ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 227E

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
21 settembre 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Parlamento europeo

 

Lunedì, 26 settembre 2005

2006/C 227E/1

PROCESSO VERBALE

1

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Ripresa della sessione

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Presentazione di documenti

Petizioni

Dichiarazioni scritte (articolo 116 del regolamento)

Seguito dato alle posizioni e risoluzioni del Parlamento

Composizione delle commissioni e delle delegazioni

Firma di atti adottati in codecisione

Accoglienza degli osservatori bulgari e rumeni

Ordine dei lavori

Priorità di lavoro del Parlamento (discussione)

Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica

Venticinquesimo anniversario di Solidarnosc e suo messaggio per l'Europa (discussione)

1. Accesso all'attività degli enti creditizi, 2. Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ***I (discussione)

Revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati ***I (discussione)

Protocollo all'accordo sulla pesca del tonno CE/Repubblica federale islamica delle Comore (2005-2010) * (discussione)

Ordine del giorno della prossima seduta

Chiusura della seduta

ELENCO DEI PRESENTI

10

ALLEGATO

12

 

Martedì, 27 settembre 2005

2006/C 227E/2

PROCESSO VERBALE

13

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Apertura della seduta

Presentazione di documenti

Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate)

Procedura di riconoscimento e di revoca dello status di rifugiato negli Stati membri * (discussione)

Accordo viticolo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (discussione)

Turno di votazioni

Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di opere, forniture e servizi ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Accordo CE/Bulgaria su taluni aspetti dei servizi aerei * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Accordo CE/Croazia su taluni aspetti dei servizi aerei * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Diritti dovuti all'Agenzia europea dei medicinali * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Protocollo all'accordo sulla pesca del tonno CE/Repubblica federale islamica delle Comore (2005-2010) * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Richiesta di revoca dell'immunità di Marios Matsakis (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Conservazione dei dati trattati attraverso reti pubbliche di comunicazione a fini di perseguimento dei reati, compreso il terrorismo (articolo 131 del regolamento) (votazione finale)

Procedura di riconoscimento e di revoca dello status di rifugiato negli Stati membri * (votazione)

Dichiarazioni di voto

Correzioni di voto

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Ruolo della coesione territoriale nello sviluppo regionale — Partenariato rafforzato per le regioni ultraperiferiche (discussione)

Esito dell'esame delle proposte legislative pendenti (discussione)

Tempo delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

Malattie reumatiche (dichiarazione scritta)

Sviluppo delle ferrovie comunitarie ***I — Certificazione del personale viaggiante addetto alla guida di locomotori e treni ***I — Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale ***I — Esigenze di qualità contrattuali per il trasporto ferroviario di merci ***I — (discussione)

Ordine del giorno della prossima seduta

Chiusura della seduta

ELENCO DEI PRESENTI

24

ALLEGATO I

26

ALLEGATO II

30

TESTI APPROVATI

39

P6_TA(2005)0342Appalti pubblici ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rettifica la direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (COM(2005)0214 — C6-0155/2005 — 2005/0100(COD))

39

P6_TA(2005)0343Accordo CE/Bulgaria su taluni aspetti dei servizi aerei *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2005)0158 — C6-0177/2005 — 2005/0060(CNS))

39

P6_TA(2005)0344Accordo CE/Croazia su taluni aspetti dei servizi aerei *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2005)0159 — C6-0173/2005 — 2005/0059(CNS))

40

P6_TA(2005)0345Diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali (COM(2005)0106 — C6-0137/2005 — 2005/0023(CNS))

40

P6_TA(2005)0346Protocollo all'accordo sulla pesca del tonno CE/Repubblica federale islamica delle Comore *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010 (COM(2005)0187 — C6-0154/2005 — 2005/0092(CNS))

42

P6_TA(2005)0347Immunità di Marios MatsakisDecisione del Parlamento europeo sulla richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Marios Matsakis (2004/2194(IMM))

44

P6_TA(2005)0348Conservazione dei dati a fini di perseguimento della criminalità e dei reati, compreso il terrorismo *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa della Repubblica francese, dell'Irlanda, del Regno di Svezia e del Regno Unito finalizzata all'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione quadro sulla conservazione dei dati trattati e memorizzati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o dei dati sulle reti pubbliche di comunicazione a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della criminalità e dei reati, compreso il terrorismo (8958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS))

45

P6_TA(2005)0349Procedure di riconoscimento e di revoca dello status di rifugiato *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta modificata di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (14203/2004 — C6-0200/2004 — 2000/0238(CNS))

46

 

Mercoledì, 28 settembre 2005

2006/C 227E/3

PROCESSO VERBALE

83

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Apertura della seduta

Storni di stanziamenti

Apertura dei negoziati con la Turchia — Protocollo aggiuntivo all'accordo d'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'allargamento *** (discussione)

Benvenuto

Turno di votazioni

Protocollo aggiuntivo all'accordo d'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'allargamento *** (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Apertura dei negoziati con la Turchia (votazione)

Benvenuto

Turno di votazioni (seguito)

1. Accesso all'attività degli enti creditizi, 2. Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ***I (votazione)

Revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati ***I (votazione)

Sviluppo delle ferrovie comunitarie ***I (votazione)

Certificazione del personale viaggiante addetto alla guida di locomotori e treni ***I (votazione)

Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale ***I (votazione)

Esigenze di qualità contrattuali per il trasporto ferroviario di merci ***I (votazione)

Venticinquesimo anniversario di Solidarnosc e suo messaggio per l'Europa (votazione)

Ruolo della coesione territoriale nello sviluppo regionale (votazione)

Partenariato rafforzato per le regioni ultraperiferiche (votazione)

Dichiarazioni di voto

Correzioni di voto

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Difesa dell'immunità (seguito)

Petrolio (discussione)

Riforma delle Nazioni Unite e obiettivi del Millennio per lo sviluppo (discussione)

Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio)

Bielorussia (discussione)

Relazioni tra l'Unione e l'India (discussione)

Fonti energetiche rinnovabili nell'Unione (discussione)

Situazione delle minoranze in Kosovo in materia di diritti dell'uomo (discussione)

Ridurre il numero di vittime della strada entro il 2010 (discussione)

Ordine del giorno della prossima seduta

Chiusura della seduta

ELENCO DEI PRESENTI

95

ALLEGATO I

97

ALLEGATO II

114

TESTI APPROVATI

163

P6_TA(2005)0350Apertura dei negoziati con la TurchiaRisoluzione del Parlamento europeo sull'apertura dei negoziati con la Turchia

163

P6_TA(2005)0351Accesso all'attività degli enti creditizi ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rifonde la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (rifusa) (COM(2004)0486 — C6-0141/2004 — 2004/0155(COD))

166

P6_TC1-COD(2004)0155Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 settembre 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2006/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusa)

167

ALLEGATO IELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE BENEFICIANO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO

236

ALLEGATO IICLASSIFICAZIONE DELLE VOCI FUORI BILANCIO

236

ALLEGATO IIITRATTAMENTO DEL RISCHIO DI CREDITO DI CONTROPARTE DI STRUMENTI DERIVATI, OPERAZIONI DI VENDITA CON PATTO DI RIACQUISTO, OPERAZIONI DI CONCESSIONE E ASSUNZIONE DI TITOLI O MERCI IN PRESTITO, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO A LUNGO TERMINE E OPERAZIONI DI MARGINAZIONE

237

ALLEGATO IVTIPO DI DERIVATI

255

ALLEGATO VCRITERI TECNICI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE E AL TRATTAMENTO DEI RISCHI

256

ALLEGATO VIMETODO STANDARDIZZATO

257

ALLEGATO VIIMETODO BASATO SUI RATING INTERNI (METODO IRB)

272

ALLEGATO VIIIATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

300

ALLEGATO IXCARTOLARIZZAZIONE

331

ALLEGATO XRISCHIO OPERATIVO

349

ALLEGATO XICRITERI TECNICI RELATIVI ALLA REVISIONE E VALUTAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

357

ALLEGATO XIICRITERI TECNICI IN MATERIA DI INFORMATIVA

358

ALLEGATO XIII

365

ALLEGATO XIV

366

P6_TA(2005)0352Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rifonde la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusa) (COM(2004)0486 — C6-0144/2004 — 2004/0159(COD))

371

P6_TC1-COD(2004)0159Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 settembre 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2006/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione)

371

ALLEGATO ICALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER IL RISCHIO DI POSIZIONE

396

ALLEGATO IICALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER IL RISCHIO DI REGOLAMENTO E IL RISCHIO DI CREDITO DI CONTROPARTE

408

ALLEGATO IIICALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER IL RISCHIO DI CAMBIO

411

ALLEGATO IVCALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER IL RISCHIO SULLE POSIZIONI IN MERCI

412

ALLEGATO VIMPIEGO DI MODELLI INTERNI PER IL CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI

416

ALLEGATO VICALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER I GRANDI FIDI

421

ALLEGATO VIINEGOZIAZIONE

422

ALLEGATO VIIIDIRETTIVE ABROGATE

426

ALLEGATO IXTAVOLA DI CONCORDANZA

427

P6_TA(2005)0353Revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (COM(2004)0177 — C6-0005/2004 — 2004/0065(COD))

432

P6_TC1-COD(2004)0065Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 settembre 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2005/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

432

P6_TA(2005)0354Svluppo delle ferrovie comunitarie ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (COM(2004)0139 — C6-0001/2004 — 2004/0047(COD))

460

P6_TC1-COD(2004)0047Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 settembre 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza

460

P6_TA(2005)0355Certificazione del personale viaggiante ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla certificazione del personale viaggiante addetto alla guida di locomotori e treni sulla rete ferroviaria della Comunità (COM(2004)0142 — C6-0002/2004 — 2004/0048(COD))

464

P6_TC1-COD(2004)0048Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 settembre 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2005/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla certificazione dei macchinisti e del personale viaggiante addetto alla guida di locomotori e treni sulla rete ferroviaria della Comunità

465

ALLEGATO IMODELLO COMUNITARIO DI LICENZA E DI ATTESTATO COMPLEMENTARE

480

ALLEGATO IICOMPITI DEL MACCHINISTA

482

ALLEGATO IIIREQUISITI DI BASE

482

ALLEGATO IVQUALIFICHE PROFESSIONALI

485

ALLEGATO VESAME RELATIVO ALLE CONOSCENZE PROFESSIONALI GENERALI

486

ALLEGATO VIESAME SULLE CONOSCENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL MATERIALE ROTABILE

486

ALLEGATO VIIESAME DELLE CONOSCENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLE INFRASTRUTTURE

488

P6_TA(2005)0356Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale (COM(2004)0143 — C6-0003/2004 — 2004/0049(COD))

490

P6_TC1-COD(2004)0049Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 settembre 2005 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario

490

ALLEGATO IINFORMAZIONI MINIME CHE LE IMPRESE FERROVIARIE DEVONO FORNIRE

506

ALLEGATO IIINFORMAZIONI MINIME DA FORNIRE SUL BIGLIETTO

507

P6_TA(2005)0357Venticinquesimo anniversario di SolidarnośćRisoluzione del Parlamento europeo sul 25o anniversario di Solidarność e il suo messaggio all'Europa

508

P6_TA(2005)0358Ruolo della coesione territoriale nello sviluppo regionaleRisoluzione del Parlamento europeo sul ruolo della coesione territoriale nello sviluppo regionale (2004/2256(INI))

509

P6_TA(2005)0359Partenariato rafforzato per le regioni ultraperifericheRisoluzione del Parlamento europeo su un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche (2004/2253(INI))

512

 

Giovedì, 29 settembre 2005

2006/C 227E/4

PROCESSO VERBALE

520

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Apertura della seduta

Presentazione di documenti

Settore tessile (discussione)

Composizione delle commissioni e delle delegazioni

Prospettive delle relazioni commerciali UE/Cina (discussione)

Turno di votazioni

Accordo viticolo tra l'Unione europea e gli Sati Uniti d'America (votazione)

Petrolio (votazione)

Riforma delle Nazioni Unite e obiettivi del Millennio per lo sviluppo (votazione)

Bielorussia (votazione)

Relazioni tra l'Unione e l'India (votazione)

Fonti energetiche rinnovabili nell'Unione (votazione)

Ridurre il numero di vittime della strada entro il 2010 (votazione)

Dichiarazioni di voto

Correzioni di voto

Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare

Ordine del giorno

Nomina di osservatori bulgari e rumeni nelle commissioni parlamentari

Prospettive delle relazioni commerciali UE/Cina (seguito della discussione)

Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (discussione)

Nepal

Tunisia

Vojvodina

Turno di votazioni

Nepal (votazione)

Tunisia (votazione)

Voivodina (votazione)

Dichiarazioni scritte inserite nel registro (articolo 116 del regolamento)

Decisioni relative ad alcuni documenti

Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

Calendario delle prossime sedute

Interruzione della sessione

ELENCO DEI PRESENTI

532

ALLEGATO IELENCO DEGLI OSSERVATORI NOMINATI NELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

534

ALLEGATO II

537

ALLEGATO III

552

TESTI APPROVATI

578

P6_TA(2005)0360Accordo vitivinicolo fra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'AmericaRisoluzione del Parlamento europeo sull'accordo vitivinicolo fra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America

578

P6_TA(2005)0361PetrolioRisoluzione del Parlamento europeo sulla dipendenza dal petrolio

580

P6_TA(2005)0362Riforma dell'ONU, obiettivi di sviluppo del MillennioRisoluzione del Parlamento europeo sui risultati del Vertice mondiale delle Nazioni Unite del 14-16 settembre 2005

582

P6_TA(2005)0363BielorussiaRisoluzione del Parlamento europeo sulla Bielorussia

585

P6_TA(2005)0364Relazioni UE-IndiaRisoluzione del Parlamento europeo sulle relazioni UE-India: una partnership strategica (2004/2169(INI))

589

P6_TA(2005)0365Fonti energetiche rinnovabili nell'UnioneRisoluzione del Parlamento europeo sulla quota di fonti energetiche rinnovabili nell'Unione europea e le proposte di azioni concrete (2004/2153(INI))

599

P6_TA(2005)0366Programma di azione europeo per la sicurezza stradaleRisoluzione del Parlamento europeo sul programma di azione europeo per la sicurezza stradale: Dimezzare il numero di vittime della strada entro il 2010: una responsabilità condivisa (2004/2162(INI))

609

P6_TA(2005)0367NepalRisoluzione del Parlamento europeo sul Nepal

616

P6_TA(2005)0368TunisiaRisoluzione del Parlamento europeo sulla Tunisia

618

P6_TA(2005)0369VoivodinaRisoluzione del Parlamento europeo sulla difesa della multietnicità nella Voivodina

620

 

2006/C 227E/5

s16

IT

 


I Comunicazioni

Parlamento europeo

Lunedì, 26 settembre 2005

21.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 227/1


PROCESSO VERBALE

(2006/C 227 E/01)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Josep BORRELL FONTELLES

Presidente

1.   Ripresa della sessione

La seduta è aperta alle 17.05.

2.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

3.   Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti

1)

dalle commissioni parlamentari

1.1)

relazioni:

* Relazione sulla proposta modificata di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (14203/2004 — C6-0200/2004 — 2000/0238(CNS)) — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore Kreissl-Dörfler Wolfgang (A6-0222/2005).

***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (COM(2004)0177 — C6-0005/2004 — 2004/0065(COD)) — Commissione giuridica

Relatore Doorn Bert (A6-0224/2005).

Relazione sulla comunicazione della Commissione sul programma europeo di sicurezza stradale: Dimezzare il numero di vittime della strada entro il 2010: una responsabilità comune (2004/2162(INI)) — Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore Vatanen Ari (A6-0225/2005).

Relazione sulla quota di fonti energetiche rinnovabili nell'Unione europea e le proposte di azioni concrete (2004/2153(INI)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore Turmes Claude (A6-0227/2005).

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'Azerbaigian su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2005)0060 — C6-0130/2005 — 2005/0011(CNS)) — Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore Costa Paolo (A6-0230/2005).

Relazione sulle nuove sfide per il circo quale parte della cultura europea (2004/2266(INI)) — Commissione per la cultura e l'istruzione

Relatore Pack Doris (A6-0237/2005).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (COM(2004)0173 — C6-0006/2004 — 2004/0055(COD)) — Commissione giuridica

Relatore McCarthy Arlene (A6-0240/2005).

*** Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'allargamento dell'Unione europea (09617/2005 — C6-0194/2005 — 2005/0091(AVC)) — Commissione per gli affari esteri

Relatore Brok Elmar (A6-0241/2005).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di sanità pubblica (COM(2004)0737 — C6-0168/2004 — 2004/0258(COD)) — Commissione per il commercio internazionale

Relatore Van Hecke Johan (A6-0242/2005).

Relazione su un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche (2004/2253(INI)) — Commissione per lo sviluppo regionale

Relatore Marques Sérgio (A6-0246/2005).

Relazione sul ruolo della coesione territoriale nello sviluppo regionale (2004/2256(INI)) — Commissione per lo sviluppo regionale

Relatore Guellec Ambroise (A6-0251/2005).

Relazione sulle relazioni UE-India: Una partnership strategica (2004/2169(INI)) — Commissione per gli affari esteri

Relatore Menéndez del Valle Emilio (A6-0256/2005).

***I Relazione

1.

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rifonde la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e

2.

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rifonde la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (COM(2004)0486 [01] — C6-0141/2004 — 2004/0155(COD)) — Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore Radwan Alexander (A6-0257/2005).

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2005)0158 — C6-0177/2005 — 2005/0060(CNS)) — Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore Costa Paolo (A6-0258/2005).

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2005)0159 — C6-0173/2005 — 2005/0059(CNS)) — Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore Costa Paolo (A6-0259/2005).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010 (COM(2005)0187 — C6-0154/2005 — 2005/0092(CNS)) — Commissione per la pesca

Relatore Fraga Estévez Carmen (A6-0260/2005).

Relazione sulle prospettive delle relazioni commerciali tra l'UE e la Cina (2005/2015(INI)) — Commissione per il commercio internazionale

Relatore Lucas Caroline (A6-0262/2005).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali (COM(2005)0106 — C6-0137/2005 — 2005/0023(CNS)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore Florenz Karl-Heinz (A6-0264/2005).

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Marios Matsakis (2004/2194(IMM)) — Commissione giuridica

Relatore Lehne Klaus-Heiner (A6-0268/2005).

***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rettifica la direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (COM(2005)0214 — C6-0155/2005 — 2005/0100(COD)) — Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore Zappalà Stefano (A6-0270/2005).

2)

dai deputati

2.1)

interrogazioni orali in vista dell'ora delle interrogazioni (articolo 109 del regolamento) (B6-0331/2005)

Maat Albert Jan, Stihler Catherine, Pafilis Athanasios, Papadimoulis Dimitrios, Karatzaferis Georgios, Czarnecki Ryszard, Masip Hidalgo Antonio, Paleckis Justas Vincas, Toubon Jacques, Kacin Jelko, McGuinness Mairead, Bowles Sharon Margaret, Starkevičiūtė Margarita, Wuermeling Joachim, Lundgren Nils, Posselt Bernd, Schierhuber Agnes, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Van Hecke Johan, Higgins Jim, Batzeli Katerina, Salinas García María Isabel, Goudin Hélène, Papastamkos Georgios, Seeberg Gitte, Manolakou Diamanto, Andersson Jan, Evans Robert, Berger Maria, Allister James Hugh, De Rossa Proinsias, Kasoulides Ioannis, Medina Ortega Manuel, Lavarra Vincenzo, Matsis Yiannakis, Sjöstedt Jonas, Hennicot-Schoepges Erna, Hegyi Gyula, Karim Sajjad, Seppänen Esko, Belet Ivo, Westlund Åsa, Mavrommatis Manolis, Segelström Inger, Moraes Claude, Arnaoutakis Stavros, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Szent-Iványi István, Jordan Cizelj Romana, Toussas Georgios, Gklavakis Ioannis, Demetriou Panayiotis, Lulling Astrid, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Newton Dunn Bill, Morgantini Luisa, Trakatellis Antonios, Landsbergis Vytautas— Farage Nigel, Posselt Bernd, Papadimoulis Dimitrios, Allister James Hugh, De Rossa Proinsias, Bushill-Matthews Philip, Medina Ortega Manuel, Beglitis Panagiotis, Seppänen Esko, Trakatellis Antonios, Kamall Syed, Papastamkos Georgios, Sjöstedt Jonas, Guerreiro Pedro, Westlund Åsa, Mavrommatis Manolis, Czarnecki Ryszard, Heaton-Harris Christopher, Moraes Claude, Goudin Hélène, Hutchinson Alain, Stihler Catherine, Van Hecke Johan, Manolakou Diamanto, Tannock Charles, Pafilis Athanasios, Van Orden Geoffrey, Beazley Christopher, Newton Dunn Bill, Parish Neil, Toussas Georgios, Ashworth Richard James, Kirkhope Timothy, Rosati Dariusz

2.2)

dichiarazioni scritte per l'iscrizione nel registro (articolo 116 del regolamento)

Elspeth Attwooll, Ian Hudghton, David Martin, Alyn Smith e Struan Stevenson sui diritti dei lettori stranieri nelle Università italiane (46/2005),

James Hugh Allister sui terroristi internazionali («i 3 della Colombia») (47/2005),

Richard Corbett sulle malattie respiratorie (48/2005),

Richard Corbett sulla Guida delle città europee (49/2005),

Lissy Gröner, Genowefa Grabowska, Karin Riis-Jørgensen, Gérard Onesta e Vasco Graça Moura sulle linee di assistenza telefonica per bambini in Europa (50/2005)

Silvana Koch-Mehrin sulla trasparenza finanziaria delle ONG e delle parti sociali (51/2005),

David Martin, Paulo Casaca, Peter Skinner, Terence Wynn e Robert Evans sulla crescente preoccupazione internazionale sulle fattorie di bile d'orso in Cina (52/2005)

4.   Petizioni

Conformemente all'articolo 191, paragrafo 5, del regolamento, le seguenti petizioni, che sono state iscritte nel ruolo generale alle date di seguito riportate, sono state deferite alla commissione competente:

Il 23.09.2005

 

M. Sig. György Bognár (n. 734/2005)

 

M. Sig. Konstantinos Proikakis (n. 735/2005)

 

Sig.ra Dimitra Pashalidou (n. 736/2005)

 

M. Sig. Petros Papalaios (n. 737/2005)

 

Sig.ra Olympia Tabourlou (n. 738/2005)

 

M. Sig. Ioannis Skountis (n. 739/2005)

 

Sig.ra Dafni Theodoraki (n. 740/2005)

 

M. Sig. Michael Niotis (n. 741/2005)

 

M. Sig. Miguel Blázquez López (n. 742/2005)

 

M. Sig. Jesús Lopez Vazquez (n. 743/2005)

 

M. Sig. Enrique González Blanco (n. 744/2005)

 

M. Sig. José López Rocamora (n. 745/2005)

 

M. U. Sig. U. Dimitri (Associazione «l'Ulm de m tout le Monde») (n. 746/2005)

 

M. Sig. Jean-Paul François Galibert (n. 747/2005)

 

M. Sig. Philippe Moulin (n. 748/2005)

 

M. Sig. Jean Pierre Baron (n. 749/2005)

 

Sig.ra Gisela Holy (n. 750/2005)

 

M. Sig. Fausto da Silva (n. 751/2005)

 

Sig.ra Maria Silva (n. 752/2005)

 

M. Sig. João Henrique Robalo Correia (n. 753/2005)

 

M. Sig. João da Cunha Barbosa (Associazione «Agentes Funerários de Portugal») (n. 754/2005)

 

M. Sig. Rolf Bossi (Rechtsanwälte Bossi Ufer Ziegert) (n. 755/2005)

 

M. Sig. Oliver Brandenburg (n. 756/2005)

 

M. Sig. Hartmut Haase («Siedlergemeinschaft Herreninsel») (n. 757/2005)

 

M. Sig. Thomas Lorentz (n. 758/2005)

 

M. Sig. Franz Swoboda (n. 759/2005)

 

M. Sig. Aleksandras Mininas (Kazlu Rudos Spaustuve) (n. 760/2005)

 

M. Sig. Wolfgang Drebitz («Elektrizitätsgenossenschaft Steimelhagen e.G».) (n. 761/2005)

 

Sig.ra Thaddea Brugger (club alpino, «Verein zum Schutz der Erholungslandschaft Osttirols») (n. 762/2005)

 

M. Sig. Gerhard Eller (n. 763/2005)

 

M. Sig. Percy Malitte (n. 764/2005)

 

Sig.ra Katrin Weinstock-Aroldi (n. 765/2005)

 

Sig.ra Larisa Gubanova (n. 766/2005)

 

M. Sig. Mirko Brand (n. 767/2005)

 

Sig.ra Maryna Renz (n. 768/2005)

 

M. Sig. Hans Jürgen Stoj (n. 769/2005)

 

M. Sig. Viktor Merten (n. 770/2005)

 

M. Sig. Dietmar Domke (n. 771/2005)

 

M. Sig. Michael Berning (n. 772/2005)

 

M. Sig. Jürgen Sachansky (n. 773/2005)

 

M. Sig. Andre Tomasino (n. 774/2005)

 

M. Sig. Manfred Bischof (n. 775/2005)

 

M. Sig. Josef Sagerschnig («Körpersportverein Wörtersee») (n. 776/2005)

 

M. Sig. Erhardt Fiebiger («Aktionsbündnis mittelständischer Unternehmen») (n. 777/2005)

 

M. Sig. Michel Guillet (n. 778/2005)

 

M. Sig. Adam Bohdan («Pracownia na rzecz Wszystkich Istot») (con 38 firme) (n. 779/2005)

 

M. Sig. Friedrich Kohle (n. 780/2005)

 

M. Sig. Michael Sommer (n. 781/2005)

 

M. Sig. Oisin Jones-Dillon (n. 782/2005)

 

M. Sig. William G Loveland (n. 783/2005)

 

Sig.ra Joy P. Henderson (n. 784/2005)

 

M. J. Sig. J. S. McGregor (n. 785/2005)

 

M. Sig. Jože Fergula (n. 786/2005)

 

M. Sig. Jerzy Płókarz («Komitet Wyborczy Wyborców»«Społeczni Ratownicy») (n. 787/2005)

5.   Dichiarazioni scritte (articolo 116 del regolamento)

Le dichiarazioni scritte n. 35, 36 e 37/2005 non hanno raccolto il numero di firme necessario e pertanto decadono, a norma dell'articolo 116, paragrafo 5, del regolamento.

6.   Seguito dato alle posizioni e risoluzioni del Parlamento

Sono state distribuite le comunicazioni della Commissione sul seguito dato alle posizioni e risoluzioni adottate dal Parlamento nel corso delle tornate di aprile I e II e maggio II.

7.   Composizione delle commissioni e delle delegazioni

Su richiesta del gruppo PPE-DE, il Parlamento ratifica la seguente nomina:

commissione LIBE

Antonio Tajani

8.   Firma di atti adottati in codecisione

Il Presidente comunica che, congiuntamente al Presidente del Consiglio, procederà mercoledì alla firma dei seguenti atti adottati in codecisione, conformemente all'articolo 68 del regolamento del Parlamento:

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (3614/2005 — C6-0295/2005 — 2003/0302(COD))

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (3617/1/2005 — C6-0296/2005 — 2003/0205(COD))

decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001 2005) (3635/1/2005 — C6-0292/2005 — 2004/0272(COD)).

Inoltre, il Consiglio ha comunicato che adotterà

la posizione definita dal Parlamento in prima lettura il 12 aprile 2005 in vista dell'adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori cittadini di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea (3621/2/2005 — C6-0294/2005 — 2004/0063(COD)).

In considerazione delle modifiche apportate dal Consiglio al testo trasmesso al Parlamento, il Presidente ha consultato la commissione LIBE, competente in materia, conformemente all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento; e con lettera del 23 giugno 2005 il presidente di detta commissione ha comunicato al Presidente del Parlamento che le modifiche non riguardano il merito. Il Presidente firmerà pertanto mercoledì anche quest'atto.

9.   Accoglienza degli osservatori bulgari e rumeni

Il Presidente, a nome del Parlamento, porge il benvenuto agli osservatori bulgari e rumeni che hanno preso posto nell'emiciclo.

L'elenco nominativo degli osservatori bulgari e rumeni figura in allegato al presente processo verbale.

10.   Ordine dei lavori

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

Il progetto definitivo di ordine del giorno della tornata di settembre II e ottobre I (PE 361.877/PDOJ) è stato distribuito. Sono state proposte le seguenti modifiche (articolo 132 del regolamento):

Sedute dal 26.09.2005 al 29.09.2005

lunedì

nessuna richiesta di modifica

martedì

nessuna richiesta di modifica

mercoledì

nessuna richiesta di modifica

giovedì

Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (articolo 115 del regolamento):

(richiesta del gruppo PPE-DE volta a sostituire il punto «Tunisia»punto 62 del PDOJ) con un nuovo punto «Minoranze in Voivodina».

(richiesta del gruppo PSE volta a sostituire il punto «Uzbekistan»punto 63 del PDOJ) con un nuovo punto «Voivodina».

Intervengono Martin Schulz, a nome del gruppo PSE, il quale segnala che i gruppi PSE, PPE-DE e ALDE sono pervenuti a un accordo sulla domanda del gruppo PSE, e Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, il quale ritira la richiesta del suo gruppo.

Il Parlamento approva la richiesta del gruppo PSE.

Sedute del 12.10.2005 e 13.10.2005

nessuna richiesta di modifica

L'ordine dei lavori è così fissato.

11.   Priorità di lavoro del Parlamento (discussione)

Dichiarazione della Presidenza: Priorità di lavoro del Parlamento.

Il Presidente fa una dichiarazione in cui espone la situazione dell'Unione e le prospettive future, evidenziando il ruolo che il Parlamento europeo deve assumere nello spazio europeo.

Intervengono Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, Martin Schulz, a nome del gruppo PSE, Graham Watson, a nome del gruppo ALDE, Daniel Marc Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Nigel Farage, a nome del gruppo IND/DEM, Brian Crowley, a nome del gruppo UEN e Jean-Marie Le Pen, non iscritto, e Margot Wallström (Vicepresidente della Commissione)

La discussione è chiusa.

Interviene Pervenche Berès sull'organizzazione del lavori.

PRESIDENZA: Mario MAURO

Vicepresidente

12.   Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica

Intervengono, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento, per interventi di un minuto volti a richiamare l'attenzione del Parlamento su questioni aventi rilevanza politica, i seguenti deputati:

Marianne Thyssen, Catherine Stihler, Sophia in 't Veld, Mary Lou McDonald, Dariusz Maciej Grabowski, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Zbigniew Podkański, Antonio Masip Hidalgo, Marian Harkin, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zbigniew Zaleski, Panagiotis Beglitis, Marios Matsakis, Kathy Sinnott, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Alfredo Antoniozzi, Magda Kósáné Kovács, Nikolaos Sifunakis, Avril Doyle, Marta Vincenzi, Christopher Beazley, Peter Skinner, Tunne Kelam e Ljudmila Novak.

13.   Venticinquesimo anniversario di Solidarnosc e suo messaggio per l'Europa (discussione)

Dichiarazione della Commissione: Venticinquesimo anniversario di Solidarnosc e suo messaggio per l'Europa.

Il Presidente fa una breve dichiarazione per introdurre la discussione.

Charlie McCreevy (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono Jacek Emil Saryusz-Wolski, a nome del gruppo PPE-DE, Józef Pinior, a nome del gruppo PSE, Bronisław Geremek, a nome del gruppo ALDE, Milan Horáček, a nome del gruppo Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL, e Wojciech Roszkowski, a nome del gruppo UEN.

PRESIDENZA: Janusz ONYSZKIEWICZ

Vicepresidente

Intervengono Ryszard Czarnecki, non iscritto, Alojz Peterle, Jan Marinus Wiersma, Erik Meijer, Jan Tadeusz Masiel, Timothy Kirkhope, Athanasios Pafilis, Zbigniew Zaleski, Anna Ibrisagic, Bogusław Sonik e Tunne Kelam.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

Joost Lagendijk, Angelika Beer e Milan Horáček, a nome del gruppo Verts/ALE, sul 25° anniversario di Solidarność e il suo messaggio per l'Europa (B6-0485/2005),

Martin Schulz, Józef Pinior e Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE, sul 25° anniversario di Solidarnosc e il suo messaggio per l'Europa (B6-0495/2005),

Francis Wurtz, Helmuth Markov, Eva-Britt Svensson e Roberto Musacchio, a nome del gruppo GUE/NGL sul 25o anniversario di Solidarność e il suo messaggio per l'Europa (B6-0500/2005),

Bronisław Geremek, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Janusz Onyszkiewicz, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Brian Crowley, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Cristiana Muscardini, Grażyna Staniszewska e Jan Jerzy Kułakowski, a nome dei gruppi PPE-DE, PSE, ALDE e UEN, sul 25o anniversario di Solidarnosc e il suo messaggio all'Europa (B6-0504/2005).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.7 del PV del 28.09.2005.

14.   1. Accesso all'attività degli enti creditizi, 2. Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ***I (discussione)

Relazione

1.

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rifonde la direttiva 2000/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi [COM(2004)0486 — C6-0141/2004 – 2004/0155(COD)] e

2.

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante che rifonde la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi [COM(2004)0486 — C6-0144/2004 — 2004/0159(COD)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Alexander Radwan (A6-0257/2005).

Interviene Charlie McCreevy (membro della Commissione).

Alexander Radwan illustra la sua relazione.

Intervengono Harald Ettl (relatore per parere della commissione JURI) e José Manuel García-Margallo y Marfil, a nome del gruppo PPE-DE.

PRESIDENZA: Manuel António dos SANTOS

Vicepresidente

Intervengono Harald Ettl, a nome del gruppo PSE, Wolf Klinz, a nome del gruppo ALDE, John Whittaker, a nome del gruppo IND/DEM, Eoin Ryan, a nome del gruppo UEN, Hans-Peter Martin, non iscritto, John Purvis, Pervenche Berès, Nils Lundgren, Ieke van den Burg, Astrid Lulling, Gunnar Hökmark, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Paul Rübig e Charlie McCreevy.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.1 del PV del 28.09.2005.

15.   Revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (COM(2004)0177 — C6-0005/2004 — 2004/0065(COD)) — Commissione giuridica.

Relatore: Bert Doorn (A6-0224/2005).

Interviene Charlie McCreevy (membro della Commissione).

Bert Doorn illustra la sua relazione.

Intervengono Andreas Schwab, a nome del gruppo PPE-DE, Antonio Masip Hidalgo, a nome del gruppo PSE, Wolf Klinz, a nome del gruppo ALDE, Giuseppe Gargani, Arlene McCarthy, Paul Rübig, Andrzej Jan Szejna e Charlie McCreevy.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.2 del PV del 28.09.2005.

16.   Protocollo all'accordo sulla pesca del tonno CE/Repubblica federale islamica delle Comore (2005-2010) * (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010 (COM(2005)0187 — C6-0154/2005 — 2005/0092(CNS)) — Commissione per la pesca.

Relatore: Carmen Fraga Estévez (A6-0260/2005).

Interviene Joe Borg (membro della Commissione).

Carmen Fraga Estévez illustra la sua relazione.

Intervengono Helga Trüpel (relatore per parere della commissione BUDG), Dorette Corbey, a nome del gruppo PSE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Hélène Goudin, a nome del gruppo IND/DEM, Manuel Medina Ortega e Joe Borg.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.5 del PV del 27.09.2005.

17.   Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 361.877/OJMA).

18.   Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 21.50.

Julian Priestley

Segretario generale

Luigi Cocilovo

Vicepresidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Adamou, Agnoletto, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bösch, Bonde, Bonino, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Horáček, Hudacký, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lipietz, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Toia, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zīle, Zimmerling, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Osservatori

Abadjiev Dimitar, Ali Nedzhmi, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cappone Maria, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Dimitrov Martin, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Christova Christina Velcheva, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan


ALLEGATO

ELENCO DEGLI OSSERVATORI DELLA BULGARIA

Abadjiev Dimitar

Ali Nedzhmi Niyazi

Arabadjiev Alexander Stoyanov

Bliznashki Georgi Petkov

Cappone Maria Vassileva

Dimitrov Martin Dimitrov

Hristova Hristina Velcheva

Hyusmenova Filiz Hakaeva

Ilchev Stanimir Yankov

Ivanova Iglika Dimitrova

Kazak Tchetin Hussein

Kirilov Evgeni Zahariev

Paparizov Atanas Atanassov

Parvanova Antonyia Stefanova

Shouleva Lydia Santova

Sofianski Stefan Antonov

Stoyanov Dimitar Kinov

Vigenin Kristian Ivanov

ELENCO DEGLI OSSERVATORI DELLA ROMANIA

Anastase Roberta Alma

Athanasiu Alexandru

Bărbuleţiu Tiberiu

Becşenescu Dumitru

Buruiană Aprodu Daniela

Ciornei Silvia

Cioroianu Adrian Mihai

Corlăţean Titus

Coşea Dumitru Gheorghe Mircea

Creţu Corina

Creţu Gabriela

Dîncu Vasile

Duca Viorel Senior

Dumitrescu Cristian

Ganţ Ovidiu Victor

Hogea Vlad Gabriel

Iacob Ridzi Monica Maria

Kelemen Atilla Béla Ladislau

Kónya Hamar Sándor

Marinescu Marian Jean

Mihăescu Eugen

Morţun Alexandru Ioan

Muscă Monica Octavia

Nicolae Şerban

Paşcu Ioan Mircea

Petre Maria

Podgorean Radu

Popa Nicolae Vlad

Popeangă Petre

Sârbu Daciana Octavia

Severin Adrian

Silaghi Ovidiu Ioan

Szabó Károly Ferenc

Tîrle Radu

Zgonea Valeriu Ştefan


Martedì, 27 settembre 2005

21.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 227/13


PROCESSO VERBALE

(2006/C 227 E/02)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Janusz ONYSZKIEWICZ

Vicepresidente

1.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 09.00.

2.   Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1)

dal Consiglio e dalla Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2005)0108 — C6-0093/2005 — 2005/0033(COD)).

deferimento

merito

:

REGI

parere

:

BUDG

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2005)0236 — C6-0174/2005 — 2005/0106(COD)).

deferimento

merito

:

LIBE

parere

:

BUDG

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali di Torino 2006 (COM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD)).

deferimento

merito

:

LIBE

parere

:

CULT

Proposta di storno di stanziamenti DEC 29/2005 — Sezione III — Commissione (SEC(2005)1048 — C6-0276/2005 — 2005/2170(GBD)).

deferimento

merito

:

BUDG

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 3 dell'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (COM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI)).

deferimento

merito

:

BUDG

parere

:

REGI

Proposta di storno di stanziamenti DEC 30/2005 — Sezione III — Commissione (SEC(2005)1094 — C6-0278/2005 — 2005/2173(GBD)).

deferimento

merito

:

BUDG

Proposta di decisione del Consiglio che modifica l'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per consentire alla Banca di finanziare operazioni in Mongolia (COM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS)).

deferimento

merito

:

ECON

parere

:

INTA, BUDG

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (COM(2005)0362 [01] — C6-0281/2005 — 2005/0153(CNS)).

deferimento

merito

:

PECH

parere

:

BUDG, ENVI

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario (COM(2005)0362 [02] — C6-0282/2005 — 2005/0154(CNS)).

deferimento

merito

:

PECH

parere

:

BUDG, ENVI

Proposta di decisione del Consiglio che consente ai paesi destinatari del futuro strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) di beneficiare del programma per l'assistenza tecnica e lo scambio di informazioni (TAIEX) (COM(2005)0321 — C6-0283/2005 — 2005/0133(CNS)).

deferimento

merito

:

AFET

parere

:

INTA, BUDG

Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione delle violazioni della proprietà intellettuale (COM(2005)0276 [02] — C6-0284/2005 — 2005/0128(CNS)).

deferimento

merito

:

JURI

parere

:

ITRE, IMCO, LIBE

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (COM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS)).

deferimento

merito

:

AGRI

parere

:

JURI

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (COM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS)).

deferimento

merito

:

AGRI

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (COM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS)).

deferimento

merito

:

AGRI

parere

:

JURI

2)

dai deputati, dichiarazioni scritte per l'iscrizione nel registro (articolo 116 del regolamento)

Charles Tannock, Jana Hybášková, Marek Maciej Siwiec, André Brie e Frédérique Ries, sul ritiro di Israele da Gaza (53/2005);

Den Dover e Kathy Sinnott, sull'appello agli Stati membri ad applicare aliquote IVA ridotte nel settore dell'edilizia abitativa (54/2005);

Den Dover e Kathy Sinnott, sulla promozione dell'efficienza energetica nell'edilizia (55/2005).

3.   Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate)

I seguenti deputati o gruppi politici hanno presentato, conformemente all'articolo 115 del regolamento, alcune richieste di organizzare una tale discussione per le seguenti proposte di risoluzione:

I.

NEPAL

Pasqualina Napoletano e Neena Gill, a nome del gruppo PSE, sul Nepal (B6-0513/2005);

Roberta Angelilli, a nome del gruppo UEN, sulla situazione dei diritti umani in Nepal (B6-0519/2005);

Jean Lambert, Bart Staes, Hélène Flautre e Gérard Onesta, a nome del gruppo Verts/ALE, sul Nepal (B6-0520/2005);

Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL, sul Nepal (B6-0523/2005);

Thomas Mann, Simon Coveney, Bernd Posselt, Doris Pack e Zsolt László Becsey, a nome del gruppo PPE-DE, sul Nepal (B6-0526/2005);

Elizabeth Lynne, a nome del gruppo ALDE, sulla situazione in Nepal (B6-0530/2005).

II.

TUNISIA

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser e Alain Hutchinson, a nome del gruppo PSE, sulla situazione dei diritti umani in Tunisia (B6-0512/2005);

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda e Daniel Marc Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla Tunisia (B6-0522/2005);

Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto e Umberto Guidoni, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla libertà di espressione in Tunisia (B6-0524/2005);

Simon Busuttil, Simon Coveney, Bernd Posselt, Thomas Mann, Doris Pack e Zsolt László Becsey, a nome del gruppo PPE-DE, sulla Tunisia (B6-0525/2005);

Cecilia Malmström, a nome del gruppo ALDE, sulla situazione in Tunisia (B6-0529/2005);

Ģirts Valdis Kristovskis, a nome del gruppo UEN, sulla libertà di espressione e di associazione in Tunisia (B6-0532/2005).

III.

VOIVODINA

Bastiaan Belder, a nome del gruppo IND/DEM, sulla difesa della molteplicità etnica in Voivodina (B6-0518/2005);

Gisela Kallenbach, Joost Lagendijk e Angelika Beer, a nome del gruppo Verts/ALE, sulle intimidazioni alle minoranze etniche in Voivodina e in Serbia Montenegro (B6-0521/2005);

Doris Pack, Zsolt László Becsey, Simon Coveney, Bernd Posselt e Thomas Mann, a nome del gruppo PPE-DE, sulla difesa della molteplicità etnica nella regione di Voivodina (B6-0527/2005);

István Szent-Iványi, a nome del gruppo ALDE, sulle intimidazioni continue alle minoranze etniche in Voivodina e in Serbia Montenegro (B6-0528/2005);

Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione in Voivodina (Serbia Montenegro) (B6-0531/2005);

Adriana Poli Bortone, a nome del gruppo UEN, sulla difesa della molteplicità etnica in Voivodina (B6-0533/2005);

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda e Csaba Sándor Tabajdi, a nome del gruppo PSE, sulla Voivodina (B6-0534/2005).

Il tempo di parola sarà ripartito conformemente all'articolo 142 del regolamento.

4.   Procedura di riconoscimento e di revoca dello status di rifugiato negli Stati membri * (discussione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (14203/2004 — C6-0200/2004 — 2000/0238(CNS)) — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A6-0222/2005)

Interviene Franco Frattini (Vicepresidente della Commissione).

Wolfgang Kreissl-Dörfler illustra la sua relazione.

Intervengono Feleknas Uca (relatore per parere della commissione DEVE), Carlos Coelho, a nome del gruppo PPE-DE, Martine Roure, a nome del gruppo PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert, a nome del gruppo ALDE, Jean Lambert, a nome del gruppo Verts/ALE, Giusto Catania, a nome del gruppo GUE/NGL, Johannes Blokland, a nome del gruppo IND/DEM, Romano Maria La Russa, a nome del gruppo UEN, Frank Vanhecke, non iscritto, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Johannes Voggenhuber, Athanasios Pafilis, Kathy Sinnott, Jan Tadeusz Masiel, Alexander Stubb, Giovanni Claudio Fava, Cem Özdemir, Andreas Mölzer, Simon Busuttil, Inger Segelström, Genowefa Grabowska e Franco Frattini.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.8 del PV del 27.09.2005.

5.   Accordo viticolo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (discussione)

Dichiarazione della Commissione: Accordo viticolo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America

Mariann Fischer Boel (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono Christa Klaß, a nome del gruppo PPE-DE, e Katerina Batzeli, a nome del gruppo PSE.

PRESIDENZA: Ingo FRIEDRICH

Vicepresidente

Intervengono Jorgo Chatzimarkakis, a nome del gruppo ALDE, Marie-Hélène Aubert, a nome del gruppo Verts/ALE, Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, Roberta Angelilli, a nome del gruppo UEN, Jean-Claude Martinez, non iscritto, María Esther Herranz García, María Isabel Salinas García, Anne Laperrouze, Astrid Lulling, Luis Manuel Capoulas Santos, Jean Marie Beaupuy, Giuseppe Castiglione, Vincenzo Lavarra, Agnes Schierhuber, Duarte Freitas, María del Pilar Ayuso González e Mariann Fischer Boel.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

María Esther Herranz García, Christa Klaß, Astrid Lulling, Giuseppe Castiglione, a nome del gruppo PPE-DE, sull'accordo viticolo Unione europea — Stati Uniti (B6-0489/2005);

Katerina Batzeli, María Isabel Salinas García e Luis Manuel Capoulas Santos, a nome del gruppo PSE, sull'accordo vitivinicolo tra l'UE e gli USA (B6-0511/2005);

Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Niels Busk, Ignasi Guardans Cambó e Willem Schuth, a nome del gruppo ALDE, sull'Accordo vinicolo UE-Stati Uniti (B6-0514/2005);

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Marie-Hélène Aubert, Milan Horáček e David Hammerstein Mintz, a nome del gruppo Verts/ALE, sull'Accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti relativo al commercio vinicolo (B6-0515/2005);

Sergio Berlato, Roberta Angelilli e Sebastiano (Nello) Musumeci, a nome del gruppo UEN, sull'accordo viticolo UE-USA (B6-0516/2005);

Ilda Figueiredo, Marco Rizzo e Diamanto Manolakou, a nome del gruppo GUE/NGL, sull'accordo viticolo tra l'UE e gli Stati Uniti (B6-0517/2005).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.1 del PV del 29.09.2005.

(La seduta, sospesa alle 11.45 in attesa del turno di votazioni, è ripresa alle 12.05)

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

6.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato I, unito al processo verbale.

6.1.   Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di opere, forniture e servizi ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rettifica la direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (COM(2005)0214 — C6-0155/2005 — 2005/0100(COD)) — Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori.

Relatore: Stefano Zappalà (A6-0270/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 1)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Stefano Zappalà fa una dichiarazione in virtù dell'articolo 131, paragrafo 4, del regolamento.

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0342)

6.2.   Accordo CE/Bulgaria su taluni aspetti dei servizi aerei * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2005)0158 — C6-0177/2005 — 2005/0060(CNS)) — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Paolo Costa (A6-0258/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 2)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0343)

6.3.   Accordo CE/Croazia su taluni aspetti dei servizi aerei * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2005)0159 — C6-0173/2005 — 2005/0059(CNS)) — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Paolo Costa (A6-0259/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 3)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica(P6_TA(2005)0344

6.4.   Diritti dovuti all'Agenzia europea dei medicinali * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali (COM(2005)0106 — C6-0137/2005 — 2005/0023(CNS)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Relatore: Karl-Heinz Florenz (A6-0264/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 4)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0345)

6.5.   Protocollo all'accordo sulla pesca del tonno CE/Repubblica federale islamica delle Comore (2005-2010) * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010 (COM(2005)0187 — C6-0154/2005 — 2005/0092(CNS)) — Commissione per la pesca.

Relatore: Carmen Fraga Estévez (A6-0260/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 5)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0346)

6.6.   Richiesta di revoca dell'immunità di Marios Matsakis (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Marios Matsakis (2004/2194(IMM)) — Commissione giuridica.

Relatore: Klaus-Heiner Lehne (A6-0268/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 6)

PROPOSTA DI DECISIONE

Intervengono Bronisław Geremek, Klaus-Heiner Lehne, relatore sull'intervento e Christopher Heaton-Harris.

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0347)

6.7.   Conservazione dei dati trattati attraverso reti pubbliche di comunicazione a fini di perseguimento dei reati, compreso il terrorismo (articolo 131 del regolamento) (votazione finale)

Relazione sull'iniziativa della Repubblica francese, dell'Irlanda, del Regno di Svezia e del Regno Unito finalizzata all'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione quadro sulla conservazione dei dati trattati e memorizzati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o dei dati sulle reti pubbliche di comunicazione a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della criminalità e dei reati, compreso il terrorismo (08958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS)) — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 7)

Il testo dell'iniziativa è stato respinto il 07.06.2005 (punto 6.8 del PV del 07.06.2005) e la questione è stata rinviata alla commissione competente (articolo 52 del regolamento).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2005)0348)

La reiezione del testo dell'iniziativa è pertanto confermata. La procedura è conclusa.

6.8.   Procedura di riconoscimento e di revoca dello status di rifugiato negli Stati membri * (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (14203/2004 — C6-0200/2004 — 2000/0238(CNS)) — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A6-0222/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 8)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2005)0349)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2005)0349)

Interventi sulla votazione:

Giusto Catania ha chiesto che l'emendamento 180, dichiarato decaduto, sia messo ai voti (Il Presidente ha precisato che l'emendamento era decaduto in seguito all'approvazione dell'emendamento 99) e il relatore ha confermato le considerazioni del Presidente.

7.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 163, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Wolfgang Kreissl-Dörfler — A6-0222/2005

Philip Claeys

8.   Correzioni di voto

Le correzioni di voto figurano nel sito «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)» e nella versione stampata dell'allegato II «Risultati delle votazioni per appello nominale».

La versione elettronica in Europarl sarà aggiornata regolarmente per un periodo massimo di 2 settimane a decorrere dal giorno della votazione.

Dopo detto termine, l'elenco delle correzioni di voto sarà chiuso per la successiva traduzione e pubblicazione nella GU.

Deputati che hanno dichiarato di non aver partecipato alle votazioni:

Yiannakis Matsis ha comunicato di essere stato presente ma di non aver partecipato alle votazioni.

(La seduta, sospesa alle 12.25, riprende alle 15.05)

PRESIDENZA: Luigi COCILOVO

Vicepresidente

9.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Interviene Ursula Stenzel la quale comunica che la dichiarazione scritta 41/2005 sulle patologie reumatiche ha ottenuto oggi la firma della maggioranza dei membri che compongono il Parlamento.

*

* *

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

10.   Ruolo della coesione territoriale nello sviluppo regionale — Partenariato rafforzato per le regioni ultraperiferiche (discussione)

Relazione sul ruolo della coesione territoriale nello sviluppo regionale (2004/2256(INI)) — Commissione per lo sviluppo regionale.

Relatore: Ambroise Guellec (A6-0251/2005)

Relazione su un partenariato rafforzato per le regioni ultraperiferiche (2004/2253(INI)) — Commissione per lo sviluppo regionale.

Relatore: Sérgio Marques (A6-0246/2005)

Ambroise Guellec illustra la sua relazione (A6-0251/2005).

Sérgio Marques illustra la sua relazione (A6-0246/2005).

Interviene Danuta Hübner (membro della Commissione).

Intervengono Luis Manuel Capoulas Santos (relatore per parere della commissione AGRI), Duarte Freitas (relatore per parere della commissione PECH), Ewa Hedkvist Petersen, a nome del gruppo PSE, Konstantinos Hatzidakis, a nome del gruppo PPE-DE, Jean Marie Beaupuy, a nome del gruppo ALDE, Gisela Kallenbach, a nome del gruppo Verts/ALE, Pedro Guerreiro, a nome del gruppo GUE/NGL, Graham Booth, a nome del gruppo IND/DEM, Mieczysław Edmund Janowski, a nome del gruppo UEN, James Hugh Allister, non iscritto, Rolf Berend, Emanuel Jardim Fernandes e Alfonso Andria.

PRESIDENZA: Miroslav OUZKÝ

Vicepresidente

Intervengono Kyriacos Triantaphyllides, Mirosław Mariusz Piotrowski, Salvatore Tatarella, Robert Kilroy-Silk, Margie Sudre, Bernadette Bourzai, Paul Verges, Ryszard Czarnecki, Jan Olbrycht, Catherine Stihler, Markus Pieper, Jamila Madeira, Ioannis Gklavakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Guido Podestà, Zita Gurmai, Lambert van Nistelrooij, Stavros Arnaoutakis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Manuel Medina Ortega, José Albino Silva Peneda, Paulo Casaca, Alexander Stubb, Richard Seeber, Francesco Musotto e Danuta Hübner.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.8 del PV del 28.09.2005 e punto 7.9 del PV del 28.09.2005.

11.   Esito dell'esame delle proposte legislative pendenti (discussione)

Comunicazione della Commissione: Esito dell'esame delle proposte legislative pendenti

Günter Verheugen (Vicepresidente della Commissione) fa la comunicazione.

Intervengono Alexander Stubb, Hannes Swoboda e Alexander Radwan per formulare quesiti ai quali risponde Günter Verheugen.

PRESIDENZA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Vicepresidente

Intervengono Elizabeth Lynne, Monica Frassoni, Françoise Grossetête, Jules Maaten, Stephen Hughes e Elisabeth Schroedter per formulare quesiti ai quali risponde a gruppi di tre Günter Verheugen.

La discussione è chiusa.

12.   Tempo delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni alla Commissione (B6-0331/2005).

Prima parte

Interrogazione 39 (Albert Jan Maat): Diffusione di malattie infettive nell'UE.

Jacques Barrot (Vicepresidente della Commissione) risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Albert Jan Maat.

Interrogazione 40 (Catherine Stihler): Indennizzo dei passeggeri aerei.

Jacques Barrot risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Catherine Stihler, Bill Newton Dunn e Josu Ortuondo Larrea.

Interrogazione 41 (Athanasios Pafilis): Problemi gravi di sicurezza dei voli.

Jacques Barrot risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Athanasios Pafilis, Georgios Karatzaferis e Georgios Toussas.

Seconda parte

Interrogazione 42 (Dimitrios Papadimoulis): Completamento del catasto nazionale.

Danuta Hübner (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Dimitrios Papadimoulis, Georgios Papastamkos e Georgios Karatzaferis.

Interrogazione 43 (Georgios Karatzaferis): Mancato conseguimento da parte greca dell'obiettivo di utilizzare appieno le risorse per il 2005.

Danuta Hübner risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Georgios Karatzaferis, Paul Rübig e Dimitrios Papadimoulis.

Interrogazione 44 (Ryszard Czarnecki): Fondi per gli aiuti a titolo della politica regionale.

Danuta Hübner risponde all'interrogazione.

Interviene Ryszard Czarnecki.

Danuta Hübner risponde alle domande complementari di David Martin e Justas Vincas Paleckis.

Le interrogazioni 45 e 46 riceveranno una risposta scritta.

Interrogazione 47 (Jacques Toubon): Studio sul settore dei giochi nel mercato interno.

Charlie McCreevy (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Jacques Toubon e David Martin.

Interrogazione 48 (Jelko Kacin): Difficoltà incontrate dalle società di giochi di azzardo nell'ambito della promozione delle loro attività in altri Stati membri.

Charlie McCreevy risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Jelko Kacin.

Interrogazione 49 (Mairead McGuinness): Protezione dei consumatori in materia di transazioni finanziarie transfrontaliere.

Charlie McCreevy risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Gay Mitchell (sostituto dell'autore).

Le interrogazioni da 50 a 53 riceveranno una risposta scritta.

Interrogazione 54 (Bernd Posselt): Regolamento (CEE) n. 2081/92: Protezione delle indicazioni geografiche — Cialde di Karlsbad.

Mariann Fischer Boel (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Bernd Posselt.

Interrogazione 55 (Agnes Schierhuber): Olmützer Quargel come «indicazione geografica protetta» a norma del regolamento CEE n. 2081/92.

Mariann Fischer Boel risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Agnes Schierhuber.

Interrogazione 56 (Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk): Il mercato delle bacche in Polonia.

Mariann Fischer Boel risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Interrogazione 57 (Johan Van Hecke): Riscossione di sussidi agricoli comunitari da parte di nobili latifondisti.

Mariann Fischer Boel risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Johan Van Hecke, Bart Staes e Agnes Schierhuber.

Le interrogazioni da 58 a 96 riceveranno una risposta scritta.

Il tempo delle interrogazioni riservato alla Commissione è chiuso.

Interviene Jim Higgins per chiedere se i tempi previsti per le interrogazioni a Mariann Fischer Boel sia stato utilizzato completamente, e la Presidente conferma la circostanza.

13.   Malattie reumatiche (dichiarazione scritta)

La dichiarazione scritta 41/2005 presentata dai deputati Richard Howitt, David Hammerstein Mintz, Ursula Stenzel, Adamos Adamou e Grażyna Staniszewska sulle malattie reumatiche ha ottenuto il 27.09.2005 le firme della maggioranza dei membri che compongono il Parlamento e sarà quindi, a norma dell'articolo 116, paragrafo 4, del regolamento trasmessa ai destinatari e pubblicata con indicazione dei nomi dei firmatari nella sezione «Testi approvati» della seduta del 13.10.2005(P6_TA(2005)0389).

(La seduta, sospesa alle 19.40, è ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT

Vicepresidente

14.   Sviluppo delle ferrovie comunitarie ***I — Certificazione del personale viaggiante addetto alla guida di locomotori e treni ***I — Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale ***I — Esigenze di qualità contrattuali per il trasporto ferroviario di merci ***I — (discussione)

Relazione sulla proposta di di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (COM(2004)0139 — C6-0001/2004 — 2004/0047(COD)) — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Georg Jarzembowski (A6-0143/2005)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla certificazione del personale viaggiante addetto alla guida di locomotori e treni sulla rete ferroviaria della Comunità (COM(2004)0142 — C6-0002/2004 — 2004/0048(COD)) — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Gilles Savary (A6-0133/2005)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale (COM(2004)0143 — C6-0003/2004 — 2004/0049(COD)) — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Dirk Sterckx (A6-0123/2005)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indennità per inosservanza dei requisiti contrattuali di qualità nei servizi di trasporto ferroviario di merci (COM(2004)0144 — C6-0004/2004 — 2004/0050(COD)) — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Roberts Zīle (A6-0171/2005)

Interviene Jacques Barrot (Vicepresidente della Commissione).

Georg Jarzembowski presenta la sua relazione (A6-0143/2005) dopo aver deplorato l'iscrizione del punto nella seduta notturna.

Gilles Savary illustra la sua relazione (A6-0133/2005).

Dirk Sterckx illustra la sua relazione (A6-0123/2005).

Roberts Zīle illustra la sua relazione (A6-0171/2005).

Intervengono Elisabeth Jeggle, a nome del gruppo PPE-DE, Willi Piecyk, a nome del gruppo PSE, Paolo Costa, a nome del gruppo ALDE, Michael Cramer, a nome del gruppo Verts/ALE, Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Patrick Louis, a nome del gruppo IND/DEM, Luca Romagnoli, non iscritto, Reinhard Rack, soprattutto sullo svolgimento dei lavori per sostenere le proposte supplementari di Georg Jarzembowski, Bogusław Liberadzki, Anne E. Jensen, Hélène Flautre, Erik Meijer, Gerard Batten, Armando Dionisi, Saïd El Khadraoui, Josu Ortuondo Larrea, Jaromír Kohlíček, Sylwester Chruszcz, Corien Wortmann-Kool, Inés Ayala Sender, Bogusław Sonik, Ewa Hedkvist Petersen, Péter Olajos, Jörg Leichtfried, Luís Queiró, Emanuel Jardim Fernandes, Zsolt László Becsey, Ulrich Stockmann, Małgorzata Handzlik, Marta Vincenzi, Stanisław Jałowiecki, Nikolaos Sifunakis, Etelka Barsi-Pataky e Jacques Barrot.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.3 del PV del 28.09.2005, punto 7.4 del PV del 28.09.2005, punto 7.5 del PV del 28.09.2005 e punto 7.6 del PV del 28.09.2005.

15.   Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 361.877/OJME).

16.   Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 23.40.

Julian Priestley

Segretario generale

Jacek Emil Saryusz-Wolski

Vicepresidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Lombardo, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zimmerling, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Osservatori

Ali Nedzhmi, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Buruiană Aprodu Daniela, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Duca Viorel Senior, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Christova Christina Velcheva, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Paparizov Atanas Atanassov, Petre Maria, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu


ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+

approvato

-

respinto

decaduto

R

ritirato

AN (…, …, …)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE (…, …, …)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di opere, forniture e servizi ***I

Relazione: Stefano ZAPPALÀ (A6-0270/2005)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

2.   Accordo CE/Bulgaria su taluni aspetti dei servizi aerei *

Relazione: Paolo COSTA (A6-0258/2005)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

3.   Accordo CE/Croazia su taluni aspetti dei servizi aerei *

Relazione: Paolo COSTA (A6-0259/2005)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

4.   Diritti dovuti all'Agenzia europea per i medicinali *

Relazione: Karl-Heinz FLORENZ (A6-0264/2005)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

5.   Protocollo all'accordo sulla pesca del tonno CE/Comore *

Relazione: Carmen FRAGA ESTÉVEZ (A6-0260/2005)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

473, 54, 82

Richiesta di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione finale

IND/DEM votazione finale

6.   Richiesta di revoca dell'immunità di Marios Matsakis

Relazione: Klaus-Heiner LEHNE (A6-0268/2005)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

7.   Conservazione dei dati trattati attraverso reti pubbliche di comunicazione a fini di perseguimento dei reati, compreso il terrorismo *

Relazione: Alexander Nuno ALVARO (A6-0174/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Il 7 giugno 2005 il Parlamento ha respinto il testo dell'iniziativa e la questione è stata rinviata alla commissione competente (articolo 52 del regolamento)

Con la votazione il Parlamento conferma la reiezione del testo dell'iniziativa.

La procedura è pertanto conclusa.

8.   Procedura di riconoscimento e di revoca dello status di rifugiato negli Stati membri *

Relazione: Wolfgang KREISSL-DÖRFLER (A6-0222/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di direttiva

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-11

14-17

20-35

37-44

46-55

57-98

100-109

111-122

130-131

145-147

149-156

158-163

169-174

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

18

commissione

vd/VE

+

330, 283, 12

19

commissione

vd

+

 

36

commissione

vd

+

 

157

commissione

vd

+

 

164

commissione

vd

+

 

165

commissione

vd

+

 

166

commissione

AN

+

511, 111, 20

167

commissione

AN

+

507, 103, 28

168

commissione

AN

+

505, 100, 29

articolo 6, § 1

45

commissione

VE

+

335, 290, 16

191

PPE-DE

 

 

articolo 9, § 1

181

GUE/NGL

VE

+

323, 296, 13

articolo 17, § 2

99

commissione

vs

 

 

1

+

 

2 / VE

-

303, 337, 3

180

GUE/NGL

 

 

articolo 23, § 4, dopo la lettera c)

175 =

186 =

GUE/NGL

Verts/ALE

 

-

 

110

commissione

VE

-

257, 369, 5

articolo 27

176 =

187 =

GUE/NGL

Verts/ALE

 

-

 

123-129

commissione

 

+

 

articolo 30

177 =

188 =

GUE/NGL

Verts/ALE

 

-

 

132-139

commissione

 

+

 

articolo 30 bis

140 =

189 =

commissione

Verts/ALE

 

+

 

articolo 30 ter

178 =

190 =

GUE/NGL

Verts/ALE

 

-

 

141

commissione

vd / VE

+

347, 268, 15

143

commissione

vd

+

 

144

commissione

vd

+

 

allegato B

179

GUE/NGL

 

-

 

cons. 17

183

Verts/ALE

 

-

 

cons. 18

184

Verts/ALE

 

-

 

12

commissione

 

+

 

cons. 19

185

Verts/ALE

 

-

 

13

commissione

 

+

 

votazione: proposta emendata

VE

+

308, 300, 33

Progetto di risoluzione legislativa

dopo il § 3

182

PSE

VE

+

321, 300, 15

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

305, 302, 33

L'emendamento 56 è stato annullato.

Richiesta di votazione per parti separate

PSE

em 99

prima parte: L'insieme del testo esclusi i termini «Il trattenimento non supera i sei mesi» (= paragrafo 3)

seconda parte: tali termini

Richieste di votazione per appello nominale

PSE: emm. 166, 167 e 168

PPE-DE: votazione finale

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: emm. 18, 19, 36, 141, 143, 144, 157, 164 e 165


ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1.   Relazione Fraga Estevez A6-0260/2005

Risoluzione

Favorevoli: 473

ALDE: Costa, De Sarnez, Morillon, Pistelli, Prodi, Takkula

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Chruszcz, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, de Villiers, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hegyi, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Janowski, Krasts, Libicki, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere

Verts/ALE: Hammerstein Mintz

Contrari: 54

ALDE: Malmström

GUE/NGL: Meijer, Sjöstedt

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Allister, Kilroy-Silk, Mote

UEN: Angelilli

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 82

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Krarup, Pafilis

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Sinnott, Železný

NI: Baco, Gollnisch, Helmer, Kozlík

PSE: Bullmann, Hedh, Hedkvist Petersen

UEN: Fotyga

Correzioni di voto

Favorevoli

Etelka Barsi-Pataky, Bárbara Dührkop Dührkop

Contrari

Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

2.   Relazione Kreissl-Dörfler A6-0222/2005

Emendamento 166

Favorevoli: 511

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Lienemann, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Mikko, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 111

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Pieper, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Zahradil, Zvěřina

PSE: Ayala Sender, Badia I Cutchet, Berlinguer, Calabuig Rull, Carnero González, Díez González, Douay, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Obiols i Germà, Pleguezuelos Aguilar, Riera Madurell, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere

Astensioni: 20

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Wohlin

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Mote

PSE: Corbett, Gill, Honeyball, Hughes, McAvan, McCarthy, Martin David, Moraes, Skinner, Stihler, Whitehead, Wynn

UEN: Szymański

Correzioni di voto

Favorevoli

Bárbara Dührkop Dührkop

3.   Relazione Kreissl-Dörfler A6-0222/2005

Emendamento 167

Favorevoli: 507

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Lienemann, Madeira, Maňka, Mastenbroek, Matsouka, Mikko, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 103

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Claeys, Dillen, Helmer, Mölzer, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Zahradil, Zvěřina

PSE: Ayala Sender, Badia I Cutchet, Calabuig Rull, Carnero González, Cercas, Díez González, García Pérez, Gruber, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Obiols i Germà, Pleguezuelos Aguilar, Riera Madurell, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Astensioni: 28

IND/DEM: Goudin, Lundgren

NI: Baco, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PSE: Corbett, Gill, Honeyball, Hughes, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Moraes, Skinner, Stihler, Whitehead, Wynn

Correzioni di voto

Favorevoli

Bárbara Dührkop Dührkop

4.   Relazione Kreissl-Dörfler A6-0222/2005

Emendamento 168

Favorevoli: 505

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Lienemann, Madeira, Maňka, Mastenbroek, Matsouka, Mikko, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Paleckis, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 100

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Claeys, Dillen, Helmer, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Zahradil, Zvěřina

PSE: Ayala Sender, Badia I Cutchet, Calabuig Rull, Carnero González, Cercas, Díez González, García Pérez, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Obiols i Germà, Pleguezuelos Aguilar, Riera Madurell, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Astensioni: 29

IND/DEM: Goudin, Lundgren

NI: Baco, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PSE: Corbett, Gill, Honeyball, Hughes, Kinnock, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Moraes, Skinner, Stihler, Whitehead, Wynn

Correzioni di voto

Favorevoli

Bárbara Dührkop Dührkop

5.   Relazione Kreissl-Dörfler A6-0222/2005

Risoluzione

Favorevoli: 305

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bonino, Bourlanges, Bowles, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Ransdorf, Strož, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Rutowicz

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 302

ALDE: Birutis, Budreikaitė, Degutis, Deprez

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 33

GUE/NGL: Adamou, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Krarup, Liotard, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren, Wohlin

NI: Baco, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Esteves, Gaubert

PSE: Attard-Montalto, Grech, Mann Erika, Muscat

Correzioni di voto

Astensioni

Patrick Gaubert


TESTI APPROVATI

 

P6_TA(2005)0342

Appalti pubblici ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rettifica la direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (COM(2005)0214 — C6-0155/2005 — 2005/0100(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0214) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0155/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0270/2005),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2005)0343

Accordo CE/Bulgaria su taluni aspetti dei servizi aerei *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2005)0158 — C6-0177/2005 — 2005/0060(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2005)0158) (1),

visti gli articoli 80, paragrafo 2 e 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0177/2005),

visti gli articoli 51 e 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0258/2005),

1.

approva la conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Bulgaria.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2005)0344

Accordo CE/Croazia su taluni aspetti dei servizi aerei *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2005)0159 — C6-0173/2005 — 2005/0059(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2005)0159) (1),

visti gli articoli 80, paragrafo 2, e 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0173/2005),

visti gli articoli 51 e 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0259/2005),

1.

approva la conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Croazia.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2005)0345

Diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali (COM(2005)0106 — C6-0137/2005 — 2005/0023(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0106) (1),

visto l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995 (2), a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0137/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per i bilanci (A6-0264/2005),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(4 bis)

Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, i medicinali, le cui sostanze attive sono d'impiego medico ben consolidato nella Comunità da almeno dieci anni, dovrebbero beneficiare di un diritto annuale ridotto.

Un diritto ridotto di 90 000euro viene riscosso per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 10 quater della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso copre una sola concentrazione associata ad una forma farmaceutica e una presentazione.

Un diritto ridotto di 90 000euro viene riscosso per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, e degli articoli 10 bis e 10 quater della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso copre una sola concentrazione associata ad una forma farmaceutica e una presentazione. In casi eccezionali, quando si possa dimostrare che la valutazione di una domanda di autorizzazione di immissione in commercio ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2001/83/CE comporta un carico di lavoro considerevole, può essere fissato un diritto massimo di 232 000 euro conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 del presente regolamento.

Un diritto per servizi scientifici è riscosso quando viene presentata una domanda di consulenza scientifica o di parere di un Comitato scientifico non previsti dagli articoli da 3 a 7 o dall'articolo 8, paragrafo 1. Ne fanno parte le valutazioni dei medicinali tradizionali a base di piante, i pareri sui medicinali per uso compassionevole, le consultazioni sulle sostanze coadiuvanti — compresi i derivati del sangue — incorporate nei dispositivi medici e le valutazioni dei master file del sangue e dei master file dell'antigene del vaccino.

Un diritto per servizi scientifici è riscosso quando viene presentata una domanda di consulenza scientifica o di parere di un Comitato scientifico non previsti dagli articoli da 3 a 7 o dall'articolo 8, paragrafo 1. Ne fanno parte i pareri sui medicinali per uso compassionevole, le consultazioni sulle sostanze coadiuvanti – compresi i derivati del sangue – incorporate nei dispositivi medici e le valutazioni dei master file del sangue e dei master file dell'antigene del vaccino.

Per i medicinali per uso umano viene riscosso un diritto di 232 000.

Per i medicinali per uso umano viene riscosso un diritto massimo di 232 000 euro.

Per i medicinali veterinari viene riscosso un diritto di 116 000.

Per i medicinali veterinari viene riscosso un diritto massimo di 116 000 euro.

Per la valutazione dei medicinali tradizionali a base di piante viene riscosso un diritto massimo di 25 000 euro.

Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano ai pareri scientifici di valutazione dei medicinali per uso umano destinati a essere immessi esclusivamente sui mercati al di fuori della Comunità, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 726/2004.

Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano ai pareri scientifici di valutazione dei medicinali per uso umano destinati a essere immessi esclusivamente sui mercati al di fuori della Comunità, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 726/2004.

Per alcuni pareri o servizi scientifici inerenti a medicinali per uso umano viene riscosso un diritto ridotto compreso tra i 2 500 e i 200 000.

Per alcuni pareri o servizi scientifici inerenti a medicinali per uso umano viene riscosso un diritto ridotto compreso tra i 2 500 euro e i 200 000 euro.

Per alcuni pareri o servizi scientifici inerenti a medicinali veterinari viene riscosso un diritto ridotto compreso tra i 2 500 e i 100 000.

Per alcuni pareri o servizi scientifici inerenti a medicinali veterinari viene riscosso un diritto ridotto compreso tra i 2 500 euro e i 100 000 euro.

Per alcuni pareri o servizi scientifici inerenti a medicinali tradizionali a base di piante viene riscosso un diritto ridotto compreso tra i 2 500 e i 25 000 euro.

L'elenco dei pareri o servizi scientifici di cui al quinto e sesto comma viene compilato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2.

L'elenco dei pareri o servizi scientifici di cui al sesto , settimo e ottavo comma viene compilato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 494/2003 della Commissione (GU L 73 del 19.3.2003, pag. 6).

P6_TA(2005)0346

Protocollo all'accordo sulla pesca del tonno CE/Repubblica federale islamica delle Comore *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010 (COM(2005)0187 — C6-0154/2005 — 2005/0092(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2005)0187) (1),

visti l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0154/2005),

visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo (A6-0260/2005),

1.

approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata e approva la conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Unione delle Comore.

viste le conclusioni del Consiglio del 19 luglio 2004 sugli accordi di partenariato di pesca,

(2 bis)

È importante migliorare le informazioni fornite al Parlamento europeo. A tal fine la Commissione dovrebbe elaborare una relazione annuale sull'applicazione dell'accordo.

Articolo 3 bis

Nel corso dell'ultimo anno di validità del protocollo e prima della conclusione di altri accordi di rinnovo di quest'ultimo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'accordo.

Articolo 3 ter

Sulla base della relazione di cui all'articolo 3 bis e previa consultazione del Parlamento europeo il Consiglio conferisce, se del caso, alla Commissione, un mandato di negoziato allo scopo di adottare un nuovo protocollo.

Articolo 3 quater

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una copia del programma settoriale pluriennale e delle sue modalità di applicazione che saranno fornite dalle autorità delle Comore a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del protocollo.

Articolo 3 quinquies

Nell'ambito dello svolgimento della prima riunione della commissione mista prevista all'articolo 7, paragrafo 1 dell'accordo, la Commissione informa le autorità delle Comore in merito alla partecipazione di rappresentanti degli armatori alle successive riunioni della commissione mista.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2005)0347

Immunità di Marios Matsakis

Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Marios Matsakis (2004/2194(IMM))

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Marios Matsakis, trasmessa dal Procuratore generale della Repubblica di Cipro in data 20 settembre 2004, e comunicata in seduta plenaria il 13 ottobre 2004,

vista la lettera dell'on. Marios Matsakis, comunicata nella seduta plenaria del 14 ottobre 2004, in cui egli contesta la competenza del Procuratore generale della Repubblica di Cipro a presentare tale richiesta di revoca della sua immunità,

viste le due lettere, rispettivamente in data 13 ottobre 2004 e 10 febbraio 2005, del Rappresentante permanente della Repubblica di Cipro al Presidente del Parlamento europeo, in cui si conferma la competenza del Procuratore generale della Repubblica di Cipro a presentare una richiesta di revoca dell'immunità di un deputato cipriota al Parlamento europeo,

vista la lettera in data 16 giugno 2005 del Presidente della Corte suprema della Repubblica di Cipro,

avendo ascoltato l'on. Marios Matsakis, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 (1),

visti gli articoli 83 e 113 della Costituzione della Repubblica di Cipro,

visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7, in particolare il paragrafo 4, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0268/2005),

1.

prende atto del fatto che, a norma degli articoli 83 e 113 della Costituzione della Repubblica di Cipro, il Procuratore generale della Repubblica di Cipro è l'autorità competente a presentare una richiesta di revoca dell'immunità di un deputato,

2.

decide di revocare l'immunità dell'on. Marios Matsakis a condizione che tale revoca riguardi esclusivamente le indagini giudiziarie in corso e che, finché non si abbia passato in giudicato la sentenza, l'on. Marios Matsakis sia immune da qualsiasi forma di detenzione, di rinvio o di qualsiasi misura che possa impedirgli di espletare le funzioni proprie del suo mandato di deputato al Parlamento europeo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al Procuratore generale della Repubblica di Cipro.


(1)  Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, e causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391.

P6_TA(2005)0348

Conservazione dei dati a fini di perseguimento della criminalità e dei reati, compreso il terrorismo *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa della Repubblica francese, dell'Irlanda, del Regno di Svezia e del Regno Unito finalizzata all'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione quadro sulla conservazione dei dati trattati e memorizzati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o dei dati sulle reti pubbliche di comunicazione a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della criminalità e dei reati, compreso il terrorismo (8958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista l'iniziativa della Repubblica francese, dell'Irlanda, del Regno di Svezia e del Regno Unito (8958/2004) (1),

visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0198/2004),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti gli articoli 93, 51 e 35 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0174/2005),

1.

respinge l'iniziativa della Repubblica francese, dell'Irlanda, del Regno di Svezia e del Regno Unito,

2.

invita la Repubblica francese, l'Irlanda, il Regno di Svezia e il Regno Unito a ritirare l'iniziativa;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi della Repubblica francese, dell'Irlanda, del Regno di Svezia e del Regno Unito.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2005)0349

Procedure di riconoscimento e di revoca dello status di rifugiato *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta modificata di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (14203/2004 — C6-0200/2004 — 2000/0238(CNS))

(Procedura di consultazione — nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (14203/2004) (1),

vista la proposta modificata della Commissione al Consiglio (COM(2002)0326) (2),

vista la sua posizione del 20 settembre 2001 (3),

visto l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera d) del trattato CE,

nuovamente consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 67 del trattato CE (C6-0200/2004),

visti l'articolo 51, l'articolo 41, paragrafo 4, e l'articolo 55, paragrafo 3, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione giuridica (A6-0222/2005),

1.

approva la proposta del Consiglio quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare la sua proposta di conseguenza, a norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

si riserva il diritto di adire la Corte di giustizia ai fini di una verifica della legalità della proposta e della sua compatibilità con i diritti fondamentali;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1 bis)

Ogni Stato membro dovrebbe disporre di un quadro giuridico nazionale esaustivo in materia d'asilo, che rispetti quanto meno la protezione di base prevista dal diritto internazionale in tale ambito.

(2)

Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, («convenzione di Ginevra») affermando in questo modo il principio di non refoulement (non respingimento) e garantendo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione .

(2)

Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, («convenzione di Ginevra») affermando in questo modo il principio di non refoulement (non respingimento) e garantendo che nessuno sia respinto verso paesi o territori in cui la sua vita o la sua libertà possano essere minacciate.

(3 bis)

Il Consiglio europeo, nella riunione tenutasi il 4 e 5 novembre 2004 a L'Aja, ha confermato l'approccio adottato a Tampere e ha convenuto l'instaurazione, entro il 2010, di una procedura comune in materia di asilo e di uno status uniforme per coloro ai quali è riconosciuto il diritto d'asilo o di protezione sussidiaria.

(5)

Obiettivo principale della presente direttiva è stabilire un quadro minimo nella Comunità europea sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato.

(5)

Obiettivo principale della presente direttiva è stabilire un quadro minimo nella Comunità europea sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato onde garantire che, conformemente alle norme internazionali, in particolare alla convenzione di Ginevra e alle conclusioni di Tampere in materia di asilo, nessuno Stato membro espella o respinga in alcun modo un richiedente asilo verso le frontiere di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, del suo sesso, della sua religione, della sua nazionalità, della sua lingua, del suo orientamento sessuale, della sua appartenenza a una determinata categoria sociale o a una minoranza o delle sue opinioni politiche.

(8)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(8)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , in quanto principi generali del diritto comunitario, e in tutti gli obblighi internazionali vigenti, in particolare la convenzione di Ginevra .

(9)

Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti e che vietano le discriminazioni .

(9)

Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti e che vietano ogni forma di discriminazione .

(11)

È nell'interesse sia degli Stati membri, sia dei richiedenti asilo decidere quanto prima possibile in merito alle domande di asilo. L'organizzazione dell'esame delle domande di asilo è lasciata alla discrezione degli Stati membri, di modo che possano scegliere, in base alle esigenze nazionali, di esaminare in via prioritaria talune domande, o accelerarne l'esame, conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva.

(11)

È nell'interesse sia degli Stati membri, sia dei richiedenti asilo decidere quanto prima possibile in merito alle domande di asilo , per cui sono necessarie procedure rapide ed efficaci, di durata non superiore ai 6 mesi . L'organizzazione dell'esame delle domande di asilo è lasciata alla discrezione degli Stati membri, di modo che possano scegliere, in base alle esigenze nazionali, di esaminare in via prioritaria talune domande, o accelerarne l'esame, conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva.

(13)

Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra, è opportuno che, fatte salve determinate eccezioni , ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione e sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre è opportuno che la procedura di esame di una domanda di asilo contempli di norma per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante, la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) o con altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR il diritto a un'appropriata notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che è ragionevole supporre possa capire .

(13)

Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione e garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre è opportuno che la procedura di esame di una domanda di asilo contempli per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante, la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) o con altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR, il diritto a un'appropriata notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che egli capisce .

(La soppressione dell'espressione «che è ragionevole supporre possa capire» si applica all'intero testo in esame)

(14)

È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati a motivo della loro vulnerabilità. Pertanto l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri.

(14)

È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per i fanciulli non accompagnati a motivo della loro vulnerabilità. Pertanto l'interesse superiore del fanciullo dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nel corso dell'intera procedura di asilo, in conformità con l'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CRC) .

(Il presente emendamento si applica all'intero testo in esame)

(16)

Molte domande di asilo sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ammissione del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di mantenere le procedure vigenti adeguate alla situazione particolare di detti richiedenti alla frontiera. Si dovrebbero stabilire norme comuni sulle eventuali deroghe fatte in tali condizioni alle garanzie di cui beneficiano di norma i richiedenti . Le procedure di frontiera dovrebbero applicarsi principalmente ai richiedenti che non soddisfano le condizioni per l'ingresso nel territorio degli Stati membri.

(16)

Molte domande di asilo sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ammissione del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di mantenere le procedure vigenti adeguate alla situazione particolare di detti richiedenti alla frontiera. Le procedure di frontiera dovrebbero applicarsi principalmente ai richiedenti che non soddisfano le condizioni per l'ingresso nel territorio degli Stati membri.

(17 bis)

In considerazione dell'esistenza del traffico di esseri umani, e tenendo conto dell'interesse superiore del richiedente asilo, questi non deve essere discriminato in alcun modo rispetto alla sua domanda per il fatto di essere entrato in tal modo nel territorio di uno Stato membro.

(18)

Visto il grado di armonizzazione raggiunto in relazione all'attribuzione della qualifica di rifugiato ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, si dovrebbero definire criteri comuni per la designazione dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri.

(18)

Visto il grado di armonizzazione raggiunto in relazione all'attribuzione della qualifica di rifugiato ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, si dovrebbero definire criteri comuni per la designazione dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri , garantendo altresì una valutazione e un'applicazione corrette ed efficaci .

(19)

Se il Consiglio ha accertato che uno specifico paese di origine soddisfa i suddetti criteri e pertanto lo ha inserito nell'elenco comune minimo di paesi terzi di origine sicuri da adottare ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad esaminare le domande dei cittadini di detto paese o degli apolidi già residenti abitualmente in detto paese, in base alla presunzione suscettibile di opposizione della sicurezza dello stesso. Alla luce dell'importanza politica della designazione dei paesi di origine sicuri, soprattutto in vista delle implicazioni di una valutazione della situazione dei diritti dell'uomo di un paese di origine e delle relative implicazioni per le politiche dell'Unione europea nel settore delle relazioni esterne, il Consiglio dovrebbe prendere le decisioni relative alla fissazione o alla modifica dell'elenco previa consultazione del Parlamento europeo.

(19)

Se il Consiglio ha accertato che uno specifico paese di origine soddisfa i suddetti criteri e pertanto lo ha inserito nell'elenco comune di paesi terzi di origine sicuri da adottare ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri possono esaminare le domande dei cittadini di detto paese o degli apolidi già residenti abitualmente in detto paese in base alla presunzione suscettibile di opposizione della sicurezza dello stesso. Alla luce dell'importanza politica della designazione dei paesi di origine sicuri, soprattutto in vista delle implicazioni di una valutazione della situazione dei diritti dell'uomo in un paese di origine e delle relative conseguenze per le politiche dell'Unione europea nel settore delle relazioni esterne, il Consiglio dovrebbe prendere le decisioni relative alla fissazione o alla modifica dell'elenco in codecisione con il Parlamento europeo.

(20)

La Bulgaria e la Romania, grazie al loro status di paesi candidati all'adesione all'Unione europea e ai progressi compiuti in vista dell'adesione, dovrebbero essere considerati paesi di origine sicuri ai sensi della presente direttiva fino alla data di adesione all'Unione europea.

soppresso

(21)

La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono fondati motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

(21)

La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese , incluso il rispetto delle norme di diritto internazionale relative ai diritti dell'uomo, alle libertà fondamentali e alla protezione dei rifugiati, ed esaminare se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono fondati motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

(22)

Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva. 2004/83/CE del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può ragionevolmente presumere che un altro paese proceda all'esame o fornisca sufficiente protezione. In particolare gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso sufficiente protezione e il richiedente sarà riammesso in detto paese.

(22)

Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, salvo se è stabilito che un altro paese ha la competenza di procedere all'esame e la possibilità di fornire una protezione efficace, equivalente e adeguata a norma del regolamento (CE) n. 343/2003, del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo  (4). In particolare gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso una protezione efficace e il richiedente sarà riammesso in detto paese.

(Il presente emendamento si applica all'intero testo in esame)

(23)

Gli Stati membri non dovrebbero neppure essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo se si può ragionevolmente prevedere che il richiedente, per un legame con un paese terzo definito nel diritto nazionale, chieda protezione in detto paese terzo. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nel caso in cui il richiedente in questione possa essere sicuro nel paese terzo interessato. Per evitare movimenti secondari di richiedenti, si dovrebbero definire principi comuni per la presa in considerazione o la designazione, da parte degli Stati membri, di paesi terzi quali paesi sicuri.

soppresso

(24)

Inoltre, per determinati paesi terzi europei che rispettano norme particolarmente elevate in materia di diritti dell'uomo e di protezione dei rifugiati, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di non procedere all'esame o all'esame completo delle domande di asilo dei richiedenti che entrano nel loro territorio in provenienza da detti paesi terzi europei. Viste le potenziali conseguenze derivanti per il richiedente da un esame limitato od omesso, l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro dovrebbe essere limitata ai casi di paesi terzi di cui il Consiglio abbia accertato che rispettano le norme elevate di sicurezza stabilite nella presente direttiva. Al riguardo il Consiglio dovrebbe deliberare previa consultazione del Parlamento europeo.

soppresso

(25)

Discende dalla natura delle norme comuni relative ad entrambi i concetti di paese terzo sicuro definiti nella presente direttiva che l'effetto pratico di tali concetti dipende dal fatto che il paese terzo in questione conceda al richiedente interessato l'ingresso nel suo territorio.

(25)

Discende dalla natura delle norme comuni relative al concetto di paese terzo sicuro definito nella presente direttiva che l'effetto pratico di tale concetto dipende dal fatto che il paese terzo in questione conceda al richiedente interessato l'ingresso nel suo territorio.

(26)

Riguardo alla revoca dello status di rifugiato, gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari di tale status siano debitamente informati dell'eventuale riesame del loro status ed abbiano la possibilità di esporre la loro opinione prima che le autorità possano prendere una decisione motivata di revoca del loro status. A dette garanzie si può tuttavia derogare quando i motivi della cessazione dello status di rifugiato non sono connessi ad un mutamento delle condizioni su cui si fondava il riconoscimento .

(26)

Riguardo alla revoca dello status di rifugiato, gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari di tale status siano debitamente informati dell'eventuale riesame del loro status ed abbiano la possibilità di esporre la loro opinione prima che le autorità possano prendere una decisione motivata di revoca del loro status.

(27)

È un principio fondamentale del diritto comunitario che le decisioni relative a una domanda di asilo e alla revoca dello status di rifugiato debbano essere soggette ad un rimedio effettivo dinanzi a un giudice ai sensi dell'articolo 234 del trattato che istituisce la Comunità europea. L'effettività del rimedio, anche per quanto concerne l'esame degli elementi pertinenti, dipende dal sistema amministrativo e giudiziario di ciascuno Stato membro considerato nel suo complesso.

(27)

È un principio fondamentale del diritto comunitario che le decisioni relative a una domanda di asilo e alla revoca dello status di rifugiato debbano essere soggette ad un rimedio effettivo dinanzi a un giudice ai sensi dell'articolo 234 del trattato che istituisce la Comunità europea. Le decisioni sulle domande d'asilo dovrebbero essere passibili di ricorso, consistente in un esame da parte del giudice sugli elementi di fatto e di diritto. In attesa dell'esito del ricorso, il richiedente dovrebbe avere il diritto di non essere espulso finché il giudice non si sia pronunciato sul suo diritto di rimanere.

(28)

Conformemente all'articolo 64 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la presente direttiva non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

soppresso

(29 bis)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (5) dovrebbe applicarsi ai dati personali trattati in applicazione della presente direttiva. La direttiva 95/46/CE dovrebbe applicarsi inoltre alla trasmissione di dati dagli Stati membri all'UNHCR nell'esercizio delle sue funzioni a norma della convenzione di Ginevra. Tale trasmissione è subordinata al livello di protezione dei dati personali ritenuto adeguato in seno all'UNHCR.

(29 ter)

È opportuno che gli Stati membri prevedano un sistema di sanzioni contro la violazione delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.

Obiettivo della presente direttiva è stabilire norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

Obiettivo della presente direttiva è stabilire norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato , in conformità con la convenzione di Ginevra e con la direttiva 2004/83/CE .

Articolo 1 bis

Rispetto di obblighi internazionali e diritti fondamentali

La presente direttiva rispetta tutti gli obblighi internazionali vigenti degli Stati membri, nonché quelli sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente all'articolo 18, in quanto principi generali del diritto comunitario.

e)

«autorità accertante»: qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente a esaminare le domande di asilo e a prendere una decisione di primo grado al riguardo, fatto salvo l'allegato I;

e)

«autorità accertante»: qualsiasi organo giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente a esaminare le domande di asilo e a prendere una decisione di primo grado al riguardo, fatto salvo l'allegato I;

g)

«status di rifugiato»: il riconoscimento di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato da parte di uno Stato membro;

g)

«status di rifugiato»: il riconoscimento di tale status concesso al richiedente da parte di uno Stato membro;

h)

« minore non accompagnato»: una persona d'età inferiore ai diciotto anni che arrivi nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnata da un adulto che ne sia responsabile per la legge o in base agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidata a tale adulto, ivi compreso il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

h)

« fanciullo non accompagnato» o «fanciullo separato» : una persona d'età inferiore ai diciotto anni che arrivi nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnata da un adulto che ne sia responsabile per la legge o in base agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidata a tale adulto, ivi compreso il fanciullo che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri; l'espressione «fanciullo non accompagnato» si riferisce a un minore che è stato separato da ambedue i genitori e da altri parenti o dal tutore legale o abituale; l'espressione «fanciullo separato» si riferisce a un minore accompagnato da un adulto che non è disposto ad assumersi la responsabilità della sua cura nel lungo periodo o che non è in grado di farlo.

1 bis.     La presente direttiva è recepita nel diritto nazionale e applicata nel debito rispetto dei diritti umani fondamentali e dei principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea come principi generali del diritto comunitario. Sono altresì rispettati il diritto internazionale e le convenzioni delle Nazioni Unite.

1 ter.     La presente direttiva è recepita nel diritto nazionale e applicata nel dovuto rispetto di tutti gli obblighi internazionali vigenti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, in particolare della Convenzione di Ginevra e degli accordi di partenariato e cooperazione conclusi con paesi terzi.

1 quater.     La presente direttiva si applica senza discriminazioni di sorta, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del trattato e alle convenzioni internazionali relative ai diritti dell'uomo e alla protezione dei rifugiati.

1.   Per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un'autorità che sarà competente per l'esame adeguato delle domande ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, in particolare dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8.

1.   Per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un'autorità che sarà competente per l'esame adeguato delle domande ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, in particolare dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8 e dell'articolo 10, paragrafo 1 .

b)

decidere in merito alla domanda alla luce delle disposizioni nazionali in materia di sicurezza, purché sia consultata un'autorità accertante prima di decidere se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio;

b)

decidere in merito alla domanda alla luce delle disposizioni nazionali in materia di sicurezza, sempre nel rispetto delle convenzioni internazionali, della Carta dei diritti fondamentali e delle libertà personali , purché sia consultata un'autorità accertante prima di decidere se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio;

e)

rifiutare il permesso di ingresso nell'ambito della procedura di cui all'articolo 35, paragrafi da 2 a 5 , secondo le condizioni di cui a detti paragrafi e come da essi stabilito;

e)

rifiutare il permesso di ingresso nell'ambito della procedura di cui all'articolo 35, secondo le condizioni di cui a detto articolo e come da esso stabilito;

f)

stabilire che un richiedente asilo sta tentando di entrare o è entrato nello Stato membro da un paese terzo sicuro ai sensi dell'articolo 35 bis, secondo le condizioni di cui a detto articolo e come da esso stabilito.

soppresso

3.   Gli Stati membri provvedono affinché, ove siano designate autorità ai sensi del paragrafo 2, il relativo personale disponga delle conoscenze adeguate o riceva una formazione adeguata per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell'applicazione della presente direttiva.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché, ove siano designate autorità ai sensi del paragrafo 2, il relativo personale disponga delle conoscenze e della formazione adeguate per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell'applicazione della presente direttiva.

Articolo 4 bis

Protezione da espulsione o respingimento

Nessuno Stato membro espelle o respinge un richiedente asilo verso territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua lingua, del suo orientamento sessuale, della sua appartenenza a una determinata categoria sociale o minoranza o delle sue opinioni politiche, ovvero in cui egli sarebbe esposto a un rischio reale di tortura o di trattamenti inumani o degradanti.

1.   Gli Stati membri possono esigere che le domande di asilo siano introdotte personalmente dal richiedente e/o in un luogo designato.

1.   Gli Stati membri possono esigere che le domande di asilo siano introdotte personalmente dal richiedente e/o in un luogo designato. Gli Stati membri prevedono la possibilità che, in determinate circostanze, un rappresentante legale introduca la domanda per conto dell'interessato .

3bis.     Le domande presentate da fanciulli non accompagnati e da persone in situazione di particolare vulnerabilità sono oggetto di esame e decisione prioritari, nel rispetto dei pertinenti requisiti formali e materiali. È accordata priorità anche all'esame e alla decisione in merito a domande manifestamente fondate.

3 ter.     Nei casi in cui adulti a carico acconsentano a che la domanda sia presentata per loro conto, per tutta la durata della procedura di asilo si applica il principio dell'interesse superiore del fanciullo, conformemente all'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo.

4.   Gli Stati membri possono determinare, nella legislazione nazionale:

4.    A condizione che agiscano in conformità dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, gli Stati membri possono determinare nella legislazione nazionale:

c)

i casi in cui si ritiene che la presentazione di una domanda d'asilo costituisca anche la presentazione di una domanda d'asilo per eventuali minori celibi o nubili.

soppresso

5 bis.     Gli Stati membri provvedono affinché chi intende presentare domanda d'asilo riceva tempestivamente, nella propria lingua, informazioni esaustive sulla procedura da seguire e sui propri diritti e obblighi.

1.   I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro , ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado stabilite al Capo III . Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.

1.   I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro nel quale è stata introdotta o è all'esame la domanda d'asilo fintantoché non sia stata presa una decisione definitiva e la procedura di ricorso non si sia conclusa . Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.

1 bis.     Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al paragrafo 1 solo qualora sia stato stabilito il carattere manifestamente infondato o chiaramente illegale della domanda. In tali casi il giudice o un'altra autorità indipendente procede al riesame della domanda e conferma il diniego dell'effetto sospensivo sulla base di una verifica dei fatti e delle probabilità di esito positivo del ricorso.

1.   Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4, lettera i), gli Stati membri provvedono affinché le domande d'asilo non siano respinte né escluse dall'esame per il semplice fatto di non essere state presentate tempestivamente.

1.   Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4, lettera i), gli Stati membri provvedono affinché le domande d'asilo non siano respinte né escluse dall'esame per il fatto di non essere state presentate tempestivamente.

a)

che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale;

a)

che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale , in conformità con la presente direttiva e con la normativa internazionale sui diritti dell'uomo e i rifugiati ;

b)

che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali le informazioni fornite dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, nei paesi per cui questi hanno transitato, e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito;

b)

che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali le informazioni fornite dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e da altre organizzazioni della società civile che operano nei paesi d'origine dei richiedenti , circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo sotto il profilo civile, giuridico e politico, e soprattutto circa il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito;

c)

che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.

c)

che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati e abbia ricevuto una formazione e istruzioni in materia .

4.   Gli Stati membri possono prevedere norme relative alla traduzione dei documenti pertinenti ai fini dell'esame delle domande.

4.   Gli Stati membri devono prevedere norme relative alla traduzione dei documenti pertinenti ai fini dell'esame delle domande.

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sulle domande di asilo siano comunicate per iscritto.

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le decisioni sulle domande di asilo siano comunicate per iscritto, in una lingua che il richiedente capisce .

Gli Stati membri non sono tenuti a motivare il rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato nella decisione con la quale al richiedente è riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi dello status di rifugiato ai sensi della direttiva 4/83/CE del Consiglio. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché le motivazioni del rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato siano esposte nel fascicolo del richiedente e il richiedente abbia accesso, su richiesta, al suo fascicolo.

Gli Stati membri non sono tenuti a motivare il rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato nella decisione con la quale al richiedente è riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi dello status di rifugiato ai sensi della direttiva 4/83/CE del Consiglio. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché le motivazioni del rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato siano esposte nel fascicolo del richiedente e il richiedente o il suo avvocato o rappresentante legale abbia accesso, su richiesta, al suo fascicolo.

Inoltre, nel comunicare al richiedente una decisione negativa, gli Stati membri non sono tenuti a informarlo per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione , qualora egli ne sia stato informato in precedenza per iscritto o per via elettronica, secondo i mezzi cui abbia accesso .

Inoltre, nel comunicare al richiedente una decisione negativa, gli Stati membri sono tenuti a informarlo per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione.

b)

il richiedente asilo deve disporre, laddove necessario, dei servizi di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri reputano necessario mettere a disposizione questi servizi almeno quando l'autorità accertante convoca il richiedente a un colloquio personale ai sensi degli articoli 10 e 11 e una comunicazione adeguata risulta impossibile in loro mancanza. In questo e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente asilo, i servizi di interpretazione sono retribuiti con fondi pubblici;

b)

il richiedente asilo deve disporre, laddove necessario, dei servizi di un interprete qualificato e imparziale per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri garantiscono questo servizio durante tutti i colloqui personali, le udienze di ricorso e altre comunicazioni verbali con le autorità competenti, in particolare nelle circostanze di cui agli articoli 10 e 11 e quando una comunicazione adeguata risulta impossibile in sua mancanza. In questi e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente asilo, i servizi di interpretazione sono retribuiti con fondi pubblici;

c)

non deve essere negata al richiedente asilo la possibilità di comunicare con l'UNHCR o con altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR nel territorio dello Stato membro conformemente a un accordo con quello Stato membro ;

c)

al richiedente asilo deve essere data l'effettiva possibilità di comunicare con l'UNHCR o con altre organizzazioni che operino con i richiedenti asilo, per conto dell'UNHCR o in modo autonomo, nel territorio dello Stato membro;

d)

la decisione dell'autorità accertante relativa alla domanda di asilo deve essere comunicata al richiedente asilo con anticipo ragionevole . Se il richiedente è legalmente rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di comunicare la decisione a quell'avvocato o consulente anziché al richiedente asilo;

d)

la decisione dell'autorità accertante relativa alla domanda di asilo deve essere comunicata al richiedente asilo entro un termine massimo di sei mesi . Se il richiedente è legalmente rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di comunicare la decisione a quell'avvocato o consulente anziché al richiedente asilo;

1.   Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti asilo l'obbligo di cooperare con le autorità competenti per quanto detto obbligo sia necessario ai fini del trattamento della domanda.

1.   Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti asilo l'obbligo di cooperare con le autorità competenti per quanto detto obbligo sia necessario ai fini del trattamento della domanda. Tuttavia, in nessun caso è consentito utilizzare missioni consolari o diplomatiche — che rappresentano le autorità dei paesi terzi di cui i richiedenti asilo dichiarano di essere, o di cui risultano essere, cittadini — al fine di verificare la cittadinanza dei richiedenti stessi.

d)

le autorità competenti possano perquisire il richiedente e i suoi effetti personali;

d)

le autorità competenti possano accertare la non pericolosità del richiedente e controllare i suoi effetti personali;

1.   Prima che l'autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente asilo di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di asilo con una persona competente , ai sensi della legislazione nazionale, a svolgere tale colloquio.

1.   Prima che l'autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente asilo di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di asilo con una persona professionalmente idonea e qualificata a svolgere tale colloquio, ai sensi della legislazione nazionale e internazionale sulle procedure relative al diritto d'asilo e dei rifugiati, se necessario alla presenza di un interprete e dell'avvocato o rappresentante legale del richiedente asilo . In presenza di fanciulli o nel caso di persone con limitazioni fisiche o mentali e di donne in gravidanza o vittime di violenza sessuale, è opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali e, se necessario, l'impiego di figure professionali specifiche.

Gli Stati membri possono inoltre accordare la facoltà di sostenere un colloquio personale a ciascuno degli adulti a carico di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Le persone a carico di cui all'articolo 5, paragrafo 3 hanno parimenti diritto a un colloquio personale .

Gli Stati membri possono stabilire nel diritto interno i casi in cui a un minore è data facoltà di sostenere un colloquio personale.

Gli Stati membri possono stabilire nel diritto interno i casi in cui a un fanciullo è data facoltà di sostenere un colloquio personale , tenuto conto del suo livello di maturità e di eventuali traumi psicologici da lui subiti. Chi conduce il colloquio tiene presente che, data l'età, il fanciullo può avere una conoscenza limitata della situazione nel suo paese d'origine .

a bis)

l'autorità competente non è in grado di condurre il colloquio in quanto il richiedente, senza validi motivi, non ha risposto all'invito a presentarsi;

a ter)

l'interessato è affetto da disturbi mentali o emotivi che impediscono il normale esame del suo caso;

b)

l'autorità competente ha già avuto un incontro con il richiedente al fine di assisterlo nella compilazione della domanda e nella trasmissione delle informazioni essenziali attinenti alla stessa, ai termini dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 4/83/CE del Consiglio; oppure

soppressa

c)

l'autorità accertante, in base a un esame completo delle informazioni fornite dal richiedente, reputa la domanda infondata nei casi in cui si applicano le circostanze di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettere a), c), g), h) e j).

soppressa

3.     Si può parimenti soprassedere al colloquio personale quando non sia ragionevolmente fattibile, in particolare quando l'autorità competente reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, gli Stati membri possono esigere il certificato di un medico o di uno psicologo.

soppresso

Quando lo Stato membro non prevede la possibilità di un colloquio personale ai sensi del presente paragrafo oppure, ove applicabile, con la persona a carico, devono essere compiuti ragionevoli sforzi al fine di consentire al richiedente o alla persona a carico di produrre ulteriori informazioni.

3 bis.     Al fine di garantire l'equità del procedimento, gli Stati membri assicurano che sia riservata un'attenzione particolare al richiedente che non può sostenere o portare a termine il colloquio personale a causa del suo stato di salute fisico e/o psicologico, della sua disabilità fisica o mentale o di particolari disturbi emotivi .

4.   La mancanza di un colloquio personale ai sensi del presente articolo non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di asilo.

4.   La mancanza di un colloquio personale ai sensi del presente articolo non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di asilo se detta mancanza è dovuta a motivi connessi con il paragrafo 2, lettere a bis) e a ter), e il paragrafo 3 bis del presente articolo, nonchè con gli articoli 20, paragrafo 1, e 23, paragrafo 4, lettere a), c), h) e j).

5.   La mancanza di colloquio personale ai sensi del paragrafo 2, lettere b) e c) e del paragrafo 3, non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante.

5.   La mancanza di colloquio personale non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante. In tali circostanze, ogni persona deve avere la possibilità di essere rappresentata - da un tutore o da un rappresentante legale se si tratta di un fanciullo o, a seconda dei casi, da un consulente legale o un avvocato.

6.   A prescindere dall'articolo 20, paragrafo 1, gli Stati membri, all'atto di decidere riguardo a una domanda di asilo, possono tener conto del fatto che il richiedente non si sia presentato al colloquio personale, a meno che non avesse validi motivi per farlo.

6.   A prescindere dall'articolo 20, paragrafo 1, gli Stati membri, all'atto di decidere riguardo a una domanda di asilo, possono tener conto del fatto che il richiedente non si sia presentato al colloquio personale, a meno che non avesse validi motivi per farlo o che il colloquio non abbia avuto luogo o abbia dovuto essere interrotto a causa dello stato psicologico e/o fisico del richiedente .

a)

provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza sufficiente per tener tengono conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente , per quanto ciò sia possibile , e

a)

provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio e l'interprete abbiano ricevuto un'opportuna formazione e dispongano della competenza professionale adeguata e della capacità di effettuare una valutazione equa e corretta del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente e

b)

selezionano un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio non deve svolgersi necessariamente nella lingua prescelta dal richiedente asilo se esiste un'altra lingua che è ragionevole supporre possa capire e nella quale è in grado di comunicare.

b)

selezionano un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio non deve svolgersi necessariamente nella lingua prescelta dal richiedente asilo se esiste un'altra lingua che egli è in grado di capire e nella quale è in grado di comunicare.

4.   Gli Stati membri possono prevedere norme relative alla presenza di terzi durante il colloquio personale.

4.   Gli Stati membri prevedono norme relative alla presenza di terzi durante il colloquio personale , a condizione che esse siano conformi agli standard internazionali .

1.   Gli Stati membri dispongono che sia steso il verbale di ogni singolo colloquio personale, in cui figurino almeno le informazioni più importanti in merito alla domanda, presentata dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 4/83/CE del Consiglio.

1.   Gli Stati membri dispongono che sia steso un verbale di ogni singolo colloquio personale in cui figurano le informazioni in merito alla domanda presentata dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 4/83/CE del Consiglio.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso tempestivo al verbale del colloquio personale. Se l'accesso è autorizzato solo dopo la decisione dell'autorità accertante, gli Stati membri provvedono affinché l'accesso sia possibile non appena necessario per consentire la preparazione e la presentazione del ricorso in tempo utile.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso tempestivo al verbale del colloquio personale in una lingua loro comprensibile o in altra forma ritenuta adeguata . Se l'accesso è autorizzato solo dopo la decisione dell'autorità accertante, gli Stati membri provvedono affinché esso sia possibile non appena necessario per consentire la preparazione e la presentazione del ricorso in tempo utile.

3.   Gli Stati membri possono chiedere che il richiedente approvi il contenuto del verbale del colloquio personale.

3.   Gli Stati membri devono far verificare dal richiedente il contenuto del verbale del colloquio personale onde evitare malintesi o contraddizioni o l'invalidazione della domanda ad una data successiva .

Se un richiedente asilo rifiuta di approvare il contenuto del verbale, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel fascicolo del richiedente.

Se un richiedente asilo rifiuta di verificare il contenuto del verbale, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel fascicolo del richiedente.

Il rifiuto da parte del richiedente di approvare il contenuto del verbale del colloquio personale non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla sua domanda di asilo.

Va richiesta l'approvazione del richiedente asilo. Il rifiuto da parte del richiedente di verificare il contenuto del verbale del colloquio personale non può ostare a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla sua domanda di asilo. Tuttavia, all'atto dell'esame del contenuto del verbale, si terrà conto del rifiuto da parte del richiedente di verificarlo .

1.    Gli Stati membri accordano ai richiedenti asilo, a loro spese , la possibilità di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di asilo.

1.    Ai richiedenti asilo è accordata la possibilità di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di asilo, in tutte le fasi del procedimento, anche in esito ad una decisione negativa .

3.    Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite:

3.    Qualora il richiedente non disponga delle risorse necessarie, l'assistenza va prestata gratuitamente, o quantomeno in conformità con le disposizioni degli Stati membri in materia di assistenza legale/finanziaria equivalente a quella prestata ai propri cittadini nel quadro di procedimenti giuridici o amministrativi.

a)

soltanto nei procedimenti dinanzi a un giudice in conformità del capo V e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dalla legislazione nazionale, compreso il riesame della causa in seguito ad un ricorso o riesame ulteriori; e/o

soppressa

b)

soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o

soppressa

c)

soltanto rispetto agli avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dalla legislazione nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti asilo; e/o

soppressa

d)

soltanto se il ricorso o il riesame hanno buone probabilità di successo.

soppresso

Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza e la rappresentanza legali di cui alla lettera d) non siano oggetto di restrizioni arbitrarie.

4.     Le norme a disciplina delle modalità di presentazione e di trattamento di dette richieste possono essere previste dagli Stati membri.

soppresso

a)

imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e/o rappresentanza legali gratuite , purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all'accesso all'assistenza e/o rappresentanza legali;

a)

limitare il valore dell'assistenza legale al costo medio dell'assistenza legale per ciascuna fase pertinente della procedura d'asilo , purché tale limitazione non costituisca una restrizione arbitraria all'accesso all'assistenza e/o rappresentanza legali;

1.   Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale che assiste o rappresenta un richiedente asilo ai sensi della legislazione nazionale abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente che potrebbero costituire oggetto di esame da parte delle autorità di cui al capo V, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per la valutazione della domanda .

1.   Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale che assiste o rappresenta un richiedente asilo ai sensi della legislazione nazionale abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente.

Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, o la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all'esame delle domande di asilo da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri siano compromesse. In questi casi l'accesso alle informazioni o alle fonti in questione deve essere aperto alle autorità di cui al capo V, salvo che tale accesso sia vietato in casi riguardanti la sicurezza nazionale.

Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, o la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all'esame delle domande di asilo da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri siano compromesse. In questi casi l'accesso alle informazioni o alle fonti in questione deve essere aperto alle autorità di cui al capo V, salvo che tale accesso sia vietato in casi chiaramente definiti riguardanti la sicurezza nazionale.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente asilo possa accedere alle aree chiuse, quali le strutture di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente. Gli Stati membri possono limitare le visite ai richiedenti nelle aree chiuse soltanto nei casi in cui questa limitazione è, ai sensi della legislazione nazionale, oggettivamente necessaria, ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico o della gestione amministrativa dell'area o per garantire un esame efficiente della domanda , purché l'accesso da parte dell'avvocato o altro consulente legale non risulti in tal modo seriamente limitato o non sia reso impossibile.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente asilo possa accedere in modo completo alle aree chiuse, quali le strutture di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente. Gli Stati membri possono limitare le visite ai richiedenti nelle aree chiuse soltanto nei casi in cui questa limitazione è, ai sensi della legislazione nazionale, oggettivamente necessaria ai fini della sicurezza e dell'ordine pubblico, purché l'accesso da parte dell'avvocato o altro consulente legale non risulti in tal modo seriamente limitato o non sia reso impossibile , sempre nel pieno rispetto della lettera e della giurisprudenza della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali .

b)

provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri permettono al rappresentante di partecipare al colloquio, porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio .

b)

provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il fanciullo non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri permettono al rappresentante di partecipare al colloquio, porre domande o formulare osservazioni.

a)

raggiungerà presumibilmente la maggiore età prima che sia presa una decisione in primo grado; o

soppresso

c)

è o è stato sposato.

soppresso

3.     Gli Stati membri, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore alla data di adozione della presente direttiva, possono altresì astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato ha 16 anni o più, a meno che questi non sia in grado di occuparsi della sua domanda senza un rappresentante.

soppresso

5 bis.     Le persone che affermano di essere fanciulli vanno trattate provvisoriamente come tali, sino ad avvenuto accertamento della loro età.

6.   L'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni del presente articolo .

6.   L'interesse superiore del fanciullo costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva .

1.   Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente asilo .

1.    In linea di principio gli Stati membri non trattengono i richiedenti asilo, né li raccolgono in un centro d'accoglienza chiuso. Prima di ricorrere al trattenimento, occorre sempre prendere in considerazione misure ad esso alternative e misure non custodiali .

2.    Qualora un richiedente asilo sia trattenuto, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile un rapido controllo giurisdizionale.

2.    Nessun richiedente asilo può essere trattenuto, a meno che non sia stato accertato che il suo trattenimento è necessario, legale e giustificato in base a uno dei motivi riconosciuti come legittimi dalle norme internazionali. I richiedenti asilo possono essere trattenuti soltanto in strutture chiaramente separate dalle carceri.

2 bis.     Sono sistematicamente garantiti l'accesso a una effettiva assistenza legale, l'accesso ai servizi di interpreti competenti, qualificati e imparziali e l'accesso a personale medico qualificato.

2 ter.     Alle persone private della libertà viene garantita un'adeguata possibilità di ottenere la revisione delle misure di trattenimento — sia per quanto riguarda la loro legalità che la loro necessità — mediante un'audizione rapida, equa e individuale dinanzi ad un'autorità giudiziaria o a un'autorità analoga, il cui status e la cui autorevolezza forniscano le maggiori garanzie di competenza, imparzialità e indipendenza.

2 quater.     I fanciulli non accompagnati non possono essere trattenuti a motivo del loro status di immigrati. Nel caso delle persone appartenenti a categorie vulnerabili, come anziani non accompagnati, vittime di torture o di traumi e persone con disabilità mentali o fisiche, devono essere attivamente prese in considerazione misure alternative. In linea generale, si eviterà di trattenere le donne incinte negli ultimi mesi di gravidanza e le madri che allattano.

1.   Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente asilo abbia implicitamente ritirato o abbandonato la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame ovvero respingere la domanda in base al fatto che il richiedente non ha accertato il suo diritto allo status di rifugiato ai sensi della direttiva 4/83/CE del Consiglio .

1.   Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente asilo abbia implicitamente ritirato o abbandonato la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame e pertanto di chiudere la pratica relativa al richiedente.

Gli Stati membri possono prevedere un termine dopo il quale un caso non può più essere riaperto.

soppresso

1.   Gli Stati membri permettono che l'UNHCR:

1.   Gli Stati membri sono tenuti a permettere che l'UNHCR:

a)

abbia accesso ai richiedenti asilo, compresi quelli trattenuti e quelli che si trovano in zone di transito aeroportuale o portuale;

a)

abbia accesso ai richiedenti asilo, compresi quelli trattenuti e quelli che si trovano in zone di transito aeroportuale o portuale;

b)

abbia accesso, previo consenso del richiedente asilo, alle informazioni sulle singole domande di asilo, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese;

b)

abbia accesso, previo consenso del richiedente asilo, alle informazioni sulle singole domande di asilo, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese;

c)

nell'esercizio della funzione di controllo conferitagli ai sensi dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di asilo.

c)

nell'esercizio della funzione di controllo conferitagli ai sensi dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di asilo.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche ad altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR nel territorio di un determinato Stato membro , conformemente ad un accordo con lo Stato membro stesso.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche ad altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR, previo accordo con lo Stato membro interessato.

a)

non rivelano direttamente ai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente asilo le informazioni relative alle singole domande di asilo o il fatto che sia stata presentata una domanda;

a)

non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente asilo le informazioni relative alle singole domande di asilo o il fatto che sia stata presentata una domanda;

b)

non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica del richiedente e delle persone a suo carico o alla libertà e sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine .

b)

non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché siffatta procedura sia espletata quanto prima possibile fatto salvo un esame adeguato e completo.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché siffatta procedura sia espletata quanto prima possibile , entro un termine massimo di sei mesi, fatto salvo un esame adeguato e completo.

b)

sia informato a richiesta del termine entro cui è prevista la decisione in merito alla sua domanda. Tali informazioni non comportano per lo Stato membro alcun obbligo, nei confronti del richiedente in questione, di prendere una decisione entro il suddetto termine.

b)

sia informato a richiesta del termine , non superiore a tre mesi, entro cui è prevista la decisione in merito alla sua domanda.

3 bis.     Gli Stati membri applicano la procedura regolare alle persone particolarmente vulnerabili, ivi compresi i fanciulli separati e le persone che possano aver subíto traumi o violenze sessuali.

a)

il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza o hanno pertinenza minima per esaminare se attribuirgli la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 4/83/CE del Consiglio; oppure

a)

il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza ai fini della valutazione dell'attribuzione della qualifica di rifugiato a norma della direttiva 4/83/CE del Consiglio; oppure

d)

il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente , o

d)

il richiedente ha indotto in errore le autorità , con intento fraudolento, presentando documenti falsi relativi alla sua identità e/o cittadinanza, o

e)

il richiedente ha presentato un'altra domanda di asilo contenente dati personali diversi o

e)

il richiedente ha presentato , con intento fraudolento, un'altra domanda di asilo contenente dati personali diversi o

f)

il richiedente non ha fornito le informazioni necessarie per accertare, con ragionevole certezza, la sua identità o cittadinanza oppure è probabile che, in mala fede, abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza; o

f)

il richiedente non ha fornito , con intento fraudolento, le informazioni necessarie per accertare, con ragionevole certezza, la sua identità o cittadinanza oppure è probabile che, in mala fede, abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertare la sua identità o cittadinanza; o

g)

il richiedente ha rilasciato dichiarazioni incoerenti, contraddittorie, inverosimili o insufficienti che rendono chiaramente non convincente la sua asserzione di essere stato oggetto di persecuzione a norma della direttiva 4/83/CE del Consiglio; o

soppresso

o)

la domanda è stata presentata da un minore non coniugato cui si applica l'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), dopo che una decisione abbia respinto la domanda dei genitori o del genitore responsabili del minore e non siano stati sollevati nuovi elementi pertinenti rispetto alle particolari circostanze del minore o alla situazione nel suo paese d'origine.

o)

la domanda è stata presentata da un fanciullo cui si applica l'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), dopo che una decisione abbia respinto la domanda dei genitori o del genitore responsabili del fanciullo e non siano stati sollevati nuovi elementi pertinenti rispetto alle particolari circostanze del fanciullo o alla situazione nel suo paese d'origine.

4 bis.     Gli Stati membri tengono conto delle esigenze di protezione complementare o sussidiaria in caso di esame in via prioritaria o accelerata, in conformità del paragrafo 4, lettere da a) ad o).

Procedure specifiche

soppresso

1.     Gli Stati membri possono inoltre prevedere le seguenti procedure specifiche che derogano ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II:

a)

un esame preliminare per il trattamento dei casi considerati nell'ambito delle disposizioni previste alla sezione IV;

b)

procedure per il trattamento dei casi considerati nell'ambito delle disposizioni previste alla sezione V.

2.     Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga per quanto riguarda la sezione VI.

1bis.     Tutte le domande di protezione internazionale sono innanzitutto valutate sulla base della definizione di rifugiato contenuta nella convenzione di Ginevra e quindi, solo in caso di mancato soddisfacimento delle condizioni ivi previste, sulla base delle norme in materia di protezione sussidiaria.

2.   Gli Stati membri possono giudicare una domanda di asilo irricevibile ai sensi del presente articolo nei seguenti casi:

2.    Fermo restando il paragrafo 1 bis, gli Stati membri possono giudicare una domanda di asilo irricevibile ai sensi del presente articolo nei seguenti casi:

c)

un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente ai sensi dell'articolo 27;

soppressa

f)

il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che sia stata presa una decisione definitiva;

soppressa

f bis)

il richiedente, già in procinto di essere espulso dal territorio in cui risiede illegalmente, si appelli alla possibilità di godere del diritto d'asilo;

1.   Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti hanno accertato che una persona richiedente asilo nel paese terzo in questione riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri:

1.   Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se il paese terzo soddisfa i seguenti criteri:

a)

non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;

a)

il paese ha ratificato e applica la convenzione di Ginevra e altri trattati internazionali in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda il principio di «non-refoulement»;

b)

è rispettato il principio di «non refoulement» conformemente alla convenzione di Ginevra;

b)

è rispettato , in particolare, il principio di «non refoulement» conformemente alla convenzione di Ginevra;

a)

norme che richiedono un legame tra la persona richiedente asilo e il paese terzo in questione secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;

a)

norme che richiedono un collegamento significativo tra la persona richiedente asilo e il paese terzo in questione , secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;

c)

norme conformi al diritto internazionale per accertare con un esame individuale se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente , norme che consentano almeno al richiedente di impugnare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che egli vi sarebbe soggetto a tortura o ad altra forma di pena o trattamento crudele, disumano o degradante .

c)

norme conformi al diritto internazionale , e segnatamente alla convenzione di Ginevra, per accertare con un esame individuale se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente.

c bis)

norme che conferiscono al richiedente asilo l'effettiva possibilità di confutare la presunzione di sicurezza, anche in primo grado, persino nell'ambito di una procedura accelerata;

4.   Se il paese terzo non concede al richiedente asilo interessato l'ingresso nel suo territorio, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

4.   Se il paese terzo non concede al richiedente asilo interessato l'ingresso nel suo territorio, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura d'asilo in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

–1.

Gli Stati membri possono respingere una domanda di asilo in quanto manifestamente infondata se l'autorità competente ha stabilito che, nell'introdurre la domanda ed esporre i fatti, il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno manifestamente alcuna pertinenza con la convenzione di Ginevra.

2.     Nei casi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera b), e nei casi di domande di asilo infondate cui si applichi una qualsiasi delle circostanze elencate all'articolo 23, paragrafo 4, lettere a) e da c) a o), gli Stati membri possono altresì ritenere una domanda, se così definita dalla legislazione nazionale, manifestamente infondata.

soppresso

Elenco comune minimo di paesi terzi di origine sicuri

Elenco comune di paesi terzi di origine sicuri

1.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo adotta un elenco comune minimo dei paesi terzi considerati dagli Stati membri paesi d'origine sicuri ai sensi dell'allegato II.

1.   Il Consiglio, deliberando in conformità dell'articolo 251 del trattato, adotta un elenco comune dei paesi terzi che possono essere considerati dagli Stati membri paesi d'origine sicuri ai sensi dell'allegato B.

2.   Il Consiglio può modificare, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo , l'elenco comune minimo aggiungendo o depennando paesi terzi conformemente all'allegato II . La Commissione esamina le richieste che il Consiglio o gli Stati membri le rivolgono affinché essa presenti una proposta di modifica dell'elenco comune minimo .

2.   Il Consiglio può modificare l'elenco comune, deliberando in conformità dell'articolo 251 del trattato , aggiungendo o depennando paesi terzi conformemente all'allegato B . La Commissione esamina le richieste che il Parlamento europeo , il Consiglio o gli Stati membri le rivolgono affinché essa presenti una proposta di modifica dell'elenco comune.

3.   Nell'elaborare la proposta, ai sensi dei paragrafi 1 o 2, la Commissione utilizza le informazioni fornite dagli Stati membri, le proprie informazioni e , se necessario, quelle fornite dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

3.   Nell'elaborare la proposta, ai sensi dei paragrafi 1 o 2, la Commissione utilizza le informazioni fornite dal Parlamento europeo e dagli Stati membri, le proprie informazioni e quelle fornite dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

4.   Quando il Consiglio chiede alla Commissione di presentare una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune minimo , è sospeso l'obbligo, derivante agli Stati membri dall'articolo 30 ter, paragrafo 2, nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla decisione del Consiglio che chiede siffatta presentazione.

4.   Quando il Parlamento europeo o il Consiglio chiedono alla Commissione di presentare una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune, il diritto derivante agli Stati membri dall'articolo 30 ter, paragrafo 2, è sospeso nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla decisione del Parlamento europeo o del Consiglio che chiede siffatta presentazione.

5.   Quando uno Stato membro chiede alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune minimo , lo Stato membro notifica al Consiglio per iscritto la richiesta rivolta alla Commissione. L'obbligo derivante allo Stato membro dall'articolo 30 ter, paragrafo 2 è sospeso nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla notifica della richiesta al Consiglio.

5.   Quando il Parlamento europeo o uno Stato membro chiedono alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune, il Parlamento europeo o lo Stato membro notificano al Consiglio per iscritto la richiesta rivolta alla Commissione. Il diritto derivante allo Stato membro dall'articolo 30 ter, paragrafo 2 è sospeso nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla notifica della richiesta al Consiglio.

7.   Le sospensioni ai sensi dei paragrafi 4 e 5 cessano dopo tre mesi, a meno che la Commissione non proponga, prima dello scadere di detto termine, di depennare il paese terzo dall'elenco comune minimo . Le sospensioni cessano comunque se il Consiglio respinge la proposta della Commissione di depennare il paese terzo dall'elenco.

7.   Le sospensioni ai sensi dei paragrafi 4 e 5 cessano dopo tre mesi, a meno che la Commissione non proponga, prima dello scadere di detto termine, di depennare il paese terzo dall'elenco comune. Le sospensioni cessano comunque se il Parlamento europeo o il Consiglio respingono la proposta della Commissione di depennare il paese terzo dall'elenco.

8.   A richiesta del Consiglio la Commissione riferisce al medesimo e al Parlamento europeo se la situazione di un paese incluso nell'elenco comune minimo è ancora conforme all'allegato II . Nel presentare la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo la Commissione può formulare le raccomandazioni o le proposte che ritiene adeguate.

8.   A richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio , la Commissione riferisce ai medesimi se la situazione di un paese incluso nell'elenco comune è ancora conforme all'allegato B . Nel presentare la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo la Commissione può formulare le raccomandazioni o le proposte che ritiene adeguate.

Articolo 30 bis

soppresso

Designazione nazionale dei paesi terzi di origine sicuri

1.     Fatto salvo l'articolo 30, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, in conformità dell'allegato II, di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli che figurano nell'elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di asilo. È anche possibile designare come sicura parte di un paese, purché siano soddisfatte le condizioni all'allegato II relativamente a tale parte.

2.     In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva una normativa che consenta di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli figuranti nell'elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di asilo, se hanno accertato che le persone nei paesi terzi in questione non sono in genere sottoposte a:

a)

atti di persecuzione quali definiti all'articolo 9 della direttiva 4/83/CE del Consiglio; o a

b)

tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante.

3.     Gli Stati membri possono altresì mantenere in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva una normativa che consenta di designare a livello nazionale parte di un paese sicura o di designare un paese o parte di esso sicuri per un gruppo determinato di persone in detto paese, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 relativamente a detta parte o a detto gruppo.

4.     Nel valutare se un paese è un paese di origine sicuro conformemente ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri considerano lo status giuridico, l'applicazione della legge e la situazione politica generale del paese terzo in questione.

5.     La valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro conformemente al presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

6.     Gli Stati membri notificano alla Commissione i paesi designati paesi di origine sicuri in conformità del presente articolo.

1.   Un paese terzo designato paese di origine sicuro in conformità dell'articolo 30 o dell'articolo 30 bis , previo esame individuale della domanda, può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente asilo solo se:

1.   Un paese terzo designato paese di origine sicuro in conformità dell'articolo 30, previo esame individuale della domanda, può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente asilo solo se:

2.   Conformemente al paragrafo 1 gli Stati membri considerano infondata la domanda di asilo se il paese terzo è designato sicuro a norma dell'articolo 30 .

2.   Conformemente al paragrafo 1 gli Stati membri possono considerare infondata la domanda di asilo se il paese terzo è designato sicuro per il richiedente asilo in questione .

3.   Gli Stati membri stabiliscono nella legislazione nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro.

3.   Gli Stati membri stabiliscono nella legislazione nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro , ai sensi del diritto internazionale, e comunicano debitamente alla Commissione qualsiasi ulteriore norma e modalità .

1.   Se una persona che ha chiesto asilo in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o ripete la domanda nello stesso Stato membro, questi può esaminare le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda ripetuta nel quadro dell'esame della precedente domanda o dell'esame della decisione in fase di revisione o di ricorso nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda ripetuta in tale ambito.

1.   Se una persona che ha chiesto asilo in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o ripete la domanda nello stesso Stato membro, questi esamina le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda ripetuta nel quadro dell'esame della precedente domanda o dell'esame della decisione in fase di revisione o di ricorso , nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda ripetuta in tale ambito.

2.   Inoltre gli Stati membri possono applicare una procedura specifica di cui al paragrafo 3 qualora il richiedente ripeta la domanda di asilo:

2.   Inoltre gli Stati membri possono applicare una procedura specifica di cui al paragrafo 3 qualora il richiedente ripeta la domanda di asilo , purché la domanda iniziale non sia soggetta alla procedura di ricorso :

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo la cui domanda è oggetto di un esame preliminare a norma dell'articolo 33 godano delle garanzie elencate all'articolo 9, paragrafo 1.

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo la cui domanda è oggetto di un esame preliminare a norma dell'articolo 33 godano delle garanzie elencate all'articolo 9, paragrafo 1 e siano soggetti, in linea di principio, alle norme procedurali minime della presente direttiva.

1.   Gli Stati membri possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere, alla frontiera o nelle zone di transito, in merito alle domande di asilo ivi presentate.

1.   Gli Stati membri possono prevedere procedure, nel rispetto delle convenzioni internazionali e conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere, alla frontiera o nelle zone di transito, in merito alle domande di asilo ivi presentate.

1 bis.     Gli Stati membri provvedono affinché la decisione di rifiutare l'ingresso nel territorio di uno Stato membro per motivi inerenti alla domanda di asilo sia presa entro un termine di due settimane, suscettibile di una proroga di due settimane al massimo autorizzata da un organo giurisdizionale competente nell'ambito di una procedura prevista dalla legge.

1 ter.     Ove non siano osservati i termini prescritti al paragrafo 1 bis, il richiedente asilo è ammesso nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente asilo cui è rifiutato l'ingresso a norma della presente procedura goda delle garanzie di cui al capo V.

1 quater.     Il rifiuto di concedere l'ingresso nel territorio non può prevalere sulla decisione circa la domanda d'asilo adottata dalle autorità competenti in materia di asilo e di diritto dei rifugiati alla luce di un esame dei fatti.

2.     Tuttavia, ove non esistano le procedure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e conformemente alle leggi o ai regolamenti vigenti alla data di adozione della presente direttiva, procedure che derogano ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II per decidere, alla frontiera o nelle zone di transito, in merito all'ammissione nel loro territorio di richiedenti asilo che arrivano e ivi presentano domanda di asilo.

soppresso

3.     Le procedure di cui al paragrafo 2 assicurano in particolare che le persone in questione:

soppresso

siano autorizzate a rimanere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro, fatto salvo l'articolo 6;

debbano essere immediatamente informate dei loro diritti ed obblighi, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a);

abbiano accesso, se necessario, ai servizi di un interprete, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b);

abbiano un colloquio prima che l'autorità competente prenda una decisione nell'ambito di siffatte procedure, in relazione alla loro domanda d'asilo con persone che abbiano un'adeguata conoscenza delle norme applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati, conformemente agli articoli 10, 11 e 12; e

possano consultare un avvocato o consulente legale, autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1;

in caso di minori non accompagnati, dispongano di un rappresentante nominato conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 15, paragrafi 2 o 3.

Inoltre, nel caso in cui l'ingresso sia rifiutato da un'autorità competente, quest'ultima specifica i motivi de jure e de facto che fanno ritenere infondata o inammissibile la domanda di asilo.

4.     Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 2 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente asilo è ammesso nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva.

soppresso

5.     Nel caso in cui particolari tipi di arrivo o arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di asilo alla frontiera o in una zona di transito rendano all'atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1 o la procedura specifica di cui ai paragrafi 2 e 3, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito.

soppresso

Articolo 35 bis

soppresso

1.     Gli Stati membri possono prevedere che l'esame della domanda di asilo e della sicurezza del richiedente stesso relativamente alle sue condizioni specifiche secondo quanto prescritto al capo II non abbia luogo o non sia condotto esaurientemente nei casi in cui un'autorità competente abbia stabilito, in base agli elementi disponibili, che il richiedente asilo sta cercando di entrare o è entrato illegalmente nel suo territorio da un paese terzo sicuro conformemente al paragrafo 2.

2.     Un paese terzo può essere considerato paese terzo sicuro ai fini del paragrafo 1 se:

a)

ha ratificato e osserva la convenzione di Ginevra senza limitazioni geografiche e

b)

dispone di una procedura di asilo prescritta per legge e

c)

ha ratificato la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ne rispetta le disposizioni, comprese le norme riguardanti i rimedi effettivi e

d)

è stato designato tale dal Consiglio in conformità del paragrafo 3.

3.     Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta o modifica un elenco comune di paesi terzi considerati paesi terzi sicuri ai fini del paragrafo 1.

4.     Gli Stati membri interessati stabiliscono nel diritto interno le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e le conseguenze di decisioni adottate a norma delle disposizioni stesse, in conformità del principio di «non refoulement» ai sensi della convenzione di Ginevra, prevedendo altresì le eccezioni all'applicazione del presente articolo per motivi umanitari o politici o di diritto internazionale.

5.     Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri interessati:

a)

ne informano il richiedente e

b)

gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

6.     Se il paese terzo non riammette il richiedente asilo gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

7.     Gli Stati membri che hanno designato paesi terzi sicuri in conformità della legislazione nazionale vigente alla data di adozione della presente direttiva e sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c), possono applicare il paragrafo 1 ai suddetti paesi fintantoché il Consiglio avrà adottato l'elenco comune ai sensi del paragrafo 3.

Gli Stati membri provvedono affinché si possa iniziare un esame per la revoca dello status di rifugiato di una data persona , quando emergano elementi o risultanze nuovi indicanti che vi sono motivi per riesaminare lo status di rifugiato di quella persona.

Gli Stati membri possono avviare la revoca dello status di rifugiato di una data persona se:

a)

il richiedente si è volontariamente riavvalso della protezione del paese di origine; o

b)

il richiedente ha volontariamente riacquisito la propria cittadinanza dopo averla perduta; o

c)

il richiedente ha acquisito una nuova cittadinanza e beneficia pertanto della protezione del paese di cui è attualmente cittadino; o

d)

il richiedente ha volontariamente rieletto la sua residenza nel paese cui un tempo non avrebbe fatto ritorno per paura di persecuzioni.

4.     In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono decidere che lo status di rifugiato decada per legge in caso di cessazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) della direttiva 4/83/CE del Consiglio o se il rifugiato ha rinunciato espressamente ad essere riconosciuto come rifugiato.

soppresso

iii)

di non procedere a un esame ai sensi dell'articolo 35 bis;

soppresso

d)

una decisione di rifiutare l'ingresso nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 35, paragrafo 2 ;

d)

una decisione di rifiutare l'ingresso nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 35;

3.   Gli Stati membri prevedono, se del caso, norme conformi ai loro obblighi internazionali intese:

3.   Gli Stati membri provvedono a che il rimedio di cui al paragrafo 1 produca l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito.

a)

a determinare se il rimedio di cui al paragrafo 1 produce l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito; e

soppresso

b)

a prevedere la possibilità di un rimedio giuridico o di misure cautelari qualora il rimedio di cui al paragrafo 1 non produca l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito. Gli Stati membri possono anche prevedere un rimedio d'ufficio;

soppresso

c)

a stabilire i motivi per impugnare una decisione a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera c) conformemente al metodo applicato ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, lettere b) e c).

soppresso

5.     Qualora ad un richiedente sia stato riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi secondo il diritto nazionale e comunitario dello status di rifugiato a norma della direttiva 4/83/CE del Consiglio, si può considerare che il richiedente disponga di un rimedio effettivo se un giudice decide che il rimedio di cui al paragrafo 1 è inammissibile o ha poche possibilità di successo a motivo di un insufficiente interesse del richiedente al mantenimento del procedimento.

soppresso

6.     Gli Stati membri possono altresì stabilire nella legislazione nazionale le condizioni che devono sussistere affinché si possa presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato o abbandonato il rimedio di cui al paragrafo 1, nonché le norme procedurali applicabili.

soppresso

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [24 mesi a decorrere dalla sua adozione]. Per quanto concerne l'articolo 13, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [36 mesi a decorrere dalla sua adozione]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [24 mesi a decorrere dalla sua adozione]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Un paese è considerato paese di origine sicuro se, in base allo status giuridico, all'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e alla situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell'articolo 9 della direttiva 4/83/CE del Consiglio, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Un paese è considerato paese di origine sicuro se, in base allo status giuridico, all'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e alla situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell'articolo 9 della direttiva 4/83/CE del Consiglio, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale , né discriminazioni comprovate nei confronti di individui per ragioni di razza, sesso, religione, nazionalità, lingua, orientamento sessuale, appartenenza a un determinato gruppo sociale o minoranza o opinioni politiche .

d bis)

relazioni disponibili e aggiornate dell'UNHCR e di altre organizzazioni attive nel settore dei diritti dell'uomo e della tutela dei diritti individuali.


(1)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 291 E del 26.11.2002, pag. 143.

(3)  GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 115.

(4)  GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

(5)   GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31 .


Mercoledì, 28 settembre 2005

21.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 227/83


PROCESSO VERBALE

(2006/C 227 E/03)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Josep BORRELL FONTELLES

Presidente

1.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 09.05.

2.   Storni di stanziamenti

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti DEC 27/2005 della Commissione europea (C6-0231/2005 — SEC(2005)0923).

Dopo aver preso atto del parere del Consiglio, ha autorizzato, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 25 giugno 2002, il ricorso agli stanziamenti alla riserva per un importo di euro 70 milioni e il relativo trasferimento nella linea di bilancio 23 02 01 del bilancio 2005 a favore dell'aiuto al risanamento e alla ricostruzione per i paesi colpiti dallo tsunami.

3.   Apertura dei negoziati con la Turchia — Protocollo aggiuntivo all'accordo d'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'allargamento *** (discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Apertura dei negoziati con la Turchia

Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'allargamento dell'Unione europea (9617/2005 — COM(2005)0191 — C6-0194/2005 — 2005/0091(AVC)) — Commissione per gli affari esteri.

Relatore: Elmar Brok (A6-0241/2005)

Douglas Alexander (Presidente in carica del Consiglio) e Olli Rehn (membro della Commissione) fanno le dichiarazioni

Elmar Brok presenta la raccomandazione.

Intervengono Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, Martin Schulz, a nome del gruppo PSE (è interrotto più volte a microfono spento da Werner Langen), Emma Bonino, a nome del gruppo ALDE, Daniel Marc Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, Elmar Brok, per fatto personale sull'intervento, Philippe de Villiers, sempre sull'intervento, Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Roger Knapman, a nome del gruppo IND/DEM, Konrad Szymański, a nome del gruppo UEN, Philip Claeys, non iscritto, Camiel Eurlings, Jan Marinus Wiersma, Andrew Duff, Joost Lagendijk, Adamos Adamou, Bastiaan Belder, Roberta Angelilli, Jan Tadeusz Masiel, Ioannis Kasoulides, Hannes Swoboda, Marielle De Sarnez, Cem Özdemir, Vittorio Agnoletto e Georgios Karatzaferis.

PRESIDENZA: Pierre MOSCOVICI

Vicepresidente

Intervengono Sebastiano (Nello) Musumeci, Hans-Peter Martin, Renate Sommer, Véronique De Keyser, Silvana Koch-Mehrin, Mirosław Mariusz Piotrowski, Mogens N.J. Camre, Andreas Mölzer, Jacques Toubon, Michel Rocard, Karin Riis-Jørgensen, Francesco Enrico Speroni, Roger Helmer, Geoffrey Van Orden, Vural Öger, Marios Matsakis, Philippe de Villiers, Ville Itälä, Emine Bozkurt, Karin Resetarits, Françoise Grossetête, Stavros Lambrinidis, Giorgos Dimitrakopoulos, Panagiotis Beglitis, Ursula Stenzel, Libor Rouček, Zbigniew Zaleski, Nicola Zingaretti, György Schöpflin, Douglas Alexander e Olli Rehn.

Intervengono Bernd Posselt, per fatto personale dopo l'intervento di Daniel Marc Cohn-Bendit, e Werner Langen, per fatto personale dopo l'intervento di Martin Schulz.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Joost Lagendijk e Cem Özdemir, a nome del gruppo Verts/ALE, sull'apertura dei negoziati con la Turchia (B6-0484/2005),

Andrew Duff, a nome del gruppo ALDE, sull'apertura dei negoziati con la Turchia (B6-0487/2005),

Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma e Hannes Swoboda, a nome del gruppo PSE, sull'apertura di negoziati con la Turchia (B6-0496/2005),

Cristiana Muscardini, Anna Elzbieta Fotyga, Konrad Szymański e Inese Vaidere, a nome del gruppo UEN, sull'apertura dei negoziati di adesione con la Turchia (B6-0498/2005),

Francis Wurtz, André Brie, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Feleknas Uca e Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL, sull'avvio di negoziati con la Turchia (B6-0502/2005),

Elmar Brok, João de Deus Pinheiro e Camiel Eurlings, a nome del gruppo PPE-DE, sull'apertura dei negoziati con la Turchia (B6-0505/2005).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 5.1 del PV del 28.09.2005 e punto 5.2 del PV del 28.09.2005.

(La seduta, sospesa alle 11.50 in attesa del turno di votazioni, è ripresa alle 12.05)

PRESIDENZA: Josep BORRELL FONTELLES

Presidente

4.   Benvenuto

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione del Congresso messicano, guidata da Fernando Margaín, presidente della commissione per gli affari esteri del Senato Messico, presente in tribuna d'onore.

5.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato I, unito al processo verbale.

5.1.   Protocollo aggiuntivo all'accordo d'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'allargamento *** (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'allargamento dell'Unione europea (9617/2005 — COM(2005)0191 — C6-0194/2005 — 2005/0091(AVC)) — Commissione per gli affari esteri.

Relatore: Elmar Brok (A6-0241/2005).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 1)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Intervengono Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, il quale chiede l'aggiornamento della votazione a norma dell'articolo 170, paragrafo 4 del regolamento, e Martin Schulz, a nome del gruppo PSE, su detta richiesta.

Con VE (311 favorevoli, 285 contrari, 63 astensioni), il Parlamento approva la richiesta.

5.2.   Apertura dei negoziati con la Turchia (votazione)

Proposte di risoluzione B6-0484/2005, B6-0487/2005, B6-0496/2005, B6-0498/2005, B6-0502/2005 e B6-0505/2005.

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 2)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0484/2005

(in sostituzione delle B6-0484/2005, B6-0487/2005, B6-0496/2005, B6-0498/2005, B6-0502/2005 e B6-0505/2005):

presentata da

 

Hans-Gert Poettering, Camiel Eurlings, Elmar Brok e João de Deus Pinheiro, a nome del gruppo PPE-DE

 

Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma e Hannes Swoboda, a nome del gruppo PSE

 

Graham Watson, Andrew Duff e Emma Bonino, a nome del gruppo ALDE

 

Daniel Marc Cohn-Bendit, Joost Lagendijk e Cem Özdemir, a nome del gruppo Verts/ALE,

 

Francis Wurtz, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Tobias Pflüger e Vittorio Agnoletto, a nome del gruppo GUE/NGL

 

Brian Crowley e Inese Vaidere, a nome del gruppo UEN.

Approvazione (P6_TA(2005)0350)

Interventi sulla votazione:

Giorgos Dimitrakopoulos, a nome del gruppo PPE-DE, ha presentato un emendamento orale all'emendamento 5, che è stato accolto;

Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE, ha presentato un emendamento orale al paragrafo 6 e al paragrafo 16, che non è stato accolto, in quanto più di 37 deputati si sono opposti al suo esame;

Andrew Duff è intervenuto sullo svolgimento della votazione.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Vicepresidente

6.   Benvenuto

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a Gustavo Pacheco, presidente della commissione per gli affari esteri del Congresso del Perù, presente in tribuna d'onore.

7.   Turno di votazioni (seguito)

7.1.   1. Accesso all'attività degli enti creditizi, 2. Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ***I (votazione)

Relazione

1

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rifonde la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio [COM(2004)0486 — C6-0141/2004 — 2004/0155(COD)] e

2.

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rifonde la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi [COM(2004)0486 — C6-0144/2004 — 2004/0159(COD)] — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Alexander Radwan (A6-0257/2005).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 3)

1. PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2005)0351)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2005)0351)

2. PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2005)0352)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2005)0352)

Interventi sulla votazione:

Alexander Radwan a nome del gruppo PPE-DE, ha presentato un emendamento orale agli emendamenti 778 e 782, nonché un emendamento orale agli emendamenti 781 e 785 (i due emendamenti orali sono stati accolti).

7.2.   Revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (COM(2004)0177 — C6-0005/2004 — 2004/0065(COD)) — Commissione giuridica.

Relatore: Bert Doorn (A6-0224/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 4)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2005)0353)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2005)0353)

Interventi sulla votazione:

Bert Doorn (relatore), prima della votazione.

7.3.   Sviluppo delle ferrovie comunitarie ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (COM(2004)0139 — C6-0001/2004 — 2004/0047(COD)) — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Georg Jarzembowski (A6-0143/2005).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 5)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2005)0354)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2005)0354)

7.4.   Certificazione del personale viaggiante addetto alla guida di locomotori e treni ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla certificazione del personale viaggiante addetto alla guida di locomotori e treni sulla rete ferroviaria della Comunità (COM(2004)0142 — C6-0002/2004 — 2004/0048(COD)) — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Gilles Savary (A6-0133/2005).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 6)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2005)0355)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2005)0355)

Interventi sulla votazione:

Erik Meijer, a nome del gruppo GUE/NGL, ha presentato un emendamento orale all'emendamento 50.

7.5.   Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale (COM(2004)0143 — C6-0003/2004 — 2004/0049(COD)) — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Dirk Sterckx (A6-0123/2005).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 7)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2005)0356)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2005)0356)

Interventi sulla votazione:

Michael Cramer, a nome del gruppo Verts/ALE, ha presentato un emendamento orale all'emendamento 138/riv, che è stato accolto, e ha proposto che l'emendamento 138/riv così modificato sia messo ai voti prima dell'emendamento 32 (il Parlamento esprime il proprio accordo).

7.6.   Esigenze di qualità contrattuali per il trasporto ferroviario di merci ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indennità per inosservanza dei requisiti contrattuali di qualità nei servizi di trasporto ferroviario di merci (COM(2004)0144 — C6-0004/2004 — 2004/0050(COD)) — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Roberts Zīle (A6-0171/2005).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 8)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Reiezione

Interviene Olli Rehn (membro della Commissione) il quale ha dichiarato che la Commissione prende atto della posizione del Parlamento.

L'argomento è rinviato alla commissione competente, in conformità dell'articolo 52, paragrafo 3 del regolamento.

7.7.   Venticinquesimo anniversario di Solidarnosc e suo messaggio per l'Europa (votazione)

Proposte di risoluzione B6-0485/2005, B6-0495/2005, B6-0500/2005 e B6-0504/2005

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 9)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0485/2005

(in sostituzione delle B6-0485/2005, B6-0495/2005 e B6-0504/2005):

presentata da

 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski e Jacek Emil Saryusz-Wolski, a nome del gruppo PPE-DE

 

Dariusz Rosati, Józef Pinior e Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE

 

Bronisław Geremek e Janusz Onyszkiewicz, a nome del gruppo ALDE

 

Milan Horáček, Joost Lagendijk e Angelika Beer, a nome del gruppo Verts/ALE

 

Wojciech Roszkowski, Brian Crowley, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis e Cristiana Muscardini, a nome del gruppo UEN.

Approvazione (P6_TA(2005)0357)

(La proposta di risoluzione B6-0500/2005 decade)

7.8.   Ruolo della coesione territoriale nello sviluppo regionale (votazione)

Relazione sul ruolo della coesione territoriale nello sviluppo regionale (2004/2256(INI)) — Commissione per lo sviluppo regionale.

Relatore: Ambroise Guellec (A6-0251/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 10)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2005)0358)

7.9.   Partenariato rafforzato per le regioni ultraperiferiche (votazione)

Relazione su un partenariato rafforzato per le regioni ultraperiferiche (2004/2253(INI)) — Commissione per lo sviluppo regionale.

Relatore: Sérgio Marques (A6-0246/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato Iû, punto 11)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2005)0359)

Interventi sulla votazione:

Carl Schlyter ha segnalato un errore nella versione svedese dell'emendamento 5.

8.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 163, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Apertura dei negoziati con la Turchia — RC-B6-0484/2005

Bernat Joan i Marí, Carlo Fatuzzo, Richard Seeber, Bernd Posselt, Mario Borghezio, Luca Romagnoli, Frank Vanhecke, Albert Deß

Relazione Roberts Zīle — A6-0171/2005

Richard Seeber

Relazione Ambroise Guellec — A6-0251/2005

Richard Seeber

Relazione Sérgio Marques — A6-0246/2005

Richard Seeber

9.   Correzioni di voto

Le correzioni di voto figurano nel sito «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)» e nella versione stampata dell'allegato II «Risultati delle votazioni per appello nominale».

La versione elettronica in Europarl sarà aggiornata regolarmente per un periodo massimo di 2 settimane a decorrere dal giorno della votazione.

Dopo detto termine, l'elenco delle correzioni di voto sarà chiuso per la successiva traduzione e pubblicazione nella GU.

Deputati che hanno dichiarato di non aver partecipato alle votazioni:

Daniel Caspary ha comunicato di essere stato presente, ma di non aver partecipato a tutte le votazioni.

(La seduta, sospesa alle 13.40, riprende alle 15.05)

PRESIDENZA: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

Vicepresidente

10.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

11.   Difesa dell'immunità (seguito)

Dopo la decisione del Parlamento europeo del 5 luglio 2005 di difendere l'immunità di Umberto Bossi nel quadro del procedimento penale in corso dinanzi al tribunale di Brescia, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 9, del regolamento, al Presidente è pervenuta la sentenza su detto procedimento pronunciata il 6 giugno 2005 dalla Corte d'appello di Brescia.

La comunicazione sarà trasmessa, per informazione, alla commissione giuridica.

12.   Petrolio (discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: L'aumento del prezzo del petrolio e la dipendenza dal petrolio

Douglas Alexander (Presidente in carica del Consiglio) e Andris Piebalgs (membro della Commissione) fanno le dichiarazioni.

Intervengono Giles Chichester, a nome del gruppo PPE-DE, Hannes Swoboda, a nome del gruppo PSE, Fiona Hall, a nome del gruppo ALDE, Claude Turmes, a nome del gruppo Verts/ALE, Umberto Guidoni, a nome del gruppo GUE/NGL, Guntars Krasts, a nome del gruppo UEN, Sergej Kozlík, non iscritto, Robert Goebbels, Vittorio Prodi, Satu Hassi, Dimitrios Papadimoulis, Liam Aylward, Luca Romagnoli, Christoph Konrad, Reino Paasilinna, Roberto Musacchio, Luis de Grandes Pascual, Ewa Hedkvist Petersen, Carmen Fraga Estévez, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Riitta Myller, Ján Hudacký, Mia De Vits, Alejo Vidal-Quadras Roca, Antolín Sánchez Presedo, Peter Liese, Péter Olajos, Ivo Belet, Ivo Strejček e Douglas Alexander.

PRESIDENZA: Antonios TRAKATELLIS

Vicepresidente

Interviene Andris Piebalgs.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

Fiona Hall, Sophia in 't Veld e Vittorio Prodi, a nome del gruppo ALDE, sui prezzi del petrolio e la dipendenza energetica (B6-0481/2005),

Claude Turmes, a nome del gruppo Verts/ALE, sugli aumenti dei prezzi petroliferi e la dipendenza dal petrolio (B6-0482/2005),

Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Guntars Krasts e Roberts Zīle, a nome del gruppo UEN, sull'aumento del prezzo del petrolio e sulla dipendenza dal petrolio (B6-0491/2005),

Umberto Guidoni e Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, sul petrolio (B6-0499/2005),

Alexander Radwan, Giles Chichester e Paul Rübig, a nome del gruppo PPE-DE, sugli aumenti del prezzo del petrolio e la dipendenza dal petrolio (B6-0506/2005),

Hannes Swoboda, Robert Goebbels, Mechtild Rothe e Mia De Vits, a nome del gruppo PSE, sull'aumento dei prezzi del petrolio e la dipendenza dal petrolio (B6-0509/2005).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.2 del PV del 29.09.2005.

13.   Riforma delle Nazioni Unite e obiettivi del Millennio per lo sviluppo (discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Riforma delle Nazioni Unite e obiettivi del Millennio per lo sviluppo.

Douglas Alexander (Presidente in carica del Consiglio) e Benita Ferrero-Waldner (membro della Commissione) fanno le dichiarazioni.

Intervengono Francisco José Millán Mon, a nome del gruppo PPE-DE, Glenys Kinnock, a nome del gruppo PSE, Alexander Lambsdorff, a nome del gruppo ALDE, Frithjof Schmidt, a nome del gruppo Verts/ALE, Miguel Portas, a nome del gruppo GUE/NGL, Hélène Goudin, a nome del gruppo IND/DEM, Inese Vaidere, a nome del gruppo UEN, Irena Belohorská, non iscritto, Nirj Deva, Jo Leinen, Lapo Pistelli, Raül Romeva i Rueda, Tobias Pflüger, Kathy Sinnott, Koenraad Dillen, Enrique Barón Crespo, Paul Marie Coûteaux, Miguel Angel Martínez Martínez, Inger Segelström, Manuel António dos Santos, Douglas Alexander, Benita Ferrero-Waldner e Alexander Lambsdorff, per formulare un'interrogazione alla Commissione alla quale risponde Benita Ferrero-Waldner.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt, Hélène Flautre e Marie Anne Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla riforma delle Nazioni Unite (B6-0483/2005),

Brian Crowley, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis e Guntars Krasts, a nome del gruppo UEN, sulla riforma delle Nazioni Unite (B6-0492/2005),

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Nirj Deva, Francisco José Millán Mon e Simon Coveney, a nome del gruppo PPE-DE, sugli esiti del Vertice mondiale delle Nazioni Unite e gli obiettivi di sviluppo del Millennio (14-16 settembre 2005) (B6-0493/2005),

André Brie e Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL, sui risultati del Vertice mondiale dell'ONU 2005 (B6-0501/2005),

Alexander Lambsdorff e Lapo Pistelli, a nome del gruppo ALDE, sul Vertice ONU (B6-0507/2005),

Glenys Kinnock, Michel Rocard, Pasqualina Napoletano, Jo Leinen e Miguel Angel Martínez Martínez, a nome del gruppo PSE, sul Vertice ONU a New York (B6-0510/2005).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.3 del PV del 29.09.2005.

(La seduta, sospesa alle 18.10 in attesa dell'ora delle interrogazioni, è ripresa alle 18.25)

PRESIDENZA: Manuel António dos SANTOS

Vicepresidente

14.   Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio (B6-0331/2005).

Interrogazione 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Problema dei rifiuti e misure per affrontarlo.

Douglas Alexander (Presidente in carica del Consiglio) risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Interrogazione 2 (Sajjad Karim): Armonizzazione dell'approccio degli Stati membri nella lotta al terrorismo.

Douglas Alexander risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Sajjad Karim e David Martin.

Interrogazione 3 (Chris Davies): Il sito web del Consiglio dei Ministri.

Douglas Alexander risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Chris Davies, David Martin e Bill Newton Dunn.

Interrogazione 4 (Sarah Ludford): Ostacoli al diritto di accesso ai documenti del Consiglio.

Douglas Alexander risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Sarah Ludford.

Interrogazione 5 (Nigel Farage): Accordi di partenariato in materia di pesca.

Douglas Alexander risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Nigel Farage, Christopher Beazley e Catherine Stihler.

Interrogazione 6 (Bernd Posselt): I diritti delle minoranze in Serbia.

Douglas Alexander risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Bernd Posselt, Zsolt László Becsey e Paul Rübig.

Interrogazione 7 (Dimitrios Papadimoulis): Diritti di proprietà delle minoranze religiose in Turchia.

Douglas Alexander risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Dimitrios Papadimoulis e Catherine Stihler.

Interrogazione 8 (James Hugh Allister): Terroristi dell'IRA.

Douglas Alexander (Presidente in carica del Consiglio) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di James Hugh Allister, James Nicholson e Proinsias De Rossa.

Interviene Christopher Beazley.

Le interrogazioni che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta, la riceveranno per iscritto.

Il tempo delle interrogazioni riservato al Consiglio è chiuso.

(La seduta, sospesa alle 19.05, riprende alle 21.05)

PRESIDENZA: Pierre MOSCOVICI

Vicepresidente

15.   Bielorussia (discussione)

Dichiarazione della Commissione: Bielorussia

Olli Rehn (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono Bogdan Klich, a nome del gruppo PPE-DE, Joseph Muscat, a nome del gruppo PSE, Janusz Onyszkiewicz, a nome del gruppo ALDE, Elisabeth Schroedter, a nome del gruppo Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL, Bastiaan Belder, a nome del gruppo IND/DEM, Konrad Szymański, a nome del gruppo UEN, Bernd Posselt, Józef Pinior, Věra Flasarová, Mirosław Mariusz Piotrowski, Inese Vaidere, Barbara Kudrycka, Bogusław Sonik e Olli Rehn.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

Janusz Onyszkiewicz, a nome del gruppo ALDE, sulla situazione in Bielorussia (B6-0486/2005),

Laima Liucija Andrikienė, Árpád Duka-Zólyomi, James Elles, Alfred Gomolka, Tunne Kelam, Bogdan Klich, Barbara Kudrycka, Aldis Kušķis, Rihards Pīks, Bernd Posselt, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Charles Tannock e Karl von Wogau, a nome del gruppo PPE-DE, sulle situazione delle minoranze in Bielorussia (B6-0488/2005),

Jan Marinus Wiersma e Joseph Muscat, a nome del gruppo PSE, sulla Bielorussia (B6-0490/2005),

Bastiaan Belder, a nome del gruppo IND/DEM, sulla situazione delle minoranze in Bielorussia (B6-0494/2005),

Anna Elzbieta Fotyga, Konrad Szymański e Inese Vaidere, a nome del gruppo UEN, sulla situazione politica in Bielorussia (B6-0497/2005),

Eva-Britt Svensson, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla Bielorussia (B6-0503/2005)

Elisabeth Schroedter, Milan Horáček e Marie Anne Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE, sull'indipendenza degli organi d'informazione e sulla situazione politica in Bielorussia (B6-0508/2005).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.4 del PV del 29.09.2005.

16.   Relazioni tra l'Unione e l'India (discussione)

Relazione sulle relazioni tra l'UE e l'India: una partnership strategica (2004/2169(INI)) — Commissione per gli affari esteri.

Relatore: Emilio Menéndez del Valle (A6-0256/2005).

Emilio Menéndez del Valle illustra la sua relazione.

Interviene Olli Rehn (membro della Commissione).

Intervengono Georgios Papastamkos (relatore per parere della commissione INTA), Marcello Vernola, a nome del gruppo PPE-DE, Neena Gill, a nome del gruppo PSE, Sajjad Karim, a nome del gruppo ALDE, Derek Roland Clark, a nome del gruppo IND/DEM, Ryszard Czarnecki, non iscritto, Charles Tannock, Jo Leinen, Eija-Riitta Korhola e Libor Rouček.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.5 del PV del 29.09.2005.

17.   Fonti energetiche rinnovabili nell'Unione (discussione)

Relazione sulla quota di fonti energetiche rinnovabili nell'Unione europea e le proposte di azioni concrete (2004/2153(INI)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Claude Turmes (A6-0227/2005).

Claude Turmes illustra la sua relazione.

Interviene Andris Piebalgs (membro della Commissione).

Intervengono Dimitrios Papadimoulis (relatore per parere della commissione ENVI), Mairead McGuinness (relatore per parere della commissione AGRI), Peter Liese, a nome del gruppo PPE-DE, Mechtild Rothe, a nome del gruppo PSE, Vittorio Prodi, a nome del gruppo ALDE, Umberto Guidoni, a nome del gruppo GUE/NGL, Mieczysław Edmund Janowski, a nome del gruppo UEN, Sergej Kozlík, non iscritto, Nikolaos Vakalis, Adam Gierek, Esko Seppänen, Avril Doyle, Andres Tarand e Andris Piebalgs.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.6 del PV del 29.09.2005.

18.   Situazione delle minoranze in Kosovo in materia di diritti dell'uomo (discussione)

Dichiarazione della Commissione: Situazione delle minoranze in Kosovo in materia di diritti dell'uomo.

Olli Rehn (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono Bernd Posselt, a nome del gruppo PPE-DE, Panagiotis Beglitis, a nome del gruppo PSE, Viktória Mohácsi, a nome del gruppo ALDE, Elly de Groen-Kouwenhoven, a nome del gruppo Verts/ALE, Gisela Kallenbach e Olli Rehn.

La discussione è chiusa.

19.   Ridurre il numero di vittime della strada entro il 2010 (discussione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione «Programma europeo di sicurezza stradale: Dimezzare il numero di vittime della strada nell'Unione europea entro il 2010: una responsabilità comune» (2004/2162(INI)) — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Ari Vatanen (A6-0225/2005)

Ari Vatanen illustra la sua relazione.

Interviene Jacques Barrot (Vicepresidente della Commissione)

Intervengono Dieter-Lebrecht Koch, a nome del gruppo PPE-DE, Inés Ayala Sender, a nome del gruppo PSE, Hannu Takkula, a nome del gruppo ALDE, Margrete Auken, a nome del gruppo Verts/ALE, Ewa Hedkvist Petersen e Jacques Barrot

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.7 del PV del 29.09.2005.

20.   Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 361.877/OJJE).

21.   Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 23.50.

Julian Priestley

Segretario generale

Manuel António dos Santos

Vicepresidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zimmerling, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Osservatori

Abadjiev Dimitar, Ali Nedzhmi, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cappone Maria, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Dimitrov Martin, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Christova Christina Velcheva, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan


ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+

approvato

-

respinto

decaduto

R

ritirato

AN (…, …, …)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE ( …, …, …)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Protocollo aggiuntivo all'accordo d'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'allargamento ***

Relazione: Elmar BROK (A6-0241/2005)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

Aggiornato

 

La votazione è stata aggiornata, a norma dell'articolo 170, paragrafo 4, del regolamento

2.   Apertura dei negoziati con la Turchia

Proposte di risoluzione: B6-0484/2005, B6-0487/2005, B6-0496/2005, B6-0498/2005, B6-0502/2005, B6-0505/2005

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B6-0484/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL+UEN)

§ 1

2

PPE-DE

AN

+

322, 282, 61

§

testo originale

 

 

dopo § 2

5

Lambrinidis e altri

 

+

modificato oralmente

dopo § 3

1

Moscovici e altri

vs/AN

 

 

1

+

542, 74, 46

2

+

304, 294, 57

dopo § 4

6

Lambrinidis e altri

VE

-

184, 272, 213

§ 5

7

Lambrinidis e altri

VE

-

175, 273, 217

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

dopo § 10

3

PPE-DE

AN

-

235, 291, 129

§ 15

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 16

 

testo originale

vd

+

 

cons D

 

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

Dopo cons I

4

Moscovici e altri

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

356, 181, 125

Proposta di risoluzione dei gruppi politici

B6-0484/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0487/2005

 

ALDE

 

 

B6-0496/2005

 

PSE

 

 

B6-0498/2005

 

UEN

 

 

B6-0502/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0505/2005

 

PPE-DE

 

 

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM em. 2 e votazione finale

PPE-DE emm. 1, 3

Verts/ALE em 1

Richieste di votazione distinta

UEN § 16

PPE-DE § 16

Richieste di votazione per parti separate

Verts/ALE

em. 1

prima parte:«rivolge un appello alla Turchia … genocidio degli Armeni»

seconda parte:«reputa tale atto … all'Unione europea;»

PSE

§ 15

prima parte:«sottolinea che l'avvio … nell'adesione;»

seconda parte:«sottolinea, d'altro canto … dell'avvio dei negoziati;»

PPE-DE

§ 5

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini «sulla base del piano Annan»

seconda parte: tali termini

cons D

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini «sulla base del piano Annan»

seconda parte: tali termini

Varie

Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE, ha presentato un emendamento orale al § 6 e al § 16.

Giorgos Dimitrakopoulos, a nome del gruppo PPE-DE, ha presentato un emendamento orale seguente all'emendamento 5:

2 bis

sottolinea che questa dichiarazione unilaterale della Turchia non fa parte del Protocollo e non ha effetti giuridici sugli obblighi della Turchia a norma del Protocollo e non dovrebbe essere trasmessa all'Assemblea nazionale greca per ratifica;

3.   1. Accesso all'attività degli enti creditizi, 2. Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ***I

Relazione: Alexander RADWAN (A6-0257/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

1.

Accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio

blocco n. 1A

1-2

4-5

8

10-11

15-17

19-22

24-26

28-29

31-39

41-49

50

52-53

54-57

60-64

67, 69, 71

73-74

76-78

81-86

88-92

94-100

102-107

109

111-115

117

119-126

128

130-139

141-151

154-159

161-165

168-170

172

174-208

211-218

223

227-248

250-255

256-262

264

266-269

271-275

277, 278

280-285

288-290

292-295

297-298

300-305

307-309

312-313

315-316

319-320

322-338

340-347

349-369

373-383

385-386

390-392

394-401

403-407

409-414

416-426

428

430-431

433-434

436-448

523-673

675-691

727

commissione

PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

blocco n. 1B

13

18

27

30

65

77

93

101

110

118

129

167

222

249

265

270

286-287

291

306

310-311

314

317

321

348

370-372

384

387-389

393

402

427

429

435

commissione

 

-

 

allegato 7

674

PPE-DE, PSE + ALDE

 

+

 

276

commissione

 

 

blocco n. 2

728-748

750-772

779

780

PPE-DE, PSE + ALDE

 

+

 

blocco n. 3

3

6-7

9

12

23

40

51

58-59

66

68

70

72

75

79-80

87

108

116

127

152

160

166

171

173

209-210

219-221

224-226

263

279

296

299

318

339

408

415

432

commissione

 

 

art. 145, dopo § 3

749

PPE-DE, PSE + ALDE

 

+

 

140

commissione

 

 

dopo art. 150

781

PPE-DE, PSE + ALDE

 

+

modificato oralmente

153

commissione

 

 

dopo il cons. 57

778

PPE-DE, PSE + ALDE

 

+

modificato oralmente

14

commissione

 

 

votazione: proposta emendata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

2.

Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

blocco n. 1A

449-451

455-488

491-492

496-497

499-511

515-520

522

692

695-712

714-726

commissione

PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

blocco n. 1B

498

521

commissione

 

-

 

blocco n. 1B

453

commissione

AN

-

43, 546, 78

allegato 1, § 14

693

PPE-DE, PSE + ALDE

 

+

 

512

commissione

 

 

513

commissione

 

 

allegato 1, § 15

694

PPE-DE, PSE + ALDE

 

+

 

514

commissione

 

 

blocco n. 2

773-777

783-784

PPE-DE, PSE + ALDE

 

+

 

blocco n. 3

452

489

493-495

commissione

 

 

art. 43, dopo § 2

785

PPE-DE, PSE + ALDE

AN

+

modificato oralmente

613, 35, 11

490

commissione

 

 

dopo il cons. 32

782

PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

modificato oralmente

454

commissione

 

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Gli emendamenti da 753 a 777 compreso sono stati firmati, a nome del gruppo PSE, da Ieke van den Burg e non da Margrietus van den Berg.

… a nome del gruppo PPE-DE, ha presentato un emendamento orale agli emendamenti 778 e 782, per raggiungere all'inizio i termini «il Parlamento europeo è del parere che»

… a nome del gruppo PPE-DE, ha presentato un emendamento orale agli emendamenti 781 e 785, per sostituirli con il testo seguente:

Fatte salve le misure di attuazione già adottate, alla scadenza del periodo di due anni dopo l'adozione della direttiva, e al più tardi il 1o aprile 2008, l'applicazione delle disposizioni che richiedono l'adozione di norme tecniche, adattamenti e decisioni, in conformità del paragrafo 2 viene sospesa. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono, su proposta della Commissione, rinnovare le disposizioni in questione in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato e tal fine le riesaminano prima della scadenza del periodo o della data di cui sopra

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM: emm. 453 e 785

Richieste di votazione distinta

IND/DEM: em 140

4.   Revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati ***I

Relazione: Bert DOORN (A6-0224/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-4

6-14

16-17

19

20

24-41

43-54

56-64

66-78

80-87

89-91

97-98

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente

92

commissione

vd

-

 

art 23

104/riv.

PPE-DE, PSE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

55

commissione

 

 

dopo art. 30

105/riv.

PPE-DE, PSE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

65

commissione

 

 

art. 39, § 1-4

79pc

PPE-DE, PSE, ALDE+ Verts/ALE

 

+

 

art. 39, § 5

106/riv.

PPE-DE, PSE, ALDE+ Verts/ALE

 

+

 

79pc

commissione

 

 

art. 39, § 6

79pc

commissione

 

+

 

art. 47, § 1, dopo la lettera d)

88

commissione

 

-

 

107/riv.

PPE-DE, PSE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

art. 49, dopo § 2

110

PPE-DE, PSE + Verts/ALE

 

+

 

art 50

108/riv.

PPE-DE, PSE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

93-96

commissione

 

 

cons. 10

99/riv.

PPE-DE, PSE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

5

commissione

 

 

cons. 20

100/riv.

PPE-DE, PSE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

15

commissione

 

 

dopo il cons. 20

101/riv.

PPE-DE, PSE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

18

commissione

 

 

dopo il cons. 22

102/riv.

PPE-DE, PSE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

21

commissione

 

 

dopo il cons. 23

109

PPE-DE+PSE

 

+

 

22

commissione

 

 

dopo il cons. 27

103/riv.

PPE-DE, PSE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

23

commissione

 

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

L'emendamento 42 non concerne tutte le versioni linguistiche e non è stato pertanto posto in votazione (vedi articolo 151, paragrafo 1, del regolamento)

Richieste di votazione distinta

PPE-DE em 92

5.   Sviluppo delle ferrovie comunitarie ***I

Relazione: Georg JARZEMBOWSKI (A6-0143/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di direttiva

proposta di reiezione della proposta della Commissione

14

GUE/NGL

AN

-

135, 491, 35

emendamenti della commissione competente

2

commissione

AN

+

352, 291, 19

3

commissione

vd

+

 

4

commissione

vd

+

 

5

commissione

vd

+

 

6

commissione

vd

+

 

7

commissione

vd

+

 

8

commissione

AN

+

368, 258, 38

9

commissione

vs/AN

 

 

1

+

393, 255, 14

2

+

347, 290, 15

3

+

350, 298, 10

10

commissione

vd

+

 

11

commissione

vd

+

 

12

commissione

AN

+

553, 79, 32

13

commissione

vd

+

 

votazione: proposta modificata

AN

+

402, 203, 60

Proposta di risoluzione legislativa

dopo § 1

15

Verts/ALE

AN

-

157, 483, 23

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

401, 211, 51

Richieste di votazione per appello nominale

GUE/NGL emm. 2, 9, 12, 14, proposta modificata e votazione finale

Verts/ALE em 15

PSE emm. 2, 8, 9

Richieste di votazione distinta

GUE/NGL emm. 3, 4, 6, 8, 10, 11

PPE-DE emm. 2, 9

Verts/ALE emm. 2-13

PSE em 10

Richieste di votazione per parti separate

PSE

§ 9

prima parte: insieme del testo esclusi i termini «entro il 1o gennaio 2008» e «entro il 1o gennaio 2012»

seconda parte: i termini «entro il 1o gennaio 2008»

terza parte: i termini «entro il 1o gennaio 2012»

Varie

L'emendamento 1 è stato ritirato.

6.   Certificazione del personale viaggiante addetto alla guida di locomotori e treni ***I

Relazione: Gilles SAVARY (A6-0133/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente —votazione in blocco

1-13

18-19

22-34

36

38-44

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente

15

commissione

vd

+

 

17

commissione

vd

+

 

21

commissione

vd

+

 

art 10

50

GUE/NGL

 

-

 

14

commissione

 

+

 

45

PSE

 

+

 

art. 14, § 1

16

commissione

VE

-

265, 375, 10

46

PSE

VE

+

347, 299, 10

47

PSE

 

+

 

art. 16, § 1

20

commissione

 

-

 

48

PSE

 

-

 

art 25

49/riv.

IND/DEM

 

-

 

35

commissione

 

+

 

art 29

37

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

51

GUE/NGL

 

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

603, 24, 40

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

Richieste di votazione per parti separate

ALDE

em 37

prima parte:«Gli allegati … XII e XVII»

seconda parte:«Le parti sociali … 20 maggio 1998»

Richieste di votazione distinta

ALDE: em 21

PSE emm. 15, 17

Varie

L'on. Erik Meijer, a nome del gruppo GUE/NGL, ha presentato un emendamento orale all'emendamento 50, paragrafo 2:

7.   Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale ***I

Relazione: Dirk STERCKX (A6-0123/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1

3-4

6-8

10

12

14-20

24-27

30-31

33

35-36

39-40

42-53

55-62

64-65

68-70

72-78

80-87

90

92

95-100

102

104-107

110-121

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente

2

commissione

vd

+

 

5

commissione

vd

+

 

9

commissione

vd

+

 

11

commissione

AN

+

502, 146, 9

23

commissione

vd

+

 

28

commissione

vd

+

 

29

commissione

vd

+

 

34

commissione

vd

+

 

38

commissione

AN

+

530, 106, 17

66

commissione

vd

+

 

67

commissione

vd

+

 

71

commissione

vd

+

 

79

commissione

vd

+

 

91

commissione

vd

+

 

103

commissione

AN

+

533, 116, 9

art 1, § 2, comma 1

13

commissione

AN

+

519, 119, 6

122

Bradbourn ea

 

 

art. 2, punto 15

131

GUE/NGL

 

-

 

21

commissione

 

+

 

art. 2, punto 16

132

GUE/NGL

 

-

 

22

commissione

 

+

 

art 3, dopo comma 3

133

GUE/NGL

 

-

 

138/riv.

Verts/ALE

El Hadraoui

AN

+

modificato oralmente

550, 87, 16

32

commissione

 

+

 

art. 6, § 1

37

commissione

 

+

 

134

GUE/NGL

 

 

art. 6, § 4

123

ALDE

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

41

commissione

 

 

art. 11, comma 2

54

commissione

 

+

 

135

GUE/NGL

 

 

art. 15, § 2

124

ALDE

 

+

 

63

commissione

 

 

dopo art. 27

88

commissione

 

-

 

89

commissione

 

-

 

125

ALDE

 

+

 

art. 28, dopo § 3

127

PSE

 

+

 

art 29

93

commissione

 

-

 

128

PSE

 

+

 

art 30

94

commissione

 

-

 

126

ALDE

 

+

 

art. 33, § 2

101

commissione

 

+

 

136

GUE/NGL

 

 

art 36

108

commissione

VE

+

416, 199, 21

129

PSE

 

 

art 37

109

commissione

 

+

 

137

GUE/NGL

 

 

dopo il cons. 2

130

GUE/NGL

 

-

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione distinta

PPE-DE emm. 2, 5, 9, 22, 41, 66, 67, 79

PSE emm. 23, 28, 29, 34, 54, 71, 91

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE emm. 11, 13, 38 e 103

Verts/ALE em. 138/riv.

Richieste di votazione per parti separate

PSE

em 123

prima parte: insieme del testo tranne i termini «la politica antifrode»

seconda parte: tali termini

Varie

Michael Cramer, a nome del gruppo PPE-DE, ha presentato l'emendamento orale seguente all'emendamento 138/riv:

«1.

Con il contratto di trasporto le imprese ferroviarie si impegnano a trasportare il passeggero, il bagaglio a mano e il bagaglio di altro tipo fino al luogo di destinazione. Esse trasportano la bicicletta del passeggero in tutti i treni, inclusi i treni transfrontalieri e ad alta velocità, eventualmente contro pagamento di un supplemento. Il contratto deve essere confermato da uno o più biglietti rilasciati al passeggero. I biglietti sono considerati prova facente fede della conclusione del contratto.»

8.   Esigenze di qualità contrattuali per il trasporto ferroviario di merci ***I

Relazione: Roberts ZILE (A6-0171/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: proposta di regolamento

 

-

 

Dato che la Commissione non ha ritirato la propria proposta, la questione è rinviata alla commissione competente (TRANS), in conformità dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento.

9.   Venticinquesimo anniversario di Solidarnosc e suo messaggio per l'Europa

Proposte di risoluzione: B6-0485/2005, 0495/2005, 0500/2005 e 0504/2005

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B6-0485/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE e UEN)

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B6-0485/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0495/2005

 

PSE

 

 

B6-0500/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0504/2005

 

PPE-DE, PSE, ALDE + UEN

 

 

10.   Ruolo della coesione territoriale nello sviluppo regionale *

Relazione: Ambroise GUELLEC (A6-0251/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 3

5

GUE/NGL

 

-

 

§ 4

6

GUE/NGL

 

-

 

§ 8

7

GUE/NGL

 

-

 

§ 12

§

testo originale

AN

+

487, 83, 38

§ 13

1

PPE-DE

 

+

 

§ 14

2

PPE-DE

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

cons A

3

GUE/NGL

 

-

 

cons D

4

GUE/NGL

 

-

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione per parti separate

PSE

em 2

prima parte: testo esclusi i termini «tramite ORATE»

seconda parte: tali termini

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE § 12

11.   Partenariato rafforzato per le regioni ultraperiferiche *

Relazione: Sérgio MARQUES (A6-0246/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 6

§

testo originale

vd

+

 

§ 7

1

Verts/ALE

 

-

 

§ 8

§

testo originale

vd

+

 

dopo il § 8

5

GUE/NGL

AN

-

44, 547, 10

§ 9

§

testo originale

vd

+

 

§ 10

2

Verts/ALE

 

-

 

§ 17

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2/VE

+

300, 285, 15

3

+

 

dopo il § 21

6

GUE/NGL

AN

-

52, 547, 5

§ 22

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 23

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 24

§

testo originale

vd

+

 

§ 25

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 27

§

testo originale

vd

+

 

§ 29

§

testo originale

vd

+

 

§ 30

§

testo originale

vd

+

 

§ 33

§

testo originale

vd

+

 

§ 34

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

3/VE

-

237, 333, 13

4

+

 

§ 36

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

3

+

 

§ 39

7

GUE/NGL

AN

-

84, 490, 3

§ 40

§

testo originale

vd

+

 

§ 41

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 42

§

testo originale

vd

+

 

§ 49

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

cons A

3

GUE/NGL

AN

-

165, 391, 9

cons. M

§

testo originale

vd

-

 

dopo il cons. N

4

GUE/NGL

AN

-

46, 500, 5

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

GUE/NGL: emm. 5, 6, 7, 3, 4

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: cons M e § 41

Verts/ALE: 6, 8, 9, 17, 24, 27, 29, 30, 33, 40, 41, 42

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE:

§ 17

prima parte:«deplora …. per il settore saccarifero»

seconda parte:«chiede il ripristino … delle regioni ultraperiferiche»

terza parte:«reputa inoltre … in detta regione ultraperiferica;»

§ 36

prima parte:«chiede alla Commissione … Libro bianco»

seconda parte:«tanto dal punto di … legislazione quadro»

terza parte:«di tenere debitamente … di dette regioni»

Verts/ALE

§ 22

prima parte:«richiama l'attenzione … di pesca autorizzate»

seconda parte:«nonché l'accesso … adiacenti,»

§ 23

prima parte: insieme del testo tranne i termini «e il principio di stabilità relativa»

seconda parte: tali termini

§ 25

prima parte: insieme del testo tranne i termini «o superiore»

seconda parte: tali termini

§ 49

prima parte: insieme del testo senza i termini «il cofinanziamento dei sovraccosti inerenti al trasporto e»

seconda parte: tali termini

ALDE

§ 41

prima parte: insieme del testo esclusi i termini «siano accolti in via prioritaria e»

seconda parte: tali termini

PPE-DE, Verts/ALE

§ 34

prima parte:«invita la Commissione … in tali regioni»

seconda parte:«mediante misure specifiche … di competitività» senza i termini «a compensare i sovraccosti connessi alla loro attività e»

terza parte: i termini «a compensare i sovraccosti connessi alla loro attività e»

quarta parte:«chiede inoltre … spirito imprenditoriale»


ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1.   RC B6-0484/2005 — Turchia

Emendamento 2

Favorevoli: 322

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chiesa, Cornillet, Costa, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Starkevičiūtė, Takkula

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Grabowski, Karatzaferis, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Zapałowski, Železný

NI: Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina

PSE: Berger, Bösch, Bono, Dührkop Dührkop, Ettl, Hänsch, Haug, Leichtfried, Scheele

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Contrari: 282

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Bonino, Bowles, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Geremek, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Mohácsi, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Väyrynen, Van Hecke, Watson

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Battilocchio, Bobošíková, Mote

PPE-DE: Bowis, Buzek, Cederschiöld, Chmielewski, Deß, De Veyrac, Fjellner, Handzlik, Hökmark, Ibrisagic, Jałowiecki, Kaczmarek, Kudrycka, Kuźmiuk, Lewandowski, Olbrycht, Podkański, Saryusz-Wolski, Seeberg, Siekierski, Sonik, Spautz, Ventre, Wijkman, Zaleski, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bozkurt, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, La Russa, Muscardini, Musumeci

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes

Astensioni: 61

ALDE: Savi, Toia

GUE/NGL: Krarup

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Pęk, Wohlin

NI: Allister, Baco, Belohorská, Kozlík

PPE-DE: Ayuso González, Busuttil, Casa, Fraga Estévez, Galeote Quecedo, de Grandes Pascual, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hoppenstedt, Iturgaiz Angulo, Landsbergis, López-Istúriz White, Millán Mon, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca

PSE: Berès, Bourzai, Carlotti, Cottigny, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Grech, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Ilves, Laignel, Lienemann, Moscovici, Navarro, Pahor, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Rocard, Roth-Behrendt, Roure, Savary, Schapira, Vergnaud

Verts/ALE: Lichtenberger, Voggenhuber, Ždanoka

Correzioni di voto

Favorevoli

Françoise Castex

Contrari

Catherine Guy-Quint

Astensioni

Guy Bono

2.   RC B6-0484/2005 — Turchia

Emendamento 1/1

Favorevoli: 542

ALDE: Alvaro, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Degutis, Deprez, De Sarnez, Duquesne, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Matsakis, Morillon, Mulder, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Sbarbati, Schuth, Starkevičiūtė, Takkula, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Salvini, Sinnott, Speroni, de Villiers, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lehne, Lewandowski, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zimmerling, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 74

ALDE: Andria, Attwooll, Bonino, Bowles, Busk, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Kułakowski, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mohácsi, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Väyrynen, Van Hecke, Watson

NI: Czarnecki Ryszard, Rutowicz

PPE-DE: Ayuso González, Cabrnoch, Duchoň, Fajmon, Fraga Estévez, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, de Grandes Pascual, Hannan, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hybášková, Iturgaiz Angulo, López-Istúriz White, Millán Mon, Ouzký, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Strejček, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Hedkvist Petersen, Segelström, Westlund

Verts/ALE: Lagendijk

Astensioni: 46

GUE/NGL: Krarup

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Rogalski, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Bobošíková, Helmer, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Atkins, Bauer, Berend, Bradbourn, Brejc, Busuttil, Callanan, Casa, Chichester, Coveney, Deß, De Veyrac, Evans Jonathan, Goepel, Hoppenstedt, Kamall, McMillan-Scott, Matsis, Parish, Schröder, Thyssen, Van Orden, Ventre, Zieleniec

PSE: Hasse Ferreira, Haug, Ilves, Jöns, Kuhne

Correzioni di voto

Favorevoli

Claude Turmes, Othmar Karas

Contrari

Robert Sturdy

3.   RC B6-0484/2005 — Turchia

Emendamento 1/2

Favorevoli: 304

ALDE: Birutis, Budreikaitė, Chiesa, Costa, Degutis, Deprez, Duquesne, Guardans Cambó, Harkin, Juknevičienė, Lax, Matsakis, Ortuondo Larrea, Oviir, Ries, Starkevičiūtė, Takkula, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Salvini, Sinnott, Speroni, Wohlin, Železný

NI: Allister, Belohorská, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Barsi-Pataky, Becsey, Bonsignore, Braghetto, Březina, Brok, Buzek, Caspary, del Castillo Vera, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Daul, Dehaene, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zaleski, Zappalà, Zimmerling, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Casaca, Castex, Cercas, Cottigny, De Keyser, Désir, Douay, Falbr, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, Gomes, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hutchinson, Lambrinidis, Lienemann, Matsouka, Moscovici, Muscat, Navarro, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Roure, Savary, Schapira, Sifunakis, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Whitehead, Xenogiannakopoulou

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Poli Bortone, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Bennahmias, Jonckheer, Ždanoka

Contrari: 294

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bonino, Bourlanges, Bowles, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Davies, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Väyrynen, Van Hecke, Watson

IND/DEM: Chruszcz, Grabowski, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Cederschiöld, Cesa, Demetriou, Descamps, Duchoň, Fjellner, Fraga Estévez, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, de Grandes Pascual, Grossetête, Hannan, Harbour, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Kamall, Karas, Lamassoure, López-Istúriz White, McMillan-Scott, Marques, Mathieu, Mauro, Mayor Oreja, Millán Mon, Ouzký, Parish, Pinheiro, Purvis, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Schnellhardt, Seeberg, Strejček, Stubb, Thyssen, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Záborská, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Rossa, De Vits, Díez González, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Grabowska, Gruber, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Fotyga, Janowski, Libicki, Ó Neachtain, Roszkowski, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes

Astensioni: 57

GUE/NGL: Krarup, Portas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Helmer, Rivera

PPE-DE: Atkins, Bauer, Belet, Berend, Brejc, Brepoels, Busuttil, Callanan, Casa, Chichester, Coveney, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doyle, Evans Jonathan, Fajmon, Goepel, Hoppenstedt, Landsbergis, Lombardo, Matsis, Schröder, Ventre, Wijkman, Zieleniec

PSE: D'Alema, Dobolyi, Golik, Grech, Hegyi, Ilves, Pahor, Rocard, Rosati, Scheele

UEN: Didžiokas

Verts/ALE: Isler Béguin, Voggenhuber

Correzioni di voto

Favorevoli

Othmar Karas, Claude Turmes, Gérard Onesta, Marie Anne Isler Béguin

Contrari

Robert Sturdy, Britta Thomsen

4.   RC B6-0484/2005 — Turchia

Emendamento 3

Favorevoli: 235

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Cavada, Cornillet, Costa, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Laperrouze, Lax, Matsakis, Mulder, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Starkevičiūtė, Takkula, Toia, Virrankoski

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Sinnott, Wohlin, Železný

NI: Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Bonsignore, Braghetto, Březina, Brok, Cesa, Cirino Pomicino, Coelho, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Surján, Szájer, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zieleniec, Zimmerling

PSE: Berger, Bösch, Ettl, Ferreira Anne, Gebhardt, Hänsch, Haug, Krehl, Leichtfried, Lienemann, Patrie, Piecyk, Prets, Scheele

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Voggenhuber

Contrari: 291

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Busk, Chiesa, Cocilovo, Davies, Duquesne, Ek, Gentvilas, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Lambsdorff, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Mohácsi, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Väyrynen, Van Hecke, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Nattrass

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Audy, Bachelot-Narquin, Buzek, Cederschiöld, Daul, Descamps, Doyle, Fjellner, Fontaine, Gaubert, Grossetête, Guellec, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Jałowiecki, Mathieu, Saïfi, Seeberg, Siekierski, Stubb, Sudre, Toubon, Vlasto, Wijkman, Záborská

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Astensioni: 129

ALDE: Krahmer, Manders

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Krarup, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Baco, Belohorská, Helmer, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bauer, Berend, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Fraga Estévez, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Goepel, de Grandes Pascual, Handzlik, Hannan, Harbour, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hoppenstedt, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Kaczmarek, Kamall, Kudrycka, Langendries, López-Istúriz White, McMillan-Scott, Mantovani, Millán Mon, Nicholson, Ouzký, Parish, Podestà, Podkański, Purvis, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tajani, Tannock, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Attard-Montalto, Beňová, Bono, Carlotti, Castex, Dobolyi, Douay, Fruteau, Guy-Quint, Ilves, Laignel, Le Foll, Muscat, Navarro, Peillon, Poignant, Reynaud, Roure, Savary, Schapira, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Vaidere

Verts/ALE: Kusstatscher, Lichtenberger

Correzioni di voto

Favorevoli

Alexander Lambsdorff

Contrari

Simon Coveney

5.   RC B6-0484/2005 — Turchia

Risoluzione

Favorevoli: 356

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bonino, Bowles, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Geremek, Hall, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lambsdorff, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Flasarová, Guidoni, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Verges, Wurtz, Zimmer

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Antoniozzi, Ayuso González, Bauer, Belet, Bonsignore, Bowis, Brok, Buzek, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Dehaene, Demetriou, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Eurlings, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gklavakis, Goepel, de Grandes Pascual, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kuźmiuk, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mantovani, Martens, Matsis, Mavrommatis, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Musotto, van Nistelrooij, Olbrycht, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pinheiro, Piskorski, Podestà, Podkański, Poettering, Purvis, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schöpflin, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sonik, Spautz, Stubb, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Wijkman, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zappalà, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Crowley, Kristovskis, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Bennahmias

Contrari: 181

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Cavada, Chiesa, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Juknevičienė, Laperrouze, Lax, Matsakis, Morillon, Onyszkiewicz, Virrankoski

GUE/NGL: Henin

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Becsey, Berend, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Cesa, Daul, Descamps, Deß, De Veyrac, Dionisi, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gaubert, Gauzès, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Itälä, Járóka, Jeggle, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Mathieu, Mauro, Mayer, Mikolášik, Nassauer, Niebler, Olajos, Pack, Pálfi, Pieper, Pīks, Pleštinská, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rübig, Saïfi, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schwab, Seeber, Sommer, Stenzel, Sudre, Surján, Szájer, Toubon, Ulmer, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Záborská, Zieleniec, Zimmerling

PSE: Berger, Bösch, Ettl, Hänsch, Haug, Jöns, Kuhne, Laignel, Leichtfried, Lienemann, Piecyk, Prets, Scheele

UEN: Camre, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Roszkowski

Verts/ALE: Staes

Astensioni: 125

ALDE: Degutis, Hennis-Plasschaert, Klinz, Krahmer, Manders, Oviir, Resetarits, Takkula

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Krarup, Pafilis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Wagenknecht

IND/DEM: Bonde

NI: Baco, Belohorská, Kozlík

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Casa, Chichester, Deva, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Higgins, Hoppenstedt, Kamall, Klich, Landsbergis, Lombardo, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Nicholson, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Parish, Schröder, Škottová, Šťastný, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, von Wogau, Zahradil, Zaleski, Zvěřina

PSE: Dobolyi, Gebhardt, Ilves, Krehl, Muscat, Patrie, Poignant, Roth-Behrendt, Sakalas, Savary, Weber Henri

UEN: Angelilli, Berlato, Foglietta, Krasts, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Poli Bortone, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Correzioni di voto

Favorevoli

Mairead McGuinness, Joseph Muscat, Ria Oomen-Ruijten

Astensioni

Claude Turmes, Henri Weber

6.   Relazione Radwan A6-0257/2005

Emendamento 453

Favorevoli: 43

IND/DEM: Borghezio, Salvini, Speroni

NI: Belohorská, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Atkins, Cirino Pomicino, Jałowiecki

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Contrari: 546

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Krarup, Morgantini, Sjöstedt

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Helmer, Kilroy-Silk, Masiel, Mote

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Astensioni: 78

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Correzioni di voto

Favorevoli

Claude Turmes

Contrari

Rainer Wieland

7.   Relazione Radwan A6-0257/2005

Emendamento 785

Favorevoli: 613

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren, Sinnott, Wohlin

NI: Battilocchio, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Berlato, Camre, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, La Russa, Musumeci, Poli Bortone, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 35

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Kilroy-Silk, Mote

UEN: Aylward, Crowley, Foglietta, Fotyga, Janowski, Ó Neachtain, Ryan

Astensioni: 11

GUE/NGL: Agnoletto, Pafilis, Toussas

NI: Allister, Baco, Belohorská, Kozlík

UEN: Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Schlyter

Correzioni di voto

Favorevoli

Claude Turmes

8.   Relazione Jarzembowski A6-0143/2005

Emendamento 14

Favorevoli: 135

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Schenardi

PPE-DE: Cirino Pomicino, Mikolášik, Varvitsiotis, Wijkman, Wortmann-Kool, Wuermeling

PSE: Arif, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Busquin, Carlotti, Castex, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, El Khadraoui, Ettl, Ferreira Anne, Fruteau, Golik, Hamon, Hutchinson, Laignel, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Lienemann, Maňka, Moscovici, Navarro, Patrie, Poignant, Prets, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Scheele, Siwiec, Tarabella, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

Verts/ALE: Beer, Bennahmias, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Horáček, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Schlyter, Smith, Staes, Turmes

Contrari: 491

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Goudin, Lundgren, Sinnott, Wohlin

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Helmer, Kilroy-Silk, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Coelho, Coveney, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berlinguer, Berman, Bozkurt, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, D'Alema, Díez González, Dobolyi, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Auken, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Jonckheer, Lichtenberger, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Trüpel, Ždanoka

Astensioni: 35

ALDE: Chiesa

IND/DEM: Borghezio, Salvini, Speroni

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Kozlík, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Chmielewski, Handzlik, Harbour, Jałowiecki, Kaczmarek, Klich, Kudrycka, Lewandowski, Olbrycht, Őry, Saryusz-Wolski, Siekierski, Sonik, Wojciechowski, Zaleski, Zwiefka

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Joan i Marí, Lagendijk, Özdemir, Voggenhuber

Correzioni di voto

Favorevoli

Kathalijne Maria Buitenweg, Joost Lagendijk

Contrari

Othmar Karas, Anders Wijkman, Malcolm Harbour, Luís Queiró, Monica Frassoni

9.   Relazione Jarzembowski A6-0143/2005

Emendamento 2

Favorevoli: 352

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Malmström, Matsakis, Mohácsi, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Wohlin

NI: Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Helmer, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ouzký, Pack, Pálfi, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Tajani, Tannock, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Ventre, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina

PSE: Attard-Montalto, Bullmann, Corbett, D'Alema, Dobolyi, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hegyi, Herczog, Hughes, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kuc, Kuhne, Lavarra, Lehtinen, Lévai, Liberadzki, McCarthy, Martin David, Mastenbroek, Mikko, Moraes, Muscat, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Rapkay, Roth-Behrendt, Rouček, Sacconi, Sakalas, Schulz, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarand, Titley, Vincenzi, Walter, Wynn, Xenogiannakopoulou, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Auken, Beer, Breyer, Cramer, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Horáček, Kusstatscher, Lichtenberger, Özdemir, Trüpel, Voggenhuber

Contrari: 291

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duquesne, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Hennis-Plasschaert, Laperrouze, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Polfer, Ries

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Battilocchio, Kilroy-Silk, Le Pen Marine, Masiel, Mölzer, Mote, Schenardi

PPE-DE: Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Brepoels, Buzek, Chmielewski, Daul, Dehaene, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Duka-Zólyomi, Eurlings, Fontaine, Gál, Gaubert, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hudacký, Jałowiecki, Járóka, Kaczmarek, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kuźmiuk, Langendries, Lulling, Maat, Martens, Mathieu, Matsis, Mavrommatis, Mikolášik, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Saïfi, Saryusz-Wolski, Schmitt Pál, Siekierski, Sonik, Sudre, Szájer, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vlasto, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Zaleski, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Glante, Goebbels, Gomes, Gruber, Hamon, Hasse Ferreira, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Jørgensen, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Navarro, Paasilinna, Patrie, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Roure, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Sifunakis, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Ždanoka

Astensioni: 19

IND/DEM: Karatzaferis, Železný

NI: Allister, Baco, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mussolini, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Klich, Roithová, Thyssen

PSE: Andersson, Hedh, Hedkvist Petersen, Segelström, Westlund, Whitehead

Verts/ALE: Joan i Marí

Correzioni di voto

Favorevoli

Othmar Karas, Marilisa Xenogiannakopoulou

Contrari

Edith Mastenbroek

10.   Relazione Jarzembowski A6-0143/2005

Emendamento 8

Favorevoli: 368

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Sinnott, Wohlin

NI: Belohorská, Claeys, Dillen, Helmer, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Dehaene, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tajani, Tannock, Thyssen, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Ventre, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina

PSE: Attard-Montalto, Batzeli, Bullmann, D'Alema, Dobolyi, Fava, Fazakas, Ford, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuc, Kuhne, Lavarra, Lehtinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Mikko, Moraes, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Rapkay, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Vincenzi, Walter, Weiler, Wynn, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Cramer, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Horáček, Kusstatscher, Lichtenberger, Özdemir, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 258

ALDE: Beaupuy, Bonino, Bourlanges, Cavada, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Morillon, Pannella, Polfer, Ries

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Kilroy-Silk, Masiel, Mote

PPE-DE: Audy, Bachelot-Narquin, Buzek, Chmielewski, Daul, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Fontaine, Gaubert, Gklavakis, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hudacký, Jałowiecki, Kaczmarek, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Landsbergis, Lewandowski, Lulling, Mathieu, Matsis, Mavrommatis, Mikolášik, Olbrycht, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Piskorski, Saïfi, Saryusz-Wolski, Siekierski, Sonik, Sudre, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vlasto, Wojciechowski, Zaleski, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Goebbels, Gomes, Gruber, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Jørgensen, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Navarro, Obiols i Germà, Patrie, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Roure, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Sifunakis, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Tarabella, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Wiersma, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García

UEN: Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Bennahmias, Buitenweg, Evans Jillian, Flautre, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes

Astensioni: 38

IND/DEM: Karatzaferis, Železný

NI: Allister, Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Schenardi

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Duka-Zólyomi, Gál, Glattfelder, Gyürk, Járóka, Olajos, Őry, Pálfi, Roithová, Schmitt Pál, Schöpflin, Surján, Szájer

PSE: Andersson, Hedh, Hedkvist Petersen, Kósáné Kovács, Segelström, Westlund

UEN: Musumeci

Verts/ALE: Joan i Marí

Correzioni di voto

Contrari

Katerina Batzeli

11.   Relazione Jarzembowski A6-0143/2005

Emendamento 9/1

Favorevoli: 393

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bonino, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Goudin, Lundgren, Salvini, Sinnott, Speroni, Wohlin

NI: Claeys, Helmer, Rivera

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Coelho, Coveney, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Gyürk, Hannan, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Őry, Ouzký, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasák, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina

PSE: Arnaoutakis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, Bullmann, Christensen, D'Alema, Dobolyi, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ford, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Matsouka, Mikko, Moraes, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Rapkay, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Vincenzi, Walter, Weiler, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Auken, Beer, Breyer, Cramer, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Kusstatscher, Lichtenberger, Özdemir, Trüpel, Voggenhuber

Contrari: 255

ALDE: Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duquesne, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Hennis-Plasschaert, Laperrouze, Maaten, Morillon, Polfer

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mote, Mussolini, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Audy, Bachelot-Narquin, Belet, Brepoels, Buzek, Chmielewski, Cirino Pomicino, Daul, Dehaene, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Eurlings, Fontaine, Gaubert, Gauzès, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Jałowiecki, Kaczmarek, Klich, Kudrycka, Langen, Langendries, Lewandowski, Lulling, Maat, Martens, Mathieu, Mikolášik, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pīks, Piskorski, Quisthoudt-Rowohl, Saïfi, Saryusz-Wolski, Siekierski, Sonik, Sudre, Thyssen, Toubon, Vlasto, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Zaleski, Zwiefka

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Goebbels, Gomes, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Hegyi, Hutchinson, Koterec, Laignel, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Navarro, Patrie, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Roure, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Tarabella, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Ždanoka

Astensioni: 14

NI: Allister, Baco, Dillen, Kozlík, Martin Hans-Peter, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Roithová

PSE: Andersson, Hedh, Hedkvist Petersen, Segelström, Westlund

Verts/ALE: Joan i Marí

Correzioni di voto

Favorevoli

Othmar Karas, Richard Corbett

Contrari

Claude Turmes

12.   Relazione Jarzembowski A6-0143/2005

Emendamento 9/2

Favorevoli: 347

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bonino, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Mohácsi, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Sinnott, Wohlin

NI: Belohorská, Claeys, Dillen, Helmer, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ouzký, Pack, Parish, Peterle, Pieper, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Tajani, Ulmer, Varela Suanzes-Carpegna, Ventre, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina

PSE: Andersson, Attard-Montalto, Bullmann, Corbett, D'Alema, Dobolyi, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ford, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Grabowska, Gröner, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lavarra, Lehtinen, Lévai, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Mikko, Moraes, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Rapkay, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Schulz, Segelström, Skinner, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Auken, Beer, Breyer, Cramer, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Horáček, Kusstatscher, Lichtenberger, Özdemir, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 290

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Manders, Morillon, Mulder, Onyszkiewicz, Polfer, Ries, Staniszewska

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mote, Mussolini, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Brepoels, Buzek, del Castillo Vera, Chmielewski, Daul, Dehaene, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Duka-Zólyomi, Eurlings, Fontaine, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Jałowiecki, Járóka, Kaczmarek, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kuźmiuk, Langendries, Lulling, Maat, Martens, Mathieu, Matsis, Mavrommatis, Mikolášik, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Piskorski, Roithová, Saïfi, Saryusz-Wolski, Schmitt Pál, Schöpflin, Siekierski, Sonik, Sudre, Thyssen, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vlasto, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Zaleski, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Goebbels, Golik, Gomes, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Hutchinson, Jørgensen, Koterec, Kristensen, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Navarro, Paasilinna, Patrie, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Roure, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Tarabella, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Hammerstein Mintz, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes

Astensioni: 15

ALDE: Kułakowski

NI: Allister, Baco, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Lewandowski, Podkański, Szájer

PSE: Gruber, Hedh, Hedkvist Petersen, Kósáné Kovács, Swoboda

Verts/ALE: Frassoni, Joan i Marí

Correzioni di voto

Contrari

Claude Turmes, Pedro Guerreiro

13.   Relazione Jarzembowski A6-0143/2005

Emendamento 9/3

Favorevoli: 350

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bonino, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Wohlin

NI: Claeys, Dillen, Helmer, Mölzer, Rivera, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lechner, Lehne, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ouzký, Pack, Parish, Peterle, Pieper, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tajani, Tannock, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Ventre, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina

PSE: Attard-Montalto, Bullmann, Corbett, D'Alema, Dobolyi, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ford, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Grabowska, Gröner, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lavarra, Lehtinen, Lévai, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Mikko, Moraes, Morgan, Muscat, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Rapkay, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Schulz, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Vincenzi, Walter, Weiler, Whitehead, Wynn, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Auken, Beer, Breyer, Cramer, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Horáček, Kusstatscher, Lichtenberger, Özdemir, Schmidt, Schroedter, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 298

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Duquesne, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Maaten, Morillon, Polfer, Ries

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Brepoels, Buzek, Chmielewski, Daul, Dehaene, Descamps, De Veyrac, Doorn, Duka-Zólyomi, Eurlings, Fontaine, Gál, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hudacký, Jałowiecki, Járóka, Kaczmarek, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kuźmiuk, Langendries, Lewandowski, Maat, Martens, Mathieu, Mavrommatis, Mikolášik, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Piskorski, Podkański, Roithová, Saïfi, Saryusz-Wolski, Schmitt Pál, Schöpflin, Siekierski, Sonik, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vlasto, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Zaleski, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Goebbels, Golik, Gomes, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hutchinson, Kósáné Kovács, Koterec, Kristensen, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Myller, Navarro, Paasilinna, Patrie, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Roure, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Tarabella, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García

UEN: Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Hammerstein Mintz, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Smith, Staes, Turmes

Astensioni: 10

IND/DEM: Borghezio, Speroni

NI: Allister, Baco, Kozlík, Martin Hans-Peter

PSE: Grech, Gruber

Verts/ALE: Frassoni, Joan i Marí

Correzioni di voto

Contrari

Claude Turmes

14.   Relazione Jarzembowski A6-0143/2005

Emendamento 12

Favorevoli: 553

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Wohlin, Zapałowski

NI: Belohorská, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Dehaene, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Corbett, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Mastenbroek, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 79

GUE/NGL: Kohlíček

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Battilocchio, Bobošíková, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi

PPE-DE: Audy, Bachelot-Narquin, Daul, Descamps, De Veyrac, Fontaine, Gaubert, Grossetête, Guellec, Lulling, Mathieu, Saïfi, Sudre, Toubon, Vlasto

PSE: Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Calabuig Rull, Carnero González, Cercas, Christensen, Corbey, Díez González, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Jørgensen, Kristensen, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Pleguezuelos Aguilar, Riera Madurell, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Thomsen, Valenciano Martínez-Orozco, Yañez-Barnuevo García

UEN: Fotyga, Janowski, Roszkowski, Szymański

Astensioni: 32

IND/DEM: Karatzaferis, Železný

NI: Allister, Baco, Claeys, Dillen, Kozlík, Martin Hans-Peter, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Duka-Zólyomi, Gál, Glattfelder, Gyürk, Járóka, Landsbergis, Olajos, Őry, Pálfi, Schmitt Pál, Schöpflin, Szájer

PSE: Andersson, Grech, Gruber, Hedh, Hedkvist Petersen, Segelström, Westlund

Correzioni di voto

Favorevoli

Othmar Karas

15.   Relazione Jarzembowski A6-0143/2005

Emendamento 15

Favorevoli: 402

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bonino, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Sinnott, Wohlin

NI: Czarnecki Ryszard, Helmer, Rivera

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina

PSE: Attard-Montalto, Batzeli, Berman, Bozkurt, Bullmann, Casaca, Corbett, Correia, D'Alema, Dobolyi, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gröner, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Mastenbroek, Matsouka, Mikko, Moraes, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Rapkay, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Vincenzi, Walter, Weiler, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Auken, Beer, Breyer, Cramer, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Harms, Horáček, Kusstatscher, Lichtenberger, Özdemir, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 203

ALDE: Bourlanges, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Gibault, Griesbeck, Laperrouze

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Battilocchio, Bobošíková, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi

PPE-DE: Bachelot-Narquin, Buzek, Chmielewski, Handzlik, Jałowiecki, Kaczmarek, Klich, Kudrycka, Kuźmiuk, Lewandowski, Olbrycht, Piskorski, Podkański, Roithová, Saryusz-Wolski, Schmitt Pál, Siekierski, Sonik, Wojciechowski, Zaleski, Zwiefka

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Fernandes, Ferreira Anne, Fruteau, García Pérez, Goebbels, Gomes, Guy-Quint, Hamon, Hutchinson, Jørgensen, Kristensen, Laignel, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Paasilinna, Pahor, Patrie, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Roure, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sornosa Martínez, Swoboda, Tarabella, Thomsen, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Fotyga, Janowski, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Smith, Staes, Turmes

Astensioni: 60

ALDE: Fourtou, Hennis-Plasschaert, Ries, Staniszewska

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Karatzaferis, Salvini, Speroni, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Kozlík, Martin Hans-Peter, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Brepoels, Doorn, Duka-Zólyomi, Eurlings, Gál, Glattfelder, Grosch, Gyürk, Járóka, Lulling, Maat, Martens, van Nistelrooij, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pálfi, Schöpflin, Surján, Szájer, Ventre, Wortmann-Kool

PSE: Andersson, van den Burg, Busquin, Grech, Gruber, Hedh, Hedkvist Petersen, Kósáné Kovács, Sousa Pinto, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Frassoni, Joan i Marí, Kallenbach, Schroedter

Correzioni di voto

Contrari

Edith Mastenbroek, Emine Bozkurt

16.   Relazione Jarzembowski A6-0143/2005

Risoluzione

Favorevoli: 157

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Budreikaitė, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Morillon, Polfer

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Louis, Salvini, Speroni, de Villiers

NI: Battilocchio, Bobošíková

PPE-DE: Bonsignore, Brepoels, Hudacký, Korhola, Mikolášik, Schierhuber, Ventre

PSE: Arif, Beňová, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Carlotti, Castex, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, El Khadraoui, Ettl, Ferreira Anne, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Hutchinson, Koterec, Laignel, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, Maňka, Mastenbroek, Moscovici, Navarro, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Poignant, Prets, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Scheele, Swoboda, Tarabella, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Wiersma

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 483

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bonino, Bowles, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin, Zapałowski

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berlinguer, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, D'Alema, Díez González, Dobolyi, Falbr, Fava, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lehtinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Pahor, Paleckis, Panzeri, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Astensioni: 23

ALDE: Geremek, Guardans Cambó, Hennis-Plasschaert, Manders, Toia

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Belder, Blokland, Karatzaferis, Železný

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera, Romagnoli

PSE: Estrela, Fernandes, Grech, Gruber, Hegyi, Myller

17.   Relazione Savary A6-0133/2005

Risoluzione

Favorevoli: 401

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bonino, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Sinnott, Wohlin

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Helmer, Mussolini, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina

PSE: Arnaoutakis, Attard-Montalto, Batzeli, Berlinguer, Bozkurt, Bullmann, Casaca, Corbett, Correia, D'Alema, Dobolyi, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ford, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Mastenbroek, Matsouka, Mikko, Moraes, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Rapkay, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Schulz, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Vincenzi, Walter, Weiler, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Auken, Beer, Breyer, Cramer, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Horáček, Kusstatscher, Lichtenberger, Özdemir, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 211

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Laperrouze, Onyszkiewicz, Staniszewska

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Kilroy-Silk, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Masiel, Mölzer, Mote, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Bachelot-Narquin, Buzek, Chmielewski, Handzlik, Jałowiecki, Kaczmarek, Klich, Kudrycka, Kuźmiuk, Lewandowski, Olajos, Olbrycht, Piskorski, Podkański, Roithová, Saryusz-Wolski, Siekierski, Sonik, Wijkman, Wojciechowski, Zaleski, Zwiefka

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, El Khadraoui, Ettl, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Goebbels, Gomes, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Hutchinson, Koterec, Laignel, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Patrie, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Roure, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schapira, Scheele, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Swoboda, Tarabella, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Hammerstein Mintz, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes

Astensioni: 51

ALDE: Cavada, Hennis-Plasschaert, Ries

IND/DEM: Bonde, Borghezio

NI: Allister, Baco, Claeys, Dillen, Kozlík, Martin Hans-Peter, Vanhecke

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Brepoels, Duka-Zólyomi, Gál, Glattfelder, Grosch, Gyürk, Járóka, Lulling, Martens, Oomen-Ruijten, Őry, Pálfi, Schmitt Pál, Schöpflin, Surján, Szájer

PSE: Andersson, van den Burg, Christensen, Estrela, Grech, Gruber, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Kósáné Kovács, Kristensen, Paasilinna, Segelström, Thomsen, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Frassoni, Joan i Marí, Kallenbach

Correzioni di voto

Favorevoli

Anders Wijkman

Contrari

Edith Mastenbroek, Emine Bozkurt, Thijs Berman

Astensioni

Janelly Fourtou

18.   Relazione Sterckx A6-0123/2005

Emendamento 11

Favorevoli: 603

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Louis, Salvini, Sinnott, Speroni, de Villiers, Železný

NI: Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Cabrnoch, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 24

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Wise, Wohlin, Zapałowski

NI: Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Podkański

Astensioni: 40

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Bonde

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Helmer, Kozlík

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Kamall, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Reul, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Verts/ALE: Schlyter

19.   Relazione Sterckx A6-0123/2005

Emendamento 38

Favorevoli: 502

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Markov, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Dillen, Martin Hans-Peter, Rivera, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Coelho, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pack, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Stenzel, Stubb, Sudre, Sumberg, Tajani, Thyssen, Toubon, Ulmer, Varela Suanzes-Carpegna, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Camre, Crowley, Krasts, Kristovskis, Muscardini, Ó Neachtain, Ryan, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 146

GUE/NGL: Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Meijer, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, de Villiers, Wise, Wohlin, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coveney, Deva, Dimitrakopoulos, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Gál, Gklavakis, Glattfelder, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Higgins, Hökmark, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Kaczmarek, Kamall, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kuźmiuk, Lewandowski, McGuinness, McMillan-Scott, Matsis, Mavrommatis, Millán Mon, Mitchell, Nicholson, Olajos, Olbrycht, Őry, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Piskorski, Purvis, Roithová, Saryusz-Wolski, Schmitt Pál, Schöpflin, Siekierski, Škottová, Sonik, Šťastný, Stevenson, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vlasák, Zahradil, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Attard-Montalto, Falbr, Paasilinna, Rouček

UEN: Berlato, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Libicki, Musumeci, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 9

GUE/NGL: Flasarová, Maštálka

IND/DEM: Borghezio, Salvini, Speroni

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Wojciechowski

UEN: Tatarella

Correzioni di voto

Contrari

Gitte Seeberg

20.   Relazione Sterckx A6-0123/2005

Emendamento 103

Favorevoli: 530

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Chruszcz, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Stenzel, Stubb, Sudre, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Camre, Crowley, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 106

GUE/NGL: Kohlíček, Remek, Strož

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Sinnott, Titford, Wise, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Helmer, Kilroy-Silk, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coveney, Deva, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Evans Jonathan, Fajmon, Gál, Glattfelder, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Higgins, Hökmark, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Kaczmarek, Kamall, Klich, Kudrycka, Kuźmiuk, Lewandowski, McGuinness, McMillan-Scott, Mitchell, Nicholson, Olajos, Olbrycht, Őry, Pálfi, Parish, Piskorski, Podkański, Purvis, Roithová, Saryusz-Wolski, Schmitt Pál, Schöpflin, Siekierski, Škottová, Sonik, Šťastný, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Falbr, Paasilinna, Pahor, Rouček

UEN: Foglietta, Muscardini, Musumeci, Poli Bortone

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 17

GUE/NGL: Flasarová, Maštálka

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Salvini, Speroni, de Villiers, Wohlin

NI: Kozlík, Rivera

UEN: Berlato, Didžiokas

Correzioni di voto

Contrari

Gitte Seeberg

21.   Relazione Sterckx A6-0123/2005

Emendamento 13

Favorevoli: 533

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 116

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin, Železný

NI: Allister, Czarnecki Ryszard, Helmer, Kilroy-Silk, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coveney, Deva, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Gál, Glattfelder, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Higgins, Hökmark, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Kaczmarek, Kamall, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kuźmiuk, Lewandowski, Liese, Lombardo, McGuinness, McMillan-Scott, Mayor Oreja, Mitchell, Nicholson, Olajos, Olbrycht, Őry, Pálfi, Parish, Piskorski, Purvis, Roithová, Saryusz-Wolski, Schmitt Pál, Schöpflin, Siekierski, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Falbr, Paasilinna, Rouček

UEN: Angelilli, Didžiokas, Musumeci, Poli Bortone

Astensioni: 9

IND/DEM: Borghezio, Krupa

NI: Bobošíková, Kozlík, Rivera

UEN: Berlato, Muscardini, Tatarella

Verts/ALE: Schlyter

Correzioni di voto

Favorevoli

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Contrari

Gitte Seeberg

22.   Relazione Sterckx A6-0123/2005

Emendamento 138/riv.

Favorevoli: 519

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Martin Hans-Peter, Masiel, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Tajani, Thyssen, Toubon, Ulmer, Varela Suanzes-Carpegna, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Krasts, Kristovskis, Libicki, Ó Neachtain, Ryan, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 119

GUE/NGL: Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Meijer, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Wohlin, Železný

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dimitrakopoulos, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Evans Jonathan, Fjellner, Gál, Gklavakis, Glattfelder, Gyürk, Hannan, Harbour, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Járóka, Kamall, Kratsa-Tsagaropoulou, McMillan-Scott, Matsis, Mavrommatis, Nicholson, Olajos, Őry, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Purvis, Schmitt Pál, Schöpflin, Škottová, Stevenson, Strejček, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Paasilinna

UEN: Angelilli, Berlato, Didžiokas, Fotyga, Janowski, La Russa, Musumeci, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 6

GUE/NGL: Flasarová

IND/DEM: Krupa

NI: Baco, Rivera

UEN: Muscardini, Tatarella

Correzioni di voto

Contrari

Gitte Seeberg

23.   Relazione Guellec A6-0251/2005

Paragrafo 12

Favorevoli: 550

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Chruszcz, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Antoniozzi, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Berlato, Camre, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Musumeci, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 87

ALDE: Morillon, Virrankoski

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Sinnott, Titford, Železný

NI: Allister, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Daul, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Florenz, Gaubert, Gauzès, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Hannan, Harbour, Jeggle, Kamall, Klamt, Lehne, McMillan-Scott, Mathieu, Nicholson, Pack, Parish, Purvis, Reul, Roithová, Saïfi, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Toubon, Van Orden, Vlasák, Vlasto, Zahradil, Zvěřina

PSE: Stockmann

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Astensioni: 16

ALDE: Lambsdorff

GUE/NGL: Krarup, Portas, Sjöstedt

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Wohlin

NI: Baco, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Niebler, Wortmann-Kool

PSE: Falbr, Rouček

UEN: Vaidere, Zīle

24.   Relazione Marques A6-0256/2005

Emendamento 5

Favorevoli: 487

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Karatzaferis, Sinnott, Speroni, Železný

NI: Battilocchio, Romagnoli

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre, Ryan

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, Harms, Smith, Staes

Contrari: 83

ALDE: Ek, Geremek, Onyszkiewicz, Staniszewska, Starkevičiūtė

IND/DEM: Batten, Booth, Chruszcz, Clark, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Wise, Wohlin, Zapałowski

NI: Czarnecki Ryszard, Kilroy-Silk, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Barsi-Pataky, Becsey, Březina, Buzek, Cabrnoch, Fajmon, Gyürk, Handzlik, Jałowiecki, Járóka, Kaczmarek, Klich, Kudrycka, Olajos, Olbrycht, Őry, Pálfi, Saryusz-Wolski, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Strejček, Szájer, Vlasák, Wojciechowski, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Geringer de Oedenberg, Gierek, Jöns, Pinior, Rosati, Siwiec, Szejna, Tabajdi

UEN: Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Hammerstein Mintz, Hassi, Isler Béguin, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Turmes

Astensioni: 38

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Rivera, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Callanan, Landsbergis

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Frassoni, Jonckheer, Rühle, Schmidt

25.   Relazione Marques A6-0256/2005

Emendamento 6

Favorevoli: 44

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Belohorská, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Vanhecke

PSE: Berlinguer, Castex

Contrari: 547

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Speroni, Titford, Wise, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Ždanoka

Astensioni: 10

GUE/NGL: Liotard, McDonald, Seppänen, Svensson

NI: Baco, Rivera

Verts/ALE: Bennahmias, Joan i Marí, Jonckheer, Turmes

26.   Relazione Marques A6-0256/2005

Emendamento 7

Favorevoli: 52

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Karatzaferis

NI: Belohorská, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Mölzer, Mussolini

PPE-DE: Pinheiro

PSE: Attard-Montalto, Berlinguer, Castex, Herczog, Paasilinna

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Contrari: 547

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Speroni, Titford, Wise, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter, Masiel, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Astensioni: 5

NI: Claeys, Dillen, Rivera, Vanhecke

PSE: Ferreira Anne

27.   Relazione Marques A6-0256/2005

Emendamento 3

Favorevoli: 84

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Karatzaferis

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PSE: Castex, Ferreira Anne

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Contrari: 490

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Speroni, Titford, Wise, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Astensioni: 3

NI: Belohorská, Rivera

Verts/ALE: Schlyter

28.   Relazione Marques A6-0256/2005

Emendamento 4

Favorevoli: 165

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Chruszcz, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski, Železný

NI: Lang, Martinez, Mussolini, Romagnoli

PPE-DE: Audy, Bachelot-Narquin, Daul, Descamps, De Veyrac, Fontaine, Gaubert, Grossetête, Guellec, Mathieu, Saïfi, Sudre, Vlasto

PSE: Attard-Montalto, Castex, Fruteau, Golik, Grech, Ilves, Muscat, Paasilinna

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Contrari: 391

ALDE: Krahmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Borghezio, Clark, Sinnott, Speroni, Titford, Wise

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Dehaene, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Ventre, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Astensioni: 9

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Wohlin

NI: Battilocchio, Martin Hans-Peter, Rivera

PSE: Bullmann, Ferreira Anne

Verts/ALE: Joan i Marí

29.   Relazione Marques A6-0256/2005

Emendamento 4

Favorevoli: 46

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Claeys, Dillen, Lang, Martinez, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PSE: Attard-Montalto, Grech, Muscat, Paasilinna

Contrari: 500

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Speroni, Titford, Wise, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Morgan, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Astensioni: 5

IND/DEM: Bonde

NI: Battilocchio

PSE: Ferreira Anne

UEN: Vaidere, Zīle


TESTI APPROVATI

 

P6_TA(2005)0350

Apertura dei negoziati con la Turchia

Risoluzione del Parlamento europeo sull'apertura dei negoziati con la Turchia

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2004 sulla relazione periodica 2004 e sulla raccomandazione della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia in vista dell'adesione (1) e le sue precedenti risoluzioni sull'argomento approvate tra il 18 giugno 1987 e il 15 dicembre 2004,

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2005 sul ruolo delle donne in Turchia nella vita sociale, economica e politica (2),

viste le conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 17 dicembre 2004,

visto il progetto di quadro per i negoziati di adesione con la Turchia, quale presentato dalla Commissione il 29 giugno 2005,

viste le decisioni del Consiglio europeo sull'avvio dei negoziati di adesione con la Turchia,

vista la sua risoluzione del 21 aprile 2004 su Cipro (3),

visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la Commissione ha concluso che la Turchia soddisfa in misura sufficiente i criteri politici di Copenaghen e ha raccomandato di aprire i negoziati di adesione,

B.

considerando che nel 2002 il Consiglio europeo aveva deciso che, qualora la Turchia avesse soddisfatto i criteri politici di Copenaghen, l'Unione europea avrebbe aperto senza indugi i negoziati di adesione,

C.

considerando che il Parlamento europeo ha ritenuto il 15 dicembre 2004 che l'apertura dei negoziati di adesione fosse da raccomandare, fermo restando che nella prima fase dei negoziati si desse priorità alla piena attuazione dei criteri politici; che pertanto l'agenda dei negoziati a livello ministeriale dovrà iniziare con la valutazione del rispetto dei criteri politici, soprattutto nel settore dei diritti dell'uomo e del pieno rispetto delle libertà fondamentali sia in teoria che in pratica, aprendo nel contempo la possibilità di iscrivere altri capitoli nell'agenda dei negoziati,

D.

considerando che in quell'occasione il Parlamento europeo, pur rispettando la volontà democratica della comunità greco-cipriota, ha espresso il suo rammarico che non fosse stata in grado di raggiungere una soluzione, e ha invitato le autorità turche a mantenere il loro atteggiamento costruttivo nella ricerca di una soluzione della questione di Cipro che porti a una soluzione equa, da negoziare sulla base del piano Annan e dei principi su cui si basa l'Unione europea, e le ha invitate a ritirare quanto prima, conformemente alle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, le proprie forze in base a un calendario preciso; considerando che ha espresso la convinzione che un tale ritiro delle truppe turche costituisce un necessario e indispensabile passo avanti sulla strada di un ulteriore allentamento della tensione, di una ripresa del dialogo fra le parti e della preparazione di una soluzione durevole; considerando che ha chiesto alle autorità turche di riconoscere la Repubblica di Cipro; considerando che ha ricordato alle autorità turche che i pertinenti negoziati sono negoziati intergovernativi tra la Turchia, da una parte, e i 25 Stati membri dell'Unione europea, dall'altra e che la Repubblica di Cipro è uno di tali Stati membri; considerando che ha osservato che l'apertura dei negoziati, ovviamente, comporta il riconoscimento di Cipro da parte della Turchia,

E.

considerando che il Parlamento europeo ha altresì invitato le autorità turche ad abolire tutte le restrizioni esistenti applicate alle navi battenti bandiera cipriota che svolgono attività commerciali riguardanti uno Stato membro dell'Unione europea;

F.

considerando che il Consiglio europeo ha concluso il 17 dicembre 2004 che la Turchia soddisfaceva sufficientemente i criteri politici di Copenaghen per un avvio dei negoziati di adesione alla data del 3 ottobre 2005, a condizione che mettesse in vigore sei atti legislativi in sospeso e che firmasse, conformemente all'impegno assunto, il protocollo che estende l'Accordo di Ankara ai dieci nuovi Stati membri; che l'Unione europea deve rispettare gli impegni precedenti,

G.

considerando che il 1o giugno 2005 la Turchia ha varato i sei atti legislativi pendenti, come era tenuta a fare,

H.

considerando che il 29 luglio 2005 la Turchia ha sottoscritto il protocollo che estende l'Accordo di Ankara ai 10 nuovi Stati membri ma allo stesso tempo, unitamente al Protocollo, ha emesso una dichiarazione in cui afferma che la sottoscrizione, la ratifica e l'attuazione del Protocollo non comporta alcuna forma di riconoscimento della Repubblica di Cipro citata nel Protocollo stesso,

I.

considerando che allo stesso tempo la Turchia mantiene l'embargo contro le imbarcazioni battenti bandiera cipriota e le imbarcazioni provenienti da porti situati nella Repubblica di Cipro, negando loro l'accesso ai porti turchi, e contro gli aeromobili ciprioti, negando loro i diritti di sorvolo e di atterraggio negli aeroporti turchi,

J.

considerando che le autorità turche persistono nel non soddisfare alle richieste riguardanti le questioni armene formulate dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 18 giugno 1987 (4),

K.

considerando che una Turchia democratica e economicamente stabile apporterebbe notevoli benefici a tutta l'Europa,

L.

considerando che solo se si dimostrerà pronta ad abbracciare i valori dell'Unione europea attuandoli con fermezza e proseguendo sulla via delle riforme la Turchia sarà in grado di garantire l'irreversibilità del processo di riforma e di raccogliere il necessario consenso da parte dell'opinione pubblica dell'Unione europea,

M.

considerando che la capacità dell'Unione europea di far fronte all'allargamento, in quanto parte dei criteri di Copenaghen, è da considerare una precondizione e che l'Unione europea deve pertanto, dal canto suo, dimostrare di essere in grado di varare riforme politiche e istituzionali,

1.

prende atto che la Commissione e il Consiglio ritengono che la Turchia abbia formalmente assolto l'ultimo degli adempimenti necessari a consentire l'avvio dei negoziati di adesione il 3 ottobre 2005, ossia il varo dei sei atti legislativi ancora pendenti e la firma, conformemente agli impegni assunti, del protocollo che estende l'Accordo di Ankara ai dieci nuovi Stati membri; ritiene che, su questi e su altri punti, l'attuazione deve ancora essere ultimata;

2.

deplora vivamente il fatto che la Turchia faccia pesare seri dubbi sulla sua volontà di applicare pienamente le disposizioni del Protocollo avendo, insieme alla firma del Protocollo, emesso una dichiarazione in cui afferma che la sottoscrizione, la ratifica e l'attuazione del Protocollo non comporta alcuna forma di riconoscimento della Repubblica di Cipro citata nel Protocollo stesso; chiede alla Commissione di fornire al Parlamento una risposta del governo turco che indichi se la dichiarazione unilaterale costituisce o meno parte integrante nel processo di ratifica al Parlamento turco;

3.

sottolinea che questa dichiarazione unilaterale della Turchia non fa parte del Protocollo e non ha effetti giuridici sugli obblighi della Turchia a norma del Protocollo e non dovrebbe essere trasmessa alla Grande Assemblea nazionale per la ratifica;

4.

ricorda alla Turchia che mantenendo le restrizioni contro le imbarcazioni battenti bandiera cipriota e le imbarcazioni provenienti da porti situati nella Repubblica di Cipro, negando loro l'accesso ai porti turchi, e contro gli aeromobili ciprioti, negando loro i diritti di sorvolo e di atterraggio presso gli aeroporti turchi, la Turchia viola l'Accordo di Ankara e la relativa Unione doganale, indipendentemente dal protocollo, in quanto tali pratiche contravvengono al principio di libera circolazione delle merci; invita pertanto la Turchia a dare piena applicazione a tutte le disposizioni del protocollo;

5.

rivolge un appello alla Turchia affinché riconosca il genocidio degli Armeni; reputa tale atto come una condizione preliminare all'adesione all'Unione europea;

6.

invita la Commissione a procedere, entro la fine del 2006, a una valutazione completa dell'attuazione dell'Accordo di Ankara esteso e sottolinea che la mancata applicazione dell'Accordo avrà gravi ripercussioni per il processo negoziale e potrà comportare anche un arresto dello stesso; chiede pertanto che l'attuazione dell'Unione doganale sia uno dei primi capitoli ad essere discussi nel quadro dei negoziati di adesione nel 2006;

7.

pur rispettando la volontà democratica della comunità greco-cipriota, si rammarica ancora una volta che essa non sia stata in grado di raggiungere una soluzione, e invita le autorità turche a mantenere il loro atteggiamento costruttivo nella ricerca di una soluzione della questione di Cipro che porti a una soluzione equa, da negoziare sulla base del piano Annan e dei principi su cui si basa l'Unione europea, e a ritirare quanto prima, conformemente alle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, le proprie forze in base a un calendario preciso; ritiene che il ritiro delle truppe turche costituisca un indispensabile passo avanti sulla strada di un ulteriore allentamento della tensione, di una ripresa del dialogo fra le parti e della preparazione di una soluzione durevole; ribadisce a tutte le parti in causa a Cipro l'invito a riprendere i colloqui guidati dalle Nazioni Unite in vista di una soluzione globale del conflitto;

8.

sottolinea che una rapida normalizzazione dei rapporti fra la Turchia e tutti gli Stati membri dell'UE — che includa il riconoscimento della Repubblica di Cipro da parte della Turchia — sia un elemento indispensabile del processo di adesione; sottolinea che tale riconoscimento non può assolutamente formare oggetto di trattative; invita le autorità turche a normalizzare i rapporti con tutti gli Stati membri dell'UE e a riconoscere quanto prima la Repubblica di Cipro, sottolineando che l'assenza di progressi in tale senso avrebbe gravi ripercussioni sul processo negoziale e potrebbe tradursi nella sospensione dei negoziati stessi;

9.

chiede al Consiglio di tener fede alle sue promesse e porre fine all'isolamento della comunità turco-cipriota; invita il Consiglio, nell'ambito dell'attuale Presidenza britannica, a rinnovare gli sforzi per raggiungere un accordo sul pacchetto di aiuti finanziari e sulle disposizioni in materia di agevolazioni commerciali riguardanti la parte settentrionale di Cipro, affinché l'Unione europea possa onorare i propri impegni nei confronti della comunità turco-cipriota;

10.

accoglie con favore l'adozione e l'entrata in vigore il 1o giugno 2005 di sei importanti atti legislativi, che il Consiglio europeo, nel dicembre 2004, aveva indicato quale condizione per l'apertura dei negoziati; esprime comunque inquietudine per taluni elementi dei suddetti atti legislativi, in particolare per le accuse del pubblico ministero contro Orhan Pamuk che contravvengono alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e invita il governo turco a garantire la libertà di pensiero e a riformare ulteriormente il codice penale, segnatamente per quanto riguarda l'articolo 301/1; esprime altresì preoccupazione circa l'articolo 305 del codice penale turco, in virtù del quale è considerato reato qualsiasi atto contro gli interessi nazionali fondamentali, come pure circa una norma attuativa della legge sulle associazioni, che conserva una serie di restrizioni, inclusa un'autorizzazione a priori per i finanziamenti esteri; si dichiara altresì profondamente preoccupato per l'insufficienza di proposte di legge sul funzionamento delle comunità religiose (legge sulle fondazioni);

11.

insiste sulla necessità che il quadro negoziale rifletta le priorità politiche evocate dal Parlamento europeo nelle sue diverse risoluzioni in cui si invita la Turchia a soddisfare pienamente i seguenti criteri politici: stabilità delle istituzioni a garanzia della democrazia, dello stato di diritto, dei diritti dell'uomo e del rispetto e della protezione delle minoranze; chiede pertanto che ogni tornata negoziale a livello ministeriale sia preceduta da una valutazione dei criteri politici, sia a livello teorico che nella pratica, esercitando in tal modo una pressione costante sulle autorità turche affinché mantengano il ritmo delle riforme necessarie; ritiene inoltre che occorra definire un programma completo di obiettivi chiari e uno scadenziario per la piena ottemperanza ai criteri politici;

12.

invita il Consiglio a rispettare pienamente in tutti i suoi elementi il quadro negoziale definito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 17 dicembre 2004; sottolinea in particolare a tale riguardo che la finalità comune dei negoziati è l'adesione; che i negoziati in questione sono un processo aperto il cui esito non può essere garantito a priori e che, se il paese candidato, pur rispettando tutti i criteri di Copenaghen, non è in grado di assumersi pienamente tutti gli obblighi che derivano dall'adesione all'Unione, occorre garantire che il paese in questione sia pienamente ancorato alle strutture europee nel modo più solido possibile;

13.

invita, in tale contesto, il Consiglio e la Commissione a riferire annualmente al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea sui progressi compiuti dalla Turchia nel soddisfare i criteri politici, indicando altresì tutti i casi accertati di tortura segnalati nell'anno in esame e il numero di cittadini turchi richiedenti asilo che siano stati accolti dagli Stati membri dell'Unione nell'anno in questione;

14.

sollecita la Commissione, una volta avviati i negoziati sui vari capitoli, a raccomandare, previa consultazione del Parlamento europeo, la sospensione dei negoziati in caso di grave e continua violazione dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali, dei diritti delle minoranze e dello stato di diritto, conformemente al trattato sull'Unione europea;

15.

osserva che sarà possibile valutare pienamente l'incidenza di bilancio dell'adesione della Turchia all'Unione europea soltanto allorché saranno stati definiti i parametri per i negoziati finanziari con tale paese nel contesto delle prospettive finanziarie dal 2014 in poi;

16.

sottolinea che la raccomandazione della Commissione di negoziare, nell'ambito dell'accordo di adesione, lunghi periodi di transizione, accordi specifici in settori quali le politiche strutturali e l'agricoltura e garanzie permanenti per la libera circolazione dei lavoratori, non dovrebbe ripercuotersi negativamente sugli sforzi della Turchia tesi a conformarsi all'acquis comunitario;

17.

sottolinea che l'avvio dei negoziati rappresenterà l'inizio di un processo di lunga durata che, per sua natura, è un processo aperto e non si traduce «a priori» e ipso facto nell'adesione; sottolinea d'altro canto che l'obiettivo dei negoziati è l'adesione della Turchia all'Unione europea ma che la realizzazione di questo ambizioso obiettivo dipende dagli sforzi di entrambe le parti; l'adesione non è, pertanto, la conseguenza automatica dell'avvio dei negoziati;

18.

sottolinea che il trattato di Nizza non costituisce una base accettabile per ulteriori decisioni in merito all'adesione di eventuali nuovi Stati membri ed insiste pertanto sulla necessità che le riforme richieste siano varate nel quadro del processo costituzionale;

19.

rammenta che, ai sensi delle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 1993, la capacità dell'Unione di assorbire la Turchia, preservando nel contempo l'impeto dell'integrazione europea, rappresenta un elemento cruciale nell'interesse comune dell'Unione e della Turchia; incoraggia la Commissione a verificare, durante i negoziati, la capacità dell'Unione di assorbire la Turchia e le ricorda a tale proposito la sua richiesta, formulata dal Parlamento europeo nella sua ultima risoluzione del 15 dicembre 2004 sui progressi compiuti dalla Turchia in vista dell'adesione, di tenere conto del seguito dato allo studio d'impatto nel 2005, che può fornire utili indicazioni su questo importante aspetto della questione;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Segretario generale del Consiglio d'Europa, al Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo e al governo e al parlamento della Turchia.


(1)  GU C 226 E del 15.9.2005, pag. 189.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2005)0287.

(3)  GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 720.

(4)  GU C 190 del 20.7.1987, pag. 119.

P6_TA(2005)0351

Accesso all'attività degli enti creditizi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rifonde la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (rifusa) (COM(2004)0486 — C6-0141/2004 — 2004/0155(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0486) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0141/2004),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6-0257/2005),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2004)0155

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 settembre 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2006/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusa)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

Visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (4) ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni di detta direttiva è opportuno provvedere, per motivi di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Al fine di facilitare l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, è necessario eliminare le differenze più rilevanti tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il regime al quale detti enti sono sottoposti.

(3)

La presente direttiva costituisce lo strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore degli enti creditizi.

(4)

La comunicazione della Commissione dell'11 maggio 1999 dal titolo «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione» cita vari obiettivi che devono essere realizzati per il completamento del mercato interno dei servizi finanziari. Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha fissato l'obiettivo di attuare il piano d'azione entro il 2005. La rifusione delle disposizioni in materia di fondi propri è un elemento fondamentale del piano d'azione.

(5)

I lavori di coordinamento in materia di enti creditizi dovrebbero applicarsi a tutti questi enti, sia per proteggere il risparmio che per creare le condizioni di uguaglianza nella concorrenza tra gli enti medesimi. Tuttavia, occorre tener conto delle differenze obiettive dei loro statuti e dei loro compiti peculiari previsti dalle legislazioni nazionali.

(6)

È quindi necessario che il campo d'applicazione dei lavori di coordinamento sia il più ampio possibile e comprenda tutti gli enti la cui attività consiste nel raccogliere fondi rimborsabili presso il pubblico sia sotto forma di depositi che sotto altre forme, quali l'emissione continua di obbligazioni e di altri titoli comparabili, e nel concedere crediti per proprio conto. Dovrebbero essere previste eccezioni per taluni enti creditizi a cui la presente direttiva non si applica. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle legislazioni nazionali nei casi in cui esse prevedono autorizzazioni speciali complementari che consentono agli enti creditizi di esercitare attività specifiche o di effettuare particolari tipi di operazioni.

(7)

È opportuno realizzare solo l'armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per pervenire ad un reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale che consenta il rilascio di un'unica autorizzazione valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio della vigilanza da parte dello Stato membro d'origine. In questa prospettiva, l'esigenza di un programma di attività dovrebbe essere considerata solo come un elemento che consente alle autorità competenti di decidere sulla base di un'informazione più accurata, nel quadro di criteri oggettivi. Dovrebbe essere peraltro possibile una certa elasticità per quanto riguarda i requisiti relativi alle forme giuridiche degli enti creditizi in materia di tutela delle denominazioni.

(8)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare l'introduzione di regole relative all'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, nonché la vigilanza prudenziale su detti enti non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per la realizzazione di tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(9)

Per assicurare identica tutela ai risparmiatori ed eque condizioni concorrenziali tra gli enti creditizi della stessa categoria, si rendono necessari requisiti finanziari equivalenti in riferimento a detti enti creditizi. In attesa di un miglior coordinamento, dovrebbero essere messi a punto adeguati rapporti strutturali che consentano, nell'ambito della cooperazione tra autorità nazionali, di controllare in base a metodi unificati la situazione delle categorie di enti creditizi comparabili. Questo tipo di procedura dovrebbe facilitare il ravvicinamento progressivo dei sistemi di coefficienti definiti e applicati dagli Stati membri. È tuttavia necessario operare una distinzione tra coefficienti intesi ad assicurare la solidità della gestione degli enti creditizi e quelli aventi finalità di politica economica e monetaria.

(10)

I principi del mutuo riconoscimento e della vigilanza esercitata dallo Stato membro d'origine esigono che le autorità competenti di ogni Stato membro non concedano o revochino l'autorizzazione qualora elementi come il programma d'attività, l'ubicazione delle attività o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che l'ente creditizio ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio svolge o intende svolgere la maggior parte delle proprie attività. Qualora non vi sia alcuna indicazione evidente, ma la maggior parte delle attività delle imprese di un gruppo bancario si trovi in un altro Stato membro le cui autorità competenti sono incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata, la responsabilità dell'esercizio della vigilanza su base consolidata nel quadro degli articoli 125 e 126 dovrebbe essere modificata unicamente con l'accordo di dette autorità competenti. Un ente creditizio che sia persona giuridica dovrebbe essere autorizzato nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria. Un ente creditizio che non sia persona giuridica dovrebbe avere l'amministrazione centrale nello Stato membro in cui ha ricevuto l'autorizzazione. D'altra parte, gli Stati membri dovrebbero esigere che l'amministrazione centrale di un ente creditizio sia sempre situata nello Stato membro d'origine e che essa vi operi effettivamente.

(11)

Le autorità competenti non dovrebbero accordare o mantenere l'autorizzazione di un ente creditizio qualora gli stretti legami che lo uniscono ad altre persone fisiche o giuridiche siano tali da ostacolare l'effettivo esercizio del loro compito di vigilanza. Anche gli enti creditizi già autorizzati dovrebbero fornire assicurazioni alle autorità competenti in questo senso.

(12)

Il riferimento all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità di vigilanza comprende la vigilanza su base consolidata che occorre esercitare su un ente creditizio allorché le disposizioni del diritto comunitario prevedono tale tipo di vigilanza. In tale caso le autorità alle quali è chiesta l'autorizzazione dovrebbero poter individuare le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata nei confronti di tale ente creditizio.

(13)

La presente direttiva permette agli Stati membri e/o alle autorità competenti di applicare i requisiti patrimoniali su base individuale e consolidata e, ove lo ritengano opportuno, di non applicare la base individuale. Le supervisioni su base individuale, consolidata e a livello transfrontaliero sono strumenti utili ai fini del controllo degli enti creditizi. La presente direttiva permette alle autorità competenti di sostenere gli enti transfrontalieri facilitando la cooperazione tra di loro. In particolare, le autorità competenti dovrebbero continuare ad avvalersi degli articoli 42, 131 e 141 per coordinare le loro attività e le loro richieste di informazione.

(14)

Gli enti creditizi autorizzati nel loro Stato membro d'origine dovrebbero poter esercitare in tutta la Comunità tutte o parte delle attività previste nell'elenco dell'allegato I, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi.

(15)

Per quanto riguarda gli enti creditizi autorizzati dalle proprie autorità competenti, gli Stati membri possono altresì emanare disposizioni più severe di quelle fissate all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 2, e agli articoli 12, da 19 a 21, da 44 a 52, 75 e da 120 a 122. Gli Stati membri possono inoltre esigere che sia rispettato l'articolo 123 su base individuale o su altra base e che il subconsolidamento di cui all'articolo 73, paragrafo 2, sia applicato ad altri livelli all'interno di un gruppo.

(16)

Conviene estendere il beneficio del riconoscimento reciproco alle attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I, allorché sono esercitate da un ente finanziario filiazione di un ente creditizio, purché tale filiazione sia inclusa nella vigilanza su base consolidata cui è sottoposta l'impresa madre e soddisfi alcune rigorose condizioni.

(17)

Lo Stato membro ospitante dovrebbe poter imporre, per l'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, l'osservanza delle disposizioni specifiche del proprio sistema nazionale legislativo o regolamentare agli enti che non sono autorizzati come enti creditizi nello Stato membro d'origine o alle attività che non figurano nell'elenco di cui all'allegato I, purché, da un lato, queste disposizioni siano compatibili con il diritto comunitario e motivate da ragioni di interesse generale e, dall'altro, detti enti o dette attività non siano sottoposti a regole equivalenti nel sistema legislativo o regolamentare dello Stato membro d'origine.

(18)

Gli Stati membri dovrebbero vigilare affinché non vi sia alcun ostacolo a che le attività ammesse a beneficiare del riconoscimento reciproco possano essere esercitate allo stesso modo che nello Stato membro d'origine, purché non siano incompatibili con le disposizioni di legge di interesse generale in vigore nello Stato membro ospitante.

(19)

Il regime applicato alle succursali degli enti creditizi aventi la loro sede fuori della Comunità dovrebbe essere analogo in tutti gli Stati membri. Occorre prevedere che questo regime non possa essere più favorevole di quello delle succursali degli enti originari di uno Stato membro. La Comunità dovrebbe poter concludere accordi con paesi terzi che prevedono l'applicazione di disposizioni che accordano a tali succursali un trattamento identico in tutto il suo territorio. Le succursali degli enti creditizi aventi la loro sede fuori della Comunità non dovrebbero beneficiare della libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 49, secondo comma, del trattato né della libertà di stabilimento in Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite.

(20)

Accordi tra la Comunità ed i paesi terzi dovrebbero essere stipulati, su base di reciprocità, onde permettere che la vigilanza su base consolidata venga esercitata concretamente sulla base geografica più ampia possibile.

(21)

La responsabilità in materia di vigilanza sulla solidità finanziaria, e in particolare sulla solvibilità, di un ente creditizio, dovrebbe incombere allo Stato membro d'origine dell'ente in questione. Le autorità dello Stato membro ospitante dovrebbero essere responsabili della vigilanza sulla liquidità delle succursali e delle politiche monetarie. La vigilanza sul rischio di mercato dovrebbe formare oggetto di una stretta cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e quelle dello Stato membro ospitante.

(22)

Il funzionamento armonioso del mercato interno bancario necessita, al di là delle norme giuridiche, di una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, nonché di una convergenza notevolmente rafforzata delle prassi regolamentari e di vigilanza. A questo scopo, in particolare l'esame dei problemi concernenti un singolo ente creditizio e lo scambio reciproco di informazioni dovrebbero svolgersi nell'ambito del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, istituito con la decisione 2004/5/CE della Commissione (5). In ogni caso tale procedura d'informazione reciproca non dovrebbe sostituire la cooperazione bilaterale. Fatte salve le loro competenze di controllo, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbero potere, sia di propria iniziativa in caso d'urgenza, sia su iniziativa dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, verificare che l'attività di un ente creditizio sul proprio territorio sia conforme alle leggi, ai principi di una sana organizzazione amministrativa e contabile e di un controllo interno adeguato.

(23)

È opportuno rendere possibili gli scambi di informazione tra le autorità competenti e le autorità o gli organismi che, grazie alle loro funzioni, contribuiscono a rafforzare la stabilità del sistema finanziario. Per preservare la riservatezza delle informazioni trasmesse, l'elenco dei relativi destinatari dovrebbe restare rigorosamente limitato.

(24)

Taluni comportamenti, quali ad esempio la frode e l'insider trading, anche quando riguardano imprese diverse dagli enti creditizi, sono tali da pregiudicare la stabilità nonché l'integrità del sistema finanziario. È necessario prevedere a quali condizioni autorizzare in tali casi lo scambio di informazioni.

(25)

Qualora sia prevista la possibilità di divulgare le informazioni soltanto previo assenso esplicito delle autorità competenti, queste dovrebbero potere, se del caso, subordinare tale assenso a condizioni rigorose.

(26)

Occorre inoltre autorizzare gli scambi di informazioni tra le autorità competenti, da un lato, e le banche centrali ed altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, dall'altro, e, all'occorrenza, altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento.

(27)

Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi nonché la tutela dei clienti degli enti creditizi, i revisori dovrebbero informare tempestivamente le autorità competenti quando nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di taluni fatti tali da pregiudicare gravemente la situazione finanziaria o l'organizzazione amministrativa e contabile dell'ente creditizio. Per la stessa ragione, gli Stati membri dovrebbero anche prevedere che tale obbligo si applichi in ogni caso quando tali fatti siano rilevati da un revisore nell'esercizio delle sue funzioni presso un'impresa che ha stretti legami con un ente creditizio. L'obbligo imposto ai revisori di comunicare all'occorrenza alle autorità competenti taluni fatti o decisioni riguardanti un ente creditizio acquisiti nell'esercizio delle loro funzioni presso un'impresa non finanziaria non dovrebbe modificare di per sé la natura del loro incarico presso tale impresa né il modo in cui dovrebbero adempiere le loro funzioni presso tale impresa.

(28)

La presente direttiva dispone che vengano precisati i criteri per taluni elementi dei fondi propri, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di applicare disposizioni più rigorose.

(29)

La presente direttiva distingue, in funzione della qualità degli elementi che costituiscono i fondi propri, tra elementi che costituiscono i fondi propri di base ed elementi che costituiscono i fondi propri supplementari.

(30)

Per tener conto del fatto che gli elementi che costituiscono i fondi propri supplementari sono qualitativamente diversi da quelli che costituiscono i fondi propri di base, i primi non dovrebbero essere inclusi nei fondi propri per un importo superiore al 100 % dei fondi propri di base. Inoltre l'inclusione di taluni elementi dei fondi propri supplementari dovrebbe essere limitata al 50 % dei fondi propri di base.

(31)

Per evitare distorsioni di concorrenza, gli enti creditizi pubblici non dovrebbero includere le garanzie degli Stati membri o delle autorità locali nel calcolo dei fondi propri.

(32)

Ogniqualvolta nell'esercizio della vigilanza occorra determinare l'insieme dei fondi propri consolidati di un gruppo di enti creditizi, tale calcolo dovrebbe essere fatto in conformità della presente direttiva.

(33)

Il metodo contabile preciso da applicarsi per il calcolo dei fondi propri e della loro adeguatezza ai rischi ai quali l'ente creditizio è esposto, nonché per la valutazione della concentrazione delle esposizioni deve tener conto delle disposizioni della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (6), che contiene taluni adattamenti delle disposizioni della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati (7) ovvero del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (8), qualora sia quest'ultimo a disciplinare la contabilità degli enti creditizi ai sensi del diritto nazionale.

(34)

I requisiti patrimoniali minimi hanno un'importanza centrale ai fini della vigilanza degli enti creditizi e del riconoscimento reciproco delle tecniche di vigilanza prudenziale. A tal fine, le disposizioni relative ai requisiti patrimoniali minimi dovrebbero essere considerati in relazione con gli altri strumenti specifici miranti ad armonizzare le tecniche fondamentali di vigilanza sugli enti creditizi.

(35)

Al fine di prevenire distorsioni della concorrenza e per rafforzare il sistema bancario nel mercato interno, occorre fissare requisiti patrimoniali minimi comuni.

(36)

Per garantire un adeguato livello di solvibilità è importante fissare requisiti patrimoniali minimi in base ai quali le attività e le voci fuori bilancio siano ponderate in funzione del grado di rischio.

(37)

Al riguardo il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha approvato il 26 giugno 2004 un accordo quadro sulla convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei requisiti patrimoniali. Le disposizioni della presente direttiva riguardanti i requisiti patrimoniali minimi degli enti creditizi nonché le disposizioni della direttiva 2006/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del … concernenti l'importo minimo dei fondi propri degli enti creditizi e delle imprese di investimento (9) costituiscono l'equivalente delle disposizioni dell'accordo quadro del Comitato di Basilea.

(38)

È essenziale tener conto della diversità degli enti creditizi nella Comunità, prevedendo sistemi alternativi di calcolo dei requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito che incorporino livelli diversi di sensibilità al rischio e che richiedano gradi diversi di sofisticatezza. L'utilizzo dei rating esterni e delle stime interne degli enti creditizi dei singoli parametri di rischio di credito rappresenta un progresso significativo in termini di sensibilità al rischio e di solidità prudenziale delle norme in materia di rischio di credito. Occorre prevedere adeguati incentivi per spingere gli enti creditizi ad adottare i metodi che presentano una maggiore sensibilità al rischio. Nel produrre le stime richieste per l'applicazione dei metodi relativi al rischio di credito previsti dalla presente direttiva, gli enti creditizi dovranno adeguare le loro esigenze in materia di trattamento dei dati agli interessi legittimi dei loro clienti con riguardo alla protezione dei dati, conformemente alla normativa comunitaria vigente sulla protezione dei dati, potenziando nel contempo i processi degli enti creditizi per la misurazione e la gestione del rischio di credito al fine di disporre di metodi per la determinazione dei requisiti patrimoniali di vigilanza degli enti creditizi che siano indicativi della sofisticatezza dei singoli processi messi in atto dagli enti creditizi. Il trattamento dei dati dovrebbe essere effettuato in conformità delle norme sul trasferimento di dati personali previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (10). A tale riguardo, il trattamento dei dati in relazione all'assunzione e alla gestione di esposizioni nei confronti di clienti dovrebbe intendersi riferito anche allo sviluppo e alla validazione di sistemi di gestione e misurazione del rischio di credito. Ciò corrisponde tanto alla realizzazione del legittimo interesse degli enti creditizi quanto alla finalità della direttiva di applicare metodi migliori per la misurazione e il controllo del rischio e di utilizzarli anche a fini di regolamentazione in materia di requisiti patrimoniali.

(39)

Nell'utilizzo di stime sia esterne che interne degli enti creditizi ovvero di rating interni, occorre tener conto del fatto che attualmente solo questi ultimi sono elaborati da una entità — lo stesso ente finanziario — che è sottoposta ad una procedura comunitaria d'autorizzazione. In caso di rating esterni, si fa ricorso ai prodotti delle cosiddette agenzie di rating riconosciute che nella Comunità non sono attualmente sottoposte a una procedura d'autorizzazione. Vista l'importanza dei rating esterni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali nel quadro della presente direttiva, è necessario che la futura e appropriata procedura di autorizzazione e di supervisione per le agenzie di rating sia tenuta sotto esame.

(40)

I requisiti patrimoniali minimi dovrebbero essere proporzionati ai rischi cui si riferiscono. In particolare, i requisiti dovrebbero riflettere la riduzione del livello di rischio derivante dall'esistenza di un gran numero di esposizioni di dimensioni relativamente ridotte.

(41)

Le disposizioni della presente direttiva rispettano il principio di proporzionalità con riguardo in particolare alla diversità degli enti creditizi in termini di dimensioni e portata delle operazioni e di gamma delle attività. Il rispetto del principio di proporzionalità implica anche che per le esposizioni al dettaglio vengono riconosciute procedure di rating il più possibile semplici, anche nel metodo basato sui rating interni (metodo IRB).

(42)

La natura «evolutiva» della presente direttiva permette agli enti creditizi di scegliere tra tre metodi di complessità variabile. In particolare, per consentire agli enti creditizi di dimensioni minori di optare per il metodo basato sui rating interni più sensibile al rischio, le autorità competenti dovrebbero applicare, se del caso, le disposizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettere a) e b). Tali disposizioni dovrebbero essere interpretate nel senso che le classi di rischio di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere a) e b) comprendono tutte le esposizioni che — direttamente o indirettamente — sono equiparate a quella di cui alla presente direttiva. Come regola generale, le autorità competenti non dovrebbero distinguere tra i tre metodi in relazione alla procedura di valutazione della vigilanza, ossia alle banche che operano secondo le disposizioni del metodo standardizzato non dovrebbe essere applicata, unicamente per detta ragione, una vigilanza più rigorosa.

(43)

Occorre accordare un maggiore riconoscimento alle tecniche di attenuazione del rischio di credito nel quadro di norme miranti ad assicurare che la solvibilità non venga compromessa da un indebito riconoscimento. Nella misura del possibile occorre che nel metodo standardizzato, ma anche negli altri metodi, siano riconosciute le tutele bancarie volte ad attenuare i rischi di credito già consuete nello Stato membro interessato.

(44)

Al fine di assicurare che i requisiti patrimoniali minimi degli enti creditizi riflettano adeguatamente i rischi e la riduzione dei rischi derivanti dalle attività di cartolarizzazione e dagli investimenti in attività cartolarizzate degli enti creditizi, occorre includere norme che prevedano un trattamento di tali attività e investimenti che sia sensibile al rischio e solido sotto il profilo prudenziale.

(45)

Il rischio operativo rappresenta un rischio notevole per gli enti creditizi e pertanto deve essere coperto con fondi propri. È essenziale tener conto delle diversità degli enti creditizi nella Comunità, prevedendo sistemi alternativi di calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo che incorporino livelli diversi di sensibilità al rischio e che richiedano gradi diversi di sofisticatezza. Occorre prevedere adeguati incentivi per spingere gli enti creditizi ad adottare i metodi che presentano una maggiore sensibilità al rischio. Dato che le tecniche di misurazione e di gestione del rischio operativo sono ancora in fase di evoluzione, le norme devono essere soggette a costante riesame e se del caso aggiornate, in particolare per quanto riguarda i requisiti patrimoniali applicabili alle diverse aree di attività e il riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata a questo proposito alla presa in considerazione delle assicurazioni nei metodi semplificati di calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio operativo.

(46)

Per assicurare un adeguato livello di solvibilità degli enti creditizi appartenenti ad un gruppo, è essenziale calcolare i requisiti patrimoniali minimi sulla base della situazione finanziaria consolidata del gruppo. Per assicurare un'adeguata ripartizione dei fondi propri all'interno del gruppo e, se necessario, la loro disponibilità per la tutela del risparmio, occorre applicare i requisiti patrimoniali minimi ad ogni singolo ente creditizio del gruppo, a meno che il predetto obiettivo non possa essere efficacemente conseguito in altro modo.

(47)

È opportuno armonizzare le regole essenziali in materia di sorveglianza dei grandi fidi degli enti creditizi. Occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

(48)

La sorveglianza e il controllo dei fidi degli enti creditizi dovrebbero costituire parte integrante della vigilanza su questi ultimi. Pertanto, l'eccessiva concentrazione di fidi a favore di un unico cliente o di un gruppo di clienti collegati può comportare il rischio di perdite di livello inaccettabile. Tale situazione può essere ritenuta pregiudizievole per la solvibilità dell'ente creditizio.

(49)

Poiché sul mercato interno gli enti creditizi si trovano in concorrenza diretta tra loro, è necessario che gli obblighi in materia di sorveglianza siano equivalenti in tutta la Comunità.

(50)

Sebbene ai fini della determinazione degli importi massimi dei grandi fidi sia opportuno basare la definizione di fido sulla definizione di esposizione fornita nelle disposizioni relative ai requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito, non è invece opportuno riferirsi in linea di principio alle ponderazioni né alle categorie di rischio. Infatti tali ponderazioni e categorie di rischio sono state concepite al fine di stabilire un requisito di solvibilità generale per coprire il rischio di credito degli enti creditizi. Al fine di limitare il rischio massimo di perdite di un ente creditizio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti collegati occorre adottare norme per la determinazione dei grandi fidi che tengano conto del valore nominale del fido senza applicazione di ponderazioni o categorie di rischio.

(51)

Per quanto, in attesa di un ulteriore riesame delle disposizioni in materia di grandi fidi, sia auspicabile, al fine di limitare i requisiti in materia di calcolo, permettere il riconoscimento degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito analogamente a quanto consentito in materia di requisiti patrimoniali minimi, occorre ricordare che le norme in materia di attenuazione del rischio di credito sono state elaborate per il rischio di credito generale e diversificato derivante dall'esposizione nei confronti di un gran numero di controparti. Di conseguenza, il riconoscimento degli effetti di tali tecniche ai fini della determinazione degli importi massimi dei grandi fidi, con l'obiettivo di limitare la perdita massima che può insorgere a causa di un unico cliente o gruppo di clienti collegati, dovrebbe essere soggetto a presidii prudenziali.

(52)

Quando un ente creditizio assume esposizioni nei confronti della propria impresa madre o di altre filiazioni di tale impresa madre, si impone una prudenza particolare. La gestione delle esposizioni assunte dagli enti creditizi dovrebbe essere condotta in maniera totalmente autonoma nell'osservanza dei principi di una sana gestione bancaria, a prescindere da qualsiasi altra considerazione. Qualora l'influenza esercitata dalle persone che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata in un ente creditizio sia suscettibile di essere incompatibile con una sana e prudente gestione dell'ente, le autorità competenti dovrebbero prendere le misure appropriate per porre fine a tale situazione. In materia di grandi fidi, occorre prevedere norme specifiche per i fidi concessi da un ente creditizio alle imprese del proprio gruppo, ivi comprese restrizioni più severe. Tali norme non devono tuttavia essere applicate quando l'impresa madre è una società di partecipazione finanziaria o un ente creditizio o quando le altre filiazioni sono enti creditizi, enti finanziari o imprese di servizi ausiliari, purché tutte queste imprese siano ricomprese nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio.

(53)

Gli enti creditizi dovrebbero dotarsi di capitale interno che, in funzione dei rischi ai quali sono o possono essere esposti, sia adeguato in termini di quantità, qualità e ripartizione. Di conseguenza, gli enti creditizi dovrebbero dotarsi di strategie e processi che consentano loro di valutare e di conservare l'adeguatezza del loro capitale interno.

(54)

Alle autorità competenti spetta il compito di accertare che gli enti creditizi possiedano una buona organizzazione e dispongano di fondi propri adeguati, tenendo conto dei rischi ai quali gli enti creditizi sono o potrebbero essere esposti.

(55)

Affinché il mercato bancario interno possa funzionare efficacemente, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria dovrebbe contribuire all'applicazione uniforme della presente direttiva e alla convergenza delle prassi di vigilanza in tutta la Comunità e dovrebbe riferire annualmente alle istituzioni comunitarie sui progressi realizzati.

(56)

Per la stessa ragione, per evitare che gli enti creditizi comunitari attivi in vari Stati membri debbano sopportare un onere sproporzionato a causa delle responsabilità in materia di autorizzazione e di vigilanza che continuano a incombere alle autorità competenti dei singoli Stati membri, è essenziale migliorare in maniera significativa la cooperazione tra le autorità competenti. A tal fine occorre rafforzare il ruolo dell'autorità di vigilanza su base consolidata. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria dovrebbe sostenere e rafforzare tale cooperazione.

(57)

La vigilanza su base consolidata degli enti creditizi ha lo scopo in particolare di tutelare gli interessi dei clienti degli enti creditizi e di assicurare la stabilità del sistema finanziario.

(58)

La vigilanza su base consolidata, per essere effettiva, dovrebbe pertanto applicarsi a tutti i gruppi bancari, ivi compresi quei gruppi la cui impresa madre non sia un ente creditizio. Le autorità competenti dovrebbero disporre degli strumenti giuridici necessari all'esercizio di siffatta vigilanza.

(59)

Per quanto riguarda i gruppi con attività diversificate in cui l'impresa madre controlla almeno un ente creditizio (filiazione), le autorità competenti dovrebbero essere in grado di valutare la situazione finanziaria dell'ente creditizio nell'ambito di tali gruppi. Le autorità competenti dovrebbero disporre almeno dei mezzi che permettono di ottenere da tutte le imprese del gruppo le informazioni necessarie all'assolvimento dei loro compiti. È necessario instaurare una collaborazione tra le autorità responsabili della vigilanza dei vari settori finanziari, nel caso dei gruppi di imprese che esercitano varie attività finanziarie. In attesa di ulteriore coordinamento, gli Stati membri dovrebbero poter prescrivere congrue tecniche di consolidamento al fine di realizzare lo scopo della presente direttiva.

(60)

Gli Stati membri dovrebbero poter rifiutare o revocare l'autorizzazione in caso di strutture di gruppo a loro avviso inadeguate all'esercizio delle attività bancarie, in particolare perché queste ultime non potrebbero essere oggetto di una vigilanza soddisfacente. Le autorità competenti dovrebbero disporre al riguardo dei necessari poteri al fine di garantire una gestione sana e prudente degli enti creditizi.

(61)

Affinché il mercato bancario interno possa funzionare con sempre maggiore efficacia, e per consentire ai cittadini della Comunità di beneficiare di un adeguato livello di trasparenza, è necessario che le autorità competenti comunichino al pubblico, secondo modalità che consentano raffronti significativi, le modalità di attuazione della presente direttiva.

(62)

Per rafforzare la disciplina di mercato e incoraggiare gli enti creditizi a migliorare la loro strategia di mercato, il loro controllo del rischio e l'organizzazione interna della loro gestione, occorre prescrivere un'adeguata informativa al pubblico da parte degli enti creditizi.

(63)

L'esame dei problemi che si pongono nelle materie trattate dalla presente direttiva nonché da altre direttive relative all'attività degli enti creditizi, in particolare in vista di un coordinamento più avanzato, esige la cooperazione tra le autorità competenti e la Commissione.

(64)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11).

(65)

Nella propria risoluzione del 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione nel quadro dei servizi finanziari (12), il Parlamento chiedeva che il Parlamento europeo e il Consiglio potessero partecipare allo stesso titolo al controllo delle modalità secondo cui la Commissione esercita le proprie competenze esecutive, al fine di tener conto dei poteri legislativi attribuiti al Parlamento dall'articolo 251 del trattato. Nella solenne dichiarazione pronunciata lo stesso giorno dinanzi al Parlamento dal suo Presidente, la Commissione si dichiarava favorevole a tale richiesta. In data 11 dicembre 2002, la Commissione presentava modifiche della decisione 1999/468/CE, e presentava quindi una proposta modificata il 22 aprile 2004. Il Parlamento ritiene che tale proposta non garantisca le proprie prerogative legislative. Il Parlamento europeo è del parere che il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero avere l'opportunità di valutare il conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione entro un determinato periodo. È, quindi, opportuno limitare il periodo in cui la Commissione può adottare misure di attuazione.

(66)

Il Parlamento europeo dovrebbe disporre di un periodo di tre mesi a decorrere dalla prima trasmissione dei progetti di emendamento e di misure di attuazione, in modo tale da avere la possibilità di esaminarli ed esprimere il proprio parere. Tuttavia, in casi urgenti e debitamente giustificati, dovrebbe essere possibile ridurre tale periodo. Se, durante tale periodo, una risoluzione viene approvata dal Parlamento la Commissione dovrebbe riesaminare i progetti di emendamento o di misure.

(67)

Per evitare eventuali perturbazioni sui mercati e per assicurare il mantenimento del livello generale dei fondi propri è opportuno prevedere disposizioni transitorie specifiche.

(68)

Data la loro sensibilità al rischio, è auspicabile sorvegliare costantemente se le norme in materia di requisiti patrimoniali minimi abbiano effetti significativi sul ciclo economico. La Commissione, tenendo conto del contributo della Banca centrale europea, dovrebbe riferire su questi aspetti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(69)

Andrebbe intrapresa anche l'armonizzazione degli strumenti necessari per la vigilanza sui rischi di liquidità.

(70)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea quali principi generali del diritto comunitario.

(71)

L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo d'attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalle direttive precedenti.

(72)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle direttive nel diritto interno indicati nell'allegato XIII, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

1.   La presente direttiva disciplina l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, nonché la vigilanza prudenziale su detti enti.

2.   L'articolo 39 e il titolo V, capo 4, sezione 1 si applicano alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione mista con sede nella Comunità.

3.   Gli enti esclusi a titolo permanente a norma dell'articolo 2, eccettuate, tuttavia, le banche centrali degli Stati membri, sono considerati enti finanziari ai fini dell'applicazione dell'articolo 39 e del titolo V, capo 4, sezione 1.

Articolo 2

Le disposizioni della presente direttiva non si applicano alle attività svolte:

dalle banche centrali degli Stati membri;

dagli uffici dei conti correnti postali;

in Belgio: dall'«Institut de réescompte et de garantie/Herdiscontering- en Waarborgsinstituut»;

in Danimarca: dal «Dansk Eksportfinansieringsfond», dal «Danmarks Skibskreditfond» dal «Dansk Landbrugs Realkreditfond» e dal «KommuneKredit»;

in Germania: dalla «Kreditanstalt für Wiederaufbau», dagli organismi riconosciuti in virtù del «Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz» quali organi della politica nazionale in materia di alloggi e le cui operazioni bancarie non costituiscono l'attività principale, nonché dagli organismi riconosciuti in virtù della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia di alloggi;

in Grecia: dal «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Tamio Parakatathikon kaiDanion);

in Spagna: dall'«Instituto de Crédito Oficial»;

in Francia: dalla «Caisse des dépôts et consignations»;

in Irlanda: dalle «credit unions» e dalle «friendly societies»;

in Italia: dalla «Cassa depositi e prestiti»;

in Lettonia: dalle «krājaizdevu sabiedrības», imprese riconosciute ai sensi della «krājaizdevu sabiedrību likums» come imprese cooperative che rendono servizi finanziari unicamente ai propri soci;

in Lituania: dalle «kredito unijos» diverse dalle «Centrinė kredito unija»;

in Ungheria: dalla «Magyar Fejlesztési Bank Rt.» e dalla «Magyar Export-Import Bank Rt.»;

nei Paesi Bassi: dalla «Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV», dalla «NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij», dalla «NV Industriebank Limburgs Instituut voor ontwikkeling en financiering» e dalla «Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV»;

in Austria: dalle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico e dalla «Österreichische Kontrollbank AG»;

in Polonia: dalla «Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kreditowe» e dalla «Bank Gospodarstwa Krajowego»;

in Portogallo: dalle «Caixas Ecónomicas» esistenti al 1o gennaio 1986, ad eccezione sia di quelle che sono costituite in società per azioni che della «Caixa Económica Montepio Geral»;

in Finlandia: dalla «Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB» e dalla «Finnvera Oyi/Finnvera Abp»;

in Svezia: dalla «Svenska Skeppshypotekskassan»;

nel Regno Unito: dalla «National Savings Bank», dalla «Commonwealth Development Finance Company Ltd», dalla «Agricultural Mortgage Corporation Ltd», dalla «Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd», dai «Crown Agents for overseas governments and administrations», dalle «credit unions» e dalle «municipal banks».

Articolo 3

1.   Uno o più enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro che alla data del 15 dicembre 1977 erano collegati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo, stabilito nel medesimo Stato membro possono essere esentati dall'applicazione delle condizioni elencate agli articoli 7 e 11, paragrafo 1, purché, entro il 15 dicembre 1979, la legge nazionale abbia previsto che:

a)

gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti ad esso collegati siano garantiti in solido ovvero gli impegni degli enti collegati siano pienamente garantiti dall'organismo centrale,

b)

la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti ad esso collegati siano controllati, nel loro insieme, sulla base di conti consolidati, e

c)

la direzione dell'organismo centrale abbia il potere di dare istruzioni alla direzione degli enti ad esso collegati.

Gli enti creditizi a raggio d'azione locale, permanentemente collegati ai sensi del comma precedente ad un organismo centrale successivamente al 15 dicembre 1977, possono beneficiare delle condizioni previste al comma precedente, qualora costituiscano un'estensione normale della rete dipendente da detto organismo centrale.

Ove si tratti di enti creditizi diversi da quelli costituiti in zone recentemente sottratte al mare o risultanti dalla fusione o scissione di enti esistenti dipendenti dall'organismo centrale, la Commissione può, conformemente alla procedura stabilita dal paragrafo 2 dell'articolo 151, fissare norme supplementari per l'applicazione del secondo comma, ivi compresa l'abrogazione delle esenzioni previste al primo comma, quando ritiene che il collegamento di nuovi enti che beneficiano del regime previsto al secondo comma possa avere effetti negativi sulla concorrenza.

2.   L'esenzione dall'applicazione degli articoli 9 e 10 e del titolo V, capo 2, sezioni 2, 3, 4, 5 e 6 e del capo 3 può essere estesa agli enti creditizi di cui al paragrafo 1, primo comma, a condizione che, ferma restando l'applicazione delle sopra citate disposizioni nei confronti dell'organismo centrale, l'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti ad esso collegati sia assoggettato alle sopra citate disposizioni su base consolidata.

In caso d'esenzione, gli articoli 16, 23, 24, 25, l'articolo 26, paragrafi da 1 a 3, e gli articoli da 28 a 37 si applicano all'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti ad esso collegati.

Articolo 4

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1)

«ente creditizio»:

a)

un'impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto; oppure

b)

un istituto di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2000/46/CE (13);

2)

«autorizzazione»: un atto emanante dalle autorità, sotto qualsiasi forma, dal quale deriva la facoltà di esercitare l'attività di ente creditizio;

3)

«succursale»: una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di ente creditizio;

4)

«autorità competenti»: le autorità nazionali abilitate, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sugli enti creditizi;

5)

«ente finanziario»: un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 elencate di cui all'allegato I;

6)

«enti»: ai fini del titolo V, capo 2, sezioni 2 e 3, gli enti di cui alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/…/CE;

7)

«Stato membro d'origine»: lo Stato membro nel quale un ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione in conformità agli articoli da 6 a 9 e agli articoli da 11 a 14;

8)

«Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale un ente creditizio ha una succursale o presta servizi;

9)

«controllo»: il legame esistente tra un'impresa madre e una filiazione previsto all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE o una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;

10)

«partecipazione» ai fini dell'articolo 57, lettere o) e p), degli articoli da 71 a 73 e del titolo V, capo 4: una partecipazione ai sensi dell'articolo 17, prima frase, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (14) oppure il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

11)

«partecipazione qualificata»: una partecipazione in un'impresa, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto oppure che comporta la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa;

12)

«impresa madre»:

a)

un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; oppure

b)

ai fini degli articoli da 71 a 73 e del titolo V, capo 2, sezione 5 e capo 4, un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa che, a giudizio delle autorità competenti, esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa;

13)

«filiazione»:

a)

un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; oppure

b)

ai fini degli articoli da 71 a 73 e del titolo V, capo 2, sezione 5 e capo 4, un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente, secondo le autorità competenti, un'influenza dominante.

Ogni filiazione di un'impresa figlia è parimenti considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese;

14)

«ente creditizio impresa madre in uno Stato membro»: un ente creditizio avente come filiazione un ente creditizio o un ente finanziario o che detenga una partecipazione in detti enti, e che non sia a sua volta filiazione di un altro ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria creata nello stesso Stato membro;

15)

«società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro»: società di partecipazione finanziaria che non sia a sua volta filiazione di un ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria creata nello stesso Stato membro;

16)

«ente creditizio impresa madre nell'UE»: ente creditizio impresa madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un altro ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o di una società di partecipazione finanziaria creata in uno qualsiasi degli Stati membri;

17)

«società di partecipazione finanziaria madre nell'UE»: una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o di un'altra società di partecipazione finanziaria creata in uno qualsiasi degli Stati membri;

18)

«enti del settore pubblico»: organismi amministrativi non commerciali dipendenti dalle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali, oppure da autorità che a parere delle autorità competenti esercitino le stesse responsabilità attribuite alle amministrazioni regionali e alle autorità locali o imprese non commerciali di proprietà di governi centrali che usufruiscono di espliciti accordi di garanzia e che possono includere organismi autoamministrati disciplinati per legge che sono soggetti al controllo pubblico;

19)

«società di partecipazione finanziaria»: un ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, enti creditizi o enti finanziari, quando almeno una di esse è un ente creditizio, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15 della direttiva 2002/87/CE (15);

20)

«società di partecipazione mista»: un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un ente creditizio o da una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15 della direttiva 2002/87/CE, avente come impresa figlia almeno un ente creditizio;

21)

«impresa di servizi ausiliari»: un'impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nell'amministrazione di immobili, nella gestione di servizi informatici, o in qualsivoglia altra attività affine di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più enti creditizi;

22)

«rischio operativo»: il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi compreso il rischio giuridico;

23)

«banche centrali»: ivi inclusa, se non altrimenti indicato, la Banca centrale europea;

24)

«rischio di diluizione»: il rischio che l'importo di un credito venga ridotto tramite la concessione di crediti, in contante o in altra forma, a favore del debitore;

25)

«probabilità di inadempimento»: la probabilità di inadempimento di una controparte nel corso di un periodo di un anno;

26)

«perdita»: ai fini del titolo V, capo 2, sezione 3, perdita economica, compresi sconti rilevanti sul nominale, nonché i costi rilevanti diretti e indiretti collegati al recupero del credito;

27)

«perdita in caso di inadempimento (LGD)»: il rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa dell'inadempimento di una controparte e l'importo residuo al momento dell'inadempimento;

28)

«fattore di conversione»: il rapporto tra la parte non utilizzata di una linea di credito, che verrà utilizzata in caso di inadempimento e risulterà quindi in un'esposizione, e la parte attualmente non utilizzata di detta linea di credito, l'entità della linea di credito è determinata dal limite prestabilito, a meno che il limite non prestabilito sia più elevato;

29)

«perdita attesa (EL)»: ai fini del titolo V, capo 2, sezione 3, il rapporto tra l'importo che si prevede andrà perso su un'esposizione a seguito del potenziale inadempimento di una controparte o in caso di diluizione nel corso di un periodo di un anno e l'importo dell'esposizione al momento dell'inadempimento;

30)

«attenuazione del rischio di credito»: tecnica utilizzata dagli enti creditizi per ridurre il rischio di credito associato alle esposizioni da essi detenute;

31)

«protezione del credito finanziata»: tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente creditizio deriva dal diritto dell'ente creditizio — nell'eventualità dell'inadempimento della controparte o del verificarsi di altri eventi specifici connessi con il credito che riguardano la controparte — di liquidare talune attività o taluni importi o di ottenerne il trasferimento o l'appropriazione o di conservarne il possesso o di ridurre l'importo dell'esposizione all'ammontare della differenza tra l'importo dell'esposizione e l'importo di un credito nei confronti dell'ente creditizio, ovvero di sostituirlo con tale ammontare;

32)

«protezione del credito non finanziata»: tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente creditizio deriva dall'impegno di un terzo di pagare un determinato importo nell'eventualità dell'inadempimento del debitore o del verificarsi di altri specifici eventi connessi con il credito;

33)

«operazione di vendita con patto di riacquisto»: operazione disciplinata da un accordo rientrante nella definizione di «operazione di vendita con patto di riacquisto» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/…/CE;

34)

«concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito»: operazione rientrante nella definizione di «concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito» di cui all'[articolo 3, paragrafo 1, lettera n), della direttiva 2006/…/CE (16);

35)

«strumento assimilabile al contante»: certificato di deposito o altri strumenti analoghi emessi dall'ente creditizio che concede il prestito;

36)

«cartolarizzazione»: operazione o dispositivo mediante il quale il rischio di credito associato ad un'esposizione o ad un aggregato di esposizioni viene diviso in segmenti aventi le seguenti caratteristiche:

a)

i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione o del dispositivo dipendono dal comportamento dell'esposizione o dell'aggregato di esposizioni;

b)

la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o del dispositivo;

37)

«cartolarizzazione tradizionale»: cartolarizzazione che comporta il trasferimento economico delle esposizioni da cartolarizzare ad un soggetto giuridico costituito ad hoc che emette valori mobiliari. Ciò viene realizzato tramite il trasferimento della proprietà delle esposizioni cartolarizzate dall'ente creditizio cedente ovvero tramite una sub-partecipazione. I valori mobiliari emessi non rappresentano obbligazioni di pagamento dell'ente creditizio cedente;

38)

«cartolarizzazione sintetica»: cartolarizzazione nella quale la divisione in segmenti viene realizzata mediante l'utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali e l'aggregato di esposizioni non viene eliminato dal bilancio dell'ente creditizio cedente;

39)

«segmento»: frazione contrattualmente definita del rischio di credito associato all'esposizione o ad un certo numero di esposizioni, in cui una posizione detenuta nella frazione comporta un rischio di perdita del credito maggiore o minore rispetto ad una posizione dello stesso importo in ciascuna delle altre frazioni, a prescindere dalla protezione del credito fornita da terzi direttamente ai titolari delle posizioni nella frazione o in altre frazioni;

40)

«posizione inerente a cartolarizzazione»: esposizione su una cartolarizzazione;

41)

«cedente»: uno dei due seguenti soggetti:

a)

soggetto il quale in proprio o per il tramite di soggetti connessi, ha partecipato direttamente o indirettamente all'accordo originario da cui sono sorte le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore che danno origine all'esposizione che viene cartolarizzata;

b)

soggetto che acquista le esposizioni di un terzo, le iscrive a bilancio e procede successivamente alla loro cartolarizzazione;

42)

«promotore»: ente creditizio diverso dall'ente creditizio cedente il quale elabora e gestisce un programma di cambiali finanziarie garantite da attività o altri piani di cartolarizzazione nell'ambito del quale acquista esposizioni dai terzi;

43)

«supporto di credito»: meccanismo contrattuale mediante il quale viene migliorata la qualità del credito di una posizione inerente a cartolarizzazione rispetto alla qualità di detta posizione in assenza di rafforzamento, ivi compreso il miglioramento fornito dalla presenza di un numero maggiore di segmenti di cartolarizzazione di rango subordinato e da altre forme di protezione del credito;

44)

«società veicolo di cartolarizzazione (SSPE)»: società, trust o altri soggetti giuridici, diversi dagli enti creditizi, costituiti allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, le cui attività si limitano alla realizzazione del predetto obiettivo, la cui struttura mira ad isolare le obbligazioni della società veicolo di cartolarizzazione da quelle dell'ente creditizio cedente, e i cui titolari dei relativi interessi economici possono liberamente impegnare o scambiare quegli interessi;

45)

«gruppo di clienti collegati»:

a)

due o più persone fisiche o giuridiche le quali, salvo diversamente dimostrato, costituiscono un insieme sotto il profilo del rischio, in quanto una di esse ha direttamente o indirettamente un potere di controllo sull'altra o sulle altre; oppure

b)

due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono legami in termini di controllo ai sensi della lettera a), ma che sotto il profilo del rischio devono essere considerate un insieme in quanto esistono tra di loro legami tali che con tutta probabilità, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, l'altra o tutte le altre potrebbero incontrare difficoltà di rimborso;

46)

«stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate secondo una delle seguenti modalità:

a)

da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

b)

da un legame di controllo;

c)

dal fatto che entrambe o tutte siano legate in modo duraturo ad una stessa terza persona fisica o giuridica da un legame di controllo;«mercati ufficiali»: i mercati riconosciuti come tali dalle autorità competenti e che soddisfano le seguenti condizioni:

47)

«mercati ufficiali»: i mercati riconosciuti come tali dalle autorità competenti e che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

funzionano regolarmente,

b)

sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle pertinenti autorità del paese d'origine del mercato, che definiscono le condizioni dell'operare del mercato, le condizioni di accesso a questo nonché le condizioni che un contratto soddisfa per poter essere efficacemente trattato sul mercato,

c)

hanno un meccanismo di compensazione secondo il quale i contratti elencati nell'allegato IV sono soggetti alla costituzione di margini giornalieri che a giudizio delle autorità competenti forniscono una protezione adeguata.

Articolo 5

Gli Stati membri vietano alle persone o imprese che non sono enti creditizi di effettuare, a titolo professionale, l'attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili, dal pubblico.

Il primo comma non si applica né alla raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili da parte di uno Stato membro, di autorità regionali o locali di uno Stato membro o di organizzazioni pubbliche internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri, né ai casi espressamente previsti da una legislazione nazionale o comunitaria, purché tali attività siano soggette a regolamentazione e a controlli diretti a proteggere depositanti e investitori e applicabili a questi casi.

TITOLO II

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI CREDITIZI E DI ESERCIZIO DI TALE ATTIVITÀ

Articolo 6

Gli Stati membri prevedono che gli enti creditizi devono aver ricevuto un'autorizzazione prima di iniziare l'attività. Fatte salve le disposizioni degli articoli da 7 a 12, essi ne fissano le condizioni e le notificano alla Commissione.

Articolo 7

Gli Stati membri prevedono che la domanda di autorizzazione debba essere corredata di un programma di attività in cui saranno indicati in particolare il tipo delle operazioni previste e la struttura dell'organizzazione dell'ente creditizio.

Articolo 8

Gli Stati membri non possono stabilire che la domanda di autorizzazione venga esaminata in funzione delle esigenze economiche del mercato.

Articolo 9

1.   Ferme restando le altre condizioni di applicazione generale fissate dalle regolamentazioni nazionali, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione allorquando l'ente creditizio non dispone di fondi propri distinti o il capitale iniziale è inferiore a 5 milioni di euro.

Il «capitale iniziale» comprende il capitale e le riserve ai sensi dell'articolo 57, lettere a) e b).

Gli Stati membri possono prevedere il mantenimento in attività degli enti creditizi che non soddisfano alla condizione relativa ai fondi propri distinti e che esistevano alla data del 15 dicembre 1979. Essi possono inoltre dispensare tali imprese dall'osservanza della condizione di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

2.   Subordinatamente alle condizioni indicate in appresso, gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione a categorie particolari di enti creditizi il cui capitale iniziale è inferiore a quello specificato al paragrafo 1:

a)

il capitale iniziale non è inferiore ad 1 milione di ;

b)

gli Stati membri interessati notificano alla Commissione le ragioni per cui si avvalgono di detta facoltà;

c)

nell'elenco di cui all'articolo 14, la denominazione di ogni ente creditizio che non raggiunge il capitale minimo specificato al paragrafo 1 viene seguita da un'annotazione in tal senso.

Articolo 10

1.   I fondi propri di un ente creditizio non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto ai sensi dell'articolo 9 al momento dell'autorizzazione.

2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che gli enti creditizi già esistenti alla data del 1o gennaio 1993 e i cui fondi propri non raggiungevano i livelli fissati all'articolo 9 per il capitale iniziale possano proseguire le loro attività. In questo caso i fondi propri non possono divenire inferiori all'importo massimo raggiunto a decorrere dal 22 dicembre 1989.

3.   Se il controllo di un ente creditizio rientrante nella categoria di cui al paragrafo 2 è affidato ad una persona fisica o giuridica diversa da quella che controllava l'ente precedentemente, i fondi propri dell'ente creditizio raggiungono almeno il livello minimo specificato all'articolo 9 per il capitale iniziale.

4.   In alcune circostanze specifiche e con il consenso delle autorità competenti, nel caso di una fusione tra due o più enti creditizi rientranti nella categoria di cui al paragrafo 2, i fondi propri dell'ente creditizio risultante dalla fusione non possono divenire inferiori al totale dei fondi propri degli enti creditizi oggetto di fusione alla data della fusione, fintantoché non saranno raggiunti i livelli adeguati specificati all'articolo 9.

5.   Qualora nei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 i fondi propri dovessero diminuire, le autorità competenti possono, allorché le circostanze lo giustifichino, concedere un termine limitato perché l'ente creditizio regolarizzi la propria situazione o cessi la sua attività.

Articolo 11

1.   Le autorità competenti concedono l'autorizzazione dell'ente creditizio solo quando sia assicurata la presenza di almeno due persone che determinino effettivamente l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio.

Esse non concedono l'autorizzazione quando tali persone non possiedono l'onorabilità necessaria o l'esperienza adeguata per esercitare tali funzioni.

2.   Gli Stati membri esigono:

a)

che gli enti creditizi, i quali sono persone giuridiche e in conformità del diritto nazionale hanno una sede statutaria, abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria; e

b)

che gli altri enti creditizi abbiano l'amministrazione centrale nello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione ed in cui essi operano effettivamente.

Articolo 12

1.   Le autorità competenti non concedono l'autorizzazione che permette ad un ente creditizio di accedere all'attività se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'ammontare di questa partecipazione.

Ai fini della determinazione della partecipazione qualificata ai sensi del presente articolo, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 92 della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (17).

2.   Le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se, per tener conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio, esse non sono soddisfatte della qualità degli azionisti o soci.

3.   Quando sussistono stretti legami tra l'ente creditizio e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti non concedono inoltre l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di un paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'ente creditizio ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti all'applicazione di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti esigono che gli enti creditizi forniscano loro le informazioni che esse richiedono per poter garantire il rispetto permanente delle condizioni previste al presente paragrafo.

Articolo 13

Ogni decisione di non concedere un'autorizzazione è motivata e notificata al richiedente entro sei mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se questa è incompleta, entro sei mesi dalla trasmissione, da parte del richiedente, delle informazioni necessarie alla decisione. In ogni caso la decisione è presa entro dodici mesi dal ricevimento della domanda.

Articolo 14

Ogni autorizzazione viene notificata alla Commissione.

La ragione sociale di ogni ente creditizio a cui è stata concessa l'autorizzazione è iscritta in un elenco. La Commissione cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'elenco e degli aggiornamenti.

Articolo 15

1.   Prima di concedere l'autorizzazione ad un ente creditizio, l'autorità competente consulta le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato nei seguenti casi:

a)

l'ente creditizio interessato è una filiazione di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro;

b)

l'ente creditizio interessato è una filiazione dell'impresa madre di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro;

c)

l'ente creditizio interessato è controllato dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro.

2.   Prima di concedere l'autorizzazione ad un ente creditizio, l'autorità competente consulta l'autorità competente di uno Stato membro interessato preposta alla vigilanza delle imprese di assicurazione o delle imprese di investimento nei seguenti casi:

a)

l'ente creditizio interessato è un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità;

b)

l'ente creditizio interessato è un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità;

c)

l'ente creditizio interessato è controllato dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità.

3.   In particolare, le autorità competenti rilevanti, di cui ai paragrafi 1 e 2, si consultano reciprocamente al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei dirigenti partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo. Esse si scambiano tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione e all'esperienza dei dirigenti che siano pertinenti sia ai fini della concessione di un'autorizzazione sia per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.

Articolo 16

Gli Stati membri ospitanti non possono esigere l'autorizzazione né il fondo di dotazione per le succursali di enti creditizi già autorizzati in altri Stati membri. Lo stabilimento e la vigilanza di tali succursali sono sottoposti alle disposizioni contenute agli articoli 22 e 25, all'articolo 26, paragrafi da 1 a 3, agli articoli da 29 a 37 e all'articolo 40.

Articolo 17

1.   Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione concessa ad un ente creditizio soltanto quando l'ente:

a)

non si serve dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tali casi che l'autorizzazione sia scaduta;

b)

ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c)

non soddisfa più le condizioni cui è vincolata l'autorizzazione;

d)

non possiede più fondi propri sufficienti o non offre più la garanzia di poter soddisfare agli obblighi nei confronti dei suoi creditori e, in particolare, non garantisce più la sicurezza dei fondi ad esso affidati;

e)

versa negli altri casi in cui la revoca è prevista dalla regolamentazione nazionale.

2.   La revoca dell'autorizzazione deve essere motivata e comunicata agli interessati. La revoca è notificata alla Commissione.

Articolo 18

Gli enti creditizi possono utilizzare per l'esercizio delle loro attività sul territorio della Comunità la stessa denominazione utilizzata nello Stato membro in cui hanno la sede sociale, nonostante le disposizioni dello Stato membro ospitante relative all'uso dei termini «banca», «cassa di risparmio» o di altre denominazioni simili. Nel caso in cui vi fosse rischio di confusione, gli Stati membri ospitanti possono esigere, a fini di chiarezza, l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione.

Articolo 19

1.   Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che intendano detenere, direttamente o indirettamente, in un ente creditizio una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti e comunicare l'ammontare di tale partecipazione. Le persone fisiche o giuridiche sono parimenti tenute a informare le autorità competenti quando intendano modificare l'ammontare della propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta raggiunga o superi i limiti del 20 %, 33 % o 50 % oppure l'ente creditizio divenga una loro filiazione.

Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità competenti dispongono di un termine massimo di tre mesi dalla data della comunicazione prevista al primo e al secondo comma per opporsi a detto progetto se, per tener conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio, non sono soddisfatte della qualità delle persone interessate. In assenza di opposizione le autorità possono fissare un termine massimo per la realizzazione del progetto.

2.   Se la persona che intende acquisire le partecipazioni di cui al paragrafo 1 è un ente creditizio, un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro, o l'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro, o una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di investimento autorizzati in un altro Stato membro, e se, in virtù dell'acquisizione, l'ente creditizio in cui l'acquirente intende detenere una partecipazione diventa un'impresa figlia o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisizione deve formare oggetto della consultazione preliminare di cui all'articolo 15.

Articolo 20

Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che non intendano più detenere, direttamente o indirettamente, in un ente creditizio una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti e comunicare l'ammontare della partecipazione prevista. Le persone fisiche o giuridiche informano parimenti le autorità competenti dell'intenzione di diminuire la loro partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto dei limiti del 20 %, 33 % o 50 % oppure l'ente creditizio cessi di essere una loro filiazione.

Articolo 21

1.   Gli enti creditizi comunicano alle autorità competenti, appena ne abbiano conoscenza, gli acquisiti o le cessioni di partecipazioni nel loro capitale che fanno superare, in aumento o in diminuzione, uno dei livelli di cui all'articolo 19, paragrafo 1 e all'articolo 20.

Essi comunicano altresì almeno una volta all'anno alle autorità competenti l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l'entità di queste ultime, così come risultano soprattutto dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o dei soci ovvero in base alle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società quotate in una borsa valori.

2.   Gli Stati membri prevedono che, qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui all'articolo 19, paragrafo 1 possa essere di ostacolo ad una gestione prudente e sana dell'ente, le autorità competenti adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure in questione possono consistere in ingiunzioni, in sanzioni nei confronti dei dirigenti o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci in questione.

Misure simili saranno prese nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino agli obblighi di informazione preventiva fissati all'articolo 19, paragrafo 1.

In caso di acquisizione della partecipazione nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da altre sanzioni che verranno adottate, prevedono la sospensione dall'esercizio dei relativi diritti di voto, la nullità o la possibilità di annullamento dei voti espressi.

3.   Ai fini della determinazione della partecipazione qualificata e degli altri livelli di partecipazione di cui al presente articolo, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 92 della direttiva 2001/34/CE.

Articolo 22

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine esigono che ciascun ente creditizio sia dotato di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali è o potrebbe essere esposto e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili.

2.   I dispositivi, i processi e i meccanismi di cui al paragrafo 1 devono essere completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente creditizio. Si tiene conto dei criteri tecnici fissati all'allegato V.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Sezione 1

Enti creditizi

Articolo 23

Gli Stati membri prevedono che le attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I possano essere esercitate nel loro territorio secondo le disposizioni dell'articolo 25, dell'articolo 26, paragrafi da 1 a 3, dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2 e degli articoli da 29 a 37, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi, da parte di tutti gli enti creditizi autorizzati e controllati dalle autorità competenti di un altro Stato membro, sempre che tali attività siano coperte dall'autorizzazione.

Sezione 2

Enti finanziari

Articolo 24

1.   Gli Stati membri prevedono che le attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I possano essere esercitate nel loro territorio, secondo le disposizioni dell'articolo 25, dell'articolo 26, paragrafi da 1 a 3, dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2 e degli articoli da 29 a 37, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi, da parte di ogni ente finanziario di un altro Stato membro, filiazione di un ente creditizio o filiazione comune di più enti creditizi, il cui statuto l'esercizio di tali attività e che soddisfi ciascuna delle seguenti condizioni:

a)

Le imprese madri sono autorizzate come enti creditizi nello Stato membro dal cui diritto è disciplinato l'ente finanziario.

b)

Le attività in questione sono già effettivamente esercitate nel territorio dello Stato membro medesimo.

c)

Le imprese madri detengono almeno il 90 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni dell'ente finanziario.

d)

Le imprese madri soddisfano le autorità competenti circa la prudente gestione dell'ente finanziario e si sono dichiarate garanti in solido degli obblighi assunti dall'ente finanziario, con l'assenso delle autorità competenti dello Stato membro di origine.

e)

L'ente finanziario viene incluso effettivamente, in particolare per le attività in questione, nella vigilanza su base consolidata alla quale è sottoposta l'impresa madre, o ciascuna delle imprese madri, in conformità al titolo V, capo 4, sezione 1, segnatamente ai fini dei requisiti minimi di fondi propri di cui all'articolo 75, per il controllo dei grandi fidi e per la limitazione delle partecipazioni prevista dagli articoli da 120 a 122.

Queste condizioni vengono verificate dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine che rilasciano quindi all'ente finanziario un attestato da allegarsi alle notifiche di cui agli articoli 25 e 28.

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine assicurano la vigilanza sull'ente finanziario secondo le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, degli articoli da 19 a 22, dell'articolo 40, degli articoli da 42 a 52 e dell'articolo 54.

2.   Se l'ente finanziario di cui al paragrafo 1, primo comma non soddisfa più una delle condizioni sopra riportate, lo Stato membro d'origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante e l'attività svolta da detto ente finanziario nello Stato membro ospitante diviene soggetta alla legislazione di quest'ultimo.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis alle filiazioni degli enti finanziari di cui al paragrafo 1, primo comma.

Sezione 3

Esercizio del diritto di stabilimento

Articolo 25

1.   Ogni ente creditizio che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro lo notifica all'autorità competente del suo Stato membro di origine.

2.   Gli Stati membri esigono che l'ente creditizio che intende stabilire una succursale in un altro Stato membro alleghi alla notifica prevista al paragrafo 1 le seguenti informazioni:

a)

lo Stato membro nel cui territorio intende stabilire una succursale;

b)

un programma di attività nel quale siano in particolare indicati il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la struttura dell'organizzazione della succursale;

c)

il recapito nello Stato membro ospitante ove possono essergli richiesti i documenti;

d)

i nominativi delle persone che saranno responsabili della direzione della succursale.

3.   A meno che l'autorità competente dello Stato membro d'origine abbia motivo di dubitare, con riferimento al progetto in questione, dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della situazione finanziaria dell'ente creditizio, essa comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 entro tre mesi a decorrere dal ricevimento di tutte queste informazioni, all'autorità competente dello Stato membro ospitante e ne informa l'ente creditizio in questione.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica altresì l'ammontare dei fondi propri e l'importo dei requisiti patrimoniali di cui all'articolo 75 dell'ente creditizio.

In deroga al secondo comma, nei casi indicati all'articolo 24, l'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica l'ammontare dei fondi propri dell'ente finanziario e l'importo dei fondi propri consolidati e dei requisiti patrimoniali consolidati di cui all'articolo 75 dell'ente creditizio che ne è l'impresa madre.

4.   Qualora l'autorità competente dello Stato membro d'origine rifiuti di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro ospitante, essa comunica le ragioni di tale rifiuto all'ente creditizio interessato entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni.

Questo rifiuto o la mancata risposta può essere oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine.

Articolo 26

1.   Prima che la succursale dell'ente creditizio avvii le attività, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dispone di un periodo di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 25 per predisporre la vigilanza sull'ente creditizio in conformità alla sezione 5 e per indicare, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi d'interesse generale, tali attività sono esercitate nello Stato membro ospitante.

2.   La succursale può stabilirsi e iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante o, in caso di silenzio da parte di detta autorità, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1.

3.   In caso di modifica del contenuto di una delle informazioni notificate in conformità all'articolo 25, paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'ente creditizio notifica per iscritto la modifica in questione alle competenti autorità dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante almeno un mese prima di procedere al cambiamento affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine possa pronunciarsi ai sensi dell'articolo 25 e l'autorità competente dello Stato membro ospitante possa pronunciarsi su detta modifica ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

4.   Per le succursali che hanno iniziato l'attività, secondo le disposizioni dello Stato membro ospitante, prima del 1o gennaio 1993, si presume che esse siano già state oggetto della procedura di cui all'articolo 25 e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ad esse si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 1993, il paragrafo 3 del presente articolo e gli articoli 23 e 43, nonché le sezioni 2 e 5.

Articolo 27

Più sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da un ente creditizio con sede sociale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica.

Sezione 4

Esercizio della libera prestazione di servizi

Articolo 28

1.   Ciascun ente creditizio che voglia esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro nel quadro della libera prestazione di servizi notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine quali delle attività comprese nell'elenco di cui all'allegato I intenda esercitare.

2.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica all'autorità competente dello Stato membro ospitante la notifica prevista al paragrafo 1, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento di detta notifica.

3.   Il presente articolo non inficia i diritti acquisiti dagli enti creditizi che operano mediante prestazione di servizi anteriormente al 1o gennaio 1993.

Sezione 5

Potere delle autorità competenti dello Stato membro ospitante

Articolo 29

Lo Stato membro ospitante può esigere, a fini statistici, che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel suo territorio presentino alle autorità competenti di questo Stato una relazione periodica sulle operazioni effettuate nel suo territorio.

Per l'esercizio delle responsabilità derivanti dall'articolo 41, lo Stato membro ospitante può esigere dalle succursali degli enti creditizi originari di altri Stati membri le stesse informazioni richieste a tal fine agli enti creditizi nazionali.

Articolo 30

1.   Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante, ove accertino che un ente creditizio che dispone di una succursale o che opera in regime di prestazione di servizi nel loro territorio non ottempera alle disposizioni di legge adottate da detto Stato in applicazione delle disposizioni della presente direttiva che comportano la competenza delle autorità dello Stato membro ospitante, esigono che l'ente creditizio in questione ponga termine a tali irregolarità.

2.   Se l'ente creditizio in questione non assume le iniziative del caso, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine.

Queste adottano, nel più breve termine possibile, tutte le misure opportune affinché l'ente creditizio in questione ponga termine alle irregolarità. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

3.   Se l'ente creditizio persiste nell'infrazione alle disposizioni di legge di cui al paragrafo 1 vigenti nello Stato membro ospitante, nonostante le misure adottate dallo Stato membro d'origine o in quanto tali provvedimenti appaiono inadeguati ovvero mancano in questo Stato, lo Stato membro ospitante, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, può adottare opportuni provvedimenti per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, può anche impedire all'ente creditizio in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio. Gli Stati membri vigilano affinché nel loro territorio sia possibile procedere alla notifica agli enti creditizi dei documenti necessari per l'adozione di tali provvedimenti.

Articolo 31

Gli articoli 29 e 30 lasciano impregiudicata la facoltà dello Stato membro ospitante di prendere le opportune misure per prevenire o reprimere le irregolarità commesse nel suo territorio, che sono contrarie alle disposizioni di legge da esso adottate per motivi di interesse generale. Ciò comporta la possibilità di impedire all'ente creditizio in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio.

Articolo 32

Qualsiasi provvedimento preso in applicazione delle disposizioni dell'articolo 30, paragrafi 2 e 3 o dell'articolo 31 che comporti sanzioni e restrizioni per l'esercizio della libera prestazione di servizi è debitamente motivato e comunicato all'ente creditizio interessato. Ciascuno di tali provvedimenti è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro in cui è stato preso.

Articolo 33

Prima di seguire la procedura prevista all'articolo 30, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, prendere le misure cautelative indispensabili alla protezione degli interessi dei depositanti, degli investitori o delle altre persone cui sono prestati dei servizi. La Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informati dell'adozione di tali misure nel più breve tempo possibile.

La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca dette misure.

Articolo 34

Lo Stato membro ospitante può prendere le misure adeguate per prevenire o reprimere le irregolarità nel suo territorio esercitando le competenze ad esso attribuite in virtù della presente direttiva. Ciò comporta la possibilità di impedire a un ente creditizio contravventore di avviare nuove operazioni nel suo territorio.

Articolo 35

In caso di revoca dell'autorizzazione le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne sono informate e adottano gli opportuni provvedimenti per impedire all'ente creditizio contravventore in questione di avviare nuove operazioni nel territorio di questo Stato membro e per salvaguardare gli interessi dei depositanti.

Articolo 36

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui si sono verificati rifiuti ai sensi degli articoli 25 e 26, paragrafi da 1 a 3, o per i quali sono stati adottati dei provvedimenti in conformità delle disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 3.

Articolo 37

La presente sezione non osta a che gli enti creditizi con sede in un altro Stato membro facciano pubblicità ai servizi da essi offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro ospitante, purché rispettino eventuali norme che regolino la forma e il contenuto di tale pubblicità per motivi di interesse generale.

TITOLO IV

RELAZIONI CON I PAESI TERZI

Sezione 1

Notificazione relativa alle imprese di paesi terzi e condizioni di accesso ai mercati di tali paesi

Articolo 38

1.   Gli Stati membri non applicano alle succursali di enti creditizi aventi la loro sede sociale fuori della Comunità, per quanto riguarda l'accesso all'attività e per il suo esercizio, disposizioni da cui risulti un trattamento più favorevole di quello cui sono sottoposte le succursali di enti creditizi aventi la loro sede sociale nella Comunità.

2.   Le autorità competenti notificano alla Comunità e al comitato bancario europeo le autorizzazioni per succursali concesse agli enti creditizi aventi la sede sociale fuori della Comunità.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, la Comunità può, mediante accordi conclusi con uno o più paesi terzi, stabilire l'applicazione di disposizioni che accordano alle succursali di un ente creditizio avente la sua sede sociale fuori della Comunità il medesimo trattamento su tutto il territorio di quest'ultima.

Sezione 2

Cooperazione in materia di vigilanza su base consolidata con le autorità competenti dei paesi terzi

Articolo 39

1.   La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi, in merito alle modalità di applicazione della vigilanza su base consolidata dei seguenti enti:

a)

enti creditizi la cui impresa madre abbia sede in un paese terzo;

b)

enti creditizi situati in un paese terzo la cui impresa madre, che sia un ente creditizio o una società di partecipazione, abbia sede nella Comunità.

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono volti, in particolare, a garantire la possibilità:

a)

da un lato, per le autorità competenti degli Stati membri, di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza, in base alla situazione finanziaria consolidata, di un ente creditizio o di una società di partecipazione finanziaria che sono situati nella Comunità e hanno come filiazione un ente creditizio o un ente finanziario situato al di fuori della Comunità, o detengono una partecipazione in tali enti; e

b)

dall'altro, per le autorità competenti dei paesi terzi, di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza delle imprese madri la cui sede si trova sul loro territorio, che hanno come filiazione un ente creditizio o un ente finanziario situato in uno o più Stati membri, o che detengono partecipazioni in tali enti.

3.   Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2 del trattato, la Commissione esamina con il comitato bancario europeo il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.

TITOLO V

PRINCIPI E STRUMENTI TECNICI DI VIGILANZA PRUDENZIALE E INFORMATIVA

CAPO 1

PRINCIPI DI VIGILANZA PRUDENZIALE

Sezione 1

Competenze dello stato membro d'origine e dello stato membro ospitante

Articolo 40

1.   La vigilanza prudenziale sull'ente creditizio, compresa quella sulle attività che esso esercita in virtù degli articoli 23 e 24, spetta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che attribuiscono una responsabilità alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

2.   Il paragrafo 1 non osta all'applicazione della vigilanza su base consolidata a norma della presente direttiva.

Articolo 41

In attesa di un coordinamento ulteriore, lo Stato membro ospitante rimane incaricato, in collaborazione con l'autorità competente dello Stato membro d'origine, della vigilanza sulla liquidità della succursale dell'ente creditizio.

Fatte salve le misure necessarie al rafforzamento del sistema monetario europeo, lo Stato membro ospitante resta altresì esclusivo responsabile per le misure d'attuazione della sua politica monetaria.

Tali misure non possono comportare un trattamento discriminatorio o restrittivo fondato sul fatto che l'ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione in un altro Stato membro.

Articolo 42

Per vigilare sull'attività degli enti creditizi che operano, segnatamente attraverso una succursale, in uno o più Stati membri diversi da quello della loro sede sociale, le autorità competenti degli Stati membri interessati collaborano strettamente. Esse si comunicano tutte le informazioni concernenti la direzione, la gestione e la proprietà di tali enti creditizi che possano facilitarne la vigilanza ed agevolare l'esame delle condizioni per la relativa autorizzazione, nonché tutte le informazioni atte a facilitare il controllo di tali enti, in particolare in materia di liquidità, di solvibilità, di garanzia dei depositi, di limitazione dei grandi fidi, di organizzazione amministrativa e contabile e di controllo interno.

Articolo 43

1.   Gli Stati membri ospitanti prevedono che, allorquando un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro esercita la propria attività attraverso una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine, dopo averne preventivamente informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, possano procedere esse stesse, o tramite persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica sul posto delle informazioni di cui all'articolo 42.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono ugualmente fare ricorso, per l'ispezione delle succursali, a una delle altre procedure di cui all'articolo 141.

3.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante di procedere ad ispezioni presso le succursali stabilite nel loro territorio per l'esercizio delle responsabilità derivanti dalla presente direttiva.

Sezione 2

Scambio di informazioni e segreto d'ufficio

Articolo 44

1.   Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché ai revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio.

Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad altre persone o autorità, se non in forma sommaria o globale, cosicché non si possano individuare i singoli enti creditizi, salvo che nei casi rilevanti per il diritto penale.

Tuttavia, nei casi concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o soggetto a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardino i terzi partecipanti ai tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.

2.   Il paragrafo 1 non osta al fatto che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni previsti dalla presente direttiva nonché da altre direttive applicabili agli enti creditizi. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.

Articolo 45

L'autorità competente che, a norma dell'articolo 44 riceve informazioni riservate può servirsene soltanto nell'esercizio delle sue funzioni e unicamente ai seguenti scopi:

a)

per l'esame delle condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi e per facilitare il controllo, su base individuale e su base consolidata, delle condizioni di esercizio dell'attività, in particolare in materia di sorveglianza sulla liquidità, sulla solvibilità, sui grandi fidi, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul controllo interno;

b)

per l'irrogazione di sanzioni;

c)

nell'ambito di un ricorso amministrativo contro una decisione dell'autorità competente;

d)

nell'ambito di procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell'articolo 55 o di disposizioni speciali previste dalla presente direttiva nonché da altre direttive adottate nel settore degli enti creditizi.

Articolo 46

Gli Stati membri possono concludere con le autorità competenti di paesi terzi e con le autorità o organi di tali paesi di cui all'articolo 47 e all'articolo 48, paragrafo 1 accordi di cooperazione che prevedano scambi d'informazioni solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 44, paragrafo 1. Questo scambio di informazioni ha lo scopo di contribuire all'esecuzione del compito di vigilanza da parte delle autorità o organi suddetti.

Se le informazioni provengono da un altro Stato membro, esse non possono essere diffuse senza l'esplicito accordo delle autorità competenti che le hanno fornite e, nel caso, soltanto per gli scopi per i quali dette autorità hanno dato il loro accordo.

Articolo 47

Le disposizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1 e all'articolo 45 non ostano allo scambio di informazioni, all'interno di uno stesso Stato membro, qualora vi siano più autorità competenti, ovvero, fra più Stati membri, tra le rispettive autorità competenti e tra i seguenti soggetti:

a)

le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altre istituzioni finanziarie e sulle compagnie di assicurazione, nonché le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari,

b)

gli organi preposti alla liquidazione e al fallimento degli enti creditizi e altre procedure analoghe,

c)

le persone incaricate della revisione legale dei conti dell'ente creditizio e degli altri enti finanziari,

affinché esse possano svolgere la loro funzione di vigilanza.

L'articolo 44, paragrafo 1, e l'articolo 45 non ostano neppure alla trasmissione delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione agli organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia dei depositi.

In entrambi i casi le informazioni ricevute dalle autorità, dagli organismi e dalle persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio previsto all'articolo 44, paragrafo 1.

Articolo 48

1.   In deroga alle disposizioni degli articoli da 44 a 46, gli Stati membri possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e i seguenti soggetti:

a)

le autorità preposte alla vigilanza nei confronti degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento degli enti creditizi o in altri procedimenti analoghi,

b)

le autorità responsabili della vigilanza nei confronti delle persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri enti finanziari.

In questi casi, gli Stati membri esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

a)

le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste al primo comma;

b)

le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 44, paragrafo 1;

c)

quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, in tal caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità abilitate a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.

2.   In deroga alle disposizioni degli articoli da 44 a 46, gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario, compresa la sua integrità, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.

In questi casi, gli Stati membri esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

a)

le informazioni sono funzionali alla realizzazione delle finalità previste al primo comma;

b)

le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 44, paragrafo 1;

c)

quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.

Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al primo comma esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio delle informazioni prevista al primo comma può essere estesa a tali persone alle condizioni specificate al secondo comma.

Ai fini dell'applicazione del terzo comma, le autorità o gli organi di cui al primo comma comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso le informazioni, l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente articolo.

La Commissione redige una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 49

Le disposizioni della presente sezione non ostano a che un'autorità competente trasmetta informazioni ai seguenti soggetti ai fini dell'espletamento delle loro funzioni:

a)

alle banche centrali o ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie,

b)

all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento.

La presente sezione non osta neanche a che tali autorità o organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini dell'articolo 45.

Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

Articolo 50

In deroga all'articolo 44, paragrafo 1 e all'articolo 45, gli Stati membri possono autorizzare, in base a disposizioni legislative, la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili per la legislazione di vigilanza sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sui servizi di investimento e sulle compagnie di assicurazioni, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi.

Tuttavia tali comunicazioni possono essere fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale.

Articolo 51

Gli Stati membri prevedono che le informazioni ricevute in base all'articolo 44, paragrafo 2 e all'articolo 47 e le informazioni ottenute mediante le ispezioni di cui all'articolo 43, paragrafi 1 e 2 non possano in alcun caso essere oggetto delle comunicazioni menzionate nell'articolo 50, salvo accordo esplicito dell'autorità competente che ha comunicato le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione.

Articolo 52

Le disposizioni della presente sezione non ostano a che le autorità competenti di uno Stato membro comunichino le informazioni di cui agli articoli da 44 a 46 ad un organismo di compensazione o altro organismo analogo riconosciuto dalla legislazione nazionale per effettuare servizi di compensazione o di regolamento dei contratti in un mercato nazionale, qualora ritengano necessarie tali informazioni per garantire il regolare funzionamento di tali organismi rispetto ad infrazioni, anche potenziali, di chi interviene in tale mercato. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ricevute in virtù dell'articolo 44, paragrafo 2 non possano essere rivelate, nel caso contemplato dal presente articolo, senza esplicito consenso delle autorità competenti che hanno fornito le informazioni.

Sezione 3

Obbligo delle persone incaricate della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati

Articolo 53

1.   Gli Stati membri dispongono almeno che qualsiasi persona abilitata ai sensi della direttiva 84/253/CEE (18), che eserciti presso un ente creditizio l'incarico di cui all'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE, all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE, all'articolo 31 della direttiva 85/611/CEE (19) o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti detto ente creditizio di cui essa sia venuta a conoscenza nell'esercizio dell'incarico sopra citato, tali da:

a)

costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività degli enti creditizi,

b)

pregiudicare la continuità della gestione dell'ente creditizio,

c)

comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve.

Gli Stati membri dispongono almeno che lo stesso obbligo incomba a questa stessa persona per quanto riguarda fatti o decisioni di cui venga a conoscenza nell'ambito di un incarico quale quello di cui al primo comma, esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo, con l'ente creditizio presso il quale detta persona svolge tale incarico.

2.   La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte delle persone abilitate ai sensi della direttiva 84/253/CEE, di fatti o decisioni di cui al paragrafo 1 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.

Sezione 4

Potere sanzionatorio e ricorso in sede giurisdizionale

Articolo 54

Ferme restando le procedure per la revoca delle autorizzazioni e le disposizioni del diritto penale, gli Stati membri prevedono che le rispettive autorità competenti possano irrogare sanzioni nei confronti degli enti creditizi, o dei dirigenti responsabili, che si sono resi colpevoli di infrazioni alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di vigilanza o di esercizio dell'attività, o adottare provvedimenti la cui applicazione è diretta a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause.

Articolo 55

Gli Stati membri stabiliscono che, contro le decisioni prese nei riguardi di un ente creditizio in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva, sia possibile presentare ricorso in sede giurisdizionale; ciò vale anche nel caso in cui non si decida, entro sei mesi dalla sua presentazione, su una domanda di autorizzazione contenente tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti.

CAPO 2

STRUMENTI TECNICI DI VIGILANZA PRUDENZIALE

Sezione 1

Fondi propri

Articolo 56

Ogni qualvolta uno Stato membro adotti mediante legge, regolamento o atto amministrativo disposizioni, in applicazione della legislazione comunitaria sulla vigilanza prudenziale su enti creditizi in attività, nella quale è utilizzata l'espressione «fondi propri» o si fa riferimento a tale nozione, esso curerà che tale espressione e nozione concordino con la definizione di cui agli articoli da 57 a 61 e agli articoli da 63 a 66.

Articolo 57

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 66, i fondi propri non consolidati di un ente creditizio comprendono gli elementi seguenti:

a)

il capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE, se versato, nonché il sovrapprezzo di emissione escluse però le azioni privilegiate cumulative;

b)

le riserve ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 86/635/CEE, nonché gli utili portati a nuovo per destinazione del risultato finale d'esercizio;

c)

il fondo per i rischi bancari generali ai sensi dell'articolo 38 della direttiva 86/635/CEE;

d)

le riserve di rivalutazione ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 78/660/CEE;

e)

le rettifiche di valore ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE;

f)

gli altri elementi ai sensi dell'articolo 63;

g)

gli impegni dei membri degli enti creditizi a forma cooperativa e gli impegni solidali dei mutuatari di taluni enti organizzati sotto forma di fondi di cui all'articolo 64, paragrafo 1;

h)

le azioni privilegiate cumulative a scadenza fissa, nonché i prestiti subordinati di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

Gli elementi seguenti vengono dedotti, conformemente all'articolo 66:

i)

le azioni proprie in portafoglio al valore di libro;

j)

i beni immateriali di cui all'articolo 4 «Attivo», punto 9, della direttiva 86/635/CEE;

k)

i risultati negativi di rilevanza apprezzabile dell'esercizio in corso;

l)

le partecipazioni in altri enti creditizi e in enti finanziari d'importo superiore al 10 % del capitale di questi ultimi;

m)

i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo 63 e all'articolo 64, paragrafo 3, detenuti dall'ente creditizio in enti creditizi e finanziari, in cui la sua partecipazione sia in ciascun caso superiore al 10 % del capitale;

n)

le partecipazioni in altri enti creditizi e enti finanziari d'importo fino al 10 % del capitale di questi ultimi, i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo 63 e all'articolo 64, paragrafo 3, detenuti da un ente creditizio in enti creditizi e finanziari diversi da quelli di cui alle lettere e) ed m) per l'importo totale di tali partecipazioni, crediti subordinati e strumenti che supera il 10 % dei fondi propri dell'ente creditizio, calcolati prima della deduzione degli elementi di cui alle lettere da l) a p);

o)

le partecipazioni ai sensi dell'articolo 4, punto 10, detenute da un ente creditizio in:

i)

imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE (20). dell'articolo 4 della direttiva 2002/83/CE (21) o dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 98/78/CE (22),

ii)

imprese di riassicurazione ai sensi dell'articolo 1, lettera c), della direttiva 98/78/CE,

iii)

società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 98/78/CE;

p)

ciascuno dei seguenti elementi detenuti da un ente creditizio nelle imprese di cui alla lettera o) in cui ha una partecipazione:

i)

strumenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE,

ii)

strumenti di cui all'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2002/83/CE;

q)

per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, sottosezione 2, gli importi negativi risultanti dal calcolo di cui all'allegato VII, parte 1, punto 36 e gli importi delle perdite attese calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punti 32 e 33;

r)

l'importo dell'esposizione associato a posizioni inerenti a cartolarizzazione alle quali viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % ai sensi dell'allegato IX, parte 4, calcolato secondo le modalità ivi specificate.

Ai fini della lettera b), gli Stati membri possono consentire che si tenga conto degli utili intermedi prima che sia stata adottata una decisione formale soltanto se sono stati verificati da persone incaricate del controllo dei conti e se sia stato provato in modo soddisfacente per le autorità competenti che il loro importo è stato valutato conformemente ai principi enunciati nella direttiva 86/635/CEE e che essi sono al netto di tutti gli oneri prevedibili e delle previsioni di dividendo.

Nel caso degli enti creditizi che siano i cedenti in una cartolarizzazione, sono esclusi dagli elementi di cui alla lettera b) i profitti netti derivanti dalla capitalizzazione dei redditi futuri delle attività cartolarizzate e che costituiscono il supporto di credito per le posizioni della cartolarizzazione.

Articolo 58

In caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio, ente finanziario, impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio di queste ultime, l'autorità competente può consentire deroghe alle disposizioni relative alle deduzioni di cui all'articolo 57, lettere da l) a p).

Articolo 59

In alternativa alle deduzioni degli elementi di cui all'articolo 57, lettere o) e p), gli Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare, mutatis mutandis, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE. Il metodo 1 («consolidamento contabile») può essere applicato soltanto qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.

Articolo 60

Gli Stati membri possono stabilire che, per il calcolo dei fondi propri su base individuale, gli enti creditizi soggetti alla vigilanza su base consolidata conformemente alle disposizioni del capo 4, sezione 1 o alla vigilanza supplementare ai sensi della direttiva 2002/87/CE, non siano tenuti a dedurre gli elementi di cui all'articolo 57, lettere da l) a p) detenuti in enti creditizi, enti finanziari, imprese di assicurazione o di riassicurazione, società di partecipazione assicurativa, inclusi nel consolidamento o nell'ambito della vigilanza supplementare.

La presente disposizione si applica a tutte le norme prudenziali armonizzate da atti comunitari.

Articolo 61

La nozione di fondi propri definita all'articolo 57, lettere da a) a h), comprende un numero massimo di elementi e di importi. Ogni Stato membro ha la facoltà di decidere autonomamente se utilizzare detti elementi o se fissare valori massimi inferiori e di dedurre elementi diversi da quelli elencati all'articolo 57, lettere da i) a r).

Gli elementi elencati all'articolo 57, lettere da a) a e), sono utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente creditizio per la copertura dei rischi o delle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano. Il loro importo è esentato da qualunque tributo prevedibile al momento in cui è calcolato o deve essere adattato in conseguenza, nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite.

Articolo 62

Gli Stati membri possono trasmettere alla Commissione una relazione sui progressi realizzati nella convergenza mirante ad una definizione comune di fondi propri. Entro il 1o gennaio 2009, sulla base delle relazioni, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica della presente sezione.

Articolo 63

1.   La nozione di fondi propri utilizzata da uno Stato membro può comprendere altri elementi purché, indipendentemente dalla loro definizione di legge o contabile, presentino le seguenti caratteristiche:

a)

siano a libera disposizione dell'ente creditizio per far fronte ai normali rischi dell'attività bancaria, quando le perdite o le minusvalenze non sono state ancora identificate;

b)

la loro esistenza risulti dalla contabilità interna;

c)

il loro importo sia fissato dalla direzione dell'ente creditizio, verificato da revisori indipendenti, comunicato alle autorità competenti e posto sotto la vigilanza di queste ultime.

2.   Possono altresì essere considerati altri elementi le obbligazioni irredimibili e altri strumenti che rispondono ai requisiti sotto indicati:

a)

non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il consenso preventivo dell'autorità competente;

b)

il contratto di emissione prevede la possibilità per l'ente creditizio di differire il pagamento di interessi sul debito;

c)

i crediti del finanziatore nei confronti dell'ente creditizio sono pienamente subordinati a quelli di tutti i creditori principali;

d)

i documenti che disciplinano l'emissione delle obbligazioni consentono l'uso del debito e degli interessi non pagati per far fronte alle perdite, mentre devono lasciare l'istituto di credito in grado di continuare l'attività;

e)

si tiene conto solo degli importi effettivamente versati.

Si aggiungono inoltre a tali obbligazioni e altri strumenti le azioni privilegiate cumulative diverse da quelle previste all'articolo, 57, lettera h).

3.   Per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, sottosezione 2, gli importi positivi risultanti dal calcolo di cui all'allegato VII, parte 1, punto 36 possono essere riconosciuti come altri elementi fino a concorrenza dello 0,6 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla sottosezione 2. Per detti enti creditizi le rettifiche di valore e gli accantonamenti inclusi nel calcolo di cui all'allegato VII, parte 1, punto 36 e le rettifiche di valore e gli accantonamenti per esposizioni di cui all'articolo 57, lettera e) non sono inclusi nei fondi propri se non conformemente al presente paragrafo. A questo fine, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non comprendono gli importi calcolati in relazione alle posizioni inerenti a cartolarizzazione per le quali sia previsto un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 %.

Articolo 64

1.   Gli obblighi dei membri degli enti creditizi a forma cooperativa di cui all'articolo 57, lettera g), sono costituiti dal capitale non versato delle società cooperative, nonché dagli obblighi statutari dei membri delle stesse di effettuare versamenti supplementari a fondo perduto in caso di perdite da parte dell'ente creditizio, nel qual caso i pagamenti sono richiesti senza indugio.

Sono equiparati agli elementi che precedono gli obblighi in solido dei mutuatari nel caso degli enti creditizi organizzati come fondi.

L'insieme di questi elementi può figurare nei fondi propri se essi sono computati nei fondi propri degli enti creditizi di questo tipo conformemente alla legislazione nazionale.

2.   Gli Stati membri non includono nei fondi propri degli enti creditizi di diritto pubblico le garanzie concesse da essi o dalle loro autorità locali a tali enti creditizi.

3.   Gli Stati membri o le autorità competenti possono includere nei fondi propri le azioni preferenziali cumulative a scadenza fissa nonché i prestiti subordinati, di cui all'articolo 57, lettera h), qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di fallimento o liquidazione dell'ente creditizio, tali prestiti abbiano un rango inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e venga rimborsato solo dopo che siano stati liquidati tutti i debiti in essere di detto ente.

I prestiti subordinati rispondono ai seguenti criteri addizionali:

a)

si tiene conto solo dei fondi effettivamente versati;

b)

i prestiti hanno una scadenza originaria non inferiore ai cinque anni, dopo i quali essi possono essere soggetti a rimborso;

c)

la loro capacità di essere considerati fondi propri è soggetta a graduale riduzione durante almeno cinque anni prima della data prevista per il rimborso;

d)

il contratto di prestito non contempla clausole che prevedano che, in determinati casi diversi dalla liquidazione dell'ente creditizio, il debito diventi rimborsabile prima della data convenuta per il rimborso.

Ai fini del secondo comma, lettera b), se la scadenza è indeterminata deve essere stabilito, per il rimborso dei prestiti, un preavviso di cinque anni, a meno che detti prestiti non vengano più considerati come fondi propri o a meno che il previo accordo delle autorità competenti sia specificatamente richiesto per il loro rimborso anticipato. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali prestiti a condizione che la richiesta sia stata fatta su sollecitazione dell'emittente e che non venga intaccata la solvibilità dell'ente creditizio.

4.   Gli enti creditizi non includono nei fondi propri né le riserve di valore equo relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi finanziari degli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato, né i profitti o le perdite sulle loro passività valutati al valore equo dovuti all'evoluzione del loro proprio merito di credito.

Articolo 65

1.   Quando il calcolo deve essere effettuato su base consolidata, gli elementi enunciati all'articolo 57, sono presi in considerazione in base ai loro importi consolidati conformemente alle norme fissate al capo 4, sezione 1. Inoltre possono essere assimilati alle riserve consolidate, per il calcolo dei fondi propri, i seguenti elementi quando sono creditori («negativi»):

a)

gli interessi di minoranza ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 83/349/CEE, in caso di utilizzazione del metodo dell'integrazione globale;

b)

la differenza di primo consolidamento ai sensi degli articoli 19, 30 e 31 della direttiva 83/349/CEE;

c)

le differenze di conversione incluse nelle riserve consolidate conformemente all'articolo 39, paragrafo 6, della direttiva 86/635/CEE;

d)

la differenza risultante dalla inclusione di talune partecipazioni conformemente al metodo di cui all'articolo 33 della direttiva 83/349/CEE.

2.   Qualora gli elementi di cui alle lettere da a) a d) del paragrafo 1 sono debitori («positivi»), essi sono dedotti nel calcolo dei fondi propri consolidati.

Articolo 66

1.   Gli elementi di cui all'articolo 57, lettere da d) a h) sono soggetti alle seguenti limitazioni:

a)

il totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) è limitato al massimo al 100 % degli elementi di cui alla lettera a) più gli elementi di cui alle lettere b) e c) meno quelli indicati alle lettere da i) a k);

b)

il totale degli elementi di cui alle lettere da g) a h) è limitato al massimo al 50 % degli elementi di cui alla lettera a) più gli elementi di cui alle lettere b) e c) meno quelli indicati alle lettere da i) a k);

2.   Il totale degli elementi di cui all'articolo 57, lettere da l) a r) è dedotto per metà dal totale degli elementi di cui alle lettere da a) a c) meno quelli indicati alle lettere da i) a k) e per metà dal totale degli elementi di cui all'articolo 57, lettere da d) a h) una volta applicate le limitazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nella misura in cui la metà del totale degli elementi di cui alle lettere da l) a r) eccede il totale degli elementi di cui all'articolo 57, lettere da d) a h), l'eccedenza è dedotta dal totale degli elementi di cui all'articolo 57, lettere da a) a c), meno quelli indicati alle lettere da i) a k). Gli elementi di cui lettera r) dell'articolo 57 non sono dedotti se sono stati inclusi nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 75 conformemente all'allegato IX, parte 4.

3.   Ai fini delle sezioni 5 e 6, le disposizioni della presente sezione vanno lette senza tenere conto degli elementi di cui all'articolo 57, lettere q) e r), e all'articolo 63, paragrafo 3.

4.   Le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a superare temporaneamente le limitazioni previste al paragrafo 1 in circostanze eccezionali.

Articolo 67

Il rispetto delle condizioni previste alla presente sezione è comprovato secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.

Sezione 2

Copertura dei rischi

Sottosezione 1

Livello di applicazione

Articolo 68

1.   Gli enti creditizi si conformano su base individuale agli obblighi fissati agli articoli 22 e 75 e alla sezione 5.

2.   Ciascun ente creditizio che non sia né una filiazione nello Stato membro in cui è autorizzato o in cui è soggetto a vigilanza, né un'impresa madre, e ciascun ente creditizio non incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 73 si conforma su base individuale agli obblighi fissati agli articoli 120 e 123.

3.   Ciascun ente creditizio che non sia né un'impresa madre, né una filiazione, e ciascun ente creditizio non incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 73 si conforma su base individuale agli obblighi fissati al capo 5.

Articolo 69

1.   Gli Stati membri hanno facoltà di non applicare l'articolo 68, paragrafo 1 alle filiazioni di un ente creditizio, qualora sia la filiazione che l'ente creditizio siano soggetti all'autorizzazione e alla vigilanza dello Stato membro interessato, la filiazione rientri nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio impresa madre e siano soddisfatte tutte le condizioni elencate di seguito al fine di garantire una ripartizione adeguata dei fondi propri tra l'impresa madre e le filiazioni:

a)

non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre;

b)

l'impresa madre soddisfa l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudenziale della filiazione e dichiara, con il consenso dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero i rischi della filiazione sono di entità trascurabile;

c)

le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche la filiazione;

d)

l'impresa madre detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione e/o ha il diritto di nominare e revocare la maggioranza dei membri dell'organo di direzione della filiazione di cui all'articolo 11.

2.   Gli Stati membri possono valersi della facoltà prevista al paragrafo 1 nel caso in cui l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria avente sede nello stesso Stato membro dell'ente creditizio, a condizione che sia soggetta alla stessa vigilanza esercitata sugli enti creditizi e in particolare alle disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri possono scegliere di non applicare le disposizioni dell'articolo 68, paragrafo 1, a un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro ove esso sia soggetto ad autorizzazione e vigilanza dello Stato membro in questione e sia inserito nella vigilanza su base consolidata e purché siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti, al fine di assicurare che i fondi propri siano adeguatamente suddivisi tra l'impresa madre e le filiali:

a)

non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività all'ente creditizio impresa madre in uno Stato membro;

b)

le procedure di valutazione, misurazione e controllo dei rischi pertinenti per la vigilanza consolidata comprendono l'ente creditizio impresa madre in uno Stato membro.

L'autorità competente che si avvale del presente paragrafo informa le autorità competenti di tutti gli Stati membri.

4.   Fatti salvi i principi generali dell'articolo 144, le autorità competenti degli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 3, pubblicano le seguenti informazioni secondo le modalità di cui all'articolo 144:

a)

i criteri utilizzati per determinare se non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività;

b)

il numero di enti creditizi imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 3 e tra loro il numero di enti creditizi imprese madri che incorporano filiazioni in un paese terzo;

c)

su base aggregata per lo Stato membro:

i)

l'importo totale dei fondi propri sulla base consolidata dell'ente creditizio impresa madre in uno Stato membro che si avvale della facoltà di cui al paragrafo 3, detenuti in filiazioni in un paese terzo;

ii)

la percentuale dell'importo totale dei fondi propri su base consolidata dell'ente creditizio impresa madre nello Stato membro che si avvale della facoltà di cui al paragrafo 3, costituita da fondi propri detenuti in filiazioni in un paese terzo;

iii)

la percentuale dell'importo totale minimo dei fondi propri richiesto a norma dell'articolo 75 su base consolidata dell'ente creditizio impresa madre nello Stato membro che si avvale della facoltà di cui al paragrafo 3, costituita da fondi propri detenuti in filiazioni in un paese terzo.

Articolo 70

1.   Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare caso per caso gli enti creditizi imprese madri includere nel calcolo dei requisiti ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, le filiazioni che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettere c) e d) e le cui esposizioni o passività rilevanti siano detenute nei confronti di detto ente creditizio impresa madre.

2.   Il trattamento di cui al paragrafo 1 è ammesso soltanto qualora l'ente creditizio impresa madre dimostri pienamente alle autorità competenti le circostanze e le disposizioni, comprese quelle giuridiche, in base alle quali non vi sono, e non sono previsti, rilevanti impedimenti di diritto o di fatto che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività su richiesta della filiazione all'impresa madre.

3.   Se un'autorità competente si avvale della facoltà di cui al paragrafo 1, essa informa regolarmente e almeno una volta all'anno le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri sul ricorso fatto al paragrafo 1 e sulle circostanze e disposizioni di cui al paragrafo 2. Se la filiazione ha sede in un paese terzo, l'autorità competente fornisce le medesime informazioni anche alle autorità competenti del paese terzo in questione.

4.   Fatti salvi i principi generali dell'articolo 144, un'autorità competente che si avvale della facoltà di cui al paragrafo 1 pubblica le seguenti informazioni secondo le modalità di cui all'articolo 144:

a)

i criteri utilizzati per determinare se non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività;

b)

il numero degli enti creditizi imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1 e il numero di questi enti che incorporano filiazioni in un paese terzo;

c)

su base aggregata per lo Stato membro:

i)

l'importo totale dei fondi propri degli enti creditizi imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, detenuti in filiazioni in un paese terzo;

ii)

la percentuale dell'importo totale dei fondi propri degli enti creditizi imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, costituita da fondi propri detenuti in filiazioni in un paese terzo;

iii)

la percentuale dell'importo totale minimo dei fondi propri fissato a norma dell'articolo 75 degli enti creditizi imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, costituita da fondi propri detenuti in filiazioni in un paese terzo.

Articolo 71

1.   Fatti salvi gli articoli da 68 a 70, gli enti creditizi imprese madri in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 133, gli obblighi di cui agli articoli 75, 120, 123 e alla sezione 5 sulla base della loro situazione finanziaria consolidata.

2.   Fatti salvi gli articoli da 68 a 70, gli enti creditizi controllati da una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 133, gli obblighi di cui agli articoli 75, 120, 123 e alla sezione 5 sulla base della situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria.

Qualora la società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro controlli più di un ente creditizio, il primo comma si applica solo all'ente creditizio soggetto alla vigilanza su base consolidata conformemente agli articoli 125 e 126.

Articolo 72

1.   Gli enti creditizi imprese madri nell'UE rispettano gli obblighi di cui al capo 5 sulla base della loro situazione finanziaria consolidata.

Le filiazioni più importanti degli enti creditizi imprese madri nell'UE pubblicano le informazioni specificate all'allegato XII, parte 1, punto 5, su base individuale o subconsolidata.

2.   Gli enti creditizi controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE rispettano gli obblighi di cui al capo 5 sulla base della situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria.

Le filiazioni più importanti di società di partecipazione finanziaria madri nell'UE pubblicano le informazioni specificate all'allegato XII, parte 1, punto 5, su base individuale o subconsolidata.

3.   Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione degli articoli 125 e 126 possono decidere di non applicare, in tutto o in parte, i paragrafi 1 e 2 agli enti creditizi inclusi in un'informativa equivalente pubblicata su base consolidata da parte dell'impresa madre avente sede in un paese terzo.

Articolo 73

1.   Gli Stati membri o le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione degli articoli 125 e 126 possono rinunciare, nei casi indicati di seguito ad includere nel consolidamento un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari, che è una filiazione o in cui è detenuta una partecipazione:

a)

se l'impresa interessata è situata in un paese terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie;

b)

se l'impresa interessata presenta, secondo le autorità competenti, un interesse trascurabile rispetto allo scopo della sorveglianza degli enti creditizi e, in ogni caso, se il totale del bilancio dell'impresa interessata è inferiore al più basso dei due importi seguenti:

i)

10 milioni di euro,

ii)

1 % del totale del bilancio dell'impresa madre o dell'impresa che detiene la partecipazione;

c)

se, a giudizio delle autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata, il consolidamento della situazione finanziaria dell'impresa interessata sarebbe inopportuno o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti creditizi.

Nei casi di cui al primo comma, lettera b), se più imprese soddisfano i criteri ivi enunciati, sono nondimeno incluse nel consolidamento qualora presentino globalmente un interesse non trascurabile rispetto allo scopo specificato.

2.   Le autorità competenti impongono agli enti creditizi che sono filiazioni di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 75, 120, 123 e alla sezione 5 su base subconsolidata qualora tali enti creditizi, ovvero l'impresa madre se si tratta di una società di partecipazione finanziaria, abbiano come filiazione in un paese terzo un ente creditizio o un ente finanziario o una società di gestione patrimoniale secondo la definizione dell'articolo 2, punto 5, della direttiva 2002/87/CEE, oppure vi detengano una partecipazione.

3.   Le autorità competenti impongono alle imprese madri e alle filiazioni rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva di assolvere agli obblighi di cui all'articolo 22 su base consolidata o subconsolidata, in modo da assicurare la coerenza e la corretta integrazione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi da essi adottati e in modo da produrre tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza.

Sottosezione 2

Calcolo dei requisiti

Articolo 74

1.   Se non diversamente disposto, le attività e le voci fuori bilancio sono valutate conformemente al quadro contabile a cui l'ente creditizio è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 e della direttiva 86/635/CEE.

2.   Nonostante i requisiti di cui agli articoli da 68 a 72, i calcoli per la verifica del rispetto da parte degli enti creditizi degli obblighi previsti all'articolo 75 sono effettuati almeno due volte l'anno.

Gli enti creditizi notificano alle autorità competenti i risultati ottenuti e gli elementi di calcolo richiesti.

Sottosezione 3

Livello minimo dei fondi propri

Articolo 75

Fatto salvo l'articolo 136, gli Stati membri impongono agli enti creditizi di disporre di fondi propri che siano in ogni momento pari o superiori alla somma dei seguenti requisiti patrimoniali:

a)

per il rischio di credito e per il rischio di diluizione relativi a tutte le attività, ad eccezione delle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione e delle attività non liquide se dedotte dai fondi propri ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/…/CE; l'8 per cento del totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, calcolati conformemente alla sezione 3;

b)

relativamente alle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione, per il rischio di posizione, per il rischio di regolamento, per il rischio di controparte e, qualora sia possibile superare i limiti di cui agli articoli da 111 a 117, per i grandi fidi che superano tali limiti, i requisiti patrimoniali determinati conformemente all'articolo 18 e al capo V, sezione 4 della direttiva 2006/…/CE;

c)

relativamente a tutte le attività, per il rischio di cambio e per il rischio di variazione del prezzo delle merci, i requisiti patrimoniali definiti conformemente all'articolo 18 della direttiva 2006/…/CE;

d)

relativamente a tutte le attività, per il rischio operativo, i requisiti patrimoniali definiti conformemente alla sezione 4.

Sezione 3

Requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito

Articolo 76

Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 75, lettera a), gli enti creditizi applicano il metodo standardizzato di cui agli articoli da 78 a 83, o, se autorizzati dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 84, il metodo basato sui rating interni di cui agli articoli da 84 a 89.

Articolo 77

Ai fini della presente sezione, per «esposizione» si intende una voce dell'attivo o una voce fuori bilancio.

Sottosezione 1

Metodo standardizzato

Articolo 78

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il valore dell'esposizione di una voce dell'attivo è pari al suo valore di bilancio, il valore dell'esposizione di una voce fuori bilancio figurante nell'elenco di cui all'allegato II è pari alle seguenti percentuali del suo valore: 100 % nel caso di voce a rischio pieno, 50 % se a rischio medio, 20 % se a rischio medio-basso, 0 % se a rischio basso. Le voci fuori bilancio di cui alla prima frase del presente paragrafo vengono assegnate alle categorie di rischio indicate all'allegato II. Nel caso degli enti creditizi che si avvalgono del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'allegato VIII, Parte 3, qualora un'esposizione si presenti sotto forma di titoli o merci venduti, costituiti in garanzia o prestati sulla base di un'operazione di vendita con patto di riacquisto o di un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito e di operazioni di marginazione, il valore dell'esposizione è maggiorato delle rettifiche per volatilità indicate per detti titoli o merci, come stabilito all'allegato VIII, Parte 3, punti da 34 a 59.

2.   Il valore dell'esposizione degli strumenti derivati di cui all'elenco dell'allegato IV viene determinato conformemente all'allegato III, tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione ai fini dei predetti metodi conformemente all'allegato III. Il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e delle operazioni di marginazione può essere determinato conformemente all'allegato III o all'allegato VIII.

3.   Qualora l'esposizione sia soggetta a protezione del credito finanziata, il valore dell'esposizione applicabile a detta voce può essere modificato conformemente alla sottosezione 3.

4.   Fatto salvo il paragrafo 2, il valore delle esposizioni al rischio di credito in essere nei confronti di una controparte centrale, quale determinato dalle autorità competenti, è calcolato conformemente all'allegato III, parte 2, punto 6, a condizione che le esposizioni al rischio di controparte di detta controparte centrale nei confronti di tutti i partecipanti agli accordi che essa ha concluso siano garantite integralmente su base giornaliera.

Articolo 79

1.   Ogni esposizione viene classificata in una delle seguenti classi di esposizioni:

a)

crediti o crediti potenziali verso amministrazioni centrali o banche centrali;

b)

crediti o crediti potenziali verso amministrazioni regionali o autorità locali;

c)

crediti o crediti potenziali verso organismi amministrativi e imprese non commerciali;

d)

crediti o crediti potenziali verso banche multilaterali di sviluppo;

e)

crediti o crediti potenziali verso organizzazioni internazionali;

f)

crediti o crediti potenziali verso enti;

g)

crediti o crediti potenziali verso imprese;

h)

crediti al dettaglio o crediti potenziali al dettaglio;

i)

crediti o crediti potenziali garantiti da immobili;

j)

posizioni scadute;

k)

posizioni appartenenti a categorie ad alto rischio per fini regolamentari;

l)

crediti sotto forma di obbligazioni garantite;

m)

posizioni inerenti a cartolarizzazione;

n)

crediti a breve termine verso enti e imprese;

o)

crediti verso organismi di investimento collettivo (OIC);

p)

altre posizioni.

2.   Per essere classificata nella classe delle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 1, lettera h), un'esposizione soddisfa le seguenti condizioni:

a)

si tratta di esposizione nei confronti di singole persone o di piccole o medie imprese;

b)

l'esposizione è inclusa in un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, in modo che i rischi ad essa associati siano sostanzialmente ridotti;

c)

l'importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni scadute, dovuto all'ente creditizio o alle imprese madri e alle loro filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti collegati debitori, ad esclusione però dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili, non supera, secondo le informazioni in possesso dell'ente creditizio, 1 milione di euro. L'ente creditizio compie ogni ragionevole passo per acquisire dette informazioni.

I valori mobiliari non possono rientrare nella classe delle esposizioni al dettaglio.

3.   Il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio può essere classificato nella classe delle esposizioni al dettaglio.

Articolo 80

1.   Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, a tutte le esposizioni, a meno che non siano dedotte dai fondi propri, si applicano fattori di ponderazione del rischio conformemente alle disposizioni dell'allegato VI, parte 1. L'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio è in funzione della classe in cui l'esposizione viene classificata e, conformemente a quanto specificato all'allegato VI, parte 1, del relativo merito di credito. Il merito di credito può essere determinato con riferimento alle valutazioni del merito di credito espresse dalle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI), conformemente alle disposizioni degli articoli da 81 a 83, o alle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione, conformemente all'allegato VI, parte 1.

2.   Ai fini dell'applicazione del fattore di ponderazione del rischio conformemente al paragrafo 1, il valore dell'esposizione viene moltiplicato per il fattore di ponderazione del rischio specificato o determinato conformemente alla presente sottosezione.

3.   Ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso enti, gli Stati membri decidono se adottare il metodo basato sul merito di credito dell'amministrazione centrale del territorio in cui l'ente è registrato ovvero il metodo basato sul merito di credito dell'ente controparte, conformemente all'allegato VI.

4.   In deroga al paragrafo 1, qualora un'esposizione sia soggetta a protezione del credito, il fattore di ponderazione del rischio applicabile può essere modificato conformemente alla sottosezione 3.

5.   Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate vengono calcolati conformemente alla sottosezione 4.

6.   Per il calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni per le quali la presente sottosezione non dispone diversamente si applica un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

7.   Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a passività aventi la forma degli elementi di cui all'articolo 57, lettere da a) a h) le autorità competenti possono esentare dai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo le esposizioni di un ente creditizio verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la controparte sia un ente, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario, una società di gestione patrimoniale o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali;

b)

la controparte sia inclusa in forma integrale nello stesso consolidamento dell'ente creditizio;

c)

la controparte sia soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente creditizio;

d)

la controparte abbia sede nello stesso Stato membro dell'ente creditizio;

e)

non ci siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all'ente creditizio;

In tal caso si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.

8.   Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a passività aventi la forma degli elementi di cui all'articolo 57, lettere da a) ad h), le autorità competenti possono esentare dai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo le esposizioni verso le controparti che aderiscono al medesimo sistema di tutela istituzionale dell'ente creditizio prestatore, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

sono soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 7, lettere a), d) ed e);

b)

l'ente creditizio e la controparte hanno stipulato un accordo contrattuale o un accordo di responsabilità legale che tutela ambedue e, in particolare, garantisce la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento qualora ciò diventi necessario (in seguito denominato «sistema di tutela istituzionale»);

c)

le disposizioni garantiscono che il sistema di tutela istituzionale sia in grado di concedere il sostegno necessario conformemente al suo impegno, a partire da fondi prontamente disponibili;

d)

il sistema di tutela istituzionale dispone di strumenti adeguati e convenuti uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi (fornendo un panorama completo delle situazioni di rischio di tutti i singoli membri e del sistema di tutela istituzionale nel suo complesso), con le corrispondenti possibilità di influenzamento; tali sistemi monitorano adeguatamente le esposizioni insolute conformemente all'allegato VII, parte 4, punto 44;

e)

il sistema di tutela istituzionale conduce la propria analisi dei rischi, che è comunicata ai singoli membri;

f)

il sistema di tutela istituzionale redige e pubblica una volta all'anno una relazione consolidata comprendente il bilancio, il conto economico, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso, oppure una relazione comprendente il bilancio aggregato, il conto economico aggregato, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso;

g)

i membri del sistema di tutela istituzionale sono tenuti a dare un preavviso di almeno 24 mesi se desiderano porre fine agli accordi;

h)

il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri («multiple gearing») nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale sono eliminati;

i)

il sistema di tutela istituzionale è basato su un'ampia partecipazione di enti creditizi dotati di un profilo d'attività prevalentemente omogeneo;

j)

l'adeguatezza degli strumenti di cui alla precedente lettera d) deve essere approvata e monitorata ad intervalli regolari dalle autorità competenti in materia.

In tal caso, si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 %.

Articolo 81

1.   Per determinare il fattore di ponderazione del rischio di un'esposizione ai sensi dell'articolo 80, una valutazione esterna del merito di credito può essere utilizzata solo se l'agenzia esterna di valutazione del merito di credito che la fornisce è stata riconosciuta idonea a tal fine dalle autorità competenti (ai fini della presente sottosezione «agenzia esterna di valutazione del merito di credito idonea»).

2.   Le autorità competenti riconoscono l'idoneità di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito ai fini dell'articolo 80 solo dopo aver accertato che la metodologia di valutazione da essa utilizzata soddisfi i requisiti di obiettività, indipendenza, revisione continua e trasparenza, e che le valutazioni del merito di credito che ne risultano soddisfino i requisiti di credibilità e di trasparenza. A tal fine, le autorità competenti tengono conto dei criteri tecnici stabiliti all'allegato VI, parte 2.

3.   Se un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito è stata riconosciuta idonea dalle autorità competenti di uno Stato membro, le autorità competenti di altri Stati membri possono riconoscere l'idoneità dell'agenzia esterna senza procedere ad una propria valutazione.

4.   Le autorità competenti pubblicano una nota esplicativa relativa alla procedura di riconoscimento e l'elenco delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito idonee.

Articolo 82

1.   Le autorità competenti stabiliscono, tenendo conto dei criteri tecnici enunciati all'allegato VI, parte 2, a quali classi di merito di credito di cui alla parte 1 dello stesso allegato vadano associate le pertinenti valutazioni del merito di credito di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito idonea. Le decisioni in questione sono obiettive e coerenti.

2.   Se le autorità competenti di uno Stato membro hanno adottato una decisione ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti di altri Stati membri possono riconoscere tale decisione senza procedere ad una propria valutazione.

Articolo 83

1.   Le valutazioni del merito di credito di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di un ente creditizio vengono utilizzate in maniera coerente e in conformità all'allegato VI, parte 3. Le valutazioni del merito di credito non vengono utilizzate in maniera selettiva.

2.   Gli enti creditizi utilizzano valutazioni del merito di credito che sono state richieste. Tuttavia, previa autorizzazione dell'autorità competente, possono utilizzare valutazioni che non sono state richieste.

Sottosezione 2

Metodo basato sui rating interni

Articolo 84

1.   Conformemente alla presente sottosezione, le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio utilizzando il metodo basato sui rating interni («metodo IRB»). Ciascun ente creditizio necessita di un'autorizzazione espressa.

2.   L'autorizzazione viene concessa solo dopo che l'autorità competente abbia accertato che i sistemi utilizzati dall'ente creditizio per la gestione e il rating delle esposizioni soggette a rischio di credito sono solidi e applicati correttamente e, in particolare, soddisfano i seguenti criteri conformemente all'allegato VII, parte 4:

a)

i sistemi di rating dell'ente creditizio forniscono una valutazione corretta delle caratteristiche del debitore e delle operazioni, un'idonea differenziazione e stime quantitative precise e coerenti del rischio;

b)

i rating interni e le stime interne degli inadempimenti e delle perdite utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali, nonché i processi e i sistemi associati hanno una funzione essenziale nella gestione del rischio, nel processo decisionale, nell'autorizzazione dei crediti, nell'attribuzione interna del capitale e nelle funzioni di governo societario dell'ente creditizio;

c)

l'ente creditizio dispone di un'unità di controllo del rischio di credito responsabile dei suoi sistemi di rating, adeguatamente indipendente e sottratta ad ogni indebita influenza;

d)

l'ente creditizio raccoglie e archivia tutti i dati pertinenti che siano di ausilio efficace ai processi da esso applicati per la misurazione e la gestione del rischio di credito;

e)

l'ente creditizio documenta i suoi sistemi di rating e la logica che ne sottende la struttura, e li convalida.

Qualora un ente creditizio impresa madre nell'UE e le sue filiazioni ovvero una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e le sue filiazioni utilizzino il metodo basato sui rating interni su base unificata, le autorità competenti possono consentire che i requisiti minimi di cui all'allegato VII, parte 4, vengano rispettati dall'impresa madre e dalle sue filiazioni considerate congiuntamente.

3.   Un ente creditizio che chieda l'autorizzazione all'applicazione del metodo basato sui rating interni deve dimostrare di aver utilizzato, per le relative classi di esposizioni, sistemi di rating sostanzialmente in linea con i requisiti minimi previsti dall'allegato VII, parte 4, ai fini della misurazione e della gestione interne del rischio almeno nel corso dei tre anni precedenti l'autorizzazione all'uso del metodo basato sui rating interni.

4.   Un ente creditizio che chieda l'autorizzazione all'utilizzo di stime interne delle perdite in caso di inadempimento e/o dei fattori di conversione deve dimostrare di aver elaborato e utilizzato stime interne delle perdite in caso di inadempimento e/o dei fattori di conversione secondo modalità sostanzialmente conformi con i requisiti minimi previsti nell'allegato VII, parte 4, per l'utilizzo delle stime interne di detti parametri almeno nel corso dei tre anni precedenti l'autorizzazione all'uso delle stime interne delle perdite in caso di inadempimento e/o dei fattori di conversione.

5.   Qualora un ente creditizio non rispetti più i requisiti di cui alla presente sottosezione, presenta all'autorità competente un piano per tornare tempestivamente ad uniformarsi ai requisiti ovvero dimostra che gli effetti di tale mancato rispetto sono irrilevanti.

6.   Qualora il metodo basato sui rating interni debba essere utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni ovvero da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e dalle sue filiazioni, le autorità competenti preposte alla vigilanza dei diversi soggetti giuridici collaborano strettamente come disposto dagli articoli da 129 a 132.

Articolo 85

1.   Fatto salvo l'articolo 89, gli enti creditizi, nonché ogni impresa madre e le loro filiazioni applicano il metodo basato sui rating interni per tutte le esposizioni.

Previa autorizzazione delle autorità competenti, l'applicazione del metodo può essere realizzata in modo sequenziale per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 86, all'interno della stessa unità operativa, per le varie unità operative di uno stesso gruppo ovvero per l'utilizzazione delle stime interne delle perdite in caso di inadempimento o dei fattori di conversione ai fini del calcolo dei fattori di ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali.

Per la classe delle esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 86, l'applicazione può essere realizzata in modo sequenziale in funzione delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 10 a 13.

2.   L'applicazione di cui al paragrafo 1 viene realizzata entro un periodo di tempo ragionevole da concordare con le autorità competenti. L'applicazione viene realizzata secondo condizioni rigorose fissate dalle autorità competenti. Tali condizioni sono stabilite in modo da assicurare che la flessibilità prevista al paragrafo 1 non venga utilizzata selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti patrimoniali minimi per quanto riguarda le classi di esposizioni e le unità operative che devono ancora essere incluse nel metodo basato sui rating interni o nell'uso delle stime interne delle perdite in caso di inadempimento e/o dei fattori di conversione.

3.   Gli enti creditizi che utilizzano il metodo basato sui rating interni per una qualsiasi classe di esposizioni applicano il metodo basato sui rating interni anche alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale.

4.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3 del presente articolo e l'articolo 89, gli enti creditizi autorizzati, ai sensi dell'articolo 84, all'utilizzo del metodo basato sui rating interni non possono valersi nuovamente delle disposizioni della sottosezione 1 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, eccetto qualora sia dimostrato che vi è un legittimo motivo e previa approvazione delle autorità competenti.

5.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo e l'articolo 89, gli enti creditizi autorizzati, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 9, all'utilizzo delle stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione non possono tornare ad utilizzare i valori delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione di cui all'articolo 87, paragrafo 8, eccetto qualora sia dimostrato che vi è un legittimo motivo e previa approvazione delle autorità competenti.

Articolo 86

1.   Ad ogni esposizione viene attribuita una delle seguenti classi di esposizioni:

a)

crediti o crediti potenziali verso amministrazioni centrali e banche centrali;

b)

crediti o crediti potenziali verso enti;

c)

crediti o crediti potenziali verso imprese;

d)

crediti al dettaglio o crediti potenziali al dettaglio;

e)

crediti in strumenti di capitale;

f)

posizioni inerenti a cartolarizzazione;

g)

altre attività diverse dai crediti.

2.   Le seguenti esposizioni sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali:

a)

esposizioni verso governi regionali, autorità locali o enti del settore pubblico che sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi della sottosezione 1;

b)

esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali alle quali, ai sensi della sottosezione 1, si applica un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 %.

3.   Le seguenti esposizioni sono trattate al pari di esposizioni verso enti:

a)

esposizioni verso governi regionali e autorità locali che non sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi della sottosezione 1;

b)

esposizioni verso enti del settore pubblico che sono trattate al pari di esposizioni verso enti ai sensi della sottosezione 1;

c)

esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo alle quali non si applica un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 % ai sensi della sottosezione 1.

4.   Per essere classificate nella classe delle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 1, lettera d), le esposizioni devono soddisfare i seguenti criteri:

a)

deve trattarsi di esposizioni nei confronti di individui o di una piccola o media impresa, a condizione, in quest'ultimo caso, che l'importo totale dovuto all'ente creditizio o alle imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori collegati — comprese le eventuali esposizioni scadute passate, ma esclusi i crediti ed i crediti condizionati garantiti da proprietà immobiliari residenziali — non superi 1 milione di euro, secondo le informazioni in possesso dell'ente creditizio, il quale deve aver adottato tutte le misure ragionevoli per verificare tale situazione;

b)

nella gestione del rischio l'ente creditizio tratta le esposizioni in maniera analoga e coerente nel tempo;

c)

le esposizioni non sono gestite semplicemente su base individuale come esposizioni rientranti nella classe delle esposizioni verso imprese;

d)

ogni esposizione è inclusa in un numero significativo di esposizioni gestite in maniera analoga.

Il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio è classificato nella classe delle esposizioni al dettaglio.

5.   Le seguenti esposizioni sono classificate tra le esposizioni in strumenti di capitale:

a)

esposizioni non debitorie che conferiscono un credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente;

b)

esposizioni debitorie la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a).

6.   Nell'ambito della classe delle esposizioni verso imprese, gli enti creditizi individuano come esposizioni da finanziamenti specializzati le esposizioni che possiedono le seguenti caratteristiche:

a)

si tratta di esposizioni verso un soggetto creato ad hoc per finanziare e/o amministrare attività materiali;

b)

le condizioni contrattuali conferiscono al finanziatore un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito da esse prodotto;

c)

la fonte primaria di rimborso dell'esposizione è rappresentata dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall'autonoma capacità di una più ampia iniziativa imprenditoriale.

7.   Tutte le obbligazioni creditorie non classificate nelle classi di esposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e lettere da d) a f) sono classificate nella classe di esposizioni di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo.

8.   La classe di esposizioni di cui al paragrafo 1, lettera g) include il valore residuale dei beni dati in locazione, se non figura tra le esposizioni di leasing definite all'allegato VII, parte 3, punto 4.

9.   La metodologia utilizzata dall'ente creditizio per la classificazione delle esposizioni nelle diverse classi deve essere adeguata e coerente nel tempo.

Articolo 87

1.   Gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni incluse in una delle classi di esposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere da a) a e) o lettera g), a meno che non siano dedotti dai fondi propri, vengono calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punti da 1 a 27.

2.   Gli importi ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati vengono calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punto 28. Quando un ente creditizio ha pieno diritto di regresso, per quanto riguarda i crediti esigibili acquistati per rischio di insolvenza e per rischio di diluizione, nei confronti del venditore dei crediti esigibili acquistati, non è necessario applicare le disposizioni degli articoli 87 e 88 relative ai crediti esigibili acquistati. L'esposizione può invece essere trattata come un'esposizione garantita.

3.   Gli importi ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione delle esposizioni vengono calcolati sulla base dei parametri pertinenti associati alle rispettive esposizioni. I parametri includono: la probabilità di inadempimento (PD), la perdita in caso di inadempimento (LGD), la durata (M) e il valore dell'esposizione. La PD e la LGD possono essere considerate separatamente o congiuntamente, conformemente all'allegato VII, parte 2.

4.   In deroga al paragrafo 3, gli importi ponderati per il rischio di credito di tutte le esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera e) vengono calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punti da 17 a 26, previa approvazione delle autorità competenti. Le autorità competenti autorizzano un ente creditizio ad utilizzare il metodo di cui all'allegato VII, parte 1, punti 25 e 26 solo se l'ente creditizio soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato VII, parte 4, punti da 115 a 123.

5.   In deroga al paragrafo 3, gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni da finanziamenti specializzati possono essere calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punto 6. Le autorità competenti emanano istruzioni sulle modalità a cui gli enti creditizi devono attenersi nell'attribuzione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati ai sensi dell'allegato VII, parte 1, punto 6, e approvano le metodologie di attribuzione utilizzate dagli enti creditizi.

6.   Per le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere da a) a d), gli enti creditizi forniscono stime interne della PD conformemente all'articolo 84 e all'allegato VII, parte 4.

7.   Per le esposizioni appartenenti alla classe di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera d), gli enti creditizi forniscono stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione conformemente all'articolo 84 e all'allegato VII, parte 4.

8.   Per le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere da a) a c), gli enti creditizi applicano i valori delle perdite in caso di inadempimento di cui all'allegato VII, parte 2, punto 8 e i fattori di conversione di cui all'allegato VII, parte 3, punto 9, lettere da a) a d).

9.   In deroga al paragrafo 8, per tutte le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere da a) a c), le autorità competenti possono consentire agli enti creditizi di utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione conformemente all'articolo 84 e all'allegato VII, parte 4.

10.   Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate e di quelle che rientrano nella classe di esposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera f) sono calcolati conformemente alle sottosezione 4.

11.   Qualora le esposizioni sotto forma di organismo di investimento collettivo (OIC) soddisfino i criteri di cui all'allegato VI, parte 1, punti 77 e 78 e l'ente creditizio sia a conoscenza di tutte le esposizioni sottostanti dell'organismo di investimento collettivo, l'ente creditizio tiene conto di dette esposizioni sottostanti ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente ai metodi di cui alla presente sottosezione.

Qualora l'ente creditizio non soddisfi le condizioni per l'utilizzo dei metodi di cui alla presente sottosezione, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese sono calcolati conformemente ai seguenti metodi:

a)

per le esposizioni appartenenti alla classe di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera e), il metodo di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 19 a 21. Qualora non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di «private equity», esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente creditizio tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale;

b)

per tutte le altre esposizioni sottostanti, il metodo di cui alla sottosezione 1, subordinatamente alle seguenti modifiche;

i)

le esposizioni vengono assegnate alla pertinente classe di esposizioni e viene loro attribuito un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito immediatamente superiore alla classe a cui l'esposizione verrebbe di norma assegnata;

ii)

alle esposizioni assegnate alle classi di merito di credito più elevate, alle quali di norma viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 150 %, viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 200 %.

12.   Qualora le esposizioni sotto forma di organismo di investimento collettivo non soddisfino i criteri di cui all'allegato VI, parte 1, punti 77 e 78, o qualora l'ente creditizio non sia a conoscenza di tutte le esposizioni sottostanti dell'organismo di investimento collettivo, l'ente creditizio tiene conto delle esposizioni sottostanti e calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente al metodo di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 19 a 21. Qualora non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di «private equity», esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente creditizio tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale. A tale scopo, le esposizioni in strumenti diversi dagli strumenti di capitale sono classificate in una delle classi (esposizioni in strumenti di «private equity», esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati o altre esposizioni in strumenti di capitale) di cui all'allegato VII, parte 1, punto 19, e le esposizioni sconosciute sono classificate nella classe delle altre esposizioni in strumenti di capitale.

In alternativa al metodo descritto sopra, a condizione che venga adeguatamente assicurata l'esattezza del calcolo e della segnalazione, gli enti creditizi possono calcolare autonomamente oppure incaricare un terzo di calcolare, sulla base delle esposizioni sottostanti degli organismi di investimento collettivo, gli importi medi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente ai metodi indicati di seguito, e di segnalarli:

a)

per le esposizioni appartenenti alla classe di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera e), il metodo di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 19 a 21. Qualora non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di «private equity», esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente creditizio tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale;

b)

per tutte le altre esposizioni sottostanti, il metodo di cui alla sottosezione 1, subordinatamente alle seguenti modifiche;

i)

le esposizioni vengono assegnate alla pertinente classe di esposizioni e viene loro attribuito un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito immediatamente superiore alla classe a cui l'esposizione verrebbe di norma assegnata;

ii)

alle esposizioni assegnate alle classi di merito di credito più elevate, alle quali di norma viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 150 %, viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 200 %.

Articolo 88

1.   Gli importi delle perdite attese per le esposizioni appartenenti ad una delle classi di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere da a) a e) vengono calcolati conformemente ai metodi di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 29 a 35.

2.   Per il calcolo degli importi delle perdite attese conformemente all'allegato VII, parte 1, punti da 29 a 35 si utilizzano gli stessi dati relativi alla PD, alla LGD e al valore dell'esposizione per ogni singola esposizione utilizzati per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all'articolo 87. Per le esposizioni insolute per le quali gli enti creditizi utilizzino le stime interne delle perdite in caso di inadempimento, la perdita attesa (EL) equivale alla migliore stima della perdita attesa (ELbe) effettuata dall'ente creditizio per l'esposizione insoluta, conformemente all'allegato VII, parte 4, punto 80.

3.   Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate vengono calcolati conformemente alla sottosezione 4.

4.   L'importo della perdita attesa per le esposizioni rientranti nella classe di esposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera g) è pari a zero.

5.   Gli importi delle perdite attese per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati vengono calcolati conformemente ai metodi di cui all'allegato VII, parte 1, punto 35.

6.   Gli importi delle perdite attese per le esposizioni di cui all'articolo 87, paragrafi 11 e 12 vengono calcolati conformemente ai metodi di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 29 a 35.

Articolo 89

1.   Previa approvazione delle autorità competenti, gli enti creditizi autorizzati ad utilizzare il metodo basato sui rating interni per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per una o più classi di esposizioni possono applicare la sottosezione 1 nei seguenti casi:

a)

per la classe di esposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera a), qualora, dato il numero limitato di controparti rilevanti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti creditizi dotarsi di un sistema di rating per dette controparti;

b)

per la classe di esposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), qualora, dato il numero limitato di controparti rilevanti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti creditizi dotarsi di un sistema di rating per dette controparti;

c)

per le esposizioni riferite ad unità operative non importanti, nonché per le classi di esposizioni non rilevanti in termini di dimensioni e di rischiosità;

d)

per le esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato membro d'origine e verso le relative amministrazioni regionali, le autorità locali o gli organi amministrativi, purché:

i)

non vi sia alcuna differenza di rischio tra le esposizioni verso l'amministrazione centrale e le altre esposizioni in ragione di specifici assetti pubblici;

ii)

alle esposizioni verso l'amministrazione centrale si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della sottosezione 1;

e)

per le esposizioni di un ente creditizio verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o una filiazione della sua impresa madre, purché la controparte sia un ente o una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario, una società di gestione patrimoniale o un'impresa di servizi ausiliari soggetta ad opportuni requisiti prudenziali, oppure un'impresa legata da un rapporto ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, e per le esposizioni tra enti creditizi che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 80, paragrafo 8;

f)

per le esposizioni in strumenti di capitale verso soggetti i cui crediti siano idonei a ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari a 0 % ai sensi della sottosezione 1 (compresi i soggetti che beneficiano di sostegno pubblico, ai quali è applicabile un fattore di ponderazione a rischio zero);

g)

per le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi legislativi allo scopo di promuovere determinati settori economici che prevedono consistenti sovvenzioni per investimenti a favore dell'ente creditizio e comportano una qualche forma di supervisione pubblica e restrizioni sugli investimenti in strumenti di capitale. L'esclusione è limitata ad un totale del 10 % dei fondi propri di base più i fondi propri supplementari.

h)

per le esposizioni di cui all'allegato VI, parte I, punto 40 che soddisfano le condizioni ivi stabilite.

i)

per garanzie statali e riassicurate dallo Stato a norma dell'allegato VIII, parte 2, punto 19.

Il presente paragrafo non osta a che le autorità competenti di un altro Stato membro autorizzino l'applicazione delle disposizioni della sottosezione 1 alle esposizioni in strumenti di capitale per le quali in altri Stati membri sia stato autorizzato tale trattamento.

2.   Ai fini del paragrafo 1, la classe delle esposizioni in strumenti di capitale di un ente creditizio è considerata rilevante se il suo valore aggregato medio nel corso dell'anno precedente, escluse le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi previsti dalla legge di cui al paragrafo 1, lettera g) è superiore al 10 % dei fondi propri dell'ente creditizio. Se il numero delle esposizioni in strumenti di capitale è inferiore a 10 partecipazioni individuali, la soglia è pari al 5 % dei fondi propri dell'ente creditizio.

Sottosezione 3

Attenuazione del rischio di credito

Articolo 90

Ai fini della presente sottosezione, con l'espressione «ente creditizio che concede il prestito» si intende l'ente creditizio che detiene l'esposizione in oggetto, a prescindere dal fatto che l'esposizione derivi o no da un prestito.

Articolo 91

Gli enti creditizi che utilizzano il metodo standardizzato di cui agli articoli da 78 a 83 o il metodo basato sui rating interni di cui agli articoli da 84 a 89, ma che non si avvalgono di stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione ai sensi degli articoli 87 e 88, possono adottare strumenti di attenuazione del rischio di credito conformemente alla presente sottosezione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 75, lettera a), o, se del caso, degli importi delle perdite attese ai fini del calcolo di cui all'articolo 57, lettera q) e all'articolo 63, paragrafo 3.

Articolo 92

1.   La tecnica utilizzata per fornire la protezione del credito, nonché le azioni e le misure adottate e le procedure e le politiche attuate dall'ente creditizio che concede il prestito devono essere tali da risultare in meccanismi di protezione del credito che siano efficaci sul piano giuridico e applicabili in tutte le giurisdizioni pertinenti.

2.   L'ente creditizio che concede il prestito adotta tutte le misure opportune per assicurare l'efficacia dello strumento di protezione del credito e per scongiurare i rischi connessi.

3.   Nel caso di protezione del credito finanziata, per avere titolo al riconoscimento, le attività sulle quali si basa la protezione sono sufficientemente liquide e il loro valore nel tempo sufficientemente stabile da fornire un'idonea garanzia in merito alla protezione del credito conseguita, tenendo conto del metodo utilizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e del grado di riconoscimento autorizzato. Hanno titolo al riconoscimento solo le attività di cui all'allegato VIII, parte 1.

4.   Nel caso di protezione del credito finanziata, l'ente creditizio che concede il prestito ha il diritto di liquidare, a tempo debito, o di conservare le attività da cui deriva la protezione in caso di inadempimento, di insolvenza, di fallimento del debitore, e, se del caso, dell'ente depositario della garanzia reale, o in altre circostanze legate al credito previste nella documentazione relativa all'operazione. Il grado di correlazione tra il valore delle attività sulle quali si basa la protezione e il merito di credito del debitore non è indebito.

5.   Nel caso di protezione del credito non finanziata, per avere titolo al riconoscimento la parte che si assume l'impegno è sufficientemente affidabile e il contratto di protezione deve avere efficacia giuridica ed essere opponibile nelle giurisdizioni pertinenti, in modo da fornire idonea garanzia in merito alla protezione del credito conseguita, tenendo conto del metodo utilizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e del grado di riconoscimento autorizzato. Hanno titolo al riconoscimento solo i fornitori di protezione e i tipi di contratti di protezione di cui all'allegato VIII, parte 1.

6.   Devono essere soddisfatti i requisiti minimi di cui all'allegato VIII, parte 2.

Articolo 93

1.   Se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 92, il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese può essere modificato conformemente all'allegato VIII, parti da 3 a 6.

2.   In nessun caso un'esposizione per la quale sia stata ottenuta un'attenuazione del rischio di credito può produrre un importo ponderato per il rischio o un importo della perdita attesa superiore a quello di un'identica esposizione per la quale non vi sia attenuazione del rischio di credito.

3.   Qualora l'importo ponderato per il rischio includa già la protezione del credito ai sensi degli articoli da 78 a 83 o, se del caso, degli articoli da 84 a 89, la protezione del credito non viene ulteriormente riconosciuta ai sensi della presente sottosezione.

Sottosezione 4

Cartolarizzazione

Articolo 94

Quando un ente creditizio utilizza il metodo standardizzato di cui agli articoli da 78 a 83 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per la classe di esposizioni alla quale le esposizioni cartolarizzate sarebbero assegnate a norma dell'articolo 79, esso calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione inerente a cartolarizzazione in conformità all'allegato IX, parte 4, punti da 1 a 36.

In tutti gli altri casi, esso calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio in conformità all'allegato IX, parte 4, punti da 1 a 5 e da 37 a 76.

Articolo 95

1.   Quando una parte significativa del rischio di credito associato ad esposizioni cartolarizzate è stata trasferita dall'ente creditizio cedente conformemente all'allegato IX, parte 2, detto ente creditizio può:

a)

nel caso di una cartolarizzazione tradizionale, escludere dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, da quello delle perdite attese, le esposizioni cartolarizzate;

b)

nel caso di una cartolarizzazione sintetica, calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, le perdite attese, in relazione alle esposizioni cartolarizzate conformemente all'allegato IX, parte 2.

2.   Nei casi in cui si applica il paragrafo 1, l'ente creditizio cedente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio previsti dall'allegato IX per le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione.

Quando l'ente creditizio cedente non riesce a trasferire una parte significativa del rischio di credito conformemente al paragrafo 1, esso non deve calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutte le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione in questione.

Articolo 96

1.   Per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione, al valore dell'esposizione della posizione si attribuiscono i fattori di ponderazione del rischio di cui all'allegato IX, sulla base della qualità creditizia della posizione, che può essere determinata facendo riferimento alle valutazioni del merito di credito di un'agenzia esterna o secondo le modalità di cui all'allegato IX.

2.   Qualora un'esposizione riguardi segmenti diversi di una cartolarizzazione, l'esposizione relativa a ciascun segmento è considerata come una posizione inerente a cartolarizzazione distinta. I fornitori di protezione del credito in relazione a posizioni inerenti a cartolarizzazione sono considerati come detentori di posizioni nella cartolarizzazione. Le posizioni inerenti a cartolarizzazione includono le esposizioni connesse ad operazioni di cartolarizzazione legate a contratti derivati su tassi di interesse o su valute.

3.   Qualora una posizione inerente a cartolarizzazione sia oggetto di una protezione del credito finanziata o non finanziata, il fattore di ponderazione del rischio da applicare a tale posizione può essere modificato conformemente agli articoli da 90 a 93, in combinato disposto con l'allegato IX.

4.   Fatti salvi l'articolo 57, lettera r) e l'articolo 66, paragrafo 2, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio è incluso nel totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell'ente creditizio ai fini dell'articolo 75, lettera a).

Articolo 97

1.   Per determinare il fattore di ponderazione del rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 96, una valutazione del merito di credito di un'agenzia esterna può essere utilizzata solo se l'agenzia esterna di valutazione del merito di credito è stata riconosciuta idonea a tal fine dalle autorità competenti (in appresso «agenzia esterna di valutazione del merito di credito idonea»).

2.   Le autorità competenti riconoscono l'idoneità di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito ai fini del paragrafo 1 solo dopo aver accertato che essa rispetta in modo soddisfacente i requisiti dell'articolo 81, tenendo conto dei criteri tecnici di cui all'allegato VI, parte 2, e che essa possiede una comprovata esperienza nel campo delle cartolarizzazioni, desumibile dalla solida credibilità attribuitale dal mercato.

3.   Se un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito è stata riconosciuta idonea dalle autorità competenti di uno Stato membro ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti di altri Stati membri possono riconoscere l'idoneità dell'agenzia esterna in questione per gli stessi fini senza procedere ad una propria valutazione.

4.   Le autorità competenti pubblicano una nota esplicativa relativa alla procedura di riconoscimento ed un elenco delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito idonee.

5.   Per essere utilizzata ai fini del paragrafo 1, la valutazione del merito di credito di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito idonea deve conformarsi ai principi di credibilità e di trasparenza, quali enunciati nell'allegato IX, parte 3.

Articolo 98

1.   Ai fini dell'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio alle posizioni inerenti a cartolarizzazione, le autorità competenti stabiliscono a quali classi di merito di credito definite nell'allegato IX vadano associate le valutazioni del merito di credito di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito idonea. Le decisioni in questione sono obiettive e coerenti.

2.   Se le autorità competenti di uno Stato membro hanno adottato una decisione ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti di altri Stati membri possono riconoscere tale decisione senza procedere ad una propria valutazione.

Articolo 99

Qualora ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di un ente creditizio ai sensi dell'articolo 96 si utilizzino le valutazioni del merito di credito di un'agenzia esterna, ciò deve avvenire in maniera coerente e in conformità all'allegato IX, parte 3. Le valutazioni del merito di credito non devono essere utilizzate in maniera selettiva.

Articolo 100

1.   In caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative che prevedano una clausola di rimborso anticipato, l'ente creditizio cedente calcola, conformemente all'allegato IX, un ulteriore importo dell'esposizione ponderato per il rischio, in relazione al rischio di un aumento, a seguito dell'attivazione della clausola di rimborso anticipato, dei livelli di rischio di credito ai quali è esposto.

2.   A tali fini, per «esposizione rotativa» si intende un'esposizione nella quale il saldo in essere può oscillare a seconda dei prelievi e dei rimborsi decisi dai clienti entro un limite concordato e per clausola di rimborso anticipato si intende una clausola contrattuale che impone, al verificarsi di determinati eventi, il rimborso della posizione dell'investitore prima della scadenza originariamente stabilita per i titoli emessi.

Articolo 101

1.   Un ente creditizio cedente che, in relazione ad una cartolarizzazione, si è avvalso dell'articolo 95 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o un ente creditizio promotore non fornisce a un'operazione di cartolarizzazione un supporto superiore a quanto stabilito dalle sue obbligazioni contrattuali nel tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori.

2.   Se, in relazione ad una determinata cartolarizzazione, un ente creditizio cedente o promotore non si conforma al paragrafo 1, l'autorità competente gli impone quanto meno di detenere, a fronte di tutte le esposizioni cartolarizzate, la dotazione patrimoniale che sarebbe richiesta se non fossero state cartolarizzate. L'ente creditizio rende noto pubblicamente di aver fornito supporto extracontrattuale e l'impatto di tale supporto sul patrimonio di vigilanza.

Sezione 4

Requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio operativo

Articolo 102

1.   Le autorità competenti impongono agli enti creditizi di detenere fondi propri a fronte del rischio operativo, conformemente ai metodi illustrati agli articoli 103, 104 e 105.

2.   Fatto salvo il paragrafo 4, gli enti creditizi che utilizzano il metodo di cui all'articolo 104 non possono tornare ad utilizzare il metodo di cui all'articolo 103, eccetto qualora sia dimostrato che vi è un legittimo motivo e previa approvazione delle autorità competenti.

3.   Fatto salvo il paragrafo 4, gli enti creditizi che utilizzano il metodo di cui all'articolo 105 non possono tornare ad utilizzare i metodi di cui agli articoli 103 o 104, eccetto qualora sia dimostrato che vi è un legittimo motivo e previa approvazione delle autorità competenti.

4.   Le autorità competenti possono permettere agli enti creditizi di utilizzare una combinazione dei due metodi, in conformità all'allegato X, parte 4.

Articolo 103

Secondo il metodo base, il requisito patrimoniale relativo al rischio operativo equivale ad una determinata percentuale di un indicatore rilevante, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato X, parte 1.

Articolo 104

1.   In base al metodo standardizzato, gli enti creditizi suddividono le loro attività in aree di attività, conformemente all'allegato X, parte 2.

2.   Per ciascuna area di attività, gli enti creditizi calcolano un requisito patrimoniale relativo al rischio operativo espresso come una determinata percentuale di un indicatore rilevante, in conformità ai parametri stabiliti nell'allegato X, parte 2.

3.   Per aree di attività definite, le autorità competenti possono, a determinate condizioni, autorizzare un ente creditizio ad utilizzare un indicatore rilevante alternativo per calcolare il suo requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo come indicato nell'allegato X, parte 2, punti da 5 a 11.

4.   Nel metodo standardizzato, il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo è la somma dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo di tutte le singole aree di attività.

5.   I parametri del metodo standardizzato sono individuati nell'allegato X, parte 2.

6.   Per poter utilizzare il metodo standardizzato, gli enti creditizi devono soddisfare i criteri di cui all'allegato X, parte 2.

Articolo 105

1.   Gli enti creditizi possono utilizzare metodi avanzati di misurazione basati sui propri sistemi di misurazione del rischio operativo, a condizione che l'autorità competente autorizzi esplicitamente l'utilizzo dei modelli di cui trattasi per il calcolo del requisito patrimoniale.

2.   Gli enti creditizi dimostrano alle loro autorità competenti di soddisfare i criteri di idoneità di cui all'allegato X, parte 3.

3.   Quando un metodo avanzato di misurazione è destinato ad essere utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni ovvero dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, le autorità competenti delle diverse entità giuridiche collaborano strettamente, conformemente a quanto disposto agli articoli da 129 a 132. La domanda di utilizzazione include gli elementi elencati nell'allegato X, parte 3.

4.   Quando un ente creditizio impresa madre nell'UE e le sue filiazioni ovvero le filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE utilizzano un metodo avanzato di misurazione su base unificata, le autorità competenti possono permettere che i criteri di idoneità definiti nell'allegato X, parte 3 siano soddisfatti dall'impresa madre e dalle sue filiazioni considerate congiuntamente.

Sezione 5

Grandi fidi

Articolo 106

1.   Ai fini della presente sezione, per fidi si intende qualsiasi voce dell'attivo e qualsiasi voce fuori bilancio di cui alla sezione 3, sottosezione 1, senza i fattori di ponderazione del rischio o le categorie di rischio ivi contemplate.

I fidi derivanti dalle voci di cui all'allegato IV sono calcolati secondo uno dei metodi descritti nell'allegato III. Ai fini della presente sezione si applica altresì l'allegato III, parte 2, punto 2.

Previa approvazione delle autorità competenti, possono essere esclusi dalla definizione dei fidi tutti gli elementi coperti al 100 % da fondi propri, purché detti fondi propri non rientrino nei fondi propri dell'ente creditizio ai fini dell'articolo 75 o nel calcolo degli altri coefficienti di vigilanza previsti dalla presente direttiva nonché da altri atti comunitari.

2.   I fidi non comprendono:

a)

nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento nel periodo di 48 ore successivo all'effettuazione del pagamento;

b)

nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di valori mobiliari, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna dei valori mobiliari, a seconda della data più prossima.

Articolo 107

Ai fini dell'applicazione della presente sezione, per enti creditizi si intendono:

a)

gli enti creditizi, comprese le loro succursali in paesi terzi;

b)

tutte le imprese private o pubbliche, comprese le loro succursali, che rispondono alla definizione di ente creditizio e sono state autorizzate in un paese terzo.

Articolo 108

Il fido di un ente creditizio verso un cliente o un gruppo di clienti collegati è considerato un grande fido quando il suo valore è pari o superiore al 10 % dei fondi propri dell'ente creditizio.

Articolo 109

Le autorità competenti prescrivono che ogni ente creditizio abbia sane procedure amministrative e contabili e adeguati meccanismi di controllo interno per l'individuazione e la contabilizzazione di tutti i grandi fidi e per le loro successive modifiche, conformemente alla presente direttiva, nonché per la vigilanza su detti grandi fidi in relazione alla politica degli enti creditizi in materia di fidi.

Articolo 110

1.   L'ente creditizio notifica alle autorità competenti i grandi fidi.

Gli Stati membri prevedono che la notifica venga effettuata a loro scelta secondo una delle due modalità seguenti:

a)

notifica di tutti i grandi fidi almeno una volta all'anno con l'obbligo di comunicare nel corso dell'anno tutti i nuovi grandi fidi ed ogni aumento dei grandi fidi pari o superiore al 20 % rispetto all'ultima comunicazione;

b)

notifica di tutti i grandi fidi almeno quattro volte all'anno.

2.   Fatta eccezione per il caso di enti creditizi che si avvalgono dell'articolo 114 per il riconoscimento delle garanzie reali nel calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafi 1, 2 e 3, i fidi esentati in virtù dell'articolo 113, paragrafo 3, lettere da a) a d) e da f) a h) possono essere dispensati dall'obbligo della notifica ai sensi del paragrafo 1 e la notifica prevista al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo può avvenire due volte all'anno per i fidi di cui all'articolo 113, paragrafo 3, lettere e) e i) ed agli articoli 115 e 116.

L'ente creditizio che si avvalga del disposto del presente paragrafo conserva la documentazione relativa alle motivazioni addotte per un periodo di un anno a decorrere dal fatto generatore dell'esenzione, onde permettere alle autorità competenti di verificarne la fondatezza.

3.   Gli Stati membri possono esigere che gli enti creditizi analizzino i loro fidi nei confronti dei datori di garanzie reali per possibili concentrazioni e, se del caso, prendano misure o notifichino all'autorità competente qualsiasi elemento significativo.

Articolo 111

1.   Un ente creditizio non può concedere ad un singolo cliente o a un gruppo di clienti collegati fidi il cui valore superi il 25 % dei fondi propri dell'ente creditizio stesso.

2.   Il limite percentuale di cui al paragrafo 1 è ridotto al 20 % quando il cliente o il gruppo di clienti collegati è l'impresa madre o la filiazione dell'ente creditizio e/o una o più filiazioni dell'impresa madre. Tuttavia gli Stati membri possono non subordinare i fidi concessi a questi clienti al limite del 20 % se prevedono un controllo speciale dei fidi in questione grazie ad altre misure o procedure. Essi informano la Commissione e il comitato bancario europeo del tenore di tali misure o procedure.

3.   Un ente creditizio non può concedere grandi fidi per un valore cumulativo che superi l'800 % dei fondi propri dell'ente creditizio stesso.

4.   Per quanto riguarda i fidi concessi, un ente creditizio rispetta costantemente i limiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Se tuttavia, in casi eccezionali, i fidi concessi superano il limite previsto, si deve procedere ad immediata notifica alle autorità competenti che possono, qualora le circostanze lo giustifichino, fissare un termine determinato entro cui l'ente creditizio deve conformarsi ai limiti summenzionati.

Articolo 112

1.   Ai fini degli articoli da 113 a 117, il termine «garanzia» comprende i derivati su crediti riconosciuti ai sensi degli articoli da 90 a 93 diversi dalle credit linked note.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, qualora, ai sensi degli articoli da 113 a 117, possa essere consentito il riconoscimento di una protezione del credito finanziata o non finanziata, questo è soggetto al rispetto dei requisiti di ammissibilità e di altri requisiti minimi, stabiliti dagli articoli da 90 a 93 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai sensi degli articoli da 78 a 83.

3.   Qualora un ente creditizio si avvalga dell'articolo 114, paragrafo 2, il riconoscimento della protezione del credito finanziata è soggetto ai requisiti pertinenti di cui agli articoli da 84 a 89.

Articolo 113

1.   Gli Stati membri possono prevedere limiti più restrittivi di quelli previsti all'articolo 111.

2.   Gli Stati membri possono esentare, in tutto o in parte, dall'applicazione dell'articolo 111 paragrafi 1, 2 e 3 i fidi concessi da un ente creditizio alla sua impresa madre, alle altre filiazioni dell'impresa madre e alle proprie filiazioni, purché tali imprese siano comprese nella vigilanza su base consolidata cui è soggetto il medesimo ente creditizio, conformemente alla presente direttiva o a norme equivalenti vigenti in un paese terzo.

3.   Gli Stati membri possono esentare in tutto o in parte dall'applicazione dell'articolo 111 i fidi seguenti:

a)

voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali o di banche centrali ai quali, se non garantiti, si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83;

b)

voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo ai quali, se non garantiti, si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83;

c)

voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o enti del settore pubblico, laddove ai crediti non garantiti nei confronti del soggetto che presta la garanzia si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83;

d)

altri fidi concessi ad amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o enti del settore pubblico o da questi garantiti, laddove ai crediti non garantiti nei confronti del soggetto ai quali il fido viene concesso o dal quale è garantito si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83;

e)

voci dell'attivo che rappresentano crediti ed altri fidi nei confronti di amministrazioni centrali o di banche centrali non menzionati alla precedente lettera a), denominati o, se del caso, finanziati con raccolta nella valuta nazionale del debitore;

f)

voci dell'attivo ed altri fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da garanzie reali su titoli di debito emessi dalle amministrazioni centrali o dalle banche centrali da organizzazioni internazionali, da banche multilaterali di sviluppo o dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali degli Stati membri, o da enti del settore pubblico, laddove tali titoli rappresentano crediti nei confronti dell'emittente ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83;

g)

voci dell'attivo ed altri fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da garanzie reali su depositi in contante presso l'ente creditizio che concede il prestito o presso l'ente creditizio che è l'impresa madre o una filiazione di quest'ultimo;

h)

voci dell'attivo ed altri fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da garanzie reali su valori mobiliari rappresentativi di depositi emessi dall'ente creditizio che concede il prestito, o da un ente creditizio che sia l'impresa madre o una filiazione di quest'ultimo e depositati presso uno qualsiasi di questi enti;

i)

voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti di durata pari o inferiore ad un anno, e che non sono fondi propri di detti enti;

j)

voci dell'attivo che rappresentano crediti ed altri fidi, di durata pari o inferiore ad un anno, garantiti in conformità all'allegato VI, parte 1, punto 85, nei confronti di enti che non sono enti creditizi ma soddisfano le condizioni di cui al punto precitato;

k)

effetti commerciali e altri effetti analoghi, di durata pari o inferiore all'anno, recanti la firma di un altro ente creditizio;

l)

obbligazioni garantite definite all'allegato VI, parte 1, punti da 68 a 70;

m)

fino a successivo coordinamento, la partecipazione in compagnie di assicurazione di cui all'articolo 122, paragrafo 1, fino ad un massimo del 40 % dei fondi propri dell'ente creditizio che assume la partecipazione;

n)

voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio che concede il prestito è associato nell'ambito di una rete in virtù di disposizioni legali o clausole statutarie e ai quali spetta, in applicazione delle disposizioni citate, procedere alla compensazione delle attività liquide entro la rete medesima;

o)

fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da garanzie reali su valori mobiliari diversi da quelli di cui alla lettera f);

p)

prestiti garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteca su un alloggio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente e operazioni di leasing in virtù delle quali il locatore mantiene la piena proprietà dell'abitazione locata fintanto che il locatario non si sia avvalso della sua opzione d'acquisto, in tutti i casi fino al 50 % del valore dell'alloggio in questione;

q)

i seguenti crediti, laddove si applicherebbe loro un fattore di ponderazione del rischio del 50 % ai sensi degli articoli da 78 a 83 e limitatamente al 50 % del valore degli immobili in questione:

i)

fidi garantiti da ipoteche su uffici o locali per il commercio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente concessi su uffici o locali per il commercio;

ii)

fidi relativi ad operazioni di leasing immobiliare su uffici o locali per il commercio.

Ai fini del punto ii), fino al 31 dicembre 2011, le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono consentire agli enti creditizi di riconoscere il 100 % del valore dell'immobile di cui trattasi. Al termine di tale periodo, il trattamento in questione è riesaminato. Gli Stati membri informano la Commissione dell'uso che essi fanno di tale trattamento preferenziale;

r)

50 % delle voci fuori bilancio a rischio medio/basso menzionate nell'allegato II;

s)

previo accordo delle autorità competenti, le garanzie diverse dalle garanzie su crediti fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di società di mutua garanzia con statuto di enti creditizi, fatta salva una ponderazione del 20 % del loro importo;

t)

le voci fuori bilancio con basso rischio menzionate all'allegato II, purché sia stato concluso con il cliente o con un gruppo di clienti collegati un accordo in virtù del quale l'esposizione può essere assunta soltanto a condizione che sia stato verificato che non vengano superati i limiti applicabili in conformità all'articolo 111, paragrafi da 1 a 3.

Rientrano nella lettera g) anche il contante ricevuto nell'ambito di uno strumento collegato al merito di credito emesso dall'ente creditizio e i prestiti e depositi di una controparte concessi all'ente creditizio o effettuati presso di esso, che siano oggetto di un accordo di compensazione in bilancio riconosciuto ai sensi degli articoli da 90 a 93.

Ai fini della lettera o), i valori mobiliari costituiti in garanzia reale sono valutati al prezzo di mercato, offrono un margine di garanzia rispetto ai fidi garantiti, sono quotati in borsa o sono effettivamente negoziabili e regolarmente quotati su un mercato che funzioni tramite operatori professionali riconosciuti e che assicuri, con modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio, la possibilità di determinare un prezzo oggettivo tale da consentire in ogni momento la verifica del margine di garanzia di tali valori mobiliari. Il margine di garanzia prescritto è pari al 100 %; è tuttavia pari al 150 % nel caso di azioni e al 50 % nel caso di titoli di debito emessi da enti, da amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera f) e nel caso di titoli di debito emessi dalle banche multilaterali di sviluppo diverse da quelle alle quali si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83. In caso di disallineamento tra la durata dell'esposizione e la durata della protezione, la garanzia reale non viene riconosciuta. I valori mobiliari costituiti in garanzia reale non possono costituire fondi propri degli enti creditizi.

Ai fini della lettera p), il valore dell'alloggio è calcolato secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti in base a parametri rigorosi di valutazione stabiliti con disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. La stima è effettuata almeno una volta all'anno. Ai fini della lettera p), si deve intendere per alloggio un alloggio occupato o dato in locazione dal debitore.

Gli Stati membri informano la Commissione di tutte le esenzioni concesse ai sensi della lettera s) in modo da garantire che esse non inducano distorsioni della concorrenza.

Articolo 114

1.   Fatto salvo il paragrafo 3, per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafi da 1 a 3, gli Stati membri, in alternativa alla concessione delle esenzioni totali o parziali consentite dall'articolo 113, paragrafo 3, lettere f), g), h) e o), possono consentire agli enti creditizi che si avvalgono del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui agli articoli da 90 a 93, di utilizzare un valore inferiore a quello del fido, purché detto valore non sia inferiore al totale dei valori delle esposizioni verso il cliente o il gruppo di clienti collegati, corretti integralmente.

A questi fini per «valore dell'esposizione corretto integralmente» si intende il valore calcolato ai sensi degli articoli da 90 a 93, tenendo conto dell'attenuazione del rischio di credito, delle rettifiche per volatilità e dei disallineamenti di durata (E*).

Quando il presente paragrafo si applica ad un ente creditizio, l'articolo 113, paragrafo 3, lettere f), g), h) e o) non si applica all'ente creditizio in questione.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, un ente creditizio che, ai sensi degli articoli da 84 a 89, sia autorizzato ad utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione per una classe di esposizioni, può essere autorizzato, qualora sia in grado, con modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, di stimare gli effetti delle garanzie reali finanziarie sui suoi fidi separatamente da altri aspetti inerenti alle perdite in caso di inadempimento, a tenere conto di tali effetti nel calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafi da 1 a 3.

Le autorità competenti accertano l'adeguatezza delle stime prodotte dall'ente creditizio al fine di ridurre il valore dei fidi per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 111.

Un ente creditizio autorizzato ad utilizzare le stime interne degli effetti delle garanzie reali finanziarie deve farlo con modalità ritenute coerenti con il metodo adottato nel calcolo dei requisiti patrimoniali.

Un ente creditizio autorizzato a norma degli articoli da 84 a 89 ad utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione per una determinata classe di esposizioni, che non calcoli il valore dei suoi fidi utilizzando il metodo di cui al primo comma, può essere autorizzato ad utilizzare il metodo di cui al paragrafo 1 o l'esenzione di cui all'articolo 113, paragrafo 3, lettera o), per il calcolo del valore dei fidi. Un ente creditizio può utilizzare uno solo di questi due metodi.

3.   Un ente creditizio autorizzato ad utilizzare i metodi illustrati ai paragrafi 1 e 2 per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafi da 1 a 3 effettua prove di stress periodiche sulle sue concentrazioni di rischio di credito, compreso per quanto riguarda il valore di realizzo di tutte le garanzie reali accettate.

Queste prove di stress periodiche devono riguardare i rischi derivanti dagli eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato che potrebbero avere un impatto negativo sull'adeguatezza dei fondi propri dell'ente creditizio, nonché i rischi derivanti dal realizzo delle garanzie reali in situazioni di crisi.

L'ente creditizio deve dimostrare alle autorità competenti che le prove di stress effettuate sono sufficienti e adeguate alla valutazione di tali rischi.

Qualora da una simile prova di stress risulti che il valore di realizzo di una garanzia reale accettata è inferiore a quanto sarebbe consentito tenere in conto ai sensi dei paragrafi 1 o 2, il valore della garanzia che può essere riconosciuto per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafi da 1 a 3, è ridotto di conseguenza.

Tali enti creditizi includono nelle loro strategie per la gestione del rischio di concentrazione i seguenti elementi:

a)

politiche e procedure per far fronte ai rischi derivanti dai disallineamenti di durata tra i fidi e tutte le protezioni creditizie ad essi relative;

b)

le politiche e le procedure volte a risolvere una situazione per la quale la prova di stress indica che esiste un valore di realizzo di una garanzia accettata inferiore a quello preso in considerazione ai paragrafi 1 e 2;

c)

politiche e procedure relative al rischio di concentrazione derivante dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, con particolare riferimento alle grandi esposizioni creditizie indirette, ad esempio nei confronti di un unico emittente di valori mobiliari accettati come garanzia reale.

4.   Quando gli effetti delle garanzie reali sono riconosciuti ai sensi dei paragrafi 1 o 2, gli Stati membri possono trattare le parti garantite del fido come se fossero fidi nei confronti del datore delle garanzie anziché nei confronti del cliente.

Articolo 115

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 111, paragrafi da 1 a 3, gli Stati membri possono attribuire un fattore di ponderazione del 20 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali e autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi degli articoli da 78 a 83, nonché agli altri fidi nei confronti delle medesime o da esse garantiti, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del 20 % ai sensi degli articoli da 78 a 83. Gli Stati membri possono tuttavia attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali e di autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83, nonché agli altri fidi nei confronti delle medesime o da esse garantiti, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83.

2.   Per le finalità di cui all'articolo 111, paragrafi da 1 a 3, gli Stati membri possono attribuire un fattore di ponderazione del 20 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti di durata superiore ad un anno, ma inferiore o pari a tre, e un fattore di ponderazione del 50 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di enti, di durata superiore a tre anni, a condizione che tali crediti siano rappresentati da strumenti di debito emessi da un ente e sempre che detti strumenti di debito, a giudizio delle autorità competenti, siano effettivamente negoziabili in un mercato costituito da operatori professionali e siano soggetti a quotazione giornaliera su tale mercato, o la loro emissione sia stata autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'ente emittente. In tutti i casi queste voci non possono rappresentare fondi propri.

Articolo 116

In deroga alle disposizioni dell'articolo 113, paragrafo 3, lettera i) e dell'articolo 115, paragrafo 2, gli Stati membri possono attribuire un fattore di ponderazione del 20 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti, indipendentemente dalla loro durata.

Articolo 117

1.   Quando un fido concesso a un cliente è garantito da un terzo o da una garanzia reale su valori emessi da un terzo alle condizioni definite all'articolo 113, paragrafo 3, lettera o), gli Stati membri possono:

a)

considerare il fido come concesso al garante e non al cliente; oppure

b)

considerare il fido come concesso a tale terzo e non al cliente, se il fido definito all'articolo 113, paragrafo 3, lettera o), è garantito da una garanzia reale alle condizioni ivi menzionate.

2.   Nei casi in cui gli Stati membri applicano il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera a):

a)

qualora la garanzia sia denominata in una valuta diversa da quella del fido, l'importo del fido che si presume garantito sarà calcolato conformemente alle disposizioni sul trattamento del disallineamento di valuta per la protezione del credito non finanziata di cui all'allegato VIII;

b)

un disallineamento tra la durata del fido e la durata della protezione sarà trattato conformemente alle disposizioni sul trattamento dei disallineamenti di durata di cui all'allegato VIII;

c)

la copertura parziale può essere ammessa conformemente al trattamento di cui all'allegato VIII.

Articolo 118

Qualora in virtù dell'articolo 69, paragrafo 1, un ente creditizio sia esentato dal rispetto degli obblighi di cui alla presente sezione, su base individuale o subconsolidata, o qualora ad un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro si applichino le disposizioni dell'articolo 70, devono essere prese misure per garantire una suddivisione adeguata dei rischi nell'ambito del gruppo.

Articolo 119

Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento della presente sezione, accompagnandola eventualmente con adeguate proposte.

Sezione 6

Partecipazioni qualificate al di fuori del campo finanziario

Articolo 120

1.   Agli enti creditizi è fatto divieto di detenere una partecipazione qualificata il cui importo superi il 15 % dei fondi propri in un'impresa che non sia né un ente creditizio, né un ente finanziario, né un'impresa la cui attività costituisca il prolungamento diretto dell'attività bancaria o consista in servizi ausiliari della suddetta, quali il leasing, il factoring, la gestione dei fondi comuni d'investimento, la gestione di servizi informatici o attività analoghe.

2.   L'importo totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse dagli enti creditizi, dagli enti finanziari o dalle imprese la cui attività costituisca il prolungamento diretto dell'attività bancaria o consista in servizi ausiliari della suddetta, quali il leasing, il factoring, la gestione dei fondi comuni d'investimento, la gestione di servizi informatici o attività analoghe, non può essere superiore al 60 % dei fondi propri dell'ente creditizio.

3.   I limiti fissati nei paragrafi 1 e 2 possono essere superati soltanto in presenza di circostanze eccezionali. Tuttavia, in tal caso, le autorità competenti esigono che l'ente creditizio aumenti i fondi propri o adotti altre misure di effetto equivalente.

Articolo 121

Le azioni o quote detenute in via temporanea, a causa di un'operazione di sostegno finanziario in vista del risanamento o del salvataggio di un'impresa o a causa della sottoscrizione di un'emissione di titoli durante la normale durata di tale sottoscrizione o in nome proprio ma per conto terzi, non sono comprese nelle partecipazioni qualificate ai fini del calcolo dei limiti fissati dall'articolo 120, paragrafi 1 e 2. Le azioni o quote non aventi il carattere d'immobilizzi finanziari ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE non sono incluse nel calcolo.

Articolo 122

1.   Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare alle partecipazioni nelle imprese di assicurazione di cui alle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE o nelle imprese di riassicurazione di cui alla direttiva 98/78/CE i limiti di cui dall'articolo 120, paragrafi 1 e 2.

2.   Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti non applichino i limiti fissati all'articolo 120, paragrafi 1 e 2 se prevedono che le eccedenze di partecipazione qualificata rispetto a detti limiti siano coperte al 100 % da fondi propri e che questi ultimi non rientrino nel calcolo richiesto dall'articolo 75. Se esistono eccedenze rispetto ai limiti fissati all'articolo 120, paragrafi 1 e 2, l'importo da coprire con fondi propri è l'eccedenza di importo più elevato.

CAPO 3

PROCESSO INTERNO DI VALUTAZIONE DEGLI ENTI CREDITIZI

Articolo 123

Gli enti creditizi dispongono di strategie e processi validi, efficaci e completi per valutare e mantenere in permanenza l'importo, la composizione e la distribuzione del capitale interno che essi ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui sono o potrebbero essere esposti.

Tali strategie e processi sono oggetto di periodiche revisioni interne al fine di assicurare che essi rimangano completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente creditizio di cui trattasi.

CAPO 4

VIGILANZA E COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Sezione 1

vigilanza

Articolo 124

1.   Sulla base dei criteri tecnici stabiliti all'allegato XI, le autorità competenti riesaminano i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti creditizi per conformarsi alla presente direttiva e valutano i rischi ai quali gli enti creditizi sono o potrebbero essere esposti.

2.   Il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1 riguardano l'ambito dei requisiti previsti dalla presente direttiva.

3.   Sulla base del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti determinano se i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti assicurano una gestione ed una copertura adeguate dei loro rischi.

4.   Le autorità competenti stabiliscono la frequenza e l'intensità del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente creditizio di cui trattasi, e tenendo conto altresì del principio di proporzionalità. Il riesame e la valutazione sono aggiornati almeno una volta l'anno.

5.   Il riesame e la valutazione da parte delle autorità competenti includono l'esposizione degli enti creditizi al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione. Nel caso di enti il cui valore economico si riduca di più del 20 % dei loro fondi propri a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse, la cui entità è stabilita dalle autorità competenti e non deve variare da un ente creditizio all'altro, è richiesta l'adozione di misure.

Articolo 125

1.   Se l'impresa madre è un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro o un ente creditizio impresa madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato a tale ente creditizio l'autorizzazione di cui all'articolo 6.

2.   Se l'impresa madre di un ente creditizio è una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato a tale ente creditizio l'autorizzazione di cui all'articolo 6.

Articolo 126

1.   Quando enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o la stessa società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti dell'ente creditizio autorizzato nello Stato membro ove è stata costituita la società di partecipazione finanziaria.

Quando le imprese madri di enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro comprendono più società di partecipazione finanziaria con sede in diversi Stati membri e vi è un ente creditizio in ciascuno di tali Stati, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti dell'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato.

2.   Quando più enti creditizi autorizzati nella Comunità hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria e nessuno di tali enti creditizi è stato autorizzato nello Stato membro nel quale è stata costituita la società di partecipazione finanziaria, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno autorizzato l'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, il quale è considerato, ai fini della presente direttiva, come l'ente creditizio controllato da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE.

3.   In casi particolari, in cui l'applicazione dei criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 risultasse inappropriata tenuto conto degli enti creditizi di cui trattasi e dell'importanza relativa delle loro attività nei vari paesi, le autorità competenti possono, di comune accordo, derogare a tali criteri e nominare un'altra autorità competente per l'esercizio della vigilanza su base consolidata. In tali casi, prima di prendere la loro decisione, le autorità competenti danno all'ente creditizio impresa madre nell'UE o, a seconda dei casi, alla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, o all'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, l'opportunità di pronunciarsi su tale decisione.

4.   Le autorità competenti notificano alla Commissione qualsiasi accordo concluso ai sensi del paragrafo 3.

Articolo 127

1.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti che si rendano necessari per includere le società di partecipazione finanziaria nella vigilanza su base consolidata. Fatto salvo l'articolo 135, il consolidamento della situazione finanziaria della società di partecipazione finanziaria non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione finanziaria individualmente considerata.

2.   Se le autorità competenti di uno Stato membro non includono un ente creditizio, che è una filiazione, nella vigilanza su base consolidata in applicazione di uno dei casi previsti all'articolo 73, paragrafo 1, lettere b) e c), le autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede questo ente creditizio (filiazione) possono chiedere all'impresa madre le informazioni che possono facilitare l'esercizio della vigilanza del suddetto ente creditizio.

3.   Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata possano chiedere alle filiazioni di un ente creditizio o di una società di partecipazione finanziaria non compresi nella sfera della vigilanza su base consolidata le informazioni di cui all'articolo 137. In tal caso si applicano le procedure di trasmissione e di verifica delle informazioni previste in tale articolo.

Articolo 128

Allorché negli Stati membri esistono più autorità competenti ad esercitare la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e degli enti finanziari, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari allo scopo di organizzare il coordinamento tra tali autorità.

Articolo 129

1.   In aggiunta agli obblighi imposti dalle disposizioni della presente direttiva, l'autorità competente preposta all'esercizio della vigilanza su base consolidata di enti creditizi imprese madri nell'UE e di enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'UE esegue i compiti seguenti:

a)

il coordinamento della raccolta e della diffusione delle informazioni rilevanti o essenziali in situazioni normali e in situazioni di emergenza;

b)

la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali e in situazioni di emergenza, compreso in relazione alle attività di cui all'articolo 124, in collaborazione con le autorità competenti interessate.

2.   Quando una domanda per l'ottenimento di un'autorizzazione di cui rispettivamente all'articolo 84, paragrafo 1, all'articolo 87, paragrafo 9 e all'articolo 105 nonché all'allegato III, parte 6, è presentata da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, le autorità competenti decidono di comune accordo, dopo essersi ampiamente consultate, se concedere l'autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione.

Le domande di cui al primo comma sono presentate esclusivamente all'autorità competente di cui al paragrafo 1.

Le autorità competenti fanno tutto quanto in loro potere per giungere entro sei mesi ad una decisione congiunta sulla domanda. Tale decisione congiunta è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata che è trasmesso al richiedente dall'autorità competente di cui al paragrafo 1.

Il periodo di cui al comma 3 inizia il giorno della ricezione della domanda completa da parte dell'autorità competente di cui al paragrafo 1. Quest'ultima trasmette senza indugi la domanda completa alle altre autorità competenti.

In mancanza di una decisione congiunta tra le autorità competenti entro sei mesi, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 decide in merito alla domanda. Tale decisione è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata e che tiene conto delle opinioni e delle riserve delle altre autorità competenti espresse entro il periodo di sei mesi. La decisione viene trasmessa al richiedente e alle altre autorità competenti dall'autorità competente di cui al paragrafo 1.

Le decisioni di cui al terzo e quinto comma sono riconosciute come determinanti ed applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.

Articolo 130

1.   Qualora all'interno di un gruppo bancario si verifichi una situazione di emergenza che possa compromettere la stabilità del sistema finanziario, in uno qualsiasi degli Stati membri in cui sono state autorizzate imprese del gruppo bancario, l'autorità competente preposta all'esercizio della vigilanza su base consolidata, fatto salvo il capo 1, sezione 2, avvertono non appena possibile le autorità di cui all'articolo 49, lettera a) e all'articolo 50. Tale obbligo si applica a tutte le autorità competenti responsabili per un determinato gruppo in base agli articoli 125 e 126 e alle autorità competenti di cui all'articolo 129, paragrafo 1. Se possibile le autorità competenti usano specifici canali di comunicazione esistenti.

2.   Qualora necessiti di informazioni già comunicate ad un'altra autorità competente, l'autorità competente incaricata della vigilanza su base consolidata contatta se possibile tale autorità, al fine di evitare una duplicazione delle notifiche alle varie autorità preposte all'esercizio della vigilanza.

Articolo 131

Al fine di agevolare e di rendere efficace la vigilanza, l'autorità competente incaricata della vigilanza su base consolidata e le altre autorità competenti concludono accordi scritti di coordinamento e di cooperazione.

Tali accordi possono assegnare ulteriori compiti all'autorità competente incaricata della vigilanza su base consolidata e possono specificare le procedure per quanto riguarda il processo decisionale e la cooperazione con le altre autorità competenti.

Le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione ad una filiazione di un'impresa madre che sia un ente creditizio, possono delegare, con un accordo bilaterale, la propria responsabilità di vigilanza alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa madre affinché esse si incarichino della vigilanza della filiazione conformemente alle disposizioni della presente direttiva. La Commissione viene informata dell'esistenza e del tenore di tali accordi. Essa trasmette queste informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri ed al comitato bancario europeo.

Articolo 132

1.   Le autorità competenti collaborano strettamente tra loro. Esse si scambiano reciprocamente tutte le informazioni essenziali o rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite loro dalla presente direttiva. A tale proposito, le autorità competenti comunicano su richiesta tutte le informazioni rilevanti e di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali.

Le informazioni di cui al primo comma sono considerate essenziali se possono materialmente influenzare la valutazione circa la solidità finanziaria di un ente creditizio o di un ente finanziario in un altro Stato membro.

In particolare, le autorità competenti incaricate della vigilanza consolidata di enti creditizi imprese madri nell'UE e enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'UE trasmettono alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate della vigilanza delle filiazioni di tali imprese madri tutte le informazioni rilevanti. Nel determinare la portata delle informazioni rilevanti si tiene conto dell'importanza di dette filiazioni all'interno del sistema finanziario di tali Stati membri.

Le informazioni essenziali di cui al primo comma comprendono in particolare quanto segue:

a)

identificazione della struttura di gruppo di tutti i principali enti creditizi appartenenti a un gruppo e individuazione delle autorità competenti degli enti creditizi del gruppo;

b)

procedure per la raccolta di informazioni dagli enti creditizi appartenenti ad un gruppo e per la verifica di tali informazioni;

c)

sviluppi negativi che interessano enti creditizi o altre imprese appartenenti ad un gruppo e che potrebbero avere serie ripercussioni sugli enti creditizi;

d)

principali sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità competenti in conformità alla presente direttiva, incluse l'imposizione di un requisito patrimoniale supplementare ai sensi dell'articolo 136 e qualsiasi limitazione all'utilizzo del metodo avanzato di misurazione per il calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi dell'articolo 105.

2.   Le autorità competenti incaricate della vigilanza di enti creditizi controllati da un ente creditizio impresa madre nell'UE contattano ogniqualvolta possibile l'autorità competente di cui all'articolo 129, paragrafo 1, quando hanno bisogno di informazioni sull'attuazione dei metodi e delle metodologie menzionati nella presente direttiva che possono essere già a disposizione di tale autorità competente.

3.   Le autorità competenti interessate, prima di prendere una decisione che rivesta una certa importanza per le funzioni di vigilanza delle altre autorità competenti, si consultano tra loro in relazione ai punti seguenti:

a)

modifiche nella struttura azionaria, organizzativa o gestionale di enti creditizi appartenenti a un gruppo, che richiedono l'approvazione o l'autorizzazione delle autorità competenti;

b)

principali sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità competenti, incluse l'imposizione di un requisito patrimoniale supplementare ai sensi dell'articolo 136 e qualsiasi limitazione all'utilizzo dei metodi avanzati di misurazione per il calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi dell'articolo 105.

Ai fini della lettera b), l'autorità competente incaricata della vigilanza su base consolidata viene sempre consultata.

Un'autorità competente può tuttavia decidere di non procedere alla consultazione in situazioni di emergenza o qualora tale consultazione possa compromettere l'efficacia delle decisioni. In tal caso, l'autorità competente informa senza indugio le altre autorità competenti.

Articolo 133

1.   Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata esigono, ai fini della vigilanza, il consolidamento integrale degli enti creditizi e degli enti finanziari costituiti da filiazioni dell'impresa madre.

Tuttavia, le autorità competenti possono prescrivere semplicemente il consolidamento proporzionale quando, a loro avviso, la responsabilità dell'impresa madre che detiene una quota di capitale è limitata a tale quota, tenuto conto della responsabilità degli altri azionisti o soci e della soddisfacente solvibilità di questi ultimi. La responsabilità degli altri azionisti o soci viene chiaramente stabilita, ove necessario, a mezzo di impegni espressamente sottoscritti.

Qualora le imprese siano legate da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, le autorità competenti stabiliscono le modalità del consolidamento.

2.   Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata esigono il consolidamento proporzionale delle partecipazioni detenute in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento, qualora ne risulti una limitazione della responsabilità di dette imprese in funzione della quota di capitale da queste detenuta.

3.   In casi di partecipazione o di altri legami in capitale diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento. Esse possono in particolare consentire o esigere il ricorso al metodo dell'equivalenza. Tuttavia questo metodo non costituisce inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.

Articolo 134

1.   Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 133, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti:

a)

quando un ente creditizio, a giudizio delle autorità competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti creditizi o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione o altri legami finanziari in tali enti;

b)

quando due o più enti creditizi o enti finanziari sono posti sotto un'unica direzione, senza che questa sia necessariamente stabilita per contratto o clausole statutarie.

Le autorità competenti possono in particolare permettere o prescrivere l'applicazione del metodo di cui all'articolo 12 della direttiva 83/349/CEE. Tale metodo non costituisce tuttavia un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.

2.   2 Allorché la vigilanza su base consolidata è prescritta in applicazione degli articoli 125 e 126, le imprese di servizi ausiliari e le società di gestione patrimoniale quali definite nella direttiva 2002/87/CE sono comprese nel consolidamento negli stessi casi e secondo le stesse modalità di cui all'articolo 133 e al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 135

Gli Stati membri esigono che le persone che dirigono di fatto una società di partecipazione finanziaria possiedano l'onorabilità e l'esperienza sufficienti per esercitare tali funzioni.

Articolo 136

1.   Le autorità competenti esigono che ciascun ente creditizio che non soddisfa i requisiti della presente direttiva adotti tempestivamente le azioni o le misure richieste dalla situazione.

A tali fini, tra le misure a disposizione delle autorità competenti figurano le seguenti:

a)

obbligare gli enti creditizi a detenere fondi propri superiori al livello minimo fissato dall'articolo 75;

b)

chiedere il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto per conformarsi agli articoli 22 e 123;

c)

esigere che gli enti creditizi applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti patrimoniali;

d)

restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti creditizi;

e)

chiedere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi di enti creditizi.

L'adozione di tali misure è soggetta al capo 1, sezione 2.

2.   Le autorità competenti impongono un requisito patrimoniale specifico, superiore al livello minimo fissato dall'articolo 75, almeno agli enti creditizi che non soddisfano i requisiti fissati agli articoli 22, 109 e 123, o nei confronti dei quali è stata presa una decisione negativa circa gli elementi di cui all'articolo 124, paragrafo 3, se la semplice applicazione di altre misure non sembra in grado di migliorare sufficientemente i dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie entro un periodo di tempo adeguato.

Articolo 137

1.   In attesa dell'ulteriore coordinamento dei metodi di consolidamento, gli Stati membri stabiliscono che, se l'impresa madre di uno o più enti creditizi è una società di partecipazione mista, le autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza di detti enti impongono alla società di partecipazione mista e alle sue filiazioni, rivolgendosi direttamente ad esse oppure tramite enti creditizi filiazioni, di comunicare tutte le informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sugli enti creditizi filiazioni.

2.   Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possono procedere, o far procedere mediante revisori esterni, alla verifica in loco delle informazioni ricevute dalle società di partecipazione miste e dalle loro filiazioni. Se la società di partecipazione mista o una delle filiazioni è un'impresa di assicurazione, ci si può avvalere anche della procedura di cui all'articolo 140, paragrafo 1. Se la società di partecipazione mista o una delle filiazioni ha sede in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'ente creditizio filiazione, la verifica in loco delle informazioni avviene con la procedura di cui all'articolo 141.

Articolo 138

1.   Fatto salvo il capo 2, sezione 5, gli Stati membri dispongono che qualora l'impresa madre di uno o più enti creditizi sia una società di partecipazione mista, le autorità competenti preposte alla vigilanza di detti enti creditizi esercitino una vigilanza generale sulle operazioni tra l'ente creditizio e la società di partecipazione mista e le sue filiazioni.

2.   Le autorità competenti dispongono che gli enti creditizi mettano in atto adeguati processi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese valide procedure di segnalazione e contabili, atti a consentire nei modi dovuti l'accertamento, la quantificazione, la sorveglianza e il controllo delle operazioni con la società di partecipazione mista cui fanno capo e con le filiazioni di questa. Le autorità competenti dispongono che l'ente creditizio notifichi ogni altra operazione significativa intercorrente con le predette imprese, diversa dall'operazione di cui all'articolo 110. Tali procedure e operazioni significative sono sottoposte alla verifica delle autorità competenti.

Qualora le operazioni intragruppo compromettano la posizione finanziaria di un ente creditizio, le autorità competenti preposte alla sua vigilanza adottano gli opportuni provvedimenti.

Articolo 139

1.   Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché nessun ostacolo di natura giuridica impedisca alle imprese comprese nella sfera di vigilanza su base consolidata, o alle società di partecipazione mista e alle loro filiazioni, o alle filiazioni contemplate all'articolo 127, paragrafo 3, lo scambio delle informazioni utili all'esercizio della vigilanza conformemente agli articoli da 124 a 138 ed al presente articolo.

2.   Quando l'impresa madre e l'ente o gli enti creditizi sue filiazioni sono situati in Stati membri diversi, le autorità competenti di ciascuno Stato membro si comunicano tutte le informazioni atte a consentire od agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata.

Quando le autorità competenti dello Stato membro ove è situata l'impresa madre non esercitano esse stesse la vigilanza su base consolidata in forza degli articoli 125 e 126, esse possono essere invitate dalle autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza a chiedere a tale impresa madre le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata e a trasmetterle alle suddette autorità.

3.   Gli Stati membri autorizzano lo scambio tra le loro autorità competenti delle informazioni di cui al paragrafo 2, restando inteso che, nel caso di società di partecipazione finanziaria, di enti finanziari o di imprese di servizi ausiliari, la raccolta o la detenzione di informazioni non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare una funzione di vigilanza su tali enti o imprese individualmente considerati.

Gli Stati membri autorizzano altresì lo scambio tra le autorità competenti delle informazioni di cui all'articolo 137, restando inteso che la raccolta o la detenzione di informazioni non implica in alcun modo che le autorità competenti esercitino una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione mista e le relative filiazioni che non sono enti creditizi, o sulle filiazioni contemplate all'articolo 127, paragrafo 3.

Articolo 140

1.   Qualora un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione mista controlli una o più filiazioni che sono imprese di assicurazione o altre imprese che prestano servizi di investimento soggette a procedura autorizzativa, le autorità competenti e le autorità cui è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese di assicurazione o sulle suddette altre imprese che offrono servizi di investimento collaborano strettamente fra loro. Fatte salve le rispettive competenze, tali autorità si comunicano tutte le informazioni atte ad agevolare l'assolvimento dei loro compiti e a garantire il controllo dell'attività e della situazione finanziaria complessiva delle imprese soggette alla loro vigilanza.

2.   Le informazioni ricevute nell'ambito della vigilanza su base consolidata ed in particolare gli scambi di informazioni tra autorità competenti previsti dalla presente direttiva sono coperti dal segreto d'ufficio definito al capo 1, sezione 2.

3.   Le autorità competenti incaricate della vigilanza su base consolidata redigono un elenco delle società di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 71, paragrafo 2. L'elenco è comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri ed alla Commissione.

Articolo 141

Qualora, nell'ambito dell'applicazione della presente direttiva, le autorità competenti di uno Stato membro desiderino verificare, in determinati casi, le informazioni riguardanti un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario, un'impresa di servizi ausiliari, una società di partecipazione mista, una filiazione di cui all'articolo 137 o una filiazione di cui all'articolo 127, paragrafo 3, situati in un altro Stato membro, dette autorità chiedono alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda a tale verifica. Le autorità che hanno ricevuto la richiesta di verifica vi danno seguito, nell'ambito della loro competenza, procedendovi esse stesse o consentendo di procedervi alle autorità che hanno presentato la richiesta ovvero ad un revisore o ad un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.

Articolo 142

Gli Stati membri prevedono che, fatte salve le proprie norme di diritto penale, si possano irrogare a carico delle società di partecipazione finanziarie e delle società di partecipazione miste, o dei loro dirigenti responsabili, che violino le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione degli articoli da 124 a 141 e del presente articolo, sanzioni o provvedimenti intesi a far cessare le infrazioni constatate o le loro cause. Le autorità competenti collaborano strettamente fra di loro affinché tali sanzioni o provvedimenti permettano di conseguire gli effetti voluti, in particolare quando la sede sociale di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione mista non è nel luogo ove si trova l'amministrazione centrale o lo stabilimento principale della medesima.

Articolo 143

1.   Qualora un ente creditizio, la cui impresa madre sia un ente creditizio o una società di partecipazione finanziaria con sede principale in un paese terzo, non sia soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 125 e 126, le autorità competenti verificano se esso sia soggetto ad una vigilanza su base consolidata da parte di un'autorità competente di un paese terzo equivalente a quella retta dai principi fissati dalla presente direttiva.

La verifica è effettuata dall'autorità competente cui, a norma del paragrafo 3, spetterebbe l'esercizio della vigilanza su base consolidata, su richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nella Comunità o di sua iniziativa. Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti interessate.

2.   La Commissione può chiedere al comitato bancario europeo di fornire indicazioni generali per stabilire se i regimi di vigilanza su base consolidata delle autorità competenti dei paesi terzi siano in grado di raggiungere gli obiettivi della vigilanza su base consolidata definiti nel presente capo riguardo agli enti creditizi la cui impresa madre abbia la sede principale in un paese terzo. Il comitato riesamina regolarmente tali indicazioni e tiene conto di qualsiasi modifica ai regimi di vigilanza su base consolidata apportata dalle autorità competenti in questione.

L'autorità competente che effettua la verifica di cui al paragrafo 1, primo comma tiene conto di siffatte indicazioni. L'autorità competente consulta altresì il comitato prima di prendere una decisione.

3.   In mancanza di una vigilanza equivalente, gli Stati membri applicano per analogia al predetto ente creditizio le disposizioni di cui alla presente direttiva o autorizzano le loro autorità competenti a far ricorso ad altre tecniche di vigilanza idonee a conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata sugli enti creditizi.

Tali tecniche di vigilanza sono concordate dall'autorità competente cui spetterebbe la vigilanza su base consolidata previa consultazione delle altre autorità competenti interessate.

In particolare, le autorità competenti possono disporre la creazione di una società di partecipazione finanziaria con sede principale nella Comunità e applicare le disposizioni relative alla vigilanza su base consolidata alla posizione consolidata di tale società di partecipazione finanziaria.

Le tecniche di vigilanza sono concepite in modo tale da conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata fissati nel presente capo e sono comunicate alle altre autorità competenti interessate e alla Commissione.

Sezione 2

Comunicazione da parte delle autorità competenti

Articolo 144

Le autorità competenti comunicano le seguenti informazioni:

a)

i testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli orientamenti generali adottati nel loro Stato membro in materia di regolamentazione prudenziale;

b)

le modalità di esercizio delle opzioni e facoltà previste dalla legislazione comunitaria;

c)

i criteri generali e le metodologie che utilizzano per il riesame e la valutazione di cui all'articolo 124;

d)

fatte salve le disposizioni del capo 1, sezione 2, dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell'attuazione del quadro prudenziale in ciascuno Stato membro.

Le informazioni comunicate ai sensi del primo comma sono tali da consentire un raffronto significativo dei metodi adottati dalle autorità competenti dei vari Stati membri. Le informazioni sono pubblicate in un formato comune e aggiornate regolarmente. Esse sono accessibili da un'unica ubicazione elettronica.

CAPO 5

informativa da parte degli enti creditizi

Articolo 145

1.   Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 146, ai fini della presente direttiva, gli enti creditizi pubblicano le informazioni indicate nell'allegato XII, parte 2.

2.   Il riconoscimento da parte delle autorità competenti, ai sensi del capo 2, sezione 3, sottosezioni 2 e 3 e dell'articolo 105, degli strumenti e delle metodologie di cui all'allegato XII, parte 3, è subordinato alla comunicazione da parte degli enti creditizi delle informazioni ivi indicate.

3.   Gli enti creditizi adottano una politica formale per conformarsi ai requisiti in materia di informativa stabiliti dai paragrafi 1 e 2 e si dotano di politiche che permettano loro di valutare l'adeguatezza della loro informativa, per quanto riguarda anche la sua verifica e la sua frequenza.

4.   Gli enti creditizi, se richiesti, dovrebbero illustrare le loro decisioni di rating alle PMI e ad altre società che chiedano prestiti, fornendo, su richiesta, una spiegazione scritta. Se un impegno volontario del settore in tale contesto risulta inadeguato, vengono adottate misure nazionali. I costi amministrativi della spiegazione devono mantenersi ad un tasso adeguato all'entità del prestito.

Articolo 146

1.   In deroga all'articolo 145, gli enti creditizi possono omettere di pubblicare una o più informazioni di cui all'allegato XII, parte 2, qualora tali informazioni, alla luce del criterio specificato nell'allegato XII, parte 1, punto 1, non siano considerate rilevanti.

2.   In deroga all'articolo 145, gli enti creditizi possono omettere di pubblicare una o più voci di cui all'allegato XII, parti 2 e 3, qualora tali voci includano informazioni che, alla luce dei criteri specificati nell'allegato XII, parte 1, punti 2 e 3, siano considerate esclusive o riservate.

3.   Nei casi eccezionali di cui al paragrafo 2, l'ente creditizio interessato precisa nelle sue comunicazioni il fatto che determinate voci non sono pubblicate, la ragione della mancata pubblicazione, oltre a pubblicare informazioni di carattere più generale sulla questione oggetto dell'obbligo di informativa, a meno che queste non siano da classificare come esclusive o riservate secondo i criteri definiti nell'allegato XII, parte I, punti 2 e 3.

Articolo 147

1.   Gli enti creditizi pubblicano le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 145 almeno su base annua. Le informazioni sono pubblicate non appena possibile.

2.   Gli enti creditizi stabiliscono inoltre se, alla luce dei criteri fissati nell'allegato XII, parte 1, punto 4, sia necessaria una pubblicazione più frequente di quella di cui al paragrafo 1.

Articolo 148

1.   Gli enti creditizi possono determinare i mezzi e le sedi più appropriati per la diffusione delle informazioni e gli strumenti di verifica più adeguati per conformarsi effettivamente ai requisiti in materia di informativa stabiliti all'articolo 145. Nella misura del possibile, tutte le comunicazioni sono effettuate negli stessi mezzi o nelle stesse sedi.

2.   Le comunicazioni equivalenti effettuate dagli enti creditizi per ottemperare a requisiti contabili, nonché per soddisfare i requisiti per l'ammissione alla quotazione in mercati o requisiti di altro genere possono essere prese in considerazione ai fini del rispetto dell'articolo 145. Qualora tali comunicazioni non siano incluse nei documenti di bilancio, gli enti creditizi indicano dove trovarle.

Articolo 149

Nonostante gli articoli da 146 a 148, gli Stati membri abilitano le autorità competenti ad esigere dagli enti creditizi:

a)

che pubblichino una o più informazioni di cui all'allegato XII, parti 2 e 3;

b)

che pubblichino una o più informazioni con frequenza maggiore di quella annuale e che fissino termini per la pubblicazione;

c)

che utilizzino per le comunicazioni mezzi e sedi specifici, diversi dai documenti di bilancio;

d)

che ricorrano a strumenti di verifica specifici per le informazioni che non sono sottoposte alla revisione legale.

TITOLO VI

POTERI D'ATTUAZIONE

Articolo 150

1.   Fatta salva, per quanto riguarda i fondi propri, la proposta che la Commissione può presentare ai sensi dell'articolo 62, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 151, paragrafo 2, gli adattamenti tecnici da apportare alla presente direttiva per quanto riguarda i punti sottoelencati:

a)

il chiarimento delle definizioni per tenere conto, nell'applicazione della presente direttiva, dell'evoluzione dei mercati finanziari;

b)

il chiarimento delle definizioni allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme della presente direttiva;

c)

l'adeguamento della terminologia e delle definizioni a quelle degli atti successivi concernenti gli enti creditizi e le materie connesse;

d)

gli adattamenti tecnici dell'elenco di cui all'articolo 2;

e)

la modifica dell'ammontare del capitale iniziale richiesto all'articolo 9 per tener conto degli andamenti economici e monetari;

f)

l'ampliamento del contenuto dell'elenco menzionato agli articoli 23 e 24 figurante nell'allegato I o l'adattamento della terminologia dell'elenco per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;

g)

le materie nelle quali le autorità competenti si scambiano le informazioni, elencate all'articolo 42;

h)

gli adattamenti tecnici degli articoli da 56 a 67 e dell'articolo 74 a seguito di sviluppi in materia di principi contabili o di altri requisiti che tengano conto della legislazione comunitaria, o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza;

i)

la revisione dell'elenco delle classi di esposizioni di cui agli articoli 79 e 86 per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;

j)

l'importo specificato all'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 86, paragrafo 4, lettera a), all'allegato VII, parte 1, punto 5 e all'allegato VII, parte 2, punto 15 per tenere conto degli effetti dell'inflazione;

k)

l'elenco e la classificazione delle voci fuori bilancio figuranti negli allegati II e IV e le rispettive modalità di calcolo per determinare i valori delle esposizioni ai fini del titolo V, capo 2, sezione 3;

l)

l'adeguamento delle disposizioni degli allegati da V a XII, al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, con particolare riferimento ai nuovi prodotti finanziari, o dei principi contabili o di altri requisiti che tengano conto della legislazione comunitaria, o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza.

2.   La Commissione può adottare le seguenti misure di attuazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 151, paragrafo 2:

a)

precisazione dell'entità delle variazioni improvvise ed impreviste dei tassi di interesse di cui all'articolo 124, paragrafo 5;

b)

una riduzione temporanea del livello minimo di fondi propri fissato all'articolo 75 e/o dei fattori di ponderazione del rischio di cui al titolo V, capo 2, sezione 3, per tener conto di circostanze specifiche;

c)

fatta salva la relazione di cui all'articolo 119, il chiarimento delle ipotesi di esenzione di cui all'articolo 111, paragrafo 4, ed agli articoli 113, 115 e 116;

d)

precisazione degli aspetti principali in relazione ai quali devono essere comunicati dati statistici aggregati ai sensi dell'articolo 144, paragrafo 1, lettera d);

e)

precisazione del formato, della struttura, del contenuto e della data di pubblicazione annuale della comunicazione di cui all'articolo 144.

3.   Nessuna delle misure di attuazione emanate può modificare le disposizioni essenziali della presente direttiva.

4.   Fatte salve le misure di attuazione già adottate, alla scadenza del periodo di due anni dall'adozione della presente direttiva ed entro il 1o aprile 2008, l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva che richiedono l'adozione di norme tecniche, adattamenti e decisioni, in conformità del paragrafo 2 viene sospesa. Il Parlamento europeo ed il Consiglio possono, su proposta della Commissione e secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, rinnovare le disposizioni in questione e a tal fine le riesaminano prima della scadenza del periodo o, se precedente, della data di cui al presente paragrafo.

Articolo 151

1.   La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo istituito con decisione 2004/10/CE (23) della Commissione.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO 1

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 152

1.   Gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 84 a 89 detengono, durante il primo, il secondo e il terzo periodo di dodici mesi successivi al 31 dicembre 2006, fondi propri di importo sempre superiore o uguale agli importi indicati ai paragrafi 3, 4 e 5.

2.   Gli enti creditizi che applicano i metodi avanzati di misurazione di cui all'articolo 105 per il calcolo dei loro requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo detengono, durante il secondo e il terzo periodo di dodici mesi successivi al 31 dicembre 2006, fondi propri di importo sempre superiore o uguale agli importi indicati ai paragrafi 4 e 5.

3.   Per il primo periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 1, l'importo dei fondi propri è pari al 95 % dell'importo totale minimo dei fondi propri che l'ente creditizio dovrebbe detenere durante tale periodo ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (24), conformemente a quanto disposto da tale direttiva e dalla direttiva 2000/12/CE prima del 1o gennaio 2007.

4.   Per il secondo periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 1, l'importo dei fondi propri è pari al 90 % dell'importo totale minimo dei fondi propri che l'ente creditizio dovrebbe detenere durante tale periodo ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 93/6/CEE, conformemente a quanto disposto da tale direttiva e dalla direttiva 2000/12/CE prima del 1o gennaio 2007.

5.   Per il terzo periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 1, l'importo dei fondi propri è pari all'80 % dell'importo totale minimo dei fondi propri che l'ente creditizio dovrebbe detenere durante tale periodo ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 93/6/CEE, conformemente a quanto disposto da tale direttiva e dalla direttiva 2000/12/CE prima del 1o gennaio 2007.

6.   Ai fini del rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 5 si prendono in considerazione gli importi dei fondi propri corretti integralmente in modo da riflettere le differenze esistenti tra il calcolo dei fondi propri conformemente a quanto disposto dalla direttiva 2000/12/CE e dalla direttiva 93/6/CEE, prima del 1o gennaio 2007, e il calcolo dei fondi propri conformemente alla presente direttiva, differenze derivanti dal trattamento distinto, ai sensi degli articoli da 84 a 89 della presente direttiva, delle perdite attese e delle perdite inattese.

7.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, si applicano gli articoli da 68 a 73.

8.   Fino al 1o gennaio 2008 gli enti creditizi possono considerare che gli articoli del titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 1, relativi al metodo standardizzato, sono sostituiti dagli articoli da 42 a 46 della direttiva 2000/12/CE nel testo in vigore prima del 1o gennaio 2007.

9.   Qualora venga esercitata la facoltà di cui al paragrafo 8, in relazione alle disposizioni della direttiva 2000/12/CE vale quanto segue:

a)

si applicano le disposizioni degli articoli da 42 a 46 di detta direttiva nel testo in vigore prima del 1o gennaio 2007;

b)

il «valore ponderato in base al rischio» di cui all'articolo 42, paragrafo 1, di detta direttiva corrisponde all''importo dell'esposizione ponderato per il rischio;

c)

le cifre risultanti dall'applicazione dell'articolo 42, paragrafo 2, di detta direttiva sono considerate come importi delle esposizioni ponderati per il rischio;

d)

i «derivati su crediti» sono inclusi nell'elenco delle voci che presentano un rischio pieno di cui all'allegato II di detta direttiva;

e)

il trattamento di cui all'articolo 43, paragrafo 3, di detta direttiva si applica agli strumenti derivati figuranti all'allegato IV di detta direttiva, che si tratti di voci di bilancio o di voci fuori bilancio e le cifre risultanti dal trattamento previsto nell'allegato III sono considerate come importi delle esposizioni ponderati per il rischio;

10.   Qualora venga esercitata la facoltà di cui al paragrafo 8, in relazione al trattamento delle esposizioni per le quali viene utilizzato il metodo standardizzato vale quanto segue:

a)

il titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 3 relativo all'attenuazione del rischio di credito non si applica;

b)

il titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 4 relativo al trattamento della cartolarizzazione può non essere applicato dalle autorità competenti.

11.   Qualora venga esercitata la facoltà di cui al paragrafo 8, il requisito patrimoniale relativo al rischio operativo di cui all'articolo 75, lettera d) è ridotto della percentuale corrispondente al rapporto tra il valore delle esposizioni dell'ente creditizio per il quale gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alla facoltà di cui al paragrafo 8 ed il valore totale delle sue esposizioni.

12.   Qualora un ente creditizio calcoli gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi della facoltà di cui al paragrafo 8 per tutte le sue esposizioni, si possono applicare gli articoli da 48 a 50 della direttiva 2000/12/CE relativi ai grandi fidi nel testo in vigore prima del 1o gennaio 2007.

13.   Qualora venga esercitata la facoltà di cui al paragrafo 8 i riferimenti agli articoli da 78 a 83 della presente direttiva s'intendono fatti agli articoli da 42 a 46 della direttiva 2000/12/CE nel testo in vigore prima del 1o gennaio 2007.

14.   Qualora venga esercitata la facoltà di cui al paragrafo 8, gli articoli 123, 124, 145 e 149 non si applicano prima della data ivi indicata.

Articolo 153

Nel calcolare gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni derivanti da operazioni di leasing immobiliare relative a uffici o locali per il commercio situati nel loro territorio e rispondenti ai criteri enunciati all'allegato VI, parte 1, punto 54, le autorità competenti possono, fino al 31 dicembre 2012, autorizzare l'attribuzione di un fattore di ponderazione del rischio del 50 % senza tuttavia che si applichi l'allegato VI, parte 1, punti 55 e 56.

Fino al 31 dicembre 2010, le autorità competenti possono, per determinare la parte garantita di un prestito scaduto ai fini dell'allegato VI, riconoscere garanzie reali diverse da quelle ammissibili ai sensi degli articoli da 90 a 93.

Fino al 31 dicembre 2012 nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'allegato VI, parte 1, punto 4, alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro è attribuita la medesima ponderazione del rischio che sarebbe applicata a tali esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale.

Articolo 154

1.   Fino al 31 dicembre 2011 le autorità competenti di ogni Stato membro possono, ai fini di cui all'allegato VI, parte 1, punto 61, fissare il numero di giorni di arretrato fino a 180 per le esposizioni di cui all'allegato VI, parte 1, punti da 12 a 17 e da 41 a 43 con le controparti situate nel proprio territorio, ove le condizioni locali lo rendano appropriato. La cifra precisa può differire all'interno delle linee di prodotti.

Le autorità competenti che non esercitano la facoltà di cui al primo comma in relazione alle esposizioni con le controparti situate nel proprio territorio possono fissare un numero più elevato di giorni per esposizioni con controparti situate nel territorio di altri Stati membri le cui autorità competenti hanno esercitato la facoltà. Il numero preciso si colloca tra 90 giorni e la cifra che le altre autorità competenti hanno fissato per esposizioni con tali controparti nel rispettivo territorio.

2.   Per gli enti creditizi che chiedono di poter utilizzare il metodo basato sui rating interni prima del 2010, previa autorizzazione delle autorità competenti, il requisito di utilizzo triennale prescritto all'articolo 84, paragrafo 3 può essere ridotto a un periodo non inferiore a un anno fino al 31 dicembre 2009.

3.   Per gli enti creditizi che chiedono l'autorizzazione all'utilizzo di stime interne delle perdite in caso di inadempimento e/o dei fattori di conversione il requisito di utilizzo triennale prescritto all'articolo 84, paragrafo 4 può essere ridotto a due anni fino al 31 dicembre 2008.

4.   Fino al 31 dicembre 2012 le autorità competenti dei singoli Stati membri possono consentire agli enti creditizi di continuare ad applicare alle partecipazioni di cui all'articolo 57, lettera o) purché acquisite prima del … (25), il trattamento di cui all'articolo 38 della direttiva 2000/12/CE in quanto applicabile prima del 1o gennaio 2007.

5.   Fino al 31 dicembre 2010 la perdita media in caso di inadempimento ponderata per le esposizioni per tutte le esposizioni al dettaglio che sono garantite da immobili residenziali e che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali non può essere inferiore al 10 %.

6.   Fino al 31 dicembre 2017, le autorità competenti degli Stati membri possono esentare dal trattamento secondo il metodo basato sui rating interni talune esposizioni in strumenti di capitale detenute al 31 dicembre 2007 da enti creditizi e da filiazioni nell'UE di enti creditizi nello Stato membro in questione.

La posizione soggetta a esenzione è calcolata come numero di azioni detenute al 31 dicembre 2007 ed eventuali ulteriori azioni direttamente risultanti da tale portafoglio, a condizione che non aumentino la quota proporzionale di partecipazione.

Se un'acquisizione aumenta la quota proporzionale di partecipazione in una data società, la parte eccedente non sarà ammessa all'esenzione. Quest'ultima non si applicherà neppure a quelle partecipazioni che, sebbene originariamente rientranti nell'esenzione, siano state cedute e successivamente riacquistate.

Le esposizioni in strumenti di capitale cui si applicano le disposizioni transitorie sono assoggettate ai requisiti patrimoniali calcolati in conformità al titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 1.

7.   Fino al 31 dicembre 2011, nel caso delle esposizioni verso imprese, le autorità competenti di ciascuno Stato membro stabiliscono il numero preciso di giorni di arretrato che tutti gli enti creditizi situati sul proprio territorio devono rispettare ai fini della definizione di inadempimento di cui all'allegato VII, parte 4, punto 44, per le esposizioni verso le controparti situate in tale Stato membro. Il termine è compreso tra 90 e 180 giorni, qualora ciò appaia opportuno in base alle condizioni locali. Per le esposizioni verso controparti di questo tipo situate nei territori di altri Stati membri, le autorità competenti fissano un numero di giorni di arretrato che non è più elevato di quello stabilito dall'autorità competente dello Stato membro in questione.

Articolo 155

Fino al 31 dicembre 2012, per gli enti creditizi il cui indicatore rilevante per l'area di attività «Negoziazione e vendite» rappresenti almeno il 50 % del totale degli indicatori rilevanti per tutte le sue aree di attività, calcolati conformemente all'allegato X, parte 2, punti da 1 a 4, gli Stati membri possono applicare una percentuale del 15 % all'area di attività «trading and sales».

CAPO 2

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 156

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e tenuto conto del contributo della Banca centrale europea, verifica periodicamente se la presente direttiva considerata nel suo insieme, determini, congiuntamente alla direttiva 2006/…/CE, effetti significativi sul ciclo economico e, in base a tale esame, stabilisce se si giustifichi l'adozione di misure correttive.

Sulla base di tale analisi, e tenuto conto del contributo della Banca centrale europea, la Commissione elabora una relazione biennale e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnandola, eventualmente, con adeguate proposte. I contributi provenienti dalle parti implicate nell'assunzione e nella concessione di crediti sono presi in debita considerazione nel redigere la relazione.

Entro il 1o gennaio 2012 la Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva e redige una relazione, con particolare attenzione per tutti gli aspetti di cui agli articoli da 68 a 73, all'articolo 80, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 129, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio corredata da ogni proposta appropriata.

Articolo 157

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 4, 22, 57, da 61 a 64, 66, da 68 a 106, 108, da 110 a 115, da 117 a 119, da 123 a 127, da 129 a 132, 133, 136, da 144 a 149, da 152 a 155 e agli allegati II, III e da V a XII. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste disposizioni e quelle della presente direttiva.

In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, si intendono come riferimenti alla presente direttiva. Gli Stati membri determinano le modalità di detto riferimento e la formulazione di detta indicazione.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3.   Gli Stati membri applicano, dal 1o gennaio 2008, e non prima, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 87, paragrafo 9 e all'articolo 105.

Articolo 158

1.   La direttiva 2000/12/CE, come modificata dalle direttive che figurano all'allegato XIII, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle stesse direttive, che figurano all'allegato XIII, parte B.

2.   I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato XIV.

Articolo 159

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 160

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a, …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 234 del 22.9.2005, pag. 8.

(2)  GU C 52 del 2.3.2005, pag. 37.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 28 settembre 2005.

(4)  GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/29/CE (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 50).

(5)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 28.

(6)  GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

(7)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE.

(8)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(9)  GU L …

(10)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(11)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(12)  GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 115.

(13)  Direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39).

(14)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE.

(15)  Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 2005/1/CE.

(16)  Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.

(17)  GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.

(18)  Ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili (GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20).

(19)  Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.

(20)  Prima direttiva del Consiglio 73/239/CEE, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall' assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.

(21)  Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19/12/2002, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.

(22)  Direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.

(23)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 36.

(24)  GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.

(25)  GU: data dell'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO I

ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE BENEFICIANO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO

1.

Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili

2.

Operazioni di prestito, in particolare: credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, credito commerciale (compreso il forfaiting)

3.

Leasing finanziario

4.

Servizi di pagamento

5.

Emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, travellers cheque, lettere di credito)

6.

Rilascio di garanzie e di impegni di firma

7.

Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:

a)

strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.)

b)

cambi

c)

strumenti finanziari a termine e opzioni

d)

contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse

e)

valori mobiliari

8.

Partecipazioni alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi

9.

Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse e consulenza nonché servizi nel campo delle concentrazioni e della rilevazione di imprese

10.

Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking

11.

Gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni

12.

Custodia e amministrazione di valori mobiliari

13.

Servizi di informazione commerciale

14.

Locazione di cassette di sicurezza.

I servizi e le attività di cui all'allegato I, sezioni A e B, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (1) sono soggetti al mutuo riconoscimento ai sensi della presente direttiva quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C di tale direttiva.


(1)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/31/CE (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60).

ALLEGATO II

CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI FUORI BILANCIO

Rischio pieno:

Garanzie che assumono la forma di sostituti del credito

Derivati su crediti

Accettazioni

Girate su effetti non a nome di un altro ente creditizio

Cessioni con diritto di rivalsa per il cessionario

Lettere di credito standby irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito

Attività acquistate con impegni di acquisto a termine secco

Depositi a termine contro termine (i forward forward deposit)

Parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti

Vendita di attività con opzioni di riscatto secondo la definizione dell'articolo 12, paragrafi 3 e 5, della direttiva 86/635/CEE

Altre operazioni a rischio pieno

Rischio medio:

Crediti documentari accordati e confermati (vedi anche rischio medio/basso)

Garanzie e garanzie di esenzione e indennizzo (comprese fideiussioni a garanzia di offerte e di buona esecuzione e fideiussioni per operazioni doganali e fiscali) e prestazioni di cauzioni che non assumono la forma di sostituti di credito

Lettere di credito standby irrevocabili che non assumono il carattere di sostituti di credito

Aperture di credito non utilizzate (impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata iniziale superiore ad un anno

Agevolazioni per l'emissione di effetti (Note issuance facilities (NIF)) e di credito rinnovabile (Revolving underwriting facilities (RUF))

Altre operazioni a rischio medio quali notificate alla Commissione

Rischio medio/basso:

Crediti documentari, nei quali la merce ha funzione di garanzia, e altre transazioni autoliquidantisi

Aperture di credito non utilizzate (impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata iniziale al massimo pari a un anno, che non siano revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso e che non siano provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore

Altre operazioni a rischio medio/basso quali notificate alla Commissione

Rischio basso:

Aperture di credito non utilizzate (impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore. Le linee di credito al dettaglio possono essere considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all'ente creditizio di revocarle nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata

Altre operazioni a rischio basso quali notificate alla Commissione.

ALLEGATO III

TRATTAMENTO DEL RISCHIO DI CREDITO DI CONTROPARTE DI STRUMENTI DERIVATI, OPERAZIONI DI VENDITA CON PATTO DI RIACQUISTO, OPERAZIONI DI CONCESSIONE E ASSUNZIONE DI TITOLI O MERCI IN PRESTITO, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO A LUNGO TERMINE E OPERAZIONI DI MARGINAZIONE

Parte 1: Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

Termini generali

1.

«Rischio di controparte (Counterparty Credit Risk - CCR)»: rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari dell'operazione.

2.

«Controparte centrale»: soggetto che si interpone legalmente tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente.

Tipi di operazioni

3.

«Operazioni con regolamento a lungo termine (Long Settlement Transactions)»: operazioni nelle quali una controparte si impegna a consegnare un titolo, una merce o un importo in valuta estera contro contante, altri strumenti finanziari o merci, o viceversa, ad una data di regolamento o di consegna che, come specificato contrattualmente, è posteriore di almeno la norma di mercato più bassa relativamente a questa operazione particolare e di oltre cinque giorni operativi alla data di negoziazione dell'operazione da parte dell'ente creditizio.

4.

«Operazioni di marginazione»: operazioni nelle quali un ente creditizio concede un credito in relazione all'acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la negozazione di titoli. Le operazioni non comprendono altri prestiti che siano coperti da garanzie reali in titoli.

Panieri di compensazione, panieri di copertura e termini collegati

5.

«Paniere di compensazione (Netting Set)»: gruppo di operazioni concluse con una singola controparte, soggette ad un accordo di compensazione legalmente opponibile e per le quali la compensazione è riconosciuta ai sensi della parte 7 del presente allegato e degli articoli da 90 a 93. Ai fini del presente allegato ogni operazione che non è soggetta ad un accordo di compensazione legalmente opponibile e per la quale la compensazione è riconosciuta ai sensi della parte 7 del presente allegato va considerata di per sè un paniere di compensazione.

6.

«Posizione di rischio (Risk Position)»: indicatore di rischio assegnato ad un'operazione nell'ambito del Metodo standardizzato di cui alla parte 5 sulla base di un algoritmo predeterminato.

7.

«Paniere di copertura (Hedging Set)»: gruppo di posizioni di rischio relative alle operazioni di un singolo paniere di compensazione per le quali solo il relativo saldo è rilevante ai fini del calcolo del valore dell'esposizione nell'ambito del Metodo standardizzato di cui alla parte 5.

8.

«Contratto di margine (Margin Agreement)»: accordo contrattuale o disposizioni di un accordo che impongono ad una controparte di fornire garanzie reali ad una seconda controparte qualora un'esposizione di quest'ultima nei confronti della prima superi un determinato livello.

9.

«Soglia di margine (Margin Threshold)»: importo massimo di un'esposizione in essere prima che una parte abbia il diritto di esigere una garanzia reale.

10.

«Periodo con rischio di margine (Margin Period of Risk)»: il periodo di tempo che intercorre tra l'ultimo scambio di garanzie reali a copertura di un paniere di compensazione delle operazioni con una controparte inadempiente e il momento in cui la posizione relativa è compensata per interruzione dei rapporti ed il corrispondente rischio di mercato è nuovamente coperto.

11.

«Durata effettiva (Effective Maturity) secondo il metodo dei modelli interni di un paniere di compensazione con una durata superiore ad un anno»: rapporto tra la somma delle esposizioni attese nell'arco della durata delle operazioni all'interno di un paniere di compensazione attualizzate al tasso di rendimento privo di rischio e la somma delle esposizioni attese nell'arco di un anno all'interno di un paniere di compensazione attualizzate al tasso di rendimento privo di rischio. Questa durata effettiva può essere aggiustata per tener conto del rischio di rinnovo della posizione (rollover risk) sostituendo l'esposizione attesa con l'esposizione attesa effettiva per orizzonti previsionali inferiori a un anno.

12.

«Compensazione tra categorie diverse di prodotti (Cross-Product Netting)»: inclusione in uno stesso paniere di compensazione di operazioni riguardanti categorie diverse di prodotti, in conformità delle norme definite nel presente allegato.

13.

Ai fini della parte 5 per «Valore corrente di mercato (Current Market Value - CMV)» si intende il valore netto di mercato del portafoglio di operazioni incluse nel paniere di compensazione con la controparte. Ai fini del calcolo del valore corrente di mercato vengono presi in considerazione sia i valori di mercato positivi che quelli negativi.

Distribuzioni

14.

«Distribuzione dei valori di mercato»: stima della distribuzione di probabilità dei valori netti di mercato delle operazioni all'interno di un paniere di compensazione ad una data futura (orizzonte previsionale) sulla base dei valori di mercato realizzati fino al momento della stima.

15.

«Distribuzione delle esposizioni»: previsione della distribuzione di probabilità dei valori di mercato ottenuta ponendo pari a zero le previsioni di valori netti di mercato negativi.

16.

«Distribuzione neutrale al rischio (risk-neutral)»: distribuzione dei valori di mercato o delle esposizioni in un periodo futuro calcolata utilizzando valori di mercato impliciti, come le volatilità implicite.

17.

«Distribuzione effettiva»: distribuzione dei valori di mercato o delle esposizioni in un periodo futuro calcolata utilizzando valori storici o realizzati, come le volatilità calcolate utilizzando le variazioni passate dei prezzi o dei tassi di cambio.

Misure dell'esposizione e aggiustamenti

18.

«Esposizione corrente (Current Exposure)»: il valore più elevato tra zero e il valore di mercato di un'operazione o portafoglio di operazioni all'interno di un paniere di compensazione con una controparte che sarebbe perso in caso di inadempimento della controparte, nell'ipotesi in cui non sia possibile alcun recupero del valore di tali operazioni in caso di fallimento.

19.

«Esposizione di picco (Peak Exposure)»: percentile elevato della distribuzione delle esposizioni ad una qualsiasi data futura precedente la scadenza dell'operazione con la durata più lunga all'interno del paniere di compensazione.

20.

«Esposizione attesa (Expected Exposure-EE)»: media della distribuzione delle esposizioni ad una qualsiasi data futura precedente la scadenza dell'operazione con la durata più lunga all'interno del paniere di compensazione.

21.

«Esposizione attesa effettiva (Effective Expected Exposure-EE Effettiva) ad una data specifica»: esposizione massima attesa a quella data o a qualsiasi data precedente. In alternativa, può essere definita per una data specifica come il valore maggiore tra l'esposizione attesa a tale data e l'esposizione effettiva alla data precedente.

22.

«Esposizione positiva attesa (Expected Positive Exposure - EPE)»: media ponderata nel tempo delle esposizioni attese, laddove i fattori di ponderazione riflettono l'incidenza relativa di ciascuna esposizione attesa sull'intero intervallo di tempo. Nel calcolare il requisito patrimoniale minimo, la media viene determinata per il primo anno o, se tutte le operazioni rientranti nel paniere di compensazione giungono a scadenza prima di un anno, per la durata del contratto dell'operazione con la durata più lunga all'interno del paniere di compensazione.

23.

«Esposizione positiva attesa effettiva (Effective Expected Positive Exposure – EPE Effettiva)»: media ponderata nel tempo delle esposizioni attese effettive, determinata per il primo anno o, se tutte le operazioni rientranti nel paniere di compensazione giungono a scadenza prima di un anno, per la durata del contratto dell'operazione con la durata più lunga all'interno del paniere di compensazione, laddove i fattori di ponderazione riflettono l'incidenza relativa di ciascuna esposizione attesa sull'intero intervallo di tempo.

24.

«Aggiustamento della valutazione del credito (Credit Valuation Adjustment)»: aggiustamento alla valutazione intermedia di mercato (mid-market) del portafoglio di operazioni con una controparte. Questo aggiustamento riflette il valore di mercato del rischio di credito dovuto a qualsiasi inadempimento degli accordi contrattuali con una controparte. Esso può riflettere il valore di mercato del rischio di controparte o il valore di mercato del rischio di credito dell'ente creditizio e della controparte.

25.

«Aggiustamento unilaterale della valutazione del credito (One-Sided Credit Valuation Adjustment)»: aggiustamento della valutazione del credito che riflette il valore di mercato del rischio di controparte nei confronti dell'ente creditizio, ma non riflette il valore di mercato del rischio di credito dell'ente creditizio nei confronti della controparte.

Rischi connessi ai CCR

26.

«Rischio di rinnovo (Rollover Risk)»: importo per il quale è sottostimata l'esposizione positiva attesa quando si prevede di condurre operazioni future con una controparte su base continuativa. L'esposizione supplementare determinata da tali operazioni future non è inclusa nel calcolo dell'EPE.

27.

«Rischio generale di correlazione sfavorevole (General Wrong-Way Risk)»: insorge quando tra la PD di una controparte e i fattori di rischio generale di mercato vi è una correlazione positiva.

28.

«Rischio specifico di correlazione sfavorevole (Specific Wrong-Way Risk)»: insorge quando tra l'esposizione nei confronti di una particolare controparte e la PD della controparte vi è una correlazione positiva per via della natura delle operazioni con tale controparte. Un ente creditizio si considera esposto a un rischio specifico di correlazione sfavorevole se l'esposizione futura nei confronti di una determinata controparte appare elevata ed anche la PD della controparte è elevata.

Parte 2: Scelta del metodo

1.

Fatti salvi i punti da 2 a 7, gli enti creditizi determinano il valore delle esposizioni per quanto riguarda i contratti di cui all'allegato IV secondo uno dei metodi illustrati nelle parti da 3 a 6. Gli enti creditizi non ammissibili al trattamento di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2006/.../CE non sono autorizzati a utilizzare il metodo di cui alla parte 4. Per determinare il valore delle esposizioni per quanto riguarda i contratti di cui al punto 3 dell'allegato IV, gli enti creditizi non sono autorizzati ad utilizzare il metodo di cui alla parte 4.

L'uso combinato permanente dei metodi di cui alle parti da 3 a 6 è autorizzato all'interno di un gruppo, ma non per un unico soggetto giuridico. L'uso combinato dei metodi illustrati nelle parti 3 e 5 per un unico soggetto giuridico è autorizzato qualora uno dei metodi sia utilizzato per i casi di cui alla parte 5, punto 19.

2.

Previa autorizzazione delle autorità competenti, gli enti creditizi possono determinare il valore delle esposizioni per:

i)

i contratti di cui all'allegato IV;

ii)

le operazioni di vendita con patto di riacquisto;

iii)

concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito;

iv)

le operazioni di marginazione;

v)

operazioni con regolamento a lungo termine;

secondo il metodo del modello interno di cui alla parte 6.

3.

Un ente creditizio che acquisti derivati su crediti a copertura di un'esposizione fuori portafoglio di negoziazione o dell'esposizione al rischio di controparte, può calcolare il proprio requisito patrimoniale per l'attività coperta in conformità dell'allegato VIII, parte 3, punti da 83 a 92 o, previa approvazione delle autorità competenti, in conformità dell'allegato VII, parte 1, punto 4, o dell'allegato VII, parte 4, punti da 96 a 104. In questi casi, il valore dell'esposizione per il rischio di controparte associato a tali derivati su crediti viene fissato pari a zero.

4.

Il valore dell'esposizione per il rischio di controparte derivante dalla vendita di credit default swap fuori portafoglio di negoziazione, qualora sia trattato alla stregua di protezione del credito fornita dall'ente creditizio e soggetto al requisito patrimoniale per il rischio di credito per l'intero importo nozionale, è fissato pari a zero.

5.

Secondo tutti i metodi illustrati nelle parti da 3 a 6, il valore dell'esposizione per una data controparte è uguale alla somma dei valori di esposizione calcolati per ciascun paniere di compensazione con tale controparte.

6.

Un valore zero dell'esposizione per il rischio di controparte può essere attribuito a contratti derivati, o alle operazioni di vendita con patto di riacquisto, alle operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, alle operazioni con regolamento a lungo termine e alle operazioni di marginazione in essere con una controparte centrale o che non sono state respinte da una controparte centrale. Inoltre un valore zero dell'esposizione può essere attribuito alle esposizioni per il rischio di credito verso controparti centrali risultanti da contratti derivati, od operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, operazioni con regolamento a lungo termine e operazioni di marginazione o da altre esposizioni, determinate dalle autorità competenti, che l'ente creditizio ha in essere con la controparte centrale. Le esposizioni della controparte centrale per il rischio di controparte nei confronti di tutti i partecipanti agli accordi da essa conclusi sono garantiti integralmente su base giornaliera.

7.

Le esposizioni derivanti da operazioni con regolamento a lungo termine possono essere determinate utilizzando uno dei metodi di cui alle parti da 3 a 6, indipendentemente dai metodi prescelti per trattare gli strumenti derivati OTC e le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazione di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e le operazione di marginazione. Nel calcolare i requisiti patrimoniali per le operazioni con regolamento a lungo termine, gli enti creditizi che utilizzano l'impostazione di cui agli articoli da 84 a 89 possono attribuire le ponderazioni dei rischi di cui agli articoli da 78 a 83 a titolo permanente e a prescindere dall'importanza di tali posizioni.

8.

Per i metodi di cui alle parti 3 e 4 le autorità competenti devono provvedere affinché l'importo nozionale da prendere in considerazione dia un'indicazione adeguata del rischio insito nel contratto. Qualora, ad esempio, il contratto preveda una moltiplicazione dei flussi finanziari, l'importo nozionale deve essere adeguato per tener conto degli effetti di detta moltiplicazione sulla struttura di rischio di tale contratto.

Parte 3: metodo del valore di mercato (mark to market)

Fase a): in base al valore corrente di mercato si ottiene il costo corrente di sostituzione di tutti i contratti con un valore intrinseco positivo.

Fase b): per calcolare l'esposizione per il rischio di credito potenziale futuro, tranne nel caso di scambi di tassi di interesse floating/floating interest rate swaps nella stessa valuta, in cui è da calcolare solo il costo corrente di sostituzione gli importi del capitale nozionale o i valori sottostanti sono moltiplicati per le percentuali di cui alla tabella 1:

Per il calcolo dell'esposizione creditizia potenziale futura, conformemente alla fase b), le autorità competenti possono permettere agli enti creditizi di applicare le percentuali specificate nella tabella 2 anziché quelle della tabella 1, purché gli enti in questione si avvalgano dell'opzione prevista all'allegato IV, punto 21 della direttiva 2006/.../CE per i contratti relativi a merci diverse dall'oro ai sensi del punto 3 dell'allegato IV della presente direttiva.

Fase c): la somma del costo corrente di sostituzione e dell'esposizione creditizia potenziale futura corrisponde al valore dell'esposizione.

Parte 4: metodo dell'esposizione originaria

Fase a): l'importo del capitale nozionale di ciascun contratto è moltiplicato per le percentuali di cui alla tabella 3:

Fase b): l'esposizione così ottenuta corrisponde al valore dell'esposizione.

Parte 5: Metodo standardizzato

1.

Il metodo standardizzato (MS) può essere utilizzato solo per i derivati OTC e le operazioni con regolamento a lungo termine. Il valore dell'esposizione è calcolato separatamente per ciascun paniere di compensazione. Esso è determinato, al netto delle garanzie, secondo la formula seguente:

valore dell'esposizione =

Formula

dove

CMV= valore corrente di mercato del portafoglio di operazioni che compongono il paniere di compensazione con la controparte, al lordo delle garanzie;

Formula

dove

CMVi= valore corrente di mercato dell'operazione i;

CMC= valore corrente di mercato delle garanzie assegnate al paniere di compensazione e

FOR-CE2006227IT.01023701.notes.0003.xml.jpg

dove CMCl = valore corrente di mercato della garanzia collaterale l;

i= indice che individua l'operazione

l= indice che individua le garanzie

j= indice che individua la categoria del paniere di copertura. Questi panieri di copertura corrispondono a fattori di rischio per i quali posizioni di rischio di segno opposto possono essere compensate per determinare una posizione di rischio netta sulla quale si basa quindi il calcolo dell'esposizione;

RPTij= Posizione di rischio sull'operazione i con riferimento al paniere di copertura j;

RPClj= posizione di rischio sulla garanzia l con riferimento al paniere di copertura j;

CCRMj= Moltiplicatore CCR di cui alla tabella 5 con riferimento al paniere di copertura j;

β= 1,4.

La garanzia ricevuta dalla controparte è di segno positivo; la garanzia fornita alla controparte è di segno negativo.

La garanzia riconosciuta per il presente metodo è limitata alla garanzia ammissibile ai sensi dell'allegato VIII, parte 1, punto 11, della presente direttiva e dell'allegato II, punto 9 della direttiva 2006/.../CE.

2.

Quando un'operazione con un profilo di rischio lineare relativa ad uno strumento derivato OTC prevede lo scambio di uno strumento finanziario contro pagamento, la parte dell'operazione relativa al pagamento viene definita «componente pagamento» (payment leg). Le operazioni che prevedono lo scambio di un pagamento contro un altro pagamento consistono di due componenti pagamento. Le componenti pagamento consistono nei pagamenti lordi concordati contrattualmente, compreso l'importo nozionale dell'operazione. Ai fini dei seguenti calcoli, gli enti creditizi possono trascurare il rischio relativo al tasso d'interesse per le componenti pagamento aventi una durata residua di meno di un anno. Gli enti creditizi possono trattare le operazioni che consistono di due componenti pagamento e sono denominate nella stessa valuta, come lo swap di tassi d'interesse, come un'unica operazione aggregata. Alle operazioni aggregate si applica il medesimo trattamento riservato alle componenti pagamento.

3.

Le operazioni con un profilo di rischio lineare aventi come strumenti finanziari sottostanti strumenti di capitale (compresi gli indici di borsa), oro, altri metalli preziosi o altre merci vengono abbinate ad una posizione di rischio relativa agli strumenti di capitale (o indici di borsa) o alle merci (compreso l'oro e gli altri metalli preziosi) corrispondenti e ad una posizione di rischio relativa al tasso d'interesse per la componente pagamento. Se la componente pagamento è denominata in una valuta straniera, essa è inoltre abbinata ad una posizione di rischio relativa alla valuta corrispondente.

4.

Le operazioni con un profilo di rischio lineare aventi come strumento sottostante un titolo di debito sono abbinate ad una posizione di rischio relativa al tasso d'interesse per quanto riguarda il titolo di debito e ad un'altra posizione di rischio relativa al tasso d'interesse per quanto riguarda la componente pagamento. Le operazioni con un profilo di rischio lineare che prevedono lo scambio di un pagamento contro un altro pagamento (compresi i contratti a termine sui tassi di cambio) sono abbinate ad una posizione di rischio relativa al tasso d'interesse per ciascuna componente pagamento. Se il titolo di debito sottostante è denominato in una valuta straniera, esso è abbinato ad una posizione di rischio relativa a tale valuta. Se la componente pagamento è denominata in una valuta straniera, essa è inoltre abbinata ad una posizione di rischio relativa a tale valuta. Il valore dell'esposizione attribuito ad un foreign exchange basis swap è pari a zero.

5.

Il valore di una posizione di rischio su un'operazione con profilo di rischio lineare è il valore nozionale effettivo (prezzo di mercato x quantità) degli strumenti finanziari sottostanti (comprese le merci) convertito nella valuta nazionale dell'ente creditizio, ad eccezione dei titoli di debito.

6.

Per i titoli di debito e per le componenti pagamento, il valore della posizione di rischio corrisponde al valore nozionale effettivo dei pagamenti lordi in essere (compreso l'importo nozionale) convertito nella valuta nazionale dell'ente creditizio e moltiplicato per la durata finanziaria modificata del titolo di debito o della componente pagamento, a seconda dei casi.

7.

Il valore di una posizione di rischio su un credit default swap è il valore nozionale del titolo di debito di riferimento moltiplicato per la durata residua del credit default swap.

8.

Il valore di una posizione di rischio su un derivato OTC con un profilo di rischio non lineare (comprese opzioni e swaptions) è uguale al valore nozionale effettivo equivalente al delta dello strumento finanziario sottostante all'operazione, salvo qualora si tratti di un titolo di debito.

9.

Il valore di una posizione di rischio su un derivato OTC con un profilo di rischio non lineare (comprese opzioni e swaptions) il cui strumento sottostante sia un titolo di debito o una componente pagamento è uguale al valore nozionale effettivo equivalente al delta dello strumento finanziario o della componente pagamento, moltiplicato per la durata finanziaria modificata del titolo di debito o della componente pagamento, a seconda dei casi.

10.

Ai fini della determinazione di posizioni di rischio, le garanzie ricevute dalla controparte vanno trattate come un credito nei confronti della controparte nel quadro di un contratto derivato (posizione lunga), che scade oggi, mentre le garanzie fornite alla controparte vanno trattate come un'obbligazione nei confronti della controparte (posizione corta), che scade oggi.

11.

Gli enti creditizi possono utilizzare le seguenti formule per determinare il valore e il segno di una posizione di rischio:

 

per tutti gli strumenti diversi dai titoli di debito:

 

valore nozionale effettivo o

 

equivalente al delta

 

valore nozionale = Formula

dove:

pref= prezzo dello strumento sottostante espresso nella valuta di riferimento;

V= valore dello strumento finanziario (nel caso di un'opzione: prezzo dell'opzione; nel caso di un'operazione con un profilo di rischio lineare: valore dello strumento sottostante);

p= prezzo dello strumento sottostante espresso nella stessa valuta di V;

per i titoli di debito e le componenti di pagamento di tutte le operazioni:

valore nozionale effettivo moltiplicato per la durata modificata, o

valore nozionale effettivo equivalente al delta moltiplicato per la durata modificata

Formula

dove:

V= valore dello strumento finanziario (nel caso di un'opzione: prezzo dell'opzione; nel caso di un'operazione con un profilo di rischio lineare: rispettivamente, valore dello strumento sottostante o della componente di pagamento);

r= livello del tasso d'interesse.

Se V è denominato in una valuta diversa dalla valuta di riferimento, il derivato deve essere convertito nella valuta di riferimento moltiplicando per il pertinente tasso d'interesse.

12.

Le posizioni di rischio sono raggruppate in panieri di copertura. Per ciascun paniere di copertura, viene calcolata la posizione di rischio netta, vale a dire il valore assoluto della somma delle posizioni di rischio risultanti. Tale somma è denominata posizione di rischio netta'ed è rappresentata da:

Formula

nelle formule indicate al punto 1.

13.

Per le posizioni di rischio relative al tasso d'interesse su depositi ricevuti dalla controparte come garanzia reale, su componenti pagamento e titoli di debito ai quali, in conformità della tabella 1 dell'allegato I della direttiva 2006/.../CE, si applica un requisito patrimoniale dell'1,60 % o inferiore, si definiscono sei panieri di copertura per ciascuna valuta nei termini della tabella 4. I panieri di copertura sono definiti da una combinazione dei criteri «durata» e «tassi d'interesse di riferimento».

Tabella 4

 

Tassi d'interesse di riferimento titoli di Stato

Tassi d'interesse di riferimento diversi dai titoli di Stato

Durata

≤ 1 anno

≤ 1 anno

Durata

>1 - ≤ 5 anni

>1 - ≤ 5 anni

Durata

> 5 anni

> 5 anni

14.

Per le posizioni di rischio relative al tasso d'interesse su titoli di debito sottostanti o componenti pagamento, per le quali il tasso d'interesse è legato ad un tasso d'interesse di riferimento che riflette il livello generale dei tassi d'interesse del mercato, la durata residua è il lasso di tempo che intercorre fino al successivo riaggiustamento del tasso d'interesse. In tutti gli altri casi, si tratta della durata residua del titolo di debito sottostante o, nel caso di una componente pagamento, della durata residua dell'operazione.

15.

Per ciascun emittente di un titolo di debito di riferimento sottostante un credit default swap si definisce un solo paniere di compensazione.

16.

Per le posizioni di rischio relative al tasso d'interesse su depositi forniti come garanzia reale a una controparte, se la controparte non ha obblighi debitori residui a basso rischio specifico e su titoli di debito sottostanti ai quali, in conformità della tabella 1 dell'allegato I della direttiva 2006/.../CE, si applica un requisito patrimoniale superiore all'1,60%, si definisce un paniere di copertura per ciascun emittente. Quando una componente pagamento replica un simile titolo di debito, si definisce anche un paniere di compensazione per ciascun emittente del titolo di debito di riferimento. Gli enti creditizi possono attribuire allo stesso paniere di compensazione posizioni di rischio sui titoli di debito di un determinato emittente o sui titoli di debito di riferimento dello stesso emittente replicati da componenti pagamento o sottostanti ad un credit default swap.

17.

Gli strumenti finanziari sottostanti diversi dai titoli di debito sono assegnati agli stessi panieri di copertura rispettivi solo se sono strumenti identici o simili.

In tutti gli altri casi sono assegnati a panieri di copertura distinti. Ai fini del presente paragrafo si applicano i seguenti criteri:

per gli strumenti di capitale, si intendono per strumenti simili quelli relativi allo stesso emittente. Un indice di borsa è trattato come un emittente distinto;

per i metalli preziosi, si intendono per strumenti simili quelli relativi allo stesso metallo. Un indice relativo a metalli preziosi è trattato come una categoria distinta di metalli preziosi;

per l'energia elettrica, s'intendono per strumenti simili i diritti e gli obblighi di fornitura che si riferiscono alla stessa durata di carico nei periodi di punta o in quelli normali entro un intervallo di 24 ore;

per le merci, si intendono per strumenti simili quelli relativi alla stessa merce. Un indice relativo a merci è trattato come un indice distinto.

18.

I moltiplicatori CCR (CCRM) per le diverse categorie di panieri di copertura sono fissati qui sotto nella tabella 5.

Tabella 5

Categorie di panieri di copertura Moltiplicatore CCR

(CCRM)

1

Tassi d'interesse

0,2 %

2

Tassi di interesse per le posizioni di rischio su titoli di debito di riferimento sottostanti ad un credit default swap e ai quali, in conformità della tabella 1 dell'allegato I della direttiva 2006/.../CE, si applica un requisito patrimoniale dell'1,60 % o inferiore.

0,3 %

3

Tassi di interesse per le posizioni di rischio su titoli di debito o su titoli di debito di riferimento ai quali, in conformità della tabella 1 dell'allegato I della direttiva 2006/.../CE, si applica un requisito patrimoniale superiore all'1,60 %.

0,6 %

4

Tassi di cambio

2,5 %

5

Energia elettrica

4,0 %

6

Oro

5,0 %

7

Strumenti di capitale

7,0 %

8

Metalli preziosi (eccetto oro)

8,5 %

9

Altre merci (esclusi i metalli preziosi e l'energia elettrica)

10,0 %

10

Strumenti sottostanti ai derivati OTC che non rientrano in nessuna delle categorie di cui sopra.

10,0 %

Gli strumenti sottostanti ai derivati OTC di cui al punto 10 della tabella 5 sono attribuiti ad un paniere di copertura distinto a seconda della categoria dello strumento sottostante.

19.

Per operazioni con un profilo di rischio non lineare o per componenti pagamento e operazioni con titoli di debito sottostanti per le quali gli enti creditizi non possono determinare il delta o la durata finanziaria modificata con un modello convalidato dalle autorità competenti in materia di requisiti patrimoniali per i rischi di mercato, le autorità competenti determinano il valore delle posizioni di rischio e dei CCRMj applicabili con criteri ispirati a prudenza. In alternativa, le autorità competenti possono richiedere l'utilizzo del metodo di cui alla parte 3. La compensazione non è riconosciuta: il valore dell'esposizione è calcolato come se ci fosse un paniere di compensazione che comprende solo la singola operazione.

20.

Un ente creditizio dispone di procedure interne per verificare, prima di inserire un'operazione in un paniere di compensazione, che tale operazione sia oggetto di un contratto di compensazione legalmente opponibile, che soddisfi i requisiti applicabili di cui alla parte 7.

21.

Un ente creditizio che utilizza le garanzie reali per attenuare il proprio CCR dispone di procedure interne per verificare, prima di prendere in considerazione gli effetti di tali garanzie reali nei suoi calcoli, che esse soddisfino i requisiti di certezza giuridica di cui all'allegato VIII.

Parte 6: Metodo dei modelli interni (IMM)

1.

Previa approvazione delle autorità competenti, un ente creditizio può utilizzare il metodo dei modelli interni (IMM) per calcolare il valore dell'esposizione per le operazioni di cui alla parte 2, punto 2 i), o per le operazioni di cui alla parte 2, punto 2 ii), iii) e iv), ovvero per le operazioni di cui alla parte 2, punto 2 da i) a iv). In ciascuno di tali casi possono essere incluse anche le operazioni di cui alla parte 2, punto 2 v). Fatta salva la parte 2, punto 1, secondo comma, gli enti creditizi possono decidere di non applicare tale metodo alle esposizioni non significative in termini di dimensioni e di rischio. Per applicare l'IMM un ente creditizio deve soddisfare i requisiti illustrati nella presente parte.

2.

Previa approvazione delle autorità competenti, l'attuazione dell'IMM può essere effettuata sequenzialmente su diversi tipi di operazioni, e nel corso di tale periodo un ente creditizio può utilizzare metodi illustrati nella parte 3 o nella parte 5. Fatto salvo il resto della presente parte, gli enti creditizi non sono tenuti ad utilizzare un tipo specifico di modello.

3.

Per tutte le operazioni relative ad uno strumento derivato OTC e per le operazioni con regolamento a lungo termine per le quali un ente creditizio non ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare l'IMM, l'ente creditizio utilizza i metodi illustrati nella parte 3 o nella parte 5. L'uso combinato di tali due metodi è autorizzato su base permanente all'interno di un gruppo. L'uso combinato di tali due metodi per un unico soggetto giuridico è ammesso solo se uno dei metodi è utilizzato per i casi indicati nella parte 5, punto 19.

4.

Gli enti creditizi che hanno ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare l'IMM non possono ritornare ai metodi illustrati nella parte 3 o nella parte 5, salvo per validi motivi debitamente comprovati e previa approvazione delle autorità competenti. Se un ente creditizio cessa di soddisfare i requisiti previsti nella presente parte, presenta all'autorità competente un piano per un tempestivo ritorno all'adempienza ovvero dimostra che l'effetto dell'inadempienza non è significativo.

Valore dell'esposizione

5.

Il valore dell'esposizione è calcolato per ogni paniere di compensazione. Il modello è volto a stimare la distribuzione di probabilità delle variazioni del valore di mercato del paniere di compensazione attribuibili alle variazioni delle variabili del mercato, come i tassi di interesse, i tassi di cambio, ecc. Il modello calcola quindi il valore dell'esposizione per il paniere di compensazione a ciascuna data futura in funzione delle variazioni delle variabili di mercato. Per le controparti le cui esposizioni sono garantite dalla costituzione di margini (margined counterparties), il modello può inoltre tenere conto delle variazioni future del valore delle garanzie reali.

6.

Gli enti creditizi possono includere le garanzie reali finanziarie ammissibili definite nell'allegato VIII, parte 1, punto 11, della presente direttiva e nell'allegato II, punto 9, della direttiva 2006/.../CE nelle loro stime della distribuzione di probabilità delle variazioni del valore di mercato del paniere di compensazione, se per le garanzie sono soddisfatti i requisiti quantitativi, qualitativi e numerici dell'IMM.

7.

Il valore dell'esposizione è calcolato come il prodotto di alfa ed EPE Effettiva:

Valore dell'esposizione = α × EPE Effettiva

dove:

Alfa (α) è pari a 1,4, ma le autorità di vigilanza possono prescrivere un valore di α superiore, e l'EPE Effettiva è calcolata stimando l'esposizione attesa (Expected exposure - EEt) come l'esposizione media ad una data futura t, laddove la media è data dai possibili valori futuri dei fattori rilevanti per il rischio di mercato. Nel modello interno l'EE viene stimata ad una serie di date future t1, t2, t3

8.

L'EE effettiva è calcolata in modo ricorsivo come segue:

EEtk effettiva = max(EEtk-1effettiva; EEtk effettiva)

dove:

la data corrente è indicata come t0 e l'EEt0 effettiva equivale all'esposizione corrente.

9.

A questo proposito l'EPE effettiva è la media dell'EE effettiva durante il primo anno dell'esposizione futura. Se tutti i contratti che compongono il paniere di compensazione giungono a scadenza prima di un anno, l'EPE è la media dell'EE fino alla scadenza di tutti i contratti del paniere di compensazione. L'EPE effettiva è calcolata come la media ponderata dell'EE effettiva:

Formula

dove:

i fattori di ponderazione Δtk = tk – tk-1 consentono di calcolare l'esposizione futura a date che non cadono ad intervalli regolari.

10.

Le misure dell'esposizione attesa o dell'esposizione massima sono calcolate sulla base di una distribuzione di esposizioni che rifletta la possibile «non normalità» di tale distribuzione.

11.

Gli enti creditizi possono utilizzare una misura più prudente rispetto al prodotto di α e dell'EPE effettiva calcolata secondo l'equazione di cui sopra, per tutte le controparti.

12.

In deroga al punto 7, le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi, fatta salva una soglia minima di 1,2, ad utilizzare stime interne di α, dove α equivale al rapporto tra il capitale economico quale risulta da una simulazione completa delle esposizioni nei confronti di tutte le controparti (numeratore) ed il capitale economico determinato sulla base dell'EPE (denominatore). Al denominatore, l'EPE è utilizzata come se si trattasse di un prestito in essere di importo fisso. Gli enti creditizi devono dimostrare che le loro stime interne di α al numeratore riflettono i fattori rilevanti della dipendenza stocastica dalla distribuzione dei valori di mercato delle operazioni o del portafoglio di operazioni di tutte le controparti. Le stime interne di α tengono conto della granularità dei portafogli.

13.

Un ente creditizio garantisce che il numeratore e il denominatore di α siano calcolati in maniera coerente con riferimento alla tipologia del modello utilizzato, alle caratteristiche specifiche dei parametri ed alla composizione del portafoglio. L'approccio adottato deve basarsi sull'approccio interno all'ente creditizio per il calcolo del capitale economico, essere adeguatamente documentato ed essere soggetto a convalida da parte di un'unità indipendente. Inoltre, gli enti creditizi rivedono le loro stime almeno su base trimestrale e con una frequenza maggiore se la composizione del portafoglio varia nel tempo. Gli enti creditizi valutano altresì il rischio di modello.

14.

Se del caso, le volatilità e le correlazioni di fattori di rischio di mercato utilizzate nella simulazione congiunta del rischio di mercato e di credito dovrebbero essere subordinate al fattore di rischio di credito per rispecchiare potenziali aumenti della volatilità o della correlazione in caso di stasi congiunturale.

15.

Se il paniere di compensazione è soggetto ad un contratto di margine, gli enti creditizi utilizzano una delle seguenti misure di EPE:

a)

EPE effettiva senza tenere conto del contratto di margine;

b)

la soglia fissata nel contratto di margine, qualora positiva, più una maggiorazione che rifletta l'incremento potenziale dell'esposizione nell'arco del periodo con rischio di margine. La maggiorazione è pari all'incremento atteso dell'esposizione relativa ad ogni paniere di compensazione ipotizzando l'esposizione corrente pari a zero nell'arco del periodo con rischio di margine. Il periodo utilizzato a tal fine deve essere pari ad almeno cinque giorni operativi per i panieri di compensazione costituiti esclusivamente da operazioni repo soggette ad adeguamento giornaliero dei margini e a rivalutazione giornaliera, e dieci giorni operativi per tutti gli altri panieri di compensazione;

c)

se nello stimare l'esposizione attesa il modello interno riflette gli effetti della marginazione, la misura dell'esposizione attesa ottenuta in base al modello può essere utilizzata direttamente nell'equazione di cui al punto 8, previa approvazione delle autorità competenti.

Requisiti minimi per i modelli per il calcolo dell'EPE

16.

Il modello per il calcolo dell'EPE di un ente creditizio soddisfa i requisiti operativi illustrati ai punti da 17 a 41:

Controllo del rischio di controparte

17.

L'ente creditizio dispone di un'unità di controllo, responsabile della elaborazione e messa in opera del suo sistema di gestione del rischio di controparte, inclusa la convalida iniziale e su base continuativa del modello interno. Questa unità controlla l'integrità dei dati utilizzati come input del modello ed elabora e analizza le relazioni sui risultati del modello di misurazione del rischio dell'ente creditizio, inclusa la valutazione della relazione tra le misure dell'esposizione al rischio e i limiti in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione. Tale unità è indipendente da quelle preposte all'erogazione del credito e all'attività di negoziazione e sottratta ad ogni indebita influenza; essa è dotata di un numero sufficiente di dipendenti e riferisce direttamente all'alta direzione dell'ente creditizio. L'attività di tale unità è strettamente integrata nel processo quotidiano di gestione del rischio di credito dell'ente creditizio. I risultati da essa prodotti costituiscono pertanto parte integrante del processo di pianificazione, sorveglianza e controllo del profilo di rischio di credito e di rischio generale dell'ente creditizio.

18.

Un ente creditizio dispone di politiche, procedure e sistemi di gestione del rischio di controparte concettualmente solidi e applicati con correttezza. Un quadro di riferimento valido per la gestione del rischio di controparte include l'identificazione, la misurazione, la gestione, l'approvazione e la segnalazione interna di tale rischio.

19.

Le politiche di gestione del rischio di un ente creditizio tengono conto del rischio di mercato, del rischio di liquidità, del rischio giuridico e del rischio operativo che possono essere associati al rischio di controparte. L'ente creditizio non svolge attività con una controparte senza averne prima valutato il merito di credito e tiene debitamente conto del relativo rischio di credito nella fase di regolamento e in quella ad esso precedente. Questi rischi sono gestiti nel modo più completo possibile, sia a livello di controparte (mediante l'aggregazione delle esposizioni verso la controparte e di altre esposizioni creditizie), sia a livello di impresa.

20.

Il consiglio di amministrazione e l'alta direzione di un ente creditizio partecipano attivamente al processo di controllo del rischio di controparte, che considerano un aspetto essenziale dell'attività, al quale devono essere consacrate significative risorse umane. L'alta direzione è consapevole dei limiti del modello utilizzato e delle ipotesi su cui si basa, nonché del loro possibile impatto sull'affidabilità dei risultati. L'alta direzione tiene inoltre conto delle incertezze relative alle condizioni del mercato e delle questioni operative e è a conoscenza di come tali aspetti sono integrati nel modello.

21.

Le segnalazioni quotidiane relative alle esposizioni di un ente creditizio al rischio di controparte sono verificate da dirigenti che abbiano un'anzianità ed un'autorità sufficienti per imporre sia riduzioni delle posizioni assunte da singoli responsabili dell'erogazione del credito e dell'attività di negoziazione, sia riduzioni dell'esposizione complessiva dell'ente creditizio al rischio di controparte.

22.

Il sistema di gestione del rischio di controparte di un ente creditizio è utilizzato congiuntamente ai limiti interni in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione. I limiti interni in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione sono collegati al modello di misurazione del rischio dell'ente creditizio secondo modalità coerenti nel tempo e chiaramente compresi dai responsabili dell'erogazione del credito e dell'attività di negoziazione e dall'alta direzione.

23.

Per misurare il rischio di controparte, un ente creditizio misura in particolare l'utilizzo giornaliero ed intragiornaliero delle linee di credito. L'ente creditizio misura l'esposizione corrente al lordo e al netto delle garanzie reali detenute. A livello di portafoglio e di controparte, l'ente creditizio calcola e sorveglia l'esposizione di picco o l'esposizione potenziale futura (potential future exposure - PFE) all'intervallo di confidenza che ha scelto. L'ente creditizio tiene conto delle posizioni ingenti o concentrate, in termini ad esempio di gruppi di controparti collegate, di settori, di mercati, ecc.

24.

Un ente creditizio mette in atto un programma sistematico e rigoroso di prove di stress, che integra l'analisi del rischio di controparte basata sui risultati giornalieri del suo modello di misurazione del rischio. I risultati di tali prove sono verificati periodicamente dall'alta direzione e sono presi in considerazione nelle politiche e nei limiti stabiliti dalla direzione e dal consiglio di amministrazione in materia di rischio di controparte. Se le prove di stress rivelano una particolare vulnerabilità ad un determinato insieme di circostanze, vengono immediatamente adottate le misure necessarie ad un'adeguata gestione di tali rischi.

25.

Un ente creditizio dispone di una procedura consolidata per garantire l'osservanza della documentazione complessiva inerente alle politiche e al sistema dei controlli e delle procedure interni concernenti il funzionamento del sistema di gestione del rischio di controparte. Il sistema di gestione del rischio di controparte di un ente creditizio è adeguatamente documentato e fornisce una spiegazione delle tecniche empiriche utilizzate per misurare il rischio di controparte.

26.

Nell'ambito del suo processo di revisione interna, un ente creditizio procede regolarmente ad una verifica indipendente del proprio sistema di gestione del rischio di controparte. Tale verifica include sia le attività delle unità operative di cui al punto 17, sia quelle dell'unità indipendente di controllo del rischio di controparte. La verifica del processo globale di gestione del rischio di controparte è effettuata ad intervalli regolari e riguarda in particolare quanto meno i seguenti aspetti:

a)

l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione del rischio di controparte;

b)

l'organizzazione dell'unità di controllo del rischio di controparte;

c)

l'integrazione delle misure del rischio di controparte nella gestione quotidiana del rischio;

d)

il processo di approvazione dei modelli di quantificazione del rischio (risk pricing models) e dei sistemi di valutazione utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office;

e)

la convalida di eventuali modifiche rilevanti del processo di misurazione del rischio di controparte;

f)

la portata dei rischi di controparte rilevati dal modello di misurazione del rischio;

g)

l'integrità del sistema informativo di gestione dei dati;

h)

l'accuratezza e la completezza dei dati relativi al rischio di controparte;

i)

la verifica della coerenza, della tempestività e dell'affidabilità delle fonti informative usate per i modelli interni, anche sotto il profilo della loro indipendenza;

j)

l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione;

k)

l'accuratezza dei calcoli per la valutazione e la trasformazione dei rischi;

l)

la verifica.

Verifica dell'utilizzo a fini interni

27.

La distribuzione delle esposizioni generata dal modello interno utilizzato per calcolare l'EPE effettiva deve essere strettamente integrata nel processo di gestione quotidiana del rischio di controparte dell'ente creditizio. I risultati del modello interno hanno di conseguenza una funzione essenziale nell'autorizzazione dei crediti, nella gestione del rischio di controparte, nell'allocazione interna del capitale e nelle funzioni di governo societario dell'ente creditizio.

28.

Un ente creditizio conserva le registrazioni relative all'utilizzo a fini interni dei modelli interni per la determinazione della distribuzione delle esposizioni al rischio di controparte. L'ente creditizio dimostra quindi di aver utilizzato per almeno un anno, prima dell'approvazione delle autorità competenti, un modello che soddisfi ampiamente i requisiti minimi indicati nella presente parte ai fini del calcolo delle distribuzioni delle esposizioni su cui si basa il calcolo della sua esposizione positiva attesa.

29.

Il modello utilizzato per la distribuzione delle esposizioni al rischio di controparte è parte integrante di un quadro di riferimento per la gestione del rischio di controparte che comprende l'identificazione, la misurazione, la gestione, l'approvazione e la segnalazione interna di tale rischio. Il quadro di riferimento in questione comprende la misurazione dell'utilizzo delle linee di credito (mediante l'aggregazione delle esposizioni verso la controparte e di altre esposizioni creditizie) e l'allocazione interna del capitale. Oltre all'EPE, un ente creditizio misura e gestisce le esposizioni correnti. All'occorrenza, l'ente creditizio misura l'esposizione corrente al lordo ed al netto delle garanzie reali detenute. La verifica dell'utilizzo a fini interni è soddisfatta se un ente creditizio utilizza altre misure del rischio di controparte, come l'esposizione di picco o l'esposizione potenziale futura, basate sulla distribuzione delle esposizioni ottenuta con lo stesso modello utilizzato per stimare l'EPE.

30.

Un ente creditizio deve avere la capacità di sistema di stimare l'esposizione attesa su base giornaliera, se necessario, fatto salvo qualora dimostri alle autorità competenti che le sue esposizioni al rischio di controparte giustificano calcoli meno frequenti. Esso calcola l'esposizione attesa lungo un profilo temporale di orizzonti previsionali che rispecchino adeguatamente la struttura temporale dei flussi di liquidità e delle scadenza dei contratti a venire, con modalità adeguate all'importanza e alla composizione dell'esposizione.

31.

L'esposizione è misurata, sorvegliata e controllata per l'intera durata (non soltanto sull'orizzonte di un anno) di tutti i contratti all'interno del paniere di compensazione. L'ente creditizio dispone di procedure per l'identificazione e il controllo del rischio di controparte nei casi in cui l'esposizione vada oltre l'orizzonte di un anno. Un eventuale aumento previsto dell'esposizione viene preso in considerazione nel modello interno dell'ente creditizio per il calcolo del capitale.

Prove di stress

32.

Un ente creditizio dispone di valide procedure per la realizzazione delle prove di stress utilizzate per valutare la propria adeguatezza patrimoniale per il rischio di controparte. Queste misure sono raffrontate alla misura dell'EPE e sono considerate dall'ente creditizio parte integrante del processo di cui all'articolo 123. Le prove di stress individuano inoltre gli eventi potenziali o i cambiamenti nelle condizioni economiche atti a produrre effetti sfavorevoli sulle esposizioni dell'ente creditizio e valutano la capacità dello stesso di far fronte a tali circostanze.

33.

L'ente creditizio sottopone le sue esposizioni al rischio di controparte a prove di stress, volte tra l'altro a testare congiuntamente i fattori di rischio di mercato e di credito. Le prove di stress relative al rischio di controparte prendono in considerazione il rischio di concentrazione (nei confronti di un'unica controparte o di gruppi di controparti), il rischio di correlazione tra rischio di mercato e rischio di credito ed il rischio che la liquidazione delle posizioni di una controparte provochi un movimento del mercato. Esse prendono inoltre in considerazione l'impatto di simili movimenti del mercato sulle posizioni dell'ente creditizio ed integrano tale impatto nella valutazione del rischio di controparte.

Rischio di correlazione sfavorevole

34.

Gli enti creditizi prendono in debita considerazione le esposizioni che determinano un significativo rischio generale di correlazione sfavorevole.

35.

Un ente creditizio dispone di procedure per individuare, sorvegliare e controllare i casi di rischio specifico di correlazione sfavorevole, dalle fasi iniziali di un'operazione e per tutta la sua durata.

Integrità del processo di modellizzazione

36.

Il modello riflette le condizioni generali e le clausole specifiche dell'operazione in maniera tempestiva, completa e prudente. Tali condizioni comprendono quanto meno gli importi nozionali dei contratti, la durata, le attività di riferimento, gli accordi di marginazione e gli accordi di compensazione. Le condizioni generali e le clausole specifiche sono conservate in una base dati sicura, soggetta a controlli formali periodici. Il processo di riconoscimento degli accordi di compensazione richiede il visto di giuristi per verificare l'applicabilità giuridica della compensazione; il visto viene immesso nella base dati da un'unità indipendente. La trasmissione al modello dei dati relativi alle condizioni generali e alle clausole specifiche dell'operazione è anch'essa soggetta a revisione interna e l'ente creditizio mette in atto procedure formali di verifica della corrispondenza tra il modello interno e i sistemi di dati fonte per verificare su base continuativa che le condizioni generali e le clausole specifiche dell'operazione siano prese in considerazione in maniera corretta, o almeno prudente, ai fini del calcolo dell'EPE.

37.

Il modello utilizza i dati correnti di mercato per il calcolo delle esposizioni correnti. Quando si utilizzano dati storici per stimare la volatilità e le correlazioni, i dati si riferiscono ad almeno tre anni e sono aggiornati con cadenza trimestrale, o più frequente se le condizioni del mercato lo giustificano. I dati riguardano l'intera gamma delle condizioni economiche, come ad esempio un intero ciclo economico. Un'unità indipendente dall'unità operativa convalida la quotazione da questa determinata. I dati sono acquisiti in maniera indipendente dalle aree di attività, immessi nel modello interno in maniera tempestiva e completa e conservati in una base dati sicura, soggetta a controlli formali periodici. Un ente creditizio dispone inoltre di una procedura consolidata di verifica dell'integrità dei dati al fine di depurarli da osservazioni errate e/o anomale. Se il modello si basa su approssimazioni dei dati di mercato, anche per prodotti nuovi per i quali possono non essere disponibili dati storici relativi a tre anni, le politiche interne individuano le approssimazioni adeguate e l'ente creditizio dimostra empiricamente che l'approssimazione utilizzata fornisce una rappresentazione prudente del rischio sottostante in condizioni di mercato sfavorevoli. Se il modello tiene conto dell'effetto delle garanzie reali sulle fluttuazioni del valore di mercato del paniere di compensazione, l'ente creditizio dispone di dati storici adeguati per modellizzare la volatilità delle garanzie reali.

38.

Il modello è soggetto ad un processo di convalida. Tale processo si riflette in maniera esplicita nelle politiche e procedure dell'ente creditizio. Il processo di convalida specifica il tipo di prove richieste per assicurare l'integrità del modello e precisa le condizioni nelle quali le ipotesi non sono più rispettate e si rischia di sottostimare l'EPE. Il processo di convalida include un riesame della completezza del modello.

39.

Un ente creditizio sorveglia i rischi pertinenti e dispone di procedure per l'aggiustamento della sua stima dell'EPE quando tali rischi assumono un peso significativo. Le procedure includono quanto di seguito illustrato:

a)

l'ente creditizio identifica e gestisce le sue esposizioni al rischio specifico di correlazione sfavorevole;

b)

per le esposizioni con un profilo di rischio crescente dopo un anno, l'ente creditizio raffronta su base regolare la stima dell'EPE in un periodo di un anno e l'EPE nell'arco della durata dell'esposizione;

c)

per le esposizioni con durata residua inferiore ad un anno, l'ente creditizio raffronta su base regolare il costo di sostituzione (esposizione corrente) ed il profilo di rischio effettivamente realizzato e/o conserva i dati che consentano tali raffronti.

40.

Un ente creditizio dispone di procedure interne per verificare, prima di includere un'operazione in un paniere di compensazione, che tale operazione sia oggetto di un contratto di compensazione legalmente opponibile, che soddisfi i requisiti applicabili di cui alla parte 7.

41.

Un ente creditizio che utilizza le garanzie reali per attenuare il proprio rischio di controparte dispone di procedure interne per verificare, prima di prendere in considerazione gli effetti di tali garanzie reali nei suoi calcoli, che esse soddisfino i requisiti di certezza giuridica di cui all'allegato VIII.

Requisiti per la convalida dei modelli per il calcolo dell'EPE

42.

Il modello per il calcolo dell'EPE di un ente creditizio soddisfa i seguenti requisiti:

a)

i requisiti per la convalida di cui all'allegato V della direttiva 2006/.../CE;

b)

ai fini della misurazione dell'esposizione nei confronti delle controparti, i tassi di interesse, i tassi di cambio, il valore degli strumenti di capitale, il valore delle merci ed altri fattori rilevanti per il rischio di mercato sono stimati su orizzonti temporali a lungo termine. Il funzionamento del modello di previsione dei fattori di rischio di mercato è anch'esso convalidato su un orizzonte temporale a lungo termine;

c)

i modelli di quantificazione del rischio utilizzati per il calcolo dell'esposizione nei confronti delle controparti in un determinato scenario di crisi future dovute a fattori di rischio di mercato sono testati nell'ambito del processo di convalida del modello. I modelli di quantificazione del rischio relativi alle opzioni tengono conto della «non linearità» del valore delle opzioni con riferimento ai fattori di rischio di mercato;

d)

il modello per il calcolo dell'EPE riflette informazioni specifiche dell'operazione al fine di aggregare le esposizioni comprese nel medesimo paniere di compensazione. Un ente creditizio verifica che le operazioni siano assegnate al paniere di compensazione appropriato nell'ambito del modello;

e)

il modello per il calcolo dell'EPE include inoltre informazioni specifiche per ciascuna operazione, al fine di riflettere gli effetti della marginazione. Esso tiene conto sia dell'importo corrente del margine sia del margine che potrebbe essere trasferito tra le controparti in futuro. Il modello riflette inoltre la natura dei contratti di margine (unilaterali o bilaterali), la frequenza delle richieste di ricostituzione del margine, il periodo con rischio di margine, la soglia minima dell'esposizione non coperta dal margine che l'ente creditizio è disposto ad accettare e l'importo minimo dei trasferimenti. Il modello prevede le variazioni del valore di mercato delle garanzie reali fornite o, in alternativa, applica le norme di cui all'allegato VIII;

f)

nell'ambito del processo di convalida del modello, portafogli rappresentativi di operazioni con le controparti sono oggetto di test retrospettivi statici, basati su dati storici. Ad intervalli regolari, determinati dalle autorità competenti, un ente creditizio effettua tali test retrospettivi su una serie di portafogli rappresentativi (effettivi o ipotetici). Questi portafogli rappresentativi sono scelti in base alla loro sensibilità ai fattori di rischio e ai tipi di correlazioni significativi cui è esposto l'ente creditizio;

Se i test retrospettivi indicano che il modello non è sufficientemente accurato, le autorità competenti revocano l'autorizzazione dello stesso o impongono opportuno misure per garantire che il modello sia migliorato senza indugi. Esse possono altresì esigere un aumento dei fondi propri che l'ente creditizio deve detenere ai sensi dell'articolo 136.

Parte 7: Contratti di novazione e altri accordi di compensazione (compensazione contrattuale)

a)   Tipi di compensazione riconoscibili da parte delle autorità competenti.

Ai fini della presente parte, si intendono per «controparti» tutte le entità (incluse le persone fisiche) che hanno la facoltà di concludere contratti di compensazione e per «contratti di compensazione tra prodotti differenti» ogni accordo bilaterale in forma scritta concluso tra un ente creditizio e una controparte dal quale scaturisca un'obbligazione unica che si estende a tutti gli accordi quadro bilaterali e alle transazioni concernenti categorie differenti di prodotti. I contratti di novazione e gli accordi di compensazione riguardano unicamente gli accordi di compensazione su basi bilaterali.

Ai fini della compensazione tra prodotti, sono considerate categorie di prodotti differenti:

i)

le operazioni di vendita con patto di riacquisto, la concessione e l'assunzione di titoli o di merci in prestito;

ii)

le transazioni di prestito su margine; e

iii)

i contratti di cui all'allegato IV.

Le autorità competenti possono riconoscere un effetto di riduzione del rischio ai seguenti tipi di compensazione contrattuale:

i)

contratti bilaterali di novazione tra un ente creditizio e la sua controparte, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie sono automaticamente compensate in modo tale che ogniqualvolta si applichi la novazione essa stabilisce un unico importo netto e dà quindi origine ad un unico nuovo contratto, giuridicamente vincolante, che si sostituisce ai contratti precedenti;

ii)

altri accordi bilaterali di compensazione tra un ente creditizio e la sua controparte.

iii)

contratti di compensazione tra prodotti differenti conclusi da enti creditizi autorizzati dalle loro autorità competenti a utilizzare il metodo stabilito nella parte 6 per le transazioni rientranti nel campo di applicazione di detto metodo. La compensazione di operazioni tra membri di un gruppo non è tenuta in considerazione ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali.

b)   Condizioni per il riconoscimento

Le autorità competenti possono riconoscere ad una compensazione contrattuale un effetto di riduzione del rischio, unicamente a condizione che:

i)

l'ente creditizio abbia stipulato con la controparte un accordo di compensazione contrattuale che crea un'esposizione unica, che comprende tutte le operazioni incluse, di modo che nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza simile, l'ente creditizio avrebbe il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate;

ii)

l'ente creditizio abbia messo a disposizione delle autorità competenti pareri giuridici scritti e motivati con il risultato che, nel caso di impugnazione in giudizio, le autorità giudiziarie ed amministrative competenti concluderebbero che nei casi indicati al punto i) i diritti e gli obblighi dell'ente creditizio sarebbero limitati all'importo netto di cui al punto i), in conformità:

del diritto dello Stato nel quale la controparte è costituita e, qualora una delle parti sia una succursale estera di un'impresa, il diritto dello Stato in cui la succursale è situata;

del diritto che disciplina le singole operazioni compensate;

del diritto che disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale;

iii)

l'ente creditizio abbia istituito procedure per garantire che la validità legale della sua compensazione contrattuale sia periodicamente riesaminata alla luce delle possibili modifiche delle normative pertinenti.

iv)

l'ente creditizio conserva nei suoi archivi tutta la documentazione richiesta;

v)

gli effetti della compensazione sono considerati nel calcolo effettuato dall'ente creditizio dell'esposizione del rischio di credito aggregato di ogni controparte e l'ente creditizio gestisce su detta base il suo rischio di credito nei confronti delle controparti;

vi)

il rischio di credito nei confronti di ogni controparte è aggregato per creare un'esposizione unica, che comprende tutte le operazioni incluse. Tale valore aggregato è tenuto in conto per determinare i limiti del credito e l'allocazione di capitale.

Le autorità competenti, dopo essersi consultate se necessario con le altre autorità competenti in materia, devono accertarsi che la compensazione contrattuale sia giuridicamente valida in base al diritto di ciascuna delle giurisdizioni competenti. Se una qualsiasi delle autorità competenti non è persuasa a tal riguardo, all'accordo di compensazione contrattuale non sarà riconosciuto un effetto di riduzione del rischio per alcuna delle controparti.

Le autorità competenti possono accettare pareri legali motivati redatti per tipi di compensazione contrattuale.

Ai contratti contenenti una disposizione che consente ad una controparte non inadempiente di effettuare soltanto pagamenti limitati, ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore dell'inadempiente, anche se quest'ultimo risultasse un creditore netto (clausola di deroga o walkaway clause), non può essere riconosciuto alcun effetto di riduzione del rischio.

Inoltre, gli accordi di compensazione tra prodotti differenti devono adempiere i criteri seguenti:

a)

l'importo netto di cui al punto i) della lettera b) della presente parte è l'importo netto dei valori positivi e negativi di ogni accordo quadro individuale bilaterale incluso e l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate («importo netto per tutti i prodotti»);

b)

i pareri giuridici scritti e debitamente motivati di cui al punto ii) della lettera b) della presente parte riguardano la validità e l'efficacia dell'intero accordo di compensazione tra prodotti differenti al quale fanno riferimento e gli effetti dell'accordo sulle clausole rilevanti di ogni accordo quadro individuale bilaterale incluso. Per parere giuridico si intende un parere generalmente riconosciuto in quanto tale dagli operatori legali dello Stato membro in cui l'ente creditizio è autorizzato o una memoria in cui sono esposti e debitamente motivati tutti i punti pertinenti;

c)

l'ente creditizio ha istituito procedure di cui al punto iii) della lettera b) della presente parte per accertare che ogni transazione inclusa in un contratto di novazione o un accordo di compensazione sia coperta da un parere giuridico;

d)

l'ente creditizio, tenendo in conto l'accordo di compensazione tra prodotti differenti, continua a soddisfare i requisiti per l'accertamento della compensazione bilaterale e i requisiti di cui agli articoli da 90 a 93 per l'accertamento dell'attenuazione del rischio di credito, se del caso, per ogni accordo quadro individuale incluso e per ogni operazione individuale inclusa.

c)   Effetti del riconoscimento

La compensazione ai fini delle parti 5 e 6 è riconosciuta secondo i metodi ivi indicati.

i)   Contratti di novazione

Si può procedere alla ponderazione dei singoli importi netti stabiliti dal contratto di novazione anziché degli importi lordi. Pertanto, in applicazione della parte 3,

per la fase a): il costo corrente di sostituzione e

per la fase b): gli importi del capitale nozionale o i valori sottostanti

possono essere ottenuti tenendo conto del contratto di novazione. In applicazione della parte 4, per la fase a) l'importo del capitale nozionale può essere calcolato tenendo conto del contratto di novazione; si applicano le percentuali di cui alla tabella 3.

ii)   Altri accordi di compensazione

In applicazione della parte 3:

nella fase a) il costo corrente di sostituzione dei contratti inclusi in un accordo di compensazione può essere ottenuto tenendo conto del costo di sostituzione netto ipotetico attuale derivante dall'accordo; qualora la compensazione dia luogo ad un'obbligazione netta per l'ente creditizio che calcola il costo di sostituzione netto, il costo corrente di sostituzione viene quantificato a «0»,

nella fase b) l'importo relativo alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione può essere ridotto in base alla formula seguente:

PCEred = 0,4 * PCEgross + 0,6 * NGR * PCEgross

laddove:

PCEred

=

importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti con una data controparte inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido

PCEgross

=

somma degli importi relativi alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti con una data controparte che sono inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido e che sono calcolati moltiplicando gli importi del capitale nozionale per le percentuali di cui alla tabella 1

NGR

=

«proporzione netto-lordo»: a discrezione delle autorità competenti:

i)

calcolo separato: rapporto tra il costo di sostituzione netto per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con una determinata controparte (numeratore) ed il costo di sostituzione lordo per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con tale controparte (denominatore) o

ii)

calcolo aggregato: rapporto tra la somma dei costi netti di sostituzione calcolati su base bilaterale per tutte le controparti tenendo conto dei contratti inclusi in accordi di compensazione giuridicamente validi (numeratore) ed i costi lordi di sostituzione per tutti i contratti inclusi in accordi di compensazione giuridicamente validi (denominatore).

Se gli Stati membri consentono agli enti creditizi di scegliere tra i metodi, il metodo prescelto deve essere applicato sistematicamente.

Per il calcolo dell'esposizione creditizia potenziale futura in base alla formula predetta, i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale nozionale equivalente agli importi netti. Contratti perfettamente congruenti sono contratti a termine su tassi di cambio (forward foreign exchange contracts) o contratti analoghi nei quali il capitale nozionale è equivalente ai flussi monetari se questi ultimi giungono a scadenza alla medesima data valuta e sono completamente o parzialmente nella medesima valuta.

Ai fini della parte 4, fase a):

contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale nozionale equivalente agli importi netti; gli importi del capitale nozionale sono moltiplicati per le percentuali indicate alla tabella 3,

per tutti gli altri contratti inclusi in un accordo di compensazione, le percentuali da applicare possono essere ridotte come indicato nella tabella 6:

Tabella 6

Durata originaria (5)

Contratti su tassi di interesse

Contratti su tassi di cambio

Un anno o meno

0,35 %

1,50 %

Da più di un anno a non più di due anni

0,75 %

3,75 %

Incremento per ogni anno successivo

0,75 %

2,25 %


(1)  I contratti che non rientrano in una delle cinque categorie indicate nella presente tabella sono considerati come contratti concernenti merci diverse dai metalli preziosi.

(2)  Per i contratti con scambi multipli del capitale, le percentuali devono essere moltiplicate per il numero di pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto.

(3)  Per i contratti strutturati in modo tale da estinguere l'esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le cui condizioni vengono rifissate in modo tale che il valore di mercato del contratto sia pari a zero a tali date, la durata residua sarebbe pari al periodo intercorrente fino alla prossima data. In caso di contratti sui tassi d'interesse che soddisfino tali criteri ed aventi una durata residua di oltre un anno, la percentuale non deve essere inferiore allo 0,5 %.

(4)  Nel caso di contratti relativi ai tassi di interesse, gli enti creditizi possono scegliere, previo consenso delle autorità competenti, tra la durata originaria e la durata residua.

(5)  Nel caso di contratti relativi ai tassi di interesse, gli enti creditizi possono scegliere, previo consenso delle autorità competenti, tra la durata originaria e la durata residua.

ALLEGATO IV

TIPO DI DERIVATI

1.

Contratti su tassi di interesse:

a)

Contratti swap su tassi di interesse in una sola valuta

b)

Operazioni basis swap

c)

Contratti sui tassi a termine del tipo Forward Rate Agreements

d)

Contratti a termine sui tassi di interesse del tipo Future

e)

Opzioni su tassi di interesse acquistate

f)

Altri contratti di natura analoga

2.

Contratti su tassi di cambio e contratti concernenti l'oro:

a)

Contratti swap su tassi di interesse in più valute

b)

Operazioni a termine su valute estere

c)

Contratti a termine su valute del tipo Future

d)

Opzioni su valute acquistate

e)

Altri contratti di natura analoga

f)

Contratti concernenti l'oro di natura analoga a quelli da a) ad e)

3.

Contratti di natura analoga a quelli di cui ai punti 1, lettere da a) ad e), e 2, lettere da a) a d), concernenti altre voci o indici di riferimento, ivi compresi almeno tutti gli strumenti di cui ai punti da 4 a 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE che non sono altrimenti compresi nei punti 1 o 2.

ALLEGATO V

CRITERI TECNICI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE E AL TRATTAMENTO DEI RISCHI

1.   GOVERNO SOCIETARIO

1.

I responsabili della direzione di cui all'articolo 11 stabiliscono le modalità relative alla ripartizione delle funzioni nell'organizzazione e alla prevenzione dei conflitti di interesse.

2.   TRATTAMENTO DEI RISCHI

2.

I responsabili della direzione di cui all'articolo 11 approvano e riesaminano periodicamente le strategie e le politiche riguardanti l'assunzione, la gestione, la sorveglianza e l'attenuazione dei rischi ai quali l'ente creditizio è o potrebbe essere esposto, compresi quelli derivanti dal contesto macroeconomico nel quale esso opera, in relazione alla fase del ciclo economico.

3.   RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE

3.

La concessione dei crediti si basa su criteri solidi e ben definiti. La procedura per l'approvazione, la modifica, il rinnovo e il rifinanziamento dei crediti viene definita in modo chiaro.

4.

L'amministrazione e la sorveglianza continue dei portafogli e delle esposizioni soggetti al rischio di credito, comprese l'identificazione e la gestione dei crediti problematici e la realizzazione di rettifiche di valore e di accantonamenti adeguati, vengono eseguiti tramite sistemi efficaci.

5.

La diversificazione dei portafogli dei crediti è adeguata ai mercati di sbocco e alla strategia globale di credito dell'ente creditizio.

4.   RISCHIO RESIDUO

6.

Il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dall'ente creditizio risultino meno efficaci del previsto viene affrontato e controllato mediante politiche e procedure scritte.

5.   RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

7.

Il rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti collegate e controparti del medesimo settore economico, della stessa regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce, nonché l'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi in particolare i rischi connessi con i grandi fidi indiretti (ad esempio verso un unico datore di garanzie), vengono affrontati e controllati mediante politiche e procedure scritte.

6.   RISCHI DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI

8.

I rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali gli enti creditizi sono cedenti o promotori vengono valutati e affrontati mediante politiche e procedure appropriate, al fine di garantire in particolare che la sostanza economica dell'operazione sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio.

9.

Gli enti creditizi che sono cedenti di operazioni di cartolarizzazione rotative che prevedono clausole di rimborso anticipato approntano strategie di liquidità per far fronte alle implicazioni dei rimborsi sia programmati sia anticipati.

7.   RISCHIO DI MERCATO

10.

Sono attuate politiche e procedure per la misurazione e la gestione di tutte le fonti materiali e gli effetti dei rischi di mercato.

8.   RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE DERIVANTE DA ATTIVITÀ DIVERSE DALLA NEGOZIAZIONE

11.

Si applicano dei sistemi per valutare e gestire il rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse in quanto tali modifiche influiscono sulle attività dell'ente creditizio diverse dalla negoziazione.

9.   RISCHIO OPERATIVO

12.

Vengono attuati politiche e processi intesi a valutare e a gestire l'esposizione al rischio operativo, nel quale sono compresi gli eventi di particolare gravità e di scarsa frequenza. Ferma restando la definizione di cui all'articolo 4, punto 22, gli enti creditizi stabiliscono dettagliatamente in che cosa consista il rischio operativo ai fini di tali politiche e procedure.

13.

Gli enti creditizi si dotano di piani di emergenza e di continuità operativa che assicurino la propria capacità di operare su base continuativa e di limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell'operatività.

10.   RISCHIO DI LIQUIDITÀ

14.

Gli enti creditizi si dotano di politiche e processi per la misurazione e la gestione della loro posizione finanziaria netta su base continuativa e prospettica. Gli enti creditizi considerano possibili scenari alternativi e riesaminano periodicamente le ipotesi su cui si basano le decisioni relative alla posizione finanziaria netta.

15.

Gli enti creditizi si dotano di piani di emergenza per affrontare le crisi di liquidità.

ALLEGATO VI

METODO STANDARDIZZATO

Parte 1 — Fattori di ponderazione del rischio

1.   ESPOSIZIONI VERSO AMMINISTRAZIONI CENTRALI O BANCHE CENTRALI

1.1.   Trattamento

1.

Fermi restando i punti da 2 a 7, alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

2.

Fatto salvo il punto 3, alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali per le quali sia disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution, di seguito ECAI) prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1, nel rispetto dell'attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi della scala di valutazione del merito di credito.

Tabella 1:

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio

0 %

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

3.

Alle esposizioni verso la Banca centrale europea si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.

1.2.   Esposizioni nella valuta nazionale del debitore

4.

Alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di detta amministrazione centrale e banca centrale si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.

5.

Quando le autorità competenti di un paese terzo che applicano prescrizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle comunitarie assegnano un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello indicato ai punti 1 e 2 alle esposizioni verso la loro amministrazione centrale e la loro banca centrale denominate e finanziate nella valuta locale, gli Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare lo stesso fattore di ponderazione del rischio a tali esposizioni.

1.3.   Uso delle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione (Export Credit Agencies)

6.

Le valutazioni del merito di credito di un'agenzia di credito all'esportazione sono riconosciute dalle autorità competenti se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

si tratta di un punteggio concordato dalle agenzie per il credito all'esportazione aderenti all'Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits dell'OCSE;

b)

l'agenzia per il credito all'esportazione pubblica le proprie valutazioni del merito di credito e si conforma alla metodologia definita dall'OCSE e la valutazione è associata ad uno degli otto premi minimi di assicurazione delle esportazioni (minimum export insurance premiums, di seguito MEIP) stabiliti dalla metodologia dell'OCSE.

7.

Alle esposizioni per le quali, a fini di ponderazione del rischio, viene riconosciuta una valutazione del merito di credito di un'agenzia per il credito all'esportazione viene applicato un fattore di ponderazione del rischio secondo quanto previsto alla tabella 2.

Tabella 2

MEIP

0

1

2

3

4

5

6

7

Fattore di ponderazione del rischio

0 %

0 %

20 %

50 %

100 %

100 %

100 %

150 %

2.   ESPOSIZIONI VERSO AMMINISTRAZIONI REGIONALI O AUTORITÀ LOCALI

8.

Fermi restando i punti da 9 a 11, alle esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali si applica un fattore di ponderazione del rischio pari a quello delle esposizioni verso enti. Questo trattamento è indipendente dall'esercizio della discrezionalità di cui all'articolo 80, paragrafo 3. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato ai punti 31, 32 e 37.

9.

Le esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali sono trattate come le esposizioni verso le amministrazioni centrali di rispettiva appartenenza, a condizione che non vi sia nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni in quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di inadempimento.

Le autorità competenti elaborano e rendono pubblico l'elenco delle amministrazioni regionali e delle autorità locali cui applicare un fattore di ponderazione del rischio equivalente a quello applicato alle amministrazioni centrali.

10.

Le esposizioni nei confronti di chiese e comunità religiose costituite come persone giuridiche di diritto pubblico, nella misura in cui riscuotano imposte conformemente alla legislazione che conferisce loro questo diritto, sono considerate come esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali, ma non si applica il punto 9. In questo caso, ai fini dell'articolo 89, paragrafo 1, lettera a) non può essere esclusa l'autorizzazione ad applicare il titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 1.

11.

Quando le autorità competenti di un paese terzo che applicano prescrizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle comunitarie trattano le esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali come le esposizioni verso la rispettiva amministrazione centrale, gli Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare a tali esposizioni un fattore di ponderazione identico.

3.   ESPOSIZIONI VERSO ORGANI AMMINISTRATIVI E IMPRESE NON COMMERCIALI

3.1.   Trattamento

12.

Fermi restando i punti da 13 a 17, alle esposizioni verso organi amministrativi e imprese non commerciali si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

3.2.   Enti del settore pubblico

13.

Fermi restando i punti da 14 a 17, alle esposizioni verso gli enti del settore pubblico si attribuisce un fattore di ponderazione del 100 %.

14.

A discrezione delle autorità competenti, le esposizioni verso enti del settore pubblico possono essere trattate come esposizioni verso gli enti. L'esercizio di questa discrezionalità da parte delle autorità competenti è indipendente dall'esercizio della discrezionalità di cui all'articolo 80, paragrafo 3). Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato ai punti 31, 32 e 37.

15.

In circostanze eccezionali le esposizioni verso enti del settore pubblico possono essere considerate come esposizioni verso l'amministrazione centrale di rispettiva appartenenza quando a giudizio delle autorità competenti non vi è alcuna differenza di rischio tra tali esposizioni, dovuta all'esistenza di una garanzia adeguata da parte dell'amministrazione centrale.

16.

Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano la discrezionalità di trattare le esposizioni verso enti del settore pubblico come esposizioni verso enti o come esposizioni verso l'amministrazione centrale di rispettiva appartenenza, le autorità competenti di altri Stati membri consentono ai loro enti creditizi di applicare lo stesso fattore di ponderazione alle esposizioni verso tali enti del settore pubblico.

17.

Quando le autorità competenti di un paese terzo che applicano prescrizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle comunitarie trattano le esposizioni verso enti del settore pubblico come esposizioni verso enti, gli Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare a tali esposizioni un fattore di ponderazione del rischio identico.

4.   ESPOSIZIONI VERSO BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO

4.1.   Ambito di applicazione

18.

Ai fini degli articoli da 78 a 83, la Inter-American Investment Corporation, la Black Sea Trade and Development Bank e la Central American Bank for Economic Integration sono considerate banche multilaterali di sviluppo.

4.2.   Trattamento

19.

Fermi restando i punti 20 e 21, le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo vengono trattate come le esposizioni verso enti conformemente ai punti da 29 a 32. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine come specificato ai punti 31, 32 e 37.

20.

Alle esposizioni verso le seguenti banche multilaterali di sviluppo è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:

a)

la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;

b)

la Società finanziaria internazionale;

c)

la Banca interamericana di sviluppo;

c)

la Banca asiatica di sviluppo;

c)

la Banca africana di sviluppo;

f)

la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;

g)

la Nordic Investment Bank;

h)

la Banca di sviluppo dei Caraibi;

i)

la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;

j)

la Banca europea per gli investimenti (BEI);

k)

il Fondo europeo per gli investimenti;

l)

l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti.

21.

La quota non versata del capitale sottoscritto nel Fondo europeo per gli investimenti è ponderata al 20 %.

5.   ESPOSIZIONI VERSO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

22.

Alle esposizioni verso le seguenti organizzazioni internazionali si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:

a)

la Comunità europea;

b)

il Fondo monetario internazionale;

c)

la Banca dei regolamenti internazionali.

6.   ESPOSIZIONI VERSO ENTI

6.1   Trattamento

23.

Ai fini della determinazione dei fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni verso enti si applica uno dei due metodi descritti ai punti da 26 a 27 e ai punti da 29 a 32.

24.

Fatte salve le altre disposizioni dei punti da 23 a 39, alle esposizioni verso enti finanziari autorizzati e sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e vigilanza degli enti creditizi e sottoposti a requisiti prudenziali equivalenti a quelli applicati agli enti creditizi si applica un fattore di ponderazione del rischio pari a quello applicato alle esposizioni verso enti.

6.2.   Soglia minima di ponderazione del rischio per le esposizioni verso enti privi di rating

25.

Alle esposizioni verso enti privi di rating non può essere attribuito un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello applicato alle esposizioni verso la propria amministrazione centrale.

6.3.   Metodo basato sul fattore di ponderazione del rischio dell'amministrazione centrale

26.

Alle esposizioni verso gli enti è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l'amministrazione centrale di appartenenza di tali enti conformemente alla tabella 3.

Tabella 3

Classe di merito di credito alla quale è assegnata l’amministrazione centrale

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio dell’esposizione

20 %

50 %

100 %

100 %

100 %

150 %

27.

Per le esposizioni verso enti aventi sede in paesi la cui amministrazione centrale è priva di rating, il fattore di ponderazione del rischio non può essere superiore al 100 %.

28.

Per le esposizioni verso istituti creditizi con una durata effettiva originaria pari o inferiore a tre mesi il fattore di ponderazione del rischio è del 20 %.

6.4.   Metodo basato sulla valutazione del merito di credito

29.

Alle esposizioni verso enti aventi una durata originaria effettiva superiore a tre mesi per le quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 4, nel rispetto dell'attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi della scala di valutazione del merito di credito.

Tabella 4

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio

20 %

50 %

50 %

100 %

100 %

150 %

30.

Le esposizioni verso enti privi di rating ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 50 %.

31.

Alle esposizioni verso enti aventi una durata originaria effettiva pari o inferiore a tre mesi per le quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 5, nel rispetto dell'attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi della scala di valutazione del merito di credito.

Tabella 5

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

Fattori di ponderazione del rischio

20 %

20 %

20 %

50 %

50 %

150 %

32.

Alle esposizioni verso enti privi di rating aventi una durata originaria effettiva pari o inferiore a tre mesi si applica un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.

6.5.   Interazione con valutazioni del merito di credito a breve termine

33.

Se il metodo specificato ai punti da 29 a 32 viene applicato alle esposizioni verso enti, l'interazione con le specifiche valutazioni del merito di credito a breve termine avviene secondo le modalità seguenti.

34.

Il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine, così come definito al punto 31, si applica a tutte le esposizioni verso enti di durata residua fino a tre mesi quando non esiste una specifica valutazione delle esposizioni a breve termine.

35.

Qualora esista una valutazione a breve termine e questa determini l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio più favorevole o identico a quello derivante dal trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al punto 31, essa è impiegata esclusivamente per quella specifica esposizione. Altre esposizioni a breve termine ricevono il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine, come specificato al punto 31.

36.

Qualora esista una valutazione a breve termine e questa determini l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio meno favorevole di quello derivante dal trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al punto 31, il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine non può essere utilizzato e a tutti i crediti a breve termine privi di rating è attribuito lo stesso fattore di ponderazione del rischio applicato in base alla specifica valutazione a breve termine.

6.6.   Esposizioni a breve termine nella valuta nazionale del debitore

37.

Alle esposizioni verso enti con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate in valuta locale, a discrezione delle autorità competenti, sulla base di entrambi i metodi descritti ai punti da 26 a 27 e ai punti da 29 a 32, può essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla categoria immediatamente meno favorevole del fattore di ponderazione preferenziale, di cui ai punti 4 e 5, assegnato alle esposizioni verso l'amministrazione centrale.

38.

Alle esposizioni con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate nella valuta nazionale del debitore, non può essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 20 %.

6.7.   Investimenti in strumenti di patrimonio di vigilanza

39.

Gli investimenti in strumenti di capitale o in strumenti di patrimonio di vigilanza emessi da enti sono ponderati al 100 %, a meno che non siano dedotti dai fondi propri.

6.8.   Riserve minime imposte dalla Banca centrale europea (BCE)

40.

Qualora l'esposizione verso un ente abbia la forma di riserve minime imposte dalla BCE o dalla Banca centrale di uno Stato membro, che l'ente creditizio deve detenere, gli Stati membri possono autorizzare l'attribuzione della ponderazione del rischio attribuibile alle esposizioni verso la Banca centrale dello Stato membro in questione, a condizione che:

a)

le riserve siano detenute conformemente al regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (1), o a regolamenti successivi di sostituzione, o conformemente alle disposizioni nazionali, equivalenti sotto ogni aspetto sostanziale a detto regolamento, e

b)

in caso di fallimento o insolvenza dell'ente che detiene le riserve, queste ultime siano ripagate interamente e tempestivamente all'ente creditizio e non siano rese disponibili per far fronte ad altre passività dell'ente.

7.   ESPOSIZIONI VERSO IMPRESE

7.1.   Trattamento

41.

Alle esposizioni per le quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 6, nel rispetto dell'attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi di una scala di valutazione del merito di credito.

Tabella 6

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

42.

Alle esposizioni per le quali tale valutazione non sia disponibile è attribuita una ponderazione del 100 % o la ponderazione dell'amministrazione centrale di appartenenza, qualora quest'ultima sia più elevata.

8.   ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO

43.

Le esposizioni che soddisfano i criteri elencati all'articolo 79, paragrafo 2, ricevono una ponderazione del rischio del 75 %.

9.   ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI

44.

Fermi restando i punti da 45 a 60, alle esposizioni pienamente garantite da immobili si applica un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

9.1.   Esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali

45.

Alle esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteche su immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario beneficiario nel caso di imprese di investimento a carattere personale si applica un fattore di ponderazione del 35 %.

46.

Le esposizioni pienamente e totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, a fronte di immobili di tipo residenziale occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario hanno un fattore di ponderazione del 35 %.

47.

Le esposizioni verso un locatario nell'ambito di operazioni di leasing su immobili residenziali, dove l'istituto di credito è il locatore e il locatario ha un'opzione di acquisto, riceve un fattore di ponderazione del 35 % a condizione che le autorità competenti siano soddisfatte che l'esposizione dell'ente creditizio sia pienamente e completamente garantita dalla proprietà del bene.

48.

Nell'esercizio della loro discrezionalità, ai fini dei punti da 45 a 47, le autorità competenti si ritengono soddisfatte solo qualora siano rispettate le condizioni seguenti:

a)

il valore dell'immobile non deve dipendere in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Questo requisito non esclude le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell'immobile che la regolarità dell'adempimento del debitore;

b)

il rischio del debitore non deve dipendere in misura rilevante dai risultati dell'immobile o del progetto immobiliare sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti. Di conseguenza, il rimborso del debito non deve dipendere in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia;

c)

sono soddisfatti i requisiti minimi di cui all'allegato VIII, parte 2, punto 8 e le regole di valutazione di cui all'allegato VIII, parte 3, punti da 62 a 65;

d)

il valore dell'immobile deve superare quello delle esposizioni per un margine consistente.

49.

Le autorità competenti possono rinunciare ad esigere l'osservanza della condizione di cui al punto 48, lettera b) per le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali situati sul loro territorio, se si accerta che sul loro territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita sufficientemente bassi da giustificare tale trattamento.

50.

Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano la discrezionalità di cui al punto 49, le autorità competenti di altri Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di attribuire un fattore di ponderazione del rischio del 35 % a tali esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali.

9.2.   Esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali

51.

A discrezione delle autorità competenti, le esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle predette autorità, da ipoteche su uffici o locali per il commercio situati sul loro territorio possono ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 50 %.

52.

A discrezione delle autorità competenti, le esposizioni pienamente e totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle predette autorità, da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, a fronte di uffici o locali per il commercio hanno un fattore di ponderazione del rischio del 50 %.

53.

A discrezione delle autorità competenti, le esposizioni relative ad operazioni di leasing su uffici o locali per il commercio situati sul loro territorio dove l'ente creditizio è il locatore e il locatario ha un'opzione di acquisto, possono ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 50 % a condizione che l'esposizione dell'ente creditizio sia interamente e completamente garantita dalla proprietà del bene secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.

54.

L'applicazione dei punti da 51 a 53 è soggetta alle condizioni seguenti:

a)

il valore dell'immobile non deve dipendere in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Questo requisito non esclude le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell'immobile che la regolarità dell'adempimento del debitore;

b)

il rischio del debitore non deve dipendere in misura rilevante dai risultati dell'immobile o del progetto immobiliare sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti. Di conseguenza, il rimborso del debito non deve dipendere in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia;

c)

devono essere soddisfatti i requisiti minimi di cui all'allegato VIII, parte 2, punto 8 e le regole di valutazione di cui all'allegato VIII, parte 3, punti da 62 a 65.

55.

Il fattore di ponderazione del rischio del 50 % è attribuito alla parte del prestito che non supera un limite calcolato in base ad una delle seguenti condizioni:

a)

il 50 % del valore di mercato dell'immobile in questione;

b)

il 50 % del valore di mercato dell'immobile o, se inferiore, il 60 % del valore del credito ipotecario negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la valutazione del valore del credito ipotecario.

56.

Alla parte del prestito che supera i limiti stabiliti al punto 55 è attribuito il fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

57.

Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano la discrezionalità di cui ai punti da 51 a 53, le autorità competenti di altri Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare un fattore di ponderazione del rischio del 50 % a tali esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali.

58.

Le autorità competenti possono rinunciare ad esigere l'osservanza della condizione di cui al punto 54, lettera b), per le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali situati sul loro territorio se si accerta che sul loro territorio esiste un mercato di immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superino i limiti seguenti:

a)

le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali fino al 50 % del valore di mercato (o, laddove applicabile e se inferiore, il 60 % del valore del credito ipotecario) non superano lo 0,3 % dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno;

b)

le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali non devono superare lo 0,5 % dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno.

59.

Se uno dei limiti di cui al punto 58 non viene rispettato in un qualsiasi anno, cessa la possibilità di avvalersi del punto 58 e la condizione di cui al punto 54, lettera b), si applica fintantoché non siano soddisfatte in un anno successivo le condizioni di cui al punto 58.

60.

Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano la discrezionalità di cui al punto 58, le autorità competenti di altri Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di attribuire un fattore di ponderazione del rischio del 50 % a tali esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali.

10.   POSIZIONI SCADUTE

61.

Ferme restando le disposizioni contenute ai punti da 62 a 65, la parte non garantita di una posizione scaduta da oltre 90 giorni, che sia superiore alla soglia fissata dalle autorità competenti e corrisponda a un livello ragionevole di rischio, ha il fattore di ponderazione del rischio seguente:

a)

150 % se le rettifiche di valore sono inferiori al 20 % della parte non garantita dell'esposizione al lordo delle rettifiche di valore;

b)

100 % se le rettifiche di valore sono pari ad almeno il 20 % della parte non garantita dell'esposizione al lordo delle rettifiche di valore.

62.

Per definire la parte garantita di una posizione scaduta valgono le stesse garanzie reali e personali ammissibili ai fini dell'attenuazione del rischio di credito.

63.

Tuttavia, quando una posizione scaduta è pienamente coperta da forme di garanzie reali non ammissibili ai fini dell'attenuazione del rischio di credito, può essere attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 %, a discrezione delle autorità competenti, sulla base di rigorosi criteri operativi intesi ad assicurare la qualità della garanzia reale, qualora le relative rettifiche di valore siano pari ad almeno il 15 % dell'ammontare dell'esposizione al lordo delle rettifiche di valore.

64.

Alle esposizioni di cui ai punti da 45 a 50 scadute da oltre 90 giorni viene applicato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %, al netto delle rettifiche di valore. Se le rettifiche di valore sono pari ad almeno il 20 % dell'ammontare delle esposizioni al lordo delle rettifiche di valore, le autorità competenti hanno la facoltà di ridurre al 50 % il fattore di ponderazione da attribuire alla parte rimanente dell'esposizione.

65.

Alle esposizioni di cui ai punti da 51 a 60 scadute da oltre 90 giorni viene applicato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

11.   POSIZIONI APPARTENENTI A CATEGORIE AD ALTO RISCHIO PER FINI REGOLAMENTARI

66.

Le autorità competenti possono applicare un fattore di ponderazione del rischio del 150 % alle esposizioni connesse a rischi particolarmente elevati, come gli investimenti in venture capital e in strumenti di «private equity».

67.

Le autorità competenti possono consentire che alle posizioni non scadute sia attribuita una ponderazione del 150 % secondo le disposizioni di questa parte e per le quali siano state operate rettifiche di valore ricevano una ponderazione del:

a)

100 %, se le rettifiche di valore sono pari ad almeno il 20 % dell'esposizione al lordo delle rettifiche di valore;

b)

50 %, se le rettifiche di valore sono pari ad almeno il 50 % dell'esposizione al lordo delle rettifiche di valore.

12.   ESPOSIZIONI SOTTO FORMA DI OBBLIGAZIONI GARANTITE

68.

Per «obbligazioni garantite» si intendono le obbligazioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE garantite da una delle seguenti attività:

a)

esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, enti del settore pubblico, amministrazioni regionali ed autorità locali nell'UE;

b)

esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni centrali non UE, banche centrali non UE, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente allegato, ed esposizioni verso, o esposizioni garantite da, enti del settore pubblico non UE, amministrazioni regionali non UE ed autorità locali non UE che siano ponderate come esposizioni verso enti o amministrazioni centrali e banche centrali rispettivamente secondo i punti 8, 9, 14 e 15, e che siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente allegato, ed esposizioni ai sensi del presente punto classificate come minimo nella classe di merito di credito 2, secondo le modalità previste nel presente allegato, purché non eccedano il 20 % dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere degli enti emittenti;

c)

esposizioni verso enti che siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente allegato. L'importo totale di questa tipologia di esposizione non supera il 15 % dell'ammontare nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente creditizio emittente. Le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti o di proventi della liquidazione dei debitori di prestiti garantiti da immobili ai possessori di obbligazioni garantite non vengono considerate ai fini del calcolo del limite del 15 %. Le esposizioni verso enti nell'UE con scadenza inferiore a 100 giorni non sono incluse nel requisito della classe 1, sebbene tali enti debbano come minimo essere classificati nella classe di merito di credito 2, secondo le modalità previste nel presente allegato;

d)

prestiti garantiti da immobili residenziali o quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale di cui al punto 46, fino al minore degli importi del capitale nazionale, dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e l'80 % del valore degli immobili costituiti in garanzia; o prestiti garantiti da quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da equivalenti enti di cartolarizzazione disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro che cartolarizzano esposizioni relative a immobili residenziali a condizione che almeno il 90 % delle attività di tali Fonds Communs de Créances o equivalenti enti di cartolarizzazione disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro sia composto da ipoteche combinate con eventuali gravami precedenti fino al minore degli importi del capitale nazionale in arretrato nelle quote, degli importi del capitale nazionale dei gravami, e l'80 % del valore degli immobili costituiti in garanzia e che le quote siano classificate nella classe di merito di credito 1 di cui al presente allegato qualora non superino il 20 % del valore nominale dell'emissione di obbligazioni garantite.

Le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti o di proventi della liquidazione del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di quote senior o titoli di debito non vengono considerate ai fini del calcolo del limite del 90 %;

e)

prestiti garantiti da immobili non residenziali o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale di cui al punto 52 fino all'importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e il 60 % del valore degli immobili costituiti in garanzia, o prestiti garantiti da quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da equivalenti enti di cartolarizzazione disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro che cartolarizzano esposizioni relative a immobili residenziali, a condizione che almeno il 90 % delle attività di tali Fonds Communs de Créances o equivalenti enti di cartolarizzazione disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro sia composto da ipoteche combinate con eventuali gravami precedenti senza superare l'importo minore tra la quota capitale dovuta a fronte di tali quote, la quota capitale dei gravami e il 60 % del valore degli immobili costituiti in garanzia, e a condizione che le quote siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente allegato, qualora esse non superino il 20 % del valore nominale delle obbligazioni garantite in essere. Quando l'indice di copertura del finanziamento del 60 % è superato fino ad un livello massimo del 70 %, le autorità competenti possono riconoscere come ammissibili i prestiti garantiti da immobili non residenziali, se il valore delle attività totali costituite a garanzia reale delle obbligazioni garantite supera il valore nominale di tali obbligazioni di almeno il 10 % e il diritto dei possessori delle obbligazioni soddisfa i requisiti di certezza giuridica di cui all'allegato VIII. Il diritto dei possessori delle obbligazioni deve essere prioritario rispetto a tutti gli altri diritti sui beni costituiti in garanzia.

Le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti o di proventi della liquidazione del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di quote senior o titoli di debito non vengono considerate ai fini del calcolo del limite del 90 %;

f)

prestiti garantiti da navi, nel caso in cui i gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, non superino il 60 % del valore della nave costituita in garanzia.

A questi fini, il termine «garantiti» comprende situazioni in cui le attività di cui alle lettere da a) ad f) sono destinate dalla legge esclusivamente alla protezione dei possessori delle obbligazioni contro le perdite.

Fino al 31 dicembre 2010 il limite del 20 % per le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da equivalenti enti di cartolarizzazione di cui alle lettere d) ed e) non si applica, a condizione che tali quote senior dispongano di una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta appartenente alla categoria più favorevole di valutazione del merito di credito fatta dall'ECAI per le obbligazioni garantite. Prima della scadenza del suddetto periodo la deroga è soggetta a riesame, a seguito del quale la Commissione può, se del caso, prorogare il periodo secondo la procedura di cui all'articolo 151, paragrafo 2, con o senza un'ulteriore clausola di riesame.

Fino al 31 dicembre 2010 la percentuale del 60 % di cui alla lettera f) può essere sostituita dalla percentuale del 70 %. Prima della scadenza del suddetto periodo la deroga è soggetta a riesame, a seguito del quale la Commissione può, se del caso, prorogare il periodo secondo la procedura di cui all'articolo 151, paragrafo 2 con o senza un'ulteriore clausola di riesame.

69.

Per quanto riguarda gli immobili a garanzia delle obbligazioni garantite, gli enti creditizi soddisfano i requisiti minimi di cui all'allegato VIII, parte 2, punto 8 e le regole di valutazione di cui all'allegato VIII, parte 3, punti da 62 a 65.

70.

In deroga ai punti 68 e 69, le obbligazioni garantite che soddisfano i criteri di cui all'articolo 22, paragrafo 4 della direttiva 85/611/CEE emesse prima del 31 dicembre 2007 sono ammissibili al trattamento preferenziale fino alla loro scadenza.

71.

Le obbligazioni garantite vengono ponderate sulla base del fattore di ponderazione attribuito alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite verso l'ente creditizio emittente. Si applica la seguente corrispondenza tra i fattori di ponderazione del rischio:

a)

se le esposizioni verso l'ente vengono ponderate al 20 %, all'obbligazione coperta è attribuito un fattore di ponderazione del 10 %;

b)

se le esposizioni verso l'ente vengono ponderate al 50 %, all'obbligazione coperta è attribuito un fattore di ponderazione del 20 %;

c)

se le esposizioni verso l'ente vengono ponderate al 100 %, all'obbligazione coperta è attribuito un fattore di ponderazione del 50 %;

d)

se le esposizioni verso l'ente vengono ponderate al 150 %, all'obbligazione coperta è attribuito un fattore di ponderazione del 100 %.

13.   VOCI CHE RAPPRESENTANO POSIZIONI INERENTI A CARTOLARIZZAZIONE

72.

Per le posizioni inerenti a cartolarizzazione gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono determinati conformemente alle disposizioni degli articoli da 94 a 101.

14.   ESPOSIZIONI A BREVE TERMINE VERSO ENTI E IMPRESE

73.

Alle esposizioni a breve termine verso enti o imprese per cui sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta è applicabile un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 7, nel rispetto dell'attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi della scala di valutazione del merito di credito:

Tabella 7

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio

20 %

50 %

100 %

150 %

150 %

150 %

15.   ESPOSIZIONI VERSO ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO (OIC)

74.

Fermi restando i punti da 75 a 81, alle esposizioni verso OIC si applica un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

75.

Alle esposizioni verso OIC per cui sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 8, nel rispetto dell'attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi della scala di valutazione del merito di credito.

Tabella 8

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

76.

Quando le autorità competenti ritengono che una posizione in OIC sia associata a rischi particolarmente elevati prescrivono che tale posizione sia ponderata al 150 %.

77.

Gli enti creditizi possono determinare il fattore di ponderazione del rischio di un OIC secondo le modalità di cui ai punti da 79 a 81, se sono soddisfatti i seguenti criteri di ammissibilità:

a)

l'OIC è gestito da una società che è soggetta a vigilanza in uno Stato membro o, previa approvazione dell'autorità competente per l'ente creditizio, se:

i)

l'OIC è gestito da una società che è soggetta ad una vigilanza considerata equivalente a quella prevista dalla legislazione comunitaria; e

ii)

la cooperazione tra autorità competenti è garantita in misura sufficiente;

b)

il prospetto dell'OIC o un documento ad esso equivalente include:

i)

le categorie delle attività nelle quali l'OIC è autorizzato ad investire, e

ii)

se vigono limiti agli investimenti, i relativi limiti e le metodologie per calcolarli;

c)

una relazione sull'attività dell'OIC viene presentata quanto meno su base annuale per consentire una valutazione delle attività e delle passività, del risultato della gestione e delle operazioni nel periodo considerato.

78.

Se un'autorità competente approva l'OIC di un paese terzo, come previsto al punto 77, lettera a), l'autorità competente di un altro Stato membro può avvalersi di tale riconoscimento astenendosi dall'effettuare la propria valutazione.

79.

Quando l'ente creditizio è a conoscenza delle esposizioni sottostanti di un OIC può considerare tali esposizioni per calcolare il fattore medio di ponderazione del rischio per l'OIC in base ai metodi di cui agli articoli da 78 a 83.

80.

Quando l'ente creditizio non è a conoscenza delle esposizioni sottostanti di un OIC può calcolare il fattore medio di ponderazione del rischio per l'OIC in base ai metodi di cui agli articoli da 78 a 83, nel rispetto delle regole seguenti: si parte dal presupposto che l'OIC investe in primo luogo, nella misura massima consentita dal suo regolamento, nelle classi di esposizioni con il requisito patrimoniale più elevato e in seguito effettua investimenti in ordine discendente finché viene raggiunto il limite massimo degli investimenti totali.

81.

Gli enti creditizi possono affidarsi ad un terzo per il calcolo e la segnalazione del fattore di ponderazione del rischio per l'OIC, conformemente ai metodi di cui ai punti 79 e 80, purché la correttezza del calcolo e della segnalazione sia adeguatamente garantita.

16.   ALTRE POSIZIONI

16.1.   Trattamento

82.

Ai beni materiali ai sensi dell'articolo 4, punto 10, della direttiva 86/635/CEE è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

83.

I ratei e risconti per i quali un ente non è in grado di stabilire la controparte conformemente alla direttiva 86/635/CEE sono ponderati al 100 %.

84.

Ai valori all'incasso è attribuita una ponderazione del 20 %. La cassa e i valori assimilati ricevono una ponderazione dello 0 %.

85.

Gli Stati membri possono consentire un fattore di ponderazione del 10 % per le esposizioni verso enti specializzati nei mercati interbancari e del debito pubblico nel proprio Stato membro di origine, sottoposti a stretta vigilanza dalle autorità competenti, qualora le suddette voci dell'attivo siano pienamente e totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, da voci dell'attivo ponderate allo 0 % o al 20 % e riconosciute da dette autorità quali garanzie adeguate.

86.

Alle partecipazioni azionarie e agli altri strumenti partecipativi, qualora non siano dedotti dai fondi propri, è attribuita una ponderazione del rischio di almeno il 100 %.

87.

All'oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa, nella misura bilanciata da passività della stessa natura, è attribuita una ponderazione dello 0 %.

88.

Nel caso di contratti di riporto, di altre vendite con patto di riacquisto a termine e di impegni di acquisto a termine secco, i fattori di ponderazione attribuiti sono quelli degli attivi oggetto del contratto e non quelli delle controparti delle operazioni.

89.

Quando un ente creditizio fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni alla condizione che l'nmo inadempimento tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, se per lo strumento esiste una valutazione esterna del merito di credito di un'ECAI idonea, si attribuiscono i fattori di ponderazione del rischio prescritti agli articoli da 94 a 101. Se lo strumento è privo del rating di una di queste agenzie, al fine di ottenere l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio i fattori di ponderazione delle esposizioni incluse nella serie sono aggregati, tranne le esposizioni n-1, fino a un massimo del 1 250 % e moltiplicati per l'ammontare nominale della protezione fornita dal derivato su crediti. Le n-1 esposizioni da escludere dall'aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell'esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell'aggregazione.

Parte 2 — Riconoscimento delle ECAI e attribuzione delle valutazioni del merito di credito alle classi di merito di credito

1.   METODOLOGIA

1.1.   Obiettività

1.

Le autorità competenti verificano che la metodologia per assegnare le valutazioni del merito di credito sia rigorosa, sistematica, continua e sottoposta a convalida sulla base dell'esperienza storica.

1.2.   Indipendenza

2.

Le autorità competenti verificano che la metodologia sia immune da influenze o pressioni politiche esterne e da pressioni economiche che possono influenzare la valutazione del merito di credito.

3.

L'indipendenza della metodologia dell'ECAI è valutata dalle autorità competenti sulla base di fattori quali i seguenti:

a)

gli assetti proprietari e organizzativi dell'ECAI;

b)

le risorse finanziarie dell'ECAI;

c)

la dotazione di personale e la competenza dell'ECAI;

d)

il governo societario dell'ECAI.

1.3.   Revisione costante

4.

Le autorità competenti verificano che le valutazioni del merito di credito delle ECAI siano soggette ad un costante processo di revisione e tengano conto dei mutamenti nelle condizioni finanziarie. Tale revisione avviene dopo ogni evento significativo e quanto meno ogni anno.

5.

Prima di riconoscere un'ECAI, le autorità competenti verificano che la metodologia di valutazione per ciascun segmento di mercato sia stabilita sulla base di criteri quali i seguenti:

a)

i test retrospettivi devono essere stati effettuati per almeno un anno;

b)

la regolarità del processo di revisione dell'ECAI deve essere sorvegliata dalle autorità competenti;

c)

le autorità competenti devono essere in grado di ricevere dall'ECAI informazioni circa la portata dei contatti intercorsi con l'alta direzione delle entità valutate.

6.

Le autorità competenti adottano le misure necessarie per essere informate prontamente dalle ECAI in merito ad eventuali modifiche rilevanti della metodologia da esse utilizzata per assegnare le valutazioni del merito di credito.

1.4.   Trasparenza e pubblicità delle informazioni

7.

Le autorità competenti adottano le misure necessarie per assicurare che i principi della metodologia utilizzata dall'ECAI per formulare le valutazioni del merito di credito siano pubblicamente disponibili, cosicché tutti gli utilizzatori potenziali possano decidere se tali valutazioni poggino su basi ragionevoli.

2.   SINGOLE VALUTAZIONI DEL MERITO DI CREDITO

2.1.   Credibilità e accettazione da parte del mercato

8.

Le autorità competenti verificano che nel mercato le singole valutazioni del merito di credito delle ECAI siano riconosciute come credibili e affidabili dai loro utilizzatori.

9.

La credibilità è valutata dalle autorità competenti sulla base di fattori quali i seguenti:

a)

la quota di mercato dell'ECAI;

b)

i ricavi prodotti dall'ECAI e, più in generale, le sue risorse finanziarie;

c)

il fatto che i rating dell'ECAI servano come base per la determinazione di qualche tipo di prezzo.

d)

almeno due enti creditizi utilizzino la valutazione del credito individuale dell'ECAI per l'emissione di obbligazioni e/o l'analisi del rischio di credito.

2.2.   Trasparenza e pubblicità delle informazioni

10.

Le autorità competenti verificano che le singole valutazioni del merito di credito siano disponibili alle medesime condizioni quanto meno per tutti gli enti creditizi titolari di un legittimo interesse in esse.

11.

In particolare, le autorità competenti verificano che le singole valutazioni del merito di credito siano disponibili per enti creditizi esteri alle medesime condizioni che per i soggetti nazionali titolari di un legittimo interesse in esse.

3.   ATTRIBUZIONE DELLE VALUTAZIONI DEL MERITO DI CREDITO ALLE CLASSI DI MERITO DI CREDITO

12.

Per distinguere tra i gradi relativi di rischio espressi da ciascuna valutazione del merito di credito, le autorità competenti considerano fattori quantitativi quali il tasso di inadempimento di lungo termine associato a tutte le posizioni cui viene assegnata la stessa valutazione. Per le ECAI di recente costituzione e per quelle che dispongono di serie limitate di dati sugli inadempimenti, le autorità competenti chiedono all'ECAI quale ritenga essere il tasso di inadempimento di lungo termine associato a tutte le posizioni cui viene assegnata la stessa valutazione del merito di credito.

13.

Per distinguere tra i gradi relativi di rischio espressi da ciascuna valutazione del merito di credito, le autorità competenti considerano fattori qualitativi quali la composizione del gruppo di emittenti preso in esame da ciascuna ECAI, la gamma e il significato delle valutazioni del merito di credito assegnate nonché la definizione di inadempimento utilizzata dall'ECAI.

14.

Le autorità competenti raffrontano i tassi di inadempimento riscontrati per ciascuna valutazione del merito di credito di una determinata ECAI con un parametro di riferimento basato sui tassi di inadempimento riscontrati da altre ECAI operanti su una popolazione di emittenti che le autorità competenti ritengono rappresentativa di un equivalente grado di rischio creditizio.

15.

Quando le autorità competenti constatano che i tassi di inadempimento riscontrati per le valutazioni del merito di credito di una determinata ECAI sono significativamente e sistematicamente più elevati del parametro di riferimento, le assegnano una classe di merito creditizio più elevata della scala di valutazione.

16.

Quando le autorità competenti hanno aumentato il fattore di ponderazione associato ad una specifica valutazione del merito di credito espressa da una determinata ECAI, se tale ECAI dimostra che i tassi di inadempimento riscontrati per le sue valutazioni del merito di credito non sono più significativamente e sistematicamente più elevati del parametro di riferimento, le autorità competenti possono decidere di ripristinare la valutazione del merito di credito espressa dall'ECAI nella classe di merito creditizio originaria della scala di valutazione.

Parte 3 — Impiego delle valutazioni del merito di credito delle ECAI ai fini della determinazione dei fattori di ponderazione del rischio

1.   TRATTAMENTO

1.

Un ente creditizio può prescegliere una o più ECAI idonee per determinare i fattori di ponderazione del rischio attribuibili alle voci dell'attivo e alle voci fuori bilancio.

2.

Un ente creditizio che decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'ECAI idonea per una certa classe di posizioni deve utilizzarle in modo coerente per tutte le esposizioni appartenenti a tale classe.

3.

Un ente creditizio che decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'ECAI idonea deve utilizzarle in modo continuo e coerente nel tempo.

4.

Un ente creditizio può utilizzare solo le valutazioni del merito di credito delle ECAI che tengono conto degli importi complessivi ad esso dovuti, comprendenti sia il capitale che gli interessi.

5.

Qualora per una posizione esista una sola valutazione del merito di credito ad opera di un'ECAI prescelta, tale valutazione viene impiegata per determinare il fattore di ponderazione del rischio della posizione in questione.

6.

Qualora per una stessa posizione esistano due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte ed esse corrispondano a fattori di ponderazione differenti, si attribuisce il fattore più alto.

7.

Qualora per una stessa posizione esistano più di due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte, vengono selezionate le due valutazioni corrispondenti ai due fattori di ponderazione più bassi. Se i due fattori di ponderazione più bassi sono diversi, si applica il fattore più alto. Se i due fattori di ponderazioni più bassi sono identici, si attribuisce tale fattore.

2.   VALUTAZIONI DEL MERITO DI CREDITO PER EMITTENTE E PER EMISSIONE

8.

Quando una valutazione del merito di credito è stata attribuita ad uno specifico programma di emissione o linea di credito cui appartiene la posizione che costituisce l'esposizione, tale valutazione viene utilizzata per determinare il fattore di ponderazione da attribuire alla posizione.

9.

Ove per una determinata posizione non esista una valutazione del merito di credito direttamente applicabile, ma esista una valutazione per uno specifico programma di emissione o linea di credito ai quali la posizione che costituisce l'esposizione non appartiene o esista una valutazione generale del merito di credito per l'emittente, tale valutazione viene utilizzata se determina una ponderazione superiore a quanto accadrebbe altrimenti o se determina una ponderazione inferiore e l'esposizione in questione è di rango pari o superiore, sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango non garantite di tale emittente, a seconda dei casi.

10.

I punti 8 e 9 non ostano all'applicazione dei punti da 68 a 71 della parte 1.

11.

Le valutazioni del merito di credito assegnate a emittenti che rientrano in un gruppo societario non possono essere utilizzate come valutazioni del merito di credito di altri emittenti dello stesso gruppo.

3.   VALUTAZIONI DEL MERITO DI CREDITO A BREVE E A LUNGO TERMINE

12.

Le valutazioni del merito di credito a breve termine possono essere applicate unicamente alle voci dell'attivo e alle voci fuori bilancio a breve termine che costituiscono esposizioni verso enti e imprese.

13.

Una valutazione del merito di credito a breve termine si applica solamente alla posizione cui si riferisce e non viene utilizzata per ricavare i fattori di ponderazioni del rischio per altre posizioni.

14.

In deroga al punto 13, se a una linea di credito a breve termine dotata di rating è attribuita una ponderazione del 150 %, a tutte le esposizioni non garantite prive di rating verso il medesimo debitore, sia a breve che a lungo termine, è attribuito parimenti un fattore di ponderazione del 150 %.

15.

In deroga al punto 13, se a una linea di credito a breve termine dotata di rating è attribuita una ponderazione del 50 %, alle esposizioni a breve termine prive di rating non può essere attribuito un fattore di ponderazione inferiore al 100 %.

4.   POSIZIONI IN VALUTA NAZIONALE E IN VALUTA ESTERA

16.

Una valutazione del merito di credito relativa ad una posizione denominata nella valuta nazionale del debitore non può essere utilizzata per ottenere un fattore di ponderazione per un'altra esposizione verso lo stesso debitore che sia denominata in valuta estera.

17.

In deroga al punto 16, quando un'esposizione deriva dalla partecipazione dell'ente creditizio ad un prestito che è stato accordato da una banca multilaterale di sviluppo il cui status di creditore privilegiato è riconosciuto nel mercato, le autorità competenti possono consentire che la valutazione del merito di credito relativa alla posizione in valuta nazionale del debitore sia utilizzata a fini di ponderazione.


(1)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

ALLEGATO VII

METODO BASATO SUI RATING INTERNI (METODO IRB)

Parte 1 — Importi delle esposizioni ponderati per il rischio e importi delle perdite attese

1.   CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO DI CREDITO

1.

Salvo indicato altrimenti, i parametri immessi «PD», «LGD» e valore della durata («M») vengono calcolati secondo le modalità di cui alla parte 2, mentre il valore dell'esposizione è calcolato come previsto alla parte 3.

2.

L'importo ponderato per il rischio di ciascuna esposizione è calcolato conformemente alle formule indicate di seguito.

1.1.   Importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

3.

Fermi restando i punti da 5 a 9, l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali è calcolato secondo le formule seguenti:

Correlazione (R) = 0,12 × (1 – EXP (– 50 * PD))/(1 – EXP (– 50)) + 0,24 * [1 – (1 – EXP (– 50 * PD))/(1 – EXP(– 50))]

Aggiustamento in funzione della durata (b) = (0.11852 – 0.05478 * ln(PD))2

Fattore di ponderazione del rischio =LGD * N[(1 – R)-0,5 * G(PD) + (R/(1 – ))0,5 * G(0,999)] – PD * LGD * (1 – 1,5 * b)-1 * (1 + (M – 2,5) * b) * 12,5 * 1,06

N(x) rappresenta la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x). G (z) rappresenta la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard (ossia il valore di x è tale per cui N (x) = z).

Per PD = 0, RW è 0

Per PD = 1:

per le esposizioni insolute per le quali gli enti creditizi applicano i valori della LGD di cui alla parte 2, punto 8, RW è 0;

per le esposizioni insolute per le quali gli enti creditizi utilizzano stime interne della LGD, RW è: max{0, 12.5 * (LGD - ELbe)};

dove ELbe è la migliore stima della perdita attesa effettuata dall'ente creditizio per l'esposizione insoluta conformemente alla parte 4, punto 80 del presente allegato.

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio = RW * il valore dell'esposizione.

4.

L'importo ponderato per il rischio di ciascuna esposizione che soddisfa i requisiti di cui all'allegato VIII, parte 1, punto 29, e all'allegato VIII, parte 2, punto 22, può essere adeguato sulla base della seguente formula:

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio = RW * valore dell'esposizione * (0,15 + 160 * PDpp);

dove

PDpp = PD del fornitore della protezione;

RW è calcolato utilizzando la formula del fattore di ponderazione del rischio pertinente prevista al punto 3 per l'esposizione, la PD del debitore e la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione. L'aggiustamento in funzione della durata b è calcolato utilizzando il valore più basso tra la PD del fornitore della protezione e la PD del debitore.

5.

è inferiore a 50 milioni di EUR, gli enti creditizi possono utilizzare per il calcolo dei fattori di ponderazioni del rischio la formula di correlazione riportata qui di seguito. Nella formula, S rappresenta il fatturato totale annuo in milioni di EUR e assume valori compresi fra 5 milioni di EUR e 50 milioni di EUR. Un fatturato inferiore a 5 milioni di EUR è trattato come equivalente a 5 milioni di EUR. Per i crediti commerciali acquistati, il fatturato totale annuo è la media ponderata delle singole esposizioni comprese nell'aggregato.

Correlazione (R) = 0,12 × (1 – EXP (– 50 * PD))/(1 – EXP (– 50)) + 0,24 * [1 – (1 – EXP (– 50 * PD))/(1 – EXP (– 50))]– 0,04 * (1 – (S – 5)/45)

Gli enti creditizi utilizzano al posto del fatturato totale annuo le attività totali consolidate del gruppo quando detto fatturato non è un indicatore significativo della dimensione aziendale e le attività totali costituiscono un indicatore più significativo del fatturato totale.

6.

Per quanto riguarda le esposizioni da finanziamenti specializzati (specialised lending, di seguito SL), gli enti creditizi che non sono in grado di dimostrare che le loro stime della PD soddisfano i requisiti minimi di cui alla parte 4 assegnano i fattori di ponderazione del rischio a tali esposizioni conformemente alla tabella 1.

Tabella 1

Durata residua

categoria 1

categoria 2

categoria 3

categoria 4

categoria 5

inferiore a 2,5 anni

50 %

70 %

115 %

250 %

0 %

pari o superiore a 2,5 anni

70 %

90 %

115 %

250 %

0 %

Le autorità competenti possono consentire agli enti creditizi di assegnare in generale fattori di ponderazione preferenziali del 50 % alle esposizioni di categoria 1 e del 70 % alle esposizioni di categoria 2, a condizione che le caratteristiche di assunzione di rischio e le altre caratteristiche di rischio degli enti creditizi siano sostanzialmente valide per la categoria interessata.

Nell'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati gli enti creditizi tengono conto dei fattori seguenti: il grado di solidità finanziaria, il contesto politico-giuridico, le caratteristiche dell'operazione e/o dell'attività, la solidità del promotore e dello sponsor incluso ogni eventuale flusso di reddito da partenariato pubblico-privato, il pacchetto di garanzia.

7.

Per i loro crediti verso imprese acquistati, gli enti creditizi devono soddisfare i requisiti minimi di cui alla parte 4, punti da 105 a 109. Per i crediti verso imprese acquistati che rispettano inoltre le condizioni di cui al punto 14, qualora fosse indebitamente oneroso per un ente creditizio utilizzare per tali crediti i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni verso imprese esposti nella parte 4, possono essere utilizzati i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni al dettaglio secondo le modalità indicate nella parte 4.

8.

Per i crediti verso imprese acquistati, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite (first loss) in caso di perdite per inadempimento o di perdite per diluizione o in entrambi i casi possono essere trattate come posizioni first loss ai fini dello schema di cartolarizzazione IRB.

9.

Quando un ente fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni alla condizione che l'nmo inadempimento tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, se per il prodotto esiste una valutazione del merito di credito esterna di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) idonea, si applicano i fattori di ponderazioni del rischio prescritti agli articoli da 94 a 101. Se lo strumento è privo del rating di una di queste agenzie, i fattori di ponderazioni delle esposizioni incluse nella serie sono aggregati, escluse le esposizioni n-1, qualora la somma dell'importo delle perdite attese moltiplicato per 12,5 e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio non superi l'importo nominale della protezione fornita dal derivato su crediti moltiplicato per 12,5. Le esposizioni n-1 da escludere dall'aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell'esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell'aggregazione.

1.2.   Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al dettaglio

10.

Fermi restando i punti 12 e 13, l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni al dettaglio è calcolato secondo le formule seguenti:

Correlazione (R) = 0,03 × (1 – EXP (– 35 * PD))/(1 – EXP (– 35)) + 0,16 * [1 –(1 –EXP(– 35 * PD))/(1 – EXP (– 35))]

Fattore di ponderazione del rischio (RW):

(LGD * N[(1 – R)-0,5 * G(PD) + (R/(1 – R)) 0,5 * G(0,999)] – PD * LGD) * 12,5 * 1,06

N(x) rappresenta la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x). G (z) rappresenta la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard (ossia il valore di x è tale per cui N (x) = z).

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio = RW* il valore dell'esposizione

Per PD = 1 (esposizione insoluta), RW è: max{0, 12.5 * (LGD-ELbe)};

dove ELbe è la migliore stima della perdita attesa effettuata dall'ente creditizio per l'esposizione insoluta conformemente alla parte 4, punto 80, del presente allegato.

11.

L'importo ponderato per il rischio di ciascuna esposizione verso entità di piccole e medie dimensioni quali definite all'articolo 86, paragrafo 4, che soddisfa i requisiti di cui all'allegato VIII, parte 1, punto 29 e all'allegato VIII, parte 2, punto 22, può essere calcolato conformemente al punto 4.

12.

Per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili il valore derivante dalla formula di correlazione di cui al punto 10 è sostituito da un coefficiente di correlazione (R) dello 0,15.

13.

Per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate, quali definite alle lettere da a) a e), il valore derivante dalla formula di correlazione di cui al punto 10 è sostituito da un coefficiente di correlazione (R) dello 0,04.

Un'esposizione che soddisfa i seguenti criteri rientra nella categoria delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate :

a)

la controparte dell'esposizione è una persona fisica;

b)

le esposizioni sono rotative, non assistite da garanzia e, nella misura in cui non sono utilizzate, immediatamente e incondizionatamente revocabili dall'ente creditizio (in questo contesto, sono definite rotative le esposizioni il cui saldo in essere può oscillare a seconda dei prelievi e dei rimborsi decisi dai clienti entro i limiti stabiliti dall'ente creditizio). I margini non utilizzati possono essere considerati revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all'ente creditizio di revocarli nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata;

c)

l'esposizione massima verso un singolo nel subportafoglio è pari o inferiore a 100 000 euro;

d)

l'ente creditizio può dimostrare che l'uso della correlazione di cui alla presente lettera è vincolato a portafogli che hanno presentato una bassa volatilità dei tassi di perdita, rispetto al livello medio di tali tassi, in particolare all'interno delle fasce basse di PD. Le autorità competenti verificano la volatilità relativa dei tassi di perdita dei subportafogli di esposizioni rotative al dettaglio qualificate, nonché del portafoglio aggregato di esposizioni rotative qualificate al dettaglio e si scambiano informazioni sulle caratteristiche tipiche dei tassi di perdita di tali esposizioni; e

e)

l'autorità competente si assicura che il trattamento delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate sia coerente con le caratteristiche di rischio sottostanti il relativo subportafoglio.

In deroga alla lettera b), le autorità competenti possono rinunciare ad esigere che l'esposizione non sia assistita da garanzia per le aperture di credito garantite connesse a un conto stipendio. In tal caso, gli importi recuperati dalla garanzia non sono presi in considerazione nella stima della LGD.

14.

Per essere ammessi al trattamento delle esposizioni al dettaglio, i crediti commerciali acquistati devono soddisfare i requisiti minimi di cui alla parte 4, punti da 105 a 109 e le condizioni seguenti:

a)

l'ente creditizio deve aver acquistato i crediti da terzi non collegati e la sua esposizione verso il debitore del credito commerciale non deve includere esposizioni di cui l'ente creditizio è all'origine né direttamente né indirettamente;

b)

i crediti commerciali acquistati devono originare da un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato fra il cedente e il debitore. Di conseguenza, non sono ammessi i crediti intragruppo e quelli che transitano su conti di contropartita tra società che compravendono fra loro;

c)

l'ente creditizio acquirente deve vantare una ragione di credito su tutti i proventi dei crediti commerciali acquistati o su una quota pro rata di tali proventi; e

d)

il portafoglio di crediti commerciali acquistati deve essere sufficientemente diversificato.

15.

Per i crediti commerciali acquistati, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite in caso di perdite per inadempimento o di perdite per rischio di diluizione o in entrambi i casi possono essere trattate come posizioni first loss ai fini dello schema di cartolarizzazione IRB.

16.

Per gli aggregati ibridi di crediti al dettaglio acquistati per i quali gli enti creditizi acquirenti non possono separare le esposizioni assistite da garanzie immobiliari e le esposizioni rotative al dettaglio qualificate da altre esposizioni al dettaglio, si applica la funzione di ponderazione del rischio al dettaglio che produce i requisiti patrimoniali più elevati per tali esposizioni.

1.3.   Importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale

17.

Un ente creditizio può applicare differenti metodi a differenti portafogli se internamente l'ente creditizo stesso fa uso di approcci diversi. Qualora un ente creditizio utilizzi differenti metodi, tale ente dimostra alle autorità competenti che la sua scelta è coerente e non è dettata da considerazioni di arbitraggio regolamentare.

18.

In deroga al punto 17, le autorità competenti possono consentire che le esposizioni in strumenti di capitale verso imprese di servizi ausiliari ricevano importi ponderati per il rischio conformi al trattamento di altre attività diverse dai crediti.

1.3.1.   Metodo della ponderazione semplice

19.

Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alle formule seguenti:

fattore di ponderazione del rischio (RW) = 190 % per esposizioni in strumenti di «private equity» nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati;

fattore di ponderazione del rischio (RW) = 290 % per esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati;

fattore di ponderazione del rischio (RW) = 370 % per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale;

importo dell'esposizione ponderato per il rischio = RW * il valore dell'esposizione.

20.

Le posizioni corte a pronti e in strumenti derivati detenute al di fuori del portafoglio di negoziazione possono essere portate a compensazione di posizioni lunghe in titoli azionari identici, a condizione che siano esplicitamente destinate alla copertura di specifiche esposizioni in strumenti di capitale e offrano tale copertura per almeno 1 anno ancora. Le altre posizioni corte devono essere trattate alla stregua di posizioni lunghe, attribuendo il corrispondente fattore di ponderazione al valore assoluto di ciascuna di esse. Nel caso delle posizioni con disallineamento di durata si applica la metodologia di cui al punto 16 della parte 2 dell'allegato VII prevista per le esposizioni verso imprese.

21.

Gli enti creditizi possono riconoscere la protezione del credito non finanziata ottenuta a fronte di un'esposizione in strumenti di capitale conformemente ai metodi di cui agli articoli da 90 a 93.

1.3.2.   Metodo PD/LGD

22.

Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alle formule di cui al punto 3. Se gli enti creditizi non dispongono di sufficienti informazioni per poter impiegare la definizione di inadempimento di cui alla parte 4, punti da 44 a 48, viene attribuito un fattore di graduazione di 1,5 ai fattori di ponderazione.

23.

A livello di singola esposizione la somma dell'importo delle perdite attese moltiplicato per 12,5 e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio non supera il valore dell'esposizione moltiplicato per 12,5.

24.

Gli enti creditizi possono riconoscere la protezione del credito non finanziata a fronte di un'esposizione in strumenti di capitale, conformemente ai metodi di cui agli articoli da 90 a 93. Tale protezione è soggetta a una LGD del 90 % sull'esposizione verso il datore della copertura. Per esposizioni in strumenti di «private equity» nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati si può utilizzare una LGD del 65 %. In questi casi M è pari a 5 anni.

1.3.3.   Metodo dei modelli interni

25.

L'importo delle esposizioni ponderato per il rischio è pari alla perdita potenziale sulle esposizioni in strumenti di capitale dell'ente creditizio ottenuta impiegando modelli interni VaR (value at risk – valore a rischio) soggetti all'intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile della differenza fra i rendimenti trimestrali e un opportuno tasso d'interesse privo di rischio calcolato su un periodo campione di lunga durata, moltiplicato per 12,5. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a livello di singola esposizione non sono inferiori alla somma degli importi minimi delle esposizioni ponderati per il rischio prescritti nell'ambito del metodo PD/LGD e degli importi corrispondenti delle perdite attese moltiplicati per 12,5 e calcolati sulla base dei valori PD di cui alla parte 2, punto 24, lettera a), e dei corrispondenti valori LGD di cui all'allegato VII, parte 2, punti 25 e 26.

26.

Gli enti creditizi possono riconoscere la protezione del credito non finanziata ottenuta a fronte di una posizione in strumenti di capitale.

1.4.   Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per altre attività diverse dai crediti

27.

Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio si calcolano conformemente alla formula seguente:

importo dell'esposizione ponderato per il rischio = 100 % * valore dell'esposizione,

fatta eccezione per i casi in cui l'esposizione è un valore residuo. In tal caso esso va calcolato per ciascun anno conformemente alla formula seguente:

1/t * 100 % * valore dell'esposizione,

dove «t» è il numero di anni della durata del contratto di leasing.

2.   CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO DI DILUIZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI

28.

Fattori di ponderazione per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese o al dettaglio acquistati:

I fattori di ponderazione del rischio sono calcolati conformemente alla formula di cui al punto 3. I parametri immessi PD e LGD sono stabiliti secondo le modalità esposte nella parte 2, il valore dell'esposizione è determinato come indicato nella parte 3 e M è pari ad 1 anno. Se gli enti creditizi possono dimostrare alle autorità competenti che il rischio di diluizione è irrilevante, non è necessario riconoscerlo.

3.   CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLE PERDITE ATTESE

29.

Salvo indicato altrimenti, i parametri immessi PD e LGD sono calcolati secondo le modalità di cui alla parte 2, mentre il valore dell'esposizione è calcolato come previsto alla parte 3.

30.

Gli importi delle perdite attese per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché per le esposizioni al dettaglio sono calcolati secondo le formule seguenti:

perdite attese (expected loss, di seguito EL) = PD × LGD;

importo delle perdite attese = EL × il valore dell'esposizione.

Per le esposizioni insolute (PD = 1), per le quali gli enti creditizi utilizzano le proprie stime della LGD, EL = ELbe, vale a dire le migliori stime della perdita attesa effettuate dall'ente creditizio per le esposizioni insolute conformemente alla parte 4, punto 80.

Per le esposizioni soggette al trattamento di cui alla parte 1, punto 4, EL è pari a 0.

31.

I valori EL per le esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali gli enti creditizi utilizzano i metodi di cui al punto 6 per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio vengono assegnati conformemente alla tabella 2.

Tabella 2

Durata residua

categoria 1

categoria 2

categoria 3

categoria 4

categoria 5

inferiore a 2,5 anni

0 %

0,4 %

2,8 %

8 %

50 %

pari o superiore a 2,5 anni

0,4 %

0,8 %

2,8 %

8 %

50 %

Quando le autorità competenti hanno consentito ad un ente creditizio di assegnare in generale ponderazioni preferenziali del 50 % alle esposizioni di categoria 1 e del 70 % alle esposizioni di categoria 2, il valore EL per le esposizioni della categoria 1 è pari a 0 % e per le esposizioni della categoria 2 è pari allo 0,4 %.

32.

Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio si calcolano conformemente ai metodi di cui ai punti da 19 a 21 sono calcolati secondo la formula seguente:

importo delle perdite attese = EL × il valore dell'esposizione.

I valori EL sono:

EL = 0,8 % per le esposizioni in strumenti di «private equity» nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati;

EL = 0,8 % per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati;

EL = 2,4 % per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale.

33.

Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati conformemente ai metodi di cui ai punti da 22 a 24 si calcolano secondo le formule seguenti:

perdite attese (EL) = PD × LGD;

importo delle perdite attese = EL × il valore dell'esposizione.

34.

Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati conformemente ai metodi di cui ai punti da 25 a 26 sono pari a 0 %.

35.

L'importo delle perdite attese per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati è calcolato conformemente alla formula seguente:

perdite attese (EL) = PD × LGD

importo delle perdite attese = EL × il valore dell'esposizione

4.   TRATTAMENTO DEGLI IMPORTI DELLE PERDITE ATTESE

36.

Gli importi delle perdite attese calcolati conformemente ai punti 30, 31 e 35 vengono sottratti dalla somma delle rettifiche di valore e degli accantonamenti relativi a tali esposizioni. Gli sconti sulle esposizioni in bilancio acquistate già in salute di cui alla parte 3, punto 1 vengono trattati nello stesso modo delle rettifiche di valore. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate e le rettifiche di valore e gli accantonamenti relativi a tali esposizioni non sono inclusi in questo calcolo.

Parte 2 — PD, LGD e durata

1.

I parametri PD, LGD e «valore della durata» (M) utilizzati per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese specificati nella parte 1 sono quelli stimati dall'ente creditizio conformemente alla parte 4, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

1   ESPOSIZIONI VERSO IMPRESE, ENTI, AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI

1.1.   PD

2.

La PD di un'esposizione verso un'impresa o un ente non può essere inferiore allo 0,03 %.

3.

Per quanto riguarda i crediti verso imprese acquistati per i quali gli enti creditizi non possono dimostrare che le loro stime della PD soddisfano i requisiti minimi di cui alla parte 4, le PD sono determinate conformemente ai metodi seguenti: per i diritti di primo rango su crediti verso imprese acquistati la PD corrisponde alla stima della EL degli enti creditizi divisa per la LGD relativa a tali crediti. Per i diritti subordinati su crediti verso imprese acquistati la PD corrisponde alla stima della EL degli enti creditizi. Se un ente creditizio è autorizzato ad utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese e può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della EL per i crediti verso imprese acquistati, può essere utilizzata la stima della PD.

4.

La PD dei debitori inadempienti è pari al 100 %.

5.

Gli enti creditizi possono riconoscere la protezione del credito non finanziata nel calcolo della PD conformemente alle disposizioni degli articoli da 90 a 93. Per il rischio di diluizione, tuttavia, le autorità competenti possono riconoscere come fornitori ammissibili di protezione dei crediti non finanziata soggetti diversi da quelli indicati nell'allegato VIII, parte 1.

6.

Gli enti creditizi che utilizzano le proprie stime della LGD possono riconoscere la protezione del credito non finanziata adeguando le PD in applicazione del punto 10.

7.

Per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati la PD viene posta pari alla stima della EL per il rischio di diluizione. Se un ente creditizio è autorizzato ad utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese e può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati, può essere utilizzata la stima della PD. Gli enti creditizi possono riconoscere la protezione del credito non finanziata nel calcolo della PD conformemente alle disposizioni degli articoli da 90 a 93. Le autorità competenti possono riconoscere come fornitori ammissibili di protezione dei crediti non finanziata soggetti diversi da quelli indicati nell'allegato VIII, parte 1. Se un ente creditizio è autorizzato a utilizzare le proprie stime della LGD per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati, può riconoscere la protezione del credito non finanziata rettificando le PD in applicazione del punto 10.

1.2.   LGD

8.

Gli enti creditizi utilizzano i seguenti valori della LGD:

a)

per le esposizioni di primo rango senza garanzie reali ammissibili: 45 %;

b)

per le esposizioni subordinate senza garanzie reali ammissibili: 75 %;

c)

gli enti creditizi possono riconoscere la protezione del credito finanziata e non finanziata nel calcolo della LGD conformemente agli articoli da 90 a 93;

d)

le obbligazioni garantite quali definite all'allegato VI, parte 1, punti da 68 a 70 possono ricevere un valore LGD del 12,5 %;

e)

per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati di primo rango per i quali un ente creditizio non può dimostrare che le proprie stime della PD soddisfano i requisiti minimi di cui alla parte 4: 45 %;

f)

per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati subordinati per i quali un ente creditizio non può dimostrare che le proprie stime della PD soddisfano i requisiti minimi di cui alla parte 4: 100 %; e

g)

per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati: 75 %.

fino al 31 dicembre 2010, le obbligazioni garantite quali definite all'allegato VI, parte 1, punti da 68 a 70, possono ricevere un valore LGD dell'11,25 % se:

le attività di cui all'allegato VI, parte 1, punto 68, lettere da a) a c), costituite a garanzia delle obbligazioni, sono classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste in tale allegato;

le attività di cui all'allegato VI, parte 1, punto 68, lettere d) ed e), sono costituite a garanzia, e i limiti massimi fissati in ciascuna di tali lettere sono pari al 10 % del valore nominale delle obbligazioni garantite in essere;

le attività di cui all'allegato VI, parte 1, punto 68, lettera f), non sono costituite a garanzia; o

le obbligazioni garantite dispongono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta appartenente alla categoria più favorevole di valutazione del merito di credito fatta dall'ECAI per le obbligazioni coperte.

Entro il 31 dicembre 2010 la deroga è soggetta a riesame, a seguito del quale la Commissione può formulare proposte secondo la procedura di cui all'articolo 151, paragrafo 2.

9.

In deroga al punto 8, per il rischio di diluizione e di inadempimento se un ente creditizio è autorizzato ad utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese e può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della EL per i crediti verso imprese acquistati, può essere utilizzata la stima della LGD per i crediti verso imprese acquistati.

10.

In deroga al punto 8, se un ente creditizio è autorizzato ad utilizzare le stime interne della LGD per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, la protezione dei crediti non finanziata può essere riconosciuta rettificando le stime della PD e/o della LGD, a condizione che siano soddisfatti dei requisiti minimi come specificato nella parte 4 e previa approvazione delle autorità competenti. Un ente creditizio non può attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD corrette in modo tale per cui il fattore di ponderazione successivo alla rettifica risulterebbe inferiore a quello di una esposizione diretta comparabile verso il garante.

11.

In deroga ai punti 8 e 10, ai fini dell'applicazione della parte 1, punto 4, la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è pari alla LGD associata con un finanziamento non coperto verso il garante o a quella associata al finanziamento non coperto del debitore, a seconda che i dati disponibili e la struttura della garanzia indichino che l'importo recuperato dipenderebbe dalla condizione finanziaria rispettivamente del garante o del debitore nel caso in cui sia il garante che il debitore diventassero inadempienti durante la vita dell'operazione coperta.

1.3.   Durata

12.

Fermo restando il punto 13, gli enti creditizi assegnano alle esposizioni derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazione di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito un valore della durata (M) di 0,5 anni e a tutte le altre esposizioni una M di 2,5 anni. Le autorità competenti possono imporre a tutti gli enti creditizi soggetti al loro controllo di utilizzare M per ciascuna esposizione come previsto al punto 13.

13.

Gli enti creditizi autorizzati ad utilizzare le proprie LGD e/o i propri fattori di conversione per le esposizioni verso imprese, enti o amministrazioni centrali e banche centrali calcolano M per ciascuna di tali esposizioni secondo le modalità di cui alle lettere da a) a e) e fermi restando i punti da 14 a 16. In tutti i casi M non è superiore a 5 anni.

a)

Per gli strumenti aventi flussi finanziari predeterminati, M è calcolata conformemente alla formula seguente:

Formula

dove CFt indica i flussi finanziari (a titolo di capitale, interessi e commissioni) dovuti contrattualmente dal debitore nel periodo t;

b)

per gli strumenti derivati soggetti a un accordo tipo di compensazione, M è la durata residua media ponderata dell'esposizione e non può essere inferiore a 1 anno. La durata viene ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna esposizione;

c)

per le esposizioni risultanti da strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale, di cui all'elenco dell'allegato IV, e da operazioni di rimarginazione assistite integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che sono soggette a un accordo tipo di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a 10 giorni. La durata viene ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna operazione;

d)

se un ente creditizio è autorizzato a utilizzare le stime interne della PD per i crediti commerciali verso imprese acquistati, per gli importi utilizzati M è pari alla durata media ponderata delle esposizioni in questione e non può essere inferiore ad 90 giorni. Il medesimo valore di M è impiegato anche per il margine non utilizzato su un programma di acquisti non revocabile, a condizione che questo preveda efficaci clausole accessorie, dispositivi automatici di rimborso anticipato o altre formule che tutelino l'ente creditizio acquirente da un significativo deterioramento nella qualità dei crediti futuri che esso è tenuto ad acquistare nel periodo di validità del programma. In assenza di tali protezioni, la M per il margine non utilizzato è calcolata come la somma della durata del credito commerciale con scadenza più distante incluso nell'accordo di acquisto e della durata residua del programma di acquisto e non può essere inferiore ad 90 giorni;

e)

per strumenti diversi da quelli menzionati nel presente punto o quando un ente creditizio non è in grado di calcolare M secondo le modalità di cui alla lettera a), M è pari al tempo restante massimo (espresso in anni) di cui dispone il debitore per estinguere pienamente le sue obbligazioni contrattuali e non può essere comunque inferiore ad 1 anno;

f)

per gli enti creditizi che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui all'allegato III, parte 6, per calcolare i valori delle esposizioni, per le esposizioni alle quali viene applicato questo metodo e per le quali la durata del contratto a più lunga scadenza contenuto nel paniere di compensazione è superiore ad un anno, M viene calcolata in base alla formula seguente:

Formula

dove

dfk è il fattore di sconto privo di rischio per il periodo di tempo futuro tk; gli altri simboli sono definiti nell'allegato III, parte 6.

In deroga al primo comma della presente lettera f), un ente creditizio che utilizza un modello interno per calcolare un aggiustamento della valutazione del credito (CVA) unilaterale può utilizzare, subordinatamente all'approvazione delle autorità competenti, la durata effettiva del credito stimata dal modello interno come M.

Fatto salvo il paragrafo 14, per i panieri di compensazione in cui tutti i contratti hanno una durata originaria inferiore a un anno si applica la formula di cui alla lettera a); e

g)

ai fini dell'applicazione della parte 1, punto 4, M è la durata effettiva della protezione del credito, che non può essere inferiore ad 1 anno.

14.

In deroga al punto 13, lettere a), b), d) e e), M non può essere inferiore ad 1 giorno per

gli strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che figurano nell'elenco dell'allegato IV;

le operazioni di marginazione assistite integralmente o quasi integralmente da garanzia reale e

le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito,

purché la documentazione richieda la rivalutazione e l'adeguamento dei margini su base giornaliera ed includa disposizioni che consentano la pronta liquidazione o la compensazione delle garanzie in caso di inadempimento o mancata ricostituzione dei margini.

In aggiunta ad altre esposizioni a breve termine specificate dalle autorità competenti che non fanno parte del finanziamento ordinario del debitore da parte dell'ente creditizio, M non può essere inferiore ad 1 giorno. Le circostanze particolari di ciascun caso sono oggetto di attento esame.

15.

Le autorità competenti possono consentire di misurare M secondo le modalità di cui al punto 12 per le esposizioni verso imprese situate nella Comunità il cui fatturato e il cui attivo consolidato siano inferiori a 500 milioni di euro. Le autorità competenti possono sostituire l'attivo totale di 500 milioni euro con un attivo totale di 1 000 milioni di euro per le imprese che investono principalmente in beni immobili.

16.

I disallineamenti di durata sono trattati come specificato agli articoli da 90 a 93.

2.   ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO

2.1.   PD

17.

La PD di un'esposizione non può essere inferiore allo 0,03 %.

18.

La PD dei debitori o, in caso di uso del metodo dell'obbligazione debitoria, quella delle esposizioni in stato di inadempimento è pari al 100 %.

19.

Per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati la PD viene posta pari alla stima della EL per il rischio di diluizione. Se un ente creditizio può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati, può essere utilizzata la stima della PD.

20.

La protezione del credito non finanziata può essere riconosciuta ammissibile rettificando la PD nel rispetto del punto 22. Per il rischio di diluizione, quando gli enti creditizi non utilizzano le proprie stime delle LGD, si devono osservare gli articoli da 90 a 93; a tal fine, tuttavia, le autorità competenti possono riconoscere come ammissibili fornitori di protezione dei crediti non finanziata diversi da quelli indicati nell'allegato VIII, parte 1.

2.2   LGD

21.

Gli enti creditizi forniscono stime interne della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti minimi esposti nella parte 4 e all'approvazione delle autorità competenti. Per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati il valore da attribuire alla LGD è il 75 %. Se un ente creditizio può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati, può essere utilizzata la stima della LGD.

22.

La protezione del credito non finanziata può essere riconosciuta ammissibile rettificando le stime della PD o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti minimi di cui alla parte 4, punti da 99 a 104 e all'approvazione delle autorità competenti, in relazione o ad una singola esposizione o ad un aggregato di esposizioni. Un ente creditizio non può attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD corrette in modo tale per cui il fattore di ponderazione successivo alla rettifica risulterebbe inferiore a quello di una esposizione diretta comparabile verso il garante.

23.

In deroga al punto 22 ai fini dell'applicazione della parte 1, punto 11, la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è pari alla LGD associata con un finanziamento non coperto verso il garante o a quella associata con un finanziamento non coperto del debitore, a seconda che i dati disponibili e la struttura della garanzia indichino che l'importo recuperato dipenderebbe dalla condizione finanziaria rispettivamente del garante o del debitore nel caso in cui sia il garante che il debitore diventassero inadempienti durante la vita dell'operazione coperta.

3.   ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE SOGGETTE AL METODO PD/LGD

3.1.   PD

24.

Le PD sono determinate conformemente ai metodi applicati per le esposizioni verso imprese.

Si applicano le seguenti PD minime:

a)

0,09 % per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati, se l'investimento si inscrive in una relazione di lungo periodo con il cliente;

b)

0,09 % per le esposizioni in strumenti di capitale non negoziati in mercati se il reddito sull'investimento si basa su flussi finanziari regolari e periodici non derivanti da plusvalenze di capitale;

c)

0,40 % per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati, comprese altre posizioni corte quali definite nella parte 1, punto 20;

d)

1,25 % per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale, comprese altre posizioni corte quali definite nella parte 1, punto 20.

3.2   LGD

25.

Per esposizioni in strumenti di «private equity» nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati si può attribuire una LGD del 65 %.

26.

A tutte le altre esposizioni si attribuisce una LGD del 90 %.

3.3   Durata

27.

Il valore di M assegnato a tutte le esposizioni è 5 anni.

Parte 3 — Valore dell'esposizione

1.   ESPOSIZIONI VERSO IMPRESE, ENTI, AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI NONCHÉ ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO

1.

Salvo indicato altrimenti, il valore delle esposizioni in bilancio viene misurato al lordo delle rettifiche di valore. Questa regola si applica anche alle attività acquistate a un prezzo diverso dall'importo dovuto. Per le attività acquistate la differenza fra l'importo dovuto e il valore netto iscritto nel bilancio dell'ente creditizio è denominata «sconto» se l'importo dovuto è maggiore, «premio» se minore.

2.

Quando gli enti creditizi utilizzano accordi tipo di compensazione in relazione ad operazioni di vendita con patto di riacquisto o ad operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito il valore dell'esposizione è calcolato conformemente agli articoli da 90 a 93.

3.

Per la compensazione in bilancio dei crediti e dei depositi, gli enti creditizi applicano per il calcolo del valore dell'esposizione i metodi di cui agli articoli da 90 a 93.

4.

Il valore dell'esposizione per i contratti di leasing è dato dai canoni di leasing minimi scontati.

I «canoni di leasing minimi» sono i canoni che il locatario è o può essere obbligato a versare per la durata del leasing e qualsiasi opzione di acquisto conveniente (vale a dire un'opzione il cui esercizio è ragionevolmente certo). I canoni di leasing minimi comprendono altresì eventuali valori residuali garantiti, che soddisfano le condizioni di cui all'allegato VIII, parte 1, punti da 26 a 28 riguardanti l'ammissibilità dei fornitori di protezione, nonché i requisiti minimi per il riconoscimento di altri tipi di garanzie di cui all'allegato VIII, parte 2, punti da 14 a 19.

5.

Nel caso di posizioni elencate nell'allegato IV, il valore dell'esposizione è determinato mediante i metodi di cui all'allegato III.

6.

Il valore dell'esposizione per il calcolo dell'importo ponderato per il rischio dell'esposizione derivante da crediti commerciali acquistati è l'importo in essere meno i requisiti patrimoniali per il rischio di diluizione prima dell'attenuazione del rischio di credito.

7.

Quando un'esposizione assume la forma di titoli o merci venduti, costituiti in garanzia o dati in prestito nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci, o di operazioni con regolamento a lungo termine e di operazioni di marginazione, il valore dell'esposizione è rappresentato dal valore dei titoli o delle merci determinato conformemente all'articolo 74. Quando viene utilizzato il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie quale definito nell'allegato VIII, parte 3, al valore dell'esposizione viene aggiunta la rettifica per volatilità appropriata per tali titoli o merci, come indicato in tale allegato e parte. Il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, di operazioni con regolamento a lungo termine e di operazioni di marginazione può essere determinato sia a norma dell'allegato III, sia a norma dell'allegato VIII, parte 3, punti da 12 a 21.

8.

Fatto salvo il punto 7, il valore delle esposizioni al rischio di credito in essere nei confronti di una controparte centrale, quale determinato dalle autorità competenti, è calcolato a norma dell'allegato III, parte 2, punto 6, a condizione che le esposizioni al rischio di controparte di detta controparte centrale nei confronti di tutti i partecipanti agli accordi che essa ha concluso siano garantite integralmente su base giornaliera.

9.

Il valore dell'esposizione per le posizioni indicate di seguito è calcolato moltiplicando il margine disponibile del credito accordato per un fattore di conversione.

Gli enti creditizi utilizzano i seguenti fattori di conversione:

a)

alle linee di credito senza impegno a fermo, revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento a discrezione dell'ente creditizio e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deteriorarsi della qualità creditizia del debitore, si applica un fattore di conversione dello 0 %. Per applicare un fattore di conversione dello 0 %, gli enti creditizi effettuano una sorveglianza attiva della situazione finanziaria del debitore e i loro sistemi di controllo interno permettono loro di rilevare immediatamente un deterioramento del suo merito di credito. Le linee di credito al dettaglio non utilizzate possono essere considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all'ente creditizio di revocarle nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata;

b)

alle lettere di credito a breve termine per operazioni mercantili è attribuito un fattore di conversione del 20 % sia all'ente ordinante che all'ente accettante;

c)

per i margini non utilizzati acquistati delle esposizioni rotative da crediti commerciali revocabili incondizionatamente o provviste di clausola di revoca automatica, in qualsiasi momento a discrezione dell'ente e senza preavviso, si applica un fattore di conversione dello 0 %. Per applicare un fattore di conversione dello 0 %, gli enti creditizi effettuano una sorveglianza attiva della situazione finanziaria del debitore e i loro sistemi di controllo interno permettono loro di rilevare immediatamente un deterioramento del suo merito di credito;

d)

alle altre linee di credito, alle agevolazioni per l'emissione di effetti (note issuance facilities o NIF) e di credito rinnovabile (revolving underwriting facilities o RUF) si applica un fattore di conversione del 75 %;

e)

gli enti creditizi che soddisfano i requisiti minimi per l'uso delle stime interne dei fattori di conversione di cui alla parte 4 possono utilizzare tali stime per i vari tipi di prodotti, di cui alle lettere da a) a d) previa approvazione delle autorità competenti.

10.

Nel caso in cui sia ottenuto un impegno su un altro impegno, viene utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno.

11.

Per tutte le voci fuori bilancio diverse da quelle menzionate ai punti da 1 a 9, il valore dell'esposizione è pari alle seguenti percentuali del suo valore:

100 % nel caso di voce a rischio pieno,

50 % nel caso di voce a rischio medio

20 % nel caso di voce a rischio medio-basso e

0 % nel caso di voce a rischio basso.

Ai fini del presente punto le voci fuori bilancio sono assegnate alle categorie di rischio indicate nell'allegato II.

2.   ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE

12.

Il valore dell'esposizione è quello iscritto a bilancio. Le misure ammissibili per le esposizioni in strumenti di capitale sono le seguenti:

a)

per gli investimenti contabilizzati al valore equo (fair value), se le variazioni di valore incidono direttamente sul risultato economico e sui fondi propri, il valore dell'esposizione è pari al valore equo iscritto a bilancio;

b)

per gli investimenti contabilizzati al valore equo, se le variazioni di valore non incidono direttamente sul risultato economico bensì su una componente distinta del patrimonio corretta per l'imposta, il valore dell'esposizione è pari al valore equo iscritto a bilancio;

c)

per gli investimenti contabilizzati al costo o al minore fra questo e il valore di mercato, il valore dell'esposizione è pari al costo o al valore di mercato iscritto a bilancio.

3.   ALTRE ATTIVITÀ DIVERSE DA CREDITI

13.

Il valore dell'esposizione per altre attività diverse da crediti è quello iscritto a bilancio.

Parte 4 — Requisiti minimi per il metodo IRB

1.   SISTEMI DI RATING

1.

Con «sistema di rating» si intende l'insieme di metodi, procedimenti, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informatici che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito, all'attribuzione delle esposizioni a gradi o aggregati (rating) e alla stima quantitativa degli inadempimenti e delle perdite per un dato tipo di esposizione.

2.

Nel caso in cui l'ente creditizio decida di impiegare molteplici sistemi di rating, i criteri per l'applicazione di un sistema a un debitore o ad un'operazione sono documentati e applicati in modo da rispecchiare al meglio il profilo di rischio.

3.

I criteri e i processi di assegnazione vengono riveduti periodicamente per accertare se continuano ad essere appropriati per il portafoglio corrente e le condizioni esterne.

1.1.   Struttura dei sistemi di rating

4.

Quando un ente creditizio usa stime dirette dei parametri di rischio, queste ultime possono essere considerate come le risultanze dei gradi di una scala continua di rating.

1.1.1.   Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

5.

Un sistema di rating tiene conto delle caratteristiche di rischio del debitore e dell'operazione.

6.

Un sistema di rating ha una scala di rating del debitore che riflette esclusivamente la quantificazione del rischio di inadempimento del debitore. Tale scala di rating ha un minimo di 7 gradi per i debitori adempienti e 1 grado per quelli inadempienti.

7.

Per «grado di merito del debitore» si intende una categoria di rischio, nell'ambito di una scala di rating del debitore appartenente ad un sistema di rating, alla quale un debitore è assegnato in base a un insieme ben definito e distinto di criteri di rating, dai quali viene derivata la stima della PD. L'ente creditizio documenta la relazione tra i gradi di merito del debitore in termini di livello del rischio di inadempimento che ogni grado implica e di criteri utilizzati per individuare tale livello di rischio.

8.

Gli enti creditizi con portafogli concentrati in un particolare segmento di mercato e in una particolare gamma di rischio di inadempimento prevedono un numero sufficiente di gradi di merito del debitore all'interno di tale gamma al fine di evitare indebite concentrazioni di debitori in un determinato grado. Una rilevante concentrazione a livello di singolo grado è giustificata da evidenze empiriche comprovanti che il grado in questione copre una fascia di PD ragionevolmente ristretta e che il rischio di inadempimento di tutti i debitori assegnati a quel grado rientra in tale fascia.

9.

Per ottenere il riconoscimento da parte delle autorità competenti dell'uso di stime interne della LGD a fini di calcolo dei requisiti patrimoniali, un sistema di rating incorpora una scala di rating distinta per le operazioni, che riflette esclusivamente le caratteristiche dell'operazione connesse alla LGD.

10.

Per «grado di merito dell'operazione» si intende una categoria di rischio, nell'ambito di una scala di rating dell'operazione appartenente ad un sistema di rating, alla quale un'esposizione è assegnata in base a un insieme ben definito e distinto di criteri, dai quali sono derivate le stime interne della LGD. La definizione del grado comprende una descrizione sia delle modalità di assegnazione delle esposizioni al grado sia dei criteri utilizzati per distinguere il livello di rischio dei diversi gradi.

11.

Una rilevante concentrazione di esposizioni a livello di singolo grado di merito dell'operazione è giustificata da evidenze empiriche comprovanti che quel grado copre una fascia di LGD ragionevolmente ristretta e che il rischio di tutte le esposizioni assegnate a quel grado rientra in tale fascia.

12.

Gli enti creditizi che utilizzano i metodi di cui alla parte 1, punto 6 per assegnare i fattori di ponderazioni del rischio per le esposizioni da finanziamenti specializzati sono esentati dall'obbligo di avere una scala di rating del debitore che rifletta esclusivamente la quantificazione del rischio di inadempimento del debitore per tali esposizioni. In deroga al punto 6, tali enti hanno per tali esposizioni almeno 4 gradi per i debitori adempienti e almeno 1 grado per i debitori inadempienti.

1.1.2.   Esposizioni al dettaglio

13.

I sistemi di rating riflettono il rischio sia del debitore che dell'operazione e colgono tutte le caratteristiche rilevanti di entrambi.

14.

Il livello di differenziazione del rischio assicura che il numero di esposizioni presenti in un dato grado o aggregato sia sufficiente a permettere una significativa quantificazione e validazione delle caratteristiche di perdita a livello di grado o di aggregato. La distribuzione delle esposizioni e dei debitori tra i vari gradi o aggregati è tale da evitare un'eccessiva concentrazione.

15.

Gli enti creditizi sono tenuti a dimostrare che il processo di assegnazione delle esposizioni a gradi o ad aggregati consente un'appropriata differenziazione del rischio, il raggruppamento di esposizioni sufficientemente omogenee, nonché una stima accurata e coerente delle caratteristiche di perdita a livello di grado o di aggregato. Per i crediti commerciali acquistati, il raggruppamento rispecchia le pratiche di sottoscrizione del cedente e l'eterogeneità della sua clientela.

16.

Nell'attribuire le esposizioni a un dato grado o aggregato gli enti creditizi considerano i seguenti fattori di rischio:

a)

le caratteristiche di rischio del debitore

b)

le caratteristiche di rischio dell'operazione, compresa la tipologia del prodotto e/o delle garanzie reali. Gli enti creditizi affrontano esplicitamente i casi in cui diverse esposizioni beneficiano della stessa garanzia reale;

c)

la morosità dell'esposizione, a meno che l'ente creditizio dimostri alla sua autorità competente che essa non è un fattore di rischio significativo per l'esposizione;

1.2.   l'attribuzione a gradi o aggregati.

17.

Un ente creditizio prevede specifiche definizioni, nonché processi e criteri per l'assegnazione delle esposizioni ai vari gradi di merito o aggregati nell'ambito del sistema di rating.

a)

Le definizioni e i criteri di classificazione dei gradi di merito o degli aggregati sono sufficientemente dettagliati da permettere al personale a ciò addetto di assegnare in modo coerente al medesimo grado o aggregato debitori od operazioni che comportano rischi analoghi. Tale coerenza è assicurata fra le varie aree di attività, unità organizzative e articolazioni geografiche.

b)

La documentazione del processo di rating consente a terzi di comprendere e replicare l'assegnazione delle esposizioni a gradi di merito o aggregati e di valutarne l'appropriatezza.

c)

I criteri sono inoltre coerenti con le regole interne dell'ente creditizio per la concessione di crediti e con la sua politica per il trattamento di operazioni e debitori problematici.

18.

Nell'assegnare i debitori e le operazioni a gradi di merito o aggregati, un ente creditizio tiene conto di tutte le informazioni rilevanti. Queste ultime sono aggiornate e consentono all'ente creditizio di prevedere l'andamento futuro dell'esposizione. Quanto più limitate sono le informazioni di cui l'ente creditizio dispone, tanto più prudente deve essere l'assegnazione delle esposizioni a un certo grado di merito o a un determinato aggregato. Se un ente creditizio usa un rating esterno come parametro primario per la valutazione interna, accerta che esso sia coerente con le altre informazioni rilevanti in suo possesso.

1.3.   Assegnazione delle esposizioni

1.3.1.   Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

19.

Ciascun debitore è assegnato ad un grado di merito nel quadro del processo di concessione del credito.

20.

Per gli enti creditizi autorizzati ad utilizzare le stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione, ciascuna esposizione è altresì assegnata ad un grado di merito dell'operazione nel quadro del processo di concessione del credito.

21.

Gli enti creditizi che utilizzano i metodi esposti nella parte 1, punto 6 per assegnare i fattori di ponderazioni del rischio per le esposizioni da finanziamenti specializzati attribuiscono ciascuna di tali esposizioni ad un grado di merito conformemente al punto 12.

22.

Ciascuna entità distinta verso cui l'ente creditizio è esposto è valutata separatamente. Un ente creditizio dimostra alla rispettiva autorità competente di seguire orientamenti accettabili per quanto riguarda il trattamento dei singoli clienti debitori o dei gruppi di clienti debitori collegati.

23.

Le varie esposizioni verso lo stesso debitore sono assegnate al medesimo grado di merito del debitore, a prescindere dalle eventuali differenze nella natura delle varie operazioni. Le eccezioni in cui distinte esposizioni verso lo stesso debitore possono essere assegnate a diversi gradi di merito riguardano i casi seguenti:

a)

il caso del rischio di trasferimento valutario, dove l'ente creditizio può assegnare le esposizioni a diversi gradi a seconda che siano denominate in moneta nazionale o in valuta estera;

b)

quando il trattamento delle garanzie personali associate ad un'esposizione può tradursi in una rettifica nell'assegnazione al grado di merito del debitore;

c)

quando la protezione del consumatore, il segreto bancario o altre norme legislative proibiscono lo scambio di dati sui clienti.

1.3.2.   Esposizioni al dettaglio

24.

Ciascuna esposizione è assegnata ad un grado di merito o aggregato nel quadro del processo di concessione del credito.

1.3.3.   Scostamenti

25.

Per l'assegnazione a gradi di merito e aggregati, gli enti creditizi documentano le situazioni in cui il giudizio umano può discostarsi dai paramteri immessi o dai risultati del processo di assegnazione e il personale responsabile per l'approvazione degli scostamenti. Gli enti creditizi documentano tali scostamenti e il personale responsabile. Gli enti creditizi analizzano l'andamento delle esposizioni per le quali vi sia stato uno scostamento nelle assegnazioni. Tale analisi include la valutazione delle prestazioni delle esposizioni, dal cui rating vi è stato uno scostamento riconducibile ad una determinata persona, dando conto di tutto il personale responsabile.

1.4.   Integrità del procedimento di assegnazione dei rating

1.4.1.   Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

26.

Le assegnazioni e la loro revisione periodica sono compiute o approvate da soggetti indipendenti che non traggono un diretto beneficio dalla concessione del credito.

27.

Gli enti creditizi aggiornano le assegnazioni almeno una volta l'anno. I debitori a più alto rischio e le esposizioni problematiche sottostanno a verifiche più frequenti. Gli enti creditizi ripetono l'assegnazione ogniqualvolta emergano nuove informazioni significative sul debitore o sull'esposizione.

28.

Un ente creditizio dispone di processi efficaci per acquisire e aggiornare le informazioni rilevanti sulle caratteristiche del debitore che influenzano la PD e sulle caratteristiche dell'operazione che influenzano la LGD e/o i fattori di conversione.

1.4.2.   Esposizioni al dettaglio

29.

Un ente creditizio rivede almeno una volta l'anno le assegnazioni del debitore e dell'operazione o le caratteristiche di perdita e lo status di morosità di ciascun aggregato di rischi identificato, a seconda dei casi. Un ente creditizio riesamina inoltre almeno una volta l'anno, utilizzando un campione rappresentativo, lo status delle singole esposizioni all'interno di ciascun aggregato al fine di accertare che le esposizioni continuino ad essere assegnate all'aggregato appropriato.

1.5.   Impiego dei modelli

30.

Se un ente creditizio utilizza modelli statistici ed altri metodi automatici per l'assegnazione delle esposizioni a gradi di merito o ad aggregati relativi a debitori o ad operazioni, allora:

a)

l'ente creditizio dimostra all'autorità competente che il modello possiede una buona capacità previsionale e che il suo impiego non produce effetti distorsivi sui requisiti patrimoniali. Le variabili immesse nel modello formano una base ragionevole ed efficace per le previsioni da esso derivate. Il modello è esente da distorsioni significative;

b)

l'ente creditizio dispone di un processo per vagliare i dati immessi nel modello di previsione che contempli una valutazione dell'accuratezza, completezza e pertinenza dei dati;

c)

l'ente creditizio dimostra che i dati impiegati per costruire il modello sono rappresentativi della sua effettiva popolazione di debitori e di esposizioni;

d)

l'ente creditizio prevede un ciclo regolare di validazione del modello che comprenda la sorveglianza sulle prestazioni e la stabilità, la verifica delle specifiche e il raffronto periodico delle risultanze con gli esiti effettivi;

e)

l'ente creditizio combina il modello statistico con la valutazione umana e la revisione umana in modo da verificare le assegnazioni effettuate in base al modello ed assicurare che i modelli siano utilizzati in modo appropriato. Le procedure di revisione mirano a scoprire e a limitare gli errori derivanti da carenze del modello. Le valutazioni umane tengono conto di tutte le informazioni rilevanti non considerate dal modello. L'ente creditizio documenta il modo in cui la valutazione umana e i risultati del modello devono essere combinati.

1.6.   Documentazione dei sistemi di rating

31.

Gli enti creditizi documentano l'assetto e i particolari operativi dei propri sistemi di rating. La documentazione comprova l'osservanza dei requisiti minimi di cui alla presente parte e affronta aspetti quali la differenziazione del portafoglio, i criteri di rating, le responsabilità degli addetti alla valutazione dei debitori e delle esposizioni, la frequenza delle verifiche sulle assegnazioni e la supervisione del processo da parte del management.

32.

Gli enti creditizi documentano la logica che sottende alla scelta dei propri criteri di rating e sono in grado di produrre un'analisi a sostegno di tale scelta. L'ente creditizio documenta tutte le principali modifiche apportate al processo di rating del rischio e tale documentazione permette di individuare i cambiamenti successivi all'ultima revisione delle autorità competenti. È parimenti documentata l'organizzazione del processo di assegnazione dei rating, ivi compresa la struttura interna di controllo.

33.

L'ente creditizio documenta le definizioni specifiche di inadempimento e di perdita impiegate internamente e dimostra la loro coerenza con le definizioni di riferimento contenute nella presente direttiva.

34.

Gli enti creditizi che impiegano modelli statistici nel processo di rating ne documentano la metodologia. Tale documentazione:

a)

fornisce una descrizione dettagliata della teoria, delle ipotesi e/o delle basi matematiche ed empiriche su cui si fonda l'assegnazione delle stime a gradi di merito, singoli debitori, esposizioni o aggregati, nonché le fonti dei dati, una o più, utilizzate per costruire il modello;

b)

stabilisce un rigoroso processo statistico (comprendente test extra-temporali ed extra-campionari di prestazione) per la validazione del modello;

c)

indica le eventuali circostanze in cui il modello non opera in modo efficace.

35.

L'impiego di un modello acquisito da un fornitore esterno che vanti una tecnologia brevettata non esime l'ente creditizio dagli obblighi di documentazione e da ogni altro requisito prescritto per i sistemi di rating. Spetta all'ente creditizio dimostrare alle autorità competenti l'idoneità del modello.

1.7.   Conservazione dei dati

36.

Gli enti creditizi rilevano e conservano i dati su talune caratteristiche dei propri rating interni secondo quanto prescritto agli articoli da 145 a 149.

1.7.1.   Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

37.

Gli enti creditizi rilevano e conservano:

a)

serie storiche complete dei rating dei debitori e dei garanti riconosciuti,

b)

le date di assegnazione dei rating,

c)

la metodologia e i parametri chiave impiegati nella determinazione del rating,

d)

la persona responsabile per l'assegnazione del rating,

e)

le generalità dei debitori e delle esposizioni che hanno dato luogo ad inadempimenti,

f)

la data e le circostanze di tali inadempimenti,

g)

i dati sulle PD e sui tassi effettivi di inadempimento associati ai vari gradi di rating e sulle migrazioni tra tali gradi.

Gli enti creditizi che non utilizzano le stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione rilevano e conservano i dati sui raffronti tra le LGD effettive e i valori determinati secondo le modalità di cui alla parte 2, punto 8 e tra i fattori di conversione effettivi e i valori determinati secondo le modalità di cui alla parte 3, punto 9.

38.

Gli enti creditizi che utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione rilevano e conservano:

a)

serie storiche complete dei dati relativi ai rating delle operazioni e delle stime delle LGD e dei fattori di conversione associati a ciascuna scala di rating,

b)

le date di assegnazione dei rating e di elaborazione delle stime,

c)

la metodologia e i parametri chiave impiegati per determinare il rating delle operazioni e per stimare la LGD e i fattori di conversione,

d)

l'identità della persona che ha assegnato il rating all'operazione e della persona che ha elaborato le stime della LGD e dei fattori di conversione,

e)

i dati sulle LGD e i fattori di conversione stimati ed effettivi connessi con ciascuna esposizione insoluta,

f)

i dati sulla LGD dell'esposizione prima e dopo la valutazione degli effetti delle garanzie personali o dei derivati su crediti, per gli enti creditizi che tengono conto degli effetti di attenuazione del rischio di tali garanzie e di tali derivati attraverso la LGD, e

g)

dati sulle componenti delle perdite per ciascuna esposizione insoluta.

1.7.2.   Esposizioni al dettaglio

39.

Gli enti creditizi rilevano e conservano:

a)

i dati utilizzati nell'assegnare le esposizioni ai gradi di merito o aggregati,

b)

i dati sulle stime della PD, della LGD e dei fattori di conversione connessi con i gradi di merito o gli aggregati di esposizioni,

c)

le generalità dei debitori e delle esposizioni che hanno dato luogo ad inadempimenti,

d)

per le esposizioni insolute, i dati concernenti i gradi di merito o gli aggregati cui le esposizioni erano state assegnate nell'anno precedente l'inadempimento e i risultati effettivi in termini di LGD e di fattori di conversione; e

e)

i dati sui tassi di perdita per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate.

1.8.   Prove di stress utilizzate per valutare l'adeguatezza patrimoniale

40.

Un ente creditizio dispone di processi validi per le prove di stress impiegate per valutare la propria adeguatezza patrimoniale. Tali prove individuano gli eventi potenziali o i cambiamenti nelle condizioni economiche atti a produrre effetti sfavorevoli sulle esposizioni dell'ente creditizio e valutano la capacità dello stesso di far fronte a tali circostanze.

41.

Gli enti creditizi eseguono regolarmente prove di stress mirate al rischio di credito per valutare l'impatto di talune condizioni specifiche sui loro requisiti patrimoniali complessivi per il rischio di credito. La prova è scelta dall'ente creditizio ma è soggetta alla revisione dell'autorità di vigilanza. Tale prova è significativa e ragionevolmente prudente e considera almeno l'effetto di situazioni di moderata recessione. Gli enti creditizi valutano la migrazione fra i propri rating nel quadro degli scenari delle prove di stress. Gli enti creditizi sottopongono a prove di stress i portafogli contenenti la grande maggioranza delle proprie esposizioni.

42.

Nel quadro delle prove di stress, gli enti creditizi che utilizzano il trattamento di cui alla parte 1, punto 4 considerano l'impatto di un deterioramento della qualità creditizia dei fornitori di protezione, in particolare qualora i fornitori di protezione non soddisfino più i criteri di idoneità.

2.   QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO

43.

Ai fini della determinazione dei parametri di rischio da associare ai gradi di merito o agli aggregati, gli enti creditizi applicano i requisiti indicati di seguito.

2.1.   Definizione di inadempimento

44.

Si ritiene che sia intervenuto un inadempimento in relazione a un particolare debitore allorché si verifica almeno uno degli eventi sotto indicati:

a)

l'ente creditizio giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie (eventualmente possedute), il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente creditizio stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;

b)

il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l'ente creditizio, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.

Per gli scoperti, il conteggio dei giorni di arretrato inizia dal momento in cui il debitore ha superato il limite concesso, ha ricevuto notifica di un limite inferiore al saldo negativo in essere o ha utilizzato credito senza autorizzazione e l'importo scoperto è considerevole.

Per «limite concesso» si intende un limite notificato al debitore.

Il conteggio dei giorni di arretrato per le carte di credito inizia dalla data di addebito del pagamento minimo.

Nel caso delle esposizioni al dettaglio e verso enti del settore pubblico, le autorità competenti fissano un termine per il periodo di arretrato secondo le modalità di cui al punto 48.

Nel caso delle esposizioni verso imprese, le autorità competenti possono fissare un termine per il periodo di arretrato secondo le modalità di cui all'articolo 154, paragrafo 7.

Nel caso delle esposizioni al dettaglio gli enti creditizi possono applicare la definizione di inadempimento a livello di singola operazione.

In ogni caso l'esposizione in arretrato è superiore alla soglia fissata dalle autorità competenti e corrispondente a un livello ragionevole di rischio.

45.

Fra gli elementi da considerare come indicativi dell'improbabile adempimento figurano le seguenti circostanze:

a)

l'ente creditizio include il credito tra le sofferenze o gli incagli;

b)

l'ente creditizio effettua una rettifica di valore ritenendo che sia intervenuto un significativo scadimento della qualità del credito successivamente all'assunzione dell'esposizione;

c)

l'ente creditizio cede il credito subendo una perdita economica significativa;

d)

l'ente creditizio acconsente a una ristrutturazione onerosa del credito, che implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o (se del caso) delle commissioni. Sono comprese, nel caso delle esposizioni in strumenti di capitale valutate secondo il metodo PD/LGD, le ristrutturazioni onerose delle partecipazioni stesse;

e)

l'ente creditizio ha presentato istanza di fallimento per il debitore o ha avviato una procedura analoga in relazione all'obbligazione creditizia del debitore verso l'ente creditizio stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;

f)

il debitore ha chiesto o è stato posto in stato di fallimento o situazione assimilabile, ove ciò impedisca o ritardi il pagamento dell'obbligazione creditizia verso l'ente creditizio, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.

46.

Gli enti creditizi che utilizzano dati esterni di per sé non coerenti con la definizione di inadempimento dimostrano alle autorità competenti che i dati stessi sono stati opportunamente adattati al fine di realizzare una sostanziale equivalenza con tale definizione.

47.

Se un ente creditizio giudica che una esposizione precedentemente classificata come insolvente è tale per cui per essa non ricorre più nessuna delle circostanze previste dalla definizione di inadempimento, esso classifica il debitore o l'operazione come se si trattasse di una esposizione regolare. Qualora in seguito dovesse verificarsi una delle circostanze suddette, si riterrebbe intervenuto un altro inadempimento.

48.

Nel caso delle esposizioni al dettaglio e verso enti del settore pubblico, le autorità competenti di ciascuno Stato membro stabiliscono il numero preciso di giorni di arretrato che tutti gli enti creditizi situati sul proprio territorio rispettano ai fini della definizione di inadempimento di cui al punto 44, per le esposizioni verso le predette controparti situate in tale Stato. Tale numero è compreso tra 90 e 180 giorni e può variare a seconda delle linee di prodotto. Per le esposizioni verso le predette controparti situate nei territori di altri Stati membri, le autorità competenti fissano un numero di giorni di arretrato che non è più elevato di quello stabilito dall'autorità competente dello Stato membro in questione.

2.2.   Requisiti generali per il processo di stima

49.

Le stime interne dell'ente creditizio dei parametri di rischio PD, LGD, fattore di conversione e EL integrano tutti i dati, le informazioni e i metodi rilevanti. Le stime si basano sull'esperienza storica e su evidenze empiriche e non semplicemente su valutazioni discrezionali. Le stime sono plausibili e intuitive e sono basate sulle determinanti sostanziali dei rispettivi parametri di rischio. Quanto più limitati sono i dati di cui dispone un ente creditizio, tanto più prudente deve essere la stima.

50.

L'ente creditizio è in grado di fornire una disaggregazione dei dati relativi alle proprie esperienze di perdita in termini di frequenza degli inadempimenti, LGD, fattore di conversione o perdite, qualora siano utilizzate stime della EL, in base ai fattori che esso considera essere le determinanti dei rispettivi parametri di rischio. L'ente creditizio dimostra che le proprie stime sono rappresentative di un'esperienza di lungo periodo.

51.

Va inoltre preso in considerazione ogni cambiamento intervenuto nelle pratiche di affidamento o nei procedimenti di recupero dei crediti durante i periodi di osservazione di cui ai punti 66, 71, 82, 86, 93 e 95. Le stime dell'ente creditizio integrano le implicazioni dei progressi tecnologici, i nuovi dati e ogni altra informazione man mano che tali elementi diventano disponibili. Gli enti creditizi rivedono le proprie stime ogniqualvolta emergano nuove informazioni e quantomeno con cadenza annuale.

52.

La popolazione delle esposizioni rappresentata nei dati impiegati per la stima, i criteri di affidamento utilizzati nel momento in cui i dati sono stati prodotti e gli altri aspetti caratteristici sono comparabili a quelli delle esposizioni e dei parametri dell'ente creditizio. L'ente creditizio dimostra inoltre che le condizioni economiche e di mercato su cui si basano i dati sono coerenti con la situazione attuale e prospettica. Il numero delle esposizioni incluse nel campione e il periodo temporale coperto dai dati impiegati per la quantificazione sono sufficienti ad assicurare all'ente creditizio l'accuratezza e la solidità delle proprie stime.

53.

Per i crediti commerciali acquistati le stime tengono conto di tutte le informazioni significative a disposizione dell'ente creditizio acquirente in merito alla qualità dei crediti sottostanti, compresi i dati forniti dal cedente relativi ad aggregati analoghi, dall'ente creditizio acquirente o da fonti esterne. L'ente creditizio acquirente verifica eventuali dati forniti dal cedente sui quali faccia affidamento.

54.

Gli enti creditizi integrano nelle proprie stime un fattore di cautela commisurato al presumibile margine di errore. Allorché le metodologie e i dati sono meno soddisfacenti e il presumibile margine di errore più ampio, il fattore di cautela è maggiore.

55.

Gli enti creditizi che usano stime diverse per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio e per fini interni lo documentano e dimostrano all'autorità competente la ragionevolezza di tali stime.

56.

Se gli enti creditizi possono dimostrare alle proprie autorità competenti che per i dati che sono stati rilevati prima della data di attuazione della presente direttiva sono state effettuate le rettifiche necessarie per realizzare una sostanziale equivalenza con le definizioni di inadempimento o di perdita, le autorità competenti possono consentire agli enti creditizi una certa flessibilità nell'applicazione dei requisiti prescritti per i dati.

57.

L'ente creditizio che usa dati aggregati con altri enti creditizi dimostra che:

a)

i sistemi e i criteri di rating impiegati da altri enti creditizi partecipanti all'aggregazione sono comparabili con i propri;

b)

l'aggregato è rappresentativo del portafoglio per il quale vengono utilizzati i dati aggregati;

c)

i dati aggregati vengono utilizzati in modo uniforme nel tempo dall'ente creditizio per le proprie stime.

58.

L'ente creditizio che usa dati aggregati con altri enti creditizi rimane responsabile dell'integrità dei suoi sistemi di rating. Gli enti creditizi dimostrano all'autorità competente di disporre a livello interno di una sufficiente capacità di comprensione dei propri sistemi di rating, compresa l'effettiva capacità di sorvegliare e di controllare il processo di rating.

2.2.1.   Requisiti specifici per la stima della PD

Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

59.

Gli enti creditizi stimano la PD per ciascun grado di merito del debitore sulla base di medie di lungo periodo dei tassi di inadempimento relativi a un orizzonte temporale annuale.

60.

Per i crediti verso imprese acquistati, gli enti creditizi possono stimare la EL per grado di merito del debitore sulla base delle medie di lungo periodo dei tassi effettivi di inadempimento relativi ad un orizzonte temporale annuale.

61.

Se l'ente creditizio deriva stime di lungo periodo dei tassi medi della PD e della LGD per i crediti verso imprese acquistati da una stima della EL nonché da una stima appropriata della PD o LGD, il processo per stimare le perdite totali soddisfa i requisiti globali fissati nella presente parte per la stima della PD e della LGD e il risultato è conforme al concetto di LGD di cui al punto 73.

62.

Gli enti creditizi utilizzano le tecniche di stima della PD previa un'analisi che ne giustifichi la scelta. Gli enti creditizi sono consapevoli dell'importanza rivestita dalle valutazioni discrezionali nel combinare i risultati di tecniche diverse e nell'effettuare rettifiche in considerazione di lacune nelle tecniche e nelle informazioni.

63.

Nella misura in cui, per la stima della PD, un ente creditizio impiega i dati sugli inadempimenti desunti dalla propria esperienza, esso dimostra nella sua analisi che le stime rispecchiano i requisiti per la sottoscrizione ed eventuali differenze fra il sistema di rating che ha prodotto i dati e quello corrente. Se i requisiti per la sottoscrizione o i sistemi di rating sono cambiati, l'ente creditizio applica un più ampio margine di cautela nella sua stima della PD.

64.

Nella misura in cui un ente creditizio associa i gradi di merito utilizzati internamente alla scala impiegata da ECAI o da organismi analoghi e assegna ai propri gradi di merito i tassi di inadempimento osservati per i gradi dell'organismo esterno, questo processo di associazione si basa su una comparazione dei criteri utilizzati per i rating interni con quelli impiegati dall'organismo esterno nonché su una comparazione dei rating interni ed esterni per eventuali debitori comuni. Vengono evitate distorsioni o incoerenze nel metodo di associazione e nei dati sottostanti. I criteri adottati dall'agenzia esterna in relazione ai dati che sottendono alla quantificazione sono orientati solo al rischio di inadempimento e non alle caratteristiche dell'operazione. L'analisi dell'ente creditizio contempla un raffronto delle definizioni di inadempimento, fatti salvi i criteri indicati ai punti da 44 a 48. L'ente creditizio documenta i criteri alla base del processo di associazione.

65.

Nella misura in cui un ente creditizio impiega modelli statistici di previsione degli inadempimenti, può stimare la PD come media semplice delle stime della PD per i singoli debitori assegnati a un certo grado di merito. L'impiego di tali modelli per questo fine è subordinato al rispetto dei criteri specificati al punto 30.

66.

A prescindere dal fatto che l'ente creditizio impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima della PD il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione disponibile per una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. Il presente punto si applica anche in caso di applicazione del metodo PD/LGD agli strumenti di capitale. Gli Stati membri possono consentire a enti creditizi non autorizzati a utilizzare le proprie stime della LDG o fattori di conversione di detenere dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo basato sui rating interni. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.

Esposizioni al dettaglio

67.

Gli enti creditizi stimano la PD per i debitori ricompresi nel rispettivo grado di merito o aggregato sulla base della media di lungo periodo dei tassi di inadempimento relativi a un orizzonte temporale annuale.

68.

In deroga al punto 67, le stime della PD possono essere altresì derivate dalle perdite effettive e da stime appropriate della LGD.

69.

Gli enti creditizi considerano i dati interni relativi all'assegnazione delle esposizioni ai vari gradi di merito o aggregati come fonte primaria di informazione per la stima delle caratteristiche di perdita. È consentito l'utilizzo di dati esterni (compresi i dati aggregati) o di modelli statistici per la quantificazione, a condizione che possa essere dimostrato uno stretto nesso fra:

a)

il processo seguito dall'ente creditizio per assegnare le esposizioni a un dato grado di merito o aggregato e quello seguito dalla fonte esterna;

b)

il profilo di rischio interno dell'ente creditizio e la composizione dei dati esterni.

Per i crediti al dettaglio acquistati gli enti creditizi possono impiegare dati esterni e interni. Gli enti creditizi utilizzano tutte le fonti di dati rilevanti come basi di raffronto.

70.

Se l'ente creditizio deriva stime di lungo periodo della PD e della LGD per i crediti al dettaglio da una stima delle perdite totali nonché da una stima appropriata della PD o della LGD, il processo per stimare le perdite totali soddisfa i requisiti globali fissati nella presente parte per la stima della PD e della LGD, e il risultato è conforme al concetto di LGD di cui al punto 73.

71.

A prescindere dal fatto che l'ente creditizio impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima delle caratteristiche di perdita il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. Un ente creditizio non è tenuto ad attribuire uguale importanza ai dati storici se può dimostrare all'autorità competente che le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita. Gli Stati membri possono autorizzare gli enti creditizi ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo basato sui rating interni. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.

72.

Gli enti creditizi identificano e analizzano le previste modifiche dei parametri di rischio lungo la durata delle esposizioni creditizie (effetti di maturazione).

2.2.2.   Requisiti specifici per le stime interne della LGD

73.

Gli enti creditizi stimano la LGD per grado di merito o aggregato sulla base della LGD effettiva media per grado o aggregato utilizzando tutti gli inadempimenti osservati nell'ambito delle fonti di dati (media ponderata degli inadempimenti).

74.

Gli enti creditizi impiegano stime della LGD adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Considerato che un sistema di rating dovrebbe fornire LGD effettive ad un livello costante nel tempo per grado di merito o aggregato, gli enti creditizi apportano rettifiche alle loro stime dei parametri di rischio per grado o aggregato al fine di limitare l'impatto patrimoniale di una recessione economica.

75.

Gli enti creditizi considerano la portata dell'eventuale dipendenza fra il rischio del debitore e il rischio della garanzia reale o del suo datore. I casi in cui è presente un elevato grado di dipendenza sono trattati in modo prudente.

76.

Nella valutazione della LGD da parte dell'ente creditizio va inoltre trattato con cautela ogni disallineamento di valuta fra l'obbligazione sottostante e la garanzia.

77.

Nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di garanzie reali, esse non sono basate unicamente sul presunto valore di mercato della garanzia. Le stime della LGD tengono conto del rischio che l'ente creditizio non possa disporre prontamente della garanzia e liquidarla.

78.

Nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di garanzie reali, gli enti creditizi devono stabilire, relativamente alla gestione di garanzie reali, alla certezza del diritto e alla gestione dei rischi, requisiti interni che siano, in linea generale, coerenti con i requisiti di cui all'allegato VIII, parte 2.

79.

Nella misura in cui un ente creditizio riconosce garanzie reali per la determinazione del valore dell'esposizione del rischio di credito di controparte conformemente all'allegato III, parte 5 o 6, l'importo recuperabile da tali garanzie non è preso in considerazione nelle stime della LGD.

80.

Per il caso specifico delle esposizioni già in stato di inadempimento, l'ente creditizio si basa sulle somma delle proprie migliori stime della perdita attesa per ciascuna esposizione, date le circostanze economiche correnti e lo status dell'esposizione stessa, nonché la possibilità di ulteriori perdite inattese durante il periodo di recupero.

81.

Le indennità di mora non riscosse, nella misura in cui esse sono state contabilizzate al conto economico dell'ente creditizo, vanno aggiunte alla misura dell'esposizione o della perdita.

Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

82.

Le stime della LGD si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni, prolungato di un anno per ogni anno di attuazione, fino a raggiungere un periodo minimo di sette anni per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.

Esposizioni al dettaglio

83.

In deroga al punto 73, le stime della LGD possono essere derivate dalle perdite effettive e da stime appropriate delle PD.

84.

In deroga al punto 89, gli enti creditizi possono tenere conto degli utilizzi futuri nel calcolo del proprio fattore di conversione o nelle proprie stime della LGD.

85.

Per i crediti al dettaglio acquistati gli enti creditizi possono impiegare dati di riferimento interni ed esterni nelle proprie stime del valore della LGD.

86.

Le stime della LGD si basano su dati relativi a un periodo di osservazione minimo di cinque anni. In deroga al punto 73, gli enti creditizi non sono tenuti ad attribuire uguale importanza ai dati storici se possono dimostrare all'autorità competente che le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita. Gli Stati membri possono autorizzare gli enti creditizi ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo basato sui rating interni. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.

2.2.3.   Requisiti specifici per le stime interne dei fattori di conversione

87.

Gli enti creditizi stimano i fattori di conversione per grado di merito o aggregato sulla base dei fattori di conversione medi effettivi per grado o aggregato utilizzando tutti gli inadempimenti osservati nell'ambito delle fonti di dati (media ponderata degli inadempimenti).

88.

Gli enti creditizi impiegano stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Considerato che un sistema di rating dovrebbe fornire fattori di conversione effettivi ad un livello costante nel tempo per grado di merito o aggregato, gli enti creditizi apportano rettifiche alle loro stime dei parametri di rischio per grado o aggregato al fine di limitare l'impatto patrimoniale di una recessione economica.

89.

Le stime interne dei fattori di conversione rispecchiano la possibilità di ulteriori utilizzi del credito da parte del debitore prima e dopo il momento in cui si verifica un evento qualificato come inadempimento.

Se è ragionevolmente prevedibile una più forte correlazione positiva fra la frequenza degli inadempimenti e l'entità del fattore di conversione, la stima di quest'ultimo incorpora un maggior fattore di cautela.

90.

Nell'elaborare le stime dei fattori di conversione gli enti creditizi tengono conto delle particolari politiche e strategie seguite in relazione alla sorveglianza sui conti e al trattamento dei pagamenti. Gli enti creditizi tengono inoltre nel dovuto conto la propria capacità e volontà di impedire ulteriori utilizzi del credito in circostanze diverse dall'inadempimento, come la violazione di clausole accessorie o altri inadempimenti tecnici.

91.

Gli enti creditizi dispongono inoltre di adeguati sistemi e procedure per sorvegliare gli importi dei crediti, il rapporto fra credito accordato e margine utilizzato, nonché le variazioni degli importi in essere per debitore e grado di merito. L'ente creditizio è in grado di effettuare tale sorveglianza su base giornaliera.

92.

Gli enti creditizi che usano stime diverse dei fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, da un lato, e per fini interni, dall'altro, lo documentano e dimostrano all'autorità competente la ragionevolezza di tali stime.

Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

93.

Le stime del fattore di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni prolungato di un anno per ogni anno di attuazione, fino a raggiungere un periodo minimo di sette anni, per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.

Esposizioni al dettaglio

94.

In deroga al punto 89, gli enti creditizi possono tenere conto degli utilizzi futuri del credito nel calcolo dei loro fattori di conversione o nelle loro stime della LGD.

95.

Le stime dei fattori di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni. In deroga al punto 87, un ente creditizio non è tenuto ad attribuire uguale importanza ai dati storici se può dimostrare all'autorità competente che le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore degli utilizzi. Gli Stati membri possono autorizzare gli enti creditizi ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo basato sui rating interni. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.

2.2.4.   Requisiti minimi per la valutazione degli effetti delle garanzie personali e dei derivati su crediti

Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nel caso di impiego di stime interne della LGD ed esposizioni al dettaglio

96.

I requisiti di cui ai punti da 97 a 104 non si applicano alle garanzie prestate da enti e da amministrazioni centrali e banche centrali se l'ente creditizio è stato autorizzato ad applicare le regole di cui agli articoli da 78 a 83 per le esposizioni verso tali entità. In tal caso si applicano i requisiti di cui agli articoli da 90 a 93.

97.

Nel caso delle garanzie su crediti al dettaglio, questi requisiti si applicano anche all'assegnazione di una esposizione a un dato grado di merito o aggregato, nonché alla stima della PD.

Garanti e garanzie personali ammissibili

98.

Gli enti creditizi dispongono di criteri chiaramente definiti riguardo ai tipi di garanti che essi riconoscono per il calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni.

99.

Ai garanti riconosciuti si applicano le stesse regole relative ai debitori di cui ai punti da 17 a 29.

100.

La garanzia è documentata per iscritto, non revocabile da parte del garante fintantoché l'obbligazione non sia stata interamente onorata (nella misura prevista dall'ammontare e dalla natura della garanzia) e validamente opponibile al garante in una giurisdizione in cui questi possiede averi sui quali esercitare le ragioni di diritto. Le garanzie che prevedono clausole a termini delle quali il garante può non essere costretto ad adempiere (garanzie condizionali) possono essere riconosciute previa approvazione delle autorità competenti. Spetta all'ente creditizio dimostrare che i criteri di assegnazione tengono adeguatamente conto di eventuali limitazioni dell'effetto di attenuazione del rischio.

Criteri di rettifica

101.

Gli enti creditizi dispongono di criteri chiaramente definiti per rettificare i gradi di merito, gli aggregati o le stime della LGD e, nel caso dei crediti al dettaglio e dei crediti commerciali acquistati ammissibili, il processo di assegnazione delle esposizioni ai vari gradi o aggregati in modo da rispecchiare l'effetto delle garanzie personali ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni. Tali criteri rispondono ai requisiti minimi di cui ai punti da 17 a 29.

102.

I criteri sono plausibili e intuitivi. Essi considerano la capacità e la volontà del garante di ottemperare ai termini della garanzia, il presumibile profilo temporale dei suoi pagamenti, il grado di correlazione tra la capacità del garante di adempiere ai termini della garanzia e la capacità del debitore di rimborsare il suo debito e l'entità di un'eventuale rischio residuale verso il debitore.

Derivati su crediti

103.

I requisiti minimi stabiliti per le garanzie personali nella presente parte si applicano anche ai derivati su crediti single-name. Per quanto riguarda l'eventuale disallineamento tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione su cui si basa la protezione dei derivati su crediti o quella utilizzata per determinare se si sia verificato un evento creditizio si applicano i requisiti di cui all'allegato VIII, parte 2, punto 21. Nel caso delle esposizioni al dettaglio e dei crediti commerciali acquistati ammissibili, il presente punto si applica al processo di attribuzione delle esposizioni a gradi di merito o aggregati.

104.

I criteri considerano la struttura dei flussi di pagamento del derivato su crediti e valutano prudentemente l'effetto che questa può avere sul livello e sui tempi dei recuperi. L'ente creditizio tiene conto altresì della misura in cui permangano altre forme di rischio residuale.

2.2.5.   Requisiti minimi per i crediti commerciali acquistati

Certezza giuridica

105.

La struttura dell'operazione assicura che in tutte le prevedibili circostanze l'ente creditizio mantenga la proprietà e il controllo effettivi su tutti gli introiti rivenienti dai crediti. Qualora il debitore effettui i pagamenti direttamente al cedente o al gestore, l'ente creditizio si assicura regolarmente che questi gli siano retrocessi per intero e conformemente alle condizioni contrattuali. Per «gestore (servicer)» si intende un'entità che gestisce un aggregato di crediti commerciali acquistati o l'esposizione creditizia sottostante su base giornaliera. Gli enti creditizi si dotano di procedure intese ad assicurare che il diritto di proprietà sui crediti e sugli introiti pecuniari sia protetto contro moratorie fallimentari o azioni legali che possano sensibilmente ostacolare la capacità del finanziatore di liquidare o cedere i crediti o di mantenere il controllo sugli introiti stessi.

Efficacia dei sistemi di sorveglianza

106.

L'ente creditizio sorveglia sia la qualità dei crediti commerciali acquistati, sia la situazione finanziaria del cedente e del gestore. In particolare:

a)

l'ente creditizio valuta la correlazione fra la qualità dei crediti commerciali acquistati e la situazione finanziaria sia del cedente sia del gestore e pone in atto politiche e procedure interne che offrano adeguate salvaguardie contro qualsivoglia evenienza, fra cui l'attribuzione di un rating di rischio interno a ciascun cedente e gestore;

b)

l'ente creditizio dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per determinare l'idoneità del cedente e del gestore. L'ente creditizio o un suo rappresentante effettuano periodici riesami del cedente e del gestore per verificare l'accuratezza delle loro segnalazioni, individuare eventuali frodi o carenze operative e vagliare la qualità delle politiche di credito del cedente e la qualità delle politiche e delle procedure di incasso del gestore. I risultati di questi riesami sono documentati;

c)

l'ente creditizio valuta le caratteristiche degli aggregati di crediti commerciali acquistati compresi i debordi, le evidenze storiche concernenti arretrati, crediti anomali e svalutazione crediti del cedente, i termini di pagamento e gli eventuali conti di contropartita;

d)

l'ente creditizio è dotato di efficaci politiche e procedure per sorvegliare su base aggregata le concentrazioni di esposizioni verso singoli debitori all'interno di ogni aggregato di crediti commerciali acquistati e a livello trasversale fra un aggregato e l'altro;

e)

l'ente creditizio si assicura di ricevere dal gestore segnalazioni tempestive e sufficientemente dettagliate sulla struttura per scadenze e sul grado di diluizione dei crediti, al fine di accertare la conformità con i criteri di idoneità e le politiche di finanziamento che regolano i crediti commerciali acquistati e disporre di un efficace mezzo per sorvegliare e verificare i termini di vendita del cedente e il grado di diluizione.

Efficacia dei sistemi per la risoluzione delle situazioni problematiche

107.

L'ente creditizio è dotato di sistemi e procedure che consentano non solo di accertare precocemente il deterioramento della situazione finanziaria del cedente e della qualità dei crediti commerciali acquistati, ma anche di anticipare l'insorgere di problemi. In particolare l'ente creditizio dispone di politiche, procedure e sistemi informativi chiari ed efficaci per sorvegliare le violazioni delle clausole contrattuali nonché di procedure chiare ed efficaci per l'avvio di azioni legali e il trattamento dei crediti commerciali acquistati anomali.

Efficacia dei sistemi per controllare le garanzie reali, la concessione dei crediti e gli incassi

108.

L'ente creditizio dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per disciplinare il controllo dei crediti commerciali acquistati, dei finanziamenti concessi e del flusso degli incassi. In particolare, dispone di politiche interne scritte che specificano tutti gli aspetti sostanziali del programma di acquisto di crediti, fra cui i tassi delle anticipazioni, le garanzie reali ammissibili e la documentazione prescritta, i limiti di concentrazione, il trattamento degli incassi. Tali elementi tengono adeguatamente conto di tutti i fattori rilevanti e sostanziali, come la situazione finanziaria del cedente e del gestore, le concentrazioni di rischio e le tendenze nella qualità dei crediti commerciali acquistati e della clientela del cedente e i sistemi interni assicurano che l'anticipazione di fondi avvenga unicamente contro consegna delle garanzie e della documentazione prescritte.

Conformità con le politiche e le procedure interne dell'ente creditizio

109.

L'ente creditizio dispone di un efficace processo interno per verificare la conformità con tutte le politiche e procedure interne. Il processo include regolari revisioni di tutte le fasi critiche del programma di acquisto dei crediti, verifiche della separatezza funzionale tra la valutazione del cedente e del gestore e quella del debitore e la valutazione del cedente e del gestore e le risultanze delle verifiche in loco su questi condotte, e la valutazione dell'attività di back office, con particolare riguardo a qualifiche, esperienza, risorse umane disponibili e sistemi informatici di supporto.

3.   VALIDAZIONE DELLE STIME INTERNE

110.

Presso ogni ente creditizio sono presenti solidi meccanismi con cui validare l'accuratezza e la coerenza dei sistemi e dei processi di rating, nonché delle stime di tutte le componenti rilevanti di rischio. Ogni ente creditizio dimostra all'autorità competente che i meccanismi interni di validazione gli permettono di stimare le prestazioni dei sistemi interni di rating e di stima del rischio in modo coerente e affidabile.

111.

Gli enti creditizi comparano regolarmente i tassi effettivi di inadempimento con le stime della PD per ciascun grado di merito e qualora tali tassi non rientrino nell'intervallo atteso di valori per il grado in questione gli enti creditizi analizzano le ragioni di tale scostamento. Gli enti creditizi che utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione effettuano un'analisi analoga anche per tali stime. Tali comparazioni si basano su dati storici osservati su un periodo quanto più lungo possibile. L'ente creditizio documenta i metodi e i dati utilizzati per le comparazioni. L'analisi e la documentazione sono aggiornate almeno una volta l'anno.

112.

Gli enti creditizi fanno uso di altri strumenti di validazione quantitativa ed effettuano raffronti con fonti informative esterne pertinenti. L'analisi si basa su dati che sono appropriati per il portafoglio in esame, che vengono aggiornati regolarmente e che abbracciano un periodo di osservazione rilevante. Le valutazioni interne degli enti creditizi sulle prestazioni dei propri sistemi di rating sono basate su un periodo quanto più lungo possibile.

113.

I metodi e i dati utilizzati per la validazione quantitativa sono omogenei nel tempo. Gli eventuali cambiamenti riguardanti sia i dati (fonti utilizzate e periodi coperti) che i metodi di stima e di validazione sono documentati.

114.

Gli enti creditizi prevedono regole interne ben articolate in ordine alle situazioni in cui gli scostamenti, rispetto alle stime, dei valori effettivi della PD, della LGD, dei fattori di conversione e delle perdite totali, ove la EL sia utilizzata, diventano tali da mettere in discussione la validità delle stime stesse. Tali regole tengono conto dei cicli economici e di analoghi fattori sistematici di variabilità degli inadempimenti. Se i valori riscontrati continuano a essere superiori a quelli attesi, gli enti creditizi correggono le stime verso l'alto affinché rispecchino gli inadempimenti e le perdite effettive.

4.   CALCOLO DEGLI IMPORTI PONDERATI PER IL RISCHIO DELLE ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NEL QUADRO DEL METODO DEI MODELLI INTERNI

4.1.   Requisito patrimoniale e quantificazione del rischio

115.

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali gli enti creditizi rispettano le regole seguenti:

a)

le perdite stimate sono tali da fronteggiare sfavorevoli movimenti di mercato relativamente al profilo di rischio a lungo termine degli investimenti specifici dell'ente creditizio. I dati impiegati per rappresentare le distribuzioni dei rendimenti sono desunti dal periodo campione di maggiore durata per il quale sono disponibili dati e rispecchiano il profilo di rischio delle specifiche esposizioni in strumenti di capitale dell'ente creditizio. Essi sono inoltre in grado di originare stime di perdita prudenti, statisticamente affidabili e solide, che non siano puramente basate su valutazioni soggettive o discrezionali. Gli enti creditizi dimostrano alle autorità competenti che lo shock simulato fornisce una stima prudente delle perdite potenziali sull'arco del relativo ciclo economico o di mercato di lungo periodo. L'ente creditizio combina l'analisi empirica dei dati disponibili con rettifiche basate su molteplici fattori al fine di ottenere stime adeguatamente realistiche e prudenti. Nel costruire i modelli VaR per la stima delle perdite trimestrali potenziali, gli enti creditizi possono impiegare dati trimestrali o rapportare al trimestre dati di periodi più brevi impiegando un metodo di conversione che sia valido sul piano analitico e sorretto dall'evidenza empirica e tramite metodi concettuali e di analisi ben strutturati e documentati. Tale metodo viene applicato in modo prudente e uniforme nel tempo. Quando sono disponibili solo dati limitati, gli enti creditizi prevedono ulteriori margini di cautela;

b)

i modelli impiegati sono in grado di rilevare adeguatamente tutti i rischi sostanziali connessi con i rendimenti degli strumenti di capitale dell'ente creditizio, come il rischio generico di mercato e il rischio specifico del portafoglio azionario dell'ente creditizio. I modelli interni spiegano adeguatamente le variazioni storiche dei prezzi, colgono la portata e la dinamica di potenziali concentrazioni e mantengono la propria validità in circostanze di mercato avverse. La popolazione di esposizioni rappresentata nei dati utilizzati per le stime coincide o è almeno comparabile con le esposizioni effettive in strumenti di capitale dell'ente creditizio;

c)

il modello interno è adeguato al profilo di rischio e alla complessità del portafoglio di strumenti di capitale dell'ente creditizio. Gli enti creditizi che detengono cospicue posizioni in valori aventi per natura un comportamento marcatamente non lineare impiegano modelli interni concepiti in modo da cogliere adeguatamente i rischi insiti in tali strumenti;

d)

l'associazione di singole posizioni in relazione a grandezze che ne siano rappresentative, a indici di mercato e a fattori di rischio è plausibile, intuitiva e concettualmente solida;

e)

gli enti creditizi dimostrano con analisi empiriche l'appropriatezza dei fattori di rischio, ivi compresa la capacità di rilevare sia il rischio generico che quello specifico;

f)

le stime della volatilità dei rendimenti delle esposizioni in strumenti di capitale incorporano tutti i dati, le informazioni e le metodologie rilevanti disponibili. Si usano dati interni soggetti a revisione indipendente oppure dati di provenienza esterna (anche se aggregati);

g)

è in essere un rigoroso ed esauriente programma di prove di stress.

4.2.   Processo di gestione del rischio e controlli

116.

Per quanto riguarda l'elaborazione e l'utilizzo di modelli interni ai fini dei requisiti patrimoniali, gli enti creditizi applicano politiche, procedure e controlli atti a garantire l'integrità del modello e del processo di modellizzazione. Tali politiche, procedure e controlli prevedono quanto segue:

a)

piena integrazione del modello interno nei sistemi informativi per la direzione dell'ente creditizio e nella gestione degli strumenti di capitale non compresi nel portafoglio di negoziazione. I modelli interni sono pienamente integrati nell'infrastruttura per la gestione del rischio se sono utilizzati in particolare per: misurare e valutare le prestazioni del portafoglio di strumenti di capitale (incluse quelle corrette per il rischio); allocare capitale economico alle esposizioni in strumenti di capitale e valutare l'adeguatezza patrimoniale complessiva e il processo di gestione degli investimenti;

b)

sistemi di gestione, procedure e funzioni di controllo che assicurino la revisione periodica e indipendente di tutti gli elementi del processo di modellizzazione interno, come l'approvazione di eventuali modifiche, l'esame dei parametri immessi e l'analisi dei risultati, mediante ad esempio la verifica diretta delle misurazioni del rischio. Tali revisioni vagliano l'accuratezza, la completezza e la congruità dei parametri immessi e dei risultati, mirando sia a rilevare e limitare i potenziali errori dovuti a debolezze note del modello, sia a individuare carenze non conosciute. Le revisioni possono essere effettuate da unità indipendenti interne o da terzi esterni indipendenti;

c)

adeguati sistemi e procedure per sorvegliare i limiti di investimento e le esposizioni soggette a rischio del portafoglio di strumenti di capitale;

d)

indipendenza funzionale delle unità responsabili dell'elaborazione e dell'applicazione del modello rispetto a quelle cui compete la gestione dei singoli investimenti;

e)

adeguata qualificazione professionale degli addetti ai vari aspetti del processo di modellizzazione. La direzione assegna a questa funzione sufficienti risorse di provata formazione e competenza.

4.3.   Validazione e documentazione

117.

Gli enti creditizi dispongono di solidi sistemi per validare l'accuratezza e la coerenza dei propri modelli interni e dei propri processi interni di modellizzazione. Tutti gli aspetti critici dei modelli interni e del processo di modellizzazione e della validazione sono documentati.

118.

Gli enti creditizi utilizzano il processo interno di validazione per valutare le prestazioni dei propri modelli e processi interni in modo coerente e attendibile.

119.

I metodi e i dati utilizzati per la validazione quantitativa sono omogenei nel tempo. Gli eventuali cambiamenti riguardanti sia i metodi di stima e di validazione che i dati (fonti utilizzate e periodi coperti) sono documentati.

120.

Gli enti creditizi comparano regolarmente i rendimenti effettivi del portafoglio di strumenti di capitali (computando le plus/minusvalenze realizzate e latenti) con le stime dei modelli. Tali comparazioni fanno uso di dati storici osservati su un periodo quanto più lungo possibile. L'ente creditizio documenta i metodi e i dati utilizzati per le comparazioni. L'analisi e la documentazione sono aggiornate almeno una volta l'anno.

121.

Gli enti creditizi fanno uso di altri strumenti di validazione quantitativa ed effettuano raffronti con fonti informative esterne. L'analisi si basa su dati che sono appropriati per il portafoglio in esame, che vengono aggiornati regolarmente e che abbracciano un periodo di osservazione rilevante. Le valutazioni interne degli enti creditizi sulle prestazioni dei propri modelli sono basate su un periodo quanto più lungo possibile.

122.

Gli enti creditizi dispongono di regole interne ben definite per le situazioni in cui il raffronto tra i rendimenti effettivi degli strumenti di capitale e le previsioni dei modelli pone in dubbio la validità delle stime o dei modelli in quanto tali. Le regole tengono conto dei cicli economici e di analoghi fattori sistematici di variabilità dei rendimenti degli strumenti di capitale. Tutte le rettifiche apportate a seguito di una revisione dei modelli interni sono documentate e risultano conformi alle regole di cui sopra.

123.

Il modello interno e il processo di modellizzazione sono documentati, compresi le responsabilità delle parti che intervengono nella modellizzazione e i processi di approvazione e di revisione dei modelli.

5.   GOVERNO SOCIETARIO E SUPERVISIONE

5.1.   Governo societario

124.

Tutti gli aspetti sostanziali del processo di rating e di stima sono approvati dai responsabili della direzione di cui all'articolo 11 — o un suo comitato esecutivo — e dall'alta direzione dell'ente creditizio. Tali organi hanno una nozione generale dei sistemi di rating dell'ente creditizio e una conoscenza particolareggiata delle connesse segnalazioni alla direzione.

125.

L'alta direzione informa i responsabili della direzione di cui all'articolo 11, o un suo comitato esecutivo, sui cambiamenti sostanziali o sulle deroghe dalle politiche stabilite che influiscono in modo sostanziale sul funzionamento dei sistemi di rating dell'ente creditizio.

126.

L'alta direzione ha una buona conoscenza dell'impostazione e del funzionamento dei sistemi di rating. Essa si assicura, su base continuativa, che i sistemi di rating operino in modo appropriato. L'alta direzione è informata regolarmente dalle unità di controllo del rischio di credito in merito alle prestazioni del processo di valutazione, alle aree che necessitano di miglioramenti e allo stato di avanzamento delle azioni decise per rimediare alle carenze individuate.

127.

L'analisi del profilo di rischio di credito dell'ente creditizio basata sui rating interni costituisce parte integrante delle segnalazioni ai suddetti organi. Tali segnalazioni contemplano almeno i profili di rischio per gradi di merito, la migrazione fra i vari gradi, la stima dei parametri pertinenti per ciascun grado e il raffronto dei tassi di inadempimento effettivi e, nella misura in cui sono usate le stime interne della LGD effettiva e dei fattori di conversione effettivi con le previsioni e i risultati delle prove di stress. La frequenza delle segnalazioni dipende dalla rilevanza e dalla tipologia delle informazioni, nonché dal livello del destinatario.

5.2.   Controllo del rischio di credito

128.

L'unità di controllo del rischio di credito è indipendente dal personale a vario titolo responsabile della concessione e del rinnovo dei crediti e riferisce direttamente all'alta direzione. L'unità è responsabile dell'elaborazione, selezione, messa in opera, supervisione e funzionalità dei sistemi di rating. Elabora ed analizza periodicamente segnalazioni sui risultati dei sistemi di rating.

129.

Rientrano tra le competenze dell'unità (una o più) di controllo del rischio di credito:

a)

la verifica e la sorveglianza dei gradi di merito e degli aggregati;

b)

la produzione e l'analisi delle segnalazioni sintetiche provenienti dal sistema di rating dell'ente creditizio;

c)

l'applicazione di procedure volte a verificare che le definizioni di grado di merito e di aggregato siano applicate in modo omogeneo nei vari dipartimenti e aree geografiche;

d)

l'esame e la documentazione di eventuali cambiamenti nel processo di rating, indicando le ragioni dei mutamenti stessi;

e)

la revisione dei criteri di valutazione per accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio. Ogni modifica del processo di rating, dei criteri di valutazione o di singoli parametri è documentata e conservata;

f)

partecipazione attiva all'elaborazione, scelta, messa in opera e validazione dei modelli utilizzati nel processo di valutazione;

g)

la sorveglianza e la supervisione dei modelli impiegati nel processo di valutazione;

h)

la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione.

130.

In deroga al punto 129, gli enti creditizi che utilizzano dati aggregati conformemente ai punti 57 e 58 possono affidare a terzi le seguenti attività:

a)

la produzione di informazioni rilevanti per la verifica e la sorveglianza dei gradi di merito e degli aggregati;

b)

la produzione delle segnalazioni sintetiche provenienti dal sistema di rating dell'ente creditizio;

c)

la produzione di informazioni rilevanti per la revisione dei criteri di valutazione, intesa ad accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio;

d)

la documentazione delle modifiche del processo di rating, dei criteri di valutazione o di singoli parametri;

e)

la produzione di informazioni rilevanti per la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione.

Gli enti creditizi che si avvalgono del presente punto assicurano che le autorità competenti abbiano accesso a tutte le informazioni di terzi necessarie per verificare l'osservanza dei requisiti minimi e possano compiere ispezioni in loco nella stessa misura in cui ciò è possibile all'interno dell'ente creditizio.

5.3.   Audit interno

131.

L'audit interno, ovvero un'altra analoga unità di audit indipendente, rivede almeno una volta l'anno il sistema di rating dell'ente creditizio e il suo funzionamento, ivi comprese l'attività del servizio crediti e le stime della PD, della LGD, della EL e dei fattori di conversione. Fra gli aspetti da esaminare rientra la conformità con tutti i requisiti minimi applicabili.

ALLEGATO VIII

ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

Parte 1 — Ammissibilità

1.

La presente parte descrive le forme ammissibili di attenuazione del rischio di credito ai fini dell'applicazione dell'articolo 92.

2.

Ai fini del presente allegato si intende per

 

«operazioni di prestito garantite»: operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che non include clausole che conferiscono all'ente creditizio il diritto di ricevere margini frequentemente;

 

«operazioni correlate ai mercati finanziari»: operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che include clausole che conferiscono all'ente creditizio il diritto di ricevere margini frequentemente.

1.   PROTEZIONE DEL CREDITO FINANZIATA

1.1.   Compensazione in bilancio

3.

La compensazione in bilancio di crediti reciproci tra l'ente creditizio e la sua controparte può essere riconosciuta ammissibile.

4.

Fermo restando il punto 5, l'ammissibilità è limitata a reciproci saldi in contante tra l'ente creditizio e la controparte. Soltanto i prestiti e i depositi dell'ente creditizio che concede il prestito possono essere soggetti ad una modifica degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese a seguito di un accordo di compensazione in bilancio.

1.2.   Accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto e/o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari

5.

Quando gli enti creditizi utilizzano il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie quale definito nella parte 3, possono essere riconosciuti gli effetti dei contratti di compensazione bilaterali riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari con una controparte. Fermo restando l'allegato II della direttiva 2006/…/CE, per essere riconosciute le garanzie reali costituite e i titoli o le merci presi a prestito nel quadro di tali accordi devono rispettare i requisiti di ammissibilità per le garanzie reali di cui ai punti da 7 a 11.

1.3.   Garanzie reali

6.

Quando la tecnica di attenuazione del rischio di credito impiegata si basa sul diritto dell'ente creditizio di liquidare o di mantenere le attività, l'ammissibilità dipende dal fatto che gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se rilevante, gli importi delle perdite attese siano calcolati conformemente agli articoli da 78 a 83 o agli articoli da 84 a 89. È altresì rilevante se venga utilizzato il metodo semplificato o il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui alla parte 3. Per quanto riguarda le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, l'ammissibilità dipende inoltre dal fatto che l'operazione sia contabilizzata o meno nel portafoglio di negoziazione.

1.3.1.   Ammissibilità nel quadro di tutti i metodi

7.

I seguenti strumenti finanziari possono essere riconosciuti come garanzie reali ammissibili nel quadro di tutti i metodi:

a)

i depositi in contante presso l'ente creditizio che concede il prestito o gli strumenti assimilabili detenuti da tale ente creditizio;

b)

i titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) o di un'agenzia per il credito all'esportazione riconosciute idonee ai fini degli articoli da 78 a 83 che è stata associata dall'autorità competente alla classe 4 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali di cui agli articoli da 78 a 83;

c)

i titoli di debito emessi da enti, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI idonea che è stata associata dall'autorità competente alla classe 3 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti creditizi di cui agli articoli da 78 a 83;

d)

i titoli di debito emessi da altre entità, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI idonea che è stata associata dall'autorità competente alla classe 3 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui agli articoli da 78 a 83;

e)

i titoli di debito per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine di un'ECAI idonea che è stata associata dall'autorità competente alla classe 3 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni a breve termine di cui agli articoli da 78 a 83;

f)

gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili compresi in uno dei principali indici di borsa;

g)

l'oro.

Ai fini della lettera b) la categoria «titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali» include:

i)

i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando, in forza degli articoli da 78 a 83, le esposizioni nei loro confronti sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono situate;

ii)

i titoli di debito emessi da enti del settore pubblico trattati come esposizioni verso governi centrali in conformità dell'allegato VI, parte 1, punto 15;

iii)

i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione degli articoli da 78 a 83;

iv)

i titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione degli articoli da 78 a 83.

Ai fini dell'applicazione della lettera c), la categoria «titoli di debito emessi da enti» include:

i)

i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando, in applicazione degli articoli da 78 a 83, le esposizioni nei loro confronti non sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono stabilite;

ii)

i titoli di debito emessi da enti del settore pubblico quando, in applicazione degli articoli da 78 a 83, le esposizioni verso tali enti sono trattate come esposizioni verso enti creditizi;

iii)

i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui non è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma degli articoli da 78 a 83.

8.

I titoli di debito emessi da enti i cui titoli sono privi di una valutazione del merito di credito di un'ECAI idonea possono essere riconosciuti come garanzie reali ammissibili se rispettano i criteri seguenti:

a)

devono essere quotati in mercati ufficiali;

b)

devono essere classificati come debito di primo rango (senior);

c)

tutte le altre emissioni dell'ente emittente con pari rango hanno una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI idonea associata dall'autorità competente alla classe 3 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti o delle esposizioni a breve termine di cui agli articoli da 78 a 83;

d)

l'ente creditizio che concede il prestito non deve avere informazioni tali da giustificare che l'emissione sia classificata con una valutazione del merito di credito inferiore a quella di cui alla lettera c);

e)

l'ente creditizio può dimostrare alle autorità competenti che la liquidità di mercato dello strumento è sufficiente per tali fini.

9.

Le quote di organismi di investimento collettivo possono essere riconosciute come garanzie reali ammissibili se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

devono avere una quotazione pubblica giornaliera;

b)

l'organismo di investimento collettivo deve limitarsi ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dei punti 7 e 8.

L'uso (effettivo o potenziale) di strumenti derivati da parte di un organismo di investimento collettivo a copertura di investimenti consentiti non impedisce che le quote di tale organismo siano considerate ammissibili.

10.

In relazione al punto 7, lettere da b) a e), quando un titolo dispone di due valutazioni del merito di credito di ECAI idoneee, si applica la valutazione meno favorevole. Nei casi in cui un titolo dispone di più di due valutazioni del merito di credito di ECAI idonee, si applicano le due valutazioni più favorevoli. Se le due valutazioni più favorevoli sono diverse, si applica la meno favorevole delle due.

1.3.2.   Altri strumenti ammissibili nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

11.

Oltre alle garanzie reali di cui ai punti da 7 a 10, quando un ente creditizio impiega il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui alla parte 3, i seguenti strumenti finanziari possono essere riconosciuti come garanzie reali ammissibili:

a)

gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili non compresi in uno dei principali indici, ma quotati in mercati ufficiali;

b)

le quote di organismi di investimento collettivo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

devono avere una quotazione pubblica giornaliera; e

ii)

l'organismo di investimento collettivo deve limitarsi ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dei punti 7 e 8 e in quelli menzionati al presente punto, lettera a).

L'uso (effettivo o potenziale) da parte di un organismo di investimento collettivo di strumenti derivati a copertura di investimenti consentiti non impedisce che le quote di tale organismo siano considerate ammissibili.

1.3.3.   Altri strumenti ammissibili per i calcoli di cui agli articoli da 84 a 89

12.

In aggiunta alle garanzie reali di cui sopra, le disposizioni dei punti da 13 a 22 si applicano quando un ente creditizio calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese nel quadro del metodo di cui agli articoli da 84 a 89.

a)   Garanzie immobiliari

13.

Gli immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario effettivo nel caso delle società d'investimento personale e le proprietà immobiliari non residenziali quali gli uffici e i locali per il commercio, possono essere riconosciuti come garanzie reali ammissibili se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

il valore dell'immobile non deve dipendere in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Questo requisito non esclude le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell'immobile che la regolarità dell'adempimento del debitore;

b)

il rischio del debitore non deve dipendere in misura rilevante dai risultati dell'immobile o del progetto immobiliare sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti. Di conseguenza, il rimborso del debito non deve dipendere in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia.

14.

Gli enti creditizi possono altresì riconoscere come garanzie reali ammissibili le quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale operanti in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, a fronte di immobili di tipo residenziale occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario, considerandole garanzie immobiliari residenziali, purché le suddette condizioni siano soddisfatte.

15.

Le autorità competenti possono altresì autorizzare i loro enti creditizi a riconoscere come garanzie reali ammissibili le quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia operanti in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, considerandole come garanzie immobiliari non residenziali, purché le suddette condizioni siano soddisfatte.

16.

Le autorità competenti possono rinunciare ad esigere dai loro enti creditizi l'osservanza della condizione di cui al punto 13, lettera b) per le esposizioni garantite da immobili residenziali situati sul loro territorio, se si sono accertate che sul loro territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita sufficientemente bassi da giustificare tale trattamento. Ciò non impedisce alle autorità competenti di uno Stato membro che non si avvalgono della deroga di cui sopra di riconoscere come immobili residenziali ammissibili quelli riconosciuti tali in virtù di tale deroga in un altro Stato membro. Gli Stati membri rendono pubblico l'uso che essi fanno di tale deroga.

17.

Le autorità competenti degli Stati membri possono rinunciare ad esigere dai loro enti creditizi l'osservanza della condizione di cui al punto 13 lettera b) per gli immobili non residenziali situati sul loro territorio, se si sono accertate che sul loro territorio esiste un mercato di immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato e che i tassi di perdita derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali soddisfano le condizioni seguenti:

a)

le perdite derivanti da prestiti garantiti mediante immobili non residenziali fino al 50 % del valore di mercato (o laddove applicabile e se inferiore il 60 % del valore del credito ipotecario non superano lo 0,3 % dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno;

b)

le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali superano lo 0,5 % dei prestiti in essere garantini da immobili non residenziali in un determinato anno.

18.

Se una di queste condizioni non viene soddisfatta in un qualsiasi anno, la possibilità di utilizzare questo trattamento cessa finché le condizioni saranno nuovamente soddisfatte in uno degli anni successivi.

19.

Le autorità competenti di uno Stato membro possono riconoscere come immobili non residenziali ammissibili come garanzia quelli riconosciuti tali in virtù della deroga di cui al punto 17 in un altro Stato membro.

b)   Crediti

20.

Le autorità competenti possono riconoscere come garanzie reali ammissibili i crediti derivanti da operazioni commerciali o da operazioni con una durata originaria non superiore ad un anno. Sono esclusi i crediti commerciali (e assimilati) idonei collegati a cartolarizzazioni, sub-partecipazioni e derivati su crediti o gli importi dovuti da soggetti affiliati.

c)   Altre garanzie reali materiali

21.

Le autorità competenti possono riconoscere come garanzie reali materiali ammissibili strumenti di un tipo diverso da quelli di cui ai punti da 13 a 19 purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

esistenza di un mercato liquido per lo smobilizzo della garanzia reale in modo rapido ed economicamente efficiente; e

b)

esistenza di prezzi di mercato della garanzia ben consolidati e pubblicamente disponibili. L'ente creditizio deve essere in grado di dimostrare che nulla indica che l'importo netto derivante dallo smobilizzo della garanzia si discosti in misura significativa da tali prezzi di mercato.

d)   Leasing

22.

Ferme restando le disposizioni della parte 3, punto 72, quando i requisiti di cui alla parte 2, punto 11, sono soddisfatti, le esposizioni derivanti da operazioni nel quadro delle quali un ente creditizio dà in leasing un bene ad un terzo sono trattate in modo identico ai prestiti garantiti dal tipo di bene dato in leasing.

1.4.   Altri tipi di protezione del credito finanziata

1.4.1.   Depositi in contante presso un ente terzo o strumenti assimilabili detenuti da tale ente

23.

I depositi in contante presso un ente terzo o gli strumenti assimilabili detenuti da tale ente non nel quadro di un servizio di custodia e costituiti in garanzia a favore dell'ente creditizio che concede il prestito possono essere riconosciuti come protezione dei crediti.

1.4.2.   Polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente creditizio che concede il prestito

24.

Le polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente creditizio che concede il prestito possono essere riconosciute come protezione dei crediti.

1.4.3.   Strumenti di enti riacquistati su richiesta

25.

Gli strumenti emessi da enti terzi che saranno riacquistati da tali enti su richiesta possono essere riconosciuti come protezione dei crediti.

2.   PROTEZIONE DEI CREDITI NON FINANZIATA

2.1.   Fornitori di protezione ammessi nel quadro di tutti i metodi

26.

I seguenti soggetti possono essere riconosciuti come fornitori di protezione dei crediti non finanziata:

a)

amministrazioni centrali e banche centrali;

b)

amministrazioni regionali o autorità locali;

c)

banche multilaterali di sviluppo;

d)

organizzazioni internazionali, quando alle esposizioni nei loro confronti è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione degli articoli da 78 a 83;

e)

enti del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati dalle autorità competenti come esposizioni verso enti o verso governi centrali in applicazione degli articoli da 78 a 83;

f)

enti;

g)

altre società, comprese le imprese madri, le filiazioni e le imprese collegate dell'ente creditizio, che

i)

dispongano di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta che è stata associata dalle autorità competenti alla classe 2 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui agli articoli da 78 a 83;

ii)

nel caso degli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in applicazione degli articoli da 84 a 89, non dispongano di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta e siano valutate internamente con una PD equivalente a quella associata alle valutazioni del merito di credito di ECAI che, secondo le autorità competenti, devono essere connesse alla classe 2 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui agli articoli da 78 a 83.

27.

Quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese sono calcolati conformemente agli articoli da 84 a 89, per essere ammissibile un garante deve essere valutato internamente dall'ente creditizio conformemente alle disposizioni dell'allegato VII, parte 4.

28.

In deroga al punto 26, gli Stati membri possono inoltre riconoscere come fornitori di protezione dei crediti non finanziata altri enti finanziari autorizzati e controllati dalle autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza degli enti creditizi e sottoposti a requisiti prudenziali equivalenti a quelli applicati agli enti creditizi.

2.2.   Fornitori di protezione ammessi nel quadro del metodo IRB che possono ottenere il trattamento di cui all'allegato VII, parte 1, punto 4

29.

Gli enti, le imprese di assicurazione e riassicurazione e le agenzia per il credito all'esportazione che soddisfano le condizioni elencate in appresso possono essere riconosciuti come fornitori di protezione dei crediti non finanziata in possesso dei requisiti per il trattamento di cui all'allegato VII, parte 1, punto 4:

il fornitore di protezione ha competenza sufficiente in materia di protezione del credito non finanziata;

il fornitore di protezione è soggetto a regole equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva, ovvero disponeva, nel momento in cui è stata fornito la protezione del credito, di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta che era stata associata dalle autorità competenti alla classe 3 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui agli articoli da 78 a 83;

nel momento in cui è stata fornita la protezione dei crediti, o in qualsiasi momento successivo, il fornitore di protezione aveva un rating interno con una PD equivalente o inferiore a quella associata alla classe 2 della scala di merito di credito o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui agli articoli da 78 a 83;

il fornitore di protezione ha un rating interno con una PD equivalente o inferiore a quella associata alla classe 3 della scala di merito di credito o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui agli articoli da 78 a 83.

Ai fini del presente punto, la protezione dei crediti fornita da agenzie per il credito all'esportazione non è assistita da un'esplicita controgaranzia di un'amministrazione centrale.

3.   TIPI DI DERIVATI SU CREDITI

30.

Possono essere riconosciuti ammissibili i seguenti tipi di derivati su crediti e strumenti che possono essere composti da tali derivati o che sono effettivamente simili sotto il profilo economico:

a)

i credit default swaps;

b)

i total return swaps;

c)

le credit linked notes (strumenti collegati al merito di credito) a seconda del grado di copertura in contante.

31.

Se un ente creditizio acquista una protezione del credito mediante un total return swap e contabilizza come reddito netto il saldo positivo degli introiti ricevuti sullo swap senza però registrare la corrispondente perdita di valore dell'attività protetta (attraverso una riduzione del valore equo (fair value) dell'attività o un aumento degli accantonamenti), la protezione del credito non è riconosciuta ammissibile.

3.1.   Coperture interne

32.

Quando un ente creditizio effettua una copertura interna ricorrendo a un derivato su crediti — ossia copre il rischio di credito di un'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione con un derivato su crediti contabilizzato nel portafoglio di negoziazione — per ottenere il riconoscimento della protezione ai fini del presente allegato, il rischio di credito trasferito al portafoglio di negoziazione è trasferito a una o più parti terze esterne. In tali circostanze, subordinatamente alla conformità di tale trasferimento ai requisiti per il riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito di cui al presente allegato, si applicano le regole per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in caso di acquisizione di protezione del credito non finanziata di cui alle parti da 3 a 6.

Parte 2 — Requisiti minimi

1.

Gli enti creditizi dimostrano alle autorità competenti di disporre di adeguati processi per controllare i rischi cui l'ente creditizio può essere esposto a seguito dell'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito.

2.

Nonostante l'attenuazione del rischio di credito presa in considerazione ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese, gli enti creditizi continuano a compiere una valutazione completa del rischio di credito dell'esposizione sottostante e sono in grado di dimostrare alle autorità competenti l'osservanza di tale requisito. Nel caso di operazioni di vendita con patto di riacquisto e/o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, solo ai fini dell'applicazione del presente punto, per esposizione sottostante si intende l'importo netto dell'esposizione.

1.   PROTEZIONE DEL CREDITO FINANZIATA

1.1   Accordi di compensazione in bilancio (diversa dagli accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari)

3.

Il riconoscimento degli accordi di compensazione in bilancio — diversi dagli accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari — ai fini degli articoli da 90 a 93 presuppone il rispetto delle condizioni seguenti:

a)

gli accordi devono essere efficaci e applicabili sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti, anche in caso di insolvenza o fallimento della controparte;

b)

l'ente creditizio deve essere in grado in ogni momento di identificare le attività e le passività che rientrano nell'accordo di compensazione in bilancio;

c)

l'ente creditizio deve sorvegliare e controllare i rischi connessi con la cessazione della protezione del credito;

d)

l'ente creditizio deve sorvegliare e controllare le esposizioni rilevanti su base netta.

1.2   Accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari

4.

Per essere riconosciuti ai fini degli articoli da 90 a 93, gli accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari devono:

a)

disporre di una solida base giuridica ed essere applicabili nella giurisdizione competente, anche in caso di insolvenza o fallimento della controparte;

b)

assicurare alla parte non inadempiente il diritto di porre termine e di chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi dell'inadempimento, includendo in quest'ultimo l'insolvenza o il fallimento della controparte;

c)

assicurare la compensazione tra i profitti e le perdite delle operazioni chiuse nell'ambito di un accordo quadro, così che un solo ammontare netto sia dovuto da una controparte all'altra.

5.

Inoltre devono essere soddisfatti i requisiti minimi per il riconoscimento delle garanzie reali finanziarie nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui al punto 6.

1.3   Garanzie reali finanziarie

1.3.1.   Requisiti minimi per il riconoscimento delle garanzie reali finanziarie nel quadro di tutti i metodi

6.

Il riconoscimento delle garanzie reali finanziarie e dell'oro presuppone che siano rispettate le condizioni indicate di seguito:

a)

Bassa correlazione

Non deve sussistere una rilevante correlazione positiva fra il merito di credito del debitore e il valore della garanzia.

I titoli emessi dal debitore, o da altra entità collegata del gruppo, non sono ammessi. Tuttavia, le obbligazioni coperte conformi ai termini dell'allegato VI, parte 1, punti da 68 a 70, emesse dal debitore, possono essere riconosciute come ammissibili qualora siano fornite come garanzia reale per operazioni di vendita con patto di riacquisto, a condizione che sia rispettato il primo comma della presente lettera.

b)

Certezza giuridica

Gli enti creditizi devono ottemperare alle prescrizioni contrattuali e di legge inerenti all'applicabilità dei contratti di garanzia nel sistema giurisdizionale applicabile al loro diritto sulla garanzia ed adottare tutte le misure necessarie per assicurare tale applicabilità.

Gli enti creditizi devono effettuare un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità dei contratti di garanzia in tutte le giurisdizioni pertinenti. Essi devono ripetere all'occorrenza tali analisi per assicurare la continuità dell'applicabilità.

c)

Requisiti operativi

Il contratto di garanzia deve essere documentato nelle forme dovute e prevedere una chiara e solida procedura per la tempestiva escussione della garanzia.

Gli enti creditizi devono impiegare solidi processi e dispositivi per controllare i rischi derivanti dall'uso di garanzie – compresi i rischi del mancato funzionamento o della riduzione della protezione del credito, i rischi di valutazione, i rischi connessi alla cessazione della protezione del credito, il rischio di concentrazione derivante dall'uso di garanzie e l'interazione con il profilo di rischio complessivo dell'ente creditizio.

Gli enti creditizi devono disporre di politiche e di pratiche documentate per quanto riguarda i tipi di garanzie accettate e il relativo ammontare.

Gli enti creditizi devono calcolare il valore di mercato della garanzia e rivalutarla di conseguenza con frequenza almeno semestrale e ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che si sia verificato un calo significativo del suo valore di mercato.

Se la garanzia reale è detenuta da terzi, gli enti creditizi devono assumere ogni ragionevole misura per assicurarsi che il detentore distingua tale garanzia dai propri elementi patrimoniali.

1.3.2.   Requisiti minimi aggiuntivi per il riconoscimento delle garanzie reali finanziarie nel quadro del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

7.

In aggiunta ai requisiti di cui al punto 6, il riconoscimento delle garanzie reali finanziarie nel quadro del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie presuppone che la durata residua della protezione sia quanto meno altrettanto lunga della durata residua dell'esposizione.

1.4.   Requisiti minimi per il riconoscimento delle garanzie immobiliari

8.

Il riconoscimento delle garanzie immobiliari presuppone che siano rispettate le condizioni indicate di seguito.

a)

Certezza giuridica

L'ipoteca o il vincolo devono essere opponibili in tutte le giurisdizioni pertinenti al momento della conclusione del contratto di credito, ed essere prontamente registrati nella forma prescritta. La garanzia deve essere validamente costituita (ossia, devono essere stati osservati tutti i requisiti giuridici per perfezionare la garanzia stessa). Il contratto di protezione e il procedimento giuridico sottostante devono essere tali da consentire all'ente creditizio di escutere la garanzia in tempi ragionevoli.

b)

Sorveglianza sui valori immobiliari

Il valore dell'immobile deve essere sorvegliato frequentemente ed almeno una volta all'anno per gli immobili non residenziali e una volta ogni tre anni per gli immobili residenziali. Una verifica più frequente deve aver luogo nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative. È possibile utilizzare metodi di valutazione statistici per sorvegliare il valore dell'immobile e individuare gli immobili che necessitano di una rivalutazione. La stima dell'immobile deve essere rivista da un perito indipendente, se le informazioni indicano che il valore può essere diminuito in misura rilevante in relazione ai prezzi generali del mercato. Per prestiti superiori a 3 milioni di euro o al 5 % dei fondi propri dell'ente creditizio, la stima dell'immobile deve essere rivista da un perito indipendente almeno ogni tre anni.

Per «perito indipendente» si intende una persona che possieda le necessarie qualifiche, capacità ed esperienze per compiere una valutazione e che sia indipendente dal processo di decisione del credito.

c)

Documentazione

I tipi di immobili residenziali e non residenziali accettati dall'ente creditizio e la connessa politica creditizia devono essere chiaramente documentati.

d)

Assicurazione

Gli enti creditizi devono disporre di procedure per accertare che il bene ricevuto in garanzia sia adeguatamente assicurato contro il rischio di danni.

1.5.   Requisiti minimi per il riconoscimento di crediti a titolo di garanzia

9.

Il riconoscimento dei crediti come garanzia presuppone che siano rispettate le condizioni indicate di seguito:

a)

Certezza giuridica

i)

Il meccanismo giuridico attraverso il quale vengono costituite le garanzie deve essere solido ed efficace e assicurare che il prestatore possa vantare diritti chiari sul ricavato fornito dalle garanzie stesse;

ii)

gli enti creditizi devono adottare tutte le misure necessarie per ottemperare alle prescrizioni locali in materia di opponibilità del diritto sulla garanzia. Il quadro giuridico deve essere tale da garantire al finanziatore di vantare un diritto di prelazione di primo grado sul bene costituito in garanzia, fatta salva la possibilità per le autorità nazionali di consentire che tali crediti siano subordinati ai diritti di taluni creditori privilegiati previsti nelle disposizioni legislative o di attuazione;

iii)

gli enti creditizi devono effettuare un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertare l'applicabilità dei contratti di garanzia in tutte le giurisdizioni pertinenti;

iv)

l'atto costitutivo della garanzia deve essere documentato nelle forme dovute e prevedere una chiara e solida procedura per la pronta escussione della garanzia. Le procedure interne dell'ente creditizio devono assicurare che vengano osservate le condizioni giuridiche per dichiarare l'inadempimento del debitore e ottenere la pronta escussione della garanzia. In caso di crisi finanziaria o di inadempimento del debitore, l'ente creditizio deve avere il diritto di vendere o trasferire i crediti ad altre parti senza il previo consenso dei debitori interessati.

b)

Gestione del rischio

i)

L'ente creditizio deve disporre di adeguate procedure per valutare il rischio di credito insito nei crediti. Queste devono prevedere, fra l'altro, analisi concernenti l'attività del debitore e il settore economico in cui esso opera, nonché la tipologia dei suoi clienti. Nel caso in cui l'ente creditizio si basi sul debitore per la valutazione del rischio di credito dei clienti, esso deve vagliare la politica creditizia del debitore per accertarne la solidità e l'affidabilità;

ii)

il margine fra l'importo dell'esposizione e il valore dei crediti deve riflettere tutti i fattori pertinenti, compresi i costi di incasso, le concentrazioni presenti nell'aggregato dei crediti dato in garanzia da uno stesso debitore e i potenziali rischi di concentrazione a livello delle esposizioni complessive dell'ente creditizio oltre a quelli controllati dalla metodologia generale dell'ente stesso. L'ente creditizio deve mantenere un appropriato e continuo processo di sorveglianza sui crediti. Inoltre occorre rivedere su base regolare il rispetto delle clausole accessorie del contratto di finanziamento, dei vincoli ambientali e delle altre prescrizioni legali;

iii)

i crediti dati in garanzia dal debitore devono essere diversificati e non indebitamente correlati con la situazione del debitore. Nei casi in cui la correlazione positiva sia elevata, si deve tenere conto dei rischi connessi nel fissare i margini per l'aggregato di garanzie nel suo insieme;

iv)

i crediti emananti da soggetti collegati al debitore (includendo fra questi le filiazioni e i dipendenti) non devono essere riconosciuti come fattori di attenuazione del rischio;

v)

l'ente creditizio deve disporre di una procedura documentata per l'incasso diretto dei pagamenti su crediti in situazioni critiche. I necessari strumenti per l'incasso devono essere operativi anche quando l'ente creditizio si basa normalmente sul debitore per gli incassi.

1.6.   Requisiti minimi per il riconoscimento di altre garanzie reali materiali

10.

Il riconoscimento di altre garanzie reali materiali presuppone che siano rispettate le condizioni seguenti:

a)

il contratto di garanzia deve avere efficacia giuridica ed essere opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti e consentire all'ente creditizio di escutere la garanzia in tempi ragionevoli;

b)

con la sola eccezione dei crediti privilegiati consentiti menzionati al punto 9, lettera a), ii), sono ammissibili solo privilegi di primo grado o vincoli sulla garanzia reale. Pertanto, l'ente creditizio deve vantare sul ricavato fornito dalla garanzia un diritto di priorità rispetto a tutti gli altri finanziatori;

c)

il valore della garanzia deve essere verificato con frequenza ed almeno una volta all'anno. Una verifica più frequente deve aver luogo nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative;

d)

il contratto di prestito deve contemplare una descrizione particolareggiata della garanzia e specificare in dettaglio la modalità e la frequenza delle rivalutazioni;

e)

i tipi di garanzie materiali accettate dall'ente creditizio e i criteri da esso applicati in merito al rapporto appropriato fra l'ammontare di ciascun tipo di garanzia e l'importo dell'esposizione devono essere chiaramente documentati nelle politiche e procedure interne di fido e visionabili per ispezioni;

f)

le politiche di credito dell'ente creditizio riguardo alla struttura dell'operazione devono prevedere congrui requisiti concernenti l'ammontare della garanzia rispetto a quello dell'esposizione, la capacità di liquidare prontamente la garanzia, la possibilità di stabilire in modo obiettivo un prezzo o un valore di mercato, la frequenza con cui questo può essere ottenuto (ad esempio, mediante perizie di esperti) e la volatilità o una simulazione della volatilità del valore della garanzia;

g)

sia la valutazione iniziale che la rivalutazione devono tenere pienamente conto dell'eventuale deterioramento o obsolescenza della garanzia. Il processo di valutazione e di rivalutazione deve prestare particolare attenzione agli effetti del passare del tempo per le garanzie reali sensibili ai cambiamenti di moda o data;

h)

l'ente creditizio deve avere il diritto di ispezionare fisicamente i beni. Deve disporre di politiche e procedure riguardanti il proprio esercizio del diritto all'ispezione fisica;

i)

l'ente creditizio deve adottare le misure necessarie per accertare che il bene ricevuto in garanzia sia adeguatamente assicurato contro il rischio di danni.

1.7.   Requisiti minimi per il trattamento delle esposizioni di leasing come esposizioni garantite

11.

Il trattamento delle esposizioni derivanti da operazioni di leasing come esposizioni garantite dal tipo di bene dato in leasing presuppone che siano rispettati i requisiti seguenti:

a)

per il riconoscimento come garanzia del tipo di bene dato in leasing devono essere rispettate le condizioni di cui ai punti 8 o 10, a seconda del caso;

b)

vi deve essere una sana gestione del rischio da parte del locatore riguardo alla destinazione d'uso del bene locato, alla sua età, e al piano di ammortamento, compresa un'adeguata vigilanza del valore della garanzia reale;

c)

vi deve essere una solida base giuridica che assicuri il diritto di proprietà del locatore sul bene e la possibilità di far valere tempestivamente tale diritto; e

d)

qualora non sia già stato accertato nel calcolo del livello LGD, il divario fra il valore dell'importo non ammortizzato e il valore di mercato della garanzia non deve essere talmente ampio da sovrastimare l'effetto di attenuazione del rischio di credito attribuito al bene dato in leasing.

1.8.   Requisiti minimi per il riconoscimento di altri tipi di protezione del credito finanziata

1.8.1.   Depositi in contante presso un ente terzo o strumenti assimilabili detenuti da tale ente

12.

Per essere ammessa al trattamento di cui alla parte 3, punto 79, la protezione di cui alla parte 1, punto 23 deve soddisfare le condizioni seguenti:

a)

il credito del debitore verso l'ente terzo deve essere esplicitamente costituito in garanzia o ceduto in pegno a favore dell'ente creditizio che concede il prestito e tale costituzione in garanzia o cessione in pegno deve essere efficace e opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti;

b)

l'ente terzo deve ricevere notifica della costituzione in garanzia o della cessione in pegno;

c)

a seguito della notifica l'ente terzo deve essere in grado di effettuare pagamenti solo all'ente creditizio che concede il prestito o ad altre parti con il consenso del predetto ente creditizio;

d)

la costituzione in garanzia o la cessione in pegno deve essere incondizionata e irrevocabile.

1.8.2.   Polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente creditizio che concede il prestito

13.

Il riconoscimento delle polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente creditizio che concede il prestito presuppone che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la società che fornisce l'assicurazione vita può essere qualificata come fornitore riconosciuto di protezione del credito non finanziata ai sensi della parte 1, punto 26;

b)

la polizza di assicurazione vita deve essere esplicitamente costituita in garanzia o ceduta in pegno all'ente creditizio che concede il prestito;

c)

la società che fornisce l'assicurazione vita deve ricevere notifica della costituzione in garanzia o della cessione in pegno e di conseguenza non può versare importi esigibili ai termini del contratto senza il consenso dell'ente creditizio che concede il prestito;

d)

il valore dichiarato di riscatto dell'assicurazione non è riducibile;

e)

l'ente creditizio che concede il prestito deve avere il diritto di risolvere la polizza e di ricevere il valore di riscatto tempestivamente in caso di inadempimento del debitore;

f)

l'ente creditizio che concede il prestito deve essere informato dell'eventuale mancata esecuzione di pagamenti sulla polizza da parte del detentore di essa;

g)

la protezione del credito deve essere fornita per tutta la durata del prestito; ove ciò non sia possibile perché la polizza assicurativa scade prima del contratto creditizio, l'ente creditizio deve garantire che l'importo derivante dalla polizza di assicurazione funga da garanzia reale per l'ente creditizio fino al termine del contratto di credito; e

h)

la garanzia o la cessione in pegno deve essere efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito.

2.   LA PROTEZIONE DEL CREDITO NON FINANZIATA E LE CREDIT LINKED NOTES

2.1.   Requisiti comuni alle garanzie personali e ai derivati su crediti

14.

Fermo restando il punto 16, il riconoscimento della protezione del credito derivante da garanzie personali o derivati su crediti presuppone che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la protezione del credito deve essere diretta;

b)

l'entità della protezione del credito deve essere chiaramente definita e incontrovertibile;

c)

il contratto di protezione del credito non deve contenere alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto del finanziatore che:

i)

consentirebbe al fornitore della protezione del credito di annullare unilateralmente la protezione,

ii)

aumenterebbe il costo effettivo della protezione a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell'esposizione protetta,

iii)

eviterebbe al fornitore della protezione l'obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti nel caso in cui il debitore principale non abbia versato gli importi dovuti; o

iv)

consentirebbe al fornitore della protezione di ridurre la durata della protezione del credito;

d)

la protezione del credito deve essere efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito.

2.1.1.   Requisiti operativi

15.

L'ente creditizio deve dimostrare all'autorità competente di aver posto in atto sistemi per gestire la potenziale concentrazione di rischio derivante dall'uso di garanzie personali e derivati su crediti. L'ente creditizio deve essere in grado di dimostrare che la sua strategia per quanto riguarda l'uso di derivati su crediti e garanzie personali interagisce con la gestione del suo profilo di rischio complessivo.

2.2.   Controgaranzie di governi e di altri organismi del settore pubblico

16.

Quando un'esposizione è protetta da una garanzia personale che è a sua volta assistita dalla controgaranzia di un'amministrazione centrale o di una banca centrale, di un'amministrazione regionale, o di un'autorità locale o di un ente del settore pubblico i crediti verso i quali sono trattati come i crediti verso l'amministrazione centrale del paese in cui hanno sede, in applicazione degli articoli da 78 a 83, di una banca multilaterale di sviluppo alla quale si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in base agli articoli da 78 a 83, o di un ente del settore pubblico le esposizioni verso il quale sono trattate come le esposizioni verso enti creditizi, in applicazione degli articoli da 78 a 83, l'esposizione può essere trattata come un'esposizione protetta da una garanzia personale fornita dall'entità in questione purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

la controgaranzia deve coprire tutti gli elementi di rischio di credito del credito in questione;

b)

la garanzia principale e la controgaranzia devono soddisfare tutti i requisiti operativi previsti per le garanzie personali ai punti 14, 15 e 18, fatto salvo che la controgaranzia non deve riferirsi in modo diretto all'obbligazione principale;

c)

l'autorità competente deve accertare che la copertura è solida e che non esistono precedenti storici dai quali si possa evincere che la copertura della controgaranzia è di fatto inferiore a quella fornita da una garanzia diretta dell'entità in questione.

17.

Il trattamento di cui al punto 16 si applica anche ad un'esposizione non assistita dalla controgaranzia degli enti in esso elencati, se la controgaranzia dell'esposizione è a sua volta direttamente garantita da uno degli enti elencati e se le condizioni di cui al punto 16 sono soddisfatte.

2.3.   Requisiti aggiuntivi per le garanzie personali

18.

Il riconoscimento di una garanzia personale presuppone che siano rispettate anche le condizioni seguenti:

a)

in caso di inadempimento e/o di mancato pagamento della controparte riconosciuto come tale, l'ente creditizio che concede il prestito deve avere il diritto di rivalersi tempestivamente sul garante per le somme dovute a titolo del credito per il quale è fornita la protezione. Il pagamento da parte del garante non deve essere subordinato alla condizione che l'ente creditizio che concede il prestito si rivalga in primo luogo sul debitore. Nel caso di protezione del credito non finanziata a copertura di mutui ipotecari su immobili residenziali, i requisiti di cui al punto 14, lettera c), punto iii), e al primo comma della presente lettera devono solo essere rispettati entro un termine generale di 24 mesi;

b)

la garanzia personale deve essere un'obbligazione esplicitamente documentata assunta dal garante;

c)

fermo restando il disposto della frase che segue, la garanzia personale deve coprire la totalità dei pagamenti cui è tenuto il debitore principale rispetto al credito. Quando taluni tipi di pagamenti sono esclusi dalla garanzia personale, il valore riconosciuto della garanzia deve essere corretto in modo da tenere conto della limitazione della copertura.

19.

Nel caso di garanzie personali fornite nel contesto di sistemi di mutua garanzia riconosciuti a tal fine dalle autorità competenti o fornite dalle entità di cui al punto 16 o assistite da una loro controgaranzia, i requisiti di cui al punto 18, lettera a), sono considerati rispettati quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

l'ente creditizio che concede il prestito ha il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del garante, corrispondente ad una stima attendibile dell'importo delle perdite economiche che l'ente creditizio stesso potrebbe subire, comprese le perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, in proporzione alla copertura della garanzia personale;

b)

l'ente creditizio che concede il prestito può dimostrare che gli effetti di protezione delle perdite assicurati dalla garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, giustificano tale trattamento.

2.4.   Requisiti operativi aggiuntivi per i derivati su crediti

20.

Il riconoscimento di un derivato su crediti presuppone che siano altresì rispettate le condizioni seguenti:

a)

fatto salvo il disposto della lettera b), gli eventi creditizi specificati nel derivato su crediti devono includere quanto meno:

i)

il mancato pagamento degli importi dovuti ai termini dell'obbligazione contrattuale sottostante, in essere all'epoca del mancato pagamento (con un periodo di tolleranza strettamente in linea con quello previsto nell'obbligazione sottostante o ad esso inferiore),

ii)

il fallimento, l'insolvenza o l'incapacità del debitore di far fronte al proprio debito, ovvero il mancato pagamento o l'ammissione scritta della sua incapacità di pagare in generale i propri debiti in scadenza, ed eventi analoghi,

iii)

la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti in linea capitale, degli interessi o delle commissioni, e si configuri come evento all'origine di perdite su crediti (rettifiche di valore o altri costi analoghi da imputare al conto economico);

b)

quando gli eventi creditizi specificati nel derivato su crediti non includono la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante di cui alla lettera a), punto iii), la protezione del credito può essere comunque riconosciuta previa una riduzione del valore riconosciuto come previsto alla parte 3, punto 83;

c)

per i derivati su crediti che consentono il regolamento per contante deve esistere un solido processo di valutazione atto a stimare le perdite in maniera affidabile. Deve essere chiaramente specificato il periodo entro cui si possono ottenere valutazioni dell'obbligazione sottostante dopo l'evento creditizio;

d)

se il regolamento presuppone il diritto e la capacità dell'acquirente della protezione di trasferire al fornitore della protezione l'obbligazione sottostante, le condizioni contrattuali di questa devono stabilire che il consenso eventualmente necessario a tale trasferimento non possa essere negato senza ragione;

e)

devono essere chiaramente identificate le parti cui spetta di accertare se si sia determinato un evento creditizio. Tale accertamento non deve competere esclusivamente al fornitore della protezione. L'acquirente della protezione deve avere il diritto o la capacità di informare il fornitore della stessa circa il verificarsi dell'evento creditizio.

21.

Nel quadro di un derivato su crediti, è ammesso un disallineamento tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento del derivato stesso (ossia l'obbligazione impiegata per determinare il valore di regolamento per contante o l'obbligazione consegnabile) o tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio solo a condizione che:

a)

l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio abbia rango pari o subordinato rispetto a quello dell'obbligazione sottostante;

b)

l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio si riferiscano al medesimo debitore (vale a dire, allo stesso soggetto giuridico), e siano presenti clausole di cross-default o di cross-acceleration validamente opponibili.

2.5   Requisiti per ottenere il trattamento di cui all'allegato VII, parte 1, punto 4

22.

Per essere ammissibile al trattamento di cui all'allegato VII, parte 1, punto 4, la protezione del credito derivante da garanzie personali o derivati su crediti deve soddisfare le seguenti condizioni:

a)

l'obbligazione sottostante deve essere

un'esposizione verso imprese quale definita all'articolo 86, escluse le imprese di assicurazione e riassicurazione; o

un'esposizione verso un governo regionale, un'autorità locale o un ente del settore pubblico che non è trattata al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali conformemente all'articolo 86; o

un'esposizione verso un'entità di piccole o medie dimensioni, classificata come esposizione al dettaglio conformemente all'articolo 86, paragrafo 4;

b)

i debitori sottostanti non devono appartenere allo stesso gruppo del fornitore della protezione;

c)

l'esposizione deve essere coperta da uno degli strumenti seguenti:

derivati su crediti single-name non assistiti da garanzia reale o garanzie single-name;

derivati su credito relativi a panieri del tipo first-to-default — il trattamento si applica all'attività compresa nel paniere cui è associato l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio più basso;

derivati su crediti relativi a panieri del tipo nth-to-default — la protezione ottenuta può essere considerata nell'ambito del trattamento in questione solo se è stata ottenuta anche una protezione che copre il rischio relativo ai precedenti (n – 1) th default o se (n – 1) delle attività del paniere sono già state dichiarate in stato di inadempimento. In questo caso il trattamento in questione si applica all'attività compresa nel paniere con l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio più basso;

d)

la protezione del credito deve soddisfare i requisiti di cui ai punti 14, 15, 18, 20 e 21;

e)

il fattore di ponderazione del rischio che è associato all'esposizione prima dell'applicazione del trattamento di cui all'allegato VII, parte 1, punto 4 non tiene conto in alcun aspetto della protezione del credito;

f)

un ente creditizio deve avere il diritto e la prospettiva di ottenere un pagamento dal fornitore della protezione del credito senza dover adottare azioni legali per costringere la controparte al pagamento. Nella misura del possibile, un ente creditizio deve adottare i necessari provvedimenti per accertarsi che il fornitore della protezione sia disposto a pagare prontamente qualora si verifichi un evento creditizio;

g)

la protezione del credito acquistata deve assorbire tutte le perdite creditizie manifestatesi sull'esposizione coperta che si verifichino per via degli eventi creditizi delineati nel contratto;

h)

se la struttura dei pagamenti prevede il regolamento mediante consegna fisica, vi deve essere certezza giuridica in merito alla consegnabilità del prestito, dell'obbligazione o della passività potenziale. Se un ente creditizio intende consegnare un'obbligazione diversa dall'esposizione sottostante, deve assicurare che l'obbligazione consegnabile sia sufficientemente liquida in modo che l'ente creditizio abbia la possibilità di acquistarla e consegnarla conformemente al contratto;

i)

i termini e le condizioni relativi agli accordi di protezione del credito devono essere confermati formalmente per iscritto sia dal fornitore della protezione del credito sia dall'ente creditizio;

j)

gli enti creditizi devono disporre di una procedura atta a individuare una correlazione eccessiva tra il merito di credito del fornitore della protezione e il debitore dell'esposizione sottostante dovuta al fatto che le loro prestazioni dipendono da fattori comuni al di là del fattore di rischio sistematico;

k)

nel caso della protezione a fronte del rischio di diluizione, il venditore di crediti commerciali acquistati non deve appartenere allo stesso gruppo del fornitore della protezione.

Parte 3 — Calcolo degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito

1.

Ferme restando le parti da 4 a 6, quando sono rispettate le disposizioni delle parti 1 e 2, il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui agli articoli da 78 a 83 e il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese di cui agli articoli da 84 a 89 possono essere modificati conformemente alle disposizioni della presente parte.

2.

Il contante, i titoli o le merci acquistati, presi a prestito o ricevuti nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito sono trattati come garanzie reali.

1.   PROTEZIONE DEL CREDITO FINANZIATA

1.1.   Credit linked notes

3.

Gli investimenti in credit linked note emesse dall'ente creditizio che concede il prestito possono essere trattati come garanzie in contante.

1.2.   Compensazione in bilancio

4.

I crediti e i depositi presso l'ente creditizio che concede il prestito soggetti a compensazione in bilancio sono trattati come garanzie in contante.

1.3.   Accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto e/o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari

1.3.1.   Calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente

a)   Uso del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o del metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne

5.

Fermi restando i punti da 12 a 21, nel calcolare il valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) per le esposizioni soggette ad un accordo tipo di compensazione ammissibile riguardante operazioni di vendita con patto di riacquisto e/o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari, le rettifiche per volatilità da applicare sono calcolate utilizzando il metodo delle rettifiche di vigilanza o il metodo delle rettifiche basate su stime interne, come indicato ai punti da 30 a 61 per il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie. Per l'uso del metodo basato sulle stime interne si applicano le stesse condizioni e gli stessi requisiti previsti per il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.

6.

La posizione netta in ciascun «tipo di titolo» o merce è calcolata sottraendo dal valore totale dei titoli o delle merci di tale tipo dati in prestito, venduti o forniti nel quadro di un accordo tipo di compensazione, il valore totale dei titoli o delle merci di tale tipo presi in prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo.

7.

Ai fini dell'applicazione del punto 6, per «tipo di titolo» si intendono i titoli che sono emessi dalla stessa entità, hanno la stessa data di emissione, la stessa durata e sono soggetti agli stessi termini e alle stesse condizioni nonché agli stessi periodi di liquidazione indicati ai punti da 34 a 59.

8.

La posizione netta in ciascuna valuta diversa da quella di regolamento dell'accordo tipo di compensazione è calcolata sottraendo dal valore totale dei titoli denominati in tale valuta dati in prestito, venduti o forniti nel quadro dell'accordo tipo di compensazione, sommato all'importo del contante in tale valuta dato in prestito o trasferito nel quadro dell'accordo, il valore totale dei titoli denominati in tale valuta presi a prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo, sommato all'importo del contante in tale valuta preso a prestito o ricevuto nel quadro dell'accordo.

9.

La rettifica per volatilità appropriata per un dato tipo di titolo o di posizione in contante è applicata al valore assoluto della posizione netta positiva o negativa in titoli di tale tipo.

10.

La rettifica per la volatilità dovuta al rischio di cambio (fx) si applica alla posizione netta positiva o negativa in ciascuna valuta diversa dalla valuta di regolamento dell'accordo tipo di compensazione.

11.

E* è calcolata conformemente alla formula seguente:

E* = max {0, [(Σ(E) - Σ(C)) + Σ(|posizione netta in ciascun titolo| ×Hsec) + (Σ|Efx| ×Hfx)]}

Quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati in applicazione degli articoli da 78 a 83, E è il valore che ciascuna distinta esposizione rientrante nell'accordo avrebbe in assenza della protezione del credito.

Quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese sono calcolati in applicazione degli articoli da 84 a 89, E è il valore che ciascuna distinta esposizione rientrante nell'accordo avrebbe in assenza della protezione del credito.

C è il valore dei titoli o delle merci presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna di tali esposizioni.

Σ(E) è la somma di tutte le E nel quadro dell'accordo.

Σ(C) è la somma di tutte le C nel quadro dell'accordo.

Efx è la posizione netta (positiva o negativa) in una data valuta diversa da quella di regolamento dell'accordo quale calcolata in applicazione del punto 8.

Hsec è la rettifica per volatilità appropriata per un determinato tipo di titolo.

Hfx è la rettifica per la volatilità dovuta al cambio.

E* è il valore dell'esposizione corretto integralmente.

b)   Metodo dei modelli interni

12.

In alternativa all'uso del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o delle rettifiche per volatilità basate su stime interne per il calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) derivante dall'applicazione di un accordo tipo di compensazione ammissibile riguardante operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari diverse dalle operazioni in derivati, gli enti creditizi possono essere autorizzati a utilizzare un metodo basato su modelli interni che tenga conto degli effetti di correlazione tra le posizioni in titoli soggette all'accordo tipo di compensazione e della liquidità degli strumenti interessati. I modelli interni utilizzati per questo metodo forniscono stime della variazione potenziale di valore dell'importo non garantito dell'esposizione (ΣE - ΣC). Subordinatamente all'approvazione delle autorità competenti, gli enti creditizi possono utilizzare i loro modelli interni per le operazioni di marginazione se tali operazioni sono coperte da un accordo tipo di compensazione bilaterale che soddisfa i requisiti di cui all'allegato III, parte 7.

13.

Un ente creditizio può optare per il metodo dei modelli interni indipendentemente dalla scelta operata fra gli articoli da 78 a 83 e gli articoli da 84 a 89 per il calcolo degli importi dell'esposizione ponderati per il rischio. Tuttavia se un ente creditizio decide di utilizzare il metodo basato su modelli interni, lo applica all'intera gamma di controparti e di titoli, esclusi i portafogli non rilevanti per i quali può utilizzare il metodo delle rettifiche di vigilanza o quello delle rettifiche basate su stime interne di cui ai punti da 5 a 11.

14.

È consentito l'impiego del metodo dei modelli interni agli enti creditizi che abbiano ottenuto il riconoscimento di un modello interno per la gestione del rischio ai termini dell'allegato V della direttiva 2006/…/CE.

15.

Gli enti creditizi che non hanno ottenuto dalle autorità di vigilanza il riconoscimento di uno di tali modelli ai termini della direttiva 2006/…/CE possono presentare alle autorità competenti una domanda di riconoscimento di un modello interno per la misurazione del rischio ai fini dell'applicazione dei punti da 12 a 21.

16.

Il riconoscimento viene concesso solo a condizione che l'autorità competente si sia accertata che il sistema per la gestione dei rischi derivanti dalle operazioni coperte dall'accordo tipo di compensazione utilizzato dall'ente creditizio sia concettualmente solido e venga applicato con correttezza e, in particolare, che siano rispettati i seguenti requisiti qualitativi:

a)

il modello interno di misurazione del rischio per il calcolo della volatilità di prezzo potenziale delle operazioni deve essere strettamente integrato nei processi di gestione quotidiana del rischio dell'ente creditizio e servire come base per la segnalazione delle esposizioni soggette a rischio all'alta direzione dell'ente stesso;

b)

l'ente creditizio deve avere un'unità di controllo del rischio che sia indipendente dalle unità operative e riferisca direttamente all'alta direzione. L'unità deve essere responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione del sistema di gestione del rischio dell'ente creditizio. Essa deve elaborare ed analizzare quotidianamente segnalazioni sui risultati del modello di misurazione del rischio e sulle misure appropriate da adottare in termini di limiti di posizione;

c)

le segnalazioni quotidiane elaborate dall'unità di controllo del rischio devono essere verificate da dirigenti che abbiano l'autorità necessaria per imporre riduzioni delle posizioni assunte e dell'esposizione complessiva al rischio;

d)

l'ente creditizio deve avere un numero sufficiente di dipendenti specializzati nell'uso di modelli sofisticati utilizzati nell'unità di controllo del rischio;

e)

l'ente creditizio deve disporre di procedure per sorvegliare e assicurare l'osservanza di una serie documentata di politiche e di controlli interni concernenti il funzionamento complessivo del sistema di misurazione del rischio;

f)

i modelli dell'ente creditizio devono aver dimostrato di possedere una ragionevole accuratezza nella misurazione dei rischi, comprovata da test retrospettivi dei loro risultati relativi ai dati di almeno un anno;

g)

l'ente creditizio deve attuare con frequenza un programma rigoroso di prove di stress e i risultati di tali prove devono essere verificati dall'alta direzione e influire sulle politiche ed i limiti che essa impone;

h)

nell'ambito del suo processo regolare di revisione interna, l'ente creditizio deve condurre una verifica indipendente del suo sistema di misurazione del rischio. Tale verifica deve includere le attività sia delle unità operative sia dell'unità indipendente di controllo del rischio;

i)

l'ente creditizio deve condurre una verifica del proprio sistema di gestione del rischio, quanto meno con frequenza annuale.

j)

il modello interno deve soddisfare i requisiti di cui all'Allegato III, Parte 6, punti da 40 a 42.

17.

Il calcolo della variazione potenziale di valore è soggetto ai seguenti requisiti minimi:

a)

calcolo quanto meno quotidiano della variazione potenziale di valore;

b)

intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile;

c)

periodo di liquidazione equivalente a 5 giorni, eccetto nel caso di operazioni diverse dalle operazioni di vendita di titoli con patto di riacquisto o dalle operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito per le quali si applica un periodo di liquidazione equivalente a 10 giorni;

d)

periodo di osservazione storica effettiva di almeno un anno salvo qualora un periodo di osservazione più breve sia giustificato da un significativo aumento della volatilità dei prezzi;

e)

aggiornamenti trimestrali delle serie di dati.

18.

Le autorità competenti impongono che il modello interno per la misurazione del rischio comprenda un numero sufficiente di fattori di rischio in modo da cogliere tutti i rischi di prezzo significativi.

19.

Le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi ad utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di categorie di rischio e tra categorie di rischio se si sono accertate che il sistema applicato dall'ente creditizio per misurare le correlazioni è solido e viene attuato con correttezza.

20.

Il valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) per gli enti creditizi che utilizzano il metodo dei modelli interni viene calcolato secondo la formula seguente:

E* = max {0, [(ΣE - ΣC) + (Risultato del modello interno)]}

Quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati in applicazione degli articoli da 78 a 83, E è il valore che ciascuna distinta esposizione rientrante nell'accordo avrebbe in assenza della protezione del credito.

Quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese sono calcolati in applicazione degli articoli da 84 a 89, E è il valore che ciascuna distinta esposizione rientrante nell'accordo avrebbe in assenza della protezione del credito.

C è il valore dei titoli presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna di tali esposizioni.

Σ (E) è la somma di tutte le E rientranti nell'accordo.

Σ (C) è la somma di tutte le C rientranti nell'accordo.

21.

Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sulla base di modelli interni, gli enti creditizi impiegano il risultato del modello riferito al giorno lavorativo precedente.

1.3.2.   Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per operazioni di vendita con patto di riacquisto e/o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da accordi tipo di compensazione

Metodo standardizzato

22.

E*, quale calcolata in applicazione dei punti da 5 a 21, è considerata come il valore dell'esposizione verso la controparte derivante dalle operazioni soggette all'accordo tipo di compensazione ai fini dell'articolo 80.

Metodo IRB

23.

E*, quale calcolata in applicazione dei punti da 5 a 21, è considerata come il valore dell'esposizione verso la controparte derivante dalle operazioni soggette all'accordo tipo di compensazione ai fini dell'allegato VII.

1.4.   Garanzie reali finanziarie

14.1.   Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

24.

Il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie può essere utilizzato solo se gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati in applicazione degli articoli da 78 a 83. Un ente creditizio non può utilizzare sia il metodo semplificato che il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.

Valutazione

25.

In base al metodo semplificato, alle garanzie reali finanziarie riconosciute viene assegnato un valore pari al valore di mercato quale determinato conformemente alla parte 2, punto 6.

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

26.

Il fattore di ponderazione del rischio attribuibile in forza degli articoli da 78 a 83 se il finanziatore avesse un'esposizione diretta verso lo strumento dato in garanzia è attribuito alle parti dei crediti coperte dal valore di mercato della garanzia riconosciuta. Il fattore di ponderazione del rischio della parte garantita non può essere inferiore al 20 %, ad eccezione dei casi previsti ai punti da 27 a 29. La parte residua dell'esposizione riceve la ponderazione del rischio attribuibile ad un'esposizione non garantita verso la controparte in forza degli articoli da 78 a 83.

Operazioni di vendita con patto di riacquisto e operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito

27.

Un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % è attribuito alla parte garantita dell'esposizione derivante da operazioni conformi ai criteri enumerati ai punti 59 e 60. Se la controparte in tale operazione non è un operatore primario di mercato, si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio del 10 %.

Operazioni in strumenti derivati OTC soggette a rivalutazione (marking-to-market) giornaliera

28.

Un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % è attribuito, nella misura della copertura della garanzia, ai valori delle esposizioni determinati in forza dell'allegato III per gli strumenti derivati enumerati nell'allegato IV e soggetti ad una rivalutazione giornaliera, garantite da contante o da strumenti assimilabili, quando non vi siano disallineamenti di valuta. Un fattore di ponderazione del rischio del 10 % si applica, nella misura della copertura della garanzia, ai valori delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati garantite da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione degli articoli da 78 a 83.

Ai fini dell'applicazione del presente punto, la categoria «titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali» include:

a)

i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando le esposizioni nei loro confronti sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono situate in applicazione degli articoli da 78 a 83;

b)

i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in base agli articoli da 78 a 83;

c)

i titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione degli articoli da 78 a 83.

Altre operazioni

29.

Può essere attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % se l'esposizione e la garanzia sono denominate nella stessa valuta e si verifica una delle condizioni seguenti:

a)

la garanzia è costituita da un deposito in contanti o da uno strumento assimilabile;

b)

la garanzia è costituita da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali ammessi a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione degli articoli da 78 a 83 e al suo valore di mercato è stato applicato uno sconto del 20 %.

Ai fini del presente punto, la categoria «titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali» include i titoli indicati al punto 28.

1.4.2.   Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

30.

Nella valutazione delle garanzie reali finanziarie ai fini dell'uso del metodo integrale, si applicano rettifiche per volatilità al valore di mercato della garanzia, come previsto ai punti da 34 a 59, per tenere conto della volatilità dei prezzi.

31.

Fermo restando il trattamento per i disallineamenti di valuta nel caso delle operazioni in strumenti derivati OTC di cui al punto 32, quando una garanzia è denominata in una valuta diversa da quella nella quale è denominata l'esposizione sottostante, una rettifica per la volatilità delle valute viene aggiunta alla rettifica per volatilità appropriata alla garanzia secondo quanto stabilito ai punti da 34 a 59.

32.

Nel caso delle operazioni in strumenti derivati OTC coperte da accordi di compensazione riconosciuti dalle autorità competenti in forza dell'allegato III, si applica una rettifica per volatilità per riflettere la volatilità delle valute, laddove sussista un disallineamento tra la valuta di denominazione della garanzia e quella di regolamento. Anche nel caso in cui intervengano più valute nelle operazioni coperte dall'accordo di compensazione, si applica solo un'unica rettifica per volatilità.

a)   Calcolo dei valori corretti

33.

Il valore della garanzia corretta per la volatilità è calcolato come segue per tutte le operazioni eccetto quelle soggette ad accordi tipo di compensazione riconosciuti, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai punti da 5 a 23:

CVA = C × (1-HC-HFX)

Il valore dell'esposizione corretto per la volatilità da prendere in considerazione è calcolato come segue:

EVA = E × (1+HE), e nel caso delle operazioni in derivati OTC EVA = E.

Il valore dell'esposizione corretto integralmente, tenuto conto sia della volatilità che degli effetti di attenuazione del rischio della garanzia, è calcolato come segue:

E* = max {0, [EVA - CVAM]}

dove:

E è il valore dell'esposizione quale determinato in applicazione degli articoli da 78 a 83 o, a seconda dei casi, degli articoli da 84 a 89, se l'esposizione non fosse garantita. A tal fine, per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai sensi degli articoli da 78 a 83 il valore dell'esposizione delle voci fuori bilancio elencate nell'allegato II è pari al 100 % del valore e non alle percentuali indicate nell'articolo 78, paragrafo 1; parimenti, per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai sensi degli articoli da 84 a 89, il valore dell'esposizione delle voci elencate nell'allegato VII, parte 3, punti da 9 a 11 è calcolato in base a un fattore di conversione del 100 % anziché ai fattori di conversione o alle percentuali indicate in detti punti.

EVA è l'importo dell'esposizione corretto per la volatilità.

CVA è il valore della garanzia corretto per la volatilità.

CVAM è CVA ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata conformemente alle disposizioni della parte 4.

HE è la rettifica per volatilità appropriata per l'esposizione (E), quale calcolata in applicazione dei punti da 34 a 59.

HC è la rettifica per volatilità appropriata per la garanzia, quale calcolata in applicazione dei punti da 34 a 59.

HFX è la rettifica per volatilità appropriata per il disallineamento di valuta, quale calcolata in applicazione dei punti da 34 a 59.

E* è il valore dell'esposizione corretto integralmente, tenuto conto sia della volatilità che degli effetti di attenuazione del rischio della garanzia.

b)   Calcolo delle rettifiche per volatilità da applicare

34.

Le rettifiche per volatilità possono essere calcolate in due modi: in base al metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o al metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne.

35.

Un ente creditizio può optare per il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o per il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne indipendentemente dalla scelta operata tra gli articoli da 78 a 83 e gli articoli da 84 a 89 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Tuttavia, gli enti creditizi che decidano di impiegare il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne devono applicarlo all'intera gamma di strumenti, esclusi i portafogli non rilevanti, per i quali possono utilizzare il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità.

Se la garanzia reale consiste in un paniere di elementi riconosciuti, la rettifica per volatilità è pari a Formula, dove ai rappresenta la proporzione di un elemento del paniere rispetto alla garanzia complessiva e Hi è la rettifica per volatilità applicabile a tale elemento.

i)   Rettifiche di vigilanza per volatilità

36.

Le tabelle da 1 a 4 riportano le rettifiche per volatilità applicabili nel quadro del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità (ipotizzando una rivalutazione giornaliera).

RETTIFICHE PER VOLATILITÀ

Tabella 1

Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito del titolo di debito

Durata residua

Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui alla parte 1, punto 7, lettera b)

Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui alla parte 1, punto 7, lettere c) e d)

 

 

periodo di liquidazione di 20 giorni (%)

periodo di liquidazione di 10 giorni (%)

periodo di liquidazione di 5 giorni (%)

periodo di liquidazione di 20 giorni (%)

periodo di liquidazione di 10 giorni

periodo di liquidazione di 5 giorni (%)

1

≤ 1 anno

0,707

0,5

0,354

1,414

1

0,707

 

> 1 ≤ 5 anni

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828

 

> 5 anni

5,657

4

2,828

11,314

8

5,657

2-3

≤ 1 anno

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

 

>1 ≤ 5 anni

4,243

3

2,121

8,485

6

4,243

 

> 5 anni

8,485

6

4,243

16,971

12

8,485

4

≤ 1 anno

21,213

15

10,607

N/A

N/A

N/A

 

> 1 ≤ 5 anni

21,213

15

10,607

N/A

N/A

N/A

 

> 5 anni

21,213

15

10,607

N/A

N/A

N/A

Tabella 2

Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito di un titolo di debito a breve termine

Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui alla parte 1, punto 7, lettera b) con valutazioni del merito di credito a breve termine

Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui alla parte 1, punto 7, lettere c) e d) con valutazioni del merito di credito a breve termine

 

periodo di liquidazione di 20 giorni (%)

periodo di liquidazione di 10 giorni (%)

periodo di liquidazione di 5 giorni (%)

periodo di liquidazione di 20 giorni (%)

periodo di liquidazione di 10 giorni (%)

periodo di liquidazione di 5 giorni (%)

1

0,707

0,5

0,354

1,414

1

0,707

2-3

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

Tabella 3

Altri tipi di garanzie o di esposizioni

 

periodo di liquidazione di 20 giorni (%)

periodo di liquidazione di 10 giorni (%)

periodo di liquidazione di 5 giorni (%)

Principali indici strumenti di capitale, principali indici obbligazioni convertibili

21,213

15

10,607

Altri strumenti di capitale o obbligazioni convertibili quotati in mercati ufficiali

35,355

25

17,678

Contante

0

0

0

Oro

21,213

15

10,607

Tabella 4

Rettifica per volatilità per disallineamenti di valuta

periodo di liquidazione di 20 giorni (%)

periodo di liquidazione di 10 giorni (%)

periodo di liquidazione di 5 giorni (%)

11,314

8

5,657

37.

Per le operazioni di prestito garantite il periodo di liquidazione è pari a 20 giorni lavorativi. Per le operazioni di vendita con patto di riacquisto (salvo nella misura in cui tali operazioni implichino il trasferimento di merci o di diritti garantiti relativi alla proprietà di merci) e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, il periodo di liquidazione è pari a 5 giorni lavorativi. Per le altre operazioni correlate ai mercati finanziari, il periodo di liquidazione è pari a 10 giorni lavorativi.

38.

Nelle tabelle da 1 a 4 e nei punti da 39 a 41, la classe di merito di credito alla quale è associata una valutazione del merito di credito di un titolo di debito è la classe di merito di credito alla quale le autorità competenti associano la valutazione del merito di credito in applicazione degli articoli da 78 a 83. A fini del presente punto si applica altresì il disposto della parte 1, punto 10.

39.

Per i titoli o le merci non ammissibili prestati o venduti nell'ambito di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, la rettifica per volatilità è la stessa applicabile agli strumenti di capitale quotati in un mercato ufficiale e non inclusi nei principali indici.

40.

Per le quote di organismi di investimento collettivo ammissibili, la rettifica per volatilità corrisponde alla media ponderata delle rettifiche per volatilità che sarebbero applicabili, visto il periodo di liquidazione dell'operazione di cui al punto 37, alle attività nelle quali il fondo ha investito. Qualora l'ente creditizio non conosca le attività nelle quali il fondo ha investito, la rettifica per volatilità è la più elevata applicabile ad una qualsiasi delle attività nelle quali il fondo ha il diritto di investire.

41.

Per i titoli di debito privi di rating emessi da enti che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui alla parte 1, punto 8, le rettifiche per volatilità sono le stesse applicabili ai titoli emessi da enti o imprese con una valutazione esterna del merito di credito associata alle classi di merito di credito 2 o 3.

ii)   Stime interne delle rettifiche per volatilità

42.

Le autorità competenti consentono agli enti creditizi che soddisfano i requisiti di cui ai punti da 47 a 56 di utilizzare le proprie stime interne della volatilità per calcolare le rettifiche per volatilità da applicare a garanzie reali ed esposizioni.

43.

Per i titoli di debito con valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta pari o superiore a investment grade (qualità elevata), le autorità competenti possono consentire agli enti creditizi di calcolare una stima della volatilità per ciascuna categoria di titoli.

44.

Nel definire le relative categorie gli enti creditizi considerano la tipologia dell'emittente del titolo, la valutazione esterna del merito di credito del titolo, la durata residua del titolo e la sua durata finanziaria modificata. Le stime della volatilità sono rappresentative dei titoli inclusi dall'ente creditizio nella categoria specifica.

45.

Per i titoli di debito con valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta inferiore a investment grade e per altre garanzie ammissibili, le rettifiche per volatilità sono calcolate per ciascuna singola voce.

46.

Gli enti creditizi che impiegano il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne stimano la volatilità della garanzia reale o il disallineamento di valuta senza tenere conto delle eventuali correlazioni tra esposizione non garantita, garanzia reale e/o tassi di cambio.

Criteri quantitativi

47.

Per il calcolo delle rettifiche per volatilità viene impiegato un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile.

48.

Il periodo di liquidazione è pari a 20 giorni lavorativi per le operazioni di prestito garantite; a 5 giorni lavorativi per le operazioni di vendita con patto di riacquisto, salvo nella misura in cui tali operazioni implichino il trasferimento di merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di merci, e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito; e a 10 giorni lavorativi per altre operazioni correlate ai mercati finanziari.

49.

Gli enti creditizi possono impiegare rettifiche per volatilità calcolate su periodi di liquidazione più brevi o più lunghi, aggiustandole verso l'alto o verso il basso a seconda del periodo di liquidazione di cui al punto 48 per il tipo di operazione in questione, usando la radice quadrata del periodo di tempo secondo la fomula seguente:

Formula

dove TM è il periodo di liquidazione rilevante;

HM è la rettifica per volatilità basata su TM;

HN è la rettifica per volatilità basata sul periodo di liquidazione TN.

50.

Gli enti creditizi tengono conto della illiquidità delle attività di minore qualità creditizia. Il periodo di liquidazione è corretto verso l'alto ove vi siano dubbi sulla liquidità della garanzia reale. Essi sono altresì tenuti ad individuare i casi in cui l'evidenza storica rischi di sottostimare la volatilità potenziale (ad esempio, un regime di ancoraggio valutario). Tali casi sono studiati tramite prove di stress.

51.

Il periodo storico di osservazione (periodo campione) per il calcolo delle rettifiche per volatilità è come minimo di un anno. Per gli enti creditizi che a tale proposito impiegano schemi di ponderazione o altri metodi, il periodo di osservazione effettivo è parimenti di un anno almeno (ossia, lo scarto temporale medio ponderato delle singole osservazioni non può essere inferiore a sei mesi). Le autorità competenti possono inoltre richiedere agli enti creditizi di calcolare le rettifiche per volatilità sulla base di periodi di osservazione più brevi ove, a loro giudizio, ciò sia giustificato da un significativo aumento della volatilità dei prezzi.

52.

Gli enti creditizi aggiornano le loro serie di dati con frequenza almeno trimestrale, verificandone l'appropriatezza ogniqualvolta i prezzi di mercato subiscano variazioni sostanziali. Ciò implica che le rettifiche per volatilità siano calcolate quantomeno ogni tre mesi.

Criteri qualitativi

53.

Le stime della volatilità sono impiegate nel processo giornaliero di gestione del rischio dell'ente creditizio, anche in relazione ai limiti interni di esposizione.

54.

Se il periodo di liquidazione impiegato dall'ente creditizio nel suo processo giornaliero di gestione del rischio è più lungo di quello previsto nella presente parte per il tipo di operazione in questione, le rettifiche per volatilità dell'ente creditizio sono maggiorate utilizzando la formula della radice quadrata del periodo di tempo di cui al punto 49.

55.

Gli enti creditizi dispongono di solide procedure di sorveglianza, intese ad assicurare l'osservanza di una serie documentata di politiche e di controlli concernenti il funzionamento del loro sistema di stima delle rettifiche per volatilità e di integrazione di tali stime nel processo di gestione del rischio.

56.

Nell'ambito del processo di revisione interna dell'ente creditizio è condotta periodicamente una verifica indipendente del sistema di stima delle rettifiche per volatilità. La verifica del sistema globale di stima delle rettifiche per volatilità e di integrazione di tali rettifiche nel processo di gestione del rischio dell'ente creditizio ha luogo con cadenza mimima annuale e riguarda quanto meno i seguenti aspetti:

a)

l'integrazione delle rettifiche per volatilità stimate nella gestione giornaliera del rischio;

b)

la validazione di ogni modifica rilevante nel processo di stima delle rettifiche per volatilità;

c)

la verifica della coerenza, della tempestività e dell'affidabilità delle fonti informative usate per il sistema di stima delle rettifiche per volatilità, anche sotto il profilo della loro indipendenza;

d)

l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità.

iii)   Maggiorazione delle rettifiche per volatilità

57.

Le rettifiche per volatilità di cui ai punti da 36 a 41 sono quelle applicabili in caso di rivalutazione giornaliera. Analogamente, quando un ente creditizio utilizza le proprie stime interne delle rettifiche per volatilità conformemente ai punti da 42 a 56, esse vengono calcolate in primo luogo sulla base della rivalutazione giornaliera. Se la frequenza della rivalutazione è meno che giornaliera, le rettifiche per volatilità sono maggiorate. Esse si calcolano maggiorando le rettifiche per volatilità applicabili in caso di rivalutazione giornaliera, utilizzando la seguente formula della radice quadrata del periodo di tempo:

Formula

dove

H è la rettifica per volatilità applicabile,

HM è la rettifica per volatilità in caso di rivalutazione giornaliera,

NR è pari al numero effettivo di giorni lavorativi intercorrenti tra le rivalutazioni,

TM è il periodo di liquidazione per il tipo di operazione in questione.

iv)   Condizioni per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0 %

58.

Per quanto riguarda le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, quando un ente creditizio impiega il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o il metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne e quando le condizioni di cui alle lettere da a) a h) sono soddisfatte, gli enti creditizi possono non applicare le rettifiche per volatilità calcolate in forza dei punti da 34 a 57 e applicare invece una rettifica per volatilità dello 0 %. Questa opzione è preclusa agli enti creditizi che impiegano il metodo dei modelli interni di cui ai punti da 12 a 21.

a)

L'esposizione e la garanzia reale devono essere entrambe rappresentate da contante ovvero da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali ai sensi della parte 1, punto 7, lettera b) e ammessi a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83.

b)

L'esposizione e la garanzia reale devono essere denominate nella stessa valuta.

c)

La durata dell'operazione non deve superare un giorno oppure sia l'esposizione sia la garanzia reale devono essere soggette a rivalutazione e ad adeguamento dei margini su base giornaliera.

d)

Viene considerato che il lasso di tempo tra l'ultima rivalutazione precedente un omesso adeguamento dei margini da parte della controparte e l'escussione della garanzia reale non debba superare i quattro giorni lavorativi.

e)

L'operazione deve essere regolata tramite un sistema di regolamento abilitato e di provata idoneità per quel tipo di operazioni.

f)

La documentazione che disciplina l'operazione deve essere conforme a quella normalmente utilizzata per operazioni di vendita con patto di riacquisto o per operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito sui titoli in questione.

g)

L'operazione deve essere disciplinata da norme contrattuali, opportunamente documentate, che ne prevedono l'immediata cessazione nel caso in cui la controparte non ottemperi all'obbligo di consegna del contante, dei titoli o dei margini, oppure si riveli altrimenti inadempiente.

h)

La controparte deve essere considerata un operatore primario di mercato dalle autorità competenti. La categoria «operatori primari di mercato» comprende i seguenti soggetti:

le entità di cui alla parte 1, punto 7, lettera b), alle esposizioni alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione degli articoli da 78 a 83;

gli enti;

le altre società finanziarie (comprese le imprese di assicurazioni) alle esposizioni cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % in forza degli articoli da 78 a 83 o che, nel caso degli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente agli articoli da 83 a 89, non dispongono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta e sono valutate internamente con una probabilità di inadempimento equivalente a quella associata alla classe di merito di credito 2 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui agli articoli da 78 a 83;

gli organismi di investimento collettivo regolamentati e soggetti a requisiti patrimoniali o di leva finanziaria;

i fondi pensione regolamentati;

gli organismi di compensazione riconosciuti.

59.

Se un'autorità competente autorizza il trattamento di cui al punto 58 nel caso di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito a fronte di titoli emessi dalla propria amministrazione centrale, le altre autorità competenti possono consentire agli enti creditizi di loro competenza di trattare le operazioni di quel tipo allo stesso modo.

c)   Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese

Metodo standardizzato

60.

E* quale calcolata secondo le modalità di cui al punto 33 è considerata come valore dell'esposizione ai fini dell'articolo 80. Nel caso delle voci fuori bilancio elencate nell'allegato II, E* è considerata come valore a cui sono applicate le percentuali indicate nell'articolo 78, paragrafo 1, per giungere al valore dell'esposizione.

Metodo IRB

61.

LGD* calcolata come stabilito al presente punto, è considerata come LGD ai fini dell'allegato VII.

LGD* = LGD × [(E*/E]

dove

LGD è la LGD applicabile all'esposizione ai sensi degli articoli da 84 a 89, qualora l'esposizione non fosse garantita,

E è il valore dell'esposizione calcolato come previsto al punto 33;

E* è calcolata come previsto al punto 33.

1.5.   Altre garanzie reali ammissibili ai fini dell'applicazione degli articoli da 84 a 89

1.5.1.   Valutazione

a)   Garanzie immobiliari

62.

L'immobile è stimato da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al valore di mercato. Per contro, negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la valutazione del valore dei crediti ipotecari, l'immobile può essere valutato da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al valore del credito ipotecario.

63.

Per «valore di mercato» si intende l'importo stimato al quale l'immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un'adeguata promozione commerciale, nell'ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza costrizioni. Il valore di mercato è documentato in modo chiaro e trasparente.

64.

Per «valore del credito ipotecario» si intende il valore dell'immobile quale determinato in base ad un prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell'immobile stesso, tenuto conto degli aspetti durevoli a lungo termine dell'immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, dell'uso corrente dell'immobile e dei suoi appropriati usi alternativi. Nella stima del valore del credito ipotecario non possono intervenire considerazioni di carattere speculativo. Il valore del credito ipotecario è documentato in modo chiaro e trasparente.

65.

Il valore della garanzia reale è il valore di mercato o il valore del credito ipotecario, ridotto se del caso per tenere conto dei risultati della sorveglianza di cui alla parte 2, punto 8 e di eventuali diritti di prelazione sull'immobile.

b)   Crediti

66.

Il valore dei crediti è l'ammontare incassabile.

c)   Altre garanzie reali materiali

67.

Il bene è valutato al suo valore di mercato, che corrisponde all'importo stimato al quale il bene verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato.

1.5.2.   Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese

a)   Trattamento generale

68.

LGD* (la LGD effettiva), calcolata in applicazione dei punti da 69 a 72, è considerata come LGD ai fini dell'allegato VII.

69.

Quando il rapporto tra il valore della garanzia reale (C) e il valore dell'esposizione (E) è inferiore al livello soglia C* (il livello minimo di copertura prescritto) di cui alla tabella 5, LGD* è pari alla LGD prevista nell'allegato VII per le esposizioni non garantite verso la controparte.

70.

Quando il rapporto tra il valore della garanzia reale e il valore dell'esposizione supera un secondo più elevato livello soglia C** (ossia il livello di copertura prescritto per il pieno riconoscimento della LGD) di cui alla tabella 5, LGD* è determinata conformemente alla tabella 5.

71.

Il prescritto livello di copertura C** non è assicurato per l'esposizione nel suo complesso, l'esposizione è scomposta in due parti: la parte per la quale è assicurato il prescritto livello di copertura C** e la parte residua.

72.

La tabella 5 riporta la LGD* applicabile e i livelli di copertura prescritti per le parti garantite delle esposizioni.

Tabella 5

LGD minima per la parte garantita delle esposizioni

 

LGD* per crediti di primo rango o crediti potenziali

LGD* per crediti subordinati o crediti potenziali

Livello minimo di copertura dell'esposizione prescritto (C*)

Livello minimo di copertura dell'esposizione prescritto (C**)

Crediti

35 %

65 %

0 %

125 %

Immobili residenziali/immobili non residenziali

35 %

65 %

30 %

140 %

Altre garanzie reali

40 %

70 %

30 %

140 %

A titolo di deroga, conformemente ai livelli di copertura indicati nella tabella 5, fino al 31 dicembre 2012 le autorità competenti possono

a)

consentire agli enti creditizi di assegnare una LGD del 30 % alle esposizioni di primo rango in forma di leasing di immobili non residenziali; e

b)

consentire agli enti creditizi di assegnare una LGD del 35 % alle esposizioni di primo rango in forma di leasing di attrezzature.

c)

consentire agli enti creditizi di assegnare una LGD del 30 % alle esposizioni di primo rango garantite da immobili residenziali o non residenziali.

Alla scadenza del periodo summenzionato, la deroga è soggetta a riesame.

b)   Trattamento alternativo per le garanzie immobiliari

73.

Previo il rispetto dei requisiti di cui al presente punto e al punto 74 ed in alternativa al trattamento di cui ai punti da 68 a 72, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare gli enti creditizi ad attribuire un fattore di ponderazione del rischio del 50 % alla parte dell'esposizione pienamente garantita dal bene immobile residenziale o non residenziale situato nel territorio di tale Stato membro, se si sono accertate che i mercati rilevanti siano ben sviluppati e consolidati e i tassi di perdita da prestiti garantiti rispettivamente da immobili residenziali o da immobili non residenziali si mantengano entro i limiti seguenti:

a)

le perdite derivanti da prestiti garantiti rispettivamente da immobili residenziali o da immobili non residenziali fino al 50 % del valore di mercato (o, laddove applicabile e se inferiore, il 60 % del valore del credito ipotecario) non superano lo 0,3 % dei prestiti in essere garantiti da tale forma di beni immobili in un qualsiasi anno;

b)

le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti rispettivamente da immobili residenziali o da immobili non residenziali non superano lo 0,5 % dei prestiti in essere garantiti da tale forma di beni immobili in un qualsiasi anno.

74.

Se una delle condizioni di cui al punto 73 non viene soddisfatta in un qualsiasi anno, la possibilità di utilizzare questo trattamento cessa finché le condizioni non saranno nuovamente soddisfatte in uno degli anni successivi.

75.

Le autorità competenti che non autorizzano il trattamento di cui al punto 73 possono autorizzare gli enti creditizi ad attribuire i fattori di ponderazione del rischio ammessi nell'ambito del predetto trattamento per le esposizioni garantite rispettivamente da immobili residenziali o da immobili non residenziali ubicati nel territorio degli Stati membri le cui autorità competenti autorizzano detto trattamento, previa l'osservanza delle condizioni applicabili nello Stato membro in oggetto.

1.6.   Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel caso di aggregati di garanzie miste

76.

Quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese sono calcolati in applicazione degli articoli da 84 a 89 ed un'esposizione è coperta sia da garanzie reali finanziarie sia da altre garanzie reali ammissibili, la LGD* (la LGD effettiva) da utilizzare quale LGD ai fini dell'allegato VII è calcolata secondo le modalità seguenti.

77.

L'ente creditizio fraziona il valore dell'esposizione corretto per la volatilità (ovvero il valore dopo l'applicazione della rettifica per volatilità di cui al punto 33) in parti coperte ciascuna da un unico tipo di garanzia reale. L'ente creditizio, ad esempio, suddivide l'esposizione, a seconda dei casi, in una parte coperta da garanzia reale finanziaria ammissibile, una coperta da crediti, una coperta da immobili non residenziali e/o residenziali, una coperta da altre garanzie reali ammissibili e una non garantita.

78.

La LGD* di ciascuna parte dell'esposizione è calcolata separatamente conformemente alle disposizioni pertinenti del presente allegato.

1.7.   Altri tipi di protezione del credito finanziata

1.7.1.   Depositi presso enti terzi

79.

Quando sono soddisfatte le condizioni di cui alla parte 2, punto 12, la protezione del credito conforme ai termini della parte 1, punto 23 può essere trattata come una garanzia dell'ente terzo.

1.7.2.   Polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente creditizio che concede il prestito

80.

Quando sono soddisfatte le condizioni di cui alla parte 2, punto 13, la protezione del credito conforme ai termini della parte 1, punto 24 può essere trattata come una garanzia offerta dall'impresa di assicurazione che fornisce l'assicurazione vita. Il valore di protezione del credito riconosciuto è il valore di riscatto della polizza di assicurazione vita.

1.7.3.   Strumenti di enti riacquistati su richiesta

81.

Gli strumenti ammessi in applicazione della parte 1, punto 25, possono essere trattati come garanzia dell'ente emittente.

82.

Il valore di protezione del credito riconosciuto è il seguente:

a)

quando lo strumento è riacquistato al suo valore nominale, il valore della protezione corrisponde a tale importo;

b)

quando lo strumento è riacquistato al prezzo di mercato, il valore della protezione corrisponde al valore dello strumento valutato secondo le stesse modalità applicate ai titoli di debito di cui alla parte 1, punto 8.

2.   LA PROTEZIONE DEL CREDITO NON FINANZIATA

2.1.   Valutazione

83.

Il valore della protezione del credito non finanziata (G) è l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare in caso di inadempimento o di non pagamento da parte del debitore o in caso di altri eventi creditizi specificati. Nel caso dei derivati su crediti che non includono come evento creditizio la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti per capitale, interessi o commissioni e si configuri come evento all'origine di perdite su crediti (ad esempio l'imputazione di una rettifica di valore o di costi analoghi al conto economico,

a)

qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare non sia superiore al valore dell'esposizione, il valore della protezione del credito calcolato in applicazione del presente punto, prima frase, è ridotto del 40 %; oppure

b)

qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare sia superiore al valore dell'esposizione, il valore della protezione del credito non supera il 60 % del valore dell'esposizione.

84.

Quando la protezione del credito non finanziata è denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione (disallineamento di valuta) il valore di protezione del credito è ridotto mediante l'applicazione di una rettifica per volatilità HFX secondo la formula seguente:

G* = G × (1-HFX)

dove

G è l'importo nominale della protezione del credito,

G* è G corretto per l'eventuale rischio di cambio e

HFX è la rettifica per volatilità dovuta a disallineamento di valuta fra la protezione del credito e l'obbligazione sottostante;

in assenza di disallineamento di valuta

G* = G

85.

Le rettifiche per volatilità in caso di disallineamenti di valuta possono essere calcolate in base al metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o al metodo delle rettifiche basate su stime interne come indicato ai punti da 34 a 57.

2.2.   Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese

2.2.1.   Protezione parziale – Divisione in segmenti (tranche)

86.

Quando un ente creditizio trasferisce una parte del rischio di un credito in uno o più segmenti, si applicano le regole di cui agli articoli da 94 a 101. Le soglie di rilevanza al di sotto delle quali non saranno effettuati pagamenti in caso di perdita sono considerate equivalenti a posizioni first loss non traslate e danno origine ad un trasferimento del rischio in segmenti.

2.2.2.   Metodo standardizzato

a)   Protezione completa

87.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, g è il fattore di ponderazione del rischio da assegnare ad un'esposizione pienamente coperta da una protezione del credito non finanziata (GA),

dove

g è il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il fornitore della protezione come specificato agli articoli da 78 a 83; e

GA è il valore di G* quale calcolato secondo le modalità di cui al punto 84, ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella parte 4.

b)   Protezione parziale – Stesso rango

88.

Quando l'importo garantito è inferiore a quello del valore dell'esposizione e le parti garantite e non garantite hanno lo stesso rango, ossia l'ente creditizio e il fornitore della protezione condividono pro quota le perdite, è concesso un alleggerimento proporzionale dei requisiti patrimoniali. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 80 gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alla formula seguente:

(E-GA) × r + GA × g

dove:

E è il valore dell'esposizione;

GA è il valore di G* quale calcolato secondo le modalità di cui al punto 84, ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella parte 4;

r è il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il debitore come specificato agli articoli da 78 a 83;

g è il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il fornitore della protezione come specificato agli articoli da 78 a 83.

c)   Garanzie di governi

89.

Le autorità competenti possono estendere il trattamento di cui all'allegato VI, parte 1, punti 4 e 5, alle esposizioni o alle parti di esposizioni assistite da garanzia dell'amministrazione centrale o della banca centrale nel caso in cui la garanzia stessa sia denominata nella valuta nazionale del debitore e l'esposizione sia finanziata nella medesima valuta.

2.2.3.   Metodo IRB

Protezione completa/Protezione parziale — Stesso rango

90.

Per la quota garantita dell'esposizione (sulla base del valore corretto della protezione del credito GA), la PD, ai fini dell'applicazione dell'allegato VII, parte 2, può essere la PD del fornitore della protezione o una PD intermedia tra quella del debitore e quella del garante se si ritiene che la piena sostituibilità non sia assicurata. Nel caso delle esposizioni subordinate e della protezione del credito non finanziata non subordinata, la LGD da applicare ai fini dell'allegato VII, parte 2 può essere quella associata a crediti di primo rango.

91.

Per eventuali quote non garantite dell'esposizione la PD è quella del debitore e la LGD è quella dell'esposizione sottostante.

92.

GA è il valore di G* quale calcolato in applicazione del punto 84 ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella parte 4.

Parte 4 — Disallineamenti di durata

1.

Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio si ha disallineamento di durata quando la durata residua della protezione del credito è più breve di quella dell'esposizione protetta. Non sono riconosciute protezioni con durata residua inferiore ai tre mesi la cui scadenza precede quella delle esposizioni sottostanti.

2.

In caso di disallineamento di durata, la protezione del credito non è riconosciuta qualora

a)

la sua durata originaria sia inferiore ad 1 anno; o

b)

l'esposizione sia un'esposizione a breve termine soggetta, in base alle indicazioni delle autorità competenti, a soglia minima di 1 giorno anziché di 1 anno per il valore della durata (M) di cui all'allegato VII, parte 2, punto 14.

1.   DEFINIZIONE DI DURATA

3.

Fatto salvo il limite massimo di 5 anni, la durata effettiva dell'attività sottostante è calcolata come il periodo massimo rimanente prima che il debitore sia chiamato ad adempiere la sua obbligazione. Fermo restando il punto 4, la durata della protezione del credito è il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale è possibile che la protezione cessi o che vi si ponga fine.

4.

Quando l'opzione di porre fine alla protezione è a discrezione del venditore della protezione, la durata della protezione è il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale tale opzione può essere esercitata. Quando l'opzione di porre fine alla protezione è a discrezione dell'acquirente della protezione e i termini contrattuali all'origine della protezione incentivano l'ente creditizio ad esercitare tale opzione prima della scadenza contrattuale, la durata della protezione è il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale tale opzione può essere esercitata; altrimenti si può considerare che tale opzione non influenzi la durata della protezione.

5.

Se è possibile che il derivato su crediti si concluda prima della scadenza del periodo di tolleranza previsto per il verificarsi dell'inadempimento sull'obbligazione sottostante a seguito del mancato pagamento, il periodo di tolleranza viene dedotto dalla durata della protezione.

2.   VALUTAZIONE DELLA PROTEZIONE

2.1.   Operazioni soggette a protezione del credito finanziata — Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

6.

In caso di disallineamento tra la durata dell'esposizione e la durata della protezione, la garanzia reale non viene riconosciuta.

2.2   Operazioni soggette a protezione del credito finanziata — Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

7.

La durata della protezione del credito e quella dell'esposizione devono essere riflesse nel valore corretto della garanzia reale mediante la seguente formula:

CVAM = CVA × (t-t*)/(T-t*)

dove:

CVA è il valore corretto per volatilità della garanzia reale quale specificato alla parte 3, punto 33 o, se inferiore, l'importo dell'esposizione;

t è pari al numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati conformemente ai punti da 3 a 5 oppure è pari al valore di T, se inferiore;

T è pari al numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati conformemente ai punti da 3 a 5, o a 5 anni, se il primo valore è superiore; e

t* è pari a 0,25.

CVAM corrisponde a CVA ulteriormente corretto per disallineamenti di durata da includere nella formula per il calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) di cui alla parte 3, punto 33.

2.3.   Operazioni soggette a protezione del credito non finanziata

8.

La durata della protezione del credito e quella dell'esposizione devono essere riflesse nel valore corretto della protezione del credito mediante la seguente formula:

GA = G* × (t-t*)/(T-t*)

dove:

G* è l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta;

GA è G* corretto per eventuali disallineamenti di durata;

t è pari al numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati conformemente ai punti da 3 a 5, oppure è pari al valore di T se inferiore;

T è pari al numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati conformemente ai punti da 3 a 5, o a 5 anni, se il primo valore è superiore; e

t* è pari a 0,25.

GA è considerato come il valore della protezione ai fini dell'applicazione della parte 3, punti da 83 a 92.

Parte 5 — Combinazioni di strumenti di attenuazione del rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato

1.

Quando un ente creditizio che calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione degli articoli da 78 a 83 dispone di più strumenti di attenuazione del rischio di credito a fronte di una singola esposizione (ad esempio una garanzia reale e una personale a parziale copertura dell'esposizione), esso è tenuto a suddividere l'esposizione fra le varie parti garantite da ciascun tipo di strumento di attenuazione del rischio di credito (ad esempio la parte coperta da garanzia reale e quella coperta da garanzia personale) e per ciascuna quota procedere separatamente al calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente agli articoli da 78 a 83 e al presente allegato.

2.

Analogamente, quando le protezioni del credito fornite da un singolo soggetto hanno durata diversa, si applica un metodo analogo a quello descritto al punto 1.

Parte 6 — Tecniche di attenuazione del rischio di credito per una pluralità di esposizioni (basket)

1.   DERIVATI SU CREDITI DI TIPO «FIRST-TO-DEFAULT»

1.

Quando un ente creditizio ottiene la protezione del credito per una pluralità di esposizioni alla condizione che il primo inadempimento tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, l'ente creditizio può modificare il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e, se del caso, dell'importo delle perdite attese per l'esposizione che, in mancanza della protezione del credito, determinerebbe l'importo minimo dell'esposizione ponderato per il rischio in applicazione degli articoli da 78 a 83 o degli articoli da 84 a 89 secondo quanto previsto nel presente allegato, ma solo se il valore dell'esposizione è inferiore o pari al valore della protezione del credito.

2.   DERIVATI SU CREDITI DI TIPO «NTH-TO-DEFAULT»

2.

Qualora sia l'n-mo caso di inadempimento tra le esposizioni a far scattare il pagamento nel quadro della protezione del credito, l'ente creditizio che acquista la protezione può riconoscere la protezione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese solo se è stata ottenuta una protezione anche per gli inadempimenti da 1 a n – 1 o qualora si siano già verificati n – 1 inadempimenti. In tali casi la metodologia è analoga a quella di cui al punto 1 per i derivati di tipo first-to-default con le opportune modifiche per i prodotti di tipo nth-to-default.

ALLEGATO IX

CARTOLARIZZAZIONE

Parte 1 — Definizioni ai fini dell'allegato IX

1.

Ai fini del presente allegato si intende per:

«margine positivo» (excess spread): il flusso di ricavi e ogni altra commissione percepiti in relazione alle esposizioni cartolarizzate al netto di costi e spese;

«opzione clean-up call»: un'opzione contrattuale che consente ad un ente cedente (originator) di riacquistare o di estinguere le posizioni inerenti a cartolarizzazione prima che tutte le esposizioni sottostanti siano state rimborsate, quando l'importo delle esposizioni in essere scende al di sotto di un determinato livello;

«linea di liquidità»: la posizione inerente a cartolarizzazione derivante da un accordo contrattuale a fornire finanziamenti per assicurare la tempestività dei flussi finanziari destinati agli investitori;

«Kirb»: l'8 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio quali calcolati in applicazione degli articoli da 84 a 89 in relazione alle esposizioni cartolarizzate qualora queste non fossero state cartolarizzate, addizionato all'importo delle perdite attese associato a tali esposizioni calcolate in applicazione dei predetti articoli;

«metodo basato sui rating»: il metodo di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni inerenti a cartolarizzazione di cui alla parte 4, punti da 46 a 51;

«metodo della formula di vigilanza»: il metodo di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni inerenti a cartolarizzazione di cui alla parte 4, punti da 52 a 54;

«posizione priva di rating»: una posizione inerente a cartolarizzazione per la quale non esista una idonea valutazione del merito di credito di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) idonea quale definita all'articolo 97;

«posizione con rating»: una posizione inerente a cartolarizzazione per la quale esista una idonea valutazione del merito di credito di un'ECAI idonea quale definita all'articolo 97;

«programma di cambiali finanziarie garantite da attività» («asset-backed commercial paper programme» — programma ABCP): un programma di cartolarizzazione i cui titoli assumono in prevalenza la forma di cambiali finanziarie (commercial paper) con una durata originaria pari o inferiore ad un anno.

Parte 2 — Requisiti minimi per il riconoscimento di trasferimenti significativi del rischio di credito e per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate

1.   REQUISITI MINIMI PER IL RICONOSCIMENTO DI TRASFERIMENTI SIGNIFICATIVI DEL RISCHIO DI CREDITO PER LE CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI

1.

L'ente creditizio cedente in una cartolarizzazione tradizionale può escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese se il rischio di credito associato con le esposizioni cartolarizzate è stato trasferito in misura significativa a parti terze e il trasferimento è conforme alle condizioni seguenti:

a)

la documentazione relativa alla cartolarizzazione riflette la sostanza economica dell'operazione;

b)

le esposizioni cartolarizzate sono poste al di fuori del potere di intervento dell'ente creditizio cedente e dei suoi creditori, anche in caso di fallimento e di altre procedure concorsuali. Il soddisfacimento di queste condizioni è suffragato da un parere fornito da consulenti legali qualificati;

c)

i titoli emessi non rappresentano obbligazioni di pagamento dell'ente creditizio cedente;

d)

il cessionario è una società veicolo di cartolarizzazione (securitisation special purpose entity, di seguito SSPE);

e)

l'ente creditizio cedente non mantiene un controllo effettivo o indiretto sulle esposizioni trasferite. Si considera che il cedente abbia mantenuto il controllo effettivo sulle esposizioni creditizie trasferite se ha il diritto di riacquistare dal cessionario le esposizioni precedentemente trasferite al fine di realizzare profitti o se è vincolato a riassumere il rischio delle esposizioni cedute. Il mantenimento da parte dell'ente creditizio cedente dei diritti o degli obblighi inerenti alle funzioni amministrative (servicing) non costituisce necessariamente una forma di controllo indiretto sulle esposizioni;

f)

per quanto riguarda le opzioni clean-up call, sono soddisfatte le condizioni seguenti:

i)

l'esercizio dell'opzione clean-up call è a discrezione dell'ente creditizio cedente;

ii)

l'opzione clean-up call è esercitabile solo quando l'ammontare non ammortizzato delle esposizioni originarie cartolarizzate è pari o inferiore al 10 %; e

iii)

l'opzione clean-up call non è strutturata in modo da evitare l'attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito (credit enhancement) o ad altre posizioni detenute dagli investitori né è in altro modo concepita allo scopo di rafforzare il credito;

g)

la documentazione relativa alla cartolarizzazione non contiene clausole che:

i)

a differenza delle clausole di ammortamento anticipato, richiedono all'ente creditizio cedente di migliorare le posizioni inerenti a cartolarizzazione, anche, ma non solo, modificando le esposizioni sottostanti o aumentando il rendimento pagabile agli investitori a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni cartolarizzate; o

ii)

accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni inerenti a cartolarizzazione a seguito del deterioramento della qualità creditizia dell'aggregato sottostante.

2.   REQUISITI MINIMI PER IL RICONOSCIMENTO DI TRASFERIMENTI SIGNIFICATIVI DEL RISCHIO DI CREDITO PER LE CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE

2.

L'ente creditizio cedente in una cartolarizzazione sintetica può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate conformemente ai punti 3 e 4 infra se il rischio è stato trasferito in misura significativa a terzi mediante protezione del credito finanziata o non finanziata e il trasferimento è conforme alle condizioni seguenti:

a)

la documentazione relativa alla cartolarizzazione riflette la sostanza economica dell'operazione;

b)

gli strumenti di protezione del credito con i quali il rischio di credito viene trasferito sono conformi alle prescrizioni in materia di ammissibilità e di altro tipo di cui agli articoli da 90 a 93 per il riconoscimento di tale protezione del credito. Ai fini del presente punto le SSPE non sono fornitori ammissibili di protezione del credito non finanziata;

c)

gli strumenti usati per trasferire il rischio di credito non prevedono termini o condizioni che:

i)

impongono soglie di rilevanza significative al di sotto delle quali la protezione del credito è ritenuta non attivata nonostante il verificarsi di un evento creditizio;

ii)

consentono la cessazione della protezione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;

iii)

a differenza delle clausole di ammortamento anticipato, richiedono all'ente creditizio cedente di migliorare le posizioni inerenti a cartolarizzazione;

iv)

innalzano il costo della protezione del credito a carico dell'ente creditizio o accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni inerenti a cartolarizzazione in risposta ad un deterioramento della qualità creditizia dell'aggregato sottostante;

d)

è ottenuto un parere da consulenti legali qualificati, che confermi l'opponibilità della protezione del credito in tutte le giurisdizioni pertinenti.

3.   CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE PONDERATI PER IL RISCHIO DA PARTE DELL'ENTE CREDITIZIO CEDENTE NELL'AMBITO DI UNA CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA

3.

Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni cartolarizzate ponderati per il rischio, quando sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 2, l'ente creditizio cedente in una cartolarizzazione sintetica usa, fermi restando i punti da 5 a 7, le metodologie di calcolo rilevanti di cui alla parte 4 e non quelle di cui agli articoli da 78 a 89. Per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in applicazione degli articoli da 84 a 89, l'importo delle perdite attese per tali esposizioni è pari a zero.

4.

Per ragioni di chiarezza, si specifica che il punto 3 si riferisce all'intero aggregato di esposizioni incluso nella cartolarizzazione. Fermi restando i punti da 5 a 7, l'ente creditizio cedente è tenuto a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutti i segmenti della cartolarizzazione conformemente alle disposizioni della parte 4, compresi quelli relativi al riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito. Ad esempio quando un segmento è trasferito ad un terzo mediante una protezione del credito non finanziata, il fattore di ponderazione del rischio di tale parte terza si applica al segmento nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell'ente creditizio cedente.

3.1.   Trattamento dei disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche

5.

Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al punto 3, vengono presi in considerazione eventuali disallineamenti di durata tra la protezione del credito che accompagna i segmenti e le esposizioni cartolarizzate conformemente ai punti da 6 a 7.

6.

Si considera come durata delle esposizioni cartolarizzate la durata più lunga tra tutte le esposizioni, fino ad un massimo di 5 anni. La durata della protezione del credito è determinata conformemente all'allegato VIII.

7.

Un ente creditizio cedente ignora eventuali disallineamenti di durata nel calcolo di detti importi per i segmenti che sono corredati dalla ponderazione per il rischio del 1 250 % a norma della parte 4. Per tutti gli altri segmenti, il trattamento dei disallineamenti di durata di cui all'allegato VIII si applica conformemente alla formula seguente:

RW* è [RW(SP) × (t-t*)/(T-t*)] + [RW(Ass) × (T-t)/(T-t*)]

dove:

RW* rappresenta gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 75, lettera a);

RW(Ass) rappresenta gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio qualora esse non fossero state cartolarizzate pro-quota;

RW(SP) rappresenta gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati in forza del punto 3, in caso non vi sia disallineamento di durata;

T rappresenta la durata delle esposizioni sottostanti, espressa in anni;

t rappresenta la durata della protezione del credito, espressa in anni;

t* è pari a 0,25.

Parte 3 — Valutazioni esterne del merito di credito

1.   REQUISITI PER L'UTILIZZO DELLE VALUTAZIONI DEL MERITO DI CREDITO DELLE ECAI

1.

Per essere utilizzata ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui alla parte 4, una valutazione del merito di credito di un'ECAI idonea deve soddisfare le condizioni seguenti:

a)

non vi deve essere disallineamento tra i tipi di pagamenti presi in considerazione nella valutazione del merito di credito e i tipi di pagamento cui l'ente creditizio ha diritto a titolo del contratto che dà origine alla posizione inerente a cartolarizzazione in questione;

b)

deve essere a disposizione del pubblico e del mercato. Le valutazioni sono considerate pubblicamente disponibili solo se sono state pubblicate in una forma accessibile al pubblico e se sono incluse nella matrice di migrazione dell'ECAI. Le valutazioni che sono messe a disposizione esclusivamente di un numero limitato di entità non sono considerate pubblicamente disponibili.

2.   USO DELLE VALUTAZIONI DEL MERITO DI CREDITO

2.

L'ente creditizio può decidere di utilizzare le valutazioni del merito di credito di una o di più ECAI idonee, dette perciò «ECAI prescelte», ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione degli articoli da 94 a 101.

3.

Fermi restando i punti da 5 a 7 infra, un ente creditizio utilizza le valutazioni delle ECAI prescelte in modo coerente rispetto alle sue posizioni inerenti a cartolarizzazione.

4.

Fermi restando i punti 5 e 6, un ente creditizio non può usare le valutazioni di una ECAI per le sue posizioni in alcuni segmenti e le valutazioni di un'altra ECAI per le sue posizioni in altri segmenti nell'ambito della stessa struttura di cartolarizzazione che possono essere o non essere valutati dalla prima ECAI.

5.

Nei casi in cui le ECAI prescelte forniscano due valutazioni diverse per una posizione, l'ente creditizio usa la valutazione meno favorevole.

6.

Nei casi in cui le ECAI prescelte forniscano più di due valutazioni per una posizione, si usano le due valutazioni più favorevoli. Se le due valutazioni più favorevoli sono diverse, si applica la meno favorevole delle due.

7.

Qualora forme di protezione del credito ammissibili in applicazione degli articoli da 90 a 93 siano fornite direttamente alla SSPE e si riflettano nella valutazione attribuita alla posizione inerente a cartolarizzazione da un'ECAI prescelta, può essere utilizzato il fattore di ponderazione del rischio associato a tale valutazione. Se la protezione non è ammessa in applicazione degli articoli da 90 a 93, la valutazione non è riconosciuta. Nel caso in cui la protezione del credito non venga fornita alla SSPE bensì direttamente ad una posizione inerente a cartolarizzazione, la valutazione non è riconosciuta.

3.   ASSOCIAZIONE TRA LE VALUTAZIONI DEL MERITO DI CREDITO E LE CLASSI DI MERITO DI CREDITO

8.

Le autorità competenti stabiliscono con quale classe di merito di credito delle tabelle di cui alla parte 4 è associata ciascuna valutazione del merito di credito di un'ECAI idonea. A tal fine le autorità competenti distinguono tra i gradi relativi di rischio espressi da ciascuna valutazione. Esse considerano i fattori quantitativi, quali i tassi di inadempimento e/o di perdita, e i fattori qualitativi, quali la gamma di operazioni valutate dall'ECAI e il significato della valutazione.

9.

Le autorità competenti si adoperano per assicurare che le posizioni inerenti a cartolarizzazione alle quali è applicato lo stesso fattore di ponderazione del rischio sulla base delle valutazioni del merito di credito di ECAI idonee siano soggette a gradi di rischio di credito equivalenti. A tal fine possono anche decidere, se del caso, di modificare la classe alla quale è associata una determinata valutazione.

Parte 4 — Calcolo

1.   CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO

1.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 96, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione è calcolato applicando al valore dell'esposizione della posizione il fattore di ponderazione del rischio rilevante come indicato nella presente parte.

2.

Fermo restando il punto 3:

a)

quando un ente creditizio calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione dei punti da 6 a 36, il valore dell'esposizione di una posizione inerente a cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al suo valore di bilancio;

b)

quando un ente creditizio calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione dei punti da 37 a 76, il valore dell'esposizione di una posizione inerente a cartolarizzazione iscritta a bilancio è misurato al lordo delle rettifiche di valore; e

c)

il valore dell'esposizione di una posizione inerente a cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione, come prescritto nel presente allegato. Tale fattore è pari a 100 % salvo che sia specificato altrimenti.

3.

Il valore dell'esposizione di una posizione inerente a cartolarizzazione derivante da uno strumento derivato di cui all'allegato IV è determinato conformemente all'allegato III.

4.

Quando una posizione inerente a cartolarizzazione è soggetta ad una protezione del credito finanziata, il valore dell'esposizione di tale posizione può essere modificato conformemente ai requisiti dell'allegato VIII, come ulteriormente specificato nel presente allegato.

5.

Quando un ente creditizio ha due o più posizioni sovrapposte inerenti ad una cartolarizzazione, esso è tenuto, in funzione dell'entità di tale sovrapposizione, ad includere nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio solo la posizione o la parte della posizione che produce gli importi più elevati. Ai fini del presente punto «sovrapposizione» significa che le posizioni, nella loro integralità o in parte, costituiscono un'esposizione allo stesso rischio cosicché nella misura della sovrapposizione l'esposizione è unica.

2.   CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO NEL QUADRO DEL METODO STANDARDIZZATO

6.

Fermo restando il punto 8, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione provvista di rating è calcolato applicando al valore dell'esposizione il fattore di ponderazione del rischio assegnato alla classe di merito di credito alla quale la valutazione è stata associata dalle autorità competenti conformemente all'articolo 98, come indicato nelle tabelle 1 e 2.

Tabella 1

Posizioni diverse da quelle con valutazioni del merito di credito a breve termine

Classe di merito di credito

1

2

3

4

pari e inferiore a 5

Fattore di ponderazione del rischio

20 %

50 %

100 %

350 %

1 250 %

Tabella 2

Posizioni con valutazioni del merito di credito a breve termine

Classe di merito di credito

1

2

3

Tutte le altre valutazioni del merito di credito

Fattore di ponderazione del rischio

20 %

50 %

100 %

1 250 %

7.

Fermi restando i punti da 10 a 15, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio relativo ad una posizione inerente a cartolarizzazione priva di rating è calcolato applicando un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.

2.1.   Enti creditizi cedenti e promotori

8.

Per un ente creditizio cedente o promotore, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati per le posizioni inerenti a cartolarizzazione possono essere limitati agli importi che verrebbero calcolati per le esposizioni cartolarizzate qualora queste non fossero state cartolarizzate, ferma restando la presunta applicazione di un fattore di ponderazione del 150 % a tutte le posizioni scadute e a tutte quelle appartenenti a categorie ad alto rischio.

2.2.   Trattamento di posizioni prive di rating

9.

Gli enti creditizi possono applicare alle posizioni inerenti a cartolarizzazione prive di rating il trattamento di cui al punto 10 per quanto riguarda il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio, purché la composizione dell'aggregato di esposizioni cartolarizzate sia nota in ogni momento.

10.

L'ente creditizio può applicare il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato che sarebbe applicato alle esposizioni cartolarizzate in forza degli articoli da 78 a 83 qualora un ente creditizio le detenesse, moltiplicato per un coefficiente di concentrazione. Tale coefficiente è pari alla somma degli importi nominali di tutti i segmenti divisa per la somma degli importi nominali dei segmenti aventi rango pari o subordinato al segmento cui si riferisce la posizione, incluso il segmento stesso. Il fattore di ponderazione del rischio che ne deriva non può essere superiore al 1 250 % né inferiore a qualsiasi fattore di ponderazione del rischio applicabile ad un segmento provvisto di rating e caratterizzato da un rango più elevato. Quando l'ente creditizio non è in grado di determinare i fattori di ponderazione del rischio applicabili alle esposizioni cartolarizzate in applicazione degli articoli da 78 a 83, esso applica alla posizione un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.

2.3.   Trattamento delle posizioni inerenti a cartolarizzazione in segmenti second loss o in situazione di rischio migliore nei programmi ABCP

11.

Fatta salva la disponibilità di un trattamento più favorevole in virtù delle disposizioni concernenti le linee di liquidità di cui ai punti da 13 a 15, un ente creditizio può applicare alle posizioni inerenti a cartolarizzazione che soddisfano le condizioni di cui al punto 12 un fattore di ponderazione pari al più elevato tra il 100 % e il fattore massimo che verrebbe applicato ad una qualunque delle esposizioni cartolarizzate in applicazione degli articoli da 78 a 83 da un ente creditizio che detiene le esposizioni.

12.

Per beneficiare del trattamento di cui al punto 11, la posizione inerente a cartolarizzazione deve soddisfare le condizioni seguenti:

a)

deve rientrare in un segmento second loss o in situazione di rischio migliore e il segmento first loss deve fornire un significativo supporto di credito a quello second loss;

b)

deve essere di qualità almeno equivalente a investment grade; e

c)

deve essere detenuta da un ente creditizio che non detiene una posizione nel segmento first loss.

2.4.   Trattamento delle linee di liquidità prive di rating

2.4.1.   Linee di liquidità ammissibili

13.

Quando sono soddisfatte le condizioni indicate di seguito, per determinare il valore dell'esposizione, un fattore di conversione del 20 % può essere applicato all'importo nominale di una linea di liquidità con una durata originaria pari o inferiore ad un anno e un fattore di conversione del 50 % può essere applicato all'importo nominale di una linea di liquidità con una durata originaria superiore ad un anno:

a)

la documentazione relativa alla linea di liquidità individua e delimita con chiarezza le circostanze in presenza delle quali la linea può essere utilizzata;

b)

la linea non può essere utilizzata per fornire rafforzamento al credito mediante la copertura di perdite già verificatesi al momento dell'utilizzo - ad esempio fornendo liquidità per esposizioni in stato di inadempimento al momento dell'utilizzo o acquistando attività ad un valore superiore a quello equo;

c)

la linea non viene utilizzata per fornire finanziamenti permanenti o regolari per la cartolarizzazione;

d)

i rimborsi degli utilizzi della linea non sono subordinati a crediti di investitori diversi da quelli risultanti da contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo, né sono soggetti a differimento o rinuncia;

e)

la linea non può più essere utilizzata dopo che le forme applicabili di supporto di credito di cui essa potrebbe beneficiare sono state totalmente utilizzate;

f)

la linea include una disposizione che determina la deduzione automatica dall'ammontare che può essere utilizzato dell'importo delle esposizioni in stato di inadempimento ai sensi degli articoli da 84 a 89 o, qualora l'aggregato di esposizioni cartolarizzate consista di titoli provvisti di rating, pone fine all'utilizzo della linea se la qualità media dell'aggregato scende al di sotto di investment grade.

Il fattore di ponderazione del rischio applicabile è quello massimo che verrebbe applicato ad una qualsiasi delle esposizioni cartolarizzate in applicazione degli articoli da 78 a 83 da un ente creditizio che detiene le esposizioni.

2.4.2.   Linee di liquidità che risultano disponibili solo in caso di turbative generali del mercato

14.

Per determinare il valore dell'esposizione, un fattore di conversione dello 0 % può essere applicato all'importo nominale di una linea di liquidità che può essere utilizzata solo in caso di una generale turbativa dei mercati (ovvero quando più SSPE impegnate in operazioni diverse non sono in grado di rinnovare le cambiali finanziarie in scadenza e tale incapacità non deriva da un deterioramento della qualità creditizia della SSPEO della qualità creditizia delle esposizioni cartolarizzate), purché siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 13.

2.4.3.   Anticipi per cassa

15.

Per determinare il valore dell'esposizione, un fattore di conversione dello 0 % può essere applicato all'importo nominale di una linea di liquidità che sia revocabile incondizionatamente purché le condizioni di cui al punto 13 siano soddisfatte e il rimborso degli utilizzi abbia priorità rispetto ad altri diritti sui flussi finanziari derivanti dalle esposizioni cartolarizzate.

2.5.   Requisiti patrimoniali aggiuntivi per le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative provviste di clausola di ammortamento anticipato

16.

In aggiunta agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a fronte delle posizioni inerenti a cartolarizzazione, l'ente creditizio cedente calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente al metodo di cui ai punti da 17 a 33 quando cede esposizioni rotative in una cartolarizzazione che contiene una clausola di ammortamento anticipato.

17.

L'ente creditizio calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio a fronte della somma delle ragioni di credito del cedente e dell'investitore.

18.

Per le operazioni di cartolarizzazione in cui le esposizioni cartolarizzate comprendono esposizioni rotative e non, un ente creditizio cedente applica il trattamento esposto nei punti da 19 a 31 alla parte dell'aggregato che contiene le esposizioni rotative.

19.

Per le finalità di cui ai punti da 16 a 31, per «ragioni di credito» del cedente si intende il valore di esposizione della parte nozionale di un aggregato di importi utilizzati ceduti in una cartolarizzazione, la cui proporzione in relazione all'importo dell'aggregato totale ceduto nell'operazione determina la proporzione dei flussi finanziari generati dalla riscossione di capitale e interessi e da altri importi associati che non sono disponibili per effettuare pagamenti a coloro che hanno posizioni inerenti alla cartolarizzazione.

Le ragioni di credito del cedente, in quanto tali, non possono essere subordinate alle ragioni di credito degli investitori.

Per «ragioni di credito degli investitori» si intende il valore delle esposizioni della parte nozionale residua dell'aggregato di importi utilizzati.

20.

L'esposizione dell'ente creditizio cedente associata ai suoi diritti rispetto alle ragioni di credito del cedente non è considerata come una posizione inerente a cartolarizzazione bensì come un'esposizione su base proporzionale verso le esposizioni cartolarizzate come se queste non fossero state cartolarizzate.

2.5.1.   Esenzioni dal trattamento dell'ammortamento anticipato

21.

I cedenti dei seguenti tipi di cartolarizzazioni sono esenti dai requisiti patrimoniali di cui al punto 16:

a)

le cartolarizzazioni di esposizioni rotative nell'ambito delle quali gli investitori restano interamente esposti ai futuri utilizzi da parte dei debitori, cosicché il rischio relativo alle linee sottostanti non viene riassunto dall'ente creditizio cedente nemmeno dopo che si sia verificato un evento determinante l'ammortamento anticipato, e

b)

le cartolarizzazioni nell'ambito delle quali una procedura di ammortamento anticipato è attivata unicamente da eventi non collegati all'andamento delle attività cartolarizzate o all'ente creditizio cedente, ad esempio da modifiche rilevanti nella normativa fiscale primaria o secondaria.

2.5.2.   Requisito patrimoniale massimo

22.

Per un ente creditizio cedente soggetto al requisito patrimoniale di cui al punto 16, il totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a fronte delle sue posizioni nelle ragioni di credito degli investitori e degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati in forza del punto 16 non può essere superiore al maggiore tra

a)

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a fronte delle sue posizioni nelle ragioni di credito degli investitori,

b)

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che verrebbero calcolati a fronte delle esposizioni cartolarizzate da un ente creditizio che detiene le esposizioni come se non fossero state cartolarizzate in un importo pari alle ragioni di credito degli investitori.

23.

La deduzione di eventuali profitti netti derivanti dalla capitalizzazione di redditi futuri di cui all'articolo 57 è trattata al di fuori dell'importo massimo indicato al punto 22.

2.5.3.   Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

24.

L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio da calcolare conformemente al punto 16 è determinato moltiplicando l'importo delle ragioni di credito degli investitori per il prodotto tra il fattore di conversione appropriato di cui ai punti da 26 a 33 e il fattore di ponderazione medio ponderato che si applicherebbe alle esposizioni cartolarizzate se queste non fossero state cartolarizzate.

25.

Una clausola di ammortamento anticipato è considerata come «controllata» quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

l'ente creditizio cedente dispone di un piano appropriato che gli assicuri di disporre di fondi propri e di liquidità sufficienti per affrontare eventuali situazioni di ammortamento anticipato;

b)

per tutta la durata dell'operazione, i pagamenti di interessi e di capitale, le spese, le perdite e i recuperi sono ripartiti pro rata fra le ragioni di credito del cedente e degli investitori sulla base del saldo dei crediti risultante in uno o più punti di riferimento durante ogni mese;

c)

il periodo di ammortamento viene considerato sufficiente se il 90 % del debito totale (in termini di ragioni di credito del cedente e degli investitori) in essere all'inizio del periodo di ammortamento anticipato può essere rimborsato o riconosciuto come in stato di inadempimento;

d)

la frequenza dei rimborsi non è più rapida di quella che sarebbe consentita da un piano di ammortamento lineare nel periodo di cui alla lettera c).

26.

Nel caso di cartolarizzazioni soggette ad una clausola di ammortamento anticipato delle esposizioni al dettaglio senza impegno a fermo, revocabili incondizionatamente e senza preavviso, quando l'ammortamento anticipato è innescato dalla discesa del margine positivo ad un determinato livello, gli enti creditizi confrontano il margine positivo medio a tre mesi con i livelli ai quali detto margine deve essere bloccato.

27.

Qualora la cartolarizzazione non richieda il blocco del margine positivo, il suo punto di arresto (trapping point) è ritenuto situarsi 4,5 punti percentuali al di sopra del livello che innesca il rimborso anticipato.

28.

Il fattore di conversione da applicare è determinato dal livello del margine positivo medio effettivo a tre mesi conformemente alla tabella 3.

Tabella 3

 

Cartolarizzazioni provviste di una clausola di ammortamento anticipato controllato

Cartolarizzazioni provviste di una clausola di ammortamento anticipato non controllato

margine positivo medio a tre mesi

coefficiente di conversione

coefficiente di conversione

superiore al livello A

0 %

0 %

livello A

1 %

5 %

livello B

2 %

15 %

livello C

10 %

50 %

livello D

20 %

100 %

livello E

40 %

100 %

29.

Nella tabella 3, il livello A corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 133,33 % del punto di arresto ma non inferiori al 100 % di tale punto; il livello B corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 100 % del punto di arresto ma non inferiori al 75 % di tale punto; il livello C corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 75 % del punto di arresto ma non inferiori al 50 % di tale punto; il livello D corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 50 % del punto di arresto ma non inferiori al 25 % di tale punto e il livello E corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 25 % del punto di arresto.

30.

Nel caso di cartolarizzazioni dotate di una clausola di rimborso anticipato di esposizioni al dettaglio senza impegno a fermo, revocabili incondizionatamente e senza preavviso, qualora il rimborso anticipato sia innescato da un valore quantitativo in relazione ad un elemento diverso dal margine positivo medio a tre mesi, le autorità competenti possono applicare un trattamento che si avvicini molto a quello prescritto nei punti da 26 a 29 per determinare il fattore di conversione indicato.

31.

Qualora un'autorità competente intenda applicare ad una determinata cartolarizzazione un trattamento in conformità del punto 30, essa ne informa innanzitutto le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri. Prima che l'applicazione di un simile trattamento diventi parte integrante della politica generale dell'autorità competente in materia di cartolarizzazioni che prevedono clausole di rimborso anticipato del tipo considerato, l'autorità competente consulta le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e tiene conto delle opinioni da queste espresse. Le opinioni espresse nel corso di tale consultazione ed il trattamento applicato sono resi pubblici dall'autorità competente in questione.

32.

Tutte le altre cartolarizzazioni provviste di clausola di ammortamento anticipato controllato delle esposizioni rotative sono soggette ad un fattore di conversione del 90 %.

33.

Tutte le altre cartolarizzazioni provviste di clausola di ammortamento anticipato non controllato delle esposizioni rotative sono soggette ad un fattore di conversione del 100 %.

2.6.   Riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito per le posizioni inerenti a cartolarizzazione

34.

Quando un ente creditizio ottiene una protezione del credito su una posizione inerente a cartolarizzazione, il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio può essere modificato conformemente all'allegato VIII.

2.7.   Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

35.

Come previsto all'articolo 66, paragrafo 2, nel caso di una posizione inerente a cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del 1 250 % gli enti creditizi possono dedurre dai fondi propri il valore dell'esposizione della posizione in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.A tal fine, il calcolo del valore dell'esposizione può riflettere la protezione del credito finanziata ammissibile secondo modalità conformi al punto 34.

36.

Quando un ente creditizio si avvale dell'alternativa indicata al punto 35, l'importo dedotto conformemente a tale punto moltiplicato per 12,5 è sottratto, ai fini del punto 8, dall'importo specificato in tale punto come l'importo massimo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato dagli enti creditizi ivi indicati.

3.   CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO NEL QUADRO DEL METODO BASATO SUI RATING INTERNI

3.1.   Priorità nell'applicazione delle metodologie

37.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 96 l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio delle posizioni inerenti a cartolarizzazione è calcolato conformemente ai punti da 38 a 76.

38.

Per le posizioni provviste di rating o per le quali possa essere utilizzata una valutazione del merito di credito desunta, per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio è utilizzato il metodo basato sui rating interni di cui ai punti da 46 a 51.

39.

Per le posizioni prive di rating si utilizza il metodo della formula di vigilanza di cui ai punti da 52 a 54 eccetto quando sia consentito il metodo della valutazione interna di cui ai punti 43 e 44.

40.

Un ente creditizio diverso dall'ente creditizio cedente o promotore può utilizzare il metodo della formula di vigilanza solo con l'approvazione delle autorità competenti.

41.

Nel caso di enti creditizi cedenti o promotori non in grado di calcolare il Kirb e che non hanno ottenuto l'approvazione ad utilizzare il metodo della valutazione interna per le posizioni in programmi ABCP e nel caso di altri enti creditizi che non hanno ottenuto l'approvazione ad utilizzare il metodo della formula di vigilanza o, per le posizioni in programmi ABCP, il metodo della valutazione interna, un fattore di ponderazione del 1 250 % è attribuito alle posizioni inerenti a cartolarizzazione prive di rating e per le quali non può essere utilizzata una valutazione del merito di credito desunta.

3.1.1.   Utilizzo di valutazioni del merito di credito desunte

42.

Un ente attribuisce ad una posizione priva di rating una valutazione del merito di credito desunta equivalente a quella delle posizioni provviste di rating («posizioni di riferimento») con massimo rango subordinate sotto tutti i profili alla posizione inerente a cartolarizzazione priva di rating in questione, quando sono soddisfatti i requisiti operativi minimi seguenti:

a)

le posizioni di riferimento devono essere subordinate sotto ogni aspetto alla posizione della cartolarizzazione priva di rating;

b)

la durata delle posizioni di riferimento deve essere pari o superiore a quella della posizione priva di rating in questione;

c)

tutti i rating desunti devono essere aggiornati su base continuativa per riflettere ogni variazione della valutazione del merito di credito delle posizioni di riferimento.

3.1.2.   Metodo della valutazione interna per posizioni in programmi ABCP

43.

Previa approvazione delle autorità competenti, un ente creditizio può attribuire ad una posizione priva di rating in un programma ABCP una valutazione del merito di credito desunta come indicato al punto 44, purché le condizioni seguenti siano soddisfatte:

a)

le posizioni su cambiali finanziarie emesse dal programma ABCP devono essere provviste di rating;

b)

l'ente creditizio deve dimostrare alle autorità competenti che la sua valutazione interna della qualità creditizia della posizione è basata sulla metodologia pubblicamente disponibile di una o più ECAI idonee per la valutazione dei titoli connessi a esposizioni della medesima tipologia di quelle cartolarizzate;

c)

tra le ECAI la cui metodologia viene utilizzata come prescritto alla lettera b) devono essere incluse quelle che hanno fornito la valutazione esterna delle cambiali finanziarie emesse dal programma ABCP. Gli elementi quantitativi - ad esempio i fattori di stress - utilizzati per assegnare alla posizione una determinata qualità creditizia devono essere ispirati a principi di prudenza almeno equivalenti a quelli utilizzati nella metodologia di valutazione rilevante delle ECAI in questione;

d)

in fase di elaborazione della propria metodologia di valutazione interna l'ente creditizio deve prendere in considerazione pertinenti metodologie pubblicate delle ECAI idonee che valutano il documento commerciale del programma ABCP. Questo esercizio deve essere documentato dall'ente creditizio e ripetuto regolarmente, come evidenziato alla lettera g);

e)

la metodologia interna di valutazione dell'ente creditizio deve includere diversi livelli di rating. Vi deve essere una corrispondenza tra tali livelli di rating e le valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee. La corrispondenza deve essere documentata esplicitamente;

f)

la metodologia interna di valutazione deve essere impiegata nei processi interni di gestione del rischio dell'ente creditizio, compresi i sistemi decisionali, di informazione della direzione e di allocazione del capitale;

g)

i revisori interni o esterni, le ECAI o le funzioni aziendali preposte alla revisione interna del merito di credito o alla gestione del rischio dell'ente creditizio devono effettuare con frequenza regolare apposite verifiche del processo di valutazione interna e della qualità delle valutazioni interne della qualità creditizia delle esposizioni dell'ente creditizio verso un programma ABCP. Qualora siano le funzioni di revisione interna, di revisione del merito di credito o di gestione del rischio ad effettuare tali verifiche, esse devono essere indipendenti dall'area di attività attinente al programma ABCP, nonché dalle connesse funzioni di relazione con la clientela;

h)

l'ente creditizio deve seguire l'andamento delle sue valutazioni interne nel corso del tempo al fine di valutare l'affidabilità della sua metodologia e, se del caso, correggere tale metodologia, qualora l'andamento delle esposizioni diverga sistematicamente dalle valutazioni interne assegnate a tali esposizioni;

i)

il programma ABCP deve prevedere requisiti per la sottoscrizione in apposite linee guida in materia di credito e di investimento. In vista dell'acquisto di un'attività, l'amministratore del programma ABCP deve considerare il tipo di attività da acquistare, la tipologia e l'importo monetario delle esposizioni derivanti dalla fornitura di linee di liquidità e di rafforzamenti del credito, la distribuzione delle perdite e la separazione giuridica ed economica fra le attività trasferite e l'entità cedente. Deve essere effettuata un'analisi creditizia del profilo di rischio del cedente le attività, considerando anche l'andamento finanziario passato e atteso, la posizione di mercato attuale, la competitività futura attesa, il grado di leva finanziaria, i flussi finanziari, la copertura degli interessi e il rating del debito. Deve inoltre essere condotta una verifica dei requisiti per la sottoscrizione del cedente, delle sue capacità di gestione e delle procedure di recupero crediti;

j)

i requisiti per la sottoscrizione del programma ABCP devono fissare le regole minime in materia di ammissibilità delle attività, in particolare:

i)

devono escludere l'acquisto di attività scadute da molto tempo o in stato di inadempimento,

ii)

devono limitare l'eccessiva concentrazione verso singoli debitori o aree geografiche, e

iii)

devono limitare la natura delle attività da acquistare;

k)

il programma ABCP deve prevedere politiche e procedure di recupero crediti che tengano conto della capacità operativa e del merito di credito del gestore (servicer). Il programma ABCP deve attenuare il rischio in capo al cedente/gestore attraverso l'impiego di vari meccanismi quali le clausole basate sulla qualità creditizia corrente che impediscono la commistione dei fondi;

l)

la perdita complessiva stimata su un aggregato di attività che il programma di ABCP è in procinto di acquistare deve tenere conto di tutte le potenziali fonti di rischio, come i rischi di credito e di diluizione. Se il supporto di credito fornito dal cedente è commisurato unicamente alle perdite su crediti, deve venire accantonata una riserva distinta per il rischio di diluizione sempreché questo sia rilevante per quel particolare aggregato di esposizioni. Inoltre, nel determinare il livello richiesto di supporto di credito, il programma deve utilizzare diverse serie storiche pluriennali relative alle perdite, ai tassi di insolvenza, al livello di diluizione e al tasso di rotazione dei crediti;

m)

il programma ABCP deve basarsi su determinate caratteristiche strutturali nelle decisioni di acquisto di esposizioni - ad esempio clausole contrattuali che consentono in maniera esplicita la liquidazione automatica di un determinato portafoglio (wind down triggers) - al fine di attenuare il potenziale deterioramento della qualità del portafoglio sottostante.

Le autorità competenti possono rinunciare ad esigere l'osservanza del requisito che la metodologia di valutazione dell'ECAI sia pubblicamente disponibile se si accertano che per via delle caratteristiche specifiche della cartolarizzazione - ad esempio la sua struttura innovativa - nessuna metodologia di valutazione di ECAI sia ancora pubblicamente disponibile.

44.

L'ente creditizio assegna la posizione priva di rating ad uno dei livelli di rating descritti al punto 43. Alla posizione viene attribuito un rating desunto identico alle valutazioni corrispondenti a tale livello di rating come indicato al punto 43. Quando, all'avvio della cartolarizzazione, questa valutazione desunta è almeno corrispondente al livello di investiment grade, viene considerata pari ad una valutazione del merito di credito ammessa di un'ECAI idonea ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

3.2.   Importi massimi delle esposizioni ponderati per il rischio

45.

Per gli enti creditizi cedenti, per gli enti creditizi promotori o per altri enti creditizi che possono calcolare il KIRB, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a fronte delle posizioni inerenti a cartolarizzazione possono essere limitati a quanto prodotto dal requisito patrimoniale di cui all'articolo 75, lettera a), che è pari alla somma dell'8 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero stati calcolati se le attività cartolarizzate non fossero state cartolarizzate e fossero a bilancio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni.

3.3.   Metodo basato sui rating

46.

Nell'ambito del metodo basato sui rating, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione provvista di rating è calcolato applicando al valore dell'esposizione il fattore di ponderazione del rischio associato con la classe di merito di credito alla quale la valutazione del merito di credito è stata associata dalle autorità competenti conformemente all'articolo 98 come indicato alle tabelle 4 e 5 moltiplicato per 1,06.

Tabella 4

Posizioni diverse da quelle con valutazioni del merito di credito a breve termine

Classe di merito di credito (CQS)

Fattore di ponderazione del rischio

 

A

B

C

CQS 1

7 %

12 %

20 %

CQS 2

8 %

15 %

25 %

CQS 3

10 %

18 %

35 %

CQS 4

12 %

20 %

35 %

CQS 5

20 %

35 %

35 %

CQS 6

35 %

50 %

50 %

CQS 7

60 %

75 %

75 %

CQS 8

100 %

100 %

100 %

CQS 9

250 %

250 %

250 %

CQS 10

425 %

425 %

425 %

CQS 11

650 %

650 %

650 %

Al di sotto della CQS 11

1 250 %

1 250 %

1 250 %

Tabella 5

Posizioni con valutazioni del merito di credito a breve termine

Classe di merito di credito (CQS)

Fattore di ponderazione del rischio

 

A

B

C

CQS 1

7 %

12 %

20 %

CQS 2

12 %

20 %

35 %

CQS 3

60 %

75 %

75 %

Tutte le altre valutazioni del merito di credito

1 250 %

1 250 %

1 250 %

47.

Fatti salvi i punti 48 e 49, i fattori di ponderazione del rischio della colonna A di ciascuna tabella si applicano quando la posizione riguarda il segmento con rango più elevato della cartolarizzazione. Per determinare se un segmento abbia il rango più elevato, non è obbligatorio prendere in considerazione gli importi dovuti a titolo di contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo.

48.

Un fattore di ponderazione del rischio del 6 % può essere applicato a una posizione che sia una posizione del segmento con rango più elevato della cartolarizzazione ove tale segmento abbia il rango più elevato sotto ogni profilo rispetto a un altro segmento delle posizioni della cartolarizzazione in cui riceverebbe un fattore di ponderazione del rischio del 7 % ai sensi del punto 46, purché:

a)

l'autorità competente sia certa che ciò è giustificato dalle capacità di assorbimento delle perdite dei segmenti subordinati della cartolarizzazione; e

b)

la posizione sia oggetto di una valutazione del merito di credito esterna che è stato stabilito sia associata a una classe di merito di credito 1 nella tabella 4 o 5 oppure, qualora sia priva di rating, siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 42, lettere da a), a c) laddove le «posizioni di riferimento» siano considerate posizioni del segmento subordinato che riceverebbero un fattore di ponderazione del rischio del 7 % ai sensi del punto 46.

49.

I fattori di ponderazione del rischio della colonna C di ciascuna tabella si applicano quando la posizione è inerente ad una cartolarizzazione in cui il numero effettivo delle esposizioni cartolarizzate sia inferiore a sei. Nel calcolare il numero effettivo delle esposizioni cartolarizzate le esposizioni multiple verso lo stesso debitore vengono trattate come un'unica esposizione. Il numero effettivo delle esposizioni è calcolato come segue:

Formula

dove EADi rappresenta la somma dei valori di tutte le esposizioni verso l'iesimo debitore. In caso di ricartolarizzazione (cartolarizzazione di esposizioni inerenti a cartolarizzazione), l'ente creditizio considera il numero di esposizioni inerenti a cartolarizzazione dell'aggregato e non il numero delle esposizioni sottostanti negli aggregati originari dai quali discendono tali esposizioni. Se la quota di portafoglio associata alla massima esposizione (C1) è disponibile, l'ente creditizio può calcolare N come 1/C1.

50.

I fattori di ponderazione del rischio della colonna B si applicano a tutte le altre posizioni.

51.

Le forme di attenuazione del rischio di credito per le posizioni inerenti a cartolarizzazione possono essere riconosciute conformemente ai punti da 60 a 62.

3.4.   Metodo della formula di vigilanza

52.

Fermi restando i punti 58 e 59, nel quadro del metodo della formula di vigilanza, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione inerente a cartolarizzazione è il maggiore tra 7 % e il fattore di ponderazione del rischio applicabile conformemente al punto 53.

53.

Fermi restando i punti 58 e 59, il fattore di ponderazione del rischio applicabile all'importo dell'esposizione è pari a:

12,5 x (S[L+T] – S[L])/T

dove:

Image

dove:

h

=

(1 –Kirbr / ELGD) N

c

=

Kirbr /(1 – h)

v

=

Formula

f

=

Formula

g

=

Formula

a

=

g · c

b

=

g · (1 – c)

d

=

1 - (1 – h) · (1 – Beta[Kirbr; a, b])

K[x]

=

(1 – h) · ((1 – Beta [x; a, b])x + Beta [x; a + 1, b], c).

τ = 1 000, e

ω = 20.

In queste espressioni, Beta [x; a, b] si riferisce alla distribuzione cumulativa beta con parametri a e b valutati a x.

T (lo spessore del segmento nel quale è detenuta la posizione) è definito come il rapporto tra a) l'ammontare nominale del segmento e b) la somma dei valori delle esposizioni cartolarizzate. Ai fini del calcolo di T, il valore dell'esposizione di uno strumento derivato di cui all'allegato IV, se il valore corrente di sostituzione non è positivo, è pari all'esposizione potenziale futura calcolata conformemente all'allegato III.

Kirbr è il rapporto tra a) Kirb e b) la somma dei valori delle esposizioni che sono state cartolarizzate. Kirbr è espresso in forma decimale (ad esempio, per un Kirb pari al 15 % del portafoglio esso è pari a 0,15).

L (il livello del supporto di credito) è definito come il rapporto tra l'ammontare nominale di tutti i segmenti subordinati a quello nel quale è detenuta la posizione e la somma dei valori delle esposizioni cartolarizzate. I redditi futuri capitalizzati non sono inclusi nel calcolo di L. Gli importi dovuti dalle controparti nei contratti derivati enumerati all'allegato IV che rappresentano segmenti con rango inferiore rispetto al segmento in questione possono essere misurati al loro valore corrente di sostituzione (senza le esposizioni potenziali future) nel calcolo dei livelli di supporto di credito.

N è il numero effettivo di esposizioni calcolato conformemente al punto49.

ELGD, la LGD media ponderata per l'esposizione, è calcolata come segue:

Formula

dove LGDi rappresenta la LGD media associata a tutte le esposizioni verso l'iesimo debitore e la LGD è calcolata conformemente agli articoli da 84 a 89. In caso di ricartolarizzazione, alle posizioni ricartolarizzate si applica una LGD del 100 %. Qualora i rischi di insolvenza e di diluizione per i crediti commerciali acquistati siano trattati in modo aggregato nell'ambito di una cartolarizzazione (ad esempio quando è disponibile una sola riserva o un eccesso di garanzia per la copertura delle perdite di entrambe le fonti), la LGDi immessa è costruita come media ponderata della LGD per il rischio di credito e della LGD del 75 % per il rischio di diluizione. I predetti fattori di ponderazione coincidono con i requisiti patrimoniali prescritti rispettivamente per il rischio di credito e per il rischio di diluizione.

Parametri semplificati

Se il valore della massima esposizione cartolarizzata, C1, non supera il 3 % della somma dei valori delle esposizioni cartolarizzate, ai fini del metodo della formula di vigilanza l'ente creditizio può porre LGD = 50 % e N uguale al seguente ammontare:

Formula

in alternativa

N=1/C1.

Cm rappresenta il rapporto tra la somma dei valori delle «m» esposizioni di importo massimo e la somma dei valori delle esposizioni cartolarizzate. Il livello di «m» può essere fissato dall'ente creditizio.

Per le cartolarizzazioni che riguardano esposizioni al dettaglio, le autorità competenti possono consentire che sia applicato il metodo della formula di vigilanza utilizzando le semplificazioni h = 0 e v = 0.

54.

Le forme di attenuazione del rischio di credito per le posizioni inerenti a cartolarizzazione possono essere riconosciute conformemente ai punti 60, 61 e ai punti da 63 a 67.

3.5.   Linee di liquidità

55.

Le disposizioni di cui ai punti da 56 a 59 si applicano al fine di determinare il valore dell'esposizione di una posizione priva di rating inerente a cartolarizzazione consistente in taluni tipi di linee di liquidità.

3.5.1.   Linee di liquidità disponibili solo in caso di generale turbativa di mercato

56.

Un fattore di conversione del 20 % può essere applicato all'importo nominale di una linea di liquidità che può essere utilizzata solo in caso di generale turbativa di mercato e che soddisfa le condizioni per essere ammessa a fini prudenziali di cui al punto13.

3.5.2.   Anticipi per cassa

57.

Un fattore di conversione dello 0 % può essere applicato all'importo nominale di una linea di liquidità che soddisfa le condizioni di cui al punto15.

3.5.3.   Trattamento eccezionale qualora il calcolo del Kirb non sia possibile

58.

Qualora per un ente creditizio risulti impraticabile il calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate come se queste non fossero state cartolarizzate, esso può, in via eccezionale e previo consenso delle autorità competenti, essere temporaneamente autorizzato ad applicare il metodo esposto al punto 59 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni prive di rating inerenti a cartolarizzazione consistenti in linee di liquidità che soddisfano le condizioni per essere considerate «linee di liquidità ammissibili» di cui al punto 13 o che rientrano nei termini del punto 56.

59.

Il massimo fattore di ponderazione del rischio applicabile in forza degli articoli da 78 a 83 ad una qualsiasi delle esposizioni cartolarizzate qualora queste non fossero state cartolarizzate può essere applicato alla posizione inerente a cartolarizzazione rappresentata dalla linea di liquidità. Per determinare il valore dell'esposizione della posizione un fattore di conversione del 50 % può essere applicato all'importo nominale della linea di liquidità se quest'ultima ha durata originaria pari o inferiore ad un anno. Se la linea di liquidità soddisfa le condizioni di cui al punto 56, può essere applicato un fattore di conversione del 20 %. Negli altri casi si applica un fattore di conversione del 100 %.

3.6.   Riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito per le posizioni inerenti a cartolarizzazione

3.6.1.   Protezione del credito finanziata

60.

La protezione del credito finanziata è limitata a quella ammessa per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione degli articoli da 78 a 83, come indicato agli articoli da 90 a 93, e il riconoscimento è subordinato all'osservanza dei requisiti minimi rilevanti come previsto ai predetti articoli.

3.6.2.   Protezione del credito non finanziata

61.

La protezione del credito non finanziata e i fornitori di tale protezione sono limitati a quelli ammissibili in applicazione degli articoli da 90 a 93 ed il riconoscimento è subordinato all'osservanza dei requisiti minimi rilevanti come previsto ai predetti articoli.

3.6.3.   Calcolo dei requisiti patrimoniali per le posizioni inerenti a cartolarizzazione con attenuazione del rischio di credito

Metodo basato sui rating

62.

Quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati secondo il metodo basato sui rating, il valore dell'esposizione e/o l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione per la quale è stata ottenuta una protezione del credito possono essere modificati conformemente alle disposizioni dell'allegato VIII quali si applicano per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione degli articoli da 78 a 83.

Metodo della formula di vigilanza — Protezione completa

63.

Quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati secondo il metodo della formula di vigilanza, l'ente creditizio determina il «fattore di ponderazione del rischio effettivo» della posizione. A tal fine divide l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della posizione per il valore dell'esposizione della posizione e moltiplica il risultato per 100.

64.

Nel caso della protezione del credito finanziata, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della posizione inerente a cartolarizzazione è calcolato moltiplicando l'importo dell'esposizione corretto per la protezione del credito finanziata della posizione (E*, quale calcolata in applicazione degli articoli da 90 a 93 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione degli articoli da 78 a 83, considerando E l'importo della posizione inerente a cartolarizzazione) per il fattore di ponderazione del rischio effettivo.

65.

Nel caso della protezione del credito non finanziata, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della posizione inerente a cartolarizzazione viene calcolato moltiplicando GA (l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta e di durata conformemente alle disposizioni dell'allegato VIII) per il fattore di ponderazione del rischio del fornitore della protezione e addizionando questo risultato all'importo prodotto dalla moltiplicazione dell'importo della posizione inerente a cartolarizzazione meno GA per il fattore effettivo di ponderazione del rischio.

Metodo della formula di vigilanza – Protezione parziale

66.

Se lo strumento di attenuazione del rischio di credito copre le prime perdite o le perdite su base proporzionale della posizione inerente a cartolarizzazione, l'ente creditizio può applicare i punti da 63 a 65.

67.

Negli altri casi l'ente creditizio tratta la posizione inerente a cartolarizzazione come due o più posizioni e considera la porzione dell'esposizione priva di copertura come la posizione con la qualità creditizia più bassa. Ai fini del calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di tale posizione, si applicano le disposizioni di cui ai punti da 52 a 54 correggendo T in funzione di e* nel caso della protezione finanziata, o di T-g nel caso della protezione non finanziata, dove e* rappresenta il rapporto tra E* e l'importo nozionale totale dell'aggregato sottostante, E* è l'importo dell'esposizione corretto della posizione inerente a cartolarizzazione calcolato conformemente alle disposizioni dell'allegato VIII quali applicabili per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione degli articoli da 78 a 83, considerando E come l'importo della posizione inerente a cartolarizzazione; g è il rapporto tra l'importo nominale della protezione del credito (corretto per eventuali disallineamenti di valuta o di durata conformemente alle disposizioni dell'allegato VIII) e la somma degli importi delle esposizioni cartolarizzate. Nel caso della protezione del credito non finanziata il fattore di ponderazione del rischio del fornitore della protezione si applica alla porzione della posizione che non rientra nel valore corretto di T.

3.7.   Requisiti patrimoniali aggiuntivi per le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative provviste di clausole di ammortamento anticipato

68.

In aggiunta agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a fronte delle proprie posizioni inerenti a cartolarizzazione, l'ente creditizio cedente è tenuto a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al metodo di cui ai punti da 16 a 33 quando cede esposizioni rotative in una cartolarizzazione contenente una clausola di ammortamento anticipato.

69.

Ai fini del punto 68, i punti 70 e 71 sostituiscono i punti 19 e 20.

70.

Ai fini dell'applicazione di queste disposizioni, le «ragioni di credito del cedente» sono pari alla somma:

a)

del valore di esposizione della parte nozionale di un aggregato di importi utilizzati ceduti in una cartolarizzazione, la cui proporzione in relazione all'importo dell'aggregato totale ceduto nell'operazione determina la proporzione dei flussi finanziari generati dalla riscossione di capitale e interessi e altri importi associati che non sono disponibili per effettuare pagamenti a coloro che hanno posizioni inerenti a cartolarizzazione e

b)

del valore di esposizione della parte dell'aggregato di importi non utilizzati delle linee di credito i cui importi utilizzati sono stati ceduti nella cartolarizzazione, la cui proporzione in relazione all'importo totale di tali importi non utilizzati è la stessa della proporzione tra del valore di esposizione descritto alla lettera a) e del valore di esposizione dell'aggregato di importi utilizzati ceduti nella cartolarizzazione.

Le ragioni di credito del cedente, in quanto tali, non possono essere subordinate alle ragioni di credito degli investitori.

Per «ragioni di credito degli investitori» si intende del valore di esposizione della parte nozionale dell'aggregato di importi utilizzati che non rientrano nella lettera a) più del valore di esposizione della parte dell'aggregato di importi non utilizzati delle linee di credito, i cui importi utilizzati sono stati ceduti nella cartolarizzazione che non rientrano nella lettera b).

71.

L'esposizione dell'ente creditizio cedente associata ai suoi diritti rispetto alla parte delle ragioni di credito del cedente di cui al punto70, lettera a) non è considerata come una posizione inerente a cartolarizzazione bensì come un'esposizione su base proporzionale verso le esposizioni degli importi utilizzati cartolarizzate come se queste non fossero state cartolarizzate per un importo pari a quello descritto al punto70, lettera a). Si considera inoltre che l'ente creditizio cedente ha un'esposizione su base proporzionale verso gli importi non utilizzati delle linee di credito, i cui importi utilizzati sono stati ceduti nella cartolarizzazione, per un importo pari a quello descritto al punto 70, lettera b).

3.8.   Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

72.

L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % può essere ridotto di 12,5 volte l'importo di eventuali rettifiche di valore effettuate dall'ente creditizio rispetto alle esposizioni cartolarizzate. Nella misura in cui le rettifiche di valore sono prese in considerazione a tal fine, esse non vengono prese in considerazione nel calcolo di cui all'allegato VII, parte 1, punto36.

73.

L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione può essere ridotto di 12,5 volte l'importo di eventuali rettifiche di valore effettuate dall'ente creditizio rispetto a tale posizione.

74.

Come previsto all'articolo 66, paragrafo 2, nel caso di una posizione inerente a cartolarizzazione alla quale si applica un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % gli enti creditizi possono dedurre dai fondi propri il valore dell'esposizione della posizione in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

75.

Ai fini dell'applicazione del punto 74

a)

il valore dell'esposizione della posizione può essere derivato dall'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tenuto conto di eventuali riduzioni effettuate conformemente ai punti 72 e 73;

b)

il calcolo del valore dell'esposizione può riflettere la protezione del credito finanziata ammissibile secondo modalità conformi alla metodologia prescritta ai punti da 60 a 67;

c)

quando il metodo della formula di vigilanza viene utilizzato per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e L ≤ KIRBR e [L+T] > KIRBR, la posizione può essere trattata come due posizioni con L pari al KIRBR della posizione con il maggior rango nel rimborso.

76.

Quando un ente creditizio si avvale dell'alternativa indicata al punto 74, l'importo dedotto conformemente a tale punto moltiplicato per 12,5 è sottratto, ai fini dell'applicazione del punto 45, dall'importo specificato in tale punto come l'importo massimo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato dagli enti creditizi ivi indicati.

ALLEGATO X

RISCHIO OPERATIVO

Parte 1 — Metodo base

1.   REQUISITO PATRIMONIALE

1.

Nell'ambito del metodo base, il requisito patrimoniale per il rischio operativo è pari al 15 % dell'indicatore rilevante definito ai punti da 2 a 9.

2.   INDICATORE RILEVANTE

2.

L'indicatore rilevante è la media riferita a tre esercizi della somma dei proventi netti da interessi e dei proventi netti non da interessi.

3.

La media triennale è calcolata sulla base delle tre ultime osservazioni su base annuale effettuate alla fine dell'esercizio. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, possono essere utilizzate stime aziendali.

4.

Qualora da una delle osservazioni risulti che la somma dei proventi netti da interessi e dei proventi netti non da interessi è negativa o nulla, tale dato non viene preso in considerazione nel calcolo della media triennale. L'indicatore rilevante è costituito dalla somma dei dati positivi divisa per il numero dei dati positivi.

2.1.   Enti creditizi soggetti alla direttiva 86/635/CEE

5.

Sulla base delle voci contabili del conto profitti e perdite degli enti creditizi di cui all'articolo 27 della direttiva 86/635/CEE, l'indicatore rilevante è pari alla somma degli elementi enumerati nella tabella 1. Ciascun elemento è incluso nella somma con il suo segno positivo o negativo.

6.

Potrebbe essere necessario correggere questi elementi per tenere conto dei requisiti di cui ai punti 7 e 8.

Tabella 1

1

Interessi e proventi assimilati

2

Interessi e oneri assimilati

3

Proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso

4

Proventi per commissioni/provvigioni

5

Oneri per commissioni/provvigioni

6

Profitto (perdita) da operazioni finanziarie

7

Altri proventi di gestione

2.1.1.   Requisiti

7.

L'indicatore è calcolato al lordo di accantonamenti e di spese operative. Le spese operative comprendono le provvigioni versate per i servizi forniti in outsourcing da terzi che non sono l'impresa madre o filiazioni dell'ente creditizio né filiazioni di un'impresa madre che è anche l'impresa madre dell'ente creditizio. Le spese per i servizi forniti in outsourcing da terzi possono ridurre l'indicatore rilevante soltanto se sostenute da un'impresa sottoposta a vigilanza ai sensi della presente direttiva o di disposizioni equivalenti.

8.

I seguenti elementi non sono utilizzati nel calcolo dell'indicatore rilevante:

a)

profitti e perdite realizzati sulla vendita di titoli non inclusi nel portafoglio di negoziazione,

b)

i proventi derivanti da partite straordinarie o irregolari,

c)

i proventi derivanti da assicurazioni.

Quando la rivalutazione di titoli del portafoglio di negoziazione rientra nel conto profitti e perdite, tale rivalutazione può essere inclusa. Quando si applica l'articolo 36, paragrafo 2 della direttiva 86/635/CEE, la rivalutazione contabilizzata nel conto profitti e perdite dovrebbe essere inclusa.

2.2.   Enti creditizi soggetti ad un diverso quadro di regolamentazione contabile

9.

Gli enti creditizi soggetti ad un quadro di regolamentazione contabile diverso da quello stabilito dalla direttiva 86/635/CEE calcolano l'indicatore rilevante sulla base dei dati che meglio riflettono la definizione di cui ai punti da 2 a 8.

Parte 2 — Metodo standardizzato

1.   REQUISITO PATRIMONIALE

1.

Nel quadro del metodo standardizzato il requisito patrimoniale per il rischio operativo è pari alla media su tre anni degli indicatori rilevanti ponderati per il rischio calcolati ogni anno per le aree di attività di cui alla tabella 2. Ogni anno, un requisito patrimoniale negativo in un'area di attività, risultante da un indicatore rilevante negativo, può essere imputato a tutto l'insieme. Tuttavia qualora l'onere patrimoniale complessivo in tutte le aree di attività in un determinato anno sia negativo, per quell'anno il valore immesso nel calcolo della media è pari a zero.

2.

La media triennale è calcolata sulla base delle tre ultime osservazioni su base annuale effettuate alla fine dell'esercizio. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, possono essere utilizzate stime aziendali.

Tabella 2

Area di attività

Elenco di attività

Percentuale

Servizi finanziari per l'impresa (Corporate finance)

Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile

Servizi connessi con l'assunzione a fermo.

Consulenza in materia di investimenti

Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese

Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria e altre forme di consulenza generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari

18 %

Negoziazioni e vendite (Trading and sales)

Negoziazione per conto proprio

Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking

Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari.

Esecuzione di ordini per conto dei clienti

Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile

Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

18 %

Intermediazione al dettaglio (Retail brokerage)

(Attività con singole persone fisiche o con entità di piccole e medie dimensioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 79 per la classe delle esposizioni al dettaglio)

Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari

Esecuzione di ordini per conto dei clienti

Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile

12 %

Servizi bancari a carattere commerciale (Commercial banking)

Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili

Operazioni di prestito

Leasing finanziario

Rilascio di garanzie e di impegni di firma

15 %

Servizi bancari al dettaglio (Retail banking)

(Attività con singole persone fisiche o con entità di piccole e medie dimensioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 79 per la classe delle esposizioni al dettaglio)

Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili

Operazioni di prestito

Leasing finanziario

Rilascio di garanzie e di impegni di firma

12 %

Pagamenti e regolamenti (Payment and settlement)

Servizi di pagamento

Emissione e gestione di mezzi di pagamento

18 %

Gestioni fiduciarie (Agency services)

Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali

15 %

Gestioni patrimoniali (Asset management)

Gestione di portafogli

Gestione di OICVM

Altre forme di gestioni patrimoniali (asset management)

12 %

3.

Le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a calcolare il proprio requisito patrimoniale per il rischio operativo utilizzando un metodo standardizzato alternativo, come indicato ai punti da 5 a 11.

2.   PRINCIPI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ

4.

Gli enti creditizi elaborano politiche e criteri specifici documentati per l'attribuzione dell'indicatore rilevante alle aree di attività e alle attività correnti nell'ambito del metodo standardizzato. I criteri vengono rivisti e adattati se del caso in funzione di attività e rischi nuovi o mutevoli. I principi per la classificazione delle aree di attività sono:

a)

tutte le attività devono essere classificate in aree in modo reciprocamente esclusivo e complessivamente esauriente;

b)

ogni attività che non può essere facilmente attribuita a un'area nello schema, ma che rappresenta una funzione ausiliaria di un'attività ivi compresa, deve essere allocata all'area di attività cui si riferisce. Qualora l'attività ausiliaria faccia capo a più di un'area, deve essere utilizzato un criterio oggettivo di classificazione;

c)

qualora un'attività non possa essere attribuita a una specifica area, essa deve essere imputata a quell'area che produce la percentuale più elevata. La stessa regola si applica anche alle sue attività ausiliarie;

d)

gli enti creditizi possono utilizzare metodi interni di stima per attribuire l'indicatore rilevante alle varie aree di attività. I costi prodotti in un'area di attività che sono imputabili ad una diversa area possono essere riattribuiti all'area alla quale si riferiscono usando ad esempio un metodo basato sui prezzi interni di trasferimento tra le due aree;

e)

la classificazione delle attività in aree ai fini del calcolo del capitale a fronte del rischio operativo deve essere coerente con le categorie impiegate per il rischio di credito e per il rischio di mercato;

f)

l'alta direzione deve essere responsabile delle strategie di classificazione, sotto il controllo degli organi di governo dell'ente creditizio;

g)

il processo di classificazione delle aree di attività deve essere sottoposto a revisione indipendente.

3.   INDICATORI ALTERNATIVI PER TALUNE AREE DI ATTIVITÀ

3.1.   Modalità

5.

Le autorità competenti possono autorizzare l'ente creditizio ad utilizzare un indicatore rilevante alternativo per le aree di attività «servizi bancari al dettaglio» e «servizi bancari a carattere commerciale».

6.

Per queste aree di attività l'indicatore rilevante è un indicatore di reddito normalizzato pari alla media triennale dell'ammontare nominale totale dei crediti a clientela moltiplicato per 0,035.

7.

Per le aree di attività «servizi bancari al dettaglio», e/o «servizi bancari a carattere commerciale», i crediti a clientela sono composti dagli importi complessivamente utilizzati nei corrispondenti portafogli creditizi. Per l'area «servizi bancari a carattere commerciale» è altresì incluso il valore dei titoli non detenuti nel portafoglio di negoziazione.

3.2.   Condizioni

8.

L'autorizzazione ad utilizzare indicatori rilevanti alternativi è soggetta alle condizioni di cui ai punti da 9 a 11.

3.2.1.   Condizione generale

9.

L'ente creditizio soddisfa i criteri di idoneità di cui al punto 12.

3.2.2.   Condizioni specifiche per le aree «servizi bancari al dettaglio» (retail banking) e «servizi bancari a carattere commerciale» (commercial banking).

10.

L'ente creditizio opera in misura assolutamente prevalente nei «servizi bancari al dettaglio» (retail banking) e/o nei «servizi bancari a carattere commerciale» (commercial banking), che costituiscono almeno il 90 % del suo reddito.

11.

L'ente creditizio è in grado di dimostrare alle autorità competenti che una quota significativa delle sue attività nei «servizi bancari al dettaglio» (retail banking) e/o nei «servizi bancari a carattere commerciale» (commercial banking) comprende prestiti associati ad una PD elevata e che il metodo standardizzato alternativo offre una base migliore per valutare il rischio operativo.

4.   CRITERI DI IDONEITÀ

12.

Oltre ai requisiti generali di gestione del rischio di cui all'articolo 22 e all'allegato V, gli enti creditizi soddisfano i criteri di idoneità sottoelencati. Il rispetto di tali criteri è determinato tenuto conto delle dimensioni e della portata delle attività dell'ente creditizio e del principio di proporzionalità.

a)

gli enti creditizi devono avere un sistema di gestione e di valutazione del rischio operativo ben documentato e con responsabilità chiaramente assegnate. Essi devono rilevare le loro esposizioni soggette al rischio operativo e i dati rilevanti sul rischio operativo, incluse le perdite significative. Questo sistema deve essere soggetto a revisioni periodiche indipendenti;

b)

il sistema di valutazione del rischio operativo deve essere strettamente integrato nel processo di gestione del rischio complessivo dell'ente creditizio. I risultati da esso prodotti devono costituire parte integrante del processo di sorveglianza e controllo del profilo di rischio operativo dell'ente creditizio;

c)

gli enti creditizi devono disporre di un sistema di reporting gestionale che fornisce segnalazioni alla direzione sull'esposizione al rischio operativo ai responsabili delle funzioni rilevanti all'interno dell'ente creditizio. Gli enti creditizi devono dotarsi di procedure con cui intraprendere azioni appropriate sulla base delle informazioni contenute in tali segnalazioni.

Parte 3 — Metodi avanzati di misurazione

1.   CRITERI DI IDONEITÀ

1.

Per poter essere ammessi all'uso di un metodo avanzato di misurazione, gli enti creditizi devono dimostrare alle autorità competenti di soddisfare i criteri di idoneità enumerati in appresso, oltre ai requisiti generali di gestione del rischio di cui all'articolo 22 e all'allegato V.

1.1.   Requisiti qualitativi

2.

Il sistema interno di misurazione del rischio operativo dell'ente creditizio deve essere strettamente integrato nei suoi processi di gestione quotidiana del rischio.

3.

L'ente creditizio deve disporre di una funzione indipendente di gestione del rischio operativo.

4.

Le esposizioni soggette al rischio operativo e le perdite rilevate devono essere oggetto di segnalazioni periodiche. L'ente creditizio deve dotarsi di procedure con cui intraprendere appropriate azioni correttive.

5.

Il sistema di gestione del rischio dell'ente creditizio deve essere ben documentato. L'ente creditizio deve porre in essere procedure che assicurino l'osservanza dei requisiti e prevedere direttive per il trattamento dei casi di difformità.

6.

Revisori interni e/o esterni devono effettuare revisioni periodiche dei processi di gestione del rischio operativo e dei relativi sistemi di misurazione.

7.

La validazione del sistema di misurazione del rischio operativo da parte delle autorità competenti deve prevedere:

a)

la verifica che i processi interni di validazione operino in modo soddisfacente; e

b)

l'accertamento che i flussi di dati e i processi associati al sistema di misurazione del rischio siano trasparenti e accessibili.

1.2.   Requisiti quantitativi

1.2.1.   Procedura

8.

Gli enti creditizi calcolano il proprio requisito patrimoniale come somma delle perdite attese e di quelle inattese, a meno che possano dimostrare di essere in grado di stimare adeguatamente le perdite attese nelle loro prassi operative interne. L'approccio di misurazione del rischio operativo seguito è in grado di cogliere potenziali eventi di perdita ad elevato impatto, raggiungendo standard di robustezza comparabili a quelli di un intervallo di confidenza del 99,9 % su un periodo di un anno.

9.

Il sistema di misurazione del rischio operativo di un ente creditizio deve possedere taluni elementi basilari per poter soddisfare lo standard di robustezza di cui al punto 8. Tali elementi comprendono l'impiego di dati interni e di dati esterni, le analisi di scenario e i fattori che rispecchiano il contesto operativo e i sistemi di controllo interni, come indicato infra ai punti da 13 a 24. L'ente creditizio deve avere un approccio ben documentato per ponderare l'uso di questi quattro elementi nel suo sistema complessivo di misurazione del rischio operativo.

10.

Il sistema di misurazione del rischio coglie le determinanti principali del rischio che influiscono sul profilo della coda di distribuzione delle stime di perdita.

11.

Le stime delle correlazioni tra le singole misure di rischio operativo e le perdite da rischio operativo possono essere prese in considerazione i soltanto se l'ente creditizio può dimostrare all'autorità competente che i propri sistemi per la misurazione delle correlazioni sono solidi e applicati con correttezza, e che tengono conto dell'incertezza associata a stime di questo tipo, specialmente in periodi di stress. L'ente creditizio valida le proprie ipotesi sulle correlazioni attraverso appropriate tecniche quantitative e qualitative.

12.

Il sistema di misurazione del rischio è intrinsecamente coerente ed evita duplicazioni nel computo delle valutazioni qualitative o delle tecniche di attenuazione del rischio riconosciute in altre componenti dello schema di adeguatezza patrimoniale.

1.2.2   Dati interni

13.

Le misurazioni interne del rischio operativo sono basate su un periodo di osservazione di almeno cinque anni. Quando un ente creditizio adotta per la prima volta un metodo avanzato di misurazione, è accettabile un periodo di osservazione di tre anni.

14.

Gli enti creditizi sono in grado di classificare i propri dati storici di perdita in funzione delle pertinenti aree di attività definite nella parte 2 e delle tipologie di eventi definite nella parte 5, nonché di fornire su richiesta questi dati alle autorità competenti. Esistono criteri documentati e oggettivi per attribuire le perdite alle specifiche aree di attività e tipologie di eventi. Le perdite da rischio operativo collegate al rischio di credito e storicamente incluse nella banca dati interna relativa al rischio di credito sono registrate nella banca dati sul rischio operativo e rilevate separatamente. Tali perdite non sono soggette all'applicazione del requisito previsto per il rischio operativo fintantoché continuano ad essere trattate come rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi. Le perdite da rischio operativo collegate ai rischi di mercato vengono computate ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo.

15.

I dati interni sulle perdite dell'ente creditizio sono esaurienti, nel senso che colgono tutte le attività e le esposizioni rilevanti da tutti i pertinenti sottosistemi e articolazioni territoriali. Gli enti creditizi sono in grado di dimostrare che l'eventuale esclusione di attività o esposizioni, individualmente o in combinazione tra loro, non produce un impatto significativo sulle stime di rischio complessive. Vengono definite adeguate soglie minime di perdita per la raccolta dei dati interni.

16.

Oltre ai dati sull'importo della perdita lorda, gli enti creditizi raccolgono informazioni sulla data dell'evento, su eventuali recuperi degli importi lordi, nonché altre informazioni descrittive sulle determinanti o sulle cause dell'evento di perdita.

17.

Esistono criteri specifici per classificare i dati relativi alle perdite derivanti da un determinato evento verificatosi in una funzione centralizzata ovvero in un'attività che si estenda su più aree, come pure da eventi collegati tra loro nel tempo.

18.

Gli enti creditizi dispongono di procedure documentate per valutare la rilevanza su base continuativa dei dati storici sulle perdite, compresi i casi in cui si possa ricorrere a rettifiche discrezionali, riparametrazioni e altri aggiustamenti, in quale misura essi possono essere effettuati e quali debbano essere i responsabili di siffatte decisioni.

1.2.3.   Dati esterni

19.

Il sistema di misurazione del rischio operativo dell'ente creditizio utilizza dati esterni rilevanti, specialmente quando vi è motivo di ritenere che l'ente creditizio sia esposto a perdite ad impatto potenzialmente elevato, ancorché infrequenti. L'ente creditizio dispone di un processo sistematico atto a individuare le situazioni in cui impiegare i dati esterni e le metodologie usate per incorporare tali dati nel proprio sistema di misurazione. Le condizioni e le prassi per l'utilizzo di dati esterni sono regolarmente riviste, documentate e assoggettate a periodica revisione indipendente.

1.2.4.   Analisi di scenario

20.

Al fine di valutare la propria esposizione a eventi di particolare gravità, l'ente creditizio utilizza, unitamente ai dati esterni, analisi di scenario condotte da esperti. Al fine di garantirne la fondatezza, queste valutazioni vengono validate e rivedute in base al confronto con le perdite effettivamente subite.

1.2.5.   Fattori di contesto operativo e di controllo interno

21.

Una metodologia complessiva di valutazione del rischio dell'ente creditizio è in grado di cogliere i fattori cruciali del contesto operativo e del sistema di controllo interno che possono modificare il profilo di rischio operativo dell'ente stesso.

22.

La scelta di ciascun fattore è effettuata tenuto conto della significatività dello stesso quale determinante del rischio, sulla base dell'esperienza e del giudizio degli esperti delle aree di attività interessate.

23.

La sensibilità delle stime di rischio ai mutamenti dei fattori e la ponderazione relativa dei vari fattori sono ben fondate. Oltre a cogliere le modifiche del profilo di rischio dovute al miglioramento dei sistemi di controllo, il sistema individua inoltre potenziali aumenti del rischio derivanti dalla maggiore complessità delle attività o dagli accresciuti volumi operativi.

24.

Questo sistema è documentato e sottoposto a revisione indipendente all'interno dell'ente creditizio e da parte delle autorità competenti. Con l'andar del tempo il processo e i risultati sono validati e riesaminati mediante raffronto con i dati interni di perdita effettiva e con i dati esterni rilevanti.

2.   EFFETTO DELLE ASSICURAZIONI E DI ALTRI MECCANISMI DI TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

25.

Gli enti creditizi possono riconoscere l'effetto delle assicurazioni previo il rispetto delle condizioni di cui ai punti da 26 a 29 e di altri meccanismi di trasferimento del rischio ove possano dimostrare alle autorità competenti il conseguimento di un significativo effetto di attenuazione del rischio.

26.

L'assicuratore deve essere autorizzato ad esercitare l'attività di assicurazione o di riassicurazione e ha un rating minimo sulla sua capacità di indennizzo da parte di una ECAI ammissibile che l'autorità competente ha deciso di associare alla classe di merito del credito 3 o superiore conformemente alle norme di ponderazione del rischio delle esposizioni per gli enti creditizi in virtù degli articoli da 78 a 83.

27.

L'assicurazione e il quadro assicurativo degli enti creditizi devono ottenere le seguenti condizioni:

a)

la polizza assicurativa deve avere una durata iniziale non inferiore a un anno. Per le polizze con durata residua inferiore a un anno l'ente creditizio deve adottare appropriati coefficienti di scarto (haircut) rappresentativi della decrescente vita residua della polizza; per polizze con durata residua pari o inferiore a 90 giorni, è previsto un coefficiente di scarto pari al 100 %;

b)

la polizza deve prevedere un periodo minimo di preavviso di 90 giorni per la disdetta del contratto;

c)

la polizza di assicurazioni non deve prevedere esclusioni o limitazioni attivate da azioni di vigilanza ovvero, nel caso di un ente creditizio fallito, che precludano all'ente creditizio, al commissario straordinario o al liquidatore di recuperare somme a titolo di danni subiti o spese sostenute dall'ente creditizio stesso, eccettuato il caso di eventi verificatisi dopo l'attivazione delle procedure di commissariamento o di liquidazione dell'ente creditizio, a condizione che la polizza assicurativa possa escludere ammende, sanzioni pecuniarie o penalizzazioni derivanti da provvedimenti assunti dalle autorità competenti;

d)

il metodo di calcolo dell'attenuazione del rischio deve tener conto della copertura assicurativa in modo tale da esprimere in maniera trasparente e coerente la relazione esistente tra la copertura assicurativa stessa e l'effettiva probabilità e l'impatto delle perdite utilizzate per la determinazione complessiva del requisito patrimoniale per il rischio operativo;

e)

l'assicurazione deve essere fornita da un terzo. Nel caso di assicurazione fornita tramite controllate o affiliate, l'esposizione deve essere trasferita a un terzo indipendente, ad esempio mediante un contratto di riassicurazione, che soddisfi i criteri di idoneità;

f)

lo schema per il riconoscimento dell'assicurazione deve essere ben fondato e documentato.

28.

La metodologia per il riconoscimento dell'assicurazione deve cogliere, attraverso l'applicazione di coefficienti di sconto o di scarto sull'ammontare della polizza in questione, i seguenti elementi:

a)

la durata residua della polizza assicurativa, se inferiore a un anno, come sopra menzionato;

b)

i termini di disdetta della polizza, se inferiori ad un anno;

c)

il grado di incertezza associato ai rimborsi e i disallineamenti di copertura delle polizze assicurative.

29.

La riduzione dei requisiti patrimoniali derivante dal riconoscimento delle assicurazioni deve essere limitata al 20 % del requisito patrimoniale per il rischio operativo precedente al riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio.

3.   RICHIESTA DI UTILIZZARE UN METODO AVANZATO DI MISURAZIONE A LIVELLO DI GRUPPO

30.

Quando è previsto che un metodo avanzato di misurazione venga utilizzato dall'ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni o dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, la richiesta include una descrizione della metodologia utilizzata per attribuire tra le diverse entità del gruppo il capitale a copertura del rischio operativo.

31.

Nella domanda viene indicato se e in che modo gli effetti di diversificazione vengano presi in considerazione nel sistema di misurazione del rischio.

Parte 4 — Uso combinato di diverse metodologie

1.   USO DI UN METODO AVANZATO DI MISURAZIONE IN COMBINAZIONE CON ALTRI METODI

1.

Gli enti creditizi possono utilizzare un metodo avanzato di misurazione in combinazione con il metodo base o con il metodo standardizzato purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

devono essere colti tutti i rischi operativi dell'ente creditizio. L'autorità competente deve approvare la metodologia utilizzata per coprire le diverse attività, articolazioni territoriali, strutture giuridiche o altre suddivisioni stabilite in base a criteri interni;

b)

la parte di attività rientrante nell'applicazione di un dato metodo, sia esso il metodo standardizzato o un metodo avanzato di misurazione, deve soddisfare i criteri di idoneità previsti nelle parti 2 e 3 per quel dato metodo.

2.

Caso per caso, l'autorità competente può imporre le seguenti condizioni aggiuntive:

a)

alla data di applicazione di un metodo avanzato di misurazione, tale metodo deve essere in grado di cogliere una parte significativa dei rischi operativi dell'ente creditizio;

b)

l'ente creditizio deve impegnarsi ad estendere progressivamente il metodo avanzato di misurazione ad una parte rilevante della sua attività sulla base di un calendario concordato con le autorità competenti.

2.   USO COMBINATO DEL METODO BASE E DEL METODO STANDARDIZZATO

3.

Un ente creditizio può utilizzare congiuntamente il metodo base e il metodo standardizzato solo in circostanze eccezionali, quali la recente acquisizione di nuove attività, che potrebbero richiedere un periodo di transizione per l'applicazione del metodo standardizzato.

4.

L'uso combinato del metodo base e del metodo standardizzato è subordinato all'impegno dell'ente creditizio ad estendere progressivamente il metodo standardizzato sulla base di un calendario concordato con le autorità competenti.

Parte 5 — Classificazione delle tipologie di eventi di perdita

Tabella 3

Categoria di eventi

Definizione

Frode interna

Perdite dovute a frode, appropriazione indebita o elusione di leggi, regolamenti o direttive aziendali — ad esclusione degli episodi di discriminazione o di mancata applicazione di condizioni paritarie — in cui sia coinvolta almeno una risorsa interna dell'ente creditizio

Frode esterna

Perdite dovute a frode, appropriazione indebita o violazione/elusione di leggi da parte di terzi

Rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro

Perdite derivanti da atti non conformi alle leggi o agli accordi in materia di impiego, salute e sicurezza sul lavoro, dal pagamento di risarcimenti a titolo di lesioni personali o da episodi di discriminazione o di mancata applicazione di condizioni paritarie

Clientela, prodotti e prassi professionali

Perdite derivanti da inadempienze, involontarie o per negligenza, relative a obblighi professionali verso clienti specifici (inclusi i requisiti di affidabilità e di adeguatezza), ovvero dalla natura o dalle caratteristiche del prodotto

Danni a beni materiali

Perdite dovute a danneggiamento o a distruzione di beni materiali per catastrofi naturali o altri eventi

Interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi

Perdite dovute a interruzioni dell'operatività o a disfunzioni dei sistemi

Esecuzione, consegna e gestione dei processi

Perdite dovute a carenze nel trattamento delle operazioni o nella gestione dei processi, nonché perdite dovute alle relazioni con controparti commerciali e fornitori

ALLEGATO XI

CRITERI TECNICI RELATIVI ALLA REVISIONE E VALUTAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

1.

Oltre ai rischi di credito, di mercato e operativo, la revisione e la valutazione che le autorità competenti svolgono conformemente all'articolo 124 hanno per oggetto i seguenti elementi:

a)

i risultati delle prove di stress effettuate dagli enti creditizi che applicano il metodo IRB;

b)

l'esposizione al rischio di concentrazione degli enti creditizi e la relativa gestione, compresa l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli da 108 a 118;

c)

la solidità, l'appropriatezza e l'applicazione delle politiche e delle procedure attuate dagli enti creditizi per la gestione del rischio residuale associato all'uso di tecniche riconosciute di attenuazione del rischio di credito;

d)

la misura in cui i fondi propri detenuti dall'ente creditizio a fronte delle attività che ha cartolarizzato siano adeguati al contenuto economico dell'operazione, considerata anche l'entità del rischio trasferito;

e)

l'esposizione al rischio di liquidità degli enti creditizi e la relativa gestione;

f)

l'impatto degli effetti di diversificazione e il modo in cui detti effetti sono presi in considerazione nel sistema di misurazione del rischio;

g)

i risultati delle prove di stress effettuate dagli enti che utilizzano un modello interno per calcolare i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato di cui all'allegato V della direttiva 2006/…/CE.

2.

Le autorità competenti controllano se un ente creditizio abbia fornito un supporto implicito ad una cartolarizzazione. Se viene appurato che un ente creditizio ha fornito un supporto implicito in più di un'occasione, l'autorità competente adotta misure appropriate che riflettano la maggior probabilità che in futuro l'ente creditizio fornisca un supporto alle sue cartolarizzazioni, mancando pertanto di operare un trasferimento significativo del rischio.

3.

Per determinare quanto previsto all'articolo 124, paragrafo 3, le autorità competenti considerano se le rettifiche di valore e gli accantonamenti effettuati sulle posizioni comprese nei portafogli del portafoglio di negoziazione, come previsto nella direttiva 2006/…/CE, allegato VII, parte B, consentano all'ente creditizio di vendere o coprire le proprie posizioni entro un periodo breve senza subire perdite significative in condizioni di mercato normali.

ALLEGATO XII

CRITERI TECNICI IN MATERIA DI INFORMATIVA

Parte 1 — Criteri generali

1.

Un'informazione è da considerarsi rilevante se la sua omissione o la sua errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o le decisioni degli utilizzatori che su di essa fanno affidamento per l'adozione di decisioni economiche.

2.

Sono considerate esclusive di un ente creditizio quelle informazioni che, se rese note al pubblico, intaccherebbero la sua posizione competitiva. Possono essere considerate tali le informazioni su prodotti o sistemi che, se rese note alla concorrenza, diminuirebbero il valore degli investimenti dell'ente creditizio.

3.

Le informazioni sono considerate riservate se vi sono obbligazioni nei confronti dei clienti o altre relazioni con la controparte che vincolano l'ente creditizio alla riservatezza.

4.

Le autorità competenti prescrivono agli enti creditizi di valutare la necessità di pubblicare alcune o tutte le informazioni più frequentemente che una volta l'anno alla luce delle caratteristiche rilevanti delle loro attività, quali la portata delle operazioni, la gamma delle attività, la presenza in diversi paesi e in diversi settori finanziari e la partecipazione a mercati finanziari e a sistemi internazionali di pagamento, di regolamento e di compensazione. Gli enti creditizi valutano in particolare l'eventuale necessità di pubblicare con maggiore frequenza le informazioni di cui alla parte 2, punto 3, lettere b) e e) e punto 4, lettere da b) a e) nonché le informazioni sulle esposizioni soggette a rischio o su altre voci suscettibili di rapidi cambiamenti.

5.

L'obbligo di informativa di cui alla parte 2, punti 3 e 4 è previsto conformemente all'articolo 72, paragrafi 1 e 2.

Parte 2 — Obblighi generali

1.

Per ciascuna categoria di rischio, compresi i rischi di cui ai punti da 1 a 14, si pubblicano gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio dell'ente creditizio, in particolare:

a)

le strategie e i processi per la gestione di tali rischi;

b)

la struttura e l'organizzazione della pertinente funzione di gestione del rischio o di altri dispositivi rilevanti;

c)

l'ambito di applicazione e la natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio;

d)

le politiche di copertura e di attenuazione del rischio, le strategie e i processi per la sorveglianza continuativa sulla loro efficacia.

2.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione degli obblighi della presente direttiva, vengono pubblicate le seguenti informazioni:

a)

la ragione sociale dell'ente creditizio al quale si applicano gli obblighi della presente direttiva;

b)

un profilo delle differenze nelle basi per il consolidamento a fini contabili e di vigilanza, con una breve descrizione delle entità all'interno del gruppo che:

i)

sono consolidate integralmente,

ii)

sono consolidate proporzionalmente,

iii)

sono dedotte dai fondi propri,

iv)

non sono né consolidate né dedotte;

c)

eventuali impedimenti di fatto o di diritto attuali o prevedibili che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l'impresa madre e le sue filiazioni;

d)

l'ammontare aggregato dei deficit patrimoniali rispetto al minimo obbligatorio di tutte le filiazioni non incluse nel consolidamento e le ragioni sociali di tali filiazioni;

e)

se applicabile, il fatto di avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 69 e 70.

3.

Gli enti creditizi pubblicano le seguenti informazioni riguardanti i loro fondi propri:

a)

informazioni sintetiche su termini e condizioni attinenti alle principali caratteristiche di tutti gli strumenti di capitale e relative componenti;

b)

l'ammontare dei fondi propri di base, con informazioni separate su tutti gli elementi patrimoniali positivi e le deduzioni;

c)

l'ammontare totale dei fondi propri supplementari e dei fondi propri quali definiti al capo IV della direttiva 2006/…/CE;

d)

le deduzioni dai fondi propri di base e dai fondi propri supplementari a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, con informazioni separate sugli elementi di cui all'articolo 57, lettera q);

e)

l'importo dei fondi propri totali ammissibili, al netto delle deduzioni e delle limitazioni di cui all'articolo 66.

4.

Per quanto riguarda l'osservanza dei requisiti di cui agli articoli 75 e 123, l'ente creditizio pubblica le seguenti informazioni:

a)

la descrizione sintetica del metodo adottato dall'ente creditizio nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche;

b)

per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 78 a 83, l'8 % di tali esposizioni per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 79;

c)

per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 84 a 89, l'8 % di tali esposizioni per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 86. Per la classe delle esposizioni al dettaglio, tale requisito si applica a ciascuna delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 10 a 13. Per la classe delle esposizioni in strumenti di capitale tale requisito si applica a:

i)

ciascuno dei metodi di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 17 a 26;

ii)

esposizioni negoziate in mercati, esposizioni in strumenti di «private equity» nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati ed altre esposizioni;

iii)

esposizioni soggette a disposizioni di vigilanza transitorie per quanto riguarda i requisiti patrimoniali;

iv)

esposizioni soggette a clausole di salvaguardia per quanto riguarda i requisiti patrimoniali;

d)

i requisiti patrimoniali minimi calcolati conformemente all'articolo 75, lettere b) e c);

e)

i requisiti patrimoniali minimi calcolati conformemente agli articoli da 103 a 105 e indicati separatamente.

5.

Per quanto riguarda l'esposizione dell'ente creditizio al rischio di controparte quale definito all'allegato III, parte 1, l'ente creditizio pubblica le seguenti informazioni:

a)

una descrizione della metodologia utilizzata per assegnare i limiti operativi definiti in termini di capitale interno e di credito relativi alle esposizioni creditizie verso la controparte;

b)

una descrizione delle politiche per assicurare le garanzie e stabilire le riserve di credito;

c)

una descrizione delle politiche rispetto alle esposizioni al rischio di correlazione sfavorevole (wrong-way risk);

d)

una descrizione dell'impatto dell'importo delle garanzie che l'ente creditizio dovrebbe fornire in caso di ribasso della valutazione del suo merito di credito;

e)

il valore equo lordo positivo dei contratti, i vantaggi derivanti dalla compensazione, l'esposizione di credito corrente compensata, le garanzie reali detenute e l'esposizione di credito netta su derivati; l'esposizione creditizia netta è l'esposizione creditizia da operazioni su derivati, dopo aver considerato i vantaggi sia degli accordi di compensazione che degli accordi di garanzia legalmente opponibili;

f)

le misure del valore dell'esposizione in base ai metodi di cui all'allegato III, parti da 3 a 6, a seconda dei casi

g)

il valore nozionale delle coperture dei derivati su crediti e la distribuzione dell'esposizione creditizia corrente per tipo di esposizione creditizia;

h)

le operazioni in derivati su crediti (nozionali), ripartite a seconda che facciano capo al portafoglio creditizio proprio dell'ente creditizio o alle sue attività di intermediazione, compresa la distribuzione dei prodotti di derivati su crediti utilizzati, suddivisi ulteriormente in funzione della protezione acquistata e venduta nell'ambito di ciascun gruppo di prodotti;

i)

la stima di α se l'ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione delle autorità competenti a stimare.

6.

Per quanto riguarda l'esposizione al rischio di credito e al rischio di diluizione, l'ente creditizio pubblica le seguenti informazioni:

a)

le definizioni di crediti scaduti e deteriorati a fini contabili;

b)

la descrizione degli approcci e dei metodi adottati per determinare le rettifiche di valore e gli accantonamenti;

c)

l'ammontare totale delle esposizioni al netto di compensazioni contabili ma senza tenere conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e l'ammontare medio delle esposizioni nel periodo ripartite per classi di esposizioni;

d)

la distribuzione geografica delle esposizioni ripartite per aree significative e per classi principali di esposizioni e se necessario ulteriori dettagli;

e)

la distribuzione delle esposizioni per settore economico o per tipo di controparte, disaggregata per classe di esposizioni e se necessario ulteriori dettagli;

f)

il portafoglio complessivo delle esposizioni disaggregato in funzione della durata residua per classe di esposizioni e se necessario ulteriori dettagli;

g)

per settore economico o tipo di controparte significativi, l'ammontare di:

i)

esposizioni deteriorate e scadute, indicate separatamente,

ii)

rettifiche di valore e accantonamenti,

iii)

oneri per rettifiche di valore e accantonamenti effettuati nel periodo;

h)

gli importi delle esposizioni deteriorate e scadute, indicati separatamente, ripartiti per area geografica significativa, compreso, se praticabile, gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti relativi a ciascuna area geografica;

i)

il raccordo delle variazioni delle rettifiche di valore e degli accantonamenti per le esposizioni deteriorate, indicato separatamente. Le informazioni comprendono:

i)

la descrizione del tipo di rettifica di valore e dell'accantonamento,

ii)

il saldo iniziale,

iii)

le riprese effettuate nel periodo su accantonamenti,

iv)

gli accantonamenti effettuati o ripresi a fronte di perdite presunte su esposizioni durante il periodo, ogni altra rettifica, ad esempio per oscillazioni del cambio, fusioni societarie, acquisizioni e dismissioni di filiazioni, compresi i trasferimenti tra fondi di accantonamento,

v)

il saldo finale.

Le rettifiche e le riprese di valore imputate direttamente al conto economico vengono evidenziate separatamente.

7.

Gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 78 a 83 pubblicano le seguenti informazioni per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 79:

a)

le denominazioni delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte, nonché le ragioni di eventuali modifiche;

b)

le classi di esposizioni per le quali ogni agenzia esterna di valutazione del merito di credito o agenzia per il credito all'esportazione viene utilizzata;

c)

la descrizione del processo impiegato per trasferire le valutazioni del merito di credito relative all'emittente o all'emissione ad attività non incluse nel portafoglio di negoziazione;

d)

l'associazione del rating esterno di ciascuna agenzia esterna di valutazione del merito di credito o agenzia per il credito all'esportazione prescelta alle classi di merito di credito prescritte all'allegato VI; non è necessario pubblicare queste informazioni se l'ente creditizio rispetta l'associazione normale pubblicata dall'autorità competente;

e)

i valori delle esposizioni, con e senza attenuazione del rischio di credito, associati a ciascuna classe di merito di cui all'allegato VI nonché i valori delle esposizioni dedotti dai fondi propri.

8.

Gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all'allegato VII, parte 1, punto 6 o punti da 19 a 21 indicano le esposizioni assegnate a ciascuna categoria della tabella 1 di cui al punto 6 summenzionato o a ciascun fattore di ponderazione del rischio menzionato nei punti da 19 a 21 dell'allegato VII, parte I.

9.

Gli enti creditizi che calcolano i loro requisiti patrimoniali conformemente all'articolo 75, lettere b) e c) indicano tali requisiti separatamente per ciascun rischio menzionato in tali disposizioni.

10.

Ciascun ente creditizio che calcola i propri requisiti patrimoniali conformemente all'allegato V della direttiva 2006/…/CE pubblica le seguenti informazioni:

a)

per ciascun subportafoglio coperto:

i)

le caratteristiche dei modelli usati,

ii)

la descrizione delle prove di stress applicate al subportafoglio,

iii)

la descrizione degli approcci usati per effettuare test retrospettivi e per validare l'accuratezza e la coerenza dei modelli interni e dei processi interni di modellizzazione;

b)

il grado di accettazione da parte dell'autorità competente;

c)

una descrizione della misura e delle metodologie per l'osservanza degli obblighi di cui all'allegato VII, parte B, della direttiva 2006/…/CE.

11.

Gli enti creditizi pubblicano le seguenti informazioni riguardanti il rischio operativo:

a)

i metodi per la valutazione dei requisiti patrimoniali relativi al rischio operativo che l'ente creditizio può applicare;

b)

la descrizione della metodologia di cui all'articolo 105, se utilizzata dall'ente creditizio, ivi compresa una descrizione dei fattori interni ed esterni di rilievo presi in considerazione nel metodo di misurazione adottato dall'ente. In caso di utilizzo parziale, l'ambito di applicazione e la copertura delle diverse metodologie impiegate.

12.

Per quanto riguarda le esposizioni in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negoziazione, l'ente creditizio pubblica le seguenti informazioni:

a)

la differenziazione tra le esposizioni in funzione dei loro obiettivi, tra cui la realizzazione di guadagni in linea capitale e altri obiettivi strategici, e la descrizione delle tecniche contabili e delle metodologie di valutazione impiegate, incluse le ipotesi di fondo e le pratiche che influiscono sulla valutazione, nonché le modifiche significative di tali pratiche;

b)

il valore di bilancio, il valore equo (fair value) e, per i titoli quotati, il raffronto con la quotazione di mercato qualora questa si discosti in modo significativo dal suo valore equo;

c)

la tipologia, la natura e gli importi delle esposizioni negoziate in mercati, delle esposizioni in strumenti di «private equity» nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati e di altre esposizioni;

d)

i profitti/le perdite cumulativi/e realizzati/e su vendite e liquidazioni nel periodo;

e)

i profitti/le perdite totali non realizzati/e, i profitti/le perdite totali da rivalutazione latenti, nonché ogni eventuale importo di questa natura incluso nei fondi propri di base o supplementari.

13.

Per quanto riguarda l'esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione, l'ente creditizio pubblica le seguenti informazioni:

a)

la natura del rischio di tasso di interesse e le ipotesi di fondo (tra cui quelle relative ai rimborsi anticipati dei crediti e alla dinamica dei depositi non vincolati) e la frequenza della misurazione di questa tipologia di rischio;

b)

la variazione dei profitti, del valore economico o di altre misure pertinenti adottate dalla direzione in presenza di shock di tasso verso l'alto o verso il basso, a seconda del metodo di misurazione del rischio di tasso di interesse prescelto dalla direzione, per ciascuna valuta.

14.

Gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 94 a 101 pubblicano le informazioni seguenti:

a)

la descrizione degli obiettivi dell'ente creditizio relativamente all'attività di cartolarizzazione;

b)

i ruoli svolti dagli enti creditizi nel processo di cartolarizzazione;

c)

per ciascuno di essi, l'indicazione della misura del coinvolgimento dell'ente creditizio;

d)

i metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l'ente creditizio applica per le sue attività di cartolarizzazione;

e)

la sintesi delle politiche contabili dell'ente creditizio per le attività di cartolarizzazione, specificando:

i)

se le operazioni siano trattate come vendite o come finanziamenti,

ii)

il riconoscimento dei profitti sulle vendite,

iii)

le ipotesi di base per la valutazione degli impegni conservati,

iv)

il trattamento delle cartolarizzazioni sintetiche, se ciò non è già contemplato da altre norme contabili;

f)

le denominazioni delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata;

g)

l'ammontare totale delle esposizioni in essere cartolarizzate dall'ente creditizio e rientranti nello schema di cartolarizzazione (suddivise fra ordinarie e sintetiche), per tipologia di esposizione;

h)

per le esposizioni cartolarizzate dall'ente creditizio e che rientrano nello schema, la ripartizione, per tipologia di esposizione, dell'importo delle esposizioni deteriorate e scadute e le perdite riconosciute dall'ente creditizio nel periodo;

i)

l'ammontare aggregato delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mantenute o acquistate, ripartito per tipologia di esposizione;

j)

l'ammontare aggregato delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mantenute o acquistate, ripartito in funzione di un numero significativo di fasce di ponderazione del rischio. Le posizioni alle quali è stata applicata una ponderazione del rischio del 1 250 % o che sono state dedotte vengono indicate separatamente;

k)

l'ammontare aggregato in essere delle esposizioni rotative cartolarizzate, separate in base alle ragioni di credito, rispettivamente, del cedente e dell'investitore;

l)

la sintesi delle operazioni di cartolarizzazione effettuate nel periodo, compreso l'ammontare delle esposizioni cartolarizzate (per tipologia), nonché i profitti o le perdite riconosciuti sulle vendite, per tipologia di esposizione.

Parte 3 — Requisiti di idoneità per l'impiego di particolari strumenti o metodologie

1.

Gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 84 a 89 pubblicano le informazioni seguenti:

a)

l'autorizzazione da parte dell'autorità competente all'uso del metodo prescelto o all'applicazione del processo di transizione;

b)

la spiegazione e l'esame:

i)

della struttura dei sistemi di rating interni e della relazione tra rating interni ed esterni,

ii)

dell'uso di stime interne per finalità diverse dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 84 a 89,

iii)

del processo di gestione e di riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito,

iv)

dei meccanismi di controllo e di revisione dei sistemi di rating, anche in termini di indipendenza e di responsabilità;

c)

la descrizione del processo di rating interno, separatamente per le seguenti classi di esposizioni:

i)

amministrazioni centrali e banche centrali,

ii)

enti,

iii)

imprese, comprese le PMI, finanziamenti specializzati e crediti verso imprese acquistati,

iv)

crediti al dettaglio, per ciascuna delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 10 a 13,

v)

strumenti di capitale;

d)

i valori delle esposizioni per ciascuna delle classi di esposizioni specificate all'articolo 86. Le esposizioni verso le amministrazioni centrali, le banche centrali, gli enti e le imprese, laddove gli enti creditizi utilizzano stime interne della LGD o di fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, vengono indicate separatamente dalle esposizioni per le quali gli enti creditizi non utilizzano tali stime;

e)

per ciascuna delle classi di esposizioni – amministrazioni centrali, banche centrali, enti, imprese e strumenti di capitale – distribuite su un numero di classi di debitori (compreso l'inadempimento) sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito, gli enti creditizi indicano:

i)

le esposizioni totali (per le classi di esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, enti e imprese, la somma dei prestiti in essere e i valori delle esposizioni per margini non utilizzati; per gli strumenti di capitale, l'ammontare delle esposizioni in essere),

ii)

per gli enti creditizi che utilizzano stime interne della LGD per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, la LGD media ponderata per l'esposizione in percentuale,

iii)

il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l'esposizione,

iv)

per gli enti creditizi che utilizzano stime interne dei fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, l'importo dei margini inutilizzati e i valori delle esposizioni medi ponderati per l'esposizione per ciascuna classe di esposizioni;

f)

per la classe delle esposizioni al dettaglio e per ciascuna delle categorie di cui alla lettera c) punto iv), le informazioni di cui alla lettera e) (se applicabile, a livello di aggregato) o un'analisi delle esposizioni (prestiti in essere e valori delle esposizioni per margini non utilizzati) con un numero di gradi di EL sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito (se applicabile, a livello di aggregato);

g)

le rettifiche di valore effettive nel periodo precedente per ciascuna classe di esposizioni (esposizioni al dettaglio e ciascuna delle categorie di cui alla lettera c), punto iv) e variazioni rispetto al passato;

h)

la descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sulle perdite effettive dell'esercizio precedente (ad esempio, l'ente creditizio ha registrato tassi di inadempimento più alti della media, oppure LGD e fattori di conversione superiori alla media);

i)

le stime dell'ente creditizio rispetto ai risultati effettivi su un periodo più lungo. Esse dovrebbero quantomeno includere informazioni sulle stime di perdita a fronte delle perdite effettive in ciascuna classe di esposizioni (esposizioni al dettaglio e ciascuna delle categorie di cui alla lettera c) punto iv), su un lasso di tempo sufficiente a consentire una valutazione significativa della prestazione dei processi di rating interni per ciascuna classe di esposizioni (esposizioni al dettaglio e per ciascuna delle categorie di cui alla lettera c) punto iv). Se del caso, gli enti creditizi disaggregano ulteriormente tali dati per fornire un'analisi della PD e, per quelli che adottano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione, dei risultati della LGD e dei fattori di conversione a fronte delle stime fornite nelle summenzionate segnalazioni quantitative sulla valutazione del rischio.

Ai fini della lettera c), la descrizione include le tipologie di esposizioni ricomprese nella classe di esposizioni, le definizioni, i metodi e i dati utilizzati per la stima e la validazione della PD e, se applicabile, della LGD e dei fattori di conversione, incluse le ipotesi impiegate nella derivazione di queste variabili e la descrizione degli scostamenti dalla definizione di inadempimento, così come prevista all'allegato VII, parte 4, punti da 44 a 48, laddove essi siano ritenuti rilevanti, compresi i segmenti di massima interessati da tali scostamenti.

2.

Gli enti creditizi che applicano tecniche di attenuazione del rischio di credito pubblicano le informazioni seguenti:

a)

le politiche e i processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio e la misura in cui l'ente ricorre alla compensazione;

b)

le politiche e i processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali;

c)

la descrizione dei principali tipi di garanzie reali accettate dall'ente creditizio;

d)

le principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati su crediti e il loro merito di credito;

e)

le informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del credito adottati;

f)

per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 78 a 83 o agli articoli da 84 a 89 ma che non forniscono stime interne della LGD o dei fattori di conversione separatamente per ciascuna classe di esposizioni, il valore dell'esposizione totale (se applicabile, dopo compensazione in e fuori bilancio) coperto, dopo l'applicazione delle rettifiche per volatilità, da garanzie reali finanziarie ammissibili e da altre garanzie reali ammissibili;

g)

per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 78 a 83 o agli articoli da 84 a 89, separatamente per ciascuna classe di esposizioni, l'esposizione totale (se applicabile, dopo compensazione in o fuori bilancio) coperta da garanzie personali o derivati su crediti. Per la classe delle esposizioni in strumenti di capitale tale requisito si applica a ciascuno dei metodi di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 17 a 26.

3.

Gli enti creditizi che utilizzano il metodo di cui all'articolo 105 per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio operativo pubblicano una descrizione dell'uso dell'assicurazione ai fini dell'attenuazione del rischio.

ALLEGATO XIII

PARTE A — DIRETTIVE ABROGATE E MODIFICHE SUCCESSIVE (di cui all'articolo 158)

Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio

Direttiva 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, che modifica la direttiva 2000/12/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

 

Unicamente per quanto riguarda l'articolo 29, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 29, paragrafo 2, l'articolo 29, paragrafo 4, lettere a) e b), l'articolo 29, paragrafi 5 e 6, l'articolo 29, paragrafo 7, l'articolo 29, paragrafi 8, 9, 10 e 11

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio

 

Unicamente per quanto riguarda l'articolo 68

Direttiva 2004/69/CE della Commissione, del 27 aprile 2004, che modifica la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la definizione di «banche multilaterali di sviluppo»

Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2005 che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari

 

Unicamente per quanto riguarda l'articolo 3

MODIFICHE NON ABROGATE

 

Atto di adesione 2003

PARTE B — TERMINI DI ATTUAZIONE NEL DIRITTO NAZIONALE (di cui all'articolo 158)

Direttiva

 

Termine di attuazione

Direttiva 2000/12/CE

 

Direttiva 2000/28/CE

 

27.4.2002

Direttiva 2002/87/CE

 

11.8.2004

Direttiva 2004/39/CE

 

30.4.2006/31.1.2007

Direttiva 2004/69/CE

 

30.6.2004

Direttiva 2005/1/CE

 

13.5.2005

ALLEGATO XIV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva

Direttiva 2000/12/CE

Direttiva 2000/28/CE

Direttiva 2002/87/CE

Direttiva 2004/39/CE

Direttiva 2005/1/CE

Articolo 1

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

 

 

 

 

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Atto di adesione

 

 

 

 

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 3

Articolo 2, paragrafi 5 e 6

 

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma

 

 

 

 

Articolo 3, punto 2

Articolo 4, punto 1

Articolo 1, punto 1

 

 

 

 

Articolo 4, punti da 2 a 5

 

Articolo 1, punti da 2 a 5

 

 

 

Articolo 4, punti da 7 a 9

 

Articolo 1, punti da 6 a 8

 

 

 

Articolo 4, punto 10

 

 

Articolo 29, punto 1, lettera a)

 

 

Articolo 4, punti da 11 a 14

Articolo 1, punti 10, 12 e 13

 

 

 

 

Articolo 4, punti 21 e 22

 

 

Articolo 29, punto 1, lettera b)

 

 

Articolo 4, punto 23

Articolo 1, punto 23

 

 

 

 

Articolo 4, punti da 45 a 47

Articolo 1, punti da 25 a 27

 

 

 

 

Articolo 5

 

 

 

 

 

Articolo 6

Articolo 4

 

 

 

 

Articolo 7

Articolo 8

 

 

 

 

Articolo 8

Articolo 9

 

 

 

 

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1 e articolo 1, punto 11

 

 

 

 

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 10

Articolo 5, paragrafi da 3 a 7

 

 

 

 

Articolo 11

Articolo 6

 

 

 

 

Articolo 12

Articolo 7

 

 

 

 

Articolo 13

Articolo 10

 

 

 

 

Articolo 14

Articolo 11

 

 

 

 

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 12

 

 

 

 

Articolo 15, paragrafi 2 e 3

 

 

Articolo 29, punto 2

 

 

Articolo 16

Articolo 13

 

 

 

 

Articolo 17

Articolo 14

 

 

 

 

Articolo 18

Articolo 15

 

 

 

 

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1

 

 

 

 

Articolo 19, paragrafo 2

 

 

Articolo 29, punto 3

 

 

Articolo 20

Articolo 16, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 21

Articolo 16, paragrafi da 4 a 6

 

 

 

 

Articolo 22

Articolo 17

 

 

 

 

Articolo 23

Articolo 18

 

 

 

 

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 19, commi dal primo al terzo

 

 

 

 

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 19, sesto comma

 

 

 

 

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 19, quarto comma

 

 

 

 

Articolo 25, paragrafi da 1 a 3

Articolo 20, paragrafi 1, 2 e paragrafo 3, primo e secondo comma

 

 

 

 

Articolo 25, paragrafo 3

Articolo 19, quinto comma

 

 

 

 

Articolo 25, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 3, terzo comma

 

 

 

 

Articolo 26

Articolo 20, paragrafi da 4 a 7

 

 

 

 

Articolo 27

Articolo 1, punto 3, seconda frase

 

 

 

 

Articolo 28

Articolo 21

 

 

 

 

Articolo 29

Articolo 22

 

 

 

 

Articolo 30

Articolo 22, paragrafi da 2 a 4

 

 

 

 

Articolo 31

Articolo 22, paragrafo 5

 

 

 

 

Articolo 32

Articolo 22, paragrafo 6

 

 

 

 

Articolo 33

Articolo 22, paragrafo 7

 

 

 

 

Articolo 34

Articolo 22, paragrafo 8

 

 

 

 

Articolo 35

Articolo 22, paragrafo 9

 

 

 

 

Articolo 36

Articolo 22, paragrafo 10

 

 

 

 

Articolo 37

Articolo 22, paragrafo 11

 

 

 

 

Articolo 38

Articolo 24

 

 

 

 

Articolo 39, paragrafi 1 e 2

Articolo 25

 

 

 

 

Articolo 39, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 3, punto 8

Articolo 40

Articolo 26

 

 

 

 

Articolo 41

Articolo 27

 

 

 

 

Articolo 42

Articolo 28

 

 

 

 

Articolo 43

Articolo 29

 

 

 

 

Articolo 44

Articolo 30, paragrafi da 1 a 3

 

 

 

 

Articolo 45

Articolo 30, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 46

Articolo 30, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 47

Articolo 30, paragrafo 5

 

 

 

 

Articolo 48

Articolo 30, paragrafi 6 e 7

 

 

 

 

Articolo 49

Articolo 30, paragrafo 8

 

 

 

 

Articolo 50

Articolo 30, paragrafo 9, primo e secondo comma

 

 

 

 

Articolo 51

Articolo 30, paragrafo 9, terzo comma

 

 

 

 

Articolo 52

Articolo 30, paragrafo 10

 

 

 

 

Articolo 53

Articolo 31

 

 

 

 

Articolo 54

Articolo 32

 

 

 

 

Articolo 55

Articolo 33

 

 

 

 

Articolo 56

Articolo 34, paragrafo 1

 

 

 

 

Articolo 57

Articolo 34, paragrafo 2, primo comma

Articolo 34, paragrafo 2, punto 2, seconda frase

 

Articolo 29, punto 4, lettera a)

 

 

Articolo 58

 

 

Articolo 29, punto 4, lettera b)

 

 

Articolo 59

 

 

Articolo 29, punto 4, lettera b)

 

 

Articolo 60

 

 

Articolo 29, punto 4, lettera b)

 

 

Articolo 61

Articolo 34, paragrafi 3 e 4

 

 

 

 

Articolo 63

Articolo 35

 

 

 

 

Articolo 64

Articolo 36

 

 

 

 

Articolo 65

Articolo 37

 

 

 

 

Articolo 66, paragrafi 1 e 2

Articolo 38, paragrafi 1 e 2

 

 

 

 

Articolo 67

Articolo 39

 

 

 

 

Articolo 73

Articolo 52, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 106

Articolo 1, punto 24

 

 

 

 

Articolo 107

Articolo 1, punto 1, terzo comma

 

 

 

 

Articolo 108

Articolo 48, paragrafo 1

 

 

 

 

Articolo 109

Articolo 48, paragrafo 4, primo comma

 

 

 

 

Articolo 110

Articolo 48, paragrafi 2 e 3 e paragrafo 4, secondo comma

 

 

 

 

Articolo 111

Articolo 49, paragrafi da 1 a 5

 

 

 

 

Articolo 113

Articolo 49, paragrafi 4, 6 e 7

 

 

 

 

Articolo 115

Articolo 49, paragrafi 8 e 9

 

 

 

 

Articolo 116

Articolo 49, paragrafo 10

 

 

 

 

Articolo 117

Articolo 49, paragrafo 11

 

 

 

 

Articolo 118

Articolo 50

 

 

 

 

Articolo 120

Articolo 51, paragrafi 1, 2 e 5

 

 

 

 

Articolo 121

Articolo 51, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 122

Articolo 51, paragrafo 6

 

Articolo 29, punto 5

 

 

Articolo 125

Articolo 53, paragrafi 1 e 2

 

 

 

 

Articolo 126

Articolo 53, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 128

Articolo 53, paragrafo 5

 

 

 

 

Articolo 133, paragrafo 1

Articolo 54, paragrafo 1

 

Articolo 29, punto 7, lettera a)

 

 

Articolo 133, paragrafi 2 e 3

Articolo 54, paragrafi 2 e 3

 

 

 

 

Articolo 134, paragrafo 1

Articolo 54, paragrafo 4, primo comma

 

 

 

 

Articolo 134, paragrafo 2

Articolo 54, paragrafo 4, secondo comma

 

 

 

 

Articolo 135

 

 

Articolo 29, punto 8

 

 

Articolo 137

Articolo 55

 

 

 

 

Articolo 138

 

 

Articolo 29, punto 9

 

 

Articolo 139

Articolo 56, paragrafi da 1 a 3

 

 

 

 

Articolo 140

Articolo 56, paragrafi da 4 a 6

 

 

 

 

Articolo 141

Articolo 56, paragrafo 7

 

Articolo 29, punto 10

 

 

Articolo 142

Articolo 56, paragrafo 8

 

 

 

 

Articolo 143

 

 

Articolo 29, punto 11

 

Articolo 3, punto 10

Articolo 150

Articolo 60, paragrafo 1

 

 

 

 

Articolo 151

Articolo 60, paragrafo 2

 

 

 

Articolo 3, punto 10

Articolo 158

Articolo 67

 

 

 

 

Articolo 159

Articolo 68

 

 

 

 

Articolo 160

Articolo 69

 

 

 

 

Allegato I, punti da 1 a 14, escluso l'ultimo paragrafo

Allegato I

 

 

 

 

Allegato I, ultimo paragrafo

 

 

 

Articolo 68

 

Allegato II

Allegato II

 

 

 

 

Allegato III

Allegato III

 

 

 

 

Allegato IV

Allegato IV

 

 

 

 

P6_TA(2005)0352

Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rifonde la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusa) (COM(2004)0486 — C6-0144/2004 — 2004/0159(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0486) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0144/2004),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6-0257/2005),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2004)0159

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 settembre 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2006/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2)

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (4), ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni di detta direttiva è opportuno provvedere, per motivi di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Uno degli obiettivi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (5), è di permettere alle imprese di investimento autorizzate dalle autorità competenti del loro Stato membro di origine e sottoposte alla vigilanza delle medesime autorità di stabilire succursali e di prestare liberamente servizi negli altri Stati membri. Detta direttiva prevede un coordinamento delle norme per quanto riguarda l'autorizzazione e la continuazione delle attività delle imprese di investimento.

(3)

La direttiva 2004/39/CE, tuttavia, non stabilisce norme comuni per i fondi propri delle imprese di investimento né l'entità del capitale iniziale di dette imprese e non fissa neppure un quadro comune per l'osservazione dei rischi di mercato cui sono esposte le medesime.

(4)

È opportuno realizzare soltanto l'armonizzazione essenziale necessaria e sufficiente a garantire il reciproco riconoscimento dell'autorizzazione e dei sistemi di vigilanza prudenziale; per la realizzazione del riconoscimento reciproco nel quadro del mercato interno finanziario, è opportuno adottare misure di coordinamento per quanto riguarda la definizione dei fondi propri delle imprese di investimento, la fissazione dell'entità del capitale iniziale e la determinazione di un quadro comune per l'osservazione dei rischi di mercato delle imprese di investimento.

(5)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare la fissazione dei requisiti di adeguatezza patrimoniale che si applicano alle imprese d'investimento e agli enti creditizi, delle regole per calcolarli e delle regole per la loro vigilanza prudenziale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'intervento proposto, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per la realizzazione di tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(6)

È opportuno stabilire importi di capitale iniziale differenti sulla base dell'insieme di attività che le imprese di investimento sono autorizzate ad effettuare.

(7)

Le imprese di investimento già esistenti dovrebbero essere autorizzate, a talune condizioni, a continuare la loro attività anche se non soddisfano gli importi minimi di capitale iniziale fissati per le nuove imprese d'investimento.

(8)

È opportuno che gli Stati membri abbiano facoltà di stabilire norme più severe di quelle previste dalla presente direttiva.

(9)

Per il buon funzionamento del mercato interno sono necessarie non solo disposizioni legislative, ma anche una stretta e regolare cooperazione e una convergenza sensibilmente più accentuata delle prassi di regolamentazione e di vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri.

(10)

Nella comunicazione della Commissione dell'11 maggio 1999 dal titolo «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione» sono menzionati i vari obiettivi che devono essere raggiunti per la realizzazione del mercato interno dei servizi finanziari. Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha fissato l'obiettivo di attuare il piano d'azione entro il 2005. La rifusione delle disposizioni sui fondi propri costituisce un elemento essenziale del piano d'azione.

(11)

Poiché le imprese di investimento corrono, per quanto riguarda il loro portafoglio di negoziazione, gli stessi rischi degli enti creditizi, è opportuno che le pertinenti disposizioni della direttiva 2006/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del … relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (6), si applichino anche alle imprese di investimento.

(12)

I fondi propri delle imprese di investimento e degli enti creditizi (in appresso, collettivamente, «enti») possono servire ad assorbire perdite che non sono compensate da un volume sufficiente di utili, per assicurare la continuità degli enti e tutelare gli investitori. I fondi propri costituiscono inoltre per le autorità competenti un importante criterio per valutare, in particolare, la solvibilità degli enti e per altri fini prudenziali. Inoltre nel mercato interno gli enti sono in diretta concorrenza tra loro. Di conseguenza, per rafforzare il sistema finanziario comunitario e per prevenire distorsioni di concorrenza, è opportuno definire norme di base comuni in materia di fondi propri.

(13)

Ai fini del considerando 12 è opportuno prendere come base di partenza la definizione di «fondi propri» contenuta nella direttiva 2006/…/CE e definire norme specifiche supplementari che tengano conto della diversa portata dei requisiti patrimoniali relativi al rischio di mercato.

(14)

Per quanto concerne gli enti creditizi, norme comuni per la vigilanza e l'osservazione dei rischi creditizi sono già state stabilite dalla direttiva 2000/12/CE.

(15)

Sotto tale profilo, le disposizioni sui requisiti patrimoniali minimi vanno considerate unitamente ad altri strumenti specifici intesi anch'essi ad armonizzare le tecniche fondamentali di vigilanza sugli enti.

(16)

È necessario sviluppare norme comuni relative ai rischi di mercato degli enti creditizi e creare un quadro complementare per la vigilanza dei rischi degli enti, in particolare i rischi di mercato, i rischi di posizione, i rischi di regolamento/controparte e i rischi di cambio.

(17)

È necessario utilizzare il concetto di portafoglio di negoziazione, che include le posizioni nei titoli e in altri strumenti finanziari detenuti a scopi di transazione e principalmente soggetti ai rischi di mercato e alle esposizioni connesse a taluni servizi finanziari prestati ai clienti.

(18)

Per ridurre gli oneri amministrativi per gli enti con scarse attività di portafoglio di negoziazione, tanto in termini assoluti quanto in termini relativi, è opportuno che tali enti possano applicare la direttiva 2006/…/CE piuttosto che i requisiti di cui agli allegati I e II della presente direttiva.

(19)

È importante tener conto, nella sorveglianza del rischio regolamento/consegna, dell'esistenza di sistemi che offrono una protezione adeguata, riducendo tali rischi.

(20)

Comunque gli enti dovrebbero conformarsi alle disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda la copertura del loro rischio di cambio sulla loro attività totale. Si debbono esigere minori requisiti patrimoniali relativamente alle posizioni in valute strettamente correlate, sia confermate statisticamente, sia derivanti da intese tra stati che siano vincolanti.

(21)

I requisiti patrimoniali per i negoziatori per conto proprio di merci, inclusi i negoziatori attualmente esentati dall'applicazione delle disposizioni della direttiva 2004/39/CE, saranno riesaminati ove opportuno in concomitanza con la revisione della suddetta esenzione, a norma dell'articolo 65, paragrafo 3 della stessa direttiva.

(22)

L'obiettivo della liberalizzazione dei mercati del gas e dell'energia elettrica è importante per la Comunità sia sul piano economico che sia su quello politico. Pertanto, occorre che i requisiti patrimoniali e le altre norme prudenziali che devono essere applicati alle imprese che operano in questi mercati siano proporzionati e non interferiscano indebitamente con la realizzazione dell'obiettivo della liberalizzazione. In particolare, occorrerà tenere presente tale obiettivo quando si procederà alla revisione di cui al considerando 21.

(23)

L'esistenza di sistemi interni di osservazione e di controllo del rischio tasso d'interesse, in tutte le attività degli enti, è uno strumento di particolare rilievo per minimizzare tale rischio. Di conseguenza è opportuno che tali sistemi siano soggetti alla vigilanza delle autorità competenti.

(24)

Poiché la direttiva 2006/…/CE non stabilisce norme comuni in merito alla sorveglianza e al controllo dei grandi fidi relativi ad attività soggette principalmente a rischi di mercato, è opportuno provvedere a definire dette norme.

(25)

Il rischio operativo è un rischio significativo al quale sono esposti gli enti e che deve quindi essere coperto mediante fondi propri. È essenziale tenere conto della diversità degli enti nell'UE offrendo soluzioni alternative.

(26)

La direttiva 2006/…/CE stabilisce il principio del consolidamento, ma non definisce norme comuni in merito al consolidamento di enti finanziari coinvolti in attività principalmente soggette a rischi di mercato.

(27)

Perché sia garantita una adeguata solvibilità degli enti facenti parte di un gruppo è essenziale che i requisiti patrimoniali minimi si applichino sulla base della situazione finanziaria consolidata del gruppo. Per assicurare che i fondi propri siano adeguatamente distribuiti all'interno del gruppo e disponibili per proteggere gli investimenti là dove sono necessari, è opportuno che i requisiti patrimoniali minimi si applichino ai singoli enti facenti parte del gruppo, a meno che tale obiettivo possa essere efficacemente conseguito in altro modo.

(28)

La direttiva 2006/…/CE non si applica a gruppi che comprendono imprese d'investimento ma nessun ente creditizio. Occorre quindi definire un quadro comune per l'introduzione della vigilanza su base consolidata delle imprese di investimento.

(29)

Occorre che gli enti dispongano di un capitale interno che, rispetto ai rischi cui sono o potrebbero essere esposti, sia adeguato sotto il profilo quantitativo, qualitativo e della distribuzione. Di conseguenza, gli enti dovrebbero possedere strategie e processi per valutare e mantenere l'adeguatezza del capitale interno.

(30)

È opportuno che le autorità competenti valutino l'adeguatezza dei fondi propri degli enti con riferimento ai rischi ai quali questi sono esposti.

(31)

Affinché il mercato interno nel settore bancario possa funzionare efficacemente, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria dovrebbe contribuire all'applicazione uniforme della presente direttiva e alla convergenza delle prassi di vigilanza in tutta la Comunità, e riferire annualmente alle istituzioni comunitarie sui progressi realizzati.

(32)

Affinché il mercato interno possa funzionare in modo sempre più efficiente è essenziale una convergenza sensibilmente accentuata del recepimento e dell'applicazione delle disposizioni di armonizzazione della legislazione comunitaria.

(33)

Per lo stesso motivo e per assicurare che gli enti comunitari che operano in più Stati membri non debbano sopportare oneri sproporzionati a causa del fatto che le autorità dei singoli Stati membri continuano ad essere competenti in materia di autorizzazione e di vigilanza, è essenziale accrescere sensibilmente la cooperazione tra autorità competenti. In questo contesto occorre rafforzare il ruolo dell'autorità responsabile della vigilanza consolidata.

(34)

Affinché il mercato interno possa funzionare in modo sempre più efficiente ed i cittadini dell'Unione possano godere di adeguati livelli di trasparenza è necessario che le autorità competenti rendano pubblico, sì da consentire un confronto significativo, il modo in cui le disposizioni della presente direttiva vengono applicate.

(35)

Per rafforzare la disciplina di mercato e incoraggiare gli enti a migliorare le loro strategie di mercato, il controllo dei rischi e l'organizzazione gestionale interna, occorre che essi siano tenuti ad un'opportuna informativa al pubblico.

(36)

Le misure di esecuzione della presente direttiva andrebbero adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(37)

Nella propria risoluzione del 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione nel quadro dei servizi finanziari (8), il Parlamento chiedeva che il Parlamento e il Consiglio potessero partecipare allo stesso titolo al controllo delle modalità secondo cui la Commissione esercita le proprie competenze esecutive, al fine di tener conto dei poteri legislativi attribuiti al Parlamento dall'articolo 251 del trattato. Nella solenne dichiarazione pronunciata lo stesso giorno dinanzi al Parlamento dal suo Presidente, la Commissione si dichiarava favorevole a tale richiesta. In data 11 dicembre 2002, la Commissione presentava modifiche della decisione 1999/468/CE, e presentava quindi una proposta modificata il 22 aprile 2004. Il Parlamento ritiene che tale proposta non garantisca le proprie prerogative legislative. Il Parlamento è del parere che il Parlamento e il Consiglio dovrebbero avere l'opportunità di valutare il conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione entro un determinato periodo. É quindi opportuno limitare il periodo in cui la Commissione può adottare misure di attuazione.

(38)

Il Parlamento europeo dovrebbe disporre di un periodo di tre mesi a decorrere dalla prima trasmissione dei progetti di modifica e di misure di attuazione, in modo tale da avere la possibilità di esaminarli ed esprimere il proprio parere. Tuttavia, in casi urgenti e debitamente giustificati, dovrebbe essere possibile ridurre tale periodo. Se, durante tale periodo, una risoluzione viene approvata dal Parlamento europeo, la Commissione dovrebbe riesaminare i progetti di modifica o di misure.

(39)

Per evitare perturbazioni dei mercati ed assicurare la continuità dei livelli generali dei fondi propri, è opportuno prevedere specifiche disposizioni transitorie.

(40)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea come principi generali del diritto comunitario.

(41)

L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo d'attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalle direttive precedenti.

(42)

Occorre che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione nel diritto interno delle direttive indicati nell'allegato VIII, parte B.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Sezione 1

Oggetto e campo d'applicazione

Articolo 1

1.   La presente direttiva stabilisce i requisiti di adeguatezza patrimoniale che si applicano alle imprese d'investimento e agli enti creditizi, le regole per calcolarli e le regole per la loro vigilanza prudenziale. Gli Stati membri applicano le prescrizioni della presente direttiva alle imprese di investimento e agli enti creditizi definiti all'articolo 3.

2.   Gli Stati membri hanno facoltà di imporre prescrizioni supplementari o più rigorose alle imprese di investimento e agli enti creditizi da essi autorizzati.

Articolo 2

1.   Subordinatamente agli articoli 18, 20, da 22 a 32, 34 e 39 della presente direttiva, gli articoli da 68 a 73 della direttiva 2006/…/CE si applicano mutatis mutandis alle imprese d'investimento. Allorché si applicano gli articoli da 70 a 72 della direttiva 2006/…/CE alle imprese di investimento, i riferimenti agli enti creditizi imprese madri in uno Stato membro sono intesi come riferimenti a imprese di investimento madri in uno Stato membro e i riferimenti a enti creditizi imprese madri nell'Unione europea sono intesi come riferimenti a imprese di investimento madri nell'Unione europea.

Quando un'impresa di investimento madre in uno Stato membro è l'impresa madre di un ente creditizio, solo tale impresa di investimento madre è soggetta ai requisiti su base consolidata a norma degli articoli da 71 a 73 della direttiva 2006/…/CE.

Quando un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro è l'impresa madre di un'impresa di investimento, solo tale ente creditizio impresa madre è soggetto ai requisiti su base consolidata a norma degli articoli da 71 a 73 della direttiva 2006/…/CE.

Quando una società di partecipazione finanziaria ha per filiazioni sia un ente creditizio, sia un'impresa d'investimento, i requisiti basati sulla situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria si applicano all'ente creditizio.

2.   Se un gruppo di cui al paragrafo 1 non comprende enti creditizi, la direttiva 2006/…/CE si applica con i seguenti adeguamenti:

a)

tutti i riferimenti a «enti creditizi» sono considerati come riferimenti a «imprese d'investimento»;

b)

all'articolo 125 e all'articolo 140, paragrafo 2 della direttiva 2006/…/CE, i riferimenti ad altri articoli della stessa direttiva sono considerati come riferimenti alla direttiva 2004/39/CE;

c)

ai fini dell'articolo 39, paragrafo 3 della direttiva 2006/…/CE i riferimenti al Comitato bancario europeo sono considerati come riferimenti al Consiglio e alla Commissione;

d)

in deroga all'articolo 140, paragrafo 1 della direttiva 2006/…/CE, quando un gruppo non comprende un ente creditizio, la prima frase di detto articolo stesso è sostituita dal seguente testo: «Qualora un'impresa d'investimento, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione mista controllino una o più filiazioni che siano imprese di assicurazione, le autorità competenti e le autorità alle quali è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese di assicurazione cooperano strettamente.»

Sezione 2

DEFINIZIONI

Articolo 3

1.   Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a)

«Ente creditizio»: gli enti creditizi secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 2006/…/CE;

b)

«Impresa di investimento»: gli enti definiti all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 2004/39/CE soggetti agli obblighi derivanti da detta direttiva, ad eccezione:

i)

degli enti creditizi;

ii)

delle imprese locali definite alla lettera p);

iii)

delle imprese che sono autorizzate unicamente a prestare servizi di consulenza in materia di investimenti e/o a ricevere e trasmettere ordini di investitori senza detenere fondi o titoli appartenenti ai loro clienti e che, per questo motivo, non possono mai trovarsi in situazione di debito con i loro clienti.

c)

«Ente»: gli enti creditizi e le imprese di investimento;

d)

«Impresa di investimento riconosciuta di un paese terzo»: le imprese che soddisfano i seguenti requisiti:

i)

sono imprese che, qualora fossero stabilite nella Comunità, rientrerebbero nella definizione di «impresa di investimento»;

ii)

sono imprese autorizzate in un paese terzo;

iii)

sono imprese soggette e rispondenti a norme prudenziali giudicate dalle autorità competenti di livello almeno equivalente a quelle prescritte nella presente direttiva;

e)

«Strumento finanziario»: qualsiasi contratto che dia origine, per una parte, ad un'attività finanziaria e, per un'altra, ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale;

f)

«impresa d'investimento madre in uno Stato membro»: un'impresa d'investimento che ha come filiazione un ente o un ente finanziario o che detiene una partecipazione in siffatte entità e che non è essa stessa una filiazione di un altro ente autorizzato nel medesimo Stato membro, o di una società di partecipazione finanziaria costituita nel medesimo Stato membro;

g)

«impresa d'investimento madre nell'UE»: un'impresa di investimento madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un altro ente autorizzato in uno Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria costituita in uno Stato membro;

h)

«Strumenti derivati negoziati fuori borsa (over the counter-OTC)»: le voci comprese nell'elenco all'allegato IV della direttiva 2006/…/CE diverse dalle voci per le quali il valore di esposizione viene considerato pari a zero ai sensi del punto 6 della parte 2 dell'allegato III di detta direttiva;

i)

«Mercato regolamentato»: un mercato secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 punto 14 della direttiva 2004/39/CE;

j)

«Titolo convertibile»: un valore mobiliare che a scelta del detentore può essere convertito in un altro valore mobiliare;

k)

«Warrant»: un titolo che attribuisce al detentore il diritto di acquistare un titolo o una merce sottostante ad un prezzo convenuto fino alla data o alla data di scadenza del warrant stesso e che può essere liquidato mediante consegna dei titoli o della merce sottostanti o in contanti;

l)

«Finanziamento delle scorte»: la posizione che risulta quando una scorta di merce è venduta a termine ed il costo del finanziamento è bloccato fino alla data di consegna;

m)

«Operazione di vendita con patto di riacquisto» e operazione di acquisto con patto di rivendita': l'operazione con la quale un ente o la sua controparte trasferisce titoli o merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di titoli o merci, dove la garanzia sia emessa da una borsa valori riconosciuta che detenga i diritti sui titoli o sulle merci e il contratto non consenta all'ente di trasferire o costituire in garanzia un particolare titolo o merce contemporaneamente presso più controparti, con l'obbligo di riacquistarli - o di riacquistare titoli o merci della stessa specie - ad un determinato prezzo e ad una data stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento; essa costituisce un'operazione di vendita con patto di riacquisto per l'ente che trasferisce i titoli o le merci e un'operazione di acquisto con patto di rivendita per chi li acquista;

n)

«Concessione e assunzione di titoli o merci in prestito»: la transazione con la quale un ente o la sua controparte trasferisce titoli o merci contro adeguata garanzia con l'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli o merci equivalenti ad una data da stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito, costituisce una concessione di titoli o merci in prestito per l'ente che trasferisce i titoli o le merci e un'assunzione di titoli o merci in prestito per l'ente a cui tali titoli o merci sono trasferiti;

o)

«Membro della stanza di compensazione»: il membro di una borsa o di una stanza di compensazione, che abbia un rapporto contrattuale diretto con la controparte centrale (garante del mercato);

p)

«Impresa locale»: un'impresa che operi per conto proprio sui mercati dei financial future o dei contratti a premio o di altri strumenti derivati e sui mercati a pronti al solo scopo di coprire posizioni sui mercati degli strumenti derivati o che operi per conto di altri membri dei medesimi mercati, a condizione che l'esecuzione dei contratti sia garantita dai membri della stanza di compensazione dei mercati medesimi;

q)

«Coefficiente delta»: il rapporto fra la variazione prevista del prezzo di un contratto a premio e una piccola variazione di prezzo dello strumento sottostante;

r)

«Fondi propri»: i fondi propri ai sensi della direttiva 2006/…/CE;

s)

«Capitale»: i fondi propri.

Ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata, il termine impresa d'investimento include le imprese d'investimento di paesi terzi.

Ai fini della lettera e), gli strumenti finanziari includono sia gli strumenti finanziari primari o strumenti a pronti, sia gli strumenti finanziari derivati il cui valore è derivato dal prezzo di uno strumento finanziario sottostante, da un tasso, da un indice o dal prezzo di un altro elemento sottostante e includono come minimo gli strumenti indicati nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE.

2.   «Impresa madre», «impresa figlia»«società di gestione patrimoniale» e «ente finanziario»: questi termini includono le imprese definite nell'articolo 4 della direttiva 2006/…/CE.

I termini «società di partecipazione finanziaria», «società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro», «società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione europea» e «impresa di servizi ausiliari» includono le imprese definite nell'articolo 4 della direttiva 2006/…/CE, fermo restando che qualsiasi riferimento agli enti creditizi va interpretato come un riferimento agli enti.

3.   Ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/…/CE ai gruppi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 che non comprendono un ente creditizio si applicano le seguenti definizioni:

a)

«società di partecipazione finanziaria»: un ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, imprese di investimento o altri enti finanziari, quando almeno una di esse è un'impresa di investimento, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (9);

b)

«società di partecipazione mista»: un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un'impresa di investimento o da una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, tra le cui filiazioni figura almeno una impresa di investimento;

c)

«autorità competenti»: le autorità nazionali preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sulle imprese d'investimento.

CAPO II

CAPITALE INIZIALE

Articolo 4

Ai fini della presente direttiva «capitale iniziale» comprende gli elementi di cui all'articolo 57, lettera a) e b) della direttiva 2006/…/CE.

Articolo 5

1.   È richiesto un capitale iniziale di 125 000 euro per le imprese di investimento che non trattino strumenti finanziari per conto proprio e non si impegnino irrevocabilmente all'acquisto di strumenti finanziari ma che detengono denaro e/o titoli dei clienti e che offrono uno o più dei seguenti servizi:

a)

la raccolta e la trasmissione degli ordini degli investitori su strumenti finanziari,

b)

l'esecuzione degli ordini degli investitori su strumenti finanziari,

c)

la gestione di portafogli individuali d'investimento in strumenti finanziari.

2.   Le autorità competenti possono autorizzare imprese d'investimento che eseguono ordini degli investitori su strumenti finanziari a detenere detti strumenti in proprio a condizione che:

a)

siffatte posizioni derivino esclusivamente dall'impossibilità dell'impresa di garantire la copertura esatta dell'ordine ricevuto,

b)

il valore totale di mercato di tali posizioni non superi il 15 % del capitale iniziale dell'impresa,

c)

l'impresa soddisfi i requisiti di cui agli articoli 18, 20 e 28,

d)

siffatte posizioni siano occasionali e provvisorie nonché rigorosamente limitate al tempo necessario per effettuare l'operazione in questione.

La detenzione di posizioni fuori portafoglio di negoziazione in strumenti finanziari a scopo di investimento di fondi propri non è considerata attività di negoziazione relativamente ai servizi di cui al paragrafo 1 o ai fini del paragrafo 3.

3.   Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre l'importo di cui al paragrafo 1 a 50 000 euro qualora l'impresa non sia autorizzata a detenere denaro o titoli della clientela, né a trattare per conto proprio, né ad impegnarsi irrevocabilmente all'acquisto di titoli.

Articolo 6

Il capitale iniziale delle imprese locali è pari a 50 000 euro se si tratta di imprese che beneficiano della libertà di stabilimento o prestano servizi ai sensi degli articoli 31 e 32 della direttiva 2004/39/CE.

Articolo 7

Le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii):

a)

hanno un capitale iniziale di 50 000 euro, o

b)

hanno un'assicurazione per la responsabilità civile professionale estesa all'intero territorio comunitario o una garanzia comparabile contro la responsabilità derivante da negligenza professionale, che assicuri una copertura di almeno 1 000 000 euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1 500 000 euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo, o

c)

dispongono di una combinazione di capitale iniziale e di assicurazione della responsabilità civile professionale in una forma che comporti un livello di copertura equivalente a quella di cui alla lettera a) o alla lettera b).

Gli importi di cui al primo comma sono periodicamente soggetti a revisione ad opera della Commissione per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in linea e contemporaneamente con gli aggiustamenti effettuati a norma dell'articolo 4, paragrafo 7 della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (10).

Articolo 8

Quando un'impresa di cui all'articolo 3, paragrafo 1), lettera b), punto iii) è registrata anche ai sensi della direttiva 2002/92/CE, essa deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3 di tale direttiva e deve inoltre:

a)

avere un capitale iniziale di 25 000 euro;

b)

sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità civile professionale estesa all'intero territorio comunitario o una garanzia comparabile contro la responsabilità derivante da negligenza professionale, che assicuri una copertura di almeno 500 000 euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 750 000 euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo;

c)

disporre di una combinazione di capitale iniziale e di un'assicurazione per la responsabilità civile professionale in una forma che comporti un livello di copertura equivalente a quella di cui alla lettera a) o alla lettera b).

Articolo 9

Il capitale iniziale delle imprese di investimento diverse da quelle di cui agli articoli da 5 a 8 è pari a 730 000 euro.

Articolo 10

1.   In deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e agli articoli 6 e 9, gli Stati membri possono confermare l'autorizzazione delle imprese di investimento e delle imprese di cui all'articolo 6 esistenti prima del 31 dicembre 1995 i cui fondi propri siano inferiori ai livelli di capitale iniziale per esse indicati all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e agli articoli 6 e 9.

I fondi propri di tali imprese o imprese di investimento non devono scendere al di sotto del livello di riferimento più elevato calcolato dopo la data di notifica di cui alla direttiva 93/6/CEE. Il livello di riferimento è il livello medio giornaliero dei fondi propri calcolato sul semestre precedente la data del calcolo; il livello di riferimento è calcolato su detto periodo con frequenza semestrale.

2.   Qualora il controllo di un'impresa di investimento contemplata dal paragrafo 1 sia assunto da una persona fisica o giuridica diversa da quella che lo esercitava anteriormente, i fondi propri dell'impresa raggiungono almeno il livello indicato all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e agli articoli 6 e 9, tranne in caso di primo trasferimento per successione dopo il 31 dicembre 1995, previa approvazione delle autorità competenti, e per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dalla data del trasferimento.

3.   In presenza di determinate circostanze particolari e con l'approvazione delle autorità competenti, in caso di fusione di due o più imprese di investimento e/o imprese di cui all'articolo 6, non è necessario che i fondi propri dell'impresa risultante dalla fusione raggiungano il relativo livello indicato all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e agli articoli 6 e 9. Per il periodo in cui il livello previsto all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e agli articoli 6 e 9 non è ancora stato raggiunto, fondi propri della nuova impresa non possono però scendere al di sotto dell'importo complessivo dei fondi propri delle imprese fuse alla data della fusione.

4.   I fondi propri delle imprese di investimento e delle imprese di cui all'articolo 6 non possono scendere al di sotto del livello previsto all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, agli articoli 6 e 9 e ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.

Tuttavia, se i fondi propri di tali imprese e delle imprese di investimento dovessero scendere al di sotto di tale livello, le autorità competenti hanno facoltà di concedere a tali imprese, laddove le circostanze lo giustifichino, un periodo limitato per rettificare la loro situazione o cessare la loro attività.

CAPO III

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

Articolo 11

1.   Il portafoglio di negoziazione di un ente consiste nell'insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci, detenute per la negoziazione o la copertura del rischio inerente ad altri elementi dello stesso portafoglio, strumenti che devono essere esenti da ogni clausola che ne limiti la negoziabilità o, in alternativa, poter essere coperti.

2.   Le posizioni detenute a fini di negoziazione sono quelle intenzionalmente destinate a una successiva vendita a breve termine e/o assunte allo scopo di beneficiare a breve termine di differenze effettive o attese di prezzo tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d'interesse. Per posizioni si intendono le posizioni in proprio (proprietary positions) e le posizioni derivanti da servizi alla clientela (client servicing) o di supporto agli scambi (market making).

3.   La destinazione alla negoziazione è dimostrata facendo riferimento alle strategie, alle politiche e alle procedure stabilite dall'ente per gestire la posizione o il portafoglio conformemente all'allegato VII, parte A.

4.   Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli per la gestione del loro portafoglio di negoziazione conformemente all'allegato VII, punti B e D.

5.   Le coperture interne possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione; in tal caso si applica l'allegato VII, parte C.

CAPO IV

FONDI PROPRI

Articolo 12

Per «fondi propri di base» si intende la somma degli elementi di cui alle lettere da a) a c) meno la somma degli elementi di cui alle lettere da i) a k) dell'articolo 57 della direttiva 2006/…/CE.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1° gennaio 2009, un'opportuna proposta di modifica del presente capo.

Articolo 13

1.   Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e gli articoli da 14 a 17, i fondi propri delle imprese di investimento e degli enti creditizi sono determinati in conformità della direttiva del Consiglio 2006/…/CE.

Il primo comma si applica, inoltre, alle imprese d'investimento che non hanno una delle forme giuridiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della quarta direttiva del Consiglio 78/660/CEE, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (11).

2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire agli enti tenuti a soddisfare i requisiti patrimoniali di cui all'articolo 21 e agli articoli da 28 a 32 e agli allegati I e da III a VI di determinare i fondi propri, per questi soli fini, secondo una modalità. Nessuna parte dei fondi propri utilizzati a tal fine può essere utilizzata contemporaneamente per soddisfare altri requisiti patrimoniali.

La modalità di determinazione alternativa consiste nel sommare gli elementi di cui alle lettere da a) a c) del presente comma e detrarre l'elemento di cui alla lettera d); la detrazione di tale elemento è lasciata alla discrezione delle autorità competenti.

a)

i fondi propri quali sono definiti nella direttiva 2006/…/CE, ad esclusione delle lettere da l) a p) dell'articolo 57 di detta direttiva per le imprese di investimento tenute a detrarre dal totale degli elementi di cui alle lettere da a), a c) l'elemento di cui alla lettera d) del presente comma;

b)

gli utili netti del portafoglio di negoziazione dell'ente, al netto di prevedibili oneri o dividendi meno le perdite nette sulle loro altre attività, sempre che nessuno di tali importi sia già stato incluso di cui alla lettera a) del presente paragrafo in quanto compreso fra gli elementi di cui alle lettere b) o k) dell'articolo 57 della direttiva 2006/…/CE;

c)

i prestiti subordinati e/o gli elementi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e all'articolo 14;

d)

le attività non liquide quali specificate all'articolo 15.

3.   I prestiti subordinati di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera c) hanno una durata iniziale di almeno due anni. Essi sono interamente versati e nel contratto di prestito non è prevista alcuna clausola che ne disponga, in presenza di particolari circostanze diverse dalla liquidazione dell'ente, il rimborso prima della scadenza convenuta, tranne qualora le autorità competenti vi acconsentano. Né il capitale né gli interessi del prestito subordinato possono essere rimborsati se il rimborso riduce i fondi propri dell'ente in questione ad un livello inferiore al 100 % della copertura patrimoniale complessiva dell'ente stesso.

Inoltre, l'ente notifica alle autorità competenti qualsiasi rimborso del prestito subordinato non appena i suoi fondi propri scendono ad un livello inferiore al 120 % della copertura patrimoniale complessiva ad esso richiesta.

4.   I prestiti subordinati di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera c), non possono superare il limite massimo del 150 % dei fondi propri di base destinati a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 21 e agli articoli da 28 a 32 nonché agli allegati da I a VI e possono avvicinarsi a questo limite massimo soltanto in particolari circostanze considerate accettabili dalle autorità competenti.

5.   Le autorità competenti possono permettere agli enti di sostituire i prestiti subordinati di cui al paragrafo 2), secondo comma, lettera c) con gli elementi di cui alle lettere da d) ad h) dell'articolo 57 della direttiva 2006/…/CE.

Articolo 14

1.   Le autorità competenti possono permettere alle imprese d'investimento di superare il limite massimo per i prestiti subordinati di cui all'articolo 13, paragrafo 4 qualora ritengano che ciò sia compatibile con norme prudenziali e a condizione che il totale di tali prestiti subordinati e degli elementi di cui all'articolo 13, paragrafo 5 non superi il 200 % dei fondi propri di base destinati a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 21, agli articoli da 28 a 32 nonché all'allegato I e agli allegati da III a VI oppure il 250 % di detto importo, laddove le imprese d'investimento detraggano l'elemento di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), nel computo dei fondi propri.

2.   Le autorità competenti possono permettere agli enti creditizi di superare il limite massimo per i prestiti subordinati di cui all'articolo 13, paragrafo 4 qualora ritengano che ciò sia compatibile con norme prudenziali e a condizione che il totale di tali prestiti subordinati e degli elementi di cui alle lettere da d) ad h) della direttiva 2006/…/CE non superi il 250 % dei fondi propri di base destinati a soddisfare i requisiti di cui agli articoli da 28 a 32 nonché all'allegato I e agli allegati da III a VI della presente direttiva.

Articolo 15

Le attività non liquide di cui all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera d) comprendono:

a)

le immobilizzazioni materiali, tranne il caso in cui terreni e fabbricati possano figurare come contropartita dei prestiti di cui costituiscono garanzia;

b)

partecipazioni, compresi i crediti subordinati, in enti creditizi o enti finanziari, facenti parte dei fondi propri di tali enti, salvo se detratti a norma delle lettere da l) a p) dell'articolo 57 della direttiva 2006/…/CE o dell'articolo 16, lettera d) della presente direttiva;

c)

partecipazioni e altri investimenti in imprese diverse dagli enti creditizi e dagli enti finanziari, non prontamente negoziabili;

d)

perdite di esercizio nelle filiazioni;

e)

depositi effettuati, esclusi quelli rimborsabili entro 90 giorni, ed esclusi anche pagamenti connessi con contratti futuri e per i quali è previsto un deposito di garanzia o contratti a premio;

f)

prestiti e altri importi dovuti, non rimborsabili entro 90 giorni;

g)

giacenze in natura, a meno che esse siano già soggette agli obblighi di copertura patrimoniale almeno altrettanto rigorosi di quelli stabiliti negli articoli 18 e 20.

Ai fini della lettera b), qualora azioni o quote siano detenute temporaneamente in un ente creditizio o ente finanziario in connessione con un intervento finanziario finalizzato alla ristrutturazione e al salvataggio di detto ente, le autorità competenti possono concedere una deroga dall'obbligo di cui al presente articolo. Esse possono parimenti concedere una deroga laddove si tratti di partecipazioni contenute nel portafoglio di negoziazione dell'impresa di investimento.

Articolo 16

Le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo che beneficia della deroga di cui all'articolo 22 calcolano i loro fondi propri conformemente agli articoli da 13 a 15, fatte salve le seguenti rettifiche:

a)

le attività non liquide di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera d) sono detratte;

b)

l'esclusione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) non comprende le componenti di cui alle lettere da l) a p) dell'articolo 57 della direttiva 2006/…/CE che l'impresa di investimento detiene nei confronti di imprese incluse nel consolidamento quale definito all'articolo 2, paragrafo 1 della presente direttiva;

c)

i limiti di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 2006/…/CE sono calcolati in riferimento ai fondi propri di base con detrazione delle componenti di cui alle lettere da l) a p) dell'articolo 57 della stessa direttiva di cui alla precedente lettera b) che costituiscono elementi dei fondi propri di base di tali imprese;

d)

le componenti di cui all'articolo 57, lettera da l) a p) della direttiva 2006/…/CE di cui alla lettera c) del presente articolo sono detratte dai fondi propri di base anziché dal totale di tutti gli elementi, come stabilito all'articolo 66, paragrafo 2, della medesima direttiva, in particolare ai fini dell'articolo 13, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 14 della presente direttiva.

Articolo 17

1.   Quando un ente calcola gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio ai fini dell'allegato II della presente direttiva conformemente agli articoli da 84 a 89 della direttiva 2006/…/CE, ai fini del calcolo di cui alla direttiva 2006/…/CE, allegato VII, parte 1, sottoparte 4 si applicano le disposizioni seguenti:

a)

le rettifiche di valore compiute per tener conto della qualità creditizia della controparte possono essere incluse nella somma delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati per le esposizioni di cui all'allegato II;

b)

previa approvazione delle autorità competenti, se il rischio di credito della controparte è preso adeguatamente in considerazione nella valutazione di una posizione compresa nel portafoglio di negoziazione, l'ammontare della perdita attesa per l'esposizione al rischio di controparte è pari a zero.

Ai fini della lettera a), per gli enti in questione, tali rettifiche di valore non sono incluse nei fondi propri a fini diversi da quelli previsti nelle disposizioni del presente paragrafo.

2.   Ai fini del presente articolo, si applicano gli articoli 153 e 154 della direttiva 2006/…/CE.

CAPO V

Sezione 1

COPERTURA DEI RISCHI

Articolo 18

1.   Gli enti detengono fondi propri costantemente superiori o pari alla somma dei seguenti elementi:

a)

copertura patrimoniale, calcolata secondo i metodi e le opzioni di cui agli articoli da 28 a 32 e agli allegati I, II e VI e, se del caso, all'allegato V, per il loro portafoglio di negoziazione;

b)

copertura patrimoniale, calcolata secondo i metodi e le opzioni di cui agli allegati III e IV e, se del caso, all'allegato V, per tutte le loro attività.

2.   In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono permettere agli enti di calcolare la copertura patrimoniale per il loro portafoglio di negoziazione secondo l'articolo 75, lettera a) della direttiva 2006/…/CE e i punti 6, 7 e 9 dell'allegato II della presente direttiva a condizione che:

a)

le operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione degli enti in questione non superino di norma il 5 % dell'insieme delle loro operazioni;

b)

l'insieme delle loro posizioni in portafoglio di negoziazione non superi di norma l'importo di 15 milioni di euro;

c)

le operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione degli enti in questione non superino in nessun momento il 6 % dell'insieme delle loro operazioni e l'insieme delle loro posizioni in portafoglio di negoziazione non superi in nessun momento l'importo di 20 milioni di euro.

3.   Per calcolare la parte rappresentata dal portafoglio di negoziazione rispetto al totale delle attività ai sensi del paragrafo 2, lettere a) e c), le autorità competenti possono riferirsi al totale delle operazioni in bilancio e fuori bilancio, al conto profitti e perdite o ai fondi propri dell'ente in questione, o a una combinazione di questi importi. Nella valutazione dell'entità delle operazioni in e fuori bilancio, gli strumenti di debito sono valutati al loro prezzo di mercato o al loro valore nominale, gli strumenti di capitale al prezzo di mercato e i prodotti derivati al valore nominale o di mercato degli strumenti sottostanti. Si sommano le posizioni lunghe e corte, indipendentemente dal loro segno.

4.   Se un ente supera per più di un breve periodo uno o entrambi i limiti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) o supera uno o entrambi i limiti di cui al paragrafo 2, lettera c), ha l'obbligo di soddisfare i requisiti fissati al paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda il suo portafoglio di negoziazione, e di darne notifica all'autorità competente.

Articolo 19

1.   Ai fini del punto 14 dell'allegato I, a discrezione delle autorità nazionali, una ponderazione dello 0 % può essere applicata agli strumenti di debito emessi dalle entità elencate nell'allegato I, tabella 1, quando tali strumenti di debito sono denominati e finanziati in valuta locale.

2.   In deroga ai punti 13 e 14 dell'allegato I, gli Stati membri possono stabilire, per le obbligazioni di cui all'allegato VI, parte 1, punti da 68 e 70 della direttiva 2006/…/CE, una copertura patrimoniale per rischio specifico pari alla copertura patrimoniale per rischio specifico fissata per una voce qualificata con la stessa durata residua di tali obbligazioni, ridotta applicando le percentuali indicate nell'allegato VI, parte 1, punto 71 della stessa direttiva.

3.   Se, come previsto al punto 52 dell'allegato I, un'autorità competente riconosce come ammissibile un organismo d'investimento collettivo di un paese terzo, un'autorità competente di un altro Stato membro può far proprio tale riconoscimento senza procedere essa stessa ad una valutazione.

Articolo 20

1.   Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e l'articolo 34 della presente direttiva, i requisiti di cui all'articolo 75 della direttiva 2006/…/CE si applicano alle imprese di investimento.

2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire alle imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare i servizi di investimento che figurano al punto 3 e al punto 6 dell'allegato I, sezione A della direttiva 2004/39/CE di detenere fondi propri che siano costantemente pari o superiori al maggiore dei seguenti elementi:

a)

la somma dei requisiti patrimoniali indicati nelle lettere da a) a c) dell'articolo 75 della direttiva 2006/…/CE;

b)

l'importo stabilito all'articolo 21 della presente direttiva.

3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire alle imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme alle disposizioni dell'articolo 9, ma che rientrano nelle categorie che seguono, di detenere fondi propri che siano costantemente superiori o pari alla somma dei requisiti patrimoniali calcolati secondo i requisiti di cui all'articolo 75, lettere da a) a c) della direttiva 2006/…/CE e dell'importo stabilito nell'articolo 21 della presente direttiva.

a)

imprese di investimento che negoziano per conto proprio al solo scopo di eseguire ordini dei clienti o allo scopo di essere ammessi ad un sistema di compensazione e regolamento o a borsa valori riconosciuta quando operano in qualità di agenti o eseguono ordini di clienti;

b)

imprese di investimento:

i)

che non detengono denaro o titoli della clientela;

ii)

che effettuano solo negoziazioni per conto proprio;

iii)

che non hanno clienti esterni;

iv)

per le quali l'esecuzione e il regolamento delle operazioni vengono effettuati sotto la responsabilità di un organismo di compensazione e sono garantiti dal medesimo organismo di compensazione.

4.   Le imprese di investimento di cui ai paragrafi 2 e 3 rimangono soggette a tutte le altre disposizioni relative al rischio operativo contenute nell'allegato V della direttiva 2006/…/CE.

5.   L'articolo 21 si applica unicamente alle imprese di investimento alle quali si applicano il paragrafo 2 o il paragrafo 3 o l'articolo 46 e alle condizioni ivi specificate.

Articolo 21

Alle imprese di investimento è prescritto di detenere fondi propri pari a un quarto delle loro spese fisse generali dell'esercizio precedente.

Le autorità competenti hanno facoltà di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell'attività di un'impresa rispetto all'esercizio precedente.

Quando il precedente periodo di attività dell'impresa è inferiore a un anno intero, compreso il giorno d'inizio dell'attività, tale copertura è pari a un quarto delle spese fisse generali del piano di attività preventivo, salvo eventuale adattamento prescritto dalle autorità competenti.

Sezione 2

Applicazione dei requisiti patrimoniali su base consolidata

Articolo 22

1.   Le autorità competenti tenute a esercitare la vigilanza su base consolidata o incaricate della vigilanza di gruppi di cui all'articolo 2 possono, caso per caso, derogare all'applicazione dei requisiti patrimoniali su base consolidata a condizione che:

a)

ciascuna impresa di investimento nell'UE appartenente al gruppo utilizzi il calcolo dei fondi propri di cui all'articolo 16;

b)

tutte le imprese di investimento del gruppo rientrino nelle categorie di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 3;

c)

ciascuna impresa di investimento nell'UE appartenente al gruppo soddisfi i requisiti prescritti negli articoli 18 e 20 su base individuale e deduca al tempo stesso dai suoi fondi propri ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati;

d)

ciascuna società di partecipazione finanziaria che sia società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro impresa di investimento facente parte del gruppo detenga un capitale, definito ai fini della presente disposizione come la somma degli elementi di cui alle lettere da a) ad h) dell'articolo 57 della direttiva 2006/…/CE, di entità pari alla somma del valore contabile integrale delle partecipazioni, dei crediti subordinati e degli strumenti di cui all'articolo 57 di detta direttiva in imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati, e dell'importo totale di ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, istituti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati.

Quando i criteri di cui al primo comma sono soddisfatti, ciascuna impresa di investimento nell'UE deve disporre di sistemi di verifica e controllo delle fonti di capitale e di finanziamento di tutte le società di partecipazione finanziaria, imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari facenti parte del gruppo.

2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire alle società di partecipazione finanziaria che siano società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro di un'impresa di investimento del gruppo di utilizzare un valore inferiore al valore calcolato conformemente al paragrafo 1, lettera d) purché non sia inferiore alla somma dei requisiti prescritti negli articoli 18 e 20 su base individuale alle imprese di investimento, agli enti finanziari, alle società di gestione patrimoniale e alle imprese di servizio ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati e all'importo totale di ogni impegno eventuale nei confronti di imprese di investimento, istituti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbe altrimenti consolidato. Ai fini del presente paragrafo il requisito patrimoniale per le imprese di investimento di paesi terzi, gli enti finanziari, le società di gestione patrimoniale e le imprese di servizi ausiliari di paesi terzi è un requisito patrimoniale nazionale.

Articolo 23

Le autorità competenti esigono che le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo che beneficia della deroga di cui all'articolo 22 notifichino loro i rischi, compresi quelli connessi alla composizione e alle fonti di capitale e finanziamento, che potrebbero ledere la situazione finanziaria di dette imprese. Se le autorità competenti ritengono che la situazione finanziaria delle suddette imprese di investimento non sia sufficientemente tutelata, prescrivono che queste ultime adottino opportune misure, ivi comprese, se necessario, limitazioni nei trasferimenti di capitale da tali imprese alle entità del gruppo.

Qualora le autorità competenti deroghino agli obblighi di vigilanza su base consolidata previsti all'articolo 22, esse adottano altre misure adeguate per il controllo dei rischi, segnatamente i grandi fidi, in tutto il gruppo, incluse le imprese che non sono localizzate in nessuno degli Stati membri.

Quando le autorità competenti derogano all'applicazione dei requisiti patrimoniali su base consolidata previsti dall'articolo 22, i requisiti di cui all'articolo 123 e al titolo V, capo 5 della direttiva 2006/…/CE si applicano su base individuale e i requisiti di cui all'articolo 124 della stessa direttiva si applicano alla vigilanza delle imprese di investimento su base individuale.

Articolo 24

1.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento dai requisiti patrimoniali consolidati stabiliti in tale articolo, a condizione che tutte le imprese di investimento del gruppo rientrino tra le imprese di investimento di cui all'articolo 20, paragrafo 2 e il gruppo non comprenda enti creditizi.

2.   Quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, un'impresa di investimento madre in uno Stato membro è tenuta a detenere fondi propri a livello consolidato che siano costantemente superiori o pari al più elevato dei due seguenti importi, calcolati in base alla posizione finanziaria consolidata dell'impresa di investimento madre e in conformità della sezione 3 del presente capo:

a)

la somma dei requisiti patrimoniali indicati nelle lettere da a) a c) dell'articolo 75 della direttiva 2006/…/CE;

b)

l'importo prescritto all'articolo 21 della presente direttiva.

3.   Quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, un'impresa di investimento controllata da una società di partecipazione finanziaria è tenuta a detenere fondi propri a livello consolidato che siano costantemente superiori o pari al più elevato dei due seguenti importi, calcolati in base alla posizione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria e in conformità della sezione 3 del presente capo:

a)

la somma dei requisiti patrimoniali indicati nell'articolo 75, lettere da a) a c) della direttiva 2006/…/CE;

b)

l'importo stabilito all'articolo 21 della presente direttiva.

Articolo 25

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento dai requisiti patrimoniali consolidati stabiliti in tale articolo, a condizione che tutte le imprese di investimento del gruppo rientrino tra le imprese di investimento di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, e il gruppo non comprenda enti creditizi.

Quando le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, un'impresa di investimento madre in uno Stato membro è tenuta a detenere fondi propri a livello consolidato che siano costantemente superiori o pari alla somma dei requisiti indicati nelle lettere da a) a c) dell'articolo 75 della direttiva 2006/…/CE e dell'importo stabilito all'articolo 21 della presente direttiva, calcolati in base alla posizione finanziaria consolidata dell'impresa di investimento madre e in conformità della sezione 3 del presente capo.

Quando le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, un'impresa di investimento controllata da una società di partecipazione finanziaria è tenuta a detenere fondi propri a livello consolidato che siano costantemente superiori o pari alla somma dei requisiti indicati nell'articolo 75, lettere da a) a c) della direttiva 2006/…/CE e dell'importo stabilito all'articolo 21 della presente direttiva, calcolati in base alla posizione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria e in conformità della sezione 3 del presente capo.

Sezione 3

Calcolo della copertura patrimoniale su base consolidata

Articolo 26

1.   Qualora non sia applicata la deroga di cui all'articolo 22, le autorità competenti possono, ai fini del calcolo della copertura patrimoniale di cui agli allegati I e V e delle esposizioni verso i clienti di cui agli articoli da 28 a 31 e all'allegato VI, su base consolidata, consentire la compensazione di posizioni del portafoglio di negoziazione di un ente con posizioni che un altro ente detenga nel proprio portafoglio di negoziazione in conformità delle disposizioni degli articoli da 28 a 32 e degli allegati I, V e VI.

Inoltre le autorità competenti possono consentire la compensazione di posizioni in cambi detenute da un ente con posizioni in cambi detenute da un altro ente, a norma dell'allegato III e/o dell'allegato V. Esse possono altresì consentire la compensazione di posizioni in merci detenute da un ente con le posizioni in merci detenute da un altro ente, a norma dell'allegato IV e/o dell'allegato V.

2.   Le autorità competenti possono consentire la compensazione relativamente al portafoglio di negoziazione e alle posizioni in cambi e in merci, rispettivamente, di imprese stabilite in paesi terzi, se sono contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

dette imprese sono state autorizzate in un paese terzo e rispondono alla definizione di un ente creditizio di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 2006/…/CE o sono imprese di investimento riconosciute di paesi terzi;

b)

dette imprese soddisfano, su base individuale, norme sull'adeguatezza patrimoniale equivalenti a quelle della presente direttiva;

c)

nei paesi terzi in questione non esistono normative che possano incidere sostanzialmente sul trasferimento di fondi all'interno del gruppo.

3.   Le autorità competenti possono inoltre consentire la compensazione di cui al paragrafo 1 fra enti che fanno parte di un gruppo e che sono stati autorizzati dallo Stato membro in questione, a condizione che:

a)

all'interno del gruppo esista una ripartizione adeguata dei fondi propri;

b)

il contesto normativo, giuridico o contrattuale in cui operano gli enti sia tale da garantire solidarietà finanziaria all'interno del gruppo.

4.   Inoltre, le autorità competenti possono consentire la compensazione descritta nel paragrafo 1 fra enti che fanno parte di un gruppo e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 3 ed altri enti che fanno parte dello stesso gruppo e che sono stati autorizzati in un altro Stato membro, a condizione che l'ente sia tenuto a rispettare su base individuale i requisiti patrimoniali previsti dagli articoli 18, 20 e 28.

Articolo 27

1.   Ai fini del calcolo dei fondi propri su base consolidata si applica l'articolo 65 della direttiva 2006/…/CE.

2.   Le autorità competenti incaricate della vigilanza su base consolidata possono riconoscere la validità delle definizioni specifiche di fondi propri applicabili agli enti interessati ai sensi del capo IV ai fini del calcolo dei loro fondi propri su base consolidata.

Sezione 4

Sorveglianza e controllo dei grandi fidi

Articolo 28

1.   Gli enti effettuano la sorveglianza e il controllo dei loro grandi fidi conformemente agli articoli da 106 a 118 della direttiva 2006/…/CE.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli enti che calcolano la copertura patrimoniale per il portafoglio di negoziazione a norma degli allegati I e II e, se del caso, all'allegato V della presente direttiva, effettuano la sorveglianza e il controllo dei loro grandi fidi a norma degli articoli da 106 a 118 della direttiva 2006/…/CE, fatte salve le modifiche di cui degli articoli da 29 a 32 della presente direttiva.

3.   Entro il 31 dicembre 2007, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento della presente sezione, corredata, se del caso, di opportune proposte.

Articolo 29

1.   Le esposizioni verso singoli clienti risultanti dal portafoglio di negoziazione sono calcolate sommando gli elementi seguenti:

a)

la differenza — se positiva — tra le posizioni lunghe dell'ente rispetto alle posizioni corte in tutti gli strumenti finanziari emessi dal cliente in questione, calcolando la posizione netta in ciascuno dei vari strumenti conformemente ai metodi di cui all'allegato I;

b)

in caso di sottoscrizione di strumenti di debito o di capitale, l'esposizione netta;

c)

le esposizioni dovute a transazioni, accordi e contratti di cui all'allegato II, con il cliente in questione, calcolate come stabilito nel suddetto allegato ai fini del calcolo dei valori delle esposizioni stesse.

Ai fini della lettera b) l'esposizione netta è calcolata deducendo le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi in base a un contratto formale, applicandovi i coefficienti di riduzione di cui al punto 41 dell'allegato I.

Ai fini della lettera b), in attesa di ulteriore coordinamento, le autorità competenti impongono agli enti di istituire sistemi di sorveglianza e controllo delle loro esposizioni in impegni irrevocabili di acquisto tra il momento dell'impegno iniziale ed il giorno lavorativo 1 tenendo conto dei rischi sui mercati in questione.

Ai fini della lettera c), gli articoli da 84 a 89 della direttiva 2006/…/CE sono esclusi dal rinvio contenuto nel punto 6 dell'allegato II della presente direttiva.

2.   Le esposizioni verso gruppi di clienti collegati comprese nel portafoglio di negoziazione sono calcolate sommando le esposizioni verso i singoli clienti in un gruppo, secondo le modalità di cui al paragrafo 1.

Articolo 30

1.   Le esposizioni totali verso singoli clienti o gruppi di clienti collegati sono calcolate sommando le esposizioni risultanti dal portafoglio di negoziazione e le esposizioni non incluse in questo, tenuto conto degli articoli da 112 a 117 della direttiva 2006/…/CE.

Per calcolare l'esposizione fuori portafoglio di negoziazione, gli enti considerano pari a zero l'esposizione derivante da attività detratte dai loro fondi propri ai sensi del secondo comma, lettera d) dell'articolo 13, paragrafo 2.

2.   Le esposizioni totali degli enti verso singoli clienti e gruppi di clienti collegati, calcolate secondo il paragrafo 4, sono segnalate conformemente all'articolo 110 della direttiva 2006/…/CE.

Per le operazioni diverse dalle operazioni di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, il calcolo dei grandi fidi verso singoli clienti e gruppi di clienti collegati a fini di notifica non include il riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito.

3.   La somma delle esposizioni verso un singolo cliente o un gruppo di clienti collegati di cui al paragrafo 1 è limitata conformemente agli articoli da 111 a 117 della direttiva 2006/…/CE.

4.   In deroga al paragrafo 3 le autorità competenti possono consentire che le attività costituite da crediti e altre esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi riconosciute e stanze di compensazione o borse di strumenti finanziari riconosciute siano soggette allo stesso trattamento riservato alle esposizioni verso enti creditizi di cui all'articolo 113, paragrafo 3, punto i), all'articolo 115, paragrafo 2 e all'articolo 116 della direttiva 2006/…/CE.

Articolo 31

Le autorità competenti possono autorizzare un superamento dei limiti fissati agli articoli da 111 a 117 della direttiva 2006/…/CE, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'esposizione fuori portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti in questione non supera i limiti fissati negli articoli da 111 a 117 della direttiva 2006/…/CE, essendo tali limiti calcolati in riferimento ai fondi propri di cui alla stessa direttiva, in modo che il superamento risulti interamente dal portafoglio di negoziazione;

b)

l'ente dispone di una copertura patrimoniale aggiuntiva per detto superamento rispetto ai limiti indicati nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 111 della direttiva 2006/…/CE, calcolata conformemente all'allegato VI di tale direttiva;

c)

qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento, l'esposizione che risulta dal portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti collegati di cui trattasi non supera il 500 % dei fondi propri dell'ente;

d)

qualsiasi superamento protrattosi per oltre 10 giorni non supera, nel complesso, il 600 % dei fondi propri dell'ente;

e)

l'ente comunica ogni tre mesi alle autorità competenti tutti i casi di superamento dei limiti di cui all'articolo 111, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2006/…/CE verificatisi nel trimestre precedente.

Per quanto riguarda la lettera e), per ogni caso di superamento sono indicati il relativo importo e il nome del cliente in questione.

Articolo 32

1.   Le autorità competenti stabiliscono procedure per impedire che gli enti si sottraggano intenzionalmente alle coperture patrimoniali aggiuntive cui sarebbero tenuti per esposizioni superiori ai limiti di cui all'articolo 111, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2006/…/CE qualora tali esposizioni siano di durata superiore a 10 giorni, trasferendo temporaneamente le esposizioni in questione ad un'altra società, appartenente o meno allo stesso gruppo, e/o effettuando transazioni artificiali al fine di chiudere l'esposizione nel periodo di 10 giorni e crearne una nuova.

Le autorità competenti notificano dette procedure al Consiglio e alla Commissione.

Gli enti applicano sistemi atti a garantire che qualsiasi trasferimento effettuato al fine di cui al primo comma sia immediatamente segnalato alle autorità competenti.

2.   Le autorità competenti possono consentire agli enti autorizzati a ricorrere alla modalità alternativa di determinazione dei fondi propri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, di applicare tale modalità di determinazione ai fini dell'articolo 30, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 31, purché gli enti interessati siano tenuti a soddisfare tutti gli obblighi fissati agli articoli da 110 a 117 della direttiva 2006/…/CE, per quanto riguarda le esposizioni fuori portafoglio di negoziazione, utilizzando fondi propri ai sensi della stessa direttiva.

Sezione 5

Valutazione delle posizioni a fini di notifica

Articolo 33

1.   Tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione sono valutate secondo regole di valutazione prudenti conformemente all'allegato VII, parte B. Dette regole obbligano gli enti ad assicurare che il valore indicato per ciascuna delle posizioni del portafoglio di negoziazione rispecchi correttamente il valore di mercato corrente. Il valore indicato per ciascuna delle posizioni del portafoglio di negoziazione comporta un grado di certezza adeguato, tenuto conto della natura dinamica delle posizioni del portafoglio di negoziazione, delle esigenze di robustezza prudenziale e delle modalità di funzionamento e dello scopo dei requisiti patrimoniali per le posizioni del portafoglio di negoziazione.

2.   Le posizioni del portafoglio di negoziazione sono oggetto di una nuova valutazione almeno quotidianamente.

3.   In assenza di prezzi di mercato disponibili nell'immediato, le autorità competenti hanno facoltà di non applicare l'obbligo di cui a paragrafi 1 e 2; in tal caso impongono agli enti l'uso di metodi di valutazione alternativi, a condizione che questi siano sufficientemente prudenti e siano stati approvati dalle autorità competenti.

Sezione 6

Gestione del rischio e valutazione dell'adeguatezza patrimoniale

Articolo 34

Le autorità competenti esigono che ciascuna impresa di investimento, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 13 della direttiva 2004/39/CE, soddisfi i requisiti di cui agli articoli 22 e 123 della direttiva 2006/…/CE, fatte salve le disposizioni sul livello di applicazione di cui agli articoli da 68 a 73 della suddetta direttiva.

Sezione 7

Obblighi di notifica

Articolo 35

1.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese d'investimento e gli enti creditizi comunichino alle autorità competenti dello Stato membro d'origine tutte le informazioni necessarie per accertare che le disposizioni adottate in conformità della presente direttiva siano rispettate. Gli Stati membri garantiscono altresì che i processi interni di controllo e le procedure amministrative e contabili degli enti consentano di verificare in ogni momento il rispetto di tali disposizioni.

2.   Le imprese di investimento trasmettono le notifiche alle autorità competenti nei modi specificati da queste ultime, almeno mensilmente nel caso delle imprese di cui all'articolo 9, almeno trimestralmente nel caso delle imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e almeno semestralmente nel caso delle imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

3.   In deroga al paragrafo 2, le imprese di investimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 9 sono tenute a fornire informazioni su base consolidata o subconsolidata soltanto semestralmente.

4.   Gli enti creditizi sono tenuti a trasmettere le notifiche alle autorità competenti, nei modi specificati da queste ultime, con la medesima frequenza stabilita per tali obblighi nella direttiva 2006/…/CE.

5.   Le autorità competenti impongono agli enti di notificare immediatamente i casi in cui le loro controparti in operazioni di vendita (acquisto) con patto di riacquisto (rivendita) o di concessione e assunzione di titoli e merci in prestito non adempiono i loro obblighi.

CAPO VI

Sezione 1

Autorità competenti

Articolo 36

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'assolvimento delle funzioni previste nella presente direttiva. Essi ne informano la Commissione indicando l'eventuale ripartizione delle funzioni stesse.

2.   Le autorità competenti devono essere pubbliche autorità oppure enti ufficialmente riconosciuti dalla legislazione nazionale o dalle pubbliche autorità come soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore in ciascuno Stato membro.

3.   Alle autorità competenti sono attribuiti tutti i poteri necessari all'assolvimento delle loro funzioni, e in particolare per verificare la composizione del portafoglio di negoziazione.

Sezione 2

Vigilanza

Articolo 37

1.   Il titolo V, capo 4 della direttiva 2006/…/CE si applica mutatis mutandis alla vigilanza delle imprese di investimento, con i seguenti adattamenti:

a)

i riferimenti all'articolo 6 della direttiva 2006/…/CE si intendono come riferimenti all'articolo 5 della direttiva 2004/39/CE;

b)

i riferimenti agli articoli 22 e 123 della direttiva 2006/…/CE si intendono come riferimenti all'articolo 34 della presente direttiva;

c)

i riferimenti agli articoli da 44 a 52 della direttiva 2006/…/CE si intendono come riferimenti agli articoli 54 e 58 della direttiva 2004/39/CE.

Se una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE ha per filiazioni sia un ente creditizio, sia un'impresa di investimento, il titolo V, capo 4, della direttiva 2006/…/CE si applica alla vigilanza degli enti come se il riferimento a enti creditizi fosse fatto a enti.

2.   L'articolo 129, paragrafo 2 della direttiva 2006/…/CE si applica anche al riconoscimento dei modelli interni degli enti a norma dell'allegato V della presente direttiva, qualora la domanda sia presentata da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni o da un'impresa di investimento madre nell'UE e dalle sue filiazioni, o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE.

La durata del riconoscimento di cui al primo comma è di sei mesi.

Articolo 38

1.   Le autorità competenti degli Stati membri cooperano strettamente per assolvere le funzioni previste dalla presente direttiva, segnatamente quando i servizi di investimento sono espletati in regime di libera prestazione dei servizi o mediante la creazione di succursali.

Le autorità competenti si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni atte a facilitare la vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale degli enti e, in particolare, il controllo del rispetto da parte di questi delle norme della presente direttiva.

2.   Tutte le informazioni scambiate tra autorità competenti ai sensi della presente direttiva riguardo alle imprese di investimento sono tutelate dal segreto d'ufficio a norma delle disposizioni seguenti:

a)

per le imprese di investimento, quelle di cui agli articoli 54 e 58 della direttiva 2004/39/CE;

b)

per gli enti creditizi quelle di cui agli articoli da 44 a 52 della direttiva 2006/…/CE.

CAPO VII

REQUISITI IN MATERIA DI INFORMATIVA

Articolo 39

Si applicano alle imprese di investimento i requisiti di cui al titolo V, capo 5 della direttiva 2006/…/CE.

CAPO VIII

Sezione 1

Articolo 40

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di controparte ai sensi della presente direttiva e per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di credito ai sensi della direttiva 2006/…/CE, e fatte salve le disposizioni del punto 6 della parte 2 dell'allegato III della stessa direttiva, le esposizioni verso imprese di investimento riconosciute di paesi terzi e le esposizioni verso stanze di compensazione o borse riconosciute sono equiparate alle esposizioni verso enti.

Sezione 2

Poteri di esecuzione

Articolo 41

1.   La Commissione delibera sugli eventuali adattamenti tecnici da apportare ai seguenti punti secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2:

a)

precisazione delle definizioni dell'articolo 3 per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva;

b)

precisazione delle definizioni dell'articolo 3 per tener conto degli sviluppi dei mercati finanziari;

c)

adattamento degli importi del capitale iniziale prescritto negli articoli da 5 a 9 e dell'importo di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per tener conto degli sviluppi del settore in campo economico e monetario;

d)

adattamento della classificazione delle imprese di investimento di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, per tener conto degli sviluppi dei mercati finanziari;

e)

precisazione del requisito di cui all'articolo 21 per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva;

f)

uniformazione della terminologia e formulazione delle definizioni in conformità degli atti successivi riguardanti gli enti creditizi e le imprese di investimento e argomenti connessi;

g)

adattamento delle disposizioni tecniche degli allegati da I a VII a seguito degli sviluppi dei mercati finanziari, delle tecniche di misurazione del rischio, delle norme contabili o dei requisiti intesi a tener conto della legislazione comunitaria, o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza;

h)

adattamenti tecnici intesi a tenere conto dell'esito della revisione di cui all'articolo 65, paragrafo 3 della direttiva 2004/39/CE.

2.   Nessuna delle misure di attuazione emanate può modificare le disposizioni essenziali della presente direttiva.

Articolo 42

1.   La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo (in prosieguo «il comitato») istituito con decisione 2004/10/CE della Commissione, del 5 novembre 2003 (12).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Fatte salve le misure di attuazione già adottate, alla scadenza del biennio successivo all'adozione della presente direttiva, e al più tardi il 1o aprile 2008, l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva che richiedono l'adozione di norme tecniche, adattamenti e decisioni in conformità del paragrafo 2 viene sospesa. Il Parlamento europeo ed il Consiglio possono, su proposta della Commissione, rinnovare le disposizioni in questione secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato e a tal fine le riesaminano prima della scadenza del periodo o della data di cui sopra, se precedente.

4   Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Sezione 3

Disposizioni transitorie

Articolo 43

L'articolo 152, paragrafi da 1 a 7 della direttiva 2006/…/CE si applica, conformemente all'articolo 2 e al capo V, sezioni 2 e 3 della presente direttiva, alle imprese di investimento che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, ai fini dell'allegato II della presente direttiva, conformemente agli articoli da 84 a 89 della direttiva 2006/…/CE, o che utilizzano un metodo avanzato di misurazione di cui all'articolo 105 di detta direttiva ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali relativi al rischio operativo.

Articolo 44

Fino al 31 dicembre 2012, per le imprese di investimento il cui indicatore pertinente per l'area di attività «trading and sales» rappresenti almeno il 50 % del totale degli indicatori pertinenti per tutte le loro aree di attività, calcolati conformemente all'articolo 20 e all'allegato X, parte 2, punti da 1 a 4, della direttiva 2006/…/CE, gli Stati membri possono applicare una percentuale del 15 % all'area di attività «trading and sales».

Articolo 45

1.   Le autorità competenti possono consentire alle imprese di investimento di superare i limiti dei grandi fidi di cui all'articolo 111 della direttiva 2006/…/CE. Gli eventuali superamenti non devono essere inclusi dalle imprese di investimento nel loro calcolo dei requisiti patrimoniali aggiuntivi riguardanti tali limiti di cui all'articolo 75, lettera b) della stessa direttiva. Detto potere discrezionale è concesso fino al 31 dicembre 2010 o, se precedente, fino alla data dell'entrata in vigore delle modifiche risultanti dal trattamento dei grandi fidi a norma dell'articolo 119 della direttiva 2006/…/CE. Per esercitare tale potere discrezionale sono soddisfatte le condizioni elencate alle lettere da a) a d) seguenti:

a)

l'impresa di investimento fornisce servizi di investimento o effettua attività di investimento connessi con gli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10, sezione C dell'allegato 1 della direttiva 2004/39/CE;

b)

l'impresa di investimento non fornisce detti servizi né effettua dette attività di investimenti per clienti al dettaglio o per loro conto;

c)

il mancato rispetto dei limiti di cui alla parte introduttiva del presente paragrafo è connesso a esposizioni derivanti da contratti che rientrano tra gli strumenti finanziari di cui alla lettera a), riguardano merci o valori base ai sensi del punto 10, della sezione C, dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE (mercati degli strumenti finanziari) e sono calcolati conformemente agli allegati III e IV della direttiva 2006/…/CE, oppure da contratti connessi alla fornitura di merci o diritti di emissione;

d)

l'impresa di investimento dispone di una strategia documentata di gestione e, in particolare, di controllo e limitazione dei rischi derivanti dalla concentrazione delle esposizioni. L'impresa di investimento informa senza indugio le autorità competenti in merito alla strategia e a tutte le modifiche sostanziali di questa. L'impresa di investimento prende le opportune disposizioni per garantire una sorveglianza continua del merito di credito dei debitori, a seconda della loro incidenza sul rischio di concentrazione. Tali disposizioni consentono all'impresa di investimento di reagire in modo adeguato e con sufficiente tempestività all'eventuale deterioramento di detto merito di credito.

2.   Quando un'impresa di investimento supera i limiti interni fissati conformemente alla strategia di cui al paragrafo 1, lettera d), notifica senza indugio all'autorità competente l'entità e la natura del superamento nonché la controparte.

Articolo 46

In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2011 le autorità competenti possono decidere, caso per caso, di non applicare i requisiti patrimoniali di cui all'articolo 75, lettera d), della direttiva 2006/…/CE, alle imprese di investimento alle quali non si applica l'articolo 20, paragrafi 2 e 3, le cui posizioni totali di portafoglio di negoziazione non eccedono mai 50 milioni euro e il cui numero medio di dipendenti nel settore non supera le 100 unità nel corso dell'esercizio finanziario.

II requisiti patrimoniali relativi a tali imprese di investimento sono invece almeno equivalenti al minore dei seguenti:

a)

i requisiti patrimoniali di cui all'articolo 75, lettera d), della direttiva 2006/…/CE e

b)

12/88 del maggiore dei seguenti:

i)

la somma dei requisiti patrimoniali di cui all'articolo 75, lettere da a) a c), della direttiva 2006/…/CE e

ii)

l'importo stabilito all'articolo 21 della presente direttiva, fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 5.

Qualora si applichi la lettera b) si applica un aumento supplementare su base almeno annuale.

L'applicazione di tale deroga non può portare a una riduzione del livello globale dei requisiti patrimoniali per un'impresa d'investimento vigenti al 31 dicembre 2006, a meno che tale riduzione non sia prudenzialmente motivata da una riduzione delle dimensioni delle attività dell'impresa d'investimento.

Articolo 47

Fino al 31 dicembre 2009 o a qualsiasi data anteriore indicata dalle autorità competenti per ogni caso specifico, gli enti che hanno ottenuto il riconoscimento di un modello di rischio specifico anteriormente al 1o gennaio 2007, conformemente all'Allegato V, punto 1, possono, per tale riconoscimento esistente, considerare i punti 4 e 8 dell'allegato V della direttiva 93/6/CEE nella versione anteriore al 1o gennaio 2007.

Articolo 48

1.   Le disposizioni riguardanti i requisiti patrimoniali di cui alla presente direttiva e alla direttiva 2006/…/CE non si applicano alle imprese d'investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi d'investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9, 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE e che al 31 dicembre 2006 non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 93/22/CEE (13). Tale deroga è valida sino al 31 dicembre 2010 oppure, se precedente, sino alla data di entrata in vigore di eventuali modifiche ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

2.   Nell'ambito della revisione prevista ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 3 della direttiva 2004/39/CE, sulla base di consultazioni pubbliche e alla luce delle discussioni con le autorità competenti, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli aspetti seguenti:

a)

un regime appropriato per la vigilanza prudenziale delle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi d'investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE;

b)

l'opportunità di modificare la direttiva 2004/39/CE onde introdurre un'ulteriore categoria di impresa d'investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi d'investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE relativi a forniture energetiche (inclusi elettricità, carbone, gas naturale e petrolio);

3.   Sulla base della relazione di cui al paragrafo 2, la Commissione può presentare proposte di modifica della presente direttiva e della direttiva 2006/…/CE.

Sezione 4

Disposizioni finali

Articolo 49

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2, 3, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 50 e agli allegati I, II, III, V e VII. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola da cui risulti la concordanza tra quest'ultime e quelle della presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Tali disposizioni, quando vengono adottate dagli Stati membri, contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, devono essere intesi come riferimenti fatti alla presente direttiva.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 50

1.   L'articolo 152, paragrafi da 8 a 14 della direttiva 2006/…/CE si applica mutatis mutandis ai fini della presente direttiva, fatte salve le seguenti disposizioni che si applicano qualora venga esercitata la facoltà di cui all'articolo 152, paragrafo 8 della direttiva 2006/…/CE :

a)

i riferimenti contenuti nel punto 7 dell'allegato II, della presente direttiva alla direttiva 2006/…/CE sono intesi come riferimenti alla direttiva 2000/12/CE nel testo in vigore anteriormente al 1o gennaio 2007;

b)

il punto 4 dell'allegato II della presente direttiva, si applica nel testo in vigore anteriormente al 1o gennaio 2007.

2.   L'articolo 157, paragrafo 3 della direttiva 2006/…/CE si applica mutatis mutandis ai fini degli articoli 18 e 20 della presente direttiva.

Articolo 51

Entro il 1o gennaio 2011 la Commissione procede a un riesame ed elabora una relazione sull'applicazione della presente direttiva, che presenta poi al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente corredata di opportune proposte di modifica.

Articolo 52

La direttiva 93/6/CEE, modificata dalle direttive menzionate nella parte A dell'allegato VIII è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione nel diritto interno delle direttive indicati nella parte B dell'allegato VIII.

I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato IX.

Articolo 53

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 54

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 234 del 22.9.2005, pag. 8.

(2)  GU C 52 del 2.3.2005, pag. 37.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 28 settembre 2005.

(4)  GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

(5)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(6)  GU L …

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 115.

(9)  GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo della direttiva 2005/1/CE.

(10)  GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

(11)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

(12)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 36.

(13)  Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE.

ALLEGATO I

CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER IL RISCHIO DI POSIZIONE

DISPOSIZIONI GENERALI

Compensazione

1.

La differenza (positiva) tra la posizione lunga (corta) dell'ente rispetto alle sue posizioni corte (lunghe) nello stesso strumento finanziario, sia esso uno strumento di capitale, di debito o un titolo convertibile, e in identici contratti, siano essi contratti financial futures, contratti a premio, warrant e warrant coperti, sarà la sua posizione netta in ciascuno dei vari strumenti. Nel calcolare la posizione netta le autorità competenti possono consentire che le posizioni in strumenti derivati siano equiparate, con le modalità specificate ai successivi punti da 4 a 7, a posizioni nel titolo/nei titoli sottostante(i) (o di riferimento). Le posizioni detenute dagli enti in strumenti di debito propri non sono computate nel calcolo del rischio specifico di cui al punto 14.

2.

Non è consentita alcuna compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante, salvo che le autorità competenti adottino un metodo che prenda in considerazione la probabilità di conversione di un particolare titolo convertibile oppure prevedano una copertura patrimoniale atta ad assorbire eventuali perdite potenziali che possono manifestarsi in sede di conversione.

3.

Tutte le posizioni nette, indipendentemente dal segno, prima di essere aggregate devono essere convertite quotidianamente nella valuta di notifica dell'ente, al tasso di cambio a vista prevalente sul mercato.

Strumenti particolari

4.

I contratti standardizzati a termine (contratti futures) sui tassi d'interesse, i contratti differenziali a termine sul tasso d'interesse (FRA) e gli impegni a termine di acquisto o vendita di strumenti di debito sono equiparati a combinazioni di posizioni lunghe e corte. Una posizione lunga su contratti futures sui tassi di interesse equivale pertanto ad una combinazione di un debito con scadenza alla data di consegna prevista nel contratto futures e di una disponibilità in un'attività con scadenza alla data di scadenza del titolo o della posizione di riferimento sottostante al contratto futures in questione. Analogamente un FRA venduto equivale a una posizione lunga con scadenza alla data di liquidazione più il periodo di riferimento e ad una posizione corta con scadenza identica alla data di liquidazione. Sia il debito che la disponibilità in attività sono inclusi nella prima categoria indicata nella tabella 1, al punto 14, per il calcolo del capitale richiesto a fronte del rischio specifico di contratti standardizzati a termine sui tassi d'interesse e FRA. Un impegno a termine di acquisto d'uno strumento di debito equivale ad una combinazione di un debito, con scadenza alla data di consegna, e di una posizione lunga (a pronti) nello strumento di debito stesso. Il debito è incluso nella prima categoria indicata nella tabella 1, al punto 14, ai fini del rischio specifico, e lo strumento di debito è incluso nella colonna appropriata della medesima tabella.

Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale richiesta per un future negoziato in borsa sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il future e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un future, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando il metodo dei modelli interni illustrato nell'allegato V. Le autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto derivato negoziato fuori borsa del tipo cui si fa riferimento nel presente punto, regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se hanno la certezza che essa fornisce una misura precisa del rischio connesso con il contratto derivato ed è almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per il contratto in questione, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato V.

Per «posizione lunga» ai fini del presente punto si intende la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso d'interesse che riceverà ad una data futura, e per «posizione corta» la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso di interesse che pagherà ad una data futura.

5.

I contratti a premio su tassi d'interesse, strumenti di debito, strumenti di capitale, indici di borsa, financial futures, swap e divise estere sono equiparati, ai fini del presente allegato, a posizioni di valore pari a quello dello strumento sottostante a cui il contratto a premio si riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta. Queste ultime posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto in identici strumenti sottostanti o prodotti derivati. Il coefficiente delta applicato è quello del mercato dell'operazione o quello calcolato dalle autorità competenti oppure, laddove non sia disponibile o per i contratti a premio negoziati fuori borsa, quello calcolato dall'ente stesso purché il modello che esso usa sia considerato accettabile dalle autorità competenti.

Tuttavia, le autorità competenti possono anche disporre che gli enti calcolino i propri coefficienti delta ricorrendo ad un metodo da esse prescritto.

È predisposta una copertura contro gli altri rischi, diversi dal rischio delta, connessi con i contratti a premio. Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio venduto, negoziato in borsa, sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa, se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato V. Le autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto a premio su merci negoziato fuori borsa, regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio negoziato fuori borsa ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato V. Inoltre esse possono permettere che la copertura richiesta per un contratto a premio acquistato, negoziato in borsa oppure fuori borsa, sia pari a quella per lo strumento sottostante, a condizione che la copertura risultante non superi il valore di mercato del contratto stesso. La copertura per un contratto a premio venduto fuori borsa è fissata in relazione allo strumento sottostante.

6.

Per i warrant su strumenti di debito e strumenti di capitale valgono le norme previste al punto 5 per i contratti a premio.

7.

Ai fini del rischio tasso d'interesse gli swaps sono equiparati a strumenti in bilancio. Perciò uno swap sul tasso d'interesse in base al quale un ente riceve un tasso d'interesse variabile e paga un tasso d'interesse fisso è equiparato ad una posizione lunga in uno strumento a tasso variabile di durata pari al periodo che va fino alla successiva revisione del tasso d'interesse e a una posizione corta in uno strumento a tasso fisso con la stessa scadenza dello swap.

A.   Trattamento nei confronti del venditore della protezione

8.

Nel calcolo della copertura patrimoniale richiesta per il rischio di mercato della parte che assume il rischio di credito (il «venditore della protezione»), salvo disposizioni contrarie, va utilizzato l'ammontare nozionale del contratto derivato sul credito. Ai fini del calcolo del carico di rischio specifico, diverso da quello dei total return swap, la scadenza del contratto di credito derivato si applica in luogo della scadenza dell'obbligazione. Le posizioni sono determinate come segue:

i)

Un total return swap dà origine a una posizione lunga nel rischio generale di mercato dell'obbligazione di riferimento e a una posizione corta nel rischio generale di mercato di un titolo di Stato con una scadenza di durata pari al periodo che va fino alla successiva fissazione del tasso di interesse e al quale è assegnata una ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi dell'allegato VI della direttiva 2006/…/CE. Esso dà inoltre origine a una posizione lunga nel rischio specifico dell'obbligazione di riferimento;

ii)

Un credit default swap non dà origine ad una posizione per il rischio generale di mercato. Ai fini del rischio specifico, l'ente deve registrare una posizione lunga sintetica in una obbligazione dell'entità di riferimento, a meno che il derivato abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerato un titolo qualificato, caso in cui può essere registrata un'unica posizione lunga per il derivato. Se il prodotto comporta il pagamento di premi o di interessi, i flussi di cassa corrispondenti vanno rappresentati come posizioni nozionali in titoli di Stato;

iii)

Una credit linked note (strumento collegato al merito di credito) uninominale dà origine a una posizione lunga nel proprio rischio generale di mercato, come un prodotto derivato su interessi. Ai fini del rischio specifico, nasce una posizione lunga sintetica in una obbligazione dell'entità di riferimento. Un'ulteriore posizione lunga nasce nell'emittente dello strumento collegato al merito di credito. Allorché la credit linked note abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerata un titolo di credito ammissibile, può essere registrata un'unica posizione lunga nel rischio specifico dello strumento collegato al merito di credito;

iv)

Oltre a una posizione lunga nel rischio specifico dell'emittente dello strumento, una credit linked note a più nomi che garantisce una protezione proporzionale dà origine ad una posizione in ciascuna entità di riferimento in cui l'ammontare nozionale totale del contratto è ripartito tra le posizioni secondo la proporzione dell'ammontare nozionale totale che è rappresentata da ciascuna esposizione verso un'entità di riferimento. Se può essere scelta più di una obbligazione di una entità di riferimento, il rischio specifico è determinato dall'obbligazione con la ponderazione del rischio più elevata.

Allorché la credit linked note a più nomi abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerata un titolo di credito ammissibile, può essere registrata un'unica posizione lunga nel rischio specifico della note;

v)

Un derivato di credito first-asset-to-default dà origine a una posizione pari all'ammontare nozionale in una obbligazione di ciascuna entità di riferimento. Se l'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio è inferiore al requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo di cui alla prima frase del presente comma, l'importo del pagamento massimo può essere preso come requisito patrimoniale per il rischio specifico.

Un derivato di credito second-asset-to-default dà origine a una posizione pari all'ammontare nozionale in una obbligazione di ciascuna entità di riferimento meno una (quella con il requisito patrimoniale più basso per il rischio specifico). Se l'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio è inferiore al requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo di cui alla prima frase del presente comma, detto ammontare può essere preso come requisito patrimoniale per il rischio specifico.

Allorché un first o second-asset to default derivato abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerato un titolo qualificato, il venditore della protezione deve calcolare solo il carico di rischio specifico che riflette il rating del derivato.

B.   Trattamento nei confronti del compratore della protezione

Per la parte che trasferisce il rischio di credito (il «compratore della protezione»), le posizioni sono determinate in modo speculare rispetto al venditore della protezione, eccetto che per una credit linked note (che non comporta una posizione corta nell'emittente). Se ad un determinato momento si ha un'opzione call abbinata ad uno step-up, detto momento è trattato come la scadenza della protezione. Nel caso dei derivati su crediti «nth to default», i compratori della protezione possono compensare il rischio specifico per n-1 delle attività sottostanti (ossia le attività n-1 con il requisito più basso per il rischio specifico).

9.

Gli enti che valutano ai prezzi giornalieri di mercato e gestiscono il rischio di tasso d'interesse sugli strumenti derivati, contemplati ai punti da 4 a 7, sulla base del flusso di cassa attualizzato hanno la facoltà di utilizzare modelli di sensibilità per calcolare le posizioni di cui ai suddetti punti, e potranno utilizzarli per qualsiasi titolo obbligazionario ammortizzato nell'arco della sua durata residua anziché mediante rimborso finale del capitale in un'unica soluzione. Sia il modello che il suo impiego da parte dell'ente devono essere approvati dalle autorità competenti. Tali modelli dovrebbero generare posizioni aventi, nei confronti delle variazioni del tasso d'interesse, la stessa sensibilità del flusso di cassa sottostante. La sensibilità deve essere valutata con riferimento ai movimenti indipendenti nell'ambito di tassi campione lungo la curva di rendimento, con almeno un punto di sensibilità in ciascuna delle fasce di scadenza riportate nella tabella 2 al punto 20. Le posizioni sono incluse nel calcolo della copertura patrimoniale in base alle disposizioni enunciate ai punti da 17 a 32.

10.

Gli enti che non utilizzano modelli di cui al punto 9 possono, previa approvazione delle autorità competenti, trattare come posizioni compensate le posizioni in strumenti derivati di cui ai punti da 4 a 7 che soddisfino le seguenti condizioni minime:

a)

le posizioni sono di pari importo e sono denominate nella stessa valuta;

b)

il tasso di riferimento (per le posizioni a tasso variabile) o il tasso d'interesse nominale (per le posizioni a tasso fisso) è strettamente allineato;

c)

la successiva data di fissazione del tasso di interesse o, per le posizioni a tasso fisso, la durata residua corrispondono ai seguenti limiti:

i)

termine inferiore a un mese: stesso giorno;

ii)

termine compreso tra un mese e un anno: entro 7 giorni;

iii)

termine superiore ad un anno: entro 30 giorni.

11.

L'ente che trasferisce titoli o diritti garantiti relativi alla proprietà di titoli in un contratto di riporto e l'ente che trasferisce titoli nell'ambito di un concessionario di titoli in prestito include detti titoli nel calcolo della propria copertura patrimoniale in conformità del presente allegato, purché i valori stessi soddisfino i criteri di cui all'articolo 11.

Rischio specifico e rischio generale

12.

Il rischio di posizione su uno strumento di debito o su uno strumento di capitale (o un derivato di uno strumento di debito o di capitale) negoziato va ripartito in due componenti per calcolare la copertura patrimoniale relativa. La prima componente sarà l'elemento rischio specifico, cioè il rischio di una variazione del prezzo dello strumento interessato dovuta a fattori connessi con l'emittente oppure, nel caso di un derivato, con l'emittente dello strumento sottostante. La seconda componente riguarda il rischio generale, vale a dire il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta (nel caso di uno strumento di debito negoziato o di un derivato di uno strumento di debito) ad una variazione del livello dei tassi d'interesse, oppure (nel caso di uno strumento di capitale o di un derivato di uno strumento di capitale) a un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei singoli strumenti.

STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI

13.

Le posizioni nette sono classificate in relazione alla valuta in cui sono denominate e la copertura patrimoniale per il rischio generale e il rischio specifico è calcolata separatamente in ciascuna valuta.

Rischi specifici

14.

L'ente imputa le sue posizioni nette, nel portafoglio di negoziazione, calcolate conformemente al punto 1, alle categorie appropriate della tabella 1 in funzione dell'emittente/obbligato, della valutazione esterna o interna del merito di credito e delle durate residue e quindi le moltiplica per le ponderazioni indicate in tale tabella. Esso addiziona le sue posizioni ponderate (a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte) per calcolare la sua copertura patrimoniale per il rischio specifico.

Tabella 1

Categorie

Copertura patrimoniale del rischio specifico

Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala della qualità creditizia pari a 1 o ai quali sarebbe attribuita una ponderazione di rischio dello 0 % in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva 2006/…/CE.

0 %

Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala della qualità creditizia pari a 2 o 3 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva 2006/…/CE, titoli di debito emessi o garantiti da enti che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala della qualità creditizia pari a 1 o 2 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 e 83 della direttiva 2006/…/CE, titoli di debito emessi o garantiti da enti che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 3 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui all'Allegato VI, parte 1, punto 28 della direttiva 2006/…/CE, e titoli di debito emessi o garantiti da imprese che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala della qualità creditizia pari a 1 o 2 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva 2006/…/CE.

Altre voci qualificate secondo la definizione di cui al punto 15.

0,25 % (durata residua inferiore o pari a sei mesi)

1,00 % (durata residua superiore a sei mesi e inferiore o pari a 24 mesi)

1,60 % (durata residua superiore a 24 mesi)

Titoli di debito emessi o garantiti da governi centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri o enti che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala della qualità creditizia pari a 4 o 5 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva 2006/…/CE, titoli di debito emessi o garantiti da enti che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala della qualità creditizia pari a 3 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui all'Allegato VI, parte 1, punto 26 della direttiva 2006/…/CE, e titoli di debito emessi o garantiti da imprese che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala della qualità creditizia pari a 3 o 4 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva 2006/…/CE.

Esposizioni per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'agenzia esterna di valutazione prescelta.

8 %

Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri o enti che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione dell'attività creditizia pari a 6 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva 2006/…/CE, e titoli di debito emessi o garantiti da imprese che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione di qualità creditizia pari a 5 o 6 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva 2006/…/CE.

12 %

Per gli enti creditizi che applicano le norme per la ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 84 a 89 della direttiva 2006/…/CE, per beneficiare di un determinato grado della scala della qualità creditizia l'obbligato dell'esposizione deve beneficiare di un rating interno corrispondente a una PD (probabilità di inadempimento) equivalente o inferiore a quella corrispondente al grado in questione della scala della qualità creditizia in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni nei confronti delle imprese di cui agli articoli da 78 a 83 della stessa direttiva.

Agli strumenti emessi da un emittente non qualificato viene attribuito un coefficiente di copertura patrimoniale del rischio specifico pari all'8 % o al 12 % in base alla tabella 1. Le autorità competenti possono imporre agli enti di applicare una copertura patrimoniale per il rischio più elevata e/o non consentire la compensazione tra tali strumenti e qualsiasi altro strumento di debito ai fini della determinazione dell'entità del rischio generale di mercato.

Le esposizioni di cartolarizzazione che sarebbero soggette ad un trattamento di detrazione secondo quanto stabilito all'articolo 66, paragrafo 2 della direttiva 2006/…/CE o ad un rischio ponderato al 1250 % come stabilito all'Allegato IX, parte 4 di tale direttiva, sono soggette a una copertura patrimoniale non inferiore a quella fissata nell'ambito di tali trattamenti. Per gli strumenti di liquidità non soggetti a rating è prevista una copertura patrimoniale non inferiore a quella stabilita all'Allegato IX, parte 4 della direttiva 2006/…/CE.

15.

Ai fini del punto 14 le «voci qualificate» comprendono:

a)

le posizioni lunghe e corte in attività che soddisfano i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari almeno a investment grade (qualità elevata) nel processo di classificazione di cui al titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 1 della direttiva 2006/…/CE;

b)

posizioni lunghe e corte in attività che, considerando la solvibilità dell'emittente, hanno una PD (probabilità di inadempimento) non superiore a quella delle attività di cui alla lettera a), secondo il metodo di cui al titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 2 della direttiva 2006/…/CE;

c)

posizioni lunghe e corte in attività per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito prescelta e che soddisfano le seguenti condizioni:

i)

sono considerate sufficientemente liquide dagli enti interessati;

ii)

la loro qualità d'investimento è, a giudizio dell'ente, almeno equivalente a quella delle attività di cui alla lettera a);

iii)

sono quotate almeno su un mercato regolamentato di uno Stato membro, o in una borsa di un paese terzo se quest'ultima è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro in questione;

d)

posizioni lunghe e corte in attività emesse da enti che sono soggetti ai requisiti di adeguatezza patrimoniale stabiliti nella direttiva 2006/…/CE, che sono considerate dagli enti interessati come sufficientemente liquide e la cui qualità di investimento è, secondo quanto stabilito discrezionalmente dagli enti, almeno equivalente a quella delle attività di cui alla lettera a);

e)

strumenti emessi da enti che sono considerati avere una qualità creditizia equivalente o superiore a quella corrispondente al grado 2 della scala di valutazione della qualità creditizia in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni nei confronti degli enti di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva 2006/…/CE e che sono soggetti a norme in materia di vigilanza e regolamentazione comparabili a quelle previste dalla presente direttiva.

Le modalità con cui gli strumenti di debito vengono valutati sono soggette alla verifica delle autorità competenti, che rifiutano la valutazione dell'ente qualora ritengano che gli strumenti in questione presentino un rischio specifico troppo elevato per poter essere definiti voci qualificate.

16.

Le autorità competenti impongono agli enti di applicare la ponderazione massima di cui alla tabella 1 del punto 14 agli strumenti che presentino un particolare rischio a motivo dell'insufficiente solvibilità dell'emittente.

Rischi generali

a)   in funzione della scadenza

17.

La procedura per il calcolo della copertura patrimoniale per il rischio generale comporta due fasi fondamentali. In primo luogo tutte le posizioni sono ponderate in funzione della scadenza (come spiega al punto 18), per calcolare l'entità della copertura patrimoniale richiesta. Successivamente è ammessa una riduzione di tale copertura quando una posizione ponderata è detenuta parallelamente ad una posizione ponderata opposta nella stessa fascia di scadenza. È parimenti ammissibile una riduzione della copertura quando le posizioni ponderate opposte rientrano in fasce di scadenza diverse; l'entità della riduzione dipende in tal caso dall'appartenenza o meno delle due posizioni alla medesima zona e dalle zone specifiche in cui esse rientrano. Le zone (gruppi di fasce di scadenza) sono complessivamente tre.

18.

L'ente imputa le sue posizioni nette alle appropriate fasce di scadenza della colonna 2 o 3 della tabella 2 (cfr. punto 20). A tale scopo si fa riferimento alla durata residua nel caso degli strumenti a tasso fisso e al periodo di tempo fino alla successiva revisione del tasso d'interesse nel caso di strumenti a tasso d'interesse variabile. Va operata una distinzione tra strumenti di debito con una cedola minima del 3 % e strumenti con una cedola inferiore al 3 %, assegnandoli quindi alla colonna 2 o 3 della tabella 2. Si applica poi a ciascuna posizione la ponderazione indicata per la relativa fascia di scadenza nella colonna 4 della tabella 2.

19.

Successivamente, si calcola la somma delle posizioni ponderate lunghe e la somma delle posizioni ponderate corte in ciascuna fascia di scadenza. L'entità del primo valore che è compensato dal secondo in una determinata fascia di scadenza costituisce la posizione ponderata compensata nella predetta fascia mentre la posizione residua lunga o corta è la posizione ponderata non compensata per la medesima fascia. In seguito è calcolato il totale delle posizioni ponderate compensate in tutte le fasce.

20.

Si calcolano i totali delle posizioni lunghe ponderate non compensate per le fasce comprese in ciascuna delle zone di cui alla tabella 2 per determinare la posizione lunga ponderata non compensata per ciascuna zona. Analogamente, le posizioni corte ponderate non compensate per ciascuna fascia in una particolare zona sono sommate per calcolare la posizione corta ponderata non compensata per detta zona. La parte della posizione lunga ponderata non compensata di una determinata zona che è compensata dalla posizione corta ponderata non compensata della medesima zona costituisce la posizione ponderata compensata di tale zona. La parte della posizione lunga ponderata non compensata o della posizione corta ponderata non compensata per una zona che non può essere compensata in tal modo costituisce la posizione ponderata non compensata della zona in questione.

Tabella 2

Zone

Fasce di scadenza

Ponderazioni

(%)

Variazione ipotizzata del tasso di interesse

(%)

Cedola del 3 % o più

Cedola inferiore al 3 %

Uno

0 ≤ 1 mesi

0 ≤ 1 mesi

0,00

> 1 ≤ 3 mesi

> 1 ≤ 3 mesi

0,20

1,00

> 3 ≤ 6 mesi

> 3 ≤ 6 mesi

0,40

1,00

> 6 ≤ 12 mesi

> 6 ≤ 12 mesi

0,70

1,00

Due

> 1 ≤ 2 anni

> 1,0 ≤ 1,9 anni

1,25

0,90

> 2 ≤ 3 anni

> 1,9 ≤ 2,8 anni

1,75

0,80

> 3 ≤ 4 anni

> 2,8 ≤ 3,6 anni

2,25

0,75

Tre

> 4 ≤ 5 anni

> 3,6 ≤ 4,3 anni

2,75

0,75

> 5 ≤ 7 anni

> 4,3 ≤ 5,7 anni

3,25

0,70

> 7 ≤ 10 anni

> 5,7 ≤ 7,3 anni

3,75

0,65

> 10 ≤ 15 anni

> 7,3 ≤ 9,3 anni

4,50

0,60

> 15 ≤ 20 anni

> 9,3 ≤ 10,6 anni

5,25

0,60

> 20 anni

> 10,6 ≤ 12,0 anni

6,00

0,60

 

> 12,0 ≤ 20,0 anni

8,00

0,60

 

> 20 anni

12,50

0,60

21.

È quindi calcolata l'entità della posizione ponderata non compensata lunga (corta) della zona 1 che è compensata dalla posizione ponderata non compensata corta (lunga) della zona 2. Tale valore è indicato al punto 25 come la posizione ponderata compensata tra la zona 1 e la zona 2. Il medesimo calcolo è quindi effettuato per la parte residua della posizione ponderata non compensata della zona 2 e la posizione ponderata non compensata della zona 3 onde calcolare la posizione ponderata compensata tra la zona 2 e la zona 3.

22.

L'ente ha facoltà di invertire l'ordine dei calcoli di cui al punto 21 se desidera calcolare la posizione ponderata compensata fra la zona 2 e la zona 3 prima di calcolare quella fra la zona 1 e la zona 2.

23.

La parte residua della posizione ponderata non compensata nella zona 1 è quindi compensata con la parte residua di quella della zona 3 dopo la compensazione di tale zona con la zona 2, per determinare la posizione ponderata compensata fra la zona 1 e la zona 3.

24.

Le posizioni residue dopo i tre distinti calcoli di compensazione presentati ai punti 21, 22 e 23 sono sommate.

25.

La copertura patrimoniale dell'ente risulta dalla somma:

a)

del 10 % del totale delle posizioni ponderate compensate in tutte le fasce di scadenza;

b)

del 40 % della posizione ponderata compensata della zona 1;

c)

del 30 % della posizione ponderata compensata della zona 2;

d)

del 30 % della posizione ponderata compensata della zona 3;

e)

del 40 % della posizione ponderata compensata tra le zone 1 e 2 e tra le zone 2 e 3 (cfr. punto 21);

f)

del 150 % della posizione ponderata compensata tra le zone 1 e 3;

g)

del 100 % delle posizioni residue ponderate non compensate.

b)   In funzione della durata finanziaria

26.

In luogo del sistema di cui ai punti da 17 a 25 le autorità competenti possono in via generale o a titolo individuale, permettere agli enti di ricorrere a un sistema di calcolo della copertura patrimoniale per il rischio generale sugli strumenti di debito negoziati che tenga conto della durata finanziaria degli strumenti in questione, purché ciò avvenga in via continuativa.

27.

Nel sistema di cui al punto 26 l'ente prende il valore di mercato di ciascuno strumento di debito a tasso fisso e calcola quindi il suo rendimento alla scadenza, che rappresenta il tasso di sconto implicito dello strumento. In caso di strumenti a tasso variabile l'ente prende il valore di mercato di ciascuno strumento e calcola quindi il suo rendimento supponendo che il capitale sia dovuto a decorrere dal momento in cui il tasso d'interesse può essere modificato per il periodo successivo.

28.

Successivamente l'ente calcola la durata finanziaria modificata di ciascuno strumento di debito servendosi della formula: durata finanziaria modificata = ((durata finanziaria (D))/(1 + r)) in cui:

D

=

((Σt = 1 m((t Ct)/((1 + r)t)))/(Σt = 1 m((Ct)/((1 + r)t))))

dove:

R

=

rendimento alla scadenza (cfr. punto 25);

Ct

=

pagamento in contanti al momento t;

M

=

scadenza finale (cfr. punto 25).

29.

Si classifica ciascuno strumento di debito nella zona appropriata della tabella 3 in base alla durata finanziaria modificata del titolo stesso.

Tabella 3

Zone

Durata finanziaria modificata

(in anni)

Interesse presunto

(variazione in %)

Uno

> 0 ≤ 1,0

1,0

Due

> 1,0 ≤ 3,6

0,85

Tre

> 3,6

0,7

30.

Si calcola quindi la posizione ponderata in base alla durata finanziaria dello strumento moltiplicando il suo valore di mercato per la durata finanziaria modificata e per la variazione presunta del tasso d'interesse riferita ad uno strumento con quella durata finanziaria modificata specifica (cfr. colonna 3 della tabella 3).

31.

L'ente calcola la sua posizione lunga ponderata in base alla durata finanziaria e la sua posizione corta ponderata in base alla durata finanziaria all'interno di ciascuna zona. In ciascuna zona, la parte della prima posizione che è compensata dalla seconda rappresenta la relativa posizione compensata ponderata in base alla durata finanziaria.

L'ente calcola quindi per ciascuna zona le posizioni non compensate ponderate in base alla durata finanziaria seguendo le procedure indicate ai punti da 21 a 24 per le posizioni ponderate non compensate.

32.

La copertura patrimoniale richiesta all'ente risulta dalla somma dei seguenti elementi:

a)

2 % della posizione compensata ponderata in base alla durata finanziaria in ciascuna zona;

b)

40 % delle posizioni compensate ponderate in base alla durata finanziaria tra la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3;

c)

150 % della posizione compensata ponderata in base alla durata finanziaria tra la zona 1 e la zona 3;

d)

100 % delle posizioni residue non compensate ponderate in base alla durata finanziaria.

STRUMENTI DI CAPITALE

33.

L'ente addiziona in conformità con il punto 1 tutte le posizioni nette lunghe e tutte le posizioni nette corte. La somma dei due dati fornisce la posizione lorda generale. La differenza dell'una rispetto all'altra costituisce la posizione netta generale.

Rischi specifici

34.

L'ente addiziona in conformità con il punto 1 tutte le posizioni nette lunghe e tutte le posizioni nette corte. L'ente moltiplica la posizione lorda generale per il coefficiente del 4 % al fine di calcolare la copertura patrimoniale per rischi specifici.

35.

In deroga al punto 34, le autorità competenti hanno facoltà di consentire che la copertura patrimoniale per rischi specifici sia ridotta dal 4 % al 2 % della posizione lorda generale per i portafogli di strumenti di capitale detenuti da un ente che soddisfino le seguenti condizioni:

a)

gli strumenti di capitale non devono essere quelli di emittenti che hanno emesso solo strumenti di debito negoziati per i quali è al momento prevista, nella Tabella 1, del punto 14 la ponderazione dell'8 % o del 12 % o ai quali si applica un coefficiente di ponderazione inferiore solo perché sono coperti da garanzia o da fideiussione;

b)

gli strumenti di capitale debbono essere considerati strumenti di elevata liquidità dalle autorità competenti in base a criteri obiettivi;

c)

nessuna posizione individuale deve rappresentare più del 5 % del valore del portafoglio complessivo di strumenti di capitale dell'ente.

Ai fini della lettera c) le autorità competenti possono autorizzare posizioni individuali fino ad un massimo del 10 % purché il loro totale non superi il 50 % del portafoglio.

Rischi generali

36.

La copertura patrimoniale per rischi generali sarà pari alla posizione netta generale dell'ente moltiplicata per il coefficiente dell'8 %.

Contratti future su indici di borsa

37.

I contratti future su indici di borsa, gli equivalenti, ponderati con il coefficiente delta, di contratti a premio relativi a future su indici di borsa e indici di borsa definiti in appresso collettivamente «contratti future su indici di borsa», possono essere scomposti in posizioni in ciascuno degli strumenti di capitale che li costituiscono. Queste posizioni possono essere trattate come posizioni sottostanti negli stessi strumenti di capitale e,fatta salva l'approvazione delle autorità competenti, possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi strumenti di capitale sottostanti.

38.

Le autorità competenti provvedono affinché gli enti che hanno effettuato compensazioni delle loro posizioni in uno o più degli strumenti di capitale che costituiscono un contratto futures su indici di borsa con posizioni opposte del contratto stesso dispongano di capitali sufficienti per coprire il rischio di perdite derivanti da variazioni non parallele del valore del futures rispetto a quelle del valore degli strumenti di capitale che lo compongono; le stesse regole si applicano, quando un ente detiene posizioni opposte in contratti future su indici di borsa la cui scadenza e/o composizione non siano identiche.

39.

In deroga alle disposizioni dei punti 37 e 38, per i contratti future su indici di borsa che sono trattati in borsa e rappresentano, secondo le autorità competenti, indici ampiamente diversificati è prevista una copertura patrimoniale dell'8 % per i rischi generali, mentre non è obbligatoria alcuna copertura per i rischi specifici. Detti contratti future su indici di borsa sono inclusi nel calcolo della posizione netta generale di cui al punto 33, ma non sono presi in considerazione per il calcolo della posizione lorda generale di cui allo stesso punto.

40.

Qualora un contratto future su indici di borsa non sia scomposto nelle posizioni sottostanti, è trattato come singolo strumento di capitale. Tuttavia si può non tener conto del rischio specifico su questo singolo strumento di capitale, se il contratto future su indici di borsa di cui trattasi è negoziato in borsa e rappresenta, a giudizio delle autorità competenti, un indice ampiamente diversificato.

IMPEGNO IRREVOCABILE DI ACQUISTO

41.

In caso di impegno irrevocabile di acquisto di strumenti di debito e di capitale, le autorità competenti possono autorizzare un ente ad applicare la procedura indicata in appresso per calcolare la copertura patrimoniale. In primo luogo, esso calcola le posizioni nette deducendo le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi in base ad un contratto formale. In secondo luogo, esso riduce le posizioni nette applicando i coefficienti di riduzione indicati nella tabella 4:

Tabella 4

-

giorno lavorativo 0:

100 %

-

giorno lavorativo 1:

90 %

-

giorni lavorativi 2-3:

75 %

-

giorno lavorativo 4:

50 %

-

giorno lavorativo 5:

25 %

-

dopo il giorno lavorativo 5:

0 %.

Il giorno lavorativo 0 è il giorno lavorativo in cui l'ente si impegna irrevocabilmente ad accettare un quantitativo conosciuto di titoli ad un prezzo convenuto.

In terzo luogo, l'ente calcola la copertura patrimoniale utilizzando le posizioni ridotte in impegni irrevocabili di acquisto.

Le autorità competenti vigilano affinché gli enti detengano un capitale sufficiente a fronte del rischio di perdita esistente tra il momento dell'impegno iniziale e il giorno lavorativo 1.

COPERTURA PATRIMONIALE DEL RISCHIO SPECIFICO PER LE POSIZIONI DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE COPERTE DA STRUMENTI DERIVATI SU CREDITI

42.

Viene riconosciuta una riduzione per la protezione fornita da derivati su crediti conformemente ai principi esposti ai punti da 43 a 46.

43.

Viene riconosciuta una riduzione integrale quando i valori dei due elementi dello strumento si muovono sempre in senso opposto e pressoché nella stessa misura. Ciò si verifica in una delle seguenti situazioni:

a)

i due elementi consistono di strumenti esattamente identici;

b)

una posizione lunga per cassa è coperta da un total rate of return swap (o viceversa) e vi è una esatta corrispondenza tra l'obbligazione di riferimento e l'esposizione sottostante (cioè, la posizione per cassa). La scadenza dello swap stesso può essere diversa da quella dell'esposizione sottostante.

In queste situazioni non va applicato un requisito patrimoniale per nessuno dei due lati della posizione.

44.

Viene applicata una riduzione dell'80 % quando i valori dei due elementi si muovono sempre in senso opposto e quando esiste una perfetta corrispondenza in termini di obbligazione di riferimento, di scadenza tanto dell'obbligazione di riferimento quanto del derivato su crediti e della valuta in cui è espressa l'esposizione sottostante. Inoltre le caratteristiche essenziali del contratto derivato su crediti non devono far sì che le oscillazioni del prezzo del derivato si discostino sostanzialmente da quelle della posizione per cassa. Nella misura in cui l'operazione trasferisce il rischio, si applica una riduzione dell'80 % del rischio specifico al lato dell'operazione con il coefficiente patrimoniale più elevato, mentre il requisito per l'altro lato è pari a zero.

45.

Viene riconosciuta una riduzione parziale quando i valori dei due elementi si muovono solitamente in senso opposto. Ciò si verifica nelle seguenti situazioni:

a)

la posizione risponde alle condizioni di cui al punto 43, lettera b), ma vi è un disallineamento tra l'obbligazione di riferimento e l'obbligazione sottostante. Tuttavia le posizioni soddisfano i seguenti requisiti:

i)

l'obbligazione di riferimento ha rango pari o subordinato rispetto a quello dell'obbligazione sottostante;

ii)

l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento hanno il medesimo debitore e sono presenti clausole di cross-default o cross-acceleration giuridicamente opponibili;

b)

la posizione risponde alle condizioni di cui al punto 43, lettera a) o al punto 44, ma vi è un disallineamento di valuta o di scadenza tra la protezione creditizia e l'attività sottostante (i disallineamenti di valuta vanno inclusi nel normale rischio di cambio da notificare di cui all'allegato III);

c)

la posizione risponde alle condizioni di cui al punto 44, ma vi è un disallineamento tra la posizione per cassa e il derivato su crediti. Tuttavia l'attività sottostante figura fra le obbligazioni (consegnabili) nella documentazione contrattuale dello strumento derivato su crediti.

In ciascuna di queste situazioni, invece di addizionare i requisiti patrimoniali per il rischio specifico per ciascuno dei lati dell'operazione, si applica soltanto il più elevato dei due requisiti patrimoniali.

46.

In tutte le situazioni che non rientrano nei punti da 43 a 45, si calcola un requisito patrimoniale per il rischio specifico per ciascuno dei due lati delle posizioni.

Requisiti patrimoniali per le quote di organismi di investimento collettivo (OIC) nel portafoglio di negoziazione

47.

I requisiti patrimoniali per le posizioni in quote di organismi di investimento collettivo (OIC) che soddisfano le condizioni indicate all'articolo 11 per essere incluse nel portafoglio di negoziazione sono calcolati conformemente ai metodi di cui a punti da 48 a 56.

48.

Fatte salve le altre disposizioni della presente sezione, le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito patrimoniale in relazione al rischio di posizione (specifico e generale) del 32 %. Fatte salve le disposizioni del quarto comma del punto 2.1 dell'allegato III o del sesto comma del punto 12 dell'allegato V (rischio sulle posizioni in merci), in combinato disposto con il quarto comma del punto 2.1 dell'allegato III, quando viene applicato il trattamento modificato per l'oro secondo dette disposizioni, le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito patrimoniale per il rischio di posizione (specifico e generale) e per il rischio di cambio non superiore al 40 %.

49.

Gli enti possono determinare il requisito patrimoniale per le posizioni in quote di OIC che soddisfino i criteri di cui al punto 51 con i metodi di cui ai punti da 53 a 56.

50.

Salvo disposizione contraria, non è consentita alcuna compensazione tra gli investimenti sottostanti di un OIC e altre posizioni detenute dall'ente.

CRITERI GENERALI

51.

I criteri generali di ammissibilità dell'uso dei metodi di cui ai punti da 53 a 56, per le quote di OIC emesse da società soggette a vigilanza o costituite all'interno della Comunità, sono i seguenti:

a)

il prospetto dell'OIC o il documento a questo equivalente specifica:

i)

le categorie di attività nelle quali l'OIC è autorizzato ad investire;

ii)

se sono prescritti limiti agli investimenti, i relativi limiti e i metodi per determinarli;

iii)

se è ammessa la leva finanziaria, il grado massimo di leva finanziaria;

iv)

se sono ammessi gli investimenti in derivati finanziari negoziati fuori borsa o operazioni del tipo pronti contro termine, una politica per limitare il rischio di controparte derivante da queste operazioni;

b)

l'attività dell'OIC è oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano di valutare le attività e le passività, i redditi e le operazioni dell'OIC nel periodo di riferimento delle relazioni stesse.

c)

le quote/azioni dell'OIC sono liquidabili in contanti, a carico delle attività dell'impresa, su base giornaliera su richiesta del detentore;

d)

gli investimenti dell'OIC sono separati dalle attività del gestore dell'OIC;

e)

l'ente che effettua l'investimento sottopone l'OIC ad una adeguata valutazione dei rischi.

52.

Gli OIC di paesi terzi possono essere ammissibili se sono soddisfatti i requisiti di cui alle lettere da a) ad e) del punto 51, previa approvazione dell'autorità competente per l'ente.

METODI SPECIFICI

53.

Se l'ente è al corrente degli investimenti sottostanti dell'OIC su base giornaliera, può prendere direttamente in considerazione tali investimenti sottostanti per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di posizione (generale e specifico) relativo a tali posizioni conformemente ai metodi di cui al presente allegato o, previa autorizzazione, conformemente ai metodi di cui all'allegato V. Quando si applica questo trattamento (look-through), le posizioni in quote di OIC sono trattate come posizioni negli investimenti sottostanti dell'OIC. È consentita la compensazione tra posizioni negli investimenti sottostanti dell'OIC e altre posizioni detenute dall'ente, a condizione che l'ente detenga un numero di quote sufficiente da consentirne la liquidazione ovvero la creazione in cambio degli investimenti sottostanti.

54.

Gli enti possono calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di posizione (generale e specifico) relativo alle posizioni in quote di OIC conformemente ai metodi di cui al presente allegato o, previa autorizzazione, conformemente ai metodi di cui all'allegato V, in riferimento a posizioni ipotetiche che rappresentano quelle necessarie per riprodurre la composizione e l'andamento dell'indice esterno o del paniere fisso di strumenti di capitale o di debito di cui alla lettera a), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

secondo il mandato di gestione, l'OIC ha lo scopo di riprodurre la composizione e l'andamento di un indice esterno o di un paniere fisso di strumenti di capitale o di debito;

b)

è constatabile inequivocabilmente una correlazione minima di 0,9 tra le variazioni giornaliere di prezzo delle quote dell'OIC e dell'indice o del paniere fisso di strumenti di capitale o di debito che riproduce per una durata minima di sei mesi. Per correlazione si intende nel presente contesto il coefficiente di correlazione tra i rendimenti giornalieri dell'OIC e dell'indice o del paniere fisso di strumenti di capitale o di debito.

55.

Se l'ente non è al corrente degli investimenti sottostanti dell'OIC su base giornaliera, può calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di posizione (generale e specifico) conformemente ai metodi di cui al presente allegato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

si ipotizza che l'OIC investa in primo luogo, nella misura massima consentita dal mandato di gestione, nelle classi di attività soggette al requisito patrimoniale più elevato per il rischio di posizione (generale e specifico) e continui successivamente ad investire in ordine discendente finché non sia raggiunto il limite massimo complessivo per gli investimenti. La posizione nelle quote dell'OIC è trattata come il possesso diretto della posizione ipotetica;

b)

gli enti, per tenere conto dell'esposizione indiretta massima che potrebbero raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l'OIC nel calcolare il loro requisito patrimoniale per il rischio di posizione, aumentano proporzionalmente la posizione nelle quote dell'OIC fino all'esposizione massima agli elementi degli investimenti sottostanti che consegue dal mandato di gestione;

c)

se il requisito patrimoniale per il rischio di posizione (generale e specifico) ottenuto in base al presente punto è superiore a quello stabilito al punto 48, il requisito patrimoniale è limitato a quest'ultimo livello.

56.

Gli enti possono affidare ad un terzo il calcolo e la notifica dei requisiti patrimoniali per il rischio di posizione (generale e specifico) relativo a posizioni in quote di OIC contemplate ai punti 53 e 55, conformemente ai metodi di cui al presente allegato, purché sia adeguatamente garantita la correttezza del calcolo e della notifica.

ALLEGATO II

CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER IL RISCHIO DI REGOLAMENTO E IL RISCHIO DI CREDITO DI CONTROPARTE

RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

1.

Per le transazioni su strumenti di debito, strumenti di capitale, valute estere e merci (ad esclusione delle operazioni di vendita (acquisto) con patto di riacquisto (rivendita) e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito) che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, va calcolata la differenza di prezzo alla quale l'ente si trova esposto. Si tratta della differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per lo strumento di debito, lo strumento di capitale, la valuta estera o la merce in questione e il suo valore corrente di mercato, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente. Al fine di calcolare la copertura patrimoniale richiesta, occorre moltiplicare la differenza per il fattore appropriato, quale risulta dalla colonna A della tabella 1.

Tabella 1

Numero di giorni lavorativi dopo la data di liquidazione

(%)

5 — 15

8

16 — 30

50

31 — 45

75

46 o più

100

OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE

2.

Ad un ente è prescritto di detenere fondi propri, come previsto alla Tabella 2, se:

a)

ha pagato titoli, valute estere o merci prima di riceverle o ha consegnato titoli, valute estere o merci prima di ricevere il relativo pagamento; e

b)

nel caso di transazioni transfrontaliere, è trascorso un giorno o più dal momento in cui ha effettuato il pagamento o la consegna.

Tabella 2: Trattamento ai fini patrimoniali delle operazioni con regolamento non contestuale

Tipo di transizione

Fino alla prima data prevista dal contratto per il pagamento/la consegna

Dalla prima data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino a quattro giorni dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna

Da 5 giorni lavorativi dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino all'estinzione dell'operazione

Operazioni con regolamento non contestuale

Nessun requisito patrimoniale

Trattamento come esposizione

Dedurre il valore trasferito più l'esposizione corrente positiva dai fondi propri

3.

Nell'applicare una ponderazione per il rischio alle operazioni con regolamento non contestuale trattate secondo la colonna 3 della Tabella 2, gli enti che utilizzano il metodo di cui agli articoli 84-89 della direttiva 2006/…/CE possono attribuire la probabilità di inadempimento (PD) alle controparti nei confronti delle quali non hanno alcuna altra esposizione al di fuori del libro di negoziazione, in base al rating esterno delle controparti stesse. Gli enti che utilizzano proprie stime della perdita in caso di inadempimento (LGD) possono applicare la LGD di cui all'Allegato VII, Parte 2, punto 8 della direttiva 2006/…/CE alle esposizioni inerenti a operazioni con regolamento non contestuale trattate conformemente alla colonna 3 della Tabella 1 bis a condizione che la si applichi a tutte queste esposizioni. In alternativa, gli enti che utilizzano il metodo di cui agli articoli 84-89 della direttiva 2006/…/CE possono applicare i coefficienti di ponderazione per il rischio di cui agli articoli 78-83 di tale direttiva a condizione che vengano applicati a tutte queste esposizioni o possono applicare a tutte queste esposizioni una ponderazione del 100 %.

Se l'ammontare dell'esposizione positiva inerente alle operazioni con regolamento non contestuale non è sostanziale, gli enti possono applicare a queste esposizioni una ponderazione del 100 %.

4.

In caso di gravi perturbazioni nel funzionamento di un sistema di regolamento o di compensazione, le autorità competenti hanno facoltà di sospendere l'applicazione dei requisiti patrimoniali calcolati in conformità dei punti 1 e 2 finché non venga ripristinato il corretto funzionamento del sistema. In tal caso, la mancata liquidazione di un'operazione di negoziazione da parte della controparte non viene considerata come un inadempimento ai fini del rischio di credito.

RISCHIO DI CREDITO DI CONTROPARTE (CCR)

5.

Un ente è tenuto a detenere una copertura per il rischio di credito di controparte (CCR) relativo ad esposizioni dovute a:

a)

strumenti derivati negoziati fuori borsa e derivati su crediti;

b)

operazioni di vendita (acquisto) con patto di riacquisto (rivendita), operazioni di prestito attivo o passivo di titoli o merci basate su titoli o su merci compresi nel portafoglio di negoziazione;

c)

operazioni di rimarginazione basate su titoli o merci;

d)

operazioni con regolamento a lungo termine.

6.

Fatti salvi i punti da 7 a 10, i valori delle esposizioni e gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alle disposizioni del titolo V, capo 2, sezione 3 della direttiva 2006/…/CE, intendendo i riferimenti contenuti in detta sezione agli «enti creditizi» come riferimenti ad «enti» e quelli agli «enti creditizi imprese madri» come riferimenti a «imprese madri» e intendendo coerentemente ogni termine concomitante.

7.

Ai fini del punto 6:

si considera l'allegato IV della direttiva 2006/…/CE modificato in modo da contenere il punto 8 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE;

si considera l'allegato III della direttiva 2006/…/CE modificato in modo che, dopo la tabella 1, siano inserite le disposizioni seguenti:

Per determinare il valore dell'esposizione creditizia potenziale futura per un contratto derivato total return swap o credit default swap, si moltiplica il valore nominale del contratto per le percentuali seguenti:

se l'obbligazione di riferimento è tale che, se desse luogo ad un'esposizione diretta dell'ente, costituirebbe una voce qualificata ai fini dell'allegato I: 5 %;

se l'obbligazione di riferimento è tale che, se desse luogo ad un'esposizione diretta dell'ente, non costituirebbe una voce qualificata ai fini dell'allegato I: 10 %.

Tuttavia, nel caso di un credit default swap, un ente la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione lunga nel sottostante può considerare pari allo 0 % l'esposizione creditizia potenziale futura, a meno che il credit default swap sia soggetto a liquidazione per inadempimento in caso di insolvenza dell'ente la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione corta nel sottostante, anche qualora il sottostante non si trovi in stato di inadempimento

Se il derivato su crediti assicura una protezione con riferimento allo «nth to default» di una serie di obbligazioni sottostanti, si determina quale delle percentuali indicate sopra sia applicabile sulla base del fatto che l'obbligazione con l'nesima più bassa qualità creditizia sia un'esposizione che, se fosse un'esposizione dell'ente, costituirebbe una voce qualificata ai fini dell'allegato I.

8.

Ai fini del punto 6, nel calcolare gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio gli enti non possono impiegare il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie esposto nell'allegato VIII, parte 3, punti da 24 a 29 della direttiva 2006/…/CE per il riconoscimento degli effetti delle garanzie reali finanziarie.

9.

Ai fini del punto 6, nel caso delle operazioni di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, registrate nel portafoglio di negoziazione, tutti gli strumenti finanziari e tutte le merci che possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione possono essere riconosciuti come garanzie reali ammissibili. Per le esposizioni dovute a strumenti derivati negoziati fuori borsa contabilizzati nel portafoglio di negoziazione, le merci che possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione possono anche essere riconosciute come garanzie reali ammissibili. Ai fini del calcolo delle correzioni di volatilità, quando gli strumenti finanziari o le merci non ammissibili a norma dell'allegato VIII della direttiva 2006/…/CE sono concessi in prestito, venduti o messi a disposizione, o presi in prestito, acquistati o ricevuti a titolo di garanzia o ad altro titolo nel quadro di una simile operazione e l'ente adotta il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità, a norma dell'allegato VIII, parte 3, della stessa direttiva, gli strumenti e le merci in questione sono trattati allo stesso modo degli strumenti di capitale non inclusi in un indice principale quotati in una borsa riconosciuta.

Allorché gli istituti adottano il metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne, a norma dell'allegato VIII, parte 3, della direttiva 2006/…/CE in relazione a strumenti finanziari e a merci che non sono ammissibili a norma dell'allegato VIII di tale direttiva, le correzioni di volatilità devono essere calcolate per ogni singola voce. Allorché gli istituti adottano il metodo dei modelli interni, definito all'allegato VIII, parte 3, della direttiva 2006/…/CE, essi possono applicare tale metodo anche al portafoglio di negoziazione.

10.

Ai fini del punto 6, in relazione al riconoscimento di accordi quadro di compensazione relativi a contratti di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito e/o ad altre operazioni correlate ai mercati finanziari, la compensazione tra posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione e posizioni non comprese in tale portafoglio è riconosciuta solo se le operazioni compensate soddisfano i seguenti requisiti:

a)

tutte le operazioni sono valutate quotidianamente in base ai prezzi di mercato;

b)

tutti gli elementi presi in prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'operazione possono essere riconosciuti come garanzie finanziarie ammissibili ai sensi delle disposizioni del titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 3 della direttiva 2006/…/CE senza che venga applicato il punto 9 del presente allegato.

11.

Se un derivato su crediti compreso nel portafoglio di negoziazione fa parte di una copertura interna e la protezione del credito è riconosciuta ai sensi della direttiva 2006/…/CE, si considera che la posizione nel derivato su crediti non comporti un rischio di controparte.

12.

Il requisito patrimoniale è pari all'8 % del totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

ALLEGATO III

CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER IL RISCHIO DI CAMBIO

1.

Se la somma della posizione complessiva netta in cambi e della posizione netta in oro di un ente, calcolata in base al metodo indicato al punto 2, rappresenta più del 2 % del totale dei fondi propri del medesimo, per calcolare la copertura patrimoniale per il rischio di cambio si moltiplica tale somma per l'8 %.

2.

Per determinare il requisito patrimoniale per il rischio di cambio l'ente utilizza un metodo di calcolo in due fasi.

2.1.

L'ente calcola dapprima la posizione aperta netta in ciascuna divisa (compresa quella utilizzata per la notifica) e in oro.

La posizione aperta netta consiste nella somma dei seguenti elementi (positivi o negativi):

a)

la posizione netta a pronti (ossia tutte le voci dell'attivo meno tutte le voci del passivo compresi i ratei d'interesse maturati, nella divisa in questione e, per l'oro, la posizione netta a pronti in oro);

b)

la posizione netta a termine (ossia tutti gli importi da ricevere meno tutti gli importi da versare nell'ambito di operazioni a termine su divise e oro, compresi i future su valuta e oro e il capitale di swap su valuta non inclusi nella posizione a pronti);

c)

garanzie irrevocabili (e strumenti analoghi) di cui è certa l'escussione e che risulteranno presumibilmente irrecuperabili;

d)

entrate/uscite nette future non ancora maturate ma già integralmente coperte (a discrezione dell'ente che effettua la notifica e con l'accordo preventivo delle autorità competenti, le entrate/uscite nette future non ancora contabilizzate, ma già integralmente coperte da transazioni su cambi esteri a termine possono essere comprese in tale voce). L'ente deve attenersi in via continuativa a questo metodo;

e)

l'equivalente netto delta (o su base delta) del portafoglio totale dei contratti a premio in valuta estera e in oro;

f)

il valore di mercato di altri contratti a premio (cioè non in valuta estera e non in oro).

Le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sul coefficiente di capitale possono essere escluse dal calcolo delle posizioni aperte nette in divisa. Tali posizioni dovrebbero essere di natura non negoziabile o strutturale e la loro esclusione, nonché qualsiasi modifica delle condizioni della loro esclusione, è subordinata all'accordo delle autorità competenti. Lo stesso trattamento, fatte salve le condizioni sopra indicate, può essere applicato alle posizioni detenute da un ente in relazione a voci già detratte nel calcolo dei fondi propri.

Ai fini del calcolo di cui al primo comma, per le quote di OIC vengono computate le posizioni effettive in valuta estera dell'OIC. Gli enti possono utilizzare informazioni relative alle posizioni in valuta dell'OIC fornite da terzi, se l'esattezza di dette informazioni è adeguatamente garantita. Se l'ente non è al corrente delle posizioni in valuta estera dell'OIC, si presume che l'OIC sia investito in valuta fino al limite massimo consentito per la valuta estera dal mandato d'investimento dell'OIC stesso e l'ente, per le posizioni del portafoglio di negoziazione, computa l'esposizione indiretta massima che potrebbe raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l'OIC nel calcolare il proprio requisito patrimoniale per il rischio di cambio. A tal fine la posizione nelle quote dell'OIC viene proporzionalmente aumentata fino all'esposizione massima rispetto agli elementi degli investimenti sottostanti che consegue dal mandato di gestione del fondo. La posizione ipotetica dell'OIC in valuta estera è trattata come una valuta distinta secondo il trattamento degli investimenti in oro, con la differenza che, se è nota la direzione degli investimenti dell'OIC, la posizione lunga complessiva può essere sommata alla posizione complessiva aperta lunga in valuta e la posizione corta complessiva può essere sommata con la posizione complessiva aperta corta in valuta. Non sarebbe consentita alcuna compensazione tra dette posizioni prima del calcolo.

Le autorità competenti hanno facoltà di consentire agli enti di usare il valore netto attualizzato nel calcolo della posizione aperta netta in ciascuna valuta e in oro.

2.2.

Successivamente, le posizioni corte e lunghe nette in ciascuna valuta diversa da quella di notifica e la posizione netta, corta o lunga, in oro sono convertite nella valuta di notifica ai tassi di cambio e alla quotazione a pronti. Esse sono poi sommate separatamente per formare, rispettivamente, il totale delle posizioni corte nette e il totale delle posizioni lunghe nette. Il più elevato di questi due totali rappresenta la posizione netta generale in valuta estera dell'ente.

3.

In deroga ai precedenti punti 1 e 2, e in attesa di un ulteriore coordinamento, le autorità competenti possono disporre o consentire agli enti di utilizzare, ai fini del presente allegato, le procedure indicate qui di seguito.

3.1.

Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a costituire una copertura patrimoniale a fronte di posizioni in valute strettamente correlate inferiore a quella che deriverebbe dall'applicazione dei punti 1 e 2. Le autorità competenti possono considerare strettamente correlate due valute soltanto qualora le probabilità di una perdita — calcolata sulla base dei dati dei tassi di cambio giornalieri dei 3 o 5 anni precedenti — su posizioni uguali e contrarie in tali valute nei dieci giorni lavorativi successivi, che non superi il 4 % del valore della posizione compensata in questione (espressa nella valuta utilizzata nella segnalazione), siano pari ad almeno il 99 % dei casi, se il periodo di osservazione è di 3 anni, ovvero al 95 %, se il periodo di osservazione è di 5 anni. I fondi propri prescritti per la posizione compensata in due valute strettamente correlate corrispondono al 4 % moltiplicato per il valore della posizione compensata. La copertura patrimoniale per le posizioni non compensate in valute strettamente correlate, e per tutte le posizioni in altre valute, corrisponde all'8 % moltiplicato per la somma più elevata delle posizioni corte o lunghe nette in tali divise, previa deduzione delle posizioni compensate nelle valute strettamente correlate.

3.2.

Le autorità competenti possono consentire agli enti di escludere dai metodi di computo di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3.1 le posizioni in valute contemplate in un accordo tra Stati giuridicamente vincolante, inteso a limitare la loro oscillazione rispetto ad altre valute contemplate dallo stesso accordo. Gli enti calcolano le loro posizioni compensate in tali valute e costituiscono a fronte delle stesse una copertura patrimoniale non inferiore alla metà della variazione massima consentita per le valute in questione nell'accordo intergovernativo di cui trattasi. Le posizioni non compensate in queste valute sono trattate analogamente alle altre valute.

In deroga al primo comma, le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale per le posizioni compensate nelle valute degli Stati membri che partecipano alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria sia dell'1,6 % moltiplicato per il valore di dette posizioni compensate.

4.

Le posizioni nette in valute composite possono venire scomposte nelle valute componenti secondo le quote in vigore.

ALLEGATO IV

CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER IL RISCHIO SULLE POSIZIONI IN MERCI

1.

Ciascuna posizione in merci o in prodotti derivati su merci è espressa in unità di misura standard. Il prezzo a pronti in ciascuna merce è espresso nella moneta di segnalazione.

2.

Le posizioni in oro o in strumenti derivati sull'oro sono ritenute soggette al rischio di cambio e sono pertanto trattate in base all'allegato III o, se del caso, all'allegato V ai fini del calcolo del rischio di mercato.

3.

Ai fini del presente allegato, è possibile escludere dal calcolo del rischio sulle posizioni in merci le posizioni che abbiano solo valore di finanziamento delle scorte.

4.

Il rischio di tasso d'interesse ed il rischio di cambio non coperti da altre disposizioni del presente allegato sono inclusi nel calcolo del rischio generale su strumenti di debito negoziati e nel calcolo del rischio di cambio.

5.

Quando la posizione corta ha scadenza anteriore a quella della posizione lunga, gli enti devono cautelarsi anche nei confronti del rischio di carenza di liquidità che potrebbe essere presente in taluni mercati.

6.

Ai fini del punto 19, la differenza positiva tra la posizione lunga (corta) dell'ente rispetto alla sua posizione corta (lunga) nelle stesse merci e in contratti derivati nell'identica merce, siano essi future, contratti a premio o warrant, è la sua posizione netta in ciascuna merce.

Le autorità competenti consentono che le posizioni in strumenti derivati siano equiparate, con le modalità specificate ai successivi punti 8, 9 e 10, a posizioni nella merce sottostante.

7.

Le autorità competenti possono considerare le seguenti posizioni quali posizioni nella stessa merce:

a)

posizioni in diverse sottocategorie di merci ove queste siano consegnabili l'una per l'altra;

b)

posizioni in merci simili nel caso in cui tra esse vi sia uno stretto rapporto di sostituibilità e possa essere inequivocabilmente comprovata una correlazione minima dello 0,9 tra i movimenti di prezzo per un periodo minimo di un anno.

Strumenti particolari

8.

I future su merci e gli impegni a termine di acquisto o vendita di singole merci sono incorporati nel sistema di misurazione sotto forma di importi nozionali nell'unità di misura standard; viene loro assegnata una scadenza in funzione della data di consegna.

Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale richiesta per un future negoziato in borsa sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il future e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un future, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando il metodo dei modelli interni illustrato nell'allegato V.

Le autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto derivato negoziato fuori borsa del tipo cui si fa riferimento nel presente punto, regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se hanno la certezza che essa fornisce una misura precisa del rischio connesso con il contratto derivato ed è almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per il contratto in questione, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato V.

9.

Gli swap su merci le cui componenti siano, da un lato, un prezzo fisso e, dall'altro, il prezzo corrente di mercato sono incorporati nel metodo basato sulle fasce di scadenza illustrato ai punti da 13 a 18 sotto forma di una serie di posizioni equivalenti all'importo nozionale del contratto; a ciascun pagamento dello swap deve corrispondere una posizione iscritta nella pertinente casella dello scadenzario riportato come tabella 1 del punto 13. Le posizioni saranno posizioni lunghe se l'ente corrisponde un prezzo fisso e riceve un prezzo variabile e corte se l'ente riceve un prezzo fisso e corrisponde un prezzo variabile.

Gli swap su merci le cui componenti siano costituite da merci diverse sono riportati nel pertinente prospetto di notifica ai fini dell'applicazione del metodo basato sulle fasce di scadenza.

10.

I contratti a premio su merci o su strumenti derivati su merci sono equiparati, ai fini del presente allegato, a posizioni di valore pari a quelle dello strumento sottostante a cui il contratto a premio si riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta ai fini del presente allegato. Queste ultime posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto nelle identiche merci o negli identici strumenti derivati su merci sottostanti. Il coefficiente delta applicato è quello del mercato dell'operazione o quello calcolato dalle autorità competenti oppure, laddove non siano disponibili né l'uno né l'altro o per i contratti a premio negoziati fuori borsa, quello calcolato dall'ente stesso purché il modello che esso usa sia considerato accettabile dalle autorità competenti.

Tuttavia, le autorità competenti possono anche disporre che gli enti calcolino i propri coefficienti delta ricorrendo ad un metodo da esse prescritto.

È predisposta una copertura contro gli altri rischi, diversi dal rischio delta, connessi con i contratti a premio su merci.

Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio su merci negoziato in borsa sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa, se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando il metodo dei modelli interni illustrato nell'allegato V.

Le autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto a premio su merci negoziato fuori borsa, regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio negoziato fuori borsa ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato V.

Inoltre, esse possono consentire che la copertura richiesta per un contratto a premio su merci, negoziato in borsa oppure fuori borsa, sia pari a quella per la merce sottostante, a condizione che la copertura risultante non superi il valore di mercato del contratto stesso. La copertura per un contratto a premio venduto fuori borsa è fissata in relazione alla merce sottostante.

11.

Per i warrant su merci valgono le stesse norme esposte sopra al punto 10 per i contratti a premio su merci.

12.

L'ente che trasferisce merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di merci in un'operazione di vendita con patto di riacquisto e l'ente che trasferisce merci nell'ambito di un accordo di concessione di merci in prestito include dette merci nel calcolo della sua copertura patrimoniale a norma del presente allegato.

a)   Metodo basato sulle fasce di scadenza

13.

L'ente usa una fascia di scadenza separata, di cui alla tabella 1, per ciascuna merce. Tutte le posizioni in detta merce, nonché le posizioni considerate tali a norma del precedente punto 7, sono imputate alle pertinenti fasce di scadenza. Le scorte sono imputate alla prima fascia.

Tabella 1

Fasce di scadenza

(1)

Coefficiente di spread

(in %)

(2)

0 ≤ 1 mesi

1,50

> 1 ≤ 3 mesi

1,50

> 3 ≤ 6 mesi

1,50

> 6 ≤ 12 mesi

1,50

> 1 ≤ 2 anni

1,50

> 2 ≤ 3 anni

1,50

> 3 anni

1,50

14.

Le autorità competenti possono permettere che le posizioni nella stessa merce o considerate tali a norma del precedente punto 7 siano compensate tra loro e imputate alla pertinente fascia di scadenza su base netta per quanto concerne:

a)

le posizioni in contratti aventi la stessa data di scadenza;

b)

le posizioni in contratti aventi date di scadenza distanti tra loro non più di dieci giorni, qualora tali contratti siano negoziati su mercati con date di consegna giornaliere.

15.

L'ente calcola quindi la somma delle posizioni lunghe e di quelle corte in ciascuna fascia di scadenza. L'entità del primo (secondo) valore che è compensato dal secondo (primo) in una determinata fascia di scadenza costituisce la posizione compensata nella predetta fascia, mentre la posizione residua lunga o corta costituisce la posizione non compensata per la medesima fascia.

16.

La parte della posizione lunga (corta) non compensata di una determinata fascia di scadenza che è compensata dalla posizione corta (lunga) non compensata di una fascia di scadenza successiva costituisce la posizione compensata di due fasce di scadenza. La parte della posizione lunga non compensata o della posizione corta non compensata che non può essere compensata in questo modo costituisce la posizione non compensata.

17.

Il requisito patrimoniale dell'ente per ciascuna merce risulta, in base alla pertinente fascia di scadenza, dalla somma dei seguenti elementi:

a)

la somma delle posizioni lunghe e corte compensate moltiplicate per il relativo coefficiente di spread per ciascuna fascia di scadenza di cui alla colonna 2 della tabella 1 del punto 13 e per il prezzo a pronti della merce;

b)

la posizione compensata fra due diverse fasce di scadenza per ciascuna fascia in cui venga riportata una posizione non compensata, moltiplicata per lo 0,6 % (coefficiente di riporto) e per il prezzo a pronti della merce;

c)

le posizioni non compensate residue, moltiplicate per il 15 % (coefficiente secco) e per il prezzo a pronti della merce in questione.

18.

I requisiti patrimoniali complessivi dell'ente per i rischi inerenti alle merci risultano dalla somma dei requisiti patrimoniali calcolati per ciascuna merce in base al punto 17.

b)   Metodo semplificato

19.

Il requisito patrimoniale dell'ente per ogni merce risulta dalla somma dei seguenti elementi:

a)

il 15 % della posizione netta, lunga o corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce;

b)

il 3 % della posizione lorda, lunga più corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce.

20.

I requisiti patrimoniali complessivi dell'ente per i rischi inerenti alle merci risultano dalla somma dei requisiti patrimoniali calcolati per ciascuna merce in base al punto 19.

c)   Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato

21.

Le autorità competenti possono autorizzare i loro enti ad utilizzare i coefficienti minimi di spread, di riporto e secchi riportati nella seguente tabella (tabella 2) anziché quelli indicati ai punti 13, 14, 17 e 18 a condizione che gli enti, a parere delle autorità competenti medesime:

a)

effettuino operazioni su merci di notevole entità;

b)

abbiano un portafoglio merci diversificato;

c)

non siano ancora in grado di usare modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione in merci a norma dell'allegato V.

Tabella 2

 

Metalli preziosi (eccetto l'oro)

Metalli comuni

Prodotti agricoli (softs)

Altri, compresi i prodotti energetici

Coefficienti spread %

1,0

1,2

1,5

1,5

Coefficienti di riporto %

0,3

0,5

0,6

0,6

Coefficienti secchi %

8

10

12

15

ALLEGATO V

IMPIEGO DI MODELLI INTERNI PER IL CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI

1.

Ferme restando le condizioni stabilite nel presente allegato, le autorità competenti possono consentire agli enti di calcolare i loro requisiti patrimoniali in relazione al rischio di posizione, al rischio di cambio e/o al rischio di posizione in merci utilizzando i propri modelli interni in sostituzione o in combinazione con i metodi descritti negli allegati I, III e IV. L'impiego di un modello ai fini della vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale è in ogni caso subordinato all'esplicito riconoscimento delle autorità competenti.

2.

Il riconoscimento delle autorità competenti è concesso soltanto a condizione che il sistema di gestione dei rischi dell'ente sia concettualmente corretto ed applicato con integrità e che siano rispettati, in particolare, i seguenti criteri qualitativi:

a)

il modello interno di misurazione dei rischi deve essere strettamente integrato nel processo quotidiano di gestione dei rischi dell'ente e fornire i dati sulla base dei quali gli alti dirigenti sono informati delle esposizioni al rischio dell'ente;

b)

l'ente deve disporre di un'unità autonoma di controllo dei rischi, che sia indipendente dalle unità di negoziazione e risponda direttamente agli alti dirigenti dell'ente. L'unità deve essere responsabile della progettazione e della messa in atto del sistema di gestione dei rischi dell'ente ed elaborare e analizzare rapporti quotidiani sui risultati del modello di misurazione dei rischi e sulle opportune misure da prendere in termini di limiti operativi. L'unità esegue altresì la verifica iniziale e intermedia del modello interno;

c)

il consiglio di amministrazione e gli alti dirigenti dell'ente devono partecipare attivamente al processo di controllo dei rischi ed i rapporti quotidiani dell'unità di controllo dei rischi devono essere esaminati da dirigenti il cui livello gerarchico dia loro la facoltà di imporre riduzioni sia delle posizioni assunte dai singoli operatori sia dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente;

d)

l'ente deve disporre di sufficiente personale specializzato nell'impiego di modelli sofisticati nell'area della negoziazione, del controllo dei rischi, della revisione e dei servizi di back-office;

e)

l'ente deve aver stabilito procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie documentata di politiche e controlli interni sull'insieme del funzionamento del sistema di misurazione dei rischi;

f)

il modello dell'ente deve aver dato prova, sulla base di riscontri storici, di misurare i rischi con soddisfacente precisione;

g)

l'ente mette in atto frequentemente un rigoroso programma di prove di stress, il cui esito viene valutato dagli alti dirigenti e rispecchiato nelle politiche e nei limiti da essi stabiliti. Questo processo esaminerà in particolare i problemi seguenti: illiquidità dei mercati in condizioni di mercato critiche, rischio di concentrazione, mercati monodirezionali, rischi di evento e rischi di imminente inadempimento, non linearità dei prodotti, posizioni molto scoperte, posizioni soggette ad ampie fluttuazioni dei prezzi e altri rischi che potrebbero non essere riflessi correttamente nel modello interno. Gli shock applicati devono riflettere la natura dei portafogli e il tempo necessario per coprire completamente la posizione o per gestire i rischi in condizioni di mercato difficili;

h)

l'ente deve mettere regolarmente in atto, nell'ambito del processo di revisione interna, una verifica indipendente del proprio sistema di misurazione dei rischi.

La verifica di cui alla lettera h) del primo comma deve comprendere sia l'attività delle unità di negoziazione sia quella dell'unità indipendente di controllo dei rischi. Almeno una volta l'anno l'ente deve procedere ad un riesame dell'intero processo di gestione dei rischi.

Detto riesame deve valutare:

a)

l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione dei rischi e dell'organizzazione dell'unità di controllo dei rischi;

b)

l'integrazione delle misure del rischio di mercato nella gestione quotidiana dei rischi e l'integrità del sistema di informazione dei dirigenti;

c)

le modalità seguite dall'ente per approvare i modelli di quantificazione dei rischi ed i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office;

d)

la portata dei rischi di mercato rilevati dal modello di misurazione dei rischi e la convalida di eventuali modifiche rilevanti del processo di misurazione dei rischi;

e)

l'accuratezza e la completezza dei dati sulla posizione, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione e l'accuratezza dei calcoli di valutazione e di sensibilità del rischio;

f)

il processo di verifica che l'ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei dati utilizzati per il modello interno, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle fonti stesse;

g)

il processo di verifica che l'ente impiega per valutare i test retrospettivi che vengono effettuati per verificare l'accuratezza del modello.

3.

Gli enti devono disporre di processi che assicurino che i loro modelli interni siano stati adeguatamente convalidati da organi adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato alla loro elaborazione e che verifichino che essi siano concettualmente corretti e riflettano adeguatamente tutti i rischi rilevanti. La convalida va effettuata all'atto dell'elaborazione iniziale del modello interno e ogni qualvolta vi siano apportate modifiche significative. La convalida deve anche essere effettuata periodicamente, ma in particolare qualora si siano prodotti cambiamenti strutturali significativi nel mercato o variazioni della composizione del portafoglio che potrebbero rendere il modello interno non più adeguato. Gli enti sono tenuti ad avvalersi dei progressi realizzati con l'evolversi delle tecniche e delle migliori pratiche di mercato. Per la convalida dei modelli interni non ci si deve limitare a test retrospettivi, ma occorre come minimo procedere alle operazioni seguenti:

a)

effettuare test che dimostrino che le ipotesi sulle quali il modello interno si fonda sono adeguate e non sottovalutano o sopravvalutano il rischio;

b)

effettuare, oltre ai test previsti dai programmi di test retrospettivi prescritti dalla normativa applicabile, propri test di convalida del proprio modello interno, in relazione alla composizione del proprio portafoglio e al corrispondente profilo di rischio;

c)

ricorrere a portafogli teorici per verificare che il modello interno sia in grado di tenere conto di eventuali caratteristiche strutturali particolari, per esempio un livello significativo di rischi di base e di rischio di concentrazione.

4.

L'ente controlla l'accuratezza e i risultati del modello impiegato mediante un programma di test retrospettivi. Questi ultimi devono fornire, per ogni giorno lavorativo, il raffronto tra la misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente per le posizioni del portafoglio alla chiusura e la variazione giornaliera del valore del portafoglio alla fine del giorno lavorativo successivo.

Le autorità competenti esaminano la capacità dell'ente di effettuare test retrospettivi sulle variazioni, reali e ipotetiche, del portafoglio. I test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e, posto che le posizioni rimangano immutate, il suo valore alla chiusura del giorno successivo. Le autorità competenti impongono agli enti di prendere le misure appropriate per migliorare il loro programma di test retrospettivi, qualora sia ritenuto carente. Le autorità competenti hanno facoltà di imporre agli enti di effettuare test retrospettivi sulla base dei risultati economici teorici (ossia sulla base delle variazioni del valore del portafoglio che si avrebbero se le posizioni in essere alla fine di una giornata lavorativa rimanessero invariate nel giorno successivo) o sulla base dei risultati economici risultanti dall'attività di negoziazione effettivamente svolta (al netto dei diritti, delle commissioni e dei proventi netti da interessi) o sulla base di entrambi.

5.

Allo scopo di calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio specifico associato alle posizioni in strumenti di debito e strumenti di capitale, le autorità competenti possono riconoscere l'impiego del modello interno di un ente qualora il modello interno, oltre a soddisfare le condizioni previste nel presente allegato, soddisfi le seguenti condizioni:

a)

spieghi la variazione storica dei prezzi nel portafoglio;

b)

rifletta la concentrazione in termini di importanza e di variazioni nella composizione del portafoglio;

c)

sia resistente ad un ambiente sfavorevole;

d)

sia convalidato mediante test retrospettivi volti a valutare se il rischio specifico venga riflesso in modo adeguato. Se le competenti autorità consentono lo svolgimento di detti test retrospettivi in base a subportafogli significativi, questi ultimi devono essere scelti in modo coerente;

e)

rifletta il rischio di base associato al nome, cioè gli enti dimostrino che il modello interno è sensibile a significative differenze idiosincratiche fra posizioni simili ma non identiche;

f)

rifletta il rischio d'evento.

L'ente deve inoltre soddisfare le seguenti condizioni:

se un ente è soggetto ad un rischio d'evento che non è riflesso nella misura del valore a rischio, perché si situa al di là del periodo di detenzione di 10 giorni e dell'intervallo di confidenza del 99 % (eventi a bassa probabilità e di estrema gravità), l'ente garantisce che l'impatto di tali eventi sia ripreso nella sua valutazione interna dell'adeguatezza patrimoniale;

il modello interno dell'ente valuta in modo prudente il rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni caratterizzate da una limitata trasparenza di prezzo nell'ambito di scenari di mercato realistici. Inoltre tale modello interno soddisfa requisiti minimi in relazione ai dati utilizzati; le variabili proxy sono adeguatamente prudenti e possono essere utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti o non rispecchiano l'effettiva volatilità di una posizione o di un portafoglio.

Inoltre gli enti sono tenuti ad avvalersi dei progressi realizzati con l'evolversi delle tecniche e delle migliori prassi di mercato.

Inoltre l'ente deve disporre di un metodo per riflettere, nel calcolo dei propri requisiti patrimoniali, il rischio di inadempimento per le posizioni del portafoglio di negoziazione che è incrementale al rischio di inadempimento riflesso dal calcolo basato sul valore a rischio quale specificato nei precedenti requisiti del presente punto. Per evitare una doppia computazione l'ente può, nel calcolo del suo carico di rischio incrementale di inadempimento, tener conto della misura in cui il rischio di inadempimento è stato già compreso nel calcolo del valore a rischio, in particolare per le posizioni di rischio che potrebbero essere chiuse e sarebbero chiuse entro 10 giorni nel caso di condizioni di mercato sfavorevoli o di altre indicazioni di un deterioramento dell'ambiente creditizio. Se un ente riflette il suo rischio incrementale di inadempimento mediante una maggiorazione, deve disporre di metodologie per convalidare la misura.

L'ente deve dimostrare che il suo metodo soddisfa standard di robustezza comparabili a quelli del metodo di cui agli articoli da 84 a 89 della direttiva 2006/…/CE, nell'ipotesi di un livello di rischio costante, e adeguati se del caso per riflettere l'impatto di liquidità, concentrazioni, copertura (hedging) e opzionalità.

Un ente che non rifletta il rischio incrementale di inadempimento attraverso un metodo sviluppato internamente deve calcolare la maggiorazione mediante un metodo coerente o col metodo di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva 2006/…/CE o con quello di cui agli articoli da 84 a 89 della stessa direttiva.

Per quanto riguarda esposizioni in contanti o derivanti da cartolarizzazioni sintetiche che sarebbero assoggettate ad un trattamento di deduzione a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2006/…/CE, o ponderate per il rischio al 1 250 % conformemente all'allegato IX, parte 4, della stessa direttiva, tali posizioni sono assoggettate a un requisito patrimoniale non inferiore a quello determinato ai fini di tale trattamento. Gli enti che sono operatori in tali esposizioni possono applicare un trattamento diverso se sono in grado di dimostrare alle loro autorità competenti, oltre al fine della negoziazione, l'esistenza di un mercato liquido, tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda, per le esposizioni derivanti da cartolarizzazione o, nel caso di cartolarizzazioni sintetiche che si fondano unicamente su derivati su crediti, per le esposizioni derivanti da cartolarizzazione in quanto tali o per tutte le componenti di rischio che le costituiscono. Ai fini della presente sezione si considera che esiste un mercato tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda quando vi sono offerte di acquisto e di vendita indipendenti e in buona fede tali che un prezzo ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita oppure quotazioni correnti competitive in buona fede «bid and offer» possono essere determinati entro un giorno e liquidati a tale prezzo entro un termine relativamente breve secondo la prassi commerciale. Per applicare un trattamento diverso, un ente deve essere in possesso di dati di mercato sufficienti a garantire che esso riflette pienamente il rischio concentrato di inadempimento di tali esposizioni nel suo metodo interno di misurazione del rischio incrementale di inadempimento in conformità dei criteri suesposti.

6.

Gli enti che utilizzano modelli interni non riconosciuti a norma del punto 4 sono soggetti ad un coefficiente patrimoniale distinto per il rischio specifico calcolato in base all'allegato I.

7.

Ai fini del punto 9, lettera b) i valori risultanti dai calcoli dell'ente stesso sono rettificati mediante un fattore moltiplicativo di almeno 3.

8.

Il fattore moltiplicativo è aumentato di un fattore di maggiorazione compreso fra 0 e 1 secondo quanto indicato nella tabella 1 sulla base del numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell'ente. Le autorità competenti esigono che gli enti facciano un calcolo coerente degli scostamenti sulla base dei test retrospettivi effettuati sulle variazioni reali o ipotetiche del valore del portafoglio. Lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente. Per determinare il fattore di maggiorazione occorre una valutazione, almeno trimestrale, del numero degli scostamenti.

Tabella 1

Numero di scostamenti

Fattore di maggiorazione

Meno di 5

0,00

5

0,40

6

0,50

7

0,65

8

0,75

9

0,85

10 o più

1,00

Le autorità competenti, in singoli casi e in situazioni eccezionali, possono esimere l'ente dall'aumentare il fattore moltiplicativo del fattore di maggiorazione di cui alla tabella 1 se l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione delle autorità, che l'aumento è ingiustificato e che il modello è fondamentalmente corretto.

Se numerosi scostamenti dimostrano l'insufficiente accuratezza del modello, le autorità competenti revocano il riconoscimento di quest'ultimo o impongono le misure necessarie per assicurarne il tempestivo miglioramento.

Per consentire alle autorità competenti di controllare costantemente la correttezza del fattore di maggiorazione, l'ente notifica loro tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi, gli scostamenti che il programma di test retrospettivi ha rilevato e che, in base alla precedente tabella, determinano l'aumento del fattore di maggiorazione.

9.

Ciascun ente deve soddisfare un requisito patrimoniale corrispondente al maggiore dei due importi seguenti:

a)

la misura del valore a rischio del giorno precedente calcolata in base ai parametri indicati nel presente allegato, cui va aggiunto, se del caso, il requisito per il rischio incrementale di inadempimento stabilito al punto 5;

b)

la media delle misure del valore a rischio giornaliero nei sessanta giorni operativi precedenti, moltiplicata per il fattore di cui al punto 7 e rettificata applicando il fattore di cui al punto 8, cui va aggiunto, se del caso, il requisito per il rischio incrementale di inadempimento stabilito al punto 5.

10.

Il calcolo del valore a rischio è soggetto ai seguenti requisiti minimi:

a)

calcolo del valore a rischio su base almeno giornaliera;

b)

intervallo di confidenza unilaterale del 99 %;

c)

periodo di detenzione rapportato a dieci giorni;

d)

periodo storico di osservazione di almeno un anno, tranne nel caso in cui in periodo di osservazione più breve sia giustificato da un aumento improvviso e significativo delle volatilità dei prezzi;

e)

serie di dati aggiornate con frequenza trimestrale.

11.

Le autorità competenti devono esigere che il modello rifletta accuratamente tutti i rischi di prezzo sostanziali dei contratti a premio e delle posizioni assimilabili a contratti a premio e che gli altri rischi non evidenziati dal modello siano adeguatamente coperti con fondi propri.

12.

Il modello di misurazione dei rischi deve tenere conto di un numero sufficiente di fattori di rischio, a seconda del livello di attività dell'ente nei rispettivi mercati, e in particolare di quelli seguenti.

Rischio di tasso di interesse

Il sistema di misurazione dei rischi incorpora taluni fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale l'ente detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al tasso di interesse. L'ente modella le curve di rendimento servendosi di uno dei modelli generalmente accettati. Per esposizioni sostanziali al rischio di tasso d'interesse nelle valute e nei mercati principali, la curva di rendimento è divisa in almeno sei segmenti di scadenza per tener conto delle variazioni di volatilità dei tassi lungo la curva di rendimento. Il sistema di misurazione dei rischi deve inoltre tener conto del rischio di movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento diverse.

Rischio di cambio

Il sistema di misurazione dei rischi incorpora i fattori di rischio corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni dell'ente.

Per le quote di OIC vengono computate le posizioni attuali in valuta estera dell'OIC. Gli enti possono utilizzare informazioni relative alle posizioni in valuta dell'OIC fornite da terzi, se l'esattezza di dette informazioni è adeguatamente garantita. Se l'ente non è al corrente delle posizioni in valuta estera dell'OIC, tale posizione dovrebbe essere stralciata e trattata in conformità dell'allegato III, punto 2.1.

Rischio sugli strumenti di capitale

Il sistema di misurazione dei rischi impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuno dei mercati mobiliari nei quali l'ente detiene posizioni significative.

Rischio sulle posizioni in merci

Il sistema di misurazione dei rischi impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce nella quale l'ente detiene posizioni significative. II sistema di misurazione dei rischi deve riflettere anche il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche e l'esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da scadenze non congruenti. Esso deve inoltre tener conto delle caratteristiche dei mercati, in particolare delle date di consegna e del margine di cui dispongono gli operatori per liquidare le posizioni.

13.

Le autorità competenti possono consentire agli enti di utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito della stessa categoria di rischio e fra categorie di rischio distinte a condizione di essersi sincerate che il metodo di misurazione delle correlazioni dell'ente è corretto ed applicato correttamente.

ALLEGATO VI

CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER I GRANDI FIDI

1.

La copertura patrimoniale aggiuntiva di cui all'articolo 31, lettera b) è calcolata selezionando le componenti dell'esposizione totale verso il cliente o il gruppo di clienti in questione cui si applicano le più elevate coperture per rischio specifico previste all'allegato I e/o le coperture previste all'allegato II, e la cui somma è pari all'importo del superamento di cui all'articolo 31, lettera a).

2.

Se il superamento non si è protratto per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva è pari al 200 % della copertura prevista nel punto 1 per le componenti in questione.

3.

Dieci giorni dopo che si è verificato il superamento, le componenti di quest'ultimo, selezionate secondo i criteri di cui al punto 1, sono imputate alla riga appropriata nella colonna 1 della tabella 1 in ordine ascendente rispetto alle coperture per rischio specifico di cui all'allegato I e/o alle coperture di cui all'allegato II. La copertura patrimoniale aggiuntiva è pari alla somma delle coperture per rischio specifico previste all'allegato I e/o delle coperture di cui all'allegato II per dette componenti, moltiplicata per il corrispondente coefficiente della colonna 2 della tabella 1.

Tabella 1

Superamento rispetto ai limiti

(sulla base di una percentuale di fondi propri)

Coefficienti

Fino al 40 %

200 %

Tra l'40 % e il 60 %

300 %

Tra il 60 % e l’80 %

400 %

Tra l'80 % e il 100 %

500 %

Tra il 100 % e il 250 %

600 %

Oltre il 250 %

900 %

ALLEGATO VII

NEGOZIAZIONE

Parte A — Fini di negoziazione

1.

Alle posizioni e ai portafogli detenuti a fini di negoziazione si applicano i seguenti requisiti:

a)

deve esistere una strategia di negoziazione chiaramente documentata per posizione/strumento o portafoglio, approvata dall'alta direzione e comprendente l'orizzonte temporale atteso di detenzione;

b)

devono esistere politiche e procedure chiaramente definite per una gestione attiva delle posizioni, che prevedano le seguenti condizioni:

i)

le posizioni sono assunte da un'apposita unità di negoziazione («trading desk»);

ii)

vengono fissati limiti di posizione la cui adeguatezza è sottoposta a verifiche nel tempo;

iii)

i negoziatori («dealer») hanno facoltà di aprire/gestire una posizione all'interno dei limiti concordati e nel rispetto delle strategie approvate;

iv)

le posizioni sono oggetto di segnalazione all'alta direzione come parte integrante del processo di gestione del rischio aziendale;

v)

le posizioni sono attivamente sorvegliate sulla base di informazioni provenienti da fonti di mercato e ne viene valutata la negoziabilità o la possibilità di copertura, delle stesse o dei rischi che le compongono, stimando la qualità e la disponibilità dei dati di mercato per il processo di valutazione, il livello degli scambi nel mercato stesso, la dimensione delle posizioni negoziate sul mercato;

c)

devono esistere politiche e procedure chiaramente definite per sorvegliare le posizioni alla luce della strategia di negoziazione dell'ente, inclusa la sorveglianza sulla rotazione e sulle posizioni di vendita del portafoglio di negoziazione dell'ente.

Parte B — Sistemi e controlli

1.

Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli sufficienti per assicurare che le loro stime di valutazione siano prudenti e affidabili.

2.

I sistemi e i controlli comportano almeno i seguenti elementi:

a)

politiche e procedure documentate per il processo di valutazione. Queste devono prevedere responsabilità chiaramente definite delle varie aree coinvolte nella determinazione della valutazione, fonti delle informazioni di mercato e verifica della relativa affidabilità, frequenza delle valutazioni indipendenti, orario di determinazione dei prezzi di chiusura, procedure per la correzione delle valutazioni, procedure per le riconciliazioni di fine mese e per quelle ad hoc;

b)

linee di segnalazione gerarchica per l'unità responsabile del processo di valutazione chiare e indipendenti (dal front office).

La linea di segnalazione gerarchica dovrebbe risalire fino a uno dei principali componenti esecutivi del consiglio di amministrazione.

Metodi di valutazione prudenti

3.

La valutazione in base ai prezzi di mercato implica una valutazione almeno giornaliera delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili forniti da fonti indipendenti. Ne sono esempi i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata reputazione.

4.

Ai fini della valutazione in base ai prezzi di mercato deve essere utilizzato il corso più prudente tra denaro e lettera, a meno che l'ente non sia esso stesso un importante market maker per il particolare tipo di strumento finanziario o di merce in questione e possa quotare un prezzo medio.

5.

Quando non è possibile una valutazione in base ai prezzi di mercato, gli enti devono valutare le loro posizioni e i loro portafogli in base ad un modello prima di applicare le disposizioni sui requisiti patrimoniali al portafoglio di negoziazione. Per valutazione in base ad un modello si intende qualsiasi valutazione basata su un parametro di riferimento (benchmark) o estrapolata o altrimenti calcolata a partire da un dato di mercato.

6.

In caso di valutazione in base ad un modello, vanno rispettati i seguenti requisiti:

a)

l'alta direzione deve essere a conoscenza degli elementi del portafoglio di negoziazione che vengono valutati in base ad un modello e consapevole di quanto sia rilevante l'incertezza che ciò crea nelle segnalazioni sul rischio e sull'andamento dell'attività;

b)

i dati di mercato provengono da una fonte informativa che sia, per quanto possibile, in linea con i prezzi di mercato; la correttezza dei dati di mercato per la specifica posizione oggetto di valutazione e i parametri del modello vanno verificati frequentemente;

c)

se disponibili, vanno impiegate metodologie di valutazione correntemente accettate sul mercato per strumenti finanziari o merci specifici;

d)

qualora il modello sia elaborato internamente all'ente, esso deve fondarsi su ipotesi appropriate, valutate e verificate da organi adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato alla sua elaborazione;

e)

vanno previste formali procedure di controllo sulle modifiche apportate e va conservata una copia protetta del modello, che deve essere utilizzata per le periodiche verifiche delle valutazioni effettuate;

f)

i responsabili della gestione del rischio devono essere a conoscenza di eventuali carenze dei modelli impiegati e del modo più adeguato di tenerne conto nei risultati della valutazione;

g)

il modello deve essere periodicamente riesaminato per determinare l'accuratezza dei suoi risultati (ad esempio, attraverso una valutazione della sussistenza della validità delle ipotesi sottostanti, l'analisi dei profitti e delle perdite a fronte dei fattori di rischio, il raffronto dei valori effettivi di chiusura con le risultanze del modello).

Ai fini della lettera d), il modello deve essere elaborato o approvato indipendentemente dal front office. Esso deve essere collaudato da soggetti indipendenti che confermino la validità della struttura matematica, delle ipotesi e del software applicativo.

7.

Accanto alla valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato o ad un modello, va effettuata una verifica indipendente dei prezzi. Per verifica indipendente dei prezzi si intende una procedura di verifica regolare dell'esattezza e dell'indipendenza dei prezzi di mercato o dei dati immessi nei modelli. Mentre la valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato può essere effettuata dai negoziatori (i dealer), la verifica dei prezzi di mercato o dei dati del modello dovrebbe essere condotta da una unità indipendente dal borsino (dealing room) e almeno con cadenza mensile (o più frequentemente, a seconda della natura dell'attività di mercato o di negoziazione svolta). Se non sono disponibili fonti indipendenti per l'accertamento dei prezzi o le fonti dei prezzi hanno carattere troppo soggettivo, può essere opportuno adottare comportamenti prudenti, ad esempio aggiustamenti della valutazione.

Aggiustamenti di valutazione o riserve

8.

Gli enti istituiscono e mantengono procedure che prevedano aggiustamenti di valutazione o riserve.

Regole generali

9.

Le autorità competenti esigono che vengano formalmente presi in considerazione i seguenti aggiustamenti di valutazione o riserve: differenziali creditizi non realizzati, costi di chiusura, rischi operativi, chiusure anticipate delle posizioni, costi di investimento e di finanziamento, costi amministrativi futuri e, se del caso, rischi del modello.

Regole per le posizioni scarsamente liquide

10.

Posizioni scarsamente liquide possono determinarsi sia a seguito di eventi di mercato, sia per situazioni particolari dell'ente; ne sono esempi le posizioni concentrate e/o ristagnanti.

11.

Per decidere se sia necessaria una riserva di valutazione per posizioni scarsamente liquide gli enti prendono in considerazione diversi fattori. Tra di essi figurano il tempo necessario per coprire la posizione o i suoi rischi, lo scarto medio denaro/lettera e la sua volatilità, la disponibilità di quotazioni di mercato (numero e identità degli operatori indipendenti «market maker»), la media dei volumi trattati e la loro volatilità, il grado di concentrazione di mercato, il tempo trascorso dall'assunzione delle posizioni di rischio, la misura nella quale la valutazione viene effettuata in base a un modello interno e l'incidenza di altri rischi di modello.

12.

Quando ricorrono a valutazioni di terzi o alla valutazione in base ad un modello, gli enti considerano se sia opportuno applicare aggiustamenti di valutazione. Inoltre gli enti esaminano se sia necessario costituire riserve per posizioni scarsamente liquide e verificano su base continuativa che esse continuino ad essere adeguate.

13.

Quando gli aggiustamenti di valutazione e le riserve danno origine a perdite rilevanti dell'esercizio in corso, queste sono dedotte dai fondi propri di base dell'ente a norma della lettera k) dell'articolo 57 della direttiva 2006/…/CE.

14.

Gli importi degli altri utili o delle altre perdite derivanti dagli aggiustamenti di valutazione e dalle riserve sono inclusi nel calcolo degli «utili netti del portafoglio di negoziazione» di cui all'articolo 13, paragrafo 2), lettera b) e sommati ovvero detratti dai fondi propri supplementari ammissibili per la copertura del rischio di mercato conformemente a dette disposizioni.

15.

Agli aggiustamenti di valutazione e alle riserve che superano quelli operati nel quadro contabile a cui l'ente è assoggettato si applica il punto 13 se danno origine a perdite rilevanti, il punto 14 negli altri casi.

Parte C — Coperture interne

1.

Una copertura interna è una posizione che compensa in misura sostanziale o integrale le componenti di rischio di un'altra posizione non compresa nel portafoglio di negoziazione o di un insieme di posizioni. Le posizioni derivanti da coperture interne sono ammissibili ad essere trattate come posizioni del portafoglio di negoziazione, a condizione che siano detenute a fini di negoziazione e che siano soddisfatti i criteri generali in materia di fini di negoziazione e di valutazione prudente indicati nelle parti A e B. In particolare:

a)

le coperture interne non devono avere come scopo principale quello di evitare o ridurre i requisiti patrimoniali;

b)

le coperture interne devono essere correttamente documentate ed essere assoggettate a specifiche procedure interne di approvazione e di revisione;

c)

l'operazione interna va realizzata alle condizioni di mercato;

d)

la massima parte del rischio di mercato generato dalla copertura interna deve essere gestito dinamicamente nel portafoglio di negoziazione nell'ambito dei limiti autorizzati;

e)

le operazioni interne devono essere attentamente sorvegliate.

La sorveglianza deve essere assicurata mediante procedure adeguate.

2.

Il trattamento di cui al punto 1 si applica fermi restando i requisiti patrimoniali applicabili all'elemento fuori portafoglio di negoziazione della copertura interna.

3.

Fatti salvi i punti 1 e 2, se un ente copre un'esposizione al rischio di credito esterna al portafoglio di negoziazione con un derivato su crediti contabilizzato nel portafoglio di negoziazione (ricorrendo ad una copertura interna), l'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione non è considerata coperta ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a meno che l'ente non acquisti da un terzo, ammissibile come venditore di protezione, un derivato su crediti conforme ai requisiti stabiliti all'allegato VIII, parte 2, punto 19, della direttiva 2006/…/CE per quanto riguarda l'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione. Qualora una protezione di questo tipo offerta da un terzo venga acquistata e sia considerata come copertura di un'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione ai fini dei requisiti patrimoniali, il derivato su crediti costituente la copertura, sia essa interna o esterna, non deve essere incluso nel portafoglio di negoziazione ai fini dei requisiti patrimoniali.

Parte D — Inclusione nel portafoglio di negoziazione

1.

Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per determinare quali posizioni includere nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali. Tali politiche e procedure sono coerenti con i criteri di cui all'articolo 11 e tengono conto della capacità e delle prassi dell'ente in materia di gestione del rischio. Il rispetto di dette politiche e procedure è pienamente documentato e soggetto ad audit interni periodici.

2.

Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per la gestione generale del portafoglio di negoziazione. Le politiche e procedure in questione riguardano almeno:

a)

le attività che l'ente considera attività di negoziazione comprese nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali;

b)

se e in che misura una posizione possa essere soggetta a valutazione di mercato (market-to-market) giornaliera con riferimento a un mercato, attivo, liquido e nei due sensi (two-way);

c)

per le posizioni valutate con riferimento a un apposito modello (market-to-model) se e in che misura l'ente è in grado:

i)

di identificare tutti i rischi rilevanti della posizione;

ii)

di coprire tutti i rischi rilevanti della posizione con strumenti per i quali esista un mercato attivo, liquido e nei due sensi; e

iii)

di ricavare stime affidabili per le ipotesi e i parametri principali utilizzati nel modello;

d)

se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a generare per la posizione valutazioni che possano essere validate da un soggetto esterno secondo criteri coerenti;

e)

se e in che misura vincoli giuridici o altri requisiti operativi impediscono all'ente di effettuare una liquidazione o una copertura della posizione a breve termine;

f)

se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a gestire attivamente il rischio della posizione nel quadro della sua attività di trading; e

g)

se e in che misura l'ente possa trasferire il rischio o le posizioni, esterni al portafoglio di negoziazione,al portafoglio di negoziazione, o viceversa, nonché i criteri per tali trasferimenti.

3.

Le autorità competenti possono consentire a un ente di trattare nel portafoglio di negoziazione le posizioni che siano partecipazioni ai sensi dell'articolo 57, lettere l), m) e n) della direttiva 2006/…/CE come strumenti di capitale o di debito secondo i casi, purché esso dimostri di essere un market maker attivo in tali posizioni. In tal caso, l'ente in questione deve disporre di adeguati sistemi e controlli a supporto della negoziazione degli strumenti su fondi propri ammessi a beneficiare di tale disposizione.

4.

Le operazioni del tipo pronti contro termine che l'ente non contabilizza nel suo portafoglio di negoziazione possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, a condizione che sia fatto per tutte le operazioni di questo tipo. A tal fine si definiscono operazioni del tipo pronti contro termine quelle che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2 e all'Allegato VII, Parte A e in cui entrambi i «leg» sono sotto forma di liquido o di titoli che possono essere inclusi nel portafoglio di negoziazione. Indipendentemente dal tipo di contabilizzazione, tutte le operazioni del tipo pronti contro termine sono soggette a un'esposizione al rischio di credito della controparte, esterno al portafoglio di negoziazione.

ALLEGATO VIII

DIRETTIVE ABROGATE

PARTE A

DIRETTIVE ABROGATE INSIEME ALLE LORO MODIFICHE SUCCESSIVE

(di cui all'articolo 52)

Direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

Direttiva 98/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

Direttiva 98/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Solo l'articolo 26.

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

Solo l'articolo 67.

PARTE B

TERMINI DI ATTUAZIONE

(di cui all'articolo 52)

Direttiva

 

Termini di attuazione

Direttiva 93/6/CEE del Consiglio

 

1.7.1995

Direttiva 98/31/CE

 

21.7.2000

Direttiva 98/33/CE

 

21.7.2000

Direttiva 2002/87/CE

 

11.8.2004

Direttiva 2004/39/CE

 

30.4.2006/31.1.2007

Direttiva 2005/1/CE

 

 13.5.2005

ALLEGATO IX

TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva

Direttiva 93/6/CEE

Direttiva 98/31/CE

Direttiva 98/33/CE

Direttiva 2002/87/CE

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 1, paragrafo 1, prima frase

 

 

 

 

 

Articolo 1, paragrafo 1, seconda frase e paragrafo 2

Articolo 1

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 1

 

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, punto 1

 

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, punto 2

 

 

 

Articolo 67, punto 1

Articolo 3, paragrafo 1, lettere da c) ad e)

Articolo 2, punti da 3 a 5

 

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g)

 

 

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 2, punto 10

 

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 2, punto 11

 

Articolo 3, punto 1

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 2, punto 14

 

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettere k) e l)

Articolo 2, punti 15 e 16

Articolo 1, punto 1, lettera b

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera m)

Articolo 2, punto 17

Articolo 1, punto 1, lettera c)

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera n)

Articolo 2, punto 18

Articolo 1, punto 1, lettera d)

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettere da o) a q)

Articolo 2, punti da 19 a 21

 

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera r)

Articolo 2, punto 23

 

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera s)

Articolo 2, punto 26

 

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 2)

Articolo 2, punti 7 e 8

 

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b)

Articolo 7, paragrafo 3

 

 

Articolo 26

 

Articolo 3, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 4

Articolo 2, punto 24

 

 

 

 

Articolo 5

Articolo 3 paragrafi 1 e 2

 

 

 

 

Articolo 6

Articolo 3, paragrafo 4

 

 

 

Articolo 67, punto 2

Articolo 7

Articolo 3, paragrafo 4, lettera a)

 

 

 

Articolo 67, punto 3

Articolo 8

Articolo 3, paragrafo 4, lettera b)

 

 

 

Articolo 67, punto 3

Articolo 9

Articolo 3, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 10

Articolo 3, paragrafi da 5 a 8

 

 

 

 

Articolo 11

Articolo 2, punto 6

 

 

 

 

Articolo 12, primo comma

Articolo 2, punto 25

 

 

 

 

Articolo 12, secondo comma

 

 

 

 

 

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma

Allegato V, punto 1, primo comma

 

 

 

 

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma e paragrafi da 2 a 5

Allegato V, punto 1, secondo comma e punti da 2 a 5

Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 4, lettere a) e b)

 

 

 

Articolo 14

Allegato V, punti 6 e 7

Allegato, punto 4, lettera c)

 

 

 

Articolo 15

Allegato V, punto 8

 

 

 

 

Articolo 16

Allegato V, punto 9

 

 

 

 

Articolo 17

 

 

 

 

 

Articolo 18, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

 

 

 

 

Articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 1, punti i) e ii)

Articolo 1, punto 2

 

 

 

Articolo 18, paragrafi da 2 a 4

Articolo 4, paragrafi da 6 a 8

 

 

 

 

Articolo 19, paragrafo 1

 

 

 

 

 

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 19, paragrafo 3

 

 

 

 

 

Articolo 20

 

 

 

 

 

Articolo 21

Allegato IV

 

 

 

 

Articolo 22

 

 

 

 

 

Articolo 23, primo e secondo comma

Articolo 7 paragrafi 5 e 6

 

 

 

 

Articolo 23, terzo comma

 

 

 

 

 

Articolo 24

 

 

 

 

 

Articolo 25

 

 

 

 

 

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 10

Articolo 1, punto 4

 

 

 

Articolo 26, paragrafi da 2 a 4

Articolo 7, paragrafi da 11 a 13

 

 

 

 

Articolo 27

Articolo 7, paragrafi 14 e 15

 

 

 

 

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

 

 

 

 

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 1, punto 3

 

 

 

Articolo 28, paragrafo 3

 

 

 

 

 

Articolo 29, paragrafo 1, lettera da a) a c) e i due commi successivi

Allegato VI, punto 2

 

 

 

 

Articolo 29, paragrafo 1, ultimo comma

 

 

 

 

 

Articolo 29, paragrafo 2

Allegato VI, punto 3

 

 

 

 

Articolo 30, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma

Allegato VI, punti 4 e 5

 

 

 

 

Articolo 30, paragrafo 2, secondo comma

 

 

 

 

 

Articolo 30, paragrafi 3 e 4

Allegato VI, punti 6 e 7

 

 

 

 

Articolo 31

Allegato VI, punto 8, numeri 1), 2) prima frase, da 3) a 5)

 

 

 

 

Articolo 32

Allegato VI, punti 9 e 10

 

 

 

 

Articolo 33 paragrafi 1 e 2

 

 

 

 

 

Articolo 33, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 34

 

 

 

 

 

Articolo 35, paragrafi da 1 a 4

Articolo 8 paragrafi da 1 a 4

 

 

 

 

Articolo 35, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 5, prima frase

Articolo 1, punto 5

 

 

 

Articolo 36

Articolo 9, paragrafi da 1 a 3

 

 

 

 

Articolo 37

 

 

 

 

 

Articolo 38

Articolo 9, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 39

 

 

 

 

 

Articolo 40

Articolo 2, punto 9

 

 

 

 

Articolo 41

 

 

 

 

 

Articolo 41, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Articolo 10, primo, secondo e terzo trattino

 

 

 

 

Articolo 41, paragrafo 1, lettere d) e (e)

 

 

 

 

 

Articolo 41, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 10, quarto trattino

 

 

 

 

Articolo 41 paragrafo 1, lettera g)

 

 

 

 

 

Articolo 42

 

 

 

 

 

Articolo 43

 

 

 

 

 

Articolo 44

 

 

 

 

 

Articolo 45

 

 

 

 

 

Articolo 46

Articolo 12

 

 

 

 

Articolo 47

 

 

 

 

 

Articolo 48

 

 

 

 

 

Articolo 49

 

 

 

 

 

Articolo 50

Articolo 15

 

 

 

 

Allegato I, punti da 1 a 4

Allegato I, punti da 1 a 4

 

 

 

 

Allegato I, punto 4, ultimo comma

Articolo 2, punto 22

 

 

 

 

Allegato I, punti da 5 a 7

Allegato I, punti da 5 a 7

 

 

 

 

Allegato I, punto 8

 

 

 

 

 

Allegato I, punti da 9 a 11

Allegato I, punti da 8 a 10

 

 

 

 

Allegato I, punti da 12 a 14

Allegato I, punti da 12 a 14

 

 

 

 

Allegato I, punti 15 e 16

Articolo 2, punto 12

 

 

 

 

Allegato I, punti da 17 a 41

Allegato I, punti da 15 a 39

 

 

 

 

Allegato I, punti da 42 a 56

 

 

 

 

 

Allegato II, punti 1 e 2

Allegato II, punti 1 e 2

 

 

 

 

Allegato II, punti da 3 a 11

 

 

 

 

 

Allegato III, punto 1

Allegato III, punto 1, primo comma

Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera a)

 

 

 

Allegato III, punto 2

Allegato III, punto 2

 

 

 

 

Allegato III, punto 2.1, dal primo al terzo comma

Allegato III, punto 3.1

Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera b)

 

 

 

Allegato III, punto 2.1, quarto comma

 

 

 

 

 

Allegato III, punto 2.1, quinto comma

Allegato III, punto 3.2

Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera b)

 

 

 

Allegato III, punti 2.2, 3, 3.1

Allegato III, punti da 4 a 6

Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera c)

 

 

 

Allegato III, punto 3.2

Allegato III, punto 8

 

 

 

 

Allegato III, punto 4

Allegato III, punto 11

 

 

 

 

Allegato IV, punti da 1 a 20

Allegato VII, punti da 1 a 20

Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5

 

 

 

Allegato IV, punto 21

Articolo 11 bis

Articolo 1, punto 6

 

 

 

Allegato V, punti da 1 a 12, quarto comma

Allegato VIII, punti da 1 a 13, ii)

Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5

 

 

 

Allegato V, punto 12, quinto comma

 

 

 

 

 

Allegato V, dal punto 12, sesto comma al punto 13

Allegato VIII, punti da 13, iii) a 14

Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5

 

 

 

Allegato VI

Allegato VI, punto 8, numero 2, dopo la prima frase

 

 

 

 

Allegato VII

 

 

 

 

 

Allegato VIII

 

 

 

 

 

Allegato IX

 

 

 

 

 

P6_TA(2005)0353

Revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (COM(2004)0177 — C6-0005/2004 — 2004/0065(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0177) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0005/2004),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0224/2005),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2004)0065

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 settembre 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2005/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Allo stato attuale la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (3), la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (4), la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (5) e la direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (6) impongono che i conti annuali e i conti consolidati siano controllati da una o più persone abilitate ad esercitare tale controllo.

(2)

Le condizioni per l'abilitazione delle persone incaricate della revisione legale dei conti sono state fissate nell'ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili (7).

(3)

La mancanza di un approccio comunitario armonizzato in materia di revisione legale dei conti ha indotto la Commissione a proporre nella comunicazione «La revisione contabile nell'Unione europea: prospettive future» (8), pubblicata nel 1998, la costituzione di un comitato per la revisione contabile incaricato di promuovere nuove iniziative in stretta collaborazione con la professione contabile e gli Stati membri.

(4)

Basandosi sui lavori di questo comitato la Commissione ha pubblicato una raccomandazione relativa ai requisiti minimi per il controllo della qualità della revisione legale dei conti nell'UE (9) nel novembre 2000 e una raccomandazione sull'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE: un insieme di principi fondamentali  (10) nel maggio 2002 .

(5)

L'obiettivo della presente direttiva è una sostanziale armonizzazione, sebbene non completa, dei requisiti in materia di revisione legale dei conti. Uno Stato membro che prescrive la revisione legale dei conti ha facoltà di imporre requisiti più rigorosi, salvo disposizione contraria della presente direttiva.

(6)

I titoli e i diplomi ottenuti dai revisori legali dei conti sulla base della presente direttiva sono considerati equivalenti. Pertanto per gli Stati membri non deve più essere possibile esigere che la maggioranza dei diritti di voto in un'impresa di revisione contabile sia detenuta da revisori abilitati localmente o che la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione di un'impresa di revisione contabile siano abilitati localmente.

(7)

La revisione legale dei conti richiede la conoscenza adeguata di materie quali il diritto delle società, il diritto fiscale e il diritto sociale. Tale conoscenza deve essere verificata prima di conferire l'abilitazione ad un revisore legale di un altro Stato membro.

(8)

Per proteggere i terzi, tutti i revisori dei conti e tutte le imprese di revisione contabile abilitati devono essere iscritti in un albo che sia accessibile al pubblico e che contenga le informazioni fondamentali su ciascun revisore legale e su ciascuna impresa di revisione contabile.

(9)

I revisori legali dei conti sono tenuti a rispettare le più rigorose regole etiche. Devono pertanto essere soggetti ad una deontologia professionale, che comprenda quanto meno la loro funzione di interesse pubblico, la loro integrità e obiettività nonché la loro competenza professionale e diligenza. Per funzione di interesse pubblico dei revisori legali dei conti si intende il fatto che una vasta comunità di persone ed enti fa affidamento sulla qualità del loro lavoro. La buona qualità della revisione contabile contribuisce al regolare funzionamento dei mercati, migliorando l'integrità e l'efficienza dei bilanci pubblicati. La Commissione può adottare, come regole minime, misure di esecuzione in materia di deontologia, prendendo in considerazione a tal fine i principi contenuti nel codice deontologico della federazione internazionale dei revisori contabili (IFAC).

(10)

È importante che i revisori legali dei conti e le imprese di revisione contabile rispettino il diritto alla privacy dei loro clienti. Dovrebbero pertanto essere vincolati da regole severe in materia di riservatezza e di segreto professionale, che tuttavia non dovrebbero ostacolare l'applicazione corretta della presente direttiva. Tali regole in materia di riservatezza dovrebbero applicarsi parimenti ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile che non partecipano più a una specifica missione di revisione.

(11)

I revisori legali e le imprese di revisione contabile devono essere indipendenti quando effettuano la revisione legale dei conti. Possono informare l'ente sottoposto a revisione sulle questioni sollevate dalla revisione, ma dovrebbero astenersi dai processi decisionali interni dell'ente sottoposto a revisione. Se si trovano in una situazione in cui i rischi per la loro indipendenza sono troppo rilevanti , anche previa applicazione di misure volte a limitare tali rischi, dovrebbero rinunciare all'incarico di revisione contabile o astenersene. La conclusione secondo cui esiste una relazione che compromette l'indipendenza del revisore può essere diversa per quanto riguarda la relazione tra il revisore e l'ente da quella rispetto alla relazione tra la rete e l'ente sottoposto a revisione. Qualora ad una cooperativa, ai sensi dell'articolo 2, punto 14), o ad un ente analogo, ai sensi dell'articolo 45 della direttiva 86/635/CEE, sia richiesto o consentito, in base alla normativa nazionale, di essere socio di un ente senza scopo di lucro che effettua revisioni, un terzo oggettivo, ragionevole e informato non giungerebbe alla conclusione che il rapporto di associazione compromette l'indipendenza dei revisori legali, a condizione che, quando l'ente di revisione effettua la revisione legale di uno dei suoi soci, venga applicato il principio d'indipendenza ai revisori che effettuano la revisione e alle persone che potrebbero essere in grado di influenzare la revisione legale dei conti. Tra i rischi per l'indipendenza del revisore legale dei conti o dell'impresa di revisione contabile possono essere annoverati l'esistenza di un interesse finanziario diretto o indiretto nei confronti dell'ente oggetto della revisione e la prestazione di servizi aggiuntivi diversi dalla revisione contabile. Anche il livello degli onorari ricevuti dall'ente sottoposto alla revisione contabile e/o la struttura di tali onorari possono costituire un rischio per l'indipendenza di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile. Tra i tipi di misure da adottare per limitare o eliminare detti rischi rientrano divieti, restrizioni, altre strategie e procedure nonché la trasparenza. I revisori legali e le imprese di revisione contabile dovrebbero rifiutarsi di prestare qualsiasi servizio diverso dalla revisione contabile che potrebbe compromettere la loro indipendenza. La Commissione può adottare, come norme minime, misure di esecuzione in materia di indipendenza, eventualmente prendendo in considerazione a tal fine i principi contenuti nella sua raccomandazione, del 16 maggio 2002, sull'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE: un insieme di principi fondamentali. Ai fini della determinazione dell'indipendenza dei revisori, deve essere chiaro il concetto di «rete» in cui essi operano. A questo proposito, è necessario prendere in considerazione varie circostanze, quali i casi in cui una struttura potrebbe essere definita come rete in quanto finalizzata alla condivisione degli utili o dei costi. I criteri per dimostrare l'esistenza di una rete vanno giudicati e valutati in base a tutti gli elementi fattuali disponibili, ad esempio l'esistenza o meno di clienti abituali comuni.

(12)

Ove ciò sia opportuno per garantire l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, in caso di auto-riesame o interesse personale dovrebbe spettare allo Stato membro, anziché al revisore legale o all'impresa di revisione contabile, decidere se il revisore o l'impresa dovrebbe dimettersi o astenersi dall'incarico di revisione contabile nei confronti dei propri clienti. Tuttavia, ciò non dovrebbe condurre ad una situazione in cui gli Stati membri abbiano l'obbligo generale di impedire ai revisori legali dei conti o alle imprese di revisione contabile di prestare ai loro clienti servizi diversi dalla revisione contabile. Onde determinare se, in caso di interesse personale o auto-riesame, sia opportuno che un revisore legale dei conti o un'impresa di revisione contabile non effettui revisioni legali dei conti al fine di salvaguardare l'indipendenza del revisore o dell'impresa di revisione, occorre fra l'altro considerare se l'ente di interesse pubblico sottoposto a revisione ha emesso o meno valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari  (11).

(13)

È importante garantire che tutte le revisioni legali dei conti prescritte dal diritto comunitario siano di qualità uniformemente elevata. Tutte le revisioni legali dei conti devono pertanto essere effettuate conformemente ai principi di revisione internazionali. Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione  (12) , e tenuto debito conto della dichiarazione resa dalla Commissione dinnanzi al Parlamento europeo il 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione relativa ai servizi finanziari. Un comitato o gruppo tecnico per la revisione dei conti assisterà la Commissione nella valutazione della validità tecnica di tutti i principi di revisione internazionali; esso dovrebbe coinvolgere anche il sistema degli organismi pubblici di vigilanza degli Stati membri. Per conseguire il massimo livello di armonizzazione, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad imporre procedure o requisiti nazionali di revisione supplementari solo se essi derivano da requisiti giuridici nazionali specifici relativi alla portata della revisione legale dei conti annuali o consolidati, nel senso che tali requisiti non rientrano nei principi di revisione internazionali. Gli Stati membri potrebbero mantenere dette procedure di revisione supplementari finché le procedure o i requisiti per la revisione dei conti saranno stati contemplati da principi di revisione internazionali successivamente adottati. Se i principi di revisione internazionali adottati contengono tuttavia procedure di revisione la cui attuazione creerebbe un conflitto giuridico specifico con la legislazione nazionale, in conseguenza di requisiti nazionali specifici relativi alla portata della revisione legale dei conti, gli Stati membri possono, fintantoché il conflitto perdura, stralciare la parte dei principi di revisione internazionali che forma oggetto del conflitto, purché siano applicate le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3. Ogni aggiunta o stralcio da parte degli Stati membri dovrebbe aggiungere un alto livello di credibilità dei conti annuali delle società ed essere nell'interesse generale. Ne consegue che gli Stati membri possono, ad esempio, chiedere all'organo di vigilanza una relazione supplementare o imporre altri requisiti in materia di relazioni o revisione in base a norme nazionali sul governo societario.

(14)

L'adozione di un principio di revisione internazionale da parte della Commissione, ai fini della sua applicazione nella Comunità , presuppone che esso sia generalmente accettato a livello internazionale e che sia stato elaborato con la piena partecipazione di tutte le parti interessate in esito ad una procedura aperta e trasparente, che conferisca maggiore credibilità ai conti annuali e ai conti consolidati e che sia nell'interesse generale europeo. L'esigenza di adottare una dichiarazione sulla prassi di revisione internazionale come parte di un principio dovrebbe essere valutata, caso per caso, nell'ambito della procedura di comitatologia. La Commissione dovrebbe accertarsi che, prima dell'avvio del processo di adozione, venga effettuata un'analisi volta a verificare se tali requisiti siano stati rispettati e informa i membri del comitato di regolamentazione per la revisione contabile in merito ai risultati di tale analisi.

(15)

Per quanto riguarda i conti consolidati, è importante che vi sia una chiara ripartizione delle responsabilità tra i revisori legali che effettuano la revisione dei conti delle diverse componenti di un gruppo. A tal fine il revisore del gruppo dovrebbe assumersi la piena responsabilità per la relazione di revisione.

(16)

Per rendere più comparabili società che applicano gli stessi principi contabili e per promuovere la fiducia del pubblico nei confronti della funzione di revisione , la Commissione può adottare uno schema comune di relazione di revisione per la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati redatti conformemente ai principi contabili internazionali adottati , a meno che a livello comunitario non sia stata adottata una norma adeguata per tale relazione .

(17)

Lo svolgimento regolare di ispezioni è un buon metodo per garantire che la revisione legale dei conti sia sempre di qualità elevata. Occorre pertanto che i revisori legali e le imprese di revisione contabile siano soggetti ad un sistema di controllo della qualità che sia organizzato in modo indipendente dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile controllati. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 sui sistemi di controllo della qualità, gli Stati membri possono decidere che, qualora singoli revisori attuino una politica comune di controllo della qualità, siano presi in considerazione solo i requisiti relativi alle imprese di revisione contabile. Gli Stati membri possono strutturare il sistema di controllo della qualità in modo tale da far sì che ciascun singolo revisore sia soggetto a un controllo della qualità almeno ogni sei anni. A questo proposito, il finanziamento del sistema di controllo della qualità dovrebbe essere esente da influenze indebite. La Commissione dovrebbe avere la competenza di adottare norme di attuazione su materie inerenti all'organizzazione dei sistemi di controllo della qualità e al loro finanziamento, qualora la fiducia del pubblico nel sistema di controllo della qualità fosse seriamente compromessa. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a definire, attraverso i sistemi di controllo pubblico, un approccio coordinato per quanto concerne lo svolgimento del controllo della qualità onde evitare l'imposizione di inutili oneri agli interessati.

(18)

Indagini e sanzioni appropriate contribuiscono a prevenire e a correggere eventuali inadempienze commesse nella revisione legale dei conti.

(19)

Gli Stati membri dovrebbero organizzare un sistema efficace di controllo pubblico dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile applicando il principio del controllo da parte del paese di origine. Le disposizioni giuridiche che disciplinano tale controllo pubblico devono consentire una cooperazione efficace a livello comunitario tra le attività dei sistemi di controllo degli Stati membri. È necessario che il sistema di controllo pubblico sia diretto da persone esterne alla professione di revisore che abbiano buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale. Gli Stati membri possono tuttavia consentire ad una minoranza di operatori del settore di partecipare alla direzione di tale sistema. Tali persone esterne alla professione possono essere specialisti che non hanno mai avuto legami con la professione di revisore dei conti o ex operatori del settore che hanno lasciato la professione. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero cooperare ogni volta che ciò è necessario per assolvere i propri obblighi di controllo sui revisori legali o sulle imprese di revisione contabile da loro abilitati. Tale cooperazione può contribuire in modo significativo a garantire che la revisione legale dei conti sia di qualità uniformemente elevata nella Comunità. Data la necessità di garantire una cooperazione e un coordinamento efficienti a livello europeo tra le autorità competenti designate dagli Stati membri, la designazione di un unico ente incaricato di assicurare la cooperazione non dovrebbe pregiudicare la possibilità, per ciascuna autorità, di cooperare direttamente con le altre autorità competenti degli Stati membri.

(20)

Per garantire il rispetto delle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 3 (Principi in materia di controllo pubblico), nel caso delle persone esterne alla professione di revisore si ritiene che esse abbiano buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale sia in virtù delle loro precedenti competenze professionali, sia perché dispongono di conoscenze relative ad almeno una delle materie elencate all'articolo 8.

(21)

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile dovrebbero essere designati dall'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto alla revisione contabile. Per proteggere l'indipendenza del revisore, è importante che la sua revoca sia possibile solo se è motivata da valide ragioni e se tali ragioni vengono comunicate alle autorità responsabili del controllo pubblico.

(22)

Dato che gli enti di interesse pubblico hanno una maggiore visibilità ed importanza economica, la revisione legale dei loro conti annuali o dei loro conti consolidati deve essere soggetta a requisiti più rigorosi.

(23)

I comitati interni per la revisione contabile e sistemi efficaci di controllo interno contribuiscono a minimizzare i rischi finanziari, operativi e di inosservanza delle disposizioni ed accrescono la qualità dell'informativa finanziaria. Gli Stati membri possono prendere in considerazione la raccomandazione della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza  (13) , che illustra le modalità di istituzione e di funzionamento dei comitati interni per la revisione contabile. Gli Stati membri possono stabilire che le funzioni assegnate al comitato interno o ad un organismo che svolge funzioni equivalenti possono essere svolte dall'organo di amministrazione o di sorveglianza nel suo insieme.

(24)

In relazione alle mansioni del comitato interno per la revisione contabile di cui all'articolo 41, il revisore legale dei conti o l'impresa di revisione contabile non è in alcun modo subordinato al comitato.

(25)

Gli Stati membri possono decidere anche di esentare dall'obbligo di istituire un comitato interno per la revisione contabile gli enti di interesse pubblico che sono organismi di investimento collettivo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Tale opzione tiene conto del fatto che, nei casi in cui l'organismo di investimento collettivo funziona semplicemente al fine di mettere in comune il patrimonio, il ricorso a un comitato interno per la revisione contabile non sarà sempre opportuno. L'informativa finanziaria e i rischi connessi non sono paragonabili a quelli di altri enti di interesse pubblico. Inoltre, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e le loro società di gestione operano in un contesto normativo rigidamente definito, e sono soggetti a meccanismi di gestione specifici, quali i controlli esercitati dal depositario. Quanto agli organismi di investimento collettivo non armonizzati dalla direttiva 85/611/CEE  (14) ma che sono soggetti a salvaguardie equivalenti a norma della direttiva succitata, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, in questa particolare fattispecie, a disporre che siano trattati alla stessa stregua degli organismi di investimento collettivo armonizzati a livello di UE.

(26)

Onde rafforzare l'indipendenza dei revisori contabili degli enti di pubblico interesse, il socio o i soci principali che effettuano la revisione di tali enti dovrebbero essere sottoposti a rotazione. Ai fini di tale rotazione, gli Stati membri dovrebbero prescrivere la sostituzione di uno o più soci principali che si occupano dell'ente sottoposto a revisione contabile, consentendo nel contempo all'impresa di revisione cui il socio o i soci principali sono associati di continuare ad essere il revisore legale di tale ente. Ove uno Stato membro lo ritenga opportuno per conseguire le finalità prefissate, può, in alternativa, prescrivere la sostituzione dell'impresa di revisione contabile, fatto salvo l'articolo 42, paragrafo 2.

(27)

Le relazioni esistenti tra i mercati dei capitali sottolineano la necessità di garantire che le revisioni contabili effettuate da revisori di paesi terzi e aventi attinenza al mercato comunitario dei capitali siano anch'esse di qualità elevata. I revisori in questione devono pertanto essere iscritti in un albo, per poter essere assoggettati ai controlli di qualità e al sistema di indagini e di sanzioni. Devono essere possibili deroghe su base di reciprocità, previo il superamento di un test di equivalenza che sarà realizzato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. In ogni caso, la revisione contabile degli enti che abbiano emesso valori mobiliari in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2004/39/CE dovrebbe essere sempre effettuata da un revisore iscritto all'albo in uno Stato membro ovvero sottoposto al controllo dell'autorità competente del paese terzo di cui è originario, se tale paese terzo è riconosciuto dalla Commissione o da uno Stato membro come paese che applica requisiti equivalenti a quelli dell'Unione europea per quanto concerne i principi in materia di controllo pubblico, controllo della qualità, indagini e sanzioni, e se l'accordo ha carattere di reciprocità. Il fatto che uno Stato membro abbia riconosciuto come equivalente il sistema di controllo della qualità di un paese terzo non implica che altri Stati membri siano tenuti ad accettare siffatta valutazione di equivalenza a livello nazionale e non pregiudica la decisione della Commissione.

(28)

La complessità della revisione dei conti dei gruppi internazionali rende necessaria una cooperazione efficace tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle dei paesi terzi. Gli Stati membri devono pertanto garantire che le autorità competenti nazionali consentano ai loro omologhi dei paesi terzi di avere accesso ai documenti di revisione e ad altri documenti rilevanti. Al fine di tutelare i diritti delle parti interessate e nel contempo facilitare l'accesso a tali documenti, gli Stati membri devono essere autorizzati ad accordare un accesso diretto alle autorità competenti dei paesi terzi, previo accordo dell'autorità competente nazionale. Uno dei criteri rilevanti per garantire l'accesso consiste nel valutare se le autorità competenti del paese terzo soddisfano le condizioni che la Commissione ha dichiarato essere adeguate. In attesa di tale decisione della Commissione, e senza pregiudizio della stessa, gli Stati membri possono valutare se le condizioni sono adeguate.

(29)

La comunicazione di informazioni di cui agli articoli 36 e 47 dovrebbe avvenire in conformità delle disposizioni sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi fissate nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati  (15).

(30)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE e tenuto debito conto della dichiarazione rilasciata dalla Commissione al Parlamento europeo il 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione relativa ai servizi finanziari. A tal fine viene istituito un comitato incaricato di assistere la Commissione.

(31)

A decorrere dalla prima trasmissione dei progetti di emendamenti e di misure di esecuzione il Parlamento europeo dovrebbe disporre di un termine di tre mesi per esaminarli e pronunciarsi in proposito. Tuttavia, in casi urgenti e debitamente motivati, dovrebbe essere possibile abbreviare il termine. Qualora entro tale termine il Parlamento europeo approvi una risoluzione, la Commissione dovrebbe riesaminare i progetti di emendamenti o di misure.

(32)

Dato che le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE, esse devono essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della predetta decisione.

(33)

Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, le misure previste dalla presente direttiva, in particolare l'applicazione di un unico set di principi di revisione internazionali, l'aggiornamento dei requisiti di formazione, la definizione di una deontologia professionale e l'applicazione di modalità di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra queste ultime e le autorità dei paesi terzi, sono indispensabili per raggiungere l'obiettivo di rafforzare e armonizzare maggiormente la qualità della revisione legale dei conti nella Comunità, nonché di facilitare la collaborazione tra gli Stati membri e i paesi terzi nell'intento di migliorare la fiducia nella revisione legale.

(34)

Per rendere più trasparente la relazione tra il revisore legale o l'impresa di revisione contabile e l'ente sottoposto alla revisione contabile, occorre modificare le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, in modo tale che prevedano la comunicazione dell'onorario pagato per la revisione contabile e del corrispettivo per i servizi diversi dalla revisione contabile nell'allegato ai conti annuali e ai conti consolidati.

(35)

La direttiva 84/253/CEE deve essere abrogata in quanto è priva di un insieme di elementi necessari per porre in atto un regime di revisione contabile appropriato, ad esempio disposizioni relative al controllo pubblico, ai sistemi disciplinari e ai sistemi di controllo della qualità, e non prevede regole specifiche in materia di collaborazione tra gli Stati membri e i paesi terzi. Per garantire la certezza del diritto, è tuttavia necessario indicare chiaramente che i revisori legali e le imprese di revisione contabile abilitati conformemente alla direttiva 84/253/CEE sono considerati abilitati conformemente alla presente direttiva.

(36)

I revisori legali dei conti e le imprese di revisione contabile hanno la responsabilità di svolgere le loro attività con diligenza e dovrebbero pertanto essere tenuti al risarcimento dei danni finanziari causati per negligenza. Tuttavia, la capacità dei revisori e delle imprese di revisione di ottenere una copertura assicurativa per la responsabilità professionale può dipendere dal fatto che gli interessati siano o meno soggetti a responsabilità finanziaria illimitata. Dal canto suo la Commissione intende valutare questi aspetti tenendo conto del fatto che i regimi di responsabilità degli Stati membri possono variare in misura considerevole,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce regole riguardanti la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati .

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«revisione legale dei conti» la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati nella misura in cui essa sia prescritta dal diritto comunitario ;

2)

«revisore legale» una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale dei conti dalle autorità competenti di uno Stato membro conformemente alla presente direttiva;

3)

«impresa di revisione contabile» un organismo giuridico o qualsiasi altro ente abilitato ad esercitare la revisione legale dei conti dalle autorità competenti di uno Stato membro conformemente alla presente direttiva, indipendentemente dalla sua forma giuridica;

4)

«ente di revisione contabile di un paese terzo» un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una società registrata in un paese terzo;

5)

«revisore di un paese terzo» una persona fisica che effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una società registrata in un paese terzo;

6)

«revisore del gruppo» il revisore legale / i revisori legali o l'impresa /le imprese di revisione contabile incaricati della revisione legale dei conti consolidati;

7)

«rete» (network) la struttura più ampia:

che è finalizzata alla cooperazione e alla quale appartengono un revisore legale o un'impresa di revisione contabile , e

che persegue chiaramente la condivisione degli utili e dei costi o fa capo a una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali;

8)

«affiliata di un'impresa di revisione contabile» un'impresa, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che è legata all'impresa di revisione contabile tramite la proprietà comune, la direzione comune o una relazione di controllo;

9)

«relazione di revisione» la relazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile di cui all'articolo 51bis della direttiva 78/660/CEE e all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE;

10)

«autorità competenti» le autorità o gli organismi designati dalla legge che sono responsabili per la regolamentazione e /o il controllo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile ovvero di loro aspetti specifici; quando, in un articolo, si fa riferimento alle «autorità competenti», si intendono le autorità o gli organi responsabili delle funzioni menzionate in tale articolo ;

11)

«principi di revisione internazionali» gli International Standards on Auditing e le dichiarazioni e i principi relativi, nella misura in cui siano pertinenti per la revisione legale dei conti;

12)

«principi contabili internazionali» gli International Accounting Standards (IAS), gli International Financial Reporting Standards (IFRS) e le relative interpretazioni (SIC-IFRIC), nonché le loro successive modifiche e le relative interpretazioni, ed i principi e le relative interpretazioni che verranno emanati o adottati in futuro dall'International Accounting Standards Board (IASB);

13)

«ente di interesse pubblico» gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2004/39/CE, gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 1, punto 1), della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio  (16) , e le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE. Gli Stati membri hanno facoltà di riconoscere carattere di interesse pubblico anche ad altri enti, ad esempio gli enti che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti;

14)

«cooperativa» una società cooperativa europea ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)  (17) , ovvero qualsiasi altra cooperativa per la quale il diritto comunitario prescrive la revisione legale dei conti, come gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 1, punto 1), della direttiva 2000/12/CE e le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE;

15)

«persona esterna alla professione di revisore» qualsiasi persona fisica che, per almeno tre anni prima della sua partecipazione alla direzione del sistema di controllo pubblico, non abbia effettuato revisioni legali dei conti, non abbia detenuto diritti di voto in un'impresa di revisione contabile, non sia stata membro dell'organo di amministrazione o di direzione di un'impresa di revisione contabile e che non sia stata impiegata presso un'impresa di revisione contabile né sia stata ad essa altrimenti associata;

16)

«socio/soci principale/principali»:

a)

il revisore o i revisori legali designati da un'impresa di revisione contabile, per un determinato incarico di revisione contabile, come i principali responsabili dell'esecuzione della revisione legale dei conti per conto dell'impresa di revisione contabile;

b)

nel caso della revisione dei conti di un gruppo, quanto meno il revisore o i revisori legali designati da un'impresa di revisione contabile come i principali responsabili dell'esecuzione della revisione legale dei conti a livello del gruppo, nonché il revisore o i revisori legali designati come i principali responsabili a livello delle maggiori società controllate; o

c)

il revisore o i revisori legali che firmano la relazione di revisione.

CAPO II

ABILITAZIONE, FORMAZIONE CONTINUA E MUTUO RICONOSCIMENTO

Articolo 3

Abilitazione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile

1.     Le revisioni legali dei conti sono effettuate esclusivamente dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile abilitati dallo Stato membro che impone la revisione legale .

2.    Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti che sono responsabili per l'abilitazione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile.

Le autorità competenti possono essere associazioni professionali a condizione che siano soggette a un sistema di controllo pubblico quale previsto dalla presente direttiva.

3.     Fatto salvo l'articolo 11, le autorità competenti degli Stati membri possono abilitare in qualità di revisori legali soltanto le persone fisiche che soddisfano almeno le condizioni di cui all'articolo 4 e agli articoli da 6 a 10.

4.   Le autorità competenti degli Stati membri possono abilitare in qualità di imprese di revisione contabile soltanto gli enti che soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a d) . Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari soltanto in relazione alla lettera c), le quali devono essere proporzionate agli obiettivi prefissi e non devono andare oltre lo stretto necessario.

a)

Le persone fisiche che effettuano le revisioni legali dei conti per conto dell' impresa devono almeno soddisfare le condizioni di cui all'articolo 4 e agli articoli da 6 a 12 e devono essere abilitate in qualità di revisori legali in quello Stato membro ;

b)

una maggioranza dei diritti di voto deve essere detenuta da imprese di revisione contabile che sono abilitate in uno Stato membro o da persone fisiche che soddisfano almeno le condizioni di cui all'articolo 4 e agli articoli da 6 a 12; gli Stati membri possono prevedere che dette persone fisiche debbano altresì essere state abilitate in un altro Stato membro. Ai fini della revisione legale delle cooperative e di enti analoghi di cui all'articolo 45 della direttiva 86/635/CEE, gli Stati membri possono stabilire altre disposizioni specifiche relative ai diritti di voto ;

c)

una maggioranza fino a un massimo del 75% dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione dell 'impresa deve essere costituita da imprese di revisione contabile che sono abilitate in uno Stato membro o da persone fisiche che soddisfano almeno le condizioni di cui all'articolo 4 e agli articoli da 6 a 12; gli Stati membri possono prevedere che dette persone fisiche debbano altresì essere state abilitate in un altro Stato membro . Quando tale organo non conta più di due membri, uno di loro deve soddisfare almeno le condizioni di cui al presente paragrafo ;

d)

l'impresa soddisfa la condizione di cui all'articolo 4.

Articolo 4

Onorabilità

Le autorità competenti di uno Stato membro possono rilasciare l'abilitazione esclusivamente alle persone fisiche o alle imprese che soddisfano il requisito di onorabilità .

Articolo 5

Revoca dell'abilitazione

1.   L'abilitazione di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile la cui onorabilità sia stata seriamente compromessa viene revocata. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere un termine ragionevole per consentire agli interessati di conformarsi al requisito dell'onorabilità.

2.   L'abilitazione di un'impresa di revisione contabile viene revocata se una qualunque delle condizioni di cui all'articolo 3 , paragrafo 4, lettere b) e c), cessa di essere soddisfatta. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere un termine ragionevole di regolarizzazione per conformarsi alle predette condizioni.

3.     Quando per una qualunque ragione l'abilitazione di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile è revocata, l'autorità competente dello Stato membro in cui l'abilitazione è revocata comunica tale revoca e i motivi della stessa alle autorità competenti degli Stati membri in cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sono altresì abilitati. I dati di tali autorità sono iscritte nell'albo del suddetto Stato membro conformemente all'articolo 15, paragrafo 3 .

Articolo 6

Titoli e diplomi

Fatto salvo l'articolo 11, una persona fisica può essere abilitata ad esercitare la revisione legale dei conti soltanto se, avendo completato il livello di studi che dà accesso all'università o un livello equivalente , ha concluso in seguito un corso di formazione teorica ed effettuato un tirocinio, superando un esame di idoneità professionale organizzato o riconosciuto dallo Stato membro interessato , dello stesso livello dell'esame finale di studi universitari o di livello equivalente .

Articolo 7

Esame di idoneità professionale

L'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 6 garantisce il livello necessario di conoscenze teoriche delle materie relative alla revisione legale dei conti e la capacità di applicare concretamente tali conoscenze. Tale esame deve essere almeno in parte scritto.

Articolo 8

Controllo delle conoscenze teoriche

1.   Il controllo delle conoscenze teoriche, compreso nell'esame, verte in particolare sulle materie seguenti:

a)

teoria e principi di contabilità generale,

b)

obblighi legali e norme concernenti la redazione dei conti annuali e dei conti consolidati,

c)

principi contabili internazionali,

d)

analisi finanziaria,

e)

contabilità analitica di esercizio e contabilità di gestione (cost and management accounting),

f)

gestione del rischio e controllo interno,

g)

revisione contabile e capacità professionali ,

h)

obblighi giuridici e norme professionali riguardanti la revisione legale dei conti ed i revisori legali,

i)

principi di revisione internazionali ,

j)

deontologia professionale e indipendenza.

2.   Tale controllo ha inoltre per oggetto almeno le seguenti materie nella misura in cui sono rilevanti per la revisione contabile:

a)

diritto delle società e governo societario,

b)

diritto fallimentare e procedure analoghe,

c)

diritto tributario,

d)

diritto civile e commerciale,

e)

diritto della sicurezza sociale e del lavoro,

f)

tecnologie dell'informazione e sistemi informatici,

g)

economia aziendale, economia generale ed economia finanziaria,

h)

matematica e statistica,

i)

principi fondamentali di gestione finanziaria aziendale.

3.   La Commissione può modificare l'elenco delle materie su cui verte il controllo delle conoscenze teoriche di cui al paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2. La Commissione, nell'adottare tali misure di esecuzione, tiene conto degli sviluppi della revisione contabile e della professione di revisore dei conti.

Articolo 9

Esenzioni

1.   In deroga agli articoli 7 e 8, gli Stati membri possono disporre che le persone che hanno superato un esame universitario o un esame equivalente oppure sono in possesso di diplomi universitari o di titoli equivalenti in una o più materie di cui all'articolo 8 siano esentate dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie che hanno già formato oggetto di detto esame o di detti diplomi.

2.   In deroga dell'articolo 7, gli Stati membri possono disporre che i possessori di diplomi universitari o di titoli equivalenti in una o più materie di cui all'articolo 8 siano esentati dal controllo della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche per le materie che siano già state oggetto di un tirocinio comprovato da un esame o diploma riconosciuto dallo Stato.

Articolo 10

Tirocinio

1.   Al fine di acquisire la capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche il cui controllo fa parte dell'esame, occorre completare un tirocinio di almeno tre anni relativo tra l'altro alla revisione dei conti annuali, dei conti consolidati o di altri documenti di bilancio. Tale tirocinio deve essere effettuato per almeno due terzi presso un revisore legale o un'impresa di revisione contabile abilitati in uno Stato membro.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché la totalità del tirocinio sia effettuata presso persone che offrano sufficienti garanzie circa la propria capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante.

Articolo 11

Qualifica acquisita tramite esperienza di lunga durata

Gli Stati membri possono abilitare in qualità di revisore legale una persona che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6 se tale persona può dimostrare:

a)

di aver esercitato per quindici anni attività professionali che le abbiano consentito di conseguire un'esperienza sufficiente nei settori finanziario, giuridico e contabile, nonché superato l'esame di idoneità professionale di cui all' articolo 7; oppure

b)

di aver esercitato per sette anni attività professionali nei settori di cui sopra, di aver inoltre svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 10, nonché superato l'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 7.

Articolo 12

Combinazione di tirocinio e formazione teorica

1.   Gli Stati membri possono prevedere che periodi di formazione teorica nelle materie di cui all'articolo 8 contino nel calcolo della durata dell'attività professionale di cui all'articolo 11, purché tale formazione sia attestata dal superamento di un esame riconosciuto dallo Stato. La durata di detta formazione non può essere inferiore a un anno e non può essere dedotta dagli anni di attività professionale per un periodo superiore a quattro anni.

2.   Il periodo di attività professionale e il tirocinio non devono essere più brevi del corso di formazione teorica e del tirocinio di cui all' articolo 10 .

Articolo 13

Formazione continua

Gli Stati membri assicurano che i revisori legali siano soggetti a programmi adeguati di formazione continua per mantenere conoscenze teoriche, capacità e valori professionali ad un livello sufficientemente elevato e che il mancato rispetto degli obblighi di formazione continua sia oggetto di sanzioni appropriate come previsto all'articolo 30.

Articolo 14

Abilitazione dei revisori legali di altri Stati membri

Le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono le procedure da seguire per l'abilitazione dei revisori legali già abilitati in altri Stati membri. Tali procedure possono richiedere al massimo il superamento di una prova attitudinale conformemente all'articolo 4 della direttiva 89/48/CEE del Consiglio (18). La prova attitudinale , che è effettuata in una delle lingue autorizzate dalle disposizioni sull'impiego delle lingue vigenti nello Stato membro in questione, verte esclusivamente sulla conoscenza delle leggi e delle regolamentazioni dello Stato membro in oggetto, nella misura in cui tale conoscenza sia rilevante per la revisione legale dei conti.

CAPO III

ISCRIZIONE ALL'ALBO

Articolo 15

Albo

1.   Gli Stati membri assicurano che i revisori legali e le imprese di revisione contabile che sono stati abilitati siano iscritti in un albo conformemente agli articoli 16 e 17. In casi eccezionali, gli Stati membri possono non applicare i requisiti in materia di pubblicità di cui al presente articolo e all'articolo 16, esclusivamente nella misura necessaria ad attenuare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona.

2.   Gli Stati membri assicurano che ciascun revisore legale e ciascuna impresa di revisione contabile siano identificati nell'albo con un numero individuale. Le informazioni richieste per l'iscrizione sono conservate nell'albo in forma elettronica e sono accessibili al pubblico elettronicamente.

3.   L'albo contiene altresì il nome e l'indirizzo delle autorità competenti incaricate dell'abilitazione di cui all'articolo 3, del controllo della qualità di cui all'articolo 29, delle indagini e delle sanzioni di cui all'articolo 30 e del controllo pubblico di cui all'articolo 32.

4.   Gli Stati membri assicurano che l'albo sia pienamente operativo al più tardi entro  (19) .

Articolo 16

Iscrizione all'albo dei revisori legali

1.    Per quanto riguarda i revisori legali, l'albo contiene quanto meno le informazioni seguenti:

a)

nome, indirizzo e numero di iscrizione;

b)

se applicabile, il nome, l'indirizzo, l'indirizzo Internet nonché il numero di iscrizione dell'impresa di revisione contabile presso la quale è impiegato il revisore legale o con la quale il revisore legale è associato in qualità di socio o altrimenti;

c)

ogni altra iscrizione in qualità di revisore legale presso le autorità competenti di altri Stati membri o in qualità di revisore contabile presso paesi terzi, compresi i nomi delle autorità competenti per l'iscrizione e, se del caso, i numeri di iscrizione.

2.     I revisori contabili di paesi terzi iscritti conformemente all'articolo 45 figurano chiaramente nell'albo in quanto tali, e non in qualità di revisori legali.

Articolo 17

Iscrizione all'albo delle imprese di revisione contabile

1.    Per quanto riguarda le imprese di revisione contabile, l'albo contiene quanto meno le informazioni seguenti:

a)

nome, indirizzo e numero di iscrizione;

b)

forma giuridica;

c)

estremi per contattare l'impresa, persona di riferimento principale e, dove applicabile, sito web;

d)

indirizzo di ciascun ufficio situato nello Stato membro in questione;

e)

nome e numero di iscrizione di tutti i revisori legali impiegati dall'impresa o ad essa associati in qualità di soci o altrimenti;

f)

nomi e indirizzi professionali di tutti i proprietari e gli azionisti;

g)

nomi e indirizzi professionali di tutti i membri dell'organo di amministrazione o di direzione;

h)

se applicabile, denominazione della rete della quale l'impresa fa parte ed elenco dei nomi e degli indirizzi delle imprese appartenenti a tale rete e delle affiliate o indicazione del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico;

i)

ogni altra iscrizione in qualità di impresa di revisione contabile presso le autorità competenti di altri Stati membri e in qualità di ente di revisione contabile presso paesi terzi, compresi i nomi delle autorità competenti per l'iscrizione e, se del caso, i numeri di iscrizione.

2.     Gli enti di revisione contabile di paesi terzi iscritti conformemente all'articolo 45 figurano chiaramente nell'albo in quanto tali, e non in qualità di imprese di revisione contabile.

Articolo 18

Aggiornamento delle informazioni contenute nell'albo

Gli Stati membri assicurano che i revisori legali e le imprese di revisione contabile notifichino tempestivamente alle autorità competenti incaricate della tenuta dell'albo qualsiasi modifica delle informazioni ivi contenute. Dopo tale notifica l'albo viene aggiornato senza indugio.

Articolo 19

Responsabilità per le informazioni contenute nell'albo

Le informazioni fornite alle autorità competenti conformemente agli articoli 16 , 17 e 18 sono firmate dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile. Quando l'autorità competente prevede che le informazioni possano essere fornite per via elettronica, tale firma può essere ad esempio una firma elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche  (20).

Articolo 20

Regime linguistico

1.   Le informazioni iscritte nell'albo sono redatte in una delle lingue autorizzate dalle disposizioni sull'impiego delle lingue vigenti nello Stato membro in questione.

2.   Gli Stati membri possono consentire che le informazioni da registrare nell'albo siano redatte aggiuntivamente in altre lingue ufficiali della Comunità. Possono prescrivere che la traduzione delle informazioni sia autenticata.

In ogni caso gli Stati membri in questione assicurano che nell'albo sia specificato se la traduzione è autenticata o meno.

CAPO IV

DEONTOLOGIA, INDIPENDENZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Articolo 21

Deontologia professionale

1.   Gli Stati membri assicurano che tutti i revisori legali e tutte le imprese di revisione contabile siano tenuti al rispetto di principi di deontologia professionale. In essi rientrano quanto meno la funzione di interesse pubblico , l'integrità e l'obiettività , la competenza professionale e la diligenza.

2.    Al fine di assicurare la fiducia nella funzione di revisione e l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione può adottare misure di esecuzione in materia di principi deontologici conformemente alla procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 22

Indipendenza e obiettività

1.   Gli Stati membri assicurano che il revisore legale e/o l'impresa di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di un ente siano indipendenti da quest'ultimo e non siano in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale .

2.     Gli Stati membri provvedono affinché un revisore legale o un'impresa di revisione contabile non effettuino la revisione legale dei conti di un ente qualora tra tale ente e il revisore legale o l'impresa di revisione contabile o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette (comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi aggiuntivi diversi dalla revisione contabile), dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile risulta compromessa. Se l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile rischia di essere compromessa, come in caso di autorevisione, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile devono adottare misure volte a ridurre tali rischi. Se, rispetto alle misure adottate, i rischi sono di tale rilevanza da compromettere l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, questi non effettuano la revisione legale dei conti.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, relativamente alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, un revisore legale o un'impresa di revisione contabile non effettuino la revisione, in caso di autorevisione o di interesse personale, qualora ciò sia necessario per salvaguardare la loro indipendenza.

3.   Gli Stati membri assicurano che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile certifichino nei documenti di revisione i possibili rischi rilevanti per la loro indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi.

4.     Al fine di garantire la fiducia nella funzione di revisione e di assicurare l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2, può adottare misure di esecuzione basate sui principi e concernenti:

a)

i rischi e le misure di cui al paragrafo 3;

b)

le situazioni in cui la rilevanza dei rischi di cui al paragrafo 3 è tale da compromettere l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile;

c)

la questione se le revisioni legali possono o meno essere effettuate nei casi di autorevisione e di interesse personale di cui al paragrafo 2.

Articolo 23

Riservatezza e segreto professionale

1.   Gli Stati membri assicurano che tutte le informazioni e tutti i documenti ai quali il revisore legale o l'impresa di revisione contabile hanno accesso quando effettuano la revisione legale dei conti siano protetti da regole appropriate in materia di riservatezza e segreto professionale.

2.   Le predette regole in materia di riservatezza e di segreto professionale applicabili ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile non ostacolano l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva .

3.     Quando un revisore legale o un'impresa di revisione contabile sono sostituiti da un altro revisore legale o da un'altra impresa di revisione contabile, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile uscenti forniscono al revisore legale o all'impresa di revisione contabile subentranti l'accesso a tutte le informazioni pertinenti concernenti l'ente sottoposto a revisione.

4.     I revisori legali e le imprese di revisione contabile che cessano di partecipare a uno specifico incarico di revisione contabile, così come i revisori legali e le imprese di revisione contabile precedenti, continuano ad essere soggetti alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda il suddetto incarico di revisione contabile.

Articolo 24

Indipendenza ed obiettività dei revisori legali che effettuano la revisione legale per conto delle imprese di revisione contabile

Gli Stati membri assicurano che né i proprietari o azionisti dell'impresa di revisione contabile né i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza di detta impresa o di un'affiliata intervengano nell'espletamento della revisione legale dei conti in alcun modo che possa compromettere l'indipendenza e l'obiettività del revisore legale che effettua la revisione legale per conto dell'impresa di revisione contabile.

Articolo 25

Onorari per la revisione

Gli Stati membri assicurano che vigano regole adeguate che prevedano che gli onorari richiesti per la revisione legale dei conti :

a)

non siano né influenzati né determinati dalla prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione contabile;

b)

non siano subordinati ad alcuna condizione.

CAPO V

PRINCIPI DI REVISIONE E RELAZIONI DI REVISIONE

Articolo 26

Principi di revisione

1.   Gli Stati membri prescrivono che i revisori legali e le imprese di revisione contabile eseguano le revisioni legali dei conti conformemente ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2. Gli Stati membri possono applicare un principio di revisione nazionale fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di revisione internazionale concernente la medesima materia. I principi di revisione internazionali adottati sono pubblicati integralmente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

2.   La Commissione , conformemente alla procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2, può decidere in merito all'applicabilità nella Comunità dei principi di revisione internazionali. La Commissione adotta principi di revisione internazionali ai fini della loro applicazione nella Comunità solo a condizione che:

a)

siano generalmente accettati a livello internazionale e siano stati elaborati secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria;

b)

contribuiscano a un livello elevato di credibilità e di qualità dei conti annuali o dei conti consolidati conformemente ai principi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE e all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 83/349/CEE , e

c)

siano nell'interesse generale europeo.

3.   Gli Stati membri possono imporre procedure di revisione o requisiti supplementari o, in casi eccezionali, stralciare parte dei principi di revisione internazionali solo se tali requisiti supplementari derivano da requisiti giuridici nazionali specifici relativi alla portata della revisione legale dei conti. Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure o requisiti supplementari di revisione siano conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), e li comunicano alla Commissione e agli Stati membri prima della loro adozione. Nel caso eccezionale di stralcio di parti di un principio di revisione internazionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i propri requisiti giuridici nazionali specifici e i motivi del loro mantenimento almeno sei mesi prima dell'adozione a livello nazionale ovvero, nel caso di requisiti già esistenti al momento dell'adozione di un principio di revisione internazionale, entro e non oltre tre mesi dall'adozione del principio di revisione internazionale in questione.

4.     Gli Stati membri possono imporre requisiti supplementari in relazione alla revisione legale dei conti annuali o dei conti consolidati per un periodo di due anni dopo lo scadere del termine di recepimento di cui all'articolo 53, paragrafo 1.

Articolo 27

Revisione legale dei conti consolidati

Gli Stati membri assicurano che in caso di revisione legale dei conti consolidati di un gruppo di imprese:

a)

il revisore del gruppo sia pienamente responsabile per la relazione di revisione per quanto riguarda i conti consolidati;

b)

il revisore del gruppo esegue una verifica e conserva la documentazione della verifica da esso effettuata del lavoro di revisione svolto dai revisori contabili di un paese terzo, dai revisori legali, dagli enti di revisione contabile di un paese terzo o dalle imprese di revisione contabile ai fini della revisione contabile del gruppo; la documentazione conservata dal revisore del gruppo è atta a consentire all'autorità competente di verificare adeguatamente il lavoro svolto dal revisore del gruppo ;

c)

quando la revisione dei conti di una componente del gruppo di imprese è effettuata da revisori o enti di revisione contabile di un paese terzo che non ha alcun accordo di cooperazione di cui all'articolo 47 , il revisore del gruppo ha la responsabilità di garantire che la documentazione relativa al lavoro di revisione svolto dai revisori contabili o dagli enti di revisione contabile del paese terzo , compresi i documenti di lavoro pertinenti ai fini della revisione dei conti del gruppo , sia debitamente consegnata, su richiesta, alle autorità incaricate del controllo pubblico. Per garantire tale consegna, il revisore del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti di revisione contabile del paese terzo un accesso adeguato e illimitato, su richiesta, ovvero adotta qualunque altra misura opportuna. Se ostacoli giuridici o di altro tipo impediscono la trasmissione di documenti di revisione da un paese terzo al revisore del gruppo, la documentazione conservata dal revisore del gruppo deve includere la prova che egli ha preso le opportune misure per avere accesso alla documentazione di revisione e, nel caso di ostacoli di natura non giuridica, la prova degli ostacoli incontrati.

Articolo 28

Relazioni di revisione

1.   Quando la revisione legale dei conti è effettuata da un'impresa di revisione contabile, la relazione di revisione è firmata dal revisore legale/dai revisori legali che effettuano la revisione legale per conto dell'impresa di revisione contabile. In circostanze eccezionali, gli Stati membri possono prevedere che tale firma non debba essere resa pubblica, qualora il fatto di renderla pubblica possa comportare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona. In ogni caso, i nomi delle persone interessate sono noti alle autorità competenti.

2.    Nonostante le disposizioni dell'articolo 51 bis, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE, e qualora la Commissione non abbia adottato uno schema comune di relazione di revisione conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, al fine di migliorare la fiducia del pubblico nella funzione di revisione la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2, uno schema comune di relazione di revisione per i conti annuali o consolidati che siano stati redatti conformemente ai principi contabili internazionali adottati.

CAPO VI

CONTROLLO DELLA QUALITÀ

Articolo 29

Sistemi di controllo della qualità

1.   Gli Stati membri assicurano che tutti i revisori legali e le imprese di revisione contabile siano soggetti ad un sistema di controllo della qualità che soddisfi quanto meno i seguenti criteri:

a)

il sistema di controllo della qualità deve essere organizzato in modo tale da essere indipendente dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile oggetto del controllo di qualità e deve essere soggetto al controllo pubblico quale descritto al capo VIII;

b)

il finanziamento del sistema di controllo della qualità deve essere sicuro ed esente da qualsiasi influenza indebita da parte dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile;

c)

il sistema di controllo della qualità deve essere dotato di risorse adeguate;

d)

le persone che effettuano i controlli della qualità devono avere la formazione e l'esperienza professionale appropriate in materia di revisione legale dei conti e di informativa finanziaria, nonché una formazione specifica in materia di controllo della qualità;

e)

la selezione delle persone che verranno incaricate di eseguire le verifiche per specifici controlli della qualità deve avvenire in base ad una procedura obiettiva volta ad evitare qualsiasi conflitto di interesse tra le predette persone e il revisore legale o l'impresa di revisione contabile oggetto del controllo della qualità;

f)

il controllo della qualità , basato su una verifica adeguata dei documenti di revisione selezionati, deve includere una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili , della quantità e qualità delle risorse investite, degli onorari fatturati per la revisione nonché del sistema interno di controllo della qualità nell'impresa di revisione contabile ;

g)

il controllo della qualità deve dare luogo alla redazione di una relazione contenente le principali conclusioni di tale controllo;

h)

il controllo della qualità deve aver luogo almeno ogni sei anni;

i)

i risultati globali del sistema di controllo della qualità devono essere pubblicati annualmente;

j)

le raccomandazioni formulate a seguito dei controlli della qualità devono essere recepite dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile entro un termine ragionevole.

In caso di mancato recepimento delle raccomandazioni di cui alla lettera j), il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sono soggetti, se del caso, a misure o sanzioni disciplinari, come previsto all'articolo 30.

2.   La Commissione può adottare misure di esecuzione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2, atte a promuovere la fiducia del pubblico nella funzione di revisione e ad assicurare l'applicazione uniforme del paragrafo 1, lettere a), b) e lettere da e) a j) .

CAPO VII

INDAGINI E SANZIONI

Articolo 30

Sistemi di indagine e sanzioni

1.   Gli Stati membri assicurano che vi siano sistemi efficaci di indagine e sanzioni appropriate per individuare, correggere e prevenire eventuali inadempienze commesse nell'esecuzione di una revisione legale dei conti.

2.   Fatti salvi i regimi nazionali in materia di responsabilità civile, gli Stati membri prevedono sanzioni efficaci , proporzionate e dissuasive nei confronti dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, qualora le revisioni legali dei conti non siano effettuate conformemente alle disposizioni di applicazione della presente direttiva.

3.   Gli Stati membri prevedono che le misure prese o le sanzioni inflitte a revisori legali e a imprese di revisione contabile vengano rese pubbliche nei modi dovuti. Il sistema di sanzioni deve includere la possibilità di revocare l' abilitazione .

Articolo 31

Responsabilità dei revisori legali

Entro il 2006 la Commissione presenta una relazione sull'impatto che la normativa nazionale vigente in materia di responsabilità nel contesto dello svolgimento di revisioni legali dei conti esercita sui mercati europei dei capitali e sulle condizioni di assicurazione per i revisori legali e le imprese di revisione contabile; detta relazione comprende un'analisi obiettiva delle limitazioni della responsabilità finanziaria. La Commissione procede, se del caso, a una consultazione pubblica. Alla luce della relazione di cui sopra, e ove lo ritenga opportuno, la Commissione presenta raccomandazioni agli Stati membri.

CAPO VIII

CONTROLLO PUBBLICO E RICONOSCIMENTO DELLE DISPOSIZIONI GIURIDICHE PERTINENTI DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 32

Principi in materia di controllo pubblico

1.   Gli Stati membri organizzano un sistema efficace di controllo pubblico dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile basato sui principi di cui ai paragrafi da 2 a 7.

2.   Tutti i revisori legali e tutte le imprese di revisione contabile devono essere soggetti ad un controllo pubblico.

3.   Il sistema di controllo pubblico deve essere diretto da persone esterne alla professione di revisore che abbiano buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale. Gli Stati membri possono tuttavia consentire ad una minoranza di operatori del settore di partecipare alla direzione di tale sistema. Le persone che partecipano alla direzione del sistema di controllo pubblico devono essere selezionate secondo una procedura di nomina indipendente e trasparente.

4.   Il sistema di controllo pubblico deve assumere la responsabilità finale del controllo:

a)

dell'abilitazione e dell'iscrizione all'albo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile,

b)

dell'adozione delle norme di deontologia, delle norme di controllo interno della qualità e dei principi di revisione,

c)

della formazione continua, del controllo della qualità e dei sistemi investigativi e disciplinari.

5.   Il sistema di controllo pubblico deve avere la facoltà, se necessario, di svolgere indagini sui revisori legali e sulle imprese di revisione contabile e di prendere le misure appropriate.

6.   Il sistema di controllo pubblico deve essere trasparente. La trasparenza richiesta include la pubblicazione dei programmi di lavoro annuali e delle relazioni annuali sull'attività.

7.   Il sistema di controllo pubblico deve essere dotato di risorse finanziarie adeguate. Il finanziamento del sistema di controllo pubblico deve essere sicuro ed esente da qualsiasi influenza indebita da parte dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile.

Articolo 33

Cooperazione tra i sistemi di controllo pubblico a livello comunitario

Gli Stati membri assicurano che le disposizioni giuridiche relative ai sistemi di controllo pubblico consentano un'effettiva cooperazione comunitaria tra le attività dei sistemi di controllo degli Stati membri. A tal fine gli Stati membri designano un ente responsabile di assicurare la cooperazione .

Articolo 34

Mutuo riconoscimento delle disposizioni giuridiche pertinenti degli Stati membri

1.   Le disposizioni giuridiche pertinenti degli Stati membri rispettano il principio della competenza, in materia di regolamentazione e di controllo pubblico, dello Stato membro d'origine, nel quale il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sono stati abilitati e nel quale l'ente sottoposto alla revisione contabile ha la sede statutaria.

2.   In caso di revisione legale dei conti consolidati, lo Stato membro che prescrive tale revisione non può imporre rispetto ad essa requisiti aggiuntivi in materia di iscrizione all'albo, di controllo della qualità, di principi di revisione, di deontologia e di indipendenza al revisore legale o all'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di una controllata stabilita in un altro Stato membro.

3.   Nel caso di una società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro diverso da quello in cui tale società ha la sede statutaria, lo Stato membro nel quale tali strumenti sono negoziati non può imporre, rispetto alla revisione legale dei conti, requisiti aggiuntivi in materia di iscrizione all'albo, di controllo della qualità, di principi di revisione, di deontologia e di indipendenza al revisore legale o all'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti annuali o dei conti consolidati di tale società.

Articolo 35

Designazione delle autorità competenti

1.     Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per i compiti di cui alla presente direttiva e ne informano la Commissione.

2.     Le autorità competenti sono organizzate in modo tale da evitare conflitti di interessi.

Articolo 36

Segreto professionale e cooperazione tra gli Stati membri

1.   Le autorità competenti degli Stati membri responsabili dell'abilitazione, dell'iscrizione all'albo, del controllo della qualità, dell'ispezione e della disciplina cooperano tra loro ogni qual volta necessario per assolvere i rispettivi compiti ai sensi della presente direttiva. Le autorità competenti di uno Stato membro responsabili dell'abilitazione, dell'iscrizione all'albo, del controllo della qualità, dell'ispezione e della disciplina prestano assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri. In particolare , le autorità competenti si scambiano informazioni e cooperano nelle indagini connesse con lo svolgimento delle revisioni legali dei conti.

2.    L'obbligo del segreto d'ufficio si applica a tutti coloro che prestano o hanno prestato la loro attività in seno alle autorità competenti. Le informazioni coperte dal segreto d'ufficio non possono essere rivelate a nessun'altra persona o autorità se non in virtù di una legge o di una procedura regolamentare o amministrativa di uno Stato membro.

3.    Il paragrafo 2 non osta a che le autorità competenti si scambino informazioni riservate. Le informazioni scambiate sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio, cui sono tenuti coloro che prestano o hanno prestato la loro attività in seno alle autorità competenti.

4.    Le autorità competenti provvedono, su richiesta, a comunicare senza indugio le informazioni necessarie per le finalità di cui al paragrafo 1. Se del caso, le autorità competenti cui la richiesta è indirizzata prendono senza indugio le misure necessarie al fine di reperire le informazioni richieste. Qualora l'autorità competente destinataria della richiesta non sia in grado di fornire senza indugio le informazioni, essa notifica all'autorità competente richiedente i motivi dell'impedimento. Le informazioni così fornite sono coperte dal segreto d'ufficio, cui sono soggetti coloro che prestano o hanno prestato la loro attività in seno alle autorità competenti che hanno ricevuto l'informazione.

Le autorità competenti possono rifiutare di soddisfare una richiesta di informazioni qualora:

a)

la loro comunicazione possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato destinatario della richiesta o violare norme nazionali di sicurezza, o

b)

dinanzi alle autorità dello Stato destinatario della richiesta sia già stato iniziato un procedimento giudiziario per gli stessi fatti e contro lo stesso revisore legale o la stessa impresa di revisione contabile, o

c)

le autorità dello Stato destinatario della richiesta abbiano già pronunciato una sentenza definitiva a carico delle stesse persone per gli stessi fatti.

Fatti salvi gli obblighi che loro incombono nell'ambito di procedimenti giudiziari, le autorità che ricevono informazioni a norma del paragrafo 1 possono utilizzarle esclusivamente per l'espletamento delle loro funzioni, così come definite nella presente direttiva, e nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente legati all'esercizio di tali funzioni.

5.    Qualora un'autorità competente sia convinta che siano in atto o siano state svolte attività contrarie alle disposizioni della presente direttiva sul territorio di un altro Stato membro, lo notifica nel modo più preciso possibile all'autorità competente dell'altro Stato membro. Quest'ultima prende le misure opportune e informa l'autorità competente notificante dell'esito e, nella misura del possibile, degli eventuali sviluppi intermedi significativi della sua azione.

6.     L'autorità competente di uno Stato membro può altresì chiedere che vengano compiute indagini sul territorio di un altro Stato membro, ad opera dell'autorità competente di quest'ultimo.

Essa può inoltre chiedere che venga consentito ad alcuni suoi rappresentanti di accompagnare i membri dell'autorità competente dell'altro Stato membro durante l'espletamento delle indagini.

Le indagini sono compiute sotto la responsabilità dello Stato membro nel territorio del quale esse hanno luogo.

Le autorità competenti possono rifiutarsi di accogliere la richiesta di compiere indagini a norma del primo comma o di acconsentire a che il loro personale sia accompagnato da personale di un'autorità competente di un altro Stato membro a norma del secondo comma, qualora le indagini in questione possano pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato destinatario della richiesta, ovvero quando nello Stato destinatario della richiesta sia già stato iniziato un procedimento giudiziario per gli stessi fatti e contro le stesse persone, ovvero quando le autorità dello Stato destinatario della richiesta abbiano già pronunciato una sentenza definitiva a carico delle stesse persone per gli stessi fatti.

7.     Per facilitare la cooperazione con le autorità competenti, la Commissione può adottare misure di esecuzione in merito alle procedure di scambio di informazioni e alle modalità delle indagini transfrontaliere di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, conformemente alla procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

CAPO IX

DESIGNAZIONE, REVOCA E COMUNICAZIONE

Articolo 37

Designazione dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile

1.    Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sono designati dall'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto alla revisione contabile .

2.     Gli Stati membri possono prevedere altri sistemi o modalità di designazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, purché tali sistemi o modalità mirino ad assicurare l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile rispetto ai membri esecutivi dell'organo di amministrazione o all'organo di dirigenza dell'ente sottoposto alla revisione contabile.

Articolo 38

Revoca e dimissioni dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile

1.   Gli Stati membri assicurano che i revisori legali o le imprese di revisione contabile possano essere revocati solo per motivi validi; divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione non costituiscono un valido motivo di revoca.

2.    Gli Stati membri assicurano che l'ente sottoposto alla revisione contabile e il revisore legale o l'impresa di revisione contabile informino l'autorità o le autorità responsabili del controllo pubblico in merito alla revoca o alle dimissioni durante il mandato , fornendo una spiegazione adeguata delle ragioni che le hanno motivate.

Articolo 39

Applicazione agli enti di interesse pubblico non quotati

Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione di uno o più requisiti di cui al presente capo gli enti di interesse pubblico che non hanno emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18) della direttiva 2004/39/CE e i loro revisori legali o le loro imprese di revisione contabile.

CAPO X

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DEGLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO

Articolo 40

Relazione di trasparenza

1.   Gli Stati membri assicurano che i revisori legali o le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico pubblichino sul loro sito web , entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario, una relazione di trasparenza annuale che includa quanto meno le informazioni seguenti:

a)

una descrizione della loro struttura giuridica e di proprietà;

b)

quando l'impresa di revisione contabile appartiene ad una rete, una descrizione di tale rete e delle disposizioni giuridiche e strutturali che la regolano;

c)

una descrizione della loro struttura di governo;

d)

una descrizione del sistema interno di controllo della qualità ed una dichiarazione dell'organo di amministrazione o di direzione sull'efficacia del suo funzionamento;

e)

un'indicazione di quando si è svolto l'ultimo controllo della qualità di cui all'articolo 29 ;

f)

l'elenco degli enti di interesse pubblico i cui conti sono stati oggetto della revisione legale ad opera dell'impresa di revisione contabile nell'esercizio passato;

g)

una dichiarazione sulle pratiche intese a garantire l'indipendenza dell'impresa di revisione contabile, che confermi altresì che è stata effettuata una verifica interna di tale indipendenza;

h)

una dichiarazione sulla politica seguita dall'impresa di revisione contabile per quanto riguarda la formazione continua dei revisori legali di cui all'articolo 13;

i)

informazioni finanziarie sull'importanza dell'impresa di revisione contabile, quali il fatturato totale suddiviso tra onorari fatturati per la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e onorari fatturati per altri servizi di verifica (assurance services), servizi di consulenza fiscale e altri servizi diversi dalla revisione contabile;

j)

informazioni sulla base per il calcolo della remunerazione dei soci.

In circostanze eccezionali, gli Stati membri possono derogare al disposto di cui alla lettera f) nella misura necessaria a limitare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona.

2.   La relazione di trasparenza è firmata dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile , a seconda dei casi . Tale firma può ad esempio essere una firma elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1) , della direttiva 1999/93/CE.

Articolo 41

Comitato interno per la revisione contabile

1.   Gli enti di interesse pubblico sono dotati di un comitato interno per la revisione contabile . Gli Stati membri stabiliscono se il comitato debba essere composto dai membri non esecutivi dell'organo di amministrazione e/o dai membri dell'organo di vigilanza dell'ente stesso sottoposto a revisione e/o da membri designati dall'assemblea generale degli azionisti. Almeno un membro del comitato deve essere indipendente e competente in materia di contabilità e/o di revisione contabile.

Gli Stati membri possono permettere che negli enti di interesse pubblico che soddisfano i criteri dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/71/CE  (21) le funzioni assegnate al comitato interno per la revisione contabile possano essere svolte dall'organo di amministrazione o di vigilanza nel suo insieme, a condizione, almeno, che quando il presidente di tale organo è un membro con incarichi esecutivi, non sia presidente del comitato interno per la revisione contabile .

2.    Fatta salva la responsabilità dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza o di altri membri designati dall'assemblea generale degli azionisti dell'ente sottoposto a revisione, il comitato interno per la revisione contabile è incaricato tra l'altro:

a)

di monitorare il processo di informativa finanziaria;

b)

di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;

c)

di monitorare la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

d)

di verificare e monitorare l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione contabile.

3.    La proposta dell'organo di amministrazione o dell'organo di vigilanza negli enti di interesse pubblico di designare un revisore legale o un'impresa di revisione contabile è basata su una raccomandazione formulata dal comitato interno per la revisione contabile.

4.     Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile presenta una relazione al comitato interno per la revisione contabile sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, in particolare su eventuali importanti lacune nel controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

5.     Gli Stati membri possono consentire o stabilire che le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applichino agli enti di interesse pubblico aventi un organo che svolge funzioni equivalenti a quelle di un comitato interno per la revisione contabile, istituito e operante in conformità di disposizioni vigenti nello Stato membro in cui è registrato l'ente da sottoporre a revisione contabile. In tal caso l'ente comunica qual è l'organo che svolge tali funzioni e ne rende pubblica la composizione.

6.     Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di istituire un comitato interno per la revisione contabile:

a)

gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese figlie ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE se la società soddisfa, a livello di gruppo, i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4;

b)

gli enti di interesse pubblico che costituiscono organismi di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE; gli Stati membri possono altresì esentare gli enti di interesse pubblico il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali versati dal pubblico, il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi e che non cercano di acquisire il controllo legale o gestionale di uno qualsiasi degli emittenti degli investimenti sottostanti, a condizione che detti organismi d'investimento collettivo siano autorizzati e assoggettati alla vigilanza delle autorità competenti e che dispongano di un depositario avente funzioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 85/611/CEE;

c)

gli enti di interesse pubblico la cui unica attività consiste nell'emettere strumenti finanziari a fronte di operazioni di cartolarizzazione quali definiti all'articolo 2, punto 5), del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE  (22) ; in tali casi gli Stati membri esigono che l'ente in questione illustri al pubblico i motivi per cui ritiene non opportuno disporre di un comitato interno di revisione contabile ovvero di un organo di amministrazione o di vigilanza incaricato di svolgere le funzioni di comitato interno per la revisione contabile;

d)

gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 1, punto 1), della direttiva 2000/12/CE le cui azioni non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18) della direttiva 2004/39/CE e che hanno, in modo continuo o ripetuto, emesso esclusivamente titoli di debito, purché il totale dell'importo nominale di tutti i titoli in questione resti inferiore a 100 000 000 euro, e che non abbiano pubblicato un prospetto a norma della direttiva 2003/71/CE.

Articolo 42

Indipendenza

1.    In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 22 e 24, gli Stati membri assicurano che i revisori legali o le imprese di revisione contabile che effettuano le revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico:

a)

confermino ogni anno per iscritto al comitato interno per la revisione contabile la loro indipendenza dall'ente di interesse pubblico sottoposto alla revisione contabile ;

b)

comunichino ogni anno al comitato interno per la revisione contabile gli eventuali servizi supplementari forniti all'ente sottoposto alla revisione contabile e

c)

esaminino con essi i rischi che pregiudicano la loro indipendenza e le misure di garanzia applicate per limitare tali rischi, da essi documentati conformemente all'articolo 22, paragrafo 3.

2.     Gli Stati membri provvedono affinché il socio principale o i soci principali responsabili della revisione legale siano sostituiti nella funzione di revisione legale dei conti al più tardi dopo sette anni dalla data di designazione e siano riammessi a partecipare alla revisione contabile dell'ente dopo un periodo minimo di due anni.

3.     Il revisore legale o il socio principale incaricato della revisione legale per conto di un'impresa di revisione contabile non sono autorizzati ad accettare una funzione dirigenziale di rilievo nell'ente sottoposto alla revisione contabile prima che sia trascorso un periodo di almeno due anni dalle loro dimissioni dall'incarico di revisione legale dei conti in qualità di revisore o di socio principale dell'impresa di revisione contabile.

Articolo 43

Controllo della qualità

Il controllo della qualità di cui all'articolo 29 per i revisori legali o le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico deve aver luogo quanto meno ogni tre anni .

CAPO XI

ASPETTI INTERNAZIONALI

Articolo 44

Abilitazione dei revisori di paesi terzi

1 .   Su base di reciprocità, le autorità competenti di uno Stato membro possono abilitare un revisore di un paese terzo alla funzione di revisore legale a condizione che la persona in questione dimostri di ottemperare a requisiti equivalenti a quelli di cui all'articolo 4 e agli articoli da 6 a 13 .

2.     Prima di rilasciare l'abilitazione a un revisore di un paese terzo che ottempera ai requisiti di cui al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro applicano i requisiti di cui all'articolo 14.

Articolo 45

Iscrizione all'albo e controllo dei revisori e degli enti di revisione contabile di paesi terzi

1.   Le autorità competenti di uno Stato membro iscrivono all'albo, conformemente agli articoli 15, 16 e 17, tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di paesi terzi che presentino una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di una società registrata al di fuori della Comunità e i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato del suddetto Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2004/39/CE, tranne quando la compagnia sia emittente esclusivamente di titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2004/109/CE  (23) (trasparenza) del valore nominale unitario di almeno 50 000 euro, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, equivalente ad almeno 50 000 euro alla data dell'emissione .

2.   Si applicano gli articoli 18 e 19 .

3.   Gli Stati membri assoggettano i revisori contabili e gli enti di revisione contabile di paesi terzi iscritti all'albo ai loro sistemi nazionali di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni. Gli Stati membri possono esentare i revisori contabili e gli enti di revisione contabile di paesi terzi iscritti all'albo dall'essere soggetti al loro sistema di controllo della qualità qualora un altro Stato membro, o un sistema di controllo della qualità di un paese terzo ritenuto equivalente conformemente all'articolo 46, abbia già effettuato un controllo della qualità del revisore o dell'ente di revisione del paese terzo nel corso dei tre anni precedenti.

4.   Fatto salvo l'articolo 46, le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati di cui al paragrafo 1 redatte da revisori o enti di revisione contabile di paesi terzi che non sono iscritte all'albo dello Stato membro sono prive di effetti giuridici in tale Stato membro.

5.   Gli Stati membri possono iscrivere all'albo le imprese di revisione contabile di paesi terzi soltanto se:

a)

esse soddisfano requisiti equivalenti a quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 3 ;

b)

la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile del paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli da 4 a 10;

c)

il revisore proveniente da un paese terzo incaricato della revisione legale per conto dell'impresa di revisione contabile di un paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli da 4 a 10;

d)

le revisioni dei conti annuali o dei conti consolidati di cui al paragrafo 1 sono effettuate conformemente ai principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26, nonché ai requisiti di cui agli articoli 22, 24 e 25, o conformemente a norme e requisiti equivalenti ;

e)

esse pubblicano sul loro sito web una relazione di trasparenza annuale che contiene le informazioni di cui all'articolo 40 o ottemperano a requisiti di informativa equivalenti .

6.     Ai fini dell'applicazione uniforme del paragrafo 5, lettera d), l'equivalenza, cui in esso si fa riferimento, è valutata dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri ed è la Commissione che decide in merito conformemente alla procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2. In attesa di tale decisione della Commissione, gli Stati membri possono valutare l'equivalenza di cui al paragrafo 1 fintantoché la Commissione non sia pervenuta a una decisione.

Articolo 46

Deroga in caso di equivalenza

1.    Gli Stati membri possono non applicare o modificare i requisiti di cui all'articolo 45, paragrafi 1 e 3, su base di reciprocità solo a condizione che gli enti di revisione contabile o i revisori di paesi terzi siano soggetti , nel paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni che soddisfino requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 29, 30 e 31 .

2.     Ai fini dell'applicazione uniforme del paragrafo 1, l'equivalenza, cui in esso si fa riferimento, è valutata dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri ed è la Commissione che decide in merito conformemente alla procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2. Gli Stati membri possono valutare l'equivalenza di cui al paragrafo 1 o basarsi sulle valutazioni condotte da altri Stati membri fintantoché la Commissione non sia pervenuta a una decisione. Se la Commissione decide che il requisito di equivalenza di cui al paragrafo 1 non è stato rispettato, essa può permettere agli enti di revisione contabile interessati di continuare le loro attività di revisione conformemente ai requisiti dello Stato membro in questione per un periodo transitorio adeguato.

3.     Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

la loro valutazione dell'equivalenza di cui al paragrafo 2 e

b)

gli elementi principali delle disposizioni di cooperazione con sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del paese terzo, sulla base del paragrafo 1.

Articolo 47

Cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi

1.   Gli Stati membri possono autorizzare la trasmissione di documenti di revisione o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile da loro abilitati soltanto a condizione che:

a)

i documenti di revisione o gli altri documenti richiesti riguardino la revisione dei conti di società che hanno emesso strumenti finanziari in tale paese terzo o che fanno parte di un gruppo emittente conti consolidati statutari nel paese terzo in questione ;

b)

la trasmissione abbia luogo tramite le autorità competenti del paese d'origine all'indirizzo delle autorità competenti di tale paese terzo e su richiesta di queste ultime;

c)

le autorità competenti di tale paese terzo soddisfino condizioni che sono state considerate adeguate conformemente al paragrafo 3;

d)

siano state convenute modalità di collaborazione basate sulla reciprocità tra le autorità competenti interessate;

e)

la trasmissione di dati personali al paese terzo sia conforme alle disposizioni del capo IV della direttiva 95/46/CE.

2.   Le modalità di collaborazione di cui al paragrafo 1, lettera d) garantiscono che:

a)

i motivi della richiesta di documenti di revisione e di altri documenti siano comunicati dalle autorità competenti;

b)

i soggetti che prestino o abbiano prestato la loro attività in seno alle autorità competenti del paese terzo che ricevono l'informazione siano soggetti all'obbligo del segreto d'ufficio;

c)

le autorità competenti del paese terzo possano utilizzare i documenti di audit e gli altri documenti trasmessi solo ai fini dell'esercizio di funzioni di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagine che soddisfino requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 29, 30 e 32;

d)

sia possibile rifiutare di soddisfare la richiesta dell'autorità del paese terzo quando la trasmissione dei documenti di revisione o degli altri documenti richiesti detenuti da un revisore legale dei conti o da un'impresa di revisione contabile può mettere a repentaglio la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico della Comunità o di tale Stato membro oppure quando sia già stato iniziato un procedimento giudiziario per gli stessi fatti e contro le stesse persone dinnanzi alle autorità dello Stato membro in questione.

3.   L'adeguatezza delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c) viene decisa dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2 , al fine di agevolare la cooperazione tra autorità competenti . La valutazione di tale adeguatezza avviene in collaborazione con gli Stati membri ed è basata sui requisiti di cui all'articolo 36 o su risultati funzionali essenzialmente equivalenti. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

4.   In casi eccezionali e in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i revisori legali e le imprese di revisione contabile da loro abilitati a trasmettere documenti di revisione ed altri documenti direttamente alle autorità competenti di un paese terzo a condizione che:

a)

le autorità competenti di tale paese terzo abbiano avviato delle indagini;

b)

la trasmissione di tali documenti non sia incompatibile con gli obblighi ai quali i revisori legali e le imprese di revisione contabile debbono adempiere in caso di trasmissione di documenti di revisione ed altri documenti all'autorità competente del loro paese di origine;

c)

siano previste modalità di collaborazione con le autorità competenti di tale paese terzo che consentano alle autorità competenti dello Stato membro reciproco accesso diretto ai documenti di revisione e ad altri documenti di imprese di revisione contabile;

d)

l'autorità competente richiedente del paese terzo informi in anticipo l'autorità competente del paese di origine del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile di ciascuna richiesta diretta di informazioni, indicandone le motivazioni;

e)

siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

5.   La Commissione può specificare i casi eccezionali di cui al paragrafo 4 conformemente alla procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2 , al fine di agevolare la cooperazione tra autorità competenti e di assicurare l'applicazione uniforme di detto paragrafo .

6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità di collaborazione di cui ai paragrafi 1 e 4.

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 48

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione per la revisione contabile (in appresso «il comitato») composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2.   Quando viene fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni l'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.    Fatte salve le misure di esecuzione già adottate e ferme restando le disposizioni dell'articolo 26, allo scadere di un termine di due anni dall'adozione della presente direttiva e al più tardi il 1o aprile 2008 viene sospesa l'applicazione delle sue disposizioni che prevedono l'adozione di norme tecniche, emendamenti e decisioni conformemente al paragrafo 2. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare le disposizioni interessate conformemente alla procedura fissata all'articolo 251 del trattato e a tal fine le riesaminano prima dello scadere del termine o della data sopra indicati.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 49

Modifica della direttiva 78/660/CEE e della direttiva 83/349/CEE

1.   La direttiva 78/660/CEE è così modificata:

a)

All'articolo 43, paragrafo 1 è aggiunto il seguente punto:

«15)

separatamente, l'importo totale degli onorari messi in conto nell'esercizio finanziario dal revisore legale o dall 'impresa di revisione contabile per la revisione legale dei conti annuali , l'importo totale degli onorari messi in conto per gli altri servizi di verifica (assurance services), l'importo totale degli onorari messi in conto per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale degli onorari messi in conto per altri servizi diversi dalla revisione contabile.

Gli Stati membri possono prevedere che tale obbligo non si applichi se la società è inclusa nei conti consolidati che devono essere redatti a norma dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, a condizione che tali indicazioni siano contenute nell'allegato dei conti consolidati.»

b)

L'articolo 44, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri possono permettere che le società di cui all'articolo 11 redigano un allegato in forma abbreviata sprovvisto delle indicazioni richieste all'articolo 43, paragrafo 1, punti da 5) a 12), 14bis) e 15). Tuttavia, l'allegato deve contenere complessivamente per tutte le voci interessate le indicazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, punto 6).»

c)

L'articolo 45, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.     Il paragrafo 1, lettera b), si applica anche alle indicazioni prescritte dall'articolo 43, paragrafo 1, punto 8).

Gli Stati membri possono autorizzare le società di cui all'articolo 27 ad omettere le indicazioni prescritte dall'articolo 43, paragrafo 1, punto 8). Gli Stati membri possono inoltre autorizzare le società di cui all'articolo 27 ad omettere le indicazioni prescritte dall'articolo 43, paragrafo 1, punto 15), a condizione che tali indicazioni siano fornite al sistema di controllo pubblico di cui all'articolo 32 della [ottava direttiva sul diritto delle società] su richiesta dello stesso.»

2.   All'articolo 34 della direttiva 83/349/CEE è aggiunto il seguente punto:

«16)

separatamente, l'importo totale degli onorari messi in conto nell'esercizio finanziario dal revisore legale o dall 'impresa di revisione contabile per la revisione legale dei conti consolidati , l'importo totale degli onorari messi in conto per gli altri servizi di verifica (assurance services), l'importo totale degli onorari messi in conto per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale degli onorari messi in conto per altri servizi diversi dalla revisione contabile.»

Articolo 50

Abrogazione della direttiva 84/253/CEE

La direttiva 84/253/CEE è abrogata a decorrere dalla data indicata all'articolo 54. I riferimenti alla direttiva abrogata vanno intesi come riferimenti alla presente direttiva.

Articolo 51

Disposizione transitoria

I revisori legali o le imprese di revisione contabile che sono stati abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alla direttiva 84/253/CEE prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 53, paragrafo 1 sono considerati abilitati conformemente alla presente direttiva.

Articolo 52

Armonizzazione minima

Gli Stati membri che esigono la revisione legale dei conti possono imporre requisiti più severi, salvo altrimenti indicato dalla presente direttiva.

Articolo 53

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro …  (24) le disposizioni necessarie per conformarsi ad essa. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 54

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 55

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 157 del 28.6.2005, pag. 115.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 28 settembre 2005.

(3)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

(4)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE.

(5)  GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE.

(6)  GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/51/CE.

(7)  GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20.

(8)  GU C 143 dell 8.5.1998, pag. 12.

(9)  GU L 91 del 31.3.2001, pag. 91.

(10)  GU L 191 del 19.7.2002, pag. 22.

(11)   GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1 .

(12)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23 .

(13)   GU L 52 del 25.2.2005, pag. 51 .

(14)   Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ( GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3 ). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9 ).

(15)   GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31 . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).

(16)   GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.

(17)   GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1 .

(18)   Direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni ( GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16 ) . Direttiva modificata dalla direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

(19)  Tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(20)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

(21)   Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari ( GU L 345, del 31.12.2003, pag. 64 ).

(22)   GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1 .

(23)   Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ( GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38 ).

(24)   24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

P6_TA(2005)0354

Svluppo delle ferrovie comunitarie ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (COM(2004)0139 — C6-0001/2004 — 2004/0047(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0139) (1),

visti gli articoli 251, paragrafo 2, e 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0001/2004),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0143/2005),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2004)0047

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 settembre 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (5), intendeva facilitare l'adeguamento delle ferrovie comunitarie alle esigenze del mercato unico e aumentarne l'efficienza.

(2)

Nel Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» (6) la Commissione ha annunciato l'intenzione di portare avanti la realizzazione del mercato interno dei servizi ferroviari proponendo l'apertura del mercato dei servizi di trasporto internazionale di passeggeri.

(3)

Il 23 ottobre 2003 il Parlamento europeo ha votato un emendamento (7) in cui chiede l'apertura alla concorrenza di tutti i servizi ferroviari di trasporto passeggeri, nazionali e internazionali, al 1O gennaio 2008. In tale occasione la Commissione ha indicato che intendeva presentare una proposta specifica adeguatamente raccordata alla legislazione in vigore in materia di contratti di servizio pubblico e proporre allo stesso tempo una serie di misure per tutelare i diritti dei passeggeri internazionali.

(4)

La situazione attuale dei servizi ferroviari internazionali presenta realtà diverse. Da un lato, i servizi a lunga percorrenza (treni notturni) registrano difficoltà e molti sono stati recentemente soppressi dalle imprese ferroviarie per limitare le perdite finanziarie; dall'altro, il mercato dei servizi internazionali ad alta velocità ha registrato un forte aumento del traffico e continuerà a svilupparsi notevolmente grazie al raddoppio e all'interconnessione della rete transeuropea ad alta velocità entro il 2010. Tuttavia, nei due casi, la concorrenza esercitata dalle compagnie aeree a basso costo è molto forte. È pertanto indispensabile favorire nuove iniziative facendo intervenire la concorrenza tra le imprese ferroviarie.

(5)

Liberalizzare il mercato dei servizi di trasporto di passeggeri è un obiettivo impossibile in assenza di un quadro che disciplini in dettaglio le modalità di accesso all'infrastruttura, in assenza di un deciso progresso nel settore dell'interoperabilità e in assenza di norme rigorose che garantiscano la sicurezza ferroviaria a livello nazionale ed europeo. Tutti questi elementi sono ormai in atto grazie all'attuazione delle direttive 2001/12/CE  (8) , 2001/13/CE  (9) , 2001/14/CE  (10) e 2004/49/CE  (11). Alla data proposta per l'apertura delle reti dei servizi di trasporto di passeggeri è necessario che questo quadro istituzionale sia pienamente applicato attraverso una prassi consolidata. In considerazione del fatto che queste direttive quadro comunitarie devono essere recepite nella legislazione nazionale al più tardi entro il 2006, le reti internazionali di passeggeri dovrebbero essere aperte entro il 2008 e tutte le altre forme di servizi di passeggeri entro il 2012.

(6)

Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di anticipare il riconoscimento dei diritti d'accesso alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali per i servizi nazionali e internazionali di trasporto di passeggeri. L'uso di tali diritti può temporaneamente essere limitato alle imprese ferroviarie e alle loro filiali controllate direttamente e indirettamente, titolari di una licenza negli Stati membri in cui vigono condizioni analoghe di accesso alle infrastrutture ferroviarie.

(7)

I collegamenti ferroviari senza fermate intermedie sono poco numerosi. Per le tratte che comportano fermate intermedie, è indispensabile autorizzare i nuovi operatori a far salire e scendere passeggeri lungo il percorso per garantire una soglia di redditività realistica per queste operazioni e non mettere i potenziali concorrenti in una situazione sfavorevole rispetto ai treni attualmente circolanti, che possono far salire o scendere passeggeri lungo il percorso.

(8)

Il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (12), prevede la possibilità per gli Stati membri e le collettività locali di attribuire contratti di servizio pubblico, i quali possono comportare diritti esclusivi per l'esercizio di alcuni servizi. È quindi necessario garantire la coerenza tra le disposizioni del regolamento qui proposto e il principio dell'apertura alla concorrenza per i servizi di trasporto di passeggeri. Il 26 luglio 2000 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione degli Stati membri in tema di obblighi di servizio pubblico e di aggiudicazione di contratti di servizio pubblico nel settore del trasporto di passeggeri per ferrovia, su strada e per via navigabile interna (13), con l'obiettivo di sostituire il regolamento (CEE) n. 1191/69. La presente proposta intende introdurre un sistema di concorrenza regolamentato per l'attribuzione di contratti di servizio pubblico. Il Parlamento europeo ha già preso posizione a tale riguardo in prima lettura il 14 novembre 2001  (14) . Tuttavia, dato che il Consiglio non ha sinora emanato alcuna posizione comune, non ha potuto essere proseguita la procedura legislativa.

(9)

Per l'allestimento di infrastrutture specializzate, come ad esempio i collegamenti ad alta velocità, le imprese ferroviarie necessitano di pianificazione e di una sicurezza giuridica che tenga conto dell'importanza degli investimenti a lungo termine e di ampia portata. Per tale motivo dovrebbe essere loro consentito di concludere di norma contratti quadro per una durata di dieci anni. A tale riguardo va modificata di conseguenza la direttiva 2001/14/CE.

(10)

L'applicazione della presente direttiva sarà valutata sulla base di due relazioni che la Commissione presenterà due anni dopo la data di apertura del mercato dei servizi di trasporto internazionale e nazionale di passeggeri, rispettivamente . Tali relazioni devono comprendere una prima valutazione della Commissione sull'impatto del primo e secondo pacchetto ferroviario sugli standard di qualità del servizio pubblico, sugli standard sociali dei lavoratori e sulle prestazioni ambientali. Inoltre la Commissione deve presentare una valutazione sull'impatto dell'apertura dei servizi nazionali per passeggeri entro il 31 dicembre 2005.

(11)

Poichè lo scopo dell'azione prevista, cioè lo sviluppo delle ferrovie comunitarie, non può essere realizzato in misura suffiicente dagli Stati membri, stante la necessità di garantire un accesso all'infrastruttura a condizioni eque e non discriminatorie e di tenere conto della dimensione ovviamente internazionale del funzionamento di elementi importanti delle reti ferroviarie, e può dunque, vista la necessità di un'azione sopranazionale coordinata, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12)

Occorre quindi modificare la direttiva 91/440/CEE e la direttiva 2001/14/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/440/CEE è modificata come segue:

1)

all'articolo 3, il quarto trattino è soppresso;

2)

all'articolo 3, dopo il quinto trattino, è inserito il trattino seguente:

«—

servizio di trasporto internazionale di passeggeri: servizio di trasporto di passeggeri nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro; il treno può essere unito a un altro convoglio e/o scomposto e le varie sezioni che lo costituiscono possono avere origini e destinazioni diverse, purché tutti i vagoni attraversino almeno una frontiera,»;

3)

all'articolo 5, paragrafo 3, il primo trattino è soppresso;

4)

all'articolo 8, primo paragrafo, i termini «e alle associazioni internazionali» sono soppressi;

5)

all'articolo 10, il paragrafo 1 è soppresso;

6)

gli emendamenti di cui ai precedenti punti 1), 3), 4) e 5) si applicano dal 1O gennaio 2008;

7)

all'articolo 10, sono aggiunti i paragrafi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies seguenti:

«3 bis   Alle imprese ferroviarie che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 2 è accordato, ai fini dello svolgimento del servizio internazionale di passeggeri, entro il 1O gennaio 2008 e, ai fini del funzionamento di tutti gli altri tipi di servizio di passeggeri, entro il 1O gennaio 2012, a condizioni di parità, l'accesso all'infrastruttura. Durante lo svolgimento di un servizio di trasporto internazionale di passeggeri, le imprese ferroviarie hanno il diritto di far salire e scendere passeggeri in qualsiasi stazione situata tra il punto di partenza e la destinazione .

3 ter   Gli Stati membri possono limitare il diritto di accesso di cui al paragrafo 3 bis per i servizi che sono oggetto di un contratto di servizio pubblico conforme alla legislazione comunitaria in vigore. Tale limitazione, compreso una che possa restringere il diritto di far salire e scendere passeggeri tra due stazioni, può soltanto essere imposta, sulla base di un'analisi economica obiettiva, dall'organo regolamentare di cui all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE  (15) o sulla base di un accordo tra gli organi regolamentari interessati qualora in caso contrario il servizio pubblico non sia più realizzabile .

3 quater   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le decisioni di cui al paragrafo 3 ter siano sottoposte a un controllo giurisdizionale.

3 quinquies     Gli Stati membri sono liberi di anticipare il riconoscimento dei diritti di accesso alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali per i servizi nazionali e internazionali di trasporto di passeggeri. L'uso di tali diritti può temporaneamente essere limitato alle imprese ferroviarie e alle loro filiali controllate direttamente e indirettamente, titolari di una licenza negli Stati membri in cui vigono condizioni analoghe di accesso alle infrastrutture ferroviarie.

8)

all'articolo 14, è aggiunto il comma seguente:

«Al più tardi il 31 dicembre 2009 e il 31 dicembre 2013 rispettivamente , la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e al Consiglio due relazioni riguardanti l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva, la prima relativa al servizio internazionale di passeggeri e la seconda relativa a tutti gli altri tipi di servizio passeggeri prevedendo per ognuno di essi una valutazione dell'assegnazione dei percorsi ferroviari e delle conseguenze sui contratti di servizio pubblico

Articolo 2

L'articolo 17, paragrafo 5 della direttiva 2001/14/CE è sostituito dal testo seguente:

«5.     Gli accordi quadro in linea di principio avranno una durata di validità di cinque anni e saranno rinnovabili per periodi uguali alla loro durata originaria. Il gestore delle infrastrutture può decidere di applicare un periodo più breve o più lungo in casi specifici. Eventuali periodi superiori ai cinque anni devono essere giustificati dall'esistenza di contratti commerciali, investimenti specializzati oppure rischi.

Per i servizi che utilizzano infrastrutture specializzate, di cui all'articolo 24, e che richiedono investimenti sostanziali e a lungo termine, gli accordi quadro possono essere di una durata di 10 anni. Eventuali periodi superiori ai 10 anni sono consentiti soltanto in casi eccezionali, in particolare in caso di investimenti su grande scala e a lungo termine, in particolare qualora tali investimenti siano coperti da impegni contrattuali che prevedano un piano di ammortizzazione pluriennale.»

Articolo 3

Gli Stati membri attuano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il … (16). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, esse devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di questo riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva nonchè una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …,

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C …

(2)   GU C 221 dell' 8.9.2005, pag. 56 .

(3)   GU C 71 del 22.3.2005, pag. 26 .

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 28.9.2005.

(5)  GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(6)  COM(2001)0370.

(7)   GU C 82 E dell' 1.4.2004, pag. 502 .

(8)  Direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio ( GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1 ).

(9)  Direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie ( GU L 75 del 15.3.2001, pag. 26 ). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/49/CE ( GU L 164 del 30.4.2004, pag, 44 ).

(10)  Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza ( GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29 ). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/49/CE.

(11)   Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla sicurezza delle ferrovie comunitarie, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.

(12)  GU L 156 del 28.6.1969, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1893/91 (GU L 169 del 29.6.1991, pag. 1).

(13)   GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 169 .

(14)   GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 262 .

(15)  GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/49/CE ( GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44 ).»

(16)  18 mesi dalla data di adozione della presente direttiva.

P6_TA(2005)0355

Certificazione del personale viaggiante ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla certificazione del personale viaggiante addetto alla guida di locomotori e treni sulla rete ferroviaria della Comunità (COM(2004)0142 — C6-0002/2004 — 2004/0048(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0142) (1),

visti gli articoli 251, paragrafo 2, e 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0002/2004),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0133/2005),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2004)0048

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 settembre 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2005/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla certificazione dei macchinisti e del personale viaggiante addetto alla guida di locomotori e treni sulla rete ferroviaria della Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2004/49/CE  (4), i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie stabiliscono i propri sistemi di gestione della sicurezza in modo da consentire al sistema ferroviario di conseguire, come minimo, gli obiettivi di sicurezza comuni, di conformarsi alle norme di sicurezza nazionali ed alle prescrizioni di sicurezza definite nelle specifiche tecniche di interoperabilità, e di applicare gli aspetti pertinenti/le disposizioni pertinenti dei metodi di sicurezza comuni. Tali sistemi di gestione della sicurezza prevedono, tra l'altro programmi di formazione del personale e la predisposizione di meccanismi idonei a garantire il mantenimento dei livelli di competenza del personale e il conseguente espletamento delle sue mansioni.

(2)

La direttiva 2004/49/CE prevede che, per poter accedere all'infrastruttura ferroviaria, l'impresa ferroviaria deve essere in possesso di un certificato di sicurezza.

(3)

Ai sensi della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (5), le imprese ferroviarie titolari di una licenza fruiscono, dal 15 marzo 2003, del diritto di accedere alla rete ferroviaria transeuropea per il trasporto merci e, al più tardi a decorrere dal 2008, all'intera rete dei servizi internazionali di trasporto ferroviario di merci. Inoltre, in base a quanto previsto dal secondo pacchetto ferroviario, si propone di estendere tale diritto di accesso, oltre che all'insieme della rete suddetta anche a tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario. Questa estensione progressiva dei diritti di accesso porterà ineluttabilmente ad un aumento del volume dei trasporti transfrontalieri di merci per ferrovia. Ne deriverà una crescente domanda di macchinisti per i treni transfrontalieri, provvisti di una formazione adeguata e della relativa certificazione.

(4)

Uno studio realizzato nel 2002 dalla Commissione ha messo in luce la grande difformità delle normative nazionali relative alle modalità di certificazione dei conducenti. Per ovviare a questa situazione e salvaguardare in pari tempo l'attuale elevato livello di sicurezza del sistema ferroviario comunitario è opportuno adottare regole comunitarie per la certificazione del personale di condotta.

(5)

Le suddette regole comunitarie devono contribuire anche a realizzare le politiche comunitarie relative alla libera circolazione dei lavoratori, alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi nell'ambito della politica comune dei trasporti, evitando di creare distorsioni della concorrenza.

(6)

A garanzia della necessaria uniformità e trasparenza, è opportuno che la Comunità definisca un modello di documentazione unico composto di due elementi: da un lato, la licenza di base, che attesta il rispetto di talune esigenze e attitudini di base e di competenze in materia di guida dei treni, e, dall'altro, un attestato complementare armonizzato, che attesti delle conoscenze tecniche e specifiche al servizio. La responsabilità per il rilascio della licenza di base incombe agli Stati membri e quella per il rilascio dell'attestato complementare armonizzato alle imprese ferroviarie. Tali documenti dovrebbero essere reciprocamente riconosciuti dagli Stati membri.

(7)

La presente direttiva segue e si ispira in ampia misura agli «storici» accordi conclusi il 27 gennaio 2004 tra le parti sociali: la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla licenza europea per i macchinisti che svolgono un servizio d'interoperabilità transfrontaliera'e su taluni aspetti delle condizioni di lavoro del personale mobile che effettua servizi transfrontalieri  (6).

(8)

Le norme comuni in materia di certificazione devono agevolare la mobilità dei macchinisti fra gli Stati membri e da una impresa ferroviaria all'altra e, in termini generali, agevolare il riconoscimento della licenza e dell'attestato complementare armonizzato da parte di tutti i soggetti operanti nel settore ferroviario , favorendo al tempo stesso il miglioramento della formazione e dell'occupazione del personale interessato . A tal fine è necessario dettare i requisiti minimi che il richiedente deve soddisfare per ottenere la licenza di base e l'attestato complementare armonizzato.

(9)

Nel contesto di una progressiva apertura delle reti ferroviarie e di una crescita della concorrenza tra imprese ferroviarie, è opportuno preservare il capitale della formazione dei macchinisti, assicurando il reciproco riconoscimento delle loro formazioni al fine di agevolarne le possibilità occupazionali mediante la creazione di norme comuni.

(10)

I requisiti per il rilascio di licenze e certificati dovrebbero riguardare, quanto meno, l'età minima per poter condurre un treno, l'idoneità medica e psicologica, l'esperienza professionale e conoscenze di talune materie relative alla condotta dei treni, nonché la conoscenza delle infrastrutture che dovrà percorrere.

(11)

I compiti e le esigenze definiti negli allegati da I a VI della presente direttiva possono costituire l'oggetto di revisione al fine di essere adeguati al progresso tecnico e scientifico. In quanto prescrizioni tecniche, tali allegati devono essere perfettamente compatibili con le Specifiche Tecniche d'Interoperabilità (STI) ed essere riveduti in base alle procedure previste dalle direttive 96/48/CE  (7) e 2001/16/CE  (8) e nel pieno rispetto del regolamento (CE) n. 881/2004  (9) , in particolare i suoi articoli 3, 4, 6, 12 e 17 per quanto concerne il ruolo delle parti sociali.

(12)

La presente direttiva non deve compromettere l'applicazione delle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (10), né quelle del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e organismi comunitari, nonché alla libera circolazione di tali dati (11).

(13)

Il complesso delle informazioni contenute nella licenza, nell'attestato complementare armonizzato e nei registri deve essere utilizzato dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza per agevolare la valutazione della certificazione del personale prevista dagli articoli 10 e 11 della direttiva 2004/49/CE ed accelerare il rilascio dei certificati di sicurezza previsti dagli articoli medesimi.

(14)

È opportuno adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente direttiva in conformità con la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (12).

(15)

Gli Stati membri devono predisporre le sanzioni e i controlli appropriati in relazione alle infrazioni alle disposizioni nazionali emanate per l'attuazione della presente direttiva.

(16)

Ai fini del buon funzionamento del trasporto ferroviario, è necessario che i macchinisti che esercitavano già la loro professione prima dell'entrata in vigore della presente direttiva conservino i diritti che hanno acquisito durante un periodo transitorio.

(17)

La sostituzione delle norme nazionali in materia di certificazione dei macchinisti mediante le disposizioni della presente direttiva deve essere realizzata progressivamente con il minimo possibile di oneri per le imprese di trasporto ferroviario e per i gestori dell'infrastruttura. A tal fine, in particolare, spetta a tali organismi stabilire in che modo l'esperienza acquisita deve essere presa in considerazione per il rilascio delle licenze o certificati a norma della presente direttiva.

(18)

Poiché l'attuazione di un quadro normativo comune in materia di certificazione dei macchinisti e del personale viaggiante addetto alla guida dei locomotori e dei treni addetti al trasporto dei passeggeri e di merci non può essere realizzato dai singoli Stati membri, la Comunità può prendere delle misure, in conformità del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In conformità del principio di proporzionalità di cui all'articolo suddetto, la direttiva non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Finalità

La presente direttiva stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione dei macchinisti e del personale viaggiante addetto alla guida dei locomotori e dei treni sulla rete ferroviaria della Comunità. Stabilisce inoltre i compiti che incombono alle autorità competenti degli Stati membri, ai macchinisti e agli altri soggetti operanti nel settore, con particolare riferimento alle imprese ferroviarie, ai gestori delle infrastrutture ed ai centri di formazione.

L'impiego di macchinisti e di personale viaggiante certificato a norma della presente direttiva non dispensa le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura dall'obbligo di istituire un sistema di monitoraggio e di controllo interno delle competenze e dei comportamenti dei rispettivi macchinisti e personale viaggiante ai sensi dell'articolo 9 e dell'allegato III della direttiva 2004/49/CE. Il certificato non esonera l'impresa ferroviaria né il gestore dell'infrastruttura dalle responsabilità che ad essi incombono in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla formazione del loro personale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, i seguenti termini sono così definiti:

a)

«autorità competente»: l'autorità incaricata dallo Stato membro di rilasciare la licenza di macchinista previa constatazione che il candidato soddisfa ai requisiti prescritti. L'autorità in questione è l'autorità nazionale preposta alla sicurezza istituita dall'articolo 16 della direttiva 2004/49/CE;

b)

«macchinista»: una persona capace di condurre in modo autonomo, responsabile e sicuro , in modo regolare o occasionale, treni, comprese motrici, automotrici, locomotori di manovra e treni adibiti a lavori e i treni per il trasporto di passeggeri e di merci su ferrovia. Le mansioni del macchinista sono indicate nell'allegato II della presente direttiva;

c)

«personale viaggiante»:  «agenti», che non sono macchinisti, ma che sono tuttavia presenti sul locomotore o sul treno e svolgono regolarmente o occasionalmente funzioni relative alla sicurezza del o sul treno , e le cui qualifiche professionali concorrono conseguentemente alla sicurezza della circolazione sulla rete del treno nonché dei passeggeri e delle merci trasportate ;

d)

«gestore dell'infrastruttura»: il soggetto incaricato, in particolare, di creare e di mantenere in efficienza l'infrastruttura ferroviaria o una parte di questa, quale definita all'articolo 3 della direttiva 91/440/CEE;

e)

«impresa ferroviaria»: qualsiasi impresa pubblica o privata la cui attività consista nella prestazione di servizi di trasporto di merci e/o passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese in tale definizione le imprese che forniscono la sola trazione;

f)

«specifiche tecniche di interoperabilità» (STI): le specifiche adottate a norma delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e che devono essere osservate onde assicurare l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo;

g)

«Agenzia»: l'Agenzia ferroviaria europea istituita dal regolamento (CE) n. 881/2004;

h)

«certificato di sicurezza»: il certificato rilasciato a un'impresa ferroviaria dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza, a norma dell'articolo 10 della direttiva 2004/49/CE;

i)

«autorizzazione di sicurezza»: il certificato rilasciato ad un gestore dell'infrastruttura dall'autorità preposta alla sicurezza, a norma dell'articolo 11 della direttiva 2004/49/CE;

j)

«centro di formazione»: un organismo accreditato riconosciuto dall'autorità competente per impartire corsi di formazione.

Articolo 3

Ambito di applicazione

La presente direttiva concerne la certificazione dei macchinisti e del personale viaggiante addetto alla guida dei locomotori e dei treni sulla rete ferroviaria della Comunità per conto di un'impresa ferroviaria soggetta all'obbligo del certificato di sicurezza o di un gestore dell'infrastruttura soggetto all'obbligo dell'autorizzazione di sicurezza.

CAPO II

CERTIFICAZIONE DEI MACCHINISTI

Articolo 4

Modello comunitario di certificazione

1.   Ogni macchinista deve possedere l'idoneità e le qualifiche necessarie per assicurare la condotta di treni ed essere titolare della documentazione seguente:

a)

Una licenza che identifica il macchinista, l'autorità che rilascia il certificato e la durata di validità di quest'ultimo. La licenza appartiene al macchinista ed è rilasciata, a domanda, al macchinista che soddisfa i requisiti minimi di idoneità medica e psicologica, di formazione scolastica di base e di competenza professionale generale. La licenza rispetta le prescrizioni di cui all'allegato I;

b)

Un attestato armonizzato che attesta che il titolare ha ricevuto la formazione complementare nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria oppure, qualora i macchinisti siano impiegati dal gestore dell'infrastruttura, nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza di quest'ultimo, e che indica le infrastrutture sulle quali il titolare è autorizzato a condurre, nonché il materiale rotabile che il titolare è autorizzato a condurre. L'attestato armonizzato rispetta le prescrizioni dell'allegato I.

2.   L'attestato complementare armonizzato autorizza la condotta in una o entrambe le seguenti categorie:

a)

categoria A: locomotori di manovra e treni adibiti a lavori e veicoli di manutenzione ferroviaria ;

b)

categoria B: trasporto di persone e/o merci.

3.   Per quanto attiene la licenza di cui al paragrafo 1, lettera a), il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali istituito con direttiva del Consiglio 92/51/CEE  (13) continua ad applicarsi al riconoscimento delle qualifiche professionali dei macchinisti cittadini di uno Stato membro che hanno ottenuto il loro titolo di formazione in un paese terzo. I macchinisti le cui qualifiche professionali sono riconosciute su tale base dovranno essere certificati a norma della presente direttiva.

Articolo 5

Soggetti abilitati ad emettere la licenza

1.   La licenza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) è rilasciata dall'autorità competente di cui all'articolo 2, lettera a). L'autorità competente ha facoltà di delegare questo compito sempreché siano osservate le disposizioni dell'articolo 17.

2.   L'attestato armonizzato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) è rilasciato dall'impresa ferroviaria di cui il macchinista è dipendente o, eventualmente, dal gestore dell'infrastruttura.

Articolo 6

Reciproco riconoscimento

1.   Quando sia munito della licenza e dell'attestato complementare armonizzato rilasciati a norma della presente direttiva, il macchinista può condurre i treni se ed in quanto l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura responsabile del trasporto in questione, sia in possesso di un certificato di sicurezza o di un'autorizzazione di sicurezza, ed unicamente sulla rete coperta tanto dall'attestato complementare armonizzato quanto dal certificato di sicurezza, o dall'autorizzazione di sicurezza.

2.   Le licenza rilasciate da uno Stato membro a norma della presente direttiva sono oggetto di riconoscimento reciproco da parte degli altri Stati membri.

CAPO III

CONDIZIONI E PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA EDELL'ATTESTATO COMPLEMENTARE ARMONIZZATO

Articolo 7

Requisiti minimi

Per ottenere la licenza il richiedente deve possedere i requisiti minimi di cui agli articoli 8, 9 e 11, paragrafi 1 e 2.

Per ottenere l'attestato complementare armonizzato il richiedente deve essere titolare di una licenza e possedere requisiti minimi prescritti dall'articolo 10 e dall'articolo 11, paragrafi 1, 3 e 4.

Fermo il disposto dell'articolo 6, uno Stato membro può imporre requisiti più severi per il rilascio delle licenze sul proprio territorio.

Articolo 8

Età minima

Il richiedente deve avere, come minimo, venti anni di età. È ammesso il rilascio di licenze a partire dall'età di diciotto anni, con validità limitata al territorio dello Stato membro che la rilascia.

Articolo 9

Formazione e idoneità di base

1.   Il richiedente deve possedere una formazione di base equivalente al livello 3 di cui alla decisione 85/368/CEE del Consiglio del 16 luglio 1985 relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli stati membri delle Comunità europee  (14) e possedere i requisiti specificati nell'allegato III.

2.   Il richiedente deve comprovare la propria idoneità fisica e mentale superando un esame medico effettuato da un dottore in medicina riconosciuto dall'autorità competente. Tale esame comprende, come minimo, i criteri indicati nell'allegato III, punti 2.1 e 4.

3.   Il richiedente deve dimostrare la propria idoneità psicologica superando un esame effettuato o sotto il controllo di uno psicologo o di un medico riconosciuti dall'autorità competente. Tale esame comprende, come minimo, i criteri indicati nell'allegato III, punto 2.2.

4.   Deve essere soddisfatto il requisito delle conoscenze linguistiche di base di cui al punto 5 dell'allegato III; esso è soggetto a verifica ogni volta che un macchinista debba percorrere nuove infrastrutture che implichino nuove esigenze sul piano delle conoscenze linguistiche.

Articolo 10

Esperienza professionale

Fermo restando il disposto dell'articolo 6, uno Stato membro può imporre, sul suo territorio, che il richiedente, prima di accedere alla categoria B, dimostri di essere in possesso di un'esperienza professionale minima di due anni nella categoria A di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

Fermo restando l'articolo 6, un'esperienza professionale di almeno tre anni nella categoria B (di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b)) è richiesta per poter svolgere un servizio di trasporto transfrontaliero.

Articolo 11

Qualifiche professionali

1.   Il richiedente deve aver seguito un programma di formazione completo, quale descritto all'allegato IV, punto 1, costituito da una parte relativa alla licenza e da una parte relativa all'attestato complementare armonizzato. Il metodo di formazione rispetta i criteri di cui all'allegato IV, punti 2 e 3.

2.   Il richiedente deve aver superato un esame relativo alle competenze professionali generali; l'esame deve riguardare, come minimo, le materie generali indicate nell'allegato V.

3.   Il richiedente deve aver superato un esame vertente sulle sue competenze professionali relative al materiale rotabile per il quale è richiesto l'attestato complementare armonizzato; l'esame deve comprendere, come minimo, le materie generali indicate nell'allegato VI.

4.   Il richiedente deve aver superato un esame vertente sulle sue competenze professionali relative alle infrastrutture per le quali è richiesto l'attestato armonizzato. L'esame deve riguardare, come minimo, le materie generali indicate nell'allegato VII. Se è necessario, tale esame riguarda altresì le conoscenze linguistiche ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4.

Articolo 12

Domanda di licenza

1.   L'autorità competente pubblica la procedura da osservare per il rilascio di una licenza, ivi compresa la modulistica necessaria.

2.   Ogni domanda di licenza deve essere depositata presso l'autorità competente a cura del datore di lavoro dell'aspirante macchinista o direttamente da quest'ultimo.

3.   Le domande rivolte all'autorità competente possono riguardare:

a)

il rilascio di una nuova licenza; in tal caso si tratta di un macchinista che assume le sue funzioni per la prima volta, di un macchinista che ha esercitato la professione prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, oppure di una richiesta di duplicato;

b)

un aggiornamento della licenza; in tal caso si richiede l'aggiornamento di uno o più dati che già figurano nella licenza.

Articolo 13

Rilascio della licenza

L'autorità competente rilascia la licenza entro tre settimane dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria.

La licenza è redatta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che la rilascia. Essa deve essere rinnovata ogni cinque anni.

La licenza è di esclusiva proprietà del macchinista ed è rilasciata in un'unica copia. È vietata qualsiasi riproduzione della licenza, fatta eccezione per l'autorità competente nel caso di richiesta di duplicato.

Articolo 14

Requisiti minimi in materia di monitoraggio

1.   Per poter conservare la propria licenza e il proprio attestato armonizzato il titolare è sottoposto agli esami e ai controlli periodici relativi ai requisiti di cui agli articoli 9 e 11. Le periodicità minime da osservare sono le seguenti:

a)

controlli medici (idoneità fisica e mentale): ogni tre anni fino all'età di 55 anni e, successivamente, ogni anno;

b)

conoscenza dell'infrastruttura (comprese le tratte e le regole di gestione): ogni due anni o dopo un'assenza di oltre un anno sulla tratta in questione ;

c)

conoscenza del materiale rotabile:  ogni due anni;

d)

formazione continua riguardante l'aggiornamento delle conoscenze professionali generali nonché delle disposizioni in materia di regolamentazione sulla circolazione e la sicurezza: ogni anno.

In esito a ciascuno di questi controlli periodici, l'impresa ferroviaria attesta, mediante annotazione riportata nell'attestato armonizzato e nel registro di cui all'articolo 20, che il macchinista possiede i requisiti prescritti.

2.    Per poter conservare l'attestato complementare armonizzato, l'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura, nel quadro del proprio sistema di gestione della sicurezza a norma dell'articolo 9 della direttiva 2004/49/CE, devono adottare provvedimenti idonei (per esempio conduzione sotto sorveglianza) e fissare termini massimi per la validità delle competenze e delle capacità relative al materiale rotabile e alle linee ferroviarie nonché, ove necessario, delle conoscenze linguistiche affinché il macchinista non utilizzi le linee e/o i locomotori per i quali è stato rilasciato il suo attestato complementare armonizzato oltre detti termini.

Articolo 15

Cessazione dall'impiego

Quando un macchinista cessa di essere impiegato da un'impresa ferroviaria o da un gestore di infrastrutture , questi ne informano immediatamente l'autorità competente.

La licenza conserva la sua validità senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 14.

L'attestato complementare armonizzato perde la sua validità al momento della cessazione dall'impiego. Tuttavia, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, l'impresa ferroviaria in questione è tenuta a conservarne traccia nel suo registro. I macchinisti conservano un duplicato certificato dell'attestato complementare armonizzato di cui sono titolari.

Essi possono avvalersene presso qualsiasi nuova impresa ferroviaria o di gestione dell'infrastruttura perché essa possa adeguare la sua formazione al fine di rilasciare un nuovo attestato complementare armonizzato.

Articolo 16

Modifiche e ritiri

1.   Il datore di lavoro o, eventualmente, lo stesso macchinista informa immediatamente l'autorità competente di qualsiasi modificazione del suo stato di salute che possa rimettere in questione la qualifica di macchinista ed il mantenimento della validità della sua licenza o del suo attestato complementare armonizzato.

2.   L'autorità competente che constata o è informata che un macchinista non possiede più uno o più dei requisiti prescritti, procede immediatamente al ritiro della licenza e notifica immediatamente la propria decisione, motivandola, all'interessato e al suo datore di lavoro, fermo restando il diritto di proporre il ricorso di cui all'articolo 19. La sospensione è provvisoria o definitiva a seconda della gravità del rischio creatosi per la sicurezza ferroviaria. L'autorità competente tiene aggiornato il registro di cui all'articolo 20. Non appena ne è informato, il datore di lavoro ritira temporaneamente o definitivamente l'attestato armonizzato secondo le motivazioni indicate dall'autorità competente. Il datore di lavoro tiene aggiornato il registro di cui all'articolo 20.

Se un datore di lavoro constata che un macchinista non possiede più uno o più dei requisiti prescritti, ritira immediatamente l'attestato armonizzato e notifica immediatamente la propria decisione motivata all'interessato e all'autorità competente. Il datore di lavoro tiene aggiornato il registro di cui all'articolo 20.

3.     Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di ritiro della licenza o dell'attestato complementare armonizzato, sia istituita una procedura indipendente per l'esame ed eventualmente la revoca della sospensione. Il lavoratore interessato può chiedere l'applicazione di tale procedura.

4.   Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione dei certificati e di manipolazioni non autorizzate del registro di cui all'articolo 20. Il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurare e di controllare l'effettiva validità, in qualsiasi momento, della licenza e dell'attestato complementare dei suoi macchinisti in esercizio.

CAPO IV

COMPITI E DECISIONI DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

Articolo 17

Compiti dell'autorità competente

1.   Nell'esercizio della sua attività l'autorità competente agisce in modo trasparente e non discriminatorio.

Risponde rapidamente alle richieste e domande di informazione e, se necessario, durante la preparazione delle licenze inoltra senza indugio le proprie domande di informazioni complementari.

2.     I compiti dell' autorità competente comprendono:

a)

il rilascio della licenza previa verifica che tutte le condizioni poste da tale direttiva sono soddisfatte sulla base dei documenti richiesti che il candidato è tenuto a presentare;

b)

l'autorizzazione e la verifica dei sistemi di gestione della sicurezza conformemente alla direttiva 2004/49/CE;

c)

funzioni chiave di ispezione;

d)

la garanzia della qualità e dell'obiettività delle procedure di formazione e d'esame.

3.   L'autorità competente può delegare o appaltare a terzi i compiti di cui al paragrafo 5, sempre ché essi possano essere svolti dal delegato in assenza di conflitti di interesse.

I compiti sono delegati in modo trasparente e non discriminatorio.

4.   Quando l'autorità competente delega o appalta ad un'impresa ferroviaria determinati compiti, deve essere osservata almeno una delle due seguenti condizioni:

a)

l'impresa ferroviaria rilascia licenze solo ai propri conducenti;

b)

l'impresa ferroviaria non gode dell'esclusiva, sul territorio interessato, di nessuno dei compiti delegati o appaltati.

5.   I compiti di cui alle lettere da a) ad e) possono essere delegati con l'osservanza delle modalità che li corredano:

a)

la verifica dell'idoneità fisica e mentale deve essere effettuata da medici del lavoro o da istituti di medicina del lavoro accreditati dall'autorità competente;

b)

la verifica dell'idoneità psicologica è effettuata da psicologi , psicologi del traffico o da istituti di psicologia del lavoro accreditati dall'autorità competente;

c)

la verifica delle competenze professionali generali è effettuata da istituti ed esaminatori accreditati dall'autorità competente;

d)

il rilascio di nuove licenze e il relativo aggiornamento può essere delegato a terzi accreditati dall'autorità competente;

e)

i compiti relativi alla tenuta del registro di cui all'articolo 20 possono essere delegati a terzi designati dall'autorità competente.

6.   Se l'autorità competente delega o appalta determinati compiti a terzi, i rappresentanti o i contraenti hanno l'obbligo di rispettare, nell'esecuzione di tali compiti, gli obblighi che la presente direttiva pone a carico delle autorità competenti.

7.   Se delega o appalta a terzi determinati compiti, l'autorità competente predispone un sistema di controllo sull'esecuzione di tali compiti che le consenta di accertare l'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4.

8.   La verifica delle conoscenze professionali relative al materiale rotabile ed alle infrastrutture è effettuata dall'impresa ferroviaria.

Articolo 18

Accreditamento e riconoscimento

I compiti di cui all'articolo 17 possono essere delegati esclusivamente a persone o organismi precedentemente accreditati dall'autorità competente o da un organismo di accreditamento designato dallo Stato membro. La procedura di accreditamento si fonda su criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e assenza di conflitti d'interesse , nonché sulla valutazione di un fascicolo presentato dal candidato che comprovi il possesso delle competenze prescritte nel settore interessato.

Lo Stato membro assicura la pubblicazione e l'aggiornamento di un registro delle persone e degli organismi accreditati a norma della presente direttiva.

Fatto salvo il paragrafo 1, uno Stato membro può disporre che una persona o un organismo riconosciuto in virtù della presente direttiva venga riconosciuto dall'autorità competente o da un organismo designato dallo Stato membro. Il riconoscimento è basato su criteri di indipendenza, competenza e di imparzialità; tuttavia, nel caso in cui si tratti di una competenza speciale molto rara, è ammessa un'eccezione a questa norma previo parere positivo della Commissione sulla base della procedura prevista all'articolo 31.

Articolo 19

Decisioni dell'autorità competente

1.   Le decisioni dell'autorità competente sono motivate.

2.   L'autorità competente istituisce un procedimento di ricorso amministrativo che consenta al datore di lavoro ed al macchinista di chiedere la revisione di una decisione inerente una delle domande di cui all'articolo 12 o il ritiro di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le decisioni prese dall'autorità competente siano oggetto di controllo giurisdizionale.

Articolo 20

Scambio di dati e registri

1.   Le autorità competenti

a)

tengono un registro di tutte le licenze rilasciate, scadute, modificate, sospese, annullate o dichiarate smarrite o distrutte. Il registro contiene i dati relativi a ciascuna licenza che possono essere ricavati mediante il numero nazionale assegnato a ciascun macchinista. Il registro è tenuto regolarmente aggiornato;

b)

forniscono informazioni sullo stato delle licenze suddette alle autorità competenti degli altri Stati membri, all'Agenzia e ai datori di lavoro dei macchinisti che desiderano conoscere o verificare determinati dati durante la procedura di assunzione.

2.   Le imprese ferroviarie

a)

tengono un registro di tutti gli attestati complementari armonizzati rilasciati, scaduti, modificati, sospesi, annullati o dichiarati smarriti o distrutti. Il registro contiene i dati relativi a ciascun attestato, nonché i dati relativi alle verifiche periodiche di cui all'articolo 14. Il registro è aggiornato regolarmente;

b)

cooperano con l'autorità competente dello Stato nel quale sono stabilite per effettuare l'interconnessione del proprio registro con quello dell'autorità competente, in modo da consentire a quest'ultima un accesso immediato ai dati necessari;

c)

forniscono informazioni sullo stato di tali attestati alle autorità competenti degli altri Stati membri.

3.   Le autorità competenti cooperano con l'Agenzia allo scopo di garantire l'interoperabilità dei registri. A tal fine, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2 e sulla base di un progetto predisposto dall'Agenzia, i parametri fondamentali cui devono conformarsi i registri da istituire, quali i dati da registrare, il loro formato e il protocollo per lo scambio dei dati.

4.   Le autorità competenti si accertano che i registri da esse istituiti a norma del paragrafo 1 e le modalità di utilizzo di tali registri rispettino le disposizioni della direttiva 95/46/CE.

5.   L'Agenzia si assicura che il sistema istituito a norma del paragrafo 2, lettere a) e b) ottemperi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

6.     I macchinisti devono poter accedere in qualsiasi momento ai propri dati conservati nei registri delle autorità competenti e in quelli delle imprese ferroviarie e poter ottenerne una copia su richiesta.

CAPO V

FORMAZIONE DEI MACCHINISTI

Articolo 21

Formazione

1.   La procedura da seguire per ottenere la licenza di cui all'articolo 12, paragrafo 1 comprende il programma di formazione prescritto per soddisfare i requisiti in materia di qualifiche professionali indicati all'articolo 11.

Gli obiettivi di tale formazione sono definiti nell'allegato V. Essi possono essere integrati:

a)

mediante le pertinenti specifiche tecniche di interoperabilità (STI), oppure

b)

mediante i criteri proposti dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 881/2004 ed adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

2.   Il procedimento da seguire per conseguire l'attestato armonizzato è quello specificamente previsto da ogni impresa ferroviaria. Gli obiettivi del programma di formazione sono definiti dall'articolo 11 e, in particolare, negli allegati VI e VII.

3.   A norma delle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2004/49/CE, gli Stati membri provvedono affinché i macchinisti abbiano un accesso equo e non discriminatorio alla formazione necessaria per soddisfare i requisiti prescritti per il conseguimento della licenza e dell'attestato complementare armonizzato.

Articolo 22

Finanziamento della formazione

Le imprese ferroviarie e i gestori di infrastrutture sono contrattualmente responsabili della formazione, professionale, sia di base che continua.

Un'impresa ferroviaria o un gestore di infrastruttura che occupano un macchinista la cui formazione è stata finanziata totalmente o in parte da un'altra impresa ferroviaria o da un altro gestore di infrastruttura con cui il macchinista ha volontariamente interrotto il rapporto di lavoro dopo meno di cinque anni di attività, rimborsa il costo di detta formazione a tale impresa o gestore di infrastruttura.

Le norme dettagliate per l'attuazione della presente disposizione vengono stabilite sulla base di una raccomandazione elaborata dall'Agenzia nel quadro dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 881/2004.

Articolo 23

Esami

All'inizio del procedimento relativo al rilascio della licenza di cui all'articolo 12, paragrafo 1, nonché per il rilascio dell'attestato complementare armonizzato, sono fissati gli esami e gli esaminatori che devono verificare il possesso delle qualifiche professionali prescritte. Detti esami sono svolti da commissioni giudicatrici composte da esaminatori che siano competenti , indipendenti, imparziali e senza conflitti d'interesse. Gli esaminatori che controllano le competenze richieste per il rilascio di una licenza sono accreditati a norma dell'articolo 18 .

La scelta degli esaminatori e lo svolgimento degli esami devono ottemperare a criteri comunitari proposti dall'Agenzia ed adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. In assenza dei suddetti criteri comunitari i criteri nazionali da rispettare sono stabiliti dalle autorità competenti.

CAPO VI

VALUTAZIONE

Articolo 24

Norme di qualità

Le autorità competenti provvedono affinché tutte le attività concernenti la formazione, la valutazione delle competenze, l'aggiornamento delle licenze e degli attestati complementari siano oggetto di un monitoraggio permanente nell'ambito di un sistema di norme di qualità atto a garantire il conseguimento degli obiettivi definiti dalla presente direttiva in ordine ai requisiti di base e alle qualifiche professionali.

Articolo 25

Valutazione indipendente

1.   In ciascuno Stato membro è effettuata, a intervalli non superiori a cinque anni, una valutazione indipendente delle procedure per l'acquisizione e la valutazione delle conoscenze, della comprensione, delle idoneità e della competenza, nonché del sistema di rilascio delle licenze e degli attestati complementari armonizzati. Tale valutazione è effettuata da persone qualificate nessuna delle quali esercita le attività in questione.

2.   I risultati delle suddette valutazioni indipendenti sono accompagnati da documenti giustificativi e trasmessi alle autorità competenti interessate. Se necessario, gli Stati membri prendono i provvedimenti idonei per ovviare alle carenze constatate dalla valutazione indipendente.

CAPO VII

CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE VIAGGIANTE

Articolo 26

Disposizioni applicabili al personale viaggiante

Tutto il personale viaggiante deve essere in possesso di un certificato rilasciato dall'autorità competente conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Entro il 1° gennaio 2009 l'Agenzia esamina i profili e i compiti del personale viaggiante alla luce dei loro effetti sulla sicurezza del trasporto. Nel quadro dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 881/2004 l'Agenzia elabora raccomandazioni in merito alla certificazione del personale viaggiante, conformemente alla presente direttiva e alle norme europee uniformi in materia di qualifiche.

Sulla base di tali raccomandazioni la Commissione adotta un sistema di certificazione per il personale viaggiante conformemente alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Una volta adottato, il sistema diventa parte integrante della presente direttiva e figura in allegato alla stessa.

Fino all'adozione del sistema, al personale viaggiante si applica l'SPI pertinente ai sensi delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE.

In assenza di tali regole comunitarie, le prescrizioni minime da rispettare sono adottate e pubblicate dall'autorità competente.

CAPO VIII

CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 27

Controlli effettuati dallo Stato

1.   L'autorità competente può verificare in qualsiasi momento, a bordo dei treni che circolano nel territorio di sua competenza, che il personale di condotta sia munito dei documenti rilasciati a norma della presente direttiva.

2.   Ferma restando la verifica di cui al paragrafo 1, i macchinisti possono esser tenuti a dimostrare la loro competenza nel caso di errori commessi sul luogo di lavoro. La dimostrazione può consistere, in particolare, nel verificare se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafi 3 e 4.

3.   L'autorità competente può procedere ad indagini amministrative riguardanti il rispetto della presente direttiva da parte dei macchinisti, delle imprese ferroviarie e dei gestori delle infrastrutture, dei valutatori e dei centri di formazione che esercitano la loro attività sul territorio di loro competenza.

4.   L'autorità competente, se ritiene che una licenza rilasciata dall'autorità competente di un altro Stato membro non soddisfa i criteri prescritti, può rivolgersi all'autorità dell'altro Stato membro e chiedere o un controllo complementare o il ritiro della licenza. L'autorità che ha rilasciato la licenza in questione si impegna ad esaminare la domanda nel termine di tre settimane e a comunicare la propria decisione all'altra autorità.

5.   L'autorità competente, se ritiene che un attestato complementare non soddisfi i criteri prescritti, può rivolgersi all'impresa ferroviaria e chiedere o un controllo complementare o il ritiro dell'attestato complementare.

6.   Se uno Stato membro ritiene che una decisione presa da un'autorità competente di un altro Stato membro ai sensi del paragrafo 4 non soddisfi i criteri pertinenti, la Commissione è investita del caso ed esprime il suo parere nel termine di tre mesi. Se necessario, allo Stato membro interessato sono proposti interventi correttivi. In caso di disaccordo o di controversia, la questione è sottoposta al Comitato di cui all'articolo 31, paragrafo 1 e la Commissione prende le misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 28

Sanzioni

Gli Stati membri determinano il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle disposizioni nazionali emanate in applicazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione non oltre la data indicata all'articolo 34 e notificano senza indugio ogni loro successiva modificazione.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Deroghe

Gli Stati membri possono escludere dalle disposizioni che adottano per l'attuazione della presente direttiva:

a)

le metropolitane, le tramvie e gli altri sistemi ferroviari urbani;

b)

le reti che, sul piano funzionale, sono separate dal resto del sistema ferroviario e che sono unicamente adibite all'esercizio di servizi di trasporto passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché le imprese che operano esclusivamente su tali reti;

c)

le infrastrutture ferroviarie private utilizzate unicamente dal proprietario dell'infrastruttura per le proprie operazioni di trasporto di merci;

d)

le sezioni ferroviarie chiuse al traffico normale a fini di mantenimento, rinnovo o aggiornamento dei sistemi ferroviari.

Articolo 30

Modifiche degli allegati

Gli allegati vengono adeguati al progresso scientifico e tecnico secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2 , nel massimo rispetto delle procedure e delle competenze attribuite dal regolamento (CE) n. 881/2004, in particolare dei suoi articoli 3, 4, 6, 12 e 17 .

Le parti sociali sono associate a tale adeguamento degli allegati nell'ambito del comitato per il dialogo sociale settoriale istituito dalla decisione 98/500/CE  (15).

Articolo 31

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 96/48/CE.

2.   Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa decisione.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 32

Relazione

L'Agenzia valuta l'evoluzione della certificazione dei macchinisti effettuata a norma della presente direttiva e gli altri sviluppi negli Stati membri concernenti la gestione delle competenze dei macchinisti . Essa presenta alla Commissione, non oltre il 1° gennaio 2009 , una relazione corredata, se necessario, da raccomandazioni di miglioramenti da apportare al sistema in relazione alle procedure di rilascio delle licenze e degli attestati complementari armonizzati, all'accreditamento dei centri di formazione e dei valutatori, al sistema di qualità istituito dalle autorità competenti, al reciproco riconoscimento dei certificati, nonché alla mobilità sul mercato del lavoro.

La Commissione, sulla base di tali raccomandazioni, prende le misure appropriate; se necessario essa propone modifiche alla presente direttiva.

Articolo 33

Cooperazione

Gli Stati membri si assistono reciprocamente ai fini dell'attuazione della presente direttiva.

Articolo 34

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il  31 dicembre 2006 . Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono adottate dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva nonchè una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate.

Articolo 35

Attuazione progressiva

1.   La presente direttiva è attuata progressivamente, secondo le tappe qui di seguito indicate:

a)

Durante la prima tappa (2006-2008), gli Stati membri recepiscono la presente direttiva. Sono istituiti i registri di cui all'articolo 20;

b)

a decorrere dal 1° gennaio 2007, un primo gruppo di macchinisti viene certificato a norma della presente direttiva ; il gruppo in questione è composto dai macchinisti che conducono locomotive e treni in relazione ai quali il diritto di accesso alla rete ferroviaria comunitaria deriva dalla direttiva 91/440/CEE o treni passeggeri in servizio conformemente ad accordi di cooperazione transfrontaliera tra imprese;

c)

a decorrere dal 1° gennaio 2009 e conformemente al sistema di certificazione che la Commissione deve adottare conformemente all'articolo 26, il personale viaggiante viene certificato conformemente alla presente direttiva;

d)

a decorrere dal 1° gennaio 2010 tutti gli altri macchinisti vengono certificati conformemente alla presente direttiva.

2.     Su richiesta di uno Stato membro la Commissione chiede all'Agenzia di effettuare, in consultazione con lo Stato membro richiedente, un'analisi costi/ benefici dell'applicazione della presente direttiva ai macchinisti e al personale viaggiante che operano esclusivamente sul territorio di tale Stato membro. L'analisi costi/benefici copre un periodo di dieci anni e viene presentata alla Commissione entro la fine della tappa di cui al paragrafo 1, lettera a).

Se l'analisi costi/benefici dimostra che i costi connessi all'applicazione della presente direttiva a tali macchinisti e personale viaggiante sono superiori rispetto ai benefici, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, adotta una decisione entro sei mesi dalla presentazione dell'analisi stessa. Tale decisione può esentare tali macchinisti e personale viaggiante dall'applicazione del paragrafo 1, lettere c) e d) per un periodo di al massimo dieci anni.

3.   Un periodo transitorio è definito come il periodo che inizia alla data di entrata in vigore della presente direttiva e termina due anni dopo la decisione, prevista all'articolo 20, relativa ai parametri fondamentali dei registri. Nel corso del periodo transitorio gli Stati membri possono certificare i macchinisti secondo le disposizioni in vigore prima dell'entrata in vigore della presente direttiva nel caso di macchinisti che esercitano la loro professione o che hanno iniziato un programma di istruzione e formazione approvato o un corso di formazione approvato prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.

4.    Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri sostituiscono tutti i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva e durante il periodo transitorio quale definito al paragrafo 2 mediante licenze ed attestati complementari armonizzati conformi alla presente direttiva anteriormente al 2015.

5.   Ogni macchinista certificato a norma delle disposizioni che si applicavano prima dell'entrata in vigore della presente direttiva può continuare ad esercitare la propria attività professionale fino al 2010 nel caso di servizi transfrontalieri e fino al 2015 negli altri casi. I certificati corrispondenti non beneficiano di alcun diritto al riconoscimento reciproco in forza della presente direttiva, fermo restando il sistema generale di riconoscimento reciproco istituito dalla direttiva 92/51/CEE, il quale continua ad applicarsi fino al termine del periodo transitorio.

6.    L' Agenzia può ad ogni momento valutare la possibilità di utilizzare una smart card in luogo della licenza e dell'attestato complementare armonizzato previsti dall'articolo 4. La smart card avrebbe il vantaggio di combinare i due elementi in uno solo e di poter essere utilizzata nell'ambito di altre applicazioni nel settore della sicurezza o nel settore della gestione dei macchinisti. Se necessario, la Commissione adotta con la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2 e sulla base di un progetto predisposto dall'Agenzia, le specifiche tecniche e funzionali della suddetta smart card.

Articolo 36

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 37

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 221 dell'8.9.2005, pag. 64.

(2)  GU C 71 del 22.3.2005, pag. 26.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 28 settembre 2005.

(4)  Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) ( GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44 ).

(5)  GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25 . Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

(6)   GU L 195 del 27.7.2005, pag. 18 .

(7)   Direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità ( GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6 ). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114 ).

(8)   Direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ( GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1 ). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/50/CE.

(9)   Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che istituisce una Agenzia Ferroviaria Europea ( GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1 ).

(10)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento.(CE) n. 1882/2003 ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).

(11)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(12)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(13)   GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25 . Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/108/CE della Commissione ( GU L 32 del 5.2.2004, pag. 15 ).

(14)  GU L 199 del 31.7.1985, pag. 56.

(15)   Decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo ( GU L 225 del 12.8.1998, pag. 27 ). Decisione modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

ALLEGATO I

MODELLO COMUNITARIO DI LICENZA E DI ATTESTATO COMPLEMENTARE

1.   Caratteristiche della licenza

Le caratteristiche fisiche della licenza di macchinista sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.

I metodi di verifica delle caratteristiche della patente destinati ad assicurare la loro conformità alle norme internazionali sono conformi alla norma ISO 10373.

2.   Contenuto della licenza

La facciata anteriore della licenza contiene:

a)

la dicitura «licenza di macchinista» stampata a caratteri grandi nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la licenza;

b)

la menzione, facoltativa, del nome dello Stato membro che rilascia la licenza;

c)

il simbolo distintivo dello Stato membro che rilascia la licenza secondo il codice ISO 3166 del paese, stampato in negativo in un rettangolo blu e contornato da dodici stelle di colore giallo;

d)

le informazioni specifiche relative al certificato rilasciato, numerate come segue:

1.

nome del titolare;

2.

cognome del titolare;

3.

data e luogo di nascita del titolare;

4.

a)

data di rilascio della licenza;

b)

data di scadenza della validità amministrativa della licenza;

c)

autorità che rilascia la licenza;

5.

numero del certificato che dà accesso ai dati del registro nazionale;

6.

fotografia del titolare;

7.

firma del titolare;

8.

residenza, domicilio o indirizzo postale (facoltativo);

e)

la dicitura «modello CE» nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura «licenza di conduzione treni» nelle altre lingue comunitarie, stampate in giallo come sfondo della patente;

f)

colori di riferimento:

blu: Pantone Reflex Blue,

giallo: Pantone Yellow.

3.   Attestato complementare armonizzato

L'attestato complementare armonizzato contiene:

9.

il nome e l'indirizzo delle imprese ferroviarie per conto delle quali il macchinista è autorizzato a condurre;

10.

le categorie nelle quali il titolare ha il diritto di condurre;

11.

il tipo di materiale rotabile che il titolare è autorizzato a condurre;

12.

le infrastrutture sulle quali il titolare è autorizzato a condurre;

13.

le eventuali diciture aggiuntive o restrittive.

4.   Dati riportati nei registri nazionali

a)

Dati relativi alla licenza

14.

Dati relativi al controllo delle prescrizioni di cui all'articolo 8

15.

Dati relativi al controllo delle prescrizioni di cui all'articolo 9

16.

Dati relativi al controllo delle prescrizioni di cui all'articolo 10

17.

Dati relativi al controllo delle prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2

18.

Dati relativi alle verifiche periodiche — articolo 14

b)

Dati relativi all'attestato complementare armonizzato

19.

Dati relativi all'impresa ferroviaria (materiale rotabile autorizzato — articolo 11 paragrafo 3, servizi autorizzati, formazione relativa al sistema di gestione della sicurezza)

20.

Dati relativi al controllo delle prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4: infrastrutture autorizzate (fare riferimento al registro delle infrastrutture di cui all'articolo 24 delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE)

21.

Dati relativi alle verifiche periodiche — articolo 14.

ALLEGATO II

COMPITI DEL MACCHINISTA

1.

Procedere, prima della partenza, alle verifiche prescritte, in particolare per quanto riguarda le capacità di carico e di funzionamento del veicolo.

2.

Contribuire alla verifica dell'efficacia dei dispositivi di frenata.

3.

Condurre in modo competente e sicuro i locomotori rispettando i segnali, le velocità consentite e gli orari previsti.

4.

Azionare e controllare l'apparecchiatura vigilante, il dispositivo di controllo della marcia, nonché osservare e manipolare gli strumenti di bordo.

5.

Individuare e localizzare nel più breve tempo possibile i guasti tecnici e i problemi di esercizio, nonché gli eventi inusuali che si verificano nel corso del viaggio e, se del caso, esaminare le carrozze per rilevare deterioramenti e difetti, assicurare la protezione del treno e chiamare un soccorso esterno.

6.

Porre rimedio ai guasti di minor conto e prendere misure per eliminare i guasti più complessi sui veicoli.

7.

Assicurare l'immobilizzazione del treno e portarlo su un binario morto in piena sicurezza.

8.

Rendere conto verbalmente, per iscritto o per mezzo di un sistema informatico dell'esercizio della sua missione, in particolare in caso di avvenimenti inusuali, per mezzo di relazioni dettagliate.

ALLEGATO III

REQUISITI DI BASE

1.   Qualifica

Almeno 9 anni di istruzione secondaria, seguiti da 2-3 anni d'istruzione post-secondaria in istituti tecnici, di apprendistato o di attività in professioni commerciali.

Possibilità alternativa: almeno 12 anni di scolarizzazione.

2.   Contenuto minimo dell'esame prima dell'entrata in servizio

2.1.   Esami medici

Visita medica generale;

esame delle funzioni sensoriali (vista, udito, percezione dei colori);

analisi del sangue o delle urine per il rilevamento del diabete mellito e di altre malattie, come prescritto in seguito all'esame clinico;

ECG a riposo;

ricerca di sostanze proibite.

2.2.   Esami psicologici

Gli esami psicologici sono finalizzati ad aiutare l'impresa ferroviaria nell'assegnazione e nella gestione del personale idoneo dal punto di vista cognitivo, psicomotorio, comportamentale e della personalità a svolgere i compiti previsti senza rischi.

Nel determinare il contenuto dell'esame psicologico lo psicologo deve prendere in considerazione, come minimo, i criteri che seguono, in relazione alle esigenze di ogni funzione di sicurezza:

cognitivi: attenzione e concentrazione; memoria; capacità di percezione; ragionamento; comunicazione

psicomotori: velocità di reazione, coordinamento gestuale;

comportamentali e legati alla personalità: autocontrollo emotivo, affidabilità comportamentale, autonomia, coscienza.

Se omette uno dei criteri di cui sopra, lo psicologo ne deve giustificare e documentare il motivo.

3.   Visite periodiche dopo l'entrata in servizio

Oltre alla periodicità di cui all'articolo 14, paragrafo 1, il medico del lavoro deve procedere a controlli più ravvicinati ove ciò sia richiesto dallo stato di salute dell'agente.

3.1.   Contenuto minimo della visita medica periodica dopo l'entrata in servizio

Se in occasione dell'esame effettuato prima dell'entrata in servizio l'agente rispetta i criteri prescritti, le visite periodiche specialistiche devono prevedere, come minimo:

una visita medica generale;

un controllo delle funzioni sensoriali (vista, udito, percezione dei colori);

analisi del sangue o delle urine per il rilevamento del diabete mellito e di altre malattie, come prescritto in seguito all'esame clinico;

ricerca di sostanze proibite in base alle indicazioni dello stato clinico.

Per i macchinisti che hanno compiuto 40 anni di età è prescritto anche l'ECG a riposo.

3.2.   Conferma dell'idoneità fisica

L'idoneità fisica è verificata regolarmente e dopo ogni incidente di lavoro come pure in caso di interruzione del lavoro dovuta a incidenti che coinvolgono persone . Il medico del lavoro o il servizio medico dell'impresa possono decidere di effettuare una visita medica complementare, in particolare dopo un'assenza dal lavoro dovuta a malattia protrattasi per oltre trenta giorni. Il datore di lavoro può chiedere al medico accreditato di verificare l'idoneità del macchinista qualora sia stato costretto a sospenderlo dal servizio per motivi di sicurezza.

Durante il servizio il macchinista non deve mai essere sotto l'influenza di qualsivoglia sostanza in grado di pregiudicarne la concentrazione, la vigilanza o il comportamento.

4.   Requisiti medici

4.1.   Requisiti generali

Il personale non deve soffrire di disturbi clinici, né assumere medicinali in grado di provocare:

un'improvvisa perdita di conoscenza;

una riduzione dell'attenzione o della concentrazione;

un'improvvisa incapacità;

una perdita d'equilibrio o di coordinazione;

una limitazione significativa di mobilità.

4.2.   Vista

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni in materia di acuità visiva:

acuità visiva a distanza (con o senza lenti): 0,8; minimo 0,3 per l'occhio peggiore;

lenti correttive massime: ipermetropia +5/miopia - 8. Sono ammesse deroghe in casi eccezionali e previo parere positivo di un oculista. In tal caso la decisione spetta al medico del lavoro;

vista da vicino e intermedia: sufficiente, con o senza lenti;

le lenti a contatto sono ammesse;

percezione dei colori normale: utilizzo di un test riconosciuto, come l'Ishihara, integrato da un altro test riconosciuto, se necessario;

campo visivo: completo;

vista per entrambi gli occhi: efficace;

visione binoculare: efficace;

sensibilità al contrasto: buona;

assenza di malattie progressive dell'occhio;

gli impianti oculari, le cheratotomie e le cheratectomie sono ammesse esclusivamente a condizione che siano verificate annualmente o in base a un periodicità stabilita dal medico del lavoro.

4.3.   Udito

Udito sufficiente confermato da un audiogramma, vale a dire:

udito sufficiente per tenere una conversazione telefonica ed essere in grado di udire i segnali d'allarme e i messaggi radio.

I valori che seguono devono essere considerati orientativi:

il deficit uditivo non deve essere superiore a 40 dB a 500 e 1 000 Hz;

il deficit uditivo non deve essere superiore a 45 dB a 2 000 Hz per l'orecchio peggiore.

4.4.   Gravidanza

In caso di scarsa tolleranza o di patologie, la gravidanza deve essere considerata causa provvisoria di esclusione per i macchinisti. Il medico del lavoro (come definito più sopra) deve accertarsi che siano applicate le disposizioni di legge per la tutela delle agenti in stato interessante.

4.5.   Criteri speciali di salute per i macchinisti

4.5.1.   Vista

Acuità visiva a distanza (con o senza lenti) 1,2; almeno 0,5 per l'occhio peggiore.

Resistenza all'abbagliamento.

Non sono ammesse lenti a contatto colorate né lenti fotocromatiche. Sono ammesse le lenti con filtro UV.

4.5.2.   Requisiti in materia di udito e di conversazione

Nessuna anomalia del sistema vestibolare.

Nessun disturbo cronico del linguaggio (vista la necessità di scambiare messaggi in modo forte e chiaro).

Nessun utilizzo di apparecchi acustici .

5.    Test linguistico

Il personale incaricato del controllo della circolazione ferroviaria deve essere in grado di applicare i messaggi e la metodologia di comunicazione indicati nelle STI «operative».

I macchinisti e l'altro personale delle imprese ferroviarie che devono comunicare con il gestore dell'infrastruttura per questioni cruciali di sicurezza devono possedere cognizioni linguistiche nella lingua indicata dal gestore dell'infrastruttura interessato. Le cognizioni linguistiche devono consentire loro di comunicare in modo attivo ed efficace in situazioni di routine, critiche o d'emergenza.

ALLEGATO IV

QUALIFICHE PROFESSIONALI

Programma generale e metodo di formazione

1.   Introduzione

Il contenuto e l'organizzazione dei corsi di formazione comprendono:

un'introduzione relativa all'impresa ferroviaria e al posto di lavoro, in particolare il pronto soccorso e la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;

le norme di gestione, i regolamenti in materia di sicurezza del traffico;

l'ingegneria (infrastrutture ferroviarie e materiale rotabile), con particolare attenzione alla segnaletica, ai sistemi di frenata e a quelli di controllo dei treni, alla preparazione dei treni, all'individuazione e alla riparazione dei guasti. Decisione circa l'idoneità del locomotore di effettuare il servizio;

la comunicazione; formazione all'utilizzo dell'altoparlante nel quadro del servizio alla clientela;

l'acquisizione delle competenze di conduzione: accompagnando un macchinista esperto, conducendo sotto sorveglianza, sul simulatore, conducendo in modo autonomo;

l'acquisizione di conoscenze sugli itinerari e sulle condizioni locali; tale formazione può essere svolta dopo il conseguimento della qualifica di macchinista, quando il conduttore è destinato ad una zona di servizio specifica;

gli incidenti e le situazioni anomale: imparare a fronteggiarli in condizioni di stress e in situazioni conflittuali;

la lotta contro gli incendi.

Le competenze necessarie si articolano in tre parti:

la parte «generale», illustrata in dettaglio all'allegato V;

la parte riguardante il materiale rotabile, illustrata in dettaglio all'allegato VI;

la parte riguardante le infrastrutture, illustrata in dettaglio all'allegato VII.

2.   Metodo di formazione

È necessaria una ripartizione equilibrata del tempo dedicato alla formazione teorica (aula e dimostrazioni) e del tempo dedicato all'addestramento pratico (sull'esperienza di lavoro, conduzione con e senza sorveglianza).

L'utilizzo del computer per la formazione è ammesso per l'apprendimento individuale delle norme operative, della segnaletica, ecc. Si dovrà, tuttavia, avere cura di utilizzare i simulatori di ultima generazione.

L'utilizzo di simulatori può essere utile per un addestramento efficace dei macchinisti; essi sono utilizzati in particolare per ridurre i tempi di conduzione sull'infrastruttura, per l'addestramento sulle situazioni anomale e per completare l'addestramento sui nuovi tipi di locomotori.

Per quanto riguarda l'acquisizione di conoscenze sugli itinerari, è necessario privilegiare l'approccio che consiste nell'affiancare al candidato macchinista un altro macchinista durante un certo numero di tragitti, sia diurni che notturni, lungo l'itinerario. A complemento dell'addestramento possono essere utilizzate registrazioni filmate degli itinerari visti dalla prospettiva del macchinista in cabina di guida.

3.   Esame

Alla fine del corso di addestramento devono essere previsti esami teorici e pratici.

La valutazione dell'attitudine alla conduzione sarà effettuata nel corso di prove di conduzione sulla rete. I simulatori possono essere utilizzati come complemento per verificare l'applicazione delle norme operative e il comportamento del macchinista in situazioni di particolare difficoltà.

ALLEGATO V

ESAME RELATIVO ALLE CONOSCENZE PROFESSIONALI GENERALI

Materie generali

Gli obiettivi che seguono rientrano nel quadro della formazione generale:

acquisizione della conoscenza e della pratica delle tecniche ferroviarie, compresa la normativa in materia di sicurezza ed esercizio;

acquisizione della conoscenza e delle procedure relative ai rischi legati all'esercizio ferroviario e ai differenti mezzi a disposizione per gestirli;

l'acquisizione della conoscenza e della pratica di una o più modalità operative;

l'acquisizione della conoscenza e della pratica di uno o più tipi di materiale rotabile.

In particolare, il macchinista deve essere in grado:

di valutare le condizioni concrete di esercizio del mestiere di macchinista, i suoi interessi e le sue esigenze professionali e personali (periodi di lavoro prolungati, assenza da casa, ecc.);

di mettere in pratica le norme di sicurezza del personale;

d'identificare le motrici;

di conoscere e applicare in modo preciso un metodo di lavoro;

d'individuare i vari documenti di riferimento e di applicazione (libretto «procedure» e libretto «linea», come definiti nella STI «operativa», manuale di conduzione, guida per la riparazione dei guasti, ecc.);

di adottare un'igiene di vita compatibile con il mestiere di operatore di sicurezza;

di conoscere l'esistenza delle procedure in caso di incidenti nei quali sono coinvolte persone;

di distinguere i rischi legati all'esercizio ferroviario in generale;

di conoscere l'esistenza dei differenti principi della sicurezza della circolazione;

di conoscere le basi dell'elettrotecnica.

ALLEGATO VI

ESAME SULLE CONOSCENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL MATERIALE ROTABILE

Al termine della formazione specifica sul materiale rotabile, il macchinista deve essere in grado di svolgere i compiti che seguono.

1.   Prove e verifiche prescritte prima della partenza

Il macchinista deve essere in grado di:

consultare il servizio da svolgere e i documenti corrispondenti;

dotarsi della documentazione e dell'equipaggiamento necessari;

verificare le capacità della motrice;

verificare le indicazioni riportate sui documenti di bordo della motrice;

assicurarsi, tramite le verifiche e le prove previste, che la motrice sia in condizione di assicurare il traino del treno dal punto di vista dello sforzo di trazione e dei dispositivi di sicurezza;

assicurare le operazioni di ordinaria manutenzione preventiva eventualmente prescritte.

2.   Conoscenza del materiale rotabile

Per condurre una motrice, il macchinista deve conoscere l'insieme degli organi di comando e degli indicatori a sua disposizione, in particolare quelli riguardanti:

la trazione

la frenata

i dispositivi relativi alla sicurezza della circolazione.

Per potere reperire e localizzare un'anomalia sul materiale rotabile, segnalarla e determinare le condizioni per la ripresa della marcia e, in taluni casi, effettuare un intervento, il macchinista deve conoscere (1):

gli elementi costitutivi del materiale rotabile, il loro ruolo e i dispositivi specifici del materiale trainato, in particolare il sistema che consiste nel fermare il treno sfogando il circuito frenante;

il significato dei simboli all'interno e all'esterno del materiale rotabile, in particolare i simboli utilizzati per il trasporto di merci pericolose;

gli elementi specifici delle motrici (2).

3.   Prova dei freni

Il macchinista deve essere in grado di:

verificare, prima della partenza, che la potenza di frenata effettiva del treno corrisponda alla potenza di frenata prescritta per la linea, come specificato nei documenti del veicolo;

verificare il funzionamento della frenata della motrice prima di ogni messa in movimento, in servizio e in marcia.

4.   Tipo di marcia e velocità limite del treno in funzione delle caratteristiche della linea

Il macchinista deve essere in grado di:

prendere conoscenza delle informazioni che gli sono trasmesse prima di ogni partenza;

determinare il tipo di marcia e la velocità limite del treno in funzione di elementi variabili quali, ad esempio, i limiti di velocità o eventuali modifiche alla segnaletica.

5.   Conduzione del treno in modo tale da non arrecare danno agli impianti e al materiale

Il macchinista deve essere in grado di:

utilizzare tutti i dispositivi di comando e di controllo a sua disposizione, secondo le norme applicabili;

avviare il treno rispettando tutti i vincoli di aderenza e di potenza;

conoscere in ogni momento la sua posizione sulla linea percorsa;

utilizzare il freno per rallentare e arrestare il treno, rispettando il materiale rotabile e gli impianti.

6.   Anomalie

Il macchinista deve essere in grado di:

essere attento agli eventi anomali relativi alla conduzione del treno;

individuare i segnali di anomalie, distinguerli e reagire in base alla loro rispettiva importanza privilegiando, in ogni caso, la sicurezza della circolazione ferroviaria e delle persone;

conoscere i mezzi di protezione e di comunicazione disponibili;

ispezionare il treno per rilevare eventuali lievi anomalie;

tentare di porre rimedio a tali anomalie.

7.   Incidenti e inconvenienti d'esercizio, incendi e incidenti che coinvolgono persone

Il macchinista deve essere in grado di:

prendere le misure atte a proteggere il treno e lanciare l'allarme in caso di incidenti che coinvolgano persone a bordo del treno;

determinare se il treno trasporta materiali pericolosi e individuarli sulla base dei documenti del treno e degli elenchi dei vagoni.

8.   Condizioni per la ripresa della marcia dopo un incidente che coinvolge il materiale

Dopo un incidente il macchinista deve essere in grado di:

decidere se il materiale può continuare a circolare e in quali condizioni;

comunicare quanto prima tali condizioni al gestore dell'infrastruttura.

9.   Immobilizzazione del treno

Il macchinista deve essere in grado di prendere le misure atte a impedire la messa in marcia intempestiva del treno, anche nelle condizioni più sfavorevoli.


(1)  In particolare:

le strutture meccaniche

il sistema frenante

il sistema di sospensione e di collegamento

il sistema di rotolamento

gli equipaggiamenti di sicurezza.

(2)  In particolare:

i sistemi di captazione e i circuiti ad alta tensione

i serbatoi di combustibile, i dispositivi di alimentazione a combustibile, il sistema di scarico

la catena di trazione, i motori e le trasmissioni

i mezzi di comunicazione (radio terra-treno ecc.).

ALLEGATO VII

ESAME DELLE CONOSCENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLE INFRASTRUTTURE

Materie relative alle infrastrutture

1.   Prova di frenata sul treno

Il macchinista deve essere in grado di verificare, prima della partenza, che la potenza di frenata effettiva del treno corrisponda alla potenza di frenata prescritta per la linea, come specificato nei documenti del veicolo.

2.   Tipo di marcia e velocità limite in funzione delle caratteristiche della linea

Il macchinista deve essere in grado di:

prendere conoscenza delle informazioni che gli sono trasmesse prima di ogni partenza, quali, ad esempio, i limiti di velocità o eventuali modifiche alla segnaletica;

determinare il tipo di marcia e la velocità limite del treno in funzione delle caratteristiche della linea.

3.   Conoscenza della linea

Il macchinista deve essere in grado di anticipare e reagire in modo adeguato in termini di sicurezza e di prestazioni. Egli deve, pertanto, possedere una buona conoscenza delle linee e degli impianti ferroviari percorsi, nonché degli eventuali itinerari equivalenti convenuti.

Sono importanti i seguenti elementi:

le condizioni di esercizio (cambi di binario, circolazione a senso unico, ecc.);

l'individuazione dei binari utilizzabili per il tipo di circolazione considerato;

il regime di esercizio;

il tipo di blocco e le normative correlate;

il nome, la posizione e l'avvistamento a distanza delle stazioni e delle cabine di servizio per adattare la conduzione di conseguenza;

la segnaletica che indica una transizione tra sistemi di esercizio o di alimentazione differenti;

le velocità limite per le differenti categorie di treni condotte dall'agente;

i profili topografici;

le particolari condizioni di frenata applicabili, ad esempio, alle linee in forte pendenza;

le caratteristiche particolari di esercizio: segnali o pannelli speciali, condizioni di partenza.

4.   Norme di sicurezza

Il macchinista deve essere in grado di:

mettere il treno in marcia esclusivamente dopo che sono state rispettate tutte le condizioni prescritte (orario, ordine o segnale di partenza, apertura dei segnali, se del caso, ecc.);

osservare la segnaletica (lungo la linea o in cabina), interpretarla senza esitazioni o errori e agire di conseguenza;

circolare in piena sicurezza in conformità delle modalità operative specifiche: applicare modalità speciali ove prescritto, limitazioni temporanee della velocità, circolazione in senso inverso a quello normale, autorizzazione al superamento di segnali chiusi, manovre, evoluzioni, circolazione attraverso cantieri, ecc.;

rispettare le fermate previste dall'orario o ordinate ed effettuare, eventualmente, le operazioni legate al servizio dei viaggiatori durante tali fermate, in particolare l'apertura e la chiusura delle porte.

5.   Conduzione del treno

Il macchinista deve essere in grado di:

conoscere in ogni momento la sua posizione lungo la linea percorsa;

utilizzare il freno per rallentare e arrestare il treno, nel rispetto del materiale rotabile e degli impianti;

conformare la marcia del convoglio all'orario e alle eventuali prescrizioni in materia di risparmio energetico, tenendo conto delle caratteristiche della motrice, del treno, della linea e dell'ambiente.

6.   Anomalie

Il macchinista deve essere in grado di:

essere attento, nella misura in cui la conduzione del treno lo consente, agli eventi insoliti relativi all'infrastruttura e all'ambiente: segnaletica, binario, alimentazione, passaggi a livello, dintorni del binario, altra circolazione;

essere attento agli eventi insoliti relativi alla conduzione del treno;

conoscere le distanze specifiche per il superamento di ostacoli;

informare quanto prima il gestore dell'infrastruttura del luogo e della natura delle anomalie constatate, assicurandosi di essere stato compreso correttamente dall'interlocutore;

assicurare o far assicurare la sicurezza del traffico e delle persone, ogni qualvolta ciò sia necessario.

7.   Incidenti e inconvenienti di esercizio, incendi e incidenti che coinvolgono persone

Il macchinista deve essere in grado di:

prendere le misure atte a proteggere il treno e chiedere aiuto in caso di incidenti che coinvolgono persone;

determinare il punto di arresto del treno a seguito di un incendio e agevolare, se necessario, l'evacuazione dei passeggeri;

fornire, non appena possibile, informazioni utili sull'incendio nel caso in cui non sia in grado di fronteggiarlo da solo;

dopo un incidente, decidere se il materiale può continuare a circolare e in quali condizioni;

comunicare quanto prima tali condizioni al gestore dell'infrastruttura.

P6_TA(2005)0356

Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale (COM(2004)0143 — C6-0003/2004 — 2004/0049(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0143) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0003/2004),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0123/2005),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2004)0049

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 settembre 2005 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando in conformità con la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Nel quadro della politica comune dei trasporti, è importante garantire la qualità dei servizi ferroviari e tutelare i diritti dei passeggeri in quanto utenti del trasporto ferroviario, nonché migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri per aiutare il trasporto su rotaia ad aumentare la sua quota di mercato rispetto ad altri modi di trasporto.

(2)

La comunicazione «Strategia politica dei consumatori 2002-2006 (4)» stabilisce l'obiettivo di conseguire un livello elevato di protezione dei consumatori nel settore dei trasporti e di applicare la tutela dei consumatori nel settore dei trasporti come previsto dall'articolo 153, paragrafo 2 del trattato.

(3)

La Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, attualmente in vigore, comprende le regole uniformi riguardanti il contratto per il trasporto internazionale di passeggeri e bagagli per ferrovia (CIV-appendice A della Convenzione). La COTIF è stata modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999. L'adesione della Comunità alla COTIF sarà possibile dopo l'entrata in vigore di detto protocollo. È importante tenere conto nel presente regolamento di quanto è già previsto nel CIV. È tuttavia opportuno tutelare non solo i passeggeri internazionali ma anche quelli nazionali. Per motivi di certezza del diritto è indispensabile, in tutti i casi in cui il CIV contiene già una regolamentazione, evitare di trasferire alla lettera tale regolamentazione nel presente regolamento.

(4)

Tra i diritti degli utenti dei servizi ferroviari rientra la disponibilità di informazioni sul servizio di trasporto prima, durante e dopo il viaggio.

(5)

Il passeggero ferroviario è la parte debole del contratto di trasporto, pertanto i suoi diritti devono essere tutelati.

(6)

Se usati correttamente, i sistemi telematici di vendita di biglietti ferroviari possono fornire un servizio importate e utile ai passeggeri. È pertanto necessario agevolare l'accesso a questi sistemi secondo criteri non discriminatori.

(7)

Le imprese ferroviarie dovrebbero cooperare per agevolare il passaggio da una rete all'altra e da un operatore all'altro, e attraverso tale cooperazione promuovere l'offerta di biglietti integrati ai passeggeri delle ferrovie.

(8)

Per assicurare che i passeggeri del trasporto ferroviario beneficino delle norme stabilite dal presente regolamento, le imprese ferroviarie che offrono servizi di trasporto passeggeri devono cooperare. Detta cooperazione dovrebbe essere aperta senza discriminazioni a tutte le imprese ferroviarie che offrono servizi di trasporto passeggeri.

(9)

I servizi di trasporto ferroviario di passeggeri dovrebbero recare beneficio a tutti i cittadini. Tutti i passeggeri, compresi quelli disabili o altri passeggeri a mobilità ridotta, hanno il diritto di accedere al trasporto ferroviario alle stesse condizioni , senza discriminazioni .

(10)

Occorre che le imprese ferroviarie e i gestori di stazione tengano sempre conto di tutti i possibili problemi che possono incontrare le persone a mobilità ridotta, in modo che con l'acquisto di nuovo materiale rotabile e in occasione di ristrutturazioni delle stazioni si provveda sistematicamente a migliorare i servizi di informazione e di assistenza e l'accessibilità generale della rete ferroviaria.

(11)

Nel contesto di un sistema di trasporto ferroviario sicuro e moderno, è opportuno adottare un sistema di responsabilità civile illimitata in caso di decesso o lesioni dei passeggeri.

(12)

L'applicazione di limiti alla responsabilità in caso di perdita del bagaglio, di danni al bagaglio e di danni dovuti a ritardo, perdita di coincidenza o soppressione del treno dovrebbe apportare maggiore chiarezza e fornire incentivi al mercato del trasporto di passeggeri, a tutto vantaggio dei viaggiatori.

(13)

È auspicabile provvedere alle esigenze finanziarie più urgenti delle vittime di incidenti e dei loro congiunti nel periodo immediatamente successivo all'incidente.

(14)

È importante che le norme del presente regolamento si applichino anche quando parte del trasporto di passeggeri sia effettuato con altri modi (in particolare via mare o idrovia interna), nel corso del viaggio per ferrovia o a seguito di cambiamenti temporanei. La prevalenza della responsabilità dell'operatore ferroviario è conforme alle convenzioni internazionali, in particolare all'articolo 1, paragrafo 3 del CIV, al protocollo di Vilnius, e all'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione di Atene del 2002 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio.

(15)

In caso di trasporto effettuato da imprese ferroviarie successive, i passeggeri dovrebbero avere la possibilità di presentare la domanda di indennità a una qualsiasi delle imprese ferroviarie che partecipano al trasporto.

(16)

Nell'interesse del mercato del trasporto di passeggeri per ferrovia dovrebbe essere mantenuto un livello elevato di sicurezza nelle stazioni e a bordo dei treni.

(17)

Nell'interesse degli altri passeggeri e dell'impresa ferroviaria i passeggeri sono tenuti a osservare determinate norme di comportamento.

(18)

Gli effetti del presente regolamento dovrebbero essere riesaminati, in particolare in relazione all'inflazione e all'evoluzione della concorrenza nei mercati del trasporto di passeggeri per ferrovia.

(19)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (5).

(20)

Per le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero stabilire adeguate sanzioni.

(21)

Gli obiettivi dell'azione prevista, cioè lo sviluppo delle ferrovie comunitarie e l'introduzione di diritti per i passeggeri nel traffico ferroviario, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono pertanto essere realizzati meglio a livello comunitario. La Comunità può di conseguenza adottare misure conformi al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In conformità con il principio di proporzionalità, sancito nel medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

(22)

Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate nell'osservanza della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.     Il presente regolamento dà attuazione ad alcune disposizioni della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e contiene un certo numero di disposizioni complementari.

2.   Il presente regolamento stabilisce i diritti e gli obblighi di tutti i passeggeri nel trasporto ferroviario.

I contratti di servizio pubblico devono anch'essi garantire almeno il livello di protezione previsto nel presente regolamento. Gli Stati membri hanno facoltà di prevedere diritti di più ampia portata nelle disposizioni di legge nazionali o nei contratti di pubblico servizio. Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri possono chiedere una deroga alla presente disposizione. Nell'adottare la sua decisione sulla deroga la Commissione tiene conto della situazione e dello sviluppo del mercato ferroviario nello Stato membro interessato.

3.    Qualora la Comunità abbia concluso un accordo in materia di trasporto ferroviario con un paese terzo, il presente regolamento si applica anche ai viaggi internazionali con origine o destinazione in detto paese o che vi transitano.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento i seguenti termini sono così definiti:

1)

«impresa ferroviaria»: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di licenza a norma della legislazione comunitaria applicabile la cui attività consiste nella prestazione regolare di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri, compresa la fornitura della trazione;

2)

«gestore dell'infrastruttura»: qualsiasi organismo o impresa incaricati in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte di essa, quale definita all'articolo 3 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (7), compresa eventualmente la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell'infrastruttura. I compiti di gestore dell'infrastruttura per una rete o parte di essa possono essere assegnati a diversi organismi o imprese;

3)

«organismo responsabile della ripartizione»: l'organismo responsabile della ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria;

4)

«organismo responsabile dell'imposizione di diritti»: l'organismo responsabile dell'imposizione di diritti per l'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria;

5)

«tour operator»: l'organizzatore o il rivenditore, diverso da un'impresa ferroviaria, ai sensi della definizione dell'articolo 2, punti 2) e 3) della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso (8);

6)

«stazione ferroviaria principale»: una stazione che, per volume di traffico, carattere internazionale e/o situazione geografica, viene designata come tale dallo Stato membro interessato ;

7)

«gestore di stazione»: il soggetto che lo Stato membro ha incaricato della gestione e/o manutenzione delle stazioni ferroviarie;

8)

«contratto di trasporto»: il contratto concluso tra un'impresa ferroviaria e/o un tour operator, da un lato, e un passeggero, dall'altro, per la fornitura di uno o più viaggi e, ove previsto, una o più prenotazioni, indipendentemente dal fatto che il trasporto sia effettuato da un'altra impresa di trasporto o altra impresa ferroviaria o che l'impresa ferroviaria e/o il tour operator che conclude il contratto lo abbia subappaltato ad un'altra impresa di trasporto o altra impresa ferroviaria;

9)

«biglietto»: un documento valido che serve come prova della conclusione di un contratto di trasporto e che dà diritto al trasporto, ovvero il documento equivalente in forma non cartacea, incluso il formato elettronico, rilasciato o autorizzato dall'impresa ferroviaria;

10)

«abbonamento»: un contratto di trasporto che consente al suo titolare di viaggiare regolarmente per un determinato periodo di tempo su un determinato percorso;

11)

«prenotazione»: un contratto tra un passeggero e l'impresa ferroviaria, la cui conclusione prevede l'emissione di un biglietto o di altra prova che vengono consegnati al passeggero ;

12)

«biglietto globale»: uno o più biglietti che rappresentano un contratto di trasporto necessario per effettuare un viaggio internazionale dall'origine fino alla destinazione usando un certo numero di treni e/o imprese ferroviarie;

13)

«viaggio internazionale»: un viaggio per ferrovia in cui è attraversata almeno una frontiera interna della Comunità e che può essere effettuato con un treno internazionale e/o nazionale per la tratta interna del viaggio;

14)

«servizio internazionale»: un servizio di trasporto internazionale di passeggeri nel quale il treno attraversa almeno una frontiera comunitaria interna; il treno può essere unito a un altro convoglio e/o scomposto e le varie sezioni possono avere origini e destinazioni diverse;

15)

«ritardo» : il tempo fra l'arrivo previsto nell' orario e l'arrivo effettivo del treno. Le modifiche dell'orario annunciate ai passeggeri con almeno 48 ore di anticipo non sono considerate come ritardo ;

16)

«soppressione»: la sospensione di un servizio programmato, eccetto i servizi il cui annullamento è stato annunciato ai viaggiatori con almeno 48 ore di anticipo ;

17)

«sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il trasporto ferroviario»: un sistema informatizzato contenente informazioni sui servizi di trasporto di passeggeri offerti dalle imprese ferroviarie; le informazioni sui servizi passeggeri contenute nel sistema riguardano i seguenti elementi:

a)

orari dei treni;

b)

disponibilità di posti sui treni;

c)

tariffe e condizioni speciali;

d)

accessibilità dei treni per le persone a mobilità ridotta;

e)

possibilità di effettuare prenotazioni o emettere biglietti, nella misura in cui dette possibilità sono disponibili completamente o parzialmente agli abbonati;

18)

«venditore di sistemi»: qualsiasi soggetto e i suoi affiliati responsabili dell'esercizio o della vendita dei sistemi telematici di informazioni e prenotazioni per il trasporto ferroviario; le imprese ferroviarie che sostengono le proprie vendite attraverso sistemi telematici di informazioni e prenotazioni non sono venditori di sistemi nel senso della presente definizione;

19)

«persona a mobilità ridotta»: qualsiasi persona la cui indipendenza, capacità di orientamento o di comunicazione o mobilità, a causa di incapacità fisica, sensoriale o locomotoria, handicap mentale, età, malattia o qualsiasi altro fattore, sia ridotta nell'uso dei trasporti e la cui situazione richieda un'attenzione particolare e l'adattamento alle relative esigenze personali del servizio disponibile a tutti i passeggeri;

20)

«impresa ferroviaria successiva»: un'impresa ferroviaria che assicura una parte di un trasporto internazionale;

21)

«impresa ferroviaria sostitutiva»: un'impresa ferroviaria che non ha concluso il contratto di trasporto con il passeggero ma alla quale l'impresa ferroviaria ha affidato l'effettuazione totale o parziale del trasporto;

22)

«CIV»: regole uniformi riguardanti il contratto di trasporto internazionale di passeggeri e bagagli per ferrovia come modificate dal Protocollo di Vilnius, Appendice A della COTIF.

CAPO II

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Articolo 3

Informazioni di viaggio

Le imprese ferroviarie e/o i tour operator forniscono al passeggero , su richiesta, le informazioni di cui all'allegato I relativamente ai servizi da essi offerti .

Le informazioni devono essere disponibili in un formato accessibile e comprensibile e devono essere fornite gratuitamente. Va riservata particolare attenzione alle esigenze delle persone con menomazioni dell'udito e/o della vista.

Le imprese ferroviarie e i tour operator sono responsabili dell'esattezza delle informazioni stampate o fornite elettronicamente sui servizi che essi offrono.

Articolo 4

Contratto di trasporto e biglietti

1.   Con il contratto di trasporto le imprese ferroviarie si impegnano a trasportare il passeggero, il bagaglio a mano e il bagaglio di altro tipo fino al luogo di destinazione. Esse trasportano la bicicletta del passeggero in tutti i treni, inclusi i treni transfrontalieri e ad alta velocità, eventualmente contro pagamento di un supplemento. Il contratto deve essere confermato da uno o più biglietti rilasciati al passeggero. I biglietti sono considerati prova facente fede della conclusione del contratto. Ai contratti di trasporto si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7 del CIV.

2.    Fatto salvo il paragrafo 1, le imprese ferroviarie emettono biglietti su cui sono riportate almeno le informazioni di cui all' allegato II .

Articolo 5

Accesso ai sistemi di informazione sui viaggi

1.   Fatto salvo il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (9), in particolare l'articolo 21, lettera b), si applicano i seguenti paragrafi dal 2 al 7.

2.   Un venditore di sistemi permette a ogni impresa ferroviaria che ne faccia apposita domanda di partecipare, a condizioni uguali e non discriminatorie, a servizi di distribuzione nei limiti della capacità disponibile del sistema in questione, fatti salvi i limiti tecnici che non rientrano sotto il controllo del venditore di sistemi.

3.   Al venditore di sistemi è fatto divieto:

a)

di applicare condizioni irragionevoli ai contratti con un'impresa ferroviaria partecipante;

b)

di chiedere l'accettazione di condizioni supplementari che, per loro natura o in base agli usi commerciali, non sono connesse alla partecipazione al sistema di informazione in questione e deve pertanto applicare le stesse condizioni per lo stesso livello di servizio.

4.   Un venditore di sistemi non impone all'impresa ferroviaria, come condizione per la partecipazione al suo sistema di informazioni, il divieto di partecipare contemporaneamente anche a un altro sistema.

5.   Un'impresa ferroviaria partecipante ha il diritto di recedere dal contratto con un venditore di sistemi senza incorrere in sanzioni, con preavviso di almeno sei mesi con scadenza non prima della fine del primo anno.

6.   Le strutture per il caricamento e il trattamento dei dati forniti dal venditore di sistemi sono offerti a tutte le imprese ferroviarie partecipanti senza alcuna discriminazione.

7.   Il venditore di sistemi che apporta miglioramenti ai servizi di distribuzione forniti o agli strumenti usati per prestare detti servizi li mette a disposizione di tutte le imprese ferroviarie partecipanti secondo le stesse modalità e le stesse condizioni, fatte salve le limitazioni tecniche del momento.

Articolo 6

Disponibilità di biglietti, biglietti globali e prenotazioni

1.    Fatto salvo il disposto degli articoli 81, 82 e 86 del trattato, le imprese ferroviarie cooperano per fornire al passeggero biglietti globali integrati per i viaggi internazionali. La cooperazione è aperta a qualsiasi impresa ferroviaria su base non discriminatoria. Ai servizi usati per emettere i biglietti si applicano tariffe commisurate ai costi. Le imprese ferroviarie notificano alla Commissione gli accordi di cooperazione un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2.   I biglietti devono essere distribuiti ai passeggeri almeno attraverso:

a)

biglietterie e, se disponibili, distributori automatici accessibili in tutte le principali stazioni ferroviarie, o;

b)

per telefono/ su siti Internet accessibili o tramite qualsiasi altra tecnologia informatica avente ampia diffusione, senza costi aggiuntivi per l'uso di questo canale di distribuzione.

3.     I biglietti emessi nel quadro di contratti di servizio pubblico devono essere distribuiti almeno attraverso:

a)

biglietterie e, se disponibili, distributori automatici accessibili in tutte le principali stazioni ferroviarie e

b)

per telefono/su siti Internet accessibili o tramite qualsiasi altra tecnologia informatica avente ampia diffusione, senza costi aggiuntivi per l'uso di questo canale di distribuzione.

4.     Qualora nella stazione di partenza non vi siano biglietterie o distributori automatici di biglietti, i passeggeri devono essere informati in stazione almeno circa i seguenti elementi:

a)

la possibilità di acquistare un biglietto per telefono, via Internet o sul treno, e le procedure da seguire;

b)

la più vicina stazione principale o il luogo più vicino in cui si ritrovano biglietterie e/o distributori automatici.

5.    Salvo che, per motivi di sicurezza, la politica antifrode o l'obbligo di prenotazione, l'accesso al treno o al terminal ferroviario sia limitato ai detentori di un titolo di trasporto valido, le imprese ferroviarie devono offrire la possibilità di acquistare biglietti a bordo del treno, in particolare se il passeggero non ha potuto acquistare il biglietto presso la stazione di partenza per uno dei seguenti motivi:

a)

chiusura della biglietteria;

b)

guasti dei distributori automatici di biglietti;

c)

assenza di biglietterie o di distributori automatici nella stazione di partenza;

d)

assenza di biglietterie accessibili o di distributori automatici accessibili qualora il viaggiatore sia una persona a mobilità ridotta.

Il passeggero deve informare immediatamente il competente personale del treno.

Articolo 7

Le specifiche tecniche di interoperabilità

1.     Per consentire ai passeggeri di ottenere le informazioni di cui all'articolo 3 e alle imprese ferroviarie di emettere i biglietti di cui all'articolo 4, come anche i biglietti globali e le prenotazioni di cui all'articolo 6, si applicano i paragrafi da 2 a 4 in appresso.

2.     Le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) di cui al capo II e all'allegato II, punto 2.5, lettera a) (applicazioni telematiche per i passeggeri), della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale  (10) si applicano, ai fini del presente regolamento, a tutti i servizi offerti dalle imprese ferroviarie, inclusi i servizi ad alta velocità.

3.     Un anno dopo l'adozione del presente regolamento, la Commissione adotta, sulla base di una proposta presentata dall'agenzia ferroviaria europea, le specifiche tecniche di interoperabilità delle applicazioni telematiche per i passeggeri. Le STI rendono possibile la fornitura delle informazioni di cui all'allegato I.

4.     Le imprese ferroviarie adattano i loro sistemi telematici di informazione e prenotazione in funzione dei requisiti stabiliti nelle STI entro un anno dopo l'adozione delle STI da parte della Commissione.

CAPO III

RESPONSABILITÀ E INDENNITÀ IN CASO DI DECESSO O LESIONI DEI PASSEGGERI

Articolo 8

Decesso e lesioni dei passeggeri

1.   L'impresa ferroviaria è responsabile in caso di decesso o lesioni, fisiche o psichiche , di un passeggero, a condizione che l'incidente che ha causato il decesso o le lesioni non sia stato dovuto a calamità naturali, atti di guerra o di terrorismo .

2.     Anche se l'impresa ferroviaria contesta la sua responsabilità in ordine alle lesioni fisiche causate ad un passeggero che ha trasportato, essa rimane l'unico interlocutore del passeggero ed il solo organismo da cui il passeggero può esigere il risarcimento danni, fatti salvi i ricorsi per risarcimento danni che l'impresa ferroviaria può avviare contro terzi.

3.   Per l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 9 della direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprse ferroviarie  (11), nella misura in cui fa riferimento alla responsabilità nei confronti dei passeggeri, si intende l'obbligo dell'impresa ferroviaria di essere assicurata per un importo tale da garantire che tutte le persone aventi diritto a indennizzo ricevano l'intero importo al quale hanno diritto a norma del presente regolamento.

La copertura assicurativa minima per passeggero è di 310 000 euro.

Articolo 9

Risarcimento in caso di decesso o lesioni dei passeggeri

1.     La responsabilità per danni di un'impresa ferroviaria in caso di decesso o di lesioni di un passeggero non è soggetta a limiti finanziari.

2.     Per i danni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, non superiori a 120 000 euro per passeggero, l'impresa ferroviaria non può escludere o limitare la sua responsabilità. Al di sopra di tale importo, l'impresa ferroviaria non è responsabile dei danni se dimostra di non aver posto in essere comportamenti negligenti o colposi.

3.     In caso di decesso del passeggero, anche i soggetti che quest'ultimo aveva o avrebbe avuto l'obbligo giuridico di mantenere e che sono privati del loro sostentamento ricevono un risarcimento per la perdita subita.

Articolo 10

Pagamenti anticipati

In caso di decesso o lesioni di un passeggero, l'impresa ferroviaria effettua un pagamento anticipato a copertura delle immediate necessità economiche, entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente diritto all'indennità.

In caso di decesso la somma da versare non può essere inferiore a 19 000 euro.

Il pagamento anticipato non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da eventuali importi successivamente versati sulla base della responsabilità dell'impresa ferroviaria.

CAPO IV

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO PER DANNO O PERDITA DI BAGAGLI A MANO, ALTRI BAGAGLI, VEICOLI E ANIMALI

Articolo 11

Bagagli, veicoli e animali

1.    La responsabilità e il risarcimento in caso di distruzione totale o parziale, o perdita o danno al bagaglio a mano, agli altri bagagli, a sedie a rotelle, carrozzine per bambini, biciclette, altri veicoli e agli animali sono disciplinate dalle disposizioni della CIV, Capo III, in particolare gli articoli da 33 a 46.

2.    Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di distruzione totale o parziale, o perdita o danno ad ausili per la mobilità/presidi medici appartenenti a un passeggero disabile, l'impresa ferroviaria o il gestore di stazione responsabile del risarcimento versano un risarcimento equivalente al massimo al costo di sostituzione dell'ausilio o presidio in questione. Se del caso, l'impresa ferroviaria offre al passeggero interessato anche ausili di sostituzione temporanei.

CAPO V

RESPONSABILITÀ, INDENNITÀ ED ASSISTENZA IN CASO DI RITARDI

Articolo 12

Ritardi

1.     L'impresa ferroviaria è responsabile dei ritardi, compresi quelli che causano la perdita di una coincidenza e/o la soppressione di un servizio di trasporto di passeggeri e/o di bagagli.

2.     L'impresa ferroviaria non è responsabile di ritardi, coincidenze mancate o soppressione di servizi se dovuti a:

a)

condizioni climatiche eccezionali, calamità naturali, atti di guerra o di terrorismo;

b)

circostanze che esulano dalla gestione dell'impresa ferroviaria e che il vettore, malgrado la diligenza richiesta, non abbia nella fattispecie potuto evitare o di cui non abbia potuto impedire le conseguenze;

c)

colpa del passeggero;

d)

comportamento di un terzo che il vettore, malgrado la diligenza richiesta non abbia nella fattispecie potuto evitare o di cui non abbia potuto impedire le conseguenze; un'altra impresa che utilizzi la stessa infrastruttura ferroviaria non è considerata come terzo.

3.     L'impresa ferroviaria e/o il gestore di stazione sono altresì responsabili in caso di un ritardo nella fornitura di assistenza in stazione o a bordo del treno che abbia portato un passeggero a mobilità ridotta a perdere il treno alla partenza o una coincidenza all'arrivo.

Articolo 13

Indennità per ritardi

1.     L'impresa ferroviaria restituisce al passeggero i supplementi/sovrapprezzi quando i servizi effettivamente prestati non corrispondono ai criteri indicati (vedasi allegato II, capoverso 6) per i supplementi/sovrapprezzi.

2.   Fermo restando il diritto al trasporto, un passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria il pagamento di un'indennità in caso di ritardo. Le indennità minime in caso di ritardo sono le seguenti:

25 % in caso di ritardo di 60 o più minuti;

50 % in caso di ritardo di 120 o più minuti;

75 % in caso di ritardo di 180 o più minuti.

3.     I passeggeri titolari di un abbonamento ferroviario che siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizio durante il periodo di validità dell'abbonamento ricevono, su richiesta, un'indennità. L'indennità può essere corrisposta in varie forme: viaggi gratuiti, riduzioni di prezzo e prolungamento del periodo di validità dell'abbonamento.

Le imprese ferroviarie stabiliscono preventivamente, in stretta consultazione con i rappresentanti degli utenti e con le autorità nel quadro dei contratti di servizio pubblico, i criteri di puntualità ed affidabilità del servizio da adottare ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

4.   L'indennità di cui al paragrafo 2 è versata entro un mese dalla presentazione della domanda. L'indennità può essere versata mediante buoni e/o altri servizi se le relative condizioni sono flessibili (in particolare per quanto concerne il periodo di validità e la destinazione). L'indennità deve essere versata in denaro su richiesta giustificata del passeggero.

5.   L'indennità di cui ai paragrafi 2 e 3 non è soggetta a detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati. Le imprese ferroviarie possono introdurre una soglia minima al di sotto della quale non è previsto il versamento di indennità. Detta soglia non può superare 4 euro.

6.     Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso a norma del presente articolo può essere detratto da detto risarcimento.

Articolo 14

Perdite di coincidenze e soppressioni

1.     La prima priorità per le imprese ferroviarie consiste nell'assicurare le coincidenze e nell'evitare le soppressioni con tutti i mezzi a disposizione.

2.   In caso di ritardo, incluso un ritardo nella prestazione di assistenza a persona a mobilità ridotta da parte dell'impresa ferroviaria , che causa la perdita di una coincidenza o la soppressione di un treno, si applica il paragrafo 3, tranne quando l'impresa ferroviaria dimostra che il treno è stato ritardato o soppresso esclusivamente per circostanze eccezionali.

3.   Se il ritardo causa la perdita di una coincidenza o se, prima dell'orario previsto di partenza, sopprime o presume di dover sopprimere un treno, l'impresa ferroviaria si adopera per informare i passeggeri e per garantire il raggiungimento della destinazione finale .

I passeggeri devono poter scegliere almeno fra le seguenti possibilità:

a)

ottenere il rimborso integrale del biglietto, alle condizioni alle quali è stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio del passeggero, oltre ad avere la possibilità, ove opportuno, di ritornare al punto di partenza non appena possibile. Il rimborso avviene alle stesse condizioni previste per l'indennità di cui all'articolo 13, paragrafi 4 e 5; oppure,

b)

proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili e a un livello di accessibilità equivalente , verso la destinazione finale non appena possibile , eventualmente utilizzando treni più costosi, senza oneri aggiuntivi ; oppure,

c)

proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale a una data successiva .

Articolo 15

Assistenza

1.   In caso di ritardo, di ritardo che causa la perdita di una coincidenza o di soppressione di un treno, l'impresa ferroviaria o l'operatore della stazione informano i passeggeri della situazione e dell'orario previsto di partenza e di arrivo non oltre dieci minuti dopo l'orario previsto per la partenza o dopo l'interruzione del servizio.

2.   In caso di ritardo, di ritardo che causa la perdita di una coincidenza o di soppressione di un treno, i passeggeri ricevono gratuitamente:

a)

pasti e bevande , ove possibile ; e/o

b)

sistemazione per la notte, qualora sia necessario effettuare uno o più pernottamenti o un soggiorno supplementare , salvo che le circostanze non lo impediscano ; e/o

c)

un servizio di trasporto fra la stazione ferroviaria e tale sistemazione (albergo o altro); o

d)

un servizio di trasporto fra la stazione ferroviaria interessata e la destinazione finale del treno mediante un mezzo di trasporto alternativo , qualora il servizio ferroviario sia sospeso a tempo indefinito per motivi diversi dalle circostanze eccezionali di cui all'articolo 12, paragrafo 2 .

3.   A richiesta del passeggero, l'impresa ferroviaria certifica sul biglietto che il treno ha subito ritardo, ha causato la perdita di una coincidenza o è stato soppresso. Qualora l'impresa ferroviaria richieda una certificazione di questo tipo, deve fare in modo che i passeggeri possano ottenerla in modo semplice e rapido.

4.   Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'impresa ferroviaria presta particolare attenzione alle esigenze dei passeggeri a mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché alle esigenze dei bambini non accompagnati. Le informazioni riguardanti ritardi o soppressioni, sistemazione in albergo o soluzioni alternative di trasporto, sistemi di rimborso, prosecuzione del viaggio o itinerari alternativi devono essere comunicate in modo accessibile. L'alloggio o il trasporto alternativo predisposto dall'impresa ferroviaria per i passeggeri con mobilità ridotta deve essere accessibile e va fornita assistenza adeguata in caso di ritardo o soppressione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 16

Altri modi di trasporto

Quando i veicoli ferroviari sono trasportati a bordo di un traghetto nello svolgimento del viaggio o quando un trasporto ferroviario è temporaneamente sostituito da un'altra modalità di trasporto si applica il disposto dell'articolo 31 del CIV .

Articolo 17

Imprese ferroviarie successive

Se il viaggio è effettuato da imprese ferroviarie successive, le imprese ferroviarie che partecipano al trasporto sono responsabili in solido del decesso o delle lesioni personali del passeggero, del danno o dello smarrimento del bagaglio o del ritardo, del ritardo che causa la perdita di coincidenze o della soppressione di treni.

Articolo 18

Imprese ferroviarie sostitutive

Un'impresa ferroviaria che affida l'esecuzione totale o parziale del trasporto a un'impresa ferroviaria sostitutiva resta in ogni caso responsabile dell'intero trasporto , come sancito dall'articolo 39 del CIV .

Articolo 19

Persone sotto la responsabilità dell'impresa ferroviaria

L'impresa ferroviaria è responsabile delle persone come sancito dall'articolo 51 del CIV .

Articolo 20

Fondamento delle richieste risarcitorie — cumulo

In tutti i casi in cui si applica il presente regolamento, l'azione di responsabilità nei confronti dell'impresa ferroviaria — quale che ne sia il fondamento – può essere promossa esclusivamente alle condizioni ed entro i limiti stabiliti nel presente regolamento.

Lo stesso vale per le azioni nei confronti del personale o delle altre persone dei cui servizi l'impresa ferroviaria è responsabile ai sensi dell'articolo 19.

L'importo cumulativo dell'indennità pagabile dall'impresa ferroviaria, dall'impresa ferroviaria sostitutiva e dal loro personale e da altre persone dei cui servizi l'impresa si avvale per effettuare il trasporto non supera i limiti stabiliti nel presente regolamento.

Articolo 21

Prescrizione delle azioni

Per il termine di prescrizione delle azioni per danni si applica l'articolo 60 del CIV.

Articolo 22

Diritto di regresso

Nessuna disposizione del presente regolamento incide sul diritto di regresso di un soggetto responsabile di danni a norma delle disposizioni ivi contenute nei confronti di qualsiasi altro soggetto.

L'impresa ferroviaria ha diritto di regresso nei confronti del gestore dell'infrastruttura per quanto corrisposto da essa ai passeggeri a titolo di indennità. La responsabilità del gestore dell'infrastruttura non pregiudica l'applicazione del sistema di miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza  (12) ed è proporzionale al costo della linea ferroviaria nel caso in cui il regolamento sul sistema di prestazioni non preveda alcun regime di compensazione .

Articolo 23

Inammissibilità di deroghe e limitazioni

1.   Gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti nel presente regolamento non sono soggetti a limitazioni o esclusioni, attuate mediante deroghe o clausole restrittive nel contratto di trasporto.

2.   Le imprese ferroviarie possono offrire al passeggero condizioni contrattuali più favorevoli delle condizioni minime fissate nel presente regolamento.

Articolo 24

Esonero della responsabilità

Se l'impresa ferroviaria dimostra che i danni sono dovuti, direttamente o indirettamente, a negligenza o altro atto illecito od omissione del richiedente l'indennità o del suo dante causa, essa è esonerata totalmente o parzialmente dalla responsabilità nei confronti del richiedente nella misura in cui detta negligenza, atto illecito ovvero omissione ha causato direttamente indirettamente il danno.

CAPO VII

PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA

Articolo 25

Divieto di rifiuto di trasporto

Un'impresa ferroviaria e/o un tour operator non possono rifiutare di emettere un biglietto e una prenotazione per un treno in partenza da una stazione ferroviaria principale a causa della mobilità ridotta di un passeggero.

Articolo 26

Attrezzature speciali a bordo

Se i passeggeri a mobilità ridotta hanno bisogno, a bordo del treno, di attrezzature speciali che non possono essere messe a disposizione senza costi aggiuntivi elevatissimi, l'obbligo di trasporto dell'impresa ferroviaria sussiste solo nell'ambito delle capacità disponibili.

A tal riguardo, le imprese ferroviarie sono sollecitate a sviluppare le loro capacità conformemente alle necessità.

Articolo 27

Divieto di discriminazione sulle tariffe

Le imprese ferroviarie e/o i tour operator assicurano che i passeggeri disabili possano acquistare i biglietti allo stesso prezzo praticato per i passeggeri non disabili.

Articolo 28

Accessibilità delle persone a mobilità ridotta alle stazioni e ai treni

Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni ferroviarie devono migliorare progressivamente l'accessibilità delle stazioni, delle banchine e dei treni per le persone a mobilità ridotta, eliminando tutti i rimanenti ostacoli nell'ambito del rifacimento o della sostituzione di treni o del rifacimento o della costruzione di banchine e/o stazioni.

Articolo 29

Assistenza nelle stazioni ferroviarie

1.   In caso di partenza, transito o arrivo in una stazione ferroviaria di una persona a mobilità ridotta, il gestore della stazione fornisce l'assistenza necessaria all'interessato per salire sul treno in partenza, prendere la coincidenza o scendere dal treno in arrivo per cui ha acquistato un biglietto.

2.   L'assistenza di cui al paragrafo 1 è fornita a condizione che il tipo di assistenza richiesta dalla persona a mobilità ridotta sia notificato con almeno 48 ore di anticipo all'impresa ferroviaria e/o al tour operator da cui è stato acquistato il biglietto.

3.   In assenza di notifica conformemente al paragrafo 2 , il gestore della stazione di partenza, di transito o di arrivo adotta tutte le misure ragionevoli per fornire l'assistenza necessaria di cui al paragrafo 1 .

4.     In sede di formazione del personale ferroviario di stazione e viaggiante, una particolare attenzione è data ai problemi principali che devono affrontare le persone con mobilità ridotta quando viaggiano in treno, in modo da fornire loro la necessaria assistenza; a tale scopo sono consultate le organizzazioni interessate.

Articolo 30

Assistenza richiesta

1.   Il gestore della stazione è responsabile della fornitura di assistenza alle persone a mobilità ridotta.

2.   Il gestore della stazione designa, all'interno e all'esterno della stazione ferroviaria principale , un certo numero di punti in cui le persone a mobilità ridotta possono annunciare il loro arrivo nella stazione principale e, se necessario, chiedere assistenza.

Articolo 31

Assistenza a bordo

Un'impresa ferroviaria , il gestore della stazione e/o un tour operator forniscono alla persona a mobilità ridotta assistenza a bordo del treno, nonché per salire e scendere dal treno, come previsto dall'articolo 29 .

Articolo 32

Notifica di richiesta di assistenza

Le imprese ferroviarie e i tour operator mettono a punto un meccanismo grazie al quale i passeggeri a mobilità ridotta possono notificare all'impresa ferroviaria il loro bisogno di assistenza e li informano di tale meccanismo presso i punti vendita .

CAPO VIII

SICUREZZA PERSONALE DEI PASSEGGERI E RECLAMI

Articolo 33

Sicurezza personale dei passeggeri

1.   Le imprese ferroviarie e i gestori di stazione adottano misure idonee per assicurare un livello elevato di sicurezza personale nelle stazioni ferroviarie e sui treni. Prevengono i rischi per la sicurezza dei passeggeri e li affrontano efficacemente dove e quando si manifestano nell'ambito delle loro responsabilità.

2.   Fatto salvo il disposto degli articoli 81, 82 e 86 del trattato, le imprese ferroviarie cooperano per conseguire e mantenere un elevato livello di sicurezza e scambiare informazioni sulle migliori pratiche riguardanti la prevenzione di attività suscettibili di incidere sul livello di sicurezza.

Articolo 34

Valutazione indipendente

L'agenzia ferroviaria europea provvede a una valutazione indipendente dell'efficacia dell'autoregolamentazione di settore e rende possibili confronti fra le imprese ferroviarie.

Articolo 35

Reclami

1.   Le imprese ferroviarie istituiscono un meccanismo per il trattamento dei reclami. L'impresa ferroviaria provvede ad un'ampia diffusione tra i passeggeri delle coordinate del servizio preposto al trattamento dei reclami.

2.   I passeggeri possono presentare un reclamo relativo a viaggi internazionali a una qualsiasi delle imprese ferroviarie che effettuano il trasporto o al punto vendita in cui il biglietto è stato acquistato.

3.   I reclami possono essere presentati almeno nella lingua o nelle lingue degli Stati membri nel cui territorio si è svolto il viaggio oppure in inglese.

4.    L'impresa ferroviaria o il punto vendita che riceve il reclamo presentato conformemente al paragrafo 2 deve fornire una risposta motivata al passeggero entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo. La risposta indica le possibilità di risoluzione stragiudiziale della controversia e la possibilità di ricorso giurisdizionale. Qualora per mancanza di informazioni non sia possibile fornire una risposta esaustiva entro 20 giorni lavorativi, il ricorrente è informato del ritardo previsto. In ogni caso, la risposta deve essere fornita al ricorrente entro tre mesi.

Articolo 36

Destinatario dei reclami

I reclami in materia di responsabilità dell'impresa ferroviaria sono inviati per iscritto all'impresa ferroviaria.

In caso di un viaggio internazionale effettuato da imprese ferroviarie successive o da una o più imprese ferroviarie sostitutive, il reclamo può essere presentato a una qualsiasi delle imprese ferroviarie che hanno effettuato il trasporto. Un reclamo inviato a una delle imprese ferroviarie che ha effettuato il trasporto si intende rivolto anche alle altre.

Articolo 37

Obblighi dei passeggeri

Agli obblighi dei passeggeri si applica l'articolo 9 del CIV, fatti salvi i diritti previsti all'articolo 6, paragrafo 5.

CAPO IX

INFORMAZIONI E APPLICAZIONE

Articolo 38

Informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti

Le imprese ferroviarie , i gestori di stazione e i tour operator informano i passeggeri in merito ai diritti di cui beneficiano e agli obblighi che loro incombono in virtù del presente regolamento.

A tal fine, la Commissione mette a disposizione delle imprese ferroviarie, dei gestori di stazione e dei tour operator una sintesi del presente regolamento in una lingua comprensibile per il viaggiatore.

Articolo 39

Applicazione

1.    Per ciascuno degli articoli da 3 a 38 del presente regolamento , ogni Stato membro designa:

a)

un organismo responsabile della sua applicazione, oppure

b)

un organismo che funga da mediatore nelle controversie concernenti la sua applicazione e che soddisfi i principi enunciati nella raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo  (13).

Se del caso, tali organismi adottano le misure necessarie per assicurare che i diritti dei passeggeri siano rispettati. A tal fine, le imprese ferroviarie rendono noti ai passeggeri i dettagli di contatto dell'organismo di vigilanza per l'applicazione del regolamento nello Stato membro in questione.

Quanto a organizzazione, decisioni relative ai finanziamenti, struttura giuridica e politica decisionale, detto organismo è indipendente da qualsiasi gestore dell'infrastruttura, dall'organismo preposto all'imposizione di diritti, dall'organismo di assegnazione della capacità di infrastruttura e dall'impresa ferroviaria.

Gli Stati membri informano la Commissione dell'organismo designato a norma del presente paragrafo.

2.   Ogni passeggero può presentare un reclamo in merito a presunte infrazioni al presente regolamento a uno degli organismi di cui al paragrafo 1 o a qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro.

3.     Le imprese ferroviarie e i gestori di stazione provvedono affinché i passeggeri siano adeguatamente informati nella stazione o a bordo del treno dei dati necessari per contattare il suddetto organismo.

4.     L'organismo di cui al paragrafo 1 pubblica periodicamente il numero e la categoria dei reclami ricevuti dai passeggeri.

Articolo 40

Cooperazione degli organismi di controllo

Gli organismi di controllo di cui all'articolo 39, paragrafo 1 si scambiano informazioni sulle loro attività, sui principi decisionali e sulle pratiche per coordinare i principi decisionali in tutta la Comunità. La Commissione li assiste in questo compito.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni in materia di sanzioni al più tardi entro … (14) e, senza indugio, qualsiasi ulteriore modifica in merito.

Articolo 42

Allegati

Gli allegati sono modificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 43

Disposizioni in materia di modifiche

1.   Le misure necessarie per l'applicazione degli articoli da 3 a 6 e gli articoli da 28 a 32 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

2.   Gli importi di cui agli articoli 10 e 13 sono modificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 44

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 11, lettera a) della direttiva 91/440/CEE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il suo regolamento interno.

Articolo 45

Relazione

Tre anni dopo la sua entrata in vigore, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'applicazione e gli effetti del presente regolamento, in particolare sui livelli di qualità del servizio.

La relazione si basa sulle informazioni da fornire a norma dell'articolo 40, paragrafo 1 del presente regolamento e dell'articolo 10, lettera b) della direttiva 91/440/CEE. Se necessario, la relazione è corredata di proposte adeguate.

Articolo 46

Il presente regolamento entra in vigore un anno dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)   GU C 221 dell'8.9.2005, pag. 8 .

(2)   GU C 71 del 22.3.2005, pag. 26 .

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 28 settembre 2005.

(4)  GU C 137 dell'8.6.2002, pag. 2.

(5)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7)   GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25 . Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(8)  GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

(9)  GU L 220 del 29.7.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 323/1999 ( GU L 40 del 13.2.1999, pag. 1 ).

(10)   GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/50/CE ( GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114 ).

(11)   GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44 ).

(12)   GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/49/CE.

(13)   GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56 .

(14)  Sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ALLEGATO I

INFORMAZIONI MINIME CHE LE IMPRESE FERROVIARIE DEVONO FORNIRE

Informazioni prima del viaggio:

tutte le condizioni pertinenti applicabili al contratto;

orari e condizioni per il viaggio più veloce;

orari e condizioni per la tariffa più bassa;

accessibilità e condizioni di accesso per le persone a mobilità ridotta;

accessibilità e condizioni di accesso per le biciclette e gli altri veicoli ;

disponibilità di posti in scompartimenti per fumatori/non fumatori, prima e seconda classe, carrozze letto e cuccette;

attività che potrebbero interrompere o ritardare il servizio di trasporto;

disponibilità di servizi a bordo;

informazioni sulle possibilità di trasporto intermodale (autobus, tram, metropolitana leggera, biciclette a nolo, ecc.) all'arrivo;

informazioni sulle procedure e i servizi preposti al trattamento dei reclami e di assistenza bagagli.

Informazioni durante il viaggio:

servizi a bordo;

prossima fermata;

ritardi;

principali coincidenze;

questioni relative alla sicurezza tecnica e dei passeggeri;

queste informazioni sono fornite almeno nelle lingue degli Stati membri in cui il treno circola.

Informazioni dopo il viaggio:

procedure e uffici competenti per i bagagli smarriti;

procedure e servizi preposti al ricevimento dei reclami.

Queste informazioni sono fornite almeno nelle lingue degli Stati membri in cui il treno circola.

ALLEGATO II

INFORMAZIONI MINIME DA FORNIRE SUL BIGLIETTO

Imprese ferroviarie che effettuano il trasporto;

validità dei biglietti (date; treni; classe);

indicazione dell'eventuale obbligo di convalidare il biglietto prima del viaggio e condizioni di uso del biglietto;

indicazioni sull'eventuale possibilità di ottenere un rimborso e sul termine entro il quale esso va richiesto;

prezzo, incluse le tasse e altri oneri;

criteri - quali il comfort, l'alta velocità eccetera - di eventuali supplementi/sovrapprezzi che rendono il costo del biglietto o dei servizi offerti più elevato rispetto a quello dei servizi convenzionali.

P6_TA(2005)0357

Venticinquesimo anniversario di Solidarność

Risoluzione del Parlamento europeo sul 25o anniversario di Solidarność e il suo messaggio all'Europa

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che i padri fondatori dell'Unione europea proclamarono che l'unificazione dell'Europa non sarebbe stata completa finché non fosse cessato lo stato di asservimento dell'Europa centrale e orientale e non fosse andata in frantumi la cortina di ferro,

B.

considerando che l'allargamento dell'Unione europea avvenuto il 1o maggio 2004 è stato un atto che ha unificato l'Europa intorno a valori e obiettivi comuni che uniscono paesi, nazioni e cittadini dell'Unione europea,

C.

convinto che la realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea debba essere rafforzata da azioni consapevoli delle nazioni e dei cittadini d'Europa che cercano la libertà e la solidarietà,

D.

ricordando che gli scioperi di massa guidati dai lavoratori che ebbero luogo in molte città polacche nel luglio e nell'agosto del 1980 furono espressione del rifiuto di un sistema di asservimento totalitario,

E.

ricordando che lo sciopero guidato da Lech Walesa, che si svolse fra il 14 e il 31 agosto 1980 nei cantieri navali di Danzica sotto gli occhi dell'Europa e del mondo intero, fu condotto con straordinario coraggio e determinazione in nome di valori europei fondamentali, e che i «21 postulati» formulati dai lavoratori dei cantieri di Danzica aprirono un nuovo capitolo nella lotta per «il pane e la libertà» in Europa,

F.

esprimendo la propria ammirazione per gli Accordi di Danzica del 31 agosto 1980 che, sotto un regime totalitario, crearono uno spazio di libertà, durato 500 giorni, per il sindacato indipendente e autogestito Solidarność, con i suoi 10 milioni di iscritti, dando vita a un potente movimento di cittadini che abbracciava tutte le forze sociali della Polonia,

G.

ricordando il messaggio rivolto ai lavoratori dell'Europa orientale dal primo Congresso di Solidarność, nel nome della comune lotta per i diritti dell'uomo in quella parte del continente europeo,

H.

ricordando che la società polacca difese con coraggio e determinazione i suoi diritti e le sue convinzioni, in particolare di fronte alla legge marziale instaurata dal governo comunista il 13 dicembre 1981 contro Solidarność, e contro le aspirazioni di libertà della società polacca,

I.

ricordando il vasto riconoscimento e l'ampio sostegno che suscitarono gli eventi dell'agosto 1980 e il sostegno che il movimento di Solidarność trovò nelle società libere d'Europa durante il periodo di esistenza legale di quel sindacato e anche dopo la proclamazione della legge marziale; ritenendo che la spinta storica di Solidarność abbia rappresentato uno dei momenti più importanti nella formazione di uno spazio pubblico europeo;

J.

riconoscendo che il movimento di Solidarność usò mezzi pacifici nella lotta contro un sistema totalitario e fu uno dei più importanti movimenti che in Europa rifiutarono la violenza,

K.

riconoscendo che lo slogan polacco «non c'è libertà senza solidarietà» è importante per tutta l'Europa e per il mondo intero,

L.

riconoscendo che il successo pacifico di Solidarność influenzò altri movimenti che si battevano per i diritti umani e ritenendo che esso continui a essere un modello per i paesi privati della libertà,

M.

esprimendo la propria convinzione che gli eventi storici dell'agosto 1980 furono importanti per tutta l'Europa e che lo sciopero dei lavoratori dei cantieri navali di Danzica, come pure gli accordi di Danzica, possono essere visti come l'inizio del crollo del sistema comunista, della fine della guerra fredda, della fine della divisione dell'Europa e della caduta del Muro di Berlino,

1.

esprime la sua più profonda stima e gratitudine ai lavoratori polacchi e a tutte le persone che nell'Europa centrale e orientale lottarono per i diritti umani, la libertà, la solidarietà e l'unità dell'Europa;

2.

riconosce che per commemorare tale impegno e iscriverlo nella memoria collettiva dell'Europa il 31 agosto deve essere dichiarato «Giornata della libertà e della solidarietà»;

3.

invita il Consiglio e la Commissione a svolgere un'opera di sensibilizzazione affinché Solidarność faccia parte dell'educazione e della cultura europea;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

P6_TA(2005)0358

Ruolo della coesione territoriale nello sviluppo regionale

Risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo della coesione territoriale nello sviluppo regionale (2004/2256(INI))

Il Parlamento europeo,

visto il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, in particolare gli articoli I-3, I-14, II-96, III-220, III-365, paragrafo 3 e l'articolo 8 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea come modificati dall'Atto unico europeo e dai trattati di Maastricht, di Amsterdam e di Nizza, in particolare gli articoli 158 e 159 del trattato che istituisce la Comunità europea,

viste le sue risoluzioni del 7 febbraio 2002 (1) e del 22 aprile 2004 (2), rispettivamente sulla seconda e sulla terza relazione della Commissione sulla coesione economica e sociale,

vista la sua risoluzione del 2 settembre 2003 (3) sulle regioni strutturalmente svantaggiate (isole, regioni montane, regioni a bassa densità di popolazione) nel contesto della politica di coesione e delle sue prospettive istituzionali,

vista la sua risoluzione del 29 giugno 1995 (4) sul documento della Commissione «Europa 2000 — Cooperazione per lo sviluppo del territorio europeo»,

visto lo Schema di sviluppo dello spazio comunitario (SDEC) adottato a Postdam nel 1999 dal Consiglio informale dei ministri responsabili dell'assetto territoriale,

visto il Libro bianco sulla governance europea adottato dalla Commissione nel luglio 2001 (COM(2001)0428),

visto il parere del Comitato delle regioni del 10 aprile 2003 (5) su «La coesione territoriale in Europa»,

viste le relazioni dell'Osservatorio in rete dell'assetto del territorio europeo (ORATE), quella del 2004 sulla coesione territoriale e la relazione interinale della primavera 2005, intitolata «Alla ricerca di potenziali territoriali»,

visto lo studio di febbraio 2005 realizzato da La nostra Europa su «Il futuro della politica di coesione» su richiesta della commissione per lo sviluppo regionale,

viste le conclusioni del Consiglio informale «Assetto territoriale» del 29 novembre 2004 a Rotterdam,

viste le conclusioni del Consiglio informale dei ministri sulla politica regionale e la coesione territoriale del 20 e 21 maggio 2005, nonché il suo progetto di elaborare, con scadenza 2007, il documento dal titolo «Stato dei territori e prospettive dell'Unione europea»,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0251/2005),

A.

considerando che la coesione rappresenta uno degli obiettivi strategici dell'Unione in quanto intende promuovere uno sviluppo armonioso e omogeneo di tutto il territorio e che in seguito all'allargamento l'Unione deve aumentare ulteriormente l'efficacia della politica di coesione, alla luce delle disparità maggiori che appaiono in una Comunità di 25 Stati membri,

B.

considerando che la coesione territoriale diventa un nuovo obiettivo dell'Unione ed arricchisce l'obiettivo della coesione economica e sociale fornendogli una dimensione trasversale, valida per tutto il territorio e per l'insieme delle politiche comunitarie,

C.

considerando che una politica di coesione territoriale a livello comunitario è di un'importanza decisiva per lo sviluppo dell'Unione apportando un «valore aggiunto comunitario» fondamentale, in grado di rafforzare le prospettive di sviluppo durevole,

D.

considerando che lo scopo ultimo della coesione territoriale è quello di sviluppare al massimo tutto il territorio, evitando le concentrazioni geografiche delle attività e migliorando le condizioni di vita di tutti coloro che vi abitano e garantendo la parità di genere,

E.

considerando che le risorse naturali regionali e la relativa valorizzazione industriale hanno una grande importanza non solo per lo sviluppo delle regioni ma anche per tutta l'Unione europea e vanno a vantaggio peraltro di tutti i cittadini dell'Unione,

F.

considerando che l'integrazione della dimensione territoriale nelle politiche comunitarie è necessaria ed è parte della constatazione dell'impatto reale delle politiche settoriali sul territorio dell'Unione, in modo particolare la politica dei trasporti, dell'ambiente, di concorrenza e di ricerca,

G.

considerando che la revisione a medio termine della strategia di Lisbona e di Göteborg è stata relativamente deludente quanto all'opportunità di inserire la dimensione territoriale negli obiettivi prioritari dell'Unione,

H.

considerando che il metodo di definizione degli orientamenti strategici della Comunità per la politica di coesione comprende ormai la coesione territoriale in quanto ambito per l'intervento dei Fondi,

1.

ritiene che la coesione territoriale sia un obiettivo fondamentale dell'assetto territoriale dell'Unione e che dia senso alla politica di sviluppo regionale;

2.

afferma che la coesione territoriale è fondata sul principio dell'equità tra i cittadini, a prescindere dal luogo in cui vivono nell'Unione;

3.

chiede quindi che lo sviluppo regionale si basi su programmi che garantiscono la parità di trattamento fra i suoi territori, pur preservandone la diversità, il che implica necessariamente un'accessibilità appropriata ai servizi di interesse generale (SIG) e ai servizi di interesse economico generale (SIEG);

4.

chiede che la dimensione territoriale sia considerata come un importante elemento delle strategie di Lisbona e Göteborg;

5.

riafferma che uno sviluppo armonioso di tutto il territorio dell'Unione si deve fondare sull'attuazione di un modello di sviluppo spaziale policentrico, sulla parità di accesso alle infrastrutture e sulla conoscenza e la sana gestione del retaggio naturale e culturale, come proposto dallo SDEC;

6.

esige che siano combattute in via prioritaria le distorsioni centro/periferie e le disparità intranazionali per rafforzare la coesione;

7.

sottolinea, in tale ottica, l'importanza della cooperazione e del partenariato tra i centri urbani, i settori periurbani e le zone rurali, in particolare quelle colpite da svantaggi specifici;

8.

sottolinea inoltre il ruolo delle città, in particolare quello delle città piccole o medie, come vettore privilegiato di crescita e di equilibrio territoriale;

9.

raccomanda il rafforzamento di tutte le dimensioni della cooperazione territoriale che sia transfrontaliera, transnazionale o interregionale;

10.

auspica che sia attuato un meccanismo di crescita delle politiche settoriali che hanno un impatto forte sullo sviluppo dei territori dell'Unione, e della politica di sviluppo regionale;

11.

chiede che siano applicate le misure auspicate dal Libro bianco sulla governance europea del luglio 2001, in vista di un'autentica governance multilivello e multisettore con il rafforzamento della cooperazione tra i tre livelli di operatori territoriali: regionale, nazionale ed europeo, basata sul principio del partenariato con tutti gli attori adeguati;

12.

riafferma che il principio «un Fondo per Programma» consente di rafforzare l'impostazione integrata della politica di coesione e si inserisce nella logica stessa della coesione territoriale;

13.

chiede alla Commissione che siano studiati , accanto al PIL, nuovi indicatori territoriali per misurare lo sviluppo delle regioni e per valutare obiettivamente gli ostacoli a tale sviluppo, in particolare gli svantaggi territoriali specifici, l'indice di decentramento e di accessibilità, la dotazione di infrastrutture e di trasporto, il livello di attività di ricerca e di innovazione, di istruzione e formazione, il livello di diversificazione della produttività nella regione e il tasso di disoccupazione;

14.

chiede alla Commissione di definire , tramite ORATE, un sistema di valutazione dell'impatto che esercitano le diverse politiche comunitarie sulla coesione territoriale nell'Unione e sottolinea il ruolo del Parlamento europeo nel processo di ulteriore valutazione dei risultati;

15.

ribadisce la richiesta, presente nella terza relazione sulla coesione economica e sociale di febbraio 2004, volta ad adottare al Parlamento e al Consiglio una «Strategia comunitaria per la coesione», che definisca priorità chiare e linee direttrici concrete per gli Stati membri e le regioni, che costituisca il fascicolo regionale della strategia di sviluppo sostenibile dell'Unione fondandosi sui principi e sugli obiettivi politici dello SDEC;

16.

chiede infine alla Commissione di elaborare, prima del 2007, un Libro bianco sull'obiettivo di coesione territoriale che precisi, in particolare, come tale obiettivo vada integrato nel piano strategico nazionale di ciascun Stato membro;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 329.

(2)  GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1000.

(3)  GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 111.

(4)  GU C 183 del 17.7.1995, pag. 39.

(5)  GU C 244 del 10.10.2003, pag. 23.

P6_TA(2005)0359

Partenariato rafforzato per le regioni ultraperiferiche

Risoluzione del Parlamento europeo su un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche (2004/2253(INI))

Il Parlamento europeo,

viste le comunicazioni della Commissione del 26 maggio 2004, «Un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche» (COM(2004)0343), e del 6 agosto 2004 relativa ad «un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche: bilancio e prospettive» (COM(2004)0543), nonché l'allegato di quest'ultima (SEC(2004)1030),

visti il processo che ha portato a sancire lo statuto particolare delle regioni ultraperiferiche nel diritto primario dell'Unione europea (articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE) nonché il contenuto e la portata giuridica di tale statuto,

vista l'intera azione comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche,

visto il paragrafo 58 delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Siviglia, del 21 e 22 giugno 2002, che sta alla base delle summenzionate comunicazioni della Commissione su un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche,

visti il memorandum della Spagna, della Francia, del Portogallo e delle regioni ultraperiferiche sulle misure volte ad attuare l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE e il contributo delle regioni ultraperiferiche a tale memorandum, presentati alla Commissione il 2 giugno 2003,

visto il comunicato dei presidenti delle regioni ultraperiferiche sulla comunicazione della Commissione «Un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche», trasmesso alla Commissione il 17 giugno 2004,

visto il paragrafo 47, ultimo trattino, delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004,

vista la dichiarazione finale della Xa Conferenza dei presidenti delle regioni ultraperiferiche, svoltasi il 2 settembre 2004 a Ponta Delgada,

visti i pareri del Comitato delle regioni, del 18 novembre 2004, sulla comunicazione della Commissione «Un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche» (1) e, del 13 dicembre 2000, sul tema «La problematica delle regioni ultraperiferiche nel contesto dell'applicazione dell'articolo 299 del trattato CE» (2),

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo del 19 luglio 2005 sulla comunicazione della Commissione «Un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche» (CES/847/2005) e, del 29 maggio 2002, sul tema «La strategia del futuro per le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea» (3),

viste le sue precedenti risoluzioni nonché i suoi pareri sulle regioni ultraperiferiche, in particolare la sua risoluzione del 25 ottobre 2000 basata sulla relazione della Commissione sulle misure destinate a porre in atto l'articolo 299, paragrafo 2: le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea (4),

vista la comunicazione della Commissione, del 26 febbraio 2004, «Costruire il nostro avvenire comune – Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013» (COM(2004)0101),

visti la terza relazione della Commissione sulla coesione economica e sociale del 18 febbraio 2004 (COM(2004)0107), la propria risoluzione del 22 aprile 2004 sulla terza relazione della Commissione sulla coesione economica e sociale (5), il parere del Comitato delle regioni, del 16 giugno 2004, sulla terza relazione della Commissione sulla coesione economica e sociale (6) e il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 30 giugno 2004, sulla terza relazione della Commissione sulla coesione economica e sociale (7),

visto il primo contributo delle regioni ultraperiferiche sul futuro della coesione economica e sociale, presentato alla Commissione nel febbraio 2002,

visti la comunicazione della Commissione, del 14 luglio 2004, «Prospettive finanziarie 2007-2013» (COM(2004)0487) e altri documenti connessi, nonché la creazione da parte del Parlamento della commissione temporanea sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013 incaricata di analizzare le risorse di bilancio dell'Unione europea nel periodo 2007-2013, la quale si ha adottato la sua relazione il 19 maggio 2005 (A6-0153/2005),

vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2005 sulle sfide politiche e mezzi di bilancio dell'Unione allargata 2007-2013 (8),

viste la proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (COM(2004)0492), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (COM(2004)0495), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (COM(2004)0493), e la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione (COM(2004)0494),

viste la proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2004)0490), e la proposta di regolamento del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca (COM(2004)0497),

vista la decisione dei Capi di stato e di governo degli Stati membri dell'Unione europea volta ad approvare, il 18 giugno 2004, il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (nel prosieguo: «il trattato costituzionale»),

visto che il trattato costituzionale ha introdotto un nuovo pilastro nell'ambito della politica di coesione, ossia quello della coesione territoriale,

visto che nel trattato costituzionale è stato inserito e rafforzato lo statuto delle regioni ultraperiferiche, all'articolo III-424 e all'articolo IV-440, paragrafo 2,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale ed i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la pesca (A6-0246/2005),

A.

considerando che è stata riconosciuta nel diritto primario dell'Unione europea e recentemente accolta nel trattato costituzionale la natura degli inconvenienti che interessano le regioni ultraperiferiche (grande lontananza, insularità, superficie ridotta, rilievo problematico, condizioni climatiche difficili e dipendenza economica da uno scarso numero di prodotti) e che tali svantaggi caratterizzati da permanenza, intensità e complessità differenziano tali regioni dalle altre regioni dell'Unione con svantaggi geografici o con problemi demografici,

B.

considerando l'importanza delle varie misure comunitarie adottate a favore delle regioni ultraperiferiche, ma riconoscendo la loro insufficienza, in particolare in settori strategici per lo sviluppo,

C.

considerando che il sostegno dell'Unione a queste regioni continua ad essere necessario, visto che hanno una situazione squilibrata rispetto all'insieme comunitario, nella prospettiva dello sviluppo e dell'avvicinamento a un livello sostenuto di convergenza, e considerando che tale appoggio dovrà permettere anche l'integrazione delle regioni ultraperiferiche in dinamiche fortemente competitive, come quelle del mercato interno, dell'Unione economica e monetaria, della Strategia di Lisbona, dell'ampliamento e della globalizzazione,

D.

considerando la necessità di garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in modo sostenibile dai punti di vista economico, sociale e ambientale, e in particolare la necessità di preservare le risorse ittiche nelle regioni ultraperiferiche,

E.

considerando che le regioni ultraperiferiche hanno economie fragili con poche possibilità di diversificazione, e che pertanto in alcuni casi la pesca e le comunità ancestrali che da essa traggono il proprio sostentamento assumono un'importante peso socioeconomico e potenziano altre attività economiche a monte e a valle,

F.

esprimendo il proprio compiacimento per le potenzialità della futura strategia di sviluppo delle regioni ultraperiferiche definita dalla Commissione nelle summenzionate comunicazioni su un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche – mediante le priorità d'azione «competitività», «accessibilità e compensazione per altri inconvenienti» e «integrazione nella rispettiva zona geografica regionale» – alla cui esecuzione concorrono il contributo della politica di coesione economica e sociale riformulata e quello delle rimanenti politiche comunitarie,

G.

constatando che, nel quadro della politica di coesione riformulata, tale contributo rimane insufficiente in quanto si limita all'istituzione del programma specifico di compensazione dei sovraccosti e del piano d'azione per il grande vicinato,

H.

considerando che ha incessantemente sollecitato una strategia e un programma specifici per le regioni ultraperiferiche,

I.

esprimendo tuttavia il proprio compiacimento per gli obiettivi che si desiderano raggiungere mediante il programma specifico di compensazione dei sovraccosti e il piano d'azione per il grande vicinato,

J.

considerando che la situazione delle regioni ultraperiferiche deve essere inserita nell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» della politica di coesione stabilendo così un punto di collegamento con il piano d'azione per il grande vicinato, considerando che la Commissione dovrebbe prevedere in questo contesto una destinazione individualizzata degli stanziamenti, analogamente a quanto è stato fatto per il programma specifico, nonché stabilire criteri che non limitino la partecipazione delle regioni ultraperiferiche, e considerando che la Commissione deve garantire che le regioni ultraperiferiche siano effettivamente ammissibili alla cooperazione transfrontaliera,

K.

considerando che, nell'ambito del piano d'azione per il grande vicinato (e conseguentemente dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» della politica di coesione) così come nell'ambito della nuova politica di vicinato dell'Unione, occorre promuovere, oltre all'integrazione delle regioni ultraperiferiche nella rispettiva zona geografica, anche i loro vincoli socioeconomici e culturali con i paesi in cui esistono comunità di emigranti oriundi di tali regioni o con cui esse mantengono legami tradizionali (come il Venezuela, il Brasile, gli Stati Uniti d'America, il Sudafrica, il Canada e l'Australia),

L.

considerando che la Commissione deve, nell'ambito del piano d'azione per il grande vicinato, proporre una risposta ai problemi che affliggono alcune regioni ultraperiferiche in materia d'immigrazione illegale e ad altri problemi connessi,

M.

constatando d'altro canto che, per quanto riguarda il quadro generale di accesso ai Fondi strutturali, l'attuale momento di negoziazione delle prospettive finanziarie e della riforma della politica di coesione è determinante per il futuro delle regioni ultraperiferiche, e che quindi è necessario difendere e proteggere in questo ambito il particolare status di queste regioni continuando a concedere loro un sostegno finanziario prioritario,

N.

ricordando il diritto ad un trattamento differenziato in questo campo previsto all'articolo 299, paragrafo 2, del Trattato CE che consente l'adozione di misure pertinenti a favore delle regioni ultraperiferiche, in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso ai Fondi strutturali, e ricordando la posizione adottata dall'Unione europea nei confronti delle regioni ultraperiferiche in materia di Fondi strutturali e che ad esse, in considerazione delle loro peculiarità, sono stati concessi tassi di cofinanziamento superiori a quelli concessi alle altre regioni beneficiarie della coesione,

Considerazioni generali

1.

esorta la Commissione ad impegnarsi ad avviare, esercitando il diritto d'iniziativa conferitole dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, le procedure che consentiranno di dare completa soddisfazione alle aspirazioni delle regioni ultraperiferiche, sia nell'ambito della politica di coesione sia in connessione con le altre politiche, azioni comunitarie ed altri settori importanti per lo sviluppo di dette regioni: agricoltura, pesca, concorrenza e aiuti di Stato, politica delle imprese, servizi di interesse generale e servizi d'interesse economico generale, fiscalità, misure doganali, ambiente, energia, ricerca e sviluppo tecnologico, formazione professionale, trasporti, reti transeuropee, nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, cooperazione regionale e così via;

2.

invita la Commissione a procedere ad una valutazione dell'impatto della legislazione comunitaria che potrebbe avere conseguenze per le regioni ultraperiferiche e chiede che si tenga debitamente conto, a tutti i livelli di esecuzione delle politiche e azioni comunitarie, della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche;

3.

ricorda che la maggior parte delle misure di discriminazione positiva adottate a favore di queste regioni non sono tali da pregiudicare i principi fondamentali su cui si basa il funzionamento dell'UE;

4.

invita la Commissione ad associare le regioni ultraperiferiche alla dinamica dell'Unione nell'intento di raggiungere gli obiettivi della Strategia di Lisbona e di Göteborg;

Prospettive finanziarie e politica di coesione

5.

invita il Consiglio a fare in modo che con l'approvazione delle prospettive finanziarie 2007-2013 vengano garantite le misure che permetteranno la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, tra cui lo sviluppo economico, sociale e territoriale delle regioni ultraperiferiche;

6.

esorta la Commissione a mantenere l'uniformità di trattamento che finora ha caratterizzato l'azione dell'Unione nei confronti delle sue regioni ultraperiferiche, sia nell'ambito del programma specifico di compensazione dei sovraccosti e del piano d'azione per il grande vicinato, sia nel quadro generale di accesso ai Fondi strutturali;

7.

sostiene energicamente l'azione speciale di 1 100 milioni di euro per le regioni più remote proposta dalla Commissione, nonché la possibilità di finanziare aiuti al funzionamento, come previsto dall'articolo 11 della summenzionata proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; chiede che si traduca pienamente in realtà il requisito di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, affinché le regioni più remote siano trattate quale caso speciale per quanto concerne il loro accesso ai Fondi strutturali, ivi comprese quelle regioni il cui PIL ha già superato il 75 % della media comunitaria;

8.

chiede che gli stanziamenti per il programma specifico siano aumentati e dedicati esclusivamente alle regioni ultraperiferiche e siano distribuiti senza penalizzare nessuna di tali regioni;

9.

chiede che il piano d'azione per il grande vicinato sia basato su un concetto di prossimità inteso in senso ampio, in modo che sia possibile sostenere progetti che interessano enti di paesi i quali ospitano grandi comunità di emigranti provenienti dalle regioni ultraperiferiche e ai quali queste ultime sono pertanto assai vicine;

10.

insiste affinché il piano d'azione per il grande vicinato disponga di una dotazione specifica destinata alla cooperazione transnazionale e transfrontaliera, e affinché il coordinamento tanto atteso tra gli interventi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale destinati alle regioni ultraperiferiche e quelli del Fondo europeo di sviluppo (FES) destinati ai paesi vicini ACP o ai paesi e territori d'oltre mare sia finalmente realizzato, con o senza l'iscrizione in bilancio del FES;

11.

chiede che nel quadro del piano d'azione si dia una risposta ai problemi dell'immigrazione illegale con cui alcune regioni ultraperiferiche si confrontano;

Capitale umano

12.

invita la Commissione a promuovere questa importante componente dello sviluppo nelle regioni ultraperiferiche incoraggiando la formazione e la valorizzazione specifica in aree dedite esclusivamente a promuovere la competitività e la crescita;

Agricoltura e pesca

13.

ricorda alla Commissione che le economie delle regioni ultraperiferiche dipendono da settori operanti su piccola scala, tra i quali in particolare l'agricoltura e la pesca, che in generale richiedono un sostegno a vari livelli e in particolare incentivi professionali per attirare i giovani;

14.

invita la Commissione, nel contesto della revisione in corso della componente agricola del Programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (POSEI), a garantire la stabilità delle risorse stanziate, prevedendo eventuali adeguamenti in vista di esigenze eccezionali e semplificando le disposizioni amministrative;

15.

invita la Commissione, nel quadro della futura regolamentazione del FEASR, a tenere conto delle particolari condizioni delle regioni ultraperiferiche dotandole di risorse finanziarie sufficienti per perseguire gli obiettivi della politica di sviluppo rurale e mantenendo l'uniformità di trattamento di tali regioni nella fissazione delle quote di contributo del Fondo, analogamente a quanto avviene con il Fondo europeo per la pesca;

16.

invita la Commissione, per quanto riguarda la dimensione esterna dell'organizzazione comune dei mercati delle banane, ad istituire una tariffa unica ad un livello sufficientemente elevato da preservare la produzione comunitaria di banane proponendo, se necessario, misure compensative a favore dei produttori comunitari;

17.

deplora la soppressione degli aiuti allo smaltimento per il settore saccarifero; chiede il ripristino di tale meccanismo e la compensazione totale delle perdite di redditi, allo scopo di tenere effettivamente conto degli svantaggi specifici propri delle regioni ultraperiferiche; reputa inoltre essenziale, con riguardo alle Azzorre, garantire che la produzione e raffinazione dello zucchero goda di condizioni di accesso al mercato nazionale equivalenti a quelle esistenti prima della loro integrazione nell'Unione europea, sulla falsariga del trattamento riservato alle Canarie, senza che sia compromessa per tale industria la prosecuzione della propria attività in detta regione ultraperiferica;

18.

suggerisce che le stesse considerazioni circa la garanzia di un trattamento differenziato e di una continuità della redditività dell'industria nelle regioni ultraperiferiche dovrebbero applicarsi anche ai settori lattiero e ortofrutticolo, in funzione delle loro rispettive situazioni specifiche;

19.

invita la Commissione ad adottare misure a favore della competitività dei prodotti agricoli delle regioni ultraperiferiche, affinché possano concorrere sul mercato con prodotti analoghi provenienti da paesi che hanno concluso accordi di associazione con l'UE o che godono di regimi preferenziali;

20.

invita la Commissione, nel quadro della futura regolamentazione del Fondo europeo per la pesca, a tenere conto delle esigenze specifiche delle regioni ultraperiferiche in tale settore;

21.

riafferma la necessità dell'esistenza di una zona di protezione permanente, allo scopo di permettere una discriminazione positiva per l'accesso alle risorse marittime da parte delle flotte di pesca delle regioni ultraperiferiche, in modo da salvaguardare le economie locali;

22.

richiama l'attenzione sul fatto che non solo la grande ricchezza ma anche la grande fragilità degli ecosistemi marini delle regioni ultraperiferiche richiedono un'attenzione particolare per quanto riguarda gli attrezzi e le pratiche di pesca autorizzate, nonché l'accesso alle acque circostanti e adiacenti;

23.

esorta la Commissione, tenendo presenti le peculiarità delle zone economiche esclusive delle regioni ultraperiferiche (inesistenza della piattaforma continentale per talune di esse) e i limiti delle rispettive zone di pesca (spesso limitate ai rilievi sottomarini), ad applicare senza esitazioni il principio di precauzione e di stabilità relativa, garantendo così l'equilibrio biologico ed ecologico delle specie nonché la difesa del tessuto socioeconomico legato al settore della pesca in dette regioni; esorta la Commissione a tenere anche conto, nelle sue proposte legislative, del fatto che l'attività di pesca è molto recente in certe regioni ultraperiferiche, come ad esempio nell'Oceano Indiano, e che quindi in tali regioni le risorse ittiche sono ancora abbondanti;

24.

ribadisce la necessità di un futuro sostegno per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta di pesca, nell'interesse della redditività e della competitività del settore;

25.

esorta la Commissione, visti gli elementi di fragilità insiti nella condizione di ultraperifericità, a conservare in dette zone il sostegno concesso all'industria di trasformazione dei prodotti ittici ad un livello equivalente o superiore a quello previsto nello Strumento finanziario di orientamento della pesca;

26.

chiede che, nel quadro della revisione degli aiuti di Stato per il settore della pesca, sia tenuta presente la lavorazione del pesce nelle regioni ultraperiferiche;

27.

esorta la Commissione ad accettare la perennità degli aiuti del programma POSEI-Pesca; ritiene che dovranno essere potenziate le compensazioni per i sovraccosti originati dall'ultraperifericità in relazione allo smaltimento di determinati prodotti della pesca;

28.

esorta la Commissione a procedere il più rapidamente possibile con la creazione dei consigli consultivi regionali; ritiene che, nel caso del consiglio consultivo regionale delle acque sud occidentali, occorrerà creare una sottodivisione insulare per le questioni relative alle zone di pesca specifiche delle regioni ultraperiferiche;

Concorrenza e aiuti di Stato

29.

auspica che, nel quadro degli aiuti di Stato a finalità regionale, le regioni ultraperiferiche possano continuare a beneficiare di aiuti al funzionamento non degressivi né limitati nel tempo, e che si possano estendere tali aiuti al settore dei trasporti, a condizione che le norme sugli appalti pubblici garantiscano un'equa fissazione dei prezzi da parte delle imprese interessate; auspica che tali regioni possano continuare a beneficiare di un tasso più elevato al di là dell'importo dell'aiuto concesso all'investimento iniziale, che i mezzi mobili di trasporto siano inclusi nei costi ammissibili in relazione all'investimento iniziale, e che si autorizzi la compensazione a favore delle regioni ultraperiferiche dei sovraccosti originati dal trasporto di merci all'interno del mercato dell'Unione;

30.

chiede che, nell'ambito della revisione degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale applicabili a partire dal 2007, si autorizzi, a favore delle regioni ultraperiferiche, la compensazione dei sovraccosti originati dal trasporto di merci in tutto il mercato dell'UE e non soltanto all'interno delle frontiere nazionali del paese interessato;

31.

chiede inoltre che, nell'ambito della revisione degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale, sia attribuita tutta la debita importanza alla pratica che viene attualmente applicata alle regioni ultraperiferiche, e che si tenga conto delle circostanze pertinenti;

32.

chiede che si applichino senza indugio le disposizioni in materia di aiuti per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo III-167, paragrafo 3, lettera a), del trattato costituzionale;

33.

chiede che il regolamento sugli aiuti «de minimis» sia esteso al settore dei trasporti;

Politica delle imprese

34.

invita la Commissione a procedere all'adeguamento delle misure esistenti in funzione della particolare situazione delle regioni ultraperiferiche, agevolando il loro accesso alle stesse; sollecita un'azione volta a promuovere la competitività delle imprese in tali regioni, mediante misure specifiche miranti a promuovere un loro miglior inserimento nello spazio geografico limitrofo, oppure mediante la definizione e la promozione di nuovi modelli di competitività; chiede inoltre un sostegno a favore dell'imprenditorialità e dello spirito imprenditoriale;

Servizi d'interesse economico generale

35.

chiede alla Commissione di attenersi all'impegno di effettuare, in seno ad un gruppo di lavoro, un'analisi sul funzionamento dei servizi d'interesse economico generale nelle regioni ultraperiferiche e di formulare proposte adeguate alle specificità e alle esigenze di queste regioni nel campo del mercato dei servizi pubblici;

36.

chiede alla Commissione, in relazione all'impostazione adottata dall'Unione europea nei confronti dei servizi di interesse generale sulla scorta del Libro bianco (COM(2004)0374), di tenere debitamente conto delle difficoltà specifiche delle regioni ultraperiferiche, in particolare quando si classificano talune attività di servizio prestate in queste regioni come servizi di interesse generale e quando si prevede l'applicazione a tali attività delle norme di concorrenza e del mercato interno adattate alla situazione specifica di dette regioni;

Fiscalità e misure doganali

37.

chiede alla Commissione di mantenere le misure fiscali specifiche di cui beneficiano le regioni ultraperiferiche, nonché di mostrarsi disposta a proporre altri regimi che promuovano lo sviluppo autonomo di tali regioni;

38.

chiede alla Commissione di mostrarsi disposta ad esaminare le richieste delle regioni ultraperiferiche concernenti la sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune sulle forniture di prodotti extragricoli destinati alla produzione e di prodotti della pesca, nonché sull'importazione di attrezzature per usi commerciali e industriali;

Ambiente

39.

chiede alla Commissione di non trascurare tale settore nel quadro delle future misure a favore delle regioni ultraperiferiche, poiché le risorse sono insufficienti a soddisfare le esigenze che tuttora sussistono in campo ambientale, segnatamente nell'ambito della protezione della biodiversità, dell'attuazione della rete Natura 2000 e della gestione dei rifiuti, il che ostacola l'attuazione in questi territori di una politica ambientale conforme ai grandi principi della politica comunitaria in materia di ambiente; chiede inoltre alla Commissione di attuare misure analoghe a quelle della componente ambientale del programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza ed all'insularità di Madera e delle Azzorre (POSEIMA);

Reti transeuropee

40.

chiede alla Commissione di prestare particolare attenzione alle peculiarità delle regioni ultraperiferiche nel contesto delle reti transeuropee;

41.

chiede alla Commissione che, nel quadro delle reti transeuropee dell'energia, ai progetti delle regioni ultraperiferiche sia applicato il tasso di cofinanziamento previsto per i progetti considerati prioritari;

42.

chiede alla Commissione che, nell'ambito delle reti transeuropee delle infrastrutture di trasporto, i porti e gli aeroporti delle regioni ultraperiferiche possano essere cofinanziati dal Fondo di coesione, qualora i progetti siano ammissibili;

Ricerca e sviluppo tecnologico

43.

chiede alla Commissione di rendere operativo il considerando 14 della decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (9), nell'ambito sia del programma quadro attualmente vigente sia del prossimo; chiede inoltre che, nell'ambito del prossimo programma quadro, si trovi una via che agevoli l'accesso al finanziamento dei progetti delle regioni ultraperiferiche, in particolare nelle aree di eccellenza di queste regioni;

44.

esorta a tenere presente il piano d'azione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione e innovazione presentato dalle regioni ultraperiferiche alla Commissione nel 2003;

45.

chiede che i progetti nelle regioni ultraperiferiche siano finanziati a titolo del programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico e ulteriormente cofinanziati dai fondi strutturali;

Nuove tecnologie di informazione e di comunicazione

46.

chiede alla Commissione di garantire che si presti particolare attenzione ai progetti delle regioni ultraperiferiche nel settore della società dell'informazione e dell'innovazione tecnologica, dal momento che questi settori sono vitali per promuovere lo sviluppo; ricorda le richieste delle regioni ultraperiferiche in questo campo contenute nel summenzionato memorandum della Spagna, della Francia, del Portogallo e delle regioni ultraperiferiche, e il contributo delle regioni ultraperiferiche a tale memorandum, entrambi trasmessi alla Commissione il 2 giugno 2003;

Trasporti

47.

chiede che le regioni ultraperiferiche siano integrate in tutte le dimensioni della politica comunitaria in materia di trasporti;

48.

invita la Commissione ad assicurare che i progetti di trasporto finanziati dalla Comunità nelle regioni ultraperiferiche possano arrecare miglioramenti innanzitutto alla qualità della vita degli abitanti e allo sviluppo autonomo delle regioni; i progetti sviluppati in violazione delle norme ambientali della Comunità dovrebbero essere sospesi; inoltre tutti i progetti di trasporto sviluppati per le regioni ultraperiferiche devono essere corredati di un'analisi precisa e chiaramente definita dei benefici per la diversificazione dell'economia locale, la coesione sociale e la sostenibilità del mercato regionale del lavoro;

49.

sollecita il cofinanziamento dei sovraccosti inerenti al trasporto e lo sviluppo dei trasporti nell'area di vicinato delle regioni ultraperiferiche, interessando anche paesi terzi a tale scopo;

Considerazioni finali

50.

si compiace infine delle intense relazioni di partenariato nel frattempo istituite e consolidate tra gli organismi impegnati nella difesa della particolare situazione delle regioni ultraperiferiche, e rileva che in tale processo la Commissione ha svolto un ruolo importante, di cui sono un'espressione le summenzionate comunicazioni su un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche;

*

* *

51.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo, alle autorità nazionali, regionali e locali delle regioni ultraperiferiche, nonché al Presidente in carica della Conferenza dei presidenti delle regioni ultraperiferiche.


(1)  GU C 71 del 22.3.2005, pag. 40.

(2)  GU C 144 del 16.5.2001, pag. 11.

(3)  GU C 221 del 17.9.2002, pag. 37.

(4)  GU C 197 del 12.7.2001, pag. 197.

(5)  GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1000.

(6)  GU C 318 del 22.12.2004, pag. 1.

(7)  GU C 302 del 7.12.2004, pag. 60.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2005)0224.

(9)  GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.


Giovedì, 29 settembre 2005

21.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 227/520


PROCESSO VERBALE

(2006/C 227 E/04)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Luigi COCILOVO

Vicepresidente

1.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 10.00.

2.   Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti dal Consiglio e dalla Commissione:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione «Capitale europea della cultura» per gli anni dal 2007 al 2019 (COM(2005)0209 — C6-0157/2005 — 2005/0102(COD)).

deferimento

merito

:

CULT

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 2256/2003/CE al fine di prorogare a tutto il 2006 il programma per la diffusione delle buone prassi e il monitoraggio dell'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (COM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD)).

deferimento

merito

:

ITRE

parere

:

BUDG, CULT, LIBE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente (COM(2005)0391 — C6-0266/2005 — 2005/0167(COD)).

deferimento

merito

:

LIBE

parere

:

AFET, DEVE, EMPL

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (COM(2005)0280 [01] — C6-0288/2005 — 2005/0124(CNS)).

deferimento

merito

:

LIBE

parere

:

AFET, BUDG, CULT, AFCO, FEMM

Proposta di decisione del Consiglio che conferisce all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali il potere di svolgere le proprie attività nelle materie indicate al titolo VI del trattato sull'Unione europea (COM(2005)0280 [02] — C6-0289/2005 — 2005/0125(CNS)).

deferimento

merito

:

LIBE

Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione: La Carta europea di qualità per la mobilità (COM(2005)0450 — C6-0291/2005 — 2005/0179(COD)).

deferimento

merito

:

CULT

parere

:

EMPL

Progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 2006 (11186/2005 [01] — C6-0299/2005 — 2005/2001(BUD)).

deferimento

merito

:

BUDG

parere

:

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 2006 (11186/2005 [02] — C6-0300/2005 — 2005/2002(BUD)).

deferimento

merito

:

BUDG

parere

:

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Proposta di decisione del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2005)0230 — C6-0301/2005 — 2005/0103(CNS)).

deferimento

merito

:

LIBE

parere

:

BUDG

3.   Settore tessile (discussione)

Dichiarazione della Commissione: Settore tessile

László Kovács (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono Tokia Saïfi, a nome del gruppo PPE-DE, Erika Mann, a nome del gruppo PSE, Johan Van Hecke, a nome del gruppo ALDE, Eva Lichtenberger, a nome del gruppo Verts/ALE, Jacky Henin, a nome del gruppo GUE/NGL, Patrick Louis, a nome del gruppo IND/DEM, Jean-Claude Martinez, non iscritto, Georgios Papastamkos, Elisa Ferreira, Sajjad Karim, Margrete Auken, Pedro Guerreiro, Zuzana Roithová, Joan Calabuig Rull, Anne Laperrouze, Georgios Toussas, Werner Langen, Harlem Désir, Markus Pieper, Panagiotis Beglitis, Ursula Stenzel, Harald Ettl e Avril Doyle.

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

Intervengono Mario Mantovani e László Kovács.

La discussione è chiusa.

4.   Composizione delle commissioni e delle delegazioni

Su richiesta dei deputati non iscritti, il Parlamento ratifica la nomina seguente:

Delegazione per le relazioni con il Consiglio legislativo palestinese

Giovanni Rivera.

5.   Prospettive delle relazioni commerciali UE/Cina (discussione)

Relazione sulle prospettive delle relazioni commerciali tra l'Unione europea e la Cina (2005/2015(INI)) — Commissione per il commercio internazionale.

Relatore: Caroline Lucas (A6-0262/2005)

Caroline Lucas illustra la sua relazione.

Interviene László Kovács (membro della Commissione).

Intervengono Bastiaan Belder (relatore per parere della commissione AFET), Daniel Caspary, a nome del gruppo PPE-DE, Glyn Ford, a nome del gruppo PSE, Danutė Budreikaitė, a nome del gruppo ALDE, Raül Romeva i Rueda, a nome del gruppo Verts/ALE, Helmuth Markov, a nome del gruppo GUE/NGL, Bogusław Rogalski, a nome del gruppo IND/DEM, Cristiana Muscardini, a nome del gruppo UEN, Glyn Ford il quale chiede se tutti gli oratori iscritti avranno il tempo di esprimersi prima del tempo delle votazioni di mezzogiorno (Il Presidente gli risponde negativamente), Alessandra Mussolini, non iscritto, sulla risposta del Presidente, Frank Vanhecke, Paul Rübig, Margrietus van den Berg, Johan Van Hecke, Margrete Auken, Nigel Farage, Gintaras Didžiokas e James Hugh Allister.

Interviene Caroline Lucas (relatore), la quale, a nome del gruppo Verts/ALE, propone, sulla base dell'articolo 170, paragrafo 4, del regolamento, che la votazione sia aggiornata alla prossima tornata, restando inteso che la discussione sarebbe continuata nel pomeriggio.

PRESIDENZA: Pierre MOSCOVICI

Vicepresidente

Interviene Robert Goebbels, a nome del gruppo PSE, il quale approva la proposta.

Il Parlamento manifesta il suo assenso sulla proposta.

(Dato che è giunto il tempo delle votazioni, la discussione sul punto è interrotta; sarà ripresa alle 15.00) (punto 14 del PV del 29.9.2005).

Interviene Philip Bushill-Matthews il quale contesta il fatto che non sia stato rispettato il tempo previsto nel giorno precedente per le interrogazioni del Consiglio (punto 14 del PV del 28.9.2005). (Il Presidente ne prende atto).

6.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato I, unito al processo verbale.

6.1.   Accordo viticolo tra l'Unione europea e gli Sati Uniti d'America (votazione)

Proposte di risoluzione B6-0489/2005, B6-0511/2005, B6-0514/2005, B6-0515/2005, B6-0516/2005 e B6-0517/2005

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I punto 1)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0489/2005

(in sostituzione delle B6-0489/2005, B6-0511/2005, B6-0514/2005, B6-0515/2005, B6-0516/2005 e B6-0517/2005):

presentata da

 

María Esther Herranz García, Christa Klaß, Astrid Lulling e Giuseppe Castiglione, a nome del gruppo PPE-DE,

 

María Isabel Salinas García, Vincenzo Lavarra e Katerina Batzeli, a nome del gruppo PSE,

 

Anne Laperrouze, Niels Busk, Willem Schuth, Jorgo Chatzimarkakis e Ignasi Guardans Cambó, a nome del gruppo ALDE,

 

Marie-Hélène Aubert e Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verts/ALE,

 

Ilda Figueiredo e Marco Rizzo, a nome del gruppo GUE/NGL,

 

Sergio Berlato, Roberta Angelilli e Sebastiano (Nello) Musumeci, a nome del gruppo UEN

Approvazione (P6_TA(2005)0361)

6.2.   Petrolio (votazione)

Proposte di risoluzione B6-0481/2005, B6-0482/2005, B6-0491/2005, B6-0499/2005, B6-0506/2005 e B6-0509/2005

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 2)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0481/2005

(in sostituzione delle B6-0481/2005, B6-0482/2005, B6-0491/2005, B6-0499/2005, B6-0506/2005 e B6-0509/2005):

presentata da

 

Giles Chichester e Paul Rübig, a nome del gruppo PPE-DE,

 

Reino Paasilinna, a nome del gruppo PSE,

 

Fiona Hall, a nome del gruppo ALDE,

 

Claude Turmes, a nome del gruppo Verts/ALE,

 

Umberto Guidoni, a nome del gruppo GUE/NGL,

 

Roberta Angelilli, a nome del gruppo UEN

Approvazione (P6_TA(2005)0362)

Interventi sulla votazione:

Robert Goebbels, a nome del gruppo PSE, ha presentato un emendamento orale al paragrafo 10, che è stato accolto;

Claude Turmes, a nome del gruppo Verts/ALE, ha presentato un emendamento orale al paragrafo 15, trattino 6, che è stato accolto.

6.3.   Riforma delle Nazioni Unite e obiettivi del Millennio per lo sviluppo (votazione)

Proposte di risoluzione B6-0483/2005, B6-0492/2005, B6-0493/2005, B6-0501/2005, B6-0507/2005 e B6-0510/2005

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 3)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0483/2005

(in sostituzione delle B6-0483/2005, B6-0492/2005, B6-0493/2005, B6-0501/2005, B6-0507/2005 e B6-0510/2005):

presentata da

 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nirj Deva, Francisco José Millán Mon e Simon Coveney, a nome del gruppo PPE-DE,

 

Glenys Kinnock, Pasqualina Napoletano e Miguel Angel Martínez Martínez, a nome del gruppo PSE,

 

Alexander Lambsdorff e Lapo Pistelli, a nome del gruppo ALDE,

 

Marie Anne Isler Béguin, Raül Romeva i Rueda e Frithjof Schmidt, a nome del gruppo Verts/ALE,

 

André Brie e Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL,

 

Inese Vaidere e Guntars Krasts, a nome del gruppo UEN.

Approvazione (P6_TA(2005)0363)

Interventi sulla votazione:

Alexander Lambsdorff, a nome del gruppo ALDE, ha presentato un emendamento orale al paragrafo 20, che è stato accolto.

6.4.   Bielorussia (votazione)

Proposte di risoluzione B6-0486/2005, B6-0488/2005, B6-0490/2005, B6-0494/2005, B6-0497/2005, B6-0503/2005 e B6-0508/2005

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 4)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0486/2005

(in sostituzione delle B6-0486/2005, B6-0488/2005, B6-0490/2005, B6-0494/2005, B6-0497/2005 e B6-0508/2005):

presentata da

 

Barbara Kudrycka, Bogdan Klich, Árpád Duka-Zólyomi e Karl von Wogau, a nome del gruppo PPE-DE,

 

Jan Marinus Wiersma, Józef Pinior e Joseph Muscat, a nome del gruppo PSE,

 

Janusz Onyszkiewicz, a nome del gruppo ALDE,

 

Elisabeth Schroedter, Milan Horáček e Marie Anne Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE,

 

Bastiaan Belder, a nome del gruppo IND/DEM,

 

Anna Elzbieta Fotyga, Konrad Szymański e Inese Vaidere, a nome del gruppo UEN

Approvazione (P6_TA(2005)0364)

(La proposta di risoluzione B6-0503/2005 decade)

6.5.   Relazioni tra l'Unione e l'India (votazione)

Relazione sulle relazioni tra l'UE e l'India: una partnership strategica (2004/2169(INI)) — Commissione per gli affari esteri.

Relatore: Emilio Menéndez del Valle (A6-0256/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 5)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2005)0365)

Interventi sulla votazione:

Emilio Menéndez del Valle (relatore), ha presentato emendamenti orali ai paragrafi 10 e 17, seconda parte, e all'emendamento 20, che sono stati accolti.

6.6.   Fonti energetiche rinnovabili nell'Unione (votazione)

Relazione sulla quota di fonti energetiche rinnovabili nell'Unione europea e le proposte di azioni concrete (2004/2153(INI)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Claude Turmes (A6-0227/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 6)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2005)0366)

6.7.   Ridurre il numero di vittime della strada entro il 2010 (votazione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione «Programma europeo di sicurezza stradale: Dimezzare il numero di vittime della strada nell'Unione europea entro il 2010: una responsabilità comune» (2004/2162(INI)) — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Ari Vatanen (A6-0225/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 7)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2005)0367)

7.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 163, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

8.   Correzioni di voto

Le correzioni di voto figurano nel sito «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)» e nella versione stampata dell'allegato II «Risultati delle votazioni per appello nominale».

La versione elettronica in Europarl sarà aggiornata regolarmente per un periodo massimo di 2 settimane a decorrere dal giorno della votazione.

Dopo detto termine, l'elenco delle correzioni di voto sarà chiuso per la successiva traduzione e pubblicazione nella GU.

9.   Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

Il Presidente comunica, a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio le seguenti posizioni comuni, i motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle nonché la relativa posizione della Commissione su:

Posizione comune definita dal Consiglio il 18 luglio 2005 in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (06273/2/2005 — 10896/2005 — COM(2005)0410 — C6-0297/2005 — 2003/0242(COD))

deferimento merito: ENVI

Posizione comune definita dal Consiglio il 23 settembre 2005 in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (10721/3/2005 — 03256/2005 — COM(2005)0455 — C6-0298/2005 — 2003/0300(COD))

deferimento merito: ITRE

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, 30.9.2005.

(La seduta, sospesa alle 12.40, riprende alle 15.00)

PRESIDENZA: Manuel António dos SANTOS

Vicepresidente

10.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

11.   Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare

Nella riunione del 14 settembre 2005, la commissione giuridica ha esaminato la domanda di difesa dell'immunità parlamentare dell'on. Jean-Charles Marchiani, ex deputato europeo, nel quadro di un procedimento giudiziario in corso presso la Corte suprema di Parigi, sul quale il Parlamento era stato consultato l'8 settembre 2005.

Alla luce di una relazione orale dell'on. Speroni, la commissione giuridica,

dopo aver ricordato che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 5 luglio 2005, aveva chiesto l'annullamento o la revoca e in ogni caso l'inefficacia a tutti gli effetti di un'eventuale situazione di diritto o di fatto risultante da una sentenza della Corte di cassazione francese del 16 marzo 2005, nella quale la Corte ha omesso di applicare l'articolo 10, lettera a), del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee,

ha chiesto al Presidente di richiamare l'attenzione delle autorità competenti francesi sulla circostanza che, se la Corte suprema, la quale deve pronunciarsi sulla causa il 3 ottobre 2005, dovesse giudicare l'on. Marchiani sulla base di prove illegali e pertanto inammissibili, precisamente atti d'informazione basati su intercettazioni telefoniche effettuate nel corso del suo mandato di deputato europeo, la Repubblica francese violerebbe il diritto primario comunitario.

12.   Ordine del giorno

La Conferenza dei presidenti ha deciso di iscrivere all'ordine del giorno della seduta del 12.10.2005 le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sull'Etiopia dopo le dichiarazioni sull'Iran.

Termini per la presentazione:

proposte di risoluzione: 5.10.2005, 12.00

emendamenti e proposte di risoluzione comune: 10.10.2005, 12.00.

13.   Nomina di osservatori bulgari e rumeni nelle commissioni parlamentari

Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla Conferenza dei presidenti l'elenco degli osservatori nominati nelle commissioni parlamentari.

L'elenco figura in allegato al presente processo verbale.

14.   Prospettive delle relazioni commerciali UE/Cina (seguito della discussione)

Intervengono Jorgo Chatzimarkakis, Bastiaan Belder, Alexandra Dobolyi, Manolis Mavrommatis, Béla Glattfelder, Robert Sturdy e Nirj Deva e László Kovács (membro della Commissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.11 del PV del 13.10.2005.

15.   Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (discussione)

(Per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione vedi punto 3 del PV del 27.9.2005)

15.1.   Nepal

Proposte di risoluzione B6-0513/2005, B6-0519/2005, B6-0520/2005, B6-0523/2005, B6-0526/2005 e B6-0530/2005

Neena Gill, Raül Romeva i Rueda, Esko Seppänen, Thomas Mann e Elizabeth Lynne illustrano le proposte di risoluzione.

Intervengono Eija-Riitta Korhola, a nome del gruppo PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a nome del gruppo PSE e Glyn Ford e László Kovács (membro della Commissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 16.1 del PV del 29.9.2005

15.2.   Tunisia

Proposte di risoluzione B6-0512/2005, B6-0522/2005, B6-0524/2005, B6-0525/2005, B6-0529/2005 e B6-0532/2005

Véronique De Keyser, Raül Romeva i Rueda, Esko Seppänen, Charles Tannock e Marios Matsakis illustrano le proposte di risoluzione.

Intervengono Alain Hutchinson, a nome del gruppo PSE, Erik Meijer, a nome del gruppo GUE/NGL, Irena Belohorská, non iscritto e Karin Scheele e László Kovács (membro della Commissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 16.2 del PV del 29.9.2005

15.3.   Vojvodina

Proposte di risoluzione B6-0518/2005, B6-0521/2005, B6-0527/2005, B6-0528/2005, B6-0531/2005, B6-0533/2005 e B6-0534/2005

Bastiaan Belder, Doris Pack, István Szent-Iványi, Erik Meijer e Csaba Sándor Tabajdi illustrano le proposte di risoluzione.

Intervengono Zsolt László Becsey, a nome del gruppo PPE-DE, Gyula Hegyi, a nome del gruppo PSE, Ignasi Guardans Cambó, a nome del gruppo ALDE, Jaromír Kohlíček, a nome del gruppo GUE/NGL, Ryszard Czarnecki, non iscritto, Bernd Posselt, Kinga Gál, Árpád Duka-Zólyomi e Péter Olajos e László Kovács (membro della Commissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 16.3 del PV del 29.9.2005

16.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato I, unito al processo verbale.

16.1.   Nepal (votazione)

Proposte di risoluzione B6-0513/2005, B6-0519/2005, B6-0520/2005, B6-0523/2005, B6-0526/2005 e B6-0530/2005

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 8)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0513/2005

(in sostituzione delle B6-0513/2005, B6-0519/2005, B6-0520/2005, B6-0523/2005, B6-0526/2005 e B6-0530/2005 ):

presentata da

 

Thomas Mann, Simon Coveney, Bernd Posselt, Doris Pack e Zsolt László Becsey, a nome del gruppo PPE-DE,

 

Pasqualina Napoletano e Neena Gill, a nome del gruppo PSE,

 

Elizabeth Lynne, a nome del gruppo ALDE,

 

Jean Lambert, Bart Staes, Hélène Flautre e Gérard Onesta, a nome del gruppo Verts/ALE,

 

Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL,

 

Eoin Ryan e Roberta Angelilli, a nome del gruppo UEN

Approvazione (P6_TA(2005)0368)

16.2.   Tunisia (votazione)

Proposte di risoluzione B6-0512/2005, B6-0522/2005, B6-0524/2005, B6-0525/2005, B6-0529/2005 e B6-0532/2005

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 9

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0512/2005

(in sostituzione delle B6-0512/2005, B6-0522/2005, B6-0524/2005, B6-0525/2005, B6-0529/2005 e B6-0532/2005 ):

presentata da

 

Simon Busuttil, Simon Coveney, Bernd Posselt, Thomas Mann, Doris Pack e Zsolt László Becsey, a nome del gruppo PPE-DE,

 

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson e Véronique De Keyser, a nome del gruppo PSE,

 

Philippe Morillon, Thierry Cornillet, Frédérique Ries e Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE,

 

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda e Daniel Marc Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE,

 

Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto e Umberto Guidoni, a nome del gruppo GUE/NGL,

 

Ģirts Valdis Kristovskis, a nome del gruppo UEN

Approvazione (P6_TA(2005)0369)

16.3.   Voivodina (votazione)

Proposte di risoluzione B6-0518/2005, B6-0521/2005, B6-0527/2005, B6-0528/2005, B6-0531/2005, B6-0533/2005 e B6-0534/2005

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 10)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0518/2005

(in sostituzione delle B6-0518/2005, B6-0521/2005, B6-0527/2005, B6-0528/2005, B6-0531/2005, B6-0533/2005 e B6-0534/2005 ):

presentata da

 

Doris Pack, Zsolt László Becsey, Simon Coveney, Bernd Posselt e Thomas Mann, a nome del gruppo PPE-DE,

 

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma e Csaba Sándor Tabajdi, a nome del gruppo PSE,

 

István Szent-Iványi e Jelko Kacin, a nome del gruppo ALDE,

 

Gisela Kallenbach, Joost Lagendijk e Angelika Beer, a nome del gruppo Verts/ALE,

 

André Brie, Jonas Sjöstedt, Erik Meijer e Roberto Musacchio, a nome del gruppo GUE/NGL,

 

Bastiaan Belder, a nome del gruppo IND/DEM,

 

Adriana Poli Bortone, a nome del gruppo UEN.

Approvazione (P6_TA(2005)0370)

Interventi sulla votazione:

Zsolt László Becsey ha presentato un emendamento orale al considerando E, che è stato accolto.

17.   Dichiarazioni scritte inserite nel registro (articolo 116 del regolamento)

Numero di firme raccolte dalle dichiarazioni scritte inserite nel registro (articolo 116, paragrafo 3, del regolamento):

Documento n.

Autore

Firme

38/2005

Amalia Sartori

329

39/2005

Alessandra Mussolini

3

40/2005

Alessandra Mussolini

13

41/2005

Richard Howitt, David Hammerstein Mintz, Ursula Stenzel, Adamos Adamou e Grażyna Staniszewska

405

42/2005

Jean-Claude Martinez

3

43/2005

Jana Bobošíková, Miloslav Ransdorf, Jaromír Kohlíček, Sahra Wagenknecht e Bogdan Golik

18

44/2005

Martin Callanan, Daniel Hannan, Christopher Heaton-Harris e Roger Helmer

12

45/2005

Chris Davies, Nigel Farage, Timothy Kirkhope, Jean Lambert e Gary Titley

126

46/2005

Elspeth Attwooll, Nigel Farage, Timothy Kirkhope, Jean Lambert e Gary Titley

14

47/2005

James Hugh Allister

5

48/2005

Richard Corbett

38

49/2005

Richard Corbett

29

50/2005

Lissy Gröner, Genowefa Grabowska, Karin Riis-Jørgensen, Gérard Onesta e Vasco Graça Moura

101

51/2005

Silvana Koch-Mehrin

36

52/2005

David Martin, Paulo Casaca, Peter Skinner, Terence Wynn e Robert Evans

25

53/2005

Charles Tannock, Jana Hybášková, Marek Maciej Siwiec, André Brie e Frédérique Ries

35

54/2005

Den Dover e Kathy Sinnott

22

55/2005

Den Dover e Kathy Sinnott

22

18.   Decisioni relative ad alcuni documenti

Autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa (articolo 45 del regolamento)

commissione AFET:

Relazioni UE-Cina (2005/2161(INI))

(parere: INTA, ECON)

commissione DEVE:

L'impatto in materia di sviluppo degli accordi di partenariato economico (2005/2162(INI))

(parere: INTA)

commissione CONT:

Recupero dei fondi comunitari (2005/2163(INI))

commissione ECON:

Le finanze pubbliche nell'UEM (2005/2166(INI))

(parere: BUDG)

La riforma degli aiuti di Stato 2005-2009 (2005/2165(INI))

(parere: EMPL, ITRE, IMCO, TRAN, REGI)

commissione ITRE:

Una società dell'informazione per la crescita e l'occupazione (2005/2167(INI))

(parere: ECON, EMPL, CULT, FEMM)

commissione TRAN:

Realizzazione del sistema europeo di segnalamento ferroviario ERTMS/ETCS (2005/2168(INI))

commissione LIBE:

Il rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative della Commissione: metodologia per un controllo sistematico e rigoroso (2005/2169(INI))

(parere: AFCO)

commissione FEMM:

La situazione delle donne Rom nell'Unione europea (2005/2164(INI))

Decisione di elaborare relazioni di iniziativa (articolo 114, paragrafo 3, del regolamento)

commissione LIBE:

Valutazione del mandato d'arresto europeo (2005/2175(INI))

Competenza delle commissioni

commissione ECON:

Legiferare meglio 2004: applicazione del principio di sussidiarietà — 12a relazione annuale (2005/2055(INI))

deferimento merito: JURI

parere: ECON:

commissione JURI:

Le relazioni transatlantiche (2005/2056(INI))

deferimento merito: AFET

(parere: INTA, JURI, LIBE)

commissione ECON:

Attuazione, conseguenze e impatto della legislazione vigente in materia di mercato interno (2004/2224(INI))

deferimento merito: IMCO

parere: ECON, JURI

Cooperazione rafforzata tra commissioni

commissione LIBE:

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (COM(2005)0280 [01] — C6-0288/2005 — 2005/0124(CNS))

(parere: BUDG, CULT, AFCO, FEMM)

Cooperazione rafforzata tra commissioni LIBE, AFET

(A seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del 22.9.2005)

19.   Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

Conformemente all'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Con l'accordo del Parlamento, i testi approvati saranno trasmessi sin d'ora ai loro destinatari.

20.   Calendario delle prossime sedute

Le prossime sedute si terranno il 12 e 13.10.2005.

21.   Interruzione della sessione

La sessione del Parlamento europeo è interrotta.

La seduta è tolta alle 16.50.

Julian Priestley

Segretario generale

Alejo Vidal-Quadras Roca

Vicepresidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Adamou, Allister, Alvaro, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bersani, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Fjellner, Flasarová, Flautre, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Freitas, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Poli Bortone, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Toia, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zimmerling, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Osservatori

Anastase Roberta Alma, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Iacob Ridzi Monica Maria, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Nicolae Şerban, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


ALLEGATO I

ELENCO DEGLI OSSERVATORI NOMINATI NELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

C01 —   Commissione per gli affari esteri

Osservatori 7

PPE-DE

ABADJIEV Dimitar

ANASTASE Roberta

ALDE

CIOROIANU Adrian Mihai Alma

ILCHEV Stanimir

PSE

PAŞCU Ioan Mircea

VIGENIN Kristian

NI

MIHĂESCU Eugen

C04 —   Commissione per i bilanci

Osservatori 5

PPE-DE

DIMITROV Martin

IACOB RIDZI Monica Maria

PSE

ZGONEA Valeriu Ştefan

ALDE

SHOULEVA Lydia

NI

POPEANGĂ Petre

C06 —   Commissione per i problemi economici e monetari

Osservatori 4

PPE-DE

CAPPONE Maria

PSE

CREŢU Corina

KIRILOV Evgeni

NI

HOGEA Vlad Gabriel

C07 —   Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Osservatori 1

PSE

ATHANASIU Alexandru

C08 —   Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Osservatori 4

PPE-DE

TÎRLE Radu

PSE

SÂRBU Daciana Octavia

ALDE

BĂRBULEŢIU Tiberiu

PARVANOVA Antonyia

C09 —   Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Osservatori 3

PSE

PAPARIZOV Atanas Atanassov

ALDE

CIORNEI Silvia

NI

DUCA Viorel Senior

C10 —   Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Osservatori 4

PSE

BLIZNASHKI Georgi

CREŢU Gabriela

ALDE

ALI Nedzhmi

SILAGHI Ovidiu Ioan

C11 —   Commissione per i trasporti e il turismo

Osservatori 2

PSE

SEVERIN Adrian

ALDE

BECŞENESCU Dumitru

C12 —   Commissione per lo sviluppo regionale

Osservatori 6

PPE-DE

PETRE Maria

SOFIANSKI Stefan

PSE

DÎNCU Vasile

ALDE

HUSMENOVA Filiz

MORŢUN Alexandru Ioan

NI

STOYANOV Dimitar

C13 —   Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Osservatori 5

PPE-DE

KELEMEN Atilla Béla Ladislau

PSE

PODGOREAN Radu

ALDE

COŞEA Dumitru Gheorghe Mircea

KAZAK Tchetin

NI

BURUIANĂ APRODU Daniela

C15 —   Commissione per la cultura e l'istruzione

Osservatori 3

PPE-DE

GANŢ Ovidiu Victor

KÓNYA HAMAR Sándor

ALDE

MUSCĂ Monica Octavia

C16 —   Commissione giuridica

Osservatori 2

PSE

ARABADJIEV Alexander

DUMITRESCU Cristian

C17 —   Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Osservatori 6

PPE-DE

MARINESCU Marian Jean

SZABÓ Károly Ferenc

PSE

CORLĂŢEAN Titus

IVANOVA Iglika

ALDE

CHRISTOVA Christina Velcheva

POPA Nicolae Vlad

C18 —   Commissione per gli affari costituzionali

Osservatori 1

PSE

NICOLAE Şerban


ALLEGATO II

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+

approvato

-

respinto

decaduto

R

ritirato

AN (…, …, …)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE (…, …, …)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Accordo vitivinicolo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America

Proposte di risoluzione: B6-0489/2005, 0511/2005, 0514/2005, 0515/2005, 0516/2005 et 0517/2005

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B6-0489/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NG L, UEN)

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

proposta di risoluzione dei gruppi politici

B6-0489/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0511/2005

 

PSE

 

 

B6-0514/2005

 

ALDE

 

 

B6-0515/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0516/2005

 

UEN

 

 

B6-0517/2005

 

GUE/NGL

 

 

2.   Petrolio

Proposte di risoluzione: B6-0481/2005, 0482/2005, 0491/2005, 0499/2005, 0506/2005 e 0509/2005

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B6-0481/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

§ 8

§

testo originale

vd

+

 

dopo il § 9

1

PSE

 

-

 

§ 10

§

testo originale

vd

+

modificato oralmente

§ 15, trattino 6

§

testo originale

vd

+

modificato oralmente

§ 15, dopo trattino 7

2

PSE

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B6-0481/2005

 

ALDE

 

 

B6-0482/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0491/2005

 

UEN

 

 

B6-0499/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0506/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0509/2005

 

PSE

 

 

Gli onn. IN 'T VELD e PRODI sono a loro volta firmatari della proposta di risoluzione comune a nome del gruppo ALDE.

Richieste di votazione distinta

PSE : §§ 8 e 10

Verts/ALE: § 15, trattino 6

Varie

M. L'on. Goebbels, a nome del gruppo PSE, ha proposto l'emendamento seguente al § 10:

osserva che le speculazioni su un'evoluzione dei prezzi al rialzo spingono ulteriormente verso l'alto i prezzi del petrolio; invita la Commissione a tenere monitorati gli hedge fund; e studiare come un'accresciuta trasparenza potrebbe contribuire ad una maggiore stabilità dei mercati petroliferi;

M. L'on. Turmes, a nome del gruppo Verts ALE, ha proposto un emendamento orale al § 15, trattino 6:

«—

presentare proposte per sollecitare le case automobilistiche a sviluppare veicoli più puliti e a minor consumo;»

3.   Riforma delle Nazioni Unite e obiettivi di sviluppo del Millennio

Proposte di risoluzione: B6-0483/2005, 0492/2005, 0493/2205, 0501/2005, 0507/2005 e 0510/2005

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B6-0483/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

§ 3

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

dopo il § 5

3

PSE

 

-

 

dopo il § 7

4

PPE-DE

 

+

 

§ 19

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2/AN

+

423, 93, 27

§ 20

§

testo originale

 

+

modificato oralmente

§ 21

§

testo originale

AN

+

455, 48, 45

dopo il § 21

5

PSE

 

R

 

cons. B

1

PSE

AN

-

232, 303, 13

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B6-0483/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0492/2005

 

UEN

 

 

B6-0493/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0501/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0507/2005

 

ALDE

 

 

B6-0510/2005

 

PSE

 

 

L'emendamento 2 è stato annullato.

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM: § 21

PPE-DE: § 19 — seconda parte, em. 1

Richieste di votazione per parti separate

§ 3

prima parte:«si compiace … prevenzione»

seconda parte:«sottolinea, inoltre, … tali crimini»

PPE-DE, PSE

§ 19

prima parte:«deplora che … del Consiglio di sicurezza;»

seconda parte:«ribadisce l'impegno … e giuridiche;»

Varie

M. L'on. Lambsdorff, a nome del gruppo ALDE, ha proposto il seguente emendamento orale al § 20:

20.

si dichiara favorevole e plaude al nuovo impegno delle Nazioni Unite a favore di un Fondo per la democrazia come strumento importante per la promozione della democrazia a livello mondiale ed invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere pienamente tale iniziativa sotto il profilo sia politico che finanziario; ribadisce la propria convinzione circa la necessità di un rafforzamento della democrazia nell'ambito delle strutture delle Nazioni Unite, e ribadisce perciò l'appello a costituire un nucleo di democrazie nell'ambito dell'Assemblea generale dell'ONU;

4.   Bielorussia

Proposte di risoluzione: B6-0486/2005, 0488/2005, 0490/2005, 0494/2005, 0497/2005, 0503/2005 e 0508/2005

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B6-0486/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, IND/DEM, UEN)

§ 12

1

Verts/ALE

 

+

vedasi sosotto

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B6-0486/2005

 

ALDE

 

 

B6-0488/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0490/2005

 

PSE

 

 

B6-0494/2005

 

IND/DEM

 

 

B6-0497/2005

 

UEN

 

 

B6-0503/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0508/2005

 

Verts/ALE

 

 

I termini «programma europeo di prossimità» vanno letti «politica europea di prossimità» .

5.   Relazioni tra l'Unione e l'India

Relazione: Emilio MENÉNDEZ DEL VALLE (A6-0256/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 2

12

PSE

 

R

 

dopo il § 2

1

PPE-DE

 

+

 

§ 4

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

dopo il § 5

7

PPE-DE

 

+

 

8

PPE-DE

 

+

 

§ 10

§

testo originale

 

+

modificato oralmente

18

Verts/ALE

 

 

§ 11

13

PSE

 

+

 

dopo il § 11

14

PSE

 

+

 

§ 13

15

PSE

 

+

 

§ 14

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 17

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2/AN

+

483, 48, 19

modificato oralmente

dopo il § 17

16

PSE

 

+

 

§ 31

2

PPE-DE

 

+

 

§

testo originale

vd

 

§ 37

19S

Verts/ALE

 

-

 

§ 40

3

PPE-DE

 

+

 

dopo il § 43

4

PPE-DE

 

+

 

5

PPE-DE

VE

-

114, 403, 22

§ 58

20

Verts/ALE

vs

 

 

originale

+

 

aggiunto

+

emendamento orale

§

testo originale

vd

 

§ 64

21

Verts/ALE

 

-

 

dopo il § 64

22

Verts/ALE

 

+

 

dopo il § 72

9

IND/DEM

 

-

 

§ 74

17S

PSE

VE

+

482, 36, 14

§ 82

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 84

6

PPE-DE

 

+

 

dopo il visto 4

10

PSE

 

+

 

11

PSE

 

+

 

cons H

§

testo originale

vd

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richiesta di votazione per appello nominale

IND/DEM: § 17, seconda parte

Richieste di votazione distinta

IND/DEM: cons H

VertsALE: § 58

Richieste di votazione per parti separate

IND/DEM:

§ 4

prima parte:«si compiace vivamente … tra l'UE e l'India»

seconda parte:«che conferisce … Canada»

§ 14

prima parte: insieme del testo tranne i termini «ma anche la necessità di un mondo multipolare»

seconda parte: tali termini

§ 17

prima parte:«ritiene che … progressi comunitari»

seconda parte:«inclusi quelli … European Constitution»

§ 82

prima parte: L'insieme del testo tranne i termini «ed Israele»

seconda parte: tali termini

Verts/ALE

am 20

prima parte:«chiede … in tale settore»

seconda parte:«invita … energie rinnovabili» (emendamento orale)

Divers

Il relatore ha proposto emendamenti orali ai:

—   § 10

«10.

sollecita la Commissione e il Consiglio a cooperare in via d'urgenza con il governo indiano al fine di migliorare la situazione dei ceti sociali sottoprivilegiati, in particolare donne e bambini, e delle categorie di persone più svantaggiate, per esempio i Dalit e gli Adivasi, e chiede che le azioni future che saranno intraprese a tale scopo contribuiscano a por fine alle discriminazioni per motivi di sesso o di casta, ovunque si producano»

—   § 17

seconda parte

«e della sicurezza comune che l'entrata in vigore della nuova Costituzione europea potrebbe comportare »

—   amendement 20

«20.

chiede agli Stati membri dell'UE in grado di offrire cooperazione in materia di energia nucleare ad uso civile di esaminare attentamente le elevatissime e crescenti necessità energetiche dell'India e di decidere sulla possibilità di aumentare la cooperazione con essa in tale settore; invita la Commissione, gli Stati membri e l'India ad aumentare la cooperazione nel settore delle energie rinnovabili »

6.   Fonti energetiche rinnovabili nell'Unione

Relazione: Claude TURMES (A6-0227/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 2

25

PPE-DE

VE

-

254, 288, 11

dopo il § 3

32

PPE-DE, ALDE

AN

+

282, 247, 28

38

PPE-DE, ALDE

 

+

 

§ 6

18 =

26 =

Verts/ALE, PSE, ALDE

GUE/NGL, PPE-DE, ALDE

 

+

 

dopo il § 9

7

Verts/ALE, PSE, ALDE, PPE-DE, GUE/NGL

AN

+

550, 11, 2

5

Verts/ALE, PSE, ALDE, PPE-DE, GUE/NGL

 

+

 

6

Verts/ALE, PSE, ALDE, PPE-DE, GUE/NGL

 

+

 

§ 10

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 13

8

Verts/ALE, PSE, ALDE, PPE-DE, GUE/NGL

 

+

 

§ 15

19

(PSE, Verts/ALE, ALDE e GUE/NGL)

VE

+

316, 228, 6

§

testo originale

vd

 

§ 16

§

testo originale

-

 

inserito dopo l'attuale § 62

§ 17

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 21

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

dopo il § 21

9

Verts/ALE, PSE, ALDE, PPE-DE, GUE/NGL

 

+

 

10

Verts/ALE, PSE, ALDE, PPE-DE, GUE/NGL

 

+

 

§ 23

1

PSE

 

+

 

27

PPE-DE, ALDE

 

+

 

§ 25

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

3 / VE

+

320, 235, 13

dopo il § 25

42

PPE-DE, ALDE

vs/AN

 

 

1

+

496, 24, 14

2

+

315, 217, 20

43

PPE-DE, ALDE

AN

+

305, 241, 17

§ 26

34S

PPE-DE

 

-

 

§ 29

39

PPE-DE, ALDE

 

+

 

§ 30

28

PPE-DE

VE

-

244, 304, 8

§ 31

29

PPE-DE

 

-

 

§ 32

§

-

 

 

inserire dopo § 42 bis (nuovo)

20

(PSE, Verts/ALE, ALDE e GUE/NGL)

 

+

 

§ 33

30S

PPE-DE

 

-

 

§ 38

35/riv.

PPE-DE, ALDE

 

+

 

§ 39

31S

PPE-DE

 

-

 

21

(PSE, Verts/ALE, ALDE e GUE/NGL)

 

+

 

dopo il § 40

11

Verts/ALE, PSE, ALDE, PPE-DE, GUE/NGL

 

+

 

§ 41

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 42, lettera a)

12

Verts/ALE, PSE, ALDE, PPE-DE, GUE/NGL

 

+

 

dopo il § 42

13

Verts/ALE, PSE, ALDE, PPE-DE, GUE/NGL

 

+

 

§ 45

14

Verts/ALE, PSE, ALDE, PPE-DE, GUE/NGL

 

+

 

§ 46

22

(PSE, Verts/ALE, ALDE e GUE/NGL)

VE

+

314, 238, 9

dopo il § 46

37

PPE-DE, ALDE

 

+

 

§ 47

23S

(PSE, Verts/ALE, ALDE e GUE/NGL)

 

+

 

§ 48

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2 / VE

+

416, 139, 10

§ 51

§

testo originale

AN

+

541, 11, 8

dopo il § 52

40

PPE-DE, ALDE

 

+

 

§ 53

§

testo originale

AN

+

538, 23, 4

dopo il § 55

36

PPE-DE, ALDE

 

+

 

§ 60

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 61

§

testo originale

vd

+

 

dopo il § 61

41

PPE-DE

 

+

 

§ 62

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 63

§

testo originale

vd

+

 

§ 65

24

PSE

 

+

 

§

testo originale

 

 

§ 69

33

PPE-DE

VE

-

271, 285, 14

§ 70

15

Verts/ALE, PSE, ALDE, PPE-DE, GUE/NGL

 

+

 

dopo il § 84

16

Verts/ALE, PSE, ALDE, PPE-DE, GUE/NGL

 

+

 

17

Verts/ALE, PSE, ALDE, PPE-DE, GUE/NGL

 

+

 

cons A

2S

Verts/ALE, PSE, ALDE, PPE-DE, GUE/NGL

 

+

 

cons. B

3S

Verts/ALE, PSE, ALDE, PPE-DE, GUE/NGL

 

+

 

cons. C

4S

Verts/ALE, PSE, ALDE, PPE-DE, GUE/NGL

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM: § 53

PPE-DE: § 51, emm. 7, 32, 42, 43

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: §§ 61 e 63

Richieste di votazione per parti separate

IND/DEM

§ 41

prima parte:«constata … bassi possibile»

seconda parte:«rileva che … rinnovabili»

PSE

am 42

prima parte:«sottolinea che … aumentandone la produzione»

sconda parte:«osserva a tale proposito … accesso al mercato»

PPE-DE

§ 10

prima parte: intero paragrafo tranne il termine «vincolanti»

sconda parte:«vincolanti»

§ 17

prima parte: intero paragrafo tranne il termine «vincolanti»

sconda parte:«vincolanti»

§ 21

prima parte: intero paragrafo tranne il termine «consistenti»

sconda parte:«consistenti»

§ 25

prima parte:«invita la Commissione a estendere … relativa all'edilizia»

seconda parte:«a tutti gli edifici … rinnovabili»

terza parte:«e a presentare … raffreddamento»

§ 48

prima parte: intero paragrafo tranne il termine «vincolanti»

seconda parte:«vincolanti»

§ 60

prima parte: intero paragrafo tranne i termini «e all'uso»

seconda parte: tali termini

§ 62

prima parte:«riconosce … energia pulita»

seconda parte:«osserva … Unione europea»

Divers

Il gruppo Verts/ALE ha proposto le modifiche seguenti nella successione dei paragrafi:

§ 16 da collocare dopo l'attuale § 62

§ 32 da collocare dopo il nuovo § 42 bis)

7.   Ridurre il numero di vittime della strada entro il 2010

Relazione: Ari VATANEN (A6-0225/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 5

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

dopo il § 5

4

PSE

VE

+

313, 234, 5

9

Verts/ALE

 

-

 

§ 7

§

testo originale

AN

-

211, 334, 9

dopo il § 11

5

PSE

 

+

 

§ 12

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 13

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2/VE

-

247, 265, 15

§ 14

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

dopo il § 14

3

PSE

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 19

1/riv2

ALDE

 

-

 

6

PSE

vs/AN

 

 

1

+

278, 255, 10

2

-

216, 307, 10

§

testo originale

 

 

§ 21

2

ALDE

 

+

 

§ 22

7/riv.

PSE

AN

+

284, 244, 6

aggiunto

§

testo originale

vd

 

§ 25

§

testo originale

vd

+

 

§ 26

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 35

§

testo originale

vd

+

 

§ 36, trattino 3

§

testo originale

vd

+

 

§ 36, trattino 4

§

testo originale

vd

+

 

cons. C

8

Verts/ALE

 

-

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

453, 69, 14

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

IND/DEM: § 7

PSE: emm. 6 e 7

Richieste di votazione distinta

ALDE: § 7

Verts/ALE: §§ 7, 25 e 35

PPE-DE: §§ 7, 25 e 36, trattini 3 e 4

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

§ 5

prima parte:«invita … incidenti stradali»

seconda parte:«(versione zero)»

§ 12

prima parte:«è convinto … segnaletica)»

seconda parte:«nonché … trasporto pubblici»

§ 13

prima parte:«invita … alto rischio»

seconda parte:«come i … 25 anni»

§ 14

prima parte:«ritiene che … delle cinture»

seconda parte:«auspica … di guida»

§ 26

prima parte:«incarica la … (TEN-T);»

seconda parte:«propone … informazione»

am 3

prima parte:«appoggia … moderatori di velocità»

seconda parte:«invita la … legislativa»

PSE

am 6

prima parte: l'insieme del testo tranne i termini «limitazione della velocità»

seconda parte: tali termini

8.   Nepal

Proposte di risoluzione: B6-0513/2005, 0519/2005, 0520/2005, 0523/2005, 0526/2005 e 0530/2005

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B6-0513/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

§ 10

§

testo originale

vs/AN

 

 

1

+

86, 1, 0

2

-

41, 47, 1

cons D

§

testo originale

AN

-

40, 47, 2

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

-

 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B6-0513/2005

 

PSE

 

 

B6-0519/2005

 

UEN

 

 

B6-0520/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0523/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0526/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0530/2005

 

ALDE

 

 

Richiesta di votazione per appello nominale

PPE-DE: cons D e § 10

Richiesta di votazione per parti separate

PPE-DE

§ 10

prima parte: l'insieme del testo senza i termini «ed invita l'Esercito reale nepalese ad astenersi dalla violenza»

seconda parte: tali termini

9.   Tunisia

Proposte di risoluzione: B6-0512/2005, 0522/2005, 0524/2005, 0525/2005, 0529/2005 e 0532/2005

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B6-0512/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B6-0512/2005

 

PSE

 

 

B6-0522/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0524/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0525/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0529/2005

 

ALDE

 

 

B6-0532/2005

 

UEN

 

 

10.   Voivodina

Proposte di risoluzione: B6-0518/2005, 0521/2005, 0527/2005, 0528/2205, 0531/2005, 0533/2005 e 0534/2005

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B6-0518/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, IND/DEM, UEN)

dopo § 5

1

Verts/ALE

 

+

 

cons. E

 

testo originario

 

+

emendato oralmente

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

88, 0, 2

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B6-0518/2005

 

IND/DEM

 

 

B6-0521/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0527/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0528/2005

 

ALDE

 

 

B6-0531/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0533/2005

 

UEN

 

 

B6-0534/2005

 

PSE

 

 

Richiesta di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione finale

Varie:

M. L'on. Becsey ha proposto l'emendamento orale seguente al considerando E:

«E.

considerando che non si sono compiuti progressi reali per invertire il deterioramento delle condizioni delle minoranze nazionali ed etniche nella Voivodina, mettendo in tal modo a repentaglio il loro futuro nella regione, o agevolare la loro partecipazione nel campo dell'istruzione, della rappresentanza nella pubblica amministrazione, nella magistratura e nella polizia, garantendo pari accesso ad una giurisdizione equa e l'istituzione di uno Stato di diritto»


ALLEGATO III

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1.   RC B6-0483/2005 — Riforma delle Nazioni Unite

Paragrafo 19/2

Favorevoli: 423

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Kaufmann

NI: Belohorská, Czarnecki Ryszard, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Duin, El Khadraoui, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, McAvan, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Didžiokas, Kristovskis, Muscardini, Poli Bortone

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 93

GUE/NGL: Flasarová, Guerreiro, Henin, Kohlíček, McDonald, Portas, Remek, Seppänen, Strož, Toussas

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Clark, Farage, Goudin, Krupa, Nattrass, Piotrowski, Salvini, Sinnott, Speroni, Wise, Wohlin, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Dover, Duchoň, Elles, Grossetête, Harbour, Nicholson, Pieper, Purvis, Seeberg, Škottová, Strejček, Tannock, Van Orden, Vlasák, Weisgerber, Zvěřina

PSE: Cashman, Corbett, Evans Robert, Gill, Grech, Honeyball, Howitt, Hughes, McCarthy, Martin David, Morgan, Muscat, Segelström, Stihler, Titley, Whitehead

UEN: Aylward, Camre, Fotyga, Janowski, Krasts, Libicki, Ó Neachtain, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Lucas, Schlyter

Astensioni: 27

ALDE: Hall

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Svensson, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Chruszcz, Coûteaux, Grabowski, Louis, Pęk, Rogalski, Zapałowski

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: De Veyrac, McMillan-Scott

Verts/ALE: Lagendijk, Lambert

Correzioni di voto

Favorevoli

Rainer Wieland, Inger Segelström, Gérard Onesta, Antoine Duquesne

Contrari

John Attard-Montalto, Christopher Beazley, Linda McAvan

2.   RC B6-0483/2005 — Riforma delle Nazioni Unite

Paragrafo 21

Favorevoli: 455

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Kaufmann, Musacchio, Portas

IND/DEM: Bonde

NI: Belohorská, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Mussolini, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Pack, Pálfi, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Sommer, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Berlato, Didžiokas

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Evans Jillian, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 48

GUE/NGL: Flasarová, Guerreiro, Henin, Kohlíček, Remek, Strož, Toussas

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

UEN: Angelilli, Aylward, Camre, Fotyga, Janowski, Libicki, Ó Neachtain, Poli Bortone, Ryan

Astensioni: 45

GUE/NGL: Brie, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Papadimoulis, Pflüger, Seppänen, Svensson, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Salvini, Speroni, Wohlin

NI: Baco, Helmer, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Harbour, Kamall, McMillan-Scott, Nicholson, Purvis, Škottová, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák

UEN: Krasts, Muscardini

Correzioni di voto

Contrari

Jens-Peter Bonde

3.   RC B6-0483/2005 — Riforma delle Nazioni Unite

Emendamento 1

Favorevoli: 232

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Svensson, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Sinnott

NI: Belohorská, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Cederschiöld, De Veyrac, Fjellner, Gauzès, Hybášková, Millán Mon, Stubb

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 303

ALDE: Alvaro, Andria, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Strož

IND/DEM: Batten, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Masiel, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Harbour, Hatzidakis, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Stenzel, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere

Astensioni: 13

ALDE: Samuelsen

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Goudin, Wohlin

NI: Baco, Claeys, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Beazley, Ventre, Wijkman

PSE: Liberadzki

UEN: Muscardini

Correzioni di voto

Contrari

Jean-Paul Gauzès, Francisco José Millán Mon

4.   Relazione Menéndez Del Valle A6-0256/2005

Paragrafo 17/2

Favorevoli: 483

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Costa, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kaufmann, Morgantini

NI: Belohorská, Bobošíková, Helmer, Masiel, Mussolini, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Poli Bortone

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Rühle, Schmidt, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 48

GUE/NGL: Guerreiro, Meijer, Meyer Pleite, Papadimoulis, Portas, Svensson, Toussas

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Wise, Wohlin, Zapałowski

NI: Allister, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Mote, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Deva, Strejček

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Libicki, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 19

ALDE: Harkin

GUE/NGL: Henin, Markov, Remek, Seppänen

IND/DEM: Coûteaux, Železný

NI: Baco, Kozlík, Martin Hans-Peter, Martinez

PPE-DE: Graça Moura, McMillan-Scott

PSE: Castex

UEN: Krasts, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Lambert, Romeva i Rueda

Correzioni di voto

Favorevoli

Antonio Masip Hidalgo

Contrari

Caroline Lucas

5.   Relazione Turmes A6-0227/2005

Emendamento 32

Favorevoli: 282

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Maaten, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Ries, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Van Hecke, Virrankoski

GUE/NGL: Flasarová, Henin, Maštálka, Remek, Strož

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Pálfi, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Beňová, van den Burg

UEN: Angelilli, Berlato, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: de Groen-Kouwenhoven, Schmidt

Contrari: 247

ALDE: Attwooll, Davies, Duff, Hall, in 't Veld, Karim, Letta, Ludford, Lynne, Manders, Mohácsi, Samuelsen, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Svensson, Toussas, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Borghezio, Clark, Farage, Goudin, Nattrass, Salvini, Sinnott, Speroni, Wise, Wohlin, Železný

NI: Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Doyle, Higgins, Seeberg, Wijkman

PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 28

ALDE: Bowles, Hennis-Plasschaert, Väyrynen, Wallis

GUE/NGL: Guerreiro

IND/DEM: Coûteaux

NI: Baco, Belohorská, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ebner, Karas, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber, Stenzel, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis

Correzioni di voto

Favorevoli

Toine Manders, Rainer Wieland

Contrari

Nicola Zingaretti, Frithjof Schmidt,

6.   Relazione Turmes A6-0227/2005

Emendamento 7

Favorevoli: 550

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Goudin, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Wohlin, Zapałowski

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 11

GUE/NGL: Morgantini, Toussas

IND/DEM: Batten, Bonde, Clark, Farage, Nattrass, Wise, Železný

NI: Baco, Kilroy-Silk

Astensioni: 2

IND/DEM: Coûteaux, Louis

Correzioni di voto

Contrari

Rainer Wieland

7.   Relazione Turmes A6-0227/2005

Emendamento 42/1

Favorevoli: 496

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Chruszcz, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Zapałowski

NI: Czarnecki Ryszard, Dillen, Helmer, Masiel, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Pálfi, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina

PSE: Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Douay, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 24

IND/DEM: Batten, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Louis, Nattrass, Salvini, Speroni, Wise, Wohlin, Železný

NI: Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Caspary, Konrad, Pieper, Piskorski, Reul, Roithová, Ulmer

PSE: D'Alema, Sakalas

Astensioni: 14

GUE/NGL: Toussas

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Schenardi

PPE-DE: Panayotopoulos-Cassiotou, Ventre

Correzioni di voto

Favorevoli

Luisa Morgantini

8.   Relazione Turmes A6-0227/2005

Emendamento 42/2

Favorevoli: 315

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Chruszcz, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Zapałowski

NI: Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina

PSE: Attard-Montalto, Beňová, Castex, Correia, De Vits, Falbr, Fernandes, Jöns, Pinior, Poignant

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Kristovskis, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere

Verts/ALE: Buitenweg, Voggenhuber

Contrari: 217

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Wise, Wohlin, Železný

NI: Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Caspary, Konrad, Pálfi, Pieper, Reul, Roithová, Seeberg, Strejček, Ulmer

PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Krasts

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Turmes, Ždanoka

Astensioni: 20

GUE/NGL: Guerreiro, Rizzo, Toussas

IND/DEM: Batten, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Louis, Nattrass, Salvini, Speroni

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Kozlík

PPE-DE: Panayotopoulos-Cassiotou, Ventre

PSE: dos Santos

Correzioni di voto

Astensioni

Thomas Wise

9.   Relazione Turmes A6-0227/2005

Emendamento 43

Favorevoli: 305

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Chruszcz, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

NI: Belohorská, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Helmer, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina

PSE: Grabowska, Kuc, Kuhne

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere

Verts/ALE: Frassoni, Hammerstein Mintz

Contrari: 241

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Bonde, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Louis, Nattrass, Salvini, Sinnott, Speroni, Wise, Wohlin, Železný

NI: Allister, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Caspary, Hoppenstedt, Konrad, Pieper, Reul, Roithová

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Grech, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 17

ALDE: Attwooll, Hall, Letta, Ludford, Resetarits

GUE/NGL: Guerreiro, Rizzo

NI: Baco, Bobošíková, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Maat, Ventre

Correzioni di voto

Contrari

Georgios Toussas

10.   Relazione Turmes A6-0227/2005

Paragrafo 51

Favorevoli: 541

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Belohorská, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina

PSE: Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 11

IND/DEM: Bonde, Farage

NI: Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Fjellner, Jeggle, Konrad, van Nistelrooij, Pieper, Reul, Wuermeling

Astensioni: 8

IND/DEM: Batten, Clark, Nattrass, Wise

NI: Baco, Bobošíková, Kozlík

UEN: Krasts

Correzioni di voto

Contrari

Christofer Fjellner

11.   Relazione Turmes A6-0227/2005

Paragrafo 53

Favorevoli: 538

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Chruszcz, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Belohorská, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Andrikienė, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Dobolyi, Douay, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 23

IND/DEM: Batten, Bonde, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Louis, Nattrass, Salvini, Speroni, Wise, Wohlin

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Kilroy-Silk, Mote, Vanhecke

UEN: Krasts, Kristovskis, Vaidere, Zīle

Astensioni: 4

ALDE: Ludford

GUE/NGL: Toussas

NI: Baco, Kozlík

12.   Relazione Vatanen A6-0225/2005

Paragrafo 7

Favorevoli: 211

ALDE: Cocilovo, Costa, Jäätteenmäki

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Chruszcz, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Zapałowski

NI: Belohorská, Czarnecki Ryszard, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Hatzidakis, Mavrommatis, Novak, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Didžiokas, Krasts, Kristovskis, La Russa, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Voggenhuber

Contrari: 334

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Batten, Belder, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Louis, Nattrass, Salvini, Sinnott, Wise, Wohlin, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mote, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina

PSE: Gröner, Poignant

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Fotyga, Janowski, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Astensioni: 9

IND/DEM: Bonde, Rogalski

NI: Baco, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Brepoels, Gklavakis, Wijkman

UEN: Camre

Correzioni di voto

Contrari

Eva-Britt Svensson

13.   Relazione Vatanen A6-0225/2005

Emendamento 6/1

Favorevoli: 278

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Salvini, Speroni

NI: Belohorská, Mussolini

PPE-DE: Brepoels, Hatzidakis, Mauro, Mavrommatis, Papastamkos, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Reynaud, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 255

ALDE: Chatzimarkakis, Takkula

IND/DEM: Batten, Belder, Chruszcz, Clark, Farage, Grabowski, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Masiel, Mote, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mayer, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Pack, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina

PSE: Cashman, Corbett, Evans Robert, Ford, Goebbels, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin David, Morgan, Pahor, Stihler, Titley, Whitehead

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 10

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Louis, Wohlin

NI: Baco, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Gklavakis, Panayotopoulos-Cassiotou, Wijkman

14.   Relazione Vatanen A6-0225/2005

Emendamento 6/2

Favorevoli: 216

ALDE: Cavada, Costa, Gibault, Jäätteenmäki, Neyts-Uyttebroeck

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

NI: Belohorská

PPE-DE: Brepoels, Gklavakis, Hatzidakis, Mavrommatis, Papastamkos, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Duin, El Khadraoui, Estrela, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Herczog, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Reynaud, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 307

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Borghezio, Clark, Louis, Nattrass, Salvini, Sinnott, Speroni, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Masiel, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Higgins, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mayer, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Pálfi, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina

PSE: Cashman, Corbett, Evans Robert, Ford, Glante, Goebbels, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, McAvan, Martin David, Morgan, Segelström, Stihler, Titley, Westlund, Whitehead

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 10

ALDE: Cocilovo

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Wohlin

NI: Kozlík, Martin Hans-Peter, Martinez, Rivera

PPE-DE: Panayotopoulos-Cassiotou, Wijkman

15.   Relazione Vatanen A6-0225/2005

Emendamento 7

Favorevoli: 284

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Manders, Matsakis, Morillon, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

NI: Belohorská, Claeys, Dillen, Helmer, Rivera, Vanhecke

PPE-DE: Atkins, Beazley, Belet, Bradbourn, Brepoels, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Kamall, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Pieper, Purvis, Sartori, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zvěřina

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Duin, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Reynaud, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Kallenbach, Onesta

Contrari: 244

ALDE: Hennis-Plasschaert, Maaten, Mohácsi, Mulder

IND/DEM: Batten, Belder, Clark, Farage, Goudin, Nattrass, Salvini, Sinnott, Wise, Wohlin

NI: Allister, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Masiel, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Březina, Busuttil, Buzek, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Saïfi, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 6

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Louis, Železný

PPE-DE: Wijkman

Verts/ALE: Bennahmias

Correzioni di voto

Contrari

Paul Rübig, Gérard Onesta

16.   Relazione Vatanen A6-0225/2005

Risoluzione

Favorevoli: 453

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Chruszcz, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Zapałowski

NI: Belohorská, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Lechner, Lehne, Lewandowski, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Rapkay, Reynaud, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Staes

Contrari: 69

IND/DEM: Batten, Clark, Farage, Goudin, Nattrass, Wise, Wohlin

NI: Allister, Helmer, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Dover, Duchoň, Elles, Fjellner, Harbour, Hybášková, Ibrisagic, Kamall, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman

PSE: Goebbels

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 14

ALDE: Samuelsen

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Coûteaux, Louis, Salvini, Speroni, Železný

PPE-DE: Lulling, Zimmerling

PSE: Herczog, Wiersma

Verts/ALE: Bennahmias

17.   RC B6-0513/2005 — Nepal

Paragrafo 10/1

Favorevoli: 86

ALDE: Beaupuy, Geremek, Guardans Cambó, Lynne, Matsakis, Onyszkiewicz, Szent-Iványi

GUE/NGL: Brie, Kohlíček, Meijer, Seppänen, Strož

IND/DEM: Belder, Piotrowski, Sinnott

NI: Czarnecki Ryszard, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Becsey, Buzek, Daul, Deß, Deva, Duka-Zólyomi, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Gauzès, Grossetête, Hatzidakis, Jeggle, Kaczmarek, Karas, Mann Thomas, Mavrommatis, Mayer, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pleštinská, Posselt, Purvis, Schöpflin, Schwab, Sommer, Šťastný, Sturdy, Sudre, Tannock, Varvitsiotis, Vatanen, Vlasák, Zaleski, Zimmerling

PSE: Arnaoutakis, Ayala Sender, Beglitis, Casaca, De Keyser, De Vits, Ford, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gill, Hegyi, Kindermann, Kuc, Martínez Martínez, Medina Ortega, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Stihler, Tabajdi, Yañez-Barnuevo García

Verts/ALE: Lagendijk, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter

Contrari: 1

IND/DEM: Bonde

18.   RC B6-0513/2005 — Nepal

Paragrafo 10/2

Favorevoli: 42

ALDE: Beaupuy, Geremek, Guardans Cambó, Lynne, Matsakis, Onyszkiewicz, Szent-Iványi

GUE/NGL: Brie, Kohlíček, Meijer, Seppänen, Strož

IND/DEM: Bonde

PSE: Arnaoutakis, Ayala Sender, Beglitis, Casaca, De Keyser, De Vits, Ettl, Ford, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gill, Hegyi, Kindermann, Kuc, Martínez Martínez, Medina Ortega, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Stihler, Tabajdi, Yañez-Barnuevo García

Verts/ALE: Hammerstein Mintz, Lagendijk, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter

Contrari: 47

IND/DEM: Belder, Sinnott

NI: Czarnecki Ryszard, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Becsey, Buzek, Daul, Deß, Deva, Duka-Zólyomi, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Gauzès, Grossetête, Hatzidakis, Jeggle, Kaczmarek, Karas, Mann Thomas, Mavrommatis, Mayer, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pleštinská, Posselt, Purvis, Schöpflin, Schwab, Sommer, Šťastný, Sturdy, Sudre, Tannock, Varvitsiotis, Vatanen, Vlasák, Záborská, Zaleski, Zimmerling

Astensioni: 1

IND/DEM: Piotrowski

19.   RC B6-0513/2005 — Nepal

Considerando D

Favorevoli: 40

ALDE: Beaupuy, Geremek, Guardans Cambó, Lynne, Matsakis, Onyszkiewicz, Szent-Iványi

GUE/NGL: Brie, Kohlíček, Meijer, Seppänen, Strož

PSE: Arnaoutakis, Ayala Sender, Beglitis, Casaca, De Keyser, De Vits, Ettl, Ford, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gill, Hegyi, Kindermann, Kuc, Martínez Martínez, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Stihler, Tabajdi, Yañez-Barnuevo García

Verts/ALE: Hammerstein Mintz, Lagendijk, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter

Contrari: 47

IND/DEM: Belder, Sinnott

NI: Czarnecki Ryszard, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Becsey, Buzek, Daul, Deß, Deva, Duka-Zólyomi, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Gauzès, Grossetête, Hatzidakis, Jeggle, Kaczmarek, Karas, Mann Thomas, Mavrommatis, Mayer, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pleštinská, Posselt, Purvis, Schöpflin, Schwab, Sommer, Šťastný, Sturdy, Sudre, Tannock, Varvitsiotis, Vatanen, Vlasák, Záborská, Zaleski, Zimmerling

Astensioni: 2

IND/DEM: Bonde, Piotrowski

20.   RC B6-0518/2005 — Vojvodina

Risoluzione

Favorevoli: 88

ALDE: Beaupuy, Geremek, Guardans Cambó, Lynne, Matsakis, Onyszkiewicz, Szent-Iványi

GUE/NGL: Brie, Meijer, Seppänen

IND/DEM: Belder, Bonde, Piotrowski, Sinnott

NI: Czarnecki Ryszard, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Becsey, Buzek, Daul, Deß, Deva, Duka-Zólyomi, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Gauzès, Grossetête, Hatzidakis, Jeggle, Kaczmarek, Karas, Mann Thomas, Mavrommatis, Mayer, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pleštinská, Posselt, Purvis, Schöpflin, Schwab, Sommer, Sonik, Šťastný, Sturdy, Sudre, Tannock, Varvitsiotis, Vatanen, Vlasák, Záborská, Zaleski, Zimmerling

PSE: Arnaoutakis, Ayala Sender, Beglitis, Casaca, De Keyser, De Vits, Ettl, Ford, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Hegyi, Kindermann, Kuc, Martínez Martínez, Medina Ortega, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Stihler, Tabajdi, Yañez-Barnuevo García

Verts/ALE: Hammerstein Mintz, Lagendijk, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter

Astensioni: 2

GUE/NGL: Kohlíček, Strož


TESTI APPROVATI

 

P6_TA(2005)0360

Accordo vitivinicolo fra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America

Risoluzione del Parlamento europeo sull'accordo vitivinicolo fra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo bilaterale siglato dall'Unione europea e dagli Stati Uniti d'America il 15 settembre 2005 sul commercio vinicolo,

visto il capitolo agricolo dei negoziati in corso dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC),

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, recante organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1),

visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione del 26 maggio 2005 (2) secondo cui, nell'ambito degli accordi internazionali, compresi gli accordi commerciali, la Commissione fornisce informazioni chiare e tempestive al Parlamento, sia durante la fase di preparazione degli accordi che durante la conduzione e conclusione di negoziati a livello internazionale, in merito ai progetti di direttive negoziali, alle direttive negoziali approvate e alla successiva conduzione e conclusione dei negoziati,

visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che le relazioni politico-economiche costituiscono la spina dorsale delle relazioni fra l'Unione europea e gli Stati Uniti che abbracciano una sfera vieppiù ampia,

B.

considerando che tale primo accordo fra l' Unione europea e gli Stati Uniti, stipulato dopo due decenni di vani negoziati, oltre che avere una portata minima non tratta in modo soddisfacente l'insieme delle questioni inerenti al commercio bilaterale vinicolo, le quali saranno oggetto di una seconda fase di accordi,

C.

considerando che tale accordo bilaterale deve essere ancora ratificato, segnatamente dal Congresso degli Stati Uniti,

D.

considerando le conseguenze negative per l'industria vinicola europea risultanti dal mutuo incondizionato riconoscimento delle pratiche enologiche,

E.

considerando che l'usurpazione delle denominazioni geografiche dell' Unione europea, da parte di paesi terzi, oltre che essere contraria ai diritti di proprietà intellettuale reca un danno economico ai detentori legittimi di tali denominazioni a motivo della perdita di quote di mercato,

F.

considerando che le indicazioni geografiche rappresentano un contesto giuridico, elemento essenziale della politica comunitaria, giacché riconosce l'importanza dell'agricoltura multifunzionale e l'impatto sociale ed ambientale della produzione vitivinicola nelle zone montane e nelle regioni sfavorite,

G.

considerando che fin troppo spesso le false denominazioni fanno una forte concorrenza alle vere e che gli Stati Uniti non rispettano la protezione dei vini beneficiari di una denominazione d'origine limitandosi a considerarli come prodotti semigenerici sul loro mercato interno,

H.

considerando che il settore vitivinicolo europeo costituisce una rilevante fonte occupazionale e reddituale che proviene dalle piccole aziende familiari e dalle piccole imprese vitivinicole facendo leva sull'impostazione territoriale della politica vitivinicola europea,

I.

considerando che ci si è scostati dalla precedente impostazione per quanto riguarda gli accordi bilaterali nonché dall'idea di una norma internazionale per il vino e la fabbricazione avanzata dall'Ufficio internazionale della vite e del vino (OIV),

J.

considerando che la maggioranza dei vini con denominazione d'origine sono prodotti tramite procedimenti tradizionali dispendiosi in base a parametri di qualità e che tali procedimenti non sono raffrontabili con i procedimenti industriali utilizzati per la fabbricazione dei vini americani che coesistono con i vini recanti denominazioni d'origine europee,

K.

considerando che tale accordo costituirebbe un precedente contestualmente alla clausola della nazione più favorita dell'OMC,

L.

considerando gli inconvenienti causati ai vini speciali dalla definizione del termine «vino» sul mercato vinicolo europeo,

1.

rileva che tale accordo bilaterale, frutto di 20 anni di negoziati, risulta necessario se contribuisce a rendere più sicure le esportazioni verso gli Stati Uniti che rappresentano il primo mercato per gli operatori vitivinicoli europei nonché a ripristinare un clima di fiducia garantendo la fluidità degli scambi commerciali;

2.

sottoscrive alla necessità di un accordo bilaterale fra l' Unione europea e gli Stati Uniti sul commercio vitivinicolo e si augura che la prossima tornata negoziale sfoci in risultati soddisfacenti per la produzione tradizionale, per la viticoltura familiare e per la qualità dei nostri vini; sottolinea che tale accordo costituisce soltanto un primo passo — ancorché insufficiente e inadeguato — sulla via del riconoscimento, a livello internazionale, delle menzioni tradizionali protette dell'Unione europea,

3.

critica la Commissione per aver approvato l'accordo bilaterale con gli Stati Uniti senza informarlo in un congruo lasso di tempo onde consentirgli di esprimere il suo punto di vista e tenere debitamente conto delle sue opinioni come previsto dal punto 19 del precitato accordo quadro;

4.

richiama l'attenzione sulle ripercussioni che il nuovo accordo potrebbe avere sulla politica dell'Unione europea in materia di commercio vitivinicolo e sulle conseguenze che potrebbero risultarne per i modelli tradizionali di produzione sui quali si basa il riconoscimento della politica comunitaria di qualità;

5.

deplora il fatto che tale accordo indebolirà notevolmente la posizione dell'Unione europea nei negoziati sull'agricoltura in seno all'OMC nella misura in cui compromette l'impostazione imperniata sui territori e sulla qualità che prevale in ampi strati del settore vitivinicolo;

6.

rivolge un appello alla Commissione affinché prosegua il dialogo con gli Stati Uniti e gli altri partner in seno all'OMC onde predisporre un registro di indicazioni geografiche riconosciute a livello internazionale e far figurare tale obiettivo nel novero delle sue principali priorità nell'ambito dei negoziati agricoli multilaterali, insediando una commissione mista che si occupi delle questioni relative al vino e fornendo ragguagli sui procedimenti di lavorazione del vino, sulla certificazione e sull'utilizzo delle menzioni tradizionali nella prospettiva di una seconda tornata negoziale;

7.

chiede alla Commissione di accelerare l'avvio della prossima tornata negoziale prevista nell'accordo con gli Stati Uniti soprattutto ai fini del riconoscimento delle 17 denominazioni di cui all'allegato II affinché, quanto prima possibile, le autorità americane tutelino debitamente sul loro proprio mercato tutte le denominazioni vinicole d'origine europea;

8.

reputa necessaria la firma di un compromesso definitivo entro e non oltre i due anni di cui nell'accordo bilaterale onde far cessare, una volta per tutte, l'illecito uso negli Stati Uniti delle denominazioni comunitarie tutelate dalla legislazione comunitaria, stante il valore aggiunto che esse costituiscono per la vitivinicoltura europea;

9.

sollecita la predisposizione di un elenco positivo delle pratiche enologiche autorizzate nel commercio con i paesi terzi, nell'ambito dell'OIV, e nell'intento di effettuare valutazioni preliminari alle future e nuove autorizzazioni;

10.

invita pressantemente la Commissione a promuovere, a livello internazionale, una trattativa su una vincolante definizione del vino atta a frenare lo sviluppo di talune pratiche enologiche onde salvaguardare gli sforzi di qualità compiuti nell'Unione europea ed evitare una concorrenza sleale ai danni dei produttori comunitari nonché squilibri di mercato;

11.

riconosce la necessità di un contesto per il proseguimento dei negoziati nel settore vinicolo specie alla luce della prossima riforma dell'organizzazione comune di mercato vitivinicolo prevista per il 2006;

12.

reputa indispensabile potenziare le misure comunitarie per il miglioramento e la promozione della qualità delle produzioni comunitarie contestualmente alla prossima riforma dell'organizzazione comune di mercato onde far fronte alla maggiore concorrenza dei paesi terzi;

13.

reputa utile disporre di un parere giuridico sulla compatibilità di tale accordo bilaterale con la legislazione comunitaria;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al Congresso degli Stati Uniti d'America.


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1, regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2)  Testi approvati, P6_TA(2005)0194.

P6_TA(2005)0361

Petrolio

Risoluzione del Parlamento europeo sulla dipendenza dal petrolio

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

1.

prende atto con preoccupazione del recente continuo aumento del prezzo del greggio e delle sue ripercussioni sulla competitività delle imprese e sulla situazione economica generale della popolazione; osserva che tale aumento influenza negativamente i livelli di crescita, ostacolando così il conseguimento degli obiettivi di Lisbona;

2.

considera molto preoccupante la dipendenza dell'Europa dal petrolio e dalle importazioni di petrolio; ritiene che, per garantire l'approvvigionamento energetico, l'Europa dovrebbe diversificare le fonti energetiche e l'origine delle forniture e rafforzare la sua strategia per promuovere le misure di conservazione dell'energia e le energie rinnovabili decentrate;

3.

sollecita una strategia globale e coerente per promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e l'uso di fonti energetiche alternative, visto l'elevato consumo di petrolio negli Stati Uniti e l'incremento dei consumi, soprattutto da parte di grandi economie emergenti come quelle cinese e indiana; invita l'Unione europea a farsi promotrice di un vertice mondiale dei maggiori paesi consumatori e produttori di petrolio;

4.

chiede alla Commissione di venire in aiuto ai paesi in via di sviluppo e alle economie emergenti integrando l'approvvigionamento energetico sostenibile nella sua politica di cooperazione allo sviluppo onde ridurre la loro dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e conseguire gli obiettivi di sviluppo del Millennio; invita l'UE ad adoperarsi per il raggiungimento di un giusto equilibrio tra i loro bisogni energetici e le preoccupazioni ambientali promuovendo il trasferimento di nuove tecnologie a basso consumo energetico e rinnovabili;

5.

sottolinea gli aspetti geostrategici della dipendenza dell'Europa dalle importazioni di energia; chiede che sia intensificato il dialogo sull'energia con tutti i partner europei del settore, al fine di promuovere la sicurezza dell'approvvigionamento, la trasparenza del mercato e ulteriori investimenti; ricorda che la politica europea di prossimità offre l'opportunità di un'intesa globale con vari paesi interessati dalla questione;

6.

riconosce che la risposta più logica all'aumento dei prezzi del petrolio consiste nel passare a fonti energetiche alternative; sottolinea pertanto l'importanza di azioni volte a ridurre l'intensità energetica utilizzando minori quantitativi di energia per ottenere lo stesso risultato economico (alla luce del tasso di riduzione dell'intensità energetica in atto in Europa dagli anni '70);

7.

sostiene con decisione la necessità di strategie di follow up e di misure concrete per promuovere la ricerca e lo sviluppo, incrementare l'uso delle energie rinnovabili e incentivare l'efficienza energetica onde pervenire a un'economia meno dipendente dai combustibili fossili; invita la Commissione a guidare l'UE in un tentativo di divenire l'economia meno dipendente dai combustibili fossili e più efficiente sul piano energetico del mondo entro il 2020;

8.

rileva con preoccupazione che i consumatori sono costretti a pagare prezzi più elevati, non solo a causa del forte costo del greggio, ma anche per via dell'aumento dell'IVA e delle tasse sull'energia applicate sui prodotti finiti, e che tali tasse variano considerevolmente nell'ambito dell'UE e possono alterare le forze di mercato; appoggia le conclusioni della riunione informale ECOFIN tenuta a Manchester il 9-10 settembre 2005, in cui i ministri hanno convenuto sulla necessità di evitare interventi fiscali e di altro tipo che determinano effetti distorsivi ed impediscono gli adeguamenti necessari;

9.

invita la Commissione a presentare proposte circa le modalità per utilizzare la politica in materia di responsabilità sociale delle imprese a livello comunitario per convogliare maggiori investimenti privati — finanziati attraverso gli attuali utili imprevisti dell'industria petrolifera — verso programmi di risparmio energetico e verso le tecnologie energetiche alternative, incluse le attività di ricerca e sviluppo ad esse collegate; ritiene che tale obiettivo dovrebbe essere perseguito sulla base di un accordo volontario con le compagnie petrolifere o, in alternativa, attraverso un'iniziativa politica coordinata a livello europeo;

10.

osserva che le speculazioni su un'evoluzione dei prezzi al rialzo spingono ulteriormente verso l'alto i prezzi del petrolio; invita la Commissione a tenere monitorati gli hedge fund e studiare come una maggiore trasparenza potrebbe contribuire ad una maggiore stabilità dei mercati petroliferi;

11.

ricorda l'importanza della normativa vigente in materia di riduzione della domanda energetica nell'Unione; osserva che, dando piena attuazione alle disposizioni vigenti e di prossima adozione, sarebbe possibile realizzare entro il 2020 un risparmio energetico almeno dell'ordine del 23 %;

12.

invita la Commissione a proporre con urgenza misure relative al settore dei trasporti, che rappresenta il 70 % del consumo totale di petrolio nell'UE, non solo per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento in prodotti petroliferi, ma anche per ragioni ambientali, includendo ad esempio l'impiego di motori più efficienti sotto il profilo dei consumi e il passaggio a tecnologie di alimentazione e propulsione alternative;

13.

conviene con la Commissione che i biocarburanti ridurranno la dipendenza dell'Europa dai combustibili fossili e invita la Commissione a incoraggiare la produzione di materie prime per i biocarburanti;

14.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e delle pile all'idrogeno;

15.

invita pertanto la Commissione a:

accelerare il piano d'azione europeo sull'efficienza energetica che farà seguito al Libro verde (COM(2005)0265),

esercitare maggiori pressioni per una piena e rapida attuazione da parte degli Stati membri della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia (Direttiva 2002/91/CE),

insistere con decisione perché si giunga ad un accordo in relazione alla direttiva sui servizi energetici durante il Consiglio «Energia» di dicembre,

aumentare la trasparenza e la prevedibilità dei mercati petroliferi mediante una migliore raccolta e aggregazione delle informazioni;

sollecitare gli Stati membri a rispettare i propri obiettivi per le energie rinnovabili, stabiliti nella direttiva sulla promozione dell'elettricità prodotta a partire da fonti energetiche rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE);

presentare proposte per sollecitare le case automobilistiche a sviluppare veicoli più puliti e a minor consumo,

contrastare, insieme agli Stati membri, il rischio di maggiore esclusione sociale e mitigare le ripercussioni degli aumenti dei prezzi del petrolio sulle categorie sociali più vulnerabili,

ad adoperarsi per un maggior uso di energia ecologicamente sostenibile generata a partire dal carbone;

16.

deplora che, nella sua comunicazione del 6 settembre 2005 sul «piano in cinque punti per reagire all'impennata dei prezzi del petrolio», la Commissione non abbia per nulla affrontato il settore dei trasporti;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

P6_TA(2005)0362

Riforma dell'ONU, obiettivi di sviluppo del Millennio

Risoluzione del Parlamento europeo sui risultati del Vertice mondiale delle Nazioni Unite del 14-16 settembre 2005

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 12 aprile 2005 sul ruolo dell'Unione europea nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) (1) nonché le risoluzioni del 9 giugno 2005 sulla riforma dell'ONU (2) e del 29 gennaio 2004 sulle relazioni tra l'Unione europea e le Nazioni Unite (3),

vista la Dichiarazione del Millennio dell'8 settembre 2000, in cui sono fissati gli obiettivi di sviluppo del Millennio, definiti congiuntamente dalla comunità internazionale come strumento per debellare la povertà mondiale,

vista la relazione del 21 marzo 2005«In una più ampia libertà: verso lo sviluppo, la sicurezza e i diritti umani per tutti» del Segretario generale delle Nazioni Unite,

vista la relazione del 17 gennaio 2005«Investire nello sviluppo: un piano pratico per realizzare gli obiettivi di sviluppo del Millennio» del Progetto del Millennio delle Nazioni Unite,

vista la relazione del 1o dicembre 2004«Un mondo più sicuro: la nostra responsabilità collettiva» del Gruppo di esperti ad alto livello su minacce, sfide e cambiamenti,

viste le dichiarazioni rilasciate dal Presidente della Commissione europea e dal Commissario per le relazioni esterne alla riunione plenaria del Gruppo di esperti ad alto livello dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

visto il documento finale del Vertice mondiale 2005 dell'ONU, adottato a New York il 16 settembre 2005,

visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che i capi di Stato e di governo mondiali si sono riuniti in occasione del Vertice mondiale delle Nazioni Unite, tenutosi a New York dal 14 al 16 settembre 2005, per decidere in merito ad ulteriori misure volte a combattere la povertà mondiale, a garantire la pace e la sicurezza umana, a potenziare i diritti umani e lo Stato di diritto e ad effettuare ulteriori passi concreti per riformare le Nazioni Unite,

B.

considerando che il documento finale del Vertice mondiale è il risultato di un difficile processo di negoziato che, in numerose occasioni, si è trovato in pericolo,

C.

ricordando l'importanza di un partenariato potenziato ed accresciuto tra le istituzioni dell'ONU e dell'UE, al fine di conseguire un miglior coordinamento tra gli organismi nazionali e regionali, nonché tra le organizzazioni internazionali e i donatori per quanto riguarda un'esecuzione efficace delle politiche globali,

D.

considerando che le Nazioni Unite costituiscono l'istituzione internazionale più adeguata e l'unica potenzialmente in grado di promuovere la soluzione di problemi mondiali in un modo sia legittimo che efficiente; considerando che l'organizzazione ha bisogno di adattarsi alle nuove sfide, ma che la riforma non dovrebbe essere considerata un obiettivo in sé, bensí piuttosto una conseguenza necessaria ed ineluttabile di un'analisi approfondita dei parametri e dei fattori politici, della sicurezza, sociali ed economici in gioco,

1.

ribadisce il proprio impegno a favore di Nazioni Unite forti, ricordando che un vero multilateralismo costituisce lo strumento più appropriato per risolvere le sfide, i problemi e le minacce cui si trova confrontata la comunità internazionale; auspica che il risultato del summenzionato Vertice mondiale costituirà un'importante pietra miliare verso il conseguimento, entro il 2015, degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) e l'indispensabile riforma, che deve essere completata in modo positivo per garantire che le Nazioni Unite continuino a svolgere un ruolo guida nel sistema internazionale odierno; prende atto degli impegni di cui al documento finale e ritiene che tale documento costituisca una base di lavoro che permetterà alla sessantesima Assemblea generale delle Nazioni Unite di realizzare ulteriori progressi nei vari settori in questione;

2.

si compiace per la decisione di creare una commissione per il consolidamento della pace al fine di assistere la transizione dei paesi dalla guerra alla pace e riconosce che il consolidamento della pace necessita di competenze completamente differenti rispetto a quelle necessarie al mantenimento della stessa; ritiene necessario che le commissioni regionali e globali per il consolidamento della pace sviluppino le capacità e le competenze necessarie, supportate da un ufficio d'appoggio e da un fondo permanente, aumentando così il profilo delle Nazioni Unite nelle zone di crisi e post-belliche; invita la sessantesima Assemblea generale ad adottare rapidamente tali disposizioni; accoglie con grande favore l'inserimento del concetto di sicurezza umana nel quadro ufficiale delle Nazioni Unite;

3.

si compiace per il riconoscimento della responsabilità della comunità internazionale in materia di protezione delle popolazioni contro il genocidio, i crimini di guerra, la pulizia etnica e i crimini contro l'umanità, nonché della chiara responsabilità di ogni singolo Stato per quanto riguarda la protezione dei propri cittadini contro tali crimini, anche attraverso la loro prevenzione; sottolinea, inoltre, l'importanza del Tribunale penale internazionale come organo essenziale nel compito di perseguire gli autori di tali crimini;

4.

elogia il Segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, il Presidente della cinquantanovesima Assemblea generale delle Nazioni Unite, i suoi collaboratori, nonché il Segretariato dell'ONU per i grandi sforzi e il valido contributo prestato nel raggiungimento di un accordo sull'adozione del summenzionato documento finale; invita, in particolare, tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a tener fede ai propri impegni e a trasformarli rapidamente in azione concreta;

5.

si compiace per il rinnovato impegno della comunità internazionale quanto al conseguimento degli OSM e alla promozione dello sviluppo sostenibile; ricorda che la riduzione della povertà estrema e della mortalità infantile, l'istruzione e l'accesso all'acqua potabile, nonché il potenziamento delle pari opportunità, devono restare al centro dell'ordine del giorno in materia di sviluppo; deplora l'assenza di un calendario preciso che impegni tutti i paesi sviluppati al conseguimento degli OSM intermedi e finali;

6.

deplora fortemente che il succitato Vertice mondiale non abbia lanciato un ulteriore appello ai paesi donatori che non si sono ancora formalmente impegnati a rispettare l'obiettivo di destinare, entro il 2015, lo 0,7 % del proprio prodotto interno lordo (PIL) all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS); elogia l'UE per il suo ruolo guida in materia e la invita a mantenere la pressione su tutti i donatori affinché fissino calendari che saranno soggetti a controlli;

7.

approva senza riserve gli specifici inviti lanciati dal Segretario generale dell'ONU per quanto riguarda la definizione di un calendario chiaro concernente la realizzazione, da parte dei paesi sviluppati, dell'obiettivo dello 0,7 % del PIL da destinare all'APS e il riconoscimento delle specifiche esigenze dell'Africa;

8.

si compiace dell'accordo relativo alla concessione di un sostegno immediato a iniziative di rapido impatto (quick wins) volte ad appoggiare gli sforzi contro la malaria e a favore dell'istruzione e dell'assistenza sanitaria;

9.

accoglie favorevolmente il capitolo del documento finale intitolato «Soddisfare le esigenze specifiche dell'Africa» ed invita la Commissione a far sì che la realizzazione degli OSM costituisca la questione centrale della sua prossima strategia per l'Africa e della sua revisione della dichiarazione in materia di politica dello sviluppo;

10.

rileva che gli Stati membri dell'Unione europea sono stati in grado di conseguire risultati migliori nei negoziati relativi a questioni su cui avevano raggiunto posizioni comuni; sottolinea, tuttavia, che i risultati del Vertice sono ben lungi dalle ambizioni manifestate dal Parlamento europeo per quanto riguarda la riforma delle Nazioni Unite;

11.

insiste sulla necessità di proseguire gli sforzi di riforma ed invita il Consiglio e gli Stati membri ad esercitare tutto il loro peso per ottenere risultati concreti nel quadro dei lavori della sessantesima Assemblea generale entro la fine dell'anno prossimo;

12.

sottoscrive pienamente la chiara condanna del terrorismo da parte del succitato Vertice mondiale; considera, tuttavia, che l'assenza di un accordo su una definizione generale di terrorismo costituisca un grave passo falso ed invita gli Stati membri delle Nazioni Unite a porvi rimedio senza indugio;

13.

si compiace per l'impegno del Vertice a favore del potenziamento del ruolo dell'Alto commissario per i diritti umani e per il raddoppio delle risorse a sua disposizione, consentendo così di migliorare il controllo e l'attuazione delle risoluzioni adottate;

14.

deplora, tuttavia, la formulazione vaga dei termini di riferimento e l'assenza di un calendario preciso, di un mandato, di metodi di lavoro e di composizione del Consiglio dei diritti umani; invita la sessantesima Assemblea generale ad esaminare la questione in via prioritaria;

15.

invita l'Assemblea generale a definire criteri chiari per l'uso della forza da parte del Consiglio di sicurezza, secondo le linee proposte nella relazione del Gruppo di esperti ad alto livello;

16.

ritiene che i membri del nuovo Consiglio per i diritti umani debbano ottemperare alle più rigorose norme in materia di diritti umani e che l'appartenenza al Consiglio sia un privilegio, non un diritto; ritiene che il Consiglio per i diritti umani debba essere in riunione permanente, in modo da evitare ritardi e manovre politiche da parte degli Stati contro cui vengono presentate denunce;

17.

deplora fortemente l'incapacità da parte del Vertice di raggiungere un accordo su misure relative alla non proliferazione e al disarmo nucleare ed insiste sulla necessità di intensificare attività e sforzi per effettuare progressi a tale riguardo, innanzitutto garantendo un pieno rispetto dei trattati esistenti, segnatamente il Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari (TNP);

18.

ribadisce la sua convinzione che sia necessario riesaminare e migliorare la capacità delle Nazioni Unite di rispondere in modo veloce ed efficace alle catastrofi umanitarie che richiedono un intervento su scala globale; accoglie, tuttavia, con favore l'impegno a definire un sistema internazionale di allarme precoce per tutte le calamità naturali;

19.

deplora che non sia stato assunto alcun fermo impegno al fine di garantire una maggiore autorità al Segretario generale delle Nazioni Unite come più alto funzionario del suo segretariato; invita la sessantesima Assemblea generale a riesaminare la questione;

20.

deplora che non sia stato raggiunto alcun accordo sulla riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ma si compiace per il fatto che l'Assemblea generale dovrà pronunciarsi in materia entro la fine del 2005, sulla base di nuove proposte, che dovrebbero tener conto dell'obiettivo di garantire una migliore rappresentanza nel Consiglio nonché migliori trasparenza ed efficacia dello stesso; ribadisce il proprio impegno nella prospettiva di accordare all'Europa un seggio comune presso il Consiglio di sicurezza non appena verranno soddisfatte le relative condizioni politiche, costituzionali e giuridiche;

21.

si dichiara favorevole e plaude al nuovo impegno delle Nazioni Unite a favore di un Fondo per la democrazia come strumento importante per la promozione della democrazia a livello mondiale ed invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere pienamente tale iniziativa sotto il profilo sia politico che finanziario; ribadisce la propria convinzione circa la necessità di un rafforzamento della democrazia nell'ambito delle strutture delle Nazioni Unite, e ribadisce perciò l'appello a costituire un nucleo di democrazie nell'ambito dell'Assemblea generale dell'ONU;

22.

ribadisce che la rappresentanza diplomatica dell'UE presso le Nazioni Unite è della più grande importanza per il miglioramento delle relazioni reciproche e per l'influenza che l'Unione europea può avere sulla scena internazionale; invita, pertanto, il Consiglio e la Commissione a perseguire con zelo la fusione dei loro uffici di rappresentanza e delle rispettive delegazioni in una delegazione esterna comune in ciascuna delle sedi delle Nazioni Unite: New York, Ginevra, Vienna e Nairobi;

23.

si compiace per l'invito ad una cooperazione potenziata tra le Nazioni Unite e i parlamenti nazionali e regionali, che costituisce un riconoscimento del ruolo specifico dei parlamenti nel processo di sviluppo e di democratizzazione;

24.

accoglie con favore il rinnovato impegno, assunto in occasione della riunione della Banca mondiale, del Fondo monetario internazionale e della Banca africana per lo sviluppo che ha seguito il summenzionato Vertice mondiale, di accordare la totale soppressione del debito a diciotto tra i paesi più poveri e indebitati;

25.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente e agli Stati membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Presidente della sessantesima Assemblea generale e al Presidente del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2005)0115.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2005)0237.

(3)  GU C 96 E del 21.4.2004, pag. 79.

P6_TA(2005)0363

Bielorussia

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Bielorussia

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Bielorussia,

viste in particolare le sue risoluzioni del 10 marzo 2005 sulla Bielorussia (1) e del 7 luglio 2005 sulla situazione politica e l'indipendenza dei media in Bielorussia (2),

visto il suo Premio Sacharov per la libertà di pensiero, assegnato nel dicembre 2004 all'Associazione bielorussa dei giornalisti,

vista la risoluzione delle Nazioni Unite del 12 aprile 2005 sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia,

visto in particolare il «Piano d'azione dell'UE volto a promuovere la democrazia in Bielorussia», approvato il 23 febbraio 2005 dalla delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la Bielorussia,

vista la comunicazione della Commissione del 12 maggio 2004 sulla politica europea di prossimità (COM(2004)0373),

viste le risoluzioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla situazione in Bielorussia e, in particolare, la risoluzione del 28 aprile 2004 sulla persecuzione della stampa nella Repubblica di Bielorussia,

viste le sanzioni adottate dall'UE il 2 luglio 2004 nei confronti di funzionari bielorussi in seguito alla scomparsa di tre leader dell'opposizione e di un giornalista bielorussi,

viste le dichiarazioni emesse in data 2 agosto 2005, 12 agosto 2005 e 30 agosto 2005 dalla Presidenza dell'UE sulla Bielorussia,

vista la decisione della Commissione europea di aggiudicare un contratto di 138 000 euro all'emittente radiofonica Deutsche Welle per la trasmissione indipendente via radio e internet verso la Bielorussia, per un anno, a partire dal 1o novembre 2005,

visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, invece di migliorare, la situazione in Bielorussia si è ulteriormente deteriorata, trasformandosi in una situazione in cui i diritti umani fondamentali vengono brutalmente violati, la Camera bassa è privata dei suoi poteri legislativi e la vita economica è controllata dal Presidente; considerando che tali violazioni comprendono l'arresto di membri dell'opposizione democratica e altre forme di repressione nei loro confronti,

B.

considerando che negli ultimi anni diversi partiti politici, 22 giornali indipendenti, più di 50 ONG filodemocratiche di vario livello e orientamento politico e diversi istituti d'istruzione sono stati chiusi «per motivi tecnici», mentre è chiaro che in ognuno di questi casi si trattava di punire tali organizzazioni per aver espresso critiche nei confronti del Presidente e delle sue politiche,

C.

considerando che Viktar Halavanau, ministro della Giustizia della Bielorussia, ha emanato un decreto sulla registrazione obbligatoria delle unioni di partiti politici, sindacati, coalizioni, iniziative civili e movimenti, con l'obiettivo di impedire l'unificazione delle forze politiche che sosterranno uno sfidante di Aleksander Lukashenko nelle elezioni presidenziali del prossimo anno,

D.

considerando che il 13 settembre 2005 il Presidente bielorusso Lukashenko ha emesso un decreto che gli concede il diritto di condonare i crimini contro la proprietà, quale nuovo passo per monopolizzare ulteriormente tutti i poteri nel paese, compreso quello giudiziario,

E.

considerando che nell'aprile 2005 la Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite ha criticato la Bielorussia per le persistenti notizie di vessazioni e chiusure di ONG, organizzazioni di minoranze nazionali, stazioni radiotelevisive indipendenti, partiti politici di opposizione, sindacati indipendenti e organizzazioni religiose, nonché di persecuzioni di singole persone impegnate in attività democratiche, anche nei media indipendenti,

F.

considerando che la chiusura delle università indipendenti in Bielorussia ha portato all'inaugurazione dell'Università umanistica europea per gli studenti bielorussi in esilio a Vilnius,

G.

considerando che gli arresti a sfondo politico e i processi a carico di attivisti del movimento democratico e di giornalisti indipendenti, nonché le espulsioni di cittadini stranieri sono in Bielorussia all'ordine del giorno;

H.

considerando che non sono stati compiuti progressi per quanto riguarda i casi irrisolti di varie persone scomparse,

I.

considerando che il 12 maggio 2005 la dirigenza dell'Unione dei polacchi in Bielorussia è stata dichiarata illegale dal ministero bielorusso della Giustizia, che su istruzioni del governo una tipografia ha rifiutato di stampare il settimanale in lingua polacca «Glos znad Niemna», mentre il governo ha fatto pubblicare esemplari falsificati dello stesso,

J.

considerando che il 27 agosto 2005 il regime di Lukashenko ha convocato una riunione del consiglio dell'Unione dei polacchi in Bielorussia per costringere la dirigenza democratica e legalmente eletta a dare le dimissioni e per sostituirla con un consiglio compiacente nei confronti del regime,

K.

considerando che la situazione di altre minoranze, tra cui i rom e minoranze religiose, peggiora costantemente, con la chiusura di chiese protestanti e la messa al bando della chiesa evangelica,

L.

considerando che il diritto alla libertà d'informazione viene violato in quanto tutti i programmi televisivi, sia a livello nazionale che a livello regionale, sono nelle mani del governo e tutti i collegamenti Internet passano attraverso una società statale che ha bloccato numerosi account e siti web,

M.

considerando che tutti gli operatori via cavo vengono perseguiti se diffondono canali stranieri non approvati dal governo bielorusso e che, su tale base, agli operatori TV via cavo della Bielorussia è vietato trasmettere tutti i canali ucraini nonché il canale polacco «Polonia»,

N.

considerando che le autorità statali hanno bloccato la registrazione di nuovi giornali, che giornali e giornalisti sono processati quotidianamente e che a numerosi giornali esistenti sono state comminate pesanti multe che rendono impossibile la continuazione dell'attività,

O.

considerando che il Presidente Lukashenko ha reso quasi impossibile alle reti internazionali di ONG in Europa e in Bielorussia prestare aiuto ai bambini che soffrono delle conseguenze del disastro di Chernobyl, affinché possano recarsi all'estero per periodi di convalescenza,

P.

considerando che la Polonia, dopo una serie di espulsioni di diplomatici, ha temporaneamente richiamato il proprio ambasciatore da Minsk, respingendo le accuse del Presidente Lukashenko secondo cui la Polonia interferirebbe negli affari del suo paese,

Q.

considerando che al Vertice delle Nazioni Unite, tenuto il 15 settembre 2005 a New York, il Presidente Lukashenko ha accusato gli organismi ONU competenti per i diritti umani di lasciarsi usare come strumento per controllare altri paesi,

R.

considerando che l'approccio seguito dal Consiglio nei suoi rapporti con la Bielorussia manca di fermezza e risolutezza,

1.

condanna fermamente gli attacchi indiscriminati del regime bielorusso nei confronti di media, attivisti a favore delle minoranze e dei diritti umani, membri dell'opposizione, leader religiosi e chiunque tenti di esprimere liberamente critiche al Presidente e al regime, che risultano evidenti dagli arresti arbitrari, dal maltrattamento dei detenuti, dai casi di persone scomparse, dalle persecuzioni a sfondo politico e da altri atti di repressione in spregio ai principi di base della democrazia e dello Stato di diritto;

2.

condanna la modifica apportata dal regime bielorusso al decreto 460 sulle regolamentazioni in materia di accettazione dell'aiuto straniero, in data 17 agosto 2005, che estende l'elenco degli obiettivi per i quali non si può accettare l'aiuto esterno; rileva che è ora vietato accettare e usare aiuti internazionali a «fini anticostituzionali», per rovesciare l'autorità, interferire con gli affari interni della Bielorussia, preparare elezioni o referendum, organizzare riunioni, raduni, picchetti o scioperi o preparare e distribuire materiale propagandistico e che è impossibile organizzare conferenze, seminari o riunioni di qualsiasi tipo usando aiuti finanziari provenienti dall'estero;

3.

condanna la decisione del regime del 22 agosto 2005 di vietare la Chiesa evangelica riformata, presente in Bielorussia da oltre 400 anni e che è stata proscritta perchè la comunità non aveva alcun indirizzo legale né avrebbe potuto registrarne uno in quanto le autorità l'avevano in precedenza sfrattata da tutti i suoi luoghi di preghiera, il che contravviene alla legge bielorussa sulla libertà di culto;

4.

condanna l'azione del governo nei confronti dell'Unione dei polacchi in Bielorussia (ZPB) quale violazione dei principi fondamentali della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1995 del Consiglio d'Europa e quale tentativo di dominare la più grande ONG, una delle poche non ancora controllate dal governo; ricorda che il rispetto dei diritti delle minoranze si estende anche alla libertà di associazione e al riconoscimento degli organi statutari eletti dell'organizzazione interessata; deplora il tentativo del governo di controllare il giornale «Glos znad Niemna»;

5.

condanna la continua persecuzione di attivisti della minoranza polacca che vogliono preservare l'indipendenza della loro associazione; rileva che i più attivi vengono vessati mediante ripetute convocazioni presso la procura e la polizia; ricorda che Angelika Borys, leader della ZPB, è stata interrogata più di 50 volte nelle ultime settimane e che Tadeusz Gawin, membro fondatore e attuale vicepresidente della ZPB, è stato condannato a 30 giorni di detenzione;

6.

deplora la condanna degli attivisti della ZPB Jozef Parzecki, Wieslaw Kiewlak, Andrzej Pisalnik e Andrzej Poczobut a fino a cinque anni di reclusione sulla base di falsi capi d'accusa;

7.

condanna la completa emarginazione da parte del regime bielorusso della minoranza rom in Bielorussia, i cui principali diritti civili sono stati limitati; condanna fermamente le espressioni di odio nei confronti della popolazione rom da parte dei mezzi di comunicazione ufficiali;

8.

condanna le autorità bielorusse per non aver concesso i visti di ingresso ad una delegazione di deputati del Parlamento europeo in missione d'inchiesta l'8 agosto 2005;

9.

invita il Consiglio e la Commissione a istituire un programma di borse di studio, visite e tirocini per attivisti che operano a livello di ONG, diritti umani e minoranze;

10.

ritiene che, qualora le autorità bielorusse non riescano a migliorare la situazione in materia di libertà di espressione, di riunione e di culto consentendo così un ulteriore deterioramento, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento dovrebbero avviare la procedura per estendere il divieto di visto per le autorità bielorusse coinvolte in azioni persecutorie; ritiene inoltre che le sanzioni contro il regime del Presidente Lukashenko dovrebbero comprendere anche il congelamento dei patrimoni delle autorità bielorusse all'estero;

11.

ribadisce che l'ulteriore sviluppo dei rapporti dell'UE con la Bielorussia continuerà a dipendere anche dai progressi compiuti verso la democratizzazione e le riforme nel paese e dalla possibilità per i cittadini bielorussi di avere accesso a mezzi di comunicazione obiettivi, liberi e trasparenti nonché dal rispetto dei diritti e delle libertà religiose e delle minoranze;

12.

si compiace del fatto che la Commissione fornisca ulteriore sostegno alle emittenti indipendenti in Bielorussia; sottolinea che è importante offrire informazioni indipendenti e di alta qualità al popolo bielorusso; invita nuovamente il Consiglio e la Commissione ad assumersi le responsabilità loro derivanti dalla strategia di prossimità e a sostenere la società civile bielorussa e prevedere un programma finanziario in funzione degli obiettivi della politica europea di prossimità, adattando le misure di sostegno al caso della Bielorussia; esorta il Consiglio e la Commissione a concedere quanto prima possibile aiuti ancor maggiori ai mezzi di comunicazione liberi e alle ONG indipendenti della Bielorussia e a estendere le iniziative di radio-diffusione;

13.

invita la Commissione ad accertarsi che nessuna «ONG fittizia», creata dalle autorità bielorusse per ottenere fondi da donatori esteri, riceva finanziamenti dall'UE o contributi a titolo del bilancio comunitario;

14.

invita il Consiglio e la Commissione a sostenere il comitato direttivo democraticamente eletto della ZPB nonché i comitati direttivi di altre ONG democraticamente elette, anch'esse soggette alla repressione da parte del regime di Lukashenko;

15.

chiede che sia istituita una delegazione ad hoc di alto livello da inviare in missione di inchiesta in Bielorussia e che quest'ultima riferisca al Parlamento sui risultati;

16.

sostiene con forza l'annuncio del Presidente della Commissione, secondo cui un diplomatico sarà nominato in Bielorussia per monitorare la situazione dei diritti umani e invita la Commissione ad accelerare l'apertura di una rappresentanza permanente dell'Unione europea a Minsk, in modo da poter diffondere meglio l'informazione, coordinare i progetti e verificare la situazione in Bielorussia;

17.

invita il Consiglio e la Commissione a sollevare la questione della Bielorussia con le autorità russe in modo da definire una responsabilità comune per l'attuazione di cambiamenti democratici concreti nel paese;

18.

rivolge un appello a tutti gli Stati membri affinché avviino la procedura per il rilascio del visto gratuito ai cittadini bielorussi;

19.

invita i partiti politici europei e i gruppi politici del Parlamento europeo a intensificare i contatti e ad accrescere il loro sostegno politico all'opposizione bielorussa;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché alle Assemblee parlamentari dell'OSCE e del Consiglio d'Europa.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2005)0080.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2005)0295.

P6_TA(2005)0364

Relazioni UE-India

Risoluzione del Parlamento europeo sulle relazioni UE-India: una partnership strategica (2004/2169(INI))

Il Parlamento europeo,

visto il documento dell'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune intitolato «Un'Europa sicura in un mondo migliore. Strategia europea di sicurezza», del 12 dicembre 2003,

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Una partnership strategica UE-India» (COM(2004)0430), del 16 giugno 2004, e la risposta dell'India a tale comunicazione nel suo documento strategico dell'agosto 2004,

vista la sua raccomandazione al Consiglio, del 28 ottobre 2004, sulle relazioni UE-India (1), e tutte le sue recenti risoluzioni sull'India e la sua regione,

viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali» dell'11 ottobre 2004 sulla comunicazione della Commissione,

visto il quinto Vertice UE-India, svoltosi a L'Aja l'8 novembre 2004,

visto il sesto Vertice UE-India svoltosi a Nuova Delhi il 7 settembre 2005,

visto il comunicato stampa comune reso pubblico l'8 novembre 2004 dall'UE e dall'India in quanto conclusione del summenzionato quinto Vertice, la dichiarazione comune sulle relazioni culturali della stessa data e l'intenzione manifestata dall'UE e dall'India di elaborare un piano d'azione UE-India per una associazione strategica e una nuova dichiarazione politica comune,

visti il piano d'azione UE-India per un'associazione strategica e la nuova dichiarazione politica congiunta, approvati nel corso del summenzionato sesto Vertice,

viste le sette riunioni della tavola rotonda UE-India, creata in seguito all'Agenda elaborata nel 2001 in occasione del Vertice di Lisbona tra l'UE e l'India, volta a avvicinare maggiormente le società civili indiana ed europea e che prevede di stabilire una rete di centri di ricerca UE-India,

viste le summenzionate conclusioni del Consiglio dell'11 ottobre 2004 in riferimento al dialogo UE-India sui diritti dell'uomo,

viste le attività didattiche per una presa di coscienza nel settore dei diritti dell'uomo e i progetti di buon governo e di partecipazione al processo decisionale a livello di villaggi e piccoli centri, appoggiati dall'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (IEDDU), nonché altri progetti connessi,

vista la visita a Nuova Delhi della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con i paesi dell'Asia meridionale e l'Associazione dell'Asia meridionale per la cooperazione regionale (SAARC), nel novembre 2004,

vista la visita in India, nel gennaio 2005, di Peter Mandelson, Commissario europeo responsabile del commercio, e in particolare il suo intervento a Calcutta su «L'Agenda economica e globale: la sfida per l'Europa e l'India»,

vista la riunione del G-20 organizzata in India nel febbraio 2005 e la sua partecipazione in quanto osservatore all'ultima riunione del G-7,

visto il Foro parlamentare India-Stati Uniti che ha avuto luogo presso la sede della Federazione delle camere di commercio e industria dell'India a Nuova Delhi nel marzo 2005,

vista la visita effettuata nella regione dal Segretario di Stato statunitense Condoleeza Rice, nel marzo 2005 e quella, in aprile, del Primo ministro cinese Wen Jibao in Pakistan, Bangla Desh, Sri Lanka e India,

vista la dichiarazione di Doha dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) su aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale e salute pubblica, adottata il 14 novembre 2001,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per il commercio internazionale (A6-0256/2005),

A.

considerando che l'UE e l'India costituiscono le più grandi democrazie del mondo e che il loro comune impegno per la democrazia, il pluralismo, lo Stato di diritto e il multilateralismo nelle relazioni internazionali contribuiscono alla pace e alla stabilità a livello globale,

B.

considerando che l'India e l'UE condividono la visione secondo cui il commercio, gli investimenti e la libera concorrenza sono fattori fondamentali dello sviluppo economico e che entrambe riconoscono che per promuovere tale sviluppo occorre assicurare la coesione socioeconomica, la protezione ambientale e i diritti dei consumatori,

C.

considerando che l'UE rappresenta per l'India il maggior partner commerciale e la maggior fonte di investimento straniero diretto,

D.

considerando che il partito del Congresso, vincitore delle elezioni del maggio 2004, ha ottenuto il suo sostegno elettorale tra le classi rurali, che si erano sentite escluse dai benefici dell'enorme sviluppo tecnologico indiano,

E.

considerando l'enorme diversità linguistica, sociale e religiosa dell'India, paese di paradossi con una popolazione di 1 069 milioni di persone, che ha una società aperta ma che deve far fronte alla sfida di liberare dalla povertà 370 milioni di persone, che è leader mondiale in materia di tecnologia dell'informazione ma ha 550 milioni di abitanti che traggono il proprio sostentamento dall'agricoltura,

F.

considerando che il 34,7 % della popolazione indiana vive al di sotto della soglia di povertà, di cui un quarto nelle zone urbane; che pertanto i programmi comunitari di eradicazione della povertà in India vanno continuati al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi del Millennio,

G.

considerando che sia l'Unione europea che l'India sono società democratiche e aperte,

H.

considerando che in India si trova la seconda popolazione musulmana più grande del mondo dopo l'Indonesia e che nell'Unione europea vivono vari milioni di persone appartenenti a tale religione e cultura,

I.

considerando che l'UE e l'India dispongono di un potenziale per costruire una relazione privilegiata nelle relazioni internazionali ma che vi è in India una mancanza di consapevolezza per quanto riguarda l'UE e il suo sistema democratico; sottolineando il potenziale dell'India quale partner dell'UE nel contribuire a incoraggiare democrazie nuove e giovani,

J.

considerando che l'India e il Pakistan sono coinvolti fin dall'inizio del 2004 in un dialogo continuo per porre fine ad alcuni dei contenziosi cui si trovano di fronte,

K.

considerando tuttavia che nel Kashmir, negli Stati indiani del Punjab e di Haryana e nelle province pakistane del Punjab e di Sindh, la crescente mancanza di risorse idriche potrebbe portare alla gestazione di una grave crisi e allo scoppio di un nuovo pericoloso conflitto,

L.

considerando che la sete di petrolio a livello mondiale, in vista di una continua diminuzione dell'offerta, è fonte potenziale di tensioni politiche e strategiche,

M.

considerando che il 70 % dell'energia consumata in India proviene dall'estero,

N.

considerando che dal 1° aprile 2005 un'imposta statale sul valore aggiunto, con la quale si spera di raccogliere decine di milioni di dollari l'anno, ha sostituito la miriade di imposte locali; che la maggioranza, anche se non la totalità, degli Stati dell'India ha recepito questa nuova legge,

Situazione interna

1.

accoglie con favore il processo di democratizzazione e gli impegni internazionali dell'India;

2.

proclama la sua intenzione di contribuire all'approfondimento delle relazioni tra l'UE e l'India secondo quanto espresso nella suddetta comunicazione della Commissione, nelle conclusioni del summenzionato quinto Vertice UE-India e nella suddetta raccomandazione del PE, nonché la sua continua volontà di sviluppare e rafforzare le relazioni bilaterali;

3.

accoglie con soddisfazione l'adozione, in occasione del summenzionato Vertice di un programma d'azione comune destinato ad attuare il partenariato strategico UE-India, unitamente alla dichiarazione politica comune che porta le relazioni fra l'UE e l'India ad un nuovo livello più elevato ed intenso, con particolare riferimento alla pace e alla sicurezza internazionale, al multilateralismo, alla ricerca, allo sviluppo, all'ambiente, alla scienza, alla tecnologia e ai diritti umani; approva in particolare la creazione del gruppo commerciale di alto livello per gli scambi e gli investimenti; ritiene che questi accordi rappresentino un punto di svolta nelle relazioni fra le due potenze economiche, e che debbano essere attuati con la partecipazione e l'impegno attivi dell'India;

4.

sottolinea l'eminente importanza culturale, politica e ormai anche economica dell'India che in passato si è rispecchiata solo in modo insufficiente nelle relazioni contrattuali tra l'India e l'Europa;

5.

si compiace vivamente dell'accordo per un partenariato strategico tra l'UE e l'India che conferisce alle relazioni tra l'UE e l'India un'importanza altrettanto elevata di quelle con la Cina, la Russia, il Giappone, gli USA e il Canada;

6.

ritiene importante, dinanzi alla manifesta volontà di altri governi e opinioni pubbliche non europei di stabilire alleanze strategiche con l'India, che la Commissione compia uno sforzo speciale per rafforzare la visibilità dell'Unione europea in India e promuovere la conoscenza delle istituzioni, dei principi, dei valori e degli obiettivi dell'Unione europea;

7.

riconosce che la comprensione reciproca UE-India alla quale si aspira trarrà vantaggio dal rafforzamento delle relazioni privilegiate che, per ragioni storiche, taluni Stati membri mantengono con determinate regioni dell'India, in quanto tali relazioni rappresentano un valore aggiunto che dà slancio alla vicinanza e a un'autentica cooperazione in campo sociale, tecnico ed economico;

8.

segnala la necessità di istituire partenariati UE-India con l'obiettivo di promuovere lo studio, la valorizzazione, la diffusione e il recupero del patrimonio linguistico, storico e culturale comune;

9.

condivide globalmente gli obiettivi delineati dalla Commissione nella comunicazione sul partenariato strategico UE-India;

10.

ritiene tuttavia che gli obiettivi delineati nel partenariato strategico innovatore presentato dalla Commissione vadano finanziati adeguatamente mediante nuove risorse onde realizzare i nostri impegni e le nostre aspirazioni; chiede che eventuali risorse aggiuntive necessarie al perseguimento degli obiettivi del partenariato strategico non vengano attinte da progetti e programmi comunitari esistenti in India ma si vadano ad aggiungere ad essi;

11.

esprime comprensione e sostegno per il fatto che il partenariato strategico mette in evidenza il dialogo politico; sottolinea però che il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio e l'efficace lotta alla povertà dovrebbero costituire elementi importanti del partenariato strategico UE-India;

12.

riconosce che l'India, sulla base degli indicatori di sviluppo umano, negli ultimi decenni ha conseguito notevoli progressi, trasformandosi in parte da beneficiario a donatore di aiuti allo sviluppo; esprime comunque la propria preoccupazione sul costante elevato numero di cittadini indiani che sono ancora costretti a vivere nell'assoluta indigenza e da diseredati;

13.

sollecita la Commissione e il Consiglio a cooperare in via d'urgenza con il governo indiano al fine di migliorare la situazione dei ceti sociali sottoprivilegiati, in particolare donne e bambini, e delle categorie di persone più svantaggiate, per esempio i dalit e gli adivasi e chiede che le azioni future che saranno intraprese a questo scopo contribuiscano a por fine alle discriminazioni per motivi di sesso o di casta ovunque esse si producano;

14.

si compiace dei progressi raggiunti nel corso del summenzionato sesto Vertice nei vari ambiti affrontati dal piano d'azione congiunto, e concretamente dell'inclusione dell'India nel progetto europeo di fusione nucleare ITER, nonché dei progressi nei negoziati per la partecipazione dell'India all'accordo quadro relativo al sistema di navigazione Galileo;

15.

prende atto delle sempre più strette relazioni bilaterali tra l'India e la Cina, che hanno raggiunto un picco significativo con il Vertice celebrato da queste due nazioni a Nuova Delhi l'11 aprile 2005; plaude al fatto che, secondo il comunicato congiunto emesso da tale riunione, «i leader dei due paesi hanno convenuto di stabilire tra l'India e la Cina un'associazione strategica e di cooperazione per la pace e la prosperità»; si rallegra del fatto che la problematica delle frontiere tra India e Cina sembra essere in corso di soluzione; constata che un accordo in proposito contribuirebbe notevolmente alla stabilità regionale, permetterebbe ad ambedue le parti di ridurre le spese di difesa frontaliera e diminuirebbe la possibilità che altri paesi possano sfruttare le tensioni tra queste due grandi potenze asiatiche;

16.

plaude al fatto che la cosiddetta «diplomazia del cricket» sia riuscita a ottenere lo svolgimento a Nuova Delhi di un Vertice tra il Primo ministro dell'India e il Presidente del Pakistan il 17 aprile 2005; si congratula del fatto le due parti stiano facendo progressi nel consolidare misure volte a creare fiducia reciproca, attraverso una progressiva normalizzazione bilaterale che potrebbe portare alla soluzione politica della controversia sul Kashmir; accoglie con soddisfazione la riattivazione della commissione congiunta sul settore commerciale e osserva che i due paesi hanno deciso di promuovere il progetto di costruzione di un gasdotto che, dall'Iran, raggiungerebbe l'India passando attraverso il territorio pakistano, il che indubbiamente creerebbe vincoli costruttivi tra le parti;

17.

riconosce le legittime aspirazioni degli Stati Uniti di stabilire un'alleanza strategica con l'India, ma anche la necessità di un mondo multipolare, convinto dei significativi vantaggi che le conoscenze e le sensibilità europee possono portare all'India; raccomanda a tal fine che l'UE proceda rapidamente verso il consolidamento dell'associazione strategica UE-India; ritiene che debbano essere messe a disposizione nuove risorse per raggiungere gli obiettivi di tale partenariato strategico;

18.

ritiene che, benché nell'ambito dell'associazione strategica il dialogo sistematico e strutturato tra le due parti su temi economici e commerciali sia molto importante, l'Unione europea debba dedicarsi in particolare ad aumentare e rafforzare la cooperazione in campo politico e strategico, vista la provata e condivisa determinazione dell'UE e dell'India di rendere il pianeta un luogo più sicuro attraverso relazioni internazionali fondate sul multilateralismo e sul rispetto del diritto internazionale, nonché sulla filosofia, la Carta e le risoluzioni delle Nazioni Unite;

19.

esorta l'UE e l'India a mettere in pratica il multilateralismo nelle relazioni internazionali da entrambe propugnato, stabilendo un meccanismo di consultazione reciproca da attivare prima dello svolgimento di vertici o conferenze internazionali, al fine di proporre iniziative comuni o adottare risposte comuni ai problemi sollevati nell'ambito di tali eventi;

20.

ritiene che, poiché vasti settori dell'opinione pubblica indiana e delle comunità commerciali non percepiscono l'UE come un'entità ma come un conglomerato di 25 Stati, le istituzioni europee debbano adottare una strategia di comunicazione e visibilità che consenta alla società e alle autorità indiane una migliore comprensione dei progressi comunitari, inclusi quelli nell'ambito della politica estera e della sicurezza comune, che l'entrata in vigore della nuova Costituzione europea potrebbe comportare;

21.

chiede che sia organizzato un vertice parlamentare annuale, contemporaneo o immediatamente precedente al vertice annuale UE-India, che attualmente si svolge senza la partecipazione formale del Parlamento europeo; ritiene che tale vertice servirebbe a sviluppare i collegamenti fra i due organismi parlamentari ed a rafforzare la comprensione dei punti di vista e dei sistemi democratici da entrambe le parti;

22.

si compiace che il nuovo governo di Manmohan Singh abbia compiuto passi importanti e positivi verso la realizzazione delle necessarie riforme socioeconomiche;

23.

si rallegra del fatto che la cultura e lo sviluppo democratico dell'India abbiano raggiunto livelli molto elevati, come dimostrato dal corretto funzionamento dei governi di coalizione a livello federale e statale; ritiene che ciò stia permettendo progressi riformatori in campo economico e sociale che non sarebbero stati altrimenti possibili;

24.

ritiene tuttavia che, vista l'enorme complessità e diversità del tessuto sociale, economico e politico indiano, ciò non garantisce del tutto che non si presentino difficoltà e alti e bassi nel processo di cui sopra;

25.

si congratula per la liberazione, nel giugno 2005, da parte delle forze di polizia, di 450 bambini tra i 6 e i 14 anni che lavoravano illegalmente a Mumbai in condizioni di schiavitù, nonché per la detenzione di 42 imprenditori senza scrupoli che li sfruttavano; ciò nondimeno, esprime la sua preoccupazione per le relazioni dell'UNICEF, secondo le quali in India lavorano 17 milioni e mezzo di bambini (il doppio, secondo alcune ONG), la maggior parte dei quali in condizioni subumane; elogia il nuovo atteggiamento di persecuzione degli sfruttatori che le autorità di polizia e del lavoro indiane sembrano stare adottando ed esorta tali autorità a dotarsi di risorse sufficienti e di una volontà politica persistente per porre fine a questa piaga vergognosa per la società;

Temi economici

26.

constata che il governo sta promuovendo scambi strutturali nell'economia e che ha compiuto progressi verso la deregolamentazione di vari settori (telefonia mobile, assicurazioni, energia, aviazione, e altri); si compiace che con il primo bilancio il nuovo governo preveda miglioramenti alle infrastrutture, riduzioni tariffarie e la soppressione delle restrizioni all'acquisto di proprietà per gli stranieri e che realizzi progressi nel campo della privatizzazione delle imprese statali;

27.

fermo restando che l'India e l'UE condividono la visione secondo cui il commercio, gli investimenti e la libera concorrenza sono fattori chiave dello sviluppo economico, ma anche che, affinché tale sviluppo sia equo ed armonioso, occorre tenere conto di requisiti sociali fondamentali, che rafforzano la coesione economica e sociale, l'ambiente e i diritti dei consumatori, esorta il governo dell'India a tenere conto di tali aspetti nell'affrontare l'immane compito di sviluppo che si è assunto;

28.

esorta l'UE e l'India in questo senso e, vista questa percezione comune, ad affrontare congiuntamente gli aspetti di politica industriale, ambientale, di cooperazione allo sviluppo, commercio, investimenti e buon governo, che sono di comune interesse per le due parti;

29.

esorta il settore privato indiano, che ha ottenuto la piena fiducia del governo e svolge un ruolo chiave nelle azioni e piani economici elaborati da quest'ultimo, fondamentali per lo sviluppo sostenibile del paese, a mostrare la massima sensibilità sociale nel partecipare a tali piani;

30.

prende atto delle misure annunciate dal ministro indiano del commercio e dell'industria per facilitare le esportazioni, tra cui l'introduzione di un formulario di richiesta unico e comune che, apparentemente, potrebbe ridurre in modo considerevole l'attuale eccessiva burocrazia;

31.

si congratula parimenti per la decisione di ridurre i tempi di attesa nei congestionati porti del paese; ritiene che, assieme al capitolo finanziario relativo a tali porti nonché ad altre importanti opere infrastrutturali previste dal bilancio nazionale approvato nel febbraio 2005 per iniziativa del ministero delle finanze, ciò potrà portare a importanti vantaggi per le importazioni ed esportazioni;

32.

si congratula per il fatto che l'UE e l'India abbiano deciso di coordinare la propria azione sulle indicazioni geografiche (IG) e concordato lo svolgimento di seminari volti a definire iniziative su questo tema;

33.

giudica positivamente l'accordo raggiunto nell'ambito del summenzionato quinto Vertice UE-India, per quanto riguarda la necessità di agevolare e sviluppare ulteriormente gli scambi commerciali bilaterali e gli investimenti, visto che il volume degli scambi bilaterali è chiaramente inferiore al proprio potenziale; sottolinea tuttavia che gli investimenti, in particolare, evidenziano una necessità di incremento e che per l'India si pone il requisito imprescindibile di aprire maggiormente il mercato e di porre mano a riforme economiche che prevedano un ulteriore smantellamento dei dazi, l'impegno ad affrontare gli ostacoli di natura non doganale e a tutelare in modo efficace i diritti di proprietà intellettuale;

34.

ritiene che l'UE e l'India abbiano interesse a lavorare di comune accordo per il successo delle negoziazioni sul programma di sviluppo di Doha (PSD) e che per conseguire tale obiettivo sia necessario puntare alla più ampia convergenza possibile sulle principali questioni del PSD; ritiene inoltre che sarebbe cosa particolarmente proficua intensificare i contatti tra i membri del Parlamento europeo e quelli del parlamento indiano;

35.

auspica che l'India, nel corso degli attuali negoziati nell'ambito dell'OMC, assuma il proprio importante ruolo e cooperi fermamente a una soluzione dei problemi, soprattutto nel settore dell'accesso al mercato dei prodotti non agricoli; in questo contesto, chiede all'UE e all'India di sfruttare i prossimi tre mesi prima della riunione ministeriale dell'OMC a Hong Kong per riflettere e agire con determinazione, e per promuovere una maggiore apertura nei confronti degli altri membri dell'OMC;

36.

riconosce la necessità di rafforzare la cooperazione bilaterale in materia di ostacoli tecnici agli scambi e nelle questioni sanitarie, nonché di avviare un dialogo sugli strumenti di difesa commerciale e, su un piano più generale, sull'adeguamento alle regole dell'OMC;

37.

si impegna affinché il dialogo UE-India preveda che in caso di investimenti la responsabilità socio-politica degli investitori esteri sia tenuta presente nel paese ospite; sottolinea inoltre che ai diritti da riconoscere alle imprese vanno contrapposti obblighi e che gli investitori nel paese ospite devono perlomeno applicare le norme fondamentali in materia di lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);

38.

si compiace per la decisione del governo di Nuova Delhi di creare zone economiche speciali allo scopo di attirare investimenti stranieri, ed esorta l'India a riformare ed aggiornare la propria legislazione in materia, nonché a occuparsi di impedire lo sfruttamento dei lavoratori, salvaguardando i diritti e gli obblighi sia dei datori di lavoro che dei lavoratori;

39.

ritiene che l'assegnazione della gamma delle comunicazioni mobili sia un tema di cruciale importanza per l'UE, dato che ha serie conseguenze per la telefonia mobile (GSM); invita l'India ad attribuire importanza all'allineamento delle frequenze di comunicazione mobile seguendo la normativa dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni;

40.

invita l'India a rispondere positivamente a proposte quali quella della Malesia, principale socio commerciale dell'India nell'ambito dell'ASEAN, di stabilire una zona di libero commercio, poiché tali proposte possono contribuire alla stabilità, allo sviluppo e alla prosperità dei diversi popoli e Stati della regione;

41.

prende atto del fatto che, in India, esiste una notevole e crescente classe media emergente, suscettibile non solo di essere destinataria di determinati prodotti commerciali ma anche, e soprattutto, ricettiva nei confronti della cultura europea;

42.

esorta l'UE e l'India a promuovere con decisione il consolidamento e l'aggiornamento permanente di un programma specifico di cooperazione culturale nell'ambito dell'associazione strategica che si intende concludere; reputa tale iniziativa importante viste la ricchezza e la diversità culturale di ambe le parti e ritiene che la conoscenza e la diffusione delle due culture tra i cittadini indiani ed europei contribuirà a far sì che l'associazione di cui sopra si fondi su basi più solide;

43.

si congratula per la recente firma, tra la Commissione e il governo dell'India, di un accordo in base al quale la Commissione crea mille borse di studio (per un importo di 33 milioni di euro) per l'accesso di studenti indiani a università europee in virtù del programma Erasmus Mundus, un'iniziativa che andrà senz'altro a beneficio degli obiettivi indicati al paragrafo precedente; prende nota del fatto che il Consiglio indiano per le relazioni culturali offre a studenti europei la possibilità di accedere a università indiane, ma lo invita a mostrare maggiore interesse per questo aspetto al fine di contribuire più attivamente a consolidare le basi dell'associazione strategica;

44.

auspica che l'India, insieme ad altri paesi beneficiari, risponda all'appello di altri paesi in via di sviluppo per trovare soluzioni ai problemi che inevitabilmente si verranno a creare a causa dell'abolizione dei limiti quantitativi alle importazioni di prodotti tessili e abbigliamento, tenendo presente che l'India dovrebbe trarre particolare vantaggio da questa misura; auspica inoltre che l'India si astenga da qualsiasi pratica di commercio sleale nei confronti dell'industria europea affinché l'UE, a sua volta, non sia costretta a far ricorso agli idonei strumenti commerciali di difesa previsti dal regime OMC;

45.

segnala tra l'altro che l'India dispone già di un'immensa forza geopolitica, che si fonda sulla forza della politica economica, soprattutto nel settore delle nuove tecnologie, e constata che l'India va considerata quindi come «global player» riconosciuta a livello mondiale, il che comporta per l'India anche una maggiore responsabilità sociale;

46.

sottolinea nel contempo la necessità che l'UE assista l'India nella lotta contro la povertà e per raggiungere i suoi obiettivi di sviluppo in generale; sottolinea inoltre la necessità che l'UE cooperi con l'India in un'ampia gamma di materie, fra cui la politica di sviluppo, la governance, la sostenibilità ambientale e la coesione sociale ed economica;

47.

sottolinea altresì che l'UE ritiene importante sollecitare e sostenere l'India per quanto riguarda l'attuazione o la costante adozione delle norme giuslavoristiche internazionali, in particolare attraverso la completa ratifica e l'applicazione pratica delle convenzioni OIL e, segnatamente, data la necessità di combattere il lavoro minorile che in India continua a rappresentare oggi un grave problema, della Convenzione concernente l'età minima di ammissione all'impiego (C138);

48.

giudica positivamente il contratto Airbus da 1 800 milioni euro, stipulato durante il vertice commerciale EU-India del 7 settembre 2005, che rappresenta un segnale dello sviluppo delle relazioni bilaterali e ha confermato il successo del consorzio europeo;

Sviluppo

49.

esprime la sua profonda preoccupazione per il diffondersi dell'AIDS nel paese, che rischia di assumere carattere epidemico nella regione se non verrà fronteggiato con decisione; esorta il governo dell'India a impegnarsi fermamente ad affrontare questo problema in priorità, scambiando informazioni e perseguendo una strategia comune con altri paesi colpiti;

50.

comprende che la legislazione in materia di diritti di proprietà intellettuale, recentemente approvata dal parlamento indiano, può avere ripercussioni negative sulla capacità produttiva dell'industria farmaceutica del paese, che è stata fonte di medicinali affidabili e a costo moderato, soprattutto per la cura dell'AIDS, per numerosi pazienti in tutto il mondo; è fermamente convinto pertanto che la legge dovrebbe consentire eccezioni per medicinali di interesse pubblico come quelli destinati tra l'altro alla lotta contro l'AIDS, il cancro, la malaria, la tubercolosi e l'epatite; è del parere che l'accesso a medicinali affidabili e poco costosi sia fondamentale, in particolare per l'AIDS; invita le autorità indiane a garantire che vengano applicate le norme internazionali in materia di benessere degli animali nell'utilizzo di animali vivi a fini di sperimentazione scientifica e che tali esperimenti siano ridotti al minimo e vengano trovate soluzioni alternative;

51.

segnala che la metà dei medicinali antivirali assunti nei paesi poveri sono prodotti in India; invita l'UE ad assistere l'India nell'ulteriore applicazione delle sue norme in materia di proprietà intellettuale secondo modalità che evitino di ostacolare la produzione, la commercializzazione e l'esportazione di medicinali di base, creando in tal modo un ambiente che continui ad incoraggiare e facilitare gli investimenti del settore manifatturiero indiano generico al fine di fornire medicinali di base a basso costo ai paesi in via di sviluppo;

52.

ricorda che l'OMC accetta queste eccezioni e che attualmente è in vigore la Dichiarazione di Doha sui diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio in cui si specifica che «l'Accordo può e deve essere interpretato e applicato in modo da sostenere il diritto dei paesi membri dell'OMC di proteggere la salute pubblica e, in particolare, di promuovere l'accesso ai farmaci per tutti»;

53.

incoraggia la Commissione e l'India, sulla base di contatti permanenti e fluidi, a lavorare insieme per spingere l'agenda di sviluppo di Doha (ASD) verso una conclusione positiva che rechi beneficio a tutte le parti interessate;

54.

reputa opportuno in questo senso stabilire quanti più legami diretti e permanenti possibili su temi bilaterali e multilaterali tra i negoziatori indiani ed europei; ritiene che ciò contribuirà a compiere progressi equilibrati e reciprocamente vantaggiosi per quanto riguarda i principali temi dell'agenda per lo sviluppo di Doha;

55.

invita l'UE e l'India a studiare quanto prima le possibilità di azioni comuni su progetti di cooperazione allo sviluppo in paesi terzi e a compiere i passi necessari per realizzarli una volta comprovata la loro fattibilità;

56.

si congratula per il fatto che le due parti abbiano fissato la celebrazione della prima riunione del forum ambientale UE-India per ottobre/novembre 2005 e invita la Commissione a rivolgere la massima attenzione a settori prioritari per l'India, quali le energie rinnovabili, le tecnologie pulite e il trattamento di rifiuti e scorie, nonché a fornire tutta l'assistenza possibile;

57.

invita il governo indiano ad adoperarsi con efficacia e concretezza al fine di evitare il verificarsi di fenomeni di dumping negli scambi commerciali con l'UE;

Ambiente e agricoltura

58.

sottolinea che la crescente distruzione ambientale dell'India è un problema di crescente rilevanza soprattutto per la popolazione povera, per quanto riguarda l'inquinamento dell'acqua, la desertificazione, l'inquinamento atmosferico, il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità, e sottolinea la particolare urgenza di proseguire la cooperazione dell'UE con l'India in questo settore;

59.

invita l'India, che ha ratificato il Protocollo di Kyoto ma che è temporaneamente esonerata dall'assumere determinati impegni, a mostrare maggiore sensibilità per quanto riguarda il riscaldamento globale del pianeta mentre persegue, in modo ragionevole e compatibile con la sostenibilità, il soddisfacimento delle sue necessità e il raggiungimento dei suoi obiettivi di sviluppo;

60.

preoccupato dall'allarmante diminuzione del numero di tigri nelle principali riserve naturali del paese, chiede alle autorità dell'India di rafforzare la lotta contro la corruzione e l'incompetenza all'origine di questo fenomeno;

61.

ritiene che le misure di sorveglianza e controllo per la protezione di questa specie animale debbano essere rafforzate soprattutto negli Stati del Rajasthan, Madhya Pradesh e Bihar; in questo senso, chiede che l'Ufficio nazionale per la prevenzione dei reati contro gli animali, recentemente creato, sia dotato di risorse sufficienti per poter operare in modo efficace;

62.

chiede alla Commissione di interessarsi a questa problematica e di offrire la necessaria cooperazione, dato che la tigre non è solo un animale significativo per l'ecosistema indiano e importante per il turismo di quel paese, ma può anche essere considerata patrimonio dell'umanità;

63.

chiede agli Stati membri dell'UE in grado di offrire cooperazione in materia di energia nucleare ad uso civile di esaminare attentamente le elevatissime e crescenti necessità energetiche dell'India e di decidere sulla possibilità di aumentare la cooperazione in tale settore; invita la Commissione, gli Stati membri e l'India ad aumentare la cooperazione nel settore delle energie rinnovabili;

64.

preoccupato per la gravissima crisi agricola che, secondo alcuni esperti, a causa della siccità in diverse parti del paese potrebbe finire per avere gravi conseguenze entro pochi anni, chiede al Consiglio e alla Commissione di rivolgere la massima attenzione a questo problema;

65.

constata che, vent'anni dopo la fuga di gas tossici dall'impianto di pesticidi della Union Carbide Corporation a Bhopal, Madhya Pradesh, che ha ucciso 22 000 persone e ne ha lasciate decine di migliaia con malattie croniche e debilitanti, il sito non è ancora stato bonificato e i rifiuti tossici continuano ad inquinare l'ambiente e le acque sotterranee; invita le autorità indiane e la Dow Chemicals a bonificare immediatamente il sito e le zone circostanti colpite, a fornire un risarcimento completo alle vittime e a tradurre in giustizia i responsabili;

66.

invita l'UE ad applicare il partenariato strategico in modo tale da produrre una differenza tangibile in loco e incoraggiare la gente a formare partenariati attraverso il globo al fine di migliorare i loro metodi di lavoro e la loro qualità della vita nonché a scambiarsi idee e migliori pratiche in tutti i settori, specialmente in quelli dell'industria e dell'agricoltura;

67.

ritiene che occorra dare ulteriore sostegno alle sinergie nel settore della scienza e della tecnologia, considerando che uno degli obiettivi principali è quello di promuovere il dialogo, a tutti i livelli, e che occorra focalizzarsi sulle questioni di interesse comune quali, ad esempio, le tecnologie dell'informazione, la tecnologia spaziale, la biotecnologia, il commercio elettronico e i prodotti tessili; sottolinea l'importanza di espandere i mezzi per contatti e scambi in ambito universitario;

Diritti umani

68.

ritiene che un vero partenariato sia caratterizzato da un dialogo aperto e sincero su tutti i temi di reciproco interesse e si compiace pertanto che il partenariato strategico preveda l'ampliamento e l'istituzionalizzazione del dialogo in materia di diritti dell'uomo;

69.

valuta positivamente la decisione della Corte suprema indiana di ordinare la revisione di oltre 2000 denunce archiviate dalla polizia e circa 200 cause che si erano concluse con assoluzioni, originate dal massacro, nel 2002, di duemila musulmani nello Stato di Gujarat; si compiace con la Commissione nazionale per i diritti dell'uomo dell'India per il suo lavoro indipendente e rigoroso in questo e in altri campi, come quello della discriminazione basata sulle caste e quella che subiscono, tra gli altri, i dalit e gli adivasi; invita le autorità giudiziarie e politiche a concludere i loro lavori rapidamente e nella trasparenza; chiede a tal fine una cooperazione aperta con le organizzazioni attive nel settore dei diritti umani;

70.

giudica positivamente la relazione della Commissione Nanavati e il rapporto governativo sulle azioni intraprese in relazione alle violenze del 1984 contro i Sikh, e chiede al governo indiano di mantenere la sua promessa di agire contro i responsabili rapidamente e con il massimo impegno;

71.

esorta il governo, per quanto riguarda la discriminazione e la violenza nei confronti delle donne, a portare avanti iniziative concrete ed efficaci volte a porre fine alla violenza domestica e ad offrire assistenza alle vittime; chiede altresì che si continui a promuovere azioni che favoriscano l'istruzione per le bambine, concretizzando così gli obiettivi di sviluppo del Millennio 2 e 3;

72.

riconosce il fatto che l'India ha mantenuto per secoli la sua pluralità etnica, religiosa e culturale e la diversità linguistica nel suo territorio, rappresentando un esempio per l'occidente e l'Europa, e chiede al suo governo di vegliare soprattutto a che non si producano tensioni interetniche, interreligiose o interculturali tra comunità che possano mettere a repentaglio la sua secolare tradizione di tolleranza e convivenza;

73.

è consapevole che il nuovo governo ha dimostrato una volontà modernizzatrice e lo invita ad andare avanti risolutamente con la riforma del sistema giudiziario, antiquato ed estremamente lento; osserva che talvolta la lentezza del sistema giudiziario o determinate prassi scorrette o l'inazione da parte della polizia, soprattutto in concreti casi di violenza sessuale, causano frustrazione tra la popolazione, inducendola a farsi giustizia da sé; si compiace, tuttavia, che tutto ciò abbia suscitato un dibattito pubblico su questi temi in particolare e sulla situazione della giustizia in generale;

74.

chiede al governo di Nuova Delhi di abolire la pena di morte prevista dal suo sistema giudiziario;

75.

richiama l'attenzione sul fatto che l'India è uno dei pochi paesi democratici che non ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura entrata in vigore nel 1987, e ricorda che tale ratifica costituisce un prerequisito essenziale per il rafforzamento delle relazioni tra l'UE e l'India; chiede altresì che siano ratificate le convenzioni sull'abolizione del lavoro infantile e sulla promozione delle negoziazioni collettive;

76.

sottolinea che l'UE deve esortare l'India ad adeguarsi pienamente alle raccomandazioni del Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale;

77.

esorta l'India ad aderire al Tribunale penale internazionale;

78.

sollecita il Consiglio e la Commissione ad avviare un dialogo con l'India in materia di ratifica dello statuto di Roma della Corte penale internazionale, abolizione della pena di morte e, soprattutto, ratifica delle convenzioni contro la tortura e il lavoro minorile nonché del protocollo aggiuntivo alla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne.

Situazione internazionale

79.

constata che il progetto di associazione strategica tra Washington e Nuova Delhi prevede la vendita di aerei statunitensi e lo scambio di tecnologia spaziale e nucleare ad uso civile;

80.

riconosce che l'India ha avuto un ruolo importante nella prevenzione dei conflitti e nel mantenimento della pace, ad esempio in Afghanistan; prende atto della sua reazione al recente colpo di Stato in Nepal e alle sue conseguenze; invita l'India, quale maggiore dei membri della SAARC, ad assumere un ruolo di guida nell'ulteriore sviluppo della cooperazione regionale nell'ambito di tale associazione;

81.

ricorda che l'UE ha il compito di incoraggiare la cooperazione regionale nell'Asia meridionale e di intraprendere anche un ravvicinamento strategico al fine di migliorare le relazioni tra l'UE e la SAARC;

82.

prende nota del ravvicinamento tra Iran, Pakistan e India in base al quale si sta considerando il tracciato di un gasdotto che, dall'Iran, raggiungerebbe l'India attraversando il territorio pakistano; ritiene che progetti di questo tipo, di natura eminentemente pacifica, benefici per le popolazioni della regione e che creano una rete di interessi reciproci che allontana i conflitti e favorisce la stabilità dell'area, debbano essere sostenuti;

83.

si compiace per i segnali di progresso nei colloqui bilaterali tra India e Pakistan sul Kashmir e per le altre dimostrazioni di flessibilità reciproca, come il servizio di pullman recentemente inaugurato tra le due parti del territorio, indiana e pakistana, nonché le visite del ministro indiano degli affari esteri in Pakistan e del Presidente di tale paese in India;

84.

condanna gli attentati terroristici compiuti contro il summenzionato servizio di pullman il 7 aprile 2005, il giorno della sua inaugurazione;

85.

accoglie con favore la dichiarazione del Primo ministro indiano, sostenuta dal Presidente pakistano Musharraf, secondo cui il ghiacciaio di Siachen in Kashmir verrà considerato come una «Montagna di pace» e come un nuovo simbolo sulla via della piena riconciliazione tra l'India e il Pakistan per quanto riguarda il Kashmir, e invita l'UE a sostenere questa lodevole iniziativa al fine di giungere quanto prima ad un accordo definitivo tra le parti, anche sulla ridistribuzione e il ritiro di forze militari nella regione;

86.

invita il Consiglio e la Commissione a sostenere l'India, i suoi servizi di sicurezza competenti e le sue autorità di polizia nella domanda a beneficiare dello status di partner privilegiato con Europol, al fine di combattere più efficacemente il terrorismo internazionale e la criminalità organizzata;

87.

esorta l'India, il Pakistan ed Israele ad aderire al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari poiché tale trattato è uno strumento multilaterale insostituibile per il mantenimento e il rafforzamento della pace, della sicurezza e della stabilità internazionali e definisce il quadro giuridico per prevenire la proliferazione di tali armamenti;

88.

esorta il governo indiano a aderire alla Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antiuomo e sulla loro distruzione (Convenzione di Ottawa);

89.

esprime la sua profonda tristezza per la perdita di vite umane e per gli ingenti danni materiali causati dallo tsunami nel dicembre 2004; e si compiace con il governo indiano per la sua reazione rapida e solidale di fronte a tale catastrofe e in particolare con la Marina indiana che, soltanto un giorno dopo lo tsunami, ha inviato varie unità navali nelle zone colpite della regione; chiede alla Commissione di garantire che l'India venga inclusa nel suo programma di ricostruzione post-tsunami;

90.

chiede alla Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo di valutare, per la seconda metà della legislatura, la creazione di una delegazione interparlamentare specifica Parlamento europeo-India, allo scopo di stabilire collegamenti più approfonditi fra i parlamenti delle due più grandi democrazie del mondo;

*

* *

91.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, al governo e al parlamento dell'India nonché ai governi e ai parlamenti dei paesi membri della SAARC.


(1)  GU C 174 E del 14.7.2005, pag. 179.

P6_TA(2005)0365

Fonti energetiche rinnovabili nell'Unione

Risoluzione del Parlamento europeo sulla quota di fonti energetiche rinnovabili nell'Unione europea e le proposte di azioni concrete (2004/2153(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla quota di fonti energetiche rinnovabili nell'UE (COM(2004)0366),

vista la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (1),

vista la direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (2) (direttiva «Biocarburanti»),

vista la comunicazione della Commissione «Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili — Libro bianco per una strategia e un piano di azione della Comunità»(COM(1997)0599),

vista la propria risoluzione del 1o aprile 2004 sulla Conferenza internazionale sulle energie rinnovabili (Bonn, giugno 2004) (3),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0227/2005),

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulla quota di fonti energetiche rinnovabili nell'UE e incoraggia la Commissione a continuare a sviluppare una strategia ambiziosa e al tempo stesso realistica nel campo delle energie rinnovabili;

2.

riconosce l'importanza eccezionale delle energie rinnovabili, accanto all'efficacia energetica e alla conservazione dell'energia, non solo per contrastare il deterioramento della salute e dell'ambiente e per garantire uno sviluppo sostenibile che risponda agli obiettivi climatici europei, ma anche per contribuire all'innovazione e allo sviluppo regionale e nazionale, alle opportunità commerciali e alla creazione di posti di lavoro in linea con l'agenda di Lisbona;

3.

sottolinea inoltre che le energie rinnovabili, associate alle misure di conservazione dell'energia, riducono la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di energia, diminuendo in tal modo i rischi politici ed economici legati a tali importazioni;

4.

chiede alla Commissione di fissare obiettivi ambiziosi ma realistici affinché tecnologie energetiche a bassa o nulla emissione di CO2, e neutrali quanto al CO2, soddisfino il 60 % della domanda UE nel 2020, a supporto degli obiettivi relativi al clima europeo e alla sicurezza dell'approvvigionamento;

5.

evidenzia che per «energie rinnovabili» non si intende unicamente l'energia eolica e che altre energie rinnovabili, come gli impianti idroelettrici, le centrali termiche solari, gli impianti geotermici e la biomassa, possono essere utilizzate per migliorare la stabilità delle reti;

Ventuno fonti energetiche rinnovabili per il XXI secolo

6.

riconosce il potenziale offerto da un'ampia gamma di oltre ventuno fonti energetiche rinnovabili, che coprono in linea di principio non solo tutte le aree geografiche ma anche tutti i relativi usi energetici;

7.

riconosce che le fonti energetiche rinnovabili rappresentano il settore dell'industria energetica in più rapida crescita in Europa e nel mondo, con un tasso di crescita superiore al 20 % annuo per quanto riguarda l'energia eolica e l'energia fotovoltaica solare, e che lo sviluppo delle tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili ha creato oltre 300 000 posti di lavoro;

8.

prende atto delle consistenti riduzioni dei costi ottenute per le diverse tecnologie energetiche rinnovabili, in taluni casi fino al 50 % nel giro di quindici anni, ma osserva che si devono conseguire ulteriori riduzioni dei costi, il che richiederà l'offerta di forti incentivi;

9.

chiede l'annunciata adozione del piano d'azione sulla biomassa, una più intensa promozione delle centrali termiche solari nel sud dell'UE e un grande progetto coordinato per l'energia eolica nel Mare del Nord, al fine di sostenere il rapido potenziamento di tali fonti energetiche rinnovabili;

10.

si compiace del fatto che l'UE sia divenuta un leader mondiale in gran parte delle tecnologie energetiche rinnovabili, grazie agli sforzi compiuti da alcuni Stati membri, e chiede che vengano adottate nuove iniziative e nuove direttive a livello di Unione europea;

11.

riconosce il potenziale delle biomasse che deve essere sfruttato mediante un approccio sistemico per quanto riguarda l'uso e il mantenimento integrato del territorio;

12.

riconosce inoltre il potenziale dell'energia geotermica per la produzione di calore ed elettricità, e sollecita una maggiore attenzione politica per il potenziale delle energie geotermiche;

13.

accoglie con favore le iniziative volte a promuovere la tecnologia dell'idrogeno ed un'economia basata sull'idrogeno, e sottolinea che l'idrogeno è un vettore di energia, i cui vantaggi si manifestano in particolare quando viene prodotto da fonti di energia rinnovabili, promuovendo così efficacemente la protezione dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile e le misure volte a lottare contro l'effetto serra;

Preparare l'Unione europea a diventare leader mondiale sul mercato delle energie rinnovabili

14.

sottolinea l'importanza di fissare obiettivi vincolanti per il 2020 al fine di trasmettere agli operatori del mercato, quali le grandi imprese energetiche e la comunità finanziaria, come pure ai responsabili politici nazionali, il chiaro segnale che le fonti energetiche rinnovabili rappresentano l'energia del futuro per l'Unione europea e sono parte della sua strategia ambientale e industriale;

15.

invita la Commissione a continuare a monitorare rigorosamente il rispetto degli obiettivi nazionali indicativi da parte degli Stati membri e a dedicarsi all'elaborazione di una strategia a medio termine dell'Unione europea relativa alle fonti energetiche rinnovabili per il periodo successivo al 2010; ritiene altresì che si debba procedere a una valutazione dettagliata riguardante i progressi nella realizzazione degli obiettivi per il 2010, il rapporto costi/benefici per i consumatori finali (incluso il calcolo dei costi esterni) e, infine, i progressi realizzati nel miglioramento dell'efficienza energetica;

16.

ricorda la summenzionata risoluzione del 1o aprile 2004, con la quale un'ampia maggioranza dei deputati ha chiesto di fissare l'obiettivo del 20 % per le energie rinnovabili sul consumo energetico complessivo nell'Unione europea entro il 2020;

17.

segnala che nuovi studi, in particolare quelli che tengono conto degli scenari relativi all'efficienza energetica per tutti i settori, dimostrano che, in presenza di condizioni più favorevoli per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, un obiettivo più ambizioso è fattibile;

18.

chiede pertanto alla Commissione di elaborare scenari per l'efficienza della domanda che permettano di raggiungere l'obiettivo relativo al cambiamento climatico globale di limitare l'aumento della temperatura mondiale a 2 °C sopra il livello preindustriale e di offrire una base più favorevole per la fissazione di obiettivi a lungo termine per le energie rinnovabili;

19.

constata che un approccio più sistemico alle politiche energetiche, che integri e acceleri, anche mediante maggiori incentivi, il potenziale di conservazione energetica, efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili su larga scala, permetterebbe alle fonti energetiche rinnovabili di coprire, entro il 2020, una quota pari al 25 % del consumo energetico complessivo dell'Unione europea; ritiene che un'ulteriore riduzione dei costi relativi delle tecnologie rinnovabili svolgerebbe un ruolo importante nel realizzare tale quota, in particolare stimolando la domanda, la ricerca e lo sviluppo;

20.

osserva che al fine di disporre dei necessari indicatori per mercati dell'energia altamente differenziati, quali l'elettricità, i carburanti per i trasporti e il settore del riscaldamento e del raffreddamento, l'obiettivo dell'Unione europea deve essere articolato per settori e obiettivi nazionali, in modo che possano essere create condizioni più paritarie e anche economicamente più attraenti per gli investimenti nella ricerca e nell'utilizzo dell'energia rinnovabile; chiede pertanto alla Commissione di definire obiettivi vincolanti per ciascuno di questi tre settori;

21.

ritiene che, in generale, gli incentivi sotto forma di tagli fiscali costituiscano un modo efficace di promuovere le energie rinnovabili; incoraggia gli Stati membri a fare ricorso a tali strumenti ed esorta la Commissione a eliminare tutti gli ostacoli a tale azione da parte degli Stati membri;

Riscaldamento e raffreddamento: un mercato importante per le energie rinnovabili a basse temperature

22.

ritiene che il riscaldamento e il raffreddamento degli edifici rappresenti circa il 40 % dell'intero utilizzo energetico nell'Unione europea e insiste per l'adozione di un approccio sistemico che integri le migliori tecnologie disponibili di riduzione della domanda di riscaldamento e raffreddamento con l'energia a bassa densità derivante da fonti rinnovabili a bassa temperatura o da unità di cogenerazione o trigenerazione;

23.

si compiace dei progressi realizzati nella progettazione energetica dei nuovi edifici, che permettono, grazie all'integrazione dell'architettura solare, dell'isolazione e delle fonti energetiche rinnovabili, di realizzare edifici con un basso consumo energetico, a energia passiva o addirittura «plus energy», vale a dire edifici che nell'arco di un anno producono più energia di quanta ne consumino;

24.

evidenzia i consistenti guadagni di produttività che potrebbero derivare da una maggiore integrazione della conservazione energetica e delle energie rinnovabili per i materiali per l'edilizia prefabbricati, quali tetti e facciate;

25.

sottolinea i progressi del riscaldamento solare ma deplora il pesante divario fra l'attuale capacità pro capite in alcuni Stati membri di punta (Cipro, Austria, Grecia e Germania) e quella della maggior parte degli altri, e prende atto dell'elevato potenziale dell'energia solare nell'UE;

26.

sottolinea l'importanza della penetrazione nel mercato del condizionamento dell'aria basato sull'energia termica solare, sulla biomassa o sull'energia geotermica, e rileva che un incremento del condizionamento dell'aria rinnovabile rappresenta la risposta necessaria alla pressione del mercato causata dalla crescente domanda di condizionamento dell'aria;

27.

sottolinea il potenziale commerciale delle fonti energetiche rinnovabili, quali la biomassa e l'energia geotermica, per il settore in crescita del teleriscaldamento e del teleraffreddamento, visto che esse producono energia verde e utilizzano l'energia «residuale» a bassa temperatura per riscaldare o raffreddare gli edifici;

28.

evidenzia il potenziale offerto dalle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento che, in quanto infrastrutture, consentono di utilizzare e combinare in modo ottimale un ampio spettro di input energetici privi di carburanti fossili: calore in eccedenza risultante dalla produzione di energia, diverse forme di calore rinnovabile (per esempio, energia geotermica, riscaldamento/raffreddamento da acque marine di profondità, acque lacustri, pompe di calore o biomassa), nonché calore risultante dall'incenerimento dei rifiuti biodegradabili e/o da processi industriali;

29.

fa presente che gli investimenti in edilizia abitativa sostenibile richiedono un investimento iniziale più elevato ma riducono i costi di funzionamento degli edifici; sottolinea che è necessario che le società di servizi di efficienza energetica colmino il divario investitore-utilizzatore e chiede alle istituzioni dell'Unione europea di utilizzare la proposta di direttiva concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici per creare un mercato stabile per questo tipo di investimenti;

30.

invita la Commissione a estendere, per quanto riguarda l'efficienza energetica globale e l'impiego di fonti energetiche rinnovabili, il campo di applicazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia (4) (direttiva «Edilizia»), a tutti gli edifici commerciali con una superficie superiore ai 250 m e a presentare una proposta di direttiva relativa all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento;

31.

sottolinea che, in contrasto con il suo approccio nei settori dell'elettricità e dei combustibili, l'Unione europea non dispone di un approccio sistematico per quanto concerne il sostegno alle energie rinnovabili nei settori del riscaldamento e del raffreddamento, nonostante la dipendenza da gas e petrolio sia particolarmente forte in tali ambiti e i costi connessi ad un aumento della quota delle energie rinnovabili siano relativamente modesti; chiede pertanto che venga adottata una strategia comunitaria volta a rendere competitivi gli impianti di riscaldamento e raffreddamento che utilizzano energie rinnovabili aumentandone la produzione; osserva a tale proposito che le regolamentazioni burocratiche imposte a livello UE ai proprietari e ai costruttori di abitazioni private non costituiscono il modo migliore per raggiungere tale obiettivo e che si dovrebbe piuttosto ricorrere a una direttiva che stabilisca obiettivi realistici ma ambiziosi e coordini le azioni degli Stati membri basate su misure di incentivazione limitate nel tempo, in una prospettiva di accesso al mercato;

32.

ritiene al riguardo che la Commissione dovrebbe presentare una proposta di direttiva riguardante il riscaldamento e il raffreddamento che si ispiri alla proposta sui biocarburanti 5COM(2001)0547);

33.

chiede alla Commissione di collaborare con gli Stati membri per introdurre, al più tardi entro il 2012, norme edilizie minime per tutte le abitazioni private, basate sugli standard relativi all'energia passiva (inferiori ai 10 kW/m);

34.

invita la Commissione e l'Ecofin ad adottare misure rapide ed efficaci per eliminare le sovvenzioni alle energie nocive per l'ambiente nel settore del riscaldamento e raffreddamento; chiede agli Stati membri di ricorrere a incentivi efficaci sotto forma di tagli fiscali per promuovere l'utilizzo di energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento e chiede alla Commissione di eliminare tutti gli ostacoli all'uso di siffatte energie;

Elettricità: ottenere condizioni di mercato eque per la produzione di elettricità a partire da fonti rinnovabili

35.

ricorda l'obiettivo del 21 % per la quota di fonti energetiche rinnovabili sul mix energetico complessivo dell'Unione europea, previsto dalla direttiva 2001/77/CE;

36.

ricorda che tale obiettivo rappresenta una percentuale del consumo energetico totale e invita tutte le istituzioni dell'UE a non dimenticare l'enorme potenziale esistente per ridurre il consumo di elettricità attraverso politiche attive destinate a tutti i consumatori di elettricità;

37.

osserva che la Commissione accoglie favorevolmente il fatto che alcuni Stati membri, in particolare la Germania e la Spagna, hanno introdotto un quadro politico adeguato per conseguire i rispettivi obiettivi nazionali, e constata che altri governi non riusciranno probabilmente a rispettare gli impegni assunti al riguardo; esorta la Commissione a utilizzare tutte le possibilità offerte dalla direttiva 2001/77/CE per fissare obiettivi nazionali vincolanti;

38.

chiede alla Commissione di integrare nella sua relazione 2005 sulla direttiva 2001/77/CE ulteriori disposizioni sulla rimozione di tutti gli ostacoli (ad esempio di tipo amministrativo e politico) nonché su un accesso equo e libero alla rete e tariffe non discriminatorie, che attualmente impediscono lo sviluppo di fonti rinnovabili di elettricità in numerosi Stati membri;

39.

osserva che la Commissione ha indicato come elevati gli ostacoli amministrativi, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/77/CE, individuati in numerosi Stati membri ed esorta la Commissione ad adottare misure contro tali Stati membri;

40.

constata che la Commissione ha altresì rilevato che un accesso non equo alla rete blocca l'ulteriore sviluppo dei progetti in ambito di elettricità rinnovabile in numerosi Stati membri; chiede alla Commissione di controllare rigorosamente l'applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2001/77/CE e di adottare misure contro tali Stati membri;

41.

rileva che nel mercato dell'energia elettrica non esistono tuttora condizioni concorrenziali uguali tra i fornitori energetici storici con struttura monopolistica e i piccoli e medi offerenti di fonti energetiche rinnovabili e invita la Commissione a tenere in considerazione tale circostanza, tra l'altro nel suo riesame della direttiva 2001/77/CE;

42.

esorta gli Stati membri a continuare a sviluppare strategie e strutture nazionali per la promozione delle energie rinnovabili, con l'obiettivo di ridurre gli ostacoli amministrativi a livello di programmazione e di rilascio di licenze, di agevolare l'accesso alla rete e di offrire una garanzia d'origine, nonché di mantenere la stabilità della rete e di rivedere gli aiuti dannosi sotto il profilo ambientale;

43.

esorta la Commissione e il Consiglio a considerare il principio «chi inquina paga» e l'internalizzazione dei costi esterni per quanto riguarda tutte le fonti energetiche;

44.

osserva che lo sviluppo dell'energia eolica in alcuni paesi europei è stato impressionante, con oltre 34 600 MW di capacità installata alla fine del 2004, superando in tal modo tutte le previsioni, e sollecita ulteriori ricerche allo scopo di risolvere i problemi relativi alla regolazione dell'energia e alla stabilità della rete; rileva che l'installazione di centrali elettriche a energia eolica dovrebbe essere eseguita intelligentemente, limitando gli inconvenienti subiti dalle popolazioni delle zone interessate; si rammarica del fatto che il potenziale di produzione di energia da biomassa non è stato pienamente sviluppato come previsto; si compiace a tale riguardo dell'annuncio da parte della Commissione di un piano d'azione sulla biomassa;

45.

ricorda che il mercato dell'energia elettrica dell'UE risente ancora di gravi distorsioni, quali ad esempio l'insufficienza dei requisiti in materia di separazione proprietaria, l'inefficienza dei mercati all'ingrosso, l'aumento della concentrazione di mercato, ingenti sussidi diretti e indiretti, l'assenza di un accesso non discriminatorio a impianti di compensazione quali le grandi centrali di stoccaggio idrico, fondi non riservati per lo smantellamento e la mancata internalizzazione dei costi esterni; insiste affinché la Commissione affronti tali questioni nella sua relazione sui mercati interni dell'elettricità e del gas alla fine dell'anno e proponga nuove iniziative legislative per far cessare le enormi distorsioni del mercato che penalizzano la produzione di energia rinnovabile;

46.

deplora il fatto che finora l'UE non abbia promosso in misura sufficiente la commercializzazione della tecnologia delle centrali termiche solari; sollecita la Commissione a contribuire a una più intensa utilizzazione del grande potenziale di detta tecnologia;

47.

ritiene che le linee di trasmissione ad alta tensione a corrente diretta possano fornire uno stimolo sostanziale all'uso di energie rinnovabili;

48.

constata il rilevante potenziale eolico al largo delle coste del Mare del Nord e ribadisce che le istituzioni europee dovrebbero contribuire, per mezzo dei fondi TEN-E, a un coordinamento efficace tra i paesi che si affacciano sul Mare del Nord, sul Mar Baltico e sul Mare d'Irlanda, al fine di integrare tali potenziali nella rete europea ai costi più bassi possibile; rileva che nella parte meridionale del Marocco esiste un analogo potenziale eolico su larga scala e sollecita la Commissione ad esaminare la possibilità di un partenariato strategico con i paesi del Maghreb relativo alle energie rinnovabili;

49.

chiede che, nel lungo termine, venga creato un sistema europeo di incentivi armonizzato che soddisfi i seguenti criteri e debba:

a)

contribuire alla realizzazione degli obiettivi attuali e di obiettivi futuri più ambiziosi ambiziosi;

b)

essere compatibile con i principi del mercato interno dell'elettricità;

c)

inserirsi in un approccio sistemico allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, che tenga conto delle caratteristiche delle diverse fonti energetiche rinnovabili, come pure delle diverse tecnologie e delle diversità geografiche;

d)

promuovere un utilizzo efficace delle fonti energetiche rinnovabili, essere semplice e al tempo stesso il più efficiente possibile, in particolare in termini di costi;

e)

tinternalizzare i costi esterni di tutte le fonti energetiche;

f)

prevedere periodi di transizione sufficienti per i regimi di aiuto nazionali al fine di mantenere la fiducia degli investitori;

e ritiene che, sulla base di tali criteri, una legislazione comunitaria uniforme sui sistemi di alimentazione europei possa avere un senso nel lungo termine, ma che possano anche venire presi in considerazione una quota o un modello di aggiudicazione di contratti qualora si possano eliminare le debolezze dei modelli attuali riscontrate in alcuni Stati membri;

50.

richiama l'attenzione sulla presenza, nell'Unione europea, di isole dotate, ad esempio, di centrali elettriche autonome basate principalmente su una tecnologia di generazione ibrida avanzata con l'utilizzazione di forme rinnovabili di energia combinate con una tecnologia di stoccaggio che ne potenzia l'efficacia; chiede agli Stati membri e alla Commissione di adottare ulteriori iniziative in questa direzione; chiede alla Commissione di studiare le prassi migliori relative all'amministrazione della rete, allo scopo di risolvere i problemi inerenti al collegamento ad energie rinnovabili, in particolare a reti di energia eolica e solare;

51.

fa notare che parte della produzione di elettricità ricavata da tecnologie rinnovabili, in particolare l'energia fotovoltaica, è tuttora costosa; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a promuovere misure atte a ridurre il costo, soprattutto mediante la ricerca e lo sviluppo, e a delineare incentivi al fine di continuare il miglioramento della tecnologia e la riduzione dei costi;

Trasporti: priorità all'efficienza e poi ai carburanti rinnovabili

52.

ritiene che il settore dei trasporti sia la causa della forte dipendenza da importazioni di petrolio a prezzi altamente volatili, che provoca gravi problemi di salute legati all'inquinamento atmosferico ed è responsabile della rapida crescita delle emissioni di CO2;

53.

osserva che nel settore dei trasporti i guadagni in termini di efficienza dovuti a misure strutturali, quali una migliore pianificazione urbanistica e regionale, il passaggio ad altri modi di trasporto per le merci e i passeggeri e il graduale innalzamento delle norme di efficienza energetica per i veicoli e gli aeroplani, sono cruciali e complementari rispetto alle strategie relative ai carburanti rinnovabili;

54.

esorta la Commissione a utilizzare i risultati delle analisi dell'impatto ambientale dei carburanti (il cosiddetto ciclo «well-to-wheel») elaborati dal Centro comune di ricerca della Commissione nello studio CONCAWE prima di avviare importanti misure UE in questo campo;

55.

chiede agli Stati membri di realizzare gli obiettivi fissati nella direttiva relativa ai biocarburanti e di applicare gli incentivi fiscali autorizzati dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (5); ritiene che la promozione dell'utilizzazione dei biocarburanti creerà nuove opportunità per lo sviluppo rurale sostenibile e aprirà nuove prospettive ai prodotti agricoli innovatori; spera che i risultati della valutazione delle specificazioni tecniche sul mescolamento dell'etanolo con i combustibili convenzionali siano soddisfacenti e che sia possibile modificare quanto prima gli allegati della Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel recante modifica della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (6);

56.

invita la Commissione a includere nel suo piano d'azione relativo alla biomassa l'obbligo per le società petrolifere di aumentare gradualmente la quota di carburanti prodotti a partire da biomassa;

57.

sottolinea che l'uso dell'etanolo come combustibile contribuirà a promuovere le zone rurali dell'Unione europea e a valorizzare le materia prime agricole; ritiene che, tenendo conto delle recenti riforme e dei tagli apportati ultimamente al sostegno finanziario (PAC, zucchero), la promozione dell'utilizzo e della produzione di etanolo per combustibile potrebbe offrire un nuovo sbocco a tale settore;

58.

invita la Commissione, alla luce delle tecnologie emergenti, a sfruttare il potenziale di bioenergia e biocarburanti relativamente all'agricoltura e alla silvicoltura sostenibili e alla gestione sostenibile dei rifiuti, nel quadro della strategia sui rifiuti della PAC e dell'Unione europea;

Biomassa: il colosso dormiente tra le energie rinnovabili

59.

rileva che l'utilizzo di biomassa offre molti vantaggi rispetto alle fonti energetiche convenzionali e ad alcune altre energie rinnovabili, in particolare costi relativamente contenuti, minore dipendenza a breve termine dai cambiamenti climatici, promozione di strutture economiche regionali e possibilità di fonti alternative di reddito per gli agricoltori;

60.

deplora pertanto che l'enorme potenziale della biomassa nel campo delle energie rinnovabili non sia stato sfruttato, in linea con il suo potenziale tecnico, a costi abbordabili; accoglie quindi con favore l'annuncio da parte della Commissione relativo alla presentazione di un piano di azione sulla biomassa ed esorta la Commissiona a elaborare un documento ambizioso che includa proposte di misure concrete giuridicamente vincolanti;

61.

sottolinea che i vantaggi della biomassa nel settore dell'elettricità vengono rafforzati in particolare ove gli impianti siano predisposti per produrre nella stessa misura elettricità, calore e raffreddamento;

62.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di ricorrere ai Fondi strutturali e al Fondo di coesione per promuovere l'utilizzo della biomassa;

63.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di utilizzare l'enorme potenziale del secondo pilastro della PAC (sviluppo rurale) per promuovere l'uso sostenibile della biomassa;

64.

chiede alla Commissione di includere l'utilizzo efficace sotto il profilo ecologico della biomassa nelle sue priorità per i programmi specifici rientranti nel settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (PQ7);

65.

sottolinea l'enorme potenziale della combustione congiunta di biomassa e combustibili fossili (p.e. il carbone), che permette di aumentare, a breve termine e in modo efficace dal punto di vista economico, la quota di energie rinnovabili mentre, a lungo termine, si devono costruire impianti che utilizzino esclusivamente la biomassa;

66.

esorta gli Stati membri a garantire che la politica d'imposizione fiscale nazionale non ostacoli lo sviluppo della produzione di biomassa;

67.

esorta gli Stati membri ad esaminare i loro sistemi fiscali, ad abolire tutti gli oneri superflui a carico degli utilizzatori di biomassa e a prendere in considerazione i tagli fiscali come incentivo efficace;

68.

plaude all'iniziativa della Commissione di elaborare un piano d'azione sulla biomassa; tuttavia, essendo una questione complessa e controversa, invita la Commissione ad effettuare ampie consultazioni con gli operatori pubblici e privati onde organizzare un piano di lavoro equilibrato e ambizioso per il futuro;

69.

ritiene che gli sforzi a favore di un'utilizzazione più rilevante della biomassa nella produzione di energia rinnovabile conforme a metodi di produzione sostenibili non debba dispensare l'UE dal proseguire le sue ricerche a favore di una migliore efficacia energetica (risparmio di energia in carburante, riscaldamento, elettricità ecc.), fonte di riduzioni degli oneri per gli agricoltori;

70.

chiede che le norme concernenti la coesistenza e l'etichettatura che si applicano alla coltivazione e all'uso di organismi geneticamente modificati nella produzione alimentare siano parimenti applicate nel settore delle energie rinnovabili;

71.

riconosce il contributo dato dalla PAC alla produzione di energie rinnovabili, attraverso la biomassa e i biocarburanti, e sollecita a incoraggiare il loro ulteriore sviluppo e la loro utilizzazione; ritiene indispensabile rafforzare le possibilità di cofinanziamento dei progetti d'investimento a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e degli altri Fondi strutturali onde conseguire uno sviluppo e un'utilizzazione equilibrati e razionali delle fonti energetiche rinnovabili, nella misura in cui i bilanci energetici e ambientali di tali utilizzi si rivelino positivi e si inseriscano nei metodi di produzione sostenibili;

72.

chiede che ai fini della produzione di energia siano favoriti gli incentivi allo sfruttamento dei prodotti agricoli — provenienti da colture in superfici marginali e a basso rendimento, potature — e forestali (rifiuti legnosi) onde prevenire al massimo una concorrenza con la necessaria produzione di derrate alimentari;

73.

riconosce che la produzione di energie rinnovabili offre l'opportunità di diversificare con efficacia e garantire nel contempo il reddito agricolo, di creare posti di lavoro, proteggere la natura e produrre energia pulita; osserva nondimeno che la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare deve continuare ad avere la precedenza sulla produzione di energia; ritiene pertanto che sia necessario adottare misure intese a impedire che la produzione di alimenti sia sostituita dalla produzione di energia nelle zone favorevoli all'agricoltura e quindi a prevenire un aumento delle importazioni di prodotti alimentari nell'Unione europea;

74.

riconosce che il settore forestale costituisce una fonte di energia non sfruttata che può svolgere un ruolo vitale non solo nello sviluppo e nell'espansione del mercato della biomassa, ma anche nell'avvicinare la fonte energetica al consumatore;

Innovazione: l'importanza di un migliore coordinamento a livello europeo, nazionale e locale e regionale

75.

sottolinea che è possibile attuare una strategia europea coerente in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica solo a condizione che vi sia una migliore interazione tra tutti i soggetti interessati; sottolinea in particolare l'importanza del livello locale e regionale in questa strategia;

76.

chiede che venga definito un nuovo programma «Energia intelligente per l'Europa» nell'ambito delle prospettive finanziarie 2007-2013, con una dotazione sensibilmente potenziata, per promuovere la messa in rete delle prassi eccellenti e il raggiungimento dell'obiettivo di comunità che utilizzano unicamente le energie rinnovabili;

77.

sostiene il parere della Commissione secondo cui in futuro la promozione delle fonti energetiche rinnovabili dovrà costituire un elemento essenziale della politica strutturale europea e segnala che ciò offrirà in particolare ai nuovi Stati membri nuove opportunità per rafforzare le loro piccole e medie industrie;

Ricerca e sviluppo: priorità alle fonti energetiche rinnovabili e all'efficienza energetica

78.

rileva che l'elettricità termica solare e fonti rinnovabili di origine marina, quali energie derivanti da correnti, onde, maree e dall'osmosi, sono nuovi ambiti potenziali per generare elettricità rinnovabile e che il settore Ricerca e sviluppo dell'Unione europea dovrebbe investire ingentemente in tali fonti;

79.

si compiace del ruolo di primo piano svolto dall'Unione europea a livello mondiale nel settore delle tecnologie energetiche rinnovabili;

80.

osserva che tutte le tecnologie ancora in fase di elaborazione nel settore energetico necessitano di sostegno nei primi anni di sviluppo e sottolinea che l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) ha constatato che tra il 1974 e il 2001 solo 8,2 % dei fondi stanziati per la R&S nel settore dell'energia nei paesi dell'OCSE sono stati destinati alle energie rinnovabili;

81.

insiste affinché nell'ambito del PQ7 venga destinato un importo sostanziale alle fonti energetiche rinnovabili, in considerazione dei molteplici vantaggi delle energie rinnovabili sotto il profilo del cambiamento climatico, dell'indipendenza energetica e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

82.

segnala che nel settimo PQ7 si dovrà disporre di un maggiore finanziamento per le fonti rinnovabili di energia e per l'efficienza energetica; evidenzia la necessità di colmare il divario tra le fasi di attività dimostrativa, diffusione e commercializzazione delle tecnologie per le fonti rinnovabili di energia; sottolinea altresì che si deve intensificare la ricerca sui parchi eolici offshore;

83.

sottolinea l'opportunità di orientare i principali strumenti finanziari comunitari, ossia i Fondi strutturali e il Fondo di coesione, nonché il sostegno finanziario reso disponibile per mezzo dei programmi comunitari di cooperazione internazionale, in particolare lo Strumento europeo di vicinato e partenariato, a favore di investimenti su ampia scala in nuove tecnologie, relative alle energie rinnovabili e alla conservazione di energia, che mostrino il miglior rendimento;

84.

chiede alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) di fissare obiettivi progressivi per la quota di energia rinnovabile nel loro rispettivo portafoglio dei prestiti in ambito energetico e di considerare indispensabile, in sede di selezione dei progetti da sostenere, il criterio della prevenzione delle emissioni di gas a effetto serra;

85.

ritiene opportuno prevedere piattaforme tecnologiche per la produzione di energia elettrica solare, di energia eolica e di energia da biomassa nonché per l'integrazione delle energie rinnovabili nel settore edilizio, incluse la cogenerazione di calore ed elettricità e il riscaldamento e raffreddamento a distanza basati su fonti rinnovabili;

86.

esorta gli Stati membri a investire nella formazione in materia di energie rinnovabili per assicurarsi che gli operatori del settore e il pubblico in generale siano meglio informati;

87.

ritiene che esista un'esigenza pressante in materia di ricerca specialmente in settori quali la prognosi e l'accumulazione temporanea di energia prodotta con vettori energetici volatili come l'energia eolica e solare;

88.

chiede che le attuali procedure di scambio di informazioni siano ampliate e che la trasparenza delle basi di dati sia migliorata per consentire una maggiore cooperazione multilaterale nella ricerca e nella programmazione ambientali;

Strategia di esportazione, politica di sviluppo

89.

sottolinea la responsabilità dell'UE nell'aiutare i paesi meno sviluppati e in via di sviluppo e le economie emergenti a mettere a punto, promuovere e finanziare tecnologie energetiche rinnovabili idonee;

90.

invita l'UE a continuare a difendere la propria posizione di leader a livello mondiale in questo settore e gli impegni assunti al Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, svoltosi a Johannesburg dal 26 agosto al 4 settembre 2002, a fare uso della sua influenza per rafforzare ulteriormente un'efficiente politica di diffusione delle energie rinnovabili nelle opportune sedi internazionali;

91.

sottolinea l'importanza delle fonti energetiche rinnovabili nella cooperazione allo sviluppo e nel contesto del partenariato euromediterraneo;

92.

sollecita la Commissione a sostenere maggiormente l'uso della tecnologia di centrali termiche solari nelle regioni meridionali e orientali del Mediterraneo;

93.

rileva che vi è un enorme potenziale di cooperazione con i paesi dell'Africa settentrionale e della regione mediterranea relativamente allo sfruttamento di energia solare, geotermica ed eolica e che ciò favorirà un ulteriore sviluppo di tali regioni nonché l'esportazione di tecnologia dal mercato dell'Unione europea e l'importazione di elettricità in quest'ultimo;

94.

invita l'Unione europea a contribuire a promuovere l'uso di energie rinnovabili nei paesi in via di sviluppo ai fini della riduzione della povertà, della prevenzione dei conflitti e dello sviluppo sostenibile;

95.

chiede alla Commissione e al Consiglio di assegnare la priorità, nell'aiuto allo sviluppo e specialmente nelle strategie di lotta alla povertà, alla promozione degli approvvigionamenti energetici sostenibili e di sollecitare i principali finanziatori, come BEI, BERS, Banca mondiale e agenzie nazionali di credito all'esportazione, ad attribuire la priorità a investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili e nell'efficienza energetica al fine di promuovere e agevolare una siffatta evoluzione;

Le istituzioni europee all'avanguardia nelle energie rinnovabili

96.

chiede alle istituzioni europee di dare ai cittadini europei esempi positivi e visibili utilizzando energie rinnovabili nei propri edifici e nei propri mezzi di trasporto;

97.

chiede all'Ufficio di Presidenza del Parlamento di assumere un impegno a lungo termine in ordine ad un'introduzione graduale di energie rinnovabili a livello di elettricità, riscaldamento, condizionamento e trasporto nell'istituzione, e di combinare questo sforzo con misure volte a potenziare l'efficienza energetica del funzionamento del Parlamento;

*

* *

98.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

(2)  GU L 123 del 17.5.2003, pag. 42.

(3)  GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 838.

(4)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.

(5)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

(6)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

P6_TA(2005)0366

Programma di azione europeo per la sicurezza stradale

Risoluzione del Parlamento europeo sul programma di azione europeo per la sicurezza stradale: Dimezzare il numero di vittime della strada entro il 2010: una responsabilità condivisa (2004/2162(INI))

Il Parlamento europeo,

visto il Libro bianco della Commissione «Politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» (COM(2001)0370) e la sua risoluzione in materia del 12 febbraio 2003 (1),

vista la comunicazione della Commissione «Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni per veicoli sicuri e intelligenti» (COM(2003)0542),

vista la comunicazione della Commissione «Programma di azione europeo per la sicurezza stradale — Dimezzare il numero di vittime della strada nell'Unione europea entro il 2010: una responsabilità condivisa» (COM(2003)0311) e la sua più recente pubblicazione «Salvare 20 000 vite sulle nostre strade» dell'ottobre 2004,

vista la raccomandazione della Commissione 2004/345/CE del 6 aprile 2004 sull'applicazione nel campo di sicurezza stradale (2),

vista la dichiarazione di Verona sulla sicurezza stradale del 24 ottobre 2003, nonché le conclusioni della seconda conferenza di Verona del 25 e 26 ottobre 2004 e il successivo impegno dei ministri dei trasporti dell'Unione a considerare la sicurezza stradale come priorità,

vista la Carta europea della sicurezza stradale allegata alla summenzionata comunicazione della Commissione sul programma di azione europeo per la sicurezza stradale,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0225/2005),

A.

considerando che sono da accogliere con favore sia l'obiettivo di dimezzare il numero delle morti sulle strade nell'Unione europea entro il 2010 che la revisione a medio termine da parte della Commissione del programma di azione europeo per la sicurezza stradale,

B.

considerando l'importante lavoro svolto dalla Tribuna di sicurezza, con la partecipazione di un numero impressionante di cosignatari,

C.

considerando che l'applicazione delle norme sulla velocità, sull'alcol e sulle cinture di sicurezza deve essere basata sullo scambio delle pratiche migliori,

D.

considerando che sono universalmente riconosciuti gli effetti demolitori sulla sicurezza stradale, sia per il numero di morti sia per il numero di feriti e di disabili che causano, della velocità eccessiva e inadeguata alle condizioni delle strade e del consumo di alcol e droghe o di determinati farmaci come pure del cattivo uso della cintura di sicurezza; i molti sforzi compiuti non risultano sufficientemente efficaci per ridurre il numero di morti e molto di più si deve fare per conseguire l'obiettivo fissato per il 2010,

E.

considerando che, in materia di sicurezza stradale, l'UE ha obblighi specifici stabiliti esplicitamente nei trattati ed è competente negli ambiti in cui la sua azione possa creare un valore aggiunto rispetto all'azione condotta dagli Stati membri, oltre ad altri ambiti così importanti come l'uso della cintura di sicurezza e la patente di guida, e tenendo presente che l'ambito di applicazione dell'azione dell'UE si è esteso a 80 milioni di cittadini e di cittadine in più,

F.

considerando che lo scambio delle pratiche migliori riveste un ruolo preminente allorché si tratta di prevenire gli incidenti stradali che si verificano nel 65 % dei casi nelle zone urbane, nel 30 % nelle zone extraurbane e solo nel 5 % dei casi al massimo sulle autostrade,

G.

considerando che gli incidenti stradali nell'Unione europea provocano annualmente più di 40 000 morti e che, in aggiunta alle inaccettabili sofferenze umane, i relativi costi diretti e indiretti sono stimati a 180 miliardi di euro, ovvero il 2 % del PNL dell'UE,

H.

osservando con soddisfazione che i veicoli sono attualmente quattro volte più sicuri rispetto al 1970, fatto che ha contribuito in misura significativa a ridurre del 50 % il numero di morti nell'UE a 15 in confronto al 1970, in un periodo in cui i volumi di traffico si sono triplicati,

I.

preoccupato per gli scarsi livelli di sicurezza stradale in alcuni Stati membri, in particolare in molti dei dieci Stati membri di recente adesione; osservando che, se tutti gli Stati membri dovessero conseguire gli stessi risultati del Regno Unito e della Svezia, il numero di vittime scenderebbe di 17 000 unità l'anno nell'Unione a 25, il che rappresenta una riduzione del 39 % e quindi un grande passo in avanti, senza però raggiungere l'obiettivo del 50 %,

1.

incita tutti i cosignatari, soprattutto l'Unione europea, gli Stati membri, le autorità regionali e locali, l'industria, le organizzazioni e gli individui a prendere tutte le azioni positive e concrete possibili per migliorare la sicurezza della strada in modo da poter conseguire l'obiettivo comunemente accettato di dimezzare gli incidenti stradali entro l'anno 2010; ritiene che, la piena applicazione del principio di sussidiarietà non dovrebbe, in alcun modo, essere utilizzata come pretesto per fare meno di quello che si potrebbe viste le importanti responsabilità dell'Unione nel creare il necessario quadro normativo;

2.

si compiace dell'intenzione della Commissione di procedere a un bilancio intermedio dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione del programma d'azione per la sicurezza stradale;

3.

esorta la Commissione a proporre, nella sua revisione a medio termine, un quadro completo e permanente sulla sicurezza stradale dell'Unione in cui tutte le aree relative alla sicurezza stradale siano dettagliate, gli obiettivi e le misure di accompagnamento per l'Unione e gli Stati membri presentati e il progresso sia misurato sulla base degli obiettivi e ampiamente diffuso ogni anno;

4.

deplora che la precitata comunicazione della Commissione sul programma d'azione europeo per la sicurezza stradale non comprenda una valutazione del secondo programma d'azione in materia di sicurezza stradale (1997-2001), in quanto la valutazione è essenziale per evitare di ripetere gli errori; deplora inoltre che la comunicazione non abbia affrontato gli specifici problemi della sicurezza stradale nelle zone urbane;

5.

invita la Commissione a sviluppare un concetto a lungo termine di sicurezza stradale oltre il 2010 e a fissare le tappe necessarie al fine di eliminare le morti e i gravi incidenti stradali («versione zero»);

6.

ritiene che la Commissione debba promuovere il passaggio all'uso di mezzi pubblici di trasporto e l'utilizzo blando e non motorizzato delle infrastrutture stradali al fine di migliorare la sicurezza stradale; reputa a tal fine necessario un chiaro quadro politico di sostegno;

7.

ritiene che lo scambio di pratiche migliori e il coordinamento delle politiche richiedano un maggior coordinamento, la diffusione di dati fattuali per esercitare pressione sui recalcitranti nell'applicazione a livello nazionale e un approccio più strutturato che per il passato; ritiene che compiti vitali per un approccio comune siano per esempio:

la raccolta, l'analisi e la diffusione di dati e di indicazioni di rendimento nella sicurezza,

l'armonizzazione delle statistiche sugli incidenti (e il loro inserimento nelle basi di dati dell'UE),

campagne di sicurezza su tutto il territorio dell'Unione,

programmi di ricerca da promuovere e l'eventuale utilizzo di nuove tecnologie in stretta cooperazione con l'industria e le parti in causa,

miglioramento dello scambio di informazioni transfrontaliero e controlli sull'applicazione delle normative UE, per esempio sui periodi di guida e di riposo nei trasporti stradali e per stimolare un'interpretazione e un'applicazione più uniformi delle normative;

8.

chiede alla Commissione di riferire al Parlamento nel termine di due anni sull'ordinamento istituzionale più adatto, in termini di indipendenza e di competenza, alla valutazione e allo sviluppo delle azioni di sicurezza stradale;

9.

invita la Presidenza del Consiglio ad organizzare la terza conferenza di Verona nel 2005 e ad iniziare il processo di Verona, integrandolo con il proposto quadro di sicurezza stradale europea; auspica che il processo di Verona contribuisca a creare la leadership politica necessaria, come fu il caso con i processi di Cardiff e di Lisbona, incoraggiando i decisori al più alto livello a impegnarsi fortemente a ridurre gli incidenti della strada; inoltre considera che gli indicatori di rendimento e la valutazione tra pari condotta dagli Stati membri può essere efficace se utilizzata per indicare a dito i trasgressori e quindi creare pressione politica per raggiungere i livelli di sicurezza previsti;

10.

sottolinea che un impegno di alto livello nei confronti della sicurezza stradale può produrre risultati significativi in tempi brevi, come dimostrato recentemente in Francia, dove una campagna varata nel 2002 ha ridotto la mortalità stradale del 30 % in due anni; chiede un più elevato livello di impegno politico a favore della sicurezza stradale in tutta l'Unione europea;

11.

accoglie con favore la Carta europea della sicurezza stradale, in quanto dimostra chiaramente che la sicurezza stradale è una responsabilità comune e fornisce un mezzo ai cosignatari interessati per assumere impegni; esprime tuttavia preoccupazione che la Carta non abbia ricevuto le adesioni e la pubblicità previste; ne propone la promozione con una campagna organizzata congiuntamente a livello europeo e nazionale per pubblicizzare gli impegni assunti; auspica stanziamenti adeguati a livello delle istituzioni comunitarie, una strategia di comunicazione rafforzata, al fine di attrarre l'interesse di più attori, come le PMI, per la diffusione delle pratiche migliori in ciascun settore; auspica un premio annuale di sicurezza stradale per i rendimenti migliori nell'ambito di eventi molto pubblicizzati; invita la Commissione a studiare la possibilità di raggiungere i cittadini individuali per mezzo di impegni personali in favore della sicurezza stradale;

12.

sottolinea l'importanza di far sì che l'acquirente di servizi di trasporto partecipi attivamente al miglioramento della sicurezza stradale e chiede alla Commissione di fare il possibile affinché l'acquirente di servizi di trasporto esiga il rispetto dei requisiti di sicurezza stradale da coloro che gli forniscono tali servizi; chiede agli enti competenti — europei, nazionali, regionali e locali — di esigere un piano d'azione di sicurezza stradale dalle imprese da cui acquistano i servizi di trasporto; chiede alla Commissione di fare il possibile per garantire che la Carta europea per la sicurezza stradale possa essere utilizzata per emettere un certificato il quale attesti che determinate imprese di trasporto rispettano i requisiti in materia di sicurezza stradale;

13.

è convinto che solo un approccio sistemico integrato che coinvolga tutti i settori della sicurezza stradale, in particolare gli utenti di tutte le strade ed i committenti dei servizi di trasporto specialmente i conducenti (stato fisico, formazione, comportamento), i veicoli (attrezzature, regolamenti di sicurezza, manutenzione), e l'infrastruttura (condizione, manutenzione e uso delle reti stradali, costruzione di strade, segnaletica), nonché norme nazionali efficaci, può portare a risultati significativi e duraturi, ivi compresa l'incentivazione ad un maggior ricorso ai mezzi di trasporto pubblici;

14.

invita la Commissione, gli Stati membri e le loro autorità regionali a concentrare l'educazione, la normativa e le misure di controllo in materia di sicurezza stradale sui gruppi a più alto rischio;

15.

ritiene che addestramento di qualità per i conducenti, gli istruttori e i controllori sia di grande importanza; invita la Commissione a promuovere l'addestramento, già dalla scuola primaria, al fine di ridurre il tasso di vittime tra i giovani, nonché un'istruzione di guida lungo tutto l'arco della vita, con particolare attenzione ai bisogni specifici, per esempio degli anziani, dei disabili e degli immigrati; sostiene campagne europee che si concentrino sui contravventori più frequenti e le più serie cause di morti, quali la velocità, l'ebbrezza al volante e il mancato uso delle cinture; auspica la rapida adozione della patente europea, soprattutto in vista di controlli periodici delle attitudini fisiche e mentali dei conducenti e delle loro capacità di guida;

16.

appoggia espressamente l'approccio della Commissione, nel settore dei trasporti di merci, inteso a studiare gli effetti del crescente impiego di veicoli utilitari leggeri sulla sicurezza stradale sotto il profilo della formazione, dei tempi di guida e di riposo nonché del ricorso a strumenti moderatori di velocità; invita la Commissione a trasmettergli quanto più rapidamente i risultati di tale studio accompagnati, se del caso, da una proposta legislativa;

17.

ricorda che molti incidenti mortali sono provocati dalla stanchezza del guidatore, come dimostra uno studio inglese (3) che ha confermato che la stanchezza è la causa del 20 % degli incidenti su lunghi viaggi sulle strade e le autostrade; invita la Commissione a pubblicare statistiche sulla situazione globale in Europa e a promuovere misure tese a risolvere tale problema;

18.

invita la Commissione, gli Stati membri e le loro autorità regionali a rivolgere particolare attenzione alla protezione e alla sicurezza degli utenti vulnerabili della strada, come i pedoni e i ciclisti;

19.

esprime preoccupazione sulla sicurezza di tali utilizzatori delle strade, inclusi i giovani, il cui tasso di incidenti mortali è altissimo; nota che il rischio di morte per i motociclisti è 17 volte più alto che per gli automobilisti e che i pedoni e i ciclisti corrono un rischio fino a 9 volte più alto; mette in evidenza i bisogni di sicurezza accresciuti non solo per i passeggeri di autovetture ma anche per gli utenti della strada vulnerabili, quali i pedoni, i ciclisti e i motociclisti; sottolinea la necessità di concentrarsi sull'educazione alla sicurezza stradale, su misure normative e di controllo per i gruppi ad alto rischio con un approccio globale; invita la Commissione a proporre misure efficaci al fine di garantire che tutti gli utilizzatori vulnerabili delle strade beneficino di massima protezione — quali segnalazioni luminose di pericolo per la sicurezza dei veicoli a due ruote; ribadisce che tutti gli utilizzatori delle strade dovrebbero essere resi attenti ai rischi e ai mezzi per ridurli; accoglie con favore il nuovo programma finanziato dall'Unione sulla valutazione dei sedili per bambini (NPACS) che fissa test comuni e protocolli di valutazione; invita la Commissione a verificare la possibilità di dare alla sicurezza dei bambini priorità più alta nella politica dell'Unione per la sicurezza stradale e di attribuire attenzione particolare ai pedoni nei test del programma europeo di valutazione di nuove autovetture (Euro NCAP) e alla promozione della seconda fase della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (4);

20.

reputa cruciale per il miglioramento della sicurezza stradale una corretta e regolare applicazione delle disposizioni;

21.

sottolinea che il rispetto garantito delle norme esistenti sul traffico migliorerebbe sensibilmente la sicurezza stradale, poiché molti incidenti risultano dal mancato rispetto delle regole del traffico; in particolare, sottolinea l'importanza del rispetto delle norme sulla velocità, dei limiti di alcol nel sangue, l'assunzione di medicinali e droghe, nonché le norme sulle cinture e i caschi, che sono prevalentemente di competenza degli Stati membri, ma per cui esiste urgente necessità di coordinamento e diffusione delle pratiche migliori; accoglie con speciale favore la raccomandazione della Commissione del 17 gennaio 2001 sul tasso massimo di alcolemia (TA) consentito per i conducenti di veicoli a motore (5) in cui si propone un livello massimo di alcol di 0,5 mg/ml e invita con insistenza gli Stati membri ad adottare questo massimale; incita gli Stati membri ad applicare rapidamente la raccomandazione della Commissione del 6 aprile 2004 sull'applicazione della normativa nel campo della sicurezza stradale (6); invita la Commissione a controllare l'applicazione di quest'ultima raccomandazione e, ove necessario, a sostenere gli Stati membri che non riescono ad applicarla; invita la Commissione a riferire, nella relazione intermediaria sul programma d'azione, sul livello di applicazione; chiede inoltre alla Commissione che, in base ai risultati di tale valutazione, proponga le necessarie misure legislative a carattere obbligatorio negli ambiti della limitazione della velocità, dei livelli massimi di alcol (seguendo le raccomandazioni del Parlamento europeo: 0,5 mg/ml per gli adulti e 0,2 mg/ml per i neopatentati) nonché dell'uso delle cinture di sicurezza;

22.

è cosciente del fatto che l'esecuzione transfrontaliera delle regole del traffico stradale è altamente insufficiente a causa dell'assenza di un sistema uniforme che permetta alle autorità di uno Stato membro di perseguire i contravventori in un altro Stato membro (7); incita la Commissione a presentare una proposta per una campagna realizzabile su tutto il territorio dell'Unione, tesa a garantire che i conducenti rispettino le regole del traffico in qualsiasi Stato membro; incita la Commissione a sviluppare una proposta per un possibile approccio comunitario teso a permettere agli Stati membri di applicare le dovute sanzioni ai trasgressori; nota che, per quanto riguarda le pene pecuniarie, sono già pronte le basi di una possibile normativa (8) e il quadro necessario per lo scambio di informazioni (9);

23.

accoglie favorevolmente l'idea di introdurre pittogrammi armonizzati obbligatori sulle confezioni dei medicinali, sulla base della classificazione europea dei farmaci secondo i loro effetti;

24.

sottolinea il pericolo degli angoli ciechi; chiede che vengano adattate misure rapide e a basso costo per l'installazione sugli autocarri, di specchi retrovisori intesi a eliminare gli angoli ciechi; invita la Commissione ad esaminare la necessità e l'opportunità di rivedere la normativa comunitaria per consentire ai fabbricanti di introdurre montanti A centrali che assicurino un migliore campo visivo; chiede in particolare che gli autoarticolati siano equipaggiati di specchietti con vista frontale'così da neutralizzare l'angolo cieco per i conducenti ai passaggi pedonali;

25.

ricorda che un parco macchine più nuovo è anche un parco macchine più sicuro; esprime il proprio disappunto al fatto che la comunicazione della Commissione sulla detassazione degli autoveicoli per passeggeri nell'Unione europea (COM(2002)0431) e la conseguente risoluzione adottata dal Parlamento europeo (10) non abbiano dato seguito al suggerimento di sostituire la tassa di registrazione con tasse annuali di circolazione, in questo modo rinunciando a migliorare il funzionamento del mercato interno e ad introdurre più rapidamente autoveicoli più nuovi e più sicuri; chiede alla Commissione di proporre programmi periodici di rinnovo incentivato del parco automobilistico e dei veicoli di uso agricolo, che rappresenterebbero un chiaro beneficio non solo per la sicurezza stradale e l'ambiente, ma anche per lo sviluppo industriale; chiede alla Commissione in tal senso di valutare l'incidenza sul tasso di sinistri del crescente uso di autoveicoli di tipo 4x4 e di altri prototipi designati ad altri usi (quads, buggies ecc.), proponendo misure atte a ridurre il rischio da essi provocato;

26.

tiene a preservare il patrimonio culturale costituito dai veicoli storici; chiede quindi che la legislazione prevista tenga conto di eventuali effetti involontari ma potenzialmente negativi sull'utilizzo — e quindi la salvaguardia — dei veicoli storici;

27.

ricorda che una rete stradale soggetta a incidenti e che non ne minimizzi le cause è una fonte importante di rischio; riconosce che le strade sono da migliorare per accogliere gli attuali flussi di traffico e da costruire in base a principi che tengano conto dei bisogni di tutti gli utilizzatori, inclusi i più vulnerabili; appoggia con forza i tentativi della Commissione di introdurre un sistema armonizzato per segnalare gli angoli ciechi, la segnaletica comunitaria, l'informazione agli automobilisti e le contromisure;

28.

ritiene una direttiva quadro sulla gestione sicura dell'infrastruttura un utile strumento ai fini dell'attuazione dell'approccio sistemico alla sicurezza su strada; considera che tale direttiva dovrebbe decidere quali procedure operative sono richieste agli stadi di ideazione, costruzione e messa in opera di strade nuove ed esistenti, al fine di garantire che soddisfino tutti gli standard di sicurezza, incoraggiare i programmi nazionali a riparare i tratti di strada soggetti ad alto rischio di incidenti, accordando particolare attenzione all'eliminazione dei passaggi a livello, e contribuire alla creazione di reti di esperti che permettano il prevalere di approcci «migliori in Europa» nell'ideazione e nella gestione di strade sicure; ritiene che gli Stati membri debbano, in fase di progettazione e di costruzione delle reti stradali, tenere sistematicamente conto della sicurezza di tutti i guidatori (ciclomotori, mezzi a due ruote, veicoli pesanti, ecc.) e della prevenzione degli incidenti;

29.

incarica la Commissione di prestare più attenzione, all'integrazione del programma d'azione europeo per la sicurezza stradale con il programma d'azione ambientale, e suggerisce l'inclusione di criteri di sicurezza e ambientali nella valutazione dei fondi delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T); propone la conversione dell'armonizzazione basilare della segnaletica stradale e dell'informazione in una segnaletica europea uniforme in termini di colore, forma, formato, tipo di lettere e simboli, come prima tappa cui farà seguito l'equipaggiamento delle strade con sistemi intelligenti di gestione del traffico e di informazione;

30.

mette in evidenza la capacità della piattaforma EuroTest di sviluppare una serie di programmi di valutazione della mobilità europea e di sostegno a prodotti e servizi per infrastrutture di mobilità e di accrescere la consapevolezza dei cittadini; in particolare, accoglie con favore EURORAP ed EUROTAP per la valutazione di strade e tunnel e auspica la loro rapida estensione in tutti gli Stati membri, alle strade e ai tunnel più importanti, nonché la pubblicazione di orientamenti di pratiche migliori; appoggia l'idea di attribuire «voti di sicurezza» alle più importanti strade dell'Unione, come previsto dagli orientamenti;

31.

prende atto dei risultati dell'inchiesta EuroTest 2005 sulla segnaletica stradale, secondo la quale il 91 % degli automobilisti auspica una migliore armonizzazione della segnaletica stradale in tutta Europa, in modo da migliorare la sicurezza delle strade; sollecita la Commissione a rispondere con l'adozione di misure efficaci per migliorare i sistemi di segnaletica stradale e il comportamento dei guidatori nonché la fornitura di informazioni ai guidatori in questo ambito; invita la Commissione ad avviare un'iniziativa per ottenere un'uniforme interpretazione all'interno dell'Unione europea della Convenzione ONU di Vienna dell'8 novembre 1968 sul traffico stradale; sollecita la Commissione ad indagare i problemi individuati, come la sovrabbondanza di segnali stradali e la loro carente comprensione; è favorevole alla fornitura di informazioni di facile utilizzazione e aggiornati sui sistemi di segnaletica stradale utilizzati negli Stati membri per facilitare quindi il traffico transfrontaliero; sostiene che tale informazione dovrebbe essere resa facilmente accessibile attraverso un sito web Internet UE in tutte le lingue ufficiali UE;

32.

deplora che il numero comune di emergenza 112 non sia conosciuto da tutti gli europei; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare l'attuale sensibilizzazione nei confronti del numero unico per chiamate di emergenza in Europa da parte del pubblico europeo e la qualità dei servizi forniti ai cittadini in difficoltà attraverso questo numero; invita la Commissione e gli Stati membri a proporre misure basate su detta valutazione per migliorare la situazione nell'UE;

33.

si fa sostenitore di un'analisi ex ante sul contenimento dei costi per l'esecuzione di azioni a impatto finanziario considerevole e qualsiasi azione importante; raccomanda che quando si prevede che il beneficio non sarà significativo la Commissione spieghi perché è arrivata alla conclusione; ricorda l'opportunità di associare gli Stati membri alla valutazione della fattibilità delle azioni;

34.

richiama l'attenzione sul ruolo che possono svolgere le compagnie di assicurazione in ordine alla riduzione degli incidenti stradali legati al traffico professionale poiché premi differenziati potrebbero costituire il modo più idoneo per motivare le imprese di trasporto, a dare la priorità alla sicurezza stradale riducendo così il numero di incidenti stradali;

35.

deplora che il terzo programma d'azione sulla sicurezza stradale non sottolinei i problemi di sicurezza specifici delle zone ad alta densità di popolazione e non menzioni il ruolo del trasporto pubblico nel ridurre il numero di incidenti stradali; convinto del vasto potenziale delle pratiche migliori nelle aree urbane, invita alla diffusione delle stesse e a un'intensificazione della ricerca; sottolinea in proposito il contributo di sicurezza della standardizzazione della geometria delle strade, della concezione delle infrastrutture e della segnaletica;

36.

è cosciente del fatto che l'introduzione di molte tecnologie promettenti non può essere istantanea; invita quindi la Commissione a proporre una lista di aree prioritarie su cui dovrebbe concentrarsi la ricerca tecnologica, nonché una Carta stradale per la loro introduzione; insiste sul fatto che la lista di priorità e la Carta stradale dovrebbe essere redatta soltanto dopo uno studio di redditività; auspica che queste attività prioritarie coprano il periodo breve, medio e lungo e siano senza soluzione di continuità incluse nel processo di Verona;

37.

ritiene che le tecnologie come la telematica offrano, a lungo termine, la possibilità di eliminare pressoché totalmente gli incidenti mortali; chiede quindi una ricerca intensiva e una cooperazione tra tutti i soggetti interessati, al fine di promuovere la rapida introduzione delle tecnologie più promettenti;

38.

è cosciente del fatto che introdurre molte nuove tecnologie potrebbe essere costoso e che gli acquirenti di nuove autovetture non sono sempre in grado o disposti a pagarne il costo intero, anche se i risparmi socioeconomici sarebbero più alti che il costo addizionale per il veicolo; invita la Commissione a definire insieme con gli Stati membri (e allo stesso tempo salvaguardando il funzionamento del mercato interno) incentivi fiscali e altri per accelerare l'introduzione di soluzioni efficaci e per migliorarla via un programma EuroNCAP riformato e più completo;

39.

ritiene che, nell'ampia scelta delle tecnologie, meritino particolare attenzione le seguenti soluzioni:

Spie di allarme per le cinture di sicurezza e sistemi avanzati di contenimento, rileva che in Svezia il 95 % degli occupanti delle automobili allaccia le cinture di sicurezza, mentre metà di chi perde la vita non aveva allacciato la cintura di sicurezza; sostiene quindi il montaggio obbligatorio di spie di allarme per le cinture di sicurezza sul sedile del conducente in tutti i nuovi veicoli, con debite eccezioni per il trasporto pubblico urbano, nonché l'estensione di queste spie ai sedili passeggeri;

Controllo elettronico di stabilità (ESC), evidenzia che i risultati della ricerca globale sono unanimi nell'indicare il significativo potenziale salvavita dei sistemi di controllo di stabilità dei veicoli come l'ESC (11); raccomanda quindi che siano introdotti al più presto i sistemi ESC, se del caso, su base volontaria, e che sia sviluppato un test di convalida armonizzato a livello internazionale per i sistemi di stabilità dei veicoli;

Sistemi di limitazione della velocità, rileva le opportunità offerte dalle tecnologie di riduzione della velocità che forniscono informazioni al guidatore, limitatori di velocità selezionabili da parte dell'utente e adeguamento intelligente della velocità (ISA) che potrebbero, in quanto regime obbligatorio temporaneo, ridurre gli incidenti di circa il 35 % (12); chiede l'introduzione di sistemi di allarme velocità nelle automobili ed eventualmente l'introduzione dell'ISA, qualora ritenuto opportuno dalle autorità nazionali; è favorevole a standard tecnici comuni nonchè ad azioni per inserire i dati sui limiti di velocità a livello comunitario nelle carte digitali;

Alcolock, rileva che gli incidenti stradali dovuti all'abuso di alcol sono pari a circa 10 000 all'anno; esorta la Commissione ad incoraggiare l'introduzione di alcolock affidabili; ritiene meriti di essere esaminato un approccio graduale che prenda le mosse da misure di riabilitazione per i recidivi, misure volontarie e dal trasporto commerciale;

Chiamata elettronica, (chiamate di emergenza) ricorda che le chiamate elettroniche hanno il potenziale di ridurre sensibilmente il numero dei morti, la gravità delle lesioni e lo stress in caso di incidente, accelerando la risposta dei servizi di emergenza; accoglie con favore il piano d'azione volto ad installare sui nuovi veicoli il sistema di chiamata elettronica d'emergenza entro il 2009 e ne chiede l'estensione, qualora si riveli efficace dal punto di vista dei costi, ai veicoli che trasportano passeggeri e ai veicoli che trasportano merci pericolose;

40.

sostiene l'introduzione di un programma globale rivisto EuroNCAP rafforzando la cooperazione con la Commissione per mezzo di sostegno finanziario addizionale e partecipazione più attiva nel lavoro del programma; invita EuroNCAP ad incorporare altri aspetti di sicurezza passiva, quali la protezione contro il traumatismo cervicale e la compatibilità dei veicoli nel caso di impatto tra due autovetture; nota, inoltre, che sistemi attivi di sicurezza (come ESC) sono una possibilità con elevato potenziale per il miglioramento della sicurezza stradale ancora largamente non sperimentata e che le soluzioni più promettenti dovrebbero essere incorporate nella procedura di EuroNCAP;

41.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 43 E del 19.2.2004, pag. 250.

(2)  GU L 111 del 17.4.2004, pag. 75.

(3)  http://www.thinkroadsafety.gov.uk/

(4)  GU L 321 del 6.12.2003, pag. 15.

(5)  GU L 43 del 14.2.2001, pag. 31.

(6)  L'applicazione da parte della polizia delle norme sull'eccesso di velocità, sulla guida in stato di ubriachezza e sulle cinture di sicurezza potrebbe evitare 6 000 incidenti mortali e 14 000 vittime entro il 2010, secondo le stime della Commissione.

(7)  Un esempio costituisce il fatto che nei primi quattro mesi di esecuzione, il 25 % circa delle violazioni registrate dal sistema francese di applicazione dei limiti di velocità, iniziato nel 2003, era commesso da veicoli registrati al di fuori della Francia (VERA 2 2004:1), mentre tali veicoli costituiscono soltanto il 10 % del traffico totale.

(8)  Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione del principio di mutuo riconoscimento delle pene pecuniarie (GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16).

(9)  EUCARIS è un sistema basato su un trattato multilaterale del 29 giugno 2000. È un'infrastruttura attraverso cui i paesi partecipanti possono ricercare in basi dati di altri paesi che contengono patenti di guida e/o informazioni su veicoli www.eucaris.com

RESPER è la rete di patenti di guida creata dalla Commissione e dal Consiglio per lo scambio di informazioni e dati su tutte le patenti di guida europee.

(10)  GU C 83 E del 2.4.2004, pag. 191.

(11)  La ricerca USA compiuta dall'amministrazione nazionale di sicurezza delle autostrade indica che si potrebbe ottenere una riduzione del 30 % dei decessi dovuti ad incidenti stradali se tutte le automobili fossero dotate di ESC.

(12)  Sistemi di trasporto intelligenti e sicurezza stradale, ETSC 1999.

P6_TA(2005)0367

Nepal

Risoluzione del Parlamento europeo sul Nepal

Il Parlamento europeo,

vista la sua precedente risoluzione sul Nepal del 24 febbraio 2005 (1) in cui veniva condannato il colpo di stato del Re Gyanendra e lo si invitava a revocare lo stato di emergenza e a ripristinare i poteri parlamentari e le istituzioni democratiche,

vista la dichiarazione del 6 settembre 2005 con cui la Presidenza, a nome dell'Unione europea, accoglieva il cessate il fuoco da parte del presidente del Partito comunista nepalese (Maoista) PCN(M), Prachanda,

vista la visita in Nepal del Consigliere speciale del Segretario delle Nazioni Unite, Lakhdar Brahimi, tenutasi nel luglio 2005,

vista la visita della Troika dell'Unione europea, prevista per il 4-6 ottobre 2005,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che, il 1o febbraio 2005, il Re Gyanendra, con un atto incostituzionale, ha sciolto il governo, assunto i poteri e dichiarato lo stato di emergenza,

B.

considerando che, dal colpo di stato del re, è stata registrata in Nepal un'escalation di violenza e che i poteri dell'Esercito reale nepalese non sono soggetti ad alcun controllo in assenza di un governo eletto,

C.

considerando che il colpo di stato reale ha rafforzato la posizione dei gruppi di ribelli maoisti, che contano più di 15 000 adepti e che controllano molti settori del territorio nepalese,

D.

considerando che un'alleanza a sette, che raccoglie la maggior parte dei principali partiti politici che detengono, nel loro insieme, più di 190 sui 205 seggi del parlamento disciolto, chiede il ripristino della Camera dei rappresentanti del 1999 e l'avvio negoziati di pace con i maoisti,

E.

considerando che, nel maggio 2005, si sono svolte, a Nuova Delhi, riunioni tra i rappresentanti delle parti e che, nell'agosto 2005, l'alleanza a sette si è dichiarata disposta a nominare un gruppo congiunto per negoziati formali,

F.

considerando che una recente manifestazione per la pace, tenutasi a Katmandu e a cui hanno partecipato 30 000 persone, ha chiesto la fine del lungo conflitto che ha provocato circa 12 000 morti,

G.

considerando che il Nepal, con una popolazione di 23 milioni di persone, è tra i paesi più poveri e meno sviluppati al mondo: circa il 42 % della sua popolazione vive al disotto della soglia di povertà, l'80 % della popolazione vive in zone rurali e il tasso di disoccupazione è pari al 47 %,

H.

considerando il persistere di violazioni dei diritti umani fondamentali, tra cui le violenze nei confronti di esponenti dei partiti democratici, la detenzione di attivisti politici e dei diritti umani, l'arresto di 140 giornalisti durante manifestazioni a favore della democrazia e le limitazioni alla libertà di espressione per i sindacalisti,

I.

considerando il persistere della censura nei confronti dei mezzi di informazione e di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui la tortura, la detenzione, le deportazioni, i sequestri e gli omicidi commessi dalle forze di polizia, dall'Esercito reale nepalese, nonché dai ribelli maoisti e considerando che centinaia di attivisti politici e dei diritti umani, giornalisti e sindacalisti rimangono in stato di arresto,

J.

considerando che il Nepal registra il numero più elevato di «sparizioni» rispetto ad ogni altro paese al mondo e l'impunità è un fenomeno molto diffuso; considerando che il rischio di una crisi umanitaria aumenta con l'aumento degli sfollati all'interno del paese,

K.

considerando che i diritti più fondamentali dei bambini vengono quotidianamente violati da tutte le parti coinvolte nel conflitto,

L.

considerando che l'UE ha condannato i ribelli maoisti nepalesi per aver utilizzato bambini soldato,

1.

si compiace per la dichiarazione di cessate il fuoco da parte del PCN(M) e per i primi passi effettuati dalla coalizione a sette per avviare un processo politico volto a risolvere il conflitto armato; chiede l'estensione indefinita del cessate il fuoco maoista e invita il Re Gyanendra ad unirsi al cessate il fuoco e ad avviare dialoghi costruttivi con i gruppi politici, includendo i ribelli maoisti, al fine di ripristinare i processi democratici in Nepal;

2.

chiede un'azione urgente da parte delle autorità nepalesi in vista dell'imminente visita della Troika; chiede loro di partecipare attivamente alle riunioni per consentire una proficua discussione, al fine di promuovere il processo di pace e ripristinare la democrazia, con la guida e l'incoraggiamento della comunità internazionale;

3.

invita il Re Gyanendra a garantire la piena sovranità delle autorità democratiche parlamentari;

4.

chiede alla comunità internazionale di istituire un Gruppo di contatto, formato dalle principali parti nepalesi e da organizzazioni internazionali (UE, USA, India e ONU) per coordinare l'azione internazionale nei confronti del Nepal; propone che il Parlamento europeo nomini un relatore speciale incaricato di seguire la situazione;

5.

si compiace per l'iniziativa delle Nazioni Unite di inviare un relatore speciale e di istituire un Ufficio per i diritti umani, incaricati di monitorare attentamente la situazione dei diritti umani in Nepal;

6.

chiede che il Gruppo di contatto, formato dalle principali parti nepalesi, organizzi un seguito alla Conferenza internazionale di Londra del 2002, in cui vengano definiti i principi e i valori necessari a sostenere il processo di pace in Nepal e che riunisca tutti gli attori principali della comunità internazionale, il Re Gyanendra, i gruppi ribelli maoisti e i principali partiti politici;

7.

chiede al Consiglio e agli Stati membri di continuare la sospensione dell'aiuto militare; chiede che tutti gli aiuti al Nepal vengano controllati e che vengano imposte sanzioni per mantenere la pressione sul governo reale al fine di ripristinare la democrazia ed esplorare tutte le vie che conducano a colloqui di pace;

8.

invita la Commissione e le amministrazioni degli Stati membri ad esaminare attentamente tutta l'assistenza allo sviluppo diretta in Nepal e a controllare che essa sia utilizzata per il suo scopo precipuo di alleviare la povertà e per affrontare le cause che stanno alla base del conflitto nel paese;

9.

rileva che le elezioni comunali si terranno nell'aprile 2006; chiede lo svolgimento contemporaneo di elezioni parlamentari; chiede all'UE di inviare una missione di osservazione per controllare le elezioni; invita tutti i partiti politici a partecipare pienamente alle elezioni;

10.

condanna con forza la violenza in tutte le sue forme e da qualsiasi parte essa provenga, sottolinea la necessità di rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali in Nepal e chiede, pertanto, sia al Re che ai maoisti di firmare accordi in materia per eliminare gli abusi;

11.

prende atto della liberazione di taluni prigionieri politici, ma rimane fortemente preoccupato per il fatto che altri leader politici, studenti e attivisti dei diritti umani siano ancora prigionieri;

12.

sottolinea che ogni restrizione in materia di libertà dei mezzi di informazione deve essere revocata immediatamente e che tutti i prigionieri politici detenuti dovrebbero essere liberati o accusati;

13.

chiede al Re di favorire il rientro di 30 000 contadini Kapilvastu, sfollati a causa del violento conflitto;

14.

ribadisce la sua ferma richiesta al governo nepalese di ripristinare l'Ufficio di assistenza ai profughi tibetani a Katmandu e di consentire all'Ufficio di rappresentanza del Dalai Lama di riprendere le attività, fornendo servizi di assistenza ai rifugiati tibetani come partner dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, a Re Gyanendra, ai governi dell'India e degli altri Stati membri dell'Associazione per la cooperazione regionale dell'Asia del sud, al Segretario generale delle Nazioni Unite e all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2005)0058.

P6_TA(2005)0368

Tunisia

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Tunisia

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di associazione euromediterraneo concluso tra la Comunità europea e la Tunisia (1), in particolare l'articolo 2,

viste le relazioni 2002, 2003 e 2004 del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite sullo sviluppo umano nel mondo arabo,

vista la comunicazione della Commissione del 21 maggio 2003 dal titolo «Imprimere un nuovo impulso alle azioni dell'UE con i partner mediterranei nel campo dei diritti umani e della democratizzazione» (COM(2003)0294),

vista la comunicazione della Commissione del 12 aprile 2005 dal titolo «Decimo anniversario del partenariato euromediterraneo: un programma di lavoro per far fronte alle sfide dei prossimi cinque anni» (COM(2005)0139),

vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare euromediterranea approvata il 15 marzo 2005 al Cairo,

vista la dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo del 7 settembre 2005 sulla sospensione della riunione del Congresso della Lega tunisina per i diritti dell'uomo (LTDH),

vista la dichiarazione della presidenza dell'Unione europea sugli ostacoli opposti alle attività della LTDH, del 13 settembre 2005,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che il partenariato euromediterraneo mira specificamente a creare un zona di pace e stabilità fondata sui principi dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e della democrazia,

B.

considerando che la politica di vicinato dell'Unione europea si basa sull'adesione, reciprocamente riconosciuta, a valori comuni, quali la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti dell'uomo,

C.

ricordando a tale proposito che la Tunisia e l'Unione europea hanno stabilito congiuntamente un piano d'azione che prevede, tra le priorità, il rafforzamento delle riforme che garantiscono la democrazia e lo stato di diritto e, in particolare, la promozione delle libertà di espressione, di opinione, di associazione e di riunione,

D.

considerando che la delegazione del Parlamento europeo incaricata delle relazioni con i paesi del Magreb si è recentemente recata a in visita a Tunisi con l'obiettivo di rafforzare le relazioni parlamentari tra Tunisia e Unione europea,

E.

considerando che la Tunisia è sicuramente uno dei paesi più avanzati della regione in materia di politica economica, sociale e sanitaria e che ha, per di più, riconosciuto molto presto il principio della parità tra uomini e donne e la laicità dello Stato,

F.

vivamente preoccupato per la sospensione, il 5 settembre 2005, del Congresso della LTDH, che si doveva tenere dal 9 all'11 settembre 2005 a Tunisi,

G.

considerando il ruolo essenziale svolto dalla Tunisia, primo paese mediterraneo ad aver sottoscritto un accordo di associazione con la Comunità europea, nel processo di integrazione euromediterraneo,

H.

considerando le raccomandazioni formulate dal Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la salvaguardia della libertà di opinione e di espressione,

1.

accoglie con soddisfazione i notevoli progressi economici e sociali registrati in Tunisia, in particolare nei settori dell'istruzione e della formazione professionale, della sanità e della sicurezza sociale, ed esprime l'auspicio che tali progressi siano accompagnati da progressi paralleli nei settori del consolidamento della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti umani, in particolare la libertà di espressione e la libertà di associazione, nonché dell'indipendenza della giustizia, che costituiscono parte integrante dell'acquis del processo di Barcellona;

2.

auspica che il dialogo politico tra l'Unione europea e Tunisia nel quadro dell'accordo di associazione continui a costituire uno strumento privilegiato della promozione e del miglioramento della situazione dei diritti dell'uomo;

3.

esprime preoccupazione per quanto concerne il caso Abbou e chiede la liberazione immediata dell'avvocato Mohammed Abbou;

4.

chiede alle autorità tunisine di fornire tutte le spiegazioni necessarie riguardo agli internauti di Zarzis;

5.

chiede alle autorità tunisine di consentire alla LTDH, al sindacato dei giornalisti tunisini e all'Associazione dei magistrati tunisini di esercitare liberamente le loro attività e di tenere il loro congresso;

6.

esprime preoccupazione per la mancanza di progressi nella messa a disposizione dei fondi comunitari destinati a fornire un sostegno finanziario ai progetti intrapresi dalla LTDH e al progetto dell'Istituto per il Mediterraneo (IMED) e dall'Associazione delle donne tunisine per la ricerca e lo sviluppo (AFTURD) riguardante azioni positive per i diritti di cittadinanza delle donne e le pari opportunità nel Maghreb, nonché per quanto concerne il progetto dall'associazione Santé Sud e il progetto di ammodernamento del sistema giudiziario tunisino;

7.

invita il governo tunisino a procedere immediatamente allo sblocco dei finanziamenti comunitari destinati a tali progetti e a giungere rapidamente a un accordo sul piano di ammodernamento del sistema giudiziario;

8.

invita il Consiglio e la Commissione ad adoperarsi per migliorare la gestione dei progetti nel quadro del programma MEDA e dell'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo ed esorta la Commissione a mettere a punto le misure da prendere nel caso non si registrino progressi nello sblocco dei fondi;

9.

esorta il Consiglio e la Commissione a intensificare il loro dialogo politico con la Tunisia, fondato sulla comprensione e il rispetto reciproci e mirante a incoraggiare la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo, lo stato di diritto e il buon governo, chiedendo la creazione di un sottocomitato UE-Tunisia per i diritti dell'uomo pienamente operativo, al fine di discutere della situazione dei diritti dell'uomo nel suo insieme e, in particolare, dei casi individuali;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento tunisini.


(1)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

P6_TA(2005)0369

Voivodina

Risoluzione del Parlamento europeo sulla difesa della multietnicità nella Voivodina

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 16 settembre 2004 sulla persecuzione delle minoranze nella Voivodina (1),

vista la sua relazione del 2 marzo 2005 sulla missione conoscitiva della sua delegazione ad hoc nella Voivodina e a Belgrado,

vista la comunicazione della Commissione del 12 aprile 2005 sulla disponibilità di Serbia e Montenegro a negoziare un accordo di stabilizzazione e associazione con l'Unione europea (COM(2005)0476),

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea e i suoi Stati membri continuano a promuovere la democratizzazione e il rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze nella Repubblica di Serbia e nell'Unione di Serbia e Montenegro,

B.

considerando che le forze politiche e della società civile continuano a riferire in merito a violazioni dei diritti umani e delle minoranze, comprese vessazioni e atti di violenza contro i serbi di altre etnie e minacce contro i leader politici di etnia ungherese,

C.

considerando che negli anni scorsi le autorità centrali e locali della Serbia non sono riuscite a migliorare il rispetto dei diritti umani e delle minoranze e a consegnare alla giustizia gli autori di atti di violenza e di vessazioni,

D.

considerando che sia la risoluzione del 16 settembre 2004 che la missione conoscitiva hanno avuto un effetto positivo sulla situazione nella Voivodina,

E.

considerando che non si sono compiuti progressi reali per invertire il deterioramento delle condizioni delle minoranze nazionali ed etniche nella Voivodina, mettendo in tal modo a repentaglio il loro futuro nella regione, o agevolare la loro partecipazione nel campo dell'istruzione, della rappresentanza nella pubblica amministrazione, nella magistratura e nella polizia, garantendo pari accesso ad una giurisdizione equa e l'istituzione di uno Stato di diritto,

F.

considerando che il governo della Serbia, contrariamente a quanto dichiarato nel settembre 2004 dal sig. Kostunica, non ha istituito le due commissioni che avrebbero dovuto occuparsi, rispettivamente, di singoli incidenti a sfondo etnico e delle relazioni etniche, in generale,

G.

considerando che l'Unione di Serbia e Montenegro è vincolata da convenzioni internazionali ed europee sui diritti umani e deve garantirne la piena applicazione, quale condizione per l'ulteriore progresso verso l'integrazione nell'Unione europea,

1.

esprime la sua profonda preoccupazione per le ripetute violazioni dei diritti dell'uomo e la mancanza di legalità nella provincia della Voivodina;

2.

invita le autorità della Repubblica di Serbia e dell'Unione di Serbia e Montenegro a riconoscere questi atti di violenza come atti criminali secondo la legge in vigore e sottolinea l'importanza di prendere provvedimenti immediati ed efficaci, in modo che questi episodi non restino impuniti e non si ripetano in futuro;

3.

intende continuare il suo monitoraggio della situazione nella Voivodina, con particolare riguardo per i contenuti e i principi dell'accordo di stabilità e di associazione, richiedendo consultazioni regolari con la Commissione e il Consiglio durante tale procedura;

4.

sostiene l'iniziativa della sua delegazione interparlamentare per le relazioni con i paesi dell'Europa sudorientale volta ad organizzare un'audizione pubblica sulla situazione politica e delle minoranze nella Voivodina;

5.

ribadisce la propria disponibilità ad utilizzare i suoi poteri di bilancio sia per aiutare che per esercitare pressioni su Serbia-Montenegro al fine di incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi i diritti delle minoranze;

6.

invita le autorità della Repubblica di Serbia e la Confederazione di Serbia e Montenegro a ripristinare il regime di autonomia goduto dalla Voivodina fino al 1990 e le effettive prerogative del parlamento regionale della Voivodina nel settore dell'istruzione e dei mezzi di comunicazione, onde consentire al parlamento regionale di portare avanti adeguate politiche in questa regione plurietnica;

7.

esorta la Commissione, il Consiglio e l'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune a seguire da vicino gli sviluppi nella Voivodina, prestando maggiore attenzione ai rischi elevati che le angherie contro le minoranze nella Voivodina rappresentano in termini di sicurezza e chiede quindi che gli osservatori dell'UE (EUMM) siano inviati nella provincia;

8.

ricorda al governo dell'Unione di Serbia e Montenegro e al governo della Serbia che i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché gli elementi basilari del processo di stabilizzazione e di associazione e lo stato di diritto sono una condizione preliminare perché il Parlamento europeo dia il proprio consenso alla stipula dell'accordo di stabilizzazione e di associazione ed ad ogni futuro partenariato con l'Unione europea, in generale;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, all'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, alla Commissione, al governo della Serbia, al governo dell'Unione di Serbia e Montenegro nonché alle autorità della Voivodina.


(1)  GU C 140 E del 9.6.2005, pag. 163.


21.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 227/s16


Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti i turni di votazioni

Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.

Significato delle abbreviazioni delle commissioni

AFET

commissione per gli affari esteri

DEVE

commissione per lo sviluppo

INTA

commissione per il commercio internazionale

BUDG

commissione per i bilanci

CONT

commissione per il controllo dei bilanci

ECON

commissione per i problemi economici e monetari

EMPL

commissione per l'occupazione e gli affari sociali

ENVI

commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

ITRE

commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

IMCO

commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

TRAN

commissione per i trasporti e il turismo

REGI

commissione per lo sviluppo regionale

AGRI

commissione per l'agricoltura

PECH

commissione per la pesca

CULT

commissione per la cultura e l'istruzione

JURI

commissione giuridica

LIBE

commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

AFCO

commissione per gli affari costituzionali

FEMM

commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

PETI

commissione per le petizioni

Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici

PPE-DE

gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) e dei Democratici europei

PSE

gruppo socialista al Parlamento europeo

ALDE

gruppo Alleanza dei liberali e dei democratici per l'Europa

Verts/ALE

gruppo Verde/Alleanza libera europea

GUE/NGL

gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica

IND/DEM

gruppo Indipendenza e Democrazia

UEN

gruppo "Unione per l'Europa delle Nazioni"

NI

Non iscritti