al-Obeidi, Segretario del Comitato popolare generale per la Sicurezza pubblica,

vista la sua raccomandazione del 20 gennaio 2011 destinata al Consiglio sui negoziati in corso riguardanti l'accordo quadro UE-Libia (8),

vista la dichiarazione di Tripoli, pubblicata in occasione del 3o vertice Africa-UE svoltosi a Tripoli (Libia) il 29 e 30 novembre 2010,

visto il discorso tenuto dal Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, dinanzi al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 4 maggio 2010, in cui è stata sottolineata la necessità di un approccio globale alla gestione delle crisi e alla costruzione della pace, e sono stati messi in risalto i legami evidenti tra sicurezza, sviluppo e diritti dell'uomo,

vista la direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (direttiva Carta blu) (9),

vista la dichiarazione congiunta del vertice per il partenariato orientale del 7 maggio 2009 che ha inaugurato il partenariato orientale,

vista la sua risoluzione del 21 settembre 2010 sulla riduzione della povertà e la creazione di posti di lavoro nei paesi in via di sviluppo: la via da seguire (10), in particolare i paragrafi 71, 72 e 73,

vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2010 sui rifugiati eritrei tenuti in ostaggio nel Sinai (11),

viste le conclusioni della Presidenza in merito alla conferenza «Tratta di esseri umani: verso un approccio multidisciplinare in materia di prevenzione, protezione delle vittime e azione penale», del 27 gennaio 2011,

visto l'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che afferma che le politiche relative ai controlli alle frontiere,all'asilo e all'immigrazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario, e che ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente capo contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0075/2011),

A.

considerando che l'instabilità politica, sociale ed economica, la mancanza di sicurezza, la repressione politica e i regimi autoritari sono le forze principali alla base della migrazione, in quanto privano le comunità colpite di prospettive e di redditi locali sostenibili e, di conseguenza, del diritto di scegliere se migrare o meno, mettendo così costantemente a rischio le loro vite e offrendo loro, come unica opzione, la migrazione; che il cambiamento climatico e il degrado ambientale rappresentano una causa crescente di migrazione,

B.

considerando che la migrazione causata dall'instabilità è scatenata in particolare dalla guerra e dai conflitti armati o dal rischio che essi si verifichino, dalle violazioni dei diritti dell'uomo – fra cui la persecuzione o la limitazione dei diritti degli oppositori politici, delle minoranze, comprese quelle religiose, etniche e LGBTT, e dei gruppi svantaggiati – dalle catastrofi naturali e di origine umana, nonché dalla mancanza di prospettive economiche valide e di una struttura sostenibile per garantire la democrazia e la buona governance, nonché il rispetto e la promozione dei diritti civili, politici, culturali, economici e sociali,

C.

considerando che la migrazione, in quanto fenomeno mondiale e antico, ha contribuito allo scambio di idee ma ha anche comportato sfide in termini di integrazione degli immigrati nelle società di accoglienza, generando quindi sia l'arricchimento culturale ed economico dell'Unione europea che problematiche di inclusione sociale e adattamento; che l'UE ha bisogno di un'immigrazione considerevole, ma controllata, per sostenere l'invecchiamento della popolazione e far fronte alle altre sfide economiche e sociali,

D.

considerando che, in passato, i flussi migratori hanno cambiato rotta in funzione dei luoghi sottoposti alle maggiori pressioni ma non si sono mai arrestati, che la migrazione non può essere fermata e probabilmente, nel corso dei prossimi decenni, cambierà in dimensioni e complessità e che, quindi, essa deve essere affrontata onde evitare sofferenze umane,

E.

considerando che la migrazione legale è un processo di enorme valore per le persone che cercano di spostarsi dal proprio paese di origine e per il paese di accoglienza,

F.

considerando che i flussi migratori provocati dall'instabilità e che assumono la forma di una migrazione illegale, esercitano una pressione maggiore sugli Stati membri alle frontiere esterne dell'UE,

G.

considerando che finora nessuno Stato membro dell'UE ha ratificato la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e che detta Convenzione rappresenta il quadro giuridico internazionale più esteso per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e che essa orienta gli Stati membri sul metodo da seguire per rispettare i diritti dei migranti nella fase di elaborazione e attuazione delle politiche relative alla migrazione della manodopera,

H.

considerando che l'instabilità economica ha un impatto particolarmente forte sulle generazioni più giovani, le donne e le minoranze o i gruppi svantaggiati che, privi di prospettive occupazionali, possono più facilmente darsi in preda alla violenza, al radicalismo e a gruppi terroristici pronti a reclutarli,

I.

considerando che i cambiamenti climatici sono connessi alla scarsità di acqua e cibo, alla deforestazione e al degrado del suolo e che sono percepiti sempre più spesso come una minaccia importante per la sicurezza e la stabilità internazionali,

J.

considerando che le persone costrette a lasciare le loro case a causa di disastri naturali su vasta scala provocati dai cambiamenti climatici devono essere assistite e protette; che però l'attuale legislazione sui rifugiati non riconosce il diritto alla protezione internazionale dei rifugiati a causa del clima,

K.

considerando che in alcune regioni maggiormente colpite dai cambiamenti climatici e dalla risultante perdita di biodiversità, come il Sahel, la migrazione è diventata l'unico modo di adattarsi a detti cambiamenti,

L.

considerando che alcuni migranti possono essere anche richiedenti asilo e potrebbero ottenere il riconoscimento ufficiale dello status di rifugiati,

M.

considerando che lo sfruttamento della migrazione irregolare non solo mette a serio rischio la vita dei migranti, ma è molto spesso associato alle peggiori violazioni dei diritti umani, compreso il lavoro forzato, lo sfruttamento sessuale, gli abusi sui minori e la violenza di genere; che l'azione intrapresa dall'UE per impedire tali violazioni e proteggere i migranti, compresi quelli irregolari, che si trovano in situazioni di difficoltà, andrebbe rafforzata per essere più efficace,

N.

considerando che il traffico di migranti colpisce quasi ogni paese del mondo; considerando che lo sfruttamento della migrazione irregolare, che purtroppo è un'attività commerciale redditizia per la criminalità organizzata, è altresì associato al contrabbando di armi, alla tratta di esseri umani e al traffico di droga; che lo sfruttamento della migrazione irregolare può essere utilizzato come fonte di finanziamento per i gruppi radicali e terroristici ed espone i migranti vulnerabili a cadere vittime della criminalità organizzata e delle reti di estremisti,

O.

considerando che le politiche dell'UE dovrebbero dedicare un'attenzione particolare ai migranti più vulnerabili, in particolare ai minori non accompagnati,

P.

considerando che la migrazione irregolare ha un impatto sulla capacità di gestione della migrazione e di integrazione sia dei paesi di accoglienza che di quelli di transito; che talvolta, nel caso di questi ultimi, potrebbe incidere negativamente sulle prospettive di sostenibilità e di sviluppo dei mercati del lavoro locali e alimentare l'instabilità,

Q.

considerando che lo sviluppo demografico previsto sia nei paesi di origine che in quelli di transito, in particolare nel Maghreb, nel Mashraq e più in generale nell'Africa settentrionale, potrebbe incidere negativamente sulle prospettive di crescita economica e di creazione di posti di lavoro, aggravando così la situazione sociale ed economica in tali paesi, a meno che non siano adottate le necessarie decisioni politiche ed economiche; che tutto ciò, insieme all'assenza di principi democratici, farà sorgere tensioni e instabilità sul piano interno, come dimostrato dalle recenti manifestazioni in Tunisia, Algeria, Egitto e numerosi altri paesi del mondo arabo, e provocherà di conseguenza un aumento dei flussi migratori, sottoponendo ad ancora più dura prova la capacità di integrazione dei paesi di accoglienza,

R.

considerando che l'UE, alla luce delle attuali tendenze demografiche, dovrebbe riflettere con urgenza sulla misura in cui nei prossimi anni intende aprire le proprie frontiere ai flussi migratori provenienti da paesi di origine e di transito onde controbilanciare la loro crescita demografica interna e le tensioni sociali che ne derivano, aiutandoli in tal modo a conservare la loro stabilità interna, nonché su quanto sia necessario investire in un'agenda economica rinnovata per detti paesi, compresa un'agenda incentrata sugli investimenti e sulla creazione di posti di lavoro,

S.

considerando che sarebbe opportuno adottare misure per evitare nuove ondate di razzismo e xenofobia nei paesi di accoglienza e di transito,

T.

considerando che la migrazione verso l'UE è solo un aspetto del fenomeno migratorio più ampio Sud-Nord e Sud-Sud, considerando altresì che la prossimità geografica all'UE dei paesi della politica europea di vicinato (PEV) e, nel contempo, la forte differenza di norme tra le legislazioni in materia di immigrazione di alcuni paesi PEV e di quelli dell'UE può creare un vantaggio competitivo per quei paesi, rafforzando il loro ruolo di paesi di transito e limitando la loro esposizione e le loro responsabilità in quanto potenziali paesi di accoglienza,

U.

considerando che la politica europea di vicinato dovrebbe sostenere più attivamente la capacità degli Stati vicini dell'UE di gestire la migrazione,

V.

considerando che i recenti avvenimenti drammatici verificatisi in Egitto e in altri paesi dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente potrebbero aumentare il flusso di migranti sia legali sia illegali verso l'Europa,

W.

considerando che le tensioni tra paesi di origine e paesi di transito e tra paesi di accoglienza e paesi di transito per quanto concerne la gestione dei flussi migratori potrebbe trasformarsi in futuro in una fonte di conflitti e contenziosi potenziali in assenza di una politica più armonizzata, coordinata ed efficace in materia di migrazione; che, tuttavia, un approccio più coordinato e organico nei confronti della gestione del fenomeno della migrazione può rafforzare il rispetto della dignità di tutti i migranti, i quali possono contribuire a soddisfare le esigenze di manodopera dei paesi di transito e di accoglienza e promuovere lo sviluppo dei paesi di origine; che un approccio più coordinato e organico per la gestione della migrazione dovrebbe assicurare il rispetto pieno dei diritti umani di tutti i migranti che si trovano in situazioni di difficoltà,

X.

considerando che le rimesse legali e trasparenti possono svolgere un ruolo positivo promuovendo lo sviluppo economico e che va prestata particolare attenzione per garantire il diritto dei migranti di sostenere le loro famiglie e investire nei loro paesi,

Y.

considerando che l'Unione europea deve sviluppare una politica in materia di immigrazione efficiente e sensata, simile a quelle attuata in Canada, Australia o Nuova Zelanda; che l'instabilità nelle regioni vicine all'UE mette a repentaglio l'attuazione di tale politica di immigrazione,

Z.

considerando che la politica estera dell'UE può completare e rafforzare in modo concreto le politiche dell'Unione in materia di immigrazione e che deve affrontare tutte le fonti di instabilità nei paesi di origine e mantenere un dialogo attivo con i paesi di transito in vista di norme uniformi e basate sui diritti dell'uomo per quanto attiene alle legislazioni nazionali in materia di immigrazione, cosa che porterebbe a una situazione equivalente in cui sia i paesi di accoglienza che quelli di transito seguono le stesse regole e offrono ai migranti lo stesso livello di protezione; considerando che il diverso livello di sviluppo dei paesi di transito richiede la messa a disposizione dell'assistenza finanziaria dell'UE per aiutarli a raggiungere standard comparabili a quelli dell'Unione stessa,

AA.

considerando che il Vicepresidente/Alto rappresentante ha sottolineato l'importanza di un approccio globale alle questioni della sicurezza e della stabilità, attraverso cui le strategie di sviluppo e la creazione di prospettive economiche sostenibili possono completare e rafforzare ulteriormente le operazioni di mantenimento e di ripristino della pace, realizzando in tal modo le condizioni necessarie per una stabilità e una sicurezza di lungo termine,

AB.

considerando che la nuova architettura di politica estera introdotta dal trattato di Lisbona e la creazione del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) forniscono l'opportunità di sviluppare preziose sinergie tra la politica estera e la politica di difesa, da un lato, e la PEV e la politica di cooperazione allo sviluppo, dall'altro, in quanto dimensioni e strategie interconnesse che si rafforzano reciprocamente; che la nuova struttura consentirà ugualmente alla diplomazia culturale di svolgere un ruolo nelle azioni esterne dell'UE; che dette sinergie dovrebbero già essere prese in considerazione nella fase della programmazione,

AC.

considerando che occorre operare una distinzione tra migranti, richiedenti asilo e rifugiati,

1.

accoglie con favore le recenti proposte della Commissione sulla migrazione legale delle persone che non richiedono asilo e la invita a sviluppare ulteriori strumenti per creare una politica comune in materia di immigrazione, per gestire la migrazione economica in vista della promozione del progresso economico e sociale nei paesi di origine, di transito e di accoglienza e per aumentare la coesione sociale tramite una migliore integrazione dei migranti; sottolinea la necessità di divulgare di informazioni adeguate sulle possibilità di immigrare legalmente nell'UE, onde prevenire la migrazione illegale, fare un uso migliore dei regimi dell'UE per l'immigrazione legale, chiarire le prospettive e le opportunità attuali nell'UE e smascherare le false promesse date dai trafficanti, riducendo in tal modo i profitti che la criminalità organizzata e la tratta degli essere umani traggono sfruttando il bisogno delle persone di spostarsi; invita la Commissione a promuovere misure di protezione per i gruppi e le persone vulnerabili (in particolare donne e bambini), che spesso divengono vittime della tratta di esseri umani e dello sfruttamento sessuale e la esorta a istituire nei paesi terzi centri di informazione sulle possibilità di migrazione nell'UE; esorta tuttavia ad adottare un approccio equilibrato tra la promozione della migrazione legale nell'UE e la garanzia che quest'ultima sia in grado di accogliere e di integrare con successo i migranti;

2.

ricorda che una migrazione legale caratterizzata da una buona gestione può produrre benefici anche per i paesi terzi in termini di fondi trasferiti dagli emigranti nel loro paese di origine; sottolinea inoltre l'importanza di sostenere le iniziative preposte a promuovere il coinvolgimento dei migranti nei progetti di sviluppo e formazione nel loro paese di origine;

3.

invita gli Stati membri a collaborare con i paesi non appartenenti all'UE al fine di garantire che le informazioni riguardanti la migrazione legale siano facilmente disponibili e che detta migrazione sia promossa attivamente;

4.

ritiene che le migrazioni forzate siano anche causate dalla recessione economica, dall’impoverimento, dalle violazioni dei diritti umani, dal degrado ambientale, dal crescente divario fra i paesi ricchi e quelli poveri, dalle guerre civili, dalle guerre per il controllo delle risorse naturali e dalle persecuzioni politiche;

5.

appoggia l'analisi e la linea politica del Vicepresidente/Alto rappresentante, che mette in evidenza la necessità di un approccio globale e coerente basato su strategie mirate in materia di sviluppo e di diritti dell'uomo quale strumento addizionale della politica estera dell'UE, indispensabile per far fronte ai problemi di stabilità e di sicurezza, nonché per migliorare l'efficacia delle operazioni di mantenimento e ripristino della pace; in detto contesto sollecita il rafforzamento del ruolo di FRONTEX affinché possa controllare meglio i flussi migratori; ritiene che, nel contesto della nuova architettura di politica estera introdotta dal trattato di Lisbona e della creazione del SEAE, sarebbe importante potenziare ulteriormente il dialogo interistituzionale e la riflessione sui fondamenti e gli obiettivi di un approccio globale di questo tipo, in particolare per quanto attiene a una programmazione mirata e a partenariati con i paesi beneficiari che possono realizzare un processo sostenibile di democratizzazione, buona governance, rispetto dei diritti dell'uomo e crescita economica, rafforzando in tal modo la sicurezza e la stabilità;

6.

invita la Commissione a sviluppare un sistema di monitoraggio permanente per tutte le attività FRONTEX legate alla gestione dei flussi migratori; ritiene che la dimensione «diritti umani» delle operazioni FRONTEX debba trovare chiaro riscontro nell'intero testo della versione modificata del regolamento FRONTEX, specialmente per quanto riguarda il diritto di una persona di lasciare il proprio paese, il divieto di non respingimento e il diritto di chiedere asilo; plaude alle attività realizzate con successo da FRONTEX e alla sua cooperazione con gli Stati membri al fine di attuare il regime comune europeo in materia di asilo e plaude altresì all'istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA); ritiene che le attività e le operazioni di FRONTEX e dell'UESA debbano essere stabili e permanenti, affinché sia fornito il sostegno necessario agli Stati membri maggiormente interessati; sottolinea la necessità di maggiore solidarietà tra tutti gli Stati membri dell'UE, in particolare i più vulnerabili, ai fini di un coordinamento politico e di una condivisione degli oneri di maggiore efficacia;

7.

rileva che, in un contesto di crescente multilateralismo in cui intervengono numerosi attori internazionali e grandi donatori quali l'UE, gli Stati Uniti, il Giappone, la Cina e, potenzialmente, in una prospettiva di più lungo termine, altri paesi BRIC quali il Brasile e l'India, la stabilità e la sicurezza sono un obiettivo condiviso e un presupposto essenziale per una crescita economica globale; rileva altresì che le sfide rappresentate dalla stabilità e dalla sicurezza sono tali che richiedono non solo ingenti risorse, in un periodo di restrizioni di bilancio, ma anche economie di scala e sforzi coordinati; ritiene che dovrebbe essere avviato un processo di riflessione su un dialogo attivo tra l'UE, gli Stati Uniti, il Giappone e la Cina nonché le istituzioni finanziarie internazionali su strategie geografiche e tematiche coordinate in materia di sicurezza, stabilità e aiuti, cosa che renderebbe possibile una maggiore influenza collettiva e un'assegnazione delle risorse più equilibrata, mirata ed efficace, garantendo nel contempo un'equa ripartizione degli oneri; ritiene, anche alla luce della recente revisione degli aiuti esteri da parte della Casa Bianca, che ha messo in evidenza il valore del coordinamento degli aiuti con altri grandi donatori, che un primo importante passo verso una riflessione di questo tipo potrebbe essere rappresentato da un vertice UE-USA su una cooperazione rafforzata in materia di aiuto umanitario e di aiuto allo sviluppo, inteso a individuare, in una prospettiva transatlantica, i settori di interesse condiviso e i fondamenti del coordinamento delle politiche;

8.

esorta la Commissione ad assicurare che qualunque accordo di riammissione firmato dall'UE e dai suoi Stati membri rispetti pienamente i diritti umani e il principio di non respingimento e non metta a rischio persone bisognose di protezione internazionale;

9.

osserva che accogliere i rifugiati nei paesi vicini offre vantaggi significativi e invita l'UE a considerare ciò una priorità;

10.

si rammarica dell'esistenza di 38 stati fragili (Indice Stati falliti 2010; Fondo per la pace) nel mondo in cui 1 miliardo di persone (Banca mondiale) si scontrano con problemi causati dall'instabilità; osserva che gli Stati fragili sono i più vulnerabili agli shock interni ed esterni sul piano politico ed economico, e che l'instabilità dello Stato contribuisce al processo migratorio;

11.

ritiene che il sostegno agli Stati politicamente ed economicamente fragili, che sono fonte probabile di migrazione irregolare e di tensioni a livello della sicurezza e della stabilità, dovrebbe sempre includere, oltre allo sgravio e al sostegno di bilancio, le strategie per ripristinare o consolidare la stabilità, le strategie di investimento diretto e le strategie di accesso al mercato dell'UE, le strategie di sviluppo rurale e di sicurezza alimentare, il sostegno agli OSM, le politiche di creazione di posti di lavoro, lo sviluppo delle infrastrutture, il sostegno alle PMI, gli strumenti di microcredito e le strategie orientate a promuovere la democratizzazione e la buona governance, l'inclusione sociale, la promozione attiva delle donne e delle minoranze o dei gruppi svantaggiati o etnici e la tolleranza religiosa, massimizzando così le prospettive e le alternative locali per i migranti potenziali; è fermamente convinto che strategie di questo tipo debbano essere basate su partenariati attivi che non solo si ispirino al principio di responsabilizzazione dei paesi beneficiari ma che prevedano anche obiettivi, roadmap chiare e condizioni per la loro attuazione definite congiuntamente ai paesi donatori, nonché parametri di riferimento e norme rigorose in materia di responsabilità; osserva che i programmi che ricevono tali finanziamenti devono adottare, come loro criterio di base, il conseguimento del valore aggiunto sia a livello regionale sia locale, assicurando pertanto un contributo sostanziale allo sviluppo delle economie locali;

12.

evidenzia che qualunque ricerca e analisi sulle future tendenze migratorie e forme di migrazione, come la migrazione a breve termine, la migrazione circolare e la migrazione stagionale, dovrebbe tenere in considerazione le possibili cause scatenanti delle migrazioni, quali le crisi politiche ed economiche o l'impatto dei cambiamenti climatici nei paesi di origine;

13.

chiede all'Unione europea e agli Stati membri di agire, sia a livello interno che internazionale, in modo tale da incoraggiare i paesi di origine dei migranti a elaborare e attuare misure e politiche che permettano il rispettivo sviluppo sociale, economico e democratico, cosicché i loro cittadini non siano costretti a emigrare;

14.

esorta la Commissione e il SEAE a profondere ulteriori sforzi relativamente allo sviluppo e alla democratizzazione dei paesi di origine e a promuovere lo Stato di diritto, onde risolvere alla radice i problemi connessi con la migrazione;

15.

sostiene la creazione di centri di informazione e gestione delle migrazioni al di fuori dell'UE per assistere i paesi terzi di origine o di transito nella definizione di una politica migratoria che risponda alle preoccupazioni dei potenziali migranti e dei migranti di ritorno, per offrire consulenza sull'immigrazione legale, sulle opportunità di lavoro e sul tenore di vita nei paesi di destinazione, e per fornire aiuto con la formazione professionale dei potenziali migranti, basandosi sull'esperienze acquisite con il progetto pilota di Bamako a Mali (CIGEM); chiede alla Commissione di presentare alla sua commissione competente relazioni periodiche sulle nuove iniziative per detti centri;

16.

rammenta che, nella sua risoluzione del 21 settembre 2010 sulla riduzione della povertà e la creazione di posti di lavoro nei paesi in via di sviluppo: la via da seguire, ha sottolineato che l'UE non dovrebbe esitare ad applicare sanzioni qualora i paesi non rispettino i propri obblighi in materia di governance e diritti umani nel quadro degli accordi commerciali, chiede alle autorità dell'UE di garantire il rispetto scrupoloso del principio di condizionalità quale previsto dall'accordo di Cotonou e sottolinea che i medesimi criteri di condizionalità dovrebbero applicarsi alla fornitura di sostegno a titolo sia del Fondo europeo di sviluppo (FES) che dello Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI); sottolinea il fatto che criteri di condizionalità analoghi dovrebbero applicarsi anche all'assistenza dell'UE diversa dagli aiuti allo sviluppo e dagli aiuti umanitari, compreso l'aiuto macrofinanziario fornito tramite prestiti FMI nonché tramite attività di prestiti dei programma della BEI e della BERS, che tale assistenza dovrebbe essere fondata sul partenariato, su obiettivi e valori condivisi e sulla lealtà e che dovrebbe essere in grado di soddisfare le aspettative sia dei donatori che dei paesi beneficiari; sottolinea inoltre che il sostegno attivo da parte dell'UE ai paesi beneficiari dovrebbe essere efficace e orientato ai risultati e che i valori fondamentali dell'UE dovrebbero essere rispettati; chiede al Vicepresidente/Alto rappresentante e alla Commissione che, al momento di definire l'architettura dell'assistenza finanziaria dell'UE e nelle relazioni bilaterali con i paesi che ne sono beneficiari, si persegua l'obiettivo della fedeltà all'Unione e ai suoi valori fondamentali; ritiene che dovrebbe essere avviato a livello dell'UE un processo di riflessione sulle basi e sull'ambito dell'applicazione dei criteri di condizionalità all'assistenza finanziaria dell'Unione;

17.

accoglie con favore le clausole sui diritti umani in tutti gli accordi commerciali bilaterali dell'UE e sostiene l'introduzione del principio della condizionalità negli accordi commerciali con i paesi in via di sviluppo tramite il sistema di preferenze generalizzate; riconosce che tale principio di condizionalità non sempre viene applicato, dato che la Commissione si è mostrata restia ad applicare sanzioni ai paesi in via di sviluppo che non rispettano gli impegni assunti in tema di rispetto dei diritti umani, buona governance e democratizzazione; esorta la Commissione a considerare l'applicazione di sanzioni, ove necessario, e la invita a valutare con attenzione le conseguenze di tali sanzioni sulle popolazioni dei paesi beneficiari prima di agire;

18.

ritiene che ai paesi di transito dovrebbero essere applicate politiche analoghe a quelle previste per i paesi di origine, ad esempio riguardo alle strategie di riduzione della povertà, all'investimento diretto e all'accesso al mercato, mettendo l'accento su un'agenda per l'occupazione atta a garantire reali prospettive di inclusione sociale a lungo termine, a stabilizzare il mercato del lavoro interno e ad accrescere il potenziale di lungo termine dei paesi di transito;

19.

ritiene che l'UE e i suoi Stati membri debbano rispettare pienamente, nella gestione dei flussi di immigrazione irregolare, i diritti dei richiedenti asilo e astenersi dall'intraprendere azioni che dissuadano i potenziali rifugiati da chiedere protezione;

20.

invita la Commissione a sviluppare un meccanismo atto a stabilire a chi competa la responsabilità di accogliere i richiedenti asilo e di esaminare le loro domande, nonché di contrastare l'immigrazione illegale, due ambiti in cui taluni Stati membri sopportano un onere sproporzionato in ragione della loro posizione geografica o composizione demografica;

21.

invita la Commissione a istituire un sistema di monitoraggio per verificare che i controlli effettuati all’ingresso (e pre-ingresso) in applicazione del Codice frontiere Schengen rispettino i diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo, in modo da poter individuare prontamente eventuali lacune;

22.

sottolinea il valore delle missioni di osservazione elettorale dell'UE quale passo importante di ogni processo di democratizzazione e buona governance, e ritiene che dette missioni dovrebbero essere parte di un quadro di sostegno più ampio a favore di un processo di democratizzazione di lungo periodo; esorta l'Alto rappresentante/Vicepresidente a rafforzare le procedure e le missioni di monitoraggio per verificare le modalità di effettiva applicazione delle raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale e sottolinea al riguardo l'importanza di adeguato controllo dell'attuazione delle raccomandazioni stesse; evidenzia l'importanza che le strategie di mediazione e di prevenzione e risoluzione dei conflitti nonché per la creazione di istituzioni e capacità rivestono per organizzazioni regionali come l'Unione africana (UA), che svolge un ruolo rilevante nelle operazioni di mantenimento e ripristino della pace; ritiene che il sostegno all'UA dovrebbe includere lo sviluppo della capacità di controllo delle frontiere e la fornitura di assistenza a tutti i migranti irregolari in situazioni di difficoltà; ritiene che il rafforzamento effettivo delle organizzazioni regionali quali l'UA, l'Unione per il Mediterraneo o il partenariato orientale in quanto moltiplicatori di pace e stabilità a livello regionale promuoverà l'integrazione regionale e l'emergere di spazi economici transfrontalieri;

23.

rileva i progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio globale in materia di immigrazione, che intende promuovere partenariati globali con i paesi di origine e di transito e incoraggiare sinergie tra migrazione e sviluppo; evidenzia la necessità di migliorare ulteriormente l'utilizzo dei principali strumenti dell'approccio globale in materia di migrazione (partenariati per la mobilità, missioni sulla migrazione, profili migratori, piattaforme di cooperazione); sottolinea la perdurante necessità di porre gli obiettivi delle politiche di migrazione al centro del dialogo politico con i paesi di origine e di transito, oltre all'esigenza di rafforzare la coerenza con le politiche in tale ambito, in particolare con la politica di sviluppo; è del parere che i vari processi di dialogo andrebbero razionalizzati, mentre le sinergie tra migrazione e sviluppo dovrebbero essere rafforzate; ritiene che occorra intensificare gli sforzi per sostenere progetti di sviluppo nei paesi di origine e di transito, che migliorino la qualità della vita in tali paesi e ne rafforzino le capacità regolamentari e istituzionali, oltre alle infrastrutture, al fine di gestire efficacemente i flussi migratori e garantire, nel contempo, il rispetto degli standard internazionali di protezione e l'applicazione del principio di non respingimento;

24.

evidenzia il ruolo importante del Forum mondiale per l’immigrazione e lo sviluppo, che fornisce un quadro strutturato per promuovere un dialogo e una cooperazione rafforzata tra le parti governative e non, compresa la società civile;

25.

deplora che nelle attuali circostanze l'unica opzione disponibile sia stata la sospensione dell'accordo di cooperazione UE-Libia e ritiene che la sospensione debba essere revocata non appena sia formato un nuovo governo di transizione intenzionato a promuovere l'applicazione dei diritti democratici e umani alla base dell'accordo stesso, il cui scopo è fornire sostegno finanziario ai paesi africani al fine di prefigurare alternative praticabili alla migrazione e per lo sviluppo in Libia di un efficiente sistema di gestione la migrazione a fini lavorativi, potenziando al massimo le competenze di migranti già presenti nel paese, aumentando la capacità della Libia di attrarre e integrare nella società e nell'economia i migranti, specialmente quelli da paesi confinanti a sud, e creando in Libia le premesse per un sistema di gestione efficace della migrazione; sottolinea in detto contesto la necessità che l'UE attivi la propria influenza per convincere la Libia a consentire all'UNHCR di rientrare nel paese; ritiene che bisognerebbe concludere accordi riguardo a un'agenda di cooperazione sulla migrazione con altri paesi geograficamente vicini all'UE al fine di fornire un sostegno congiunto, conforme agli accordi internazionali, agli Stati fragili del loro vicinato;

26.

osserva, in relazione all'attuale crisi umanitaria nell'Africa settentrionale, che FRONTEX non può restare lo strumento principale per far fronte ai flussi migratori provenienti dalla regione e invita l'UE a elaborare una risposta rapida e coordinata in quanto elemento di una strategia coerente a lungo termine mirata ad affrontare le transizioni politiche e gli Stati fragili, puntando a risolvere le cause profonde dei flussi migratori; sollecita il Consiglio ad attuare un piano d'azione con oneri ripartiti per sostenere il reinsediamento dei rifugiati della regione sulla base della clausola di solidarietà di cui all'articolo 80 del TFUE nonché a fornire aiuto agli sfollati in conformità delle disposizioni stabilite dalla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e su misure per promuovere l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi; invita il Consiglio a procedure d'urgenza all'adozione del regime comune europeo in materia di asilo e a completare le procedure di codecisione relative alla definizione di un programma comune di reinsediamento UE e del Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, come auspicato dal Parlamento nel maggio 2010; ricorda che gli Stati membri sono tenuti a rispettare il principio del non respingimento;

27.

sottolinea la rilevanza centrale che il Parlamento europeo attribuisce al consolidamento della libertà e della democrazia nei paesi vicini; ritiene al riguardo che il Parlamento europeo dovrebbe seguire da vicino il processo di democratizzazione nella sponda meridionale del Mediterraneo e pertanto chiede un dialogo regolare specifico con l'Alto rappresentante/Vicepresidente per valutare gli sviluppi nella regione e quindi identificare obiettivi a breve e a lungo termine e le corrispondenti misure di sostegno necessarie allo scopo;

28.

insiste che va riservata una genuina attenzione ai dialoghi sui diritti umani e la democrazia nella politica europea di vicinato (PEV) riveduta; ritiene che i movimenti e le manifestazioni pro-democrazia e la loro repressione brutale da parte delle autorità in paesi quali la Tunisia e l'Egitto dimostrino che i dialoghi PEV sulla democrazia e i diritti umani non sono stati efficaci;

29.

si compiace della conclusione dei negoziati per l'accordo di riammissione UE-Turchia e invita a completare con successo le fasi necessarie a garantire che tutte le parti diano, quanto prima, completa attuazione all'accordo;

30.

invita la Commissione a intensificare la cooperazione con i paesi di transito e di origine dei migranti illegali, ai sensi degli accordi che l'UE ha concluso o si appresta a concludere e degli accordi bilaterali tra Stati membri e paesi terzi, al fine di contenere l'immigrazione illegale e incoraggiare il rispetto della legge a beneficio dei migranti e degli abitanti degli Stati membri e dei paesi di origine;

31.

ritiene che l'armonizzazione delle statistiche sulle migrazioni, in cooperazione con gli Stati membri, sia essenziale ai fini dell'efficacia della pianificazione, adozione, attuazione e valutazione della politica migratoria; sottolinea l'importanza della Rete europea migrazioni (EMN) che potrebbe contribuire in modo sostanziale in questo campo;

32.

sottolinea la necessità urgente di disporre di dati statistici coerenti, globali e confrontabili sulla popolazione migrante, dato che i continui cambiamenti in detta popolazione e la natura dei flussi migratori attuali rappresentano un'autentica sfida per i legislatori, che devono poter basare le proprie decisioni su dati e informazioni attendibili;

33.

invita la Commissione a prendere in considerazione, nel quadro della sua attuale revisione della PEV, la messa a disposizione di un finanziamento specifico destinato allo sviluppo, nei paesi PEV, di un'agenda economica forte rinnovata, che comprenda un programma per l'occupazione; è del parere che dovrebbe essere discussa con i paesi PEV una tabella di marcia relativa all'allineamento delle loro legislazioni nazionali in materia di immigrazione sulle norme dell'UE, ivi comprese quelle in materia di diritti dell'uomo, quali il diritto di asilo, un sistema di protezione per i migranti irregolari e uguali diritti per tutti i migranti; invita a stipulare con i paesi PEV un numero maggiore di accordi di partenariato per la mobilità, oltre a quelli già conclusi con la Moldova e la Georgia;

34.

chiede l’elaborazione di una politica globale in materia di migrazione, collegata a tutte le strategie e gli strumenti di sviluppo, fondata su un elevato livello di solidarietà politica e operativa, reciproca fiducia, trasparenza, collaborazione, condivisione delle responsabilità e impegno comune attraverso principi comuni e azioni concrete, e che poggi sui valori sanciti dal trattato di Lisbona;

35.

invita la Commissione a sviluppare un approccio globale nei confronti della migrazione legale, che tenga in considerazione le necessità del mercato del lavoro europeo in termini di forza lavoro e le capacità di ogni Stato membro di accogliere e integrare i migranti; ritiene che una politica comune dell'UE sulla migrazione legale possa costituire uno stimolo sia per l'economia europea sia per le economie dei paesi di origine;

36.

ritiene che gli accordi con i paesi terzi che riguardano vari Stati membri dell'UE dovrebbero essere negoziati a livello europeo nel pieno rispetto dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

37.

invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri dell'Unione a coordinare con maggiore efficienza gli aiuti dei donatori e a garantire un approccio più organico e sostenibile nei confronti della gestione dei flussi migratori;

38.

insiste affinché l’aiuto allo sviluppo sia separato dalla gestione del flusso migratorio e non sia condizionato a una migrazione di ritorno; sottolinea che gli aiuti dell'UE allo sviluppo dovrebbero puntare a eliminare le cause delle migrazioni, come la povertà, il cambiamento climatico e la fame;

39.

sottolinea il valore aggiunto che l'Unione per il Mediterraneo (UpM) e l'iniziativa del partenariato orientale (IpO) potrebbero apportare nell'affrontare la questione della migrazione e le sue implicazioni; invita il Vicepresidente/Alto rappresentante e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per rendere l'UpM pienamente operativa; ritiene che la questione dei flussi migratori debba essere una priorità d'azione nel quadro dell'UpM e dell'IpO;

40.

invita l'Unione europea a prendere in esame misure per rivedere il DCI, il FES e lo Strumento per gli aiuti umanitari e favorire così il miglioramento dell’impatto positivo della migrazione in termini di promozione dello sviluppo umano e della democrazia negli Stati fragili;

41.

chiede ulteriori sforzi intesi a promuovere la coerenza delle politiche di sviluppo nell’ambito della politica migratoria dell’UE e a evitare l'impiego degli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) per politiche intese a scoraggiare e controllare la migrazione, quando ciò comporti violazioni dei diritti umani dei migranti; ritiene tuttavia che gli APS dovrebbero essere utilizzati a favore di un ulteriore autentico sviluppo, riducendo così le migrazioni causate dalla povertà, dall’instabilità e dall’oppressione politica;

42.

plaude alla dichiarazione di Tripoli, al termine del III Vertice Africa-UE, che ribadisce la necessità di sforzi comuni intesi ad affrontare le realtà e le sfide della migrazione e i suoi legami con lo sviluppo;

43.

chiede partenariati più efficaci con istituzioni che promuovono l’integrazione regionale ed economica, il che può altresì contribuire a individuare soluzioni durature e a lungo termine alle realtà della migrazione sud-sud;

44.

sottolinea che la Commissione dovrebbe intensificare la ricerca sulle migrazioni sud-sud causate dal clima, nonché sul numero di persone colpite, le regioni vulnerabili, i movimenti migratori e la capacità dei paesi ospitanti; invita altresì a rafforzare le capacità di ricerca dei paesi in via di sviluppo;

45.

sottolinea l’importanza di integrare la migrazione nelle strategie di sviluppo nazionale dei paesi partner al fine di ridurre la povertà e conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio;

46.

si compiace della creazione dell’osservatorio ACP sulla migrazione, quale utile strumento per fornire ai decisori nei paesi ACP dati e strumenti intesi a migliorarne le strategie nazionali in materia di migrazione e della proposta intesa a istituire un osservatorio sulla migrazione competente del monitoraggio rigoroso e continuo di tutte le problematiche connesse ai flussi migratori in America latina, sotto la supervisione e il coordinamento della Fondazione Europa-America Latina e Caraibi;

47.

raccomanda che le risorse finanziarie per rafforzare il «rapporto migrazione-sviluppo» siano stanziate in modo più efficace; riconosce la necessità di migliorare le intese per la mobilizzazione complementare e tempestiva dei vari strumenti finanziari dell'UE per l'azione esterna;

48.

sottolinea la necessità di potenziare le strategie finalizzate alla sinergia tra aiuto, risanamento e sviluppo, al fine di offrire soluzioni durature agli sfollati e ai rifugiati; riconosce l'importanza di una risposta umanitaria coordinata a monte di qualsiasi politica di sviluppo sostenibile nei paesi che escono da un conflitto;

49.

chiede all’Alto Rappresentante di investire nelle competenze e di definire un mandato chiaro per il personale sia nelle sedi centrali che nelle delegazioni, in modo da ottenere un migliore coordinamento tra il programma tematico su migrazione e asilo e i programmi geografici dello Strumento di cooperazione allo sviluppo;

50.

chiede di chiarire i ruoli rispettivi del Servizio europeo per l’azione esterna e della DG DEVCO nonché un loro coordinamento; esorta la DG DEVCO a svolgere un ruolo preminente nella fase di programmazione della politica migratoria;

51.

sottolinea l’importanza di far tesoro delle lezioni tratte dal programma tematico su migrazione e asilo in termini di dialogo politico su scala nazionale, al fine di garantire una programmazione più coerente ed efficace nel contesto dei documenti programmatici nazionali e regionali;

52.

invita a potenziare gli sforzi intesi a ridurre gli effetti negativi della fuga di cervelli e dell’esodo di professionisti, che colpiscono in particolare settori chiave come la sanità e l'istruzione; sottolinea l'importanza di promuovere l’afflusso di cervelli, programmi di rimpatrio assistito e una migrazione circolare, disciplinando le prassi di assunzione e sostenendo lo sviluppo delle competenze attraverso misure mirate allo sviluppo della formazione professionale; chiede alla Commissione di esaminare se i programmi di migrazione circolare siano uno strumento utile e quali tipi di circolarità (in una sola volta/iterata; breve/a lungo termine; spontanea/gestita) potrebbero dare i risultati migliori, sia per i paesi in via di sviluppo che per quelli industrializzati;

53.

invita la Commissione a garantire, al momento di mettere a punto i nuovi strumenti di azione esterna per il periodo successivo al 2013, che l'architettura proposta consenta sinergie e il rafforzamento reciproco tra il pilastro sviluppo e il pilastro sicurezza e stabilità, e preveda la rapida assegnazione di fondi di emergenza e di recupero, una risposta rapida nel fornire assistenza e sostegno ai migranti in difficoltà, in particolare a chi si trova in una condizione particolarmente vulnerabile, come le donne e i minori non accompagnati, programmi specifici che offrano un sostegno attivo alle minoranze eventualmente minacciate, come le comunità religiose, etniche e LGBTT, un rifugio nell'UE per i difensori dei diritti umani in difficoltà e misure di supporto intese ad alleviare le conseguenze dei cambiamenti climatici, della deforestazione, della desertificazione e della perdita di biodiversità e a preservare l'ambiente economico e sociale delle comunità interessate;

54.

chiede lo sviluppo di politiche che tengano conto della situazione specifica di gruppi vulnerabili quali donne, minori e disabili e dunque la creazione di idonee infrastrutture, come ospedali, scuole, attrezzature e materiale educativo e il necessario sostegno sociale, psicologico e amministrativo;

55.

richiama l'attenzione sul ruolo importante che i centri di riabilitazione delle vittime della tortura hanno svolto ai fini di una buona integrazione dei migranti nell'UE, compresi rifugiati e richiedenti asilo; prende atto con preoccupazione della decisione in merito all'eliminazione graduale dei finanziamenti per detti centri nell'UE a titolo dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR); invita la Commissione a garantire che i finanziamenti per detti centri permangano invariati e che non vengano lasciati soltanto alla discrezione degli Stati membri;

56.

chiede alla Commissione di pubblicare la valutazione esterna dei programmi di protezione regionale e di avviare un dibattito sul destino di detti programmi;

57.

ritiene, per quanto riguarda le missioni PESC/PESD, come sottolineato anche dall'Alto rappresentante/Vicepresidente, che sia importante integrare le strategie per la sicurezza e la stabilità con strategie ad hoc a sostegno dell'assistenza allo sviluppo e dei diritti umani, in modo da garantire l'eliminazione a lungo termine delle cause prime dell'insicurezza e dell'instabilità; rileva in tale contesto che questo approccio globale richiede non solo un migliore coordinamento, attraverso il SEAE, ma anche stanziamenti di bilancio ad hoc per tali strategie di sostegno;

58.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, alla Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, al Presidente della Commissione, al Vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza, alla BEI, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi e ai parlamenti dei paesi candidati all'adesione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri di EURONEST e EUROMED, al Dipartimento di Stato degli USA, alla BERS, alla Banca mondiale, al Fondo monetario internazionale, all'Unione africana, al Parlamento panafricano, all'Organizzazione internazionale per le migrazioni e all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.


(1)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

(2)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.

(3)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(5)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

(6)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(7)  GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2011)0020.

(9)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17.

(10)  Testi approvati, P7_TA(2010)0327.

(11)  Testi approvati, P7_TA(2010)0496.


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/13


Martedì 5 aprile 2011
Ruolo delle donne nell'agricoltura e nelle zone rurali

P7_TA(2011)0122

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sul ruolo delle donne nell'agricoltura e nelle zone rurali (2010/2054(INI))

2012/C 296 E/02

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 2 e 3, e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 8, 153 e 157,

vista la decisione 2006/144/CE del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2),

vista la sua risoluzione del 12 marzo 2008 sulla situazione delle donne nelle zone rurali dell'Unione europea (3),

viste le conclusioni del seminario sul tema «Le donne nello sviluppo sostenibile delle zone rurali», svoltosi il 27-29 aprile 2010 a Cáceres su iniziativa della Presidenza spagnola dell'UE (4),

vista la direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (5),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0016/2011),

Multifunzionalità delle zone rurali

A.

considerando che lo sviluppo economicamente sostenibile delle zone rurali e la funzionalità sostenibile a lungo termine delle unità economiche in Europa sono una priorità; che occorre sfruttare e potenziare, conservandone il valore, le particolari potenzialità delle aree agricole scarsamente popolate, in modo che tali aree continuino a essere abitate,

B.

considerando che, conformemente alle condizioni quadro, le regioni economicamente e culturalmente autonome dotate di circuiti regionali funzionanti possono reagire con maggiore stabilità ai mutamenti globali,

C.

considerando che un'agricoltura efficiente e orientata alla multifunzionalità rappresenta una base imprescindibile per le strategie di sviluppo sostenibile e per un'imprenditorialità a vasto raggio in molte regioni e che tali potenzialità non vengono ancora sfruttate a fondo dappertutto nel quadro di un processo di più marcata diversificazione dell'attività economica,

D.

considerando che le zone rurali sono particolarmente colpite dall'invecchiamento della popolazione, dalla scarsa densità demografica e, in alcune zone, dallo spopolamento,

E.

considerando che in talune zone rurali i mutamenti demografici, l'emigrazione e una riduzione generale della percentuale di donne sulla popolazione faranno sì che in futuro non sarà più possibile garantire adeguatamente, con le infrastrutture esistenti, la fornitura su scala locale di beni e servizi per il soddisfacimento dei bisogni quotidiani, le cure sanitarie di base, l'istruzione prescolare, scolastica ed accademica nonché la formazione professionale così come l'offerta culturale e ricreativa, oppure le infrastrutture in questione potrebbero venir meno per motivi economici,

F.

considerando che su 26,7 milioni di persone regolarmente occupate nell'agricoltura nell'Unione europea, circa il 42% è costituito da donne e che almeno un'azienda agricola su cinque (intorno al 29%) è diretta da una donna,

G.

considerando che il significativo contributo apportato dalle donne allo sviluppo locale e della comunità si rispecchia in misura inadeguata nella loro partecipazione ai relativi processi decisionali,

H.

considerando che il principio dell'uguaglianza di genere è un requisito essenziale nel quadro della strategia Europa 2020, nonché un concetto da promuovere al fine di aumentare la partecipazione attiva delle donne alle attività economiche e sociali e garantire il rispetto dei diritti umani,

Donne nella vita e nell'economia rurali

I.

considerando che sullo sfondo del mutamento economico e sociale le realtà femminili rurali si sono differenziate negli scorsi decenni e, non da ultimo, le donne stesse hanno iniziato e dato forma a questo mutamento, per cui la situazione sociale ed economica delle donne varia sensibilmente sia tra gli Stati membri che all'interno di questi ultimi,

J.

considerando che nella società moderna le donne assumono un ruolo multifunzionale sulla base del loro personale retaggio familiare e professionale e che proprio in questa molteplicità di ruoli possono fornire un contributo essenziale al progresso e all'innovazione a tutti i livelli sociali come pure al miglioramento della qualità della vita, in particolare nelle zone rurali,

K.

considerando che, specialmente nelle zone rurali, sono spesso le donne a occuparsi dell'assistenza alla famiglia e agli anziani,

L.

considerando che grazie agli sforzi dispiegati nel corso degli anni nell'ambito della politica a favore delle donne e del massiccio sostegno pubblico alla formazione, la consulenza, le iniziative di creazione di imprese, in particolare nel quadro del secondo pilastro della PAC, sono stati conseguiti successi considerevoli per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni di vita degli uomini e delle donne nelle zone rurali,

M.

considerando che, nonostante la marcata individualizzazione delle condizioni di vita, la sfida fondamentale per uomini e donne continuerà a essere quella di conciliare il lavoro con l'impegno sociale e culturale, da un lato, e con le responsabilità familiari, dall'altro,

N.

considerando che, nelle condizioni date dalla società moderna, tale sfida non potrà essere raccolta se non ricorrendo a servizi di sostegno, a istituzioni e strutture che devono essere abbordabili ed accessibili,

O.

considerando che il ruolo multifunzionale delle donne nelle zone rurali potrà contribuire in modo determinante a formare un'immagine moderna della donna nella nostra società,

P.

considerando che, per uomini e donne, i tassi occupazionali sono bassi nelle zone rurali e che in effetti molte donne sono perennemente escluse dal mercato del lavoro, ragione per cui non risultano disoccupate, né figurano nelle statistiche relative alla disoccupazione,

Q.

considerando che la protezione sociale delle donne attive in agricoltura, comprese le coniugi di agricoltori che percepiscono un reddito secondario (combinazioni di redditi, salario di lavoratrice autonoma o a tempo parziale) nonché dei lavoratori stagionali e migranti costituiscono un elemento indispensabile per uno sviluppo moderno e sostenibile dello spazio rurale,

R.

considerando che il titolare di un'azienda agricola è l'unica persona figurante nei documenti bancari e ai fini delle sovvenzioni e dei diritti accumulati nonché l'unico rappresentante dell'azienda in seno agli organismi associativi e collettivi,

S.

considerando che il turismo rurale, che comporta la fornitura di beni e servizi nello spazio rurale tramite imprese turistiche di tipo familiare e cooperativo, è un'attività economica a basso rischio che crea occupazione, consente di conciliare gli obblighi familiari con l'attività lavorativa e incentiva la popolazione rurale a rimanere in campagna,

L'ambiente rurale: spazio economico e di vita

1.

precisa che la promozione dell'uguaglianza di genere è un obiettivo fondamentale dell'Unione europea e dei suoi Stati membri; sottolinea l'importanza di integrare questo principio nella PAC, in modo da favorire la crescita economica sostenibile e lo sviluppo rurale;

2.

ricorda che nelle zone rurali, così come nelle zone urbane, occorre ricercare condizioni di vita adatte alle loro realtà onde offrire alle donne e alle loro famiglie motivi per restare e per riuscire nell'ambiente rurale;

3.

chiede che si promuova l'ambiente rurale in quanto spazio economico e di vita diversificato e capace di favorire l'integrazione, avvalendosi in tale contesto del ruolo chiave, delle conoscenze e delle competenze delle donne;

4.

invita pertanto la Commissione a evitare di ridurre ulteriormente l'incidenza della spesa agricola sul bilancio complessivo, in sede di negoziati sul prossimo quadro finanziario pluriennale;

5.

sottolinea che le diverse aziende agricole, imperniate anche sui servizi (ad esempio agriturismo, commercializzazione diretta, servizi sociali quali l'accoglienza di anziani e bambini, apprendimento in azienda nel quadro della scuola a tempo pieno), rappresentano importanti pilastri di un'infrastruttura di accoglienza in ambiente rurale e devono quindi beneficiare di un aiuto costante da parte della politica agricola comune; chiede pertanto che si promuovano tali servizi attraverso la PAC, aprendo così nuove prospettive e opportunità di impiego retribuito per le donne e contribuendo notevolmente alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa;

6.

chiede un sostegno per le strategie di sviluppo autopropulsivo quali strumenti atti a sostenere la particolare creatività degli attori rurali, avvalendosi nel contempo delle risorse tradizionali specifiche di ciascuna comunità rurale;

7.

sottolinea l'importanza di un contesto rurale vitale e dinamico caratterizzato dalla diversità demografica; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di adeguate opportunità di sviluppo nonché di sfide per le giovani donne;

8.

chiede che vengano create nelle zone rurali le condizioni necessarie per consentire alle donne di tutte le generazioni di restare nel proprio ambiente immediato e contribuire al suo rilancio e al suo sviluppo;

9.

sottolinea l'importanza di regimi di pensionamento anticipato per gli agricoltori e i lavoratori agricoli con riferimento alle condizioni di vita delle donne nelle zone rurali; invita gli Stati membri che non hanno ancora messo in atto tali regimi a provvedere alla loro attuazione;

10.

chiede a tale riguardo che siano dispiegati ulteriori sforzi per dotare tutto lo spazio rurale delle più moderne infrastrutture IT, in primo luogo un accesso adeguato alla banda larga, e che si intraprendano iniziative tese a facilitare l'accesso alle tecnologie di informazione e comunicazione e a favorire le pari opportunità relativamente a tale accesso nonché a un'adeguata formazione sulle modalità di utilizzo; segnala che i livelli scadenti di accesso alla banda larga ostacolano la crescita delle piccole imprese in molte aree rurali di tutta l'Unione europea; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a tener fede al proprio impegno di migliorare la fornitura di banda larga nelle zone rurali, quale strumento per stimolare la competitività;

11.

chiede che le forme di impresa elettroniche come l'e-business, che consentono di gestire l'attività economica a prescindere dalla distanza dai grandi centri urbani, siano promosse e sostenute presso le donne delle zone rurali;

12.

precisa che, come per le zone urbane, anche per le zone rurali è fondamentale migliorare la qualità e l'accessibilità di infrastrutture, strutture e servizi legati alla vita quotidiana, onde consentire a uomini e donne di conciliare la loro vita familiare con quella lavorativa e onde preservare le comunità rurali; fa presente che ciò comporterebbe la presenza di servizi di custodia dei bambini nell'ambito dell'infrastruttura agricola (quali l'«agroasilo» e altre strutture prescolari), servizi sanitari, strutture educative (anche volte all'apprendimento permanente), istituti di assistenza e cura per anziani e altre persone non autonome, servizi di sostituzione in caso di malattia e di maternità, punti vendita locali di merci di consumo quotidiano nonché servizi culturali e di svago; chiede che le politiche agricole siano impostate in modo tale da permettere alle donne delle zone rurali di esplicare le loro potenzialità nella realizzazione di un'agricoltura polivalente e sostenibile;

13.

esorta gli Stati membri a utilizzare i Fondi strutturali e il Fondo di coesione per ovviare alla mancanza di adeguate infrastrutture di trasporto nelle zone rurali e ad attuare politiche positive atte a migliorare l'accesso ai trasporti per tutti, in particolare per le persone con disabilità, dato che i problemi di trasporto continuano a costituire un fattore di esclusione sociale e di disparità nella società, principalmente per le donne;

14.

chiede che la politica di aiuto alle zone rurali prenda maggiormente in considerazione condizioni di vita e di lavoro innovative e sostenibili;

15.

invita le istituzioni dell'Unione europea, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a sostenere progetti di promozione e consulenza per la creazione di imprese innovative di produzione agricola primaria nelle zone rurali che siano in grado di assicurare nuovi posti di lavoro, specialmente per le donne, in ambiti quali il valore aggiunto dei prodotti agricoli e la ricerca dei relativi sbocchi commerciali, l'utilizzo delle nuove tecnologie e il contributo alla diversificazione economica della zona nonché la fornitura di servizi che consentano di conciliare lavoro e vita familiare;

16.

ricorda che, per quanto riguarda le forme di offerta innovative, occorre fondarsi sull'esperienza positiva acquisita nei progetti destinati alle donne nell'ambito del secondo pilastro della PAC (in particolare l'asse III e il programma Leader +) e individuare esempi di buone prassi;

17.

chiede che le strategie di sviluppo rurale pongano un accento particolare sul ruolo delle donne nel contribuire a realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020, in particolare sulle iniziative che puntano su innovazione, ricerca e sviluppo;

18.

si compiace, a tale riguardo, dei progetti FSE/EQUAL intesi a valorizzare e migliorare la posizione delle donne nell'agricoltura e nelle zone rurali;

19.

chiede che il nuovo regolamento relativo al FEASR preveda misure specifiche a sostegno delle donne nel periodo di programmazione 2014–2020, misure che produrrebbero un impatto positivo sull'occupazione femminile nelle zone rurali;

Le donne nell'economia rurale

20.

invita la Commissione e gli Stati membri a contribuire a una base di dati affidabile sulla situazione economica e sociale delle donne e il loro impegno imprenditoriale nelle zone rurali nonché a migliorare la valorizzazione dei dati disponibili (forniti in particolare da Eurostat) allo scopo di calibrare le misure politiche;

21.

è persuaso che occorra mantenere e sviluppare la formazione e la consulenza specialistiche a favore delle donne, tenendo conto delle condizioni che caratterizzano l'ambiente rurale, con particolare riferimento alla gestione finanziaria delle aziende agricole;

22.

auspica la creazione di una rete europea (di associazioni) di donne delle zone rurali e ricorda i successi conseguiti dalle misure del secondo pilastro;

23.

riconosce il ruolo importante delle reti di donne esistenti a vari livelli, in particolare per quanto riguarda la promozione locale delle zone rurali e la loro immagine pubblica; richiama l'attenzione sulla necessità di un più ampio riconoscimento sociale e di un maggiore sostegno politico e finanziario per tali reti a livello locale, nazionale ed europeo, in considerazione dell'importante contributo che esse forniscono al conseguimento di una maggiore parità, soprattutto per quanto concerne la formazione delle donne nelle aree rurali e l'avvio di progetti di sviluppo locali, tra cui campagne di informazione sui controlli volti a garantire la diagnosi precoce dei tumori femminili (tumore del collo dell'utero, tumore del seno, ecc.); invita gli Stati membri a favorire una maggiore partecipazione delle donne al processo politico, anche mediante una rappresentanza appropriata delle donne negli organi delle istituzioni, delle imprese e delle associazioni;

24.

chiede prestazioni appropriate a favore delle donne delle zone rurali nel quadro dei regimi di previdenza sociale, tenendo conto della particolare situazione lavorativa e pensionistica delle donne;

25.

valuta positivamente, a tale riguardo, la direttiva 2010/41/UE e invita gli Stati membri a recepirla al più presto, soprattutto al fine di garantire:

che i coniugi e i conviventi degli agricoltori ottengano protezione sociale;

che le agricoltrici autonome e le coniugi degli agricoltori ricevano adeguati assegni di maternità;

26.

richiama l'attenzione sulla necessità, particolarmente nelle zone rurali, di strategie sostenibili miranti a salvaguardare le competenze professionali delle donne che decidono di interrompere la carriera per allevare i figli o prendersi cura dei membri della famiglia; chiede di agevolare la conciliazione tra lavoro e vita familiare, onde permettere alle donne di svolgere, conservare o migliorare la loro attività professionale;

27.

sottolinea che la «diversificazione delle imprese agricole»costituisce un aspetto sempre più importante dell'economia rurale; rileva che il ruolo delle donne nell'avviare, sviluppare e gestire progetti di «diversificazione delle imprese agricole» è significativo;

28.

chiede un sostegno per l'imprenditorialità e le iniziative delle donne, in particolare attraverso la promozione della titolarità femminile, le reti di imprenditrici e l'accesso agevolato al credito nel settore finanziario per le imprenditrici delle zone rurali, comprese le lavoratrici autonome, le lavoratrici a tempo parziale a basso reddito e le giovani donne, affinché esse possano operare meglio sul mercato e crearsi una solida posizione economica; chiede inoltre interventi finalizzati a migliorare l'atteggiamento imprenditoriale, le competenze e le capacità delle donne al fine di promuoverne la rappresentanza negli organi direttivi di imprese e associazioni;

29.

invita le competenti autorità nazionali, regionali e locali ad incoraggiare la partecipazione delle donne ai gruppi d'azione locali e lo sviluppo di partenariati locali nel quadro del programma Leader nonché a garantire una partecipazione equilibrata sotto il profilo del genere nei consigli di amministrazione;

Donne in agricoltura

30.

chiede che si tenga maggiormente conto delle competenze professionali, agricole ed extra agricole, delle donne nel contesto delle strategie di sviluppo a livello delle aziende e delle regioni; sottolinea l'importanza della qualificazione e della formazione delle agricoltrici e delle donne in ambiente rurale, sia quali produttrici che imprenditrici, e invita la Commissione e gli Stati membri, di concerto con gli enti regionali e locali, le associazioni di agricoltrici e di donne delle zone rurali, a creare incentivi volti a promuovere la partecipazione delle donne alla forza lavoro, a eliminare ogni tipo di discriminazione contro le donne sul lavoro, a migliorare la formazione delle donne, anche facilitandone l'accesso a corsi post-laurea e specialistici negli istituti di insegnamento, a proporre misure corrispondenti nell'ambito dell'asse III dei programmi di sviluppo rurale e ad incoraggiare le iniziative esistenti; segnala che tali misure contribuiranno alla lotta contro l'esclusione sociale nelle zone rurali e che il rischio di cadere in miseria è maggiore per le donne rispetto agli uomini;

31.

chiede di sostenere gli sforzi politici miranti a promuovere il ruolo delle donne nell'agricoltura onde facilitare loro, di fatto e di diritto, l'esercizio di un'attività imprenditoriale agricola, anche sotto il profilo della proprietà aziendale, per permettere loro, sulla base della loro corresponsabilità, di partecipare più strettamente dei diritti e degli obblighi dell'impresa, fra i quali rientrano la rappresentanza degli interessi in seno agli organismi agricoli e la partecipazione effettiva a tutte le entrate dell'azienda;

32.

chiede che si sostengano le donne e le organizzazioni degli agricoltori che svolgono un ruolo importante nell'incoraggiare e nell'avviare nuovi programmi di sviluppo e di diversificazione, in modo che le donne possano attuare nuove idee al fine di diversificare la produzione e la fornitura di servizi nelle zone rurali;

33.

ritiene che, nel quadro della prossima riforma della PAC, occorra tener conto delle esigenze delle donne nelle zone rurali e del ruolo delle donne che lavorano in agricoltura, dando priorità all'accesso a determinati servizi e aiuti, in linea con le esigenze territoriali di ogni Stato membro;

34.

sottolinea che nel medio termine le donne dovrebbero essere rappresentate in modo appropriato in tutti gli organismi politici, economici e sociali del settore agricolo, affinché nei processi decisionali confluiscano i punti di vista di donne e uomini; sottolinea l'importanza di introdurre azioni specifiche a favore delle donne, al fine di garantire che esse partecipino a tali organismi su base paritaria;

35.

invita la Commissione e gli Stati membri a facilitare un migliore accesso alla terra e al credito per le donne, onde incoraggiare l'insediamento delle donne nelle zone rurali e in quanto attori del settore agricolo;

36.

chiede che le attuali strategie di protezione sociale delle donne nell'agricoltura (agricoltrici, lavoratrici rurali, lavoratrici stagionali, ecc.) come pure la trasposizione della direttiva 2010/41/UE siano prese in esame alla luce della situazione in materia fiscale e di diritti di proprietà vigente in ogni paese e che tali esperienze siano messe a disposizione per mettere a punto un'adeguata protezione sociale delle donne attive nell'agricoltura degli Stati membri;

37.

sottolinea che le politiche europee riguardanti le condizioni di vita delle donne nelle zone rurali devono anche tener conto delle condizioni di vita e di lavoro delle donne migranti impiegate come lavoratrici stagionali nelle aziende agricole, con particolare riferimento alla necessità di alloggio adeguato, protezione sociale, assicurazione medica e servizi sanitari; sottolinea la necessità di valorizzare al massimo il lavoro delle donne in questione;

38.

invita la Commissione a includere nella sua relazione sintetica da presentare nel 2011 ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) un'analisi approfondita dell'impatto delle misure adottate per quanto riguarda la situazione delle donne nelle zone rurali;

*

* *

39.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 55 del 25.2.2006, pag. 20.

(2)  GU L 277 E del 21.10.2005, pag. 1.

(3)  GU C 66 E del 20.3.2009, pag. 23.

(4)  Documento del Consiglio 09184/2010.

(5)  GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1.


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/19


Martedì 5 aprile 2011
Finanziamenti dell'UE nell'ambito della disattivazione di centrali nucleari nei nuovi Stati membri

P7_TA(2011)0123

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sull'efficienza ed efficacia dei finanziamenti dell'UE nell'ambito della disattivazione di centrali nucleari nei nuovi Stati membri (2010/2104(INI))

2012/C 296 E/03

Il Parlamento europeo,

visti il Protocollo n. 4 del trattato di adesione sulla centrale nucleare di Ignalina in Lituania, il Protocollo n. 9 relativo all'unità 1 e all'unità 2 della centrale di Bohunice V1 in Slovacchia e l'articolo 30 del Protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea,

visti i regolamenti del Consiglio relativi all'applicazione del Protocollo n. 4 sulla centrale nucleare di Ignalina in Lituania (1), all'applicazione del Protocollo n. 9 relativo all'unità 1 e all'unità 2 della centrale di Bohunice V1 in Slovacchia (2) e all'assistenza finanziaria dell'Unione per la disattivazione delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare Kozloduy in Bulgaria (Programma Kozloduy) (3),

visti la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione delle installazioni nucleari (COM(2007)0794) e il documento a essa allegato dal titolo «Dati sul finanziamento della disattivazione nell'UE» (SEC(2007)1654),

vista la raccomandazione della Commissione, del 24 ottobre 2006, concernente la gestione delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione di installazioni nucleari (4),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0054/2011),

A.

considerando che, quando Lituania, Slovacchia e Bulgaria erano paesi candidati, nel loro territorio erano attive vecchie centrali nucleari che, in base agli accordi raggiunti, dovevano essere chiuse e che, in sede di negoziati di adesione, sono state fissate date di chiusura anticipata tassative per le unità delle tre centrali in questione,

B.

considerando che l'UE, alla luce del significativo onere finanziario ed economico legato alla chiusura anticipata e alla successiva disattivazione delle unità delle tre centrali nucleari in questione nonché dell'impossibilità per gli Stati membri interessati di sostenere autonomamente tale onere, ha previsto un'assistenza finanziaria per gli Stati membri stessi sia nei rispettivi trattati di adesione che nei successivi regolamenti del Consiglio relativi all'applicazione di tali trattati; che tuttavia non è stato stabilito chiaramente se l'assistenza fosse destinata a coprire la totalità dei costi di disattivazione o a compensare tutte le conseguenze economiche, e che tanto la Bulgaria quanto la Slovacchia rimangono per il momento esportatori netti di elettricità,

C.

considerando che le misure di assistenza riguardano i seguenti settori:

disattivazione (attività preparatorie in vista della chiusura, sostegno all'autorità di regolamentazione, elaborazione della documentazione necessaria per la disattivazione e la concessione delle licenze, manutenzione e sorveglianza in regime di sicurezza dopo la chiusura, trattamento dei rifiuti, stoccaggio e decontaminazione delle scorie e dei combustibili esauriti nonché lavori di smantellamento),

energia (ammodernamento e miglioramento ambientale degli impianti esistenti, sostituzione della capacità di produzione delle unità chiuse, miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento di energia e dell'efficienza energetica nonché altre misure volte ad agevolare le necessarie attività di ristrutturazione e ammodernamento dell'infrastruttura energetica),

conseguenze sociali (assistenza ai lavoratori delle centrali per il mantenimento di un elevato livello di sicurezza nei periodi precedenti lo smantellamento dopo la chiusura e riqualificazione del personale per lo svolgimento di nuove mansioni legate alla disattivazione),

D.

considerando che l'assistenza è iniziata prima dell'adesione e prima che fossero chiuse le unità degli Stati membri interessati, e che sono stati accantonati finanziamenti nei Fondi internazionali di sostegno alla disattivazione in attesa della conclusione dei preparativi a livello amministrativo,

E.

considerando che la disattivazione di impianti nucleari e la gestione delle relative scorie sono operazioni tecnicamente complesse che richiedono risorse finanziarie considerevoli e implicano responsabilità ambientali, tecniche, sociali e finanziarie,

1.

rileva che Lituania, Slovacchia e Bulgaria hanno rispettato l'impegno, assunto con il trattato di adesione, a chiudere tempestivamente le rispettive unità delle tre centrali: le unità 1 e 2 della centrale nucleare di Ignalina sono state chiuse rispettivamente il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2009; le unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 sono state chiuse rispettivamente il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2008; le unità 1 e 2 della centrale nucleare di Kozloduy sono state chiuse il 31 dicembre 2002, mentre le unità 3 e 4 non sono più operative dal 31 dicembre 2006;

2.

rileva altresì che tutti e tre gli Stati membri interessati hanno cercato di rinegoziare i propri impegni politici relativi alla chiusura dei reattori, con conseguenti ritardi nel processo;

3.

prende atto dell'esistenza di una base giuridica per la concessione dell'assistenza finanziaria; rileva che gli importi sono stabiliti ogni anno con decisione della Commissione, sulla base di singoli documenti annuali di programmazione combinata, al fine di poter esercitare un controllo sullo sviluppo e il finanziamento dei progetti approvati;

4.

osserva che, a causa dei limiti dell'UE a livello di esperienza e di dati in materia di disattivazione, l'assistenza finanziaria è stata decisa senza la possibilità di definire un massimale finanziario; rileva altresì che tale situazione di incertezza in relazione alle condizioni di definizione dei massimali si è mantenuta anche dopo l'elaborazione dei piani e delle strategie di disattivazione, e che pertanto le decisioni relative all'assistenza finanziaria aggiuntiva sono state adottate sulla base di un'analisi puntuale e fase per fase;

5.

è del parere che l'obiettivo dell'assistenza dell'Unione sia quello di aiutare i tre Stati membri interessati a far fronte all'onere finanziario ed economico derivante dalla fissazione di date di chiusura anticipata tassative, coprire il costo di diverse importanti attività di disattivazione, investire in progetti nel settore dell'energia allo scopo di ridurre la dipendenza energetica e contribuire ad attenuare l'impatto sociale della disattivazione delle centrali; rileva, tuttavia, che in tutti e tre i casi i costi della disattivazione delle centrali si sono rivelati superiori all'importo previsto a titolo di assistenza dell'Unione europea, e che probabilmente supereranno anche le stime iniziali; osserva inoltre che un'elevata percentuale dei fondi è stata utilizzata per progetti nel settore dell'energia anziché per la finalità principale dell'assistenza finanziaria, ovvero la disattivazione delle centrali nucleari;

6.

ritiene che il concetto di solidarietà all'interno dell'Unione europea rappresenti un valido contributo in termini di attenuazione delle conseguenze economiche della chiusura anticipata sul settore energetico; rileva tuttavia che, al momento dell'elaborazione della presente relazione, la disattivazione vera e propria si trova ancora nella fase iniziale;

7.

rileva che è opportuno attribuire la massima priorità alla disattivazione delle centrali nucleari in questione, a tutela della sicurezza e della salute di tutti i cittadini europei;

8.

teme che la mancanza di risorse finanziarie dedicate comporti un ritardo nella disattivazione delle centrali nucleari, con conseguenti rischi per l'ambiente e la salute dell'uomo;

9.

sottolinea che la questione della sicurezza riveste estrema importanza per la disattivazione delle unità delle tre centrali nucleari oggetto di chiusura anticipata; invita pertanto il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a tenere presente tale aspetto in sede di adozione di qualunque decisione futura in merito alla disattivazione di centrali nucleari in generale e a questi tre programmi in particolare; chiede alla Commissione di predisporre un adeguato coordinamento con gli Stati membri e di stabilire calendari precisi per il completamento dei progetti;

10.

rileva con preoccupazione che i piani di disattivazione dettagliati relativi ai tre programmi in oggetto non sono ancora stati messi a punto e che di conseguenza non esistono informazioni sufficienti circa i tempi, i costi e le fonti di finanziamento di determinati progetti; esorta pertanto gli organi nazionali competenti a perfezionare tali piani e la Commissione a riferire in merito a tale processo nonché a fornire una pianificazione finanziaria dettagliata a lungo termine dei progetti di disattivazione; invita la Commissione a indicare chiaramente l'entità dei finanziamenti UE necessari per completare detti piani;

11.

invita la Commissione a studiare eventuali soluzioni per modificare i metodi di finanziamento delle operazioni di disattivazione da parte dell'UE, alla luce delle strategie impiegate negli Stati membri e delle loro strutture amministrative nazionali, nonché per semplificare le norme sulla gestione dei fondi in maniera tale da non compromettere la sicurezza, sotto tutti gli aspetti, delle operazioni di disattivazione;

12.

prende atto della mancanza di una chiara ripartizione delle responsabilità tra i partecipanti al finanziamento e i partecipanti al processo di disattivazione; ritiene che la responsabilità per l'attuazione dell'assistenza dell'UE dovrebbe competere principalmente alla Commissione e che sia necessario mettere in atto una gestione congiunta con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS);

13.

ritiene che, ai fini dell'attribuzione degli appalti, sarebbe auspicabile applicare un criterio di reciprocità a livello di Unione a beneficio delle imprese europee, con l'applicazione, in particolare, dei principi di cui all'articolo 58 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto in vari settori, tra cui quello energetico;

14.

rileva che l'assistenza finanziaria complessiva dell'Unione europea a favore dei tre Stati membri arriverà a 2 847,78 milioni di EUR entro la fine del 2013; osserva che, benché esistano differenze tra le varie centrali, in particolare a livello di stoccaggio dei combustibili, i programmi sono sostanzialmente basati sulla medesima tecnologia e che, malgrado ciò, esistono notevoli divergenze tra gli importi stanziati: Ignalina (2 unità) 1 367 milioni di EUR, Bohunice (2 unità) 613 milioni di EUR e Kozloduy (4 unità) 867,78 milioni di EUR;

15.

osserva che, in base ai dati disponibili alla fine del 2009, esistono differenze tra gli Stati membri per quanto concerne gli importi erogati – Ignalina 1 367 milioni di EUR complessivi, di cui 875,5 milioni di EUR impegnati (64,04 %) e 760,4 milioni di EUR erogati (55,62 %), Bohunice 613 milioni di EUR complessivi, di cui 363,72 milioni di EUR impegnati (59,33 %) e 157,87 milioni di EUR erogati (25,75 %), e Kozloduy 867,78 milioni di EUR complessivi, di cui 567,78 milioni di EUR impegnati (65,42 %) e 363,149 milioni di EUR erogati (41,84 %) – a causa soprattutto delle diverse tempistiche di chiusura;

16.

ritiene necessaria un'assoluta trasparenza a livello di gestione dei fondi e di utilizzo delle relative risorse; riconosce l'importanza di una gestione sana e trasparente delle risorse finanziarie, unita a un'adeguata vigilanza esterna, al fine di garantire una concorrenza leale sul mercato dell'energia; raccomanda la trasparenza e la partecipazione pubblica in questo settore;

17.

prende atto degli audit e delle valutazioni già realizzati, ossia la valutazione intermedia dell'assistenza finanziaria alla disattivazione per Lituania e Slovacchia (2007), gli audit interni della Commissione relativi ai tre programmi nel 2007, gli audit della Corte dei conti europea sull'Agenzia centrale di gestione del progetto (CPMA) in relazione alla centrale di Ignalina nel 2008 e 2009, l'audit della Corte dei conti europea per l'elaborazione della dichiarazione di affidabilità - DAS nel 2008 e lo studio di fattibilità della Corte dei conti europea realizzato nel 2009; prende inoltre atto dei lavori attualmente in corso, ovvero la comunicazione della Commissione prevista per l'inizio del 2011, l'audit finanziario esterno della Commissione relativo al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione della centrale nucleare di Bohunice (BIDSF) e il controllo di gestione completo della Corte dei conti per tutti e tre i programmi;

18.

ritiene che, alla luce della rilevanza degli importi, degli elementi di novità nell'ambito dell'utilizzo dei fondi e dei fattori imprevisti emersi nel corso dell'intero processo nonché della lunga serie di modifiche, adattamenti e assegnazioni di importi aggiuntivi che si sono succeduti, il numero e la portata degli audit realizzati risultino insufficienti; deplora che la valutazione intermedia dell'assistenza finanziaria alla disattivazione per Lituania e Slovacchia realizzata dalla Commissione nel settembre 2007 non abbia incluso anche la Bulgaria (che all'epoca già beneficiava di detta assistenza);

19.

esprime rammarico per la mancanza di relazioni annuali della Commissione al Parlamento europeo sull'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione delle centrali nucleari; invita quindi la Commissione a monitorare i miglioramenti nell'utilizzo dei fondi e a riferire al Parlamento con cadenza annuale non solo in merito a tale aspetto ma anche in relazione alla probabilità che i fondi accantonati per la disattivazione delle specifiche unità delle tre centrali nucleari in questione siano assorbiti nell'arco dei prossimi tre anni;

20.

invita la Commissione a verificare, tramite apposita analisi, che esista la possibilità di destinare stanziamenti a favore di nuovi progetti di disattivazione da realizzare entro il 2013, soprattutto in considerazione del fatto che le licenze di disattivazione saranno rilasciate, per la centrale di Bohunice, nel luglio 2011, mentre per quanto riguarda Kozloduy alla fine del 2011 e del 2012;

21.

chiede alla Commissione di fornire, prima di qualunque nuovo stanziamento di fondi dell'UE, non solo dati comparativi sull'attuazione delle diverse fasi del processo di disattivazione in base al calendario iniziale e a quello rivisto, ma anche informazioni sulle misure adottate in ambito energetico e sociale;

22.

invita la Commissione a riferire in merito ai miglioramenti specifici derivanti dall'istituzione, nel 2007, di comitati di gestione nazionali con il compito di coadiuvare la stessa Commissione nell'attuazione dei programmi di assistenza, e a illustrare le modifiche procedurali da allora intervenute;

23.

rileva che l'audit della Corte dei conti europea è tuttora in corso; ritiene che tale analisi dovrebbe contribuire a evidenziare gli obiettivi dell'utilizzo dei fondi e la relativa efficacia, oltre che a individuare proposte concretamente realizzabili in futuro, nonché valutare i finanziamenti aggiuntivi necessari per portare a termine la disattivazione; è del parere che, trattandosi di un controllo di gestione completo, esso debba contemplare i seguenti aspetti:

effettivo utilizzo dei fondi per le finalità previste,

correttezza delle procedure d'appalto stabilite e rispetto delle stesse,

contributo dei fondi stanziati al rafforzamento della sicurezza delle attività di disattivazione,

utilizzo di procedure d'appalto in grado di garantire l'effettivo rispetto degli standard di sicurezza dell'UE da parte delle società interessate,

presenza di attività che coinvolgono l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),

esistenza di un adeguato coordinamento fra i tre progetti in essere al fine di garantire un utilizzo efficiente delle esperienze raccolte, oltre che dei progetti precedentemente elaborati e finanziati, nonché individuazione di eventuali sovrapposizioni tra i vari programmi di disattivazione (dal momento che, ad esempio, esistono diversi progetti simili tra loro in materia di stoccaggio, qualificazione del personale ecc. che avrebbero potuto essere trasferiti, con gli opportuni adattamenti, da una centrale nucleare all'altra in modo da risparmiare risorse);

24.

ritiene inoltre necessario un chiarimento sui seguenti aspetti relativi alle attività che dovranno essere finanziate in futuro attraverso gli importi stanziati dall'UE per il periodo 2007-2013:

carattere definitivo dei piani e delle strategie già esistenti ovvero possibilità di includere nuove attività (e quindi finanziamenti aggiuntivi),

completamento della definizione di capacità globali di stoccaggio temporaneo e di una procedura di selezione di un sito interno per lo smaltimento definitivo delle scorie radioattive finali,

eventuale necessità di assegnare ulteriori finanziamenti a favore di progetti in campo energetico ovvero di continuare a concentrarsi sui piani di disattivazione,

eventuale opportunità di trasferire le esperienze e i progetti relativi a una centrale anche alle altre (laddove finora non si sia proceduto in tal senso);

25.

rileva con preoccupazione la mancanza di un gruppo di coordinatori ed esperti dell'UE per tutti e tre i progetti in quanto un simile organo avrebbe consentito di trattare il programma di disattivazione come un pacchetto unico, basato sull'esperienza a livello di UE, e quindi di creare sinergie fra i tre casi;

26.

sottolinea che è necessario un maggiore coordinamento fra i tre programmi al fine di garantire una migliore pianificazione delle attività e la condivisione delle esperienze acquisite; è del parere che anche l'Unione europea nel suo insieme possa trarre beneficio da tali esperienze in sede di dismissione di reattori al termine del loro ciclo economico; invita pertanto tutte le parti interessate a sviluppare e raccogliere le migliori pratiche di disattivazione e a garantire il miglior utilizzo possibile delle esperienze e dei dati acquisiti negli altri Stati membri in materia di centrali nucleari;

27.

invita la Commissione a istituire un gruppo di coordinamento con il compito di:

vigilare sull'elaborazione di un piano definitivo, che contenga un preciso calendario,

controllare l'utilizzo dei fondi finora stanziati,

verificare l'ulteriore necessità di un intervento dell'Unione europea e, in caso affermativo, determinare l'esatto livello di coinvolgimento dell'Unione stessa,

decidere in merito alle competenze, compreso il ruolo della BERS, e vigilare sul completamento delle operazioni di disattivazione;

28.

osserva che al finanziamento delle operazioni di disattivazione dovrebbe essere applicato il principio «chi inquina paga», e che i gestori di impianti nucleari dovrebbero garantire l'accantonamento di risorse finanziarie sufficienti a coprire i futuri costi di disattivazione già durante il ciclo produttivo degli impianti nucleari stessi;

29.

rileva che la chiusura anticipata dei reattori ha impedito il previsto accantonamento nei rispettivi fondi nazionali degli importi necessari a coprire tutti i costi legati alla disattivazione degli impianti;

30.

chiede alla Commissione di valutare, tenendo conto delle diverse strategie adottate dagli Stati membri, eventuali possibilità di armonizzazione dei metodi di finanziamento delle operazioni di disattivazione nell'UE, al fine di garantire l'accantonamento tempestivo delle necessarie risorse finanziarie senza compromettere la sicurezza, sotto tutti gli aspetti, del processo di disattivazione stesso;

Centrale nucleare di Ignalina

31.

si compiace del fatto che i progetti in materia di efficienza energetica e sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità inclusi nel programma per la centrale di Ignalina siano oggi per la maggior parte in fase di attuazione o siano già stati realizzati;

32.

osserva con preoccupazione che alcuni progetti chiave nell'ambito della gestione delle infrastrutture per i rifiuti (stoccaggio dei combustibili esauriti e depositi di scorie radioattive) hanno registrato notevoli ritardi che hanno comportato costi aggiuntivi rispetto alle stime iniziali; fa notare che il margine di ritardo del sistema è praticamente esaurito, e che qualunque rallentamento potrebbe d'ora in poi incidere sul «percorso critico» dell'intero piano di disattivazione, con un corrispondente aumento dei costi; invita la Commissione a riferire in merito ai risultati del riesame della tempistica del progetto;

33.

osserva che una parte consistente dei fondi è stata assegnata a progetti in ambito energetico, che sono ancora necessari cospicui finanziamenti per la disattivazione e che i fondi nazionali non sono sufficienti a coprire tali costi: nel Fondo nazionale di disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, infatti, sono stati finora accantonati solo poco più di 100 milioni di EUR (mentre i costi tecnici di disattivazione, da soli, si aggirano tra i 987 milioni di EUR e i 1 300 milioni di EUR) e una quota significativa è stata utilizzata per progetti non afferenti alla disattivazione; chiede che siano adottati gli opportuni provvedimenti in merito, soprattutto da parte dello Stato membro;

Centrale nucleare di Bohunice

34.

si compiace dei progressi compiuti nell'ambito del programma relativo alla centrale di Bohunice;

35.

osserva che è prevista un'assistenza dell'Unione per la disattivazione degli impianti nucleari, in particolare i reattori V1, e per la sicurezza degli approvvigionamenti, ma che nel quadro del Fondo nucleare nazionale non sono state stanziate fonti di finanziamento specifiche per il progetto di disattivazione A1 attualmente in corso;

36.

rileva che taluni progetti legati alla disattivazione, ad esempio il ripristino del sistema di protezione fisica della zona, il trattamento dei rifiuti storici e la costruzione di un deposito provvisorio per scorie radioattive presso l'impianto di Bohunice, hanno registrato notevoli ritardi nell'attuazione; esorta la Commissione e la controparte slovacca ad adoperarsi per prevenire i ritardi ed evitare di compromettere l'avanzamento dei lavori di disattivazione secondo il calendario previsto;

Centrale nucleare di Kozloduy

37.

si compiace della prestazione tecnica e finanziaria, generalmente buona, del programma relativo alla centrale di Kozloduy nonché della revisione della strategia di disattivazione delle unità da 1 a 4, passata da un approccio improntato al differimento a un approccio che prevede invece lo smantellamento immediato e senza interruzioni degli impianti;

38.

constata con preoccupazione che una percentuale piuttosto elevata dei fondi pubblici assegnati è stata destinata a progetti in ambito energetico; invita la Commissione a sorvegliare l'attuazione dei restanti progetti in campo energetico e a riferire in merito ai risultati; chiede un aumento della percentuale di progetti di «smantellamento e gestione rifiuti» durante il restante periodo di validità del programma relativo alla centrale di Kozloduy;

39.

sottolinea la necessità di un coordinamento amministrativo globale tra l'azienda statale per i rifiuti radioattivi e la centrale nucleare di Kozloduy, ora rispettivamente competenti per le unità 1-2 e 3-4; invita la controparte bulgara a esaminare e attuare quanto prima le necessarie misure di ottimizzazione della gestione suddivisa in oggetto e/o a unificare la gestione delle unità da 1 a 4;

*

* *

40.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi di Bulgaria, Lituania e Slovacchia.


(1)  GU L 411 del 30.12.2006, pag. 10.

(2)  GU L 131 del 23.5.2007, pag. 1.

(3)  GU L 189 del 13.7.2010, pag. 9.

(4)  GU L 330 del 28.11.2006, pag. 31.


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/26


Martedì 5 aprile 2011
Quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne

P7_TA(2011)0127

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne (2010/2209(INI))

2012/C 296 E/04

Il Parlamento europeo,

viste le disposizioni degli strumenti giuridici dell'ONU in materia di diritti umani, in particolare quelle concernenti i diritti delle donne, quali la Carta dell'ONU, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui, la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e il suo protocollo facoltativo, nonché la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e la Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati e il principio di non respingimento,

visti gli altri strumenti dell'ONU in materia di violenza contro le donne, quali la Dichiarazione e il Programma d'azione di Vienna, del 25 giugno 1993, adottati dalla Conferenza mondiale sui diritti umani (A/CONF. 157/23) e la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, del 20 dicembre 1993 (A/RES/48/104),

viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 dicembre 1997 dal titolo «Misure in materia di prevenzione dei reati e di giustizia penale per l'eliminazione della violenza contro le donne» (A/RES/52/86), del 18 dicembre 2002 dal titolo «Misure da prendere per l'eliminazione dei delitti contro le donne commessi in nome dell'onore» (A/RES/57/179), e del 22 dicembre 2003 intitolata «Eliminazione della violenza domestica nei confronti delle donne» (A/RES/58/147),

viste le relazioni dei relatori speciali dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, nonché la raccomandazione generale n. 19 adottata dalla Commissione per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (XI sessione, 1992),

viste la dichiarazione e la Piattaforma d'azione di Pechino, adottate durante la quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e le risoluzioni del Parlamento del 18 maggio 2000 sul seguito dato alla Piattaforma d'azione di Pechino (1), del 10 marzo 2005 sul seguito della quarta Conferenza mondiale sulle donne – Piattaforma d'azione (Pechino+10) (2) e del 25 febbraio 2010 sul seguito della Piattaforma d'azione di Pechino (Pechino+15) (3),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

viste la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 dicembre 2006 intitolata «Intensificazione degli sforzi per l'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne» (A/RES/61/143), e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 e 1820 su donne, pace e sicurezza,

visto il lavoro del Comitato ad hoc del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (CAHVIO), creato nel dicembre 2008 per preparare una futura Convenzione del Consiglio d'Europa a tale riguardo,

viste le conclusioni del Consiglio EPSCO dell'8 marzo 2010 sulla violenza,

vista la sua posizione del 14 dicembre 2010 sul progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’ordine di protezione europeo (4),

vista la sua risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne (5),

vista la sua dichiarazione del 21 aprile 2009 sulla campagna «Dire NO alla violenza contro le donne» (6),

vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'Unione europea (7),

vista la strategia della Commissione per la parità tra donne e uomini (2010-2015) presentata il 21 settembre 2010,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0065/2011),

A.

considerando che i singoli interventi non permetteranno di eliminare la violenza di genere ma un insieme di azioni infrastrutturali, giuridiche, giudiziarie, esecutive, didattiche, sanitarie e interventi di altro genere nel settore dei servizi, potranno ridurre in modo significativo questo tipo di violenza e le sue conseguenze,

B.

considerando che, sebbene non esista una definizione internazionalmente riconosciuta dell’espressione «violenza contro le donne», le Nazioni Unite la definiscono come un qualsiasi atto di violenza di genere che provoca, o potrebbe provocare, un danno fisico, sessuale o psicologico o una sofferenza alle donne, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che si verifichino in pubblico o in privato (8),

C.

considerando che la violenza è un'esperienza traumatica per qualsiasi uomo, donna o bambino, ma che quella di genere è principalmente inflitta da uomini a donne e ragazze, e che essa riflette e potenzia le disuguaglianze tra uomini e donne compromettendo la salute, la dignità, la sicurezza e l'autonomia delle vittime,

D.

considerando che da studi effettuati sulla violenza di genere risulta che da 1/5 a 1/4 di tutte le donne in Europa hanno subito atti di violenza fisica almeno una volta nella loro vita adulta e che più di 1/10 delle donne ha subito violenze sessuali che comportano l'uso della forza; che le ricerche dimostrano altresì che il 26 % dei bambini e dei giovani segnalano di aver subito violenze fisiche nella loro infanzia,

E.

considerando che il materiale pubblicitario e pornografico rappresenta spesso diversi tipi di violenza di genere, banalizzando così la violenza contro le donne e ostacolando le strategie a favore della parità di genere,

F.

considerando che la violenza degli uomini contro le donne influenza la posizione delle donne nella società: la loro salute, l'accesso alla vita professionale e all'istruzione, la partecipazione alle attività socio-culturali, l'indipendenza economica, la partecipazione alla vita pubblica e politica e al processo decisionale, nonché le relazioni con il genere maschile,

G.

considerando che in molti casi le donne non denunciano gli atti di violenza di genere subiti, e ciò per motivi diversi e complessi che includono fattori psicologici, economici, sociali e culturali, ma anche per mancanza di fiducia nella polizia, nel sistema giuridico e nei servizi sociali e sanitari,

H.

considerando che la violenza basata sul genere, in prevalenza quella perpetrata dagli uomini contro le donne, è un problema strutturale diffuso ovunque in Europa e nel mondo, un fenomeno che riguarda sia le vittime che gli autori delle violenze, di tutte le età, livelli di istruzione, di reddito o di posizione sociale, ed è collegato all'iniqua distribuzione del potere tra donne e uomini nella nostra società,

I.

considerando che lo stress economico porta spesso ad abusi più frequenti, violenti e pericolosi; che taluni studi hanno evidenziato come la violenza contro le donne si intensifichi nei momenti in cui gli uomini sperimentano forme di sradicamento e spossesso causati dalla crisi economica;

J.

considerando che la violenza nei confronti delle donne comprende un’ampia gamma di violazioni dei diritti umani, che includono: abusi sessuali, stupro, violenza domestica, violenza e molestie sessuali, prostituzione, tratta di donne e ragazze, violazione dei diritti sessuali e riproduttivi della donna, violenza nei confronti delle donne sul luogo di lavoro e in situazioni di conflitto, violenza contro le donne in carcere o in istituti di cura, nonché diverse pratiche tradizionali dannose; che ognuno di questi abusi può comportare profonde ferite psicologiche, danni alla salute in generale delle donne e delle ragazze, compresa la loro salute riproduttiva e sessuale, e in alcuni casi, causarne la morte,

K.

considerando che in diversi Stati membri la violenza esercitata dagli uomini contro le donne in caso di stupro non costituisce reato perseguibile d’ufficio (9),

L.

considerando che non sono raccolti periodicamente dati comparabili sui diversi tipi di violenza contro le donne nell'UE, il che rende difficile verificare la reale portata del problema e trovare soluzioni idonee; che è molto difficile raccogliere dati affidabili poiché la paura o la vergogna spingono uomini e donne a non denunciare le esperienze vissute alle parti interessate competenti,

M.

considerando che, secondo gli studi disponibili sui paesi membri del Consiglio d'Europa, si stima che il costo annuale della violenza contro le donne si aggiri intorno ai 33 miliardi di euro (10),

N.

considerando che la protezione garantita alle donne contro la violenza maschile non è omogenea nell'Unione europea, a causa della diversità di politiche e legislazioni nei vari Stati membri,

O.

considerando che l'Unione europea con il trattato di Lisbona ha acquisito maggiori competenze nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, ivi compreso in materia di diritto di procedura penale e diritto penale sostanziale, nonché per quanto attiene alla cooperazione di polizia,

P.

considerando il numero allarmante di donne che sono vittima della violenza di genere,

Q.

considerando che il mobbing nei confronti delle madri e delle donne incinte costituisce un'altra forma di violenza o di abuso di cui le donne sono vittima, e che tale forma si manifesta principalmente nella sfera della famiglia, della coppia e in quella sociale e lavorativa, causando il licenziamento o la dimissione volontaria dal lavoro e situazioni di discriminazione e di depressione,

R.

considerando che la Commissione ha sottolineato nella sua strategia per la parità di genere 2010-2015 che la violenza di genere costituiva uno dei principali problemi da affrontare per conseguire una reale parità tra uomini e donne,

S.

considerando che la Commissione ha annunciato la presentazione nel 2011 di una proposta su una strategia volta a combattere la violenza contro le donne, sebbene nel suo programma di lavoro per il 2011 manchi qualsiasi riferimento esplicito a tale strategia,

1.

accoglie con favore l’impegno assunto dalla Commissione, nel suo Piano di azione che attua il Programma di Stoccolma, di presentare nel 2011-2012 una «Comunicazione su una strategia di lotta alla violenza contro le donne, la violenza domestica e la mutilazione genitale femminile, che dovrà essere seguita da un piano d’azione dell’UE» (11);

2.

propone un nuovo approccio politico globale contro la violenza di genere che comprenda:

uno strumento di diritto penale sotto forma di una direttiva contro la violenza di genere,

misure per trattare le sei «P» del quadro sulla violenza contro le donne (politica, prevenzione, protezione, procedimento giudiziario, provvedimenti e partenariato),

richieste agli Stati membri affinché garantiscano che i colpevoli siano puniti in funzione della gravità del crimine perpetrato,

richieste agli Stati membri di garantire la formazione dei funzionari che possono trovarsi a trattare casi di violenza contro le donne, compreso il personale incaricato dell'applicazione della legge, dell’assistenza sociale, dell’assistenza ai minori, della sanità e dei centri di emergenza, onde individuare, identificare e gestire adeguatamente tali casi, incentrandosi particolarmente sulle necessità e sui diritti delle vittime,

requisiti per gli Stati membri affinché diano prova di 'due diligence' e registrino e indaghino su tutte le tipologie di reato legate alla violenza di genere, al fine di procedere alla pubblica accusa,

piani di sviluppo di procedure d'indagine specifiche per le forze di polizia e i professionisti del settore sanitario ai fini dell'acquisizione delle prove della violenza di genere,

la creazione di un partenariato con gli istituti d'istruzione superiore al fine di fornire corsi di formazione sulla violenza di genere per i professionisti dei settori coinvolti, in particolare giudici, funzionari della polizia criminale, operatori del settore sanitario e dell'istruzione e il personale di sostegno alle vittime,

proposte politiche per aiutare le vittime a rifarsi una vita, che tengano conto delle necessità specifiche delle varie categorie di vittime tra cui le donne appartenenti a minoranze, oltre a garantire la loro sicurezza e il recupero della salute psicofisica, e misure che favoriscano lo scambio di informazioni e migliori prassi sul trattamento delle vittime sopravvissute alla violenza contro le donne,

l'introduzione di meccanismi specifici di identificazione e diagnosi nei servizi di pronto soccorso degli ospedali e nella rete di assistenza primaria, al fine di consolidare un sistema di accesso e di monitoraggio più efficiente per le vittime,

richieste agli Stati membri affinché forniscano una dimora sicura alle vittime della violenza di genere in cooperazione con le ONG pertinenti,

requisiti minimi sul numero delle strutture di assistenza ogni 10 000 abitanti per le vittime della violenza di genere, sotto forma di centri specializzati nell'aiuto alle vittime,

l'elaborazione di una Carta europea di servizi minimi di assistenza per le vittime della violenza contro le donne che includa il diritto all'assistenza legale gratuita, la creazione di centri dimora che coprano le necessità di protezione e alloggio temporaneo delle vittime, servizi di assistenza psicologica gratuiti, specializzati, decentralizzati e accessibili e un regime di assistenza economica che promuova l'autonomia delle vittime e faciliti il ritorno a una vita normale e al mondo del lavoro,

requisiti minimi per garantire che le vittime ricevano il sostegno necessario da parte di professionisti, quale la consulenza di un legale a prescindere dal loro ruolo nei procedimenti penali,

meccanismi atti a facilitare l’accesso all’assistenza giuridica che permettano alle vittime di far valere i propri diritti in tutta l’Unione,

piani per la messa a punto di linee guida sul metodo e la realizzazione di nuove campagne per la raccolta di dati, al fine di ottenere dati statistici raffrontabili sulla violenza di genere, inclusi la mutilazione genitale femminile, al fine di identificare l’estensione del problema e fornire una base per modificare l’azione nei confronti del problema,

l’istituzione, nei prossimi cinque anni, di un Anno europeo contro la violenza contro le donne allo scopo di sensibilizzare i cittadini europei,

la richiesta alla Commissione e agli Stati membri di adottare misure appropriate sulla prevenzione, comprese campagne di sensibilizzazione, se del caso in cooperazione con le ONG,

l'introduzione di misure nei contratti collettivi e la promozione del coordinamento tra datori di lavoro, sindacati e imprese, nonché tra i rispettivi organi di gestione, allo scopo di fornire alle vittime le informazioni pertinenti sui loro diritti lavorativi,

un aumento del numero dei tribunali specificamente preposti a trattare i casi di violenza di genere; un incremento delle risorse e dei contenuti nella formazione dei giudici, dei procuratori e degli avvocati in materia di violenza di genere e un miglioramento delle unità specializzate degli organi preposti all’applicazione della legge, attraverso l'aumento degli effettivi e il miglioramento della formazione e delle risorse materiali;

3.

esorta gli Stati membri a riconoscere come reati la violenza sessuale e lo stupro a danno di donne, in particolare all'interno del matrimonio e di relazioni intime non ufficializzate e/o se commessi da parenti maschi, nei casi in cui la vittima non era consenziente, e ad assicurare che detti reati siano perseguiti d'ufficio, nonché a respingere ogni riferimento a pratiche culturali, tradizionali o religiose come circostanze attenuanti in casi di violenza contro le donne, compresi i cosiddetti «delitti d'onore» e le mutilazioni genitali femminili;

4.

riconosce che la violenza contro le donne è una delle forme più gravi di violenza dei diritti umani basata sul genere e che la violenza domestica – nei confronti di altre vittime, come i bambini, gli uomini e le persone anziane – costituisce anche un fenomeno occulto che colpisce troppe famiglie tanto che non può essere ignorato;

5.

sottolinea che l’esposizione alla violenza e agli abusi di natura fisica, sessuale o psicologica tra genitori o altri famigliari ha un grave impatto sui bambini;

6.

invita gli Stati membri, per quanto riguarda i bambini testimoni di qualsiasi forma di violenza, a sviluppare una consulenza psicosociale appropriata in funzione dell'età specificamente mirata per i bambini in modo che possano far fronte alle loro esperienze traumatiche, e a tenere debitamente conto dell'interesse superiore del bambino;

7.

sottolinea che le donne migranti, comprese le donne migranti senza documenti, e le donne che chiedono l’asilo costituiscono due sottocategorie di donne particolarmente vulnerabili alla violenza basata sul genere;

8.

sottolinea l’importanza di una formazione adeguata per tutti coloro i quali operano a contatto con donne vittime della violenza di genere, in particolare per i rappresentanti del sistema giudiziario e dell'applicazione della legge, con particolare riferimento alla polizia, ai giudici, ai lavoratori sociali e al personale sanitario;

9.

esorta la Commissione europea a sviluppare e fornire statistiche annue sulla violenza di genere, utilizzando tutte le competenze disponibili, ivi compresi dati sul numero di donne uccise ogni anno dal partner o dall'ex, basandosi sui dati forniti dagli Stati membri;

10.

sottolinea che la ricerca sulla violenza contro i bambini, i giovani e le donne e, più in generale, sulla violenza di genere e sessuale dovrebbe essere inclusa come area di ricerca multidisciplinare nel futuro Ottavo Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico;

11.

invita la Commissione a vagliare l'opportunità di creare un osservatorio sulla violenza contro le donne che si basi sulla comunicazione delle cause giudiziarie riguardanti atti di violenza contro le donne;

12.

invita la Commissione a proseguire i propri sforzi per combattere la violenza basata sul genere attraverso programmi dell'Unione europea, in particolare il programma Daphne, che ha già riscosso successo nella lotta contro la violenza contro le donne;

13.

rileva che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) organizzerà un sondaggio su un campione rappresentativo di donne degli Stati membri alle quali saranno rivolte domande sulle loro esperienze di violenza e chiede che si ponga l'accento sull'esame delle risposte che le donne ricevono dalle diverse autorità e dai servizi di assistenza quando sporgono denuncia;

14.

esorta gli Stati membri a mostrare chiaramente nelle proprie statistiche nazionali l'entità della violenza di genere e ad adottare provvedimenti atti a garantire la raccolta di dati su questo tipo di violenza, tra l’altro sul sesso delle vittime, sul sesso degli autori della violenza, sul rapporto esistente fra di essi, l'età, il luogo del reato e i danni provocati;

15.

invita la Commissione a presentare uno studio sull'impatto finanziario della violenza contro le donne, sulla base di ricerche che impiegano metodologie che possono quantificare finanziariamente l’impatto della violenza contro le donne sui sistemi sanitari, sui regimi di previdenza sociale e sul mercato del lavoro;

16.

invita l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere a condurre una ricerca sulla diffusione della violenza nelle relazioni tra adolescenti e sull'impatto che tale fenomeno ha sul loro benessere;

17.

prende atto che lo «stalking», le cui vittime sono donne per l'87 % del totale, provoca traumi psicologici e un grave stress emotivo e dovrebbe pertanto essere considerato come una forma di violenza contro le donne ed essere oggetto di un quadro giuridico in tutti gli Stati membri;

18.

osserva che pratiche tradizionali nefaste come la mutilazione genitale femminile (MGF) e i cosiddetti «omicidi d'onore» rappresentano forme altamente contestualizzate di violenza contro le donne, ed esorta pertanto la Commissione a prestare un'attenzione specifica a tali nefaste pratiche tradizionali nel quadro della sua strategia di lotta alla violenza contro le donne;

19.

riconosce il grave problema della prostituzione, anche minorile, nell'Unione europea e chiede che il legame tra il quadro giuridico nel singolo Stato membro e la forma e la portata della prostituzione, siano oggetto di ulteriori studi; richiama l’attenzione sull'allarmante aumento della tratta di esseri umani verso l'Unione europea e in seno alla stessa – traffico di cui sono vittime in particolare le donne e i bambini – ed esorta gli Stati membri ad adottare misure energiche per combattere questa pratica illegale;

20.

chiede agli Stati membri di riconoscere il grave problema della surrogazione di maternità, che costituisce uno sfruttamento del corpo e degli organi riproduttivi femminili;

21.

rileva che le donne e i bambini sono soggetti alle medesime forme di sfruttamento e possono essere considerati merci sul mercato internazionale della riproduzione, e che i nuovi regimi riproduttivi, come la surrogazione di maternità, incrementano la tratta di donne e bambini nonché le adozioni illegali transnazionali;

22.

prende atto che la violenza domestica è stata identificata quale causa principale di aborti spontanei e di parti di feti morti nonché di decessi della madre al momento del parto, e chiede alla Commissione di concentrare maggiormente l'attenzione sulla violenza contro le donne gestanti, dato che l'autore del reato nuoce a più di una parte;

23.

evidenzia che la società civile, in particolare le ONG, le associazioni femminili e altre organizzazioni di volontariato pubbliche e private che prestano sostegno alle vittime della violenza, offrono un servizio estremamente importante, in particolare assistendo le vittime che desiderano spezzare il silenzio in cui sono imprigionate dalla violenza, e dovrebbero ricevere il sostegno degli Stati membri;

24.

ribadisce la necessità di lavorare tanto con le vittime quanto con gli aggressori, al fine di responsabilizzare maggiormente questi ultimi ed aiutare a modificare stereotipi e credenze radicate nella società che aiutano a perpetuare le condizioni che generano questo tipo di violenza e l'accettazione della stessa;

25.

invita gli Stati membri a istituire centri di accoglienza per le donne al fine di aiutare le donne e i bambini a vivere una vita autodeterminata e libera dalla violenza e dalla povertà e a far sì che questi offrano servizi specializzati, cure mediche, assistenza legale, consulenza psicosociale e terapeutica, un aiuto legale durante i procedimenti giudiziari, un sostegno ai bambini vittime della violenza, e così via;

26.

sottolinea che gli Stati membri dovrebbero stanziare risorse adeguate per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne, anche mediante il ricorso ai Fondi strutturali;

27.

rileva l'importanza dell’adozione, da parte degli Stati membri e delle autorità regionali e locali, di azioni volte ad agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro delle donne vittime della violenza di genere, mediante strumenti quali il Fondo sociale europeo o il programma «Progresso»;

28.

invita l'Unione europea e gli Stati membri a predisporre un quadro giuridico che accordi alle donne migranti il diritto di possedere personalmente il proprio passaporto e il proprio permesso di soggiorno e che consenta di ritenere penalmente responsabile chiunque s'impadronisca di tali documenti;

29.

ribadisce l'opinione, espressa nella sua risoluzione del 25 febbraio 2010, secondo cui l'Unione europea, visto il nuovo quadro giuridico stabilito dal trattato di Lisbona, dovrebbe sottoscrivere la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e il suo protocollo facoltativo;

30.

invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare il problema della violenza contro le donne e la dimensione di genere delle violazioni dei diritti umani sul piano internazionale, in particolare nel contesto degli accordi bilaterali di associazione e degli accordi commerciali internazionali in vigore e in corso di negoziazione;

31.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258.

(2)  GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 247.

(3)  GU C 348 E del 21.12.2010, pag. 11.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2010)0470.

(5)  GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 53.

(6)  GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 131.

(7)  GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 52.

(8)  Articolo 1 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della violenza nei confronti delle donne del 20 dicembre 1993 (A/RES/48/104); punto 113 della Piattaforma di azione di Pechino delle Nazioni Unite del 1995.

(9)  Studio della Commissione del 2010 intitolato “Studio di fattibilità per valutare le possibilità, le opportunità e la necessità di uniformare le legislazioni nazionali sulla violenza contro le donne, i bambini e l’orientamento sessuale, pag. 53.

(10)  Lotta alla violenza contro le donne: Studio analitico sulle misure e azioni adottate dai paesi membri del Consiglio d'Europa, Consiglio d'Europa, 2006.

(11)  COM(2010)0171 «Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei – Piano d’azione per l’attuazione del programma di Stoccolma» pag. 13.


Mercoledì 6 aprile 2011

2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/34


Mercoledì 6 aprile 2011
Politica europea in materia di investimenti internazionali

P7_TA(2011)0141

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali (2010/2203(INI))

2012/C 296 E/05

Il Parlamento europeo,

viste la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 7 luglio 2010, dal titolo «Verso una politica globale europea degli investimenti internazionali» (COM(2010)0343) e la proposta della Commissione del 7 luglio 2010 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali di investimenti conclusi fra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (COM(2010)0344),

viste la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «EUROPA 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020) e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 novembre 2010, dal titolo «Commercio, crescita e affari mondiali - La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE» (COM(2010)0612),

viste le conclusioni del Consiglio del 25 ottobre 2010 su una politica globale europea degli investimenti internazionali,

vista la versione aggiornata degli orientamenti OCSE per le imprese multinazionali,

vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sul mancato rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi loro incombenti, in particolare la sentenza del 3 marzo 2009 nella causa C-205/06 Commissione/Austria, la sentenza del 3 marzo 2009 nella causa C-249/06 Commissione/Svezia e la sentenza del 19 novembre 2009 nella causa C-118/07 Commissione/Finlandia,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0070/2011),

A.

considerando che il trattato di Lisbona ha posto gli investimenti esteri diretti (IED) tra i settori di competenza esclusiva dell'UE, come sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), e dagli articoli 206 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

B.

considerando che dal 1959 oltre 1 200 trattati bilaterali d'investimento (TBI) sono stati conclusi dagli Stati membri a livello bilaterale e quasi 3 000 sono stati conclusi in totale,

C.

considerando che è comunemente riconosciuto che gli investimenti interni possono migliorare la competitività dei paesi ospiti, ma che può essere necessaria un'assistenza di adeguamento per i lavoratori scarsamente qualificati nel caso di investimenti esterni; considerando che è responsabilità di ciascun governo promuovere gli effetti positivi degli investimenti e prevenire quelli negativi,

D.

considerando che gli articoli 206 e 207 TFUE non definiscono gli IED, mentre la Corte di giustizia dell'Unione europea (1) ha specificato cosa intende con il termine IED sulla base di tre criteri, ovvero che sono da considerarsi investimenti duraturi, che rappresentano almeno il 10 % del capitale netto/azioni della società affiliata e che conferiscono all'investitore un controllo manageriale sulle operazioni della società affiliata e che questa definizione è in linea con quelle del Fondo monetario internazionale (FMI) e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) in contrapposizione, in particolare, agli investimenti di portafoglio e ai diritti di proprietà intellettuale; considerando che è difficile operare una chiara distinzione tra IED e investimenti di portafoglio e applicare una rigida definizione giuridica alla pratica degli investimenti nel mondo reale,

E.

considerando che alcuni Stati membri usano definizioni ampie del termine «investitore estero», ritenendo sufficiente un semplice indirizzo postale per determinare la nazionalità di un'impresa e che tale pratica ha consentito ad alcune aziende di fare ricorso contro il proprio paese grazie a un TBI concluso da un paese terzo e che qualsiasi impresa europea dovrebbe poter contare su futuri accordi di investimento ovvero accordi di libero scambio che includono capitoli di investimento siglati dall'UE,

F.

considerando che l'emergere di nuovi paesi dotati di forti capacità d'investimento come potenze locali o mondiali ha modificato la percezione classica secondo cui gli unici investitori vengono da paesi sviluppati,

G.

considerando che dopo le prime procedure di risoluzione delle controversie degli anni 1990, e nonostante esperienze generalmente positive, sono emersi vari problemi, dovuti all'uso negli accordi di un linguaggio vago che lasciava spazio all'interpretazione, in particolare per quanto riguarda il rischio di conflitto tra interessi privati e funzione regolatrice delle autorità pubbliche, ad esempio nei casi in cui l'adozione di una legislazione legittima ha condotto alla condanna dello Stato da parte di arbitri internazionali per violazione del principio di un «trattamento giusto ed equo»,

H.

considerando che gli Stati Uniti e il Canada, tra i primi Stati destinatari di siffatte sentenze, hanno adattato il proprio modello di TBI per limitarne il margine di interpretazione in sede arbitrale e assicurare una migliore protezione del proprio spazio d'intervento pubblico,

I.

considerando che la Commissione ha stilato un elenco dei paesi che saranno partner privilegiati per la negoziazione dei primi accordi di investimento (Canada, Cina, India, Mercosur, Russia e Singapore),

J.

considerando che il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), recentemente istituito, rafforzerà altresì la presenza e il ruolo dell'UE nel mondo, ivi comprese la promozione e la difesa degli obiettivi dell'UE a livello commerciale e, quindi, nel settore degli investimenti,

1.

riconosce che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli investimenti esteri diretti rientrano ora nella competenza esclusiva dell'Unione europea; osserva che tale nuova competenza dell'UE pone una duplice sfida, da un lato, per la gestione degli attuali TBI e, dall'altro, per la definizione di una politica europea d'investimento che soddisfi le attese degli Stati investitori e beneficiari, ma anche i più generali interessi economici e obiettivi di politica estera dell'UE;

2.

saluta con favore questa nuova competenza dell'UE ed invita la Commissione e gli Stati membri a cogliere tale occasione per strutturare, insieme al Parlamento, una politica di investimento integrata e coerente che promuova investimenti di elevata qualità e dia un contributo concreto al progresso economico mondiale e allo sviluppo sostenibile; reputa che il Parlamento debba essere adeguatamente coinvolto nella definizione della futura politica di investimento, in particolare attraverso un'adeguata consultazione sui mandati per i negoziati a venire e la periodica trasmissione di informazioni salienti sull'andamento dei negoziati in corso;

3.

osserva che l'Unione europea è un importante blocco economico che dispone di un elevato potere negoziale; ritiene che una politica comune in materia di investimenti possa rispondere alle attese sia degli investitori sia degli Stati interessati e possa concorrere alla crescita della competitività dell'Unione europea e delle sue imprese nonché all'aumento dell'occupazione;

4.

prende atto della necessità di un quadro coordinato a livello europeo volto a offrire certezza ed a incoraggiare la promozione dei principi e degli obiettivi dell'Unione europea;

5.

ricorda che la fase attuale della globalizzazione ha visto un forte aumento degli IED, che nel 2007, l'anno che ha preceduto la crisi economica e finanziaria globale che ha colpito gli investimenti, hanno raggiunto il livello record di quasi 1 500 miliardi di euro e che, nell'economia globale, l'UE è il principale investitore in termini di IED; sottolinea, tuttavia, che nel 2008 e 2009, gli investimenti sono diminuiti a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale; sottolinea altresì che circa l'80 % del valore totale degli IED globali riguarda fusioni ed acquisizioni transfrontaliere;

6.

valuta positivamente la comunicazione della Commissione «Verso una politica globale europea degli investimenti internazionali», ma sottolinea che, mentre incentra l'attenzione sulla protezione degli investitori, dovrebbe meglio affrontare il diritto a tutelare la capacità pubblica di regolamentare e adempiere all'obbligo dell'UE di attuare la coerenza delle politiche per lo sviluppo;

7.

ritiene che gli investimenti possano avere un impatto positivo sulla crescita e sull'occupazione, non solo nell'Unione europea, ma anche nei paesi in via di sviluppo, sempreché gli investitori contribuiscano attivamente al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo degli Stati ospitanti, ad esempio sostenendo l'economia locale con il trasferimento di tecnologia e utilizzando manodopera e input locali;

8.

invita la Commissione a tenere presenti gli insegnamenti tratti a livello multilaterale, plurilaterale e bilaterale, in particolare il fallimento dei negoziati dell'OCSE su un accordo multilaterale sugli investimenti;

9.

esorta la Commissione a elaborare in modo attento e coordinato una strategia dell'UE per gli investimenti, che si fondi sulle migliori prassi in fatto di TBI; osserva le differenze nel contenuto degli accordi siglati dagli Stati membri e invita la Commissione ad appianare tali divergenze al fine di elaborare un solido modello dell'Unione per gli accordi di investimento, che dovrebbe inoltre essere regolabile in funzione del livello di sviluppo del paese partner;

10.

invita la Commissione a pubblicare il prima possibile orientamenti non vincolanti, ad esempio sotto forma di un modello per i TBI, che possano essere utilizzati dagli Stati membri per potenziare la certezza e la coerenza;

Definizioni e ambito di applicazione

11.

chiede alla Commissione di fornire una chiara definizione degli investimenti che occorre tutelare, inclusi gli IED e gli investimenti di portafoglio; ritiene tuttavia che le forme speculative di investimento, quali definite dalla Commissione, non vadano tutelate; insiste sul fatto che, qualora i diritti di proprietà intellettuale siano inclusi nell'ambito di applicazione dell'accordo di investimento, inclusi gli accordi per i quali sono già stati proposti progetti di mandato, le disposizioni dovrebbero evitare di avere un impatto negativo sulla produzione di medicinali generici e dovrebbero rispettare le eccezioni dei diritti di proprietà intellettuale connessi al commercio (TRIPS) in materia di salute pubblica;

12.

rileva con preoccupazione che la negoziazione di un'ampia varietà di investimenti comporterebbe un intreccio di competenze esclusive e condivise;

13.

chiede l'introduzione del concetto di «investitore dell'UE» che, nello spirito dell'articolo 207 del TFUE, sottolineerebbe l'importanza di promuovere in egual modo gli investitori di tutti gli Stati membri, garantendo loro pari condizioni in termini di funzionamento e di protezione degli investimenti;

14.

ricorda che solitamente i TBI utilizzati dagli Stati membri dell'UE contengono una definizione ampia di «investitore estero»; chiede alla Commissione di valutare se ciò abbia condotto a pratiche abusive; chiede alla Commissione di fornire una definizione chiara di «investitore estero» sulla base di tale valutazione e della più recente definizione di riferimento dell'OCSE di investimento estero diretto;

Protezione degli investitori

15.

sottolinea che la protezione di tutti gli investitori dell'Unione europea deve continuare ad essere la prima priorità degli accordi di investimento;

16.

osserva che la negoziazione di TBI è un processo che richiede tempo; invita la Commissione ad investire in termini di risorse umane e materiali nella negoziazione e conclusione di accordi di investimento dell'UE;

17.

ritiene che la richiesta avanzata dal Consiglio nelle sue conclusioni sulla comunicazione – ossia che il nuovo quadro giuridico europeo non dovrebbe avere un impatto negativo sulla protezione degli investitori e sulle garanzie di cui essi beneficiano ai sensi degli accordi esistenti – potrebbe determinare il rischio che qualsiasi nuovo accordo sia opponibile e potrebbe far sì che il necessario equilibrio tra protezione dei consumatori e protezione del diritto di regolamentare sia messo a rischio, in un periodo caratterizzato dall'aumento degli investimenti interni; ritiene inoltre che il criterio di valutazione così formulato potrebbe essere contrario alla lettera e allo spirito dell'articolo 207 TFUE;

18.

ritiene che la necessità di delineare le migliori prassi, anch'essa evocata nelle conclusioni del Consiglio, sia un'opzione più ragionevole ed efficace, che permette lo sviluppo di una politica europea di investimenti coerente;

19.

reputa che i futuri accordi d'investimento conclusi dall'UE debbano fondarsi sulle migliori prassi in base all'esperienza degli Stati membri e integrare i seguenti requisiti:

non discriminazione (trattamento nazionale e nazione più favorita) con una formulazione più esatta nella definizione precisando che investitori esteri e nazionali devono operare nelle «stesse condizioni» e consentendo una certa flessibilità nella clausola della nazione più favorita (NPF) al fine di non ostacolare i processi di integrazione regionale nei paesi in via di sviluppo;

trattamento giusto ed equo, definito sulla base del livello di trattamento stabilito dal diritto internazionale consuetudinario,

protezione contro l'esproprio diretto e indiretto, fornendo una definizione che stabilisca un equilibrio chiaro ed equo tra obiettivi di welfare pubblico ed interessi privati e consentendo un indennizzo adeguato in funzione dei danni subiti in caso di esproprio illegittimo;

20.

chiede alla Commissione di valutare l'impatto potenziale dell'inclusione di una «clausola di protezione» nei futuri accordi di investimento europei e di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio;

21.

chiede alla Commissione di garantire la reciprocità in sede di negoziazione dell'accesso al mercato con i suoi principali partner commerciali sviluppati e con le principali economie emergenti, tenendo presente, al contempo, l'esigenza di escludere i settori sensibili e di mantenere l'asimmetria nelle relazioni commerciali tra l'UE e i paesi in via di sviluppo;

22.

osserva che i miglioramenti attesi a livello di certezza costituiranno un incentivo per gli investimenti all'estero da parte delle piccole e medie imprese (PMI) e ricorda a tale proposito la necessità di ascoltare le istanze di tale categoria di imprese durante i negoziati;

Proteggere il diritto di regolamentare

23.

sottolinea che i futuri accordi di investimento conclusi dall'UE devono rispettare la capacità d'intervento pubblico;

24.

esprime profonda preoccupazione riguardo al livello di discrezionalità di taluni arbitri internazionali nell'elaborare un'interpretazione ampia delle clausole di protezione degli investitori, determinando in tal modo l'esclusione di legittime regolamentazioni pubbliche; invita la Commissione a presentare definizioni chiare delle norme di protezione degli investitori al fine di evitare siffatti problemi nei nuovi accordi d'investimento;

25.

chiede alla Commissione di integrare, in ogni futuro accordo, clausole specifiche che sanciscano il diritto di regolamentazione delle parti dell'accordo, tra l'altro, nei settori della protezione della sicurezza nazionale, dell'ambiente, della salute pubblica, dei diritti dei lavoratori e dei consumatori, della politica industriale e della diversità culturale;

26.

sottolinea che la Commissione deve decidere caso per caso sui settori non coperti dai futuri accordi, ad esempio, settori sensibili come la cultura, l'istruzione, la salute pubblica e quelli strategicamente importanti per la difesa nazionale e chiede alla Commissione di informare il Parlamento europeo in merito al mandato che ha ricevuto in ciascun caso; osserva che l'UE deve rendersi inoltre consapevole delle preoccupazioni dei partner in via di sviluppo e non chiedere liberalizzazioni supplementari allorché questi ultimi considerino necessario per il proprio sviluppo proteggere taluni settori, in particolare i servizi pubblici;

Inclusione di norme sociali e ambientali

27.

sottolinea che la futura politica dell'UE dovrà promuovere anche investimenti sostenibili, rispettosi dell'ambiente (in particolare nel settore delle industrie estrattive) e volti a incoraggiare le condizioni lavorative di buona qualità nelle imprese interessate dagli investimenti; chiede alla Commissione di includere, in tutti i futuri accordi, un riferimento alla versione aggiornata degli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali;

28.

ribadisce, per quanto concerne i capitoli di investimento dei più ampi accordi di libero scambio (ALS), la sua richiesta di prevedere una clausola sulla responsabilità sociale delle imprese nonché clausole sociali e ambientali efficaci in ciascun ALS firmato dall'UE;

29.

chiede che la Commissione valuti come siffatte clausole siano state previste nei TBI conclusi dagli Stati membri e come possano essere previste anche nei futuri accordi di investimento autonomi;

30.

accoglie con favore il fatto che svariati TBI in corso prevedano una clausola che evita l'annacquamento della legislazione sociale e ambientale pensato per attirare gli investimenti e chiede alla Commissione di considerare l'inserimento di tale clausola nei suoi accordi futuri;

Meccanismo di risoluzione delle controversie e responsabilità dell'UE

31.

è persuaso che l'attuale sistema di risoluzione delle controversie vada modificato al fine di prevedere maggiore trasparenza, la possibilità per le parti di fare appello, l'obbligo di esperire i mezzi di ricorso locali ove siano sufficientemente affidabili per garantire un processo equo, la possibilità di usare le memorie a titolo di amicus curiae e l'obbligo di scegliere un solo luogo di arbitrato tra investitore e Stato;

32.

ritiene che, per garantire agli investimenti una tutela globale, si debba far ricorso anche alla risoluzione delle controversie tra investitore e Stato oltre che a quella tra Stato e Stato;

33.

è consapevole del fatto che l'Unione europea non può utilizzare i meccanismi esistenti del Centro internazionale per la risoluzione della controversie relative agli investimenti (ICSID) e della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) poiché l'UE in quanto tale non è membro di nessuna delle due organizzazioni; invita l'Unione europea ad includere un capitolo sulla risoluzione delle controversie in ciascun nuovo trattato di investimento dell'UE in linea con le riforme suggerite nella presente risoluzione; chiede che la Commissione e gli Stati membri si assumano le proprie responsabilità di importanti attori internazionali e operino nella direzione delle necessarie riforme delle norme ICSID e UNCITRAL;

34.

invita la Commissione a proporre soluzioni volte a consentire alle PMI di far fronte più agevolmente ai costi elevati derivanti dai procedimenti di risoluzione delle controversie;

35.

esorta la Commissione a presentare quanto prima un regolamento che definisca come si debbano ripartire le responsabilità tra i livelli UE e nazionale, in particolare sul piano finanziario, nel caso l'UE perda una causa in sede di arbitrato internazionale;

Scelta dei partner e poteri del Parlamento

36.

appoggia il principio secondo cui i partner prioritari per gli accordi di investimento futuri dell'UE devono essere i paesi il cui potenziale di mercato è vasto, ma in cui gli investimenti esteri necessitano di migliore protezione;

37.

osserva che in generale gli investimenti sono più rischiosi nei paesi in via di sviluppo e nei paesi meno sviluppati e che, quindi, una protezione dell'investitore forte ed efficace che assuma la forma di un trattato di investimento è fondamentale per proteggere gli investitori europei e può migliorare la governance, creando così un contesto stabile, necessario per aumentare gli IED in tali paesi; nota che gli accordi di investimento, per portare ulteriori vantaggi a tali paesi, dovrebbero altresì basarsi su una serie di obblighi per gli investitori in materia di rispetto dei diritti umani e norme anticorruzione, nel quadro di un partenariato più ampio fra l'UE e i paesi in via di sviluppo per ridurre la povertà; chiede alla Commissione di valutare i futuri partner possibili, sulla base delle migliori prassi degli Stati membri in materia di TBI;

38.

teme che gli investimenti esteri diretti nei paesi meno sviluppati siano estremamente limitati e di solito destinati alle risorse naturali;

39.

ritiene che nei paesi in via di sviluppo si dovrebbe dare maggiore sostegno alle imprese locali, in particolare attraverso incentivi per rafforzarne la produttività, potenziando la cooperazione e migliorando i settori delle competenze della manodopera – settori di notevole potenziale per stimolare lo sviluppo economico, la competitività e la crescita nei paesi in via di sviluppo; incoraggia quindi il trasferimento di nuove tecnologie verdi dell'UE nei paesi in via di sviluppo, come miglior modo per promuovere la crescita verde e sostenibile;

40.

insiste affinché la posizione del Parlamento sia presa pienamente in considerazione dalla Commissione e dagli Stati membri sia prima dell'avvio dei negoziati sugli investimenti sia durante le trattative; richiama il contenuto dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione e invita la Commissione a consultare il Parlamento sui progetti di mandato negoziale in tempo utile, al fine di consentirgli di esprimere la sua posizione, che a sua volta dovrà essere debitamente presa in considerazione dalla Commissione e dal Consiglio;

41.

sottolinea la necessità di riservare uno spazio, nella strategia per la futura politica degli investimenti, al ruolo delle delegazioni del SEAE, riconoscendo che il loro potenziale e il loro know-how a livello locale hanno un valore strategico per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla nuova politica;

*

* *

42.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché agli Stati membri, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.


(1)  Sentenza del 12 dicembre 2006 nella causa «Test Claimants in the FII Group Litigation contro Commissioners of Inland Revenue» (causa C-446/04).


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/40


Mercoledì 6 aprile 2011
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea - Lotta contro la frode

P7_TA(2011)0142

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2009 (2010/2247(INI))

2012/C 296 E/06

Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni sulle precedenti relazioni annuali della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),

visti la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 14 luglio 2010, dal titolo «Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2009» (COM(2010)0382) e i relativi documenti di accompagnamento (SEC(2010)0897 e SEC(2010)0898),

vista la decima relazione di attività dell'OLAF – Relazione annuale 2010 (1),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2009, corredata delle risposte delle istituzioni (2),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dall'ottavo, nono e decimo Fondo europeo di sviluppo (FES) per l'esercizio finanziario 2009, corredata dalle risposte della Commissione (3),

visti l'articolo 319, paragrafo 3, e l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4),

vista la sua dichiarazione del 18 maggio 2010 sugli sforzi dell'Unione per lottare contro la corruzione (5), intesa ad assicurare che i fondi UE non siano soggetti a corruzione,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0050/2011),

Osservazioni generali

1.

si rammarica del fatto che, in generale, la relazione della Commissione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2009 (COM(2010)0382) (la «relazione TIF 2009»), presentata a norma dell'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), non fornisca informazioni sul livello stimato di frode e di irregolarità nei singoli Stati membri, ma si concentri sul livello di comunicazione delle informazioni, e che non sia quindi possibile avere una visione complessiva della situazione effettiva in fatto di frode e di irregolarità negli Stati membri, né individuare e disciplinare quelli in cui si registra il numero più elevato di casi di questo tipo;

2.

ricorda che la frode è un comportamento irregolare volontario che costituisce reato penale e che un'irregolarità è il mancato rispetto di una regola; si rammarica che la relazione della Commissione non affronti la questione della frode in modo approfondito e tratti molto ampiamente quella delle irregolarità; fa notare che l'articolo 325 TFUE riguarda la frode e non le irregolarità, e chiede che venga fatta una distinzione tra frodi ed errori o irregolarità;

3.

sottolinea che negli ultimi anni sono state messe a punto, nel quadro di un tentativo più ampio di lotta alla corruzione, tecniche per misurare la frode ed esorta la Commissione a intensificare tali sforzi di ricerca e a porre in atto, inizialmente come progetti pilota, in collaborazione con gli Stati membri, le nuove pertinenti metodologie che sono in corso di sviluppo nel settore della misurazione dei fenomeni delle irregolarità e della frode;

4.

invita la Commissione a esercitare la propria responsabilità garantendo il rispetto da parte degli Stati membri dei loro obblighi di comunicazione delle informazioni volti a fornire dati attendibili e comparabili sulle irregolarità e la frode, anche se ciò dovesse implicare da parte sua la modifica del sistema di sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto di detti obblighi di comunicazione;

5.

si rammarica del fatto che si continuino a spendere indebitamente quote significative di fondi UE e invita la Commissione a prendere le misure del caso per assicurare il rapido recupero di detti fondi;

6.

è preoccupato in relazione al livello delle irregolarità non ancora recuperate o dichiarate irrecuperabili in Italia alla fine dell'esercizio finanziario 2009;

7.

invita la Commissione a ritenere gli Stati membri maggiormente responsabili degli importi delle irregolarità che devono ancora essere recuperati;

8.

osserva che la legislazione dell'Unione impone agli Stati membri di segnalare tutte le irregolarità entro due mesi dalla fine del trimestre in cui un'irregolarità è stata oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario e/o in cui sono emerse nuove informazioni in merito all'irregolarità individuata; invita gli Stati membri a compiere tutti gli sforzi necessari, anche razionalizzando le procedure amministrative nazionali, per rispettare i termini stabiliti e ridurre lo scarto di tempo tra l'accertamento di un'irregolarità e la sua comunicazione; invita gli Stati membri, nella loro azione di contrasto alla frode, ad agire in primo luogo a tutela del denaro dei contribuenti;

9.

chiede quali iniziative ha preso la Commissione per contrastare l'aumento dei casi di sospetta frode, relativamente al loro numero e ai relativi importi, rispetto al numero complessivo dei casi di irregolarità registrati in Polonia, Romania e Bulgaria;

10.

è preoccupato in relazione ai tassi di sospetta frode stranamente bassi di Spagna e Francia – tenuto conto in particolare delle dimensioni di tali paesi e del sostegno finanziario ricevuto – quali descritti dalla Commissione nella relazione TIF 2009; chiede quindi alla Commissione informazioni dettagliate sulla metodologia di comunicazione applicata e sulla capacità di rilevamento delle frodi in tali Stati;

11.

invita gli Stati membri che non abbiano ancora ratificato la convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (6) o i suoi protocolli (7) (gli strumenti TIF), vale a dire la Repubblica ceca, Malta e l'Estonia, a procedere senza indugi con la ratifica di tali strumenti giuridici; esorta gli Stati membri che abbiano ratificato gli strumenti TIF a impegnarsi maggiormente al fine di rafforzare le loro legislazioni penali dal punto di vista della protezione degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare ponendo rimedio alle esistenti carenze segnalate nella seconda relazione della Commissione sull'applicazione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e dei relativi protocolli (COM(2008)0077);

12.

accoglie favorevolmente l'introduzione, nel 2009, del sistema di gestione delle irregolarità (IMS), un'applicazione sviluppata e supportata dall'OLAF, come anche i positivi sviluppi che ha comportato; è preoccupato quanto al fatto che la Commissione spieghi l'aumento del numero dei casi comunicati e l'incidenza finanziaria con l'entrata in funzione del nuovo sistema tecnologico di segnalazione; invita la Commissione a fornire al Parlamento la metodologia dettagliata del sistema tecnologico di segnalazione recentemente posto in atto e a includerla nella relazione del prossimo anno; invita gli Stati membri a porre in atto integralmente l'IMS e a rispettare maggiormente i loro obblighi in materia di comunicazione delle informazioni;

13.

chiede alla Commissione di includere nella sua relazione del prossimo anno l'importo delle irregolarità comunicato grazie all'impiego del nuovo sistema tecnologico di segnalazione in rapporto ai metodi di segnalazione tradizionali; invita gli Stati membri a migliorare la tempestività con cui le irregolarità vengono comunicate;

14.

si rammarica ancora una volta – dati i seri dubbi riguardo alla qualità delle informazioni fornite dagli Stati membri – del fatto che la Commissione si adoperi di più per convincere il Parlamento europeo della necessità di introdurre un «rischio di errore tollerabile» che per persuadere gli Stati membri della necessità di dichiarazioni nazionali di gestione obbligatorie debitamente verificate dal servizio nazionale di audit e consolidate dalla Corte dei conti; invita la Commissione a dare al Parlamento europeo, cooperando con gli Stati membri ed elaborando una relazione appropriata in linea con il trattato, una garanzia ragionevole del fatto che tale obiettivo è stato raggiunto e che le azioni di lotta contro la frode vengono portate avanti in modo opportuno;

Entrate: Risorse proprie

15.

è preoccupato in relazione all'importo delle frodi rispetto alle irregolarità nel settore delle risorse proprie in Stati membri quali l'Austria, la Spagna, l'Italia, la Romania e la Slovacchia, dal momento che la frode rappresenta più della metà del totale delle irregolarità in ciascuno Stato membro; invita gli Stati membri a prendere tutte le misure del caso, ivi compresa una stretta cooperazione con le istituzioni europee, al fine di lottare contro tutte le cause delle frodi connesse ai fondi UE;

16.

deplora le carenze evidenziate dalla Corte dei conti nel sistema nazionale di vigilanza doganale – in particolare per quanto riguarda l'esecuzione di analisi di rischio per selezionare gli operatori e le importazioni su cui operare i controlli doganali – le quali aumentano il rischio di non individuazione di irregolarità che potrebbero comportare una perdita di risorse proprie tradizionali (RPT); invita gli Stati membri a rafforzare i loro sistemi di vigilanza doganale e invita la Commissione a fornire il sostegno necessario a tal fine;

17.

sottolinea il fatto che circa il 70 % di tutte le procedure doganali per le importazioni è semplificato, il che significa che esse hanno un impatto sostanziale sulla raccolta di RPT e sull'efficacia della politica commerciale comune; considera inaccettabile, in questo contesto, la mancanza negli Stati membri di controlli efficaci sulle procedure doganali semplificate per le importazioni, quale evidenziata nella relazione speciale della Corte dei conti n. 1/2010, e invita la Commissione a indagare ulteriormente sull'efficacia di detti controlli negli Stati membri, e in particolare a esaminare i progressi compiuti nello svolgimento, da parte di questi ultimi, di audit ex-post, nonché a presentare al Parlamento, entro la fine del 2011, i risultati di tali indagini;

18.

rileva l'esito delle indagini svolte dall'OLAF nel settore delle risorse proprie; è profondamente preoccupato quanto alla portata delle frodi che interessano merci importate dalla Cina e sollecita gli Stati membri a recuperare senza ritardi gli importi in questione;

19.

si compiace dell'esito positivo dell'operazione doganale congiunta Diabolo II, che ha coinvolto funzionari doganali di 13 paesi asiatici e di 27 Stati membri dell'UE e che è stata coordinata dalla Commissione tramite l'OLAF;

20.

accoglie favorevolmente gli accordi che l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno concluso con i fabbricanti di tabacco per combattere il commercio illegale di tale prodotto; ritiene che sia nell'interesse finanziario dell'UE continuare a operare per lottare contro il contrabbando di sigarette, che determina una perdita annua di entrate ai danni del bilancio dell'Unione stimata a circa un miliardo di EUR; esorta l'OLAF a continuare a svolgere un ruolo guida nei negoziati internazionali relativi a un protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco nel quadro dell'articolo 15 della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, cosa che contribuirebbe a combattere il commercio illegale nell'Unione; è del parere che i 500 milioni di EUR che le due società interessate – la «British American Tobacco» e la «Imperial Tobacco» – devono pagare dovrebbero essere usati dalla Commissione e dagli Stati membri interessati anche per rafforzare le misure antifrode;

Spese: Agricoltura

21.

si compiace della conclusione della Commissione secondo cui la disciplina generale di comunicazione in questo gruppo di politiche è migliorata e la conformità agli obblighi è oggi del 95 %; invita gli Stati membri che non abbiano comunicato le loro informazioni a tempo debito (Austria, Finlandia, Paesi Bassi, Slovacchia e Regno Unito) a porre rimedio con urgenza a tale situazione;

22.

invita la Commissione a seguire da vicino la situazione in Spagna e in Italia, paesi che hanno comunicato, rispettivamente, il maggior numero di casi di irregolarità e l'ammontare più elevato in relazione a queste ultime, e a riferire al Parlamento europeo in merito alle misure specifiche che sono state prese per affrontare i problemi in questi due Stati membri;

23.

invita la Commissione ad accertare se la disparità tra una spesa più elevata e un tasso minimo di irregolarità comunicate, e la considerevole differenza a livello dei tassi di irregolarità comunicate (Estonia 88,25 %; Cipro, Ungheria, Lettonia, Malta, Slovenia e Slovacchia 0,00 %) siano connesse all'efficacia dei sistemi di controllo, onde procedere a un riesame di detti sistemi;

24.

è fortemente preoccupato quanto ai risultati dell'audit della Corte dei conti secondo cui i pagamenti per l'esercizio 2009 di questo gruppo di politiche sono stati inficiati da un errore materiale e i sistemi di supervisione e di controllo sono stati, in generale, a dir tanto parzialmente efficaci nel garantire la regolarità dei pagamenti; si rammarica della constatazione della Corte dei conti secondo cui, sebbene il Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) sia in linea di principio ben concepito, la sua efficacia è inficiata da dati imprecisi inseriti nelle banche dati, controlli incrociati incompleti o un follow-up delle anomalie incompleto o errato; invita la Commissione a seguire da vicino l'efficacia dei sistemi di supervisione e di controllo predisposti negli Stati membri, al fine di garantire che le informazioni sul tasso di irregolarità per Stato membro forniscano un quadro realistico ed equo della situazione effettiva; invita la Commissione a porre rimedio alle carenze che compromettono l'efficacia del SIGC;

25.

osserva che le cifre definitive possono essere determinate solo per gli esercizi finanziari considerati chiusi e che di conseguenza, ad oggi, l'esercizio finanziario più recente che possa essere considerato tale è il 2004;

26.

si rammarica della situazione catastrofica relativa al tasso complessivo di recupero in questo gruppo di politiche, che nel 2009 è stato del 42 % sui 1 266 milioni di EUR non ancora recuperati alla fine dell'esercizio 2006; è particolarmente preoccupato per via dell'osservazione della Corte dei conti secondo cui i 121 milioni di EUR recuperati nel periodo 2007-2009 dai beneficiari corrispondono a meno del 10 % dei recuperi totali; reputa tale situazione inaccettabile e invita tutti gli Stati membri ad affrontare il problema senza indugi; sollecita la Commissione a compiere tutti i passi necessari per mettere a punto un sistema di recupero efficace e a informare il Parlamento europeo, nella sua prossima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, in merito ai progressi compiuti;

Spese: Politica di coesione

27.

si rammarica del fatto che i dati contenuti nella relazione TIF 2009 non forniscano un quadro affidabile del numero di irregolarità e frodi in questo gruppo di politiche, dal momento che un elevato livello di irregolarità e/o di frode può semplicemente essere indice di una comunicazione e/o di sistemi antifrode efficaci;

28.

è profondamente preoccupato in relazione al fatto che, in base a quanto riscontrato dalla Corte dei conti, i pagamenti per l'esercizio 2009 sono stati inficiati da un grave errore materiale (più del 5 %);

29.

rileva che un'importante fonte di errori nella spesa relativa alla politica di coesione è rappresentata da gravi inosservanze delle norme in materia di appalti pubblici; chiede pertanto alla Commissione di proporre quanto prima una nuova legislazione volta a semplificare e ad attualizzare tali norme;

30.

è profondamente preoccupato dinanzi alla constatazione della Corte dei conti secondo cui almeno il 30 % degli errori da essa riscontrati nel campione 2009 potrebbe essere stato individuato e corretto dagli Stati membri prima di certificare la spesa alla Commissione, sulla base delle informazioni che avevano a disposizione; invita gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente al fine di rafforzare i rispettivi meccanismi di rilevazione e di correzione;

31.

invita la Commissione a fornire al Parlamento europeo informazioni sulle misure che sono state adottate relativamente alle irregolarità comunicate dagli Stati membri e individuate dalla Commissione in questo gruppo di politiche;

32.

non giudica soddisfacente un tasso di recupero superiore al 50 % per il periodo di programmazione 2000-2006; sollecita gli Stati membri a compiere maggiori sforzi per recuperare gli importi irregolari e invita la Commissione ad agire al fine di garantire un tasso di recupero più elevato, dal momento che la Commissione dà esecuzione al bilancio sotto la propria responsabilità, come stabilisce l'articolo 317 TFUE;

Spese: Fondi di preadesione

33.

è profondamente preoccupato dinanzi all'elevato tasso di sospetta frode constatato nel 2009 in Bulgaria in relazione al Programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (SAPARD), tasso che, per l'intero periodo di programmazione, si attesta al 20 % e rappresenta la percentuale più elevata registrata in relazione a tutti i fondi analizzati (coesione e agricoltura); rileva che i controlli/gli interventi esterni hanno consentito di scoprire più casi di sospetta frode rispetto ai controlli/agli interventi interni; fa osservare che la Commissione ha assolto correttamente ai propri obblighi sospendendo i pagamenti a titolo di SAPARD nel 2008 e ha revocato tale sospensione il 14 settembre 2009 a seguito di accurati controlli; invita la Commissione a continuare a sorvegliare le autorità bulgare al fine di migliorare ulteriormente la situazione;

34.

osserva che la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia e la Slovenia hanno un tasso di frode pari a zero per quanto riguarda il programma SAPARD e dubita dell'attendibilità delle informazioni comunicate o della capacità di individuazione delle frodi di tali Stati; sottolinea che tassi di frode bassi o vicini allo zero potrebbero denotare carenze nei sistemi di controllo e viceversa; sollecita la Commissione a fornire dati sull'efficacia dei meccanismi di controllo e a esercitare, insieme all'OLAF, un controllo più rigoroso sul modo in cui il denaro dell'UE viene speso;

35.

reputa inaccettabile il bassissimo tasso di recupero per sospetta frode in relazione ai fondi di preadesione, che è solo del 4,6 % per l'intero periodo di programmazione, e invita la Commissione a mettere a punto un sistema efficace che consenta di risolvere tale situazione;

Appalti pubblici, maggiore trasparenza e lotta alla corruzione

36.

invita la Commissione, le competenti agenzie dell'Unione e gli Stati membri a prendere misure e a prevedere risorse al fine di garantire che i fondi UE non siano soggetti a corruzione, ad adottare sanzioni dissuasive in caso di corruzione e frode constatata e ad accelerare la confisca dei proventi di attività criminose ricollegabili ai reati di frode, evasione fiscale e riciclaggio di denaro;

37.

invita la Commissione e gli Stati membri a progettare, porre in essere e sottoporre a valutazione periodica sistemi di appalto uniformi al fine di prevenire la frode e la corruzione, a definire e applicare condizioni chiare per la partecipazione agli appalti pubblici, a stabilire i criteri su cui devono basarsi le decisioni in materia di appalti, nonché ad adottare e applicare sistemi per sottoporre a revisione, a livello nazionale, le decisioni di aggiudicazione, al fine di garantire trasparenza e responsabilità nel settore delle finanze pubbliche, e infine ad adottare e porre in atto sistemi di gestione del rischio e di controllo interno;

38.

accoglie favorevolmente il Libro verde della Commissione sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici «Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti»; invita il Consiglio e la Commissione a finalizzare l'adozione della riforma della normativa di base dell'UE in materia di appalti pubblici (direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) al più tardi entro la fine del 2012;

39.

sollecita l'OLAF, a seguito della richiesta formulata dal Parlamento europeo nella relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea dello scorso anno, a presentare nella sua prossima relazione annuale un'analisi dettagliata delle strategie e delle misure poste in atto da ciascuno Stato membro al fine di lottare contro la frode e di prevenire e individuare le irregolarità nell'utilizzo dei fondi europei, ivi compreso quando sono causate dalla corruzione; ritiene che una particolare attenzione andrebbe prestata all'esecuzione dei fondi agricoli e strutturali; è dell'avviso che la relazione, contenente 27 profili distinti per paese, dovrebbe analizzare l'approccio seguito dagli organi giudiziari e investigativi nazionali e la quantità e la qualità dei controlli effettuati, nonché le statistiche e le motivazioni addotte nei casi in cui le autorità nazionali non hanno formulato capi di imputazione a seguito di relazioni dell'OLAF;

40.

ribadisce la richiesta che aveva formulato nella relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea dello scorso anno sollecitando il Consiglio a finalizzare quanto prima la conclusione degli accordi di cooperazione con il Liechtenstein ed esortandolo a conferire alla Commissione il mandato a negoziare accordi antifrode con Andorra, Monaco, San Marino e la Svizzera;

41.

sollecita la Commissione a prendere iniziative al fine di assicurare attraverso uno «sportello unico» la trasparenza dei beneficiari dei fondi UE; invita la Commissione a mettere a punto misure intese ad accrescere la trasparenza delle disposizioni giuridiche e a studiare un sistema in virtù del quale tutti i beneficiari di fondi UE sono resi pubblici sullo stesso sito web, indipendentemente dall'amministrazione che gestisce i fondi e sulla base di categorie standard di dati che tutti gli Stati membri devono trasmettere in almeno una delle lingue di lavoro dell'Unione; invita gli Stati membri a cooperare con la Commissione e a fornirle informazioni esaustive e affidabili sui beneficiari dei fondi UE gestiti dagli Stati membri stessi; invita la Commissione a sottoporre a valutazione il sistema della «gestione concorrente» e a presentare a titolo prioritario al Parlamento una relazione;

*

* *

42.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti europea, al Comitato di vigilanza dell'OLAF e all'OLAF.


(1)  http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/olaf/2009/en.pdf

(2)  GU C 303 del 9.11.2010, pag. 1.

(3)  GU C 303 del 9.11.2010, pag. 243.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2010)0176.

(6)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

(7)  GU C 313 del 23.10.1996, pag. 1, GU C 151 del 20.5.1997, pag. 1 e GU C 221 del 19.7.1997, pag. 11.


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/46


Mercoledì 6 aprile 2011
Partiti politici a livello europeo e norme relativo al loro finanziamento

P7_TA(2011)0143

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (2010/2201(INI))

2012/C 296 E/07

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (partiti politici e fondazioni ad essi affiliate quali definiti all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento stesso) (1) (in appresso «il regolamento di finanziamento»), in particolare l'articolo 12,

vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sui partiti politici europei (2),

vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza, del 18 ottobre 2010, sul finanziamento dei partiti politici a livello europeo, presentata in conformità dell'articolo 15 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004 (3) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento di finanziamento,

vista la nota dell'Ufficio di presidenza del 10 gennaio 2011 che costituisce una versione rivista delle decisioni prese dall'Ufficio di presidenza il 13 dicembre 2010,

visti l'articolo 210, paragrafo 6, e l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0062/2011),

A.

considerando che l'articolo 10, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea afferma che «i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione», mentre il Parlamento e il Consiglio, conformemente all'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea determinano lo statuto di questi partiti e delle loro fondazioni politiche, in particolare le norme relative al loro finanziamento,

B.

considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea afferma chiaramente che i partiti politici a livello dell'Unione europea contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione,

C.

considerando che il funzionamento dell'Unione deve fondarsi sul principio della «democrazia rappresentativa», come sancito all'articolo 10, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea,

D.

considerando che le fondamenta dei partiti politici a livello europeo sono state poste nei trattati di Maastricht e di Nizza, che hanno introdotto la possibilità di finanziarli e hanno pertanto dato loro autonomia operativa rispetto ai gruppi parlamentari,

E.

considerando che nel 2007, a seguito di una richiesta del Parlamento (4), la Commissione ha presentato una proposta sul finanziamento delle fondazioni politiche a livello europeo (fondazioni politiche europee), adottata nel dicembre 2007, al fine di sostenere i partiti politici europei nella discussione su temi di politica pubblica europea e sull'integrazione europea,

F.

considerando che il regolamento di modifica del 2007 (5) si propone di agevolare il processo d'integrazione dei partiti politici a livello europeo permettendo ai partiti politici all'interno dell'Unione di strutturarsi e organizzarsi in modo più efficace,

G.

considerando che il regolamento di modifica del 2007 ha notevolmente potenziato il ruolo dei partiti politici a livello europeo nelle elezioni del Parlamento europeo stabilendo che le loro spese possono comprendere il finanziamento delle campagne elettorali; considerando tuttavia che questa opzione era limitata dalla condizione che gli stanziamenti interessati non dovessero essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di partiti o candidati politici nazionali,

H.

considerando che tutti i partiti politici a livello europeo finanziati hanno firmato un codice di condotta, che l'Ufficio di presidenza considera vincolante per tutte le parti, il quale fissa le regole da osservare durante le campagne elettorali,

I.

considerando che il potenziamento del ruolo dei partiti politici a livello europeo è necessariamente collegato al loro coinvolgimento nelle elezioni al Parlamento europeo,

J.

considerando che il regolamento di modifica del 2007 chiede un maggior riconoscimento formale dei partiti politici a livello europeo,

K.

considerando che il regolamento di modifica del 2007 mira alla creazione di partiti politici pienamente organizzati ed efficaci a livello europeo e nazionale attraverso un processo equilibrato di istituzionalizzazione,

L.

considerando che il regolamento di modifica del 2007 mira a realizzare la convergenza organizzativa dei partiti politici e delle loro fondazioni a livello europeo, riconoscendo al tempo stesso i diversi compiti svolti rispettivamente dai partiti politici e dalle fondazioni politiche,

M.

considerando che questa convergenza organizzativa può essere realizzata solo definendo uno status politico, giuridico e fiscale comune per i partiti politici europei, anche se ciò non deve comportare una normalizzazione dell'organizzazione dei partiti politici europei e delle loro fondazioni, che è di competenza esclusiva dei partiti politici europei stessi e delle loro fondazioni,

N.

considerando che il criterio dell'adozione di uno statuto giuridico per i partiti politici europei e le loro fondazioni politiche, basato sul diritto dell'Unione europea, rappresenta un passo in avanti chiaro e concreto per promuovere la democrazia all'interno dell'Unione,

O.

considerando che la convergenza organizzativa e funzionale e il miglioramento del regime di finanziamento possono essere conseguiti solo adottando uno statuto europeo uniforme e comune, basato sul diritto dell'Unione europea, per tutti i partiti politici a livello europeo e le loro fondazioni politiche,

P.

considerando che il regolamento sui partiti politici a livello europeo non opera una distinzione tra il riconoscimento e il finanziamento dei partiti politici,

Q.

considerando che la nota dell'Ufficio di presidenza del 10 gennaio 2011 ha raccomandato di rendere più rigorosi i criteri per il finanziamento dei partiti politici a livello europeo; considerando che ciò equivale a restringere la concorrenza tra i partiti a livello europeo nella misura in cui i criteri per il riconoscimento giuridico e il finanziamento dei partiti politici sono identici,

R.

considerando che il regolamento di modifica del 2007 costituisce una base giuridica e finanziaria chiara per la creazione di partiti politici integrati a livello dell'Unione europea, al fine di aumentare la coscienza europea e di esprimere efficacemente la volontà dei cittadini dell'Unione europea,

S.

considerando che il finanziamento dei partiti politici a livello europeo è soggetto alle disposizioni del titolo VI «sovvenzioni» del regolamento finanziario (6) e del regolamento recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario (7),

T.

considerando che l'Ufficio di presidenza, quale organo responsabile dell'applicazione del regolamento di finanziamento all'interno del Parlamento, ha deciso nel 2006 di apportare una serie di miglioramenti significativi alle modalità di applicazione, quali un aumento dal 50 % all'80 % dell'opzione di prefinanziamento, al fine di semplificare la procedura e accrescere la solvibilità dei beneficiari, e l'allentamento delle norme sui trasferimenti tra capitoli del bilancio dei beneficiari, al fine di consentire a questi ultimi di adeguare i loro bilanci all'evolvere delle circostanze politiche,

U.

considerando che l'esperienza acquisita in materia di finanziamento dei partiti politici a livello europeo e delle fondazioni politiche europee ad essi affiliate dimostra che partiti e fondazioni hanno bisogno di una maggiore flessibilità e di condizioni comparabili per quanto riguarda il riporto degli stanziamenti all'esercizio finanziario successivo e la creazione di riserve da risorse proprie superiori al livello minimo di spesa da finanziare obbligatoriamente mediante risorse proprie,

V.

considerando che i partiti politici a livello europeo destinano in media circa la metà del loro bilancio all'amministrazione centrale (personale, affitti, ecc.) e un altro quarto alle riunioni degli organi di partito (statutari e non statutari), mentre il resto è speso per le campagne elettorali e il sostegno alle organizzazioni affiliate,

W.

considerando che le fondazioni politiche europee presentano una struttura di spesa diversa, in quanto la spesa per l'amministrazione centrale e le riunioni assorbe in media il 40 % del loro bilancio, mentre un altro 40 % è speso per servizi esterni quali studi, ricerche, pubblicazioni e seminari,

X.

considerando che la fonte principale delle risorse proprie dei partiti politici a livello europeo sono le quote versate dai partiti membri e che meno del 5 % delle loro entrate totali è rappresentato dalle quote di iscrizione individuali e dalle donazioni,

Y.

considerando che, rispetto alle entrate totali, nel caso dei partiti politici a livello europeo la quota dei finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione è più elevata che nel caso delle fondazioni politiche a livello europeo,

Z.

considerando che le donazioni non rappresentano ancora una parte significativa dei finanziamenti e che nel 2009 solo tre partiti e due fondazioni hanno ricevuto regolarmente donazioni,

AA.

considerando che esiste un conflitto potenziale tra, da un lato, l'obiettivo di facilitare e accelerare il finanziamento rendendolo più efficace e, dall'altro, l'obiettivo di minimizzare il rischio finanziario per il bilancio dell'Unione,

AB.

considerando che nel periodo coperto dalla presente relazione (2008-2011) non sono state imposte sanzioni a nessun partito e a nessuna fondazione finanziati,

AC.

considerando che, per poter beneficiare del finanziamento, i partiti politici e le fondazioni a livello europeo devono acquisire personalità giuridica conformemente all'ordinamento dello Stato membro in cui hanno sede e considerando altresì che essi non hanno uno status giuridico comune,

AD.

considerando che le sovvenzioni per i partiti politici e le fondazioni a livello europeo sono «sovvenzioni» ai sensi del titolo VI del regolamento finanziario dell'Unione europea e del regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario, ma che la loro natura specifica fa sì che esse non siano comparabili con nessuna sovvenzione concessa e gestita dalla Commissione; considerando che ciò si riflette in un numero significativo di disposizioni in deroga nel regolamento di finanziamento; considerando che questa soluzione non è soddisfacente,

Il nuovo contesto politico

1.

nota che i partiti politici – e le fondazioni politiche ad essi collegate – sono strumenti essenziali di una democrazia parlamentare, giacché fanno sì che i parlamentari rendano conto del loro operato, contribuiscono a formare la volontà politica dei cittadini, redigono programmi politici, formano e selezionano i candidati, intrattengono il dialogo con i cittadini e consentono a questi ultimi di esprimere le proprie opinioni;

2.

sottolinea che il trattato di Lisbona prevede questo ruolo dei partiti e delle loro fondazioni al fine di creare una «polis» europea, uno spazio politico a livello europeo, e una democrazia europea, di cui l'iniziativa dei cittadini europei è un elemento costitutivo fondamentale;

3.

osserva che, così come sono attualmente, i partiti politici a livello europeo non si trovano in condizioni di svolgere veramente tale ruolo perché rappresentano soltanto organizzazioni ombrello dei partiti nazionali e non sono direttamente in contatto con l'elettorato degli Stati membri;

4.

nota tuttavia con soddisfazione che i partiti politici e le fondazioni politiche a livello europeo sono diventati nondimeno soggetti imprescindibili della vita politica dell'Unione europea, in particolare in quanto modulano ed esprimono le posizioni delle varie «famiglie politiche»;

5.

sottolinea la necessità che tutti i partiti politici a livello europeo si conformino alle norme più rigorose di democrazia interna (in materia di elezione democratica degli organi del partito e di processi decisionali democratici, anche con riferimento alla selezione dei candidati);

6.

è del parere che un partito che soddisfa le condizioni per essere considerato un partito politico a livello dell'Unione europea possa ricevere finanziamenti solo se è rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno un deputato;

7.

sottolinea che i partiti politici hanno diritti, obblighi e responsabilità e pertanto dovrebbero conformarsi a modelli organizzativi generali convergenti; ritiene che questa convergenza organizzativa possa essere raggiunta solo attraverso uno status giuridico e fiscale comune, basato sul diritto dell'Unione, dei partiti politici a livello europeo e delle loro fondazioni politiche;

8.

è convinto che un vero status giuridico dei partiti politici a livello europeo e una personalità giuridica propria, basata direttamente sul diritto dell'Unione europea, consentiranno ai partiti politici europei e alle loro fondazioni politiche di agire quali rappresentanti dell'interesse pubblico europeo;

9.

ritiene che, sulle questioni che riguardano sfide europee comuni e l'Unione europea e la sua evoluzione, i partiti politici a livello europeo debbano interagire e competere a tre livelli: regionale, nazionale ed europeo; ritiene che sia della massima importanza che i partiti politici a livello europeo siano efficienti e incisivi sia a livello dell'UE che a livello nazionale e oltre;

10.

richiama l'attenzione sulle grandi sfide in termini di capacità organizzativa cui i partiti politici a livello europeo saranno confrontati alla luce delle riforme che potrebbero essere apportate al sistema elettorale europeo (creazione di una circoscrizione supplementare, presentazione di liste transnazionali);

11.

nota che, in linea di principio, ciò si concilia con l'idea che i partiti politici a livello europeo partecipino a campagne referendarie, qualora i referendum in questione siano direttamente collegati a temi relativi all'Unione europea;

12.

decide pertanto di chiedere alla Commissione di proporre un progetto di statuto dei partiti politici a livello europeo, conformemente all'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

13.

osserva che, a più breve termine, è necessario migliorare il contesto regolamentare dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello europeo, adottando come primo passo lo statuto europeo;

Ulteriori proposte di riforma

14.

ritiene che, ai fini del soddisfacimento delle condizioni per il finanziamento, si dovrebbe tener conto dei membri dei parlamenti e delle assemblee regionali solo se il parlamento e l'assemblea in questione sono dotati di poteri legislativi;

15.

sottolinea che la concessione di finanziamenti e la chiusura dei conti dei partiti politici e delle fondazioni a livello europeo sono procedure burocraticamente gravose e complesse; ritiene che ciò sia dovuto in larga misura al fatto che i finanziamenti sono considerati «sovvenzioni» ai sensi del regolamento finanziario, il che è appropriato per il finanziamento di progetti o di associazioni, ma non per i partiti;

16.

ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe proporre di creare un nuovo titolo nel regolamento finanziario dedicato unicamente al finanziamento dei partiti e delle fondazioni a livello europeo e concepito specificamente in tale funzione; ritiene che il regolamento di finanziamento dovrebbe fare riferimento alle disposizioni di questo nuovo titolo per quanto riguarda la sua attuazione;

17.

sottolinea che l'autofinanziamento dei partiti e delle fondazioni costituisce un segno di vitalità; ritiene che esso dovrebbe essere incoraggiato aumentando a 25 000 EUR all'anno/per donatore l'attuale limite di 12 000 EUR l'anno per le donazioni, combinandolo tuttavia con il requisito di rivelare l'identità del donatore al momento di ricevere la donazione, conformemente alla normativa in vigore e ai fini della trasparenza;

18.

ritiene che chiedere la presentazione di «programmi di lavoro annuali» quale precondizione per il finanziamento sia fuori luogo nel caso dei partiti politici; sottolinea altresì che questo criterio non esiste in nessuno Stato membro dell'UE;

19.

sottolinea che la tempestività dei finanziamenti è cruciale affinché essi adempiano al proprio fine; chiede, quale eccezione alle modalità di esecuzione del regolamento finanziario, che il finanziamento sia reso disponibile al 100 % all'inizio dell'esercizio finanziario e non all'80 %; ritiene che, viste le esperienze positive del passato, i rischi per il Parlamento siano irrisori;

20.

sottolinea che il regolamento finanziario prevede che la «sovvenzione di funzionamento non può finanziare l'integralità delle spese di funzionamento dell'organismo beneficiario»; osserva che il rispetto di tale norma è particolarmente difficile nel caso delle fondazioni e porta a tecniche contabili elusive (ad esempio «contributi in natura»); sottolinea che quasi nessuno dei sistemi di finanziamento degli Stati membri richiede un autofinanziamento parziale, in quanto ciò può svantaggiare i partiti più piccoli o di recente costituzione;

21.

sottolinea che le risorse indipendenti che i partiti politici a livello europeo devono dimostrare di possedere potrebbero essere ridotte al 10 % del loro bilancio totale al fine di promuovere maggiormente lo sviluppo dei partiti stessi; ritiene nel contempo che le risorse proprie sotto forma di risorse in natura non dovrebbero superare il 7,5 % del bilancio totale;

22.

rileva che, nel caso delle fondazioni politiche a livello europeo, la revisione dello strumento giuridico dovrebbe essere vista come un'opportunità per abolire il requisito di dimostrare la disponibilità di risorse proprie;

23.

osserva che, nel contesto di detta revisione, è opportuno abolire la restrizione che impone alle fondazioni politiche a livello europeo di utilizzare le proprie risorse all'interno dell'Unione europea, così da permettere loro svolgere un ruolo sia all'interno dell'UE che al di fuori di essa;

24.

sottolinea tuttavia che l'allentamento del regime di finanziamento dovrebbe essere controbilanciato dalla previsione di sanzioni nel regolamento di finanziamento, che attualmente ne è privo; ritiene che queste sanzioni potrebbero prendere la forma di penalità finanziarie in caso di violazione delle norme riguardanti, ad esempio, la trasparenza delle donazioni; sottolinea la necessità di stabilire condizioni identiche, sia per i partiti politici a livello europeo che per le fondazioni politiche a livello europeo ad essi affiliate, per quanto riguarda la costituzione di riserve a partire dalle risorse proprie in eccedenza e il riporto di stanziamenti;

25.

sottolinea che dal 2008 i partiti politici europei possono utilizzare somme ricevute come sovvenzioni per «campagne di finanziamento realizzate (…) nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo» (articolo 8, terzo comma, del regolamento di finanziamento); sottolinea anche che è tuttavia fatto loro divieto di utilizzare questi importi per finanziare «campagne referendarie»; ritiene nondimeno che, per svolgere un ruolo politico a livello UE, i partiti politici europei dovrebbero avere anche il diritto di partecipare a queste campagne, nella misura in cui l'argomento del referendum abbia un collegamento diretto con tematiche riguardanti l'Unione europea;

26.

invita i partiti politici a livello europeo ad avviare un processo per analizzare le modalità di adesione individuale diretta e studiare meccanismi adeguati per una partecipazione individuale, diretta o indiretta, alle attività interne e ai processi decisionali dei partiti;

*

* *

27.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

(2)  GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 127.

(3)  Modificata con decisione dell'Ufficio di presidenza del 1o febbraio 2006 e del 18 febbraio 2008.

(4)  Risoluzione del 23 marzo 2006 sui partiti politici europei, paragrafo 14 (GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 127).

(5)  Regolamento (CE) n. 1524/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 5).

(6)  Regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002 (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

(7)  Regolamento della Commissione (CE, Euratom) n. 2342/2002, del 23 dicembre 2002 (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/51


Mercoledì 6 aprile 2011
Governance e partenariato nel mercato unico

P7_TA(2011)0144

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla governance e il partenariato nel mercato unico (2010/2289(INI))

2012/C 296 E/08

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione intitolata: «Verso un atto per il mercato unico per un'economia sociale di mercato altamente competitiva: 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato» (COM(2010)0608),

vista la comunicazione della Commissione «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

visti la comunicazione della Commissione «Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo» (COM(2007)0724) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna intitolato «The single market: review of achievements» (SEC(2007) 1521),

visti la sua risoluzione del 4 settembre 2007 sulla revisione del mercato unico (1) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «The Single Market review: one year on» (SEC(2008)3064),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Legiferare con intelligenza nell'Unione europea» (COM(2010)0543),

visti la 27a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna intitolato «Situation in the different sectors» (SEC(2010)1143),

vista la raccomandazione della Commissione del 29 giugno 2009 sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico (2),

viste le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2010 sull'atto per il mercato unico,

visto il rapporto del professor Mario Monti alla Commissione sul rilancio del mercato unico,

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e i cittadini (3),

visti il quadro di valutazione del mercato interno n. 21 (2010) e le sue risoluzioni del 9 marzo 2010 (4) e del 23 settembre 2008 (5) sul quadro di valutazione del mercato interno,

vista la comunicazione della Commissione «Un'Europa dei risultati – applicazione del diritto comunitario» (COM(2007)0502),

visti gli articoli da 258 a 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti gli articoli 7, 10 e 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione giuridica (A7-0083/2011),

A.

considerando che il rilancio del mercato unico richiede il sostegno attivo di tutti i cittadini, tutte le istituzioni europee, tutti gli Stati membri e tutte le parti interessate,

B.

considerando che per ottenere il sostegno attivo di tutte le parti interessate è fondamentale garantire una rappresentanza efficace della società civile e delle PMI nelle consultazioni e nel dialogo con la Commissione, così come in seno ai gruppi di esperti,

C.

considerando che per un rilancio efficace del mercato unico è particolarmente importante divulgare, strutturare e gestire in modo adeguato le diverse consultazioni e relazioni delle istituzioni dell'UE (UE 2010, la relazione 2010 sulla cittadinanza, la comunicazione sulla politica industriale integrata, la relazione sull'agenda digitale europea, il rapporto Monti, la risoluzione del Parlamento sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e i cittadini, le relazioni Gonzales e IMCO ecc.),

D.

considerando che persiste un divario sostanziale tra le norme del mercato unico e i benefici che i cittadini e le imprese possono trarre da esse nella pratica,

E.

considerando che il deficit medio UE di recepimento ammonta all'1,7 % se si tiene conto dei casi in cui il tempo di recepimento di una direttiva supera il termine e in cui la Commissione ha avviato procedure d'infrazione per non conformità,

Introduzione

1.

accoglie con interesse la comunicazione della Commissione intitolata «Verso un atto per il mercato unico», in particolare il suo capitolo 3, nonché l'approccio globale in essa proposto al fine di riequilibrare il mercato unico tra imprese e cittadini e migliorare la democrazia e la trasparenza del processo decisionale; sottolinea che tale approccio è inteso garantire il migliore equilibrio tra le proposte formulate nelle tre parti della comunicazione;

2.

ritiene che i tre capitoli della comunicazione abbiano pari importanza, siano collegati e vadano esaminati secondo un approccio coerente, senza isolare l'una dall'altra le varie questioni in gioco;

3.

esorta la Commissione e il Consiglio a rafforzare l'approccio olistico al rilancio del mercato unico, integrando le priorità del mercato unico in tutti i settori di intervento che sono cruciali per la realizzazione del mercato unico a vantaggio dei cittadini, dei consumatori e delle imprese europei;

4.

ritiene che il miglioramento della governance economica europea, l'attuazione della strategia UE 2020 e il rilancio del mercato unico rivestano pari importanza per rivitalizzare l'economia europea e vadano visti in combinazione;

5.

ritiene che occorra realizzare compiutamente un mercato unico privo di ostacoli e competitivo al fine di apportare vantaggi concreti ai lavoratori, agli studenti, ai pensionati e ai cittadini in generale nonché alle imprese, in particolare le PMI, nella loro vita quotidiana;

6.

invita la Commissione a comunicare il calendario di realizzazione dell'Atto per il mercato unico e a pubblicare regolarmente i progressi concreti per sensibilizzare i cittadini europei sulla sua attuazione e porne in evidenza i vantaggi;

Valutazione generale

Rafforzare la leadership politica e il partenariato

7.

è convinto che una delle sfide principali per il rilancio del mercato unico sia quella di assicurare la leadership, l'impegno e il coordinamento sul piano politico; ritiene che per il rilancio del mercato unico siano fondamentale orientamenti globali dettati al più alto livello politico;

8.

propone di conferire al Presidente della Commissione il mandato di coordinare e monitorare il rilancio del mercato unico, in stretta collaborazione con il Presidente del Consiglio europeo e con le autorità competenti negli Stati membri; esorta il Presidente della Commissione e il Presidente del Consiglio europeo a coordinare strettamente le loro azioni volte a promuovere la crescita economica, la competitività, l'economia sociale di mercato e la sostenibilità nell'Unione;

9.

sottolinea il ruolo rafforzato del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali nel quadro del trattato di Lisbona; chiede che il ruolo del Parlamento nell'elaborazione della legislazione sul mercato unico sia rafforzato; incoraggia i parlamenti nazionali a impegnarsi nell'elaborazione delle norme sul mercato unico lungo l'intero processo legislativo e a partecipare ad attività congiunte con il Parlamento europeo, il che migliorerà le sinergie tra i due livelli parlamentari;

10.

si compiace dell'approccio della Commissione, che pone il dialogo e il partenariato al centro di un mercato unico rinnovato, e chiede un maggiore impegno da parte di tutti i soggetti interessati per garantire che tale approccio sia tradotto in pratica, affinché il mercato unico possa svolgere pienamente il suo ruolo di promozione della crescita e di un'economia di mercato altamente competitiva;

11.

invita la Commissione, unitamente alla Presidenza, a organizzare con cadenza annuale un Forum sul mercato unico coinvolgendo i portatori di interesse a livello delle istituzioni dell'UE, degli Stati membri, dei cittadini e delle associazioni di categoria per valutare i progressi conseguiti nel rilancio del mercato unico, scambiare le migliori prassi e affrontare i temi che maggiormente preoccupano i cittadini europei; raccomanda alla Commissione di proseguire nell'identificazione dei 20 principali motivi collegati al mercato unico che causano insoddisfazione e frustrazione ai cittadini; propone che la Commissione si avvalga del Forum sul mercato unico per presentare tali problematiche e le relative soluzioni;

12.

esorta i governi degli Stati membri ad assumersi la responsabilità del rilancio del mercato unico; accoglie con favore le iniziative adottate dagli Stati membri per ottimizzare il modo in cui applicano le direttive sul mercato unico migliorando il coordinamento, creando strutture di incentivazione e rafforzando l'importanza politica data al recepimento; ritiene fondamentale, in sede di discussione delle priorità per l'adozione di nuovi atti normativi, concentrare l'attenzione su un recepimento adeguato e nei termini stabiliti e su un'applicazione corretta e migliore della legislazione relativa al mercato unico, nonché rafforzare gli incentivi a tal fine;

13.

rileva che le norme del mercato unico sono spesso attuate da autorità locali e regionali; sottolinea la necessità di un maggiore coinvolgimento degli enti locali e regionali nella costruzione del mercato unico, conformemente ai principi di sussidiarietà e partenariato e a tutti i livelli del processo decisionale; propone, allo scopo di porre in risalto tale approccio decentrato, di istituire in ogni Stato membro un «Patto territoriale degli enti regionali e locali sulla strategia Europa 2020», ai fini di un maggiore coinvolgimento nell'attuazione di detta strategia;

14.

ritiene che la «buona governance» del mercato unico debba rispettare il ruolo delle due istituzioni consultive esistenti a livello europeo, vale a dire il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni, come pure il ruolo delle parti sociali;

15.

sottolinea che il dialogo con le parti sociali e con la società civile è essenziale per ristabilire la fiducia nel mercato unico; si aspetta idee nuove e audaci da parte della Commissione, ad esempio su come migliorare efficacemente il dialogo; chiede il coinvolgimento e la consultazione delle parti sociali su tutta la legislazione in materia di mercato unico attinente al mercato del lavoro;

16.

si compiace dell'intenzione della Commissione di promuovere un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile;

17.

invita la Commissione a pubblicare un Libro verde sugli orientamenti per la consultazione delle associazioni rappresentative e della società civile da parte delle istituzioni dell'UE, assicurando che tali consultazioni siano ampie, abbiano carattere interattivo e conferiscano un valore aggiunto alle politiche proposte;

18.

invita la Commissione ad adattare quanto più possibile tale dialogo e le sue comunicazioni alle esigenze dei cittadini comuni, ad esempio mediante la possibilità di accedere a tutte le consultazioni pubbliche della Commissione in tutte le lingue ufficiali dell'UE e l'utilizzo di un linguaggio comprensibile al cittadino comune;

19.

sollecita la Commissione a promuovere una campagna di informazione e pedagogica sull'essenza del mercato unico e sugli obiettivi fissati per rafforzarne il dinamismo, integrando la dimensione della coesione sociale e territoriale; insiste sulla necessità che questa campagna di comunicazione favorisca una più ampia partecipazione e il coinvolgimento di ciascun cittadino, lavoratore e consumatore nella realizzazione di un mercato competitivo, giusto ed equilibrato;

20.

ritiene che il ricorso ai nuovi strumenti collaborativi e agli approcci offerti dal Web 2.0 permetta di realizzare una governance del mercato unico più aperta, responsabile, reattiva ed efficiente;

Regolamentare il mercato unico

21.

ritiene che le iniziative dei singoli Stati membri non possano risultare efficaci in assenza di un'azione coordinata a livello di UE, cosicché è fondamentale che l'Unione europea si esprima con un'unica voce autorevole e attui azioni comuni; rileva che la solidarietà su cui si basa il modello europeo di economia sociale e il coordinamento delle risposte nazionali sono stati elementi indispensabili per evitare misure protezionistiche di breve durata da parte di singoli Stati membri; esprime preoccupazione perché il riemergere del protezionismo economico a livello nazionale potrebbe con tutta probabilità comportare una frammentazione del mercato interno e una riduzione della competitività, il che va pertanto evitato; è preoccupato perché l'attuale crisi economica e finanziaria potrebbe essere sfruttata per giustificare il ritorno a misure protezionistiche in vari Stati membri, mentre la recessione impone invece meccanismi comuni di salvaguardia;

22.

ritiene che i progressi nel mercato interno non si debbano basare sul minimo comune denominatore; invita pertanto la Commissione a prendere l'iniziativa e a presentare proposte audaci; esorta gli Stati membri a utilizzare il metodo della cooperazione rafforzata negli ambiti in cui il processo di ricerca di un accordo a 27 non è fattibile; osserva che altri paesi potrebbero aderire a queste iniziative di punta in una fase successiva;

23.

ritiene che l'efficienza e la legittimità globali del mercato unico risentano della complessità della governance di detto mercato;

24.

ritiene che dovrebbe essere prestata maggiore attenzione alla qualità e alla chiarezza della legislazione dell'UE al fine di agevolare l'applicazione delle norme relative al mercato unico da parte degli Stati membri;

25.

ritiene che il ricorso a regolamenti anziché a direttive, ove opportuno, contribuirebbe a un contesto normativo più chiaro e ridurrebbe i costi connessi al recepimento; invita la Commissione a sviluppare un approccio più mirato in sede di scelta degli strumenti legislativi, che tenga conto delle caratteristiche giuridiche e sostanziali delle disposizioni da attuare, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

26.

incoraggia la Commissione e il Consiglio a intensificare i loro sforzi per dare attuazione alla strategia su una legislazione intelligente al fine di accrescere ulteriormente la qualità delle norme, rispettando pienamente i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

27.

sollecita la Commissione a proseguire nella valutazione indipendente ex ante ed ex post della legislazione, coinvolgendo i portatori di interesse, per migliorare l'efficacia della legislazione;

28.

propone che la Commissione sistematizzi e perfezioni il test PMI tenendo conto della loro diversità, al fine di valutare l'impatto delle proposte legislative su tali imprese;

29.

ritiene che le tavole di concordanza contribuiscano a migliorare il recepimento e agevolino in misura significativa l'applicazione delle norme sul mercato unico; sollecita gli Stati membri a elaborare e a mettere a disposizione del pubblico tabelle di correlazione per tutti gli atti legislativi concernenti il mercato unico; sottolinea che in futuro il Parlamento potrebbe non iscrivere all'ordine del giorno della plenaria relazioni su testi di compromesso concordati con il Consiglio se non saranno fornite le relative tavole di concordanza;

Coordinamento amministrativo, meccanismi per la risoluzione dei problemi e informazione

30.

sostiene le proposte dell'atto per il mercato unico che mirano a sviluppare ulteriormente la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, compresa l'estensione del Sistema di informazione del mercato interno (IMI) ad altri settori legislativi pertinenti, tenendo conto della sicurezza e dell'utilizzabilità del sistema; invita la Commissione ad assistere gli Stati membri predisponendo misure di formazione e fornendo orientamenti;

31.

ritiene che gli enti regionali e locali possano essere coinvolti nello sviluppo e nel potenziamento del Sistema d'informazione del mercato interno, previa valutazione approfondita dei vantaggi e dei problemi connessi a un siffatto ampliamento;

32.

sottolinea l'importanza di una migliore comunicazione ed estensione del Sistema di informazione del mercato interno, poiché è essenziale fornire informazioni precise sul mercato interno, in particolare alle PMI;

33.

valuta positivamente l'intenzione della Commissione di cooperare con gli Stati membri per consolidare e potenziare strumenti per la risoluzione informale dei problemi come la rete SOLVIT, il progetto EU Pilot e i Centri europei dei consumatori; invita la Commissione a presentare una tabella di marcia per lo sviluppo e l'interconnessione dei vari strumenti per la risoluzione dei problemi al fine di garantire che siano efficaci e di facile utilizzazione e di evitare inutili sovrapposizioni; invita la Commissione e gli Stati membri a dotare strumenti per la risoluzione dei problemi di risorse adeguate;

34.

invita la Commissione a continuare a sviluppare e a promuovere il portale «La tua Europa», affinché questo divenga un unico punto di accesso per tutte le informazioni e per tutti i servizi di assistenza necessari ai cittadini e alle imprese per avvalersi dei loro diritti nel mercato unico;

35.

invita gli Stati membri a trasformare gli sportelli previsti dalla direttiva sui servizi in centri facilmente accessibili e di semplice utilizzazione presso i quali le imprese possano ottenere tutte le informazioni necessarie nelle lingue pertinenti dell'UE, espletare tutte le formalità e completare le procedure necessarie per via elettronica ai fini della prestazione di servizi nei rispettivi Stati membri;

36.

riconosce l'importante ruolo di EURES nella promozione della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione e nel garantire la stretta cooperazione tra i servizi nazionali per l'impiego; invita gli Stati membri a sensibilizzare maggiormente il pubblico in merito a questo utile servizio, per consentire a un numero maggiore di cittadini europei di beneficiare pienamente delle opportunità di impiego nell'UE;

37.

chiede ai parlamenti nazionali, alle autorità regionali e locali e ai partner sociali di rendersi parte attiva nella comunicazione dei benefici del mercato unico;

Recepimento e applicazione

38.

invita la Commissione ad avvalersi di tutte le competenze previste dai trattati per migliorare il recepimento e l'applicazione delle norme relative al mercato unico, a vantaggio dei cittadini europei, dei consumatori e delle imprese; invita gli Stati membri a impegnarsi maggiormente per applicare in maniera piena e corretta le norme relative al mercato unico;

39.

ritiene che la procedura di infrazione rimanga uno strumento fondamentale per garantire il funzionamento del mercato unico; sottolinea cionondimeno che occorre prendere in considerazione anche altri strumenti, più rapidi e pratici;

40.

invita la Commissione a resistere a qualsiasi interferenza politica e ad avviare immediatamente procedure di infrazione laddove falliscano i meccanismi precontenziosi di risoluzione dei problemi;

41.

rileva che la recente giurisprudenza della Corte di giustizia apre nuovi scenari che consentono alla Commissione di perseguire violazioni generalizzate e strutturali delle norme del mercato unico da parte di Stati membri;

42.

invita la Commissione ad avvalersi appieno delle modifiche introdotte dall'articolo 260 del TFUE, che sono concepite per semplificare e accelerare l'imposizione di sanzioni finanziarie nel contesto delle procedure d'infrazione;

43.

ritiene che la Commissione dovrebbe svolgere un ruolo più attivo nell'attuazione delle norme relative al mercato unico effettuando un monitoraggio più sistematico e indipendente che permetta di accelerare le procedure di infrazione;

44.

deplora il fatto che in troppi casi trascorre molto tempo prima che le procedure di infrazione vengano concluse o portate dinanzi alla Corte di giustizia; invita la Commissione a fissare come parametro di riferimento un termine massimo di 12 mesi quale durata media per il trattamento delle procedure di infrazione, dall'apertura del fascicolo all'invio della domanda alla Corte di giustizia; deplora profondamente il fatto che tali procedure non abbiano effetti diretti sui cittadini o i residenti UE che sono stati vittime della mancata applicazione del diritto dell'Unione;

45.

chiede alla Commissione di fornire informazioni migliori, in modo trasparente, riguardo alle procedure di infrazione in corso;

46.

invita la Commissione a proporre un tempo limite di riferimento entro il quale gli Stati membri devono conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia;

47.

appoggia le iniziative della Commissione volte a migliorare ulteriormente il ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie affinché i consumatori e le imprese coinvolti in controversie transfrontaliere relative ad acquisti sia online che offline possano accedere a meccanismi semplici e di costo contenuto per la risoluzione extragiudiziale delle controversie; valuta positivamente la consultazione avviata dalla Commissione; insiste sulla necessità di informare meglio i cittadini riguardo all'esistenza di tali meccanismi;

48.

invita la Commissione a concentrarsi anche sulla prevenzione delle controversie, ad esempio attraverso misure più rigorose volte a impedire le pratiche commerciali sleali;

49.

si compiace dell'intenzione della Commissione di avviare una consultazione pubblica su un approccio europeo alle azioni collettive e si oppone all'introduzione di sistemi di ricorso collettivo analoghi al modello statunitense, dove esistono forti incentivi economici ad adire i tribunali per richieste non motivate;

50.

osserva che qualsiasi proposta futura sui ricorsi collettivi deve rispettare la posizione del Parlamento espressa nella sua risoluzione del 26 marzo 2009 relativa alle azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust dell'Unione; insiste sul fatto che il Parlamento deve essere coinvolto nell'adozione di qualsiasi atto di tale natura mediante la procedura legislativa ordinaria e invita la Commissione a esaminare l'utilità di norme minime in materia di diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del diritto dell'Unione in senso più generale;

Monitoraggio, valutazione e modernizzazione

51.

sostiene un approccio mirato e fondato su dati comprovati per il monitoraggio e la valutazione del mercato; invita la Commissione a continuare a sviluppare i propri strumenti di monitoraggio del mercato, quale il meccanismo di allerta della direttiva servizi, migliorando la metodologia, gli indicatori e la raccolta dei dati, nel rispetto dei principi di praticabilità e dell'efficacia dei costi;

52.

segnala la necessità di valutare in modo più rapido e con maggiore chiarezza lo stato di attuazione dell'intera legislazione relativa al mercato unico da parte degli Stati membri;

53.

mette in evidenza la valutazione reciproca di cui alla direttiva sui servizi quale modo innovativo di usare la pressione tra pari per migliorare la qualità del recepimento; appoggia ove opportuno il ricorso alla valutazione reciproca in altri settori, ad esempio nel settore della libera circolazione delle merci;

54.

incoraggia gli Stati membri a riesaminare periodicamente le norme e le procedure nazionali che hanno un impatto sulla libera circolazione di beni e servizi al fine di semplificare e modernizzare le normative nazionali ed eliminare le sovrapposizioni; ritiene che la procedura seguita per l'analisi della legislazione nazionale che applica la direttiva sui servizi potrebbe rivelarsi uno strumento efficiente anche in altri settori per eliminare le duplicazioni e gli ostacoli ingiustificati alla libera circolazione esistenti a livello nazionale;

55.

esorta la Commissione a sostenere gli sforzi del settore pubblico nell'adottare approcci innovativi, avvalendosi di nuove tecnologie e procedure nonché diffondendo le migliori prassi all'interno dell'amministrazione pubblica, il che ridurrà la burocrazia e permetterà di attuare politiche incentrate sui cittadini;

Priorità chiave

56.

chiede che ogni sessione di primavera del Consiglio europeo sia dedicata alla valutazione dello stato del mercato unico, sostenuta da un processo di monitoraggio;

57.

invita la Commissione a pubblicare un Libro verde sugli orientamenti per la consultazione delle associazioni rappresentative e della società civile da parte delle istituzioni dell'UE, assicurando che tali consultazioni siano ampie e trasparenti, abbiano carattere interattivo e conferiscano un valore aggiunto alle politiche proposte;

58.

sollecita gli Stati membri a elaborare e a mettere a disposizione del pubblico tabelle di correlazione per tutti gli atti legislativi concernenti il mercato unico;

59.

invita gli Stati membri a ridurre allo 0,5 %, entro il 2012, il deficit di recepimento delle direttive sul mercato unico, per quanto riguarda rispettivamente sia i recepimenti in sospeso che quelli non corretti;

60.

invita la Commissione a presentare entro la fine del 2011 una proposta legislativa relativa al ricorso ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie nell'UE e sottolinea l'importanza di una rapida adozione di tale proposta;

*

* *

61.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 80.

(2)  GU L 176 del 7.7.2009, pag. 17.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2010)0186.

(4)  GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 25.

(5)  GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 7.


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/59


Mercoledì 6 aprile 2011
Mercato unico per gli europei

P7_TA(2011)0145

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sul mercato unico per gli europei (2010/2278(INI))

2012/C 296 E/09

Il Parlamento europeo,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quale incorporata nei trattati dall'articolo 6 TUE,

visto l'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui «il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati»,

visto l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, che impegna l'Unione a lavorare per «un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e [per] un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente»,

visto l'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che recita «nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana»,

visto l'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale «le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile»,

visto l'articolo 12 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale «nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori»,

visto l'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il relativo protocollo n. 26 sui servizi di interesse (economico) generale,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo intitolata «Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Verso un atto per il mercato unico. Per un’economia sociale di mercato altamente competitiva» (COM(2010)0608),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Un'agenda dei cittadini per un'Europa dei risultati» (COM(2006)0211),

visti la comunicazione della Commissione intitolata «Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo» (COM(2007)0724) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «The single market: review of achievements» (SEC(2007)1521), la risoluzione del Parlamento del 4 settembre 2007 sulla revisione del mercato unico (1) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «The single market review: one year on» (SEC(2008)3064),

viste la comunicazione della Commissione intitolata «Opportunità, accesso e solidarietà: verso una nuova visione sociale per l'Europa del XXI secolo» (COM(2007)0726), la comunicazione della Commissione «Servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo» (COM(2007)0725) e la risoluzione del Parlamento del 27 settembre 2006 sul Libro bianco della Commissione sui servizi d'interesse generale (2),

viste la raccomandazione della Commissione, del 29 giugno 2009, sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico (3) e la raccomandazione della Commissione, del 12 luglio 2004, riguardante il recepimento nel diritto nazionale delle direttive che incidono sul mercato interno (4),

visti il Quadro di valutazione del mercato interno del luglio 2009 (SEC(2009)1007) e le risoluzioni del Parlamento del 9 marzo 2010 (5) e del 23 settembre 2008 (6) sul quadro di valutazione del mercato interno,

viste la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo «Strategia per la politica dei consumatori dell'UE 2007-2013 – Maggiori poteri per i consumatori, più benessere e tutela più efficace» e la risoluzione del Parlamento del 20 maggio 2008 sulla strategia per la politica dei consumatori dell'Unione europea 2007-2013 (7),

visti la comunicazione della Commissione, del 28 gennaio 2009, dal titolo «Monitoraggio dei risultati relativi ai consumatori nel mercato unico – Seconda edizione del quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo» (COM(2009)0025) e l'allegato documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Seconda valutazione dei mercati dei beni di consumo» (SEC(2009)0076),

vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2009 sull'applicazione dell'acquis in materia di protezione dei consumatori (COM(2009)0330) e la relazione della Commissione, del 2 luglio 2009, concernente l'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (COM(2009)0336),

vista la comunicazione della Commissione sul commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori nell'UE (COM(2009)0557),

vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 sulla protezione dei consumatori (8),

vista la relazione del professore Mario Monti alla Commissione sul rilancio del mercato unico,

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e i cittadini (9),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale (10),

vista la Comunicazione della Commissione sulla Gioventù in movimento (COM(2010)0477),

vista la propria risoluzione del 21 settembre 2010 sul completamento del mercato interno per il commercio elettronico (11),

vista la comunicazione della Commissione intitolata "Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione: eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione (COM(2010)0603),

vista la relazione del Comitato economico e sociale europeo, sezione per il mercato unico, la produzione e il consumo, «Obstacles to the European single market 2008» (12),

visti la relazione annuale del 2008 di SOLVIT sullo sviluppo e i risultati della rete SOLVIT (SEC(2009)0142), il documento di lavoro dei servizi della Commissione dell'8 maggio 2008 su un piano d'azione per un approccio integrato per fornire i servizi di assistenza del mercato unico ai cittadini e alle imprese (SEC(2008)1882) e la risoluzione del Parlamento del 9 marzo 2010 su SOLVIT (13),

visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che mira a creare un quadro complessivo di norme e principi per l'accreditamento e la vigilanza del mercato (14),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per le petizioni (A7-0072/2011),

A.

considerando che un mercato unico funzionante è il fattore chiave per consentire all'Unione europea di raggiungere il suo pieno potenziale in termini di competitività, di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, di creazione di nuovi e migliori posti di lavoro, di sforzi per creare condizioni di parità per ogni tipo di impresa, di garanzia di pari diritti per tutti i cittadini europei e di rafforzamento di un'economia di mercato altamente competitiva,

B.

considerando che l'atto per il mercato unico attribuisce agli europei un ruolo di partecipazione attiva nell'economia europea,

C.

considerando che il mercato unico non può essere valutato in termini esclusivamente economici, ma deve essere visto come inserito in un quadro giuridico più ampio, che conferisce diritti fondamentali specifici ai cittadini, ai consumatori, ai lavoratori, agli imprenditori e a ogni tipo di imprese, soprattutto piccole e medie,

D.

considerando che troppi ostacoli impediscono ai cittadini che desiderano studiare o lavorare di spostarsi in un altro Stato membro o fare acquisti transfrontalieri e alle PMI di stabilirsi in un altro Stato membro e operare nel commercio transfrontaliero; che tali ostacoli sono dovuti, fra l'altro, all'insufficiente armonizzazione delle legislazioni nazionali, alla scarsa portabilità dei diritti di sicurezza sociale e all'eccessiva burocrazia, che impediscono la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali all'interno dell'Unione,

E.

considerando che il completamento del mercato unico richiede una prospettiva olistica per rafforzarne ulteriormente lo sviluppo, come sottolineato dalla relazione Monti e dalla risoluzione «Realizzare un mercato unico per i consumatori e i cittadini», che occorre integrare tutte le politiche pertinenti in un obiettivo strategico del mercato unico, includendo non solo le politiche della concorrenza, ma anche altre politiche, quali industria, consumatori, energia, trasporti, digitale, ambiente, cambiamento climatico, commercio, politica regionale, giustizia e cittadinanza al fine di raggiungere un elevato livello di integrazione,

F.

considerando che il mercato unico dovrebbe consentire ai cittadini europei una maggiore scelta a prezzi più bassi, segnatamente per coloro che vivono nelle zone meno accessibili quali le regioni insulari, montane e scarsamente popolate, e per quanti soffrono di mobilità ridotta,

G.

considerando che il materiale pubblicato dalla Commissione in versione stampata o online è spesso troppo astratto o complesso per coinvolgere realmente i cittadini e raggiungere un pubblico ampio,

H.

considerando l'importanza di evitare che l'iniziativa «atto per il mercato unico» consti di una serie di misure isolate l'una dall'altra, e di assicurare che tutte le proposte concorrano alla realizzazione di un obiettivo coerente,

Introduzione

1.

valuta positivamente la comunicazione della Commissione intitolata «Verso un atto per il mercato unico» e, nello specifico, il secondo capitolo «Gli europei nel cuore del mercato per ritrovare la fiducia», che contiene diciannove proposte destinate alle necessità dei cittadini europei;

2.

ritiene che le proposte indicate nella comunicazione rispondano generalmente alle aspettative del Parlamento, ma debbano essere ulteriormente rafforzate per mettere i cittadini al centro del mercato unico;

3.

deplora che la comunicazione sia stata ripartita in 3 capitoli – cittadini, imprese e governance – anziché essere suddivisa per argomenti; osserva che la competitività del mercato unico e la sua accettazione da parte dei cittadini non devono essere considerati obiettivi contrastanti, ma che si rafforzano a vicenda; ritiene, tuttavia, che i tre capitoli della comunicazione rivestano la stessa importanza, siano interconnessi e debbano essere affrontati in modo coerente, tenendo conto delle proposte e delle preoccupazioni formulate dai soggetti interessati a livello dell'Unione europea e negli Stati membri;

4.

è profondamente convinto che l'atto per il mercato unico (SMA) debba costituire un pacchetto coerente ed equilibrato di misure conformi allo spirito della relazione Grech (A7-0132/2010) e della relazione Monti, che getta le basi di un'Europa del valore aggiunto per cittadini e imprese;

5.

reputa essenziale rilanciare e approfondire il mercato unico nel quadro delle politiche UE per combattere gli effetti della crisi finanziaria ed economica e in quanto parte integrante della strategia UE 2020;

6.

ritiene che gli europei non sfruttino ancora pienamente il potenziale del mercato unico in molti settori, inclusa la libera circolazione di persone, beni e servizi, e che siano necessari nuovi incentivi, in particolare per garantire un’effettiva mobilità geografica dei lavoratori in tutta Europa;

7.

ritiene che la strategia del mercato unico debba rafforzare il benessere sociale e i diritti dei lavoratori, garantendo condizioni di lavoro eque per tutti gli europei;

8.

sostiene l'idea della Commissione di avviare, con l'atto per il mercato unico, una discussione globale e pragmatica in tutta Europa sui benefici e i costi del mercato interno e chiede alla Commissione di garantire l'effettiva applicazione delle norme sul mercato interno volte a ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini;

9.

condivide la convinzione secondo cui la piena realizzazione del mercato unico europeo debba costituire la base per il completamento del processo di integrazione politica ed economica;

10.

sottolinea in particolare l'impegno, assunto dalla Commissione nella comunicazione in oggetto, di promuovere nuovi approcci verso lo sviluppo sostenibile;

11.

sottolinea che non è soltanto la legislazione relativa al mercato unico a essere attuata e applicata in modo inadeguato da parte degli Stati membri, ma anche altre normative che hanno ripercussioni sui diritti dei cittadini europei e degli altri residenti legali; invita gli Stati membri a garantire, in particolare, una migliore attuazione della direttiva sulla libera circolazione (2004/38/CE);

12.

ritiene che gli sforzi volti a completare il mercato unico debbano concentrarsi sulle preoccupazioni dei cittadini, dei consumatori, degli utenti dei servizi pubblici e delle imprese e fornire loro benefici tangibili, al fine di ripristinare pienamente la fiducia nel mercato unico e sensibilizzare maggiormente in merito alle opportunità offerte dal mercato unico;

13.

esorta la Commissione e gli Stati membri a collaborare per far passare il messaggio del mercato unico ai cittadini e garantire il riconoscimento dei benefici e la diffusa comprensione e applicazione dei loro diritti in qualità di consumatori; riconosce, a tale proposito, la necessità di migliori strategie di comunicazione, capaci di interessare e coinvolgere realmente la maggioranza dei cittadini, e di un ricorso creativo alle moderne tecnologie;

14.

sottolinea che il mercato unico per gli europei è imperniato in primo luogo sull’occupazione e la creazione di nuovi posti di lavoro e che è essenziale creare un contesto in cui le imprese e i cittadini possano esercitare pienamente i loro diritti;

15.

sottolinea che il mercato unico offre un grande potenziale in termini di occupazione, crescita e competitività e che, per sfruttarlo pienamente, è necessario adottare forti politiche strutturali;

16.

sottolinea che le sfide demografiche richiedono una strategia atta a contribuire alla creazione di posti di lavoro che colmino le lacune esistenti nel mercato del lavoro dell'Unione europea;

17.

condivide l'opinione espressa nella risoluzione del 20 maggio 2010«Realizzare un mercato unico per i consumatori e i cittadini», secondo cui la Commissione dovrebbe promuovere una legislazione in materia di mercato unico «favorevole ai consumatori», al fine di garantire che gli interessi dei consumatori siano pienamente integrati nel funzionamento del mercato unico;

18.

sottolinea che la fiducia dei cittadini e dei consumatori è fondamentale per il funzionamento del mercato unico e non può essere data per scontata, ma deve invece ricevere nuovi impulsi; ritiene in particolare che, al fine di mantenere le loro promesse, gli Stati membri e le istituzioni dell'UE debbano garantire che l'attuale quadro normativo del mercato unico funzioni al massimo delle sue capacità; sottolinea che per completare in modo efficace il mercato unico sono indispensabili la fiducia dei cittadini e l'esistenza di un contesto favorevole alle imprese; crede che l'integrazione economica debba essere associata a opportune misure sociali, ambientali e di protezione dei consumatori, al fine di raggiungere entrambi gli obiettivi;

19.

ritiene inoltre che in merito alla questione di fornire valore aggiunto ai cittadini europei, le proposte relative al mercato unico debbano rispettare i principi di sussidiarietà e sovranità nazionale e promuovere lo scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri;

20.

sottolinea la mancanza di comunicazione diretta con i cittadini e ritiene che le rappresentanze dell'UE negli Stati membri debbano essere incaricate di rispondere immediatamente a notizie negative e fuorvianti riportate dai mezzi di comunicazione presentando i fatti, e debbano compiere ulteriori sforzi per fornire informazioni su legislazione, progetti e programmi europei, promuovendo anche un dibattito informato sulle questioni europee; sostiene con forza l'uso della tecnologia moderna nelle forme più svariate e creative, compresi i videogiochi di ruolo nei quali i giovani europei potrebbero gareggiare a livello europeo (ad esempio nel contesto di una competizione europea per le scuole), apprendendo nel contempo come funzionano l'economia e l'Unione europea;

21.

sottolinea che l'efficacia e la legittimità democratica dell'Unione allargata può e deve essere migliorata, dato che il sostegno dei cittadini europei per l'UE si sta chiaramente erodendo; è del parere che si spendano troppo poco tempo e troppo pochi sforzi, o che si usi il metodo sbagliato, per riunire le popolazioni d'Europa, cosa che dovrebbe essere il compito primario della UE; chiede pertanto che gli Stati membri e le istituzioni dell'UE facciano di più per creare un consenso a favore dell’UE e per convincere i cittadini europei dell'importanza dei valori dell'Unione europea e della sua utilità e benefici;

22.

ritiene che la lotta contro la corruzione e il crimine organizzato sia essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno e invita la Commissione e gli Stati membri a continuare il loro lavoro in questo campo utilizzando tutti gli strumenti disponibili, compreso il meccanismo di cooperazione e verifica;

23.

sottolinea la necessità di inserire gli obiettivi del programma di Stoccolma, in particolare quelli relativi alle frontiere aperte e alla libera circolazione di beni, capitali, servizi e persone, nell’elaborazione dell’atto sul mercato unico;

24.

afferma che gli Stati membri hanno il dovere di adottare e attuare la normativa europea sul mercato interno e sui relativi diritti dei cittadini europei;

25.

sottolinea che l'attuazione del mercato unico deve procedere nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini e dei residenti dell'Unione, come espresso nella Carta dei diritti fondamentali;

26.

ritiene che la procedura delle petizioni possa offrire un contributo positivo per aiutare i cittadini a trarre vantaggio dal mercato interno;

27.

invita la Commissione ad adottare una «Carta dei cittadini» chiara e facilmente accessibile sul diritto di vivere e lavorare ovunque nell'UE e a sviluppare una comunicazione multilingue mirata sui problemi quotidiani cui devono far fronte i cittadini che si muovono, acquistano o vendono in Europa, come anche sulle norme di protezione sociale, sanitaria e dei consumatori e sulle norme di tutela ambientale su cui possono far affidamento;

28.

ritiene che l'ordine di priorità delle 19 azioni proposte dalla Commissione dovrebbe essere basato sul loro impatto in termini di creazione di posti di lavoro e di fornitura di risultati tangibili per i cittadini europei in un periodo di tempo ragionevole;

29.

ricorda che nella sua risoluzione sull’economia sociale il Parlamento europeo ha chiesto un maggiore riconoscimento delle imprese di economia sociale, inclusa una loro integrazione generalizzata nelle politiche UE, un dialogo intensificato con i rappresentanti dell’economia sociale, migliori misure di sostegno imprenditoriale e un maggiore riconoscimento nel contesto nel dialogo sociale; ricorda che nella stessa risoluzione il Parlamento europeo ha chiesto che i registri nazionali tengano in considerazione le imprese di economia sociale e che siano raccolti dati statistici specifici sulle loro attività;

30.

chiede che venga indetto un concorso televisivo per l'azienda europea transfrontaliera dell'anno, allo scopo di far conoscere ai cittadini le opportunità e i benefici offerti dal mercato unico e il potenziale di idee dei giovani; ritiene che la possibilità di vedere persone provenienti da diverse parti d'Europa che si incontrano per definire insieme un piano imprenditoriale, reperire finanziamenti e realizzare insieme qualcosa di concreto contribuirebbe a promuovere sia l'idea dell'Europa e del mercato unico che il senso dell'imprenditorialità; è convinto altresì che seguendo l'impresa vincente nel corso dell'anno - compresi i dipendenti e i loro amici e parenti - si potrebbero evidenziare i vantaggi e i problemi esistenti, nonché le soluzioni offerte dal mercato unico per risolverli, affinché i cittadini divengano consapevoli di ciò che è realmente l'Europa, anche in termini umani;

31.

ricorda la necessità, nell'ambito delle politiche integrate dell'UE, di prendere in considerazione la situazione delle regioni con specifiche caratteristiche territoriali, in particolare le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, onde consentire a tali regioni e alle loro imprese, alla forza lavoro e ai cittadini, la piena integrazione nel mercato interno dell'UE, sfruttandone quindi appieno i vantaggi che ne derivano; incoraggia la Commissione a mantenere e approfondire le disposizioni specifiche dedicate a tali regioni; ricorda la necessità di stabilire il piano d'azione sul grande vicinato europeo illustrato dalla Commissione nella sua comunicazione COM(2004)0343, a complemento dell'integrazione nel mercato unico; chiede infine che le proposte del capitolo intitolato «Rafforzare la solidarietà nel mercato unico» siano ampliate e rafforzate e che, in particolare, si tenga conto dell'impatto del mercato unico nelle regioni più svantaggiate, al fine di anticipare e sostenere gli sforzi di adeguamento di tali regioni;

Valutazione generale

32.

invita la Commissione ad adottare misure urgenti per favorire la mobilità dei cittadini, al fine di promuovere la crescita sostenibile, l'occupazione e l'inclusione sociale, e chiede l'istituzione di un «quadro di valutazione della mobilità» per misurare la mobilità all'interno dell'UE; valuta positivamente, in tale contesto, le iniziative della Commissione sul riconoscimento delle qualifiche professionali, su «Gioventù in movimento», sul passaporto europeo delle competenze, sui diritti dei passeggeri aerei e sull'accesso a determinati servizi bancari di base, nonché l'iniziativa proposta per migliorare la trasparenza e la comparabilità delle spese bancarie; suggerisce che la Commissione, nella sua valutazione d'impatto, conduca una analisi costi-benefici e cerchi sinergie tra le iniziative di cui sopra; invita la Commissione a rafforzare e ampliare la partecipazione a programmi di mobilità, in particolare tra i giovani, e di accrescere il profilo di tali programmi;

33.

osserva che le questioni concernenti la sicurezza dei prodotti e la vigilanza di mercato sono estremamente importanti per i cittadini europei; accoglie, pertanto, positivamente il piano d'azione pluriennale della Commissione per lo sviluppo della vigilanza del mercato europeo sulla base di orientamenti per i controlli doganali e sulla sicurezza dei prodotti, ed esorta la Commissione a istituire un sistema unico di vigilanza del mercato per tutti i prodotti, sulla base di un atto legislativo che copra sia la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSD) che il regolamento sulla vigilanza del mercato; invita la Commissione a svolgere un ruolo più attivo nel coordinamento e la condivisione delle migliori pratiche tra le autorità doganali e di vigilanza del mercato, al fine di aumentare l'efficacia dei controlli alle frontiere sulle merci importate da paesi terzi; esorta la Commissione e gli Stati membri ad assegnare le risorse necessarie affinché le attività di vigilanza del mercato siano efficaci;

34.

invita la Commissione a chiedere agli Stati membri che tuttora applicano restrizioni ai propri mercati del lavoro di rivedere le relative disposizioni transitorie in modo da aprire i mercati del lavoro a tutti i lavoratori europei,

35.

ritiene che un afflusso di migranti e lavoratori stagionali altamente specializzati sia benefico per l'economia europea; invita pertanto gli Stati membri a procedere rapidamente all'eliminazione delle restrizioni esistenti sul proprio mercato del lavoro a favore di tutti i cittadini dell'Unione europea; invita inoltre la Commissione a sviluppare ulteriormente la politica in materia di immigrazione per quanto concerne i gruppi summenzionati, tenendo conto della necessità di non svuotare i paesi d'origine delle loro risorse umane essenziali, migliorando nel contempo la gestione delle frontiere esterne e la prevenzione dell'immigrazione illegale;

36.

ribadisce che il principio di non discriminazione nel mercato interno elimina l'obbligo imposto ai cittadini di un altro Stato membro di presentare documenti originali, copie autenticate, certificati di nazionalità o traduzioni ufficiali di documenti per poter fruire di un servizio o di condizioni o tariffe più vantaggiose;

37.

è del parere che la direttiva Servizi costituisca il quadro normativo fondamentale per incrementare la libera circolazione dei fornitori di servizi, e miri a rafforzare i diritti dei consumatori in qualità di fruitori dei servizi e a rendere disponibili maggiori informazioni, assistenza e trasparenza per quanto riguarda i prestatori e i loro servizi;

38.

invita la Commissione a proporre misure pratiche per estendere la protezione dei consumatori contro le pratiche commerciali sleali nei confronti delle piccole aziende;

39.

apprezza l'intenzione della Commissione di proporre un'iniziativa legislativa per riformare il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali; invita la Commissione a valutare l'acquis e a pubblicare un Libro verde entro settembre 2011; richiama l'attenzione sulla necessità di garantire la portabilità dei diritti pensionistici; invita gli Stati membri a coordinare più efficacemente le loro politiche in materia di pensioni e a scambiarsi migliori pratiche a livello europeo;

40.

chiede di stabilire un legame più chiaro tra i programmi dell'istruzione secondaria e superiore e le esigenze del mercato del lavoro, sottolineando l'importanza dei tirocini; invita la Commissione a promuovere l'insegnamento formale e informale; ritiene che le tessere professionali possano costituire una misura concreta per facilitare la mobilità dei professionisti nel mercato unico, perlomeno in determinati settori; esorta la Commissione, in vista del riesame, a condurre una valutazione d'impatto sulla creazione delle tessere professionali, tenendo conto dei vantaggi, del valore aggiunto, delle esigenze in termini di protezione dei dati e dei costi connessi;

41.

ritiene che la Commissione dovrebbe sponsorizzare uno scambio europeo di competenze che consenta alle piccole e medie imprese di beneficiare delle competenze disponibili nelle imprese più grandi, promuovendo in tal modo le sinergie e il tutoraggio;

42.

apprezza l'intenzione della Commissione di adottare una comunicazione sulle priorità energetiche entro il 2020-2030; esorta la Commissione ad affrontare il problema degli anelli infrastrutturali mancanti e ad agevolare l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili, al fine di contribuire alla realizzazione di un mercato interno dell'energia pienamente operativo;

43.

accoglie favorevolmente l'annunciata iniziativa legislativa sull'attuazione della direttiva relativa al distacco dei lavoratori (96/71/CE) al fine di garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori distaccati e chiarire gli obblighi delle autorità nazionali e delle aziende; invita gli Stati membri a porre rimedio alle carenze nell’applicazione e nel rispetto della direttiva;

44.

accoglie con favore la misura annunciata dalla Commissione volta a garantire l'accesso a determinati servizi bancari di base; osserva che le misure di controllo applicate ai clienti che rappresentano presumibilmente un rischio maggiore per la banca devono essere oggettivamente motivate e proporzionate; apprezza l'iniziativa proposta volta a migliorare la trasparenza e la comparabilità delle spese bancarie;

45.

invita la Commissione a includere nel proprio programma iniziative chiave nel campo dei servizi finanziari (ad es. l'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) e maggiore certezza giuridica in materia di detenzione di titoli), che sono estremamente rilevanti per il mercato unico; sottolinea che un sistema di pagamento frammentato costituisce un ostacolo al commercio transfrontaliero; invita la Commissione a proseguire l'opera di miglioramento del sistema dell'area unica dei pagamenti in euro, allo scopo di definire un servizio di pagamento di base disponibile per tutte le carte, aumentando la trasparenza dei costi delle transazioni e riducendo le commissioni interbancarie all'interno dell'UE;

46.

chiede l'adozione di misure volte a creare un quadro giuridico adeguato per le fondazioni, le mutue e le associazioni, al fine di conferire loro uno status europeo e prevenire l'incertezza giuridica, nonché di promuovere altre imprese dell'economia sociale e altri progetti sociali; si compiace dell'intenzione della Commissione di rivedere il regolamento (CE) n. 1435/2003 relativo allo statuto della società cooperativa europea; chiede, nell'ambito di tale revisione, la creazione di uno statuto realmente autonomo; sottolinea la necessità di migliorare l'accesso transfrontaliero delle imprese dell'economia sociale e di massimizzare il loro potenziale imprenditoriale, sociale, culturale e innovativo nel mercato unico;

47.

apprezza il desiderio della Commissione di tenere conto, ove necessario, dell'impatto sociale della legislazione proposta concernente il mercato unico, al fine di assumere decisioni politiche maggiormente informate e basate su evidenze; esorta la Commissione a proporre un insieme di indicatori che possano essere utilizzati per valutare l'impatto sociale della legislazione; ritiene che tale valutazione d'impatto debba essere intrapresa nel quadro di un'analisi integrata che contempli tutti i pertinenti impatti di una proposta (finanziario, ambientale, relativo alla competitività, alla creazione di posti di lavoro e alla crescita);

48.

invita la Commissione, nel quadro del rilancio di un mercato unico più competitivo che generi una crescita sostenibile con più posti di lavoro di migliore qualità, a garantire il rispetto di tutti i diritti sociali; ritiene che a tal fine la Commissione debba includere nella legislazione sul mercato unico un riferimento alle politiche e ai diritti sociali, qualora sia giustificato alla luce delle conclusioni di una valutazione dell'impatto sociale della legislazione proposta; sottolinea inoltre che, laddove opportuno, nella legislazione sul mercato unico si deve tenere debitamente conto dei nuovi articoli 8 e 9 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che garantisce agli europei un’intera gamma di diritti civili, politici, economici e sociali, nonché il diritto di negoziare, concludere e attuare accordi collettivi in conformità del diritto e delle prassi nazionali e nel debito rispetto del diritto dell’UE;

49.

accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di presentare una proposta legislativa sui prestiti ipotecari, al fine di rispondere all'attuale mancanza di tutela dei consumatori, all'incertezza giuridica che circonda i mutui e all'insufficiente comparabilità delle condizioni e delle scelte proposte dai fornitori di mutuo ipotecari, per garantire la stabilità del sistema economico e finanziario e ridurre gli ostacoli, affinché i fornitori di mutui ipotecari possano operare e i cittadini possano ottenere mutui in altri Stati membri;

50.

si rammarica che non siano state previste azioni nella comunicazione della Commissione su un atto per il mercato unico in merito alle tariffe di roaming, malgrado la natura tangibile di tali misure e le elevate aspettative dei cittadini in proposito; invita la Commissione a proporre una proroga del regolamento in materia di roaming sino al giugno 2015 e a modificarne il campo di applicazione introducendo massimali per i prezzi al dettaglio per la trasmissione dei dati; osserva che, per raggiungere gli obiettivi dell'agenda digitale, tale iniziativa dovrebbe essere inclusa nel campo di applicazione dell'atto per il mercato unico; invita il settore delle telecomunicazioni a promuovere un modello commerciale basato su canoni forfettari per la trasmissione di dati, messaggi vocali e SMS in roaming in tutta l'UE;

51.

invita la Commissione a varare quanto prima misure volte a stabilizzare i mercati finanziari, garantire che tali mercati operino a vantaggio dell'economia reale e creare un mercato unico al dettaglio adeguatamente disciplinato e controllato, con il duplice obiettivo di raggiungere un livello elevato di protezione dei consumatori e garantire la stabilità finanziaria evitando bolle, in particolare nel settore immobiliare;

52.

invita la Commissione a individuare ed eliminare gli ostacoli fiscali che gravano ancora sui cittadini europei; chiede un'azione più incisiva per evitare ai cittadini europei la doppia imposizione;

53.

si compiace dell'iniziativa della Commissione di lanciare una consultazione pubblica in materia di governance societaria e di migliorare la trasparenza delle informazioni fornite dalle imprese in materia di aspetti sociali, ambientali e di rispetto dei diritti umani, ma sottolinea l'importanza di adottare ulteriori misure specifiche per promuovere politiche retributive valide e responsabili, l'adeguata partecipazione delle donne agli organi gestionali e decisionali, la valorizzazione dell'impegno a lungo termine degli azionisti, il miglioramento della consultazione dei lavoratori e regimi di partecipazione e azionariato; chiede in particolare la promozione di regimi di partecipazione azionaria dei dipendenti, il rafforzamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la promozione dell'informazione e dei diritti di consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, unitamente ai diritti di partecipazione a livello decisionale; sottolinea che l’aumento della trasparenza, delle buone relazioni con il personale e di processi produttivi conformi allo sviluppo sostenibile sono anche nell’interesse delle imprese, degli industriali e degli investitori;

54.

prende atto della proposta della Commissione relativa all'iniziativa per l'imprenditoria sociale e raccomanda di avviare una consultazione su tale progetto, al fine di valutare il potenziale di tale misura in termini di crescita economica e di creazione di posti di lavoro;

55.

ritiene che l'atto per il mercato unico debba proporre azioni su come il settore pubblico può coinvolgere maggiormente le imprese nella promozione di soluzioni innovative per la fornitura di servizi pubblici; invita la Commissione e gli Stati membri, sulla base delle rispettive competenze, a garantire che i servizi di interesse economico generale (SIEG), compresi i servizi sociali di interesse generale (SSIG), siano assicurati in un quadro di accesso universale, alta qualità, accessibilità economica e chiare regole di finanziamento, fornendo alle autorità pubbliche una «cassetta per gli attrezzi» per valutare la qualità di tali servizi; ritiene opportuno che la Commissione assuma iniziative specifiche settoriali utilizzando tutte le opzioni disponibili, sulla base dell'articolo 14 e del protocollo n. 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in coerenza con essi, per garantire che i SIEG e i SSIG possano essere forniti a un livello appropriato, in accordo con il principio di sussidiarietà;

56.

invita la Commissione a facilitare l'applicazione delle norme UE chiarendo i criteri di compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato e degli appalti pubblici per i servizi sociali di interesse generale (SSIG);

57.

chiede che sia fatto un uso strategico e appropriato delle risorse disponibili a titolo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e che le reti transeuropee siano ampliate nell'ottica dello sviluppo del mercato unico;

58.

richiama in particolare l'attenzione sul valore aggiunto della rete TEN-T, in particolare per quanto riguarda i progetti di natura transnazionale e volti a ridurre le strozzature; sottolinea che la rete TEN-T fornisce un quadro efficace per la circolazione delle persone e delle merci all'interno dell'UE e osserva che la strategia Europa 2020 riconosce il valore aggiunto europeo dell'accelerazione dei progetti strategici che oltrepassano i confini, rimuovono gli ostacoli e apportano sostegno ai nodi intermodali (città, porti, aeroporti, piattaforme logistiche);

59.

sostiene il concetto di una rete di base costituita da progetti prioritari conformi a tali principi, che dovrebbero poi essere i principali beneficiari dei finanziamenti UE, e chiede che gli investimenti nei trasporti finanziati dall'UE siano complementari ad altri progetti di infrastrutture di trasporto connessi che beneficiano di finanziamenti UE da altre fonti;

60.

accoglie con favore l'introduzione di diritti reali per i passeggeri del trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale (autobus e corriere) all'interno dell'UE, e riconosce che tali diritti sono essenziali per facilitare la libera circolazione delle persone nel mercato unico;

61.

chiede una revisione del sistema di applicazione di tali diritti nel settore del trasporto aereo, seguita, se necessario, da proposte legislative volte a chiarire e consolidare tali diritti, al fine di garantirne un'applicazione uniforme in tutta l'Unione europea e di eliminare il rischio di falsare la concorrenza all'interno del mercato unico sia all'interno che tra i modi di trasporto; chiede che tali proposte includano l'adeguata tutela dei consumatori nell'ambito dei pacchetti turistici, in caso di fallimento e per quanto riguarda le tariffe eccessive per i servizi;

62.

rileva che l'attuale quadro normativo in materia di diritti dei passeggeri aerei necessita di migliori misure di attuazione, affinché i cittadini possano beneficiare appieno dei loro diritti, soprattutto nel caso di passeggeri a mobilità ridotta (PRM); invita la Commissione ad adottare una proposta di modifica del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, onde potenziare le misure a tutela dei consumatori, nonché una comunicazione sui diritti dei passeggeri utenti di tutti i tipi di trasporto, cui dovranno seguire proposte legislative;

63.

invita la Commissione a fare un bilancio dell'esperienza acquisita finora nel campo dei diritti dei passeggeri, a individuare elementi comuni tra i modi e a fissare orientamenti di politica generale per i prossimi anni, concentrandosi in particolare su come rafforzare la consapevolezza dei passeggeri per quanto riguarda i loro diritti e le modalità per esercitarli;

64.

invita la Commissione a incoraggiare l'uso delle nuove tecnologie nell'ambito di un sistema di trasporti intelligente e sostenibile, che assista i passeggeri mediante il sostegno alle biglietterie integrate;

65.

osserva che i benefici derivanti dal mercato unico del digitale avranno un impatto diretto sulla vita quotidiana degli europei; invita ad adottare misure volte a promuovere la sanità elettronica e l'accesso universale ai servizi a banda larga a prezzi contenuti; accoglie con favore la proposta di decisione che istituisce un programma d’azione per lo spettro radio europeo, in particolare la liberazione della banda di 800 MHz con il dividendo digitale entro il 2013, che consentirà la crescita del mercato della banda larga senza fili e assicurerà un rapido accesso ad Internet a tutti i cittadini, in particolare coloro che vivono nelle zone d'Europa meno accessibili quali le regioni insulari, montane e scarsamente popolate;

66.

invita gli Stati membri a non considerare la proposta della Commissione in vista di una direttiva orizzontale antidiscriminazioni (COM(2008) 0426) soltanto in termini di costi, ma anche in funzione dei benefici che potrebbero derivare dal fatto che le persone che in precedenza non si sentivano sicure in determinati settori inizieranno ad accedere ai servizi in tali settori;

67.

sostiene fermamente le «25 azioni volte a migliorare la vita quotidiana dei cittadini dell'UE» contenute nella relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione (COM(2010)0603), in particolare quelle relative a una maggiore protezione delle vittime, degli indagati e degli imputati;

68.

saluta con favore la direttiva sui diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera e invita gli Stati membri ad attuarla pienamente;

Priorità fondamentali

69.

invita la Commissione ad avallare il seguente elenco di proposte, che costituiscono priorità fondamentali per il Parlamento:

invita la Commissione ad adottare misure volte ad aumentare la mobilità dei cittadini europei, in particolare pubblicando entro settembre 2011 un Libro verde sul riconoscimento delle qualifiche professionali, compresa una valutazione del quadro esistente e, se opportuno, a proporre una iniziativa legislativa di riforma di questo quadro nel 2012, valutando nel contempo la fattibilità e il valore aggiunto a livello europeo delle tessere professionali e di un «passaporto europeo delle competenze» nel 2011 e la messa a punto un «quadro di valutazione della mobilità» per misurare la mobilità all'interno dell'UE;

invita la Commissione a svolgere un ruolo più attivo nel coordinamento delle attività tra le autorità doganali e la vigilanza europea del mercato, al fine di aumentare l'efficacia dei controlli alle frontiere sulle merci importate da paesi terzi e di elaborare nel 2011 un piano d'azione pluriennale per lo sviluppo di un sistema europeo di vigilanza del mercato efficace per tutti i prodotti, mantenendo nel contempo la flessibilità degli Stati membri nell'adempiere i loro obblighi giuridici;

invita la Commissione a proporre una proroga del regolamento in materia di roaming sino al giugno 2015 e a modificarne il campo di applicazione introducendo anche massimali ai prezzi al dettaglio per la trasmissione dei dati, al fine di ridurre i costi di roaming per i cittadini e le imprese;

invita la Commissione a presentare entro giugno 2011 una proposta legislativa intesa a garantire l'accesso a determinati servizi bancari di base e a migliorare la trasparenza e la comparabilità delle spese bancarie entro la fine del 2011;

chiede alla Commissione di presentare una proposta legislativa volta a eliminare gli ostacoli che i lavoratori mobili affrontano per assicurare la portabilità integrale delle pensioni;

*

* *

70.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 80.

(2)  GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 277.

(3)  GU L 176 del 7.7.2009, pag. 17.

(4)  GU L 98 del 16.4.05, pag. 47.

(5)  GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 25.

(6)  GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 7.

(7)  GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 17.

(8)  GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 1.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2010)0186.

(10)  Testi approvati, P7_TA(2010)0376.

(11)  Testi approvati, P7_TA(2010)0320.

(12)  http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.

(13)  GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 10.

(14)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/70


Mercoledì 6 aprile 2011
Un mercato unico per le imprese e la crescita

P7_TA(2011)0146

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 su un mercato unico per le imprese e la crescita (2010/2277(INI))

2012/C 296 E/10

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione «Verso un atto per il mercato unico - Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva - 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato» (COM(2010)0608),

vista la propria risoluzione del 20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e i cittadini (1),

visto il rapporto del Prof. Mario Monti del 9 maggio 2010 intitolato «Una nuova strategia per il mercato unico»,

vista la comunicazione della Commissione «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

vista la comunicazione della Commissione «Iniziativa faro Europa 2020 - L'Unione dell'innovazione» (COM(2010)0546),

vista la comunicazione della Commissione «Legiferare con intelligenza nell'Unione europea» (COM(2010)0543),

vista la comunicazione della Commissione «Un'agenda digitale europea» (COM(2010)0245),

vista la relazione «Evaluation of SME’s access to public procurement markets in the EU» (2) (valutazione dell'accesso delle PMI ai mercati degli appalti pubblici nell'UE),

vista la comunicazione della Commissione sul commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori nell'UE (COM(2009)0557),

vista la raccomandazione della Commissione del 29 giugno 2009 sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico (3),

vista la comunicazione della Commissione «Appalti pubblici per un ambiente migliore» (COM(2008)0400),

vista la comunicazione della Commissione «Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l'Europa)» (COM(2008)0394),

visti la comunicazione della Commissione «Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo» (COM(2007)0724) e l'accluso documento di lavoro dei servizi della Commissione «The single market: review of achievements» (SEC(2007)1521) (il mercato unico: rassegna dei risultati raggiunti),

viste la comunicazione della Commissione «Opportunità, accesso e solidarietà: verso una nuova visione sociale per l’Europa del XXI secolo» (COM(2007)0726),

vista la comunicazione interpretativa della Commissione sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privato istituzionalizzati (PPPI) (C(2007)6661),

vista la comunicazione della Commissione «È ora di cambiare marcia: il nuovo partenariato per la crescita e l'occupazione» (COM(2006)0030),

viste le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2010 sull'atto per il mercato unico (SMA, Single Market Act),

vista la propria risoluzione del 21 settembre 2010 sul completamento del mercato interno per il commercio elettronico (4),

vista la propria risoluzione del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (5),

vista la propria risoluzione del 9 marzo 2010 sul quadro di valutazione del mercato interno (6),

vista la propria risoluzione del 3 febbraio 2009 sugli appalti pre-commerciali: promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa (7),

vista la propria risoluzione del 30 novembre 2006 sul tema «È ora di cambiare marcia - Creare un'Europa dell'imprenditorialità e della crescita» (8),

visto il Libro verde della Commissione sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici (COM(2011)0015),

visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione giuridica (A7-0071/2011),

A.

considerando che un mercato unico basato sulla concorrenza libera ed equa è l'obiettivo cruciale della riforma economica dell'UE e rappresenta un vantaggio competitivo essenziale per l'Europa nel contesto dell'economia mondiale,

B.

considerando che uno dei grandi vantaggi che ha portato il mercato interno è rappresentato dall'eliminazione delle barriere alla mobilità e dall'armonizzazione delle normative istituzionali, fattori che favoriscono la comprensione culturale, l'integrazione, la crescita economica e la solidarietà europea,

C.

considerando che è importante accrescere la fiducia nel mercato unico a tutti i livelli ed eliminare le barriere esistenti per le imprese in fase di avviamento; che oneri amministrativi gravosi scoraggiano i nuovi imprenditori,

D.

considerando l'importanza di fare in modo che l'atto per il mercato unico non consista in una serie di misure isolate le une dalle altre, ma che tutte le proposte contribuiscano insieme al raggiungimento di un obiettivo coerente,

E.

considerando che la frammentazione del mercato incide negativamente su tutte le imprese, ma che le PMI sono particolarmente vulnerabili ai problemi che ne derivano,

F.

considerando che si ha spesso la percezione che il mercato unico abbia finora recato benefici soprattutto alle grandi imprese, sebbene le PMI siano il motore della crescita nell’UE,

G.

considerando che la scarsa innovazione nell'UE è una delle principali cause dei modesti tassi di crescita che si sono registrati in questi ultimi anni; che l'innovazione legata alla tecnologia verde offre l'opportunità di conciliare crescita a lungo termine e protezione dell'ambiente,

H.

considerando che, per realizzare gli obiettivi della strategia UE 2020, il mercato unico deve creare le condizioni per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; che il mercato unico deve diventare un ambiente più favorevole all’innovazione e alla ricerca delle imprese dell’UE,

I.

considerando che la politica di concorrenza costituisce uno strumento essenziale per garantire che l'UE abbia un mercato interno dinamico, efficiente e innovativo e sia competitiva sulla scena mondiale,

J.

considerando che il «venture capital» (capitale di rischio) è un'importante fonte di finanziamento per le nuove imprese innovative; che vi sono barriere per i fondi di venture capital che vogliono investire in altri Stati membri dell'UE,

K.

considerando che lo sviluppo delle TIC e un loro più ampio impiego da parte delle imprese dell'UE sono essenziali per la nostra crescita futura,

L.

considerando che il commercio elettronico e i servizi elettronici (e-services), compresi quelli della pubblica amministrazione e quelli sanitari, sono ancora scarsamente sviluppati a livello di UE,

M.

considerando che il settore postale e la promozione dell'interoperabilità e della cooperazione tra sistemi e servizi postali possono avere un impatto significativo sullo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero,

N.

considerando che esistono barriere normative che, ostacolando l'efficiente concessione delle licenze di diritti d'autore, determinano un alto livello di frammentazione del mercato dei prodotti audiovisivi, dannoso per le imprese dell'UE; che tanto le imprese quanto i consumatori trarrebbero vantaggio dalla creazione di un vero mercato unico dei prodotti e dei servizi audiovisivi, che rispetti i diritti fondamentali degli utenti di Internet,

O.

considerando che la contraffazione e la pirateria riducono la fiducia delle imprese nel commercio elettronico e alimentano la frammentazione delle norme sulla tutela della proprietà intellettuale, soffocando l'innovazione nel mercato unico,

P.

considerando che le differenze nelle disposizioni fiscali possono creare ostacoli significativi alle operazioni transfrontaliere; che il coordinamento delle politiche fiscali nazionali, quale proposto da Mario Monti nel suo rapporto, genererebbe un considerevole valore aggiunto per le imprese e i cittadini,

Q.

considerando che gli appalti pubblici svolgono un ruolo importante nella crescita economica, dato che rappresentano circa il 17 % del PIL dell'UE; che gli appalti transfrontalieri coprono una quota modesta del mercato complessivo degli appalti pubblici, pur costituendo un'opportunità per le imprese dell'UE; che le PMI hanno ancora un accesso limitato ai mercati degli appalti pubblici,

R.

considerando che i servizi sono un settore essenziale per la crescita economica e l'occupazione, ma che il mercato unico dei servizi è ancora poco sviluppato, specialmente a causa delle lacune e delle difficoltà incontrate dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva sui servizi,

Introduzione

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione «Verso un atto per il mercato unico»; ritiene che i tre capitoli di cui si compone abbiano pari importanza e siano interconnessi, e vadano esaminati con un approccio coerente, senza isolare l'una dall'altra le varie questioni in gioco;

2.

sottolinea, in particolare, l'impegno a promuovere nuove strategie per lo sviluppo sostenibile espresso dalla Commissione in tale comunicazione;

3.

esorta la Commissione a eseguire un audit finanziario delle priorità di bilancio dell'UE per il prossimo quadro finanziario e a dare la priorità ai progetti dotati di valore aggiunto europeo, in grado di rafforzare la competitività e l'integrazione dell'UE nei settori della ricerca, della conoscenza e dell'innovazione;

4.

sottolinea, in particolare alla luce della crisi economica e finanziaria, l'importanza del mercato unico per la competitività delle imprese dell'UE e per la crescita e la stabilità delle economie europee, invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare risorse sufficienti per migliorare l'attuazione delle norme del mercato unico, e plaude all'approccio olistico adottato nella comunicazione; sottolinea il carattere complementare delle diverse misure enunciate nel rapporto Monti, la cui coerenza non trova pieno riscontro nell'atto per il mercato unico;

5.

chiede pertanto alla Commissione di presentare un ambizioso pacchetto di misure sostenuto da una strategia chiara e coerente per la promozione della competitività del mercato interno; invita la Commissione a riprendere lo spirito del rapporto di Mario Monti, che sostiene la promozione della liberalizzazione e della concorrenza nonché il miglioramento della convergenza fiscale e sociale;

6.

sottolinea l'importanza di migliorare la governance economica dell'Unione europea, così da creare le condizioni economiche atte a consentire alle imprese di beneficiare delle opportunità loro offerte dal mercato unico di crescere e di diventare più competitive, e chiede che questo nesso sia reso esplicito nell'atto per il mercato unico; invita la Commissione a dedicare grande attenzione all'impatto che hanno sulla coesione interna del mercato unico le crescenti divergenze economiche fra gli Stati membri dell'UE;

7.

sottolinea l’esigenza di adottare una politica industriale europea ambiziosa, con l’obiettivo di rafforzare l’economia reale e di realizzare la transizione verso un’economia più intelligente e sostenibile;

8.

sottolinea che a causa dell'integrazione dei mercati la dimensione esterna della strategia europea, che comprende anche il commercio internazionale, sta diventando sempre più importante, e che pertanto una strategia esterna appropriata può essere davvero utile per la crescita sostenibile, l'occupazione e il rafforzamento del mercato unico per le imprese, in linea con gli obiettivi della strategia UE 2020; sottolinea l'esigenza di trasformare la politica commerciale dell'UE in un vero veicolo di sviluppo sostenibile e di creazione di posti di lavoro più numerosi e migliori; chiede alla Commissione di sviluppare una politica commerciale coerente con una politica industriale solida e creatrice di occupazione;

9.

osserva che le politiche dell'Unione relative al mercato unico e allo sviluppo regionale sono profondamente complementari e sottolinea come i progressi del mercato interno e l'ulteriore sviluppo delle regioni dell'Unione siano interdipendenti e portino a un'Europa contraddistinta da coesione e competitività; accoglie con favore le proposte della Commissione finalizzate a rafforzare il mercato interno; sottolinea che l'accessibilità reale ed effettiva del mercato unico per tutte le regioni dell'UE è la premessa per la libera circolazione di persone, merci, capitali e servizi e, di conseguenza, per un mercato unico forte e dinamico; ricorda, a tale proposito, il ruolo essenziale svolto dalla politica regionale dell'Unione in termini di sviluppo infrastrutturale nonché di sviluppo socioeconomico coerente ed equilibrato delle regioni;

Valutazione generale

Un mercato unico innovativo

10.

invita la Commissione ad adottare, in collaborazione con i soggetti interessati, una strategia coerente ed equilibrata che favorisca l'innovazione e sostenga le attività economiche innovative, come modo migliore per premiare la creatività, e tuteli i diritti fondamentali, quali il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali;

11.

appoggia fortemente la creazione di un brevetto valido in tutta l'UE e vantaggioso per le PMI, e di un sistema unificato di risoluzione delle controversie in materia di brevetti, per fare del mercato unico un mercato leader dell'innovazione e per accrescere la competitività europea; sottolinea che la traduzione dei brevetti in molte lingue comporta costi supplementari tali da ostacolare l'innovazione nel mercato unico e che sugli aspetti linguistici è urgente raggiungere un compromesso;

12.

appoggia la creazione di obbligazioni europee per il finanziamento dei progetti («EU project bond») al fine di sostenere l'innovazione a lungo termine e la creazione di posti di lavoro nel mercato unico, nonché di finanziare l'attuazione di grandi progetti infrastrutturali transfrontalieri, in particolare nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, che contribuiscano alla trasformazione ecologica delle nostre economie; sottolinea la necessità di appropriate strutture di gestione del rischio e di un'informazione completa su tutte le potenziali responsabilità;

13.

ricorda l'importanza di un mercato interno dell'energia pienamente operativo al fine di raggiungere maggiore autonomia nell'approvvigionamento energetico; ritiene che tale piena operatività potrebbe essere conseguita attraverso un approccio di clustering regionale, nonché attraverso la diversificazione delle rotte e delle fonti energetiche; sottolinea che le infrastrutture dell'Europa orientale devono essere migliorate e portate al livello di quelle degli Stati membri occidentali; pone in rilievo che il mercato interno dell'energia deve contribuire a mantenere i prezzi dell'energia accessibili per consumatori e imprese; esprime la convinzione che, per raggiungere gli obiettivi dell'UE in materia di clima e di energia, sia necessario un nuovo approccio che preveda l'applicazione di adeguate aliquote minime d'imposta sulle emissioni di CO2 e sul contenuto energetico; mette in risalto la necessità di ulteriori piani per l'efficienza energetica e di misure per un aumento significativo dei risparmi energetici; sottolinea la necessità di promuovere le reti intelligenti oltre alle energie rinnovabili e di incoraggiare gli enti locali e regionali a sfruttare le TIC nei loro piani di efficienza energetica; chiede alla Commissione di monitorare attentamente l'applicazione delle direttive sull'etichettatura energetica, l'ecodesign, i trasporti, l'edilizia e le infrastrutture, al fine di garantire e attuare un'impostazione quadro comune europea;

14.

appoggia l'iniziativa sull'impronta ecologica dei prodotti e sollecita la Commissione a proporre in tempi brevi l'istituzione di un vero sistema comune di valutazione ed etichettatura;

15.

invita la Commissione a promuovere gli investimenti transfrontalieri e a istituire un quadro che incoraggi a investire efficacemente i fondi di venture capital all'interno del mercato unico, che protegga gli investitori e che fornisca incentivi a investire detti fondi in progetti sostenibili al fine di realizzare gli ambiziosi obiettivi della strategia UE 2020; invita la Commissione a studiare la possibilità di creare un fondo europeo di venture capital in grado di investire in «proof of concept» e «business development» che si trovano ancora nelle fasi iniziali, a monte degli investimenti commerciali; chiede alla Commissione di procedere a una valutazione annuale del fabbisogno di investimenti pubblici e privati e del modo in cui esso è o dovrebbe essere soddisfatto nell'ambito delle sue proposte;

16.

riconosce l'importanza degli appalti pubblici, soprattutto di quelli pre-commerciali, e riconosce il ruolo da essi svolto di stimolo all'innovazione nel mercato unico; esorta gli Stati membri a utilizzare gli appalti pre-commerciali per dare una spinta iniziale decisiva a nuovi mercati per tecnologie innovative e verdi, migliorando nel contempo la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la comunicazione agli enti pubblici sulle possibilità esistenti in materia di appalti pre-commerciali; invita la Commissione a studiare il modo di facilitare gli appalti congiunti transfrontalieri;

17.

sollecita gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente al fine di mettere in comune le risorse per l'innovazione attraverso la creazione di cluster per l'innovazione e mediante misure volte a incoraggiare la partecipazione delle PMI ai programmi di ricerca dell'UE; sottolinea la necessità di diffondere i risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione e di utilizzarli a livello transfrontaliero;

Un mercato unico digitale

18.

plaude all'intenzione della Commissione di rivedere la direttiva sulla firma elettronica al fine di assicurare un quadro normativo per il riconoscimento transfrontaliero e l'interoperabilità di sistemi di autenticazione elettronica sicuri; sottolinea la necessità del riconoscimento reciproco dell'identificazione e dell'autenticazione elettronica in tutta l'UE, e chiede a tale riguardo alla Commissione di affrontare in particolare i problemi relativi alle discriminazioni nei confronti dei beneficiari dei servizi sulla base della cittadinanza o del luogo di residenza;

19.

ritiene che il Libro bianco sulla politica dei trasporti debba concentrarsi su proposte volte a promuovere modi di trasporto sostenibili, compresa l'intermodalità; sottolinea l'importanza del progettato pacchetto «e-mobilità» finalizzato all'uso delle nuove tecnologie a supporto di un sistema dei trasporti efficiente e sostenibile, in particolare attraverso servizi integrati di biglietteria; invita gli Stati membri ad attuare rapidamente la direttiva sui sistemi di trasporto intelligenti;

20.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure appropriate per rafforzare la fiducia delle imprese e dei cittadini nel commercio elettronico, specificamente garantendo un livello elevato di tutela dei consumatori in questo campo; sottolinea che tale obiettivo potrebbe essere realizzato previa valutazione approfondita della direttiva sui diritti dei consumatori e previa esaustiva valutazione d'impatto di tutte le opzioni possibili previste nel Libro verde su un diritto europeo dei contratti; rammenta che anche la semplificazione della registrazione dei domini a livello transfrontaliero per le imprese online nonché migliori sistemi sicuri di pagamento online e l'agevolazione del recupero transfrontaliero dei crediti costituirebbero misure utili per promuovere il commercio elettronico in tutta l'UE;

21.

sottolinea l'esigenza imperativa di adeguare la politica UE di normalizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) agli sviluppi del mercato e delle strategie, allo scopo di conseguire gli obiettivi della politica europea che richiedono interoperabilità;

22.

sottolinea la necessità di superare le attuali barriere al commercio elettronico transfrontaliero nell'UE; pone l'accento sulla necessità di una politica attiva che consenta ai cittadini e alle imprese di trarre pieno vantaggio da questo strumento a loro disposizione, che può offrire loro prodotti e servizi di qualità a prezzi competitivi; ritiene che ciò sia essenziale nell'attuale clima di crisi economica e possa dare un contributo enorme al completamento del mercato unico, consentendo di contrastare le crescenti diseguaglianze e di tutelare i consumatori vulnerabili, quelli che vivono in località remote, le persone a mobilità ridotta nonché le categorie a basso reddito e le PMI, per le quali l'integrazione nel mondo del commercio elettronico riveste particolare importanza;

23.

sottolinea la possibilità per le regioni dell'UE di svolgere un importante ruolo di coadiutrici della Commissione nel suo sforzo di creare un mercato unico digitale; mette in rilievo, a tale riguardo, l'importanza che va attribuita all'utilizzazione dei fondi a disposizione delle regioni dell'UE per superare le loro carenze di sviluppo nei settori del commercio elettronico e dei servizi elettronici, che potrebbero rappresentare una proficua fonte di futura crescita nelle regioni;

24.

ritiene che le PMI debbano essere poste nella condizione di fare ampio uso del commercio elettronico in Europa; deplora che la Commissione non presenterà prima del 2012 una proposta per un sistema europeo di composizione delle controversie online per le transazioni digitali, e cioè non lo farà se non a distanza di dodici anni dalla richiesta di una siffatta iniziativa avanzata dal Parlamento nel settembre 2000 (9);

25.

sollecita gli Stati membri ad attuare pienamente la terza direttiva sui servizi postali (2008/6/CE); sottolinea la necessità di garantire un accesso universale a servizi postali di elevata qualità, evitare il dumping sociale e promuovere l'interoperabilità e la cooperazione tra i sistemi e i servizi postali, al fine di agevolare l'efficiente distribuzione e la tracciabilità degli acquisti on line e quindi di accrescere la fiducia dei consumatori negli acquisti transfrontalieri;

26.

sottolinea la necessità di creare un mercato unico per i prodotti audiovisivi on line, promuovendo standard aperti nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), e di sostenere l'innovazione e la creatività attraverso un'efficiente gestione dei diritti d'autore, che comprenda anche la realizzazione di un sistema paneuropeo di concessione delle licenze, con l'obiettivo di assicurare ai cittadini un accesso più generalizzato ed equo ai beni e ai servizi culturali nonché di garantire, insieme a un'adeguata remunerazione per le opere creative dei titolari dei citati diritti, anche il rispetto dei diritti fondamentali degli utenti di Internet; pone l'accento sul fatto che, in materia di diritti di proprietà intellettuale, è necessario ravvicinare la legislazione applicabile alle operazioni on line a quella attualmente valida per le attività off line, in particolare per quanto concerne i marchi, in modo che i consumatori e le imprese ripongano maggiore fiducia nel commercio elettronico;

27.

fa notare che è necessario rafforzare la lotta contro la pirateria on line per proteggere i diritti degli autori, nel rispetto dei diritti fondamentali dei consumatori; rileva la necessità di informare opportunamente organismi e cittadini in merito alle conseguenze della contraffazione e della pirateria; accoglie con favore l'iniziativa volta a combattere la pirateria dei marchi e dei prodotti annunciata dalla Commissione e, in particolare, le proposte legislative che dovrebbero essere presentate nel 2011 e che mirano ad adeguare il quadro normativo alle nuove sfide di Internet nonché a rafforzare le misure attuate dalle autorità doganali nell'ambito in questione; osserva che si potrebbero creare ulteriori sinergie nel settore in esame attraverso il prossimo piano d'azione volto a potenziare la vigilanza europea sul mercato;

28.

sottolinea altresì che la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbero essere rafforzati nel quadro di un approccio più ampio che tenga in considerazione i diritti e le esigenze dei consumatori e dei cittadini dell'UE senza tuttavia entrare in conflitto con altre politiche interne ed esterne dell'Unione, ad esempio la promozione della società dell'informazione, il sostegno all'istruzione, ai servizi sanitari e allo sviluppo nei paesi terzi nonché la valorizzazione della diversità biologica e culturale su scala internazionale;

Un mercato unico favorevole alle imprese

29.

pone l'accento sulla necessità di attuare e portare a termine efficacemente il pacchetto sulla vigilanza finanziaria, in modo da conseguire la sostenibilità del mercato interno; chiede una valutazione da parte della Commissione, volta garantire che tale attuazione sia intrapresa in tutta l'Unione europea, e la pubblicazione di una tabella di corrispondenza su base annuale; ritiene che, a tal fine, sarebbe opportuno incoraggiare l'adozione di migliori prassi a livello di autorità di vigilanza nazionali e dell'UE;

30.

invita la Commissione a migliorare l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali ottimizzando le informazioni disponibili sulle diverse opportunità di finanziamento da parte dell'UE, ad esempio quelle offerte dal programma per la competitività e l'innovazione, dalla Banca europea per gli investimenti o dal Fondo europeo per gli investimenti, e rendendo le procedure di finanziamento più semplici, più rapide e meno burocratiche; a tale scopo raccomanda un approccio molto più olistico alla concessione dei finanziamenti, in particolare al fine di contribuire alla transizione verso un'economia più sostenibile;

31.

ritiene che la struttura pluralistica del mercato bancario europeo risponda al meglio alle variegate esigenze di finanziamento delle PMI e che la diversità dei modelli giuridici e degli obiettivi commerciali migliori l'accesso al finanziamento;

32.

pone in risalto l'importanza economica delle PMI e delle microimprese nell'economia europea; insiste pertanto sulla necessità di garantire che il principio «pensare anzitutto in piccolo» promosso dallo Small Business Act (normativa europea sulle piccole imprese) sia applicato correttamente e sostiene le misure della Commissione volte a eliminare gli oneri amministrativi superflui a carico delle PMI; suggerisce di dare sostegno alle PMI con uno specifico potenziale di crescita, un elevato livello retributivo e buone condizioni lavorative, e sollecita una differenziazione nell'ambito dello Small Business Act che lo allinei alla strategia Europa 2020;

33.

ricorda l'importanza delle imprese locali ai fini della creazione di legami sociali, dell'occupazione e del dinamismo delle aree svantaggiate, in particolare i quartieri urbani in difficoltà o le zone scarsamente popolate; chiede che sia fornito un adeguato sostegno alle citate aree attraverso la politica regionale dell'Unione;

34.

sottolinea la necessità di rafforzare le capacità delle PMI nell'ambito dell'elaborazione di progetti e della redazione di proposte, anche attraverso l'assistenza tecnica e opportuni programmi di formazione;

35.

invita ad adottare uno statuto della società privata europea per facilitare non solo la costituzione di piccole e medie imprese transfrontaliere ma anche la relativa operatività all'interno del mercato unico;

36.

ritiene che gli investitori in capitale di rischio saranno maggiormente incentivati a finanziare le piccole imprese e le micro entità nella fase di avviamento se saranno garantite migliori opportunità di uscire dall'investimento grazie a mercati azionari delle imprese in crescita nazionali o paneuropei (che al momento non funzionano adeguatamente);

37.

esorta tutti gli Stati membri a dare piena attuazione al pacchetto merci;

38.

richiama l'importanza dei registri delle imprese interconnessi e invita la Commissione a elaborare un quadro normativo chiaro che garantisca la completezza e la correttezza delle informazioni contenute in tali registri;

39.

riconosce l'importante contributo del settore del commercio al dettaglio alla crescita e alla creazione di posti di lavoro; invita la Commissione a prevedere, nel quadro dell'atto per il mercato unico, una proposta di piano d'azione europeo per il settore del commercio al dettaglio che individui e affronti le numerose sfide con cui devono misurarsi dettaglianti e fornitori nel mercato unico; è del parere che il piano d'azione dovrebbe essere basato sulle conclusioni dei lavori del Parlamento attualmente in corso sul tema «un mercato al dettaglio più efficace e più equo»;

40.

sottolinea l'importanza di eliminare gli ostacoli fiscali, amministrativi e giuridici superflui che si frappongono alle attività transfrontaliere; ritiene che sia necessaria una maggiore chiarezza in materia di IVA e di obblighi di dichiarazione per le imprese, al fine di promuovere modelli di produzione e di consumo sostenibili, limitare i costi di adattamento, contrastare le frodi relative all'IVA e migliorare la competitività delle imprese dell'UE;

41.

si compiace dell'intenzione della Commissione di pubblicare un Libro verde sul governo societario e di avviare una consultazione pubblica sull'informazione in merito agli aspetti sociali e ambientali nonché relativi ai diritti umani degli investimenti delle imprese; esorta la Commissione a presentare proposte concrete sugli investimenti privati al fine di introdurre validi incentivi a favore di investimenti sostenibili, etici e a lungo termine, coordinare meglio le politiche fiscali in ambito societario e promuovere la responsabilità delle imprese;

42.

accoglie con favore la revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia, che dovrebbe portare a una migliore integrazione degli obiettivi in materia di cambiamento climatico, purché l'onere fiscale non sia indebitamente trasferito sui consumatori vulnerabili;

43.

accoglie con estrema soddisfazione l'iniziativa della Commissione riguardante una direttiva destinata a stabilire una base imponibile consolidata comune dell'imposta sulle società, e sottolinea che un simile provvedimento potrebbe portare a una diminuzione dell'evasione e dell'elusione a livello fiscale nonché a un aumento della trasparenza e della comparabilità delle aliquote applicabili alle società riducendo così gli ostacoli che si frappongono alle attività transfrontaliere;

44.

invita la Commissione a rendere le procedure relative agli appalti pubblici più efficaci e meno burocratiche al fine di incoraggiare le imprese dell'UE a partecipare agli appalti pubblici transfrontalieri; sottolinea la necessità di un'ulteriore semplificazione, soprattutto per quanto concerne gli enti locali e regionali, anche al fine di garantire alle PMI un più ampio accesso agli appalti pubblici; esorta la Commissione a fornire dati relativi al livello di apertura degli appalti pubblici e ad assicurare la reciprocità per quanto concerne gli altri paesi industrializzati e le principali economie emergenti; invita la Commissione a esplorare nuove soluzioni per migliorare l'accesso delle imprese europee ai mercati degli appalti pubblici al di fuori dell'UE, al fine di garantire un'equa concorrenza tra le imprese europee e non che partecipano alle gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici;

45.

propone, in termini più generali, che i futuri accordi commerciali negoziati dall'Unione comprendano un capitolo sullo sviluppo sostenibile basato sui principi della responsabilità sociale delle imprese quali definiti dall'aggiornamento 2010 delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali;

46.

invita la Commissione a sviluppare un maggiore coordinamento tra le misure per le PMI a livello nazionale e internazionale nonché a individuare e promuovere le PMI con potenzialità commerciali; ritiene che gli Stati membri dovrebbero adoperarsi maggiormente per incoraggiare le PMI ad avvalersi delle iniziative e degli strumenti esistenti come ad esempio la banca dati sull'accesso ai mercati e l'Export helpdesk (servizi di assistenza per l'esportazione);

47.

è del parere che la Commissione dovrebbe intensificare i propri sforzi volti ad agevolare l'attività bancaria transfrontaliera sopprimendo tutti gli attuali ostacoli all'utilizzo di sistemi di compensazione e liquidazione in concorrenza tra loro nonché applicando norme comuni agli scambi;

48.

ritiene che la Commissione dovrebbe sponsorizzare uno scambio europeo delle competenze che consenta alle piccole e medie imprese di beneficiare, per l'appunto, delle competenze a disposizione delle aziende più grandi e che quindi promuova le sinergie e il tutoraggio;

49.

invita la Commissione a presentare proposte di revisione delle direttive contabili al fine di evitare una regolamentazione eccessiva, costosa e inefficiente, soprattutto per le PMI, in modo che la competitività e il potenziale di crescita di queste ultime possano essere sfruttati più efficacemente;

Un mercato unico dei servizi

50.

sottolinea la necessità di attuare correttamente e in toto la direttiva sui servizi, anche per quanto concerne la creazione di sportelli unici pienamente operativi che consentano l'espletamento on line delle procedure e delle formalità, in modo da ridurre considerevolmente i costi operativi per le imprese e incentivare il mercato unico dei servizi; invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare e ad adottare ulteriori iniziative nell'ambito dello sviluppo del mercato unico dei servizi sulla base del processo di valutazione reciproca; esorta la Commissione ad attribuire particolare attenzione allo sviluppo del mercato unico dei servizi on line;

51.

invita la Commissione a incoraggiare lo sviluppo del settore dei servizi alle imprese e ad adottare le necessarie misure di regolamentazione al fine di proteggere le imprese stesse, soprattutto le PMI, da prassi commerciali sleali da parte delle grandi aziende a livello di indotto; invita la Commissione a definire, in consultazione con i soggetti interessati, il concetto di «pratiche commerciali manifestamente sleali» a livello di indotto nonché a proporre ulteriori misure atte a prevenire le pratiche commerciali sleali sul piano della concorrenza e della libertà contrattuale; ricorda la sua risoluzione del 16 dicembre 2008 sulle pratiche sleali delle società di compilazione degli annuari (10) ed esorta nuovamente la Commissione a presentare una proposta intesa a prevenire le pratiche fraudolente degli annuari commerciali ingannevoli;

52.

ritiene che qualsiasi proposta legislativa sulle concessioni di servizi dovrebbe offrire un quadro giuridico in grado di garantire la trasparenza e un'efficace tutela giurisdizionale sia degli operatori economici che delle amministrazioni aggiudicatrici di tutte l'UE; chiede alla Commissione di comprovare, prima di presentare qualunque proposta legislativa, che i principi generali sanciti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (non-discriminazione, parità di trattamento e trasparenza) non sono rispettati in maniera soddisfacente nell'ambito della prassi delle concessioni di servizi;

53.

accoglie positivamente l'intenzione della Commissione di proporre una riforma del quadro normativo in materia di normalizzazione che si estenda anche ai servizi; sottolinea che la normalizzazione dei servizi dovrebbe portare al completamento del mercato unico, laddove sia dimostrata l'utilità di tale misura, e che la stessa deve tenere pienamente conto, in particolare, delle esigenze delle PMI; riconosce il ruolo delle norme sui prodotti per il funzionamento del mercato interno europeo e ritiene che esse costituiscano uno strumento chiave per la promozione di beni e servizi sostenibili e di alta qualità destinati ai consumatori e alle imprese; chiede misure che promuovano la trasparenza, la riduzione dei costi e un maggiore coinvolgimento delle parti interessate;

54.

sottolinea l'importanza della «specializzazione intelligente» delle regioni al fine di incentivare la competitività regionale; è del parere che il mercato unico dell'UE nel suo insieme possa prosperare soltanto in presenza di un coinvolgimento di tutti gli attori e di tutte le regioni nonché delle PMI di tutti i settori, ivi incluso il settore pubblico, dell'economia sociale e degli stessi cittadini; ritiene inoltre che la partecipazione non debba riguardare solo alcune aree ad alta tecnologia bensì tutte le regioni europee e la totalità degli Stati membri, e che ciascuna area debba valorizzare i propri punti di forza (specializzazione intelligente) all'interno dell'Europa;

55.

evidenzia l'importanza della dimensione esterna del mercato interno e, in particolare, della cooperazione in materia di regolamentazione con i principali partner commerciali, a livello bilaterale o multilaterale, con l'obiettivo di promuovere la convergenza in ambito normativo, l'equivalenza dei regimi dei paesi terzi e una più ampia adozione di norme internazionali; incoraggia la Commissione a esaminare gli accordi conclusi con terze parti che estendono taluni elementi del mercato interno oltre i suoi confini, al fine di valutarne l'efficacia nell'assicurare certezza giuridica ai potenziali beneficiari;

Priorità di fondo

Introduzione di un brevetto UE e di un sistema unificato di risoluzione delle controversie

56.

sottolinea che l'introduzione del brevetto UE e di un sistema unificato di risoluzione delle controversie, al pari dell'ottimizzazione del sistema di gestione dei diritti d'autore, è indispensabile per sostenere l'innovazione e la creatività all'interno del mercato unico (proposte n. 1 e 2 dell'atto per il mercato unico);

Finanziamento dell'innovazione

57.

invita la Commissione e gli Stati membri a tenere nella dovuta considerazione l'importanza dell'innovazione ai fini di una crescita forte e più sostenibile nonché della creazione di posti di lavoro garantendo un adeguato finanziamento dell'innovazione stessa, segnatamente attraverso la creazione di obbligazioni dell'UE per il finanziamento di progetti (project bonds), soprattutto nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, a tutto vantaggio della trasformazione ecologica delle nostre economie, nonché mediante l'introduzione di un quadro normativo volto a promuovere positivi investimenti da parte dei fondi di capitale di rischio in tutta l'UE; pone l'accento sulla necessità di incentivare gli investimenti a lungo termine nei settori che innovano e creano posti di lavoro (proposte n. 15 e 16 dell'atto per il mercato unico);

Incentivi al commercio elettronico

58.

esorta la Commissione ad adottare tutte le azioni necessarie per migliorare la fiducia dei consumatori e delle imprese nel commercio elettronico e per stimolare lo sviluppo di quest'ultimo nel mercato unico; sottolinea che, a tale proposito, sono fondamentali un piano d'azione dell'UE contro la contraffazione e la pirateria nonché una direttiva quadro sulla gestione dei diritti d'autore (proposte 2, 3 e 5 dell'atto per il mercato unico);

Miglioramento della partecipazione delle PMI al mercato unico

59.

evidenzia la necessità di intraprendere ulteriori azioni per trasformare il mercato unico in un contesto più adatto alle PMI; è del parere che tali azioni dovrebbero includere, oltre al miglioramento dell'accesso ai mercati dei capitali e all'eliminazione degli ostacoli fiscali e amministrativi che si frappongono alle attività transfrontaliere delle piccole e medie imprese stesse (grazie all'adozione di un quadro più chiaro in materia di IVA nonché di una base imponibile consolidata comune per le società), anche la revisione del quadro relativo agli appalti pubblici, al fine di rendere le procedure più flessibili e meno burocratiche (proposte n. 12, 17, 19 e 20 dell'atto per il mercato unico);

Razionalizzazione delle procedure relative agli appalti pubblici

60.

chiede alla Commissione di rivedere la legislazione relativa agli appalti pubblici e al partenariato pubblico-privato al fine di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva all'interno del mercato unico e incentivare gli appalti pubblici transfrontalieri; sottolinea l'esigenza di un quadro più chiaro che garantisca la certezza giuridica sia per gli operatori economici che per le amministrazioni aggiudicatrici; incoraggia vivamente gli Stati membri ad avvalersi degli appalti pubblici pre-commerciali al fine di stimolare il mercato delle tecnologie verdi e innovative; insiste sulla necessità di garantire la reciprocità per quanto concerne i paesi industrializzati e le principali economie emergenti nel settore degli appalti pubblici (proposte nn. 17 e 24 dell'atto per il mercato unico);

*

* *

61.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0186.

(2)  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf

(3)  GU L 176 del 7.7.2009, pag. 17.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2010)0320.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2010)0173.

(6)  GU C 349 E del 22.10.2010, pag. 25.

(7)  GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 10.

(8)  GU C 316 E del 22.12.2006, pag. 378.

(9)  GU C 146 del 17.5.2001, pag. 101.

(10)  GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 17.


Giovedì 7 aprile 2011

2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/81


Giovedì 7 aprile 2011
Situazione in Siria, Bahrein e Yemen

P7_TA(2011)0148

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 sulla situazione in Siria, Bahrein e Yemen

2012/C 296 E/11

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Siria e sullo Yemen,

vista la sua risoluzione sulle relazioni dell'Unione europea con il Consiglio di cooperazione del Golfo del 24 marzo 2011 (1),

vista la sua risoluzione recante la raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla conclusione di un accordo di associazione euro-mediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba siriana, dall'altra, approvata il 26 ottobre 2006 (2),

vista la dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo Jerzy Buzek sull'attacco mortale contro i manifestanti in Siria il 23 marzo 2011,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visto il patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) del 1966, del quale il Bahrein, la Siria e lo Yemen sono firmatari,

vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1975, della quale il Bahrein, la Siria e lo Yemen sono firmatari,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011,

viste le conclusioni del Consiglio sul Bahrein e sullo Yemen del 21 marzo 2011,

viste le dichiarazioni dell'Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione sul Bahrein del 10, 15 e 17 marzo 2011, sulla Siria del 18, 22, 24 e 26 marzo 2011 e sullo Yemen del 10, 12 e 18 marzo 2011 e del 5 aprile 2011,

vista la comunicazione congiunta dell'alto rappresentante e della Commissione, dell'8 marzo 2011, su un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale,

visti gli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani del 2004, nella versione aggiornata del 2008,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, sull'esempio di sviluppi analoghi in altri paesi arabi, i manifestanti in Bahrein, Siria e Yemen hanno espresso legittime aspirazioni democratiche e una forte richiesta popolare di riforme politiche, economiche e sociali volte a conseguire un'autentica democrazia, a combattere la corruzione e il nepotismo, a garantire il rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a ridurre le disparità sociali e a migliorare le condizioni economiche e sociali,

B.

considerando che i rispettivi governi hanno reagito aumentando la repressione violenta, dichiarando lo stato di emergenza e applicando leggi contro il terrorismo per giustificare reati gravi, tra cui esecuzioni extragiudiziali, sequestri e scomparse, arresti arbitrari, torture e processi iniqui,

C.

considerando che in Siria, Bahrein e Yemen l'uso spropositato della forza contro i dimostranti da parte delle forze di sicurezza ha provocato un pesante bilancio di morti, feriti e arresti e viola il patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), del quale questi paesi sono firmatari,

D.

considerando che le manifestazioni sono iniziate nella città di Dar'a, nella Siria meridionale, e da qui si sono estese in tutto il paese; che le autorità siriane hanno represso le manifestazioni utilizzando proiettili veri per disperdere le riunioni pacifiche, arrestato centinaia di civili e mobilitato manifestanti a favore del regime a Damasco e in altre città; che il governo siriano si è dimesso il 29 marzo 2011 e Adel Safar è stato incaricato di formare un nuovo governo; che il discorso del presidente Bashar al-Assad dinanzi al parlamento siriano il 30 marzo 2011 non è riuscito a soddisfare le aspettative e le speranze riguardo all'introduzione di riforme significative,

E.

considerando che in Siria vige la legge di emergenza dal 1963 e che questa limita di fatto i cittadini nell'esercizio dei loro diritti civili e politici, mentre assicura alle autorità siriane un costante controllo del sistema giudiziario,

F.

considerando che il governo siriano ha reso una serie di dichiarazioni pubbliche impegnandosi a favore della libertà di espressione e partecipazione politica (abolizione della legge di emergenza, soppressione dell'articolo 8 della costituzione siriana che attribuisce al partito Ba'th il ruolo di guida nel paese e nella società, risoluzione dei problemi causati dal censimento realizzato nel 1962 nel governatorato di al-Hasaka, a seguito del quale centinaia di migliaia di curdi sono stati privati del loro passaporto e registrati come stranieri), ma non è riuscito a compiere progressi concreti al riguardo; che il noto attivista siriano per i diritti umani e critico del governo, Haitham al-Maleh, è stato rilasciato nel marzo 2011 e ha invitato la comunità internazionale a esercitare pressioni sul regime siriano affinché questo rispetti gli obblighi internazionali in materia di diritti umani,

G.

considerando che l'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba siriana, dall'altra, attende ancora di essere firmato e che la firma viene posticipata dall'ottobre 2009 su richiesta della Siria; che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisce una parte essenziale di detto accordo,

H.

considerando che il 14 febbraio 2011 sono iniziate le manifestazioni nel Bahrein nelle quali i dimostranti chiedevano riforme politiche quali una monarchia costituzionale e un governo eletto, nonché di porre fine alla corruzione e all'emarginazione degli sciiti, che rappresentano oltre il 60 % della popolazione; che la situazione rimane tesa in Bahrein, dove nel corso della settimana passata è stata denunciata la scomparsa di un numero di persone tra le 50 e 100 unità; che, in base a talune segnalazioni, in Bahrein si trovano in stato di arresto personale medico, difensori dei diritti umani e attivisti politici e le forze di sicurezza hanno assunto il controllo degli ospedali,

I.

considerando che nel Bahrein, su richiesta del governo del paese, il Consiglio di cooperazione del Golfo ha inviato forze di sicurezza provenienti dall'Arabia Saudita, dagli Emirati Arabi Uniti e dal Kuwait,

J.

considerando che da gennaio 2011 milioni di cittadini manifestano in modo sostanzialmente pacifico nello Yemen e che circa un centinaio di persone sarebbero state uccise principalmente dalle forze di sicurezza che avrebbero sparato proiettili veri contro la folla, mentre centinaia di persone sarebbero state ferite; che nello Yemen le ambulanze che trasportavano verso gli ospedali dimostranti antigovernativi feriti sono state bloccate dalle forze di sicurezza,

K.

considerando che il presidente dello Yemen, Ali Abdullah Saleh, che governa il paese da 32 anni, ha promesso di dimettersi e che, tuttavia, non ha finora adottato alcuna misura concreta per mantenere le sue promesse di una transizione democratica pacifica,

L.

considerando che i membri del Consiglio di cooperazione del Golfo hanno deciso di invitare il governo yemenita e i rappresentanti dell'opposizione a partecipare a colloqui a Riyad per risolvere l'impasse su alcuni problemi specifici,

M.

considerando che lo Yemen è il paese più povero del Medio Oriente, con una diffusa malnutrizione, un calo delle riserve petrolifere, una popolazione in crescita, un governo centrale debole, un aumento della penuria idrica e scarsi investimenti nell'economia del paese; che vi sono forti preoccupazioni riguardo alla possibile disintegrazione dello Stato yemenita, data la fragile tregua raggiunta a febbraio con i ribelli sciiti nel nord del paese, un movimento secessionista nel sud e numerosi militanti di Al-Qaeda che utilizzerebbero lo Yemen come base,

N.

considerando che in Bahrein e Yemen è stato recentemente dichiarato lo stato di emergenza e che una siffatta dichiarazione in qualsiasi paese non solleva il governo nazionale dall'obbligo fondamentale di rispettare lo Stato di diritto e gli impegni internazionali in materia di diritti umani;

1.

condanna fermamente la violenta repressione di manifestanti pacifici da parte delle forze di sicurezza in Bahrein, Siria e Yemen e porge le sue condoglianze alle famiglie delle vittime; esprime la sua solidarietà alle popolazioni di questi paesi, plaude al loro coraggio e alla loro determinazione e appoggia risolutamente le loro legittime aspirazioni democratiche;

2.

esorta le autorità del Bahrein, della Siria e dello Yemen ad astenersi dall'uso della violenza nei confronti dei manifestanti e a rispettare la loro libertà di riunione e di espressione; condanna il fatto che le autorità in Bahrein e Yemen abbiano interferito nella prestazione di assistenza sanitaria, nonché impedito o limitato l'accesso alle strutture sanitarie; sottolinea che i responsabili dei morti e feriti che ne sono risultati dovrebbero essere chiamati a risponderne ed essere assicurati alla giustizia; invita le autorità a rilasciare immediatamente tutti i prigionieri politici, i difensori dei diritti umani e i giornalisti e quanti sono detenuti a causa delle loro attività pacifiche nel contesto delle proteste;

3.

osserva che l'uso della violenza da parte di uno Stato contro la sua stessa popolazione deve avere ripercussioni dirette sulle sue relazioni bilaterali con l'Unione europea; rammenta all'alto rappresentate dell'Unione/vicepresidente della Commissione che l'Unione europea può avvalersi come deterrente di molteplici strumenti, tra cui il congelamento dei beni e il divieto di viaggio; ricorda tuttavia che la popolazione non dovrebbe mai risentire di una siffatta revisione dei rapporti bilaterali;

4.

invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a tenere pienamente conto degli eventi recenti e in corso e degli ulteriori sviluppi in Bahrein, Siria e Yemen nelle relazioni bilaterali con questi paesi, inclusa la sospensione di nuovi negoziati per la firma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Siria non ancora concluso; ritiene che la conclusione di tale accordo dovrebbe essere subordinata alla capacità delle autorità siriane di mettere in atto le attese riforme democratiche in forma tangibile;

5.

invita l'Unione europea e i suoi Stati membri ad appoggiare le richieste di indagini indipendenti sugli attacchi contro i manifestanti in questi paesi, in particolare un'indagine indipendente delle Nazioni Unite o della Corte penale internazionale sull'attacco del 18 marzo 2011 contro i dimostranti a San'a, nello Yemen, dove 54 persone hanno perso la vita e più di 300 sono state ferite; invita l'Unione europea a prendere immediatamente l'iniziativa di convocare una sessione speciale della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo per affrontare gli abusi commessi in Bahrein, Siria e Yemen durante la repressione delle manifestazioni e del dissenso;

6.

invita i governi di Bahrein, Siria e Yemen a impegnarsi in un processo e in un dialogo politico aperti e seri, senza ritardi o precondizioni, con la partecipazione di tutte le forze politiche democratiche e della società civile, con l'obiettivo di preparare il terreno per un'autentica democrazia, per la revoca dello stato di emergenza e l'attuazione delle riforme politiche, economiche e sociali reali, ambiziose e significative che sono essenziali per la stabilità a lungo termine e lo sviluppo;

7.

invita le autorità del Bahrein, della Siria e dello Yemen a rispettare i loro impegni internazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali; invita le autorità di questi paesi a revocare immediatamente lo stato di emergenza, a rilasciare immediatamente tutti i prigionieri politici, i difensori dei diritti umani, i giornalisti e i manifestanti pacifici, a riconoscere la libertà di espressione e di associazione nella legislazione e nella prassi, a rafforzare le misure di lotta contro la corruzione, a garantire pari diritti alle minoranze, ad assicurare l'accesso a mezzi di comunicazione quali Internet e la telefonia mobile e ai mezzi di informazione indipendenti;

8.

prende atto delle dimissioni del governo siriano avvenute il 29 marzo 2011, ma ritiene che questo non sarà sufficiente a contrastare la crescente frustrazione della popolazione del paese; invita il presidente Bashar al-Assad a porre fine alla politica di repressione nei confronti degli oppositori politici e dei difensori dei diritti umani, a revocare effettivamente lo stato di emergenza vigente dal 1963, a promuovere il processo di transizione democratica in Siria e a stabilire un programma concreto di riforme politiche, economiche e sociali;

9.

invita il governo del Bahrein e le altre parti a impegnarsi in un dialogo serio e costruttivo, senza ritardi o precondizioni, per realizzare le riforme; plaude al fatto che il Segretario generale delle Nazioni Unite ha annunciato che l'ONU è pronta a sostenere sforzi intrapresi a livello nazionale, qualora richiesto;

10.

esprime preoccupazione per la presenza in Bahrein di forze militari straniere sotto la bandiera del Consiglio di cooperazione del Golfo; invita il Consiglio di cooperazione del Golfo a utilizzare le proprie risorse in quanto attore regionale collettivo per agire in modo costruttivo e mediare a favore dell'attuazione di riforme pacifiche in Bahrein;

11.

invita il presidente yemenita Saleh ad adottare misure concrete per dare attuazione al suo impegno di trasferire pacificamente il potere attraverso le istituzioni costituzionali; invita tutte le parti, inclusa l'opposizione, ad agire in modo responsabile, avviando senza indugi un dialogo aperto e costruttivo ai fini di una transizione politica ordinata, nonché a coinvolgere in tale dialogo tutti i partiti e movimenti che rappresentano il popolo yemenita;

12.

esprime grave preoccupazione per il livello di povertà e disoccupazione nonché per la crescente instabilità politica ed economica dello Yemen; ribadisce che occorre accelerare l'erogazione dei fondi in base agli impegni assunti dalla conferenza dei donatori del 2006; invita altresì l'Unione europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo a uno sforzo particolare per garantire assistenza tecnica e finanziaria non appena il presidente Saleh sarà pronto a cedere il passo a un governo democraticamente istituito;

13.

invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a sostenere le aspirazioni democratiche pacifiche della popolazione in Bahrein, Siria e Yemen, a rivedere le loro politiche nei confronti di questi paesi, a rispettare il codice di condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi e ad essere pronti ad assistere, qualora le autorità nazionali assumessero impegni seri, l'attuazione di programmi concreti di riforma politica, economica e sociale in questi paesi;

14.

invita la Commissione a ricorrere integralmente e in modo efficace al sostegno esistente fornito dallo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e dallo strumento finanziario di stabilità (IfS), e ad elaborare con urgenza proposte concrete su come l'assistenza finanziaria dell'Unione europea potrà in futuro aiutare meglio i paesi e le società civili in Medio Oriente e nella regione del Golfo nella loro transizione verso la democrazia e il rispetto dei diritti umani;

15.

sottolinea l'impegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, nella comunicazione congiunta su un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale, di continuare a sostenere la trasformazione democratica e la società civile a seguito degli attuali sviluppi storici nella regione; chiede che l'Unione europea assista i processi democratici nella regione mediterranea e del Golfo per assicurare la piena partecipazione alla vita politica di tutti i cittadini, in particolare delle donne, che hanno svolto un ruolo cruciale nel chiedere un cambiamento democratico;

16.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento del Regno del Bahrein, al governo e al parlamento della Repubblica araba di Siria e al governo e al parlamento della Repubblica dello Yemen.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2011)0109.

(2)  GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 436.


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/85


Giovedì 7 aprile 2011
Quarta conferenza delle Nazioni Unite sui paesi meno sviluppati

P7_TA(2011)0149

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 sulla Quarta conferenza delle Nazioni Unite sui paesi meno avanzati

2012/C 296 E/12

Il Parlamento europeo,

considerando che nel 1971 le Nazioni Unite hanno riconosciuto i paesi meno avanzati come il segmento più povero e più debole della comunità internazionale,

visti i criteri stabiliti dalla commissione delle Nazioni Unite per le politiche di sviluppo per caratterizzare i paesi meno avanzati,

vista la dichiarazione di Parigi sui paesi meno avanzati del settembre 1990,

vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite sull'attuazione del programma d'azione a favore dei paesi meno avanzati per il decennio 2001-2010 (A/65/80),

visti i risultati della riunione ad alto livello delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di sviluppo del millennio, svoltasi nel settembre 2010,

visto il programma d'azione di Bruxelles per i paesi meno avanzati adottato in occasione della Terza conferenza delle Nazioni Unite sui paesi meno avanzati (LDC-III), svoltasi a Bruxelles nel maggio 2001,

vista la decisione presa nel 2008 dall'Assemblea generale dell'ONU di convocare la Quarta conferenza delle Nazioni Unite sui paesi meno avanzati (LDC-IV),

considerando che la Quarta conferenza dell'ONU sui paesi meno avanzati valuterà i risultati del programma d'azione di Bruxelles, giunto ormai alla fase conclusiva, e proporrà nuove azioni (2011-2020) intese a incoraggiare la condivisione di prassi eccellenti e insegnamenti acquisiti e a individuare le decisioni politiche e le sfide che i paesi meno avanzati saranno chiamati ad affrontare nel corso dei prossimi dieci anni, nonché le azioni richieste,

vista la dichiarazione delle Nazioni Unite del 1986 sul diritto allo sviluppo,

visto l'Obiettivo di sviluppo del millennio che consiste nel dimezzare la povertà entro il 2015,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che attualmente sono 48 i paesi classificati come meno avanzati, di cui 33 in Africa, 14 in Asia e 1 in America latina; che 16 sono privi di sbocchi sul mare e 12 sono piccole isole,

B.

considerando che il 75 % degli 800 milioni di abitanti dei paesi meno avanzati vive con meno di 2 USD al giorno; che il numero di paesi è salito da 25 a 48 da quando le Nazioni Unite hanno introdotto questa categoria nel 1971; e che solo il Botswana nel 1994, Capo Verde nel 2007 e le Maldive nel gennaio 2011 sono usciti dalla categoria,

C.

considerando che tra il 2000 e il 2010 l'indice medio di sviluppo umano per i paesi meno sviluppati è passato solo dallo 0,34 allo 0,39; e che in media i paesi meno avanzati sono sulla buona strada per conseguire solo due dei sette Obiettivi di sviluppo del millennio,

D.

considerando che grazie alla Terza conferenza delle Nazioni Unite sui paesi meno avanzati e al programma d'azione di Bruxelles sono stati compiuti alcuni passi positivi, come l'iniziativa «Tutto tranne le armi» e gli aumenti dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), raddoppiato tra il 2000 e il 2008 e degli investimenti esteri diretti, passati da 6 a 33 miliardi USD, consentendo a 19 paesi di registrare un tasso di crescita del 3 %,

E.

considerando che le raccomandazioni della Quarta conferenza delle Nazioni Unite sui paesi meno avanzati possono essere attuate solo se si affrontano in modo adeguato le questioni fondamentali per i paesi meno avanzati, quali la coerenza tra politica commerciale e sviluppo, l'agricoltura, la pesca, gli investimenti e il cambiamento climatico, e si inseriscono all'ordine del giorno problematiche importanti, quali la governance, la lotta alla corruzione, in particolare il concetto di «contratto di governance» (ossia l'introduzione nel contratto di una soglia sociale) tra paesi partner e paesi donatori e lo sviluppo delle capacità umane,

F.

considerando che la Quarta conferenza delle Nazioni Unite sui paesi meno avanzati ribadirà l'impegno globale di partenariato per rispondere alle esigenze di tali paesi; che i preparativi in corso della conferenza prevedono consultazioni a livello nazionale nonché incontri e conferenze a livello regionale che vedono la partecipazione di un'ampia gamma di soggetti interessati, tra cui parlamentari e rappresentanti della società civile e del settore privato,

G.

considerando che il sostegno allo sviluppo sostenibile implica il sostegno alla salute, all'istruzione e alla formazione, alla promozione della democrazia e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, che sono componenti fondamentali della politica di sviluppo dell'Unione europea,

H.

considerando che la situazione nei paesi meno avanzati è stata ulteriormente peggiorata dalle recenti crisi mondiali in ambito climatico, finanziario, alimentare ed energetico, che vengono ad aggiungersi alle sfide strutturali in atto,

I.

considerando che, sebbene l'agricoltura costituisca la base dell'economia di molti paesi meno avanzati e occupi più del 90 % della forza lavoro, la sicurezza alimentare è a rischio,

J.

considerando che non vi può essere uno sviluppo significativo senza un ruolo di primo piano degli Stati basato su una maggiore capacità di perseguire lo sviluppo economico e l'equa distribuzione di ricchezza, i partenariati tra pubblico e privato e gli investimenti esteri, rispettando pienamente le norme fondamentali OIL in materia di lavoro e i principi di protezione dell'ambiente, e che lo Stato deve assumersi la propria responsabilità di fornire stabilità e un quadro giuridico,

K.

considerando che ciascun paese meno avanzato deve identificare priorità e soluzioni adeguate al proprio contesto nazionale, sulla base della partecipazione democratica della popolazione nel processo decisionale,

L.

considerando che il successo della conferenza di Istanbul dipende da risultati concreti (ad esempio contratti di governance, soglia sociale, riduzione del debito, aiuto allo sviluppo, finanziamenti innovativi) e dalla qualità dei contributi dei partecipanti,

1.

ritiene che la Quarta conferenza delle Nazioni Unite sui paesi meno avanzati debba essere orientata ai risultati, sulla base di chiari indicatori e dell'obiettivo di ridurre della metà il numero dei paesi meno avanzati entro il 2020, combinando meccanismi di monitoraggio e di controllo efficienti e trasparenti;

2.

sottolinea che gli aiuti dell'Unione europea ai paesi meno avanzati dovrebbero essere orientati principalmente alla creazione di ricchezza e allo sviluppo di un'economia di mercato, che sono i requisiti preliminari di base per l'eradicazione della povertà;

3.

chiede che sia data priorità alla crescita economica quale elemento chiave per lo sviluppo e la riduzione generalizzata della povertà nei paesi meno avanzati;

4.

ritiene che la Quarta conferenza dell'ONU debba concentrarsi sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo, che rappresenta un importante fattore per una svolta politica a livello nazionale e internazionale; chiede pertanto ai responsabili politici di tutti i settori – scambi commerciali, pesca, ambiente, agricoltura, cambiamento climatico, energia, investimenti e finanza – di sostenere le esigenze di sviluppo sostenibile dei paesi meno avanzati per lottare contro la povertà e garantire redditi e mezzi di sussistenza dignitosi;

5.

esorta l'UE a rispettare gli impegni assunti in termini di accesso al mercato e riduzione del debito; ribadisce l'importanza di realizzare l'obiettivo APS dello 0,15-0,20 % del RNL a favore dei paesi meno avanzati, attivando a tal fine risorse nazionali e, come misura di complemento, meccanismi di finanziamento innovativi;

6.

rammenta l'obiettivo di uscire dalla categoria dei paesi meno avanzati e richiama l'attenzione sulle modalità definite al vertice sugli Obiettivi di sviluppo del millennio del settembre 2010 per accelerare la lotta alla povertà, generare uno sviluppo economico sostenibile, volto a migliorare il tenore di vita della popolazione dei paesi meno avanzati, garantire buongoverno e promuovere lo sviluppo di capacità;

7.

rileva la necessità di nuove misure intese a integrare i paesi meno avanzati nell'economia mondiale e a migliorarne l'accesso ai mercati dell'Unione; invita la Commissione a potenziare l'assistenza commerciale volta ad aiutare i paesi più poveri a far fronte alla concorrenza derivante dalla liberalizzazione del mercato;

8.

rammenta che la pace e la sicurezza sono elementi indispensabili per la riuscita delle politiche di sviluppo e che l'Unione europea dovrebbe adottare un approccio più coordinato al fine di affrontare i problemi di stabilità nei paesi meno avanzati e sostenere gli sforzi volti ad acquisire capacità per costruire Stati pacifici, democratici e inclusivi;

9.

ribadisce la necessità di dare priorità alla sicurezza alimentare, all'agricoltura, alle infrastrutture, al rafforzamento delle capacità, alla crescita economica inclusiva, all'accesso alle tecnologie nonché allo sviluppo umano e sociale dei paesi meno avanzati;

10.

chiede l'istituzione di regole commerciali giuste ed eque e l'attuazione di politiche integrate su un'ampia gamma di questioni economiche, sociali e ambientali onde promuovere lo sviluppo sostenibile;

11.

ricorda la necessità di mettere in atto misure efficaci in materia di volatilità e trasparenza dei prezzi e mercati finanziari regolati per proteggere i paesi meno avanzati e ridurne la vulnerabilità;

12.

ribadisce la necessità di contribuire allo sviluppo dei sistemi fiscali nazionali e alla buona governance in materia fiscale e chiede alle Nazioni Unite di istituire meccanismi adeguati al riguardo;

13.

esorta l'Unione europea e gli Stati membri a esaminare, in occasione della conferenza PMA-IV, l'attuazione di meccanismi innovativi di finanziamento allo sviluppo, quale un'imposta sulle operazioni finanziarie; sottolinea che gli impegni in materia di APS e i meccanismi innovativi di finanziamento devono essere considerati essenziali e complementari nella lotta contro la povertà;

14.

sollecita l'ONU e l'UE ad affrontare seriamente, in occasione della Quarta conferenza dell'ONU sui paesi meno avanzati, le ripercussioni negative dell'acquisizione di terreni agricoli come l'esproprio di piccoli coltivatori e l'utilizzazione non sostenibile del terreno e delle risorse idriche;

15.

rammenta la necessità che l'obiettivo a lungo termine della cooperazione allo sviluppo consista nella creazione delle condizioni idonee per uno sviluppo economico sostenibile; e un'equa redistribuzione della ricchezza; sottolinea pertanto la necessità di determinare bisogni e strategie dei paesi meno avanzati, di diversificare gli scambi commerciali, rafforzando l'equità dei prezzi della produzione dei paesi meno avanzati, e di risolvere i vincoli sul lato dell'offerta, onde incrementare la capacità commerciale dei paesi meno avanzati e la loro idoneità ad attrarre investimenti nel rispetto delle norme fondamentali OIL in materia di lavoro e della protezione dell'ambiente;

16.

è consapevole del fatto che l'iniziativa «Tutto fuorché le armi» non ha interamente raggiunto i suoi obiettivi originari, ragion per cui la qualità e il volume degli scambi commerciali dai paesi meno avanzati verso il mercato dell'Unione europea non soddisfano a tutt'oggi le aspettative, segnatamente in ragione della mancanza di idonee infrastrutture commerciali e portuali; auspica lo sviluppo di tali infrastrutture, che si confermano fondamentali per potenziare le capacità commerciali;

17.

sottolinea la necessità di migliorare l'efficacia dell'aiuto allo sviluppo, in linea con la dichiarazione di Parigi e l'agenda di Accra;

18.

sottolinea la posizione del Parlamento europeo e il suo ruolo decisivo per quanto riguarda l'approvazione del bilancio di sviluppo dell'Unione europea; è pertanto convinto che il Parlamento dovrebbe essere maggiormente associato all'elaborazione della strategia europea in materia di sviluppo; ritiene inoltre essenziale che sia introdotto un meccanismo di rendicontazione e informazione;

19.

ritiene che l’adozione della nuova legge statunitense «minerali di guerra» rappresenti un enorme passo in avanti per combattere lo sfruttamento e la commercializzazione illegali dei minerali in Africa, che alimentano la guerra civile e i conflitti; ritiene che l'ONU debba presentare una proposta simile per garantire la tracciabilità dei minerali importati nei mercati mondiali;

20.

chiede una valutazione sistematica del rischio rappresentato dal cambiamento climatico in tutti gli aspetti della pianificazione politica e dei relativi processi decisionali, tra cui il commercio, l'agricoltura e la sicurezza alimentare, e chiede che i risultati di tale valutazione vengano utilizzati per elaborare orientamenti chiari per la politica di cooperazione allo sviluppo;

21.

esprime preoccupazione per la crescente probabilità che si verifichino catastrofi ambientali con conseguenti migrazioni di massa, che rendono essenziale un aiuto d'urgenza per questa nuova categoria di rifugiati;

22.

sottolinea l'importanza della cooperazione e dell'integrazione regionali e chiede il rafforzamento dei contesti regionali che consentono soprattutto ai paesi più piccoli di ottenere risorse, conoscenze e competenze;

23.

sottolinea che la mancanza di progressi per quanto riguarda la gestione delle finanze pubbliche continua a impedire alla maggior parte di questi paesi di ricevere un sostegno di bilancio, fattore essenziale per il processo di rafforzamento delle capacità di ciascun paese;

24.

sottolinea l'importanza, per i paesi meno avanzati, dello sviluppo della cooperazione trilaterale, in particolare con i paesi emergenti, nell'ottica di proseguire nella direzione di una cooperazione completa che abbia reciproci vantaggi e uno sviluppo comune;

25.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite.


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/89


Giovedì 7 aprile 2011
Relazione 2010 sui progressi realizzati dall'Islanda

P7_TA(2011)0150

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 sulla relazione concernente i progressi compiuti dall'Islanda nel 2010

2012/C 296 E/13

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2010, che aggiunge l'Islanda alla lista dei paesi ammessi all'assistenza di preadesione dell'Unione europea destinata ad aiutare i paesi candidati ad allinearsi al diritto europeo,

visto il parere della Commissione del 24 febbraio 2010 sulla domanda di adesione dell'Islanda all'Unione europea (SEC(2010)0153),

vista la decisione di avviare i negoziati di adesione con l'Islanda, adottata dal Consiglio europeo il 17 giugno 2010,

viste la posizione generale dell'UE e quella del governo dell'Islanda, adottate il 27 luglio 2010 durante la riunione ministeriale di apertura della conferenza intergovernativa sull'adesione dell'Islanda all'Unione europea,

viste la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2010-2011» (COM(2010)0660) e la relazione sui progressi compiuti dall'Islanda nel 2010, approvata il 9 novembre 2010,

vista la sua risoluzione del 26 novembre 2009 sulla strategia di allargamento 2009 concernente i paesi dei Balcani occidentali, l'Islanda e la Turchia (1),

vista la sua relazione del 7 luglio 2010 sulla domanda di adesione dell'Islanda all'Unione europea (2),

viste le raccomandazioni della prima riunione della commissione parlamentare mista UE-Islanda, approvate nell'ottobre 2010,

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Islanda soddisfa i criteri di Copenaghen e che i negoziati di adesione con l'Islanda sono iniziati il 27 luglio 2010, previa approvazione del Consiglio dell'Unione europea,

B.

considerando che il processo di screening è cominciato il 15 novembre 2010 e si prevede che durerà sino al 17 giugno 2011,

C.

considerando che, come evidenziato dal rinnovato consenso sull'allargamento, i progressi di ciascun paese verso l'adesione all'Unione europea si basano sul merito,

D.

considerando che l'Islanda, avendo aderito allo Spazio economico europeo (SEE), agli accordi di Schengen e al regolamento di Dublino, già coopera attivamente con l'Unione europea e ha quindi già adottato una parte significativa dell'acquis,

E.

considerando che l'Islanda concorre alla coesione e alla solidarietà europee tramite il meccanismo finanziario previsto nell'ambito del SEE e collabora con l'UE a operazioni di mantenimento della pace e di gestione delle crisi,

1.

si compiace dell'avvio dei negoziati di adesione con l'Islanda nel luglio 2010; reputa essenziale creare le condizioni per completare il processo di adesione con tale paese e garantire che la sua adesione sia un successo;

Criteri politici

2.

valuta positivamente la prospettiva di un nuovo Stato membro dell'UE di solida tradizione democratica e cultura civica; sottolinea che l'adesione dell'Islanda rafforzerà ulteriormente il ruolo dell'Unione quale promotore e difensore a livello mondiale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

3.

elogia l'Islanda per il suo bilancio positivo per quanto concerne la salvaguardia dei diritti umani e la garanzia di un buon livello di cooperazione con i meccanismi internazionali di tutela di tali diritti;

4.

sostiene il lavoro in corso per rafforzare il contesto legislativo in materia di libertà di espressione e accesso all'informazione; si compiace, al riguardo, dell'iniziativa islandese per i media moderni, che permette sia all'Islanda sia all'Unione europea di posizionarsi solidamente per quanto riguarda la tutela giuridica delle libertà d'espressione e d'informazione;

5.

si compiace dell'istituzione, nell'ottobre 2010, della commissione parlamentare mista UE-Islanda e nutre la convinzione che essa contribuirà a rafforzare la cooperazione tra l'Althing e il Parlamento europeo durante il processo di adesione;

6.

incoraggia vivamente le autorità islandesi ad armonizzare i diritti dei cittadini dell'UE per quanto concerne il diritto di voto alle elezioni locali in Islanda;

7.

prende atto dei soddisfacenti progressi compiuti nel rafforzare l'indipendenza della magistratura e si compiace dei provvedimenti adottati dalle autorità islandesi, nel maggio 2010, per porre rimedio alla supremazia del ministero della Giustizia quanto alle nomine giudiziarie, come pure degli emendamenti apportati alla legge giudiziaria al fine di rafforzare l'indipendenza della magistratura, sottolineando al contempo la necessità di attuare integralmente tali provvedimenti;

8.

valuta positivamente il lavoro svolto dall'Ufficio del procuratore speciale nonché la relazione della commissione speciale d'indagine, istituita dal parlamento islandese nel dicembre 2008 al fine di indagare e analizzare i processi che hanno portato al crollo del sistema bancario islandese, e si compiace dei progressi realizzati nel gestire le conseguenze politiche, istituzionali e amministrative di tale crollo, pur constatando che l'attuazione delle relative raccomandazioni è ancora in corso e deve essere perseguita con sforzi incessanti;

Criteri economici

9.

si compiace del bilancio complessivamente soddisfacente dell'Islanda per quanto concerne l'adempimento degli obblighi che le incombono nell'ambito del SEE e la sua capacità di far fronte alla pressione competitiva e alle forze di mercato all'interno dell'UE;

10.

rileva tuttavia che l'ultimo rapporto sul quadro di valutazione dell'EFTA ha evidenziato un lieve aumento del deficit di recepimento dell'Islanda, che attestandosi all'1,3 % rimane superiore all'obiettivo intermedio dell'1 %, sebbene il ritardo nel recepimento sia stato ridotto;

11.

plaude all'accordo raggiunto tra i rappresentanti dei governi islandese, olandese e britannico sulla questione Icesave, segnatamente sulla garanzia di rimborso delle spese sostenute relativamente al pagamento delle garanzie minime ai depositanti delle succursali britanniche e olandesi della banca Landsbanki Islands hf.; accoglie con favore l'approvazione dell’accordo alla maggioranza dei tre quarti da parte del Parlamento islandese il 17 febbraio 2011; prende atto della decisione del presidente dell'Islanda di sottoporre il disegno di legge a referendum e auspica la chiusura della procedura d’infrazione avviata il 26 maggio 2010 dall'Autorità di vigilanza dell’EFTA nei confronti del governo islandese;

12.

si compiace del fatto che siano state affrontate le lacune istituzionali del settore finanziario e dei progressi compiuti nel rafforzamento delle prassi di regolamentazione e vigilanza del settore bancario, con particolare riferimento alle competenze dell'Autorità di vigilanza finanziaria;

13.

si compiace della presentazione alla Commissione europea da parte dell'Islanda del suo primo programma economico di preadesione quale passo importante nella fase di preadesione e auspica che l'annunciato dialogo economico bilaterale annuale permetterà di consolidare la cooperazione tra le due parti;

14.

incoraggia le autorità islandesi a proseguire sulla strada della definizione di una strategia per la liberalizzazione dei controlli sui capitali, che è un requisito importante per l'adesione del paese all'Unione europea;

15.

si compiace della recente e positiva quarta revisione del programma «stand-by» dell'FMI, che delinea importanti sviluppi in materia di consolidamento economico e fiscale in Islanda, come pure del fatto che, dopo sette trimestri consecutivi di contrazione, l'economia islandese sia uscita dalla recessione, avendo registrato nel periodo luglio-settembre 2010 un aumento del PIL reale dell'1,2 % rispetto al trimestre precedente;

16.

valuta positivamente le politiche volte a diversificare ulteriormente l'economia islandese, quale passo necessario verso un benessere economico a lungo termine del paese; incoraggia le autorità islandesi a sviluppare ulteriormente il turismo che è considerato un settore promettente di crescita a più lungo termine e ha registrato nel complesso una percentuale crescente in termini di produzione e occupazione;

17.

prende atto della posizione dell'Islanda sull'ingresso nell'area dell'euro, ambizione che potrà realizzarsi dopo l'adesione all'UE e una volta soddisfatte tutte le condizioni necessarie;

18.

esprime preoccupazione per l'elevato tasso di disoccupazione che si registra in particolare tra i giovani in Islanda, nonché per la drastica diminuzione degli investimenti e dei consumi interni a seguito della crisi economica e finanziaria, pur rilevando segni di miglioramento in alcune di queste aree; rileva che l'energia verde e la tecnologia dell'energia verde a basso costo che l'Islanda produce potrebbero essere un fattore molto importante per rilanciare l'economia;

19.

elogia l'Islanda per i cospicui investimenti realizzati nell'istruzione, nella ricerca e nello sviluppo nonché per il sostegno e la partecipazione alla strategia di Lisbona, anche tramite l'adozione di una strategia «Islanda 2020» che evidenzia l'importanza dell'istruzione, della ricerca e dello sviluppo individuando obiettivi misurabili;

Capacità di assumersi gli obblighi derivanti dall’adesione

20.

rileva che, come membro del SEE, l'Islanda ha raggiunto uno stadio ben avanzato per quanto riguarda il rispetto dei requisiti previsti da 10 capitoli del negoziato e rispetta in parte i requisiti di 11 capitoli; sottolinea che il rispetto degli obblighi incombenti all'Islanda in virtù del SEE costituisce un requisito importante nei negoziati di adesione;

21.

invita l'Islanda a intensificare i preparativi in vista dell'allineamento con l'acquis dell'Unione europea, soprattutto nei settori che esulano dal SEE, e a garantirne l'attuazione e l'applicazione entro la data di adesione;

22.

invita l'Islanda a prepararsi a partecipare alla politica agricola e di sviluppo rurale dell'UE e in particolare a intensificare gli sforzi per approntare le strutture amministrative necessarie all'attuazione di tale politica entro la data di adesione; sottolinea tuttavia la peculiarità dell'ecosistema dell’Islanda e incoraggia la Commissione e le autorità islandesi a trovare un accordo reciprocamente soddisfacente, tenendo conto delle caratteristiche ambientali uniche del paese;

23.

invita l'Islanda e l'UE ad affrontare il capitolo dei negoziati relativo alla politica comune della pesca in modo costruttivo, tenendo in considerazione il fatto che tale politica è attualmente oggetto di revisione e che l’acquis potrebbe subire modifiche prima dell’adesione dell’Islanda, e con l'obiettivo di raggiungere una soluzione soddisfacente per ambo le parti con riferimento a una gestione e a uno sfruttamento sostenibili delle risorse della pesca;

24.

prende atto del modo positivo in cui l'Islanda ha saputo gestire le proprie risorse della pesca, in modo sostenibile e sulla base di valutazioni scientifiche;

25.

invita le autorità islandesi ad adattare la loro legislazione in base all'acquis del mercato interno per quanto riguarda il diritto di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei capitali nei settori della produzione e trasformazione dei prodotti ittici;

26.

invita l'Islanda a continuare colloqui costruttivi con l'Unione europea e la Norvegia, al fine di giungere a una soluzione della controversia sullo sgombro basata su proposte realistiche che consentano di salvaguardare il futuro dello stock, di proteggere e conservare i posti di lavoro nel settore della pesca in mare e di garantire una pesca a lungo termine e sostenibile;

27.

rileva che l'Islanda può fornire un prezioso contributo alle politiche dell'UE grazie alla sua esperienza nel settore delle energie rinnovabili, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dell'energia geotermica, la protezione dell'ambiente e i provvedimenti volti a contrastare il cambiamento climatico;

28.

constata tuttavia il perdurare di serie divergenze fra l'Unione europea e l'Islanda su questioni relative alla gestione della fauna marina, segnatamente la caccia alle balene; ricorda che il divieto della caccia alle balene è parte dell'acquis dell'Unione europea e sollecita discussioni più ampie in materia di abolizione della caccia alle balene e del commercio di prodotti balenieri;

29.

prende atto del fatto che l'Islanda è uno Stato che non dispone di un esercito e che non produce armamenti; si compiace del sostegno costante dell'Islanda alle operazioni civili nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), come pure del suo allineamento con la maggior parte delle dichiarazioni e decisioni assunte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC);

30.

si compiace della tradizione della politica estera islandese che affonda le sue radici nel diritto internazionale, nei diritti umani, nella parità di genere, nella cooperazione allo sviluppo e nel concetto di politica di sicurezza basata su valori civili;

Cooperazione regionale

31.

ritiene che l'adesione dell'Islanda all'UE aumenterebbe le prospettive dell'Unione di svolgere un ruolo più attivo e costruttivo nell'Europa del Nord e nell'Artico contribuendo alla governance multilaterale e all'elaborazione di soluzioni politiche sostenibili nella regione; valuta positivamente la partecipazione dell'Islanda al Consiglio Nordico nonché alla politica UE della dimensione nordica, al Consiglio Euro-Artico di Barents e al Consiglio Artico che è il principale foro multilaterale di cooperazione nell'Artico; ritiene che l'adesione dell'Islanda all'Unione europea consoliderebbe ulteriormente la presenza europea nel Consiglio Artico;

32.

sottolinea la necessità di una politica artica più efficace e coordinata per l'Unione europea ed esprime l'opinione che l'adesione dell'Islanda all'UE rafforzerebbe la dimensione nordatlantica delle politiche esterne dell'Unione;

Opinione pubblica e sostegno all'allargamento

33.

incoraggia le autorità islandesi ad ampliare il dibattito pubblico sull'adesione all'Unione europea, tenendo in considerazione la necessità di un saldo impegno per il successo dei negoziati; si congratula con l'Islanda per la creazione del sito web pubblico «eu.mfa.is» e valuta positivamente la crescente frequenza e il carattere più equilibrato delle discussioni nei media islandesi sui pro e i contro dell'adesione all'UE;

34.

invita la Commissione a fornire sostegno materiale e tecnico alle autorità islandesi, qualora queste ultime lo richiedano, in modo da aiutarle ad accrescere la trasparenza e la responsabilità relativamente al processo di adesione, e a concorrere all'organizzazione di una vasta e approfondita campagna di informazione in tutto il paese, basata su informazioni chiare, accurate e fattuali, sulle implicazioni dell'adesione all'UE, consentendo così ai cittadini islandesi di compiere una scelta informata nel futuro referendum sull'adesione;

35.

nutre la speranza che, a prescindere dalle diverse opinioni politiche, un'opinione pubblica consapevole possa inoltre esercitare un'influenza positiva sull'impegno delle autorità islandesi a favore dell'adesione all'UE;

36.

reputa essenziale fornire ai cittadini dell'UE informazioni chiare, complete e fattuali sulle implicazioni dell'adesione dell'Islanda; invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi a tal fine e ritiene parimenti importante ascoltare e affrontare le preoccupazioni e gli interrogativi dei cittadini, dando risposta alle opinioni e agli interessi che essi esprimono;

*

* *

37.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione /alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Presidente dell'Althing e al governo dell'Islanda.


(1)  GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 47.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0278.


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/94


Giovedì 7 aprile 2011
Relazione 2010 sui progetti realizzati dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

P7_TA(2011)0151

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 sulla relazione 2010 relativa ai progressi compiuti dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

2012/C 296 E/14

Il Parlamento europeo,

viste la decisione del Consiglio europeo del 16 dicembre 2005 di concedere all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia lo status di paese candidato all'adesione all'Unione europea e le conclusioni della Presidenza dei Consigli europei del 15 e16 giugno 2006 e del 14 e 15 dicembre 2006,

viste le risoluzioni 845 (1993) e 817 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nonché l'accordo interinale del 1995 tra la Repubblica ellenica e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia,

vista la relazione 2010 della Commissione sui progressi compiuti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (SEC(2010)1332) e la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2010 dal titolo «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2010-2011» (COM(2010)0660),

vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2010 sulla relazione 2009 sui progressi compiuti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1),

viste le raccomandazioni della commissione parlamentare mista UE - ex Repubblica iugoslava di Macedonia del 30 novembre 2010,

vista la decisione 2008/212/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato di adesione con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (2),

viste le conclusioni dei Consigli Affari generali e Affari esteri del 13 e 14 dicembre 2010,

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il processo di allargamento dell'UE è un'importante forza trainante per la pace, la stabilità e la riconciliazione nella regione,

B.

considerando che nel 2005 il Consiglio europeo ha conferito all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia lo status di paese candidato, ma da allora non è riuscito a fissare una data per l’avvio dei negoziati, malgrado i sostanziali progressi compiuti dal paese sul cammino dell'integrazione europea; che le questioni bilaterali non devono rappresentare un ostacolo o essere utilizzate come tali nell’ambito del processo di adesione, sebbene sia necessario risolverle prima dell’adesione all’UE; che il proseguimento del processo di adesione può contribuire alla stabilità dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e rafforzare ulteriormente il dialogo interetnico,

C.

considerando che l'intensificazione del dialogo e della cooperazione sul piano economico con i paesi candidati all'adesione consente all'Unione europea di concentrarsi sul superamento della crisi economica e contribuisce alla competitività globale dell'Unione,

D.

considerando che la strategia di allargamento 2010 evidenzia come priorità la riforma della pubblica amministrazione e del sistema giudiziario, la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, nonché il dialogo fra gli attori politici,

E.

considerando che l’Unione europea mette in atto procedure di approvazione complete che consentono l’adesione di nuovi membri soltanto dopo che essi hanno soddisfatto tutti i requisiti e in virtù del consenso esplicito delle istituzioni dell'Unione europea e degli Stati membri dell’Unione,

F.

considerando che la libertà di espressione e l'indipendenza dei mezzi di comunicazione rimangono ambiti problematici nella maggior parte dei paesi candidati all'adesione,

Sviluppi politici

1.

condivide la valutazione espressa dalla Commissione nella sua relazione 2010 sui progressi compiuti dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e deplora che il Consiglio non abbia preso una decisione sull'apertura dei negoziati di adesione, come raccomandato dalla Commissione per il secondo anno consecutivo e in linea con le precedenti risoluzioni del Parlamento; ricorda la sua raccomandazione al Consiglio di avviare immediatamente i negoziati di adesione;

2.

rileva che i recenti sviluppi politici hanno portato a elezioni anticipate; invita tutti i partiti politici a svolgere un ruolo attivo e costruttivo nel processo di preparazione delle elezioni; evidenzia che elezioni libere e giuste, realizzate sulla base della piena trasparenza e in linea con gli standard internazionali, sono un importante elemento ai fini del consolidamento della democrazia; invita tutti i partiti politici a partecipare attivamente alle elezioni; esprime la propria preoccupazione per l'attuale situazione politica e sollecita tutti i responsabili politici a cercare il consenso sulla base delle istituzioni democratiche;

3.

sottolinea che le questioni bilaterali devono essere risolte dalle parti in causa in uno spirito di buon vicinato e tenendo in considerazione gli interessi generali dell'UE; richiama tutti gli attori chiave e le parti interessate ad intensificare l'impegno e a dar prova di responsabilità e determinazione al fine di risolvere tutti i problemi in sospeso che stanno non solo ostacolando il processo di adesione del paese candidato e la politica dell'Unione europea nella regione, ma potrebbero anche avere ripercussioni sulle relazioni interetniche, la stabilità regionale e lo sviluppo economico;

4.

si congratula con il paese per il decimo anniversario dell’accordo quadro di Ohrid, che resta la pietra miliare delle relazioni interetniche nel paese ed esorta il governo e tutte le istituzioni statali a utilizzare questo storico anniversario per continuare a promuovere la cooperazione e la fiducia interetniche; esprime tuttavia preoccupazione per le crescenti tensioni interetniche nel sito della fortezza di Kale a Skopje; fa appello a tutti i leader politici e religiosi e ai canali mediatici affinché agiscano in modo responsabile e si astengano da qualsiasi azione che possa aumentare le tensioni interetniche; nota con preoccupazione il rischio di crescente isolazionismo del paese, che potrebbe assumere la forma di una politica alternativa in assenza di una prospettiva tangibile di integrazione europea;

5.

invita il governo a promuovere un ampio dialogo fra le varie comunità etniche, a prendere debitamente in considerazione le sensibilità di tutte le comunità e minoranze nelle sue decisioni, come nel caso del piano urbanistico per «Skopje 2014» e ad evitare azioni e iniziative volte a rafforzare l’identità nazionale a scapito di altre comunità; richiama l'attenzione sulla necessità di un efficace funzionamento della commissione parlamentare per le relazioni interetniche nel processo di integrazione delle minoranze nel processo legislativo e sottolinea che per proseguire il processo di decentramento in linea con l’accordo quadro di Ohrid sono necessari ulteriori sforzi;

6.

si rammarica per il fatto che gli sforzi di mediazione delle Nazioni Unite per risolvere la questione del nome non abbiano ancora prodotto risultati concreti;

Democrazia, stato di diritto e diritti umani

7.

ricorda che una cultura politica sana è il fondamento della democrazia; invita i partiti d’opposizione a porre fine al boicottaggio del parlamento nazionale e a riprendere il dialogo politico con le istituzioni; ritiene che spetti sia al governo sia all’opposizione garantire un dialogo aperto e immediato su tutte le attuali sfide che il paese sta affrontando; sottolinea che l’instabilità politica potrebbe influenzare il processo di integrazione europea, che deve essere una comune priorità condivisa da tutti i componenti della società; accoglie con favore l'adozione delle modifiche al regolamento del parlamento, che consentono una maggiore partecipazione dell'opposizione ai suoi lavori; esprime tuttavia preoccupazione per il dialogo insufficiente tra il governo e i partiti di opposizione e per il diffuso clima di sfiducia e confronto; esorta entrambe le parti a promuovere un clima di fiducia e a dare prova di un forte impegno utilizzando il nuovo regolamento parlamentare per rafforzare il dialogo politico e la cooperazione costruttiva nell'ambito del processo legislativo e del controllo sulle attività del governo;

8.

apprezza la volontà politica di comunicare la lista completa, già da lungo tempo attesa, dei nomi degli agenti affiliati agli ex servizi segreti jugoslavi, quale sostanziale passo in avanti verso la rottura con il passato periodo comunista; prende tuttavia atto degli insufficienti progressi conseguiti verso la piena applicazione delle normative in materia; sollecita il governo a completare senza indugi il processo di lustrazione, evitando di farne un uso di tipo selettivo a fini politici, quali l’autolegittimazione politica o la diffamazione degli oppositori politici;

9.

plaude all'eccellente lavoro dell'uscente rappresentante speciale e capo della delegazione dell'Unione europea; condanna gli inopportuni attacchi da parte di politici del partito di governo nei confronti di rappresentanti dell'UE e si rammarica che il governo non si sia inequivocabilmente e pubblicamente dissociato da tali insulti; ritiene che tali incidenti arrechino grave danno all'immagine del paese;

10.

richiama l’attenzione sulla necessità di migliorare la legislazione elettorale onde allinearla con le raccomandazioni formulate dall’OSCE-ODIHR e dalla commissione di Venezia nella relazione sulle elezioni presidenziali e locali del 2009;

11.

ribadisce che la presenza di media liberi e indipendenti è un presupposto necessario per lo sviluppo di una democrazia stabile; prende atto dell’esistenza nel paese della grande varietà e presenza di organi di informazione pubblici e privati; esprime tuttavia preoccupazione per la politicizzazione dei mezzi d'informazione e per le interferenze nel loro lavoro; è preoccupato per la dipendenza economica e la concentrazione di potere politico nei mezzi d'informazione, che spesso comportano mancanza di indipendenza editoriale e un giornalismo di scarsa qualità; esprime preoccupazione per il considerevole deterioramento della libertà di stampa nel paese, come dimostrato dal significativo calo (dalla 34a alla 68a posizione) nella graduatoria 2010 sulla libertà di stampa stilata da Reporter senza frontiere; rileva che il ministero degli interni ha posto sulla sua homepage un invito ai cittadini a denunciare articoli di giornale «non obiettivi», invita i giornalisti a mantenere standard professionali elevati nel loro lavoro, a prendere le distanze da influenze politiche e a istituire associazioni professionali di giornalisti, sollecita al contempo le autorità responsabili a rafforzare l’indipendenza e la libertà dei mezzi di informazione applicando a tutti gli stessi standard e migliorando la trasparenza del loro assetto proprietario;

12.

si compiace per le numerose leggi approvate per la riforma giudiziaria e sollecita ulteriori sforzi intensi nella riforma del sistema giudiziario, al fine di garantirne la professionalità, l'efficienza e l'indipendenza dalle pressioni politiche; sottolinea a tal fine che l'attuale quadro giuridico deve essere attuato con rapidità ed efficacia; è preoccupato per il ruolo che continua a rivestire il ministero di giustizia nel consiglio giudiziario e per le critiche rivolte alla corte costituzionale dal governo e dai parlamentari, fattori che rischiano di sottoporre il sistema giudiziario a interferenze politiche; nota tuttavia con soddisfazione che, malgrado i dissensi, tutte le sentenze della corte sono state attuate; si compiace degli sforzi per aumentare l'efficienza e la trasparenza del sistema giudiziario, in particolare diminuendo il numero di cause in arretrato nella maggior parte dei tribunali; accoglie ugualmente con favore l'entrata in vigore della legge sul gratuito patrocinio;

13.

accoglie con favore i continui sforzi nella lotta contro la corruzione, dimostrati tra l'altro dall'attuazione del secondo ciclo di raccomandazioni del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) e dall'entrata in vigore delle modifiche al codice penale; esorta le autorità a continuare ad attuare le leggi volte a contrastare la corruzione e ad aumentare l'indipendenza, l'efficienza e le risorse del sistema giudiziario; ricorda tuttavia che la corruzione permane diffusa e chiede ulteriori sforzi intensi per sradicarla; sottolinea l'urgente necessità di un'applicazione efficace e imparziale di una legislazione anticorruzione, in particolare per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici e i conflitti di interessi; richiama l'attenzione sull'importanza di un funzionamento del sistema giudiziario privo di interferenze politiche; si compiace degli sforzi per aumentare l'efficienza e la trasparenza del sistema giudiziario; sottolinea la necessità di tenere un registro relativo all'attuazione di procedimenti giudiziari e condanne in base al quale poter misurare i progressi realizzati; chiede l’unificazione della giurisprudenza onde garantire un sistema giudiziario prevedibile e la fiducia dei cittadini;

14.

invita la Commissione a preparare, nella sua prossima relazione sui progressi compiuti, una valutazione dell'impatto e dei risultati conseguiti con lo stanziamento di fondi UE per la riforma del sistema giudiziario e la lotta alla corruzione; invita la Commissione a trasmettere al Consiglio e al Parlamento una valutazione più dettagliata dell'efficacia delle misure anticorruzione adottate dall’ex Repubblica jugoslava di Macedonia in materia di appalti pubblici e frodi, e a presentarla assieme alla prossima relazione sui progressi compiuti;

15.

riconosce gli sforzi per la riforma della pubblica amministrazione, ma chiede un ulteriore impegno nel settore che continua ad essere politicizzato e manca di capacità e professionalità; appoggia l’adozione da parte del governo della strategia nazionale per la riforma della pubblica amministrazione e l’istituzione della sottocommissione per l’accordo di stabilizzazione e di associazione in relazione alla riforma della pubblica amministrazione; è preoccupato per la mancanza di trasparenza e per la natura ad hoc del processo di conversione di posti temporanei in permanenti, il che comporta un'ulteriore politicizzazione dell'amministrazione; chiede l'elaborazione di una strategia chiara in materia di risorse umane, che definisca le esigenze dell'amministrazione in termini di capacità e competenze e sia messa in atto mediante modalità di assunzione e di progressione di carriera fondate sul merito; accoglie con favore l'aumentato livello di assunzioni tra membri di comunità non maggioritarie, ma sottolinea che tale processo dovrebbe basarsi su una valutazione delle esigenze dell'amministrazione onde assicurare che le competenze dei nuovi assunti corrispondano ai requisiti professionali richiesti;

16.

loda i continui progressi conseguiti nell’ambito del decentramento; rileva tuttavia che il trasferimento delle responsabilità alle autorità di livello inferiore deve essere accompagnato da risorse finanziarie adeguate;

17.

si compiace dei progressi conseguiti in relazione alla riforma del sistema carcerario; continua, tuttavia, a esprimere viva preoccupazione per le degradanti condizioni di alcune carceri, in particolare per quanto riguarda il sovraffollamento e l'inadeguato sistema sanitario; sottolinea la necessità di rispettare il principio per cui i detenuti devono essere sottoposti a un trattamento adeguato, in conformità con i principi delle Nazioni Unite;

18.

accoglie con favore l’adozione della legge sul censimento 2011 della popolazione e delle famiglie e sottolinea la necessità di adeguata preparazione e organizzazione operativa al fine di svolgere un censimento preciso; invita il governo a stanziare adeguate risorse per la sua organizzazione e sottolinea l’importanza di depoliticizzare la questione onde avere un censimento imparziale con la più ampia partecipazione possibile;

19.

sottolinea l'importanza fondamentale di assicurare che il sistema di istruzione sostenga l'integrazione etnica; a tal fine, accoglie con favore la strategia dell'istruzione integrata e ne chiede la rapida attuazione, tra l'altro eliminando progressivamente la segregazione lungo linee etniche e aumentando l'apprendimento di tutte le lingue ufficiali dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia; invita il governo a migliorare il processo di consultazione delle diverse comunità e a cooperare strettamente con esse per l'attuazione della strategia;

20.

testimonia la mancanza di progressi riguardo alle celebrazioni congiunte di eventi storici comuni con gli Stati membri UE confinanti, onde contribuire a una migliore comprensione della storia e al mantenimento di relazioni di buon vicinato, come sottolineato dalla precedente relazione; sollecita l’introduzione di libri di testo scolastici privi di interpretazioni ideologiche della storia;

21.

esprime seria preoccupazione per la situazione della comunità Rom, che continua vivere in condizioni terribili e subisce discriminazioni nell'accesso al mercato del lavoro, alla sanità e ai servizi sociali; sottolinea in particolare la difficile situazione delle bambine e donne Rom, che continuano a subire una doppia discriminazione, su base etnica e di genere; invita il governo a impegnarsi maggiormente per attuare la strategia per i Rom e il piano d'azione per il decennio Rom; plaude al proposito alle attività governative volte all'integrazione politica della popolazione Rom, fra cui avere un ministro di etnia Rom che si occupa delle questioni attinenti alla suddetta comunità; loda il governo per aver convocato una riunione straordinaria sul tema dell’integrazione dei Rom, nella sua presidenza del Consiglio d'Europa;

22.

accoglie con favore l'adozione della legge antidiscriminazione quale passo fondamentale per combattere le pratiche discriminatorie, tuttora molto diffuse, chiedendone una rapida ed efficace attuazione; si rammarica tuttavia del fatto che, contrariamente al diritto europeo, tale legge non riconosca fra i motivi di discriminazione l'orientamento sessuale; chiede che le disposizioni nazionali in questo settore siano rapidamente allineate con l'acquis e che i meccanismi di monitoraggio siano rafforzati e sottolinea che si tratta di un presupposto indispensabile per l’adesione; esprime preoccupazione in merito alla procedura di selezione dei membri della commissione per la tutela contro le discriminazioni; si rammarica per il fatto che nessun rappresentante della società civile sia stato nominato in seno alla commissione; chiede che siano intrapresi ulteriori sforzi in materia di diritti delle donne, onde aumentare la loro partecipazione al mercato del lavoro e al processo decisionale in ambito politico e imprenditoriale e per proteggere donne e bambini dalla violenza domestica;

23.

chiede maggior impegno in materia di parità di genere e di diritti delle donne; esorta le autorità macedoni a dare piena attuazione alla legge sulle pari opportunità tra uomini e donne e a garantire un coerente piano d’azione nazionale per l’uguaglianza di genere; plaude all'adozione della strategia adottata nella lotta contro la violenza domestica; chiede l'attuazione di un sistema di sostegno alle vittime; sollecita il governo e il settore non governativo a promuovere una maggiore sensibilizzazione su questi aspetti;

24.

condanna le recenti intimidazioni e gli attacchi nei confronti di organizzazioni della società civile, nonché la diffamazione personale dei loro attivisti di primo piano; si compiace del meccanismo di consultazione delle organizzazioni della società civile introdotto dal governo, ma è preoccupato per l’assenza di un meccanismo sistematico e trasparente di consultazione della società civile in materia di politiche nazionali di sviluppo, programmi legislativi o altri documenti strategici; sottolinea la necessità di coinvolgere le organizzazioni della società civile nel processo decisionale in modo non selettivo, al fine di stimolare un dibattito pubblico efficace e di includere i soggetti interessati nel processo di adesione del paese; pone l'accento sul ruolo decisivo della società civile nel contribuire a rafforzare la cooperazione regionale per quanto riguarda gli aspetti sociali e politici; plaude all'adozione della nuova legge sulle associazioni dei cittadini e sollecita le autorità ad attuare le disposizioni in materia di «organizzazioni di utilità pubblica», assicurando sistemi di finanziamento il più rapidamente possibile;

25.

prende atto con soddisfazione del buon funzionamento dell'assistenza dell'IPA nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia; esorta sia il suo governo sia la Commissione a semplificare le procedure amministrative per i finanziamenti IPA, con l'obiettivo di renderli più accessibili alle organizzazioni civili più piccole e non centralizzate, ai sindacati e ad altri beneficiari;

26.

sottolinea che l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ha ratificato le otto convenzioni fondamentali dell’OIL in materia di diritti del lavoro; esprime preoccupazione per i modesti progressi finora conseguiti in campo sindacale e in materia di diritti del lavoro; invita le autorità a rafforzare ulteriormente i diritti sindacali e del lavoro e al riguardo incoraggia anche il governo a garantire sufficiente capacità amministrativa per un’adeguata attuazione e applicazione della normativa in materia di lavoro; pone l’accento sull’importante ruolo del dialogo sociale e incoraggia il governo a nutrire maggiori ambizioni al riguardo e a istituire un dialogo sociale onnicomprensivo con i pertinenti partner;

27.

sottolinea l’importanza della tutela e della conservazione del patrimonio culturale, che è un pilastro dei valori e dei principi europei; nota con rammarico che molti sepolcreti, iscrizioni affrescate e manufatti appartenenti al patrimonio culturale bulgaro sono stati completamente abbandonati e danneggiati;

28.

si compiace dei progressi compiuti dal paese in direzione di un’economia di mercato funzionante e dell’ampio consenso sulle caratteristiche fondamentali della politica economica nazionale; loda il governo per il mantenimento della stabilità macroeconomica, nonostante l’impatto negativo della crisi finanziaria globale e prende altresì atto delle buone prospettive di crescita economica per i prossimi anni;

Sviluppi socio-economici

29.

esprime preoccupazione per la disoccupazione persistente e molto elevata, in particolare tra i giovani, che accomuna molti Stati della regione; invita il governo ad attuare rapidamente misure più efficaci per migliorare gli investimenti pubblici incentrati sulle politiche in materia di occupazione e sull’impiego dei lavoratori in posti di lavoro di qualità, stabili e dignitosi; invita la Commissione ad assistere le autorità rafforzando l'assistenza a titolo dello strumento di preadesione (IPA);

30.

nota con soddisfazione il miglioramento del clima imprenditoriale quale risultato delle riforme economiche intraprese negli ultimi anni e sottolinea la necessità di continue riforme strutturali nel paese; osserva al contempo che gli investimenti esteri, il cui livello era già basso, sono ulteriormente diminuiti e che la situazione è stata peggiorata dalla crisi finanziaria globale; incoraggia le agenzie statali che hanno il compito di attrarre gli investimenti esteri diretti a intensificare i loro sforzi nell'attrarre potenziali investitori stranieri;

31.

si congratula con il governo per l’efficace e agevole attuazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione con l’UE; si compiace della recente decisione del governo di abolire i dazi doganali su più di cento prodotti diversi, un passo verso la piena liberalizzazione commerciale con l'Unione; auspica che tali modifiche possano aumentare la competitività dei produttori nazionali, stimolando in tal modo una maggiore crescita economica; ritiene che questo sviluppo rappresenti una pietra miliare fondamentale, che mostra gli sforzi del paese per sostenere l’aumento della concorrenza che sarà chiamato a fronteggiare aderendo all’UE;

32.

sottolinea la necessità di applicare i principi del buon governo nell'ambito della spesa di bilancio, migliorando l'accesso gratuito alle informazioni pubbliche, consultando i soggetti interessati alla procedura di bilancio e istituendo un meccanismo di comunicazione, il che implica l'assunzione di responsabilità per le spese effettuate; ricorda che una spesa di bilancio non trasparente ha come conseguenza esclusione sociale e conflitti, e mette in dubbio la legittimità di alcune campagne nazionali;

33.

si compiace per la recente adozione della legge sull’energia, conforme alle direttive europee in materia, allo scopo di liberalizzare il mercato dell’energia elettrica del paese;

34.

sottolinea l’importanza di mettere a punto un sistema di trasporti pubblici efficiente e affidabile sia all’interno del paese sia a livello regionale (compreso il collegamento ferroviario Sofia-Skopje-Tirana); a tal fine rinnova il proprio appello alle autorità a effettuare investimenti per la manutenzione e il miglioramento della rete ferroviaria, quale valida alternativa al sistema stradale; si rammarica, a tale riguardo, della decisione assunta dal governo di ridurre i fondi di investimento nell’ambito del programma annuale sulle infrastrutture ferroviarie e invita la Commissione a fornire l’assistenza tecnica e finanziaria necessaria nel quadro dei fondi dell'IPA;

35.

invita le autorità dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e della Bulgaria a riaprire la linea transfrontaliera per passeggeri e ciclisti fra Staro Konjarevo e Gabrene allo scopo di migliorare la tratta dell’«Iron Curtain Trail» (l’itinerario lungo l'ex cortina di ferro) fra Strumica e Petric;

36.

accoglie con favore l'adozione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, ma chiede maggiori sforzi per attuare la legislazione in campo ambientale e fornire fondi sufficienti a questo scopo; in particolare, richiama l'attenzione sulle sfide in materia di qualità delle acque, gestione dei rifiuti e protezione della natura; chiede una più stretta cooperazione sulle questioni ambientali transfrontaliere, sulla base delle norme dell’UE; ribadisce il suo invito a un efficace monitoraggio del livello e della qualità dell'acqua nei bacini lacustri di confine Ohrid, Prespa e Dojran nonché nel fiume Vardar; accoglie con favore l’iniziativa trilaterale riguardante l’euroregione del lago di Prespa, che riguarda l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Grecia e l’Albania; invita il governo a estendere la positiva esperienza del sistema di raccolta delle acque reflue del lago di Ocrida anche ad altri laghi della regione; si compiace inoltre dei progressi conseguiti nella costruzione di un impianto di trattamento delle acque reflue a Gevgelija;

37.

esprime profonda preoccupazione per i terreni inquinati nella città di Veles, che è stata dichiarata pericolosa per vivere dall'Organizzazione mondiale della sanità; invita il governo ad affrontare la questione e a prendere misure adeguate per proteggere la salute dei cittadini nella zona; invita la Commissione a valutare se sia possibile ricorrere ai fondi dell'IPA in questo caso particolare;

Questioni regionali

38.

si congratula con il paese per il suo costante ruolo di stabilizzazione nella regione; sottolinea la partecipazione del paese alle missioni civili e militari dell'Unione europea, ma ricorda al governo l'obbligo di conformarsi alle posizioni comuni PESC, in particolare quelle riferite a misure restrittive, soprattutto per quanto riguarda il caso specifico dello Zimbabwe;

39.

si compiace della recente decisione assunta dalle autorità della Serbia e dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia di abolire l’obbligo del passaporto internazionale per i cittadini che viaggiano fra i due Stati, con l’obiettivo di istituire controlli congiunti alle loro frontiere comuni;

40.

si rammarica profondamente del fatto che la disputa con la Grecia a proposito del nome continui a bloccare il cammino del paese verso l'adesione all'UE e ricorda la sua raccomandazione al Consiglio di avviare immediatamente i negoziati di adesione; sottolinea l'importanza di intrattenere buone relazioni di vicinato e comprendere le sensibilità degli Stati membri limitrofi in questo processo; invita i governi a evitare gesti e controverse azioni e dichiarazioni di tipo nazionalistico suscettibili di avere ripercussioni negative e di mettere a dura prova buone relazioni di vicinato; prende atto dell’intensificarsi del dialogo fra i due primi ministri e li incoraggia a mostrare saggezza politica e volontà di compromesso e a trovare rapidamente una soluzione soddisfacente per entrambe le parti;

41.

ricorda che secondo le conclusioni del Consiglio «affari generali» del 14 dicembre 2010 è essenziale mantenere relazioni di buon vicinato, tra cui anche soluzioni negoziate e accettate mutuamente sulla questione della denominazione, sotto gli auspici dell'ONU;

42.

invita la Commissione e il Consiglio ad avviare la messa a punto di un meccanismo arbitrale di generale applicazione inteso a risolvere le questioni bilaterali fra i paesi candidati all’adesione, fra gli Stati membri e tali paesi, come pure fra gli Stati membri;

43.

osserva con preoccupazione il ricorso ad argomenti di natura storica nel dibattito attuale, incluso il fenomeno della cosiddetta «antichizzazione», che rischia di aumentare le tensioni con i paesi vicini e di creare nuove divisioni interne;

44.

invita l'Alto rappresentante e il Commissario responsabile per l'allargamento e la politica europea di vicinato a facilitare un accordo sulla questione del nome e a offrire orientamenti politici, nel pieno rispetto della procedura negoziale in corso e delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite; ritiene che l’identificazione di una soluzione accettabile per entrambe le parti nel più breve tempo possibile costituisca un banco di prova per la politica estera comune post-Lisbona, nonché per la capacità dell'Unione di risolvere controversie internazionali di lunga data ai suoi confini;

45.

invita il Consiglio e la Commissione a rispettare gli impegni assunti nei confronti dei paesi terzi e a premiare i progressi e le iniziative di riforma dei paesi che soddisfano i criteri dell’Unione; rileva che, in caso contrario, si può affievolire la prontezza di tali paesi ad attuare le riforme;

46.

ritiene che un ulteriore prolungamento dello status quo per quanto riguarda la questione del nome e altre questioni aperte con i paesi confinanti possano minare non solo la stabilità del paese e della regione ma anche la credibilità della politica di allargamento, e invita pertanto tutte le parti interessate a dimostrare buona volontà, solidarietà e senso di responsabilità per risolvere le questioni in sospeso; invita, a tale riguardo, le autorità del paese a proporre un’iniziativa volta a istituire comitati misti di esperti sulla storia e l’istruzione, insieme alla Bulgaria e alla Grecia;

*

* *

47.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.


(1)  GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 54.

(2)  GU L 80 del 19.3.2008, pag. 32.


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/101


Giovedì 7 aprile 2011
Situazione in Costa d'Avorio

P7_TA(2011)0152

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 sulla situazione in Costa d'Avorio

2012/C 296 E/15

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Costa d'Avorio, in particolare quella del 16 dicembre 2010 (1),

vista la dichiarazione di Bamako del 3 novembre 2000 sulla democrazia, i diritti umani e le libertà nei paesi francofoni,

viste le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla Costa d'Avorio, in particolare le risoluzioni 1946 e 1951 (2010) e 1967, 1968 e 1975 (2011),

viste le dichiarazioni del VP/AR dell'Unione europea Catherine Ashton sulla situazione in Costa d'Avorio, in particolare quelle del 3, 10, 12 e 19 marzo e del 1o aprile 2011,

viste le conclusioni sulla Costa d'Avorio adottate dal Consiglio Affari esteri nella sua 3065a riunione tenutasi il 31 gennaio 2011,

visti la decisione 2011/18/PESC del Consiglio e il regolamento (UE) n. 25/2011 del Consiglio, del 14 gennaio 2011, che impongono il congelamento dei beni e designano ulteriori persone ed entità soggette a misure restrittive in Costa d'Avorio,

vista la decisione adottata ad Addis Abeba il 10 marzo 2011 dal Consiglio di pace e sicurezza dell'Unione africana (UA),

viste le dichiarazioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla Costa d'Avorio del 3 e 11 marzo 2011,

vista la dichiarazione congiunta dei copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, resa il 18 marzo 2011, che condanna le violenze e le violazioni dei diritti umani in Costa d'Avorio,

vista la dichiarazione con la quale il 18 marzo 2011 il Presidente del Parlamento europeo Jerzy Buzek ha chiesto la cessazione di ogni violenza contro i civili in Costa d'Avorio,

vista la risoluzione sulla situazione in Costa d'Avorio adottata il 25 marzo 2011 ad Abuja dall'Autorità dei capi di Stato e di governo dell'ECOWAS,

vista la risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite del 25 marzo 2011, che istituisce una commissione internazionale di inchiesta per indagare sulle violazioni dei diritti umani in Costa d'Avorio a seguito delle elezioni presidenziali,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che negli ultimi quattro mesi la Costa d'Avorio è piombata in una profonda crisi politica derivante dal rifiuto del presidente uscente Laurent Gbagbo di cedere il potere al presidente legittimo Alassane Ouattara, nonostante quest'ultimo abbia vinto le elezioni presidenziali nel novembre 2010 e la sua vittoria sia stata riconosciuta dalla comunità internazionale a seguito della convalida dei risultati da parte delle Nazioni Unite,

B.

considerando che tutti gli sforzi diplomatici volti a trovare una soluzione pacifica allo stallo politico postelettorale, ivi inclusi quelli dell'UA, dell'ECOWAS e del presidente del Sudafrica, non hanno avuto successo,

C.

considerando che da metà febbraio i combattimenti si sono intensificati sia nella capitale che nella parte occidentale del paese, con notizie allarmanti di un aumento dell'uso dell'artiglieria pesante contro i civili,

D.

considerando che negli ultimi giorni le forze repubblicane del presidente Ouattara hanno lanciato una vasta offensiva volta a ristabilire la sua autorità e hanno preso il controllo di numerose zone importanti, tra cui Yamoussoukro, la capitale politica, e San Pedro, porto di importanza fondamentale per le esportazioni di cacao; che le forze che sostengono Ouattara sono ormai entrate ad Abidjan, dove si sono quindi verificati violenti scontri tra queste ultime e le milizie fedeli all'ex presidente,

E.

considerando che, secondo fonti ONU, dal dicembre 2010 centinaia di persone hanno perso la vita in Costa d'Avorio; che il numero di vittime è probabilmente molto più elevato, dal momento che le violenze commesse all'interno del paese non sempre sono riportate dalla stampa,

F.

considerando che gli attacchi deliberatamente perpetrati nei confronti dei membri delle missioni di pace e delle istituzioni delle Nazioni Unite costituiscono crimini di guerra; che la missione ONU in Costa d'Avorio(ONUCI) è costantemente oggetto di minacce e attacchi da parte delle forze di sicurezza pro-Gbagbo, e che l'ex-presidente ha adottato una retorica incendiaria che incita alla violenza contro i militari delle Nazioni Unite e gli stranieri presenti in Costa d'Avorio; considerando altresì che diversi membri delle forze di pace dell'ONU sono rimasti gravemente feriti o addirittura uccisi,

G.

considerando che in Costa d'Avorio sono state commesse atrocità, tra cui violenze sessuali, sparizioni forzate, esecuzioni extragiudiziali e uso eccessivo e indiscriminato della forza contro i civili, che costituiscono crimini contro l'umanità,

H.

considerando che con la dichiarazione presentata dal governo ivoriano il 18 aprile 2003, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, dello Statuto di Roma, la Costa d'Avorio ha accettato la competenza della Corte penale internazionale (CPI) per i crimini commessi sul suo territorio a partire dal 19 settembre 2002; che la Costa d'Avorio è tuttora oggetto di indagini preliminari da parte dell'Ufficio del procuratore della CPI,

I.

considerando che il rispetto dello Stato di diritto registra un costante deterioramento e che vengono imposte crescenti restrizioni alla libertà di parola, di espressione e dei media,

J.

considerando che la situazione economica della Costa d'Avorio negli ultimi quattro mesi è notevolmente deteriorata a causa delle nazionalizzazioni illegali nei settori bancario e del cacao realizzate da Laurent Gbagbo nonché degli espropri arbitrari di denaro e beni immobili privati; considerando che il Fondo monetario internazionale (FMI) ha recentemente messo in guardia contro le gravi conseguenze economiche della situazione in Costa d'Avorio per l'intera regione dell'Africa occidentale,

K.

considerando che, a causa del clima di terrore vigente nel paese, si conta circa un milione di sfollati, sia all'interno della Costa d'Avorio che nei paesi vicini come Liberia, Ghana, Togo, Mali e Guinea,

L.

considerando che il 17 marzo 2011 la Commissione ha quintuplicato l'assistenza umanitaria dell'UE alla Costa d'Avorio,

M.

considerando che la risoluzione 1975(2011) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, adottata all'unanimità, esorta Laurent Gbagbo a farsi immediatamente da parte e chiede la fine immediata delle violenze contro i civili imponendo nel contempo sanzioni mirate di tipo finanziario e legate agli spostamenti nei confronti di Laurent Gbagbo, della moglie e di tre collaboratori dell'ex presidente,

1.

condanna i tentativi da parte dell'ex presidente Gbagbo e dei suoi sostenitori di sovvertire violentemente la volontà del popolo ivoriano; ribadisce l'invito a Laurent Gbagbo a dimettersi immediatamente e a cedere il potere ad Alassane Ouattara; accoglie con favore, a tale proposito, l'adozione della risoluzione 1975(2011), con cui il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha formulato la sua dichiarazione più forte dall'inizio della crisi post-elettorale in Costa d'Avorio, invitando Laurent Gbagbo a farsi immediatamente da parte;

2.

si rammarica per il fatto che nessuna soluzione diplomatica, nemmeno quelle raccomandate dall'UA, ha avuto successo, e deplora che la crisi postelettorale sia stata caratterizzata da violenze e scontri armati;

3.

elogia l’appello delle donne dell’Africa occidentale a favore di una risoluzione pacifica del conflitto politico in Costa d'Avorio e affinché i responsabili delle violenze contro la gente comune nel paese siano consegnati alla giustizia; deplora il fatto che le organizzazioni femminili e i capi religiosi e delle comunità non abbiano effettuato gli sforzi necessari per creare pressione interna, promuovere la mediazione e cercare una soluzione pacifica per la situazione di stallo politico nel paese;

4.

ricorda che l'unica fonte di legittimità democratica è il suffragio universale e che l'elezione di Alassane Ouattara rispecchia la volontà sovrana del popolo ivoriano; esorta tutte le istituzioni ivoriane, ivi incluse le forze di difesa e sicurezza della Costa d'Avorio (FDSCI), ad arrendersi senza indugio all'autorità del presidente democraticamente eletto Ouattara e al suo governo;

5.

condanna con la massima severità l'escalation di violenza in Costa d'Avorio, in particolare il ricorso alle armi pesanti contro i civili, e la considerevole perdita di vite umane che ne consegue; esprime la sua più profonda solidarietà a tutte le vittime innocenti delle ingiustizie e delle violenze in Costa d'Avorio e alle loro famiglie; sottolinea che la violenza contro i civili, tra cui donne, bambini e sfollati a livello internazionale, non sarà tollerata e deve cessare immediatamente;

6.

condanna duramente le presunte violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale a danno dei civili, ivi incluse le esecuzioni extragiudiziali e le violenze sessuali; rileva che secondo il Consiglio di sicurezza dell'ONU questi atti possono costituire crimini contro l'umanità; esprime la sua ferma opposizione a qualsiasi uso dei mezzi di comunicazione per l'incitamento all'odio; chiede la revoca di tutte le restrizioni all'esercizio del diritto alla libertà di espressione; condanna il sequestro di quattro persone, tra cui due cittadini dell'UE, prelevate mentre si trovavano in un albergo di Abidjan situato in un'area controllata dalle milizie pro-Gbagbo, e chiede il loro immediato rilascio;

7.

insiste sul fatto che non vi può essere impunità e che occorre adoperarsi al massimo al fine di individuare e consegnare alla giustizia, anche a livello internazionale, tutti i responsabili di crimini contro la popolazione civile; si compiace, a tale proposito, dell'istituzione di una commissione d'inchiesta da parte del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite; rileva che il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha stabilito che sia la stessa Corte penale internazionale a decidere in merito alla propria competenza per quanto riguarda la situazione in Costa d'Avorio; invita tutte le parti interessate in Costa d'Avorio a collaborare con i citati organismi in modo che possa essere fatta giustizia; invita l'Unione europea a fornire tutto il sostegno necessario alle indagini in questione;

8.

condanna fermamente gli atti di intimidazione e di ostruzione nei confronti dell'ONUCI e dell'UE;

9.

accoglie con favore le ulteriori sanzioni mirate, tra cui il divieto di visto e il congelamento dei beni, imposte dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, dall'UA e dal Consiglio dell'UE nei confronti di tutte le persone ed entità che si oppongono all'autorità del legittimo presidente, come pure le decisioni adottate dalla Banca mondiale e dal Fondo monetario internazionale, dal momento che tali istituzioni si sono rifiutate di trattare con il governo illegittimo; sottolinea la necessità che le sanzioni in parola rimangano in vigore fino al ritorno al potere delle legittime autorità;

10.

si compiace del fatto che, nella sua risoluzione 1975(2011), il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha ricordato di aver concesso all'ONUCI l'autorizzazione a utilizzare tutti i mezzi necessari per adempiere al suo mandato di protezione dei civili, anche al fine di evitare un ulteriore ricorso alle armi pesanti, ed espresso il proprio pieno sostegno a tale missione; chiede a questo proposito un rapido e significativo rafforzamento delle capacità dell'ONUCI, al fine di garantire una protezione efficace della popolazione civile in Costa d'Avorio;

11.

osserva che, conformemente al proprio mandato, l'ONUCI, su richiesta del Segretario generale dell'ONU e con la collaborazione del contingente francese «Licorne», è già intervenuta ad Abidjan per far cessare l'uso delle armi pesanti e proteggere i civili e il personale delle Nazioni Unite;

12.

loda e sostiene gli sforzi di mediazione posti in essere sotto l'egida dell'Unione africana e dell'ECOWAS per prevenire gli scontri e fa nuovamente appello alle forze politiche in Côte d'Ivoire affinché dimostrino il proprio impegno a favore di una transizione democratica pacifica evitando così ulteriori spargimenti di sangue; esprime il proprio sostegno nei confronti del piano dell'UA per una soluzione pacifica globale della crisi e sottolinea che tutti i paesi africani devono dimostrarsi uniti e agire in modo concertato affinché sia possibile ripristinare la pace in Costa d'Avorio;

13.

invita il presidente Ouattara a favorire la pace e la riconciliazione nazionale; ricorda altresì che non esiste prescrizione per i crimini di guerra e quelli contro l'umanità;

14.

esprime profonda preoccupazione per il peggioramento della situazione umanitaria in Costa d'Avorio e nei paesi vicini, soprattutto in Liberia; invita tutte le parti interessate in Costa d'Avorio a garantire che le organizzazioni umanitarie sul campo possano accedere liberamente e in sicurezza a tutte le parti del paese; si compiace dell'impegno a risolvere la crisi umanitaria assunto dall'UE, così come annunciato dal Commissario Georgieva;

15.

evidenzia la necessità di una rapida azione di politica internazionale per affrontare la situazione umanitaria in Costa d'Avorio e scongiurare una nuova crisi migratoria nella regione; invita la Commissione e gli Stati membri a coordinare i loro sforzi con altri donatori internazionali; esorta la comunità internazionale a onorare i propri impegni in materia di aiuti umanitari onde rispondere alle impellenti esigenze della popolazione della Costa d'Avorio e dei paesi vicini;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio di sicurezza e al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'ONUCI, alle istituzioni dell'Unione africana, all'ECOWAS, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nonché agli Stati membri dell'Unione europea e al presidente eletto della Costa d'Avorio Alassane Ouattara.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0492.


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/105


Giovedì 7 aprile 2011
Revisione della politica europea di vicinato – dimensione orientale

P7_TA(2011)0153

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato – dimensione orientale

2012/C 296 E/16

Il Parlamento europeo,

viste le conclusioni della riunione del 13 dicembre 2010 dei ministri degli Affari esteri per il partenariato orientale,

viste le sue precedenti risoluzioni del 19 gennaio 2006 sulla politica europea di prossimità (1), del 15 novembre 2007 sullo sviluppo della politica europea di vicinato (2), del 6 luglio 2006 su uno strumento europeo di vicinato e partenariato (3), del 5 giugno 2008 sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di base della PESC (4), del 19 febbraio 2009 sulla revisione dello strumento della politica europea di vicinato e partenariato (5), del 17 gennaio 2008 sull'approccio in materia di politica regionale per il Mar Nero (6) e del 20 gennaio 2011 su una strategia dell'Unione europea per il Mar Nero (7),

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sull'esigenza di una strategia UE per il Caucaso meridionale (8),

visto lo sviluppo della politica europea di vicinato (PEV) dal 2004 e, in particolare, le relazioni della Commissione sui progressi compiuti nella sua attuazione,

viste le sue precedenti risoluzioni su Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica moldova e Ucraina, nonché le raccomandazioni delle commissioni di cooperazione parlamentare per tali paesi, ad eccezione della Bielorussia,

visto il paragrafo 41 della summenzionata risoluzione del 15 novembre 2007 nel quale si suggerisce l'istituzione di un'assemblea parlamentare UE-Vicinato orientale (EURONEST),

visti i piani d'azione adottati congiuntamente con l'Armenia, l'Azerbaigian, la Georgia e la Moldova, nonché l'agenda di associazione con l'Ucraina,

viste le conclusioni del Consiglio “Affari esteri” del 26 luglio 2010 sulla PEV,

vista la dichiarazione congiunta del vertice di Praga sul partenariato orientale del 7 maggio 2009,

vista la comunicazione della Commissione del 12 maggio 2010 sul bilancio della politica europea di vicinato (COM(2010)0207),

vista la comunicazione della Commissione del 3 dicembre 2008 sul partenariato orientale (COM(2008)0823),

viste le comunicazioni della Commissione del 5 dicembre 2007 su una forte politica europea di vicinato (COM(2007)0774), del 4 dicembre 2006 sullo sviluppo della politica europea di vicinato (COM(2006)0726), del 12 maggio 2004 sulla politica europea di prossimità – Documento di strategia (COM(2004)0373), e dell'11 marzo 2003 sull'Europa ampliata – Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali (COM(2003)0104),

visto il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) (9),

vista la relazione speciale n. 13/2010 della Corte dei conti europea dal titolo "Il nuovo strumento europeo di vicinato e partenariato è stato felicemente varato e sta producendo risultati nel Caucaso meridionale (Armenia, Azerbaigian e Georgia)?",

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il trattato di Lisbona ha creato le condizioni necessarie affinché l'Unione europea migliori l'efficacia e la coerenza delle sue relazioni con tutti gli attori e i partner, in particolare i paesi vicini,

B.

considerando che, in virtù dell’articolo 8 del trattato sull'Unione europea, l’UE sviluppa con i paesi vicini rapporti preferenziali con l’obiettivo di creare uno spazio di prosperità e di buon vicinato fondato sui valori dell’Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione,

C.

considerando che, da quando è stata lanciata, la politica europea di vicinato ha contribuito al rafforzamento delle relazioni con i paesi partner e ha apportato alcuni benefici tangibili, ma che le sfide non sono finite e sarebbe ora necessario concentrarsi sull'attuazione, con priorità d'azione chiaramente definite, parametri di riferimento chiari e una differenziazione sulla base dei risultati,

D.

considerando che il partenariato orientale costituisce un quadro politico significativo per il consolidamento delle relazioni con e tra i paesi partner, sulla base dei principi di titolarità e responsabilità condivise, nonché di condizionalità e che il rafforzamento delle relazioni richiede un maggiore impegno comune e progressi tangibili verso una buona governance e verso norme democratiche,

E.

considerando che il partenariato orientale è incentrato su quattro piattaforme tematiche di cooperazione, segnatamente: democrazia, buona governance e stabilità; integrazione economica e convergenza con le politiche dell'UE; ambiente, cambiamenti climatici e sicurezza energetica; contatti tra le persone,

F.

considerando che la cooperazione nel quadro dell'Assemblea parlamentare EURONEST cerca di produrre effetti positivi fungendo da piattaforma per lo scambio di opinioni, per la ricerca di posizioni comuni sulle sfide globali del nostro tempo in materia di democrazia, politica, economia, sicurezza energetica e affari sociali, e per il rafforzamento dei legami tra i paesi della regione e l'UE, e tra i paesi stessi del partenariato orientale,

G.

considerando che l'Unione europea dovrebbe promuovere e intensificare notevolmente un approccio bottom-up, incrementando il suo sostegno economico alle società civili e promuovendo la libertà della stampa e la libertà di riunione, con l'obiettivo di sostenere i processi di democratizzazione, che costituiscono una condizione essenziale per la stabilizzazione a lungo termine,

H.

considerando che i conflitti regionali irrisolti nei paesi vicini all'UE minano lo sviluppo economico, sociale e politico sostenibile dei paesi interessati e costituiscono un grave ostacolo alla cooperazione, alla stabilità e alla sicurezza regionali; che tali conflitti costituiscono altresì un grave impedimento allo sviluppo delle piene potenzialità e priorità della PEV; che stanno minando lo sviluppo di un'autentica ed efficace dimensione multilaterale della PEV e che il ruolo che la società civile può svolgere nei paesi interessati continua a essere sottovalutato,

I.

considerando che le recenti manifestazioni dei cittadini della Bielorussia, della Tunisia e dell'Egitto contro i regimi oppressivi sono la chiara espressione delle loro legittime aspirazioni democratiche,

J.

considerando che la politica di sostegno e cooperazione con i regimi antidemocratici della Tunisia e dell'Egitto, perseguita dall'UE e dagli Stati membri, è fallita; che essa deve servire da lezione per le relazioni dell'UE con la Bielorussia, e che l'intera politica europea di vicinato dell'UE deve essere basata sui valori,

K.

considerando che l'ENPI ha contribuito a semplificare il finanziamento della PEV e che il processo di definizione dello strumento che gli succederà dovrebbe riflettere le conclusioni della revisione strategica della PEV e comportare consultazioni di ampia portata,

Revisione della PEV – considerazioni generali

1.

apprezza i progressi compiuti nelle relazioni tra l'UE e i paesi vicini nell'ambito della PEV; riafferma i valori, i principi e gli impegni sui quali è stata costruita la PEV, tra cui la democrazia, la legalità, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, l'economia di mercato, lo sviluppo sostenibile e la buona governance; ritiene che la PEV continui a essere un quadro d'importanza strategica per approfondire e rafforzare le relazioni con i nostri partner più prossimi, in modo da sostenere le loro riforme politiche, sociali ed economiche, e sottolinea l'importanza di mantenere il principio di titolarità congiunta nella concezione e nell'attuazione di programmi e azioni;

2.

valuta positivamente la revisione in corso della PEV e sottolinea che tale processo dovrebbe condurre a un ulteriore rafforzamento dei legami dell'UE con i paesi vicini e che questi ultimi, pur avendo aspirazioni e obiettivi che possono differire, hanno tutti le potenzialità per diventare gli alleati politici più stretti dell'UE;

3.

osserva che le due dimensioni (meridionale e orientale) della PEV devono essere percepite come parti integranti della stessa politica prioritaria; insiste sulla necessità di avere flessibilità, di differenziare maggiormente il nostro approccio nei confronti dei singoli partner e di spendere meglio;

4.

sottolinea che la revisione strategica della PEV dovrebbe riflettere un maggiore impegno politico da parte di tutti i partner e rafforzare la differenziazione sulla base dei risultati, fondata su parametri di riferimento chiaramente definiti;

5.

ritiene che sia particolarmente utile continuare a valutare non soltanto i risultati conseguiti finora tramite i programmi attuati, ma anche l'adeguatezza delle risorse utilizzate nel quadro del partenariato; è del parere che tale procedura offra la possibilità di ovviare, in futuro, a eventuali lacune e scelte inopportune;

6.

sottolinea la necessità di riconoscere i cambiamenti derivanti dal trattato di Lisbona, in particolare il rafforzamento del ruolo del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, la creazione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), la nomina di un Commissario per l'allargamento e la politica di vicinato e i nuovi poteri del Parlamento europeo, al fine di dare maggiore coerenza alla politica estera dell'Unione europea e di accrescere l'efficienza e la legittimità della sua dimensione e azione esterne; si attende che gli Stati membri dell'Unione europea non avviino con i paesi della PEV iniziative bilaterali che potrebbero danneggiare l'efficacia dell'azione dell'UE;

7.

invita il SEAE e le delegazioni dell'UE di tutto il mondo a dare un forte contributo per garantire che i diritti umani e i principi politici siano maggiormente integrati nell'analisi della situazione politica dei paesi terzi e vadano ad alimentare eventuali politiche di "trasformazione" mediante progetti di aiuto;

Politica europea di vicinato – Est

8.

accoglie con favore l'avvio del partenariato orientale quale quadro politico per il progresso della dimensione orientale della PEV, con l'obiettivo di approfondire e rafforzare le relazioni tra l'Unione europea e i paesi vicini orientali, promuovendo l'associazione politica, l'integrazione economica e il ravvicinamento delle legislazioni e sostenendo al contempo le riforme politiche e socioeconomiche nei paesi partner; invita il Consiglio, la Commissione e il SEAE a individuare parametri di riferimento chiari per il monitoraggio di tali riforme e osserva che questi dovrebbero tenere conto delle specificità di ciascun partner, compresi i suoi obiettivi e il suo potenziale specifico; invita il Consiglio, la Commissione e il SEAE a coinvolgere il Parlamento nel processo di individuazione di tali parametri; sottolinea che le riforme economiche devono andare di pari passo con le riforme politiche e che la realizzazione della buona governance è possibile soltanto attraverso un processo decisionale aperto e trasparente basato su istituzioni democratiche;

9.

sottolinea l'importanza di promuovere ulteriormente la stabilità e la costruzione della fiducia multilaterale nel quadro del partenariato orientale, così come concordato nella dichiarazione congiunta del vertice per il partenariato orientale tenutosi a Praga;

10.

sottolinea che una prospettiva europea comprendente l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea potrebbe rappresentare il motore delle riforme in tali paesi e potenziare ulteriormente il loro impegno a favore di valori e principi condivisi quali la democrazia, la legalità, il rispetto dei diritti umani e la buona governance;

11.

ricorda che i valori fondamentali condivisi, tra cui la democrazia, la legalità e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, l'indipendenza del potere giudiziario, la lotta contro la corruzione, la libertà dei mezzi di informazione e la promozione delle ONG – ossia le basi su cui sono stati costruiti la PEV e il partenariato orientale – devono continuare a essere il principale criterio di valutazione dei risultati conseguiti dai paesi partner; invita a tal fine tutti i partner della PEV ad adottare misure concrete in tal senso; incoraggia pertanto la Commissione e il SEAE ad adottare un approccio più ambizioso relativamente all'attuazione dei programmi d'azione annuali in quest'ambito;

12.

osserva che, dall'avvio della PEV nel 2004, si sono registrati risultati eterogenei, con sviluppi positivi per quanto riguarda i diritti umani e la democratizzazione in alcuni paesi partner e sviluppi negativi in altri, in particolare in Bielorussia;

13.

osserva che la Bielorussia resta l'unico paese partner orientale con una partecipazione limitata alla PEV e alla pista bilaterale del partenariato orientale e che un suo coinvolgimento maggiore in tali programmi dipenderà dalla disponibilità del paese ad aderire ai valori condivisi e ai principi di base comuni; ritiene che i recenti sviluppi in Bielorussia siano un affronto alla visione dell'UE in fatto di rispetto dei diritti umani, democrazia e legalità; plaude alle conclusioni del Consiglio "Affari esteri" del 31 gennaio 2011; invita l'UE a prendere tutti i provvedimenti necessari ad attuare pienamente dette conclusioni, anche cercando di rendere i comuni cittadini bielorussi più avvertiti rispetto all'idea di riforma tramite la riduzione della burocrazia e dei costi derivanti dall'ottenimento dei visti Schengen e facilitando i contatti interpersonali; invita a tal proposito gli Stati membri ad utilizzare tutta la flessibilità concessa nell'ambito del codice UE dei visti in sede di rilascio dei visti Schengen; invita la Commissione e gli altri donatori a sostenere la formazione di partiti politici ad orientamento democratico in Bielorussia e la creazione di ONG e organizzazioni della società civile più forti, nonché a sostenere le iniziative civiche e locali nelle regioni bielorusse;

14.

sottolinea che in diversi paesi il quadro giuridico delle elezioni e il loro svolgimento non sono conformi alle norme internazionali; insiste sull'importanza di elezioni libere e giuste, conformemente alle norme e agli impegni internazionali;

15.

sottolinea che la lotta contro la corruzione, in particolare nella magistratura e nelle forze di polizia, dovrebbe figurare tra le principali priorità dell'Unione europea nello sviluppo delle sue relazioni con i partner orientali e che questo dovrebbe riflettersi nel quadro globale di potenziamento delle istituzioni; sottolinea altresì l'importanza di intensificare la lotta contro le reti internazionali della criminalità organizzata e chiede una maggiore cooperazione di polizia e giudiziaria con le agenzie dell'UE;

16.

sottolinea l'importanza di integrare le relazioni bilaterali tra l'Unione europea e i paesi del partenariato orientale con una dimensione multilaterale, aumentando il numero di attività e iniziative comprese nelle piattaforme tematiche, prestando particolare attenzione al rafforzamento dei progetti transfrontalieri, intensificando i programmi volti a promuovere i contatti tra le persone, sviluppando incentivi alla cooperazione regionale e rafforzando ulteriormente il dialogo attivo con la società civile, al fine di promuovere la necessaria creazione di istituzioni non governative aperte e rafforzare la coesione sociale; rileva tuttavia che la dimensione bilaterale è tuttora prevalente e chiede una differenziazione e una condizionalità più chiare e rigorose, grazie alle quali l'ambizione e gli impegni siano seguiti dai fatti e si registrino reali progressi e iniziative concrete verso una prospettiva europea; è fermamente persuaso che l'intensificazione dei legami con i partner che raggiungono i migliori risultati avrà un effetto positivo sugli altri e possa migliorare la cooperazione multilaterale;

17.

esorta il Consiglio europeo e la Commissione a garantire che l'offerta relativa alla liberalizzazione dei visti rivolta ai paesi del partenariato orientale sia, in termini di calendario e di contenuto, generosa almeno quanto le proposte destinate ad altri paesi con i quali essi condividono una frontiera, al fine di non incentivare il rilascio di passaporti stranieri ai cittadini dei paesi del partenariato orientale che, come nel caso della Georgia, dell'Ucraina e della Moldova, può avere effetti destabilizzanti su tali paesi e può quindi pregiudicare la sicurezza e gli interessi della stessa Unione europea;

18.

sottolinea l'importanza di promuovere maggiormente la cooperazione regionale nell'area del Mar Nero e di rafforzare le politiche dell'UE nei confronti di tale regione, in particolare varando una strategia UE per il Mar Nero a tutti gli effetti e garantendo la disponibilità di risorse finanziarie e umane adeguate per la sua efficace attuazione; mette in evidenza la complementarità tra le politiche UE relative al Mar Nero e il partenariato orientale e invita la Commissione e il SEAE a utilizzare in modo positivo gli approcci diversi delle due iniziative e a chiarire, a tutti i livelli, come questo notevole grado di complementarità possa utilizzato positivamente;

19.

esorta i paesi della regione a cooperare maggiormente tra loro e a partecipare a un dialogo rafforzato e duraturo, a tutti i pertinenti livelli, su temi quali la libertà, la sicurezza e la giustizia, e soprattutto in ambiti quali la gestione delle frontiere, la migrazione e l'asilo, la lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, l'immigrazione illegale, il terrorismo, il riciclaggio del denaro e il traffico di stupefacenti, nonché la cooperazione di polizia e giudiziaria; rammenta che le buone relazioni di vicinato sono una delle precondizioni più importanti affinché i paesi della PEV possano progredire verso l'adesione all'UE;

20.

sottolinea che in numerosi paesi persistono seri problemi per quanto concerne la libertà di espressione, soprattutto nei mezzi di informazione, e la libertà di associazione e di riunione, e che lo spazio disponibile per gli attori della società e i difensori dei diritti umani continua a essere limitato in modo irragionevole;

21.

giudica favorevolmente il ruolo attivo delle organizzazioni della società civile nella promozione dei valori sui quali si fonda la PEV, in particolare i diritti umani, la libertà dei mezzi di informazione e la democratizzazione; sottolinea che questo ruolo, al pari della partecipazione all'attuazione e al monitoraggio dei progetti nel quadro dell'ENPI e dei piani d'azione della PEV, devono ricevere maggiore sostegno attraverso lo stanziamento di aiuti finanziari e istituzionali a loro favore; si compiace della partecipazione attiva delle organizzazioni della società civile, in particolare quelle dei paesi partner, nel Forum della società civile; incoraggia il Forum a partecipare alle riunioni ufficiali della piattaforma e ai gruppi di lavoro tematici del partenariato orientale;

22.

reputa necessario effettuare un'approfondita valutazione della credibilità di tutte le organizzazioni della società civile coinvolte in tale processo, al fine di garantire la legittimità e l'efficacia delle nostre azioni;

23.

sottolinea l'importanza delle autorità locali nello sviluppo democratico dei paesi partner e invita la Commissione a sostenerle attivamente per rafforzare la democrazia e la governance a livello locale; incoraggia l'espansione dei programmi di gemellaggio tra le autorità locali dell'Unione europea e dei paesi partner così come l'istituzione dell'Assemblea locale e regionale dell'Europa orientale e del Caucaso meridionale;

24.

rileva l'importanza dei sindacati e del dialogo sociale quali elementi dello sviluppo democratico dei partner orientali; sottolinea che i diritti dei sindacati sono limitati e chiede ai partner orientali di rafforzare i diritti dei lavoratori e dei sindacati; raccomanda di intensificare il dialogo sociale e la consultazione delle parti sociali;

25.

evidenzia l'importanza della libertà di espressione e di mezzi di informazione liberi e indipendenti, inclusi quelli su Internet, per lo sviluppo delle democrazie e come mezzo per la promozione di scambi e comunicazioni tra le società della regione e tra queste e l'Unione europea; incoraggia l'UE a continuare a finanziare Belsat, Radyo Racyja e la Radio europea per la Bielorussia, nonché a sostenere la creazione e il consolidamento di altri mezzi di informazione, anche mediante contributi finanziari, anche come strumento per promuovere canali diretti di comunicazione tra le società; sottolinea la necessità di revocare l'assistenza ai mezzi di informazione appartenenti allo Stato o da esso controllati, come in Bielorussia;

26.

ribadisce che gli accordi di associazione, che rappresentano uno strumento importante per stimolare le riforme, dovrebbero includere condizioni, calendari e parametri di riferimento concreti per la valutazione dei risultati nonché essere accompagnati da un processo di monitoraggio periodico al fine di approfondire efficacemente e in modo organico la relazione bilaterale con l'Unione europea e di rafforzare la coerenza di tutte le componenti di tali accordi, ovvero le dimensioni politica, economica, sociale e culturale e gli obblighi sul rispetto dei diritti umani; sottolinea la necessità di avviare il più rapidamente possibile i programmi globali di potenziamento delle istituzioni; sottolinea che, tenendo conto del carattere ambizioso degli accordi di associazione e della loro importanza cruciale per il futuro del partenariato orientale, l'Unione europea dovrebbe sostenere questi paesi fornendo loro assistenza tecnica e finanziaria, per metterli nelle condizioni di adempiere agli impegni assunti per quanto riguarda l'attuazione; rammenta alla Commissione la sua responsabilità di tenere il Parlamento e i relatori competenti debitamente informati in merito ai mandati negoziali per gli accordi di associazione e ai negoziati stessi;

27.

si compiace del lavoro svolto dal gruppo consultivo di alto livello dell'Unione europea in Armenia e dell'istituzione di un gruppo analogo in Moldova; invita il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante e la Commissione a discutere in merito alla possibilità di offrire tale assistenza ad altri partner orientali;

28.

ritiene che una maggiore integrazione economica può essere un potente fattore di cambiamento sociale e politico; sottolinea che le Zone di libero scambio approfondite e globali (DCFTA) con l'Unione europea devono essere istituite soltanto una volta che siano soddisfatte le necessarie condizioni; sottolinea che dette Zone continuano ad essere uno dei principali incentivi del partenariato orientale per i paesi partner nonché un potente stimolo alle riforme, a condizione che l'impatto sociale e ambientale sia valutato pienamente e tempestivamente; riconosce che il concetto di Zone di libero scambio approfondite e globali dovrebbe a sua volta essere adattato alle mutevoli circostanze dei singoli paesi partner orientali;

29.

sottolinea l'importanza di una maggiore cooperazione economica bilaterale e multilaterale tra i partner della PEV, poiché ciò apporterebbe benefici concreti per i cittadini, oltre a migliorare il clima politico nella regione e a contribuire allo sviluppo economico dei paesi partner; incoraggia pertanto l'istituzione di zone di libero scambio tra i paesi partner;

30.

osserva la crescente presenza economica della Cina nei paesi del partenariato orientale;

31.

sottolinea l'importanza di sostenere la mobilità dei cittadini, di mantenere i contatti interpersonali e di gestire i flussi migratori, in particolare attraverso accordi di facilitazione dei visti e di riammissione, nell'ottica di conseguire in maniera graduale la totale liberalizzazione dei visti, purché siano pienamente rispettate tutte le condizioni previste; invita l'UE a intraprendere attivamente e rapidamente dei negoziati a tal fine, garantendo nel contempo una migliore attuazione degli accordi di facilitazione del visto; raccomanda che gli accordi bilaterali includano disposizioni sull'aggiornamento delle legislazioni nazionali in materia di migrazione nei paesi della PEV; insiste che l'attuazione di tali accordi e politiche, con specifico riguardo alla concessione dell'asilo, debba essere pienamente conforme agli obblighi e impegni internazionali e alle norme dell'Unione europea, specialmente in materia di diritti umani;

32.

sottolinea inoltre il fatto che la liberalizzazione dei visti può essere utilizzata come forte incentivo per promuovere la democratizzazione e le riforme in materia di diritti umani nei paesi partner, nonché come mezzo per riconoscere i passi concreti compiuti nel quadro della PEV a favore dell'associazione politica e dell'integrazione economica con l'UE;

33.

propone che la Commissione pubblichi una relazione annuale di valutazione degli accordi europei di riammissione;

34.

ritiene che sia necessario rafforzare la cooperazione tra i paesi della PEV e FRONTEX;

35.

esorta la Commissione a prestare particolare attenzione alla mobilità di studenti, docenti, ricercatori e imprenditori, garantendo la disponibilità di sufficienti risorse e rafforzando e ampliando i programmi di borse di studio esistenti; sottolinea a tal proposito l'importanza di elaborare, nell'ambito del partenariato orientale, nuovi progetti incentrati su una cooperazione più strutturata nel settore dell'istruzione superiore e della ricerca che promuova gli scambi universitari e i partenariati di ricerca pubblico-privato; si compiace dell'istituzione di partenariati per la mobilità con la Moldova e la Georgia e incoraggia la conclusione di tali partenariati con altri paesi orientali, come parte dell'approccio globale dell'UE in materia di migrazione; ritiene a tal proposito che le flessibilità esistenti nel Codice dei visti Schengen dovrebbero essere utilizzate e applicate meglio al fine di facilitare la mobilità di questi gruppi;

36.

ribadisce il forte sostegno a favore del progetto finanziato dall'UE per l'assegnazione di borse di studio del Collegio d'Europa a favore dei laureati provenienti dai paesi della PEV e dall'UE; ritiene che ciò consentirà di formare i futuri interlocutori europei e dei paesi vicini, come per esempio i funzionari addetti ad incarichi in ambito UE-PEV, dando loro un approfondita conoscenza professionale del contenuto e dello spirito delle politiche, del diritto e delle istituzioni dell'UE;

37.

sottolinea l'importanza della cooperazione settoriale, dato il crescente livello di interdipendenza, in particolare in ambiti quali la sicurezza energetica, l'ambiente e i cambiamenti climatici, l'istruzione, le tecnologie dell'informazione, la ricerca, i trasporti, lo sviluppo e l'inclusione sociali, l'occupazione e la creazione di posti di lavoro nonché la cooperazione in materia di sanità; sottolinea che una maggiore cooperazione settoriale potrebbe favorire sinergie tra le politiche interne dell'Unione europea e della PEV; ritiene in tale contesto che occorra incoraggiare un maggior numero di paesi partner a concludere protocolli con l'Unione europea sull'adesione ai programmi e alle agenzie dell'UE; accoglie favorevolmente, a tal riguardo, l'adesione della Repubblica moldova e dell'Ucraina alla comunità dell'energia;

38.

reputa necessario rafforzare la cooperazione in materia di energia, l'efficienza energetica e la promozione dell'energia rinnovabile, che rappresenteranno gli obiettivi chiave degli accordi di cooperazione con i partner della PEV; mette in evidenza l'importanza strategica del progetto Nabucco e di una sua rapida attuazione, nonché del progetto AGRI per il trasporto di gas naturale liquefatto;

39.

sottolinea la necessità di fornire un adeguato livello di finanziamenti UE per la cooperazione con i paesi vicini e ribadisce il valore dell'ENPI quale strumento di finanziamento della PEV, che dovrebbe evolversi in modo tale da rispondere con più flessibilità alle diverse esigenze dei paesi e delle regioni vicini, garantire un collegamento diretto tra gli obiettivi politici della PEV e la programmazione dell'ENPI e riflettere la natura orientata ai risultati della futura PEV; sottolinea tuttavia la necessità di garantire una maggiore flessibilità e reattività di fronte alle crisi nonché un'assistenza più mirata, rivolta in particolare alla società civile e ai livelli locali, assicurando un approccio bottom-up e garantendo che l'assistenza finanziaria non sia oggetto di un'ingerenza ingiustificata da parte dello Stato; evidenzia l'importanza di monitorare la gestione e l'attuazione dei diversi programmi nel quadro dell'ENPI e sostiene che un criterio fondamentale per il finanziamento dei progetti debba essere il valore aggiunto apportato allo sviluppo delle economie locali, tenendo conto del costo effettivo e del reale contributo di ciascun progetto; invita la Commissione e il SEAE a consultare tempestivamente il Parlamento e i soggetti interessati della società civile in occasione dell'imminente elaborazione dello strumento che sostituirà l'ENPI;

40.

chiede un aumento dei finanziamenti da stanziare a titolo dello Strumento per la democrazia e i diritti umani per rafforzare la capacità della società civile di promuovere i diritti umani e la riforma democratica, e a titolo dello Strumento per gli attori non statali che sostiene le attività di sviluppo locali su scala ridotta che devono essere realizzate da organizzazioni della società civile, in particolare in Bielorussia, e un migliore utilizzo degli strumenti in questione;

41.

sottolinea l'importanza di mantenere livelli di finanziamento adeguati e giudica incoraggiante il più efficace coordinamento del lavoro svolto dalle istituzioni finanziarie internazionali e da altri donatori per migliorare l'efficienza e generare sinergie; evidenzia che l'Unione europea dovrebbe inoltre contribuire a un migliore utilizzo delle risorse esistenti da parte dei paesi partner, ponendo maggiormente l'accento sulla cooperazione pratica in modo da migliorare le capacità delle loro istituzioni di realizzare le riforme e rispettare gli impegni derivanti dai diversi accordi conclusi con l'Unione europea; sottolinea che occorre rafforzare il collegamento diretto tra risultati e assistenza finanziaria (ad esempio, lo strumento di governance in seno all'ENPI) soprattutto nei settori della democrazia, dei diritti dell'uomo e della legalità;

42.

ritiene che il sostegno di bilancio possa essere oggetto di discussione quale valida opzione che potrebbe fornire reali incentivi in futuro; è convinto, tuttavia, che tale sostegno debba essere basato sul principio di differenziazione ed essere soggetto a condizioni, tra cui l'adesione dei paesi beneficiari a valori e principi condivisi, procedure di gestione e controllo del bilancio efficaci, bassi livelli di corruzione e la capacità di utilizzare tale sostegno in maniera trasparente, efficace e responsabile;

43.

chiede un cospicuo aumento del massimale della rubrica 4 nel bilancio generale, in particolare per l'ENPI, considerato che, sebbene negli ultimi anni siano stati compiuti alcuni progressi nella promozione di una maggiore cooperazione e della progressiva integrazione economica tra l'Unione europea e i paesi partner, occorre compiere ulteriori sforzi in quanto si profilano nuove sfide e nuovi ambiti di cooperazione;

44.

invita la Commissione a incrementare il sostegno finanziario per la dimensione orientale della politica europea di vicinato – ma non a scapito dei finanziamenti a favore dell'Unione per il Mediterraneo - al fine di realizzare gli obiettivi e garantire un'efficace attuazione del partenariato orientale;

45.

osserva che gli aiuti, per quanto possano produrre un effetto di leva per i paesi della PEV, non sono sufficienti a garantire uno sviluppo sostenibile e duraturo; invita pertanto i paesi della PEV a rafforzare e mobilitare le loro risorse nazionali, a coinvolgere attivamente il settore privato, i governi locali e la società civile nell'agenda della PEV e a garantire una maggiore titolarità dei progetti di tale politica;

46.

osserva che il rafforzamento della dimensione giovanile del partenariato orientale rappresenta uno dei principali investimenti sia nelle relazioni future tra l'UE e i paesi vicini orientali – con grandi potenzialità per gli anni a venire – sia nella democratizzazione di tali partner e nell'armonizzazione della loro legislazione con le norme europee; ribadisce che lo stanziamento supplementare di 1 milione di euro assegnato all'ENPI per il 2011 nell'ambito del bilancio UE 2011 dovrebbe essere impiegato dalla Commissione per il rafforzamento della dimensione giovanile del partenariato orientale mediante:

a)

piccoli contributi assegnabili tramite inviti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione o da una delegazione UE e rivolti alle organizzazioni giovanili degli Stati membri dell'UE e dei paesi del partenariato orientale per la realizzazione di progetti comuni;

b)

borse di studio per studenti provenienti dai paesi orientali della PEV;

47.

si compiace dell'esito della conferenza dei donatori per la Bielorussia, tenutasi il 2 febbraio 2011, che ha raccolto quasi 87 milioni di euro da utilizzare per sostenere i difensori dei diritti umani e rafforzare i sindacati, i centri di ricerca e le organizzazioni studentesche;

48.

osserva che l'Unione europea si è impegnata con maggiore determinazione nelle questioni relative alla sicurezza nei paesi vicini orientali attraverso l'istituzione della missione dell'UE di assistenza alle frontiere (EUBAM) in Moldova e della missione di vigilanza dell'UE (EUMM) in Georgia; invita l'Alto rappresentante/Vicepresidente e il SEAE a rafforzare la loro partecipazione alla ricerca di una soluzione ai persistenti conflitti in Transdnestria e nel Caucaso meridionale sulla base dei principi del diritto internazionale, in particolare il non ricorso alla forza, l'autodeterminazione e l'integrità territoriale, attraverso posizioni politiche più dinamiche, una partecipazione più attiva e un ruolo maggiore nelle strutture permanenti e ad hoc per la risoluzione dei conflitti, compresi i modelli negoziali già esistenti, in particolare quelli dell'OSCE;

49.

esorta l'Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione e il SEAE a sviluppare un maggior numero di programmi e misure di fiducia, compreso l'avvio di nuove missioni e strategie pubbliche di comunicazione e la valutazione dell'opportunità di attuare iniziative pragmatiche e approcci innovativi, quali contatti informali con le società dei territori secessionisti al fine di sostenere la cultura civica e il dialogo a livello locale, pur mantenendo la politica UE di non riconoscimento; sottolinea l'importanza di rafforzare il principio delle relazioni di buon vicinato, così come di sviluppare la cooperazione regionale attraverso la PEV, il partenariato orientale e i negoziati sugli accordi di associazione; ritiene che i rappresentanti speciali dell'Unione europea (RSUE) continuino ad avere un ruolo significativo da svolgere, in particolare nei luoghi in cui il loro mandato ha una dimensione regionale, come nel Caucaso meridionale; ritiene che occorrano nuove e più efficaci misure per risolvere i persistenti conflitti nella regione che ostacolano la dimensione multilaterale;

50.

richiama l'attenzione, a tal proposito, sul fatto che la mancanza di progressi nella risoluzione dei conflitti persistenti nel Caucaso meridionale ha pregiudicato lo sviluppo di qualsiasi tipo di cooperazione nella regione, fatta eccezione per il Centro regionale per l'ambiente, e ha conseguentemente indebolito la PEV; ritiene di fondamentale importanza identificare le aree di cooperazione in cui è possibile coinvolgere i tre paesi, in particolare per quanto riguarda il dialogo tra le società civili, le organizzazioni giovanili e i mezzi d'informazione indipendenti, così come per l'interazione economica; esorta il SEAE a fare quanto in suo potere anche ai fini della partecipazione della Federazione russa e della Turchia in suddetta iniziativa;

51.

ritiene che, al fine di ridurre il carico di lavoro delle delegazioni UE in tali paesi e di rafforzare la partecipazione dell'Unione alle soluzioni negoziate a livello internazionale per i conflitti in essere, la nomina di rappresentanti speciali dell'Unione europea possa rappresentare uno strumento utile, soprattutto nel caso della Transdnestria e del Caucaso meridionale; evidenzia che i rappresentanti speciali dell'Unione europea dovrebbero agire sotto il coordinamento dell'Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione;

52.

esprime preoccupazione per il fatto che le persone costrette a sfollare (sia rifugiati che sfollati interni) sono tuttora private dei loro diritti, tra cui il diritto di tornare nel loro paese, i diritti di proprietà e il diritto alla sicurezza personale, a causa dei conflitti armati nei territori dei paesi partner; invita tutte le parti a riconoscere inequivocabilmente e incondizionatamente tali diritti, nonché la necessità che siano rispettati al più presto e che si trovi una tempestiva soluzione a tale problema conformemente ai principi del diritto internazionale; invita a tal proposito la Commissione e gli Stati membri dell'UE a mantenere ed ampliare l'assistenza e il sostegno finanziario forniti dall'UE a quei paesi del partenariato orientale che stanno affrontando detta situazione, in particolare, aiutandoli a ristrutturare e realizzare le necessarie opere viarie ed edili, le infrastrutture per l'approvvigionamento idrico ed elettrico, gli ospedali e le scuole;

Ruolo del Parlamento europeo

53.

sottolinea l'importanza fondamentale del Parlamento europeo nel promuovere il dibattito politico e nel rafforzare la libertà e la democrazia nei paesi partner vicini, anche attraverso le missioni parlamentari di osservazione elettorale; evidenzia il suo impegno a favore di una maggiore coerenza tra i suoi organi, di un rafforzamento delle relazioni con la società civile e dell'efficacia del lavoro di detti organi, anche mediante un uso migliore delle delegazioni presso gli organismi interparlamentari;

54.

ribadisce il suo netto sostegno a favore dell'Assemblea parlamentare EURONEST, sottolineando il ruolo di questo organismo nel rafforzamento della democrazia e delle istituzioni democratiche e in quanto dimensione parlamentare del partenariato orientale; ritiene che l'Assemblea fornirà un valido contributo alla realizzazione della PEV rafforzata e conferirà valore aggiunto a tutte le parti interessate nel potenziamento della cooperazione, della solidarietà e della fiducia reciproca e nella promozione delle migliori prassi; afferma che i deputati bielorussi potranno partecipare all'Assemblea parlamentare EURONEST soltanto quando il parlamento bielorusso sarà eletto democraticamente e riconosciuto come tale dall'Unione europea;

55.

sottolinea il ruolo del Parlamento europeo in tutte le fasi e le aree di sviluppo della PEV, tanto nella definizione delle scelte strategiche quanto nel controllo dell'attuazione della PEV, e ribadisce il suo impegno a continuare a esercitare il diritto di controllo parlamentare per quanto riguarda l'attuazione della PEV, anche attraverso discussioni regolari con la Commissione sull'applicazione dell'ENPI; deplora tuttavia i limiti posti all'accesso e alla consultazione dei documenti nella preparazione dei documenti di programmazione; chiede che al Parlamento sia concesso di accedere ai mandati negoziali relativi a tutti gli accordi internazionali in via di negoziazione con i paesi partner della PEV, in conformità dell'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale prevede che il Parlamento sia immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura;

56.

si compiace della decisione del Consiglio di convocare un secondo vertice del partenariato orientale nella seconda metà del 2011; invita a tal proposito gli Stati membri dell'UE a cogliere questa occasione per effettuare un bilancio dei progressi compiuti e rivedere ulteriormente l'orientamento strategico del partenariato orientale, affinché continui a produrre in futuro risultati significativi;

*

* *

57.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), al Comitato delle regioni, ai governi e ai parlamenti nazionali dei paesi della PEV nonché all'OSCE e al Consiglio d'Europa.


(1)  GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 312.

(2)  GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 443.

(3)  GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 760.

(4)  GU C 285 E del 26.11.2009, pag. 11.

(5)  GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 83.

(6)  GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 64.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2011)0025.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2010)0193.

(9)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/114


Giovedì 7 aprile 2011
Revisione della politica europea di vicinato - dimensione meridionale

P7_TA(2011)0154

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato - dimensione meridionale

2012/C 296 E/17

Il Parlamento europeo,

visti lo sviluppo della politica europea di vicinato (PEV) dal 2004 e, in particolare, le relazioni intermedie della Commissione sulla sua attuazione,

visti i piani d'azione adottati congiuntamente con l'Egitto, Israele, la Giordania, il Libano, il Marocco, l'Autorità palestinese e la Tunisia,

viste le comunicazioni della Commissione dell'11 marzo 2003 dal titolo «Europa ampliata - Prossimità: un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali» (COM(2003)0104), del 12 maggio 2004 dal titolo «Politica europea di prossimità - documento di strategia» (COM(2004)0373), del 4 dicembre 2006 sullo sviluppo della politica europea di vicinato (COM(2006)0726), del 5 dicembre 2007 su una forte politica europea di vicinato (COM(2007)0774) e del 12 maggio 2010 sul bilancio della politica europea di vicinato (COM(2010)0207),

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dell'8 marzo 2011, su un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il mediterraneo meridionale (COM(2011)0200),

viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri del 26 luglio 2010 sulla PEV,

viste le sue precedenti risoluzioni del 19 gennaio 2006 sulla politica europea di prossimità (1), del 6 luglio 2006 sullo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) (2), del 15 novembre 2007 sullo sviluppo della politica europea di vicinato (3), del 19 febbraio 2009 sul Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo (4), del 19 febbraio 2009 sulla revisione dello strumento della politica europea di vicinato e partenariato (5), del 20 maggio 2010 sull'Unione per il Mediterraneo (6), e del 9 settembre 2010 sulla situazione del fiume Giordano, con particolare riferimento alla regione del Basso Giordano (7),

viste le sue risoluzioni del 3 febbraio 2011 sulla situazione in Tunisia (8), del 17 febbraio 2011 sulla situazione in Egitto (9) e del 10 marzo 2011 sui rapporti con i vicini meridionali, e in particolare la Libia, inclusi gli aspetti umanitari (10),

viste le conclusioni del consiglio di associazione UE-Marocco, del 13 ottobre 2008, che riconoscono lo status avanzato al Marocco,

viste le conclusioni del consiglio di associazione UE-Giordania, del 26 ottobre 2010, che riconoscono lo status avanzato alla Giordania,

vista l'approvazione del «Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo» da parte del Consiglio europeo di Bruxelles del 13 e 14 marzo 2008,

vista la Comunicazione della Commissione del 20 maggio 2008 dal titolo «Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo» (COM(2008)0319),

vista la dichiarazione finale dei ministri degli Affari esteri dell'Unione per il Mediterraneo, riunitisi a Marsiglia il 3 e 4 novembre 2008,

vista la dichiarazione del vertice di Parigi per il Mediterraneo tenutosi a Parigi il 13 luglio 2008,

vista la dichiarazione di Barcellona che istituisce un partenariato euromediterraneo, adottata alla Conferenza euromediterranea dei ministri degli Affari esteri tenutasi il 27 e 28 novembre 1995,

viste le dichiarazioni dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM) in occasione delle riunioni di Parigi (12 luglio 2008), del Cairo (20 novembre 2009), di Rabat (22 gennaio 2010), di Palermo (18 giugno 2010) e di Roma (12 novembre 2010),

vista la raccomandazione dell'Assemblea parlamentare euromediterranea (APEM) adottata ad Amman il 13 ottobre 2008 e trasmessa alla prima riunione dei ministri degli Affari esteri del processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo,

viste le raccomandazioni delle commissioni della AP-UpM adottate in occasione della sesta sessione plenaria tenutasi ad Amman il 13 e 14 marzo 2010,

viste le conclusioni della riunione inaugurale dell'Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM) tenutasi a Barcellona il 21 gennaio 2010,

visto il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) (11),

vista la sua raccomandazione al Consiglio del 13 dicembre 2010 sui negoziati riguardanti l'accordo quadro UE-Libia,

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il rispetto e la promozione della democrazia e dei diritti umani, in particolare quelli della donna, lo Stato di diritto, il rafforzamento della sicurezza, la stabilità democratica, la prosperità, un'equa distribuzione del reddito, della ricchezza e delle opportunità nella società e, quindi, la lotta alla corruzione e la promozione del buon governo sono principi e finalità fondamentali dell'UE che devono rappresentare valori comuni condivisi con i paesi partner della PEV e divenire obiettivi imprescindibili della PEV,

B.

considerando che la revisione della PEV dovrebbe tenere conto delle manifestazioni a favore della libertà, della democrazia e delle riforme in diversi paesi del vicinato meridionale dell'UE che hanno dimostrato il forte desiderio popolare di un autentico cambiamento e di migliori condizioni di vita nella regione,

C.

considerando che la rivolta civile, conseguenza del generale malcontento della popolazione nei confronti dei regimi al potere e prevalentemente motivata dall'iniqua distribuzione della ricchezza e della crescita economica nonché dalla mancanza di libertà, si è estesa all'intera regione,

D.

considerando che gli effetti della crisi economica e finanziaria si sono sommati alle sfide politiche, economiche e sociali già esistenti nei paesi partner, soprattutto in relazione al problema della disoccupazione e dell'aumento dei prezzi, che ha condotto alle rivolte nella regione;

E.

considerando che gli avvenimenti in Tunisia, Egitto,Libia, Siria, Algeria, Marocco, Giordania e in altri paesi che chiedono riforme democratiche comportano la necessità per l'UE di apportare determinate modifiche alla PEV al fine di sostenere efficacemente il processo di riforma a livello politico, economico e sociale, condannando in modo inequivocabile, al tempo stesso, l'uso della forza per reprimere manifestazioni pacifiche,

F.

considerando che la PEV, sin da quando è stata lanciata nel 2004, si è dimostrata inefficace nel conseguire i suoi obiettivi in materia di diritti umani e democrazia, oltre che incapace di portare alle necessarie riforme politiche, sociali e istituzionali; che nelle proprie relazioni con la regione in questione l'UE ha trascurato il dialogo con le società civili e le forze democratiche della sponda meridionale del Mediterraneo; che, nonostante il persistere di talune lacune e difficoltà, l'attenzione dovrebbe ora concentrarsi sull'attuazione, in uno sforzo di interazione con partner realmente rappresentativi della società civile e istituzioni chiave essenziali per la costruzione della democrazia, con priorità d'azione ben definite, parametri di riferimento precisi e una differenziazione basata sulla performance e i risultati ottenuti,

G.

considerando che vi sono significative asimmetrie economiche, sociali e demografiche tra gli Stati i paesi meridionali della PEV, le quali devono essere affrontate nell'interesse comune di tutti i partner,

H.

considerando che l'UE dovrebbe definire più precisamente le finalità e le priorità strategiche perseguite nell'ambito dei partenariati con i vicini orientali e meridionali nonché attribuire la dovuta importanza ai punti della sua agenda politica correlati a tale aspetto, anche a livello di pianificazione di bilancio,

I.

considerando che la PEV dovrebbe comprendere strumenti più ambiziosi ed efficienti volti a promuovere e sostenere le riforme politiche, economiche e sociali nei paesi vicini dell'UE,

J.

considerando che il trattato di Lisbona ha creato le condizioni propizie a un miglioramento dell'efficienza e della coerenza delle politiche e del funzionamento dell'UE, segnatamente nell'ambito delle relazioni esterne, grazie all'istituzione della carica di vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), e che il VP/AR ha il compito di far sentire la voce dell'UE sulla scena internazionale,

K.

considerando che gli articoli 3 e 21 del trattato sull'Unione europea ampliano ulteriormente gli obiettivi di politica estera dell'Unione europea e collocano la promozione dei diritti umani, in particolare l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al centro dell'azione esterna dell'UE,

L.

considerando che, a norma dell'articolo 8 del trattato UE, l'Unione deve sviluppare con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione,

M.

considerando che i conflitti irrisolti e le violazioni della legislazione internazionale in materia di diritti umani rappresentano un impedimento alla realizzazione della PEV, in quanto frenano lo sviluppo economico, sociale e politico nonché la cooperazione, la stabilità e la sicurezza a livello regionale,

N.

considerando che, negli ultimi anni, la ricerca di una stabilità a breve termine ha spesso prevalso sui valori della democrazia, della giustizia sociale e dei diritti umani nell'ambito dei rapporti tra l'UE e i paesi vicini meridionali,

O.

considerando che l'Unione dovrebbe perseguire un approccio ascendente, rafforzando il proprio sostegno alla costruzione istituzionale, alla società civile e alla volontà di avviare un processo di democratizzazione, in particolare per quanto concerne la partecipazione delle donne e gli sviluppi socioeconomici in quanto prerequisiti di una stabilizzazione duratura,

P.

considerando che il rispetto dei diritti umani, in particolare di quelli delle donne, oltre che della democrazia e dello Stato di diritto (incluse la lotta contro la tortura e i trattamenti crudeli, disumani o degradanti) nonché l'opposizione alla pena di morte sono principi fondamentali dell'Unione europea,

Q.

considerando che l'UpM è attualmente in fase di stallo, soprattutto dopo il rinvio a tempo indeterminato del secondo vertice dei capi di Stato e di governo, oltre che delle riunioni ministeriali, e a seguito delle dimissioni del suo segretario generale; considerando che il contesto regionale in cui l'UpM sta prendendo forma è caratterizzato da conflitti territoriali, crisi politiche e un aumento delle tensioni sociali ed è stato sconvolto dalle rivolte popolari verificatesi in Tunisia, in Egitto e in altri paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente; che tutti quelli citati sono fattori che rallentano il funzionamento delle istituzioni dell'UpM nonché l'avvio dei principali progetti di integrazione regionale individuati dai capi di Stato e di governo dell'Unione per il Mediterraneo in occasione del vertice di Parigi del luglio 2008 e dai ministri degli Affari esteri dell'UpM riunitisi a Marsiglia il 3 e 4 novembre 2008; considerando che l'UpM, che avrebbe dovuto rafforzare la politica dell'UE nella regione, si è rivelata inefficace nel porre un freno alla crescente sfiducia e nel soddisfare i bisogni primari delle popolazioni coinvolte,

R.

considerando l'opportunità offerta dall'istituzione dell'UpM di rafforzare la complementarietà tra le politiche bilaterali, da un lato, e le politiche regionali, dall'altro, al fine di raggiungere più efficacemente gli obiettivi della cooperazione euromediterranea,

S.

considerando che altri attori globali, e i paesi BRIC (Brasile, Russia, India, Cina) in particolare, hanno rafforzato ulteriormente la loro presenza economica e influenza politica nei paesi del vicinato meridionale dell'UE,

T.

considerando che le conseguenze della crisi politica, economica, sociale e finanziaria hanno aggravato le difficoltà politiche, economiche e sociali esistenti nei paesi meridionali della PEV; che il costo delle riforme relative alla convergenza con l'acquis e agli adeguamenti necessari per la progressiva intensificazione delle relazioni economiche e sociali rappresenta un'ulteriore sfida per i paesi del vicinato meridionale dell'UE; considerando che in alcuni paesi tali fattori hanno contribuito ampiamente ai disordini civili e alle richieste di democratizzazione e riforme,

U.

considerando che la questione della gestione delle risorse idriche, e soprattutto dell'equa distribuzione delle stesse in funzione del fabbisogno di tutti gli abitanti della regione, è della massima importanza ai fini di una pace e di una stabilità durature nel Medio Oriente,

V.

considerando che le tendenze demografiche mostrano che nei prossimi vent'anni la popolazione degli Stati membri dell'UE si manterrà quantitativamente stabile, anche se diventerà progressivamente più anziana, mentre quella dei paesi meridionali della PEV aumenterà, soprattutto per quanto concerne la fascia d'età lavorativa; che la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nei paesi in questione potrebbero non riuscire a tenere il passo con l'espansione demografica prevista, soprattutto in considerazione del fatto che alcuni paesi sono già confrontati a tassi di disoccupazione molto elevati, soprattutto a livello giovanile,

W.

considerando che la corruzione nei paesi meridionali della PEV continua a suscitare gravi preoccupazioni e coinvolge ampie fasce della società, oltre che le istituzioni pubbliche,

X.

considerando che l'ENPI ha contribuito a semplificare il finanziamento della PEV; che il processo di sviluppo dello strumento che gli succederà dovrebbe riflettere i recenti sviluppi nella regione e soprattutto le legittime aspirazioni democratiche della popolazione nonché le conclusioni della revisione strategica della PEV ed essere condotto attraverso consultazioni con tutte le parti interessate e in particolare con gli attori locali,

Revisione della PEV – Aspetti generali

1.

riconferma i valori, i principi e gli impegni su cui è stata costruita la PEV, fra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché dei diritti delle donne, il buon governo, l'economia di mercato e lo sviluppo sostenibile; ribadisce inoltre che la PEV deve diventare un valido contesto per l'approfondimento e il rafforzamento delle relazioni con i nostri partner più vicini al fine di incoraggiare e sostenere in tali paesi riforme politiche, sociali ed economiche pensate per instaurare e consolidare la democrazia, il progresso e opportunità sociali ed economiche per tutti; pone l'accento sull'importanza del rispetto dei principi di condivisione delle responsabilità e di titolarità congiunta nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi della PEV; ritiene che la politica europea di vicinato, fin dalla sua istituzione nel 2004, abbia fornito tangibili benefici sia ai partner della PEV che all'UE, in quanto quadro politico unico e grazie alla differenziazione basata sui risultati ottenuti e l'assistenza ad hoc che la caratterizzano;

2.

rammenta, alla luce degli attuali avvenimenti nei paesi meridionali, soprattutto in Tunisia, Egitto, Libia, Siria, Algeria, Marocco, Giordania e in altri paesi che chiedono riforme democratiche, che la PEV non è riuscita a promuovere e a tutelare i diritti umani nei paesi terzi; esorta l'UE a trarre insegnamenti dai citati eventi e a rivedere la propria politica di sostegno alla democrazia e ai diritti umani al fine di istituire un meccanismo di applicazione della clausola sui diritti umani inclusa in tutti gli accordi con i paesi terzi; insiste sul fatto che la revisione della politica europea di vicinato deve dare priorità ai criteri relativi all'indipendenza della magistratura, al rispetto delle libertà fondamentali, al pluralismo e alla libertà di stampa nonché alla lotta contro la corruzione; chiede un miglior coordinamento con le altre politiche dell'Unione rivolte ai paesi in questione;

3.

invita l'UE a offrire il proprio deciso sostegno al processo di riforme politiche ed economiche nella regione facendo ricorso a tutti gli strumenti esistenti nel quadro della PEV e, all'occorrenza, adottandone di nuovi al fine di contribuire nel modo più efficace possibile al processo di transizione democratica, con particolare attenzione al rispetto delle libertà fondamentali, al buon governo, all'indipendenza della magistratura e alla lotta contro la corruzione, in modo da rispondere alle esigenze e alle aspettative della popolazione dei paesi vicini meridionali;

4.

pone l'accento sulla necessità di aumentare i fondi assegnati alla PEV nelle prossime prospettive finanziarie dell'Unione dopo il 2013, attribuendo la priorità, alla luce degli ultimi avvenimenti, alla dimensione meridionale della PEV; è del parere che le prossime prospettive finanziarie dovrebbe tenere conto delle caratteristiche e delle esigenze specifiche di ciascun paese;

5.

sottolinea la necessità di presentare ai paesi vicini un'offerta concreta relativa a un partenariato politico e a un'integrazione economica più forti, basata sui principi dell'apertura, della titolarità congiunta e della condizionalità; chiede che tale offerta sia creata ad hoc in funzione delle esigenze specifiche, tra loro diverse, dei paesi e delle regioni, in modo che i partner più avanzati possano seguire un percorso più rapido verso la conformità alle norme e ai valori dell'UE;

6.

chiede di dedicare maggiore attenzione alla cooperazione con le organizzazioni della società civile, poiché esse sono state il motore principale delle rivolte popolari verificatesi nell'intera regione;

7.

evidenzia la necessità di fornire un adeguato livello di finanziamento UE a favore della cooperazione con i paesi vicini, e ribadisce il valore dell'ENPI in quanto principale strumento di finanziamento della PEV, che dovrebbe evolvere in maniera tale da poter rispondere con maggiore flessibilità alle diverse esigenze dei paesi e delle regioni vicini, garantire un collegamento diretto tra gli obiettivi strategici della PEV e la programmazione dell'ENPI, nonché riflettere l'orientamento ai risultati della futura PEV; sottolinea, tuttavia, la necessità di fornire un'assistenza più mirata, rivolta in particolare alla società civile e alle comunità locali, nel rispetto dell'approccio ascendente; insiste sull'importanza dei controlli sulla gestione e sull'attuazione dei vari programmi ENPI;

8.

sottolinea che occorre prevedere tutte le misure necessarie, comprese adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche, per garantire che l'UE possa rispondere in modo appropriato in caso di eventuali movimenti migratori di massa, ai sensi dell'articolo 80 TFUE;

9.

fa notare che la revisione strategica della PEV dovrebbe affrontare seriamente le lacune di detta politica e promuovere un maggiore impegno politico da parte di tutti i partner, rafforzando nel contempo la differenziazione basata sui risultati, misurati in rapporto a parametri di riferimento chiaramente definiti; chiede che in sede di revisione si riservi altresì una notevole attenzione all'impellente necessità di sviluppare la dimensione multilaterale, nel quadro di un impegno volto a instaurare un dialogo politico rafforzato, continuo e concreto con i paesi partner;

10.

ritiene particolarmente importante valutare e analizzare costantemente non soltanto i risultati raggiunti finora tramite i programmi attuati, ma anche l'adeguatezza delle risorse utilizzate nel quadro del partenariato; è del parere che tale procedura offra la possibilità di correggere, in futuro, eventuali carenze e scelte sbagliate;

11.

invita il Consiglio e la Commissione a procedere a una revisione della PEV in relazione ai paesi partner meridionali fornendo i mezzi e l'assistenza necessari per un'autentica transizione democratica e gettando le basi per profonde riforme politiche, sociali e istituzionali; insiste sul fatto che la revisione della politica di vicinato deve attribuire la priorità ai criteri relativi all'indipendenza della magistratura, al rispetto delle libertà fondamentali, compresa la libertà dei media, e alla lotta contro la corruzione;

12.

riconosce e sottolinea la differenza tra «i vicini europei», ossia i paesi che possono formalmente aderire all'UE una volta soddisfatti i criteri di Copenaghen, e «i vicini dell'Europa», ossia i paesi che non possono entrare a far parte dell'Unione europea a causa della loro posizione geografica;

13.

ritiene che sia quindi estremamente importante e urgente riconsiderare ed esaminare attentamente la strategia dell'UE nei confronti del Mediterraneo e che questa nuova strategia dovrebbe rafforzare il dialogo politico e il sostegno a tutte le forze democratiche e sociali, compresi gli attori della società civile; invita il Consiglio, a tale proposito, a definire una serie di criteri politici che i paesi della PEV devono soddisfare per ottenere lo «status avanzato»;

14.

sottolinea la necessità di riconoscere e sfruttare i cambiamenti determinati dal trattato di Lisbona, con particolare riferimento al ruolo rafforzato del vicepresidente/alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla creazione del SEAE e ai nuovi poteri conferiti al Parlamento europeo, nell'intento di rendere maggiormente coerente la politica estera dell'UE e di accrescere l'efficacia e la legittimità dell'azione e della dimensione esterne di quest'ultima; ritiene che l'UE potrà elaborare una politica efficace e credibile nei confronti dei partner mediterranei soltanto se il Consiglio e la Commissione sapranno trarre insegnamenti dagli avvenimenti passati e presenti e procedono a un'analisi approfondita e completa delle lacune dell'attuale PEV;

15.

evidenzia l'importanza del partenariato tra l'UE e i paesi vicini meridionali sottolineando altresì che tale stretta cooperazione è nell'interesse di entrambe le parti;

16.

ritiene che l'UE dovrebbe trarre insegnamento dai recenti avvenimenti nei paesi vicini meridionali e che la PEV dovrebbe essere riesaminata alla luce di tali eventi, al fine di instaurare un partenariato con le società e non solo con gli Stati;

Dimensione meridionale

17.

evidenzia l'importanza di creare una task force, coinvolgendo il Parlamento, in risposta alle richieste di monitoraggio dei processi di transizione democratica avanzate dagli attori del cambiamento democratico, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento di elezioni libere e democratiche e lo sviluppo delle istituzioni, compresa una magistratura indipendente;

18.

sostiene fortemente, alla luce dei recenti sviluppi nella regione, le legittime aspirazioni democratiche espresse dalle popolazioni di diversi paesi del vicinato meridionale dell'UE, e invita le autorità di tali paesi ad attuare quanto prima una pacifica transizione verso una reale democrazia; sottolinea che la revisione strategica della PEV deve considerare e riflettere pienamente tali sviluppi;

19.

chiede, in tale contesto, che l'UE fornisca un significativo sostegno alla trasformazione democratica nei paesi del vicinato meridionale, in collaborazione con le società coinvolte, mobilitando, riesaminando e adattando gli strumenti esistenti per il sostegno alle riforme politiche, economiche e sociali; invita in proposito il Consiglio e la Commissione a prevedere meccanismi di sostegno finanziario temporaneo a breve termine, inclusi prestiti, da mettere a disposizione dei paesi che ne indichino la necessità a seguito della rapida evoluzione democratica e di una flessione particolarmente marcata della liquidità; invita inoltre la Commissione a riesaminare il più rapidamente possibile i programmi indicativi nazionali per il periodo 2011-2013 di Tunisia ed Egitto al fine di tenere conto delle nuove e impellenti esigenze dei partner in termini di costruzione della democrazia;

20.

sottolinea l'importanza di intensificare il dialogo politico con i vicini meridionali dell'UE; pone l'accento, una volta di più, sul fatto che il rafforzamento della democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, la lotta contro la corruzione e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali sono elementi essenziali di tale dialogo; sottolinea, in proposito, l'importanza del rispetto della libertà di coscienza, di religione e di pensiero, della libertà di espressione, della libertà di stampa e dei media, della libertà di associazione, dei diritti delle donne e della parità di genere, della tutela delle minoranze e della lotta contro la discriminazione basata sull'orientamento sessuale;

21.

rileva che lo status avanzato è già stato riconosciuto ad alcuni dei paesi partner o è attualmente oggetto di negoziato con altri; sottolinea l'importanza non solo di adottare un approccio più trasparente e coerente verso tale differenziazione, al fine di istituire un solido processo che produca risultati concreti, ma anche di definire criteri precisi per evitare di adottare due pesi e due misure in relazione alle condizioni che devono essere rispettate per poter beneficiare di uno status avanzato;

22.

pone l'accento sulla necessità di adattare i criteri di Copenaghen al riconoscimento dello status avanzato; invita la Commissione ad assicurarsi che lo status avanzato sia concesso ai paesi terzi soltanto quando essi soddisfano tali criteri;

23.

sottolinea che la lotta contro la corruzione, soprattutto della magistratura e della polizia, dovrebbe essere una delle massime priorità dell'UE nello sviluppo delle sue relazioni con i partner meridionali;

24.

ribadisce la propria richiesta di essere consultato in tutte le fasi del processo di riconoscimento dello status avanzato a paesi partner e dell'elaborazione dei piani d'azione della PEV, in linea con il nuovo ruolo attribuito al Parlamento dal trattato di Lisbona; invita il Consiglio e il SEAE a coinvolgere il Parlamento nel processo decisionale relativo allo status avanzato, elaborando un chiaro meccanismo di consultazione da utilizzare in tutte le fasi dei negoziati, anche in relazione ai criteri da rispettare e alla fissazione delle priorità e degli orientamenti figuranti nei piani d'azione;

25.

sottolinea che il partenariato tra l'UE e i paesi vicini meridionali può essere efficace soltanto se basato sulla sinergia tra le dimensioni bilaterali e multilaterali interdipendenti di tale cooperazione; si rammarica, pertanto, che la PEV non tenga sufficientemente in considerazione la necessità di rafforzare la dimensione multilaterale;

26.

rende omaggio al coraggio delle persone che in Tunisia, Egitto e Libia sono insorte per reclamare democrazia e libertà; invita tutte le istituzioni dell'UE a offrire il massimo sostegno al processo di transizione democratica;

27.

deplora la perdita di vite umane durante le manifestazioni pacifiche in Tunisia e in Egitto e invita le autorità a condurre rigorose indagini sull'accaduto e a consegnare i responsabili alla giustizia;

28.

ritiene che il conflitto israelo-palestinese sia all'origine delle tensioni politiche nel Medio Oriente e in tutta la regione del Mediterraneo;

29.

invita il vicepresidente/alto rappresentate a impegnarsi attivamente per la risoluzione dei conflitti e il consolidamento della fiducia nella regione, garantendo che l'Unione svolga un ruolo attivo da protagonista e non solo quello di finanziatore, segnatamente nell'ambito del processo di pace in Medio Oriente e della situazione nel Sahara occidentale; ritiene che la risoluzione dei conflitti sia fondamentale ai fini dello sviluppo politico, economico e sociale nella regione, nonché per il progresso della dimensione regionale della PEV e delle relative forme di cooperazione multilaterale, ad esempio l'Unione per il Mediterraneo; osserva che trovare una soluzione globale e in linea con il diritto internazionale ai vari conflitti nei paesi del partenariato meridionale dell'UE, e del conflitto arabo-israeliano in particolare, è essenziale per il pieno successo della PEV;

30.

ritiene che il dialogo interculturale nella regione del Mediterraneo sia fondamentale ai fini del rafforzamento della comprensione, della solidarietà e della tolleranza reciproche nonché del benessere delle sue popolazioni; si attende che nel quadro della revisione si valuti la possibilità di elaborare appositi strumenti in tal senso;

31.

è profondamente preoccupato per il continuo rinvio a tempo indeterminato del secondo vertice dei capi di Stato e di governo nonché delle riunioni ministeriali dell'UpM, perché lancia un segnale negativo ai popoli e alle istituzioni della regione; ritiene che le dimissioni del segretario generale dell'Unione per il Mediterraneo evidenzino la necessità di un chiarimento della natura delle procedure e delle istituzioni dell'UpM; rileva che le tensioni politiche e i conflitti regionali nel bacino del Mediterraneo non dovrebbero compromettere la possibilità di compiere progressi concreti verso una cooperazione settoriale e multilaterale, e che è proprio grazie alla realizzazione di grandi progetti di integrazione e a un dialogo politico aperto che l'UpM può contribuire allo sviluppo di un clima di fiducia favorevole al raggiungimento degli obiettivi comuni di giustizia e di sicurezza in uno spirito di solidarietà e di pace;

32.

deplora l'insufficienza dei finanziamenti assegnati all'UpM e lo scarsissimo impegno mostrato dai paesi membri di entrambe le sponde del Mediteranno; si rammarica dell'approccio piuttosto vago dell'UE nei confronti della politica mediterranea e sollecita una visione strategica a lungo termine per lo sviluppo e la stabilizzazione della regione; insiste sulla necessità di fare del processo di interazione euromediterraneo una priorità politica dell'agenda europea;

33.

è convinto della necessità di rilanciare l'Unione per il Mediterraneo per tenere conto dei nuovi sviluppi nella regione; è del parere che la nuova UpM dovrebbe promuovere un solido sviluppo economico, sociale e democratico e creare una forte base comune per una stretta relazione tra l'UE e i suoi vicini meridionali; ritiene che la nuova comunità in questione possa altresì offrire nuove possibilità di giungere a una pace sostenibile in Medio Oriente, radicata nelle diverse società e non dipendente soltanto dalla fragile volontà politica dei leader autoritari della regione;

34.

osserva che nel quadro della revisione si dovrebbe affrontare il problema del fallimento dell'Unione per il Mediterraneo in termini di soddisfacimento delle aspettative, analizzare le sfide future e valutare nuove modalità di rafforzamento degli strumenti bilaterali nell'ambito della PEV; a tale proposito ritiene che si debbano assegnare maggiori risorse ai settori in cui è possibile ottenere tangibili progressi;

35.

è preoccupato per l'assenza di progressi nell'ambito della creazione dell'area di libero scambio euromediterranea; una volta soddisfatti i requisiti per la creazione di zone di libero scambio rafforzate e globali nell'ottica di istituire una zona di libero scambio euromediterranea, invita a condurre negoziati concertati che tengano debitamente conto delle realtà socioeconomiche di ciascuno dei paesi partner, a condizione che l'impatto sociale e ambientale di tali accordi sia pienamente e tempestivamente valutato; deplora l'assenza di reali progressi realizzati dai vari attori in termini di creazione delle necessarie condizioni; incoraggia altresì lo sviluppo di una cooperazione economica bilaterale e multilaterale Sud-Sud in grado di apportare benefici concreti ai cittadini dei paesi coinvolti e migliorare il clima politico nella regione;

36.

sottolinea la necessità di affrontare in maniera mirata le questioni specifiche più importanti in ciascuno dei paesi coinvolti, ma ribadisce che la situazione socioeconomica, in particolare delle giovani generazioni, deve costituire una particolare preoccupazione della politica europea di vicinato;

37.

ritiene che una cooperazione subregionale rafforzata fra Stati membri e paesi PEV con specifici interessi, valori e preoccupazioni condivisi potrebbe generare una dinamica positiva per l'intera area del Mediterraneo; incoraggia gli Stati membri ad avvalersi del potenziale di geometria variabile come modello di cooperazione e fa notare che la futura PEV dovrebbe agevolare e promuovere tale approccio, in particolare tramite le risorse di bilancio assegnatele per il finanziamento regionale;

38.

ritiene che nel quadro della politica di vicinato relativa ai paesi meridionali si debba affrontare il problema dell'immigrazione irregolare; chiede al Consiglio e alla Commissione di monitorare l'attuazione degli accordi con i vari paesi vicini meridionali nonché degli accordi bilaterali esistenti tra gli Stati membri dell'UE e i vari attori regionali per quanto concerne le questioni dell'immigrazione e, in particolare, della riammissione;

39.

deplora l'approccio asimmetrico adottato dall'UE nei confronti dei paesi vicini orientali e meridionali per quanto concerne le politiche in materia di mobilità e di visti; difende, in relazione alla mobilità, la semplificazione delle procedure per il rilascio dei visti ai cittadini dei paesi meridionali della PEV, soprattutto studenti, ricercatori e uomini d'affari, e l'adozione di un partenariato euromediterraneo per la mobilità; sottolinea l'importante ruolo che alcuni paesi della PEV possono svolgere nel gestire i flussi migratori; sottolinea che la cooperazione nella gestione dei flussi migratori deve rispettare appieno i valori dell'UE e gli obblighi giuridici internazionali; insiste sul fatto che gli accordi di riammissione con i paesi partner dovrebbero essere presi in considerazione solo per gli immigrati in posizione irregolare, escludendo quindi tutti coloro che si dichiarano richiedenti asilo, rifugiati o persone che necessitano protezione, e ribadisce che il principio del «non respingimento» si applica a qualsiasi persona che rischi la pena di morte, trattamenti disumani e atti di tortura; chiede una più stretta cooperazione per porre fine al traffico di esseri umani e per migliorare le condizioni dei lavoratori immigrati sia nell'UE che nei paesi meridionali della PEV;

40.

chiede al vicepresidente/alto rappresentante, al SEAE e alla Commissione che nei contatti con i paesi meridionali della PEV si attribuisca la massima importanza alle priorità politiche dell'UE, che consistono nell'abolizione della pena di morte, nel rispetto dei diritti umani (ivi inclusi quelle delle donne) e delle libertà fondamentali (ivi inclusa la libertà di coscienza e di religione), nella libertà di associazione e dei media, nel rispetto dello Stato di diritto, nell'indipendenza della magistratura, nella lotta contro la tortura, i trattamenti crudeli e disumani, nella lotta contro l'impunità nonché nella ratifica di diversi strumenti di diritto internazionale tra cui lo statuto di Roma della Corte penale internazionale e la Convenzione del 1951 relativa allo status di rifugiato;

41.

chiede una rinnovata attenzione, nel contesto della revisione degli accordi con i paesi meridionali della PEV, per il pieno rispetto nei paesi coinvolti della libertà di religione, soprattutto per le varie minoranze religiose; fa notare che libertà di religione significa anche libertà di manifestare la propria fede individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti e che tale libertà non può non includere il diritto di cambiare religione;

42.

sottolinea che le relazioni contrattuali con tutti i paesi della PEV includono disposizioni relative a incontri regolari in cui affrontare le questioni inerenti ai diritti umani, nel contesto di sottocommissioni per i diritti dell'uomo; chiede al SEAE di avvalersi pienamente delle citate disposizioni e di coinvolgere le sottocommissioni esistenti in occasione di qualsiasi negoziato, di insistere affinché diventino più efficaci e maggiormente orientate ai risultati, e di garantire la partecipazione delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani; raccomanda di elevare il gruppo di lavoro informale sui diritti umani UE-Israele al rango di normale sottocommissione; chiede al SEAE di partecipare altresì a una cooperazione strutturata tra il Gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti umani (COHOM) e la sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento europeo;

43.

invita il VP/AR, il SEAE e la Commissione ad adoperarsi attivamente a favore della promozione e della protezione della libertà di comunicazione e di accesso all'informazione, anche su Internet;

44.

invita il vicepresidente/alto rappresentate, il SEAE e la Commissione a rafforzare il ruolo che le organizzazioni della società civile, in particolare quelle che si occupano dei diritti umani e delle donne, esercitano in termini di monitoraggio delle politiche nonché di programmazione e attuazione dell'assistenza tramite un apposito strumento per il rafforzamento delle capacità; evidenzia, a tale proposito, la necessità di promuovere il ruolo della donna e invita il SEAE e la Commissione ad analizzare sistematicamente l'impatto di genere dei loro progetti e programmi e a insistere affinché i diritti delle donne e la parità di genere siano tenuti in considerazione in sede di riforma delle costituzioni, dei codici penali, del diritto di famiglia e di altre leggi civili, nonché nel dialogo sui diritti umani con i paesi partner della PEV; insiste sul fatto che il VP/AR, il SEAE e la Commissione non dovrebbero rafforzare i rapporti tra l'UE e i paesi terzi che non coinvolgono sufficientemente le organizzazioni della società civile nelle loro politiche; osserva che le organizzazioni della società civile sono gli alleati più fidati e influenti dell'UE nella promozione dei valori democratici, del buon governo e dei diritti umani nei paesi partner; chiede un maggior coinvolgimento degli enti regionali e locali nonché delle organizzazioni professionali e delle parti sociali nella cooperazione dell'UE con i paesi vicini meridionali; invita il Consiglio e la Commissione, in tal senso, a rafforzare ulteriormente e utilizzare in modo più efficace lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani;

45.

sottolinea la necessità di integrare la parità di genere in tutte le politiche e di sostenere azioni specifiche al fine di arrivare a un approccio efficace e sistematico alla parità di genere nei paesi della PEV; esorta i governi e la società civile a rafforzare l'inclusione sociale delle donne, a lottare contro l'analfabetismo femminile e a promuovere l'occupazione delle donne al fine di garantire una significativa presenza femminile a tutti i livelli;

46.

sottolinea l'importanza di una cooperazione strutturata nei settori dell'istruzione superiore e della ricerca così da promuovere il reciproco riconoscimento delle qualifiche e dei sistemi di istruzione, soprattutto nell'ottica di aumentare la mobilità degli studenti, dei ricercatori e degli insegnanti, avvalendosi di misure per combattere la «fuga dei cervelli»; accoglie con favore, al riguardo, l'assistenza fornita dal programma Tempus per l'insegnamento superiore, gli scambi organizzati nel quadro dal secondo programma d'azione ERASMUS Mundus e la creazione dell'università euromediterranea (EMUNI), costituita come una rete euromediterranea di università su entrambe le sponde del Mediterraneo;

47.

sottolinea l'importanza del ruolo svolto dalle autorità locali nello sviluppo democratico dei paesi partner e invita ad ampliare i programmi di gemellaggio tra le autorità locali dell'UE e dei paesi partner;

48.

sottolinea l'importanza dei sindacati e del dialogo sociale quali elementi dell'evoluzione democratica dei partner meridionali; invita i paesi in questione a rafforzare i diritti dei lavoratori e dei sindacati; fa notare l'importante ruolo che può assumere il dialogo sociale in relazione alle sfide socioeconomiche nella regione;

49.

insiste sull'importanza di far convergere gli investimenti, la formazione, la ricerca e l'innovazione, con particolare attenzione alla formazione legata alle specifiche esigenze del mercato del lavoro, per affrontare le sfide socioeconomiche nella regione; chiede di riservare particolare attenzione alle donne e ai gruppi svantaggiati, ad esempio i giovani; sottolinea nel contempo la vitale importanza di offrire ulteriore sostegno ai progetti locali di sviluppo, al fine di contribuire alla rivitalizzazione delle città e delle regioni più vulnerabili;

50.

sottolinea che un sistema di trasporti multimodale ben funzionante, efficiente e sicuro rappresenta un prerequisito necessario per la crescita economica e lo sviluppo che promuove il commercio e l'integrazione tra l'Unione europea e i suoi partner del Mediterraneo meridionale; invita la Commissione a presentare una valutazione intermedia del piano d'azione regionale per i trasporti (2007-2013) nel bacino del Mediterraneo e a tenere conto dei relativi risultati nell'ambito di qualsiasi piano d'azione futuro in materia di trasporti;

51.

ritiene che lo sviluppo sostenibile debba essere un criterio trasversale della revisione della PEV, con particolare riferimento al miglioramento della protezione dell'ambiente, allo sviluppo del grande potenziale della regione in termini di energia rinnovabile e alla promozione di politiche e progetti che favoriscano un migliore utilizzo delle scarse risorse idriche;

52.

invita nuovamente il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri dell'UE a promuovere e sostenere un piano globale volto a porre rimedio alla devastazione del fiume Giordano e a continuare a fornire assistenza tecnica e finanziaria per il recupero del fiume, e in particolare del Basso Giordano, anche nel quadro dell'UpM;

53.

sottolinea il grande potenziale della cooperazione nel settore dell'energia e delle fonti di energia rinnovabile come le energie eolica, solare e del moto ondoso; sostiene l'attuazione coordinata del Piano solare mediterraneo e di iniziative industriali finalizzate a soddisfare i bisogni primari dei paesi partner, nonché l'adozione di una strategia euromediterranea per l'efficienza energetica; ribadisce l'importanza di promuovere interconnessioni transeuromediterranee nei settori dell'elettricità, del gas e del petrolio, al fine di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico attraverso la realizzazione di reti intelligenti che colleghino l'intera regione euromediterranea;

54.

rammenta l'importanza di un'agricoltura che vada a beneficio degli agricoltori locali, dello sviluppo rurale, della sicurezza e della sovranità alimentari, dell'adeguamento al cambiamento climatico, dell'accesso all'energia e alle risorse idriche nonché dell'utilizzo razionale di queste ultime; raccomanda di inserire la cooperazione agricola tra le priorità della PEV, a sostegno della tabella di marcia euromediterranea per l'agricoltura e quale mezzo per garantire la stabilità dei prezzi dei prodotti alimentari a livello nazionale, regionale e mondiale;

55.

ribadisce il suo invito a creare una forza di protezione civile euro-mediterranea, alla luce dell'aumento del numero e della portata delle calamità naturali, ovvero fattori che rendono necessaria l'assegnazione di risorse adeguate, e del fatto che tale iniziativa rafforzerebbe la solidarietà tra i popoli euromediterranei;

56.

sottolinea l'importanza di una maggiore cooperazione con le organizzazioni regionali multilaterali meridionali, segnatamente la Lega Araba e l'Unione africana, al fine di affrontare con successo le sfide che si delineano nelle zone in questione; invita la Commissione a prendere in considerazione un nuovo dialogo strutturato con questi organismi in occasione della revisione della PEV;

57.

ribadisce il valore dell'ENPI in quanto strumento di finanziamento della PEV; sottolinea, tuttavia, la necessità di garantire una maggiore flessibilità e di fornire un'assistenza più efficacemente mirata, rivolta in particolare alla società civile e alle comunità locali, nel rispetto dell'approccio ascendente; chiede inoltre un'analisi esaustiva dell'efficienza dell'ENPI allo scopo di migliorare l'impiego degli strumenti finanziari e dei fondi disponibili, nel contesto delle relazioni tra l'UE e i paesi vicini meridionali, e di garantire che gli aiuti e l'assistenza allo sviluppo siano correttamente utilizzati nei paesi beneficiari; considera essenziale la trasparenza dei finanziamenti e l'inclusione di meccanismi anticorruzione negli strumenti finanziari; insiste sul valore dei controlli sulla gestione e l'attuazione dei vari programmi ENPI; sottolinea l'importanza di rafforzare i progetti transfrontalieri, incrementare i programmi interpersonali e sviluppare gli incentivi a favore della cooperazione regionale; invita la Commissione e il SEAE a consultare il Parlamento e i soggetti interessati della società civile fin dalle prime fasi in vista dell'elaborazione del nuovo strumento;

58.

invita il Consiglio ad adottare la proposta legislativa recante modifica dell'articolo 23 del regolamento che istituisce l'ENPI, presentata dalla Commissione nel maggio 2008 e approvata dal Parlamento l'8 luglio 2008, in quanto consentirebbe di reinvestire i fondi oggetto di restituzioni legate a operazioni precedenti e fornirebbe pertanto all'UE uno strumento di grande utilità con cui attenuare le conseguenze dell'attuale crisi finanziaria sull'economia reale e dell'impennata dei prezzi dei prodotti alimentari nelle regioni vicine, in particolare nell'area meridionale;

59.

sottolinea che l'ENPI non è l'unico strumento di finanziamento disponibile per i programmi e le azioni nell'ambito della PEV e insiste, di conseguenza, sulla necessità di adottare un approccio coerente basato sull'utilizzo di tutti gli strumenti finanziari; invita pertanto il SEAE e la Commissione a fornire una chiara panoramica dei fondi assegnati per paese beneficiario, ripartiti anche per strumento impiegato;

60.

pone l'accento sulla necessità di aumentare i fondi destinati alla dimensione meridionale della PEV nel prossimo QFP dell'UE per il periodo 2014-2020, così da garantire che i finanziamenti saranno all'altezza delle ambizioni politiche e dare attuazione alle disposizioni sullo status avanzato senza pregiudicare le altre priorità della PEV; insiste sulla necessità di rispettare l'accordo, concluso a seguito della dichiarazione della Commissione al COREPER nel 2006, in base al quale 2/3 dei finanziamenti ENPI sono assegnati ai paesi meridionali e 1/3 ai paesi orientali, in funzione del loro peso demografico;

61.

rileva tuttavia che un eventuale aumento dei fondi stanziati dovrebbe essere basato su un'attenta valutazione delle esigenze ed essere coerente con l'incremento dell'efficacia dei programmi intrapresi nonché studiato in base alle esigenze specifiche e impiegato secondo un ordine di priorità fondato sulle necessità dei singoli paesi beneficiari;

62.

accoglie con favore il lavoro svolto dal Fondo euromediterraneo di investimento e partenariato (FEMIP) della BEI ed evidenzia la necessità di creare maggiori sinergie con altri istituti finanziari internazionali a loro volta attivi nella regione, e propone nuovamente la creazione di un istituto finanziario euro-mediterraneo di cosviluppo, di cui la BEI rimarrebbe il principale azionista; è favorevole a innalzare il massimale delle garanzie della BEI per consentire a quest'ultima di mantenere nei prossimi anni l'intensità delle sue operazioni nella regione; invita la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a modificare il proprio statuto in modo da potersi aggiungere agli istituti che partecipano al processo di assistenza finanziaria descritto;

Ruolo del Parlamento europeo

63.

sottolinea il ruolo fondamentale svolto dal Parlamento europeo nel garantire che la stabilità e la prosperità dell'Europa siano strettamente legate al governo democratico e al progresso economico e sociale nei paesi meridionali della PEV nonché nel promuovere il dibattito politico, una reale libertà sotto tutti gli aspetti, riforme democratiche e lo Stato di diritto nei paesi partner vicini, soprattutto tramite le delegazioni interparlamentari e l'AP-UpM;

64.

ribadisce il proprio impegno a continuare a esercitare il diritto di controllo parlamentare sull'attuazione della PEV, anche attraverso l'organizzazione di regolari scambi di opinione con la Commissione sull'applicazione dell'ENPI; accoglie con favore l'ampia consultazione condotta dalla Commissione e dal SEAE sulla revisione della PEV e auspica che la Commissione e il SEAE assicurino altresì una piena e sistematica consultazione del Parlamento in merito all'elaborazione dei pertinenti documenti, ad esempio i piani d'azioni della PEV; chiede inoltre che sia garantito al Parlamento l'accesso ai mandati negoziali relativi a tutti gli accordi internazionali in via di finalizzazione con i paesi partner della PEV, così come previsto all'articolo 218, paragrafo 10, del trattato FUE, in base al quale il Parlamento deve essere immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura;

*

* *

65.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al SEAE, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi della PEV nonché al segretario generale dell'Unione per il Mediterraneo.


(1)  GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 312.

(2)  GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 760.

(3)  GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 443.

(4)  GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 76.

(5)  GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 83.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2010)0192.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2010)0314.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2011)0038.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2011)0064.

(10)  Testi approvati, P7_TA(2011)0095.

(11)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/126


Giovedì 7 aprile 2011
Uso della violenza sessuale nei conflitti in Africa settentrionale e in Medio Oriente

P7_TA(2011)0155

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 sull'uso della violenza sessuale nei conflitti in Africa settentrionale e in Medio Oriente

2012/C 296 E/18

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2008 sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo e sullo stupro come crimine di guerra (1),

vista la sua risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne (2),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sul decimo anniversario della risoluzione 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riguardante le donne, la pace e la sicurezza (3),

vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2011 sulla situazione in Egitto (4),

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2011 sul vicinato meridionale, e in particolare la Libia (5),

vista la dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, a nome dell'Unione europea, sulla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre 2010,

vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, a nome dell'Unione europea, sulla Giornata internazionale della donna, l'8 marzo 2011,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325(2000) e n. 1820(2008) sulle donne, la pace e la sicurezza, e la risoluzione n. 1888(2009) sulla violenza sessuale contro le donne e i bambini in situazioni di conflitto armato,

viste la nomina nel marzo 2010 di un rappresentante speciale presso il Segretario generale delle Nazioni Unite per la violenza sessuale nei conflitti armati e la nuova agenzia delle Nazioni Unite per la parità di genere (UN Women),

visti gli orientamenti dell'Unione europea sulla violenza e la discriminazione contro le donne e le ragazze e gli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati,

viste la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 e la dichiarazione n. 3318 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla protezione delle donne e dei fanciulli nell'emergenza e nei conflitti armati del 14 dicembre 1974, in particolare il paragrafo 4, che chiede misure efficaci contro la persecuzione, la tortura, la violenza e il trattamento degradante delle donne,

viste le disposizioni degli strumenti giuridici dell'ONU in materia di diritti umani, in particolare quelle concernenti i diritti delle donne, quali la Carta dell'ONU, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui, la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e il suo protocollo facoltativo, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e la Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati,

visti gli altri strumenti dell'ONU in materia di violenza contro le donne, quali la dichiarazione e il programma d'azione di Vienna, del 25 giugno 1993, adottati dalla Conferenza mondiale sui diritti umani (A/CONF. 157/23) e la dichiarazione sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, del 20 dicembre 1993 (A/RES/48/104),

viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 dicembre 1997 dal titolo «Misure in materia di prevenzione dei reati e di giustizia penale per l'eliminazione della violenza contro le donne» (A/RES/52/86), del 18 dicembre 2002 dal titolo «Misure da prendere per l'eliminazione dei delitti contro le donne commessi in nome dell'onore» (A/RES/57/179), e del 22 dicembre 2003 intitolata «Eliminazione della violenza domestica nei confronti delle donne» (A/RES/58/147),

viste la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate durante la quarta Conferenza mondiale sulle donne del 15 settembre 1995, e le risoluzioni del Parlamento del 18 maggio 2000 sul seguito dato alla piattaforma d'azione di Pechino (6), del 10 marzo 2005 sul seguito della quarta Conferenza mondiale sulla piattaforma d'azione per le donne (Pechino+10) (7) e del 25 febbraio 2010 su Pechino+15: Piattaforma d'azione delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere (8),

viste la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 dicembre 2006 intitolata «Intensificazione degli sforzi per l'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne» (A/RES/61/143) e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 e 1820 su donne, pace e sicurezza,

visto lo statuto di Roma della Corte penale internazionale, adottato nel 1998, e in particolare gli articoli 7 e 8, che definiscono stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale come crimini contro l'umanità e crimini di guerra, assimilandoli a una forma di tortura e a un grave crimine di guerra, a prescindere dal fatto che siano o meno perpetrati sistematicamente durante conflitti internazionali o interni,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che le donne hanno partecipato attivamente alle rivolte che hanno avuto luogo in Africa settentrionale e in Medio Oriente per rivendicare una maggiore democrazia, diritti e libertà,

B.

considerando che i regimi al potere in Libia e in Egitto hanno fatto ricorso alle aggressioni a sfondo sessuale come arma nei conflitti emersi in dette rivoluzioni, prendendo di mira le donne e, in particolare, rendendole vulnerabili,

C.

considerando che la violenza sessuale sembra essere utilizzata come strumento per intimorire e umiliare le donne, anche nei campi profughi, e che il vuoto di potere che è emerso può condurre al deterioramento dei diritti di donne e ragazze,

D.

considerando che una donna libica, Iman al-Obeidi, che aveva riferito ad alcuni giornalisti in un hotel a Tripoli di essere stata vittima di uno stupro di gruppo e di abusi da parte di soldati, è stata detenuta il 26 marzo 2011 in una località sconosciuta ed è stata citata in giudizio per diffamazione dagli stessi uomini che accusa di averla violentata,

E.

considerando che in Egitto, alcune manifestanti affermano di essere state costrette dai militari a sottoporsi a «test di verginità», dopo essere state circondate a piazza Tahrir il 9 marzo 2011, e successivamente di essere state vittime di torture e stupri, mentre i «test di verginità» venivano eseguiti e fotografati alla presenza di soldati di sesso maschile; che alcune donne egiziane saranno processate da tribunali militari per aver ottenuto un risultato negativo al test di verginità e che alcune sono state minacciate con accuse di prostituzione,

F.

considerando che, se sono parte di una prassi diffusa e sistematica, lo stupro e la schiavitù sessuale sono riconosciuti ai sensi della convenzione di Ginevra come crimini contro l'umanità e crimini di guerra che dovrebbero essere giudicati dalla Corte penale internazionale (CPI); che inoltre lo stupro è ora riconosciuto anche come elemento del crimine di genocidio se commesso nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un determinato gruppo; che l'Unione europea dovrebbe sostenere gli sforzi intesi a porre fine all'impunità dei responsabili di atti di violenza sessuale nei confronti di donne e bambini,

G.

considerando che è stato dimostrato l'impatto sproporzionato e specifico dei conflitti armati sulle donne; che dovrebbe essere rafforzato il ruolo delle donne nella costruzione della pace e nella prevenzione dei conflitti e dovrebbe essere garantita alle donne e ai bambini nelle aree di guerra o nelle regioni di conflitto una migliore tutela attraverso la partecipazione, la prevenzione e la protezione,

H.

considerando che l'attuazione degli impegni sanciti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1820, 1888, 1889 e 1325 è un compito comune e una responsabilità condivisa da ciascun membro dell'ONU in quanto Stato interessato da un conflitto, donatore o altro; che occorre a tale proposito richiamare l'attenzione sull'adozione, nel dicembre 2008, degli orientamenti dell'UE sulla violenza contro le donne e le ragazze nonché degli orientamenti dell'UE sui minori e i conflitti armati e sulla lotta a ogni forma di discriminazione nei loro confronti, che mandano un chiaro segnale politico della priorità accordata dall'Unione alle citate questioni,

1.

invita la Commissione e i governi degli Stati membri ad opporsi con fermezza all'uso delle aggressioni a sfondo sessuale contro le donne e alla loro intimidazione e presa di mira in Libia ed Egitto;

2.

condanna con forza i «test di verginità» cui le manifestanti arrestate in piazza Tahrir sono state sottoposte dai militari egiziani e considera tale prassi inaccettabile poiché equivale ad una forma di tortura; invita il Consiglio supremo militare egiziano ad adottare misure immediate per porre fine a tale trattamento degradante e garantire che tutte le forze di sicurezza e militari ricevano chiare istruzioni in merito al fatto che la tortura e gli altri maltrattamenti, inclusi i «test di verginità» forzati, non possono essere tollerati e che saranno oggetto di indagini approfondite;

3.

invita le autorità egiziane ad agire senza indugio per porre fine alle torture, indagare su tutti i casi di abusi contro manifestanti pacifici e porre termine ai processi nei confronti di civili dinanzi a tribunali militari; è particolarmente preoccupato in seguito alle relazioni da parte delle organizzazioni sui diritti umani in cui si afferma che dei minori sono stati arrestati e condannati da tribunali militari;

4.

raccomanda che sia avviata un'inchiesta indipendente per consegnare alla giustizia i responsabili di tali reati, con particolare riferimento ai crimini ai sensi dello statuto di Roma della Corte penale internazionale commessi da Muammar Gheddafi; ritiene che coloro che sono stati giudicati responsabili di detti atti debbano essere consegnati alla giustizia e che le donne che hanno denunciato tali abusi debbano essere protette da eventuali ritorsioni;

5.

sottolinea che ogni persona dovrebbe poter esprimere le proprie opinioni sul futuro democratico del suo paese senza venire arrestata, torturata o sottoposta a trattamenti degradanti e discriminatori;

6.

ritiene fortemente che i cambiamenti in corso in Africa settentrionale e in Medio Oriente debbano contribuire a porre fine alla discriminazione contro le donne e a garantire la loro piena partecipazione nella società in condizioni di parità con gli uomini, in conformità della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW);

7.

sottolinea la necessità di garantire che i diritti delle donne in generale nelle nuove strutture democratiche e giuridiche di dette società;

8.

sottolinea che il ruolo delle donne nelle rivoluzioni e nei processi di democratizzazione dovrebbe essere riconosciuto, sottolineando nel contempo le minacce specifiche subite dalle donne nonché la necessità di sostenere e difendere i loro diritti;

9.

invita gli Stati membri dell'UE a promuovere attivamente, sul piano sia politico sia finanziario, la piena attuazione nel lungo termine della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e l'istituzione a livello europeo degli organismi e dei meccanismi di controllo ivi previsti, ed esorta le Nazioni Unite a garantire l'attuazione della risoluzione in tutte le sedi internazionali;

10.

mette in evidenza la necessità di assegnare importanza prioritaria ai diritti umani nella politica europea di vicinato (PEV), quale parte integrante del processo di democratizzazione, e sottolinea l'esigenza di condividere le esperienze a livello di UE sulla politica in materia di parità e sulla lotta contro la violenza di genere;

11.

sottolinea la necessità di attuare il principio della parità di uomini e donne e di sostenere azioni specifiche volte a conseguire un approccio efficace e sistematico alla parità nei paesi della PEV; esorta i governi e la società civile ad incrementare l'inclusione sociale delle donne, ivi compresa la lotta contro l'analfabetismo e la promozione dell'occupazione, e la loro indipendenza economica al fine di garantire una significativa presenza femminile a tutti i livelli; sottolinea che la parità deve divenire una parte integrante del processo di democratizzazione e che, inoltre, l'istruzione di donne e ragazze dovrebbe costituire una priorità e includere la sensibilizzazione sui loro diritti;

12.

chiede al vicepresidente/alto rappresentante, al SEAE e alla Commissione di attribuire nei colloqui con i paesi meridionali della PEV la massima importanza alle priorità politiche dell'UE, che consistono nell'abolizione della pena di morte, nel rispetto dei diritti umani (ivi inclusi quelli delle donne) e delle libertà fondamentali nonché nella ratifica di diversi strumenti di diritto internazionale, tra cui lo statuto di Roma della Corte penale internazionale e la Convenzione del 1951 relativa allo status di rifugiato;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.


(1)  GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 83.

(2)  GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 53.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2010)0439.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2011)0064.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2011)0095.

(6)  GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258.

(7)  GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 247.

(8)  GU C 348 E del 21.12.2010, pag. 11.


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/130


Giovedì 7 aprile 2011
Relazione annuale 2009 della BEI

P7_TA(2011)0156

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 sulla relazione annuale 2009 della Banca europea per gli investimenti (2010/2248(INI))

2012/C 296 E/19

Il Parlamento europeo,

vista la relazione annuale 2009 del gruppo BEI (relazione sull’attività e sulla responsabilità di impresa, relazione finanziaria e relazione statistica),

vista la sua risoluzione del 6 maggio 2010 sulla relazione annuale 2008 della Banca europea per gli investimenti (1),

vista la sua risoluzione del 25 marzo 2009 sulle relazioni annuali 2007 della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (2),

vista la sua risoluzione del 16 giugno 2010 su EU 2020 (3),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0073/2011),

Il nuovo statuto della BEI

1.

accoglie con favore le modifiche introdotte dal trattato di Lisbona che consentono una maggiore flessibilità nei finanziamenti della BEI, fra l’altro: le partecipazioni azionarie a complemento delle attività ordinarie della Banca; la possibilità di istituire filiali e altri enti per disciplinare le cosiddette attività speciali e fornire servizi più ampi di assistenza tecnica; il rafforzamento del comitato di verifica;

2.

ricorda i cambiamenti introdotti dal trattato di Lisbona, che chiariscono gli obiettivi di finanziamento della BEI nei paesi terzi precisando che devono sostenere i principi generali che disciplinano l'interazione dell'UE con il resto del mondo, come sancito dall'articolo 3, paragrafo 5, del TUE, e che, nell'ambito delle condizioni di garanzia, devono contribuire agli obiettivi dell'azione esterna enunciati all'articolo 21 TUE;

3.

è a conoscenza della richiesta di alcuni Stati membri che la BEI assuma maggiori rischi nelle sue operazioni di finanziamento, ma richiama l'attenzione sul fatto che ciò non dovrebbe compromettere il rating AAA della BEI, un fattore fondamentale per consentirle di offrire le migliori condizioni di prestito;

4.

rammenta che il compito della BEI è quello di sostenere gli obiettivi delle politiche dell’UE e che essa è responsabile dinanzi alla Corte dei conti, all’OLAF e agli Stati membri dell’Unione europea, nonché, su una base volontaria, al Parlamento europeo;

5.

raccomanda, tuttavia, che si valuti la proposta di introdurre la vigilanza regolamentare prudenziale per quanto concerne la qualità della situazione finanziaria della BEI, la precisa misurazione dei suoi risultati e il rispetto delle regole di sana gestione aziendale;

6.

propone che tale vigilanza regolamentare:

sia esercitata dalla Banca centrale europea sulla base dell’articolo 127, paragrafo 6 TFUE;

ovvero, in mancanza di questa possibilità e sulla base di un approccio volontario da parte della BEI, sia svolta dalla Autorità bancaria europea con o senza la partecipazione di uno o più organismi nazionali di regolamentazione o da un revisore dei conti indipendente;

7.

chiede alla Commissione di fornire al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un'analisi giuridica sulle possibili opzioni per la vigilanza prudenziale della BEI;

8.

propone che la Commissione, in collaborazione con la BEI (considerata la qualità delle sue risorse umane e la sua esperienza nel settore del finanziamento delle grandi infrastrutture), effettui una riflessione strategica sul finanziamento degli investimenti che non escluda alcuna ipotesi, compresi sovvenzioni, liberazione di somme sottoscritte dagli Stati membri nel capitale della BEI, sottoscrizioni da parte dell'UE al capitale della BEI, prestiti, strumenti innovativi, ingegneria finanziaria adeguata a progetti di lungo termine non immediatamente redditizi, sviluppo dei sistemi di garanzia, creazione di una sezione di investimento nell'ambito del bilancio UE, consorzi finanziari tra poteri pubblici europei, nazionali e locali, e partenariati pubblico-privato;

9.

ricorda, tuttavia, i suoi avvertimenti e timori in merito al fatto che una parte della gestione della BEI di stanziamenti e programmi europei è stata esclusa dalla procedura di discarico, creando così requisiti specifici per il coordinamento tra la Commissione e la BEI e rendendo difficile disporre di un quadro d’insieme dei risultati ottenuti; ribadisce la sua richiesta alla BEI di presentare tutte le informazioni sui risultati: gli obiettivi fissati e raggiunti, i motivi di eventuali carenze e i risultati delle valutazioni effettuate; invita la Commissione a fornire informazioni dettagliate sulle procedure di coordinamento con la BEI e sulla loro efficacia;

10.

invita la Commissione ad ottenere dalla BEI una dichiarazione sulle attività con importanti effetti moltiplicatori che sono garantite dal bilancio UE;

11.

sottolinea che le garanzie del bilancio UE alla fine del 2009 hanno raggiunto un importo pari a 19,2 miliardi di euro per i prestiti concessi dalla BEI; sottolinea che si tratta di un importo significativo per il bilancio UE e attende una spiegazione dettagliata dei rischi connessi; ritiene che la BEI dovrebbe anche spiegare come sono utilizzati gli interessi di prestito generati da queste elevate garanzie;

12.

chiede di spiegare nel dettaglio le spese amministrative della BEI a titolo del bilancio UE;

13.

ribadisce la sua proposta volta a far sì che l'Unione europea possa diventare membro della BEI;

Il finanziamento della BEI nell’UE

La crisi finanziaria globale e le sue implicazioni per la BEI

14.

si compiace del fatto che la Banca si sia concentrata sui tre settori in cui l’Europa è stata colpita più duramente dalla crisi, vale a dire le piccole e medie imprese, le regioni di convergenza e l’azione per il clima;

15.

riconosce il ruolo cruciale svolto dalla BEI nel sostenere le PMI, soprattutto in tempi di crisi finanziaria e di recessione economica, e la invita a facilitare l'interazione tra il suo programma di prestiti globali e i contributi dei Fondi strutturali;

16.

sottolinea l'importanza delle PMI per l'economia europea e accoglie pertanto con favore l'aumento dei finanziamenti concessi dalla BEI alle PMI dal 2008 al 2010, che hanno raggiunto un importo complessivo di 30,8 miliardi di euro, e riconosce che tale importo supera l'importo obiettivo annuo di 7,5 miliardi di euro stabilito per tale periodo; accoglie con favore l'istituzione dello Strumento europeo di sviluppo del microcredito nel marzo 2010 con circa 200 milioni di euro di finanziamenti della Commissione e della Banca; sottolinea, tuttavia, le difficoltà incontrate dalle PMI nell'ottenere crediti e, a questo proposito, chiede alla BEI di continuare a migliorare la trasparenza delle sue attività di prestito attraverso intermediari finanziari; auspica, a tal fine, la messa a punto di condizioni di finanziamento chiare e di criteri più rigorosi in materia di efficacia del prestito per i suoi intermediari finanziari; chiede che la BEI sia tenuta a riferire annualmente sui suoi prestiti alle PMI, compresa la valutazione dell'accessibilità e dell'efficacia di questi e delle misure dirette al conseguimento di un tasso di penetrazione maggiore;

17.

raccomanda che il ruolo della BEI sia più mirato, selettivo, efficace e orientato al risultato; ritiene che, per raggiungere le piccole e medie imprese, essa debba associarsi in particolare con intermediari finanziari trasparenti e affidabili collegati all'economia locale; ritiene che, per quanto riguarda i prestiti alle PMI, la BEI dovrebbe divulgare attivamente le informazioni attraverso il suo sito web, in particolare l'importo erogato, il numero di assegnazioni effettuate, le regioni e i settori industriali che ne hanno usufruito; ritiene che debbano essere fornite anche informazioni sulle condizioni che l'intermediario finanziario dovrebbe soddisfare;

18.

valuta positivamente il fatto che l'accesso della BEI alla liquidità della BCE tramite la Banca Centrale del Lussemburgo sia stato concordato nella prospettiva di facilitare i programmi di prestito e la gestione della liquidità della BEI;

19.

osserva che l'obiettivo di convergenza della politica di coesione dell'UE costituisce una finalità principale della BEI; sottolinea il valore aggiunto delle azioni congiunte della BEI e della Commissione nel settore dell'assistenza tecnica (JASPERS), che conferiscono un sostegno e un effetto di leva finanziaria addizionali all'intervento dei Fondi strutturali;

20.

incoraggia la BEI a continuare a fornire alle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza l'assistenza tecnica e il cofinanziamento di cui necessitano per poter assorbire una quota maggiore dei fondi a loro disposizione, in particolare per progetti in settori prioritari come quello delle infrastrutture di trasporto, e altri progetti per migliorare la crescita e l'occupazione nonché progetti che fanno parte della Strategia Europa 2020, conformemente ad elevati standard in materia sociale, ambientale e di trasparenza;

21.

invita la BEI ad allineare pienamente le sue operazioni all'obiettivo UE di transizione rapida verso un'economia a basse emissioni di carbonio e ad adottare un piano per l'eliminazione graduale del prestito per i combustibili fossili, compreso il prestito per le centrali elettriche a carbone, e per il raddoppio degli sforzi tesi ad aumentare il trasferimento di energie rinnovabili e tecnologie a basso consumo energetico;

22.

esprime preoccupazione per il fatto che la concessione e il controllo di «prestiti globali» sono ancora poco trasparenti dal punto di vista fiscale e, per questo motivo, ritiene opportuno far sì che i beneficiari dei prestiti non sfruttino le possibilità dei paradisi fiscali e non ricorrano ad altri metodi di evasione fiscale;

23.

chiede una maggiore coerenza fra le attività della BEI e del FEI, in particolare per adeguare maggiormente l’orientamento del FEI agli obiettivi di Europa 2020, e chiede, a tal proposito, che la divisione del lavoro fra le due entità e l’uso dei rispettivi bilanci finanziari siano ottimizzati;

24.

accoglie favorevolmente la decisione del gruppo della BEI di cooperare più strettamente con la Commissione nel quadro della politica di coesione in merito a tre iniziative comuni – JESSICA, JEREMIE e JASMINE – volte a rendere la politica di coesione più efficiente ed efficace, nonché a rafforzare l'effetto di leva finanziaria dei Fondi strutturali; riconosce che la suddetta cooperazione si è rivelata utile e vantaggiosa, soprattutto nel contesto della crisi economica;

Il finanziamento della BEI dopo il 2013

25.

ritiene che sia venuto il momento di incrementare significativamente gli investimenti strategici di lungo termine in Europa con un'attenzione particolare per i settori chiave delle infrastrutture e della coesione europee; chiede a tale proposito:

maggiore trasparenza quanto alle attività della Banca nei confronti del Parlamento europeo,

una chiara assunzione di responsabilità nei confronti del Parlamento europeo da parte della BEI,

un uso mirato degli strumenti finanziari;

26.

esorta la BEI a sviluppare una propria strategia operativa post 2013, in linea con la strategia Europa 2020;

27.

reputa che la Strategia Europa 2020 adotti un approccio interessante e positivo nei confronti degli strumenti finanziari; chiede alla BEI e alla Commissione che, per rafforzare la loro efficacia, tengano presenti i seguenti obiettivi: semplificare le procedure e ottimizzare i fattori moltiplicatori e l’effetto catalizzatore del gruppo BEI per attrarre investitori del settore pubblico e privato;

28.

invita la BEI a continuare ad attribuire alle iniziative congiunte con la Commissione un ruolo importante nel contesto della sua collaborazione con la Commissione, soprattutto per quanto concerne la politica di coesione; riconosce che tali iniziative svolgono la funzione di catalizzatori di ulteriore sviluppo, in relazione, tra l'altro, alla preparazione del prossimo periodo di programmazione post 2013;

29.

esorta la BEI a stabilire un elenco di priorità nei suoi progetti d'investimento, utilizzando metodologie quali l'analisi costi-benefici, al fine di ottenere il massimo effetto moltiplicatore possibile sul PIL;

30.

sostiene i responsabili d'investimenti di alta qualità come la BEI, soprattutto in considerazione della sua esperienza nell’utilizzazione di strumenti innovativi come il meccanismo di finanziamento strutturato, il meccanismo di finanziamento con condivisione dei rischi (RSFF) e il meccanismo europeo per i trasporti puliti (ECTF);

31.

incoraggia ad estendere l'integrazione tra i contributi dell'UE e i prestiti della BEI quale mezzo per aumentare l'effetto di leva finanziaria delle risorse disponibili, a condizione che i nuovi strumenti finanziari siano intelligenti, integrati e flessibili;

32.

ritiene che l'ampia esperienza nella creazione e nell'utilizzo di strumenti finanziari acquisita durante l'attuale periodo di programmazione dovrebbe consentire alla Commissione e alla BEI di andare oltre l'attuale ambito di applicazione e impiego di tali strumenti e di innovare, ampliando la gamma dei prodotti offerti;

33.

è del parere che siano necessari obiettivi chiari e distinti e quadri giuridici per le obbligazioni emesse dalla BEI per il proprio finanziamento, nonché per futuri «project bond»;

34.

rileva il fatto che la BEI si finanzia mediante la proficua emissione di obbligazioni ordinarie garantite da tutti gli Stati membri dell'UE;

35.

accoglie con favore l'idea di «project bond» volti a migliorare il rating del credito delle obbligazioni emesse dalle società stesse nel quadro della Strategia Europa 2020 e utilizzati per finanziare le infrastrutture europee dei trasporti, dell'energia e delle TI e per rendere l'economia più ecologica; ritiene che tali emissioni di «project bond» avrebbero un impatto positivo sulla disponibilità di capitale per investimenti sostenibili a favore della crescita e dell’occupazione integrando gli investimenti nazionali e del Fondo di coesione; ritiene che tale strumento dovrebbe migliorare il rating del credito di progetti selezionati e attrarre finanziamenti privati per integrare gli investimenti nazionali e del Fondo di coesione;

36.

chiede pertanto alla Commissione e alla BEI di presentare proposte concrete per realizzare «project bond»; sottolinea che il Parlamento deve essere pienamente associato nella realizzazione di tali strumenti e chiede che sia tenuta presente la possibilità di utilizzare il bilancio UE nel prossimo quadro finanziario pluriennale come primo ammortizzatore di rischio perdite soggetto a massimale, con la BEI come finanziatore subordinato;

37.

ritiene che vi sia una chiara necessità di un ulteriore sostegno da parte della BEI nei seguenti settori: PMI, finanziamento intermedio e infrastrutture nonché altri progetti chiave volti a migliorare la crescita e l’occupazione, quali parte della Strategia Europa 2020;

38.

esorta la BEI a investire nel trasporto merci nel settore ferroviario europeo così come in altre reti transeuropee di trasporto merci concentrandosi sui porti del Mediterraneo, del Mar Nero e del Mar Baltico, al fine di collegarli definitivamente ai mercati europei;

39.

invita la BEI a fornire maggior sostegno alla realizzazione della rete TEN-T, al fine di generare un effetto di leva finanziaria per maggiori investimenti, sia pubblici che privati; è del parere che anche in questo caso i «project bond» possano costituire uno strumento d'investimento complementare alla dotazione di bilancio prevista nel fondo TEN-T; esorta a concentrare i futuri investimenti sulle sezioni transfrontaliere della rete TEN-T al fine di ottimizzare il valore aggiunto europeo generato;

40.

esorta la BEI a investire nel gasdotto Nabucco e in altri importanti progetti TEN-E che consentiranno di far fronte alla domanda futura di energia dell’UE, diversificando l’insieme dei paesi fornitori dell’Europa, migliorando il mix delle politiche dell’UE e contribuendo a far fronte agli impegni ambientali dell’Unione;

Finanziamenti BEI al di fuori dell’UE

Il ruolo della BEI nei paesi candidati all’adesione

41.

reputa che, nell'ambito delle sue attività nei paesi candidati all'adesione, la BEI dovrebbe accordare maggiore attenzione alle misure di efficienza energetica, all'energia rinnovabile e all'infrastruttura ambientale, nonché alle TEN e TEN-E e ai PPP, conformemente ad elevati standard sociali, di trasparenza e ambientali, e che, in linea con gli obiettivi climatici dell'UE, dovrebbe dare priorità ai modi sostenibili di trasporto, in particolare quello ferroviario;

42.

ritiene che la BEI dovrebbe fornire assistenza tecnica ai paesi candidati all’adesione, come previsto dal nuovo articolo 18 dello statuto della Banca;

Il ruolo della BEI nello sviluppo

43.

accoglie con favore i cambiamenti introdotti dal trattato di Lisbona all'articolo 209 CE (da considerarsi in combinato disposto con l'articolo 208 CE) che dispone che la BEI deve contribuire, alle condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle misure necessarie a promuovere gli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione;

44.

ricorda che la strategia e le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero contribuire ai principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione, di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, all'obiettivo di sviluppare e consolidare la democrazia e lo Stato di diritto, all'obiettivo di rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e al rispetto degli accordi ambientali internazionali di cui l'Unione europea o i suoi Stati membri sono parti; ricorda che in tutte le varie fasi di ciascun progetto la BEI deve garantire la conformità con le disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;

45.

si compiace delle conclusioni del Comitato direttivo dei saggi quanto alla necessità di esaminare la questione dello sviluppo di una «piattaforma europea per la cooperazione esterna e lo sviluppo»; esorta tuttavia la BEI e altre istituzioni europee a valutare attentamente la fattibilità di questo nuovo approccio e le sue implicazioni a lungo termine per l'efficacia dell'azione esterna complessiva dell'UE, al fine di evitare che le politiche e gli obiettivi generali di sviluppo vengano indeboliti dalla creazione di strumenti senza alcuna valutazione preliminare degli obiettivi e delle priorità cui contribuiranno;

46.

accoglie con favore la nuova decisione proposta che dovrebbe rafforzare le capacità della BEI di sostenere gli obiettivi dell'UE in materia di sviluppo, sostituire gli obiettivi regionali con obiettivi orizzontali di alto livello e definire linee guida operative per ogni regione, nel quadro del mandato esterno; ribadisce la necessità di stabilire chiare priorità, tra cui l'energia rinnovabile, le infrastrutture urbane, lo sviluppo dei comuni e le istituzioni finanziarie di proprietà locale;

47.

raccomanda le seguenti misure per rafforzare il ruolo della BEI nello sviluppo:

assegnazione di una quantità maggiore di personale specializzato in questioni di sviluppo e di paesi in via di sviluppo, nonché aumento della presenza locale di personale nei paesi terzi,

aumento della percentuale di partecipazione degli attori locali ai progetti,

attribuzione di ulteriore capitale al settore dei progetti destinati allo sviluppo,

attribuzione di ulteriori sovvenzioni,

esame della possibilità di raggruppare le attività della BEI nei paesi terzi in un’unica entità separata;

48.

raccomanda che la BEI si concentri su investimenti in progetti di energie rinnovabili nei paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione per l'Africa subsahariana;

Cooperazione fra la BEI e le istituzioni finanziarie internazionali, regionali e nazionali

49.

riconosce che la cooperazione fra la BEI, le banche multilaterali di sviluppo, le banche per lo sviluppo regionale, le agenzie europee bilaterali di sviluppo e le istituzioni finanziarie pubbliche e private dei paesi in via di sviluppo dovrebbe essere aumentata a sostegno delle politiche dell’Unione europea;

50.

reputa che sia necessaria una maggiore cooperazione, alle stesse condizioni e su base di reciprocità, con le istituzioni finanziarie regionali e nazionali, per garantire un uso più efficace delle risorse e andare incontro alle specifiche esigenze locali;

51.

incoraggia la firma del memorandum d'intesa in fase di negoziazione fra la BEI, la BERS e la Commissione per rafforzare la cooperazione in tutti i paesi in cui operano congiuntamente al di fuori dell'UE nel duplice intento di rendere le loro politiche in materia di prestiti coerenti tra loro e con gli obiettivi delle politiche UE, quali la coesione sociale e la protezione ambientale;

Centri finanziari offshore

52.

invita la BEI a definire chiare condizioni di finanziamento per gli intermediari finanziari e a riferire sui progressi compiuti in termini di trasparenza e di maggiore assunzione di responsabilità, in particolare quando si tratta di prestiti erogati tramite intermediari finanziari; ritiene che la BEI debba aggiornare e rendere più rigorosa la sua politica sui centri finanziari offshore, andando oltre le attuali condizioni uniformi degli elenchi OCSE e tenendo conto di tutte le giurisdizioni che potrebbero consentire elusione o evasione fiscale;

53.

ritiene che non sia sufficiente basarsi sull'elenco dell'OCSE dei centri finanziari offshore e che dovrebbero essere tenuti in considerazione tutti gli elenchi riconosciuti a livello internazionale fino a quando l'UE non avrà stabilito un proprio elenco; ritiene, tuttavia, che la BEI dovrebbe procedere a una valutazione e a un monitoraggio indipendenti delle giurisdizioni competenti non cooperative e pubblicarne periodicamente i risultati che dovrebbero integrare le analisi degli elenchi di riferimento internazionali e dell'UE;

54.

è del parere che la BEI non debba partecipare ad operazioni attuate tramite una giurisdizione non cooperativa, individuata dall'OCSE, dal GAFI o da altri organismi internazionali pertinenti, come pure nell'ambito della propria attività indipendente di valutazione e monitoraggio;

55.

ritiene che la BEI dovrebbe applicare la sua politica aggiornata e pubblica su giurisdizioni non cooperative/centri finanziari offshore in modo molto rigoroso, al fine di assicurare che le sue operazioni di finanziamento non contribuiscano ad alcuna forma di evasione fiscale o di riciclaggio del denaro;

56.

chiede alla BEI di includere nella sua relazione annuale al Parlamento europeo informazioni dettagliate sull'attuazione della sua politica sui centri finanziari offshore, riferendo in particolare il numero di domande respinte per non conformità e il numero di trasferimenti richiesti ed effettuati per garantire la conformità;

57.

invita la BEI a promuovere ulteriormente la comunicazione proattiva e tempestiva delle informazioni relative ai progetti, ivi comprese le proprie valutazioni degli impatti del progetto sugli aspetti ambientali e sociali, i diritti umani e lo sviluppo, le relazioni di monitoraggio e le relazioni di valutazione ex post;

*

* *

58.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Banca europea per gli investimenti, al gruppo della Banca mondiale, a tutte le banche di sviluppo regionale e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 135.

(2)  GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 147.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2010)0223.


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/137


Giovedì 7 aprile 2011
Il caso di Ai WeiWei in Cina

P7_TA(2011)0157

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 sul caso di Ai Weiwei

2012/C 296 E/20

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni approvate durante l'attuale legislatura concernenti le violazioni dei diritti umani in Cina,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che un'ondata di appelli su Internet per una «rivoluzione dei gelsomini» cinese (ispirata dagli sviluppi politici in Tunisia, Egitto e Libia) è sfociata in una serie di azioni e in una diffusa repressione dei difensori dei diritti umani e dei dissidenti da parte delle autorità cinesi,

B.

considerando che non si ha nessuna notizia dell'artista di fama internazionale e critico del regime Ai Weiwei da quando, domenica 3 aprile 2011, è stato arrestato mentre attraversava i controlli di sicurezza all'aeroporto di Pechino,

C.

considerando che, oltre alla sua detenzione, da informazioni risulta che il suo studio è stato perquisito dalla polizia, che ha sequestrato diversi oggetti,

D.

considerando che ad Ai Weiwei è stato recentemente impedito di recarsi a Oslo per la cerimonia di assegnazione del Premio Nobel per la pace e che dopo l'apertura della sua esposizione «Semi di girasole» a Londra è stato posto agli arresti domiciliari e il suo studio di Shanghai è stato saccheggiato,

E.

considerando che Ai Weiwei è ampiamente conosciuto al di fuori della Cina, ma che gli viene impedito di esporre come artista in Cina nonostante la notorietà di cui gode il suo lavoro in seguito alla sua co-progettazione dello Stadio Olimpico «Nido d'uccello»,

F.

considerando che Ai Weiwei ha raggiunto rilievo nazionale ed internazionale con la pubblicazione dei nomi dei bambini vittime del terremoto nel Sichuan e che successivamente è stato vittima di un'aggressione da parte di ignoti, a causa della quale è stato ricoverato in ospedale in Germania,

G.

considerando che Ai Weiwei è uno dei firmatari più in vista della Carta 08, una petizione che sollecita la Cina portare avanti le riforme politiche e la protezione dei diritti umani,

1.

condanna la detenzione ingiustificata e inaccettabile di Ai Weiwei, critico del regime e artista di fama internazionale;

2.

chiede il rilascio immediato e incondizionato di Ai Weiwei ed esprime la sua solidarietà con le sue azioni e iniziative pacifiche a favore delle riforme democratiche e della protezione dei diritti umani;

3.

sottolinea che la polizia ha rifiutato di fornire alla moglie di Ai Weiwei informazioni riguardanti il motivo della sua detenzione;

4.

sottolinea che la detenzione di Ai Weiwei è rappresentativa della recente diffusa repressione di attivisti dei diritti umani e dissidenti in Cina, caratterizzata da numerosi arresti, condanne detentive eccessive, aumento della sorveglianza personale e restrizioni sempre più repressive nei confronti di giornalisti stranieri;

5.

invita il VP/AR Catherine Ashton a continuare a sollevare la questione delle violazioni dei diritti umani al livello più alto nei suoi contatti con le autorità cinesi – violazioni che includono tra l'altro la recente condanna di Liu Xianbin a 10 anni e di Liu Xiaobo a 11 anni nonché i casi di Liu Xia, Chen Guangcheng, Gao Zhisheng, Liu Xianbin, Hu Jia, Tang Jitian, Jiang Tianyong, Teng Biao, Liu Shihui, Tang Jingling, Li Tiantian, Ran Yunfei, Mao e Chen Ding Wei, rilevando altresì con preoccupazione le condizioni repressive in cui vivono i loro coniugi e le loro famiglie, e a riferire su tali casi al Parlamento europeo dopo l'imminente dialogo politico ad alto livello tra l'UE e la Cina, a cui parteciperà il VP/AR;

6.

sottolinea che la situazione dei diritti umani in Cina rimane tuttora fonte di gravi preoccupazioni; sottolinea la necessità di effettuare una valutazione globale del dialogo UE-Cina sui diritti umani, tra cui il seminario giuridico UE-Cina sui diritti umani, al fine di valutare la metodologia applicata e i progressi compiuti;

7.

invita la sua delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese a sollevare e affrontare completamente la questione della violazione dei diritti dell'uomo per quanto riguarda, in particolare, i casi elencati nella presente risoluzione in occasione della prossima riunione interparlamentare;

8.

invita il VP/AR a ripensare tale dialogo onde renderlo efficace e orientato ai risultati e ad adottare tutte le misure necessarie per l'organizzazione rapida del prossimo dialogo sui diritti umani, nel corso del quale saranno sollevati i casi summenzionati e le altre violazioni dei diritti umani di cui alle risoluzioni del Parlamento europeo;

9.

ricorda che la Cina è governata da un partito unico sin dal 1949 e, in questo contesto di recente sviluppo politico e in considerazione del deterioramento della situazione dei diritti umani nel paese, sostiene che i partiti politici nell'UE dovrebbero riconsiderare le loro relazioni con il paese;

10.

ritiene che lo sviluppo delle relazioni UE-Cina debba andare di pari passo con lo sviluppo di un dialogo politico reale, fecondo ed efficace e che il rispetto dei diritti umani dovrebbe formare parte integrante del nuovo accordo quadro in corso di negoziazione con la Cina;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al VP/AR, al Presidente in carica del Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione, nonché al Presidente, al Primo Ministro e all'Assemblea nazionale del popolo della Repubblica popolare cinese.


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/138


Giovedì 7 aprile 2011
Divieto di svolgimento delle elezioni del governo tibetano in esilio in Nepal

P7_TA(2011)0158

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 sul divieto di svolgimento delle elezioni del governo tibetano in esilio in Nepal

2012/C 296 E/21

Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni del 17 giugno 2010 sul Nepal (1) e del 26 ottobre 2006 sul Tibet (2),

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visto il patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966,

vista la dichiarazione del 29 maggio 2010 del Segretario generale delle Nazioni Unite Ban-Ki Moon sulla situazione politica in Nepal,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che l’occupazione del Tibet da parte della Repubblica popolare cinese impedisce ai tibetani di eleggere democraticamente i loro rappresentanti nel territorio del Tibet,

B.

considerando che oltre 82 000 tibetani esiliati nel mondo sono stati chiamati al voto il 20 marzo 2011 per eleggere il nuovo Kalon Tripa, ovvero il primo ministro del governo tibetano in esilio,

C.

considerando che diverse migliaia di tibetani che vivono in Nepal non hanno ottenuto il permesso di votare dalle autorità nepalesi di Katmandu, a causa delle crescenti pressioni del governo cinese,

D.

considerando che già il 3 ottobre 2010 durante una precedente consultazione elettorale in Nepal la polizia di Katmandu ha confiscato le urne e ha chiuso i seggi elettorali della comunità tibetana,

E.

considerando che il 10 marzo 2011 il Dalai Lama ha annunciato di voler rinunciare formalmente al suo ruolo di leader politico del governo tibetano in esilio che ha sede a Dharamsala (India), al fine di rafforzare la struttura democratica del movimento tibetano alla vigilia di elezioni che sceglieranno una nuova generazione di leader politici tibetani,

F.

considerando che il governo del Nepal ha dichiarato che le manifestazioni dei tibetani violano la sua politica di «una sola Cina», che ha ribadito il suo impegno a non autorizzare «attività contro il governo di Pechino» sul suo territorio e che ha imposto quindi un divieto generale al movimento dei gruppi di tibetani nel tentativo di placare le autorità cinesi,

G.

considerando che le autorità nepalesi, in particolare la polizia, sono state denunciate ripetutamente per aver violato diritti umani fondamentali quali la libertà d'espressione, riunione e associazione dei tibetani esiliati in Nepal; che tali diritti sono garantiti a tutti coloro che si trovano in Nepal dalle convenzioni internazionali in materia di diritti umani adottate anche dal Nepal, tra cui il patto internazionale sui diritti civili e politici,

H.

considerando che la situazione generale di molti rifugiati in Nepal, in particolare dei tibetani, desta preoccupazione,

I.

considerando che l'UE ha ribadito il suo impegno a sostegno della governance democratica e partecipativa nelle relazioni esterne dell'Unione mediante l'adozione delle conclusioni del Consiglio sul sostegno alla democrazia nelle relazioni esterne dell'UE del 17 novembre 2009,

1.

sottolinea che il diritto di partecipare a elezioni democratiche è un diritto fondamentale di tutti i cittadini che deve essere promosso, tutelato e garantito in ogni Stato democratico;

2.

invita il governo del Nepal a promuovere il diritto democratico del popolo tibetano, che dal 1960 vive un processo elettorale interno unico, di organizzare consultazioni elettorali democratiche e di parteciparvi;

3.

sottolinea l'importanza di elezioni democratiche pacifiche per il rafforzamento e la tutela dell'identità tibetana sia all'interno sia all'esterno del territorio del Tibet;

4.

esorta le autorità nepalesi a rispettare il diritto alla libertà di espressione, riunione e associazione dei cittadini tibetani in Nepal, alla stregua di quanto è garantito a tutti coloro che si trovano nel paese dalle convenzioni internazionali in materia di diritti umani adottate anche dal Nepal;

5.

invita le autorità a evitare gli arresti preventivi e l'imposizione di restrizioni alle manifestazioni e alla libertà di espressione, che negano il legittimo diritto di espressione e riunione pacifica, durante tutte le attività della comunità tibetana nel paese ed esorta il governo del Nepal a includere tali diritti e a garantire la libertà religiosa nella nuova costituzione nepalese che entrerà in vigore il 28 maggio 2011;

6.

invita le autorità nepalesi a osservare gli obblighi internazionali assunti in materia di diritti umani e la legislazione nazionale nel trattare con la comunità tibetana ed esorta il governo a non cedere alle forti pressioni esercitate dal governo cinese per mettere a tacere la comunità tibetana del Nepal, imponendo limitazioni non solo ingiustificate ma anche illegali ai sensi del diritto nazionale e internazionale;

7.

ritiene che il proseguimento della piena attuazione del «gentlemen's agreement» sui rifugiati tibetani da parte delle autorità nepalesi sia fondamentale per mantenere i contatti tra l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e le comunità tibetane;

8.

invita il Servizio europeo per l'azione esterna, mediante la sua delegazione a Katmandu, a seguire con attenzione la situazione politica in Nepal, in particolare il trattamento dei rifugiati tibetani e il rispetto dei diritti ad essi riconosciuti a livello costituzionale e internazionale ed esorta l'alto rappresentante dell'UE a manifestare alle autorità nepalesi e cinesi le preoccupazioni in merito alle azioni avviate dal governo nepalese per bloccare le elezioni tibetane;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché al governo nepalese e al Segretario generale delle Nazioni Unite.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0245.

(2)  GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 463.


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/140


Giovedì 7 aprile 2011
Zimbabwe

P7_TA(2011)0159

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 sullo Zimbabwe

2012/C 296 E/22

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sullo Zimbabwe, in particolare quella più recente del 21 ottobre 2010 sulle espulsioni coatte in Zimbabwe (1),

visti la decisione 2011/101/PESC (2) del Consiglio, del 15 febbraio 2011, che proroga fino al 20 febbraio 2012 le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe imposte con la posizione comune 2004/161/PESC (3), e il regolamento (CE) n. 1226/2008 (4) della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe,

viste le dichiarazioni rilasciate sullo Zimbabwe dall’Alto rappresentante per conto dell'Unione europea il 15 febbraio 2011,

visto il comunicato di Livingstone del vertice della comunità per lo sviluppo dell'Africa meridionale (SADC) sui tre temi concernenti politica, difesa e cooperazione per la sicurezza, del 31 marzo 2011,

visto il consenso politico globale che ha creato il governo unitario nel febbraio 2009,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli che lo Zimbabwe ha ratificato,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che vi è stato un marcato aumento delle intimidazioni, degli arresti arbitrari e delle sparizioni di oppositori politici del partito del Fronte patriottico (Zanu-PF) nel corso degli ultimi mesi, che hanno preso di mira numerosi membri del Movimento per il cambiamento democratico (MDC), diversi parlamentari appartenenti al MDC e alcuni dirigenti chiave di tale partito, ad esempio il ministro per l'Energia Elton Mangoma, la co-ministra degli Affari interni Theresa Makone e il presidente spodestato del parlamento dello Zimbabwe Lovemore Moyo,

B.

considerando che il primo ministro dello Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, ha personalmente confermato che il presidente Robert Mugabe e il partito Zanu-PF non hanno rispettato le condizioni dell'accordo politico globale del 2009 e stanno esercitando violente intimidazioni nei confronti di membri del governo di unità nazionale dello Zimbabwe appartenenti al MDC-T e al MDC-M,

C.

considerando che negli ultimi due anni il governo di unità nazionale dello Zimbabwe si è faticosamente impegnato per portare stabilità al paese e non è riuscito a spianare la strada a una transizione democratica mediante elezioni credibili, a causa dei deliberati ostacoli frapposti dal Zanu-PF; che la spaventosa situazione politica, economica e umanitaria dello Zimbabwe si è notevolmente deteriorata a partire dal dicembre 2010,

D.

considerando che recentemente i servizi di sicurezza dello Zimbabwe hanno fatto irruzione negli uffici di diverse organizzazioni non governative (Forum delle ONG per i diritti umani, Coalizione di crisi in Zimbabwe) e nella sede principale del MDC; hanno sequestrato la documentazione delle ONG ed hanno arrestato arbitrariamente membri del personale delle ONG e del partito MDC per sottoporli a interrogatorio, rilasciandoli poi senza accuse,

E.

considerando che Jenni Williams e Magodonga Mahlangu, due leader dell'organizzazione della società civile «Donne dello Zimbabwe sollevatevi» (WOZA), così come Abel Chikomo, direttore del Forum delle ONG per i diritti dell'uomo, e altri difensori dei diritti umani, hanno subito sistematiche vessazioni da parte della polizia,

F.

considerando che il 19 febbraio 2011, 46 attivisti della società civile sono stati arrestati dai servizi di sicurezza, con l'accusa di tradimento, per aver organizzato la proiezione in pubblico di un video che mostra i recenti sollevamenti popolari in Nord Africa e in Medio Oriente, e che, durante la detenzione, alcuni di questi attivisti sono stati picchiati, torturati e tenuti in isolamento,

G.

considerando che il diritto del MDC di tenere comizi politici è stato limitato dai servizi di sicurezza dello Zimbabwe, mentre il partito Zanu-PF continua ad essere libero di organizzare assemblee politiche, e che ciò è in diretta violazione della Costituzione dello Zimbabwe,

H.

considerando che il partito Zanu-PF è attualmente impegnato in una violenta campagna nazionale per costringere i cittadini dello Zimbabwe a firmare una petizione che chiede la revoca delle misure restrittive internazionali in atto contro alcuni membri chiave della cricca di Mugabe; osservando che coloro che rifiutano di firmare la petizione sono stati brutalmente picchiati o arrestati,

I.

considerando che le cosiddette «misure restrittive» dell'Unione europea sono specificamente mirate nei confronti di 163 personaggi chiave del regime di sfruttamento di Mugabe e di altri che hanno contribuito a sostenerlo, e che esse non hanno un impatto sulla popolazione dello Zimbabwe in generale o sull'economia dello Zimbabwe,

J.

considerando che l'Unione europea, gli Stati Uniti d'America, l'Australia e il Canada continuano ad essere preoccupati per la situazione dei diritti umani nei campi diamantiferi di Chiadzwa (Marange), in particolare per quanto riguarda violazioni dei diritti umani da parte dei membri dei servizi di sicurezza dello Zimbabwe, e sono quindi reticenti a concedere la certificazione del processo di Kimberley ai diamanti estratti a Chiadzwa,

K.

considerando che lo Zimbabwe continua ad essere impoverito dopo anni di cattiva gestione economica da parte del regime di Mugabe e continua a ricevere sostanziali aiuti umanitari e di altro tipo da parte dell'Unione europea, del Regno Unito, dei Paesi Bassi, della Germania, della Francia e della Danimarca, così come da parte di Stati Uniti, Australia e Norvegia, che vanno a coprire le esigenze più elementari di gran parte della popolazione dello Zimbabwe,

L.

considerando che il primo ministro dello Zimbabwe ha esortato l'UE a non accettare le credenziali della signora Margaret Muchada, ambasciatrice designata dello Zimbabwe per l'UE, poiché la sua nomina unilaterale da parte del presidente Mugabe viola la Costituzione dello Zimbabwe e le condizioni del governo di unità nazionale,

1.

chiede che sia immediatamente posta fine a tutte le vessazioni a sfondo politico, agli arresti e alle violenze da parte dei servizi di sicurezza di Stato dello Zimbabwe e delle milizie direttamente controllate da fedeli di Mugabe e del partito Zanu-PF o loro simpatizzanti; sottolinea che i responsabili di tali abusi e violazioni devono essere chiamati a risponderne;

2.

insiste sul fatto che il popolo dello Zimbabwe deve avere libertà di espressione e di riunione, che tutte le intimidazioni ai danni di politici e attivisti della società civile (in particolare degli attivisti dei diritti umani) devono cessare e che tutti i rappresentanti eletti, a prescindere dal credo politico, così come le ONG, gli attivisti politici, la stampa e i comuni cittadini devono poter esprimere liberamente le loro opinioni senza timore di essere violentemente perseguitati, incarcerati arbitrariamente e sottoposti a torture;

3.

chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti coloro che sono stati arbitrariamente arrestati, in particolare i funzionari e seguaci del partito MDC; condanna ogni genere di arresto e di detenzione contrari alle convenzioni internazionali sui diritti umani;

4.

esorta il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri ad impegnarsi attivamente con l'Unione africana e la comunità per lo sviluppo dell'Africa meridionale e, in particolare, con il Sudafrica, per garantire che in relazione alle future elezioni in Zimbabwe non abbiano luogo intimidazioni e violenze; ritiene tuttavia che le elezioni anticipate non risolveranno le questioni in sospeso della riforma politica ed economica; ritiene che eventuali elezioni dovranno essere basate su norme internazionali, compreso il rispetto dei diritti umani e della libertà di espressione e di movimento, ponendo immediatamente fine alle vessazioni e alla detenzione delle persone in funzione delle loro opinioni politiche;

5.

accoglie favorevolmente il comunicato di Livingstone del 31 marzo 2011 della Troika della comunità per lo sviluppo dell'Africa meridionale ed esorta tale comunità a prendere l'iniziativa per assicurare che le raccomandazioni del comunicato siano pienamente attuate da tutte le parti in Zimbabwe, al fine di indire elezioni libere ed eque in Zimbabwe;

6.

esorta tutti i partiti politici dello Zimbabwe a raggiungere un accordo su un percorso verso lo svolgimento di elezioni libere ed eque, monitorate a livello internazionale, in Zimbabwe;

7.

sollecita tutti i partiti politici dello Zimbabwe a impegnarsi appieno nel rilancio del processo di riforma costituzionale, per realizzare una nuova Costituzione dello Zimbabwe, accettabile per il popolo dello Zimbabwe, che entri in vigore prima delle prossime elezioni;

8.

si compiace del recente rinnovamento, nel febbraio 2011, della lista dell'Unione europea di persone ed entità con collegamenti al regime di Mugabe messe al bando; sottolinea che le misure restrittive in questione sono mirate esclusivamente a membri del regime zimbabwano e non incideranno in alcun modo sulla popolazione complessiva del paese;

9.

esorta l'UE a mantenere in atto le sue misure restrittive nei confronti di persone ed entità con collegamenti al regime di Mugabe fino a che non vi siano prove reali di un cambiamento per il meglio in Zimbabwe; invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per spiegare questa realtà in Zimbabwe e sul piano internazionale e ad impegnarsi maggiormente per ottenere sostegno ad un rapido cambiamento verso una vera democrazia e il progresso economico in Zimbabwe;

10.

invita l'Unione europea a rifiutarsi di accettare un ambasciatore dello Zimbabwe per l'UE che non sia stato designato attraverso il debito processo costituzionale e nel rispetto dell'accordo politico globale;

11.

insiste affinché le autorità dello Zimbabwe onorino gli impegni presi ai sensi del processo di Kimberley, demilitarizzino completamente i campi diamantiferi di Marange e introducano la trasparenza per quanto riguarda i proventi della produzione di diamanti;

12.

loda l'Unione europea e quegli Stati membri ed altri paesi che continuano a fornire finanziamenti di sostegno diretto per la popolazione dello Zimbabwe, sottolineando la necessità che tale sostegno continui a passare solo attraverso ONG credibili, sia ben mirato e debitamente rendicontato e che siano evitate le agenzie governative;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Alto rappresentante, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi dei paesi del G8, ai governi e ai parlamenti dello Zimbabwe e del Sudafrica, al Segretario generale del Commonwealth, al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai presidenti della Commissione e del Consiglio esecutivo dell'Unione africana, al Parlamento panafricano, al Segretario generale e ai governi della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe nonché al suo forum parlamentare.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0388.

(2)  GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6.

(3)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.

(4)  GU L 331 del 10.12.2008, pag. 11.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 5 aprile 2011

2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/144


Martedì 5 aprile 2011
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Polonia - Podkarpackie - Fabbricazione di macchinari

P7_TA(2011)0120

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/013 PL/macchinari Podkarpackie, Polonia) (COM(2011)0062 – C7-0056/2011 – 2011/2045(BUD))

2012/C 296 E/23

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0062 – C7-0056/2011),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (regolamento FEG) (2),

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0059/2011),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato temporaneamente ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni per la mobilitazione del FEG,

D.

considerando che la Polonia ha richiesto assistenza in relazione a 594 esuberi, di cui 200 sono stati ammessi all'assistenza del Fondo, in tre imprese operanti nella divisione 28 NACE Rev. 2 (fabbricazione di macchinari e apparecchiature) nella regione NUTS II di Podkarpackie in Polonia,

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza a tale proposito la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del FEG; auspica l'attuazione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro delle prossime revisioni del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo, ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro; tuttavia, chiede una valutazione dell'integrazione a lungo termine di tali lavoratori nel mercato del lavoro, quale risultato diretto delle misure finanziate dal FEG;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta rivolta alla Commissione affinché venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

5.

accoglie con favore il fatto che, in seguito alle reiterate richieste del Parlamento, per la prima volta il bilancio 2011 presenta stanziamenti di pagamento (pari a 47 608 950 EUR) alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di procedere, come è successo in passato, a storni da altre linee, un'operazione che potrebbe essere pregiudizievole per il conseguimento degli obiettivi delle varie politiche;

6.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

7.

incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Martedì 5 aprile 2011
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EFG/2010/013 PL/macchinari Podkarpackie)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2011/249/UE)


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/146


Martedì 5 aprile 2011
Mobilitazione del fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Repubblica ceca - Unilever

P7_TA(2011)0124

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/010/ CZ/Unilever, Repubblica ceca) (COM(2011)0061 – C7-0055/2011 – 2011/2044(BUD))

2012/C 296 E/24

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0061 – C7-0055/2011),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0060/2011),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato temporaneamente ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni per la mobilitazione del FEG,

D.

considerando che la Repubblica ceca ha richiesto assistenza in relazione a 634 esuberi, tutti ammessi all'assistenza del Fondo, presso l'azienda Unilever ČR, spol.sr.o, operante nel settore del commercio al dettaglio nella regione NUTS II di Střední Čechy,

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza a tale proposito la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del FEG; auspica l'attuazione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro delle prossime revisioni del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo, ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro; chiede, tuttavia, una valutazione dell'integrazione a lungo termine di tali lavoratori nel mercato del lavoro, quale risultato diretto delle misure finanziate dal FEG;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

deplora il fatto che il regolamento FEG, nella sua forma attuale, non preveda una verifica della situazione finanziaria, dell'eventuale evasione fiscale o della situazione in materia di aiuti di Stato delle società multinazionali la cui ristrutturazione giustifica l'intervento del FEG; ritiene che tali aspetti debbano essere affrontati nell'imminente revisione del regolamento FEG, senza compromettere l'accesso dei lavoratori in esubero al FEG;

5.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta rivolta alla Commissione affinché venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

6.

accoglie con favore il fatto che, in seguito alle reiterate richieste del Parlamento, per la prima volta il bilancio 2011 presenta stanziamenti di pagamento (pari a 47 608 950 EUR) alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di procedere, come è successo in passato, a storni da altre linee, un'operazione che potrebbe essere pregiudizievole per il conseguimento degli obiettivi delle varie politiche;

7.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

8.

incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Martedì 5 aprile 2011
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/010 CZ/Unilever, Repubblica ceca)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2011/233/UE)


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/148


Martedì 5 aprile 2011
Prodotti e tecnologie a duplice uso ***I

P7_TA(2011)0125

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 5 aprile 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))

2012/C 296 E/25

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

La proposta è stata modificata come segue (1):

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Titolo

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 1

(1)

Il regolamento (CE) n. 1334/2000, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso impone che i prodotti a duplice uso (inclusi il software e le tecnologie) siano sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dalla Comunità .

(1)

Il regolamento (CE) n. 1334/2000, del 22 giugno 2000, modificato dal regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (2) impone che i prodotti a duplice uso (inclusi il software e le tecnologie) siano sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dall'Unione o quando transitano nella stessa o sono consegnati in un paese terzo in seguito a servizi di intermediazione forniti da un intermediario residente o stabilito nell'Unione .

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 2

(2)

È opportuno applicare procedure di controllo uniformi e coerenti in tutta l'UE per evitare pratiche concorrenziali sleali fra gli esportatori europei e garantire l'efficacia dei controlli della sicurezza nella Comunità .

(2)

È opportuno applicare procedure di controllo uniformi e coerenti in tutta l'Unione per evitare pratiche concorrenziali sleali fra gli esportatori dell'Unione, armonizzare la portata delle autorizzazioni generali di esportazione e le condizioni relative al loro utilizzo e garantire l'efficacia dei controlli della sicurezza nell'Unione .

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3

(3)

Nella sua comunicazione del 18 dicembre 2006, la Commissione ha proposto di istituire nuove autorizzazioni generali di esportazione della Comunità allo scopo di semplificare l'attuale normativa, consolidare la competitività dell'industria e garantire parità di condizioni per tutti gli esportatori comunitari che esportano determinati prodotti verso destinazioni specifiche .

(3)

Nella sua comunicazione del 18 dicembre 2006, la Commissione ha proposto di istituire nuove autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione allo scopo di semplificare l'attuale normativa, consolidare la competitività dell'industria e garantire parità di condizioni per tutti gli esportatori dell'Unione che esportano determinati prodotti verso paesi di destinazione specifici .

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis)

Il 5 maggio 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 428/2009. Il regolamento (CE) n. 1334/2000 è stato di conseguenza abrogato con effetto dal 27 agosto 2009. Le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000 continuano ad applicarsi soltanto per le richieste di autorizzazione di esportazione presentate prima del 27 agosto 2009.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4

(4)

Al fine di creare nuove autorizzazioni generali di esportazione della Comunità per taluni prodotti a duplice uso non sensibili destinati a paesi non sensibili , occorre modificare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1334/2000 mediante l'aggiunta di nuovi allegati.

(4)

Al fine di creare nuove autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione per taluni prodotti specifici a duplice uso destinati a paesi specifici , occorre modificare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 428/2009 mediante l'aggiunta di nuovi allegati.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5

(5)

Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore devono avere la facoltà di vietare il ricorso alle autorizzazioni generali di esportazione della Comunità previste dal presente regolamento qualora l'esportatore sia stato sanzionato per aver commesso infrazioni in materia di esportazioni passibili della revoca del diritto di avvalersi di tali autorizzazioni.

(5)

Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore dovrebbero avere la facoltà di vietare il ricorso alle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione previste dal presente regolamento qualora l'esportatore sia stato sanzionato per aver commesso infrazioni in materia di esportazioni passibili della revoca del diritto di avvalersi di tali autorizzazioni.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 6

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1334/2000 ,

(6)

Occorre pertanto modificare in conseguenza il regolamento (CE) n. 428/2009 ,

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 428/2009

Articolo 13 – paragrafo 6

 

(2 bis)

all'articolo 13, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Tutte le notifiche necessarie ai sensi del presente articolo avvengono mediante mezzi elettronici sicuri, compreso un sistema sicuro che è istituito in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4.»

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 428/2009

Articolo 19 – paragrafo 4

 

(2 ter)

all'articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Un sistema sicuro e criptato per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e, ove opportuno, la Commissione, è istituito da quest'ultima in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituito a norma dell'articolo 23. Il Parlamento europeo è informato sul bilancio, lo sviluppo, l'istituzione provvisoria e definitiva e il funzionamento del sistema nonché sui costi di rete.»

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 428/2009

Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

(2 quater)

all'articolo 23 è aggiunto il paragrafo seguente:

«2 bis.     Il presidente del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso presenta una relazione annuale al Parlamento europeo sulle sue attività, le questioni esaminate e le consultazioni, nonché un elenco degli esportatori, degli intermediari e delle parti interessate che sono state consultate.»

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 428/2009

Articolo 25

 

(2 quinquies)

l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

Riesame e relazioni

1.    Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in attuazione del presente regolamento, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 24. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

2.    Ogni tre anni la Commissione riesamina l'attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa di attuazione e di valutazione dell'impatto, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

Speciali sezioni della relazione riguardano:

a)

il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso e coprono le sue attività, le questioni esaminate e le consultazioni, nonché un elenco degli esportatori, degli intermediari e delle parti interessate che sono state consultate;

b)

l'attuazione dell'articolo 19, paragrafo 4, con informazioni sullo stato di avanzamento della creazione del sistema sicuro e criptato per lo scambio d'informazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

c)

l'attuazione dell'articolo 15, paragrafo 1, che prevede l'aggiornamento dell'allegato I conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati da ciascuno Stato membro in qualità di membro dei regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica dei pertinenti trattati internazionali, in particolare il gruppo Australia, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il regime di non proliferazione nel settore nucleare (NSG), le intese di Wassenaar e la convenzione sulle armi chimiche (CWC);

d)

l'attuazione dell'articolo 15, paragrafo 2, che prevede che l'allegato IV, quale sottoinsieme dell'allegato I, sia aggiornato in relazione all'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vale a dire agli interessi degli Stati membri in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

Un'ulteriore sezione speciale della relazione fornisce informazioni esaurienti sulle sanzioni, comprese le sanzioni penali, per gravi violazioni delle disposizioni del presente regolamento, come le esportazioni intenzionalmente destinate all'utilizzo in programmi di sviluppo o produzione di armi chimiche, biologiche o nucleari oppure di missili che possano fungere da vettori dei medesimi senza l'autorizzazione prevista dal presente regolamento, o la falsificazione o l'omissione di informazioni al fine di ottenere un'autorizzazione che altrimenti sarebbe negata.

4.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a una riunione ad hoc della commissione competente del Parlamento o del Consiglio per presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all'applicazione del presente regolamento.»

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 428/2009

Articolo 25 bis (nuovo)

 

(2 sexies)

E' inserito il seguente articolo:

«Articolo 25 bis

Cooperazione internazionale

Fatte salve le disposizioni relative agli accordi di mutua assistenza amministrativa o ai protocolli in materia doganale tra l'Unione e i paesi terzi, la Commissione può negoziare con i paesi terzi accordi che prevedono il riconoscimento reciproco dei controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso oggetto del presente regolamento, in particolare per eliminare gli obblighi di autorizzazione per le riesportazioni all'interno del territorio dell'Unione. Tali negoziati sono condotti in conformità delle procedure di cui all'articolo 207, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a seconda dei casi.

Se del caso, e quando trattasi di progetti finanziati dall'Unione, la Commissione può avanzare proposte, conformemente ai quadri normativi pertinenti dell'Unione o agli accordi con i paesi terzi, per l'istituzione di un comitato ad hoc che coinvolga tutte le autorità competenti degli Stati membri e che abbiacompetenza a decidere in merito alla concessione delle autorizzazioni di esportazione necessarie per garantire il corretto svolgimento dei progetti che contemplano prodotti e tecnologie a duplice uso.».

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II ter – Parte 3 – paragrafo 5

5.

Ai fini della presente autorizzazione, per «spedizione di basso valore» si intendono i prodotti che costituiscono un ordine di esportazione unico e sono spediti da un esportatore ad un destinatario designato con una o più spedizioni il cui valore complessivo non supera EUR 5 000 . Per «valore» s'intende in questo caso il prezzo fatturato al destinatario; se manca il destinatario o il prezzo non è determinabile, s'intende il valore statistico.

5.

Ai fini della presente autorizzazione, per «spedizione di basso valore» si intendono i prodotti che sono compresi in un contratto di esportazione unico e sono spediti da un esportatore ad un destinatario designato con una o più spedizioni il cui valore complessivo non supera 3 000 EUR . Qualora sia dimostrato che una transazione o un atto fanno parte di un'unica operazione economica, il valore dell'intera operazione deve essere considerato come base per l'applicazione dei limiti di valore della presente autorizzazione. Per «valore» s'intende in questo caso il prezzo fatturato al destinatario; se manca il destinatario o il prezzo non è determinabile, s'intende il valore statistico. Per il calcolo del valore statistico si applicano gli articoli da 28 a 36 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Se il valore non può essere determinato, l'autorizzazione non è concessa.

I costi addizionali, come i costi di imballaggio e di trasporto, possono essere esclusi dal calcolo del valore unicamente se:

a)

sono riportati separatamente sulla fattura; e

b)

non comprendono ulteriori fattori che influiscano sul valore del prodotto.

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II ter – Parte 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

5 bis.

L'importo in euro di cui all'articolo 5 è rivisto annualmente, e per la prima volta il 31 ottobre 2012, per tenere conto delle variazioni degli indici armonizzati dei prezzi al consumo per l'insieme degli Stati membri pubblicati dalla Commissione europea (Eurostat). Tale importo è adeguato automaticamente, aumentando l'importo di base in euro della variazione percentuale di detto indice nel periodo tra il 31 dicembre 2010 e la data di revisione.

La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito del riesame e dell'adeguamento dell'importo di cui al primo comma.

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quater – Parte 1 – Prodotti

1-1)

La presente un'autorizzazione generale di esportazione ai sensi dell' articolo 6, paragrafo 1 , riguarda i seguenti prodotti:

1-1)

La presente un'autorizzazione generale di esportazione ai sensi dell' articolo 9, paragrafo 1 , riguarda i seguenti prodotti:

Tutti i prodotti a duplice uso di cui alle voci dell'allegato I, ad eccezione di quelle elencate nel punto 1-2 in appresso:

Tutti i prodotti a duplice uso di cui alle voci dell'allegato I, ad eccezione di quelle elencate nel punto 1-2 in appresso:

a.

qualora i prodotti siano importati nel territorio della Comunità europea a fini di manutenzione o riparazione ed esportati verso il paese di spedizione senza che siano state apportate modifiche alle loro caratteristiche originali;

a.

qualora i prodotti siano re-importati nel territorio doganale dell'Unione a fini di manutenzione, riparazione o sostituzione ed esportati o riesportati verso il paese di spedizione senza che siano state apportate modifiche alle loro caratteristiche originali entro un periodo di cinque anni dalla data del rilascio dell'autorizzazione di esportazione originale, o

b.

qualora i prodotti siano esportati verso il paese di spedizione in cambio di prodotti della stessa qualità e quantità reimportati nel territorio comunitario a fini di riparazione o sostituzione in garanzia .

b.

qualora i prodotti siano esportati verso il paese di spedizione in cambio di prodotti della stessa qualità e quantità reimportati nel territorio doganale dell'Unione a fini di manutenzione , riparazione o sostituzione entro un periodo di cinque anni dalla data del rilascio dell'autorizzazione di esportazione originale .

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quater – Parte 2 – Paesi di destinazione

Algeria, Andorra, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Argentina , Aruba, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brasile , Brunei, Camerun, Capo Verde, Cile , Cina, Comore, Corea del Sud, Costarica, Dominica, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati arabi uniti , Figi, Gabon, Gambia, Ghana, Gibilterra, Gibuti, Granada, Groenlandia, Guadalupa, Guam, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea equatoriale, Guyana francese, Guyana, Honduras, Hong Kong, regione amministrativa speciale, India , Indonesia, Islanda , Isole Falkland, Isole Faroe, Isole Salomone, Isole Vergini Americane, Isole Vergini britanniche, Qatar, Repubblica Dominicana, Rico, Russia , Samoa, San Cristobal e Nieves, San Marino, San Vincenzo, Sant'Elena, São Tomé e Principe, Seicelle, Senegal, Singapore , Sri Lanka, Sudafrica , Suriname, Swaziland, Tailandia, Taiwan, Territori francesi d'oltremare, Togo, Trinidad e Tobago, Tunisia , Turchia , Turks e Caicos, Uruguay, Vanuatu, Venezuela.

Albania, Argentina, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Cile, Cina (compresi Hong Kong e Macao), Corea del Sud, Croazia, Emirati arabi uniti, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, India, Islanda, Israele, Kazakistan, Marocco, Messico, Montenegro, Russia, Serbia, Singapore, Sudafrica, Territori francesi d'oltremare, Tunisia, Turchia, Ucraina .

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quater – Parte 3 – paragrafo 1

1.

La presente autorizzazione generale può essere utilizzata soltanto se l'esportazione iniziale ha avuto luogo in base ad un'autorizzazione generale di esportazione della Comunità o se è stata rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale l'esportatore d'origine è stabilito un'autorizzazione iniziale di esportazione di prodotti successivamente reimportati nel territorio doganale comunitario a scopo di riparazione o sostituzione in garanzia , come indicato in appresso.

1.

La presente autorizzazione può essere utilizzata soltanto se l'esportazione iniziale ha avuto luogo in base ad un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione o se è stata rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale l'esportatore d'origine è stabilito un'autorizzazione iniziale di esportazione di prodotti successivamente reimportati nel territorio doganale dell'Unione a scopo di manutenzione , riparazione o sostituzione, come indicato in appresso. La presente autorizzazione generale è valida solamente per le esportazioni verso l'utente finale originale.

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quater – Parte 3 – paragrafo 2 – punto 4

(4)

per un'operazione sostanzialmente identica nel caso in cui l'autorizzazione precedente sia stata revocata.

(4)

se l'autorizzazione precedente è stata annullata, sospesa, modificata o revocata.

Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quater – Parte 3 – paragrafo 2 – punto 4 bis (nuovo)

 

4 bis)

se l'utilizzo finale dei beni in questione è diverso da quello precisato nell'autorizzazione di esportazione originale.

Emendamento 22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quater – Parte 3 – paragrafo 3 – punto 2

(2)

fornire ai funzionari doganali, su loro richiesta, documenti giustificativi della data d'importazione delle merci nella Comunità europea , delle riparazioni effettuate nella Comunità europea e della loro restituzione alla persona e al paese dai quali sono state importate nella Comunità europea .

(2)

fornire ai funzionari doganali, su loro richiesta, documenti giustificativi della data d'importazione delle merci nell'Unione , delle riparazioni effettuate nell'Unione e della loro restituzione all'utilizzatore finale e al paese dai quali sono state importate nell'Unione .

Emendamento 48

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quater – Parte 3 – paragrafo 4

4.

Ogni esportatore che si avvale di questa autorizzazione deve informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione dell' autorizzazione entro 30 giorni dalla data in cui ha luogo la prima esportazione.

4.

Ogni esportatore che si avvale di questa autorizzazione deve informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione della presente autorizzazione entro trenta giorni dalla data in cui ha luogo la prima esportazione oppure,in alternativa, e in conformità con un requisito imposto dall'autorità dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito, prima della prima utilizzazione della presente autorizzazione generale di esportazione . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione generale di esportazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l'utilizzo di tale autorizzazione nonché le informazioni complementari che lo Stato membro esportatore può richiedere per quanto concerne i beni esportati a titolo di tale autorizzazione.

Gli Stati membri possono imporre agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi prima del primo utilizzo di tale autorizzazione. La registrazione dell'esportatore è automatica e gli è comunicata dalle autorità competenti immediatamente e in ogni caso entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di registrazione.

Se del caso, i requisiti di cui al secondo e terzo comma sono basati su quelli definiti per l'utilizzo delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che prevedono dette autorizzazioni.

Emendamento 24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quinquies – Parte 2 – Paesi di destinazione

Argentina, Bahrein, Bolivia, Brasile, Brunei, Cile, Cina, Ecuador, Egitto, Hong Kong regione amministrativa speciale, Islanda, Giordania, Kuwait, Malaysia, Maurizio, Messico, Marocco, Oman, Filippine, Qatar, Russia, Arabia Saudita, Singapore, Sudafrica, Corea del Sud, Tunisia, Turchia, Ucraina.

Albania, Argentina, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Cile, Cina (compresi Hong Kong e Macao) , Corea del Sud, Croazia, Emirati arabi uniti , ex Repubblica iugoslava di Macedonia, India, Islanda, Israele, Kazakistan, Marocco, Messico, Montenegro, Russia, Serbia, Singapore, Sudafrica, Territori francesi d'oltremare, Tunisia, Turchia, Ucraina.

Emendamento 26

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quinquies – Parte 3 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo)

 

(4 bis)

se l'esportatore non può garantire il loro ritorno nello stato originario, senza che alcun componente o software sia stato rimosso, copiato o diffuso o se un trasferimento di tecnologia è connesso con la presentazione;

Emendamento 27

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quinquies – Parte 3 – paragrafo 1 – punto 4 ter (nuovo)

 

(4 ter)

se i beni in questione sono destinati ad essere esportati per una presentazione o esposizione privata (ad esempio nella sala d'esposizione di un'impresa);

Emendamento 28

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quinquies – Parte 3 – paragrafo 1 – punto 4 quater (nuovo)

 

(4 quater)

se i beni in questione devono essere integrati in un processo di produzione;

Emendamento 29

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quinquies – Parte 3 – paragrafo 1 – punto 4 quinquies (nuovo)

 

(4 quinquies)

se i beni in questione sono destinati a essere utilizzati per i fini previsti, tranne nella misura minima necessaria per una dimostrazione efficace, e se i risultati dei test specifici non sono messi a disposizione di terzi;

Emendamento 30

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quinquies – Parte 3 – paragrafo 1 – punto 4 sexies (nuovo)

 

(4 sexies)

se l'esportazione deve aver luogo a seguito di una transazione commerciale, in particolare per quanto riguarda la vendita, la locazione o il leasing dei prodotti in questione;

Emendamento 31

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quinquies – Parte 3 – paragrafo 1 – punto 4 septies (nuovo)

 

(4 septies)

se i beni in questione devono essere depositati presso un'esposizione o una fiera unicamente a scopo di vendita, locazione o leasing, senza essere presentati o oggetto di dimostrazione;

Emendamento 32

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quinquies – Parte 3 – paragrafo 1 – punto 4 octies (nuovo)

 

(4 octies)

se l'esportatore prende disposizioni che gli impediscono di mantenere sotto controllo i beni in questione durante l'intero periodo di esportazione temporanea.

Emendamento 25

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quinquies – Parte 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.

La presente autorizzazione generale consente l'esportazione di beni che figurano nell'elenco della parte 1, a condizione che siano esportati temporaneamente, nel quadro di esposizioni o fiere, e che siano in seguito reimportati entro centoventi giorni dall'esportazione iniziale, nella loro interezza e senza modifiche, nel territorio doganale dell'Unione.

Emendamento 49

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quinquies – Parte 3 – paragrafo 3

3.

Ogni esportatore che si avvale di questa autorizzazione generale deve informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione dell'autorizzazione entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione.

3.

Ogni esportatore che si avvale della presente autorizzazione deve informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione dell'autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità con un requisito imposto dall'autorità dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito, prima della prima utilizzazione della presente autorizzazione generale di esportazione . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione generale di esportazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l'utilizzo di tale autorizzazione nonché le informazioni complementari che lo Stato membro esportatore può richiedere per quanto concerne i beni esportati a titolo di tale autorizzazione.

Gli Stati membri possono imporre agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi prima del primo utilizzo di tale autorizzazione. La registrazione dell'esportatore è automatica e gli è comunicata dalle autorità competenti immediatamente e in ogni caso entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di registrazione.

Se del caso, i requisiti di cui al secondo e terzo comma sono basati su quelli definiti per l'utilizzo delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che prevedono dette autorizzazioni.

Emendamento 34

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II quinquies – Parte 3 – paragrafo 4

4.

Ai fini della presente autorizzazione, per «mostra» si intende qualsiasi tipo di esposizione, fiera o simile manifestazione pubblica di natura commerciale o industriale, non organizzata a fini privati in negozi o locali commerciali, avente come scopo la vendita di prodotti stranieri, durante la quale i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana .

4.

Ai fini della presente autorizzazione, per «mostra o fiera » si intendono le manifestazioni commerciali di durata determinata in cui più espositori presentano i loro prodotti agli operatori del settore o al pubblico in generale .

Emendamento 35

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II sexies

Allegato II sexies

AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELLA COMUNITÀ N. EU005

Calcolatori elettronici ed apparecchiature collegate

Autorità che rilascia il documento: Comunità europea

Parte 1

La presente autorizzazione d'esportazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, riguarda i seguenti prodotti di cui all'allegato I:

1.

Calcolatori numerici classificati alle voci 4A003a o 4A003b aventi una «Prestazione di picco adattata» («APP») non superiore a 0,8 teraflop ponderati (WT).

2.

Assiemi elettronici di cui alla voce 4A003c, appositamente progettati o modificati per essere in grado di migliorare la prestazione mediante aggregazione di processori in modo che la «APP» dell'aggregazione superi il limite di 0,8 teraflop ponderati (WT).

3.

Pezzi di ricambio, compresi i microprocessori per la suddetta apparecchiatura, figuranti esclusivamente alle voci 4A003a, 4A003b o 4A003c, non destinati a migliorare le prestazioni dell'apparecchiatura oltre una «prestazione di picco adattata» («APP») superiore a 0,8 teraflop ponderati (WT).

4.

Prodotti descritti alle voci 3A001.a.5, 4A003.e, 4A003.g.

Parte 2 —     Paesi di destinazione

La presente autorizzazione di esportazione è valida in tutta la Comunità per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:

Algeria, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Arabia Saudita, Aruba, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brasile, Brunei, Camerun, Capo Verde, Cile, Comore, Corea del Sud, Costarica, Croazia, Dominica, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati arabi uniti, Figi, Gabon, Gambia, Ghana, Gibilterra, Gibuti, Giordania, Granada, Groenlandia, Guadalupa, Guam, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea equatoriale, Guyana, Guyana francese, Honduras, Hong Kong, regione amministrativa speciale, India, Indonesia, Islanda, Isole Falkland, Isole Faroe, Isole Salomone, Isole Vergini britanniche, Isole vergini statunitensi, Israele, Qatar, Repubblica Dominicana, Rico, Russia, Samoa, San Cristobal e Nieves, San Marino, Sant'Elena, San Vincenzo, São Tomé e isole del Principe, Seicelle, Senegal, Singapore, Sri Lanka, Sudafrica, Suriname, Swaziland, Tailandia, Taiwan, Territori francesi d'oltremare, Togo, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turks e Caicos, Stati Uniti, Uruguay, Vanuatu, Venezuela.

Parte 3 —     Condizioni e requisiti per l'uso della presente autorizzazione

1.

La presente autorizzazione non consente l'esportazione di prodotti:

(1)

se l'esportatore è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale questi è stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte,

(a)

ad un uso connesso allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano servire da vettori per tali armi;

(b)

a scopi militari nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti ad embargo sugli armamenti imposto da una posizione comune o un'azione comune adottata dal Consiglio dell'UE, da una decisione dell'OSCE o da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

(c)

ad un uso come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;

(2)

se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;

(3)

se i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situato in una destinazione contemplata dall'autorizzazione.

2.

Ogni esportatore che si avvale di tale autorizzazione deve:

(1)

informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione dell'autorizzazione entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione;

(2)

informare l'acquirente straniero, prima dell'esportazione, che i prodotti che egli ha intenzione di esportare conformemente a questa autorizzazione non possono essere riesportati verso una destinazione finale situata in un paese non membro dell'Unione europea o una collettività francese d'oltremare, non menzionati nella parte 2 di questa autorizzazione.

soppresso

Emendamento 36

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II septies – Parte 1 – punti 3 e 4

3.

Prodotti, inclusi componenti appositamente progettati o sviluppati e relativi accessori di cui alla categoria 5, parte 2 A - D (Sicurezza dell'informazione), ossia:

(a)

prodotti specificati alle seguenti voci a meno che le loro funzioni crittografiche non siano state progettate o modificate ad uso degli utilizzatori finali istituzionali degli Stati membri dell'UE:

5A002a1;

software alla voce 5D002c1 avente le caratteristiche o in grado di eseguire o simulare le funzioni delle apparecchiature specificate in 5A002 o 5B002;

(b)

apparecchiature specificate in 5B002 per prodotti di cui alla lettera a);

(c)

software facente parte di apparecchiature le cui caratteristiche o funzioni sono specificate alla lettera b).

4.

Tecnologia per l'utilizzo di merci di cui ai punto 3, lettere a) - c).

soppresso

Emendamento 37

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II septies – Parte 2 – Paesi di destinazione

Argentina, Croazia, Russia, Sudafrica, Corea del Sud , Turchia, Ucraina

Argentina, Cina (compresi Hong Kong e Macao), Corea del Sud, Croazia, India, Islanda, Israele, Russia, Sudafrica, Turchia, Ucraina.

Emendamento 39

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II septies – Parte 3 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera c ter (nuova)

 

(c ter)

ad essere utilizzati in relazione con una violazione dei diritti umani, dei principi democratici o della libertà di espressione, quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui fa riferimento l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, tramite l'uso di tecnologie di intercettazione e di dispositivi di trasmissione digitale di dati per il controllo dei telefoni cellulari e dei messaggi di testo e la sorveglianza mirata sull'uso di internet (ad esempio, tramite centri di controllo e dispositivi di intercettazione legale).

Emendamento 40

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II septies – Parte 3 – paragrafo 1 – punto 2

(2)

se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 ;

(2)

se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al punto 1 ;

Emendamento 41

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II septies – Parte 3 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

 

(2 bis)

se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i beni saranno riesportati verso un paese di destinazione diverso da quelli elencati nella parte 2 della presente autorizzazione, da quelli elencati nella parte 2 dell'autorizzazione AGEC n. EU 001 o dagli Stati membri.

Emendamento 50

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II septies – Parte 3 – paragrafo 3 – punto 1

(1)

informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione dell' autorizzazione entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione;

(1)

notificare alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, la prima utilizzazione della presente autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità con un requisito imposto dall'autorità dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito, prima della prima utilizzazione della presente autorizzazione generale di esportazione . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione generale di esportazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l'utilizzo della presente autorizzazione nonché le informazioni complementari che lo Stato membro esportatore può richiedere per quanto concerne i beni esportati a titolo di tale autorizzazione. Gli Stati membri possono imporre agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi prima del primo di tale autorizzazione. La registrazione dell'esportatore è automatica e gli è comunicata dalle autorità competenti immediatamente e in ogni caso entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di registrazione. Se del caso, i requisiti di cui al secondo e terzo comma sono basati su quelli definiti per l'utilizzo delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che prevedono dette autorizzazioni.

Emendamento 43

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II octies – Parte 2 – Paesi di destinazione

Argentina, Bangladesh, Belize, Benin, Bolivia, Brasile, Camerun, Cile, Costarica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Figi, Georgia, Guatemala, Guyana, India, Isola di Cook, Lesotho, Maldive, Maurizio, Messico, Namibia, Nicaragua, Oman, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica di Corea, Russia, Santa Lucia, Seicelle, Sri Lanka, Sudafrica, Swaziland, Turchia, Ucraina , Uruguay .

Argentina, Corea del Sud,

Croazia,

Islanda,

Corea del Sud,

Turchia,

Ucraina.

Emendamento 44

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II octies – Parte 3 – paragrafo 1 – punto 2

(2)

se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;

(2)

se i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2;

Emendamento 45

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II octies – Parte 3 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

 

(2 bis)

se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i beni saranno riesportati verso un paese di destinazione diverso da quelli elencati nella parte 2 della presente autorizzazione, da quelli elencati nella parte 2 dell'autorizzazione AGEC n. EU001 o dagli Stati membri.

Emendamento 51

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 428/2009

Allegato II octies – Parte 3 – paragrafo 4 – punto 1

(1)

informare le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della prima utilizzazione dell' autorizzazione entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione;

(1)

notificare alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, la prima utilizzazione della presente autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità con un requisito imposto dall'autorità dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito, prima della prima utilizzazione della presente autorizzazione generale di esportazione . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione generale di esportazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l'utilizzo della presente autorizzazione nonché le informazioni complementari che lo Stato membro esportatore può richiedere per quanto concerne i beni esportati a titolo di tale autorizzazione. Gli Stati membri possono imporre agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi prima del primo utilizzo di tale autorizzazione. La registrazione dell'esportatore è automatica e gli è comunicata dalle autorità competenti immediatamente e in ogni caso entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di registrazione. Se del caso, i requisiti di cui al secondo e terzo comma sono basati su quelli definiti per l'utilizzo delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che prevedono dette autorizzazioni.

(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0028/2011).

(2)   GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/165


Martedì 5 aprile 2011
Crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ***I

P7_TA(2011)0126

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 5 aprile 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

2012/C 296 E/26

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

La proposta è stata modificata come segue (1):

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis)

L'accordo ha contribuito a ridurre l'impatto dell'attuale crisi economica e finanziaria, mediante la creazione di posti di lavoro sostenendo il commercio e gli investimenti di imprese che non avrebbero altrimenti beneficiato di crediti nel settore privato.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2 ter (nuovo)

 

(2 ter)

Le agenzie di credito all'esportazione dovrebbero tenere in considerazione e rispettare gli obiettivi e le politiche dell'Unione. Nel sostenere le imprese dell'Unione, tali agenzie dovrebbero rispettare e promuovere i principi e le norme dell'Unione in settori quali il consolidamento della democrazia, il rispetto dei diritti umani e la coerenza delle politiche per lo sviluppo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 2 quater (nuovo)

 

(2 quater)

Le agenzie di credito all'esportazione degli Stati membri dovrebbero tuttavia esaminare con attenzione le domande ricevute, tenendo conto del fatto che il sostegno pubblico fornito come credito all'esportazione potrebbe potenzialmente contribuire, nel medio e lungo termine, al disavanzo pubblico del loro Stato membro, in particolare considerando il maggiore rischio di inadempimento a seguito della crisi finanziaria.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 2 quinquies (nuovo)

 

(2 quinquies)

Le agenzie di credito all'esportazione dovrebbero esaminare le domande ricevute al fine di massimizzare i vantaggi del sostegno pubblico fornito, tenendo conto del fatto che crediti all'esportazione mirati contribuiranno ad offrire nuove opportunità di accesso al mercato alle imprese dell'Unione, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), favorendo nel contempo un commercio aperto ed equo e una crescita reciprocamente vantaggiosa all'indomani della crisi.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 2 sexies (nuovo)

 

(2 sexies)

L'OCSE impone ai suoi membri di divulgare le informazioni sui crediti all'esportazione per evitare comportamenti protezionistici o distorsivi del mercato. All'interno dell'Unione, occorre garantire la trasparenza per assicurare condizioni di parità fra gli Stati membri.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 2 septies (nuovo)

 

(2 septies)

Le agenzie di credito all'esportazione sono diventate la principale fonte di finanziamento ufficiale per i paesi in via di sviluppo. Il debito correlato ai crediti all'esportazione costituisce quindi la principale componente del debito ufficiale di tali paesi. Una parte significativa del finanziamento dei progetti di crediti all'esportazione nei paesi in via di sviluppo si concentra in settori come i trasporti, il petrolio, il gas e l'estrazione, nonché in infrastrutture su larga scala, come le grandi dighe.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 2 octies (nuovo)

 

(2 octies)

I partecipanti all'accordo sono coinvolti in un processo continuo inteso a ridurre al minimo le distorsioni del mercato ed a creare condizioni di parità, in cui i premi applicati dalle agenzie di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico con sede nei paesi membri dell'OCSE siano basati sul rischio e coprano i costi e le perdite di esercizio a lungo termine di tali agenzie. Per conseguire tale obiettivo, è necessario che le agenzie di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico siano tenute alla trasparenza ed a fornire informazioni alla rendicontazione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 2 nonies (nuovo)

 

(2 nonies)

A sostegno del processo in corso in seno all'OCSE per un rafforzamento degli standard in materia di trasparenza e rendicontazione per le agenzie di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico con sede nei paesi membri dell'OCSE e al di fuori di essi, l'Unione dovrebbe applicare misure supplementari in materia di trasparenza e rendicontazione per le agenzie di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico con sede sul suo territorio, come previsto all'allegato 1 bis del presente regolamento.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 2 decies (nuovo)

 

(2 decies)

Lo sviluppo ed il consolidamento della democrazia ed il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come stabilito all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e menzionato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché i principi ambientali ed i principi generali della responsabilità sociale delle imprese, completati da altri esempi di buone prassi internazionali, dovrebbero essere utilizzati quali principi guida per tutti i progetti finanziati dalle agenzie di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico con sede nell'Unione, ed includere una valutazione di impatto sociale ed ambientale, comprendente i diritti umani e le norme incluse nel corpus della legislazione ambientale e sociale dell'Unione che interessa i settori ed i progetti finanziati dalle agenzie di credito all'esportazione. Nella loro formulazione attuale, gli «approcci comuni» dell'OCSE prevedono già la possibilità esplicita di utilizzare le norme europee in materia di corruzione, prestiti sostenibili ed ambiente come parametri di riferimento nell'esame dei progetti. L'uso di tale disposizione andrebbe ulteriormente incoraggiato, tenendo conto del fatto che i promotori dei progetti, gli esportatori, gli istituti finanziari e le agenzie di credito all'esportazione si differenziano per quanto riguarda il ruolo svolto, la responsabilità e l'effetto leva esercitato in relazione ai progetti che beneficiano di sostegno pubblico.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 2 undecies (nuovo)

 

(2 undecies)

Gli obiettivi dell'Unione europea e dei suoi Stati membri in materia di clima, derivanti da impegni presi a livello dell'Unione ed internazionale, dovrebbero costituire i criteri guida di tutti i progetti finanziati dalle agenzie di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico con sede nell'Unione. Essi includono: la dichiarazione finale dei capi di Stato e di governo al vertice del G20 di Pittsburgh del 24 e 25 settembre 2009 sull'eliminazione progressiva dei sussidi ai combustibili fossili; gli obiettivi dell'Unione intesi a ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra del 30 % rispetto ai livelli del 1990, ad aumentare l'efficienza energetica del 20 % ed a coprire il 20 % del suo consumo di energia mediante energie rinnovabili entro il 2020; nonché l'obiettivo dell'Unione di ridurre le sue emissioni di gas a effetto serratra l'80 e il 95 % entro il 2050. La soppressione dei sussidi per i combustibili fossili dovrebbe essere accompagnata da misure intese a garantireche le condizioni di vita dei lavoratori e dei poveri non ne risentano negativamente.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 2 duodecies (nuovo)

 

(2 duodecies)

I principi alla base della responsabilità sociale delle imprese (RSI), pienamente riconosciuti a livello internazionale, all'interno dell'OCSE, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e delle Nazioni Unite, riguardano il comportamento responsabile che ci si attende dalle imprese e presuppongono in primo luogo il rispetto della legislazione in vigore, specialmente in materia di occupazione, relazioni sociali, diritti umani, ambiente, interesse dei consumatori e corrispondente trasparenza, lotta contro la corruzione e regimi fiscali. Occorre inoltre tener conto della situazione e delle capacità specifiche delle PMI.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 2 terdecies (nuovo)

 

(2 terdecies)

In considerazione dell'accresciuta concorrenza sui mercati mondiali e al fine di evitare svantaggi competitivi per le imprese dell'Unione, è opportuno che la Commissione e gli Stati membri intensifichino gli sforzi nell'ambito dell'OCSE per coinvolgere i paesi che non partecipano all'accordo e ricorrano a negoziati bilaterali e multilaterali per stabilire norme globali per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. L'esistenza di norme globali in tale settore è un requisito preliminare per creare condizioni di parità nel commercio mondiale.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 2 quaterdecies (nuovo)

 

(2 quaterdecies)

Mentre i paesi OCSE sono vincolati dall'accordo, i paesi che non sono membri dell'OCSE, e in particolare i paesi emergenti, non partecipano all'accordo, e ciò potrebbe comportare un vantaggio iniquo per gli esportatori di tali paesi. Pertanto, tali paesi dovrebbero essere incoraggiati ad aderire all'OCSE e a partecipare all'accordo.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 2 quindecies (nuovo)

 

(2 quindecies)

In considerazione della strategia dell'Unione europea sul miglioramento della legislazione, volta a semplificare e migliorare la normativa esistente, è opportuno che, nelle future revisioni dell'accordo, la Commissione e gli Stati membri concentrino la loro attenzione sulla riduzione degli oneri burocratici per le imprese e le amministrazioni nazionali, incluse le agenzie di credito all'esportazione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 2 sexdecies (nuovo)

 

(2 sexdecies)

I miglioramenti apportati all'accordo devono garantire la piena coerenza con l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Pertanto, nel recepire l'accordo nel diritto dell'Unione dovrebbero essere applicate all'interno dell'Unione misure aggiuntive per garantire la compatibilità tra l'accordo e il diritto dell'Unione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 2 septdecies (nuovo)

 

(2 septdecies)

Una metodologia di valutazione dell'impatto sociale e ambientale che assicuri la conformità con i requisiti del credito all'esportazione dovrebbe essere pienamente coerente con i principi della strategia di sviluppo sostenibile dell'Unione europea, dell'accordo di Cotonou e del Consenso europeo sullo sviluppo, e riflettere l'impegno e gli obblighi dell'Unione in base alla Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici, della Convenzione sulla diversità biologica, nonché ai fini del raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite e delle norme sociali, di lavoro e ambientali incorporate negli accordi internazionali.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 4

(4)

È quindi opportuno che la decisione 2001/76/CE sia abrogata e sostituita dalla presente decisione nel cui allegato figura il testo dell’accordo consolidato e riveduto, e che la decisione 2001/77/CE sia abrogata,

(4)

È quindi opportuno che la decisione 2001/76/CE sia abrogata e sostituita dal presente regolamento nel cui allegato I figura il testo dell’accordo consolidato e riveduto, e che la decisione 2001/77/CE sia abrogata,

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Gli orientamenti che figurano nell’accordo sugli orientamenti per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico si applicano nella Comunità .

Gli orientamenti che figurano nell’accordo sugli orientamenti per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico si applicano nell'Unione .

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 bis (nuovo)

 

Articolo 1 bis

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una nuova proposta di regolamento al fine di abrogare e sostituire quanto prima il presente regolamento, non appena una nuova versione dell'accordo sia stata concordata tra i partecipanti dell'OCSE e al più tardi entro due mesi dalla sua entrata in vigore.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 ter (nuovo)

 

Articolo 1 ter

Le misure aggiuntive in materia di trasparenza e rendicontazione da applicare nell'Unione sono stabilite nell'allegato 1 bis del presente regolamento.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 quater (nuovo)

 

Articolo 1 quater

Il Consiglio riferisce annualmente al Parlamento europeo e alla Commissione in merito all'attuazione, da parte di ogni Stato membro, dell'accordo sugli orientamenti per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 quinquies (nuovo)

 

Articolo 1 quinquies

Il bilancio delle agenzie di credito all'esportazione di qualsiasi Stato membro contiene un prospetto completo delle attività e delle passività dell'organismo. L'uso di strumenti fuori bilancio da parte delle agenzie di credito all'esportazione è reso assolutamente trasparente.

Le imprese, diverse dalle PMI, che beneficiano di crediti all'esportazione pubblicano i conti finanziari annui paese per ogni paese.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Allegato 1 bis (nuovo)

 

ALLEGATO 1 bis

1)

Fatte salve le prerogative delle istituzioni degli Stati membri che esercitano la vigilanza sui programmi nazionali di credito all'esportazione, ogni Stato membro trasmette al Parlamento europeo e alla Commissione una relazione annuale d'attività.

La relazione annuale d'attività contiene le informazioni seguenti:

una revisione contabile di tutti gli strumenti ed i programmi nazionali a cui l'accordo è applicabile e della loro conformità con l'accordo, in particolare con l'obbligo che i premi siano basati sul rischio e coprano i costi operativi a lungo termine;

una sintesi dei principali sviluppi operativi nel periodo coperto dalla relazione e della loro conformità con l'accordo (elenco di nuovi impegni, esposizione, premi applicati, indennizzi pagati e recuperi e meccanismi per valutare il rischio ambientale);

una presentazione delle politiche dello Stato membro al fine di garantire che gli obiettivi e le politiche di sviluppo dell'Unione guidino le attività nel settore dei crediti all'esportazione relativi a questioni ambientali e sociali, diritti umani, prestito sostenibile e misure anticorruzione.

2)

La Commissione trasmette al Parlamento europeo la sua analisi della relazione annuale d'attività, in cui valuta la coerenza degli Stati membri con le politiche di sviluppo dell'Unione e commenta gli sviluppi generali in ambito politico.

3)

La Commissione trasmette al Parlamento europeo una relazione annuale sugli sforzi intrapresi nei diversi forum di cooperazione internazionale, inclusi l'OCSE e il G20, e nelle riunioni bilaterali con i paesi terzi, inclusi i vertici ed i negoziati sugli accordi di partenariato e cooperazione e gli accordi di libero scambio, al fine di indurre i paesi terzi, e in particolare le economie emergenti, a introdurre linee guida in materia di trasparenza delle loro agenzie di credito all'esportazione ad un livello almeno corrispondente agli approcci comuni dell'OCSE.

(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0364/2010).


Mercoledì 6 aprile 2011

2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/172


Mercoledì 6 aprile 2011
Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2011 - Sezione III - Commissione

P7_TA(2011)0128

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2011 dell'Unione europea per l'esercizio 2011, sezione III – Commissione (07704/2011 – C7-0072/2011 – 2011/2022(BUD))

2012/C 296 E/27

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011, definitivamente adottato il 15 dicembre 2010 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2011 dell'Unione europea per l'esercizio 2011 presentato dalla Commissione il 14 gennaio 2011 (COM(2011)0009),

vista la posizione del Consiglio, del 15 marzo 2011, sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2011 (07704/2011 – C7-0072/2011),

visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0115/2011),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2011 al bilancio generale 2011 ha lo scopo di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per un importo di 182,4 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento, al fine di mitigare le conseguenze delle inondazioni causate dai nubifragi abbattutisi su Polonia, Slovacchia, Repubblica ceca, Ungheria, Croazia e Romania,

B.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2011 è inteso a iscrivere formalmente tale adeguamento nel bilancio 2011,

C.

considerando che la dichiarazione comune sugli stanziamenti di pagamento allegata al bilancio per l'esercizio 2011 prevedeva la presentazione di un bilancio rettificativo qualora gli stanziamenti inclusi nel medesimo bilancio si fossero rivelati «insufficienti per coprire le spese»,

D.

considerando che il Consiglio ha deciso di creare una «riserva negativa», come previsto dall'articolo 44 del regolamento finanziario,

E.

considerando che la decisione del Consiglio è puramente pragmatica e non costituisce una soluzione sostenibile e valida dal punto di vista finanziario per far fronte ai potenziali fabbisogni imprevisti in futuro, per cui dovrebbe essere considerata come un'opzione una tantum,

F.

considerando che il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare «al più presto» una proposta per l'utilizzazione della riserva negativa,

G.

considerando che il prossimo progetto di bilancio rettificativo relativo all'iscrizione in bilancio dell'eccedenza dell'esercizio 2010 offrirà un'ottima opportunità per utilizzare la riserva negativa,

1.

prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 1/2011;

2.

è del parere che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea debba essere attivato in tempi quanto più possibile rapidi dopo una catastrofe naturale, e che sia necessario non solo evadere le richieste di assistenza finanziaria ma anche procedere alla valutazione e all'elaborazione delle proposte nonché all'adozione dei necessari atti legislativi e di bilancio in maniera rapida ed efficace;

3.

invita la Commissione, fatto salvo il suo diritto di iniziativa, a fare ricorso al progetto di bilancio rettificativo relativo all'iscrizione in bilancio dell'eccedenza dell'esercizio 2010, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento finanziario, al fine di utilizzare la riserva negativa;

4.

approva senza modifiche la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2011 e incarica il suo Presidente di dichiarare che il bilancio rettificativo n. 1/2011 è stato definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1

(2)  GU L 68 del 15.3.2011.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/173


Mercoledì 6 aprile 2011
Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE - Inondazioni nel 2010 in Polonia, Slovacchia, Ungheria, Repubblica ceca, Croazia e Romania

P7_TA(2011)0129

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011)0010 – C7-0023/2011 – 2011/2021(BUD))

2012/C 296 E/28

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0010 – C7-0023/2011),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (2),

vista la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata il 17 luglio 2008 durante la riunione di concertazione sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea,

vista la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0114/2011),

1.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

2.

ricorda che il punto 26 dell’AII del 17 maggio 2006 prevede che nei casi in cui esiste un margine per riassegnare stanziamenti nell’ambito della rubrica che richiede spese supplementari, la Commissione ne tiene conto al momento di formulare la proposta necessaria;

3.

osserva che la Commissione, chiedendo stanziamenti di impegno e di pagamento addizionali per coprire i bisogni del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in questa fase iniziale dell’esercizio, non ha trovato alcuna possibilità di rassegnazione o di ridistribuzione nelle rubriche interessate o fra di esse;

4.

è pronto a considerare la situazione globale dei pagamenti nell’ambito dell’esecuzione del bilancio 2010;

5.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.


Mercoledì 6 aprile 2011
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2011/286/UE)


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/174


Mercoledì 6 aprile 2011
Accordo di pesca CE/Comore ***

P7_TA(2011)0130

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore (15572/2010 – C7-0020/2011 – 2010/0287(NLE))

2012/C 296 E/29

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (15572/2010),

visto il progetto di protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore (15571/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0020/2011),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo (A7-0056/2011),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

chiede alla Commissione di trasmettere al Parlamento le conclusioni delle riunioni e dei lavori della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore (1), il programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo e i risultati delle valutazioni annuali; chiede che sia accordata a rappresentanti del Parlamento l'opportunità di presenziare, in veste di osservatori, alle riunioni e ai lavori della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo; invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio, nell'ultimo anno di applicazione del protocollo e prima dell'apertura dei negoziati per il rinnovo dell'accordo, una relazione sulla relativa applicazione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Unione delle Comore.


(1)  Approvato con il regolamento (CE) n. 1563/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006 (GU L 290 del 20.10.2006, pag. 6).


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/175


Mercoledì 6 aprile 2011
Dispositivo di risoluzione delle controversie nel quadro dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione CE/Giordania ***

P7_TA(2011)0131

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione di un accordo in forma di protocollo tra l'Unione europea e il Regno hashemita di Giordania che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra (13758/2010 – C7-0057/2011 – 2010/0173(NLE))

2012/C 296 E/30

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (13758/2010),

visto il progetto di accordo in forma di protocollo tra l'Unione europea e il Regno hashemita di Giordania che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra (13974/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0057/2011),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0067/2011),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno hashemita di Giordania.


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/176


Mercoledì 6 aprile 2011
Accordo tra l'UE/Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie ***

P7_TA(2011)0132

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie (13754/2010 – C7-0431/2010 – 2010/0181(NLE))

2012/C 296 E/31

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (13754/2010),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie (13973/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0431/2010),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0066/2011),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno del Marocco.


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/176


Mercoledì 6 aprile 2011
Dispositivo di risoluzione delle controversie nel quadro dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione CE/Egitto ***

P7_TA(2011)0133

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (13762/2010 – C7-0372/2010 – 2010/0229(NLE))

2012/C 296 E/32

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (13762/2010),

visto il progetto di accordo in forma di un protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (13975/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0372/2010),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0068/2011),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica araba d’Egitto.


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/177


Mercoledì 6 aprile 2011
Partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione ***

P7_TA(2011)0134

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali della partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione (13604/2010 – C7-0401/2010 – 2010/0218(NLE))

2012/C 296 E/33

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (13604/2010),

visto il progetto di protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso il 14 giugno 1994 (1), riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali della partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione (13962/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 114, 168, 169, 172, 173, paragrafo 3, 188 e 192 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0401/2010),

visti l'articolo 81, l'articolo 90, paragrafo 8 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A7-0063/2011),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Ucraina.


(1)  GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/178


Mercoledì 6 aprile 2011
Importazione di prodotti della pesca della Groenlandia ***I

P7_TA(2011)0135

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme relative all'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia (COM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(COD))

2012/C 296 E/34

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0176),

visto l'articolo 203 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0136/2010),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 204 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo unico del protocollo (n. 34) concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto il parere motivato inviato, nel quadro del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Senato italiano in merito alla mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0057/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Mercoledì 6 aprile 2011
P7_TC1-COD(2010)0097

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 aprile 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla disciplina dell'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia [Em. 1]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 204, [Em. 2]

visto l'articolo unico del protocollo (n. 34) concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [Em. 3]

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1)

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria  (2), [Em. 2]

considerando quanto segue:

(1)

La Groenlandia figura nell'elenco dei paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In conformità dell'articolo 198 TFUE, l'associazione mira a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori d'oltremare e ad instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme.

(2)

La Danimarca e la Groenlandia hanno chiesto che le relazioni commerciali tra l'Unione e la Groenlandia per quanto riguarda i prodotti della pesca, i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati, i gasteropodi marini e i loro sottoprodotti originari della Groenlandia conformemente alle disposizioni dell'allegato III della decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea (3), siano autorizzate conformemente alle norme che regolano il commercio all'interno dell'Unione.

(3)

Occorre che in tali relazioni commerciali sia garantito il rispetto, oltre che delle norme sull'organizzazione comune del mercato dei prodotti della pesca, anche delle norme in materia di salute degli animali e di sicurezza alimentare stabilite dalla normativa dell'Unione.

(4)

Di conseguenza, la Danimarca e la Groenlandia dovrebbero impegnarsi affinché le spedizioni nell'Unione europea di prodotti originari della Groenlandia siano conformi alla normativa dell'Unione applicabile in materia di salute degli animali, sicurezza alimentare e organizzazione comune del mercato dei prodotti della pesca. Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti ammissibili dovrebbero essere registrati e inseriti in un elenco conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (4).

(5)

L'autorità competente della Groenlandia ha fornito ufficialmente garanzie alla Commissione sul controllo del rispetto delle norme dell'Unione e delle prescrizioni zoosanitarie per i prodotti in questione. Tali garanzie riguardano, in particolare, l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (5), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (6) e della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (7), e contengono un impegno a rispettare le norme che regolano il commercio all'interno dell'Unione.

(6)

La direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (8) prevede l'elaborazione di piani nazionali di sorveglianza per gli animali d'acquacoltura. Di conseguenza, é opportuno estendere l'applicazione di tali disposizioni anche alla Groenlandia.

(7)

L'importazione nell'Unione europea di prodotti originari della Groenlandia in conformità delle disposizioni della normativa dell'Unione relativa al commercio all'interno dell'Unione dovrebbe essere autorizzata unicamente se la Danimarca e la Groenlandia si impegnano a recepire e ad attuare le disposizioni pertinenti in Groenlandia, prima della data d'adozione del presente regolamento . [Em. 1] La Danimarca e la Groenlandia dovrebbero impegnarsi affinchè le importazioni dei prodotti in questione da paesi terzi in Groenlandia siano conformi alle norme dell'Unione in materia di salute degli animali e di sicurezza alimentare. I controlli veterinari ai posti d'ispezione frontalieri della Groenlandia dovrebbero essere effettuati conformemente alla direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (9). I controlli veterinari ai posti d'ispezione frontalieri sono effettuati in stretta collaborazione con i funzionari della dogana. Per semplificare tale compito è opportuno fornire alle autorità competenti i pertinenti riferimenti alla nomenclatura combinata (NC) di cui all'allegato I della decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE del Consiglio (10).

(8)

La direttiva 90/425/CEE del Consigliodel 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (11) dispone l'introduzione di un sistema informatizzato di collegamento tra le autorità veterinarie al fine, in particolare, di facilitare lo scambio rapido di informazioni in materia di salute e benessere degli animali tra le autorità competenti (TRACES). La decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES (12) prevede che gli Stati membri utilizzino TRACES a partire dal 1o aprile 2004. TRACES è essenziale ai fini dell'efficace controllo degli scambi commerciali di animali e prodotti d'origine animale; di conseguenza, occorre utilizzare tale sistema per la trasmissione di dati sulla circolazione e sugli scambi commerciali dei prodotti in Groenlandia.

(9)

I focolai di malattie degli animali di cui alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (13) dovrebbero essere notificati alla Commissione attraverso il sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS) conformemente alla decisione 2005/176/CE della Commissione, del 1o marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio (14). Per i prodotti in questione, el'applicazione di tali disposizioni dovrebbe essere estesa anche alla Groenlandia.

(10)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (15) istituisce un sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi (RASFF). Per i prodotti in questione, l'applicazione di tali disposizioni dovrebbe essere estesa anche alla Groenlandia.

(11)

Prima che la Groenlandia possa effettuare i controlli veterinari sui prodotti che sono importati da paesi terzi, l'Unione europea dovrebbe condurre un'ispezione in Groenlandia per verificare che i posti d'ispezione frontalieri di tale paese siano conformi alle condizioni prescritte dalla direttiva 97/78/CE, dal regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (16) e dalla decisione 2001/812/CE della Commissione, del 21 novembre 2001, che stabilisce i requisiti relativi al riconoscimento dei posti d'ispezione frontalieri responsabili dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi che sono introdotti nella Comunità (17).

(12)

Sulla scorta dei risultati positivi di detta ispezione, i posti d'ispezione frontalieri della Groenlandia dovrebbero essere inseriti nell'elenco di cui alla decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (18). Al fine di garantire un controllo efficace dei prodotti della pesca introdotti in Groenlandia e nell'Unione europea, è opportuno che il presente regolamento [Em. 1] sia applicato a decorrere dalla data in cui i posti d'ispezione frontalieri in Groenlandia sono aggiunti all'elenco di cui alla decisione 2009/821/CE.

(13)

Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento [Em. 1] dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (19),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO [Em. 1]:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento [Em. 1] si applica ai prodotti della pesca, ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini, nonché ai loro sottoprodotti («i prodotti»), originari della Groenlandia o introdotti in Groenlandia e successivamente introdotti nell'Unione europea.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento [Em. 1] si intende per:

a)   «molluschi bivalvi»: i molluschi di cui alla definizione contenuta nell'allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

b)   «prodotti della pesca»: i prodotti di cui alla definizione contenuta nell'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

c)   «sottoprodotti»: i sottoprodotti animali come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1774/2002, derivati da prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati o gasteropodi marini;

d)   «prodotti originari della Groenlandia»: i prodotti di cui alla definizione contenuta nelle disposizioni dell'allegato III della decisione 2001/822/CE.

Articolo 3

Norme generali applicabili agli scambi commerciali tra l'Unione europea e la Groenlandia di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti

1.   Gli Stati membri autorizzano le importazioni nell'Unione europea dei prodotti originari della Groenlandia, conformemente alla normativa dell'Unione relativa al commercio all'interno dell'Unione.

2.   L'importazione dei prodotti nell'Unione è soggetta alle seguenti condizioni:

a)

l'efficace recepimento e attuazione in Groenlandia delle norme applicabili stabilite dalla normativa dell'Unione in materia di salute animale, sicurezza alimentare e organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, relative ai prodotti in questione;

b)

l'elaborazione e l'aggiornamento costante da parte delle autorità competenti della Danimarca e della Groenlandia di un elenco degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti registrati conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004;

c)

la conformità delle partite di prodotti spedite dalla Groenlandia nell'Unione europea alle norme applicabili stabilite dalla normativa dell'Unione in materia di salute degli animali, sicurezza alimentare e organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca;

d)

la corretta applicazione delle norme stabilite dalla normativa dell'Unione in materia di salute degli animali, sicurezza alimentare e organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca all'introduzione dei prodotti in Groenlandia.

Articolo 4

Piani di sorveglianza per gli animali d'acquacoltura

Conformemente alla direttiva 96/23/CE, la Danimarca e la Groenlandia sottopongono all'approvazione della Commissione i piani di sorveglianza per la ricerca di residui e sostanze negli animali d'acquacoltura in Groenlandia.

Articolo 5

Controlli relativi ai prodotti importati in Groenlandia da paesi terzi

1.   Le partite di prodotti introdotti in Groenlandia da paesi terzi sono sottoposte a controlli veterinari conformemente alle disposizioni della direttiva 97/78/CE.

Per facilitare tali controlli veterinari la Commissione fornirà alle autorità competenti della Danimarca e della Groenlandia i riferimenti ai codici NC di cui all'allegato I della decisione 2007/275/CE della Commissione relativi ai prodotti.

2.   Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 97/78/CE, sono sottoposte all'approvazione della Commissione proposte relative ai posti d'ispezione frontalieri in Groenlandia.

L'elenco dei posti d'ispezione frontalieri approvati per la Groenlandia è incluso nell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri approvati in conformità delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE.

Articolo 6

Sistema informativo

1.   Conformemente alla decisione 2004/292/CE, le informazioni relative alla circolazione e agli scambi dei prodotti in Groenlandia sono trasmesse in lingua danese, tramite il sistema TRACES.

2.   Conformemente alla direttiva 82/894/CEE e alla decisione 2005/176/CE, le malattie degli animali acquatici relativamente ai prodotti della Groenlandia sono segnalate tramite il sistemaADNS.

3.   I rischi diretti o indiretti per la salute umana derivanti dai prodotti in Groenlandia sono notificati tramite il sistema RASFF istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002.

Articolo 7

Marchio di identificazione

Conformemente alle norme di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato II, sezione I.B, le partite di prodotti spedite dalla Groenlandia nell'Unione europea sono contrassegnate con il marchio d'identificazione relativo alla Groenlandia, «GL».

Articolo 8

Conferma del rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento [Em. 1]

La Danimarca e la Groenlandia confermano per iscritto, prima della data d'applicazione del presente regolamento [Em. 1] di cui all'articolo 11, che sono state adottate le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento [Em. 1].

Articolo 9

Misure di esecuzione

Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 10.

Articolo 10

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5del regolamento (UE) n. 182/2011

Articolo 11

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento [Em. 1] entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. [Em. 1]

Essa si applica a decorrere dalla data in cui il primo posto di ispezione transfrontaliero della Groenlandia è inserito nell'elenco di cui alla decisione 2009/821/CE.

Fatto a,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C …

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011.

(3)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(4)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(6)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(7)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(8)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(9)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(10)  GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.

(11)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(12)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.

(13)  GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

(14)  GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40.

(15)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(16)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

(17)  GU L 306 del 23.11.2001, pag. 28.

(18)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

(19)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/184


Mercoledì 6 aprile 2011
Riconoscimento e revoca della protezione internazionale ***I

P7_TA(2011)0136

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (rifusione) (COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD))

2012/C 296 E/35

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0554),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, primo comma, punto 1), lettera d), e punto 2), lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0248/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 aprile 2010 (1),

visto l'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2),

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sul futuro del sistema europeo comune di asilo (3),

vista la lettera in data 2 febbraio 2010 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0085/2011),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali oltre a quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 18 del 19.1.2011, pag. 85.

(2)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

(3)  GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 10.


Mercoledì 6 aprile 2011
P7_TC1-COD(2009)0165

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 aprile 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali alla direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (3). È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.

(2)

Una politica comune nel settore dell’asilo, che preveda un sistema comune europeo di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell’obiettivo dell’Unione europea relativo all’istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione.

(3)

Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all’istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull’applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (in prosieguo «convenzione di Ginevra»), affermando in questo modo il principio di «non refoulement» («non respingimento») e garantendo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione.

(4)

Le conclusioni di Tampere prevedono che un regime europeo comune in materia di asilo debba stabilire, a breve termine, norme comuni per procedure di asilo eque ed efficaci negli Stati membri e che, nel lungo periodo, le norme dell'Unione debbano indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo nell'Unione europea.

(5)

La direttiva 2005/85/CE costituisce un primo passo in materia di procedure di asilo.

(6)

Si è ora conclusa la prima fase dei lavori per l’istituzione di un sistema comune europeo di asilo. Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato il programma dell’Aia, che determina gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell’Aia invitava la Commissione europea a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase in vista della loro adozione entro il 2010. Conformemente al programma dell’Aia l’obiettivo che sottende la creazione di un regime europeo comune in materia di asilo è l’instaurazione di una procedura comune di asilo e di uno status uniforme valido in tutta l’Unione.

(7)

Nel Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, adottato il 16 ottobre 2008, il Consiglio europeo ha rilevato che sussistono forti divergenze fra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione e ha sollecitato ulteriori iniziative, compresa una proposta di procedura unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni, per completare l’istituzione, prevista dal programma dell’Aia, del sistema europeo comune di asilo.

(8)

Risulta necessario mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo per fornire , tra l'altro, sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri diretti ad attuare le norme stabilite nella seconda fase del sistema comune europeo di asilo e a quegli Stati membri, in particolare, i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica. E' inoltre necessario, negli Stati membri che ricevono un numero di domande di asilo sproporzionato rispetto alle dimensioni della loro popolazione, mobilitare immediatamente un sostegno finanziario e amministrativo/tecnico, rispettivamente nel quadro del Fondo europeo per i rifugiati e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, al fine di consentire loro di conformarsi alla presente direttiva. [Em. 1]

(9)

Onde garantire una valutazione completa ed efficiente delle esigenze di protezione internazionale dei richiedenti ai sensi della direttiva […/…/UE] [recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (direttiva qualifiche)], è opportuno che il quadro dell'Unione disciplinante la concessione della protezione internazionale si fondi sul concetto di una procedura unica in materia di asilo.

(10)

Obiettivo principale della presente direttiva è sviluppare ulteriormente le norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, così da istituire una procedura come di asilo nell'Unione.

(11)

Il ravvicinamento delle norme sulle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti alla diversità delle normative, e a creare condizioni equivalenti per l’applicazione negli Stati membri della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche].

(12)

Discende dalla natura stessa delle norme minime che gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi o per gli apolidi che chiedono ad uno Stato membro protezione internazionale, qualora tale richiesta sia intesa come basata sul fatto che la persona interessata è bisognosa di protezione internazionale a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche].

(13)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Essa mira in particolare a promuovere l’applicazione degli articoli 1, 4, 18, 19, 21, 24 e 47 della Carta, e deve essere attuata di conseguenza. [Em. 2]

(14)

Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti.

(15)

Gli Stati membri sono obbligati a rispettare pienamente il principio di non respingimento («non-refoulement») e il diritto di asilo, che comprende l'accesso a una procedura di asilo per qualsiasi persona che desideri chiedere asilo e che rientri nella loro giurisdizione, incluse le persone poste sotto il controllo effettivo di un organismo dell'Unione europea o di uno Stato membro. [Em. 3]

(16)

È indispensabile che le decisioni in merito a tutte le domande di protezione internazionale siano adottate sulla base dei fatti e, in primo grado, da autorità il cui organico dispone di conoscenze adeguate e riceve la formazione necessaria in materia di asilo e di diritto dei rifugiati. [Em. 4]

(17)

È nell’interesse, sia degli Stati membri sia dei richiedenti protezione internazionale, decidere quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo un esame adeguato e completo.

(18)

La nozione di ordine pubblico può, tra l'altro, contemplare una condanna per aver commesso un reato grave.

(19)

Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell’articolo 1 della convenzione di Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l’opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di effettive garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre, è opportuno che la procedura di esame di una domanda di protezione internazionale contempli di norma per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione definitiva dell’autorità accertante e, in caso di decisione negativa, di disporre del tempo necessario per presentare un ricorso dinanzi a un giudice, per tutto il tempo autorizzato dal giudice competente , la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (in prosieguo «UNHCR») e con altre organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, il diritto a un’appropriata notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua a lui comprensibile o che è ragionevole supporre possa capire nonché, in caso di decisione negativa, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. [Em. 5]

(20)

Al fine di garantire l’effettivo accesso alla procedura di esame, i pubblici ufficiali che per primi vengono a contatto con i richiedenti protezione internazionale e che sono in particolare incaricati della sorveglianza delle frontiere terrestri e marittime e delle verifiche di frontiera, dovrebbero ricevere le istruzioni e la formazione necessaria per riconoscere , registrare e trasmettere all'autorità accertante competente le domande di protezione internazionale. Essi dovrebbero essere in grado di dare ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi presenti sul territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, che intendano chiedere la protezione internazionale, tutte le pertinenti informazioni sulle modalità e sulle sedi per presentare l'istanza. Ove tali persone si trovino nelle acque territoriali di uno Stato membro, è opportuno che siano sbarcate sulla terra ferma e che ne sia esaminata la domanda ai sensi della presente direttiva. [Em. 6]

(21)

È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per le persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, le donne incinte, le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza, come le violenze per motivi di genere e le pratiche tradizionali dannose, o i disabili, così da creare i presupposti affinché accedano effettivamente alle procedure e possano presentare gli elementi richiesti per istruire la domanda di protezione internazionale. [Em. 7]

(22)

Le misure nazionali dirette a identificare e documentare i sintomi e i segni di tortura o altri gravi atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale, nell'ambito delle procedure oggetto della presente direttiva dovrebbero tener conto, tra l’altro, del Manuale per un’efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (protocollo di Istanbul).

(23)

Nell’intento di garantire una sostanziale parità tra i richiedenti di entrambi i sessi, è opportuno che le procedure di esame siano sensibili alle specificità di genere. In particolare i colloqui personali dovrebbero essere organizzati in modo da permettere ai richiedenti di entrambi i sessi che abbiano subito persecuzioni per motivi di genere di parlare delle esperienze passate , qualora lo richiedano, con un interlocutore dello stesso sesso, che abbia una formazione specifica in materia di colloqui riguardanti la persecuzione per motivi di genere . Occorre tenere debito conto della complessità delle domande con implicazioni di genere nelle procedure basate sui concetti di paese terzo sicuro e di paese di origine sicuro o sulla nozione di domanda reiterata. [Em. 8]

(24)

L’«interesse superiore del minore» dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva, in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.

(25)

Le procedure di esame delle esigenze di protezione internazionale dovrebbero essere organizzate in modo da consentire alle autorità accertanti di procedere a un esame rigoroso delle domande di protezione internazionale. [Em. 9]

(26)

Qualora il richiedente reiteri la domanda senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l’obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della res judicata.

(27)

Molte domande di protezione internazionale sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro prima che sia presa una decisione sull’ammissione del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere procedure per l’esame dell’ammissibilità e/o del merito, che consentano di decidere delle domande presentate alla frontiera o nelle zone di transito direttamente sul posto.

(28)

Un criterio fondamentale per stabilire la fondatezza della domanda di protezione internazionale è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. Se un paese terzo può essere considerato un paese di origine sicuro, gli Stati membri dovrebbero poterlo designare come sicuro e presumerne la sicurezza per uno specifico richiedente, a meno che quest’ultimo non adduca controindicazioni.

(29)

Visto il grado di armonizzazione raggiunto in relazione all’attribuzione della qualifica di rifugiato ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, si dovrebbero definire criteri comuni per la designazione dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri.

(30)

La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono validi motivi per ritenere non sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

(31)

Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche], salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può garantire che un altro paese proceda all’esame o fornisca una protezione effettiva . In particolare, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se un primo paese di asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso una protezione accessibile ed efficace e il richiedente sarà riammesso in detto paese. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nei casi in cui il richiedente in questione sia sicuro nel paese terzo interessato. [Em. 10]

(32)

Gli Stati membri non dovrebbero neppure essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se si può ragionevolmente prevedere che il richiedente, per un legame sufficiente con un paese terzo definito nel diritto nazionale, chieda protezione in detto paese terzo e vi è motivo di ritenere che il richiedente sarà ammesso o riammesso in quel paese. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nel caso in cui il richiedente in questione possa essere sicuro nel paese terzo interessato. Per evitare movimenti secondari di richiedenti, si dovrebbero definire principi comuni per la presa in considerazione o la designazione, da parte degli Stati membri, di paesi terzi quali paesi sicuri.

[Em. 11]

(33)

Riguardo alla revoca dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati dell’eventuale riesame del loro status ed abbiano la possibilità di esporre la loro opinione prima che le autorità possano prendere una decisione motivata di revoca del loro status.

(34)

È un principio fondamentale del diritto dell'Unione che le decisioni relative a una domanda di protezione internazionale e alla revoca dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria siano soggette ad un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

(35)

A norma dell’articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la presente direttiva non osta all’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

(36)

La presente direttiva non contempla le procedure tra Stati membri disciplinate dal regolamento (UE) n. …/… [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (regolamento Dublino)].

(37)

I richiedenti cui si applica il regolamento (UE) n. …/… [regolamento Dublino] dovrebbero godere dei principi e delle garanzie fondamentali sanciti dalla presente direttiva e delle speciali garanzie introdotte dal richiamato regolamento.

(38)

È opportuno che l’attuazione della presente direttiva formi oggetto di valutazioni periodiche.

(39)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire l’elaborazione di norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione proposta, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(40)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(41)

L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva 2005/85/CE. L'obbligo di recepire delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva 2005/85/CE.

(42)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno indicati nell'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo della presente direttiva è stabilire norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche].

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)

«convenzione di Ginevra», la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, come modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

b)

«domanda» o «domanda di protezione internazionale», una richiesta di protezione rivolta ad uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell'ambito d'applicazione della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] e che possa essere richiesto separatamente;

c)

«richiedente» o «richiedente protezione internazionale», il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non sia stata ancora presa una decisione definitiva; [Em. che non concerne tutte versioni linguistiche]

d)

«richiedente con esigenze particolari», il richiedente che, per motivi di età, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, malattie fisiche o psichiche o per le conseguenze di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, ha bisogno di speciali garanzie per godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva; [Em. 13]

e)

«decisione definitiva», una decisione che stabilisce se a un cittadino di un paese terzo o a un apolide è concesso lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] e che non è più impugnabile nell’ambito del capo V della presente direttiva, indipendentemente dal fatto che l'impugnazione produca l’effetto di autorizzare i richiedenti a rimanere negli Stati membri interessati in attesa del relativo esito;

f)

«autorità accertante», qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e ad adottare una decisione di primo grado al riguardo, soggetto all’allegato I;

g)

«rifugiato», un cittadino di un paese terzo o apolide rispondente ai criteri stabiliti dall’articolo 2, lettera d), della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche];

h)

«persona ammissibile alla protezione sussidiaria», un cittadino di un paese terzo o l’apolide che soddisfa i requisiti dell’articolo 2, lettera f), della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche];

i)

«protezione internazionale», il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato ovvero persona ammissibile alla protezione sussidiaria;

j)

«status di rifugiato», il riconoscimento da parte di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;

k)

«status di protezione sussidiaria», il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;

l)

«minore», il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto;

m)

«minore non accompagnato», il minore definito all’articolo 2, lettera l), della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche];

n)

«rappresentante», la persona nominata dalle autorità competenti ad agire in qualità di tutore per assistere e rappresentare il minore non accompagnato allo scopo di garantirne l’interesse superiore ed esercitare la capacità di agire per suo conto;

o)

«revoca della protezione internazionale», la decisione di un’autorità competente di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o protezione sussidiaria a una determinata persona, a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche];

p)

«rimanere nello Stato membro», il fatto di rimanere nel territorio, compreso alla frontiera o in zone di transito, dello Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata o è oggetto d’esame.

q)

«nuovi fatti e circostanze», i fatti a sostegno dell'essenza stessa della domanda, che possono contribuire alla revisione di una decisione precedente. [Em. 15]

Articolo 3

Ambito d’applicazione

1.   La presente direttiva si applica a tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, nonché alla revoca della protezione internazionale.

2.   La presente direttiva non si applica in caso di domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

3.   Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva nei procedimenti di esame di domande intese ad ottenere qualsiasi forma di protezione internazionale che esula dall'ambito di applicazione della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche].

Articolo 4

Autorità responsabili

1.   Per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un’autorità che sarà competente per l’esame adeguato delle domande a norma della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità disponga di personale competente e specializzato in numero sufficiente per assolvere ai propri compiti nei termini prescritti. A tal fine gli Stati membri predispongono programmi di formazione iniziale e successiva per il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito alla protezione internazionale.

2.   La formazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare:

a)

le norme sostanziali e procedurali previste in materia di protezione internazionale e di diritti umani dai pertinenti strumenti internazionali e dell'Unione, compresi i principi di «non respingimento» e di non discriminazione;

b)

i richiedenti con esigenze particolari, quali definiti all'articolo 2, lettera d); [Em. 16]

c)

la consapevolezza di genere, di orientamento sessuale e la sensibilizzazione ai fattori trauma e età , con particolare attenzione per i minori non accompagnati ; [Em. 17]

d)

l’utilizzo delle informazioni sul paese d’origine;

e)

le tecniche di colloquio, compresa la comunicazione transculturale;

f)

l’identificazione e la documentazione di segni e sintomi di tortura;

g)

la valutazione degli elementi probatori, compreso il principio del beneficio del dubbio;

h)

la giurisprudenza relativa all’esame delle domande di protezione internazionale.

3.   Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che sia competente un’altra autorità al fine di trattare i casi a norma del regolamento (UE) n. …/… [regolamento Dublino].

4.   Ove sia designata un’autorità a norma del paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché il relativo personale disponga delle conoscenze adeguate e riceva la formazione necessaria per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell’applicazione della presente direttiva. [Em. 18]

5.   Le domande di protezione internazionale presentate in uno Stato membro alle autorità di un altro Stato membro che vi svolgono controlli di frontiera o sull’immigrazione sono trattate dallo Stato membro nel cui territorio è presentata la domanda.

Articolo 5

Disposizioni più favorevoli

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore criteri più favorevoli in ordine alle procedure di riconoscimento e revoca della protezione internazionale, purché tali criteri siano compatibili con la presente direttiva.

CAPO II

PRINCIPI FONDAMENTALI E GARANZIE

Articolo 6

Accesso alla procedura

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale. Fatti salvi i paragrafi 5, 6, 7 e 8, gli Stati membri possono esigere che le domande di protezione internazionale siano introdotte personalmente dal richiedente e/o in un luogo designato.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché colui che intende presentare istanza di protezione internazionale abbia un’effettiva possibilità di inoltrare la domanda all'autorità competente quanto prima. Qualora i richiedenti non possano inoltrare la loro domanda di persona, gli Stati membri garantiscono che un rappresentante legale possa farlo per conto loro. [Em. 19]

3.   Gli Stati membri provvedono affinché ciascun adulto con capacità di agire abbia il diritto di presentare una domanda di protezione internazionale per proprio conto.

4.   Gli Stati membri possono prevedere che una domanda possa essere presentata da un richiedente a nome delle persone a suo carico. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché gli adulti a carico acconsentano a che la domanda sia presentata per conto loro, in caso contrario essi hanno l’opportunità di presentare la domanda per proprio conto.

Il consenso è chiesto all’atto della presentazione della domanda o, al più tardi, all’atto del colloquio personale con l’adulto a carico. Prima della richiesta di consenso, ciascun adulto a carico è informato in privato delle relative conseguenze procedurali e del diritto di chiedere la protezione internazionale con domanda separata.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presentare domanda di protezione internazionale per proprio conto – qualora il diritto nazionale gli riconosca la capacità di agire – ovvero tramite il suo rappresentante legale o il rappresentante autorizzato di quest'ultimo. In tutti gli altri casi si applica il paragrafo 6 . [Em. 20]

6.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi appropriati di cui all’articolo 10 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (4) abbiano il diritto di presentare domanda di protezione internazionale a nome di un minore non accompagnato se, sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore, ritengono che questi necessiti di protezione ai sensi della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche].

7.   Gli Stati membri possono determinare nella legislazione nazionale:

a)

i casi in cui il minore può presentare per proprio conto una domanda;

b)

i casi in cui la domanda di un minore non accompagnato deve essere introdotta da un rappresentante a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a);

[Em. 21]

8.   Gli Stati membri dispongono che le guardie di frontiera, le forze di polizia, le autorità competenti per l’immigrazione e il personale dei centri di trattenimento ricevano le istruzioni e la formazione necessaria per riconoscere, registrare e trasmettere le domande di protezione internazionale. Se queste autorità sono designate autorità competenti a norma del paragrafo 1, le istruzioni comportano l’obbligo di registrare la domanda. Diversamente, le istruzioni comportano l’obbligo di trasmettere la domanda all’autorità competente per la registrazione, corredata di tutte le informazioni pertinenti. [Em. 22]

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le altre autorità cui potrebbe rivolgersi chi intende chiedere la protezione internazionale siano in grado di fornire indicazioni sulle modalità e sulle sedi per presentare l’istanza e/o per chiedere che le autorità in questione trasmettano la domanda all’autorità competente.

9.   Le autorità competenti provvedono a registrare le domande di protezione internazionale entro 72 ore dal momento in cui l’interessato ha espresso il desiderio di chiedere la protezione internazionale, in conformità del paragrafo 8, primo comma.

Articolo 7

Informazione e consulenza ai valichi di frontiera e nei centri di trattenimento

1.   Gli Stati membri dispongono che le informazioni sulle procedure da esperire per presentare domanda di protezione internazionale siano garantite:

a)

ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, delle frontiere esterne; e

b)

nei centri di trattenimento.

2.   Gli Stati membri prevedono servizi di interpretazione per garantire la comunicazione fra chi intende presentare domanda di protezione internazionale e le guardie di frontiera o il personale dei centri di trattenimento.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni che prestano assistenza e/o rappresentanza legale ai richiedenti protezione internazionale accedano rapidamente ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, e ai centri di trattenimento ▐. [Em. 23]

Gli Stati membri possono adottare norme che disciplinino la presenza di tali organizzazioni nelle aree di cui al presente articolo , a condizione che non limitino l'accesso dei richiedenti ai servizi di consulenza e assistenza . [Em. 24]

Articolo 8

Diritto di rimanere nello Stato membro durante l’esame della domanda

1.   I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l’autorità accertante non abbia adottato una decisione definitiva, anche nel caso in cui il richiedente presenti ricorso, e fintantoché il giudice competente non decida diversamente . Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno. [Em. 25]

2.   Gli Stati membri possono derogare a questa disposizione solo se l’interessato presenta una domanda reiterata ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 7, o se essi intendono consegnare o estradare, ove opportuno, una persona in altro Stato membro in virtù degli obblighi previsti dalla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (5) o altro, o in un paese terzo, eccetto il paese d’origine del richiedente interessato, o presso una corte o un tribunale penale internazionale.

3.   Uno Stato membro può estradare il richiedente in un paese terzo in conformità del paragrafo 2 soltanto se ▐ la decisione di estradizione non comporterà il «respingimento» diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali dello Stato membro , né esporrà il richiedente a un trattamento disumano o degradante al suo arrivo nel paese terzo . [Em. 26]

Articolo 9

Criteri applicabili all’esame delle domande

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le domande di protezione internazionale non siano respinte né escluse dall’esame per il semplice fatto di non essere state presentate tempestivamente.

2.   L’esame della domanda di protezione internazionale determina anzitutto se al richiedente è attribuibile la qualifica di rifugiato. In caso contrario, l’esame determina se l’interessato è ammissibile alla protezione sussidiaria.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell’autorità accertante relative alle domande di protezione internazionale siano adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri garantiscono:

a)

che le domande siano esaminate e le decisioni adottate in modo individuale, obiettivo ed imparziale;

b)

che pervengano informazioni precise e aggiornate da varie fonti, quali l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) , l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e le organizzazioni internazionali per la difesa dei diritti umani , circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato, e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito, nonché del richiedente e del suo avvocato ove l’autorità accertante tenga conto di quelle informazioni per adottare la decisione; [Em. 27]

c)

che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza delle norme applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati nonché in materia di diritti umani e abbia seguito il programma di formazione iniziale e successiva di cui all'articolo 4, paragrafo 1 ; [Em. 28]

d)

che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia avuto istruzione e la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d’ordine medico, culturale ▐ e inerenti ai minori , al genere, alla fede religiosa o all'orientamento sessuale . [Em. 29]

e)

che il richiedente e il suo avvocato abbiano accesso alle informazioni fornite dagli esperti di cui alla lettera d). [Em. 30]

4.   Le autorità di cui al capo V, per il tramite dell’autorità accertante o del richiedente o in altro modo, hanno accesso alle informazioni generali di cui al paragrafo 3, lettera b), necessarie per l’adempimento delle loro funzioni.

5.   Gli Stati membri prevedono norme relative alla traduzione dei documenti pertinenti ai fini dell’esame delle domande.

Articolo 10

Criteri applicabili alle decisioni dell’autorità accertante

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sulle domande di protezione internazionale siano comunicate per iscritto.

2.   Gli Stati membri dispongono inoltre che la decisione con cui viene respinta o accolta una domanda riguardante lo status di rifugiato e/o di protezione sussidiaria sia corredata di chiare motivazioni de jure e de facto e che, in caso di decisione negativa, nel momento in cui essa viene emanata il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi per impugnarla. [Em. 31]

[Em. 32]

3.   Ai fini dell’articolo 6, paragrafo 4, e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, gli Stati membri possono adottare un’unica decisione che contempli tutte le persone a carico.

4.   Il paragrafo 3 non si applica quando la divulgazione della situazione particolare di una persona ai familiari rischia di nuocere ai suoi interessi, segnatamente nei casi di persecuzione per motivi di genere , di orientamento sessuale, di identità di genere, e/o di età. In tali casi all’interessato è comunicata una decisione separata. [Em. 33]

Articolo 11

Garanzie per i richiedenti protezione internazionale

1.   In relazione alle procedure di cui al capo III, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti protezione internazionale godano delle seguenti garanzie:

a)

sono informati, in una lingua che capiscono o che è ragionevole supporre possano capire, della procedura da seguire e dei loro diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità. Sono informati in merito ai tempi e ai mezzi a loro disposizione per adempiere all’obbligo di addurre gli elementi di cui all’articolo 4 della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche]. Tali informazioni sono fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa far valere i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti nell’articolo 12; [Em. 34]

b)

ricevono, laddove necessario, l’assistenza di un interprete per spiegare la loro situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri reputano necessario fornire tale assistenza almeno quando l’autorità accertante convoca il richiedente a un colloquio personale di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 31 e una comunicazione adeguata risulta impossibile in sua mancanza. In questo e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente, tale assistenza è retribuita con fondi pubblici;

c)

non è negata al richiedente la possibilità di comunicare con l’UNHCR o con altre organizzazioni che prestano consulenza legale e assistenza ai richiedenti asilo a norma del diritto nazionale dello Stato membro;

d)

la decisione dell’autorità accertante relativa alla domanda di asilo è comunicata al richiedente protezione internazionale con anticipo ragionevole. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di comunicare la decisione al suo avvocato o consulente anziché al richiedente protezione internazionale;

e)

i richiedenti sono informati dell’esito della decisione dell’autorità accertante in una lingua che capiscono o che è ragionevole supporre possano capire, quando non è assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente legale. Il richiedente è contestualmente informato dei mezzi per impugnare una decisione negativa a norma dell’articolo 10, paragrafo 2. [Em. 35]

2.   In relazione alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti godano di garanzie equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), del presente articolo.

Articolo 12

Obblighi dei richiedenti protezione internazionale

1.   I richiedenti protezione internazionale hanno l'obbligo di collaborare a chiarire i fatti e di rivelare alle autorità competenti, nei limiti delle loro capacità fisiche e psicologiche, la propria identità , la propria nazionalità e gli altri elementi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche]. Se il richiedente non possiede un passaporto valido o un documento sostitutivo del passaporto, è tenuto a cooperare all'ottenimento di un documento di identità. Fintanto che il richiedente è autorizzato a soggiornare nello Stato membro durante l'esame della sua domanda di protezione internazionale, non è tenuto a entrare in contatto con le autorità del paese d'origine, se vi sia motivo di temere una persecuzione da parte di tale Stato. Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti altri obblighi di cooperazione con le autorità competenti nella misura in cui detti obblighi siano necessari ai fini del trattamento della domanda. [Em. 36]

2.   In particolare, gli Stati membri possono prevedere che:

a)

i richiedenti abbiano l’obbligo di riferire alle autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, sia senza indugio sia in una data specifica;

b)

i richiedenti debbano consegnare i documenti in loro possesso pertinenti ai fini dell’esame della domanda, quali i passaporti;

c)

i richiedenti siano tenuti a informare le autorità competenti del loro luogo di residenza o domicilio del momento e di qualsiasi cambiamento dello stesso, non appena possibile. Gli Stati membri possono prevedere che il richiedente sia tenuto ad accettare eventuali comunicazioni presso il luogo di residenza o domicilio più recente dallo stesso appositamente indicato;

d)

le autorità competenti possano perquisire il richiedente e i suoi effetti personali, purché alla perquisizione provveda una persona dello stesso sesso che sia adeguata all'età e alla cultura del richiedente, nell'assoluto rispetto del principio della dignità umana e dell'integrità fisica e mentale ; [Em. 37]

e)

le autorità competenti possano fotografare il richiedente; e

f)

le autorità competenti possano registrare le dichiarazioni orali del richiedente, purché questi ne sia stato preventivamente informato.

Articolo 13

Colloquio personale

1.   Prima che l’autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale in una lingua a lui comprensibile, con una persona competente, a norma della legislazione nazionale, a svolgere tale colloquio. I colloqui sull'ammissibilità e sul merito di una domanda di protezione internazionale sono condotti esclusivamente da personale dell’autorità accertante. [Em. 38]

Quando un richiedente presenta domanda di protezione internazionale a nome di persone a suo carico, ciascun adulto che a quello fa capo deve avere la possibilità di esprimersi in privato e di sostenere un colloquio sulla domanda.

Gli Stati membri stabiliscono nel diritto interno i casi in cui a un minore è data facoltà di sostenere un colloquio personale , tenendo debitamente conto dell'interesse superiore del minore e dei suoi particolari bisogni . [Em. 39]

2.   Il colloquio personale sul merito della domanda può essere omesso se:

a)

l’autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifugiato basandosi sulle prove acquisite; oppure

b)

l’autorità accertante reputa che il richiedente sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, l’autorità accertante consulta un medico per stabilire se tale stato è temporaneo o permanente. [Em. 40]

Quando l'autorità accertante non prevede la possibilità di un colloquio personale per il richiedente, in applicazione della lettera b) oppure, ove applicabile, per la persona a carico, l'autorità accertante consente al richiedente o alla persona a carico di rinviare il colloquio personale e di produrre ulteriori informazioni. [Em. 41]

[Em. 42]

3.   La mancanza di un colloquio personale a norma del paragrafo 2, lettera b), non incide negativamente sulla decisione dell’autorità accertante.

4.   A prescindere dall’articolo 25, paragrafo 1, gli Stati membri, all’atto di decidere riguardo a una domanda di protezione internazionale, possono tener conto del fatto che il richiedente non si sia presentato al colloquio personale, a meno che non avesse validi motivi per farlo.

Articolo 14

Criteri applicabili al colloquio personale

1.   Il colloquio personale si svolge, di norma, senza la presenza dei familiari, a meno che l’autorità accertante non ritenga che un esame adeguato deve comportare la presenza di altri familiari.

2.   Il colloquio personale si svolge in condizioni atte ad assicurare la riservatezza adeguata.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri:

a)

provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia le qualifiche, la formazione e la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi l’origine culturale, il sesso , l'orientamento sessuale, l'identità di genere o la vulnerabilità del richiedente; [Em. 43]

b)

se possibile prevedono, su istanza del richiedente, che a condurre il colloquio sia una persona del suo stesso sesso;

c)

selezionano un interprete competente, idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio , che è tenuto al rispetto di un codice di condotta che definisce i suoi diritti e doveri . Il colloquio non deve svolgersi necessariamente nella lingua prescelta dal richiedente, se esiste un’altra lingua che capisce e nella quale è in grado di comunicare chiaramente. Se possibile gli Stati membri prevedono, su istanza del richiedente, un interprete del suo stesso sesso; [Em. 44]

d)

provvedono affinché la persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda di protezione internazionale non sia in uniforme;

e)

provvedono affinché i colloqui con i minori siano condotti con modalità consone alla loro età e da una persona in possesso delle conoscenze necessarie circa le esigenze specifiche e i diritti dei minori . [Em. 45]

4.   Gli Stati membri possono prevedere norme relative alla presenza di terzi durante un colloquio personale.

Articolo 15

Contenuto del colloquio personale

Nel condurre il colloquio personale sul merito di una domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante assicura che al richiedente sia data una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche]. A tal fine gli Stati membri dispongono:

a)

che i quesiti posti al richiedente siano pertinenti per valutare se questi necessiti di protezione internazionale ai sensi della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche];

b)

che il richiedente abbia una congrua possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi necessari a motivare la domanda, ovvero le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.

Articolo 16

Trascrizione e verbale del colloquio personale

1.   Gli Stati membri dispongono che il colloquio personale sia trascritto.

2.   Gli Stati membri chiedono al richiedente di approvare il contenuto della trascrizione al termine del colloquio personale. A tal fine, dispongono che al richiedente sia data la possibilità di formulare osservazioni o di fornire chiarimenti su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nella trascrizione.

3.   Se il richiedente rifiuta di approvare il contenuto della trascrizione, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel fascicolo del richiedente.

Il rifiuto del richiedente di approvare il contenuto della trascrizione non osta a che l’autorità accertante adotti una decisione sulla domanda.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono garantire che sia redatto un verbale scritto del colloquio personale, in cui figurino quanto meno le informazioni essenziali relative alla domanda, come fornite dal richiedente. In tal caso gli Stati membri dispongono che la trascrizione del colloquio personale sia allegata al verbale.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso tempestivo alla trascrizione e, se del caso, al verbale del colloquio personale, prima che l'autorità accertante decida.

Articolo 17

Perizie medico-legali

1.   Gli Stati membri consentono ai richiedenti che ne fanno domanda di sottoporsi a visita medica per corroborare dichiarazioni relative alle persecuzioni o ai danni gravi subiti. A tal fine gli Stati membri concedono ai richiedenti un periodo di tempo ragionevole per presentare il certificato medico all'autorità accertante.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il richiedente soffra di disturbi post-traumatici da stress, l'autorità accertante, previo consenso del richiedente, dispone che questi sia sottoposto a visita medica.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, ai fini della visita medica di cui al paragrafo 2, siano disponibili perizie mediche imparziali e qualificate e affinché si ricorra al tipo di visita medica meno invasivo allorché il richiedente è un minore . [Em. 46]

4.   Gli Stati membri stabiliscono le regole e le modalità di identificazione e documentazione dei sintomi di tortura o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, necessarie all’applicazione del presente articolo.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone che conducono i colloqui con i richiedenti conformemente alla presente direttiva ricevano la formazione necessaria per identificare i sintomi di tortura.

6.   L’autorità accertante valuta gli esiti delle visite mediche di cui ai paragrafi 1 e 2, congiuntamente agli altri elementi della domanda. Di questi tiene conto, in particolare, al momento di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano credibili e sufficienti.

Articolo 18

Diritto alla consulenza su aspetti procedurali e giuridici, all’assistenza e alla rappresentanza legali [Em. 47]

1.   Ai richiedenti protezione internazionale è data la possibilità di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, autorizzato o riconosciuto a norma della legislazione nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa.

2.   Gli Stati membri dispongono che, su richiesta, siano concesse assistenza e/o rappresentanza legali gratuite nel rispetto delle disposizioni del paragrafo 3. A tal fine gli Stati membri:

a)

prevedono consulenza gratuita sugli aspetti procedurali e giuridici nell’ambito delle procedure di cui al capo III. Questa comprende, come minimo, le informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente , la preparazione dei documenti procedurali necessari, la rappresentanza, anche durante il colloquio personale, e la spiegazione dei motivi di fatto e di diritto in caso di decisione negativa . Detta consulenza può essere prestata da un organismo non governativo qualificato o da professionisti qualificati. [Em. 48]

b)

prevedono l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite nell’ambito delle procedure di cui al capo V. Questa comprende, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi al giudice di primo grado a nome del richiedente. [Em. che non concerne tutte le versioni linguistiche]

3.   Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite:

a)

soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o

b)

soltanto per i servizi forniti dagli avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dalla legislazione nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti protezione internazionale. [Em. 50]

Quanto alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri possono decidere di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti, soltanto se queste sono necessarie per garantire loro un accesso effettivo alla giustizia. Gli Stati membri provvedono affinché l’assistenza e la rappresentanza legali di cui al presente paragrafo non siano oggetto di restrizioni arbitrarie. Gli Stati membri possono decidere di accordare detta assistenza e/o rappresentanza legali soltanto se sussistono sufficienti ipotesi di esito positivo nell'esame giudiziario. [Em. 51]

4.   Le norme a disciplina delle modalità di presentazione e di trattamento di richieste di assistenza e/o rappresentanze legali possono essere previste dagli Stati membri.

5.   Gli Stati membri consentono e agevolano alle organizzazioni non governative la prestazione di assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti protezione internazionale nell'ambito delle procedure di cui al capo III o al capo V. [Em. 52]

6.   Gli Stati membri possono altresì:

a)

imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e/o rappresentanza legali gratuite, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all’accesso all’assistenza e/o rappresentanza legali;

b)

prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell’assistenza legale.

7.   Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata presa in base a informazioni false fornite dal richiedente.

Articolo 19

Ambito di applicazione dell’assistenza e della rappresentanza legali

1.   Gli Stati membri provvedono affinché l’avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto a norma della legislazione nazionale e che assiste o rappresenta un richiedente protezione internazionale a norma della legislazione nazionale, abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente che è o sarà oggetto di decisione.

Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione, qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all’esame delle domande di protezione internazionale da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri siano compromesse. In questi casi gli Stati membri:

a)

danno accesso alle informazioni o alle fonti in questione quanto meno all’avvocato o altro consulente legale che abbia subito un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l’esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale;

b)

aprono l’accesso alle informazioni o alle fonti in questione alle autorità di cui al capo V.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l’avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente protezione internazionale possa accedere alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente.

Gli Stati membri possono limitare le visite ai richiedenti nelle aree chiuse soltanto nei casi in cui questa limitazione è, a norma della legislazione nazionale, oggettivamente necessaria, ai fini della sicurezza, dell’ordine pubblico o della gestione amministrativa dell’area o per garantire un esame efficace della domanda, purché l’accesso da parte dell’avvocato o altro consulente legale non risulti in tal modo seriamente limitato o non sia reso impossibile.

3.   Gli Stati membri acconsentono a che al colloquio personale il richiedente possa farsi accompagnare da un avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale o da un professionista qualificato . [Em. 53]

4.   Gli Stati membri possono adottare norme che dispongano la presenza di un avvocato o altro consulente legale a tutti i colloqui previsti nel procedimento, fatto salvo il presente articolo o l’articolo 21, paragrafo 1, lettera b).

Gli Stati membri possono richiedere la presenza del richiedente al colloquio personale, anche se questi è rappresentato a norma della legislazione nazionale da un avvocato o altro consulente legale, e possono chiedere al richiedente di rispondere personalmente alle domande poste.

L’assenza di un avvocato o altro consulente legale non osta a che l’autorità accertante svolga il colloquio personale con il richiedente, fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 20

Richiedenti con esigenze particolari

1.     In conformità dell'articolo 21 della direttiva […/…/UE] [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (direttiva accoglienza)], gli Stati membri prevedono nel loro diritto nazionale procedure che consentono di verificare, sin dalla presentazione di una domanda di protezione internazionale, se il richiedente ha esigenze particolari, e anche di indicare la natura di tali esigenze. [Em. 54]

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ai richiedenti con esigenze particolari sia data la possibilità di presentare gli elementi della domanda nel modo più completo e con tutti gli elementi probatori a disposizione. Qualora necessario, ai richiedenti è concessa una proroga per produrre elementi probatori ovvero espletare altri adempimenti necessari ai fini della procedura.

3.   L'autorità accertante, ove ritenga che il richiedente abbia subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale di cui all'articolo 21 della direttiva […/…/UE] [direttiva accoglienza], concede all’interessato il tempo sufficiente e il sostegno necessario per prepararsi al colloquio personale sul merito della domanda. Si presta particolare attenzione ai richiedenti che non hanno dichiarato il proprio orientamento sessuale dall'inizio. [Em. 55]

4.   L'articolo 28, paragrafi 6 e 7, non si applica ai richiedenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5.     In conformità delle condizioni stabilite all'articolo 18, i richiedenti con esigenze particolari beneficiano di un'assistenza legale gratuita in tutti i procedimenti previsti dalla presente direttiva. [Em. 56]

Articolo 21

Garanzie per i minori non accompagnati

1.   In relazione a tutte le procedure previste dalla presente direttiva e fatti salvi gli articoli 13, 14 e 15, gli Stati membri:

a)

▐ adottano immediatamente misure atte a garantire che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato in relazione alla presentazione e all’esame della domanda di asilo. Tale rappresentante è imparziale ed ha la competenza necessaria a trattare con minori. Questi può anche essere il rappresentante a cui si fa riferimento nella direttiva […/…/UE] [direttiva accoglienza]; [Em. che non concerne tutte le versioni linguistiche]

b)

provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri provvedono affinché il rappresentante e/o l’avvocato o altro consulente legale autorizzato a norma della legislazione nazionale o altro professionista qualificato partecipino al colloquio e abbiano la possibilità di porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio. [Em. 58]

Gli Stati membri possono richiedere la presenza del minore non accompagnato al colloquio personale, anche se è presente il rappresentante.

[Em. 59]

2.   Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale a norma degli articoli 13, 14 e 15, tale colloquio sia condotto da una persona con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni e diritti dei minori; [Em. 60]

b)

la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato, adottata dall’autorità accertante, sia preparata da un funzionario con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni e dei diritti dei minori. [Em. 61]

3.   Nell'ambito di tutte le procedure previste dalla presente direttiva ai minori non accompagnati e al loro rappresentante designato è concessa, ▐ alle condizioni di cui all’articolo 18 , una consulenza gratuita sugli aspetti procedurali e sullo status giuridico durante le procedure previste dalla presente direttiva . [Em. 62]

4.   Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l’età del minore non accompagnato nel quadro dell’esame di una domanda di protezione internazionale, laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altri elementi probatori, gli Stati membri continuino a nutrire dubbi circa l’età. Se tali dubbi persistono dopo la visita medica, qualsiasi decisione è sempre favorevole al minore non accompagnato. [Em. 63]

Le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona e con ▐ metodi più affidabili e meno invasivi , da medici qualificati e imparziali . [Em. che non concerne tutte le versioni linguistiche + Em. 65]

Se vengono effettuate visite mediche gli Stati membri provvedono affinché:

a)

i minori non accompagnati siano informati, prima dell’esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che è ragionevole supporre possano capire , della possibilità che la loro età possa essere determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale, così come le conseguenze cui va incontro il minore non accompagnato che si rifiuti di sottoporsi a visita medica; [Em. 66]

b)

i minori non accompagnati e/o i loro rappresentanti acconsentano allo svolgimento di una visita atta ad accertare l’età dei minori interessati; e

c)

la decisione di respingere la domanda di protezione internazionale di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi alla visita medica non sia motivata ▐ da tale rifiuto. [Em. 67]

Il fatto che un minore non accompagnato abbia rifiutato di sottoporsi alla visita medica non osta a che l’autorità accertante adotti una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

5.   Non si applicano ai minori non accompagnati l’articolo 28, paragrafi 6 e 7, l’articolo 30, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 36.

6.   L’interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell’attuazione, da parte degli Stati membri, del presente articolo.

Articolo 22

Trattenimento

1.   Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente protezione internazionale. I motivi e le condizioni del trattenimento nonché le garanzie per i richiedenti protezione internazionale trattenuti sono conformi alla direttiva […/…/UE] [direttiva accoglienza].

2.   Qualora un richiedente protezione internazionale sia trattenuto, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile un rapido controllo giurisdizionale a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva accoglienza].

Articolo 23

Trattenimento di minori

Il trattenimento di minori è strettamente vietato in qualunque circostanza. [Em. 68]

Articolo 24

Procedura in caso di ritiro della domanda

1.   Nella misura in cui gli Stati membri prevedano la possibilità di un ritiro esplicito della domanda in virtù del diritto nazionale, ove il richiedente protezione internazionale ritiri esplicitamente la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità accertante adotti la decisione di sospendere l’esame e spieghi al richiedente le conseguenze del ritiro . [Em. 69]

2.   Gli Stati membri possono altresì stabilire che l’autorità accertante può decidere di sospendere l’esame senza prendere una decisione. In questo caso, gli Stati membri dispongono che l’autorità accertante inserisca una nota nella pratica del richiedente asilo.

Articolo 25

Procedura in caso di ritiro implicito della domanda o di rinuncia ad essa

1.   Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente asilo abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa senza un valido motivo , gli Stati membri provvedono affinché l’autorità accertante adotti la decisione di sospendere l’esame ovvero di respingere la domanda in base al fatto che il richiedente non ha accertato il suo diritto allo status di rifugiato a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche], ove il richiedente in questione, oltre ai predetti motivi:

si sia rifiutato di collaborare; oppure

sia fuggito illegalmente; oppure

con tutta probabilità; non abbia diritto alla protezione internazionale, oppure

provenga da o sia transitato per un paese terzo sicuro ai sensi dell'articolo 37 . [Em. 103]

Gli Stati membri possono presumere che il richiedente protezione internazionale abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, in particolare quando è accertato che:

a)

il richiedente non ha risposto alla richiesta di fornire informazioni essenziali per la sua domanda a norma dell’articolo 4 della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] né è comparso al colloquio personale di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16, a meno che dimostri, entro un ragionevole periodo di tempo, di non aver potuto per cause di forza maggiore;

b)

è fuggito o si è allontanato senza autorizzazione dal luogo in cui viveva o era trattenuto, senza contattare l’autorità competente in tempi ragionevoli oppure, trascorso un termine ragionevole, non ha ottemperato al dovere di presentarsi o ad altri obblighi di comunicazione.

Per l’attuazione delle presenti disposizioni gli Stati membri possono fissare termini od orientamenti.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente che si ripresenta all’autorità competente dopo che è stata adottata la decisione di sospendere l’esame di cui al paragrafo 1, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso. Nel quadro di una procedura d'asilo, la riapertura di un caso può essere richiesta una sola volta. [Em. 70]

Gli Stati membri garantiscono che quella persona non sia allontanata in violazione del principio di «non respingimento».

Gli Stati membri possono autorizzare l’autorità accertante a riprendere l’esame della domanda dal momento in cui è stato sospeso.

3.   Il presente articolo fa salvo il regolamento (UE) n. …/… [regolamento Dublino].

Articolo 26

Ruolo dell’UNHCR

1.   Gli Stati membri consentono che l’UNHCR:

a)

abbia accesso ai richiedenti protezione internazionale, compresi quelli trattenuti e quelli che si trovano in zone di transito aeroportuale o portuale;

b)

abbia accesso, previo consenso del richiedente protezione internazionale, alle informazioni sulle singole domande, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni adottate;

c)

nell’esercizio della funzione di controllo conferitagli a norma dell’articolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di protezione internazionale.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche ad altre organizzazioni che operino per conto dell’UNHCR nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente ad un accordo con lo Stato membro stesso.

Articolo 27

Raccolta di informazioni su singoli casi

Per l’esame di singoli casi, gli Stati membri:

a)

non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave a danno del richiedente le informazioni relative alle singole domande di protezione internazionale o il fatto che sia stata presentata una domanda;

b)

non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare ▐ a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero nuocere all’incolumità fisica del richiedente e delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d’origine. [Em. 71]

CAPO III

PROCEDURE DI PRIMO GRADO

SEZIONE I

Articolo 28

Procedure di esame

1.   Gli Stati membri esaminano le domande di protezione internazionale con procedura di esame conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché siffatta procedura sia espletata il prima possibile, fatto salvo un esame adeguato e completo.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché la procedura sia conclusa entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

In singoli casi comportanti questioni complesse in fatto e in diritto, gli Stati membri possono prorogare il termine di ulteriori sei mesi.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, nell’impossibilità di adottare una decisione nel termine di cui al paragrafo 3, primo comma, il richiedente interessato:

a)

sia informato del ritardo; e

b)

ottenga, su richiesta, informazioni sui motivi del ritardo e sui tempi previsti per la decisione relativa alla domanda.

Le conseguenze della mancata adozione della decisione entro i termini di cui al paragrafo 3 sono stabilite conformemente alla legislazione nazionale.

5.    Le autorità accertanti possono esaminare in via prioritaria una domanda di protezione internazionale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II: [Em. 73]

a)

qualora la domanda sia verosimilmente fondata;

b)

qualora il richiedente abbia esigenze speciali , in particolare i minori non accompagnati ; [Em. 74]

c)

in altri casi, salvo le domande di cui al paragrafo 6.

6.   Gli Stati membri possono prevedere che una procedura d’esame sia accelerata conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, se:

a)

nel presentare domanda ed esporre i fatti il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza per esaminare se attribuirgli la qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche]; oppure

b)

il richiedente chiaramente non si qualifica come rifugiato o non può essergli riconosciuto lo status di rifugiato in uno Stato membro ai sensi della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche]; oppure [Em. 105]

c)

il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma della presente direttiva; oppure

d)

il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; oppure

e)

è probabile che, in mala fede, il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d’identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l’identità o la cittadinanza; oppure

f)

il richiedente ha rilasciato dichiarazioni chiaramente incoerenti, contraddittorie, improbabili, insufficienti o false, che rendono chiaramente non convincente la sua asserzione di essere stato oggetto di persecuzione di cui alla direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche]; oppure [Em. 75]

g)

il richiedente ha reiterato la domanda di asilo senza addurre chiaramente nuovi elementi pertinenti in merito alle sue condizioni personali o alla situazione nel suo paese d'origine; oppure [Em. 107]

h)

il richiedente, senza un valido motivo e pur avendo avuto la possibilità di presentare la domanda in precedenza, ha omesso di farlo; oppure [Em. 108]

[Em. 76]

i)

il richiedente presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l’allontanamento; oppure

j)

il richiedente, senza un valido motivo, non ha adempiuto all'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e degli altri elementi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] o all'articolo 12, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all'articolo 25, paragrafo 1, della presente direttiva; oppure [Em. 109]

k)

il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità e/o non ha presentato la domanda d'asilo quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso; oppure [Em. 110]

l)

il richiedente può per gravi motivi essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza e di ordine pubblico a norma del diritto nazionale. [Em. 77]

7.   Quando a una domanda infondata ai sensi dell’articolo 29 si applica una qualsiasi delle circostanze elencate al paragrafo 6 del presente articolo, gli Stati membri possono respingere la domanda in quanto manifestamente infondata, previo un esame adeguato e completo.

8.   Gli Stati membri stabiliscono termini ragionevoli per l'adozione della decisione in primo grado di cui al paragrafo 6.

9.   Il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata dopo l'ingresso irregolare nel territorio ovvero alla frontiera, comprese le zone di transito, così come l’assenza di documenti al momento dell'ingresso o l’uso di documenti falsificati, non comporta di per sé il ricorso a una procedura di esame accelerata. [Em. 78]

Articolo 29

Domande infondate

Gli Stati membri ritengono infondata una domanda di protezione internazionale solo se l’autorità accertante ha stabilito che al richiedente non è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche]. [Em. 79]

SEZIONE II

Articolo 30

Domande inammissibili

1.   Oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento (UE) n. …/… [regolamento Dublino], gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] qualora la domanda di asilo sia giudicata inammissibile a norma del presente articolo.

2.   Gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se:

a)

un altro Stato membro ha concesso lo status di rifugiato;

b)

un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dell’articolo 32;

c)

un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell’articolo 37;

d)

il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che sia stata adottata una decisione definitiva;

e)

una persona a carico del richiedente presenta una domanda, dopo aver acconsentito, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a suo nome e non vi siano elementi relativi alla situazione della persona a carico che giustifichino una domanda separata.

Articolo 31

Norme speciali in ordine al colloquio sull’ammissibilità

1.   Prima di decidere dell’inammissibilità di una domanda, gli Stati membri consentono al richiedente di esprimersi in ordine all'applicazione dei motivi di cui all'articolo 30 alla sua situazione particolare. A tal fine, l'autorità accertante organizza un colloquio personale sull’ammissibilità della domanda. Gli Stati membri possono derogare soltanto ai sensi dell'articolo 35 in caso di domanda reiterata. [Em. 80]

2.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 5 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento Dublino].

3.     Gli Stati membri provvedono affinché il funzionario dell'autorità accertante che conduce il colloquio sull'ammissibilità della domanda non sia in uniforme. [Em. 81]

Articolo 32

Concetto di paese di primo asilo

Un paese può essere considerato paese di primo asilo di un particolare richiedente, qualora:

a)

quest’ultimo sia stato riconosciuto in detto paese quale rifugiato e possa ancora avvalersi di tale protezione, ovvero

b)

goda altrimenti di una protezione effettiva in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del principio di «non respingimento», [Em. 82]

purché sia riammesso nel paese stesso.

Nell’applicare il concetto di paese di primo asilo alle circostanze particolari di un richiedente protezione internazionale gli Stati membri tengono conto dell’articolo 37, paragrafo 1.

Il richiedente è autorizzato a impugnare l'applicazione del concetto di paese di primo asilo a motivo del fatto che detto paese non è sicuro nella sua situazione particolare. [Em. 83]

[Em. 84]

SEZIONE III

[Em. 85]

Articolo 33

Concetto di paese di origine sicuro

1.   Un paese terzo designato paese di origine sicuro a norma della presente direttiva, previo esame individuale della domanda, può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente solo se questi:

a)

ha la cittadinanza di quel paese; oppure

b)

è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel paese;

c)

e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche].

2.   Gli Stati membri stabiliscono nella legislazione nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all’applicazione del concetto di paese di origine sicuro.

SEZIONE IV

Articolo 34

Domande reiterate

1.   Se una persona che ha chiesto protezione internazionale in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questi esamina le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell’ambito dell’esame della precedente domanda o dell’esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui l' autorità accertante possa tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito. [Em. 87]

2.   Per decidere dell’inammissibilità di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera d), gli Stati membri possono applicare una procedura specifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo, qualora il richiedente reiteri la domanda di protezione internazionale:

a)

dopo il ritiro della sua precedente domanda a norma dell’articolo 24;

b)

dopo che sia stata presa una decisione definitiva sulla domanda precedente.

3.   Una domanda di protezione internazionale reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo il ritiro della domanda precedente o dopo che sia stata presa la decisione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, su quella domanda, siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l’esame dell’eventuale qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche].

4.   Se, in seguito all’esame preliminare di cui al paragrafo 3 del presente articolo, emergono o sono addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentino in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche], la domanda viene sottoposta a ulteriore esame a norma del capo II.

5.   Gli Stati membri, in conformità della legislazione nazionale, possono procedere ad un ulteriore esame di una domanda reiterata, se vi sono altre ragioni che rendono necessario avviare nuovamente un procedimento.

[Em. 88]

6.   La procedura di cui al presente articolo può essere applicata anche nel caso di una persona a carico che presenti una domanda dopo aver acconsentito, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a nome suo. In tal caso l’esame preliminare di cui al paragrafo 3 del presente articolo consiste nell’esaminare se i fatti connessi alla situazione della persona a carico giustifichino una domanda separata.

7.   Se, una volta che il procedimento attinente alla domanda iniziale è stato concluso a norma dell'articolo 2 , l'interessato presenta nuova domanda di protezione internazionale nello stesso Stato membro prima che sia eseguita la decisione di rimpatrio, e se la nuova domanda non dà luogo a un esame ulteriore a norma del presente articolo, lo Stato membro può: [Em. 113]

a)

ammettere un'eccezione al diritto di rimanere nel territorio, purché l'autorità accertante abbia accertato che la decisione di rimpatrio non comporterà il «respingimento» diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali e dell'Unione dello Stato membro; e/o

b)

disporre che la domanda sia sottoposta a procedura di esame di ammissibilità, in conformità del presente articolo e dell'articolo 30; e/o

c)

prevedere che la procedura d’esame sia accelerata, in conformità dell'articolo 28, paragrafo 6, lettera i).

Nei casi di cui alle lettere b) e c) del primo comma, gli Stati membri possono derogare ai termini di norma applicabili alle procedure di esame di ammissibilità ovvero alle procedure accelerate, in conformità della legislazione nazionale.

8.   Se una persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di trasferimento ai sensi del regolamento (UE) …/… [regolamento Dublino] rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello Stato membro che provvede al trasferimento, le dichiarazioni o le domande reiterate sono esaminate dallo Stato membro competente ai sensi di detto regolamento, in conformità della presente direttiva.

Articolo 35

Norme procedurali

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti protezione internazionale la cui domanda è oggetto di un esame preliminare a norma dell’articolo 34 godano delle garanzie di cui all’articolo 11, paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri possono stabilire nella legislazione nazionale norme che disciplinino l’esame preliminare di cui all’articolo 34. Queste disposizioni possono, tra l'altro,:

a)

obbligare il richiedente a indicare i fatti e a produrre le prove che giustificano una nuova procedura;

b)

fare in modo che l’esame preliminare si basi unicamente su osservazioni scritte e non comporti alcun colloquio personale, ad esclusione dei casi di cui all'articolo 34, paragrafo 6.

Queste disposizioni non rendono impossibile l’accesso del richiedente protezione internazionale a una nuova procedura, né impediscono di fatto o limitano seriamente tale accesso.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

il richiedente sia opportunamente informato dell’esito dell’esame preliminare e, ove sia deciso di non esaminare ulteriormente la domanda, dei motivi di tale decisione e delle possibilità di presentare ricorso o chiedere il riesame della decisione;

b)

se ricorre una delle situazioni di cui all’articolo 34, paragrafo 3, l’autorità accertante procede quanto prima a un ulteriore esame della domanda reiterata, a norma del capo II.

SEZIONE V

Articolo 36

Procedure di frontiera

1.   Gli Stati membri possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro:

a)

dell’ammissibilità , ai sensi dell'articolo 30, delle domande ivi presentate; e/o [Em. 89]

b)

sul merito di una domanda nell’ambito di una procedura accelerata a norma dell’articolo 28, paragrafo 6.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell’ambito delle procedure di cui al paragrafo 1 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente è ammesso nel territorio dello Stato membro, affinché la sua domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva. L'arresto dei richiedenti alle frontiere degli Stati membri o nelle zone di transito è assimilabile ad un trattenimento, di cui all'articolo 22. [Em. 90]

3.   Nel caso di arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di protezione internazionale alla frontiera o in una zona di transito, che rendano all’atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito.

SEZIONE VI

Articolo 37

Concetto di paesi terzisicuri

1.    Un paese terzo può essere considerato paese terzo sicuro, ▐ se nel paese terzo in questione la persona richiedente protezione internazionale sarà trattata in conformità dei principi e delle condizioni seguenti :

a)

non sussistano minacce alla vita ed alla libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale ;

b)

non sussiste il rischio di danno grave quale definito nella direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche];

c)

è rispettato il principio di non respingimento conformemente alla convenzione di Ginevra;

d)

è rispettato il divieto di allontanamento, in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale;

e)

esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato o un'altra forma di protezione complementare comparabile a quella accordata a norma della direttiva […/…/UE] [la direttiva qualifiche] e, ove tale status o protezione sia riconosciuta, di ottenere una protezione comparabile a quella accordata a norma di detta direttiva;

f)

ha ratificato e osserva la convenzione di Ginevra senza limitazioni geografiche;

g)

dispone di una procedura di asilo prescritta per legge; e

h)

è stato designato tale dal Consiglio e dal Parlamento in conformità del paragrafo 2.

2.     Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano o modificano un elenco comune di paesi terzi considerati paesi terzi sicuri ai fini del paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri interessati adottano nel diritto interno le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e delle norme che stabiliscono:

a)

un legame tra la persona richiedente protezione internazionale e il paese terzo in questione, in virtù del quale sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;

b)

un metodo mediante il quale le autorità competenti accertano che il concetto di paese terzo sicuro possa essere applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente. Tale metodo comprende la valutazione su base individuale della sicurezza del paese per un determinato richiedente;

c)

norme conformi al diritto internazionale per accertare, con valutazione su base individuale, se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente e che consentano almeno al richiedente di impugnare l’applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che quel paese terzo non è sicuro date le, sue particolari circostanze. Al richiedente è altresì data la possibilità di ricorrere per contestare l'esistenza di un legame con il paese terzo ai sensi della lettera a).

4.   Quando applica una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri interessati ▐ ne informano il richiedente .

5.   Se il paese terzo non riammette il richiedente asilo, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

6.     Gli Stati membri non stilano elenchi nazionali di paesi di origine sicuri né elenchi nazionali di paesi terzi sicuri.[Em. 91]

CAPO IV

PROCEDURE DI REVOCA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 38

Revoca della protezione internazionale

Gli Stati membri provvedono affinché un esame per la revoca dello status di protezione internazionale a una data persona possa cominciare quando emergano elementi o risultanze nuovi dai quali risulti che vi sono motivi per riesaminare la protezione internazionale di quella persona.

Articolo 39

Norme procedurali

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, se l’autorità competente prende in considerazione di revocare la protezione internazionale a un cittadino di un paese terzo o a un apolide a norma dell’articolo 14 o dell’articolo 19 della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche], l’interessato goda delle seguenti garanzie.

a)

sia informato per iscritto che l’autorità competente procede al riesame del suo diritto all’attribuzione della protezione internazionale e dei motivi del riesame; e

b)

gli sia data la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e degli articoli 13, 14 e 15, o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status di protezione internazionale non dovrebbe essere revocato.

Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché nell’ambito di tale procedura:

a)

l’autorità competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate da varie fonti, come, se del caso, dall’UNHCR e dall’Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, circa la situazione generale esistente nei paesi di origine degli interessati; e

b)

se su ogni singolo caso sono raccolte informazioni ai fini del riesame della protezione internazionale, esse non siano ottenute dai responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che l’interessato è beneficiario di protezione internazionale il cui status è oggetto di riesame e che potrebbero nuocere all’incolumità fisica dell’interessato e delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari rimasti nel paese di origine.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché la decisione dell’autorità competente di revocare lo status di protezione internazionale sia comunicata per iscritto. La decisione specifica i motivi de jure e de facto e le informazioni sulle modalità per l’impugnazione della decisione sono comunicate per iscritto.

3.   Non appena l’autorità competente ha preso la decisione di revocare lo status di protezione internazionale, sono applicabili anche l’articolo 18, paragrafo 2, l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 26.

4.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che la protezione internazionale decada per legge se il beneficiario di protezione internazionale ha rinunciato espressamente ad essere riconosciuto come tale.

CAPO V

PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE

Articolo 40

Diritto a un ricorso effettivo

1.   Gli Stati membri dispongono che il richiedente protezione internazionale abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

a)

la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:

i)

di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria,

ii)

di considerare la domanda inammissibile a norma dell’articolo 30,

iii)

presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro a norma dell’articolo 36, paragrafo 1,

iv)

di non procedere a un esame a norma dell’articolo 37;

b)

il rifiuto di riaprire l’esame di una domanda, sospeso a norma degli articoli 24 e 25;

c)

una decisione di revoca dello status di protezione internazionale a norma dell’articolo 39.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone che l'autorità accertante reputa ammissibili alla protezione sussidiaria abbiano diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1 avverso la decisione di ritenere inammissibile la domanda in relazione allo status di rifugiato. L'interessato gode dei diritti e dei vantaggi garantiti ai beneficiari di protezione sussidiaria a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] in attesa dell'esito del procedimento.

3.   Gli Stati membri assicurano che il ricorso effettivo di cui al paragrafo 1 preveda l'esame completo degli elementi di fatto e di diritto, compreso l'esame ex nunc delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche], quanto meno nei procedimenti dinanzi al giudice di primo grado.

4.   Gli Stati membri prevedono termini minimi e le altre norme necessarie per l’esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1. [Em. 92]

Gli Stati membri fissano un termine minimo di quarantacinque giorni lavorativi durante i quali i richiedenti possono esercitare il loro diritto ad un ricorso effettivo. Per i richiedenti soggetti alla procedura accelerata di cui all'articolo 28, paragrafo 6, gli Stati membri prevedono un termine minimo di trenta giorni lavorativi. I termini prescritti non rendono eccessivamente difficile o impossibile l’accesso dei richiedenti a un ricorso effettivo conformemente al paragrafo 1. Gli Stati membri possono altresì disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 36. [Em. 93]

5.   Fatto salvo il paragrafo 6, il ricorso di cui al paragrafo 1 del presente articolo produce l’effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell’esito del procedimento.

6.   Nel caso di decisione adottata con procedura accelerata a norma dell'articolo 28, paragrafo 6, o di decisione di ritenere inammissibile la domanda a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), e se, in questa fattispecie, la legislazione nazionale non prevede il diritto di restare nello Stato membro in attesa dell'esito del procedimento, il giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza nel territorio dello Stato membro. [Em. 94]

Il presente paragrafo non si applica alle procedure di cui all'articolo 36.

7.   Gli Stati membri consentono al richiedente di rimanere nel territorio in attesa dell'esito della procedura di cui al paragrafo 6 ; può essere prevista un'eccezione per le domande reiterate che non danno luogo a un esame ulteriore a norma degli articoli 34 e 35, se è stata adottata una decisione di rimpatrio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE e per le decisioni adottate nel quadro della procedura di cui all'articolo 37 ove la legislazione nazionale lo preveda . [Em. 117]

8.   I paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo lasciano impregiudicato l'articolo 26 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento Dublino].

9.   Gli Stati membri stabiliscono i termini entro i quali il giudice di cui al paragrafo 1 esamina la decisione dell’autorità accertante.

10.   Qualora ad un richiedente sia stato riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi secondo il diritto nazionale e dell'Unione dello status di rifugiato a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche], si può considerare che il richiedente disponga di un ricorso effettivo, se un giudice decide che il ricorso di cui al paragrafo 1 è inammissibile o ha poche possibilità di successo a motivo di un insufficiente interesse del richiedente alla continuazione del procedimento.

11.   Gli Stati membri possono altresì stabilire nella legislazione nazionale le condizioni che devono sussistere affinché si possa presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato o rinunciato al ricorso di cui al paragrafo 1, nonché le norme procedurali applicabili.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 41

Impugnazione da parte delle autorità pubbliche

La presente direttiva non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative e/o giudiziarie conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale.

Articolo 42

Riservatezza

Gli Stati membri garantiscono che le autorità che danno attuazione alla presente direttiva siano vincolate dal principio di riservatezza, quale definito nel proprio diritto interno, relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del loro lavoro.

Articolo 43

Cooperazione

Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto e ne trasmette l'indirizzo alla Commissione. La Commissione comunica tale informazione a tutti gli altri Stati membri.

Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

Articolo 44

Relazioni

Entro il …, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione e sul costo finanziario della presente direttiva negli Stati membri, proponendo all’occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione e dato finanziario utile ai fini della relazione. Dopo la prima relazione la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri almeno ogni due anni . [Em. 95]

Articolo 45

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli … entro il … Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 28, paragrafo 3, entro … (6). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità del suddetto riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno contemplate dalla presente direttiva, nonché una tavola di concordanza tra queste disposizioni e la presente direttiva.

Articolo 46

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di cui all’articolo 45, primo comma, alle domande di protezione internazionale presentate dopo il … ed alle procedure di revoca della protezione internazionale avviate dopo il … Alle domande presentate prima del … e alle procedure di revoca dello status di rifugiato avviate prima del … si applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in conformità della direttiva 2005/85/CE.

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di cui all’articolo 45, secondo comma, alle domande di protezione internazionale presentate dopo il … Alle domande presentate prima del … si applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in conformità della direttiva 2005/85/CE.

Articolo 47

Abrogazione

La direttiva 2005/85/CE è abrogata con effetto dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 45, primo comma, della presente direttiva], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 48

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli … si applicano dal giorno successivo alla data di cui all'articolo 45, primo comma.

Articolo 49

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità dei trattati.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 18 del 19.1.2011, pag. 85.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011.

(3)  GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

(4)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

(5)  GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

(6)   Due anni dalla data del recepimento della presente direttiva.

Mercoledì 6 aprile 2011
ALLEGATO I

Definizione di «autorità accertante»

Nell’attuare le disposizioni della presente direttiva e nella misura in cui continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 1, della legge sui rifugiati del 1996 (e relative modifiche), l’Irlanda può considerare quanto segue:

per «autorità accertante» di cui all’articolo 2, lettera f), della presente direttiva s’intende l’Office of the Refugee Applications Commissioner, per quanto attiene all’esame volto a determinare se a un richiedente debba essere o meno attribuita la qualifica di rifugiato, e

le «decisioni di primo grado» di cui all’articolo 2, lettera f), della presente direttiva comprendono le raccomandazioni del Refugee Applications Commissioner in merito all’opportunità o meno di attribuire a un richiedente la qualifica di rifugiato.

L’Irlanda notificherà alla Commissione le eventuali modifiche delle disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 1, della legge sui rifugiati del 1996 (e relative modifiche).

[Em. 85]

Mercoledì 6 aprile 2011
ALLEGATO II

Parte A

Direttiva abrogata

(cfr. articolo 47)

Direttiva 2005/85/CE del Consiglio

(GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13)

Parte B

Termine del recepimento nel diritto interno

(cfr. articolo 47)

Direttiva

Termini del recepimento

2005/85/CE del Consiglio

Primo termine: 1o dicembre 2007

Secondo termine: 1o dicembre 2008

Mercoledì 6 aprile 2011
ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA (1)

Direttiva 2005/85/CE

La presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera j)

Articolo 2, lettera k)

Articolo 2, lettera l)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, lettera m)

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, lettera n)

Articolo 2, lettera j)

Articolo 2, lettera o)

Articolo 2, lettera k)

Articolo 2, lettera p)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 7

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 8

Articolo 6, paragrafo 9

Articolo 7, paragrafi da 1 a 3

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2, primo comma

Articolo 10, paragrafo 2, primo comma

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2, lettera a)

Articolo13, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 12, paragrafi da 4 a 6

Articolo 13, paragrafi da 3 a 5

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articolo 14, paragrafi 1 e 2

Articolo 13, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 14, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 14, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 14, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3, primo comma

Articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, primo comma

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 18, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 18, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 15, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 18, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 18, paragrafo 6

Articolo 15, paragrafo 6

Articolo 18, paragrafo 7

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafi da 1 a 3

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 21, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 17, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 17, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 21, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 21, paragrafo 5

Articolo 21, paragrafo 6

Articolo 17, paragrafo 6

Articolo 21, paragrafo 7

Articolo 18

Articolo 22

Articolo 19

Articolo 23

Articolo 20

Articolo 24

Articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 21

Articolo 25

Articolo 22

Articolo 26

Articolo 23

Articolo 27

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 2, primo comma

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 27, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 27, paragrafo 5

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 27, paragrafo 6

Articolo 23, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 27, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera c), punto i)

Articolo 27, paragrafo 6, lettera b)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera c), punto ii)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 27, paragrafo 6, lettera c)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera e)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera f)

Articolo 27, paragrafo 6, lettera d)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera g)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera h)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera i)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera j)

Articolo 27, paragrafo 6, lettera f)

Articolo 23, paragrafo 4, lettere da k) a n)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera o)

Articolo 27, paragrafo 6, lettera e)

Articolo 27, paragrafo 7

Articolo 27, paragrafo 8

Articolo 27, paragrafo 9

Articolo 28

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 29

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 2, lettere da a) a c)

Articolo 29, paragrafo 2, lettere da a) a c)

Articolo 25, paragrafo 2, lettere d) e e)

Articolo 25, paragrafo 2, lettere f) e g)

Articolo 29, paragrafo 2, lettere d) e e)

Articolo 30

Articolo 26

Articolo 31

Articolo 27

Articolo 32

Articolo 27, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 32, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 32, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 27, paragrafo 1, lettere da b) a d)

Articolo 32, paragrafo 1, lettere da c) a e)

Articolo 27, paragrafi da 2 a 5

Articolo 32, paragrafi da 2 a 5

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 33

Articolo 30, paragrafi da 2 a 4

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 5

Articolo 33, paragrafo 3

Articolo 30, paragrafo 6

Articolo 33, paragrafo 4

Articolo 31

Articolo 34

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 31, paragrafo 3

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafi da 1 a 7

Articolo 35, paragrafi da 1 a 7

Articolo 35, paragrafi 8 e 9

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 36

Articolo 34, paragrafi 1 e 2, lettera a)

Articolo 36, paragrafi 1 e 2, lettera a)

Articolo 34, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 34, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 36, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 34, paragrafo 3, lettere a e b)

Articolo 36, paragrafo 3, lettere a e b)

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 37, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 37, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 35, paragrafi 2 e 3, lettere da a) a f)

Articolo 35, paragrafo 4

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 5

Articolo 37, paragrafo 3

Articolo 36, paragrafi 1 e 2, lettera c)

Articolo 38, paragrafi 1 e 2, lettera c)

Articolo 36, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 36, paragrafo 3

Articolo 36, paragrafo 4

Articolo 38, paragrafo 3

Articolo 36, paragrafo 5

Articolo 36, paragrafo 4

Articolo 36, paragrafo 6

Articolo 38, paragrafo 5

Articolo 36, paragrafo 7

Articolo 37

Articolo 39

Articolo 38

Articolo 40

Articolo 39

Articolo 41

Articolo 39, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 41, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 41, paragrafo 1, lettera a), punto i)

Articolo 39, paragrafo 1, lettera a), punto i)

Articolo 41, paragrafo 1, lettera a), punto ii)

Articolo 39, paragrafo 1, lettera a), punto ii)

Articolo 41, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

Articolo 39, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

Articolo 39, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 41, paragrafo 1, lettera a), b)

Articolo 39, paragrafo 1, lettere c) e d)

Articolo 39, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 41, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 41, paragrafi 2 e 3

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 41, paragrafo 4

Articolo 39, paragrafo 3

Articolo 41, paragrafi da 5 a 8

Articolo 39, paragrafo 4

Articolo 41, paragrafo 9

Articolo 39, paragrafo 5

Articolo 41, paragrafo 10

Articolo 39, paragrafo 6

Articolo 41, paragrafo 11

Articolo 40

Articolo 42

Articolo 41

Articolo 43

Articolo 44

Articolo 42

Articolo 45

Articolo 43

Articolo 46

Articolo 44

Articolo 47

Articolo 48

Articolo 45

Articolo 49

Articolo 46

Articolo 50

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV


(1)  La tavola di concordanza non è stata ancora cambiata in rapporto alla posizione del Parlamento. La stessa sarà aggiornata una volta raggiunto un accordo tra Parlamento e Consiglio.


2.10.2012   

IT

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CE 296/223


Mercoledì 6 aprile 2011
Statistiche europee sul turismo ***I

P7_TA(2011)0137

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo (COM(2010)0117 – C7-0085/2010 – 2010/0063(COD))

2012/C 296 E/36

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0117),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0085/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

viste le osservazioni presentate dal Parlamento portoghese e dal Senato della Repubblica italiano sul progetto di atto legislativo,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 marzo 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0329/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Mercoledì 6 aprile 2011
P7_TC1-COD(2010)0063

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 aprile 2011 in vista dell’adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio

(Dato l’accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all’atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 692/2011)


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/224


Mercoledì 6 aprile 2011
Azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare ***I

P7_TA(2011)0138

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (COM(2010)0145 – C7-0107/2010 – 2010/0080(COD))

2012/C 296 E/37

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0145),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0107/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

viste le osservazioni presentate dal Parlamento portoghese e dal Senato della Repubblica italiano sul progetto di atto legislativo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 luglio 2010 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 marzo 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l’articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0017/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 44 dell'11.2.2011, pag. 171.


Mercoledì 6 aprile 2011
P7_TC1-COD(2010)0080

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 aprile 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 693/2011)


2.10.2012   

IT

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CE 296/225


Mercoledì 6 aprile 2011
Pesca - misure tecniche transitorie ***I

P7_TA(2011)0139

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio che istituisce misure tecniche transitorie dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011 (COM(2010)0488 – C7-0282/2010 – 2010/0255(COD))

2012/C 296 E/38

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0488),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0282/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 gennaio 2011 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 9 marzo 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0024/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 84 del 17.3.2011, pag. 47.


Mercoledì 6 aprile 2011
P7_TC1-COD(2010)0255

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 aprile 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e del regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio che istituisce misure tecniche transitorie dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 579/2011)


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/226


Mercoledì 6 aprile 2011
Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2012 – Sezione I – Parlamento

P7_TA(2011)0140

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2012 (2011/2018(BUD))

2012/C 296 E/39

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare l'articolo 31,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2),

vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2012 – Sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X (3),

vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza in vista della definizione del progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per l'esercizio finanziario 2012,

visto il progetto preliminare di stato di previsione stabilito dall'Ufficio di presidenza il 23 marzo 2011 a norma dell'articolo 23, paragrafo 7, e dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento,

visto il progetto di stato di previsione redatto dalla commissione per i bilanci a norma dell'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento,

visto l'articolo 79 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0087/2011),

A.

considerando che l'attuale situazione finanziaria, economica e sociale nell'Unione obbliga le istituzioni a reagire con la qualità e l'efficienza necessarie e ad applicare procedure di gestione rigorose in modo da realizzare risparmi, ritiene che detti risparmi debbano riguardare linee di bilancio relative ai deputati del Parlamento europeo,

B.

considerando che le istituzioni dovrebbero essere dotate di risorse sufficienti sebbene, visto il contesto economico attuale, tali risorse dovrebbero essere gestite con rigore ed efficienza,

C.

considerando che è particolarmente auspicabile che la commissione per i bilanci e l'Ufficio di presidenza proseguano la cooperazione rafforzata durante l'intera procedura annuale di bilancio, a norma degli articoli 23 e 79 del regolamento del Parlamento, in base ai quali l'Ufficio di presidenza è responsabile per l'adozione delle decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti l'organizzazione interna del Parlamento nonché per l'elaborazione del progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento, e la commissione per i bilanci è responsabile per la redazione dello stato di previsione del Parlamento e ne riferisce in Aula nel quadro della procedura annuale,

D.

considerando che le prerogative dell'Aula quanto all'approvazione dello stato di previsione e del bilancio definitivo saranno pienamente mantenute conformemente al trattato e al regolamento,

E.

considerando che il 15 marzo e il 22 marzo 2011 si è svolta una riunione di preconcertazione tra le delegazioni dell'Ufficio di presidenza e della commissione per i bilanci,

F.

considerando che, in una recente lettera, il Commissario responsabile per i bilanci ha esortato tutte le istituzioni a compiere ogni sforzo possibile per limitare le spese nell'elaborazione dei propri stati di previsione per il progetto di bilancio 2012,

Quadro generale e bilancio globale

1.

si compiace per la finora positiva cooperazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci durante la procedura di bilancio in corso e per l'accordo raggiunto dall'Ufficio di presidenza e dalla commissione per i bilanci nel corso della riunione di preconcertazione del 22 marzo 2011;

2.

rileva che il livello del progetto preliminare di stato di previsione per il bilancio 2012, quale proposto dal Segretario generale all'Ufficio di presidenza, ammonta a 1 773 560 543 EUR, che rappresentano il 20,26 % della rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale (QFP); osserva che il tasso di aumento suggerito rispetto al bilancio 2011 è del 5,20 %;

3.

accoglie favorevolmente il fatto che l'Ufficio di presidenza, nel progetto di stato di previsione per il bilancio 2012 che ha adottato nella sua riunione del 23 marzo 2011 a seguito della riunione di preconcertazione con la commissione per i bilanci, abbia effettuato risparmi rispetto al progetto preliminare di stato di previsione; conferma la proposta dell'Ufficio di presidenza e fissa il livello complessivo del progetto di stato di previsione per il 2012 a 1 724 575 043 EUR, che rappresentano il 19,70 % della rubrica 5 del QFP; osserva che il tasso di aumento suggerito rispetto al bilancio 2011 è del 2,30 %;

4.

chiede una revisione a lungo termine del bilancio del Parlamento; chiede che siano identificate le possibilità di risparmi futuri al fine di ridurre i costi e di creare risorse per la gestione a lungo termine del Parlamento in quanto parte dell'autorità legislativa;

5.

ribadisce che, alla luce delle difficili condizioni economiche e di bilancio negli Stati membri, il Parlamento dovrebbe mostrare il proprio senso della responsabilità e rigore di bilancio mantenendosi al di sotto dell'attuale tasso d'inflazione (4); ritiene che, seguendo l'orientamento interistituzionale, le esigenze connesse all'allargamento dovranno essere integrate ricorrendo a una lettera rettificativa o a un bilancio rettificativo; considera che anche le esigenze connesse ai diciotto nuovi deputati previsti in applicazione del trattato di Lisbona saranno integrate ricorrendo a una lettera rettificativa o a un bilancio e rettificativo;

6.

esorta inoltre l'amministrazione a presentare una valutazione obiettiva del bilancio del Parlamento europeo al fine di identificare tutte le possibilità di risparmio e a presentare tempestivamente tale valutazione alla commissione per i bilanci prima della fine della procedura di bilancio;

7.

ricorda che il massimale della rubrica 5 per il QFP per il bilancio dell'Unione del 2012 ammonta a 8 754 milioni di EUR;

8.

ritiene che il Parlamento e le altre istituzioni dovrebbero mostrare senso della responsabilità e rigore di bilancio in considerazione della crisi economica, del pesante fardello del debito pubblico e delle restrizioni contestuali agli sforzi di risanamento dei bilanci nazionali, senza minare l'obiettivo dell'eccellenza legislativa;

Questioni specifiche

9.

sollecita l'Ufficio di presidenza ad applicare una rigorosa gestione delle risorse umane prima di creare nuovi posti al Parlamento;

10.

ritiene che gli sforzi in corso per modernizzare e razionalizzare l'amministrazione e le proposte per il 2012 dovrebbero contribuire a diminuire la prestazione di servizi esterni e si attende che in tale contesto siano effettuati risparmi sostanziali al fine di raggiungere un livello di spesa comparabile almeno a quello del 2010;

11.

accoglie positivamente la proposta del Segretario generale di continuare ad attuare la politica del Parlamento in materia ambientale, di avviare una campagna d'informazione, di fornire sostegno alla strategia pluriennale per le tecnologie della comunicazione e dell'informazione e di continuare a modernizzare e razionalizzare l'amministrazione;

12.

ritiene che gli sforzi per modernizzare e razionalizzare l'amministrazione debbano comprendere anche la sicurezza del Parlamento; chiede una riserva di 3 milioni di EUR, da mantenere sino alla presentazione di un progetto valido per il piano dei miglioramenti e dei costi; ricorda, rinviando alla summenzionata risoluzione del 9 marzo 2011, che occorre effettuare un esame approfondito della possibilità di conciliare meglio il diritto alla libertà di accesso dei cittadini europei, per incontrare i loro rappresentanti, con l'impellente necessità di garantire la sicurezza delle persone che lavorano all'interno delle istituzioni; chiede al Segretario generale di presentare una relazione al riguardo entro il 30 giugno 2011;

13.

ricorda l'importanza di tutti i punti indicati negli orientamenti per il bilancio 2012, quali la modernizzazione dei sistemi di applicazioni informatiche, tra cui la strategia digitale relativa agli strumenti Web 2.0 e alle reti sociali, il sistema cloud computing e il Wi-Fi, la politica dell'informazione e della comunicazione, il sistema di gestione delle conoscenze, la traduzione e l'interpretazione, la politica ambientale ed EMAS e le politiche attive contro la discriminazione;

14.

ritiene che dovrebbe essere possibile effettuare ulteriori risparmi nel bilancio 2012 riducendo in particolare, il consumo di acqua, elettricità e carta, e che dovrebbe essere compiuto uno sforzo per ridurre le spese di trasporto connesse alle missioni e ai viaggi di servizi;

15.

sottolinea la necessità di una costante e ben distribuita informazione ai cittadini europei e chiede alla sua amministrazione di monitorare costantemente i siti esistenti e potenziali per i suoi uffici d'informazione, in particolare nei casi in cui la sistemazione è offerta a titolo gratuito;

16.

chiede che venga effettuato un esame approfondito degli attuali legami tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, al fine di valutare in che modo si possano migliorare i contatti settoriali tra le commissioni parlamentari del Parlamento europeo e gli Stati membri per avviare un dialogo più concreto e soddisfacente;

Edifici in costruzione

17.

ricorda la sua posizione, espressa nella summenzionata risoluzione del 9 marzo 2011; ritiene che, in un'ottica di riduzione dei costi di finanziamento, il pagamento anticipato rimane una delle priorità chiave per il futuro, in questo contesto, chiede che le risorse di bilancio siano utilizzate in modo ottimale, e che venga elaborata una strategia a medio e lungo termine mirata a trovare la soluzione migliore, tenendo conto della necessità di valutare diverse opzioni e possibilità di finanziamento alternative, nel rispetto dei principi della trasparenza e della sana gestione finanziaria;

18.

ribadisce che il Parlamento europeo valuterà la possibilità di prevedere stanziamenti supplementari solamente sulla base delle informazioni necessarie per quanto riguarda 1) l'importo e le fonti dei finanziamenti previsti, 2) ulteriori informazioni sulle implicazioni giuridiche, e a condizione che 3) tutte le decisioni relative al progetto siano soggette a un'idonea procedura decisionale che garantisca un dibattito aperto e trasparente; prende atto del totale stimato dei costi necessari per realizzare la Casa della storia europea e dei costi stimati per la sua gestione e il personale; invita l'Ufficio di presidenza a ridurre i costi di gestione stimati; chiede - al fine di mantenere un dialogo trasparente e proficuo con le parti interessate - che sia presentato un piano di attività che definisca la strategia a lungo termine della Casa della storia europea e chiede di essere informato quanto prima sul progetto di costruzione a norma dell'articolo 179, paragrafo 3, del regolamento finanziario; propone l'iscrizione in riserva di 2 milioni di EUR fino all'avvenuta ricezione di detto piano di attività;

19.

non è favorevole, in questa fase, alla creazione di una nuova linea di bilancio specifica per la Casa della storia europea; chiede pertanto che l'importo di 1 milione di EUR assegnato alla nuova voce «3247» (Casa della storia europea) sia trasferito al capitolo 10 1 (riserva per imprevisti); ritiene ciò nondimeno che la creazione di tale linea dovrebbe essere parte di una procedura trasparente e approvata dall'autorità di bilancio;

Considerazioni conclusive

20.

stabilisce lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e rammenta che il Parlamento adotterà la sua posizione sul progetto di bilancio, così come modificato dal Consiglio, nell'ottobre 2011, in conformità della procedura stabilita dal trattato;

*

* *

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e lo stato di previsione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2011)0088.

(4)  Comunicato stampa Eurostat 41/2011 del 16 marzo 2011.


Giovedì 7 aprile 2011

2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/230


Giovedì 7 aprile 2011
Vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini ***I

P7_TA(2011)0147

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/75/CE concernente misure di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini (COM(2010)0666 – 05499/2011 – C7-0032/2011 – 2010/0326(COD))

2012/C 296 E/40

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0666),

vista la lettera del Consiglio in data 26 gennaio 2011, nella quale il Consiglio ha ritenuto che la base giuridica dovesse essere modificata e ha chiesto al Parlamento europeo di adottare la sua posizione sulla proposta della Commissione tenuto conto dell’articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (05499/2011 - C7-0032/2011),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 marzo 2011 (1),

visto il parere della commissione giuridica sulla proposta di modifica della base giuridica,

visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0121/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Giovedì 7 aprile 2011
P7_TC1-COD(2010)0326

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 aprile 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/75/CE per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (3), fissa le norme di controllo e le misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, incluse norme che istituiscono zone di protezione e sorveglianza, così come l'impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini.

(2)

In passato si sono verificati nell'Unione sporadici casi di diffusione di determinati sierotipi del virus della febbre catarrale degli ovini. Tali occorrenze del morbo si sono verificate principalmente nelle aree meridionali dell'Unione. Tuttavia, a partire dall'adozione della direttiva 2000/75/CE e, in particolare, a partire dall'introduzione nell'Unione dei sierotipi 1 e 8 del virus della febbre catarrale degli ovini nel 2006 e nel 2007, il virus della febbre catarrale degli ovini si è diffuso maggiormente nell'Unione, diventando potenzialmente endemico in alcune aree. È diventato pertanto particolarmente difficile riuscire a controllare la diffusione del virus.

(3)

Le norme sulle vaccinazioni contro la febbre catarrale degli ovini fissate dalla direttiva 2000/75/CE si basano sull'esperienza dell'impiego dei cosiddetti «vaccini vivi modificati», o «vaccini vivi attenuati», che erano gli unici vaccini disponibili all'epoca in cui la direttiva è stata adottata. L'impiego di questi vaccini può condurre a un'indesiderata diffusione locale del virus vaccinale anche nei capi non vaccinati.

(4)

Negli ultimi anni lo sviluppo di nuove tecnologie ha reso disponibili «vaccini inattivati» contro la febbre catarrale degli ovini che non comportano tale rischio per i capi non vaccinati. L'impiego intensivo di tali vaccini durante le campagne di vaccinazione del 2008 e del 2009 ha condotto a un significativo miglioramento della situazione sanitaria. Oggi si concorda ampiamente nel ritenere che la vaccinazione eseguita con vaccini inattivati costituisca lo strumento d'elezione per la lotta alla febbre catarrale degli ovini e la prevenzione di forme cliniche nell'Unione.

(5)

Per garantire una maggiore efficacia nella lotta alla diffusione della febbre catarrale degli ovini e ridurre l'onere che essa impone al settore agricolo, è opportuno modificare le vigenti norme in tema vaccinazioni fissate dalla direttiva 2000/75/CE al fine di tenere conto delle più recenti innovazioni tecnologiche nella produzione dei vaccini.

(6)

Onde consentire che la stagione vaccinale 2011 possa beneficiare delle nuove norme, è opportuno che la presente direttiva entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(7)

Le modifiche previste dalla presente direttiva dovrebbero rendere le norme in materia di vaccinazioni più flessibili, prendendo anche in considerazione il fatto che sono oggi disponibili vaccini inattivati che possono essere impiegati con successo anche al di fuori di zone dove sono state imposte restrizioni allo spostamento del bestiame.

(8)

Inoltre, purché siano adottate misure di precauzione adeguate, l'impiego di vaccini vivi attenuati non dovrebbe essere escluso, poiché il loro impiego potrebbe ancora rivelarsi necessario in determinate circostanze, come nel caso dell'apparizione di nuovi sierotipi virali della febbre catarrale degli ovini contro cui potrebbero non essere disponibili vaccini inattivati.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2000/75/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2000/75/CE è così modificata:

1)

all'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:

«j)

“vaccini vivi attenuati”: vaccini prodotti a partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o con uova fecondate di pollame.»;

2)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   L'autorità competente di uno Stato membro può decidere di autorizzare l'impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini, purché:

a)

tale decisione sia basata sul risultato di una valutazione specifica del rischio effettuata dall'autorità competente;

b)

la Commissione sia informata prima che tale vaccinazione sia eseguita.

2.   Ogniqualvolta sono impiegati vaccini vivi attenuati, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente delimiti:

a)

una zona di protezione, che comprenda almeno la zona di vaccinazione,

b)

una zona di sorveglianza, che consista in una parte del territorio dell'Unione profonda almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione.»;

3)

all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

applica le disposizioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda l'attuazione di un eventuale programma di vaccinazione o di altre misure alternative,»;

4)

all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

La zona di sorveglianza è costituita da una parte del territorio comunitario profonda almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione e in cui nei dodici mesi precedenti non sia stata praticata alcuna vaccinazione con vaccini vivi attenuati.»;

5)

all'articolo 10, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)

sia vietata qualsiasi vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini che impieghi vaccini vivi attenuati nella zona di sorveglianza.».

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 30 giugno 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2011 al più tardi .

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Parere del 15 marzo 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 7 aprile 2011.

(3)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.