ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 410

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
18 novembre 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2021/2009 della Commissione, del 12 novembre 2021, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della molva nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera francese

1

 

*

Regolamento (UE) 2021/2010 della Commissione, del 17 novembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive ( 1 )

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese

51

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia

153

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2021, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dal Regno di Spagna

178

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2014 della Commissione, del 17 novembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

180

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (EU) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ( GU L 57 del 18.2.2021 )

197

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/771 della Commissione, del 21 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori ( GU L 165 dell’11.5.2021 )

198

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione, del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia ( GU L 238 del 6.7.2021 )

199

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione ( GU L 334 del 31.12.2018 )

200

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

18.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 410/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/2009 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2021

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della molva nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2021.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di molva nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 da parte di navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2021.

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2021 alla Francia per lo stock di molva nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

1.   La pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia è vietata a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

2.   Il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.

3.   Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e conservate a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2021

Per la Commissione

a nome della presidente

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).


ALLEGATO

N.

19/TQ92

Stato membro

Francia

Stock

LIN/1/2.

Specie

Molva (Molva molva)

Zona

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2

Data di chiusura

22.10.2021


18.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 410/4


REGOLAMENTO (UE) 2021/2010 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1185/2009 istituisce un quadro comune di riferimento per la produzione di statistiche europee comparabili sulle vendite e sull’impiego dei pesticidi.

(2)

La Commissione adatta, a scadenza regolare e almeno ogni cinque anni, l’elenco delle sostanze da coprire e la relativa classificazione in categorie di prodotti e di classi chimiche come specificato nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1185/2009. Poiché quest’ultimo è stato aggiornato da ultimo nel 2017 dal regolamento (UE) 2017/269 della Commissione (2), l’elenco allegato a detto regolamento va aggiornato per coprire gli anni dal 2021 al 2024.

(3)

In ragione del numero di sostanze interessate e della complessità del processo di identificazione e classificazione dei composti pertinenti, per le autorità statistiche nazionali risulta difficile acquisire la gamma di strumenti necessari per raccogliere informazioni sugli usi e sull’immissione sul mercato dei pesticidi. Di conseguenza andrebbero prese in considerazione solo le sostanze cui è stato assegnato un numero di identificazione da una delle due principali istituzioni di registrazione dei composti chimici o dei pesticidi, o da entrambe, riconosciute a livello internazionale: il Chemical Abstracts Service della American Chemical Society e il Collaborative International Pesticides Analytical Council.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1185/2009 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/269 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive (GU L 40 del 17.2.2017, pag. 4).

(3)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).


ALLEGATO

«ALLEGATO III

CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA DELLE SOSTANZE

Gruppi principali

Categorie di prodotti

Codice

Classe chimica

Denominazione comune delle sostanze

Nomenclatura comune

CAS  (1)

CIPAC  (2)

Pesticidi immessi sul mercato, totale

 

PPM_TOT

 

 

 

 

 

Pesticidi immessi sul mercato per gli utilizzatori professionali (3)

PPM_PU

 

 

 

 

 

di cui destinati ad uso agricolo (4)

PPM_AGRI

 

 

 

 

 

di cui destinati ad uso nella silvicoltura (5)

PPM_FORE

 

 

 

 

 

di cui destinati ad altri usi professionali (6)

PPM_AMU

 

 

 

 

 

di cui utilizzati esclusivamente per lo stoccaggio (6)

PPM_STOR

 

 

 

 

Pesticidi immessi sul mercato conformemente agli articoli 22 e 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7)

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo 1 - Sostanze attive a basso rischio conformemente all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (8)

GRP1

 

 

 

 

 

Gruppo 3 - Sostanze candidate alla sostituzione conformemente all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (9)

GRP3

 

 

 

 

Pesticidi immessi sul mercato, gruppi e categorie definiti nell’allegato IV della direttiva 2009/128/CE

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo 2 - Sostanze attive approvate o considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, che non rientrano in altre categorie e sono elencate nell’allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (10)

GRP2

 

 

 

 

 

Gruppo 4 - Sostanze attive che non sono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non sono elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

GRP4

 

 

 

 

 

Categorie A e C: Sostanze attive non chimiche

CAT_A_C

 

 

 

 

 

Categoria B, D, E, F: Sostanze attive chimiche

CAT_B_D-F

 

 

 

 

Fungicidi e battericidi

 

PES_F

 

 

 

 

 

Fungicidi inorganici

F01

 

 

 

 

 

 

F01_01

COMPOSTI DI RAME

 

 

 

 

 

F01_01_01

 

POLTIGLIA BORDOLESE

8011-63-0

44.604

 

 

F01_01_02

 

IDROSSIDO DI RAME

20427-59-2

44.305

 

 

F01_01_03

 

OSSIDO DI RAME (I)

1317-39-1

44.603

 

 

F01_01_04

 

OSSICLORURO DI RAME

1332-65-6

1332-40-7

44.602

 

 

F01_01_05

 

SOLFATO DI RAME TRIBASICO

12527-76-3

44.306

 

 

F01_01_06

 

ALTRI SALI DI RAME N.C.A.

 

 

 

 

F01_02

ZOLFO INORGANICO

 

 

 

 

 

F01_02_01

 

ZOLFO

7704-34-9

18

 

 

F01_99

ALTRI FUNGICIDI INORGANICI

 

 

 

 

 

F01_99_01

 

ZOLFO CALCICO (POLISOLFURO DI CALCIO)

1344-81-6

17

 

 

F01_99_02

 

IODURO DI POTASSIO

7681-11-0

773

 

 

F01_99_03

 

FOSFONATI DI POTASSIO (PRECEDENTEMENTE FOSFITO DI POTASSIO)

13977-65-6

13492-26-7

756

 

 

F01_99_04

 

TIOCIANATO DI POTASSIO

333-20-0

772

 

 

F01_99_06

 

FOSFONATO DISODICO

13708-85-5

808

 

 

F01_99_07

 

POTASSIO IDROGENO CARBONATO

298-14-6

853

 

 

F01_99_08

 

IDROGENOCARBONATO DI SODIO

144-55-8

 

 

 

F01_99_99

 

ALTRI FUNGICIDI INORGANICI N.C.A.

 

 

 

Fungicidi a base di carbammati e ditiocarbammati

F02

 

 

 

 

 

 

F02_01

FUNGICIDI CARBANILATI

 

 

 

 

 

F02_01_01

 

DIETOFENCARB

87130-20-9

513

 

 

F02_02

FUNGICIDI CARBAMMATI

 

 

 

 

 

F02_02_01

 

BENTHIAVALICARB

413615-35-7

744

 

 

F02_02_02

 

IPROVALICARB

140923-17-7

620

 

 

F02_02_03

 

PROPAMOCARB

24579-73-5

399

 

 

F02_03

FUNGICIDI DITIOCARBAMMATI

 

 

 

 

 

F02_03_01

 

MANCOZEB

8018-01-7

34

 

 

F02_03_02

 

MANEB

12427-38-2

61

 

 

F02_03_03

 

METIRAM

9006-42-2

478

 

 

F02_03_04

 

PROPINEB

12071-83-9

177

 

 

F02_03_05

 

THIRAM

137-26-8

24

 

 

F02_03_06

 

ZIRAM

137-30-4

31

 

 

F02_99

ALTRI FUNGICIDI A BASE DI CARBAMMATI E DITIOCARBAMMATI

 

 

 

 

 

F02_99_99

 

ALTRI FUNGICIDI A BASE DI CARBAMMATI E DITIOCARBAMMATI N.C.A.

 

 

 

Fungicidi a base di benzimidazoli

F03

 

 

 

 

 

 

F03_01

FUNGICIDI BENZIMIDAZOLICI

 

 

 

 

 

F03_01_01

 

CARBENDAZINA

10605-21-7

263

 

 

F03_01_02

 

FUBERIDAZOLO

3878-19-1

525

 

 

F03_01_03

 

TIABENDAZOLO

148-79-8

323

 

 

F03_01_04

 

TIOFANATO-METILE

23564-05-8

262

 

 

F03_99

ALTRI FUNGICIDI A BASE DI BENZIMIDAZOLI

 

 

 

 

 

F03_99_99

 

ALTRI FUNGICIDI A BASE DI BENZIMIDAZOLI N.C.A.

 

 

 

Fungicidi a base di imidazoli e triazoli

F04

 

 

 

 

 

 

F04_01

FUNGICIDI CONAZOLICI

 

 

 

 

 

F04_01_01

 

BITERTANOLO

55179-31-2

386

 

 

F04_01_02

 

BROMUCONAZOLO

116255-48-2

680

 

 

F04_01_03

 

CIPROCONAZOLO

94361-06-5

600

 

 

F04_01_04

 

DIFENOCONAZOLO

119446-68-3

687

 

 

F04_01_05

 

EPOXICONAZOLO

106325-08-0

609

 

 

F04_01_06

 

ETRIDIAZOLO

2593-15-9

518

 

 

F04_01_07

 

FENBUCONAZOLO

114369-43-6

694

 

 

F04_01_08

 

FLUQUINCONAZOLO

136426-54-5

474

 

 

F04_01_09

 

FLUSILAZOL

85509-19-9

435

 

 

F04_01_10

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

 

F04_01_11

 

IMAZALIL (ENILCONAZOLO)

35554-44-0

335

 

 

F04_01_12

 

IPCONAZOLO

125225-28-7

115850-69-6

115937-89-8

798

 

 

F04_01_13

 

METCONAZOLO

125116-23-6

706

 

 

F04_01_14

 

MICLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

 

F04_01_15

 

PENCONAZOLO

66246-88-6

446

 

 

F04_01_16

 

PROPICONAZOLO

60207-90-1

408

 

 

F04_01_17

 

PROTIOCONAZOLO

178928-70-6

745

 

 

F04_01_18

 

TEBUCONAZOLO

107534-96-3

494

 

 

F04_01_19

 

TETRACONAZOLO

112281-77-3

726

 

 

F04_01_20

 

TRIADIMENOLO

55219-65-3

398

 

 

F04_01_21

 

TRIFLUMIZOLO

99387-89-0

730

 

 

F04_01_22

 

TRITICONAZOLO

131983-72-7

652

 

 

F04_01_23

 

MEFENTRIFLUCONAZOLO

1417782-03-6

1004

 

 

F04_02

FUNGICIDI IMIDAZOLICI

 

 

 

 

 

F04_02_01

 

CIAZOFAMID

120116-88-3

653

 

 

F04_02_02

 

FENAMIDONE

161326-34-7

650

 

 

F04_02_03

 

TRIAZOXIDE

72459-58-6

729

 

 

F04_99

ALTRI FUNGICIDI A BASE DI IMIDAZOLI E TRIAZOLI

 

 

 

 

 

F04_99_01

 

AMETOCTRADIN

865318-97-4

818

 

 

F04_99_02

 

AMISULBROM

348635-87-0

789

 

 

F04_99_03

 

TRICICLAZOLO

41814-78-2

547

 

 

F04_99_99

 

ALTRI FUNGICIDI A BASE DI IMIDAZOLI E TRIAZOLI N.C.A.

 

 

 

Fungicidi a base di morfoline

F05

 

 

 

 

 

 

F05_01

FUNGICIDI MORFOLINICI

 

 

 

 

 

F05_01_01

 

DIMETOMORF

110488-70-5

483

 

 

F05_01_02

 

DODEMORF

1593-77-7

300

 

 

F05_01_03

 

FENPROPIMORF

67564-91-4

427

 

 

F05_99

ALTRI FUNGICIDI A BASE DI MORFOLINE

 

 

 

 

 

F05_99_99

 

ALTRI FUNGICIDI A BASE DI MORFOLINE N.C.A.

 

 

 

Fungicidi di origine microbiologica o botanica

F06

 

 

 

 

 

 

F06_01

FUNGICIDI MICROBIOLOGICI

 

 

 

 

 

F06_01_01

 

AMPELOMYCES QUISQUALIS CEPPO AQ10

 

589

 

 

F06_01_021

 

AUREOBASIDIUM PULLULANS (CEPPI DSM 14940)

 

809

 

 

F06_01_022

 

AUREOBASIDIUM PULLULANS (CEPPI DSM 14941)

 

810

 

 

F06_01_03

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS (EX SUBTILIS QST 713) CEPPO AQ 713

 

661

 

 

F06_01_04

 

CONIOTHYRIUM MINITANS CEPPO CON/M/91-08

 

614

 

 

F06_01_05

 

CLONOSTACHYS ROSEA (EX GLIOCLADIUM CATENULATUM) CEPPO J1446

 

624

 

 

F06_01_08

 

PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS CEPPO MA342

 

574

 

 

F06_01_09

 

PSEUDOZYMA FLOCCULOSA

 

669

 

 

F06_01_111

 

TRICHODERMA HARZIANUM CEPPO T-22

 

1007

 

 

F06_01_112

 

TRICHODERMA HARZIANUM CEPPO ITEM 908

 

1008

 

 

F06_01_12

 

CANDIDA OLEOPHILA CEPPO O

 

947

 

 

F06_01_141

 

PHLEBIOPSIS GIGANTEA CEPPO FOC PG 410.3

 

930

 

 

F06_01_142

 

PHLEBIOPSIS GIGANTEA CEPPO VRA 1835

 

921

 

 

F06_01_143

 

PHLEBIOPSIS GIGANTEA CEPPO VRA 1984

 

922

 

 

F06_01_15

 

PSEUDOMONAS SP. CEPPO DSMZ 13134

 

935

 

 

F06_01_16

 

PYTHIUM OLIGANDRUM CEPPO M1

 

936

 

 

F06_01_17

 

STREPTOMYCES (PRECEDENTEMENTE STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS) CEPPO K61

 

937

 

 

F06_01_181

 

TRICHODERMA ASPELLERUM (PRECEDENTEMENTE T. HARZIANUM) CEPPO ICC012

 

938

 

 

F06_01_182

 

TRICHODERMA ASPELLERUM (PRECEDENTEMENTE T. VIRIDE) CEPPO T25

 

1010

 

 

F06_01_183

 

TRICHODERMA ASPELLERUM (PRECEDENTEMENTE T. VIRIDE) CEPPO TV1

 

940

 

 

F06_01_19

 

TRICHODERMA ASPERELLUM (CEPPO T34)

 

941

 

 

F06_01_201

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE (PRECEDENTEMENTE T. HARZIANUM) CEPPO IMI 206040

 

942

 

 

F06_01_202

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE (PRECEDENTEMENTE T. HARZIANUM) CEPPO T11

 

943

 

 

F06_01_21

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE CEPPO I-1237

 

944

 

 

F06_01_22

 

TRICHODERMA GAMSII (PRECEDENTEMENTE T. VIRIDE) CEPPO ICC080

 

945

 

 

F06_01_23

 

TRICHODERMA POLYSPORUM (IMI 206039)

 

946

 

 

F06_01_24

 

VERTICILLIUM ALBO-ATRUM (PRECEDENTEMENTE VERTICILLIUM DAHLIAE) CEPPO WCS850

 

948

 

 

F06_01_25

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS CEPPO MBI 600

 

1011

 

 

F06_01_26

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS CEPPO FZB24

 

1012

 

 

F06_01_27

 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE CEPPO LAS02

 

1016

 

 

F06_01_28

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE CEPPO SC1

 

988

 

 

F06_01_29

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS VAR. PLANTARUM CEPPO D747

 

1013

 

 

F06_01_30

 

BACILLUS PUMILUS QST CEPPO 2808

 

1014

 

 

F06_01_31

 

METSCHNIKOWIA FRUCTICOLA CEPPO NRRL Y-27328

 

 

 

 

F06_01_32

 

STREPTOMYCES LYDICUS WYEC 108

 

 

 

 

F06_01_33

 

ABE-IT 56

 

 

 

 

F06_01_34

 

BACILLUS SUBTILIS CEPPO IAB/BS03

 

 

 

 

F06_01_35

 

ASPERGILLUS FLAVUS CEPPO MUCL 54911

 

 

 

 

F06_01_36

 

VERTICILLIUM NONALFAFAE

 

 

 

 

F06_02

FUNGICIDI BOTANICI

 

 

 

 

 

F06_02_01

 

EUGENOLO

97-53-0

967

 

 

F06_02_02

 

GERANIOLO

106-24-1

968

 

 

F06_02_03

 

TIMOLO

89-83-8

969

 

 

F06_02_04

 

ESTRATTO DI MELALEUCA ALTERNIFOLIA

68647-73-4

914

 

 

F06_02_05

 

LAMINARINA

9008-22-4

671

 

 

F06_02_06

 

FEN 560 (SEMI DI FIENO GRECO IN POLVERE)

 

858

 

 

F06_02_07

 

ESTRATTO DI REYNOUTRIA SACCHALINENSIS

 

 

 

 

F06_99

ALTRI FUNGICIDI DI ORIGINE MICROBIOLOGICA O BOTANICA

 

 

 

 

 

F06_99_01

 

CEREVISANE

 

980

 

 

F06_99_99

 

ALTRI FUNGICIDI DI ORIGINE MICROBIOLOGICA O BOTANICA N.C.A.

 

 

 

 

F07

BATTERICIDI

 

 

 

 

 

F07_01

BATTERICIDI INORGANICI

 

 

 

 

 

F07_01_01

 

IPOCLORITO DI SODIO

7681-52-9

848

 

 

F07_01_02

 

SOLFATO DI ALLUMINIO

10043-01-3

849

 

 

F07_99

ALTRI BATTERICIDI

 

 

 

 

 

F07_99_01

 

KASUGAMICINA

6980-18-3

19408-46-9

703

 

 

F07_99_02

 

STREPTOMICINA

57-92-1

312

 

 

F07_99_03

 

SOLFATO DI ALLUMINIO E POTASSIO DODECAIDRATO

7784-24-9

 

 

Altri fungicidi e battericidi

F99

 

 

 

 

 

 

F99_01

FUNGICIDI AZOTO ALIFATICI

 

 

 

 

 

F99_01_01

 

CYMOXANIL

57966-95-7

419

 

 

F99_01_02

 

DODINA

2439-10-3

101

 

 

F99_01_03

 

GUAZATINA

108173-90-6

361

 

 

F99_02

FUNGICIDI AMMIDICI

 

 

 

 

 

F99_02_01

 

CIFLUFENAMID

180409-60-3

759

 

 

F99_02_02

 

FLUOPICOLIDE

239110-15-7

787

 

 

F99_02_03

 

PROCLORAZ

67747-09-5

407

 

 

F99_02_04

 

SILTIOFAM

175217-20-6

635

 

 

F99_02_05

 

ZOXAMIDE

156052-68-5

640

 

 

F99_02_06

 

MANDIPROPAMID

374726-62-2

783

 

 

F99_02_07

 

PENTHIOPYRAD

183675-82-3

824

 

 

F99_02_08

 

BENZOVINDIFLUPYR

1072957-71-1

981

 

 

F99_02_09

 

ISOFETAMID

875915-78-9

972

 

 

F99_02_10

 

MANDESTROBIN

173662-97-0

 

 

 

F99_02_11

 

FLUOPYRAM

658066-35-4

807

 

 

F99_03

FUNGICIDI ANILIDICI

 

 

 

 

 

F99_03_01

 

BENALAXIL

71626-11-4

416

 

 

F99_03_02

 

BOSCALID

188425-85-6

673

 

 

F99_03_03

 

CARBOSSINA

5234-68-4

273

 

 

F99_03_04

 

FENEXAMID

126833-17-8

603

 

 

F99_03_05

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

 

F99_03_06

 

METALAXIL-M

70630-17-0

580

 

 

F99_03_07

 

METALAXIL

57837-19-1

365

 

 

F99_03_08

 

BENALAXIL-M

98243-83-5

766

 

 

F99_03_09

 

BIXAFEN

581809-46-3

819

 

 

F99_03_12

 

ISOPYRAZAM

881685-58-1

683777-13

683777-14-2

963

 

 

F99_03_13

 

FLUXAPYROXAD

907204-31-3

828

 

 

F99_03_14

 

PENFLUFEN

494793-67-8

826

 

 

F99_03_15

 

SEDAXANE

874967-67-6

599197-38-3

599194-51-1

833

 

 

F99_05

FUNGICIDI AROMATICI

 

 

 

 

 

F99_05_01

 

CLOROTALONIL

1897-45-6

288

 

 

F99_05_02

 

DICLORAN

99-30-9

150

 

 

F99_05_03

 

ACIDO 2,5-DICLOROBENZOICO METILESTERE

2905-69-3

686

 

 

F99_06

FUNGICIDI DICARBOSSIMIDICI

 

 

 

 

 

F99_06_01

 

IPRODIONE

36734-19-7

278

 

 

F99_07

FUNGICIDI DINITROANILINICI

 

 

 

 

 

F99_07_01

 

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

 

F99_08

FUNGICIDI DINITROFENOLICI

 

 

 

 

 

F99_08_01

 

DINOCAP

39300-45-3

98

 

 

F99_08_02

 

MEPTILDINOCAP

6119-92-2

811

 

 

F99_09

FUNGICIDI FOSFORGANICI

 

 

 

 

 

F99_09_01

 

FOSETIL

15845-66-6

384

 

 

F99_09_02

 

TOLCLOFOS-METILE

57018-04-9

479

 

 

F99_10

FUNGICIDI OSSAZOLICI

 

 

 

 

 

F99_10_01

 

FAMOXADONE

131807-57-3

594

 

 

F99_10_02

 

IMEXAZOL

10004-44-1

528

 

 

F99_10_03

 

OXATHIAPIPROLIN

1003318-67-9

985

 

 

F99_11

FUNGICIDI FENILPIRROLICI

 

 

 

 

 

F99_11_01

 

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

 

F99_12

FUNGICIDI FTALIMMIDICI

 

 

 

 

 

F99_12_01

 

CAPTANO

133-06-2

40

 

 

F99_12_02

 

FOLPET

133-07-3

75

 

 

F99_13

FUNGICIDI PIRIMIDINICI

 

 

 

 

 

F99_13_01

 

BUPIRIMATE

41483-43-6

261

 

 

F99_13_02

 

CIPRODINIL

121552-61-2

511

 

 

F99_13_03

 

MEPANIPIRIM

110235-47-7

611

 

 

F99_13_04

 

PIRIMETANIL

53112-28-0

714

 

 

F99_14

FUNGICIDI CHINOLINICI

 

 

 

 

 

F99_14_01

 

8-IDROSSICHINOLINA

148-24-3

677

 

 

F99_14_02

 

QUINOXIFEN

124495-18-7

566

 

 

F99_15

FUNGICIDI CHINONICI

 

 

 

 

 

F99_15_01

 

DITIANON

3347-22-6

153

 

 

F99_16

FUNGICIDI STROBILURINICI

 

 

 

 

 

F99_16_01

 

AZOSSISTROBINA

131860-33-8

571

 

 

F99_16_02

 

DIMOSSISTROBINA

149961-52-4

739

 

 

F99_16_03

 

FLUOXASTROBIN

361377-29-9

746

 

 

F99_16_04

 

KRESOXIM-METILE

143390-89-0

568

 

 

F99_16_05

 

PICOXISTROBIN

117428-22-5

628

 

 

F99_16_06

 

PYRACLOSTROBINA

175013-18-0

657

 

 

F99_16_07

 

TRIFLOSSISTROBINA

141517-21-7

617

 

 

F99_16_08

 

FENPICOXAMID (PRECEDENTEMENTE LYSERPHENVALPYR)

517875-34-2

991

 

 

F99_17

FUNGICIDI UREICI

 

 

 

 

 

F99_17_01

 

PENCICURON

66063-05-6

402

 

 

F99_17_02

 

UREA

57-13-6

913

 

 

F99_99

FUNGICIDI NON CLASSIFICATI

 

 

 

 

 

F99_99_01

 

2-FENILFENOLO (INCLUSI SALI QUALI SALE DI SODIO)

90-43-7

246

 

 

F99_99_02

 

ACIBENZOLAR-S-METILE

135158-54-2

597

 

 

F99_99_04

 

ACIDO L-ASCORBICO

50-81-7

774

 

 

F99_99_05

 

ACIDO BENZOICO

65-85-0

622

 

 

F99_99_06

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

 

F99_99_08

 

METRAFENONE

220899-03-6

752

 

 

F99_99_09

 

PYRIOFENONE

688046-61-9

827

 

 

F99_99_10

 

SPIROXAMINA

118134-30-8

572

 

 

F99_99_11

 

CLORURO DI DIDECILDIMETILAMMONIO

 

859

 

 

F99_99_12

 

PROQUINAZID

189278-12-4

764

 

 

F99_99_13

 

VALIFENALATE (PRECEDENTEMENTE VALIFENAL)

283159-90-0

857

 

 

F99_99_14

 

DIMETIL DISOLFURO

624-92-0

 

 

 

F99_99_15

 

COS-OGA

 

979

 

 

F99_99_16

 

FLUTIANIL

958647-10-4

835

 

 

F99_99_17

 

FENPIRAZAMINA

473798-59-3

832

 

 

F99_99_99

 

ALTRI FUNGICIDI E BATTERICIDI, NON CLASSIFICATI N.C.A.

 

 

Erbicidi, essiccanti e antimuschio

 

PES_H

 

 

 

 

 

Erbicidi a base di fenossifitoormoni

H01

 

 

 

 

 

 

H01_01

ERBICIDI FENOSSICI

 

 

 

 

 

H01_01_01

 

2,4-D

94-75-7

1

 

 

H01_01_02

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

 

H01_01_03

 

DICLORPROP-P

15165-67-0

476

 

 

H01_01_04

 

MCPA

94-74-6

2

 

 

H01_01_05

 

MCPB

94-81-5

50

 

 

H01_01_06

 

MECOPROP

7085-19-0

51

 

 

H01_01_07

 

MECOPROP-P

16484-77-8

475

 

 

H01_99

ALTRI ERBICIDI A BASE DI FENOSSIFITOORMONI

 

 

 

 

 

H01_99_99

 

ALTRI ERBICIDI A BASE DI FENOSSIFITOORMONI N.C.A.

 

 

 

Erbicidi a base di triazine e triazinoni

H02

 

 

 

 

 

 

H02_02

ERBICIDI TRIAZINICI

 

 

 

 

 

H02_02_01

 

TERBUTILAZINA

5915-41-3

234

 

 

H02_02_02

 

ESAZINONE

51235-04-2

374

 

 

H02_03

ERBICIDI TRIAZINONICI

 

 

 

 

 

H02_03_01

 

METAMITRON

41394-05-2

381

 

 

H02_03_02

 

METRIBUZIN

21087-64-9

283

 

 

H02_99

ALTRI ERBICIDI A BASE DI TRIAZINE E TRIAZINONI

 

 

 

 

 

H02_99_99

 

ALTRI ERBICIDI A BASE DI TRIAZINE E TRIAZINONI N.C.A.

 

 

 

Erbicidi a base di ammidi e anilidi

H03

 

 

 

 

 

 

H03_01

ERBICIDI AMMIDICI

 

 

 

 

 

H03_01_01

 

BEFLUBUTAMID

113614-08-7

662

 

 

H03_01_02

 

DIMETENAMID-P

163515-14-8

638

 

 

H03_01_03

 

ISOXABEN

82558-50-7

701

 

 

H03_01_04

 

NAPROPAMIDE

15299-99-7

271

 

 

H03_01_05

 

PENOXSULAM

219714-96-2

758

 

 

H03_01_06

 

PETHOXAMID

106700-29-2

665

 

 

H03_01_07

 

PROPIZAMIDE

23950-58-5

315

 

 

H03_01_08

 

PYROXSULAM

422556-08-9

793

 

 

H03_02

ERBICIDI ANILIDICI

 

 

 

 

 

H03_02_01

 

DIFLUFENICAN

83164-33-4

462

 

 

H03_02_02

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

 

H03_02_03

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

 

H03_02_04

 

METAZACLOR

67129-08-2

411

 

 

H03_02_05

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

 

H03_02_06

 

PROPANIL

709-98-8

205

 

 

H03_03

ERBICIDI CLOROACETANILIDICI

 

 

 

 

 

H03_03_01

 

ACETOCLOR

34256-82-1

496

 

 

H03_03_02

 

DIMETACLOR

50563-36-5

688

 

 

H03_03_03

 

PROPISOCLOR

86763-47-5

836

 

 

H03_03_04

 

S-METOLACLOR

87392-12-9

178961-20-1

607

 

 

H03_03_05

 

PRETILACLOR

51218-49-6

711

 

 

H03_99

ALTRI ERBICIDI A BASE DI AMMIDI E ANILIDI

 

 

 

 

 

H03_99_99

 

ALTRI ERBICIDI A BASE DI AMMIDI E ANILIDI N.C.A.

 

 

 

Erbicidi a base di carbammati e biscarbammati

H04

 

 

 

 

 

 

H04_01

ERBICIDI BISCARBAMMATI

 

 

 

 

 

H04_01_01

 

CLORPROFAM

101-21-3

43

 

 

H04_01_02

 

DESMEDIFAM

13684-56-5

477

 

 

H04_01_03

 

FENMEDIFAM

13684-63-4

77

 

 

H04_02

ERBICIDI CARBAMMATI

 

 

 

 

 

H04_02_01

 

ASULAM

3337-71-1

240

 

 

H04_02_02

 

CARBETAMIDE

16118-49-3

95

 

 

H04_99

ALTRI ERBICIDI A BASE DI CARBAMMATI E BISCARBAMMATI

 

 

 

 

 

H04_99_99

 

ALTRI ERBICIDI A BASE DI CARBAMMATI E BISCARBAMMATI N.C.A.

 

 

 

Erbicidi a base di derivati di dinitroaniline

H05

 

 

 

 

 

 

H05_01

ERBICIDI DINITROANILINICI

 

 

 

 

 

H05_01_01

 

BENFLURALIN

1861-40-1

285

 

 

H05_01_02

 

PENDIMETALIN

40487-42-1

357

 

 

H05_01_03

 

ORIZALIN

19044-88-3

537

 

 

H05_99

ALTRI ERBICIDI A BASE DI DERIVATI DI DINITROANILINE

 

 

 

 

 

H05_99_99

 

ALTRI ERBICIDI A BASE DI DERIVATI DI DINITROANILINE N.C.A.

 

 

 

Erbicidi a base di derivati di urea, uracile o sulfonilurea

H06

 

 

 

 

 

 

H06_01

ERBICIDI SULFONILUREICI

 

 

 

 

 

H06_01_01

 

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

 

H06_01_02

 

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

 

 

H06_01_03

 

BENSULFURON-METILE

83055-99-6

502.201

 

 

H06_01_04

 

CLORSULFURON

64902-72-3

391

 

 

H06_01_05

 

ETHOXISULFURON

126801-58-9

591

 

 

H06_01_06

 

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

 

 

H06_01_07

 

FLUPIRSULFURON-METILE

150315-10-9

1447440-54-5

577

 

 

H06_01_08

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

 

H06_01_09

 

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

 

 

H06_01_10

 

IODOSULFURON (IODOSULFURON-METIL-SODIO)

185119-76-0

144550-36-7

634

634.501

 

 

H06_01_11

 

MESOSULFURON (MESOSULFURON-METILE)

400852-66-6

208465-21-8

663

663.201

 

 

H06_01_12

 

METSULFURON-METILE

74223-64-6

441.201

 

 

H06_01_13

 

NICOSULFURON

111991-09-4

709

 

 

H06_01_14

 

OXASULFURON

144651-06-9

626

 

 

H06_01_15

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

 

H06_01_16

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

 

H06_01_17

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

 

H06_01_18

 

TIFENSULFURON-METILE

79277-27-3

452

 

 

H06_01_19

 

TRIASULFURON

82097-50-5

480

 

 

H06_01_20

 

TRIBENURON (SOSTANZA MADRE)

106040-48-6

546

 

 

H06_01_21

 

TRIFLUSULFURON

126535-15-7

731

 

 

H06_01_22

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

 

H06_01_23

 

ORTHOSULFAMURON

213464-77-8

781

 

 

H06_01_24

 

ETHAMETSULFURON-METILE

97780-06-8

834.201

 

 

H06_01_25

 

HALOSULFURON-METILE

100784-20-1

785.201

 

 

H06_01_26

 

TRIFLOXYSULFURON

145099-21-4

617

 

 

H06_02

ERBICIDI URACILICI

 

 

 

 

 

H06_02_01

 

LENACIL

2164-08-1

163

 

 

H06_02_02

 

TERBACIL

5902-51-2

272

 

 

H06_03

ERBICIDI UREICI

 

 

 

 

 

H06_03_01

 

CLOROTOLURON

15545-48-9

217

 

 

H06_03_02

 

DIURON

330-54-1

100

 

 

H06_03_03

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

 

H06_03_04

 

ISOPROTURON

34123-59-6

336

 

 

H06_03_05

 

LINURON

330-55-2

76

 

 

H06_03_06

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

 

H06_99

ALTRI ERBICIDI A BASE DI DERIVATI DI UREA, URACILE O SULFONILUREA

 

 

 

 

 

H06_99_99

 

ALTRI ERBICIDI A BASE DI DERIVATI DI UREA, URACILE O SULFONILUREA N.C.A.

 

 

 

Altri erbicidi

H99

 

 

 

 

 

 

H99_01

ERBICIDI ARILOSSIFENOSSI-PROPIONATI

 

 

 

 

 

H99_01_01

 

CLODINAFOP

114420-56-3

683

 

 

H99_01_02

 

CIALOFOP-BUTILE

122008-85-9

596

 

 

H99_01_03

 

DICLOFOP (DICLOFOP-METILE)

40843-25-2

257-141-8

358

358.201

 

 

H99_01_04

 

FENOXAPROP-P

113158-40-0

484

 

 

H99_01_05

 

FLUAZIFOP-P

83066-88-0

467

 

 

H99_01_06

 

ALOSSIFOP-P (ESTERE METILICO DI ALOSSIFOP-P)

95977-29-0

72619-32-0

526

526.201

 

 

H99_01_07

 

PROPAQUIZAFOP

111479-05-1

713

 

 

H99_01_08

 

QUIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

 

H99_01_09

 

QUIZALOFOP-P-ETILE

100646-51-3

641.202

 

 

H99_01_10

 

QUIZALOFOP-P-TEFURYL

119738-06-6

641.226

 

 

H99_02

ERBICIDI BENZOFURANICI

 

 

 

 

 

H99_02_01

 

ETOFUMESATE

26225-79-6

233

 

 

H99_03

ERBICIDI A BASE DI ACIDO BENZOICO

 

 

 

 

 

H99_03_01

 

DICAMBA

1918-00-9

85

 

 

H99_03_02

 

PYRITHIOBAC SODIUM

123343-16-8

 

 

 

H99_04

ERBICIDI BIPIRIDILICI

 

 

 

 

 

H99_04_01

 

DIQUAT

85-00-7

55

 

 

H99_05

ERBICIDI A BASE DI CICLOESANDIONE

 

 

 

 

 

H99_05_01

 

CLETODIM

99129-21-2

508

 

 

H99_05_02

 

CICLOSSIDIM

101205-02-1

510

 

 

H99_05_03

 

PROFOSSIDIM

139001-49-3

621

 

 

H99_05_04

 

TEPRALOSSIDIM

149979-41-9

608

 

 

H99_05_05

 

TRALCOSSIDIM

87820-88-0

544

 

 

H99_06

ERBICIDI DIAZINICI

 

 

 

 

 

H99_06_01

 

PIRIDATE

55512-33-9

447

 

 

H99_07

ERBICIDI DICARBOSSIMIDICI

 

 

 

 

 

H99_07_01

 

CINIDON ETILE

142891-20-1

598

 

 

H99_07_02

 

FLUMIOSSAZINA

103361-09-7

578

 

 

H99_08

ERBICIDI A BASE DI DIFENIL ETERE

 

 

 

 

 

H99_08_01

 

ACLONIFEN

74070-46-5

498

 

 

H99_08_02

 

BIFENOX

42576-02-3

413

 

 

H99_08_03

 

OXIFLUORFEN

42874-03-3

538

 

 

H99_09

ERBICIDI IMIDAZOLINONICI

 

 

 

 

 

H99_09_01

 

IMAZAMOX

114311-32-9

619

 

 

H99_10

ERBICIDI INORGANICI

 

 

 

 

 

H99_10_01

 

SOLFATO DI FERRO

7720-78-7

17375-41-6

7782-63-0

837

 

 

H99_11

ERBICIDI ISOSSAZOLICI

 

 

 

 

 

H99_11_01

 

ISOSSAFLUTOLO

141112-29-0

575

 

 

H99_11_02

 

TOPRAMEZONE

210631-68-8

800

 

 

H99_13

ERBICIDI NITRILICI

 

 

 

 

 

H99_13_01

 

BROMOSSINIL

1689-84-5

87

 

 

H99_13_02

 

DICLOBENIL

1194-65-6

73

 

 

H99_13_03

 

IOSSINIL

1689-83-4

3861-47-0

86

 

 

H99_14

ERBICIDI FOSFORGANICI

 

 

 

 

 

H99_14_01

 

GLUFOSINATO-AMMONIO

51276-47-2

77182-82-2

437

 

 

H99_14_02

 

GLIFOSATO

1071-83-6

284

 

 

H99_15

ERBICIDI FENILPIRAZOLICI

 

 

 

 

 

H99_15_01

 

PINOXADEN

243973-20-8

776

 

 

H99_15_02

 

PIRAFLUFEN-ETILE

129630-19-9

605.202

 

 

H99_16

ERBICIDI PIRIDAZINONICI

 

 

 

 

 

H99_16_01

 

CLORIDAZONE

1698-60-8

111

 

 

H99_16_02

 

FLURTAMONE

96525-23-4

569

 

 

H99_17

ERBICIDI PIRIDIN-CARBOSSAMMIDI

 

 

 

 

 

H99_17_01

 

PICOLINAFEN

137641-05-5

639

 

 

H99_18

ERBICIDI A BASE DI ACIDO PIRIDINCARBOSSILICO

 

 

 

 

 

H99_18_01

 

CLOPIRALID

1702-17-6

455

 

 

H99_18_02

 

PICLORAM

1918-02-1

174

 

 

H99_18_03

 

HALAUXIFEN-METILE

943831-98-9

970.201

 

 

H99_18_04

 

AMINOPIRALID

150114-71-9

771

 

 

H99_18_05

 

FLORPYRAUXIFEN-BENZYL

1390661-72-9

990.227

 

 

H99_19

ERBICIDI A BASE DI ACIDO PIRIDILOSSIACETICO

 

 

 

 

 

H99_19_02

 

FLUROXIPIR

69377-81-7

431

 

 

H99_19_03

 

TRICLOPIR

55335-06-3

376

 

 

H99_20

ERBICIDI CHINOLINICI

 

 

 

 

 

H99_20_01

 

QUINMERAC

90717-03-6

563

 

 

H99_20_02

 

QUINCLORAC

84087-01-4

493

 

 

H99_21

ERBICIDI TIADIAZINICI

 

 

 

 

 

H99_21_01

 

BENTAZONE

25057-89-0

366

 

 

H99_22

ERBICIDI TIOCARBAMMATI

 

 

 

 

 

H99_22_01

 

MOLINATE

2212-67-1

235

 

 

H99_22_02

 

PROSULFOCARB

52888-80-9

539

 

 

H99_22_03

 

TRI-ALLATO

2303-17-5

97

 

 

H99_23

ERBICIDI TRIAZOLICI

 

 

 

 

 

H99_23_01

 

AMITROLO

61-82-5

90

 

 

H99_24

ERBICIDI TRIAZOLINONICI

 

 

 

 

 

H99_24_01

 

CARFENTRAZONE-ETILE

128639-02-1

587.202

 

 

H99_25

ERBICIDI TRIAZOLONICI

 

 

 

 

 

H99_25_01

 

PROPOSSICARBAZONE (PROPOSSICARBAZONE-SODICO)

145026-81-9

181274-15-7

655

655.011

 

 

H99_25_02

 

THIENCARBAZONE

317815-83-1

797

 

 

H99_26

ERBICIDI TRICHETONICI

 

 

 

 

 

H99_26_01

 

MESOTRIONE

104206-82-8

625

 

 

H99_26_02

 

SULCOTRIONE

99105-77-8

723

 

 

H99_26_03

 

TEMBOTRIONE

335104-84-2

790

 

 

H99_99

ERBICIDI NON CLASSIFICATI

 

 

 

 

 

H99_99_01

 

ACIDO ACETICO

64-19-7

838

 

 

H99_99_02

 

BISPYRIBAC

125401-75-4

748

 

 

H99_99_03

 

CLOMAZONE

81777-89-1

509

 

 

H99_99_04

 

FLUROCLORIDONE

61213-25-0

430

 

 

H99_99_05

 

OXADIARGYL

39807-15-3

604

 

 

H99_99_06

 

OSSADIAZONE

19666-30-9

213

 

 

H99_99_07

 

ACIDO PELARGONICO

112-05-0

888

 

 

H99_99_08

 

QUINOCLAMINE

2797-51-5

648

 

 

H99_99_99

 

ALTRI ERBICIDI NON CLASSIFICATI, ESSICCANTI E ANTIMUSCHIO N.C.A.

 

 

Insetticidi e acaricidi

 

PES_I

 

 

 

 

 

Insetticidi a base di piretroidi

I01

 

 

 

 

 

 

I01_01

INSETTICIDI PIRETROIDI

 

 

 

 

 

I01_01_01

 

ACRINATRINA

101007-06-1

678

 

 

I01_01_02

 

ALFA CIPERMETRINA

67375-30-8

454

 

 

I01_01_03

 

BETA-CIFLUTRINA

68359-37-5

482

 

 

I01_01_04

 

BIFENTRINA

82657-04-3

415

 

 

I01_01_05

 

CIFLUTRIN

68359-37-5

385

 

 

I01_01_06

 

CIPERMETRINA

52315-07-8

332

 

 

I01_01_07

 

DELTAMETRINA

52918-63-5

333

 

 

I01_01_08

 

ESFENVALERATE

66230-04-4

481

 

 

I01_01_09

 

ETOFENPROX

80844-07-1

471

 

 

I01_01_10

 

GAMMA-CIALOTRINA

76703-62-3

768

 

 

I01_01_11

 

LAMBDA-CIALOTRINA

91465-08-6

463

 

 

I01_01_12

 

TAU-FLUVALINATO

102851-06-9

786

 

 

I01_01_13

 

TEFLUTRINA

79538-32-2

451

 

 

I01_01_14

 

ZETA-CIPERMETRINA

52315-07-8

733

 

 

I01_01_15

 

BETA-CIPERMETRINA

65731-84-2

72204-43-4

65732-07-2

83860-31-5

632

 

 

I01_99

ALTRI INSETTICIDI A BASE DI PIRETROIDI

 

 

 

 

 

I01_99_99

 

ALTRI INSETTICIDI A BASE DI PIRETROIDI N.C.A.

 

 

 

Insetticidi a base di idrocarburi clorinati

I02

 

 

 

 

 

 

I02_01

INSETTICIDI A BASE DI DIAMIDE ANTRANILICA

 

 

 

 

 

I02_01_01

 

CYANTRANILIPROLE

736994-63-1

998

 

 

I02_99

ALTRI INSETTICIDI A BASE DI IDROCARBURI CLORINATI

 

 

 

 

 

I02_99_99

 

ALTRI INSETTICIDI A BASE DI IDROCARBURI CLORINATI N.C.A.

 

 

 

Insetticidi a base di carbammati e ossima-carbammati

I03

 

 

 

 

 

 

I03_01

INSETTICIDI OSSIMA-CARBAMMATI

 

 

 

 

 

I03_01_01

 

METOMIL

16752-77-5

264

 

 

I03_01_02

 

OXAMIL

23135-22-0

342

 

 

I03_02

INSETTICIDI CARBAMMATI

 

 

 

 

 

I03_02_01

 

FENOXICARB

79127-80-3

425

 

 

I03_02_02

 

FORMETANATO

23422-53-9

697

 

 

I03_02_03

 

METIOCARB

2032-65-7

165

 

 

I03_02_04

 

PIRIMICARB

23103-98-2

231

 

 

I03_99

ALTRI INSETTICIDI A BASE DI CARBAMMATI E OSSIMA-CARBAMMATI

 

 

 

 

 

I03_99_99

 

ALTRI INSETTICIDI A BASE DI CARBAMMATI E OSSIMA-CARBAMMATI N.C.A.

 

 

 

Insetticidi a base di organofosfati

I04

 

 

 

 

 

 

I04_01

INSETTICIDI ORGANOFOSFATICI

 

 

 

 

 

I04_01_01

 

CLORPIRIFOS

2921-88-2

221

 

 

I04_01_02

 

CLORPIRIFOS-METILE

5589-13-0

486

 

 

I04_01_03

 

DIMETOATO

60-51-5

59

 

 

I04_01_04

 

ETOPROFOS

13194-48-4

218

 

 

I04_01_07

 

MALATION

121-75-5

12

 

 

I04_01_08

 

FOSMET

732-11-6

318

 

 

I04_01_09

 

PIRIMIFOS-METILE

29232-93-7

239

 

 

I04_01_10

 

DICLORVOS

62-73-7

11

 

 

I04_99

ALTRI INSETTICIDI A BASE DI ORGANOFOSFATI

 

 

 

 

 

I04_99_99

 

ALTRI INSETTICIDI A BASE DI ORGANOFOSFATI N.C.A.

 

 

 

Insetticidi di origine microbiologica o botanica

I05

 

 

 

 

 

 

I05_01

INSETTICIDI MICROBIOLOGICI

 

 

 

 

 

I05_01_01

 

ADOXOPHYES ORANA GRANULOVIRUS CEPPO BV-0001

 

782

 

 

I05_01_03

 

BACILLUS THURINGIENSIS SOTTOSPECIE ISRAELIENSIS (SIEROTIPO H-14) CEPPO AM65-52

 

770

 

 

I05_01_04

 

METARHIZIUM ANISOPLIAE VAR. ANISOPLIAE CEPPO BIPESCO 5/F52

 

1020

 

 

I05_01_05

 

PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS CEPPO FE 9901

 

778

 

 

I05_01_081

 

BACILLUS THURINGIENSIS SOTTOSPECIE AIZAWAI CEPPO ABTS-1857

 

949

 

 

I05_01_082

 

BACILLUS THURINGIENSIS SOTTOSPECIE AIZAWAI CEPPO GC-91

 

950

 

 

I05_01_091

 

BACILLUS THURINGIENSIS SOTTOSPECIE KURSTAKI CEPPO ABTS 351

 

951

 

 

I05_01_092

 

BACILLUS THURINGIENSIS SOTTOSPECIE KURSTAKI CEPPO PB 54

 

952

 

 

I05_01_093

 

BACILLUS THURINGIENSIS SOTTOSPECIE KURSTAKI CEPPO SA 11

 

953

 

 

I05_01_094

 

BACILLUS THURINGIENSIS SOTTOSPECIE KURSTAKI CEPPO SA 12

 

954

 

 

I05_01_095

 

BACILLUS THURINGIENSIS SOTTOSPECIE KURSTAKI CEPPO EG 2348

 

955

 

 

I05_01_10

 

BACILLUS THURINGIENSIS SOTTOSPECIE TENEBRIONIS CEPPO NB: 176 (TM 141)

 

956

 

 

I05_01_111

 

BEAUVERIA BASSIANA CEPPO ATCC 74040

 

957

 

 

I05_01_112

 

BEAUVERIA BASSIANA CEPPO GHA

 

958

 

 

I05_01_12

 

VIRUS DELLA GRANULOSI DI CYDIA POMONELLA (CPGV)

 

959

 

 

I05_01_13

 

VIRUS DELLA POLIEDROSI NUCLEARE DI HELICOVERPA ARMIGERA (HEARNPV)

 

960

 

 

I05_01_14

 

LECANICILLIMUM MUSCARIUM (PRECEDENTEMENTE VERTICILLIUM LECANII) CEPPO VE 6

 

961

 

 

I05_01_15

 

VIRUS DELLA POLIEDROSI NUCLEARE DI SPODOPTERA LITTORALIS

 

962

 

 

I05_01_16

 

BEAUVERIA BASSIANA CEPPO 147

 

1017

 

 

I05_01_17

 

BEAUVERIA BASSIANA CEPPO NPP111B005

 

1018

 

 

I05_01_18

 

ISARIA FUMOSOROSEA APOPKA CEPPO 97 (PRECEDENTEMENTE PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS)

 

573

 

 

I05_01_19

 

VIRUS DELLA POLIEDROSI NUCLEARE DI SPODOPTERA EXIGUA

 

592

 

 

I05_01_20

 

BEAUVERIA BASSIANA CEPPO IMI389521

 

 

 

 

I05_01_21

 

BEAUVERIA BASSIANA CEPPO PPRI 5339

 

 

 

 

I05_01_22

 

BACULOVIRUS GV

 

 

 

 

I05_01_23

 

BEAUVERIA BASSIANA CEPPO BB1

 

 

 

 

I05_01_24

 

BEAUVERIA BRONGNIARTII

 

 

 

 

I05_01_25

 

PHTHORIMAEA OPERCULELLA GRANULOVIRUS (PHOPGV)

 

 

 

 

I05_01_26

 

SPODOPTERA EXIGUA MULTICAPSID NUCLEOPOLYHEDROVIRUS (SEMNPV)

 

 

 

 

I05_01_27

 

BEAUVERIA BASSIANA 203

 

 

 

 

I05_01_28

 

METARHIZIUM BRUNNEUM CEPPO CB15-III

 

 

 

 

I05_02

INSETTICIDI BOTANICI

 

 

 

 

 

I05_02_01

 

OLIO DI ARANCIO

8028-48-6

5989-27-5

902

 

 

I05_02_02

 

OLIO DI TAGETE

 

903

 

 

I05_02_03

 

AZADIRACTINA

11141-17-6

627

 

 

I05_02_04

 

PIRETRINE

8003-34-7

32

 

 

I05_99

ALTRI INSETTICIDI DI ORIGINE MICROBIOLOGICA O BOTANICA

 

 

 

 

 

I05_99_99

 

ALTRI INSETTICIDI DI ORIGINE MICROBIOLOGICA O BOTANICA N.C.A.

 

 

 

Acaricidi

I06

 

 

 

 

 

 

I06_01

ACARICIDI PIRAZOLICI

 

 

 

 

 

I06_01_01

 

FENPIROSSIMATO

134098-61-6

695

 

 

I06_02

ACARICIDI TETRAZINICI

 

 

 

 

 

I06_02_01

 

CLOFENTEZINA

74115-24-5

418

 

 

I06_02_02

 

FLUFENZIN

162320-67-4

734

 

 

I06_99

ALTRI ACARICIDI

 

 

 

 

 

I06_99_01

 

ACEQUINOCIL

57960-19-7

760

 

 

I06_99_02

 

CYFLUMETOFEN

400882-07-7

821

 

 

I06_99_99

 

ALTRI ACARICIDI N.C.A.

 

 

 

Altri insetticidi

I99

 

 

 

 

 

 

I99_01

INSETTICIDI PRODOTTI DALLA FERMENTAZIONE

 

 

 

 

 

I99_01_01

 

ABAMECTINA, AVERMECTINA B1 A, AVERMECTINA B1B (ESPRESSE COME ABAMECTINA)

71751-41-2

65195-55-3

65195-56-4

495

 

 

I99_01_02

 

MILBEMECTINA

51596-10-2

51596-11-3

660

 

 

I99_01_03

 

SPINOSAD

168316-95-8

131929-60-7

131929-63-0

636

 

 

I99_01_04

 

EMAMECTINA

119791-41-2

155569-91-8

791

 

 

I99_01_05

 

SPINETORAM

935545-74-7

802

 

 

I99_03

INSETTICIDI BENZOILUREICI

 

 

 

 

 

I99_03_01

 

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

 

 

I99_03_02

 

FLUFENOXURON

01463-69-8

470

 

 

I99_03_03

 

LUFENURON

103055-07-8

704

 

 

I99_03_04

 

NOVALURON

116714-46-6

672

 

 

I99_03_05

 

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

 

 

I99_03_06

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

 

I99_04

INSETTICIDI CARBAZATI

 

 

 

 

 

I99_04_01

 

BIFENAZATO

149877-41-8

736

 

 

I99_05

INSETTICIDI DIACILIDRAZINICI

 

 

 

 

 

I99_05_01

 

METOSSIFENOZIDE

161050-58-4

656

 

 

I99_05_02

 

TEBUFENOZIDE

112410-23-8

724

 

 

I99_05_03

 

CROMAFENOZIDE

143807-66-3

775

 

 

I99_06

REGOLATORI DELLA CRESCITA DEGLI INSETTI

 

 

 

 

 

I99_06_01

 

CIROMAZINA

66215-27-8

420

 

 

I99_06_02

 

BUPROFEZINA

953030-84-7

681

 

 

I99_06_03

 

EXITIAZOX

78587-05-0

439

 

 

I99_08

INSETTICIDI NITROGUANIDINICI

 

 

 

 

 

I99_08_01

 

CLOTIANIDINA

210880-92-5

738

 

 

I99_08_02

 

TIAMETOXAM

153719-23-4

637

 

 

I99_09

INSETTICIDI ORGANOSTANNICI

 

 

 

 

 

I99_09_01

 

FENBUTATIN OSSIDO

13356-08-6

359

 

 

I99_10

INSETTICIDI OSSADIAZINICI

 

 

 

 

 

I99_10_01

 

INDOXACARB

173584-44-6

612

 

 

I99_11

INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DEI FENIL-ETERI

 

 

 

 

 

I99_11_01

 

PIRIPROXIFENE

95737-68-1

715

 

 

I99_12

INSETTICIDI (FENIL-)PIRAZOLICI

 

 

 

 

 

I99_12_02

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

 

I99_12_03

 

TEBUFENPIRAD

119168-77-3

725

 

 

I99_12_04

 

CLORANTRANILIPROLE

500008-45-7

794

 

 

I99_13

INSETTICIDI PIRIDINICI

 

 

 

 

 

I99_13_01

 

PIMETROZINA

123312-89-0

593

 

 

I99_13_02

 

FLONICAMID (IKI-220)

158062-67-0

763

 

 

I99_13_03

 

SULFOXAFLOR

946578-00-3

820

 

 

I99_14

INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE PIRIDILMETILAMMINE

 

 

 

 

 

I99_14_01

 

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

 

 

I99_14_02

 

IMIDACLOPRID

138261-41-3

582

 

 

I99_14_03

 

TIACLOPRID

111988-49-9

631

 

 

I99_14_04

 

FLUPYRADIFURONE

951659-40-8

987

 

 

I99_15

INSETTICIDI A BASE DI ESTERE DI SOLFITO

 

 

 

 

 

I99_15_01

 

PROPARGITE

2312-35-8

216

 

 

I99_17

INSETTICIDI A BASE DI ACIDO TETRONICO

 

 

 

 

 

I99_17_01

 

SPIRODICLOFEN

148477-71-8

737

 

 

I99_17_02

 

SPIROMESIFEN

283594-90-1

747

 

 

I99_18

ATTRATTIVI PER INSETTI FEROMONI DI LEPIDOTTERI A CATENA LINEARE (SCLPS)

 

 

 

 

 

I99_18_01

 

(E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OLO

33956-49-9

860

 

 

I99_18_02

 

(Z)-9-DODECEN-1-IL ACETATO

16974-11-1

112-66-3

422

 

 

I99_18_03

 

(Z)-8-DODECEN-1-IL ACETATO

28079-04-1

861

 

 

I99_18_04

 

(2E, 13Z)-OTTADECADIEN-1-IL ACETATO

86252-65-5

862

 

 

I99_18_05

 

(7E, 9E)-DODECADIEN 1-IL ACETATO

54364-63-5

863

 

 

I99_18_06

 

(7E, 9Z)-DODECADIEN 1-IL ACETATO

55774-32-8

864

 

 

I99_18_07

 

(7Z, 11E)-ESADECADIEN-1-IL ACETATO

51606-94-4

865

 

 

I99_18_08

 

(7Z, 11Z)-ESADECADIEN-1-IL ACETATO

53042-79-8

52207-99-5

866

 

 

I99_18_09

 

(9Z, 12E)-TETRADECADIEN-1-IL ACETATO

31654-77-0

867

 

 

I99_18_10

 

(E)-11-TETRADECEN-1-IL ACETATO

33189-72-9

868

 

 

I99_18_11

 

(E)-5-DECEN-1-OLO

56578-18-8

869

 

 

I99_18_12

 

(E)-5-DECEN-1-IL-ACETATO

38421-90-8

870

 

 

I99_18_13

 

(E)-8-DODECEN-1-IL ACETATO

38363-29-0

871

 

 

I99_18_14

 

(E/Z)-8-DODECEN-1-IL ACETATO

38363-29-0

28079-04-1

872

 

 

I99_18_15

 

(Z)-11-ESADECEN-1-OLO

56683-54-6

873

 

 

I99_18_16

 

(Z)-11-ESADECEN-1-IL ACETATO

34010-21-4

874

 

 

I99_18_17

 

(Z)-11-ESADECENAL

53939-28-9

875

 

 

I99_18_18

 

(Z)-11-TETRADECEN-1-IL ACETATO

20711-10-8

876

 

 

I99_18_19

 

(Z)-13-OTTADECENAL

58594-45-9

878

 

 

I99_18_20

 

(Z)-7-TETRADECENAL

65128-96-3

879

 

 

I99_18_21

 

(Z)-8-DODECEN-1-OLO

40642-40-8

880

 

 

I99_18_22

 

(Z)-9-ESADECENAL

56219-04-6

881

 

 

I99_18_23

 

(Z)-9-TETRADECEN-1-IL ACETATO

16725-53-4

882

 

 

I99_18_24

 

DODECIL ACETATO

112-66-3

884

 

 

I99_18_25

 

TETRADECAN-1-OLO

112-72-1

856

 

 

I99_18_26

 

DODECAN-1-OLO

112-53-8

 

 

 

I99_18_27

 

(E/Z)-9-DODECEN-1-IL ACETATO

16974-34-8

 

 

 

I99_18_28

 

(E,Z,Z)-3,8,11-TETRADECATRIEN-1-IL ACETATO

163041-94-9

 

 

 

I99_18_29

 

(E,Z)-3,8-TETRADECADIEN-1-IL ACETATO

 

 

 

 

I99_18_30

 

N-TETRADECIL ACETATO

638-59-5

 

 

 

I99_18_31

 

(Z,E)-9,11-TETRADECADIEN-1-IL ACETATO

50767-79-8

 

 

 

I99_18_32

 

(E,Z)-3,13-OTTADECADIENIL ACETATO

53120-26-6

 

 

 

I99_18_33

 

(Z,Z)-3,13-OTTADECADIENIL ACETATO

53120-26-7

 

 

 

I99_18_34

 

N-HEXADECANYL ACETATO

629-70-9

 

 

 

I99_18_35

 

(Z)-8-TETRADECEN-1-OLO

64470-32-2

 

 

 

I99_18_36

 

(Z)-8-TETRADECEN-1-IL ACETATO

35835-80-4

 

 

 

I99_18_37

 

(Z,E)-8,10-DODECADIEN-1-IL ACETATO

53880-51-6

 

 

 

I99_19

ALTRI ATTRATTIVI PER INSETTI

 

 

 

 

 

I99_19_01

 

ACETATO DI AMMONIO

631-61-8

 

 

 

I99_19_02

 

PUTRESCINA (1,4-DIAMINOBUTANO)

110-60-1

842

 

 

I99_19_03

 

IDROCLORATO DI TRIMETILAMMINA

593-81-7

848

 

 

I99_19_04

 

(Z)-13-ESADECEN-11-YN-1-IL ACETATO

78617-58-0

 

 

 

I99_19_05

 

(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-DOCOSA-TETRAEN-1-IL ISOBUTIRATO

135459-81-3

883

 

 

I99_19_06

 

RESCALURE

67601-06-3

 

 

 

I99_19_07

 

PROTEINE IDROLIZZATE

 

901

 

 

I99_19_08

 

LAVANDULYL SENECIOATO

23960-07-8

 

 

 

I99_19_09

 

(Z)-3-METHYL-6-ISOPROPENYL-9-DECEN-1-YL ACETATO

67601-06-3

 

 

 

I99_19_10

 

2,6,6-TRIMETHYLBICYCLO[3.1.1]HEPT-2-ENE (ALPHA-PINEN)

7785-70-8

 

 

 

I99_19_11

 

2-ETHYL-1,6-DIOXASPIRO (4,4) NONAN (CHALCOGRAN)

38401-84-2

 

 

 

I99_19_12

 

2-METHYL-3-BUTEN-2-OLO

115-18-4

 

 

 

I99_19_13

 

2-METHYL-6-METHYLENE-2,7-OCTADIEN-4-OL (IPSDIENOL)

14434-41-4

 

 

 

I99_19_14

 

4,6,6-TRIMETHYL-BICYCLO[3.1.1]HEPT-3-EN-OL,[(S)-CIS-VERBENOL)

1845-30-3

 

 

 

I99_19_15

 

8-METHYL-2-DECANOL PROPANOATE

81931-28-4

 

 

 

I99_99

INSETTICIDI - ACARICIDI NON CLASSIFICATI

 

 

 

 

 

I99_99_03

 

ETOSSAZOLO

153233-91-1

623

 

 

I99_99_04

 

ACIDI GRASSI C7-C18 E SALI DI POTASSIO INSATURI C18

67701-09-1

889

 

 

I99_99_05

 

ESTERI METILICI DI ACIDI GRASSI C8-C10

85566-26-3

890

 

 

I99_99_06

 

FENAZAQUIN

120928-09-8

693

 

 

I99_99_07

 

KIESELGUR (TERRA DIATOMACEA)

61790-53-2

647

 

 

I99_99_08

 

ACIDO LAURICO

143-07-7

885

 

 

I99_99_09

 

METAFLUMIZONE

139968-49-3

779

 

 

I99_99_10

 

DECANOATO DI METILE

110-42-9

892

 

 

I99_99_11

 

OTTANOATO DI METILE

111-11-5

893

 

 

I99_99_12

 

ACIDO OLEICO

112-80-1

894

 

 

I99_99_13

 

OLIO DI PARAFFINA (CAS 64742-46-7)

64742-46-7

896

 

 

I99_99_14

 

OLIO DI PARAFFINA (CAS 72623-86-0)

72623-86-0

897

 

 

I99_99_15

 

OLIO DI PARAFFINA (CAS 8042-47-5)

8042-47-5

898

 

 

I99_99_16

 

OLIO DI PARAFFINA (CAS 97862-82-3)

97862-82-3

899

 

 

I99_99_17

 

FOSFANO

7803-51-2

127

 

 

I99_99_18

 

PIRIDABEN

96489-71-3

583

 

 

I99_99_19

 

PIRIDALIL

179101-81-6

792

 

 

I99_99_20

 

SPIROTETRAMAT

203313-25-1

795

 

 

I99_99_21

 

FLUORURO DI SOLFORILE

2699-79-8

757

 

 

I99_99_27

 

FOSFURO DI ALLUMINIO

20859-73-8

227

 

 

I99_99_28

 

FOSFURO DI MAGNESIO

12057-74-8

228

 

 

I99_99_29

 

ANIDRIDE CARBONICA

124-38-9

844

 

 

I99_99_30

 

MALTODESTRINA

9050-36-6

801

 

 

I99_99_31

 

TERPENOID BLEND QRD 460

 

982

 

 

I99_99_32

 

FLUBENDIAMIDE

272451-65-7

788

 

 

I99_99_33

 

ETHANDINITRIL

460-19-5

 

 

 

I99_99_99

 

ALTRI INSETTICIDI - ACARICIDI N.C.A.

 

 

Molluschicidi

 

PES_M

 

 

 

 

 

Molluschicidi

M01

 

 

 

 

 

 

M01_01

MOLLUSCHICIDI

 

 

 

 

 

M01_01_01

 

FOSFATO FERRICO

10045-86-0

629

 

 

M01_01_03

 

METALDEIDE

108-62-3

9002-91-9

62

 

 

M01_01_04

 

PIROFOSFATO FERRICO

10058-44-3

 

 

 

M01_01_99

 

ALTRI MOLLUSCHICIDI N.C.A.

 

 

Regolatori della crescita delle piante

 

PES_PGR

 

 

 

 

 

Regolatori fisiologici della crescita delle piante

PGR01

 

 

 

 

 

 

PGR01_01

REGOLATORI FISIOLOGICI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

 

 

 

 

 

PGR01_01_01

 

1-METILCICLOPROPENE

3100-04-7

767

 

 

PGR01_01_02

 

CLORMEQUAT E CLORURO DI CLORMEQUAT (ESPRESSI COME CLORMEQUAT)

7003-89-6

999-81-5

143

143.302

 

 

PGR01_01_03

 

CICLANILIDE

113136-77-9

586

 

 

PGR01_01_04

 

DAMINOZIDE

1596-84-5

330

 

 

PGR01_01_05

 

ETEFON

16672-87-0

373

 

 

PGR01_01_06

 

ETOSSICHINA

91-53-2

517

 

 

PGR01_01_07

 

ETILENE

74-85-1

839

 

 

PGR01_01_08

 

FORCLORFENURON

68157-60-8

633

 

 

PGR01_01_09

 

ACIDO GIBBERELLICO

77-06-5

307

 

 

PGR01_01_10

 

GIBBERELLINA

468-44-0

510-75-8

8030-53-3

904

 

 

PGR01_01_11

 

IMAZAQUIN

81335-37-7

699

 

 

PGR01_01_12

 

IDRAZIDE MALEICA

123-33-1

310

 

 

PGR01_01_13

 

MEPIQUAT

15302-91-7

440

 

 

PGR01_01_14

 

PACLOBUTRAZOLO

76738-62-0

445

 

 

PGR01_01_15

 

CALCIO-PROESADIONE

127277-53-6

567

567.020

 

 

PGR01_01_16

 

5-NITROGUAIACOLATO DI SODIO

67233-85-6

718

 

 

PGR01_01_17

 

O-NITROFENOLATO DI SODIO

824-39-5

720

 

 

PGR01_01_18

 

P-NITROFENOLATO DI SODIO

824-78-2

721

 

 

PGR01_01_19

 

TRINEXAPAC

104273-73-6

732

 

 

PGR01_01_20

 

DIFENILAMMINA

122-39-4

460

 

 

PGR01_01_21

 

FLURPRIMIDOLO

56425-91-3

696

 

 

PGR01_01_22

 

FLUMETRALIN

62924-70-3

971

 

 

PGR01_01_23

 

THIDIAZURON

51707-55-2

727

 

 

PGR01_99

ALTRI REGOLATORI FISIOLOGICI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

 

 

 

 

 

PGR01_99_01

 

ACIDO 1-NAFTILACETICO (1-NAA)

86-87-3

313

 

 

PGR01_99_02

 

1-DECANOLO

112-30-1

831

 

 

PGR01_99_03

 

1-NAFTILACETAMMIDE (1-NAD)

86-86-2

282

 

 

PGR01_99_04

 

ACIDO 2-NAFTILOSSIACETICO (2-NOA)

120-23-0

664

 

 

PGR01_99_05

 

6-BENZILADENINA

1214-39-7

829

 

 

PGR01_99_06

 

CIANAMMIDE

420-04-2

685

 

 

PGR01_99_07

 

ACIDO INDOLILBUTIRRICO

133-32-4

830

 

 

PGR01_99_08

 

SINTOFEN (CINTOFEN)

130561-48-7

717

 

 

PGR01_99_09

 

1,4-DIMETILNAFTALENE

571-58-4

822

 

 

PGR01_99_10

 

SODIO ARGENTO TIOSOLFATO

 

762

 

 

PGR01_99_11

 

ACIDO S-ABSCISSICO

21293-29-8

 

 

 

PGR01_99_99

 

ALTRI REGOLATORI FISIOLOGICI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

 

 

 

Inibitori di germinazione

PGR02

 

 

 

 

 

 

PGR02_02

INIBITORI DI GERMINAZIONE

 

 

 

 

 

PGR02_02_01

 

CARVONE

2244-16-8

602

 

 

PGR02_99

ALTRI INIBITORI DI GERMINAZIONE

 

 

 

 

 

PGR02_99_99

 

ALTRI INIBITORI DI GERMINAZIONE N.C.A.

 

 

 

Altri regolatori della crescita delle piante

PGR03

 

 

 

 

 

 

PGR03_99

ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

 

 

 

 

 

PGR03_99_01

 

ESTRATTO D’ALGA MARINA (PRECEDENTEMENTE ESTRATTO D’ALGA MARINA E ALGHE MARINE)

 

920

 

 

PGR03_99_99

 

ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

 

 

Altri prodotti fitosanitari

 

PES_ZR

 

 

 

 

 

Oli vegetali

ZR02

 

 

 

 

 

 

ZR02_01

OLI VEGETALI

 

 

 

 

 

ZR02_01_01

 

OLI VEGETALI/OLIO DI CITRONELLA

8000-29-1

905

 

 

ZR02_01_02

 

OLI VEGETALI/OLIO DI CHIODI DI GAROFANO

84961-50-2

97-53-0

906

 

 

ZR02_01_03

 

OLI VEGETALI/OLIO DI COLZA

8002-13-9

907

 

 

ZR02_01_04

 

OLI VEGETALI/OLIO DI MENTA VERDE

8008-79-5

908

 

 

ZR02_01_99

 

ALTRI OLI VEGETALI N.C.A.

 

 

 

Sterilizzanti del terreno (incl. nematocidi)

ZR03

 

 

 

 

 

 

ZR03_01

BROMURO DI METILE

 

 

 

 

 

ZR03_01_01

 

BROMURO DI METILE

74-83-9

128

 

 

ZR03_02

NEMATOCIDI BIOLOGICI

 

 

 

 

 

ZR03_02_01

 

PAECILOMYCES LILACINUS CEPPO 251

 

753

 

 

ZR03_02_02

 

BACILLUS FIRMUS CEPPO I-1582

 

1015

 

 

ZR03_02_03

 

PASTEURIA NISHIZAWAE PN1

 

 

 

 

ZR03_02_99

 

ALTRI NEMATOCIDI BIOLOGICI N.C.A.

 

 

 

 

ZR03_03

NEMATOCIDI ORGANOFOSFORICI

 

 

 

 

 

ZR03_03_01

 

FENAMIFOS

22224-92-6

692

 

 

ZR03_03_02

 

FOSTIAZATO

98886-44-3

585

 

 

ZR03_03_99

 

ALTRI NEMATOCIDI ORGANOFOSFORICI N.C.A.

 

 

 

 

ZR03_99

ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO

 

 

 

 

 

ZR03_99_01

 

1,3-DICLOROPROPENE

542-75-6

675

 

 

ZR03_99_02

 

CLOROPICRINA

76-06-2

298

 

 

ZR03_99_03

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

 

ZR03_99_04

 

METAM

144-54-7

20

 

 

ZR03_99_99

 

ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO

 

 

 

Rodenticidi

ZR04

 

 

 

 

 

 

ZR04_01

RODENTICIDI

 

 

 

 

 

ZR04_01_01

 

FOSFURO DI CALCIO

1305-99-3

505

 

 

ZR04_01_02

 

DIFENACUM

56073-07-5

514

 

 

ZR04_01_03

 

WARFARIN

81-81-2

70

 

 

ZR04_01_04

 

FOSFURO DI ZINCO

1314-84-7

69

 

 

ZR04_01_05

 

BROMADIOLONE

28772-56-7

371

 

 

ZR04_01_06

 

CHLOROPHACINONE

3691-35-8

208

 

 

ZR04_01_99

 

ALTRI RODENTICIDI N.C.A.

 

 

 

Tutti gli altri prodotti fitosanitari

ZR99

 

 

 

 

 

 

ZR99_01

DISINFETTANTI

 

 

 

 

 

ZR99_01_99

 

ALTRI DISINFETTANTI N.C.A.

 

 

 

 

ZR99_02

REPELLENTI

 

 

 

 

 

ZR99_02_01

 

SOLFATO DI ALLUMINIO E AMMONIO

7784-26-1

7784-25-0

840

 

 

ZR99_02_02

 

SILICATO DI ALLUMINIO (CAOLINO)

1332-58-7

841

 

 

ZR99_02_03

 

FARINE DI SANGUE

90989-74-5

909

 

 

ZR99_02_04

 

CARBURO DI CALCIO

75-20-7

910

 

 

ZR99_02_05

 

CARBONATO DI CALCIO

471-34-1

843

 

 

ZR99_02_06

 

BENZOATO DI DENATONIO

3734-33-6

845

 

 

ZR99_02_07

 

CALCARE

1317-65-3

852

 

 

ZR99_02_08

 

METIL NONIL CHETONE

112-12-9

846

 

 

ZR99_02_09

 

SABBIA DI QUARZO

14808-60-7

7637-86-9

855

 

 

ZR99_02_10

 

REPELLENTI OLFATTIVI/TALLOLIO GREZZO

8002-26-4

911

 

 

ZR99_02_11

 

REPELLENTI OLFATTIVI/PECE DI TALLOLIO

8016-81-7

912

 

 

ZR99_02_12

 

SILICATO DI SODIO E ALLUMINIO

1344-00-9

850

 

 

ZR99_02_13

 

RESIDUI DI DISTILLAZIONE DEI GRASSI

 

915

 

 

ZR99_02_14

 

REPELLENTI OLFATTIVI/OLIO DI PESCE

100085-40-3

918

 

 

ZR99_02_15

 

REPELLENTI OLFATTIVI/GRASSO DI PECORA

98999-15-6

919

 

 

ZR99_02_16

 

ESTRATTO D’AGLIO

8008-99-9

916

 

 

ZR99_02_17

 

PEPE

 

917

 

 

ZR99_02_99

 

ALTRI REPELLENTI N.C.A.

 

 

 

 

ZR99_99

ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI

 

 

 

 

 

ZR99_99_07

 

ACIDO CAPRICO

334-48-5

886

 

 

ZR99_99_08

 

ACIDO CAPRILICO

124-07-2

887

 

 

ZR99_99_12

 

EPTAMALOSSIGLUCANO

870721-81-6

851

 

 

ZR99_99_24

 

VIRUS DEL MOSAICO GIALLO DELLO ZUCCHINO, VIRULENZA DEBOLE

 

618

 

 

ZR99_99_34

 

VIRUS DEL MOSAICO DEL CETRIOLO, CEPPO CH2, ISOLATO 1906

 

1019

 

 

ZR99_99_35

 

VIRUS DEL MOSAICO DEL PEPINO, ISOLATO BLANDO VC1

 

 

 

 

ZR99_99_36

 

VIRUS DEL MOSAICO DEL PEPINO, ISOLATO BLANDO VX1

 

 

 

 

ZR99_99_37

 

VIRUS DEL MOSAICO DEL PEPINO (PEPMV) CEPPO EUROPEO (UE), ISOLATO BLANDO ABP1 (PEPMVO)

 

 

 

 

ZR99_99_38

 

VIRUS DEL MOSAICO DEL PEPINO (PEPMV) CEPPO CILENO (CH2), ISOLATO BLANDO ABP2 (PEPMVO)

 

 

 

 

ZR99_99_39

 

ESTRATTO NATURALE DI SEMI DI CAMELLIA SP.

 

 

 

 

ZR99_99_40

 

QUASSIA

 

 

 

 

ZR99_99_99

 

ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI N.C.A.

 

 

»

(1)  Chemical Abstracts Service Registry Numbers.

(2)  Collaborative International Pesticides Analytical Council.

(3)  Aggregato volontario.

(4)  Aggregato volontario. Si noti che sono inclusi gli alberi di Natale piantati sulla SAU (altre coltivazioni permanenti): https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Utilised_agricultural_area_(UAA) (disponibile in inglese, francese e tedesco).

(5)  Aggregato volontario. Si noti che la silvicoltura non comprende gli alberi di Natale piantati sulla SAU (altre coltivazioni permanenti): https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Utilised_agricultural_area_(UAA) (disponibile in inglese, francese e tedesco).

(6)  Aggregato volontario.

(7)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(8)  Corrisponde al gruppo 1 della classificazione degli indicatori di rischio armonizzati di cui alla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi ( GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

(9)  Corrisponde al gruppo 3 della classificazione degli indicatori di rischio armonizzati di cui alla direttiva 2009/128/CE.

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate ( GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).


18.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 410/51


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2021

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 24 settembre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese («Cina», «RPC» o «il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»).

(2)

La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata da Europacable («il denunciante») per conto dei produttori dell'Unione. Il denunciante rappresentava oltre il 25 % della produzione totale di cavi di fibre ottiche dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

(3)

Il 21 dicembre 2020 la Commissione ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell'Unione di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e ha avviato un'inchiesta separata. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3).

1.2.   Registrazione delle importazioni

(4)

In seguito a una domanda del denunciante del 17 dicembre 2020, suffragata dai necessari elementi di prova, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/548 della Commissione del 29 marzo 2021 («il regolamento relativo alla registrazione») (4).

1.3.   Parti interessate

(5)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il denunciante, i produttori noti dell'Unione, le associazioni note dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità della Cina, gli importatori noti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(6)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Si sono svolte audizioni con il denunciante e con un importatore incluso nel campione (Cable 77 Danmark ApS («Cable 77»)).

1.4.   Osservazioni sull'apertura

(7)

La Commissione ha ricevuto osservazioni sull'apertura dal governo cinese («il governo della RPC»), dalla Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME»), dal denunciante e da un importatore (Connect Com GmbH («Connect Com»).

(8)

Connect Com ha affermato che era necessario fornire maggiori informazioni e ulteriori chiarimenti in merito alla denuncia. In particolare ha sostenuto che il deterioramento della situazione di mercato dell'industria dell'Unione non era dovuto a importazioni a prezzi favorevoli dalla Repubblica popolare cinese, bensì ai prezzi di trasferimento interni relativamente elevati per le operazioni intersocietarie. Connect Com ha aggiunto che l'elenco dei produttori dell'UE contenuto nella denuncia era incompleto. Dal momento che tali osservazioni riguardano la sostanza del caso piuttosto che l'apertura, vengono affrontate in seguito al considerando 415 e ai considerando da 539 a 541.

(9)

Per quanto riguarda i requisiti sostanziali per l'apertura dell'inchiesta, la CCCME ha sostenuto che il denunciante ha effettuato una valutazione incompleta del pregiudizio nella denuncia, in quanto non ha fornito cifre su sei dei quindici indicatori di pregiudizio elencati nell'articolo 3.4 dell'accordo antidumping dell'OMC («accordo antidumping») (in particolare: produttività, redditività degli investimenti, flusso di cassa, salari, crescita e reperibilità di capitali o investimenti). Inoltre la CCCME ha sostenuto che il denunciante non ha fornito alcun dato affidabile/comparabile sui prezzi di vendita.

(10)

La Commissione ricorda, come già rilevato dal denunciante nella sua risposta alle osservazioni del governo della RPC e della CCCME, che il criterio giuridico applicabile per l'apertura di un'inchiesta antidumping è l'articolo 5.2 dell'accordo antidumping, mentre l'articolo 3.4 dello stesso accordo costituisce il criterio per il riesame da parte dell'autorità investigativa, nella fattispecie la Commissione. Il denunciante era quindi tenuto a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5.2 dell'accordo antidumping, che trova riscontro nell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base. Sebbene, come ha osservato la CCCME, l'articolo 5.2 dell'accordo antidumping faccia riferimento all'articolo 3.4 del medesimo accordo e l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base faccia riferimento all'articolo 3, paragrafo 5, del medesimo regolamento, in entrambi i casi tale riferimento ha valore meramente illustrativo («come [i fattori e gli indicatori] elencati all'articolo 3, paragrafi 2 e 4» e «quale risulta [dai fattori e dagli indicatori] elencati all'articolo 3, paragrafi 3 e 5») (5). L'articolo 5.2 dell'accordo antidumping e l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base prevedono che una denuncia debba contenere elementi di prova di: a) dumping; b) pregiudizio; e c) un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il presunto pregiudizio. La giurisprudenza dell'UE chiarisce che «la quantità e la qualità delle informazioni fornite dal denunciante non devono necessariamente essere al livello richiesto per una determinazione preliminare o definitiva dell'esistenza del dumping, del pregiudizio o di un nesso di causalità (6) . Di conseguenza gli elementi di prova che sono insufficienti, per quantità o qualità, a giustificare una determinazione preliminare o definitiva del dumping, del pregiudizio o del nesso di causalità, possono tuttavia essere sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta» (7).

(11)

In risposta all'argomentazione secondo cui il denunciante non aveva fornito dati affidabili/comparabili sui prezzi di vendita, la Commissione ha ritenuto che la versione consultabile dalle parti interessate della denuncia contenesse tutti gli elementi di prova essenziali e le sintesi non riservate dei dati trasmessi in via riservata, affinché le parti interessate potessero esercitare il loro diritto di difesa nel corso del procedimento.

(12)

L'articolo 19 del regolamento di base e l'articolo 6.5 dell'accordo antidumping autorizzano la protezione di informazioni di natura riservata nei casi in cui la loro divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale l'ha ottenuta.

(13)

La Commissione ha valutato e accettato che i dati sui prezzi di vendita rientrassero in queste categorie. In ogni caso i denuncianti hanno fornito una sintesi significativa delle informazioni contenute negli allegati a diffusione limitata della denuncia, «affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa», come stabilito dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base. I denuncianti hanno sintetizzato adeguatamente le informazioni sui prezzi di vendita, senza rivelare dati sensibili specifici della società, ad esempio negli allegati 44 ter e 67 della denuncia.

(14)

La CCCME ha inoltre affermato che la denuncia non ha evidenziato alcun pregiudizio dal momento che l'industria dell'Unione ha aumentato la sua produzione e che il leggero calo della capacità produttiva derivante dall'impossibilità, per l'industria dell'Unione, di soddisfare tutto il recente consumo in Europa non è di per sé un indicatore di pregiudizio notevole. I volumi di vendita sono anch'essi aumentati e l'industria dell'Unione mantiene una quota di mercato di quasi l'80 %; al contempo, la tendenza della redditività non è chiara e non pone in evidenza alcun pregiudizio. A questo proposito il denunciante ha risposto che l'aumento del consumo dell'Unione ha favorito le importazioni cinesi, che la quota di mercato restante non è rilevante per la valutazione del pregiudizio e che gli effetti delle gare d'appalto vinte dai produttori cinesi si concretizzeranno dopo un certo lasso di tempo. La CCCME ha replicato che i dati relativi al consumo, alla produzione e alla capacità produttiva evidenziano che l'industria dell'Unione è stata in grado di soddisfare in gran parte l'aumento del consumo dell'Unione, espandendo al contempo la propria attività.

(15)

Ha altresì sostenuto che la denuncia non conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio. La CCCME ha innanzitutto affermato che non esisteva alcuna correlazione tra le importazioni dalla Cina e lo sviluppo dell'industria dell'Unione. A titolo di esempio la CCCME ha dichiarato che, nel contesto del maggior aumento del volume delle importazioni dalla Cina nel periodo 2017-2018, l'industria dell'Unione ha registrato il massimo incremento della redditività. In secondo luogo, tra il 2018 e il 2019 le importazioni da paesi terzi sono aumentate, contrariamente alle importazioni dalla Cina, pertanto il loro effetto non può essere attribuito a quest'ultima e, ove vi fosse un pregiudizio, si tratta di un pregiudizio autoinflitto dovuto alla reazione lenta dell'industria dell'Unione ai movimenti del mercato. Il denunciante ha reagito a questa argomentazione della CCCME affermando che si può stabilire un nesso di causalità poiché il pregiudizio è avvenuto contemporaneamente all'aumento delle importazioni dalla Cina, e che le importazioni da paesi terzi non sono state prese in considerazione perché erano minime o perché non evidenziavano elementi di prova di dumping pregiudizievole. La CCCME ha risposto ricordando che, nel contesto del maggior aumento del volume delle importazioni dalla Cina nel periodo 2017-2018, l'industria dell'Unione aveva registrato il massimo incremento della redditività e che non esisteva alcuna correlazione tra l'aumento delle importazioni dalla Cina e il calo dei volumi di vendita dell'industria dell'Unione. Per quanto riguarda le importazioni da paesi terzi, la CCCME ha rilevato invece che tra il 2018 e il 2019 le importazioni da paesi terzi sono aumentate nel complesso, mentre le importazioni dalla Cina sono diminuite. Infine la CCCME ha osservato che il denunciante non ha contestato le argomentazioni secondo cui praticamente tutti gli indicatori di pregiudizio nella denuncia presentavano curve positive e il presunto pregiudizio era, almeno parzialmente, autoinflitto.

(16)

La CCCME ha inoltre dichiarato che i dati sulle importazioni presentati dal denunciante sono sovrastimati in quanto basati su un presupposto errato in termini di volume, dal quale sarebbe risultato un aumento distorto delle importazioni. In particolare, nel 2019, le importazioni dalla Cina sarebbero diminuite invece di aumentare. Inoltre i calcoli dell'undercutting nella denuncia erano imprecisi perché si riferivano solo a un esportatore in una gara specifica. A questo proposito il denunciante ha replicato che sarebbe opportuno considerare un periodo più lungo per valutare l'aumento del volume delle importazioni — non negato dalla CCCME e confermato da dati di analisi di mercato di terzi (CRU) — e che i calcoli non erano imprecisi perché il denunciante era tenuto a fornire solo informazioni ragionevolmente disponibili, che includevano informazioni provenienti da diversi produttori nell'Unione e in Cina. La CCCME ha risposto che il denunciante aveva l'obbligo di motivare le sue argomentazioni e di fornire prove in merito ai dati sulle importazioni, e che i dati delle analisi di mercato (CRU) si riferivano alle fibre ottiche e non ai cavi di fibre ottiche. Per quanto riguarda i calcoli dell'undercutting e dell'underselling, la CCCME ha ribadito che non soddisfacevano il criterio per costituire elementi di prova sufficienti e che per ottenere calcoli significativi il denunciante ha fatto riferimento solo ai prezzi di un produttore cinese (ad esempio il prezzo all'esportazione in libera pratica utilizzato per il calcolo del margine di pregiudizio relativo al primo semestre del 2019 e il prezzo all'esportazione utilizzato per i costi di produzione per il calcolo del margine di underselling relativo al secondo semestre del 2019).

(17)

La Commissione ritiene che nessuna delle argomentazioni della CCCME smentisca la conclusione che vi fossero elementi di prova sufficienti per l'apertura di un procedimento antidumping. La denuncia conteneva infatti elementi di prova sufficienti a dimostrare che le importazioni oggetto di dumping avevano effetti notevolmente pregiudizievoli sullo stato dell'industria dell'Unione. Dall'analisi del pregiudizio specifico della denuncia emerge una maggiore penetrazione del mercato dell'UE (in termini sia assoluti che relativi) da parte delle importazioni dalla Cina a prezzi sostanzialmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Tale circostanza sembra aver avuto un effetto notevolmente pregiudizievole sullo stato dell'industria dell'Unione, dimostrato per esempio dal calo delle vendite e della quota di mercato o da un deterioramento dei risultati finanziari.

(18)

La Commissione non ha ritenuto che i calcoli dell'undercutting e dell'underselling nella denuncia fossero errati. La metodologia è illustrata nella denuncia alla sezione 8.1.2 e negli allegati ivi citati, che contengono calcoli dell'undercutting e dell'underselling separati per ogni tipo di prodotto rappresentativo. Nella fase di apertura la Commissione era soddisfatta degli elementi di prova dell'undercutting e dell'underselling presentati dai richiedenti e li ha considerati elementi di prova sufficienti ad avviare l'inchiesta.

(19)

In relazione agli elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità, occorre rilevare quanto segue. Innanzitutto la situazione dell'industria dell'Unione si è deteriorata contemporaneamente all'aumento delle importazioni oggetto di dumping a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, il che dimostra chiaramente l'esistenza di un nesso di causalità. In secondo luogo, per quanto riguarda altri fattori come le importazioni da paesi terzi, il loro effetto non è tale da causare un deterioramento dell'industria dell'Unione e l'analisi della denuncia non ha rivelato un pregiudizio autoinflitto.

(20)

Durante un'audizione svoltasi dopo la mancata istituzione di misure provvisorie, la CCCME ha presentato una serie di osservazioni in merito all'analisi del pregiudizio, del nesso di causalità e dell'interesse dell'Unione contenuta nella denuncia. A giudizio della Commissione tali osservazioni in merito alla denuncia sono irricevibili in quanto sollevate nell'attuale fase molto avanzata dell'inchiesta, oltre il termine fissato al punto 5.2 dell'avviso di apertura. In ogni caso tali osservazioni sono in gran parte una ripetizione di argomentazioni già sollevate e analizzate in questa sezione, e non dimostrano in alcun modo che la Commissione, nel decidere di avviare l'inchiesta, si sia basata su elementi di prova insufficienti. Per quanto riguarda i nuovi elementi presentati, a parte il termine stabilito al punto 5.2 dell'avviso di apertura, la Commissione ricorda che l'attuale fase dell'inchiesta si svolge ben oltre i termini per la presentazione di nuove informazioni indicati al punto 7 dell'avviso di apertura.

(21)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Connect Com ha sostenuto che dalle informazioni contenute nella denuncia non emergevano tendenze tali da giustificare l'imposizione di dazi antidumping. Connect Com ha chiesto inoltre la divulgazione delle informazioni riservate contenute nei paragrafi 105 e 109 della denuncia, concernenti i profitti di alcuni produttori dell'Unione e le gare perdute con i produttori cinesi.

(22)

A tal proposito la Commissione ha ricordato che, ai sensi del punto 5.2 dell'avviso di apertura, le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito alla denuncia e ad altri eventuali aspetti concernenti l'apertura dell'inchiesta entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura. Non è pertanto possibile prendere in considerazione osservazioni dopo la divulgazione definitiva. In ogni caso le informazioni chieste da Connect Com sono di natura riservata e non possono essere divulgate ad altre parti interessate.

(23)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha confermato che il denunciante ha fornito sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità, soddisfacendo così i requisiti di cui all'articolo 5.2 dell'accordo antidumping e all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base. Pertanto la Commissione ha rispettato tutti i requisiti regolamentari per l'apertura.

(24)

La Commissione ha esaminato e trattato tutte le altre osservazioni rilevanti nelle sezioni che seguono.

1.5.   Campionamento

(25)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

1.5.1.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(26)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell'Unione. La Commissione lo ha selezionato sulla base del volume di produzione e di vendita del prodotto simile nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 52 % della produzione dell'Unione nel periodo dell'inchiesta e sono stati ritenuti rappresentativi dell'industria dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni, il campione è stato confermato.

1.5.2.   Campionamento degli importatori

(27)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.

(28)

Cinque importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Dopo aver analizzato le informazioni sul campionamento fornite dagli importatori, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario e ha chiesto a tutti gli importatori che hanno collaborato di inviare le loro risposte al questionario.

1.5.3.   Campionamento dei produttori esportatori in Cina

(29)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori cinesi a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(30)

Trenta produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due gruppi di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. I gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione rappresentavano più del 40 % delle esportazioni dichiarate dai produttori esportatori di cavi di fibre ottiche dalla Cina verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

(31)

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione.

(32)

Un produttore esportatore non incluso nel campione, Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company («YOFC»), e la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea hanno inviato alcune osservazioni sulla selezione del campione.

(33)

Entrambi hanno sostenuto che, considerato il gran numero di produttori esportatori che hanno collaborato, le due società incluse nel campione rappresentavano una bassa percentuale del volume delle esportazioni verso l'Unione e non erano rappresentative degli esportatori cinesi. Hanno inoltre affermato che un campione di tre società potrebbe essere più indicato per scongiurare l'eventualità in cui, qualora intervenissero cambiamenti nelle società incluse nel campione, quest'ultimo potesse ridursi a un'unica società. A questo proposito la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea ha fatto riferimento all'inchiesta antidumping sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Cina (8), nella quale si sosteneva che i diritti degli altri esportatori che avevano collaborato fossero stati lesi in quanto il campione costituito da due produttori esportatori si era ridotto a uno dopo che un produttore esportatore incluso nel campione aveva deciso, in una fase successiva, di non collaborare all'inchiesta. È stato inoltre affermato che la prassi della Commissione nelle precedenti inchieste antidumping era stata quella di includere nel campione almeno tre società. Infine è stato dichiarato che un campione di tre società sarebbe più appropriato in considerazione del fatto che gli esportatori possono operare attraverso diversi canali di vendita, commercializzando diverse tipologie di prodotti a diversi clienti e trovandosi in una diversa situazione sotto il profilo della concorrenza.

(34)

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la selezione del campione dovrebbe basarsi sul massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Come indicato al considerando 30, i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione rappresentavano più del 40 % delle esportazioni dichiarate dalla Cina verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta, ossia un livello rappresentativo. La Commissione ha ritenuto che il campione selezionato contenesse la maggiore quantità di importazioni che potesse essere ragionevolmente esaminata entro il periodo di tempo disponibile. In tale contesto i due gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione sono composti da un gran numero di entità (cinque entità di produzione e sette entità di vendita), e da almeno quattro produttori esportatori con molteplici canali di vendita e clienti e un gran numero di prodotti. Inoltre il fatto che una società inclusa nel campione collabori o meno dopo esservi stata inclusa è una condizione necessaria ma non sufficiente perché un produttore esportatore possa essere preso in considerazione per la selezione di un campione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Per quanto riguarda l'asserita prassi della Commissione di selezionare un campione di almeno tre società, occorre rilevare che, come spiegato sopra, la selezione del campione si è basata sul massimo volume rappresentativo di produzione, vendite o esportazioni che poteva essere ragionevolmente esaminato entro il periodo di tempo disponibile nel presente caso. L'obiezione delle differenze relative alla situazione concorrenziale è stata respinta in quanto le parti non hanno spiegato in che modo tali differenze metterebbero in discussione la rappresentatività del campione e in che modo una terza società inclusa nel campione risolverebbe le eventuali differenze sotto il profilo della concorrenza.

(35)

YOFC ha dichiarato che includerla nel campione non sarebbe oneroso per la Commissione dal momento che, a causa della pandemia di COVID-19, quest'ultima non effettua visite di verifica in loco.

(36)

Se da un lato il gruppo di lavoro della Commissione non ha effettuato visite di verifica in loco nel presente caso, dall'altro ha realizzato controlli incrociati a distanza delle risposte fornite nel questionario. Tali controlli non hanno comportato un risparmio di tempo per la Commissione durante l'inchiesta. Al contrario, la preparazione della verifica delle informazioni fornite dalle società richiede più tempo quando viene effettuata a distanza. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(37)

YOFC ha inoltre affermato che dovrebbe essere inclusa nel campione in quanto è un produttore esperto che esporta cavi di fibre ottiche di alta qualità nell'Unione e il suo processo di produzione è diverso dagli altri produttori cinesi (è integrato verticalmente, utilizza la tecnologia europea per produrre cavi di fibre ottiche, dispone di tecnologie avanzate, è l'unica «unità nazionale di dimostrazione di produzione intelligente» in Cina e ha raggiunto un alto livello di automazione nella produzione di fibre ottiche). Ha altresì dichiarato che il suo volume di esportazioni verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta era relativamente elevato. YOFC ha comunicato, tra l'altro, che uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione detiene indirettamente azioni di YOFC e di due delle società collegate interessate di quest'ultima e, pertanto, la sua inclusione nel campione consentirebbe alla Commissione di ottenere una visione più completa della struttura del settore. È stato anche affermato che alcuni dei clienti di YOFC nell'Unione stavano collaborando all'inchiesta anche come importatori indipendenti, pertanto includere YOFC nel campione potrebbe essere utile alla Commissione per verificare una catena di vendita completa dalla Cina al mercato dell'Unione.

(38)

Come spiegato sopra, il campione di produttori esportatori è stato selezionato sulla base della maggior percentuale del volume di esportazioni dal paese in questione che poteva essere ragionevolmente esaminata entro il periodo di tempo disponibile. YOFC non era tra i due maggiori produttori esportatori selezionati e non è stata quindi inclusa nel campione. In ogni caso anche i due gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione sono grandi gruppi di società con esperienza che producono e vendono cavi di fibre ottiche di alta qualità nell'Unione e che comprendono anche entità integrate verticalmente. Inoltre il fascicolo non contiene informazioni dalle quali si possa evincere che la tecnologia utilizzata dai produttori esportatori inclusi nel campione sarebbe meno avanzata di altri produttori esportatori cinesi. YOFC non ha presentato alcun elemento di prova che contraddica questo dato di fatto. Oltretutto, ai fini della selezione del campione dei produttori esportatori, non è rilevante che un produttore dell'Unione incluso nel campione detenga azioni di un produttore esportatore, né che i clienti dei produttori esportatori collaborino all'inchiesta. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

1.6.   Esame individuale

(39)

Otto dei produttori esportatori cinesi che avevano riconsegnato il modulo di campionamento hanno informato la Commissione della propria intenzione di richiedere l'esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. La Commissione ha reso il questionario disponibile online il giorno dell'apertura dell'inchiesta. Essa ha inoltre informato i produttori esportatori che non sono stati inclusi nel campione del fatto che erano tenuti a rispondere al questionario se desideravano essere esaminati individualmente. Due società hanno risposto al questionario.

(40)

Data la complessità dell'inchiesta e la complessa struttura dei produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha deciso di non concedere un esame individuale, che sarebbe stato indebitamente gravoso e avrebbe potuto impedire alla Commissione stessa di portare a termine l'inchiesta nei termini prescritti.

1.7.   Risposte al questionario e visite di verifica

(41)

La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. I questionari per i produttori dell'Unione, gli importatori, gli utilizzatori e i produttori esportatori in Cina sono stati resi disponibili online (9) il giorno dell'apertura dell'inchiesta.

(42)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. La pandemia di Covid-19 e le successive misure adottate per contrastarne la diffusione («l'avviso Covid-19») (10) hanno impedito alla Commissione di svolgere visite di verifica presso le sedi delle società incluse nel campione e degli utilizzatori che hanno collaborato. La Commissione ha invece eseguito controlli incrociati a distanza tramite videoconferenza delle informazioni fornite dalle società elencate di seguito.

Produttori dell'Unione:

Acome S. A. (Francia),

Corning Optical Communications Sp. z o.o., e le società ad essa collegate (Polonia, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Spagna),

Prysmian SpA, e le società ad essa collegate (Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia).

Importatori:

Cable 77 Danmark ApS (Danimarca),

Connect Com GmbH (Germania),

Eku Kabel GmbH (Germania),

Har&Ca S.r.l. (Italia),

Infraconcepts B.V. (Paesi Bassi).

Utilizzatori:

Deutsche Telekom AG (Germania).

Produttori esportatori in Cina:

Gruppo FTT:

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd, Wuhan («FTT»),

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd., Nanjing («NW»).

Gruppo ZTT:

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd., Nantong («ZT»),

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd., Nantong («ZP»).

Operatore commerciale collegato in Cina:

ZTT International Limited, Nantong.

Operatore commerciale collegato a Hong Kong:

Sumec Hong Kong Company Limited, Hong Kong.

Importatori collegati nell'Unione:

FiberHome International Poland Sp. z o.o, Varsavia, Polonia,

FiberHome International Germany GmbH, Bonn, Germania,

ZTT Europe GmbH, Tauberbischofsheim, Germania.

1.8.   Mancata istituzione di misure provvisorie e conseguente procedura

(43)

Data la complessità tecnica del caso, la Commissione ha deciso di non imporre misure provvisorie e di proseguire l'inchiesta per raccogliere ulteriori informazioni.

(44)

Il 23 aprile 2021, a norma dell'articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha informato gli Stati membri e tutte le parti interessate che non sarebbero stati imposti dazi provvisori sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Cina e che l'inchiesta sarebbe proseguita.

(45)

Dopo la divulgazione dell'intenzione della Commissione di non istituire misure provvisorie, sono pervenute osservazioni e domande di chiarimenti da Cable 77, Eku Kabel, Infraconcept e Comel.

(46)

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si è tenuta un'audizione con Cable 77 e con la CCCME.

(47)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. A questo proposito la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni aggiuntive ai produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato, ai produttori esportatori inclusi nel campione e ai produttori dell'Unione inclusi nel campione; la richiesta riguardava dati sulle vendite basati sui gruppi di numeri di controllo del prodotto («NCP»), sugli investimenti e sulle gare d'appalto, ma non si limitava a tali dati. Le risposte sono state verificate dalla Commissione in una tornata supplementare di controlli incrociati a distanza.

(48)

Le statistiche ufficiali sulle importazioni sono espresse in chilogrammi, e il codice NC 8544 70 00 comprende prodotti diversi dal prodotto in esame. Per ottenere un quadro più preciso delle importazioni del prodotto in esame, la Commissione ha esaminato informazioni dettagliate provenienti dalle autorità doganali nazionali sulla serie completa delle singole operazioni di importazione nel periodo 2017-PI, come riportato dagli importatori nelle dichiarazioni in dogana e secondo l'elaborazione delle autorità menzionate in precedenza. Le informazioni riguardavano importazioni in nove Stati membri (Bulgaria, Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo, Romania e Spagna) e sono state considerate rappresentative in quanto comprendevano il 79 % delle importazioni nel periodo considerato. L'analisi dettagliata svolta su tale base ha portato alle conclusioni illustrate di seguito.

1.9.   Divulgazione di informazioni

(49)

Il 30 giugno 2021 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Cina («la divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. La Commissione ha ricevuto informazioni dal governo della RPC, dalla CCCME, dai due produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, da tutti gli importatori indipendenti che hanno collaborato e dal denunciante. Alla luce di tali osservazioni la Commissione ha modificato alcune delle considerazioni sulla cui base intendeva istituire un dazio antidumping definitivo, e ne ha informato tutte le parti interessate («ulteriore divulgazione finale») il 2 settembre 2021.

(50)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni e l'ulteriore divulgazione finale, alle parti interessate è stata concessa la possibilità di essere sentite, conformemente alle disposizioni di cui al punto 5.7 dell'avviso di apertura. Si sono svolte audizioni con entrambi i produttori esportatori inclusi nel campione, con la CCCME e con un importatore (Cable77).

1.10.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(51)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(52)

Il prodotto in esame è costituito da cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, originari della Cina, attualmente classificati con il codice NC ex 8544 70 00 (codice TARIC 8544700010) («il prodotto in esame»).

(53)

Sono esclusi i prodotti seguenti:

i)

i cavi in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità; e

ii)

i cavi per uso sottomarino. I cavi per uso sottomarino sono cavi di fibre ottiche con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici.

(54)

I cavi di fibre ottiche sono utilizzati come mezzo di trasmissione ottica nelle reti di telecomunicazione a lungo raggio, per le aree metropolitane e per reti di accesso.

2.2.   Prodotto simile

(55)

Dall'inchiesta è emerso che i prodotti seguenti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; e

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(56)

La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto

(57)

Il gruppo ZTT ha chiesto l'esclusione dall'inchiesta delle funi di guardia con cavi di fibre ottiche («OPGW») e dei conduttori ottici di fase («OPPC»). Ha sostenuto che, sebbene questi cavi rientrassero nella definizione del prodotto, avevano caratteristiche fisiche e di utilizzo diverse (cioè la trasmissione di potenza), erano soggetti a differenti norme tecniche, erano fabbricati a partire da materie prime diverse e secondo processi produttivi diversi ed erano venduti in mercati distinti. È stato inoltre affermato che i cavi OPGW e OPPC rappresentavano solo una piccola parte delle vendite effettuate all'Unione. Il gruppo ZTT ha anche chiesto, qualora la Commissione avesse ritenuto che i cavi OPGW e OPPC rientrassero nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta, di tenere conto nel corso dell'inchiesta delle caratteristiche specifiche, dell'uso finale o dei fattori del segmento di mercato di tali prodotti.

(58)

Nelle osservazioni formulate dopo la divulgazione finale delle informazioni, il gruppo ZTT ha ribadito la richiesta di escludere i cavi OPGW e OPPC dall'inchiesta, sostenendo che i produttori dell'Unione inclusi nel campione non vendevano i tipi di prodotti venduti dal gruppo ZTT nel periodo dell'inchiesta.

(59)

I cavi OPGW e OPPC implicano la trasmissione di dati e presentano le stesse caratteristiche di base di altri cavi di fibre ottiche, tra cui: i) contengono fibre ottiche; ii) l'intervallo del diametro di rivestimento delle fibre ottiche è lo stesso; iii) anche l'intervallo del numero di fibre è lo stesso; iv) il numero di fibre per modulo è anch'esso lo stesso; e v) la struttura del nucleo del cavo è la stessa. Il fatto che i cavi OPGW e OPPC trasmettano potenza e abbiano determinate caratteristiche (come le caratteristiche elettriche, nessun requisito di resistenza alla fiamma, requisito di elevata resistenza alla trazione ecc.) non toglie nulla a quanto detto.

(60)

Inoltre tutti i tipi di cavi sono soggetti in una certa misura a specifiche e norme tecniche diverse. Per quanto riguarda le materie prime, il fatto che un materiale utilizzato per un componente dei cavi di fibre ottiche possa essere diverso da un tipo di cavo all'altro è irrilevante: tutti i tipi di cavi di fibre ottiche sono fabbricati con fibre ottiche. Quanto ai processi di fabbricazione, dall'inchiesta è emerso che determinati modelli di cavi di fibre ottiche standard con una protezione speciale presentavano un'armatura in acciaio intorno alla guaina protettiva ed erano fabbricati sulle stesse macchine che fabbricavano i cavi OPGW. Inoltre la fabbricazione dell'armatura dei cavi OPGW e OPPC riguardava solo una fase della costruzione di questi cavi e non giustificava la loro esclusione dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Oltretutto il fatto che le vendite di cavi OPGW e OPPC rappresentassero una percentuale inferiore delle vendite effettuate all'Unione durante il periodo dell'inchiesta è irrilevante ai fini della valutazione della richiesta. Infine, il fatto che gli specifici NCP venduti dal gruppo ZTT durante il PI non fossero venduti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione non toglie nulla al fatto che l'industria dell'Unione produce cavi OPGW e OPPC che sono in concorrenza con gli esportatori cinesi.

(61)

In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che gli OPGW e gli OPPC si devono considerare un tipo di cavi di fibre ottiche con le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base degli altri cavi di fibre ottiche che rientrano nella definizione del prodotto in esame e che pertanto non era necessaria un'analisi separata per questi prodotti. In effetti i cavi OPGW e OPPC sono cavi di fibre ottiche in quanto contengono fibre ottiche, la struttura del nucleo del cavo è la stessa e sono progettati al fine di essere utilizzati per la trasmissione di dati. Inoltre i numeri di controllo del prodotto utilizzati dalla Commissione per il calcolo dei margini di dumping e di pregiudizio identificano adeguatamente i cavi OPGW e OPPC e consentono alla Commissione di effettuare un adeguato ed equo confronto dei prezzi tra i produttori dell'Unione e quelli cinesi. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(62)

Il gruppo ZTT ha anche proposto quattro metodi per affrontare ed evitare qualsiasi possibile rischio di elusione nel caso in cui i cavi OPGW e OPPC fossero esclusi dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta, come ad esempio i) ispezione visiva e controllo documentario da parte delle autorità doganali, ii) sistema di certificazione, iii) procedura doganale di controllo dell'uso finale e iv) sistema di monitoraggio. Poiché si è concluso che i cavi OPGW e OPPC rientrano nell'oggetto dell'inchiesta, non è stato necessario affrontare i metodi suggeriti per prevenire l'elusione.

3.   DUMPING

3.1.   Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(63)

In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che evidenziano l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la Cina, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l'inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(64)

Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori cinesi a fornire le informazioni relative ai materiali utilizzati per la produzione di cavi di fibre ottiche. Venticinque produttori esportatori cinesi hanno trasmesso le informazioni pertinenti.

(65)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base entro 37 giorni. Il governo della RPC non ha risposto alla richiesta di informazioni. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base per determinare l'esistenza di distorsioni significative in Cina.

(66)

Entro la scadenza fissata sono pervenute osservazioni da parte del governo della RPC e della CCCME in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(67)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(68)

Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato [...] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti».

(69)

Come spiegato ulteriormente in appresso, la Commissione ha concluso, nella presente inchiesta, che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell'assenza di collaborazione del governo della RPC, come indicato al considerando 65, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.1.1.   Esistenza di distorsioni significative

3.1.1.1.   Introduzione

(70)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, «[p]er distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione;

la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;

l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

la distorsione dei costi salariali;

l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».

(71)

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la valutazione della sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), tiene conto, tra l'altro, dell'elenco non esaustivo dei fattori di cui alla disposizione precedente. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento alla possibile incidenza di uno o più di tali fattori sui prezzi e sui costi nel paese esportatore del prodotto in esame. In effetti, dato che tale elenco non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti gli elementi ai fini della constatazione di distorsioni significative. Inoltre le stesse circostanze di fatto possono essere utilizzate per dimostrare l'esistenza di uno o più dei fattori contenuti nell'elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione globale dell'esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell'assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell'economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.

(72)

L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».

(73)

A norma di tale disposizione la Commissione ha prodotto una relazione per paese relativa alla RPC (in prosieguo «la relazione») (11), che raccoglie informazioni sull'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell'economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi essenziali (quali terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (ad esempio, prodotti chimici). Tale relazione è stata inclusa nel fascicolo dell'inchiesta nella fase di apertura. Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura, dei quali la relazione era parte integrante.

(74)

La denuncia ha fornito ulteriori elementi di prova relativi a distorsioni significative nel settore dei cavi di fibre ottiche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), a integrazione della relazione. Il denunciante ha fornito elementi di prova attestanti che la produzione e la vendita del prodotto in esame sono influenzate (almeno potenzialmente) dalle distorsioni menzionate nella relazione, in particolare dagli elevati livelli di interferenza dello Stato nella catena del valore dei cavi di fibre ottiche, ossia il settore dei cavi di fibre ottiche e i settori connessi alla loro produzione, in particolare i settori dei materiali e dei fattori produttivi.

(75)

La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno nella RPC, vista l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha operato in tal senso sulla base degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, ivi compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti pubblicamente disponibili, in particolare sulla legislazione cinese, sui documenti pubblicati relativi alle politiche ufficiali cinesi, sulle relazioni pubblicate da organizzazioni internazionali e su studi/articoli di rinomati accademici, specificamente indicati nella relazione. Tale analisi ha riguardato l'esame degli interventi pubblici sostanziali nella sua economia in generale, ma anche la situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi probatori con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l'esistenza di distorsioni significative nella RPC, come riscontrato anche dalle sue precedenti inchieste a questo riguardo.

3.1.1.2.   Distorsioni significative che incidono sui costi e sui prezzi praticati sul mercato interno della RPC

(76)

Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla Costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell'intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori». L'economia pubblica è la «forza trainante dell'economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di «garantirne il consolidamento e la crescita» (12). Di conseguenza l'assetto generale dell'economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell'economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale (13).

(77)

Inoltre, secondo il diritto cinese, l'economia di mercato socialista è sviluppata sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC si intrecciano a ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della Costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell'articolo 1 della Costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «il sistema socialista è il sistema fondamentale della Repubblica popolare cinese», è stata inserita una seconda frase, che recita: «l'aspetto che definisce principalmente il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese» (14). È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.

(78)

Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato (15). Gli strumenti economici interventisti messi in campo dalle autorità cinesi sono molteplici, tra cui il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario, nonché altri mezzi con cui lo Stato agisce e influenza il mercato, ad esempio attraverso gli investimenti pubblici e gli appalti.

(79)

Innanzitutto, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell'economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. Complessivamente questi piani riguardano un insieme completo e complesso di settori e di politiche trasversali e sono presenti a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie o i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti in termini di produzione, che rappresentavano una caratteristica costante nei precedenti cicli di pianificazione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici privati e pubblici devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e usano di conseguenza i poteri di cui sono investite per indurre gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (cfr. anche la seguente sezione 3.1.1.5) (16).

(80)

Secondariamente, per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali statali. Al momento della definizione e dell'attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, invece di valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto (cfr. anche la seguente sezione 3.1.1.8) (17). Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del sistema finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l'intervento dello Stato e del PCC (18).

(81)

In terzo luogo, per quanto riguarda l'uso di diversi strumenti statali e normativi, gli interventi dello Stato nell'economia assumono diverse forme. A titolo di esempio, le norme in materia di appalti pubblici sono utilizzate abitualmente per perseguire obiettivi politici diversi dall'efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali (19). Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un'influenza significativi sulla destinazione e sull'entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell'industria nazionale (20).

(82)

In sintesi il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell'efficace distribuzione delle risorse in base ai principi di mercato (21).

3.1.1.3.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione

(83)

Nella RPC le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione politica o l'orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell'economia.

(84)

Il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese e, in particolare, su quelle di proprietà dello Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l'attuazione da parte delle singole imprese di sua proprietà, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di proprietà dello Stato, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi di tali imprese e di cellule del partito nelle società (cfr. anche la sezione 3.1.1.4), nonché mediante la definizione della struttura societaria del settore delle imprese di proprietà dello Stato (22). In cambio, le imprese di proprietà dello Stato godono di uno status particolare nel quadro dell'economia cinese, che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l'accesso preferenziale ai pertinenti materiali, tra cui i finanziamenti (23). Gli elementi che indicano l'esistenza di un controllo o dell'influenza del governo sulle imprese nel settore dei cavi di fibre ottiche sono ulteriormente illustrati nelle sezioni 3.1.1.4. e 3.1.1.5.

(85)

Nella catena del valore dei cavi di fibre ottiche, in particolare, il governo della RPC possiede partecipazioni in numerose società, alcune delle quali sono anche sotto il suo controllo.

(86)

La Commissione ha accertato che almeno un importante produttore di cavi di fibre ottiche — FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd (FTT) (24) — riconosce di essere interamente controllato dalla commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato (SASAC) (25), quindi da un ente statale. FTT, pur essendo controllata dallo Stato, detiene anche una partecipazione di maggioranza su altri produttori di cavi di fibre ottiche, come ad esempio Changchun Fiberhome Technologies, Chengdu Datang Cable, Fiberhome Marine Network Equipment e Xinjiang Fiberhome Optical Communications. Anche un altro produttore di cavi di fibre ottiche — Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication — è risultato essere controllato dalla FTT, quindi anche dallo Stato.

(87)

Oltre alle società che controlla direttamente, il governo della RPC sta esercitando la sua influenza anche sulle società private nella RPC. Come confermato da uno dei produttori esportatori inclusi nel campione nel corso dell'inchiesta, è stato anche accertato che lo Stato, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso varie entità collegate, quali: la Bank of China, la Industrial and Commercial Bank of China, la Agricultural Bank of China, la China Development Bank, la Changshu City Development Investment Co. o lo Shanghai Financial Development Investment Fund) detiene partecipazioni in numerose società produttrici di cavi di fibre ottiche. È opportuno rilevare che, tra queste ultime, spicca Yangtze Optical Fiber and Cable (YOFC), posseduta al 39 % da investitori controllati dallo Stato (26). Si tratta di un importante produttore nazionale, oltre che uno degli esportatori di rilievo verso l'UE del prodotto in esame.

(88)

Per quanto riguarda i produttori privati di cavi di fibre ottiche, la Commissione ha anche accertato che nel caso di almeno due di loro — Jiangsu Zhongtian Technology (ZTT) (27) e Hengtong Group — gli azionisti (privati) di controllo erano affiliati al PCC e rivestivano incarichi nel partito (cfr. considerando 104).

(89)

Per quanto riguarda i fornitori di materiali per la produzione di cavi di fibre ottiche, una delle materie prime per la fabbricazione di cavi di fibre ottiche è il filato aramidico. Rispetto a quest'ultimo, la Commissione ha anche riscontrato una significativa interferenza statale nel settore delle fibre aramidiche. La società Yantai Tayho Advanced Materials (YTAM) è uno dei principali produttori di fibre aramidiche nella RPC (28). L'azionista di controllo di YTAM è il gruppo Yantai Guofeng Investment Holdings (29), a sua volta di proprietà della SASAC di Yantai (30), il che comporta il controllo integrale di YTAM da parte delle autorità statali. Altri importanti produttori di fibre aramidiche nella RPC sono Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company (31) (società controllata del gruppo statale Sinopec (32)) o l'impresa di proprietà dello Stato Sinochem (33).

(90)

La produzione di cavi di fibre ottiche comporta anche l'utilizzo di materiali chimici quali: polietilene a bassa, media o alta densità, o polibutilene tereftalato. Si tratta di composti chimici ottenuti mediante processi chimici. Vari composti chimici sono utilizzati anche per produrre la preforma all'origine della fibra ottica. I produttori di questi materiali possono pertanto essere considerati partecipanti del settore chimico cinese. Per quanto riguarda tale settore, la Commissione ha constatato che, secondo le statistiche nazionali, nel 2015 le imprese di proprietà dello Stato rappresentavano il 52 % degli attivi totali delle società chimiche (34). Le imprese di proprietà dello Stato, in particolare quelle centrali di grandi dimensioni, svolgono tradizionalmente un ruolo dominante nell'industria chimica della RPC grazie alla loro posizione oligopolistica nelle materie prime/a monte, alla facilità di accesso alle risorse governative (fondi, prestiti, terreni ecc.) e alla forte influenza sul processo decisionale delle amministrazioni pubbliche. A questo proposito la Commissione ha appreso in particolare che alcuni produttori chiave di polietilene ad alta densità nella RPC, come PetroChina, Sinopec Maoming Petrochemical Corporation e China National Offshore Oil Corporation (35), sono imprese di proprietà dello Stato.

(91)

Inoltre nella produzione di cavi di fibre ottiche si utilizzano determinate materie prime di acciaio, come certi tipi di filo o nastro di acciaio. Su questo fronte nel settore siderurgico persiste un elevato livello di proprietà del governo della RPC. Sebbene si stimi che la suddivisione nominale tra il numero di imprese di proprietà dello Stato e di società private sia pressoché uniforme, dei cinque produttori di acciaio cinesi che si classificano tra i primi dieci produttori di acciaio di dimensioni maggiori al mondo, quattro sono imprese di proprietà dello Stato (36). Nel contempo, mentre nel 2016 i primi dieci produttori hanno assorbito soltanto il 36 % circa della produzione totale del settore, nello stesso anno il governo della RPC ha stabilito come obiettivo di concentrare dal 60 % al 70 % della produzione di ferro e acciaio in circa dieci grandi imprese entro il 2025 (37). Tale intenzione è stata ribadita dal governo della RPC ad aprile del 2019, con l'annuncio della pubblicazione di orientamenti in materia di consolidamento dell'industria siderurgica (38). Tale consolidamento potrebbe comportare fusioni forzate di società private redditizie con imprese di proprietà dello Stato che realizzano risultati inferiori alle aspettative (39). Un esempio è costituito dalla recente fusione, nel 2016, tra i produttori di acciaio Baosteel Group Corp. e Wuhan Iron & Steel Group Corp., che ha dato origine al secondo maggiore produttore di acciaio al mondo (40). I principali produttori di acciaio inossidabile sono di proprietà dello Stato, ad esempio Tisco, Baosteel, Ansteel Lianzhong, Jiujuan Iron and Steel e Tangshan.

(92)

Il considerevole livello di intervento del governo nei settori dei materiali per il mercato dei cavi di fibre ottiche (ad esempio nel settore siderurgico, nelle catene del valore della chimica, o attraverso il controllo statale di alcune imprese leader nella produzione di fibre aramidiche), unito al fatto che — come rilevato dalla Commissione — alcuni produttori di cavi di fibre ottiche sono controllati o posseduti direttamente o indirettamente dallo Stato, o sono soggetti alla sua influenza (ad esempio attraverso la presenza del PCC all'interno delle imprese), contano sul suo sostegno e, in alcuni casi, attuano l'ideologia del PCC, fa sì che i produttori di proprietà dello Stato o controllati dallo stesso e i produttori privati di cavi di fibre ottiche non possano operare in condizioni di mercato. Le imprese pubbliche e private attive nel settore della produzione di cavi di fibre ottiche e dei materiali necessari alla fabbricazione di questi ultimi sono inoltre soggette, direttamente o indirettamente, alla supervisione strategica e all'orientamento illustrati alla sezione 3.1.1.5.

3.1.1.4.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

(93)

Oltre a esercitare il controllo sull'economia attraverso la proprietà di imprese di Stato e altri strumenti, il governo della RPC può interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti (41), dall'altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del partito (42)) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016, tuttavia, il PCC ha rafforzato, ponendolo come principio politico, il suo diritto di controllare le decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito (43). Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società (44). Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, compreso quello dei produttori di cavi di fibre ottiche e dei fornitori dei relativi materiali.

(94)

Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo «Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era» (45), che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private. La sezione II.4 degli orientamenti recita: «occorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l'attività del Fronte unito nel settore privato e di intensificare con efficacia il lavoro in questo campo»; e la sezione III.6 recita: «occorre intensificare le attività di edificazione del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il proprio ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri». Gli orientamenti sottolineano e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese e in altre entità del settore privato (46).

(95)

Gli esempi seguenti illustrano la suddetta tendenza all'aumento del livello di intervento da parte del governo della RPC nel settore dei cavi di fibre ottiche.

(96)

Come già sottolineato, il fatto che diversi produttori di cavi di fibre ottiche siano di proprietà dello Stato o sotto il controllo di quest'ultimo consente allo Stato di interferire liberamente su prezzi e costi. Questa interferenza è inoltre esacerbata dalla forte presenza e influenza del PCC in tali imprese.

(97)

La Commissione ha riscontrato, ad esempio, che il China Information and Communication Technology Group — al quale appartiene il produttore esportatore FTT — dichiara sul suo sito web che: «seguire la direzione del partito e rafforzare la costruzione del partito sono la “base” e il “nucleo” delle imprese di proprietà dello Stato. Fin dalla costituzione del China Information and Communication Technology Group Co. Ltd., il comitato di partito del gruppo ha attuato pienamente lo spirito del 18o e del 19o Congresso Nazionale, delle precedenti sessioni plenarie del partito nonché lo spirito della Conferenza Nazionale sulla costruzione del partito delle imprese di proprietà dello Stato, e ha fatto in modo che la costruzione del partito e tutti gli aspetti dell'attività dell'impresa seguano la teoria di Xi Jinping della nuova era del socialismo con caratteristiche cinesi. Consolidare le “quattro coscienze”, rafforzare le “quattro confidenze”, realizzare con determinazione le “due salvaguardie”, attuare in profondità i requisiti generali per l'edificazione del partito nella nuova era, prestare molta attenzione alle principali responsabilità della governance del partito e coinvolgere pienamente il comitato del partito del gruppo nella governance aziendale affinché funga da guida e “indichi la direzione, assicuri la gestione generale e l'attuazione”, e promuovere costantemente la “doppia integrazione e la doppia promozione” dell'edificazione del partito nella produzione e nell'attività aziendale.» (47)

(98)

La Commissione ha accertato anche che le attività per l'edificazione del partito sono estese a intere zone industriali, come riportato dalla pagina web sulla Wuhan Eastlake High-Tech Development Zone: «Trasmettere la conferenza sul lavoro di edificazione del partito delle imprese di proprietà dello Stato di tutta la città e il lavoro di edificazione del partito di base del segretario del comitato (del lavoro) del partito distrettuale e riferire sullo spirito della conferenza generale: il 7 maggio 2019 la conferenza di promozione locale per il lavoro di edificazione del partito nelle imprese di proprietà dello Stato della zona ad alta tecnologia di Donghu si è tenuta presso il Fiberhome Communications Group. Circa 30 persone hanno partecipato alla riunione, tra cui il vicedirettore del dipartimento di Organizzazione del Comitato di lavoro del partito della zona ad alta tecnologia di Donghu, Wan Ling e compagni affini, nonché persone incaricate di gestire e guidare l'attività di edificazione del partito all'interno delle imprese di proprietà dello Stato gestite centralmente dal distretto e sotto la sua gestione diretta.» (48) La zona ad alta tecnologia di Donghu (o Wuhan East Lake High-Tech Development Zone) è spesso chiamata «Optics Valley» (49) perché è qui che si concentra la produzione di componenti e sistemi optoelettronici, tra cui i cavi di fibre ottiche.

(99)

È da rilevare che nelle attività citate nel considerando precedente è coinvolta Fiberhome Group, la società madre di FTT. Nel sito web della società è menzionato il «sostegno alle politiche del governo» come uno degli elementi chiave del suo rapporto con il governo della RPC (50). Inoltre in relazione alle attività di edificazione del partito della società, Fiberhome è ritratta come un modello per altre imprese: «Il 17 maggio Optics Valley Construction Company ha organizzato una visita di studio per quadri e dipendenti del Fiberhome Technology Group, per visitare la mostra dei risultati scientifici e tecnologici, ascoltare conferenze di esperti e seguire il tour di ispezione del segretario generale Xi Jinping, rivisitare lo spirito dell'importante discorso del segretario generale Xi Jinping durante la sua ispezione di Hubei [...] Il compagno Hua Xiaodong, direttore dell'ufficio del presidente di Fiberhome Communications, si è concentrato sull'edificazione del partito di base del Fiberhome Technology Group, sulle misure innovative di edificazione del partito e sui risultati dell'edificazione del partito online, [...] Il direttore generale della società, il compagno Zhou Aiqiang, ha sottolineato che i quadri e i dipendenti della società devono abbinare lo studio e l'attuazione dello spirito degli importanti discorsi del segretario generale Xi Jinping allo spirito della zona ad alta tecnologia che promuove l'attuazione dello sviluppo di alta qualità di Optics Valley.» (51) Come evidenziato in quest'ultimo estratto, le attività di edificazione del partito sono da intendersi come strettamente legate allo sviluppo economico di Optics Valley.

(100)

Come indicato nel considerando 94, il governo della RPC sta anche espandendo ulteriormente il ruolo del PCC nel settore privato, accrescendo così ulteriormente la sua capacità di controllare le decisioni e le operazioni delle società private e di interferire in esse. La Commissione ha riscontrato ampi elementi di prova di quest'ultima interferenza nel caso dei produttori privati di cavi di fibre ottiche.

(101)

La società ZTT si vanta dell'interesse che il PCC e le autorità dimostrano nei confronti dell'impresa: «ZTT ha richiamato l'attenzione del partito comunista e dei leader di Stato per il suo sviluppo trasversale. I leader centrali, provinciali e municipali hanno ispezionato ZTT e le hanno espresso riconoscimento e incoraggiamento (52).» Inoltre il sito web della società rende conto delle sue attività di edificazione del partito e dei risultati ottenuti, nonché delle interazioni con il PCC e le autorità in questo senso. La società descrive, ad esempio, un'ispezione dell'attività di edificazione del partito presso la società da parte dei leader provinciali e municipali del partito e del governo: «Xue Jiping [Segretario del comitato di partito e presidente di ZTT], ha dichiarato che Zhongtian Technology è un'impresa manifatturiera chiave di Nantong e che lo sviluppo odierno non si può scindere dalla cura e dal sostegno dei comitati di partito e dei leader di governo a tutti i livelli, così come che il comitato di partito di Zhongtian Technology Group, sotto la guida dell'organizzazione superiore del partito, ha accuratamente creato le condizioni per favorire la promozione reciproca, il progresso comune e il duplice vantaggio dell'edificazione del partito e, al contempo, dello sviluppo aziendale. Ha evidenziato le due pratiche specifiche che Zhongtian Technology ha sintetizzato e plasmato sotto la guida della bandiera del partito. La prima è il sistema di lavoro degli ingegneri della patria spirituale di livello superiore. […]; La seconda è la banca della proprietà intellettuale avanzata che migliora la competitività di base dell'impresa coinvolgendo l'asse portante delle iniziative dei membri del partito, trasformando veramente i vantaggi dell'edificazione del partito in vantaggi di sviluppo e trasformando la saggezza del partito e delle masse in efficienza di sviluppo (53).» L'azienda sottolinea anche l'importanza delle sue attività legate al partito e della loro integrazione nelle operazioni della società: «Il comitato di partito di Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. è stato insignito del titolo onorifico di “Organizzazione di livello superiore del partito di base della provincia di Jiangsu” ed è diventato l'unica impresa nella zona di Nantong a ricevere tale onorificenza. Negli ultimi anni, sotto la guida di Xue Jiping, lavoratore modello nazionale, segretario di partito e presidente del consiglio di amministrazione, il comitato di partito di Zhongtian Technology è sempre rimasto fedele al principio guida di “concentrarsi sull'edificazione del partito che accompagna lo sviluppo e promuovere lo sviluppo attraverso l'edificazione del partito”, e ha attivamente esplorato modelli di edificazione del partito standardizzati e integrati, concentrandosi sull'integrazione del lavoro di edificazione del partito con la produzione e l'attività commerciale dell'impresa, la gestione dettagliata e lo sviluppo della cultura (54)

(102)

La Commissione ha anche constatato l'influenza del PCC sul gruppo Hengtong, un altro produttore di cavi di fibre ottiche con considerevoli quote di produzione interna ed esportazioni del prodotto in esame nell'UE. La società, pur essendo privata, ha pubblicato resoconti sul ruolo e sull'influenza del PCC, dei membri del PCC e dei comitati di partito all'interno della società, nonché su come la società si attiene alle strategie statali nelle proprie attività: «Senza la politica di riforma e apertura, oggi non ci sarebbe Hengtong; per quanto riguarda lo sviluppo futuro di Hengtong, la bandiera del partito deve volare alta nell'impresa. Cui Genliang, segretario del comitato di partito e presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Hengtong, ha dichiarato che il comitato di partito del gruppo Hengtong non ha mai dimenticato la sua intenzione originaria, ha sempre ricordato la sua missione e continuerà a forgiare il “motore rosso” dell'edificazione del partito, a dare impulso alla forza impetuosa di un nuovo ciclo di sviluppo dell'impresa e a sforzarsi di rispondere al questionario dell'era dello sviluppo di alta qualità. [...] Attraverso il sistema “una persona per due posizioni” che consente alla stessa persona di essere segretario di partito e direttore della società, a capo delle attuali 32 segreterie di sezione del partito del gruppo Hengtong ci sono i direttori generali di ciascuna società e l'efficacia dell'attività di edificazione del partito è inclusa nella valutazione generale delle filiali. [...] Ogni due anni il comitato di partito del gruppo [Hengtong] tiene un seminario sull'edificazione del partito per formulare il piano delle attività del gruppo per l'edificazione del partito nell'ambito delle “azioni prescritte” per l'attività annuale di ogni sezione del partito, mentre ogni sezione del partito sceglie una “azione innovativa facoltativa”, per far sì che il ramo aziendale consegua l'obiettivo di essere una “fortezza” e crei una “squadra di combattimento” del gruppo per l'edificazione del partito, garantisca che i membri del partito all'interno del personale si concentrino su onorificenze analoghe a quella della bandiera, crei “forze speciali” del gruppo per l'edificazione del partito e formi un modello del gruppo di edificazione del partito composto da “comitati di partito strategici, sezioni di partito per creare la fortezza e membri del partito per conseguire la bandiera [...] Lo sviluppo dell'impresa è inscindibile dalla corretta leadership del partito. Dobbiamo sempre essere grati e assumerci le nostre responsabilità pur rimanendo vincolati alla società.” Il comitato di partito del gruppo Hengtong si è assunto la grande responsabilità di seguire da vicino la strategia di sviluppo nazionale e ritiene che l'attività di edificazione del partito sia un modo per raggiungere la stretta integrazione dello sviluppo aziendale con la strategia nazionale e per cogliere importanti opportunità di crescita e rafforzamento (55)

(103)

La Commissione ha inoltre accertato che anche l'impresa privata YOFC è soggetta all'influenza dello Stato, in particolare attraverso il ruolo del PCC nelle operazioni della società. Il sito web della società dà conto di tale interazione nel descrivere un evento volto a celebrare il 97o anniversario della fondazione del PCC: «Alla riunione, il compagno Ma Jie, segretario del comitato di partito e presidente di YOFC, ha presentato una relazione importante. Il segretario Ma Jie ha sintetizzato in modo esauriente l'attività di edificazione del partito svolta dalla società e le condizioni operative dell'anno scorso, presentando poi i requisiti di lavoro per il futuro. Ha sottolineato: “L'anno scorso sotto la corretta guida delle organizzazioni di livello superiore, in linea con l'attuazione complessiva e i requisiti del comitato di lavoro del partito della zona ad alta tecnologia di Donghu, il comitato del partito della società ha studiato e attuato con attenzione lo spirito del 19o Congresso nazionale del Partito Comunista Cinese e si è concentrato sullo sviluppo generale di YOFC.” [...] Nella relazione, il segretario Ma Jie ha anche analizzato le sfide affrontate da YOFC nel 2018 e ha chiesto a tutti i membri del partito di attuare efficacemente le cinque misure strategiche della società per accelerarne la trasformazione e lo sviluppo. […] Ha chiesto: “[…] Guidati dallo spirito della relazione del 19o Congresso nazionale del Partito Comunista Cinese, e cogliendo il 30o anniversario di YOFC come un'opportunità, daremo nuovi contributi al luminoso futuro della società e ricreeremo nuove glorie (56).» Un anno dopo, in occasione del 98o anniversario del PCC, YOFC ha anche riferito che nel 2019 «il comitato di partito di YOFC è stato insignito del titolo onorifico di “Organizzazione di livello superiore del partito” della zona ad alta tecnologia di Donghu». Durante l'evento il presidente e segretario Ma Jie «ha invitato tutti i membri del partito a tenere alta la grande bandiera del socialismo con caratteristiche cinesi e ad affermare fermamente le “quattro coscienze”, rafforzare le “quattro autoconfidenze”, praticare i “due elementi da preservare”, apprendere dall'esempio, prendere a modello chi è più avanti, svolgere i propri compiti con diligenza, ereditare e portare avanti lo spirito pionieristico della vecchia generazione e lo spirito innovativo dei rivoluzionari e delle figure modello più avanzate, coinvolgere pienamente le sezioni di base del partito come fortezze da cui librare la battaglia e i membri pionieristici ed esemplari del partito, adoperarsi per la piena realizzazione degli obiettivi aziendali di YOFC nel 2019, e presentare in dono i risultati eccezionali ottenuti per il 98o anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese e per il 70o anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese (57)

(104)

Le strutture del PCC si sovrappongono anche personalmente agli organi di gestione aziendali di diversi produttori leader di cavi di fibre ottiche. La Commissione è venuta a conoscenza del fatto che il presidente e azionista di controllo di ZTT, Xue Jiping, è un membro del PCC e segretario del comitato di partito (58). Nel caso di FTT, un altro grande produttore di cavi di fibre ottiche, il presidente del consiglio di amministrazione, Lu Guoqing, è un membro del PCC (59), mentre altri due alti dirigenti ricoprono anche le cariche di segretario e vicesegretario del comitato di partito (60). Come già evidenziato nel considerando 102, Cui Genliang, azionista di controllo del produttore privato di cavi di fibre ottiche Hengtong Group, non è solo il presidente del consiglio di amministrazione della società ma anche il segretario del comitato di partito. Ha anche partecipato al 12o e 13o Congresso Nazionale del Popolo in veste di rappresentante (61). Inoltre, come accertato nel considerando 103, il presidente del consiglio di amministrazione di YOFC, Ma Jie, ricopre la carica di segretario del comitato di partito ed è un membro del PCC (62).

(105)

La presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche la sezione 3.1.1.8) e nella fornitura di materie prime e materiali esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato (63). Di conseguenza la presenza dello Stato nelle imprese, ivi comprese quelle di proprietà dello Stato, operanti nel settore dei cavi di fibre ottiche e in altri settori correlati (come quello finanziario e dei materiali) consente al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi.

3.1.1.5.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

(106)

L'orientamento dell'economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell'economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso il sistema di pianificazione della RPC comporta che le risorse siano assegnate a settori designati dal governo come strategici o comunque importanti dal punto di vista strategico, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato (64).

(107)

L'apparecchiatura utilizzata per fabbricare i cavi di fibre ottiche è considerata un prodotto chiave dal governo della RPC, come si evince dai documenti relativi alle politiche e da elenchi pubblici (65). Tale classificazione riveste grande importanza perché ammette determinati settori a fruire di una serie di politiche specifiche e di misure di sostegno concepite per stimolare lo sviluppo in ogni settore (66). In quanto componenti chiave dell'infrastruttura delle reti internet, i cavi di fibre ottiche svolgono un ruolo di primaria importanza nell'installazione di reti in fibra ottica e di internet a banda larga. Lo sviluppo di quest'ultima nella RPC è guidato e gestito da numerosi piani, direttive e altri documenti emessi a livello nazionale, regionale e comunale e reciprocamente interconnessi. Tra gli esempi di tali documenti relativi alle politiche chiave figurano, a livello centrale: il 13o piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica popolare cinese (2016-2020) (67) e il 13o piano quinquennale di accompagnamento per le industrie strategiche emergenti (SEI) (68), il piano «Made in China 2025» (69), il piano «Internet Plus» (70), la strategia «La Cina a banda larga» (71), le Opinioni guida dell'Ufficio generale del Consiglio di Stato sull'accelerazione della costruzione di una rete a banda larga ad alta velocità e sull'applicazione di tariffe più basse per una connessione internet più veloce (72), o il piano di azione triennale per la costruzione di grandi progetti di infrastrutture informatizzate (73). Queste disposizioni politiche centrali sono riprese e applicate anche a livello regionale e locale, come ad esempio nel piano d'azione del Guangdong su «Internet Plus» (2015-2020) (74). A questo proposito i documenti di pianificazione relativi ad altri settori e pubblicati a livello regionale e locale possono collegarsi allo sviluppo di internet in termini di orientamento strategico, in particolare l'attuazione del piano «Internet Plus», come nel caso del 13o piano quinquennale per il settore petrolchimico dello Hebei (75).

(108)

Le politiche di cui sopra sono state all'origine dell'attenzione rivolta dallo Stato allo sviluppo di reti e infrastrutture in fibra ottica e, di conseguenza, dello sviluppo del mercato dei cavi di fibre ottiche e al relativo sostegno statale. Inoltre l'attuazione di tali politiche è stata anche strettamente legata all'attuazione di politiche superiori e favorita dall'attuazione di dette politiche superiori, come ad esempio lo sviluppo dell'industria dell'informazione (documento pertinente: «Guida per lo sviluppo dell'industria dell'informazione» del ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione (MIIT) e della Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme (NDRC)), dell'industria dei big data (documento pertinente: «Piano di sviluppo per l'industria dei big data (2016-2020) del MIIT»), del cloud computing (documento pertinente: «Piano di azione triennale per lo sviluppo del cloud computing (2017-2019) del MIIT»), o «dell'Internet delle cose» (documento pertinente: «Comunicazione dell'ufficio generale del MIIT sulla promozione globale della costruzione e dello sviluppo dell'Internet mobile delle cose») (76). In altre parole, i cavi di fibre ottiche spiccano per essere un prodotto di fondamentale importanza per il governo della RPC nella costruzione di reti e infrastrutture a servizio di interi strati di settori d'intervento chiave per quanto riguarda la connettività e il digitale, sotto lo sviluppo e la supervisione dello Stato. Sulla scorta dei documenti relativi alle politiche citati ai considerando 107 e 108, il governo della RPC interviene per attuare le politiche correlate e interferisce nel libero gioco delle forze di mercato nel settore dei cavi di fibre ottiche, in particolare promuovendo e sostenendo quest'ultimo settore con vari mezzi.

(109)

Il governo della RPC orienta lo sviluppo del settore dei cavi di fibre ottiche secondo una vasta gamma di strumenti. La Commissione ha reperito elementi di prova di progetti specifici, oltre all'istituzione di fondi di orientamento e zone industriali statali, che riflettevano la gamma di strumenti di sostegno offerti dalle autorità pubbliche ai produttori di cavi di fibre ottiche e alla loro catena del valore.

(110)

Un esempio di iniziative del fondo di orientamento e delle autorità locali a sostegno del settore dei cavi di fibre ottiche attraverso un progetto di sviluppo di capacità nello Shandong è stato evidenziato come segue da una società partecipante: «La fase I del progetto, che prevede un investimento totale di 1,8 miliardi di CNY e consiste nella costruzione di 6 torri di filatura di fibre ottiche e 12 linee di produzione di fibre ottiche, segnerà una svolta nell'industria della fibra ottica dello Shandong. [...] L'ingresso di fondi di investimento azionari statali ha permesso alle imprese di ridurre i costi di finanziamento, di migliorare la loro solidità finanziaria e il loro rapporto di garanzia, ha guidato la trasformazione dei modelli aziendali e ha assicurato gli aggiornamenti» (77). Un'altra fonte conferma che l'obiettivo del progetto è l'attuazione di politiche generali dello Stato, come quelle elencate ai considerando da 106 a 108, che a loro volta fanno affidamento sulla fibra ottica: «lo sviluppo di internet è inscindibile dagli strumenti di trasmissione ad alta velocità e gli strumenti di trasmissione ad alta velocità sono ricavati da una buona fibra ottica. Shandong Zhiguang Communication Technology Co., Ltd. è un'impresa ad alta tecnologia costruita per attuare l'azione strategica «Made in China 2025», la strategia nazionale per lo sviluppo economico basato sull'informazione, nonché per soddisfare le esigenze dei progetti chiave nazionali quali «Big Data», «Internet Plus» e «Digital China». La fibra ottica, un materiale con il «gene» naturale della scienza e della tecnologia, ha ora messo radici ed è sbocciato nella città di Zaozhuang (78)

(111)

La Commissione ha riscontrato anche un caso in cui è stato istituito un fondo finanziato dal comune nella città di Suzhou per un importo fino a 1 miliardo di CNY, reso disponibile per alleviare la pressione finanziaria derivante dalle difficoltà economiche di Tongding Interconnection Information, uno dei produttori cavi di fibre ottiche. La vocazione del fondo è anche quella di facilitare il percorso delle imprese verso la quotazione in borsa (79).

(112)

Inoltre, come accennato al considerando 98, la Commissione ha riscontrato che tra le zone di sviluppo di industrie speciali finanziate dal governo della RPC, la East Lake New Technology Industry Development Zone a Wuhan è servita da importante base di produzione per i cavi di fibre ottiche. In quanto parte delle «zone di sviluppo nazionale dell'industria ad alta tecnologia» approvate dal Consiglio di Stato e «zona nazionale di dimostrazione dell'innovazione locale», è diventata la prima base dell'industria optoelettronica della RPC (chiamata anche «China Optics Valley» — cfr. il considerando 98). I produttori di cavi di fibre ottiche che operano nella zona hanno usufruito di varie tipologie di incentivi e sostegno statale (80).

(113)

Inoltre tra gli strumenti attraverso i quali il governo della RPC orienta lo sviluppo del settore dei cavi di fibre ottiche vi sono anche le sovvenzioni statali dirette. Il rapporto annuale 2019 del produttore esportatore FTT conferma che alla fine del 2019 la società aveva 393,8 milioni di CNY di reddito differito in sovvenzioni governative e 45,8 milioni di CNY di sovvenzioni governative sotto forma di «altre entrate» (81). Il rapporto annuale 2019 del produttore esportatore ZTT conferma che alla fine del 2019 la società aveva 150,3 milioni di CNY di reddito differito in sovvenzioni governative e 361,1 milioni di CNY di sovvenzioni governative connesse alle attività quotidiane della società (82). Inoltre il rapporto annuale 2019 del produttore di cavi di fibre ottiche Hengtong Group dimostra che nel 2019 il reddito differito della società costituito da sovvenzioni governative ammontava a 81,8 milioni di CNY e che le sovvenzioni specificate legate alle attività quotidiane della società ammontavano a 268,3 milioni di CNY (83).

(114)

Per quanto riguarda i materiali utilizzati nella produzione di cavi di fibre ottiche, la Commissione ha rilevato che l'aramide, una fibra sintetica ottenuta chimicamente e utilizzata come materiale per la produzione di cavi di fibre ottiche, è classificata dal governo della RPC — analogamente alle fibre ottiche (cfr. il considerando 107) — fra i prodotti chiave nel Catalogo guida dei prodotti e servizi chiave nelle industrie strategiche emergenti (84). Tale classificazione ha posto questa materia prima al centro di varie politiche del governo della RPC. L'aramide è stata quindi inserita nei documenti di pianificazione della RPC, come ad esempio il piano di attuazione per la trasformazione e l'aggiornamento dell'industria manifatturiera delle fibre chimiche (2017 - 2020) (il piano di attuazione), nel quale figura come elemento chiave in termini di accelerazione dello sviluppo (85). È stato accertato che l'aramide era anche inclusa in almeno un ulteriore documento di pianificazione: il piano di promozione dello sviluppo dell'industria dei nuovi materiali di Hebei 2016, nel quale si indicava alle parti interessate pertinenti di accelerare in particolare lo sviluppo delle fibre aramidiche, attraverso il Torch Programme nazionale di Handan (86).

(115)

Più in generale le fibre chimiche sono soggette alla regolamentazione statale e alle politiche di gestione del mercato non solo a livello centrale (ad esempio, attraverso il piano di attuazione), ma anche a livello regionale e locale attraverso i documenti di pianificazione, come ad esempio il piano di azione della provincia dello Zhejiang per la trasformazione globale e l'aggiornamento delle industrie manifatturiere tradizionali, nei quali le fibre chimiche rappresentano una delle dieci industrie chiave soggette a una gestione politica specifica (87), o il 13o piano quinquennale per lo sviluppo dell'industria chimica nella provincia dello Jiangsu (2016-2020). Nelle disposizioni di quest'ultimo piano riguardanti i nuovi materiali chimici, l'attenzione è posta in particolare sul sostegno allo sviluppo e all'industrializzazione di applicazioni a valle ad alto valore aggiunto come le «fibre ad alte prestazioni», che possono comprendere le fibre utilizzate nella produzione di cavi di fibre ottiche. A questo proposito il piano impone anche all'industria di ridurre i costi di produzione e di «eliminare le strozzature nelle forniture per quanto riguarda i materiali di supporto chiave a monte» (88).

(116)

Per quanto riguarda un altro materiale di base, il polietilene, ci sono elementi di prova che dimostrano la gestione della produzione da parte dello Stato: la Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme (NDRC) ha incluso determinati processi produttivi del polietilene nel suo repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale, dove una sottosezione dell'«elenco ristretto» riguarda i prodotti petrolchimici e in particolare include il «polietilene o cloruro di polivinile ottenuto dall'acetilene con una produzione annuale inferiore a 200 000 tonnellate» (89).

(117)

In termini generali, l'industria chimica, dalla quale i produttori di cavi di fibre ottiche si riforniscono di un certo numero di materiali (cfr. i considerando 90 e 114), è considerata un settore importante dal governo della RPC. Ciò trova riscontro nel gran numero di piani, direttive e altri documenti relativi al settore chimico emanati a livello nazionale, regionale e comunale. L'obiettivo di questi documenti è gestire numerosi aspetti del funzionamento del settore chimico in generale, influenzando così, ad esempio, i sottosettori che producono i vari composti chimici a monte utilizzati per fabbricare le materie prime chimiche impiegate nella produzione di cavi di fibre ottiche (ad esempio quelle elencate nei considerando 90 e 114), in particolare in termini di sviluppo della catena del valore, di modelli di approvvigionamento, di scelta della tecnologia, di localizzazione della produzione o di sostegno politico (90).

(118)

In particolare anche nel caso delle fibre di vetro, che costituiscono uno dei materiali, la Commissione ha confermato che lo Stato è intervenuto nella distribuzione geografica della loro produzione attraverso le disposizioni del 13o piano quinquennale per l'industria dei materiali da costruzione (2016-2020) (91), segnatamente ordinando di sviluppare la produzione in special modo nella provincia dello Jiangxi, interferendo così nel libero processo decisionale degli operatori economici interessati.

(119)

Come menzionato anche nella relazione, nella RPC i prezzi dell'elettricità, che costituiscono uno dei fattori produttivi dei cavi di fibre ottiche, non sono basati sul mercato e sono anche influenzati da distorsioni significative (attraverso la fissazione centrale dei prezzi, la differenziazione dei prezzi e nelle pratiche di acquisto diretto di energia) (92).

(120)

Tale coinvolgimento del governo e delle autorità locali nell'intera catena del valore dei cavi di fibre ottiche produce un effetto distorsivo quantomeno potenziale sui prezzi. Attraverso i mezzi sopra descritti, il settore dei cavi di fibre ottiche e i settori che producono le materie prime utilizzate per produrli sono soggetti all'intervento pubblico; il governo della RPC dirige e controlla praticamente tutti gli aspetti dello sviluppo e del funzionamento della catena del valore dei cavi di fibre ottiche.

(121)

In sintesi il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori, compresi i produttori di cavi di fibre ottiche e dei materiali utilizzati per la loro produzione, a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

3.1.1.6.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

(122)

Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l'equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla RPC, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell'economia del paese, non da ultimo perché le procedure d'insolvenza risentono di una serie di carenze che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d'insolvenza, spesso esercitando un'influenza diretta sull'esito del procedimento (93).

(123)

Nella RPC le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni (94). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti di uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l'introduzione di procedure di gara. Queste disposizioni tuttavia sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato (95). Nell'assegnazione dei terreni, inoltre, le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l'attuazione dei piani economici (96).

(124)

Analogamente a quanto avviene in altri settori dell'economia cinese, i produttori di cavi di fibre ottiche sono soggetti all'ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che tali società sono soggette anche alle distorsioni dall'alto verso il basso derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata delle norme in materia fallimentare e patrimoniale. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. La Commissione ha pertanto concluso in via preliminare che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinese non funzionano correttamente, con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni nella RPC. Sulla base degli elementi di prova disponibili, tali considerazioni sembrano pienamente applicabili anche nel settore dei cavi di fibre ottiche e nei settori che fabbricano le materie prime utilizzate per la produzione del prodotto in esame.

(125)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore dei cavi di fibre ottiche e nei settori che fabbricano le materie prime utilizzate per produrre il prodotto in esame.

3.1.1.7.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

(126)

Nella RPC non può svilupparsi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti all'organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni essenziali dell'Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva (97). Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale (98). La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l'accesso all'intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Il risultato è che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza (99). Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali nella RPC.

(127)

Non ci sono stati elementi di prova che dimostrino che le società che producono cavi di fibre ottiche o i relativi materiali non sono sottoposte al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore dei cavi di fibre ottiche è dunque interessato dalle distorsioni dei costi salariali sia direttamente (quando il prodotto in esame è fabbricato) sia indirettamente (quando i produttori di cavi di fibre ottiche devono accedere al capitale o ai materiali di imprese soggette allo stesso sistema riguardante il lavoro nella RPC).

3.1.1.8.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino del regolamento di base: l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato

(128)

L'accesso al capitale per gli attori societari nella RPC è soggetto a varie distorsioni.

(129)

In primo luogo il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali (100), che nel concedere l'accesso ai finanziamenti prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche rimangono collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato in ultima analisi sono nominati dal PCC) (101) e, come avviene per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e secondo gli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato (102). Questa situazione è aggravata da ulteriori norme in vigore, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti (103).

(130)

Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l'affidabilità creditizia del mutuatario, gli elementi di prova schiaccianti, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell'applicazione dei vari strumenti giuridici.

(131)

Ad esempio il governo della RPC ha chiarito molto di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere supervisionate dal PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e di gestione delle imprese (104). Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali devono ora prendere in considerazione, in particolare, come le entità «rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell'economia reale», e in particolare come «sono al servizio delle industrie strategiche ed emergenti» (105).

(132)

Inoltre i rating delle obbligazioni e del credito risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo della RPC e dal peso dell'eventuale garanzia implicita da parte del governo. Le stime indicano chiaramente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente a rating internazionali più bassi (106).

(133)

Queste problematiche sono aggravate da ulteriori norme in vigore, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti (107). Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli attori sul mercato.

(134)

In secondo luogo gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell'utile sul capitale investito. Quanto precede è illustrato dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.

(135)

In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell'ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni indotte dal governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti al tasso di riferimento, o al di sotto di esso, rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti (108). Recentemente i media ufficiali della RPC hanno riferito che il PCC ha chiesto di «guidare il tasso di interesse del mercato dei prestiti verso il basso» (109). Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi (underpricing) e di conseguenza l'utilizzo eccessivo di capitale.

(136)

La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell'efficienza dell'assegnazione del capitale, senza alcun segnale di una stretta creditizia, che invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Ne consegue che i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo della RPC ha scelto di evitare le insolvenze. Le emissioni di crediti inesigibili sono state quindi gestite spostando il debito e creando cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.

(137)

In sostanza, malgrado le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali.

(138)

Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore dei cavi di fibre ottiche non è sottoposto agli interventi pubblici nel sistema finanziario di cui sopra. La Commissione ha anche appurato che i principali produttori di cavi di fibre ottiche hanno beneficiato di sovvenzioni pubbliche (cfr. considerando 113). Pertanto il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.

3.1.1.9.   Natura sistemica delle distorsioni descritte

(139)

La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell'economia cinese. Gli elementi di prova disponibili dimostrano che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui alle sezioni da 3.1.1.2 a 3.1.1.5 e alla parte A della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell'economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui alle sezioni da 3.1.1.6 a 3.1.1.8 e alla parte B della relazione.

(140)

La Commissione rammenta che per produrre cavi di fibre ottiche è necessaria un'ampia gamma di materiali. A questo riguardo, secondo gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, la maggior parte dei materiali utilizzati dai produttori esportatori inclusi nel campione proveniva dalla RPC. Quando i produttori di cavi di fibre ottiche acquistano/appaltano tali materiali nella RPC, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio i fornitori di materiali impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli di governo e a tutti i settori.

(141)

Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dei cavi di fibre ottiche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei materiali (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un materiale che di per sé è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il materiale di cui è fatto il materiale e così via. Nella presente inchiesta non sono stati presentati elementi di prova o argomentazioni precise e adeguate per dimostrare il contrario.

3.1.1.10.   Conclusioni

(142)

Dall'analisi esposta nelle sezioni da 3.1.1.2 a 3.1.1.9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all'intervento della RPC nella sua economia in generale, nonché nel settore dei cavi di fibre ottiche e nella relativa catena di approvvigionamento, è emerso che i prezzi o i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel presente caso.

(143)

La Commissione ha pertanto proceduto alla costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel presente caso, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione in appresso.

3.1.1.11.   Osservazioni delle parti interessate

(144)

Nel corso dell'inchiesta sono pervenute osservazioni dalla CCCME, dal governo della RPC e dal produttore esportatore ZTT.

(145)

In primo luogo la CCCME ha affermato che l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC non riconosce il concetto di distorsioni significative, e che non esiste alcun articolo dell'accordo antidumping che permetta di utilizzare, per la determinazione del valore normale, dati provenienti da un paese terzo che non possono riflettere i prezzi o il livello dei costi del paese esportatore. Nelle inchieste antidumping il valore normale deve essere determinato sulla base di costi o prezzi di vendita delle società nel paese d'origine o almeno sulla base di costi o prezzi che possano riflettere il livello di costo o di prezzo nel paese d'origine. Pertanto la CCCME ha ritenuto che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base fosse incoerente con l'accordo antidumping e non dovesse essere applicato in questo caso. Secondo la CCCME il calcolo del valore normale costruito dall'UE dovrebbe anche essere conforme all'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping e alla relativa interpretazione dell'organo d'appello, fornita nel caso UE — Biodiesel (Argentina) (DS473) (di seguito «UE — Biodiesel»). Le distorsioni significative nel paese esportatore dovrebbero rientrare nella definizione di vendite non eseguite nel corso di «normali operazioni commerciali» o di una «particolare situazione di mercato». Inoltre la CCCME ha dichiarato che ai sensi dell'articolo 2.2 dell'accordo antidumping, la costruzione del valore normale è consentita solo in assenza di vendite nel corso delle normali operazioni commerciali. L'espressione «normali operazioni commerciali» può essere interpretata come indicante vendite e acquisti regolari caratterizzati dall'intenzione del venditore di realizzare un profitto. Inoltre l'articolo 2.2.1 dell'accordo antidumping stabilisce che le vendite di un prodotto possono essere trattate come non rientranti nell'ambito di normali operazioni commerciali e quindi non considerate «soltanto se [...] si sono verificate nell'arco di un periodo prolungato, in quantitativi consistenti e a prezzi che non consentono il rientro di tutti i costi». In tale contesto la CCCME ha anche sostenuto che il denunciante non ha dimostrato che le presunte distorsioni significative rientrassero nella categoria di vendite «non eseguite nel corso di normali operazioni commerciali» o di una «particolare situazione di mercato».

(146)

La Commissione ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, siano pienamente coerente con gli obblighi dell'Unione europea in ambito OMC e con la giurisprudenza citata dalla CCCME. In via preliminare, la Commissione osserva che la relazione dell'OMC su UE — Biodiesel non riguardava l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ma di una disposizione specifica dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Ad ogni modo la legislazione dell'OMC, secondo l'interpretazione che ne danno il panel dell'OMC e l'organo d'appello dell'OMC nel caso UE-Biodiesel, consente l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tale adeguamento è necessario e motivato. L'esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi applicati nel paese esportatore inadeguati alla costruzione del valore normale. In tali circostanze, l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prevede che i costi di produzione e di vendita siano costruiti sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, compresi quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. Per quanto riguarda l'argomentazione relativa al denunciante, la base giuridica e gli elementi di prova della denuncia riguardavano le condizioni di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Come specificato al punto 3 dell'avviso di apertura, la Commissione ha ritenuto che la denuncia fornisse sufficienti elementi di prova di distorsioni significative, come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, per avviare l'inchiesta su tale base. Nell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non vi sono altri requisiti probatori del tipo asserito da questa parte. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.

(147)

La CCCME ha anche affermato che il denunciante non ha fornito elementi di prova sufficienti per giustificare eventuali risultanze di «distorsioni significative» nell'industria cinese di cavi di fibre ottiche. Secondo la CCCME la relazione costituisce solo un'introduzione generale a determinate politiche e condizioni di mercato e al presunto intervento pubblico della Cina in alcuni settori, e la denuncia non ha fornito alcun elemento di prova concreto che indichi come il governo interferisca effettivamente nelle operazioni commerciali quotidiane delle società di cavi di fibre ottiche. La CCCME ha fatto riferimento a questo proposito alla sentenza dell'organo d'appello dell'OMC nel caso USA — Misure compensative (DS437), dichiarando che l'argomentazione relativa all'esistenza di «distorsioni significative» dovrebbe essere supportata da elementi di prova sufficienti, non solo dalla presunta esistenza di un intervento pubblico, e che tale analisi e determinazione dovrebbe essere fatta caso per caso.

(148)

Secondo la CCCME era responsabilità del denunciante e della Commissione fornire ulteriori elementi di prova che dimostrassero adeguatamente l'esistenza delle presunte «distorsioni significative» nell'industria dei cavi di fibre ottiche. La CCCME ha sostenuto che la Commissione aveva pertanto l'obbligo di esaminare la situazione di tutti i produttori cinesi che hanno collaborato/inclusi nel campione e di stabilire, per ciascuno di essi, l'eventuale distorsione dei fattori dei costi di produzione e di vendita. Ha inoltre ritenuto che, anche se la Commissione decidesse alla fine di applicare l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, sostituire tutti i dati e i fattori di costo utilizzati per costruire il valore normale per tutte le società con dati provenienti da un paese terzo non è ragionevole e non è conforme alle disposizioni del regolamento di base; secondo la formulazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, solo i costi di produzione e di vendita per i quali è stata dimostrata l'esistenza di distorsioni sono sostituiti da prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.

(149)

A ulteriore sostegno di tale argomentazione, la CCCME ha dichiarato che il denunciante e la Commissione non sono riusciti a dimostrare l'esistenza di distorsioni nei mercati interni per la fornitura di tutte le materie prime dei cavi di fibre ottiche e che quindi la sostituzione dei costi per tutte le materie prime non può essere giustificata. Inoltre, anche se il denunciante e la Commissione disponessero di elementi di prova a dimostrazione delle distorsioni nei settori di determinate materie prime, senza prove sufficienti a dimostrare l'esistenza di distorsioni anche nei settori di altre materie prime, la fonte di dati per i costi di queste ultime dovrebbero essere i documenti contabili dei produttori cinesi che hanno collaborato.

(150)

La CCCME ha inoltre affermato che i costi del lavoro contenuti nei documenti contabili dei produttori cinesi di cavi di fibre ottiche erano esenti da distorsioni e pertanto dovrebbero essere trattati come dati non distorti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base e utilizzati per costruire il valore normale. A questo proposito la CCCME ha sostenuto che il denunciante non ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza di distorsioni di questi costi nel settore cinese dei cavi di fibre ottiche. Secondo la CCCME era irragionevole e ingiusto sostituire i costi del lavoro con quelli di un paese terzo, perché questi sono influenzati da una combinazione di diversi fattori e i costi medi del lavoro sono diversi anche tra produttori cinesi diversi, e ancora di più in paesi diversi. La CCCME ha aggiunto che il paese rappresentativo selezionato dalla Commissione era uno dei 50 paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina, e in questi paesi il costo del lavoro è significativamente diverso. La CCCME ha avanzato argomentazioni simili riguardo ai prezzi dell'energia.

(151)

In risposta alle argomentazioni relative agli elementi di prova sufficienti nella fase di apertura, la Commissione rammenta che il punto 3 dell'avviso di apertura faceva riferimento a una serie di elementi prima facie del mercato cinese dei cavi di fibre ottiche, a dimostrazione di come tale mercato subisse gli effetti delle distorsioni presenti nella catena del valore dei cavi di fibre ottiche della RPC. La Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova riportati nell'avviso di apertura fossero sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione ha chiarito infatti che, sebbene la determinazione dell'effettiva esistenza di distorsioni significative e il conseguente uso del metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), avvengano solo al momento della divulgazione provvisoria e/o definitiva delle informazioni, l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), stabilisce l'obbligo di raccogliere i dati necessari per l'applicazione di tale metodologia quando l'inchiesta è stata avviata su tale base. In questo caso la Commissione ha ritenuto sufficienti gli elementi di prova prima facie presentati dal denunciante in merito alle distorsioni significative per avviare l'inchiesta su tale base. L'avviso di apertura lo ha chiaramente specificato al punto 3, conformemente all'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base. La Commissione ha pertanto intrapreso le azioni necessarie per poter applicare il metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base in caso di conferma dell'esistenza di distorsioni significative nel corso dell'inchiesta. L'argomentazione della CCCME è stata pertanto respinta.

(152)

Per quanto riguarda l'argomentazione relativa al carattere generale degli elementi di prova contenuti nella relazione, la Commissione osserva che l'esistenza delle distorsioni significative che determinano l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è collegata all'esistenza, nella relazione, di un capitolo settoriale specifico o di informazioni relative a un mercato specifico che comprende il prodotto in esame, o a società specifiche. La relazione descrive vari tipi di distorsioni presenti nella RPC, che sono trasversali e applicabili a tutta l'economia cinese e che incidono sui prezzi e/o sulle materie prime nonché sui costi di produzione del prodotto in esame. Inoltre la relazione non costituisce l'unica fonte di elementi di prova utilizzata dalla Commissione ai fini della sua determinazione, in quanto vi sono ulteriori elementi di prova utilizzati a tal fine.

(153)

La Commissione rammenta inoltre che il caso USA — Misure compensative non riguardava né l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che nella presente inchiesta rappresenta la base giuridica pertinente per la determinazione del valore normale, e nemmeno il settore del dumping. Tale controversia riguardava una situazione fattuale diversa, concernente l'interpretazione dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC e non l'accordo antidumping. Ad ogni modo, come esposto sopra, gli elementi di prova presentati nella fase di apertura si riferivano chiaramente al mercato cinese dei cavi di fibre ottiche e dunque al prodotto in esame nel presente caso. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(154)

Per quanto riguarda l'argomentazione della CCCME sulla sostituzione dei costi di produzione e di vendita per i produttori cinesi con tutti i dati di un paese terzo o su base individuale, la Commissione ricorda che una volta stabilito che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza di distorsioni significative per tale paese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), la Commissione ha la facoltà di costruire il valore normale utilizzando i prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a). L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), consente l'utilizzo di costi sul mercato interno soltanto se si accerta positivamente che sono esenti da distorsioni. Tuttavia, alla luce degli elementi di prova disponibili sui fattori produttivi dei singoli produttori esportatori, non è stato possibile stabilire che i costi di produzione e di vendita del prodotto in esame fossero esenti da distorsioni. L'argomentazione della CCCME è stata pertanto respinta.

(155)

Per quanto riguarda le argomentazioni relative alle distorsioni nei mercati delle materie prime e dell'energia, la Commissione ha già affrontato la questione della sufficienza degli elementi di prova nella fase di apertura, in cui rientrano anche le presunte distorsioni che riguardano i materiali. Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha inoltre stabilito, nelle sezioni da 3.1.1.3 a 3.1.1.8, che i mercati dei materiali utilizzati dai produttori di cavi di fibre ottiche nella RPC erano soggetti a numerose distorsioni significative, non solo specifiche ma anche di natura trasversale. La stessa situazione si applicava ai produttori di materiali più elementari utilizzati per fabbricare materie prime per i cavi di fibre ottiche, e così via. La Commissione ha pertanto constatato che tutti i costi dei materiali impiegati nella produzione di cavi di fibre ottiche, compresa l'energia, erano, almeno potenzialmente, distorti nella RPC. Il fatto che, come sostenuto dalla CCCME, vi siano differenze significative nei costi dell'energia tra i diversi paesi non modifica la valutazione della Commissione per quanto riguarda la distorsione dei prezzi dell'energia nella RPC. A tale proposito l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base consente l'utilizzo dei costi sul mercato interno dei materiali nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni. Mentre alcune parti interessate hanno fornito informazioni sui costi dei materiali, non vi erano elementi di prova nel fascicolo a conferma del fatto che il prezzo o il costo di una specifica materia prima, compreso il costo dell'energia, fosse esente da distorsioni. Pertanto non è stato possibile utilizzare i costi o i prezzi dei materiali praticati sul mercato interno per la costruzione del valore normale e l'argomentazione è stata respinta.

(156)

Per quanto riguarda l'argomentazione relativa alle distorsioni in relazione ai costi salariali, la Commissione ribadisce la sua spiegazione dei considerando precedenti in termini di sufficienza degli elementi di prova nella fase di apertura. Inoltre, pur riconoscendo che i costi salariali possono variare da un paese all'altro o addirittura da un settore all'altro, la Commissione, a seguito della sua inchiesta, ha constatato, come specificato nella sezione 3.1.1.7, che nella RPC il mercato del lavoro ha risentito di distorsioni a livello nazionale. Le questioni inerenti al mercato del lavoro cinese, tra cui l'assenza di sindacati indipendenti dal governo e le restrizioni alla mobilità della forza lavoro a causa del sistema di registrazione dei nuclei familiari esercitano un effetto distorsivo sulla definizione dei salari nella RPC per tutti gli operatori economici. Il fatto che i costi salariali potrebbero essere diversi in altri paesi o potrebbero variare all'interno della RPC non altera tale conclusione. Al riguardo, sebbene l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base consenta di utilizzare i costi sul mercato interno, compresi i costi salariali, qualora si determini con certezza l'assenza di distorsioni, il fascicolo non contiene elementi di prova che dimostrino che le distorsioni a livello nazionale non siano applicabili ai produttori di cavi di fibre ottiche. Di conseguenza non è stato possibile utilizzare i costi salariali praticati sul mercato interno per la costruzione del valore normale e l'argomentazione è stata respinta.

(157)

La CCCME ha dichiarato inoltre che era irragionevole usare le SGAV e i profitti delle società in un paese terzo per costruire il valore normale per gli esportatori cinesi. Poiché l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), fa riferimento alle «distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia», secondo la CCCME l'effetto delle presunte distorsioni significative non dovrebbe essere esteso alle SGAV e ai profitti. La CCCME ha aggiunto che non sono stati forniti elementi di prova per dimostrare che fosse inopportuno usare le SGAV e i profitti dei produttori cinesi per costruire il valore normale. Inoltre la CCCME ha sostenuto che le SGAV e i profitti dei diversi produttori nello stesso settore (o anche all'interno dello stesso gruppo) variano significativamente, e se il produttore nel paese rappresentativo finalmente selezionato ha una proporzione relativamente più alta di SGAV e profitti, allora sarà costruito un valore normale più alto, il che è ingiusto. La CCCME ha anche contestato che, nel caso della società pertinente proposta in Turchia (Prysmian Kablo Ve Sistemleri AS), il reddito proveniente dalle vendite del prodotto in esame rappresentava più dell'89 % del suo reddito totale, mentre i dati disponibili sulle SGAV e sui profitti si riferivano all'intera società anziché al solo prodotto in esame. In tale contesto secondo la CCCME i dati relativi alle SGAV e ai profitti utilizzati dalla Commissione per costruire il valore normale non potevano essere considerati come un «congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» e, in ultima analisi, le SGAV e i margini di profitto non dovrebbero essere sostituiti da quelli dei produttori dei paesi terzi.

(158)

A titolo di risposta la Commissione osserva che, una volta stabilito che, a causa dell'esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno di tale paese, il valore normale è costruito, per ciascun produttore esportatore, in base a prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. La Commissione sottolinea che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), richiede specificamente che il valore normale costruito comprenda un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. Se nel corso dell'inchiesta, sulla base di tutti gli elementi di prova del fascicolo, la Commissione dimostra l'esistenza di distorsioni significative che interessano il prodotto in esame nel paese esportatore, non è necessario che essa dimostri che i costi effettivi delle SGAV di questi produttori esportatori erano effettivamente esenti da distorsioni.

(159)

Quanto al fatto che sia equo utilizzare i dati delle SGAV di un produttore proposto in un potenziale paese rappresentativo, la Commissione è guidata nella sua scelta dai criteri dei bilanci recenti pubblicamente disponibili e della redditività. In tale processo la preferenza è data ai dati che provengono da un paese potenzialmente rappresentativo. In tutte le fasi di tale valutazione le parti interessate hanno l'opportunità di presentare osservazioni sui dati aziendali proposti successivamente. Nella presente inchiesta sia i criteri menzionati in termini di scelta finale dei dati aziendali, sia l'analisi delle osservazioni sulle note successive relative ai fattori produttivi sono stati debitamente applicati ed eseguiti. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(160)

Per quanto riguarda l'argomentazione relativa all'adeguatezza specifica dei dati della società Prysmian Kablo Ve Sistemleri AS rispetto alla quota delle vendite dei suoi vari prodotti, la Commissione ha affrontato la questione dell'adeguatezza dei dati finanziari della società al considerando 227, dove ha respinto la relativa argomentazione generale della CCCME.

(161)

Per quanto riguarda le politiche di sostegno e le sovvenzioni finanziarie per i produttori di cavi di fibre ottiche a cui si fa riferimento nella denuncia, la CCCME ha indicato che, trattandosi di un'industria ad alta tecnologia, l'introduzione di politiche per promuoverne lo sviluppo è normale, e non ha luogo solo in Cina, ma anche in altri paesi in cui non vi sono presunte distorsioni significative. Inoltre, secondo la CCCME, il fatto che le società abbiano ricevuto sovvenzioni non è in alcun modo correlato al metodo di calcolo del margine di dumping, inoltre le sovvenzioni non possono essere equiparate a distorsioni del mercato e non devono dare luogo a prezzi sleali.

(162)

La Commissione ricorda che, al fine di stabilire l'esistenza di distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la possibile incidenza di uno o più dei fattori distorsivi elencati in tale disposizione è analizzata per quanto riguarda i prezzi e i costi nel paese esportatore. In tale contesto, in primo luogo, a parte il fatto che tale argomentazione è generica e priva di fondamento, la Commissione osserva che la struttura dei costi e i meccanismi di formazione dei prezzi in altri mercati (comprese le questioni relative al sostegno finanziario) sono in ogni caso irrilevanti per la presente inchiesta che riguarda l'esistenza di distorsioni significative nella RPC. In secondo luogo, nell'analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, è fondamentale valutare se i produttori hanno, almeno potenzialmente, accesso a finanziamenti concessi da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente, o se ricevono altri finanziamenti statali che interferiscono con le forze di mercato e quindi hanno un'incidenza sui prezzi o sui costi dichiarati. Dal momento che i produttori cinesi di cavi di fibre ottiche e i produttori di materiali sono soggetti ai piani e alle direttive del governo, come spiegato nella sezione 3.1.1.5, essi godono anche dell'accesso ai finanziamenti attraverso il sistema finanziario cinese, come rilevato alla sezione 3.1.1.8. La Commissione ha anche constatato che alcuni produttori di cavi di fibre ottiche hanno dichiarato le sovvenzioni nelle loro relazioni annuali, come specificato al considerando 113. Le sovvenzioni sono solo uno degli elementi, insieme a tutti gli altri elementi pertinenti nel contesto dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), che possono dimostrare l'esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore, in quanto rappresentano un'altra forma di intervento pubblico che interferisce con le forze del libero mercato e ha un'incidenza sui prezzi o sui costi. Di conseguenza la Commissione ha respinto l'argomentazione della CCCME.

(163)

Per quanto riguarda i riferimenti del denunciante alle risultanze dell'inchiesta sui prodotti in fibra di vetro originari della RPC e dell'Egitto (110), la CCCME ha indicato che i prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti e i cavi di fibre ottiche sono due prodotti diversi e appartengono a gruppi di prodotti diversi. Pertanto le risultanze di quell'inchiesta non hanno alcuna relazione con i cavi di fibre ottiche e non dovrebbero essere considerate come elementi di prova sulle distorsioni significative asserite nel presente caso. Secondo la CCCME gli elementi di prova forniti dal denunciante non si riferivano specificamente all'effettivo settore oggetto dell'inchiesta ed erano quindi insufficienti e irrilevanti.

(164)

Le risultanze della Commissione nell'inchiesta sui prodotti in fibra di vetro, cui si fa riferimento nella denuncia, sono pertinenti per tutti i settori industriali della RPC, almeno per quanto riguarda le distorsioni trasversali che interessano i fattori produttivi in tutti i settori o le distorsioni relative al funzionamento del sistema socioeconomico della RPC. Inoltre alcune delle politiche e dei piani specifici che riguardano il settore dei prodotti in fibra di vetro possono anche riguardare, direttamente o indirettamente, il settore dei cavi di fibre ottiche, soprattutto quando fanno parte dello stesso programma o della stessa politica generale che riguarda settori simili. La Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova presentati dalla denuncia fossero collegati e applicabili al settore dei cavi di fibre ottiche e sufficienti per avviare la sua inchiesta, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 9, e dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e). In ogni caso la Commissione ha stabilito, attraverso la presente inchiesta e in modo dettagliato nelle sezioni da 3.1.1.2 a 3.1.1.9, che esistono una serie di politiche e distorsioni significative che giustificano l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, nel presente caso. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(165)

La CCCME ha infine contestato l'argomentazione del denunciante secondo cui il fatto che la SASAC abbia il «controllo effettivo» di una società costituisce un elemento di prova sufficiente dell'esistenza di distorsioni significative. La CCCME ha inoltre sostenuto che la Commissione dovrebbe considerare tutti i fattori rilevanti nella loro interezza al fine di valutare correttamente se la partecipazione statale dia luogo o meno a un'interferenza dello Stato che influenza materialmente e significativamente i comportamenti commerciali delle società per quanto riguarda il processo decisionale, la definizione dei prezzi e l'organizzazione della produzione. La CCCME ha aggiunto che tale interferenza è proibita dalla legge della Repubblica popolare cinese sui beni di proprietà dello Stato delle imprese, il cui articolo 6 prevede che «il Consiglio di Stato e i governi popolari locali svolgono, secondo la legge, le funzioni di contributore, in base ai principi di separazione degli organi di governo e delle imprese, di separazione delle funzioni amministrative degli affari pubblici e delle funzioni di contributore dei beni di proprietà dello Stato, e di non intervento nelle operazioni commerciali legittime e indipendenti delle imprese». A questo proposito la CCCME ha dichiarato che la SASAC, nel suo ruolo di azionista indiretto di FTT, svolge solo la funzione di contributore ma non interferisce nelle operazioni quotidiane delle società. La CCCME ha anche messo in dubbio che le relazioni della società con la SASAC indichino la presenza, in qualsiasi forma, di distorsioni significative. Infine la CCCME ha sostenuto che il denunciante, nel formulare l'argomentazione di cui sopra, non ha considerato le interconnessioni tra i produttori dell'Unione e numerosi esportatori, nel senso che la maggior parte dei produttori dell'Unione denuncianti e sostenitori hanno società collegate o filiali nella RPC e/o importano essi stessi cavi di fibre ottiche dalla RPC.

(166)

A titolo di risposta la Commissione osserva innanzitutto che l'argomentazione della CCCME confonde erroneamente due diversi elementi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, ossia quelli del primo e del secondo trattino. L'argomentazione della CCCME ignora inoltre che il criterio giuridico richiesto in questa disposizione è l'incidenza «potenziale» di tali elementi e non quella effettiva. Il primo elemento riguarda le imprese «che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento» e non è limitato al ruolo di chi abbia il «controllo effettivo» come sembra suggerire la CCCME. Al contrario il secondo elemento dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), riguarda la presenza dello Stato che consenta «di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi». Sono due elementi distinti e devono essere letti insieme alla frase introduttiva dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), che si riferisce alla considerazione della loro incidenza «potenziale» e non reale. L'analisi della sezione 3.1.1.3 mostra la titolarità e il controllo del governo della RPC nel settore dei cavi di fibre ottiche, anche per quanto riguarda specificamente i produttori esportatori inclusi nel campione. Analogamente l'analisi della sezione 3.1.1.4 mostra come il governo della RPC possa interferire con i prezzi o i costi nell'attività del settore dei cavi di fibre ottiche, anche per quanto riguarda specificamente i produttori esportatori inclusi nel campione. Questa argomentazione può quindi essere respinta già su tale base. In sostanza la capacità di controllo da parte di un ente statale come la SASAC può esercitare una significativa interferenza nel mercato dando luogo a distorsioni del mercato come descritto nelle sezioni sopra citate del presente regolamento. La qualifica di semplice «contributore» che non interferisce con le operazioni quotidiane in base al citato articolo 6 della legge della RPC sui beni di proprietà dello Stato delle imprese non altera il ruolo dello Stato tramite la SASAC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, e non esclude tale possibilità in base al pertinente criterio di «possibile incidenza», anche qualora si legga in combinazione con altri articoli di detta legge. Ciò costituisce un chiaro elemento di prova di come lo Stato punti a influenzare l'economia attraverso le imprese controllate dallo Stato, e attraverso il suo ruolo in queste imprese (111). In particolare, per quanto riguarda il ruolo di «contributore», l'articolo 12 della suddetta legge stabilisce che «un organismo che svolge le funzioni di contributore per conto del corrispondente governo del popolo beneficia del rendimento delle attività totali, partecipa ai principali processi decisionali, alla selezione dei dirigenti e gode di altri diritti di contributore in relazione alle imprese oggetto di investimento statale secondo la legge» (112). Questi ultimi diritti enumerati del «contributore» confermano la sua possibile influenza sul funzionamento dell'impresa controllata, almeno in termini di orientamenti chiave dello sviluppo commerciale e delle decisioni strategiche della società, in particolare attraverso le nomine di dirigenti chiave coinvolti nelle decisioni che si ripercuotono necessariamente sulle operazioni commerciali quotidiane, anche per quanto riguarda i prezzi o i costi. Infine, ferma restando la questione relativa al controllo da parte della SASAC, la Commissione ha rinvenuto anche numerosi elementi di prova che indicano l'esistenza di distorsioni significative nel settore dei cavi di fibre ottiche, in cui operano, ad esempio, la società FTT (e gli altri produttori), nelle sezioni da 3.1.1.5 a 3.1.1.8. In ultimo, per quanto riguarda i rapporti tra i produttori dell'UE e gli esportatori cinesi, essi non sono pertinenti ai fini della valutazione del ruolo di controllo svolto nella RPC dalla SASAC su FTT, e in ogni caso sono stati analizzati a lungo nei considerando da 408 a 415 del presente regolamento. Le argomentazioni della CCCME sono state pertanto respinte.

(167)

Il governo della RPC ha affermato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base dell'UE non è conforme all'articolo 2.2 e 2.2.1.1 dell'accordo antidumping, citando il fatto che la metodologia di adeguamento dei costi dell'UE è stata ritenuta incompatibile con l'interpretazione data dall'organo d'appello dell'OMC nel caso UE — Biodiesel, nonché dal panel nel caso UE — Adeguamento dei costi (DS494).

(168)

Per quanto riguarda l'argomentazione del governo della RPC relativa al caso UE — Biodiesel, il punto di vista della Commissione è espresso nel considerando 146. Per quanto riguarda il caso UE — Adeguamento dei costi, la Commissione rammenta che sia l'UE sia la Federazione russa hanno presentato ricorso contro le risultanze del panel, che non sono definitive e quindi, secondo la giurisprudenza consolidata dell'OMC, non hanno uno status giuridico nel sistema dell'OMC, non essendo state avallate da decisioni dei membri dell'OMC. In ogni caso, nella relazione del panel relativa a tale controversia si è ritenuto in modo specifico che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base esulassero dall'ambito della controversia stessa. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(169)

Il governo della RPC ha inoltre affermato, con riferimento alla relazione, che la Commissione aveva emesso relazioni dello stesso tipo solo su alcuni paesi selezionati, il che fa sorgere perplessità circa la violazione del principio del trattamento nazionale e del trattamento della nazione più favorita. Il governo della RPC ha inoltre affermato che, per quanto riguarda le precedenti inchieste sui prodotti originari della RPC, non è stato effettuato alcun esame relativo all'esistenza di distorsioni del mercato nelle industrie dell'UE e nelle loro industrie a monte o relativo all'eventualità che i dati di terzi utilizzati nei procedimenti siano stati interessati da distorsioni del mercato. Pertanto la logica di base dell'intero sistema d'inchiesta basata sull'articolo 2, paragrafo 6 bis, non può essere considerata coerente di per sé, e tanto meno equa. Il governo della RPC ha inoltre affermato che non esiste un concetto universalmente accettato di «distorsione del mercato» tra gli economisti e che il criterio di «distorsione significativa del mercato» di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è stato pienamente dimostrato e manca di supporto teorico e di riconoscimento internazionale. Secondo il governo della RPC i concetti e i criteri di base di «mercato», «distorsione» e «significativo» dovrebbero essere discussi e definiti e, in mancanza di una conclusione finale o di un consenso su quest'ultimo, non vi è nemmeno la possibilità di definire con precisione la «distorsione significativa del mercato» e quindi è assurdo e improduttivo stabilire qualsiasi disposizione legale o norma internazionale su questa base. Il governo della RPC ha rilevato infine che è impossibile che le diverse economie che adottano i principi dell'economia di mercato utilizzino disposizioni identiche, poiché ogni economia può avere differenze istituzionali, ed è insostenibile dal punto di vista logico considerare le differenze nel sistema o nella disposizione come elemento di prova di distorsioni significative del mercato. Secondo il governo della RPC quest'ultimo approccio può essere considerato solo come discriminatorio e protezionista.

(170)

Per quanto riguarda l'argomentazione del governo della RPC in merito alla violazione delle clausole relative al trattamento nazionale e al trattamento della nazione più favorita, la Commissione ricorda che, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, una relazione è elaborata per un paese solo se la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative in un determinato paese o un determinato settore di tale paese. Non appena le nuove disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sono entrate in vigore a dicembre 2017, la Commissione ha ottenuto tali indicazioni di distorsioni significative per la Cina. La Commissione ha pubblicato anche una relazione sulle distorsioni in Russia a ottobre 2020 (113) e non è escluso che ne seguiranno altre. Inoltre, come sopra indicato, l'esistenza di relazioni non è una condizione obbligatoria per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis. L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), stabilisce le condizioni per l'elaborazione di relazioni per paese da parte della Commissione; inoltre, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera d), i denuncianti non sono tenuti a utilizzare la relazione né, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), l'esistenza di una relazione per paese è una condizione per avviare un'inchiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis. A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza di distorsioni significative in qualunque paese, presentati dai denuncianti in ottemperanza ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), è possibile avviare un'inchiesta su tali basi. Di conseguenza le norme riguardanti distorsioni significative specifiche per paese si applicano a tutti i paesi senza alcuna distinzione e indipendentemente dall'esistenza di una relazione per paese. Ne consegue che le norme che disciplinano le distorsioni nazionali non violano il principio del trattamento della nazione più favorita. Per quanto riguarda le presunte distorsioni nell'UE, la Commissione osserva che, oltre al fatto che questa argomentazione del governo della RPC è generica e del tutto priva di fondamento, le distorsioni presenti nell'UE e che riguardano le società dell'UE non sono oggetto dell'analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che riguarda il paese esportatore. Il concetto è quindi giuridicamente irrilevante per l'industria dell'Unione nel contesto specifico delle inchieste antidumping. Per quanto riguarda l'argomentazione relativa ai diversi paesi che adottano diversi regimi di economia di mercato, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, si applicano solo in presenza di distorsioni significative nel paese esportatore laddove vi sia un intervento pubblico sostanziale che interferisce con i costi e i prezzi e quindi non incidono sui diversi regimi delle varie economie di mercato a meno che non vi sia un intervento pubblico significativo che interferisce con le forze di mercato. Sulla base di tutto ciò la Commissione ha respinto tali argomentazioni.

(171)

Per quanto riguarda l'asserzione formulata nella fase di apertura dal governo della RPC circa la mancata analisi dei dati di terzi utilizzati nei procedimenti della Commissione per stabilire se fossero interessati o meno da distorsioni del mercato, la Commissione ricorda che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), essa procede alla costruzione del valore normale in base a dati scelti diversi dai prezzi e dai costi sul mercato interno del paese esportatore solo qualora sia accertato che tali dati sono i più appropriati a riflettere prezzi e costi esenti da distorsioni. In questo processo la Commissione è tenuta a usare solo dati esenti da distorsioni. A questo proposito le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sulle fonti proposte per la determinazione del valore normale nelle prime fasi dell'inchiesta. La decisione finale della Commissione su quali dati esenti da distorsioni debbano essere usati per calcolare il valore normale tiene pienamente conto di queste osservazioni.

(172)

Per quanto riguarda l'osservazione del governo della RPC sul concetto di «distorsione significativa del mercato», la Commissione nota che tale argomentazione è generica e teorica e non indica perché e in che modo il concetto utilizzato nel regolamento di base sarebbe in qualche modo viziato. La Commissione ricorda inoltre che nel contesto della procedura che ha portato all'adozione della proposta legislativa, la Commissione ha pubblicato una valutazione d'impatto contenente anche dettagli relativi al concetto di distorsione significativa e ai criteri utilizzati, seguita da una consultazione pubblica e da una conferenza delle parti interessate. Anche il governo della RPC ha partecipato attivamente a questo processo intervenendo nella conferenza delle parti interessate. Il risultato del processo consultivo è stato pienamente preso in considerazione nella procedura che ha portato all'adozione della proposta legislativa, e successivamente nel processo legislativo che ha portato all'adozione della presente disposizione. L'articolo 2, paragrafo 6 bis, definisce in modo chiaro il concetto di «distorsioni significative» ai fini dell'applicazione del regolamento di base dell'UE. Inoltre l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), specifica quali elementi insieme alla loro possibile incidenza verrebbero presi in considerazione nel valutare l'esistenza di distorsioni significative. Le differenze nei sistemi economici non svolgono alcun ruolo in questa valutazione, dato che quest'ultima può essere effettuata solo in relazione al paese che esporta il prodotto in esame. Per quanto riguarda l'asserzione di discriminazione, la Commissione osserva che il regolamento di base, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6 bis, non si applica a nessun paese specifico né prevede discriminazioni tra paesi. Si applica solo quando nel corso di un'inchiesta si asserisce l'esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore (qualsiasi paese) interessato dal procedimento, sulla base degli elementi di prova del fascicolo. Di conseguenza la Commissione ha respinto tali argomentazioni.

(173)

Il governo della RPC ha affermato inoltre che la relazione prodotta dai servizi della Commissione presentava vizi sostanziali sia dal punto di vista fattuale che giuridico. Secondo il governo della RPC la denuncia si basa su conclusioni errate che hanno origine dalla relazione nonché dalle inchieste passate che sono state utilizzate dal denunciante come nuovi elementi di prova nell'inchiesta attuale. Il governo della RPC ha asserito che allo stesso modo la Commissione non si è allineata con la posizione neutrale dell'autorità di inchiesta, incoraggiando l'industria dell'UE ad avanzare accuse su distorsioni significative del mercato in Cina nella denuncia, il che viola il più basilare spirito giuridico di equità e giustizia. Secondo il governo della RPC gli elementi di prova presentati sono insufficienti, poiché non indicano la situazione del mercato del prodotto in esame e il denunciante non ha fornito nessun'altra relazione o prova che dimostri la distorsione del mercato cinese dei prodotti interessati. Né il denunciante né la Commissione sono stati in grado di dimostrare esattamente come le politiche e le misure del governo della RPC abbiano influenzato il meccanismo dei prezzi del mercato di una specifica industria in Cina.

(174)

Per quanto riguarda l'argomentazione del governo della RPC relativa ai vizi e alle conclusioni errate contenuti nella relazione, la Commissione osserva che tale relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della RPC, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, e altre fonti affidabili indipendenti. La relazione è stata resa pubblica a partire da dicembre 2017, cosicché le parti interessate avessero ampie possibilità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione o sugli elementi di prova su cui essa si basa. Il governo della RPC ha indicato i vizi della relazione in termini puramente generici e astratti e al contempo si è astenuto dal fornire qualsiasi confutazione sulla sostanza e sugli elementi di prova in essa contenuti. I denuncianti possono basarsi su elementi di prova e risultanze di inchieste passate, nella misura in cui siano pertinenti e che la loro legalità non sia stata smentita da un'autorità giudiziaria. L'articolo 2, paragrafo 6 bis, garantisce che i procedimenti siano neutrali e imparziali e che i diritti di difesa di tutte le parti siano rispettati durante tutta l'inchiesta. La Commissione osserva che la possibilità offerta ai denuncianti di presentare asserzioni ed elementi di prova su eventuali distorsioni dei prezzi e dei costi in paesi in cui potrebbero esistere distorsioni significative indotte dallo Stato non può essere interpretata come una pratica sleale e ingiusta che incoraggia la presentazione di tali asserzioni. Per quanto riguarda l'osservazione del governo della RPC circa l'insufficienza degli elementi di prova nella fase di apertura, la Commissione ricorda che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), qualora rilevi che gli elementi di prova presentati dal denunciante in merito a distorsioni significative sono sufficienti, la Commissione può decidere di avviare un'inchiesta su tale base. Tuttavia la determinazione dell'effettiva sussistenza e incidenza di distorsioni significative e il conseguente ricorso al metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), avvengono solo al momento della divulgazione provvisoria e/o definitiva delle informazioni a seguito di un'inchiesta. La sussistenza e l'incidenza delle distorsioni significative non sono confermate nella fase di apertura, come sostenuto dal governo della RPC, ma solo nel corso di un'inchiesta approfondita. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(175)

Per quanto riguarda i riferimenti contenuti nella denuncia alle sovvenzioni concesse dalla RPC, il governo della RPC ha osservato che l'UE ha concesso molte sovvenzioni, il che potrebbe indicare una distorsione del mercato, e che il denunciante non ha dimostrato che la sovvenzione è stata effettivamente un intervento pubblico che ha avuto un impatto significativo sul mercato o un effetto distorsivo sul prezzo o sul costo dei prodotti interessati. Il governo della RPC ha sottolineato che, secondo l'articolo 32.1 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC, contro una sovvenzione di un altro membro non possono essere presi provvedimenti specifici che non siano conformi alle disposizioni del GATT 1994.

(176)

Come spiegato dalla Commissione al considerando 162, l'asserzione relativa alla concessione di sovvenzioni da parte dell'UE, in ogni caso del tutto infondata, non ha alcuna rilevanza ai fini della valutazione delle distorsioni nel paese esportatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b). Secondo lo stesso considerando, le sovvenzioni devono essere considerate come uno dei mezzi di intervento attraverso il quale vengono attuate dallo Stato specifiche politiche pubbliche distorsive, e quindi non è necessario stabilire il loro impatto specifico. In ogni caso, come affermato al considerando 174, la sussistenza e l'incidenza delle distorsioni significative non sono confermate nella fase di apertura ma solo dopo un'inchiesta approfondita. Infine, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 32.1 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC, l'attuale inchiesta e il metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, riguardano il calcolo del valore normale nel contesto del dumping sulle importazioni di merci e non possono essere considerati come un'azione specifica contro le sovvenzioni concesse dalla RPC. Pertanto qualsiasi riferimento all'articolo citato è irrilevante. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(177)

Il produttore esportatore ZTT ha osservato che la costruzione da parte della Commissione del valore normale sulla base dei costi di produzione e di vendita o dei valori di riferimento in un paese rappresentativo appropriato va contro l'impegno dell'UE nell'ambito degli accordi dell'OMC, in particolare gli impegni assunti ai sensi della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC. Secondo ZTT a partire dal 12 dicembre 2016 l'UE non dovrebbe discostarsi dal metodo standard per la determinazione del valore normale dei produttori di paesi esportatori, che prevede soltanto l'utilizzo dei prezzi e dei costi sul mercato interno del paese esportatore, salvo diversamente ammesso da altre disposizioni dell'OMC, tra cui l'accordo antidumping. ZTT ha inoltre affermato che l'articolo 2 dell'accordo antidumping non consente l'uso di informazioni diverse da quelle del paese esportatore per stabilire il valore normale. Anche se in circostanze eccezionali è necessario costruire il valore normale, i dati relativi ai costi di produzione e alle SGAV e ai profitti devono essere ottenuti presso le fonti del paese di esportazione. Secondo ZTT non vi era nulla nell'accordo antidumping che permettesse di derogare a questa regola generale e lo stesso accordo non contemplava la nozione di distorsioni significative. A tal proposito ZTT ha fatto riferimento alla definizione di valore normale nell'articolo 2.1 dell'accordo antidumping e alle circostanze eccezionali descritte nell'articolo 2.2 dello stesso accordo in cui il valore normale potrebbe essere stabilito sulla base di un prezzo comparabile del prodotto simile quando viene esportato in un paese terzo appropriato, purché tale prezzo sia rappresentativo, o sulla base del costo di produzione nel paese d'origine più un importo ragionevole per le SGAV e i profitti. ZTT ha aggiunto che l'accordo antidumping prevede che i costi siano di norma calcolati in base ai documenti contabili tenuti dall'esportatore o dal produttore interessato a condizione che tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti del paese esportatore e riflettano ragionevolmente i costi associati alla produzione e alla vendita del prodotto in esame e che, analogamente, gli importi relativi alle SGAV e ai profitti siano basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nell'ambito di normali operazioni commerciali, da parte dell'esportatore o del produttore interessato oppure, qualora non sia possibile determinarli su questa base, che siano calcolati sulla base di altre fonti, ma sempre sul mercato interno del paese d'origine.

(178)

ZTT ha inoltre fatto riferimento alla sentenza nel caso UE — Biodiesel, secondo la quale le autorità incaricate dell'inchiesta non erano autorizzate a valutare i costi riportati nei documenti contabili tenuti dall'esportatore/produttore in base a un valore di riferimento non collegato ai costi di produzione nel paese d'origine. ZTT ha dichiarato che, alla luce della relazione dell'organo d'appello in tale caso, il confronto ai sensi dell'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping deve essere fatto tra i costi riportati nei documenti contabili del produttore/esportatore, da un lato, e i costi effettivamente sostenuti da quel produttore, dall'altro. Infine ZTT ha sottolineato il fatto che, secondo la relazione dell'organo d'appello per quel caso, le distorsioni in Argentina che causavano una differenza tra i prezzi interni e internazionali della principale materia prima del prodotto in esame non erano di per sé una base sufficiente ai sensi dell'articolo 2.2.1.1 per concludere che i documenti contabili del produttore non riflettevano ragionevolmente i costi della materia prima associati alla produzione e alla vendita del prodotto in esame, o per non tener conto di tali costi nella costruzione del valore normale dello stesso. Di conseguenza ZTT ha concluso che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, è incompatibile con gli accordi dell'OMC, compreso il protocollo di adesione della Cina all'OMC, e con la giurisprudenza dell'organo di conciliazione.

(179)

In linea con le sue osservazioni al considerando 146, la Commissione ha respinto le argomentazioni di ZTT sulla presunta incompatibilità generale con gli accordi dell'OMC della costruzione da parte della Commissione del valore normale sulla base dei costi di produzione e di vendita o dei valori di riferimento in un paese rappresentativo appropriato. Nello stesso considerando la Commissione ha affrontato la questione della rilevanza del caso UE — Biodiesel e le risultanze dell'organo d'appello a questo proposito per la presente inchiesta. Per quanto riguarda gli impegni assunti ai sensi della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC, la Commissione rammenta che nei procedimenti antidumping riguardanti prodotti provenienti dalla Cina, le parti della sezione 15 del protocollo che non sono ancora scadute continuano ad applicarsi nella determinazione del valore normale, sia per quanto riguarda lo standard di economia di mercato sia per quanto riguarda il ricorso a un metodo che non sia basato su un rigoroso confronto con i prezzi o i costi cinesi. Per tutte queste ragioni tali argomentazioni sono state pertanto ritenute infondate.

(180)

ZTT ha anche sostenuto che il settore dei cavi di fibre ottiche è esente da distorsioni e che, al massimo, solo alcuni materiali di quel mercato potrebbero essere distorti. A sostegno di questa argomentazione ZTT ha dichiarato che: la relazione a cui si riferisce la denuncia non contiene alcuna discussione specifica o dettagliata sul settore dei cavi di fibre ottiche; non si può concludere che tutti i materiali siano distorti o che lo stesso mercato dei cavi di fibre ottiche sia distorto; il denunciante non ha addotto elementi di prova sull'esistenza di una presenza statale nelle imprese cinesi che interferiva con i prezzi o i costi del mercato dei cavi di fibre ottiche e nella denuncia è stata riportata solo una descrizione generale della Cina quale economia di mercato socialista; le società presenti sul mercato dei cavi di fibre ottiche non sono controllate dallo Stato, anche se quest'ultimo potrebbe possedere partecipazioni in queste società (il settore privato possiede in ogni caso la maggioranza della società) e non sono stati presentati elementi di prova per dimostrare se la proprietà statale si verifichi nella maggior parte del mercato dei cavi di fibre ottiche in Cina o se quindi il mercato nel suo complesso sia stato distorto.

(181)

La Commissione ha già affrontato l'argomentazione generale relativa alla mancanza di elementi di prova specifici nella denuncia per quanto riguarda il settore dei cavi di fibre ottiche ai considerando 152 e 154. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, gli elementi di prova presentati dai denuncianti sul fatto che nella RPC l'industria dei cavi di fibre ottiche è, almeno potenzialmente, soggetta a distorsioni significative che soddisfano i criteri dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), erano sufficienti per avviare l'inchiesta sulla base di tale disposizione. Più specificatamente l'esistenza delle distorsioni significative che determinano l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è collegata all'esistenza di un capitolo settoriale specifico o di informazioni relative a un mercato specifico che comprende il prodotto in esame. A tale riguardo, come evidenziato nelle sezioni da 3.1.1.2 a 3.1.1.9, la Commissione ha stabilito nella presente inchiesta l'esistenza di distorsioni significative nell'industria dei cavi di fibre ottiche e nei settori dei materiali collegati. L'uso dei costi sul mercato interno nella costruzione del valore normale è consentito dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), solo se nel corso dell'inchiesta è stato accertato che essi sono esenti da distorsioni. A tale riguardo, tuttavia, non vi erano elementi di prova positivi circa l'assenza di distorsioni nei fattori produttivi dei singoli produttori esportatori. L'argomentazione di ZTT su questo aspetto è stata pertanto respinta.

(182)

Per quanto riguarda l'argomentazione di ZTT relativa al controllo da parte dello Stato dei produttori di cavi di fibre ottiche, la Commissione ha riscontrato elementi di prova di tale controllo come descritto nella sezione 3.1.1.3. La Commissione ricorda che una partecipazione di maggioranza da parte dello Stato non è un prerequisito per un controllo effettivo da parte di quest'ultimo. Più in generale la Commissione ha stabilito, nelle sezioni da 3.1.1.3 a 3.1.1.5, che il mercato dei cavi di fibre ottiche (in termini sia di produttori di cavi di fibre ottiche che di produttori di materiali utilizzati nella loro fabbricazione) era in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità della RPC. La suddetta argomentazione di ZTT a questo proposito è stata quindi respinta.

(183)

ZTT ha inoltre affermato che gli elementi di prova forniti dal denunciante circa l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali di cavi di fibre ottiche o influenzano in altro modo le forze del libero mercato nel settore dei cavi di fibre ottiche si riferiscono ai settori a valle, piuttosto che al mercato di cavi di fibre ottiche a monte. Per quanto riguarda i riferimenti della denuncia al fatto che i materiali fossero soggetti a distorsioni, la società ha asserito che gli elementi di prova erano «inconsistenti» e ha sottolineato la mancanza di chiarezza sul fatto che le «fibre ad alte prestazioni» incoraggiate dal 13o piano quinquennale fossero o meno fibre ottiche (o in cosa consistesse il sostegno del piano) o la mancanza di informazioni sulle fibre di aramide nella relazione alla pagina indicata. ZTT ha osservato inoltre, riguardo al riferimento del denunciante agli elementi di prova della relazione relativi al sostegno alle fibre di vetro, che queste ultime sono un settore e un mercato completamente diverso rispetto alle fibre ottiche e ai cavi, e quindi l'argomentazione è irrilevante per la valutazione del prodotto in esame, mentre non è stato dimostrato quale sostegno sia stato fornito e come sia stato distorto il mercato.

(184)

La questione della sufficienza degli elementi di prova contenuti nella denuncia è già stata affrontata, tra gli altri, al precedente considerando 181. Nella sua inchiesta la Commissione ha stabilito che, poiché i cavi di fibre ottiche sono la componente chiave delle reti a fibre ottiche, il settore dei cavi di fibre ottiche è strettamente legato allo sviluppo di tali reti, e dipendente da esso, ed è quindi soggetto, nella stessa misura, agli effetti delle politiche statali e dei relativi documenti strategici che hanno gestito lo sviluppo delle reti internet, nonché dell'attuazione delle politiche generali relative alle tecnologie, alle applicazioni e ai servizi basati su internet, come specificamente descritto ai considerando 107 e 108. Questi documenti strategici hanno dato allo Stato, attraverso vari mezzi, la capacità di interferire con le forze di mercato in molte aree e mercati in cui erano utilizzate reti a fibre ottiche, e quindi i cavi di fibre ottiche. Le risultanze della Commissione hanno quindi confermato che la RPC ha messo in atto politiche o misure pubbliche che influenzano le forze del libero mercato nel settore dei cavi di fibre ottiche. Fermo restando quanto sopra, la Commissione ha anche accertato che il settore dei cavi di fibre ottiche era interessato anche da altri tipi di distorsioni significative, descritte nelle sezioni 3.1.1.3, 3.1.1.4 e da 3.1.1.6 a 3.1.1.8. L'argomentazione di ZTT è stata quindi respinta.

(185)

Per quanto riguarda le argomentazioni relative alla mancanza di chiarezza degli elementi di prova contenuti nella relazione e citati nella denuncia, la Commissione ha accertato nel corso dell'inchiesta che almeno uno dei materiali per i cavi di fibre ottiche (l'aramide) è definito come «fibra ad alte prestazioni» in almeno un documento strategico. Per quanto riguarda il sostegno previsto per questo prodotto dal 13o piano quinquennale, la Commissione ha accertato nella sua relazione che le misure di sostegno sono un elemento di accompagnamento intrinseco dei documenti di pianificazione della RPC, in particolare nel caso del 13o piano quinquennale a livello centrale (114). La Commissione ha anche determinato con certezza che l'aramide è stata oggetto di vari documenti di pianificazione politica, anche sulla base degli elementi di prova della relazione (cfr. considerando 114). Per quanto riguarda i riferimenti del denunciante alle fibre di vetro nell'insieme degli elementi di prova della relazione, la Commissione osserva che tali fibre possono essere utilizzate come materiali per la fabbricazione di cavi di fibre ottiche, e quindi tale riferimento era pertinente per l'apertura dell'inchiesta. Per quanto riguarda la distorsione correlata, la Commissione ha descritto le proprie risultanze nel considerando 118. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(186)

Inoltre, per quanto riguarda l'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale nei mercati dei cavi di fibre ottiche, ZTT ha dichiarato che non sono stati presentati elementi di prova e che le risultanze del regolamento sui prodotti in fibra di vetro a tale riguardo riguardavano un mercato diverso. ZTT ha inoltre asserito che, analogamente, sono stati presentati solo elementi di prova generici riguardo alle distorsioni dei costi salariali, cosa che non dimostra l'esistenza di distorsioni del mercato del lavoro nel caso dei cavi di fibre ottiche.

(187)

Come spiegato al considerando 163, le risultanze della Commissione nell'inchiesta sui prodotti in fibra di vetro, a cui ZTT fa riferimento nel contesto della denuncia, erano basate su elementi di prova contenuti nella relazione, rilevanti per tutti i settori industriali della RPC, e pertanto i riferimenti a tali risultanze da parte del denunciante erano giustificati. In ogni caso la Commissione ha stabilito attraverso la sua inchiesta, nella sezione 3.1.1.6, che nel settore dei cavi di fibre ottiche vi è stata, anche potenzialmente, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare o patrimoniale, anche per quanto riguarda il prodotto in esame. Analogamente, per quanto riguarda i costi salariali, il denunciante ha fatto riferimento agli elementi di prova della relazione, che riguardano tutto il tessuto industriale della RPC, e che sono quindi rilevanti per il mercato dei cavi di fibre ottiche. In ogni caso la Commissione ha anche stabilito attraverso la sua inchiesta, come descritto specificamente nella sezione 3.1.1.7, che il settore dei cavi di fibre ottiche è interessato dalle distorsioni dei costi salariali sia direttamente che indirettamente. L'argomentazione di ZTT è stata quindi respinta.

(188)

Per quanto riguarda i riferimenti alle sovvenzioni presenti nella denuncia, ZTT ha affermato che non è vero che sono servite ad attuare obiettivi di politica pubblica o che sono state concesse per far sì che le imprese non operino in maniera indipendente dallo Stato.

(189)

La Commissione ritiene che il denunciante abbia fornito elementi di prova sufficienti del fatto che le varie sovvenzioni sembravano legate al raggiungimento di obiettivi politici (come l'industrializzazione, lo sviluppo tecnologico o la trasformazione industriale), che la Commissione ha ritenuto indicativi della possibile esistenza di un certo tipo di distorsione indotta dallo Stato e sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta sulla base dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

(190)

Per quanto riguarda le distorsioni relative alle materie prime, ZTT ha dichiarato di essere una società completamente integrata verticalmente, e quindi i suoi materiali vengono acquistati da società collegate ed è improbabile che i suoi prezzi fossero distorti dai mercati a monte. ZTT ha affermato inoltre di aver fornito informazioni pertinenti riguardo alla produzione di materiale a monte da parte di società collegate. Secondo ZTT, non essendo stati addotti elementi di prova che il mercato di cavi di fibre ottiche fosse di per sé distorto, non vi era alcun elemento di prova che dimostrasse che i costi di ZTT fossero distorti. ZTT ha anche sottolineato che nella costruzione del valore normale sarebbe opportuno utilizzare, tra i suoi costi, quelli per i quali non è stata dimostrata alcuna distorsione.

(191)

Come indicato in precedenza, in particolare al considerando 181, la Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova del fascicolo fossero sufficienti per avviare l'inchiesta. In conseguenza di quest'ultima considerazione la Commissione ha stabilito che sono stati interessati da significative distorsioni intersettoriali di vario tipo descritte nelle sezioni da 3.1.1.2 a 3.1.1.9 non solo le società attive nel settore dei cavi di fibre ottiche ma anche, come indicato al considerando 155, i fabbricanti di materie prime utilizzate dai produttori di cavi di fibre ottiche nella RPC, nonché i produttori di materiali di base utilizzati per produrre tali materie prime nei livelli a monte della catena del valore. Anche qualora ZTT si rifornisse da società collegate, questi produttori di materiali sono soggetti, come ZTT, alle distorsioni descritte nelle sezioni citate. Nelle informazioni fornite da ZTT non vi erano elementi di prova precisi e adeguati che confermassero la possibilità di determinare con certezza che i suoi costi fossero esenti da distorsioni sulla base dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(192)

Infine ZTT ha osservato che qualora la Commissione ritenga che lo Stato sia intervenuto per aiutare l'introduzione della banda larga ad alta velocità sostenendo il mercato dei materiali per i cavi di fibre ottiche e quello dei cavi di fibre ottiche (in particolare attraverso sovvenzioni), quest'ultimo ha corretto un fallimento del mercato e ha contribuito a esternalità positive, pertanto l'intervento non è da considerarsi sostanziale e le relative distorsioni non possono essere considerate come significative.

(193)

In linea con quanto spiegato dalla Commissione al considerando 172, la questione se un intervento statale corregga o meno un fallimento del mercato non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Qualsiasi interferenza dello Stato che porti o possa portare a una distorsione del mercato, che corrisponda alla definizione di «distorsione significativa» di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), deve essere valutata ai sensi di tale articolo. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione di ZTT.

(194)

Al momento della divulgazione finale delle informazioni numerose parti interessate hanno presentato osservazioni concernenti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ribadendo in larga misura le proprie precedenti osservazioni.

(195)

Il governo della RPC ha dichiarato in primo luogo che la relazione era viziata e che le decisioni adottate in base ad essa mancano di base fattuale e giuridica. Più specificamente, secondo il governo della RPC il documento non è ciò che nel contesto normativo dell'UE si direbbe «una relazione». Vi sono pertanto dubbi sul fatto che la relazione possa rappresentare la posizione ufficiale della Commissione. Per quanto riguarda i fatti, a parere del governo della RPC la relazione è fuorviante, unilaterale e avulsa dalla realtà. Inoltre il fatto che la Commissione abbia elaborato relazioni per paese soltanto per pochi paesi selezionati solleva preoccupazioni in merito al trattamento della nazione più favorita. In aggiunta, secondo il governo della RPC, l'attendibilità accordata dalla Commissione agli elementi di prova contenuti nella relazione non è coerente con lo spirito di un diritto equo e giusto, poiché in effetti equivale a emettere la sentenza prima del processo.

(196)

In secondo luogo il governo della RPC ha affermato che costruire il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è incoerente con l'accordo antidumping, e in particolare con l'articolo 2.2 di tale accordo, che contiene un elenco esaustivo delle situazioni in cui si può costruire il valore normale: tra queste situazioni non figurano le «distorsioni significative». Secondo il governo della RPC utilizzare i dati di un paese rappresentativo appropriato è incoerente con l'articolo VI, paragrafo 1, lettera b), del GATT e con l'articolo 2.2.1.1. dell'accordo antidumping, che per costruire il valore normale impongono di utilizzare il costo di produzione del paese d'origine.

(197)

In terzo luogo il governo della RPC ha affermato che le prassi d'inchiesta adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, sono incoerenti con le norme dell'OMC nella misura in cui la Commissione, violando l'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping, ha ignorato i documenti contabili del produttore cinese senza verificare se tali documenti fossero conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti in Cina. A tal proposito il governo della RPC non concorda con la risposta fornita in precedenza dalla Commissione (cfr. i considerando 146 e 168).

(198)

In quarto luogo il governo della RPC sostiene che la Commissione dovrebbe essere coerente ed esaminare in maniera approfondita se nel paese rappresentativo esistano le cosiddette distorsioni del mercato. Accettare prontamente i dati del paese rappresentativo senza tale valutazione significa applicare disparità di criteri. La stessa considerazione vale, a parere del governo della RPC, per la valutazione dei prezzi e dei costi dell'industria dell'UE. In quinto luogo il governo della RPC ha notato che all'interno dell'UE sussistono diffuse distorsioni del mercato, come l'orientamento dato dalle autorità, il fatto che le banche commerciali prendano in considerazione fattori sociali, le esenzioni fiscali, il sostegno finanziario o i salvataggi economici.

(199)

Per quanto riguarda la prima argomentazione riguardante la relazione, la Commissione ha affrontato in maniera assai dettagliata il problema del trattamento della nazione più favorita al precedente considerando 170. Analogamente, i commenti sui vizi fattuali della relazione sono stati esaminati al considerando 174. Il medesimo considerando analizza anche l'argomentazione concernente l'imparzialità della Commissione. Per quanto riguarda lo status della relazione nel quadro della legislazione dell'UE, la Commissione ha rilevato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base non prescrive un formato specifico per le relazioni sulle distorsioni significative, e non definisce neppure un canale per la pubblicazione. La Commissione ha ricordato che la relazione è un documento tecnico basato sui fatti utilizzato soltanto nell'ambito delle inchieste in materia di difesa commerciale. La relazione è stata quindi opportunamente pubblicata come un documento di lavoro dei servizi della Commissione, in quanto è puramente descrittiva e non esprime opinioni politiche, preferenze o giudizi. Questo fatto non incide sul suo contenuto, ossia le fonti di informazioni obiettive quanto all'esistenza di distorsioni significative nell'economia cinese pertinenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base. Per quanto riguarda la seconda e la terza argomentazione, relative alla presunta incompatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con la legislazione dell'OMC, la Commissione ha rilevato che il governo della RPC non ha presentato alcun nuovo elemento di prova, tranne il riferimento alla relazione dell'organo d'appello nel caso UE-Biodiesel e alla relazione del panel nel caso UE — Adeguamento dei costi. Queste argomentazioni però sono già state adeguatamente trattate ai considerando 146 e 168. La quarta argomentazione sulla valutazione dei dati del paese terzo è già stata affrontata al considerando 171. Quanto alla quinta argomentazione sulle presunte distorsioni esistenti nel mercato dell'UE, la Commissione ha rilevato che il considerando 170 spiega già in maniera dettagliata il motivo per cui tali preoccupazioni non sono pertinenti nel contesto della presente inchiesta. Di conseguenza la Commissione ha respinto l'argomentazione del governo della RPC

(200)

Il gruppo ZTT ha ribadito in primo luogo l'opinione che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sarebbe incompatibile con gli accordi OMC e ha sostenuto che la risposta della Commissione alle sue precedenti argomentazioni non si basa su un ragionamento chiaro, e in particolare non indica la base giuridica negli accordi OMC (cfr. considerando 146). Di conseguenza la divulgazione delle informazioni non soddisfa, a parere del gruppo ZTT, i criteri giuridici di un'adeguata motivazione che giustifichi la decisione della Commissione. In secondo luogo, secondo il gruppo ZTT non è dimostrato che il gruppo stesso sia soggetto a distorsioni significative: da un lato, infatti, le consuete attività politiche del partito all'interno della società o l'appartenenza dei dirigenti della società al PCC non sono indicative di un'influenza diretta del PCC sul gruppo, e dall'altro il gruppo ZTT, essendo una società privata quotata in borsa, è soggetto a una governance societaria orientata al mercato e a requisiti per la quotazione in borsa. A tal proposito il gruppo ZTT ha rilevato che l'esistenza di aiuti di Stato non equivale a distorsioni significative, giacché l'intervento statale potrebbe anche servire a correggere un fallimento del mercato, come per esempio nel settore della banda larga in cui il prodotto oggetto dell'inchiesta è ampiamente usato.

(201)

La Commissione ha trattato estesamente la questione della compatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con la legislazione dell'OMC ai considerando 146, 179 e 168. In particolare la Commissione ha spiegato che, mentre la giurisprudenza dell'OMC cui fa riferimento il gruppo ZTT non riguarda l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, quella giurisprudenza consente in ogni caso di utilizzare i dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tale adeguamento è necessario e motivato. Quanto all'argomentazione del gruppo ZTT in merito all'assenza di distorsioni significative nel settore dei cavi di fibre ottiche, la Commissione ha osservato che tali questioni sono già state ampiamente discusse ai considerando 154 e 181. Mentre dalla comunicazione del gruppo ZTT non emerge in maniera del tutto chiara se il gruppo stesso affermi che il settore della banda larga in Cina sarebbe caratterizzato da fallimenti del mercato, le osservazioni generali del gruppo, non corroborate da elementi di prova, per cui le attività del PCC nella società non sarebbero indicative di un'influenza del partito e gli interventi statali non comporterebbero distorsioni significative, non possono inficiare le conclusioni cui la Commissione è giunta indagando su vari elementi di prova che indicano l'esistenza di distorsioni significative nel settore, come dimostrato nelle sezioni da 3.3.1.2 a 3.3.1.9. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni avanzate dal gruppo ZTT.

(202)

La CCCME ha ribadito l'opinione per cui l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sarebbe incoerente con l'accordo antidumping. In particolare, la CCCME ha osservato che secondo la Commissione la legislazione dell'OMC, nell'interpretazione che ne dà l'organo d'appello nel caso UE-Biodiesel, consente l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tale adeguamento è necessario e motivato. La CCCME ha peraltro rilevato che la metodologia di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è esplicitamente collegata alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, che erano in questione nel caso DS473. La CCCME ha pure sostenuto che la Commissione non avrebbe spiegato in che modo il secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base sia coerente con l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping.

(203)

La Commissione concorda con la CCCME che la metodologia di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è esplicitamente collegata alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, come già si è rilevato al considerando 146. La Commissione ha tuttavia osservato che le condizioni per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e la sostanza della corrispondente valutazione sono differenti da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. L'argomentazione concernente la compatibilità di quest'ultima disposizione con l'OMC non è quindi pertinente nella presente inchiesta. Alla luce di quanto appena esposto, la Commissione ha respinto le argomentazioni della CCCME.

(204)

FTT, facendo anche esplicito riferimento alle osservazioni formulate dalla CCCME, ha sostenuto che le asserzioni relative alle distorsioni del mercato non sarebbero motivate. A parere di FTT, anziché basarsi su prove fattuali, il denunciante si limita a enumerare precedenti risultanze della Commissione e fa riferimento alla relazione che, a sua volta, tratta il mercato e le strutture economiche della Cina «su un piano più ampio», senza specifici elementi di prova concernenti il settore dei cavi di fibre ottiche. FTT non comprende pertanto come elementi quali la proprietà statale, la struttura del settore chimico, gli obiettivi politici o il ruolo del PCC in un'impresa abbiano dimostrato che le attività commerciali del settore dei cavi di fibre ottiche sono distorte.

(205)

Le argomentazioni di FTT sono fuori luogo. Come già si è spiegato al considerando 152, la relazione non è affatto generica e non considera le strutture economiche cinesi «su un piano più ampio», ma descrive anzi vari tipi di distorsioni di natura trasversale, presenti in tutta l'economia cinese, che incidono sui prezzi e/o sulle materie prime nonché sui costi di produzione del prodotto in esame. La Commissione ha rilevato inoltre che la relazione non è l'unica fonte di elementi di prova utilizzata dalla Commissione ai fini della sua determinazione sull'esistenza di distorsioni significative. Gli ulteriori elementi di prova utilizzati dalla Commissione e le conclusioni cui la Commissione è giunta sulla base di tali elementi sono esposti nelle sezioni da 3.3.1.2 a 3.3.1.9. Pertanto, mentre gli elementi citati da FTT, come la proprietà statale o il ruolo del PCC nelle imprese sono alcuni dei fattori pertinenti, indicativi di distorsioni significative, la determinazione complessiva della Commissione quanto all'esistenza di distorsioni significative nel senso di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base si fonda su una gamma di elementi di prova assai più vasta. Di conseguenza la Commissione ha respinto l'argomentazione di FTT.

3.2.   Paese rappresentativo

3.2.1.   Osservazioni generali

(206)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui seguenti criteri:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo pro capite simile a quello della Cina in base alla banca dati della Banca mondiale (115);

produzione del prodotto in esame in quel paese;

disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(207)

Come indicato ai considerando 209 e 210, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova che sottendono ai criteri pertinenti e passano inoltre in rassegna le osservazioni ricevute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di valutare l'opportunità di utilizzare l'Argentina come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(208)

Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha individuato la Turchia come potenziale paese rappresentativo appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi rappresentativi eventualmente appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

(209)

Il 19 novembre 2020 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («la prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali le materie prime, il lavoro e l'energia impiegati nella produzione di cavi di fibre ottiche. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o di valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha identificato sei potenziali paesi rappresentativi, vale a dire Colombia, Malaysia, Serbia, Sud Africa, Thailandia e Turchia, reputando la Turchia il paese rappresentativo più appropriato. La Commissione ha ricevuto osservazioni alla prima nota da Connect Com, dalla CCCME e dal gruppo ZTT. Tali osservazioni sono analizzate in dettaglio nei considerando da 226 a 237.

(210)

Il 12 marzo 2021 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota («la seconda nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, utilizzando l'Argentina come paese rappresentativo. Inoltre ha informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società pertinente, Prysmian Energia Cables y Sistemas de Argentina S.A., nel paese rappresentativo. Anche nella seconda nota vengono prese in esame le osservazioni ricevute alla prima nota. Sono pervenute osservazioni alla seconda nota da Connect Com, dalla CCCME e dal gruppo ZTT. Tali osservazioni sono analizzate in dettaglio nei considerando da 247 a 292.

3.2.2.   Livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina

(211)

Nella prima nota sui fattori produttivi la Commissione ha individuato Colombia, Malaysia, Serbia, Sud Africa, Thailandia e Turchia quali paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina secondo la Banca mondiale, che li classifica cioè come paesi a «reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo dove è noto che avviene la produzione del prodotto in esame. Le osservazioni sono state ricevute il 30 novembre 2020 da Connect Com e dalla CCCME e il 3 dicembre 2020 dal gruppo ZTT (termine prorogato).

(212)

Connect Com ha sostenuto che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione anche Messico, Russia e Kazakhstan come possibili paesi rappresentativi. In questi paesi, tuttavia, la Commissione non ha individuato alcun produttore di cavi di fibre ottiche con informazioni finanziarie prontamente disponibili e quindi non ha valutato ulteriormente questi paesi.

(213)

Il gruppo ZTT ha sostenuto che l'economia turca soffre di distorsioni significative, in particolare nel mercato dell'energia e nei mercati dell'elettronica e dell'ottica, facendo riferimento a questo proposito al documento di lavoro dei servizi della Commissione «Turkey 2020 Report» (116). Data la conclusione di cui al considerando 294 di selezionare l'Argentina come paese rappresentativo appropriato, tale argomentazione è diventata irrilevante.

(214)

Il gruppo ZTT ha affermato che il reddito nazionale lordo («RNL») non è un indicatore appropriato per valutare il livello di sviluppo economico di un paese in quanto l'RNL pro capite non sintetizza adeguatamente il livello di sviluppo di un paese o ne misura il benessere, sostenendo invece la maggior precisione del prodotto interno lordo («PIL») pro capite. Il gruppo ZTT ha inoltre rilevato che, se si guarda al PIL pro capite, il livello di sviluppo economico della Malaysia è più vicino a quello della Cina rispetto a quello della Turchia e quindi la Malaysia è più vicina della Turchia al livello di sviluppo della Cina. Il gruppo ZTT ha sostenuto la necessità di prendere in considerazione anche la produttività in tale analisi e, sebbene la produttività di entrambi i paesi sia superiore a quella della Cina, la Malaysia è più vicina della Turchia in termini di somiglianza dell'economia. Il gruppo ZTT ha inoltre osservato che in base all'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (che combina varie misure di sviluppo come l'aspettativa di vita, gli anni di scolarizzazione e l'RNL pro capite in un unico indice in cui più alto è il valore, maggiore è il livello di sviluppo), la Malaysia è più vicina al livello di sviluppo della Cina rispetto alla Turchia. Infine il gruppo ZTT ha osservato che in base all'indice di Gini (una misura della disuguaglianza che va da 0 a 100, dove più alto è il valore più la disuguaglianza è elevata) la Malaysia è più vicina al livello di disuguaglianza della Cina rispetto alla Turchia.

(215)

Connect Com ha sostenuto che la Commissione dovrebbe anche prendere in considerazione le condizioni di produzione dell'industria, dato che, contrariamente alla Turchia, la Cina dispone di tecnologie molto avanzate, così come il numero di società che operano sul mercato.

(216)

L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base stabilisce che la Commissione, ai fini della costruzione del valore normale nel caso di paesi che presentano distorsioni significative, può utilizzare un paese rappresentativo con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore. Per individuare caso per caso quali siano i paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore, la Commissione utilizza i paesi che la Banca mondiale classifica nella stessa categoria di reddito. A tal fine, la Commissione esercita il suo potere discrezionale nell'interpretazione e nell'applicazione del regolamento di base, come più volte confermato dalla Corte di giustizia laddove la Commissione goda di un siffatto potere (117). La Commissione ritiene che questa categorizzazione permetta di avere un numero sufficiente di paesi potenzialmente idonei con un livello di sviluppo analogo tra cui scegliere un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, garantendo al contempo un insieme coerente e obiettivo di paesi.

(217)

Il regolamento di base non prevede che il paese rappresentativo sia il più vicino in termini di livello di sviluppo economico, produttività, aspettativa di vita, livello di sviluppo, livello di disuguaglianza, condizioni di produzione o livello di concorrenza rispetto al paese esportatore. Pertanto nessuno degli elementi di cui sopra è pertinente nella selezione di un paese rappresentativo appropriato. In questo caso la categoria pertinente della Banca mondiale in cui è classificata la Cina era quella dei paesi a reddito medio-alto. Pertanto tutti i paesi presenti in tale elenco e analizzati nelle due note hanno un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina e sono stati considerati conformi al criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

3.2.3.   Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

(218)

Nella prima nota la Commissione ha indicato che per la Colombia, la Malaysia, la Serbia, il Sud Africa, la Thailandia e la Turchia la disponibilità di dati pubblici doveva essere ulteriormente verificata, in particolare per quanto riguarda i dati finanziari pubblici dei produttori del prodotto in esame. La Commissione ha individuato un produttore di cavi di fibre ottiche in Colombia, quattro in Malaysia, uno in Serbia, due in Sud Africa, tre in Thailandia e quattro in Turchia, come spiegato nei considerando da 219 a 224.

(219)

Per quanto riguarda la Colombia, i dati finanziari prontamente disponibili per Furukuwa Industrial Colombia S A S risalivano al 2018 e, di conseguenza, non potevano essere considerati adatti al periodo dell'inchiesta. Dati più recenti erano disponibili per altri produttori in altri possibili paesi rappresentativi, come indicato nel considerando 238.

(220)

Per quanto riguarda la Malaysia, la Commissione ha individuato quattro produttori con dati finanziari prontamente disponibili, ossia Fujikura Federal Cables SDN BHD («Fujikura»), Lite Kabel SDN BHD («Lite Kabel»), Opcom Cables SDN BHD («Opcom») e Tenaga Cable Industries SDN BHD («Tenaga»). I dati finanziari prontamente disponibili di Lite Kabel e Tenaga risalivano al 2018 e quelli di Opcom al primo trimestre del 2019 e, di conseguenza, non potevano essere considerati adatti al periodo dell'inchiesta. Per Fujikura erano prontamente disponibili i dati finanziari del 2019, ma la società era in perdita.

(221)

Per quanto riguarda la Serbia, pur essendo prontamente disponibili i dati finanziari di Novkabel Doo Novi Sad per il 2019, la società era in perdita.

(222)

Per quanto riguarda il Sud Africa, la Commissione ha individuato due produttori di cavi di fibre ottiche, ossia CBI-Electric Telecom Cables (PTY) LTD e Malesela Taihan Electric Cable (PTY) LTD. Tuttavia, per queste società non erano prontamente disponibili dati finanziari.

(223)

Per quanto riguarda la Thailandia, la Commissione ha individuato tre produttori di cavi di fibre ottiche, ossia Futong Group Communication Technology (Thailand) Co Ltd («Futong»), Siam Fiber Optics Co Ltd («Siam Fiber») e Thai Fiber Optics Co Ltd («Thai Fiber») con dati finanziari prontamente disponibili per il 2019. Nel 2019 Futong era stata redditizia, mentre Siam Fiber e Thai Fiber erano in perdita.

(224)

Per quanto riguarda la Turchia, la Commissione ha individuato quattro produttori di cavi di fibre ottiche con dati finanziari prontamente disponibili: Cen Kablo Sanayi Ve Ticaret AS («Cen Kablo»), Corning Optik Iletisim Sanayi Limited Sirketi («Corning Optik»), ETK Kablo Sanayii Ve Ticaret AS («ETK Kablo») e Turk Prysmian Kablo Ve Sistemleri AS («Turk Prysmian»). I dati finanziari prontamente disponibili per Cen Kablo e Corning Optik risalgono al 2018 e per ETK Kablo al 2017. Per Turk Prysmian erano prontamente disponibili i dati finanziari del 2019. Tuttavia la società ha registrato un basso margine di profitto nel 2019, che non è risultato essere un «congruo importo» ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(225)

Vista la disponibilità di dati più recenti per altri produttori in altri possibili paesi rappresentativi come indicato al considerando 238, Colombia, Malaysia e Turchia non sono stati considerati come potenziali paesi rappresentativi appropriati in questa fase. In ogni caso le argomentazioni relative a questi paesi sono state affrontate dalla Commissione qui di seguito.

(226)

La CCCME e il gruppo ZTT hanno sostenuto che i produttori dei possibili paesi rappresentativi per i quali i dati finanziari erano stati divulgati nella prima nota producevano e vendevano sia il prodotto in esame sia altri prodotti. In particolare la CCCME e il gruppo ZTT hanno affermato che, secondo la relazione annuale di Turk Prysmian per il 2019, l'89 % delle vendite erano costituite da cavi elettrici, e solo l'11 % da cavi per telecomunicazioni, pertanto il produttore in questione non si potrebbe ritenere una buona fonte di dati finanziari per quanto riguarda le operazioni relative ai cavi di fibre ottiche. Il gruppo ZTT ha inoltre affermato che anche l'attività di Corning Optik non era limitata alla produzione di cavi di fibre ottiche.

(227)

A questo proposito la Commissione ha osservato che l'attività di queste società rimane la produzione di cavi che includono il prodotto in esame, e quindi i dati finanziari di queste società sarebbero un'approssimazione rappresentativa per i risultati finanziari della produzione di cavi di fibre ottiche in Turchia per il 2019. Inoltre l'applicazione del metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base si basa su dati prontamente disponibili e può accadere che i dati non siano disponibili al livello più granulare del prodotto in esame, bensì a un livello più aggregato. Tale argomentazione non è pertanto accettabile.

(228)

Connect Com ha sostenuto che a causa del rapporto tra il produttore dell'Unione Prysmian e il produttore turco Turk Prysmian, le spese generali, le SGAV e i profitti della società turca non sarebbero attendibili. Connect Com non ha spiegato il motivo per cui questo rapporto renderebbe le SGAV e i profitti inattendibili e pertanto l'argomentazione è stata respinta.

(229)

La CCCME e il gruppo ZTT hanno osservato che diversi grandi produttori turchi, come Turk Prysmian e Corning Optik, importavano fibre ottiche dalle loro società collegate e quindi tali prezzi all'importazione non potevano riflettere i prezzi di mercato. D'altra parte il denunciante ha sostenuto che non era questo il caso. Questa argomentazione non è stata motivata, pertanto non è accettabile.

(230)

Il gruppo ZTT ha presentato le relazioni annuali di due produttori della Malaysia, Opcom Cables per il 2019 e il 2020 e Lite per il 2019, che erano pubblicamente disponibili. Come indicato al considerando 220, entrambe le società sono state identificate nella prima nota come produttori di cavi di fibre ottiche. Il gruppo ZTT ha proposto di sfruttare la disponibilità di dati finanziari di questi due produttori malesi per determinare il paese rappresentativo. Il gruppo ZTT ha osservato che le due società malesi non avevano generato profitti rispettivamente nel 2019 e nel 2020, ma ha suggerito la possibilità di utilizzare i dati di altri anni per questo indicatore, poiché Lite Kabel era redditizia nel 2018.

(231)

Poiché entrambe le società malesi non avevano generato profitti rispettivamente nel 2019 e nel 2020, non è stato possibile utilizzare i loro dati in quanto non rappresentavano un «congruo importo» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), ultimo comma, del regolamento di base. Per quanto riguarda l'uso dei dati del 2018, precedenti al periodo dell'inchiesta, la preferenza è sempre data a dati relativi al periodo dell'inchiesta. In questo caso particolare sono disponibili dati finanziari per il periodo dell'inchiesta in un altro potenziale paese rappresentativo e quindi non vi è motivo di ricorrere a dati relativi a un periodo diverso. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(232)

La CCCME ha sostenuto inoltre che, in mancanza di un produttore in Malaysia che fosse redditizio nel 2019 e per il quale fossero prontamente disponibili informazioni finanziarie, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i dati dei produttori dell'Unione per le SGAV e i profitti come ha fatto nell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping sugli elettrodi di tungsteno originari della Cina (118).

(233)

La Commissione osserva che il regolamento di base dà la preferenza ai dati che provengono da un paese rappresentativo con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore e, pertanto, questa argomentazione non può essere accettata.

(234)

Il gruppo ZTT ha affermato che la Commissione non dovrebbe basarsi sul Global Trade Atlas («GTA») (119) per determinare il valore dei fattori produttivi, ma sulle statistiche di importazione delle dogane cinesi o dei servizi doganali nazionali del paese rappresentativo, poiché queste sarebbero più affidabili dei dati del GTA.

(235)

La Commissione ha osservato che le parti interessate non hanno fornito elementi di prova che dimostrino che il GTA è meno affidabile delle statistiche doganali ufficiali. Di fatto, la Commissione ha osservato che le statistiche doganali ufficiali del paese interessato erano la fonte dei dati del GTA secondo i contratti bilaterali conclusi dal GTA con tutti i paesi interessati. La Commissione ha anche osservato che per un certo numero di amministrazioni pubbliche utilizzare il GTA per accedere alle statistiche doganali è una pratica consolidata e che questo database è stato anche ampiamente utilizzato da operatori privati per una serie di scopi diversi e in diversi contesti. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

(236)

La CCCME e il gruppo ZTT hanno affermato che una parte consistente delle importazioni di fibre ottiche con il codice delle merci 9001 10 da parte della Turchia non era formata da materiali utilizzati per la produzione del prodotto in esame, come le fibre multimodali, e quindi il prezzo all'importazione della Turchia riportato dal GTA non poteva ragionevolmente riflettere il prezzo esente da distorsioni delle fibre monomodali. La CCCME ha inoltre affermato che la Commissione dovrebbe utilizzare la Malaysia come possibile paese rappresentativo in quanto la percentuale di fibre ottiche monomodali nelle importazioni con il codice delle merci 9001 10 della Malaysia era molto più elevata di quella della Turchia e quindi i dati del GTA sulle importazioni della Malaysia erano più affidabili di quelli della Turchia. La CCCME ha inoltre sostenuto che, poiché la Turchia importava principalmente fibre ottiche dagli Stati Uniti e la Malaysia principalmente dall'India, i dati sulle importazioni della Malaysia sarebbero stati meno influenzati dalle spese di consegna.

(237)

Per quanto riguarda le argomentazioni relative alla Malaysia e, in particolare, la rappresentatività del valore delle importazioni di fibre ottiche monomodali, data la maggiore proporzione di questo materiale con il codice delle merci 9001 10 e la minore incidenza delle spese di consegna (rispetto alla Turchia), la Commissione ha osservato che confrontando le importazioni dei vari materiali nei vari paesi ha verificato che ci fossero importazioni sufficientemente rappresentative nei potenziali paesi. Inoltre dopo che è stato selezionato un paese rappresentativo appropriato, la Commissione impiega codici merceologici più dettagliati e specifici per paese che vanno oltre le 6 cifre del SA per quanto possibile, come indicato nel considerando 318.

(238)

Dal momento che la Commissione non ha trovato informazioni disponibili per il periodo dell'inchiesta su dati finanziari per i produttori della Colombia e del Sudafrica o per i produttori redditizi della Malaysia e della Serbia, queste giurisdizioni non sono state considerate come paesi rappresentativi adeguati. La Commissione ha svolto ulteriori ricerche su potenziali paesi rappresentativi appropriati e, come descritto nella seconda nota, ha identificato un altro produttore di cavi di fibre ottiche in Argentina (Prysmian Energia Cables y Sistemas De Argentina S.A.), uno in Brasile (Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil S/A) e un ulteriore produttore di cavi elettrici in Thailandia (Venin Cable) con informazioni finanziarie del 2019 prontamente disponibili.

(239)

La Commissione ha anche analizzato le importazioni dei principali fattori produttivi (come fibra ottica, polietilene ad alta e bassa densità, filo di acciaio rivestito in alluminio, filati in fibra di vetro, materiale per guaine a bassa emissione di fumi e senza alogeni, filo di acciaio fosfatato con strato di PE e tubi) in Argentina, Brasile, Thailandia e Turchia.

(240)

Per tutti i fattori produttivi, i dati sulle importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo sono stati esclusi nel contesto delle distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Inoltre sono stati esclusi anche i dati delle importazioni nel paese rappresentativo da paesi non membri dell'OMC ed elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 (120) (Azerbaigian, Bielorussia, Corea del Nord, Turkmenistan, Uzbekistan) in quanto i relativi prezzi non sono stati ritenuti prezzi esenti da distorsioni.

(241)

Per quanto riguarda l'Argentina, la metà delle fibre ottiche, il principale materiale, è stata importata dalla Cina a livello di sei cifre. Tuttavia un'analisi a livello di otto cifre ha mostrato che solo per uno dei tre codici pertinenti le importazioni provenienti dalla Cina erano in quantitativi considerevoli (52 %). Pertanto la rappresentatività di tale materiale e il suo valore soggiacente sono stati ritenuti complessivamente adeguati. Gli altri principali fattori produttivi sono stati importati in volumi significativi da paesi ad economia di mercato. Pertanto la rappresentatività delle importazioni esenti da distorsione in Argentina è stata considerata elevata.

(242)

Per quanto riguarda il Brasile, le fibre ottiche sono state importate principalmente dalla Cina a livello di sei cifre. Inoltre, a livello di otto cifre, le fibre ottiche sono state importate tramite tre codici e per due di essi quasi tutte le importazioni provenivano dalla Cina. Pertanto la rappresentatività di tale materiale e il suo valore soggiacente sono stati ritenuti inattendibili. Inoltre la Commissione ha osservato che, a livello di sei cifre, il 72 % delle importazioni di filo di acciaio rivestito in alluminio utilizzato da un produttore esportatore in volumi significativi nella produzione di cavi di fibre ottiche è stato importato dalla Cina. A livello di otto cifre questo fattore produttivo è stato importato tramite due codici e per entrambi di essi più del 60 % delle importazioni proveniva dalla Cina. Pertanto la rappresentatività di questo materiale e il suo valore soggiacente sono stati ritenuti inattendibili e, trattandosi di un materiale sostanziale nel processo di fabbricazione dei cavi di fibre ottiche, questo incide su una quota significativa del valore normale. Inoltre l'80 % dei filati di fibre ottiche è stato importato principalmente dalla Cina a livello di sei cifre. A livello di otto cifre questo fattore produttivo è stato importato tramite due codici e per entrambi di essi più del 60 % delle importazioni proveniva dalla Cina. Alla luce di quanto sopra, la rappresentatività complessiva delle importazioni esenti da distorsioni in Brasile è stata considerata bassa.

(243)

Per la Thailandia, analogamente al Brasile, il materiale principale, ossia le fibre ottiche, è stato importato principalmente dalla Cina. Solo il 15 % delle importazioni totali di fibre ottiche proveniva da altre fonti esenti da distorsione (a livello di 6 cifre). Inoltre, a livello di otto cifre, le fibre ottiche sono state importate tramite due codici e, per entrambi, più del 70 % dei volumi importati proveniva dalla Cina. Pertanto la rappresentatività di tale materiale e il suo valore soggiacente sono stati giudicati inattendibili. Inoltre il 96 % dei filati di fibre ottiche è stato importato principalmente dalla Cina a livello di sei cifre. Questo codice non ha un codice di livello a otto cifre. Pertanto anche la rappresentatività di tale materiale e il suo valore soggiacente sono stati giudicati inattendibili. Alla luce di quanto sopra, la rappresentatività complessiva delle importazioni esenti da distorsioni in Thailandia è stata considerata bassa.

(244)

Per quanto riguarda la Turchia, solo due fattori produttivi utilizzati in piccoli quantitativi nel costo di produzione dei cavi di fibre ottiche sono stati importati in volumi significativi dalla Cina. Pertanto la rappresentatività delle importazioni esenti da distorsioni in Turchia era elevata.

(245)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra (considerando 224 e considerando da 241 a 244), con la seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate di voler utilizzare l'Argentina come paese rappresentativo appropriato e la Prysmian Energia Cables Y Sistemas de Argentina S.A., ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire dati sui prezzi o sui valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale.

(246)

Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'adeguatezza dell'Argentina come paese rappresentativo e della Prysmian Energia Cables Y Sistemas de Argentina A.S. come produttore nel paese rappresentativo. Sono pervenute osservazioni da Connect Com, dalla CCCME e dal gruppo ZTT.

(247)

Il gruppo ZTT ha ribadito la sua argomentazione per cui l'RNL non è un indicatore appropriato per valutare il livello di sviluppo economico di un paese, in quanto include non solo il reddito prodotto all'interno del paese, ma anche quello generato al di fuori di esso e ha sostenuto che la Commissione ha commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti quando ha considerato solo la categoria di reddito della Banca mondiale basata sull'RNL pro capite nella valutazione dell'analogia dello sviluppo economico alla Cina. Come nel caso della Turchia, di cui al considerando 214, il gruppo ZTT ha sostenuto che la Malaysia aveva un livello di sviluppo economico più simile a quello della Cina rispetto a quello dell'Argentina se misurato in base al PIL pro capite, al livello di produttività e all'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite e pertanto ha dichiarato che la Malaysia era un paese rappresentativo migliore dell'Argentina.

(248)

La Commissione non è d'accordo con l'argomentazione del gruppo ZTT secondo cui avrebbe commesso un errore manifesto nell'utilizzare l'RNL per valutare il livello di sviluppo economico dei possibili paesi rappresentativi. Come spiegato nel dettaglio nei considerando 216 e 217, per individuare caso per caso quali siano i paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore, la Commissione utilizza paesi che la Banca mondiale classifica nella stessa categoria di reddito. Il regolamento di base non prevede l'obbligo di scegliere il paese con il PIL pro capite, il livello di produttività o l'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite più simile a quello del paese d'esportazione. In questo caso la categoria pertinente della Banca mondiale in cui è classificata la Cina era quella dei paesi a reddito medio-alto. Pertanto sia la Malaysia che l'Argentina hanno un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina e sono stati considerati conformi al criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. L'argomentazione che la Malaysia fosse un paese rappresentativo migliore dell'Argentina è stata pertanto respinta.

(249)

La CCCME ha sostenuto che il costo delle materie prime importate dai produttori cinesi dai mercati internazionali non dovrebbe essere considerato distorto e pertanto non dovrebbe essere sostituito.

(250)

I produttori esportatori cinesi inclusi nel campione hanno avuto l'opportunità di dichiarare che le loro materie prime (importate) non erano distorte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. A questo proposito erano tenuti a fornire elementi di prova (ossia il paese d'origine dei beni, il contratto di acquisto, le fatture) a corredo delle loro dichiarazioni. Il gruppo ZTT ha sostenuto che nessuno dei suoi acquisti di materiali ed energia fosse distorto e che le materie prime importate nel periodo dell'inchiesta erano state prodotte a prezzi esenti da distorsioni. Sebbene il gruppo ZTT abbia indicato questi acquisti nell'elenco degli acquisti di materiali incluso nelle risposte fornite nel questionario, non ha inviato nessun elemento di prova. La Commissione ha pertanto respinto tale osservazione.

(251)

Inoltre il gruppo FTT ha inviato alcuni elementi di prova giustificativi per cinque materie prime, ma questi erano parziali (riguardavano solo alcune operazioni) e incoerenti con le altre informazioni fornite nell'elenco pertinente. Ciò non ha permesso alla Commissione di valutare l'osservazione e pertanto non è stato possibile accettarla in questa fase.

(252)

La CCCME ha sostenuto anche che i prezzi d'importazione da un paese terzo non erano sostituti rappresentativi dei prezzi praticati sul mercato interno nel calcolo del valore normale, in quanto il prezzo all'importazione può includere spese di consegna più elevate rispetto alle materie prime acquistate sul mercato interno, cosa che gonfierebbe artificialmente il costo della materia prima sostituita e queste differenze negli effetti di costo non potrebbero essere adeguatamente distinte dalla Commissione.

(253)

Come spiegato al considerando 69, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che era opportuno applicare l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base prescrive l'uso dei dati corrispondenti in un paese rappresentativo appropriato. La Commissione impiega i prezzi d'importazione del GTA come punto d'inizio per calcolare un prezzo esente da distorsioni nel paese rappresentativo, a cui aggiunge la tariffa d'importazione corrispondente. Questa è considerata una stima prudente per costruire un'approssimazione adeguata esente da distorsioni del prezzo di mercato nel paese rappresentativo, visto che potrebbero essere sostenuti costi aggiuntivi oltre a questo valore, come le spese d'importazione e tasse diverse dalle tariffe d'importazione (come l'imposta sul valore aggiunto), a seconda del paese interessato. Inoltre se non si tenesse conto di tutte le spese di consegna in caso di importazione, il prezzo risultante non rifletterebbe il prezzo esente da distorsioni sul mercato argentino, ma il prezzo franco fabbrica medio (quando venduto per l'esportazione) nei paesi che vendono all'Argentina. Ciò sarebbe in contrasto con l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base e pertanto tale argomentazione è stata respinta.

(254)

In assenza di elementi di prova che dimostrino che i dati e la metodologia impiegati non sarebbero rappresentativi dei costi esenti da distorsioni per ciascun materiale, la Commissione ha respinto tale argomentazione.

(255)

La CCCME ha sostenuto che ci fossero differenze significative nel costo del lavoro e dell'energia tra i diversi paesi e pertanto il costo del lavoro e i prezzi dell'energia di un paese terzo non potrebbero essere impiegati nella determinazione del valore normale.

(256)

Come spiegato al considerando 69, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che era opportuno applicare l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base prescrive l'uso dei dati corrispondenti in un paese rappresentativo appropriato. Come spiegato al considerando 245, in questa fase dell'inchiesta la Commissione ha selezionato l'Argentina come paese rappresentativo. Pertanto il costo del lavoro e i prezzi dell'energia, esenti da distorsioni, sono stati tratti dall'Argentina, come spiegato ai considerando 345 e 348.

(257)

La CCCME ha chiesto alla Commissione di chiarire il criterio per determinare se la redditività di una società nel paese rappresentativo sia bassa o elevata.

(258)

A norma dell'ultimo paragrafo dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, il valore normale costruito deve comprendere un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti. Questo è il criterio giuridico applicato dalla Commissione per valutare se un livello di profitto sia basso o elevato. Come richiesto dal medesimo articolo, il profitto deve essere congruo. Per determinare caso per caso quale sia un importo congruo, la Commissione analizzerà le particolarità di ogni inchiesta, come il prodotto in esame e il settore. È superfluo dire che un livello di profitto congruo non può essere (virtualmente) negativo o prossimo al punto di pareggio.

(259)

La CCCME ha inoltre sostenuto che l'Argentina non era un paese rappresentativo appropriato in quanto l'unico produttore in Argentina individuato dalla Commissione (ossia Prysmian Energia) era collegato a uno dei denuncianti e la società deteneva un'importante quota del mercato argentino. A questo proposito la CCCME ha fatto riferimento all'inchiesta antidumping sulle importazioni di glifosato dalla Cina (121) in cui Argentina, Australia, India e Malaysia sono state respinte come paesi di riferimento perché i loro mercati erano in gran parte dominati da società collegate al principale denunciante dell'UE. La CCCME ha inoltre sostenuto che poiché il mercato delle telecomunicazioni dell'Argentina è cresciuto fortemente nel 2020 e il governo argentino ha fornito supporto ai produttori locali, le SGAV e i dati di profitto di una società che detiene una quota importante di un mercato in espansione non possono riflettere un livello congruo e orientato al mercato e non dovrebbero essere usati nella costruzione di un valore normale. Connect Com ha inoltre sostenuto che i produttori argentini di cavi di fibre ottiche non erano società indipendenti, bensì erano affiliate a Prysmian e Nexan e pertanto i) non c'era sufficiente concorrenza nel mercato interno argentino e ha fatto riferimento alla sentenza della Corte di giustizia europea C-16/90 (122); ii) il costo e il profitto di questi produttori sarebbe al di sopra del livello concorrenziale; iii) i prezzi di trasferimento all'interno del gruppo dei produttori affiliati erano eccessivi. Connect Com ha inoltre sostenuto che il profitto di Prysmian Energia del 20 % era eccessivo mentre il profitto del 9,5 % di Venine Cable in Thailandia era più in linea con le condizioni concorrenziali. Inoltre Connect Com ha sostenuto che il Brasile sarebbe un paese rappresentativo migliore in quanto in questo mercato sono attivi più produttori e almeno quattro di essi sono indipendenti dai denuncianti.

(260)

Il fatto che la società selezionata nel paese rappresentativo sia collegata a un produttore dell'Unione non è pertinente con la scelta del paese rappresentativo. La CCCME non ha fornito motivi o elementi di prova che potrebbero rendere tale fatto pertinente a questo caso. Inoltre il fatto che la società detenga un'importante quota del mercato argentino non significa che non ci sia concorrenza in Argentina, né rende automaticamente inadeguati i dati finanziari di tale società. Anche quest'argomentazione non è stata sostenuta da elementi di prova del fatto che il mercato argentino fosse anticoncorrenziale. In effetti il margine di profitto deciso in favore della società argentina è stato del 10,6 %, come stabilito nel considerando 362, ed è in linea con il profitto del 9,5 % difeso da Connect Com in quanto «in linea con le condizioni concorrenziali». Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(261)

La CCCME ha ribadito la sua richiesta alla Commissione di utilizzare la Malaysia come paese rappresentativo. Ha affermato che in assenza di dati redditizi per il periodo dell'inchiesta, la Commissione potrebbe usare i dati finanziari di una società redditizia per il 2018, poiché l'industria dei cavi di fibre ottiche è un'industria relativamente stabile, in cui il livello di SGAV e profitto non variava molto di anno in anno. La CCCME inoltre ha evidenziato che nell'inchiesta antidumping sull'acido citrico proveniente dalla Cina (123) la Commissione ha scelto la Colombia come paese rappresentativo appropriato, sebbene il produttore individuato in Colombia avesse subito una perdita nel 2019, e per le SGAV e i profitti ha impiegato i dati delle società in Colombia che producono beni in una categoria simile a quella dei prodotti di acido citrico.

(262)

Come spiegato nel considerando 231, la preferenza è data ai dati disponibili nel periodo dell'inchiesta e tali dati esistono per una società in Argentina. La CCCME non ha fornito ragioni per discostarsi dal periodo per il quale viene costruito il valore normale. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(263)

Il gruppo ZTT ha sostenuto che la Malaysia era un paese rappresentativo migliore rispetto all'Argentina in quanto i) gli articoli prodotti dalle tre società malesi suggerite dal gruppo ZTT erano più simili a quelli prodotti dal gruppo ZTT, rispetto agli articoli prodotti da Prysmian Energia; ii) in Malaysia sono stati individuati più produttori di cavi di fibre ottiche che in Argentina.

(264)

A parte il fatto che la prima asserzione non era supportata dai necessari elementi di prova, questi due elementi sono irrilevanti in quanto le società malesi in questione erano in perdita o non hanno registrato profitti congrui ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base durante il periodo dell'inchiesta. Come spiegato nel considerando 230, Lite e Opcom Cables non erano redditizie rispettivamente nel 2019 e nel 2020, mentre il profitto di Tenaga Cable nel 2019 non costituiva un «congruo importo» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base come indicato nel considerando 268. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(265)

Il gruppo ZTT ha sostenuto che la Commissione potrebbe usare il margine di redditività della società malese del 2018 nello stesso modo in cui utilizza le stime di redditività precedenti al periodo dell'inchiesta per calcolare il margine di eliminazione del pregiudizio.

(266)

L'articolo 2, paragrafo 6 bis, indica come primo metodo l'utilizzo di corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato durante il periodo dell'inchiesta. In questo contesto i profitti proverrebbero naturalmente dallo stesso periodo. Se i profitti non sono congrui come in questo caso, si sceglie un altro paese rappresentativo. L'argomentazione non può quindi essere accolta.

(267)

Il gruppo ZTT ha anche inviato i bilanci per il 2019 di una società malese, Tenaga Cable Industries SDN BHB, che era elencata nella prima nota, come indicato nel considerando 220, e ha chiesto alla Commissione di scegliere la Malaysia come paese rappresentativo e di impiegare le SGAV e il margine di profitto di tale società per costruire il valore normale.

(268)

La Commissione ha rilevato che effettivamente questa società era redditizia nel 2019, tuttavia il margine di profitto non rappresentava un «congruo importo» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), ultimo comma del regolamento di base. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

(269)

Il gruppo ZTT ha inoltre sostenuto che la Commissione dovrebbe usare la Malaysia anziché l'Argentina come paese rappresentativo in quanto i dati dell'importazione erano migliori di quelli dell'Argentina. La Malaysia aveva un codice tariffario a livello di otto cifre dedicato alle fibre ottiche (9001 10 10), che corrispondeva al tipo di materia prima usata nella produzione del prodotto in esame (per uso nelle telecomunicazioni) e senza dazi doganali d'importazione, mentre la nomenclatura tariffaria argentina non prevedeva tale suddivisione specifica per le fibre ottiche per le telecomunicazioni e si applicavano dazi doganali.

(270)

Tale argomentazione risulta di fatto infondata. Il codice a otto cifre per la Malaysia (ossia 9001 10 10) vale sia per l'uso nel settore elettrico sia per l'uso nelle telecomunicazioni. Nel caso dell'Argentina i due pertinenti codici a otto cifre delle fibre ottiche (9001 10 19 e 9001 10 11) non specificano l'uso ma identificano distintamente il prodotto, ossia le fibre ottiche. L'uso principale delle fibre ottiche è chiaramente nell'ambito delle telecomunicazioni. In ogni caso, come spiegato al considerando 231, la Commissione non è riuscita a trovare una società adeguata in Malaysia con dati finanziari prontamente disponibili durante il periodo dell'inchiesta che avesse registrato congrui importi di profitto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(271)

Il gruppo ZTT ha inoltre sostenuto che la Commissione dovrebbe usare la Malaysia anziché l'Argentina come paese rappresentativo in quanto il mercato dell'energia in Argentina era distorto. A questo proposito si faceva riferimento a una relazione del 2019 di Fitch Rating (124) che sosteneva che il settore dell'elettricità argentina si basava su sovvenzioni governative versate a Compania Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico A.S. (CAMMESA), che sono state trasferite alle società produttrici di energia. Il gruppo ZTT ha inoltre sostenuto che, secondo la Banca mondiale, erano quattro le società di proprietà dello Stato che operavano nel mercato dell'elettricità argentino.

(272)

La Commissione ha rilevato che la relazione di Fitch Rating è stata pubblicata il 13 giugno 2019 e le sovvenzioni ricevute da CAMMESA si riferivano al periodo fino al 2018. Inoltre gli estratti della relazione forniti da questa parte affermavano solo che le sovvenzioni sono state trasferite alle società produttrici di energia e non concludevano che tali società avessero ulteriormente trasferito tali sovvenzioni ai clienti finali. Ad ogni modo, anche se fosse questo il caso, i costi dell'elettricità usati come valore di riferimento sarebbero più bassi e di conseguenza anche il valore normale sarebbe più basso, a vantaggio dei produttori esportatori. Ad ogni modo, come spiegato al considerando 348, per calcolare il valore di riferimento per l'elettricità la Commissione ha usato le tariffe dichiarate dai distributori di elettricità Edesur ed Edenor durante il periodo dell'inchiesta. Come indicato anche nella relazione presentata dal gruppo ZTT, Edenor ed Edesur sono enti privati (Edenor è detenuta in maggioranza da Pampa Energia ed Edesur da Enel America) e pertanto non sembrava che ricevessero sovvenzioni. Inoltre non è stato fornito alcun elemento di prova degli effetti delle presunte sovvenzioni sul mercato. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

(273)

Il gruppo ZTT ha sostenuto inoltre che qualora l'Argentina venisse utilizzata come paese rappresentativo al posto della Malaysia, le statistiche di importazione con il codice argentino 9001 10 19 dovrebbero essere escluse dal calcolo del prezzo esente da distorsioni di quel materiale, poiché il quantitativo importato è basso (688 kg) e presenta prezzi elevati, e quindi presumibilmente le importazioni non sono state effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali. Inoltre è stato affermato che i dati del codice argentino 9001 10 20 (Haces Y Cables De Fibras Ópticas - cavi e fasci di fibre ottiche) dovrebbero essere inclusi in quanto sono stati importati in quantitativi molto maggiori e più usuali (1 212 473 kg).

(274)

Per quanto riguarda il codice argentino 9001 10 19, il gruppo ZTT non ha presentato alcun elemento di prova che dimostri che le importazioni con questo codice non siano state effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali. Il prezzo più alto non costituisce un indicatore a questo proposito. Inoltre l'inchiesta ha rivelato che alcuni produttori esportatori cinesi hanno acquistato fibre ottiche a prezzi analoghi. Occorre anche rilevare che il codice argentino 9001 10 20 riguarda i cavi ottici e non le fibre ottiche e pertanto non può essere usato nel calcolo del valore di riferimento per le fibre ottiche. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(275)

Il gruppo ZTT ha poi sostenuto che sulla base della relazione annuale del gruppo Prysmian per il 2019, il 16 % delle entrate totali del gruppo derivava dalle attività legate ai suoi progetti (cavi personalizzati ad alta tecnologia e ad alta tensione per uso terrestre e sottomarino), il 70 % derivava dalle attività legate all'energia (portafoglio completo di prodotti di cablaggio energetico), ma solo il 14 % derivava dalle attività legate alle telecomunicazioni. Pertanto è stato affermato che usare un membro del gruppo Prysmian come base per il costo, le SGAV e i profitti nel mercato dei cavi a fibra ottica sarebbe fuorviante, in quanto sarebbe rappresentata solo una piccola frazione di ciò che il gruppo ha prodotto.

(276)

Le informazioni finanziarie di Prysmian Energia divulgate alle parti interessate nella seconda nota non sono al livello dell'intero gruppo Prysmian, ma al livello dell'entità che si trova in Argentina. Inoltre, in base alle informazioni disponibili sul sito web di Prysmian Energia (125), l'attività di questa società riguarda il prodotto in esame e pertanto i dati finanziari di questa società sono un'approssimazione adeguata dei risultati finanziari dell'attività nell'ambito dei cavi di fibre ottiche in Argentina. Inoltre, come spiegato al considerando 227, l'applicazione del metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base si fonda su dati prontamente disponibili e può accadere che i dati non siano disponibili al livello più dettagliato del prodotto in esame, ma a un livello più aggregato. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(277)

Il gruppo ZTT ha sostenuto inoltre che la qualità dei dati in Argentina non era attendibile, in quanto Prysmian Energia era collegata a Prysmian SpA., un produttore dell'Unione parte della presente inchiesta. Di conseguenza qualunque pregiudizio subito da Prysmian SpA influenzerebbe anche i risultati finanziari di tutto il gruppo, inclusi quelli di Prysmian Energia. Ha sostenuto anche che il risultato finanziario di Prysmian Energia preso singolarmente avrebbe potuto essere influenzato dalle operazioni riguardanti i materiali forniti da parti collegate.

(278)

Come spiegato al considerando 276, le informazioni finanziarie di Prysmian Energia divulgate alle parti interessate nella seconda nota non sono al livello dell'intero gruppo Prysmian, ma al livello dell'entità in Argentina. Inoltre il gruppo ZTT non ha spiegato come i dati finanziari di una società in Argentina potrebbero essere influenzati dal pregiudizio subito da una società collegata in Italia. Quest'argomentazione è puramente speculativa poiché non è stata supportata da alcun elemento di prova. L'argomentazione che il risultato finanziario di Prysmian Energia potrebbe essere stato influenzato dalle operazioni riguardanti i materiali forniti da parti collegate è speculativa, poiché anche in questo caso non è stato presentato nessun elemento di prova a sostegno di tale argomentazione. Tali argomentazioni sono state respinte.

(279)

Il gruppo ZTT ha chiesto alla Commissione di fornire una ripartizione più dettagliata del contenuto delle spese operative di Prysmian Energia che fossero già a disposizione della Commissione o, qualora non fossero attualmente disponibili, di ottenerle e divulgarle.

(280)

La Commissione conferma di aver divulgato alle parti interessate nella seconda nota le informazioni finanziarie pertinenti e prontamente disponibili di Prysmian Energia riportate da Dun & Bradstreet.

(281)

Connect Com ha sostenuto che, come nel caso della Turchia, non si può presumere per l'Argentina che quantitativi sufficientemente rappresentativi di cavi di fibre ottiche siano prodotti in Argentina per soddisfare il valore di riferimento del 5 % di produzione in Cina, come previsto dalla guida della Commissione per le denunce (126). Secondo questa parte il volume totale di produzione dei produttori di cavi di fibre ottiche in Argentina sarebbe molto inferiore alla produzione totale dei produttori cinesi.

(282)

Connect Com ha inoltre sostenuto che i produttori in Argentina non avevano accesso a materie prime fondamentali come le fibre di vetro, l'aramide o il polietilene e che, a differenza di quanto avviene per i produttori cinesi, queste materie prime devono essere importate in modo relativamente complesso e costoso. A questo proposito si è basata sulla sentenza della Corte di giustizia europea del 22 ottobre 1991 (127), C-16/90, che stabilisce che la possibilità di accesso alle materie prime deve essere presa in considerazione ai fini della scelta del paese di riferimento.

(283)

In via preliminare occorre notare che le argomentazioni di Connect Com e il riferimento alla sentenza nella causa C-16/90 sono fuori luogo. Questa causa della Corte riguardava la scelta del paese di riferimento ai sensi dell'ex articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il quale specificava che il valore normale per i paesi non retti da un'economia di mercato potrebbe basarsi sui prezzi realmente praticati nel mercato interno o sui costi realmente sostenuti dai produttori interni in un paese terzo a economia di mercato. Ai sensi di tale disposizione, fattori quali l'accesso alle materie prime e il volume di produzione dei produttori del paese di riferimento potrebbero essere rilevanti per la scelta del paese di riferimento, poiché potrebbero influire sui prezzi praticati nel mercato interno e sui costi sostenuti dai produttori del paese di riferimento per la produzione e la vendita del prodotto simile. Di conseguenza era ragionevole selezionare un paese di riferimento in cui tali fattori fossero comparabili a quelli osservati in un paese non retto da un'economia di mercato oggetto dell'inchiesta. Tali considerazioni non sono più pertinenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis; infatti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, il valore normale si basa sui fattori di produzione dei produttori esportatori oggetto dell'inchiesta. Il paese di riferimento rappresentativo è utilizzato esclusivamente per reperire dati esenti da distorsioni al fine di valutare i fattori di produzione, in questo caso dei produttori esportatori cinesi oggetto dell'inchiesta.

(284)

Fatte salve le considerazioni di cui sopra, la Commissione ha rilevato quanto segue.

(285)

Per quanto riguarda la guida per i denuncianti, il testo indicato da Connect Com è un vademecum esplicativo per i denuncianti che non è giuridicamente vincolante e ha come unico scopo quello di fornire consigli generali (128). Inoltre questa guida è destinata unicamente a fornire un orientamento per i denuncianti nella fase di denuncia e non riguarda la fase d'inchiesta, che costituisce il contesto dell'argomentazione di questa parte. In ogni caso la Commissione osserva che il testo citato era una svista di una versione precedente in cui si analizzava la scelta del paese di riferimento ai sensi dell'ex articolo 2, paragrafo 7, e che nel frattempo la guida è stata rivista (129). L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(286)

L'argomentazione relativa all'accesso alle materie prime è al contempo errata e puramente speculativa. Sulla base dei dati riportati dal GTA, le società in Argentina importano fibre di vetro, aramide o polietilene in volumi significativi. Inoltre Connect Com non ha presentato alcun elemento di prova che dimostrasse il modo presumibilmente costoso e complesso tramite cui le società argentine importano queste materie prime. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(287)

Inoltre Connect Com ha sostenuto erroneamente che la Commissione avesse escluso la Colombia, la Malaysia, la Serbia e il Sud Africa come possibili paesi rappresentativi sulla base di un'analisi dei dati relativi alle importazioni a livello di sei cifre che è stata effettuata nella prima nota, mentre per l'Argentina ha effettuato un'analisi a livello di otto cifre.

(288)

Come spiegato al considerando 238, la Commissione non ha considerato la Colombia, la Malaysia, la Serbia e il Sud Africa paesi rappresentativi adeguati, in quanto non ha reperito informazioni disponibili per il periodo dell'inchiesta su dati finanziari per i produttori in questi paesi. Pertanto non è stata effettuata nessuna analisi dei dati relativi alle importazioni. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(289)

Connect Com ha anche sostenuto che la Commissione non poteva escludere il Brasile sulla base del fatto che un'elevata percentuale di filo di acciaio rivestito in alluminio veniva importata dalla Cina, in quanto il filo di acciaio rivestito in alluminio non è una materia prima pertinente necessaria per la produzione di cavi di fibre ottiche, e che se tale decisione era basata sul volume delle importazioni dalla Cina di fattori produttivi insignificanti, allora anche l'Argentina avrebbe dovuto essere rifiutata come paese rappresentativo, poiché l'Argentina importa volumi significativi dalla Cina di altri fattori produttivi insignificanti come il filo di alluminio e le barre di alluminio.

(290)

Connect Com ha frainteso le ragioni per cui la Commissione non ha considerato il Brasile come paese rappresentativo appropriato. Come spiegato al considerando 242, la Commissione ha concluso che la rappresentatività complessiva delle importazioni esenti da distorsione in Brasile era bassa in quanto numerose materie prime utilizzate in volumi significativi nel costo di produzione dei cavi di fibre ottiche erano importate principalmente dalla Cina. Più specificamente la Commissione ha evidenziato che la rappresentatività delle fibre ottiche e il loro valore soggiacente erano significativamente compromessi poiché la maggior parte delle importazioni provenivano dalla Cina, che fossero valutate a livello di sei cifre o di otto cifre. Inoltre, come spiegato al considerando 242, il filo di acciaio rivestito in alluminio è usato da un produttore esportatore in volumi significativi nella produzione di cavi di fibre ottiche. Questo produttore produce cavi di fibre ottiche che, oltre alla trasmissione dei dati, sono usati anche per la trasmissione di energia e, come spiegato al considerando 59, anche questi prodotti rientrano nella presente inchiesta. Inoltre anche le fibre di vetro sono state importate principalmente dalla Cina. L'argomentazione è quindi respinta.

(291)

Connect Com ha ribadito la sua argomentazione per cui la Commissione dovrebbe esaminare se Messico, Kazakhstan e Federazione russa possano essere considerati paesi rappresentativi appropriati, in quanto i quantitativi di cavi di fibre ottiche prodotti in questi paesi sono maggiori rispetto a quelli dell'Argentina. Ha inoltre affermato che in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea (130), la Commissione non poteva basarsi sul fatto di non aver trovato un produttore con dati prontamente disponibili, ma che doveva fare ogni sforzo per trovare un produttore nel paese terzo interessato che fosse disposto a collaborare all'inchiesta.

(292)

Come spiegato al considerando 212, la Commissione non ha valutato ulteriormente Messico, Kazakhstan e Federazione russa poiché in questi paesi non è riuscita a trovare alcun produttore di cavi di fibre ottiche con informazioni finanziarie prontamente disponibili. Occorre inoltre rilevare che nemmeno Connect Com ha presentato tali informazioni. Inoltre, le informazioni finanziarie della società pertinente nel paese rappresentativo si basano su informazioni prontamente disponibili e la Commissione non ha bisogno di chiedere la collaborazione delle società del paese rappresentativo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.2.4.   Livello di protezione sociale e ambientale

(293)

Avendo stabilito che l'Argentina era il solo paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti i suindicati elementi, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

3.2.5.   Conclusioni

(294)

In considerazione della precedente analisi, l'Argentina ha soddisfatto i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato.

3.2.6.   Osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni

(295)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo ZTT ha ribadito le argomentazioni concernenti la scelta del paese rappresentativo, affermando che la Malaysia sarebbe stata un paese rappresentativo migliore dell'Argentina. A tal proposito ha ribadito le argomentazioni citate ai considerando 265, 267 e 269, senza fornire alcun nuovo elemento. Ha sostenuto inoltre, senza addurre alcun elemento di prova, che in Argentina non si producevano fibre ottiche e che le importazioni di fibre ottiche erano insufficienti per le normali esigenze operative.

(296)

Per le ragioni illustrate ai considerando 266, 268 e 270, oltre che per la mancanza di elementi di prova a sostegno, tali argomentazioni sono state respinte.

(297)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, in riferimento alla selezione del paese rappresentativo da un elenco di paesi con livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore, Connect Com ha dichiarato - sebbene la Commissione abbia utilizzato paesi classificati nella stessa categoria di reddito dalla Banca mondiale esercitando il proprio potere discrezionale nell'interpretazione e nell'applicazione del regolamento di base - di giudicare scorretto selezionare un paese con livello di sviluppo economico analogo soltanto sulla base della categorizzazione generale della Banca mondiale. Ha aggiunto che i tribunali europei non hanno confermato tale prassi. Connect Com ha pertanto sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto respingere come irrilevanti le argomentazioni di Connect Com secondo cui la Commissione stessa avrebbe dovuto tener conto delle condizioni produttive del settore e del livello di sviluppo tecnologico dei paesi rappresentativi rispetto alla Cina.

(298)

Per le ragioni illustrate ai considerando 216 e 217, tali argomentazioni sono state respinte.

(299)

Connect Com ha affermato che la Commissione dovrebbe indicare a quale dei tre codici delle merci argentini relativi a fibre ottiche si riferisce il volume delle importazioni dalla Cina pari al 52 % e qual era il volume delle importazioni per gli altri prodotti.

(300)

Si segnala che il 12 marzo 2021 la Commissione ha allegato al fascicolo non riservato dell'inchiesta l'estratto completo degli importi dei fattori produttivi di Argentina, Brasile, Thailandia e Turchia. Nel foglio «QTY share», il volume delle importazioni dalla Cina sul volume totale delle importazioni per il codice delle merci argentino 9001 10 20 è stato pari al 51,55 % (arrotondato al 52 %), per il codice 9001 10 19 al 21,83 % e per il 9001 10 11 all'1,55 %.

(301)

Connect Com ha anche sostenuto che la Commissione avesse escluso la Colombia, la Malaysia, la Serbia e il Sud Africa come paesi rappresentativi adatti sulla base di un'analisi delle importazioni a livello di sei cifre, mentre per l'Argentina ha effettuato un'analisi a livello di otto cifre.

(302)

La Commissione non concorda con tale argomentazione. Come affermato al considerando 238, la Colombia e il Sud Africa non sono stati considerati paesi rappresentativi adeguati in quanto la Commissione non ha reperito informazioni prontamente disponibili per il periodo dell'inchiesta sui dati finanziari dei produttori in questi paesi. Neppure la Malaysia e la Serbia sono state considerate paesi rappresentativi adeguati, poiché in questi paesi la Commissione non ha individuato produttori redditizi. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(303)

Connect Com ha sostenuto altresì che il Brasile non si sarebbe dovuto escludere come paese rappresentativo adeguato poiché il Brasile importava dalla Cina un cospicuo volume di filo di acciaio rivestito in alluminio. Connect Com ha aggiunto che il filo di acciaio rivestito in alluminio non è una materia prima pertinente per la produzione di cavi di fibre ottiche. Connect Com ha chiesto poi alla Commissione di divulgare il nome del produttore esportatore cinese che avrebbe utilizzato il filo di acciaio rivestito in alluminio nella produzione di cavi di fibre ottiche.

(304)

Come illustrato al considerando 242 la rappresentatività complessiva delle importazioni esenti da distorsione in Brasile è stata considerata bassa e non soltanto per il filo di acciaio rivestito in alluminio. Il filo di acciaio rivestito in alluminio è impiegato nella produzione di OPGW e OPPC, che rientrano anch'essi nell'oggetto dell'inchiesta e sono esportati nell'Unione dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione.

(305)

Connect Com ha ribadito altresì le argomentazioni formulate dalla CCCME oltre che le proprie argomentazioni di cui al considerando 259, senza fornire altri nuovi elementi.

(306)

Per le ragioni illustrate nel considerando 260, tali argomentazioni sono state respinte.

(307)

Connect Com ha ribadito anche le argomentazioni presentate al considerando 281 senza peraltro presentare nuovi elementi.

(308)

Per le ragioni illustrate ai considerando da 283 a 285, tali affermazioni sono state respinte.

(309)

Secondo Connect Com inoltre, dal momento che OPGW e OPPC rientrano anch'essi nell'inchiesta, anche il produttore argentino selezionato dovrebbe fabbricare questi tipi di cavi di fibre ottiche e in tal caso la Commissione dovrebbe rendere nota tale informazione.

(310)

La Commissione rileva che non sussiste il requisito che il produttore selezionato di un paese rappresentativo debba fabbricare tutti i tipi di prodotto esportati dai produttori cinesi. Questa argomentazione è stata pertanto respinta in quanto non pertinente.

(311)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha ribadito le argomentazioni esposte al considerando 259, per cui l'Argentina non era un paese rappresentativo appropriato in quanto l'unico produttore in Argentina individuato dalla Commissione (ossia Prysmian Energia) era collegato a uno dei denuncianti e la società deteneva un'importante quota del mercato argentino. La CCCME ha fatto nuovamente riferimento all'inchiesta antidumping sulle importazioni di glifosato dalla Cina (131) in cui Argentina, Australia, India e Malaysia sono state respinte come paesi di riferimento perché i loro mercati erano in gran parte dominati da società collegate al principale denunciante dell'UE. La CCCME ha aggiunto che la Commissione non aveva affrontato l'argomentazione concernente l'inchiesta sul glifosato né aveva dimostrato che i dati del produttore argentino per le SGAV e i profitti potessero essere utilizzati nella costruzione del valore normale.

(312)

Come affermato al considerando 260, il fatto che la società selezionata nel paese rappresentativo sia collegata a un produttore dell'Unione non è un elemento decisivo per la scelta del paese rappresentativo. La CCCME fa riferimento a un caso riguardante l'applicazione dell'ex articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, che è stato abrogato nel dicembre 2017 (132). L'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), prevedeva la scelta di un adeguato paese terzo ad economia di mercato, definito anche «paese di riferimento» e la scelta di un produttore sito in quel paese. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, anziché chiedere e verificare i dati di un produttore del paese di riferimento, la Commissione si basa sulle informazioni prontamente disponibili relative al periodo dell'inchiesta. Pertanto la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, è essenzialmente diversa e la Commissione non ritiene che nel caso in questione la presunta relazione possa in alcun modo incidere sull'opportunità di basarsi sui dati prontamente disponibili del produttore argentino. Inoltre il fatto che la società detenga un'importante quota del mercato argentino non significa che non ci sia concorrenza in Argentina. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(313)

La CCCME ha sostenuto inoltre che la Commissione non aveva specificato il criterio cui faceva riferimento nel determinare se il margine di profitto di un produttore in un paese rappresentativo fosse congruo oppure no. A parere della CCCME inoltre la Commissione non avrebbe spiegato il motivo per cui il margine di profitto reale di un produttore, attivo in un mercato ove non siano state rilevate distorsioni, non possa essere impiegato per la costruzione di un valore normale.

(314)

La Commissione non concorda con tale asserzione. Spiegazioni in merito sono state fornite ai considerando 258 e 294, in cui la Commissione ha concluso che l'Argentina soddisfaceva i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base per essere considerata un paese rappresentativo appropriato; la Commissione pertanto ha dovuto usare i profitti di un produttore argentino. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.3.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

(315)

Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella produzione del prodotto in esame da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni prontamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.

(316)

Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il GTA per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha dichiarato poi che avrebbe usato le statistiche dell'ILO e le tariffe dell'elettricità pubblicate da due distributori di elettricità, ossia Edenor ed Edesur, per stabilire rispettivamente costi del lavoro e dell'energia esenti da distorsioni, come specificato al considerando 348.

(317)

Nella seconda nota la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, a causa dell'elevatissimo numero di fattori produttivi dei produttori esportatori inclusi nel campione che hanno fornito informazioni complete, poteva raggruppare quelli che rappresentano un peso trascurabile del costo di produzione sotto i «materiali di consumo». Per quanto riguarda il loro trattamento nel calcolo del valore normale, la Commissione ha comunicato che avrebbe calcolato la percentuale di materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e che avrebbe applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime utilizzando i parametri di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha seguito questo approccio, come spiegato di seguito al considerando 320.

3.4.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

3.4.1.   Fattori produttivi

(318)

Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

Tabella 1

Fattori produttivi dei cavi di fibre ottiche

Fattore produttivo

Codice della merce in Argentina

Valore esente da distorsioni

Unità di misura

Materie prime

Filo di lega di alluminio

7605 29 90

32,60

CNY/kg

Filo di acciaio rivestito in alluminio

7217 30 10

7217 30 90

10,17

CNY/kg

Barre di alluminio

7605 21 10

7605 21 90

27,59

CNY/kg

Nastro di alluminio

7606 12 20

7606 12 90

21,68

CNY/kg

Nastro/striscia di alluminio

7606 91 00

29,03

CNY/kg

Filato aramidico

5402 11 00

148,37

CNY/kg

Gel tamponante per cavi

4002 99 90

26,58

CNY/kg

Pasta per cavi

2710 19 93

2710 19 99

9,26

CNY/kg

Etilene vinil acetato

3905 29 00

15,93

CNY/kg

Cavo riempitivo

5607 49 00

33,44

CNY/kg

Materiale per guaina con ritardante di fiamma

3901 90 10

3901 90 20

3901 90 50

3901 90 90

16,22

CNY/kg

Polimero rinforzato con fibra di vetro

3921 90 19

25,31

CNY/kg

Plastica rinforzata con fibra di vetro

3921 90 19

25,31

CNY/kg

Materiale ermetico in polimero rinforzato con fibra di vetro

3919 90 10

3919 90 90

48,53

CNY/kg

Filato in fibra di vetro

7019 19 00

135,88

CNY/kg

Materiale per guaine convenzionale in polietilene ad alta densità

3901 20 19

3901 20 29

7,81

CNY/kg

Polietilene a bassa densità

3901 40 00

8,26

CNY/kg

Materiale per guaine convenzionale in polietilene a bassa densità

3901 10 10

3901 10 91

3901 10 92

7,88

CNY/kg

Materiale per guaine a bassa emissione di fumi senza alogeni

3901 30 10

3901 30 90

13,39

CNY/kg

Fibra ottica

9001 10 11

660,5

CNY/kg

Filo di acciaio fosfatato rivestito in gomma

7217 90 00

12,54

CNY/kg

Tereftalato di polibutilene

3907 99 11

3907 99 19

14,00

CNY/kg

Elastomero poliolefinico

3901 90 10

3901 90 20

3901 90 50

3901 90 90

3902 90 00

19,06

CNY/kg

Unità ottica in acciaio inossidabile

8544 70 90

114,79

CNY/kg

Nastro di acciaio inossidabile

7219 32 00

16,63

CNY/kg

Nastro/striscia di acciaio inossidabile

7220 20 10

7220 20 90

17,03

CNY/kg

Filo di acciaio

7312 10 10

7312 10 90

16,82

CNY/kg

Nastro di acciaio

7212 50 90

26,16

CNY/kg

Filo di acciaio

7217 10 11

7217 10 19

7217 10 90

7,99

CNY/kg

Nastro adesivo

3919 10 20

66,66

CNY/kg

Filati

5402 20 00

16,01

CNY/kg

Lavoro

Salari nel settore della produzione

[N/D]

40,1

CNY/h

Energia

Elettricità

[N/D]

0,3390

CNY/kWh

Materie prime

(319)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime come consegnate all'ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione nel paese rappresentativo come indicato nel GTA, aggiungendovi i dazi all'importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusa la Cina e i paesi che non sono membri dell'OMC elencati nell'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo, avendo concluso al considerando 69 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della Cina in ragione dell'esistenza di distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all'esportazione. Dopo aver escluso le importazioni in Argentina provenienti dalla Cina e dai paesi non retti da un'economia di mercato, la Commissione ha riscontrato che le importazioni delle principali materie prime da altri paesi terzi rimanevano rappresentative (oltre il 70 % dei volumi totali importati in Argentina).

(320)

Dato il numero eccezionalmente elevato di fattori produttivi usati dai produttori esportatori, per alcuni di essi i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell'inchiesta. La Commissione ha deciso di includere quei costi tra i materiali di consumo, in quanto l'incidenza sul calcolo del valore normale è stato considerata molto limitata. Le effettive materie prime incluse nei materiali di consumo sono state elencate nel documento di divulgazione delle informazioni relativo alla specifica società. La Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i prezzi stabiliti esenti da distorsioni.

(321)

Per stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha applicato i dazi all'importazione pertinenti del paese rappresentativo.

(322)

La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori inclusi nel campione per l'approvvigionamento delle materie prime sotto forma di percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell'ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna allo stabilimento della società.

(323)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo FTT ha sostenuto che il codice delle merci argentino per la fibra ottica 9001 10 19 non riguardava le fibre monomodali bensì le fibre multimodali e le fibre speciali che non erano utilizzate nella fabbricazione del prodotto in esame. Ciò era dovuto al fatto che le fibre oggetto del codice avevano un diametro superiore a 11 micron, ossia adatto a fibre multimodali.

(324)

Tale argomentazione è stata considerata giustificata e quindi la Commissione ha accettato di rivedere di conseguenza il valore di riferimento per le fibre ottiche.

(325)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo ZTT ha sostenuto che la Commissione sbagliava a non includere nel calcolo del valore di riferimento per le fibre ottiche le importazioni del codice delle merci argentino 9001 10 20 sulla base del fatto che questo riguardava i cavi ottici, come spiegato al considerando 274, poiché i cavi di fibre ottiche erano importati con il codice delle merci argentino 8544 70 00. Il gruppo FTT ha però dichiarato di non obiettare alla decisione della Commissione di ignorare questo codice delle merci argentino.

(326)

La Commissione rileva che il codice SA 8544 70 riguarda i cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, ed esclude i cavi in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità, e i cavi con isolamento in plastica, per uso sottomarino, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici. La voce 9001 invece riguarda le fibre ottiche e i fasci di fibre ottiche, nonché i cavi di fibre ottiche diversi da quelli di cui alla voce 8544. La descrizione del codice delle merci argentino 9001 10 20 è «fasci e cavi di fibre ottiche». L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(327)

Il gruppo FTT ha sostenuto anche che i dati usati dalla Commissione per calcolare il valore di riferimento per le fibre ottiche includono fibre colorate e non colorate e ha chiesto alla Commissione di detrarre dal valore di riferimento il costo sostenuto per la colorazione delle fibre.

(328)

La Commissione ha notato che era impossibile valutare adeguatamente gli elementi di prova presentati da FTT soltanto nella versione riservata della sua comunicazione in quanto si trattava solo di un estratto di una determinata serie di dati. La Commissione ha ricordato però che il calcolo del valore di riferimento è effettuato su dati prontamente disponibili, e che ovviamente l'estratto delle informazioni fornito a questo proposito da FTT non era prontamente disponibile. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(329)

Il gruppo ZTT ha sostenuto che per costruire il valore di riferimento della materia prima «gel tamponante per cavi», si sarebbe dovuto utilizzare soltanto uno dei quattro codici delle merci usati dalla Commissione (4002 99 10, 4002 99 20, 4002 99 30 e 4002 99 90) ossia il codice 4002 99 90. Il gruppo ZTT ha presentato elementi di prova per sostenere la tesi che gli altri tre codici delle merci non erano utilizzati per fabbricare il prodotto in esame.

(330)

Anche tale argomentazione è stata considerata giustificata e quindi la Commissione ha accettato di rivedere di conseguenza il valore di riferimento per il gel tamponante per cavi.

(331)

Il gruppo ZTT ha sostenuto pure che il codice delle merci per la materia prima «barre di alluminio» non era corretto poiché nella nomenclatura argentina si riferisce a elementi cavi e altri profili in alluminio, anziché a barre, che non si utilizzano per la fabbricazione del prodotto in esame; pertanto la Commissione dovrebbe individuare un altro codice. Il gruppo ZTT non ha indicato un altro codice delle merci alternativo.

(332)

La Commissione ha confermato che il codice argentino riguardava elementi cavi e altri profili in alluminio e non barre. Dopo un'ulteriore analisi la Commissione ha deciso di rivedere il codice e utilizzare invece il codice SA 7605 21, che riguarda barre in lega di alluminio utilizzate per fabbricare fili di acciaio rivestito in alluminio per funi di guardia con cavi di fibre ottiche (OPGW) (133).

(333)

Il gruppo ZTT ha inoltre sostenuto di non utilizzare filati in fibra di vetro per la fabbricazione dei cavi di fibre ottiche, bensì filati accoppiati in parallelo senza torsione in fibra di vetro; pertanto il codice SA corretto sarebbe 7019 12. Il gruppo ZTT ha affermato che il fattore decisivo per distinguere i filati del primo e del secondo tipo è appunto la torsione dei filamenti. Il gruppo ZTT ha sostenuto di usare filamenti senza torsione: pertanto il codice SA corretto era quello dei filati accoppiati in parallelo senza torsione, ossia 7019 12.

(334)

La Commissione non concorda con tale argomentazione. Il codice SA 7019 12 contraddistingue i filati accoppiati in parallelo senza torsione in fibra di vetro, che sono la materia prima per la fabbricazione dei filati in fibra di vetro. I produttori dell'Unione hanno inoltre confermato che i filati accoppiati in parallelo senza torsione in fibra di vetro sono una materia prima usata dai fornitori di filati in fibra di vetro e di barre rinforzate con fibra di vetro per il settore dei cavi di fibre ottiche. Il codice corretto è pertanto SA 7019 19.

(335)

Il gruppo FTT ha sostenuto che il fattore produttivo «acqua» è stato erroneamente incluso dalla Commissione tra i «materiali di consumo», mentre questo fattore produttivo non era un costo diretto relativo alle materie prime, bensì un costo diretto.

(336)

La Commissione ha incluso il fattore produttivo «acqua» tra i materiali di consumo in quanto essa rappresentava meno dello 0,05 % del totale dei costi diretti e perciò la sua incidenza sul margine di dumping era trascurabile.

(337)

Il gruppo FTT ha affermato che la Commissione era tenuta a costruire un valore di riferimento per ciascun fattore produttivo, poiché aveva concluso che tutti i fattori produttivi erano distorti. Il gruppo FTT ha sostenuto pertanto che la Commissione non poteva raggruppare diversi fattori produttivi in una stessa categoria di materiali di consumo né ad applicare la metodologia di calcolo illustrata al considerando 320 giacché ciò provocherebbe una distorsione di dati. Il gruppo FTT ha chiesto alla Commissione di utilizzare i dati comunicati dal gruppo stesso per questi fattori produttivi. Il gruppo ZTT ha inoltre espresso disaccordo con la metodologia della Commissione per i materiali di consumo, e ha sostenuto che la Commissione dovrebbe calcolare un valore di riferimento per i materiali di consumo separatamente da altri materiali.

(338)

Come illustrato al considerando 320, a causa dell'elevato numero di fattori produttivi (ad esempio oltre 60 fattori produttivi per FTT) la Commissione ha incluso nei materiali di consumo vari fattori produttivi (circa 30 fattori produttivi per FTT) che rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell'inchiesta (circa il 4 % per FTT). La Commissione ha ritenuto che il reperimento di tutti questi fattori produttivi avrebbe comportato un gravoso onere amministrativo, anche in considerazione del fatto che per alcuni di essi i valori delle importazioni nel paese rappresentativo non erano rappresentativi, laddove l'incidenza sul calcolo del valore normale, di cui questi fattori produttivi rappresentano solo una parte, era considerata assai limitata. La Commissione pertanto ha applicato la propria metodologia standard per calcolare il valore esente da distorsioni dei materiali di consumo; ha calcolato cioè la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i prezzi stabiliti esenti da distorsioni. Tale metodologia, riguardante una quota così esigua del costo di fabbricazione e una quota ancora più esigua dei calcoli del valore normale, conduce, si ritiene, a risultati assai simili alla metodologia basata sul reperimento di ciascun fattore produttivo. In ogni caso tale metodologia potrebbe certamente produrre un esito favorevole per i produttori esportatori, se il valore sottostante effettivo dei materiali fosse superiore a quello calcolato come percentuale del costo totale delle materie prime. Nessuna parte interessata ha prodotto elementi di prova a dimostrazione che il metodo seguito dalla Commissione condurrebbe a un risultato meno favorevole. La Commissione inoltre ha rilevato che nella sezione 3.1.1. sono state individuate distorsioni significative. In tal caso, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base si possono utilizzare i costi sul mercato interno, ma solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di prove precise e adeguate. I produttori esportatori non hanno prodotto tali elementi di prova per quanto riguarda i fattori produttivi raggruppati tra i materiali di consumo, né la Commissione ne ha individuati. La Commissione pertanto non può utilizzare i dati comunicati dal gruppo FTT. La Commissione ritiene appropriata la propria metodologia per calcolare un valore esente da distorsioni per i materiali di consumo, in quanto non sono disponibili informazioni migliori. Il gruppo ZTT inoltre non ha cercato di presentare il valore di riferimento calcolato utilizzando i valori GTA delle importazioni nel paese rappresentativo, né ha suggerito un valore di riferimento alternativo esente da distorsioni per i materiali di consumo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(339)

Il gruppo ZTT ha sostenuto che i sei sottoprodotti/rifiuti comunicati come fattori produttivi non dovrebbero essere inclusi nei materiali di consumo e che la Commissione dovrebbe costruire un valore di riferimento per ciascuno di essi.

(340)

La Commissione non concorda con tale argomentazione. Come illustrato al considerando 320, dato il numero eccezionalmente elevato di fattori produttivi usati dai produttori esportatori, la Commissione ha incluso nella categoria dei materiali di consumo vari fattori produttivi, i cui costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime. I sei sottoprodotti/rifiuti segnalati dal gruppo ZTT rappresentavano, a seconda del tipo di sottoprodotti/rifiuti, una percentuale oscillante tra meno dello 0,005 % e meno dello 0,050 % del totale dei costi diretti, e in totale meno dello 0,10 % del totale dei costi diretti. Di conseguenza la loro potenziale incidenza sul valore normale era irrilevante; le medesime considerazioni esposte in sintesi al considerando 338 sono pertinenti da questo punto di vista. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(341)

Il gruppo FTT ha affermato che, utilizzando i valori CIF per costruire valori di riferimento che includano i costi di trasporto al di fuori dell'Argentina, i costi di nolo marittimo e l'assicurazione, la Commissione nega eventuali vantaggi comparativi di cui i produttori potrebbero godere grazie alla disponibilità di talune materie prime nel proprio mercato interno.

(342)

L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base prescrive l'uso dei dati corrispondenti in un paese rappresentativo appropriato «a condizione che siano prontamente disponibili i dati pertinenti». La Commissione non disponeva nel fascicolo di dati sui prezzi vigenti nel mercato interno dei possibili paesi rappresentativi. Al contrario i dati sui prezzi all'importazione sono prontamente disponibili e la Commissione utilizza il GTA come fonte di tali dati. Questa parte non ha inoltre presentato possibili dati pertinenti provenienti dal paese rappresentativo, utilizzabili nell'inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(343)

Il gruppo ZTT ha inoltre espresso disaccordo con la metodologia adottata dalla Commissione per calcolare un costo esente da distorsioni per il trasporto di materie prime, illustrata al considerando 322. A parere del gruppo ZTT, la Commissione dovrebbe calcolare singolarmente il costo di trasporto di ciascuna materia prima. Si è aggiunto inoltre che il costo di trasporto potrebbe variare sensibilmente da un fattore produttivo a un altro.

(344)

La Commissione osserva che il gruppo ZTT non ha proposto un metodo utilizzabile dalla Commissione per calcolare singolarmente il costo di trasporto di ciascuna materia prima. Come illustrato al considerando 322, la Commissione ha ritenuto che, nell'ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna allo stabilimento della società. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.4.1.1.   Lavoro

(345)

Per determinare il livello dei salari in Argentina, la Commissione si è avvalsa delle statistiche dell'ILO, Le statistiche dell'ILO forniscono informazioni sul costo medio del lavoro per il 2018 relativamente a diverse professioni. Non è però disponibile il costo medio del lavoro per il settore manifatturiero. Pertanto, per stabilire il valore di riferimento per il costo del lavoro, la Commissione ha utilizzato il costo medio totale del lavoro indicato dalle statistiche dell'ILO, unitamente a informazioni prontamente disponibili sui costi del lavoro supplementari (come le imposte) sostenuti da un datore di lavoro in Argentina (134). La Commissione ha usato inoltre l'indice (135) per adeguare i dati del 2018 in funzione dell'inflazione.

(346)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo ZTT ha sostenuto che la Commissione dovrebbe utilizzare il costo del lavoro di «operatori e assemblatori di macchinari e di impianti», ossia di figure professionali nella maggior parte dei casi affini al tipo di manodopera attiva nel settore dei cavi di fibre ottiche.

(347)

La Commissione non concorda con tale argomentazione. Il gruppo ZTT non ha presentato alcun elemento di prova da cui emerga che la maggior parte dei dipendenti del gruppo era formata da operatori e assemblatori di macchinari e di impianti. Dal momento che quello dei cavi di fibre ottiche è un settore ad alta tecnologia, i produttori di cavi di fibre ottiche impiegano molti ingegneri e tecnici classificati dall'ILO nella categoria «Professioni intellettuali e scientifiche» nonché tecnici dell'informazione e della comunicazione che sono classificati dall'ILO nella categoria «Professioni tecniche intermedie». Il costo del lavoro medio di queste tre professioni è superiore di oltre il 20 % al valore del costo del lavoro totale usato dalla Commissione per calcolare il valore di riferimento per il lavoro. Non disponendo di una disaggregazione della percentuale del numero di dipendenti che rientrano in queste categorie principali, rispetto al numero totale di dipendenti, la Commissione ha considerato appropriato utilizzare il costo medio del lavoro fornito dall'ILO. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.4.1.2.   Elettricità

(348)

Il prezzo dell'elettricità per le società (utilizzatori industriali) in Argentina è pubblicato dai distributori di elettricità Edenor ed Edesur (136) durante il periodo dell'inchiesta. Le informazioni permettono di identificare il prezzo dell'elettricità pagato dagli utilizzatori industriali («Tarifa T3»). Forniscono inoltre i dettagli sui prezzi pagati dagli utilizzatori industriali che hanno optato per tariffe differenziate in base all'ora del giorno in cui consumano l'elettricità e al voltaggio. La Commissione ha usato tali tariffe per il calcolo.

(349)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni il gruppo ZTT ha sostenuto che la formula per il calcolo del valore di riferimento per l'elettricità conteneva un errore.

(350)

La Commissione ha corretto tale errore la cui incidenza era modesta.

3.4.2.   Spese generali di produzione, SGAV e profitti

(351)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». Inoltre è necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.

(352)

Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse come percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di produzione esenti da distorsioni.

(353)

Per stabilire un importo congruo ed esente da distorsioni per le SGAV e il profitto, la Commissione si è basata sui dati finanziari del 2019 per Prysmian Energia Cables y Sistemas de Argentina S.A. ricavati da Dun and Bradstreet (D&B) (137). La Commissione ha messo tali dati a disposizione delle parti interessate nella seconda nota.

(354)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo FTT ha espresso disaccordo con il metodo di calcolo applicato alle spese generali, illustrato al considerando 352, sostenendo che la Commissione si sarebbe basata su «dati distorti» per ricalcolare valori «distorti» in contraddizione con la prassi e i principi giuridici della Commissione; ha chiesto pertanto alla Commissione di mantenere i dati originali comunicati dal gruppo FTT. Anche ZTT ha espresso disaccordo con il metodo seguito della Commissione per le spese generali, e ha chiesto alla Commissione di costruire un valore di riferimento per questa voce separatamente da altri materiali.

(355)

La Commissione ha rilevato che i dati sulle spese generali non erano prontamente disponibili come voce separata nei bilanci del produttore del paese rappresentativo. Inoltre, una volta che si siano individuate distorsioni significative, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base si possono utilizzare i costi sul mercato interno, ma solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di prove precise e adeguate. I produttori esportatori non hanno prodotto tali elementi di prova per quanto riguarda le spese generali, né la Commissione ne ha individuati. L'argomentazione è stata pertanto respinta. La Commissione ritiene appropriata la propria metodologia per calcolare un valore esente da distorsioni per le spese generali, in quanto non sono disponibili informazioni migliori. Il gruppo ZTT, inoltre, non ha suggerito un valore di riferimento alternativo esente da distorsioni per le spese generali. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(356)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo ZTT ha sostenuto che i dati che esso ha comunicato per le SGAV e i profitti non dovrebbero essere ignorati, dal momento che la Commissione non ha dimostrato che fossero distorti.

(357)

La Commissione non concorda con tale argomentazione. Come illustrato al considerando 142, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel presente caso. Nel presente caso pertanto, come illustrato al considerando 158, la Commissione non ha bisogno di provare che le SGAV effettive dei produttori esportatori fossero esenti da distorsioni.

3.4.3.   Calcolo

(358)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(359)

In primo luogo la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni (comprendenti: consumo di materie prime, lavoro ed energia). La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi dei produttori esportatori inclusi nel campione. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto al considerando 318.

(360)

In secondo luogo, per giungere ai costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione. Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state sommate ai costi delle materie prime e dei materiali di consumo di cui al considerando 317 e sono state successivamente espresse come quota dei costi di fabbricazione effettivamente sostenuti da ciascun produttore esportatore. Questa percentuale è stata applicata ai costi di produzione esenti da distorsioni.

(361)

Una volta stabilito il costo di fabbricazione esente da distorsioni, la Commissione ha applicato le SGAV e il profitto come indicato ai considerando da 351 a 353. Essi sono stati determinati sulla base dei bilanci di Prysmian Energia Cables y Sistemas de Argentina S.A. come spiegato al considerando 353.

(362)

Ai costi di produzione stabiliti come descritto al considerando precedente, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti di Prysmian Energia Cables y Sistemas de Argentina S.A. Le SGAV, espresse come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 15 %. I profitti, espressi come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 10,6 %.

(363)

In base a ciò la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.5.   Prezzo all'esportazione

(364)

Il gruppo di produttori esportatori incluso nel campione ha esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate operanti come agenti, operatori commerciali o importatori.

(365)

Il prezzo all'esportazione delle vendite effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione e tramite società commerciali collegate era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione all'Unione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(366)

Il prezzo all'esportazione delle vendite effettuate tramite importatori collegati è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso sono stati applicati adeguamenti di prezzo per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV, e di un profitto congruo.

(367)

La media ponderata dei profitti degli importatori che hanno collaborato (cfr. considerando 28) è stata utilizzata come margine di profitto congruo. Questo margine di profitto va dal 15 % al 25 %.

(368)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, i gruppi ZTT e FTT hanno sostenuto l'esistenza di un doppio conteggio di talune detrazioni apportate sia all'elenco delle vendite sia alle spese generali, amministrative e di vendita.

(369)

Tali argomentazioni sono state ritenute giustificate e la Commissione ha riveduto di conseguenza il prezzo all'esportazione. La valutazione dettagliata di tale argomentazione è stata comunicata a entrambi i gruppi nella specifica divulgazione delle informazioni, poiché contiene informazioni riservate.

(370)

Il gruppo FTT ha sostenuto che la Commissione non dovrebbe dedurre dal prezzo all'esportazione l'onorario totale degli agenti, che è costituito da quattro tipi diversi di onorari, ma soltanto l'onorario dell'agente all'esportazione.

(371)

La Commissione ha chiesto al gruppo FTT di comunicare ulteriori informazioni concernenti il pagamento dell'onorario al proprio agente collegato. Dalle informazioni comunicate dal gruppo FTT ì emerso che in realtà il gruppo FTT pagava al proprio agente collegato l'importo totale dell'onorario e non solo l'onorario dell'agente all'esportazione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(372)

Il gruppo FTT ha sostenuto che la Commissione aveva utilizzato un onorario errato dell'agente relativo al prodotto in esame per il 2020, deducendo due volte le spese di movimentazione e nolo marittimo; la prima come detrazione nell'elenco delle vendite, e la seconda nel quadro dell'onorario dell'agente.

(373)

Tali argomentazioni sono state ritenute giustificate e pertanto sono state accolte; il calcolo del prezzo all'esportazione è stato riveduto di conseguenza.

(374)

Il gruppo FTT ha sostenuto inoltre che, nel costruire il prezzo all'esportazione per le vendite dell'entità collegata NW, la Commissione non dovrebbe detrarre l'onorario dell'agente applicato alle vendite di FTT, in quanto 1) non esisteva alcun accordo tra NW e FTT, né con l'agente all'esportazione di FTT, 2) tali onorari si riflettevano nelle operazioni tra FTT e il proprio agente e 3) le operazioni tra NW e FTT erano operazioni interne espresse dal valore IVA della fattura.

(375)

Il contratto tra FTT e l'agente collegato non specifica che l'onorario dell'agente si applica solo alle vendite dei cavi di fibre ottiche fabbricati da FTT. Poiché FTT esporta anche cavi di fibre ottiche fabbricati da NW, l'onorario dell'agente dovrebbe essere detratto per tutte le esportazioni di FTT indipendentemente dal fabbricante. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(376)

Il gruppo FTT ha sostenuto altresì che il margine di profitto dell'importatore indipendente di cui al considerando 367 non è rappresentativo e solitamente non è realizzato dagli importatori. Il gruppo FTT ha pure sostenuto che gli importatori selezionati dalla Commissione hanno un ambito di attività diverso rispetto agli importatori collegati che fanno parte del gruppo FTT.

(377)

Va anzitutto notato che la Commissione non ha selezionato gli importatori. La cooperazione degli importatori nell'inchiesta antidumping è volontaria. Come illustrato al considerando 28, cinque importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. La Commissione ha chiesto a tutti gli importatori che hanno collaborato di inviare le risposte al questionario. Come illustrato al considerando 42, la Commissione ha effettuato un controllo incrociato delle informazioni presentate dagli importatori. Inoltre, come illustrato al considerando 367, il margine di profitto utilizzato è dato dalla media ponderata dei profitti degli importatori che hanno collaborato, menzionati al considerando 28, i quali sono stati in grado di inviare dati per il periodo dell'inchiesta. A parere della Commissione tale margine di profitto era pertanto rappresentativo e accurato.

3.5.1.   Confronto

(378)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione a livello franco fabbrica.

(379)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati applicati adeguamenti per tenere conto delle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, dei costi del credito, delle spese bancarie, degli altri oneri all'importazione, delle spese di confezionamento, onorari di agenti, commissioni e sconti di fine anno.

(380)

È stato inoltre effettuato un adeguamento, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), per tener conto delle vendite realizzate tramite società commerciali collegate. È stato appurato che le funzioni degli operatori commerciali in Cina o a Hong Kong erano analoghe a quelle di un agente. Tali operatori commerciali erano attivi nella ricerca di clienti, con i quali stabilivano contatti. Si assumevano la responsabilità del processo di vendita ricevendo un rialzo in virtù del servizio prestato. L'adeguamento è consistito nelle SGAV delle società commerciali e in un profitto del 10 %. Questo margine di profitto è stato ritenuto una stima prudente del livello di redditività appropriato in considerazione degli alti margini (di norma nell'ordine del 20 %) ottenuti in questo settore dagli importatori indipendenti.

(381)

Il gruppo ZTT ha sostenuto che le sue società di produzione e vendita costituiscono un'entità economica singola per quanto riguarda le vendite all'esportazione dei cavi di fibre ottiche.

(382)

La Commissione non concorda con tale argomentazione. Occorre rilevare che quest'argomentazione è stata effettuata rigorosamente per il prodotto in esame e non per tutti i prodotti venduti dal gruppo ZTT. Come confermato dal Tribunale (138), l'analisi del fatto che una società collegata formi un'entità economica unica con le entità produttive deve andare al di là delle vendite del prodotto in esame nell'Unione. È richiesta un'analisi del ruolo dell'entità produttrice e dell'entità di vendita per tutti i prodotti fabbricati o venduti dal gruppo. L'analisi della Commissione ha rivelato tra l'altro l'esistenza di significative vendite dirette e l'assenza di controllo economico. È stato pertanto accertato che non era possibile considerare le società di vendita del gruppo ZTT semplici dipartimenti vendite interni. Gli ulteriori dettagli della valutazione della Commissione sono stati comunicati al gruppo ZTT nella divulgazione specificamente destinata al gruppo, in quanto contengono informazioni riservate sull'attività. Sulla base di questa valutazione l'argomentazione è stata respinta.

(383)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo ZTT ha espresso disaccordo con la conclusione della Commissione secondo cui non era possibile considerare le società di vendita del gruppo ZTT semplici dipartimenti vendite interni. Il gruppo ha sostenuto che anche se una delle entità produttive non aveva la proprietà del capitale o il controllo economico dell'operatore commerciale cinese, esisteva però un controllo comune di entrambe queste società.

(384)

La Commissione ha osservato che, anche in tal caso, questa condizione è soltanto un prerequisito e non è decisiva.

(385)

Il gruppo ZTT inoltre ha sostenuto che la Commissione non ha fornito elementi di prova del fatto che la società commerciale vendesse prodotti delle società indipendenti e che esisteva un contratto scritto in cui erano indicate le operazioni condotte alle normali condizioni di mercato tra i produttori e l'operatore commerciale per le vendite all'esportazione. Ha aggiunto che soltanto le vendite all'esportazione erano pertinenti per questa valutazione, dal momento che le vendite sul mercato interno erano irrilevanti e che si dovevano valutare soltanto le vendite del prodotto in esame. Ha sostenuto a questo proposito che era irrilevante l'eventuale vendita diretta di altri prodotti da parte delle entità produttive, dal momento che la società commerciale non operava come dipartimento vendite interno per tali prodotti. Ha affermato che in una società possono esistere vari dipartimenti vendite, ciascuno specializzato in un prodotto particolare. Ha aggiunto che il produttore non disponeva né di un dipartimento vendite all'esportazione, né di personale addetto alle vendite per svolgere le mansioni relative all'esportazione. Il gruppo ZTT ha sostenuto poi che le affermazioni contenute nella licenza commerciale dell'operatore erano irrilevanti, poiché riguardavano la «forma» e non la realtà economica.

(386)

La Commissione conferma le proprie conclusioni, per cui l'operatore commerciale cinese non poteva essere considerato un semplice dipartimento vendite interno. La valutazione dell'esistenza di un'entità economica unica tra la società collegata e le entità produttive deve andare al di là delle vendite del prodotto in esame nell'Unione (139). Una delle entità produttive effettuava significative vendite dirette all'esportazione di altri prodotti, con percentuali oscillanti tra il 17 % e il 22 % delle vendite totali; nonostante le argomentazioni di ZTT necessitava pertanto di un dipartimento vendite all'esportazione e di personale addetto alle vendite. Per quanto riguarda la licenza commerciale dell'operatore, si rileva che i documenti giustificativi sulla natura delle funzioni sono in realtà pertinenti per valutare il ruolo dell'operatore commerciale.

(387)

Il gruppo ZTT ha ribadito l'argomentazione per cui l'importatore collegato nell'Unione formava un'entità economica unica.

(388)

La Commissione ha confermato la conclusione per cui, in merito alle esportazioni effettuate tramite l'importatore collegato nell'Unione, l'eventuale esistenza di un'entità economica unica non è pertinente ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Questa disposizione si applica per adeguare il prezzo all'esportazione quando questo non è considerato attendibile a causa dell'esistenza di un rapporto d'associazione o di un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore o un terzo. Nel caso in esame non era in discussione il fatto che il gruppo ZTT effettui vendite nell'UE tramite un importatore collegato; questa disposizione pertanto è pienamente applicabile.

(389)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo FTT e la CCCME hanno sostenuto che la Commissione non aveva indicato la fonte del margine di profitto del 10 %, né aveva spiegato se tale importo fosse ragionevole e prevalente nel mercato.

(390)

La Commissione non concorda con tale argomentazione. Queste informazioni sono fornite al considerando 380.

(391)

Il gruppo FTT e la CCCME hanno altresì sostenuto che nello stabilire il prezzo all'esportazione per NW non era possibile effettuare adeguamenti né per le SGAV (a parte le spese dirette di vendita) né per i profitti dei suoi importatori collegati in Cina e ad Hong Kong, giacché la Commissione non aveva dimostrato che le funzioni di questi operatori commerciali fossero simili a quelle di un agente operante su commissione.

(392)

La Commissione non concorda con tale argomentazione. La Commissione ha ribadito la valutazione sviluppata al considerando 380. La Commissione ha inoltre rilevato una sensibile variazione di prezzo tra le differenti sezioni del flusso di vendite nell'Unione, oscillante tra il 18 % e il 30 % a seconda della sezione. È chiaro pertanto che ciascun operatore commerciale riceveva un rialzo che in effetti era superiore al profitto della società commerciale indipendente detratto dalla Commissione, come illustrato al considerando 380.

(393)

Il gruppo FTT si è detto inoltre convinto che l'importo delle SGAV di Prysmian Energia Cables y Sistemas de Argentina S.A. comprendesse tutte le spese sostenute durante il periodo contabile. Il gruppo FTT ha chiesto alla Commissione di detrarre le spese dirette di vendita (come le spese di trasporto e movimentazione) dall'importo totale delle SGAV, poiché il confronto tra un prezzo all'esportazione al netto delle spese finanziarie e di vendita e un valore normale senza tali detrazioni non è obiettivo né equo. Con un'argomentazione analoga, la CCCME ha sostenuto che la Commissione sembrava aver adeguato soltanto il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, e non anche il valore normale. Il gruppo ZTT ha sostenuto inoltre che i dati finanziari di Prysmian Energia Cables y Sistemas de Argentina S.A. non erano sufficientemente dettagliati e quindi non consentivano una piena comprensione delle voci delle SGAV e degli importi corrispondenti. Ha affermato che erano essenziali dettagli ulteriori per garantire un confronto equo tra il prezzo all'esportazione del gruppo ZTT e il valore normale costruito, oltre che per accertare che il profitto derivasse dall'attività economica principale (come la vendita di cavi) anziché da altre attività economiche o da entrate non operative. Tali entrate non devono essere incluse nei profitti utilizzati per costruire il valore normale. Il gruppo ZTT ha sostenuto poi che, qualora la Commissione non fosse in grado di fornire una divulgazione più significativa dei dati finanziari di Prysmian Energia Cables y Sistemas de Argentina S.A., essa dovrebbe utilizzare i dati dei produttori malesi, i cui bilanci sottoposti a revisione sono disponibili.

(394)

La Commissione non concorda con tale argomentazione. Le SGAV sono state calcolate come differenza tra il costo delle merci vendute e le altre spese operative in base alle informazioni prontamente disponibili. La Commissione ha osservato che l'affermazione secondo cui tali spese erano state incluse nelle SGAV riportate per il produttore del paese rappresentativo non era motivata. Inoltre i produttori esportatori inclusi nel campione non hanno fornito alcuna quantificazione per tale adeguamento. Come illustrato al considerando 280, la Commissione ha divulgato alle parti interessate nella seconda nota le informazioni finanziarie pertinenti e prontamente disponibili di Prysmian Energia riportate da Dun & Bradstreet. Nessuna parte interessata ha fornito dati più idonei relativi alle SGAV per un produttore argentino. Inoltre, poiché la Commissione ha concluso che l'Argentina soddisfaceva i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base per essere considerata un paese rappresentativo appropriato, come affermato al considerando 294, la Commissione deve usare le SGAV di un produttore argentino e non malese. Dal momento che il produttore malese non ha registrato profitti congrui, la Commissione non ha potuto utilizzarne i dati finanziari. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.5.2.   Margini di dumping

(395)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(396)

Su tale base i margini di dumping medi ponderati, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono quelli indicati di seguito.

Società

Margine di dumping definitivo

Gruppo FTT:

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.

Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.

44,0  %

Gruppo ZTT:

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.

19,7  %

(397)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi fissato sulla base dei margini calcolati per i produttori esportatori inclusi nel campione.

(398)

Su tale base, il margine di dumping definitivo dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione è pari al 31,2 %.

(399)

Per il margine di tutti gli altri produttori esportatori in Cina, la Commissione ha stabilito il livello di cooperazione dei produttori esportatori. Detto livello è stato definito considerando il volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato e il volume totale delle esportazioni sulla base delle importazioni dalla Cina, come risulta dalle statistiche di Eurostat sulle importazioni.

(400)

Il livello di cooperazione in questo caso era elevato. La Commissione ha ritenuto opportuno determinare il margine di dumping residuo come pari a quello della società inclusa nel campione con il margine di dumping più elevato.

(401)

I margini di dumping definitivi, espressi come percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo

Gruppo FTT:

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd

Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd

44,0  %

Gruppo ZTT:

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd

19,8  %

Altre società che hanno collaborato

31,2  %

Tutte le altre società

44,0  %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Unità di misura

(402)

Benché le statistiche ufficiali sulle importazioni siano espresse in chilogrammi, la Commissione ha ritenuto, in linea con le osservazioni formulate dai produttori esportatori e dall'industria dell'Unione, che tale unità di misura non fosse idonea per misurare correttamente i volumi in esame. L'inchiesta dimostra che normalmente l'industria non utilizza il peso come principale indicatore di volume, bensì la lunghezza. Tale misura potrebbe riferirsi alla lunghezza del cavo (chilometri di cavo), oppure alla lunghezza totale delle fibre contenute nei cavi (chilometri di fibra). Dato che l'inchiesta in corso riguarda i cavi, i chilometri di cavo sono considerati l'unità di misura più adatta, che sarà pertanto usata in appresso per determinare il pregiudizio.

(403)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha sostenuto che i volumi delle importazioni si dovrebbero calcolare in base ai chilometri di fibra anziché ai chilometri di cavo: i chilometri di fibra infatti erano lo standard accettato nel settore e l'unica unità di misura che riflettesse le enormi differenze nel numero di fibre per cavo.

(404)

La Commissione ha affermato che i chilometri di cavo sono l'unità di misura appropriata in quanto i prodotti oggetto dell'inchiesta sono costituiti da cavi e il numero di fibre contenute in un cavo è una caratteristica specifica del cavo che si riflette nel numero di controllo del prodotto. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

4.2.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(405)

Durante il periodo dell'inchiesta, il prodotto simile era fabbricato da 29 produttori dell'Unione. A eccezione delle due società citate nella prossima sezione, essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. In seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea, la determinazione del pregiudizio si basa sui dati dei 27 Stati membri (UE-27) per l'intero periodo in esame.

(406)

La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata fissata a 1,2 milioni di chilometri di cavo. La Commissione ha fissato tale cifra sulla base delle informazioni disponibili sull'industria dell'Unione, come le informazioni dirette da parte delle nove parti (di cui sei denuncianti e tre società che hanno sostenuto la denuncia) e le informazioni di mercato per i restanti produttori. Come indicato al considerando 26, è stato selezionato un campione di tre produttori dell'Unione, che rappresentano il 52 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

4.2.1.   Esclusione di due produttori dall'industria dell'Unione

(407)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base i produttori che sono collegati a esportatori o importatori cinesi e/o che sono essi stessi importatori del prodotto asseritamente oggetto di dumping possono essere esclusi dall'industria dell'Unione. L'articolo 4, paragrafo 2, definisce i casi in cui i produttori siano da considerare collegati a esportatori o importatori.

(408)

La Commissione ha esaminato i rapporti esistenti dell'industria dell'Unione con gli esportatori o gli importatori del prodotto in esame. L'inchiesta ha mostrato che un produttore dell'Unione incluso nel campione ha importato un volume marginale di cavi di fibre ottiche dalla Cina e un altro detiene una quota azionaria di minoranza presso un produttore esportatore non incluso nel campione. Alla luce dei volumi trascurabili importati dal primo produttore e del fatto che il secondo ha dimostrato di non controllare né di essere controllato da questo produttore esportatore e che a causa di tale rapporto non è indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati, la Commissione ha concluso che non c'era motivo per escludere nessuna delle due società dall'industria dell'Unione.

(409)

Per quanto riguarda un terzo produttore non incluso nel campione, la Commissione, alla luce del suo rapporto con un produttore esportatore cinese (controllato dalla stessa entità) e dei quantitativi significativi di importazioni dalla Cina, ha considerato opportuno escludere questo produttore dalla definizione di industria dell'Unione, nonostante la produzione significativa realizzata da questa società all'interno dell'Unione.

(410)

Analogamente, per quanto riguarda un produttore nell'Unione che non ha collaborato e che ha dichiarato un quantitativo significativo di importazioni dalla Cina, la Commissione ha deciso che, tenendo conto del rapporto con un produttore esportatore cinese e dei quantitativi significativi di importazioni, esso dovrebbe essere ugualmente escluso dall'industria dell'Unione.

(411)

Poiché l'inchiesta non ha mostrato che altri produttori fossero collegati a esportatori cinesi o importassero dalla Cina, non sono state necessarie ulteriori esclusioni dalla definizione di industria dell'Unione.

(412)

La CCCME ha affermato che vari produttori dell'Unione erano collegati a produttori cinesi di cavi di fibre ottiche e ha chiesto alla Commissione di effettuare un'analisi del pregiudizio segmentata, analizzando separatamente questo flusso di importazioni.

(413)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha ribadito tale argomentazione sulla separazione e sulla valutazione separata delle importazioni. A parere della CCCME la Commissione dovrebbe divulgare il volume e la percentuale di importazioni dei produttori dell'Unione provenienti da produttori cinesi collegati e indipendenti durante il periodo dell'inchiesta.

(414)

Come indicato sopra, la Commissione ha tenuto debitamente conto dei collegamenti tra produttori dell'Unione e società cinesi escludendo i produttori con importazioni significative dalla Cina e tenendo anche conto dei loro rapporti con esportatori cinesi. I produttori dell'Unione inclusi nel campione importavano quantità marginali (meno dell'1 % della propria produzione) del prodotto in esame da società collegate in Cina. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(415)

Connect Com ha presentato una lista di altri produttori dell'Unione di cavi di fibre ottiche che non sono stati presi in considerazione nella denuncia. La Commissione ha osservato che queste società non hanno collaborato all'inchiesta e che sono state fornite stime per i produttori dell'Unione che non hanno collaborato sulla base di informazioni di mercato affidabili (140).

4.3.   Determinazione del mercato pertinente dell'Unione

(416)

Al fine di stabilire se l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l'utilizzo successivo della produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell'analisi.

4.4.   Uso vincolato

(417)

La Commissione ha constatato che, durante il periodo in esame, una quota compresa tra il 5,8 % e il 4,4 % della produzione dei produttori dell'Unione era destinata a un uso vincolato. I cavi in quel caso sono stati consegnati all'interno della stessa società o degli stessi gruppi di società per un'ulteriore trasformazione a valle, in particolare per la produzione di cavi dotati di connettori.

(418)

La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente per l'analisi del pregiudizio, perché i prodotti destinati all'uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni. Al contrario la produzione destinata alla vendita nel mercato libero è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame.

(419)

Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell'industria dell'Unione, la Commissione ha raccolto dati sull'intera attività legata alle fibre ottiche e ha verificato se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al libero mercato.

(420)

La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all'industria dell'Unione sulla base di dati riferiti al libero mercato. Tali indicatori sono: volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato dell'Unione, quota di mercato, crescita, volume e prezzi delle esportazioni, redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa. Ove possibile e giustificato, le risultanze dell'esame sono state poste a confronto con i dati relativi al mercato vincolato, al fine di ottenere un quadro completo della situazione dell'industria dell'Unione.

(421)

Per quanto concerne altri indicatori economici, tuttavia, è stato possibile esaminarli in modo adeguato solo in riferimento all'attività complessiva, compreso l'uso vincolato dell'industria dell'Unione (141). Nello specifico: produzione; capacità e utilizzo degli impianti; investimenti; scorte; occupazione; produttività; salari; e capacità di ottenere capitale.

(422)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha sostenuto che nell'analisi della posizione complessiva di mercato dell'industria dell'Unione non si dovrebbe trascurare il mercato vincolato.

(423)

A tale riguardo, come illustrato più avanti, la Commissione non ha trascurato il mercato vincolato, ma anzi lo ha identificato e ne ha valutato l'evoluzione nel corso del tempo. Ne è scaturito un quadro completo della situazione dell'industria dell'Unione. Le dimensioni ridotte, e in via di diminuzione, di tale mercato sottolineano che esso non esercita un impatto significativo sulla situazione dell'industria dell'Unione. La Commissione ricorda poi che i cavi dotati di connettori non sono il prodotto in esame.

4.5.   Consumo dell'Unione

(424)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base dei dati sulle vendite determinati dal denunciante e dei dati sulle importazioni stabiliti in linea con la metodologia descritta ai considerando da 427 a 432.

(425)

Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione (chilometri di cavo)

 

2017

2018

2019

PI

Consumo totale dell'Unione nel mercato libero

1 276 902

1 537 999

1 655 737

1 760 092

Indice

100

120

130

138

Mercato vincolato

61 505

59 802

62 710

54 205

Indice

100

97

102

88

Fonte: Produttori esportatori che hanno collaborato, autorità doganali dell'UE, Eurostat, denuncianti.

(426)

Nel periodo in esame il consumo sul libero mercato nell'Unione è aumentato del 38 %. In effetti, anche a causa della forte espansione digitale nell'UE questo mercato registra una forte crescita, destinata a continuare a ritmo intenso (142). Il consumo ha continuato a crescere fino al PI, nonostante il fatto che la seconda parte del periodo (ovvero la prima metà del 2020) sia coincisa con i primi mesi delle perturbazioni legate alla pandemia di COVID-19. Le risultanze dell'inchiesta mostrano che la pandemia iniziata negli ultimi mesi del periodo dell'inchiesta e le relative misure di prevenzione sebbene abbiano rallentato la crescita, non hanno bloccato l'aumento dei consumi del prodotto oggetto dell'inchiesta nell'Unione durante l'intero periodo dell'inchiesta. Il mercato vincolato è costituito dall'utilizzo di cavi di fibre ottiche nelle soluzioni di connettività offerte dalle aziende, compresi i cavi dotati di connettori; i volumi di tale mercato, assai limitati rispetto al mercato complessivo, hanno registrato una diminuzione del 12 % nell'intero periodo in esame.

4.6.   Importazioni dal paese interessato

4.6.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato

(427)

Il volume delle importazioni dalla Cina è stato stabilito sulla base delle informazioni fornite direttamente dai produttori esportatori cinesi conformemente al considerando 47. Tale dato era altamente rappresentativo, dal momento che il volume delle importazioni nel PI costituiva l'89 % delle importazioni totali dichiarate dai produttori esportatori cinesi nell'esercizio di campionamento effettuato all'inizio dell'inchiesta. Per le importazioni totali si è pertanto stabilito un valore superiore dell'11 % rispetto alle quantità dichiarate conformemente al considerando 47.

(428)

Le importazioni da altri paesi terzi sono state stabilite sulla base dell'esercizio dettagliato citato al considerando 48, che esprimeva le importazioni del prodotto in esame in chilogrammi, e sono state poi convertite in chilometri di cavo usando i precisi fattori di conversione dichiarati dai produttori esportatori cinesi nelle risposte alla richiesta di informazioni aggiuntive di cui al considerando 47.

(429)

La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base al volume delle importazioni rispetto al volume del consumo del libero mercato di cui alla tabella 2.

(430)

Le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni e quota di mercato

 

2017

2018

2019

PI

Volume delle importazioni dal paese interessato (chilometri di cavo)

189 479

354 167

434 754

498 335

Indice

100

187

229

263

Quota di mercato (%)

14,8

23,0

26,3

28,3

Indice

100

155

177

191

Fonte: Produttori esportatori che hanno collaborato, Eurostat, autorità doganali dell'UE.

(431)

In un contesto di significativo eccesso di capacità cinese [stimato a più del doppio dell'intero mercato dell'UE, sulla base dell'analisi di mercato fornita dai denuncianti (143)], nel periodo in esame le importazioni dal paese interessato sono aumentate da circa 190 000 km cavo a circa 500 000 km cavo: un incremento rapidissimo, di oltre due volte e mezzo. Tale incremento, pari al 163 %, è superiore di oltre quattro volte all'incremento dei consumi, a conferma della profondità e della forza di penetrazione cinese in questo mercato.

(432)

Di conseguenza la quota di mercato di tali importazioni è salita dal 14,8 % al 28,3 % nel corso del periodo in esame, con un massiccio aumento pari al 91 %. Si noti che i volumi delle importazioni cinesi hanno registrato un aumento in ciascun anno del periodo in esame, a sottolineare la rapidità e l'entità della penetrazione del mercato.

(433)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha sostenuto che la quota di mercato dell'industria dell'Unione era sottostimata mentre la quota di mercato delle importazioni cinesi era gonfiata. A tale proposito la CCCME ha aggiunto che i dati di mercato dovrebbero basarsi sui chilometri di fibra anziché sui chilometri di cavo: ne scaturirebbe una quota di mercato inferiore per le importazioni cinesi.

(434)

La Commissione ha ricordato che l'inchiesta ha indicato nei chilometri di cavo l'unità di misura più appropriata per il prodotto in esame, come illustrato ai considerando da 402 a 404. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

4.6.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato, undercutting dei prezzi, contrazione dei prezzi

(435)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base delle risposte alla richiesta di informazioni aggiuntive comunicate dagli esportatori che hanno collaborato, di cui al considerando 47.

(436)

Il prezzo medio delle importazioni dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi all'importazione (EUR/chilometri di cavo)

 

2017

2018

2019

PI

Cina

452,9

401,9

468,5

349,1

Indice

100

89

103

77

Fonte: Produttori esportatori che hanno collaborato.

(437)

Nel periodo in esame i prezzi all'importazione dalla Cina sono scesi da 452 a 349 EUR/chilometro di cavo, registrando un calo del 23 %. Questo sviluppo dovrebbe essere visto alla luce della maggiore aggressività dei produttori esportatori cinesi, collegata all'eccesso di capacità in tale paese (cfr. considerando 431). Tale indicatore inoltre dovrebbe essere considerato rispetto alle significative variazioni di prezzo, per una determinata lunghezza, tra diversi tipi di prodotto, nonché rispetto alle forti differenze nel mix di prodotti da un anno all'altro. La variazione del prodotto dipendeva sia dalla variabilità, e quindi dal prezzo, dei tipi di cavi venduti, sia dal fatto che non tutti i tipi di prodotti erano oggetto di gare d'appalto o venivano venduti ogni anno.

(438)

Per evitare le variazioni nel mix di prodotti inerenti alla serie di prezzi nel periodo in esame, e per ottenere dati più precisi e rappresentativi, la Commissione ha analizzato anche le informazioni esaustive fornite dagli esportatori cinesi e dai produttori dell'Unione inclusi nel campione sulla base di gruppi maggiormente aggregati di prodotti direttamente comparabili. Questo esercizio ha condotto a identificare 35 gruppi identici (corrispondenti) che sono venduti sia dagli esportatori cinesi sia dall'industria dell'Unione, e per i quali si sono effettuate vendite in ciascuno degli anni esaminati. In altre parole, la Commissione ha ottenuto una serie temporale completa di prezzi per tipo di prodotto per tutti gli anni del periodo in esame. Tali prezzi si possono considerare rappresentativi delle esportazioni cinesi complessive nel periodo; riguardano infatti il 62 % delle esportazioni effettuate durante il PI dalle società incluse nel campione. La serie temporale rappresentativa che ne risulta ha registrato il seguente andamento, su base aggregata e ponderata:

Tabella 4 bis

Importazioni cinesi (EUR per chilometro di cavo)

 

2017

2018

2019

PI

Prezzo medio

854

720

593

320

Indice

100

84

69

38

Rappresentatività

94  %

35  %

59  %

62  %

(439)

Questi dati segnalano un sensibile e costante calo dei prezzi delle esportazioni cinesi. In altre parole, se si confrontano le vendite degli stessi tipi di prodotti da un anno all'altro, si osserva una chiara e percepibile diminuzione dei prezzi delle importazioni cinesi in ciascun anno, ben al di sotto dei prezzi dei produttori dell'Unione durante il periodo 2018-PI (tabella 8 bis).

(440)

In tale contesto la Commissione ha determinato che sono stati praticati prezzi inferiori durante il periodo dell'inchiesta confrontando:

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e

la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni, per tipo di prodotto, praticati dai produttori cinesi inclusi nel campione al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF).

(441)

Quando il prezzo all'esportazione viene adeguato conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per il calcolo del dumping, per il calcolo dell'undercutting e del margine di pregiudizio al considerando 444, il prezzo all'esportazione («CIF costruito») è calcolato sulla base del valore fatturato al primo acquirente indipendente, da cui sono state dedotte le detrazioni collegate all'importazione al punto CIF, nonché le SGAV e i profitti dell'importatore collegato, applicando per analogia l'articolo 2 paragrafo 9, del regolamento di base.

(442)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo ZTT ha affermato che i costi successivi all'importazione sono stati calcolati come percentuale del valore CIF, e ha suggerito che la Commissione dovrebbe in realtà calcolarli in proporzione al volume delle esportazioni per coerenza con i medesimi adeguamenti apportati al prezzo all'esportazione nel calcolo del dumping. È stato affermato che tali costi erano collegati più al volume che al valore delle operazioni di esportazione.

(443)

Tale argomentazione è stata considerata giustificata ed è stata pertanto accolta.

(444)

Il confronto tra i prezzi è stato effettuato tipo per tipo, per operazioni avvenute allo stesso stadio commerciale e con i debiti adeguamenti ove necessario. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Ha mostrato una media ponderata del margine di undercutting per i due produttori esportatori inclusi nel campione pari al 30,0 % e al 33,2 %, con un margine di undercutting complessivo del 31,5 %. Come illustrato al considerando 502, l'esame delle gare d'appalto conferma l'esistenza di un undercutting dei prezzi a livello di offerta.

(445)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo ZTT ha sostenuto pure che la Commissione non aveva fornito spiegazioni per l'aggregazione dei gruppi di numeri di controllo del prodotto, che erano pertanto arbitrari. A giudizio della CCCME l'uso di tali gruppi comporta un problema di corrispondenza e comparabilità fra industria dell'Unione e prezzi cinesi.

(446)

La Commissione non concorda con tale argomentazione per due ragioni. In primo luogo questi gruppi non sono stati usati ai fini del calcolo dell'undercutting e dell'underselling. In secondo luogo sono stati usati proprio per evitare che le tendenze dei prezzi nel tempo fossero influenzate da modifiche significative del mix di prodotti lungo il periodo e rafforzare così l'accuratezza della comparabilità nel tempo, sulla base di gruppi che, come illustrato sopra, erano rappresentativi del prodotto in esame. In assenza di qualsiasi elemento di prova in grado di dimostrare che il raggruppamento fosse palesemente inappropriato, la Commissione ha respinto tale argomentazione.

(447)

Il gruppo FTT ha asserito altresì che la Commissione non aveva accertato l'undercutting dei prezzi per il 30 % circa delle esportazioni del gruppo nell'Unione, in quanto non vi era corrispondenza con i numeri di controllo del prodotto venduti dall'industria dell'Unione. A giudizio del gruppo FTT la Commissione non poteva limitare la propria analisi solo ai tipi di prodotti o segmenti di mercato in cui si registravano vendite effettive da parte dell'industria dell'Unione. Ha rinviato a tal proposito alla sentenza nella causa Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd./Consiglio dell'Unione europea (144) in cui si afferma che il margine di dumping dovrebbe essere calcolato per tutte le esportazioni dirette nell'Unione; il gruppo FTT ha argomentato ulteriormente che tale requisito dovrebbe applicarsi per analogia anche all'undercutting.

(448)

La Commissione ha espresso disaccordo con l'interpretazione della sentenza della Corte di giustizia nella causa Changshu City, proposta dal gruppo FTT. Il requisito di considerare tutte le esportazioni si applica soltanto al calcolo del margine di dumping. La Commissione inoltre ha osservato che nella valutazione dei margini di undercutting e di underselling, i modelli esportati nell'Unione dai paesi interessati costituiscono il riferimento per il confronto. Dalla natura stessa del confronto tra le vendite all'esportazione dei produttori esportatori e le vendite dell'industria dell'Unione discende che non tutti i modelli esportati sono necessariamente venduti dall'industria dell'Unione. Nel presente caso, il tasso di corrispondenza era del 70 % circa per tutti i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, percentuale che la Commissione ha ritenuto ampiamente sufficiente per garantire un confronto ampio ed equo dei modelli esportati con quelli venduti dall'industria dell'Unione. In terzo luogo, il regolamento di base non prevede che la Commissione svolga separatamente l'analisi dei prezzi per ciascun tipo di prodotto. L'obbligo giuridico prevede piuttosto una determinazione a livello del prodotto simile. Infine, la Commissione ha concluso che tutti i numeri di controllo del prodotto rientravano nel prodotto in esame ed erano in concorrenza tra loro, almeno in una certa misura. Pertanto, la percentuale delle esportazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione che non sono state vendute dall'industria dell'Unione non costituisce una categoria separata del prodotto in esame, ma è in concorrenza totale con le restanti qualità per cui si è riscontrata una corrispondenza.

(449)

Questo dato è in linea con i prezzi indicati nei precedenti considerando 438 e 439.

4.7.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.7.1.   Osservazioni generali

(450)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(451)

La Commissione ha ricevuto diverse osservazioni dalle parti in merito al pregiudizio. Il governo della RPC ha affermato che le importazioni dalla Cina non hanno causato pregiudizio o minaccia di pregiudizio, perché gli indicatori dimostravano che la situazione dell'industria dell'Unione era buona e che quest'ultima occupava ancora una posizione dominante con la sua quota di mercato. Connect Com ha osservato che la diminuzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione era molto limitata e si è verificata nel contesto di un mercato probabilmente oligopolistico.

(452)

Connect Com ha sostenuto che il pregiudizio, ammesso che esistesse, era insignificante se era stato raggiunto un margine di profitto minimo del 5 % e ha ricordato a tale proposito la decisione della Commissione del 23 dicembre 1988 che conclude la procedura antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di radiotelefoni mobili cellulari originari del Canada, di Hong Kong e del Giappone (145) e la sentenza del 17 dicembre 1997, EFMA/Consiglio (146). Occorre tuttavia ricordare che la decisione sui radiotelefoni prendeva in considerazione il margine di profitto alla luce del miglioramento di altri indicatori e che la citata causa della Corte riguardava l'argomentazione, respinta dal Tribunale, per cui il profitto di riferimento stabilito dalla Commissione nel corso dell'inchiesta sarebbe dovuto essere superiore. Pertanto tali precedenti non corroborano l'opinione secondo cui il pregiudizio sarebbe insignificante se i margini di profitto sono superiori al 5 %. Il pregiudizio è stabilito sulla base di una valutazione olistica di tutti i fattori menzionati all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, analizzati nel contesto del mercato specifico e dell'industria interessata. Inoltre, il profitto realizzato dall'industria era inferiore al profitto di riferimento stabilito tenendo conto di tutti gli elementi relativi all'industria interessata, come previsto a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base.

(453)

Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nella risposta al questionario presentata dal denunciante, che comprendeva dati relativi a tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(454)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(455)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.8.   Indicatori macroeconomici

4.8.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(456)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2017

2018

2019

PI

Volume di produzione (chilometri di cavo)

1 062 482

1 195 017

1 250 881

1 229 252

Indice

100

112

118

116

Capacità produttiva (chilometri di cavo)

1 585 738

1 748 667

2 019 526

2 084 082

Indice

100

110

127

131

Utilizzo degli impianti (%)

67

68

62

59

Indice

100

102

92

88

(457)

Durante tutto il periodo in esame il volume di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato del 16 %. Da un'analisi dettagliata si evince che dal 2017 al 2019 la produzione dell'Unione è aumentata del 18 %, mentre nel periodo dell'inchiesta la produzione dell'Unione è diminuita leggermente di 2 punti percentuali.

(458)

L'aumento complessivo nel periodo in esame è dovuto alla crescita della domanda illustrata nella tabella 2. Tuttavia l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare la produzione solo del 16 % durante il periodo in esame, in un mercato che ha registrato una crescita del 38 %. L'industria dell'Unione non è stata quindi in grado di beneficiare pienamente della crescita del mercato.

(459)

Nell'arco del periodo in esame la capacità produttiva dell'Unione è aumentata del 31 %. Ciò riflette gli investimenti effettuati da alcuni produttori dell'Unione per seguire la crescita del mercato. Questo tentativo è stato vanificato dalla maggiore penetrazione dei prodotti cinesi che, basandosi su strategie di prezzo sleali, hanno assorbito sempre più quote di mercato dall'industria dell'Unione.

(460)

Di conseguenza l'utilizzo degli impianti è diminuito del 12 % raggiungendo un livello inferiore al 60 % nel PI: ai produttori dell'Unione è stato impedito di aumentare la produzione in linea con la crescita del mercato.

4.8.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(461)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta

Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (chilometri di cavo)

882 772

945 842

1 009 439

995 703

Indice

100

107

114

113

Mercato vincolato

61 505

59 802

62 710

54 205

Indice

100

97

102

88

Mercato vincolato come percentuale delle vendite dell'Unione

7,0  %

6,3  %

6,2  %

5,4  %

Indice

100

91

89

78

Vendite sul libero mercato

821 268

886 040

946 729

941 498

Indice

100

108

115

115

Quota di mercato delle vendite sul mercato libero

64,3  %

57,6  %

57,2  %

53,5  %

Indice

100

90

89

83

Fonte: Industria dell'Unione.

(462)

Durante tutto il periodo in esame il volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione è aumentato del 13 %. Durante il periodo in esame, tuttavia, a causa dell'incremento dei consumi la quota di mercato sul mercato libero si è ridotta passando dal 64,3 % al 53,5 %, con un calo di oltre 10 punti percentuali (– 17 %).

(463)

Anche il volume delle vendite dell'Unione sul libero mercato è aumentato del 15 % nel periodo in esame. Le vendite dell'Unione hanno seguito molto da vicino l'andamento della produzione dell'Unione, poiché l'industria opera perlopiù con un sistema di produzione su ordinazione.

(464)

Durante tutto il periodo in esame il mercato vincolato dell'industria dell'Unione (espresso come percentuale delle vendite totali nell'Unione) ha registrato livelli assai modesti, con una tendenza alla diminuzione che ha visto la percentuale ridursi dal 7 % del 2017 al 5,4 % del PI. L'impatto è stato però marginale a causa delle ridotte dimensioni di questo mercato.

4.8.3.   Crescita

(465)

Dal calo della quota di mercato dei volumi delle vendite dell'Unione risulta evidente che l'industria dell'Unione non è stata in grado di beneficiarie della crescita sul mercato dell'Unione durante il periodo in esame.

4.8.4.   Occupazione e produttività

(466)

L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 7

Occupazione e produttività

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta

Numero di dipendenti (in ETP)

4 088

4 589

4 815

4 659

Indice

100

112

118

114

Produttività (chilometri di cavo/ETP)

260

260

260

264

Indice

100

100

100

102

Fonte: Industria dell'Unione.

(467)

Tra il 2017 e il 2019 l'occupazione nell'industria dell'Unione è aumentata del 18 % in termini di equivalenti a tempo pieno. Tale aumento è stato seguito da un calo del 4 % nel periodo dell'inchiesta. L'andamento segue in larga misura l'andamento del volume di produzione illustrato nella tabella 4.

(468)

Poiché le cifre relative alla produzione e all'occupazione erano pressoché speculari, la produttività in termini di chilometri di cavo per dipendente è rimasta sostanzialmente stabile.

4.8.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(469)

Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo significativo sull'industria dell'Unione.

(470)

Questa è la prima inchiesta antidumping relativa al prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.

4.9.   Indicatori microeconomici

4.9.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(471)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell'Unione

 

2017

2018

2019

PI

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/chilometro di cavo)

816

861

944

821

Indice

100

105

116

101

Costo di produzione unitario (EUR/chilometro di cavo)

756

785

860

758

Indice

100

104

114

100

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(472)

I prezzi di vendita sul mercato dell'Unione a parti indipendenti (il mercato libero) sono aumentati del 16 % nel periodo 2017-2019, quindi nel PI sono diminuiti, raggiungendo un livello simile a quello registrato nel 2017 (+ 1 %). Tuttavia il livello dei prezzi dipende in gran parte dalla complessità dei prodotti venduti, dato che il prezzo può variare notevolmente in base alle caratteristiche del cavo (compreso il numero di fibre, il numero e il tipo di rivestimento ecc.).

(473)

Ciò risulta evidente confrontando l'evoluzione dei prezzi con quella del costo di produzione, dato che cavi più complessi, che possono essere venduti a prezzi più elevati, comportano anche un costo di produzione più elevato.

(474)

Il costo unitario di produzione è aumentato del 14 % nel periodo 2017-2019, sostanzialmente in linea con i prezzi medi sul libero mercato dell'Unione (16 %). Successivamente è diminuito, sempre del 14 %, in linea con il calo dei prezzi nello stesso periodo, 2019-PI (15 %). Come indicato al considerando 540, l'inchiesta ha confermato che il costo della principale materia prima (fibre ottiche), se acquistata da società collegate, rifletteva il prezzo di mercato di tale materiale.

(475)

Come menzionato al considerando 438, per evitare le variazioni nel mix di prodotti inerenti alla serie di prezzi nel periodo in esame, la Commissione ha analizzato le informazioni complessive fornite dagli esportatori cinesi e dai produttori dell'Unione inclusi nel campione sulla base di gruppi maggiormente aggregati di prodotti direttamente comparabili. Ciò ha condotto a identificare 35 gruppi identici (corrispondenti) che sono venduti sia dagli esportatori cinesi che dall'industria dell'Unione, e per i quali esiste una serie temporale completa per tutti gli anni del periodo in esame.

(476)

Sono dati rappresentativi delle vendite dell'industria dell'Unione durante il periodo con oltre il 34 % delle vendite di tali prodotti corrispondenti nel periodo dell'inchiesta. La serie temporale rappresentativa risultante è la seguente:

Tabella 8 bis

Industria dell'Unione (EUR per chilometro di cavo)

 

2017

2018

2019

PI

Prezzo medio

817

780

792

719

Indice

100

95

97

88

Rappresentatività

42  %

38  %

35  %

34  %

(477)

Ciò indica una significativa riduzione dei prezzi dell'industria dell'Unione, analoga alla riduzione dei prezzi osservata per le esportazioni cinesi di cui al considerando 438.

(478)

Dato inoltre che i clienti chiedono spesso cavi di fibre ottiche su misura adattati alle proprie esigenze specifiche, e che anche alcuni Stati membri indicano requisiti tecnici specifici, il confronto dei prezzi nel corso del tempo per lo stesso cliente e per lo stesso Stato membro genera un quadro ancor più preciso dell'andamento dei prezzi. L'industria dell'Unione ha fornito a tal proposito dettagliate informazioni aggiuntive. L'andamento dei prezzi per le 20 più importanti combinazioni gruppo di prodotti-cliente-Stato membro di questo tipo è stato il seguente (147):

Tabella 8 ter

Industria dell'Unione (EUR per chilometro di cavo, indice)

2017

2018

2019

PI

100

73

56

59

(479)

Anche questi dati indicano una netta riduzione dei prezzi dell'industria dell'Unione nell'arco del periodo, che segue la riduzione dei prezzi delle esportazioni cinesi di cui ai considerando da 435 a 438.

4.9.2.   Costo del lavoro

(480)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR/ETP)

39 511

35 826

39 157

38 966

Indice

100

91

99

99

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(481)

Il costo medio del lavoro per dipendente è rimasto relativamente stabile nel periodo 2017-PI. La leggera diminuzione nell'anno 2018 corrisponde all'aumento del 13 % del numero di ETP e riflette il costo di tale forza lavoro aggiuntiva.

4.9.3.   Scorte

(482)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2017

2018

2019

PI

Scorte finali (chilometri di cavo)

134 925

161 561

161 878

171 058

Indice

100

120

120

127

Scorte finali in percentuale sulla produzione

12,7  %

13,5  %

12,9  %

13,9  %

Indice

100

106

102

110

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(483)

Le scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono aumentate del 27 % nel corso del periodo in esame. Mentre l'aumento delle scorte indica un rallentamento del fatturato della vendita di alcuni articoli ricorrenti e potrebbe essere collegato alla crescente difficoltà dell'industria dell'Unione nel vendere i suoi prodotti a causa della concorrenza molto aggressiva sui prezzi dei produttori esportatori cinesi, l'incremento registrato nel periodo 2019-PI si può collegare anche a un effetto stagionale. In ogni caso, dato che la maggior parte della produzione ha luogo sulla base di ordini e specifiche dei clienti, le scorte non costituiscono uno dei principali indicatori di pregiudizio.

4.9.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(484)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2017

2018

2019

PI

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)

8,1

8,4

8,5

7,9

Indice

100

104

104

97

Flusso di cassa (in EUR)

33 254 746

48 644 480

41 707 715

39 805 852

Indice

100

146

125

120

Investimenti (EUR)

60 405 839

67 794 023

82 761 718

59 886 812

Indice

100

112

137

99

Utile sul capitale investito (in %)

34

36

24

20

Indice

100

105

70

58

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(485)

La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite.

(486)

La redditività dei produttori inclusi nel campione è stata positiva, seppure anormalmente bassa per tutto il periodo in esame, ed è scesa dall'8,1 % nel 2017 al 7,9 % nel periodo dell'inchiesta.

(487)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo ZTT ha sostenuto che, tramite un'analisi di ingegneria inversa, l'industria dell'Unione ha realizzato profitti assai elevati imponendo prezzi eccessivi nel mercato dell'UE; ciò solleva seri dubbi sullo stato pregiudizievole dell'industria dell'Unione. Il gruppo ZTT ha asserito anche che l'undercutting dei prezzi era causato dall'irragionevole politica dei prezzi adottata dall'industria dell'Unione e non dalle importazioni a basso costo provenienti dalla Cina.

(488)

La Commissione non concorda con tale argomentazione. L'analisi di ingegneria inversa era parziale e non si basava su una valutazione completa di costi e prezzi. La Commissione ha verificato i margini di profitto sulla base di tale analisi complessiva e ha ritenuto che essi corrispondessero alla descrizione appena delineata. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(489)

I denuncianti hanno affermato che la necessità di investimenti e ricerca nel settore richiederebbe un margine di profitto del 15 %. L'inchiesta ha indicato che il livello degli investimenti già programmati, che sarebbero stati effettuati in circostanze normali per tenere il passo dell'andamento del mercato, dovrebbe essere sostenuto da profitti medi del 13,4 % sulla base del periodo in esame. Tali investimenti riguardavano i seguenti aspetti: costi di riorganizzazione e manutenzione per garantire l'efficienza della capacità disponibile e adattare la capacità all'evoluzione del mix di prodotti; espansione della capacità; spese di ricerca e sviluppo (innovazione di prodotti e processi).

(490)

La Commissione ha rilevato che l'ordine di grandezza citato è in linea con i profitti storici in assenza di importazioni cinesi oggetto di dumping che, come sottolineato nell'analisi contenuta nella tabella 11-bis, si collocano intorno al 12 %.

(491)

Questi dati ribadiscono che il livello di profitti oscillante intorno all'8 % nel periodo in esame non è sufficiente per sostenere l'attività in un mercato ad alta tecnologia in espansione, e rappresenta quindi un pregiudizio per l'industria dell'Unione.

Tabella 11 bis

Redditività dell'industria dell'Unione prima del 2017

 

2014

2015

2016

Margine di profitto (in %)

10,4

12,6

12,4

(492)

Questa situazione non si osserva però nel caso in questione. La redditività si è effettivamente ridotta rispetto al periodo 2014-2016. Il livello più basso di profitti registrato durante il periodo in esame rispecchia un notevole pregiudizio sui prezzi. A causa della pressione al ribasso esercitata dalle importazioni dalla Cina (in termini sia di volumi aumentati sia di prezzi bassi), l'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi, di ridurre al minimo i costi e quindi di raggiungere i normali livelli di profitto realizzati prima dell'impatto dell'espansione, e tanto meno di registrare un incremento.

(493)

Dopo un aumento nel 2018, il flusso di cassa è diminuito verso la seconda metà del periodo in esame.

(494)

Come diretto risultato della pressione esercitata dalle merci importate, l'industria dell'Unione ha dovuto rinviare gli investimenti, compresi quelli già pianificati e approvati. Tali investimenti, che miravano ad ampliare l'esistente capacità produttiva dell'Unione, si sono arrestati (anche quando l'esecuzione era già stata avviata) nel corso del periodo in esame, come diretta conseguenza delle mutate circostanze di mercato provocate dall'aggressiva politica dei prezzi delle importazioni cinesi. Ne è risultato un brusco calo degli investimenti verso la fine del periodo considerato, in contrasto con la tendenza degli anni precedenti e la crescita complessiva del mercato.

(495)

L'utile sul capitale investito ha registrato un andamento negativo nel corso del periodo in esame diminuendo di fatto del 42 %. Questo andamento negativo dimostra che, sebbene gli investimenti siano proseguiti, al fine di mantenere e migliorare l'efficienza e la competitività, l'utile sul capitale investito è diminuito notevolmente durante il periodo in esame a causa dell'impossibilità, per l'industria dell'Unione, di migliorare il tasso di redditività.

(496)

Con utili sul capitale investito in così rapido calo, la capacità delle entità produttive incluse nel campione di ottenere capitale in futuro è chiaramente a rischio se la situazione non migliora.

4.10.   Analisi delle vendite sulla base di gare d'appalto

(497)

La stragrande maggioranza dei cavi di fibre ottiche è venduta tramite procedure di gara. Per comprendere con la necessaria chiarezza questo importante aspetto del mercato e per integrare la parte rimanente dell'analisi del pregiudizio, la Commissione ha chiesto informazioni dettagliate sulle gare d'appalto ai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, ai produttori dell'Unione inclusi nel campione, agli importatori e agli utilizzatori. Sono state poste domande su natura, processo, tempistica e altre caratteristiche rilevanti, sia per le gare d'appalto concluse sia per quelle in corso. La Commissione ha ricevuto scarsissima cooperazione da parte degli enti appaltanti. Nessun ente appaltante pubblico ha partecipato all'inchiesta e, tra i grandi operatori delle telecomunicazioni, soltanto Deutsche Telekom ha comunicato informazioni dettagliate in merito alle gare d'appalto.

(498)

Dopo la mancata istituzione di misure provvisorie, la Commissione ha chiesto ai produttori dell'Unione inclusi nel campione dettagliate informazioni aggiuntive su tutte le gare d'appalto cui essi hanno partecipato durante il periodo in esame comprese, se disponibili, informazioni su offerte, prezzi e concorrenti.

(499)

Dalle informazioni presentate emerge un quadro assai eterogeneo e frammentato: ogni anno, in vari Stati membri, si organizza un vastissimo numero di gare d'appalto cui partecipa una variegata schiera di enti appaltanti e offerenti, con durata e condizioni differenti. Dal punto di vista dell'entità appaltante, le gare d'appalto possono essere pubbliche, organizzate da amministrazioni comunali o altri enti pubblici oppure private, organizzate da grandi operatori di rete o di telecomunicazioni. Esistono anche molti altri tipi di offerte, quotazioni, aste elettroniche di minore entità; per importi inferiori è anche possibile contattare direttamente il cliente. Ogni procedura di gara è altamente specifica per l'ente appaltante, che può utilizzare una varietà di procedure a seconda della specifica gara in questione e degli sviluppi del mercato. Anche il quadro dei soggetti che presentano offerte nelle gare d'appalto è assai vario. I produttori esportatori cinesi partecipano direttamente (anche attraverso le loro filiali) e indirettamente mediante partenariati con società locali nei diversi Stati membri. Pure gli importatori, gli operatori commerciali e i distributori competono con i produttori dell'Unione. A volte sono coinvolti installatori e le vendite dei fornitori aggiudicatari agli operatori di telecomunicazioni vengono effettuate tramite tali installatori.

(500)

L'inchiesta ha altresì dimostrato che il numero di gare d'appalto organizzate nell'Unione è molto elevato. I tre produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno segnalato in totale oltre 500 gare alle quali hanno partecipato direttamente durante il periodo dell'inchiesta. Uno degli importatori indipendenti che hanno collaborato partecipa a 150-200 gare all'anno concentrandosi solo sul mercato tedesco.

(501)

La durata delle gare è molto variabile: dalla consegna immediata a tre anni. In gare d'appalto di durata più lunga, mentre i prezzi sono concordati i volumi non sono fissati e pertanto le entità appaltanti possono presentare ulteriori offerte che sostituiscono quelle esistenti quando i prezzi calano. Pertanto, anche se le gare forniscono una sorta di massimale generale alle condizioni di prezzo, i prezzi possono cambiare dinamicamente per tutta la durata della gara, e spesso ciò avviene. Di conseguenza tendono ad adeguarsi e a rispecchiare in larga misura le condizioni correnti del mercato.

(502)

La Commissione ha analizzato le informazioni dettagliate sulle gare d'appalto comunicate dai produttori dell'Unione inclusi nel campione in risposta alla richiesta della Commissione. Tra le gare d'appalto segnalate, in cui i produttori dell'Unione hanno presentato un'offerta durante il periodo in esame, la Commissione ha analizzato quelle per cui vi erano concreti elementi di prova della partecipazione cinese. Nel periodo in esame sono state effettuate 55 gare di questo tipo. Le gare analizzate rappresentano il 45 % delle vendite dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, e il 14 % dei consumi totali dell'UE durante il periodo dell'inchiesta. Per tali gare è stata effettuata un'analisi dettagliata del pregiudizio in termini di prezzo e volume per gara: ne sono emerse perdite significative di vendite (tra il 25 % e il 100 %) e/o una contrazione dei prezzi (tra il 5 % e il 55 %), e/o un undercutting dei prezzi (tra l'8 % e il 39 %). Quest'analisi specifica per ogni gara ha ulteriormente confermato l'undercutting e la contrazione dei prezzi, già riscontrati in precedenza per tutto il periodo.

(503)

Connect Com ha presentato osservazioni in merito alle procedure di gara e ha sottolineato che i produttori dell'Unione rappresentati dal denunciante non hanno perso un numero consistente di gare in generale, ma solo una gara o poche grandi gare private. Ha sottolineato che il denunciante ha fatto riferimento a un unico invito a una gara d'appalto privata e al comportamento dei prezzi di un unico produttore cinese come elemento di prova dell'undercutting dei prezzi. Connect Com ha presentato un avviso di aggiudicazione di contratti di un distretto tedesco in cui sono stati espressamente indicati i prezzi dell'aggiudicatario. Ha affermato che il denunciante aveva omesso nella sua presentazione l'intero segmento di mercato degli appalti pubblici. Secondo Connect Com, i produttori dell'Unione rappresentati dal denunciante non si sono aggiudicati tali gare perché non soddisfacevano i criteri richiesti (ad esempio magazzini, scorte, vasta gamma di prodotti, concetto della logistica). In particolare Connect Com ha sottolineato la bassa capacità di stoccaggio di Prysmian e Corning. A giudizio di Connect Com non ammettere l'esistenza di un segmento di mercato degli appalti pubblici sarebbe sbagliato, perché i prezzi sui mercati degli appalti pubblici e privati corrispondono in larga misura o sono reciprocamente interdipendenti. Secondo Connect Com non sarebbe corretto imporre dazi antidumping in un intero mercato, che è segmentato in appalti pubblici e privati. Si è fatto riferimento al considerando 42 della decisione della Commissione del 20 marzo 1998 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ossido ed acido tungstici originari della Repubblica popolare cinese (98/230/CE) (148). Sulla base di tale decisione, Connect Com ha sostenuto che nel caso di mercati segmentati non vi sarebbe un pregiudizio complessivo all'industria dell'Unione qualora, nonostante un certo declino delle vendite in un segmento del mercato (in questo caso le gare d'appalto private), l'industria dell'Unione disponga di opportunità di vendita in un altro segmento del mercato (in questo caso le gare d'appalto pubbliche) tali da compensare il declino nel volume delle vendite.

(504)

Le argomentazioni e l'analisi presentate al considerando 502 confutano queste argomentazioni. Malgrado intensi sforzi compiuti dall'industria dell'Unione per mantenere la competitività dei prezzi, cospicue quote di mercato sono state acquisite dagli esportatori cinesi, le cui offerte non potevano essere eguagliate in termini di prezzi dall'industria dell'Unione. Per quanto concerne la decisione della Commissione del 1998 riguardante le importazioni di ossido ed acido tungstici, in quel caso la Commissione aveva rilevato che la riduzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione sul mercato aperto avrebbe dovuto essere vista alla luce della tendenza dell'industria dell'Unione a utilizzare una percentuale crescente della propria produzione del prodotto in esame nella produzione di prodotti derivati. La situazione fattuale sottostante relativa a questi due diversi segmenti del mercato dell'industria dell'Unione (mercato aperto e uso vincolato) è diversa dalla situazione competitiva di questo caso, in cui le dimensioni del mercato vincolato diminuiscono lievemente lungo tutto il periodo in esame e rappresentano una parte minima della produzione del prodotto in esame. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(505)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Connect Com ha sostenuto che la Commissione non aveva divulgato informazioni sul numero di gare vinte da un produttore cinese né sul motivo della vittoria; ha ribadito l'argomentazione per cui il prezzo non era mai l'unico criterio decisivo, mentre lo erano piuttosto la qualità e la logistica. Connect Com inoltre ha chiesto di divulgare i risultati dell'analisi di cui al considerando 502.

(506)

A tale riguardo la Commissione ha raccolto informazioni dettagliate sulle gare d'appalto nel periodo in esame. La Commissione ha verificato e analizzato tali informazioni, che sono estremamente riservate e non possono pertanto essere divulgate alle parti interessate al di là della sintesi offerta nei considerando precedenti.

(507)

L'analisi delle gare d'appalto indica un processo di rapida sostituzione dei prodotti dell'industria dell'Unione da parte dei prodotti cinesi, che è confermata dalle gare d'appalto svoltesi alla fine del periodo dell'inchiesta. Ne sono emerse l'erosione dei prezzi e ulteriori perdite significative di volumi per l'industria dell'Unione che corrispondono al quadro complessivo del pregiudizio e lo confermano.

4.11.   Conclusioni sul pregiudizio

(508)

Diversi indicatori hanno registrato un andamento positivo, come la produzione, la capacità, il volume delle vendite sul mercato dell'Unione e l'occupazione. Tuttavia l'evoluzione di questi indicatori non è andata di pari passo con l'aumento del consumo e, di fatto, tali indicatori avrebbero dovuto aumentare in maniera più marcata se l'industria dell'Unione fosse stata in grado di beneficiare pienamente della crescita del mercato. In effetti, nonostante l'aumento del volume delle vendite, l'industria dell'Unione ha perso 10,8 punti percentuali di quota di mercato (dal 64,3 % al 53,5 %) in un mercato in crescita. Ciò è legato alla pressione sui prezzi generata dalle esportazioni cinesi, con un significativo undercutting e, in ogni caso, con una contrazione dei prezzi durante tutto il periodo in esame.

(509)

La situazione appena descritta ha provocato un pregiudizio finanziario sotto forma di diminuzione dei profitti, calo degli investimenti e dell'utile sul capitale investito.

(510)

Oltre a ciò, come spiegato sopra (considerando 502), l'analisi delle vendite tramite le gare d'appalto indica che la quota di mercato e l'erosione dei prezzi stanno accelerando e continueranno a farlo a causa del comportamento estremamente aggressivo dei produttori esportatori cinesi.

(511)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha sostenuto che da molti indicatori chiave non traspariva affatto che l'industria dell'Unione subisse un pregiudizio, dal momento che volume di produzione e occupazione rimanevano stabili, la capacità aumentava, i prezzi di vendita rimanevano stabili con una lieve diminuzione e la redditività e gli investimenti si mantenevano a livelli elevati.

(512)

Come rilevato al considerando 508, questi indicatori si devono valutare nel quadro dell'incremento dei consumi proprio di un mercato in crescita. L'analisi in questione ha mostrato che l'industria dell'Unione non è riuscita a beneficiare adeguatamente della crescita del mercato, sottolineando i concreti effetti negativi sullo sviluppo dell'industria dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(513)

La CCCME ha sostenuto inoltre che i criteri della quota di mercato, da soli, non possono costituire la base per la risultanza di un pregiudizio notevole; con l'aumento della domanda tutti i partecipanti al mercato hanno accresciuto le vendite, circostanza indicativa di un mercato aperto e competitivo. La CCCME ha poi sostenuto che il futuro deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione non poteva costituire la base di un pregiudizio notevole, giacché la presente inchiesta non valutava la minaccia di pregiudizio, né soddisfaceva il livello probatorio richiesto in tal caso.

(514)

A questo proposito la Commissione ricorda che la risultanza di un pregiudizio notevole non si basa soltanto sulle quote di mercato, bensì sulla totalità dei numerosi indicatori economici valutati ai considerando 426, 431, 437, 444 e 490, che comprendevano tra l'altro gli effettivi impatti negativi sulla crescita, la depressione dei prezzi, l'undercutting e l'underselling dei prezzi, nonché la contrazione dei profitti che indicano un pregiudizio notevole. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(515)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

(516)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano allo stesso tempo aver arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione ha accertato che non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping alcun pregiudizio dovuto a fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato. Tali fattori sono: importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, vendite vincolate e prezzi delle materie prime.

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(517)

Il deterioramento della quota di mercato dell'industria dell'Unione lungo tutto il periodo in esame è stato simultaneo e direttamente connesso alla significativa penetrazione nel mercato dell'Unione di cospicui volumi di importazioni dalla Cina, che hanno provocato un sensibile undercutting dei prezzi dell'industria dell'Unione e, in ogni caso, hanno comportato una significativa contrazione dei prezzi di vendita dell'Unione.

(518)

Il volume delle importazioni dalla Cina è cresciuto (come illustrato nella tabella 3) passando da circa 189 000 chilometri di cavo nel 2017 a circa 498 000 chilometri di cavo nel periodo dell'inchiesta, con un incremento di due volte e mezzo (+ 163 %). Per quanto riguarda la quota di mercato, nello stesso periodo si è registrato un incremento dal 14,8 % al 28,3 %, ossia in pratica quasi un raddoppio (+ 91 %). Nello stesso periodo (come indicato nella tabella 6), le vendite dell'industria dell'Unione sul libero mercato sono aumentate solo del 14 % e la sua quota di mercato è scesa dal 64,3 % al 53,5 %, ossia un calo di 10,8 punti percentuali (o – 17 %). Le vendite sul più modesto mercato vincolato hanno fatto registrare una moderata diminuzione (– 12 %). Le importazioni oggetto di dumping sono aumentate sia in termini assoluti che relativi. Come mostra la tabella 1, il consumo sul mercato dell'Unione è aumentato del 38 % nel periodo in esame ed è evidente che sono state principalmente le importazioni dalla Cina a trarre vantaggio da tale crescita.

(519)

I prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono diminuiti sensibilmente nel periodo in esame, ad esempio del 62 % secondo la tabella 4 bis. I prezzi di vendita comparabili dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione a parti indipendenti (il mercato libero) sono calati complessivamente del 12 % nell'arco del periodo in base all'analisi della tabella 8 bis, e del 41 % in base all'analisi più precisa della tabella 8-ter. Il livello dei prezzi dipende in gran parte dalla complessità dei tipi di prodotti venduti e un confronto tipo per tipo tra i prodotti fabbricati in ambito nazionale e i prodotti importati dal paese interessato (sulla base delle società incluse nel campione) è lo strumento più preciso per esaminare le tendenze dei prezzi. Durante il periodo dell'inchiesta ne emergono margini medi ponderati di undercutting per i due produttori esportatori inclusi nel campione oscillanti tra il 30,0 % e il 33,2 %.

(520)

Questo comportamento aggressivo ha iniziato a erodere la quota di mercato dell'industria dell'Unione dall'inizio del periodo in esame, e durante il PI la disponibilità sul mercato dei prodotti cinesi è continuata a prezzi estremamente bassi (ben al di sotto del costo di produzione dell'industria dell'Unione). Ciò si è verificato, tra l'altro, attraverso i meccanismi descritti sopra nella sezione sulle gare (considerando da 499 a 502) e ha generato una contrazione dei prezzi, perdite nelle vendite, una diminuzione della quota di mercato e un pregiudizio finanziario sia in termini di redditività ridotta che di investimenti in calo, mettendo a repentaglio l'esistenza stessa dell'industria dell'Unione.

(521)

Come illustrato nel considerando 494, vi erano anche elementi di prova del fatto che alcuni investimenti e progetti di espansione dell'industria dell'Unione già pianificati sono stati cancellati o sospesi a causa dell'aggressiva politica dei prezzi delle importazioni cinesi e della conseguente perdita di quote di mercato da parte dell'industria dell'Unione.

5.2.   Effetti di altri fattori

5.2.1.   Importazioni da paesi terzi

(522)

Nel periodo in esame le importazioni da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta

Corea

Volume (chilometri di cavo)

20 450

51 339

44 405

45 908

 

Indice

100

251

217

224

 

Quota di mercato (%)

1,6

3,3

2,7

2,6

 

Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)

796

873

1 627

1 073

 

Indice

100

110

204

135

Turchia

Volume (chilometri di cavo)

26 732

32 932

22 922

37 008

 

Indice

100

123

86

138

 

Quota di mercato (%)

2,1

2,1

1,4

2,1

 

Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)

428

501

776

594

 

Indice

100

117

181

139

Norvegia

Volume (chilometri di cavo)

12 143

11 622

22 728

26 471

 

Indice

100

96

187

218

 

Quota di mercato (%)

1,0

0,8

1,4

1,5

 

Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)

330

271

279

261

 

Indice

100

82

85

79

Altri paesi terzi

Volume (chilometri di cavo)

126 307

114 520

77 787

107 334

 

Indice

100

91

62

85

 

Quota di mercato (%)

9,9

7,4

4,7

6,1

 

Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)

1 631

1 728

2 447

1 218

 

Indice

100

106

150

75

Totale di tutti i paesi terzi eccetto il paese interessato

Volume (chilometri di cavo)

185 633

210 414

167 842

216 721

 

Indice

100

113

90

117

 

Quota di mercato (%)

14,5

13,7

10,1

12,3

 

Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)

1 280

1 247

1 708

964

 

Indice

100

97

133

75

Fonte: dati forniti da autorità doganali dell'UE, Comext (Eurostat).

(523)

Le importazioni dalla Corea sono aumentate nel periodo in esame, passando da circa 20 000 chilometri di cavo nel 2017 a circa 45 000 nel periodo dell'inchiesta. La quota di mercato di tali importazioni è passata dall'1,6 % nel 2017 al 2,6 % nel periodo dell'inchiesta. I prezzi medi della Corea sembrano significativamente più elevati sia di quelli dell'industria dell'Unione che di quelli dei produttori esportatori. Pertanto, in considerazione dei prezzi elevati e dei limitati volumi, non è sembrato che le importazioni dalla Corea avessero un ruolo nel pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(524)

A quanto risulta le importazioni dalla Turchia sono state vendute a un prezzo modesto, benché superiore a quello delle importazioni cinesi nel periodo 2018-PI e con un graduale aumento. La quota di mercato degli esportatori turchi è rimasta sostanzialmente stabile nel periodo in esame a un livello appena superiore al 2 %. Tali tendenze si basano su statistiche che includono molti tipi di prodotto e pertanto, visti i limitati volumi complessivi, la Commissione non è in grado di stimare con precisione l'impatto di tali importazioni sulla situazione dell'industria dell'Unione. Benché non si possa escludere che le importazioni turche abbiano contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, tenuto conto del loro volume relativo rispetto alle importazioni del prodotto in esame e della stabilità della quota di mercato in tutto il periodo, la Commissione ha concluso che, anche se queste importazioni hanno avuto un impatto limitato sulla situazione dell'industria, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(525)

Anche le importazioni dalla Norvegia, infine, sono aumentate nel periodo in esame. I prezzi norvegesi, che erano già bassi nel 2017, hanno continuato a diminuire nel periodo in esame (– 21 % nel periodo 2017-PI), a un livello di prezzo ben inferiore sia a quello dell'industria dell'Unione sia a quello degli esportatori cinesi. La quota di mercato degli esportatori norvegesi è aumentata nello stesso periodo dall'1 % all'1,5 %. Tali tendenze si basano su statistiche che includono molti tipi di prodotto e pertanto, visti i limitati volumi complessivi, la Commissione non è in grado di stimare con precisione l'impatto di tali importazioni sulla situazione dell'industria dell'Unione. Benché non si possa escludere che le importazioni norvegesi abbiano contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, dato il loro volume relativo rispetto alle importazioni del prodotto in esame, la Commissione ha concluso che, anche se queste importazioni hanno avuto un impatto limitato sulla situazione dell'industria, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(526)

Le importazioni da altri paesi terzi sono diminuite leggermente nel periodo in esame in termini assoluti, e nel contempo hanno perso una quota di mercato significativa. I prezzi medi erano alti, e pertanto non vi sono indicazioni che abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

(527)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non aveva accertato che le importazioni del prodotto in esame dalla Cina avessero un impatto sull'industria dell'Unione; ha affermato in particolare che l'incremento dei livelli delle scorte e il calo degli indici di utilizzo degli impianti erano il risultato dell'incauta espansione della capacità da parte dell'industria dell'Unione, che aveva provocato un eccesso di capacità. Inoltre la CCCME ha affermato che non esisteva alcuna correlazione tra le importazioni dalla Cina e lo sviluppo dell'industria dell'Unione. In particolare, a parere della CCCME tra il 2017 e il 2018, parallelamente al massimo incremento del volume di importazioni dalla Cina, l'industria dell'Unione ha accresciuto la propria redditività. La CCCME e il governo della RPC hanno altresì affermato che tra il 2018 e il 2019 quando le importazioni dalla Cina crescevano e i prezzi diminuivano, i produttori dell'Unione hanno aumentato i propri prezzi di vendita senza perdere quote di mercato.

(528)

A tal proposito la Commissione ha ricordato che la quota di gran lunga maggiore del mercato si basa su contratti di fornitura a lungo termine, come illustrato ai considerando da 497 a 507. E ancora, lungo tutto il periodo considerato, la redditività dell'industria dell'Unione è rimasta al di sotto del profitto di riferimento; ciò dimostra che durante questo periodo vi è stato un pregiudizio. La Commissione ha pertanto ritenuto che le argomentazioni addotte dalla CCCME e dal governo della RPC non dimostrino l'assenza di un nesso di causalità tra il dumping e il pregiudizio. In realtà confermano soltanto che è intercorso un certo intervallo di tempo tra l'aumento delle importazioni del prodotto in esame dalla Cina e il momento in cui il pregiudizio si è materializzato e ha potuto essere confermato dalle tendenze pertinenti.

(529)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Eku Kabel ha sostenuto che, dal 2018 al 2019, i volumi delle importazioni di cavi di fibre ottiche sono diminuiti e che un ulteriore calo si poteva registrare nel 2020; alla luce di tale declino delle importazioni non era opportuno imporre dazi.

(530)

L'inchiesta ha rivelato un aumento costante del volume di importazioni di cavi di fibre ottiche dalla RPC lungo l'intero periodo in esame. Se tuttavia le circostanze dovessero mutare, si potrebbero riesaminare le misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(531)

Alla luce di quanto precede, le importazioni da paesi diversi dalla Cina non possono aver causato il deterioramento osservato nelle prestazioni dell'industria dell'Unione, e in ogni caso non attenuano il nesso di causalità tra tale deterioramento e la penetrazione delle importazioni cinesi.

5.2.2.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

(532)

Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione

 

2017

2018

2019

Periodo dell'inchiesta

Volume delle esportazioni (chilometri di cavo)

85 676

99 295

95 397

108 672

Indice

100

116

111

127

Prezzo medio (EUR/chilometro di cavo)

1 329

1 111

1 282

949

Indice

100

84

96

71

Fonte: Industria dell'Unione.

(533)

Le esportazioni dell'industria dell'Unione sono aumentate del 27 % nel periodo in esame, passando da circa 85 000 chilometri di cavo nel 2017 a circa 108 000 chilometri di cavo nel periodo dell'inchiesta.

(534)

Il prezzo medio delle esportazioni dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è calato del 29 % nel corso del periodo in esame, passando da 1 329 EUR/chilometro di cavo nel 2017 a 949 EUR/chilometro di cavo nel periodo dell'inchiesta. I livelli dei prezzi erano superiori a quelli dell'Unione.

(535)

Nel contesto dell'aumento delle esportazioni e dei livelli di prezzo relativamente alti, è chiaro che tali esportazioni non avrebbero arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione.

5.2.3.   Volume vincolato

(536)

Come indicato nella tabella 5, durante il periodo in esame l'uso vincolato dell'industria dell'Unione è diminuito del 12 %.

(537)

Tenuto conto delle dimensioni modeste del mercato (stimate a meno del 5 % della produzione dell'Unione durante il PI), la Commissione ha rilevato che la lieve diminuzione dell'uso vincolato non ha causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

5.2.4.   Prezzo delle materie prime

(538)

La principale materia prima utilizzata dall'industria dell'Unione sono le fibre ottiche, prodotte nell'Unione o importate. Diversi importatori hanno affermato che i produttori dell'Unione inclusi nel campione acquistano fibre ottiche dalle loro società collegate al di fuori dell'Unione a prezzi di trasferimento che non corrispondono al prezzo di mercato di questa materia prima. In effetti gli importatori sospettavano che tale prezzo di trasferimento fosse troppo alto e quindi si traducesse in un tasso di profitto inferiore per i produttori dell'UE inclusi nel campione.

(539)

In particolare Connect Com e Cable 77 hanno espresso preoccupazione sui prezzi di trasferimento interni per le operazioni intersocietarie che avvengono all'interno dei gruppi Prysmian e Corning.

(540)

Per indagare su questa argomentazione la Commissione ha chiesto ai produttori dell'UE inclusi nel campione informazioni aggiuntive sui loro acquisti di fibre ottiche utilizzate per la produzione di cavi di fibre ottiche durante il PI. La Commissione ha inoltre chiesto informazioni sulle fibre ottiche prodotte da società collegate dei produttori dell'UE inclusi nel campione e sulle vendite di tali fibre (volume e quantità) sia ad acquirenti collegati che indipendenti all'interno e all'esterno dell'UE. Confrontando le vendite degli stessi tipi di fibre a parti collegate e indipendenti, la Commissione ha potuto stabilire che i prezzi erano dello stesso ordine di grandezza e quindi che le vendite di fibre a società collegate erano state effettuate a condizioni di mercato. I dati relativi a tale attività sono specifici per le singole imprese e riservati: non è pertanto possibile divulgarli.

(541)

La Commissione ha pertanto concluso che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione non è stato causato dall'impatto dei prezzi di trasferimento sulla redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

5.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

(542)

La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Nessuno degli altri fattori è stato in grado di spiegare l'andamento negativo dell'industria dell'Unione in termini di perdita di quota di mercato, contrazione dei prezzi e bassa redditività, diminuzione degli investimenti e dell'utile sui capitali investiti.

(543)

L'impatto negativo sulla redditività causato dalle importazioni oggetto di dumping e la continua pressione sui prezzi non hanno consentito all'industria dell'Unione di intraprendere gli investimenti necessari per la sopravvivenza a lungo termine dell'industria. Questa constatazione è corroborata dalla tendenza alla diminuzione descritta al considerando 486 e dalla cancellazione degli investimenti programmati di cui si è discusso al considerando 494.

(544)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Gli altri fattori noti non erano in grado, individualmente o collettivamente, di attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.

6.   LIVELLO DELLE MISURE

(545)

Per determinare il livello delle misure la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping all'industria dell'Unione.

(546)

La Commissione ha stabilito innanzitutto l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione in assenza di distorsioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. In questo caso il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di coprire i propri costi di produzione, compresi quelli derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, dai relativi protocolli di cui l'Unione è parte e dalle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis del regolamento di base, e di ottenere profitti ragionevoli («profitto di riferimento»).

(547)

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori:

il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dal paese oggetto dell'inchiesta;

il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l'innovazione; e

il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali.

Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.

(548)

I denuncianti hanno affermato che era necessario un profitto di riferimento di almeno il 15 % in questo settore ad alta intensità di capitale che richiede livelli di investimento molto elevati, in particolare alla luce della prossima rivoluzione del 5G.

(549)

La Commissione ha esaminato tale argomentazione insieme alle osservazioni trasmesse e ai dati disponibili nel fascicolo pertinenti per il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base al fine di stabilire il profitto di riferimento.

(550)

La CCCME ha affermato che il profitto di riferimento del 15 % identificato nella denuncia era ampiamente gonfiato. Il denunciante ha risposto che tale profitto di riferimento era appena sufficiente a coprire i costi di sviluppo e attuazione dell'agenda per la digitalizzazione dell'Unione e della transizione al 5G. La CCCME ha risposto che le future opportunità di investimento non possono giustificare il ricorso a un margine di profitto irrealisticamente elevato e che dal 2016 l'industria dell'Unione è stata in grado di conseguire progressi per la tecnologia 4G con margini di profitto inferiori.

(551)

L'inchiesta dimostra che i prezzi dell'industria dell'Unione si sono contratti lungo tutto il periodo in esame a causa delle importazioni oggetto di dumping. Durante questo periodo pertanto i profitti non sono stati considerati una base idonea a conseguire il profitto di riferimento. La Commissione ha pertanto esaminato la redditività dell'industria dell'Unione sulla base dei profitti realizzati prima del periodo in esame.

(552)

Durante il 2015 e il 2016 i produttori dell'Unione inclusi nel campione sono stati in grado di mantenere profitti costanti rispettivamente del 12,6 % e del 12,4 %. Questi anni rappresentano il periodo immediatamente precedente il periodo in esame e il forte aumento di volumi significativi di importazioni pregiudizievoli dalla Cina nel 2017. Pertanto si è ritenuto che il 2016 sia l'anno più rappresentativo per la redditività in condizioni di concorrenza normali in questo settore. Su tale base la Commissione ha ritenuto che un profitto di riferimento del 12,4 % rifletterebbe il livello di redditività precedente l'aumento delle importazioni dal paese interessato e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali.

(553)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione avrebbe utilizzato un tasso di profitto di riferimento eccessivamente elevato. Inoltre la CCCME ha contestato l'utilizzo di un margine di profitto del 12,4 %, affermando che nel 2016 e nel 2017 le importazioni cinesi erano simili e che i profitti indicati nella denuncia per il 2016 oscillavano tra il 5 % e il 10 % La CCCME ha sostenuto pertanto che sarebbe più opportuno utilizzare il 2017 come anno di base per il profitto di riferimento.

(554)

Le cifre cui fa riferimento la CCCME indicano un incremento di oltre il 40 % tra il 2016 e il 2017; ne consegue che evidentemente in questi due anni i livelli delle importazioni non sono stati simili. Alla luce di questo notevole incremento delle esportazioni dalla Cina e del loro volume altrettanto significativo nel 2017, le importazioni oggetto di dumping hanno inciso sulle condizioni della concorrenza: ciò esclude la possibilità di usare tale anno come periodo di riferimento per la redditività. L'inchiesta ha confermato il 12,4 % come margine di profitto dell'industria dell'Unione inclusa nel campione nel 2016 sulla base delle risposte fornite al questionario da tali parti, come la Commissione stessa ha verificato. Le argomentazioni presentate dalla CCCME e dal governo della RPC in proposito sono state pertanto respinte.

(555)

Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che il livello di eliminazione del pregiudizio era incoerente con la situazione dell'industria.

(556)

Tale argomentazione non è stata motivata e pertanto non può essere accolta per motivi formali. In ogni caso questo livello, nella sostanza, deriva direttamente dall'analisi delle informazioni fornite dalle parti, come illustrato sopra, ed è pertanto del tutto coerente.

(557)

Questo livello di profitto di riferimento appare inoltre adeguato se comparato con il profitto necessario all'industria per sostenere il livello di investimenti indispensabile a garantire la redditività di lungo periodo, come si illustra al considerando 489.

(558)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, la Commissione ha valutato i costi futuri derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, e dalle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis, che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2. Non sono stati segnalati costi futuri di questo tipo dall'industria dell'Unione.

(559)

Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione.

(560)

La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, determinata per calcolare l'undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale sulla media ponderata del valore CIF all'importazione.

(561)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo FTT ha sostenuto che al momento di stabilire l'undercutting e l'underselling non si dovrebbero detrarre le SGAV e i profitti degli importatori collegati al gruppo nell'Unione. A tale proposito ha fatto riferimento alle sentenze del Tribunale Jindal e Hansol (causa T-301/16, Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia SpA/Commissione europea e causa T-383/17, Hansol Paper Co. Ltd/Commissione europea). Ciò è particolarmente opportuno se i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione non includono soltanto le vendite dirette da parte delle entità produttive ma anche le vendite tramite le entità di vendita collegate. Inoltre, il gruppo ZTT, sempre riferendosi alla sentenza Jindal, ha sostenuto che al momento di stabilire l'undercutting la Commissione deve garantire che il confronto tra i prezzi all'esportazione e i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione avvenga allo stesso stadio commerciale. Si è affermato inoltre che, anche qualora il prezzo indicativo per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio fosse fissato sulla base del costo di produzione più il profitto di riferimento, non era chiaro se il costo comprendesse anche le SGAV o i profitti delle entità commerciali collegate all'industria dell'Unione. Si è affermato che, dal momento che le SGAV e i profitti venivano detratti dal prezzo all'esportazione del gruppo ZTT, analogamente le SGAV e i profitti si devono detrarre dalle entità commerciali dei produttori di cavi di fibre ottiche dell'Unione.

(562)

Per quanto concerne gli elementi considerati ai fini del calcolo dell'undercutting (in particolare il prezzo all'esportazione), la Commissione deve individuare il primo punto in cui avviene (o può avvenire) una concorrenza con i produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione. Questo punto è di fatto il prezzo di acquisto del primo importatore indipendente perché tale società può, in linea di principio, scegliere di rifornirsi dall'industria dell'Unione o da fornitori esteri. In questo caso, il prezzo all'importazione per alcune delle vendite all'esportazione non può essere considerato al valore nominale in quanto il produttore esportatore e l'importatore sono collegati. Pertanto, al fine di determinare un prezzo all'importazione attendibile a condizioni di mercato, tale prezzo deve essere calcolato utilizzando come punto di partenza il prezzo di rivendita che l'importatore collegato ha praticato al primo acquirente indipendente. Per svolgere questa ricostruzione, le norme per determinare il prezzo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base sono pertinenti e vengono applicate per analogia, esattamente come sono pertinenti per determinare il prezzo all'esportazione ai fini del dumping. L'applicazione per analogia dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base consente di stabilire un prezzo pienamente comparabile al prezzo utilizzato per l'esame delle vendite effettuate ad acquirenti indipendenti e comparabile anche al prezzo di vendita dell'industria dell'Unione. Pertanto, al fine di permettere un confronto equo, per giungere a determinare un prezzo attendibile è giustificato detrarre le SGAV e il profitto dal prezzo di rivendita che l'importatore collegato ha praticato agli acquirenti indipendenti.

(563)

Tale deduzione deve anche essere applicata al calcolo dell'underselling (149). Il prezzo indicativo dell'industria dell'Unione si basa sul costo di produzione più il profitto di riferimento, senza prendere in considerazione se il prodotto sia poi venduto nell'Unione a clienti collegati o indipendenti; ciò per definizione non include le SGAV né il profitto di importatori collegati nell'Unione, pertanto dev'essere comparato al prezzo CIF (sbarcato) delle esportazioni.

(564)

Come affermato al considerando 508, la contrazione dei prezzi sul mercato dell'Unione è stata chiaramente accertata. Inoltre, soltanto il 30 % circa delle vendite totali all'esportazione degli esportatori cinesi inclusi nel campione è stato effettuato tramite importatori collegati nell'Unione; pertanto un confronto sulla base del prezzo allo sbarco alla frontiera UE per tutte le importazioni è appropriato. Va notato infine che la risultanza dell'undercutting non sarebbe compromessa neppure se i calcoli fossero adeguati per tener conto delle SGAV e dei profitti degli operatori commerciali dell'Unione.

(565)

Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è stato definito analogamente al margine di dumping per tali società. Sono stati rilevati i seguenti margini di pregiudizio, a dimostrazione che tali margini erano più elevati dei margini di dumping e pertanto il livello delle misure dovrebbe corrispondere ai margini di dumping.

Società

Margine di dumping

Livello di eliminazione del pregiudizio

Gruppo FTT:

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd

Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd

44,0  %

61,3  %

Gruppo ZTT:

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd

19,7  %

42,0  %

Altre società che hanno collaborato

31,2  %

52,7  %

Tutte le altre società

44,0  %

61,3  %

7.   INTERESSE DELL'UNIONE

(566)

In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se potesse concludere chiaramente che non era nell'interesse dell'Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata sulla valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, degli utilizzatori e di altri operatori economici pertinenti.

(567)

Sono state trasmesse diverse osservazioni in merito all'interesse dell'Unione. In particolare il governo della RPC ha affermato che le importazioni dalla Cina promuovono efficacemente lo sviluppo della tecnologia nel settore e stimolano la concorrenza nel mercato dell'Unione. Secondo il governo della RPC il settore dei cavi di fibre ottiche nell'Unione, se eccessivamente protetto, perderà solo terreno rispetto ai paesi terzi, pertanto non vi è alcun interesse dell'Unione a portare avanti un'inchiesta antidumping nel settore, che potrebbe danneggiare la cooperazione bilaterale tra Cina e Unione in ambito digitale.

(568)

Anche Connect Com ha affermato che le misure antidumping sarebbero dannose per il settore perché gli importatori cinesi non potrebbero più presentare offerte allettanti alle gare d'appalto. Di conseguenza il livello dei prezzi nelle procedure di gara aumenterebbe e ciò avrebbe ripercussioni negative sui bilanci pubblici.

(569)

La CCCME ha osservato che l'agenda per la digitalizzazione dell'UE e la transizione al 5G sarebbero più favorite evitando di limitare ulteriormente le forniture di cavi di fibre ottiche di alta qualità dalla Cina.

(570)

Cable 77, invece, ha sottolineato che l'imposizione di dazi antidumping sui cavi di fibre ottiche avrebbe un impatto anche su altri settori e che, se devono essere imposti dazi sui cavi, allora vanno imposti anche sulle fibre perché i produttori dell'Unione impiegano anche fibre prodotte al di fuori dell'Unione.

(571)

Tuttavia, come spiegato nei considerando seguenti, la Commissione non ha trovato motivi validi per concludere che l'istituzione di misure sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Cina non sia nell'interesse dell'Unione.

7.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(572)

Nell'Unione vi sono 29 aziende che producono cavi di fibre ottiche e impiegano circa 4700 dipendenti. I produttori sono ampiamente distribuiti in tutta l'Unione.

(573)

L'istituzione di misure consentirebbe all'industria dell'Unione di mantenere una posizione competitiva sul mercato e di recuperare la quota di mercato perduta, migliorando al contempo la redditività verso livelli sostenibili.

(574)

L'assenza di misure potrebbe avere un notevole effetto negativo sull'industria dell'Unione provocando un'ulteriore contrazione dei prezzi e una riduzione delle vendite e della produzione, il che porterebbe a un ulteriore deterioramento finanziario in termini di redditività e investimenti, compromettendo il futuro dell'industria.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti

(575)

Il settore dell'importazione ha potuto contare su una collaborazione relativamente scarsa. Cinque importatori indipendenti hanno presentato un modulo di campionamento entro il termine. Di questi cinque importatori, quattro hanno risposto al questionario. Un nuovo importatore si è manifestato dopo l'apertura dell'inchiesta antisovvenzioni sui cavi di fibre ottiche provenienti dalla Cina e ha chiesto di collaborare anche alla presente inchiesta. La Commissione ha concesso lo status di parte interessata a tale importatore per la presente inchiesta a partire dal giorno in cui si è manifestato, e ha preso in considerazione le informazioni trasmesse per la presente inchiesta fatte salve le fasi procedurali già scadute.

(576)

I cinque importatori che hanno collaborato rappresentano circa il 12 % delle importazioni cinesi. Due importatori hanno fornito informazioni complete nella loro risposta al questionario, mentre altri tre non sono stati in grado di fornire dati precisi sui profitti per il prodotto oggetto dell'inchiesta nel PI. Tutti gli importatori che hanno collaborato si sono opposti alle misure.

(577)

Gli importatori che hanno collaborato si trovano in quattro diversi Stati membri dove sono concentrate principalmente le loro attività. Importano il 70-90 % dei loro acquisti di cavi di fibre ottiche dalla Cina e si riforniscono della parte restante presso produttori dell'Unione e di altri paesi terzi. Hanno sottolineato l'importanza di avere diverse fonti di approvvigionamento. Le importazioni di cavi di fibre ottiche da paesi terzi non sono soggette a dazi doganali nell'Unione.

(578)

Una parte importante dell'attività degli importatori che hanno collaborato è fare offerte per progetti minori. Oltre a tali offerte, offrono ai clienti anche prodotti aggiuntivi (ad esempio condotti, connettori e armadi) e servizi complessi (ad esempio progettazione e installazione di reti). In media il prodotto in esame rappresenta circa un terzo del loro fatturato totale.

(579)

Nessuno degli importatori ha affermato che la pandemia di COVID-19 abbia avuto un impatto notevole sulla loro attività commerciale. Un importatore ha affermato che si è verificato un certo rallentamento nel marzo 2020 a causa del lockdown, ma ha sottolineato che l'importanza dei progetti relativi alla fibra per la casa è stata amplificata da questa crisi.

(580)

Gli importatori ritengono che il loro vantaggio competitivo rispetto ai produttori dell'Unione risieda nell'efficienza della loro struttura di vendite e della logistica. Riducono i tempi di consegna mantenendo una quantità elevata di scorte nel loro magazzino e mirano a rispondere in modo rapido e flessibile alle esigenze dei loro clienti.

(581)

Gli importatori hanno affermato di non potersi procurare tutti i cavi di fibre ottiche dall'industria dell'Unione, in quanto quest'ultima non è in grado di fornire le quantità richieste entro i termini necessari. Hanno affermato che, nel periodo 2017-2018, il mercato ha registrato una carenza di cavi di fibre ottiche e della sua principale materia prima, la fibra ottica, di conseguenza l'industria dell'Unione non è stata in grado di coprire la loro domanda e hanno dovuto trovare altri fornitori. Alcuni importatori hanno sottolineato che, con la comparsa delle reti di fibre ottiche e 5G, la domanda di cavi di fibre ottiche è aumentata e dovrebbe aumentare ulteriormente. Hanno sostenuto che questa maggiore domanda, in combinazione con potenziali misure di difesa commerciale, potrebbe portare a una nuova carenza sul mercato e a ritardi nell'espansione delle reti di fibre ottiche e 5G.

(582)

L'industria dell'Unione ha confutato l'argomentazione relativa a problemi di approvvigionamento sostenendo di disporre di un'ampia capacità inutilizzata. L'inchiesta ha infatti rilevato che l'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione è stato del 59 % durante il PI e la capacità produttiva di cavi di fibre ottiche è di oltre due milioni di chilometri di cavo, ben al di sopra del consumo stimato di cavi di fibre ottiche dell'Unione per i prossimi anni. L'industria dell'Unione ha fornito elementi di prova del fatto che i produttori dell'Unione hanno la capacità di produrre più cavi di fibre ottiche se necessario. Inoltre esistono fonti alternative di approvvigionamento nei paesi terzi.

(583)

Gli importatori hanno altresì affermato di disporre di contratti di fornitura a lungo termine con i loro clienti in cui sono stati concordati prezzi fissi per un periodo totale di 2-4 anni e in cui non compare alcuna clausola di adeguamento dei prezzi per aumenti imprevisti dei loro prezzi di acquisto. Pertanto non sarebbe possibile trasferire i maggiori costi sui loro clienti. Inoltre gli importatori hanno affermato di non essere in grado di fare offerte nell'ambito di gare annunciate durante la presente inchiesta poiché non sanno quale prezzo pagheranno per i cavi di fibre ottiche nel caso in cui vengano imposte misure.

(584)

Gli importatori hanno inoltre affermato che non sarebbe stato possibile trasferire la fonte di approvvigionamento ad altri paesi terzi nel caso di contratti in corso poiché i cavi sono stati sottoposti a complesse procedure di approvazione, quindi vi sarebbe stato il rischio di gravi ritardi e notevoli difficoltà nel processo di soffiaggio che deve essere adattato alla rigidità del cavo che varia da fornitore a fornitore anche per prodotti con la stessa specifica tecnica.

(585)

Inoltre alcuni importatori hanno anche affermato che i cavi cinesi sono di qualità superiore rispetto ai cavi prodotti dall'industria dell'Unione. Sebbene le specifiche tecniche siano le stesse, affermano che i cavi di fibre ottiche cinesi sono prodotti su linee di produzione più recenti e la finitura, l'arrotolamento e le caratteristiche tecniche sono di livello più elevato. Questi importatori sostengono inoltre che la differenza di qualità non riguarda solo il prodotto, aggiungendo che i produttori cinesi soddisfano le esigenze individuali dei loro clienti in modo più flessibile e tempestivo e forniscono migliori servizi post vendita. Inoltre un importatore sostiene che la differenza di prezzo tra i cavi di fibre ottiche dell'Unione e quelli cinesi è inferiore a quella dichiarata nella denuncia. Tale importatore afferma inoltre che i produttori dell'Unione forniscono altri prodotti (condotti, fori di accesso, chiusure) e ritiene che le misure consentirebbero ai produttori dell'Unione di legare tali altri prodotti ai cavi di fibre ottiche vendendoli come parte di un progetto. Ritiene inoltre che le misure creerebbero un disincentivo per i produttori dell'Unione a innovare, in quanto li tutelerebbero dalla concorrenza. A suo avviso ciò comporterebbe un rallentamento della diffusione delle reti.

(586)

Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, gli importatori che hanno collaborato hanno sostenuto che il livello di dazi proposto superava sensibilmente i margini da loro calcolati; ciò avrebbe provocato forti perdite, in quanto non sarebbero stati in grado di trasferire i dazi sui clienti, con cui hanno stipulato contratti a lungo termine con prezzi fissi. I dazi potrebbero quindi condurre al fallimento importatori e distributori. Gli importatori hanno pure sostenuto che i produttori dell'Unione non erano in grado di fornire tempestivamente i cavi di fibre ottiche corrispondenti ai requisiti, o non ne avevano la volontà; l'introduzione delle misure avrebbe pertanto provocato scarsità di cavi di fibre ottiche e notevoli ritardi nei tempi di consegna e nell'installazione delle reti. Un importatore ha sostenuto pure che i produttori dell'Unione non potevano aumentare la propria capacità di produzione per compensare la perdita di prodotti di qualità provenienti dalla RPC. Gli importatori che hanno collaborato hanno espresso disaccordo con la risultanza per cui un margine del 10 % sarebbe sufficiente per il distributore; hanno aggiunto che considerando i costi di magazzinaggio e prefinanziamento, era necessario un margine assai più elevato (20-25 %). Alcuni degli importatori che hanno collaborato hanno sostenuto inoltre che sarebbero costretti a importare da paesi terzi se i dazi fossero istituiti, sebbene ciò possa comportare gravi difficoltà, ritardi e costi supplementari, oltre che una qualità inferiore del prodotto. Numerosi importatori che hanno collaborato hanno giudicato incomprensibili i diversi tassi dei dazi proposti per i produttori cinesi che hanno collaborato, e li hanno considerati un trattamento iniquo. Si è affermato inoltre che tali misure provocherebbero un monopolio o un oligopolio nel mercato.

(587)

La Commissione ha riscontrato che, sebbene gli importatori che hanno collaborato abbiano legami commerciali stabili con i loro fornitori di cavi di fibre ottiche in Cina, non hanno contratti a lungo termine che fissino volumi o prezzi di acquisto con tali fornitori. In effetti gli importatori effettuano ordini regolari per grandi volumi di cavi di fibre ottiche e ricevono un preventivo per ogni ordine dai produttori cinesi. Sebbene gli importatori affermino che cambiare fornitore sarebbe costoso e dispendioso in termini di tempo, tutti acquistano anche da altre fonti (ad es. nell'Unione, negli Stati Uniti, in India, in Kazakhstan, in Bielorussia, in Ucraina) e sono riusciti a trovare nuovi fornitori durante la presunta carenza del 2017-2018. Ciò indica che, se da un lato gli importatori potrebbero effettivamente dover pagare un prezzo più elevato per gli ordini già effettuati ma non ancora ricevuti prima dell'istituzione di misure, non sarebbe eccessivamente difficile per loro passare a nuovi fornitori in un tempo relativamente breve.

(588)

Se è vero che le misure antidumping potrebbero avere un certo impatto negativo sugli importatori, riducendone la redditività, d'altra parte essi saranno in grado di assorbire e/o trasferire parte dell'aumento dei costi causato dal dazio ai propri clienti, in virtù dei loro notevoli margini di profitto superiori al 20 %, come è stato confermato dalle osservazioni di cui al considerando 586. Gli importatori hanno la possibilità di reperire fonti alternative di approvvigionamento, tra cui altri paesi terzi e l'industria dell'Unione. Pertanto la combinazione di altre fonti di approvvigionamento per il prodotto oggetto dell'inchiesta e della capacità di assorbire e/o almeno trasferire parzialmente l'effetto dei dazi sui propri clienti significherebbe che gli importatori indipendenti non sono colpiti in modo sproporzionato dall'istituzione delle misure. I diversi livelli di dazi rispecchiano le differenze di comportamento tra gli esportatori, nonché il differente impatto delle esportazioni cinesi sull'industria dell'Unione, e non rappresentano una discriminazione.

(589)

Si rileva inoltre che le asserzioni concernenti le differenze di qualità, la carenza di offerta, l'incapacità o la mancanza di volontà di rifornire il mercato, da parte dell'industria dell'Unione, le differenze di prezzo, la redditività degli importatori, i rischi di monopolio o di oligopolio, gli incentivi all'innovazione e i tempi di distribuzione per le reti di telecomunicazioni sono prive di fondamento e pertanto non possono essere accolte.

(590)

Va altresì rilevato che l'inchiesta ha dimostrato come uno degli aspetti importanti del pregiudizio in questo caso sia precisamente il fatto che l'industria dell'Unione non può conseguire il livello di profitti che le consentirebbe di continuare a investire tra l'altro in un'ulteriore capacità per soddisfare la crescente domanda del mercato in espansione dell'Unione. L'impatto previsto delle misure è precisamente quello di ripristinare condizioni di parità e consentire il concretizzarsi di tali profitti, investimenti ed espansione della capacità.

(591)

Cable 77 ritiene che se verranno imposti dazi sui cavi, si dovrebbero imporre anche dazi sulle fibre a un livello assai più elevato di quello dei cavi. A questo riguardo la Commissione ricorda che la presente inchiesta riguarda i cavi di fibre ottiche; pertanto è possibile imporre misure riguardanti soltanto il prodotto in esame. In effetti le fibre sono un materiale utilizzato per i cavi di fibre ottiche, ma non il prodotto in esame.

(592)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Connect Com ha sostenuto che i costi delle materie prime stavano aumentando sensibilmente in tutti i settori, e che il fenomeno riguardava anche la produzione di cavi a banda larga. A tale proposito, Connect Com ha citato esempi di aumenti dei prezzi di un fornitore cinese non indicato, riguardanti il periodo tra il secondo trimestre del 2020 e il secondo trimestre del 2021. Connect Com ha sostenuto che era urgentemente necessario ampliare le reti di cavi a banda larga in Europa, ma i produttori dell'Unione non erano in grado di soddisfare la domanda in tempi brevi a prezzi competitivi e accettabili; pertanto non è opportuno imporre dazi o in alternativa i dazi si dovrebbero sospendere.

(593)

Né la rappresentatività né l'effetto di tale aumento dei prezzi su utilizzatori e importatori sono stati motivati. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

7.3.   Interesse degli utilizzatori e dei distributori

(594)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è richiesto da diversi settori, principalmente da grandi operatori di telecomunicazioni, enti pubblici (come i comuni) responsabili dell'ampliamento della rete a banda larga, installatori, operatori e distributori.

(595)

Un numero modesto di utilizzatori ha collaborato all'inchiesta: due grandi operatori di telecomunicazioni (Deutsche Telekom in Germania e Proximus in Belgio), cinque installatori e operatori di rete, un distributore e un piccolo utilizzatore. Insieme, gli utilizzatori che hanno collaborato rappresentano meno del 12 % del volume totale delle importazioni di cavi di fibre ottiche dalla Cina e meno del 9 % del volume totale del consumo di cavi di fibre ottiche nell'UE durante il PI.

(596)

Tra le risposte degli utilizzatori al questionario, diverse erano molto carenti e non contenevano argomentazioni o informazioni sull'interesse dell'Unione. Nessuno degli enti pubblici che si procurano cavi di fibre ottiche ha collaborato all'inchiesta.

(597)

BYCN Axione e un altro utilizzatore che acquista cavi di fibre ottiche principalmente da produttori dell'Unione non si sono opposti alle misure. Deutsche Telekom e il distributore spagnolo Comercial Electro Industrial S.A. («Comel») si opporrebbero all'istituzione di misure.

(598)

Deutsche Telekom prevede un aumento della domanda di cavi di fibre ottiche a causa dell'installazione massiccia della rete 5G e sostiene che i cavi di fibre ottiche rappresentano un mercato globale con tecnologia standardizzata, distribuzione e fornitori globali. Sostiene che i dazi antidumping sui cavi di fibre ottiche provenienti dalla Cina possono causare disagi significativi per garantire la domanda di cavi dell'Unione e rischiano di ostacolare o ritardare l'installazione della rete, dando luogo a un aumento significativo dei costi per i clienti dell'UE. Afferma inoltre che i prezzi sono calati a causa delle sovraccapacità esistenti e che tutti gli attori hanno investito per aumentare la capacità durante la presunta carenza di approvvigionamento di alcuni anni fa.

(599)

La Commissione ha concluso che è inevitabile che i dazi antidumping abbiano implicazioni in termini di costi per gli utilizzatori che acquistano i loro cavi di fibre ottiche dalla Cina, ma ciò è dovuto al comportamento sleale degli esportatori cinesi. Inoltre l'inchiesta ha stabilito che i cavi di fibre ottiche rappresentano solo una quota minore del costo totale di installazione dei progetti di reti digitali, che nel caso del 5G è molto inferiore al 5 %. Gli acquisti del prodotto oggetto dell'inchiesta da parte degli operatori di telecomunicazioni che hanno collaborato rappresentano una percentuale marginale del fatturato delle società, che acquistano una parte significativa dei loro cavi di fibre ottiche da altre fonti. Per quanto riguarda l'argomentazione dell'altro utilizzatore secondo cui è difficile cambiare fornitore, come spiegato al considerando 587 anche altri importatori hanno dichiarato di acquistare da diverse fonti in paesi terzi. Analogamente gli utilizzatori hanno anche la possibilità di reperire fonti alternative di approvvigionamento, compresi i fornitori di altri paesi terzi. Poiché la domanda di cavi di fibre ottiche dovrebbe espandersi nei prossimi anni, utilizzatori e distributori saranno in concorrenza su un mercato più ampio rispetto al passato. Questa è un'opportunità per loro di mantenere e sviluppare la loro attività anche se i loro prezzi aumentano a causa dei dazi antidumping.

(600)

Si sottolinea inoltre che l'esistenza di una sovraccapacità determinata dalla Cina non giustifica pratiche commerciali sleali il cui pregiudizio per l'industria dell'Unione ne mette a rischio il futuro, nonché la diversità dell'offerta e quindi la concorrenza nel mercato dell'Unione.

(601)

La Commissione ha pertanto concluso che gli utilizzatori e i distributori non sono influenzati in modo sproporzionato dall'istituzione di misure.

7.4.   Altri fattori

(602)

I cavi di fibre ottiche sono necessari per costruire reti veloci a banda larga e sono quindi di grande importanza per i cittadini, le imprese e gli enti pubblici in tutta l'UE che dipendono da queste reti per il lavoro da casa, l'apprendimento da casa, la gestione di un'attività o la fornitura di servizi. L'investimento attraverso il programma NextGenerationEU (150) è una delle principali priorità dell'Unione europea che mira anche a diffondere infrastrutture a banda larga ad alta tecnologia che raggiungano ogni angolo dell'UE. I cavi di fibre ottiche sono quindi fondamentali per il decennio digitale dell'UE (151) e anche per la sua sovranità digitale.

(603)

Data l'importanza del prodotto oggetto dell'inchiesta alla luce dei suddetti obiettivi pubblici, la Commissione ha analizzato attentamente l'impatto delle potenziali misure sull'ampliamento di progetti di rete a banda larga.

(604)

Diverse parti hanno affermato che i consumatori e i bilanci pubblici dell'Unione sarebbero danneggiati se fossero istituite misure antidumping poiché il prezzo dei cavi di fibre ottiche e quindi il prezzo totale dei progetti di rete aumenterebbero.

(605)

La Commissione ha quindi analizzato il costo dei cavi di fibre ottiche rispetto al costo totale dei progetti di rete. L'inchiesta ha dimostrato che i cavi di fibre ottiche rappresentano solo una quota minore del costo totale d'installazione delle reti digitali. Infatti i lavori di costruzione (ovvero lo scavo del terreno per la posa dei cavi) rappresentano la voce di costo più significativa di questi progetti ammontando a circa l'80 % dei costi totali. Il restante 20 % è costituito dai costi dei materiali che includono anche altri prodotti quali condotti, armadi e connettori. La Commissione ha riscontrato che i cavi di fibre ottiche rappresentano una percentuale minore dei costi totali dei progetti di rete: nel caso del 5G è inferiore al 5 % secondo uno dei grandi utilizzatori. I produttori dell'UE e gli importatori che hanno collaborato hanno anche affermato che i cavi di fibre ottiche rappresentano circa il 5-10 % dei costi totali dei progetti di rete.

(606)

Il modesto livello di collaborazione dei principali operatori di rete dell'UE e degli enti pubblici responsabili dei grandi progetti di rete suggerisce inoltre che eventuali misure sui cavi di fibre ottiche non avrebbero un impatto sostanziale sui costi e sui tempi di tali progetti.

7.5.   Conclusioni in merito all'interesse dell'Unione

(607)

Dall'inchiesta è emerso che esiste una capacità sufficiente nell'Unione e in altri paesi terzi per sostituire le importazioni originarie della Cina. Inoltre l'istituzione di misure antidumping consentirebbe all'industria dell'Unione di investire nei siti di produzione dell'Unione e in nuove tecnologie a vantaggio dell'industria utilizzatrice. Allo stesso tempo le misure non impedirebbero alle importazioni da paesi terzi (compresa la Cina) di competere equamente sul mercato dell'Unione. Anche se la domanda di cavi di fibre ottiche aumentasse nei prossimi anni, come previsto dagli operatori del mercato, gli importatori e gli utilizzatori del prodotto in esame non correrebbero rischi evidenti di carenza di offerta e l'installazione della rete a banda larga di fibre ottiche per le abitazioni e le imprese non subirebbe quindi alcun ritardo.

(608)

Nel complesso, sebbene in assenza di misure gli utilizzatori, gli importatori, i clienti finali e i bilanci pubblici potrebbero beneficiare di prodotti più economici a breve termine, le importazioni oggetto di dumping dalla Cina porterebbero inevitabilmente i produttori dell'Unione fuori dal mercato dell'Unione, con conseguente perdita per l'industria utilizzatrice di preziose fonti di approvvigionamento e aumento potenziale dei prezzi all'importazione in assenza di concorrenza da parte dei produttori dell'Unione. Infine la sopravvivenza dei produttori dell'Unione è fondamentale per la sovranità digitale dell'UE.

(609)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che in questa fase dell'inchiesta non vi sono fondati motivi per ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese.

8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

(610)

Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure definitive per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

(611)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società

Dazio antidumping definitivo

Gruppo FTT:

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd

Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd

44,0  %

Gruppo ZTT:

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd

19,7  %

Altre società che hanno collaborato

31,2  %

Tutte le altre società

44,0  %

(612)

Le aliquote del dazio antidumping individuali specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta in relazione alle società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(613)

Una società può richiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La relativa domanda va presentata alla Commissione (152). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica della ragione sociale non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica della ragione sociale sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(614)

Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(615)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

(616)

Nella nota presentata dopo la mancata istituzione di misure, la CCCME ha affermato l'esistenza di una chiara correlazione tra la flessione delle vendite nell'industria dell'Unione (e globale) di cavi di fibre ottiche e l'inizio della pandemia; ha aggiunto che tale situazione si dovrebbe affrontare o sospendendo l'applicazione delle misure antidumping per nove mesi, oppure limitando la durata delle misure a due anni. Inoltre nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle risultanze, la CCCME ha sostenuto che la Commissione non aveva tenuto conto degli effetti della pandemia di COVID-19 e che gli effetti della flessione economica che ha accompagnato la pandemia sono stati falsamente attribuiti alle importazioni cinesi. Inoltre due importatori hanno affermato a loro volta che la Commissione non aveva preso in debita considerazione gli effetti della pandemia. Per di più, la CCCME ha sostenuto che nella fase di ripresa dopo la pandemia di COVID-19, prodotti come i cavi di fibre ottiche sarebbero cruciali per le industrie dell'Unione, soprattutto per l'attuazione del programma 5G. A questo riguardo la CCCME ha sostenuto che l'imposizione di misure antidumping provocherebbe nell'Unione carenze drammatiche del prodotto in esame, il cui prezzo aumenterebbe notevolmente. Secondo la CCCME, queste ultime circostanze giustificano pure la sospensione dell'applicazione dei dazi per un periodo di nove mesi o, in alternativa, la limitazione della durata delle misure a due anni. Anche Connect Com ha affermato che i crescenti costi delle materie prime e gli effetti della pandemia di COVID-19 non sono stati tenuti in debita considerazione, e ha chiesto la sospensione delle misure.

(617)

Per quanto riguarda tali argomentazioni, l'inchiesta ha rivelato che la pandemia di COVID-19 ha avuto soltanto un impatto assai limitato e temporaneo sull'industria (come illustrato ai considerando 426 e 579) e non ha impedito il significativo incremento dei consumi nell'Unione durante il periodo in esame. In ogni caso, per quanto riguarda la sospensione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, la richiesta presentata dalle parti era generica e non motivata. Se emergessero elementi di prova che le condizioni di mercato sono temporaneamente mutate in maniera da rendere improbabile la ripresa del pregiudizio, e solo se ciò fosse nell'interesse dell'Unione, la Commissione potrebbe verificare a tempo debito la possibilità di dichiarare giustificata la sospensione. Quanto alla durata più breve delle misure, le risultanze relative al pregiudizio, alla causalità e all'interesse dell'Unione hanno confermato che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio a causa delle importazioni oggetto di dumping effettuate dai produttori esportatori cinesi e che non vi sono fondati motivi di interesse dell'Unione per indurre a considerare una durata più breve delle misure. Per queste ragioni tali argomentazioni sono state respinte.

9.   ISTITUZIONE RETROATTIVA DI DAZI ANTIDUMPING

(618)

Come indicato al considerando 4, la Commissione ha disposto mediante il regolamento relativo alla registrazione l'obbligo di registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della Cina, ai fini della possibile applicazione retroattiva di misure antidumping a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(619)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, possono essere riscossi dazi retroattivamente «sui prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie».

(620)

Poiché non sono stati istituiti dazi provvisori, non è stato possibile procedere a un'applicazione retroattiva. Di conseguenza, la registrazione delle importazioni dovrebbe essere interrotta.

10.   DISPOSIZIONI FINALI

(621)

A norma dell'articolo 109 del regolamento 2018/1046 (153), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(622)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, classificati con il codice NC ex 8544 70 00 (codice TARIC 8544700010) e originari della Repubblica popolare cinese.

Sono esclusi i prodotti seguenti:

i)

i cavi in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità; e

ii)

i cavi per uso sottomarino. I cavi per uso sottomarino sono cavi di fibre ottiche con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping definitivo

Codice addizionale TARIC

Gruppo FTT:

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.

Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.

44,0  %

C696

Gruppo ZTT:

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.

19,7  %

C697

Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I

31,2  %

 

Tutte le altre società

44,0  %

C999

3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

5.   La dichiarazione in dogana indica la lunghezza in chilometri del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, purché tale indicazione sia compatibile con l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (154).

Articolo 2

Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca elementi di prova sufficienti alla Commissione, l'allegato può essere modificato aggiungendo tale nuovo produttore esportatore all'elenco delle società non incluse nel campione che hanno collaborato e che sono pertanto assoggettate alla media ponderata appropriata dell'aliquota del dazio antidumping, pari al 31,2 %. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:

a)

non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo dell'inchiesta (1o luglio 2019-30 giugno 2020);

b)

non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e

c)

ha effettivamente esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese o ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/548 della Commissione, del 29 marzo 2021, che dispone la registrazione delle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU C 316 del 24.9.2020, pag. 10).

(3)  Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU C 442 del 21.12.2020, pag. 18).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/548 della Commissione, del 29 marzo 2021, che dispone la registrazione delle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU L 109 del 30.3.2021, pag. 71).

(5)  Cfr. in proposito la relazione del panel dell'OMC, Mexico — Anti-Dumping Investigation of High Fructose Corn Syrup (HFCS) from the United States (WT/DS132/R), 28 gennaio 2000, paragrafo 7.73.

(6)  Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio, T-199/04 RENV, ECLI:EU:T:2016:740, punti 92-93.

(7)  Sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2017, Viraj Profiles/Consiglio, T-67/14, ECLI:EU:T:2017:481, punto 98.

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1693 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 259 del 10.10.2019, pag. 15).

(9)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2479.

(10)  Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di Covid-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (2020/C 86/06) (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(11)  Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations, 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.

(12)  Relazione, capitolo 2, pagg. 6-7.

(13)  Relazione, capitolo 2, pag. 10.

(14)  http://www.gov.cn/guoqing/2018-03/22/content_5276318.htm (ultima consultazione: 17 giugno 2021).

(15)  Relazione, capitolo 2, pagg. 20-21.

(16)  Relazione, capitolo 3, pagg. 41, 73-74.

(17)  Relazione, capitolo 6, pagg. 120-121.

(18)  Relazione, capitolo 6, pagg. 122-135.

(19)  Relazione, capitolo 7, pagg. 167-168.

(20)  Relazione, capitolo 8, pagg. 169-170, 200-201.

(21)  Relazione, capitolo 2, pagg. 15-16; relazione, capitolo 4, pagg. 50 e 84; relazione, capitolo 5, pagg. 108-109.

(22)  Relazione, capitolo 3, pagg. 22-24 e capitolo 5, pagg. 97-108.

(23)  Relazione, capitolo 5, pagg. 104-9.

(24)  In appresso «FTT» si riferisce a FiberHome Telecommunication Technologies Co.; il «gruppo FTT» è definito al considerando 42.

(25)  Cfr. la relazione annuale 2019 della società, pag. 42. https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202004291379049397_1.pdf, (ultima consultazione: 7 aprile 2021).

(26)  Il 23,73 % è detenuto da China Huaxin Post and Telecommunications e il 15,82 % da Yangtze Communication Industry Group (YCIG) — entrambe società controllate dalla SASAC [cfr. relazione annuale 2019 di YCIG, pag. 64. http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600345_20200430_2.pdf (ultima consultazione: 7 aprile 2021)].

(27)  In appresso «ZTT» si riferisce a Jiangsu Zhongtian Technology Co.; il «gruppo ZTT» è definito al considerando 42.

(28)  Cfr. http://en.tayho.com.cn/about/companyprofile.htm (ultimo accesso: 26 marzo 2021) e https://www.businesswire.com/news/home/20170925005664/en/Global-and-China-Aramid-Fiber-Industry-Report-2017-2021---Research-and-Markets.

(29)  Cfr.: https://video.ceultimate.com/100009_2012105017/Wanhua_Annual_Report_of_2018.pdf, pag. 190 e nota 1 a pag. 191. (ultima consultazione: 26 marzo 2021).

(30)  Cfr.: https://www.fitchratings.com/research/international-public-finance/yantai-guofeng-investment-holdings-group-co-ltd-23-12-2020.

(31)  Cfr.: https://www.prnewswire.com/news-releases/global-and-china-aramid-fiber-markets-2021-300532604.html.

(32)  Cfr.: http://www.sinopec.com/listco/en/about_sinopec/our_company/company.shtml (ultima consultazione: 26 marzo 2021).

(33)  Cfr.: http://www.sinochemintl.com/13873.html e http://www.sinochem.com/en/1250.html (ultima consultazione: 26 marzo 2021).

(34)  Dati per il 2015 sulla base dell'annuario statistico cinese 2016, Istituto nazionale di statistica della Cina.

(35)  Cfr.: https://www.radiantinsights.com/research/high-density-polyethylene-hdpe-market-in-china.

(36)  Relazione, capitolo 14, pag. 358: il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di proprietà dello Stato in termini di produzione e il 44 % delle imprese di proprietà dello Stato e il 56 % delle società private in termini di capacità.

(37)  Fonte: www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (ultima consultazione: 12 aprile 2021), https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (ultima consultazione: 2 marzo 2020) e www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 12 aprile 2021).

(38)  Disponibile agli indirizzi: http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 12 aprile 2021) e http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (ultima consultazione: 12 aprile 2021).

(39)  Un esempio è costituito dalla fusione tra la società privata Rizhao e l'impresa di proprietà dello Stato Shandong Iron and Steel nel 2009 [cfr.: https://www.steelonthenet.com/kb/history-rizhao.html (ultima consultazione: 12 aprile 2021)], e la quota di maggioranza acquisita dal gruppo China Baowu Steel in Magang Steel nel giugno 2019, cfr.: https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (ultima consultazione: 2 marzo 2020).

(40)  Cfr. Reuters, China's Baosteel's takeover of Wuhan to create world's No 2 steelmaker, https://www.reuters.com/article/us-china-baosteel-mergers-idUSKCN11Q0U3 (ultima consultazione: 12 aprile 2021).

(41)  Relazione, capitolo 5, pagg. 100-101.

(42)  Relazione, capitolo 2, pag. 26.

(43)  Relazione, capitolo 2, pagg. 31-32.

(44)  Disponibile all'indirizzo https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (ultima consultazione: 27 ottobre 2020).

(45)  Consultabile all'indirizzo www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (ultima consultazione: 10 marzo 2021).

(46)  Financial Times (2020) «Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise», disponibile all'indirizzo: https://on.ft.com/3mYxP4j.

(47)  Cfr. il sito web della società: https://www.cict.com/portal/list/index/cid/8.html#about_1 (ultima consultazione: 31 marzo 2021).

(48)  Cfr. la pagina http://www.wehdz.gov.cn/ggdj/djdt/202001/t20200116_875063.shtml (ultima consultazione: 7 aprile 2021).

(49)  https://asiatimes.com/tag/donghu-high-tech-zone/.

(50)  http://www.fiberhome.com/en/about/61.aspx.

(51)  Cfr. l'articolo Rivisitare lo spirito dell'importante discorso del segretario generale Xi Jinping durante la sua visita a Hubei — I dipendenti di Optics Valley Construction hanno fatto visita al Fiberhome Technology Group. Sito web della società Wuhan Optics Valley Construction, 17 maggio 2018; http://ggjstz.cn/lzjs/6372.jhtml (ultima consultazione: 7 aprile 2021).

(52)  https://www.zttcable.com/leadership.html.

(53)  Cfr. l'articolo sul sito web di ZTT del 31 ottobre 2018: https://www.chinaztt.cn/news/show-48021.html (ultima consultazione: 31 marzo 2021).

(54)  Cfr. l'articolo sul sito web di ZTT del 2 luglio 2019: https://www.chinaztt.cn/news/show-48431.html.

(55)  Cfr. l'articolo Organizzazione di livello superiore del partito di base della provincia dello Jiangsu: comitato di Partito di Hengtong Group Co., Ltd., sito web del PCC dello Jiangsu. 3 luglio 2019. http://www.jszzb.gov.cn/zzjs/info_15.aspx?itemid=27375 (ultima consultazione: 7 aprile 2021).

(56)  Cfr. l'articolo sul sito web della società, pubblicato il 28 giugno 2018: https://www.yofc.com/view/580.html (ultima consultazione: 7 aprile 2021).

(57)  Cfr. l'articolo sul sito web della società, pubblicato il 29 giugno 2019: https://www.yofc.com/view/2480.html.

(58)  https://baike.baidu.com/item/%E8%96%9B%E6%B5%8E%E8%90%8D (ultima consultazione: 22 gennaio 2021).

(59)  https://stock.qianzhan.com/item/geren-43059620fb44.html (ultima consultazione: 7 aprile 2021).

(60)  http://www.fiberhome.com/invest/default.aspx#glc (ultima consultazione: 7 aprile 2021).

(61)  http://zmfdz.news.cn/345/index.html (ultima consultazione: 7 aprile 2021).

(62)  https://baike.baidu.com/item/%E9%A9%AC%E6%9D%B0/53398702 (ultima consultazione: 7 aprile 2021).

(63)  Relazione, capitoli da 14.1 a 14.3.

(64)  Relazione, capitolo 4, pagg. 41-42, 83.

(65)  Cfr. il Catalogo guida dei prodotti e servizi chiave nelle industrie strategiche emergenti. http://www.gov.cn/xinwen/2018-09/22/5324533/files/dcf470fe4eac413cabb686a51d080eec.pdf e il repertorio di «quattro elementi essenziali» del piano Made in China 2025. http://www.cm2025.org/show-14-126-1.html e http://www.cm2025.org/uploadfile/2016/1122/20161122053929266.pdf.

(66)  Relazione, capitolo 2, pag. 17.

(67)  Cfr. in particolare il capitolo 25, sezioni 1 e 4, il capitolo 26, e gli obiettivi di penetrazione di internet nel capitolo 3, riquadro 2, del piano quinquennale. https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf.

(68)  Nella sua sezione 2.1, il 13o piano quinquennale per le industrie strategiche emergenti fornisce istruzioni in particolare per: «1) costruire l'infrastruttura di un paese fortemente interconnesso. Promuovere a fondo la strategia «La Cina a banda larga». […] Promuovere vigorosamente la costruzione di reti in fibra ottica ad alta velocità. Sviluppare progetti pilota per l'applicazione su larga scala di nuove tecnologie di rete intelligenti e promuovere il passaggio delle reti centrali nazionali alla trasmissione ad alta velocità, all'adeguamento flessibile e all'adattamento intelligente. Completare la transizione verso reti interamente ottiche, accelerare la promozione della copertura della rete ottica nelle aree urbane, fornire servizi di accesso di più di 1 000 megabit al secondo (1 000 Mbps), e operare scelte flessibili di larghezze di banda superiori a 100 Mbps per gli utenti domestici nelle città di medie e grandi dimensioni; la collaborazione tra più parti deve favorire il miglioramento della copertura della banda larga in fibra ottica nelle zone rurali. Più del 98 % dei villaggi amministrativi deve avere accesso alla fibra ottica, le aree ammissibili devono fornire l'accesso a servizi di più di 100 Mbps e più della metà degli utenti domestici rurali deve avere una scelta flessibile di larghezze di banda superiori a 50 Mbps. Promuovere lo sviluppo di infrastrutture per l'offerta di pacchetti di tre servizi. http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-12/19/content_5150090.htm (ultima consultazione: 6 aprile 2021).

(69)  Cfr. in particolare la sezione 3.2: «Rafforzare la costruzione dell'infrastruttura di internet. Rafforzare la pianificazione e lo schema della costruzione dell'infrastruttura di internet industriale, e costruire un Internet industriale a bassa latenza, alta affidabilità e ampia copertura. Accelerare l'utilizzo e la costruzione di reti in fibra ottica, reti di comunicazione mobile e reti locali senza fili nei cluster di imprese manifatturiere, implementare gli aggiornamenti alla banda larga delle reti di informazione e migliorare le capacità di accesso alla banda larga delle imprese.» http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm.

(70)  Relazione, capitolo 4, pag. 56, e le informazioni ufficiali seguenti del 4 luglio 2015: http://english.gov.cn/policies/latest_releases/2015/07/04/content_281475140165588.htm.

(71)  Cfr.: http://www.gov.cn/zwgk/2013-08/17/content_2468348.htm (ultima consultazione: 30 marzo 2021).

(72)  http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/20/content_9789.htm (ultima consultazione: 29 marzo 2021).

(73)  Cfr.: http://www.gov.cn/xinwen/2017-01/12/content_5159124.htm e http://www.gov.cn/xinwen/2017-01/12/5159124/files/05242d361d164de587440d7e849f992e.pdf (ultima consultazione: 30 marzo 2021). In particolare la sezione 2 del piano di azione indica le istruzioni seguenti: «1) Accelerare il miglioramento di una nuova generazione di rete in fibra ottica ad alta velocità. [...] Sostenere in via prioritaria l'espansione della copertura effettiva delle reti a banda larga in fibra ottica nelle zone rurali. Obiettivo: entro il 2018 saranno aggiunti 90 000 chilometri di cavi ottici principali e 200 milioni di porte per reti fiber to the home (FTTH); si raggiungerà la copertura della rete ottica nelle aree urbane, che fornirà servizi di accesso con capacità superiori a 1 000 megabit al secondo, così come una scelta flessibile superiore a 100 megabit al secondo agli utenti domestici a banda larga nelle città di medie e grandi dimensioni; la proporzione di fibra ottica nei villaggi amministrativi deve aumentare dal 75 % al 90 %»; nella sezione 4: «Rafforzare il sostegno finanziario. [...] Utilizzare gli investimenti finanziati dal bilancio centrale per continuare a sostenere la costruzione di infrastrutture informatiche nelle zone rurali, accelerare l'attuazione di un programma pilota per l'applicazione di meccanismi di compensazione del servizio universale di telecomunicazioni, concentrandosi sulle reti a banda larga, e promuovere quanto prima la realizzazione degli obiettivi relativi alle reti rurali stabiliti nel 13o piano quinquennale. Rafforzare il sostegno finanziario per i progetti chiave. […]».

(74)  Relazione, capitolo 4, pag. 47.

(75)  Relazione, capitolo 4, pag. 67.

(76)  Cfr. Relazione approfondita sull'industria della fibra ottica e dei cavi. Analisi della domanda di fibra ottica e cavi nel 2019. Sito web di Communication World. 9 aprile 2018. http://www.cww.net.cn/article?id=429906 (ultima consultazione: 30 marzo 2021). Cfr. in particolare gli estratti: «Storicamente tutti i tipi di politiche favorevoli come la strategia «La Cina a banda larga» sono stati la forza trainante diretta dello sviluppo delle comunicazioni ottiche della Cina. Grazie all'impulso ricevuto dalle strategie «La Cina a banda larga» e «Internet+», nonché dalla politica di «aumentare la velocità e ridurre le tariffe» e da altre politiche, la costruzione della rete in fibra ottica in Cina ha compiuto notevoli progressi e il tasso di penetrazione della FTTH è aumentato fino a superare l'80 %. In prospettiva futura, questo tipo di promozione politica dovrebbe proseguire nel lungo periodo. [...] Nel 2017 lo Stato ha emanato, una dopo l'altra, quattro nuove politiche volte a promuovere lo sviluppo dell'industria dell'informazione, del settore dei big data, del cloud computing e dell'Internet delle cose, che alla fine raggiungeranno tutti il settore delle comunicazioni ottiche di base. [...] I settori interessati dalle quattro politiche di cui sopra costituiscono la base per lo sviluppo delle reti di comunicazione ottica: promuovendo lo sviluppo di questi settori in modo efficace si garantisce un contesto politico e di sviluppo positivo per l'industria cinese delle comunicazioni ottiche. Sul lato dell'offerta si prevede di dare continuità alla politica di protezione dell'industria delle comunicazioni ottiche. Dal 2015 la politica antidumping sulle comunicazioni ottiche protegge efficacemente lo sviluppo dell'industria nazionale dei cavi di fibre ottiche. Per quanto riguarda l'importante posizione dell'industria delle comunicazioni ottiche, nel contesto dell'intensificazione dei conflitti commerciali a livello mondiale si prevede di proseguire l'attuazione delle relative politiche di protezione. Il ministero del Commercio ha applicato tre misure antidumping ai cavi di fibre ottiche importati nel 2017 e continuerà a mantenere una buona struttura di approvvigionamento in questo mercato. [...] Grazie al sostegno della politica industriale a valle, da un lato, e alle misure antidumping sul lato dell'offerta, dall'altro, i vantaggi per la politica industriale cinese del settore delle fibre ottiche e dei cavi di fibre ottiche continueranno a rafforzarsi.»

(77)  Cfr. l'articolo I fondi di orientamento del governo cinese studiano il modo di sostenere la trasformazione e l'aggiornamento delle PMI. Sito web di Xinye Capital. 14 giugno 2019. http://www.sinye.club/a/changjingsheying/2019/0614/247.html (ultima consultazione: 6 aprile 2021).

(78)  Cfr. l'articolo sulla società Zhiguang Communication pubblicato nel sito web ufficiale di Shandong Dazhong, 7 agosto 2019: https://sd.dzwww.com/sdnews/201908/t20190807_19032401.htm (ultima consultazione: 7 aprile 2021).

(79)  Cfr. gli articoli seguenti: La filiale Tongding Internet ha introdotto un investimento esterno di 500 milioni di CNY per rafforzare la competitività delle barre luminose. Sito web di SINA, 29 aprile 2020. https://tech.sina.com.cn/roll/2020-04-29/doc-iircuyvi0538406.shtml (ultima consultazione: 6 aprile 2021), e Il fondo di orientamento per la quotazione e lo sviluppo istituito dal comune di Suzhou (società in accomandita) e il relativo capitale partecipano alla creazione di un fondo specifico non superiore a 1 miliardo di CNY. Chipingnews, 3 febbraio 2020. http://www.chipingnews.com.cn/system/2020/0203/content_945.html (ultima consultazione: 9 aprile 2021). Cfr. l'estratto in quest'ultimo: «[il fondo] deve alleviare la pressione che grava sul funzionamento e sull'attività dell'azionista di controllo Tongding Group e sostenere lo sviluppo sostenibile di Tongding Interconnection Information; [...] L'obiettivo del distretto di Wujiang di Suzhou che finanzia il fondo specifico per lo sviluppo delle imprese private è quello di ridurre il rapporto di collateralizzazione degli azionisti chiave che detengono partecipazioni in imprese quotate situate nel distretto di Wujiang di Suzhou e beneficiare dello sviluppo sostenibile delle imprese».

(80)  Cfr. l'articolo Wuhan East Lake: una zona nazionale ad alta tecnologia che abbina investimenti e politiche di benefici fiscali. Sito web di Pedata. 27 febbraio 2013. https://free.pedata.cn/755314.html (ultima consultazione: 6 aprile 2021). Cfr. l'estratto: «Dieci imprese sono state quotate nel «New Third Board» e hanno ricevuto i corrispondenti sussidi governativi; [...] Al fine di attrarre organismi di investimento azionario affinché si stabiliscano nel parco o investano in imprese del parco, i dipartimenti pertinenti dello Hubei, del comune di Wuhan e della East Lake High-tech Zone hanno istituito individualmente fondi di orientamento che investono in capitale di rischio. Rispetto alle zone ad alta tecnologia delle aree costiere, sebbene il settore degli investimenti azionari nella East Lake High-tech Zone sia partito più tardi, la sua attrattiva per gli istituti di capitale di rischio/private equity è relativamente significativa grazie alla sua bassa barriera di registrazione delle imprese, al forte sostegno delle politiche di incentivi e al gran numero di fondi di orientamento governativi.

(81)  https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202004291379049397_1.pdf (ultima consultazione: 7 aprile 2021), pagg. 133, 138-139.

(82)  https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202004291379029468_1.pdf (ultima consultazione: 7 aprile 2021), pagg. 205, 215.

(83)  http://download.hexun.com/ftp/all_stockdata_2009/all/120/769/1207690337.pdf (ultima consultazione: 7 aprile 2021), pagg. 238, 249.

(84)  Cfr. la sezione 3.3.1 del catalogo,

http://www.gov.cn/xinwen/2018-09/22/5324533/files/dcf470fe4eac413cabb686a51d080eec.pdf.

(85)  Cfr. la sezione 2.3 del piano: «Fibra ad alte prestazioni: accelerare lo sviluppo di fibre ad alte prestazioni con pellicole ad altissima resistenza, resistenti agli acidi, agli alcali e alla corrosione; concentrarsi sulla promozione della produzione in serie di varietà di prodotti in fibra ad alte prestazioni come la fibra di carbonio, la fibra di basalto continua e l'aramide; e sviluppare vigorosamente la fibra di solfuro di polifenilene, la fibra di poliammide e la fibra di PTFE (politetrafluoroetilene) nonché altri prodotti per migliorare ulteriormente l'indice di prestazione della fibra». https://weixin.87188718.com/FourFlat/PeiXun.aspx?id=194161 (ultima consultazione: 6 aprile 2021).

(86)  Relazione, capitolo 12, pag. 294.

(87)  Cfr. la comunicazione del governo popolare dello Zhejiang sull'emanazione del «Piano di azione dello Zhejiang per la trasformazione globale e il miglioramento delle industrie manifatturiere tradizionali (2017-2020)». http://jxt.zj.gov.cn/art/2017/6/4/art_1657971_35695741.html (ultima consultazione: 6 aprile 2021).

(88)  Relazione, capitolo 16, pagg. 419-420.

(89)  Relazione, capitolo 8, pag. 177.

(90)  Relazione, capitolo 16, pagg. 406-424.

(91)  Relazione, capitolo 12, pagg. 283, 285.

(92)  Relazione, capitolo 10, pagg. 221-230.

(93)  Relazione, capitolo 6, pagg. 138-149.

(94)  Relazione, capitolo 9, pag. 216.

(95)  Relazione, capitolo 9, pagg. 213-215.

(96)  Relazione, capitolo 9, pagg. 209-211.

(97)  Relazione, capitolo 13, pagg. 332-337.

(98)  Relazione, capitolo 13, pag. 336.

(99)  Relazione, capitolo 13, pagg. 337-341.

(100)  Relazione, capitolo 6, pagg. 114-117.

(101)  Relazione, capitolo 6, pag. 119.

(102)  Relazione, capitolo 6, pag. 120.

(103)  Relazione, capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

(104)  Cfr. il documento strategico ufficiale della China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC - commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa) del 28 agosto 2020: Piano di azione triennale per migliorare il governo societario dei settori bancario e assicurativo (2020-2022). http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (ultima consultazione: 3 aprile 2021). Il piano indica di «attuare ulteriormente lo spirito rappresentato dal discorso programmatico del segretario generale Xi Jinping sulla promozione della riforma del governo societario nel settore finanziario». Inoltre la sezione II del piano mira a promuovere l'integrazione organica della leadership del partito nel governo societario: «renderemo l'integrazione della leadership del partito nel governo societario più sistematica, standardizzata e basata su procedure [...] Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell'alta direzione».

(105)  Cfr. la comunicazione della CBIRC sul metodo di valutazione della performance delle banche commerciali, pubblicata il 15 dicembre 2020:http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (ultima consultazione: 12 aprile 2021).

(106)  Cfr. il documento di lavoro dell'FMI «Resolving China's Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan Yu and Longmei Zhang, ottobre 2016, WP/16/203.

(107)  Relazione, capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

(108)  Cfr. OCSE (2019), OECD Economic Surveys: Cina 2019, pubblicazioni dell'OCSE, Parigi, pag. 29.

https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en.

(109)  Cfr.: http://www.xinhuanet.com/fortune/2020-04/20/c_1125877816.htm (ultima consultazione: 12 aprile 2021).

(110)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1).

(111)  Relazione, capitolo 5, pagg. 90-92.

(112)  Cfr. anche relazione, capitolo 5, pagg. 100-103.

(113)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2020) 242 final, del 22.10.2020, disponibile all'indirizzo https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/october/tradoc_158997.pdf.

(114)  Cfr. relazione, capitolo 4.

(115)  Dati pubblici della Banca mondiale — Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(116)  https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/turkey_report_2020.pdf.

(117)  Cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2008, HEG e Graphite India/Consiglio, T-462/04, EU:T:2008:586, punto 68 e la giurisprudenza citata.

(118)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, del 26 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (GU L 200 del 29.7.2019, pag. 4).

(119)  https://www.gtis.com/gta/.

(120)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

(121)  Regolamento (CE) n. 368/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto (GU L 47 del 18.2.1998, pag. 1), considerando 15.

(122)  Sentenza della Corte del 22 ottobre 1991, Nölle/Hauptzollamt Bremen-Freihafen, C-16/90, EU:C:1991:402, punto 27.

(123)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 della Commissione, del 14 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 73).

(124)  https://your.fitch.group/rs/732-CKH-767/images/Fitch_10069753.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWmpSa1pXWTROREJpWkRVMCIsInQiOiJ1NnhzNGptTmpwaUQrcUNiM2ZERDAycU1UV3dwcEQzaG5ORGNIUVFHTlBLZTduYXhPS1BhaHNaQVdQUzVUTmFkRzRBQk9PQ2pkSFR3V1c0Y24wMEZPdz09In0%3D.

(125)  https://ar.prysmiangroup.com/en

(126)  Guida «Come presentare una denuncia antidumping», pag. 17.

(127)  C-16/90, Nölle/Hauptzollamt Bremen-Freihafen , punto 20.

(128)  La clausola di esclusione della responsabilità giuridica della guida è da considerarsi come segue: «La presente guida non è un documento giuridicamente vincolante. I suoi contenuti non impongono alcun obbligo. Le informazioni fornite dai denuncianti possono variare a seconda delle circostanze specifiche del caso. La presente guida intende soltanto fornire consigli generali. In certe situazioni può essere ragionevole adottare un approccio diverso in considerazione della natura specifica del caso. Ciò significa anche che non è possibile trarre conclusioni dalla presente guida su quali siano i criteri di accettabilità delle denunce antidumping. Analogamente, l'uso della presente guida non implica l'accettazione automatica della denuncia: ogni caso viene analizzato sulla base delle proprie specificità."

(129)  https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_112295.pdf

(130)  Sentenza della Corte del 22 marzo 2012, GLS, C-338/10, EU:C:2012:158, punto 34.

(131)  Regolamento (CE) n. 368/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto (GU L 47 del 18.2.1998, pag. 1), considerando 15.

(132)  L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) è stato sostituito dal testo attuale dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea.

(133)  https://www.prysmiangroup.com/sites/default/files/business_markets/markets/downloads/datasheets/OPGW-TUBAL_1.pdf

(134)  https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/a/argentina/ARG.pdf (pag. 44); https://www.argentina.gob.ar/trabajo/casasparticulares/empleador/remuneracionesyrecibos/aguinaldo; https://www.mondaq.com/argentina/employee-rights-labour-relations/536000/labor-costs-in-argentina.

(135)  https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-31-61.

(136)  https://www.argentina.gob.ar/enre/cuadros_tarifarios.

(137)  https://globalfinancials.com/index-admin.html.

(138)  Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2015, PT Musim Mas/Consiglio, T-26/12, EU:T:2015:437, punto 53.

(139)  Sentenza della Corte del 26 ottobre 2016, PT Musim Mas/Consiglio, C-468/15, P, EU: C:2016:803, punto 46.

(140)  Prospettiva del mercato dei cavi, CRU (agosto 2020), completata dalle informazioni di mercato dei denuncianti.

(141)  Questi indicatori si basavano su dati diretti raccolti dal denunciante sugli otto produttori dell'Unione che hanno presentato o sostenuto la denuncia (esclusa una società per i motivi spiegati al considerando 409), che rappresentano quasi l'80 % della produzione dell'Unione nel PI, più una stima dei restanti produttori dell'Unione sulla base di informazioni e ricerche di mercato.

(142)  Relazione sulla prospettiva del mercato dei cavi, CRU (agosto 2020), pagina 29, e Sintesi mondiale del mercato dei cavi per applicazione e regione, CRU (febbraio 2021).

(143)  Stime basate su fonti pubbliche (articolo di CRU del 10 gennaio 2020«Further instability on the horizon as tumultuous year ends» e diapositive della conferenza Wire Cable di CRU, giugno 2019) elaborate dai denuncianti (denuncia, nota 36).

(144)  Sentenza della Corte del 5 aprile 2017, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio, C-376/15 P e C-377/15 P, EU:C:2017:269, punti 58-60.

(145)  GU L 362 del 30.12.1988, pag. 59, considerando 7.

(146)  Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 1997, EFMA/Consiglio, T-121/95, EU:T:1997:198, punti. 105 e successivi.

(147)  Si tratta di dati rappresentativi, che comprendono il 36 % delle vendite dell'industria dell'unione nel PI.

(148)  GU L 87 del 21.3.1998, pag. 24.

(149)  Cfr. anche la sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021, T-753/16, PAO Severstal/Commissione europea, ECLI:EU:T:2021:612, punti 260 - 273.

(150)  Nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2020, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha affermato: «Gli investimenti resi possibili da NextGenerationEU costituiscono un'occasione unica per portare la banda larga fino all'ultimo villaggio. Per questo vogliamo concentrare i nostri investimenti sulla connettività sicura e sull'espansione del 5G, del 6G e della fibra. NextGenerationEU rappresenta anche un'opportunità unica per sviluppare un approccio europeo più coerente alla connettività e alla diffusione delle infrastrutture digitali». https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/SPEECH_20_1655 .

(151)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale, Bruxelles, 9.3.2021 COM(2021) 118 final.

(152)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1049 Bruxelles, Belgio.

(153)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(154)  Allegato I «Nomenclatura combinata» del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

Nome

Codice addizionale TARIC

Anhui Tianji Information Technology Co., Ltd

C698

Dongjie Optical Technology (Suzhou) Co., Ltd

C700

Gruppo Fasten:

Jiangsu Fasten Optical Communication Technology Co., Ltd

Jiangsu Fasten Optical Cable Co., Ltd

C701

Hangzhou Futong Communication Technology Co., Ltd

C702

Hangzhou Tuolima Network Technologies Co., Ltd

C703

Jiangsu Etern Company Limited

C704

Gruppo Jiangsu Hengtong:

Hengtong Optic-Electric Co., Ltd

Guangdong Hengtong Optic-electronical Technology Co., Ltd

Jiangsu Hengtong Smart Grids Co., Ltd

Zhejiang Dongtong Optical Network and IOT Technology Co., Ltd

C705

Jiangsu Tongguang Optical Fiber Cable Co., Ltd

C706

LEONI Cable (China) Co., Ltd

C707

Liangang Optoelectronic Technology Co., Ltd

C724

Nanjing Huamai Technology Co., Ltd

C708

Ningbo Geyida Cable Technology Co., Ltd

C709

Prysmian Wuxi Cable Co., Ltd

C710

Gruppo SDG:

Shenzhen SDG Information Co., Ltd

Shenzhen SDGI Optical Network Technologies co., Ltd

C711

Shanghai Qishen International Trade Co., Ltd

C712

Shenzhen WanBao Optical Fiber Communication Co., Ltd

C713

Sichuan Huiyuan Optical Communications Co., Ltd

C714

Suzhou Furukawa Power Optic Cable Co., Ltd

C715

Suzhou Torres Optic-electric Technology Co., Ltd

C716

Twentsche (Nanjing) Fibre Optics Ltd

C717

XDK Communication Equipment (Huizhou) Ltd

C718

Gruppo YOFC:

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company

Yangtze Optical Fibre and Cable (Shanghai) Company Ltd,

Yangtze Zhongli Optical Fibre and Cable (Jiangsu) Co., Ltd,

Sichuan Lefei Optoelectronic Technology Company Limited,

Everpro Technology Company Limited

C719


18.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 410/153


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2012 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2021

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 30 settembre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo («prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo» o «il prodotto oggetto dell’inchiesta») originari dell’India e dell’Indonesia («i paesi interessati») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»).

(2)

La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 17 agosto 2020 dalla European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.

(3)

Il 17 febbraio 2021 la Commissione ha aperto un’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario dell’India e dell’Indonesia («l’inchiesta antisovvenzioni») (3).

1.2.   Registrazione

(4)

In seguito a una richiesta del denunciante, suffragata dai necessari elementi di prova, con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2021/370 (4) («il regolamento di registrazione») la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

1.3.   Misure provvisorie

(5)

Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, il 30 aprile 2021 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi provvisori proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini adeguati per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Come spiegato al considerando 210 del regolamento provvisorio, la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni ricevute, che segnalavano errori materiali e, ove necessario, ha corretto i margini di conseguenza.

(6)

Il 28 maggio 2021 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2021/854 (5) («il regolamento provvisorio»).

1.4.   Fase successiva della procedura

(7)

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali il dazio antidumping provvisorio è stato istituito («divulgazione provvisoria delle informazioni»), il denunciante, un consorzio di importatori e distributori [«Euranimi» (6)], un importatore indipendente, un utilizzatore, i produttori esportatori inclusi nel campione nonché il governo dell’India e il governo dell’Indonesia hanno presentato comunicazioni scritte esprimendo il proprio parere in merito alle risultanze provvisorie.

(8)

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con il denunciante, il consorzio di importatori e distributori, un importatore indipendente, un utilizzatore e due produttori esportatori inclusi nel campione.

(9)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere a tali risultanze la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le sue conclusioni provvisorie.

(10)

La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia («la divulgazione finale delle informazioni»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Sono pervenute osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni da parte di Eurofer, del produttore e utilizzatore dell’Unione Arinox, del consorzio di importatori e distributori Euranimi, dell’importatore indipendente LSI e dei produttori che hanno collaborato. Inoltre IRNC (un produttore esportatore che ha collaborato) ha presentato osservazioni in merito alle osservazioni formulate da Eurofer riguardo all’approccio della Commissione ai suoi acquisti (cfr. considerando da 71 a 74).

(11)

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con il denunciante, Euranimi, un importatore indipendente, un utilizzatore che si è anche rivelato essere un produttore dell’Unione e uno dei produttori esportatori. Alla luce delle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, è stata trasmessa al produttore esportatore IRNC un’ulteriore divulgazione finale limitata agli adeguamenti apportati ad alcuni dei suoi prezzi di vendita all’esportazione. La Commissione ha dato a IRNC la possibilità di presentare osservazioni su tale ulteriore divulgazione finale, ma IRNC non ha risposto.

(12)

Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione, ove opportuno, nel presente regolamento.

1.5.   Campionamento

(13)

In assenza di osservazioni riguardanti il campionamento, sono stati confermati i considerando da 6 a 14 del regolamento provvisorio.

1.6.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(14)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio di importatori e distributori e un importatore indipendente hanno sostenuto che gli effetti della pandemia di COVID-19 dovevano essere esaminati a fondo poiché il periodo dell’inchiesta («PI») comprendeva un periodo straordinario di pandemia.

(15)

La Commissione ha tenuto conto del fatto che il PI comprendeva alcuni mesi di pandemia di COVID-19. Essa ha individuato e analizzato attentamente gli effetti della pandemia di COVID-19 e ha concluso che l’esistenza sul mercato dell’Unione di pratiche di dumping arrecanti pregiudizio non è dovuta agli effetti della pandemia.

(16)

In assenza di ulteriori osservazioni in merito al PI e al periodo in esame, il considerando 21 del regolamento provvisorio è stato confermato.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

(17)

Nella fase provvisoria un utilizzatore dell’Unione, Arinox, ha chiesto l’esclusione dalla definizione del prodotto dei prodotti di acciaio inossidabile laminati a freddo serie 200 e 201. La Commissione ha respinto la richiesta in via provvisoria, come spiegato ai considerando da 25 a 27 del regolamento provvisorio.

(18)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la parte ha limitato la sua richiesta di esclusione ai prodotti serie 200 equivalenti a Jindal J4 o JSLU DD (tenore di nichel dell’1 %), con uno spessore di 0,90 + 0/-0,060 mm, da utilizzare nella produzione di nastri di precisione di acciaio inossidabile. La parte ha affermato che il prodotto è facile da identificare, per cui non esistono rischi di elusione, non è intercambiabile con altri tipi di prodotto e non è fabbricato dall’industria dell’Unione. Secondo tale società inoltre l’impiego finale è facilmente verificabile.

(19)

La richiesta aggiornata di esclusione dalla definizione del prodotto è stata contestata dal denunciante. Eurofer ha affermato che i tenori indicati dall’utilizzatore dell’Unione sono di designazione commerciale e non sono definiti da norme internazionali. Non esiste pertanto la possibilità per le autorità doganali di stabilire riferimenti, né di effettuare controlli sulla composizione chimica del prodotto escluso. II controllo dell’impiego finale inoltre imporrebbe un onere eccessivo a carico delle autorità doganali. L’esenzione di questi prodotti che sono fabbricati esclusivamente da Jindal comporterebbe anche il rischio di compensazioni incrociate, indebolendo l’effetto riparatore delle misure.

(20)

L’inchiesta ha stabilito che tali prodotti sono intercambiabili per quanto concerne le rispettive caratteristiche. La Commissione è anche giunta alla conclusione che l’accoglimento di tale richiesta di esclusione comporterebbe effettivamente un onere eccessivo a carico delle autorità doganali, che dovrebbero effettuare un test di laboratorio e verificare l’impiego finale per ciascuna spedizione. Inoltre, poiché il prodotto è correlato a un unico produttore esportatore specifico, non è possibile escludere il rischio di compensazioni incrociate.

(21)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Arinox ha ribadito la sua richiesta iniziale, vale a dire l’esclusione dalla definizione del prodotto dei prodotti con un basso tenore di acciaio al nichel serie 200 e dei prodotti serie 201. Arinox ha argomentato che i prodotti a basso tenore di acciaio al nichel serie 200 e i prodotti serie 201 sono sostanzialmente indisponibili sul mercato dell’Unione e che i produttori dell’Unione non hanno interesse a fabbricarli. L’utilizzatore ha spiegato che, dopo la divulgazione finale delle informazioni, acquistare prodotti di acciaio serie 201 dall’industria dell’Unione è diventato impraticabile dal punto di vista economico e che solo un produttore dell’Unione ha potuto produrre nastri di precisione di acciaio inossidabile a basso tenore di nichel serie 200. Ha inoltre affermato di aver già subito un danno economico a causa dell’inclusione di questi prodotti nell’attuale inchiesta in quanto, data la sensibilità ai prezzi del prodotto, non ha potuto trasferire ai suoi acquirenti il dazio antidumping; inoltre, in un caso recente, la Commissione ha concesso l’esclusione di un prodotto nell’ambito di una situazione analoga.

(22)

La società ha altresì ribadito che esistono differenze significative in termini di caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche tra i prodotti serie 200 e 201 ed altri tipi di acciaio che rientrano nel prodotto oggetto dell’inchiesta, in particolare i prodotti serie 300, e che la composizione chimica dei prodotti serie 200 e 201 può essere facilmente verificata dalle autorità doganali avvalendosi di strumenti prontamente disponibili e dei certificati di ferriera. La società ha inoltre argomentato che la richiesta di esclusione è legata a un unico uso finale e ha affermato di essere probabilmente l’unico utilizzatore nell’ambito della richiesta di esclusione.

(23)

Ha quindi sostenuto che il rischio di compensazione incrociata sia limitato, poiché essa acquista principalmente acciaio di serie 200 e 201 dai paesi interessati e si approvvigiona da vari produttori in tali paesi.

(24)

Arinox non ha fornito ulteriori elementi di prova riguardo all’impossibilità di intercambiare i prodotti serie 200 e 201 con altri tipi di acciaio, eccezione fatta per l’irrazionalità economica di tale scelta. Come già esposto al considerando 20, per la verifica della composizione chimica da parte delle autorità doganali occorre un test di laboratorio, che costituirebbe un onere gravoso per dette autorità, in particolare poiché il test si renderebbe necessario per ciascuna spedizione del prodotto oggetto della richiesta di esclusione. La valutazione del rischio di compensazione incrociata è obiettiva e i dati forniti dalla società riguardo ai suoi acquisti di prodotti serie 200 e 201 nonché di altri prodotti dai paesi interessati indicavano che essa ha acquistato da tali paesi altri prodotti rientranti nella definizione del prodotto oggetto dell’attuale inchiesta, il che implica di per sé il rischio di compensazione incrociata. Inoltre, sebbene la società sostenga che gli acciai di questi tipi siano destinati a un unico uso finale, non si possono escludere altri impieghi.

(25)

La Commissione ha pertanto concluso che non sarebbe opportuno accogliere tale richiesta di esclusione del prodotto, che quindi è stata respinta.

2.2.   Conclusioni

(26)

In assenza di altre osservazioni relative alla definizione del prodotto, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 22 a 27 del regolamento provvisorio.

3.   DUMPING

3.1.   India

3.1.1.   Collaborazione e applicazione parziale dell’articolo 18 del regolamento di base

(27)

Ai considerando da 29 a 57 del regolamento provvisorio, le entità indiane di Jindal coinvolte nella produzione e nella vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta sono denominate «il gruppo Jindal». Nel presente regolamento, tali entità sono denominate «Jindal India», mentre «il gruppo Jindal» si riferisce a Jindal India, Jindal Indonesia e a entità pertinenti di Jindal in paesi terzi.

(28)

Come illustrato ai considerando da 32 a 35 del regolamento provvisorio, la Commissione ha deciso di applicare l’articolo 18 del regolamento di base nella fase provvisoria e di utilizzare i dati disponibili per quanto riguardava le informazioni che non erano state fornite in merito al ruolo di una società collegata del gruppo Jindal.

(29)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il gruppo Jindal ha contestato tale applicazione dell’articolo 18. A suo parere, non ha rifiutato l’accesso alle informazioni necessarie, né omesso di comunicarle, e aveva agito con la massima diligenza. La Commissione dovrebbe quindi utilizzare le informazioni fornite dalla società. La Commissione ha debitamente esaminato queste osservazioni. Come indicato al considerando 33 del regolamento provvisorio, al gruppo Jindal era già stata concessa un’audizione con il consigliere-auditore in merito a tale questione il 16 aprile 2021. In linea con le raccomandazioni espresse dal consigliere-auditore a seguito di tale audizione, la Commissione ha anche esaminato a fondo le informazioni pervenute dal gruppo Jindal il 29 marzo 2021 nella risposta alla lettera a norma dell’articolo 18.

(30)

La Commissione ha pertanto utilizzato le informazioni fornite da tale produttore esportatore e ha parzialmente accolto l’argomentazione. Alla luce dell’ulteriore analisi delle informazioni fornite il 29 marzo 2021, è stato inoltre ritenuto opportuno un ulteriore adeguamento. Poiché le osservazioni del gruppo Jindal sono state definite sensibili, l’esame dettagliato dell’argomentazione è stato comunicato esclusivamente alla parte interessata.

3.1.2.   Valore normale

(31)

Il calcolo del valore normale è stato descritto in dettaglio ai considerando da 36 a 47 del regolamento provvisorio.

(32)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Jindal India e Jindal Indonesia hanno ribadito le loro argomentazioni con riferimento all’articolo 2, paragrafo 5, terzo e quarto comma, e all’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, secondo cui la Commissione dovrebbe adeguare il valore normale tenendo conto dei costi correlati alle misure di confinamento dovute alla COVID-19 applicate in India e Indonesia durante una parte del periodo dell’inchiesta.

(33)

Tali argomentazioni hanno dovuto essere respinte.

(34)

Per quanto riguarda le argomentazioni in riferimento all’articolo 2, paragrafo 5, terzo comma, la Commissione rileva innanzitutto che il terzo comma tratta della corretta ripartizione dei costi e dei metodi tradizionalmente utilizzati, esprimendo una preferenza per la ripartizione dei costi effettuata in funzione del volume d’affari. Il comma aggiunge che «se l’adeguamento non è già previsto nel sistema di ripartizione di cui al presente comma, i costi sono opportunamente adeguati per tener conto delle voci di spesa straordinarie attinenti alla produzione attuale e/o futura». Nel caso in esame tuttavia gli asseriti «costi correlati alla COVID-19» non costituiscono una voce di spesa separata che possa essere adeguata con riferimento al periodo dell’inchiesta. I costi asseriti sono i normali costi fissi ricorrenti, sostenuti regolarmente da Jindal. L’unica differenza è che si applicano a una produzione inferiore in termini quantitativi a causa della COVID-19. Questo scenario tuttavia non è contemplato dall’ultima frase del terzo comma sopra citata. Non è pertanto possibile prevedere un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, terzo comma.

(35)

In secondo luogo, per quanto riguarda le argomentazioni presentate con riferimento all’articolo 2, paragrafo 5, quarto comma, la Commissione osserva che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, quarto comma, una deroga ai costi unitari normalmente sostenuti da una società può essere concessa esclusivamente nel caso in cui l’utilizzo di nuovi impianti di produzione implichi sostanziali investimenti aggiuntivi e successivi bassi indici di utilizzazione degli impianti in seguito ad operazioni di avviamento che si svolgono nel periodo dell’inchiesta o in una parte di esso. Nel caso in esame, gli eventuali bassi indici di utilizzazione degli impianti derivano da una sospensione temporanea della produzione a causa della COVID-19. L’articolo 2, paragrafo 5, quarto comma, pertanto non si applica.

(36)

In terzo luogo, per quanto riguarda le argomentazioni presentate con riferimento all’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), la Commissione rileva che secondo l’articolo 2, paragrafo 10, un adeguamento può essere effettuato «per differenze relative ad altri fattori se è dimostrato, come prescritto a norma del presente paragrafo, che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi, e, in particolare, se gli acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa della differenza fra tali fattori». Jindal India e Jindal Indonesia hanno sostenuto che fosse necessario un adeguamento per tenere conto dell’impatto sui costi di produzione delle misure di confinamento dovute alla COVID-19, ma non hanno dimostrato alcuna incidenza sulla comparabilità dei prezzi. L’argomentazione concernente l’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), non può quindi essere accolta.

(37)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Jindal ha ribadito le argomentazioni relative a un adeguamento per i costi correlati alla COVID-19. In relazione a un possibile adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, commi 3 e 4, il gruppo Jindal Group ha indicato costi «insolitamente elevati» (7) che non dovrebbero essere attribuiti interamente alla produzione e alla vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta durante il periodo dell’inchiesta; la Commissione dovrebbe invece calcolare un costo di produzione rappresentativo durante il periodo dell’inchiesta.

(38)

Si è dovuto respingere l’argomentazione. I costi in questione sono stati sostenuti durante il periodo dell’inchiesta e riguardano la produzione e la vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta. Alla luce della relazione del panel sul caso Salmone citata dal gruppo Jindal, e conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, comma 3, terza frase, del regolamento di base, i costi sono opportunamente adeguati per tener conto delle voci di spesa straordinarie attinenti alla produzione attuale e/o futura. La Commissione ha riconosciuto che i costi asseritamente connessi alle misure di confinamento dovute alla COVID-19 sono di natura straordinaria. Tuttavia i costi specifici sostenuti durante il periodo di confinamento dovuto alla COVID-19 sono solo costi fissi e derivano semplicemente da un sottoutilizzo di capacità disponibile o altrimenti utilizzata. Per definizione, non possono andare a beneficio della produzione futura, come ad esempio i costi di investimento. Non possono nemmeno andare a beneficio della produzione attuale, poiché sono piuttosto il risultato diretto di un evento di forza maggiore, ossia il confinamento dovuto alla COVID-19.

(39)

Per quanto riguarda l’argomentazione di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, il gruppo Jindal ha fatto riferimento alla dichiarazione della Commissione di cui al considerando 36, aggiungendo che dalla parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, risulta chiaramente che il riferimento alla comparabilità dei prezzi riguarda la comparabilità tra il valore normale (a prescindere da come è determinato) e il prezzo all’esportazione.

(40)

La Commissione ha riconosciuto che la parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, si riferisce alla comparabilità dei prezzi. È parimenti vero che alcuni degli adeguamenti di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a k), possono essere applicati anche a un valore normale basato sui prezzi praticati sul mercato interno e a un valore normale costruito. L’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), contiene tuttavia una condizione esplicita relativa alle differenze nei prezzi pagati sul mercato interno che deve essere soddisfatta prima di procedere a un adeguamento. Il gruppo Jindal non è stato in grado di comprovare tali differenze, ma si è limitato a dimostrare l’effetto sui costi. Qualsiasi aumento dei costi inciderebbe in ogni caso anche sui prezzi praticati sul mercato interno e sui prezzi all’esportazione. Pertanto la nuova argomentazione concernente l’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), ha dovuto essere respinta.

(41)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Chromeni ha contestato gli adeguamenti apportati dalla Commissione al costo delle materie prime. Nelle risultanze provvisorie, la Commissione aveva riscontrato, nella tabella delle singole operazioni di acquisto di rotoli di acciaio inossidabile laminati a caldo, che i prezzi d’acquisto di tali prodotti da parti collegate erano notevolmente inferiori ai prezzi applicati da parti indipendenti per gli stessi materiali. La Commissione ha pertanto effettuato un adeguamento di tali prezzi, che non potevano essere considerati corrispondenti a quelli praticati in normali condizioni di mercato. Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, Chromeni ha argomentato che la qualità dei rotoli utilizzati per il confronto non era sempre la stessa e che nell’effettuare il confronto si dovrebbe tenere conto di tale aspetto. L’argomentazione era comprovata da contratti di acquisto, un accordo relativo a sconti sulla qualità, note di credito, una relazione di ispezione della qualità e dalle registrazioni contabili per i reclami sulla qualità. La Commissione ha debitamente esaminato l’argomentazione e l’ha ritenuta fondata. La Commissione ha quindi sostituito nei documenti contabili della società il prezzo d’acquisto medio dei rotoli di acciaio inossidabile laminati a caldo da parti collegate con la media ponderata del prezzo d’acquisto da fornitori indipendenti, moltiplicata per le quantità utilizzate.

(42)

Nella fase provvisoria la Commissione aveva ricalcolato i costi di ammortamento nel valore normale di Chromeni, avendo stabilito che non era stato segnalato l’ammortamento di taluni macchinari già in uso a fini di produzione commerciale. Dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, Chromeni ha contestato l’adeguamento dei costi di ammortamento riportati, sostenendo che tali costi erano stati registrati nel pieno rispetto dei principi contabili generalmente accettati in India e che pertanto dovrebbero essere accettati. La Commissione ha ribadito che fosse opportuno e ragionevole retrodatare l’inizio del periodo di ammortamento dei macchinari affinché coincidesse con l’inizio dell’effettiva produzione e vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta. A tale proposito, i documenti contabili di Chromeni non esprimevano adeguatamente i costi relativi alla produzione e alla vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta e per questo hanno dovuto essere adeguati.

(43)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, infine, Chromeni ha contestato il trattamento riservato dalla Commissione agli adeguamenti relativi ai costi di avviamento asseriti, concernenti costi di ammortamento e spese generali, amministrative e di vendita («SGAV»). La Commissione aveva limitato a tre mesi il periodo nel quale era possibile effettuare un adeguamento per tenere conto dei costi di ammortamento e aveva respinto l’adeguamento delle SGAV nella fase di avviamento. Chromeni ha sostenuto che la fase di avviamento di una linea di produzione di acciaio è molto più lunga di tre mesi, facendo riferimento alla data di emissione del certificato di accettazione definitiva. La Commissione aveva comunque stabilito che la produzione commerciale fosse già cominciata ben prima di tale data. In linea con l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, in cui si stabilisce tra l’altro che la durata della fase di avviamento non deve comunque superare un’adeguata parte iniziale del periodo previsto per il recupero dei costi, è inoltre prassi consueta della Commissione limitare a tre mesi la durata della fase di avviamento. Considerando le circostanze del caso in esame, la Commissione ha pertanto stabilito che tre mesi fossero un periodo di tempo adeguato. Per quanto riguarda le SGAV, Chromeni non ha fornito prove del fatto che queste spese sono legate alla produzione e pertanto non sono influenzate dall’utilizzo di nuovi impianti di produzione che implicano sostanziali investimenti aggiuntivi e bassi indici di utilizzazione in seguito a operazioni di avviamento, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 5, quarto comma, del regolamento di base.

(44)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, Chromeni si è limitata a ribadire le stesse affermazioni e argomentazioni, senza fornire elementi di prova o argomenti nuovi. Alla luce di quanto precede, le argomentazioni di Chromeni relative ai costi di adeguamento e di avviamento sono state respinte.

(45)

Al considerando 175 del regolamento provvisorio la Commissione ha confermato le distorsioni relative alle materie prime in India e in Indonesia asserite nella denuncia. In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Eurofer ha affermato che, a causa dell’esistenza di distorsioni di origine governativa nei mercati delle materie prime in India e Indonesia, i costi delle società dovrebbero essere adeguati a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Eurofer ha affermato che, alla luce delle distorsioni, i costi indicati nei documenti contabili dei produttori esportatori non esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta e che, inoltre, le distorsioni relative alle materie prime avevano prodotto una situazione anomala.

(46)

La Commissione ha respinto tale argomentazione, in quanto ha constatato che Eurofer non ha fornito elementi di prova sufficienti per la piena applicazione nel caso in esame dell’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Dopo la divulgazione finale delle informazioni, Eurofer ha espresso disaccordo, insistendo sul fatto che nella denuncia e in diverse comunicazioni presentate prima e dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni aveva fornito elementi di prova sufficienti a sostenere l’argomentazione contenuta nella denuncia. La Commissione non ha ritenuto opportuno esaminare ulteriormente il potenziale adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. A prescindere dal fatto che gli elementi di prova presentati nel corso del presente procedimento costituissero prove sufficienti per analizzare nel merito l’argomentazione, la Commissione ha osservato che una simile argomentazione riguardante l’impatto delle distorsioni relative alle materie prime nella fornitura di beni era in corso di esame nel contesto dell’inchiesta antisovvenzioni.

3.1.3.   Prezzo all’esportazione

(47)

Il calcolo del prezzo all’esportazione è stato illustrato in dettaglio ai considerando da 48 a 50 del regolamento provvisorio.

(48)

Dopo la divulgazione provvisoria e la divulgazione finale delle informazioni, Jindal India e Jindal Indonesia hanno contestato l’approccio adottato dalla Commissione per stabilire il prezzo all’esportazione di alcune vendite effettuate tramite Iberjindal S.L. («IBJ»), un operatore commerciale collegato ubicato in Spagna. L’argomentazione è stata respinta per la maggior parte. Poiché queste osservazioni sono state definite sensibili, i motivi alla base delle decisioni della Commissione per quanto concerne l’argomentazione sono stati comunicati esclusivamente alla parte interessata.

(49)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Jindal ha sostenuto che il calcolo del prezzo all’esportazione presentava un errore nella formula, per quanto riguarda i costi di nolo, che ha inciso sui prezzi di alcune vendite dell’Unione. La Commissione ha verificato la questione e ha constatato che in effetti una formula conteneva un errore materiale, che è stato corretto.

(50)

Non sono pervenute altre argomentazioni concernenti il calcolo del prezzo all’esportazione. Sono pertanto confermati i considerando da 48 a 50 del regolamento provvisorio.

3.1.4.   Confronto

(51)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato descritto in dettaglio ai considerando da 51 a 54 del regolamento provvisorio.

(52)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Jindal India e Jindal Indonesia hanno affermato che la Commissione non avrebbe dovuto dedurre le SGAV e i profitti («la commissione fittizia») dal prezzo all’esportazione delle vendite nell’UE effettuate tramite un operatore commerciale collegato in un paese terzo, come spiegato ai considerando 52 e 81 del regolamento provvisorio. L’argomentazione è stata respinta. Poiché queste osservazioni sono state definite sensibili, i motivi del respingimento dell’argomentazione sono stati comunicati esclusivamente alla parte interessata.

(53)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Jindal ha presentato ulteriori argomentazioni sulla valutazione del prezzo all’esportazione per quanto concerne tale operatore commerciale collegato. Queste osservazioni sono state nuovamente considerate sensibili e Jindal è stato pertanto informato su base individuale in merito alla posizione della Commissione su dette argomentazioni.

(54)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Jindal ha sostenuto che l’adeguamento del prezzo all’esportazione per le vendite UE effettuate tramite JSL Global Commodities Pte. Ltd. («JGC») non dovrebbe superare le sue SGAV in quanto, secondo la prassi consolidata delle istituzioni e come sancito dal Tribunale di primo grado, sarebbe ragionevole dedurre solo le SGAV (8). Se la Commissione insiste sull’inclusione di un profitto (cosa che non dovrebbe fare), tale profitto dovrebbe essere basato sui dati di JGC. Secondo il Jindal Group, ciò sarebbe in linea con la prassi recente della Commissione e con la considerazione del Tribunale di primo grado secondo cui è «ragionevole» utilizzare «dati concreti» (9).

(55)

Le argomentazioni hanno dovuto essere respinte. In primo luogo, deducendo solo le SGAV non si terrebbe conto del pieno valore di un margine di profitto costituito di norma da SGAV e profitti. Per quanto riguarda la valutazione di tale profitto, la Commissione insiste sul fatto che il profitto deve essere realizzato alle normali condizioni di mercato e non può pertanto basarsi su un profitto derivante da una remunerazione concordata da parti collegate. Per quanto riguarda la sentenza del Tribunale di primo grado, detta sentenza approvava la detrazione delle SGAV, ma chiaramente non disapprovava la simultanea detrazione dei profitti, che in quel caso non era oggetto di discussione. Inoltre, in linea con tale caso, nella presente inchiesta le SGAV sono state detratte in base ai dati effettivi dell’operatore commerciale collegato, in quanto il rapporto tra le due entità non incideva sulle SGAV dichiarate. In merito alla prassi della Commissione: quando il rapporto tra l’operatore commerciale e il produttore esportatore sembra incidere sul margine di profitto, la prassi prevede la detrazione di un margine di profitto nominale, quale ragionevole approssimazione, sulla base dei dati forniti dagli importatori indipendenti che collaborano alla stessa inchiesta. Nel caso recente cui fa riferimento il gruppo Jindal, il margine di profitto effettivo è stato tuttavia considerato congruo alla luce dei fatti relativi a tale caso e delle funzioni svolte dall’operatore commerciale collegato. Pertanto è stato detratto il margine di profitto effettivo.

(56)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Jindal India ha ribadito la propria argomentazione in merito all’adeguamento del valore normale per tenere conto della restituzione dei dazi. Jindal India ha affermato, in particolare, che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base stabilisce che occorre tenere conto di tutte le differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi e che pertanto la richiesta dovrebbe essere accolta.

(57)

Tale argomentazione è stata respinta. Jindal India non è stata in grado di dimostrare l’incidenza della presunta restituzione dei dazi sulla comparabilità dei prezzi. In particolare, Jindal India non ha dimostrato che la restituzione dei dazi determinasse prezzi notevolmente più elevati sul mercato nazionale.

(58)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, secondo quanto sostenuto da Jindal India la Commissione dovrebbe garantire che i dazi restituiti non siano conteggiati due volte; inoltre la doppia compensazione della stessa sovvenzione, attuata istituendo dazi antidumping e antisovvenzioni concorrenti (specialmente nel caso delle sovvenzioni all’esportazione), viola la normativa dell’Organizzazione mondiale del commercio (10). Poiché nell’inchiesta antisovvenzioni è in corso l’esame dei dazi restituiti quali potenziali sovvenzioni compensabili in relazione ad alcune entità del gruppo Jindal, la Commissione dovrebbe garantire che tali dazi restituiti siano adeguati nel caso presente o non siano compensati nell’inchiesta antisovvenzioni.

(59)

Per quanto riguarda questa argomentazione, la Commissione ha chiarito che, per i motivi citati al considerando 53 del regolamento provvisorio e al considerando 57 del presente regolamento, il regime utilizzato da Jindal India relativamente alle sue vendite all’esportazione nell’Unione non soddisfa le condizioni poste per un eventuale adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettere b) o k), del regolamento di base. In particolare, Jindal India non ha dimostrato che gli acquirenti sul mercato interno hanno pagato prezzi costantemente diversi in considerazione del regime sottostante. La Commissione ha pertanto ritenuto non suffragate le argomentazioni relative all’adeguamento e le ha successivamente respinte.

(60)

Non sono pervenute altre argomentazioni concernenti il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione. Sono pertanto confermati i considerando da 51 a 54 del regolamento provvisorio.

3.1.5.   Margini di dumping

(61)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Jindal ha sostenuto che, nel calcolare il dumping, la Commissione abbia usato valori cif non corretti per alcune delle sue vendite nell’Unione. La Commissione ha tuttavia constatato che il presunto errore materiale era stato commesso dallo stesso gruppo Jindal nella sua risposta al questionario e che essa non ne era al corrente prima o durante il controllo incrociato a distanza. La questione non era stata sollevata dal gruppo Jindal, né nelle osservazioni sulla comunicazione preventiva né nelle osservazioni riguardanti la divulgazione provvisoria delle informazioni. La Commissione ha pertanto ritenuto che, nel momento in cui l’argomentazione è stata presentata, non fosse più possibile effettuare un controllo a distanza incrociato e pertanto l’argomentazione relativa al presunto errore è stata respinta.

(62)

Come illustrato in dettaglio ai considerando da 27 a 60, la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni presentate dalle parti interessate in seguito alla divulgazione provvisoria e alla divulgazione finale delle informazioni. Anche il calcolo di Jindal India è stato aggiornato al fine di correggere un errore materiale concernente il prezzo all’esportazione (cfr. il considerando 49).

(63)

I margini di dumping definitivi, espressi come percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione, nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo

Jindal India

13,9  %

Chromeni

45,1  %

Tutte le altre società

45,1  %

3.2.   Indonesia

3.2.1.   Osservazione preliminare

(64)

Ai considerando da 58 a 86 del regolamento provvisorio, le entità indonesiane di Jindal coinvolte nella produzione e nella vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta sono denominate «il gruppo Jindal Indonesia» o «il gruppo Jindal». Nel presente regolamento, tali entità sono denominate «Jindal Indonesia», mentre «il gruppo Jindal» si riferisce a Jindal India, Jindal Indonesia e a entità pertinenti di Jindal in paesi terzi.

3.2.2.   Valore normale

(65)

Il calcolo del valore normale è stato descritto in dettaglio ai considerando da 65 a 76 del regolamento provvisorio.

(66)

Nella sua comunicazione dell’11 giugno 2021, il governo dell’Indonesia ha ricordato che i produttori esportatori indonesiani inclusi nel campione avevano collaborato pienamente e che la Commissione deve utilizzare i loro dati effettivi per il calcolo del valore normale.

(67)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Jindal Indonesia ha ribadito la propria argomentazione, formulata insieme a Jindal India, secondo cui la Commissione dovrebbe adeguare il valore normale per tenere conto dei costi correlati al confinamento dovuto alla COVID-19. Tale argomentazione è stata respinta. La questione è trattata ai considerando da 32 a 36.

(68)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, IRNC ha contestato l’approccio adottato dalla Commissione di sostituire il prezzo d’acquisto dei rotoli bianchi di acciaio inossidabile laminati a caldo con un prezzo di mercato costruito, se questo importante prodotto intermedio era acquistato da fornitori collegati. Nella risposta della società al questionario e in sede di controllo incrociato a distanza la Commissione aveva riscontrato che questi prodotti erano acquistati da fornitori collegati a un prezzo di trasferimento inferiore al costo di produzione. Nel calcolo provvisorio, la Commissione aveva quindi sostituito questi prezzi con un prezzo di mercato costruito, calcolato tenendo conto del costo di produzione dei prodotti, delle SGAV e dei profitti. La società ha affermato che i prezzi di trasferimento erano a condizioni di mercato e ha criticato la mancanza di un’analisi a tale proposito.

(69)

La Commissione ha analizzato le spiegazioni e i documenti di supporto forniti e ha concluso che era necessario rettificare l’approccio iniziale in merito agli acquisti di rotoli bianchi di acciaio inossidabile laminati a caldo da fornitori collegati. In effetti, i prezzi praticati dai fornitori collegati a IRNC per la vendita di rotoli bianchi di acciaio inossidabile laminati a caldo erano comparabili ai prezzi praticati ad acquirenti indipendenti per la vendita degli stessi prodotti. Pertanto essa ha ritenuto opportuno accettare il prezzo d’acquisto di IRNC per questi prodotti, quando tale prezzo era pari o superiore al costo di produzione di tali fornitori, e sostituirlo con il loro costo di produzione quando il prezzo di trasferimento d’acquisto risultava inferiore.

(70)

Nelle sue osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, Eurofer ha contestato l’approccio riveduto della Commissione per quanto riguarda i costi di IRNC per i rotoli bianchi di acciaio inossidabile laminati a caldo, come illustrato al considerando 69. Eurofer ha in primo luogo sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto utilizzare i prezzi pagati da IRNC per l’acquisto di rotoli di acciaio inossidabile laminati a caldo da parti collegate, in quanto non si sarebbe trattato di prezzi di libera concorrenza. In secondo luogo, Eurofer ha ritenuto che l’approccio della Commissione fosse in contrasto con le risultanze di un’inchiesta conclusa di recente e riguardante lo stesso gruppo di società (11). In tale inchiesta la Commissione non aveva accettato il costo di produzione di un componente essenziale per la fabbricazione del prodotto in esame. In terzo luogo, ha affermato che, qualora persistesse nel suo approccio, la Commissione dovrebbe aggiungere un profitto ragionevole al prezzo d’acquisto dei rotoli di acciaio inossidabile laminati a caldo al momento di adeguare il valore dell’operazione tra parti collegate, a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, oppure aumentare il profitto di IRNC sui prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo utilizzato nel calcolo del valore normale per compensare le operazioni commerciali effettuate a un costo o profitto anormalmente basso, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

(71)

La Commissione ha esaminato le argomentazioni. Per quanto riguarda la prima argomentazione, essa ha ritenuto che le informazioni presentate dai fornitori collegati di rotoli di acciaio inossidabile laminati a caldo da cui IRNC si approvvigiona fossero complete e sufficienti per valutare se il rapporto tra IRNC e detti fornitori incideva sui prezzi d’acquisto di tali prodotti di acciaio inossidabile laminati a caldo. La Commissione ha constatato che, durante il periodo dell’inchiesta, i fornitori collegati vendevano i rotoli di acciaio inossidabile laminati a caldo non solo al loro cliente collegato IRNC, ma anche a una serie di acquirenti indipendenti sul mercato interno e che i prezzi di vendita a IRNC e a tali clienti indipendenti erano prezzi di libera concorrenza. Si è pertanto ritenuto che il rapporto tra IRNC e il suo fornitore collegato non incideva sui prezzi, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, e non vi è alcun motivo per non tenerne conto nel complesso. In secondo luogo, senza prendere posizione sui fatti e sulle conclusioni riguardo all’inchiesta sui rotoli di acciaio inossidabile laminati a caldo cui fa riferimento Eurofer, la Commissione ha rammentato che ogni caso è valutato e analizzato sulla base delle proprie specificità; se i fatti stabiliti in un’inchiesta sono diversi dai fatti stabiliti in un’inchiesta precedente, anche se si tratta di un’inchiesta recente che riguarda lo stesso gruppo di società, è possibile pervenire a una conclusione diversa.

(72)

L’argomentazione relativa all’aggiunta di un profitto ragionevole al prezzo d’acquisto dei rotoli di acciaio inossidabile laminati a caldo è stata respinta, in quanto l’articolo 2, paragrafo 5, consente effettivamente tale adeguamento, se i costi di produzione del prodotto in esame non sono adeguatamente riflessi nei documenti contabili della parte interessata. Nell’attuale inchiesta tuttavia la Commissione non ha stabilito che ciò avvenga. Per quanto riguarda la seconda parte della terza argomentazione, la Commissione ha ricordato che il prodotto oggetto dell’inchiesta è fabbricato utilizzando solo i rotoli di acciaio inossidabile laminati a caldo approvvigionati dai fornitori collegati nella stessa zona industriale e che la fase finale della produzione è effettuata da IRNC. L’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base recita chiaramente che il profitto «si basa su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte dell’esportatore o del produttore soggetti all’inchiesta». Pertanto questa disposizione riguarda solo la determinazione del margine di profitto per la vendita del prodotto simile e non si applica alla fissazione del prezzo di libera concorrenza nella vendita di materie prime.

(73)

Alla luce di quanto precede, le argomentazioni di Eurofer sono state respinte.

(74)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Eurofer ha affermato che dovrebbe essere effettuato un adeguamento del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, a causa delle distorsioni relative alle materie prime riscontrate in Indonesia. La questione è trattata ai considerando 45 e 46.

3.2.3.   Prezzo all’esportazione

(75)

Il calcolo del prezzo all’esportazione è stato illustrato in dettaglio ai considerando da 77 a 79 del regolamento provvisorio.

(76)

Come spiegato al considerando 79 del regolamento provvisorio, per i produttori esportatori che hanno esportato nell’Unione il prodotto in esame tramite società collegate operanti come importatori, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Come indicato al considerando 64 del regolamento provvisorio, Jindal Indonesia ha effettuato alcune vendite tramite IBJ in Spagna.

(77)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, per quanto riguarda tali vendite Jindal Indonesia ha presentato osservazioni analoghe a quelle trasmesse da Jindal India e citate al considerando 48. L’argomentazione è stata respinta. I motivi del respingimento dell’argomentazione sono stati comunicati esclusivamente alla parte interessata per le ragioni indicate al considerando 48.

3.2.4.   Confronto

(78)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato descritto in dettaglio ai considerando da 80 a 83 del regolamento provvisorio.

(79)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, riguardo all’adeguamento per la commissione fittizia Jindal Indonesia ha presentato osservazioni analoghe a quelle trasmesse da Jindal India e citate al considerando 52. L’argomentazione è stata respinta. I motivi del respingimento dell’argomentazione sono stati comunicati esclusivamente alla parte interessata per le ragioni indicate al considerando 52.

(80)

Jindal Indonesia ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto applicare i tassi di interesse a breve termine pubblicati dalla Banca di Indonesia per i prestiti espressi in USD e IDR per il calcolo dei costi del credito, invece dei tassi di interesse interbancari a breve termine pubblicati da CEIC.

(81)

La Commissione ha esaminato le spiegazioni e i documenti di supporto forniti e ha ritenuto che fosse giustificato modificare la fonte dei dati come richiesto da Jindal Indonesia. Per quanto riguarda l’applicazione di tassi di interesse diversi per le vendite sul mercato interno e all’esportazione, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera g), del regolamento di base prevede tuttavia la possibilità di un adeguamento per le differenze inerenti al costo di eventuali crediti concessi per le vendite in esame, a condizione che si sia tenuto conto di tale fattore nella determinazione dei prezzi applicati. Nel corso del controllo incrociato a distanza, la Commissione ha riscontrato che la società finanzia le proprie attività interne e di esportazione mediante prestiti a breve termine e strumenti commerciali onnicomprensivi principalmente in USD. La Commissione non ha riscontrato nei documenti contabili della società elementi di prova che giustifichino l’uso di un tasso di interesse diverso per l’assunzione di prestiti espressi in IDR per le vendite sul mercato interno. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione relativa all’utilizzo del tasso di interesse applicato ai prestiti espressi in IDR per finanziare le vendite sul mercato interno.

(82)

Il gruppo IRNC ha ribadito la sua argomentazione secondo cui la Commissione aveva agito in modo incoerente, adeguando il prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base per talune spese di trasporto, mentre le argomentazioni relative all’adeguamento dei prezzi di vendita sul mercato interno per determinate spese di trasporto e altri costi connessi, in particolare quelli sostenuti per il trasferimento del prodotto in esame dalla fabbrica al magazzino sul mercato interno, erano state respinte.

(83)

La Commissione ha osservato che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base si applica alle spese di trasporto sostenute, successivamente alla vendita, per trasferire le merci dai locali dell’esportatore al primo acquirente indipendente. Il deposito nazionale di IRNC fa parte dei suoi locali e le spese necessarie per il trasferimento delle merci dallo stabilimento al deposito nazionale sono state sostenute prima della vendita.

(84)

Secondo quanto ulteriormente sostenuto da IRNC, la Commissione non aveva spiegato per quale motivo le analoghe spese di trasporto e tasse portuali sostenute per le merci trasbordate attraverso la zona franca cinese non dovrebbero essere parimenti respinte. La Commissione ha esaminato le osservazioni e gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, in particolare il contratto di vendita tra il produttore e i suoi operatori commerciali collegati coinvolti nelle vendite all’esportazione. Essa ha osservato che nel contratto di vendita il porto di scarico è chiaramente identificato e situato nell’Unione e che il trasbordo delle merci è consentito. Inoltre, per quanto riguarda le vendite all’esportazione, le spese di trasporto sono sostenute direttamente dall’operatore commerciale e pertanto incidono sulla comparabilità dei prezzi, mentre nell’ambito delle spese di magazzinaggio per le vendite sul mercato interno i costi di trasferimento delle merci al deposito sono a carico del produttore e sono stati sostenuti prima della vendita. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(85)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, IRNC ha inoltre sostenuto che la Commissione aveva seguito un approccio incoerente, in quanto non aveva effettuato l’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del valore normale, rispecchiando così gli adeguamenti effettuati a norma del medesimo articolo per le vendite all’esportazione condotte tramite gli operatori commerciali collegati.

(86)

In base a quanto rammentato dalla Commissione, la giurisprudenza della Corte di giustizia (12) stabilisce chiaramente che «[…] una parte che richieda, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, adeguamenti destinati a rendere comparabili il valore normale e il prezzo all’esportazione ai fini della determinazione del margine di dumping deve dimostrare che tale domanda è giustificata […]». La comunicazione effettuata a tale proposito da IRNC è una semplice dichiarazione volta a chiedere un adeguamento al valore normale, ma manca di qualsiasi giustificazione sostanziale o spiegazione dettagliata. La Commissione ha inoltre ricordato che un adeguamento del prezzo all’esportazione non comporta automaticamente un adeguamento del valore normale e che tale adeguamento del valore normale deve essere debitamente giustificato, sulla base dei fatti e degli elementi di prova, dalla parte che lo richiede.

(87)

Di conseguenza, la Commissione ha stabilito che una semplice dichiarazione volta a chiedere un adeguamento, priva di debita motivazione a sostegno, non è manifestamente in linea con il criterio giuridico stabilito dalla Corte di giustizia. Questa argomentazione è stata respinta in quanto priva di fondamento.

(88)

IRNC ha inoltre sostenuto che incomba alla Commissione l’onere di suffragare con elementi di prova la sua decisione di adeguare il prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), e che essa abbia omesso di indicare motivazioni sufficienti a tale proposito nei suoi documenti di divulgazione provvisoria e finale delle informazioni.

(89)

In seguito alle osservazioni pervenute dalla società dopo la divulgazione finale delle informazioni, il 16 settembre 2021 la Commissione ha fornito un’ulteriore divulgazione specifica per società, illustrando in modo più dettagliato le motivazioni e gli elementi di prova alla base di tale adeguamento del prezzo all’esportazione. La società non ha presentato osservazioni in risposta a tale divulgazione specifica.

3.2.5.   Margini di dumping

(90)

Come illustrato in dettaglio ai considerando da 65 a 89, la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni delle parti interessate, presentate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, e ha ricalcolato di conseguenza i margini di dumping.

(91)

I margini di dumping definitivi, espressi come percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione, nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo

Jindal Indonesia

20,2  %

Gruppo IRNC

10,2  %

Tutte le altre società

20,2  %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e produzione dell’Unione

(92)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Arinox, una parte interessata provvisoriamente qualificata come utilizzatore, ha sostenuto di dover essere considerata un produttore dell’Unione. Va osservato che i dati della società sono stati inclusi negli indicatori macroeconomici presentati da Eurofer e sottoposti a controlli incrociati da parte della Commissione e che pertanto quest’ultima ha ritenuto che tale società facesse parte dell’industria dell’Unione descritta al considerando 87 del regolamento provvisorio. La Commissione ha tuttavia osservato che Arinox, nella sua iniziale richiesta di esclusione del prodotto, si è identificata come utilizzatore finale e importatore e che le argomentazioni presentate dalla società nella fase provvisoria riguardavano le attività svolte in qualità di utilizzatore sul mercato dell’Unione.

(93)

Arinox, Euranimi e un importatore indipendente hanno chiesto di conoscere l’identità dei 13 produttori dell’Unione che costituivano l’industria dell’Unione durante il PI. Oltre ai tre produttori inclusi nel campione e alle società che sostengono la denuncia (vale a dire Acerinox, Outokumpu Nirosta GmbH, Outokumpu Stainless AB), si tratta di Marcegaglia, Acroni, Arinox, Otelinox e tre rilaminatori con sede in Germania (SAP Precision Metal, BWS e Waelzholz).

(94)

In assenza di ulteriori osservazioni in merito alla definizione di industria dell’Unione e alla produzione dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 87 a 89 del regolamento provvisorio.

4.2.   Consumo dell’Unione

(95)

In assenza di osservazioni in merito al consumo dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 90 a 92 del regolamento provvisorio.

4.2.1.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati

(96)

Il consorzio di importatori e distributori e un importatore indipendente hanno contestato la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dall’India e dall’Indonesia sulla situazione dell’industria dell’Unione. Le parti interessate hanno sostenuto che i volumi delle importazioni da entrambi i paesi sono bassi, l’andamento delle importazioni dall’India (in leggera diminuzione) e dall’Indonesia (in rapido aumento) nel periodo in esame è diverso e non è stata effettuata un’adeguata valutazione delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e i prodotti dell’Unione simili, come disposto dall’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

(97)

Nelle sue osservazioni trasmesse in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha contestato l’argomentazione presentata dal consorzio e dall’importatore indipendente, affermando che l’andamento delle importazioni è irrilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, che le condizioni della concorrenza sono state debitamente valutate e che una valutazione cumulativa garantisce un’applicazione non discriminatoria dei dazi.

(98)

La Commissione ha constatato che i requisiti per la valutazione cumulativa delle importazioni erano soddisfatti. Il volume delle importazioni da ciascuno dei due paesi interessati non era trascurabile, ossia era superiore all’1 % della quota di mercato in ciascun caso, e le condizioni della concorrenza giustificavano una valutazione cumulativa, in quanto i prodotti importati condividono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base dei prodotti venduti dai produttori dell’Unione e hanno gli stessi impieghi di base. Quanto precede si riflette nell’elevato livello di corrispondenza tra i tipi di prodotto importati dall’India e dall’Indonesia e i tipi di prodotto venduti dai produttori dell’Unione.

(99)

È stato stabilito inoltre che i tipi di prodotto importati dall’India e dall’Indonesia sono in larga misura simili tra loro e che il livello dei rispettivi prezzi è comparabile.

(100)

Come indicato dal denunciante, l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base inoltre non richiede un confronto dell’andamento delle importazioni tra i paesi interessati.

(101)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio e un importatore indipendente hanno chiesto la divulgazione dei modelli teorici utilizzati per valutare le condizioni della concorrenza nel mercato dell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta e dei paesi interessati nonché la conferma che i servizi della Commissione operanti in materia di concorrenza e analisi economica sono stati consultati riguardo a tali condizioni della concorrenza.

(102)

Essi hanno inoltre sostenuto che non è stata fornita alcuna analisi statistica a sostegno delle risultanze di cui ai considerando 99 e 100 e che il volume delle importazioni dall’India e dall’Indonesia era basso rispetto alla quota di mercato dell’industria dell’Unione. Per quanto riguarda l’India, i volumi delle importazioni durante il PI erano più bassi rispetto a quelli registrati nel 2017 e nel 2018 e simili ai dati del 2019. Inoltre i volumi delle importazioni del prodotto in esame dall’India sono limitati in base al contingente nazionale fissato dalle misure di salvaguardia sull’acciaio. Pertanto il consorzio e l’importatore indipendente non hanno ritenuto opportuno applicare l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

(103)

La Commissione ha effettuato un’analisi teorica in cui ha confrontato i tipi di prodotto venduti sul mercato dell’Unione dai produttori esportatori e il prodotto venduto dai produttori dell’Unione, sulla base dei numeri di controllo del prodotto (NCP) forniti dalle società incluse nel campione. Da tale analisi è emerso un elevato livello di corrispondenza. Il livello di corrispondenza tra ciascun produttore esportatore e le vendite dell’industria dell’Unione è comunicato ai produttori esportatori inclusi nel campione nelle loro divulgazioni specifiche. Inoltre la Commissione ha riscontrato un livello significativo di similarità nei tipi di prodotto venduti dai produttori esportatori dell’Indonesia rispetto ai tipi di prodotto venduti dai produttori esportatori dell’India. La Commissione ha quindi concluso che i prodotti importati dai paesi interessati e i prodotti dell’Unione erano in netta concorrenza tra di loro e che una valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni fosse appropriata. Il consorzio e l’importatore indipendente non hanno fornito alcuna prova circostanziata del motivo per cui l’analisi effettuata dalla Commissione sarebbe inesatta o insufficiente. Il fatto che l’India benefici di un contingente specifico per paese nell’ambito delle misure di salvaguardia non incide sulla presente analisi alla luce delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 4. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(104)

In assenza di altre osservazioni in merito alla valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati, la Commissione ha confermato tutte le altre conclusioni di cui ai considerando da 93 a 98 del regolamento provvisorio.

4.2.2.   Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

(105)

Il consorzio di importatori e distributori e un importatore indipendente hanno sostenuto che le importazioni dall’Indonesia sono aumentate perché questo paese è un nuovo esportatore del prodotto oggetto dell’inchiesta verso l’Unione e che le importazioni dall’India non sono aumentate durante il periodo in esame; pertanto, un potenziale aumento della quota di mercato dei paesi interessati non ha avuto alcun impatto sulla quota di mercato dell’industria dell’Unione, ma ha sostituito le importazioni da altri paesi terzi.

(106)

Come indicato nei considerando da 97 a 105, la Commissione ha analizzato le importazioni cumulativamente e le importazioni dai paesi interessati hanno evidenziato una tendenza al rialzo durante il periodo in esame. Il fatto che la quota di mercato dell’industria dell’Unione sia leggermente aumentata durante il periodo in esame e che l’Indonesia abbia iniziato ad esportare nell’Unione solo all’inizio del periodo in esame non ha modificato il dato di fatto che le importazioni dai paesi interessati sono state effettuate a prezzi di dumping, causando un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. L’argomentazione ha quindi dovuto essere respinta.

(107)

In assenza di altre osservazioni in merito ai volumi delle importazioni dai paesi interessati e alla relativa quota di mercato, la Commissione ha confermato tutte le altre conclusioni di cui ai considerando da 99 a 101 del regolamento provvisorio.

4.2.3.   Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi

(108)

Al considerando 105 del regolamento provvisorio, la Commissione ha affermato di avere riscontrato margini di undercutting del 4,8 % e del 13,4 % per i produttori esportatori indiani.

(109)

Questi margini tuttavia contenevano un errore materiale e dovrebbero essere rettificati in margini di undercutting del 5,8 % e del 13,4 %.

(110)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Euranimi e un importatore indipendente hanno sostenuto di non poter ricostruire in che modo fossero stati determinati i prezzi all’importazione del prodotto in esame e come fosse stato calcolato il margine di undercutting, compresi gli adeguamenti.

(111)

I prezzi delle importazioni dai paesi interessati, come indicato nella tabella 3 del regolamento provvisorio, si basano su dati Eurostat. Tali informazioni sono disponibili al pubblico. Come illustrato al considerando 104 del regolamento provvisorio, il margine di undercutting si basava su un confronto tra i prezzi di vendita dei produttori dell’Unione inclusi nel campione praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione e i corrispondenti prezzi dei produttori esportatori inclusi nel campione praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, differenziati per tipo di prodotto e adeguati in modo da corrispondere a pari condizioni di vendita. I prezzi di vendita dettagliati per società sono stati forniti solo alle società interessate nelle rispettive comunicazioni specifiche, poiché sono per definizione riservati.

(112)

In assenza di ulteriori osservazioni in merito ai prezzi delle importazioni dai paesi interessati e all’undercutting dei prezzi, la Commissione ha confermato tutte le conclusioni di cui ai considerando da 102 a 105 del regolamento provvisorio, con l’effettuazione della rettifica illustrata al considerando 71.

4.3.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.3.1.   Osservazioni generali

(113)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 106 a 110 del regolamento provvisorio.

4.3.2.   Indicatori macroeconomici

(114)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Eurofer ha dichiarato che durante il periodo in esame la quota di mercato dell’industria dell’Unione è calata, e non aumentata come concluso al considerando 116 del regolamento provvisorio.

(115)

Questa affermazione tuttavia sarebbe corretta solo se l’osservazione di Eurofer concernente i volumi di importazioni da paesi terzi presumibilmente gonfiati fosse di fatto corretta. Come spiegato al considerando 135, il regolamento provvisorio ha fornito cifre esatte per quanto riguarda i volumi delle importazioni. Anche la quota di mercato dell’industria dell’Unione quindi era esatta.

(116)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il consorzio di importatori e distributori e un importatore indipendente hanno indicato che il regolamento provvisorio evidenziava una discrepanza di circa 300 000-400 000 tonnellate tra le cifre relative alla produzione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame, riportate al considerando 111 del regolamento provvisorio, e le corrispondenti cifre relative alle vendite, alle scorte e alle esportazioni riportate ai considerando 114, 126 e 152 del regolamento provvisorio. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, essi hanno contestato il livello di capacità dell’industria dell’Unione e richiesto elementi di prova della capacità produttiva nominale, effettiva ed effettivamente utilizzata nonché della quantità effettivamente prodotta da ogni singolo produttore, i dati relativi ai volumi di vendita e ai prezzi dei singoli produttori europei e i volumi delle importazioni di ciascun produttore dell’Unione dai paesi interessati.

(117)

Le cifre di cui sopra tuttavia non possono coincidere completamente, in quanto i volumi della produzione, delle vendite e delle esportazioni si riferiscono all’industria dell’Unione nel suo complesso, mentre le cifre relative alle scorte, di cui al considerando 126 del regolamento provvisorio, sono un indicatore microeconomico riferito esclusivamente ai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Tutti i dati sono stati oggetto di controllo incrociato da parte della Commissione e sono risultati affidabili. Poiché i dati individuali per produttore costituiscono un’informazione commerciale riservata, la Commissione ha fornito solo le informazioni aggregate nel regolamento provvisorio.

(118)

Quasi la metà della presunta discrepanza inoltre è correlata a vendite vincolate effettuate dall’industria dell’Unione agli utilizzatori collegati. Tali volumi sono stati inclusi nelle cifre relative alla produzione riportate al considerando 111 del regolamento provvisorio, ma non sono stati inclusi nei volumi delle vendite dell’industria dell’Unione indicati al considerando 114 del regolamento provvisorio. Le vendite vincolate dell’industria dell’Unione rappresentavano circa il 5 % del totale delle vendite dell’industria dell’Unione e la percentuale si è mantenuta stabile per l’intera durata del periodo in esame.

(119)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio di importatori e distributori e un importatore indipendente hanno sostenuto che l’aumento della quota di mercato dell’industria dell’Unione indicava l’assenza di pregiudizio e che l’aumento della quota di mercato dei paesi interessati non ha inciso negativamente sulla quota di mercato dell’industria dell’Unione.

(120)

Come illustrato al considerando 107, il leggero aumento della quota di mercato dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame non ha modificato il fatto che le importazioni dai paesi interessati hanno registrano un aumento dell’86 % e sono state effettuate a prezzi di dumping, causando un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. L’argomentazione ha quindi dovuto essere respinta.

(121)

In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 111 a 121 del regolamento provvisorio.

4.3.3.   Indicatori microeconomici

(122)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio di importatori e distributori e un importatore indipendente hanno affermato che l’andamento negativo della redditività dell’industria dell’Unione non poteva essere collegato alle importazioni dai paesi interessati, in quanto i loro volumi sono bassi e non possono aver influenzato il mercato in modo così netto. Il consorzio di importatori e distributori e l’importatore indipendente hanno sostenuto che l’industria dell’Unione ha registrato un aumento dei profitti a partire dal PI.

(123)

I volumi delle importazioni dai paesi erano superiori alla soglia minima e i loro prezzi bassi, che sono risultati oggetto di dumping, hanno esercitato una pressione sui prezzi del mercato dell’Unione, come indicato al considerando 141 del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto concluso che l’aumento delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati poteva essere collegato all’andamento negativo della redditività dell’industria dell’Unione. Un eventuale aumento del livello di redditività dei produttori dell’Unione dopo il PI non modifica questa conclusione, in quanto l’inchiesta è limitata al PI.

(124)

In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti la presente sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 122 a 133 del regolamento provvisorio.

4.4.   Conclusioni sul pregiudizio

(125)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il consorzio di importatori, un importatore indipendente e il governo dell’Indonesia hanno affermato che alcuni indicatori di pregiudizio hanno evidenziato un andamento positivo nel periodo in esame, ponendo l’accento sull’aumento della quota di mercato dell’industria dell’Unione, sull’aumento dell’occupazione e sulla diminuzione delle scorte.

(126)

Il livello delle scorte si è mantenuto costante in rapporto al volume delle vendite e di conseguenza non costituiva un chiaro indicatore di pregiudizio. Gli altri due indicatori in questione hanno effettivamente evidenziato un andamento positivo durante il periodo in esame. L’aumento della quota di mercato tuttavia è avvenuto a spese della redditività dei produttori dell’Unione, come spiegato al considerando 134 del regolamento provvisorio. L’occupazione ha evidenziato un leggero aumento, benché i costi del lavoro si siano comunque ridotti. Queste risultanze non hanno comunque confutato le principali risultanze relative al pregiudizio, ossia l’andamento negativo della redditività e di tutti gli indicatori finanziari dell’industria dell’Unione.

(127)

Il consorzio di importatori e distributori e l’importatore indipendente hanno sostenuto inoltre che, in base ai dati disponibili per il primo trimestre dell’esercizio 2021, la situazione finanziaria dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è in miglioramento e che pertanto l’industria non necessita di ulteriore protezione.

(128)

L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione si è basata sul periodo in esame, che si è concluso nel giugno 2020. Come indicato ai considerando da 128 a 133 del regolamento provvisorio, tutti gli indicatori finanziari dei produttori dell’Unione sono peggiorati durante il periodo in esame. La conclusione a questo proposito non può essere confutata dal presunto miglioramento a breve termine della situazione dei produttori dell’Unione dopo il periodo in esame, sostenuto da relazioni non certificate riferite al primo trimestre del 2021.

(129)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via definitiva che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(130)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha affermato che le importazioni dall’Indonesia non potevano aver arrecato pregiudizio, poiché la loro quota di mercato era bassa e i loro prezzi erano in aumento nel periodo in esame.

(131)

La Commissione ha ricordato innanzitutto che le importazioni indonesiane e la relativa quota di mercato sono state valutate cumulativamente con le importazioni indiane. La Commissione ha osservato inoltre che la quota di mercato dell’Indonesia era comunque in rapido aumento nel periodo in esame, dallo 0,4 % nel 2017 al 2,8 % nel periodo dell’inchiesta. Per quanto riguarda i prezzi, malgrado l’aumento evidenziato nel periodo in esame, i prezzi indonesiani erano sempre inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione.

(132)

In assenza di altre osservazioni riguardo al nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dall’India e dall’Indonesia e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 141 a 143 del regolamento provvisorio.

5.2.   Effetti di altri fattori

(133)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Eurofer ha sottolineato una discrepanza tra le cifre relative ai volumi delle importazioni da paesi terzi indicate nella tabella 11 del regolamento provvisorio e i dati Eurostat.

(134)

Tuttavia le cifre cui fa riferimento Eurofer non contengono le importazioni riportate nelle statistiche Eurostat nell’ambito dei regimi doganali di perfezionamento attivo e passivo, di cui si è tenuto conto nella tabella 11 del regolamento provvisorio.

(135)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Eurofer ha messo in dubbio l’accuratezza dei volumi delle importazioni utilizzati dalla Commissione e ha sostenuto che l’approccio esposto al considerando 99 si discosta dalla prassi abituale della Commissione ed è incompatibile con l’obiettivo della valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità nell’inchiesta. Eurofer ha asserito che le importazioni nell’ambito dei regimi doganali di perfezionamento attivo e passivo non sono soggette a dazi antidumping e non sono in concorrenza con le merci dell’industria dell’Unione.

(136)

La Commissione ha ritenuto che le merci importate nell’ambito dei regimi di perfezionamento attivo e passivo non solo transitino attraverso l’Unione, ma siano anche oggetto nell’Unione di operazioni di perfezionamento a valore aggiunto, come il montaggio e la trasformazione. Di conseguenza, tali importazioni sono chiaramente in concorrenza con i prodotti fabbricati dall’industria dell’Unione. Ad esempio, una società con sede nell’Unione la cui attività consisterebbe proprio nello svolgimento di tali operazioni di perfezionamento, ha la possibilità di acquistare il prodotto dall’industria dell’Unione o di importarlo in regime di perfezionamento attivo. Pertanto, ai fini della valutazione del pregiudizio, è opportuno tenere conto delle importazioni effettuate nell’ambito di tali regimi doganali speciali. In effetti, esse sono anche soggette alla riscossione dei dazi a norma dell’articolo 76 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (13).

(137)

Eurofer ha inoltre sostenuto che i volumi delle importazioni da paesi diversi non erano coerenti, in quanto i volumi provenienti da alcuni paesi terzi non comprendevano i regimi doganali di perfezionamento attivo e passivo.

(138)

I volumi delle importazioni costituivano i dati ufficiali di Eurostat e comprendevano, sia per i paesi interessati sia per tutti gli altri paesi terzi, il regime doganale normale e i regimi doganali di perfezionamento attivo e passivo.

(139)

Eurofer ha inoltre fatto riferimento ai volumi delle importazioni nel riesame in previsione della scadenza delle importazioni dello stesso prodotto dalla Cina e da Taiwan con lo stesso periodo dell’inchiesta e lo stesso periodo in esame, in cui la Commissione ha valutato il consumo dell’Unione e le quote di mercato senza tenere conto delle importazioni nell’ambito dei regimi doganali di perfezionamento attivo e passivo. Pertanto il fatto che nel riesame in previsione della scadenza e nell’attuale inchiesta vi sia una differenza nelle cifre relative alle importazioni, al consumo e alla quota di mercato è riconducibile a un errore manifesto in una delle due inchieste.

(140)

Il riesame in previsione della scadenza relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo da Cina e Taiwan riguarda in effetti lo stesso periodo dell’inchiesta e lo stesso periodo considerato ai fini dell’analisi del pregiudizio. Tuttavia l’analisi effettuata nella menzionata inchiesta è di natura diversa, vale a dire il persistere o la probabilità di reiterazione del dumping e del pregiudizio, e qualsiasi conclusione ivi tratta non è automaticamente valida nella presente inchiesta. Pertanto, sebbene i dati relativi alle importazioni in detto riesame in previsione della scadenza non comprendessero le importazioni nell’ambito dei regimi di perfezionamento attivo e passivo, le conclusioni emerse in tale inchiesta restano valide. La Commissione non ha quindi ritenuto che questi dati divergenti costituissero un errore manifesto.

(141)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il consorzio di importatori e distributori e un importatore indipendente hanno affermato che gli indicatori finanziari dell’industria dell’Unione non stavano peggiorando a causa delle importazioni oggetto di dumping, bensì a causa degli effetti della pandemia di COVID-19. Nelle sue osservazioni presentate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha contestato tale argomentazione, affermando che l’andamento del pregiudizio durante il periodo in esame dimostrava il contrario.

(142)

La Commissione ha constatato che i prezzi delle importazioni dai paesi interessati hanno influito fortemente sui prezzi dell’industria dell’Unione e sui suoi indicatori finanziari. Come stabilito al considerando 103 del regolamento provvisorio, i prezzi medi delle importazioni da entrambi i paesi interessati sono stati costantemente inferiori ai prezzi dei produttori dell’Unione per tutto il periodo in esame, prima della pandemia di COVID-19. La pandemia potrebbe aver influenzato il consumo sul mercato dell’Unione, ma un simile impatto avrebbe potuto concretizzarsi soltanto nell’ultimo trimestre del periodo dell’inchiesta (aprile-giugno 2020), mentre una contrazione sostanziale del consumo si era già evidenziata nel 2019.

(143)

La Commissione ha inoltre analizzato il calo del consumo (e l’eventualità che esso fosse o no parzialmente correlato alla pandemia di COVID-19) quale potenziale altro fattore che avrebbe potuto arrecare pregiudizio ai considerando 150 e 151 del regolamento provvisorio, concludendo in via provvisoria che il calo del consumo non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Tale conclusione è confermata.

5.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

(144)

Sulla base di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, la Commissione ha concluso che nessuno dei fattori, analizzati individualmente o nel loro insieme, ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione al punto da rendere tale nesso non più autentico e reale, il che conferma la conclusione di cui ai considerando da 160 a 163 del regolamento provvisorio.

6.   LIVELLO DELLE MISURE

6.1.   Margine di underselling

(145)

In seguito all’istituzione di misure provvisorie, il denunciante ha sollevato due questioni tecniche riguardo al calcolo del margine di pregiudizio, concernenti l’ammortamento degli investimenti stimati che non sono stati realizzati e i costi futuri per il rispetto di accordi ambientali in relazione a uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. Per calcolare la perdita di investimenti, la Commissione ha ritenuto ragionevole basarsi sull’ammortamento degli investimenti che non sono stati realizzati nel periodo dell’inchiesta, così come indicato dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Il denunciante non ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che tale approccio non sarebbe ragionevole. Sulla base dei dati e delle informazioni di supporto forniti dal denunciante, la Commissione ha accolto l’argomentazione concernente i costi futuri per il rispetto di accordi ambientali, con la conseguenza di un leggero aumento dei margini di pregiudizio definitivi.

(146)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, un gruppo di produttori esportatori ha argomentato che i costi causati dal confinamento dovuto alla COVID-19 sostenuti dall’industria dell’Unione non dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo del prezzo non pregiudizievole per determinare il margine di pregiudizio, poiché tali costi hanno eccezionalmente aumentato il costo unitario a carico dell’industria dell’Unione e non riflettono il normale costo di produzione dei produttori dell’Unione.

(147)

La Commissione aveva chiesto all’industria dell’Unione di operare una ripartizione, nelle risposte al questionario, di tutti i dati richiesti in riferimento ai due semestri nel PI, al fine di individuare gli eventuali effetti della pandemia di COVID-19 sui dati relativi alle vendite e ai costi. I dati sottoposti a controllo incrociato non hanno tuttavia evidenziato costi aggiuntivi causati dal confinamento dovuto alla COVID-19 che giustificherebbero l’adeguamento richiesto. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

(148)

Euranimi e un importatore indipendente hanno contestato il margine di pregiudizio più elevato applicato ai produttori esportatori indiani, mentre essi praticavano prezzi di vendita più elevati al mercato dell’Unione.

(149)

Il margine di pregiudizio è calcolato sulla base dei tipi di prodotto venduti dai produttori esportatori. Poiché i tipi di prodotto tra produttori possono variare in termini di prezzo, non è necessario stabilire una correlazione tra il livello generale dei prezzi all’importazione e il livello del margine di pregiudizio calcolato specificamente per ciascun produttore esportatore.

(150)

Il risultato dei calcoli rivisti figura nella tabella che segue:

Paese

Società

Margine di dumping

Margine di underselling

India

Jindal Stainless Limited e Jindal Stainless Hisar Limited

13,9  %

25,2  %

 

Chromeni Steels Private Limited

45,1  %

35,3  %

 

Tutte le altre società

45,1  %

35,3  %

Indonesia

 

IRNC

10,2  %

32,4  %

 

Jindal Stainless Indonesia

20,2  %

33,1  %

 

Tutte le altre società

20,2  %

33,1  %

(151)

In assenza di altre osservazioni in merito al livello delle misure, la Commissione ha confermato le proprie risultanze e conclusioni di cui ai considerando da 165 a 173 del regolamento provvisorio, modificate conformemente alla tabella di cui sopra.

6.2.   Esame del margine adeguato per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione

(152)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Eurofer ha osservato che la Commissione aveva erroneamente concluso che Chromeni non utilizzava materie prime soggette a distorsioni. Secondo quanto sostenuto da Eurofer, era «più che evidente» che Chromeni dipende da fattori di produzione intermedi influenzati da distorsioni relative alle materie prime in India o in Indonesia e che pertanto sarebbe opportuno tenerne conto. Eurofer ha affermato che, a tale scopo, la Commissione dovrebbe avvalersi della collaborazione in questa inchiesta di un asserito fornitore di prodotti di acciaio inossidabile laminati a caldo in Indonesia o di recenti risultanze sulle materie prime per quanto concerne la materia prima in questione (14).

(153)

Eurofer ha argomentato inoltre che l’interpretazione della Commissione dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, limita fortemente la possibilità di affrontare l’impatto delle distorsioni relative alle materie prime nei settori a valle e che questo impedirebbe alla Commissione di valutare l’impatto delle distorsioni relative alle materie prime all’interno di un gruppo di società (come il gruppo Jindal). Analogamente, Eurofer ha rilevato anche il rischio di elusione tramite la società con il dazio inferiore (in questo caso ubicata in India o in Indonesia); pertanto ha sostenuto che la Commissione dovrebbe estendere i dazi applicabili più elevati a tutte le società del gruppo, a prescindere dal paese di produzione del prodotto in esame.

(154)

Come spiegato al considerando 176 del regolamento provvisorio, Chromeni non ha utilizzato le materie prime soggette alle distorsioni riscontrate in India, ossia minerale di cromo e rottami di acciaio inossidabile. Inoltre, nel contesto dell’istituzione di un dazio antidumping definitivo, non è possibile affrontare potenziali rischi di elusione futuri estendendo la misura antidumping individuata per un produttore collegato a produttori collegati in un altro paese. A tale proposito, la Commissione fa riferimento anche ai considerando da 175 a 177.

(155)

Le argomentazioni di Eurofer hanno dovuto pertanto essere respinte.

(156)

In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 174 a 178 del regolamento provvisorio.

6.3.   Conclusioni

(157)

In seguito alla valutazione descritta, la Commissione ha concluso che è opportuno determinare l’importo dei dazi definitivi in conformità della regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base. I dazi antidumping definitivi dovrebbero quindi essere fissati come segue:

Paese

Società

Dazio antidumping definitivo

India

Jindal Stainless Limited e Jindal Stainless Hisar Limited

13,9  %

 

Chromeni Steels Private Limited

35,3  %

 

Tutte le altre società

35,3  %

Indonesia

 

IRNC

10,2  %

 

Jindal Stainless Indonesia

20,2  %

 

Tutte le altre società

20,2  %

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(158)

Nessuna parte ha contestato il fatto che le misure sarebbero nell’interesse dell’industria dell’Unione. Le conclusioni di cui ai considerando da 181 a 183 del regolamento provvisorio sono state pertanto confermate.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori

(159)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Euranimi e un importatore indipendente hanno affermato che l’istituzione di misure da parte dell’Unione nei confronti di India e Indonesia determinerebbe una carenza di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo sul mercato dell’Unione, poiché la produzione dell’Unione sarebbe insufficiente per il completo approvvigionamento del mercato e le altre fonti di approvvigionamento sono limitate, principalmente a causa delle misure antidumping sulle importazioni dalla Cina e da Taiwan. Secondo le parti, nel mercato dell’Unione è già possibile osservare tali carenze e ritardi nelle forniture.

(160)

Le parti hanno asserito che altre potenziali fonti di importazioni, in particolare Brasile, Malaysia e Sud Africa, sono controllate dai produttori dell’Unione che possiedono le società che fabbricano prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo in questi paesi. Secondo le parti, ciò ha determinato un abuso di protezione da parte dei produttori dell’Unione e comporterà prezzi elevati sul mercato dell’Unione.

(161)

Le parti hanno affermato inoltre di non avere la possibilità di trasferire i prezzi ai loro acquirenti, il che comporta ripercussioni negative sulla loro redditività.

(162)

Euranimi e l’importatore indipendente hanno ribadito queste argomentazioni in seguito alla divulgazione finale delle informazioni.

(163)

Eurofer ha contestato tali dichiarazioni, sostenendo che l’aumento dei tempi di commercializzazione è il risultato di variazioni della domanda e di perturbazioni delle catene di approvvigionamento a livello mondiale provocate dalla pandemia di COVID-19, che non sono specifiche della catena di approvvigionamento dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Eurofer ha affermato che, in condizioni normali, l’industria dell’Unione dispone di una capacità sufficiente a soddisfare quasi il 150 % del consumo dell’Unione nel periodo dell’inchiesta. Eurofer ha sostenuto inoltre che l’aumento dei prezzi delle materie prime verificatosi dopo il periodo dell’inchiesta è stato un riflesso di un aumento significativo dei costi delle materie prime a livello mondiale, che non ha influito solo sui prezzi dell’Unione. Eurofer ha affermato altresì che i prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo potrebbero essere acquistati da paesi terzi che dispongono di capacità significative in termini di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo non soggette a limitazioni dovute alle misure di salvaguardia sull’acciaio.

(164)

Come indicato nel regolamento provvisorio, effettivamente esistono fonti di approvvigionamento di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo da altri paesi terzi, di cui i più grandi sono Taiwan e Corea. Nell’Unione son comunque affluite importazioni da Taiwan, soggette a dazi antidumping relativamente bassi. Nel periodo in esame la Corea è riuscita ad aumentare le sue esportazioni verso l’Unione in termini assoluti e relativi. Anche il Sud Africa rimane presente sul mercato dell’Unione, malgrado l’asserito controllo delle società europee sulla sua produzione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Inoltre i dazi antidumping istituiti nei confronti di India e Indonesia non mirano a precludere il mercato dell’Unione ai paesi interessati, ma hanno lo scopo di innalzare i prezzi a un livello equo.

(165)

Gli aumenti dei prezzi sono di norma provocati dall’aumento del costo delle materie prime e sono stati osservati anche in mercati terzi. Non sussistono pertanto elementi che configurino un abuso di protezione del mercato da parte dei produttori dell’Unione. Il mercato dell’Unione è inoltre caratterizzato da una forte concorrenza interna, con 13 soggetti dell’Unione che producono il prodotto oggetto dell’inchiesta.

(166)

Le argomentazioni delle parti interessate in merito all’impossibilità di trasferire i prezzi ai loro acquirenti e di sostituire i prodotti importati non possono inoltre essere valutate adeguatamente dalla Commissione, data la mancanza di un’adeguata collaborazione delle parti in questione nella presente inchiesta. Diversamente dai due importatori indipendenti di cui ai considerando da 184 a 193 del regolamento provvisorio, le parti in questione hanno presentato le loro argomentazioni dopo la divulgazione delle informazioni, senza fornire una risposta al questionario. Questo ha impedito alla Commissione di effettuare una valutazione più approfondita, verificando i loro canali di acquisto e vendita, i tipi di prodotto commercializzati, i costi e la situazione finanziaria.

(167)

Su questa base la Commissione ha confermato la conclusione che gli effetti di una potenziale istituzione di dazi sugli importatori e sugli utilizzatori non superano gli effetti positivi delle misure sull’industria dell’Unione.

(168)

In assenza di altre osservazioni riguardanti l’interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 184 a 195 del regolamento provvisorio.

7.3.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(169)

Sulla base di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, le conclusioni di cui al considerando 196 del regolamento provvisorio sono state confermate.

8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

8.1.   Misure definitive

(170)

Viste le conclusioni della Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive per evitare che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. Per i motivi stabiliti al punto 6 e, in particolare, al punto 6.2 del presente regolamento, i dazi antidumping dovrebbero essere istituiti secondo la regola del dazio inferiore.

(171)

Sulla base di quanto precede, le aliquote alle quali tali dazi saranno imposti sono fissate come segue:

Paese

Società

Dazio antidumping definitivo

India

Jindal Stainless Limited e Jindal Stainless Hisar Limited

13,9  %

Chromeni Steels Private Limited

35,3  %

Tutte le altre società

35,3  %

Indonesia

IRNC

10,2  %

Jindal Stainless Indonesia

20,2  %

Tutte le altre società

20,2  %

(172)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata nel corso dell’inchiesta in relazione alle società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(173)

Una società può chiedere l’applicazione delle suddette aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La relativa domanda deve essere presentata alla Commissione (15). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(174)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza delle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(175)

Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata, conformemente alla normativa doganale.

(176)

Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può esaminare, tra l’altro, la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(177)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per «tutte le altre società» dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

8.2.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(178)

In considerazione dei margini di dumping accertati e del livello del pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione, è opportuno riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.

(179)

Poiché alcune aliquote del dazio definitivo sono inferiori a quelle del dazio provvisorio, è opportuno svincolare gli importi depositati nella parte eccedente le aliquote del dazio definitivo.

8.3.   Retroattività

(180)

Come indicato al punto 1.2, a seguito di una richiesta del denunciante la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(181)

Nella fase definitiva dell’inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se fossero soddisfatti i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base per la riscossione retroattiva di dazi definitivi.

(182)

Dall’analisi della Commissione non è emerso alcun ulteriore aumento sostanziale delle importazioni, oltre al livello delle importazioni che hanno arrecato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4 quinquies, del regolamento di base. Per tale analisi, la Commissione ha confrontato i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta con i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra l’apertura della presente inchiesta e l’istituzione delle misure provvisorie, e non è stato osservato alcun aumento sostanziale.

 

Periodo dell’inchiesta (in tonnellate/mese)

Periodo successivo al PI, ossia dal 1o ottobre 2020 al 28 maggio 2021 (in tonnellate/mese)

Aumento delle importazioni (in %)

Importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dall’India

8 956

6 036

–33  %

Importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dall’Indonesia

7 353

8 439

15  %

Totale importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dai paesi interessati

16 308

14 475

–11  %

Fonte: Surveillance 2 (UE 27).

(183)

La Commissione ha pertanto concluso che nel caso in esame non sussistevano motivi per giustificare la riscossione retroattiva dei dazi definitivi per il periodo durante il quale sono state registrate le importazioni.

9.   DISPOSIZIONI FINALI

(184)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso di interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(185)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 (17) la Commissione ha istituito una misura di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione (18) la misura di salvaguardia è stata prorogata fino al 30 giugno 2024. Il prodotto oggetto del riesame è una delle categorie di prodotto interessate dalla misura di salvaguardia. Di conseguenza, una volta superati i contingenti tariffari stabiliti a norma della misura di salvaguardia, sulle medesime importazioni sarebbero dovuti sia la tariffa oltre contingente sia il dazio antidumping. Poiché un simile cumulo di misure antidumping e misure di salvaguardia può comportare un effetto maggiore a quanto auspicabile sul commercio, la Commissione ha deciso di impedire l’applicazione concomitante del dazio antidumping con il dazio tariffario oltre contingente per il prodotto oggetto del riesame per la durata dell’applicazione della misura di salvaguardia.

(186)

Ciò significa che, qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto oggetto del riesame e superi il livello dei dazi antidumping a norma del presente regolamento, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159. Durante il periodo di applicazione concomitante delle misure di salvaguardia e dei dazi antidumping, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto oggetto del riesame e sia fissato a un livello inferiore rispetto al livello dei dazi antidumping di cui al presente regolamento, il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il valore più elevato del livello dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento. La parte dell’importo dei dazi antidumping non riscossi è sospesa.

(187)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80 e originari dell’India e dell’Indonesia.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping definitivo

Codice addizionale TARIC

India

Jindal Stainless Limited

13,9  %

C654

Jindal Stainless Hisar Limited

13,9  %

C655

Chromeni Steels Private Limited

35,3  %

C656

Tutte le altre società indiane

35,3  %

C999

Indonesia

IRNC

10,2  %

C657

Jindal Stainless Indonesia

20,2  %

C658

Tutte le altre società indonesiane

20,2  %

C999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e superi l’equivalente livello ad valorem del dazio antidumping indicato all’articolo 1, paragrafo 2, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.

2.   Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa.

3.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e sia fissato a un livello inferiore all’equivalente livello ad valorem del dazio antidumping indicato all’articolo 1, paragrafo 2, il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il valore più elevato dell’equivalente livello ad valorem del dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

4.   La parte dell’importo del dazio antidumping non riscosso a norma del paragrafo 3 è sospesa.

5.   Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/854 della Commissione sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

Articolo 4

Nessun dazio antidumping definitivo è riscosso retroattivamente sulle importazioni registrate. I dati raccolti in conformità dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/370 non saranno più conservati. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/370 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia (GU C 322 del 30.9.2020, pag. 17).

(3)  Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia (GU C 57 del 17.2.2021, pag. 16).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/370 della Commissione, del 1o marzo 2021, che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia (GU L 71 del 2.3.2021, pag. 18).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/854 della Commissione, del 27 maggio 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 61).

(6)  Association of Non-Integrated Metal Importers and Distributors.

(7)  Relazione del panel, CE — Salmone (Norvegia), WT/DS337/R, punti 7.256, 7.257 e 7.273.

(8)  Sentenza del 18 marzo 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise, T-299/05, EU:T:2009:72, punto 288.

(9)  Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/582 della Commissione, del 9 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 124 del 12.4.2021, pag. 40), considerando 283 (utilizzando il profitto «dell’operatore» commerciale in questione); sentenza del 18 marzo 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise, T-299/05, EU:T:2009:72, punto 287.

(10)  Relazione dell’organo di appello Stati Uniti — Dazi antidumping e dazi compensativi definitivi su alcuni prodotti originari della Cina, WT/DS379/AB/R, punti 567, 568 e 583.

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 325 del 7.10.2020, pag. 26).

(12)  Sentenza della Corte di giustizia, del 16 febbraio 2012, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea/Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), C-191/09 P e C-200/09 P, punto 58.

(13)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 325 del 7.10.2020, pag. 26).

(15)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat 170 rue de la Loi, 1040 Brussel/Bruxelles, België/Belgique.

(16)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(17)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 27).

(18)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 225I del 25.6.2021, pag. 1).


DECISIONI

18.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 410/178


DECISIONE (UE) 2021/2013 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2021

relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dal Regno di Spagna

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta.

(2)

Il 28 maggio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/731 (2), relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna.

(3)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Bernat SOLÉ BARRIL.

(4)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato in virtù del quale è stata proposta la nomina della sig.ra Elisabet NEBREDA VILA.

(5)

Il governo spagnolo ha proposto la sig.ra Victòria ALSINA I BURGUÉS, rappresentante di una collettività regionale o locale che è politicamente responsabile dinanzi ad un’assemblea eletta, Consejera de Acción Exterior y Gobierno Abierto, Gobierno de la Generalitat de Cataluña (ministro regionale dell’Azione esterna e del governo aperto, governo della Catalogna), quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.

(6)

Il governo spagnolo ha proposto il sig. Gerard Martí FIGUERAS I ALBA, rappresentante di una collettività regionale o locale che è politicamente responsabile dinanzi ad un’assemblea eletta, Secretario de Acción Exterior del Gobierno, Gobierno de la Generalitat de Cataluña (segretario dell’Azione esterna del governo, governo della Catalogna), quale supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, i seguenti rappresentanti di una collettività regionale o locale che sono politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta:

a)

quale membro:

la sig.ra Victòria ALSINA I BURGUÉS, Consejera de Acción Exterior y Gobierno Abierto, Gobierno de la Generalitat de Cataluña (ministro regionale dell’Azione esterna e del governo aperto, governo della Catalogna),

e

b)

quale supplente:

il sig. Gerard Martí FIGUERAS I ALBA, Secretario de Acción Exterior del Gobierno, Gobierno de la Generalitat de Cataluña (segretario dell’Azione esterna del governo, governo della Catalogna).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. PODGORŠEK


(1)  GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

(2)  Decisione (UE) 2020/731 del Consiglio, del 28 maggio 2020, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 172I del 3.6.2020, pag. 3).


18.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 410/180


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce il certificato COVID digitale dell'UE, il cui obiettivo è comprovare che il titolare ha ricevuto un vaccino anti COVID-19, un risultato negativo a un test o è guarito dall'infezione, con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari.

(2)

Affinché il certificato COVID digitale dell'UE sia operativo in tutta l'Unione, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 (2), che stabilisce specifiche tecniche e norme per compilare, rilasciare in modo sicuro e verificare i certificati COVID digitali dell'UE, garantire la protezione dei dati personali, stabilire la struttura comune dell'identificativo univoco del certificato e creare un codice a barre valido, sicuro e interoperabile.

(3)

Molti Stati membri hanno già annunciato o hanno già iniziato a somministrare dosi aggiuntive di vaccini anti COVID-19 rispetto alla serie di vaccinazione primaria standard, ovvero la serie di vaccinazione destinata a fornire sufficiente protezione nella fase iniziale, in particolare alle persone che potrebbero non aver risposto adeguatamente alla serie di vaccinazione primaria, e stanno prendendo in considerazione la somministrazione di dosi di richiamo per le persone che hanno risposto adeguatamente alla vaccinazione primaria. In tale contesto, il 1o settembre 2021 il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha pubblicato considerazioni provvisorie in materia di salute pubblica per la somministrazione di dosi aggiuntive di vaccino anti COVID-19 (3).

(4)

Il 4 ottobre 2021 il comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea per i medicinali ha concluso che alle persone con sistemi immunitari gravemente indeboliti può essere somministrata una dose aggiuntiva dei vaccini anti COVID-19 Comirnaty e Spikevax almeno 28 giorni dopo la seconda dose (4). Il comitato ha inoltre valutato i dati di Comirnaty che mostrano un aumento dei livelli di anticorpi a seguito della somministrazione di una dose di richiamo circa 6 mesi dopo la seconda dose in persone di età compresa tra 18 e 55 anni. Sulla base di tali dati, il comitato ha concluso che per Comirnaty si può prendere in considerazione la somministrazione di dosi di richiamo almeno 6 mesi dopo la seconda dose per le persone di età pari o superiore a 18 anni. Come affermato dall'Agenzia europea per i medicinali, gli enti sanitari pubblici a livello nazionale possono formulare raccomandazioni ufficiali sull'uso delle dosi di richiamo, tenendo in considerazione i dati emergenti sull'efficacia e i dati limitati sulla sicurezza. Le informazioni sul prodotto di Comirnaty (5) e Spikevax (6) sono state aggiornate di conseguenza al fine di includere tali raccomandazioni.

(5)

Al fine di evitare approcci divergenti, generanti confusione o tecnicamente incompatibili tra gli Stati membri, è necessario adottare norme uniformi per la compilazione dei certificati di vaccinazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/953 rilasciati in seguito alla somministrazione di tali dosi aggiuntive.

(6)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/953, dopo la somministrazione di ciascuna dose deve essere rilasciato un certificato di vaccinazione, che deve indicare chiaramente se il ciclo di vaccinazione è stato completato o meno e il numero di dosi somministrate al titolare. Conformemente all'allegato di tale regolamento, il certificato di vaccinazione deve riportare, come campi di dati, il numero in una serie di dosi e il numero complessivo di dosi di una serie. Le norme sulle modalità di compilazione dei certificati di vaccinazione rilasciati in seguito alla somministrazione di dosi aggiuntive, adottate mediante atti di esecuzione, devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2021/953.

(7)

I certificati di vaccinazione rilasciati per le dosi della serie di vaccinazione primaria dovrebbero indicare il completamento del percorso vaccinale al termine della serie di vaccinazione primaria standard anche nei casi in cui si raccomanda la somministrazione successiva di dosi aggiuntive. I certificati di vaccinazione rilasciati per le dosi aggiuntive somministrate dopo la serie di vaccinazione primaria standard dovrebbero indicare il numero di dosi somministrate al titolare, come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/953, nonché il numero complessivo di dosi di una serie, comprendendo nel conteggio le dosi di vaccinazione primaria e qualsiasi dose aggiuntiva.

(8)

È opportuno prestare particolare attenzione alla situazione dei gruppi vulnerabili che potrebbero ricevere dosi aggiuntive in via prioritaria. Se uno Stato membro decide di somministrare dosi aggiuntive solo a specifici sottogruppi della popolazione, potrebbe prendere in considerazione il rilascio di certificati di vaccinazione che indichino la somministrazione di tali dosi aggiuntive solo su richiesta e non automaticamente, dato che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/953 offre agli Stati membri la possibilità di scegliere tra queste due opzioni. Fintanto che le dosi aggiuntive sono somministrate solo a un sottogruppo specifico della popolazione, le persone appartenenti a tale sottogruppo non dovrebbero essere tenute a presentare il certificato attestante la somministrazione di una dose aggiuntiva quando esercitano il loro diritto alla libera circolazione durante la pandemia di COVID-19, e potrebbero invece utilizzare il certificato ricevuto dopo il completamento della serie di vaccinazione primaria.

(9)

Allo stesso tempo, è importante che i certificati di vaccinazione rilasciati a persone appartenenti a tali gruppi in seguito alla somministrazione di dosi aggiuntive rispecchino correttamente anche il numero di dosi loro somministrate. In primo luogo, il regolamento (UE) 2021/953 conferisce a tutte le persone il diritto di ricevere un certificato di vaccinazione, che indichi il numero di dosi somministrate, dopo la somministrazione di ciascuna dose. In secondo luogo, ai fini della libera circolazione, gli Stati membri possono eventualmente limitare la durata dell'accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati dopo il completamento della serie di vaccinazione primaria, qualora diventino disponibili dati scientifici che dimostrino che la protezione offerta da tale serie scende al di sotto di un determinato livello dopo un certo periodo di tempo. Non dare ai gruppi vulnerabili la possibilità di ottenere certificati di vaccinazione in seguito alla somministrazione di una dose aggiuntiva comporterebbe ulteriori adempimenti amministrativi per ottenerli nel momento in cui diventassero maggiormente importanti per la libertà di circolazione, creando quindi potenziali ostacoli alla stessa.

(10)

Inoltre, le norme per la compilazione del certificato COVID digitale dell'UE dovrebbero essere ulteriormente chiarite. Le serie di valori specifici che applicano le norme di codifica stabilite dovrebbero essere rese pubbliche.

(11)

Al fine di garantire l'interoperabilità del certificato COVID digitale dell'UE, è opportuno definire una struttura comune coordinata dei dati per i dati da includere nei certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/953 utilizzando uno schema JavaScript Object Notation (JSON).

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073.

(13)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e ha formulato le sue osservazioni formali il 18 ottobre 2021 (8).

(14)

Alla luce della necessità di una rapida attuazione delle specifiche tecniche modificate per il certificato COVID digitale dell'UE, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 è così modificata:

1)

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Le norme di governance applicabili ai certificati a chiave pubblica in relazione al gateway per i certificati COVID digitali dell'UE a sostegno degli aspetti di interoperabilità del quadro di fiducia sono stabilite nell'allegato IV.»;

2)

sono aggiunti i seguenti articoli 5 e 6:

«Articolo 5

Una struttura comune coordinata dei dati per i dati da includere nei certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/953, che utilizza uno schema JavaScript Object Notation (JSON), figura nell'allegato V della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»;

3)

l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione;

4)

l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione;

5)

il testo che figura nell'allegato III della presente decisione è aggiunto quale allegato V.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021, che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 30.6.2021, pag. 32).

(3)  https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-public-health-considerations-additional-vaccine-doses

(4)  https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-spikevax-ema-recommendations-extra-doses-boosters

(5)  https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_it.pdf

(6)  https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_it.pdf

(7)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(8)  https://edps.europa.eu/system/files/2021-10/2021-0943%20Formal_comments_EUDCC_en.pdf


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

NORME PER LA COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO COVID DIGITALE DELL'UE

Le norme generali relative alle serie di valori stabilite nel presente allegato mirano a garantire l'interoperabilità a livello semantico e consentono implementazioni tecniche uniformi per il certificato COVID digitale dell'UE. Gli elementi contenuti nel presente allegato possono essere utilizzati per i tre diversi scenari (vaccinazione/test/guarigione) previsti dal regolamento (UE) 2021/953. Nel presente allegato sono elencati solo gli elementi che richiedono una standardizzazione semantica mediante serie di valori codificati.

La traduzione degli elementi codificati nella lingua nazionale è di competenza degli Stati membri.

Per tutti i campi di dati non menzionati nelle seguenti descrizioni delle serie di valori, la codifica è descritta nell'allegato V.

Se per qualsiasi motivo non è possibile utilizzare i sistemi di codici preferiti elencati di seguito, possono essere utilizzati altri sistemi di codici internazionali e sono predisposti suggerimenti su come mappare i codici dell'altro sistema di codici al sistema di codici preferito. Il testo (nomi visualizzati) può essere utilizzato in casi eccezionali come meccanismo di backup quando nelle serie di valori definite non è disponibile un codice adeguato.

Gli Stati membri che utilizzano altri codici nei loro sistemi mappano tali codici alle serie di valori descritte. Gli Stati membri sono responsabili di tali mappature.

Poiché alcune serie di valori basate sui sistemi di codifica di cui al presente allegato, come quelle per la codifica dei vaccini e dei test antigenici rapidi, cambiano spesso, esse sono pubblicate e aggiornate regolarmente dalla Commissione con il sostegno della rete eHealth e del comitato per la sicurezza sanitaria. Le serie di valori aggiornate sono pubblicate sul pertinente sito web della Commissione e sulla pagina web della rete eHealth. È fornita una cronologia delle modifiche.

1.   Malattia o agente in questione/malattia o agente da cui il titolare è guarito: COVID-19 (SARS-CoV-2 o una delle sue varianti)

Da utilizzare nei certificati 1, 2 e 3.

Deve essere utilizzato il codice seguente:

Codice

Visualizzazione

Nome del sistema di codici

URL del sistema di codici

OID del sistema di codici

Versione del sistema di codici

840539006

COVID-19

SNOMED CT

http://snomed.info/sct

2.16.840.1.113883.6.96

2021-01-31

2.   Vaccino o profilassi anti COVID-19

Sistema di codici preferito: SNOMED CT o classificazione ATC.

Da utilizzare nel certificato 1.

Esempi di codici da utilizzare, tratti dai sistemi di codici preferiti, sono il codice SNOMED CT 1119305005 (vaccino antigenico contro il SARS-CoV-2), 1119349007 (vaccino a mRNA contro il SARS-CoV-2) o J07BX03 (vaccini anti COVID-19).

La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente, con il sostegno della rete eHealth, una serie di valori che fissa i codici da utilizzare conformemente ai sistemi di codici stabiliti nella presente sezione. La serie di valori sarà estesa man mano che vengono sviluppati e messi in uso nuovi tipi di vaccini.

3.   Medicinale vaccinale anti COVID-19

Sistemi di codici preferiti (in ordine di preferenza):

registro dell'Unione dei medicinali per i vaccini con autorizzazione a livello dell'UE (numeri di autorizzazione);

un registro globale dei vaccini come quello che potrebbe essere istituito dall'Organizzazione mondiale della sanità;

nome del medicinale vaccinale negli altri casi. Se il nome comprende spazi vuoti, questi devono essere sostituiti da un trattino (-).

Nome della serie di valori: vaccino.

Da utilizzare nel certificato 1.

Un esempio di codice da utilizzare, tratto dai sistemi di codici preferiti, è EU/1/20/1528 (Comirnaty). Esempio di nome del vaccino da utilizzare come codice: Sputnik-V (che sta per Sputnik V).

La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente, con il sostegno della rete eHealth, una serie di valori che fissa i codici da utilizzare conformemente ai sistemi di codici stabiliti nella presente sezione.

I vaccini sono codificati utilizzando un codice esistente nella serie di valori pubblicata, anche se i loro nomi sono diversi nei vari paesi. Il motivo è che non esiste ancora un registro globale dei vaccini che copra tutti i vaccini attualmente in uso. Esempio:

per il vaccino “COVID-19 Vaccine Moderna Intramuscular Injection”, che è il nome del vaccino Spikevax in Giappone, utilizzare il codice EU/1/20/1507, che corrisponde al nome di tale vaccino nell'UE.

Qualora ciò non sia possibile o consigliabile in un caso specifico, sarà fornito un codice distinto nella serie di valori pubblicata.

4.   Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino anti COVID-19 o fabbricante del vaccino

Sistema di codici preferito:

codice organismo dell'EMA (sistema SPOR per ISO IDMP);

un registro globale dei titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini o dei fabbricanti dei vaccini, come quello che potrebbe essere istituito dall'Organizzazione mondiale della sanità;

nome dell'organismo negli altri casi. Se il nome comprende spazi vuoti, questi devono essere sostituiti da un trattino (-).

Da utilizzare nel certificato 1.

Un esempio di codice da utilizzare, tratto dal sistema di codici preferito, è ORG-100001699 (AstraZeneca AB). Esempio di nome dell'organismo da utilizzare come codice: Sinovac-Biotech (che sta per Sinovac Biotech).

La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente, con il sostegno della rete eHealth, una serie di valori che fissa i codici da utilizzare conformemente ai sistemi di codici stabiliti nella presente sezione.

Succursali diverse dello stesso titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o dello stesso fabbricante devono utilizzare un codice esistente nella serie di valori pubblicata.

Come regola generale, per lo stesso prodotto vaccinale è utilizzato il codice che si riferisce al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nell'UE, in quanto non esiste ancora un registro del fabbricante o del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concordato a livello internazionale per i vaccini. Esempi:

per l'organizzazione “Pfizer AG”, che è il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino “Comirnaty” utilizzato in Svizzera, utilizzare il codice ORG-100030215 che fa riferimento a BioNTech Manufacturing GmbH, che corrisponde al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di Comirnaty nell'UE;

per l'organizzazione “Zuellig Pharma”, che è il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino “Covid-19 Vaccine Moderna (Spikevax)” utilizzato nelle Filippine, utilizzare il codice ORG-100031184 che fa riferimento a Moderna Biotech Spain S.L., che corrisponde al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di Spikevax nell'UE.

Qualora ciò non sia possibile o consigliabile in un caso specifico, sarà fornito un codice distinto nella serie di valori pubblicata.

5.   Numero in una serie di dosi e numero complessivo di dosi di una serie

Da utilizzare nel certificato 1.

Due campi:

1)

numero in una serie di dosi di vaccino di un vaccino anti COVID-19 (N);

2)

numero complessivo di dosi di una serie di vaccinazione (C).

5.1.   Serie di vaccinazione primaria

Se la persona riceve dosi della serie di vaccinazione primaria, ovvero la serie di vaccinazione destinata a fornire sufficiente protezione nella fase iniziale, (C) rispecchia il numero complessivo di dosi della serie di vaccinazione primaria standard (ad esempio 1 o 2, a seconda del tipo di vaccino somministrato). Ciò include la possibilità di utilizzare una serie più breve (C = 1) se il protocollo di vaccinazione applicato da uno Stato membro prevede la somministrazione di un'unica dose di un vaccino bidose a persone che sono state precedentemente infettate da SARS-CoV-2. Una serie completa di vaccinazione primaria è quindi indicata con N/C = 1. Ad esempio:

1/1 indica il completamento di un ciclo di vaccinazione primaria monodose o il completamento di un ciclo di vaccinazione primaria consistente in una dose di un vaccino bidose somministrata a una persona guarita in linea con il protocollo di vaccinazione applicato da uno Stato membro;

2/2 indica il completamento di una serie di vaccinazione primaria che prevede due dosi.

Se la serie di vaccinazione primaria viene estesa, ad esempio per le persone con sistema immunitario fortemente indebolito, o se non è stato rispettato l'intervallo raccomandato tra le dosi primarie, qualsiasi siffatta dose è codificata come dose aggiuntiva rientrante nella sezione 5.2.

5.2.   Dosi aggiuntive

Se la persona riceve dosi in una fase successiva alla serie di vaccinazione primaria, tali dosi aggiuntive (X) sono indicate nei certificati corrispondenti aumentando il numero di dosi somministrate (N) e il numero complessivo di dosi (C) [ossia: (N+X)/(C+X)]. Ad esempio:

2/2 indica la somministrazione di una dose aggiuntiva successivamente a un ciclo di vaccinazione primaria monodose, o la somministrazione di una dose aggiuntiva dopo il completamento di un ciclo di vaccinazione primaria consistente in una dose di un vaccino bidose somministrata a una persona guarita in linea con il protocollo di vaccinazione applicato da uno Stato membro;

3/3 indica la somministrazione di una dose aggiuntiva successivamente a una serie di vaccinazione primaria che prevede due dosi.

Le dosi aggiuntive somministrate dopo il completamento della serie di vaccinazione primaria sono quindi indicate con (N+X)/(C+X) = 1.

I certificati di vaccinazione rilasciati entro il 31 dicembre 2021 continuano ad essere accettati anche se tali certificati seguono norme diverse per la codifica del numero in una serie di dosi o del numero complessivo di dosi della serie; a tal fine possono essere adottate misure tecniche.

Nell'ambito del quadro giuridico istituito dal regolamento (UE) 2021/953, gli Stati membri possono adottare misure per affrontare la situazione dei gruppi vulnerabili che possono ricevere dosi aggiuntive in via prioritaria. Ad esempio, se uno Stato membro decide di somministrare dosi aggiuntive solo a sottogruppi specifici della popolazione, può scegliere, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/953, di rilasciare certificati di vaccinazione che indichino la somministrazione di tali dosi aggiuntive solo su richiesta e non automaticamente. Nel caso in cui vengano adottate tali misure, gli Stati membri informano gli interessati al riguardo e del fatto che possono continuare ad utilizzare il certificato ricevuto dopo il completamento della serie di vaccinazione primaria standard.

6.   Stato membro o paese terzo in cui è stato somministrato il vaccino/effettuato il test

Sistema di codici preferito: codici paese secondo la norma ISO 3166.

Da utilizzare nei certificati 1, 2 e 3.

Contenuto della serie di valori: l'elenco completo dei codici a due lettere, disponibile come serie di valori secondo la definizione in FHIR (http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2). Se la vaccinazione o il test sono stati effettuati da un'organizzazione internazionale (come l'UNHCR o l'OMS) e non sono disponibili informazioni sul paese, è utilizzato un codice per l'organizzazione. La Commissione, con il sostegno della rete eHealth, pubblica e aggiorna periodicamente tali codici aggiuntivi.

7.   Tipo di test

Da utilizzare nel certificato 2, e nel certificato 3 qualora mediante un atto delegato sia introdotto il sostegno per il rilascio di certificati di guarigione basati su tipi di test diversi dai test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT).

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

Codice

Visualizzazione

Nome del sistema di codici

URL del sistema di codici

OID del sistema di codici

Versione del sistema di codici

LP6464-4

Amplificazione dell'acido nucleico con rilevamento della sonda

LOINC

http://loinc.org

2.16.840.1.113883.6.1

2.69

LP217198-3

Immunodosaggio rapido

LOINC

http://loinc.org

2.16.840.1.113883.6.1

2.69

8.   Fabbricante e denominazione commerciale del test utilizzato (facoltativo per i test NAAT)

Da utilizzare nel certificato 2.

Il contenuto della serie di valori comprende la selezione del test antigenico rapido elencato nell'elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19, stabilito sulla base della raccomandazione 2021/C 24/01 del Consiglio e approvato dal comitato per la sicurezza sanitaria. L'elenco è tenuto dal JRC nella banca dati dei dispositivi diagnostici in vitro e dei metodi di test COVID-19 all'indirizzo seguente: https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices/hsc-common-recognition-rat.

Per questo sistema di codici devono essere utilizzati campi pertinenti quali l'identificativo del dispositivo diagnostico, il nome del test e il fabbricante, secondo il formato strutturato del JRC disponibile all'indirizzo: https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices.

9.   Risultato del test

Da utilizzare nel certificato 2.

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

Codice

Visualizzazione

Nome del sistema di codici

URL del sistema di codici

OID del sistema di codici

Versione del sistema di codici

260415000

Non rilevato

SNOMED CT

http://snomed.info/sct

2.16.840.1.113883.6.96

2021-01-31

260373001

Rilevato

SNOMED CT

http://snomed.info/sct

2.16.840.1.113883.6.96

2021-01-31

»

ALLEGATO II

La sezione 3 dell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 è sostituita dalla seguente:

«3.   Requisiti generali

In relazione all'UCI sono soddisfatti i requisiti generali seguenti:

1)

serie di caratteri: sono ammessi solo caratteri alfanumerici US-ASCII maiuscoli (da “A” a “Z”, da “0” a “9”), con caratteri speciali aggiuntivi per la separazione da RFC3986 (1), vale a dire {'/','#',':'};

2)

lunghezza massima: i programmatori cercano di rispettare una lunghezza di 27-30 caratteri (2);

3)

prefisso della versione: si riferisce alla versione dello schema UCI. Il prefisso della versione è “01” per questa versione del documento ed è composto da due cifre;

4)

prefisso del paese: il codice paese è specificato dalla norma ISO 3166-1. Codici più lunghi (ad esempio tre e più caratteri come nel caso di “UNHCR”) sono riservati all'uso futuro;

5)

suffisso del codice/somma di controllo:

5.1

gli Stati membri possono utilizzare una somma di controllo quando è probabile che si verifichino la trasmissione, la trascrizione (umana) o altre forme di corruzione (vale a dire l'utilizzo in forma stampata);

5.2

la somma di controllo non deve essere utilizzata per convalidare il certificato e non fa tecnicamente parte dell'identificativo, bensì è utilizzata per verificare l'integrità del codice. Tale somma di controllo è la sintesi secondo la norma ISO 7812-1 (LUHN-10) (3) dell'intero UCI in formato di trasporto digitale/elettronico. La somma di controllo è separata dal resto dell'UCI da un carattere “#”.

Occorre garantire la retrocompatibilità: gli Stati membri che nel corso del tempo modificano la struttura dei loro identificativi (nella versione principale, attualmente fissata a v1) sono tenuti a garantire che due identificativi identici rappresentino la stessa dichiarazione/lo stesso certificato di vaccinazione. In altre parole, gli Stati membri non possono riciclare gli identificativi.


(1)  rfc3986 (ietf.org)

(2)  Per l'implementazione con codici QR, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione la possibilità di utilizzare una serie supplementare di caratteri fino a una lunghezza totale di 72 caratteri (compresi i 27-30 caratteri dell'identificativo stesso) per trasmettere altre informazioni. Spetta agli Stati membri definire la specifica di tali informazioni.

(3)  L'algoritmo di Luhn mod N è un'estensione dell'algoritmo di Luhn (noto anche come algoritmo mod 10) che funziona per i codici numerici ed è utilizzato ad esempio per calcolare la somma di controllo delle carte di credito. L'estensione consente all'algoritmo di funzionare con sequenze di valori su qualsiasi base (nel nostro caso caratteri alfa).».”


ALLEGATO III

«ALLEGATO V

SCHEMA JSON (JAVASCRIPT OBJECT NOTATION)

1.   Introduzione

Il presente allegato definisce la struttura tecnica dei dati per i certificati COVID digitali dell'UE (EUDCC), rappresentata come schema JSON. Il documento fornisce istruzioni specifiche relative ai singoli campi di dati.

2.   Posizione e versioni dello schema JSON

Lo schema JSON ufficiale autorevole per EUDCC è disponibile all'indirizzo https://github.com/ehn-dcc-development/ehn-dcc-schema. Altre posizioni non sono autorevoli, ma possono essere utilizzate per preparare le prossime revisioni.

Per impostazione predefinita, la versione attuale definita nel presente allegato e sostenuta da tutti i paesi attualmente impegnati nella produzione, figura all'URL indicato.

La prossima nuova versione, che deve essere sostenuta da una data definita da tutti i paesi, figura all'URL indicato mediante attribuzione di tag alle versioni (“version tagging”), descritto in dettaglio nel file Readme.

3.   Strutture comuni e requisiti generali

Un certificato COVID digitale dell'UE non può essere rilasciato se, a causa di informazioni mancanti, non è possibile compilare correttamente tutti i campi di dati conformemente alla presente specifica. Ciò non va inteso in modo da pregiudica l'obbligo degli Stati membri di rilasciare certificati COVID digitali dell'UE.

In tutti i campi le informazioni possono essere fornite utilizzando l'insieme completo di caratteri UNICODE 13.0 codificati utilizzando l'UTF-8, a meno che i caratteri non siano specificamente limitati a serie di valori o a insiemi di caratteri più ristretti.

La struttura comune è la seguente:

“JSON”: {

“ver”: <informazioni sulla versione>,

“nam”: {

<informazioni sul nome della persona>

},

“dob”: <data di nascita>,

“v” o “t” o “r”: [

{<informazioni sulla dose di vaccinazione, sul test o sulla guarigione, una voce>}

]

}

Nelle sezioni successive sono fornite informazioni dettagliate sui singoli gruppi e campi.

3.1.   Versione

Devono essere fornite informazioni sulla versione. Le versioni seguono il versionamento semantico (“Semantic Versioning” semver: https://semver.org). In fase di produzione la versione deve corrispondere a una delle versioni prodotte ufficialmente (attuale o precedenti). Per maggiori dettagli cfr. sezione JSON Schema location.

ID campo

Nome del campo

Istruzioni

ver

Versione dello schema

Deve corrispondere all'identificativo della versione dello schema utilizzata per generare l'EUDCC.

Esempio:

"ver": "1.3.0"

3.2.   Nome e data di nascita della persona

Il nome della persona è il nome ufficiale completo, corrispondente al nome indicato nei documenti di viaggio. L'identificativo della struttura è nam. Deve essere indicato esattamente 1 (un) nome della persona.

ID campo

Nome del campo

Istruzioni

nam/fn

Cognome(i)

Cognome(i) del titolare.

Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto, che deve includere tutti i cognomi. In caso di più cognomi, questi devono essere separati da uno spazio; I nomi composti che comprendono trattini o caratteri simili devono tuttavia rimanere invariati.

Esempi:

"fn": "Musterfrau-Gößinger"

"fn": "Musterfrau-Gößinger Müller"

nam/fnt

Cognome/i standard

Cognome/i del titolare traslitterato secondo la stessa convenzione utilizzata nei documenti di viaggio a lettura ottica del titolare (come le norme definite nel documento ICAO 9303 , parte 3).

Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto, che include solo i caratteri A-Z e <. Lunghezza massima: 80 caratteri (secondo la specifica ICAO 9303 ).

Esempi:

"fnt": "MUSTERFRAU<GOESSINGER"

"fnt": "MUSTERFRAU<GOESSINGER<MUELLER"

nam/gn

Nome/i

Nome/i del titolare.

Se il titolare non ha nomi, il campo deve essere tralasciato.

In tutti gli altri casi, deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto, che deve includere tutti i nomi. In caso di più nomi, questi devono essere separati da uno spazio.

Esempio:

"gn": "Isolde Erika"

nam/gnt

Nome/i standard

Nome/i del titolare traslitterato secondo la stessa convenzione utilizzata nei documenti di viaggio a lettura ottica del titolare (come da norme definite nel documento ICAO 9303 , parte 3).

Se il titolare non ha nomi, il campo deve essere tralasciato.

In tutti gli altri casi, deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto, che include solo i caratteri A-Z e <. Lunghezza massima: 80 caratteri.

Esempio:

"gnt": "ISOLDE<ERIKA"

dob

Data di nascita

Data di nascita del titolare dell'EUDCC.

Data completa o parziale senza ora, limitata all'intervallo tra 1900-01-01 e 2099-12-31.

Se è nota la data di nascita completa o parziale, deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Se non è nota la data di nascita, anche solo parzialmente, il campo deve essere impostato su una stringa vuota "". Il contenuto del campo dovrebbe corrispondere alle informazioni riportate sui documenti di viaggio.

Se sono disponibili informazioni sulla data di nascita, utilizzare uno dei seguenti formati ISO 8601. Altre opzioni non sono supportate.

YYYY-MM-GG

AAAA-MM

YYYY

(L'app di verifica può indicare le parti mancanti della data di nascita utilizzando la stessa convenzione “XX” utilizzata nei documenti di viaggio a lettura ottica, ad esempio 1990-XX-XX.)

Esempi:

"dob": "1979-04-14"

"dob": "1901-08"

"dob": "1939"

"dob": ""

3.3.   Gruppi per informazioni specifiche relative al tipo di certificato

Lo schema JSON supporta tre gruppi di voci comprendenti informazioni specifiche relative al tipo di certificato. Ogni EUDCC deve contenere esattamente 1 (un) gruppo. Non sono ammessi gruppi vuoti.

Identificativo del gruppo

Nome del gruppo

Voci

v

Gruppo Vaccinazione

Se presente, deve contenere esattamente 1 (una) voce che descriva esattamente 1 (una) dose di vaccinazione (una dose).

t

Gruppo Test

Se presente, deve contenere esattamente 1 (una) voce che descriva esattamente 1 (un) risultato del test.

r

Gruppo Guarigione

Se presente, deve contenere esattamente 1 (una) voce che descrive 1 (una) dichiarazione di guarigione.

4.   Informazioni specifiche relative al tipo di certificato

4.1.   Certificato di vaccinazione

Il gruppo Vaccinazione, se presente, deve contenere esattamente 1 (una) voce che descriva esattamente un evento vaccinale (una dose). Tutti gli elementi del gruppo Vaccinazione sono obbligatori, i valori vuoti non sono supportati.

ID campo

Nome del campo

Istruzioni

v/tg

Malattia o agente in questione: COVID-19 (SARS-CoV-2 o una delle sue varianti)

Un valore codificato dalla serie di valori

disease-agent-targeted.json.

Questa serie di valori ha un'unica voce 840539006, che è il codice per la COVID-19 dallo SNOMED CT (GPS).

Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto.

Esempio:

"tg": "840539006"

v/vp

Vaccino o profilassi anti COVID-19

Tipo di vaccino o profilassi utilizzato/a.

Un valore codificato dalla serie di valori

vaccine-prophylaxis.json.

La serie di valori è distribuita dal Gateway dell'EUDCC.

Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto.

Esempio:

"vp": "1119349007" (un vaccino anti SARS-CoV-2 mRNA)

v/mp

Prodotto vaccinale anti COVID-19

Medicinale utilizzato per questa dose specifica di vaccino. Un valore codificato dalla serie di valori

vaccine-medicinal-product.json.

La serie di valori è distribuita dal Gateway dell'EUDCC.

Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Esempio:

"mp": "EU/1/20/1528" (Comirnaty)

v/ma

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino anti COVID-19 o fabbricante del vaccino

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o fabbricante, se non è presente alcun titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Un valore codificato dalla serie di valori

vaccine-mah-manf.json.

La serie di valori è distribuita dal Gateway dell'EUDCC.

Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Esempio:

"ma": "ORG-100030215" (Biontech Manufacturing GmbH)

v/dn

Numero in una serie di dosi

Numero sequenziale (numero intero positivo) della dose somministrata durante questo evento vaccinale. 1 per la prima dose, 2 per la seconda dose, ecc. Ulteriori norme specifiche sono contenute nell'allegato II, punto 5.

Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto.

Esempi:

"dn": "1" (prima dose)

"dn": "2" (seconda dose)

"dn": "3" (terza dose)

v/sd

Numero complessivo di dosi della serie

Numero complessivo di dosi (numero intero positivo) della serie di vaccinazione. Norme più specifiche sono contenute nella sezione 5 dell'allegato II.

Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto.

Esempi:

"sd": "1" (in caso di un ciclo di vaccinazione primaria che prevede 1 dose)

"sd": "2" (nel caso di una serie di vaccinazione primaria che prevede 2 dosi o una dose aggiuntiva dopo un ciclo di vaccinazione primaria che prevede 1 dose)

"sd": "3" (ad esempio nel caso di dosi aggiuntive dopo una serie di vaccinazione primaria che prevede 2 dosi)

v/dt

Data della vaccinazione

La data in cui è stata ricevuta la dose indicata, nel formato AAAA-MM-GG (data completa senza ora). Altri formati non sono supportati.

Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Esempio:

"dt": "2021-03-28"

v/co

Stato membro o paese terzo in cui è stato somministrato il vaccino

Paese espresso come codice ISO3166 a due lettere (RACCOMANDATO) o come riferimento a un'organizzazione internazionale responsabile dell'evento vaccinale (come l'UNHCR o l'OMS). Un valore codificato dalla serie di valori country-2-codes.json.

La serie di valori è distribuita dal Gateway dell'EUDCC.

Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo.

Esempio:

"co": "CZ"

"co": "UNHCR"

v/is

Soggetto che ha rilasciato il certificato

Nome dell'organizzazione che ha rilasciato il certificato. Gli identificatori sono ammessi come parte del nome, si raccomanda di non utilizzarli singolarmente senza il nome in formato testo. Massimo 80 caratteri UTF-8.

Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Esempio:

"is": "Ministero della Sanità della Repubblica ceca"

"is": "Centro di vaccinazione distretto 3 sud"

v/ci

Identificativo univoco del certificato

Identificativo unico del certificato (UVCI) come specificato all'indirizzo https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf

L'inclusione della somma di controllo è facoltativa. Si può aggiungere il prefisso "URN:UVCI:".

Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto.

Esempi:

"ci": "URN:UVCI:01:NL:187/37512422923"

"ci": "URN:UVCI:01:AT:10807843F94AEE0EE5093FBC254BD813#B"

4.2.   Certificato di test

Il gruppo Test, se presente, deve contenere esattamente 1 (una) voce che descriva esattamente un risultato di test.

ID campo

Nome del campo

Istruzioni

t/tg

Malattia o agente in questione: COVID-19 (SARS-CoV-2 o una delle sue varianti)

Un valore codificato dalla serie di valori disease-agent-targeted.json.

Questa serie di valori ha un'unica voce 840539006, che è il codice per la COVID-19 dallo SNOMED CT (GPS).

Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto.

Esempio:

"tg": "840539006"

t/tt

Tipo di test Il tipo di test utilizzato, in base al materiale oggetto del test.

Un valore codificato dalla serie di valori test-type.json (sulla base del LOINC). Non sono ammessi valori al di fuori della serie di valori.

Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto.

Esempio:

"tt": "LP6464-4" (Amplificazione dell'acido nucleico con rilevamento della sonda)

"tt": "LP217198-3" (Immunodosaggio rapido)

t/nm

Nome del test (solo test di amplificazione dell'acido nucleico)

Nome del test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT) utilizzato. Il nome dovrebbe comprendere il nome del fabbricante del test e il nome commerciale del test, separati da una virgola.

per il NAAT: campo facoltativo.

per il RAT: il campo non deve essere utilizzato, in quanto il nome del test è fornito indirettamente attraverso l'identificatore del dispositivo di test (t/ma).

Se fornito, il campo non deve essere vuoto.

Esempio:

"nm": "ELITechGroup, SARS-CoV-2 ELITe MGB® Kit"

t/ma

Identificatore del dispositivo di test (solo test antigenici rapidi)

Identificatore del dispositivo del test antigenico rapido (RAT) dalla banca dati del JRC. Serie di valori (elenco comune del CSS):

tutti i test antigenici rapidi nell'elenco comune del CSS (dati leggibili);

https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices/hsc-common-recognition-rat (lettura ottica, i valori del campo id_device inclusi nella lista formano la serie di valori).

Nei paesi UE/SEE, gli emittenti rilasciano certificati solo per test appartenenti alla serie di valori attualmente valida. La serie di valori dev'essere aggiornata ogni 24 ore.

I valori che non rientrano nella serie di valori possono essere utilizzati nei certificati rilasciati da paesi terzi, ma gli identificatori devono comunque provenire dalla banca dati del JRC. Non è consentito l'uso di altri identificatori, come quelli forniti direttamente dai fabbricanti dei test.

La verifica individua i valori non appartenenti alla serie di valori aggiornati e segnala i certificati che li riportano come non validi. Se un identificatore è rimosso dalla serie di valori, i certificati che lo riportano possono essere accettati per un massimo di 72 ore dopo la rimozione.

La serie di valori è distribuita dal Gateway dell'EUDCC.

per il RAT: deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto.

per il NAAT: il campo non deve essere utilizzato, anche se l'identificatore del test NAA è disponibile nella banca dati del JRC.

Esempio:

"ma": "344" (SD BIOSENSOR Inc, STANDARD F COVID-19 Ag FIA)

t/sc

Data e ora del prelievo del campione

La data e l'ora del prelievo del campione. L'ora comprende informazioni sul fuso orario. Il valore non deve indicare l'orario in cui è stato emesso il risultato del test.

Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto.

Utilizzare uno dei seguenti formati ISO 8601. Altre opzioni non sono supportate.

YYYY-MM-GGThh:mm:ssZ

YYYY-MM-GGThh:mm:ss[+-]hh

YYYY-MM-GGThh:mm:ss[+-]hhmm

YYYY-MM-GGThh:mm:ss[+-]hh:mm

Esempi:

"sc": "2021-08-20T10:03:12Z" (ora UTC)

"sc": "2021-08-20T12:03:12+02" (ora CEST)

"sc": "2021-08-20T12:03:12+0200" (ora CEST)

"sc": "2021-08-20T12:03:12+02:00" (ora CEST)

t/tr

Risultato del test

Il risultato del test. Un valore codificato dalla serie di valori test-result.json (sulla base dello SNOMED CT, GPS).

Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto.

Esempio:

"tr": "260415000" (Non rilevato)

t/tc

Centro o struttura in cui è stato effettuato il test

Nome della persona che ha effettuato il test. Gli identificatori sono ammessi come parte del nome, si raccomanda di non utilizzarli singolarmente senza il nome in formato testo. Massimo 80 caratteri UTF-8. Eventuali caratteri supplementari devono essere troncati. Il nome non è soggetto a verifica automatizzata.

Per i test NAAT: deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto.

Per i test RAT: campo facoltativo. Se presente, non deve essere vuoto.

Esempio:

"tc": "Centro di test regione ovest 245"

t/co

Stato membro o paese terzo in cui è stato effettuato il test

Paese espresso come codice ISO3166 a due lettere (RACCOMANDATO) o come riferimento a un'organizzazione internazionale responsabile dell'esecuzione del test (come l'UNHCR o l'OMS). Un valore codificato della serie di valori country-2-codes.json.

La serie di valori è distribuita dal Gateway dell'EUDCC.

Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo.

Esempi:

"co": "CZ"

"co": "UNHCR"

t/is

Soggetto che ha rilasciato il certificato

Nome dell'organizzazione che ha rilasciato il certificato. Gli identificatori sono ammessi come parte del nome, si raccomanda di non utilizzarli singolarmente senza il nome in formato testo. Massimo 80 caratteri UTF-8.

Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto.

Esempi:

"is": "Ministero della Sanità della Repubblica ceca"

"is": "Autorità sanitaria della regione nordoccidentale"

t/ci

Identificativo univoco del certificato

Identificativo unico del certificato (UVCI) come specificato all'indirizzo vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf (europa.eu)

L'inclusione della somma di controllo è facoltativa. Si può aggiungere il prefisso "URN:UVCI:" .

Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto.

Esempi:

"ci": "URN:UVCI:01:NL:187/37512422923"

"ci": "URN:UVCI:01:AT:10807843F94AEE0EE5093FBC254BD813#B"

4.3.   Certificato di guarigione

Il gruppo Guarigione, se presente, deve contenere esattamente 1 (una) voce che descrive esattamente una dichiarazione di guarigione. Tutti gli elementi del gruppo Guarigione sono obbligatori, i valori vuoti non sono supportati.

ID campo

Nome del campo

Istruzioni

r/tg

Malattia o agente da cui il titolare è guarito: COVID-19 (SARS-CoV-2 o una delle sue varianti)

Un valore codificato dalla serie di valori

disease-agent-targeted.json.

Questa serie di valori ha un'unica voce 840539006, che è il codice per la COVID-19 dallo SNOMED CT (GPS).

Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto.

Esempio:

"tg": "840539006"

r/fr

Data in cui il titolare è risultato per la prima volta positivo al test NAAT

La data in cui è stato raccolto il campione per il test NAAT che ha dato esito positivo, nel formato YYYY-MM-GG (data completa senza ora). Altri formati non sono supportati.

Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto.

Esempio:

"fr": "2021-05-18"

r/co

Stato membro o paese terzo in cui è stato effettuato il test;

Paese espresso come codice ISO3166 a due lettere (RACCOMANDATO) o come riferimento a un'organizzazione internazionale responsabile dell'esecuzione del test (come l'UNHCR o l'OMS). Un valore codificato della serie di valori

country-2-codes.json.

La serie di valori è distribuita dal Gateway dell'EUDCC.

Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo.

Esempi:

"co": "CZ"

"co": "UNHCR"

r/is

Soggetto che ha rilasciato il certificato

Nome dell'organizzazione che ha rilasciato il certificato. Gli identificatori sono ammessi come parte del nome, si raccomanda di non utilizzarli singolarmente senza il nome in formato testo. Massimo 80 caratteri UTF-8.

Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Esempio:

"is": "Ministero della Sanità della Repubblica ceca"

"is": "Ospedale universitario centrale"

r/df

Certificato valido dal

La prima data in cui il certificato è considerato valido. La data non deve essere precedente alla data calcolata come r/fr + 11 giorni.

La data deve essere fornita nel formato YYYY-MM-GG (data completa senza ora). Altri formati non sono supportati.

Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto.

Esempio:

"df": "2021-05-29"

r/du

Certificato valido fino al

L'ultima data in cui il certificato è considerato valido, indicata dall'emittente del certificato. La data non deve essere successiva alla data calcolata come r/fr + 180 giorni.

La data deve essere fornita nel formato YYYY-MM-GG (data completa senza ora). Altri formati non sono supportati.

Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto.

Esempio:

"du": "2021-11-14"

r/ci

Identificativo univoco del certificato

Identificativo unico del certificato (UVCI) come specificato all'indirizzo vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf (europa.eu)

L'inclusione della somma di controllo è facoltativa. Si può aggiungere il prefisso "URN:UVCI:".

Deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto.

Esempi:

"ci": "URN:UVCI:01:NL:187/37512422923"

"ci": "URN:UVCI:01:AT:10807843F94AEE0EE5093FBC254BD813#B".

»

Rettifiche

18.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 410/197


Rettifica del regolamento (EU) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 57 del 18 febbraio 2021 )

Pagina 62, allegato V, punto 3, primo comma:

anziché:

«[…]

Ai fini dell'attuazione del presente comma si applicano le formule seguenti:

relativamente alla lettera a) di cui sopra: If Ci ≥ MFCi the Member State i receives MFCi

relativamente alla lettera b) di cui sopra: If Ci ≥ MFCi the Member State i receives Ci

[…]»,

leggasi:

«[…]

Ai fini dell'attuazione del presente comma si applicano le formule seguenti:

relativamente alla lettera a) di cui sopra: se Ci ≥ MFCi lo Stato membro i riceve MFCi

relativamente alla lettera b) di cui sopra: se Ci < MFCi lo Stato membro i riceve Ci

[…]».


18.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 410/198


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/771 della Commissione, del 21 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 165 dell’11 maggio 2021 )

Pagina 26, articolo 1, paragrafo 4, lettera d):

anziché:

«d)

le informazioni di cui all’allegato III, punto 2.1, primo comma, del regolamento (UE) 2018/848;»,

leggasi:

«d)

le informazioni di cui all’allegato III, punto 2.1.1, del regolamento (UE) 2018/848;».


18.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 410/199


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione, del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 238 del 6 luglio 2021 )

Pagina 76, articolo 1, paragrafo 1, primo comma,

anziché:

«1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari della Turchia, attualmente classificati ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 00, 7208 54 00, ex 7211 13 00 (codice TARIC 7211130019), ex 7211 14 00 (codice TARIC 7211140095), ex 7211 19 00 (codice TARIC 7211190095), ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226191095), ex 7226 91 91 (codice TARIC 7226919119) e 7226 91 99.»,

leggasi:

«1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari della Turchia, attualmente classificati ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 00, 7208 54 00, ex 7211 13 00 (codice TARIC 7211130019), ex 7211 14 00 (codici TARIC 7211140010, 7211140095), ex 7211 19 00 (codici TARIC 7211190010, 7211190095), ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226191095), ex 7226 91 91 (codice TARIC 7226919119) e 7226 91 99.».


18.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 410/200


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 334 del 31 dicembre 2018 )

Pagina 38, articolo 76, punto 3, parte introduttiva,

anziché:

«Il paragrafo 49 è sostituito dal seguente:»,

leggasi:

«L’articolo 49 è sostituito dal seguente:».