ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2011.202.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2011/C 202/01 |
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2011/C 202/02 |
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2011/C 202/03 |
Conclusioni del Consiglio sull'innovazione nel settore dei dispositivi medici |
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2011/C 202/04 |
Conclusioni del Consiglio: Verso sistemi sanitari moderni, adeguati e sostenibili |
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2011/C 202/05 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
8.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/1 |
Conclusioni del Consiglio sul patto europeo per la salute e il benessere mentale: risultati e azioni future
2011/C 202/01
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
1. |
RICORDA che, a norma dell'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'azione dell'Unione completa le politiche nazionali e si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale; incoraggia, inoltre, la cooperazione tra gli Stati membri nei settori in cui essi coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i rispettivi programmi, e la Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi delle migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici; |
2. |
RICORDA il libro verde della Commissione «Migliorare la salute mentale della popolazione. Verso una strategia sulla salute mentale per l’Unione europea», del 14 ottobre 2005; |
3. |
RICORDA la dichiarazione della conferenza ministeriale europea dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), del 15 gennaio 2005, «Affrontare le sfide, costruire soluzioni»; |
4. |
RICORDA la conferenza di alto livello dell'UE «Insieme per la salute e il benessere mentale», svoltasi a Bruxelles il 13 giugno 2008, che ha adottato il patto europeo per la salute e il benessere mentale; |
5. |
RICORDA la relazione OMS del 2010 dal titolo «Mental Health and Development: Targeting people with mental health conditions as a vulnerable group», accolta con favore dalla risoluzione 65/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 1o dicembre 2010, sulla salute globale e sulla politica estera; |
6. |
RICORDA l'iniziativa faro della strategia Europa 2020 «Piattaforma europea contro la povertà», che afferma che, sotto praticamente ogni aspetto, le persone con problemi di salute mentale sono uno dei gruppi maggiormente esclusi della società e indicano sistematicamente la stigmatizzazione, la discriminazione e l'esclusione quali grossi ostacoli alla sanità, alla protezione sociale e alla qualità della vita; |
7. |
RICORDA l'iniziativa faro della strategia Europa 2020 «Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione» e la comunicazione della Commissione su un contributo europeo verso la piena occupazione (1), che afferma che, per aumentare sostanzialmente i tassi di occupazione è necessario tener conto anche della salute fisica e psichica dei lavoratori al fine di far fronte alle esigenze delle carriere lavorative odierne, caratterizzate da più frequenti transizioni tra lavori sempre più gravosi e impegnativi e da nuove forme di organizzazione del lavoro; |
8. |
RICORDA la conferenza «Discovery research in neuropsychiatry: depression, anxiety and schizophrenia in focus», svoltasi a Budapest il 18 e il 19 marzo 2011; |
9. |
RICONOSCE che il benessere mentale è un componente essenziale della salute e della qualità della vita, nonché un prerequisito per la capacità di apprendere, lavorare e contribuire alla vita sociale; |
10. |
RICONOSCE che, in base a prove scientifiche recenti, un livello elevato di salute e benessere mentale nella popolazione costituisce un fattore importante per l'economia, e che i disturbi mentali determinano una perdita economica, per esempio a causa di una minore produttività delle imprese, una minore partecipazione al mercato del lavoro e costi per gli individui, le famiglie e le comunità interessate da disturbi mentali; |
11. |
RICONOSCE che i disturbi mentali sono invalidanti e rappresentano la maggior parte degli anni di vita corretti per la disabilità nell'UE, laddove la depressione e l'ansia sono le principali cause di tale problema; |
12. |
RICONOSCE che, secondo le stime dell'OMS, i disturbi mentali colpiscono un cittadino su quattro almeno una volta nella vita e sono presenti in oltre il 10 % della popolazione dell'UE ogni anno; |
13. |
RICONOSCE che il suicidio rimane una causa significativa di morte prematura in Europa, con oltre 50 000 decessi ogni anno nell'UE, e che in nove casi su dieci è preceduto dall'insorgere di disturbi mentali; |
14. |
RICONOSCE che esistono notevoli disparità nello stato di salute mentale tra gli Stati membri, all'interno degli Stati membri e anche tra gruppi sociali, i più vulnerabili dei quali sono quelli più svantaggiati sul piano socioeconomico; |
15. |
RICONOSCE che i fattori determinanti della salute e del benessere mentale, quali l'esclusione sociale, la povertà, la disoccupazione, le cattive condizioni abitative e di lavoro, i problemi legati all'istruzione, l'abuso, l'abbandono e il maltrattamento di minori, le disuguaglianze di genere nonché fattori di rischio quali abuso di alcol e droghe, sono multifattoriali e si riscontrano in molti casi al di fuori dei sistemi sanitari, e che pertanto il miglioramento della salute e del benessere mentale della popolazione richiede partenariati innovativi tra il settore sanitario e altri settori come gli affari sociali, l'edilizia abitativa, l'occupazione e l'istruzione; |
16. |
RICONOSCE l'importanza degli istituti di istruzione e dei luoghi di lavoro come contesti per l'intervento nel settore della salute e del benessere mentale, nonché i benefici che essi possono ricavare da tali azioni ai fini dei propri obiettivi; |
17. |
RICONOSCE che le autorità e altri attori a livello regionale e locale svolgono un ruolo chiave negli interventi per la salute e il benessere mentale, sia per il loro diretto contributo al miglioramento del benessere mentale, sia come promotori della partecipazione di altri settori e altre comunità; |
18. |
RICONOSCE che gli utilizzatori di servizi di salute mentale e i loro familiari, gli operatori addetti all'assistenza e le loro organizzazioni possono contribuire con competenze tecniche specifiche e di grande valore, e dovrebbero essere coinvolti nell'azione politica in materia di salute e benessere mentale; |
19. |
RICONOSCE la necessità di ricerca sulla salute e sul benessere mentale e sui disturbi mentali e ACCOGLIE CON FAVORE il contributo in tal senso dei programmi quadro di ricerca dell'UE; |
20. |
SI COMPIACE dei risultati delle seguenti cinque conferenze tematiche organizzate nell'ambito del patto europeo per la salute e il benessere mentale (2):
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21. |
INVITA gli Stati membri a:
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22. |
INVITA gli Stati membri e la Commissione a:
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23. |
INVITA la Commissione a:
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(1) COM(2010) 682 definitivo.
(2) I documenti delle conferenze tematiche sono disponibili su: http://ec.europa.eu/health/mental_health/policy/conferences/index_en.htm
8.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/4 |
Conclusioni del Consiglio sulla vaccinazione infantile: successi, sfide e prospettive della vaccinazione infantile in Europa
2011/C 202/02
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
1. |
RAMMENTA che, a norma dell'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'azione dell'Unione deve completare le politiche nazionali e indirizzarsi al miglioramento della sanità pubblica, occupandosi in particolare della lotta contro le malattie più gravi; essa deve inoltre incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri nel settore della sanità pubblica e, se necessario, appoggiare la loro azione, nonché rispettare le responsabilità degli Stati membri per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica, |
2. |
RAMMENTA che, a norma dell'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri devono coordinare tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i rispettivi programmi, |
3. |
RAMMENTA la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (1), che richiede un'analisi scientifica tempestiva affinché la Comunità possa intraprendere azioni efficaci, |
4. |
RAMMENTA il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (2), che sostiene le attività esistenti, quali i pertinenti programmi d'azione comunitari nel campo della sanità pubblica, con riferimento alla prevenzione e al controllo delle malattie infettive, alla sorveglianza epidemiologica, ai programmi di formazione e ai meccanismi di allarme rapido e di reazione, e dovrebbe promuovere lo scambio di prassi eccellenti e di esperienze riguardo ai programmi di vaccinazione, |
5. |
RICONOSCE che mentre la vaccinazione infantile rientra fra le responsabilità dei singoli Stati membri e che nell'UE esistono vari sistemi di vaccinazione per quanto riguarda il loro contenuto professionale, il loro carattere obbligatorio o facoltativo, nonché il loro finanziamento, si riscontra un valore aggiunto nell'affrontare tale questione a livello europeo, |
6. |
RICONOSCE che un eventuale impegno congiunto per migliorare la vaccinazione infantile può anche trarre beneficio da migliori sinergie con altri settori politici UE, in particolare per quanto riguarda i gruppi vulnerabili, quali i Rom in taluni Stati membri, |
7. |
ACCOGLIE CON FAVORE i risultati della conferenza a livello di esperti intitolata «Un futuro sano per i nostri figli — la vaccinazione infantile», tenutasi a Budapest il 3 e 4 marzo 2011, nel corso della quale i partecipanti hanno esaminato i successi e le sfide della vaccinazione infantile nell'Unione europea e sottolineato l'esigenza di realizzare e mantenere una copertura della vaccinazione infantile tempestiva e di livello elevato sia tra la popolazione in generale sia tra le fasce a basso tasso di vaccinazione; disporre di dati di qualità per il monitoraggio della copertura e la sorveglianza delle malattie a prevenzione vaccinale a livello locale/regionale, nazionale e dell'UE, nonché coordinare e perfezionare le strategie di comunicazione per concentrarsi sulle fasce di popolazione a basso tasso di vaccinazione o coloro che si mostrano scettici riguardo ai benefici della vaccinazione, |
8. |
PRENDE ATTO che sebbene i programmi di vaccinazione infantile siano stati uno strumento utile per il controllo delle malattie infettive in Europa, restano ancora molte sfide da affrontare, |
9. |
RAMMENTA che il modo più efficace ed economico per prevenire le malattie infettive è la vaccinazione, laddove dei vaccini sono disponibili, |
10. |
PRENDE ATTO del crescente numero di questioni sanitarie, riguardanti anche la vaccinazione infantile, dovute al continuo aumento della mobilità e della migrazione, |
11. |
SOTTOLINEA che i vaccini hanno condotto al controllo, ad una minore incidenza o addirittura all'eliminazione in Europa di talune malattie che in passato avevano causato decessi ed infermità per milioni di persone, e che il debellamento a livello mondiale del vaiolo, nonché l'eliminazione della poliomielite nella maggior parte dei paesi sono ottimi esempi del successo dei programmi di vaccinazione, |
12. |
PRENDE ATTO che epidemie di morbillo e di rosolia continuano a verificarsi in vari paesi europei e SOTTOLINEA che l'Europa non è riuscita a realizzare l'obiettivo di debellare il morbillo e la rosolia entro il 2010 a causa di una copertura di vaccinazione inferiore alle esigenze, soprattutto a livello regionale/locale, e RAMMENTA pertanto la risoluzione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 16 settembre 2010 relativa ad un rinnovato impegno verso l'eliminazione del morbillo e della rosolia e la prevenzione della sindrome da rosolia congenita entro il 2015 ed il continuo sostegno ad una situazione di assenza di casi di poliomielite nella regione europea dell'OMS, |
13. |
SOTTOLINEA l'importanza di individuare ed occuparsi delle fasce di popolazione maggiormente esposte a malattie a prevenzione vaccinale ed al tempo stesso PRENDE ATTO dell'importanza di tener conto che le popolazioni a rischio sono diverse a seconda delle regioni e dei paesi, |
14. |
INVITA gli Stati membri a:
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15. |
INVITA gli Stati membri e la Commissione a:
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16. |
INVITA la Commissione a:
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(1) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.
(2) GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.
8.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/7 |
Conclusioni del Consiglio sull'innovazione nel settore dei dispositivi medici
2011/C 202/03
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
1. |
RICORDANDO le conclusioni del Consiglio del 26 giugno 2002 (1) e del 2 dicembre 2003 (2) e le successive modifiche del quadro legislativo per i dispositivi medici (3), |
2. |
RICHIAMANDO L'ATTENZIONE SULLE conclusioni (4) della conferenza ad alto livello sulla salute, tenutasi a Bruxelles il 22 marzo 2011, che ha riguardato l'innovazione nel campo della tecnologia medica, |
3. |
TENENDO PRESENTI:
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4. |
SOTTOLINEANDO che perché l'innovazione possa essere benefica per i pazienti, gli operatori sanitari, l'industria e la società:
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5. |
INVITA LA COMMISSIONE E GLI STATI MEMBRI a:
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6. |
INVITA LA COMMISSIONE a tenere conto delle considerazioni seguenti nelle sue future attività legislative:
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(1) Doc. 10060/02.
(2) Doc. 14747/03.
(3) Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 21).
(4) http://ec.europa.eu/consumers/sectors/medical-devices/files/exploratory_process/hlc_en.pdf
8.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/10 |
Conclusioni del Consiglio: Verso sistemi sanitari moderni, adeguati e sostenibili
2011/C 202/04
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
1. |
RICORDA che ai sensi dell’articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana; che l'azione dell'Unione deve completare le politiche nazionali e indirizzarsi al miglioramento della sanità pubblica; essa deve inoltre incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri nel settore della sanità pubblica e, ove necessario, appoggiare la loro azione nonché rispettare pienamente le responsabilità degli Stati membri per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica; |
2. |
RAMMENTA le conclusioni del Consiglio sul libro bianco della Commissione «Un impegno comune per la salute: approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-2013» adottate il 6 dicembre 2007; |
3. |
RICORDA le conclusioni del Consiglio sui valori e i principi comuni dei sistemi sanitari dell'UE, adottate il 2 giugno 2006 (1), e in particolare i valori generali di universalità, accesso a un'assistenza di buona qualità, equità e solidarietà; |
4. |
RICORDA la carta di Tallinn sui sistemi sanitari per la salute e la prosperità, firmata il 27 giugno 2008, sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS); |
5. |
RICORDA la relazione congiunta concernente i sistemi sanitari, preparata dalla Commissione europea (CE) e dal Comitato di politica economica (CPE), messa a punto il 23 novembre 2010, nonché le conclusioni del Consiglio sulla relazione congiunta CE-CPE concernente i sistemi sanitari, adottate il 7 dicembre 2010; |
6. |
RICONOSCE i lavori svolti dal comitato per la protezione sociale (CPS) e RAMMENTA gli obiettivi concordati nell'ambito del metodo aperto di coordinamento in materia di protezione sociale e di inclusione sociale in occasione del Consiglio europeo del marzo 2006 allo scopo di garantire sistemi sanitari e di assistenza a lungo termine accessibili, di alta qualità e sostenibili; |
7. |
RICORDA il dibattito nel corso della riunione informale dei ministri della salute, svoltasi a Gödöllő il 4-5 aprile 2011, sul tema «Percorsi dei pazienti e degli operatori sanitari in Europa — Investire nei sistemi sanitari del futuro»; |
8. |
RAMMENTA la strategia Europa 2020 e SI CONGRATULA per l'iniziativa della Commissione nel portare avanti il progetto pilota di partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute e per i lavori attualmente svolti; |
9. |
RICONOSCE che gli Stati membri devono affrontare sfide comuni dovute all'invecchiamento della popolazione, al mutamento delle esigenze della popolazione, alle maggiori aspettative dei pazienti, alla rapida diffusione della tecnologia e ai costi crescenti della sanità, nonché all'attuale clima economico di incertezza e fragilità che deriva, in particolare, dalla recente crisi economica e finanziaria globale che sta progressivamente erodendo le risorse di cui dispongono i sistemi sanitari degli Stati membri. L'aumento delle malattie croniche rappresenta una delle principali sfide per i sistemi sanitari; |
10. |
RICONOSCE che, se la capacità di assicurare un accesso equo a servizi sanitari di alta qualità a fronte di scarsità di risorse economiche e di altro tipo è sempre stata una questione centrale, attualmente sono la portata e l'urgenza della situazione che stanno cambiando e che, se non saranno affrontate, potrebbero diventare un fattore cruciale per il panorama futuro dell'UE sotto il profilo economico e sociale; |
11. |
RICONOSCE l'esigenza di un'innovazione intelligente e responsabile, anche in campo sociale e organizzativo, per trovare un equilibrio tra future richieste e risorse accessibili e sostenibili, in modo da essere in grado di rispondere a tutte queste sfide; |
12. |
RILEVA la necessità che il settore sanitario svolga un ruolo adeguato nell'attuazione della strategia Europa 2020. Gli investimenti nel settore della salute andrebbero riconosciuti come fattore che contribuisce alla crescita economica. Se la salute è un valore in sé, essa è altresì una condizione preliminare al conseguimento della crescita economica; |
13. |
SOTTOLINEA che per creare sistemi sanitari moderni, adeguati, efficienti, efficaci e sostenibili dal punto di vista finanziario, che offrano un accesso equo per tutti ai servizi sanitari, è possibile ricorrere alle risorse dei fondi strutturali europei, fatti salvi i negoziati sul quadro finanziario futuro, per integrare il finanziamento dello sviluppo del settore sanitario nelle regioni ammissibili degli Stati membri, ivi compresi — tra l'altro — investimenti in capitale, soprattutto perché:
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14. |
EVIDENZIA l'importanza fondamentale di garantire l'efficacia degli investimenti nei sistemi sanitari del futuro, che dovranno essere misurati e controllati dai rispettivi Stati membri; |
15. |
RICONOSCE l'importanza di processi politici e decisionali fondati su prove, sostenuti da sistemi informativi sanitari adeguati; |
16. |
RICONOSCE che nell'Unione europea sussiste la necessità di mettere in comune i dati relativi alla modernizzazione dei sistemi sanitari e ai nuovi approcci all'assistenza sanitaria; |
17. |
RICONOSCE che la promozione della salute e la prevenzione delle malattie sono fattori centrali per la sostenibilità a lungo termine dei sistemi sanitari; |
18. |
SOTTOLINEA che la disponibilità di un numero sufficiente di operatori sanitari adeguatamente formati in ogni Stato membro è una requisito preliminare centrale per il funzionamento di sistemi sanitari moderni e dinamici e che ciascuno Stato membro dovrebbe soddisfare le esigenze interne ed aderire al codice globale di condotta dell'OMS sul reclutamento internazionale; |
19. |
METTE IN EVIDENZA la necessità di unire le forze e dare avvio a una collaborazione più coordinata a livello di UE, con l'obiettivo di sostenere gli sforzi degli Stati membri, ove ciò sia necessario, volti a garantire che i rispettivi sistemi sanitari nazionali rispondano alle sfide future, basandosi sui risultati conseguiti attraverso iniziative nazionali e europee, come pure attraverso le attività svolte da organizzazioni intergovernative, quali l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e l'OMS; |
20. |
SOTTOLINEA che i ministri della salute hanno un ruolo guida da svolgere nello sviluppo e nella ricerca di approcci efficaci e orientati alla politica sanitaria, per affrontare adeguatamente le sfide macroeconomiche, sanitarie e societali, ivi comprese quelle connesse con l'invecchiamento della popolazione, ed elaborare strategie future a lungo termine nel campo sanitario, con particolare attenzione agli investimenti in questo settore e alle strategie relative alle risorse umane; |
21. |
INVITA gli Stati membri a:
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22. |
INVITA gli Stati membri e la Commissione a:
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23. |
INVITA la Commissione a:
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(1) GU C 146 del 22.6.2006, pag. 1.
8.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/13 |
ACCORDO
tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea
2011/C 202/05
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli Stati membri dell'Unione europea («le parti») riconoscono che la cooperazione e la consultazione esaurienti ed efficaci possono richiedere, nell'interesse dell'Unione europea, lo scambio reciproco di informazioni classificate nonché lo scambio di tali informazioni tra di essi e le istituzioni dell'Unione europea, ovvero le agenzie, gli organi o gli uffici istituiti da tali istituzioni. |
(2) |
Le parti condividono la volontà comune di contribuire alla creazione di un quadro generale coerente e globale per la protezione delle informazioni classificate originate dalle parti nell'interesse dell'Unione europea, dalle istituzioni dell'Unione europea o dalle agenzie, dagli organi o dagli uffici istituiti da tali istituzioni ovvero ottenute in tale contesto da Stati terzi o organizzazioni internazionali. |
(3) |
Le parti sono consapevoli che l'accesso alle informazioni classificate e lo scambio delle stesse necessitano di misure di sicurezza appropriate, volte alla protezione di tali informazioni, |
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Il presente accordo è inteso ad assicurare la protezione, a cura delle parti, delle informazioni classificate:
a) |
originate dalle istituzioni dell'Unione europea ovvero dalle agenzie, dagli organi o dagli uffici istituiti da quest'ultima, e fornite alle parti o scambiate con esse; |
b) |
originate dalle parti e fornite alle istituzioni dell'Unione europea ovvero alle agenzie, agli organi o agli uffici istituiti da quest'ultima, o scambiate con essi; |
c) |
originate dalle parti a fini di comunicazione o di scambio tra le parti nell'interesse dell'Unione europea e contrassegnate per indicare che sono oggetto del presente accordo; |
d) |
ricevute da Stati terzi o organizzazioni internazionali da parte delle istituzioni dell'Unione europea ovvero delle agenzie, degli organi o degli uffici istituiti da quest'ultima e comunicate alle parti o scambiate con esse. |
Articolo 2
Ai fini del presente accordo, per «informazioni classificate» si intendono le informazioni e i materiali, in qualsiasi forma, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione europea ovvero a uno o più Stati membri, e che recano uno dei seguenti contrassegni di classifica UE o uno dei corrispondenti contrassegni di classifica elencati in allegato:
— «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET»: questo contrassegno si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare danni di eccezionale gravità agli interessi fondamentali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri.
— «SECRET UE/EU SECRET»: questo contrassegno si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gravemente gli interessi fondamentali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri.
— «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL»: questo contrassegno si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gli interessi fondamentali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri.
— «RESTREINT UE/EU RESTRICTED»: questo contrassegno si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri.
Articolo 3
1. Le parti adottano gli opportuni provvedimenti in conformità alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali affinché il livello di protezione accordato alle informazioni classificate oggetto del presente accordo sia equivalente a quello accordato alle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea per proteggere le informazioni classificate UE che recano un contrassegno di classifica corrispondente come indicato nell'allegato.
2. Il presente accordo fa salve le disposizioni legislative e regolamentari nazionali delle parti relative all'accesso del pubblico ai documenti, alla protezione dei dati personali o alla protezione delle informazioni classificate.
3. Le parti informano il depositario del presente accordo di ogni modifica apportata alle classifiche di sicurezza elencate nell'allegato. L'articolo 11 non si applica a tali notifiche.
Articolo 4
1. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni classificate, comunicate o scambiate in conformità del presente accordo non siano:
a) |
declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore; |
b) |
utilizzate per fini diversi da quelli stabiliti dall'originatore; |
c) |
divulgate a uno Stato terzo o ad un'organizzazione internazionale senza il previo consenso scritto dell'originatore e senza un opportuno accordo o intesa di protezione delle informazioni classificate con lo Stato terzo o l'organizzazione internazionale in questione. |
2. Ciascuna parte rispetta il principio del consenso dell'originatore in conformità dei rispettivi requisiti costituzionali, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
Articolo 5
1. Ciascuna parte provvede affinché l'accesso alle informazioni classificate sia accordato in base al principio della necessità di conoscere.
2. Le parti garantiscono che l'accesso alle informazioni classificate con il contrassegno di classifica «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» o superiore o contrassegno corrispondente di cui all'allegato sia accordato soltanto alle persone titolari di un nulla osta di sicurezza adeguato o altrimenti autorizzate in virtù delle loro funzioni in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
3. Ciascuna parte provvede affinché tutte le persone alle quali è stato accordato l'accesso alle informazioni classificate siano informate delle responsabilità che incombono loro quanto alla protezione di tali informazioni in conformità delle pertinenti regolamentazioni di sicurezza.
4. A richiesta, le parti si assistono reciprocamente nello svolgimento delle indagini di sicurezza connesse ai nulla osta di sicurezza, in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
5. In conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari nazionali, ciascuna parte provvede affinché qualsiasi soggetto sotto la sua giurisdizione che può ottenere o produrre informazioni classificate sia in possesso di un nulla osta di sicurezza adeguato e sia in grado di assicurare la protezione di sicurezza del livello adeguato, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1.
6. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna parte può riconoscere i nulla osta di sicurezza del personale e delle imprese rilasciati da un'altra parte.
Articolo 6
Ciascuna parte provvede affinché, nell'ambito del presente accordo, tutte le informazioni classificate trasmesse, scambiate o trasferite con una di esse o tra di esse siano adeguatamente protette, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1.
Articolo 7
Le parti provvedono affinché siano attuati tutti gli opportuni provvedimenti per la protezione, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, delle informazioni classificate trattate, memorizzate o trasmesse nei sistemi di comunicazione e di informazione. Tali provvedimenti assicurano riservatezza, integrità, disponibilità e, in caso, non disconoscibilità e autenticità delle informazioni classificate, nonché un livello adeguato di responsabilità e di tracciabilità delle azioni per quanto riguarda tali informazioni.
Articolo 8
Le parti si trasmettono reciprocamente, su richiesta, informazioni pertinenti relative ai rispettivi regolamenti e norme di sicurezza.
Articolo 9
1. Le parti adottano tutti gli opportuni provvedimenti, in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali, per indagare sui casi in cui sia noto o vi siano ragionevoli motivi di sospettare che informazioni classificate nell'ambito del presente accordo siano state compromesse o perdute.
2. Una parte che rileva una compromissione o una perdita informa immediatamente, attraverso i canali appropriati, l'originatore di tale fatto e successivamente informa l'originatore dei risultati finali dell'indagine e dei provvedimenti correttivi adottati per evitare il ripetersi dell'evento. A richiesta, ogni altra parte interessata può fornire assistenza alle indagini.
Articolo 10
1. Il presente accordo fa salvi gli accordi o le intese vigenti in materia di protezione o scambio di informazioni classificate conclusi dalle parti.
2. Il presente accordo fa salva la facoltà delle parti di concludere altri accordi o intese in materia di protezione e scambio di informazioni classificate da esse originate, a condizione che tali accordi o intese non siano in contrasto con il presente accordo.
Articolo 11
Il presente accordo può essere modificato mediante accordo scritto tra le parti. Eventuali modifiche entrano in vigore all'atto della notifica in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2.
Articolo 12
Le controversie tra due o più parti connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte mediante consultazioni tra le parti interessate.
Articolo 13
1. Le parti notificano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea dell'espletamento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore ad opera dell'ultima parte che procede alla notifica.
3. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo, che è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 14
Il presente accordo è redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascuna delle ventitre lingue facente ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Bruxelles il quattro maggio dell'anno duemilaundici.
Voor de regering van het Koninkrijk België
Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Für die Regierung des Königreichs Belgien
За правителството на Република България
Za vládu České republiky
For Kongeriget Danmarks regering
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi valitsuse nimel
Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland
Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας
Por el Gobierno del Reino de España
Pour le gouvernement de la République française
Per il Governo della Repubblica italiana
Για την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας
Latvijas Republikas valdības vārdā
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu
Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
A Magyar Köztársaság kormánya részéről
Għall-Gvern ta’ Malta
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Regierung der Republik Österreich
W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
Pelo Governo da República Portuguesa
Pentru Guvernul României
Za vlado Republike Slovenije
Za vládu Slovenskej republiky
Suomen tasavallan hallituksen puolesta
För Republiken Finlands regering
För Konungariket Sveriges regering
For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ALLEGATO
Equivalenza delle classifiche di sicurezza
UE |
TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET |
SECRET UE/EU SECRET |
CONDIFENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL |
RESTREINT UE/EU RESTRICTED |
Belgio |
Très Secret (Loi 11.12.1998) Zeer Geheim (Wet 11.12.1998) |
Secret (Loi 11.12.1998) Geheim (Wet 11.12.1998) |
Confidentiel (Loi 11.12.1998) Vertrouwelijk (Wet 11.12.1998) |
nota (1) infra |
Bulgaria |
Cтpoгo ceкретно |
Ceкретно |
Поверително |
За служебно ползване |
Repubblica ceca |
Přísně tajné |
Tajné |
Důvěrné |
Vyhrazené |
Danimarca |
Yderst hemmeligt |
Hemmeligt |
Fortroligt |
Til tjenestebrug |
Germania |
STRENG GEHEIM |
GEHEIM |
VS (2) — VERTRAULICH |
VS — NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH |
Estonia |
Täiesti salajane |
Salajane |
Konfidentsiaalne |
Piiratud |
Irlanda |
Top Secret |
Secret |
Confidential |
Restricted |
Grecia |
Άκρως Απόρρητο Abr: ΑΑΠ |
Απόρρητο Abr: (ΑΠ) |
Εμπιστευτικό Αbr: (ΕΜ) |
Περιορισμένης Χρήσης Abr: (ΠΧ) |
Spagna |
SECRETO |
RESERVADO |
CONFIDENCIAL |
DIFUSIÓN LIMITADA |
Francia |
Très Secret Défense |
Secret Défense |
Confidentiel Défense |
nota (3) infra |
Italia |
Segretissimo |
Segreto |
Riservatissimo |
Riservato |
Cipro |
Άκρως Απόρρητο Αbr: (AΑΠ) |
Απόρρητο Αbr: (ΑΠ) |
Εμπιστευτικό Αbr: (ΕΜ) |
Περιορισμένης Χρήσης Αbr: (ΠΧ) |
Lettonia |
Sevišķi slepeni |
Slepeni |
Konfidenciāli |
Dienesta vajadzībām |
Lituania |
Visiškai slaptai |
Slaptai |
Konfidencialiai |
Riboto naudojimo |
Lussemburgo |
Très Secret Lux |
Secret Lux |
Confidentiel Lux |
Restreint Lux |
Ungheria |
Szigorúan titkos! |
Titkos! |
Bizalmas! |
Korlátozott terjesztésű! |
Malta |
L-Ogħla Segretezza |
Sigriet |
Kunfidenzjali |
Ristrett |
Paesi Bassi |
Stg. ZEER GEHEIM |
Stg. GEHEIM |
Stg. CONFIDENTIEEL |
Dep. VERTROUWELIJK |
Austria |
Streng Geheim |
Geheim |
Vertraulich |
Eingeschränkt |
Polonia |
Ściśle tajne |
Tajne |
Poufne |
Zastrzeżone |
Portogallo |
Muito Secreto |
Secreto |
Confidencial |
Reservado |
Romania |
Strict secret de importanță deosebită |
Strict secret |
Secret |
Secret de serviciu |
Slovenia |
Strogo tajno |
Tajno |
Zaupno |
Interno |
Slovacchia |
Prísne tajné |
Tajné |
Dôverné |
Vyhradené |
Finlandia |
ERITTÄIN SALAINEN YTTERST HEMLIG |
SALAINEN HEMLIG |
LUOTTAMUKSELLINEN KONFIDENTIELL |
KÄYTTÖ RAJOITETTU BEGRÄNSAD TILLGÅNG |
Svezia (4) |
HEMLIG/TOP SECRET HEMLIG AV SYNNERLIG BETYDELSE FÖR RIKETS SÄKERHET |
HEMLIG/SECRET HEMLIG |
HEMLIG/CONFIDENTIAL HEMLIG |
HEMLIG/RESTRICTED HEMLIG |
Regno Unito |
Top Secret |
Secret |
Confidential |
Restricted |
(1) Diffusion Restreinte/Beperkte Verspreiding non è una classifica di sicurezza in Belgio. Il Belgio tratta e protegge le informazioni «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» in un modo non meno rigoroso delle norme e procedure descritte nelle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea.
(2) Germania: VS = Verschlusssache.
(3) La Francia non utilizza la classifica «RESTREINT» nel suo sistema nazionale. La Francia tratta e protegge le informazioni «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» in un modo non meno rigoroso delle norme e procedure descritte nelle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea.
(4) Svezia: i contrassegni di classifica nella riga superiore sono utilizzati dalle autorità della difesa e quelli nella riga inferiore dalle altre autorità.