ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.035.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 35

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
9 febbraio 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Garante europeo della protezione dei dati

2012/C 035/01

Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulle proposte giuridiche relative alla politica agricola comune dopo il 2013

1

2012/C 035/02

Parere del Garante europeo della protezione dei dati sul pacchetto legislativo per le vittime di reato, comprendente una proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato e una proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

10

2012/C 035/03

Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e sul trasferimento del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti

16

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 035/04

Tassi di cambio dell'euro

23

2012/C 035/05

Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

24

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2012/C 035/06

Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE ai servizi di trasporto marittimo

26

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2012/C 035/07

Invito a presentare proposte — EACEA/5/12 — MEDIA 2007 — Sviluppo, distribuzione, promozione e formazione — Formazione

40

2012/C 035/08

Estratto della sentenza relativa a Akcinė bendrovė bankas SNORAS in applicazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (qui di seguito la direttiva)

42

 

Rettifiche

2012/C 035/09

Rettifica dell'invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro annuale 2011 per la concessione di sovvenzioni nel settore della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013 [Decisione C(2011) 1772 della Commissione modificata dalla decisione C(2011) 9531 della Commissione] (GU C 7 del 10.1.2012)

43

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Garante europeo della protezione dei dati

9.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 35/1


Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulle proposte giuridiche relative alla politica agricola comune dopo il 2013

2012/C 35/01

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1),

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2),

vista la richiesta di parere a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Consultazione del GEPD

1.

Il 12 ottobre 2011 la Commissione ha adottato le seguenti proposte (in prosieguo: «le proposte») riguardanti la politica agricola comune (in prosieguo: «PAC») dopo il 2013, inviate al GEPD il giorno stesso a fini di consultazione:

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (in prosieguo: il «regolamento sui pagamenti diretti») (3),

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (in prosieguo: il «regolamento sulla OCM unica») (4),

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (in prosieguo: il «regolamento sullo sviluppo rurale») (5),

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (in prosieguo: il «regolamento orizzontale») (6),

proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (7),

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all’applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 (8),

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori (9).

2.

Il GEPD si compiace di essere stato consultato formalmente dalla Commissione e che nei preamboli proposti per il regolamento sui pagamenti diretti, il regolamento sulla OCM unica, il regolamento sullo sviluppo regionale e il regolamento orizzontale sia stato incluso un riferimento al presente parere.

1.2.   Obiettivi delle proposte e trattamento dei dati personali

3.

Le proposte mirano a definire un quadro normativo per (1) una produzione alimentare sostenibile, (2) una gestione sostenibile delle risorse naturali e un’azione per il clima e (3) uno sviluppo equilibrato del territorio. A tal fine, istituiscono alcuni regimi di sostegno per gli agricoltori e altre misure intese a stimolare lo sviluppo agricolo e rurale.

4.

Nell’ambito di questi programmi, il trattamento dei dati personali — riguardanti principalmente i beneficiari degli aiuti, ma anche terzi — avviene in varie fasi (trattamento delle domande di aiuto, garanzia della trasparenza dei pagamenti, controllo e lotta antifrode ecc.). Il trattamento è perlopiù effettuato dagli Stati membri sotto la loro responsabilità, ma la Commissione può accedere alla maggior parte di tali dati. I beneficiari e in alcuni casi i terzi — per esempio ai fini dei controlli antifrode — devono fornire informazioni alle autorità competenti designate.

1.3.   Scopo del parere del GEPD

5.

L’importanza della protezione dei dati nel contesto della PAC è stata evidenziata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza Schecke, che ha invalidato le disposizioni dell’UE relative alla pubblicazione dei nomi dei beneficiari di fondi agricoli (10). Il GEPD è consapevole del fatto che, nel caso in esame, gli aspetti attinenti alla protezione dei dati non sono al centro delle proposte. Tuttavia, nella misura in cui le proposte comportano il trattamento di dati personali, si possono formulare alcune osservazioni pertinenti.

6.

Scopo del presente parere non è analizzare l’intera serie di proposte, bensì offrire un contributo e alcuni orientamenti per definire il trattamento dei dati personali necessario per la gestione della CAP in modo da rispettare i diritti fondamentali alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali e, nel contempo, garantire una gestione efficace degli aiuti, la prevenzione e l’accertamento delle frodi, la trasparenza e la rendicontazione della spesa.

7.

A tal fine, il presente parere è strutturato in due parti: la prima parte, più generale, contiene un’analisi e raccomandazioni valide per la maggior parte delle proposte, e consiste principalmente in osservazioni riguardanti i poteri delegati e le competenze di esecuzione attribuiti alla Commissione. La seconda parte esamina le disposizioni specifiche contenute in alcune proposte (11) e fornisce raccomandazioni per risolvere i problemi individuati.

2.   ANALISI DELLE PROPOSTE

2.1.   Osservazioni generali

8.

Come già rilevato, le operazioni di trattamento dei dati sono in gran parte effettuate dagli Stati membri. Tuttavia in molti casi la Commissione può accedere ai dati personali. Il GEPD accoglie pertanto con favore i riferimenti all’applicabilità della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001 inclusi nei preamboli delle proposte (12).

9.

In generale, si osserva che molti aspetti fondamentali per la protezione dei dati non figurano nelle proposte in esame, ma saranno disciplinati da atti delegati o di esecuzione. Ciò vale, per esempio, per le misure da adottare riguardo al monitoraggio degli aiuti, all’istituzione di sistemi di informazione, alla trasmissione dei dati ai paesi terzi e ai controlli in loco (13).

10.

L’articolo 290 TFUE stabilisce le condizioni per l’esercizio dei poteri delegati da parte della Commissione. Essa può adottare atti non legislativi «che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo». Inoltre «gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere» devono essere esplicitamente delimitati. Per quanto riguarda le competenze di esecuzione, l’articolo 291 TFUE stabilisce che tali competenze possono essere attribuite alla Commissione quando «sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione». È assicurato un controllo adeguato da parte degli Stati membri.

11.

A parere del GEPD, gli aspetti fondamentali delle operazioni di trattamento previste nelle proposte e le salvaguardie necessarie per la protezione dei dati non possono essere considerati «elementi non essenziali». Pertanto, al fine di rafforzare la certezza del diritto, i testi legislativi principali dovrebbero disciplinare almeno gli elementi seguenti (14):

la finalità specifica di ogni operazione di trattamento dovrebbe essere indicata esplicitamente. Ciò riveste particolare importanza per quanto riguarda la pubblicazione dei dati personali e la trasmissione dei dati ai paesi terzi,

le categorie dei dati da trattare dovrebbero essere previste e specificate perché, in molti casi, l’ambito del trattamento attualmente non è chiaro (15),

i diritti di accesso dovrebbero essere precisati, in particolare per quanto riguarda l’accesso ai dati da parte della Commissione. A questo proposito, occorre specificare che la Commissione può trattare dati personali soltanto se necessario, per esempio a fini di controllo,

il periodo massimo di conservazione dei dati dovrebbe essere stabilito, in quanto le proposte in alcuni casi indicano soltanto il periodo minimo di conservazione (16),

i diritti degli interessati dovrebbero essere specificati, soprattutto per quanto riguarda il diritto di informazione. I beneficiari potrebbero sapere che i loro dati saranno oggetto di trattamento, ma anche i terzi devono essere adeguatamente informati del fatto che i loro dati potrebbero essere usati a fini di controllo,

anche l’ambito e la finalità del trasferimento di dati verso i paesi terzi dovrebbero essere specificati e rispettare gli obblighi di cui all’articolo 25 della direttiva 95/46/CE e all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001.

12.

Dopo aver precisato questi elementi nelle proposte legislative principali, si potrà fare ricorso ad atti delegati o di esecuzione per definire le modalità di attuazione specifiche di queste salvaguardie. Il GEPD si attende di essere consultato in merito agli atti delegati e di esecuzione riguardanti questioni di rilievo per la protezione dei dati.

13.

In alcuni casi i dati relativi a (sospette) infrazioni possono essere oggetto di trattamento (per es. in caso di frode). Poiché la normativa applicabile in materia di protezione dei dati prevede una protezione speciale per tali dati (17), potrebbe essere necessario un controllo preventivo da parte dell’autorità nazionale di protezione dei dati competente o del GEPD (18).

14.

Infine, è necessario prevedere misure di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda le banche dati e i sistemi informatizzati. Occorre inoltre tenere conto dei principi di responsabilità e di «privacy by design».

2.2.   Osservazioni specifiche

Limitazione delle finalità e ambito del trattamento

15.

L’articolo 157 del regolamento sulla OCM unica conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti gli obblighi di comunicazione per diverse finalità (per esempio per garantire la trasparenza del mercato, per il controllo delle misure della PAC o per l’attuazione di accordi internazionali) (19), tenendo conto «dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati» (20). Il GEPD raccomanda di specificare in questa disposizione quali fonti di dati si devono usare per quali finalità specifiche. Al riguardo, il GEPD desidera rammentare il rischio che l’interconnessione fra le banche dati possa essere attuata in violazione del principio della limitazione delle finalità (21), secondo cui i dati personali non possono essere successivamente trattati in modo incompatibile con le finalità originarie per le quali sono stati raccolti (22).

16.

Gli articoli 74 e 77 del regolamento sullo sviluppo rurale stabiliscono un sistema di monitoraggio e valutazione che dovrà essere «istituito, di concerto tra la Commissione e gli Stati membri», ai fini del monitoraggio e della valutazione, comprendente un sistema di informazione elettronico. Il sistema comporterà il trattamento di dati relativi alle «caratteristiche salienti dei beneficiari e dei progetti» forniti dai beneficiari stessi (articolo 78). Se queste «informazioni essenziali» comprendono dati personali, occorre precisarlo nella disposizione. Si devono inoltre definire le categorie di dati da trattare e il GEPD dovrebbe essere consultato sugli atti di esecuzione previsti dall’articolo 74.

17.

Inoltre, l’articolo 92 della medesima proposta prevede che «la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri», istituisca un nuovo sistema di informazione per lo scambio sicuro di «dati di comune interesse». La definizione delle categorie di dati da scambiare è troppo generica e andrebbe limitata nel caso in cui si debbano trasferire dati personali utilizzando tale sistema. Occorre altresì precisare la relazione fra l’articolo 77 e l’articolo 92, in quanto non è chiaro se abbiano la stessa finalità e lo stesso ambito di applicazione.

18.

Al considerando 40 del regolamento orizzontale si afferma che negli Stati membri dovrebbe essere operativo un sistema integrato di gestione e controllo (23) di determinati pagamenti e che è opportuno «autorizzare gli Stati membri ad avvalersi del sistema integrato anche per altri regimi di sostegno unionali», al fine di «migliorare l’efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall’Unione». Questa disposizione andrebbe chiarita, soprattutto se non riguarda soltanto lo sfruttamento di sinergie in termini di infrastrutture, ma anche l’uso delle informazioni conservate in tale sistema ai fini del monitoraggio di altri regimi di sostegno.

19.

Ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 1, lettera c), del regolamento orizzontale, le domande di aiuto devono comprendere, oltre alle parcelle agricole e ai diritti all’aiuto, anche «ogni altra informazione prevista dal presente regolamento o richiesta per l’attuazione della corrispondente legislazione settoriale agricola o richiesta dallo Stato membro interessato» (24). Se si prevede che tali informazioni contengano dati personali, è necessario specificare le categorie di dati richieste.

Diritti di accesso

20.

Il regolamento orizzontale istituisce alcuni organismi per l’attuazione pratica della PAC e attribuisce loro i rispettivi compiti (articoli 7-15). Per la Commissione, sono previste le competenze seguenti (titoli IV-VII):

può accedere ai dati trattati da questi organismi a fini di controllo (di pagamenti e beneficiari specifici) (25),

può altresì accedere alla maggior parte di tali dati per la valutazione generale delle misure (26).

21.

Il primo compito indicato al paragrafo precedente comporta il trattamento di dati personali, mentre per il secondo compito a prima vista non sussiste alcuna necessità di trattare dati personali: una valutazione generale delle misure può essere effettuata anche sulla base di dati aggregati o resi anonimi. A meno che la Commissione non fornisca una motivazione adeguata della necessità di trattare dati personali in questo contesto, occorre chiarire che non saranno forniti alla Commissione dati personali ai fini della valutazione generale delle misure.

22.

Gli articoli 49-52 e 61-63 del regolamento orizzontale stabiliscono le norme per i controlli in loco (27). La proposta indica che tali controlli saranno principalmente effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri, soprattutto per quanto riguarda le perquisizioni e l’interrogatorio formale delle persone, ma la Commissione avrà accesso alle informazioni così ottenute. Qui il legislatore dovrebbe precisare che la Commissione accederà a tali dati soltanto se necessario a fini di controllo. Si dovrebbero inoltre specificare le categorie di dati personali cui la Commissione avrà accesso.

23.

Ai fini del monitoraggio degli aiuti, il regolamento orizzontale istituisce un sistema di gestione e di controllo (28) (articoli 68-78), costituito da alcune banche dati:

una banca dati informatizzata (articolo 70),

un sistema di identificazione delle parcelle agricole (articolo 71),

un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto (articolo 72),

le domande di aiuto (articolo 73).

24.

La banca dati informatizzata consiste in una banca dati per ciascuno Stato membro (i quali possono anche creare banche dati decentrate), nella quale sono registrati i dati ottenuti da ciascun beneficiario tramite le domande di aiuto e di pagamento. Considerato che, ai fini del controllo, potrebbero non essere necessari tutti i dati ricavati dalle domande di aiuto, si dovrebbero prendere in considerazione modalità che consentano di ridurre al minimo il trattamento dei dati personali in questo ambito.

25.

L’accesso al sistema di gestione e di controllo non è disciplinato esplicitamente. Analogamente a quanto affermato riguardo ai controlli in loco, il GEPD raccomanda al legislatore di stabilire norme chiaramente circostanziate per l’accesso a questo sistema.

26.

Per quanto riguarda i controlli, il regolamento orizzontale prevede il controllo dei documenti commerciali, compresi quelli di terzi (articoli 79-88) (29). Tali documenti possono contenere dati personali di terzi. Le condizioni alle quali i terzi sono tenuti a mettere a disposizione i loro documenti commerciali dovrebbero essere specificate nello strumento (30).

27.

L’articolo 87 della medesima proposta stabilisce che gli agenti della Commissione hanno accesso all’insieme dei documenti «elaborati per o a seguito dei controlli»«conformemente alle disposizioni legislative nazionali». Ciò vale sia nel caso in cui possano partecipare ai controlli (paragrafo 2), sia nel caso in cui determinati atti siano riservati ad agenti designati dalla legge dello Stato membro in cui sono effettuati i controlli (paragrafo 4). In entrambi i casi, occorre assicurare che gli agenti della Commissione accedano a tali dati soltanto se necessario (cioè a fini di controllo), anche qualora la legislazione nazionale consenta l’accesso per altre finalità. Il GEPD invita il legislatore a inserire nel testo precisazioni in tal senso.

28.

Ai sensi dell’articolo 102 del regolamento orizzontale, gli Stati membri comunicano alla Commissione determinate categorie di informazioni, dichiarazioni e documenti, compresa «una sintesi dei risultati di tutte le ispezioni e di tutti i controlli effettuati» [articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto v)]. In questo caso, occorre precisare che tale sintesi non conterrà dati personali, oppure, qualora siano necessari dati personali, specificare la finalità per la quale devono essere comunicati.

Periodi di conservazione

29.

L’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento orizzontale stabilisce che la banca dati informatizzata consente la consultazione «tramite l’autorità competente dello Stato membro» dei dati a decorrere dal 2000 e «la consultazione diretta e immediata» dei dati relativi «almeno» agli ultimi cinque anni civili consecutivi (31).

30.

Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto permette «la verifica dei diritti e le verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole». L’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento orizzontale stabilisce che i dati devono essere disponibili per un periodo di «almeno» quattro anni (32).

31.

Riguardo a questi due sistemi, il GEPD ricorda che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 95/46/CE e l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 45/2001 stabiliscono che i dati non devono essere conservati in modo identificabile per un periodo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. Ciò significa che si deve definire il periodo massimo di conservazione, non soltanto i periodi minimi.

Trasferimenti internazionali

32.

L’articolo 157, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento sulla OCM unica indica che i dati possono essere trasmessi a paesi terzi e a organismi internazionali. Il GEPD desidera ricordare che il trasferimento di dati personali verso paesi che non assicurano un adeguato livello di protezione può essere giustificato soltanto caso per caso, se si applica una delle deroghe di cui all’articolo 26 della direttiva 95/46/CE o all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 45/2001 (per esempio, se il trasferimento è necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante).

33.

In questo caso occorre indicare la finalità specifica del trasferimento (per es., per l’attuazione di accordi internazionali) (33). L’accordo internazionale in questione dovrebbe comprendere salvaguardie specifiche relative alla protezione della vita privata e dei dati personali e all’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Inoltre, qualora i dati debbano essere trasmessi dalla Commissione, il trasferimento dovrebbe essere autorizzato dal GEPD (34).

Pubblicazione delle informazioni

34.

Al considerando 70 del regolamento orizzontale e nelle relazioni esplicative delle proposte si afferma che sono in corso di preparazione nuove norme in materia di pubblicazione delle informazioni sui beneficiari «che tengano conto delle obiezioni sollevate dalla Corte» nella sentenza Schecke  (35).

35.

Il GEPD desidera ricordare che le disposizioni relative alla pubblicazione delle informazioni sui beneficiari devono rispettare il principio di proporzionalità. Come confermato dalla Corte di giustizia (36), occorre garantire il giusto equilibrio tra, da un lato, i diritti fondamentali dei beneficiari al rispetto della loro vita privata e alla protezione dei loro dati personali e, dall’altro, l’interesse dell’Unione europea a garantire la trasparenza e una sana gestione delle finanze pubbliche.

36.

Ciò vale anche per l’articolo 157, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento sulla OCM unica, in forza del quale le informazioni possono «essere pubblicate ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali». L’articolo 157, al paragrafo 2, lettera d), e al paragrafo 3, lettera c), conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per definire «le condizioni e i mezzi di pubblicazione delle informazioni» e atti di esecuzione per stabilire le modalità relative alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti.

37.

Il GEPD si compiace del fatto che la pubblicazione delle informazioni e dei documenti sia soggetta alla protezione dei dati personali. Tuttavia gli elementi essenziali, quali la finalità della pubblicazione e le categorie di dati da pubblicare, andrebbero specificati nelle proposte stesse, anziché in atti delegati o di esecuzione.

Diritti degli interessati

38.

È necessario specificare i diritti degli interessati, soprattutto il diritto di informazione e il diritto di accesso. Ciò è particolarmente importante per quanto riguarda l’articolo 81 del regolamento orizzontale, secondo il quale possono essere controllati i documenti commerciali dei beneficiari, ma anche dei fornitori, clienti, vettori o altri terzi. I beneficiari potrebbero sapere che i loro dati saranno oggetto di trattamento, ma anche i terzi devono essere adeguatamente informati del fatto che i loro dati potrebbero essere usati a fini di controllo (per es., mediante un’avvertenza sulla riservatezza consegnata al momento della raccolta e informazioni riportate su tutti i siti Internet e i documenti pertinenti). L’obbligo di informare gli interessati, compresi i terzi, deve essere incluso nelle proposte.

Misure di sicurezza

39.

Si devono prevedere misure di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda le banche dati e i sistemi informatizzati. Occorre tenere conto dei principi di responsabilità e di «privacy by design». Un elenco delle misure di sicurezza da adottare per tali banche dati e sistemi informatizzati potrebbe essere introdotto almeno mediante atti delegati o di esecuzione. Ciò è tanto più importante allorché i dati personali trattati nel contesto di ispezioni e controlli possono comprendere informazioni su sospette infrazioni.

40.

Il GEPD accoglie con favore l’obbligo imposto dall’articolo 103 del regolamento orizzontale di garantire la riservatezza e il segreto professionale nell’ambito dei controlli previsti agli articoli 79-88 del regolamento stesso.

3.   CONCLUSIONI

41.

Il GEPD ritiene che gli aspetti fondamentali delle operazioni di trattamento previste nelle proposte e le salvaguardie necessarie per la protezione dei dati debbano essere disciplinati nei testi legislativi principali, anziché in atti delegati o di esecuzione, al fine di rafforzare la certezza del diritto:

occorre indicare esplicitamente nelle proposte la finalità specifica di ogni operazione di trattamento, soprattutto per quanto riguarda la pubblicazione dei dati personali e i trasferimenti internazionali;

si devono specificare le categorie di dati oggetto di trattamento,

il trattamento dei dati personali deve limitarsi allo stretto necessario,

si devono precisare i diritti di accesso. In particolare, occorre specificare che la Commissione può trattare dati personali soltanto se necessario, per esempio a fini di controllo,

è necessario stabilire i periodi massimi di conservazione dei dati nelle proposte,

si devono specificare i diritti degli interessati, soprattutto il diritto di informazione. Occorre garantire che non solo i beneficiari, ma anche i terzi siano informati del trattamento di dati che li riguardano,

la o le finalità specifiche e l’ambito dei trasferimenti internazionali dovrebbero limitarsi allo stretto necessario ed essere adeguatamente definiti nelle proposte.

42.

Questi elementi possono essere ulteriormente elaborati in atti delegati o di esecuzione. Il GEPD si attende di essere consultato al riguardo.

43.

Si dovrebbero inoltre prevedere misure di sicurezza almeno mediante atti delegati o di esecuzione, soprattutto per quanto riguarda le banche dati e i sistemi informatizzati. Occorre tenere conto dei principi di responsabilità e di «privacy by design».

44.

Infine, considerato che in alcuni casi i dati relativi a (sospette) infrazioni possono essere oggetto di trattamento (per es. in caso di frode), potrebbe essere necessario un controllo preventivo da parte dell’autorità nazionale di protezione dei dati competente o del GEPD.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2011

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  COM(2011) 625 definitivo.

(4)  COM(2011) 626 definitivo.

(5)  COM(2011) 627 definitivo.

(6)  COM(2011) 628 definitivo.

(7)  COM(2011) 629 definitivo.

(8)  COM(2011) 630 definitivo.

(9)  COM(2011) 631 definitivo.

(10)  Sentenza della Corte del 9 novembre 2010, Schecke e Eifert, cause riunite C-92/09 e C-93/09.

(11)  Molte di queste disposizioni sono già presenti nel quadro normativo attuale.

(12)  COM(2011) 625 definitivo, considerando 42; COM(2011) 626 definitivo, considerando 137; COM(2011) 627 definitivo, considerando 67; COM(2011) 628 definitivo, considerando 69.

(13)  Cfr., tra l’altro, l’articolo 157 del regolamento sulla OCM unica, il titolo VII (Monitoraggio e valutazione) e gli articoli 78 e 92 del regolamento sullo sviluppo rurale, nonché gli articoli 21-23, 49-52 e il titolo V, capi II e III, del regolamento orizzontale.

(14)  Cfr. anche il parere del GEPD sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (GU C 220 del 26.7.2011, pag. 1, parte 3.2); il parere del GEPD sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU C 216 del 22.7.2011, pag. 9, punti 13, 28 e 30), e il parere del GEPD sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali, punti 7, 12 e 13, tutti disponibili all’indirizzo Internet http://www.edps.europa.eu

(15)  Cfr., tra l’altro, gli articoli 77 e 92 del regolamento sullo sviluppo rurale.

(16)  Cfr. l’articolo 70, paragrafo 1, e l’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento orizzontale.

(17)  Articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001 e articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46/CE.

(18)  Articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e articolo 20 della direttiva 95/46/CE.

(19)  Questi obblighi di comunicazione sono intesi ai fini «dell’applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell’analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli, per garantire la trasparenza del mercato, il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC e ai fini dell’attuazione degli accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi» (articolo 157, paragrafo 1, primo comma).

(20)  Lo scambio di informazioni a fini analoghi è già previsto dalla normativa attuale [cfr., per esempio, l’articolo 36 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, di seguito: il «regolamento sul finanziamento della PAC» (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1), e l’articolo 192 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1)].

(21)  Cfr. anche il parere del GEPD sulla proposta di decisione del Consiglio sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) [COM(2005) 230 defin.]; proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) [COM(2005) 236 defin.] e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione [COM(2005) 237 defin.] (GU C 91 del 19.4.2006, pag. 38), in particolare il punto 10, e il parere del GEPD sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — «Panorama generale della gestione delle informazioni nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia», in particolare i punti 47-48, e le osservazioni del GEPD sulla comunicazione della Commissione sull’interoperabilità tra le banche dati europee del 10 marzo 2006, tutti disponibili all’indirizzo Internet http://www.edps.europa.eu

(22)  Cfr. articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001 nonché le disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46/CE.

(23)  Già istituito dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16) (di seguito: il «regolamento sui pagamenti diretti»).

(24)  L’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sui pagamenti diretti ha una formulazione analoga.

(25)  L’articolo 36 del regolamento sul finanziamento della PAC prevede già lo scambio di dati per finalità analoghe.

(26)  Cfr. articolo 110.

(27)  I controlli in loco sono già previsti dalla normativa attuale (cfr. articoli 36 e 37 del regolamento sul finanziamento della PAC).

(28)  Analogo al sistema istituito dall’articolo 14 del regolamento sui pagamenti diretti.

(29)  Il controllo dei documenti commerciali, compresi quelli di terzi, e l’accesso agli stessi da parte della Commissione è già previsto dalla normativa attuale [cfr., per esempio, l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio, del 26 maggio 2008, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (versione codificata) (GU L 143 del 3.6.2008, pag. 1)].

(30)  Cfr. anche il parere del Garante europeo della protezione dei dati, del 19 aprile 2011, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU C 216 del 22.7.2011, pag. 9), in particolare il punto 32, reperibile all’indirizzo Internet http://www.edps.europa.eu

(31)  Già indicato all’articolo 16 del regolamento sui pagamenti diretti.

(32)  L’articolo 18 del regolamento sui pagamenti diretti ha una formulazione molto simile.

(33)  L’articolo 157, paragrafo 1, primo comma del regolamento sulla OCM unica comprende un elenco di finalità per la comunicazione di informazioni alla Commissione, ma non specifica per quali finalità i dati possono essere trasmessi a paesi terzi o a organismi internazionali.

(34)  Articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 45/2001.

(35)  Sentenza della Corte del 9 novembre 2010, Schecke e Eifert, cause riunite C-92/09 e C-93/09.

(36)  Sentenza Schecke, punti 77-88.


9.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 35/10


Parere del Garante europeo della protezione dei dati sul pacchetto legislativo per le vittime di reato, comprendente una proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato e una proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

2012/C 35/02

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1),

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), in particolare l'articolo 41, paragrafo 2,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Contesto

1.

Il 18 maggio 2011 la Commissione ha adottato un pacchetto di strumenti legislativi per la protezione delle vittime di reato. Il pacchetto legislativo contiene una proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato (in prosieguo la «proposta di direttiva») e una proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (in prosieguo la «proposta di regolamento») (3). Entrambe le proposte sono corredate da una comunicazione della Commissione sul rafforzamento dei diritti delle vittime nell'UE (4).

2.

Il GEPD non è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, nonostante l'iniziativa legislativa fosse inclusa nell'inventario delle priorità del GEPD nell'ambito della consultazione sulle proposte legislative (5). Il presente parere si basa, pertanto, sull'articolo 41, paragrafo 2, di detto regolamento. Il GEPD raccomanda di inserire un riferimento al presente parere nel preambolo degli strumenti adottati.

1.2.   Obiettivi e portata del pacchetto legislativo

3.

Il GEPD apprezza gli obiettivi politici del pacchetto legislativo che, sulla base del programma di Stoccolma e del relativo piano d'azione, consistono nel rafforzare i diritti delle vittime di reato e nel garantire che siano soddisfatte le loro esigenze di protezione, assistenza e accesso alla giustizia (6).

4.

La direttiva proposta è intesa a sostituire la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (7). Stabilisce norme minime comuni riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato. In particolare, la direttiva proposta mira a garantire che le vittime siano trattate in maniera rispettosa, che siano prese in considerazione le necessità specifiche di vittime vulnerabili, che le vittime ricevano assistenza e informazioni adeguate e che possano partecipare ai procedimenti (8).

5.

Il regolamento proposto mira a garantire che le vittime che godono di una misura di protezione in materia civile in uno degli Stati membri beneficino dello stesso livello di protezione qualora dovessero trasferirsi in un altro Stato membro, senza dover ricorrere a una procedura separata (9). Questa misura integra la proposta di direttiva sull'ordine di protezione europeo (l'«iniziativa OPE»), che riguarda il riconoscimento reciproco delle misure di protezione adottate in materia penale. L'iniziativa OPE, sulla quale il GEPD ha formulato un parere nell'ottobre 2010 (10), è discussa attualmente in seno al Parlamento europeo e al Consiglio.

1.3.   Scopo del presente parere

6.

La protezione della vita privata e dei dati personali svolge un ruolo centrale nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, come previsto nel programma di Stoccolma, e in particolare nel contesto della cooperazione giudiziaria in materia penale. Nell'ottobre 2010 il GEPD ha emanato un parere sull'iniziativa OPE, sottolineando la necessità di avere un regime di protezione dei dati coerente per quanto riguarda le iniziative nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale (11). In tale occasione, il GEPD ha messo in evidenza che il trattamento dei dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale è caratterizzato dalla particolare sensibilità dei dati personali pertinenti e dagli effetti che il trattamento di tali dati può avere sugli interessati (12). È necessario, pertanto, prestare la dovuta attenzione agli aspetti della protezione dei dati collegati alle iniziative in questo settore e introdurre norme e garanzie adeguate, laddove opportuno.

7.

Ad avviso del GEPD, il rispetto della vita privata e dei dati personali costituisce un elemento essenziale della protezione delle vittime che gli strumenti proposti sono intesi a garantire. Il presente parere si incentra quindi sugli aspetti delle proposte inerenti alla vita privata e suggerisce idee per migliorare o rafforzare la protezione delle vittime.

2.   ANALISI DELLE PROPOSTE

2.1.   Direttiva relativa ai diritti, all'assistenza e alla protezione delle vittime di reato

8.

Diverse disposizioni della proposta di direttiva riguardano direttamente o indirettamente la vita privata e la protezione dei dati (13). In generale, il GEPD apprezza tali disposizioni, dato che sono tese a salvaguardare la vita privata delle vittime. Tuttavia, ritiene che le norme di protezione, in alcuni casi, potrebbero essere rafforzate e chiarite, fatta salva la loro natura di norme minime.

9.

Le osservazioni del GEPD si incentrano, principalmente, sugli aspetti seguenti: (1) l'articolo 23 della proposta di direttiva che riguarda il diritto alla protezione della vita privata e i rapporti con i media, (2) i diritti delle vittime all'informazione e all'accesso ai propri dati personali, (3) la protezione della riservatezza delle comunicazioni fra la vittima e i servizi di assistenza alla vittima. Questi aspetti sono discussi nelle sottosezioni che seguono.

2.1.1.   La protezione della vita privata della vittima

10.

La disposizione sostanziale più importante della proposta di direttiva concernente la vita privata è l'articolo 23, intitolato «Diritto alla protezione della vita privata». L'articolo 23, paragrafo 1, dispone che «gli Stati membri provvedono a che le autorità giudiziarie possano adottare, nell'ambito del procedimento giudiziario, misure atte a proteggere la vita privata e l'immagine fotografica della vittima e dei suoi familiari». In merito a questa disposizione il GEPD formula diverse osservazioni.

11.

In primo luogo, l'articolo 23, paragrafo 1 non copre il pieno diritto alla protezione della vita privata delle vittime di reato. La disposizione ha una portata molto più limitata perché prevede semplicemente il potere delle «autorità giudiziarie» di adottare misure di protezione «nell'ambito del procedimento giudiziario». Tuttavia, la protezione della vita privata non dovrebbe essere garantita solo «nell'ambito del procedimento giudiziario», ma anche durante le indagini e nella fase che precede il processo. Più in generale, la vita privata dovrebbe essere garantita, ove necessario, sin dal primo contatto con le autorità competenti e anche dopo la conclusione del procedimento giudiziario.

12.

Al riguardo, va osservato che diversi strumenti internazionali hanno adottato un approccio più ambizioso rispetto all'articolo 23, paragrafo 1. La raccomandazione Rec(2006) 8 del Consiglio d'Europa sull'assistenza alle vittime di reato, ad esempio, prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per evitare, per quanto possibile, ripercussioni sulla vita privata e familiare delle vittime, nonché per proteggere i dati personali delle vittime, in particolare durante l'indagine e l'azione penale (sottolineatura aggiunta) (14). Altri strumenti contengono disposizioni simili (15).

13.

Alla luce di quanto precede, il GEPD raccomanda di aggiungere all'articolo 23 un primo paragrafo che specifichi, in termini più generali, che gli Stati membri garantiscano, per quanto possibile, la protezione della vita privata e familiare delle vittime nonché la protezione dei dati personali delle vittime sin dal primo contatto con le autorità competenti e dopo la conclusione del procedimento giudiziario. Inoltre, l'attuale articolo 23, paragrafo 1 dovrebbe essere modificato nel senso di consentire alle autorità giudiziarie di adottare misure di protezione anche «nell'ambito dell'indagine penale».

14.

In secondo luogo, l'articolo 23, paragrafo 1 non contiene alcuna indicazione sul contenuto delle misure specifiche che possono essere adottate dalle autorità giudiziarie al fine di salvaguardare il diritto alla vita privata della vittima. Il Garante comprende l'intenzione di lasciare agli Stati membri il massimo grado di flessibilità in questo campo. Tuttavia, una maggiore precisione può risultare utile. In particolare, la proposta potrebbe prevedere un elenco di misure minime che le autorità giudiziarie potrebbero adottare, in conformità del diritto nazionale, per proteggere la vita privata della vittima (16). Possono essere incluse, ad esempio, le seguenti categorie di misure:

non divulgazione o divulgazione limitata di informazioni riguardanti l'identità della vittima e il luogo in cui si trovano la vittima stessa o i suoi familiari in determinati casi e a condizioni particolari (come enunciato nel considerando 22),

ordine di eliminare alcuni dati riservati dal fascicolo o divieto di divulgare informazioni particolari,

limitazione della pubblicazione di informazioni sensibili nelle sentenze e in altre decisioni che, di norma, vengono rese pubbliche.

15.

In terzo luogo, l'articolo 23 non contiene alcuna disposizione che garantisca la riservatezza delle informazioni tenute dalle autorità pubbliche. Al riguardo, la raccomandazione Rec(2006) 8 del Consiglio d'Europa summenzionata contiene esempi utili. Al punto 11, la raccomandazione prevede che gli Stati esigano da tutte le organizzazioni che sono in contatto con le vittime l'adozione di norme chiare in virtù delle quali possano divulgare a terzi le informazioni ricevute dalla vittima o concernenti quest'ultima soltanto a condizione che la vittima abbia dato il proprio consenso esplicito a tale divulgazione o che vi sia un obbligo giuridico o un'autorizzazione ad agire in tal senso. Il GEPD sollecita il legislatore a includere una disposizione simile nella direttiva proposta.

2.1.2.   Vita privata e media

16.

Il paragrafo 2 dell'articolo 23 prevede che «gli Stati membri adottino misure che spingano i media ad adottare e a rispettare misure di autoregolamentazione per proteggere la vita privata, l'integrità personale e i dati personali della vittima». Anche in questo caso la proposta ha seguito un approccio minimalista, facendo semplicemente riferimento allo strumento dell'autoregolamentazione.

17.

Il Garante comprende i motivi alla base dell'adozione di un atteggiamento cauto sull'argomento e concorda in generale sull'approccio della Commissione. Il rapporto fra media e vita privata è estremamente delicato e complesso. È anche un settore in cui, entro i limiti fissati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, le diverse tradizioni e le differenze culturali fra gli Stati membri possono assumere un ruolo importante. Quest'approccio sembrerebbe coerente anche con l'attuale quadro di protezione dei dati personali (articolo 9 della direttiva 95/46/CE), che lascia agli Stati membri un certo margine d'azione in relazione al trattamento dei dati effettuato a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria (17).

18.

Per quanto riguarda l'autoregolamentazione, il GEPD è convinto che tale strumento possa svolgere un ruolo importante per conciliare vita privata e libertà di espressione. Inoltre, l'articolo 23, paragrafo 2 rispecchia l'approccio adottato dalla raccomandazione Rec(2006) 8 che prevede che gli Stati incoraggino i media ad adottare e rispettare misure di autoregolamentazione per proteggere la vita privata e i dati personali delle vittime (18). Gli strumenti di autoregolamentazione possono anche combinarsi con le disposizioni quadro nazionali, ma queste ultime devono essere compatibili con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (19).

2.1.3.   Diritto di ottenere informazioni e diritto di accesso

19.

Il GEPD osserva che l'articolo 3 della proposta di direttiva, che riguarda il diritto di ottenere informazioni dal primo contatto con un'autorità competente, non menziona le informazioni relative alla protezione dei dati. Al fine di garantire un'adeguata protezione dei loro dati personali, le vittime dovrebbero ricevere al momento opportuno tutte le informazioni necessarie per consentire loro di comprendere appieno le modalità di trattamento dei loro dati personali.

20.

Il Garante raccomanda, pertanto, di aggiungere nell'articolo 3 un'ulteriore disposizione che specifichi che le vittime devono ricevere le informazioni relative al successivo trattamento dei loro dati personali in conformità dell'articolo 10 della direttiva 95/46/CE. Inoltre, il legislatore potrebbe valutare la possibilità di inserire norme sull'accesso delle vittime ai loro dati personali, salvaguardando gli interessi legittimi in relazione all'indagine e al procedimento penale.

2.1.4.   Riservatezza delle comunicazioni fra le vittime e i servizi di assistenza

21.

La proposta di direttiva riconosce il diritto delle vittime di reato di ricevere assistenza dal momento in cui è commesso il reato, nel corso di tutto il procedimento giudiziario e dopo la sua conclusione, in funzione delle necessità delle vittime (20). Alcune categorie di vittime, ad esempio le vittime di violenza sessuale, di reati generati dalla violenza di genere e dall'odio razziale o da altri pregiudizi, o le vittime del terrorismo, possono richiedere servizi di assistenza specializzata (21), compreso il sostegno psicologico. In tali casi, le comunicazioni fra la vittima e i professionisti che prestano i servizi di assistenza devono essere adeguatamente protette dalla divulgazione. Se ciò non accade, la vittima può essere scoraggiata dal comunicare liberamente con il proprio consulente. Il GEPD, pertanto, apprezza l'obbligo di cui all'articolo 7 secondo cui i servizi di assistenza alle vittime devono essere «riservati». Tuttavia, la portata e le conseguenze di tale riservatezza devono essere chiarite.

22.

In particolare, la proposta di direttiva non specifica se le comunicazioni delle vittime con i prestatori di servizi di assistenza debbano essere considerate «privilegiate», nel senso che la loro divulgazione nel corso del procedimento giudiziario è esclusa o altrimenti limitata. Ciò vale in particolare quando il prestatore dei servizi di assistenza è un professionista sanitario soggetto all'obbligo del segreto professionale. Tuttavia, si potrebbero immaginare casi in cui l'assistenza non è prestata da questo tipo di professionisti. In tali situazioni, non è certo che la vittima sarebbe protetta dalla divulgazione.

23.

Il Garante raccomanda, pertanto, di specificare che la vittima di questi particolari reati abbia il diritto di rifiutare la divulgazione di comunicazioni riservate con il prestatore del servizio di assistenza in ogni procedimento giudiziario o amministrativo e che tali comunicazioni possano essere divulgate a terzi solo con il suo consenso. Ciò vale in particolare anche in ogni procedimento penale, fatti salvi gli interessi legittimi e fondati relativi all'indagine o al procedimento (ovvero raccolta da parte delle autorità giudiziarie di prove indispensabili).

2.2.   Regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

2.2.1.   Applicabilità della normativa sulla protezione dei dati

24.

Come già menzionato, la proposta di regolamento integra l'iniziativa OPE relativa al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia penale. Poiché la proposta di regolamento riguarda la cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transfrontaliere (22), la sua applicazione rientra nell'ambito dell'ex primo pilastro e quindi anche nell'ambito della direttiva 95/46/CE (23). Ciò non vale per l'iniziativa OPE.

25.

Il Garante raccomanda, pertanto, di inserire, almeno nei considerando della proposta, un riferimento alla direttiva 95/46/CE, che dichiari che i dati personali trattati a norma del regolamento devono essere protetti in conformità delle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

2.2.2.   Informazioni da fornire alla persona che determina il rischio

26.

In virtù dell'articolo 5 della proposta di regolamento, la parte che desideri invocare in un altro Stato membro un ordine di protezione deve presentare alle autorità competenti un certificato. Il certificato è rilasciato conformemente al modulo standard di cui all'allegato della proposta di regolamento. L'allegato contiene i dati personali della persona protetta e della persona che determina il rischio, fra cui l'identità e il luogo in cui si trovano, e una descrizione della misura di protezione. Il GEPD riconosce che i dati personali inseriti nel certificato, come previsto nell'allegato, sono in linea di massima adeguati, pertinenti e non eccessivi in relazione agli scopi per i quali sono raccolti.

27.

Tuttavia, la proposta non chiarisce a sufficienza quali dati personali della persona protetta saranno comunicati alla persona che determina il rischio, in particolare ai sensi dell'articolo 13 (24). Al riguardo, il Garante ritiene che la persona che determina il rischio debba ricevere solo i dati personali che sono strettamente necessari per l'esecuzione della misura. Inoltre, la comunicazione in questione, nei limiti del possibile, deve evitare di divulgare l'indirizzo o altri dati di contatto della persona protetta (25). Tale limitazione deve essere specificata nel testo dell'articolo 13.

3.   CONCLUSIONI

28.

Il Garante apprezza gli obiettivi politici delle due proposte in esame e in generale condivide l'approccio della Commissione. Tuttavia, ritiene che, nella proposta di direttiva, la protezione della vita privata e dei dati personali delle vittime potrebbe essere in alcuni casi rafforzata e chiarita.

29.

Per quanto riguarda la proposta di direttiva relativa ai diritti, all'assistenza e alla protezione delle vittime di reato, il GEPD consiglia al legislatore di:

inserire nell'articolo 23 una disposizione generale sulla protezione della vita privata e dei dati personali che stabilisca che gli Stati membri garantiscano, per quanto possibile, la protezione della vita privata e familiare delle vittime e la protezione dei dati personali delle vittime dal primo contatto con le autorità competenti, per tutta la durata del procedimento giudiziario e dopo la sua conclusione. Inoltre, l'attuale articolo 23, paragrafo 1 deve essere modificato nel senso di consentire alle autorità giudiziarie di adottare misure di protezione anche «nell'ambito dell'indagine penale»

specificare, nell'articolo 23, paragrafo 1, un elenco di misure minime (per le quali si rimanda al paragrafo 14), che le autorità giudiziarie possono adottare per proteggere la vita privata e l'immagine fotografica delle vittime e dei loro familiari

prevedere che gli Stati membri impongano a tutte le autorità in contatto con le vittime di adottare norme chiare in base alle quali possano divulgare a terzi le informazioni ricevute da una vittima o concernenti quest'ultima solo a condizione che la vittima abbia dato il proprio consenso esplicito a tale divulgazione o che vi sia un obbligo giuridico o un'autorizzazione in tal senso

inserire nell'articolo 3 l'obbligo di fornire alle vittime informazioni concernenti il successivo trattamento dei loro dati personali in conformità dell'articolo 10 della direttiva 95/46/CE e valutare se inserire disposizioni specifiche sul diritto di accesso ai propri dati personali

chiarire nell'articolo 7 la portata dell'obbligo di riservatezza dei servizi di assistenza alle vittime, specificando che la vittima ha il diritto di rifiutare la divulgazione di comunicazioni riservate con un prestatore di servizi di assistenza in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo e che, in linea di principio, tali comunicazioni possono essere divulgate a terzi solo con il suo consenso (cfr., in particolate, i paragrafi 22-23).

30.

Per quanto riguarda la proposta di regolamento sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, il Garante consiglia al legislatore di:

inserire, almeno nei considerando della proposta, un riferimento alla direttiva 95/46/CE specificando che i dati personali trattati a norma del regolamento devono essere protetti in conformità delle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE

dichiarare espressamente nell'articolo 13 che la persona che determina il rischio deve ricevere solo i dati personali della persona protetta che siano strettamente necessari per l'esecuzione della misura. La comunicazione in questione deve, nella misura del possibile, evitare la divulgazione dell'indirizzo o di altri dati di contatto relativi alla persona protetta.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2011

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  Rispettivamente COM(2011) 275 e COM(2011) 276.

(4)  Cfr. la comunicazione della Commissione — Rafforzare i diritti delle vittime nell'Unione europea, COM(2011) 274.

(5)  Disponibile sul sito Internet del GEPD (http://www.edps.europa.eu) nella sezione Consultation/Priorities.

(6)  Cfr. la comunicazione della Commissione — Rafforzare i diritti delle vittime nell'Unione europea, op. cit., pag. 2.

(7)  GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1. La relazione riconosce che, nonostante i miglioramenti registrati in questo settore, gli obiettivi della decisione quadro non sono stati pienamente realizzati.

(8)  Cfr. la comunicazione della Commissione — Rafforzare i diritti delle vittime nell'Unione europea, op. cit., pag. 8.

(9)  Ibidem.

(10)  Parere del GEPD del 5 ottobre 2010 sull'ordine di protezione europeo e sull'ordine europeo di indagine penale, (GU C 355 del 29.12.2010, pag. 1).

(11)  Ibidem, cfr. in particolare la sezione II del parere.

(12)  Ibidem, punto 1.

(13)  Cfr., in particolare, il considerando 22, che riconosce che proteggere la vita privata della vittima può essere un mezzo importante per evitare un'ulteriore vittimizzazione; il considerando 27 che fa riferimento alla protezione dei dati personali garantita alle persone nell'ambito della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio e della Convenzione del Consiglio d'Europa n. 108; l'articolo 21 che riguarda le misure per evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima e le misure che permettano di svolgere l'udienza a porte chiuse; l'articolo 23 che riguarda il diritto alla protezione della vita privata e al comportamento dei media.

(14)  Punto 10.8. Raccomandazione Rec(2006) 8 del Consiglio d'Europa.

(15)  Cfr., ad esempio, il progetto di Convenzione delle Nazioni Unite sulla giustizia e il sostegno alle vittime di reato e abuso di potere, articolo 5, paragrafo 2, lettera g), articolo 6 e articolo 8, paragrafo 6, lettera g); le linee guida del comitato dei Ministri sulla protezione delle vittime di atti terroristici, adottate il 2 marzo 2005, punto VIII; le linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, ECOSOC Ris. 2005/20, 2005, punto 8, lettera a), e punti da 26 a 28.

(16)  Ciò è conforme all'approccio seguito nell'articolo 21 concernente il diritto alla protezione delle vittime vulnerabili nel corso del procedimento penale.

(17)  L'articolo 9 della direttiva 95/46/CE dispone che gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, esenzioni o deroghe solo qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione.

(18)  Punto 10.9, Raccomandazione Rec(2006) 8 del Consiglio d'Europa.

(19)  L'articolo 10, paragrafo 2, della CEDU prevede limitazioni al diritto di libertà di espressione solo se «previste dalla legge» e «necessarie in una società democratica» per specifici e importanti interessi pubblici (fra cui sicurezza nazionale, integrità territoriale, difesa dell'ordine e prevenzione dei reati, protezione della salute e della morale) o per la protezione della reputazione o dei diritti altrui. Nelle sue conclusioni nella causa Satakunnan (C-73/07, Tietosuojavaltuutettu/Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, Racc. 2008, pag. I-9831), l'avvocato generale Kokott, ha osservato, a ragione, che «[u]na rigida applicazione della tutela dei dati potrebbe limitare sensibilmente la libertà di espressione. Così, se i media potessero elaborare e pubblicare informazioni personali solo su consenso o dopo aver avvisato le persone coinvolte, il giornalismo investigativo sarebbe ampiamente escluso. D'altra parte, è evidente che i media possono violare il diritto alla vita privata dei singoli (17). È pertanto necessario raggiungere un equilibrio» (paragrafo 43).

(20)  Cfr. considerando 13 e articolo 7 della proposta di direttiva.

(21)  Ibidem.

(22)  Cfr. articolo 81 del TFUE, ovvero ex articolo 65 del trattato CE.

(23)  La direttiva 95/46/CE non si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'esercizio di attività che esulano dal campo di applicazione del diritto dell'UE, come quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato e le attività dello Stato in materia di diritto penale (cfr. articolo 3 della direttiva).

(24)  L'articolo 13 riguarda gli obblighi di informazione nei confronti della persona che determina il rischio.

(25)  Cfr. al riguardo il parere del GEPD del 5 ottobre 2010 sull'ordine di protezione europeo e sull'ordine europeo di indagine penale, op. cit., paragrafi 45-49.


9.2.2012   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 35/16


Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e sul trasferimento del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti

2012/C 35/03

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1),

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare l’articolo 41 (2),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Consultazione del GEPD e obiettivo del parere

1.

Il 28 novembre 2011 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e sul trasferimento del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (3) (di seguito: «l’accordo»).

2.

Il 9 novembre 2011 il GEPD è stato consultato informalmente sul progetto di proposta, nel contesto di una procedura accelerata. L’11 novembre 2011 il GEPD ha formulato alcune osservazioni riservate. Obiettivo del presente parere è integrare tali osservazioni alla luce della proposta in esame e rendere accessibile al pubblico la posizione del GEPD. Il presente parere è inoltre basato su una serie di interventi precedenti del GEPD e del gruppo di lavoro «articolo 29» in relazione ai dati del codice di prenotazione PNR.

2.1.   Contesto della proposta

3.

Obiettivo dell’accordo è fornire una solida base giuridica per il trasferimento di dati PNR dall’UE agli Stati Uniti. Attualmente il trasferimento di tali dati viene effettuato sulla base dell’accordo del 2007 (4) in quanto il Parlamento aveva deciso di rinviare la sua votazione sull’approvazione fintantoché non fossero state prese in considerazione le sue preoccupazioni in materia di protezione dei dati. In particolare, nella sua risoluzione del 5 maggio 2010 (5), il Parlamento aveva fatto riferimento ai seguenti requisiti:

ottemperanza alla normativa sulla protezione dei dati a livello nazionale ed europeo,

una valutazione d’impatto sulla privacy prima dell’adozione di qualsiasi strumento legislativo,

un test di proporzionalità che dimostri l’insufficienza degli strumenti giuridici esistenti,

rigorosa limitazione delle finalità (6) e limitazione dell’uso dei dati PNR a reati o minacce specifici, caso per caso,

limitazione della quantità di dati da raccogliere,

periodi di conservazione limitat,

divieto di estrazione dei dati e «profiling» (studio dei profili),

divieto di decisioni automatizzate che danneggino in modo significativo i cittadini (7),

opportuni meccanismi di revisione indipendente, di vigilanza giuridica e di controllo democratico,

tutti i trasferimenti internazionali devono essere conformi alle norme UE sulla protezione dei dati e sottoposti a un accertamento dell’adeguatezza.

4.

Il presente accordo deve essere considerato nel contesto dell’approccio globale ai dati PNR, che comprende negoziati con altri paesi terzi (segnatamente Australia (8) e Canada (9)) nonché una proposta per l’istituzione di un sistema PNR a livello UE (10). Rientra inoltre nell’ambito degli attuali negoziati per un accordo tra l’UE e gli USA sullo scambio di dati personali nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (11). In un contesto più ampio, l’accordo è stato siglato alcune settimane prima della prevista adozione delle proposte per la revisione del quadro generale di protezione dei dati (12).

5.

Il GEPD accoglie con favore questo approccio globale volto a fornire un quadro giuridico coerente per gli accordi PNR in linea con i requisiti giuridici dell’UE. Ciononostante, si rammarica che nella pratica questa tempistica non consenta di garantire la coerenza di tali accordi con le nuove norme UE in materia di protezione dei dati. Desidera inoltre ricordare che l’accordo generale tra l’UE e gli USA sugli scambi di dati deve essere applicabile all’accordo PNR UE-USA.

2.   OSSERVAZIONI GENERALI

6.

Secondo la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ogni limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali deve essere necessaria, proporzionata e prevista dalla legge. Come ripetutamente affermato dal GEPD (13) e dal gruppo di lavoro «articolo 29» (14), la necessità e la proporzionalità dei sistemi PNR e dei trasferimenti in massa di dati PNR a paesi terzi non sono ancora state dimostrate. Anche il Comitato economico e sociale europeo e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali sono dello stesso parere (15). Le osservazioni specifiche formulate di seguito non incidono su questa considerazione preliminare e fondamentale.

7.

Benché questo accordo comprenda alcuni miglioramenti rispetto all’accordo del 2007 e preveda opportune salvaguardie sulla sicurezza dei dati nonché attività di supervisione, nessuna delle preoccupazioni principali espresse nei suddetti pareri né le condizioni poste dal Parlamento europeo per fornire il proprio consenso sembrano essere state prese in considerazione (16).

3.   OSSERVAZIONI SPECIFICHE

3.1.   Lo scopo dell’accordo deve essere chiarito

8.

L’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo dichiara che gli USA trattano i PNR al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire a) i reati di terrorismo e i reati connessi nonché b) i reati punibili con una pena detentiva non inferiore a tre anni e aventi natura transnazionale. Alcuni di questi concetti vengono definiti ulteriormente.

9.

Benché queste definizioni siano più precise che nell’accordo del 2007, permangono alcune eccezioni e concetti vaghi che potrebbero derogare al principio di limitazione delle finalità e pregiudicare la certezza del diritto. In particolare:

all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), la formulazione «la condotta che (…) abbia in apparenza lo scopo di intimidire o sopraffare” [o] “influenzare la politica di un governo» potrebbe fare riferimento anche ad attività che non possono essere considerate reati terroristici ai sensi della decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI (17). Al fine di escludere tale possibilità è necessario chiarire i concetti «avere in apparenza», «intimidire» e «influenzare»,

l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), deve contenere un elenco specifico di reati. Il riferimento ad «altri reati punibili con una pena detentiva non inferiore a tre anni» non è sufficiente, poiché questa soglia comprende reati differenti nell’UE e negli USA nonché nei diversi Stati membri dell’UE e nei vari Stati degli USA,

i reati minori devono essere espressamente esclusi dallo scopo dell’accordo,

all’articolo 4, paragrafo 2, occorre definire il concetto di «minaccia grave» e limitare l’uso dei dati PNR ove «disposto dall’autorità giurisdizionale» ai casi di cui all’articolo 4, paragrafo 1,

analogamente, al fine di evitare l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, per finalità quali il controllo delle frontiere, occorre precisare che solo i soggetti di cui si sospetta il coinvolgimento in uno dei reati elencati all’articolo 4, paragrafo 1, possono «essere sottoposti a interrogatorio o esame approfondito».

3.2.   L’elenco dei dati PNR da trasferire deve essere ridotto

10.

L’allegato I dell’accordo contiene 19 tipi di dati che saranno trasmessi agli USA, i quali perlopiù comprendono anche categorie di dati differenti e sono identici ai campi di dati dell’accordo del 2007, che erano già stati ritenuti sproporzionati dal GEPD e dal gruppo di lavoro «articolo 29» (18).

11.

Tale considerazione si riferisce in particolare al campo «osservazioni generali comprese le informazioni OSI (19), SSI (20) e SSR (21)», che possono rivelare dati relativi a credi religiosi (ad esempio preferenze alimentari) o alla salute (ad esempio la richiesta di una sedia a rotelle). Tali dati sensibili devono essere espressamente esclusi dall’elenco.

12.

Nel valutare la proporzionalità dell’elenco è altresì opportuno tenere presente che, a causa della trasmissione anticipata dei dati (articolo 15, paragrafo 3, dell’accordo), tali categorie non si riferiranno solo ai passeggeri effettivi, ma anche a quei soggetti che alla fine non si imbarcheranno (ad esempio in seguito a cancellazioni dei voli).

13.

Inoltre, la presenza di campi di dati aperti potrebbe pregiudicare la certezza del diritto. È necessario definire meglio categorie quali «tutte le informazioni di contatto disponibili», «tutte le informazioni relative al bagaglio» e «osservazioni generali».

14.

L’elenco deve pertanto essere ridotto. In linea con il parere del gruppo di lavoro «articolo 29» (22), riteniamo che i dati dovrebbero essere limitati alle seguenti informazioni: codice del documento PNR (PNR record locator code), data di prenotazione, date previste del viaggio, nome del passeggero, altri nomi che compaiono nel PNR, itinerario completo, identificatore dei biglietti gratuiti, biglietti di sola andata, informazioni sulla creazione del biglietto, dati ATFQ (Automatic Ticket Fare Quote), numero del biglietto, data d’emissione del biglietto, precedenti casi di assenza all’imbarco, numero di valigie, numero dell’etichetta apposta sulle valigie, passeggero senza prenotazione, numero di valigie per tratta, trasferimenti alla classe superiore a richiesta o meno del passeggero, cambiamenti ai dati del PNR per quanto riguarda le voci suddette.

3.3.   Il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) non deve trattare dati sensibili

15.

L’articolo 6 dell’accordo dichiara che il DHS filtra e «maschera» automaticamente i dati sensibili. Tuttavia, i dati sensibili verranno conservati per almeno 30 giorni e potrebbero essere utilizzati in casi specifici (articolo 6, paragrafo 4). Il GEPD desidera sottolineare che, anche dopo essere stati «mascherati», tali dati continueranno a essere «sensibili» e a riguardare persone fisiche identificabili.

16.

Come già affermato dal GEPD, il DHS non deve trattare dati sensibili riguardanti cittadini UE, anche qualora vengano «mascherati» al momento della ricezione. Il GEPD raccomanda di specificare nel testo dell’accordo che i vettori aerei non devono trasferire dati sensibili al DHS.

3.4.   Il periodo di conservazione dei dati è eccessivo

17.

L’articolo 8 dichiara che i dati PNR verranno conservati in una banca dati attiva per un periodo massimo di cinque anni e successivamente trasferiti in una banca dati dormiente e conservati per un periodo massimo di dieci anni. Questo periodo massimo di conservazione di 15 anni è chiaramente sproporzionato, a prescindere che i dati vengano conservati in banche dati «attive» o «dormienti», come già sottolineato dal GEPD e dal gruppo di lavoro «articolo 29».

18.

L’articolo 8, paragrafo 1, precisa che i dati verranno «spersonalizzati e mascherati» sei mesi dopo la loro ricezione da parte del DHS. Tuttavia, sia i dati «mascherati» che i dati conservati in una «banca dati dormiente» sono dati personali finché non vengono resi anonimi. I dati devono dunque essere resi (irreversibilmente) anonimi o cancellati subito dopo essere stati analizzati o dopo un massimo di sei mesi.

3.5.   Uso del metodo «push» e frequenza dei trasferimenti

19.

Il GEPD accoglie con favore l’articolo 15, paragrafo 1, in cui si afferma che i dati verranno trasferiti con il metodo «push». Tuttavia, l’articolo 15, paragrafo 5, esige che i vettori «forniscano l’accesso» ai dati PNR in circostanze eccezionali. Al fine di bandire in maniera definitiva l’uso del sistema «pull», e alla luce delle preoccupazioni sottolineate ancora di recente dal gruppo di lavoro «articolo 29» (23), raccomandiamo vivamente che l’accordo vieti espressamente la possibilità per i funzionari USA di accedere separatamente ai dati tramite un sistema «pull».

20.

Nell’accordo devono essere definiti il numero e la periodicità dei trasferimenti dai vettori aerei al DHS. Per aumentare la certezza del diritto, dovrebbero essere precisate in modo più dettagliato anche le condizioni in cui saranno consentiti trasferimenti aggiuntivi.

3.6.   Sicurezza dei dati

21.

Il GEPD accoglie con favore l’articolo 5 dell’accordo relativo alla sicurezza e all’integrità dei dati e, in particolare, l’obbligo di informare gli interessati di un incidente a danno della vita privata. È tuttavia necessario precisare i seguenti elementi della comunicazione della violazione dei dati:

i destinatari della comunicazione: occorre specificare quali «autorità europee competenti» devono essere informate. In ogni caso, tra queste devono figurare autorità nazionali di protezione dei dati. Deve essere informata anche un’autorità competente degli Stati Uniti,

la soglia della comunicazione a tali autorità: occorre definire cosa costituisce un «incidente grave a danno della vita privata»,

occorre specificare il contenuto della comunicazione a soggetti e autorità.

22.

Il GEPD sostiene l’obbligo di registrare o documentare tutti gli accessi ai PNR e il loro trattamento, poiché in questo modo sarà possibile verificare l’utilizzo appropriato dei dati PNR da parte del DHS nonché eventuali accessi non autorizzati al sistema.

3.7.   Supervisione e contrasto

23.

Il GEPD accoglie con favore il fatto che, come afferma l’articolo 14, paragrafo 1, il rispetto delle salvaguardie per la protezione della vita privata previste dall’accordo sarà soggetto alla supervisione e alla vigilanza indipendenti dei funzionari di dipartimento preposti alla protezione della vita privata (Department Privacy Officers), quale il responsabile della protezione della vita privata (Chief Privacy Officer) del DHS. Tuttavia, al fine di garantire l’effettivo esercizio dei diritti degli interessati, il GEPD e le autorità nazionali di protezione dei dati devono lavorare con il DHS sulle procedure e sulle modalità di esercizio di tali diritti (24). Il GEPD accoglierebbe con favore un riferimento a tale cooperazione nell’accordo.

24.

Il GEPD sostiene con vigore il diritto al ricorso «indipendentemente dalla cittadinanza o dal paese di origine o di residenza» di cui all’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma. Tuttavia, si rammarica che l’articolo 21 affermi espressamente che l’accordo «non crea né conferisce, ai sensi del diritto statunitense, diritti o benefici a persone». Benché l’accordo garantisca il diritto di chiedere il «riesame giudiziario» negli Stati Uniti, tale diritto potrebbe non essere equivalente al diritto a un effettivo riesame giudiziario nell’UE, in particolare alla luce della restrizione di cui all’articolo 21.

3.8.   Trasferimenti successivi nazionali e internazionali

25.

L’articolo 16 dell’accordo vieta il trasferimento dei dati alle autorità nazionali che non riconoscono ai PNR salvaguardie «equivalenti o comparabili» a quelle previste dal presente accordo. Il GEPD accoglie con favore tale disposizione. L’elenco delle autorità che potrebbero ricevere dati PNR deve tuttavia essere ulteriormente precisato. Per quanto riguarda i trasferimenti internazionali, l’accordo stipula che possono avvenire solo se l’uso previsto dal destinatario è in linea con le disposizioni da esso stabilite e adduce garanzie a tutela della vita privata «analoghe» a quelle previste dall’accordo, salvo in casi di emergenza.

26.

Per quanto riguarda i termini «comparabile» o «equivalente» utilizzati nell’accordo, il GEPD desidera sottolineare che il DHS non deve effettuare trasferimenti successivi nazionali o internazionali a meno che il destinatario adduca salvaguardie non meno rigorose di quelle stabilite nell’accordo in vigore. Nell’accordo occorre altresì precisare che il trasferimento di dati PNR deve avvenire caso per caso, garantendo che ai destinatari interessati vengano trasferiti solo i dati necessari e che non siano consentite eccezioni. Il GEPD raccomanda inoltre che i trasferimenti di dati verso paesi terzi siano subordinati ad una previa autorizzazione giudiziaria.

27.

L’articolo 17, paragrafo 4, dichiara che, quando i dati di un residente di uno Stato membro dell’Unione europea vengono trasferiti verso un paese terzo, le autorità competenti dello Stato membro interessato devono esserne informate qualora il DHS sia a conoscenza della situazione. Questa condizione deve essere soppressa, in quanto il DHS deve essere sempre a conoscenza dei trasferimenti successivi verso paesi terzi.

3.9.   Forma e verifica dell’accordo

28.

La forma giuridica scelta dagli Stati Uniti per aderire all’accordo non è chiara, così come non lo è il modo in cui il presente accordo diventerà giuridicamente vincolante negli USA. Questi punti devono essere chiariti.

29.

L’articolo 20, paragrafo 2, riguarda la coerenza con l’eventuale sistema PNR dell’UE. Il GEPD osserva che le consultazioni sull’adeguamento del presente accordo esamineranno in particolare «se l’eventuale sistema PNR dell’UE applichi salvaguardie per la protezione dei dati meno rigorose di quelle previste nell’accordo in vigore». Al fine di garantire la coerenza, un eventuale adeguamento dovrà anche (e in particolare) prevedere salvaguardie più rigorose nell’eventuale sistema PNR dell’UE.

30.

L’accordo deve essere verificato anche alla luce del nuovo quadro per la protezione dei dati e della possibile conclusione di un accordo generale tra l’UE e gli USA sullo scambio di dati personali nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Si potrebbe aggiungere una nuova disposizione analoga all’articolo 20, paragrafo 2, in cui si affermi che «nell’ipotesi che sia istituito un nuovo quadro giuridico per la protezione dei dati nell’UE o venga concluso un nuovo accordo sullo scambio di dati tra l’UE e gli USA, le parti si consulteranno per stabilire se l’accordo in vigore debba essere adeguato di conseguenza. Tali consultazioni esamineranno in particolare se eventuali future modifiche del quadro giuridico dell’UE per la protezione dei dati o un eventuale futuro accordo UE-USA in materia di protezione dei dati applichi salvaguardie per la protezione dei dati più rigorose di quelle previste nell’accordo in vigore».

31.

Quanto alla verifica dell’accordo (articolo 23), il GEPD ritiene che le autorità nazionali di protezione dei dati dovrebbero essere espressamente incluse nel gruppo di verifica. La verifica dovrebbe concentrarsi anche sulla valutazione della necessità e della proporzionalità delle misure, sull’effettivo esercizio dei diritti degli interessati e comprendere la verifica del modo in cui sono trattate, nella pratica, le richieste delle persone interessate, soprattutto ove non sia stato permesso l’accesso diretto. La frequenza delle verifiche dovrebbe essere specificata.

4.   CONCLUSIONE

32.

Il GEPD accoglie con favore le salvaguardie sulla sicurezza dei dati e le attività di supervisione previste nell’accordo nonché i miglioramenti apportati rispetto all’accordo del 2007. Permangono tuttavia molte preoccupazioni, specialmente per quanto riguarda la coerenza dell’approccio globale ai PNR, la limitazione delle finalità, le categorie di dati da trasferire al DHS, il trattamento dei dati sensibili, il periodo di conservazione, le eccezioni al metodo «push», i diritti degli interessati e i trasferimenti successivi.

33.

Queste osservazioni non pregiudicano i criteri di necessità e di proporzionalità di un sistema di PNR legittimo e di un accordo che prevede il trasferimento in massa di dati PNR dall’UE verso paesi terzi. Come ha ribadito il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 5 maggio, «i principi di necessità e di proporzionalità sono fondamentali per condurre con efficacia la lotta al terrorismo».

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2011

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  COM(2011) 807 definitivo.

(4)  Accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) (GU L 204 del 4.8.2007, pag. 18).

(5)  Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sull’avvio dei negoziati per la conclusione di accordi sui dati del codice di prenotazione (PNR) con gli Stati Uniti, l’Australia e il Canada (GU C 81E del 15.3.2011, pag. 70). Cfr. anche le risoluzioni del Parlamento europeo del 13 marzo 2003, sulla trasmissione dei dati personali da parte delle compagnie aeree in occasione di voli transatlantici (GU C 61E del 10.3.2004, pag. 381), del 9 ottobre 2003, sul trasferimento di dati personali da parte delle compagnie aeree in occasione di voli transatlantici: stato dei negoziati con gli Stati Uniti (GU C 81E del 31.3.2004, pag. 105), del 31 marzo 2004, sul progetto di decisione della Commissione che prende atto del livello di protezione adeguato dei dati a carattere personale contenuti nelle pratiche passeggeri (PNR — Passenger Name Records) trasferite all’Ufficio delle dogane e della protezione di frontiera degli Stati Uniti (GU C 103E del 29.4.2004, pag. 665), la raccomandazione destinata al Consiglio, del 7 settembre 2006, sui negoziati in vista di un accordo con gli Stati Uniti d’America sull’impiego dei dati di identificazione delle pratiche passeggeri (PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e la criminalità transnazionale, compresa la criminalità organizzata (GU C 305E del 14.12.2006, pag. 250), la risoluzione del 14 febbraio 2007 su SWIFT, l’accordo PNR e il dialogo transatlantico su tali questioni (GU C 287E del 29.11.2007, pag. 349), e la risoluzione del 12 luglio 2007 sull’accordo PNR con gli Stati Uniti d’America (Testi adottati, P6_TA(2007)0347). Tutti i documenti sono disponibili all’indirizzo http://www.europarl.europa.eu

(6)  I dati PNR possono essere utilizzati soltanto ai fini delle attività di contrasto e della sicurezza in caso di grave criminalità organizzata transnazionale o di terrorismo a livello transfrontaliero, sulla base delle definizioni giuridiche stabilite nella decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3) e nella decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

(7)  «Non può essere adottata nessuna decisione di divieto di volo o di indagare o perseguire un individuo sulla sola base di tali ricerche automatizzate o consultazione di banche di dati».

(8)  Accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera, firmato il 29 settembre 2011.

(9)  Accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento delle informazioni anticipate sui passeggeri e dei dati delle pratiche passeggeri (GU L 82 del 21.3.2006, pag. 15).

(10)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (COM/2011/0032 definitivo).

(11)  Il 3 dicembre 2010 il Consiglio ha autorizzato l’avvio dei negoziati per un accordo tra l’UE e gli USA sulla protezione dei dati personali che vengono trasferiti e trattati al fine di prevenire, individuare, indagare e reprimere i reati, compreso il terrorismo, nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Cfr. il comunicato stampa della Commissione all’indirizzo http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1661&format=HTML&aged=1&language=IT&guiLanguage=it

(12)  Cfr. la comunicazione della Commissione su un approccio globale alla protezione dei dati personali nell’Unione europea, 4 novembre 2010, COM(2010) 609 definitivo, e il suo seguito.

(13)  Parere del GEPD del 25 marzo 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, parere del GEPD del 15 luglio 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera, parere del GEPD del 19 ottobre 2010 sull’approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi, e parere del GEPD del 20 dicembre 2007 relativo al progetto di decisione quadro del Consiglio sull’uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto. Tutti i documenti sono disponibili all’indirizzo http://www.edps.europa.eu

(14)  Parere 10/2011 del gruppo di lavoro «articolo 29» sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, parere 7/2010 del gruppo di lavoro «articolo 29» concernente la comunicazione della Commissione europea sull’approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi, parere 5/2007 del gruppo di lavoro «articolo 29» relativo al nuovo accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la Sicurezza interna degli Stati Uniti concluso nel luglio 2007 e parere 4/2003 del gruppo di lavoro «articolo 29» sul livello di protezione assicurato negli Stati Uniti per quanto riguarda la trasmissione di dati relativi ai passeggeri. Tutti i documenti sono disponibili all’indirizzo http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/wpdocs/2011_en.htm

(15)  Parere dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali del 14 giugno 2011 sulla proposta di direttiva sull’uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (disponibile all’indirizzo http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-PNR-Opinion-June2011.pdf) e parere del Comitato economico e sociale europeo del 5 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (disponibile all’indirizzo http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.15579).

(16)  Cfr. nota 5.

(17)  Decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

(18)  Cfr. i pareri del GEPD e del gruppo di lavoro «articolo 29» menzionati in precedenza.

(19)  Other Service related Information.

(20)  Special Services Information.

(21)  Special Service Requests.

(22)  Cfr. il parere 4/2003 del gruppo di lavoro «articolo 29», menzionato in precedenza.

(23)  Cfr. la lettera del 19 gennaio 2011 indirizzata dal gruppo di lavoro «articolo 29» al commissario Malmström riguardo agli accordi sui dati PNR siglati dall’UE con gli Stati Uniti, il Canada e l’Australia.

(24)  Il gruppo di lavoro «articolo 29», per esempio, ha già fornito orientamenti sull’informazione dei passeggeri (cfr. il parere 2/2007 del gruppo di lavoro «articolo 29» del 15 febbraio 2007, rivisto ed aggiornato il 24 giugno 2008, in merito al trasferimento di dati PNR alle autorità statunitensi, disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2008/wp151_it.pdf).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

9.2.2012   

IT

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C 35/23


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MXN

peso messicano

16,8232

INR

rupia indiana

65,2350


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


9.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 35/24


Articolo 107, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72

Periodo di riferimento: gennaio 2012

Periodo di applicazione: aprile, maggio e giugno 2012

01-2012

EUR

BGN

CZK

DKK

LVL

LTL

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

25,5308

7,43531

0,698968

3,45280

307,329

4,37601

1 BGN =

0,511300

1

13,0539

3,80167

0,357382

1,76542

157,137

2,23745

1 CZK =

0,0391684

0,0766056

1

0,291229

0,0273775

0,135241

12,0376

0,171402

1 DKK =

0,134493

0,263042

3,43372

1

0,0940066

0,464379

41,3337

0,588545

1 LVL =

1,43068

2,79812

36,5264

10,6376

1

4,93985

439,690

6,26068

1 LTL =

0,289620

0,566439

7,39422

2,15341

0,202435

1

89,0087

1,26738

1 HUF =

0,00325384

0,00636386

0,0830731

0,0241933

0,00227433

0,0112349

1

0,0142389

1 PLN =

0,228518

0,446936

5,83425

1,69911

0,159727

0,789029

70,2304

1

1 RON =

0,230327

0,450474

5,88043

1,71255

0,160991

0,795274

70,7862

1,00791

1 SEK =

0,112991

0,220988

2,88475

0,840122

0,0789771

0,390135

34,7254

0,494450

1 GBP =

1,20178

2,35043

30,6823

8,93558

0,840003

4,14949

369,341

5,25899

1 NOK =

0,130290

0,254821

3,32640

0,968744

0,0910683

0,449864

40,0418

0,570149

1 ISK =

0,00626073

0,0122447

0,159841

0,0465504

0,00437605

0,021617

1,92410

0,0273970

1 CHF =

0,825910

1,61531

21,0861

6,14089

0,577284

2,85170

253,826

3,61419


01-2012

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,34165

8,85027

0,832102

7,67520

159,726

1,21079

1 BGN =

2,21988

4,52514

0,425453

3,92433

81,6678

0,619075

1 CZK =

0,170056

0,346651

0,0325921

0,300626

6,25621

0,0474246

1 DKK =

0,583923

1,19030

0,111912

1,03226

21,4821

0,162843

1 LVL =

6,21151

12,6619

1,19047

10,9808

228,517

1,73225

1 LTL =

1,25743

2,56321

0,240993

2,22289

46,2598

0,350668

1 HUF =

0,0141270

0,0287974

0,00270753

0,0249739

0,519723

0,00393971

1 PLN =

0,992147

2,02245

0,190151

1,75393

36,5003

0,276687

1 RON =

1

2,03846

0,191656

1,76781

36,7892

0,278877

1 SEK =

0,490567

1

0,0940200

0,867228

18,0476

0,136808

1 GBP =

5,21769

10,6360

1

9,22388

191,955

1,45509

1 NOK =

0,565672

1,15310

0,108414

1

20,8106

0,157753

1 ISK =

0,0271819

0,0554091

0,00520956

0,0480523

1

0,0075804

1 CHF =

3,58581

7,30952

0,687241

6,33902

131,919

1

Note: all cross rates involving ISK are calculated using ISK/EUR rate data from the Central Bank of Iceland

reference: Jan-12

1 EUR in national currency

1 unit of N.C. in EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

25,5308

0,0391684

DKK

7,43531

0,134493

LVL

0,698968

1,43068

LTL

3,45280

0,289620

HUF

307,329

0,00325384

PLN

4,37601

0,228518

RON

4,34165

0,230327

SEK

8,85027

0,112991

GBP

0,832102

1,20178

NOK

7,67520

0,130290

ISK

159,726

0,00626073

CHF

1,21079

0,825910

Note: ISK/EUR rates based on data from the Central Bank of Iceland

1.

Il regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce che il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

2.

Il periodo di riferimento è:

il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o aprile successivo,

il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o luglio successivo,

il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o ottobre successivo,

il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o gennaio successivo.

I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre.


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

9.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 35/26


Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE ai servizi di trasporto marittimo

2012/C 35/06

A.

La presente comunicazione è pubblicata ai sensi delle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso «accordo SEE») e dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (in appresso «accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte»).

B.

La Commissione europea (in appresso «Commissione») ha pubblicato le «Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81 del trattato CE ai servizi di trasporto marittimo» (1). Questo atto non vincolante fissa i principi a cui la Commissione aderirà nella definizione dei mercati e nella valutazione degli accordi di cooperazione nell'ambito dei servizi di trasporto marittimo direttamente interessati dai cambiamenti introdotti dal regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, ovverosia dei servizi marittimi di linea, dei servizi di cabotaggio e dei servizi di trasporto con navi da carico non regolari (2).

C.

L’Autorità di vigilanza EFTA considera l’atto succitato rilevante ai fini del SEE. Allo scopo di mantenere pari condizioni di concorrenza e di garantire un'applicazione uniforme delle regole di concorrenza SEE in tutto lo Spazio economico europeo, detta Autorità adotta la presente comunicazione in virtù del potere ad essa conferito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'Accordo sulla vigilanza e la Corte. L’Autorità intende attenersi ai principi e alle norme fissati nella presente comunicazione quando applica le pertinenti norme SEE ad un caso particolare (3).

D.

In particolare, la presente comunicazione intende fornire indicazioni sul modo in cui l'Autorità di vigilanza EFTA applicherà l'articolo 53 nella definizione dei mercati e nella valutazione degli accordi di cooperazione nell'ambito dei servizi marittimi di linea, dei servizi di cabotaggio e dei servizi di trasporto con navi da carico non regolari.

E.

La presente comunicazione si applica ai casi in cui l’Autorità è l’autorità di vigilanza competente ai sensi dell’articolo 56 dell’accordo SEE.

1.   INTRODUZIONE

1.

Le presenti linee direttrici fissano i principi a cui l'Autorità di vigilanza EFTA aderirà nella definizione dei mercati e nella valutazione degli accordi di cooperazione nell'ambito dei servizi di trasporto marittimo direttamente interessati dai cambiamenti introdotti dall'integrazione nell'accordo SEE del regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio, ovverosia dei servizi marittimi di linea, dei servizi di cabotaggio e dei servizi di trasporto con navi da carico non regolari (4).

2.

Lo scopo delle presenti linee direttrici è aiutare le imprese e le associazioni di imprese che offrono tali servizi, soprattutto verso e/o da un porto o porti dello Spazio economico europeo, a valutare se gli accordi che sottoscrivono (5) sono compatibili con l'articolo 53 dell'accordo SEE. Le linee direttrici non si applicano ad altri settori.

3.

Il regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio ha esteso al cabotaggio e ai servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato CE (6) e del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti della Commissione in applicazione degli articoli 81 ed 82 del trattato CE (7). Pertanto, l'integrazione nell'accordo SEE del regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio ha modificato opportunamente le norme SEE pertinenti. Di conseguenza, dal 9 dicembre 2006, tutti i servizi di trasporto marittimo sono soggetti alle disposizioni procedurali generali.

4.

Il regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio ha inoltre abrogato il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, sulle modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 (gli attuali articoli 81 e 82) del trattato CE ai trasporti marittimi (8) contenente l'esenzione di categoria a favore delle conferenze di compagnie marittime di linea che permetteva alle compagnie marittime di linea, riunite in conferenze, di fissare prezzi e altre condizioni di trasporto, in quanto il sistema delle conferenze non è più conforme ai criteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE (l'attuale articolo 101, paragrafo 3, del TFUE). L'integrazione nell'accordo SEE del regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio fa sì che a decorrere dal 18 ottobre 2008 il sistema delle conferenze non benefici più dell'esenzione per categoria per quanto riguarda il divieto di cui all'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Dopo tale data, le compagnie marittime di linea che operano verso o da un porto o porti dello Spazio economico europeo devono sospendere tutte le attività relative alle conferenze marittime contrarie all'articolo 53 dell'accordo SEE, indipendentemente dal fatto che altre giurisdizioni permettano, esplicitamente o tacitamente, che, nel quadro di conferenze marittime o di accordi di discussione, vengano fissati i prezzi. Inoltre, i membri delle conferenze devono garantire che tutti gli eventuali accordi conclusi nell'ambito del sistema delle conferenze siano conformi all'articolo 53 dell'accordo SEE a partire dal 18 ottobre 2008.

5.

Le presenti linee direttrici integrano gli orientamenti che l'Autorità ha già pubblicato in altre comunicazioni. Poiché i servizi di trasporto marittimi sono caratterizzati da ampi accordi di cooperazione tra operatori concorrenti, le linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 53 dell'accordo SEE agli accordi di cooperazione orizzontale (9) e le linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE (10) assumono particolare rilevanza.

6.

Gli accordi di cooperazione orizzontale tra compagnie di trasporto marittimo di linea relativi alla fornitura di servizi comuni rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi), come integrato nell'accordo SEE (11). Il 26 aprile 2010 il regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 906/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009 (12). I regolamenti di cui sopra, come integrati nell'accordo SEE, stabiliscono le condizioni, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, soddisfatte le quali il divieto di cui all'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo non si applica agli accordi tra due o più vettori esercenti una nave (consorzi).

7.

Le presenti linee direttrici non pregiudicano l'interpretazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE da parte della Corte EFTA, della Corte di giustizia o del Tribunale dell'Unione europea. I principi enunciati nelle presenti linee direttrici devono essere applicati tenendo conto delle circostanze caratteristiche di ogni singolo caso.

8.

L'Autorità applicherà le presenti linee direttrici per un periodo di cinque anni.

2.   SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMI

2.1.   Campo d'applicazione

9.

I servizi marittimi di linea, i servizi di cabotaggio e i servizi di trasporto con navi da carico non regolari sono i settori del trasporto marittimo direttamente interessati dai cambiamenti introdotti l'integrazione nell'accordo SEE del regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio.

10.

I trasporti marittimi di linea comportano il trasporto regolare di merci, tipicamente contenute in container, verso i porti di una determinata rotta geografica (trade). In generale, i trasporti marittimi di linea sono inoltre caratterizzati dal fatto che gli orari e le date di partenza sono pubblicati in anticipo e che il servizio è aperto a tutti gli utenti.

11.

L'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, integrato nel capitolo G, punto 11 dell'allegato XIV dell'accordo SEE (13), definisce i servizi di trasporto con navi da carico non regolari (tramps) come servizi di trasporto di merci alla rinfusa o di «break-bulk», mediante una nave totalmente o parzialmente noleggiata ad uno o più caricatori sulla base di un noleggio a viaggio o a tempo o di qualsiasi altro tipo di contratto, su linee non regolari o non pubblicate allorché le tariffe di nolo siano liberamente negoziate caso per caso conformemente alle condizioni dell'offerta e della domanda. Tipicamente, si tratta del trasporto non regolare di una sola merce che occupa tutta la nave (14).

12.

Il cabotaggio consiste nella fornitura di un servizio di trasporto marittimo, compresi i servizi di linea e i servizi con navi da carico non regolari, che collega due o più porti dello stesso Stato SEE (15). Sebbene le presenti linee direttrici non riguardino specificamente i servizi di cabotaggio, esse si applicano a tali servizi nella misura in cui essi sono forniti sotto forma di trasporto di linea o con navi da carico non regolari.

2.2.   Incidenza sugli scambi tra gli Stati SEE

13.

L'articolo 53 dell'accordo SEE si applica a tutti gli accordi che possono avere un'incidenza rilevante sugli scambi tra Stati SEE. Affinché venga soddisfatta la condizione relativa agli effetti sugli scambi, deve essere possibile prevedere, con un sufficiente margine di probabilità e sulla base di una serie di fattori oggettivi di diritto o di fatto, che l'accordo o la condotta possano avere un'incidenza, diretta o indiretta, effettiva o potenziale, sulla configurazione degli scambi tra Stati SEE (16). Nelle sue linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE (17), l'Autorità ha pubblicato indicazioni sul modo in cui applicherà il concetto di incidenza sugli scambi.

14.

I servizi di trasporto offerti dalle compagnie di linea e dagli operatori di navi da carico non regolari hanno spesso carattere internazionale, in quanto collegano porti SEE con paesi terzi e/o prevedono operazioni di esportazione o importazione tra due o più Stati SEE (ovvero scambi intra-SEE) (18). Nella maggior parte dei casi, è probabile che essi incidano sugli scambi tra Stati SEE, tra l'altro a causa dell'impatto esercitato sui mercati della fornitura di servizi di trasporto e di intermediazione (19).

15.

Gli effetti sugli scambi tra Stati SEE rivestono una particolare importanza per i servizi di cabotaggio nella misura in cui determinano il campo di applicazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE e la sua interazione con le legislazioni nazionali in materia di concorrenza ai sensi dell'articolo 3 del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE. La misura in cui tali servizi possono avere un'incidenza sugli scambi tra Stati SEE deve essere valutata caso per caso (20).

2.3.   Il mercato rilevante

16.

Per valutare l'incidenza sulla concorrenza di un accordo ai sensi dell'articolo 53 dell'accordo SEE, è necessario definire il prodotto rilevante e i mercati geografici. Scopo principale della definizione del mercato è individuare in modo sistematico i vincoli concorrenziali ai quali sono soggette le imprese. Indicazioni in materia sono reperibili nella comunicazione dell'Autorità sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto SEE in materia di concorrenza (21). Tali indicazioni sono importanti anche per la definizione del mercato relativamente ai servizi di trasporto marittimo.

17.

Il mercato del prodotto rilevante comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati. Il mercato geografico rilevante comprende l'area nella quale le imprese in causa forniscono o domandano i prodotti o servizi di cui trattasi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse (22). Il trasportatore o i trasportatori non possono esercitare un'incidenza significativa sulle condizioni prevalenti del mercato se i clienti sono in grado di passare facilmente a nuovi fornitori (23).

2.3.1.   Trasporto marittimo di linea

18.

Numerose decisioni della Commissione e sentenze della Corte di giustizia europea hanno individuato nei servizi di trasporto marittimo di linea con container il mercato del prodotto rilevante (24). Tali decisioni e sentenze si riferiscono a trasporti marittimi lungo rotte d'alto mare (deep sea trades). Altre modalità di trasporto non sono state inserite nello stesso mercato dei servizi, anche se, in alcuni casi e in misura marginale, tali servizi possono essere intercambiabili. Ciò è dipeso dal fatto che soltanto una percentuale insufficiente delle merci trasportate in container può essere facilmente convogliata verso altri mezzi di trasporto, per esempio il trasporto aereo (25).

19.

In determinate circostanze, può risultare appropriato definire un mercato dei prodotti più ristretto, limitato ad un particolare tipo di prodotto trasportato via mare. Per esempio, il trasporto di merci deperibili si potrebbe limitare ai container frigoriferi o comprendere il trasporto tramite navi frigorifere tradizionali. Sebbene, in circostanze eccezionali, possano avvenire sostituzioni tra trasporto in container e trasporto convenzionale (break bulk) (26), non è emersa una tendenza durevole al passaggio dal primo al secondo. Per la grande maggioranza di categorie di merci e utilizzatori di merci containerizzate, il trasporto convenzionale (break bulk) non rappresenta un'alternativa valida al trasporto di linea in container (27). Se le merci vengono regolarmente containerizzate, è improbabile che esse vengano mai più trasportate senza container (28). Attualmente, il trasporto marittimo di linea con container risulta quindi soprattutto soggetto ad una sostituibilità a senso unico (29).

20.

Il mercato geografico rilevante è costituito dall'area in cui sono commercializzati i servizi, tipicamente rappresentata da una serie di porti alle estremità del servizio, delimitata dalla sovrapposizione dei bacini di utenza dei porti. Per quanto riguarda la parte europea del servizio, l'attuale mercato geografico si compone, per quanto riguarda i trasporti di linea, di una serie di porti in Europa del Nord e/o nel Mediterraneo. Poiché i servizi di trasporto di linea del Mediterraneo sono solo marginalmente sostituibili con quelli offerti dall'Europa del Nord, le due aree costituiscono due mercati distinti (30).

2.3.2.   Servizi di trasporto con navi da carico non regolari

21.

L'Autorità non ha ancora applicato l'articolo 53 dell'accordo SEE ai trasporti con navi da carico non regolari. Le imprese sono invitate a tenere conto dei seguenti elementi in fase di valutazione, nella misura in cui essi sono pertinenti ai servizi di trasporto con navi da carico non regolari che essi forniscono.

Elementi di cui tenere conto nella determinazione del mercato dei prodotti rilevante dal punto di vista della domanda (sostituzione da parte della domanda)

22.

Le condizioni (main terms) della singola richiesta di trasporto rappresentano un punto di partenza per definire i mercati di servizi rilevanti per il trasporto con navi da carico non regolari poiché generalmente riportano gli elementi essenziali (31) della richiesta di trasporto in questione. Sulla base dei bisogni specifici dell'utente del servizio di trasporto, esse comprenderanno elementi negoziabili e non negoziabili. Una volta individuato, un elemento negoziabile delle condizioni essenziali — il tipo o la grandezza della nave — può indicare, a titolo di esempio, che il mercato rilevante rispetto a tale elemento specifico è più ampio di quanto previsto dalla richiesta di trasporto iniziale.

23.

La natura del servizio di trasporto con navi da carico non regolari può variare e esistono diversi tipi di contratti di trasporto. Per questo motivo, può risultare necessario verificare se gli utenti ritengono che i servizi forniti nel quadro di contratti di noleggio a tempo (time charter contracts), di contratti di noleggio a viaggio (voyage charter contracts) o di contratti di trasporto marittimo (contracts of affreightment) siano sostituibili. In caso affermativo, essi potrebbero far parte dello stesso mercato rilevante.

24.

Le navi si suddividono tipicamente in una serie di categorie caratterizzate da grandezze industriali standard (32). A causa del ruolo importante delle economie di scala, un servizio caratterizzato da un notevole squilibrio tra il volume del carico e la grandezza può non essere offerto ad una rata di nolo concorrenziale. Pertanto, è necessario valutare caso per caso la sostituibilità tra le diverse grandezze di navi, in modo da stabilire se ogni grandezza costituisce un distinto mercato rilevante.

Elementi di cui tenere conto nella determinazione del mercato dei prodotti rilevante dal punto di vista dell'offerta (sostituzione da parte dell'offerta)

25.

Le caratteristiche fisiche e tecniche delle merci da trasportare e il tipo di nave rappresentano le prime indicazioni relative al mercato rilevante dal punto di vista dell'offerta (33). Se le navi possono essere adattate al trasporto di un particolare tipo di merci a costi trascurabili e a breve termine (34), diversi fornitori di servizi di trasporto con navi da carico non regolari possono competere per il trasporto di tali merci. In tali casi, il mercato rilevante dalla parte dell'offerta comprenderà più di un tipo di nave.

26.

Tuttavia, esistono navi di diversi tipi che vengono modificate dal punto di vista tecnico e/o sono appositamente costruite per fornire servizi di trasporto specializzati. Sebbene le navi speciali possano trasportare anche altri tipi di merci, esse lo fanno in generale a condizioni svantaggiose dal punto di vista della concorrenza. La capacità dei fornitori di servizi specializzati di competere per il trasporto di merci diverse ne risulta quindi limitata.

27.

Nell'ambito dei trasporti con navi non regolari, gli scali vengono effettuati sulla base delle singole richieste. La mobilità delle navi può tuttavia essere limitata dalla presenza di restrizioni legate al tipo di terminal, al pescaggio o alle norme ambientali che si applicano a determinate categorie di navi in alcuni porti o regioni.

Ulteriori elementi di cui tenere conto nella determinazione del mercato dei prodotti rilevante

28.

È inoltre opportuno verificare l'esistenza di catene di sostituzione tra grandezze di navi nel settore del trasporto con navi da carico non regolari. In alcuni mercati del settore, le grandezze situate alle estremità del mercato non risultano direttamente sostituibili. Le sostituzioni a catena possono tuttavia esercitare una pressione sui prezzi praticati alle estremità del mercato e portare al loro inserimento in una definizione più ampia di mercato.

29.

In alcuni mercati del settore dei trasporti con navi da carico non regolari, è necessario stabilire caso per caso se le navi possono essere considerate capacità vincolata e se quindi non se ne deve tenere conto nella valutazione del mercato rilevante.

30.

Altri fattori, quali l'affidabilità del fornitore del servizio, la sicurezza e le disposizioni regolamentari — per esempio, l'obbligo di doppio scafo per le petroliere nelle acque del SEE (35) — possono influenzare la sostituibilità a livello di offerta e di domanda.

Dimensione geografica

31.

Le richieste di trasporto contengono solitamente elementi geografici, quali i porti o le regioni di carico e scarico. Tali porti forniscono un primo orientamento per la definizione di mercato geografico rilevante a livello di domanda, fermo restante il fatto che la definizione finale di tale mercato può essere diversa.

32.

Alcuni mercati geografici possono essere definiti in base alla direzione o possono essere periodici, per esempio nei casi in cui le condizioni climatiche o i periodi di raccolta condizionano la domanda di trasporto di carichi particolari. In tale contesto, per delimitare i mercati geografici rilevanti, è opportuno tenere conto del riposizionamento delle navi, dei viaggi in zavorra e degli squilibri commerciali.

2.4.   Calcolo delle quote di mercato

33.

Le quote di mercato offrono una prima utile indicazione sulla struttura del mercato e sull'importanza concorrenziale tanto delle parti che dei rispettivi concorrenti. L'Autorità e la Commissione interpretano caso per caso le quote di mercato alla luce delle condizioni di mercato. Per quanto riguarda i trasporti di linea, numerose decisioni della Commissione e sentenze della Corte di giustizia europea (36) hanno utilizzato i dati relativi al volume e/o alla capacità come base del calcolo delle quote di mercato.

34.

Nei mercati del trasporto con navi da carico non regolari, i fornitori di servizi si fanno concorrenza per ottenere contratti di trasporto; in altri termini, essi vendono traversate o capacità di trasporto. In base agli specifici servizi in questione, i diversi dati possono permettere agli operatori di calcolare le quote di mercato annuali (37), per esempio:

a)

il numero delle traversate;

b)

la quota di volume o di valore detenuta dalle parti rispetto ai trasporti complessivi di una specifica merce (tra due o più porti);

c)

la quota di mercato detenuta dalle parti sul mercato dei contratti di noleggio a tempo;

d)

le quote detenute dalle parti a livello di capacità nella flotta in questione (per tipo e grandezza delle navi).

3.   ACCORDI ORIZZONTALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI MARITTIMI

35.

Gli accordi di cooperazione sono una caratteristica comune dei mercati dei trasporti marittimi. Considerando che tali accordi possono essere sottoscritti da concorrenti effettivi o potenziali e che possono incidere negativamente sui parametri della concorrenza, le imprese devono procedere con particolare cautela e garantire che essi siano conformi alle regole di concorrenza. Nei mercati dei servizi, quali i trasporti marittimi, i seguenti elementi sono particolarmente importanti per valutare l'incidenza che un accordo può avere sul mercato rilevante: prezzi, costi, qualità, frequenza e differenziazione del servizio prestato, innovazione e commercializzazione del servizio.

36.

Per i servizi a cui sono destinate le presenti linee direttrici, gli elementi particolarmente rilevanti sono tre: gli accordi tecnici, gli scambi di informazioni e i pool.

3.1.   Accordi tecnici

37.

Alcuni tipi di accordi tecnici possono non rientrare nel divieto di cui all'articolo 53 dell'accordo SEE in quanto essi non limitano la concorrenza, come nel caso, per esempio, degli accordi orizzontali il cui unico obiettivo e effetto è applicare miglioramenti tecnici o realizzare una cooperazione tecnica A questa categoria si ritiene che appartengano anche gli accordi relativi all'applicazione delle norme ambientali. Gli accordi tra concorrenti relativi a prezzi, capacità o altri parametri della concorrenza non rientrano, in linea di principio, in questa categoria (38).

3.2.   Scambi di informazioni tra concorrenti nel trasporto marittimo di linea

38.

Un sistema di scambio di informazioni presuppone un accordo in base al quale le imprese si scambiano informazioni o forniscono informazioni ad un'agenzia comune incaricata di centralizzarle, ordinarle ed elaborarle prima di ritrasmetterle ai partecipanti nella forma e con la frequenza concordata.

39.

In numerosi settori, è pratica comune raccogliere, scambiare e pubblicare statistiche aggregate e informazioni generali sul mercato. La pubblicazione di tali informazioni rappresenta uno strumento efficace per aumentare la trasparenza del mercato e le conoscenze a disposizione degli utenti e può pertanto generare efficienze. Tuttavia, lo scambio di informazioni commerciali sensibili e di dati individuali può, in certe circostanze, violare l'articolo 53 dell'accordo SEE. Le presenti linee direttrici sono destinate ad aiutare i fornitori di servizi di trasporti marittimi di linea a valutare in quali casi tali scambi violino le regole della concorrenza.

40.

Nel settore del trasporto marittimo di linea, gli scambi di informazioni tra le compagnie di linea che appartengono ad un consorzio, che altrimenti rientrerebbero nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, sono autorizzati nella misura in cui essi sono subordinati e necessari alla gestione comune dei servizi di trasporto di linea e di altre forme di cooperazione che rientrano nel campo di applicazione del regolamento di esenzione per categoria (CE) n. 823/2000 (39). Le presenti linee direttrici non riguardano tali scambi di informazioni.

3.2.1.   In generale

41.

Per la valutazione dei sistemi di scambio di informazioni alla luce delle norme SEE sulla concorrenza, è necessario procedere alle seguenti distinzioni.

42.

Lo scambio di informazioni può costituire uno strumento che agevola l'attuazione di pratiche anticoncorrenziali, per esempio il controllo del rispetto di un cartello; se lo scambio di informazioni è funzionale ad una pratica anticoncorrenziale, la sua valutazione deve essere effettuata congiuntamente alla valutazione di tale pratica. Lo scambio di informazioni può anche essere finalizzato alla restrizione della concorrenza (40). Le presenti linee direttrici non riguardano tali scambi di informazioni.

43.

Tuttavia, uno scambio di informazioni può costituire, in quanto tale, una violazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE in virtù degli effetti che produce. Tale situazione si verifica se lo scambio di informazioni riduce o elimina il margine di incertezza relativo al funzionamento del mercato in questione, con conseguente restrizione della concorrenza tra imprese (41). Ogni operatore economico deve determinare in autonomia le strategie che intende adottare sul mercato. La Corte di giustizia europea ha inoltre concluso che le imprese non possono avere con altri operatori contatti diretti o indiretti che influiscano sul comportamento di un concorrente o rivelino il proprio comportamento (programmato) se l'obiettivo o l'effetto di tali contatti è limitare la concorrenza, ovvero produrre condizioni di concorrenza che non corrispondono alle normali condizioni del mercato in questione, tenendo conto della natura dei prodotti o dei servizi forniti, le dimensioni e il numero delle imprese e il volume del mercato (42). Al contrario, per quanto riguarda il mercato della pasta di legno, la Corte di giustizia europea ha concluso che il sistema degli annunci unilaterali di prezzo trimestrali effettuati in modo indipendente dai produttori ai consumatori costituisce in quanto tale un'azione sul mercato che non è atta a ridurre le incertezze di ciascuna impresa circa il futuro atteggiamento dei suoi concorrenti e che pertanto, in assenza di pratiche concordate preliminarmente tra produttori, non costituisce una violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, CE (l'attuale articolo 102, paragrafo 1, del TFUE) (43).

44.

La giurisprudenza comunitaria fornisce orientamenti generali per l'esame dei probabili effetti di uno scambio di informazioni. La Corte di giustizia europea ha concluso che in un mercato veramente concorrenziale, la trasparenza tra operatori produce generalmente l'intensificazione della concorrenza tra fornitori (44). Tuttavia, in un mercato fortemente concentrato e oligopolistico in cui la concorrenza risulta già notevolmente ridotta, gli scambi di informazioni dettagliate relative alle vendite individuali che avvengono a brevi intervalli tra concorrenti e che escludono gli altri fornitori e i consumatori possono verosimilmente alterare sensibilmente la concorrenza che sussiste tra fornitori. In tali circostanze, la condivisione regolare e frequente di informazioni relative al funzionamento del mercato ha l'effetto di rivelare periodicamente a tutti i concorrenti le posizioni sul mercato e le strategie dei singoli concorrenti (45). La Corte di giustizia europea ha inoltre concluso che un sistema di scambi di informazioni può costituire una violazione delle regole di concorrenza anche se il mercato non è fortemente concentrato, ma vi sia una restrizione dell'autonomia decisionale delle imprese per effetto della pressione generata nel corso di una serie di discussioni con i concorrenti (46).

45.

Ne consegue che gli effetti esistenti o potenziali di uno scambio di informazioni devono essere valutati su base individuale, poiché i risultati della valutazione dipendono da una combinazione di fattori caratteristici del caso in oggetto. Due elementi chiave che l'Autorità esamina nella valutazione di uno scambio di informazioni sono la struttura del mercato in cui avviene lo scambio e le caratteristiche delle informazioni scambiate. Nella valutazione si deve tenere conto anche degli effetti concreti o potenziali dello scambio di informazioni rispetto alla situazione concorrenziale che si verrebbe a creare in assenza dell'accordo di scambio di informazioni (47). Per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, lo scambio deve esercitare un effetto negativo sensibile sui parametri della concorrenza (48).

46.

Gli orientamenti che seguono si applicano soprattutto all'analisi di una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Gli orientamenti relativi all'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE si trovano al paragrafo 58 e nella comunicazione generale in materia (49).

3.2.2.   Struttura del mercato

47.

Il livello di concentrazione e la struttura dell'offerta e della domanda in un dato mercato sono elementi essenziali per valutare se uno scambio rientra nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE (50).

48.

Il livello di concentrazione è particolarmente importante poiché nei mercati fortemente concentrati e oligopolistici gli effetti restrittivi tendono a manifestarsi maggiormente e ad avere una maggiore durata, rispetto ai mercati meno concentrati. Una maggiore trasparenza in un mercato concentrato può consolidare l'interdipendenza delle imprese e ridurre l'intensità della concorrenza.

49.

Anche la struttura della domanda e dell'offerta è importante, in particolare il numero di operatori concorrenti e la simmetria e la stabilità delle rispettive quote di mercato, nonché i legami strutturali che esistono tra concorrenti (51). L'Autorità può inoltre tenere conto di altri fattori, quali l'omogeneità dei servizi e la trasparenza generale sul mercato.

3.2.3.   Caratteristiche delle informazioni scambiate

50.

Lo scambio tra concorrenti di dati commerciali sensibili relativi ai parametri della concorrenza, quali il prezzo, la capacità o i costi, rientra più facilmente nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE rispetto allo scambio di informazioni di altro tipo. La sensibilità commerciale delle informazioni va valutata tenendo conto dei criteri esposti nelle presenti linee direttrici.

51.

Lo scambio di informazioni che sono già di dominio pubblico non costituisce in linea di principio una violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE (52). È tuttavia importante determinare il livello di trasparenza del mercato e la misura in cui lo scambio migliora le informazioni rendendole più accessibili e/o combina le informazioni disponibili al pubblico con altre informazioni. Le informazioni oggetto dello scambio potrebbero diventare commercialmente sensibili e il loro scambio potenzialmente restrittivo della concorrenza.

52.

Le informazioni possono essere individuali o aggregate. I dati individuali riguardano un'impresa esplicitamente nominata o identificabile. I dati aggregati uniscono i dati provenienti da un numero di imprese indipendenti sufficientemente alto da rendere impossibile il riconoscimento dei dati individuali. Lo scambio di informazioni individuali tra concorrenti rischia maggiormente di rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE (53) rispetto allo scambio di informazioni aggregate, che, in linea di principio, non vi rientra. L'Autorità valuterà con particolare attenzione il livello dell'aggregazione. Esso deve infatti essere tale che le informazioni non possano essere disaggregate, permettendo alle imprese di identificare, direttamente o indirettamente, le strategie concorrenziali dei concorrenti.

53.

Tuttavia, per quanto riguarda i trasporti di linea, è opportuno usare cautela nella valutazione degli scambi relativi alle previsioni in materia di capacità, soprattutto se gli scambi avvengono in mercati concentrati. Nei mercati dei trasporti di linea, i dati sulla capacità rappresentano il parametro più importante per coordinare il comportamento dal punto di vista della concorrenza ed hanno un effetto diretto sui prezzi. Lo scambio di previsioni sulla capacità in forma aggregata che indicano su quali rotte (trades) verrà utilizzata la capacità può risultare anticoncorrenziale nella misura in cui può condurre all'adozione di una strategia comune da parte di numerosi o di tutti i trasportatori e ad una fornitura di servizi a prezzi superiori ai prezzi concorrenziali. Inoltre, esiste un rischio di disaggregazione dei dati, in quanto questi possono combinarsi con le notizie fornite dalle compagnie di linea. Ciò permetterebbe alle imprese di individuare le posizioni sul mercato e le strategie dei concorrenti.

54.

Anche l'attualità delle informazioni e il periodo a cui si riferiscono rappresentano fattori importanti. Le informazioni possono essere datate, recenti o riguardare il futuro. Generalmente si ritiene che lo scambio di informazioni datate non rientri nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, in quanto esso non può avere alcuna incidenza effettiva sul comportamento futuro delle imprese. In casi già trattati, la Commissione ha considerato datate le informazioni che avevano più di un anno (54), mentre le informazioni di meno di un anno sono state ritenute recenti (55). Il carattere datato o recente delle informazioni dovrebbe essere valutato con una certa flessibilità, tenendo conto della misura in cui, nel mercato rilevante, le informazioni diventano obsolete. Il lasso di tempo a partire dal quale i dati diventano obsoleti è probabilmente più corto se i dati sono aggregati piuttosto che individuali. Analogamente, anche gli scambi di dati recenti sul volume e sulla capacità non rischiano di essere restrittivi della concorrenza se i dati sono aggregati ad un livello tale che le transazioni dei singoli caricatori o trasportatori non possano essere identificate né direttamente né indirettamente. I dati futuri si riferiscono al parere di un'impresa in merito al modo in cui si evolverà il mercato o alla strategia che essa intende adottare su tale mercato. Gli scambi di dati relativi al futuro rischiano di essere particolarmente problematici, soprattutto se i dati si riferiscono ai prezzi o alla produzione, e possono quindi rivelare la strategia commerciale che un'impresa intende adottare sul mercato. Ciò può ridurre sensibilmente la rivalità tra gli operatori che partecipano allo scambio e risultare quindi potenzialmente restrittivo della concorrenza.

55.

Anche la frequenza degli scambi va presa in considerazione. Più frequentemente vengono scambiati i dati, tanto più rapidamente i concorrenti possono reagire. Ciò facilita le ritorsioni e in ultima analisi riduce gli incentivi ad intraprendere azioni concorrenziali sul mercato e limita inoltre la cosiddetta concorrenza nascosta.

56.

Anche le modalità di diffusione dei dati vanno prese in considerazione per valutare gli effetti sui mercati. Più sono le informazioni condivise con i clienti, meno esse rischiano di porre problemi. Al contrario, se la trasparenza del mercato aumenta ad esclusivo vantaggio dei fornitori, i clienti possono vedersi privati della possibilità di beneficiare dell'aumento della cosiddetta concorrenza nascosta.

57.

Nel trasporto marittimo di linea, l'andamento dei prezzi medi relativo al trasporto di un container per uso marittimo è indicato tramite un indice dei prezzi. È improbabile che un indice dei prezzi basato su dati sui prezzi opportunamente aggregati possa violare l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, a condizione che il livello di aggregazione sia tale che le informazioni non possano essere disaggregate, permettendo alle imprese di identificare, direttamente o indirettamente, le strategie concorrenziali dei loro concorrenti. Se l'indice dei prezzi riduce o elimina il margine di incertezza relativo al funzionamento del mercato, con conseguente riduzione della concorrenza tra imprese, vi è violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Nel valutare il probabile effetto di un tale indice dei prezzi su un dato mercato rilevante, si dovrebbe tener conto del livello di aggregazione dei dati, della loro natura storica o recente e della frequenza di pubblicazione dell'indice. In generale, è importante valutare insieme tutti i singoli elementi dei sistemi di scambio delle informazioni al fine di tener conto delle potenziali interazioni, ad esempio tra lo scambio di dati sulla capacità e il volume da una parte e dell'indice dei prezzi dall'altra.

58.

Uno scambio di informazioni tra vettori che ha effetti restrittivi sulla concorrenza può tuttavia generare efficienze, come ad esempio una migliore pianificazione degli investimenti e un impiego più efficiente della capacità. Tali efficienze dovranno essere concretizzate e trasferite sui clienti e dovranno compensare gli effetti anticoncorrenziali dello scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE. In tale contesto, va ricordato che una delle condizioni dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE è che i consumatori partecipino equamente ai benefici generati dall'accordo restrittivo. Se sono soddisfatte tutte quattro le condizioni cumulative di cui all'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, il divieto previsto dall'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE non si applica (56).

3.2.4.   Associazioni commerciali

59.

Nel settore dei trasporti marittimi di linea, come in qualsiasi altro settore, le discussioni e gli scambi possono avvenire in seno ad una associazione commerciale a condizione che questa non venga utilizzata come a) luogo di riunioni di cartello (57); b) struttura che adotta decisioni o raccomandazioni anticoncorrenziali destinate ai propri membri (58); c) mezzo di scambio di informazioni che riduce o elimina il margine di incertezza relativo al funzionamento del mercato in questione, con conseguente restrizione della concorrenza tra imprese, che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 53, paragrafo 3 (59). Diverse sono le discussioni che si svolgono legittimamente nell'ambito delle associazioni commerciali, per esempio le discussioni relative alle norme tecniche ed ambientali.

3.3.   Accordi di pool nel settore del trasporto con navi da carico non regolari

60.

La forma più diffusa di cooperazione orizzontale nel settore del trasporto con navi da carico non regolari è il pool di trasporti marittimi. Non esiste un modello unico di pool, ma alcune caratteristiche sembrano essere comuni alla maggior parte dei pool presenti nei diversi segmenti di mercato.

61.

Un tipico pool di trasporti marittimi riunisce un certo numero di navi simili (60) appartenenti a proprietari diversi, ma gestite da una sola amministrazione. Il gestore del pool è solitamente responsabile della gestione commerciale e si occupa, per esempio, di commercializzazione in comune (61), negoziazione delle rate di nolo e centralizzazione delle entrate e dei costi delle traversate (62) e del funzionamento del pool (pianificazione dei movimenti delle navi e comunicazione delle istruzioni alle navi, nomina di agenti nei porti, informazioni ai clienti, rilascio di fatture di carico, ordinazione di carburante, raccolta delle entrate delle navi e ridistribuzione secondo una ponderazione predefinita, ecc.). Il gestore del pool agisce spesso sotto la supervisione di un comitato esecutivo in cui sono rappresentati i proprietari delle navi. La funzionalità tecnica delle navi è solitamente di competenza dei proprietari (sicurezza, equipaggio, riparazioni, manutenzione, ecc.). Sebbene commercializzino i servizi in comune, i membri del pool effettuano i servizi individualmente.

62.

Tale descrizione evidenzia che l'aspetto fondamentale dei pool di trasporto marittimo standard è la vendita in comune associata ad elementi di produzione in comune. Gli orientamenti in materia di vendita in comune, come variante di un accordo di commercializzazione in comune, e di produzione in comune, di cui alle linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 53 dell'accordo SEE agli accordi di cooperazione orizzontale (63), risultano pertanto pertinenti. Vista la varietà delle caratteristiche dei pool, per determinare, facendo riferimento al suo centro di gravità (64), se rientra nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE e, in caso affermativo, se soddisfa le quattro condizioni cumulative di cui all'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE ogni pool deve essere esaminato individualmente.

63.

I pool che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (65) in quanto costituiti come imprese comuni che esercitano stabilmente tutte le funzioni di un'entità economica autonoma [le cosiddette imprese comuni a pieno titolo, cfr. articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio] non sono direttamente interessati dalle modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio e non vengono trattati in questa sede. Indicazioni in materia si possono trovare anche nella comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale della Commissione sul regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (66). Nella misura in cui tali pool hanno come obiettivo o effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale delle imprese che li compongono, tale coordinamento sarà valutato alla luce dei criteri di cui all'articolo 53, paragrafi 1 e 3, dell'accordo SEE, al fine di stabilire se l'operazione è compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE oppure no (67).

3.3.1.   Pool che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE

64.

Gli accordi di pool non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE se i partecipanti al pool non sono concorrenti effettivi o potenziali. Ciò avviene per esempio se due o più proprietari di navi creano un pool di trasporti marittimi allo scopo di ottenere ed eseguire contratti di noleggio di navi che non potrebbero ottenere o eseguire come singoli operatori. Tale conclusione non è smentita dai casi in cui tali pool trasportano occasionalmente altre merci che rappresentano una porzione limitata del volume complessivo.

65.

I pool le cui attività non incidono sui parametri pertinenti della concorrenza in quanto sono di importanza minore e/o non hanno ripercussioni sensibili sugli scambi tra Stati SEE (68) non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Tuttavia, non rientrano nel campo di applicazione della comunicazione dell'Autorità relativa agli accordi di importanza minore i pool che prevedono la fissazione dei prezzi, compresa la vendita in comune.

3.3.2.   Pool che generalmente rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE

66.

Gli accordi di pool tra concorrenti che riguardano soltanto la vendita in comune hanno tipicamente come oggetto ed effetto il coordinamento delle politiche dei prezzi adottate dai concorrenti in questione (69).

3.3.3.   Pool che possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE

67.

Se il pool non si pone come obiettivo la restrizione della concorrenza, è necessario procedere ad un'analisi della sua incidenza sul mercato interessato. Gli accordi rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE quando possono verosimilmente esercitare un'incidenza negativa sensibile sui parametri della concorrenza nel mercato, quali prezzi, costi, differenziazione dei servizi, qualità dei servizi, e innovazione. Gli accordi possono produrre tali effetti quando riducono sensibilmente la rivalità tra le parti dell'accordo o tra queste e terzi (70).

68.

Alcuni pool di trasporto con navi da carico non regolari non svolgono attività di vendita comune, ma implicano un certo livello di coordinamento relativo ai parametri della concorrenza (per esempio, programmazione comune o acquisti in comune). Tali casi rientrano nell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE esclusivamente se le parti che hanno sottoscritto l'accordo detengono un certo grado di potere di mercato (71).

69.

La capacità del pool di produrre sensibili effetti negativi sul mercato dipende dal contesto economico, tenuto conto del potere di mercato combinato delle parti e della natura dell'accordo, unitamente ad altri fattori strutturali che caratterizzano il mercato rilevante. È inoltre necessario valutare se l'accordo di pool ha ripercussioni sul comportamento delle parti nei mercati vicini strettamente legati al mercato che subisce direttamente le conseguenze della cooperazione (72). Ciò può verificarsi per esempio se il mercato in cui opera il pool è il mercato del trasporto di prodotti forestali su navi speciali a forma di parallelepipedo (mercato A) e i membri del pool gestiscono anche navi che operano nel mercato del trasporto di rinfuse solide (mercato B).

70.

Per quanto riguarda i fattori strutturali del mercato rilevante, se il pool detiene una quota di mercato bassa, è improbabile che esso produca effetti restrittivi. Anche la concentrazione del mercato, la posizione e il numero dei concorrenti, la stabilità nel tempo delle quote di mercato, l'appartenenza a più pool, la presenza di barriere all'ingresso del mercato e le probabilità di altri ingressi, la trasparenza del mercato, il potere di contrattazione degli utenti dei servizi di trasporto e la natura dei servizi (ad esempio, servizi omogenei o differenziati) vanno presi in considerazione come ulteriori elementi utili a valutare l'incidenza di un determinato pool sul mercato rilevante.

71.

Per quanto riguarda la natura dell'accordo, è opportuno tenere conto delle clausole che hanno un'incidenza sul comportamento concorrenziale del pool o dei suoi membri, per esempio le clausole che vietano ai membri di operare sullo stesso mercato al di fuori del pool (clausole di non concorrenza), i periodi di blocco e i termini di preavviso (clausole di uscita) e gli scambi di informazioni commerciali sensibili. Inoltre, va tenuto conto di tutti i possibili legami esistenti tra i pool, a livello di gestione o di membri, nonché di condivisione di costi e entrate.

3.3.4.   Applicabilità dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE

72.

Se i pool rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, le imprese coinvolte devono assicurarsi di soddisfare le quattro condizioni cumulative di cui all'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE (73). L'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE non esclude a priori certi tipi di accordi dal suo campo di applicazione. In linea di principio, tutti gli accordi restrittivi che soddisfano le quattro condizioni di cui all'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE possono beneficiare della deroga. Tale analisi si basa su una scala variabile: maggiore è la restrizione della concorrenza riscontrata ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE maggiori devono essere gli incrementi di efficienza e il trasferimento agli utilizzatori.

73.

Spetta alle imprese coinvolte dimostrare che il pool migliora i servizi di trasporto o promuove il progresso tecnico o economico tramite incrementi di efficienza. Gli incrementi di efficienza non possono consistere nel risparmio sui costi che sono parte integrante della riduzione della concorrenza, ma devono risultare dall'integrazione di attività economiche.

74.

Gli incrementi di efficienza resi possibili dai pool possono per esempio derivare dal miglioramento dei tassi di utilizzo e delle economie di scala. I pool di trasporto con navi da carico non regolari prevedono solitamente la pianificazione in comune dei movimenti delle navi, allo scopo di ripartire le flotte geograficamente. Tale ripartizione può ridurre il numero dei viaggi in zavorra, con possibile miglioramento dell'utilizzo della capacità complessiva da parte del pool e conseguenti economie di scala.

75.

Agli utilizzatori deve essere riservata una congrua parte delle efficienze che ne derivano. Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, è necessario prendere in considerazione il carattere favorevole degli effetti sull'insieme dei consumatori nei mercati rilevanti, e non l'impatto su ciascun membro di tale categoria di consumatori (74). Il trasferimento dei benefici deve almeno compensare gli utilizzatori degli effetti negativi, effettivi o possibili, determinati nei loro confronti dalla restrizione della concorrenza constatata ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE (75). Per valutare la probabilità del trasferimento, è necessario prendere in considerazione in questo contesto anche la struttura del mercato dei trasporti con navi da carico non regolari e l'elasticità della domanda.

76.

Il pool non deve imporre restrizioni non indispensabili al raggiungimento delle efficienze. A fini di verifica, è necessario esaminare se le parti avrebbero potuto ottenuto gli incrementi di efficienza da sole. Nell'effettuare tale valutazione, è importante considerare, tra l'altro, la dimensione minima efficiente per fornire vari tipi di servizi nel settore del trasporto con navi da carico non regolari. Inoltre, ogni clausola restrittiva inserita in un accordo di pool deve risultare ragionevolmente necessaria ad ottenere i presunti incrementi di efficienza. Le clausole restrittive possono essere giustificate per un periodo di lunga durata, per l'intera durata di vita del pool o per un periodo transitorio.

77.

Infine, l'accordo non deve dare alle parti interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi.


(1)  GU C 245 del 26.9.2008, pag. 2.

(2)  Regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, che abroga il regolamento (CEE) n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 (gli attuali articoli 81 e 82) del trattato CE ai trasporti marittimi, e che modifica il regolamento (CE) n. 1/2003 estendendone il campo di applicazione al cabotaggio e ai servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio è stato integrato nell'accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 153/2006, dell'8 dicembre 2006, che modifica l'allegato XIII (Trasporti), l’allegato XIV (Concorrenza) e il protocollo 21 (GU L 89 del 29.3.2007, pag. 25 e supplemento SEE n. 15 del 29.3.2007, pag. 20).

(3)  La competenza per trattare i casi individuali che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE è suddivisa tra l'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione secondo le norme di cui all'articolo 56 dell'accordo SEE. Solo una delle autorità di vigilanza è competente a trattare un determinato caso.

(4)  Vedi la nota 2 per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, e la sua integrazione nell'accordo SEE.

(5)  Il termine «accordo» è utilizzato per gli accordi, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate.

(6)  Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) è stato integrato nell'allegato XIV e nei protocolli 21 e 23 dell'accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004, del 24 settembre 2004 (GU L 64 del 10.3.2005, pag. 57 e supplemento SEE n. 12 del 10.3.2005, pag. 42) e nel capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte dall'accordo fra gli Stati EFTA del 24 settembre 2004.

(7)  Il regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18) è stato integrato nei protocolli 21 e 23 dell'accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 178/2004, del 3 dicembre 2004 (GU L 133 del 26.5.2005, pag. 35 e supplemento SEE n. 26 del 26.5.2005, pag. 25) e nel capitolo III del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte dall'accordo fra gli Stati EFTA del 3 dicembre 2004.

(8)  Il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio (GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4) è stato integrato nel capitolo G, punto 11 dell'allegato XIV dell'accordo SEE.

(9)  Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 53 dell'accordo SEE agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 266 del 31.10.2002, pag. 1 e supplemento SEE n. 55 del 31.10.2002, pag. 1).

(10)  Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE (GU C 208 del 6.9.2007, pag. 1 e supplemento SEE n. 42 del 6.9.2007, pag. 1).

(11)  Il regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 24) è stato integrato nel capitolo G, punto 11c dell'allegato XIV dell'accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 49/2000 (GU L 237 del 21.9.2000, pag. 60 e supplemento SEE n. 42 del 21.9.2000, pag. 3).

(12)  Regolamento (CE) n. 906/2009 della Commissione (GU L 256 del 29.9.2009, pag. 31), non ancora integrato nell'accordo SEE.

(13)  Vedi sopra, nota 8.

(14)  La Commissione ha individuato una serie di caratteristiche specifiche del trasporto specializzato che lo distingue dai servizi di linea e dai servizi su navi non regolari. Tali caratteristiche comprendono la fornitura di servizi regolari per un determinato tipo di merce. La fornitura del servizio rientra tipicamente nel quadro di un contratto di noleggio di nave (contract of affreightment) e prevede l'impiego di navi speciali modificate tecnicamente o costruite per trasportare merci specifiche. Decisione 94/980/CE della Commissione, del 19 ottobre 1994, relativa alla causa IV/34.446 — Trans-Atlantic Agreement (GU L 376 del 31.12.1994, pag. 1) (in appresso, la decisione TAA), punti da 47 a 49.

(15)  Articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7), integrato nel capitolo V, punto 53a dell'allegato XIII dell'accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 70/97 (GU L 30 del 5.2.1998, pag. 42 e supplemento SEE della GU n. 5 del 5.2.1998, pag. 175).

(16)  Sentenze della Corte di giustizia europea nella causa 42/84 Remia BV ed altri contro Commissione Racc. 1985, pag. 2545, punto 22 e nella causa 319/82 Ciments et Bétons de lEst contro Kerpen & Kerpen Racc. 1983, pag. 4173, punto 9.

(17)  GU C 291 del 30.11.2006, pag. 46 e supplemento SEE n. 59 del 30.11.2006, pag. 18.

(18)  Il fatto che il servizio sia effettuato verso o da un porto non SEE non impedisce che risultino interessati gli scambi tra Stati SEE. Per stabilire se gli effetti sui clienti e sugli altri operatori nel SEE che si avvalgono di tali servizi rientrino nella giurisdizione del SEE è necessario procedere ad un'analisi attenta. A tal fine, cfr. le linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio di cui agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE, citate alla nota 17.

(19)  Decisione 93/82/CEE della Commissione, del 23 dicembre 1992 (cause IV/32.448 e IV/32.450, CEWAL) (GU L 34 del 10.2.1993, pag. 1), punto 90, confermata dalla sentenza del Tribunale di primo grado nelle cause riunite da T-24/93 a T-26/93 e T-28/93, Compagnie Maritime Belge e altri/Commissione, Racc. 1996, pag. II-1201, punto 205; decisione TAA, di cui alla nota 14, punti da 288 a 296, confermata dalla sentenza del Tribunale di primo grado, del 28 febbraio 2002, nella causa T-395/94, Atlantic Container Line e altri/Commissione (in appresso, la sentenza TAA), punti da 72 a 74; decisione 1999/243/CE della Commissione, del 16 settembre 1998 (IV/35.134 — Trans-Atlantic Conference Agreement) (in appresso, la decisione TACA) (GU L 95 del 9.4.1999, pag. 1), punti da 386 a 396, decisione 2003/68/CE della Commissione, del 14 novembre 2002 (caso COMP/35.134 — TACA riveduta) (in appresso, la decisione TACA riveduta) (GU L 26 del 31.1.2003, pag. 53), punto 73.

(20)  Per un orientamento sull'applicazione dell'incidenza sugli scambi, cfr. le linee direttrici dell'Autorità sulla nozione di pregiudizio al commercio contenute negli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE, di cui alla nota 17.

(21)  GU L 200 del 16.7.1998, pag. 48 e supplemento SEE n. 28 del 16.7.1998, pag. 3.

(22)  Comunicazione sulla definizione del mercato, di cui alla nota 21, punto 8.

(23)  Comunicazione sulla definizione del mercato, di cui alla nota 21, punto 13.

(24)  Decisione TAA, di cui alla nota 14, e decisione TACA, di cui alla nota 19, punti da 60 a 84. La definizione di mercato di cui alla decisione TACA è stata confermata dal Tribunale di primo grado nella sentenza nelle cause riunite T-191/98 e da T-212/98 a T-214/98, Atlantic Container Line AB e altri/Commissione, Racc. 2003, pag. II-3275 (in appresso, la sentenza TACA), punti da 781 a 883.

(25)  Paragrafo 62 della decisione TACA, di cui alla nota 19, e punti da 783 a 789 della sentenza TACA, di cui alla nota 24.

(26)  Decisione TACA, di cui alla nota 19, punto 71.

(27)  Sentenza TAA, di cui alla nota 18, punto 273 e sentenza TACA, di cui alla nota 24, punto 809.

(28)  Sentenza TAA, di cui alla nota 19, punto 281; decisione della Commissione del luglio 2005 nel caso COMP/M.3829 — MAERSK/PONL (GU C 147 del 17.6.2005, pag. 18), punto 13.

(29)  Decisione TACA, di cui alla nota 19, punti da 62 a 75; sentenza TACA, di cui alla nota 24, punto 795, e decisione della Commissione nel caso MAERSK/PONL, di cui alla nota 28, punti 13 e da 112 a 117.

(30)  Decisione TACA, di cui alla nota 19, punti da 76 a 83, e decisione TACA riveduta, di cui alla nota 19, punto 39.

(31)  Per il noleggio a viaggio (voyage charter), per esempio, gli elementi essenziali di una richiesta di trasporto sono le merci da trasportare, il volume, i porti di carico e scarico, i giorni in cui la nave rimane ormeggiata o la data entro cui le merci devono arrivare e i dettagli tecnici relativi alla nave richiesta.

(32)  Dal punto di vista dell'industria, le grandezze delle navi corrispondono a mercati distinti. La stampa specializzata e il Baltic Exchange pubblicano indici dei prezzi per ogni dimensione standard delle navi e le relazioni dei consulenti dividono il mercato in base alla grandezza delle navi.

(33)  Per esempio, un carico liquido alla rinfusa non può essere trasportato su una nave adibita al trasporto di rinfuse solide, mentre un carico refrigerato non può essere trasportato su una nave adibita al trasporto di automobili. Molte petroliere possono trasportare prodotti petroliferi neri (dirty) e bianchi (clean), ma non possono trasportare prodotti bianchi subito dopo avere trasportato prodotti neri.

(34)  Per una nave adibita al trasporto di rinfuse solide, passare dal trasporto di carbone al trasporto di granaglie può richiedere un processo di pulizia della durata di un solo giorno, che può essere effettuato durante un viaggio in zavorra. In altri mercati dei trasporti di questo tipo, l'operazione può richiedere più tempo.

(35)  Il regolamento CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 1) è stato integrato nel capitolo V, punto 56m dell'allegato XIII dell'accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 132/2002 (GU L 336 del 12.12.2002, pag. 32 e supplemento SEE n. 61 del 12.12.2002, pag. 26).

(36)  Decisione TACA, di cui alla nota 19, punto 85; decisione TACA riveduta, di cui alla nota 19, punti 85 e 86, e sentenza TACA, di cui alla nota 24, punti 924, 925 e 927.

(37)  In base alle peculiarità dei mercati rilevanti di trasporto con navi da carico non regolari si possono prevedere periodi più brevi, per esempio nei mercati in cui i contratti di noleggio di navi durano meno di un anno.

(38)  Decisione 2000/627/CE della Commissione, del 16 maggio 2000 [caso IV/34.108 — Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement (FETTCSA)] (GU L 268 del 20.10.2000, pag. 1), punto 153. Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-229/94, Deutsche Bahn AG/Commissione, Racc. 1997, pag. II-1689, punto 37.

(39)  Il regolamento (CE) n. 823/2000 di cui alla nota 11 si applica ai servizi di trasporto marittimo internazionali di linea in partenza da o a destinazione di uno o più porti del SEE per il trasporto di sole merci, principalmente in container — cfr. articoli 1, 2 e 3, paragrafo 2, lettera g).

(40)  Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. 1999, pag. I-4125, punti da 121 a 126.

(41)  Sentenze della Corte di giustizia europea nella causa C-7/95 P, John Deere/Commissione, Racc. 1998, pag. I-3111, punto 90, e nella causa C-194/99 P, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. 2003, pag. I-10821, punto 81.

(42)  Sentenze della Corte di giustizia europea nella causa C-238/05, Asnef-Equifax/Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Racc. 2006, pag. I-11125, punto 52, e nella causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, di cui alla nota 40, punti 116 e 117.

(43)  Sentenza della Corte di giustizia europea nelle cause C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, A. Ahlström Osakeyhtiö e altri/Commissione, Racc. 1993, pag. I-01307, punti da 59 a 65.

(44)  Sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-7/95 P John Deere v Commission, citata nella nota 41, punto 88.

(45)  Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-35/92 John Deere Ltd/Commissione, Racc. 1994, pag. II-957, punto 51, confermata in appello dalla sentenza relativa della Corte di giustizia europea nella causa C-7/95 P, John Deere Ltd/Commissione, di cui alla nota 41.

(46)  Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-141/94, Thyssen Stahl AG/Commissione, Racc. 1999, pag. II-347, punti 402 e 403.

(47)  Sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-7/95 P John Deere v Commission, di cui alla nota 41, punti 75-77.

(48)  Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, di cui alla nota 10, punto 16.

(49)  Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, di cui alla nota 10.

(50)  Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, di cui alla nota 10, punto 25.

(51)  Nei trasporti marittimi di linea esistono legami operativi e/o strutturali tra concorrenti, per esempio l'adesione a accordi di consorzi che permettono alle compagnie marittime di scambiare informazioni allo scopo di fornire un servizio comune. Nella valutazione dell'incidenza sul mercato in questione di un nuovo scambio di informazioni, dovrà essere presa in considerazione, caso per caso, l'esistenza di un tale legame.

(52)  Sentenza TACA, di cui alla nota 24, punto 1154.

(53)  Decisione 78/252/CEE della Commissione, del 23 dicembre 1977, nella causa IV/34.983 — Vegetable parchment (GU L 70 del 13.3.1978, pag. 54).

(54)  Decisione 92/157/CEE della Commissione, del 17 febbraio 1992, nella causa IV/31.370 — UK Agricultural Tractor Registration Exchange (GU L 68 del 13.3.1992, pag. 19), punto 50.

(55)  Decisione 98/4/CECA della Commissione, del 26 novembre 1997, nella causa IV/36.069 — Wirtschaftsvereiningung Stahl (GU L 1 del 3.1.1998, pag. 10), punto 17.

(56)  Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, di cui alla nota 10.

(57)  Decisione 2004/421/CECA della Commissione, del 16 dicembre 2003, nella causa COMP/36.240 — Industrial tubes (GU L 125 del 28.4.2004, pag. 50).

(58)  Decisione 82/896/CEE della Commissione, del 15 dicembre 1982 nella causa IV/29.883 – AROW/BNIC (GU L 379 del 31.12.1982, pag. 1); decisione 96/438/CE della Commissione, del 5 giugno 1996, nella causa IV/34.983 – Fenex (GU L 181 del 20.7.1996, pag. 28).

(59)  Decisione 92/157/CEE della Commissione (UK Agricultural Tractor Registration Exchange), di cui alla nota 54.

(60)  In questo modo, il pool riesce ad aggiudicarsi grossi contratti di noleggio, combinare diversi contratti di questo tipo e ridurre il numero di viaggi in zavorra grazie ad una programmazione accurata.

(61)  Per esempio, le navi del pool sono commercializzate nel quadro di una sola entità commerciale che offre soluzioni di trasporto indipendentemente dalla nave che assicurerà la traversata.

(62)  Per esempio, le entrate del pool sono raccolte dall'amministrazione centrale e i guadagni sono distribuiti ai partecipanti sulla base di un complesso sistema di ponderazione.

(63)  Rispettivamente nelle sezioni 5 e 3 delle linee direttrici, citate alla nota 9.

(64)  Linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale, di cui alla nota 9, punto 12.

(65)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (il regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), integrato nel capitolo A, punto 1, dell'allegato XIV dell'accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 78/2004 (GU L 219 del 19.6.2004, pag. 13 e supplemento SEE n. 32, del 19.6.2004, pag. 1).

(66)  GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1.

(67)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, di cui alla nota 65, articolo 2, paragrafo 4.

(68)  Comunicazione dell'Autorità relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE (de minimis) (GU C 67 del 20.3.2003, pag. 20 e supplemento SEE alla GU n. 15 del 20.3.2003, pag. 11) e linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio, di cui alla nota 17.

(69)  Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 53, dell'accordo SEE agli accordi di cooperazione orizzontale, di cui alla nota 9, sezione 5. Le attività degli agenti marittimi indipendenti che «sistemano una nave» non rientrano in questa categoria.

(70)  Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3, di cui alla nota 10.

(71)  Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 53 dell'accordo SEE agli accordi di cooperazione orizzontale, di cui alla nota 9, punto 149.

(72)  Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 53 dell'accordo SEE agli accordi di cooperazione orizzontale, di cui alla nota 9, punto 142.

(73)  Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, di cui alla nota 10.

(74)  Sentenza della Corte di giustizia europea nella C-238/05, Asnef-Equifax v Ausbanc, citata nella nota 42, punto 70.

(75)  Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, di cui alla nota 10, punto 24.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

9.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 35/40


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/5/12

MEDIA 2007 — Sviluppo, distribuzione, promozione e formazione

Formazione

2012/C 35/07

1.   Obiettivi e descrizione

Il presente bando per proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione del programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (1).

Fra le azioni da realizzare in applicazione della decisione summenzionata figura il miglioramento della formazione professionale dei professionisti del settore audiovisivo affinché acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per creare prodotti competitivi sul mercato europeo e sugli altri mercati.

L'invito a presentare proposte EACEA/5/12 è l'ultimo invito riguardante la formazione continua che verrà pubblicato nell'ambito del programma MEDIA 2007 e prevede una convenzione quadro biennale di partenariato.

2.   Candidati ammissibili

I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:

i 27 paesi dell’Unione europea,

i paesi del SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia,

la Svizzera e la Croazia.

Il presente invito è rivolto ai candidati appartenenti a una delle categorie sottoindicate, le cui attività contribuiscono allo svolgimento delle azioni suindicate:

scuole di cinema e di televisione,

università,

istituti specializzati in materia di formazione professionale,

imprese private del settore audiovisivo,

organizzazioni/associazioni professionali specializzate nel settore audiovisivo.

3.   Azioni ammissibili

Per essere ammissibili, le azioni e le loro attività svolte nei paesi MEDIA dovranno essere intese a sviluppare la capacità di futuri professionisti del settore audiovisivo di comprendere e integrare:

una dimensione europea nel proprio lavoro migliorando le competenze nei seguenti campi:

formazione nel campo della gestione economica, finanziaria e commerciale,

formazione nel campo delle nuove tecnologie audiovisive,

formazione nel campo dello sviluppo di progetti di sceneggiature.

La durata massima dei progetti è di 12 mesi.

4.   Criteri di aggiudicazione

I punti saranno attribuiti alle proposte di progetto ammissibili su un totale di 100 in base alla seguente ponderazione:

qualità del contenuto dell’attività (20 punti),

gestione del progetto (20 punti),

qualità del partenariato con l'industria audiovisiva (20 punti),

dimensione europea (20 punti),

impatto (20 punti).

5.   Bilancio

La dotazione massima disponibile nel quadro del presente invito a presentare proposte ammonta a 7 000 000 EUR.

Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 % o 60 % del totale dei costi ammissibili.

L'Agenzia si riserva la possibilità di non attribuire tutti i fondi disponibili.

6.   Termine ultimo per la presentazione delle candidature

I termini ultimi per l’invio delle candidature sono fissati al 16 aprile 2012.

Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo:

Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

Invito a presentare proposte EACEA/5/12

Sig. Constantin DASKALAKIS

BOUR 3/30

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Saranno accettate soltanto le candidature presentate utilizzando il modulo ufficiale, debitamente compilato, datato e firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni giuridicamente vincolanti a nome dell’offerente.

Le candidature inviate tramite fax o posta elettronica saranno respinte.

7.   Informazioni complete

Le linee guida dettagliate per i candidati, nonché i moduli di candidatura si trovano al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/training/forms/index_en.htm

Le candidature devono essere rigorosamente presentate utilizzando l’apposito modulo e contenere tutte le informazioni e gli allegati richiesti.


(1)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.


9.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 35/42


Estratto della sentenza relativa a Akcinė bendrovė bankas SNORAS in applicazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (qui di seguito «la direttiva»)

2012/C 35/08

INVITO ALL'INSINUAZIONE DI UN CREDITO — TERMINE DA OSSERVARE

Il 7 dicembre 2011 il tribunale regionale di Vilnius ha emesso una sentenza fallimentare nei confronti della banca pubblica a responsabilità limitata SNORAS (Akcinė bendrovė bankas SNORAS, codice entità giuridica: 112025973, numero di registrazione IVA: LT120259716, sede sociale: A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lituania, iscritta al registro delle entità giuridiche [qui di seguito «AB bankas SNORAS»)] con causa civile n. B2-7791-611/2011, procedimento giudiziario n. 2-55-3-03098-2011-9. Il tribunale ha nominato Neil Cooper come curatore di AB bankas SNORAS. La parte della sentenza che riguarda l'avvio della procedura fallimentare è esecutiva dal 20 dicembre 2011 e ha conferito a AB bankas SNORAS lo status di società in fallimento. La procedura fallimentare nei confronti di AB bankas SNORAS costituisce una procedura di liquidazione ai sensi della direttiva.

La sentenza del tribunale regionale di Vilnius del 7 dicembre 2011 conferisce ai creditori il diritto di insinuare crediti finanziari posti in essere prima della data di avvio della procedura fallimentare entro un mese dall'entrata in vigore della sentenza fallimentare. Con la sentenza del 13 gennaio 2012, il tribunale regionale di Vilnius ha esteso al 10 febbraio 2012 (incluso) il termine entro il quale i creditori di AB bankas SNORAS possono insinuare i crediti posti in essere prima della data di avvio della procedura fallimentare. I creditori sono pertanto tenuti a presentare le proprie istanze creditizie al curatore fallimentare entro il 10 febbraio 2012 (incluso). Per la presentazione delle istanze creditizie si raccomanda di utilizzare l'apposito formulario disponibile sul sito web della banca all'indirizzo http://www.snoras.com

Le istanze creditizie, accompagnate dai relativi allegati, vanno inoltrate al seguente indirizzo:

Bankrutuojanti AB bankas SNORAS

A. Vivulskio g. 7

LT-03221 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tutti i creditori con domicilio o sede sociale in Lituania sono tenuti a presentare l'istanza in lingua lituana. Tutti i creditori con domicilio o sede sociale in un altro Stato membro dell'Unione europea possono inoltrare l'istanza nella lingua ufficiale di tale paese. Tuttavia è necessario che le istanze siano accompagnate da una traduzione in lituano. In tal caso il documento deve recare il titolo «Reikalavimo pateikimas» (insinuazione di credito) in lituano. Il formulario deve essere firmato da una persona autorizzata. Inoltre i creditori sono tenuti a specificare la natura del credito, la data in cui esso è stato posto in essere e il relativo importo, oltre a fornire informazioni su eventuali titoli detenuti.

Il mancato rispetto dei termini summenzionati per la presentazione di una o più istanze e/o l'inoltro di informazioni incomplete possono comportare il respingimento delle istanze creditizie. Tuttavia il tribunale ha la facoltà di accettare istanze creditizie inoltrate dopo la scadenza del termine specificato in precedenza se ritiene legittime le motivazioni del ritardo.

Ulteriori informazioni sull'insinuazione del credito sono disponibili sul sito http://www.snoras.com

Vilnius, Lituania, 17 gennaio 2012

Curatore di Akcinė bendrovė bankas SNORAS (in fallimento) (che agisce in qualità di agente senza responsabilità personale)

Neil COOPER


Rettifiche

9.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 35/43


Rettifica dell'invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro annuale 2011 per la concessione di sovvenzioni nel settore della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013 [Decisione C(2011) 1772 della Commissione modificata dalla decisione C(2011) 9531 della Commissione]

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 7 del 10 gennaio 2012 )

2012/C 35/09

La Commissione europea, Direzione generale della Mobilità e dei trasporti, annuncia una rettifica dell'invito annuale a presentare proposte per progetti nell'ambito del programma di lavoro annuale per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013, pubblicato nella GU C 7 del 10.1.2012, pag. 6.

Il testo corretto dell'invito a presentare proposte è disponibile all'indirizzo:

http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/annual_call_2011.htm