ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 231

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
30 giugno 2021


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta

1

 

*

Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013

21

 

*

Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione

60

 

*

Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno

94

 

*

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

159

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

30.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 231/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/1056 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2021

che istituisce il Fondo per una transizione giusta

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1)

Il quadro normativo che disciplina la politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (5) («accordo di Parigi»), proseguendo gli sforzi volti a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 oC sopra i livelli preindustriali, e agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi verdi. Il presente regolamento dovrebbe dare attuazione a una delle priorità definite nella comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» e fa parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile, che fornisce finanziamenti mirati mediante il meccanismo per una transizione giusta nel contesto della politica di coesione, in modo da affrontare i costi sociali, economici e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare, nella quale le eventuali emissioni residue di gas a effetto serra siano compensate da assorbimenti equivalenti.

(2)

La transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare costituisce uno dei principali obiettivi strategici dell'Unione. Il 12 dicembre 2019 il Consiglio europeo ha approvato l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Anche se la lotta ai cambiamenti climatici e il degrado ambientale apporterà vantaggi a tutti nel lungo termine, creando però nel medio termine sia opportunità che sfide, il punto di partenza della transizione non è lo stesso per tutte le regioni e tutti gli Stati membri, né essi dispongono di identiche capacità di reazione. Alcuni sono in posizione più avanzata rispetto ad altri, e la transizione comporta effetti sociali, economici e ambientali di portata maggiore per le regioni che dipendono fortemente dai combustibili fossili a fini energetici, specialmente carbone, lignite, torba e scisto bituminoso, o dalle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra. Tale situazione crea non solo il rischio che la transizione dell'Unione avvenga a velocità diverse per quanto riguarda l'azione per il clima, ma anche quello di aggravare le disparità tra le regioni, a scapito degli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale.

(3)

Per compiersi con successo ed essere socialmente accettabile per tutti, la transizione deve essere equa e inclusiva. Pertanto, l'Unione, gli Stati membri e le loro regioni devono tenerne presenti le implicazioni sociali, economiche e ambientali fin dall'inizio e impiegare tutti gli strumenti possibili per attenuare le conseguenze negative. Il bilancio dell'Unione svolge un ruolo importante a tale riguardo.

(4)

Come indicato nella comunicazione «Il Green Deal europeo» e nel piano di investimenti per un'Europa sostenibile, il meccanismo per una transizione giusta dovrebbe integrare le altre azioni del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027. Abbinando le spese del bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima a quelle con finalità sociali a livello regionale e puntando a standard sociali e ambientali elevati, il meccanismo dovrebbe contribuire a far fronte alle conseguenze sociali, economiche e ambientali, in particolare per i lavoratori colpiti dalla transizione verso una neutralità climatica dell'Unione entro il 2050.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe istituire il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund — JTF) che costituisce uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione. Gli obiettivi del JTF sono di attenuare gli effetti negativi della transizione climatica fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori più colpiti dai cambiamenti nonché promuovere una transizione socioeconomica equilibrata. In linea con il singolo obiettivo specifico del JTF, le azioni sostenute dallo stesso JTF dovrebbero contribuire direttamente ad alleviare gli effetti della transizione, attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione e finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale. Il singolo obiettivo specifico del JTF è istituito allo stesso livello degli obiettivi strategici di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), tra i quali è menzionato.

(6)

Riflettendo il Green Deal europeo come strategia di crescita sostenibile dell'Unione e l'importanza di far fronte al cambiamento climatico in linea con gli impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il JTF intende contribuire all'integrazione nelle politiche dell'azione per il clima e della sostenibilità ambientale e al raggiungimento di un obiettivo complessivo del 30 % della spesa del bilancio dell'Unione a sostegno degli obiettivi climatici e all'ambizione di destinare il 7,5 % della spesa annuale nell'ambito del quadro finanziario pluriennale agli obiettivi di biodiversità nel 2024 e il 10 % della spesa annuale nell'ambito del quadro finanziario pluriennale agli obiettivi di biodiversità nel 2026 e 2027, tenendo conto delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e biodiversità. Le risorse della dotazione specifica del JTF si aggiungono agli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo generale di destinare il 30 % della spesa di bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima. Tali risorse dovrebbero contribuire pienamente al conseguimento di tale obiettivo, unitamente alle risorse trasferite su base volontaria dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) istituito dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). In tale ambito, il JTF dovrebbe sostenere attività che rispettino le norme e le priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e assicurino la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio lungo il percorso che porterà al conseguimento della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050.

(7)

Le risorse del JTF dovrebbero essere complementari alle risorse disponibili per la politica di coesione.

(8)

La transizione verso un'economia climaticamente neutra rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri. Essa sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri che dipendono fortemente, o che hanno dipeso fortemente fino a tempi recenti, dai combustibili fossili o da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, che è necessario eliminare gradualmente o che devono adattarsi alla transizione verso un’economia climaticamente neutra, e che sono privi dei mezzi finanziari necessari. Il JTF dovrebbe pertanto riguardare tutti gli Stati membri, ma la distribuzione dei suoi mezzi finanziari dovrebbe concentrarsi sui territori più colpiti dal processo di transizione climatica e tale distribuzione dovrebbe tenere conto della capacità degli Stati membri di finanziare gli investimenti necessari per compiere la transizione verso un'economia climaticamente neutra.

(9)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tali regole sono stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) («regolamento finanziario») e definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, premi, esecuzione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso dei periti esterni, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate a norma dell'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.

(10)

Al fine di garantire l'uso efficace delle sue risorse, l'accesso al JTF dovrebbe essere limitato al 50 % della dotazione nazionale per gli Stati membri che non si sono ancora impegnati a conseguire l'obiettivo, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, di conseguire la neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, mentre l'altro 50 % verrà reso disponibile per la programmazione una volta accettato tale impegno. Al fine di garantire equità e parità di trattamento degli Stati membri, qualora uno Stato membro non si sia impegnato a conseguire l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2022, l'impegno di bilancio per l'anno precedente dovrebbe essere integralmente disimpegnato l'anno successivo.

(11)

In conformità del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (11) ed entro i limiti delle risorse ivi stanziate, nell'ambito del JTF dovrebbero essere attuate misure per la ripresa e la resilienza volte a far fronte all'impatto senza precedenti della crisi COVID-19. Tali risorse aggiuntive dovrebbero essere utilizzate in modo da garantire il rispetto dei termini stabiliti da detto regolamento.

(12)

Il presente regolamento dovrebbe individuare i tipi di investimenti per i quali sarebbe consentito il sostegno alle spese da parte del JTF. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto degli impegni e delle priorità climatiche, ambientali e sociali dell'Unione. L'elenco degli investimenti dovrebbe comprendere quelli che sostengono le economie locali stimolando il loro potenziale endogeno di crescita conformemente alle rispettive strategie di specializzazione intelligente, incluso se del caso il turismo sostenibile. Gli investimenti devono essere sostenibili a lungo termine, tenendo presenti tutti gli obiettivi del Green Deal europeo. I progetti finanziati dovrebbero contribuire alla transizione verso un'economia sostenibile, climaticamente neutra e circolare, anche mediante misure volte ad aumentare l'efficienza delle risorse. L'incenerimento dei rifiuti non dovrebbe ricevere sostegno dato che tale attività rientra nella parte inferiore della gerarchia dei rifiuti nell'economia circolare. Dovrebbero essere ammissibili i servizi di consulenza che contribuiscono all'attuazione delle misure sostenute dal JTF. La rinaturalizzazione di siti, lo sviluppo di infrastrutture verdi e la gestione delle risorse idriche dovrebbero poter essere sostenuti nell'ambito di un progetto di ripristino di terreni. Nel sostenere le misure di efficienza energetica, il JTF dovrebbe poter fornire sostegno a investimenti come quelli che contribuiscono a ridurre la povertà energetica, principalmente attraverso miglioramenti a livello di efficienza energetica del patrimonio abitativo. Il JTF dovrebbe anche poter sostenere lo sviluppo di tecnologie innovative di stoccaggio.

(13)

Al fine di proteggere i cittadini più vulnerabili agli effetti della transizione climatica, il JTF dovrebbe anche prevedere lo sviluppo e la riconversione delle competenze professionali, compresa la formazione, dei lavoratori interessati, indipendentemente dal fatto che abbiano ancora un lavoro o l'abbiano perso a causa della transizione. Il JTF dovrebbe mirare ad aiutarli ad adattarsi alle nuove opportunità occupazionali. Il JTF dovrebbe inoltre fornire a chi cerca un'occupazione qualsiasi forma adeguata di sostegno, comprese assistenza nella ricerca di lavoro e possibilità di inclusione attiva nel mercato del lavoro. Il JTF dovrebbe poter sostenere tutte le persone in cerca di un'occupazione che hanno perso il lavoro in settori colpiti dalla transizione in una regione interessata dal piano territoriale per una transizione giusta, anche se i lavoratori che sono stati licenziati non risiedono in tale regione. Occorrerebbe prestare la dovuta attenzione ai cittadini a rischio di povertà energetica, in particolare nell'attuazione di misure di efficienza energetica volte a migliorare le condizioni dell'edilizia popolare.

(14)

Dovrebbe essere consentito il sostegno alle attività nei settori dell'istruzione e dell'inclusione sociale, nonché il sostegno alle infrastrutture sociali per quanto riguarda le strutture per la cura dell'infanzia e l'assistenza agli anziani e nei centri di formazione, a condizione che tali attività siano adeguatamente giustificate nei piani territoriali per una transizione giusta. Per quanto riguarda l'assistenza agli anziani, dovrebbe essere mantenuto il principio della promozione dell'assistenza di prossimità. I servizi sociali e pubblici in tali settori potrebbero completare la combinazione di investimenti. Tutto il sostegno fornito in detti settori dovrebbe richiedere un'adeguata giustificazione nei piani territoriali per una transizione giusta e dovrebbe seguire gli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali.

(15)

Per affrontare la situazione specifica e il ruolo delle donne nella transizione all'economia climaticamente neutra, è opportuno promuovere la parità di genere. La partecipazione delle donne al mercato del lavoro, l'imprenditorialità femminile e la parità retributiva svolgono un ruolo importante per garantire pari opportunità. Il JTF dovrebbe inoltre prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili che risentono in modo sproporzionato degli effetti negativi della transizione, quali i lavoratori con disabilità. L'identità delle comunità minerarie deve essere preservata e la continuità delle comunità passate e future deve essere salvaguardata. Ciò implica prestare particolare attenzione al loro patrimonio minerario tangibile e non tangibile, compresa la loro cultura.

(16)

Al fine di potenziare la diversificazione economica dei territori colpiti dalla transizione, il JTF dovrebbe fornire sostegno alle imprese e agli attori economici, anche attraverso il sostegno agli investimenti produttivi nelle micro, piccole e medie imprese (12) (PMI). Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione. Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti produttivi dovrebbero ricevere sostegno unicamente se necessari per attenuare le perdite occupazionali dovute alla transizione, mediante la creazione o la protezione di un numero importante di posti di lavoro ma senza causare delocalizzazione né derivare da una delocalizzazione. Gli investimenti negli impianti industriali esistenti, compresi quelli interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, dovrebbero essere ammessi se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050 e si mantengono significativamente al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), e se comportano la protezione di un numero significativo di posti di lavoro. Tutti gli investimenti di questo tipo dovrebbero essere giustificati con tali considerazioni nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno e la politica di coesione, è opportuno che il sostegno alle imprese sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e, in particolare, che il sostegno agli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI sia limitato alle imprese site in regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE.

(17)

Al fine di assicurare flessibilità alla programmazione delle risorse del JTF per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del JTF o programmare le risorse del JTF a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di programmi che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+ o dal Fondo di coesione. In conformità del regolamento (UE) 2021/1060 le risorse del JTF potrebbero essere integrate su base volontaria da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+. In questo caso, gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta.

(18)

Il sostegno del JTF dovrebbe essere subordinato all'efficace attuazione di un processo di transizione in un territorio specifico per realizzare un'economia climaticamente neutra. Sotto tale aspetto gli Stati membri dovrebbero redigere, nell'ambito di un dialogo sociale e in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, conformemente alla pertinente disposizione del regolamento (UE) 2021/1060 sul partenariato, e con il sostegno della Commissione, piani territoriali per una transizione giusta che definiscono un processo di transizione coerente con i rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per una transizione giusta, da basare sulla piattaforma esistente per le regioni carbonifere in transizione, per consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutti i settori interessati. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i comuni e le città siano coinvolti nell'attuazione delle risorse del JTF e che le loro esigenze in tale contesto siano prese in considerazione.

(19)

I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero individuare i territori maggiormente danneggiati, sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del JTF, e descrivere le azioni specifiche da intraprendere per conseguire gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e realizzare un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, in particolare in riferimento alla riconversione o alla chiusura di impianti per la produzione di combustibili fossili o di altre attività ad alta intensità di gas a effetto serra. Tali territori dovrebbero essere definiti con precisione e corrispondere al livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica («regioni NUTS di livello 3»), come stabilito dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), o farne parte. I piani dovrebbero definire le sfide e le esigenze di tali territori, tenendo conto dei rischi di spopolamento, e individuare il tipo di operazioni necessarie per contribuire alla creazione di posti di lavoro al livello dei beneficiari del piano e in modo da garantire lo sviluppo coerente di attività economiche resilienti ai cambiamenti climatici ma al contempo coerenti con la transizione verso un'economia climaticamente neutra e con gli obiettivi del Green Deal europeo. Laddove tali territori siano individuati, è opportuno prestare ulteriore attenzione alle specificità delle isole, delle zone insulari e delle regioni ultraperiferiche in cui le caratteristiche geografiche e socioeconomiche possono richiedere un approccio diverso per sostenere il processo di transizione verso un'economia climaticamente neutra. Dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario del JTF unicamente gli investimenti realizzati in conformità dei piani territoriali per una transizione giusta. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero far parte dei programmi, che ricevono sostegno, a seconda dei casi, dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o dal JTF, che sono approvati dalla Commissione.

(20)

Al fine di intensificare l'orientamento ai risultati nell'uso delle risorse del JTF, è opportuno che la Commissione, in linea con il principio di proporzionalità, possa applicare rettifiche finanziarie nel caso di grave mancato conseguimento dei target finali definiti per l'obiettivo specifico del JTF.

(21)

Al fine di stabilire l'opportuno quadro finanziario per il JTF, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire la ripartizione annuale delle risorse disponibili per ogni Stato membro.

(22)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire fornire sostegno alla popolazione, all'economia e all'ambiente dei territori che fanno fronte a trasformazioni economiche e sociali nella transizione verso un'economia climaticamente neutra, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri in ragione del divario nei livelli di sviluppo delle varie regioni e del ritardo delle regioni meno favorite, nonché dei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, ma, a motivo della necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23)

In vista dell'adozione del presente regolamento dopo l'avvio del periodo di programmazione e tenendo conto della necessità di attuare il JTF in modo coordinato e armonizzato, e al fine di consentirne la rapida attuazione, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund, JTF) al fine di fornire sostegno alle persone, alle economie e all'ambiente dei territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050.

Il regolamento stabilisce l'obiettivo specifico del JTF, la sua copertura geografica e le sue risorse, l'ambito di applicazione del sostegno in relazione all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060, come anche le disposizioni specifiche di programmazione e gli indicatori necessari per la sorveglianza.

Articolo 2

Obiettivo specifico

In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060 il JTF contribuisce al singolo obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi.

Articolo 3

Copertura geografica e risorse per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita»

1.   Il JTF fornirà sostegno all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» in tutti gli Stati membri.

2.   Le risorse del JTF per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» che sono disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 7 500 000 000 EUR a prezzi 2018, come stabilito all'articolo 110, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2021/1060.

3.   Le risorse di cui al paragrafo 2 possono essere integrate, a seconda dei casi, da risorse aggiuntive stanziate nel bilancio dell'Unione e da altre risorse in conformità dell'atto di base applicabile.

4.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che stabilisce la ripartizione annuale delle risorse disponibili, tra cui le eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 3, tra gli Stati membri, secondo le dotazioni di cui all'allegato I.

Articolo 4

Risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa

1.   Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094 sono attuate nell'ambito del presente regolamento con un importo di 10 000 000 000 EUR a prezzi 2018 di cui all'articolo 109, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060 e fermo restando l'articolo 3, paragrafi 3, 4, 7 e 9, del regolamento (UE) 2020/2094.

Tale importo è considerato «altre risorse» di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento. Come previsto all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094, tale importo costituisce un'entrata con destinazione specifica esterna ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

2.   L'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è reso disponibile per gli impegni di bilancio nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per gli anni dal 2021 al 2023, in aggiunta alle risorse di cui all'articolo 3, come segue:

2021: 2 000 000 000 EUR;

2022: 4 000 000 000 EUR;

2023: 4 000 000 000 EUR.

È altresì messo a disposizione, a titolo delle risorse di cui al primo comma, un importo di 15 600 000 EUR a prezzi 2018 per le spese amministrative.

3.   La ripartizione annuale tra Stati membri dell'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è stabilita nella decisione della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, secondo le dotazioni di cui all'allegato I.

4.   In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento finanziario, le regole di disimpegno di cui al titolo VII, capo IV, del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano agli impegni di bilancio riguardanti le risorse di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, tali risorse non sono utilizzate per un programma o un'azione successivi.

5.   I pagamenti ai programmi sono imputati all'impegno aperto meno recente del JTF, iniziando in primo luogo con gli impegni dalle risorse di cui al paragrafo 1, primo comma, fino al loro esaurimento.

Articolo 5

Meccanismo di ricompensa verde

1.   Qualora, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, le risorse del JTF siano integrate prima del 31 dicembre 2024, le risorse aggiuntive sono ripartite fra gli Stati membri sulla base delle quote nazionali di cui all'allegato I.

2.   Qualora, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento, le risorse del JTF siano integrate dopo il 31 dicembre 2024, le risorse aggiuntive sono ripartite tra gli Stati membri secondo la metodologia di cui al secondo comma del presente paragrafo, sulla base della variazione delle emissioni di gas a effetto serra dei loro impianti industriali nel periodo dal 2018 all'ultimo anno per il quale sono disponibili dati, quali comunicati a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). La variazione delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro è calcolata aggregando le emissioni di gas a effetto serra unicamente delle regioni NUTS di livello 3 individuate nei piani territoriali per una transizione giusta a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento.

L'assegnazione di risorse aggiuntive per ciascuno Stato membro è determinata conformemente a quanto segue:

a)

per gli Stati membri che hanno conseguito una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra conseguita da ciascuno Stato membro è calcolata esprimendo il livello delle emissioni di gas a effetto serra dell'ultimo anno di riferimento quale percentuale rispetto alle emissioni di gas a effetto serra osservate nel 2018; per gli Stati membri che non hanno conseguito una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, tale percentuale è fissata al 100 %;

b)

la quota finale per ciascuno Stato membro è ottenuta dividendo le quote nazionali di cui all'allegato I per le percentuali risultanti dalla lettera a); e

c)

il risultato del calcolo di cui alla lettera b) è riproporzionato per ottenere un totale del 100 %.

3.   Gli Stati membri includono le risorse aggiuntive nei loro programmi e presentano una modifica del programma conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 6

Dotazioni specifiche per le regioni ultraperiferiche e le isole

Nell'elaborare i rispettivi piani territoriali per una transizione giusta conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri tengono in particolare considerazione la situazione delle isole e delle regioni ultraperiferiche che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, tenendo conto delle loro necessità specifiche riconosciute negli articoli 174 e 349 TFUE.

Quando includono tali territori nei rispettivi piani territoriali per una transizione giusta, gli Stati membri stabiliscono l'importo specifico assegnato a tali territori con la relativa giustificazione, tenendo conto delle sfide specifiche di detti territori.

Articolo 7

Accesso condizionato alle risorse

1.   Se uno Stato membro non si è impegnato a conseguire l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, è messo a disposizione per la programmazione e incluso nelle priorità solo il 50 % delle dotazioni annuali per tale Stato membro stabilite conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 4, paragrafo 3.

In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento, il restante 50 % delle dotazioni annuali non è incluso nelle priorità. In tali casi, i programmi sostenuti dal JTF e presentati in conformità dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/1060 includono solo il 50 % delle dotazioni annuali del JTF riportati nella tabella di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto ii), di tale regolamento. La tabella di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto i), di detto regolamento distingue le dotazioni disponibili per la programmazione dalle dotazioni che non devono essere programmate.

2.   La Commissione approva i programmi contenenti una priorità del JTF, o qualsiasi modifica a essi apportata, solo se sono rispettati i requisiti stabiliti nella parte di dotazione programmata in conformità del paragrafo 1.

3.   Non appena si impegna a conseguire l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, uno Stato membro può presentare una richiesta di modifica di ciascun programma sostenuto dal JTF in conformità dell'articolo 24, del regolamento (UE) 2021/1060 e includere le dotazioni non programmate che non sono state disimpegnate.

4.   Gli impegni di bilancio sono assunti sulla base della tabella di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto i), del regolamento (UE) 2021/1060. Gli impegni relativi alle dotazioni non programmate non sono utilizzati per i pagamenti e non sono inclusi nella base di calcolo del prefinanziamento in conformità dell'articolo 90 di detto regolamento fino a quando essi non sono resi disponibili per la programmazione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

In deroga all'articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060 in assenza, entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2022, dell'impegno dello Stato membro di conseguire l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, gli impegni di bilancio per l'anno precedente che si riferiscono a dotazioni non programmate sono integralmente disimpegnati nell'anno successivo.

Articolo 8

Ambito di applicazione del sostegno

1.   Il JTF sostiene unicamente le attività direttamente correlate al proprio obiettivo specifico definito nell'articolo 2 e che contribuiscono all'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti in conformità dell'articolo 11.

2.   In conformità del paragrafo 1, il JTF sostiene unicamente le attività seguenti:

a)

investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le microimprese e le start-up, finalizzati alla diversificazione, alla modernizzazione e alla riconversione economica;

b)

investimenti nella creazione di nuove imprese, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza, che portino alla creazione di posti di lavoro;

c)

investimenti in attività di ricerca e innovazione, anche da parte di università e organizzazioni di ricerca pubblici, e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate;

d)

investimenti nella messa in opera di tecnologia nonché in sistemi e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili, comprese le tecnologie di stoccaggio dell'energia, e nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

e)

gli investimenti nelle energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti, e nell'efficienza energetica, anche al fine di ridurre la povertà energetica;

f)

investimenti nella mobilità locale intelligente e sostenibile, compresa la decarbonizzazione del settore dei trasporti locali e delle relative infrastrutture;

g)

ripristino e ammodernamento delle reti di teleriscaldamento, al fine di migliorare l'efficienza energetica dei sistemi di teleriscaldamento, e investimenti nella produzione di calore, a condizione che gli impianti per la produzione di calore siano alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili di energia;

h)

investimenti nella digitalizzazione, nell'innovazione digitale e nella connettività digitale;

i)

investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti dismessi e nei progetti di ripristino del terreno, e anche, se necessario, nelle infrastrutture verdi e in progetti di conversione ad altri usi di terreni, tenendo conto del principio «chi inquina paga»;

j)

investimenti per il potenziamento dell'economia circolare, anche mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l'uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;

k)

sviluppo e riconversione delle competenze professionali dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro;

l)

assistenza nella ricerca di lavoro;

m)

inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro;

n)

assistenza tecnica;

o)

altre attività nei settori dell'istruzione e dell'inclusione sociale, incluse, ove debitamente giustificato, investimenti in infrastrutture per centri di formazione, strutture per la cura dell'infanzia e l'assistenza agli anziani, quali indicate nei piani territoriali per una transizione giusta in conformità dell'articolo 11.

Il JTF può inoltre, nelle regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE, sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento. Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta, se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050 e al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali, se il loro sostegno è necessario per la creazione di posti di lavoro nel territorio individuato e se non comportano una delocalizzazione come definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060.

Il JTF può inoltre sostenere gli investimenti per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 11, paragrafo 2, lettera i), del presente regolamento. Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.

Articolo 9

Esclusione dall'ambito di applicazione del sostegno

Il JTF non sostiene:

a)

la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;

b)

la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

c)

un'impresa in difficoltà, quale definita all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (18), salvo se autorizzata in base alle norme temporanee in materia di aiuti di Stato stabilite per far fronte a circostanze eccezionali o nell'ambito di aiuti «de minimis» a sostegno di investimenti intesi a ridurre i costi energetici nel contesto del processo di transizione energetica;

d)

gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili.

Articolo 10

Programmazione delle risorse del JTF

1.   Le risorse del JTF sono programmate per le categorie di regioni in cui si trovano i territori interessati, sulla base dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti conformemente all'articolo 11 e approvati dalla Commissione nel contesto di un programma o della modifica di un programma. Le risorse programmate assumono la forma di uno o più programmi specifici o di una o più priorità nell'ambito di programmi.

La Commissione approva un programma o qualsiasi modifica allo stesso unicamente se l'individuazione dei territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicata nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, è debitamente giustificata e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro interessato.

2.   La priorità o le priorità del JTF comprendono le risorse del JTF, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del JTF a favore degli Stati membri e dalle risorse trasferite in conformità dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2021/1060. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF non supera il triplo dell'importo del sostegno del JTF a tale priorità, escluse le risorse di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

3.   In conformità dell'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso di cofinanziamento, applicabile alla regione in cui si situano il territorio o i territori individuati nei piani territoriali per una transizione giusta in conformità dell'articolo 11 del presente regolamento, per la priorità o le priorità del JTF non è superiore:

a)

all'85 % per le regioni meno sviluppate;

b)

al 70 % per le regioni in transizione;

c)

al 50 % per le regioni più sviluppate.

Articolo 11

Piano territoriale per una transizione giusta

1.   Gli Stati membri redigono, insieme alle autorità locali e regionali pertinenti dei territori interessati, uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti a regioni NUTS di livello 3, o loro parti, in conformità del modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda il previsto adattamento dei lavoratori o le previste perdite occupazionali nella produzione e nell'uso di combustibili fossili nonché le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra.

2.   Un piano territoriale per una transizione giusta contiene gli elementi seguenti:

a)

descrizione del processo di transizione a livello nazionale verso un'economia climaticamente neutra, compreso un calendario delle fasi principali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050 che siano coerenti con l'ultima versione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima;

b)

giustificazione del motivo per cui sono stati individuati tali territori come quelli maggiormente danneggiati dal processo di transizione di cui alla lettera a) del presente paragrafo, cui va fornito il sostegno del JTF in conformità del paragrafo 1;

c)

valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati individuati, compresi anche gli effetti sociali, economici e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, dei rischi di spopolamento e delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi da conseguire entro il 2030 e connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori;

d)

descrizione del previsto contributo del sostegno del JTF per far fronte agli effetti sociali, demografici, economici, sanitari e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, compreso il contributo previsto in termini di creazione e mantenimento di posti di lavoro;

e)

valutazione della sua coerenza con altre strategie e piani nazionali, regionali o territoriali pertinenti;

f)

descrizione dei meccanismi di governance costituiti dagli accordi di partenariato, dalle misure di sorveglianza e valutazione programmate e dagli organismi responsabili;

g)

descrizione del tipo di operazioni prospettate e del contributo che si prevede apporteranno per attenuare gli effetti della transizione;

h)

se dev'essere fornito sostegno a investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, un elenco indicativo delle operazioni e delle imprese da sostenere e la giustificazione della necessità di tale sostegno atta a dimostrare mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati;

i)

se dev'essere fornito sostegno agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, un elenco delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra, con miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE, e a condizione che tali operazioni siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro;

j)

indicazione delle sinergie e delle complementarità con altri programmi pertinenti dell'Unione per far fronte alle esigenze di sviluppo individuate; e

k)

indicazione delle sinergie e delle complementarità con il sostegno previsto proveniente dagli altri pilastri del meccanismo per una transizione giusta.

3.   La preparazione e l'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta vedono la partecipazione dei partner pertinenti in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060 e, se del caso, della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti.

4.   I piani territoriali per una transizione giusta sono coerenti con le pertinenti strategie territoriali di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2021/1060 e con le pertinenti strategie di specializzazione intelligente, con i piani nazionali integrati per l'energia e il clima e con il pilastro europeo dei diritti sociali.

Se l'aggiornamento di un piano nazionale integrato per l'energia e il clima a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 impone una revisione di un piano territoriale per una transizione giusta, tale revisione dev'essere effettuata nel corso del riesame intermedio a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060.

5.   Qualora gli Stati membri intendano avvalersi della possibilità di ricevere sostegno nell'ambito degli altri pilastri del meccanismo per una transizione giusta, i loro piani territoriali per una transizione giusta definiscono i settori e le aree tematiche che si prevede di sostenere nell'ambito di tali pilastri.

Articolo 12

Indicatori

1.   Gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti nell'allegato III e, se debitamente giustificati nel piano territoriale per una transizione giusta, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), e dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060.

2.   Per gli indicatori di output i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi. I target finali non sono soggetti a revisione una volta che una richiesta di modifica del programma, presentata a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, sia stata approvata dalla Commissione.

3.   Se una priorità del JTF fornisce sostegno alle attività di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera k), l) o m), i dati degli indicatori relativi ai partecipanti sono trasmessi solo quando sono disponibili tutti i dati relativi al partecipante in questione, richiesti in conformità dell'allegato III.

Articolo 13

Rettifiche finanziarie

Sulla base dell'esame della relazione finale in materia di performance del programma, la Commissione può operare rettifiche finanziarie in conformità dell'articolo 104 del regolamento (UE) 2021/1060 laddove sia stato raggiunto meno del 65 % del target finale stabilito per uno o più indicatori di output.

Le rettifiche finanziarie sono proporzionali ai risultati e non si applicano quando il mancato raggiungimento dei target finali sia dovuto all'impatto dei fattori socio-economici o ambientali, a cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o ambientali nello Stato membro interessato o per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione delle priorità interessate.

Articolo 14

Riesame

Entro il 30 giugno 2025 la Commissione riesamina l'attuazione del JTF per quanto riguarda l'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, tenendo conto di eventuali modifiche del regolamento (UE) 2020/852 e degli obiettivi climatici dell'Unione stabilito in un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica i regolamenti (CE) n. 401/2009 e (UE) 2018/1999 («Legge europea sul clima») e dell'evoluzione nell'attuazione del piano di investimenti per un'Europa sostenibile. Su tale base, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che può essere corredata di proposte legislative.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU C 290 dell'1.9.2020, pag. 1.

(2)  GU C 311 del 18.9.2020, pag. 55 e GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 240.

(3)  GU C 324 dell'1.10.2020, pag. 74.

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 giugno 2021.

(5)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(6)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (cfr. pag. 159 della presente Gazzetta ufficiale).

(7)  Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fondo di coesione (cfr. pag. 60 della presente Gazzetta ufficiale).

(8)  Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE +) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale).

(9)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che istituisce un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, sulle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, e la decisione n. 541/2014/UE e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

(12)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(13)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(14)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(15)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 delle Comunità europee Parlamento e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(16)  Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

(17)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(18)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).


ALLEGATO I

DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

 

Dotazioni provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa

Dotazioni provenienti dalle risorse del QFP

Dotazioni totali

Quota degli Stati membri sul totale

Belgio

95

71

166

0,95  %

Bulgaria

673

505

1 178

6,73  %

Cechia

853

640

1 493

8,53  %

Danimarca

46

35

81

0,46  %

Germania

1 288

966

2 254

12,88  %

Estonia

184

138

322

1,84  %

Irlanda

44

33

77

0,44  %

Grecia

431

324

755

4,31  %

Spagna

452

339

790

4,52  %

Francia

535

402

937

5,35  %

Croazia

97

72

169

0,97  %

Italia

535

401

937

5,35  %

Cipro

53

39

92

0,53  %

Lettonia

100

75

174

1,00  %

Lituania

142

107

249

1,42  %

Lussemburgo

5

4

8

0,05  %

Ungheria

136

102

237

1,36  %

Malta

12

9

21

0,12  %

Paesi Bassi

324

243

567

3,24  %

Austria

71

53

124

0,71  %

Polonia

2 000

1 500

3 500

20,00  %

Portogallo

116

87

204

1,16  %

Romania

1 112

834

1 947

11,12  %

Slovenia

134

101

235

1,34  %

Slovacchia

239

179

418

2,39  %

Finlandia

242

182

424

2,42  %

Svezia

81

61

142

0,81  %

UE 27

10 000

7 500

17 500

100,00  %

Dotazioni in milioni di EUR, a prezzi 2018 e al lordo delle detrazioni per l'assistenza tecnica e le spese amministrative (i totali possono non coincidere a causa degli arrotondamenti per eccesso o per difetto)


ALLEGATO II

MODELLO PER I PIANI TERRITORIALI PER UNA TRANSIZIONE GIUSTA

1.   

Descrizione del processo di transizione e individuazione dei territori maggiormente danneggiati entro i confini dello Stato membro

Campo di testo [12000]

Riferimento: articolo 11, paragrafo 2, lettera a)

1.1.

Descrizione del previsto processo di transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, in linea con gli obiettivi dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e con altri piani di transizione esistenti, compreso un calendario per la cessazione o il ridimensionamento di attività quali l'estrazione di carbone e di lignite o la produzione di elettricità a partire dal carbone

Riferimento: articolo 11, paragrafo 2, lettera b)

1.2.

Individuazione dei territori che si prevede saranno maggiormente danneggiati e giustificazione di tale selezione, con la relativa stima degli effetti economici e occupazionali in base alla descrizione del punto 1.1

Riferimento: articolo 6

1.3.

Individuazione delle regioni ultraperiferiche e delle isole con sfide specifiche all'interno dei territori elencati al punto 1.1 e degli importi specifici assegnati a tali territori con la relativa giustificazione

2.   

Valutazione delle sfide dovute alla transizione per ognuno dei territori individuati

2.1.   

Valutazione degli effetti economici, sociali e territoriali della transizione verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050

Riferimento: articolo 11, paragrafo 2, lettera c)

Campo di testo [12000]

Individuazione delle attività economiche e dei settori industriali colpiti, distinguendo tra:

settori in declino, di cui si prevede che cesseranno o ridimensioneranno in misura significativa le attività connesse alla transizione, incluso il relativo calendario;

settori in trasformazione, di cui si prevede che subiranno una trasformazione in termini di attività, processi e output.

Per ognuno dei due tipi di settori:

perdite occupazionali previste e necessità di riqualificazione professionale, tenendo presenti le previsioni sulle esigenze di competenze;

potenziale di diversificazione economica e opportunità di sviluppo.

2.2.   

Esigenze di sviluppo e obiettivi da raggiungere entro il 2030 al fine di realizzare un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050

Riferimento: articolo 11, paragrafo 2, lettera d)

Campo di testo [6000]

Esigenze di sviluppo per far fronte alle sfide dovute alla transizione;

Obiettivi e risultati attesi grazie all'attuazione della priorità del JTF, compreso il contributo previsto in termini di creazione e mantenimento di posti di lavoro.

2.3.   

Coerenza con altre strategie e piani nazionali, regionali o territoriali pertinenti

Riferimento: articolo 11, paragrafo 2, lettera e)

Campo di testo [6000]

Strategie di specializzazione intelligente;

Strategie territoriali di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2021/…

Altri piani di sviluppo regionali o nazionali.

2.4.   

Tipo di operazioni prospettate

Campo di testo [12000]

Riferimento: articolo 11, paragrafo 2, lettera g)

tipi di operazioni prospettate e contributo che si prevede apporteranno all'attenuazione degli effetti della transizione

Riferimento: articolo 11, paragrafo 2, lettera h)

Da compilare solo se il sostegno viene fornito a investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI:

elenco indicativo delle operazioni e delle imprese da sostenere e per ciascuna di esse la giustificazione della necessità di tale sostegno, dimostrando mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati

Aggiornare o compilare questa sezione attraverso la revisione dei piani territoriali per una transizione giusta, in funzione della decisione di fornire tale sostegno.

Riferimento: articolo 11, paragrafo 2, lettera i)

Da compilare solo se il sostegno è fornito agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE:

l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra fino significativamente al di sotto rispetto ai pertinenti parametri di riferimento fissati per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE e a condizione che siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro

Aggiornare o completare questa sezione attraverso la revisione dei piani territoriali per una transizione giusta, in funzione della decisione di fornire tale sostegno.

Riferimento: articolo 11, paragrafo 2, lettera j)

sinergie e complementarità delle operazioni prospettate con altri programmi pertinenti per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» (a sostegno del processo di transizione), altri strumenti di finanziamento (il Fondo per la modernizzazione del sistema di scambio delle quote di emissione dell'Unione) per far fronte alle esigenze di sviluppo individuate

Riferimento: articolo 11, paragrafo 2, lettera k), e articolo 11, paragrafo 5

sinergie e delle complementarità con il sostegno previsto proveniente dagli altri pilastri del meccanismo per una transizione giusta

settori e aree tematiche che si prevede di sostenere nell'ambito degli altri pilastri

3.   

Meccanismi di governance

Riferimento: articolo 11, paragrafo 2, lettera f)

Campo di testo [5000]

3.1.   

Partenariato

modalità per la partecipazione dei partner alla preparazione, all'attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione del piano territoriale per una transizione giusta;

Esito della consultazione pubblica

3.2.   

Sorveglianza e valutazione

misure previste di sorveglianza e valutazione, inclusi indicatori per misurare la capacità del piano di raggiungere gli obiettivi

3.3.   

Organismo/i di coordinamento e di sorveglianza

Organismo o organismi responsabili del coordinamento e della sorveglianza dell'attuazione del piano e ruoli rispettivi

4.   

Indicatori di output o di risultato specifici per programma

Riferimento: articolo 12, paragrafo 1

Da compilare solo se sono previsti indicatori specifici per programma:

giustificazione della necessità di indicatori di output o di risultato specifici per programma in base ai tipi di operazioni prospettate

Tabella 1.

Indicatori di output

Obiettivo specifico

ID [5]

Indicatore [255]

Unità di misura

Target intermedio (2024)

Target finale (2029)

 

 

 

 

 

 

Tabella 2.

Indicatori di risultato

Obiettivo specifico

ID [5]

Indicatore [255]

Unità di misura

Valore di base o di riferimento

Anno di riferimento

Target finale (2029)

Fonte dei dati [200]

Osservazioni [200]

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO III

INDICATORI COMUNI DI OUTPUT E INDICATORI COMUNI DI RISULTATO PER IL FONDO PER UNA TRANSIZIONE GIUSTA (1)

Indicatori comuni di output REGIO (RCO) e indicatori comuni di risultato REGIO (RCR)

Output

Risultato

RCO 01 — Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)  (*1)

RCO 02 — Imprese sostenute mediante sovvenzioni

RCO 03 — Imprese sostenute mediante strumenti finanziari

RCO 04 — Imprese beneficiarie di un sostegno non finanziario

RCO 05 — Nuove imprese beneficiarie di un sostegno

RCO 07 — Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi

RCO 10 — Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca

RCO 121 — Imprese sostenute al fine di conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE

RCR 01 — Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno

RCR 102 — Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno

RCR 02 — Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)  (*1)

RCR 03 — Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi

RCR 04 — PMI che introducono innovazioni a livello di organizzazione o di marketing

RCR 05 — PMI che innovano all'interno dell'impresa

RCR 06 — Domande di brevetto presentate

RCR 29 — Emissioni di gas a effetto serra stimate dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE nelle imprese beneficiarie di un sostegno

RCO 13 — Valore di servizi, prodotti e processi digitali sviluppati per le imprese

RCR 11 — Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati

RCR 12 — Utenti di servizi, prodotti e processi digitali nuovi e aggiornati sviluppati da imprese

RCO 15 — Nuova capacità di incubazione

RCR 17 — Nuove imprese ancora presenti sul mercato

RCR 18 — PMI che ricorrono a servizi di incubazione dopo la creazione degli stessi

RCO 101 — PMI che investono nelle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità

RCR 97 — Apprendistati che beneficiano di un sostegno nelle PMI

RCR 98 — Personale delle PMI che completa una formazione relativa alle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità (per tipo di competenze: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi, altro)  (*1)

RCO 18 – Abitazioni con una prestazione energetica migliorata

RCO 19 — Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata

RCO 20 — Condutture di reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento recentemente costruite o migliorate

RCO 104 — Numero di unità di cogenerazione ad alto rendimento

RCR 26 — Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro)  (*1)

RCR 29 — Emissioni stimate di gas a effetto serra

RCO 22 — Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica)  (*1)

RCR 31 — Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica)  (*1)

RCR 32 — Capacità operativa supplementare installata per l'energia rinnovabile

RCO 34 — Capacità supplementare di riciclaggio dei rifiuti

RCO 107 — Investimenti in impianti per la raccolta differenziata

RCO 119 — Rifiuti preparati per il riutilizzo

RCR 47 — Rifiuti riciclati

RCR 48 — Rifiuti usati come materie prime

RCO 36 — Infrastrutture verdi beneficiarie di un sostegno per fini diversi dall'adattamento ai cambiamenti climatici

RCO 38 — Superficie di terreni ripristinati che beneficiano di un sostegno

RCO 39 — Area dotata di sistemi di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installati

RCR 50 — Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell'aria  (*2)

RCR 52 — Terreni ripristinati usati per l'edilizia popolare, per attività economiche, come spazi verdi o per altri scopi

RCO 55 — Lunghezza delle nuove linee tranviarie e metropolitane

RCO 56 — Lunghezza delle linee tranviarie e metropolitane ricostruite o modernizzate

RCO 57 — Capacità del materiale rotabile per il trasporto pubblico collettivo

RCO 58 — Infrastrutture dedicate ai ciclisti beneficiarie di un sostegno

RCO 60 — Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o modernizzati

RCR 62 — Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati

RCR 63 — Numero annuale di utenti delle linee tranviarie e metropolitane nuove o modernizzate

RCR 64 — Numero annuale di utenti delle infrastrutture dedicate ai ciclisti

RCO 61 — Superficie delle strutture nuove o modernizzate dei servizi per l'impiego

RCR 65 — Numero annuale di utenti dei servizi per l'impiego nuovi e modernizzati

RCO 66 — Capacità nelle strutture per la cura dell'infanzia nuove o modernizzate

RCO 67 — Capacità nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate

RCR 70 — Numero annuale di utenti delle strutture per la cura dell'infanzia nuove o modernizzate

RCR 71 — Numero annuale di utenti delle strutture scolastiche nuove o modernizzate

RCO 113 — Popolazione interessata da progetti integrati a favore dell'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati  (*2)

 

RCO 69 — Capacità delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate

RCO 70 — Capacità delle strutture di assistenza sociale nuove o modernizzate (diverse dagli alloggi sociali)

RCR 72 — Numero annuale di utenti di servizi di sanità elettronica nuovi o modernizzati

RCR 73 — Numero annuale di utenti delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate

RCR 74 — Numero annuale di utenti delle strutture di assistenza sociale nuove o modernizzate

Indicatori comuni di output immediato (EECO) e indicatori comuni di risultato immediato (EECR) per i partecipanti (2) ,  (3)

Output

Risultato

EECO 01- i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata  (*2)

EECO 02 — i disoccupati di lunga durata  (*2)

EECO 03 – le persone inattive  (*2)

EECO 04 — i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi  (*2)

EECO 05 – numero di minori di età inferiore a 18 anni  (*2)

EECO 06 — giovani tra i 18 ei 29 anni  (*2)

EECO 07 — numero di partecipanti di età pari o superiore a 55 anni  (*2)

EECO 08 — i titolari di un diploma di istruzione secondaria inferiore o più basso (ISCED 2)  (*2)

EECO 09 — i titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore (ISCED 3) o post secondaria (ISCED 4)  (*2)

EECO 10 — i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)  (*2)

EECO 11 — numero totale dei partecipanti (4)

EECR 01 — Participanti che cercano un lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento  (*2)

EECR 02 — Participanti in in un percorso di istruzione o di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento  (*2)

EECR 03 — Participanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento  (*2)

EECR 04 — Participanti che hanno un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento  (*2)


(1)  A fini di presentazione, gli indicatori sono raggruppati per consentire un abbinamento più agevole con gli indicatori figuranti in altri regolamenti relativi a specifici fondi.

(*1)  Disaggregazione non richiesta per la programmazione ma solo a fini di rendicontazione.

(*2)  I dati comunicati sono dati personali ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(2)  Sono da riportare tutti gli indicatori di output e di risultato relativi ai partecipanti

(3)  I dati personali devono essere disaggregati per genere (donne, uomini, persone non binarie, secondo la legislazione nazionale).

Se determinati resultati non sono possibili, non è necessario rilevare o riportare i dati di tali risultati.

Se del caso, possono essere comunicati indicatori comuni di output in base al gruppo target dell'operazione.

Quando i dati sono raccolti da registri o fonti equivalenti, gli Stati membri possono utilizzare definizioni nazionali.

(4)  Tale indicatore dev'essere calcolato automaticamente in base agli indicatori comuni di output relativi alla posizione professionale.


30.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 231/21


REGOLAMENTO (UE) 2021/1057 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2021

che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, lettera d), l'articolo 149, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 164, l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 novembre 2017 il pilastro europeo dei diritti sociali («pilastro») è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione quale risposta alle sfide sociali che investono l'Europa. I 20 principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. I 20 principi del pilastro dovrebbero orientare le azioni nell'ambito del Fondo sociale europeo Plus («FSE+»). Per contribuire all'attuazione del pilastro, il FSE+ dovrebbe sostenere gli investimenti in persone e sistemi nei settori di intervento dell'occupazione, dell'istruzione e dell'inclusione sociale, sostenendo in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(2)

A livello dell'Unione il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche («semestre europeo») costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate insieme ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da definire e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere con finanziamenti unionali o nazionali.

Esse dovrebbero inoltre aiutare a utilizzare il finanziamento dell'Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai programmi finanziati dall'Unione a titolo, ove pertinente, del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione, i cui obiettivi specifici e portata del sostegno sono definiti nel regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), del FSE+, del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), istituito dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e del programma InvestEU, istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (programma InvestEU).

(3)

Mediante la decisione (UE) 2020/1512 del Consiglio (7) sono stati adottati orientamenti riveduti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione. Il testo di tali orientamenti è stato allineato ai principi del pilastro, al fine di migliorare la competitività dell'Europa e renderla un luogo più propizio agli investimenti, alla creazione di posti di lavoro e al rafforzamento della coesione sociale. Per garantire che il FSE+ si allinei appieno con gli obiettivi di tali orientamenti, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione, la formazione e la lotta all'esclusione sociale, alla povertà e alla discriminazione, il FSE+ dovrebbe sostenere gli Stati membri tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottati a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafi 2 e 4, TFUE nonché, ove appropriato, dei programmi nazionali di riforma che si basano su strategie nazionali. Il FSE+ dovrebbe inoltre contribuire ai pertinenti aspetti dell'attuazione di iniziative e attività chiave dell'Unione, in particolare le comunicazioni della Commissione, del 10 giugno 2016, dal titolo «Una nuova agenda per le competenze per l'Europa», del 30 settembre 2020, dal titolo «Spazio europeo dell'istruzione», e del 7 ottobre 2020, dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom», nonché le raccomandazioni del Consiglio, del 15 febbraio 2016, sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro, del 19 dicembre 2016, sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze e, del 30 ottobre 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani, e, del 12 marzo 2021, sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom.

(4)

Il 20 giugno 2017 il Consiglio ha adottato le conclusioni dal titolo «Il futuro sostenibile dell'Europa: la risposta dell'UE all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile». Il Consiglio ha sottolineato l'importanza di conseguire lo sviluppo sostenibile in tutte e tre le dimensioni (economica, sociale e ambientale) in modo equilibrato e integrato. È essenziale che lo sviluppo sostenibile sia integrato in tutti i settori di intervento dell'Unione, interni ed esterni, e che l'Unione sia ambiziosa nelle sue politiche che affrontano le sfide globali. Il Consiglio ha accolto con favore la comunicazione della Commissione, del 22 novembre 2016, dal titolo «Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe», come un primo passo per l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e l'applicazione dello sviluppo sostenibile quale principio guida di tutte le politiche dell'Unione, anche attraverso i suoi strumenti finanziari. Il FSE+ dovrebbe contribuire all'attuazione degli OSS, tra l'altro eliminando le forme estreme di povertà (OSS 1); promuovendo un'istruzione inclusiva e di qualità (OSS 4); promuovendo la parità di genere (OSS 5); promuovendo una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti (OSS 8); e riducendo le disuguaglianze (OSS 10).

(5)

Gli sviluppi recenti e in corso hanno aggravato le sfide strutturali che hanno come origine la globalizzazione dell'economia, le disuguaglianze sociali, la gestione dei flussi migratori e l'incremento delle minacce per la sicurezza, la transizione all'energia pulita, i cambiamenti tecnologici, il calo demografico, la disoccupazione, in particolare la disoccupazione giovanile e il sempre maggiore invecchiamento della forza lavoro, nonché le sfide derivanti dai crescenti squilibri tra domanda e offerta di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni, di cui risentono soprattutto le piccole e medie imprese (PMI). Le transizioni verde e digitale e la trasformazione degli ecosistemi industriali europei comporteranno probabilmente molte nuove opportunità, se accompagnate dal giusto insieme di competenze e di politiche e misure occupazionali e sociali. Tenendo conto delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, l'Unione dovrebbe prepararsi per le sfide presenti e future investendo in competenze pertinenti, in istruzione, formazione e apprendimento permanente rendendo la crescita più inclusiva e migliorando le politiche occupazionali e sociali, considerando nel contempo la sostenibilità economica e industriale, la mobilità professionale e l'obiettivo di creare un mercato del lavoro equilibrato sotto il profilo del genere.

(6)

Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) stabilisce il quadro d'azione per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund — JTF), istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), il FEAMPA, Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI), il Fondo Sicurezza interna (ISF) e lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere e fissa, in particolare, gli obiettivi strategici e le regole di programmazione, di sorveglianza e di valutazione, di gestione e di controllo dei fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente. È pertanto necessario precisare gli obiettivi generali del FSE+ e stabilire disposizioni specifiche per quanto riguarda i tipi di attività che possono essere finanziate dal FSE+.

(7)

Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) («regolamento finanziario») stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione («bilancio dell'Unione»), comprese le regole su sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni. Il cofinanziamento per le sovvenzioni può provenire da risorse proprie del beneficiario, redditi generati dal progetto ovvero contributi finanziari o in natura da parte di terzi. Al fine di garantire la coerenza nell'attuazione dei programmi dell'Unione, il regolamento finanziario si applica alle azioni da attuare in regime di gestione diretta o indiretta nell'ambito del FSE+.

(8)

Le forme di finanziamento e i metodi di esecuzione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del previsto rischio di inottemperanza. Per le sovvenzioni è opportuno prendere in considerazione l'impiego di somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, come pure di finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Per attuare misure intese a favorire l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, e in conformità dell'articolo 94 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione può rimborsare gli Stati membri utilizzando opzioni semplificate in materia di costi, incluse le somme forfettarie.

(9)

Al fine di razionalizzare e semplificare il panorama dei finanziamenti e di creare ulteriori opportunità di sinergie attraverso metodi di finanziamento integrato, le azioni che sono state sostenute dal Fondo di aiuti europei agli indigenti, istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), e dal programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale, istituito dal regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), dovrebbero essere integrate nel FSE+. Il FSE+ dovrebbe articolarsi in due componenti: la componente in regime di gestione concorrente («componente del FSE+ in regime di gestione concorrente»), da attuare in regime di gestione concorrente, e la componente Occupazione e innovazione sociale («componente EaSI»), da attuare in regime di gestione diretta e indiretta. Ciò dovrebbe contribuire a ridurre l'onere amministrativo connesso alla gestione di vari tipi di fondi, in particolare per gli Stati membri e i beneficiari, mantenendo nel contempo norme più semplici per le operazioni più semplici, come la distribuzione di prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base.

(10)

Alla luce dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del FSE+, è opportuno che gli obiettivi per quanto riguarda: aumentare l'efficacia dei mercati del lavoro, promuovere la parità di accesso all'occupazione di qualità, migliorare la parità di accesso all'istruzione e alla formazione, e accrescerne la qualità, al fine di favorire il reinserimento nei sistemi di istruzione e formazione, promuovere l'inclusione sociale, facilitare l'accesso all'assistenza sanitaria per le persone vulnerabili e contribuire a eliminare la povertà non siano attuati solo in regime di gestione concorrente nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente , ma anche, per le azioni che sono necessarie a livello di Unione, in regime di gestione diretta e indiretta nell'ambito della componente EaSI.

(11)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del FSE+, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (13). Esso dovrebbe specificare la dotazione per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente e la dotazione per le azioni da attuare nell'ambito della componente EaSI.

(12)

Al fine di agevolare l'attuazione degli obiettivi specifici e operativi della componente EaSI, il FSE+ dovrebbe sostenere le attività connesse all'assistenza tecnica e amministrativa, quali le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, mentre le attività di comunicazione e diffusione dovrebbero fare parte delle azioni ammissibili nell'ambito della componente EaSI.

(13)

Il FSE+ dovrebbe puntare a promuovere l'occupazione tramite interventi attivi che consentano l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, in particolare dei giovani, specialmente attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani rafforzata, dei disoccupati di lungo periodo, dei gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro e delle persone inattive, nonché tramite la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale. Il FSE+ dovrebbe puntare a migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro sostenendo la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro come i servizi pubblici per l'impiego, al fine di migliorare la loro capacità di fornire maggiore consulenza e orientamento mirati durante le fasi di ricerca di un lavoro e di transizione verso l'occupazione e di potenziare la mobilità dei lavoratori. Il FSE+ dovrebbe promuovere la partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo di genere attraverso misure volte a garantire, tra l'altro, parità di condizioni di lavoro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e l'accesso all'assistenza all'infanzia, compresa l'educazione e cura della prima infanzia. Il FSE+ dovrebbe altresì puntare ad assicurare un ambiente di lavoro sano e adeguato, per poter contrastare i rischi per la salute correlati all'evoluzione delle forme di lavoro e soddisfare le esigenze di una forza lavoro in costante invecchiamento.

(14)

Il FSE+ dovrebbe fornire sostegno per il miglioramento della qualità, dell'inclusività, dell'efficacia e dell'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la promozione dell'apprendimento digitale, della convalida dell'apprendimento non formale e informale e dello sviluppo professionale del personale docente, al fine di facilitare l'acquisizione delle competenze chiave, in particolare per quanto riguarda le competenze di base, compresa l'alfabetizzazione in materia sanitaria e nell'utilizzo dei media, le competenze imprenditoriali, le competenze linguistiche, le competenze digitali e le competenze utili allo sviluppo sostenibile di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla progressione nell'istruzione e nella formazione e al passaggio al mondo del lavoro, sostenere l'apprendimento permanente e l'occupabilità al fine di facilitare la piena partecipazione di tutti alla società, e contribuire alla competitività, anche mediante il monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati, e all'innovazione economica e sociale sostenendo in tali settori iniziative sostenibili in grado di essere applicabili su larga scala, e adattate ai diversi gruppi destinatari, come le persone con disabilità. Tale aiuto, sostegno e contributo potrebbe essere realizzato per esempio attraverso l'apprendimento online, la formazione basata sul lavoro, i tirocini, i sistemi duali di istruzione e formazione e gli apprendistati, come definito nella raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità, l'orientamento permanente, l'anticipazione delle competenze in stretta collaborazione con le imprese, l'aggiornamento dei materiali didattici e dei metodi di presentazione, la previsione e il monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati, la formazione dei formatori, la convalida dei risultati dell'apprendimento, il riconoscimento delle qualifiche e delle certificazioni fornite dalle imprese.

(15)

Il sostegno erogato dal FSE+ dovrebbe essere impiegato per promuovere la parità di accesso per tutti, in particolare per i gruppi svantaggiati, a un'istruzione e a una formazione di qualità, non segregate e inclusive, dall'educazione e cura della prima infanzia — dedicando nel contempo particolare attenzione ai minori provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati — attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, in particolare gli apprendistati, fino al livello terziario, e attraverso l'istruzione, la formazione e l'apprendimento degli adulti, anche attraverso attività culturali e sportive. Il FSE+ dovrebbe fornire un sostegno mirato ai discenti in difficoltà e ridurre le disparità nel campo dell'istruzione, compreso il divario digitale, prevenire e ridurre l'abbandono scolastico, promuovere la permeabilità tra i settori dell'istruzione e della formazione, rafforzare i legami con l'apprendimento non formale e informale e facilitare la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità. In questo contesto dovrebbero essere sostenute le sinergie con Erasmus+, istituito dal regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), in particolare per agevolare la partecipazione di discenti svantaggiati alla mobilità ai fini dell'apprendimento.

(16)

Il FSE+ dovrebbe promuovere opportunità flessibili di miglioramento delle competenze e di acquisizione di competenze nuove e diverse per tutti, in particolare per quanto riguarda le competenze imprenditoriali e digitali, le competenze per le tecnologie abilitanti fondamentali e le competenze per l'economia verde e gli ecosistemi industriali, in linea con la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Una nuova strategia industriale per l'Europa». In linea con l'agenda per le competenze per l'Europa e con la raccomandazione del Consiglio sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze (15), il FSE+ dovrebbe sostenere percorsi flessibili, tra cui formazioni brevi, accessibili, mirate e modulari che permettano di acquisire certificazioni, al fine di fornire alle persone delle competenze che siano adeguate per le esigenze del mercato del lavoro e degli ecosistemi industriali, le transizioni verde e digitale, l'innovazione e il cambiamento sociale ed economico, la facilitazione della riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze, l'occupabilità, il riorientamento professionale, la mobilità geografica e settoriale e sostenendo in particolare le persone con competenze limitate, le persone con disabilità e gli adulti con bassi livelli di competenze. Il FSE+ dovrebbe inoltre agevolare l'erogazione di un sostegno alle persone con riguardo alle competenze integrate, anche ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai disoccupati, mediante strumenti quali i conti individuali degli apprendimenti.

(17)

Le sinergie con Orizzonte Europa — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione — istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) («Orizzonte Europa») dovrebbero garantire che il FSE+ sia in grado di integrare e applicare su larga scala i programmi innovativi sostenuti da Orizzonte Europa, così da fornire alle persone le capacità e le competenze necessarie per il lavoro del futuro.

(18)

Il FSE+ dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a contribuire all’eliminazione della povertà, così da spezzare il circolo vizioso dello svantaggio attraverso le generazioni e promuovere l'inclusione sociale, garantendo pari opportunità per tutti, riducendo gli ostacoli, contrastando la discriminazione e affrontando le disuguaglianze in termini di salute. Per tale sostegno è necessario mobilitare una serie di politiche rivolte alle persone più svantaggiate indipendentemente dal loro sesso, orientamento sessuale, età, religione o convinzioni personali, origine razziale o etnica, in particolare le comunità emarginate come i Rom, le persone con disabilità o malattie croniche, i senzatetto, i minori e gli anziani. Il FSE+ dovrebbe promuovere l'inclusione attiva delle persone ai margini del mercato del lavoro per garantirne l'integrazione socio-economica. Il FSE+ dovrebbe inoltre essere utilizzato per migliorare la tempestività e la parità di accesso a servizi economici, sostenibili e di alta qualità, che promuovano l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona quali i servizi sanitari e l'assistenza di lunga durata, in particolare i servizi di assistenza nell'ambito della famiglia e sul territorio. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, con particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati, in particolare al fine di promuoverne l'accessibilità anche per le persone con disabilità.

(19)

Il FSE+ dovrebbe contribuire all'eliminazione della povertà sostenendo i programmi nazionali volti ad alleviare la deprivazione alimentare e materiale e dovrebbe promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale e delle persone indigenti. Alla luce dell'obiettivo complessivo di destinare al sostegno alle persone indigenti, a livello dell'UE, almeno il 4 % delle risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, gli Stati membri dovrebbero assegnare almeno il 3 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle forme di povertà estrema con il maggiore impatto in termini di esclusione sociale, come la mancanza di una fissa dimora, la povertà infantile e la deprivazione alimentare. La fornitura di prodotti alimentari e/o di assistenza materiale di base alle persone indigenti non dovrebbe sostituire le prestazioni sociali esistenti loro erogate dai sistemi sociali nazionali o conformemente alla legislazione nazionale. A causa della natura delle operazioni e della tipologia di destinatari finali, è necessario che si applichino norme più semplici al sostegno destinato alle misure di contrasto alla deprivazione materiale delle persone indigenti.

(20)

Alla luce della persistente necessità di intensificare gli sforzi per la gestione dei flussi migratori nell'Unione nel suo complesso, e al fine di garantire un sostegno coerente, forte e costante agli sforzi di solidarietà e di condivisione delle responsabilità, il FSE+ dovrebbe fornire un sostegno alla promozione dell'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti, il che può includere iniziative a livello locale, a complemento delle azioni finanziate nell'ambito del FAMI, del FESR e di altri fondi dell'Unione che possono avere un effetto positivo sull'inclusione dei cittadini di paesi terzi.

(21)

Data l'importanza dell'accesso all'assistenza sanitaria, il FSE+ dovrebbe garantire sinergie e complementarità con il programma UE per la salute (EU4Health), istituito dal regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), e l'ambito di applicazione del FSE+ dovrebbe includere l'accesso ai servizi sanitari per le persone in situazioni di vulnerabilità.

(22)

Il FSE+ dovrebbe sostenere le riforme dei sistemi e delle politiche in materia di occupazione, inclusione sociale, accesso ai servizi sanitari da parte delle persone vulnerabili, assistenza di lunga durata, istruzione e formazione, che contribuiscano all'eliminazione della povertà. Al fine di rafforzare l'allineamento con il semestre europeo, gli Stati membri dovrebbero destinare un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente all'attuazione di pertinenti raccomandazioni specifiche per paese relative a quelle sfide strutturali che è opportuno affrontare tramite gli investimenti pluriennali che rientrano nell'ambito di applicazione del FSE+, tenendo conto del pilastro, del quadro di valutazione degli indicatori sociali, quale riveduto in seguito all'adozione dei nuovi obiettivi stabiliti nel piano d'azione del pilastro sociale, e delle specificità regionali.

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire la coerenza, il coordinamento e la complementarità tra la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente e altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione quali il JTF, il FESR, il programma EU4Health, il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro istituito dal regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), il FEAMPA, Erasmus+, il FAMI, Orizzonte Europa, il FEASR, il programma Europa digitale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), il programma InvestEU, il programma Europa creativa istituito dal regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), il corpo europeo di solidarietà istituito dal regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), e lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio (23).

In particolare, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare, in tutte le fasi del processo, un coordinamento efficace, per salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento, compresa l'assistenza tecnica.

(23)

Sostenendo gli obiettivi specifici stabiliti dal presente regolamento, contribuendo fra l'altro all'obiettivo strategico «Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali» di cui al regolamento (UE) 2021/1060, il FSE+ continuerà a contribuire alle strategie di sviluppo territoriale e locale al fine di attuare il pilastro. Sosterrà gli strumenti di cui all'articolo 28 di detto regolamento e in tal modo contribuirà anche a realizzare l'obiettivo strategico «Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali» di cui al regolamento (UE) 2021/1060, anche attraverso misure di riduzione della povertà e di inclusione sociale che tengano conto delle specificità delle regioni urbane, rurali e costiere al fine di affrontare le disuguaglianze socioeconomiche nelle città e nelle regioni.

(24)

Al fine di garantire che la dimensione sociale dell'Europa, come indicato nel pilastro, sia debitamente sostenuta e che un importo minimo di risorse sia destinato alle persone più bisognose, gli Stati membri dovrebbero destinare almeno il 25 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla promozione dell'inclusione sociale.

(25)

Al fine di tenere conto del livello costantemente elevato di povertà infantile nell'Unione e conformemente al principio 11 del pilastro, secondo cui i minori hanno il diritto di essere protetti dalla povertà e i bambini provenienti da contesti svantaggiati hanno diritto a misure specifiche tese a promuovere le pari opportunità, gli Stati membri dovrebbero programmare un importo adeguato delle rispettive risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per l'attuazione della garanzia per l'infanzia per attività volte a contrastare la povertà infantile, in linea con gli obiettivi specifici del FSE+, che consentono di programmare risorse per le azioni che sostengono direttamente i minori per quanto riguarda la parità di accesso all'assistenza all'infanzia, all'istruzione, all'assistenza sanitaria, a un alloggio dignitoso e a un'alimentazione adeguata. Gli Stati membri che presentavano una percentuale media superiore alla media dell'Unione di minori di 18 anni a rischio di povertà o esclusione sociale nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019, sulla base dei dati Eurostat, dovrebbero assegnare almeno il 5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a tali attività. Le operazioni che contribuiscono a questo requisito di concentrazione tematica dovrebbero essere conteggiate ai fini del requisito di concentrazione tematica del 25 % per l'inclusione sociale se programmate nell'ambito dei pertinenti obiettivi specifici.

(26)

Al fine di favorire una ripresa economica inclusiva in seguito a una grave crisi e di sostenere l'occupazione giovanile in un mondo del lavoro in evoluzione, e in considerazione del persistere di livelli elevati di disoccupazione e inattività giovanile in alcuni Stati membri e regioni, è necessario che gli Stati membri continuino a investire un importo adeguato delle rispettive risorse del FSE+ in misure a sostegno dell'occupazione giovanile e delle competenze, anche attraverso l'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani. Sulla scia delle azioni sostenute dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nel periodo di programmazione 2014-2020 a norma del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), destinate ai singoli, nonché degli insegnamenti tratti, gli Stati membri dovrebbero promuovere maggiormente i percorsi di reinserimento basati su un'occupazione e un'istruzione e formazione di qualità e investire in misure di prevenzione precoce e sensibilizzazione efficace, dando priorità, ove opportuno, ai giovani disoccupati di lungo periodo, inattivi e svantaggiati, anche attraverso l'animazione socioeducativa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire in misure volte ad agevolare la transizione dalla scuola al lavoro, come pure in adeguata capacità dei servizi per l'impiego, per poter fornire ai giovani un sostegno olistico e su misura e offerte più mirate. Integrando pienamente l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nel FSE+, la realizzazione di azioni mirate per l'occupazione giovanile sarà più efficace ed efficiente e l'ambito di applicazione sarà esteso a misure e riforme strutturali, garantendo così una migliore corrispondenza tra il sostegno finanziario dell'Unione e l'attuazione della garanzia per i giovani rafforzata.

Il miglioramento delle competenze e l'acquisizione di competenze nuove e diverse dovrebbe aiutare i giovani a cogliere le opportunità offerte dai settori in crescita e a prepararli alla natura mutevole del lavoro, sfruttando nel contempo le opportunità derivanti dalle transizioni digitale e verde e dalla trasformazione degli ecosistemi industriali dell'Unione. Gli Stati membri che presentavano una percentuale superiore alla media dell'Unione di giovani tra i 15 e i 29 anni che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo nel periodo tra il 2017 e il 2019, sulla base dei dati Eurostat, dovrebbero pertanto assegnare almeno il 12,5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a tali azioni.

(27)

In conformità dell'articolo 349 TFUE e dell'articolo 2 del protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia, Norvegia e Svezia allegato all'atto di adesione del 1994 (25), le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate hanno diritto a misure specifiche nell'ambito delle politiche comuni e dei programmi dell'Unione. A causa di vincoli permanenti, come lo spopolamento, tali regioni necessitano di un sostegno specifico.

(28)

L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dal FSE+ dipende dalla qualità della governance e del partenariato tra tutti gli attori ai livelli territoriali pertinenti e gli attori socioeconomici, in particolare le parti sociali e le organizzazioni della società civile. È pertanto essenziale che gli Stati membri assegnino un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per garantire una partecipazione significativa delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile all'attuazione della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente. Tale partecipazione dovrebbe comprendere gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile, quali i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi incaricati di promuovere l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, i diritti delle persone con disabilità, la parità di genere e la non discriminazione. Gli Stati membri oggetto di una raccomandazione specifica per paese riguardante lo sviluppo delle capacità delle parti sociali o delle organizzazioni della società civile dovrebbero assegnare a tal fine almeno lo 0,25 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, a causa delle esigenze specifiche che presentano in tale settore.

(29)

Al fine di adeguare ulteriormente le politiche ai cambiamenti sociali, nonché incoraggiare e sostenere le soluzioni innovative, è essenziale sostenere l'innovazione sociale. In particolare, la sperimentazione e la valutazione di soluzioni innovative prima di una loro applicazione su larga scala contribuiscono a migliorare l'efficienza delle politiche e il sostegno specifico da parte del FSE+ è quindi giustificato. Le imprese dell'economia sociale potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel realizzare l'innovazione sociale e nel contribuire alla resilienza economica e sociale. La definizione di impresa dell'economia sociale dovrebbe essere allineata alle definizioni contenute nella normativa nazionale nonché nelle conclusioni del Consiglio, del 7 dicembre 2015, sulla promozione dell'economia sociale quale fattore essenziale dello sviluppo economico e sociale in Europa. Inoltre, al fine di migliorare l'apprendimento reciproco e lo scambio di conoscenze e pratiche, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a proseguire le loro azioni di cooperazione transnazionale in regime di gestione concorrente nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e della formazione e dell'inclusione sociale, in linea con gli obiettivi specifici del FSE+.

(30)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il FSE+ contribuisca alla promozione della parità tra uomini e donne, conformemente all'articolo 8 TFUE, per promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne in tutti i settori, anche per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, i termini e le condizioni di lavoro e la progressione di carriera. Essi dovrebbero altresì garantire che il FSE+ promuova le pari opportunità per tutti senza discriminazioni, in conformità dell'articolo 10 TFUE, promuova l'inclusione nella società delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, contribuendo all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata a New York il 13 dicembre 2006. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla promozione dell'accessibilità per le persone con disabilità al fine di migliorare l'inserimento nel mondo del lavoro, nell'istruzione e nella formazione, rafforzando in tal modo la loro inclusione in tutti gli ambiti della vita. La promozione di tale accessibilità dovrebbe rientrare in tutte le dimensioni e in tutte le fasi di preparazione, sorveglianza, attuazione e valutazione dei programmi, in modo tempestivo e coerente, garantendo altresì che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere la parità di genere e le pari opportunità. Il FSE+ dovrebbe inoltre promuovere il passaggio dall'assistenza in residenze o in istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e sulla comunità, in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple. Il FSE+ non dovrebbe sostenere azioni che contribuiscono alla segregazione o all'esclusione sociale. Il regolamento (UE) 2021/1060 prevede che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese siano stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

(31)

Tutte le operazioni dovrebbero essere selezionate e attuate nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). La Commissione dovrebbe fare tutto il possibile per garantire che le denunce siano valutate tempestivamente, comprese le denunce relative a violazioni della Carta, e dovrebbe informare l'autore della denuncia dell'esito della valutazione, in linea con la comunicazione della Commissione del 19 gennaio 2017 dal titolo «Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione».

(32)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi relativi alla raccolta dei dati, gli obblighi di rendicontazione dovrebbero essere quanto più semplici possibile. Ove tali dati siano disponibili in registri o in fonti assimilate, gli Stati membri dovrebbero poter consentire alle autorità di gestione di recuperarli dai registri.

(33)

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento, i responsabili nazionali del trattamento dei dati dovrebbero svolgere i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (26). La dignità e il rispetto della vita privata dei destinatari finali delle operazioni nell'ambito dell'obiettivo specifico «contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, compresi i minori, e istituire misure di accompagnamento a sostegno della loro inclusione sociale» dovrebbero essere garantiti. Al fine di evitare qualsiasi stigmatizzazione, le persone che ricevono prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base non dovrebbero essere tenute a identificarsi quando ricevono il sostegno e quando partecipano a indagini sulle persone indigenti che hanno beneficiato del FSE+.

(34)

La sperimentazione sociale consiste nel testare i progetti su scala ridotta in modo da disporre di dati oggettivi sulla fattibilità delle innovazioni sociali. Dovrebbe essere possibile testare a livello locale idee — e tale pratica dovrebbe essere incoraggiata — e applicare le idee fattibili su scala più ampia, se del caso, o trasferirle ad altri contesti in altre regioni o altri Stati membri con il sostegno finanziario del FSE+ o in combinazione con altre fonti.

(35)

Il regolamento relativo al FSE+ stabilisce disposizioni intese a garantire la libera circolazione dei lavoratori su base non discriminatoria, grazie a una stretta cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego degli Stati membri, la Commissione e le parti sociali. La rete dei servizi europei per l'impiego dovrebbe promuovere un migliore funzionamento dei mercati del lavoro, facilitando la mobilità transfrontaliera dei lavoratori, in particolare tramite partenariati transfrontalieri, e accrescendo la trasparenza delle informazioni sul mercato del lavoro. L'ambito di applicazione del FSE+ dovrebbe includere lo sviluppo e il sostegno dei programmi mirati di mobilità per rispondere all'offerta di lavoro là dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro.

(36)

La mancanza di accesso ai finanziamenti per le microimprese, le imprese sociali e l'economia sociale è uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Nell'ambito della componente EaSI, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni per l'istituzione di un ecosistema di mercato volto ad aumentare l'offerta di finanziamenti e l'accesso agli stessi a favore delle imprese sociali per far fronte alla domanda di chi più ne ha bisogno, in particolare i disoccupati, le donne e le persone vulnerabili che intendono creare o sviluppare una microimpresa. Tale obiettivo sarà perseguito anche mediante gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio nel quadro dell’ambito di intervento Investimenti sociali e competenze del Fondo InvestEU. Le imprese dell'economia sociale, ove siano definite a norma del diritto nazionale, dovrebbero essere considerate imprese sociali nel contesto della componente EaSI, indipendentemente dal loro status giuridico, nella misura in cui tali imprese rientrano nella definizione di impresa sociale di cui al presente regolamento.

(37)

Gli operatori del mercato degli investimenti sociali, compresi gli attori filantropici, possono svolgere un ruolo chiave nel conseguimento di vari obiettivi del FSE+, in quanto offrono finanziamenti e approcci complementari e innovativi alla lotta contro l'esclusione sociale e la povertà, riducendo la disoccupazione e contribuendo agli OSS. Gli attori filantropici quali le fondazioni e i donatori dovrebbero pertanto essere coinvolti nelle azioni del FSE+, come opportuno e a condizione che tali fondazioni e donatori non abbiano un programma politico o sociale in conflitto con gli ideali dell'Unione, in particolare quelle azioni volte a sviluppare l'ecosistema di mercato degli investimenti sociali.

(38)

Sono necessari orientamenti nell'ambito della componente EaSI per quanto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture sociali e dei servizi correlati, in particolare per l'edilizia sociale, l'assistenza all'infanzia e l'istruzione, l'assistenza sanitaria e l'assistenza di lunga durata, comprese le strutture per assistere il passaggio dai servizi di assistenza in istituti a servizi di assistenza nell'ambito della famiglia e sulla comunità e tenendo conto dei requisiti di accessibilità per le persone con disabilità.

(39)

Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi adottato nel quadro della convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici (27) e realizzare gli OSS, il presente regolamento contribuirà all'integrazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione e riesaminate nel contesto della valutazione intermedia.

(40)

A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio (28) le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità della componente EaSI e le disposizioni applicabili allo Stato membro cui i pertinenti paesi e territori d'oltremare sono connessi.

(41)

I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo (29), che prevede l'attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(42)

È opportuno stabilire gli indicatori ai fini della rendicontazione nell'ambito della componente EaSI. Tali indicatori dovrebbero essere basati sulle realizzazioni, obiettivi, facilmente reperibili e proporzionati alla quota della componente EaSI nell'ambito dell'intero FSE+. Dovrebbero riguardare gli obiettivi operativi e le attività di finanziamento nell'ambito della componente EaSI, senza richiedere la fissazione di target finali corrispondenti.

(43)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (30) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (31), (Euratom, CE) n. 2185/96 (32) e (UE) 2017/1939 (33) del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'OLAF ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione.

La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (34). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(44)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.

(45)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire aumentare l'efficacia dei mercati del lavoro, promuovere la parità di accesso a un'occupazione di qualità, migliorare la parità di accesso all'istruzione e alla formazione e il loro livello qualitativo, promuovere l'inclusione sociale e contribuire all'eliminazione della povertà, come pure gli obiettivi perseguiti nell'ambito della componente EaSI non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(46)

Al fine di modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica e all'integrazione degli allegati sugli indicatori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (35). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(47)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È opportuno che le competenze di esecuzione relative al modello di indagine strutturata presso i destinatari finali siano esercitate conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (36), tenuto conto della natura di questo modello.

(48)

Al fine di consentire una risposta rapida alle circostanze eccezionali o inconsuete previste dal patto di stabilità e crescita che possono verificarsi durante il periodo di programmazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa adottare misure temporanee per agevolare il ricorso al sostegno a carico del FSE+ in risposta a tali circostanze, con un termine massimo di 18 mesi. La Commissione dovrebbe adottare le misure più opportune alla luce delle circostanze eccezionali e inconsuete in cui versa uno Stato membro, preservando nel contempo gli obiettivi del FSE+, senza modificare i requisiti di concentrazione tematica. Inoltre, le competenze di esecuzione in relazione alle misure temporanee per l'uso del sostegno del FSE+ in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete dovrebbero essere conferite alla Commissione senza ricorso alla procedura di comitato, in quanto l'ambito di applicazione di tali misure è determinato dal patto di stabilità e crescita ed è limitato alle misure stabilite dal presente regolamento. La Commissione dovrebbe inoltre monitorare l'attuazione e valutare l'adeguatezza delle misure temporanee. Qualora la Commissione ritenga necessario modificare il presente regolamento a causa di circostanze eccezionali o inconsuete, la modifica non dovrebbe riguardare i requisiti di concentrazione tematica relativi all'occupazione giovanile né il sostegno alle persone indigenti, poiché spesso i giovani e le persone indigenti sono i più colpiti dalle situazioni di crisi. È quindi necessario garantire che tali gruppi destinatari continuino a ricevere un sostegno adeguato.

(49)

Nell'amministrazione del FSE+ la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di cui all'articolo 163 TFUE («comitato FSE+»). Per poter disporre di tutte le informazioni necessarie e ottenere un'ampia gamma di opinioni dei pertinenti portatori di interessi, il comitato FSE+ dovrebbe poter invitare rappresentanti senza diritto di voto, a condizione che l'ordine del giorno della riunione richieda la loro partecipazione, compresi i rappresentanti della Banca europea per gli investimenti, del Fondo europeo per gli investimenti e delle pertinenti organizzazioni della società civile.

(50)

Al fine di garantire che le specificità di ciascuna componente del FSE+ continuino a essere affrontate, il comitato FSE+ dovrebbe istituire gruppi di lavoro per ciascuna componente del FSE+. Il comitato FSE+ dovrà definire la composizione e i compiti di tali gruppi di lavoro, i quali dovrebbero avere la possibilità di invitare alle proprie riunioni rappresentanti della società civile e altri portatori di interessi. I compiti dei gruppi di lavoro possono includere il coordinamento e la cooperazione tra le autorità degli Stati membri e la Commissione in merito all'attuazione del FSE+, compresi la consultazione sul programma di lavoro della componente EaSI, la sorveglianza dell'attuazione di ciascuna componente del FSE+, lo scambio di esperienze e buone prassi all'interno delle componenti del FSE+ e tra di esse e la promozione di potenziali sinergie con altri programmi dell'Unione.

(51)

Al fine di garantire una maggiore trasparenza nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe stabilire i necessari collegamenti con i comitati pertinenti attivi nel settore sociale e dell'occupazione, quali il comitato per l'occupazione, il comitato per la protezione sociale o il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

(52)

A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell'Unione suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi dell'Unione, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere, per un periodo di tempo limitato all'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e solo in casi debitamente giustificati, l'ammissibilità delle attività e dei costi a partire dall'inizio dell'esercizio finanziario 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

(53)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1296/2013.

(54)

Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore e di consentire l'attuazione a decorrere dall'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e dovrebbe applicarsi, con effetto retroattivo per quanto concerne la componente EaSI, dal 1o gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

INDICE

Parte I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Articolo 2

Definizioni

Articolo 3

Obiettivi generali del FSE+ e metodi di esecuzione

Articolo 4

Obiettivi specifici del FSE+

Articolo 5

Bilancio

Articolo 6

Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione

Parte II

Attuazione in regime di gestione concorrente

Capo I

Disposizioni comuni sulla programmazione

Articolo 7

Coerenza e concentrazione tematica

Articolo 8

Rispetto della Carta

Articolo 9

Partenariato

Articolo 10

Sostegno alle persone indigenti

Articolo 11

Sostegno all'occupazione giovanile

Articolo 12

Sostegno alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese

Capo II

Sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente

Articolo 13

Ambito di applicazione

Articolo 14

Azioni sociali innovative

Articolo 15

Cooperazione transnazionale

Articolo 16

Ammissibilità

Articolo 17

Indicatori e rendicontazione

Capo III

Sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale

Articolo 18

Ambito di applicazione

Articolo 19

Principi

Articolo 20

Contenuto della priorità

Articolo 21

Ammissibilità delle operazioni

Articolo 22

Ammissibilità delle spese

Articolo 23

Indicatori e rendicontazione

Articolo 24

Audit

Parte III

Attuazione in regime di gestione diretta e indiretta

Capo I

Obiettivi operativi

Articolo 25

Obiettivi operativi

Capo II

Ammissibilità

Articolo 26

Azioni ammissibili

Articolo 27

Soggetti idonei

Articolo 28

Principi orizzontali

Articolo 29

Partecipazione di paesi terzi

Capo III

Disposizioni generali

Articolo 30

Forme di finanziamento dell'Unione e metodi di esecuzione

Articolo 31

Programma di lavoro

Articolo 32

Sorveglianza e rendicontazione

Articolo 33

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Articolo 34

Valutazione

Articolo 35

Audit

Articolo 36

Informazione, comunicazione e pubblicità

Parte IV

Disposizioni finali

Articolo 37

Esercizio della delega

Articolo 38

Procedura di comitato per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente

Articolo 39

Comitato istituito a norma dell'articolo 163 TFUE

Articolo 40

Disposizioni transitorie per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente

Articolo 41

Disposizioni transitorie per la componente EaSI

Articolo 42

Entrata in vigore

ALLEGATO I

Indicatori comuni per il sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente

ALLEGATO II

Indicatori comuni per le azioni del FSE+ mirate all'inclusione sociale delle persone indigenti nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, punto l), in linea con l'articolo 7, paragrafo 5, primo comma

ALLEGATO III

Indicatori comuni per il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale

ALLEGATO IV

Indicatori per la componente EaSI

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), che comprende due componenti: la componente in regime di gestione concorrente («componente del FSE+ in regime di gestione concorrente») e la componente Occupazione e innovazione sociale («componente EaSI»).

Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del FSE+, il bilancio per il periodo 2021-2027, i metodi di esecuzione, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione di tali finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«apprendimento permanente»: l'apprendimento in tutte le sue forme (formale, non formale e informale) che ha luogo in tutte le fasi della vita e determina un miglioramento o un aggiornamento delle conoscenze, delle capacità, delle competenze e delle attitudini o della partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale o occupazionale, inclusa l'erogazione di servizi di consulenza e orientamento; comprende educazione e cura della prima infanzia, istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore, istruzione degli adulti, animazione socio-educativa e altri contesti di apprendimento al di fuori dell'istruzione e della formazione formali, e generalmente promuove la cooperazione intersettoriale e percorsi di apprendimento flessibili;

2)

«cittadino di paese terzo»: una persona che non è un cittadino dell'Unione, compresi gli apolidi e le persone di cittadinanza indeterminata;

3)

«assistenza materiale di base»: i beni che soddisfano le esigenze fondamentali di una persona per una vita dignitosa, quali abbigliamento, prodotti per l'igiene, tra cui prodotti per l'igiene femminile, e materiale scolastico;

4)

«gruppo svantaggiato»: un gruppo di persone che si trovano in situazioni di vulnerabilità, comprese le persone in condizioni o a rischio di povertà, esclusione sociale o discriminazione nelle sue molteplici forme;

5)

«competenze chiave»: le conoscenze, le capacità e le competenze di cui tutti hanno bisogno, in qualsiasi fase della vita, per lo sviluppo e la realizzazione personale, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva, ossia l'alfabetizzazione; il multilinguismo; la matematica, le scienze, la tecnologia, le arti e l'ingegneria; le competenze digitali; le competenze nel settore dei media; le competenze personali e sociali e la capacità di imparare a imparare; le competenze di cittadinanza attiva; l'imprenditorialità; la consapevolezza, l'espressione culturale e interculturale e il pensiero critico;

6)

«persone indigenti»: le persone fisiche, i singoli, le famiglie e i nuclei familiari o i gruppi composti da tali persone, compresi i minori in situazioni di vulnerabilità e i senzatetto, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le pertinenti parti interessate evitando conflitti di interessi, e che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche;

7)

«destinatari finali»: le persone indigenti che ricevono il sostegno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto m);

8)

«innovazione sociale»: un'attività che ha sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare un'attività che fa riferimento allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee riguardanti prodotti, servizi, pratiche e modelli, che risponde a esigenze sociali e, contemporaneamente, crea nuovi rapporti o collaborazioni sociali tra pubblico, società civile o organizzazioni private, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa;

9)

«misura di accompagnamento»: un'attività realizzata in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base con l'obiettivo di contrastare l'esclusione sociale e contribuire all'eliminazione della povertà, quali indirizzare verso i servizi sociali e sanitari ovvero fornire tali servizi, anche per quanto concerne il sostegno psicologico, dare informazioni pertinenti sui servizi pubblici o offrire consulenza sulla gestione del bilancio familiare;

10)

«sperimentazione sociale»: un intervento programmatico che mira a offrire una risposta innovativa alle esigenze sociali, attuato su piccola scala e in condizioni che garantiscono la possibilità di misurare tale impatto, prima che siano attuati in altri contesti, anche geografici e settoriali, o attuata su scala più ampia in caso di risultati positivi;

11)

«partenariato transfrontaliero»: una struttura di cooperazione tra servizi pubblici per l'impiego, parti sociali o società civile situate in almeno due Stati membri;

12)

«microimpresa»: un'impresa con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo o bilancio annuo totale inferiore a 2 000 000 EUR;

13)

«impresa sociale»: un'impresa, qualunque sia la sua forma giuridica, incluse le imprese dell'economia sociale, o una persona fisica che:

a)

conformemente al suo atto costitutivo, al suo statuto o a qualsiasi altro documento giuridico atto a far sorgere una responsabilità in base alle norme dello Stato membro in cui un'impresa sociale è ubicata, ha come obiettivo sociale primario la realizzazione di un impatto sociale positivo e misurabile, anche eventualmente un impatto di carattere ambientale, anziché finalità lucrative per altri scopi, fornisce beni o servizi che producono un rendimento sociale o impiega metodi di produzione di beni o servizi che incorporano obiettivi sociali;

b)

utilizza i profitti in primo luogo per raggiungere il proprio obiettivo sociale primario e ha procedure e regole predefinite che garantiscono che la distribuzione dei profitti non pregiudichi l'obiettivo sociale primario;

c)

è gestita in modo imprenditoriale, partecipativo, responsabile e trasparente, in particolare rendendo partecipi i lavoratori, i clienti e i pertinenti portatori di interessi coinvolti dalle sue attività;

14)

«valore di riferimento»: un valore utilizzato per la determinazione dei valori obiettivo relativi agli indicatori di risultato comuni e specifici per programma, e basato su interventi simili in corso o passati;

15)

«costo per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base»: i costi effettivi che sono connessi all'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base da parte del beneficiario e che non si limitano al prezzo dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base;

16)

«microfinanza»: comprende le garanzie, il microcredito, l'equity e il quasi-equity, abbinati a servizi di accompagnamento per lo sviluppo delle imprese, per esempio quelli forniti sotto forma di consulenza, formazione e tutoraggio individuali, estesi a persone e a microimprese che hanno difficoltà di accesso al credito per attività professionali e generatrici di reddito;

17)

«operazione di finanziamento misto»: un'azione sostenuta dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito di un meccanismo o di una piattaforma di finanziamento misto di cui all'articolo 2, punto 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile o strumenti finanziari a titolo del bilancio dell'Unione con forme rimborsabili di aiuto di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

18)

«soggetto giuridico»: una persona fisica o giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell'Unione, del diritto nazionale o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

19)

«indicatore comune di risultato immediato»: un indicatore comune di risultato che coglie gli effetti entro quattro settimane dal giorno in cui il partecipante ha abbandonato l'operazione;

20)

«indicatore comune di risultato a lungo termine»: un indicatore comune di risultato che coglie gli effetti sei mesi dopo che il partecipante ha abbandonato l'operazione.

2.   Le definizioni stabilite all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano anche alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

Articolo 3

Obiettivi generali del FSE+ e metodi di esecuzione

1.   Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri e le regioni nel conseguire livelli elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro, nonché società inclusive e coese finalizzate all'eliminazione della povertà e alla realizzazione dei principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali.

2.   Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, pari accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e di qualità, protezione sociale e inclusione, concentrandosi in particolare su un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, sull'apprendimento permanente, sugli investimenti a favore dell'infanzia e dei giovani e sull'accesso ai servizi di base.

3.   Il FSE+ è attuato:

a)

in regime di gestione concorrente, per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1 («componente del FSE+ in regime di gestione concorrente»); e

b)

in regime di gestione diretta e indiretta, per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 25 (componente EaSI).

Articolo 4

Obiettivi specifici del FSE+

1.   Il FSE+ sostiene i seguenti obiettivi specifici nei settori di intervento dell'occupazione e della mobilità professionale, dell'istruzione e della formazione, dell'inclusione sociale, anche per quanto riguarda l'eliminazione della povertà, contribuendo pertanto anche all'obiettivo strategico di «un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali» di cui all'articolo 5, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060

a)

migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale;

b)

modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro;

c)

promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi economici di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti;

d)

promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute;

e)

migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida degli apprendimenti non formali e informali, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati;

f)

promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità;

g)

promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale;

h)

incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati;

i)

promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti;

j)

promuovere l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come i Rom;

k)

migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata;

l)

promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori;

m)

contrastare la deprivazione materiale mediante la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, compresi i minori, e istituire misure di accompagnamento a sostegno della loro inclusione sociale.

2.   Mediante le azioni attuate nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per conseguire gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il FSE+ mira a contribuire al conseguimento degli altri obiettivi strategici di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/1060, in particolare gli obiettivi relativi a:

a)

un'Europa più intelligente, tramite lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente e per le tecnologie abilitanti fondamentali, la transizione industriale, la cooperazione settoriale sulle competenze e sull'imprenditorialità, la formazione dei ricercatori, le attività di creazione di reti e i partenariati tra istituti di istruzione superiore, istituti di istruzione e formazione professionale, centri di ricerca e di tecnologia e imprese e cluster, e il sostegno alle microimprese, alle piccole e medie imprese e all'economia sociale;

b)

un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio, tramite il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione necessari per l'adattamento delle competenze e delle qualifiche, il miglioramento del livello delle competenze per tutti, compresa la manodopera, la creazione di nuovi posti di lavoro in settori collegati all'ambiente, al clima, all'energia, all'economia circolare e alla bioeconomia.

3.   Ove strettamente necessario come misura temporanea per rispondere alle circostanze eccezionali e inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060, e limitatamente a un periodo di 18 mesi, il FSE+ può sostenere:

a)

il finanziamento di regimi di riduzione dell'orario lavorativo senza l'obbligo di associarli a misure attive;

b)

l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente.

4.   Qualora constati, su richiesta degli Stati membri interessati, che le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione di esecuzione che specifica il periodo durante il quale è autorizzato il sostegno supplementare temporaneo a carico del FSE+.

5.   La Commissione monitora l'attuazione del paragrafo 3 del presente articolo e valuta se il sostegno supplementare temporaneo a carico del FSE+ sia sufficiente per facilitare l'impiego del sostegno a carico del FSE+ in risposta alle circostanze eccezionali o inconsuete. Sulla base della sua valutazione, la Commissione presenta, ove opportuno, proposte di modifica del presente regolamento, anche per quanto riguarda i requisiti di concentrazione tematica stabiliti all'articolo 7, a eccezione del requisito di concentrazione tematica specificato all'articolo 7, paragrafi 5 e 6.

Articolo 5

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del FSE+ per il periodo 2021-2027 è fissata a 87 995 063 417 EUR, a prezzi 2018.

2.   La parte della dotazione finanziaria per l'attuazione della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per contribuire all'obiettivo «investimenti a favore dell'occupazione e della crescita negli Stati membri e nelle regioni» di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 è pari a 87 319 331 844 EUR a prezzi 2018, di cui 175 000 000 EUR sono assegnati alla cooperazione transazionale per accelerare il trasferimento, e facilitare l'applicazione su larga scala, delle soluzioni innovative di cui all'articolo 25, lettera i), del presente regolamento, e 472 980 447 EUR a prezzi 2018 destinati ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia, Norvegia e Svezia allegato all'atto di adesione del 1994 (protocollo n. 6).

3.   La parte della dotazione finanziaria per l'attuazione della componente EaSI per il periodo 2021-2027 è fissata a 675 731 573 EUR, a prezzi 2018.

4.   L'importo di cui al paragrafo 3 può inoltre finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione della componente EaSI, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informativi istituzionali.

Articolo 6

Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione sostengono azioni mirate specifiche per promuovere i principi orizzontali di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 28 del presente regolamento che rientrano nell'ambito di uno degli obiettivi del FSE+. Tali azioni possono includere azioni volte a garantire l'accessibilità per le persone con disabilità, anche in termini di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e promuovere il passaggio dall'assistenza in residenze o in istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e della comunità.

Mediante il FSE+, gli Stati membri e la Commissione mirano ad accrescere la partecipazione delle donne nel settore dell'occupazione nonché a migliorare la conciliazione tra la vita professionale e la vita privata, lottare contro la femminilizzazione della povertà e contrastare la discriminazione fondata sul sesso nel mercato del lavoro come pure nell'istruzione e nella formazione.

PARTE II

ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

CAPO I

Disposizioni comuni sulla programmazione

Articolo 7

Coerenza e concentrazione tematica

1.   Gli Stati membri programmano le proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente dando priorità agli interventi volti a far fronte alle sfide individuate nell'ambito del semestre europeo, comprese quelle contenute nei loro programmi nazionali di riforma e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, TFUE, e tengono conto dei principi e dei diritti stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali nonché delle strategie nazionali e regionali attinenti agli obiettivi del FSE+, contribuendo in tal modo agli obiettivi stabiliti all'articolo 174 TFUE.

Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, promuovono le sinergie e garantiscono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra il FSE+ e altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione, sia nella fase di programmazione che durante l'attuazione. Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi e garantire una stretta collaborazione con i soggetti responsabili dell'attuazione, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate.

2.   Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, TFUE, e nel semestre europeo, che rientrano nell'ambito degli obiettivi specifici del FSE+ stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente all'attuazione della garanzia per l'infanzia attraverso azioni mirate e riforme strutturali volte a contrastare la povertà infantile nell'ambito degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) e lettere da h) a l).

Gli Stati membri che presentavano una percentuale media superiore alla media dell'Unione di minori di 18 anni a rischio di povertà o esclusione sociale nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019 sulla base dei dati Eurostat, assegnano almeno il 5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente al sostegno delle azioni mirate e delle riforme strutturali volte a contrastare la povertà infantile di cui al primo comma.

4.   Gli Stati membri assegnano almeno il 25 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente agli obiettivi specifici per il settore di intervento dell'inclusione sociale stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da h) a l), compresa la promozione dell'integrazione socio-economica di cittadini di paesi terzi.

5.   Gli Stati membri assegnano almeno il 3 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per sostenere le persone indigenti nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), o, in casi debitamente giustificati, dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), o di entrambi tali obiettivi specifici.

Le risorse non sono prese in considerazione per la verifica del rispetto delle assegnazioni minime stabilite ai paragrafi 3 e 4.

6.   Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a operazioni mirate e a riforme strutturali volte a sostenere l'occupazione giovanile, l'istruzione e la formazione professionale, segnatamente gli apprendistati, e la transizione dalla scuola al lavoro, percorsi che consentano di riprendere l'istruzione o la formazione e i corsi di istruzione della seconda opportunità, in particolare nel contesto dell'attuazione dei programmi nell'ambito della garanzia per i giovani.

Gli Stati membri che presentavano una percentuale media superiore alla media dell'Unione di giovani tra i 15 e i 29 anni che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019 sulla base dei dati Eurostat assegnano almeno il 12,5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2021 al 2027 al sostegno delle riforme strutturali e delle azioni mirate di cui al primo comma.

Le regioni ultraperiferiche che soddisfano le condizioni di cui al secondo comma assegnano almeno il 12,5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente nei loro programmi alle azioni mirate e alle riforme strutturali di cui al primo comma. Tale assegnazione è presa in considerazione per la verifica del rispetto della percentuale minima a livello nazionale di cui al secondo comma, laddove applicabile.

Nell'attuare le azioni mirate e le riforme strutturali di cui al presente paragrafo gli Stati membri danno la priorità ai giovani inattivi e disoccupati di lungo periodo e pongono in essere misure di sensibilizzazione mirate.

7.   I paragrafi da 2 a 6 del presente articolo non si applicano alla dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6.

8.   I paragrafi da 1 a 6 non si applicano all'assistenza tecnica.

Articolo 8

Rispetto della Carta

1.   Tutte le operazioni sono selezionate e attuate nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

2.   In conformità dell'articolo 69, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri assicurano l'esame efficace delle denunce. Ciò non pregiudica la possibilità generalmente prevista per i cittadini e i portatori di interessi di presentare denunce alla Commissione, anche per quanto riguarda le violazioni della Carta.

3.   Qualora constati una violazione della Carta, la Commissione tiene conto della gravità della violazione nello stabilire le misure correttive da applicare in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 9

Partenariato

1.   Gli Stati membri garantiscono una partecipazione significativa delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile alla realizzazione di politiche per l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale sostenute dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

2.   Gli Stati membri assegnano un'adeguata quantità delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente in ciascun programma allo sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, anche sotto forma di formazione, misure volte alla creazione di reti e rafforzamento del dialogo sociale, e per attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.

Qualora lo sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile sia individuato in una pertinente raccomandazione specifica per paese adottata in conformità degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, TFUE, lo Stato membro interessato assegna a tal fine un importo adeguato pari ad almeno lo 0,25 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

Articolo 10

Sostegno alle persone indigenti

Le risorse di cui all'articolo 7, paragrafo 5, nell'ambito degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere l) ed m), sono programmate nell'ambito di una priorità dedicata o di un programma. Il tasso di cofinanziamento per tale priorità o programma è del 90 %.

Articolo 11

Sostegno all'occupazione giovanile

Il sostegno a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, secondo e terzo comma, è programmato nell'ambito di una priorità o di un programma dedicati, include almeno il sostegno volto a contribuire all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e può includere il sostegno volto a contribuire agli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere f) e l).

Articolo 12

Sostegno alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese

Le azioni volte a far fronte alle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e nel semestre europeo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono programmate nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, a sostegno dell'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e nell'ambito di una o più priorità, che possono essere priorità plurifondo.

CAPO II

Sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente

Articolo 13

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica al sostegno dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente volto a contribuire agli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a l) (sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente).

Articolo 14

Azioni sociali innovative

1.   Gli Stati membri sostengono azioni di innovazione sociale e sperimentazione sociale, comprese le azioni con una componente socio-culturale o che consolidano approcci dal basso verso l'alto basati su partenariati che coinvolgono le autorità pubbliche, le parti sociali, le imprese sociali, il settore privato, e la società civile.

2.   Gli Stati membri possono sostenere l'applicazione su larga scala di approcci innovativi testati su scala ridotta ed elaborati nell'ambito della componente EaSI e di altri programmi dell'Unione.

3.   Le azioni e gli approcci innovativi possono essere programmati nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a l).

4.   Gli Stati membri dedicano almeno una priorità all'applicazione dei paragrafi 1 o 2 o di entrambi. Il tasso massimo di cofinanziamento per tali priorità può essere aumentato fino al 95 % per un massimo del 5 % delle risorse nazionali nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

5.   Gli Stati membri identificano, nei loro programmi o in una fase successiva durante l'attuazione, gli ambiti per l'innovazione sociale e la sperimentazione sociale che corrispondono alle esigenze specifiche degli Stati membri.

6.   La Commissione facilita lo sviluppo delle capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e la diffusione e la promozione di buone pratiche e metodologie.

Articolo 15

Cooperazione transnazionale

Gli Stati membri possono sostenere azioni di cooperazione transnazionale nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a l).

Articolo 16

Ammissibilità

1.   Oltre ai costi non ammissibili di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2021/1060, i seguenti costi non sono ammissibili per il sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente:

a)

l'acquisto di terreni e beni immobili, nonché di infrastrutture; e

b)

l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tranne qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate durante l'operazione, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica.

2.   I contributi in natura sotto forma di indennità o di salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi a un contributo a titolo del sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a condizione che i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi.

3.   La dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 è utilizzata per sostenere il conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1.

4.   I costi diretti per il personale sono ammissibili a un contributo a titolo del sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente se sono in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali.

Articolo 17

Indicatori e rendicontazione

1.   I programmi che beneficiano del sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato I, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. I programmi possono utilizzare anche indicatori specifici per programma.

2.   Qualora uno Stato membro assegni le proprie risorse all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), per destinarle alle persone indigenti, in linea con l'articolo 7, paragrafo 5, primo comma, si applicano gli indicatori comuni indicati all'allegato II.

3.   Il valore di base per gli indicatori comuni di output e specifici per programma è fissato a zero. Se pertinente per la natura delle operazioni sostenute, i valori intermedi e i valori obiettivo cumulativi quantificati di tali indicatori sono espressi in numeri assoluti. I valori comunicati degli indicatori di output sono espressi in numeri assoluti.

4.   Per gli indicatori di risultato comuni e specifici per programma per i quali è stato fissato un valore obiettivo per il 2029, il valore di riferimento è fissato utilizzando i dati più recenti disponibili o altre fonti di informazione pertinenti. I valori obiettivo degli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti o in percentuale. Gli indicatori di risultato specifici per programma e i relativi valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi. I valori comunicati degli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti.

5.   I dati concernenti gli indicatori per i partecipanti sono trasmessi solo quando sono disponibili tutti i dati richiesti all'allegato I, punto 1.1, relativi a tale partecipante.

6.   Qualora siano disponibili dati in registri o fonti assimilate, gli Stati membri possono permettere alle autorità di gestione e ad altri organismi incaricati della raccolta di dati necessari per la sorveglianza e la valutazione del sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente di ottenere i dati da tali registri o dalle fonti assimilate, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2016/679.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per modificare gli indicatori di cui agli allegati I e II, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi. Tali modifiche sono proporzionate e tengono conto degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e dei beneficiari. Gli atti delegati ai sensi del presente paragrafo non modificano la metodologia per la raccolta dei dati di cui agli allegati I e II.

CAPO III

Sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale

Articolo 18

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica al sostegno del FSE+ volto a contribuire all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m).

Articolo 19

Principi

1.   Il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale può essere impiegato solo per sostenere la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.

2.   Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti correlati al clima e ambientali, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari e della plastica monouso. Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti.

I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente, per esempio attraverso buoni o carte, in forma elettronica o altra forma, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base. Il sostegno alle persone indigenti si aggiunge a eventuali prestazioni sociali che possono essere fornite ai destinatari finali dai sistemi sociali nazionali o ai sensi del diritto nazionale.

I prodotti alimentari forniti alle persone indigenti possono derivare dall'utilizzo, dal trattamento e dalla vendita di prodotti smaltiti a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (37), purché tale opzione sia la più economicamente vantaggiosa e non ritardi indebitamente la consegna dei prodotti alimentari alle persone indigenti.

Gli importi derivanti da un'operazione riguardante tali scorte sono utilizzati a favore delle persone indigenti, in aggiunta agli importi già a disposizione del programma.

3.   La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli aiuti forniti nel quadro del sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale rispettino la dignità e prevengano la stigmatizzazione delle persone indigenti.

4.   Gli Stati membri integrano la distribuzione dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base con misure di accompagnamento quali i rinvii ai servizi competenti, nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), o la promozione dell'integrazione sociale delle persone indigenti nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l).

Articolo 20

Contenuto della priorità

1.   Una priorità relativa al sostegno volto a contribuire all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), definisce:

a)

il tipo di sostegno;

b)

i principali gruppi destinatari; e

c)

una descrizione dei programmi nazionali o regionali di sostegno.

2.   Nel caso di programmi limitati al sostegno di cui al paragrafo 1 e alla relativa assistenza tecnica, la priorità comprende inoltre i criteri per la selezione delle operazioni.

Articolo 21

Ammissibilità delle operazioni

1.   I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base forniti alle persone indigenti possono essere acquistati dal beneficiario o per suo conto, o messi a disposizione del beneficiario a titolo gratuito.

2.   I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base sono distribuiti alle persone indigenti gratuitamente.

Articolo 22

Ammissibilità delle spese

1.   I costi ammissibili relativi al sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale sono:

a)

i costi per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, compresi i costi relativi al trasporto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base ai beneficiari che distribuiscono ai destinatari finali tali prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base;

b)

se il trasporto dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base ai beneficiari che li distribuiscono ai destinatari finali non rientra nella lettera a), i costi sostenuti dall'ente acquirente in relazione al trasporto di tali prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base ai depositi o ai beneficiari e i costi di magazzinaggio, a un tasso forfettario dell'1 % dei costi di cui alla lettera a), o, in casi debitamente giustificati, i costi effettivamente sostenuti e pagati;

c)

i costi amministrativi, di trasporto, magazzinaggio e preparazione sostenuti dai beneficiari che intervengono nella distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, a un tasso forfettario del 7 % dei costi di cui alla lettera a) o del 7 % del valore dei prodotti alimentari smaltiti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

d)

i costi di raccolta, trasporto, magazzinaggio e distribuzione delle donazioni di prodotti alimentari, nonché delle attività di sensibilizzazione direttamente correlate; e

e)

i costi delle misure di accompagnamento sostenuti dai beneficiari o per loro conto e dichiarati dai beneficiari che distribuiscono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base alle persone indigenti, a un tasso forfettario del 7 % dei costi di cui alla lettera a).

2.   I costi per l'elaborazione di sistemi di buoni o carte in forma elettronica o altra forma e i costi operativi corrispondenti sono ammissibili nell'ambito dell'assistenza tecnica a condizione che siano sostenuti dall'autorità di gestione o da un altro organismo pubblico che non è un beneficiario che distribuisce il buono o la carta ai destinatari finali, o a condizione che non siano inclusi tra i costi di cui al paragrafo 1, lettera c).

3.   Una riduzione dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1, lettera a), dovuta all'inosservanza del diritto applicabile da parte dell'organismo responsabile dell'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base non determina una riduzione dei costi ammissibili di cui a detto paragrafo, lettere c) ed e).

4.   Non sono ammissibili i costi seguenti:

a)

interessi passivi;

b)

acquisto di infrastrutture; e

c)

costi di beni di seconda mano.

Articolo 23

Indicatori e rendicontazione

1.   Le priorità sostenute dal FSE+ per contrastare la deprivazione materiale si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato III, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. Tali priorità possono utilizzare anche indicatori specifici per programma.

2.   Sono fissati valori di riferimento degli indicatori di risultato comuni e specifici per programma.

3.   Le autorità di gestione trasmettono due volte alla Commissione i risultati di un'indagine strutturata dei destinatari finali relativa al sostegno ricevuto dal FSE+ e incentrata anche sulle loro condizioni di vita e sulla natura della loro deprivazione materiale, svolta durante l'anno precedente. Tale indagine è basata sul modello stabilito dalla Commissione mediante un atto di esecuzione. Tale prima trasmissione avrà luogo entro il 30 giugno 2025 e la seconda entro il 30 giugno 2028.

4.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello da usare per le indagini strutturate dei destinatari finali secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 38, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per modificare gli indicatori di cui all'allegato III, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi. Tali modifiche sono proporzionate e tengono conto degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e dei beneficiari. Gli atti delegati ai sensi del presente paragrafo non modificano la metodologia per la raccolta dei dati di cui all'allegato III.

Articolo 24

Audit

L'audit delle operazioni può riguardare tutte le fasi della loro attuazione e tutti i livelli della catena di distribuzione, con la sola eccezione del controllo dei destinatari finali, a meno che una valutazione dei rischi non indichi un rischio specifico di irregolarità o frodi.

PARTE III

ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA

CAPO I

Obiettivi operativi

Articolo 25

Obiettivi operativi

Gli obiettivi operativi della componente EaSI sono i seguenti:

a)

sviluppare conoscenze analitiche comparative di elevata qualità, per garantire che le politiche volte al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, si fondino su dati attendibili e rispondano alle esigenze, alle sfide e alle condizioni locali;

b)

facilitare uno scambio di informazioni efficiente e inclusivo, l'apprendimento reciproco, l'esame tra pari e il dialogo sulle politiche nei settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, per offrire assistenza nell'elaborazione delle opportune misure politiche;

c)

sostenere sperimentazioni sociali nei settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, e sviluppare la capacità dei portatori di interessi, a livello nazionale e locale, di preparare, concepire e attuare, trasferire o applicare su larga scala le innovazioni testate nel campo della politica sociale, in particolare per quanto riguarda l'ampliamento della scala dei progetti sviluppati dai portatori di interessi locali nel settore dell'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi;

d)

agevolare la mobilità geografica volontaria dei lavoratori e accrescere le possibilità di impiego sviluppando e fornendo specifici servizi di sostegno ai datori di lavoro e alle persone in cerca di lavoro in vista dello sviluppo di mercati del lavoro europei integrati, dalla fase di preparazione precedente l'assunzione all'assistenza successiva al collocamento, per coprire i posti di lavoro vacanti in determinati settori, ambiti professionali, paesi, regioni frontaliere o per gruppi particolari (come le persone in situazioni di vulnerabilità);

e)

sostenere lo sviluppo dell'ecosistema di mercato ponendo al centro la fornitura di microfinanza alle microimprese nelle fasi di avvio e di sviluppo, in particolare quelle create da persone in situazioni di vulnerabilità o che danno loro impiego;

f)

sostenere la creazione di reti a livello di Unione e il dialogo con e tra i pertinenti portatori di interessi nei settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, e contribuire a sviluppare la capacità istituzionale dei portatori di interessi coinvolti, compresi i servizi pubblici per l'impiego, gli istituti pubblici di sicurezza sociale e di assicurazione malattia, la società civile, gli istituti di microfinanza e gli enti che forniscono finanziamenti alle imprese sociali e all'economia sociale;

g)

sostenere lo sviluppo di imprese sociali e l'emergere di un mercato degli investimenti sociali, agevolando le interazioni tra pubblico e privato e la partecipazione di fondazioni e attori filantropici in tale mercato;

h)

fornire orientamenti per lo sviluppo delle infrastrutture sociali necessarie per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

i)

sostenere la cooperazione transnazionale al fine di accelerare il trasferimento e facilitare l'applicazione su larga scala di soluzioni innovative, in particolare per i settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1; e

j)

sostenere l'attuazione delle pertinenti norme internazionali sociali e del lavoro nel contesto della gestione della globalizzazione e della dimensione esterna delle politiche dell'Unione nei settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1.

CAPO II

Ammissibilità

Articolo 26

Azioni ammissibili

1.   Solo le azioni intese a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 25 sono ammissibili al finanziamento.

2.   La componente EaSI può sostenere le seguenti azioni:

a)

attività di analisi, anche in relazione a paesi terzi, in particolare:

i)

indagini, studi, dati statistici, metodologie, classificazioni, microsimulazioni, indicatori e sostegno a osservatori e valutazioni comparative a livello europeo;

ii)

sperimentazione sociale che valuta innovazioni sociali;

iii)

monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione;

b)

attuazione delle politiche, in particolare:

i)

partenariati transfrontalieri, segnatamente tra i servizi pubblici per l'impiego, le parti sociali e la società civile, e servizi di sostegno in regioni transfrontaliere;

ii)

un programma mirato di mobilità a livello dell'Unione per tutto il territorio dell'Unione inteso a coprire posti vacanti là dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro;

iii)

sostegno agli istituti di microfinanza e agli enti che forniscono finanziamenti alle imprese sociali, anche attraverso operazioni di finanziamento misto come la ripartizione asimmetrica dei rischi o la riduzione dei costi delle operazioni; sostegno allo sviluppo di infrastrutture e competenze sociali;

iv)

sostegno alla cooperazione e al partenariato transnazionali in vista del trasferimento e dell'applicazione su larga scala delle soluzioni innovative;

c)

sviluppo delle capacità, in particolare, di:

i)

reti a livello dell'Unione correlate ai settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1;

ii)

punti di contatto nazionali che forniscono orientamento, informazioni e assistenza in relazione all'attuazione della componente EaSI;

iii)

amministrazioni, delle istituzioni di sicurezza sociale e dei servizi per l'impiego di paesi partecipanti che si occupano della promozione della mobilità professionale, di istituti di microfinanza e di enti che forniscono finanziamenti alle imprese sociali o ad altri attori operanti nel settore dell'investimento sociale, come pure la creazione di reti, negli Stati membri o nei paesi terzi associati alla componente EaSI a norma dell'articolo 29;

iv)

portatori di interessi, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, in vista della cooperazione transnazionale;

d)

attività di comunicazione e divulgazione, in particolare:

i)

apprendimento reciproco tramite lo scambio di buone pratiche, approcci innovativi, risultati di attività di analisi, esami tra pari e analisi comparativa;

ii)

guide, relazioni, materiale informativo e copertura mediatica delle iniziative correlate ai settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1;

iii)

sistemi di informazione per la diffusione di dati oggettivi correlati ai settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1;

iv)

eventi organizzati dalla presidenza del Consiglio, conferenze, seminari e attività di sensibilizzazione.

Articolo 27

Soggetti idonei

1.   In base ai criteri stabiliti all'articolo 197 del regolamento finanziario sono ammissibili i soggetti seguenti:

a)

i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi o territori:

i)

uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;

ii)

un paese terzo associato alla componente EaSI a norma dell'articolo 29;

iii)

un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo;

b)

tutti i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o tutte le organizzazioni internazionali.

2.   Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato alla componente EaSI a norma dell'articolo 29, ove necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.

3.   I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato alla componente EaSI a norma dell'articolo 29 sostengono, in linea di principio, i costi della propria partecipazione.

Articolo 28

Principi orizzontali

1.   La Commissione provvede affinché la parità di genere, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione delle operazioni sostenute dalla componente EaSI.

2.   La Commissione adotta le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, originale razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza, rendicontazione e valutazione delle operazioni sostenute dalla componente EaSI. In particolare, in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione della componente EaSI si tiene conto dell'accessibilità per le persone con disabilità.

Articolo 29

Partecipazione di paesi terzi

La componente EaSI è aperta alla partecipazione dei seguenti paesi terzi tramite un accordo con l'Unione:

a)

i membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo;

b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

c)

gli altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione del paese terzo alla componente EaSI, purché tale accordo:

i)

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

ii)

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi o componenti dei programmi, e i rispettivi costi amministrativi;

iii)

non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda la componente EaSI;

iv)

garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

I contributi indicati al primo comma, lettera c), punto ii), del presente articolo costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

CAPO III

Disposizioni generali

Articolo 30

Forme di finanziamento dell'Unione e metodi di esecuzione

1.   La componente EaSI può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario per i contributi finanziari, segnatamente sovvenzioni, premi, appalti e pagamenti volontari alle organizzazioni internazionali delle quali l'Unione è membro o ai cui lavori essa partecipa.

2.   La componente EaSI è attuata direttamente, come stabilito all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente per il tramite degli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di detto regolamento.

Nell'aggiudicazione di sovvenzioni il comitato di valutazione di cui all'articolo 150 del regolamento finanziario può essere composto da esperti esterni.

3.   Le operazioni di finanziamento misto a titolo della componente EaSI sono attuate in conformità del regolamento (UE) 2021/523 e del titolo X del regolamento finanziario.

Articolo 31

Programma di lavoro

1.   La componente EaSI è attuata sulla base dei programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. Il contenuto di tali programmi di lavoro è stabilito in linea con gli obiettivi operativi stabiliti all'articolo 25 del presente regolamento e con le azioni ammissibili stabilite all'articolo 26 del presente regolamento. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

2.   La Commissione raccoglie competenze sull'elaborazione dei programmi di lavoro consultando il gruppo di lavoro di cui all'articolo 39, paragrafo 8.

3.   La Commissione promuove le sinergie e garantisce un coordinamento efficace tra il FSE+ e altri strumenti pertinenti dell'Unione, come pure tra le componenti del FSE+.

Articolo 32

Sorveglianza e rendicontazione

Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi della componente EaSI nel conseguire gli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, e gli obiettivi operativi stabiliti all'articolo 25 figurano nell'allegato IV.

Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati della componente EaSI.

A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.

Articolo 33

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Allorché partecipa alla componente EaSI in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale, o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

Articolo 34

Valutazione

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività sufficiente per alimentare il processo decisionale.

2.   Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione effettua una valutazione intermedia della componente EaSI, sulla base delle informazioni sufficienti disponibili sulla sua attuazione.

La Commissione valuta la performance del programma a norma dell'articolo 34 del regolamento finanziario, in particolare l'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto dell'Unione, anche rispetto ai principi orizzontali di cui all'articolo 28 del presente regolamento, e misura, in termini qualitativi e quantitativi, i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della componente EaSI.

La valutazione intermedia è basata sulle informazioni generate dalle modalità di sorveglianza e dagli indicatori stabiliti a norma dell'articolo 32, al fine di apportare gli eventuali adeguamenti necessari alle priorità di azione e di finanziamento.

3.   Entro il 31 dicembre 2031, al termine del periodo di attuazione, la Commissione effettua una valutazione finale della componente EaSI.

4.   La Commissione presenta le conclusioni delle valutazioni intermedia e finale, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 35

Audit

Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario.

Articolo 36

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sulla componente EaSI, sulle azioni svolte a titolo della componente EaSI e sui risultati ottenuti.

Le risorse finanziarie destinate alla componente EaSI contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 25.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 7, e all'articolo 23, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1o luglio 2021.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafo 7, e all'articolo 23, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, o dell'articolo 23, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 38

Procedura di comitato per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente

1.   La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 39

Comitato istituito a norma dell'articolo 163 TFUE

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 163 TFUE («comitato FSE+»).

2.   Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori.

3.   Il comitato FSE+ comprende un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro a livello di Unione.

4.   Il comitato FSE+, compresi i suoi gruppi di lavoro di cui al paragrafo 7, può invitare i rappresentanti senza diritto di voto dei portatori di interessi a partecipare alle sue riunioni. Possono essere invitati anche i rappresentanti della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti, nonché delle pertinenti organizzazioni della società civile.

5.   Il comitato FSE+ è consultato sull'uso pianificato dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060 in caso di sostegno della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, nonché su altre questioni che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie a livello di Unione che interessano il FSE+;

6.   Il comitato FSE+ può fornire pareri su:

a)

questioni connesse al contributo del FSE+ all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, comprese le raccomandazioni specifiche per paese e le priorità relative al semestre europeo, quali programmi nazionali di riforma;

b)

questioni relative al regolamento (UE) 2021/1060 pertinenti per il FSE+;

c)

questioni connesse al FSE+ a esso riferite dalla Commissione diverse da quelle di cui al paragrafo 5.

I pareri del comitato FSE+ sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono comunicati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni per informazione. La Commissione informa per iscritto il comitato FSE+ del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

7.   Il comitato FSE+ istituisce gruppi di lavoro per ciascuna componente del FSE+.

8.   La Commissione consulta il gruppo di lavoro incaricato della componente EaSI in merito al programma di lavoro. Informa tale gruppo di lavoro del modo in cui ha tenuto conto dell'esito di tale consultazione. Tale gruppo di lavoro provvede affinché si proceda alla consultazione dei portatori di interessi, compresi i rappresentanti della società civile, in merito al programma d lavoro.

Articolo 40

Disposizioni transitorie per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente

Il regolamento (UE) n. 1304/2013, il regolamento (UE) n. 223/2014 o qualsiasi altro atto adottato a norma di detti regolamenti continuano ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenute a norma di tali regolamenti per il periodo di programmazione 2014-2020.

Articolo 41

Disposizioni transitorie per la componente EaSI

1.   Il regolamento (UE) n. 1296/2013 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2021. I riferimenti al regolamento (UE) n. 1296/2013 si intendono fatti al presente regolamento.

2.   La dotazione finanziaria per l'attuazione della componente EaSI può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il FSE+ e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1296/2013.

3.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 4, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

4.   I rimborsi provenienti da strumenti finanziari costituiti nel quadro del regolamento (UE) n. 1296/2013 sono investiti negli strumenti finanziari dell'«ambito di intervento relativo agli investimenti sociali e alle competenze» di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/523.

5.   In conformità dell'articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento e per un periodo di tempo limitato, le attività sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento e i costi sottostanti possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

Articolo 42

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021 per quanto riguarda la componente EaSI.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 245.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 84.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 (GU C 411 del 27.11.2020, pag. 324) e posizione del Consiglio in prima lettura del 27 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fondo di coesione (cfr. pag. 60 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(6)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(7)  Decisione (UE) 2020/1512 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 344 del 19.10.2020, pag. 22).

(8)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali Fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (cfr. pag.159 della presente Gazzetta ufficiale).

(9)  Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (cfr. pag.1 della presente Gazzetta ufficiale).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

(13)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(14)  Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1).

(15)  Raccomandazione del Consiglio, del 19 dicembre 2016, sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti (GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione — e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

(18)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(19)  Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48).

(20)  Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

(21)  Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34).

(22)  Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 (GU L 202 dell'8.6.2021, pag. 32).

(23)  Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

(24)  Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

(25)  GU C 241 del 29.8.1994, pag. 9.

(26)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(27)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(28)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(29)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(30)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(31)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(32)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(33)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(34)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(35)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(36)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(37)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).


ALLEGATO I

INDICATORI COMUNI PER IL SOSTEGNO GENERALE DALLA COMPONENTE DEL FSE+ IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

I dati personali devono essere disaggregati per genere (donna, uomo, «persona non binaria » (1)).

Se alcuni risultati non sono possibili, i dati per tali risultati non devono essere rilevati o comunicati.

Se del caso, gli indicatori comuni di output possono essere comunicati in base al gruppo destinatario dell'operazione.

1.

Indicatori comuni di output relativi alle operazioni rivolte alle persone

1.1.

Gli indicatori comuni di output per i partecipanti sono:

disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo (*1),

disoccupati di lungo periodo (*1),

persone inattive (*1),

lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (*1),

numero di minori di 18 anni (*1),

numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (*1),

numero di partecipanti di età pari o superiore a 55 anni (*1),

titolari di un diploma di istruzione secondaria di primo grado o inferiore (ISCED 0-2) (*1),

titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) (*1),

titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) (*1),

numero totale dei partecipanti (2).

Gli indicatori elencati in questo punto non si applicano al sostegno del FSE+ che contribuisce all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), a eccezione degli indicatori «numero di minori di 18 anni», «numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni», «numero di partecipanti di età pari o superiore a 55 anni» e «numero totale dei partecipanti».

Quando i dati sono ricavati da registri o fonti assimilate, gli Stati possono avvalersi di definizioni nazionali.

1.2.

Gli altri indicatori comuni di output per i partecipanti sono:

partecipanti con disabilità (*2),

cittadini di paesi terzi (*1),

partecipanti di origine straniera (*1),

minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) (*2),

senzatetto o persone colpite da esclusione abitativa (*1),

partecipanti provenienti da zone rurali (*1) (3).

La raccolta dei dati è necessaria soltanto laddove applicabile e pertinente.

I valori degli indicatori elencati nel punto 1.2 possono essere determinati sulla base delle stime informate fornite dal beneficiario.

Per gli indicatori elencati nel punto 1.2 gli Stati membri possono applicare le definizioni nazionali, a eccezione degli indicatori «cittadini di paesi terzi» e «partecipanti provenienti da zone rurali».

2.

Indicatori comuni di output per gli enti

Gli indicatori comuni di output per gli enti sono:

numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a livello nazionale, regionale o locale,

numero di micro, piccole e medie imprese sostenute (comprese le società cooperative e le imprese sociali).

Quando i dati sono ricavati da registri o fonti assimilate, gli Stati possono avvalersi di definizioni nazionali.

3.

Indicatori comuni di risultato immediato per i partecipanti

Gli indicatori comuni di risultato immediato per i partecipanti sono:

partecipanti che cercano un lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento (*1),

partecipanti che intraprendono un percorso di istruzione o di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento (*1),

partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento (*1),

partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento (*1).

Gli indicatori elencati in questo punto non si applicano al sostegno del FSE+ che contribuisce all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l),

Quando i dati sono ricavati da registri o fonti assimilate, gli Stati possono avvalersi di definizioni nazionali.

4.

Indicatori comuni di risultato a lungo termine per i partecipanti:

Gli indicatori comuni di risultato a lungo termine per i partecipanti sono:

partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento (*1),

partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento (*1).

Gli indicatori elencati in questo punto non si applicano al sostegno del FSE+ che contribuisce all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l),

Quando i dati sono ricavati da registri o fonti assimilate, gli Stati possono avvalersi di definizioni nazionali.

Gli indicatori comuni di risultato a lungo termine per i partecipanti sono comunicati entro il 31 gennaio 2026 secondo quanto previsto dall'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 e nella relazione finale in materia di performance di cui all'articolo 43 di detto regolamento.

Come requisito minimo, gli indicatori comuni a lungo termine per i partecipanti sono basati su un campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a k). La validità interna del campione deve essere garantita in un modo tale per cui i dati possano essere generalizzati al livello dell'obiettivo specifico.


(1)  In conformità della legislazione nazionale.

(*1)  I dati riportati sono dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

(2)  Questo indicatore è calcolato automaticamente sulla base degli indicatori comuni di output relativi alla posizione lavorativa, fatta eccezione per il sostegno del FSE+ che contribuisce all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), nel qual caso occorre comunicare il numero totale dei partecipanti.

(*2)  I dati riportati comprendono una categoria speciale di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679.

(3)  Questo indicatore non si applica al sostegno del FSE+ che contribuisce all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l).


ALLEGATO II

INDICATORI COMUNI PER LE AZIONI DEL FSE+ MIRATE ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE INDIGENTI NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO SPECIFICO STABILITO ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA l), IN LINEA CON L'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 5, PRIMO COMMA

I dati personali devono essere disaggregati per genere (donna, uomo, «persona non binaria » (1)).

1.

Indicatori comuni di output relativi alle operazioni rivolte alle persone

1.1.

Gli indicatori comuni di output per i partecipanti sono:

numero totale dei partecipanti,

numero di minori di 18 anni (*1),

numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (*1),

numero di partecipanti di età pari o superiore a 65 anni (*1).

I valori degli indicatori elencati nel punto 1.1 possono essere determinati sulla base delle stime informate fornite dal beneficiario.

1.2.

Gli altri indicatori comuni di output sono:

partecipanti con disabilità (*2),

cittadini di paesi terzi (*1),

numero di partecipanti di origine straniera (*1), minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) (*2),

senzatetto o persone colpite da esclusione abitativa (*1).

La raccolta dei dati è necessaria soltanto laddove applicabile e pertinente.

I valori degli indicatori elencati nel punto 1.2 possono essere determinati sulla base delle stime informate fornite dal beneficiario.


(1)  In conformità della legislazione nazionale.

(*1)  I dati riportati sono dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

(*2)  I dati riportati comprendono una categoria speciale di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679.


ALLEGATO III

INDICATORI COMUNI PER IL SOSTEGNO DEL FSE+ VOLTO A CONTRASTARE LA DEPRIVAZIONE MATERIALE

1.

Indicatori di output

1.1

Valore monetario totale dei prodotti alimentari e dei beni distribuiti:

1.1.1.

valore totale del sostegno alimentare (1);

1.1.1.1.

valore monetario totale dei prodotti alimentari per i senzatetto;

1.1.1.2.

valore monetario totale dei prodotti alimentari per altri gruppi destinatari;

1.1.2.

Valore totale dei beni distribuiti (2);

1.1.2.1.

valore monetario totale dei beni per i minori;

1.1.2.2.

valore monetario totale dei beni per i senzatetto;

1.1.2.3.

valore monetario totale dei beni per altri gruppi destinatari.

1.2.

Quantità totale dei prodotti alimentari distribuiti (in tonnellate) (3):

1.2.1.

quota di prodotti alimentari per i quali solo il trasporto, la distribuzione e il magazzinaggio sono stati pagati dal programma (in %);

1.2.2.

quota di prodotti alimentari cofinanziati dal FSE+ sul volume totale dei prodotti alimentari distribuiti ai beneficiari (in %).

I valori degli indicatori elencati nei punti 1.2.1 e 1.2.2 sono determinati sulla base di stime informate fornite dal beneficiario.

2.

Indicatori comuni di risultato

2.1.

Numero di destinatari finali che ricevono sostegno alimentare

numero di minori di 18 anni;

numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;

numero di donne;

numero di destinatari finali di età pari o superiore a 65 anni;

numero di destinatari finali con disabilità (*1);

numero di cittadini di paesi terzi (*1);

numero di destinatari finali di origine straniera e minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)  (*1);

numero di destinatari finali senzatetto o di destinatari finali colpiti da esclusione abitativa (*1).

2.2.

Numero di destinatari finali che ricevono sostegno materiale

numero di minori di 18 anni;

numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;

numero di donne;

numero di destinatari finali di età pari o superiore a 65 anni;

numero di destinatari finali con disabilità (*1);

numero di cittadini di paesi terzi (*1);

numero di destinatari finali di origine straniera e minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) (*1);

numero di destinatari finali senzatetto o di destinatari ultimi colpiti da esclusione abitativa (*1).

2.3.

Numero di destinatari finali che beneficiano di buoni o carte

numero di minori di 18 anni;

numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;

numero di destinatari finali di età pari o superiore a 65 anni;

numero di donne;

numero di destinatari finali con disabilità (*1);

numero di cittadini di paesi terzi (*1);

numero di destinatari finali di origine straniera e minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) (*1);

numero di destinatari finali senzatetto o di destinatari ultimi colpiti da esclusione abitativa (*1).

I valori degli indicatori elencati nel punto 2 sono determinati sulla base di stime informate fornite dal beneficiario.


(1)  Questi indicatori non si applicano all'assistenza alimentare fornita indirettamente attraverso buoni o carte.

(2)  Questi indicatori non si applicano ai beni forniti indirettamente attraverso buoni o carte.

(3)  Questi indicatori non si applicano all'assistenza alimentare fornita indirettamente attraverso buoni o carte.

(*1)  È possibile avvalersi di definizioni nazionali.


ALLEGATO IV

INDICATORI PER LA COMPONENTE EaSI

Indicatori per la componente EaSI

numero di attività di analisi;

numero di attività di scambio di informazioni e di apprendimento reciproco;

numero di sperimentazione sociale;

numero di attività di sviluppo delle capacità e di creazione di reti;

numero di collocamenti realizzati nel quadro di programmi mirati di mobilità.

I dati per l'indicatore «numero di collocamenti realizzati nel quadro di programmi mirati di mobilità» sono raccolti solo ogni due anni.


30.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 231/60


REGOLAMENTO (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2021

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 177, secondo comma, e gli articoli 178 e 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 176 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell’Unione. A norma di tale articolo e dell’articolo 174, secondo e terzo comma, TFUE, il FESR deve contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, tra le quali un’attenzione particolare deve essere rivolta alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, compresi in particolare gli svantaggi risultanti dal declino demografico, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

(2)

Il Fondo di coesione è stato istituito per contribuire a raggiungere l’obiettivo generale del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione, fornendo contributi finanziari nei settori dell’ambiente e delle reti transeuropee di infrastrutture dei trasporti (TEN-T), come stabilito nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(3)

Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce norme comuni applicabili al FESR, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMP), il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), il Fondo Sicurezza interna (ISF) e lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI), che operano nell’ambito di un quadro comune.

(4)

Al fine semplificare le norme che erano applicabili al FESR e al Fondo di coesione durante il periodo di programmazione 2014-2020, un unico regolamento dovrebbe definire le norme applicabili a entrambi i fondi.

(5)

È opportuno che i principi orizzontali enunciati nell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE) e nell’articolo 10 TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall’articolo 5 TUE, siano rispettati nell’attuazione del FESR e del Fondo di coesione, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), nonché i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel 2017, e assicurino l’accessibilità coerentemente con l’articolo 9 dell’UNCRPD, e in conformità del diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. In tale contesto, il FESR e il Fondo di coesione, in sinergia con il FSE+, dovrebbero essere attuati in modo da promuovere il passaggio dall’assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità e dovrebbero perseguire i loro obiettivi al fine di contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità, all’eliminazione della povertà e alla promozione dell’inclusione sociale. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare ad eliminare le disuguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare la prospettiva di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l’origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. Nessun fondo dovrebbe sostenere azioni che contribuiscano a qualsiasi forma di segregazione o esclusione e, nel finanziamento delle infrastrutture, entrambi i fondi dovrebbero garantire l’accessibilità per le persone con disabilità.

(6)

Gli obiettivi del FESR e del Fondo di coesione dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell’Unione, degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, come stabilito all’articolo 11 e all’articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga». Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015 adottato a seguito della 21a Conferenza delle Parti nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, entrambi i fondi contribuiranno all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici. A tal fine, le operazioni nel quadro del FESR dovrebbero contribuire per il 30 % della dotazione finanziaria globale del FESR a detti obiettivi. Le operazioni nel quadro del Fondo di coesione dovrebbero contribuire per il 37 % della dotazione finanziaria globale del Fondo di coesione a detti obiettivi. Inoltre, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire a conseguire l’ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del quadro finanziario pluriennale (QFP) agli obiettivi relativi alla biodiversità nell’anno 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e biodiversità.

Entrambi i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell’Unione, non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e assicurino la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio lungo il percorso che porterà al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050. I programmi del FESR e del Fondo di coesione dovrebbero tenere conto del contenuto dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima adottati nel quadro della governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima istituita dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(7)

Al fine di proteggere l’integrità del mercato interno, le operazioni del FESR e del Fondo di coesione a beneficio delle imprese devono essere conformi alle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE.

(8)

Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell’attuazione del FESR e del Fondo di coesione, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento delle autorità regionali, locali, cittadine e di altre autorità pubbliche, della società civile e delle parti economiche e sociali e, se del caso, delle organizzazioni di ricerca e delle università. L’attuazione di entrambi i fondi dovrebbe garantire il coordinamento e la complementarità con il FSE+, il Fondo per una transizione giusta, il FEAMPA e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(9)

È necessario stabilire disposizioni per il sostegno del FESR al conseguimento dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» («Interreg»).

(10)

Al fine di determinare i tipi di attività che possono essere sostenuti dal FESR e dal Fondo di coesione, è opportuno definire gli obiettivi strategici specifici per la concessione del sostegno a carico di entrambi i fondi, in modo da garantire che contribuiscano al raggiungimento di uno o più obiettivi strategici comuni stabiliti all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.

(11)

Poiché le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono la colonna portante dell’economia europea, il FESR dovrebbe continuare a sostenere il loro sviluppo rafforzandone la competitività e la crescita sostenibile. Tenendo inoltre conto dell’impatto potenzialmente profondo della pandemia di COVID-19 o di altre situazioni di crisi potenziali che potrebbero insorgere in futuro e avere ripercussioni sulle imprese e sull’occupazione, il FESR dovrebbe sostenere la ripresa da tali situazioni di crisi sostenendo la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche attraverso investimenti produttivi.

(12)

Gli investimenti nel quadro del FESR dovrebbero contribuire allo sviluppo di una rete globale di infrastrutture digitali ad alta velocità e alla promozione di una mobilità multimodale, senza inquinamento e sostenibile, incentrata in particolare sui trasporti pubblici, sulla mobilità condivisa e sugli spostamenti a piedi e in bicicletta, quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio.

(13)

Al fine di cogliere le opportunità offerte dall’era digitale, il FESR dovrebbe contribuire allo sviluppo di una società digitale inclusiva in cui i cittadini, le organizzazioni di ricerca, le imprese e le pubbliche amministrazioni sfruttino appieno le opportunità offerte dalla digitalizzazione. Un’amministrazione elettronica efficace a livello nazionale, regionale e locale comporta lo sviluppo di strumenti nonché una riconsiderazione dell’organizzazione e dei processi, al fine di fornire servizi pubblici in modo più efficace, semplice, rapido e a costi inferiori. In particolare, le tecnologie digitali e delle telecomunicazioni dovrebbero essere utilizzate per potenziare le reti e i servizi tradizionali a beneficio delle comunità locali attraverso lo sviluppo di progetti quali «città e piccoli comuni intelligenti».

(14)

Il sostegno a carico del FESR nell’ambito dell’obiettivo strategico 1 (OS 1) dovrebbe basarsi sullo sviluppo di capacità per le strategie di specializzazione intelligente, che stabiliscono priorità a livello nazionale o regionale, o a entrambi i livelli, per aumentare il loro vantaggio competitivo sviluppando i punti di forza della ricerca e dell’innovazione e facendoli coincidere con le esigenze delle imprese e le competenze necessarie attraverso un processo di scoperta imprenditoriale. Il processo dovrebbe consentire agli attori a livello imprenditoriale, tra cui l’industria, le organizzazioni nel settore dell’istruzione e della ricerca, le pubbliche amministrazioni e la società civile, di individuare i settori più promettenti per uno sviluppo economico sostenibile fondato sulle strutture e sulla base di conoscenze specifiche di una regione. Poiché il processo di governance della specializzazione intelligente è fondamentale per la qualità della strategia, il FESR dovrebbe fornire sostegno allo sviluppo e al rafforzamento delle capacità necessarie per un efficiente processo di scoperta imprenditoriale e per la preparazione o l’aggiornamento di strategie di specializzazione intelligente.

(15)

Al fine di promuovere il conseguimento della neutralità climatica dell’Unione entro il 2050, tenendo debitamente conto delle conseguenze sociali ed economiche che ne derivano, il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero contribuire a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a affrontare la povertà energetica. In tale contesto rivestirebbero particolare importanza gli investimenti nell’efficienza energetica, compresi i regimi di risparmio energetico, nelle energie rinnovabili sostenibili conformemente ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), nei sistemi energetici intelligenti, nonché gli investimenti volti a prevenire le catastrofi e a promuovere la biodiversità e le infrastrutture verdi, comprese la conservazione, la valorizzazione e la messa in evidenza delle aree naturali protette, come pure altre misure volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, quali la conservazione e il ripristino di aree naturali con un elevato potenziale di assorbimento e stoccaggio del carbonio, ivi incluso mediante la riumidificazione delle zone umide, la cattura di gas di discarica o la riduzione delle emissioni nei prodotti o processi industriali. Inoltre, dovrebbero essere sostenuti gli investimenti volti a ridurre ogni forma di inquinamento, tra cui l’inquinamento atmosferico, idrico, del suolo, acustico e luminoso.

(16)

Nella preparazione dei programmi cofinanziati dal FESR e dal Fondo di coesione occorre tenere conto dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima che delineano le politiche e le misure e che sono volti ad affrontare la povertà energetica e le emissioni di gas a effetto serra. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi nazionali di riduzione della povertà energetica stabiliti nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima, il FESR dovrebbe sostenere in particolare i miglioramenti dell’efficienza energetica nell’edilizia, compresa quella abitativa, in linea con la direttiva modificata (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), per contribuire alla decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050, riducendo in tal modo il consumo energetico e creando risparmi per le famiglie in condizioni di povertà energetica.

(17)

Per migliorare la connettività dei trasporti, il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero promuovere lo sviluppo di una rete transeuropea dei trasporti, di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013, mediante investimenti in infrastrutture per il trasporto ferroviario, il trasporto per vie navigabili interne, il trasporto stradale, il trasporto marittimo e il trasporto multimodale, comprese misure di riduzione del rumore. Il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero inoltre sostenere la mobilità nazionale, regionale e locale, transfrontaliera e urbana. A tal fine, entrambi i fondi dovrebbero prestare attenzione al miglioramento della sicurezza, in particolare dei ponti e delle gallerie esistenti.

(18)

In un mondo sempre più interconnesso e in considerazione delle dinamiche demografiche e migratorie, è evidente che la politica migratoria dell’Unione richiede un approccio comune che si basi sulle sinergie e le complementarità dei diversi strumenti di finanziamento. È pertanto opportuno che il FESR, nella preparazione e nell’attuazione dei programmi, presti attenzione alle sfide demografiche. Al fine di garantire un sostegno coerente, forte e costante agli sforzi di solidarietà e di condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri nella gestione della migrazione, il FESR dovrebbe fornire sostegno, al livello territoriale più appropriato, per facilitare l’integrazione a lungo termine e inclusiva dei cittadini di paesi terzi, compresi i migranti, a beneficio dello sviluppo sociale ed economico, adottando un approccio volto a proteggere la loro dignità e i loro diritti.

(19)

Al fine di promuovere l’innovazione sociale e l’accesso inclusivo a un’occupazione di elevata qualità, il FESR dovrebbe sostenere soggetti dell’»economia sociale» quali cooperative, mutue, associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali.

(20)

Al fine di promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà, in particolare tra le comunità emarginate, è necessario migliorare, ivi incluso attraverso le infrastrutture, l’accesso ai servizi sociali, educativi, culturali e ricreativi, compresi gli sport, tenendo conto dei bisogni specifici delle persone con disabilità, dei bambini e degli anziani.

(21)

Il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero promuovere l’inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, prestando particolare attenzione al quadro politico strategico nazionale per l’inclusione dei Rom di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060 che stabilisce le misure di integrazione delle famiglie a basso reddito, comprese le famiglie a rischio di povertà e di esclusione sociale, nonché dei gruppi svantaggiati, comprese le persone con bisogni speciali. In particolare, in linea con il principio 19 del pilastro europeo dei diritti sociali, il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero poter sostenere la fornitura di alloggi sociali. Tenendo conto delle sfide cui devono far fronte le comunità rom emarginate in termini di accesso ai servizi di base, il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero contribuire a migliorare condizioni di vita e prospettive di sviluppo di queste comunità.

(22)

Al fine di rafforzare la preparazione in materia di istruzione e formazione a distanza e online in modo socialmente inclusivo, il FESR dovrebbe, nel suo compito di migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente, contribuire in particolare a promuovere la resilienza nell’apprendimento a distanza e online. Gli sforzi volti a garantire la continuità dell’istruzione e della formazione durante la pandemia di COVID-19 hanno messo in luce gravi carenze nell’accesso alle apparecchiature di tecnologia dell’informazione e della comunicazione (TIC) e alla connettività necessarie da parte dei discenti che provengono da contesti svantaggiati e si trovano in regioni remote. In tale contesto, il FESR dovrebbe sostenere la messa a disposizione delle apparecchiature TIC e della connettività necessarie, promuovendo in tal modo la resilienza dei sistemi di istruzione e formazione per l’apprendimento a distanza e online.

(23)

Per rafforzare la capacità di prevenzione, risposta rapida e ripresa dei sistemi sanitari pubblici in caso di emergenze sanitarie, il FESR dovrebbe contribuire anche alla resilienza dei sistemi sanitari. Inoltre, poiché la pandemia senza precedenti di COVID-19 ha messo in luce l’importanza della disponibilità immediata di forniture essenziali per fornire una risposta efficace a una situazione di emergenza, l’ambito d’intervento del FESR dovrebbe essere ampliato per consentire l’acquisto di forniture necessarie per rafforzare la resilienza alle catastrofi e la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l’assistenza sanitaria di base, come anche per promuovere il passaggio dall’assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità. In occasione dell’acquisto di forniture per rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari, queste dovrebbero essere coerenti con la strategia sanitaria nazionale e non andare oltre, nonché garantire complementarità con il programma «UE per la salute», istituito dal regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e con le risorse di rescEU nell’ambito del meccanismo di protezione civile dell’Unione istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(24)

Il FESR dovrebbe sostenere e promuovere il passaggio dall’assistenza istituzionale a quella di prossimità o su base familiare attraverso strutture di sostegno che cerchino di prevenire la segregazione dalla comunità, facilitino l’integrazione delle persone nella società e cerchino di garantire condizioni di vita indipendente.

(25)

È opportuno prevedere un obiettivo specifico dedicato per sostenere le economie regionali fortemente dipendenti dai settori della cultura e del turismo. Ciò consentirebbe di sfruttare appieno il potenziale della cultura e del turismo sostenibile per la ripresa economica, l’inclusione sociale e l’innovazione sociale, lasciando impregiudicate le possibilità di fornire un sostegno a carico del FESR a tali settori nell’ambito di altri obiettivi specifici.

(26)

Gli investimenti a sostegno delle industrie culturali e creative, dei servizi culturali e dei siti del patrimonio culturale potrebbero essere finanziati a titolo di qualsiasi obiettivo strategico, a condizione che contribuiscano agli obiettivi specifici e che rientrino nell’ambito d’intervento del FESR.

(27)

Il turismo sostenibile richiede un equilibrio tra sostenibilità economica, sociale, culturale e ambientale. L’approccio a favore di un turismo sostenibile dovrebbe essere conforme alla comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2007 dal titolo «Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo». In particolare, dovrebbe tenere conto del benessere dei turisti, rispettare l’ambiente naturale e culturale e garantire lo sviluppo socioeconomico e la competitività delle destinazioni e delle imprese attraverso un approccio strategico integrato e olistico.

(28)

Al fine di sostenere gli sforzi degli Stati membri e delle regioni volti ad affrontare le nuove sfide e garantire un elevato livello di sicurezza ai cittadini nonché la prevenzione della marginalizzazione e della radicalizzazione, basandosi nel contempo sulle sinergie e le complementarità con altre politiche dell’Unione, è opportuno che gli investimenti nel quadro del FESR contribuiscano alla sicurezza negli ambiti in cui è necessario garantire la sicurezza e la protezione degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche, come i trasporti e l’energia, concorrendo in tal modo alla costruzione di società più inclusive e più sicure.

(29)

Per garantire lo sviluppo armonioso delle aree urbane e non urbane, il FESR dovrebbe fornire in modo integrato, nell’ambito dell’obiettivo strategico 5 (OS 5), un sostegno allo sviluppo economico, sociale e ambientale basato su strategie territoriali intersettoriali utilizzando strumenti di sviluppo territoriale integrato. Inoltre, nello sviluppo delle aree urbane, si dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alle aree urbane funzionali, data la loro importanza nello stimolare la cooperazione tra le autorità locali e i partner al di là delle frontiere amministrative e nel rafforzare i collegamenti tra aree urbane e rurali.

(30)

Il FESR dovrebbe promuovere il turismo sostenibile in modo integrato, in particolare rafforzando la cooperazione all’interno dei territori funzionali. Al fine di potenziare l’impatto del turismo sostenibile sull’economia, le imprese e le autorità pubbliche dovrebbero cooperare sistematicamente per fornire servizi di qualità in modo più efficiente nelle zone ad alto potenziale turistico, prestando la dovuta attenzione alla creazione di un contesto giuridico e amministrativo stabile che favorisca la crescita sostenibile di tali zone. Le azioni sostenute nel settore del turismo sostenibile potrebbero tenere conto delle migliori pratiche in questo settore, ad esempio l’approccio del «distretto turistico».

(31)

In considerazione dell’obiettivo generale del Fondo di coesione stabilito nel TFUE, è necessario definire e limitare gli obiettivi strategici che il Fondo di coesione deve sostenere.

(32)

Al fine di migliorare la capacità amministrativa globale delle istituzioni e la governance negli Stati membri che attuano i programmi nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», è necessario autorizzare misure di sostegno per le autorità del programma e gli attori settoriali o territoriali responsabili dello svolgimento delle attività pertinenti all’attuazione del FESR e del Fondo di coesione nell’ambito di tutti gli obiettivi specifici perseguiti tenendo conto dei principi orizzontali di cui al regolamento (UE) 2021/1060, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

(33)

Al fine di incoraggiare e promuovere misure di cooperazione nel quadro dei programmi attuati nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», è necessario rafforzare le misure di cooperazione con i partner, anche a livello locale e regionale, all’interno di un dato Stato membro o tra diversi Stati membri in relazione al sostegno fornito nell’ambito di tutti gli obiettivi specifici. Tale cooperazione rafforzata si aggiunge alla cooperazione nell’ambito di Interreg e dovrebbe, in particolare, contribuire alla cooperazione tra i partenariati strutturati in vista dell’attuazione di strategie regionali, come indicato nella comunicazione della Commissione del 18 luglio 2017 intitolata «Rafforzare l’innovazione nelle regioni d’Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile». I partner potrebbero dunque provenire da qualsiasi regione dell’Unione, ma anche da regioni transfrontaliere e da regioni comprese in gruppi europei di cooperazione territoriale ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), in una strategia macroregionale o in una strategia per i bacini marittimi o una combinazione di queste due tipologie di strategie.

(34)

Il FESR dovrebbe contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell’Unione e a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, comprese quelle che incontrano difficoltà a causa degli impegni assunti in materia di decarbonizzazione, promuovendo mediante ciò la resilienza regionale. Il sostegno del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» dovrebbe quindi essere concentrato sulle principali priorità dell’Unione, in linea con gli obiettivi strategici stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1060. È pertanto opportuno che il sostegno a carico del FESR sia concentrato sugli obiettivi strategici seguenti: «un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC» e «un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile». Le risorse destinate alla mobilità urbana sostenibile e agli investimenti nella banda larga potrebbero essere in parte prese in considerazione nel calcolo del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica. Negli accordi di partenariato gli Stati membri dovrebbero decidere se rispettare i requisiti di concentrazione tematica a livello delle categorie di regioni o a livello nazionale per tutto il periodo di programmazione. La concentrazione tematica a livello nazionale dovrebbe essere stabilita da tre gruppi di Stati membri costituiti in base al rispettivo reddito nazionale lordo e consentire una certa flessibilità sul piano dei singoli programmi. Poiché anche il sostegno a carico del Fondo di coesione potrebbe contribuire alla concentrazione tematica, è opportuno stabilire le condizioni per tale contributo. Inoltre, la metodologia usata per classificare gli Stati membri dovrebbe essere definita dettagliatamente, tenendo conto della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche e delle regioni nordiche scarsamente popolate.

(35)

Al fine di concentrare il sostegno sulle principali priorità dell’Unione, è altresì opportuno che i requisiti di concentrazione tematica siano rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche nel caso di un trasferimento da una priorità all’altra di un programma o da un programma all’altro.

(36)

Per consentire al FESR di sostenere, nell’ambito di Interreg, sia gli investimenti in infrastrutture che gli investimenti connessi, nonché le attività di formazione e di integrazione, è necessario stabilire che il FESR dovrebbe poter sostenere attività nell’ambito degli obiettivi specifici del FSE+ definiti nel regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(37)

Al fine di concentrare l’uso delle limitate risorse nel modo più efficiente possibile, il sostegno concesso dal FESR agli investimenti produttivi nell’ambito di un particolare obiettivo specifico dovrebbe essere limitato alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese , ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (14), ad eccezione degli investimenti specifici di cui al presente regolamento.

(38)

Nel contesto del sostegno del FESR agli investimenti produttivi è opportuno chiarire che gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi e contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all’occupazione. Occorre altresì prevedere che, a determinate condizioni, il FESR e il Fondo di coesione possano sostenere investimenti in imprese diverse dalle PMI. Inoltre, sulla base dell’esperienza dei precedenti periodi di programmazione, il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero sostenere anche investimenti in imprese diverse dalle PMI, compresi in particolare i servizi di pubblica utilità, quando riguardano investimenti in infrastrutture che garantiscono l’accesso ai servizi disponibili al pubblico nei settori dell’energia, dell’ambiente e della biodiversità, dei trasporti e della connettività digitale.

(39)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire i diversi tipi di attività i cui costi possono essere sostenuti per mezzo di investimenti del FESR e del Fondo di coesione, nell’ambito dei rispettivi obiettivi fissati nel TFUE, compreso il crowdfunding. Il Fondo di coesione dovrebbe essere in grado di sostenere investimenti nel settore della rete TEN-T e dell’ambiente, compresi gli investimenti riguardanti lo sviluppo sostenibile e l’energia che presentano vantaggi per l’ambiente. In tale contesto, il Fondo di coesione potrebbe altresì sostenere l’adeguamento energetico e sismico combinato. Per quanto riguarda il FESR, l’elenco delle attività dovrebbe tenere conto delle specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali come pure del potenziale endogeno, dovrebbe essere semplificato. Il FESR dovrebbe essere in grado di sostenere gli investimenti in infrastrutture – comprese le infrastrutture commerciali di ricerca e innovazione per le PMI – gli alloggi per le comunità emarginate e i gruppi svantaggiati, le famiglie a basso reddito e i migranti, la cultura e il patrimonio, le infrastrutture per il turismo sostenibile e i servizi alle imprese, gli investimenti legati all’accesso ai servizi, con particolare attenzione alle comunità svantaggiate, emarginate e segregate, gli investimenti produttivi in PMI, attrezzature, software e attività immateriali, nonché misure in materia di informazione, comunicazione, studi, attività di creazione di reti, cooperazione, scambio di esperienze tra partner e attività che coinvolgono cluster. Al fine di sostenere l’attuazione del programma, entrambi i Fondi dovrebbero anche essere in grado di sostenere attività di assistenza tecnica. Infine, per fornire un sostegno a una gamma più vasta di interventi nel contesto dei programmi Interreg, è opportuno ampliare l’ambito d’intervento includendo anche la condivisione di una vasta gamma di strutture e di risorse umane e i costi connessi alle misure rientranti nell’ambito di applicazione del FSE+.

(40)

I progetti delle reti transeuropee di trasporto a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) devono continuare a essere finanziati dal Fondo di coesione, sia in regime di gestione concorrente sia in regime di esecuzione diretta mediante il meccanismo per collegare l’Europa istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa («regolamento MCE per il periodo 2021-2027»).

(41)

Nel contempo è importante precisare le attività che non rientrano nell’ambito del FESR e del Fondo di coesione, fra cui vi sono gli investimenti volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), al fine di evitare duplicazioni dei finanziamenti disponibili già previsti in detta direttiva e gli investimenti nelle imprese in difficoltà quali definite nel regolamento (UE) n. 651/2014 (17), salvo se autorizzati nell’ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuti di Stato stabilite per far fronte a circostanze eccezionali. Il FESR e il Fondo di coesione non dovrebbero inoltre sostenere determinati investimenti negli aeroporti, negli impianti per il conferimento in discarica e per il trattamento dei rifiuti residui o nei combustibili fossili. È pertanto opportuno che il FESR possa sostenere misure mirate di mitigazione ambientale e di sicurezza negli aeroporti regionali purché l’obiettivo primario degli investimenti sia chiaramente individuato in termini di norme dell’Unione in materia di ambiente, sicurezza o protezione e sia in linea con le norme in materia di aiuti di Stato.

Nel caso degli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, per rifiuti residui si dovrebbero intendere principalmente i rifiuti urbani indifferenziati e gli scarti del trattamento dei rifiuti. Si potrebbe sostenere la modernizzazione delle reti di teleriscaldamento al fine di migliorare l’efficienza energetica dei sistemi di teleriscaldamento efficienti secondo la definizione di cui alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), in conformità degli obiettivi fissati nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima. Al fine di promuovere le energie rinnovabili, si potrebbero sostenere l’uso di caldaie per il teleriscaldamento alimentate da una combinazione di gas e fonti energetiche rinnovabili. In tali casi, il sostegno a carico dei entrambi i fondi dovrebbe corrispondere proporzionalmente alla quota di energia rinnovabile immessa in tali caldaie. Inoltre dovrebbe essere precisato esplicitamente che i paesi e i territori d’oltremare il cui elenco figura nell’allegato II del TFUE non sono ammessi al sostegno del FESR o del Fondo di coesione.

(42)

Gli Stati membri dovrebbero trasmettere periodicamente alla Commissione informazioni sui progressi compiuti utilizzando gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti nell’allegato I. Detti indicatori potrebbero essere completati, se pertinente, da indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma. Le informazioni fornite dagli Stati membri dovrebbero essere gli elementi su cui la Commissione si basa per riferire sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici nel corso di tutto il periodo di programmazione, utilizzando a tal fine l’insieme dei principali indicatori figurante nell’allegato II.

(43)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (19), è opportuno che il FESR e il Fondo di coesione siano valutati in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti di entrambi i fondi sul terreno.

(44)

Nel quadro delle pertinenti norme di cui al patto di stabilità e crescita precisate nel codice di condotta, gli Stati membri dovrebbero poter presentare una richiesta debitamente giustificata di ulteriore flessibilità per le spese strutturali pubbliche o equivalenti sostenute dalla pubblica amministrazione mediante il cofinanziamento degli investimenti attivati nel quadro del FESR e del Fondo di coesione. La Commissione dovrebbe valutare tale richiesta in base al patto di stabilità e crescita e al codice di condotta.

(45)

Il FESR dovrebbe affrontare i problemi delle zone svantaggiate – in particolare le zone rurali e le zone che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, compreso il declino demografico – per quanto concerne l’accesso ai servizi di base, compresi i servizi digitali, rendendo più attrattivi gli investimenti, anche attraverso gli investimenti delle imprese e la connettività con i grandi mercati. A tal fine, il FESR dovrebbe prestare attenzione alle sfide specifiche in materia di sviluppo con cui devono misurarsi alcune regioni insulari, frontaliere o di montagna. Inoltre il FESR dovrebbe prestare particolare attenzione alle difficoltà specifiche delle zone, scarsamente popolate, di livello NUTS 3 e a livello delle unità amministrative locali, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), conformemente ai criteri di cui al punto 161 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, vale a dire quelle zone con una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per chilometro quadrato, o le zone che hanno subito una diminuzione media annua della popolazione pari almeno all’1 % nel periodo 2007-2017. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l’elaborazione di piani d’azione volontari specifici a livello locale per tali zone, al fine di contrastare queste sfide demografiche.

(46)

Allo scopo di massimizzare il contributo volto ad affrontare più efficacemente le sfide economiche, demografiche, ambientali e sociali, in particolare nelle zone che presentano svantaggi naturali e demografici, come previsto dall’articolo 174 TFUE, le azioni nel settore dello sviluppo territoriale dovrebbero basarsi su strategie territoriali integrate, anche nelle aree urbane e rurali, e prestare attenzione ai collegamenti tra aree urbane e rurali. Il sostegno del FESR dovrebbe pertanto essere fornito in una delle forme indicate all’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/1060, garantendo un adeguato coinvolgimento delle autorità locali, regionali e cittadine, delle parti economiche e sociali, dei rappresentanti della società civile e delle organizzazioni non governative. Le strategie territoriali dovrebbero anche poter beneficiare di un approccio plurifondo e integrato che preveda il ricorso al FESR, al FSE+, al FEAMP e al FEASR.

(47)

Per migliorare la resilienza delle comunità nelle zone rurali e le loro condizioni economiche, sociali e ambientali, il sostegno a carico del FESR dovrebbe essere utilizzato per sviluppare progetti quali i piccoli comuni intelligenti di cui alla risoluzione del Parlamento europeo, del 3 ottobre 2018, su come affrontare le esigenze specifiche delle zone rurali, montane e periferiche, in particolare sviluppando nuove opportunità, tra cui servizi decentrati, soluzioni energetiche nonché tecnologie e innovazioni digitali.

(48)

Nel quadro dello sviluppo urbano sostenibile, si considera necessario sostenere lo sviluppo territoriale integrato, al fine di affrontare più efficacemente le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali delle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali, tenendo conto della necessità di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali. Il sostegno alle aree urbane potrebbe assumere la forma di un programma distinto o di una priorità distinta e dovrebbe poter beneficiare di un approccio plurifondo. I principi per la selezione delle aree urbane in cui devono essere realizzate azioni integrate a favore dello sviluppo urbano sostenibile, e gli importi indicativi previsti per tali azioni, dovrebbero essere definiti nei programmi che rientrano nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e a tale scopo dovrebbe essere stanziato a livello nazionale almeno l’8 % delle risorse del FESR. È inoltre opportuno stabilire che tale percentuale va rispettata nel corso di tutto il periodo di programmazione e, qualora vi sia un trasferimento da una priorità all’altra di un programma o da un programma all’altro, anche al momento del riesame intermedio.

(49)

Per individuare o proporre soluzioni che affrontano questioni legate allo sviluppo urbano sostenibile a livello dell’Unione, le azioni urbane innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile dovrebbero essere sostituite da un’Iniziativa urbana europea, da realizzare in regime di gestione diretta o indiretta. Tale iniziativa dovrebbe comprendere tutte le aree urbane, tra cui quelle funzionali, e sostenere l’agenda urbana per l’Unione europea. Per stimolare la partecipazione delle autorità locali ai partenariati tematici nell’ambito dell’agenda urbana, il FESR dovrebbe sostenere i costi organizzativi connessi a tale partecipazione. L’iniziativa potrebbe comprendere la cooperazione intergovernativa su questioni urbane, in particolare la cooperazione finalizzata allo sviluppo di capacità a livello locale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Nelle fasi di gestione e attuazione dell’Iniziativa urbana europea è opportuno coinvolgere attivamente gli Stati membri, le autorità regionali e locali. Le azioni concordate nell’ambito di tale modello di gestione potrebbero comprendere scambi che coinvolgano i rappresentanti regionali e locali. Le azioni intraprese nell’ambito dell’Iniziativa urbana europea dovrebbero promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali all’interno delle aree urbane funzionali. La cooperazione con la rete europea per lo sviluppo rurale riveste particolare importanza a tale riguardo.

(50)

La commercializzazione e l’espansione dei progetti nel settore dell’innovazione interregionale dovrebbero essere promosse su tutto il territorio dell’Unione attraverso i nuovi investimenti in materia di innovazione interregionale, che saranno gestiti dalla Commissione. Sostenendo progetti di innovazione nei settori della specializzazione intelligente, compresi progetti pilota e misure di sviluppo delle capacità, essi andranno a beneficio, in particolare, delle regioni meno sviluppate, stimolandone gli ecosistemi di innovazione e la capacità di integrarsi in catene del valore dell’Unione più ampie. Dovrebbero inoltre contribuire all’attuazione della comunicazione della Commissione del 18 luglio 2017 dal titolo «Rafforzare l’innovazione nelle regioni d’Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile», in particolare per sostenere le piattaforme tematiche di specializzazione intelligente in settori critici.

(51)

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle regioni ultraperiferiche, in particolare adottando misure a norma dell’articolo 349 TFUE che prevede una dotazione aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche al fine di compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più impedimenti permanenti indicati in detto articolo, vale a dire la grande distanza, l’insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili e la dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo. Tale dotazione dovrebbe essere in grado di coprire investimenti, costi di esercizio e obblighi del servizio pubblico volti a compensare i costi supplementari causati da detti impedimenti. Gli aiuti al funzionamento dovrebbero potere coprire le spese per i servizi di trasporto delle merci e gli aiuti per l’avviamento di servizi di trasporto nonché le spese per le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzinaggio, alle dimensioni eccessive e alla manutenzione degli strumenti di produzione nonché alla mancanza di capitale umano sul mercato locale. Tale dotazione non dovrebbe essere soggetta ai requisiti di concentrazione tematica. Al fine di proteggere l’integrità del mercato interno, e come avviene per tutte le operazioni cofinanziate dal FESR e dal Fondo di coesione, qualsiasi sostegno del FESR per il finanziamento di aiuti al funzionamento e agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche dovrebbe rispettare le norme in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE.

(52)

Al fine di consentire una risposta rapida alle circostanze eccezionali e inconsuete previste dal patto di stabilità e crescita che potrebbero verificarsi durante il periodo di programmazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa adottare misure temporanee per agevolare il ricorso al sostegno a carico del FESR in risposta a tali circostanze. La Commissione dovrebbe adottare le misure più opportune alla luce delle circostanze eccezionali o inconsuete in cui versa uno Stato membro, preservando nel contempo gli obiettivi del fondo. Inoltre, le decisioni di esecuzione in relazione a una misura temporanea per l’uso del FESR in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete dovrebbero essere adottate senza ricorso alla procedura di comitato, in quanto l’ambito di applicazione è determinato dal patto di stabilità e crescita ed è limitato alla misura stabilita dal presente regolamento. La Commissione dovrebbe inoltre monitorare l’attuazione e valutare l’adeguatezza delle misure.

(53)

Al fine di modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per consentirle di effettuare, ove giustificato, adeguamenti dell’allegato II, che stabilisce un elenco degli indicatori usati come base per informare il Parlamento europeo e il Consiglio sulla performance dei programmi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(54)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale correggendo i principali squilibri regionali esistenti nell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo del notevole divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e del ritardo delle regioni meno favorite nonché delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(55)

In vista dell’adozione del presente regolamento dopo l’inizio del periodo di programmazione e tenendo conto della necessità di attuare sia FESR che il Fondo di coesione in modo coordinato e armonizzato, e al fine di consentirne la rapida attuazione, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI 71

Articolo 1

Oggetto 71

Articolo 2

Compiti del FESR e del Fondo di coesione 71

Articolo 3

Obiettivi specifici per il FESR e il Fondo di coesione 71

Articolo 4

Concentrazione tematica del sostegno del FESR 73

Articolo 5

Ambito d’intervento del FESR 75

Articolo 6

Ambito d’intervento del Fondo di coesione 76

Articolo 7

Esclusione dall’ambito d’intervento del FESR e del Fondo di coesione 76

Articolo 8

Indicatori 78

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL TRATTAMENTO DI PARTICOLARI ASPETTI TERRITORIALI E SUGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI INNOVAZIONE INTERREGIONALE 78

Articolo 9

Sviluppo territoriale integrato 78

Articolo 10

Sostegno alle zone svantaggiate 78

Articolo 11

Sviluppo urbano sostenibile 79

Articolo 12

Iniziativa urbana europea 79

Articolo 13

Investimenti in materia di innovazione interregionale 80

Articolo 14

Regioni ultraperiferiche 80

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 81

Articolo 15

Disposizioni transitorie 81

Articolo 16

Esercizio della delega 81

Articolo 17

Riesame 82

Articolo 18

Entrata in vigore 82

ALLEGATO I

INDICATORI COMUNI DI OUTPUT E DI RISULTATO PER IL FESR E IL FONDO DI COESIONE - ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1 83

ALLEGATO II

INSIEME DEI PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE PER IL FESR E IL FONDO DI COESIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, UTILIZZATI DALLA COMMISSIONE CONFORMEMENTE ALL’OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 41, PARAGRAFO 3, LETTERA H), PUNTO III), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO 91

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento definisce gli obiettivi specifici e l’ambito d’intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per quanto riguarda l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.

2.   Il presente regolamento definisce anche gli obiettivi specifici e l’ambito d’intervento del Fondo di coesione per quanto riguarda l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 2

Compiti del FESR e del Fondo di coesione

1.   Il FESR e il Fondo di coesione contribuiscono a raggiungere l’obiettivo generale del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione.

2.   Il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nell’Unione e a ridurre il ritardo delle regioni meno favorite attraverso la partecipazione all’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e alla riconversione delle regioni industriali in declino, anche promuovendo lo sviluppo sostenibile e affrontando le sfide ambientali.

3.   Il Fondo di coesione contribuisce a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti (TEN-T).

Articolo 3

Obiettivi specifici per il FESR e il Fondo di coesione

1.   In conformità degli obiettivi strategici stabiliti all’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/1060, il FESR sostiene gli obiettivi specifici seguenti:

a)

un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC (OS 1), provvedendo a:

i)

sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate;

ii)

permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione;

iii)

rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi;

iv)

sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità;

v)

rafforzare la connettività digitale;

b)

un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile (OS 2), provvedendo a:

i)

promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra;

ii)

promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti;

iii)

sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori della rete transeuropea dell’energia (RTE-E);

iv)

promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici;

v)

promuovere l’accesso all’acqua e la sua gestione sostenibile;

vi)

promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse;

vii)

rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento;

viii)

promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio;

c)

un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità (OS 3), provvedendo a:

i)

sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile;

ii)

sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, incluso il miglioramento dell’accesso alla rete TEN-T e alla mobilità transfrontaliera;

d)

un’Europa più sociale e inclusiva attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (OS 4), provvedendo a:

i)

rafforzare l’efficacia e l’inclusività dei mercati del lavoro e l’accesso a un’occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell’economia sociale;

ii)

migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell’istruzione e della formazione online e a distanza;

iii)

promuovere l’inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate, compresi gli alloggi e i servizi sociali;

iv)

promuovere l’integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, compresi i migranti, mediante azioni integrate, compresi gli alloggi e i servizi sociali;

v)

garantire la parità di accesso all’assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l’assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall’assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità;

vi)

rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione sociale e nell’innovazione sociale;

e)

un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali (OS 5), provvedendo a:

i)

promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane;

ii)

promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane.

Il sostegno nell’ambito dell’OS 5 è fornito attraverso strategie di sviluppo territoriale e locale, in una delle forme indicate all’articolo 28, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/1060.

2.   Nell’ambito dei due obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera e), gli Stati membri possono inoltre sostenere operazioni che possono essere finanziate a titolo degli obiettivi specifici di cui alle lettere da a) a d) di detto paragrafo.

3.   Il Fondo di coesione sostiene il conseguimento degli OS 2 e 3.

4.   Nell’ambito degli obiettivi specifici indicati al paragrafo 1, il FESR o il Fondo di coesione, a seconda dei casi, possono anche sostenere attività nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», se tali attività:

a)

migliorano la capacità delle autorità del programma;

b)

migliorano la capacità degli attori settoriali o territoriali responsabili dello svolgimento delle attività pertinenti all’attuazione del FESR e del Fondo di coesione, purché contribuisca agli obiettivi del programma; o

c)

rafforzano la cooperazione con i partner all’interno o al di fuori di un dato Stato membro.

La cooperazione di cui alla lettera c) comprende la cooperazione con partner provenienti da regioni transfrontaliere, da regioni non contigue o da regioni situate nel territorio compreso in un gruppo europeo di cooperazione territoriale, una strategia macroregionale, una strategia per i bacini marittimi o una loro combinazione.

Articolo 4

Concentrazione tematica del sostegno del FESR

1.   Per quanto riguarda i programmi attuati nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», le risorse totali del FESR, diverse dall’assistenza tecnica, in ciascuno Stato membro sono concentrate a livello nazionale o a livello di categoria di regione, conformemente ai paragrafi da 3 a 9.

2.   Per quanto riguarda la concentrazione tematica del sostegno per gli Stati membri comprendenti regioni ultraperiferiche, le risorse del FESR specificamente destinate a programmi a favore di regioni ultraperiferiche e quelle destinate a tutte le altre regioni sono trattate separatamente.

3.   Gli Stati membri possono decidere di rispettare la concentrazione tematica a livello nazionale o a livello di categoria di regione. Ciascuno Stato membro indica la propria scelta nel suo accordo di partenariato di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1060 Tale scelta si applica alle risorse totali del FESR di tale Stato membro di cui al paragrafo 1 del presente articolo per tutto il periodo di programmazione.

4.   Ai fini della concentrazione tematica a livello nazionale, gli Stati membri sono classificati in funzione del rapporto del reddito nazionale lordo («RNL»), come segue:

a)

quelli con un rapporto RNL pari o superiore al 100 % della media UE («gruppo 1»);

b)

quelli con un rapporto RNL pari o superiore al 75 % e inferiore al 100 % della media UE («gruppo 2»);

c)

quelli con un rapporto RNL inferiore al 75 % della media UE («gruppo 3»).

Ai fini del presente articolo, per rapporto del reddito nazionale lordo si intende il rapporto fra il reddito nazionale lordo pro capite di uno Stato membro, misurato in standard di potere d’acquisto e calcolato in base ai dati dell’Unione per il periodo dal 2015 al 2017, e il reddito nazionale lordo medio pro capite misurato in standard di potere d’acquisto dei 27 Stati membri per lo stesso periodo di riferimento.

Per quanto riguarda i programmi nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» per le regioni ultraperiferiche, queste ultime sono classificate nel gruppo 3.

Per quanto riguarda i programmi nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» per gli Stati membri insulari che ricevono sostegno dal Fondo di coesione, questi ultimi sono classificati nel gruppo 3.

5.   Ai fini della concentrazione tematica a livello di categoria di regione, le regioni sono classificate in base alle categorie di regioni conformemente all’articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, come segue:

a)

regioni più sviluppate;

b)

regioni in transizione;

c)

regioni meno sviluppate.

6.   Gli Stati membri rispettano, a livello nazionale, i seguenti requisiti di concentrazione tematica:

a)

gli Stati membri del gruppo 1 o le regioni più sviluppate assegnano almeno l’85 % delle loro risorse del FESR di cui al paragrafo 1 all’OS 1 e all’OS 2 e almeno il 30 % all’OS 2;

b)

gli Stati membri del gruppo 2 o le regioni in transizione assegnano almeno il 40 % delle loro risorse del FESR di cui al paragrafo 1 all’OS 1 e almeno il 30 % all’OS 2;

c)

gli Stati membri del gruppo 3 o le regioni meno sviluppate assegnano almeno il 25 % delle loro risorse del FESR di cui al paragrafo 1 all’OS 1 e almeno il 30 % all’OS 2.

Qualora uno Stato membro decida di rispettare i requisiti di concentrazione tematica a livello di categoria di regioni, le soglie stabilite al primo comma del presente paragrafo si applicano alle risorse del FESR di cui al paragrafo 1 complessivamente aggregate per tutte le regioni che rientrano nella categoria di regioni corrispondente.

7.   Qualora uno Stato membro assegni all’OS 2 più del 50 % delle sue risorse totali del Fondo di coesione diverse dall’assistenza tecnica, calcolate in seguito al trasferimento di cui all’articolo 110, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, escluse le risorse nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto viii), del presente regolamento, l’assegnazione che supera il 50 % può essere presa in considerazione nel calcolo del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

Se uno Stato membro decide di rispettare la concentrazione tematica a livello di categoria di regioni, le risorse del Fondo di coesione prese in considerazione per i requisiti di concentrazione tematica in conformità del primo comma sono allocate proporzionalmente alle diverse categorie di regioni sulla base della rispettiva quota della popolazione totale dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri stabiliscono nel loro accordo di partenariato di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1060 se le risorse del Fondo di coesione debbano essere prese in considerazione per i requisiti di concentrazione tematica per l’OS 2.

8.   Le risorse nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto v), sono programmate nell’ambito di una priorità dedicata.

In deroga al paragrafo 6, il 40 % di tali risorse è preso in considerazione nel calcolo del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica per l’OS 1 di cui al paragrafo 6.

Le risorse prese in considerazione per i requisiti di concentrazione tematica a norma del secondo comma del presente paragrafo non superano il 40 % dei requisiti minimi di concentrazione tematica per l’OS 1 di cui al paragrafo 6.

9.   Le risorse nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto viii), sono programmate nell’ambito di una priorità dedicata.

In deroga al paragrafo 6, il 50 % di tali risorse del FESR è preso in considerazione nel calcolo del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica per l’OS 2 di cui al paragrafo 6.

Le risorse prese in considerazione per i requisiti di concentrazione tematica a norma del secondo comma del presente paragrafo non superano il 50 % dei requisiti minimi di concentrazione tematica per l’OS 2 di cui al paragrafo 6.

10.   I requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all’altra di un programma o da un programma all’altro e al momento del riesame intermedio in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060.

11.   Qualora la dotazione del FESR relativa all’OS 1, all’OS 2 o a entrambi gli obiettivi per un determinato programma venga ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060 o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità dell’articolo 104 di detto regolamento, il rispetto dei requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo non è riesaminato.

12.   Il presente articolo non si applica ai finanziamenti supplementari per le regioni nordiche scarsamente popolate di cui all’articolo 110, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 5

Ambito d’intervento del FESR

1.   Il FESR sostiene:

a)

gli investimenti in infrastrutture;

b)

le attività per la ricerca applicata e l’innovazione, compresi la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e gli studi di fattibilità;

c)

gli investimenti legati all’accesso ai servizi;

d)

gli investimenti produttivi in PMI e gli investimenti volti a mantenere i posti di lavoro esistenti e a creare nuovi posti di lavoro;

e)

attrezzature, software e attività immateriali;

f)

le attività di creazione di reti, la cooperazione, lo scambio di esperienze e le attività che coinvolgono poli di innovazione, anche tra imprese, organizzazioni di ricerca e autorità pubbliche;

g)

l’informazione, la comunicazione e gli studi; e

h)

l’assistenza tecnica.

2.   Gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI possono beneficiare di un sostegno:

a)

se prevedono la cooperazione con PMI in attività di ricerca e innovazione sostenute a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i);

b)

se sostengono principalmente le misure di efficienza energetica e le energie rinnovabili a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punti i) e ii);

c)

se sono compiuti nelle piccole imprese a media capitalizzazione e nelle imprese a media capitalizzazione quali definite all’articolo 2, punti 6 e 7, del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) mediante strumenti finanziari; o

d)

se sono compiuti nelle piccole imprese a media capitalizzazione nell’ambito delle attività di ricerca e innovazione sostenute a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i).

3.   Al fine di contribuire al conseguimento dell’obiettivo specifico legato all’OS 1, stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iv), il FESR sostiene anche attività di formazione, apprendimento permanente, riqualificazione e istruzione.

4.   Al fine di contribuire al conseguimento dell’obiettivo specifico legato all’OS 2, stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto iv), e dell’obiettivo specifico legato all’OS 4, stabilito alla lettera d), punto v), del medesimo comma, il FESR sostiene anche l’acquisto di forniture necessarie a rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari e a rafforzare la resilienza alle catastrofi.

5.   Nell’ambito di Interreg, il FESR può sostenere anche:

a)

la condivisione di strutture e di risorse umane; e

b)

gli investimenti leggeri connessi e altre attività legate all’OS 4 nell’ambito del Fondo sociale europeo Plus, come previsto dal regolamento (UE) 2021/1057.

6.   Il FESR può sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI sotto forma di sovvenzioni, ove strettamente necessario come misura temporanea per rispondere alle circostanze eccezionali o inconsuete di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060.

7.   Qualora constati, su richiesta degli Stati membri interessati, che i requisiti di cui al paragrafo 6 sono soddisfatti, la Commissione adotta una decisione di esecuzione che specifica il periodo durante il quale è autorizzato il sostegno supplementare temporaneo a carico del FESR.

8.   La Commissione tiene informati il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’attuazione del paragrafo 6 e valuta se il sostegno supplementare temporaneo a carico del FESR sia sufficiente per facilitare l’impiego del fondo in risposta alle circostanze eccezionali o inconsuete. Sulla base della sua valutazione, la Commissione presenta, ove ritenuto opportuno, proposte di modifica del presente regolamento, anche per quanto riguarda i requisiti di concentrazione tematica di cui all’articolo 4.

9.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull’applicazione dei paragrafi 6, 7 e 8, in conformità dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 6

Ambito d’intervento del Fondo di coesione

1.   Il Fondo di coesione sostiene:

a)

gli investimenti a favore dell’ambiente, compresi gli investimenti riguardanti lo sviluppo sostenibile e l’energia che presentano vantaggi per l’ambiente, con particolare attenzione per l’energia rinnovabile;

b)

gli investimenti nella TEN-T;

c)

l’assistenza tecnica;

d)

l’informazione, la comunicazione e gli studi.

Gli Stati membri garantiscono un adeguato equilibrio tra gli investimenti menzionati alle lettere a) e b), sulla base delle esigenze in termini di investimenti e infrastrutture specifiche per ogni Stato membro.

2.   L’importo del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l’Europa è utilizzato per i progetti TEN-T.

Articolo 7

Esclusione dall’ambito d’intervento del FESR e del Fondo di coesione

1.   Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

a)

lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;

b)

gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE;

c)

la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

d)

un’impresa in difficoltà, quali definite all’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell’ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;

e)

gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all’articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:

i)

nelle misure di mitigazione dell’impatto ambientale; o

ii)

nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;

f)

gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:

i)

per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o

ii)

per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;

g)

gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:

i)

per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;

ii)

gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell’economia circolare;

h)

gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:

i)

la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:

ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all’articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;

ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all’articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;

investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;

ii)

gli investimenti nell’espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell’adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;

iii)

gli investimenti in:

veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e

veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

2.   L’importo totale del sostegno dell’Unione agli investimenti dell’Unione di cui al paragrafo 1, lettera h), punti i) e ii), non supera i limiti seguenti della dotazione totale dei programmi a titolo del FESR e del Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» per lo Stato membro interessato:

a)

per gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite è inferiore al 60 % dell’RNL medio dell’UE pro capite o per gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite è inferiore al 90 % dell’RNL medio dell’UE pro capite e la cui quota di combustibili fossili solidi nel consumo interno lordo di energia è pari o superiore al 25 %, il limite è dell’1,55 %;

b)

per gli altri Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera a) il cui RNL pro capite è inferiore al 90 % dell’RNL medio dell’UE pro capite, il limite è dell’1 %;

c)

per gli Stati membri il cui RNL pro capite è pari o superiore al 90 % dell’RNL medio dell’UE pro capite, il limite è dello 0,2 %.

3.   Ai fini del presente articolo, il reddito nazionale lordo pro capite di un dato Stato membro è misurato in standard di potere d’acquisto e calcolato in base ai dati dell’Unione per il periodo dal 2015 al 2017, ed espresso in percentuale del reddito nazionale lordo medio pro capite misurato in standard di potere d’acquisto dei 27 Stati membri per lo stesso periodo di riferimento.

Ai fini del presente articolo, per quota di combustibili fossili solidi nel consumo di energia si intende la quota di carbone, lignite, torba e scisto bituminoso misurata nel 2018.

4.   Le operazioni che beneficiano del sostegno del FESR e del Fondo di coesione a norma del paragrafo 1, lettera h), punti i) e ii), sono selezionate dall’autorità di gestione entro il 31 dicembre 2025. Tali operazioni non possono essere scaglionate al successivo periodo di programmazione.

5.   Il Fondo di coesione non sostiene gli investimenti nell’edilizia abitativa, a meno che non siano legati alla promozione dell’efficienza energetica o dell’uso di energie rinnovabili.

6.   I paesi e i territori d’oltremare non sono ammissibili al sostegno a carico del FESR o del Fondo di coesione, ma possono partecipare ai programmi Interreg in conformità delle condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio (23).

Articolo 8

Indicatori

1.   Gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti nell’allegato I per quanto riguarda il FESR e il Fondo di coesione e, se pertinente, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), e dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060.

2.   Per gli indicatori di output i valori base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.

3.   Conformemente all’obbligo di rendicontazione previsto all’articolo 41, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) («regolamento finanziario»), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità dell’allegato II.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 16 per modificare l’allegato II allo scopo di apportare le modifiche necessarie alle informazioni sulla performance da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   La Commissione valuta il modo in cui l’importanza strategica degli investimenti cofinanziati dal FESR e dal Fondo di coesione viene tenuta in considerazione nel quadro dell’attuazione del patto di stabilità e crescita e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL TRATTAMENTO DI PARTICOLARI ASPETTI TERRITORIALI E SUGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI INNOVAZIONE INTERREGIONALE

Articolo 9

Sviluppo territoriale integrato

1.   Il FESR può sostenere lo sviluppo territoriale integrato nel quadro di programmi attuati nell’ambito dei due obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 in conformità delle disposizioni del titolo III, capo II, di detto regolamento.

2.   L’attuazione da parte degli Stati membri dello sviluppo territoriale integrato con il sostegno del FESR avviene esclusivamente nelle forme indicate all’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 10

Sostegno alle zone svantaggiate

A norma dell’articolo 174 TFUE, il FESR presta particolare attenzione ad affrontare le sfide delle regioni e delle zone svantaggiate, in particolare le zone rurali e le zone che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Gli Stati membri definiscono, se del caso, un approccio integrato per affrontare le sfide demografiche o le esigenze specifiche di tali regioni e zone nei loro accordi di partenariato a norma dell’articolo 11, primo comma, lettera i), del regolamento (UE) 2021/1060. Tale approccio integrato può includere un impegno relativo a finanziamenti dedicati a tal fine.

Articolo 11

Sviluppo urbano sostenibile

1.   Per affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali, il FESR sostiene lo sviluppo territoriale integrato basato su strategie di sviluppo locale di tipo territoriale o partecipativo in conformità rispettivamente dell’articolo 29 o 32 del regolamento (UE) 2021/1060, concentrate sulle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali («sviluppo urbano sostenibile») nel quadro di programmi attuati nell’ambito dei due obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.

Si presta particolare attenzione ad affrontare le sfide ambientali e climatiche, in particolare la transizione verso un’economia climaticamente neutra entro il 2050, a sfruttare il potenziale delle tecnologie digitali a fini di innovazione e a sostenere lo sviluppo delle aree urbane funzionali. In tale contesto, le risorse per lo sviluppo urbano sostenibile programmate nell’ambito delle priorità corrispondenti agli OS 1 e 2 contano ai fini del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica di cui all’articolo 4.

2.   Almeno l’8 % delle risorse del FESR disponibili a livello nazionale nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», diverse dall’assistenza tecnica, è destinato allo sviluppo urbano sostenibile in una o più delle forme di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/1060.

Le autorità o gli organismi territoriali interessati selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni conformemente all’articolo 29, paragrafo 3, e all’articolo 32 paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060.

I programmi in questione stabiliscono gli importi previsti a tal fine a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento (UE) 2021/1060.

3.   La percentuale destinata allo sviluppo urbano sostenibile a norma del paragrafo 2 del presente articolo è rispettata nel corso di tutto il periodo di programmazione, quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all’altra di un programma o da un programma all’altro e anche al momento del riesame intermedio in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060.

4.   Qualora la dotazione del FESR sia ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060 o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità dell’articolo 104 di detto regolamento, il rispetto del paragrafo 2 del presente articolo non è riesaminato.

Articolo 12

Iniziativa urbana europea

1.   Il FESR sostiene anche l’Iniziativa urbana europea, realizzata dalla Commissione in regime di gestione diretta e indiretta.

Tale iniziativa comprende tutte le aree urbane, comprese le aree urbane funzionali, e sostiene l’agenda urbana per l’UE, compreso il sostegno alla partecipazione delle autorità locali ai partenariati tematici sviluppati nel quadro dell’agenda urbana per l’UE.

2.   L’Iniziativa urbana europea, con riguardo allo sviluppo urbano sostenibile, comprende i due elementi costitutivi seguenti:

a)

il sostegno delle azioni innovative;

b)

il sostegno dello sviluppo di capacità e di conoscenze, delle valutazioni d’impatto territoriale, dell’elaborazione di strategie e della comunicazione.

Su richiesta di uno o più Stati membri, l’Iniziativa urbana europea può sostenere anche la cooperazione intergovernativa su questioni urbane. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alla cooperazione finalizzata allo sviluppo di capacità a livello locale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli sviluppi riguardanti l’Iniziativa urbana europea.

3.   Il modello di governance dell’Iniziativa urbana europea prevede la partecipazione degli Stati membri, delle autorità regionali e locali e delle città e garantisce un adeguato coordinamento e complementarità con il programma specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1059 riguardante lo sviluppo urbano sostenibile.

Articolo 13

Investimenti in materia di innovazione interregionale

1.   Il FESR sostiene lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale.

2.   Lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale sostiene la commercializzazione e l’espansione dei progetti nel settore dell’innovazione interregionale che potrebbero incentivare lo sviluppo delle catene di valore europee.

3.   Lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale comprende le due componenti seguenti, che sostengono in egual misura:

a)

un sostegno finanziario e consulenze per gli investimenti in progetti nel settore dell’innovazione interregionale nei settori condivisi della specializzazione intelligente;

b)

un sostegno finanziario e consulenze nonché lo sviluppo di capacità per lo sviluppo delle catene di valore nelle regioni meno sviluppate.

4.   Fino a un massimo del 2 % delle risorse può essere destinato ad attività di apprendimento e valutazione, al fine di sfruttare e diffondere i risultati dei progetti sostenuti nell’ambito dei due elementi costitutivi.

5.   La Commissione attua tali investimenti in regime di gestione diretta o indiretta.

6.   Nel suo lavoro, la Commissione è coadiuvata da un gruppo di esperti.

Il gruppo di esperti è composto da rappresentanti degli Stati membri, delle autorità regionali e delle città e da rappresentanti delle imprese, degli istituti di ricerca e delle organizzazioni della società civile. La composizione del gruppo di esperti mira a garantire l’equilibrio di genere.

Il gruppo di esperti assiste la Commissione nella definizione di un programma di lavoro a lungo termine e nella preparazione degli inviti a presentare proposte.

7.   Nell’attuazione dello strumento, la Commissione garantisce il coordinamento e la sinergia con altri programmi e strumenti di finanziamento dell’Unione e in particolare con la sezione «Interreg C», quale definita all’articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2021/1059.

8.   Lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale riguarda la totalità del territorio dell’Unione.

I paesi terzi possono partecipare a questo strumento in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 23 del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) («regolamento Orizzonte Europa»).

Articolo 14

Regioni ultraperiferiche

1.   L’articolo 4 non si applica alla dotazione specifica aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche. Questa dotazione specifica aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche è utilizzata per compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo di cui all’articolo 349 TFUE.

2.   La dotazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sostiene:

a)

le attività rientranti nell’ambito d’intervento definito all’articolo 5 del presente regolamento;

b)

in deroga all’articolo 5 del presente regolamento, le misure che coprono i costi di esercizio al fine di compensare i costi supplementari sostenuti nelle regioni ultraperiferiche a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo di cui all’articolo 349 TFUE.

La dotazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere destinata anche al sostegno delle spese incorse per la compensazione dell’esecuzione di obblighi e contratti del servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.

3.   La dotazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sostiene:

a)

le operazioni riguardanti i prodotti elencati nell’allegato I del TFUE;

b)

gli aiuti per il trasporto di persone autorizzati a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera a), TFUE;

c)

le esenzioni fiscali e l’esenzione dagli oneri sociali;

d)

gli obblighi di servizio pubblico non assolti da imprese e per i quali lo Stato agisce nell’esercizio della potestà d’imperio.

4.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), il FESR può sostenere investimenti produttivi in imprese nelle regioni ultraperiferiche, a prescindere dalle dimensioni di tali imprese.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 15

Disposizioni transitorie

I regolamenti (UE) n. 1300/2013 e (UE) n. 1301/2013 o qualsiasi atto adottato a norma di tali regolamenti continuano ad applicarsi ai programmi e alle operazioni che beneficiano del sostegno del FESR o del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

Articolo 16

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1o luglio 2021.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2027 a norma dell’articolo 177 TFUE.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 90.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 115.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 (GU C 108 del 26.3.2021, pag. 566) e posizione del Consiglio in prima lettura del 27 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, e al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali Fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (cfr. pag. 159 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(7)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(8)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(9)  Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75).

(10)  Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

(11)  Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

(12)  Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

(13)  Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale).

(14)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(15)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(16)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(17)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(18)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(19)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(20)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(21)  Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1).

(22)  Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5)

(23)  Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (cfr. pag. 94 della presente Gazzetta ufficiale).

(24)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(25)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione – e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).


ALLEGATO I

INDICATORI COMUNI DI OUTPUT E DI RISULTATO PER IL FESR E IL FONDO DI COESIONE — ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1 (1)

Tabella 1

Indicatori comuni di output e di risultato per il FESR (Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita e Interreg) e il Fondo di coesione  (**)

Obiettivo strategico

Obiettivo specifico

Output

Risultati

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC (OS 1)

i)

Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate

RCO (2)01 - Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)* (3)

RCO 02 - Imprese sostenute mediante sovvenzioni*

RCR (4) 01 - Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno*

RCR 102 – Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno*

 

RCO 03 - Imprese sostenute mediante strumenti finanziari*

RCO 04 - Imprese beneficiarie di un sostegno non finanziario*

RCO 05 - Nuove imprese beneficiarie di un sostegno*

RCO 06 - Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno

RCO 07 - Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi

RCR 02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari) (3)*

RCR 03 – Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi*

RCR 04 - PMI che introducono innovazioni a livello di organizzazione o di marketing*

 

RCO 08 - Valore nominale delle attrezzature di ricerca e di innovazione

RCO 10 - Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca

RCO 96 – Investimenti interregionali per l’innovazione in progetti dell’Unione*

RCR 05 - PMI che innovano all’interno dell’impresa*

RCR 06 - Domande di brevetto presentate*

RCR 07 - Domande di marchio e di disegno o modello*

RCR 08 - Pubblicazioni risultanti da progetti beneficiari di un sostegno

ii)

Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

RCO 13 - Valore di servizi, prodotti e processi digitali sviluppati per le imprese*

RCO 14 - Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali*

RCR 11 - Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati*

RCR 12 - Utenti di servizi, prodotti e processi digitali nuovi e aggiornati sviluppati da imprese*

RCR 13 - Imprese che raggiungono un’alta intensità digitale*

iii)

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

RCO 15 - Nuova capacità di incubazione*

RCO 103 - Imprese a forte crescita beneficiarie di un sostegno*

RCR 17 – Nuove imprese ancora presenti sul mercato*

RCR 18 - PMI che ricorrono a servizi di incubazione dopo la creazione degli stessi*

RCR 19 - Imprese con un maggiore fatturato*

RCR 25 – PMI con un maggiore valore aggiunto per dipendente*

iv)

Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità

RCO 16 – Partecipazione dei portatori di interessi istituzionali al processo di scoperta imprenditoriale

RCO 101 – PMI che investono nelle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità*

RCR 97 – Apprendistati che beneficiano di un sostegno nelle PMI

RCR 98 – Personale di PMI che completa una formazione relativa alle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità (per tipo di competenze: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi, altro) (3) *

v)

Rafforzare la connettività digitale

RCO 41 - Abitazioni aggiuntive con accesso a una rete a banda larga ad altissima capacità

RCO 42 - Imprese aggiuntive con accesso a una rete a banda larga ad altissima capacità

RCR 53 - Abitazioni con abbonamenti a una rete a banda larga ad altissima capacità

RCR 54 - Imprese con abbonamenti a una rete a banda larga ad altissima capacità

2.

Un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile (OS 2)

i)

Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra

RCO 18 – Abitazioni con una prestazione energetica migliorata

RCO 19 - Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata

RCO 20 - Condutture di reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento recentemente costruite o migliorate

RCO 104 – Numero di unità di cogenerazione ad alto rendimento

RCO123 — Abitazioni che beneficiano di caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in sostituzione di impianti a combustibili fossili solidi

RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro) (3)

RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra*

RCR 105 - Emissioni stimate di gas a effetto serra causate da caldaie e sistemi di riscaldamento convertiti da un’alimentazione a combustibili fossili solidi a un’alimentazione a gas

ii)

Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti

RCO 22 - Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica) (3) *

RCO 97 – Comunità di energia rinnovabile beneficiarie di un sostegno*

RCR 31 - Totale dell’energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica) (3) *

RCR 32 – Capacità operativa supplementare installata per l’energia rinnovabile*

iii)

Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori della rete transeuropea dell’energia (RTE-E)

RCO 23 - Sistemi di gestione digitale per sistemi energetici intelligenti

RCO 105 – Soluzioni per lo stoccaggio di energia elettrica

RCO 124: Reti di trasporto e distribuzione del gas recentemente costruite o migliorate

RCR 33 - Utenti allacciati a sistemi energetici intelligenti

RCR 34 - Progetti avviati sui sistemi energetici intelligenti

iv)

Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe, e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici

RCO 24 - Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di catastrofi naturali*

RCO 122 — Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione alle catastrofi causate da rischi naturali non connessi al clima e da attività umane

RCO 25 - Opere di protezione recentemente costruite o consolidate per fasce costiere, rive fluviali e lacustri contro le inondazioni,

RCO 106 – Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane

RCO 26 - Infrastrutture verdi costruite o ristrutturate per l’adattamento ai cambiamenti climatici*

RCO 27 – Strategie nazionali e subnazionali per l’adattamento ai cambiamenti climatici*

RCO 28 - Area oggetto di misure di protezione contro gli incendi boschivi

RCO 121 - Area oggetto di misure di protezione contro le catastrofi naturali connesse al clima (diverse dalle inondazioni e dagli incendi boschivi)

RCR 35 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le inondazioni

RCR 36 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro gli incendi boschivi

RCR 37 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le catastrofi naturali connesse al clima (diverse dalle inondazioni o dagli incendi boschivi)

RCR 96 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro rischi naturali non connessi al clima e rischi causati da attività umane*

v)

Promuovere l’accesso all’acqua e la sua gestione sostenibile

RCO 30 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico

RCO 31 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per la rete pubblica di raccolta delle acque reflue

RCO 32 - Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue

RCR 41 - Popolazione allacciata a reti pubbliche di approvvigionamento idrico migliorate

RCR 42 - Popolazione allacciata a impianti pubblici almeno secondari di trattamento delle acque reflue

RCR 43 - Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l’approvvigionamento idrico

vi)

Promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse

RCO 34 - Capacità supplementare di riciclaggio dei rifiuti

RCO 107 – Investimenti in impianti per la raccolta differenziata

RCO 119 - Rifiuti preparati per il riutilizzo

RCR 103 – Rifiuti oggetto di raccolta differenziata

RCR 47 - Rifiuti riciclati

RCR 48 - Rifiuti usati come materie prime

vii)

Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento

RCO 36 - Infrastrutture verdi beneficiarie di un sostegno per fini diversi dall’adattamento ai cambiamenti climatici

RCO 37 - Superficie dei siti Natura 2000 oggetto di misure di protezione e risanamento

RCO 38 - Superficie di terreni ripristinati che beneficiano di un sostegno

RCO 39 - Area dotata di sistemi di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico

RCR 50 - Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell’aria*

RCR 95 - Popolazione che ha accesso a infrastrutture verdi nuove o migliorate*

RCR 52 - Terreni ripristinati usati, per l’edilizia popolare, per attività economiche, come spazi verdi , o per altri scopi

viii)

Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio

RCO 55 - Lunghezza delle nuove linee tranviarie e metropolitane

RCO 56 - Lunghezza delle linee tranviarie e metropolitane ricostruite o modernizzate

RCO 57 – Capacità del materiale rotabile rispettoso dell’ambiente per il trasporto pubblico collettivo*

RCO 58 - Infrastrutture dedicate ai ciclisti beneficiarie di un sostegno*

RCO 59 - Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento)*

RCO 60 - Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o modernizzati

RCR 62 - Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati

RCR 63 - Numero annuale di utenti delle linee tranviarie e metropolitane nuove o modernizzate

RCR 64 - Numero annuale di utenti delle infrastrutture dedicate ai ciclisti

3.

Un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità (OS 3)

i)

Sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente e resiliente ai cambiamenti climatici

RCO 43 - Lunghezza delle strade nuove o ristrutturate - TEN-T (5)

RCO 45 - Lunghezza delle strade ricostruite o modernizzate - TEN-T

RCO 108 – Lunghezza delle strade con sistemi di gestione del traffico nuovi o modernizzati - TEN-T

RCO 47 - Lunghezza delle linee ferroviarie nuove o ristrutturate - TEN-T

RCO 49 - Lunghezza delle linee ferroviarie ricostruite o modernizzate - TEN-T

RCO 51 - Lunghezza delle vie navigabili interne nuove, ristrutturate o modernizzate - TEN-T

CO 109 - Lunghezza delle linee ferroviarie in funzione dotate del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario – TEN-T

RCR 55 - Numero annuale di utenti di strade recentemente costruite, ricostruite, ristrutturate o modernizzate

RCR 56 - Risparmio di tempo dovuto al miglioramento dell’infrastruttura stradale

RCR 101 - Risparmio di tempo dovuto al miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria

RCR 58 - Numero annuale di utenti di linee ferroviarie recentemente costruite, ricostruite, ristrutturate o modernizzate

RCR 59 - Trasporto ferroviario di merci

RCR 60 - Trasporto merci sulle vie navigabili interne

ii)

Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l’accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera

RCO 44 - Lunghezza delle strade nuove o ristrutturate - non TEN-T

RCO 46 - Lunghezza delle strade ricostruite o modernizzate - non TEN-T

RCO 110 – Lunghezza delle strade con sistemi di gestione del traffico nuovi o modernizzati - non TEN-T

RCO 48 - Lunghezza delle linee ferroviarie nuove o ristrutturate - non TEN-T

RCO 50 - Lunghezza delle linee ferroviarie ricostruite o modernizzate - non TEN-T

RCO 111 - Lunghezza delle linee ferroviarie in funzione dotate del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario – non TEN-T

RCO 52 - Lunghezza delle vie navigabili interne nuove, ristrutturate o modernizzate - non TEN-T

RCO 53 – Stazioni e fermate ferroviarie nuove o modernizzate*

RCO 54 – Connessioni intermodali nuove o modernizzate*

4.

Un’Europa più sociale e inclusiva attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (OS 4)

i)

Rafforzare l’efficacia e l’inclusività dei mercati del lavoro e l’accesso a un’occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell’economia sociale

RCO 61 – Superficie delle strutture nuove o modernizzate dei servizi per l’impiego

RCR 65 – Numero annuale di utenti dei servizi per l’impiego nuovi o modernizzati

ii)

Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell’istruzione e della formazione online e a distanza

RCO 66 - Capacità delle classi nelle strutture per la cura dell’infanzia nuove o modernizzate

RCO 67 - Capacità delle classi nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate

RCR 70 - Numero annuale di utenti delle strutture per la cura dell’infanzia nuove o modernizzate

RCR 71 - Numero annuale di utenti delle strutture scolastiche nuove o modernizzate

iii)

Promuovere l’inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali

RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali nuovi o modernizzati*

RCO113 - Popolazione interessata da progetti integrati a favore dell’inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati*

RCR 67 - Numero annuale di utenti degli alloggi sociali nuovi o modernizzati

iv)

Promuovere l’integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, compresi i migranti, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali

RCO 63 - Capacità delle strutture di accoglienza temporanee nuove o modernizzate

RCR 66 - Numero annuale di utenti delle strutture di accoglienza temporanea nuove o modernizzate

v)

Garantire la parità di accesso all’assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l’assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall’assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio

RCO 69 - Capacità delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate

RCO 70 - Capacità delle strutture di assistenza sociale nuove o modernizzate (diverse dagli alloggi sociali)

RCR 72 - Numero annuale di utenti di servizi di sanità elettronica nuovi o modernizzati

RCR 73 - Numero annuale di utenti delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate

RCR 74 - Numero annuale di utenti delle strutture di assistenza sociale nuove o modernizzate

vi)

Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione sociale e nell’innovazione sociale

RCO 77 - Numero dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno*

RCR 77 - Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno*

5.

Un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e di iniziative locali (OS 5)

i)

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane

RCO 74 - Popolazione interessata dai progetti che rientrano nelle strategie di sviluppo territoriale integrato*

RCO 75 - Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno*

RCO 76 - Progetti integrati di sviluppo territoriale

RCO 80 - Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo beneficiarie di un sostegno*

RCO 112 - Portatori di interessi che partecipano alla preparazione e attuazione delle strategie di sviluppo territoriale integrato

RCO 114 - Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane*

 

ii)

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane


Tabella 2

Indicatori comuni di output e di risultato supplementari per il FESR relativi a Interreg

Indicatori specifici per Interreg

RCO 81 - Partecipazione ad azioni congiunte a livello transfrontaliero

RCO 115 - Eventi pubblici organizzati congiuntamente a livello transfrontaliero

RCO 82 - Partecipazione ad azioni congiunte per la promozione dell’uguaglianza di genere, delle pari opportunità e dell’inclusione sociale

RCO 83 - Strategie e piani d’azione sviluppati congiuntamente

RCO 84 - Azioni pilota sviluppate congiuntamente e attuate nell’ambito di progetti

RCO 116 - Soluzioni elaborate congiuntamente

RCO 85 - Partecipazione a programmi di formazione comuni

RCO 117 - Soluzioni a ostacoli amministrativi o giuridici identificati a livello transfrontaliero

RCO 86 - Accordi amministrativi o giuridici congiunti sottoscritti

RCO 87 - Organizzazioni che cooperano a livello transfrontaliero

RCO 118 - Organizzazioni che cooperano per la governance multi-livello delle strategie macroregionali

RCO 90 - Progetti per le reti di innovazione a livello transfrontaliero

RCO 120 - Progetti a sostegno della cooperazione a livello transfrontaliero per accrescere i legami tra zone urbane e rurali

RCR 79 - Strategie e piani d’azione congiunti adottati da organizzazioni

RCR 104 - Soluzioni adottate o potenziate da organizzazioni

RCR 81 - Completamento di programmi di formazione congiunti

RCR 82 - Ostacoli amministrativi o giuridici attenuati o risolti a livello transfrontaliero

RCR 83 - Persone interessate da accordi amministrativi o giuridici comuni sottoscritti

RCR 84 - Organizzazioni che cooperano a livello transfrontaliero dopo la conclusione di un progetto

RCR 85 - Partecipazione ad azioni congiunte a livello transfrontaliero dopo la conclusione di un progetto


(1)  Da utilizzare, per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e per Interreg, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) 2021/1060 (RDC), nonché per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» in conformità dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) 2021/1060 (RDC) e, per Interreg, in conformità dell’articolo 22, paragrafo 4, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2021/1059 (Interreg).

(**)  Per motivi di presentazione, gli indicatori comuni di output e di risultato sono raggruppati per obiettivo specifico nel quadro di un obiettivo strategico, ma non sono limitati a tale obiettivo. In particolare, l’OS 5 può utilizzare gli indicatori comuni pertinenti elencati per gli OS 1-4. Per avere un quadro completo della performance prevista ed effettiva dei programmi, gli indicatori comuni contrassegnati con un asterisco (*) possono inoltre essere utilizzati, se opportuno, per gli obiettivi specifici nell’ambito di uno qualsiasi degli OS 1-4.

(2)  RCO: indicatore comune di output REGIO.

(3)  Disaggregazione non richiesta per la programmazione ma solo a fini di rendicontazione.

(4)  RCR: indicatore comune di risultato REGIO.

(5)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 1).


ALLEGATO II

INSIEME DEI PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE PER IL FESR E IL FONDO DI COESIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, UTILIZZATI DALLA COMMISSIONE CONFORMEMENTE AGLI OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 41, PARAGRAFO 3, LETTERA H), PUNTO III), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Obiettivo strategico

Obiettivo specifico

Output

Risultati

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC (OS 1)

i)

Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate

CCO (1) 01 - Imprese beneficiarie di un sostegno per l’innovazione

CCO 02 - Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno

CCR (2) 01 – Piccole e medie imprese (3) (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti, processi, marketing o organizzazione

ii)

Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

CCO 03 - Imprese e istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di prodotti, servizi e processi digitali

CCR 02 – Numero annuale di utenti di prodotti, servizi e processi digitali nuovi o aggiornati

iii)

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

CCO 04 - PMI beneficiarie di un sostegno per rafforzare la crescita e la competitività

CCR 03 - Posti di lavoro creati in imprese beneficiarie di un sostegno

iv)

Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità

CCO 05 – PMI che investono nelle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità

CCR 04 – Personale delle PMI che completa una formazione relativa alle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità

v)

Rafforzare la connettività digitale

CCO 13 - Abitazioni e imprese aggiuntive con accesso a una rete a banda larga ad altissima capacità

CCR 12 - Abitazioni e imprese aggiuntive con abbonamenti a reti a banda larga ad altissima capacità

2.

Un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile (OS 2)

i)

Promuovere misure di efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra

CCO 06 - Investimenti in misure per migliorare la prestazione energetica

CCR 05 – Risparmi sul consumo annuo di energia primaria

ii)

Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti

CCO 07 – Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile

CCR 06 - Energie rinnovabili supplementari prodotte

iii)

Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori della rete transeuropea dell’energia (RTE-E)

CCO 08 - Sistemi di gestione digitali per sistemi energetici intelligenti

CCR 07 - Utenti aggiuntivi allacciati a sistemi energetici intelligenti

iv)

Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici

CCO 09 - Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di catastrofe

CCR 08 - Popolazione aggiuntiva che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altre catastrofi naturali connesse al clima

v)

Promuovere l’accesso all’acqua e la sua gestione sostenibile

CCO 10 - Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue

CCR 09 - Popolazione aggiuntiva collegata almeno a impianti secondari di trattamento delle acque reflue

vi)

Promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse

CCO 11 - Nuove o maggiori capacità di riciclaggio dei rifiuti

CCR 10 - Rifiuti aggiuntivi riciclati

vii)

Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento

CCO 12 - Superficie delle infrastrutture verdi

CCR 11 - Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell’aria

viii)

Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio

CCO 16 - Estensione e modernizzazione delle linee tranviarie e metropolitane

CCR 15 - Utenti serviti annualmente da linee tranviarie e metropolitane nuove e modernizzate

3.

Un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità (OS 3)

i)

Sviluppare una rete TEN-T resiliente ai cambiamenti climatici, intelligente, sicura, sostenibile e intermodale

CCO 14 - Rete TEN-T stradale: strade nuove, ristrutturate, ricostruite o modernizzate

CCO 15 - Rete TEN-T ferroviaria: linee ferroviarie nuove, ristrutturate, ricostruite o modernizzate

CCR 13 - Risparmio di tempo dovuto al miglioramento dell’infrastruttura stradale

CCR 14 - Numero di passeggeri serviti annualmente da trasporti ferroviari migliorati

ii)

Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l’accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera

CCO 22 - Rete non TEN-T stradale: strade nuove, ristrutturate, ricostruite o modernizzate

CCO 23 - Rete non TEN-T ferroviaria: linee ferroviarie nuove, ristrutturate, ricostruite o modernizzate

4.

Un’Europa più sociale e inclusiva attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (OS 4)

i)

Rafforzare l’efficacia e l’inclusività dei mercati del lavoro e l’accesso a un’occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell’economia sociale

CCO 17 – Superficie delle strutture nuove o modernizzate dei servizi per l’impiego

CCR 16 – Numero annuale di utenti delle strutture nuove o modernizzate dei servizi per l’impiego

ii)

Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell’istruzione e della formazione online e a distanza

CCO 18 - Capacità delle strutture scolastiche e per la cura dell’infanzia nuove o modernizzate

CCR 17 - Numero annuale di utenti che utilizzano le strutture scolastiche e per la cura dell’infanzia nuove o modernizzate

iii)

Promuovere l’inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali

CCO 19 – Capacità delle strutture di alloggio sociale nuove o modernizzate

CCO 25 - Popolazione interessata dai progetti integrati a favore dell’inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati

CCR 18 - Numero annuale di utenti delle strutture di alloggio sociale nuove o modernizzate

iv)

Promuovere l’integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, compresi i migranti, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali

CCO 26 - Capacità delle strutture di accoglienza temporanea nuove o modernizzate

CCR 20 - Numero annuale di utenti delle strutture di accoglienza temporanee nuove o modernizzate

v)

Garantire la parità di accesso all’assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l’assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall’assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio

CCO 20 - Capacità delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate

CCR 19 - Numero annuale di utenti dei servizi sanitari nuovi o modernizzati

vi)

Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione sociale e nell’innovazione sociale

CCO 24 – Siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno

CCR 21 - Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno

5.

Un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e di iniziative locali (OS 5)

i)

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane

CCO 21 - Popolazione interessata da strategie di sviluppo territoriale integrato

 

ii)

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane


(1)  CCO: principale indicatore comune di output REGIO.

(2)  CCR: principale indicatore comune di risultato REGIO.

(3)  Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).


30.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 231/94


REGOLAMENTO (UE) 2021/1059 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2021

recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 178, l'articolo 209, paragrafo 1, l'articolo 212, paragrafo 2, e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174, secondo e terzo comma, TFUE, il FESR deve contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, tra le quali un'attenzione particolare deve essere rivolta ad alcune categorie di regioni, compreso un riferimento specifico alle regioni transfrontaliere.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce disposizioni comuni sul FESR e su taluni altri fondi, mentre il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce disposizioni relative agli obiettivi specifici e all'ambito di applicazione del sostegno del FESR. È anche necessario adottare disposizioni specifiche riguardanti l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), nell'ambito del quale uno o più Stati membri e le loro regioni e, ove pertinente, paesi partner e paesi terzi, cooperano a livello transfrontaliero, relativamente all'efficacia della programmazione, comprese disposizioni sull'assistenza tecnica, la sorveglianza, la valutazione, la comunicazione, l'ammissibilità, la gestione e il controllo nonché la gestione finanziaria.

(3)

La promozione dell'Interreg è una priorità importante della politica di coesione dell'Unione. Il sostegno alle piccole e medie imprese per i costi sostenuti nell'ambito dei progetti della cooperazione territoriale europea (CTE) è già esente per categoria ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (6) e anche gli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 e la componente sugli aiuti a finalità regionale di tale regolamento contengono disposizioni specifiche per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti da parte di imprese di tutte le dimensioni. Considerata l'esperienza acquisita in 30 anni e tenuto conto del basso valore finanziario dei progetti e della scarsa probabilità di un impatto negativo sugli scambi e sulla concorrenza, da un lato, e dell'elevato valore aggiunto apportato dai programmi esistenti alla coesione territoriale in Europa, dall'altro, l'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato per quanto riguarda il finanziamento dei progetti CTE dovrebbe essere ulteriormente chiarito mediante una futura modifica del regolamento (UE) n. 651/2014, esonerando così in larga misura il finanziamento pubblico dei progetti Interreg dall'obbligo di notifica preventiva e facilitando notevolmente l'attuazione di tali progetti.

(4)

Al fine di sostenere lo sviluppo armonioso del territorio dell'Unione a diversi livelli, il FESR dovrebbe fornire sostegno alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale, alla cooperazione interregionale e alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche nell'ambito dell'obiettivo Interreg. In tale processo, è opportuno tenere conto dei principi di partenariato e di governance multi-livello, assicurando che la dimensione del partenariato per programma permanga efficace.

(5)

Tenendo conto dell'importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima. In tale contesto, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione, e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(6)

La componente «cooperazione transfrontaliera» dovrebbe mirare a rispondere alle sfide comuni individuate congiuntamente nelle regioni frontaliere e a sfruttare il potenziale di crescita ancora poco utilizzato in aree frontaliere, come evidenziato dalla comunicazione della Commissione del 20 settembre 2017 da titolo «Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE» («comunicazione sulle regioni frontaliere»). Di conseguenza, le aree dei programmi per la cooperazione transfrontaliera dovrebbero essere identificate come le regioni e le aree frontaliere o separate dal mare da una distanza massima di 150 km in cui possa effettivamente avere luogo l'interazione transfrontaliera o si possano individuare aree funzionali, fermi restando gli eventuali aggiustamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle aree del programma di cooperazione.

(7)

La componente «cooperazione transfrontaliera» dovrebbe anche includere la cooperazione tra uno o più Stati membri o loro regioni e uno o più paesi o regioni o altri territori al di fuori dell'Unione. Trattare la cooperazione transfrontaliera interna ed esterna nell'ambito del presente regolamento dovrebbe comportare una notevole semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni applicabili tanto per le autorità dei programmi negli Stati membri quanto per le autorità partner e i beneficiari al di fuori dell'Unione rispetto al periodo di programmazione 2014-2020.

(8)

La componente «cooperazione transnazionale» dovrebbe puntare a rafforzare la cooperazione tramite azioni che producano uno sviluppo territoriale integrato in relazione alle priorità dell'Unione, nel pieno rispetto della sussidiarietà. La cooperazione transnazionale dovrebbe coprire più ampi territori sulla terraferma dell'Unione e attorno ai bacini marittimi con un massimo di flessibilità per assicurare la coerenza e la continuità dei programmi di cooperazione, compresa la precedente cooperazione transfrontaliera marittima esterna entro un più ampio quadro di cooperazione marittima, in particolare definendo il territorio interessato, gli obiettivi specifici per tale cooperazione, i requisiti per un partenariato di progetto e la possibilità di creare sottoprogrammi e specifici comitati direttivi.

(9)

Sulla base dell'esperienza maturata nella cooperazione transfrontaliera e transnazionale durante il periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni ultraperiferiche, dove la combinazione delle due componenti in un singolo programma per area di cooperazione non ha portato ad una sufficiente semplificazione per le autorità dei programmi e per i beneficiari, dovrebbe essere istituita una specifica componente per le regioni ultraperiferiche per consentire alle regioni ultraperiferiche di cooperare con i paesi e territori vicini nel modo più efficace e semplice. Nell'ambito di tale componente, potrebbero essere lanciati inviti a presentare proposte per un finanziamento combinato a titolo del FESR, dallo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale («NDICI») istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e dall'associazione d'oltremare istituita con decisione 2013/755/UE (9), attraverso modalità di gestione da concordare tra gli Stati membri e le regioni e i paesi terzi partecipanti.

(10)

Sulla base dell'esperienza acquisita con i programmi di cooperazione interregionale a titolo dell'Interreg, la componente «cooperazione interregionale» dovrebbe essere incentrata sulla promozione dell'efficacia della politica di coesione attraverso quattro programmi specifici: un programma volto a consentire lo scambio di esperienze, approcci innovativi e lo sviluppo di capacità con particolare riguardo agli obiettivi strategici, e l'obiettivo specifico Interreg «una migliore governance della cooperazione», in relazione all'individuazione, alla diffusione e al trasferimento di buone prassi nelle politiche di sviluppo regionale, compresi i programmi dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita»; un programma dedicato allo scambio di esperienze e allo sviluppo di capacità in relazione all'individuazione, al trasferimento e alla messa a frutto delle buone prassi in materia di sviluppo urbano integrato e sostenibile, tenendo conto dei collegamenti tra aree urbane e rurali, compreso il sostegno alle azioni sviluppate nel quadro dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1058, a integrazione dell'iniziativa di cui all'articolo 12 di detto regolamento e in coordinamento con la stessa; un programma destinato allo scambio di esperienze, agli approcci innovativi e allo sviluppo di capacità per armonizzare e semplificare l'attuazione dei programmi Interreg, per armonizzare e semplificare le azioni di cooperazione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, e per promuovere la costituzione, il funzionamento e l'uso dei gruppi europei di cooperazione territoriale («GECT»), già istituiti o che saranno istituiti conformemente al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), nonché delle strategie macroregionali; e un programma volto a migliorare l'analisi delle tendenze di sviluppo. I quattro programmi compresi nella componente «cooperazione interregionale» dovrebbero coprire l'intera Unione ed essere anche aperti alla partecipazione di paesi terzi.

(11)

È opportuno stabilire criteri oggettivi comuni per la designazione delle regioni e delle aree ammissibili. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone ammissibili a livello dell'Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(12)

È necessario continuare a sostenere, o, se del caso, stabilire, una cooperazione in tutte le sue dimensioni con i paesi terzi confinanti dell'Unione, in quanto tale cooperazione rappresenta un importante strumento di politica di sviluppo regionale e dovrebbe andare a beneficio delle regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi. A tal fine, il FESR e gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) («regolamento IPA III»), l'NDICI e la decisione sull'associazione d'oltremare, dovrebbero sostenere i programmi a titolo della cooperazione transfrontaliera, della cooperazione transnazionale, della cooperazione interregionale e della cooperazione delle regioni ultraperiferiche. Il sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione dovrebbe essere basato sulla reciprocità e sulla proporzionalità. Tuttavia, per i fondi IPA III allocati alla cooperazione transfrontaliera («IPA III-CBC») e i fondi NDICI allocati alla cooperazione transfrontaliera per l'area geografica del vicinato («NDICI-CBC»), il sostegno del FESR dovrebbe essere integrato da importi almeno equivalenti nel quadro dell'IPA III-CBC e dell'NDICI-CBC, nei limiti di un importo massimo stabilito nei rispettivi atti giuridici.

(13)

L'assistenza dell'IPA III deve essere diretta principalmente ad aiutare i beneficiari dell'IPA III a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, rispettare i diritti fondamentali e promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale e la non discriminazione, nonché lo sviluppo regionale e locale. L'assistenza dell'IPA III deve continuare a sostenere gli sforzi dei beneficiari dell'IPA III per avanzare nella cooperazione regionale, macroregionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l'attuazione delle strategie macroregionali dell'Unione. Inoltre, l'assistenza IPA III deve interessare la sicurezza, la migrazione e la gestione delle frontiere, la garanzia dell'accesso alla protezione internazionale, la condivisione delle informazioni pertinenti, il potenziamento del controllo alle frontiere e il proseguimento degli sforzi comuni nella lotta alla migrazione irregolare e al traffico di migranti.

(14)

Per quanto attiene all'assistenza NDICI, l'Unione dovrebbe sviluppare con i paesi vicini relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto sostenere gli aspetti interni ed esterni delle pertinenti strategie macroregionali. Tali iniziative sono di importanza strategica e offrono quadri strategici significativi per l'approfondimento delle relazioni con e fra i paesi partner in base ai principi di responsabilità reciproca e di titolarità e responsabilità condivise.

(15)

È importante continuare ad osservare il ruolo del servizio europeo per l'azione esterna istituto dalla decisione 2010/427/UE del Consiglio (12) e quello della Commissione nella preparazione della programmazione strategica e dei programmi Interreg sostenuti dal FESR e dall'NDICI.

(16)

In considerazione della specifica situazione delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, è necessario adottare misure relative al miglioramento delle condizioni alle quali tali regioni possono avere accesso ai fondi strutturali. Di conseguenza, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere adattate alle specificità delle regioni ultraperiferiche dell'Unione al fine di semplificare e promuovere la loro cooperazione con i paesi e territori d'oltremare («PTOM») e i paesi terzi, sempre tenendo conto della comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 dal titolo «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE». Dovrebbe essere possibile realizzare tale cooperazione in stretto partenariato con le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali.

(17)

Il presente regolamento dovrebbe sancire la possibilità per i PTOM di partecipare ai programmi Interreg. È opportuno tener conto delle specificità e delle difficoltà dei PTOM per facilitarne l'accesso e la partecipazione effettivi.

(18)

È necessario stabilire le risorse stanziate per ciascuna delle diverse componenti dell'Interreg, anche per quanto concerne la quota di ciascuno Stato membro rispetto agli importi globali destinati alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale, alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche e il potenziale a disposizione degli Stati membri in relazione alla flessibilità fra tali componenti.

(19)

Per l'uso più efficiente del sostegno da parte del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, dovrebbe essere istituito un meccanismo per organizzare la restituzione di tale sostegno nel caso in cui i programmi di cooperazione esterna non possano essere adottati o debbano essere sospesi, incluso con paesi terzi che non ricevono sostegno da nessuno degli strumenti di finanziamento dell'Unione. Tale meccanismo dovrebbe cercare di conseguire un funzionamento ottimale dei programmi e il massimo coordinamento possibile tra detti strumenti.

(20)

Nel quadro dell'Interreg, il FESR dovrebbe contribuire agli obiettivi specifici tra gli obiettivi strategici della politica di coesione. Tuttavia, l'elenco degli obiettivi specifici nell'ambito dei diversi obiettivi strategici dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche dell'Interreg, in modo da consentire interventi di tipo FSE, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punti da a) ad l), del regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) attraverso azioni comuni a titolo dei programmi Interreg.

(21)

Nel contesto delle circostanze uniche e specifiche dell'isola d'Irlanda, e nell'intento di fornire sostegno alla cooperazione Nord-Sud dell'accordo del Venerdì santo, un nuovo programma transfrontaliero «PEACE PLUS» deve portare avanti l'opera dei precedenti programmi tra le zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Tenuto conto della sua importanza pratica, è necessario garantire che, quando il programma opera a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR contribuisca anche a promuovere la cooperazione e la stabilità sociale, economica e regionale nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità. Date le specificità di tale programma, quest'ultimo dovrebbe essere gestito in modo integrato con il contributo del Regno Unito, integrato in tale programma tra le entrate con destinazione specifica esterna. Inoltre, alcune regole sulla selezione delle operazioni contenute nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi a tale programma relativamente alle operazioni a favore della pace e della riconciliazione.

(22)

Il presente regolamento dovrebbe aggiungere due obiettivi specifici dell'Interreg: un obiettivo volto a rafforzare la capacità istituzionale, potenziare la cooperazione giuridica e amministrativa, in particolare se legata all'attuazione della comunicazione sulle regioni frontaliere, intensificare la cooperazione tra cittadini ed istituzioni e lo sviluppo e il coordinamento di strategie macroregionali e per i bacini marittimi, accrescere la fiducia reciproca, in particolare mediante l'incentivazione di azioni che prevedono contatti tra persone; e un secondo obiettivo volto a far fronte a questioni di cooperazione in materia di sicurezza, gestione dei valichi di frontiera e migrazione.

(23)

La maggior parte del sostegno dell'Unione dovrebbe concentrarsi su un numero limitato di obiettivi strategici, al fine di massimizzare l'impatto dell'Interreg. Le sinergie e le complementarità fra le componenti dell'Interreg dovrebbero essere rafforzate.

(24)

Le disposizioni relative alla preparazione, all'approvazione e alla modifica dei programmi Interreg, come anche allo sviluppo territoriale, alla selezione delle operazioni, alla sorveglianza e alla valutazione, alle autorità dei programmi, agli audit delle operazioni e alla trasparenza e comunicazione dovrebbero essere adattate alle specificità dei programmi Interreg rispetto alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2021/1060. Tali disposizioni specifiche dovrebbero rimanere semplici e chiare per evitare una regolamentazione eccessiva e oneri amministrativi supplementari per gli Stati membri e i beneficiari.

(25)

Dovrebbero essere mantenute le disposizioni stabilite durante il periodo di programmazione 2014-2020 relativamente ai criteri secondo cui le operazioni possono essere considerate effettivamente comuni e di cooperazione, al partenariato nell'ambito di un'operazione Interreg e agli obblighi del partner capofila. I partner Interreg dovrebbero cooperare nello sviluppo e nell'attuazione, nonché nella dotazione di organico o nel finanziamento o in entrambi e, nel quadro della cooperazione delle regioni ultraperiferiche, in due di queste quattro dimensioni di cooperazione, poiché dovrebbe essere più semplice combinare il sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione a livello sia dei programmi sia delle operazioni.

(26)

Nel quadro dei programmi di cooperazione transfrontaliera, i progetti che prevedono contatti tra persone (people-to-people) e su piccola scala sono strumenti importanti ed efficaci, con un elevato valore aggiunto europeo, per eliminare gli ostacoli transfrontalieri e connessi alle frontiere, promuovere i contatti tra le popolazioni a livello locale e avvicinare tra loro le regioni frontaliere e i loro cittadini. Sino ad ora sono stati sostenuti tramite fondi per piccoli progetti o strumenti analoghi, sebbene non siano mai stati oggetto di disposizioni specifiche, il che rende necessario chiarire le norme che disciplinano tali fondi. Al fine di preservare il valore aggiunto e i vantaggi dei progetti people-to-people e su piccola scala, anche per quanto riguarda lo sviluppo locale e regionale, e per semplificare la gestione del finanziamento dei piccoli progetti per i destinatari finali, che spesso non sono abituati a presentare domande per fondi dell'Unione, sotto una certa soglia dovrebbe essere obbligatorio il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi e a somme forfettarie.

(27)

Considerati il coinvolgimento di più di uno Stato membro e i maggiori costi amministrativi che ne derivano, anche per i punti di contatto regionali, noti anche come «antenne», che sono importanti punti di contatto per coloro che propongono e attuano progetti, e dunque agiscono da collegamento diretto con i segretariati congiunti o le autorità competenti, ma in particolare rispetto ai controlli e alla traduzione, il massimale per le spese legate all'assistenza tecnica dovrebbe essere maggiore di quello nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita». Al fine di compensare tali maggiori costi amministrativi, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a ridurre, laddove possibile, gli oneri amministrativi per quanto attiene all'attuazione dei progetti comuni. Inoltre, i programmi Interreg che beneficiano di un sostegno limitato dell'Unione o i programmi transfrontalieri esterni Interreg dovrebbero ricevere un dato importo minimo per l'assistenza tecnica onde assicurare un finanziamento sufficiente allo svolgimento effettivo delle attività di assistenza tecnica, anche per le succursali regionali di segretariati congiunti e punti di contatto istituiti per essere più vicini ai potenziali beneficiari e partner.

(28)

In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (14) del 13 aprile 2016, è opportuno che il presente regolamento sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dei finanziamenti sul terreno.

(29)

Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2014-2020, dovrebbe essere portato avanti il sistema che definisce una chiara gerarchia delle norme in materia di ammissibilità e mantenuto il principio secondo cui le regole in materia di ammissibilità delle spese devono essere stabilite a livello di Unione e complessivamente per un programma Interreg, al fine di evitare possibili contraddizioni o incongruenze tra diversi regolamenti e tra regolamenti e il diritto dell'Unione e nazionale. Dovrebbero essere limitate al minimo indispensabile le norme aggiuntive adottate da uno Stato membro e applicabili solo ai beneficiari di tale Stato membro. In particolare, è opportuno integrare nel presente regolamento il regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione (15) adottato per il periodo di programmazione 2014-2020.

(30)

È opportuno che gli Stati membri siano incoraggiati ad assegnare le funzioni dell'autorità di gestione a un GECT ovvero a rendere tale gruppo, come altre entità giuridiche transfrontaliere, responsabile della gestione di un sottoprogramma, di un investimento territoriale integrato o di uno o più fondi per piccoli progetti, o a farlo agire come partner unico. In tale contesto, dovrebbe essere istituita un'entità giuridica transfrontaliera, comprese le euroregioni, con personalità giuridica ai sensi della legislazione di uno dei paesi partecipanti; dovrebbe inoltre essere garantita la partecipazione delle autorità regionali e locali di tutti i paesi partecipanti.

(31)

Al fine di continuare la catena di pagamento stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020, ossia dalla Commissione al partner capofila attraverso l'autorità di certificazione, tale catena di pagamento dovrebbe essere mantenuta nel quadro della funzione contabile. Il sostegno dell'Unione dovrebbe essere versato al partner capofila, a meno che ciò comporti doppie commissioni per la conversione in euro e poi di nuovo in un'altra valuta o viceversa tra il partner capofila e gli altri partner. Salvo altrimenti specificato, il partner capofila dovrebbe garantire che gli altri partner ricevano l'importo complessivo del contributo del rispettivo fondo dell'Unione in toto e nei tempi concordati da tutti i partner e seguendo la stessa procedura applicata rispetto al partner capofila.

(32)

Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento finanziario») (16), le norme specifiche di settore devono tenere conto delle esigenze dei programmi Interreg, in particolare relativamente alla funzione di audit. Le disposizioni relative al parere di audit annuale, alla relazione annuale di controllo e agli audit delle operazioni dovrebbero quindi essere semplificate e adattate ai programmi che coinvolgono più di uno Stato membro.

(33)

Per quanto riguarda il recupero in caso di irregolarità, dovrebbe essere stabilita una chiara catena di responsabilità finanziaria, che vada dal partner unico o altri partner, attraverso il partner capofila e l'autorità di gestione fino alla Commissione. È opportuno stabilire disposizioni per la responsabilità di Stati membri, paesi terzi, paesi partner o PTOM nel caso in cui non vada a buon fine il recupero dal partner unico o altro partner o partner capofila, nel senso che sia lo Stato membro a rimborsare l'autorità di gestione. Di conseguenza, nell'ambito dei programmi Interreg non sono previsti importi irrecuperabili a livello dei beneficiari. È tuttavia necessario chiarire le regole nel caso in cui uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM non rimborsasse l'autorità di gestione. Occorre anche chiarire gli obblighi del partner capofila per il recupero.

(34)

Al fine di applicare una serie di regole per la gran parte comuni tanto negli Stati membri quanto nei paesi terzi, paesi partner o PTOM partecipanti, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alla partecipazione di paesi terzi, paesi partner o PTOM, tranne in presenza di regole specifiche stabilite in un capo specifico del presente regolamento. Alle autorità dei programmi Interreg possono corrispondere autorità comparabili nei paesi terzi, paesi partner o PTOM. Il punto di partenza per l'ammissibilità delle spese dovrebbe essere legato alla firma della convenzione di finanziamento da parte del paese terzo, paese partner o PTOM interessato. Gli appalti per i beneficiari nel paese terzo, paese partner o PTOM dovrebbero seguire le regole per gli appalti esterni previste dal regolamento finanziario. È opportuno stabilire le procedure per la conclusione di convenzioni di finanziamento con ciascuno dei paesi terzi, paesi partner o PTOM, come anche degli accordi tra l'autorità di gestione e ciascun paese terzo, paese partner o PTOM relativamente al sostegno di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione o in casi di trasferimento di un contributo supplementare diverso dal cofinanziamento nazionale da un paese terzo, paese partner o PTOM al programma Interreg.

(35)

Benché i programmi Interreg cui partecipano paesi terzi, paesi partner o PTOM debbano essere attuati in regime di gestione concorrente, la cooperazione delle regioni ultraperiferiche dovrebbe poter essere attuata in regime di gestione indiretta. È opportuno stabilire regole specifiche per l'attuazione di tali programmi integralmente o parzialmente in regime di gestione indiretta.

(36)

Sulla base dell'esperienza maturata durante il periodo di programmazione 2014-2020 con i grandi progetti di infrastrutture nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento europeo di vicinato stabilito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), è opportuno che le procedure siano semplificate. Tuttavia, la Commissione dovrebbe conservare determinati diritti relativi alla selezione di tale tipo di progetti.

(37)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per adottare e modificare gli elenchi dei settori del programma Interreg destinati a ricevere un sostegno e l'elenco dell'importo totale del sostegno dell'Unione destinato a ciascun programma Interreg. È altresì opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare i documenti di strategia pluriennali per i programmi Interreg sostenuti da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). Benché tali atti siano di natura generale, è opportuno far ricorso alla procedura consultiva poiché essi attuano le disposizioni solo in modo tecnico. Se del caso, i documenti di strategia pluriennali per i programmi Interreg sostenuti da uno strumento finanziario esterno dovrebbero anche rispettare la procedura di cui al regolamento IPA III e al regolamento (UE) 2021/947.

(38)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di approvazione dei programmi Interreg e delle modifiche degli stessi. Ove applicabile, i programmi transfrontalieri esterni Interreg dovrebbero rispettare le procedure di comitato stabilite ai sensi del regolamento IPA III e del regolamento (UE) 2021/947 relativamente alla prima decisione di approvazione di tali programmi.

(39)

Al fine di integrare e modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'allegato relativo al modello per i programmi Interreg. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(40)

In vista dell'adozione del presente regolamento dopo l'inizio del periodo di programmazione e tenendo conto della necessità di attuare l'Interreg in modo coordinato e armonizzato, e al fine di consentirne la rapida attuazione, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(41)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la promozione della cooperazione tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, paesi partner o PTOM, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata o degli effetti dell’azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E COMPONENTI INTERREG

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 2

Definizioni

Articolo 3

Componenti dell'Interreg

SEZIONE II

COPERTURA GEOGRAFICA

Articolo 4

Copertura geografica per la cooperazione transfrontaliera

Articolo 5

Copertura geografica per la cooperazione transnazionale

Articolo 6

Copertura geografica per la cooperazione interregionale

Articolo 7

Copertura geografica per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche

Articolo 8

Elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno

SEZIONE III

RISORSE E TASSI DI COFINANZIAMENTO

Articolo 9

Risorse del FESR per i programmi Interreg

Articolo 10

Disposizioni per i sostegni da più fondi

Articolo 11

Elenco delle risorse dei programmi Interreg

Articolo 12

Restituzione di risorse e sospensione

Articolo 13

Tassi di cofinanziamento

CAPO II

OBIETTIVI SPECIFICI DELL'INTERREG E CONCENTRAZIONE TEMATICA

Articolo 14

Obiettivi specifici dell'Interreg

Articolo 15

Concentrazione tematica

CAPO III

PROGRAMMAZIONE

SEZIONE I

PREPARAZIONE, APPROVAZIONE E MODIFICA DEI PROGRAMMI INTERREG

Articolo 16

Preparazione e presentazione dei programmi Interreg

Articolo 17

Contenuto dei programmi Interreg

Articolo 18

Approvazione dei programmi Interreg

Articolo 19

Modifica dei programmi Interreg

SEZIONE II

SVILUPPO TERRITORIALE

Articolo 20

Sviluppo territoriale integrato

Articolo 21

Sviluppo locale di tipo partecipativo

SEZIONE III

OPERAZIONI E FONDI PER PICCOLI PROGETTI

Articolo 22

Selezione delle operazioni Interreg

Articolo 23

Partenariato nell'ambito di operazioni Interreg

Articolo 24

Sostegno a progetti di volume finanziario modesto

Articolo 25

Fondi per piccoli progetti

Articolo 26

Compiti del partner capofila

SEZIONE IV

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 27

Assistenza tecnica

CAPO IV

SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE

SEZIONE I

SORVEGLIANZA

Articolo 28

Comitato di sorveglianza

Articolo 29

Composizione del comitato di sorveglianza

Articolo 30

Funzioni del comitato di sorveglianza

Articolo 31

Riesame

Articolo 32

Trasmissione di dati

Articolo 33

Relazione finale sulla performance

Articolo 34

Indicatori per i programmi Interreg

SEZIONE II

VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE

Articolo 35

Valutazione durante il periodo di programmazione

Articolo 36

Responsabilità delle autorità di gestione e dei partner relativamente alla trasparenza e alla comunicazione

CAPO V

AMMISSIBILITÀ

Articolo 37

Regole in materia di ammissibilità delle spese

Articolo 38

Disposizioni generali sull'ammissibilità delle categorie di costo

Articolo 39

Costi per il personale

Articolo 40

Spese d'ufficio e amministrative

Articolo 41

Spese di viaggio e soggiorno

Articolo 42

Costi per consulenze e servizi esterni

Articolo 43

Spese relative alle attrezzature

Articolo 44

Spese per infrastrutture e lavori

CAPO VI

AUTORITÀ DEI PROGRAMMI INTERREG, GESTIONE, CONTROLLO E AUDIT

Articolo 45

Autorità dei programmi Interreg

Articolo 46

Funzioni dell'autorità di gestione

Articolo 47

Funzione contabile

Articolo 48

Funzioni dell'autorità di audit

Articolo 49

Audit delle operazioni

CAPO VII

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 50

Impegni di bilancio

Articolo 51

Pagamento e prefinanziamento

Articolo 52

Recuperi

CAPO VIII

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI O PAESI PARTNER, PTOM, O ORGANIZZAZIONI DI INTEGRAZIONE E COOPERAZIONE REGIONALI A PROGRAMMI INTERREG IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

Articolo 53

Disposizioni applicabili

Articolo 54

Autorità dei programmi Interreg e loro funzioni

Articolo 55

Metodi di gestione

Articolo 56

Ammissibilità

Articolo 57

Grandi progetti di infrastrutture

Articolo 58

Appalti

Articolo 59

Conclusione di convenzioni di finanziamento in regime di gestione concorrente

Articolo 60

Contributo dei paesi terzi, paesi partner o PTOM diverso dal cofinanziamento

CAPO IX

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA GESTIONE INDIRETTA

Articolo 61

Cooperazione delle regioni ultraperiferiche

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 62

Esercizio della delega

Articolo 63

Procedura di comitato

Articolo 64

Disposizioni transitorie

Articolo 65

Entrata in vigore

ALLEGATO

Modello per i programmi interreg

Mappa

Mappa dell'area del programma

Appendice 1

Contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi

Appendice 2

Contributo dell'Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi

Appendice 3

Elenco delle operazioni pianificate di importanza strategica, corredato di calendario

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE I

Oggetto, ambito di applicazione e componenti Interreg

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) al fine di promuovere la cooperazione tra Stati membri e loro regioni all'interno dell'Unione e tra Stati membri e, rispettivamente, loro regioni e paesi terzi, paesi partner, altri territori o paesi e territori d'oltremare (PTOM) od organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali.

Il presente regolamento stabilisce altresì le disposizioni necessarie a garantire una programmazione efficace, anche in materia di assistenza tecnica, sorveglianza, valutazione, comunicazione, ammissibilità, gestione e controllo e di gestione finanziaria, dei programmi che rientrano nell'Interreg («programmi Interreg») sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

Per quanto attiene al sostegno proveniente dallo strumento di assistenza preadesione (IPA III), dallo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e dal finanziamento a favore di tutti i PTOM per il periodo di programmazione 2021-2027 istituito sotto forma di programma dalla decisione 2013/755/UE (congiuntamente denominati «strumenti di finanziamento esterno dell'Unione») ai programmi Interreg, il presente regolamento stabilisce obiettivi specifici supplementari come anche l'integrazione di tali fondi nei programmi Interreg, i criteri per l'ammissibilità dei paesi terzi, dei paesi partner e dei PTOM e delle loro regioni, insieme a determinate specifiche regole di attuazione.

Per quanto attiene al sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione (denominati congiuntamente «fondi Interreg») ai programmi Interreg, il presente regolamento stabilisce gli obiettivi specifici dell'Interreg come anche l'organizzazione dell'Interreg, i criteri per l'ammissibilità degli Stati membri, dei paesi terzi, dei paesi partner, dei PTOM e delle loro regioni, le risorse finanziarie e i relativi criteri di assegnazione.

Il regolamento (UE) 2021/1060 e il regolamento (UE) 2021/1058 si applicano ai programmi Interreg, salvo quando diversamente disposto in modo specifico da tali regolamenti e dal presente regolamento o quando il regolamento (UE) 2021/1060 + possono applicarsi solo all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita».

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

1)

«beneficiario dell'IPA III»: un paese o territorio elencato nel pertinente allegato del regolamento IPA III;

2)

«paese terzo»: paese che non è uno Stato membro e che non riceve sostegno dai fondi Interreg o che contribuisce al bilancio generale dell'Unione («bilancio dell'Unione») mediante entrate con destinazione specifica esterna;

3)

«paese partner»: un beneficiario dell'IPA III o un paese o territorio che rientra, per i programmi Interreg A e B, nell'area di vicinato figurante nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/947 o la Federazione russa o, per i programmi Interreg C e D, un paese o territorio che rientra in un'area geografica nel quadro dell'NDICI e che riceve sostegno dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione;

4)

«entità giuridica transfrontaliera»: entità giuridica costituita a norma del diritto di uno dei paesi partecipanti ad un programma Interreg e creata dalle autorità territoriali o da altri organismi di almeno due paesi partecipanti;

5)

«organizzazione di integrazione e cooperazione regionali»: nel contesto della cooperazione delle regioni ultraperiferiche, raggruppamento di paesi terzi o regioni siti nella stessa zona geografica intenzionati a cooperare strettamente su tematiche di interesse comune, cui possono appartenere anche gli Stati membri.

Ai fini del presente regolamento, quando il regolamento (UE) 2021/1060 fa riferimento ad uno «Stato membro», il riferimento deve essere inteso allo «Stato membro che ospita l'autorità di gestione», mentre quando tale regolamento fa riferimento a «ciascuno Stato membro» o agli «Stati membri», il riferimento è inteso agli «Stati membri e, ove applicabile, ai paesi terzi, paesi partner e PTOM che partecipano ad un dato programma Interreg».

Ai fini del presente regolamento, quando il regolamento (UE) 2021/1060 fa riferimento ai «Fondi» elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento o al regolamento (UE) 2021/1058, si intende che il riferimento include anche i rispettivi strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.

Articolo 3

Componenti dell'Interreg

Nell'ambito dell'Interreg, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, sostengono le componenti seguenti:

1)

la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato e armonioso tra regioni frontaliere terrestri e marittime limitrofe («Interreg A»):

a)

cooperazione transfrontaliera interna tra regioni frontaliere limitrofe di due o più Stati membri o tra regioni frontaliere limitrofe di almeno uno Stato membro e uno o più paesi terzi tra quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 2; o

b)

cooperazione transfrontaliera esterna tra regioni frontaliere limitrofe di almeno uno Stato membro e di uno o più dei seguenti:

i)

beneficiari dell'IPA III;

ii)

paesi partner sostenuti dall'NDICI; o

iii)

la Federazione russa, al fine di consentirne la partecipazione alla cooperazione transfrontaliera sostenuta anche dall'NDICI;

2)

la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più ampi oattorno a bacini marittimi, che coinvolge partner dei programmi negli Stati membri, nei paesi terzi, nei paesi partner e nei PTOM di livello nazionale, regionale e locale, per raggiungere un più elevato grado di integrazione territoriale («Interreg B»);

3)

la cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione («Interreg C»), promuovendo:

a)

lo scambio di esperienze, gli approcci innovativi e lo sviluppo di capacità con particolare riguardo agli obiettivi strategici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 e all'obiettivo specifico dell'Interreg «Una migliore governance della cooperazione», in relazione all'individuazione, alla diffusione e al trasferimento di buone prassi nelle politiche di sviluppo regionale, compresi i programmi dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» («programma Interreg Europe»);

b)

lo scambio di esperienze, gli approcci innovativi e lo sviluppo di capacità in relazione all'individuazione, al trasferimento e alla messa a frutto delle buone prassi urbane in materia di sviluppo integrato e sostenibile, tenendo conto dei collegamenti tra aree urbane e rurali, sostenendo le azioni sviluppate nel quadro dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1058 nonché integrando in maniera coordinata l'iniziativa delineata all'articolo 12 di tale regolamento («programma URBACT»);

c)

lo scambio di esperienze, gli approcci innovativi e lo sviluppo di capacità al fine di («programma INTERACT»):

i)

armonizzare e semplificare l'attuazione dei programmi Interreg nonché contribuire alla capitalizzazione dei loro risultati;

ii)

armonizzare e semplificare le possibili azioni di cooperazione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera d, punto vi), del regolamento (UE) 2021/1060;

iii)

sostenere la costituzione, il funzionamento e l'uso dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT);

d)

l'analisi delle tendenze di sviluppo in relazione alle finalità della coesione territoriale («programma ESPON»);

4)

la cooperazione delle regioni ultraperiferiche tra loro e con i paesi terzi o partner loro vicini o con i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali o con più di questi soggetti, per facilitarne l'integrazione regionale e lo sviluppo armonioso nel loro vicinato («Interreg D»).

SEZIONE II

Copertura geografica

Articolo 4

Copertura geografica per la cooperazione transfrontaliera

1.   Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni ammesse al sostegno del FESR sono le regioni dell'Unione di livello NUTS 3 situate lungo le frontiere terrestri interne ed esterne con paesi terzi o paesi partner, nonché tutte le regioni dell'Unione di livello NUTS 3 che si trovano lungo i confini marittimi separati da una distanza massima di 150 km di mare, fermi restando gli eventuali aggiustamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle aree del programma di cooperazione e laddove l'interazione transfrontaliera può effettivamente avere luogo.

2.   I programmi Interreg di cooperazione transfrontaliera interna possono interessare regioni della Norvegia, della Svizzera e del Regno Unito, che sono equivalenti a regioni di livello NUTS 3, nonché Andorra, il Liechtenstein, Monaco e San Marino.

3.   Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera esterna, le regioni ammesse al sostegno dell'IPA III o dell'NDICI sono le regioni di livello NUTS 3 dei rispettivi paesi partner o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti lungo tutte le frontiere terrestri e marittime tra gli Stati membri e i paesi partner ammissibili nel quadro dell'IPA III o dell'NDICI, fermi restando gli eventuali aggiustamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle aree del programma di cooperazione.

Articolo 5

Copertura geografica per la cooperazione transnazionale

1.   Per quanto concerne la cooperazione transnazionale, le regioni ammesse al sostegno del FESR sono le regioni dell'Unione di livello NUTS 2, incluse le regioni ultraperiferiche, che coprono territori transnazionali più estesi e tenendo conto, ove applicabile, delle strategie macroregionali o delle strategie per i bacini marittimi.

2.   Su richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati, in sede di presentazione di un programma di cooperazione transnazionale, detto programma può anche includere una o più regioni ultraperiferiche dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

3.   I programmi Interreg nel settore della cooperazione transnazionale possono interessare i territori seguenti, a prescindere del fatto che siano sostenuti, o meno, dal bilancio dell'Unione:

a)

le regioni dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Regno Unito nonché Andorra, il Liechtenstein, Monaco e San Marino;

b)

i PTOM;

c)

le Isole Fær Øer;

d)

le regioni dei paesi partner nell'ambito dell'IPA III o dell'NDICI.

4.   Le regioni, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM di cui al paragrafo 3 sono regioni di livello NUTS 2 o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti.

Articolo 6

Copertura geografica per la cooperazione interregionale

1.   Per quanto concerne la cooperazione interregionale, l'intero territorio dell'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche, è ammesso al sostegno del FESR.

2.   I programmi di cooperazione interregionale possono interessare l'intero territorio di paesi terzi, paesi partner e altri territori, o parti di esso, o i PTOM di cui agli articoli 4, 5 e 7, siano essi sostenuti o meno dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.

Articolo 7

Copertura geografica per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche

1.   Per quanto concerne la cooperazione delle regioni ultraperiferiche, tutte le regioni elencate all'articolo 349, primo comma, TFUE sono ammesse al sostegno del FESR.

2.   I programmi Interreg che coinvolgono le regioni ultraperiferiche possono interessare i paesi partner, o parti di essi, sostenuti dall'NDICI o i PTOM sostenuti dal programma paesi e territori d'oltremare (PTOM) o entrambi.

Articolo 8

Elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno

1.   Ai fini degli articoli da 4 a 7, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono l'elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno, suddivise per componente e per programma Interreg. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

I programmi Interreg transfrontalieri esterni sono elencati come programmi «Interreg A IPA III CBC» (IPA III-CBC) o come «programmi Interreg A NEXT» (NDICI-CBC).

2.   Gli atti di esecuzione di cui al primo comma contengono anche un elenco che specifichi le regioni di livello NUTS 3 dell'Unione prese in considerazione per la dotazione del FESR a favore della cooperazione transfrontaliera su tutti i confini interni e sui confini esterni che sono oggetto degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.

3.   L'elenco di cui al paragrafo 1, secondo comma, cita anche le regioni dei paesi o territori terzi o partner al di fuori dell'Unione che non ricevono sostegno dal FESR o da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione o che contribuiscono al bilancio dell'Unione mediante entrate con destinazione specifica esterne.

SEZIONE III

Risorse e tassi di cofinanziamento

Articolo 9

Risorse del FESR per i programmi Interreg

1.   Le risorse del FESR a favore dei programmi Interreg ammontano a 8 050 000 000 EUR a prezzi del 2018 delle risorse totali disponibili per gli impegni di bilancio del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, come stabilito all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.

2.   Le risorse di cui al paragrafo 1 sono assegnate come segue:

a)

il 72,2 % (vale a dire, un totale di 5 812 790 000 EUR) per la cooperazione transfrontaliera terrestre e marittima («componente A»);

b)

il 18,2 % (vale a dire, un totale di 1 466 000 000 EUR) per la cooperazione transnazionale («componente B»);

c)

il 6,1 % (vale a dire, un totale di 490 000 000 EUR) per la cooperazione interregionale («componente C»);

d)

il 3,5 % (vale a dire, un totale di 281 210 000 EUR) per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche («componente D»).

3.   La Commissione comunica a ciascuno Stato membro la rispettiva quota degli importi globali per le componenti A, B e D, secondo la metodologia di cui all'allegato XXVI, punto 8, del regolamento (UE) 2021/1060, ripartiti per anno.

4.   Per ciascuna delle componenti A, B e D, ciascuno Stato membro può trasferire fino al 15 % della propria dotazione finanziaria da una di tali componenti a una o più delle altre.

5.   Sulla base degli importi comunicati ai sensi del paragrafo 3, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione se e secondo quali modalità si è avvalso della possibilità di trasferimento di cui al paragrafo 4 e della conseguente ripartizione della propria quota tra i programmi Interreg cui lo Stato membro partecipa.

Articolo 10

Disposizioni per i sostegni da più fondi

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i documenti di strategia pluriennali relativamente ai programmi di cooperazione transfrontaliera esterna e transnazionale sostenuti dal FESR e dall'NDICI o dal FESR e dall'IPA III. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2, del presente regolamento e, ove opportuno, con il dovuto rispetto della procedura di cui al regolamento IPA III.

Relativamente ai programmi Interreg sostenuti dal FESR e dall'NDICI, tale atto di esecuzione riporta gli elementi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/947.

Con riguardo ai programmi Interreg sostenuti dal FESR e dall'IPA III, l'atto di esecuzione disciplina anche, ove pertinente, la partecipazione dei beneficiari dell'IPA o dei paesi partner ai programmi Interreg C e D.

2.   Il contributo del FESR ai programmi Interreg transfrontalieri esterni destinati ad essere sostenuti anche dalla dotazione finanziaria assegnata nel quadro dell'IPA III-CBC o dalla dotazione finanziaria assegnata nel quadro dell'NDICI-CBC è stabilito dalla Commissione e dagli Stati membri interessati. Il contributo del FESR stabilito per ciascuno Stato membro non è successivamente ridistribuito tra gli Stati membri interessati.

I rispettivi contributi dell'IPA III e dell'NDICI ai programmi Interreg B, C e D tengono conto della composizione del rispettivo partenariato del programma da parte degli Stati membri, dei beneficiari dell'IPA e dei paesi partner. Tali contributi sono stabiliti nei documenti di strategia pluriennali di cui al primo comma del paragrafo 1.

3.   Il sostegno del FESR è concesso a singoli programmi transfrontalieri esterni a condizione che importi almeno equivalenti siano forniti dall'IPA III CBC e dall'NDICI-CBC nel quadro dei pertinenti documenti di programmazione strategica. Tale contributo è limitato all'importo massimo stabilito nel regolamento IPA III o nel regolamento (UE) 2021/947.

Tuttavia, se il riesame del pertinente documento di programmazione strategica nel quadro dell'IPA III o del NDICI porta ad una riduzione dell'importo corrispondente per gli anni rimanenti, ciascuno Stato membro interessato può scegliere una delle opzioni seguenti:

a)

richiedere l'attivazione del meccanismo di cui all'articolo 12, paragrafo 3;

b)

continuare il programma Interreg con il rimanente sostegno del FESR e dell'IPA III CBC o dell'NDICI-CBC; o

c)

combinare le opzioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

4.   Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno del FESR, dell'IPA III CBC o dell'NDICI-CBC ai programmi Interreg transfrontalieri esterni sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio nell'ambito dell'esercizio finanziario 2021.

5.   Qualora la Commissione abbia previsto una dotazione finanziaria specifica destinata ad assistere i paesi o le regioni partner nel quadro del regolamento (UE) 2021/947 e i PTOM nel quadro della decisione 2013/755/UE, o entrambi, nel rafforzamento della loro cooperazione con le vicine regioni ultraperiferiche dell'Unione conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/947o all'articolo 87 della decisione 2013/755/UE o a entrambi, anche il FESR può contribuire conformemente al presente regolamento, ove opportuno e sulla base di reciprocità e di proporzionalità per quanto riguarda il livello di finanziamento dell'NDICI o del Programma PTOM o di entrambi, ad azioni attuate da un paese o da una regione partner o da qualunque altra entità ai sensi del regolamento (UE) 2021/947, da un paese, un territorio o qualunque altra entità ai sensi della decisione 2013/755/UE o da una regione ultraperiferica dell'Unione nel quadro, in particolare, di uno o più programmi comuni dei programmi Interreg B, C o D o nel quadro delle misure di cooperazione di cui all'articolo 59 del presente regolamento che sono stabilite e attuate ai sensi del presente regolamento.

Articolo 11

Elenco delle risorse dei programmi Interreg

1.   Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un elenco di tutti i programmi Interreg e che indica per ciascun programma l'importo totale dell'intero sostegno del FESR e, ove applicabile, l'importo totale del sostegno di ciascuno strumento di finanziamento esterno dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

2.   Tali atti di esecuzione contengono anche un elenco degli importi trasferiti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, suddivisi per Stato membro.

Articolo 12

Restituzione di risorse e sospensione

1.   Se per gli esercizi 2022 e 2023 non sia stato presentato alcun programma transfrontaliero esterno alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno interessato, il contributo annuale del FESR a favore di tale programma che non sia stato riassegnato ad un altro programma presentato nel quadro della medesima categoria di programmi Interreg transfrontalieri esterni, è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipa lo Stato membro interessato.

2.   Se entro il 31 marzo 2024 non fossero stati ancora presentati alla Commissione programmi Interreg transfrontalieri esterni, il contributo del FESR di cui all'articolo 9, paragrafo 5, a tali programmi per gli anni rimanenti fino al 2027, che non sia stato riassegnato ad un altro programma Interreg sostenuto anche, come più opportuno, dall'IPA III CBC o dall'NDICI-CBC, è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipa lo Stato membro interessato.

3.   Un programma Interreg transfrontaliero esterno già approvato dalla Commissione è sospeso o la dotazione di tale programma è ridotta, conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili, in particolare se:

a)

nessuno dei paesi partner interessati dal programma Interreg in questione ha firmato la pertinente convenzione di finanziamento entro le scadenze fissate conformemente all'articolo 59; o

b)

il programma Interreg non può essere attuato secondo quanto previsto a causa di problemi nelle relazioni fra i paesi partecipanti.

In tali casi, il contributo del FESR di cui al paragrafo 1 corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate, o alle rate annuali impegnate e disimpegnate integralmente o parzialmente durante lo stesso esercizio, che non siano state riassegnate ad un altro programma Interreg sostenuto anche, come più opportuno, dall'IPA III CBC o dall'NDICI-CBC, è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipa lo Stato membro interessato.

4.   Per quanto attiene a un programma Interreg B già approvato dalla Commissione, la partecipazione di un paese partner o di un PTOM è sospesa nel caso in cui si verifichi una delle situazioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a) o b).

Gli Stati membri partecipanti e, ove applicabile, i rimanenti paesi partner partecipanti possono richiedere che:

a)

il programma Interreg sia sospeso, in particolare nel caso in cui sia impossibile raggiungere risultati positivi rispetto alle principali sfide di sviluppo comuni senza la partecipazione di quel paese partner o PTOM;

b)

la dotazione di tale programma Interreg sia ridotta, conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili; o

c)

il programma Interreg prosegua senza la partecipazione di quel paese partner o di PTOM.

Qualora la dotazione del programma Interreg sia ridotta conformemente alla lettera b), il contributo del FESR corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate è assegnato ad un altro programma Interreg B al quale partecipano uno o più degli Stati membri interessati o, nel caso in cui uno Stato membro partecipi ad un solo programma Interreg B, ad uno o più dei programmi Interreg transfrontalieri interni a cui partecipano lo Stato membro interessato.

5.   Il contributo dell'IPA III, dell'NDICI o del Programma PTOM ridotto ai sensi del presente articolo è utilizzato in conformità rispettivamente del regolamento IPA III, del regolamento (UE) 2021/947 o della decisione 2013/755/UE.

6.   Se un paese terzo, un paese partner o un PTOM che contribuisce ad un programma Interreg con risorse nazionali che non costituiscono il cofinanziamento nazionale del sostegno del FESR o di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione riduce il proprio contributo durante l'attuazione del programma Interreg, globalmente o relativamente alle operazioni comuni già selezionate e per le quali è stato rilasciato il documento previsto all'articolo 22, paragrafo 6, lo Stato membro o gli Stati membri partecipanti fanno richiesta per una delle opzioni di cui al secondo comma del paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 13

Tassi di cofinanziamento

1.   Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun programma Interreg non è superiore all'80 %.

2.   Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg D non è superiore all'85 % tranne nel caso in cui sia stabilita una percentuale più elevata nella decisione 2013/755/UE o in qualsiasi atto adottato a norma della stessa ovvero, ove applicabile, a norma del regolamento (UE) 2021/947, o di qualsiasi atto adottato ai sensi dello stesso.

3.   Ove i programmi Interreg siano sostenuti dal FESR e dall'IPA III CBC e la dotazione del FESR sia pari o inferiore al 50 % della dotazione totale dell'Unione, nel regolamento IPA III o in qualsiasi atto adottato a norma dello stesso può essere fissata una percentuale più elevata.

4.   Ove i programmi Interreg siano sostenuti dal FESR e dall'NDICI da solo, o dall'NDICI e dall'IPA III insieme, e la dotazione del FESR sia pari o inferiore al 50 % della dotazione totale dell'UE, nel regolamento (UE) 2021/947 o in qualsiasi atto adottato a norma dello stesso può essere fissata una percentuale più elevata.

CAPO II

OBIETTIVI SPECIFICI DELL'INTERREG E CONCENTRAZIONE TEMATICA

Articolo 14

Obiettivi specifici dell'Interreg

1.   Il FESR, entro il suo ambito d'intervento stabilito all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/1058, e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione contribuiscono agli obiettivi strategici stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 attraverso azioni comuni a titolo dei programmi Interreg.

2.   Nel caso del programma transfrontaliero PEACE PLUS, quando questo opera a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR, come obiettivo specifico nel quadro dell'obiettivo strategico 4, contribuisce anche a promuovere la stabilità sociale, economica e regionale nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità. Tale obiettivo specifico è sostenuto da una priorità separata.

3.   Oltre agli obiettivi specifici per il FESR stabiliti all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1058, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione contribuiscono anche agli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da a) ad l), del regolamento (UE) 2021/1057 attraverso azioni comuni a titolo dei programmi Interreg.

4.   Nel quadro dei programmi Interreg, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione possono anche sostenere l'obiettivo specifico dell'Interreg «Una migliore governance della cooperazione», mediante una o più delle azioni seguenti:

a)

il potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche, in particolare di quelle incaricate di gestire un territorio specifico, e dei portatori di interessi (tutte le componenti);

b)

il potenziamento di una amministrazione pubblica efficiente mediante la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e della cooperazione fra cittadini, attori della società civile e istituzioni, in particolare con l'intento di eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo nelle regioni frontaliere (componenti A, C, D e, ove opportuno, B);

c)

l'accrescimento della fiducia reciproca, in particolare mediante l'incentivazione di azioni people-to-people (componenti A, D e, ove opportuno, B);

d)

il potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei portatori di interessi di attuare strategie macroregionali e strategie per i bacini marittimi, nonché altre strategie territoriali (tutte le componenti);

e)

il potenziamento della democrazia sostenibile e il sostegno agli attori della società civile e al loro ruolo nei processi di riforma e nelle transizioni democratiche (tutte le componenti che prevedono il coinvolgimento di paesi terzi, paesi partner e PTOM); e

f)

altre azioni per meglio sostenere la governance della cooperazione (tutte le componenti).

5.   Nel quadro dei programmi Interreg, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione possono contribuire anche all'obiettivo specifico dell'Interreg «Un'Europa più sicura», in particolare mediante azioni nei settori della gestione dei valichi di frontiera, della mobilità e della gestione della migrazione, compresa la protezione e l'integrazione economica e sociale dei cittadini di paesi terzi, ad esempio i migranti e i beneficiari di protezione internazionale.

Articolo 15

Concentrazione tematica

1.   Almeno il 60 % del contributo del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione allocato a ciascun programma Interreg A, B e D, è allocato ripartendolo all'obiettivo strategico 2 e su a massimo di altri due obiettivi strategici tra quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.

I programmi Interreg A lungo le frontiere terrestri interne allocano almeno il 60 % del contributo del FESR agli obiettivi strategici 2 e 4 e a un massimo di altri due obiettivi strategici tra quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.

2.   Fino a un massimo del 20 % del contributo del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione destinate a ciascun programma Interreg A, B e D, può essere assegnato all'obiettivo specifico dell'Interreg «Una migliore governance della cooperazione» e fino a un massimo del 5 % all'obiettivo specifico dell'Interreg «Un'Europa più sicura».

3.   Quando un programma Interreg B sostiene una strategia macroregionale o una strategia per i bacini marittimi, almeno l'80% del contributo del FESR e, ove applicabile, parte delle dotazioni degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione per priorità diverse dall'assistenza tecnica contribuiscono agli obiettivi di tale strategia.

4.   Tutti gli obiettivi strategici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 e l'obiettivo specifico dell'Interreg di «Una migliore governance della cooperazione», possono essere selezionati per i programmi Interreg Europe e URBACT. Per quanto riguarda i programmi INTERACT ed ESPON, il contributo complessivo del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono assegnate all'obiettivo specifico dell'Interreg «Una migliore governance della cooperazione».

CAPO III

PROGRAMMAZIONE

SEZIONE I

Preparazione, approvazione e modifica dei programmi Interreg

Articolo 16

Preparazione e presentazione dei programmi Interreg

1.   L'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) è attuato mediante programmi Interreg in regime di gestione concorrente ad eccezione dei programmi Interreg D, che possono essere attuati integralmente o parzialmente in regime di gestione indiretta, d'intesa con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, previa consultazione dei portatori di interessi.

2.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner, i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali partecipanti preparano un programma Interreg conformemente al modello riportato nell'allegato per il periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

3.   Gli Stati membri partecipanti preparano un programma Interreg in cooperazione con i partner del programma di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060. Nella preparazione dei programmi Interreg B che riguardano le strategie macroregionali o le strategie per i bacini marittimi, gli Stati membri e i partner del programma tengono conto delle priorità tematiche delle pertinenti strategie macroregionali e delle strategie per i bacini marittimi consultando gli attori pertinenti e assicurano che tali attori a livello macroregionale e di bacino marittimo siano riuniti all'inizio del periodo di programmazione, in linea con detto articolo.

I paesi terzi o i paesi partner o, ove applicabile, i PTOM partecipanti coinvolgono anche i partner del programma, comprese le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali, equivalenti a quelli di cui in detto articolo.

4.   Lo Stato membro che ospita la futura autorità di gestione presenta un programma Interreg alla Commissione entro il 2 aprile 2022 a nome di tutti gli Stati membri e, ove applicabile, dei paesi terzi, dei paesi partner, dei PTOM o delle organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali partecipanti.

Tuttavia, qualora un programma Interreg sostenga uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione, lo Stato membro che ospita la futura autorità di gestione presenta il programma Interreg alla Commissione non oltre nove mesi dopo l'adozione da parte della Commissione dei pertinenti documenti di programmazione strategica pluriennali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o in conformità all'atto legislativo di base rispettivo di tale strumento di finanziamento esterno dell'Unione.

5.   Prima che un programma Interreg sia presentato alla Commissione, gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti confermano per iscritto il loro accordo con i suoi contenuti. Tale accordo prevede inoltre un impegno da parte di tutti gli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi, dei paesi partner o dei PTOM partecipanti a fornire il cofinanziamento necessario per l'attuazione del programma Interreg e, ove applicabile, l'impegno per il contributo finanziario dei paesi terzi, paesi partner o PTOM.

In deroga al primo comma, per i programmi Interreg che coinvolgano regioni ultraperiferiche e paesi terzi, paesi partner o PTOM, gli Stati membri interessati consultano tali paesi terzi, paesi partner o PTOM prima di presentare i programmi Interreg alla Commissione. In tal caso, gli accordi sui contenuti dei programmi Interreg e sull'eventuale contributo finanziario dei paesi terzi, paesi partner o PTOM possono in alternativa essere espressi nel verbale formalmente approvato delle riunioni di consultazione con i paesi terzi, paesi partner o PTOM interessati o delle deliberazioni delle organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 62 al fine di modificare l'allegato per adattarlo ai cambiamenti che si verifichino durante il periodo di programmazione relativamente ad elementi non essenziali dello stesso.

Articolo 17

Contenuto dei programmi Interreg

1.   Ciascun programma Interreg stabilisce una strategia comune grazie alla quale il programma contribuirà al conseguimento degli obiettivi strategici riportati all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 e, se del caso, agli obiettivi specifici dell'Interreg riportati all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento e la comunicazione dei suoi risultati.

2.   Ciascun programma Interreg è costituito da priorità.

Ciascuna priorità corrisponde a un solo obiettivo strategico o, ove applicabile, a uno o ad entrambi gli obiettivi specifici dell'Interreg e consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico o allo stesso obiettivo specifico dell'Interreg.

3.   Ciascun programma Interreg stabilisce:

a)

l'area del programma, compresa, ogniqualvolta sia possibile, una mappa della stessa in un documento separato;

b)

una sintesi delle principali sfide comuni, tenendo presenti:

i)

le disuguaglianze e le disparità di carattere economico, sociale e territoriale;

ii)

la necessità comune di investimenti e la complementarità e le sinergie con altri programmi e strumenti di finanziamento;

iii)

gli insegnamenti tratti da esperienze passate;

iv)

le strategie macroregionali e le strategie per i bacini marittimi, nel caso in cui l'area del programma sia integralmente o parzialmente interessata da una o più strategie;

c)

una motivazione della selezione degli obiettivi strategici e degli obiettivi specifici dell'Interreg, delle corrispondenti priorità, degli obiettivi specifici o delle azioni nel quadro degli obiettivi specifici dell'Interreg e delle forme di sostegno, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere;

d)

obiettivi specifici o azioni nel quadro degli obiettivi specifici dell'Interreg per ciascuna priorità;

e)

per ciascun obiettivo specifico o per ciascuna azione nel quadro degli obiettivi specifici dell'Interreg:

i)

le tipologie di azioni correlate e il contributo previsto a tali obiettivi specifici o azioni nel quadro degli obiettivi specifici dell'Interreg e, ove opportuno, alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi;

ii)

gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;

iii)

i principali gruppi di destinatari;

iv)

un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali;

v)

l'utilizzo previsto degli strumenti finanziari; e

vi)

una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento;

f)

un piano finanziario contenente le tabelle seguenti senza suddivisioni per Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM partecipante, se non ivi diversamente specificato:

i)

una tabella che specifichi, per anno, l'importo della dotazione finanziaria complessiva per il FESR e, se del caso, per ciascuno strumento di finanziamento esterno dell'Unione per l'intero periodo di programmazione;

ii)

una tabella che specifichi, per ciascuna priorità, l'importo totale della dotazione finanziaria del FESR e, se del caso, per ciascuno strumento di finanziamento esterno dell'Unione per priorità e il cofinanziamento nazionale, e che indichi se il cofinanziamento nazionale è costituito da cofinanziamento pubblico e privato;

g)

le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti del programma di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060 nella preparazione del programma Interreg e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma in questione;

h)

l'approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità del programma Interreg mediante la definizione dei suoi obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, compresa la diffusione sui social media, se del caso, del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione; e

i)

un'indicazione del sostegno a progetti su piccola scala, compresi i piccoli progetti nell'ambito dei fondi per piccoli progetti.

Quando uno Stato membro presenta il programma, provvede affinché il programma sia corredato, a fini informativi, di un elenco delle operazioni pianificate di importanza strategica e di un calendario.

4.   Riguardo alle informazioni di cui al paragrafo 3, per quanto attiene alle tabelle di cui alla lettera f) di tale paragrafo e relativamente al sostegno proveniente dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, tali dotazioni finanziarie sono presentate come segue:

a)

per i programmi Interreg A sostenuti dall'IPA III CBC e dall'NDICI, sotto forma di un unico importo (IPA III CBC o NEXT CBC) che combina i contributi della rubrica 2 «Coesione e valori», sottomassimale «Coesione economica, sociale e territoriale» e della rubrica 6 «Vicinato e resto del mondo»;

b)

per i programmi Interreg B e C sostenuti dall'IPA III, dall'NDICI o dal PTOM, sotto forma di un unico importo («fondi Interreg») che combina i contributi della rubrica 2 e della rubrica 6 oppure suddivisi per strumento di finanziamento FESR, IPA III, NDICI e PTOM, in funzione della scelta dei partner del programma;

c)

per i programmi Interreg B sostenuti dal PTOM, suddivisi per strumento di finanziamento (FESR e PTOM);

d)

per i programmi Interreg D sostenuti dall'NDICI e dal PTOM, suddivisi per strumento di finanziamento (FESR, NDICI e PTOM, come opportuno).

5.   Per quanto attiene al paragrafo 3, primo comma, lettera e), punto vi), del presente articolo, le tipologie di intervento sono basate su una nomenclatura riportata all'allegato I del regolamento (UE) 2021/1060.

6.   Il programma Interreg:

a)

individua le autorità del programma e l'organismo al quale saranno erogati i pagamenti effettuati dalla Commissione;

b)

stabilisce la procedura di costituzione del segretariato congiunto;

c)

stabilisce la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi o i paesi partner o i PTOM partecipanti in caso di rettifiche finanziarie imposte dall'autorità di gestione o dalla Commissione.

7.   L'autorità di gestione comunica alla Commissione qualsiasi variazione delle informazioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b), senza necessità di una modifica del programma.

8.   Per quanto riguarda i programmi Interreg A, B o D, se un programma A riguarda confini estesi con sfide ed esigenze di sviluppo eterogenee, gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono definire aree di sottoprogramma.

9.   In deroga al paragrafo 3, il contenuto dei programmi Interreg C è adattato al carattere specifico di tali programmi Interreg, in particolare nel modo seguente:

a)

le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera a), non sono richieste;

b)

le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 3, lettere b) e g), sono fornite in maniera sintetica;

c)

per ciascun obiettivo specifico sono fornite le informazioni seguenti:

i)

per quanto riguarda INTERACT ed ESPON la definizione di un unico beneficiario o un elenco limitato di beneficiari e la procedura di concessione;

ii)

le tipologie di azioni correlate e il contributo previsto agli obiettivi specifici;

iii)

gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;

iv)

i principali gruppi di destinatari; e

v)

una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento.

Articolo 18

Approvazione dei programmi Interreg

1.   La Commissione valuta ciascun programma Interreg e la sua conformità ai regolamenti (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1058 e al presente regolamento nonché, in caso di sostegno da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione e ove opportuno, la sua coerenza con il documento di strategia pluriennale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento o con il pertinente quadro di programmazione strategica ai sensi dell'atto legislativo di base rispettivo di uno o più di tali strumenti.

2.   La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma Interreg da parte dello Stato membro che ospita la futura autorità di gestione.

3.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi o partner o i PTOM partecipanti riesaminano il programma Interreg tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.

4.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva ciascun programma Interreg entro cinque mesi dalla data della prima presentazione dello stesso programma da parte dello Stato membro che ospita la futura autorità di gestione.

5.   Per quanto attiene ai programmi Interreg transfrontalieri esterni, la Commissione adotta le proprie decisioni conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, previa consultazione del «comitato IPA III», conformemente alla pertinente disposizione del regolamento IPA III, e del «comitato per lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale», di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/947.

Articolo 19

Modifica dei programmi Interreg

1.   Previa consultazione e approvazione del comitato di sorveglianza e conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060, l'autorità di gestione può presentare una richiesta motivata di modifica di un programma Interreg unitamente al programma modificato, illustrando l'impatto previsto di tale modifica sul conseguimento degli obiettivi.

2.   La Commissione valuta la conformità della richiesta modifica con i regolamenti (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1058 e il presente regolamento e può formulare osservazioni entro due mesi dalla presentazione del programma modificato.

3.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti riesaminano il programma modificato tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.

4.   La Commissione adotta una decisione mediante un atto di esecuzione che approva la modifica di un programma Interreg non oltre quattro mesi dalla sua presentazione da parte dell'autorità di gestione.

5.   Previa consultazione e approvazione del comitato di sorveglianza e conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060, l'autorità di gestione, durante il periodo di programmazione, può trasferire fino al 10 % della dotazione iniziale di una priorità e non più del 5 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso programma Interreg.

Tali trasferimenti non interessano gli anni precedenti.

Il trasferimento e le relative modifiche non sono considerati rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma Interreg da parte della Commissione. I trasferimenti sono effettuati comunque nel rispetto di tutti i requisiti normativi. L'autorità di gestione presenta alla Commissione una versione riveduta della tabella di cui all'articolo 17, paragrafo 3), lettera f), punto ii), unitamente alle eventuali relative modifiche del programma.

6.   Non è richiesta l'approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale o redazionale che non influiscono sull'attuazione del programma Interreg. L'autorità di gestione comunica tali correzioni alla Commissione.

SEZIONE II

Sviluppo territoriale

Articolo 20

Sviluppo territoriale integrato

Per i programmi Interreg, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello territoriale responsabili della redazione delle strategie di sviluppo territoriale o locale elencate all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/1060, o coinvolti nella selezione delle operazioni da sostenere nel quadro di tali strategie conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, di tale regolamento, o coinvolti in entrambi i processi rappresentano almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno è uno Stato membro.

Qualora un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT attui un investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2021/1060, o un altro strumento territoriale ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera c), di tale regolamento, può anche essere il beneficiario unico, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, del presente regolamento, purché all'interno dell'entità giuridica transfrontaliera o del GECT viga la separazione delle funzioni.

Articolo 21

Sviluppo locale di tipo partecipativo

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), di cui all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 può essere attuato in programmi Interreg, purché i pertinenti gruppi di azione locale siano composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale, e da almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro.

SEZIONE III

Operazioni e fondi per piccoli progetti

Articolo 22

Selezione delle operazioni Interreg

1.   Le operazioni Interreg sono selezionate conformemente alla strategia e agli obiettivi del programma mediante un comitato di sorveglianza istituito conformemente all'articolo 28.

Tale comitato di sorveglianza può istituire un comitato direttivo o, in particolare nel caso di sottoprogrammi, più comitati direttivi che agiscano sotto la sua responsabilità per la selezione delle operazioni. I comitati direttivi applicano il principio di partenariato definito all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060.

Quando un'operazione è attuata integralmente o parzialmente al di fuori dell'area del programma all'interno o all'esterno dell'Unione, la selezione di tale operazione esige l'esplicita approvazione dell'autorità di gestione nel quadro del comitato di sorveglianza o, ove applicabile, del comitato direttivo.

Se l'operazione coinvolge uno o più partner situati nel territorio di uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM che non è rappresentato nel comitato di sorveglianza, l'autorità di gestione subordina la sua esplicita approvazione alla presentazione, da parte dello Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM interessato, dell'accettazione scritta a rimborsare gli eventuali importi indebitamente versati a tali partner, conformemente all'articolo 52, paragrafo 2.

Se l'accettazione scritta di cui al quarto comma del presente paragrafo non può essere ottenuta, l'organismo che attua integralmente o parzialmente l'operazione al di fuori dell'area del programma ottiene una garanzia da una banca o qualunque altra istituzione finanziaria per l'importo corrispondente ai fondi Interreg concessi. Tale garanzia è inserita nel documento di cui al paragrafo 6.

2.   Per la selezione delle operazioni il comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il comitato direttivo stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità, la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità dell'articolo 11 e l'articolo 191, paragrafo 1, TFUE.

I criteri e le procedure assicurano la definizione delle priorità delle operazioni da selezionare al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del programma Interreg e all'attuazione della dimensione di cooperazione delle operazioni nel quadro dei programmi Interreg, come stabilito all'articolo 23, paragrafi 1 e 4, del presente regolamento.

3.   Su richiesta della Commissione, prima della presentazione iniziale dei criteri di selezione al comitato di sorveglianza o, ove applicabile, al comitato direttivo, l'autorità di gestione comunica detti criteri alla Commissione. Ciò vale anche per qualunque successiva modifica a tali criteri.

4.   Nella selezione delle operazioni il comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il comitato direttivo:

a)

garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma Interreg e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici;

b)

garantisce che le operazioni selezionate non confliggano con le corrispondenti strategie definite ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, o definite per uno o più degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione;

c)

garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;

d)

verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;

e)

garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;

f)

verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;

g)

garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo Interreg interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;

h)

garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 27, del regolamento (UE) 2021/1060 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.

i)

garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni; e

j)

garantisce che, per gli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni, sia effettuata una valutazione degli impatti previsti dei cambiamenti climatici.

5.   Il comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il comitato direttivo approva la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni Interreg, tra cui le eventuali modifiche, fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 riguardo al CLLD e all'articolo 24 del presente regolamento.

6.   Per ciascuna operazione Interreg, l'autorità di gestione fornisce al partner capofila o al partner unico un documento ove sono esposte le condizioni del sostegno a detta operazione Interreg, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno.

Il documento stabilisce anche gli obblighi del partner capofila rispetto ai recuperi ai sensi dell'articolo 52. Tali obblighi sono definiti dal comitato di sorveglianza.

Articolo 23

Partenariato nell'ambito di operazioni Interreg

1.   Le operazioni selezionate nel quadro dei programmi Interreg A, B e D coinvolgono partner di almeno due paesi o PTOM partecipanti, dei quali almeno uno è un beneficiario di uno Stato membro.

Le operazioni selezionate nel quadro dei programmi Interreg Europe e URBACT coinvolgono partner di almeno tre paesi partecipanti, dei quali almeno due sono beneficiari di Stati membri.

I beneficiari che ricevono sostegno da fondi Interreg e i partner che partecipano all'operazione ma che non ricevono sostegno economico da tali fondi (denominati congiuntamente «partner») costituiscono un partenariato di operazione Interreg.

2.   Un'operazione Interreg può essere attuata in un unico paese o PTOM, purché l'impatto sull'area interessata dal programma e i benefici per la stessa siano specificati nella domanda relativa all'operazione.

3.   Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni nell'ambito del programma transfrontaliero PEACE PLUS quando opera a sostegno della pace e della riconciliazione.

4.   I partner cooperano nello sviluppo e nell'attuazione delle operazioni Interreg, nonché in materia di organico o di relativo finanziamento o di entrambi.

Per le operazioni Interreg nel quadro di programmi Interreg D, ai partner di regioni ultraperiferiche e di paesi terzi, paesi partner e PTOM è richiesto di cooperare solo in due delle quattro dimensioni elencate al primo comma.

5.   Qualora vi siano due o più partner, uno di essi è designato da tutti i partner come partner capofila.

6.   Un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT può essere il partner unico di un'operazione Interreg nel quadro di programmi di Interreg A, B e D, purché tra i suoi membri figurino partner di almeno due paesi partecipanti.

Nei programmi Interreg Europe e URBACT, i membri dell'entità giuridica transfrontaliera o del GECT provengono da almeno tre paesi partecipanti.

Un'entità giuridica che attua uno strumento finanziario, un fondo di fondi di partecipazione o un fondo per piccoli progetti, se del caso, può essere il partner unico di un'operazione Interreg anche se non sono soddisfatti i requisiti di cui al primo comma per quanto concerne la relativa composizione.

7.   Un partner unico deve essere registrato in uno Stato membro che partecipa al programma Interreg.

Articolo 24

Sostegno a progetti di volume finanziario modesto

1.   I programmi Interreg A, B e D sostengono progetti di volume finanziario modesto:

a)

direttamente nell'ambito di ciascun programma; o

b)

nell'ambito di uno o più fondi per piccoli progetti.

2.   Se un programma Interreg B o D non è in grado di adempiere l'obbligo di cui al paragrafo 1, le ragioni per le quali non è stato possibile adempiere l'obbligo devono essere illustrate nel documento di programma conformemente al punto 6 del modello riportato nell'allegato.

Articolo 25

Fondi per piccoli progetti

1.   Il contributo complessivo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione a fondi per piccoli progetti nel quadro di un programma Interreg non supera il 20 % della dotazione totale del programma Interreg.

I destinatari finali nell'ambito di un fondo per piccoli progetti ricevono sostegno dal FESR o, ove applicabile, dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione attraverso il beneficiario e attuano i piccoli progetti nel quadro di tale fondo per piccoli progetti («piccolo progetto»).

2.   Il fondo per piccoli progetti costituisce un'operazione ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2021/1060 che è gestita da un beneficiario, tenendo conto dei suoi compiti e della sua retribuzione.

Il beneficiario è un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT o un soggetto dotato di personalità giuridica.

Il beneficiario seleziona i piccoli progetti attuati dai destinatari finali ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2021/1060. Se il beneficiario non è un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT, i piccoli progetti congiunti sono selezionati da un organismo composto da rappresentanti di almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno è uno Stato membro.

3.   Il documento che specifica le condizioni per il sostegno ad un fondo per piccoli progetti stabilisce anche, oltre agli elementi di cui all'articolo 22, paragrafo 6, gli elementi necessari a garantire che il beneficiario:

a)

stabilisca una procedura di selezione non discriminatoria e trasparente;

b)

applichi per la selezione dei piccoli progetti criteri obiettivi che evitino conflitti di interesse;

c)

valuti le domande di sostegno;

d)

selezioni i progetti e fissi l'importo del sostegno per ciascun piccolo progetto;

e)

sia responsabile dell'attuazione dell'operazione e conservi al proprio livello tutti i documenti giustificativi richiesti per la pista di controllo conformemente all'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/1060; e

f)

renda disponibile al pubblico l'elenco dei destinatari finali che beneficiano dell'operazione.

Il beneficiario si accerta che i destinatari finali rispettino le prescrizioni stabilite all'articolo 36.

4.   La selezione di piccoli progetti non costituisce una delega di compiti da parte dell'autorità di gestione ad un organismo intermedio, di cui all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.

5.   I costi per il personale e gli altri costi corrispondenti alle categorie di costi di cui agli articoli da 39 a 43 generati a livello del beneficiario per la gestione di un fondo o fondi per piccoli progetti non superano il 20 % del costo totale ammissibile di tale fondo o fondi per piccoli progetti, rispettivamente.

6.   Se il contributo pubblico ad un piccolo progetto non supera 100 000 EUR, il contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione assume la forma di costi unitari o di somme forfettarie o di finanziamenti a tasso fisso, ad eccezione dei progetti il cui sostegno configura un aiuto di Stato.

Qualora i costi totali di ciascun progetto non superino 100 000 EUR, l'importo del sostegno per uno o più piccoli progetti può essere stabilito sulla base di un progetto di bilancio che è stabilito caso per caso e concordato ex ante dal beneficiario che gestisce il fondo per piccoli progetti.

Quando si ricorre al finanziamento a tasso fisso, le categorie di costi cui si applica il tasso fisso possono essere rimborsate conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 26

Compiti del partner capofila

1.   Il partner capofila:

a)

definisce con gli altri partner le modalità di un accordo comprendente disposizioni che garantiscano, fra l'altro, una sana gestione finanziaria del fondo dell'Unione interessato stanziato per l'operazione Interreg, incluse le modalità di recupero degli importi indebitamente versati;

b)

assume la responsabilità di garantire l'attuazione dell'intera operazione Interreg; e

c)

assicura che le spese dichiarate da tutti i partner siano state sostenute per l'attuazione dell'operazione Interreg e corrispondano alle attività concordate tra tutti i partner, anche nel rispetto del documento fornito dall'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6.

2.   Salvo altrimenti specificato nelle modalità definite a norma del paragrafo 1, lettera a), il partner capofila garantisce che gli altri partner ricevano in toto l'importo complessivo del contributo del fondo dell'Unione interessato, entro i termini concordati da tutti i partner e seguendo la stessa procedura applicata al partner capofila. Non si applica alcuna detrazione o ritenuta né si impone alcun onere specifico o di altro genere con 'effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi a favore degli altri partner.

3.   Qualunque partner in uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa a un'operazione Interreg può essere designato come partner capofila.

SEZIONE IV

Assistenza tecnica

Articolo 27

Assistenza tecnica

1.   L'importo dei Fondi destinato all'assistenza tecnica è individuato nell'ambito delle dotazioni finanziarie di ciascuna priorità del programma in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera f), e non assume la forma di una priorità separata o di un programma specifico.

2.   L'assistenza tecnica a ciascun programma Interreg è rimborsata in base a un tasso fisso applicando le percentuali stabilite al paragrafo 3 del presente articolo alle spese ammissibili incluse in ciascuna domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 3, lettere a) o c), del regolamento (UE) 2021/1060, a seconda dei casi.

3.   Le percentuali del contributo FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione da rimborsare per l'assistenza tecnica sono le seguenti:

a)

per i programmi di cooperazione transfrontaliera interna sostenuti dal FESR: il 7 %;

b)

per i programmi transfrontalieri esterni di cooperazione sostenuti dall'IPA III CBC o dall'NDICI-CBC, per i programmi della componente B in cui il sostegno a carico del FESR è pari o inferiore al 50 % e per i programmi della componente D, sia per il contributo FESR che per uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione: il 10 %; e

c)

per i programmi della componente B in cui il sostegno a carico del FESR è superiore al 50 % e per i programmi della componente C, sia per il contributo FESR che, se del caso, per uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione: l'8 %.

4.   Per i programmi Interreg con una dotazione FESR totale compresa tra 30 000 000 EUR e 50 000 000 EUR, l'importo risultante dall'applicazione della percentuale per l'assistenza tecnica è maggiorato di un importo supplementare di 500 000 EUR. La Commissione aggiunge tale importo al primo pagamento intermedio.

5.   Per i programmi Interreg la cui dotazione totale FESR è inferiore a 30 000 000 EUR, l'importo necessario per l'assistenza tecnica espresso in EUR e la percentuale risultante sono fissati nella decisione della Commissione che approva il programma Interreg interessato a norma dell'articolo 18.

CAPO IV

SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE

SEZIONE I

Sorveglianza

Articolo 28

Comitato di sorveglianza

1.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un determinato programma, d'intesa con l'autorità di gestione, istituiscono un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma Interreg in questione («comitato di sorveglianza») entro tre mesi dalla data della notifica agli Stati membri della decisione della Commissione che approva un programma Interreg a norma dell'articolo 18.

2.   Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno.

Il regolamento interno del comitato di sorveglianza e, ove applicabile, del comitato direttivo, previene ogni situazione di conflitto d'interessi durante la selezione delle operazioni Interreg e comprende disposizioni riguardanti i diritti di voto e le norme di partecipazione alle riunioni.

3.   Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per esaminare tutte le questioni che incidono sul conseguimento degli obiettivi del programma.

4.   L'autorità di gestione pubblica il regolamento interno del comitato di sorveglianza e la sintesi dei dati e delle informazioni, comprese le decisioni, approvate dal comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

Articolo 29

Composizione del comitato di sorveglianza

1.   La composizione del comitato di sorveglianza di ciascun programma Interreg è approvata dagli Stati membri e, ove applicabile, dai paesi terzi, paesi partner e PTOM che partecipano a tale programma, e assicura la rappresentanza equilibrata:

a)

delle autorità competenti, compresi gli organismi intermedi;

b)

degli organismi istituiti congiuntamente nell'intera area del programma o che ne coprono solo una parte, compresi i GECT; e

c)

dei rappresentanti dei partner del programma di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060 provenienti dagli Stati membri, dai paesi terzi, paesi partner e PTOM.

La composizione del comitato di sorveglianza tiene conto del numero di Stati membri, paesi terzi, paesi partner e PTOM partecipanti al programma Interreg interessato.

2.   L'autorità di gestione pubblica un elenco dei membri del comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

3.   Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

Articolo 30

Funzioni del comitato di sorveglianza

1.   Il comitato di sorveglianza esamina:

a)

i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali del programma Interreg;

b)

tutte le questioni che incidono sulla performance del programma Interreg e le misure adottate per farvi fronte;

c)

relativamente agli strumenti finanziari, gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e il documento strategico di cui all'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento;

d)

i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché il seguito dato alle constatazioni;

e)

l'attuazione di azioni di comunicazione e di visibilità;

f)

i progressi compiuti nell'attuare operazioni Interreg di importanza strategica e, ove applicabile, grandi progetti di infrastrutture; e

g)

i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e dei beneficiari, se pertinente.

2.   Oltre ai compiti relativi alla selezione delle operazioni di cui all'articolo 22, il comitato di sorveglianza approva:

a)

la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, tra cui le eventuali modifiche, previa comunicazione alla Commissione, ove richiesto, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2021/1060;

b)

il piano di valutazione e le eventuali modifiche dello stesso;

c)

le eventuali proposte di modifica del programma Interreg avanzate dall'autorità di gestione, compreso un trasferimento in conformità dell'articolo 19, paragrafo 5; e

d)

la relazione finale in materia di performance.

Articolo 31

Riesame

1.   La Commissione può organizzare un riesame volto ad esaminare la performance dei programmi Interreg.

Il riesame può essere effettuato per iscritto.

2.   Su richiesta della Commissione, l'autorità di gestione fornisce alla Commissione, entro un mese, informazioni concise sugli elementi elencati all'articolo 30, paragrafo 1. Tali informazioni si basano sui dati più recenti a disposizione degli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi, paesi partner e PTOM.

3.   Le conclusioni del riesame sono registrate in forma di verbale concordato.

4.   L'autorità di gestione dà seguito alle questioni sollevate dalla Commissione e, entro tre mesi dalla data del riesame, informa la Commissione delle misure adottate.

Articolo 32

Trasmissione di dati

1.   Ciascuna autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi del rispettivo programma Interreg entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno conformemente al modello riportato nell'allegato VII del regolamento (UE) 2021/1060, a eccezione delle informazioni richieste nel paragrafo 2, lettera b), e nel paragrafo 3, del presente articolo, che devono essere trasmesse entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

Il primo invio è effettuato entro il 31 gennaio 2022 e l'ultimo entro il 31 gennaio 2030.

2.   I dati di cui al paragrafo 1 per ciascuna priorità sono ripartiti per obiettivo specifico e si riferiscono gli elementi seguenti:

a)

il numero di operazioni Interreg selezionate, il loro costo totale ammissibile, il contributo del fondo Interreg corrispondente e le spese totali ammissibili dichiarate dai partner capofila all'autorità di gestione, tutti ripartiti per tipologia di intervento;

b)

i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni Interreg selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni Interreg.

3.   Per gli strumenti finanziari sono forniti anche dati riguardanti:

a)

le spese ammissibili per tipologia di prodotto finanziario;

b)

l'importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili;

c)

l'importo, per tipologia di prodotto finanziario, delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai fondi;

d)

gli interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi Interreg agli strumenti finanziari, di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2021/1060, e le risorse restituite imputabili al sostegno dei fondi Interreg, di cui all'articolo 62 di tale regolamento;

e)

il valore totale dei prestiti e degli investimenti azionari o quasi azionari nei confronti di destinatari finali garantiti con le risorse del programma ed effettivamente versati ai destinatari finali.

4.   I dati presentati in conformità del presente articolo sono affidabili e rispecchiano i dati disponibili nel sistema elettronico di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/1060 alla fine del mese precedente al mese di presentazione.

5.   L'autorità di gestione pubblica tutti i dati trasmessi alla Commissione, o ne indica il link, sul sito web di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

Articolo 33

Relazione finale sulla performance

1.   Ciascuna autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale sulla performance del proprio programma Interreg entro il 15 febbraio 2031.

La relazione finale sulla performance è presentata utilizzando il modello stabilito conformemente all'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060.

2.   La relazione finale in materia di performance valuta il conseguimento degli obiettivi del programma in base agli elementi elencati all'articolo 30, ad eccezione del paragrafo 1, lettera c), e del paragrafo 2, lettera d), del medesimo articolo.

3.   La Commissione esamina la relazione finale sulla performance e informa l'autorità di gestione in merito ad eventuali osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricevimento di detta relazione. Se sono formulate osservazioni, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie al riguardo e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi dalla ricezione delle osservazioni in merito alle misure adottate. La Commissione informa l'autorità di gestione dell'accettazione della relazione entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie da parte dell'autorità di gestione. Ove la Commissione non informi l'autorità di gestione entro i termini stabiliti, la relazione s'intende accettata.

4.   L'autorità di gestione pubblica la relazione finale sulla performance sul sito web di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

Articolo 34

Indicatori per i programmi Interreg

1.   Gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/1058 e, se necessario, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera e), punto ii), e dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.

2.   Ove pertinente, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in aggiunta agli indicatori selezionati in conformità del paragrafo 1.

Tutti gli indicatori comuni di output e di risultato elencati nella tabella 2 dell'allegato I del regolamento 2021/1058 possono essere utilizzati anche per gli obiettivi specifici nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi strategici 1-5 o, ove pertinente, nell'ambito degli obiettivi specifici dell'Interreg riportati all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento.

3.   Per gli indicatori di output i valori base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.

SEZIONE II

Valutazione e comunicazione

Articolo 35

Valutazione durante il periodo di programmazione

1.   Lo Stato membro o l'autorità di gestione effettua valutazioni dei programmi relativamente a uno o più dei criteri seguenti: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione, al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi. Le valutazioni possono contemplare anche altri criteri pertinenti, quali inclusione, non discriminazione e visibilità, e riguardare più di un programma.

2.   Oltre alle valutazioni di cui al paragrafo 1, entro il 30 giugno 2029 è effettuata una valutazione di ciascun programma per analizzarne l'impatto.

3.   Le valutazioni sono affidate a esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti.

4.   L'autorità di gestione provvede alle procedure necessarie per la generazione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni.

5.   L'autorità di gestione redige un piano di valutazione, che può riguardare più di un programma Interreg.

6.   L'autorità di gestione presenta il piano di valutazione al comitato di sorveglianza entro un anno dall'approvazione del programma Interreg.

7.   L'autorità di gestione pubblica tutte le valutazioni sul sito web di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

Articolo 36

Responsabilità delle autorità di gestione e dei partner relativamente alla trasparenza e alla comunicazione

1.   Ciascuna autorità di gestione individua un responsabile della comunicazione per ciascun programma Interreg. Un responsabile della comunicazione che può essere responsabile di più di un programma.

2.   L'autorità di gestione provvede affinché, entro sei mesi dall'approvazione del programma Interreg a norma dell'articolo 18, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni su ciascun programma Interreg sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.

3.   È di applicazione l'articolo 49, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (UE) 2021/1060 sulle responsabilità dell'autorità di gestione.

4.   Ciascun partner di un'operazione Interreg o ciascun organismo che attua uno strumento di finanziamento riconosce il sostegno fornito da un fondo Interreg all'operazione Interreg, comprese le risorse reimpiegate per strumenti finanziari a norma dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2021/1060 nei modi seguenti:

a)

fornendo, sul sito web o sui siti dei social media ufficiali del partner, ove tali siti esistano, una breve descrizione dell'operazione Interreg, in proporzione al livello del sostegno fornito da un fondo Interreg, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dal fondo Interreg;

b)

apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno del fondo Interreg in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione Interreg, destinati al grande pubblico o ai partecipanti;

c)

esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2021/1060 non appena inizia l'attuazione materiale di un'operazione Interreg che comporti investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, in relazione a operazioni sostenute da un fondo Interreg il cui costo totale superi 100 000 EUR;

d)

per le operazioni Interreg che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo pubblicamente almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente che rechi informazioni sull'operazione Interreg e che evidenzi il sostegno ricevuto da un fondo Interreg, salvo laddove il beneficiario sia una persona fisica;

e)

per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 5 000 000 EUR, organizzando un evento di comunicazione e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

Il termine «Interreg» è utilizzato accanto all'emblema dell'Unione conformemente all'articolo 47 del regolamento (UE) 2021/1060.

5.   Per i fondi per piccoli progetti e gli strumenti finanziari, il beneficiario provvede, mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di comunicazione pubblica sull'operazione Interreg.

Per gli strumenti finanziari, il destinatario finale rende nota l'origine dei finanziamenti dell'Unione e ne garantisce la visibilità, in particolare quando promuove azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

6.   Qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'autorità di gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 2% del sostegno dei fondi:

a)

al beneficiario interessato che non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1060 o ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo; o

b)

al destinatario finale che non rispetta le prescrizioni di cui al paragrafo 5.

CAPO V

AMMISSIBILITÀ

Articolo 37

Norme in materia di ammissibilità delle spese

1.   Un'operazione Interreg può essere attuata integralmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del rispettivo programma Interreg.

2.   Fatte salve le regole in materia di ammissibilità di cui agli articoli da 63 a 68 del regolamento (UE) 2021/1060, agli articoli 4 e 6 del regolamento (UE) 2021/1058 o al presente capo, compreso agli atti adottati in applicazione degli stessi, gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM partecipanti stabiliscono, mediante una decisione comune in sede di comitato di sorveglianza, norme aggiuntive sull'ammissibilità delle spese per il programma Interreg solo per le categorie di spese non contemplate da dette disposizioni. Tali norme aggiuntive riguardano il programma Interreg nel suo complesso.

Tuttavia, se un programma Interreg seleziona operazioni sulla base di inviti a presentare proposte, tali regole aggiuntive sono adottate prima della pubblicazione degli inviti a presentare proposte. In tutti gli altri casi, le regole aggiuntive sono adottate prima della selezione delle operazioni.

3.   Per questioni non disciplinate dalle regole in materia di ammissibilità di cui agli articoli da 63 a 68 del regolamento (UE) 2021/1060, agli articoli 5 e 7 del regolamento (UE) 2021/1058 o al presente capo, comprese quelle figuranti negli atti adottati in applicazione degli stessi o nelle regole adottate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le norme nazionali dello Stato membro e, ove applicabile, dei paesi terzi, dei paesi partner e dei PTOM in cui le spese sono sostenute.

4.   Nel caso di una divergenza di pareri tra l'autorità di gestione e l'autorità di audit relativamente all'ammissibilità stessa di un'operazione Interreg selezionata nel quadro del relativo programma Interreg, prevale il parere dell'autorità di gestione, tenendo debito conto del parere del comitato di sorveglianza.

5.   I PTOM non sono ammissibili al sostegno del FESR nel quadro di programmi Interreg, ma possono partecipare a tali programmi alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Articolo 38

Disposizioni generali sull'ammissibilità delle categorie di costo

1.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM partecipanti possono stabilire di comune accordo, in sede di comitato di sorveglianza di un programma Interreg, la non ammissibilità nell'ambito di una o più priorità di un programma Interreg delle spese rientranti in una o più delle categorie di cui agli articoli da 39 a 44.

2.   Le spese ammissibili a norma del presente regolamento riguardano i costi di avvio oppure i costi di avvio e attuazione di un'operazione o di una sua parte.

3.   Non sono ammissibili i costi seguenti:

a)

le ammende, le penali e le spese per controversie legali e di contenzioso;

b)

i costi dei regali; o

c)

i costi connessi alle fluttuazioni del tasso di cambio.

4.   Quando si ricorre al tasso fisso di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 per calcolare i costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale di un'operazione, tale tasso non è applicato ai costi diretti per il personale calcolati sulla base del tasso fisso di cui all'articolo 39, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento.

5.   In deroga all'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1060, l'importo delle spese pagate in un'altra valuta è convertito in euro da ciascun beneficiario proveniente da paesi che non hanno adottato l'euro utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese nel quale tali spese sono state presentate per verifica.

Articolo 39

Costi per il personale

1.   I costi per il personale sono dati dai costi del lavoro lordi relativi al personale alle dipendenze del partner Interreg secondo le modalità seguenti:

a)

a tempo pieno;

b)

a tempo parziale con una percentuale fissa del tempo di lavoro mensile;

c)

a tempo parziale con un numero flessibile di ore di lavoro al mese; o

d)

su base oraria.

2.   I costi per il personale si limitano a quanto elencato di seguito:

a)

spese per retribuzioni connesse alle attività che l'entità non svolgerebbe se l'operazione in questione non fosse realizzata, stabilite in un atto di impiego, abbia esso la forma di un contratto di lavoro o di una decisione di nomina, o dalla legge, e riconducibili alle responsabilità del dipendente interessato precisate nella descrizione delle mansioni;

b)

ogni altro costo direttamente correlato ai pagamenti delle retribuzioni, che sia sostenuto e pagato dal datore di lavoro, quali imposte sul lavoro e contributi di sicurezza sociale, compresi i contributi pensionistici, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), a condizione che tali costi:

i)

siano stabiliti in un atto di impiego o dalla legge;

ii)

siano conformi alla legislazione richiamata nell'atto di impiego e alle normali pratiche del paese o dell'organizzazione o di entrambi in cui il singolo dipendente espleta effettivamente la sua attività di lavoro; e

iii)

non siano recuperabili dal datore di lavoro.

In relazione alla lettera a) del primo comma, i pagamenti effettuati a favore di persone fisiche che lavorano per il partner Interreg in forza di un contratto diverso da un contratto di lavoro o di impiego possono essere assimilati alle spese per retribuzioni e tale contratto è considerato un atto di impiego.

3.   I costi per il personale possono essere rimborsati:

a)

conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060, dimostrati dall'atto di impiego e dalle buste paga; o

b)

nel quadro di opzioni semplificate in materia di costi di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere da b) a f), del regolamento (UE) 2021/1060;

c)

in base a un tasso fisso fino al 20 % dei costi diretti diversi dai costi diretti per il personale di tale operazione, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile; o

d)

in base a una tariffa oraria ai sensi dell'articolo 55, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) 2021/1060 per quanto concerne i costi diretti per il personale relativi alle persone che lavorano con un incarico a tempo pieno nell'ambito dell'operazione o per le persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione a norma del paragrafo 4, lettera b), del presente articolo.

4.   I costi per il personale relativi alle persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione possono essere calcolati come:

a)

una percentuale fissa del costo del lavoro lordo a norma dell'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060; o

b)

una quota flessibile del costo del lavoro lordo, corrispondente a un numero mensilmente variabile di ore di lavoro nell'ambito dell'operazione, sulla base di un sistema di registrazione dei tempi che copre il 100% dell'orario di lavoro del dipendente.

5.   Per il personale di cui al paragrafo 1, lettera d), la tariffa oraria è moltiplicata per il numero di ore effettivamente lavorate nell'ambito dell'operazione, sulla base di un sistema di registrazione dell'orario.

Articolo 40

Spese d'ufficio e amministrative

1.   Le spese d'ufficio e amministrative si limitano alle voci seguenti:

a)

canone di locazione degli uffici;

b)

assicurazioni e imposte relative agli edifici che ospitano il personale e alle attrezzature d'ufficio (quali assicurazioni incendio o furto);

c)

consumi per le utenze (quali elettricità, riscaldamento, acqua);

d)

forniture per ufficio;

e)

contabilità;

f)

archivi;

g)

manutenzione, pulizie e riparazioni;

h)

sicurezza;

i)

sistemi informatici;

j)

comunicazione (quali telefono, fax, Internet, servizi postali, biglietti da visita);

k)

spese bancarie di apertura e gestione del conto o dei conti, qualora l'attuazione dell'operazione richieda l'apertura di un conto separato; e

l)

oneri associati alle transazioni finanziarie transnazionali.

2.   Le spese d'ufficio e amministrative possono essere calcolate quale percentuale fissa del costo del lavoro lordo in conformità dell'articolo 54, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 41

Spese di viaggio e soggiorno

1.   Le spese di viaggio e soggiorno, indipendentemente dal fatto che tali spese siano sostenute e pagate all'interno o al di fuori dell'area del programma, si limitano alle voci di spesa seguenti:

a)

spese di viaggio (quali biglietti, assicurazioni di viaggio e assicurazioni auto, carburante, rimborso auto chilometrico, pedaggi e spese di parcheggio);

b)

spese di vitto;

c)

spese di soggiorno;

d)

spese per i visti; e

e)

indennità giornaliere.

2.   Qualsiasi voce di spesa elencata al paragrafo 1, lettere da a) a d), che risulti coperta da un'indennità giornaliera non beneficia di un rimborso aggiuntivo rispetto all'indennità giornaliera.

3.   Le spese di viaggio e soggiorno di esperti e prestatori di servizi esterni rientrano nei costi per consulenze e servizi esterni di cui all'articolo 42.

4.   Il pagamento diretto delle spese di cui alle voci di spesa elencate alle lettere da a) a d) del paragrafo 1 sostenute da parte di un dipendente del beneficiario richiede la dimostrazione del rimborso effettuato dal beneficiario a favore del dipendente in questione.

5.   Le spese di viaggio e soggiorno di un'operazione possono essere calcolate ad un tasso fisso fino al 15 % dei costi diretti per il personale di tale operazione, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

Articolo 42

Costi per consulenze e servizi esterni

I costi per consulenze e servizi esterni si limitano ai servizi e alle consulenze seguenti forniti da un'entità pubblica o privata o da una persona fisica diversi dal beneficiario e da tutti i partner dell'operazione:

a)

studi o indagini (quali valutazioni, strategie, note sintetiche, schemi di progettazione, manuali);

b)

formazione;

c)

traduzioni;

d)

creazione, modifiche e aggiornamenti di sistemi informatici e siti web;

e)

promozione, comunicazione, pubblicità, articoli promozionali e attività o informazioni collegate a un'operazione o a un programma in quanto tali;

f)

gestione finanziaria;

g)

servizi correlati all'organizzazione e attuazione di eventi o riunioni (compresi canoni di locazione, servizi di catering o di interpretazione);

h)

partecipazione a eventi (quali quote di iscrizione);

i)

servizi di consulenza legale e servizi notarili, consulenza tecnica e finanziaria, altri servizi di consulenza e contabili;

j)

diritti di proprietà intellettuale;

k)

verifiche ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 46, paragrafo 1, del presente regolamento;

l)

costi per la funzione contabile a livello del programma ai sensi dell'articolo 76 del regolamento 2021/1060 e dell'articolo 47 del presente regolamento;

m)

costi di audit a livello del programma ai sensi degli articoli 78 e 81 del regolamento (UE) 2021/1060 e degli articoli 48 e 49 del presente regolamento;

n)

garanzie fornite da una banca o da un'altra istituzione finanziaria, ove prescritte dalla normativa nazionale o dell'Unione o da un documento di programmazione adottato dal comitato di sorveglianza;

o)

spese di viaggio e soggiorno di esperti, oratori, presidenti di riunione e prestatori di servizi esterni; e

p)

altre consulenze e servizi specifici necessari per le operazioni.

Articolo 43

Spese relative alle attrezzature

1.   Le spese relative all'acquisto, alla locazione o al leasing delle attrezzature da parte del beneficiario dell'operazione, diverse da quelle di cui all'articolo 40, si limitano alle voci seguenti:

a)

attrezzature per ufficio;

b)

hardware e software;

c)

mobilio e accessori;

d)

apparecchiature di laboratorio;

e)

strumenti e macchinari;

f)

attrezzi o dispositivi;

g)

veicoli; e

h)

altre attrezzature specifiche necessarie per le operazioni.

2.   Le spese per l'acquisto di attrezzature di seconda mano possono essere ammissibili a condizione che tali attrezzature:

a)

non abbiano beneficiato di altra assistenza da parte dei fondi Interreg o dei fondi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060;

b)

il loro prezzo non sia superiore ai costi generalmente accettati sul mercato in questione; e

c)

possiedano le caratteristiche tecniche necessarie per l'operazione e siano conformi alle norme e agli standard applicabili.

Articolo 44

Spese per infrastrutture e lavori

Le spese per infrastrutture e lavori si limitano alle voci seguenti:

a)

acquisto di terreni conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060;

b)

licenze edilizie;

c)

materiale da costruzione;

d)

manodopera; e

e)

interventi specializzati (quali bonifica dei suoli, sminamento).

CAPO VI

AUTORITÀ DEI PROGRAMMI INTERREG: GESTIONE, CONTROLLO E AUDIT

Articolo 45

Autorità dei programmi Interreg

1.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg individuano, ai fini dell'articolo 71 del regolamento (UE) 2021/1060, un'autorità di gestione unica ed un'autorità di audit unica.

2.   L'autorità di gestione e l'autorità di audit sono ubicate nello stesso Stato membro.

3.   Riguardo al programma transfrontaliero PEACE PLUS, l'organismo per i programmi speciali dell'UE, se individuato come autorità di gestione, si considera ubicato in uno Stato membro.

4.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono individuare un GECT quale autorità di gestione di tale programma.

5.   Se nel quadro di un programma Interreg l'autorità di gestione individua un organismo intermedio, conformemente all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, tale organismo intermedio svolge i propri compiti in più di uno Stato membro o, ove applicabile, in un paese terzo, paese partner o PTOM partecipante. Fatto salvo l'articolo 22 del presente regolamento, uno o più organismi intermedi possono svolgere detti compiti in un solo Stato membro o, ove applicabile, in un paese terzo, paese partner o PTOM partecipante, laddove tale approccio si basi su strutture esistenti.

Articolo 46

Funzioni dell'autorità di gestione

1.   L'autorità di gestione di un programma Interreg svolge le funzioni previste agli articoli 72, 74 e 75 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione della selezione delle operazioni di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 73 del suddetto regolamento e, laddove la funzione contabile sia svolta da un organismo differente ai sensi dell'articolo 47 del presente regolamento, ad eccezione dei pagamenti ai beneficiari di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060. Tali funzioni sono svolte nell'insieme del territorio interessato dal programma in questione, fatte salve le deroghe di cui al capo VIII del presente regolamento.

2.   Previa consultazione degli Stati membri e, ove applicabile, di tutti i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano al programma Interreg, l'autorità di gestione istituisce un segretariato congiunto, la cui composizione del personale tiene conto del partenariato del programma.

Il segretariato congiunto assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza nello svolgimento delle rispettive funzioni. Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai potenziali beneficiari informazioni concernenti le possibilità di finanziamento nell'ambito dei programmi Interreg e assiste i beneficiari e i partner nell'attuazione delle operazioni.

Per i programmi Interreg sostenuti anche da strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, è possibile istituire una o più succursali del segretariato congiunto in uno o più paesi partner o PTOM per svolgere i propri compiti in maggiore prossimità dei potenziali beneficiari e partner del paese partner o PTOM, rispettivamente.

3.   In deroga all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e fatto salvo l'articolo 45, paragrafo 5, del presente regolamento, gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM che partecipano al programma Interreg possono decidere che le verifiche di gestione di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 debbano essere svolte mediante l'individuazione, da parte di ciascuno Stato membro, di un organismo o di una persona responsabile di tale verifica sul proprio territorio («controllore»).

4.   I controllori possono essere gli stessi organismi responsabili dell'esecuzione di tali verifiche per i programmi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» oppure, nel caso di paesi terzi, paesi partner o PTOM, dell'esecuzione di verifiche analoghe nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. Ogni controllore è funzionalmente indipendente dall'autorità di audit o da qualsiasi membro del gruppo di revisori.

5.   Qualora sia stato deciso che le verifiche di gestione siano svolte da controllori individuati ai sensi del paragrafo 4, l'autorità di gestione si accerta che le spese dei beneficiari partecipanti a un'operazione siano state verificate da un controllore individuato.

6.   Ciascuno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM provvede affinché le spese di un beneficiario possano essere verificate entro tre mesi dalla presentazione dei documenti da parte del beneficiario in questione.

7.   Ciascuno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM è responsabile delle verifiche effettuate nel proprio territorio.

8.   Ciascuno Stato membro, paese terzo, paese partner e PTOM individua quale controllore un'autorità nazionale o regionale oppure un organismo privato o una persona fisica come stabilito al paragrafo 9.

9.   Se il controllore che effettua le verifiche di gestione è una società di diritto privato o una persona fisica, soddisfa almeno uno dei requisiti seguenti:

a)

essere membro di un organismo o istituto nazionale di contabilità o revisione contabile che a sua volta è membro della Federazione internazionale degli esperti contabili (IFAC);

b)

essere membro di un organismo o istituto nazionale di contabilità o revisione contabile senza essere membro dell'IFAC ma impegnandosi a condurre le verifiche di gestione in conformità delle norme e della deontologia dell'IFAC;

c)

essere registrato come revisore legale nel registro pubblico di un organismo di controllo pubblico in uno Stato membro, in conformità dei principi in materia di controllo pubblico definiti nella direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21); o

d)

essere registrato come revisore legale nel registro pubblico di un organismo di controllo pubblico in un paese terzo, un paese partner o un PTOM, a condizione che tale registro sia soggetto ai principi in materia di controllo pubblico stabiliti nella legislazione del paese interessato.

Articolo 47

Funzione contabile

1.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg stabiliscono di comune accordo le modalità di svolgimento della funzione contabile.

2.   La funzione contabile consiste dei compiti elencati all'articolo 76, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/1060 e concerne anche i pagamenti effettuati dalla Commissione come pure, in linea generale, i pagamenti effettuati al partner capofila conformemente all'articolo 74, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

Articolo 48

Funzioni dell'autorità di audit

1.   L'autorità di audit di un programma Interreg svolge le funzioni previste dal presente articolo e dall'articolo 49 nell'insieme del territorio interessato dal programma Interreg in questione.

In assenza dell'autorizzazione nell'insieme del territorio interessato da un programma di cooperazione, l'autorità di audit è assistita da un gruppo di revisori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e, ove applicabile, paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa al programma Interreg. Ciascuno Stato membro e, ove applicabile, ciascun paese terzo, paese partner o PTOM è responsabile degli audit effettuati nel proprio territorio.

Ogni rappresentante di ciascuno Stato membro e, ove applicabile, ciascun paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa al programma Interreg è responsabile della produzione degli elementi di fatto relativi alle spese sostenute nel proprio territorio richiesti dall'autorità di audit ai fini della sua valutazione.

Il gruppo di revisori è istituito entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma Interreg a norma dell'articolo 18. Esso redige il proprio regolamento interno ed è presieduto dall'autorità di audit del programma Interreg.

I revisori sono funzionalmente indipendenti dagli organismi o dalle persone responsabili delle verifiche di gestione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3.

2.   L'autorità di audit di un programma Interreg è responsabile dello svolgimento degli audit dei sistemi e degli audit delle operazioni al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.

3.   Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione comune ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, l'autorità di audit effettua audit sulle operazioni selezionate dalla Commissione al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo.

4.   Le attività di audit sono svolte in conformità dei principi di audit riconosciuti a livello internazionale.

5.   Ogni anno, entro il 15 febbraio successivo alla fine del periodo contabile, l'autorità di audit redige e presenta alla Commissione un parere di audit annuale conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario, utilizzando il modello riportato nell'allegato XIX del regolamento (UE) 2021/1060 e sulla base di tutte le attività di audit svolte, relativamente a ciascuna delle seguenti componenti:

a)

la completezza, la veridicità e l'esattezza dei conti annuali;

b)

la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione; e

c)

il sistema di gestione e controllo del programma Interreg.

Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione comune a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, il parere di audit annuale riguarda solo gli elementi di cui alle lettere a) e c) del primo comma del presente paragrafo.

Il termine del 15 febbraio può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo, previa comunicazione dell'autorità di audit.

6.   Ogni anno, entro il 15 febbraio successivo alla fine del periodo contabile, l'autorità di audit redige e presenta alla Commissione una relazione annuale di controllo conformemente all'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, utilizzando il modello riportato nell'allegato XX del regolamento (UE) 2021/1060, che corrobori il parere di audit di cui al paragrafo 5 del presente articolo, che contenga una sintesi delle constatazioni, comprendente un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.

7.   Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione comune a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, l'autorità di audit redige, utilizzando il modello riportato nell'allegato XX del regolamento (UE) 2021/1060, la relazione annuale di controllo di cui al paragrafo 6 del presente articolo in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario e corroborando il parere di audit previsto al paragrafo 5 del presente articolo.

La relazione riporta una sintesi delle constatazioni comprendente un'analisi della natura e della portata di eventuali errori e carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate, i risultati degli audit delle operazioni effettuati dall'autorità di audit sul campione comune di cui all'articolo 49, paragrafo 1, e le rettifiche finanziarie applicate dalle autorità dei programmi Interreg per ogni singola irregolarità rilevata dall'autorità di audit per tali operazioni.

8.   L'autorità di audit trasmette alla Commissione le relazioni sugli audit di sistema appena conclusa la prevista procedura in contraddittorio con i pertinenti soggetti sottoposti all'audit.

9.   La Commissione e l'autorità di audit si riuniscono periodicamente e almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la strategia di audit, la relazione annuale di controllo e il parere di audit, per coordinare i loro piani e metodi di audit, nonché per scambiarsi opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

Articolo 49

Audit delle operazioni

1.   La Commissione seleziona un campione comune delle operazioni (o altre unità di campionamento) utilizzando un metodo di campionamento statistico per gli audit delle operazioni che dovranno essere svolti dalle autorità di audit per i programmi Interreg che ricevono sostegno dal FESR o da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione relativamente a ciascun periodo contabile.

Il campione comune è rappresentativo di tutti i programmi Interreg che costituiscono la popolazione.

Ai fini della selezione del campione comune, la Commissione può stratificare i gruppi di programmi Interreg sulla base dei loro rischi specifici.

2.   Le autorità dei programmi forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la selezione di un campione comune, entro il 1° agosto successivo alla fine di ciascun periodo contabile.

Tali informazioni sono presentate in un formato elettronico standard, sono complete e concordano con le spese dichiarate alla Commissione per il periodo contabile di riferimento.

3.   Fatto salvo il requisito che impone di effettuare un audit di cui all'articolo 48, paragrafo 2, le autorità di audit per i programmi Interreg che rientrano nel campione comune non effettuano ulteriori audit di operazioni appartenenti a tali programmi, tranne se richiesto dalla Commissione conformemente al paragrafo 8 del presente articolo o nei casi in cui un'autorità di audit abbia individuato rischi specifici.

4.   La Commissione informa le autorità di audit dei programmi Interreg interessati del campione comune selezionato in tempo sufficiente per consentire a tali autorità di effettuare gli audit delle operazioni, in generale, entro il 1° settembre successivo alla fine di ciascun periodo contabile.

5.   Le autorità di audit interessate presentano le informazioni relative ai risultati di tali audit e alle eventuali rettifiche finanziarie effettuate relativamente alle singole irregolarità rilevate al più tardi nelle relazioni annuali di controllo che devono essere presentate alla Commissione ai sensi dell'articolo 48, paragrafi 6 e 7.

6.   A seguito della valutazione dei risultati degli audit delle operazioni selezionate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione calcola un tasso di errore estrapolato globale relativamente ai programmi Interreg inclusi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune ai fini del proprio processo di garanzia dell'affidabilità.

7.   Se il tasso di errore estrapolato globale, di cui al paragrafo 6, è superiore al 2 % delle spese totali dichiarate per i programmi Interreg inclusi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune, la Commissione calcola un tasso di errore residuo globale, tenendo conto delle rettifiche finanziarie applicate dalle rispettive autorità dei programmi Interreg per le singole irregolarità rilevate dagli audit delle operazioni selezionate ai sensi del paragrafo 1.

8.   Se il tasso di errore residuo globale di cui al paragrafo 7 è superiore al 2 % delle spese dichiarate per i programmi Interreg inclusi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune, la Commissione determina se sia necessario chiedere all'autorità di audit di uno specifico programma Interreg o di un gruppo di programmi Interreg maggiormente interessati di effettuare ulteriori attività di audit al fine di stimare ulteriormente il tasso di errore e valutare le misure correttive richieste per i programmi Interreg interessati dalle irregolarità rilevate.

9.   Sulla base della valutazione dei risultati delle ulteriori attività di audit richieste ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo, la Commissione può chiedere che ai programmi Interreg interessati dalle irregolarità rilevate vengano applicate ulteriori rettifiche finanziarie. In tali casi le autorità dei programmi Interreg effettuano le rettifiche finanziarie richieste conformemente all'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/1060.

10.   Ciascuna autorità di audit di un programma Interreg per il quale le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono mancanti o incomplete o non sono state presentate entro il termine stabilito nel primo comma di tale paragrafo, effettua un campionamento separato per il proprio programma Interreg conformemente all'articolo 79 del regolamento (UE) 2021/1060.

CAPO VII

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 50

Impegni di bilancio

Le decisioni della Commissione che approvano i programmi Interreg a norma dell'articolo 18 del presente regolamento soddisfano i requisiti necessari per costituire decisioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2 del regolamento finanziario per quanto riguarda il FESR e il sostegno da parte di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione in regime di gestione concorrente.

Articolo 51

Pagamento e prefinanziamento

1.   Il contributo del FESR e, ove applicabile, il sostegno degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione a ciascun programma Interreg è versato, conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, in un unico conto privo di sottoconti nazionali.

2.   La Commissione versa un prefinanziamento in base al sostegno totale a carico di ciascun fondo Interreg, come stabilito nella decisione di approvazione di ciascun programma Interreg ai sensi dell'articolo 18, compatibilmente con i fondi disponibili, in rate annuali come di seguito descritto e prima del 1° luglio degli anni dal 2022 al 2026, o, nell'anno della decisione di approvazione, non oltre 60 giorni dopo l'adozione di tale decisione:

a)

2021: 1 %;

b)

2022: 1 %;

c)

2023: 3 %;

d)

2024: 3 %;

e)

2025: 3 %;

f)

2026: 3 %.

3.   Ove i programmi Interreg siano sostenuti dal FESR e dall'IPA III-CBC e il contributo del FESR sia pari o inferiore al 50 % della dotazione totale dell'Unione, la Commissione versa un prefinanziamento conformemente alla pertinente disposizione del regolamento IPA III.

4.   Ove i programmi Interreg siano sostenuti dal FESR e dall'NDICI o dall'NDICI e dall'IPA III insieme, e il contributo del FESR sia pari o inferiore al 50 % della dotazione totale dell'Unione, la Commissione versa un prefinanziamento conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/947, tenendo conto delle esigenze finanziarie effettive.

Gli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano mutatis mutandis al prefinanziamento di cui al primo comma del presente paragrafo.

5.   La Commissione effettua la liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento ogni anno per il 2021 e il 2022 e non oltre il periodo contabile finale per il 2023 e gli anni successivi, nonché per gli importi versati a titolo di prefinanziamento ai sensi dei paragrafi 3 e 4.

Articolo 52

Recuperi

1.   L'autorità di gestione garantisce il recupero dal partner capofila o dal partner unico di tutti gli importi versati in virtù di irregolarità. I partner rimborsano al partner capofila tutti gli importi indebitamente versati.

2.   Gli Stati membri, paesi terzi, paesi partner o PTOM che partecipano a un dato programma Interreg possono decidere che né il partner capofila o il partner unico né l'autorità di gestione del programma siano tenuti a recuperare un importo indebitamente versato non superiore a 250 EUR – interessi esclusi – quale contributo di un qualsiasi fondo Interreg per un'operazione in un dato periodo contabile.

Non occorre fornire altre informazioni alla Commissione oltre all'informazione di aver adottato una decisione ai sensi del primo comma.

3.   Se il partner capofila non ottiene il rimborso da parte degli altri partner, oppure se l'autorità di gestione non ottiene il rimborso da parte del partner capofila o del partner unico, lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM nel cui territorio ha sede il partner in questione o, nel caso di un GECT, è registrato il GECT rimborsa all'autorità di gestione ogni importo indebitamente versato a tale partner. L'autorità di gestione è responsabile del rimborso degli importi in esame al bilancio generale dell'Unione, in base alla ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti stabilita dal programma Interreg.

4.   Dopo aver rimborsato all'autorità di gestione ogni importo indebitamente versato ad un partner, lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM può continuare o iniziare una procedura di recupero nei confronti di tale partner a norma della propria legislazione nazionale. In caso di ottenimento del recupero, lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM può destinare gli importi recuperati per il cofinanziamento nazionale del programma Interreg interessato. Lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM non ha obblighi di relazione nei confronti delle autorità del programma, del comitato di sorveglianza o della Commissione relativamente a tali recuperi a livello nazionale.

5.   Se uno Stato membro, un paese terzo, un paese partner o un PTOM non ha rimborsato all'autorità di gestione alcun importo indebitamente versato ad un partner ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, gli importi in questione sono soggetti ad un ordine di riscossione emesso dalla Commissione, che è eseguito, ove possibile, mediante compensazione nei confronti dello Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM, rispettivamente. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non riduce il sostegno del FESR o di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione al programma Interreg interessato. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Per quanto riguarda gli importi non rimborsati all'autorità di gestione da parte di uno Stato membro, la compensazione interessa i pagamenti successivi al medesimo programma Interreg. L'autorità di gestione procede quindi alla compensazione nei confronti di detto Stato membro conformemente alla ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti stabilita nel programma Interreg in caso di rettifiche finanziarie imposte dall'autorità di gestione o dalla Commissione.

Per quanto riguarda gli importi non rimborsati all'autorità di gestione da parte di un paese terzo, paese partner o PTOM, la compensazione interessa i pagamenti successivi a programmi nel quadro dei rispettivi strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.

CAPO VIII

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI O PAESI PARTNER, PTOM, O ORGANIZZAZIONI DI INTEGRAZIONE E COOPERAZIONE REGIONALI A PROGRAMMI INTERREG IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

Articolo 53

Disposizioni applicabili

I capi da I a VII e il capo X si applicano al programma transfrontaliero PEACE PLUS e alla partecipazione di paesi terzi, paesi partner e PTOM, nonché organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali – sostenuti dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione – ai programmi Interreg cui si applicano le disposizioni di cui al presente capo.

Articolo 54

Autorità dei programmi Interreg e loro funzioni

1.   Ciascun paese terzo, paese partner e PTOM che partecipa a un programma Interreg individua un'autorità nazionale o regionale che funga da punto di contatto per l'autorità di gestione («punto di contatto»).

2.   Il punto di contatto, un organismo che ha funzione di responsabile della comunicazione per il programma Interreg ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, o una o più succursali, sostengono l'autorità di gestione e i partner nel rispettivo paese terzo, paese partner o PTOM per quanto attiene ai compiti previsti all'articolo 36, paragrafi da 2 a 6.

Articolo 55

Metodi di gestione

1.   I programmi Interreg A sostenuti sia dal FESR che dall'IPA III CBC o dall'NDICI-CBC sono attuati in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o paese partner partecipante.

Il programma transfrontaliero PEACE PLUS è attuato in regime di gestione concorrente sia in Irlanda sia nel Regno Unito.

2.   I programmi Interreg B e C che combinano i contributi del FESR e quelli di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono attuati in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo, paese partner o PTOM partecipante oppure, relativamente a Interreg D, in qualunque PTOM, indipendentemente dal fatto che il PTOM riceva o meno sostegno nel quadro di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.

3.   I programmi Interreg D che combinano i contributi del FESR e quelli di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono attuati in uno dei modi seguenti:

a)

in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o PTOM partecipante;

b)

in regime di gestione concorrente solo negli Stati membri e in qualunque paese terzo o PTOM partecipante relativamente alle spese del FESR effettuate al di fuori dell'Unione per una o più operazioni, mentre i contributi di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono gestiti in regime di gestione indiretta;

c)

in regime di gestione indiretta sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o PTOM partecipante.

Quando un programma Interreg D è attuato integralmente o parzialmente in regime di gestione indiretta, si applica l'articolo 61.

Articolo 56

Ammissibilità

1.   In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, le spese sono ammissibili al contributo degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione se sono state sostenute e pagate nel quadro della preparazione e dell'attuazione di operazioni Interreg dal 1° gennaio 2021 o dalla data di presentazione del programma, se anteriore, ma possono essere oggetto di richiesta di rimborso dal programma dopo la data di conclusione della convenzione di finanziamento con il rispettivo paese terzo, paese partner o PTOM.

Tuttavia, le spese per assistenza tecnica gestita dalle autorità del programma situate in uno Stato membro possono già essere oggetto di richiesta di rimborso dal programma prima della data di conclusione della convenzione di finanziamento con il rispettivo paese terzo, paese partner o PTOM.

2.   Quando un programma Interreg seleziona operazioni sulla base di inviti a presentare proposte, gli inviti possono comprendere domande di contributo da strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, anche quando gli inviti sono stati lanciati e le operazioni sono state selezionate prima della conclusione della pertinente convenzione di finanziamento.

L'autorità di gestione può fornire il documento di cui all'articolo 22, paragrafo 6, prima della conclusione della pertinente convenzione di finanziamento.

Articolo 57

Grandi progetti di infrastrutture

1.   I programmi Interreg che figurano nel presente capo possono sostenere «grandi progetti di infrastrutture», vale a dire operazioni che comportano una serie di opere, attività o servizi intesi a svolgere una funzione indivisibile ben definita perseguendo obiettivi chiaramente identificati di interesse comune per realizzare investimenti aventi un impatto e vantaggi transfrontalieri e in cui una quota di bilancio avente un costo totale di almeno 2 500 000 EUR sia assegnata all'acquisizione, alla costruzione o all'ammodernamento di infrastrutture.

2.   Ciascun beneficiario che attua un grande progetto di infrastrutture o una parte di esso applica le norme in materia di appalti pubblici applicabili.

3.   Lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del pertinente programma Interreg trasmette alla Commissione un elenco dei grandi progetti di infrastrutture previsti, indicandone il nome, l'ubicazione, il bilancio e il partner capofila previsti. Tale elenco è trasmesso come documento separato all'atto della trasmissione della copia firmata della convenzione di finanziamento o della copia della convenzione di attuazione di cui all'articolo 59 alla Commissione o al più tardi due mesi prima della riunione del comitato di sorveglianza o, ove applicabile, del comitato direttivo che seleziona il primo dei progetti di grandi infrastrutture previsto.

4.   Quando la selezione di uno o più grandi progetti di infrastrutture figura all'ordine del giorno della riunione di un comitato di sorveglianza o, ove applicabile, di un comitato direttivo, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione, per informazione, una descrizione di massima per ciascun progetto entro due mesi prima della data della riunione. La descrizione di massima consta di non più di tre pagine e indica il nome, l'ubicazione, il bilancio, il partner capofila e i partner, oltre che i principali obiettivi e risultati tangibili. Se per uno o più grandi progetti di infrastrutture la descrizione di massima non è trasmessa alla Commissione entro detto termine, la Commissione può chiedere che chi presiede il comitato di sorveglianza o il comitato direttivo elimini il progetto o i progetti interessati dall'ordine del giorno della riunione.

Articolo 58

Appalti

1.   Quando l'attuazione di un'operazione richiede che un beneficiario proceda all'aggiudicazione di appalti di servizi, forniture o lavori, si applicano le norme seguenti:

a)

se il beneficiario è situato in uno Stato membro ed è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore ai sensi della normativa dell'Unione applicabile alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, esso applica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali;

b)

se il beneficiario è un'autorità pubblica di un paese partner nel quadro dell'IPA III o dell'NDICI il cui cofinanziamento è trasferito all'autorità di gestione, esso può applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, a condizione che la convenzione di finanziamento lo consenta e, evitando ogni conflitto d'interessi, l'appalto sia aggiudicato all'offerta più vantaggiosa o, se del caso, all'offerta che presenta il prezzo più basso.

2.   Per l'aggiudicazione di appalti di forniture, lavori o servizi in tutti i casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli 178 e 179 del regolamento finanziario e all'allegato I, capo 3, punti da 36 a 41, dello stesso regolamento.

Articolo 59

Conclusione di convenzioni di finanziamento in regime di gestione concorrente

1.   Al fine di attuare un programma Interreg in un paese terzo, paese partner o PTOM, conformemente all'articolo 112, paragrafo 4, del regolamento finanziario, è conclusa una convenzione di finanziamento tra la Commissione, in rappresentanza dell'Unione, e ciascun paese terzo, paese partner o PTOM partecipante rappresentato conformemente al proprio quadro giuridico nazionale.

2.   Tutte le convenzioni di finanziamento sono concluse entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno in cui è stato effettuato il primo impegno di bilancio e sono considerate concluse alla data in cui sono firmate dall'ultima parte.

Tutte le convenzioni di finanziamento entrano in vigore:

a)

alla data in cui sono firmate dall'ultima parte; o

b)

quando il paese terzo, paese partner o PTOM ha completato la procedura prevista per la ratifica in conformità del proprio quadro giuridico nazionale e ne ha informato la Commissione.

3.   La Commissione fornisce il progetto di convenzione di finanziamento all'atto dell'approvazione del programma esterno.

Quando un programma Interreg coinvolge più di un paese terzo, paese partner o PTOM, almeno una convenzione di finanziamento è conclusa da entrambe le parti prima della data specificata al paragrafo 2. Gli altri paesi terzi, paesi partner o PTOM possono firmare le rispettive convenzioni di finanziamento entro il 30 giugno del secondo anno successivo all'anno in cui è stato effettuato il primo impegno di bilancio.

4.   Lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma Interreg interessato:

a)

può firmare anch'esso la convenzione di finanziamento; o

b)

firma, senza ritardo, una convenzione di attuazione con ciascun paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa al programma Interreg interessato, stabilendo i diritti e gli obblighi reciproci relativamente all'attuazione e alla gestione finanziaria del programma.

5.   Una convenzione di attuazione firmata ai sensi del paragrafo 4, lettera b), riguarda almeno gli elementi seguenti:

a)

disposizioni dettagliate relative alle modalità di pagamento;

b)

gestione finanziaria;

c)

tenuta dei registri;

d)

obblighi di rendicontazione;

e)

verifiche, controlli e audit; e

f)

irregolarità e recuperi.

6.   Quando lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma Interreg decide di firmare la convenzione di finanziamento ai sensi del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, tale convenzione di finanziamento è considerata uno strumento di attuazione del bilancio dell'Unione conformemente al regolamento finanziario e non un accordo internazionale di cui agli articoli da 216 a 219 TFUE.

Articolo 60

Contributo dei paesi terzi, paesi partner o PTOM diverso dal cofinanziamento

1.   Quando un paese terzo, paese partner o PTOM trasferisce all'autorità di gestione un contributo finanziario a sostegno del programma Interreg diverso dal proprio cofinanziamento del sostegno dell'Unione al programma Interreg, le norme relative a tale contributo finanziario sono contenute:

a)

se lo Stato membro interessato firma la convenzione di finanziamento ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera b), in:

i)

una parte distinta di tale convenzione di finanziamento; o

ii)

una convenzione di attuazione separata firmata dallo Stato membro che ospita l'autorità di gestione e il paese terzo, paese partner o PTOM oppure firmata direttamente dall'autorità di gestione e la competente autorità nel paese terzo, paese partner o PTOM; e

b)

se lo Stato membro interessato firma una convenzione di attuazione ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera b), in:

i)

una parte distinta di tale convenzione di attuazione; o

ii)

una convenzione di attuazione supplementare firmata tra le stesse parti di cui alla lettera a).

Ai fini del primo comma, lettera b), punto i), ove applicabile, componenti della convenzione di attuazione possono riguardare tanto il contributo finanziario trasferito quanto il sostegno dell'Unione al programma Interreg.

2.   Una convenzione di attuazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene almeno gli elementi relativi al cofinanziamento del paese terzo, paese partner o PTOM elencati all'articolo 59, paragrafo 5.

Inoltre, essa stabilisce entrambi gli elementi seguenti:

a)

l'importo del contributo finanziario supplementare; e

b)

il suo impiego previsto e le condizioni per il suo impiego, comprese le condizioni per chiedere tale contributo supplementare.

3.   Per quanto attiene al programma transfrontaliero PEACE PLUS, il contributo finanziario alle attività dell'Unione da parte del Regno Unito sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del regolamento finanziario fa parte degli stanziamenti di bilancio per la rubrica 2 «Coesione e valori», sottomassimale «Coesione economica, sociale e territoriale».

Tale contributo è soggetto ad una specifica convenzione di finanziamento con il Regno Unito conformemente all'articolo 59 del presente regolamento. La Commissione e il Regno Unito come pure l'Irlanda sono parti di questa specifica convenzione di finanziamento.

La specifica convenzione di finanziamento è conclusa prima dell'inizio dell'attuazione del programma, consentendo così all'organismo per i programmi speciali dell'UE di applicare la normativa dell'Unione applicabile all'attuazione del programma.

CAPO IX

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA GESTIONE INDIRETTA

Articolo 61

Cooperazione delle regioni ultraperiferiche

1.   Quando, con l'accordo dello Stato membro e delle regioni interessate, un programma Interreg D è attuato parzialmente o integralmente in regime di gestione indiretta ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 3, lettera b) o c), del presente regolamento, rispettivamente, compiti di esecuzione sono affidati a uno degli organismi elencati all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario, in particolare a uno di tali organismi situato nello Stato membro partecipante, compresa l'autorità di gestione del programma Interreg interessato.

2.   Conformemente all'articolo 154, paragrafo 6, lettera c), del regolamento finanziario, la Commissione può decidere di non richiedere una valutazione ex ante di cui ai paragrafi 3 e 4 di tale articolo se i compiti di esecuzione del bilancio di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento sono affidati a un'autorità di gestione di un programma Interreg delle regioni ultraperiferiche individuata ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del presente regolamento e conformemente all'articolo 71 del regolamento (UE) 2021/1060.

3.   Quando i compiti di esecuzione del bilancio di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario sono affidati all'organizzazione di uno Stato membro, si applica l'articolo 157 di tale regolamento.

4.   Quando un programma o un'azione cofinanziati da uno o più strumenti di finanziamento esterno sono attuati da un paese terzo, un paese partner, un PTOM o uno degli altri organismi elencati all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario o di cui al regolamento (UE) 2021/947 o alla decisione 2013/755/UE o entrambi, si applicano le pertinenti norme di tali strumenti.

Le condizioni per attuare parzialmente un programma Interreg della componente D in regime di gestione indiretta ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 3, lettera b) o c), del presente regolamento, sono definite mediante un accordo concluso tra la Commissione, l'autorità di gestione o il suo Stato membro e l'organismo incaricato.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 62

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal 1o luglio 2021.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 16, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 63

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 64

Disposizioni transitorie

Il regolamento (UE) n. 1299/2013 o qualsiasi atto adottato ai sensi dello stesso continua ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dal FESR nel quadro del periodo di programmazione 2014-2020.

Articolo 65

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 116.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 137.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (GU C 108 del 26.3.2021, pag. 247) e posizione del Consiglio in prima lettura del 27 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione, sul Fondo per una transizione giusta e sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e norme finanziarie per questi ultimi e per il Fondo per l'asilo e la migrazione, il Fondo per la sicurezza interna e lo strumento per la gestione delle frontiere e i visti (cfr. pag. 159 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (cfr. pag. 60 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(8)  Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, e che abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 489/2009 (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

(9)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

(11)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(12)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(13)  Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale).

(14)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(15)  Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 45).

(16)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L77 del 15.3.2014, pag. 27).

(18)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(19)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(20)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(21)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).


ALLEGATO

MODELLO PER I PROGRAMMI INTERREG

CCI

[15 caratteri]

Titolo

[255]

Versione

 

Primo anno

[4]

Ultimo anno

[4]

Ammissibile a partire da

 

Ammissibile fino a

 

Numero della decisione della Commissione

 

Data della decisione della Commissione

 

Numero della decisione di modifica del programma

[20]

Data di entrata in vigore della decisione di modifica del programma

 

Regioni NUTS oggetto del programma

 

Componente

 

1.

Strategia comune del programma: principali sfide di sviluppo e risposte strategiche

1.1.

Area del programma (non richiesto per i programmi Interreg C)

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera a); articolo 17, paragrafo 9, lettera a)

Campo di testo [2 000]

1.2.

Strategia comune del programma: Sintesi delle principali sfide comuni, in considerazione delle disparità e delle disuguaglianze di carattere economico, sociale e territoriale, della necessità comune di investimenti, della complementarità e delle sinergie con altri programmi e strumenti di finanziamento, degli insegnamenti tratti da esperienze passate e delle strategie macroregionali nonché delle strategie per i bacini marittimi, nel caso in cui l'area del programma sia integralmente o parzialmente interessata da una o più strategie.

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera b); articolo 17, paragrafo 9, lettera b)

Campo di testo [50 000]

1.3.

Motivazione della selezione degli obiettivi strategici e degli obiettivi specifici dell'Interreg, delle corrispondenti priorità, degli obiettivi specifici e delle forme di sostegno, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera c)

Tabella 1

Obiettivo strategico selezionato o obiettivo specifico dell'Interreg selezionato

Obiettivo specifico selezionato

Priorità

Motivazione della selezione

 

 

 

[2 000 per obiettivo]

2.

Priorità [300]

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettere d) ed e)

2.1.

Titolo della priorità (da ripetere per ciascuna priorità)

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera d)

Campo di testo: [300]

2.1.1.

Obiettivo specifico (da ripetere per ciascun obiettivo specifico selezionato)

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera e)

Campo di testo: [300]

2.1.2.

Tipologie di azioni correlate e contributo previsto a tali obiettivi specifici e, ove opportuno, alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi

Riferimento: articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto i); articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto ii)

Campo di testo [7 000]

Per i programmi INTERACT ed ESPON:

Riferimento: articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto i)

Definizione di un unico beneficiario o di un elenco limitato di beneficiari e procedura di concessione

Campo di testo [7 000]

2.1.3.

Indicatori

Riferimento: articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto ii); articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto iii)

Tabella 2

Indicatori di output

Priorità

Obiettivo specifico

ID

[5]

Indicatore

Unità di misura

[255]

Target intermedio (2024)

[200]

Target finale (2029)

[200]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 3

Indicatori di risultato

Priorità

Obiettivo specifico

ID

Indicatore

Unità di misura

Valore base

Anno di riferimento

Target finale (2029)

Fonte dei dati

Osservazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.

Principali gruppi di destinatari

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera e), punto iii); articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto iv)

Campo di testo [7 000]

2.1.5.

Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera e), punto iv)

Campo di testo [7 000]

2.1.6.

Utilizzo previsto degli strumenti finanziari

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera e), punto v)

Campo di testo [7 000]

2.1.7.

Ripartizione indicativa delle risorse del programma UE per tipologia di intervento

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera e), punto iv); articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto v)

Tabella 4

Dimensione 1 — Settore di intervento

Priorità n.

Fondo

Obiettivo specifico

Codice

Importo (EUR)

 

 

 

 

 


Tabella 5

Dimensione 2 — Forma di finanziamento

Priorità n.

Fondo

Obiettivo specifico

Codice

Importo (EUR)

 

 

 

 

 


Tabella 6

Dimensione 3 — Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.

Fondo

Obiettivo specifico

Codice

Importo (EUR)

 

 

 

 

 

3.

Piano di finanziamento

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera f)

3.1.

Dotazioni finanziarie per anno

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera g), punto i); articolo 17, paragrafo 5, lettere da a) a d)

Tabella 7

Fondo

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

FESR

(obiettivo «Cooperazione territoriale»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III CBC  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI – CBC  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma PTOM  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi Interreg  (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto ii); articolo 17, paragrafo 4, lettere da a) a d)

Tabella 8

Obiettivo strategico N. OS o AT

Priorità

Fondo

(secondo il caso)

Base per il calcolo del sostegno UE (totale dei costi ammissibili o del contributo pubblico)

Contributo dell'UE

a)=(a1)+(a2)

Ripartizione indicativa del contrbuto UE

Contributo nazionale

b)=c)+d)

Ripartizione indicativa della controparte nazionale

Totale

e)=a)+b)

Tasso di cofinanziamento

f)=a)/e)

Contributi di paesi terzi

(per informazione)

senza TA ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 (a1)

per TA ai sensi dell'articolo 27,

paragrafo 1

Nazionale pubblico

c)

Nazionale privato

d)

 

Priorità 1

FESR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III CBC  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI – CBC  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III  (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI  (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma PTOM  (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi Interreg  (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 2

(fondi come sopra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

Tutti i fondi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III CBC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI - CBC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma PTOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi Interreg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

Tutti i fondi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti del programma nella preparazione del programma Interreg e loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera g)

Campo di testo [10 000]

5.

Approccio in termini di comunicazione e visibilità del programma Interreg (obiettivi, pubblico destinatario, canali di comunicazione, compresa la diffusione sui social media, se del caso, bilancio previsto e pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione)

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera h)

Campo di testo [4 500]

6.

Indicazione del sostegno a progetti su piccola scala, compresi i piccoli progetti nell'ambito dei fondi per piccoli progetti

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera i); articolo 24

Campo di testo [7 000]

7.

Disposizioni di attuazione

7.1.

Autorità del programma

Riferimento: articolo 17, paragrafo 6, lettera a)

Tabella 9

Autorità del programma

Nome dell'istituzione [255]

Contatto [200]

E-mail [200]

Autorità di gestione

 

 

 

Autorità nazionale (per i programmi con paesi terzi o paesi partner partecipanti, se del caso)

 

 

 

Autorità di audit

 

 

 

Gruppo di rappresentanti revisori

 

 

 

Organismo al quale la Commissione deve effettuare i pagamenti

 

 

 

7.2.

Procedura di costituzione del segretariato congiunto

Riferimento: articolo 17, paragrafo 6, lettera b)

Campo di testo [3 500]

7.3.

Ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi o i paesi partner e i PTOM in caso di rettifiche finanziarie imposte dall'autorità di gestione o dalla Commissione

Riferimento: Articolo 17, paragrafo 6, lettera c)

Campo di testo [10 500]

8.

Utilizzo di costi unitari, somme forfettarie, tassi fissi e finanziamenti non collegati ai costi

Riferimento: articoli 94 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 (RDC)

Tabella 10

Utilizzo di costi unitari, somme forfettarie, tassi fissi e finanziamenti non collegati ai costi

Impiego previsto degli articoli 94 e 95

NO

A partire dall'adozione, il programma farà uso dei rimborsi dei contributi dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi nell'ambito della priorità conformemente all'articolo 94 dell'RDC (in caso affermativo, compilare l'appendice 1)

A partire dall'adozione, il programma farà uso di rimborsi dei contributi dell'Unione in base a finanziamenti non collegati ai costi conformemente all'articolo 95 dell'RDC (in caso affermativo, compilare l'appendice 2)

Mappa

Mappa dell'area del programma


(1)  Interreg A, Cooperazione transfrontaliera esterna.

(2)  Interreg B e C.

(3)  Interreg B, C e D.

(4)  FESR, IPA III, NDICI o Programma PTOM, se in forma di unico importo nell'ambito dell'Interreg B e C.

(5)  Interreg A, Cooperazione transfrontaliera esterna.

(6)  Interreg B e C.

(7)  Interreg B, C e D.

(8)  FESR, IPA III, NDICI o Programma PTOM, se in forma di unico importo nell'ambito dell'Interreg B e C.


Appendice 1

Contributo dell'Unione basato su costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi

Modello per la presentazione dei dati da sottoporre all'esame della Commissione

(Articolo 94 del regolamento (UE) 2021/1060 (RDC)

Data di presentazione della proposta

 

 

 

Quest'appendice non è necessaria quando si fa ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi a livello dell'UE stabilite dagli atti delegati di cui all'articolo 94, paragrafo 4, dell'RDC.

A.   Sintesi degli elementi principali

Priorità

Fondo

Obiettivo specifico

Proporzione della dotazione finanziaria totale stimata all'interno della priorità, alla quale si applicheranno le opzioni semplificate in materia di costi in %

Tipologia(e) di operazione coperta(e)

Indicatore che determina il rimborso

Unità di misura dell'indicatore che determina il rimborso

Tipologie di opzioni semplificate in materia di costi (tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi)

Importo (in EUR) o percentuale (in caso di tassi fissi) delle opzioni semplificate in materia di costi

 

 

 

 

Codice (1)

Descrizione

Codice (2)

Descrizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

L'autorità di gestione ha beneficiato dell'assistenza di una società esterna per definire le opzioni semplificate in materia di costi riportate di seguito?

 

 

Se sì, specificare quale società esterna:

Sì/No - Denominazione della società esterna


1.1

Descrizione della tipologia di operazione compreso il calendario di attuazione  (3)

 

1.2

Obiettivo specifico

 

1.3

Indicatore che determina il rimborso  (4)

 

1.4

Unità di misura dell'indicatore che determina il rimborso

 

1.5

Tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi

 

1.6

Importo per unità di misura o percentuale (a tassi fissi) delle opzioni semplificate in materia di costi

 

1.7

Categorie di costi coperte da costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi

 

1.8

Tali categorie di costi coprono tutte le spese ammissibili per l'operazione? (SÌ/NO)

 

1.9

Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti  (5)

 

1.10

Verifica del conseguimento delle unità prodotte

descrivere di quali documenti/sistema ci si servirà per verificare il conseguimento delle unità prodotte

descrivere cosa sarà verificato, e da chi, durante le verifiche di gestione

descrivere quali sono le modalità di raccolta e conservazione dei pertinenti dati/documenti

 

1.11

Possibili incentivi perversi, misure di mitigazione  (6) e stima del livello di rischio (alto/medio/basso)

 

1.12

Importo totale (nazionale e dell'UE) che dovrebbe essere rimborsato dalla Commissione su questa base

 

C.   Calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi

1.

Fonte dei dati usati per calcolare la tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi (chi ha prodotto, raccolto e registrato i dati, dove sono conservati, date limite, convalida, ecc.):

 

2.

Specificare perché il metodo e il calcolo proposti in base all'articolo 88, paragrafo 2, dell'RDC, sono rilevanti per la tipologia di operazione:

 

3.

Specificare come sono stati eseguiti i calcoli, includendo in particolare eventuali ipotesi formulate in termini di qualità e quantità. Ove pertinente, dovrebbero essere impiegati e, se richiesto, forniti, prove statistiche e parametri di riferimento in un formato utilizzabile dalla Commissione:

 

4.

Illustrare come si è garantito che il calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi comprendesse solo le spese ammissibili:

 

5.

Valutazione dell'autorità delle autorità di audit degli importi e della metodologia di calcolo e delle modalità per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati:

 


(1)  Si riferisce al codice relativo alla dimensione «campo di intervento» nella tabella 1 dell'allegato I dell'RDC.

(2)  Si riferisce al codice di un indicatore comune, ove applicabile.

(3)  Data prevista d'inizio delle operazioni di selezione e data prevista della loro conclusione (rif. articolo 63, paragrafo 5, RDC).

(4)  Per le operazioni che comprendono varie opzioni semplificate in materia di costi che coprono diverse categorie di costi, diversi progetti o fasi successive di un'operazione, i campi da 1.3 a 1.11 devono essere compilati per ciascun indicatore che determina il rimborso.

(5)  Se applicabile, indicare la frequenza e la tempistica dell'adeguamento e un chiaro riferimento a uno specifico indicatore (compreso un link al sito web dove questo indicatore è pubblicato, se applicabile).

(6)  Ci sono potenziali implicazioni negative sulla qualità delle operazioni sostenute e, in caso affermativo, quali misure (quali la garanzia di qualità) saranno adottate per ovviare a tale rischio?


Appendice 2

Contributo dell'Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi

Modello per la presentazione dei dati da sottoporre all'esame della Commissione

(Articolo 95 del regolamento (UE) 2021/1060 (RDC)

Data di presentazione della proposta

 

 

 

Quest'appendice non è necessaria quando si fa ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi a livello dell'UE stabilite dagli atti delegati di cui all'articolo 95, paragrafo 4, dell'RDC.

A.   Sintesi degli elementi principali

Priorità

Fondo

Obiettivo specifico

Importo coperto da finanziamenti non legati ai costi

Tipologia(e) di operazione coperta(e)

Condizioni da soddisfare/ risultati da conseguire che determinano il rimborso da parte della Commissione

Indicatore

Unità di misura delle condizioni da soddisfare/dei risultati da conseguire che determinano il rimborso da parte della Commissione

Tipologia prevista di metodo di rimborso utilizzato per rimborsare il beneficiario i beneficiari

 

 

 

 

Codice (1)

Descrizione

 

Codice (2)

Descrizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

1.1

Descrizione della tipologia di operazione

 

1.2

Obiettivo specifico

 

1.3

Condizioni da soddisfare o risultati da conseguire

 

1.4

Termine per l'adempimento delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire

 

1.5

Unità di misura per condizioni da soddisfare/risultati da conseguire che determinano il rimborso da parte della Commissione

 

1.6

Risultati tangibili intermedi (se pertinente) che determinano il rimborso da parte Commissione, con relativo calendario

Risultati tangibili intermedi

Data prevista

Importi (in EUR)

 

 

 

 

 

 

1.7

Importo totale (compresi i finanziamenti nazionali e dell'Unione)

 

1.8

Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti

 

1.9

Verifica dell'adempimento del risultato o dell'adempimento della condizione (e se del caso, risultati tangibili intermedi)

descrivere quali documenti/sistema che saranno impiegati per verificare il conseguimento del risultato o l'adempimento della condizione (e ove pertinente, ciascuno dei risultati tangibili intermedi)

descrivere come saranno svolte le verifiche di gestione (comprese quelle in loco) e da chi

descrivere quali saranno le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti pertinenti

 

1.10

Impiego di sovvenzioni sotto forma di finanziamento non legato ai costi/La sovvenzione fornita dallo Stato membro ai beneficiari assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi? [SÌ/NO]

 

1.11

Modalità per garantire la pista di controllo

Elencare gli organismi responsabili di tali disposizioni.

 


(1)  Si riferisce al codice relativo alla dimensione «campo d'intervento» nella tabella 1 dell'allegato I dell'RDC e nell'allegato IV del regolamento FEAMPA.

(2)  Si riferisce al codice relativo alla dimensione «campo d'intervento» nella tabella 1 dell'allegato I dell'RDC e nell'allegato IV del regolamento FEAMPA.


Appendice 3

Elenco delle operazioni pianificate di importanza strategica con calendario – Articolo 17, paragrafo 3

Campo di testo [2 000]


30.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 231/159


REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2021

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 177, l’articolo 322, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

visto il parere della Corte dei conti (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 174 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dispone che, al fine di rafforzare la propria coesione economica, sociale e territoriale, l’Unione debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che rivolga un’attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Tali regioni beneficiano in modo particolare della politica di coesione. L’articolo 175 TFUE impone all’Unione di appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l’azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», il Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti. L’articolo 322 TFUE costituisce la base per adottare le regole finanziarie che stabiliscono le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti, oltre che il controllo della responsabilità degli agenti finanziari.

(2)

Per promuovere ulteriormente l’attuazione coordinata e armonizzata dei fondi dell’Unione attuati in regime di gestione concorrente, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund — JTF), e le misure finanziate in regime di gestione concorrente del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA), del Fondo Asilo e migrazione (AMIF), del Fondo Sicurezza interna (ISF) e dello Strumento di sostegno finanziario per la politica di gestione delle frontiere e i visti (BMVI), dovrebbero essere stabilite regole finanziarie in base all’articolo 322 TFUE per tutti questi fondi (collettivamente, «fondi») , specificando chiaramente l’ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti. È inoltre opportuno stabilire disposizioni comuni in base all’articolo 177 TFUE in merito alle regole strategiche specifiche per FESR, FSE+, Fondo di coesione, JTF e FEAMPA.

(3)

Date le specificità di ciascun fondo, regole specifiche applicabili a ciascun fondo e all’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) nell’ambito del FESR dovrebbero essere specificate in regolamenti distinti («regolamenti specifici relativi ai fondi») per integrare il presente regolamento.

(4)

Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di finanziamenti supplementari volti a compensarne la situazione strutturale socioeconomica e gli svantaggi derivanti dai fattori di cui all’articolo 349 TFUE.

(5)

Le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di finanziamenti supplementari per compensare gli svantaggi naturali o demografici gravi di cui all’articolo 2 del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994.

(6)

È opportuno che i principi orizzontali enunciati nell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE) e nell’articolo 10 TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall’articolo 5 TUE, siano rispettati nell’attuazione dei fondi, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino l’accessibilità coerentemente in particolare con l’articolo 9 della stessa e in conformità del diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. In tale contesto, è opportuno attuare i fondi in modo da promuovere il passaggio dall’assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare ad eliminare le disuguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare la prospettiva di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l’origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere azioni che contribuiscano a qualsiasi forma di segregazione o esclusione e, nel finanziamento delle infrastrutture, dovrebbero garantire l’accessibilità per le persone con disabilità. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell’Unione, degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, come stabilito all’articolo 11 e all’articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga», degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e dell’accordo di Parigi adottato ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (5) («accordo di Parigi»). Al fine di proteggere l’integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio delle imprese devono essere conformi alle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE. La povertà è una sfida che riveste particolare importanza nell’Unione. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero pertanto essere perseguiti al fine di contribuire all’eliminazione della povertà nonché al fine di fornire un sostegno adeguato, in particolare alle autorità locali e regionali delle aree costiere e urbane, per affrontare le sfide socioeconomiche connesse all’integrazione dei cittadini di paesi terzi e al fine di fornire un sostegno adeguato alle zone e comunità svantaggiate nelle aree urbane.

(7)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento (UE), Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («regolamento finanziario»), definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio dell’Unione attraverso sovvenzioni, appalti, premi, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni. e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

(8)

Se è stabilito un termine entro il quale la Commissione deve agire nei confronti degli Stati membri, la Commissione dovrebbe tenere conto di tutte le informazioni e i documenti necessari in modo tempestivo ed efficiente. Qualora i documenti presentati dagli Stati membri in qualsiasi forma nell’ambito del presente regolamento siano incompleti o non conformi ai requisiti del presente regolamento e dei regolamenti specifici relativi ai fondi, e quindi non permettano alla Commissione di agire disponendo di informazioni complete, il termine dovrebbe essere sospeso fino a quando gli Stati membri non adempiano i requisiti normativi. Inoltre, poiché alla Commissione è preclusa la possibilità di effettuare pagamenti per le spese, incluse nelle domande di pagamento, sostenute dai beneficiari e pagate nell’attuazione delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, il termine per l’esecuzione dei pagamenti da parte della Commissione non dovrebbe essere attivato per tali spese.

(9)

Al fine di contribuire al conseguimento delle priorità dell’Unione, i fondi dovrebbero concentrare il loro sostegno su un numero limitato di obiettivi strategici rispondenti alla missione specifica di ciascun fondo nel rispetto degli obiettivi posti dal trattato. Gli obiettivi strategici dell’AMIF, dell’ISF e del BMVI dovrebbero essere stabiliti nei rispettivi regolamenti specifici relativi ai fondi. Il JTF e le eventuali risorse del FESR e del FSE+ trasferite su base volontaria come sostegno complementare al JTF dovrebbero contribuire a un unico obiettivo specifico.

(10)

Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi dovrebbero contribuire all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici. In tale contesto, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell’Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Meccanismi adeguati per garantire l’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture sostenuti dovrebbero essere parte integrante della programmazione e dell’attuazione dei fondi.

(11)

Data l’importanza di arginare la perdita di biodiversità, i fondi dovrebbero contribuire a integrare l’azione a favore della biodiversità nelle politiche dell’Unione e a conseguire l’ambizioso traguardo generale di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del quadro finanziario pluriennale (QFP) agli obiettivi relativi alla biodiversità nell’anno 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e di biodiversità.

(12)

Una parte del bilancio dell’Unione destinato ai fondi dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento finanziario. In sede di attuazione dei fondi in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero di conseguenza rispettare i principi del regolamento finanziario, quali la sana gestione finanziaria, la trasparenza e la non discriminazione.

(13)

È opportuno che gli Stati membri al livello territoriale appropriato e secondo il rispettivo quadro istituzionale, giuridico e finanziario e gli organismi da essi designati a tal fine siano responsabili della preparazione e dell’attuazione dei programmi. L’Unione e gli Stati membri dovrebbero astenersi dall’imporre norme superflue che comportino oneri amministrativi eccessivi per i beneficiari.

(14)

Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell’attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento delle autorità regionali, locali, cittadine e di altre autorità pubbliche, della società civile e delle parti economiche e sociali e, se del caso, delle organizzazioni di ricerca e delle università. Al fine di assicurare la continuità nell’organizzazione dei partenariati, il codice europeo di condotta sul partenariato per gli accordi di partenariato e i programmi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei istituito dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione (8) («codice europeo di condotta in materia di partenariato») dovrebbe continuare ad applicarsi ai fondi.

(15)

A livello dell’Unione il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, compresi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l’attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali riforme. Tali strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da definire e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere con finanziamenti nazionali o dell’Unione, o con entrambi. Esse dovrebbero inoltre permettere di utilizzare il finanziamento dell’Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai fondi, dal dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), e dal Programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) («regolamento InvestEU») .

(16)

Nella preparazione dei documenti di programmazione gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità dell’articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate in conformità dell’articolo 148, paragrafo 4, TFUE, nonché delle raccomandazioni complementari della Commissione formulate conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e, per quanto riguarda l’AMF, l’ISF e il BMVI, di altre pertinenti raccomandazioni dell’Unione rivolte allo Stato membro. Durante il periodo di programmazione 2021-2027 («periodo di programmazione») gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente al comitato di sorveglianza e alla Commissione sui progressi compiuti nell’attuazione dei programmi che sostengono la realizzazione delle raccomandazioni specifiche per paese. Nel corso del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero esaminare tra l’altro la necessità di modifiche del programma per adeguarsi alle nuove sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate o modificate dopo l’inizio del periodo di programmazione.

(17)

Gli Stati membri dovrebbero tenere conto, per i loro programmi, anche in sede di riesame intermedio, oltre che per le esigenze finanziarie in materia di investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, del contenuto dei loro piani nazionali integrati per l’energia e il clima che dovranno elaborare a norma del regolamento (UE) 2018/1999, nonché dell’esito del processo di elaborazione delle raccomandazioni dell’Unione in relazione a tali piani.

(18)

L’accordo di partenariato, redatto da ciascuno Stato membro, dovrebbe essere un documento strategico e conciso che orienta i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull’elaborazione dei programmi nell’ambito del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA. Al fine di razionalizzare il processo di approvazione, nella sua valutazione la Commissione dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità, in particolare per quanto concerne la lunghezza dell’accordo di partenariato e le richieste di informazioni aggiuntive. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi non dovrebbe essere necessario modificare gli accordi di partenariato durante il periodo di programmazione. Lo Stato membro dovrebbe tuttavia essere in grado di presentare alla Commissione, se lo desidera, una modifica dell’accordo di partenariato per tenere conto dei risultati del riesame intermedio. Per facilitare la programmazione ed evitare la sovrapposizione di contenuti nei documenti di programmazione, un accordo di partenariato può essere inserito in un programma quale parte di esso.

(19)

Al fine di offrire agli Stati membri sufficiente flessibilità nell’esecuzione delle loro dotazioni in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere possibile trasferire determinati livelli di finanziamenti tra i fondi e tra gli strumenti in regime di gestione concorrente e gli strumenti a gestione diretta e indiretta. Se la situazione socioeconomica specifica di uno Stato membro lo giustifica, tale livello di trasferimento dovrebbe essere più elevato.

(20)

Ciascuno Stato membro dovrebbe disporre di flessibilità nel contribuire al programma InvestEU per alimentare la garanzia dell’UE e il polo di consulenza InvestEU per gli investimenti in detto Stato membro, a determinate condizioni stabilite nel presente regolamento.

(21)

Al fine di garantire i prerequisiti necessari per l’impiego efficace ed efficiente del sostegno dell’Unione concesso dai fondi, è opportuno stabilire un elenco ristretto di condizioni abilitanti e una serie concisa ed esaustiva di criteri oggettivi per la loro valutazione. Ciascuna condizione abilitante dovrebbe essere collegata a un obiettivo specifico ed essere applicabile automaticamente se l’obiettivo specifico è selezionato per ricevere sostegno. Fatte salve le norme sul disimpegno, se tali condizioni non sono soddisfatte, le spese relative a operazioni riguardanti gli obiettivi specifici collegati non dovrebbero essere rimborsate dalla Commissione. Al fine di preservare un contesto favorevole agli investimenti, si dovrebbe sorvegliare regolarmente che le condizioni abilitanti siano soddisfatte in modo continuativo. Su richiesta di uno Stato membro la BEI dovrebbe essere in grado di contribuire alla valutazione del soddisfacimento delle condizioni abilitanti. È inoltre importante garantire che le operazioni selezionate per ricevere sostegno siano attuate in coerenza con le strategie e i documenti di programmazione esistenti necessari che sono alla base delle condizioni abilitanti soddisfatte, in modo che tutte le operazioni cofinanziate siano allineate al quadro strategico dell’Unione.

(22)

Nel perseguire gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale, il sostegno alla connettività di rete da parte del FESR e del Fondo di coesione dovrebbe mirare a completare i collegamenti mancanti alla rete transeuropea dei trasporti.

(23)

Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione per ogni programma che abbracci tutti gli indicatori, i target intermedi e i target finali al fine di sorvegliare la performance del programma, redigere relazioni in proposito e valutarla. Tale quadro dovrebbe consentire la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione della performance durante l’attuazione e contribuire a misurare la performance generale dei fondi.

(24)

Lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame intermedio di ciascun programma sostenuto dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF. Tale riesame dovrebbe consistere in un adeguamento integrale dei programmi in base alla loro performance e permettere al contempo di tenere conto delle nuove sfide e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese emanate nel 2024, nonché dei progressi compiuti nell’attuazione dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali. Ai fini del riesame intermedio, è opportuno tenere conto della situazione socioeconomica dello Stato membro o della regione interessati, compresi eventuali sviluppi negativi di grande rilievo sul piano finanziario, economico o sociale oppure sfide demografiche e dei progressi compiuti anche verso il conseguimento degli obiettivi relativi al contributo all’azione per il clima a livello nazionale. La Commissione dovrebbe elaborare una relazione sui risultati del riesame intermedio, compresa la valutazione dell’applicazione dei costi e delle commissioni di gestione nell’ambito degli strumenti finanziari gestiti da organismi selezionati mediante aggiudicazione diretta.

(25)

Dovrebbero essere raffinati ulteriormente i meccanismi destinati ad assicurare il collegamento tra le politiche di finanziamento dell’Unione e la governance economica dell’Unione, in modo da permettere alla Commissione di proporre al Consiglio di sospendere integralmente o in parte gli impegni o i pagamenti a favore di uno o più programmi di uno Stato membro che omettesse di intraprendere azioni efficaci nel contesto del processo di governance economica. L’obbligo della Commissione di proporre una sospensione dovrebbe essere sospeso non appena e fintantoché sia stata attivata la cosiddetta clausola di salvaguardia generale nell’ambito del patto di stabilità e crescita. Al fine di garantire l’attuazione uniforme delle misure imposte, e data l’importanza dei loro effetti finanziari, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione. Al fine di facilitare l’adozione delle decisioni necessarie per garantire azioni efficaci nel contesto del processo di governance economica, si dovrebbe ricorrere alla votazione a maggioranza qualificata inversa. Dato il tipo di operazioni sostenute dal FSE+ e dai programmi Interreg, il FSE+ e tali programmi dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione di tali meccanismi.

(26)

Al fine di consentire una risposta rapida alle circostanze eccezionali o inconsuete previste dal patto di stabilità e crescita che possono verificarsi durante il periodo di programmazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa adottare misure temporanee per agevolare il ricorso ai fondi in risposta a tali circostanze. La Commissione dovrebbe adottare le misure più opportune alla luce delle circostanze eccezionali o inconsuete in cui versa uno Stato membro, preservando nel contempo gli obiettivi dei fondi. La Commissione dovrebbe inoltre monitorare l’attuazione e valutare l’adeguatezza di tali misure.

(27)

È necessario stabilire prescrizioni comuni riguardanti il contenuto dei programmi, tenendo presente la natura specifica di ciascun fondo. Tali prescrizioni comuni possono essere integrate dalle norme specifiche di ciascun fondo. Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) («regolamento Interreg») dovrebbe stabilire disposizioni specifiche sul contenuto dei programmi Interreg.

(28)

Al fine di consentire flessibilità nell’attuazione dei programmi e di ridurre gli oneri amministrativi dovrebbero essere consentiti limitati trasferimenti finanziari tra priorità dello stesso programma senza che sia necessaria una decisione della Commissione di modifica del programma. Le tabelle finanziarie rivedute dovrebbero essere presentate alla Commissione al fine di garantire informazioni aggiornate sulle dotazioni finanziarie per ciascuna priorità.

(29)

Al fine di rafforzarne l’efficacia, dovrebbe essere possibile mettere a disposizione del JTF risorse complementari del FESR e del FSE+ su base volontaria. Tali risorse complementari dovrebbero essere erogate mediante un trasferimento volontario specifico da tali fondi al JTF, tenendo conto delle sfide dovute alla transizione, evidenziate nei piani territoriali per una transizione giusta, che è necessario affrontare. Gli importi da trasferire dovrebbero provenire dalle risorse per le categorie di regioni in cui si trovano i territori individuati nei piani territoriali per una transizione giusta. Tenuto conto di queste modalità specifiche riguardanti l’uso delle risorse del JTF, alla costituzione delle risorse del JTF dovrebbe applicarsi solo il meccanismo specifico di trasferimento. È inoltre opportuno precisare che solo il presente regolamento e il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) («regolamento JTF») dovrebbero applicarsi al JTF e alle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF, che costituiscono a loro volta il sostegno del JTF. Al sostegno complementare non dovrebbero applicarsi né il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) («regolamento FESR e FC) né il regolamento (UE) 2021/1060del Parlamento europeo e del Consiglio (15) («regolamento FSE+») . Le risorse del FESR trasferite come sostegno complementare al JTF dovrebbero pertanto essere escluse dalla base di calcolo dei requisiti di concentrazione tematica di cui al regolamento FESR e FC e dalla base di calcolo delle dotazioni minime per lo sviluppo urbano sostenibile di cui al regolamento FESR e FC. Lo stesso vale per le risorse del FSE+ trasferite come sostegno complementare al JTF per quanto riguarda i requisiti di concentrazione tematica di cui al regolamento FSE+.

(30)

Per rafforzare l’approccio integrato allo sviluppo territoriale, gli investimenti sotto forma di strumenti territoriali, quali gli investimenti territoriali integrati, lo sviluppo locale di tipo partecipativo, denominato «Leader» nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), o altri strumenti territoriali a sostegno di iniziative elaborate dallo Stato membro, dovrebbero basarsi sulle strategie di sviluppo territoriale e locale. Lo stesso dovrebbe valere per iniziative correlate quali i piccoli comuni intelligenti. Ai fini degli investimenti territoriali integrati e degli strumenti territoriali elaborati dagli Stati membri, dovrebbero essere stabilite prescrizioni minime sul contenuto delle strategie territoriali. Tali strategie territoriali dovrebbero essere sviluppate e approvate sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi. Al fine di assicurare il coinvolgimento delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi nell’attuazione delle strategie territoriali, tali autorità o organismi dovrebbero essere responsabili della selezione delle operazioni da sostenere, o essere coinvolti in tale selezione. Nel promuovere iniziative di turismo sostenibile, le strategie territoriali dovrebbero assicurare l’opportuno equilibrio tra le esigenze dei residenti e quelle dei turisti, ad esempio il collegamento delle reti ciclabili a quelle ferroviarie.

(31)

Al fine di affrontare efficacemente le sfide in materia di sviluppo nelle zone rurali, dovrebbe essere agevolato il sostegno coordinato dei fondi e del FEASR. Gli Stati membri e le regioni dovrebbero garantire che gli interventi sostenuti dai fondi e dal FEASR siano complementari e siano attuati in modo coordinato allo scopo di creare sinergie e al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi per gli organismi di gestione e i beneficiari.

(32)

Al fine di mobilitare meglio le potenzialità a livello locale è necessario rafforzare e agevolare le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo. Tale attività dovrebbe tenere presenti le esigenze e le potenzialità locali, oltre alle pertinenti caratteristiche socioculturali, e dovrebbe prevedere cambiamenti strutturali, costruire capacità nelle comunità e stimolare l’innovazione. Dovrebbero essere rafforzati la stretta cooperazione e l’utilizzo integrato dei fondi e del FEASR per realizzare strategie di sviluppo locale. È di importanza cruciale che ai gruppi di azione locale, che rappresentano gli interessi della comunità, siano responsabili dell’elaborazione e dell’attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Al fine di agevolare il sostegno coordinato di fondi diversi e del FEASR alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e di facilitarne l’attuazione si dovrebbe privilegiare il ricorso a un «fondo capofila». Quando è selezionato come fondo capofila, il FEASR dovrebbe seguire le norme stabilite per l’approccio basato sul «fondo capofila».

(33)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, dovrebbe essere possibile attuare l’assistenza tecnica collegata all’attuazione dei programmi su iniziativa degli Stati membri ricorrendo a un tasso forfettario basato sui progressi nell’attuazione del programma, che può anche coprire compiti orizzontali. Tuttavia, al fine di semplificare l’attuazione dei programmi a titolo dell’AMIF, dell’ISF e del BMVI e dei programmi Interreg, è opportuno utilizzare solamente il metodo basato sul tasso forfettario. Per facilitare la gestione finanziaria, è opportuno che gli Stati membri dispongano della possibilità di indicare uno o più organismi a favore dei quali dovrebbero essere effettuati i relativi rimborsi. Poiché tali rimborsi sono basati sull’applicazione di un tasso forfettario, le verifiche e gli audit dovrebbero limitarsi a verificare il rispetto delle condizioni che fanno scattare il rimborso del contributo dell’Unione, ma le spese sottostanti non dovrebbero essere soggette a verifiche o audit. Tuttavia, laddove sia preferita la continuità con il periodo 2014-2020, gli Stati membri dovrebbero disporre altresì della possibilità di continuare a ricevere il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario e pagati nell’attuazione delle operazioni di assistenza tecnica attuate attraverso uno o più programmi distinti o una o più priorità nell’ambito dei programmi. Ciascuno Stato membro dovrebbe indicare nell’accordo di partenariato la propria scelta per quanto riguarda la forma di contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica, valida per l’intero periodo di programmazione. Indipendentemente dall’opzione scelta, dovrebbe essere possibile che l’assistenza tecnica sia integrata da misure mirate, volte allo sviluppo di capacità amministrativa, con l’utilizzo di metodologie di rimborso non collegate ai costi. Dovrebbe altresì essere possibile che le azioni e i risultati tangibili, unitamente ai corrispondenti pagamenti dell’Unione, possano essere concordati nel contesto di una tabella di marcia e collegare i pagamenti a risultati sul campo.

(34)

Quando uno Stato membro propone alla Commissione di finanziare una priorità di un programma, o una sua parte, con una modalità di finanziamento non collegata ai costi, le azioni, i risultati tangibili e le condizioni concordate dovrebbero riferirsi a investimenti effettivi intrapresi nell’ambito dei programmi in regime di gestione concorrente in tale Stato membro o regione. In tale contesto, dovrebbe essere assicurato il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. In particolare, in relazione all’adeguatezza degli importi collegati al soddisfacimento delle rispettive condizioni o al conseguimento di risultati, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare che le risorse impiegate siano adeguate per gli investimenti intrapresi. Se in un programma si ricorre a una modalità di finanziamento non collegata ai costi, i costi sottostanti connessi all’attuazione di tale modalità non dovrebbero essere soggetti a verifiche o audit dato che la Commissione prevede un accordo ex ante sugli importi collegati al soddisfacimento delle condizioni o al conseguimento di risultati nel programma o in un atto delegato. Verifiche e audit dovrebbero invece limitarsi a controllare che siano soddisfatte le condizioni o conseguiti i risultati che fanno scattare il rimborso del contributo dell’Unione.

(35)

Al fine di esaminare la performance dei programmi, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di sorveglianza, la composizione dei quali comprenda i rappresentanti dei partner pertinenti. Per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMPA, le relazioni di attuazione annuali dovrebbero essere sostituite da un dialogo strategico strutturato annuale basato sulle informazioni e sui dati più recenti sull’attuazione del programma comunicati dallo Stato membro. La riunione di riesame dovrebbe essere organizzata anche per i programmi riguardanti il JTF.

(36)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (16), i fondi dovrebbero essere valutati in base a informazioni raccolte in conformità di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. Tali prescrizioni dovrebbero includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dei fondi sul campo. Tali prescrizioni dovrebbero inoltre consentire di monitorare il sostegno alla parità di genere.

(37)

Al fine di garantire la disponibilità di informazioni aggiornate globali sull’attuazione dei programmi, dovrebbero essere prescritte relazioni elettroniche efficaci e tempestive su dati quantitativi.

(38)

Al fine di fornire sostegno all’elaborazione di programmi e attività correlati del successivo periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia dei fondi. Al termine del periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare valutazioni retrospettive dei fondi, che dovrebbero concentrarsi sull’impatto dei fondi. I risultati di tali valutazioni dovrebbero essere resi pubblici.

(39)

Le autorità del programma e i relativi beneficiari e portatori di interessi negli Stati membri dovrebbero accrescere la consapevolezza sui risultati dei finanziamenti dell’Unione e informarne il grande pubblico. La trasparenza, la comunicazione e le attività mirate alla visibilità sono essenziali per conferire visibilità all’azione dell’Unione sul campo e dovrebbero basarsi su informazioni veritiere, accurate e aggiornate. Affinché tali prescrizioni possano essere vincolanti, le autorità del programma e, in caso di inadempienza, la Commissione dovrebbero poter applicare misure correttive.

(40)

Le autorità di gestione dovrebbero pubblicare informazioni strutturate sulle operazioni selezionate e sui beneficiari sul sito web del programma che sostiene l’operazione, nel rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(41)

Al fine di semplificare l’utilizzo dei fondi e ridurre il rischio di errori è opportuno definire sia le forme del contributo dell’Unione agli Stati membri sia le forme del sostegno fornito dagli Stati membri ai beneficiari. Dovrebbe inoltre essere possibile per le autorità di gestione fornire sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati a costi se tali sovvenzioni sono coperte dal rimborso del contributo dell’Unione sulla base della stessa forma, al fine di aumentare l’esperienza con tale possibilità di semplificazione.

(42)

Per quanto riguarda le sovvenzioni fornite ai beneficiari, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso in misura maggiore alle opzioni semplificate in materia di costi. La soglia per il ricorso obbligatorio alle opzioni semplificate in materia di costi dovrebbe essere messa in relazione ai costi totali dell’operazione, al fine di garantire lo stesso trattamento a tutte le operazioni al di sotto della soglia, a prescindere dal fatto che il sostegno sia pubblico o privato. Se un’autorità di gestione intende proporre il ricorso a un’opzione semplificata in materia di costi in un invito a presentare proposte, dovrebbe essere possibile consultare il comitato di sorveglianza. Gli importi e i tassi stabiliti dagli Stati membri devono essere un indicatore attendibile dei costi reali. Gli adeguamenti periodici costituiscono una buona prassi nel contesto dell’attuazione del programma pluriennale per tener conto dei fattori che incidono sui tassi e sugli importi. Al fine di facilitare la diffusione delle opzioni semplificate in materia di costi, il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere metodi e tassi cui gli Stati membri possano fare ricorso senza essere tenuti a eseguire un calcolo o definire una metodologia.

(43)

Al fine di consentire l’applicazione immediata dei tassi forfettari, i forfettari fissi stabiliti dagli Stati membri nel periodo 2014-2020 e basati su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile dovrebbero continuare a essere applicati per operazioni analoghe sostenute dal presente regolamento senza che sia necessario un nuovo metodo di calcolo.

(44)

Al fine di ottimizzare la diffusione degli investimenti cofinanziati a favore dell’ambiente, si dovrebbero assicurare sinergie con il programma LIFE per l’ambiente e l’azione per il clima, istituito dal regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), in particolare mediante i relativi progetti strategici integrati e progetti strategici per la natura, nonché con i progetti finanziati nell’ambito di Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) («regolamento Orizzonte Europa») e di altri programmi dell’Unione.

(45)

Al fine di garantire la chiarezza del diritto è opportuno specificare il periodo di ammissibilità per le spese o i costi relativi a operazioni sostenute dai fondi a norma del presente regolamento e limitare il sostegno alle operazioni completate. È inoltre opportuno chiarire a partire da quale data le spese diventano ammissibili al sostegno dei fondi in caso di adozione di nuovi programmi o di modifiche dei programmi, compresa la possibilità eccezionale di estendere il periodo di ammissibilità all’inizio di una catastrofe naturale qualora vi sia la necessità di mobilitare urgentemente risorse in risposta a tale catastrofe. Nel contempo, è opportuno che l’attuazione dei programmi preveda flessibilità per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese per operazioni che contribuiscono agli obiettivi del programma, indipendentemente dal fatto che siano attuate al di fuori di uno Stato membro o dell’Unione o nella stessa categoria di regioni all’interno di uno Stato membro.

(46)

Al fine di fornire la flessibilità necessaria per l’attuazione dei partenariati pubblico-privato (PPP), l’accordo di PPP dovrebbe precisare quando una spesa è considerata ammissibile, e in particolare a quali condizioni sia sostenuta dal beneficiario o dal partner privato del PPP, a prescindere da chi effettua i pagamenti per l’attuazione dell’operazione PPP.

(47)

Affinché i fondi producano un impatto efficace, equo e sostenibile, dovrebbero esservi disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle infrastrutture o nelle attività produttive e che impediscano che i fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Le autorità di gestione dovrebbero prestare particolare attenzione a non sostenere la delocalizzazione nella selezione delle operazioni, e a trattare come irregolarità gli importi indebitamente versati a operazioni che non rispettano il requisito della durata nel tempo.

(48)

Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l’attuazione, dovrebbe essere possibile associare il sostegno del FESR, del Fondo di coesione e del JTF a quello erogato dal FSE+ nei programmi comuni dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita».

(49)

Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell’Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra i fondi e altri strumenti pertinenti, compreso il dispositivo per la ripresa e la resilienza e la riserva di adeguamento alla Brexit. Tali sinergie dovrebbero essere conseguite tramite meccanismi chiave di facile utilizzo, vale a dire il riconoscimento di tassi forfettari per i costi ammissibili di Orizzonte Europa per un’operazione analoga e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell’Unione purché sia evitato il doppio finanziamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole per il finanziamento complementare a carico dei fondi.

(50)

Gli strumenti finanziari non dovrebbero essere utilizzati a favore di attività di rifinanziamento, quali la sostituzione di accordi di prestito in essere o altre forme di finanziamento di investimenti già materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento, bensì dedicati a sostenere qualsiasi tipologia di investimenti nuovi coerentemente con gli obiettivi strategici perseguiti.

(51)

La decisione delle autorità di gestione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe essere presa sulla base di una valutazione ex ante. Il presente regolamento dovrebbe stabilire gli elementi obbligatori delle valutazioni ex ante, per le quali dovrebbero essere fornite le informazioni indicative disponibili alla data del loro completamento, e dovrebbe permettere agli Stati membri di avvalersi delle valutazioni ex ante eseguite per il periodo 2014-2020, aggiornate secondo necessità, al fine di evitare oneri amministrativi e ritardi nella formazione degli strumenti finanziari.

(52)

Al fine di agevolare l’attuazione di determinate tipologie di strumenti finanziari nei casi in cui è previsto un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni, compresi gli abbuoni di capitale, è possibile applicare le regole sugli strumenti finanziari a tali forme combinate, che vanno a formare un’operazione unica di strumenti finanziari. È tuttavia opportuno stabilire le condizioni per tale sostegno del programma e condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento.

(53)

Nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici che sono state già chiarite durante il periodo di programmazione 2014-2020, le autorità di gestione dovrebbero poter decidere le opzioni di attuazione più opportune per gli strumenti finanziari in modo da soddisfare i bisogni specifici delle regioni destinatarie. Inoltre, al fine di garantire la continuità con il periodo di programmazione 2014-2020, le autorità di gestione dovrebbero avere la possibilità di attuare gli strumenti finanziari mediante l’aggiudicazione diretta di un contratto alla BEI e alle istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione. Le autorità di gestione dovrebbero inoltre avere la possibilità di procedere all’aggiudicazione diretta di un contratto a banche o istituti di proprietà dello Stato che soddisfano le stesse rigorose condizioni previste dal regolamento finanziario nel periodo di programmazione 2014-2020. Il presente regolamento dovrebbe prevedere condizioni chiare per garantire che la possibilità di procedere all’aggiudicazione diretta rimanga coerente con i principi del mercato interno. In tale contesto la Commissione dovrebbe fornire sostegno ai revisori, alle autorità di gestione e ai beneficiari al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.

(54)

Dato il protrarsi di un contesto caratterizzato da bassi tassi di interesse e al fine di non penalizzare indebitamente gli organismi che attuano gli strumenti finanziari, è necessario, subordinatamente a una gestione attiva della tesoreria da parte di tali organismi, consentire il finanziamento degli interessi negativi generati a seguito di investimenti dei fondi con le risorse rimborsate allo strumento finanziario. Attraverso una gestione attiva della tesoreria, gli organismi che attuano gli strumenti finanziari dovrebbero cercare di ottimizzare i rendimenti e ridurre al minimo gli addebiti, entro un livello di rischio accettabile.

(55)

Conformemente al principio e alle regole della gestione concorrente, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano responsabili della gestione e del controllo dei programmi e forniscano garanzie sull’uso legittimo e regolare dei fondi. Poiché la responsabilità primaria della gestione e del controllo dovrebbe spettare agli Stati membri, i quali dovrebbero garantire che le operazioni sostenute dai fondi rispettino il diritto applicabile, è opportuno specificare i loro obblighi al riguardo. Dovrebbero essere stabiliti anche i poteri e le responsabilità della Commissione in tale contesto.

(56)

Al fine di rendere più rapido l’avvio dell’attuazione dei programmi, si dovrebbe facilitare il mantenimento delle disposizioni attuative del periodo di programmazione precedente. Il ricorso a sistemi informatici già creati per il precedente periodo di programmazione dovrebbe essere mantenuto con i debiti adattamenti, salvo che si renda necessaria una tecnologia nuova.

(57)

Per sostenere l’utilizzo efficace dei fondi, il sostegno della BEI dovrebbe essere disponibile per tutti gli Stati membri, su loro richiesta. Tale sostegno potrebbe comprendere lo sviluppo di capacità, il sostegno all’individuazione, alla preparazione e all’attuazione dei progetti, nonché la consulenza in merito agli strumenti finanziari e alle piattaforme di investimento.

(58)

Uno Stato membro dovrebbe avere la possibilità, di propria iniziativa, di individuare un organismo di coordinamento che mantenga i contatti con la Commissione, le fornisca informazioni e coordini le attività delle autorità del programma in tale Stato membro.

(59)

Al fine di razionalizzare le funzioni di gestione del programma, dovrebbe essere mantenuta l’integrazione della funzione contabile con quelle dell’autorità di gestione per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, rendendola opzionale per gli altri fondi.

(60)

Poiché l’autorità di gestione ha la responsabilità principale dell’attuazione efficace ed efficiente dei fondi ed espleta quindi un ampio spettro di funzioni, è opportuno definire dettagliatamente le sue funzioni in relazione alla selezione delle operazioni, alla gestione del programma e al sostegno da dare al comitato di sorveglianza. Le procedure di selezione delle operazioni possono essere di tipo competitivo o non competitivo, purché le procedure seguite e i criteri applicati siano non discriminatori, inclusivi e trasparenti, e le operazioni selezionate massimizzino il contributo del finanziamento dell’Unione e siano in linea con i principi orizzontali definiti nel presente regolamento. Al fine di perseguire l’obiettivo di realizzare un’Unione a impatto climatico zero entro il 2050, gli Stati membri dovrebbero garantire l’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture e dovrebbero dare priorità alle operazioni che rispettano il principio dell’efficienza energetica al primo posto nella selezione di tali investimenti.

(61)

Le sinergie tra i fondi e gli strumenti a gestione diretta dovrebbero essere ottimizzate. Dovrebbe essere agevolata la fornitura di sostegno alle operazioni cui è già stato concesso un marchio di eccellenza o che sono state cofinanziate da Orizzonte Europa con un contributo dei fondi. Le condizioni già valutate a livello di Unione prima dell’assegnazione del marchio di eccellenza o del cofinanziamento da parte di Orizzonte Europa non dovrebbero essere valutate nuovamente purché le operazioni rispettino una serie limitata di condizioni stabilite nel presente regolamento. Ciò dovrebbe anche facilitare il rispetto delle opportune norme stabilite nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (20).

(62)

Per assicurare un adeguato equilibrio tra l’attuazione efficace ed efficiente dei fondi e i relativi costi e oneri amministrativi, la frequenza, la portata e la copertura delle verifiche di gestione dovrebbero basarsi su una valutazione dei rischi che tenga presenti fattori quali il numero, la tipologia, la portata e il contenuto delle operazioni attuate, i beneficiari e il livello di rischio individuato da precedenti verifiche di gestione e audit. Le verifiche di gestione dovrebbero essere proporzionate ai rischi risultanti da tale valutazione dei rischi e gli audit dovrebbero essere proporzionati al livello di rischio per il bilancio dell’Unione.

(63)

L’autorità di audit dovrebbe effettuare gli audit e garantire che il parere di audit fornito alla Commissione sia affidabile. Il parere di audit dovrebbe fornire garanzie alla Commissione su tre punti, vale a dire la legittimità e regolarità delle spese dichiarate, il funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e la completezza, l’accuratezza e la veridicità dei conti. Qualora un revisore indipendente abbia realizzato sui rendiconti finanziari e sulle relazioni che illustrano l’utilizzo di un contributo dell’Unione un audit fondato sui principi di audit riconosciuti a livello internazionale, che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale audit dovrebbe costituire la base della garanzia globale di affidabilità che l’autorità di audit fornisce alla Commissione, purché siano sufficientemente comprovate l’indipendenza e la competenza del revisore conformemente all’articolo 127 del regolamento finanziario.

(64)

Una riduzione delle prescrizioni riguardanti verifiche e audit dovrebbe essere possibile laddove si abbiano garanzie che il programma abbia funzionato efficacemente almeno negli ultimi due anni consecutivi, poiché ciò dimostra che i fondi sono attuati in maniera efficace ed efficiente per un periodo prolungato.

(65)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e i costi amministrativi, nonché evitare la duplicazione di audit e di verifiche di gestione di una stessa spesa dichiarata alla Commissione, è opportuno specificare che ai fondi si applica concretamente il principio dell’audit unico.

(66)

Al fine di rafforzare il ruolo preventivo degli audit, di fornire trasparenza giuridica e di condividere buone pratiche, la Commissione dovrebbe poter condividere le relazioni di audit su richiesta degli Stati membri, con il consenso degli Stati membri sottoposti ad audit.

(67)

Al fine di migliorare la gestione finanziaria dovrebbe essere prevista una modalità semplificata di prefinanziamento. La modalità di prefinanziamento dovrebbe garantire che uno Stato membro abbia i mezzi per fornire sostegno ai beneficiari fin dall’avvio dell’attuazione del programma.

(68)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri e per la Commissione, è opportuno stabilire un calendario di domande di pagamento. I versamenti della Commissione dovrebbero essere soggetti a una ritenuta del 5 % fino al pagamento del saldo annuale dei conti, una volta che la Commissione possa accertarne la completezza, l’accuratezza e la veridicità.

(69)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, la procedura di accettazione annuale dei conti dovrebbe essere semplificata con la previsione di modalità più semplici di pagamento e recupero se non vi è disaccordo tra la Commissione e lo Stato membro.

(70)

Al fine di salvaguardare gli interessi finanziari e il bilancio dell’Unione, è opportuno stabilire e attuare misure proporzionate a livello degli Stati membri e della Commissione. La Commissione dovrebbe poter interrompere i termini di pagamento, sospendere i pagamenti intermedi e applicare rettifiche finanziarie se sono soddisfatte le relative condizioni. La Commissione dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità tenendo conto della natura, della gravità e della frequenza delle irregolarità e delle loro implicazioni finanziarie per il bilancio dell’Unione. Se non le è possibile quantificare con precisione l’importo di spesa irregolare al fine di applicare rettifiche finanziarie collegate ai singoli casi, la Commissione dovrebbe applicare una rettifica finanziaria sulla base di un tasso forfettario o per estrapolazione statistica. La sospensione dei pagamenti intermedi, sulla base di un parere motivato emesso dalla Commissione a norma dell’articolo 258 TFUE, dovrebbe essere possibile a condizione che vi sia un nesso sufficientemente diretto tra la questione trattata nel parere motivato e la spesa in questione, in grado di metterne a rischio la legittimità e la regolarità.

(71)

Gli Stati membri dovrebbero altresì prevenire, individuare e gestire efficacemente ogni irregolarità commessa dagli operatori economici, comprese le frodi. Inoltre, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (22) e n. 2185/96 (23) del Consiglio, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939 (24), di indagare e perseguire le frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (25). Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie a garantire che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero comunicare rapidamente alla Commissione le irregolarità riscontrate, comprese le frodi, e il seguito datovi, nonché il seguito dato rispetto a tali irregolarità e rispetto alle indagini dell’OLAF.

(72)

Al fine di rafforzare la protezione del bilancio dell’Unione, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione un sistema di informazione e sorveglianza integrato e interoperabile, comprensivo di strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio per accedere ai dati pertinenti e analizzarli, e dovrebbe incoraggiarne l’utilizzo ai fini di un’applicazione generalizzata da parte degli Stati membri.

(73)

In linea con l’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l’introduzione di nuove risorse proprie (26), allo scopo di aumentare la protezione del bilancio dell’Unione e di Next Generation EU dalle irregolarità, comprese le frodi, è opportuno introdurre misure standardizzate per raccogliere, raffrontare e aggregare le informazioni e i dati sui destinatari dei finanziamenti dell’Unione a fini di controllo e audit. La raccolta di dati relativi a coloro che in ultima analisi beneficiano, direttamente o indirettamente, di finanziamenti dell’Unione in regime di gestione concorrente, compresi dati relativi ai titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell’Unione, è necessaria per assicurare controlli e audit efficaci.

(74)

Al fine di rafforzare la protezione del bilancio dell’Unione contro le irregolarità, compresa la frode, è necessario trattare i dati personali dei titolari effettivi che sono persone fisiche. In particolare, per individuare, indagare e perseguire efficacemente tali frodi o porre rimedio alle irregolarità, è necessario poter identificare i titolari effettivi che sono persone fisiche che in ultima analisi traggono vantaggio dalle irregolarità, compresa la frode. A tal fine, e a fini di semplificazione e per ridurre gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adempiere i loro obblighi per quanto riguarda le informazioni sui titolari effettivi ai sensi del presente regolamento impiegando i dati conservati nel registro già in uso ai fini della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (27). A tale riguardo, le finalità del trattamento dei dati personali dei titolari effettivi a norma del presente regolamento, vale a dire prevenire, individuare, rettificare e segnalare irregolarità, comprese le frodi, sono compatibili con le finalità del trattamento dei dati personali a norma della direttiva (UE) 2015/849.

(75)

Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria è opportuno definire le modalità di disimpegno degli impegni di bilancio a livello di programma.

(76)

Al fine di concedere agli Stati membri il tempo adeguato per dichiarare alla Commissione le spese fino al livello di risorse disponibili in caso di adozione delle nuove norme o dei nuovi programmi in regime di gestione concorrente dopo il 1o gennaio 2021, gli importi corrispondenti alle dotazioni non utilizzate nel 2021 dovrebbero essere riportati in proporzioni uguali agli anni dal 2022 al 2025, come previsto dall’articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (28).

(77)

Al fine di promuovere gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale sanciti dal TFUE, l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» dovrebbe sostenere tutte le regioni. Al fine di fornire un sostegno equilibrato e graduale e rispecchiare il livello di sviluppo economico e sociale, le risorse destinate a tale obiettivo dovrebbero essere stanziate dal FESR e dal FSE+ in funzione di un criterio di assegnazione basato prevalentemente sul prodotto interno lordo (PIL) pro capite. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90 % della media dell’Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita».

(78)

Le risorse per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) dovrebbero essere destinate agli Stati membri sulla base della metodologia di assegnazione che tiene conto in particolare della densità di popolazione nelle zone di frontiera. Inoltre, al fine di garantire la continuità dei programmi esistenti, nel pertinente regolamento specifico del Fondo dovrebbero essere stabilite disposizioni specifiche per definire le aree del programma e l’ammissibilità delle regioni nell’ambito delle diverse sezioni dell’Interreg.

(79)

Si dovrebbero stabilire criteri oggettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l’individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (29), modificato dal regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione (30).

(80)

Al fine di istituire un quadro finanziario appropriato per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione, e il JTF, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», unitamente all’elenco delle regioni ammissibili, come anche le dotazioni per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg).

(81)

I progetti delle reti transeuropee di trasporto a norma del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga il regolamento (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 («regolamento MCE») devono continuare ad essere finanziati dal Fondo di coesione sia in regime di gestione concorrente sia in regime di esecuzione diretta mediante il meccanismo per collegare l’Europa («MCE»). Sulla base dell’approccio positivo del periodo di programmazione 2014-2020, 10 000 000 000 EUR dovrebbero essere trasferiti dal Fondo di coesione all’MCE a tal fine.

(82)

Determinati importi delle risorse del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione dovrebbero essere destinati all’Iniziativa urbana europea che dovrebbe essere attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta o indiretta.

(83)

Al fine di garantire dotazioni adeguate alle categorie di regioni, e in via di principio, le dotazioni totali assegnate agli Stati membri per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non dovrebbero ammettere trasferimenti tra le categorie. Considerata però la necessità degli Stati membri di far fronte a sfide specifiche, è opportuno che gli Stati membri possano chiedere di trasferire parte delle loro dotazioni per le regioni più sviluppate o le regioni in transizione alle regioni meno sviluppate e dalle regioni più sviluppate alle regioni in transizione e, in tal caso, dovrebbero indicare i motivi di tale scelta. Al fine di garantire risorse finanziarie sufficienti alle regioni meno sviluppate, si dovrebbe stabilire un massimale per i trasferimenti alle regioni più sviluppate o alle regioni in transizione. Non dovrebbe essere possibile trasferire risorse da un obiettivo a un altro, tranne nei casi rigorosamente definiti nel regolamento.

(84)

Se una regione era classificata come una regione più sviluppata per il periodo 2014-2020 ma è classificata come regione in transizione per il periodo 2021-2027, e pertanto riceverebbe meno sostegno per il periodo 2021-2027 sulla base della metodologia di assegnazione, lo Stato membro interessato è invitato a tenere conto di questo fattore al momento di decidere in merito alla distribuzione interna dei finanziamenti.

(85)

Nel contesto delle circostanze uniche e specifiche dell’isola d’Irlanda, e nell’intento di fornire sostegno alla cooperazione Nord-Sud dell’accordo del Venerdì santo, il programma transfrontaliero «PEACE PLUS» deve portare avanti l’opera dei precedenti programmi Peace e Interreg tra le zone di frontiera dell’Irlanda e dell’Irlanda del Nord. Tenuto conto della sua importanza pratica, tale programma dovrebbe essere sostenuto da una dotazione specifica in modo da continuare ad appoggiare le azioni di pace e riconciliazione; sarebbe altresì opportuno assegnare a tale programma una quota adeguata della dotazione dell’Irlanda a titolo di Interreg.

(86)

Occorre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento nella politica di coesione per categoria di regioni, se del caso, in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di sostegno nazionale, pubblico o privato. Tali tassi dovrebbero rispecchiare il livello di sviluppo economico delle regioni in termini di PIL pro capite rispetto alla media UE-27, garantendo nel contempo che eventuali variazioni della loro classificazione non si traducano in un trattamento meno favorevole.

(87)

Nel quadro delle pertinenti norme di cui al patto di stabilità e crescita precisate nel codice di condotta europeo in materia di partenariato, gli Stati membri possono presentare una richiesta debitamente giustificata di ulteriore flessibilità per le spese strutturali pubbliche o equivalenti sostenute dalla pubblica amministrazione mediante il cofinanziamento degli investimenti.

(88)

Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli elementi contenuti in determinati allegati del presente regolamento, vale a dire le dimensioni e i codici delle tipologie di intervento, i modelli di accordi di partenariato e programmi, i modelli per la trasmissione dei dati, il modello della relazione annuale di audit, il modello per le previsioni delle domande di pagamento presentate alla Commissione, l’uso dell’emblema dell’Unione, gli elementi degli accordi di finanziamento e dei documenti strategici, il sistema elettronico per lo scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione, i modelli per la descrizione del sistema di gestione e controllo, per la dichiarazione di gestione, per il parere annuale di audit, per la relazione annuale di controllo, per il modello di relazione annuale di audit per gli strumenti finanziari attuati dalla BEI o da un’altra istituzione finanziaria internazionale, per la strategia di audit, per le domande di pagamento, per i conti, per le modalità dettagliate e il modello di segnalazione delle irregolarità e per la determinazione del livello delle rettifiche finanziarie.

(89)

È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE anche riguardo alla modifica del codice di condotta europeo in materia di partenariato al fine di adeguarlo al presente regolamento, alla definizione a livello dell’Unione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi applicabili a tutti gli Stati membri, oltre alla fissazione di metodologie di campionamento standardizzate pronte all’uso.

(90)

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate e trasparenti con tutti i portatori di interessi, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(91)

Al fine di garantire condizioni uniformi di adozione degli accordi di partenariato, l’adozione o la modifica dei programmi e l’applicazione delle rettifiche finanziarie, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Il conferimento delle competenze di esecuzione in relazione alla definizione della ripartizione delle dotazioni finanziarie per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione dovrebbe essere adottato senza ricorso alla procedura di comitato, in quanto esse costituiscono unicamente l’applicazione di una metodologia di calcolo predefinita. Analogamente, il conferimento delle competenze di esecuzione in relazione alle misure temporanee per l’uso dei fondi in risposta a circostanze eccezionali dovrebbe essere adottato senza ricorso alla procedura di comitato, in quanto l’ambito di applicazione è determinato dal patto di stabilità e crescita ed è limitato alle misure stabilite dal presente regolamento.

(92)

È opportuno che le competenze di esecuzione relative al modello della relazione finale in materia di performance siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (31). Sebbene l’atto di esecuzione sia di carattere generale, è opportuno far ricorso alla procedura consultiva per la sua adozione, in quanto esso stabilisce solo aspetti, forme e modelli di natura tecnica.

(93)

Poiché il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (32) o qualsiasi altro atto applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 dovrebbe continuare ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dai fondi per il periodo di programmazione 2014-2020 e poiché il periodo di attuazione di tale regolamento dovrebbe estendersi al periodo di programmazione del presente regolamento e al fine di garantire la continuità dell’attuazione di determinate operazioni approvate a norma di tale regolamento, è opportuno stabilire disposizioni per l’esecuzione scaglionata. Ogni singola fase dell’operazione scaglionata, che concorre allo stesso obiettivo globale, dovrebbe essere attuata secondo le norme del periodo di programmazione in cui essa riceve finanziamenti, mentre l’autorità di gestione può procedere a selezionare la seconda fase sulla base della procedura di selezione svolta nell’ambito del periodo di programmazione 2014-2020 per l’operazione in questione, purché accerti che siano rispettate le condizioni di attuazione scaglionata stabilite nel presente regolamento.

(94)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e stabilire disposizioni finanziarie comuni per la parte del bilancio dell’Unione che è attuata in regime di gestione concorrente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa del notevole divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e delle sfide specifiche affrontate dalle regioni meno favorite, delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, e della necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell’Unione in regime di gestione concorrente, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(95)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(96)

In vista dell’adozione del presente regolamento dopo l’inizio del periodo di programmazione e tenendo conto della necessità di attuare i fondi dell’Unione disciplinati dal presente regolamento in modo coordinato e armonizzato, e al fine di consentirne la rapida attuazione, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

INDICE

TITOLO I

OBIETTIVI E REGOLE GENERALI RELATIVE AL SOSTEGNO

Capo I

Oggetto, Definizioni E Regole Generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 2

Definizioni

Articolo 3

Computo dei termini per le azioni della Commissione

Articolo 4

Trattamento e protezione dei dati personali

Capo II

Obiettivi e principi strategici del sostegno a carico dei fondi

Articolo 5

Obiettivi strategici

Articolo 6

Obiettivi climatici e meccanismo di adeguamento in materia di clima

Articolo 7

Gestione concorrente

Articolo 8

Partenariato e governance a più livelli

Articolo 9

Principi orizzontali

TITOLO II

APPROCCIO STRATEGICO

Capo I

Accordo di partenariato

Articolo 10

Preparazione e presentazione dell’accordo di partenariato

Articolo 11

Contenuto dell’accordo di partenariato

Articolo 12

Approvazione dell’accordo di partenariato

Articolo 13

Modifica dell’accordo di partenariato

Articolo 14

Uso del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMPA attuati tramite il programma InvestEU

Capo II

Condizioni abilitanti e quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

Articolo 15

Condizioni abilitanti

Articolo 16

Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

Articolo 17

Metodologia per istituire il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

Articolo 18

Riesame intermedio e importo di flessibilità

Capo III

Misure collegate a una sana governance economica e a circostanze eccezionali o inconsuete

Articolo 19

Misure per collegare l’efficacia dei fondi a una sana governance economica

Articolo 20

Misure temporanee per l’utilizzo dei fondi in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

Capo I

Disposizioni generali sui fondi

Articolo 21

Preparazione e presentazione dei programmi

Articolo 22

Contenuto dei programmi

Articolo 23

Approvazione dei programmi

Articolo 24

Modifica dei programmi

Articolo 25

Sostegno congiunto del FESR, del FSE+, del JTF e del Fondo di coesione e del JTF

Articolo 26

Trasferimento di risorse

Articolo 27

Trasferimento di risorse dal FESR e dal FSE+ al JTF

Capo II

Sviluppo territoriale

Articolo 28

Sviluppo territoriale integrato

Articolo 29

Strategie territoriali

Articolo 30

Investimenti territoriali integrati

Articolo 31

Sviluppo locale di tipo partecipativo

Articolo 32

Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

Articolo 33

Gruppi di azione locale

Articolo 34

Sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo

Capo III

Assistenza tecnica

Articolo 35

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Articolo 36

Assistenza tecnica degli Stati membri

Articolo 37

Finanziamento non collegato ai costi dell’assistenza tecnica degli Stati membri

TITOLO IV

SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ

Capo I

Sorveglianza

Articolo 38

Comitato di sorveglianza

Articolo 39

Composizione del comitato di sorveglianza

Articolo 40

Funzioni del comitato di sorveglianza

Articolo 41

Riesame annuale della performance

Articolo 42

Trasmissione di dati

Articolo 43

Relazione finale in materia di performance

Capo II

Valutazione

Articolo 44

Valutazioni da parte dello Stato membro

Articolo 45

Valutazione da parte della Commissione

Capo III

Visibilità, trasparenza e comunicazione

Sezione I

Visibilità del sostegno fornito dai fondi

Articolo 46

Visibilità

Articolo 47

Emblema dell’Unione

Articolo 48

Responsabili della comunicazione e reti di comunicazione

Sezione II

Trasparenza dell’attuazione dei fondi e comunicazione sui programmi

Articolo 49

Responsabilità dell’autorità di gestione

Articolo 50

Responsabilità dei beneficiari

TITOLO V

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI

Capo I

Forme di contributo dell’Unione

Articolo 51

Forme di contributo dell’Unione ai programmi

Capo II

Forme di sostegno da parte degli Stati membri

Articolo 52

Forme di sostegno

Sezione I

Forme di sovvenzioni

Articolo 53

Forme di sovvenzioni

Articolo 54

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni

Articolo 55

Costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni

Articolo 56

Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni

Articolo 57

Sovvenzioni soggette a condizioni

Sezione II

Strumenti finanziari

Articolo 58

Strumenti finanziari

Articolo 59

Attuazione degli strumenti finanziari

Articolo 60

Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari

Articolo 61

Trattamento differenziato degli investitori

Articolo 62

Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi

Capo III

Regole di ammissibilità

Articolo 63

Ammissibilità

Articolo 64

Costi non ammissibili

Articolo 65

Stabilità delle operazioni

Articolo 66

Delocalizzazione

Articolo 67

Regole specifiche di ammissibilità in materia di sovvenzioni

Articolo 68

Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari

TITOLO VI

GESTIONE E CONTROLLO

Capo I

Regole generali riguardanti gestione e controllo

Articolo 69

Responsabilità degli Stati membri

Articolo 70

Poteri e responsabilità della Commissione

Articolo 71

Autorità del programma

Capo II

Sistemi di gestione e controllo standard

Articolo 72

Funzioni dell’autorità di gestione

Articolo 73

Selezione delle operazioni da parte dell’autorità di gestione

Articolo 74

Gestione del programma da parte dell’autorità di gestione

Articolo 75

Sostegno all’attività del comitato di sorveglianza da parte dell’autorità di gestione

Articolo 76

Funzione contabile

Articolo 77

Funzioni dell’autorità di audit

Articolo 78

Strategia di audit

Articolo 79

Audit delle operazioni

Articolo 80

Modalità di audit unico

Articolo 81

Verifiche di gestione e audit degli strumenti finanziari

Articolo 82

Disponibilità dei documenti

Capo III

Affidamento su sistemi di gestione nazionali

Articolo 83

Modalità proporzionate migliorate

Articolo 84

Condizioni di applicazione delle modalità proporzionate migliorate

Articolo 85

Modulazione durante il periodo di programmazione

TITOLO VII

GESTIONE FINANZIARIA, PRESENTAZIONE ED ESAME DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE

Capo I

Gestione finanziaria

Sezione I

Norme contabili generali

Articolo 86

Impegni di bilancio

Articolo 87

Uso dell’euro

Articolo 88

Rimborso

Sezione II

Regole riguardanti i pagamenti agli Stati membri

Articolo 89

Tipologie di pagamenti

Articolo 90

Prefinanziamento

Articolo 91

Domande di pagamento

Articolo 92

Elementi specifici degli strumenti finanziari nelle domande di pagamento

Articolo 93

Regole comuni per i pagamenti

Articolo 94

Contributo dell’Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

Articolo 95

Contributo dell’Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi

Sezione III

Interruzioni e sospensioni

Articolo 96

Interruzione dei termini di pagamento

Articolo 97

Sospensione dei pagamenti

Capo II

Presentazione ed esame dei conti

Articolo 98

Contenuto e presentazione dei conti

Articolo 99

Esame dei conti

Articolo 100

Calcolo del saldo

Articolo 101

Procedura di esame dei conti

Articolo 102

Procedura di esame dei conti in contraddittorio

Capo III

Rettifiche finanziarie

Articolo 103

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

Articolo 104

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

Capo IV

Disimpegno

Articolo 105

Principi e regole del disimpegno

Articolo 106

Eccezioni alle regole di disimpegno

Articolo 107

Procedura di disimpegno

TITOLO VIII

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 108

Copertura geografica del sostegno nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita»

Articolo 109

Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale

Articolo 110

Risorse per gli obiettivi «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e «Cooperazione territoriale europea» (Interreg)

Articolo 111

Trasferibilità delle risorse

Articolo 112

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

TITOLO IX

DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Delega di potere e disposizioni di attuazione

Articolo 113

Delega di potere per quanto riguarda taluni allegati

Articolo 114

Esercizio della delega

Articolo 115

Procedura di comitato

Capo II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 116

Riesame

Articolo 117

Disposizioni transitorie

Articolo 118

Condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata

Articolo 119

Entrata in vigore

ALLEGATO I

DIMENSIONI E CODICI DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO PER IL FESR, IL FSE+, IL FONDO DI COESIONE E IL JTF — ARTICOLO 22, PARAGRAFO 5

ALLEGATO II

MODELLO PER L’ACCORDO DI PARTENARIATO — ARTICOLO 10, PARAGRAFO 6

ALLEGATO III

CONDIZIONI ABILITANTI ORIZZONTALI — ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1

ALLEGATO IV

CONDIZIONI ABILITANTI TEMATICHE APPLICABILI AL FESR, AL FSE+ E AL FONDO DI COESIONE — ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1

ALLEGATO V

MODELLO PER I PROGRAMMI FINANZIATI A TITOLO DEL FESR (OBIETTIVO «INVESTIMENTI A FAVORE DELL’OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA»), DEL FSE+, DEL JTF, DEL FONDO DI COESIONE E DEL FEAMPA — ARTICOLO 21, PARAGRAFO 3

ALLEGATO VI

MODELLO DI PROGRAMMA PER L’AMIF, L’ISF E IL BMVI — ARTICOLO 21, PARAGRAFO 3

ALLEGATO VII

MODELLO PER LA TRASMISSIONE DI DATI — ARTICOLO 42

ALLEGATO VIII

PREVISIONE DELL’IMPORTO PER IL QUALE LO STATO MEMBRO INTENDE PRESENTARE DOMANDE DI PAGAMENTO PER L’ANNO CIVILE IN CORSO E PER QUELLO SUCCESSIVO — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 10

ALLEGATO IX

COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ — ARTICOLI 47, 49 E 50

ALLEGATO X

ELEMENTI DEGLI ACCORDI DI FINANZIAMENTO E DEI DOCUMENTI STRATEGICI — ARTICOLO 59, PARAGRAFI 1 E 5

ALLEGATO XI

REQUISITI FONDAMENTALI DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO E LORO CLASSIFICAZIONE — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 1

ALLEGATO XII

MODALITÀ DETTAGLIATE E MODELLO DI SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 2

ALLEGATO XIII

ELEMENTI PER LA PISTA DI CONTROLLO — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 6

ALLEGATO XIV

SISTEMI ELETTRONICI PER LO SCAMBIO DI DATI TRA LE AUTORITÀ DEL PROGRAMMA E I BENEFICIARI — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 8

ALLEGATO XV

SFC2021: SISTEMA ELETTRONICO PER LO SCAMBIO DI DATI TRA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 9

ALLEGATO XVI

MODELLO PER LA DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 11

ALLEGATO XVII

DATI DA REGISTRARE E CONSERVARE ELETTRONICAMENTE RELATIVI A CIASCUNA OPERAZIONE — ARTICOLO 72, PARAGRAFO 1, LETTERA e)

ALLEGATO XVIII

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI GESTIONE — ARTICOLO 74, PARAGRAFO 1, LETTERA f)

ALLEGATO XIX

MODELLO PER IL PARERE ANNUALE DI AUDIT — ARTICOLO 77, PARAGRAFO 3, LETTERA a)

ALLEGATO XX

MODELLO PER LA RELAZIONE ANNUALE DI CONTROLLO — ARTICOLO 77, PARAGRAFO 3, LETTERA b)

ALLEGATO XXI

MODELLO PER LA RELAZIONE ANNUALE DI AUDIT — ARTICOLO 81, PARAGRAFO 5

ALLEGATO XXII

MODELLO PER LA STRATEGIA DI AUDIT — ARTICOLO 78

ALLEGATO XXIII

MODELLO PER LE DOMANDE DI PAGAMENTO — ARTICOLO 91, PARAGRAFO 3

ALLEGATO XXIV

MODELLO PER I CONTI — ARTICOLO 98, PARAGRAFO 1, LETTERA a)

ALLEGATO XXV

DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE: RETTIFICHE FINANZIARIE A TASSO FORFETTARIO ED ESTRAPOLATE — ARTICOLO 104, PARAGRAFO 1

ALLEGATO XXVI

METODO DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE GLOBALI PER STATO MEMBRO — ARTICOLO 109, PARAGRAFO 2

TITOLO I

OBIETTIVI E REGOLE GENERALI RELATIVE AL SOSTEGNO

CAPO I

Oggetto, definizioni e regole generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce:

a)

le disposizioni finanziarie applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA), al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), al Fondo Sicurezza interna (ISF) e allo Strumento di sostegno finanziario per la politica di gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) (collettivamente, i «fondi») ;

b)

le disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione, al JTF e al FEAMPA.

2.   Il presente regolamento non si applica alla componente Occupazione e innovazione sociale del FSE+ né alle componenti in gestione diretta o indiretta del FEAMPA, dell’AMIF, dell’ISF e del BMVI, ad eccezione dell’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

3.   Gli articoli 5, 14, 19, da 28 a 34 e da 108 a 112 non si applicano all’AMIF, all’ISF o al BMVI.

4.   Articolo da 108 a 112 non si applicano al FEAMPA.

5.   Gli articoli 14, 15, 18, da 21 a 27, da 37 a 42, l’articolo 43, paragrafi da 1 a 4, gli articoli 44 e 50, l’articolo 55, paragrafo 1, e gli articoli 73, 77, 80 e da 83 a 85 non si applicano ai programmi Interreg.

6.   I regolamenti specifici relativi a ciascun fondo indicati di seguito possono stabilire regole per integrare il presente regolamento senza contraddirlo:

a)

regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) («regolamento FESR e Fondo di coesione») ;

b)

regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (34) («regolamento FSE+») ;

c)

regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (35) («regolamento Interreg») ;

d)

regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio») (36) («regolamento JTF»);

e)

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 («regolamento FEAMPA») ;

f)

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione («regolamento AMIF») ;

g)

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna («regolamento ISF») ;

h)

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («regolamento BMVI») ;

In caso di dubbio sull’applicazione del presente regolamento o dei regolamenti specifici relativi a ciascun fondo, è preminente il presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«pertinenti raccomandazioni specifiche per paese»: le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, TFUE relative alle sfide strutturali, nonché le raccomandazioni complementari della Commissione formulate conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999, cui è appropriato dare seguito mediante investimenti pluriennali che ricadono nell’ambito di applicazione dei fondi come stabilito nei regolamenti specifici relativi ai ciascun fondo;

2)

«condizione abilitante»: una condizione preliminare per l’attuazione efficace ed efficiente degli obiettivi specifici;

3)

«diritto applicabile»: il diritto dell’Unione e il diritto nazionale relativo alla sua applicazione;

4)

«operazione»:

a)

un progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti selezionati nell’ambito dei programmi in questione;

b)

nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo del programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;

5)

«operazione di importanza strategica»: operazione che fornisce un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi di un programma e che è soggetta a particolari misure di sorveglianza e comunicazione;

6)

«priorità» nel contesto dell’AMIF, dell’ISF e del BMVI: un obiettivo specifico;

7)

«priorità» nel contesto del FEAMPA, unicamente ai fini del titolo VII: un «obiettivo specifico»;

8)

«organismo intermedio»: un organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un’autorità di gestione o che svolge compiti o funzioni per conto di questa autorità;

9)

«beneficiario»:

a)

un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell’avvio o sia dell’avvio che dell’attuazione delle operazioni;

b)

nel contesto dei partenariati pubblico-privato («PPP») , l’organismo pubblico che ha avviato l’operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla;

c)

nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l’impresa che riceve l’aiuto;

d)

nel contesto degli aiuti «de minimis» forniti a norma dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 (37) o (UE) n. 717/2014 (38) della Commissione, lo Stato membro può decidere che il beneficiario ai fini del presente regolamento è l’organismo che concede gli aiuti, se è responsabile dell’avvio o sia dell’avvio che dell’attuazione dell’operazione;

e)

nel contesto degli strumenti finanziari, l’organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l’organismo che attua il fondo specifico o, se l’autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l’autorità di gestione;

10)

«fondo per piccoli progetti»: l’operazione di un programma Interreg finalizzata a selezionare e attuare progetti, tra cui azioni che prevedono contatti tra persone, di volume finanziario modesto;

11)

«target finale»: valore concordato in anticipo da conseguire entro il termine del periodo di ammissibilità in relazione a un indicatore compreso in un obiettivo specifico;

12)

«target intermedio»: valore intermedio da conseguire entro una data scadenza temporale durante il periodo di ammissibilità in relazione a un indicatore di output compreso in un obiettivo specifico;

13)

«indicatore di output»: indicatore per misurare i risultati tangibili specifici dell’intervento;

14)

«indicatore di risultato»: indicatore per misurare gli effetti degli interventi finanziati, particolarmente in riferimento ai destinatari diretti, alla popolazione mirata o agli utenti dell’infrastruttura;

15)

«operazione PPP»: operazione attuata tramite un partenariato tra organismi pubblici e settore privato in conformità di un accordo di PPP, finalizzata a fornire servizi pubblici mediante la condivisione del rischio concentrando competenze del settore privato o fonti aggiuntive di capitale o entrambe;

16)

«strumento finanziario»: una forma di sostegno attuata mediante una struttura per la fornitura di prodotti finanziari ai destinatari finali;

17)

«prodotto finanziario»: investimenti azionari o quasi azionari, prestiti e garanzie, come definiti all’articolo 2 del regolamento finanziario;

18)

«destinatario finale»: persona giuridica o fisica che riceve sostegno dai fondi mediante il beneficiario di un fondo per piccoli progetti o da uno strumento finanziario;

19)

«contributo del programma»: sostegno fornito dai fondi e dai cofinanziamenti nazionali, pubblici ed eventualmente privati, ad uno strumento finanziario;

20)

«fondo di partecipazione»: fondo istituito sotto la responsabilità di un’autorità di gestione nell’ambito di uno o più programmi per attuare uno o più fondi specifici;

21)

«fondo specifico»: fondo mediante il quale un’autorità di gestione o un fondo di partecipazione forniscono prodotti finanziari a destinatari finali;

22)

«organismo che attua uno strumento finanziario»: organismo di diritto pubblico o privato che adempie i compiti di un fondo di partecipazione o di un fondo specifico;

23)

«effetto leva»: l’importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali diviso per l’importo del contributo dei fondi;

24)

«coefficiente di moltiplicazione»: nel contesto degli strumenti di garanzia, coefficiente – stabilito sulla base di una prudente valutazione ex ante dei rischi rispetto a ciascun prodotto di garanzia da offrire, che esprime il rapporto tra il valore dei nuovi prestiti e investimenti azionari o quasi azionari erogati sottostanti e l’importo del contributo del programma accantonato per contratti di garanzia a copertura di perdite previste e impreviste dovute a tali nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari;

25)

«costi di gestione»: costi diretti o indiretti rimborsati dietro presentazione di prove delle spese sostenute per l’attuazione degli strumenti finanziari;

26)

«commissioni di gestione»: prezzo dei servizi resi, determinato nell’accordo di finanziamento tra l’autorità di gestione e l’organismo che attua un fondo di partecipazione o un fondo specifico e, ove applicabile, tra l’organismo che attua un fondo di partecipazione e l’organismo che attua un fondo specifico;

27)

«delocalizzazione»: trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte ai sensi dell’articolo 2, punto 61 bis, del regolamento (UE) n. 651/2014;

28)

«contributo pubblico»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un’autorità pubblica nazionale, regionale o locale, o da qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (39), dal bilancio dell’Unione messo a disposizione dei fondi, dal bilancio di organismi di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e che, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o delle priorità FSE+, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori;

29)

«periodo contabile»: il periodo che va dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo, tranne che per il primo periodo contabile del periodo di programmazione, per il quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell’ammissibilità delle spese al 30 giugno 2022; per il periodo contabile finale, si intende il periodo dal 1o luglio 2029 al 30 giugno 2030;

30)

«operatore economico»: qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all’esecuzione dell’intervento dei fondi, ad eccezione di uno Stato membro nell’esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica;

31)

«irregolarità»: qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione imputando a tale bilancio una spesa indebita;

32)

«carenza grave»: carenza nel funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo di un programma per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali dei sistemi di gestione e controllo e in base alla quale a un qualsiasi requisito fondamentale tra quelli ai numeri 2, 4, 5, 9, 12, 13 e 15 di cui all’allegato X oppure a due o più degli altri requisiti fondamentali sono attribuite le categorie 3 e 4 di detto allegato;

33)

«irregolarità sistemica»: qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un’elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una carenza grave, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

34)

«errori totali»: la somma degli errori casuali e, se del caso, degli errori sistemici delimitati e degli errori anomali non corretti;

35)

«tasso di errore totale»: gli errori totali divisi per la popolazione sottoposta ad audit;

36)

«tasso di errore residuo»: gli errori totali meno le rettifiche finanziarie applicate dallo Stato membro al fine di ridurre i rischi individuati dall’autorità di audit, divisi per le spese da dichiarare nei conti;

37)

«operazione completata»: un’operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari;

38)

«unità di campionamento»: una delle unità, che può essere rappresentata da un’operazione, un progetto nel contesto di un’operazione o una domanda di pagamento di un beneficiario, nelle quali una popolazione sottoposta ad audit viene suddivisa ai fini del campionamento;

39)

«conto di garanzia»: nel caso di un’operazione PPP, un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall’autorità di gestione o da un organismo intermedio utilizzato per i pagamenti durante o dopo il periodo di ammissibilità;

40)

«partecipante»: persona fisica che trae direttamente beneficio da un’operazione senza essere responsabile dell’avvio, o sia dell’avvio che dell’attuazione, dell’operazione e che, nel contesto del FEAMPA, non riceve sostegno finanziario;

41)

«efficienza energetica al primo posto»: tenere nella massima considerazione, nella pianificazione energetica e nelle decisioni strategiche e di investimento, misure alternative di efficienza energetica efficienti in termini di costi per ottimizzare la domanda e l’offerta di energia, in particolare mediante risparmi energetici nell’uso finale efficaci sotto il profilo dei costi, iniziative di gestione della domanda e una conversione, trasmissione e distribuzione più efficienti dell’energia, pur continuando a conseguire gli obiettivi di tali decisioni;

42)

«immunizzazione dagli effetti del clima»: un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell’efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l’obiettivo della neutralità climatica per il 2050;

43)

«sovvenzioni soggette a condizioni»: una categoria di sovvenzione soggetta a condizioni collegate al rimborso del sostegno;

44)

«BEI»: la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti;

45)

«marchio di eccellenza»: il marchio di qualità della Commissione riguardo a una proposta, indicante che una proposta che è stata valutata nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito di uno strumento dell’Unione e che è ritenuta conforme ai requisiti minimi di qualità di tale strumento dell’Unione, ma che non ha potuto essere finanziata a causa della dotazione di bilancio insufficiente per tale invito a presentare proposte, può beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell’Unione o nazionali.

Articolo 3

Computo dei termini per le azioni della Commissione

Se è stabilito un termine per le azioni della Commissione, tale termine ha inizio una volta che lo Stato membro ha presentato tutte le informazioni in conformità delle prescrizioni del presente regolamento o dei regolamenti specifici relativi ai fondi interessati.

Tale termine è sospeso dal giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette a uno Stato membro le sue osservazioni o una richiesta di documenti riveduti e fino a quando lo Stato membro non risponde alla Commissione.

Articolo 4

Trattamento e protezione dei dati personali

Gli Stati membri e la Commissione sono autorizzati a trattare i dati personali solo se necessario al fine di adempiere i rispettivi obblighi a norma del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza, la rendicontazione, la comunicazione, la pubblicazione, la valutazione, la gestione finanziaria, le verifiche e gli audit e, se del caso, per determinare l’idoneità dei partecipanti. I dati personali sono trattati in conformità del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (40), a seconda dei casi.

CAPO II

Obiettivi e principi strategici del sostegno a carico dei fondi

Articolo 5

Obiettivi strategici

1.   Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMPA sostengono gli obiettivi strategici seguenti:

a)

un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);

b)

un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile;

c)

un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità;

d)

un’Europa più sociale e inclusiva attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

e)

un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali.

Il JTF sostiene l’obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima e un’economia dell’Unione climaticamente neutra entro il 2050, sulla base dell’accordo di Parigi.

Il paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, non si applica alle risorse del FESR e del FSE+ che sono trasferite al JTF in conformità dell’articolo 27.

2.   Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF contribuiscono alle azioni dell’Unione intese a rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale in conformità dell’articolo 174 TFUE perseguendo gli obiettivi seguenti:

a)

l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del JTF; e

b)

l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), con il sostegno del FESR.

3.   Gli Stati membri e la Commissione promuovono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra i fondi e altri strumenti e fondi dell’Unione. Essi ottimizzano i meccanismi per il coordinamento dei responsabili al fine di evitare duplicazioni durante la programmazione e l’attuazione. Conseguentemente, gli Stati membri e la Commissione tengono conto altresì delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nella programmazione e nell’attuazione dei fondi.

Articolo 6

Obiettivi climatici e meccanismo di adeguamento in materia di clima

1.   Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l’ambiente e il clima applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale metodologia consiste nell’assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l’ambiente e il clima. Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell’allegato I. Il FESR e il Fondo di coesione contribuiscono rispettivamente al 30 % e al 37 % del contributo dell’Unione alle spese sostenute per il conseguimento degli obiettivi climatici fissati per il bilancio dell’Unione.

2.   L’obiettivo relativo al contributo all’azione per il clima a livello di ciascuno Stato membro è stabilito come percentuale della dotazione complessiva nazionale a titolo del FESR e del Fondo di coesione e incluso nei programmi a seguito delle tipologie di intervento e della ripartizione finanziaria indicativa di cui all’articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii). Come previsto all’articolo 11, paragrafo 1, l’obiettivo preliminare relativo al contributo all’azione per il clima è stabilito nell’accordo di partenariato.

3.   Lo Stato membro e la Commissione sorvegliano periodicamente il rispetto degli obiettivi relativi al contributo all’azione per il clima, sulla base delle spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all’autorità di gestione, ripartite per tipologia di intervento in conformità dell’articolo 42, e sulla base dei dati presentati dallo Stato membro. Qualora a seguito della sorveglianza emergano progressi insufficienti verso il conseguimento dell’obiettivo relativo al contributo all’azione per il clima, lo Stato membro e la Commissione concordano misure correttive nella riunione annuale di riesame.

4.   Qualora non vi siano progressi sufficienti verso il conseguimento dell’obiettivo relativo al contributo all’azione per il clima a livello nazionale entro il 31 dicembre 2024, lo Stato membro ne tiene conto nell’ambito del proprio riesame intermedio a norma dell’articolo 18, paragrafo 1.

Articolo 7

Gestione concorrente

1.   Gli Stati membri e la Commissione eseguono la parte del bilancio dell’Unione assegnata ai fondi in regime di gestione concorrente in conformità dell’articolo 63 del regolamento finanziario. Gli Stati membri preparano e attuano i programmi al livello territoriale appropriato, conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario.

2.   La Commissione esegue l’importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l’Europa («MCE»), dell’Iniziativa urbana europea, degli investimenti in materia di innovazione interregionale, l’importo del sostegno del FSE+ trasferito alla cooperazione transnazionale, gli importi dei contributi al programma InvestEU e l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione in regime di gestione diretta o indiretta in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del regolamento finanziario.

3.   Con l’accordo dello Stato membro e delle regioni interessate, la Commissione può attuare la cooperazione per le regioni ultraperiferiche nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) in regime di gestione indiretta.

Articolo 8

Partenariato e governance a più livelli

1.   Per l’accordo di partenariato e per ogni programma ciascuno Stato membro organizza e attua un partenariato globale conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, tenendo conto delle specificità dei fondi. Tale partenariato include almeno i partner seguenti:

a)

le autorità a livello regionale, locale, cittadino e altre autorità pubbliche;

b)

le parti economiche e sociali;

c)

gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile, quali i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi incaricati di promuove l’inclusione sociale, i diritti fondamentali, i diritti delle persone con disabilità, la parità di genere e la non discriminazione;

d)

le organizzazioni di ricerca e le università, se del caso.

2.   Il partenariato istituito ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo opera in conformità del principio della governance a più livelli e seguendo un approccio dal basso verso l’alto. Lo Stato membro coinvolge i partner di cui al paragrafo 1 nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le fasi della preparazione, dell’attuazione e della valutazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione a comitati di sorveglianza ai sensi dell’articolo 39.

In tale contesto, se del caso, gli Stati membri assegnano una percentuale adeguata delle risorse provenienti dai fondi allo sviluppo della capacità amministrativa delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile.

3.   Per i programmi Interreg il partenariato comprende partner provenienti da tutti gli Stati membri partecipanti.

4.   L’organizzazione e l’attuazione dei partenariati sono effettuate conformemente al codice di condotta europeo in materia di partenariato istituito dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014.

5.   Almeno una volta l’anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell’Unione in merito all’attuazione dei programmi e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati.

Articolo 9

Principi orizzontali

1.   In sede di attuazione dei fondi, gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.   Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne, l’integrazione di genere e l’integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell’attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione dei programmi.

3.   Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza, rendicontazione e valutazione dei programmi. In particolare, in tutte le fasi della preparazione e dell’attuazione dei programmi si tiene conto dell’accessibilità per le persone con disabilità.

4.   Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo».

Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti nel pieno rispetto dell’acquis ambientale dell’Unione.

TITOLO II

APPROCCIO STRATEGICO

CAPO I

Accordo di partenariato

Articolo 10

Preparazione e presentazione dell’accordo di partenariato

1.   Ciascuno Stato membro prepara un accordo di partenariato che espone l’orientamento strategico per la programmazione e le modalità per un impiego efficace ed efficiente del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

2.   L’accordo di partenariato è redatto in conformità del codice di condotta europeo in materia di partenariato. Se uno Stato membro prevede un partenariato globale già nel corso della preparazione dei suoi programmi, tale requisito si considera rispettato.

3.   Lo Stato membro presenta l’accordo di partenariato alla Commissione prima della presentazione del primo programma o contestualmente alla stessa.

4.   L’accordo di partenariato può essere presentato unitamente al pertinente programma nazionale di riforma annuale e al piano nazionale integrato per l’energia e il clima.

5.   L’accordo di partenariato è un documento strategico e conciso. Non supera le 35 pagine a meno che lo Stato membro, di propria iniziativa, non decida di estendere la lunghezza del documento.

6.   Lo Stato membro redige l’accordo di partenariato in conformità del modello riportato nell’allegato II. Lo Stato membro può inserire l’accordo di partenariato in uno dei suoi programmi.

7.   I programmi Interreg possono essere presentati alla Commissione prima della presentazione dell’accordo di partenariato.

8.   Su richiesta dello Stato membro interessato, la BEI può partecipare alla preparazione dell’accordo di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione delle operazioni, degli strumenti finanziari e dei PPP.

Articolo 11

Contenuto dell’accordo di partenariato

1.   L’accordo di partenariato contiene gli elementi seguenti:

a)

gli obiettivi strategici selezionati e l’obiettivo specifico del JTF, comprensivi dell’indicazione di quali fondi oggetto dell’accordo di partenariato e programmi perseguiranno tali obiettivi strategici e della relativa giustificazione, tenendo presenti le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, il piano nazionale integrato per l’energia e il clima, i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e, se del caso, le sfide regionali;

b)

per ciascuno degli obiettivi strategici selezionati e per l’obiettivo specifico del JTF:

i)

una sintesi delle scelte strategiche e dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi oggetto dell’accordo di partenariato;

ii)

il coordinamento, la delimitazione e la complementarità tra i fondi e, se del caso, il coordinamento tra i programmi nazionali e regionali;

iii)

le complementarità e le sinergie tra i fondi oggetto dell’accordo di partenariato, l’AMIF, l’ISF, il BMVI e altri strumenti dell’Unione, compresi i progetti strategici integrati e i progetti strategici per la natura del programma LIFE e, se del caso, i progetti finanziati nell’ambito di Orizzonte Europa;

c)

la dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi oggetto dell’accordo di partenariato suddivisa per obiettivo strategico a livello nazionale e, se del caso, regionale, rispettando le norme specifiche di ciascun fondo sulla concentrazione tematica e la dotazione finanziaria preliminare per l’obiettivo specifico del JTF, comprese eventuali risorse del FESR e del FSE+ da trasferire al JTF in conformità dell’articolo 27;

d)

l’obiettivo preliminare relativo al contributo all’azione per il clima in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2;

e)

se applicabile, la ripartizione delle risorse finanziarie per categoria di regioni, redatta in conformità dell’articolo 108, paragrafo 2, e gli importi delle dotazioni di cui si propone il trasferimento a norma degli articoli 26 e 111, compresa una giustificazione di tali trasferimenti;

f)

per l’assistenza tecnica, la scelta dello Stato membro in relazione alla forma di contributo dell’Unione conformemente all’articolo 36, paragrafo 3, e, se del caso, la dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi oggetto dell’accordo di partenariato a livello nazionale e la ripartizione delle risorse finanziarie per programma e per categoria di regioni;

g)

gli importi dеi contributi da versare al programma InvestEU suddivisi per fondo e per categoria di regione, se applicabile;

h)

l’elenco dei programmi previsti nell’ambito dei fondi oggetto dell’accordo di partenariato con le rispettive dotazioni finanziarie preliminari suddivise per fondo e il corrispondente contributo nazionale per categoria di regione, se applicabile;

i)

una sintesi delle azioni che lo Stato membro interessato prevede di adottare per rafforzare la propria capacità amministrativa di attuazione dei fondi oggetto dell’accordo di partenariato;

j)

se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche o le esigenze specifiche delle regioni e delle aree.

Per quanto riguarda l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), l’accordo di partenariato contiene solo l’elenco dei programmi previsti.

2.   L’accordo di partenariato può inoltre contenere una sintesi della valutazione del soddisfacimento delle pertinenti condizioni abilitanti di cui all’articolo 15 e agli allegati III e IV.

Articolo 12

Approvazione dell’accordo di partenariato

1.   La Commissione valuta l’accordo di partenariato e la sua conformità al presente regolamento e alle norme specifiche dei fondi nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto della natura strategica del documento, del numero di programmi interessati e dell’importo totale delle risorse destinate allo Stato membro interessato. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare del modo in cui lo Stato membro intende dar seguito alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, al suo piano nazionale integrato per l’energia e il clima e al pilastro europeo dei diritti sociali.

2.   La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione dell’accordo di partenariato da parte dello Stato membro.

3.   Lo Stato membro rivede l’accordo di partenariato tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.

4.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva l’accordo di partenariato entro quattro mesi dalla data della prima presentazione dell’accordo di partenariato da parte dello Stato membro interessato.

5.   Se, conformemente all’articolo 10, paragrafo 6, l’accordo di partenariato è inserito in un programma, entro sei mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro interessato la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, un’unica decisione in cui si approvano sia l’accordo di partenariato che il programma.

Articolo 13

Modifica dell’accordo di partenariato

1.   Uno Stato membro può presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2025, un accordo di partenariato modificato che tenga conto dei risultati del riesame intermedio.

2.   La Commissione valuta la modifica e può formulare osservazioni entro tre mesi dalla presentazione dell’accordo di partenariato modificato.

3.   Lo Stato membro rivede l’accordo di partenariato modificato tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.

4.   La Commissione approva la modifica di un accordo di partenariato non oltre sei mesi dalla sua prima presentazione da parte dello Stato membro.

Articolo 14

Uso del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMPA attuati tramite il programma InvestEU

1.   Nell’accordo di partenariato gli Stati membri possono assegnare un importo che va fino al 2 % della dotazione nazionale iniziale rispettivamente per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMPA, che deve essere versato a titolo di contributo al programma InvestEU e attuato tramite la garanzia dell’UE e il polo di consulenza InvestEU in conformità dell’articolo 10 del regolamento InvestEU. Con l’accordo dell’autorità di gestione interessata, gli Stati membri possono assegnare un ulteriore importo che va fino al 3 % della dotazione nazionale iniziale di ciascuno di tali fondi dopo il 1o gennaio 2023 mediante una o più richieste di modifica del programma.

Detti importi contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici selezionati nell’accordo di partenariato o nel programma e sostengono gli investimenti essenzialmente nella categoria delle regioni contribuenti.

Tali contributi sono attuati in conformità delle norme stabilite nel regolamento InvestEU e non costituiscono trasferimenti di risorse ai sensi dell’articolo 26.

2.   Gli Stati membri stabiliscono l’importo totale versato a titolo di contributo per ogni anno, suddiviso per fondo e per categoria di regione, se applicabile. Per l’accordo di partenariato possono essere assegnate risorse inerenti all’anno civile in corso e a quelli futuri. Se uno Stato membro richiede una modifica di un programma possono essere assegnate solo risorse di anni civili futuri.

3.   Gli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono impiegati per creare la dotazione della parte della garanzia dell’UE che si riferisce al comparto dello Stato membro e per il polo di consulenza InvestEU, una volta concluso l’accordo di contributo in conformità dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento InvestEU. Gli impegni di bilancio dell’Unione per ciascun accordo di contributo possono essere assunti dalla Commissione in frazioni annue nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

4.   Fatto salvo l’articolo 12 del regolamento finanziario, se entro i quattro mesi successivi alla data della decisione della Commissione che adotta l’accordo di partenariato non è stato concluso un accordo di contributo in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento InvestEU per l’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo assegnato nell’accordo di partenariato, l’importo corrispondente è assegnato a uno o più programmi nell’ambito del fondo contribuente o della categoria di regioni, se del caso su richiesta dello Stato membro.

L’accordo di contributo per gli importi di cui al paragrafo 1, assegnato nella richiesta di modifica del programma, è concluso simultaneamente all’adozione della decisione di modifica del programma.

5.   Se entro nove mesi dalla conclusione dell’accordo di contributo non è stato concluso un accordo di garanzia, in conformità dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento InvestEU, l’accordo di contributo è risolto o prorogato di comune accordo.

Laddove la partecipazione di uno Stato membro al Fondo InvestEU sia interrotta, gli importi in questione versati nel fondo comune di copertura a titolo di copertura sono recuperati sotto forma di entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario. Lo Stato membro interessato presenta una richiesta relativa a una o più modifiche del programma per utilizzare gli importi recuperati e gli importi assegnati agli anni civili futuri in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. La risoluzione o la modifica dell’accordo di contributo è conclusa contestualmente all’adozione delle decisioni che modificano il programma o i programmi in questione.

6.   Se entro quattro anni dalla sua conclusione, un accordo di garanzia, in conformità dell’articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento InvestEU, non è stato attuato completamente, l’accordo di contributo è modificato. Lo Stato membro può chiedere che gli importi versati a titolo di contributo alla garanzia dell’UE ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e impegnati nell’accordo di garanzia, ma non riservati a copertura di prestiti, investimenti azionari o altri strumenti di rischio sottostanti siano trattati come indicato nel paragrafo 5 del presente articolo.

7.   Le risorse generate dagli importi dei contributi alla garanzia dell’UE o ad essi imputabili sono messe a disposizione dello Stato membro in conformità dell’articolo 10, paragrafo 5, lettera a), del regolamento InvestEU e impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo od obiettivi sotto forma di strumenti finanziari o garanzie di bilancio.

8.   Per gli importi da riutilizzare in un programma in conformità dei paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo, il termine per il disimpegno definito all’articolo 105, paragrafo 1, decorre dall’anno in cui vengono assunti i corrispettivi impegni di bilancio.

CAPO II

Condizioni abilitanti e quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

Articolo 15

Condizioni abilitanti

1.   Il presente regolamento stabilisce le condizioni abilitanti degli obiettivi specifici.

L’allegato III contiene le condizioni abilitanti orizzontali applicabili a tutti gli obiettivi specifici e i criteri necessari per valutarne il soddisfacimento.

L’allegato IV contiene le condizioni abilitanti tematiche applicabili al FESR, al FSE+ e al Fondo di coesione e i criteri necessari per valutare se sono soddisfatte.

La condizione abilitante concernente gli strumenti e la capacità per un’efficace applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato non è applicabile ai programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF o dal BMVI.

2.   In fase di elaborazione di un programma o di introduzione di un nuovo obiettivo specifico nel contesto della modifica di un programma, lo Stato membro valuta se sono soddisfatte le condizioni abilitanti collegate all’obiettivo specifico selezionato. Una condizione abilitante è soddisfatta se sono soddisfatti tutti i criteri correlati. Lo Stato membro individua in ciascun programma o nella modifica di un programma le condizioni abilitanti soddisfatte e quelle non soddisfatte e indica la relativa giustificazione, se ritiene soddisfatta una condizione abilitante.

3.   Se una condizione abilitante non è soddisfatta al momento dell’approvazione del programma o della modifica del programma, lo Stato membro informa la Commissione appena ritiene soddisfatta tale condizione indicandone la giustificazione.

4.   Non appena possibile e non oltre tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione effettua una valutazione e informa lo Stato membro se concorda con lo Stato membro circa il soddisfacimento della condizione abilitante.

Se la Commissione non concorda con lo Stato membro circa il soddisfacimento della condizione abilitante, ne informa lo Stato membro indicando la propria valutazione.

Se lo Stato membro non condivide la valutazione della Commissione, presenta le sue osservazioni entro 1 mese e la Commissione procede in conformità del primo comma.

Se lo Stato membro accetta la valutazione della Commissione, procede in conformità del paragrafo 3.

5.   Fatto salvo l’articolo 105, le spese relative a operazioni collegate all’obiettivo specifico possono essere inserite nelle domande di pagamento, ma la Commissione non le rimborsa fino a quando non ha informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma del paragrafo 4, primo comma, del presente articolo.

Il primo comma non si applica alle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento della corrispondente condizione abilitante.

6.   Lo Stato membro garantisce che le condizioni abilitanti continuino a essere soddisfatte e rispettate durante l’intero periodo di programmazione. Esso informa la Commissione in merito a qualsiasi modifica che incida sul soddisfacimento delle condizioni abilitanti.

Se la Commissione ritiene che una condizione abilitante non sia più soddisfatta, ne informa lo Stato membro indicando la propria valutazione. In seguito si applica la procedura di cui al paragrafo 4, secondo e terzo comma.

Se la Commissione giunge alla conclusione che la condizione abilitante sia ancora insoddisfatta, fatto salvo l’articolo 105 e sulla base delle osservazioni dello Stato membro, le spese relative all’obiettivo specifico interessato possono essere inserite nelle domande di pagamento, ma la Commissione non le rimborsa fino a quando non ha informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma del paragrafo 4, primo comma, del presente articolo.

7.   L’allegato IV non si applica alle priorità sostenute dal JTF o a qualsiasi delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF in conformità dell’articolo 27.

Articolo 16

Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

1.   Ciascuno Stato membro istituisce un quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione che prevede la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione della performance di un programma durante la sua attuazione e contribuisce a misurare la performance generale dei fondi.

Il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione consta di:

a)

indicatori di output e di risultato collegati a obiettivi specifici stabiliti nei regolamenti specifici relativi ai fondi selezionati per il programma;

b)

target intermedi da conseguire entro la fine dell’anno 2024 per gli indicatori di output; e

c)

target finali da conseguire entro la fine dell’anno 2029 per gli indicatori di output e di risultato.

2.   I target intermedi e i target finali sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico nell’ambito di un programma, eccettuati l’assistenza tecnica e l’obiettivo specifico volto a contrastare la deprivazione materiale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.

3.   I target intermedi e i target finali permettono alla Commissione e agli Stati membri di misurare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici. Essi rispondono alle prescrizioni dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Articolo 17

Metodologia per istituire il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

1.   La metodologia per istituire il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione comprende:

a)

i criteri applicati dagli Stati membri per selezionare gli indicatori;

b)

i dati o gli elementi di prova utilizzati, il sistema di garanzia di qualità dei dati e il metodo di calcolo;

c)

i fattori che possono influire sul conseguimento dei target intermedi e dei target finali e come sono stati tenuti presenti.

2.   Su richiesta, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione la metodologia per istituire il quadro di riferimento dell’efficacia.

Articolo 18

Riesame intermedio e importo di flessibilità

1.   Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF, lo Stato membro rivede ciascun programma tenendo presenti gli elementi seguenti:

a)

le nuove sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024;

b)

i progressi compiuti nell’attuazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima, se del caso;

c)

i progressi compiuti nell’attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali;

d)

la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato o della regione interessata, con particolare riguardo alle esigenze territoriali e tenendo conto di eventuali sviluppi negativi di grande rilievo sul piano finanziario, economico o sociale;

e)

i principali risultati delle valutazioni pertinenti;

f)

i progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi, tenendo conto delle considerevoli difficoltà riscontrate nell’attuazione del programma;

g)

per i programmi sostenuti dal JTF, la valutazione effettuata dalla Commissione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999.

2.   Entro il 31 marzo 2025 lo Stato membro presenta alla Commissione, per ciascun programma, una valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, compresa una proposta riguardante l’assegnazione definitiva dell’importo di flessibilità di cui all’articolo 86, paragrafo 1, secondo comma.

3.   Se ritenuto necessario in seguito al riesame intermedio del programma, o nel caso in cui siano state individuate nuove sfide in conformità del paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro presenta alla Commissione la valutazione di cui al paragrafo 2 unitamente al programma modificato.

Le revisioni comprendono:

a)

le dotazioni di risorse finanziarie per priorità;

b)

i target finali riveduti o nuovi;

c)

gli importi dei contributi da versare al programma InvestEU suddivisi per fondo e categoria di regioni, se applicabile.

La Commissione approva il programma riveduto conformemente all’articolo 24, compresa l’assegnazione definitiva dell’importo di flessibilità.

4.   Se, in seguito al riesame intermedio, lo Stato membro ritiene che il programma non debba essere modificato, la Commissione:

a)

adotta, entro tre mesi dalla presentazione della valutazione di cui al paragrafo 2, una decisione in cui conferma l’assegnazione definitiva dell’importo di flessibilità; o

b)

chiede allo Stato membro, entro due mesi dalla presentazione della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di presentare un programma modificato in conformità dell’articolo 24.

5.   Fino all’adozione della decisione della Commissione in cui si conferma l’assegnazione definitiva dell’importo di flessibilità, tale importo non è disponibile per la selezione delle operazioni.

6.   Entro la fine del 2026 la Commissione elabora una relazione sui risultati del riesame intermedio e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

CAPO III

Misure collegate a una sana governance economica e a circostanze eccezionali o inconsuete

Articolo 19

Misure per collegare l’efficacia dei fondi a una sana governance economica

1.   La Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere i programmi pertinenti e proporre modifiche degli stessi, qualora ciò sia necessario a sostegno dell’attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio.

Tale richiesta può essere presentata per le finalità seguenti:

a)

sostenere l’attuazione di una pertinente raccomandazione specifica per paese adottata a norma dell’articolo 121, paragrafo 2, TFUE e di una pertinente raccomandazione del Consiglio adottata a norma dell’articolo 148, paragrafo 4, TFUE e destinata allo Stato membro interessato;

b)

sostenere l’attuazione di pertinenti raccomandazioni del Consiglio destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, o dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (41), purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macroeconomici.

2.   Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata in riferimento all’esigenza di sostenere l’attuazione delle pertinenti raccomandazioni e indica i programmi o le priorità che essa ritiene interessati e la natura delle modifiche previste. Tale richiesta è formulata non prima del 2023 o dopo il 2026 e non riguarda gli stessi programmi in due anni consecutivi.

3.   Lo Stato membro trasmette la propria risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro due mesi dal ricevimento, esponendo le modifiche che considera necessarie nei programmi pertinenti, i motivi delle modifiche, indicando i programmi interessati e la natura delle modifiche proposte e gli effetti previsti sull’attuazione delle raccomandazioni e sull’attuazione dei fondi. Se necessario, la Commissione formula osservazioni entro 1 mese dal ricevimento di tale risposta.

4.   Lo Stato membro presenta una proposta di modifica dei programmi pertinenti entro due mesi dalla data di presentazione della risposta di cui al paragrafo 3.

5.   Se la Commissione non ha presentato osservazioni o se essa ritiene che le osservazioni formulate siano state debitamente recepite, adotta una decisione di approvazione delle modifiche ai pertinenti programmi entro quattro mesi dopo la sua presentazione agli Stati membri.

6.   Se lo Stato membro omette di adottare un’azione efficace in risposta a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni ai sensi del paragrafo 3 o successivamente alla presentazione della proposta dello Stato membro di cui al paragrafo 4, proporre al Consiglio di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità in questione. Nella sua proposta la Commissione indica i motivi per cui è giunta alla conclusione che lo Stato membro ha omesso di adottare un’azione efficace. Nel formulare la sua proposta la Commissione tiene conto di tutte le informazioni pertinenti e prende in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso nell’ambito del dialogo strutturato di cui al paragrafo 14.

Il Consiglio decide in merito a tale proposta mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione si applica soltanto alle domande di pagamento presentate successivamente alla data della sua adozione.

7.   La Commissione presenta al Consiglio una proposta di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi a uno o più programmi di uno Stato membro qualora il Consiglio decida a norma dell’articolo 126, paragrafo 8, o dell’articolo 126, paragrafo 11, TFUE che lo Stato membro interessato non ha adottato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo, a meno che non abbia constatato l’esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell’intera Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, e dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (42).

8.   La Commissione può presentare al Consiglio una proposta di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi a uno o più programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:

a)

se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per gli squilibri eccessivi, a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d’azione correttivo insufficiente;

b)

se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per gli squilibri eccessivi, a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011, con cui accerta l’inadempimento dello Stato membro per non aver adottato l’azione correttiva raccomandata;

c)

se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (43) e, di conseguenza, decide di non autorizzare l’erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;

d)

se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di aggiustamento macroeconomico di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (44) o alle misure richieste da una decisione del Consiglio adottata a norma dell’articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

9.   Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni. I pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inadempienza. La sospensione dei pagamenti si applica alle domande di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione.

10.   Una proposta di decisione di sospensione degli impegni presentata dalla Commissione si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro 1 mese della presentazione della proposta della Commissione.

La sospensione degli impegni si applica agli impegni a carico dei fondi a favore dello Stato membro interessato a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo all’adozione della decisione di sospensione.

Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui ai paragrafi 7 e 8 riguardo alla sospensione dei pagamenti.

11.   L’ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare del livello di disoccupazione, povertà o esclusione sociale nello Stato membro interessato rispetto alla media dell’Unione e dell’impatto della sospensione sull’economia dello Stato membro interessato. L’impatto della sospensione sui programmi di importanza critica per contrastare condizioni difficili di natura economica o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare.

12.   La sospensione degli impegni è soggetta a un massimale pari al 25 % degli impegni per l’anno civile successivo per i fondi, o allo 0,25 % del PIL nominale se inferiore, in ciascuno dei casi seguenti:

a)

nel primo caso di inadempienza riguardante una procedura per disavanzi eccessivi di cui al paragrafo 7;

b)

nel primo caso di inadempienza riguardante un piano d’azione correttivo in una procedura per gli squilibri eccessivi di cui al paragrafo 8, lettera a);

c)

in caso di inadempienza dell’azione correttiva raccomandata in seguito a una procedura per gli squilibri eccessivi di cui al paragrafo 8, lettera b);

d)

nel primo caso di inadempienza di cui al paragrafo 8, lettere c) e d).

In caso di inadempienza persistente, la sospensione degli impegni può superare le percentuali massimali indicate al primo comma.

13.   Dietro proposta della Commissione il Consiglio revoca la sospensione degli impegni nei casi seguenti:

a)

se la procedura per i disavanzi eccessivi è sospesa a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 o il Consiglio ha deciso, a norma dell’articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare la decisione riguardante l’esistenza di un disavanzo eccessivo;

b)

se il Consiglio ha approvato il piano d’azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 o la procedura per gli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, di tale regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura per gli squilibri eccessivi a norma dell’articolo 11 di tale regolamento;

c)

se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato le misure opportune di cui al regolamento (CE) n. 332/2002;

d)

se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato le misure opportune per attuare il programma di aggiustamento macroeconomico di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o le misure richieste con decisione del Consiglio adottata a norma dell’articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

In seguito alla revoca, da parte del Consiglio, della sospensione degli impegni, la Commissione iscrive nuovamente in bilancio gli impegni sospesi a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.

Gli impegni sospesi non possono essere iscritti nuovamente in bilancio per anni successivi al 2027.

Il termine per il disimpegno dell’importo iscritto nuovamente in bilancio a norma dell’articolo 105 decorre dall’anno in cui l’impegno sospeso è stato iscritto nuovamente in bilancio.

Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono soddisfatte le condizioni applicabili di cui al primo comma. Una proposta di decisione di revoca della sospensione degli impegni presentata dalla Commissione si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro 1 mese dalla presentazione della proposta della Commissione.

14.   La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all’attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risulti soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 6, 7 o 8, la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette informazioni dettagliate sui fondi e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull’applicazione del presente articolo, alla luce della trasmissione delle informazioni a norma del primo comma.

La Commissione trasmette la proposta di sospensione o la proposta di revoca della sospensione al Parlamento europeo e al Consiglio senza indugio dopo la sua adozione. Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a spiegare le motivazioni della sua proposta.

15.   Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione procede a un riesame dell’applicazione del presente articolo. A tal fine la Commissione elabora una relazione che trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso di una proposta legislativa.

16.   Qualora si verifichino importanti cambiamenti nella situazione socioeconomica dell’Unione, la Commissione può presentare una proposta di riesame dell’applicazione del presente articolo, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo a norma dell’articolo 225 o dell’articolo 241 TFUE rispettivamente, possono chiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

17.   Il presente articolo non si applica al FSE+, all’AMIF, all’ISF, al BMVI o ai programmi Interreg.

Articolo 20

Misure temporanee per l’utilizzo dei fondi in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete

1.   Qualora il Consiglio, dopo il 1o luglio 2021, abbia riconosciuto il prodursi di un evento inconsueto al di fuori del controllo di uno o più Stati membri che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria delle pubbliche amministrazioni oppure di una grave recessione economica della zona euro o dell’intera Unione, come previsto all’articolo 5, paragrafo 1, decimo comma, all’articolo 6, paragrafo 3, quarto comma, all’articolo 9, paragrafo 1, decimo comma, e all’articolo 10, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1466/97 (45), oppure del verificarsi di eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche, come previsto all’articolo 3, paragrafo 5, e all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97, la Commissione può, mediante una decisione di esecuzione e per un periodo massimo di diciotto mesi, adottare una o più delle misure seguenti, a condizione che siano strettamente necessarie per rispondere a tali circostanze eccezionali o inconsuete:

a)

su richiesta di uno o più Stati membri interessati, aumentare i pagamenti intermedi di 10 punti percentuali in aggiunta al tasso di cofinanziamento applicabile, senza superare il 100 %, in deroga all’articolo 112, paragrafi 3 e 4 del presente regolamento, nonché all’articolo 40 del regolamento FEAMPA, all’articolo 15 del regolamento AMIF, all’articolo 12 del regolamento ISF e all’articolo 12 del regolamento BMVI;

b)

consentire alle autorità di uno Stato membro di selezionare, per ricevere sostegno, le operazioni portate materialmente a termine o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a titolo del programma sia debitamente presentata all’autorità di gestione, in deroga all’articolo 63, paragrafo 6, a condizione che l’operazione costituisca una risposta alle circostanze eccezionali;

c)

prevedere che le spese per le operazioni che costituiscono una risposta a tali circostanze siano ammissibili a partire dalla data in cui il Consiglio ha confermato il verificarsi di tali circostanze, in deroga all’articolo 63, paragrafo 7;

d)

prorogare al massimo di tre mesi i termini per la presentazione di documenti e la trasmissione di dati alla Commissione, in deroga agli articoli 41, paragrafo 6, 42, paragrafo 1, 44, paragrafo 2, e 49, paragrafo 3, primo comma.

2.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’attuazione del presente articolo. Quando sia soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio riguardo alla sua valutazione della situazione e al seguito che prevede di dare.

3.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull’applicazione del presente articolo. All’atto di valutare la situazione e di prevedere un seguito, la Commissione tiene in debita considerazione le posizioni adottate e i pareri espressi nell’ambito del dialogo strutturato.

4.   Se, trascorso il periodo non superiore a diciotto mesi di cui al paragrafo 1, persistono le circostanze specifiche che hanno portato all’adozione di tali misure temporanee, la Commissione riesamina la situazione e avanza, se del caso, una proposta legislativa che modifica il presente regolamento prevedendo la flessibilità necessaria ad affrontare tali circostanze.

5.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della decisione di esecuzione adottata a norma del paragrafo 1 senza ritardo, al più tardi entro 2 giorni lavorativi dalla sua adozione.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali sui fondi

Articolo 21

Preparazione e presentazione dei programmi

1.   Gli Stati membri preparano, in cooperazione con i partner di cui all’articolo 8, paragrafo 1, i programmi per attuare i fondi per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

2.   Gli Stati membri presentano i programmi alla Commissione non oltre tre mesi dopo la presentazione dell’accordo di partenariato. Per l’AMIF, l’ISF e il BMVI gli Stati membri presentano i programmi alla Commissione non oltre tre mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento o del pertinente regolamento specifico del fondo, a seconda di quale sia posteriore.

3.   Gli Stati membri preparano i programmi in conformità del modello di programma riportato nell’allegato V.

Per l’AMIF, l’ISF e il BMVI gli Stati membri preparano i programmi in conformità del modello di programma riportato nell’allegato VI.

4.   Un eventuale rapporto ambientale, redatto conformemente alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (46), è pubblicato sul sito web del programma di cui all’articolo 49, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 22

Contenuto dei programmi

1.   Ciascun programma stabilisce una strategia che indichi il contributo del programma agli obiettivi strategici o dell’obiettivo specifico del JTF e la comunicazione dei risultati.

2.   Un programma è costituito da una o più priorità. Ciascuna priorità corrisponde a un unico obiettivo strategico, all’obiettivo specifico del JTF oppure all’assistenza tecnica, se attuata a norma dell’articolo 36, paragrafo 4, o dell’articolo 37. Una priorità può avvalersi del sostegno di uno o più fondi, a meno che non riceva il sostegno del JTF o riguardi l’assistenza tecnica attuata a norma dell’articolo 36, paragrafo 4, o dell’articolo 37. Una priorità che corrisponde a un obiettivo strategico consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico o all’obiettivo specifico del JTF.

Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, un programma si avvale del sostegno di un fondo ed è composto da obiettivi specifici e da obiettivi specifici relativi all’assistenza tecnica.

3.   Ciascun programma stabilisce:

a)

una sintesi delle principali sfide, tenendo presenti:

i)

le disuguaglianze e le disparità di carattere economico, sociale e territoriale, ad eccezione dei programmi sostenuti dal FEAMPA;

ii)

i fallimenti del mercato;

iii)

la necessità di investimenti e la complementarità e le sinergie con altre forme di sostegno;

iv)

le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, nelle pertinenti strategie nazionali o regionali di tale Stato membro, tra cui il piano nazionale integrato per l’energia e il clima e in relazione ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali, e, per l’AMIF, l’ISF e il BMVI, in altre raccomandazioni pertinenti dell’Unione destinate allo Stato membro;

v)

le sfide relative alla capacità amministrativa e alla governance e alle misure di semplificazione;

vi)

un approccio integrato per affrontare le sfide demografiche, ove pertinente;

vii)

gli insegnamenti tratti da esperienze passate;

viii)

le strategie macroregionali e per i bacini marittimi qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a tali strategie;

ix)

per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, i progressi conseguiti nell’attuazione del pertinente acquis e dei pertinenti piani di azione dell’Unione e una giustificazione della scelta degli obiettivi specifici;

x)

per i programmi sostenuti dal JTF, le sfide dovute alla transizione individuate nei piani territoriali per una transizione giusta.

I punti i), ii) e viii) non si applicano ai programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF o dal BMVI.

b)

la giustificazione degli obiettivi strategici selezionati, delle priorità, degli obiettivi specifici e delle forme di sostegno corrispondenti;

c)

per ciascuna priorità, ad eccezione dell’assistenza tecnica, gli obiettivi specifici;

d)

per ciascun obiettivo specifico:

i)

le tipologie di azioni correlate e il loro contributo previsto a tali obiettivi specifici e, se del caso, alle strategie macroregionali, alle strategie per i bacini marittimi e ai piani territoriali per una transizione giusta sostenuti dal JTF;

ii)

gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;

iii)

i principali gruppi di destinatari;

iv)

le azioni a tutela dell’uguaglianza, dell’inclusione e della non discriminazione;

v)

un’indicazione dei territori specifici cui è diretta l’azione, compreso l’utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali;

vi)

le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro o al di fuori dell’Unione, se pertinente;

vii)

l’utilizzo previsto degli strumenti finanziari;

viii)

le tipologie di intervento e una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento;

ix)

per l’obiettivo specifico del JTF, la giustificazione di eventuali importi trasferiti dalle risorse del FESR e del FSE+ in conformità dell’articolo 27, nonché la sua ripartizione per categoria di regioni, sulla base delle tipologie di intervento previste in conformità dei piani territoriali per una transizione giusta;

e)

per ciascuna priorità relativa all’assistenza tecnica attuata a norma dell’articolo 36, paragrafo 4:

i)

le tipologie di azioni correlate;

ii)

gli indicatori di output con i corrispondenti target intermedi e target finali;

iii)

i principali gruppi di destinatari;

iv)

le tipologie di intervento e una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento;

f)

il ricorso previsto all’assistenza tecnica in conformità dell’articolo 37, se applicabile, e le pertinenti tipologie di intervento;

g)

un piano di finanziamento che contenga:

i)

una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie totali per ciascuno dei fondi e, ove applicabile, per ciascuna categoria di regioni, per l’intero periodo di programmazione e per anno, compresi gli eventuali importi trasferiti in conformità dell’articolo 26 o 27;

ii)

per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie complessive per ogni priorità, suddivisa per fondo e per categoria di regioni, se applicabile, e il contributo nazionale, e se è composto da contributi pubblici o privati, o da entrambi;

iii)

per i programmi sostenuti dal FEAMPA, una tabella che specifichi per ciascun obiettivo specifico l’importo delle dotazioni finanziarie totali del sostegno a carico del fondo e il contributo nazionale;

iv)

per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI una tabella che specifichi, per obiettivo specifico, le dotazioni finanziarie totali per tipologia di azione, il contributo nazionale, e se è composto da contributi pubblici o privati, o da entrambi;

h)

le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nella preparazione del programma e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma;

i)

per ciascuna condizione abilitante collegata all’obiettivo specifico selezionato, stabilita in conformità dell’articolo 15 e degli allegati III e IV, una valutazione che indichi se la condizione abilitante è soddisfatta alla data di presentazione del programma;

j)

l’approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità del programma mediante la definizione dei suoi obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, compresa la diffusione sui social media, ove opportuno, del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione;

k)

le autorità del programma e l’organo o, in caso di assistenza tecnica a norma dell’articolo 36, paragrafo 5, se del caso, gli organismi che ricevono i pagamenti della Commissione.

I punti i), ii) e viii) della lettera a) del presente paragrafo non si applicano ai programmi che si limitano a sostenere l’obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+. La lettera d) del presente paragrafo non si applica all’obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.

Per il FESR, il Fondo di coesione, il FSE+, il JTF e il FEAMPA, il programma è corredato, a fini informativi, di un elenco delle operazioni pianificate di importanza strategica e del relativo calendario.

Se, in conformità della lettera k), viene individuato più di un organismo che riceve i pagamenti della Commissione, lo Stato membro fissa la quota degli importi rimborsati a ciascuno di tali organi.

4.   In deroga al paragrafo 3, lettere da b) a e), per ciascun obiettivo specifico dei programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, sono presentate le informazioni seguenti:

a)

una descrizione della situazione di partenza, delle sfide e delle risposte cui il fondo fornisce sostegno;

b)

l’indicazione delle misure di attuazione;

c)

un elenco indicativo delle azioni e del contributo previsto agli obiettivi specifici;

d)

ove applicabile, una giustificazione del sostegno operativo, delle azioni specifiche, dell’assistenza emergenziale e delle azioni di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento AMIF;

e)

gli indicatori di output e di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;

f)

una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento.

5.   Le tipologie di intervento si basano su una nomenclatura riportata nell’allegato I. Per i programmi sostenuti dal FEAMPA, dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI le tipologie di intervento si basano su una nomenclatura stabilita nei regolamenti specifici relativi ai fondi.

6.   Per i programmi del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del JTF, la tabella di cui al paragrafo 3, lettera g), punto ii), riporta gli importi per gli anni dal 2021 al 2027, compreso l’importo di flessibilità.

7.   Lo Stato membro comunica alla Commissione qualsiasi variazione delle informazioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera k), senza necessità di una modifica del programma.

8.   Per i programmi sostenuti dal JTF, gli Stati membri presentano alla Commissione i piani territoriali per una transizione giusta nell’ambito del programma o dei programmi o di una richiesta di modifica.

Articolo 23

Approvazione dei programmi

1.   La Commissione valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici relativi ai fondi, oltre che, per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione, il JTF e il FEAMPA, la coerenza con il pertinente accordo di partenariato. Nella sua valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, delle pertinenti sfide individuate nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, nonché del modo in cui vi si è dato seguito.

2.   La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.

3.   Lo Stato membro rivede il programma tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.

4.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva il programma entro cinque mesi dalla data di prima presentazione del programma da parte dello Stato membro.

Articolo 24

Modifica dei programmi

1.   Lo Stato membro può presentare una richiesta motivata di modifica di un programma unitamente al programma modificato, indicando l’effetto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi.

2.   La Commissione valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici relativi ai fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può formulare osservazioni entro due mesi dalla presentazione del programma modificato.

3.   Lo Stato membro rivede il programma modificato tenendo presenti le osservazioni formulate dalla Commissione.

4.   La Commissione adotta una decisione di approvazione della modifica di un programma non oltre quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.

5.   Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino all’8 % della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al 4 % del bilancio del programma a un’altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal JTF, il trasferimento riguarda solo dotazioni per la stessa categoria di regioni.

Per i programmi sostenuti dal FEAMPA, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino all’8 % della dotazione iniziale di un obiettivo specifico a un altro obiettivo specifico, compresa l’assistenza tecnica attuata a norma dell’articolo 36, paragrafo 4.

Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione dotazioni tra tipologie di azioni all’interno della stessa priorità e, inoltre, un importo che va fino al 15 % della dotazione iniziale di una priorità a un’altra priorità dello stesso fondo.

Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. I trasferimenti e le relative modifiche sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione della Commissione che approvi la modifica del programma. Essi avvengono comunque nel rispetto di tutti i requisiti normativi e sono approvati in anticipo dal comitato di sorveglianza a norma dell’articolo 40, paragrafo 2, lettera d). Lo Stato membro presenta alla Commissione la versione modificata della tabella di cui all’articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto ii), iii) o iv), a seconda dei casi, assieme ad ogni relativa modifica nel programma.

6.   Non è richiesta l’approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale o editoriale che non influiscono sull’attuazione del programma. Gli Stati membri comunicano tali correzioni alla Commissione.

7.   Per i programmi sostenuti dal FEAMPA, le modifiche dei programmi relative all’introduzione di indicatori non richiedono l’approvazione della Commissione.

Articolo 25

Sostegno congiunto del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del JTF

1.   Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF possono fornire sostegno congiuntamente ai programmi dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita».

2.   Il FESR e il FSE+ possono finanziare, in modo complementare ed entro il limite del 15 % del sostegno di tali fondi a ciascuna priorità di un programma, totalmente o parzialmente un’operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell’altro fondo in base alle regole di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per l’attuazione. Tale opzione non si applica alle risorse del FESR e del FSE+ che sono trasferite al JTF in conformità dell’articolo 27.

Articolo 26

Trasferimento di risorse

1.   Gli Stati membri possono chiedere, nell’accordo di partenariato o in una richiesta di modifica di un programma previo accordo del comitato di sorveglianza del programma ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2, lettera d), di trasferire un importo che va fino al 5 % della dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo a qualsiasi altro strumento in regime di gestione diretta o indiretta, se tale possibilità è prevista nell’atto di base di tale strumento.

La somma dei trasferimenti di cui al primo comma del presente articolo e dei contributi a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, non supera il 5 % della dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo.

Nell’accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma gli Stati membri possono inoltre chiedere di trasferire un importo che va fino al 5 % della dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo a un altro fondo o ad altri fondi, ad eccezione dei trasferimenti di cui al quarto comma.

Nell’accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma gli Stati membri possono inoltre chiedere di trasferire un importo supplementare che va fino al 20 % della dotazione nazionale iniziale per fondo tra il FESR, il FSE+ o il Fondo di coesione entro i limiti delle risorse globali dello Stato membro per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita». Gli Stati membri il cui tasso medio di disoccupazione totale per il periodo 2017-2019 è inferiore al 3 % possono chiedere di trasferire un importo supplementare che va fino al 25 % della dotazione nazionale iniziale.

2.   Le risorse trasferite sono attuate in conformità delle regole del fondo o dello strumento cui esse sono trasferite e, nel caso di trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta, a favore dello Stato membro interessato.

3.   Le richieste di modifica di un programma stabiliscono l’importo totale trasferito ogni anno per fondo e per categoria di regioni; se applicabile, le richieste sono debitamente giustificate in vista delle complementarità e dell’impatto da conseguire e sono accompagnate dal programma o dai programmi modificati in conformità dell’articolo 24.

4.   Previa consultazione dello Stato membro interessato, la Commissione si oppone a una richiesta di trasferimento nella pertinente modifica del programma qualora tale trasferimento possa pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del programma da cui proverrebbero le risorse trasferite.

La Commissione si oppone altresì alla richiesta se ritiene che lo Stato membro non abbia fornito una giustificazione adeguata del trasferimento relativamente ai risultati da conseguire o al contributo che sarà apportato agli obiettivi del fondo o dello strumento ricevente in regime di gestione diretta o indiretta.

5.   Qualora la richiesta di trasferimento riguardi la modifica di un programma, possono essere trasferite solo le risorse di anni civili futuri.

6.   Le risorse del JTF, comprese le risorse trasferite dal FESR e dal FSE+ in conformità dell’articolo 27, non sono trasferibili ad altri fondi o strumenti a norma dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.

Il JTF non riceve trasferimenti a norma dei paragrafi da 1 a 5.

7.   Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite a norma del paragrafo 1, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite al fondo dal quale sono state inizialmente trasferite e assegnate a uno o più programmi.

A tal fine lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, al più tardi quattro mesi prima del termine per gli impegni di cui all’articolo 114, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario.

8.   Le risorse ritrasferite al fondo dal quale sono state inizialmente trasferite e assegnate a uno o più programmi sono attuate in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento e nei regolamenti specifici relativi a ciascun fondo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica del programma.

9.   Per le risorse ritrasferite al fondo dal quale sono state inizialmente trasferite e assegnate a un programma in conformità del paragrafo 7 del presente articolo, il termine per il disimpegno definito all’articolo 105, paragrafo 1, decorre dall’anno in cui vengono assunti i corrispettivi impegni di bilancio.

Articolo 27

Trasferimento di risorse dal FESR e dal FSE+ al JTF

1.   Gli Stati membri possono chiedere su base volontaria che l’importo delle risorse a disposizione del JTF per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» in conformità dell’articolo 3 del regolamento JTF sia integrato con risorse provenienti dal FESR o dal FSE+ ovvero da una loro combinazione per la categoria di regioni in cui si trova il territorio interessato. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF non supera il triplo dell’importo della dotazione del JTF di cui all’articolo 110, paragrafo 1, lettera g). Le risorse trasferite dal FESR o dal FSE+ non superano il 15 % della dotazione a titolo rispettivamente del FESR e del FSE+ per lo Stato membro interessato. Gli Stati membri indicano in tali richieste l’importo totale trasferito ogni anno per categoria di regioni.

2.   I trasferimenti a partire, rispettivamente, dalle risorse del FESR e del FSE+ alla priorità o alle priorità sostenute dal JTF riflettono le tipologie di intervento in base alle informazioni indicate nel programma a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ix). Tali trasferimenti sono considerati definitivi.

3.   Le risorse del JTF, comprese quelle trasferite dal FESR e dal FSE+, sono attuate in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento e nel regolamento JTF. Le norme stabilite nel regolamento FESR e FC e nel regolamento FSE+ non si applicano alle risorse del FESR e del FSE+ trasferite in conformità del paragrafo 1.

CAPO II

Sviluppo territoriale

Articolo 28

Sviluppo territoriale integrato

Qualora uno Stato membro sostenga lo sviluppo territoriale integrato, ciò avviene mediante strategie di sviluppo territoriale o locale nelle forme seguenti:

a)

investimenti territoriali integrati;

b)

sviluppo locale di tipo partecipativo; o

c)

un altro strumento territoriale che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dallo Stato membro.

Nel mettere in atto strategie di sviluppo locale o territoriale nell’ambito di più di un fondo, lo Stato membro garantisce la coerenza e il coordinamento tra i fondi in questione.

Articolo 29

Strategie territoriali

1.   Le strategie territoriali attuate a norma dell’articolo 28, lettera a) o c), contengono gli elementi seguenti:

a)

l’area geografica interessata dalla strategia;

b)

l’analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell’area, comprese le interconnessioni di tipo economico, sociale e ambientale;

c)

la descrizione dell’approccio integrato per dare risposta alle esigenze di sviluppo individuate e per realizzare le potenzialità dell’area;

d)

la descrizione del coinvolgimento dei partner in conformità dell’articolo 8 nella preparazione e nell’attuazione della strategia.

Possono comprendere anche un elenco delle operazioni cui fornire sostegno.

2.   Le strategie territoriali rientrano nella responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi a livello territoriale. I documenti strategici esistenti che riguardano le aree interessate possono essere usati per le strategie territoriali.

3.   Se l’elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello territoriale selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni.

4.   All’atto dell’elaborazione delle strategie territoriali, le autorità o organismi di cui al paragrafo 2 cooperano con le pertinenti autorità di gestione per determinare l’ambito di applicazione delle operazioni cui fornire sostegno a titolo del programma pertinente.

Le operazioni selezionate sono coerenti con la strategia territoriale.

5.   Se un’autorità o un organismo a livello territoriale adempie compiti che rientrano nella responsabilità dell’autorità di gestione, ad eccezione della selezione delle operazioni, l’autorità è individuata dall’autorità di gestione come organismo intermedio.

6.   Può essere fornito sostegno alla preparazione e alla progettazione delle strategie territoriali.

Articolo 30

Investimenti territoriali integrati

Se una strategia territoriale di cui all’articolo 29 comprende investimenti che ricevono sostegno da uno o più fondi, da più di un programma o da più di una priorità dello stesso programma, le azioni possono essere attuate sotto forma di investimento territoriale integrato.

Articolo 31

Sviluppo locale di tipo partecipativo

1.   Qualora uno Stato membro lo ritenga opportuno ai sensi dell’articolo 28, il FESR, il FSE+, il JTF e il FEAMPA sostengono lo sviluppo locale di tipo partecipativo.

2.   Lo Stato membro provvede affinché lo sviluppo locale di tipo partecipativo:

a)

sia concentrato su aree subregionali;

b)

sia guidato da gruppi di azione locale, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale;

c)

sia attuato mediante strategie in conformità dell’articolo 32;

d)

fornisca sostegno alle attività in rete, all’accessibilità, alle caratteristiche innovative del contesto locale e, se del caso, alla cooperazione con altri operatori territoriali.

3.   Quando è disponibile sostegno alle strategie di cui al paragrafo 2, lettera c), proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione organizzano un invito congiunto a presentare proposte per la selezione di tali strategie e formano un comitato congiunto per tutti i fondi interessati per sorvegliare l’attuazione di tali strategie. Le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati per sostenere tutti i costi di preparazione, di gestione e di animazione di cui all’articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e c), in relazione a tali strategie.

4.   Quando l’attuazione di una tale strategia comprende sostegno proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati in qualità di fondo capofila.

5.   Fatto salvo il rispetto dell’ambito di applicazione e delle regole di ammissibilità di ciascun fondo che partecipa al sostegno della strategia, si applicano le regole del fondo capofila. Le autorità degli altri fondi fanno affidamento sulle decisioni e sulle verifiche di gestione operate dall’autorità competente del fondo capofila.

6.   Le autorità del fondo capofila forniscono alle autorità degli altri fondi le informazioni necessarie alla sorveglianza e all’effettuazione dei pagamenti in conformità delle regole del regolamento specifico del fondo.

Articolo 32

Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

1.   Le pertinenti autorità di gestione provvedono affinché ognuna delle strategie di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), contenga gli elementi seguenti:

a)

l’area geografica e la popolazione interessate dalla strategia;

b)

il processo di coinvolgimento della comunità locale nello sviluppo della strategia;

c)

l’analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell’area;

d)

gli obiettivi della strategia, tra cui target finali misurabili per i risultati, e le relative azioni previste;

e)

le modalità di gestione, sorveglianza e valutazione, finalizzate a dimostrare la capacità del gruppo di azione locale di attuare la strategia;

f)

un piano finanziario comprendente la dotazione prevista a carico di ciascun fondo nonché, se del caso, la dotazione prevista a carico del FEASR, e di ciascun programma interessato.

Essa può anche contenere le tipologie di misure e operazioni da finanziare a titolo di ciascun fondo interessato.

2.   Le pertinenti autorità di gestione definiscono i criteri per la selezione delle strategie, formano un comitato per lo svolgimento della selezione e approvano le strategie selezionate da tale comitato.

3.   Le pertinenti autorità di gestione completano la prima tornata di selezione delle strategie e si assicurano che i gruppi di azione locale selezionati possano svolgere i propri compiti, indicati all’articolo 33, paragrafo 3, entro dodici mesi dalla data della decisione d’approvazione del programma o, nel caso di strategie che ricevono sostegno da più di un fondo, entro dodici mesi dalla data della decisione d’approvazione dell’ultimo programma interessato.

4.   La decisione di approvazione di una strategia dispone la dotazione di ciascun fondo e programma interessato e stabilisce le responsabilità dei compiti di gestione e di controllo del programma o dei programmi.

Articolo 33

Gruppi di azione locale

1.   I gruppi di azione locale elaborano ed attuano le strategie di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera c).

2.   Le autorità di gestione provvedono affinché i gruppi di azione locale siano inclusivi e scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

3.   I gruppi di azione locale svolgono in esclusiva i compiti seguenti:

a)

sviluppare la capacità degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni;

b)

redigere una procedura e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti, che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione;

c)

preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte;

d)

selezionare le operazioni e fissare l’importo del sostegno e presentare le proposte all’organismo responsabile della verifica finale dell’ammissibilità prima dell’approvazione;

e)

sorvegliare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della strategia;

f)

valutare l’attuazione della strategia.

4.   Qualora gruppi di azione locale svolgano compiti non contemplati dal paragrafo 3 che rientrano nella responsabilità dell’autorità di gestione, o dell’organismo pagatore laddove il FEASR sia selezionato come fondo capofila, tali gruppi di azione locale sono designati dall’autorità di gestione come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

5.   Il gruppo di azione locale può essere un beneficiario e può attuare operazioni in conformità della strategia, a condizione che il gruppo di azione locale garantisca che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni.

Articolo 34

Sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo

1.   Lo Stato membro provvede affinché il sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprenda:

a)

lo sviluppo delle capacità e azioni preparatorie a sostegno dell’elaborazione e della futura attuazione della strategia;

b)

l’attuazione delle operazioni, tra cui le attività di cooperazione e la loro preparazione, selezionate nell’ambito della strategia;

c)

la gestione, la sorveglianza e la valutazione della strategia e la relativa animazione, compresa l’agevolazione degli scambi tra portatori di interessi;

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è ammissibile a prescindere dal fatto che la strategia sia successivamente selezionata per ricevere sostegno.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), non supera il 25 % del contributo pubblico totale alla strategia.

CAPO III

Assistenza tecnica

Articolo 35

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1.   Su iniziativa della Commissione i fondi possono sostenere le azioni preparatorie, di sorveglianza, di controllo, di audit, di valutazione, di comunicazione anche istituzionale delle priorità politiche dell’Unione, di visibilità e tutte le azioni amministrative e di assistenza tecnica necessarie per l’attuazione del presente regolamento e, ove opportuno, con paesi terzi.

2.   Le azioni di cui al paragrafo 1 possono comprendere in particolare:

a)

assistenza alla preparazione e alla valutazione dei progetti;

b)

sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi;

c)

studi legati alle relazioni della Commissione sui fondi e alla relazione sulla coesione;

d)

misure connesse all’analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all’esecuzione dei fondi, nonché misure relative all’attuazione dei sistemi di controllo e all’assistenza tecnica e amministrativa;

e)

valutazioni, relazioni di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei fondi;

f)

azioni di diffusione delle informazioni, di sostegno alla creazione di reti ove opportuno, di svolgimento di attività di comunicazione con particolare attenzione ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi;

g)

installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l’audit, il controllo e la valutazione;

h)

azioni tese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;

i)

azioni relative allo svolgimento di audit;

j)

rafforzamento della capacità nazionale e regionale inerente alla pianificazione degli investimenti, alle esigenze di finanziamento, alla preparazione, progettazione e attuazione di strumenti finanziari, piani di azione comuni e grandi progetti;

k)

divulgazione delle buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri a rafforzare la capacità dei partner pertinenti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e le loro organizzazioni ombrello.

3.   La Commissione dedica almeno il 15 % delle risorse per l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione all’ottenimento di una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico e di più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, ampliando la base di conoscenze sui risultati ottenuti, in particolare attraverso una raccolta e una diffusione dei dati più efficaci, valutazioni e relazioni, e soprattutto evidenziando il contributo dei fondi nel migliorare le condizioni di vita dei cittadini, come pure aumentando la visibilità del sostegno dei fondi e sensibilizzando in merito ai risultati e al valore aggiunto di tale sostegno. Le misure di informazione, comunicazione e visibilità relative ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi, con particolare attenzione alle operazioni, sono portate avanti dopo la chiusura dei programmi, se del caso. Tali misure contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento.

4.   Le azioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare i periodi di programmazione precedenti e successivi.

5.   La Commissione stabilisce i propri piani quando è previsto un contributo dei fondi in conformità dell’articolo 110 del regolamento finanziario.

6.   A seconda della finalità, le azioni di cui al presente articolo possono essere finanziate a titolo di spese operative o amministrative.

7.   In conformità dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento e per un periodo di tempo limitato, le azioni di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione sovvenzionate nell’ambito del presente regolamento in regime di gestione diretta e i costi sottostanti possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali azioni sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

Articolo 36

Assistenza tecnica degli Stati membri

1.   Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, che possono riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l’amministrazione e l’utilizzo efficaci dei fondi, anche per lo sviluppo delle capacità dei partner di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nonché per finanziare lo svolgimento, tra l’altro, di funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilità e la comunicazione.

Gli importi relativi all’assistenza tecnica di cui al presente articolo e all’articolo 37 non sono presi in considerazione ai fini della concentrazione tematica conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

2.   Ciascun fondo può sostenere azioni di assistenza tecnica ammissibili nell’ambito di uno degli altri fondi.

3.   Il contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica in uno Stato membro avviene a norma dell’articolo 51, lettera b) o e).

Lo Stato membro indica la propria scelta per quanto riguarda la forma di contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica nell’accordo di partenariato in conformità dell’allegato II. Tale scelta si applica a tutti i programmi nello Stato membro interessato per l’intero periodo di programmazione e non può essere successivamente modificata.

Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, nonché per i programmi Interreg, il contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica avviene unicamente a norma dell’articolo 51, lettera e).

4.   Qualora il contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica in uno Stato membro sia rimborsato ai sensi dell’articolo 51, lettera b), si applicano gli elementi seguenti:

a)

l’assistenza tecnica assume la forma di una priorità relativa a un solo fondo in uno o più programmi, di un programma specifico o di una combinazione dei due;

b)

l’importo dei fondi destinato all’assistenza tecnica è limitato a quanto segue:

i)

per il sostegno del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita»: 3,5 %;

ii)

per il sostegno del Fondo di coesione: 2,5 %;

iii)

per il sostegno del FSE+: 4 % e per i programmi a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+: 5 %;

iv)

per il sostegno del JTF: 4 %;

v)

per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, qualora l’importo totale assegnato a uno Stato membro nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» non superi 1 miliardo di EUR: 6 %;

vi)

per il sostegno del FEAMPA: 6 %;

vii)

per i programmi dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» che riguardano solo le regioni ultraperiferiche, la percentuale è aumentata di 1 punto percentuale.

5.   Qualora il contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica sia rimborsato ai sensi dell’articolo 51, lettera e), si applicano gli elementi seguenti:

a)

l’importo dei fondi destinato all’assistenza tecnica è individuato nell’ambito delle dotazioni finanziarie di ciascuna priorità del programma in conformità dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto ii) – per il FEAMPA, nell’ambito di ciascun obiettivo specifico in conformità della lettera g), punto iii), di tale paragrafo. Esso non assume la forma di una priorità separata o di un programma specifico, a eccezione dei programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF o dal BMVI, per i quali assume la forma di un obiettivo specifico;

b)

il rimborso è effettuato, applicando le percentuali indicate nei punti da i) a vii) alle spese ammissibili figuranti in ciascuna domanda di pagamento a norma dell’articolo 91, paragrafo 3, lettera a) o c), a seconda dei casi, e a carico dello stesso fondo a cui sono rimborsate le spese ammissibili, nei confronti di uno o più organismi che ricevono i pagamenti della Commissione in conformità dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera k):

i)

per il sostegno del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita»: 3,5 %;

ii)

per il sostegno del Fondo di coesione: 2,5 %;

iii)

per il sostegno del FSE+: 4 % e per i programmi a norma dell’articolo 4, paragrafo 1), lettera m), del regolamento FSE+: 5 %;

iv)

per il sostegno del JTF: 4 %;

v)

per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, qualora l’importo totale assegnato a uno Stato membro nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» non superi 1 miliardo di EUR, la percentuale da rimborsare per l’assistenza tecnica: 6 %;

vi)

per il sostegno del FEAMPA, dell’AMIF, dell’ISF e del BMVI: 6 %;

vii)

per i programmi dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» che riguardano solo le regioni ultraperiferiche, la percentuale è aumentata di 1 punto percentuale.

c)

gli importi destinati all’assistenza tecnica individuati nel programma corrispondono alle percentuali di cui alla lettera b), punti da i) a vi), per ciascuna priorità e ciascun fondo.

6.   Le norme specifiche per l’assistenza tecnica per i programmi Interreg sono stabilite nel regolamento Interreg.

Articolo 37

Finanziamento non collegato ai costi dell’assistenza tecnica degli Stati membri

Oltre a quanto disposto all’articolo 36, lo Stato membro può proporre di intraprendere ulteriori azioni di assistenza tecnica per rafforzare la capacità e l’efficienza delle autorità e degli organismi pubblici, dei beneficiari e dei partner pertinenti, necessarie per l’amministrazione e l’utilizzo efficaci dei fondi.

Il sostegno destinato a tali azioni avviene sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell’articolo 95. Tale sostegno può anche assumere la forma di un programma specifico.

TITOLO IV

SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ

CAPO I

Sorveglianza

Articolo 38

Comitato di sorveglianza

1.   Ciascuno Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l’attuazione del programma («comitato di sorveglianza») , previa consultazione dell’autorità di gestione, entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma.

Lo Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per seguire più di un programma.

2.   Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno, che comprende disposizioni riguardanti la prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi e l’applicazione del principio di trasparenza.

3.   Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all’anno ed esamina tutte le questioni che incidono sull’avanzamento del programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi.

4.   Il regolamento interno del comitato di sorveglianza e i dati e le informazioni condivisi con detto comitato sono pubblicati sul sito web di cui all’articolo 49, paragrafo 1, fatto salvo l’articolo 69, paragrafo 5.

5.   I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano ai programmi limitati all’obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+ e alla relativa assistenza tecnica.

Articolo 39

Composizione del comitato di sorveglianza

1.   Ciascuno Stato membro decide la composizione del comitato di sorveglianza e assicura una rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi intermedi dello Stato membro, come anche dei rappresentanti dei partner di cui all’articolo 8, paragrafo 1, attraverso un processo trasparente.

Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto. Il regolamento interno disciplina l’esercizio del diritto di voto e i dettagli della procedura in sede di comitato di sorveglianza conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato.

Il regolamento interno può consentire ai non membri, compresa la BEI, di partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza.

Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell’autorità di gestione.

L’elenco dei membri del comitato di sorveglianza è pubblicato sul sito web di cui all’articolo 49, paragrafo 1.

2.   Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza in veste consultiva e di sorveglianza.

3.   Per l’AMIF, l’ISF e il BMVI, le agenzie decentrate competenti possono partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza.

Articolo 40

Funzioni del comitato di sorveglianza

1.   Il comitato di sorveglianza esamina:

a)

i progressi compiuti nell’attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;

b)

tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;

c)

il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse all’attuazione del programma;

d)

gli elementi della valutazione ex ante elencati all’articolo 58, paragrafo 3, e il documento strategico di cui all’articolo 59, paragrafo 1;

e)

i progressi compiuti nell’effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l’eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;

f)

l’attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;

g)

i progressi compiuti nell’attuare operazioni di importanza strategica, se pertinente;

h)

il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l’intero periodo di programmazione;

i)

i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari, se pertinente;

j)

le informazioni relative all’attuazione del contributo del programma al programma InvestEU conformemente all’articolo 14 o delle risorse trasferite conformemente all’articolo 26, se del caso.

Per quanto riguarda i programmi sostenuti dal FEAMPA, il comitato di sorveglianza è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall’autorità di gestione.

2.   Il comitato di sorveglianza approva:

a)

la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, fatto salvo l’articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d);su richiesta della Commissione, la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, sono presentati alla Commissione stessa almeno 15 giorni lavorativi prima della loro presentazione al comitato di sorveglianza;

b)

le relazioni annuali in materia di performance per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF e dal FEAMPA;

c)

il piano di valutazione e le eventuali modifiche;

d)

le eventuali proposte di modifica di un programma avanzate dall’autorità di gestione, compresi i trasferimenti in conformità dell’articolo 24, paragrafo 5, e dell’articolo 26, a eccezione dei programmi sostenuti dal FEAMPA.

3.   Il comitato di sorveglianza può rivolgere raccomandazioni all’autorità di gestione, anche in merito a misure volte a ridurre l’onere amministrativo per i beneficiari.

Articolo 41

Riesame annuale della performance

1.   Una volta all’anno sono organizzate riunioni di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma. Alle riunioni di riesame partecipano le autorità di gestione pertinenti.

La riunione di riesame può riguardare più di un programma.

La riunione di riesame è presieduta dalla Commissione o, qualora lo Stato membro ne faccia richiesta, è presieduta congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione.

2.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI la riunione di riesame è organizzata almeno due volte durante il periodo di programmazione.

3.   Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF e dal FEAMPA, lo Stato membro fornisce alla Commissione, almeno 1 mese prima della riunione di riesame, informazioni concise sugli elementi elencati all’articolo 40, paragrafo 1. Tali informazioni si basano sui dati più recenti di cui dispone lo Stato membro.

Per i programmi limitati all’obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, le informazioni da fornire, sulla base dei dati più recenti disponibili, sono limitate all’articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e h) del presente regolamento.

4.   Lo Stato membro e la Commissione possono convenire di non organizzare una riunione di riesame. In tal caso, il riesame può essere effettuato per iscritto.

5.   Le conclusioni della riunione di riesame sono registrate in forma di verbale concordato.

6.   Lo Stato membro dà seguito alle problematiche rilevate durante la riunione di riesame che incidono sull’attuazione del programma e informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate.

7.   Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, lo Stato membro presenta una relazione annuale in materia di performance in conformità dei regolamenti specifici relativi a ciascun fondo.

Articolo 42

Trasmissione di dati

1.   Lo Stato membro o l’autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi di ogni programma entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno a eccezione dei dati richiesti al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 3, che sono trasmessi elettronicamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, conformemente al modello riportato nell’allegato VII.

Il primo invio è effettuato entro il 31 gennaio 2022 e l’ultimo entro il 31 gennaio 2030.

Per le priorità che sostengono l’obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, i dati sono trasmessi annualmente entro il 31 gennaio.

Il regolamento FSE+ può stabilire norme specifiche relativamente alla frequenza della raccolta e della trasmissione degli indicatori di risultato a più lungo termine.

2.   Per ciascuna priorità, i dati sono ripartiti per obiettivo specifico e, se applicabile, per categoria di regione e si riferiscono agli elementi seguenti:

a)

il numero di operazioni selezionate, il loro costo totale ammissibile, il contributo dei fondi e le spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all’autorità di gestione, tutti ripartiti per tipologia di intervento;

b)

i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni.

3.   Per gli strumenti finanziari sono forniti anche dati riguardanti:

a)

le spese ammissibili per tipologia di prodotto finanziario;

b)

l’importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili;

c)

l’importo, per tipologia di prodotto finanziario, delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai fondi;

d)

gli interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari, di cui all’articolo 60, e le risorse restituite imputabili al sostegno dei fondi, di cui all’articolo 62;

e)

il valore totale dei prestiti e degli investimenti azionari o quasi azionari nei confronti di destinatari finali garantiti con le risorse del programma ed effettivamente versati ai destinatari finali.

4.   I dati presentati in conformità del presente articolo sono affidabili e rispecchiano i dati conservati elettronicamente di cui all’articolo 72, paragrafo 1, lettera e), alla fine del mese precedente al mese di presentazione.

5.   Lo Stato membro o l’autorità di gestione pubblica tutti i dati trasmessi alla Commissione, o ne indica il link, sul portale web di cui all’articolo 46, lettera b), o sul sito web di cui all’articolo 49, paragrafo 1.

Articolo 43

Relazione finale in materia di performance

1.   Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF dal FEAMPA ciascuna autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale in materia di performance del programma entro il 15 febbraio 2031.

2.   La relazione finale in materia di performance valuta il conseguimento degli obiettivi del programma in base agli elementi elencati all’articolo 40, paragrafo 1, ad eccezione delle informazioni presentate a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, lettera d), di tale paragrafo.

3.   La Commissione esamina la relazione finale in materia di performance e informa l’autorità di gestione in merito ad eventuali osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricevimento di detta relazione. Se sono formulate osservazioni, l’autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie al riguardo e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate. La Commissione informa l’autorità di gestione dell’accettazione della relazione entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Ove la Commissione non informi l’autorità di gestione entro i termini stabiliti, la relazione s’intende accettata.

4.   L’autorità di gestione pubblica le relazioni finali in materia di performance sul sito web di cui all’articolo 49, paragrafo 1.

5.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione finale in materia di performance. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 115, paragrafo 2.

CAPO II

Valutazione

Articolo 44

Valutazioni da parte dello Stato membro

1.   Lo Stato membro o l’autorità di gestione effettua valutazioni dei programmi relativamente a uno o più dei criteri seguenti: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell’Unione, al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell’attuazione dei programmi. Le valutazioni possono contemplare anche altri criteri pertinenti, quali inclusività, non discriminazione e visibilità, e riguardare più di un programma.

2.   Entro il 30 giugno 2029 è inoltre effettuata una valutazione di ciascun programma per analizzarne l’impatto.

3.   Le valutazioni sono affidate a esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti.

4.   Lo Stato membro o l’autorità di gestione garantisce che siano predisposte le procedure necessarie per produrre e raccogliere i dati necessari alle valutazioni.

5.   Lo Stato membro o l’autorità di gestione redige un piano di valutazione, che può riguardare più di un programma. Per l’AMIF, l’ISF e il BMVI il piano prevede una valutazione intermedia da completare entro il 31 marzo 2024.

6.   Lo Stato membro o l’autorità di gestione presenta il piano di valutazione al comitato di sorveglianza entro un anno dalla decisione di approvazione del programma.

7.   Tutte le valutazioni sono pubblicate sul sito web di cui all’articolo 49, paragrafo 1.

Articolo 45

Valutazione da parte della Commissione

1.   La Commissione effettua una valutazione intermedia per esaminare l’efficacia, l’efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell’Unione di ciascun fondo entro la fine del 2024. La Commissione può avvalersi di tutte le informazioni pertinenti già disponibili in conformità dell’articolo 128 del regolamento finanziario.

2.   La Commissione effettua una valutazione retrospettiva per esaminare l’efficacia, l’efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell’Unione di ciascun fondo entro il 31 dicembre 2031. Nel caso del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMPA, tale valutazione si concentra in particolare sull’impatto sociale, economico e territoriale di tali fondi in relazione agli obiettivi strategici di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

3.   La Commissione pubblica i risultati della valutazione retrospettiva sul proprio sito web e comunica tali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

CAPO III

Visibilità, trasparenza e comunicazione

Sezione I

Visibilità del sostegno fornito dai fondi

Articolo 46

Visibilità

Ciascuno Stato membro garantisce:

a)

la visibilità del sostegno in tutte le attività relative alle operazioni sostenute dai fondi, con particolare attenzione alle operazioni di importanza strategica;

b)

la comunicazione ai cittadini dell’Unione del ruolo e dei risultati conseguiti dai fondi mediante un portale web unico che offra accesso a tutti i programmi che vedono coinvolto lo Stato membro interessato.

Articolo 47

Emblema dell’Unione

Gli Stati membri, le autorità di gestione e i beneficiari usano l’emblema dell’Unione in conformità dell’allegato IX nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

Articolo 48

Responsabili della comunicazione e reti di comunicazione

1.   Ciascuno Stato membro individua un coordinatore della comunicazione per le attività di visibilità, trasparenza e comunicazione in relazione al sostegno a carico dei fondi, anche per programmi compresi nell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) qualora lo Stato membro ospiti l’autorità di gestione. Il coordinatore della comunicazione può essere nominato al livello dell’organismo di cui all’articolo 71, paragrafo 6, e coordina le misure in materia di comunicazione e visibilità tra i programmi.

Il coordinatore della comunicazione coinvolge nelle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione gli organismi seguenti:

a)

le rappresentanze della Commissione europea e gli uffici di collegamento del Parlamento europeo negli Stati membri, oltre che i centri di informazione Europe Direct e altre reti pertinenti, organizzazioni di istruzione e di ricerca;

b)

altri partner pertinenti di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

2.   Ciascuna autorità di gestione individua un responsabile della comunicazione per ciascun programma. Un responsabile della comunicazione può essere responsabile di più di un programma.

3.   La Commissione gestisce una rete composta dai coordinatori della comunicazione, dai responsabili della comunicazione e da rappresentanti della Commissione a fini di scambio di informazioni sulle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

Sezione II

Trasparenza dell’attuazione dei fondi e comunicazione sui programmi

Articolo 49

Responsabilità dell’autorità di gestione

1.   L’autorità di gestione garantisce che, entro sei mesi dalla decisione di approvazione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.

2.   L’autorità di gestione garantisce la pubblicazione sul sito web di cui al paragrafo 1, o sul portale web ‘unico di cui all’articolo 46, lettera b), di un calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati, aggiornato almeno tre volte all’anno, con i dati indicativi seguenti:

a)

area geografica interessata dall’invito a presentare proposte;

b)

obiettivo strategico o obiettivo specifico interessato;

c)

tipologia di richiedenti ammissibili;

d)

importo totale del sostegno per l’invito;

e)

data di apertura e chiusura dell’invito.

3.   L’autorità di gestione mette a disposizione del pubblico l’elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione e aggiorna l’elenco almeno ogni quattro mesi. A ciascuna operazione è attribuito un codice unico. L’elenco contiene gli elementi seguenti:

a)

per le persone giuridiche, il nome del beneficiario e, nel caso di appalti pubblici, del contraente;

b)

se il beneficiario è una persona fisica, nome e cognome;

c)

per le operazioni nell’ambito del FEAMPA relative a un peschereccio, il numero di identificazione nel registro della flotta peschereccia dell’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione (47);

d)

la denominazione dell’operazione;

e)

lo scopo dell’operazione e i risultati attesi o conseguiti;

f)

la data di inizio dell’operazione;

g)

la data prevista o effettiva di completamento dell’operazione;

h)

il costo totale dell’operazione;

i)

il fondo interessato;

j)

l’obiettivo specifico interessato;

k)

il tasso di cofinanziamento dell’Unione;

l)

l’indicatore di località o di geolocalizzazione per l’operazione e il paese interessati;

m)

per le operazioni mobili o che riguardano diverse località, la località del beneficiario se si tratta di una persona giuridica; o la regione a livello NUTS 2 se il beneficiario è una persona fisica;

n)

la tipologia di intervento dell’operazione in conformità dell’articolo 73, paragrafo 2, lettera g).

I dati di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono rimossi due anni dopo la data della pubblicazione iniziale sul sito.

4.   I dati di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono pubblicati sul sito web di cui al paragrafo 1 o nel portale web unico di cui all`articolo 46, lettera b) del presente regolamento, in formati aperti e leggibili meccanicamente, come stabilito all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (48), che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati.

5.   Prima della pubblicazione, l’autorità di gestione informa i beneficiari che i dati saranno resi pubblici a norma del presente articolo.

6.   L’autorità di gestione provvede affinché i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, anche a livello di beneficiari, siano, su richiesta, messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell’Unione, e che all’Unione sia concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell’allegato IX. Ciò non comporta costi aggiuntivi significativi o un onere amministrativo rilevante per i beneficiari o per l’autorità di gestione.

Articolo 50

Responsabilità dei beneficiari

1.   I beneficiari e gli organismi che attuano gli strumenti finanziari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all’operazione, comprese le risorse reimpiegate a norma dell’articolo 62, nei modi seguenti:

a)

fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;

b)

apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell’Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l’attuazione dell’operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;

c)

esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l’emblema dell’Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all’allegato IX non appena inizia l’attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a quanto segue:

i)

operazioni sostenute dal FESR e dal Fondo di coesione il cui costo totale supera 500 000 EUR;

ii)

operazioni sostenute dal FSE+, dal JTF, dal FEAMPA, dall’AMIF, dall’ISF o dal BMVI il cui costo totale supera 100 000 EUR;

d)

per le operazioni che non rientrano nell’ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull’operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

e)

per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento o un’attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l’autorità di gestione responsabile.

Ove un beneficiario del FSE+ sia una persona fisica, o le operazioni siano sostenute a titolo dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, non si applica la prescrizione di cui al primo comma, lettera d).

In deroga al primo comma, lettere c) e d), per le operazioni sostenute dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, il documento che specifica le condizioni per il sostegno può stabilire requisiti specifici per l’esposizione pubblica delle informazioni sul sostegno fornito dai fondi ove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza e di ordine pubblico in conformità dell’articolo 69, paragrafo 5.

2.   Per i fondi per piccoli progetti, il beneficiario rispetta gli obblighi di cui all’articolo 36, paragrafo 5, del regolamento Interreg.

Per gli strumenti finanziari il beneficiario provvede, mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c).

3.   Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all’articolo 47 o ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l’autorità di gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all’operazione interessata.

TITOLO V

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI

CAPO I

Forme di contributo dell’Unione

Articolo 51

Forme di contributo dell’Unione ai programmi

Il contributo dell’Unione può assumere una delle forme seguenti:

a)

finanziamento non collegato ai costi delle operazioni pertinenti, in conformità dell’articolo 95, e basato su uno degli elementi seguenti:

i)

il soddisfacimento di condizioni;

ii)

il conseguimento di risultati;

b)

il rimborso del sostegno fornito ai beneficiari in conformità dei capi II e III del presente titolo;

c)

costi unitari in conformità dell’articolo 94 che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità;

d)

somme forfettarie in conformità dell’articolo 94 che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo;

e)

finanziamento a tasso forfettario in conformità dell’articolo 94 o dell’articolo 36, paragrafo 5, che copre categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale;

f)

una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a e).

CAPO II

Forme di sostegno da parte degli Stati membri

Articolo 52

Forme di sostegno

Gli Stati membri adoperano i contributi dei fondi per fornire ai beneficiari sostegno sotto forma di sovvenzioni, strumenti finanziari o premi o una combinazione di tali modalità.

Sezione I

Forme di sovvenzioni

Articolo 53

Forme di sovvenzioni

1.   Le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle forme seguenti:

a)

rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l’attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti;

b)

costi unitari;

c)

somme forfettarie;

d)

finanziamenti a tasso forfettario;

e)

una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un’operazione o per fasi successive di un’operazione;

f)

finanziamenti non collegati ai costi, purché tali sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell’Unione a norma dell’articolo 95.

2.   Se il costo totale di un’operazione non supera 200 000 EUR, il contributo fornito al beneficiario dal FESR, dal FSE+, dal JTF, dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato. Quando si ricorre al finanziamento a tasso forfettario possono essere rimborsate solo le categorie di costi cui si applica il tasso forfettario a norma del paragrafo 1, lettera a).

In deroga al primo comma del presente paragrafo, l’autorità di gestione può convenire di esentare dall’obbligo di cui a tale comma alcune operazioni nel settore della ricerca e dell’innovazione, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Inoltre le indennità e gli stipendi versati ai partecipanti possono essere rimborsati in conformità del paragrafo 1, lettera a).

3.   Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 sono stabiliti in uno dei modi seguenti:

a)

un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

i)

su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;

ii)

su dati storici verificati dei singoli beneficiari;

iii)

sull’applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

b)

progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall’organismo che seleziona l’operazione, ove il costo totale dell’operazione non superi 200 000 EUR;

c)

conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell’Unione per tipologie analoghe di operazioni;

d)

conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;

e)

tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi.

Articolo 54

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni

Se si applica un tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un’operazione, esso può basarsi su uno degli elementi seguenti:

a)

fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

b)

fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

c)

fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in conformità dell’articolo 53, paragrafo 3, lettera a).

Inoltre, se lo Stato membro ha calcolato un tasso forfettario in conformità dell’articolo 67, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, tale tasso fisso può essere utilizzato per un’operazione analoga ai fini della lettera c) del presente articolo.

Articolo 55

Costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni

1.   I costi diretti per il personale di un’operazione possono essere calcolati a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, a condizione che i costi diretti dell’operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (49) o all’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (50).

Qualora sia applicato un tasso forfettario conformemente al primo comma per l’AMIF, l’ISF e il BMVI, tale tasso forfettario si applica unicamente ai costi diretti dell’operazione non oggetto di appalto pubblico.

2.   Al fine di determinare i costi diretti per il personale si può calcolare una tariffa oraria in uno dei modi seguenti:

a)

dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1 720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1 720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;

b)

dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata in conformità delle norme nazionali applicabili menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella decisione di nomina (denominati atto di impiego).

3.   Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità del paragrafo 2, il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non supera il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria.

4.   Qualora non siano disponibili, i costi del lavoro annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati o dall’atto di impiego, debitamente rapportati a un periodo di dodici mesi.

5.   Per le persone che lavorano all’operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all’operazione mensilmente, senza l’obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.

Articolo 56

Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni

1.   Un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un’operazione. Lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

2.   Per le operazioni sostenute dal FESR dal FSE+, dal JTF, dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, e, le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.

3.   Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 non si applica ai costi per il personale calcolati in base al tasso forfettario di cui all’articolo 55, paragrafo 1.

Articolo 57

Sovvenzioni soggette a condizioni

1.   Gli Stati membri possono prevedere sovvenzioni per i beneficiari soggette a condizioni, da restituire totalmente o parzialmente come precisato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno.

2.   I rimborsi da parte del beneficiario sono effettuati secondo le condizioni convenute dall’autorità di gestione e dal beneficiario.

3.   Gli Stati membri reimpiegano le risorse restituite dal beneficiario allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma pertinente entro il 31 dicembre 2030 sotto forma di sovvenzioni soggette a condizioni o di strumento finanziario o tramite un’altra forma di sostegno. Gli importi restituiti e le informazioni sul loro reimpiego figurano nella relazione finale in materia di performance.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le risorse siano tenute in contabilità separate o con codici contabili appropriati.

5.   Le risorse dell’Unione restituite in qualsiasi momento dai beneficiari, ma non reimpiegate entro il 31 dicembre 2030 sono restituite al bilancio dell’Unione conformemente all’articolo 88.

Sezione II

Strumenti finanziari

Articolo 58

Strumenti finanziari

1.   Le autorità di gestione possono fornire contributi di programma, da uno o più programmi, a strumenti finanziari esistenti o nuovi istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e attuati direttamente dall’autorità di gestione, o sotto la sua responsabilità, che contribuiscono al conseguimento di obiettivi specifici.

2.   Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti in beni materiali e immateriali nonché in capitale circolante, che si prevede siano finanziariamente sostenibili e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato. Tale sostegno è conforme alle norme applicabili dell’Unione in materia di aiuti di Stato.

Tale sostegno è fornito solo per gli elementi degli investimenti che non sono materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento.

3.   Il sostegno opportuno dei fondi erogato mediante strumenti finanziari si basa su una valutazione ex ante redatta sotto la responsabilità dell’autorità di gestione. La valutazione ex ante è completata prima che le autorità di gestione eroghino contributi del programma a strumenti finanziari.

La valutazione ex ante comprende almeno gli elementi seguenti:

a)

l’importo proposto del contributo del programma a uno strumento finanziario e l’effetto leva stimato, accompagnati da una breve giustificazione;

b)

i prodotti finanziari che si propone di offrire, compresa l’eventuale necessità di trattamento differenziato degli investitori;

c)

il gruppo proposto di destinatari finali;

d)

il contributo previsto dello strumento finanziario al conseguimento di obiettivi specifici.

La valutazione ex ante può essere riveduta o aggiornata, può riguardare una parte o l’intero territorio dello Stato membro, e può basarsi su valutazioni ex ante esistenti o aggiornate.

4.   Il sostegno ai destinatari finali può essere combinato con il sostegno da qualsiasi fondo o altro strumento dell’Unione, e può riguardare la stessa voce di spesa. In tale caso il sostegno del fondo erogato a titolo dello strumento finanziario, che fa parte di un’operazione di strumenti finanziari, non è dichiarato alla Commissione al fine di ricevere sostegno in un’altra forma, da un altro fondo o da un altro strumento dell’Unione.

5.   Gli strumenti finanziari possono essere combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni in una singola operazione di strumenti finanziari, all’interno di un unico accordo di finanziamento, nel quale le due forme distinte di sostegno sono erogate dall’organismo che attua lo strumento finanziario. In tal caso le regole applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tale singola operazione di strumenti finanziari. Il sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è collegato direttamente allo strumento finanziario e necessario per lo stesso, e non supera il valore degli investimenti sostenuti dal prodotto finanziario.

6.   Nel caso di sostegno combinato di cui ai paragrafi 4 e 5, si tiene una contabilità separata per ciascuna fonte di sostegno.

7.   La somma di tutte le forme di sostegno combinato non supera l’importo totale della voce di spesa interessata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegno ricevuto da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

Articolo 59

Attuazione degli strumenti finanziari

1.   Gli strumenti finanziari attuati direttamente dall’autorità di gestione possono fornire solo prestiti o garanzie. L’autorità di gestione stabilisce i termini e le condizioni dei contributi del programma allo strumento finanziario in un documento strategico che comprenda tutti gli elementi indicati nell’allegato X.

2.   Gli strumenti finanziari attuati sotto la responsabilità dell’autorità di gestione possono consistere in una delle forme seguenti:

a)

investimento di risorse del programma nel capitale di una persona giuridica;

b)

blocchi separati di conti finanziari o fiduciari.

L’autorità di gestione seleziona l’organismo che attua uno strumento finanziario.

3.   L’autorità di gestione può procedere all’aggiudicazione diretta di un contratto per l’attuazione di uno strumento finanziario:

a)

alla BEI;

b)

a istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;

c)

a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni seguenti:

i)

non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non comportano controllo o potere di veto né consentono l’esercizio di un’influenza determinante sulla banca o sull’istituto in questione, e a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non conferiscono alcuna influenza sulle decisioni riguardanti la gestione corrente dello strumento finanziario sostenuto dai fondi;

ii)

operano con un mandato pubblico, conferito dall’autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, che comprende, come parte o totalità dei loro compiti, lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi;

iii)

svolgono, come parte o totalità dei loro compiti, attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi in regioni, settori o ambiti strategici per i quali l’accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è generalmente disponibile o sufficiente;

iv)

operano senza l’obiettivo primario di massimizzare i profitti, ma garantiscono la sostenibilità finanziaria a lungo termine delle loro attività;

v)

garantiscono che l’aggiudicazione diretta di un contratto di cui alla lettera b) non accordi alcun vantaggio diretto o indiretto ad attività commerciali attraverso misure adeguate conformemente al diritto applicabile;

vi)

sono soggetti alla vigilanza di un’autorità indipendente conformemente al diritto applicabile;

d)

altri organismi, anche rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 12 della direttiva 2014/24/UE.

4.   Se l’organismo selezionato dall’autorità di gestione attua un fondo di partecipazione, tale organismo può procedere a sua volta alla selezione di altri organismi per attuare fondi specifici.

5.   I termini e le condizioni dei contributi dei programmi a strumenti finanziari attuati in conformità del paragrafo 2 sono stabiliti in accordi di finanziamento tra:

a)

i rappresentanti debitamente autorizzati dell’autorità di gestione e l’organismo che attua un fondo di partecipazione, se applicabile;

b)

i rappresentanti debitamente autorizzati dell’autorità di gestione o, ove applicabile, dell’organismo che attua un fondo di partecipazione e l’organismo che attua un fondo specifico.

Gli accordi di finanziamento comprendono tutti gli elementi indicati nell’allegato X.

6.   La responsabilità finanziaria dell’autorità di gestione non supera l’importo impegnato dall’autorità di gestione a favore dello strumento finanziario nell’ambito del pertinente accordo di finanziamento.

7.   Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari interessati, o, nel contesto di garanzie, l’organismo che fornisce i prestiti sottostanti, sostengono i destinatari finali, tenendo in debito conto gli obiettivi del programma e la potenziale autosufficienza finanziaria dell’investimento, come spiegata nel piano economico o in un documento equivalente. La selezione dei destinatari finali è trasparente e non dà luogo a conflitti di interessi.

8.   Il cofinanziamento nazionale di un programma può essere fornito dall’autorità di gestione o a livello di fondi di partecipazione, o a livello di fondi specifici, o a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo. Se il cofinanziamento nazionale è fornito a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, l’organismo che attua gli strumenti finanziari conserva le prove documentali che dimostrano l’ammissibilità delle spese sottostanti.

9.   L’autorità di gestione che attua direttamente lo strumento finanziario a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o l’organismo che attua lo strumento finanziario a norma del paragrafo 2 del presente articolo, tengono contabilità separate o adottano un codice contabile per ciascuna priorità o, nel caso del FEAMPA, ciascun obiettivo specifico e, ove applicabile, ciascuna categoria di regioni per ciascun contributo del programma, e osservano la stessa distinzione per le risorse indicate rispettivamente agli articoli 60 e 62.

Articolo 60

Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari

1.   Il sostegno erogato dai fondi agli strumenti finanziari è depositato su conti presso istituti finanziari domiciliati negli Stati membri ed è gestito secondo le regole della gestione attiva della tesoreria e il principio della sana gestione finanziaria.

2.   Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fornito dai fondi, compreso per il pagamento delle commissioni di gestione e il rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, lettera d), nello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali fino alla fine del periodo di ammissibilità.

3.   Gli interessi e le altre plusvalenze di cui al paragrafo 2 non utilizzati in conformità di detta disposizione sono detratti dalla contabilità presentata per il periodo contabile finale.

Articolo 61

Trattamento differenziato degli investitori

1.   Il sostegno dei fondi a strumenti finanziari investiti a favore di destinatari finali e qualsiasi tipo di entrate generate da tali investimenti, comprese le risorse restituite, imputabili al sostegno dei fondi, possono essere utilizzati per il trattamento differenziato degli investitori che operano secondo il principio dell’economia di mercato mediante un’opportuna condivisione di rischi e profitti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria.

2.   Il livello di tale trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare incentivi al fine di attrarre risorse private, accertato mediante un procedimento competitivo o una valutazione indipendente.

Articolo 62

Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi

1.   Le risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili al sostegno dei fondi, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per coprire le perdite rispetto all’importo nominale del contributo dei fondi allo strumento finanziario risultante da interessi negativi, se tali perdite si verificano nonostante la gestione attiva della tesoreria, o da commissioni e costi di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse di cui al paragrafo 1 restituite agli strumenti finanziari durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità siano reimpiegate in conformità degli obiettivi strategici del programma o dei programmi per i quali erano stati costituiti gli strumenti finanziari, nello stesso strumento finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno.

CAPO III

Regole di ammissibilità

Articolo 63

Ammissibilità

1.   L’ammissibilità delle spese è determinata in base a regole nazionali, salvo se regole specifiche sono previste nel presente regolamento o nei regolamenti specifici relativi ai fondi, o in base agli stessi.

2.   Le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un’operazione PPP e pagate per l’attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1o gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029.

Per i costi rimborsati a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e f), le azioni che costituiscono la base per il rimborso sono attuate tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1o gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029.

3.   Per il FESR le spese relative a operazioni che riguardano più di una categoria di regioni come previsto all’articolo 108, paragrafo 2, di uno Stato membro sono assegnate alle categorie di regioni interessate su base proporzionale, secondo criteri obiettivi.

Per il FSE+ le spese relative a operazioni possono essere assegnate a qualsiasi categoria di regioni del programma a condizione che l’operazione contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici del programma.

Per il JTF le spese relative a operazioni contribuiscono all’attuazione del pertinente piano territoriale per una transizione giusta.

4.   Un’operazione può essere attuata integralmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell’Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma

5.   Per le sovvenzioni che assumono le forme di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), le spese ammissibili al contributo dei fondi sono pari agli importi calcolati in conformità dell’articolo 53, paragrafo 3.

6.   Non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno. Il presente paragrafo non si applica all’indennizzo per i costi aggiuntivi nelle regioni ultra periferiche nel quadro del FEAMPA a norma dell’articolo 24 del regolamento FEAMPA, né al sostegno fornito tramite i finanziamenti supplementari per le regioni ultra periferiche a norma dell’articolo 110, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento.

7.   Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma sono ammissibili dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione.

Per il FESR, il Fondo di coesione e il JTF le spese diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma che si verifica quando è aggiunta al programma una nuova tipologia di intervento di cui alla tabella 1 dell’allegato I oppure, per il FEAMPA, per l’AMIF, l’ISF e il BMVI, nei regolamenti specifici relativi ai fondi.

Se un programma è modificato per dare risposta a una catastrofe naturale, il programma può prevedere che l’ammissibilità delle spese relative a tale modifica decorra dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

8.   Quando è approvato un nuovo programma, le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione.

9.   Un’operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell’Unione. In tali casi le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti:

a)

sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell’Unione;

b)

sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma.

L’importo delle spese da indicare nella domanda di pagamento di un fondo può essere calcolato per ciascun fondo e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno.

Articolo 64

Costi non ammissibili

1.   I seguenti costi non sono ammissibili al contributo dei fondi:

a)

gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;

b)

l’acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell’operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %; per gli strumenti finanziari, le percentuali indicate si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all’importo del prestito sottostante;

c)

l’imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo:

i)

per le operazioni il cui costo totale è inferiore a 5 000 000 EUR (IVA inclusa);

ii)

per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5 000 000 EUR (IVA inclusa) nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA;

iii)

gli investimenti realizzati dai destinatari finali nel contesto degli strumenti finanziari; se tali investimenti sono sostenuti da strumenti finanziari combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni di cui all’articolo 58, paragrafo 5, l’IVA non è ammissibile per la parte del costo dell’investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni, a meno che l’IVA per il costo dell’investimento non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA o se la parte del costo dell’investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è inferiore a 5 000 000 EUR (IVA inclusa);

iv)

per i fondi per piccoli progetti e per gli investimenti effettuati dai destinatari finali nel contesto di fondi per piccoli progetti a titolo di Interreg.

La lettera b) del primo comma non si applica alle operazioni relative alla conservazione dell’ambiente.

2.   I regolamenti specifici relativi a ciascun fondo possono individuare ulteriori costi non ammissibili al contributo del fondo.

Articolo 65

Stabilità delle operazioni

1.   Lo Stato membro restituisce il contributo dei fondi a un’operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

a)

cessazione o trasferimento di un’attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;

b)

cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un organismo di diritto pubblico;

c)

modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Lo Stato membro può ridurre il termine definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Il rimborso da parte dello Stato membro dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione del periodo di non conformità.

2.   Le operazioni sostenute dal FSE+ o dal JTF in conformità dell’articolo 48, paragrafo 2, lettere k), l) e m) del regolamento JTF restituiscono il sostegno se sono soggette all’obbligo di mantenimento degli investimenti ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano a contributi del programma a favore o da parte di strumenti finanziari oppure a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un’attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

Articolo 66

Delocalizzazione

1.   Le spese a sostegno di una delocalizzazione non sono ammissibili al contributo dei fondi.

2.   Se un contributo dei fondi configura un aiuto di Stato, l’autorità di gestione si accerta che il contributo non fornisca sostegno a una delocalizzazione in conformità dell’articolo 14, paragrafo 16, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Articolo 67

Regole specifiche di ammissibilità in materia di sovvenzioni

1.   I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente possono essere considerati ammissibili a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

il sostegno pubblico a favore dell’operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell’operazione;

b)

il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;

c)

il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente;

d)

nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;

e)

nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore di tale prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo ufficiale debitamente autorizzato e non supera il limite di cui all’articolo 64, paragrafo 1, lettera b).

2.   Le spese di ammortamento per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture possono essere considerate ammissibili a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

ciò è consentito dalle regole del programma in materia di ammissibilità;

b)

l’importo della spesa è debitamente giustificato da documenti giustificativi con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili, se tali costi sono rimborsati nella forma di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a);

c)

i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all’operazione;

d)

all’acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

Articolo 68

Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari

1.   Le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall’importo totale del contributo del programma erogato allo strumento finanziario, oppure, nel caso di garanzie, accantonato per i contratti di garanzia dallo strumento finanziario, nel periodo di ammissibilità, e tale importo corrisponde:

a)

ai pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari;

b)

alle risorse accantonate per i contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base al coefficiente di moltiplicazione stabilito per i rispettivi nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari sottostanti erogati a favore dei destinatari finali;

c)

ai pagamenti versati ai destinatari finali o a loro beneficio, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell’Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità dell’articolo 58, paragrafo 5;

d)

ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario.

2.   Quando uno strumento finanziario è attuato in più periodi di programmazione consecutivi, il sostegno può essere fornito ai destinatari finali, o a loro beneficio, inclusi costi e commissioni di gestione, sulla base degli accordi conclusi nel periodo di programmazione precedente, purché tale sostegno rispetti le regole di ammissibilità del periodo di programmazione successivo. In tali casi, l’ammissibilità delle spese presentate nelle domande di pagamento è determinata conformemente alle regole del rispettivo periodo di programmazione.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), se il soggetto che beneficia delle garanzie non ha erogato l’importo pianificato di nuovi prestiti, investimenti azionari o quasi-azionari a favore dei destinatari finali secondo il coefficiente di moltiplicazione, le spese ammissibili sono proporzionalmente ridotte. Il coefficiente di moltiplicazione può essere riveduto se ciò è giustificato da cambiamenti successivi delle condizioni di mercato. Tale revisione non ha effetto retroattivo.

4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera d), le commissioni di gestione dipendono dalla performance.

Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell’articolo 59, paragrafo 3, l’importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 5 % dell’importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in prestiti o accantonati per contratti di garanzia e fino al 7 % dell’importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari.

Se gli organismi che attuano un fondo specifico sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell’articolo 59, paragrafo 3, l’importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 7 % dell’importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in prestiti o accantonati per contratti di garanzia e fino al 15 % dell’importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari.

Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione o fondi specifici, o entrambi, sono selezionati tramite procedura competitiva in conformità del diritto applicabile, l’importo dei costi e delle commissioni di gestione è stabilito nell’accordo di finanziamento e rispecchia il risultato della procedura competitiva.

5.   Se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

6.   Le spese ammissibili dichiarate in conformità del paragrafo 1 non superano la somma dell’importo totale del sostegno a carico dei fondi pagato ai fini di detto paragrafo e del corrispondente cofinanziamento nazionale.

TITOLO VI

GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I

Regole generali riguardanti gestione e controllo

Articolo 69

Responsabilità degli Stati membri

1.   Gli Stati membri dispongono di sistemi di gestione e controllo dei loro programmi in conformità del presente titolo e ne garantiscono il funzionamento secondo il principio della sana gestione finanziaria e i requisiti fondamentali elencati nell’allegato XI.

2.   Gli Stati membri assicurano la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi. Tali azioni comprendono la raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell’Unione conformemente all’allegato XVII. Le norme relative alla raccolta e al trattamento di tali dati sono conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. La Commissione, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti hanno l’accesso di cui hanno bisogno a tali informazioni.

Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, gli obblighi relativi alla raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell’Unione conformemente all’allegato XVII di cui al primo comma si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2023.

3.   Su richiesta della Commissione, gli Stati membri adottano le azioni necessarie per assicurare il funzionamento efficace dei propri sistemi di gestione e controllo e la legittimità e regolarità delle spese presentate alla Commissione. Se l’azione consiste in un audit, possono parteciparvi funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

4.   Gli Stati membri assicurano la qualità, l’accuratezza e l’affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori.

5.   Gli Stati membri garantiscono la pubblicazione delle informazioni conformemente alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento e nei regolamenti specifici relativi ai fondi, tranne quando il diritto dell’Unione o quello nazionale escludono la pubblicazione per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, indagini penali o protezione dei dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

6.   Gli Stati membri dispongono di sistemi e procedure atti ad assicurare che tutti i documenti necessari per la pista di controllo, di cui all’allegato XIII, siano conservati in conformità delle prescrizioni di cui all’articolo 82.

7.   Gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l’esame efficace delle denunce riguardanti i fondi. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici. Ciò non pregiudica la possibilità generalmente prevista per i cittadini e i portatori di interesse di presentare denunce alla Commissione. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri esaminano le denunce presentate alla Commissione che rientrano nell’ambito di applicazione dei loro programmi e informano la Commissione dei risultati di tali esami.

Ai fini del presente articolo si intende per denuncia qualsiasi controversia tra beneficiari potenziali e selezionati in relazione alle operazioni proposte o selezionate e qualsiasi controversia con terzi in merito all’attuazione del programma o delle relative operazioni, a prescindere dalla classificazione dei mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale.

8.   Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità del programma siano effettuati mediante sistemi elettronici per lo scambio di dati in conformità dell’allegato XIV.

Gli Stati membri promuovono i vantaggi dello scambio di dati in formato elettronico e forniscono ai beneficiari tutto il sostegno necessario a questo riguardo.

In deroga al primo comma, l’autorità di gestione può accettare, in via eccezionale, su esplicita richiesta del beneficiario, scambi di informazioni in formato cartaceo, fermo restando il suo obbligo di registrare e conservare i dati in conformità dell’articolo 72, paragrafo 1, lettera e).

Per i programmi sostenuti dal FEAMPA, dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, il primo comma si applica dal 1o gennaio 2023.

Il primo comma non si applica ai programmi o alle priorità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.

9.   Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi ufficiali di informazioni con la Commissione siano effettuati mediante un sistema elettronico per lo scambio di dati in conformità dell’allegato XV.

10.   Lo Stato membro garantisce o provvede a che le autorità di gestione forniscano previsioni dell’importo delle domande di pagamento intermedio che saranno presentate nell’anno civile in corso e in quello successivo entro il 31 gennaio e il 31 luglio in conformità dell’allegato VIII.

11.   Almeno al momento della presentazione della domanda di pagamento finale per il primo periodo contabile e non oltre il 30 giugno 2023, ciascuno Stato membro dispone di una descrizione del sistema di gestione e controllo in conformità del modello riportato nell’allegato XVI. Esso tiene aggiornata detta descrizione per rispecchiare tutte le modifiche successive.

12.   Gli Stati membri segnalano le irregolarità conformemente ai criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, i dati da fornire e il formato della segnalazione stabiliti all’allegato XII.

Articolo 70

Poteri e responsabilità della Commissione

1.   La Commissione si accerta che gli Stati membri dispongano di sistemi di gestione e controllo conformi al presente regolamento e che tali sistemi funzionino in maniera efficace ed efficiente durante l’attuazione dei programmi. Ai fini delle proprie attività di audit, la Commissione redige una strategia di audit e un piano di audit basati sulla valutazione dei rischi.

La Commissione e le autorità di audit coordinano i propri piani di audit.

2.   La Commissione effettua audit fino a tre anni civili dopo l’accettazione dei conti in cui erano state incluse le spese in questione. Tale periodo non si applica alle operazioni per le quali esiste un sospetto di frode.

3.   Ai fini dei loro audit i funzionari o i rappresentanti autorizzati della Commissione hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, relativi alle operazioni sostenute dai fondi o ai sistemi di gestione e controllo e ricevono copie nel formato specifico richiesto.

4.   Agli audit in loco si applica anche quanto segue:

a)

la Commissione fornisce all’autorità competente per il programma un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi prima dell’audit, salvo in casi urgenti; a tali audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro;

b)

se l’applicazione di disposizioni nazionali riserva determinati atti all’esame di agenti designati specificamente dalla legislazione nazionale, i funzionari e rappresentanti autorizzati della Commissione hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze degli organi giurisdizionali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati;

c)

la Commissione trasmette le conclusioni preliminari dell’audit all’autorità competente dello Stato membro non oltre tre mesi dopo l’ultimo giorno dell’audit;

d)

la Commissione trasmette la relazione di audit non oltre tre mesi dalla data in cui ha ricevuto una risposta completa dall’autorità competente dello Stato membro alle conclusioni preliminari dell’audit; se entro due mesi dalla data di ricevimento della risposta dello Stato membro la Commissione non chiede di fornire ulteriori informazioni o un documento riveduto, la risposta è considerata completa.

Al fine di rispettare i termini stabiliti al primo comma, lettere c) e d), del presente paragrafo, la Commissione mette a disposizione le conclusioni preliminari dell’audit e la relazione di audit in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

I termini di cui al primo comma, lettere c) e d), del presente paragrafo possono essere prorogati ove sia ritenuto necessario e previo accordo tra la Commissione e l’autorità competente dello Stato membro.

Se è stato stabilito un termine per una risposta dello Stato membro alle conclusioni preliminari dell’audit o alla relazione di audit di cui al primo comma, lettere c) e d), del presente paragrafo, tale termine decorre dal momento in cui l’autorità competente dello Stato membro le riceve in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.

Articolo 71

Autorità del programma

1.   Ai fini dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento finanziario lo Stato membro individua per ciascun programma un’autorità di gestione e un’autorità di audit. Se uno Stato membro affida la funzione contabile a un organismo diverso dall’autorità di gestione in conformità dell’articolo 72, paragrafo 2, del presente regolamento, l’organismo in questione è altresì individuato come autorità del programma. Le stesse autorità possono essere responsabili di più di un programma.

2.   L’autorità di audit è un’autorità pubblica. Le attività di audit possono essere svolte da un organismo pubblico o privato diverso dall’autorità di audit, sotto la responsabilità di quest’ultima. L’autorità di audit e gli eventuali organismi che svolgono le attività di audit sotto la responsabilità dell’autorità di audit sono funzionalmente indipendenti dai soggetti sottoposti all’audit.

3.   L’autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l’autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto.

4.   Gli Stati membri assicurano che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni tra le autorità del programma e all’interno di queste.

5.   Se, in linea con i suoi obiettivi, un programma fornisce sostegno a titolo del FESR o del FSE+ a un programma cofinanziato da Orizzonte Europa, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Orizzonte Europa, l’organismo che attua il programma cofinanziato da Orizzonte Europa è individuato come organismo intermedio dall’autorità di gestione del programma pertinente, in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.

6.   Lo Stato membro, di propria iniziativa, può istituire un organismo di coordinamento che mantenga i contatti con la Commissione, le fornisca informazioni e coordini le attività delle autorità del programma in tale Stato membro.

CAPO II

Sistemi di gestione e controllo standard

Articolo 72

Funzioni dell’autorità di gestione

1.   L’autorità di gestione è responsabile della gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi del programma. Essa ha in particolare le funzioni seguenti:

a)

selezionare le operazioni in conformità dell’articolo 73, ad eccezione delle operazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 3, lettera d);

b)

svolgere i compiti di gestione del programma in conformità dell’articolo 74;

c)

sostenere il lavoro del comitato di sorveglianza in conformità dell’articolo 75;

d)

supervisionare gli organismi intermedi;

e)

registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell’allegato XVII e assicurare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati e l’autenticazione degli utenti.

2.   Lo Stato membro può affidare la funzione contabile di cui all’articolo 76 all’autorità di gestione o ad un altro organismo.

3.   Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI la funzione contabile è esercitata dall’autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.

Articolo 73

Selezione delle operazioni da parte dell’autorità di gestione

1.   Per la selezione delle operazioni l’autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l’accessibilità per le persone con disabilità, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell’Unione in materia ambientale in conformità dell’articolo 11 e dell’articolo 191, paragrafo 1, TFUE.

I criteri e le procedure assicurano che le operazioni da selezionare siano definite in base alla priorità al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell’Unione al conseguimento degli obiettivi del programma.

2.   Nella selezione delle operazioni l’autorità di gestione:

a)

garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;

b)

garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;

c)

garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l’importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;

d)

verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;

e)

garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (51) siano soggette a una valutazione dell’impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;

f)

verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all’autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;

g)

garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell’ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;

h)

garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un’operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell’articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un’attività produttiva in conformità dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a);

i)

garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell’articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l’esecuzione delle operazioni;

j)

garantisce l’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

Per quanto riguarda la lettera b) del presente paragrafo, nel caso dell’obiettivo strategico 1, previsto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FESR e del Fondo di coesione, solo le operazioni corrispondenti agli obiettivi specifici di cui ai sottopunti i) e iv) di tale punto devono essere coerenti con le corrispondenti strategie di specializzazione intelligente.

3.   L’autorità di gestione garantisce che il beneficiario riceva un documento che specifica tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell’operazione e le condizioni di erogazione del sostegno.

4.   Per le operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza o per le operazioni che sono state selezionate per un programma cofinanziato da Orizzonte Europa, l’autorità di gestione può decidere di concedere sostegno a carico del FESR o del FSE+ direttamente, a condizione che tali operazioni soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e g).

Inoltre, alle operazioni di cui al primo comma le autorità di gestione possono applicare le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili stabiliti nel quadro del pertinente strumento dell’Unione. Tali elementi sono definiti nel documento di cui al paragrafo 3.

5.   Quando l’autorità di gestione seleziona un’operazione di importanza strategica, essa informa la Commissione entro 1 mese e le fornisce tutte le informazioni pertinenti a tale operazione.

Articolo 74

Gestione del programma da parte dell’autorità di gestione

1.   L’autorità di gestione:

a)

esegue verifiche di gestione per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l’operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell’operazione, e verifica:

i)

per i costi da rimborsare a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), che l’importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all’operazione;

ii)

per i costi da rimborsare a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;

b)

garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, che ciascun beneficiario riceva l’importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario; il termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono all’autorità di gestione di stabilire se l’importo è dovuto;

c)

pone in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;

d)

previene, individua e rettifica le irregolarità;

e)

conferma che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari;

f)

redige la dichiarazione di gestione in conformità del modello riportato nell’allegato XVIII;

In relazione al primo comma, lettera b), non si applica alcuna detrazione o ritenuta né si impone alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.

Per le operazioni PPP l’autorità di gestione esegue i pagamenti a un conto di garanzia istituito appositamente a nome del beneficiario per essere utilizzato in conformità dell’accordo di PPP.

2.   Le verifiche di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, la lettera a), sono basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto.

Le verifiche di gestione comprendono verifiche amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e le verifiche in loco delle operazioni. Tali verifiche sono eseguite prima della presentazione dei conti in conformità dell’articolo 98.

3.   Se l’autorità di gestione è anche un beneficiario del programma, le disposizioni per le verifiche di gestione garantiscono la separazione delle funzioni.

Fatto salvo il paragrafo 2, il regolamento Interreg può stabilire norme specifiche sulle verifiche di gestione applicabili ai programmi Interreg. I regolamenti AMIF, ISF e BMVI possono stabilire norme specifiche sulle verifiche di gestione che sono applicabili quando il beneficiario è un’organizzazione internazionale.

Articolo 75

Sostegno all’attività del comitato di sorveglianza da parte dell’autorità di gestione

L’autorità di gestione:

a)

fornisce tempestivamente al comitato di sorveglianza tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;

b)

provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del comitato di sorveglianza.

Articolo 76

Funzione contabile

1.   Rientrano nella funzione contabile i compiti seguenti:

a)

redigere e presentare le domande di pagamento alla Commissione in conformità degli articoli 91 e 92;

b)

redigere e presentare i conti, confermarne la completezza, l’accuratezza e la veridicità in conformità dell’articolo 98 e conservare registrazioni elettroniche di tutti gli elementi dei conti, comprese le domande di pagamento;

c)

convertire in euro gli importi delle spese sostenute in un’altra valuta utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese nel quale la spesa in questione è registrata nei sistemi contabili dell’organismo responsabile dell’esecuzione dei compiti indicati nel presente articolo.

2.   La funzione contabile non comprende le verifiche a livello di beneficiari.

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera c), il regolamento Interreg può stabilire un metodo diverso per la conversione in euro di importi di spese sostenute in un’altra valuta.

Articolo 77

Funzioni dell’autorità di audit

1.   L’autorità di audit è responsabile dello svolgimento degli audit dei sistemi, degli audit delle operazioni e degli audit dei conti al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.

2.   Le attività di audit sono svolte in conformità dei principi di audit riconosciuti a livello internazionale.

3.   L’autorità di audit redige e presenta alla Commissione:

a)

un parere di audit annuale conformemente all’articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario e al modello riportato nell’allegato XIX del presente regolamento e sulla base di tutte le attività di audit svolte, relativo a ciascuna delle componenti seguenti:

i)

la completezza, la veridicità e l’accuratezza dei conti;

ii)

la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione;

iii)

il funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo;

b)

una relazione annuale di controllo conforme alle prescrizioni dell’articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, in conformità del modello riportato nell’allegato XX del presente regolamento, che corrobori il parere di audit di cui alla lettera a) del presente paragrafo e presenti una sintesi delle constatazioni, comprendente un’analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.

4.   Se ai fini degli audit delle operazioni sono stati raggruppati programmi come previsto all’articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni richieste nel paragrafo 3, lettera b), del presente articolo, possono essere raggruppate in una relazione unica.

5.   L’autorità di audit trasmette alla Commissione le relazioni sugli audit di sistema appena conclusa la procedura in contraddittorio con i pertinenti soggetti sottoposti all’audit.

6.   La Commissione e le autorità di audit si riuniscono periodicamente e, salvo diverso accordo, almeno una volta all’anno per esaminare la strategia di audit, la relazione annuale di controllo e il parere di audit, per coordinare i loro piani e metodi di audit, nonché per scambiarsi opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

Articolo 78

Strategia di audit

1.   Previa consultazione dell’autorità di gestione, l’autorità di audit predispone una strategia di audit che comprenda gli audit dei sistemi e gli audit delle operazioni, in base a una valutazione dei rischi, tenendo presente la descrizione del sistema di gestione e controllo prescritta dall’articolo 69, paragrafo 11. La strategia di audit comprende audit dei sistemi delle nuove autorità di gestione e autorità incaricate della funzione contabile. Tali audit sono effettuati entro ventuno mesi dalla decisione di approvazione del programma o della modifica del programma che individua tale autorità. La strategia di audit è redatta in conformità del modello riportato nell’allegato XXII ed è aggiornata annualmente dopo la prima relazione annuale di controllo e il parere di audit forniti alla Commissione. Può riguardare uno o più programmi.

2.   La strategia di audit è presentata alla Commissione su richiesta.

Articolo 79

Audit delle operazioni

1.   Gli audit delle operazioni riguardano le spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile in base ad un campione. Tale campione è rappresentativo e basato su metodi di campionamento statistici.

2.   Se una popolazione è composta da meno di 300 unità di campionamento, può essere utilizzato un metodo di campionamento non statistico secondo il giudizio professionale dell’autorità di audit. In tali casi, la dimensione del campione deve essere sufficiente a consentire all’autorità di audit di redigere un parere di audit valido. Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 10 % delle unità di campionamento della popolazione del periodo contabile, selezionate in modo casuale.

Il campione statistico può coprire uno o più programmi che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF e, effettuata la stratificazione ove opportuno, uno o più periodi di programmazione secondo il giudizio professionale dell’autorità di audit.

Il campione di operazioni sostenute dal FEAMPA, dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI copre le operazioni sostenute da ciascun fondo separatamente.

3.   Gli audit delle operazioni comprendono le verifiche in loco dell’attuazione materiale dell’operazione solo se la tipologia di operazione in questione lo richiede.

Il regolamento FSE+ può stabilire disposizioni specifiche per i programmi o le priorità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), di tale regolamento. I regolamenti AMIF, ISF e BMVI possono stabilire disposizioni specifiche sull’audit delle operazioni quando il beneficiario è un’organizzazione internazionale. Il regolamento Interreg può stabilire norme specifiche sugli audit delle operazioni applicabili ai programmi Interreg.

Gli audit sono effettuati sulla base delle norme in vigore al momento in cui sono state eseguite le attività nell’ambito dell’operazione.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 114 per integrare il presente articolo stabilendo metodologie di campionamento standardizzate pronte all’uso e le modalità per coprire uno o più periodi di programmazione.

Articolo 80

Modalità di audit unico

1.   Nello svolgimento degli audit, la Commissione e le autorità di audit tengono in debito conto i principi dell’audit unico e di proporzionalità in rapporto al livello di rischio per il bilancio dell’Unione. In particolare, in tal modo si intende evitare la duplicazione di audit e di verifiche di gestione di una stessa spesa dichiarata alla Commissione al fine di minimizzare i costi delle verifiche di gestione e degli audit e gli oneri amministrativi per i beneficiari.

La Commissione e le autorità di audit utilizzano in primo luogo tutte le informazioni e i dati delle registrazioni di cui all’articolo 72, paragrafo 1, lettera e), compresi i risultati delle verifiche di gestione, e richiedono e ottengono ulteriori documenti e dati di audit dai beneficiari interessati unicamente se, secondo il loro giudizio professionale, ciò è necessario per corroborare solide conclusioni di audit.

2.   Per i programmi per i quali la Commissione conclude che il parere dell’autorità di audit è affidabile e lo Stato membro interessato partecipa alla cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea, gli audit della Commissione si limitano alla verifica dell’operato dell’autorità di audit.

3.   Prima della presentazione dei conti del periodo contabile in cui l’operazione è completata la Commissione o l’autorità di audit non effettuano più di un audit relativamente alle operazioni per le quali le spese totali ammissibili non superano 400 000 EUR per il FESR o il Fondo di coesione, 350 000 EUR per il JTF, 300 000 EUR per il FSE+ o 200 000 EUR per il FEAMPA, l’AMIF, l’ISF o il BMVI.

Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per periodo contabile da parte dell’autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei conti del periodo contabile in cui l’operazione è completata. Le operazioni non sono soggette a audit da parte della Commissione o dell’autorità di audit in qualsiasi anno nel quale è stato già svolto un audit dalla Corte dei conti, purché i risultati dell’audit svolto dalla Corte dei conti per tali operazioni possano essere utilizzati dall’autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.

4.   In deroga al paragrafo 3, qualsiasi operazione può essere soggetta a più di un audit se l’autorità di audit conclude, in base al proprio giudizio professionale, che non è possibile redigere un parere di audit valido.

5.   I paragrafi 2 e 3 non si applicano:

a)

se esiste un rischio specifico di irregolarità o un sospetto di frode;

b)

se è necessario ripetere il lavoro dell’autorità di audit per ottenere garanzie in merito al suo funzionamento efficace;

c)

se vi sono indizi di carenza grave nell’operato dell’autorità di audit.

Articolo 81

Verifiche di gestione e audit degli strumenti finanziari

1.   L’autorità di gestione effettua verifiche di gestione in loco in conformità dell’articolo 74, paragrafo 1, solo a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, al livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti. L’autorità di gestione può basarsi su verifiche realizzate da organismi esterni e non effettuare verifiche di gestione sul posto, purché disponga di sufficienti elementi di prova della competenza di questi organismi esterni.

2.   L’autorità di gestione non effettua verifiche sul posto a livello della BEI o di altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione.

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono, però, all’autorità di gestione relazioni di controllo a sostegno delle domande di pagamento.

3.   L’autorità di audit effettua audit dei sistemi e audit delle operazioni in conformità dell` articolo 77, 79 o 83, se del caso, a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, a livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti. I risultati dell’audit realizzato dai revisori esterni di organismi che attuano lo strumento finanziario possono essere presi in considerazione dall’autorità di audit ai fini della garanzia globale di affidabilità e, su detta base, l’autorità di audit può decidere di limitare le proprie attività di audit.

4.   Nel contesto dei fondi di garanzia, gli organismi responsabili degli audit dei programmi possono condurre audit degli organismi che forniscono i nuovi prestiti sottostanti soltanto se si verificano una o più delle situazioni seguenti:

a)

i documenti giustificativi, che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali, non sono disponibili a livello dell’autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario;

b)

vi sono prove che i documenti disponibili a livello dell’autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario non costituiscono una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito.

5.   L’autorità di audit non effettua audit a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da queste attuati.

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono però alla Commissione e all’autorità di audit una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni entro la fine di ciascun anno civile. La relazione comprende gli elementi indicati nell’allegato XXI e costituisce la base dell’operato dell’autorità di audit.

6.   La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali forniscono alle autorità del programma tutti i documenti necessari per metterle in grado di ottemperare ai loro obblighi.

Articolo 82

Disponibilità dei documenti

1.   Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l’autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un’operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento dell’autorità di gestione al beneficiario.

2.   Il periodo di cui al paragrafo 1 si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

CAPO III

Affidamento su sistemi di gestione nazionali

Articolo 83

Modalità proporzionate migliorate

Gli Stati membri possono applicare le seguenti modalità proporzionate migliorate per il sistema di gestione e controllo di un programma se sono soddisfatte le condizioni esposte all’articolo 84:

a)

in deroga all’articolo 74, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 74, paragrafo 2, l’autorità di gestione può applicare solo procedure nazionali per effettuare verifiche di gestione;

b)

in deroga all’articolo 77, paragrafo 1, con riguardo agli audit dei sistemi e all’articolo 79, paragrafi 1 e 3, con riguardo agli audit delle operazioni, l’autorità di audit può limitare la propria attività di audit ad audit delle operazioni che interessano un campione basato su una selezione statistica di 30 unità di campionamento per il programma o gruppo di programmi interessato.

Ai fini delle verifiche di gestione di cui al primo comma, lettera a), l’autorità di gestione può basarsi su verifiche effettuate da organismi esterni purché disponga di sufficienti elementi di prova della competenza di tali organismi.

Per il primo comma, lettera b), se la popolazione è composta da meno di 300 unità di campionamento, l’autorità di audit può applicare un metodo di campionamento non statistico in conformità dell’articolo 79, paragrafo 2.

La Commissione limita i propri audit alla revisione dell’operato dell’autorità di audit mediante ripetizione dell’audit, unicamente a livello di questa, salvo che le informazioni disponibili suggeriscano carenza grave nell’operato dell’autorità di audit.

Articolo 84

Condizioni di applicazione delle modalità proporzionate migliorate

1.   Lo Stato membro può applicare le modalità proporzionate migliorate di cui all’articolo 83 in qualsiasi momento durante il periodo di programmazione, se la Commissione ha confermato, nelle proprie relazioni annuali di attività pubblicate per gli ultimi due anni prima di tale decisione dello Stato membro, che il sistema di gestione e controllo del programma funziona efficacemente e che il tasso di errore totale per ciascun anno è pari o inferiore al 2 %. In sede di valutazione del funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo del programma la Commissione tiene conto della partecipazione dello Stato membro in questione alla cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea.

Se uno Stato membro decide di applicare le modalità proporzionate migliorate di cui all’articolo 83, esso notifica alla Commissione l’applicazione di tali modalità. In tal caso, le modalità si applicano dal periodo contabile successivo.

2.   All’inizio del periodo di programmazione lo Stato membro può applicare le modalità proporzionate migliorate di cui all’articolo 83, purché le condizioni esposte nel paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte in relazione a un programma analogo attuato nel periodo 2014-2020 e se le modalità di gestione e controllo stabilite per il programma 2021-2027 sono basate in gran misura su quelle relative al programma precedente. In tal caso le modalità si applicano dall’avvio del programma.

3.   Lo Stato membro stabilisce o aggiorna di conseguenza la descrizione del sistema di gestione e controllo e la strategia di audit di cui all’articolo 69, paragrafo 11, e all’articolo 78.

Articolo 85

Modulazione durante il periodo di programmazione

1.   Se la Commissione o l’autorità di audit concludono, in base agli audit effettuati e alla relazione annuale di controllo, che le condizioni di cui all’articolo 84 non sono più soddisfatte, la Commissione chiede all’autorità di audit di effettuare ulteriori attività di audit in conformità dell’articolo 69, paragrafo 3, e di accertarsi che siano adottate azioni correttive.

2.   Se la successiva relazione annuale di controllo conferma che le condizioni continuano a non essere soddisfatte, limitando in tal modo la garanzia di funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e di legittimità e regolarità delle spese fornita alla Commissione, la Commissione chiede all’autorità di audit di effettuare audit dei sistemi.

3.   La Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni, può informare lo Stato membro che le modalità proporzionate migliorate di cui all’articolo 83 non si applicano più dal periodo contabile successivo.

TITOLO VII

GESTIONE FINANZIARIA, PRESENTAZIONE ED ESAME DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE

CAPO I

Gestione finanziaria

Sezione I

Norme contabili generali

Articolo 86

Impegni di bilancio

1.   La decisione di approvazione del programma in conformità dell’articolo 23 costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario e la sua notifica allo Stato membro costituisce un impegno giuridico.

Tale decisione specifica il contributo totale dell’Unione per fondo e per anno. Tuttavia, per i programmi dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», è mantenuto un importo pari al 50 % del contributo per gli anni 2026 e il 2027 («importo di flessibilità») per programma in ciascuno Stato membro, importo che è definitivamente assegnato al programma solo dopo l’adozione della decisione della Commissione in seguito al riesame intermedio in conformità dell’articolo 18.

2.   Gli impegni di bilancio dell’Unione per ciascun programma sono assunti dalla Commissione in rate annuali per ciascun fondo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

3.   In deroga all’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli impegni di bilancio per la prima frazione fanno seguito all’adozione del programma da parte della Commissione.

Articolo 87

Uso dell’euro

Tutti gli importi che figurano nei programmi, nelle relazioni o dichiarazioni degli Stati membri alla Commissione sono espressi in euro.

Articolo 88

Rimborso

1.   Qualsiasi importo dovuto al bilancio dell’Unione è rimborsato entro il termine indicato nell’ordine di riscossione emesso in conformità dell’articolo 98 del regolamento finanziario. La data di scadenza è l’ultimo giorno del secondo mese successivo all’emissione dell’ordine.

2.   Qualsiasi ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all’applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d’interesse è un punto e mezzo percentuale al di sopra del tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese della data di scadenza.

Sezione II

Regole riguardanti i pagamenti agli Stati membri

Articolo 89

Tipologie di pagamenti

I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo dei conti del periodo contabile.

Articolo 90

Prefinanziamento

1.   La Commissione versa il prefinanziamento in base al sostegno totale a carico dei fondi indicato nella decisione di approvazione del programma.

2.   Il prefinanziamento per ciascun fondo è versato in rate annuali prima del 1o luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità dei finanziamenti, come indicato nel seguito:

a)

2021: 0,5 %;

b)

2022: 0,5 %;

c)

2023: 0,5 %;

d)

2024: 0,5 %;

e)

2025: 0,5 %;

f)

2026: 0,5 %.

Se un programma è adottato dopo il 1o luglio 2021, le rate precedenti sono versate nell’anno di adozione.

3.   In deroga al paragrafo 2, le regole specifiche sul prefinanziamento per i programmi Interreg sono stabilite nel regolamento Interreg.

4.   In deroga al paragrafo 2, le regole specifiche sul prefinanziamento per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI sono stabilite nei regolamenti specifici relativi ai fondi.

5.   La Commissione effettua la liquidazione contabile dell’importo versato a titolo di prefinanziamento ogni anno per il 2021 e il 2022 e non oltre il periodo contabile finale per gli anni dal 2023 al 2026, in conformità dell’articolo 100.

Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI la Commissione effettua la liquidazione contabile dell’importo versato a titolo di prefinanziamento non oltre il periodo contabile finale.

6.   Eventuali interessi generati dal prefinanziamento sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo dei fondi e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

Articolo 91

Domande di pagamento

1.   Lo Stato membro presenta al massimo sei domande di pagamento per programma, per fondo e per periodo contabile. Ogni anno può essere presentata una domanda di pagamento in qualsiasi momento durante ogni periodo di tempo compreso tra le date seguenti: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre.

L’ultima domanda di pagamento presentata entro il 31 luglio si considera domanda di pagamento finale per il periodo contabile terminato il 30 giugno.

Il primo comma non si applica ai programmi Interreg.

2.   Le domande di pagamento sono ammissibili solo se è stato presentato il più recente pacchetto di affidabilità dovuto di cui all’articolo 98.

3.   Le domande di pagamento sono presentate alla Commissione in conformità del modello riportato nell’allegato XXIII e comprendono per ciascuna priorità e, se del caso, categoria di regioni:

a)

l’importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell’attuazione delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti e delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ma contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzato nel sistema dell’organismo che svolge la funzione contabile;

b)

l’importo per l’assistenza tecnica calcolato in conformità dell’articolo 36, paragrafo 5, lettera b), se del caso;

c)

l’importo totale del contributo pubblico fornito o da fornire collegato a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti, e delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti ma contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzato nel sistema dell’organismo che svolge la funzione contabile;

d)

l’importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell’attuazione delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzato nel sistema dell’organismo che svolge la funzione contabile.

4.   In deroga al paragrafo 3, lettera a), si applicano le disposizioni seguenti:

a)

se il contributo dell’Unione si esplica come previsto all’articolo 51, lettera a), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi giustificati dai progressi nel soddisfacimento delle condizioni, o nel conseguimento dei risultati, in conformità della decisione di cui all’articolo 95, paragrafo 2, o dell’atto delegato di cui all’articolo 95, paragrafo 4;

b)

se il contributo dell’Unione si esplica come previsto all’articolo 51, lettere c), d) ed e), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi determinati in conformità della decisione di cui all’articolo 94, paragrafo 3, o dell’atto delegato di cui all’articolo 94, paragrafo 4;

c)

per le forme di sovvenzioni di cui all’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.

5.   In deroga al paragrafo 3, nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall’organismo che concede l’aiuto alle condizioni cumulative seguenti:

a)

tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita nello Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;

b)

tali anticipi non eccedono il 40 % dell’importo totale dell’aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione;

c)

tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell’attuazione dell’operazione e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall’anno in cui è stato versato l’anticipo oppure entro il 31 dicembre 2029, se anteriore; in caso contrario, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

Ciascuna domanda di pagamento contenente anticipi di questo tipo indica separatamente l’importo complessivo versato come anticipo dal programma, l’importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari entro tre anni dal pagamento dell’anticipo in conformità della lettera c) e l’importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.

6.   In deroga al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo, nel caso dei regimi di aiuto a norma dell’articolo 107 TFUE, il contributo pubblico corrispondente alle spese incluse in una domanda di pagamento deve essere stato versato ai beneficiari dall’organismo che concede l’aiuto.

Articolo 92

Elementi specifici degli strumenti finanziari nelle domande di pagamento

1.   Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità dell’articolo 59, paragrafo 1, le domande di pagamento in conformità dell’allegato XXIII comprendono gli importi totali versati o, nel caso di garanzie, gli importi accantonati per i contratti di garanzia, dall’autorità di gestione a favore dei destinatari finali di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

2.   Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità dell’articolo 59, paragrafo 2, le domande di pagamento che comprendono spese per gli strumenti finanziari sono presentate in conformità delle condizioni seguenti:

a)

l’importo incluso nella prima domanda di pagamento deve essere stato versato agli strumenti finanziari e può rappresentare fino al 30 % dell’importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento, in conformità della pertinente priorità e categoria di regioni, se applicabile;

b)

l’importo incluso nelle domande successive di pagamento presentate durante il periodo di ammissibilità include le spese ammissibili di cui all’articolo 68, paragrafo 1.

3.   La Commissione effettua la liquidazione contabile dell’importo contenuto nella prima domanda di pagamento di cui al paragrafo 2, lettera a), non oltre il periodo contabile finale.

Nelle domande di pagamento esso è indicato separatamente.

Articolo 93

Regole comuni per i pagamenti

1.   Fatto salvo l’articolo 15, paragrafi 5 e 6, e subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, la Commissione effettua i pagamenti intermedi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di pagamento da parte della Commissione.

2.   Ciascun pagamento è imputato all’impegno di bilancio aperto meno recente del fondo e della categoria di regioni in questione. A titolo di pagamenti intermedi la Commissione rimborsa il 95 % degli importi figuranti nella domanda di pagamento, ottenuto applicando il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità al totale delle spese ammissibili o al contributo pubblico, a seconda dei casi. La Commissione determina gli importi residui da rimborsare o da recuperare in sede di calcolo del saldo dei conti a norma dell’articolo 100.

3.   Il sostegno dei fondi a una priorità per mezzo dei pagamenti intermedi non supera l’importo del sostegno dei fondi alla priorità stabilito nella decisione che approva il programma.

4.   Se il contributo dell’Unione si esplica in una delle forme previste all’articolo 51, la Commissione non versa più dell’importo richiesto dallo Stato membro.

5.   Il sostegno dei fondi a una priorità per mezzo del pagamento del saldo del periodo contabile finale non supera nessuno degli importi seguenti:

a)

il contributo pubblico dichiarato nelle domande di pagamento;

b)

il sostegno dei fondi versato o da versare ai beneficiari;

c)

l’importo richiesto dallo Stato membro.

Al fine di calcolare il massimale di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo non si tiene conto degli importi rimborsati a norma dell’articolo 36, paragrafo 5.

6.   Su richiesta di uno Stato membro i pagamenti intermedi possono essere aumentati del 10 % in aggiunta al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per i fondi, se lo Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo il 1o luglio 2021:

a)

lo Stato membro riceve un prestito dall’Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (52);

b)

lo Stato membro riceve assistenza finanziaria a medio termine nell’ambito del meccanismo europeo di stabilità, come stabilito dal trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità del 2 febbraio 2012 o come indicato nel regolamento (CE) n. 332/2002, subordinatamente all’attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico;

c)

allo Stato membro interessato è stata concessa assistenza finanziaria subordinata all’attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico come specificato nel regolamento (UE) n. 472/2013.

Il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle domande di pagamento fino alla fine dell’anno civile nel quale termina l’assistenza finanziaria.

7.   Il paragrafo 6 non si applica ai programmi Interreg.

Articolo 94

Contributo dell’Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

1.   La Commissione può rimborsare il contributo dell’Unione a un programma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari in conformità dell’articolo 51, sulla base degli importi e dei tassi approvati tramite una decisione in conformità del paragrafo 3 del presente articolo o stabiliti nell’atto delegato di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

2.   Per avvalersi di un contributo dell’Unione al programma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari, gli Stati membri presentano una proposta alla Commissione in conformità dei modelli riportati negli allegati V e VI nel contesto della presentazione del programma o di una richiesta di modifica.

Gli importi e i tassi proposti dallo Stato membro sono stabiliti in base a quanto segue e valutati dall’autorità di audit:

a)

un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno degli elementi seguenti:

i)

su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;

ii)

dati storici verificati;

iii)

l’applicazione delle consuete prassi di contabilità dei costi;

b)

progetti di bilancio;

c)

norme riguardanti i corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell’Unione per una tipologia analoga di operazioni;

d)

norme riguardanti i corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili in regimi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazioni.

3.   La decisione di approvazione del programma o della sua modifica indica le tipologie di operazioni cui si applica il rimborso in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari, la definizione e gli importi cui si applicano tali costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari e i metodi per l’adeguamento degli importi.

Gli Stati membri rimborsano i beneficiari ai fini del presente articolo. Tale rimborso può assumere qualsiasi forma di sostegno.

Gli audit della Commissione e dello Stato membro e le verifiche di gestione effettuate dagli Stati membri mirano esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione.

4.   Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 114 per integrare il presente articolo definendo a livello di Unione costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari, i loro importi e i metodi di adeguamento nelle modalità di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere da a) a d) del presente articolo.

5.   Il presente articolo non si applica al contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica rimborsato a norma dell’articolo 51, lettera e).

Articolo 95

Contributo dell’Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi

1.   La Commissione può rimborsare il contributo dell’Unione a una priorità, o a parti della stessa, di programmi basati su finanziamenti non collegati ai costi in conformità dell’articolo 51, sulla base degli importi approvati tramite una decisione in conformità del paragrafo 2 del presente articolo o stabiliti nell’atto delegato di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Per avvalersi di un contributo dell’Unione al programma basato su finanziamenti non collegati ai costi, gli Stati membri presentano una proposta alla Commissione in conformità dei modelli riportati negli allegati V e VI nel contesto di un programma o di una richiesta di modifica dello stesso. La proposta contiene gli elementi seguenti:

a)

l’individuazione della priorità interessata e l’importo totale coperto dai finanziamenti non collegati ai costi;

b)

la descrizione della parte del programma e della tipologia di operazioni coperte dai finanziamenti non collegati ai costi;

c)

la descrizione delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire e un cronoprogramma;

d)

i risultati tangibili intermedi che fanno scattare il rimborso della Commissione;

e)

le unità di misura;

f)

il calendario del rimborso da parte della Commissione e i relativi importi collegati ai progressi nel soddisfacimento delle condizioni o nel conseguimento dei risultati;

g)

le modalità di verifica dei risultati tangibili intermedi, del soddisfacimento delle condizioni o del conseguimento dei risultati;

h)

gli eventuali metodi di adeguamento degli importi;

i)

le disposizioni per garantire la pista di controllo in conformità dell’allegato XIII che dimostri il soddisfacimento delle condizioni o il conseguimento dei risultati;

j)

il tipo di metodologia di rimborso che si prevede di utilizzare per rimborsare il beneficiario o i beneficiari nell’ambito della priorità o di parti di una priorità dei programmi di cui al presente articolo.

2.   La decisione che approva il programma o la richiesta di modifica dello stesso contiene tutti gli elementi di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri rimborsano i beneficiari ai fini del presente articolo. Tale rimborso può assumere qualsiasi forma di sostegno.

Gli audit della Commissione e dello Stato membro e le verifiche di gestione effettuate dagli Stati membri mirano esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione o il conseguimento dei risultati.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 114 per integrare il presente articolo definendo gli importi a livello Unione relativi ai finanziamenti non collegati ai costi per tipologia di operazione, i metodi di adeguamento degli importi e le condizioni da soddisfare o i risultati da conseguire.

Sezione III

Interruzioni e sospensioni

Articolo 96

Interruzione dei termini di pagamento

1.   La Commissione può interrompere il termine di pagamento, tranne che per il prefinanziamento, per un periodo massimo di sei mesi se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

vi sono elementi di prova che facciano presumere una carenza grave per la quale non sono state adottate misure correttive;

b)

la Commissione deve effettuare verifiche supplementari essendo pervenute informazioni secondo le quali le spese di una domanda di pagamento possono essere collegate a un’irregolarità.

2.   Lo Stato membro può acconsentire a prorogare di tre mesi il periodo di interruzione.

3.   La Commissione limita l’interruzione a quella parte delle spese che è viziata dagli elementi di cui al paragrafo 1, salvo qualora non sia possibile individuare la parte delle spese interessata. La Commissione informa per iscritto lo Stato membro e l’autorità di gestione in merito ai motivi dell’interruzione, chiedendo a essi di porre rimedio alla situazione. La Commissione pone fine all’interruzione appena sono adottate le misure correttive per gli elementi di cui al paragrafo 1.

4.   Le norme specifiche del FEAMPA possono stabilire motivi specifici per l’interruzione dei pagamenti in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.

Articolo 97

Sospensione dei pagamenti

1.   La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti, ad eccezione del prefinanziamento, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni, se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

lo Stato membro ha omesso di adottare le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un’interruzione ai sensi dell’articolo 96;

b)

esiste una carenza grave;

c)

le spese figuranti nelle domande di pagamento sono collegate a un’irregolarità che non è stata rettificata;

d)

esiste un parere motivato della Commissione in relazione a una procedura di infrazione ai sensi dell’articolo 258 TFUE riguardo a una questione che mette a rischio la legittimità e la regolarità delle spese.

2.   La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti dopo che lo Stato membro ha adottato misure che pongono rimedio agli elementi figuranti nel paragrafo 1.

3.   Le norme specifiche del FEAMPA possono stabilire motivi specifici per la sospensione dei pagamenti in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.

CAPO II

Presentazione ed esame dei conti

Articolo 98

Contenuto e presentazione dei conti

1.   Per ciascun periodo contabile per il quale sono state presentate domande di pagamento lo Stato membro presenta alla Commissione entro il 15 febbraio i seguenti documenti («pacchetto di affidabilità») riferiti al periodo contabile precedente:

a)

i conti in conformità del modello riportato nell’allegato XXIV;

b)

la dichiarazione di gestione di cui all’articolo 74, paragrafo 1, lettera f), in conformità del modello riportato nell’allegato XVIII;

c)

il parere di audit annuale di cui all’articolo 77, paragrafo 3, lettera a), in conformità del modello riportato nell’allegato XIX;

d)

la relazione annuale di controllo di cui all’articolo 77, paragrafo 3, lettera b), in conformità del modello riportato nell’allegato XX.

2.   Il termine di cui al paragrafo 1 può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1o marzo, previa comunicazione dello Stato membro interessato.

3.   I conti comprendono, a livello di ciascuna priorità e, ove applicabile, di ciascun fondo e categoria di regioni:

a)

l’importo totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’organismo che svolge la funzione contabile e figuranti nella domanda finale di pagamento per il periodo contabile e l’importo totale del corrispondente contributo pubblico fornito o da fornire collegato a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti e delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ma contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti;

b)

gli importi ritirati durante il periodo contabile;

c)

gli importi di contributo pubblico pagati agli strumenti finanziari;

d)

per ciascuna priorità, una spiegazione delle eventuali differenze tra gli importi dichiarati a norma della lettera a) e gli importi dichiarati nelle domande di pagamento per lo stesso periodo contabile.

4.   Il pacchetto di affidabilità non riguarda l’importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell’attuazione delle operazioni o del corrispondente contributo pubblico fornito o da fornire collegati a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti.

5.   I conti non sono ammissibili se gli Stati membri non hanno adottato le azioni correttive necessarie per ridurre a un livello pari o inferiore al 2 % il tasso di errore residuo in merito alla legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti.

6.   Gli Stati membri detraggono in particolare dai conti:

a)

le spese irregolari che sono state oggetto di rettifiche finanziarie in conformità dell’articolo 103;

b)

le spese che sono oggetto di una valutazione in corso della loro legittimità e regolarità;

c)

gli altri importi necessari per ridurre il tasso di errore residuo delle spese dichiarate nei conti a un livello pari o inferiore al 2 %.

Lo Stato membro può inserire le spese di cui al primo comma, lettera b), in una domanda di pagamento nei periodi contabili successivi una volta che ne siano state confermate la legittimità e regolarità.

7.   Lo Stato membro può rettificare gli importi irregolari da esso individuati dopo la presentazione dei conti in cui figuravano tali importi effettuando gli adeguamenti corrispondenti per il periodo contabile in cui è individuata l’irregolarità, fatto salvo l’articolo 104.

8.   Nel contesto del pacchetto di affidabilità lo Stato membro presenta per l’ultimo periodo contabile la relazione finale in materia di performance di cui all’articolo 43 o l’ultima relazione annuale in materia di performance per l’AMIF, l’ISF o il BMVI.

Articolo 99

Esame dei conti

La Commissione si accerta che i conti siano completi, accurati e veritieri entro il 31 maggio dell’anno successivo alla fine del periodo contabile, salvo se si applica l’articolo 102.

Articolo 100

Calcolo del saldo

1.   Al fine di determinare l’importo imputabile ai fondi per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro, la Commissione tiene presente quanto segue:

a)

gli importi figuranti nei conti di cui all’articolo 98, paragrafo 3, lettera a), ai quali va applicato il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità;

b)

l’importo totale dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione durante tale periodo contabile;

c)

per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione, il JTF e il FEAMPA, per gli anni 2021 e 2022, l’importo del prefinanziamento.

2.   Qualora esista un importo da recuperare a carico dello Stato membro, tale importo è oggetto di un ordine di riscossione emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione con gli importi dovuti allo Stato membro nei pagamenti successivi per lo stesso programma. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non riduce il sostegno dei fondi al programma. L’importo recuperato costituisce un’entrata con destinazione specifica conformemente all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Articolo 101

Procedura di esame dei conti

1.   La procedura di cui all’articolo 102 si applica in uno dei casi seguenti:

a)

l’autorità di audit ha emesso un parere di audit con riserve o negativo per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti;

b)

la Commissione dispone di elementi di prova che mettono in dubbio l’affidabilità del parere di audit senza riserve.

2.   In tutti gli altri casi la Commissione calcola gli importi imputabili ai fondi in conformità dell’articolo 100 e procede ai pertinenti pagamenti o recuperi prima del 1o luglio. Tale pagamento o recupero costituisce accettazione dei conti.

Articolo 102

Procedura di esame dei conti in contraddittorio

1.   Se l’autorità di audit emette un parere di audit con riserve o negativo per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti, la Commissione richiede allo Stato membro di rivedere tali conti e ripresentare i documenti di cui all’articolo 98, paragrafo 1, entro 1 mese.

Se, entro il termine di cui al primo comma:

a)

il parere di audit è senza riserve, si applica l’articolo 100 e la Commissione versa l’eventuale importo aggiuntivo dovuto o procede al recupero entro due mesi;

b)

il parere di audit è ancora con riserve o i documenti non sono stati ripresentati dallo Stato membro, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Se il parere di audit è ancora con riserve per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti o se il parere di audit è ancora inaffidabile, la Commissione informa lo Stato membro in merito all’importo imputabile ai fondi per il periodo contabile.

3.   Se lo Stato membro accetta l’importo di cui al paragrafo 2 del presente articolo entro 1 mese, la Commissione versa entro due mesi l’eventuale importo aggiuntivo dovuto o procede al recupero in conformità dell’articolo 100.

4.   Se lo Stato membro non accetta l’importo di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione stabilisce l’importo imputabile ai fondi per il periodo contabile. Tale atto non costituisce una rettifica finanziaria e non riduce il sostegno dei fondi al programma. La Commissione versa entro due mesi l’eventuale importo aggiuntivo dovuto o procede al recupero in conformità dell’articolo 100.

5.   Per quanto riguarda il periodo contabile finale, la Commissione paga o recupera il saldo annuale dei conti per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF e dal FEAMPA entro due mesi dalla data di accettazione della relazione finale in materia di performance di cui all’articolo 43.

CAPO III

Rettifiche finanziarie

Articolo 103

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

1.   Gli Stati membri proteggono il bilancio dell’Unione e applicano rettifiche finanziarie sopprimendo totalmente o parzialmente il sostegno dei fondi a un’operazione o a un programma se le spese dichiarate alla Commissione risultano irregolari.

2.   Le rettifiche finanziarie sono registrate nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.

3.   Il sostegno dei fondi soppresso può essere reimpiegato dallo Stato membro nell’ambito del programma interessato, a esclusione dell’operazione oggetto della rettifica in questione o, laddove la rettifica finanziaria riguardi un’irregolarità sistemica, delle operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.

4.   Le norme specifiche del FEAMPA possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.

5.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, nelle operazioni che comprendono strumenti finanziari il contributo soppresso a norma del presente articolo, in seguito a un’irregolarità isolata, può essere reimpiegato nell’ambito della stessa operazione alle condizioni seguenti:

a)

se l’irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del destinatario finale, solo per altri destinatari finali nell’ambito dello stesso strumento finanziario;

b)

se l’irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell’organismo che attua il fondo specifico, qualora uno strumento finanziario sia attuato mediante una struttura con un fondo di partecipazione, unicamente a favore di altri organismi che attuano fondi specifici.

Se l’irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell’organismo che attua il fondo di partecipazione, o al livello dell’organismo che attua il fondo specifico qualora uno strumento finanziario sia attuato mediante una struttura priva di fondo di partecipazione, il contributo soppresso non è reimpiegato nell’ambito della stessa operazione.

Laddove sia effettuata una rettifica finanziaria per un’irregolarità sistemica, il contributo soppresso non è reimpiegato per alcuna operazione interessata da tale irregolarità sistemica.

6.   Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari rimborsano agli Stati membri i contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e a qualsiasi altra plusvalenza generata da tali contributi.

Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari non rimborsano agli Stati membri gli importi di cui al primo comma, purché tali organismi dimostrino che per una data irregolarità sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

a)

l’irregolarità si è verificata a livello dei destinatari finali o, nel caso di un fondo di partecipazione, a livello degli organismi che attuano fondi specifici o dei destinatari finali;

b)

gli organismi che attuano gli strumenti finanziari hanno adempiuto i propri obblighi in relazione ai contributi del programma viziati dall’irregolarità, in conformità del diritto applicabile, e hanno agito con il livello di professionalità, trasparenza e diligenza atteso da un organismo professionale esperto nell’attuazione di strumenti finanziari;

c)

non è stato possibile recuperare gli importi viziati da irregolarità, sebbene gli organismi che attuano gli strumenti finanziari abbiano fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.

Articolo 104

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1.   La Commissione apporta rettifiche finanziarie riducendo il sostegno dei fondi a un programma, se essa conclude che:

a)

esiste una carenza grave che ha messo a rischio il sostegno dei fondi già versato al programma;

b)

le spese figuranti nei conti accettati sono irregolari e non sono state individuate e segnalate dallo Stato membro;

c)

lo Stato membro non ha ottemperato ai propri obblighi a norma dell’articolo 97 prima dell’avvio della procedura di rettifica finanziaria da parte della Commissione.

Nell’applicare le rettifiche finanziarie a tasso forfettario o estrapolate la Commissione agisce in conformità dell’allegato XXV.

2.   Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione informa lo Stato membro delle proprie conclusioni e gli dà la possibilità di presentare, entro due mesi, osservazioni e di dimostrare che la portata reale dell’irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. Il termine può essere prorogato se convenuto di comune accordo.

3.   Se lo Stato membro non accetta le conclusioni della Commissione, è da questa convocato per un’audizione, in modo che la Commissione abbia a disposizione tutte le informazioni e osservazioni pertinenti per poter trarre conclusioni in merito all’applicazione della rettifica finanziaria.

4.   La Commissione decide in merito a una rettifica finanziaria tenendo conto della portata, della frequenza e delle implicazioni finanziarie delle irregolarità o carenze gravi mediante un atto di esecuzione entro dieci mesi dalla data dell’audizione o della presentazione di informazioni aggiuntive, secondo la richiesta della Commissione.

Per decidere in merito a una rettifica finanziaria la Commissione tiene presenti tutte le informazioni e osservazioni presentate.

Se uno Stato membro accetta la rettifica finanziaria per i casi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), prima dell’adozione della decisione di cui al presente paragrafo, primo comma, esso può reimpiegare gli importi in questione. Tale possibilità non si applica nel caso di una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera b).

5.   Le norme specifiche del FEAMPA possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.

6.   Le norme specifiche del JTF possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione in relazione al mancato conseguimento dei target finali definiti per il JTF.

CAPO IV

Disimpegno

Articolo 105

Principi e regole del disimpegno

1.   La Commissione disimpegna l’importo di un programma non impiegato per il prefinanziamento in conformità dell’articolo 90, o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità degli articoli 91 e 92, entro il 31 dicembre del terzo anno civile successivo all’anno degli impegni di bilancio per gli anni dal 2021 al 2026.

2.   La quota di impegni ancora aperta al 31 dicembre 2029 è disimpegnata se il pacchetto di affidabilità e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF e dal FEAMPA non sono stati presentati alla Commissione entro il termine di cui all’articolo 43, paragrafo 1.

Articolo 106

Eccezioni alle regole di disimpegno

1.   L’importo interessato dal disimpegno è ridotto degli importi equivalenti alla parte dell’impegno di bilancio per la quale:

a)

le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o

b)

non è stato possibile presentare una domanda di pagamento per cause di forza maggiore che incidono gravemente sull’attuazione dell’intero programma o di parte dello stesso.

Le autorità nazionali che invocano circostanze di forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull’attuazione dell’intero programma o di parte dello stesso.

2.   Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), per l’importo che era da dichiarare entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Articolo 107

Procedura di disimpegno

1.   Sulla base delle informazioni pervenute al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro circa l’importo del disimpegno risultante da tali informazioni.

2.   Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l’importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.

3.   Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano di finanziamento modificato che riflette, per l’anno civile interessato, la riduzione del sostegno a una o più priorità del programma. Per i programmi che ricevono sostegno da più di un fondo, l’importo del sostegno è ridotto per ciascun fondo in proporzione agli importi oggetto del disimpegno che non erano stati impiegati nell’anno civile interessato.

In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano di finanziamento riducendo il contributo dei fondi per l’anno civile interessato. Tale riduzione riguarda ciascuna priorità in proporzione agli importi oggetto del disimpegno che non erano stati impiegati nell’anno civile interessato.

4.   La Commissione modifica la decisione che approva il programma entro il 31 ottobre.

TITOLO VIII

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 108

Copertura geografica del sostegno nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita»

1.   Il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione sostengono l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica («regioni di livello NUTS 2») , istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (UE) 2016/2066.

2.   Le risorse del FESR e del FSE+ per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:

a)

regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL pro capite dell’UE-27 («regioni meno sviluppate») ;

b)

regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 100 % della media del PIL pro capite dell’UE-27 («regioni in transizione»);

c)

regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 100 % della media del PIL pro capite dell’UE-27 («regioni più sviluppate»).

La classificazione delle regioni in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in standard di potere di acquisto («SpA») e calcolato in base ai dati dell’Unione per il periodo 2015-2017, e il PIL medio pro capite dell’UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

3.   Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in SpA e calcolato in base ai dati dell’Unione per il periodo 2015-2017, è inferiore al 90 % dell’RNL medio pro capite dell’UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

4.   La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce l’elenco delle regioni che soddisfano i criteri di una delle tre categorie di regioni e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

Articolo 109

Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale

1.   Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 nell’ambito del QFP ammontano a 330 234 776 621 EUR a prezzi 2018 per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione e a 7 500 000 000 EUR a prezzi 2018 per il JTF.

Le risorse di cui al primo comma sono integrate da un importo di 10 000 000 000 EUR a prezzi 2018 per le misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094 (53) del Consiglio ai fini del regolamento JTF. Tale importo costituisce un’entrata con destinazione specifica esterna ai fini dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio dell’Unione, gli importi di cui al primo e secondo comma sono indicizzati in ragione del 2 % annuo.

2.   La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce la ripartizione annua delle risorse globali per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione per Stato membro a titolo dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e, se applicabile, per categoria di regioni, in conformità delle metodologie di cui all’allegato XXVI.

Tale decisione stabilisce altresì la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg).

3.   Lo 0,35 % delle risorse di cui al paragrafo 1, primo e secondo comma, previa deduzione del sostegno all’MCE di cui all’articolo 110, paragrafo 3, è destinato all’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Articolo 110

Risorse per gli obiettivi «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e «Cooperazione territoriale europea» (Interreg)

1.   Le risorse destinate all’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» nell’ambito del QFP ammontano al 97,6 % delle risorse globali (ossia, in totale, 329 684 776 621 EUR) e sono assegnate nel modo seguente:

a)

il 61,3 % (ossia, in totale, 202 226 984 629 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;

b)

il 14,5 % (ossia, in totale, 47 771 802 082 EUR) è destinato alle regioni in transizione;

c)

l’8,3 % (ossia, in totale, 27 202 682 372 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;

d)

il 12,9 % (ossia, in totale, 42 555 570 217 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;

e)

lo 0,6 % (ossia, in totale, 1 927 737 321 EUR) è destinato a finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che rispondono ai criteri di cui all’articolo 2 del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994;

f)

lo 0,2 % (ossia, in totale, 500 000 000 EUR) è destinato agli investimenti in materia di innovazione interregionale;

g)

il 2,3 % (ossia, in totale, 7 500 000 000 EUR) è destinato al Fondo per una transizione giusta.

2.   L’importo delle risorse disponibili per il FSE+ a titolo dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» ammonta a 87 319 331 844 EUR.

L’importo dei finanziamenti supplementari per le regioni di cui al paragrafo 1, lettera e), assegnato al FSE+ ammonta a 472 980 447 EUR.

3.   L’importo del sostegno del Fondo di coesione da trasferire all’MCE ammonta a 10 000 000 000 EUR. Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto, tenendo conto delle esigenze di investimenti in infrastrutture degli Stati membri e delle regioni, mediante la pubblicazione di bandi specifici in conformità del regolamento MCE esclusivamente negli Stati membri ammissibili ai finanziamenti del Fondo di coesione.

La Commissione adotta mediante un atto di esecuzione una decisione che stabilisce l’importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro all’MCE, determinato su base proporzionale per l’intero periodo.

La dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio dell’MCE a partire dall’esercizio di bilancio 2021.

Il 30 % delle risorse trasferite all’MCE immediatamente dopo il trasferimento sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento MCE.

Ai bandi specifici di cui al primo comma si applicano le norme applicabili al settore dei trasporti conformemente al regolamento MCE. Fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell’ambito del Fondo di coesione nella misura del 70 % delle risorse trasferite all’MCE.

Dal 1o gennaio 2024 le risorse trasferite all’MCE che non sono state impegnate per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento MCE.

Al fine di sostenere gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione con difficoltà nella concezione di progetti che presentino una maturità o una qualità sufficienti, o entrambi, nonché un valore aggiunto sufficiente per l’Unione, è riservata particolare attenzione alle azioni di sostegno al programma intese a rafforzare la capacità istituzionale e l’efficienza delle amministrazioni e dei servizi pubblici in relazione allo sviluppo e all’attuazione dei progetti elencati nel regolamento MCE.

La Commissione fa tutto il possibile per consentire agli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione di raggiungere, entro la fine del periodo 2021-2027, il massimo assorbimento possibile dell’importo trasferito all’MCE, anche attraverso l’organizzazione di bandi aggiuntivi.

Particolare attenzione e sostegno ai sensi dell’ottavo e del nono comma sono prestati agli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in SpA per il periodo 2015-2017, è inferiore al 60 % dell’RNL medio pro capite dell’UE-27.

Agli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in SpA per il periodo 2015-2017, è inferiore al 60 % dell’RNL medio pro capite dell’UE-27 è garantito, fino al 31 dicembre 2024, il 70 % del 70 % dell’importo da essi trasferito all’MCE.

4.   Un importo pari a 400 000 000 EUR delle risorse destinate all’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» è assegnato all’Iniziativa urbana europea attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta o indiretta.

5.   Un importo pari a 175 000 000 EUR delle risorse del FSE+ destinate all’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» è assegnato alla cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta.

6.   L’importo di cui al paragrafo 1, lettera f), è stanziato dalle risorse del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» a favore di investimenti in materia di innovazione interregionale in regime di gestione diretta o indiretta.

7.   Le risorse per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) ammontano al 2,4 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2021-2027 (ossia, in totale, 8 050 000 000 EUR).

8.   L’importo di cui all’articolo 109, paragrafo 1, secondo comma, fa parte delle risorse destinate all’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita».

Articolo 111

Trasferibilità delle risorse

1.   La Commissione può accogliere la proposta formulata da uno Stato membro nella presentazione dell’accordo di partenariato o nel contesto del riesame intermedio di trasferire:

a)

un importo supplementare non superiore al 5 % delle dotazioni iniziali per le regioni meno sviluppate alle regioni in transizione o alle regioni più sviluppate e dalle regioni in transizione alle regioni più sviluppate;

b)

dalle dotazioni per le regioni più sviluppate o per le regioni in transizione alle regioni meno sviluppate e dalle regioni più sviluppate alle regioni in transizione.

In deroga al primo comma, lettera a), la Commissione può accettare un trasferimento aggiuntivo fino al 10 % delle dotazioni totali per le regioni meno sviluppate alle regioni in transizione o alle regioni più sviluppate all’interno degli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in SpA per il periodo 2015-2017, è inferiore al 90 % dell’RNL medio pro capite dell’UE-27. Le risorse di eventuali trasferimenti supplementari sono utilizzate per contribuire agli obiettivi strategici di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b).

2.   Le dotazioni totali a ciascuno Stato membro per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) non ammettono trasferimenti tra tali obiettivi.

3.   Al fine di preservare il contributo effettivo dei fondi alle azioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e in deroga al paragrafo 2 del presente articolo, in circostanze debitamente giustificate e subordinate alla condizione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione può accogliere, mediante un atto di esecuzione, la proposta di uno Stato membro nella sua prima presentazione dell’accordo di partenariato di trasferire una parte dei suoi stanziamenti per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) all’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita».

4.   La quota dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) nello Stato membro che formula la proposta di cui al paragrafo 3 non è inferiore al 35 % del totale assegnato a detto Stato membro per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), e dopo il trasferimento non è inferiore al 25 % del totale.

Articolo 112

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1.   La decisione che approva un programma fissa il tasso di cofinanziamento e l’importo massimo del sostegno dei fondi per ciascuna priorità.

2.   Per ciascuna priorità, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento debba applicarsi a uno degli elementi seguenti:

a)

al contributo totale, compreso il contributo pubblico e privato;

b)

al contributo pubblico.

3.   Il tasso di cofinanziamento per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» a livello di ciascuna priorità non è superiore al:

a)

85 % per le regioni meno sviluppate;

b)

70 % per le regioni in transizione classificate come regioni meno sviluppate nel periodo 2014-2020;

c)

60 % per le regioni in transizione;

d)

50 % per le regioni più sviluppate classificate come regioni in transizione o il cui PIL pro capite era inferiore al 100 % nel periodo 2014-2020;

e)

40 % per le regioni più sviluppate.

I tassi di cofinanziamento di cui al primo comma, lettera a), si applicano anche alle regioni ultraperiferiche, compresa la dotazione aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche.

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione a livello di ciascuna priorità non è superiore all’85 %.

Il regolamento FSE+ può stabilire tassi di cofinanziamento superiori in conformità degli articoli 10 e 14 di tale regolamento.

Il tasso di cofinanziamento applicabile alla regione in cui si situa il territorio o i territori individuati nei piani territoriali per una transizione giusta per la priorità sostenuta dal JTF non è superiore:

a)

all’85 % per le regioni meno sviluppate;

b)

al 70 % per le regioni in transizione;

c)

al 50 % per le regioni più sviluppate.

4.   Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non è superiore all’80 % salvo nei casi in cui il regolamento Interreg stabilisce tassi di cofinanziamento superiori per i programmi Interreg della sezione D e di cooperazione esterna transfrontaliera.

5.   I tassi massimi di cofinanziamento di cui ai paragrafi 3 e 4 sono aumentati di dieci punti percentuali per le priorità interamente realizzate attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo.

6.   Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

TITOLO IX

DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Delega di potere e disposizioni di attuazione

Articolo 113

Delega di potere per quanto riguarda taluni allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 114 per modificare gli allegati del presente regolamento, ad eccezione degli allegati III, IV, XI, XIII, XIV, XVII e XXVI, al fine di adeguarli ai cambiamenti intercorsi durante il periodo di programmazione.

Articolo 114

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 79, paragrafo 4, 94, paragrafo 4, 95, paragrafo 4, e all’articolo 113 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1o luglio 2021.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 79, paragrafo 4, 94, paragrafo 4, 95, paragrafo 4, all’articolo 113 e all’articolo 117, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 79, paragrafo 4, 94, paragrafo 4, e 95, paragrafo 4, dell’articolo 113 e dell’articolo 117, paragrafo 2 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 115

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 116

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2027 a norma dell’articolo 177 TFUE.

Articolo 117

Disposizioni transitorie

1.   Il regolamento (UE) n. 1303/2013 o qualsiasi altro atto applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 continua ad applicarsi solo ai programmi operativi e alle operazioni sostenuti dal FESR, dal Fondo social europeo, dal Fondo di coesione e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in tale periodo.

2.   Il potere di adottare un atto delegato per stabilire un codice europeo di condotta sul partenariato conferito alla Commissione dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, resta in vigore per il periodo di programmazione 2021-2027. La delega di potere è esercitata conformemente all’articolo 114 del presente regolamento.

Articolo 118

Condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata

1.   L’autorità di gestione può selezionare un’operazione che consiste nella seconda fase di un’operazione selezionata per ricevere sostegno e avviata a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, purché siano soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

a)

l’operazione, così come selezionata per ricevere sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, presenta due fasi distinguibili sotto l’aspetto finanziario e piste di controllo distinte;

b)

il costo totale dell’operazione di cui alla lettera a) è superiore a 5 000 000 EUR;

c)

le spese incluse in una domanda di pagamento relativa alla prima fase non sono incluse in nessuna domanda di pagamento riguardante la seconda fase;

d)

la seconda fase dell’operazione ottempera al diritto applicabile ed è ammissibile al sostegno del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione o del FEAMPA a norma del presente regolamento o dei regolamenti specifici relativi ai fondi;

e)

lo Stato membro si impegna a completare durante il periodo di programmazione e a rendere operativa la seconda fase finale nella relazione finale di attuazione, o nel contesto del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nell’ultima relazione di attuazione annuale, presentata in conformità dell’articolo 141 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2.   Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla seconda fase dell’operazione.

Articolo 119

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 83.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 41.

(3)  GU C 17 del 14.1.2019, pag. 1.

(4)  Posizione del Parlamento europeo, del 27 marzo 2019 (GU C 108 del 26.3.2021, pag. 638) e posizione del Consiglio in prima lettura del 27 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 24 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(5)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(6)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(8)  Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(10)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(11)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (cfr. pag. 159 della presente Gazzetta ufficiale).

(13)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (cfr. pag. 159 della presente Gazzetta ufficiale).

(14)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (cfr. pag. 159 della presente Gazzetta ufficiale).

(15)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (cfr. pag. 159 della presente Gazzetta ufficiale).

(16)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(17)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(18)  Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53).

(19)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, che stabilisce le sue regole di partecipazione e diffusione e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(20)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(21)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(22)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(23)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(24)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(25)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(26)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(27)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(28)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(29)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(30)  Regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione, del 21 novembre 2016, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 322 del 29.11.2016, pag. 1).

(31)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(32)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(33)  Regolamento (UE)2021/1060 (GUL 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(34)  Regolamento (UE)2021/1060 (GUL 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(35)  Regolamento (UE)2021/1060 (GUL 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(36)  Regolamento (UE)2021/1060 (GUL 231 del 30.6.2021, pag. 159)

(37)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(38)  Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

(39)  Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

(40)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(41)  Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

(42)  Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

(43)  Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

(44)  Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

(45)  Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

(46)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GUL 197 del 21.7.2001, pag. 30).

(47)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell’Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).

(48)  Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

(49)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(50)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(51)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(52)  Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

(53)  Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2021, pag. 23).


ALLEGATO I

DIMENSIONI E CODICI DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO PER IL FESR, IL FSE+, IL FONDO DI COESIONE E IL JTF – ARTICOLO 22, PARAGRAFO 5

TABELLA 1: DIMENSIONI E CODICI DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO (1) ,  (2)

SETTORE DI INTERVENTO (3)

Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici

Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente

Obiettivo strategico 1: un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC

001

Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

002

Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

003

Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese (4) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

004

Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

005

Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

006

Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

007

Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

008

Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

009

Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)

0 %

0 %

010

Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete

0 %

0 %

011

Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete

0 %

0 %

012

Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, nell'istruzione superiore pubblica e in centri di competenza pubblici, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)

0 %

0 %

013

Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)

0 %

0 %

014

Digitalizzazione delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)

0 %

0 %

015

Digitalizzazione delle PMI o delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) conformi ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica (5)

40 %

0 %

016

Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione

0 %

0 %

017

Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica (6)

40 %

0 %

018

Applicazioni e servizi informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale

0 %

0 %

019

Applicazioni e servizi di sanità elettronica (compresi e-Care, Internet delle cose per l'attività fisica, domotica per categorie deboli)

0 %

0 %

020

Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali)

0 %

0 %

021

Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi

0 %

0 %

022

Sostegno alle grandi imprese mediante strumenti finanziari, compresi gli investimenti produttivi

0 %

0 %

023

Sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti

0 %

0 %

024

Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)

0 %

0 %

025

Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up

0 %

0 %

026

Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ricerca e autorità pubbliche e reti di imprese a beneficio principalmente delle PMI

0 %

0 %

027

Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda)

0 %

0 %

028

Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore

0 %

0 %

029

Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici

100 %

40 %

030

Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, incentrati sull'economia circolare

40 %

100 %

031

Finanziamento del capitale circolante delle PMI sotto forma di sovvenzioni per far fronte a situazioni di emergenza (7)

 

 

032

TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul)

0 %

0 %

033

TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per condomini)

0 %

0 %

034

TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per singole abitazioni e uffici)

0 %

0 %

035

TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino alla stazione di base per comunicazioni senza fili avanzate)

0 %

0 %

036

TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altra strumentazione wireless)

0 %

0 %

037

TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altra strumentazione wireless) conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di efficienza energetica (8)

40 %

0 %

Obiettivo strategico 2: un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile

038

Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno

40 %

40 %

039

Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle grandi imprese e misure di sostegno

40 %

40 %

040

Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI o nelle grandi imprese e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica (9)

100 %

40 %

041

Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno

40 %

40 %

042

Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica (10)

100 %

40 %

043

Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico (11)

40 %

40 %

044

Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica o misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno

40 %

40 %

045

Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica o misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica (12)

100 %

40 %

046

Sostegno ai soggetti che forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici, comprese le misure di sensibilizzazione

100 %

40 %

047

Energia rinnovabile: eolica

100 %

40 %

048

Energia rinnovabile: solare

100 %

40 %

049

Energia rinnovabile: biomassa (13)

40 %

40 %

050

Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra (14)

100 %

40 %

051

Energia rinnovabile: marina

100 %

40 %

052

altri tipi di energia rinnovabile (compresa l'energia geotermica)

100 %

40 %

053

Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio

100 %

40 %

054

Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento

40 %

40 %

055 (15)

Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti con basse emissioni del ciclo di vita (16)

100 %

40 %

056

Sostituzione degli impianti di riscaldamento a carbone con impianti di riscaldamento a gas ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici

0 %

0 %

057

Distribuzione e trasporto di gas naturale in sostituzione del carbone

0 %

0 %

058

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi)

100 %

100 %

059

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: incendi (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi)

100 %

100 %

060

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: altro, ad es. tempeste e siccità (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi)

100 %

100 %

061

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi

0 %

100 %

062

Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile)

0 %

100 %

063

Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile) conformemente ai criteri di efficienza (17)

40 %

100 %

064

Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresi gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)

40 %

100 %

065

Raccolta e trattamento delle acque reflue

0 %

100 %

066

Raccolta e trattamento delle acque reflue conformemente ai criteri di efficienza energetica (18)

40 %

100 %

067

Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio

40 %

100 %

068

Gestione dei rifiuti domestici: trattamento dei rifiuti residui

0 %

100 %

069

Gestione dei rifiuti commerciali e industriali: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio

40 %

100 %

070

Gestione dei rifiuti commerciali e industriali: rifiuti residui e pericolosi

0 %

100 %

071

Promozione dell'impiego di materiali riciclati come materie prime

0 %

100 %

072

Impiego di materiali riciclati come materie prime conformemente ai criteri di efficienza (19)

100 %

100 %

073

Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati

0 %

100 %

074

Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati conformemente ai criteri di efficienza (20)

40 %

100 %

075

Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI

40 %

40 %

076

Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle grandi imprese

40 %

40 %

077

Misure per la qualità dell'aria e la riduzione del rumore

40 %

100 %

078

Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000

40 %

100 %

079

Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu

40 %

100 %

080

Altre misure volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore della conservazione e del ripristino delle aree naturali con un elevato potenziale di assorbimento e stoccaggio del carbonio, ad esempio mediante la riumidificazione delle zone umide, la cattura di gas di discarica

100 %

100 %

081

Infrastrutture di trasporto urbano pulite (21)

100 %

40 %

082

Materiale rotabile di trasporto urbano pulito (22)

100 %

40 %

083

Infrastrutture ciclistiche

100 %

100 %

084

Digitalizzazione del trasporto urbano

0 %

0 %

085

Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporto urbano

40 %

0 %

086

Infrastrutture per combustibili alternativi (23)

100 %

40 %

Obiettivo strategico 3: un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità

087 (24)

Autostrade e strade di nuova costruzione o ristrutturate - rete centrale TEN-T

0 %

0 %

088

Autostrade e strade di nuova costruzione o ristrutturate - rete globale TEN-T

0 %

0 %

089

Collegamenti stradali secondari alle reti e ai nodi stradali TEN-T di nuova costruzione o migliorati

0 %

0 %

090

Altre strade di accesso nazionali, regionali e locali di nuova costruzione o ristrutturate

0 %

0 %

091

Autostrade e strade ricostruite o ammodernate - rete centrale TEN-T

0 %

0 %

092

Autostrade e strade ricostruite o ammodernate - rete globale TEN-T

0 %

0 %

093

Altre strade ricostruite o ammodernate (autostrade, strade nazionali, regionali o locali)

0 %

0 %

094

Digitalizzazione dei trasporti: strade

0 %

0 %

095

Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: strade

40 %

0 %

096

Linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate - rete centrale TEN-T

100 %

40 %

097

Linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate - rete globale TEN-T

100 %

40 %

098

Altre linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate

40 %

40 %

099

Altre linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate – elettriche/a zero emissioni (25)

100 %

40 %

100

Linee ferroviarie ricostruite o ammodernate - rete centrale TEN-T

100 %

40 %

101

Linee ferroviarie ricostruite o ammodernate - rete globale TEN-T

100 %

40 %

102

Altre linee ferroviarie ricostruite o ammodernate

40 %

40 %

103

Altre linee ferroviarie ricostruite o ammodernate – elettriche/a zero emissioni (26)

100 %

40 %

104

Digitalizzazione dei trasporti: linee ferroviarie

40 %

0 %

105

Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)

40 %

40 %

106

Infrastrutture ferroviarie mobili

0 %

40 %

107

Infrastrutture ferroviarie mobili a zero emissioni/elettriche (26)

100 %

40 %

108

Trasporto multimodale (TEN-T)

40 %

40 %

109

Trasporto multimodale (non urbano)

40 %

40 %

110

Porti marittimi (TEN-T)

0 %

0 %

111

Porti marittimi (TEN-T), esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili

40 %

0 %

112

Altri porti marittimi

0 %

0 %

113

Altri porti marittimi, esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili

40 %

0 %

114

Vie navigabili interne e porti (TEN-T)

0 %

0 %

115

Vie navigabili interne e porti (TEN-T) esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili

40 %

0 %

116

Vie navigabili interne e porti (regionali e locali)

0 %

0 %

117

Vie navigabili interne e porti (regionali e locali) esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili

40 %

0 %

118

Sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo, per gli aeroporti esistenti

0 %

0 %

119

Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto

0 %

0 %

120

Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: altri modi di trasporto

40 %

0 %

Obiettivo strategico 4: un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali

121

Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia

0 %

0 %

122

Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria

0 %

0 %

123

Infrastrutture per l'istruzione terziaria

0 %

0 %

124

Infrastrutture per l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento per gli adulti

0 %

0 %

125

Infrastrutture abitative destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale

0 %

0 %

126

Infrastrutture abitative (diverse da quelle destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale)

0 %

0 %

127

Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità

0 %

0 %

128

Infrastrutture per la sanità

0 %

0 %

129

Attrezzature sanitarie

0 %

0 %

130

Beni mobili per la salute

0 %

0 %

131

Digitalizzazione delle cure sanitarie

0 %

0 %

132

Finanziamento del capitale circolante delle PMI sotto forma di sovvenzioni per far fronte a situazioni di emergenza

0 %

0 %

133

Infrastrutture di accoglienza temporanea per migranti, rifugiati e persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale

0 %

0 %

134

Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione

0 %

0 %

135

Misure volte a promuovere l'accesso all'occupazione dei disoccupati di lunga durata

0 %

0 %

136

Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani

0 %

0 %

137

Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese

0 %

0 %

138

Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali

0 %

0 %

139

Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e per garantire un' assistenza tempestiva e mirata

0 %

0 %

140

Sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro e alle transizioni nel mercato del lavoro

0 %

0 %

141

Sostegno alla mobilità dei lavoratori

0 %

0 %

142

Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro

0 %

0 %

143

Misure volte a promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso all'assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti

0 %

0 %

144

Misure volte a creare ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute e promuovano l'attività fisica

0 %

0 %

145

Sostegno allo sviluppo di competenze digitali

0 %

0 %

146

Sostegno per l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti

0 %

0 %

147

Misure volte a incoraggiare l'invecchiamento attivo e sano

0 %

0 %

148

Sostegno all'educazione e alla cura della prima infanzia (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

149

Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

150

Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

151

Sostegno all'istruzione degli adulti (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

152

Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società

0 %

0 %

153

Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati

0 %

0 %

154

Misure volte a migliorare l'accesso dei gruppi emarginati come i rom all'istruzione e all'occupazione e a promuoverne l'inclusione sociale

0 %

0 %

155

Sostegno alle organizzazioni della società civile che operano nelle comunità emarginate come i rom

0 %

0 %

156

Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione

0 %

0 %

157

Misure volte all'integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi

0 %

0 %

158

Misure volte a migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili

0 %

0 %

159

Misure volte a rafforzare l'offerta di servizi di assistenza alle famiglie e sul territorio

0 %

0 %

160

Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

161

Misure volte a migliorare l'accesso all'assistenza di lunga durata (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

162

Misure volte a modernizzare i sistemi di protezione sociale, compresa la promozione dell'accesso alla protezione sociale

0 %

0 %

163

Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini

0 %

0 %

164

Misure volte a contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e/o assistenza materiale agli indigenti, con misure di accompagnamento

0 %

0 %

Obiettivo strategico 5: un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali

165

Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici

0 %

0 %

166

Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali

0 %

0 %

167

Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell'ecoturismo diversi dai siti Natura 2000

0 %

100 %

168

Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici

0 %

0 %

169

Iniziative di sviluppo territoriale, compresa l'elaborazione di strategie territoriali

0 %

0 %

Altri codici relativi agli obiettivi strategici da 1 a 5

170

Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi

0 %

0 %

171

Rafforzamento della cooperazione con i partner sia all'interno sia al di fuori dello Stato membro

0 %

0 %

172

Finanziamenti incrociati nel quadro del FESR (sostegno alle azioni di tipo FSE+ necessarie a garantire l'attuazione della componente FESR dell'operazione e ad essa direttamente collegate)

0 %

0 %

173

Potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei portatori di interessi di attuare progetti di cooperazione territoriale e iniziative in contesti transfrontalieri, transnazionali, marittimi e interregionali

0 %

0 %

174

Interreg: gestione dei valichi di frontiera, mobilità e gestione della migrazione

0 %

0 %

175

Regioni ultraperiferiche: compensazione dei costi supplementari dovuti a problemi di accessibilità e frammentazione territoriale

0 %

0 %

176

Regioni ultraperiferiche: interventi specifici destinati a compensare i costi supplementari dovuti alle dimensioni del mercato

0 %

0 %

177

Regioni ultraperiferiche: sostegno destinato a compensare i costi supplementari dovuti alle condizioni climatiche e alle difficoltà di soccorso

40 %

40 %

178

Regioni ultraperiferiche: aeroporti

0 %

0 %

Assistenza tecnica

179

Informazione e comunicazione

0 %

0 %

180

Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo

0 %

0 %

181

Valutazione e studi, raccolta dati

0 %

0 %

182

Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti

0 %

0 %


TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "FORME DI SOSTEGNO" (27)

FORME DI SOSTEGNO

01

Sovvenzione

02

Sostegno mediante strumenti finanziari: azionario o quasi-azionario

03

Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito

04

Sostegno mediante strumenti finanziari: garanzia

05

Sostegno mediante strumenti finanziari: sovvenzioni nell'ambito di un'operazione di strumenti finanziari

06

Premio


TABELLA 3: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "MECCANISMO DI EROGAZIONE TERRITORIALE E APPROCCIO TERRITORIALE"

MECCANISMO DI EROGAZIONE TERRITORIALE E APPROCCIO TERRITORIALE

Investimento territoriale integrato (ITI)

ITI incentrato sullo sviluppo urbano sostenibile

01

Quartieri urbani

x

02

Città grandi e medie, cinture urbane

x

03

Zone urbane funzionali

x

04

Zone rurali

 

05

Zone di montagna

 

06

Isole e zone costiere

 

07

Zone scarsamente popolate

 

08

Altre tipologie di territori interessati

 

Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)

CLLD incentrato sullo sviluppo urbano sostenibile

09

Quartieri urbani

x

10

Città grandi e medie, cinture urbane

x

11

Zone urbane funzionali

x

12

Zone rurali

 

13

Zone di montagna

 

14

Isole e zone costiere

 

15

Zone scarsamente popolate

 

16

Altre tipologie di territori interessati

 

Altra tipologia di strumento territoriale

Altra tipologia di strumento territoriale incentrato sullo sviluppo urbano sostenibile

17

Quartieri urbani

x

18

Città grandi e medie, cinture urbane

x

19

Zone urbane funzionali

x

20

Zone rurali

 

21

Zone di montagna

 

22

Isole e zone costiere

 

23

Zone scarsamente popolate

 

24

Altre tipologie di territori interessati

 

Altri approcci (28)

25

Quartieri urbani

26

Città grandi e medie, cinture urbane

27

Zone urbane funzionali

28

Zone rurali

29

Zone di montagna

30

Isole e zone costiere

31

Zone scarsamente popolate

32

Altre tipologie di territori interessati

33

Nessun orientamento territoriale


TABELLA 4: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "ATTIVITÀ ECONOMICA"

01

Agricoltura e silvicoltura

02

Pesca

03

Acquacoltura

04

Altri settori dell'economia blu

05

Industrie alimentari e delle bevande

06

Industrie tessili e dell'abbigliamento

07

Fabbricazione di mezzi di trasporto

08

Fabbricazione di computer e prodotti elettronici e ottici

09

Altre industrie manifatturiere non specificate

10

Edilizia

11

Attività estrattive

12

Energia elettrica, gas, vapore, acqua calda e aria condizionata

13

Approvvigionamento idrico, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e bonifica

14

Trasporto e magazzinaggio

15

Attività di informazione e comunicazione, comprese le telecomunicazioni

16

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

17

Turismo, servizi di alloggio e di ristorazione

18

Attività finanziarie e assicurative

19

Attività immobiliari, noleggio e servizi alle imprese

20

Amministrazione pubblica

21

Istruzione

22

Attività dei servizi sanitari

23

Attività di assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali

24

Attività connesse all'ambiente

25

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, industrie creative

26

Altri servizi non specificati


TABELLA 5: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "UBICAZIONE"

UBICAZIONE

Codice

Ubicazione

 

Codice della regione o della zona in cui è ubicata o condotta l'operazione, come illustrato nella classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1059/2003.


TABELLA 6: CODICI RELATIVI ALLE TEMATICHE SECONDARIE FSE+

TEMATICA SECONDARIA FSE+

Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici

01

Contribuire alle competenze e all'occupazione verdi e all'economia verde

100 %

02

Sviluppare competenze e occupazione digitali

0 %

03

Investire nella ricerca e innovazione e nella specializzazione intelligente

0 %

04

Investire nelle piccole e medie imprese (PMI)

0 %

05

Non discriminazione

0 %

06

Lotta contro la povertà infantile

0 %

07

Sviluppo delle capacità delle parti sociali

0 %

08

Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile

0 %

09

Non applicabile

0 %

10

Affrontare le sfide individuate nel semestre europeo (29)

0 %


TABELLA 7: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE DELLA PARITÀ DI GENERE DEL FSE+/FESR/FONDO DI COESIONE/JTF

Dimensione della parità di genere del FSE+/FESR/Fondo di coesione/JTF

Coefficiente per il calcolo del sostegno alla parità di genere

01

Focalizzazione sulle questioni di genere

100 %

02

Integrazione di genere

40 %

03

Neutralità di genere

0 %


TABELLA 8: CODICI RELATIVI ALLE STRATEGIE MACROREGIONALI E ALLE STRATEGIE PER I BACINI MARITTIMI

STRATEGIE MACROREGIONALI E STRATEGIE PER I BACINI MARITTIMI

01

Strategia per la regione adriatica e ionica

02

Strategia per la regione alpina

03

Strategia per la regione del Mar Baltico

04

Strategia per la regione danubiana

05

Oceano Artico

06

Strategia atlantica

07

Mar Nero

08

Mar Mediterraneo

09

Mare del Nord

10

Strategia per il Mediterraneo occidentale

11

Nessun contributo alle strategie macroregionali o alle strategie per i bacini marittimi


(1)  Per l'obiettivo specifico "consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050", basati sull'accordo di Parigi" sostenuti dal JTF, possono essere utilizzati i settori di intervento nell'ambito di qualsiasi obiettivo strategico, purché siano coerenti con gli articoli 8 e 9 del regolamento JTF e conformi al pertinente piano territoriale per una transizione giusta. Per tale obiettivo specifico, il coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici è fissato al 100 % per tutti i settori di intervento utilizzati.

(2)  Qualora un importo riconosciuto di uno Stato membro a sostegno degli obiettivi climatici nell'ambito del suo piano per la ripresa e la resilienza sia stato aumentato a seguito dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2021/241, del dispositivo per la ripresa e la resilienza, un identico aumento proporzionale del livello del contributo di tale Stato membro al suo sostegno agli obiettivi climatici si applica anche nell'ambito della politica di coesione.

(3)  I settori di intervento sono raggruppati per obiettivi strategici, ma il loro utilizzo non è ad essi limitato. Qualsiasi settore di intervento può essere utilizzato nell'ambito di qualsiasi obiettivo strategico. Soprattutto per l'obiettivo strategico 5 è possibile scegliere tutti i codici delle dimensioni degli obiettivi strategici da 1 a 4 come codici supplementari rispetto a quelli elencati all'obiettivo strategico 5.

(4)  Le grandi imprese sono tutte le imprese diverse dalle PMI, comprese le piccole imprese a media capitalizzazione.

(5)  Se l'obiettivo della misura è che l'attività deve trattare o raccogliere dati per consentire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che si traducono in dimostrate riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita; o se l'obiettivo della misura impone ai centri dati di conformarsi al "codice di condotta europeo per l'efficienza energetica nei centri dati".

(6)  Se l'obiettivo della misura è che l'attività deve trattare o raccogliere dati per consentire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che si traducono in dimostrate riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita; o se l'obiettivo della misura impone ai centri dati di conformarsi al "codice di condotta europeo per l'efficienza energetica nei centri dati".

(7)  Il presente codice è disponibile per uso solamente qualora le misure temporanee per l’uso del FESR in risposta a circostanze eccezionali sono attuate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento FESR e CF.

(8)  Se l'obiettivo della misura è che l'attività deve trattare o raccogliere dati per consentire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che si traducono in dimostrate riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita; o se l'obiettivo della misura impone ai centri dati di conformarsi al "codice di condotta europeo per l'efficienza energetica nei centri dati".

(9)  Se l'obiettivo della misura è a) conseguire, in media, almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione, dell'8 maggio 2019, sulla ristrutturazione degli edifici (GU L 127 del 16.5.2019, pag. 34) o b) conseguire, in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante.

(10)  Se l'obiettivo della misura è conseguire, in media, almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione. La ristrutturazione degli edifici è intesa anche a includere infrastrutture ai sensi dei settori di intervento da 120 a 127.

(11)  Se l'obiettivo delle misure riguarda la costruzione di nuovi edifici con una domanda energetica primaria inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali). La costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico include anche le infrastrutture ai sensi dei settori di intervento da 120 a 127.

(12)  Se l'obiettivo della misura è di conseguire, in media a) almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione o b) una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante. La ristrutturazione degli edifici è intesa anche a includere infrastrutture ai sensi dei settori di intervento da 120 a 127.

(13)  Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di energia elettrica o termica a partire da biomassa, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(14)  Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di energia elettrica o termica a partire da biomassa, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001; e se l'obiettivo della misura è conseguire nell'impianto una riduzione di almeno l'80 % delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso della biomassa in relazione alla metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'allegato VI della direttiva (UE) 2018/2001. Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di biocombustibile a partire da biomassa (escluse le colture alimentari e foraggere), in linea con la direttiva (UE) 2018/2001; e se l'obiettivo della misura è conseguire nell'impianto una riduzione di almeno il 65 % delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso della biomassa a tal fine in relazione alla metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001.

(15)  Questo settore non può essere utilizzato per sostenere i combustibili fossili a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento FESR e Fondo di coesione.

(16)  Nel caso della cogenerazione ad alto rendimento, se l'obiettivo della misura è ottenere emissioni nel ciclo di vita inferiori a 100 gCO2e/kWh o riscaldamento/raffreddamento ottenuto a partire dal calore di scarto. Nel caso del teleriscaldamento/teleraffreddamento, se l'infrastruttura associata segue la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1) o se l'infrastruttura esistente è ristrutturata per soddisfare la definizione di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, o se il progetto è un sistema pilota avanzato (sistemi di controllo e di gestione dell'energia, Internet delle cose) o porta a un regime di riduzione della temperatura nel sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento.

(17)  Se l'obiettivo della misura è far sì che il sistema costruito abbia un consumo energetico medio <= 0,5 kWh o un indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) <= 1.5 e che l'attività di ristrutturazione riduca il consumo energetico medio di oltre il 20 % o diminuisca la perdita di oltre il 20 %.

(18)  Se l'obiettivo della misura è che il sistema completo di trattamento delle acque reflue costruito abbia un consumo netto di energia pari a zero o che il rinnovo del sistema completo per le acque reflue comporti una riduzione del consumo energetico medio di almeno il 10 % (esclusivamente mediante misure di efficienza energetica e non mediante cambiamenti materiali o di carico).

(19)  Se l'obiettivo della misura è convertire almeno il 50 %, in peso, dei rifiuti non pericolosi sottoposti a raccolta differenziata in materie prime secondarie.

(20)  Se l'obiettivo della misura è trasformare i siti industriali e i terreni contaminati in un pozzo naturale di assorbimento del carbonio.

(21)  Per infrastrutture di trasporto urbano pulite si intendono le infrastrutture che consentono il funzionamento di materiale rotabile a emissioni zero.

(22)  Il materiale rotabile di trasporto urbano pulito si riferisce al materiale rotabile a emissioni zero.

(23)  Se l'obiettivo della misura è in linea con la direttiva (UE) 2018/2001.

(24)  Per i settori di intervento da 087 a 093, i settori di intervento 081, 082 e 086 possono essere utilizzati per elementi delle misure relative agli interventi sui combustibili alternativi, compresa la ricarica dei veicoli elettrici, o sui trasporti pubblici.

(25)  Se l'obiettivo della misura riguarda i binari elettrificati e i sottosistemi associati o se esiste un piano di elettrificazione o se è idoneo all'uso da parte di treni a zero emissioni di gas di scarico entro 10 anni.

(26)  Si applica anche ai treni bimodali.

(27)  Questa tabella è applicabile al FEAMPA ai fini della tabella 12 dell'allegato VII.

(28)  Altri approcci intrapresi nell'ambito di obiettivi strategici diversi dall'obiettivo strategico 5 e che non assumono la forma di investimento territoriale integrato né di sviluppo locale di tipo partecipativo.

(29)  Anche nei rispettivi programmi nazionali di riforma e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese (adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE).


ALLEGATO II

MODELLO PER L'ACCORDO DI PARTENARIATO – ARTICOLO 10, PARAGRAFO 6 (1)

Riferimento: articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 ("CPR"). Le giustificazioni e i campi di testo di cui ai punti da 1 a 10 del presente allegato non superano le 35 pagine, con una media di 3 000 caratteri senza spazi per ciascuna pagina.

CCI

[15] (2)

Titolo

[255]

Versione

 

Primo anno

[4]

Ultimo anno

[4]

Numero della decisione della Commissione

 

Data della decisione della Commissione

 

1.   Selezione degli obiettivi strategici e dell'obiettivo specifico del JTF

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CPR

Tabella 1: selezione dell'obiettivo strategico e dell'obiettivo specifico del JTF e giustificazione

Obiettivo selezionato

Programma

Fondo

Giustificazione della scelta di un obiettivo strategico o dell'obiettivo specifico del JTF

 

 

 

[3 500 per obiettivo]

2.   Scelta delle politiche, coordinamento e complementarità (3)

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento CPR

Una sintesi delle scelte strategiche e dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi oggetto dell'accordo di partenariato – articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento CPR

Campo di testo

Coordinamento, delimitazione e complementarità tra i Fondi e, se pertinente, coordinamento tra i programmi nazionali e regionali – articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento CPR

Campo di testo

Complementarità e sinergie tra i fondi oggetto dell'accordo di partenariato, l'AMIF, l'ISF, il BMVI e altri strumenti dell'Unione – articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo

3.   Contributo alla garanzia di bilancio nell'ambito di InvestEU e sua giustificazione (4)

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera g) e articolo 14, del regolamento CPR

Tabella 2A: contributo a InvestEU (ripartizione per anno)

Contributo da

Contributo a

Ripartizione per anno

Fondo

Categoria di regioni

Finestra(e) InvestEU

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 2B: contributo a InvestEU (sintesi)

 

Categoria di regioni*

Finestra 1 Infrastrutture sostenibili

Finestra 2 Ricerca, innovazione e digitalizzazione

Finestra 3 PMI

Finestra 4

Investimenti sociali e competenze

Totale

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

Campo di testo [3 500] (giustificazione che tenga in considerazione il modo in cui tali importi contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici selezionati nell'accordo di partenariato in linea con l'art. 10, paragrafo 1, del regolamento InvestEU)

4.   Trasferimenti (5)

Lo Stato membro chiede

trasferimento tra categorie di regioni

trasferimento a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta

 

trasferimento tra FESR, FSE+, Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi

 

trasferimento delle risorse del FESR e del FSE+ come sostegno complementare al JTF

 

trasferimenti dalla Cooperazione territoriale europea verso Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

4.1.   Trasferimento tra categorie di regioni

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera e) e articolo 111, del regolamento CPR

Tabella 3A: trasferimenti tra categorie di regioni (ripartizione per anno)

Trasferimento da

Trasferimento a

Ripartizione per anno

Categoria di regioni

Categoria di regioni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Più sviluppate

Più sviluppate /

In transizione /

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 3B. Trasferimento tra categorie di regioni (sintesi)

Categoria di regioni

Dotazione per categoria di regioni

Trasferimento a:

Importo del trasferimento

Quota della dotazione iniziale trasferita

Dotazione per categoria di regioni dopo il trasferimento

Meno sviluppate

 

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

 

 

Più sviluppate

 

In transizione

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

In transizione

 

Più sviluppate

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

Campo di testo [3 500] (giustificazione)

4.2.   Trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta

Riferimento: articolo 26, paragrafo 1, del regolamento CPR

Tabella 4A: trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta se tale possibilità è prevista nell'atto di base (*1) (ripartizione per anno)

Trasferimento da

Trasferimento a

Ripartizione per anno

Fondo

Categoria di regioni

Strumento

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 4B: trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta, se tale possibilità è prevista nell'atto di base (*2) (sintesi)

Fondo

Categoria di regioni

Strumento 1

Strumento 2

Strumento 3

Strumento 4

Strumento 5

Totale

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

Campo di testo [3 500] (giustificazione)

4.3.   Trasferimenti tra FESR, FSE+ e Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi

Riferimento: articolo 26, paragrafo 1, del regolamento CPR

Tabella 5A: trasferimenti tra FESR, FSE+ e Fondo di coesione e a un altro Fondo o ad altri Fondi (*3) (ripartizione per anno)

Trasferimenti da

Trasferimenti a

Ripartizione per anno

Fondo

Categoria di regioni

Fondo

Categoria di regioni (se pertinente)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

FESR

Più sviluppate

FESR, FSE+ o Fondo di coesione, FEAMPA, AMIF, ISF, BMVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 5B: trasferimenti tra FESR, FSE+ e Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi (sintesi) (*4)

Trasferimento a/Trasferimento da

FESR

FSE+

Fondo di coesione

FEAMPA

AMIF

ISF

BMVI

Totale

Più sviluppate

In transizione

Meno sviluppate

Più sviluppate

In transizione

Meno sviluppate

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo di testo [3 500] (giustificazione)

4.4.   Trasferimento delle risorse del FESR e del FSE+ come sostegno complementare al JTF e giustificazione (6)

Riferimento: articolo 27 del regolamento CPR

Tabella 6A: trasferimento delle risorse del FESR e del FSE+ come sostegno complementare al JTF (ripartizione per anno)

Fondo

Categoria di regioni

Fondo

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

FESR

Più sviluppate

JTF (*5)

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 6B: trasferimento delle risorse del FESR e del FSE+ come sostegno complementare al JTF (sintesi)

 

Dotazione a norma dell'articolo 3 del regolamento JTF prima dei trasferimenti

 

Trasferimenti al JTF verso il territorio situato in (*6):

Trasferimento (sostegno complementare) per categoria di regioni da:

 

FESR

Più sviluppate

 

In transizione

 

Meno sviluppate

 

FSE+

Più sviluppate

 

In transizione

 

Meno sviluppate

 

Totale

Più sviluppate

 

 

In transizione

 

 

Meno sviluppate

 

Campo di testo [3 500] (giustificazione)

4.5.   Trasferimenti dall’obiettivo Cooperazione territoriale europea (Interreg) verso l’obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

Riferimento: articolo 111, paragrafo 3, del regolamento CPR

Tabella 7: trasferimenti dall’obiettivo Cooperazione territoriale europea (Interreg) verso l’obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

Trasferimenti dall'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg)

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Transfrontaliere

 

 

 

 

 

 

 

 

Transnazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasferimento verso l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"

Fondo

Categoria di regioni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

JTF

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo di testo [3 500] (giustificazione)

5.   La forma di contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera f), del regolamento CPR

La scelta della forma di contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4 (*7)

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5 (*8)

Campo di testo [3 500] (giustificazione)

6.   Concentrazione tematica

6.1.

Riferimento: articolo 4, paragrafo 3, del regolamento FESR e del regolamento CF

Lo Stato membro decide di

rispettare la concentrazione tematica a livello nazionale

rispettare la concentrazione tematica a livello delle categorie di regioni

prendere in considerazione le risorse del Fondo di coesione ai fini della concentrazione tematica

6.2.

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento CPR e articolo 7 del regolamento FSE+

Lo Stato rispetta i requisiti di concentrazione tematica

… % inclusione sociale

Programmati a titolo degli obiettivi specifici da h) a l) dell'articolo 4 del regolamento FSE+

Programmi FSE+ previsti

1

2

… % sostegno agli indigenti

Programmati a titolo degli obiettivi specifici m) e, in casi debitamente giustificati, l) dell'articolo 4 del regolamento FSE+

Programmi FSE+ previsti

1

2

… % sostegno all'occupazione giovanile

Programmati a titolo degli obiettivi specifici a), f) e l) dell'articolo 4 del regolamento FSE+

Programmi FSE+ previsti

1

2

 

… % sostegno alla lotta contro la povertà infantile

Programmati a titolo degli obiettivi specifici f), e da h) a l) dell'articolo 4 del regolamento FSE+

Programmi FSE+ previsti

1

2

…% sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle ONG

Programmati a titolo di tutti gli obiettivi specifici tranne m) dell'articolo 4 del regolamento FSE+

Programmi FSE+ previsti

1

2

7.   Dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi oggetto dell'accordo di partenariato per obiettivo strategico, obiettivo specifico del JTF e assistenza tecnica, a livello nazionale e, se del caso, regionale

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 8: dotazione finanziaria preliminare da FESR, Fondo di coesione, JTF, FSE+ e FEAMPA per obiettivo strategico, obiettivo specifico del JTF e assistenza tecnica (*9)

Obiettivi strategici, obiettivo specifico del JTF o assistenza tecnica

FESR

Dotazione del Fondo di coesione a livello nazionale

JTF (*10)

FSE+

Dotazione del FEAMPA a livello nazionale

Totale

Dotazione a livello nazionale

Categoria di regione

Dotazione per categoria di regioni

Dotazione a livello nazionale

Risorse a norma dell'articolo 3 del regolamento JTF

Risorse a norma dell'articolo 4 del regolamento JTF

Dotazione a livello nazionale

Categoria di regione

Dotazione per categoria di regioni

 

 

Obiettivo strategico 1

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

In transizione

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

Obiettivo strategico 2

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

In transizione

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

Obiettivo strategico 3

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

In transizione

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

Obiettivo strategico 4

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

In transizione

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

Obiettivo strategico 5

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

In transizione

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

Obiettivo specifico del JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento CPR (se pertinente)

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

In transizione

 

Meno sviluppate

 

Meno sviluppate

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR (se pertinente)

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

In transizione

 

Meno sviluppate

 

Meno sviluppate

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37, del regolamento CPR (se pertinente)

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

In transizione

 

Meno sviluppate

 

Meno sviluppate

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

Totale

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

In transizione

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

Risorse a norma dell'articolo 7 del regolamento JTF collegate alle risorse a norma dell'articolo 3 del regolamento JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse a norma dell'articolo 7 del regolamento JTF collegate alle risorse a norma dell'articolo 4 del regolamento JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo di testo [3 500] (giustificazione)

8.   Elenco dei programmi previsti nell'ambito dei fondi oggetto dell'accordo di partenariato con le rispettive dotazioni finanziarie preliminari suddivise per fondo e il corrispondente contributo nazionale per categoria di regioni

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera h) e articolo 110 del regolamento CPR

Tabella 9A: Elenco dei programmi previsti (7) con dotazioni finanziarie preliminari (*11)

Titolo [255]

Fondo

Categoria di regioni

Contributo dell'Unione

Contributo nazionale

Totale

Programma (*12) 1

FESR

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

Programma 2

Fondo di coesione

N/A

 

 

 

Programma 3

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

Programma 4

JTF – dotazione (articolo 3 del regolamento JTF)

N/A

 

 

 

Dotazione del JTF (articolo 4 del regolamento JTF)

N/A

 

 

 

Totale

FESR, Fondo di coesione, JTF, FSE+

 

 

 

 

Programma 5

FEAMPA

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 9B: Elenco dei programmi previsti (8) con dotazioni finanziarie preliminari (*13)

Titolo [255]

Fondo

Categoria di regioni

Contributo dell'Unione

Contributo nazionale

Totale

Contributo dell'Unione senza assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR

Contributo dell'Unione per assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR

 

 

Programma (*14) 1

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

Programma 2

Fondo di coesione

N/A

 

 

 

 

Programma 3

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

Programma 4

JTF – dotazione (articolo 3 del regolamento JTF)

N/A

 

 

 

 

Dotazione del JTF (articolo 4 del regolamento JTF)

N/A

 

 

 

 

Totale

FESR, Fondo di coesione, FSE+, JTF

 

 

 

 

 

Programma 5

FEAMPA

N/A

 

 

 

 

Totale

Tutti i fondi

 

 

 

 

 

Riferimento: articolo 11 del regolamento CPR

Tabella 10: Elenco dei programmi Interreg previsti

Programma 1

Titolo 1 [255]

Programma 2

Titolo 1 [255]

9.   Una sintesi delle azioni pianificate per rafforzare la capacità amministrativa di attuazione dei fondi oggetto dell'accordo di partenariato

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera i), del regolamento CPR

Campo di testo [4 500]

10.   Un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche e/o esigenze specifiche delle regioni e delle zone (se del caso)

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera j), del regolamento CPR e articolo 10 del regolamento FESR e del regolamento FC

Campo di testo [3 500]

11.   Una sintesi della valutazione del soddisfacimento delle pertinenti condizioni abilitanti di cui all'articolo 15 e agli allegati III e IV (facoltativo)

Riferimento: articolo 11, del regolamento CPR

Tabella 11: condizioni abilitanti

Condizione abilitante

Fondo

Obiettivo specifico selezionato

(N/A al FEAMPA)

Sintesi della valutazione

 

 

 

[1 000 ]

12.   Obiettivo preliminare relativo al contributo all'azione per il clima

Riferimento: articolo 6, paragrafo 2, e articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento CPR

Fondo

Contributo preliminare all'azione per il clima (9)

FESR

 

Fondo di coesione

 


(1)  Per quanto riguarda il FESR, soltanto la tabella 2 della sezione 8 è pertinente per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), mentre tutte le informazioni contenute nelle altre sezioni e tabelle riguardano solo l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".

(2)  I numeri tra parentesi quadre si riferiscono al numero di caratteri senza spazi.

(3)  Il numero totale di caratteri inserito nei tre campi di testo di cui sopra deve essere compreso tra 10 000 e 30 000.

(4)  I contributi non incidono sulla ripartizione annuale delle dotazioni finanziarie a livello del QFP per uno Stato membro.

(5)  I trasferimenti non incidono sulla ripartizione annuale delle dotazioni finanziarie a livello del QFP per uno Stato membro.

(*1)  I trasferimenti possono essere effettuati verso qualsiasi altro strumento in regime di gestione diretta o indiretta, se tale possibilità è prevista nell'atto di base. Il numero e i nomi dei pertinenti strumenti dell'Unione saranno specificati di conseguenza.

(*2)  I trasferimenti possono essere effettuati verso qualsiasi altro strumento in regime di gestione diretta o indiretta, se tale possibilità è prevista nell'atto di base. Il numero e i nomi dei pertinenti strumenti dell'Unione saranno specificati di conseguenza.

(*3)  I trasferimenti tra FESR e FSE+ possono essere effettuati solo all'interno della stessa categoria di regioni.

(*4)  Trasferimento ad altri programmi. I trasferimenti tra FESR e FSE+ possono essere effettuati solo all'interno della stessa categoria di regioni.

(6)  Il presente trasferimento è preliminare. Esso dovrebbe essere confermato o corretto alla prima adozione del programma, o dei programmi, con dotazione del JTF, come indicato all’allegato V.

(*5)  Le risorse del JTF dovrebbero essere integrate con le risorse del FESR o del FSE+ per la categoria di regioni in cui si trova il territorio interessato.

(*6)  Le risorse del JTF dovrebbero essere integrate con le risorse del FESR o del FSE+ per la categoria di regioni in cui si trova il territorio interessato.

(*7)  Se si effettua questa scelta, compilare la tabella 1 della sezione 8.

(*8)  Se si effettua questa scelta, compilare la tabella 2 della sezione 8.

(*9)  L'importo dovrebbe includere gli importi di flessibilità in conformità dell'articolo 18 del regolamento CPR che sono stati assegnati in via preliminare. L'effettiva assegnazione degli importi di flessibilità sarà confermata solo in occasione del riesame intermedio.

(*10)  Importi del JTF dopo il previsto sostegno complementare a titolo del FESR e del FSE+.

(*11)  L'importo dovrebbe includere gli importi di flessibilità in conformità dell'articolo 18 del regolamento CPR che sono stati assegnati in via preliminare. L'effettiva assegnazione degli importi di flessibilità sarà confermata solo in occasione del riesame intermedio.

(*12)  I programmi possono avere il sostegno congiunto dei fondi avere l’intervento congiunto dei in linea con l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento CPR (poiché le priorità possono utilizzare il sostegno da uno o più fondi in linea con l'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento CPR. Ogniqualvolta il JTF contribuisce a un programma, l'assegnazione del JTF deve includere trasferimenti complementari ed essere suddivisa per presentare gli importi conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento JTF.

(7)  Nel caso in cui sia stata scelta l'assistenza tecnica di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento CPR.

(*13)  L'importo dovrebbe includere gli importi di flessibilità in conformità dell'articolo 18, del regolamento CPR che sono stati assegnati in via preliminare. L'effettiva assegnazione degli importi di flessibilità sarà confermata solo in occasione del riesame intermedio.

(*14)  I programmi possono avere il sostegno congiunto dei fondi in linea con l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento CPR (poiché le priorità possono utilizzare il sostegno di uno o più fondi in linea con l'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento CPR. Ogniqualvolta il JTF contribuisce a un programma, l'assegnazione del JTF deve includere trasferimenti complementari ed essere suddivisa per presentare gli importi conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento JTF.

(8)  Nel caso in cui sia stata scelta l'assistenza tecnica di cui all'articolo 36, paragrafo 5.

(9)  Corrispondente alle informazioni incluse o da includere nei programmi a seguito delle tipologie di intervento e della ripartizione finanziaria indicativa di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR.


ALLEGATO III

CONDIZIONI ABILITANTI ORIZZONTALI – ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1

Applicabili a tutti gli obiettivi specifici

Nome delle condizioni abilitanti

Criteri di adempimento

Efficaci meccanismi di controllo del mercato degli appalti pubblici

Sono in atto meccanismi di controllo che coprono tutti gli appalti pubblici e la relativa aggiudicazione nell'ambito dei Fondi, in linea con la normativa dell'Unione in materia di appalti. Tale requisito comprende:

1.

modalità per garantire la raccolta di dati efficaci e affidabili sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici superiori alle soglie dell'Unione, in conformità degli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 83 e 84 della direttiva 2014/24/UE e agli articoli 99 e 100 della direttiva 2014/25/UE;

2.

modalità per garantire che i dati coprano almeno i seguenti elementi:

a)

qualità e intensità della concorrenza: nome del vincitore dell'appalto, numero degli offerenti iniziali e valore contrattuale;

b)

informazioni sul prezzo finale dopo il completamento e sulla partecipazione di PMI come offerenti diretti, qualora i sistemi nazionali forniscano tali informazioni;

3.

modalità per garantire il controllo e l'analisi dei dati da parte delle autorità nazionali competenti in conformità dell'articolo 83, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 99, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE;

4.

modalità per rendere disponibili i risultati delle analisi al pubblico in conformità dell'articolo 83, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 99, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE;

5.

modalità per garantire che tutte le informazioni che indicano situazioni di sospetta manipolazione delle gare siano comunicate alle autorità nazionali competenti in conformità dell'articolo 83, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 99, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE.

Strumenti e capacità per un'efficace applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato

Le autorità di gestione dispongono di strumenti e capacità per verificare la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato:

1.

per le imprese in difficoltà e per quelle interessate da un obbligo di recupero;

2.

attraverso un accesso alla consulenza di esperti e a orientamenti in materia di aiuti di Stato, fornito da esperti di enti locali o nazionali competenti per gli aiuti di Stato.

Effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali

Sono in atto efficaci meccanismi volti a garantire la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), tra cui:

1.

modalità per garantire la conformità dei programmi sostenuti dai Fondi e della loro attuazione alle pertinenti disposizioni della Carta;

2.

modalità di rendicontazione al comitato di sorveglianza in merito a casi di operazioni sostenute dai Fondi non conformi alla Carta e denunce riguardanti la Carta presentate conformemente alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 69, paragrafo 7.

Attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio (1)

È in atto un quadro nazionale per garantire l'attuazione dell'UNCRPD, che comprende:

1.

obiettivi misurabili, strumenti di raccolta dati e meccanismi di controllo;

2.

modalità per garantire che la politica, la legislazione e le norme in materia di accessibilità siano adeguatamente tenute in considerazione nella preparazione e nell'attuazione dei programmi;

3.

modalità di rendicontazione al comitato di sorveglianza in merito a casi di operazioni sostenute dai Fondi non conformi all'UNCRPD e denunce riguardanti l'UNCRPD presentate conformemente alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 69, paragrafo 7.


(1)  Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).


ALLEGATO IV

CONDIZIONI ABILITANTI TEMATICHE APPLICABILI AL FESR, AL FSE+ E AL FONDO DI COESIONE – ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1

Obiettivo strategico

Obiettivo specifico

Nome della condizione abilitante

Criteri di adempimento per la condizione abilitante

1.

Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC

FESR:

 

sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

 

sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità

1.1.

Buona governance della strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale

La strategia o le strategie di specializzazione intelligente sono sostenute dagli elementi che seguono:

1.

un'analisi aggiornata delle sfide riguardanti la diffusione dell'innovazione e la digitalizzazione;

2.

l'esistenza di istituzioni o organismi regionali o nazionali competenti responsabili per la gestione della strategia di specializzazione intelligente;

3.

strumenti di sorveglianza e valutazione volti a misurare la performance rispetto agli obiettivi della strategia;

4.

il funzionamento della cooperazione tra portatori di interessi ("processo di scoperta imprenditoriale");

5.

azioni necessarie a migliorare i sistemi nazionali o regionali di ricerca e innovazione, ove opportuno;

6.

se del caso, azioni a sostegno della transizione industriale;

7.

misure per rafforzare la cooperazione con i partner al di fuori di un determinato Stato membro in settori prioritari sostenuti dalla strategia di specializzazione intelligente.

FESR:

rafforzare la connettività digitale

1.2.

Un piano nazionale o regionale per la banda larga

È in atto un piano nazionale o regionale per la banda larga che comprende:

1.

una valutazione delle carenze di investimenti da affrontare per far sì che tutti i cittadini dell'Unione abbiano accesso a reti ad altissima capacità (1), basata su:

a)

una mappatura recente (2) delle infrastrutture private e pubbliche esistenti e della qualità del servizio mediante indicatori standard per la mappatura della banda larga;

b)

una consultazione sugli investimenti programmati in linea con le prescrizioni in materia di aiuti di Stato;

2.

la giustificazione degli interventi pubblici pianificati in base ai modelli di investimento sostenibili che:

a)

promuovono prezzi abbordabili e un accesso a infrastrutture e servizi aperti, di qualità e in grado di soddisfare esigenze future;

b)

adeguano le forme di assistenza finanziaria ai fallimenti del mercato individuati;

c)

permettono un uso complementare di varie forme di finanziamento da fonti dell'Unione, nazionali o regionali;

3.

misure volte a sostenere la domanda e l'uso di reti ad altissima capacità, comprese azioni per agevolare la loro diffusione, in particolare attraverso l'effettiva attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

4.

assistenza tecnica e meccanismi per la consulenza di esperti, ad esempio un ufficio competente per la banda larga, atti a rafforzare le capacità dei portatori di interessi a livello locale e a fornire consulenza ai promotori di progetti;

5.

un meccanismo di controllo basato su indicatori standard per la mappatura della banda larga.

2.

Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile

FESR e Fondo di coesione:

promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra

2.1.

Quadro politico strategico a sostegno della ristrutturazione di edifici residenziali e non residenziali a fini di efficienza energetica

1.

È adottata una strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, in linea con i requisiti della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che:

a)

prevede target intermedi indicativi per il 2030, il 2040 e il 2050;

b)

fornisce una descrizione indicativa delle risorse finanziarie necessarie per sostenere l'attuazione della strategia;

c)

definisce meccanismi efficaci per promuovere investimenti nella ristrutturazione di immobili.

2.

Misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a conseguire i risparmi energetici richiesti.

 

FESR e Fondo di coesione:

 

promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra

 

promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti

2.2.

Governance del settore dell'energia

Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima è notificato alla Commissione conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e coerentemente con gli obiettivi di riduzione a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'accordo di Parigi, e comprende:

1.

tutti gli elementi richiesti dal modello di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999;

2.

una descrizione delle risorse e dei meccanismi finanziari previsti per le misure di promozione dell'energia a basse emissioni.

 

FESR e Fondo di coesione:

promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti

2.3.

Promozione efficace dell'uso di energie rinnovabili in tutti i settori e in tutta l'Unione

Sono in atto misure che garantiscono:

1.

la conformità all'obiettivo nazionale vincolante in materia di energie rinnovabili per il 2020 e a questa quota di energia rinnovabile quale valore base fino al 2030 o l'adozione di misure supplementari qualora il valore base non venga mantenuto su un periodo di un anno conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001 e al regolamento (UE) 2018/1999;

2.

conformemente ai requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 e del regolamento (UE) 2018/1999, un aumento della quota di energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento in linea con l'articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001.

 

FESR e Fondo di coesione:

promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofi e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici

2.4.

Quadro per una gestione efficace del rischio di catastrofi

È in atto un piano di gestione del rischio di catastrofi a livello nazionale o regionale, istituito sulla base di valutazioni dei rischi, tenendo debitamente conto dei possibili impatti dei cambiamenti climatici e delle esistenti strategie di adattamento agli stessi, che comprende:

1.

una descrizione dei principali rischi, valutati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), che rifletta il profilo di rischio attuale e in evoluzione con un orizzonte temporale indicativo da 25 a 35 anni. La valutazione si basa, per quanto riguarda i rischi connessi al clima, sulle proiezioni e sugli scenari relativi ai cambiamenti climatici;

2.

una descrizione della prevenzione, della preparazione e delle misure atte a rispondere ai principali rischi individuati in materia di catastrofi. La priorità delle misure è stabilita in funzione dei rischi e del loro impatto economico, delle carenze in termini di capacità (7), dell'efficacia e dell'efficienza, tenendo conto di possibili alternative;

3.

informazioni sulle risorse e sui meccanismi di finanziamento disponibili per coprire i costi di funzionamento e di manutenzione connessi alla prevenzione, alla preparazione e alla risposta.

 

FESR e Fondo di coesione:

promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile

2.5.

Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue

Per ciascuno o ambo i settori è in atto un piano di investimento nazionale che comprende:

1.

una valutazione dell'attuale stato di attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio (8) e della direttiva 98/83/CE del Consiglio (9);

2.

l'identificazione e la pianificazione di tutti gli investimenti pubblici, compresa una stima finanziaria indicativa:

a)

necessari per dare attuazione alla direttiva 91/271/CEE, compresa la definizione delle priorità per quanto riguarda la dimensione degli agglomerati e l'impatto ambientale, con investimenti ripartiti per ciascun agglomerato per il trattamento di acque reflue;

b)

necessari per attuare la direttiva 98/83/CE;

c)

necessari per soddisfare le esigenze derivanti dalla direttiva (UE) 2020/2184 (10), in particolare per quanto riguarda la revisione dei parametri di qualità di cui all'allegato I di tale direttiva;

3.

una stima degli investimenti necessari al rinnovo delle infrastrutture esistenti per le acque reflue e l'approvvigionamento idrico, comprese le reti e in funzione della loro età e dei piani di ammortamento;

4.

un'indicazione delle potenziali fonti di finanziamento pubblico, qualora sia necessario per integrare i diritti di utenza.

 

FESR e Fondo di coesione:

promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse

2.6.

Pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti

Sono in atto uno o più piani di gestione dei rifiuti elaborati conformemente all'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), che coprono l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato e che comprendono:

1.

un'analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nell'entità geografica interessata, compresi la tipologia, la quantità e la fonte dei rifiuti prodotti e una valutazione del loro futuro sviluppo, tenendo conto dei risultati attesi a seguito dell'applicazione delle misure stabilite nel o nei programmi di prevenzione dei rifiuti elaborati conformemente all'articolo 29 della direttiva 2008/98/CE;

2.

una valutazione dei sistemi esistenti di raccolta dei rifiuti, compresa la copertura territoriale e per materiali della raccolta differenziata e misure per migliorarne il funzionamento, e una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta;

3.

una valutazione delle carenze di investimenti che giustifichi la necessità di chiudere impianti per i rifiuti esistenti e la necessità di infrastrutture per la gestione dei rifiuti supplementari o migliorate, comprendente informazioni circa le fonti di reddito disponibili per sostenere i costi di funzionamento e di manutenzione;

4.

informazioni sui criteri di riferimento per le modalità di individuazione dell'ubicazione dei siti futuri e sulla capacità dei futuri impianti di trattamento dei rifiuti.

 

FESR e Fondo di coesione:

rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento;

2.7.

Quadro di azioni elencate per priorità per le misure di conservazione necessarie, che implicano il cofinanziamento dell'Unione.

Per gli interventi a sostegno di misure di conservazione della natura in relazione ai siti Natura 2000 che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (12):

è in atto un quadro di azione prioritaria conformemente all'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, che comprende tutti gli elementi richiesti dal modello del quadro di azione prioritaria per il periodo 2021-2027 concordato tra la Commissione e gli Stati membri, compresa l'individuazione delle misure prioritarie e la stima del fabbisogno di finanziamento.

3.

Un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità

FESR e Fondo di coesione:

 

sviluppare una rete TEN-T resiliente ai cambiamenti climatici, intelligente, sicura, sostenibile e intermodale

 

sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera

3.1.

Pianificazione completa dei trasporti al livello appropriato

È in atto una mappatura multimodale delle infrastrutture esistenti e di quelle programmate – tranne a livello locale – fino al 2030 che:

1.

comprende una valutazione economica degli investimenti previsti, basata su un'analisi della domanda e su modelli di traffico che dovrebbero tenere conto degli effetti previsti dell'apertura dei mercati dei servizi ferroviari;

2.

è coerente con gli elementi correlati ai trasporti contenuti nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima;

3.

comprende investimenti nei corridoi della rete centrale TEN-T, definiti nel regolamento CEF, in linea con i rispettivi piani di lavoro sui corridoi della rete centrale TEN-T;

4.

garantisce la complementarità degli investimenti al di fuori dei corridoi della rete centrale TEN-T, comprese le tratte transfrontaliere, fornendo alle reti urbane, alle regioni e alle comunità locali sufficiente connettività alla rete centrale TEN-T e ai suoi nodi;

5.

garantisce l'interoperabilità della rete ferroviaria e, se del caso, riferisce in merito all'implementazione dell'ERTMS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione (13);

6.

promuove il trasporto multimodale, individuando le esigenze dei terminali multimodali o di trasbordo merci o passeggeri;

7.

comprende misure rilevanti per la pianificazione delle infrastrutture volte a promuovere i combustibili alternativi, in linea con i pertinenti quadri strategici nazionali;

8.

presenta i risultati della valutazione dei rischi per la sicurezza stradale in linea con le strategie nazionali per la sicurezza stradale, unitamente a una mappatura delle strade e delle sezioni interessate e definisce la priorità per i corrispondenti investimenti;

9.

fornisce informazioni sulle risorse di finanziamento corrispondenti agli investimenti pianificati e necessari per coprire le spese di funzionamento e di manutenzione delle infrastrutture esistenti e di quelle pianificate.

4.

Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali

FESR:

rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture sociali

FSE+:

 

migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, promuovendo il lavoro autonomo e l'economia sociale

 

modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro

4.1.

Quadro politico strategico per le politiche attive del mercato del lavoro

È in atto un quadro politico strategico per politiche attive del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti per l'occupazione, che comprende:

1.

modalità per definire il profilo delle persone in cerca di occupazione e per valutare le loro esigenze;

2.

informazioni su posti di lavoro e opportunità di occupazione, che tengano conto delle esigenze del mercato del lavoro;

3.

modalità per garantire che progettazione, attuazione, sorveglianza e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con i portatori di interessi;

4.

modalità per sorvegliare, valutare e rivedere le politiche attive del mercato del lavoro;

5.

per gli interventi a favore dell'occupazione giovanile, percorsi mirati e basati su elementi di prova rivolti ai giovani che non lavorano né partecipano a un ciclo di istruzione o formazione, comprese misure di sensibilizzazione, basati su requisiti di qualità e che tengano conto di criteri per la qualità degli apprendistati e dei tirocini, anche nel quadro dell'attuazione dei sistemi di garanzia per i giovani.

 

FESR:

rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture sociali

FSE+

promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a sevizi abbordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti

4.2.

Quadro strategico nazionale in materia di parità di genere

È in atto un quadro politico strategico nazionale o regionale per la parità di genere che comprende:

1.

l'individuazione, sulla base di dati concreti, delle problematiche relative alla parità di genere;

2.

misure atte ad affrontare le disuguaglianze di genere in termini di occupazione, retribuzione e pensione, e a promuove l'equilibrio tra vita professionale e vita privata per donne e uomini, anche migliorando l'accesso all'educazione e alla cura della prima infanzia, inclusa la definizione di obiettivi, nel rispetto del ruolo e dell'autonomia delle parti sociali;

3.

modalità per la sorveglianza, la valutazione e la revisione del quadro politico strategico e dei metodi di raccolta dei dati basati su dati disaggregati per genere;

4.

modalità per garantire che progettazione, attuazione, sorveglianza e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con i pertinenti portatori di interessi, compresi gli organismi per la parità di genere, le parti sociali e le organizzazioni della società civile.

 

FESR:

migliorare l'accesso a servizi inclusivi e di qualità nell'ambito dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita mediante lo sviluppo di infrastrutture;

FSE+:

 

migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida dell'apprendimento non formale e informale, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati

 

promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale;

 

promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità.

4.3.

Quadro politico strategico per il sistema di istruzione e formazione a tutti i livelli

È in atto un quadro politico strategico nazionale o regionale per il sistema di istruzione e formazione che comprende:

1.

sistemi basati su dati concreti per l'anticipazione e la previsione delle competenze;

2.

meccanismi di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati e servizi di orientamento efficaci e di qualità per i discenti di tutte le età;

3.

misure per garantire la parità di accesso, la partecipazione e il completamento di un'istruzione e una formazione inclusive, economicamente accessibili, non segregate, significative e di qualità e l'acquisizione di competenze chiave a tutti i livelli, inclusa l'istruzione superiore;

4.

un meccanismo di coordinamento riguardante tutti i livelli di istruzione e formazione, compresa l'istruzione superiore, e una chiara ripartizione delle responsabilità tra gli organismi nazionali e/o regionali pertinenti;

5.

modalità per la sorveglianza, la valutazione e la revisione del quadro politico strategico;

6.

misure per individuare gli adulti con un basso livello di competenze o di qualifiche e gli adulti provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati e percorsi di miglioramento del livello delle competenze;

7.

misure di sostegno agli insegnanti, ai formatori e al personale accademico in materia di metodi di apprendimento adeguati e di valutazione e convalida delle competenze chiave;

8.

misure per promuovere la mobilità dei discenti e del personale e la collaborazione transnazionale degli erogatori di istruzione e formazione, anche mediante il riconoscimento dei risultati di apprendimento e delle qualifiche.

 

FESR:

promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali;

FSE+:

incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati

4.4.

Quadro politico strategico nazionale per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà

È in atto un quadro politico o legislativo strategico nazionale o regionale per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà, che comprende:

1.

una diagnosi basata su dati concreti relativi alla povertà e all'esclusione sociale, tra cui la povertà infantile, in particolare per quanto riguarda l'accesso paritario a servizi di qualità per i minori in situazioni di vulnerabilità, nonché la mancanza di fissa dimora, la segregazione spaziale e scolastica, l'accesso limitato a servizi e infrastrutture essenziali e le esigenze specifiche delle persone vulnerabili di tutte le età;

2.

misure per prevenire e combattere la segregazione in tutti i settori, tra cui la protezione sociale, mercati del lavoro inclusivi e l'accesso a servizi di qualità per le persone vulnerabili, compresi i migranti e i rifugiati;

3.

misure per passare dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio;

4.

modalità per garantire che progettazione, attuazione, sorveglianza e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali e le pertinenti organizzazioni della società civile.

 

FSE+:

promuovere l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come il popolo rom;

4.5.

Quadro politico strategico nazionale per l'inclusione dei rom

È in atto un quadro politico strategico nazionale per l'inclusione dei rom, che comprende:

1.

misure per accelerare l'integrazione dei rom, prevenire ed eliminare la segregazione, tenendo conto della dimensione di genere e della situazione dei giovani rom, e che definiscano valori base e target intermedi e finali misurabili;

2.

modalità per la sorveglianza, la valutazione e la revisione delle misure di integrazione dei rom;

3.

modalità per integrare l'inclusione dei rom a livello regionale e locale;

4.

modalità per garantire che progettazione, attuazione, sorveglianza e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con la società civile rom e tutte gli altri portatori di interessi pertinenti, anche a livello regionale e locale.

 

FESR:

garantire parità di accesso all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture, compresa l'assistenza sanitaria di base

FSE+:

 

migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata

4.6.

Quadro politico strategico per la sanità e l'assistenza di lunga durata

È in atto un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità che comprende:

1.

una mappatura delle esigenze dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza di lunga durata, anche in termini di personale medico e assistenziale, per garantire misure sostenibili e coordinate;

2.

misure per garantire assistenza sanitaria e di lunga durata efficiente, sostenibile, accessibile e abbordabile, con attenzione particolare alle persone escluse dai sistemi di assistenza sanitaria e di lunga durata, comprese le persone più difficili da raggiungere;

3.

misure per promuovere i servizi di assistenza su base familiare e sul territorio attraverso la deistituzionalizzazione, tra cui la prevenzione e l'assistenza sanitaria di base, le cure domiciliari e i servizi sul territorio.


(1)  In linea con l'obiettivo definito all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con il considerando 25, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(2)  In linea con l'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/1972.

(3)  Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1).

(4)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

(5)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(6)  Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

(7)  Come valutate nella valutazione della capacità di gestione dei rischi richiesta a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 1313/2013/UE.

(8)  Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

(9)  Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

(10)  Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

(11)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(12)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione, del 5 gennaio 2017, concernente il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (GU L 3 del 6.1.2017, pag. 6).


ALLEGATO V

MODELLO PER I PROGRAMMI FINANZIATI A TITOLO DEL FESR (OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA"), DEL FSE+, DEL FONDO DI COESIONE, DEL JTF E DEL FEAMPA – ARTICOLO 21, PARAGRAFO 3

CCI

 

Titolo in inglese

[255 (1)]

Titolo nella(e) lingua(e) nazionale(i)

[255]

Versione

 

Primo anno

[4]

Ultimo anno

[4]

Ammissibile a partire da

 

Ammissibile fino a

 

Numero della decisione della Commissione

 

Data della decisione della Commissione

 

Numero della decisione di modifica dello Stato membro

 

Data di entrata in vigore della decisione di modifica dello Stato membro

 

Trasferimento non rilevante (articolo 24, paragrafo 5, del regolamento CPR

Sì/No

Regioni NUTS oggetto del programma (non pertinente per il FEAMPA)

 

Fondo interessato o fondi interessati

FESR

Fondo di coesione

FSE+

JTF

FEAMPA

Programma

nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" solo per le regioni ultraperiferiche

1.   Strategia del programma: principali sfide di sviluppo e risposte strategiche (2)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera a), punti da i) a viii) e lettera a), punto x), e articolo 22, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/1060 ("CPR")

Campo di testo [30 000 ]

Per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita":

Tabella 1

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF

Obiettivo specifico o priorità dedicata (*1)

Giustificazione (sintesi)

 

 

[2 000 per obiettivo specifico o priorità dedicata del FSE+ o obiettivo specifico del JTF]

Per il FEAMPA:

Tabella 1A

Obiettivo strategico

Priorità

Analisi SWOT (per ciascuna priorità)

Giustificazione (sintesi)

 

 

Punti di forza

[10 000 per priorità]

[20 000 per priorità]

Punti di debolezza

[10 000 per priorità]

Opportunità

[10 000 per priorità]

Minacce

[10 000 per priorità]

Individuazione delle esigenze sulla base dell'analisi SWOT e tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento FEAMPA

[10 000 per priorità]

2.   Priorità

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, e articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

2.1.   Priorità diverse dall'assistenza tecnica

2.1.1.   Titolo della priorità [300] (da ripetere per ciascuna priorità)

Questa è una priorità dedicata all'occupazione giovanile

Questa è una priorità dedicata alle azioni sociali innovative

Questa è una priorità dedicata al sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+ (*2)

Questa è una priorità dedicata al sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del regolamento FSE+ (3)

Questa è una priorità dedicata all'obiettivo specifico di mobilità urbana di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto viii), del regolamento FESR e Fondo di coesione

Questa è una priorità dedicata all'obiettivo specifico di connettività digitale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento FESR e Fondo di coesione

2.1.1.1.   Obiettivo specifico (4) (da ripetere per ciascun obiettivo specifico selezionato per priorità diverse dall'assistenza tecnica)

2.1.1.1.1.   Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000 ]

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000 ]

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000 ]

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000 ]

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000 ]

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000 ]

2.1.1.1.2.   Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità

Obiettivo specifico

Fondo

Categoria di regioni

ID [5]

Indicatore [255]

Unità di misura

Target intermedio (2024)

Target finale (2029)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità

Obiettivo specifico

Fondo

Categoria di regioni

ID [5]

Indicatore [255]

Unità di misura

Valore base o di riferimento

Anno di riferimento

Target finale (2029)

Fonte dei dati [200]

Osservazioni [200]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1.3.   Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Obiettivo specifico

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 

 


Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Obiettivo specifico

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 

 


Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Obiettivo specifico

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 

 


Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Obiettivo specifico

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 

 


Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+ (*3), FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Obiettivo specifico

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1.4.   Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.

Obiettivo specifico

Tipologia di intervento

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 

2.1.1.2.   Obiettivo specifico che affronta la deprivazione materiale (5)

2.1.1.2.1.   Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, del regolamento CPR; articolo 20 e articolo 23, paragrafi 1 e 2, del regolamento FSE+

Tipologie di sostegno

Campo di testo [2 000 ]

Principali gruppi di destinatari

Campo di testo [2 000 ]

Descrizione dei regimi di sostegno nazionali o regionali

Campo di testo [2 000 ]

Criteri per la selezione delle operazioni (6)

Campo di testo [4 000 ]

2.1.1.2.2.   Indicatori

Tabella 2: indicatori di output

Priorità

Obiettivo specifico

Fondo

Categoria di regione

ID [5]

Indicatore [255]

Unità di misura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità

Obiettivo specifico

Fondo

Categoria di regione

ID [5]

Indicatore [255]

Unità di misura

Valore di riferimento

Anno di riferimento

Fonte dei dati [200]

Commenti [200]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.   Priorità Assistenza tecnica

2.2.1.   Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento CPR (ripetuta per ciascuna priorità di assistenza tecnica)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera e), del regolamento CPR

2.2.1.1.   Intervento dei fondi

Le tipologie di azioni correlate – articolo 22, paragrafo 3, lettera e), punto i), del regolamento CPR

Campo di testo [8 000 ]

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera e), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000 ]

2.2.1.2.   Indicatori

Gli indicatori di output con i corrispondenti target intermedi e target finali

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 2: indicatori di output

Priorità

Fondo

Categoria di regioni

ID [5]

Indicatore [255]

Unità di misura

Target intermedio (2024)

Target finale (2029)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3.   Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera e), punto iv), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 


Tabella 7: dimensione 6 – Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 


Tabella 8: dimensione 7 – Dimensione della parità di genere del FSE+ (*4), FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 


Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento per il FEAMPA

Priorità n.

Obiettivo specifico

Tipologia di intervento

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 

2.2.2.   Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 37, del regolamento CPR (ripetuta per ciascuna priorità di assistenza tecnica)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera f), del regolamento CPR

2.2.2.1.   Descrizione dell'assistenza tecnica a titolo di finanziamento non collegato ai costi – articolo 37, del regolamento CPR

Campo di testo [3 000 ]

2.2.2.2.   Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera f), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 


Tabella 7: dimensione 6 – Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 


Tabella 8: dimensione 7 – Dimensione della parità di genere del FSE+ (*5), FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 


Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento per il FEAMPA

Priorità n.

Obiettivo specifico

Tipologia di intervento

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 

3.   Piano di finanziamento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punti i), ii) e iii); articolo 112, paragrafi 1, 2 e 3; e articoli 14 e 26 del regolamento CPR

3.1.   Trasferimenti e contributi (7)

Riferimento: articoli 14, 26 e 27 del regolamento CPR

Modifica del programma concernente:

contributo a InvestEU

trasferimento a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta

trasferimento tra FESR, FSE+, Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi


Tabella 15A: contributo a InvestEU (*6) (ripartizione per anno)

Contributo da

Contributo a

Ripartizione per anno

Fondo

Categoria di regioni

Finestra(e) InvestEU

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 15B: contributi a InvestEU (*7) (sintesi)

 

Categoria di regione

Finestra 1 Infrastrutture sostenibili

Finestra 2 Innovazione e digitalizzazione

Finestra 3 PMI

Finestra 4 Investimenti sociali e competenze

Totale

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

N/A

 

 

 

 

 

FEAMPA

N/A

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 


Campo di testo [3 500 ] (giustificazione), che tenga in considerazione il modo in cui tali importi contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici selezionati nel programma in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento InvestEU


Tabella 16A: trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta (ripartizione per anno)

Trasferimento da

Trasferimento a

Ripartizione per anno

Fondo

Categoria di regioni

Strumento

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 16B: trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta (*8) (sintesi)

Fondo

Categoria di regione

Strumento 1

Strumento 2

Strumento 3

Strumento 4

Strumento 5 (*9)

Totale

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

N/A

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

N/A

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 


Campo di testo [3 500 ] (giustificazione)


Tabella 17A: trasferimenti tra FESR, FSE+ e Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi (*10) (ripartizione per anno)

Trasferimenti da

Trasferimenti a

Ripartizione per anno

Fondo

Categoria di regioni

Fondo

Categoria di regioni (se pertinente)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

FESR

Più sviluppate

FESR, FSE+ o Fondo di coesione, FEAMPA, AMIF, ISF, BMVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 17B: trasferimenti tra FESR, FSE+ e Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi (*11) (sintesi)

 

FESR

FSE+

Fondo di coesione

FEAMPA

AMIF

ISF

BMVI

Totale

Più sviluppate

In transizione

Meno sviluppate

Più sviluppate

In transizione

Meno sviluppate

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Campo di testo [3 500 ] (giustificazione)

3.2.   JTF: dotazione nel programma e trasferimenti (8)

3.2.1.   Dotazione del JTF al programma prima dei trasferimenti per priorità (se pertinente) (9)

Riferimento: articolo 27 del regolamento CPR

Tabella 18: dotazione del JTF al programma conformemente all'articolo 3 del regolamento JTF, prima dei trasferimenti

Priorità 1 del JTF

 

Priorità 2 del JTF

 

 

Totale

3.2.2.   Trasferimenti al JTF come sostegno complementare (10) (se pertinente)

Il trasferimento al JTF

riguarda i trasferimenti interni nell'ambito del programma con dotazione del JTF

 

riguarda i trasferimenti da altri programmi al programma con dotazione del JTF

 


Tabella 18A: trasferimenti al JTF nell'ambito del programma (ripartizione per anno)

Trasferimento da

Trasferimento a

Ripartizione per anno

Fondo

Categoria di regioni

Priorità del JTF (*12)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

FESR

Più sviluppate

Priorità 1 del JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

Priorità 2 del JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 18B: trasferimento delle risorse del FESR e del FSE+ al JTF nell'ambito del programma

 

Dotazione del JTF nel programma (*13) ripartita per categoria di regioni in cui si trova il territorio (*14) (per priorità del JTF)

Priorità del JTF (per ciascuna priorità del JTF)

Importo

Trasferimento nell'ambito del programma (*13) (sostegno complementare) per categoria di regioni

 

 

FESR

Più sviluppate

 

 

In transizione

 

 

Meno sviluppate

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

In transizione

 

 

Meno sviluppate

 

 

Totale

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

 

 

Meno sviluppate

 

 


Tabella 18C: trasferimenti al JTF dagli altri programmi (ripartizione per anno)

Trasferimento da

Trasferimento a

Ripartizione per anno

Fondo

Categoria di regioni

Priorità del JTF (*15)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

FESR

Più sviluppate

Priorità 1 del JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

Priorità 2 del JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 18D: trasferimento delle risorse del FESR e del FSE+ da altri programmi al JTF nel presente programma

 

Sostegno complementare al JTF nel presente programma (*16) per il territorio situato (*18) in una determinata categoria di regioni (per priorità):

Priorità del JTF

Importo

Trasferimenti da altri programmi (*17) per categoria di regioni

 

 

FESR

Più sviluppate

 

 

In transizione

 

 

Meno sviluppate

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

In transizione

 

 

Meno sviluppate

 

 

Totale

 

 


Campo di testo [3 000 ] Giustificazione del trasferimento complementare dal FESR e dal FSE+ sulla base delle tipologie di intervento previste – articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ix), del regolamento CPR

3.3.   Trasferimenti tra categorie di regioni risultanti dal riesame intermedio

Tabella 19A: trasferimenti tra categorie di regioni, risultanti dal riesame intermedio, nell'ambito del programma (ripartizione per anno)

Trasferimento da

Trasferimento a

Ripartizione per anno

Categoria di regioni (*19)

Categoria di regioni (*19)

2025

2026

2027

Totale

Più sviluppate

Più sviluppate /

In transizione /

Meno sviluppate

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 


Tabella 19B: trasferimenti tra categorie di regioni, risultanti dal riesame intermedio, ad altri programmi (ripartizione per anno)

Trasferimento da

Trasferimento a

Ripartizione per anno

Categoria di regioni (*20)

Categoria di regioni (*20)

2025

2026

2027

Totale

Più sviluppate

Più sviluppate /

In transizione /

Meno sviluppate

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

3.4.   Ritrasferimenti (11)

Tabella 20A: ritrasferimenti (ripartizione per anno)

Trasferimento da

Trasferimento a

Ripartizione per anno

InvestEU o altro strumento dell'Unione

Fondo

Categoria di regioni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

InvestEU

Finestra 1

Finestra 2

Finestra 3

Finestra 4

Strumento dell'Unione 1

Strumento dell'Unione 2

[…]

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 20B: ritrasferimenti (*21) (sintesi)

Da / A

FESR

FSE+

Fondo di coesione

FEAMPA

Più sviluppate

In transizione

Meno sviluppate

Più sviluppate

In transizione

Meno sviluppate

 

 

InvestEU

 

 

 

 

 

 

 

 

Finestra 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Finestra 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Finestra 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Finestra 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumento 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumento 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumento 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumento 4 (*22)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.   Dotazioni finanziarie per anno

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto i), del regolamento CPR e articoli 3, 4, e 7 del regolamento JTF

Tabella 10: dotazioni finanziarie per anno

Fondo

Categoria di regioni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2026

solo per il FEAMPA

2027

2027

solo per il FEAMPA

Totale

Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità

Importo di flessibilità

Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità

Importo di flessibilità

FESR (*23)

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+ (*23)

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JTF (*23)

Risorse del regolamento JTF a norma dell'articolo 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse del regolamento JTF a norma dell'articolo 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse del regolamento JTF a norma dell'articolo 7 (collegate alle risorse del regolamento JTF a norma dell'articolo 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse del regolamento JTF a norma dell'articolo 7 (collegate alle risorse del regolamento JTF a norma dell'articolo 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

 

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMPA

 

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.   Dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto ii), articolo 22, paragrafo 6, e articolo 36 del regolamento CPR

Per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in cui l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento CPR era stata scelta nell'accordo di partenariato.

Tabella 11: dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale

Obiettivo strategico / specifico del JTF numero o assistenza tecnica

Priorità

Base per il calcolo del sostegno dell'Unione (costo totale ammissibile o contributo pubblico)

Fondo

Categoria di regioni (*24)

Contributo dell'Unione

(a) = (g)+(h)

Ripartizione del contributo dell'Unione

Contributo nazionale

Ripartizione indicativa del contributo nazionale

Totale

Tasso di cofinanziamento

Contributo dell'Unione meno l'importo di flessibilità (g)

Importo di flessibilità

(h)

pubblico

privato

(b)=(c)+(d)

(c)

(d)

(e)=(a)+(b)

(f)=(a)/(e)

 

Priorità 1

P/T

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 2

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 3

 

JTF (*25)

Risorse a norma dell'articolo 3 del regolamento JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse a norma dell'articolo 4 del regolamento JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 4

 

Fondo di coesione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistenza tecnica

Priorità 5

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del presente regolamento CPR

 

FESR o FSE+ o JTF o Fondo di coesione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistenza tecnica

Priorità 6

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37, del presente regolamento CPR

 

FESR o FSE+ o JTF o Fondo di coesione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JTF (*25)

Risorse a norma dell'articolo 3 del regolamento JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse a norma dell'articolo 4 del regolamento JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale Fondo di coesione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale generale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita": i programmi che utilizzano l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR in funzione della scelta effettuata nell'accordo di partenariato.

Tabella 11: dotazioni finanziarie totali per fondo e contributo nazionale

Obiettivo strategico / specifico del JTF numero o assistenza tecnica

Priorità

Base per il calcolo del sostegno dell'Unione (costo totale ammissibile o contributo pubblico)

Fondo

Categoria di regioni (*26)

Contributo dell'Unione

(a)=(b)+(c)+(i)+(j)

Ripartizione del contributo dell'Unione

Contributo nazionale

Ripartizione indicativa del contributo nazionale

Totale

Tasso di cofinanzia mento

pubblico

privato

 

(d)=(e)+(f)

(e)

(f)

(g)=(a)+(d)

(h)=(a)/(g)

Contributo dell'Unione

Importo di flessibilità

 

 

 

 

 

senza assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5

per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5

senza assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5

per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5

(b)

(c)

(i)

(j)

 

Priorità 1

P/T

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 2

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 3

 

JTF  (*27)

Risorse a norma dell'articolo 3 del regolamento JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse a norma dell'articolo 4 del regolamento JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 4

 

Fondo di coesione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistenza tecnica

Priorità 5

assistenza tecnica a norma dell'articolo 37, del presente regolamento CPR

 

FESR o FSE+ o JTF o Fondo di coesione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JTF (*27)

Risorse a norma dell'articolo 3 del regolamento JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse a norma dell'articolo 4 del regolamento JTF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TotaleFondo di coesione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale generale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il FEAMPA:

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto iii), del regolamento CPR

Programmi del FEAMPA che utilizzano l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento CPR in funzione della scelta effettuata nell'accordo di partenariato.

Tabella 11A: dotazioni finanziarie totali per fondo e contributo nazionale

Priorità

Obiettivo specifico (nomenclatura definita nel regolamento FEAMPA)

Base di calcolo del sostegno dell'Unione

Contributo dell'Unione

Contributo pubblico nazionale

Totale

Tasso di cofinanziamento

Priorità 1

1.1.1.

Pubblico

 

 

 

 

1.1.2.

Pubblico

 

 

 

 

1.2

Pubblico

 

 

 

 

1.3

Pubblico

 

 

 

 

1.4

Pubblico

 

 

 

 

1.5

Pubblico

 

 

 

 

1.6

Pubblico

 

 

 

 

Priorità 2

2.1

Pubblico

 

 

 

 

2.2

Pubblico

 

 

 

 

Priorità 3

3.1

Pubblico

 

 

 

 

Priorità 4

4.1

Pubblico

 

 

 

 

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento CPR

5.1

Pubblico

 

 

 

 

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37, del regolamento CPR

5.2

Pubblico

 

 

 

 

Programmi del FEAMPA che utilizzano l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR in funzione della scelta effettuata nell'accordo di partenariato.

Tabella 11A: dotazioni finanziarie totali per fondo e contributo nazionale

Priorità

Obiettivo specifico (nomenclatura definita nel regolamento FEAMPA)

Base per il calcolo del sostegno dell'Unione

Contributo dell'Unione

Contributo pubblico nazionale

Totale

Tasso di cofinanziamento

Contributo dell'Unione senza assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR

Contributo dell'Unione per assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR

Priorità 1

1.1.1.

Pubblico

 

 

 

 

 

1.1.2.

Pubblico

 

 

 

 

 

1.2

Pubblico

 

 

 

 

 

1.3

Pubblico

 

 

 

 

 

1.4

Pubblico

 

 

 

 

 

1.5

Pubblico

 

 

 

 

 

1.6

Pubblico

 

 

 

 

 

Priorità 2

2.1

Pubblico

 

 

 

 

 

2.2

Pubblico

 

 

 

 

 

Priorità 3

3.1

Pubblico

 

 

 

 

 

Priorità 4

4.1

Pubblico

 

 

 

 

 

Assistenza tecnica (articolo 37 del regolamento CPR)

5.1

Pubblico

 

 

 

 

 

4.   Condizioni abilitanti

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera i), del regolamento CPR

Tabella 12: condizioni abilitanti

Condizioni abilitanti

Fondo

Obiettivo specifico (N/A al FEAMPA)

Adempimento della condizione abilitante

Criteri

Adempimento dei criteri

Riferimento ai documenti pertinenti

Giustificazione

 

 

 

Sì/No

Criterio 1

SÌ/NO

[500]

[1 000 ]

 

 

 

 

Criterio 2

SÌ/NO

 

 

5.   Autorità del programma

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera k) e articoli 71 e 84 del regolamento CPR

Tabella 13: autorità del programma

Autorità del programma

Nome dell'istituzione [500]

Nome della persona di contatto [200]

Indirizzo di posta elettronica [200]

Autorità di gestione

 

 

 

Autorità di audit

 

 

 

Organismo che riceve i pagamenti della Commissione

 

 

 

Ove applicabile, organo od organi che ricevono i pagamenti della Commissione in caso di assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR

 

 

 

Funzione contabile qualora tale funzione sia affidata a un organismo diverso dall'autorità di gestione

 

 

 

La ripartizione degli importi rimborsati per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, qualora vengano individuati più organi per ricevere i pagamenti della Commissione.

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, del regolamento CPR

Tabella 13A: la porzione delle percentuali di cui all'articolo 36, paragrafo 5, lettera b), del regolamento CPR che sarebbe rimborsata agli organi che ricevono i pagamenti della Commissione in caso di assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR (in punti percentuali)

Organo 1

p.p.

Organo 2 (*28)

p.p.

6.   Partenariato

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera h), del regolamento CPR

Campo di testo [10 000 ]

7.   Comunicazione e visibilità

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera j), del regolamento CPR

Campo di testo [4 500 ]

8.   Uso di costi unitari, somme forfettarie, tassi fissi e finanziamenti non collegati ai costi

Riferimento: articoli 94 e 95 del regolamento CPR

Tabella 14: uso di costi unitari, somme forfettarie, tassi fissi e finanziamenti non collegati ai costi

Impiego previsto degli articoli 94 e 95 del regolamento CPR

NO

A partire dall'adozione, il programma farà uso dei rimborsi del contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi nell'ambito della priorità conformemente all'articolo 94 del regolamento CPR (se sì, compilare l'appendice 1)

A partire dall'adozione, il programma farà uso dei rimborsi del contributo dell'Unione in base a finanziamenti non collegati ai costi conformemente all'articolo 95 del regolamento CPR (se sì, compilare l'appendice 2)

Appendice 1

Contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione (articolo 94 del regolamento CPR)

Data di presentazione della proposta

 

 

 

L'appendice 1 non è necessaria in caso si faccia uso delle opzioni semplificate in materia di costi (SCO) a livello di Unione stabilite nell'atto delegato di cui all'articolo 94, paragrafo 4, del regolamento CPR.

A.   Sintesi degli elementi principali

Priorità

Fondo

Obiettivo specifico

Categoria di regioni

Stima della proporzione della dotazione finanziaria totale all'interno della priorità, alla quale si applicheranno le opzioni semplificate in materia di costi (SCO) in %

Tipologia(e) di operazione interessata

Indicatore che fa scattare il rimborso

Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso

Tipologie di SCO (tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi)

Importo (in EUR) o percentuale (in caso di tassi fissi) delle SCO

 

 

 

 

 

Codice (12)

Descrizione

Codice (13)

Descrizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

L'autorità di gestione ha beneficiato dell'assistenza di una società esterna per definire le opzioni semplificate in materia di costi riportate di seguito?

Se sì, specificare quale società esterna

:

Sì/No - Denominazione della società esterna

1.

Descrizione della tipologia di operazione, compreso il calendario di attuazione (14)

 

2.

Obiettivi specifici

 

3.

Indicatore che fa scattare il rimborso (15)

 

4.

Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso

 

5.

Tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi

 

6.

Importo per unità di misura o percentuale (per i tassi fissi) delle SCO

 

7.

Categorie di costi coperte da costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi

 

8.

Tali categorie di costi coprono tutte le spese ammissibili per l'operazione? (SÌ/NO)

 

9.

Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti (16)

 

10.

Verifica del conseguimento delle unità

descrivere di quali documenti/sistema ci si servirà per verificare il conseguimento delle unità consegnate

descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione e da chi

descrivere quali saranno le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti pertinenti

 

11.

Possibili incentivi perversi, misure di mitigazione (17) e stima del livello di rischio (alto/medio/basso)

 

12.

Importo totale (nazionale e dell'Unione) che dovrebbe essere rimborsato dalla Commissione su tale base

 

C.   Calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi

1.

Fonte dei dati usati per calcolare la tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi (chi ha prodotto, raccolto e registrato i dati, dove sono conservati, date limite, convalida, ecc.).

 

2.

Specificare perché il metodo e il calcolo proposti in base all'articolo 94, paragrafo 2, sono rilevanti per la tipologia di operazione.

 

3.

Specificare come sono stati eseguiti i calcoli, includendo in particolare eventuali ipotesi formulate in termini di qualità e quantità. Ove pertinente, dovrebbero essere impiegati e, se richiesto, trasmessi prove statistiche e parametri di riferimento in un formato utilizzabile dalla Commissione.

 

4.

Illustrare come si è garantito che il calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi comprendesse solo le spese ammissibili.

 

5.

Valutazione della/delle autorità di audit degli importi e della metodologia di calcolo e delle modalità per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati.

 

Appendice 2

Contributo dell'Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione

(articolo 95 del regolamento CPR)

Data di presentazione della proposta

 

 

 

L'appendice 2 non è necessaria in caso di importi per finanziamenti non collegati ai costi a livello di Unione stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento CPR.

A.   Sintesi degli elementi principali

Priorità

Fondo

Obiettivo specifico

Categoria di regioni

Importo coperto dai finanziamenti non collegati ai costi

Tipologia(e) di operazione interessata

Condizioni da soddisfare/Risultati da conseguire che fanno scattare il rimborso da parte della Commissione

Indicatore

Unità di misura per le condizioni da soddisfare/risultati da conseguire che fanno scattare il rimborso da parte della Commissione

Tipo di metodologia di rimborso che si prevede di utilizzare per rimborsare il beneficiario o i beneficiari

 

 

 

 

 

Codice (18)

Descrizione

 

Codice (19)

Descrizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

1.

Descrizione della tipologia di operazione

 

2.

Obiettivi specifici

 

3.

Condizioni da soddisfare o risultati da conseguire

 

4.

Termine per l'adempimento delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire

 

5.

Definizione dell'indicatore

 

6.

Unità di misura per le condizioni da soddisfare/risultati da conseguire che fanno scattare il rimborso da parte della Commissione

 

7.

Risultati tangibili intermedi (se pertinente) che fanno scattare il rimborso da parte della Commissione, con relativo calendario

Risultati tangibili intermedi

Data prevista

Importi (in EUR)

 

 

 

 

 

 

8.

Importo totale (compresi i finanziamenti nazionali e dell'Unione)

 

9.

Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti

 

10.

Verifica del conseguimento del risultato o dell'adempimento della condizione (e se del caso, dei risultati tangibili intermedi)

descrivere di quali documenti/sistema ci si servirà per verificare il conseguimento del risultato o l'adempimento della condizione (e se del caso, dei risultati tangibili intermedi);

descrivere in che modo saranno effettuate le verifiche di gestione (comprese quelle in loco) e da chi;

descrivere quali saranno le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti pertinenti

 

11.

Uso di sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati a costi

La sovvenzione fornita dallo Stato membro ai beneficiari assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi? [SÌ/NO]

 

12.

Disposizioni per garantire la pista di controllo

Elencare gli organismi responsabili di tali disposizioni.

 

Appendice 3

Elenco delle operazioni pianificate di importanza strategica

(articolo 22, paragrafo 3, del regolamento CPR)

Campo di testo [2 000 ]

Appendice 4

Piano d'azione FEAMPA per ciascuna regione ultraperiferica

NB: da riprodurre per ciascuna regione ultraperiferica

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione

Nome della regione ultraperiferica

 

A.   Descrizione della strategia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca e per lo sviluppo dell'economia blu sostenibile

Campo di testo [30 000 ]

B.   Descrizione delle principali azioni previste e mezzi finanziari corrispondenti

Descrizione delle azioni principali

Importo FEAMPA assegnato (in EUR)

Sostegno strutturale al settore della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito del FEAMPA

Campo di testo [10 000 ]

 

Compensazione dei costi aggiuntivi a norma dell'articolo 24 del regolamento FEAMPA

Campo di testo [10 000 ]

 

Altri investimenti nell'economia blu sostenibile necessari per conseguire uno sviluppo costiero sostenibile

Campo di testo [10 000 ]

 

TOTALE

 

C.   Descrizione delle sinergie con altre fonti di finanziamento dell'Unione

Campo di testo [10 000 ]

D.   Finanziamenti supplementari per l'attuazione della compensazione dei costi aggiuntivi (aiuti di Stato)

Informazioni da comunicare per ogni regime di aiuti/aiuto ad hoc previsto

Regione

Denominazione della regione o delle regioni (NUTS) (20)

Autorità che concede l'aiuto

Nome

Indirizzo postale

Indirizzo internet

Titolo della misura di aiuto

Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione nazionale ufficiale)

Link al testo integrale della misura di aiuto

Tipo di misura

Regime

 

Aiuto ad hoc

Denominazione del beneficiario e del gruppo (21) cui appartiene

Modifica di un regime di aiuti o di un aiuto ad hoc esistenti

 

Numero di riferimento dell'aiuto attribuito dalla Commissione

Proroga

Modifica

Durata (22)

Regime

Dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

Data di concessione (23)

Aiuto ad hoc

gg/mm/aaaa

Settori economici interessati

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

 

Limitato a settori specifici: specificare a livello di gruppo NACE (24)

Tipo di beneficiario

PMI

 

Grande impresa

 

Bilancio

Importo totale annuo della dotazione prevista del regime (25)

Valuta nazionale … (importo intero)

Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa (26)

Valuta nazionale … (importo intero)

Per le garanzie (27)

Valuta nazionale … (importo intero)

Strumento di aiuto

Sovvenzione/Contributo in conto interessi

Prestito/Anticipo rimborsabile

Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (28)

Agevolazione fiscale o esenzione fiscale

Misura per il finanziamento del rischio

Altro (specificare)

Motivazione

Indicare il motivo per cui è stato istituito un regime di aiuti di Stato o è stato concesso un aiuto ad hoc, anziché un aiuto nell'ambito del FEAMPA:

misura non contemplata dal programma nazionale

definizione delle priorità nell'assegnazione dei fondi nell'ambito del programma nazionale

finanziamenti non più disponibili nell'ambito del FEAMPA

Altro (specificare)


(1)  I numeri tra parentesi quadre si riferiscono al numero di caratteri senza spazi.

(2)  Per i programmi limitati al sostegno dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, la descrizione della strategia del programma non deve necessariamente riguardare le sfide di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera a), punti i), ii) e vi), del regolamento CPR.

(*1)  Priorità dedicate a norma del regolamento FSE+.

(*2)  Se selezionato, andare alla sezione 2.1.1.2.

(3)  Nel caso in cui le risorse a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del regolamento FSE+ siano tenute in considerazione ai fini dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FSE+.

(4)  Ad eccezione di un obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.

(*3)  In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

(5)  L'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), del regolamento CPR non si applica all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.

(6)  Solo per programmi limitati all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.

(*4)  In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

(*5)  In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

(7)  Applicabile solo alle modifiche del programma, in linea con gli articoli 14 e 26, a eccezione dei trasferimenti complementari al JTF in linea con l'articolo 27 del regolamento CPR. I trasferimenti non incidono sulla ripartizione annuale delle dotazioni finanziarie a livello del QFP per uno Stato membro.

(*6)  Per ogni nuova richiesta di contributo, una modifica del programma stabilisce gli importi totali ogni anno, suddivisi per Fondo e per categoria di regione.

(*7)  Importi cumulativi per tutti i contributi effettuati mediante modifiche del programma durante il periodo di programmazione. Per ogni nuova richiesta di contributo, una modifica del programma stabilisce gli importi totali ogni anno, suddivisi per Fondo e per categoria di regione.

(*8)  Importi cumulativi per tutti i trasferimenti effettuati mediante modifiche del programma durante il periodo di programmazione. Per ogni nuova richiesta di trasferimento, una modifica del programma stabilisce gli importi totali trasferiti ogni anno, suddivisi per Fondo e per categoria di regione.

(*9)  I trasferimenti possono essere effettuati verso qualsiasi altro strumento in regime di gestione diretta o indiretta, se tale possibilità è prevista nell'atto di base. Il numero e i nomi dei pertinenti strumenti dell'Unione saranno specificati di conseguenza.

(*10)  Trasferimento ad altri programmi. I trasferimenti tra FESR e FSE+ possono essere effettuati solo all'interno della stessa categoria di regioni.

(*11)  Importi cumulativi per tutti i trasferimenti effettuati mediante modifiche del programma durante il periodo di programmazione. Per ogni nuova richiesta di trasferimento, una modifica del programma stabilisce gli importi totali trasferiti ogni anno, suddivisi per Fondo e per categoria di regione.

(8)  I trasferimenti non incidono sulla ripartizione annuale delle dotazioni finanziarie a livello del QFP per uno Stato membro.

(9)  Applicabile alla prima adozione di programmi con dotazione del JTF.

(10)  Compilare fornendo i dati suddivisi per programma ricevente. Nel caso in cui un programma sostenuto dal JTF riceva un sostegno complementare (cfr. articolo 27) nell'ambito del programma e da altri programmi occorre compilare tutte le tabelle della presente sezione. In occasione della prima adozione con dotazione del JTF, la presente sezione serve a confermare o correggere i trasferimenti preliminari proposti nell'accordo di partenariato.

(*12)  Le risorse del JTF dovrebbero essere integrate con le risorse del FESR o del FSE+ per la categoria di regioni in cui si trova il territorio interessato.

(*13)  Programma con dotazione del JTF.

(*14)  Le risorse del JTF dovrebbero essere integrate con le risorse del FESR o del FSE+ per la categoria di regioni in cui si trova il territorio interessato.

(*15)  Le risorse del JTF dovrebbero essere integrate con le risorse del FESR o del FSE+ per la categoria di regioni in cui si trova il territorio interessato.

(*16)  Programma con dotazione del JTF, che riceve sostegno complementare dal FESR e dal FSE+.

(*17)  Programma che fornisce il sostegno complementare a titolo del FESR e del FSE+ (fonte).

(*18)  Le risorse del JTF dovrebbero essere integrate con le risorse del FESR o del FSE+ per la categoria di regioni in cui si trova il territorio interessato.

(*19)  Applicabile solo al FESR e al FSE+.

(*20)  Applicabile solo al FESR e al FSE+.

(11)  Applicabile solo alle modifiche del programma per le risorse ritrasferite da altri strumenti dell'Unione, compresi elementi dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI, in regime di gestione diretta o indiretta, o da InvestEU.

(*21)  Importi cumulativi per tutti i trasferimenti effettuati mediante modifiche del programma durante il periodo di programmazione. Per ogni nuova richiesta di trasferimento, una modifica del programma stabilisce gli importi totali trasferiti ogni anno, suddivisi per Fondo e per categoria di regione.

(*22)  I trasferimenti possono essere effettuati verso qualsiasi altro strumento in regime di gestione diretta o indiretta, se tale possibilità è prevista nell'atto di base. Il numero e i nomi dei pertinenti strumenti dell'Unione saranno specificati di conseguenza.

(*23)  Importi dopo il trasferimento complementare al JTF.

(*24)  Per il FESR: meno sviluppate, in transizione, più sviluppate e, se del caso, dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate. Per il FSE+: meno sviluppate, in transizione, più sviluppate e, se del caso, dotazione aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche. Per il Fondo di coesione: non applicabile. Per l'assistenza tecnica, l'applicazione delle categorie di regione dipende dalla scelta di un fondo.

(*25)  Totale delle risorse del JTF, comprendenti il sostegno complementare trasferito dal FESR e dal FSE+. La tabella non comprende gli importi di cui all'articolo 7 del regolamento JTF. Nel caso dell'assistenza tecnica finanziata dal JTF, le risorse del JTF dovrebbero essere suddivise in risorse a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento JTF. Per l'articolo 4 del regolamento JTF non vi è alcun importo di flessibilità.

(*26)  Per il FESR e il FSE+: meno sviluppate, in transizione, più sviluppate e, se del caso, dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate. Per il Fondo di coesione: non applicabile. Per l'assistenza tecnica, l'applicazione delle categorie di regione dipende dalla scelta del fondo.

(*27)  Totale delle risorse del JTF, comprendenti il sostegno complementare trasferito dal FESR e dal FSE+. La tabella non comprende gli importi di cui all'articolo 7 del regolamento JTF. Nel caso dell'assistenza tecnica finanziata dal JTF, le risorse del JTF dovrebbero essere suddivise in risorse a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento JTF. Per l'articolo 4 del regolamento JTF non vi è alcun importo di flessibilità.

(*28)  Numero di organi definiti da uno Stato membro.

(12)  Si intende il codice relativo alla dimensione "settore di intervento" di cui alla tabella 1 dell'allegato I del regolamento CPR e dell'allegato IV del regolamento FEAMPA.

(13)  Si intende il codice di un indicatore comune, se del caso.

(14)  Data di inizio prevista per la selezione delle operazioni e data di fine prevista per il loro completamento (articolo 63, paragrafo 5, del regolamento CPR).

(15)  In caso di operazioni che prevedono varie opzioni semplificate in materia di costi che coprono diverse categorie di costi, diversi progetti o fasi successive di un'operazione, i campi da 3 a 11 devono essere compilati per ciascun indicatore che fa scattare il rimborso.

(16)  Ove opportuno, indicare la frequenza e la tempistica dell'adeguamento unitamente a un chiaro riferimento a un indicatore specifico (compreso il link al sito web in cui l'indicatore è pubblicato, se del caso).

(17)  Indicare se sussistono potenziali ripercussioni negative sulla qualità delle operazioni sostenute e, in caso affermativo, quali misure (ad esempio garanzia della qualità) saranno intraprese per compensare tale rischio.

(18)  Si intende il codice relativo alla dimensione "settore di intervento" di cui alla tabella 1 dell'allegato I del regolamento CPR e dell'allegato IV del regolamento FEAMPA.

(19)  Si intende il codice di un indicatore comune, se del caso.

(20)  NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente, la regione è specificata a livello 2. Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione, del 21 novembre 2016, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 322 del 29.11.2016, pag. 1).

(21)  Ai sensi delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato e ai fini della presente sezione, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (vedi decisione della Corte di Giustizia Causa C-222/04, Ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri (Racc. 2006, pag. I-289).). La Corte di giustizia ha stabilito che le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa (Causa C-382/99 Paesi Bassi/Commissione (Raccolta 2002 pag. I-5163).

(22)  Periodo durante il quale l'autorità che concede l'aiuto può impegnarsi a concedere l'aiuto.

(23)  "Data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

(24)  NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea. Generalmente, il settore è specificato a livello di gruppo.

(25)  Per un regime di aiuti: indicare l'importo annuo totale della dotazione prevista del regime o la riduzione stimata del gettito fiscale annuo per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime.

(26)  Per un aiuto ad hoc: indicare l'importo globale dell'aiuto/minor gettito fiscale.

(27)  Per le garanzie: indicare l'importo (massimo) dei prestiti garantiti.

(28)  Se applicabile, riferimento alla decisione della Commissione che approva la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo.


ALLEGATO VI

MODELLO DI PROGRAMMA PER L'AMIF, L'ISF E IL BMVI – ARTICOLO 21, PARAGRAFO 3

Numero CCI

 

Titolo in inglese

[255 (1)]

Titolo nella lingua nazionale

[255]

Versione

 

Primo anno

[4]

Ultimo anno

[4]

Ammissibile a partire da

 

Ammissibile fino a

 

Numero della decisione della Commissione

 

Data della decisione della Commissione

 

Numero della decisione di modifica dello Stato membro

 

Data di entrata in vigore della decisione di modifica dello Stato membro

 

Trasferimento non rilevante (articolo 24, paragrafo 5, del regolamento CPR)

Sì/No

1.   Strategia del programma: principali sfide di sviluppo e risposte strategiche

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera a), punti iii), iv), v) e ix), del regolamento (UE) 2021/1060 ("CPR")

Questa sezione illustra in che modo il programma intende affrontare le principali sfide individuate a livello nazionale in base alla valutazione delle esigenze e/o strategie locali, regionali e nazionali. Offre una panoramica dello stato di attuazione dell'acquis dell'Unione pertinente e dei progressi compiuti nella realizzazione dei piani d'azione dell'Unione e descrive in che modo il Fondo sosterrà il loro sviluppo durante il periodo di programmazione.


Campo di testo [15 000 ]

2.   Obiettivi specifici (da ripetere per ciascun obiettivo specifico diverso dall'assistenza tecnica)

Riferimento: articolo 22, paragrafi 2 e 4, del regolamento CPR

2.1.   Titolo dell'obiettivo specifico [300]

2.1.1.   Descrizione di un obiettivo specifico

Questa sezione illustra, per ogni obiettivo specifico, la situazione iniziale e le sfide principali e propone risposte con il sostegno del Fondo. Descrive quali misure di attuazione sono affrontate con il sostegno del Fondo. Fornisce un elenco indicativo delle azioni nell'ambito di applicazione degli articoli 3 e 5 dei regolamenti AMIF, ISF e BMVI.

In particolare: per il sostegno operativo, fornisce una spiegazione in linea con l'articolo 21 del regolamento AMIF, l'articolo 16 del regolamento ISF o gli articoli 16 e 17 del regolamento BMVI. Comprende un elenco indicativo dei beneficiari e delle loro responsabilità stabilite per legge e le mansioni principali da sostenere.

Se pertinente, uso degli strumenti finanziari previsto.

Campo di testo [16 000 ]

2.1.2.   Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 4, lettera e), del regolamento CPR

Tabella 1: indicatori di output

Obiettivo specifico

ID [5]

Indicatore [255]

Unità di misura

Target intermedio (2024)

Target finale (2029)

 

 

 

 

 

 


Tabella 2: indicatori di risultato

Obiettivo specifico

ID [5]

Indicatore [255]

Unità di misura

Valore base

Unità di misura per valore base

Anno, o anni, di riferimento

Target finale (2029)

Unità di misura per il target

Fonte dei dati [200]

Osservazioni [200]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.   Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 5, del regolamento CPR; articolo 16, paragrafo 12, del regolamento AMIF; articolo 13, paragrafo 12, del regolamento ISF o articolo 13, paragrafo 18, del regolamento BMVI

Tabella 3: ripartizione indicativa

Obiettivo specifico

Tipologia di intervento

Codice

Importo indicativo (in EUR)

 

 

 

 

2.2.   Assistenza tecnica

2.2.1.   Descrizione

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera f); articolo 36, paragrafo 5; articolo 37; articolo 95 del regolamento CPR

Campo di testo [5 000 ] (assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR

Campo di testo [3 000 ] (assistenza tecnica a norma dell'articolo 37, del regolamento CPR

2.2.2.   Ripartizione indicativa dell’assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 5 e dell'articolo 37 del regolamento CPR

Tabella 4: ripartizione indicativa

Tipologia di intervento

Codice

Importo indicativo (in EUR)

 

 

 

3.   Piano di finanziamento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera g), del regolamento CPR

3.1.   Dotazioni finanziarie per anno

Tabella 5: dotazioni finanziarie per anno

Fondo

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Dotazioni finanziarie totali

Tabella 6: dotazioni finanziarie totali per fondo e contributo nazionale

Obiettivo specifico (OS)

Tipologia di azione

Base per il calcolo del sostegno dell'Unione (totale o pubblico)

Contributo dell'Unione (a)

Contributo nazionale (b)=(c)+(d)

Ripartizione indicativa del contributo nazionale

Totale

e=(a)+(b)

Tasso di cofinanziamento (f) = (a)/(e)

Fonti pubbliche (c)

Fonti private (d)

OS 1

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (regime di transito speciale)

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento BMVI

 

 

 

 

 

 

 

Totale per l'OS 1

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 2

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

Totale per l'OS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 3

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

Totale per l'OS 3

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 4

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 19 del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento verso")

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento da")

 

 

 

 

 

 

 

Totale per l'OS 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37, del regolamento CPR

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale generale

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 6A: piano d’impegno

 

Numero di persone all'anno

Categoria

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Reinsediamento

 

 

 

 

 

 

 

Ammissione umanitaria in linea con l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

Ammissione umanitaria di persone vulnerabili in linea con l'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento AMIF

 

 

 

 

 

 

 

Trasferimento di richiedenti o beneficiari di protezione internazionale ("trasferimento verso")

 

 

 

 

 

 

 

Trasferimento di richiedenti o beneficiari di protezione internazionale ("trasferimento da")

 

 

 

 

 

 

 

[altre categorie]

 

 

 

 

 

 

 

3.3.   Trasferimenti

Tabella 7: trasferimenti tra fondi a gestione concorrente (2)

Fondo / strumento beneficiario

Fondo / strumento trasferente

AMIF

ISF

BMVI

FESR

FSE+

Fondo di coesione

FEAMPA

Totale

AMIF

 

 

 

 

 

 

 

 

ISF

 

 

 

 

 

 

 

 

BMVI

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 8: trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta (3)

 

Importo del trasferimento

Strumento 1 [denominazione]

 

Strumento 2 [denominazione]

 

Totale

 

4.   Condizioni abilitanti

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera i), del regolamento CPR

Tabella 9: condizioni abilitanti orizzontali

Condizione abilitante

Adempimento della condizione abilitante

Criteri

Adempimento dei criteri

Riferimento ai documenti pertinenti

Giustificazione

 

 

Criterio 1

SÌ/NO

[500]

[1 000 ]

 

 

Criterio 2

 

 

 

5.   Autorità del programma

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera k), e articoli 71 e 84, del regolamento CPR

Tabella 10: autorità del programma

 

Nome dell'istituzione [500]

Nome e carica della persona di contatto [200]

Indirizzo di posta elettronica [200]

Autorità di gestione

 

 

 

Autorità di audit

 

 

 

Organismo che riceve i pagamenti della Commissione

 

 

 

6.   Partenariato

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera h), del regolamento CPR

Campo di testo [10 000 ]

7.   Comunicazione e visibilità

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera j), del regolamento CPR

Campo di testo [4 500 ]

8.   Uso di costi unitari, somme forfettarie, tassi fissi e finanziamenti non collegati ai costi

Riferimento: articoli 94 e 95 del regolamento CPR

Impiego previsto degli articoli 94 e 95, del regolamento CPR

NO

A partire dall'adozione, il programma farà uso dei rimborsi del contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi nell'ambito della priorità conformemente all'articolo 94 del regolamento CPR (se sì, compilare l'appendice 1)

A partire dall'adozione, il programma farà uso dei rimborsi del contributo dell'Unione in base a finanziamenti non collegati ai costi conformemente all'articolo 95 del regolamento CPR (se sì, compilare l'appendice 2)

Appendice 1

Contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione

(articolo 94 del regolamento CPR)

Data di presentazione della proposta

 

 

 

L'appendice 1 non è necessaria in caso si faccia uso delle opzioni semplificate in materia di costi (SCO) a livello di Unione stabilite nell'atto delegato di cui all'articolo 94, paragrafo 4, del regolamento CPR.

A.   Sintesi degli elementi principali

Obiettivo specifico

Stima della proporzione della dotazione finanziaria totale all'interno dell’obiettivo specifico, alla quale si applicheranno le opzioni semplificate in materia di costi (SCO) in %

Tipologia(e) di operazione interessata

Indicatore che fa scattare il rimborso

Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso

Tipologie di SCO (tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi)

Importo (in EUR) o percentuale (in caso di tassi fissi) delle SCO

 

 

Codice (4)

Descrizione

Codice (5)

Descrizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

L'autorità di gestione ha beneficiato dell'assistenza di una società esterna per definire le opzioni semplificate in materia di costi riportate di seguito?

Se sì, specificare quale società esterna: Sì/No - Denominazione della società esterna

1.

Descrizione della tipologia di operazione, compreso il calendario di attuazione (6)

 

2.

Obiettivi specifici

 

3.

Indicatore che fa scattare il rimborso (7)

 

4.

Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso

 

5.

Tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi

 

6.

Importo per unità di misura o percentuale (per i tassi fissi) delle SCO

 

7.

Categorie di costi coperte da costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi

 

8.

Tali categorie di costi coprono tutte le spese ammissibili per l'operazione? (SÌ/NO)

 

9.

Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti (8)

 

10.

Verifica del conseguimento delle unità [consegnate]

descrivere di quali documenti/sistema ci si servirà per verificare il conseguimento delle unità consegnate

descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione e da chi

descrivere quali saranno le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti pertinenti

 

11.

Possibili incentivi perversi, misure di mitigazione (9) e stima del livello di rischio (alto/medio/basso)

 

12.

Importo totale (nazionale e dell'Unione) che dovrebbe essere rimborsato dalla Commissione su tale base

 

C.   Calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi

1.

Fonte dei dati usati per calcolare la tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi (chi ha prodotto, raccolto e registrato i dati, dove sono conservati, date limite, convalida, ecc.).

 

2.

Specificare perché il metodo e il calcolo proposti in base all'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento CPR sono rilevanti per la tipologia di operazione.

 

3.

Specificare come sono stati eseguiti i calcoli, includendo in particolare eventuali ipotesi formulate in termini di qualità e quantità. Ove pertinente, dovrebbero essere impiegati e, se richiesto, trasmessi prove statistiche e parametri di riferimento in un formato utilizzabile dalla Commissione.

 

4.

Illustrare come si è garantito che il calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi comprendesse solo le spese ammissibili.

 

5.

Valutazione della/delle autorità di audit degli importi e della metodologia di calcolo e delle modalità per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati.

 

Appendice 2

Contributo dell'Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione

(articolo 95 del regolamento CPR)

Data di presentazione della proposta

 

 

 

La presente appendice non è necessaria in caso di importi per finanziamenti non collegati ai costi a livello di Unione stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento CPR.

A.   Sintesi degli elementi principali

Obiettivo specifico

Importo coperto dai finanziamenti non collegati ai costi

Tipologia(e) di operazione interessata

Condizioni da soddisfare/Risultati da conseguire che fanno scattare il rimborso da parte della Commissione

Indicatore

Unità di misura per le condizioni da soddisfare/risultati da conseguire che fanno scattare il rimborso da parte della Commissione

Tipo di metodologia di rimborso che si prevede di utilizzare per rimborsare il beneficiario o i beneficiari

 

 

Codice (10)

Descrizione

 

Codice (11)

Descrizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

1.

Descrizione della tipologia di operazione

 

2.

Obiettivo specifico

 

3.

Condizioni da soddisfare o risultati da conseguire

 

4.

Termine per l'adempimento delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire

 

5.

Definizione dell'indicatore

 

6.

Unità di misura per le condizioni da soddisfare/risultati da conseguire che fanno scattare il rimborso da parte della Commissione

 

7.

Risultati tangibili intermedi (se pertinente) che fanno scattare il rimborso da parte della Commissione, con relativo calendario

Risultati tangibili intermedi

Data prevista

Importi (in EUR)

 

 

 

 

 

 

8.

Importo totale (compresi i finanziamenti nazionali e dell'Unione)

 

9.

Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti

 

10.

Verifica del conseguimento del risultato o dell'adempimento della condizione (e se del caso, dei risultati tangibili intermedi)

descrivere di quali documenti/sistema ci si servirà per verificare il conseguimento del risultato o l'adempimento della condizione (e se del caso, dei risultati tangibili intermedi);

descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione (comprese quelle in loco), da chi e in che modo;

descrivere quali saranno le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti pertinenti

 

11.

Uso di sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati a costi

La sovvenzione fornita dallo Stato membro ai beneficiari assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi? [SÌ/NO]

 

12.

Disposizioni per garantire la pista di controllo

Elencare gli organismi responsabili di tali disposizioni.

 

Appendice 3

Strumento tematico

Riferimento della procedura

Obiettivo specifico

Modalità: azione specifica / assistenza emergenziale / reinsediamento e ammissione umanitaria / trasferimento di richiedenti o beneficiari di protezione internazionale

Tipologia di intervento

Contributo dell'Unione (EUR)

 

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Descrizione dell'azione

[testo]

Lo Stato membro presenta una modifica dello strumento tematico / rifiuta

Data: <type='N' input='M'>

Presenta modifica / Rifiuta: <type='S’ input='S'>

Osservazioni (è opportuno inserire una giustificazione se lo Stato membro rifiuta o se gli indicatori, i target intermedi e i target finali non sono aggiornati; è opportuno rivedere le tabelle 1 ai punti 2.1.3, 3.1 e 3.2 del presente allegato)

[testo]


(1)  Il numero tra parentesi quadre si riferisce al numero di caratteri senza spazi.

(2)  Importi cumulativi per tutti i trasferimenti durante il periodo di programmazione.

(3)  Importi cumulativi per tutti i trasferimenti durante il periodo di programmazione.

(4)  Si intende il codice che figura nell'allegato VI dei regolamenti AMIF, BMVI e ISF.

(5)  Si intende il codice di un indicatore comune, se del caso.

(6)  Data di inizio prevista per la selezione delle operazioni e data di fine prevista per il loro completamento (articolo 63, paragrafo 5, del regolamento CPR.

(7)  In caso di operazioni che prevedono varie opzioni semplificate in materia di costi che coprono diverse categorie di costi, diversi progetti o fasi successive di un'operazione, i campi da 3 a 11 devono essere compilati per ciascun indicatore che fa scattare il rimborso.

(8)  Ove opportuno, indicare la frequenza e la tempistica dell'adeguamento unitamente a un chiaro riferimento a un indicatore specifico (compreso il link al sito web in cui l'indicatore è pubblicato, se del caso).

(9)  Indicare se sussistono potenziali ripercussioni negative sulla qualità delle operazioni sostenute e, in caso affermativo, quali misure (ad esempio garanzia della qualità) saranno intraprese per compensare tale rischio.

(10)  Fa riferimento al codice che figura nell'allegato VI dei regolamenti AMIF, BMVI e ISF.

(11)  Fa riferimento al codice di un indicatore comune, se del caso.


ALLEGATO VII

Modello per la trasmissione di dati – articolo 42 (1)

Tabella 1: informazioni finanziarie a livello di priorità e di programma per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione, il JTF e il FEAMPA – articolo 42, paragrafo 2, lettera a)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Dotazione finanziaria della priorità in base al programma

Dati cumulativi relativi all'andamento finanziario del programma

Priorità

Obiettivo specifico

Fondo

Categoria di regioni (2)

Base per il calcolo del contributo dell'Unione (*1)

(Contributo totale o contributo pubblico) (*2)

Dotazione finanziaria totale per fondo e contributo nazionale (EUR)

Tasso di cofinanziamento

(%)

Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate (in EUR)

Contributo dei fondi alle operazioni selezionate (in EUR)

Proporzione della dotazione finanziaria totale (3) coperta dalle operazioni selezionate (%)

[colonna 8/ colonna 6x 100]

Importo totale delle spese ammissibili dichiarate dai beneficiari

Proporzione della dotazione finanziaria totale coperta dalle spese ammissibili dichiarate dai beneficiari (%)

[colonna 11/colonna 6x100]

Numero delle operazioni selezionate

 

 

 

Calcolo

 

Calcolo

 

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Priorità 1

OS 1

FESR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 2

OS 2

FSE+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 3

OS 3

Fondo di coesione

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 4

OS JTF

JTF (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

FESR

Meno sviluppate

 

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Totale

 

FESR

In transizione

 

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<type='Cu' input=' G '>

 

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<type='Cu' input=' G '>

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Totale

 

FESR

Più sviluppate

 

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<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

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Totale

 

FESR

Dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche o le regioni nordiche scarsamente popolate

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totale

 

FSE+

Meno sviluppate

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

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Totale

 

FSE+

In transizione

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totale

 

FSE+

Più sviluppate

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totale

 

FSE+

Dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche o le regioni nordiche scarsamente popolate

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

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<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totale

 

Fondo di coesione

N/A

 

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<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totale

 

FEAMPA

N/A

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totale

 

JTF (*1)

 

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totale generale

 

Tutti i Fondi

 

 

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<type='N' input=' G '>

 

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<type='P’ input='G'>

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Tabella 2: dati finanziari cumulativi ripartiti per tipologia di intervento per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF – articolo 42, paragrafo 2, lettera a)

Priorità

Obiettivo specifico

Caratteristiche della spesa

Categorizzazione per dimensione

Dati finanziari

 

 

Fondo

Categoria di regioni (4)

1

Settore di intervento

2

Forme di sostegno

3

Dimensione "Erogazione territoriale"

4

Dimensione "Attività economica"

5

Dimensione "Ubicazione"

6 Tematica secondaria FSE+

7

Dimensione della parità di genere

8

Dimensione macroregio-nale e relativa ai bacini marittimi

Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate (in EUR)

Importo totale delle spese ammissibili dichiarate dai beneficiari

Numero delle operazioni selezionate

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Tabella 3: informazioni finanziarie e ripartizione per tipologia di intervento per l'AMIF, l'ISF e il BMVI – articolo 42, paragrafo 2, lettera a)

Obiettivo specifico (da ripetere per ciascun obiettivo specifico)

Tasso di cofinanziamento (allegato VI)

Categorizzazione per dimensione

Dati finanziari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

Tipologia di azione (regolamento specifico del Fondo, allegato VI, tabella 1))

Tipologia di azione (regolamento specifico del Fondo, allegato VI, tabella 2)

Tipologia di azione (regolamento specifico del Fondo, allegato VI, tabella 3)

Tipologia di azione (regolamento specifico del Fondo, allegato VI, tabella 4)

Importo totale della dotazione finanziaria (in EUR) da parte del Fondo e contributo nazionale

Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate (in EUR)

Contributo dei fondi alle operazioni selezionate (in EUR)

Proporzione della dotazione finanziaria totale coperta dalle operazioni selezionate (%)

[colonna 8/colonna 7 x 100]

Importo totale delle spese ammissibili dichiarate dai beneficiari (EUR)

Proporzione della dotazione finanziaria totale coperta dalle spese ammissibili dichiarate dai beneficiari (%)

[colonna 11/colonna 7 x 100]

Numero delle operazioni selezionate

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<type='N’ input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input=' M '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'

<type='Cu' input='M'>

Totale parziale per obiettivo specifico

OS1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 4: dati finanziari cumulativi ripartiti per tipologia di intervento per il FEAMPA – articolo 42, paragrafo 2, lettera a)

Priorità

Obiettivo specifico

Tipologia di intervento

(Allegato IV del regolamento FEAMPA)

Dati finanziari

 

 

 

Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate (in EUR)

Importo totale delle spese ammissibili dichiarate dai beneficiari

Numero delle operazioni selezionate

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<type='S’ input='S'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input=M'>

<type='N' input=M'>


Tabella 5: indicatori di output comuni e specifici per programma per il FESR, il Fondo di coesione, il JTF e il FEAMPA – articolo 42, paragrafo 2, lettera b)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Dati sugli indicatori di output del programma

[estratti dalla tabella 2 dell'allegato V, punto 2.1.1.1.2]

Avanzamento degli indicatori di output ad oggi

Priorità

Obiettivo specifico

Fondo

Categoria di regioni (5)

ID

Denominazione dell'indicatore

Ripartizione dell'indicatore (6)

(di cui:)

Unità di misura

Target intermedio (2024)

Target finale (2029)

Operazioni selezionate [gg/mm/aa]

Operazioni attuate [gg/mm/aa]

Osservazioni

<type='S’ input='G'> (7)

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='S' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 6: indicatori di output comuni e specifici per programma per il FSE+ – articolo 42, paragrafo 2, lettera b)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8 (8).

9.

10.

11.

12.

Dati su tutti gli indicatori di output comuni di cui agli allegati I, II e III del regolamento FSE+ e sugli indicatori specifici per programma [estratti dalla tabella 2 dell'allegato V, punto 2.1.1.1.2 e della tabella 2 dell'allegato V, punto 2.1.1.2.2]

Avanzamento degli indicatori di output

Priorità

Obiettivo specifico

Fondo

Categoria di regioni

ID

Denominazione dell'indicatore

Unità di misura

Target intermedio (2024)

Target finale (2029) (ripartizione per genere facoltativa)

Valori raggiunti ad oggi

[gg/mm/aa]

Rapporto di conseguimento

Osservazioni

<type='S’ input='G'> (9)

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='S' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

M

F

N

T

M

F

N

T

M

F

N

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 7: indicatori di output comuni per l'AMIF, l'ISF e il BMVI – articolo 42, paragrafo 2, lettera b)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Dati su tutti gli indicatori di output comuni elencati nell'allegato VIII dei regolamenti AMIF/ISF/BMVI per ciascun obiettivo specifico [estratti dalla tabella 1 dell'allegato VI, punto 2.1.2]

Avanzamento degli indicatori di output ad oggi

Obiettivo specifico

ID

Denominazione dell'indicatore

Ripartizione dell'indicatore (di cui)

Unità di misura

Target intermedio (2024)

Target finale (2029)

Valori previsti nelle operazioni selezionate (10)

Valori raggiunti (11)

Osservazioni

[gg/mm/aa]

[gg/mm/aa]

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='S' input='M'>


Tabella 8: sostegno multiplo alle imprese per il FESR, il Fondo di coesione e il JTF a livello di programma – articolo 42, paragrafo 2, lettera b)

1.

2.

3.

4.

5.

ID

Denominazione dell'indicatore

Ripartizione dell'indicatore

(di cui:)

Numero delle imprese al netto del sostegno multiplo in data

[gg/mm/aa]

Osservazioni

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='M' >

<type='S' input='M'>

RCO 01

Imprese oggetto di sostegno

Micro

 

 

RCO 01

Imprese oggetto di sostegno

Piccole

 

 

RCO 01

Imprese oggetto di sostegno

Medie

 

 

RCO 01

Imprese oggetto di sostegno

Grandi

 

 

RCO 01

Imprese oggetto di sostegno

Totale

<type='N' input='G'>

 


Tabella 9: indicatori di risultato comuni e specifici per programma per il FESR, il Fondo di coesione, il JTF e il FEAMPA – articolo 42, paragrafo 2, lettera b)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dati sugli indicatori di risultato del programma [estratti dalla tabella 5 dell'allegato VII]

Avanzamento degli indicatori di risultato ad oggi

Priorità

Obiettivo specifico

Fondo

Categoria di regioni (12)

ID

Denominazione dell'indicatore

Ripartizione dell'indicatore (13)

(di cui:)

Unità di misura

Valore base nel programma

Target finale (2029)

Operazioni selezionate [gg/mm/aa]

Operazioni attuate [gg/mm/aa]

Osservazioni

Valore base

Risultati pianificati

Valore base

Realizzate

<type='S’ input='G'> (14)

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

 

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N' input='M' >

<type='N' input='M' >

<type='N' input='M' >

<type='N' input='M' >

<type='S' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 10: indicatori di risultato comuni e specifici per programma per il FSE+ – articolo 42, paragrafo 2, lettera b)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10 (15).

11.

12.

13.

Dati su tutti gli indicatori di risultato comuni di cui agli allegati I, II e III del regolamento FSE+ e sugli indicatori specifici per programma [estratti dalla tabella 5 dell'allegato VII e tabella 3 dell'allegato V, punto 2.1.1.2.2]

Avanzamento degli indicatori di risultato

Priorità

Obiettivo specifico

Fondo

Categoria di regioni

ID

Denominazione dell'indicatore

Indicatore di output utilizzato come base per fissare il target

Unità di misura dell'indicatore

Unità di misura del target finale

Target finale (2029) (ripartizione per genere facoltativa)

Valori raggiunti ad oggi

[gg/mm/aa]

Rapporto di conseguimento

Osservazioni

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='S' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

F

N

T

M (*3)

F

N (*3)

T

M

F

N

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 11: indicatori di risultato comuni per l'AMIF, l'ISF e il BMVI – articolo 42, paragrafo 2, lettera a)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Dati su tutti gli indicatori di risultato comuni elencati nell'allegato VIII dei regolamenti AMIF/ISF/BMVI per ciascun obiettivo specifico [estratti dalla tabella 2 dell'allegato VI, punto 2.1.2]

 

Avanzamento degli indicatori di risultato ad oggi

Obiettivo specifico

ID

Denominazione dell'indicatore

Ripartizione dell'indicatore (di cui)

Unità di misura (per indicatori e valore base)

Valore base

Target finale (2029)

Unità di misura (per target finale)

Valori previsti nelle operazioni selezionate (16)

Valori raggiunti (17)

Osservazioni

[gg/mm/aa]

[gg/mm/aa]

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S' input='M'>


Tabella 12: dati degli strumenti finanziari per i Fondi – articolo 42, paragrafo 3

Priorità (18)

Caratteristiche della spesa

Spese ammissibili per prodotto

Importo delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta al contributo dei Fondi

Importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili, (i costi e le commissioni di gestione devono essere riportati separatamente in caso di aggiudicazione diretta e in caso di procedura competitiva) compresi (19):

Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei Fondi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 60

Risorse rientrate imputabili al sostegno dei Fondi di cui all'articolo 62

Per le garanzie, valore totale dei prestiti e degli investimenti azionari o quasi azionari nei confronti di destinatari finali garantiti con le risorse del programma ed effettivamente versati ai destinatari finali

 

Fondo

Obiettivo specifico

Categoria di regioni (20)

Prestiti

(codice della forma di sostegno per lo SF)

Garanzia

(codice della forma di sostegno per lo SF)

Azionario o quasi-azionario (codice della forma di sostegno per lo SF)

Sovvenzioni nell'ambito di un'operazione di strumenti finanziari (codice della forma di sostegno per lo SF)

Prestiti

(codice della forma di sostegno per lo SF)

Garanzia

(codice della forma di sostegno per lo SF)

Azionario o quasi-azionario

(codice della forma di sostegno per lo SF)

Sovvenzioni nell'ambito di un'operazione di strumenti finanziari

(codice della forma di sostegno per lo SF)

Costi e commissioni di gestione per fondi di partecipazione a seconda del prodotto finanziario che opera all'interno della struttura del fondo di partecipazione.

Costi e commissioni di gestione per fondi specifici (costituiti con o senza la struttura del fondo di partecipazione) per prodotto finanziario

Prestiti

Garanzie

Azionario

Prestiti

Garanzie

Azionario

 

 

 

Input = selezione

Input = selezione

Input = selezione

Input = selezione

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale


(1)  Legenda delle caratteristiche dei campi:

tipologia: N = numero, D = data, S = stringa, C = casella di controllo, P = percentuale, B = booleano, Cu = valuta; input: M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema.

(*1)  Importi comprendenti il sostegno complementare trasferito dal FESR e dal FSE+.

(*2)  Solo il contributo pubblico totale del FEAMPA.

(2)  Non si applica al Fondo di coesione e al FEAMPA.

(3)  Ai fini del presente allegato, i dati per le operazioni selezionate saranno basati sul documento che specifica le condizioni per il sostegno a norma dell'articolo 73, paragrafo 3.

(4)  Non si applica al Fondo di coesione e al JTF.

(5)  Non si applica al Fondo di coesione, al JTF e al FEAMPA.

(6)  Si applica solo ad alcuni indicatori. Cfr. gli orientamenti della Commissione per maggiori dettagli.

(7)  Legenda delle caratteristiche dei campi: tipologia: N = numero, S = stringa, C = casella di controllo; input: M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema.

(8)  Colonne 8, 9, 10 e 11 non applicabili agli indicatori dell'allegato III del regolamento FSE+ - Indicatori comuni per il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale (articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+).

(9)  Legenda delle caratteristiche dei campi: tipologia: N = numero, S = stringa, C = casella di controllo; input: M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema.

(10)  Compresa la ripartizione per genere ed età, ove richiesto.

(11)  Compresa la ripartizione per genere ed età, ove richiesto.

(12)  Non si applica al Fondo di coesione, al JTF e al FEAMPA.

(13)  Si applica solo ad alcuni indicatori. Cfr. gli orientamenti della Commissione per maggiori dettagli.

(14)  Legenda delle caratteristiche dei campi: tipologia: N = numero, S = stringa, C = casella di controllo; input: M = manuale e [anche caricato automaticamente], S = Selezione, G = generato dal sistema.

(*3)  Non richiesto per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.

(15)  Colonne 9, 10 e 12 non applicabili agli indicatori dell'allegato III del regolamento FSE+ – Indicatori comuni per il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale (articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+).

(16)  Compresa la ripartizione per genere ed età, ove richiesto.

(17)  Compresa la ripartizione per genere ed età, ove richiesto.

(18)  Non applicabile a AMIF, ISF e BMVI.

(19)  Nel sistema elettronico per lo scambio di dati SFC2021 la colonna dovrebbe distinguere la possibilità di comunicare i costi e le commissioni di gestione corrisposti in caso di aggiudicazione diretta di un contratto e in caso di procedura competitiva.

(20)  Non applicabile al Fondo di coesione, all'AMIF, al JTF, al BMVI, all'ISF o al FEAMPA.


ALLEGATO VIII

PREVISIONE DELL'IMPORTO PER IL QUALE LO STATO MEMBRO INTENDE PRESENTARE DOMANDE DI PAGAMENTO PER L'ANNO CIVILE IN CORSO E PER QUELLO SUCCESSIVO – ARTICOLO 69, PARAGRAFO 10

Compilare per ciascun programma, fornendo i dati suddivisi per fondo e per categoria di regioni, se del caso.

Fondo

Categoria di regioni

Contributo dell'Unione previsto

[anno civile in corso]

[anno civile successivo]

gennaio - ottobre

novembre - dicembre

gennaio - dicembre

FESR

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate (1)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Interreg

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FSE+

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate (2)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Fondo di coesione

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

JTF (*1)

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FEAMPA

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

AMIF

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ISF

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

BMVI

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">


(*1)  Importi comprendenti i finanziamenti complementari trasferiti dal FESR e dal FSE+, ove opportuno.

(1)  Va indicata unicamente la dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche/regioni nordiche scarsamente popolate.

(2)  Va indicata unicamente la dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche/regioni nordiche scarsamente popolate.


ALLEGATO IX

COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ – ARTICOLI 47, 49 E 50

1.   

Uso e caratteristiche tecniche dell'emblema dell'Unione ("emblema")

1.1.   

L'emblema deve figurare in maniera prominente in tutti i materiali di comunicazione, come prodotti stampati o digitali, siti web e loro versione mobile, relativi all'attuazione di un'operazione e destinati al pubblico o ai partecipanti.

1.2.   

La frase "Finanziato dall'Unione europea" o "Cofinanziato dall'Unione europea" deve sempre essere scritta per esteso e posta accanto all'emblema.

1.3.   

Per il testo che accompagna l'emblema deve usarsi uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana o Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali.

1.4.   

La posizione del testo rispetto all'emblema non deve interferire in alcun modo con l'emblema.

1.5.   

La dimensione dei caratteri deve essere proporzionata alla dimensione dell'emblema.

1.6.   

Il colore dei caratteri deve essere Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo usato.

1.7.   

L'emblema non può essere modificato o fuso con altri elementi grafici o testi. Se oltre all'emblema figurano altri logotipi, l'emblema deve presentare almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi. Non è ammesso l'uso di altre identità visive o altri loghi per evidenziare il sostegno dell'Unione, a parte l'emblema.

1.8.   

Qualora nello stesso sito siano attuate varie operazioni, con il sostegno dello stesso o di diversi strumenti di finanziamento, o se sono previsti ulteriori finanziamenti per la stessa operazione in una data successiva, deve essere esposta almeno una targa o un cartellone.

1.9.   

Istruzioni grafiche per l'emblema e definizione dei colori standard:

A)

DESCRIZIONE SIMBOLICA

Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle è invariabile, poiché 12 è simbolo di perfezione e unità.

B)

DESCRIZIONE ARALDICA

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

C)

DESCRIZIONE GEOMETRICA

Image 1

L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella del ghindante. Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'intersezione delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte iscritte nella circonferenza di un cerchio invisibile, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Nel cerchio, le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio. Il numero delle stelle è invariabile.

D)

COLORI REGOLAMENTARI

I colori dell'emblema sono: PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo, PANTONE YELLOW per le stelle.

E)

RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA

In caso di stampa in quadricromia i due colori standard vanno riprodotti usando i quattro colori della quadricromia.

PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % di "Process Yellow".

PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100 % di "Process Cyan" con l'80 % di "Process Magenta".

INTERNET

Nella gamma web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB: 0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW corrisponde al colore RGB: 255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

RIPRODUZIONE MONOCROMA

Se si usa il nero, delimitare il rettangolo con un filetto in nero e inserire le stelle in nero su campo bianco.

Image 2

Se si usa il blu (Reflex Blue), utilizzarlo al 100 % e riprodurre le stelle in negativo, in bianco.

Image 3

RIPRODUZIONE SU FONDO COLORATO

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25° dell'altezza del rettangolo.

Image 4

I principi relativi all'uso dell'emblema da parte di terzi sono definiti in un accordo amministrativo con il Consiglio d'Europa relativo all'utilizzo dell'emblema europeo da parte di terzi (1).

2.   

La licenza sui diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 49, paragrafo 6, conferisce all'Unione almeno i diritti seguenti:

2.1.   

uso interno, ossia diritto di riprodurre, copiare e mettere a disposizione i materiali di comunicazione e di visibilità alle istituzioni e agenzie dell'Unione e alle autorità degli Stati membri e ai loro dipendenti;

2.2.   

riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità in qualsiasi modo e formato, in toto o in parte;

2.3.   

comunicazione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità mediante l'uso di tutti i mezzi di comunicazione;

2.4.   

distribuzione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie) in qualsiasi forma;

2.5.   

conservazione e archiviazione del materiale di comunicazione e visibilità;

2.6.   

sub-licenza dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità a terzi.


(1)  GU C 271 dell'8.9.2012, pag. 5.


ALLEGATO X

ELEMENTI DEGLI ACCORDI DI FINANZIAMENTO E DEI DOCUMENTI STRATEGICI – ARTICOLO 59, PARAGRAFI 1 E 5

1.   

Elementi richiesti dall'accordo di finanziamento per gli strumenti finanziari attuati a norma dell'articolo 59, paragrafo 5

a)

la strategia o la politica d'investimento, compresi le modalità di attuazione, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali che si intende raggiungere e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;

b)

un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva stimato di cui all'articolo 58, paragrafo 3, lettera a);

c)

i risultati prefissati che lo strumento finanziario interessato dovrebbe raggiungere per contribuire agli obiettivi specifici e ai risultati della priorità pertinente;

d)

le disposizioni in materia di sorveglianza per quanto concerne l'attuazione degli investimenti e i flussi di investimento, compresa la rendicontazione da parte dello strumento finanziario al fondo di partecipazione e all'autorità di gestione allo scopo di garantire la conformità all'articolo 42;

e)

le prescrizioni in materia di audit, quali le prescrizioni minime per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario (e, se del caso, a livello del fondo di partecipazione) in conformità dell'articolo 82, e le prescrizioni di tenuta di una contabilità separata per le diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 58, paragrafo 6, ove applicabile, comprese le disposizioni e le prescrizioni riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara;

f)

le prescrizioni e le procedure per la gestione del contributo fornito dal programma conformemente all'articolo 92 e per la previsione dei flussi di investimento, comprese le prescrizioni in materia di contabilità fiduciaria o separata a norma dell'articolo 59;

g)

le prescrizioni e le procedure per la gestione degli interessi e delle altre plusvalenze generate di cui all'articolo 60, comprese le operazioni di tesoreria o gli investimenti accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate;

h)

le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione dello strumento finanziario conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, lettera d);

i)

le disposizioni relative al reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei Fondi conformemente all'articolo 62 e le modalità di disimpegno del contributo dei Fondi dallo strumento finanziario;

j)

le condizioni di un eventuale ritiro parziale o totale dei contributi dei programmi erogati agli strumenti finanziari, compreso il fondo di partecipazione, se del caso;

k)

le disposizioni volte a garantire che gli organismi che attuano gli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario;

l)

le disposizioni relative alla liquidazione dello strumento finanziario;

m)

altri termini e condizioni per i contributi del programma allo strumento finanziario;

n)

i termini e le condizioni per garantire che, mediante accordi contrattuali, i destinatari finali adempiano alle disposizioni relative all'esposizione di targhe o cartelloni permanenti in conformità dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera c), e ad altre disposizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 50 e dell'allegato IX per il riconoscimento del sostegno fornito dai Fondi;

o)

la valutazione e la selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, compresi inviti a manifestare interesse o procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici (solo se gli strumenti finanziari sono organizzati mediante un fondo di partecipazione).

2.   

Elementi richiesti del documento strategico di cui all'articolo 59, paragrafo 1:

a)

la strategia o la politica d'investimento dello strumento finanziario, i termini e le condizioni generali dei prodotti di debito previsti, i destinatari che si intende raggiungere e le azioni da sostenere;

b)

un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva stimato di cui all'articolo 58;

c)

l'impiego e il reimpiego di risorse imputabili al sostegno dei Fondi conformemente agli articoli 60 e 62;

d)

la sorveglianza e la rendicontazione per quanto concerne l'attuazione dello strumento finanziario allo scopo di garantire la conformità agli articoli 42 e 50.


ALLEGATO XI

REQUISITI FONDAMENTALI DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO E LORO CLASSIFICAZIONE – ARTICOLO 69, PARAGRAFO 1

Tabella 1 - Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo

 

Organismi/autorità interessati

1

Separazione delle funzioni e disposizioni scritte appropriate relativamente ai compiti di rendicontazione, supervisione e sorveglianza delegati a un organismo intermedio

Autorità di gestione

2

Criteri e procedure appropriate per la selezione delle operazioni

Autorità di gestione (1)

3

Informazioni appropriate ai beneficiari sulle condizioni applicabili in relazione al sostegno per le operazioni selezionate

Autorità di gestione

4

Verifiche di gestione appropriate, comprese adeguate procedure per verificare l'adempimento delle condizioni per il finanziamento non collegato ai costi e per le opzioni semplificate in materia di costi

Autorità di gestione

5

Sistema efficace atto ad assicurare che siano detenuti tutti i documenti necessari alla pista di controllo

Autorità di gestione

6

Sistema elettronico affidabile (compresi i collegamenti con sistemi elettronici per lo scambio di dati con i beneficiari) per la registrazione e la conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifiche e audit, compresi adeguati processi volti a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti

Autorità di gestione

7

Efficace attuazione di misure antifrode proporzionate

Autorità di gestione

8

Procedure appropriate per elaborare la dichiarazione di gestione

Autorità di gestione

9

Procedure appropriate per confermare che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari

Autorità di gestione

10

Procedure appropriate per la redazione e la presentazione delle domande di pagamento e dei conti e conferma della completezza, dell'accuratezza e della veridicità dei conti

Autorità di gestione/organismo che svolge la funzione contabile

11

Adeguata separazione delle funzioni e indipendenza funzionale tra l'autorità di audit (e gli eventuali organismi che svolgono le attività di audit sotto la responsabilità dell'autorità di audit sui quali l'autorità di audit fa affidamento ed esercita supervisione, se del caso) e le altre autorità del programma e il lavoro di audit eseguito secondo i principi di audit riconosciuti a livello internazionale

Autorità di audit

12

Audit adeguati dei sistemi

Autorità di audit

13

Audit adeguati delle operazioni

Autorità di audit

14

Audit adeguati dei conti

Autorità di audit

15

Procedure adeguate per l'emissione di un parere di audit affidabile e per la preparazione della relazione annuale di controllo

Autorità di audit


Tabella 2 – Classificazione dei sistemi di gestione e controllo in relazione al loro funzionamento efficace

Categoria 1

Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo piccoli miglioramenti.

Categoria 2

Funziona. Sono necessari alcuni miglioramenti.

Categoria 3

Funziona parzialmente. Sono necessari miglioramenti sostanziali.

Categoria 4

Sostanzialmente non funziona.


(1)  Autorità o organismi a livello territoriale ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, del presente regolamento e comitato direttivo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento Interreg, se applicabile.


ALLEGATO XII

MODALITÀ DETTAGLIATE E MODELLO DI SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ – ARTICOLO 69, PARAGRAFI 2 E 12

Sezione 1

Modalità dettagliate per la segnalazione delle irregolarità

1.1.   Irregolarità da segnalare

Le seguenti irregolarità devono essere segnalate alla Commissione conformemente all'articolo 69, paragrafo 2:

a)

le irregolarità che sono state oggetto di una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che, in base a fatti specifici, ha accertato l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario;

b)

le irregolarità che danno luogo all'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario a livello nazionale al fine di accertare l'esistenza di una frode o di altri reati, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 4, paragrafi 1), 2) e 3), della direttiva (UE) 2017/1371, e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (1) per quanto riguarda gli Stati membri non vincolati da tale direttiva;

c)

le irregolarità che precedono un fallimento;

d)

un'irregolarità specifica o una serie di irregolarità per le quali la Commissione trasmette allo Stato membro una richiesta scritta di informazioni a seguito di una segnalazione iniziale di uno Stato membro.

1.2.   Irregolarità esenti dall'obbligo di segnalazione

Le seguenti irregolarità non devono essere segnalate:

a)

le irregolarità per un importo inferiore a 10 000 EUR di contributo dei Fondi; tale esenzione non si applica in caso di irregolarità connesse tra loro che, complessivamente, superano 10 000 EUR di contributo dei Fondi, anche se nessuna di esse, presa singolarmente, supera da sola tale soglia;

b)

i casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma cofinanziato in seguito al fallimento non fraudolento del beneficiario;

c)

i casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità incaricata della funzione contabile prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;

d)

i casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione prima dell'inserimento in una domanda di pagamento trasmessa alla Commissione.

Le esenzioni di cui al primo comma, lettere c) e d), del presente punto non si applicano alle irregolarità di cui al punto 1.1, lettera b).

1.3.   Determinazione dello Stato membro segnalante

Lo Stato membro nel quale la spesa irregolare è stata sostenuta dal beneficiario e pagata per l'attuazione dell'operazione è responsabile della segnalazione dell'irregolarità a norma dell'articolo 69, paragrafo 2. Per i programmi che rientrano nell'obiettivo della cooperazione territoriale europea, lo Stato membro segnalante informa l'autorità di gestione e l'autorità di audit del programma.

1.4.   Tempi della segnalazione

Entro due mesi dalla fine di ogni trimestre dalla loro rilevazione o non appena siano disponibili informazioni supplementari gli Stati membri segnalano le irregolarità. Tuttavia, gli Stati membri segnalano immediatamente alla Commissione le irregolarità accertate o presunte, indicando gli eventuali altri Stati membri interessati, qualora le irregolarità possano avere ripercussioni al di fuori del loro territorio.

1.5.   Trasmissione, utilizzo e trattamento delle informazioni comunicate

Se le disposizioni nazionali prevedono la riservatezza delle indagini, possono essere comunicate solo le informazioni soggette all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, del tribunale o di altro organo competente in linea con la normativa nazionale.

Le informazioni trasmesse in conformità del presente allegato possono essere utilizzate ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per effettuare analisi del rischio e sviluppare sistemi utili a individuare i rischi in modo più efficace.

Tali informazioni non sono utilizzate per nessun'altra finalità che non sia la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a meno che le autorità che le hanno fornite non abbiano dato il loro consenso esplicito.

Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale e non possono essere divulgate a persone diverse da quelle le cui funzioni, negli Stati membri o nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, richiedono l'accesso a tali informazioni.

Sezione 2

Modello per la segnalazione elettronica tramite il sistema di gestione delle irregolarità (ims)

 

Identificazione

Fondo

Stato membro

Autorità segnalante

Anno

Numero progressivo

Periodo di programmazione

Numero di riferimento - nazionale

Informazioni per la redazione

Autorità che avvia la procedura - nome completo

Lingua della richiesta

Data di redazione

Trimestre

Richieste particolari

Necessità di informare altri paesi

Persona coinvolta in altri casi

Status

Procedimento

Chiusura del caso

Data di chiusura del caso

Dati personali

Informazioni sulle persone coinvolte

Persona giuridica / persona fisica

Status giuridico

Numero del documento d'identità nazionale

Denominazione dell'impresa / Cognome

Ragione sociale / Nome

Nome della società madre / prefisso indipendente

Via

Codice postale

Città

Unità territoriale in cui la persona è registrata

Stato membro

Livello NUTS pertinente

Segnalato sulla base del regolamento finanziario (2) (articoli da 135 a 145)

Motivazione per la mancata divulgazione di dati personali

 

Descrizione dell'operazione

Numero CCI

Obiettivo – CCI

Categoria di regioni (se pertinente)

Obiettivo (IGJ/Interreg)

Programma

Data di chiusura del programma

Numero della decisione della Commissione

Data della decisione della Commissione

Obiettivo strategico

Priorità

Obiettivo specifico

Unità territoriale in cui ha luogo l'operazione

Stato membro

Livello NUTS pertinente

Autorità competente

Operazione - specifico - progetto

Progetto

Progetto

Titolo del progetto

Numero del progetto

Tasso di cofinanziamento

Totale delle spese

Totale delle spese irregolari

Irregolarità

Informazioni che fanno sospettare l'esistenza di un'irregolarità

Data

Fonte

Disposizioni violate

Disposizioni – Unione: Tipo, titolo, riferimento, articolo e paragrafo, se del caso

Disposizioni – nazionali – Tipo, titolo, riferimento, articolo e paragrafo, se del caso

Altri Stati coinvolti

Stati membri

Stati terzi

Informazioni specifiche sull'irregolarità

Data di inizio dell'irregolarità

Data di fine dell'irregolarità

Tipo di irregolarità – tipologia

Tipo di irregolarità – categoria

Modus operandi

Informazioni supplementari

Riscontri dell'amministrazione

Classificazione dell'irregolarità

 

Reati ai sensi della direttiva (UE) 2017/1371

Individuazione

 

Data della scoperta (primo verbale amministrativo o giudiziario)

Motivo dell'esecuzione di un controllo (perché)

Tipo e/o metodo di controllo (come)

Controllo effettuato dopo il pagamento del contributo pubblico

Autorità competente

Caso OLAF

Numero OLAF – Riferimento

Numero OLAF – Anno

Numero OLAF – Sequenza

Status

Importo totale

Incidenza finanziaria

Spesa – contributo dell'UE

Spesa – contributo nazionale

Spesa – contributo pubblico

Spesa – contributo privato

Spesa – totale

Importo irregolare – contributo dell'UE

Importo irregolare – contributo nazionale

Importo irregolare – contributo pubblico

di cui non pagato – contributo dell'UE

di cui non pagato – contributo nazionale-

di cui non pagato – contributo pubblico

di cui pagato – contributo dell'UE

di cui pagato – contributo nazionale

di cui pagato – contributo pubblico

Osservazioni

Sanzioni

Procedure

Procedure avviate per comminare sanzioni

Tipo di procedura

Data di inizio della procedura

Data (prevista) di fine della procedura

Stato della procedura

Sanzioni

Sanzioni

Sanzioni – Categoria

Sanzioni – Tipo

Sanzioni comminate

Importi relativi a sanzioni finanziarie

Data di fine della procedura

Osservazioni

Osservazioni

Osservazioni – Autorità segnalante

Allegati

Allegati

Descrizione degli allegati

Richiesta di annullamento

Motivo dell'annullamento

Motivi del rifiuto


(1)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


ALLEGATO XIII

ELEMENTI PER LA PISTA DI CONTROLLO – ARTICOLO 69, PARAGRAFO 6

Per quanto riguarda il contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi rimborsato dalla Commissione a norma dell'articolo 94 e al finanziamento non collegato ai costi rimborsato dalla Commissione a norma dell'articolo 95, sono richiesti solo gli elementi di cui alle sezioni III e IV rispettivamente.

I.   

Elementi obbligatori della pista di controllo per le sovvenzioni che assumono le forme di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere da a) a e):

1.

la documentazione che consente la verifica dell'applicazione dei criteri di selezione da parte dell'autorità di gestione e la documentazione relativa all'intera procedura di selezione e di approvazione delle operazioni;

2.

il documento (convenzione di sovvenzione o equivalente) che specifica le condizioni per il sostegno tra il beneficiario e l'autorità di gestione/l'organismo intermedio;

3.

le registrazioni contabili delle domande di pagamento presentate dal beneficiario, quali registrate nel sistema elettronico dell'autorità di gestione/dell'organismo intermedio;

4.

la documentazione delle verifiche relative ai requisiti di non delocalizzazione e di stabilità di cui all'articolo 65, all'articolo 66, paragrafo 2, e all'articolo 73, paragrafo 2, lettera h);

5.

la prova di pagamento del contributo pubblico al beneficiario e della data in cui è stato effettuato il pagamento;

6.

la documentazione attestante i controlli amministrativi e, se del caso, le verifiche sul posto condotte dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio;

7.

le informazioni sugli audit effettuati;

8.

la documentazione relativa al seguito dato dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio ai fini delle verifiche di gestione e delle constatazioni dell'audit;

9.

la documentazione che dimostra la verifica della conformità al diritto applicabile;

10.

i dati relativi agli indicatori di output e di risultato, che consentano il riscontro con i corrispondenti target finali e con i target intermedi comunicati;

11.

la documentazione relativa alle rettifiche finanziarie e alle detrazioni relative alle spese dichiarate alla Commissione per garantire la conformità all'articolo 98, paragrafo 6, da parte dell'autorità di gestione/dell'organismo intermedio/dell'organismo incaricato della funzione contabile;

12.

per le sovvenzioni che assumono la forma di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), le fatture (o documenti aventi valore probatorio equivalente) e la prova del loro pagamento da parte del beneficiario nonché registrazioni contabili del beneficiario relative alle spese dichiarate alla Commissione;

13.

per le sovvenzioni che assumono le forme di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), se del caso i documenti che giustificano il metodo di determinazione dei costi unitari, delle somme forfettarie e dei tassi fissi; le categorie di costi che costituiscono la base di calcolo; i documenti che attestano i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie di costo cui si applica un tasso fisso; l'accordo esplicito dell'autorità di gestione riguardo al progetto di bilancio nel documento che specifica le condizioni per il sostegno; la documentazione sui costi del lavoro lordi e sul calcolo della tariffa oraria; qualora siano impiegate opzioni semplificate in materia di costi sulla base di metodi esistenti, la documentazione che dimostra la conformità a tipologie di operazioni simili e alla documentazione necessaria per il metodo esistente, se del caso.

II.   

Elementi obbligatori per la pista di controllo per gli strumenti finanziari:

1.

i documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario, come ad es. gli accordi di finanziamento, ecc.;

2.

i documenti che individuano gli importi conferiti allo strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascuna priorità, le spese ammissibili nell'ambito di ciascun programma e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei Fondi e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei Fondi in conformità agli articoli 60 e 62;

3.

i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, la rendicontazione e le verifiche;

4.

i documenti relativi al disimpegno dei contributi del programma e alla liquidazione dello strumento finanziario;

5.

i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;

6.

i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi i piani aziendali e, se del caso, i conti annuali di periodi precedenti;

7.

le liste di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario;

8.

le dichiarazioni rilasciate in relazione agli aiuti "de minimis";

9.

gli accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario, riguardanti, tra l'altro, investimenti azionari, prestiti, garanzie o altre forme di investimento a favore dei destinatari finali;

10.

le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario sarà usato per la finalità prevista;

11.

le registrazioni dei flussi finanziari tra l'autorità di gestione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i livelli e fino ai destinatari finali e, per le garanzie, le prove dell'effettiva erogazione dei prestiti sottostanti;

12.

le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo di un programma versato o a una garanzia impegnata dallo strumento finanziario a favore del destinatario finale.

III.   

Elementi obbligatori della pista di controllo per il rimborso del contributo dell'Unione da parte della Commissione a norma dell'articolo 94, da conservare a livello dell'autorità di gestione/dell'organismo intermedio:

1.

i documenti che attestano il consenso ex-ante della Commissione sulle tipologie di operazioni coperte, su costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi e sulla definizione degli importi e tassi relativi, nonché sui metodi di adeguamento degli importi (approvazione o modifica del programma);

2.

i documenti che attestano le categorie di costi e gli importi che costituiscono la base di calcolo cui si applica il tasso fisso;

3.

i documenti che attestano l'adempimento delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione;

4.

i documenti che attestano l'adeguamento degli importi, ove pertinente;

5.

i documenti che illustrano il metodo di calcolo nel caso si applichi l'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettera a);

6.

la documentazione relativa alla selezione e all'approvazione delle operazioni coperte dal rimborso del contributo dell'Unione da parte della Commissione in base a opzioni semplificate in materia di costi;

7.

il documento che specifica le condizioni di sostegno firmato dal beneficiario e dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio, che stabilisce la forma di sostegno fornita ai beneficiari;

8.

la documentazione attestante le verifiche di gestione e gli audit effettuati in conformità dell'articolo 94, paragrafo 3, terzo comma;

9.

la prova di pagamento del contributo pubblico al beneficiario e della data in cui è stato effettuato il pagamento.

IV.   

Elementi obbligatori della pista di controllo per il rimborso del contributo dell'Unione da parte della Commissione a norma dell'articolo 95, da conservare a livello dell'autorità di gestione/dell'organismo intermedio:

1.

i documenti che attestano il consenso ex-ante della Commissione sulle condizioni da soddisfare o i risultati da conseguire e gli importi corrispondenti (approvazione o modifica del programma);

2.

la documentazione relativa alla selezione e all'approvazione delle operazioni coperte dal rimborso del contributo dell'Unione da parte della Commissione in base all'articolo 95 (finanziamenti non collegati ai costi);

3.

il documento che specifica le condizioni di sostegno firmato dal beneficiario e dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio, che stabilisce la forma di sostegno fornita ai beneficiari;

4.

la documentazione attestante le verifiche di gestione e gli audit effettuati in conformità dell'articolo 95, paragrafo 3, secondo comma;

5.

la prova di pagamento del contributo pubblico al beneficiario e della data in cui è stato effettuato il pagamento;

6.

i documenti che attestano l'adempimento delle condizioni o il conseguimento dei risultati a ogni fase, se compiuto in fasi, nonché prima della dichiarazione di spesa finale alla Commissione.


ALLEGATO XIV

SISTEMI ELETTRONICI PER LO SCAMBIO DI DATI TRA LE AUTORITÀ DEL PROGRAMMA E I BENEFICIARI – ARTICOLO 69, PARAGRAFO 8

1.   

Responsabilità delle autorità del programma per quanto riguarda le caratteristiche dei sistemi elettronici per lo scambio di dati

1.1.   

Garantire la sicurezza, l'integrità, la riservatezza dei dati e l'autenticazione del mittente a norma dell'articolo 69, paragrafi 6 e 8, dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 82.

1.2.   

Garantire la disponibilità e il funzionamento durante e al di fuori del normale orario di ufficio (salvo in caso di manutenzione tecnica).

1.3.   

Garantire che il sistema punti a utilizzare funzioni e un'interfaccia logiche, semplici e intuitive.

1.4.   

Garantire che le funzionalità del sistema comprendano:

a)

moduli interattivi e/o moduli precompilati dal sistema sulla base dei dati archiviati in corrispondenza di fasi successive delle procedure;

b)

calcoli automatici, ove pertinente;

c)

controlli automatici integrati che riducano scambi ripetuti di documenti o informazioni;

d)

avvisi generati dal sistema che avvertano il beneficiario della possibilità di eseguire determinate azioni;

e)

tracciabilità online dello status del progetto che consenta al beneficiario di seguirne l'evoluzione;

f)

tutti i dati e documenti precedentemente disponibili trattati dal sistema elettronico per lo scambio di dati.

1.5.   

Garantire la tenuta di registri e la conservazione dei dati nel sistema in modo da consentire verifiche amministrative delle domande di pagamento presentate dai beneficiari in conformità dell'articolo 74, paragrafo 2, e audit.

2.   

Responsabilità delle autorità del programma per quanto riguarda le modalità di trasmissione dei documenti e dei dati per tutti gli scambi

2.1.   

Garantire l'uso di una firma elettronica compatibile con uno dei tre tipi di firma elettronica definiti dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

2.2.   

Prevedere la conservazione della data di trasmissione di documenti e dati inviati dal beneficiario alle autorità del programma e viceversa.

2.3.   

Garantire accessibilità diretta mediante un'interfaccia utente interattiva (un'applicazione web) o mediante un'interfaccia tecnica che consenta la sincronizzazione e la trasmissione automatiche dei dati tra i sistemi dei beneficiari e quelli degli Stati membri.

2.4.   

Garantire la tutela della vita privata e dei dati personali per le persone fisiche e della riservatezza commerciale per le persone giuridiche, a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e del regolamento (UE) 2016/679.


(1)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(2)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).


ALLEGATO XV

SFC2021: SISTEMA ELETTRONICO PER LO SCAMBIO DI DATI TRA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE – ARTICOLO 69, PARAGRAFO 9

1.   Responsabilità della Commissione

1.1.

Garantire l'operatività di un sistema elettronico di scambio di dati ("SFC2021") per tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione. SFC2021 contiene almeno le informazioni specificate nei modelli stabiliti a norma del presente regolamento.

1.2.

Garantire che SFC2021 presenti le seguenti caratteristiche:

a)

moduli interattivi o moduli precompilati dal sistema sulla base dei dati già registrati nel sistema in un momento precedente;

b)

calcoli automatici, se essi riducono lo sforzo di codifica da parte degli utenti;

c)

controlli automatici integrati per verificare la coerenza interna dei dati trasmessi e la coerenza tra tali dati e le norme applicabili;

d)

avvisi generati dal sistema che avvertano gli utenti di SFC2021 della possibilità di eseguire o meno determinate azioni;

e)

tracciabilità online dello status del trattamento delle informazioni inserite nel sistema;

f)

disponibilità di dati storici per tutte le informazioni inserite relativamente a un programma;

g)

disponibilità della firma elettronica obbligatoria ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014, che sarà riconosciuta come prova nei procedimenti giudiziari.

1.3.

Garantire una politica in materia di sicurezza delle tecnologie dell'informazione per SFC2021 applicabile al personale che usa il sistema in conformità alle norme pertinenti dell'Unione, in particolare la decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione (1) e sue norme di attuazione.

1.4.

Designare una o più persone responsabili di definire, mantenere e garantire la corretta applicazione della politica in materia di sicurezza per SFC2021.

2.   Responsabilità degli Stati membri

2.1.

Garantire che le autorità del programma dello Stato membro individuate conformemente all'articolo 71, paragrafo 1, nonché gli organismi individuati per lo svolgimento di determinati compiti sotto la responsabilità dell'autorità di gestione o dell'autorità di audit, conformemente all'articolo 71, paragrafi 2 e 3, inseriscano in SFC2021 le informazioni della cui trasmissione e del cui aggiornamento sono responsabili.

2.2.

Garantire la verifica delle informazioni trasmesse alla Commissione da una persona diversa dalla persona che ha inserito i dati finalizzati a tale trasmissione.

2.3.

Prevedere modalità per la separazione delle funzioni di cui sopra nei sistemi di informazione dello Stato membro utilizzati a fini di gestione e controllo collegati automaticamente a SFC2021.

2.4.

Designare una o più persone responsabili della gestione dei diritti di accesso a svolgere i seguenti compiti:

a)

identificare gli utenti che chiedono l'accesso, verificando che tali utenti siano impiegati nell'organizzazione;

b)

informare gli utenti in merito ai loro obblighi atti a tutelare la sicurezza del sistema;

c)

verificare il diritto degli utenti al livello di privilegio richiesto in relazione ai compiti e alla posizione gerarchica;

d)

chiedere la cessazione dei diritti di accesso laddove essi non siano più necessari o giustificati;

e)

segnalare tempestivamente eventi sospetti che potrebbero compromettere la sicurezza del sistema;

f)

garantire la costante accuratezza dei dati di identificazione dell'utente, segnalando eventuali modifiche;

g)

prendere le necessarie precauzioni in materia di protezione dei dati e riservatezza commerciale, in conformità alle norme dell'Unione e nazionali;

h)

informare la Commissione di qualsiasi cambiamento che incida sulla capacità delle autorità degli Stati membri o degli utenti di SFC2021 di assolvere alle responsabilità di cui al punto 2.1 o sulla loro capacità personale di assolvere alle responsabilità di cui alle lettere da a) a g).

2.5.

Predisporre misure per il rispetto della tutela della vita privata e dei dati personali per le persone fisiche e della riservatezza commerciale per le persone giuridiche, a norma della direttiva 2002/58/CE, del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725.

2.6.

Adottare politiche in materia di sicurezza delle informazioni, a livello nazionale, regionale o locale, riguardo all'accesso a SFC2021 in funzione di una valutazione del rischio applicabile a tutte le autorità che si servono di SFC2021, che prendano in considerazione i seguenti aspetti:

a)

aspetti relativi alla sicurezza informatica del lavoro svolto dalla persona o dalle persone responsabili della gestione dei diritti di accesso di cui alla sezione II, punto 2.4, in caso di applicazione di uso diretto;

b)

per i sistemi informatici nazionali, regionali o locali collegati a SFC2021, attraverso un'interfaccia tecnica di cui al punto 2.3, misure di sicurezza per tali sistemi che consentano loro di allinearsi ai requisiti in materia di sicurezza per SFC2021 e che contemplino i seguenti aspetti:

i)

sicurezza fisica;

ii)

controllo dei supporti di dati e degli accessi;

iii)

controllo della conservazione;

iv)

controllo dell'accesso e delle password;

v)

sorveglianza;

vi)

interconnessione con SFC2021;

vii)

infrastrutture di comunicazione;

viii)

gestione delle risorse umane prima dell'assunzione, durante il rapporto di lavoro e dopo la sua cessazione;

ix)

gestione degli incidenti.

2.7.

Rendere disponibile la documentazione di cui al punto 2.6 alla Commissione su richiesta.

2.8.

Designare una o più persone responsabili di mantenere e garantire l'applicazione delle politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale e che fungano da punto di contatto con le corrispondenti persone designate dalla Commissione di cui al punto 1.4.

3.   Responsabilità comuni della Commissione e degli Stati membri

3.1.

Garantire accessibilità, o diretta mediante un'interfaccia utente interattiva (un'applicazione web) o mediante un'interfaccia tecnica usando protocolli predefiniti (servizi web), che consenta la sincronizzazione e la trasmissione automatiche dei dati tra i sistemi di informazione degli Stati membri e SFC2021.

3.2.

Provvedere affinché negli scambi elettronici di dati sia presente la data della trasmissione elettronica delle informazioni dallo Stato membro alla Commissione e viceversa; tale data costituisce la data di presentazione del documento in questione.

3.3.

Garantire che i dati ufficiali siano scambiati esclusivamente tramite SFC2021, ad eccezione dei casi di forza maggiore, e che le informazioni fornite nei moduli elettronici integrati in SFC2021 (di seguito denominati "dati strutturati") non siano sostituite da dati non strutturati e, in caso di incongruenze, che i dati strutturati prevalgano su quelli non strutturati.

In caso di forza maggiore, di malfunzionamento di SFC2021 o di mancata connessione con SFC2021 per oltre un giorno lavorativo nell'ultima settimana prima di un termine regolamentare per la presentazione di informazioni o nel periodo compreso tra il 18 e il 26 dicembre, oppure per oltre cinque giorni lavorativi in altri momenti, lo scambio di informazioni tra lo Stato membro e la Commissione può avere luogo in forma cartacea usando i modelli stabiliti nel presente regolamento, nel qual caso per data di presentazione del documento si intende la data del timbro postale. Quando viene meno la causa di forza maggiore, la parte interessata inserisce senza indugio in SFC2021 le informazioni già trasmesse in formato cartaceo.

3.4.

Garantire il rispetto dei termini e delle condizioni in materia di sicurezza informatica pubblicati nel portale SFC2021 e le misure attuate in SFC2021 dalla Commissione per la trasmissione sicura dei dati, in particolare in relazione all'uso dell'interfaccia tecnica di cui al punto 2.3.

3.5.

Attuare e garantire l'efficacia delle misure di sicurezza adottate per proteggere i dati conservati e trasmessi tramite SFC2021.

3.6.

Aggiornare e rivedere con cadenza annuale la politica in materia di sicurezza informatica SFC2021 e le politiche pertinenti in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale e locale in caso di innovazioni tecnologiche, di individuazione di nuove minacce o di altri sviluppi pertinenti.

(1)  Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40).


ALLEGATO XVI

Modello per la descrizione del sistema di gestione e controllo – articolo 69, paragrafo 11

1.   GENERALE

1.1.

Informazioni presentate da:

Stato membro:

Titolo del(i) programma(i) e numero(i) CCI: (tutti i programmi trattati dall'autorità di gestione in presenza di un sistema comune di gestione e controllo):

Nome e indirizzo di posta elettronica della persona di contatto principale: (organismo responsabile della descrizione):

1.2.

Le informazioni fornite descrivono la situazione alla data del: (gg/mm/aa).

1.3.

Struttura del sistema (informazioni generali e diagramma indicante i rapporti organizzativi tra le autorità/gli organismi coinvolti nel sistema di gestione e controllo).

1.3.1.

Autorità di gestione (denominazione, indirizzo e punto di contatto dell'autorità di gestione).

1.3.2.

Organismi intermedi (denominazione, indirizzo e punti di contatto degli organismi intermedi).

1.3.3.

L'organismo che svolge la funzione contabile (denominazione, indirizzo e punto di contatto all'interno dell'autorità di gestione o dell'autorità del programma che svolge la funzione contabile).

1.3.4.

Modalità per il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra le autorità del programma e all'interno di queste.

2.   AUTORITÀ DI GESTIONE

2.1.

Autorità di gestione – descrizione dell'organizzazione e delle procedure relative alle sue funzioni e ai suoi compiti di cui agli articoli da 72 a 75.

2.1.1.

Status dell'autorità di gestione (organismo di diritto pubblico nazionale, regionale o locale o organismo privato) e organismo di cui l'autorità fa parte.

2.1.2.

Funzioni e compiti svolti direttamente dall'autorità di gestione.

2.1.3.

Se pertinente, precisazione per ogni organismo intermedio di ciascuna funzione e ciascun compito delegati dall'autorità di gestione, individuazione degli organismi intermedi e della forma di delega. Indicare i documenti pertinenti (accordi scritti).

2.1.4.

Procedure di supervisione delle funzioni e dei compiti delegati dall'autorità di gestione, se presenti.

2.1.5.

Quadro per assicurare che sia condotta un'appropriata esercitazione in materia di gestione dei rischi ove necessario e in particolare in caso di modifiche significative del sistema di gestione e controllo.

2.1.6

Organigramma dell'autorità di gestione e informazioni sui suoi rapporti con altri organismi o dipartimenti (interni o esterni) che svolgono le funzioni e i compiti di cui agli articoli da 72 a 75.

2.1.7.

Indicazione delle risorse che si intende assegnare in relazione alle varie funzioni dell'autorità di gestione (comprese informazioni su eventuali esternalizzazioni pianificate e loro portata, se del caso).

3.   ORGANISMO CHE SVOLGE LA FUNZIONE CONTABILE

3.1.

Status e descrizione dell'organizzazione e delle procedure relative alle funzioni dell'organismo che svolge la funzione contabile.

3.1.1.

Status dell'organismo che svolge la funzione contabile (organismo di diritto pubblico nazionale, regionale o locale o organismo privato) e organismo di cui fa parte, se del caso.

3.1.2.

Descrizione delle funzioni e dei compiti assolti dall'organismo che svolge la funzione contabile di cui all'articolo 76.

3.1.3.

Descrizione dell'organizzazione del lavoro (flusso di lavoro, processi, ripartizione interna), quali sono le procedure applicabili e in che casi, in che modo sono supervisionate, ecc.

3.1.4.

Indicazione delle risorse che si intende assegnare in relazione ai vari compiti contabili.

4.   SISTEMA ELETTRONICO

4.1.

Descrizione, anche mediante un diagramma, del sistema o dei sistemi elettronici (sistema di rete centrale o comune o sistema decentrato con collegamenti tra i sistemi) che si occupano di:

4.1.1.

Registrare e conservare in formato elettronico, i dati di ciascuna operazione compresi, se del caso, i dati sui singoli partecipanti e una ripartizione dei dati sugli indicatori, ove previsto dal presente regolamento.

4.1.2.

Garantire che le registrazioni o i codici contabili di ciascuna operazione siano registrati e conservati e che queste registrazioni o codici forniscano i dati necessari all'elaborazione delle domande di pagamento e dei conti.

4.1.3.

Mantenere registrazioni contabili o codici contabili distinti delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari.

4.1.4.

Registrare tutti gli importi ritirati durante il periodo contabile di cui all'articolo 98, paragrafo 3, lettera b), e detratti dai conti di cui all'articolo 98, paragrafo 6, e le motivazioni di tali ritiri e detrazioni.

4.1.5.

Indicare se i sistemi sono effettivamente funzionanti e possono registrare in maniera affidabile i dati indicati nella data in cui viene compilata la descrizione di cui al punto 1.2.

4.1.6.

Descrivere le procedure atte a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei sistemi elettronici.

ALLEGATO XVII

Dati da registrare e conservare elettronicamente relativi a ciascuna operazione – articolo 72, paragrafo 1, lettera e)

Il presente allegato stabilisce i dati da registrare senza prescrivere una struttura specifica per il sistema elettronico (ad esempio, le informazioni incluse in una voce ai fini del presente allegato possono essere ripartite in vari campi di dati nel sistema elettronico interessato).

I dati indicati nella prima colonna della tabella sono richiesti per le operazioni sostenute da uno qualsiasi dei Fondi contemplati dal presente regolamento, salvo diversa indicazione nella seconda colonna. Devono essere completati solo i campi di dati pertinenti per l'operazione in questione. Per le operazioni di strumenti finanziari, sono registrate e conservate anche le informazioni contenute nelle sezioni che fanno esplicito riferimento agli strumenti finanziari.

Se un'operazione è sostenuta da più di un programma, da più di una priorità, da più di un Fondo, oppure nell'ambito di più di una categoria di regioni, le informazioni di cui ai campi da 28 a 123 del presente allegato sono registrate in modo tale da consentire l'estrazione dei dati ripartiti per programma, priorità, Fondo e categoria di regioni.

Inoltre, le informazioni di cui ai campi da 46 a 152 del presente allegato (dati relativi agli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 42 e all'allegato VII) sono registrate in modo tale da consentire l'estrazione dei dati ripartiti per obiettivo specifico.

Campi di dati

Indicazione dei Fondi per i quali i dati non sono richiesti

Dati relativi al beneficiario (1)  (2)

1.

Nome e, se pertinente, identificativo univoco di ciascun beneficiario

 

2.

Informazioni che precisano se il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica. Se si tratta di una persona fisica, data di nascita e numero di identità nazionale. Se si tratta di un organismo di diritto pubblico o privato o di un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica, numero di identificazione IVA o codice di identificazione fiscale.

 

3.

Informazioni su tutti gli eventuali titolari effettivi del beneficiario, quali definiti all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, vale a dire nome/i e cognome/i, data di nascita e numero/i di identificazione IVA o codice/i di identificazione fiscale

Gli Stati membri possono ottemperare a tale obbligo utilizzando i dati conservati nei registri di cui all'articolo 30 della direttiva (UE) 2015/849, a condizione che sia indicato un numero di identificazione unico.

 

4.

Informazioni che precisano se il beneficiario è l'organismo che riceve gli aiuti (nel quadro degli aiuti di Stato) o che concede gli aiuti (nel contesto degli aiuti "de minimis")

 

5.

Solo per le operazioni PPP, informazioni che precisano se il beneficiario è l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione o il partner privato selezionato per attuarla

 

6.

Solo per i fondi per piccoli progetti (Interreg), informazioni che precisano se il beneficiario di un fondo per piccoli progetti è un'entità giuridica transfrontaliera, un gruppo europeo di cooperazione territoriale o un organismo dotato di personalità giuridica

Non applicabile al FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", al FSE+, al Fondo di coesione, al JTF, al FEAMPA, all'AMIF, all'ISF o al BMVI

7.

Dati di contatto del beneficiario

 

Dati sul beneficiario nel contesto degli strumenti finanziari

8.

Informazioni che precisano se il beneficiario è:

a)

l'organismo che attua un fondo di partecipazione o,

b)

in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua un fondo specifico, o

c)

se l'autorità di gestione attua direttamente lo strumento finanziario, informazioni sull'autorità di gestione

Dati relativi all'operazione

9.

Nome e identificativo univoco dell'operazione

 

10.

Breve descrizione dell'operazione. Informazioni sull'oggetto dei finanziamenti e sugli obiettivi principali

 

11.

Informazioni che precisano se l'operazione rientra nelle disposizioni degli articoli 94 o 95

 

12.

Informazioni che precisano se si tratta di un'operazione di importanza strategica

 

13.

Informazioni che precisano se si tratta di un'operazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI, dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF e dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF, o di un'azione specifica o di un'azione elencata nell'allegato IV di tali regolamenti, o del sostegno operativo o dell'assistenza emergenziale

Non applicabile al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione, al JTF o al FEAMPA, ,

14.

Data di presentazione della domanda relativa all'operazione

 

15.

Data di inizio quale indicata nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

16.

Termine quale indicato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

17.

Data effettiva in cui l'operazione è stata materialmente completata o pienamente realizzata

 

18.

Organismo che rilascia il documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

19.

Data del documento che specifica le condizioni per il sostegno e data delle eventuali modifiche ivi apportate

 

20.

Informazioni che precisano se il sostegno pubblico a favore dell'operazione costituirà un aiuto di Stato

 

21.

Informazioni che precisano se il sostegno pubblico a favore dell'operazione costituirà un aiuto "de minimis"

 

22.

Informazioni che precisano se si tratta di un'operazione PPP

 

23.

Informazioni che precisano se il beneficiario o altri soggetti che realizzano l'operazione conformemente alle norme dell'Unione in materia di appalti ricorrono a contraenti e, in caso affermativo, una volta firmati i relativi contratti, informazioni:

a)

su tutti i contraenti, compresi il nome e il numero di identificazione IVA o il codice di identificazione fiscale del/dei contraente/i,

b)

e sui titolari effettivi del contraente, quali definiti all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, vale a dire nome/i e cognome/i, data di nascita e numero/i di identificazione IVA o codice/i di identificazione fiscale di detti titolari effettivi e

c)

sui contratti (data del contratto, nome, riferimento e importo del contratto)

 

Gli Stati membri possono ottemperare all'obbligo di cui alla lettera b) utilizzando i dati conservati nei registri di cui all'articolo 30 della direttiva (UE) 2015/849, a condizione che sia indicato un numero di identificazione unico.

Le informazioni in questo campo sono richieste solo per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici superiori alle soglie dell'Unione.

 

24.

Informazioni (3) che precisano se il contraente, indicato nel campo 23, ricorre a subcontraenti e, in caso affermativo, una volta firmati i relativi subcontratti, informazioni su tutti i subcontraenti elencati nei documenti di gara (del contraente), vale a dire il nome e il numero di identificazione IVA o il codice di identificazione fiscale e informazioni sui subcontratti (data del contratto, nome, riferimento e importo del contratto)

L'obbligo di registrare le informazioni in questo campo si applica dopo un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

25.

Informazioni che precisano se, ai fini dell'attuazione dell'operazione, la sovvenzione sia trasferita ulteriormente a cascata dal beneficiario ad altri soggetti. In caso affermativo, informazioni su nome, numero di identificazione IVA o codice di identificazione fiscale e informazioni sugli accordi conclusi tra loro e il beneficiario (data dell'accordo, riferimento e importo dell'accordo)

 

26.

Solo per le operazioni il cui costo totale (IVA inclusa) è superiore a 5 milioni di EUR, informazioni che precisano se l'IVA sulle spese sostenute dal beneficiario non è recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA (articolo 64, paragrafo 1, lettera c))

 

27.

Valuta dell'operazione (quale indicata nel documento che specifica le condizioni per il sostegno)

 

28.

Codice CCI del programma/dei programmi nel cui ambito l'operazione è sostenuta

 

29.

Priorità del programma/dei programmi nel cui ambito l'operazione è sostenuta

 

30.

Fondo/Fondi da cui l'operazione è sostenuta. Se sussistono più fondi o altri strumenti dell'Unione da cui l'operazione è sostenuta, informazioni sulla suddivisione, sugli importi pro rata, ecc.

 

31.

Informazioni che precisano se l'operazione comporta la partecipazione di un paese terzo o si svolge in un paese terzo. In caso affermativo, identificazione del paese terzo in questione

Non applicabile al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione, o al JTF

32.

Solo per il sostegno del FSE+ fornito a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), quantità di prodotti alimentari:

a)

acquistata dal beneficiario;

b)

ottenuta a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento FSE+;

c)

fornita agli organismi che distribuiscono i prodotti alimentari ai destinatari ultimi; e

d)

distribuita ai destinatari ultimi.

Non applicabile al FESR, al Fondo di coesione, al JTF, al FEAMPA, all'AMIF, all'ISF o al BMVI

33.

Solo per il sostegno del FSE+ fornito a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), quantità di assistenza materiale di base:

a)

acquistata dal beneficiario;

b)

fornita agli organismi che distribuiscono l'assistenza ai destinatari ultimi; e

c)

distribuita ai destinatari ultimi.

Non applicabile al FESR, al Fondo di coesione, al JTF, al FEAMPA, all'AMIF, all'ISF o al BMVI

34.

Solo per il sostegno del FSE+ fornito a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), numero di buoni o carte (o altri strumenti di consegna indiretta) emessi e consegnati ai destinatari ultimi e utilizzati dai destinatari ultimi, nonché informazioni sull'importo totale delle spese caricate su buoni o carte (o altri strumenti di consegna indiretta) emessi ai destinatari ultimi e utilizzati dai destinatari ultimi

Non applicabile al FESR, al Fondo di coesione, al JTF, al FEAMPA, all'AMIF, all'ISF o al BMVI

35.

Categoria/categorie di regioni interessate dall'operazione

Non applicabile al Fondo di coesione, al FEAMPA, all'AMIF, all'ISF o al BMVI

Dati specifici delle operazioni di strumenti finanziari

36.

Informazioni che precisano se lo strumento finanziario è combinato con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 5

 

37.

Informazioni che precisano se l'operazione di strumenti finanziari è realizzata direttamente dall'autorità di gestione o è realizzata sotto la responsabilità dell'autorità di gestione, ai sensi dell'articolo 59, paragrafi 1 e 2

 

38.

Informazioni che precisano se l'operazione di strumenti finanziari è realizzata in più periodi consecutivi e, in caso affermativo, indicazione dei seguenti periodi interessati:

a)

2014-2020 e 2021-2027

b)

2021-2027 e post-2027

 

39.

Qualora lo strumento finanziario sia organizzato mediante un fondo di partecipazione, informazioni sull'organismo che attua un fondo specifico nell'ambito del fondo di partecipazione

 

40.

Procedura di selezione dell'organismo che attua lo strumento finanziario

 

41.

Status giuridico dello strumento finanziario, che può consistere in:

a)

un investimento di risorse del programma nel capitale di una persona giuridica; o

b)

blocchi separati di conti finanziari o fiduciari

 

42.

Dati di contatto del beneficiario e, qualora lo strumento finanziario sia istituito con un fondo di partecipazione, dati di contatto dell'organismo che attua un fondo specifico nell'ambito del fondo di partecipazione

 

43.

Data della firma dell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e l'organismo che attua un fondo di partecipazione o un fondo specifico privo di fondo di partecipazione

 

44.

Data della firma dell'accordo di finanziamento tra l'organismo che attua un fondo di partecipazione e l'organismo che attua un fondo specifico

 

45.

Data di completamento della valutazione ex ante di cui all'articolo 58, paragrafo 3

 

Dati sulle tipologie di intervento

46.

Codici relativi alle dimensioni "settore di intervento", "forme di sostegno", "meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale", "attività economica" e "ubicazione", al tracciamento in materia di parità di genere e alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi, ove applicabile, a norma dell'allegato I del presente regolamento e dell'allegato VII del regolamento FESR e Fondo di coesione, nonché dell'allegato VI dei regolamenti AMIF, ISF e BMVI

Non applicabile al FEAMPA

47.

Codice/codici relativi alla dimensione "tematiche secondarie FSE+", a norma dell'allegato I del presente regolamento

Non applicabile al FESR, al Fondo di coesione, al JTF, al FEAMPA, all'AMIF, all'ISF o al BMVI

48.

Codici relativi alle dimensioni "tipologia di azione", "attuazione" e "tema particolare", a norma dell'allegato VI dei regolamenti AMIF, ISF e BMVI

Non applicabile al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione, al JTF o al FEAMPA

Dati sugli indicatori per tutte le operazioni (comprese le operazioni di strumenti finanziari)

49.

Identificativo univoco e denominazione dell'indicatore per ciascuno degli indicatori di output comuni e/o specifici per programma pertinenti per l'operazione

 

50.

Per ciascun indicatore di output:

a)

l'unità di misura,

b)

il valore obiettivo per l'operazione, ove applicabile, ripartito per genere, ove applicabile,

c)

i valori cumulativi raggiunti ad oggi, ove applicabile, ripartiti per genere, ove applicabile;

d)

il rapporto di conseguimento (valore raggiunto/valore obiettivo), ove applicabile

Non applicabile al FEAMPA

51.

Valore intermedio per ciascun indicatore di output, ove applicabile, ripartito per genere, ove applicabile,

Non applicabile al sostegno del FSE+ fornito a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, o al FEAMPA, all'AMIF, all'ISF o al BMVI

52.

Identificativo univoco e denominazione dell'indicatore per ciascuno degli indicatori di risultato comuni e/o specifici per programma pertinenti per l'operazione

 

53.

Ripartizione dell'indicatore, ove espressamente richiesto dai regolamenti specifici dei Fondi

Non applicabile al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione, al JTF o al FEAMPA

54.

Unità di misura per ciascun indicatore di risultato, se pertinente

Non applicabile al FESR, al Fondo di coesione, al JTF o al FEAMPA

55.

Valore base e valore obiettivo per ciascun indicatore di risultato per l'operazione, ove applicabile e ripartito per genere, ove applicabile, nonché i valori raggiunti ad oggi e il rapporto di conseguimento dell'indicatore di risultato (valore raggiunto/valore obiettivo)

Non applicabile al FEAMPA

Valore base non applicabile al FSE+, all'AMIF, all'ISF o al BMVI

Dati finanziari specifici delle operazioni (nella valuta applicabile all'operazione)

56.

Importo del costo totale ammissibile dell'operazione approvato nell'ultima versione del documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

57.

Importo dei costi totali ammissibili per i quali è fornito un contributo pubblico

 

58.

Importo del sostegno dei Fondi versato o da versare

 

Dati finanziari specifici delle operazioni di strumenti finanziari (nella valuta applicabile all'operazione)

59.

Importo del contributo del programma, impegnato per uno strumento finanziario e approvato in un documento che specifica le condizioni per il sostegno (accordo di finanziamento), di cui:

a)

importo del contributo pubblico;

b)

importo del contributo dei Fondi, ripartito per Fondo

 

60.

Importo delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai Fondi, per prodotto: prestiti; garanzie; azionario o quasi-azionario; sovvenzioni nell'ambito di un'operazione di strumenti finanziari

 

61.

Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei Fondi agli strumenti finanziari

 

62.

Importo degli interessi e delle altre plusvalenze imputabili ai Fondi utilizzato fino alla fine del periodo di ammissibilità per l'investimento di capitali, nonché per il pagamento delle commissioni di gestione e il rimborso dei costi di gestione

 

63.

Importo degli interessi e delle altre plusvalenze imputabili ai Fondi non utilizzato fino alla fine del periodo di ammissibilità

 

64.

Sostegno dei Fondi utilizzato per il trattamento differenziato degli investitori che operano secondo il principio dell'economia di mercato mediante un'opportuna condivisione di rischi e profitti

 

65.

Risorse restituite imputabili al sostegno dei Fondi, di cui rimborsi di capitale o plusvalenze o altri rendimenti

 

66.

Informazioni sul reimpiego delle risorse restituite imputabili al sostegno dei Fondi nel periodo di ammissibilità, unitamente a una contabilità separata degli importi:

a)

reimpiegati nello stesso o in altri strumenti finanziari per ulteriori investimenti nei confronti di destinatari finali,

b)

per coprire le perdite rispetto all'importo nominale del contributo dei Fondi allo strumento finanziario risultante da interessi negativi, e/o

c)

per commissioni e costi di gestione associati a tali ulteriori investimenti

 

67.

Reimpiego delle risorse restituite imputabili al sostegno dei Fondi entro un periodo di 8 anni dalla fine del periodo di ammissibilità

 

68.

Valore totale dei prestiti e degli investimenti azionari o quasi azionari nei confronti di destinatari finali garantiti con le risorse del programma ed effettivamente versati ai destinatari finali

 

69.

Informazioni:

a)

sul destinatario finale del sostegno dei Fondi, nome/i e numero di identità,

b)

sugli eventuali titolari effettivi del destinatario finale, quali definiti all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, vale a dire nome/i e cognome/i, data di nascita e numero/i di identificazione IVA o codice/i di identificazione fiscale,

c)

sull'importo del sostegno ricevuto (sovvenzione, prestito, prestito garantito, investimento azionario)

Gli Stati membri possono ottemperare all'obbligo di cui alla lettera b) utilizzando i dati conservati nei registri di cui all'articolo 30 della direttiva (UE) 2015/849, a condizione che vi sia indicato un numero di identificazione unico.

 

Dati sulle domande di pagamento presentate dal beneficiario

70.

Data di ricevimento di ogni domanda di pagamento presentata dal beneficiario

 

71.

Data dell'ultimo pagamento al beneficiario (ai fini della data di inizio del periodo di conservazione dei documenti)

 

72.

Importo delle spese ammissibili in ciascuna domanda di pagamento versato al beneficiario, nonché data del pagamento al beneficiario

 

73.

Importo totale delle spese ammissibili registrate nel o nei sistemi contabili e figuranti nella domanda finale di pagamento per il periodo contabile e importo totale del corrispondente contributo pubblico fornito o da fornire

 

74.

Solo per le operazioni con spese relative a operazioni che riguardano più di una categoria di regioni, assegnazione proporzionale delle spese alle categorie di regioni

Non applicabile al FSE+, al FEAMPA, all'AMIF, all'ISF o al BMVI

75.

Solo per le operazioni con spese relative a operazioni che ricevono sostegno da uno o più Fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, assegnazione proporzionale delle spese a ciascun Fondo e per il programma o i programmi

 

76.

Date e breve descrizione dei risultati delle verifiche di gestione dell'operazione

 

77.

Date e breve descrizione dei risultati degli audit sul posto dell'operazione

 

78.

Organismo che svolge le attività di audit o le verifiche

 

Dati sulle spese nella domanda di pagamento del beneficiario – solo per le spese basate sui costi reali

79.

Spese ammissibili dichiarate alla Commissione, stabilite sulla base dei costi effettivamente sostenuti e pagati, nonché contributi in natura e ammortamenti, se del caso

 

80.

Contributo pubblico corrispondente a spese ammissibili dichiarate alla Commissione, stabilite sulla base dei costi effettivamente rimborsati e pagati, nonché contributi in natura e ammortamenti, se del caso

 

81.

Tipo di contratto e importo del contratto qualora l'aggiudicazione sia disciplinata dalle disposizioni della direttiva 2014/23/UE (4), 2014/24/UE (5) o 2014/25/UE (6)

 

82.

Spese ammissibili sostenute e pagate in base a un contratto, qualora l'aggiudicazione sia disciplinata dalle disposizioni della direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE

 

83.

Procedura di aggiudicazione seguita, qualora l'aggiudicazione sia disciplinata dalle disposizioni della direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE

 

84.

Nome e numero di identificazione IVA o codice di identificazione fiscale del o dei contraenti e del o dei subcontraenti, qualora l'aggiudicazione sia soggetta alle disposizioni della direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE o alle disposizioni nazionali in materia di appalti pubblici (7)

 

85

Procedura di aggiudicazione seguita, importo del contratto e spese ammissibili sostenute e pagate in base a un contratto, qualora l'aggiudicazione sia soggetta alle disposizioni della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8)

Non applicabile al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione, al JTF o al FEAMPA

Dati sulle spese in ciascuna domanda di pagamento del beneficiario – solo per le spese basate sui costi unitari

86.

Importo delle spese ammissibili dichiarate alla Commissione in base a costi unitari

 

87.

Contributo pubblico corrispondente alle spese ammissibili dichiarate alla Commissione stabilite in base a costi unitari

 

88.

Definizione di unità da utilizzare per ciascun costo unitario

 

89.

Numero di unità consegnate secondo quanto indicato nella domanda di pagamento per ciascuna voce unitaria per ciascun costo unitario

 

90.

Costo unitario per singola unità

 

Dati sulle spese in ciascuna domanda di pagamento del beneficiario – solo per le spese basate sulle somme forfettarie

91.

Importo delle spese ammissibili dichiarate alla Commissione in base a somme forfettarie

 

92.

Contributo pubblico corrispondente alle spese ammissibili dichiarate alla Commissione stabilite in base a somme forfettarie

 

93.

Per ciascuna somma forfettaria, risultati tangibili (output o risultati) concordati nel documento che specifica le condizioni per il sostegno come base per l'erogazione dei pagamenti forfettari

 

94.

Per ciascuna somma forfettaria, importo corrispondente concordato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

Dati sulle spese nella domanda di pagamento del beneficiario – solo per le spese basate sui tassi fissi

95.

Importo delle spese ammissibili dichiarate alla Commissione, nonché tasso fisso nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

96.

Contributo pubblico corrispondente alle spese ammissibili dichiarate alla Commissione stabilite in base a tassi fissi

 

Dati sulle spese degli strumenti finanziari nelle domande di pagamento dei beneficiari

97.

Importo totale del contributo del programma versato ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari, per prodotto:

a)

di cui importo totale del contributo dei Fondi, ripartito per Fondo

b)

di cui importo totale del cofinanziamento nazionale pubblico

c)

di cui importo totale del cofinanziamento nazionale privato

 

98.

Importo totale dei contributi del programma accantonato per i contratti di garanzia, a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b):

a)

di cui importo totale del contributo dei Fondi, ripartito per Fondo

b)

di cui importo totale del cofinanziamento nazionale pubblico

 

99.

Importo totale del contributo del programma corrispondente ai pagamenti versati ai destinatari finali o a loro beneficio, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell'Unione come singola operazione di strumenti finanziari:

a)

di cui importo totale del contributo dei Fondi, ripartito per Fondo

b)

di cui importo totale del cofinanziamento nazionale pubblico

c)

di cui importo totale del cofinanziamento nazionale privato

 

100.

Informazioni sull'importo dei costi e delle commissioni di gestione, se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione e/o fondi specifici sono selezionati tramite aggiudicazione diretta, operando la seguente distinzione:

a)

in relazione a un fondo di partecipazione: per prodotto finanziario operativo all'interno della struttura del fondo di partecipazione

b)

in relazione a fondi specifici (costituiti con o senza la struttura del fondo di partecipazione): per prodotto finanziario

 

101.

Importo dei costi e delle commissioni di gestione, se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione e/o fondi specifici sono selezionati tramite procedura competitiva

 

Dati sulle detrazioni dai conti

102.

Data e motivo di ciascuna detrazione effettuata a norma dell'articolo 98, paragrafo 6, nonché informazioni sul tipo di detrazione

 

103.

Importi delle spese totali ammissibili interessate da ciascuna detrazione (di cui importo rettificato in seguito ad audit)

 

104.

Importi del contributo pubblico interessato da ciascuna detrazione (di cui importo rettificato in seguito ad audit)

 

Dati sulle domande di pagamento presentate alla Commissione (in EUR)

105.

Data di presentazione di ciascuna domanda di pagamento comprendente spese ammissibili derivanti dall'operazione

 

106.

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell'attuazione dell'operazione, incluso in ciascuna domanda di pagamento

 

107.

Importo totale del contributo pubblico all'operazione incluso in ciascuna domanda di pagamento

 

108.

Solo nel caso degli aiuti di Stato in cui gli anticipi sono versati a norma dell'articolo 91, paragrafo 5, importo versato al beneficiario nel quadro dell'operazione come anticipo e incluso in una domanda di pagamento (data e importo)

 

109.

Solo nel caso degli aiuti di Stato in cui gli anticipi sono versati a norma dell'articolo 91, paragrafo 5, importo dell'anticipo incluso in una domanda di pagamento che sia stato coperto da spese sostenute dal beneficiario entro tre anni dal pagamento dell'anticipo

 

110.

Solo nel caso degli aiuti di Stato in cui gli anticipi sono versati a norma dell'articolo 91, paragrafo 5, importo versato al beneficiario nel quadro dell'operazione come anticipo incluso in una domanda di pagamento che non sia stato coperto da spese sostenute dal beneficiario e per il quale non sia ancora trascorso il periodo di tre anni

 

111.

Solo per i regimi di aiuto a norma dell'articolo 107 TFUE, importo del contributo pubblico versato al beneficiario nel caso dei regimi di aiuto, a norma dell'articolo 91, paragrafo 6, del presente regolamento

 

Dati sulle spese in ciascuna domanda di pagamento dello Stato membro – solo per le spese per le quali è fornito il contributo dell'Unione a norma dell'articolo 94

112.

Per ciascuna tipologia di spesa in una domanda di pagamento, data in cui è stata sostenuta e tipo di rimborso da parte dello Stato membro al beneficiario

 

113.

Data e breve descrizione degli audit e delle verifiche di gestione effettuati dallo Stato membro al fine di verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione

 

114.

Solo per il rimborso delle spese ammissibili a norma dell'articolo 94, importo delle spese ammissibili in conformità della decisione di cui all'articolo 94, paragrafo 2, o dell'atto delegato di cui all'articolo 94, paragrafo 4, incluso in ciascuna domanda di pagamento

 

Dati sulle spese in ciascuna domanda di pagamento dello Stato membro – solo per le spese per le quali è fornito il contributo dell'Unione a norma dell'articolo 95

115.

Informazioni sul tipo di rimborso da parte dello Stato membro al beneficiario e su quale sostegno riceve, nonché la data del rimborso

 

116.

Data e breve descrizione degli audit e delle verifiche di gestione effettuati dallo Stato membro al fine esclusivo di verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione

 

117.

Solo per il rimborso delle spese ammissibili a norma dell'articolo 95, importo delle spese ammissibili in conformità della decisione di cui all'articolo 95, paragrafo 2, o dell'atto delegato di cui all'articolo 95, paragrafo 4, incluso in ciascuna domanda di pagamento

 

Dati specifici sulle domande di pagamento presentate alla Commissione (in EUR) per gli strumenti finanziari

118.

Importo totale dei contributi del programma effettivamente versato o, nel caso delle garanzie, accantonato per i contratti di garanzia come spesa ammissibile a norma dell'articolo 92, paragrafo 1

 

119.

Importo del contributo pubblico effettivamente versato o, nel caso delle garanzie, accantonato per i contratti di garanzia come spesa ammissibile a norma dell'articolo 92, paragrafo 1

 

120.

Importo totale dei contributi del programma versato allo strumento finanziario e incluso nella prima domanda di pagamento

 

121.

Importo del contributo pubblico versato allo strumento finanziario e incluso nella prima domanda di pagamento

 

122.

Importo totale dei contributi del programma effettivamente versato o, nel caso delle garanzie, accantonato per i contratti di garanzia come spesa ammissibile e incluso nelle domande di pagamento a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b)

 

123.

Importo del corrispondente contributo pubblico effettivamente versato o, nel caso delle garanzie, accantonato per i contratti di garanzia come spesa ammissibile e incluso nelle domande di pagamento a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b)

 

Dati sui conti presentati alla Commissione a norma dell'articolo 98, paragrafo 1, lettera a) (in EUR)

124.

Data di presentazione di ciascuna contabilità comprendente le spese collegate a un'operazione

 

125.

Importo totale delle spese ammissibili dell'operazione registrate nel sistema contabile dell'organismo che svolge la funzione contabile, incluso nei conti

 

126.

Importo totale del contributo pubblico fornito o da fornire nell'attuazione dell'operazione corrispondente all'importo totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'organismo che svolge la funzione contabile, incluso nei conti

 

127.

Importo totale dei pagamenti effettuati al beneficiario corrispondente all'importo totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'organismo che svolge la funzione contabile, incluso nei conti

 

128.

Totale delle spese ammissibili dell'operazione ritirate nel corso del periodo contabile, incluso nei conti

 

129.

Importo totale del contributo pubblico fornito o da fornire nell'attuazione dell'operazione corrispondente al totale delle spese ammissibili dell'operazione ritirate nel corso del periodo contabile, incluso nei conti

 

130.

Spese totali dell'operazione detratte dai conti a norma dell'articolo 98, paragrafo 6, lettere a), b) e c), nel corso del periodo contabile e riflesse nei conti (di cui importi rettificati in seguito ad audit)

 

Dati specifici per gli strumenti finanziari sui conti presentati alla Commissione a norma dell'articolo 98, paragrafo 1, lettera a) (in EUR)

131.

Importo totale dei contributi del programma versati agli strumenti finanziari, incluso nella prima domanda di pagamento

 

132.

Importo del contributo pubblico versato agli strumenti finanziari, incluso nella prima domanda di pagamento

 

133.

Importo totale dei contributi del programma effettivamente versato o, nel caso delle garanzie, accantonato per i contratti di garanzia come spesa ammissibile e incluso nei conti

 

134.

Importo del corrispondente contributo pubblico effettivamente versato o, nel caso delle garanzie, accantonato per i contratti di garanzia come spesa ammissibile e incluso nei conti

 

Dati su tipologie specifiche di spesa

135.

Importo delle spese nell'ambito del FESR cofinanziate dal FSE+ a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, pagate o da pagare

Non applicabile al FESR, al Fondo di coesione, al JTF, al FEAMPA, all'AMIF, all'ISF o al BMVI

136.

Importo delle spese nell'ambito del FSE+ cofinanziate dal FESR a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, pagate o da pagare

Non applicabile al FSE+, al Fondo di coesione, al JTF, al FEAMPA, all'AMIF, all'ISF, o al BMVI

137.

Importo delle spese sostenute e pagate per l'acquisto di terreni a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera b), e dell'importo connesso all'acquisto di terreni a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, e, ove applicabile, i motivi del superamento dei massimali

 

138.

Importo dei contributi in natura all'operazione

 

139.

Importo delle spese di ammortamento per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture a favore dell'operazione

 

140.

Importo del contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione a un fondo per piccoli progetti nel quadro di un programma Interreg

Non applicabile al FSE+, al Fondo di coesione, al JTF, al FEAMPA, all'AMIF, all'ISF o al BMVI

141.

Importo delle spese sostenute e pagate per il sostegno operativo a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento BMVI (e dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento BMVI solo per LT), dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento ISF, o dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento AMIF

Non applicabile al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione, al JTF o al FEAMPA

142.

Importo delle spese sostenute e pagate per attrezzature, per mezzi di trasporto o per la costruzione di strutture di sicurezza a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento ISF

Non applicabile al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione, al JTF, al FEAMPA, all'AMIF o al BMVI


(1)  Nel caso dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" i beneficiari comprendono il beneficiario capofila e gli altri beneficiari.

(2)  Il beneficiario comprende, se del caso, gli altri organismi che nell'ambito dell'operazione sostengono spese trattate come spese sostenute dal beneficiario.

(3)  Le informazioni in questo campo sono richieste solo al primo livello del subcontratto, unicamente nel caso in cui siano registrate nel campo 23 informazioni su un contraente e solo per subcontratti il cui valore totale sia superiore a 50 000 EUR.

(4)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(5)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(6)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(7)  Le informazioni in questo campo sono richieste solo se sono registrate informazioni nei campi 23 o 24.

(8)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).


ALLEGATO XVIII

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI GESTIONE – ARTICOLO 74, PARAGRAFO 1, LETTERA F)

Io/Noi, sottoscritto/i (cognomi, nomi, titoli o funzioni), responsabile/i dell'autorità di gestione per il programma (titolo del programma, CCI)

sulla base dell'attuazione del (titolo del programma) durante il periodo contabile conclusosi il 30 giugno (anno), sulla base del mio/nostro personale giudizio nonché di tutte le informazioni di cui dispongo/disponiamo alla data dei conti presentati alla Commissione, compresi i risultati delle verifiche di gestione eseguite a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e degli audit relativi alle spese incluse nelle domande di pagamento presentate alla Commissione per il periodo contabile conclusosi il 30 giugno … (anno),

e considerati i miei/nostri obblighi a norma del regolamento (UE) 2021/1060

con la presente dichiaro/dichiariamo che:

a)

le informazioni riportate nei conti sono correttamente presentate, complete e accurate a norma dell'articolo 98 del regolamento (UE) 2021/1060,

b)

le spese registrate nei conti sono conformi al diritto applicabile e sono state usate per gli scopi previsti,

Confermo/confermiamo che le irregolarità individuate nell'audit finale o nelle relazioni di controllo per il periodo contabile sono state trattate adeguatamente nei conti, in particolare per rispettare l'articolo 98 per quanto riguarda la presentazione dei conti. Confermo/confermiamo altresì che la spesa oggetto di una valutazione in corso della sua legittimità e regolarità è stata esclusa dai conti in attesa della conclusione della valutazione e potrà essere inserita in una domanda di pagamento relativa a un periodo contabile successivo.

Inoltre, confermo/confermiamo l'affidabilità dei dati relativi agli indicatori, ai target intermedi e ai progressi compiuti dal programma.

Confermo/confermiamo che sono in atto misure antifrode efficaci e proporzionate che tengono conto dei rischi individuati in questo senso.

Infine, confermo/confermiamo altresì di non essere a conoscenza di alcuna informazione riservata in termini di reputazione relativa all'attuazione del programma.


(1)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali Fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231, 30.6.2021, pag. 159).


ALLEGATO XIX

MODELLO PER IL PARERE DI AUDIT ANNUALE – ARTICOLO 77, PARAGRAFO 3, LETTERA A)

Alla Commissione europea, direzione generale [nome delle direzioni generali interessate]

1.   INTRODUZIONE

Il sottoscritto, in rappresentanza di [nome dell'autorità di audit], indipendente ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), ha verificato

i)

i conti del periodo contabile iniziato il 1° luglio … [anno] e conclusosi il 30 giugno … [anno+1] e datati … [data dei conti presentati alla Commissione] (di seguito "i conti"),

ii)

la legittimità e la regolarità delle spese delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione con riferimento al periodo contabile (e incluse nei conti), e

iii)

il funzionamento del sistema di gestione e controllo, e ha verificato la dichiarazione di gestione in relazione al programma [titolo del programma, numero CCI] (di seguito "il programma"),

al fine di emettere un parere di audit a norma dell'articolo 77, paragrafo 3, lettera a).

2.   RESPONSABILITÀ DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE

[Nome dell'autorità di gestione], individuata come autorità di gestione del programma, ha il compito di garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo per quanto riguarda le funzioni e i compiti di cui agli articoli da 72 a 75.

Inoltre, [nome dell'autorità di gestione o dell'organismo che svolge la funzione contabile, se del caso] è responsabile di confermare la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti, come richiesto dall'articolo 76 del regolamento (UE) 2021/1060 (e articolo 46 del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)(3).

Inoltre, a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) 2021/1060, è responsabilità dell'autorità di gestione confermare che le spese registrate nei conti siano legittime, regolari e conformi al diritto applicabile.

3.   RESPONSABILITÀ DELL'AUTORITÀ DI AUDIT

Come stabilito all'articolo 77 del regolamento (UE) 2021/1060, è mia responsabilità esprimere un parere indipendente relativamente alla completezza, accuratezza e veridicità dei conti, alla questione se le spese delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione e che sono incluse nei conti siano legittime e regolari e se il sistema di gestione e controllo istituito funzioni correttamente.

È mia responsabilità anche includere nel parere una dichiarazione indicante se l'attività di audit mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione.

Gli audit del programma sono stati eseguiti conformemente alla strategia di audit e sono conformi ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale. Tali principi richiedono che l'autorità di audit soddisfi requisiti etici e che programmi e svolga l'attività di audit per ottenere ragionevole certezza ai fini del parere di audit.

Un audit comporta l'esecuzione di procedure volte a ottenere elementi probanti sufficienti e adeguati per corroborare il parere esposto di seguito. Le procedure eseguite dipendono dal giudizio professionale del revisore, compresa la valutazione del rischio di inosservanza rilevante, sia essa dovuta a frode o a errore. Le procedure di audit eseguite sono quelle che considero adeguate alle circostanze e sono conformi alle prescrizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

Ritengo che gli elementi probatori raccolti siano sufficienti e adeguati a fornire una base per il mio parere, [in caso vi siano limitazioni dell'ambito dell'audit:] esclusi quelli citati al punto 4 "limitazioni dell'ambito dell'audit".

La sintesi delle principali constatazioni basate sugli audit relativamente al programma è riportata nella relazione annuale di controllo allegata in conformità all'articolo 77, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/1060.

4.   LIMITAZIONI DELL'AMBITO DELL'AUDIT

A seconda dei casi:

non vi erano limitazioni dell'ambito dell'audit

Oppure

l'ambito dell'audit era limitato dai seguenti fattori:

a)

b)

c)

[N.B. Indicare eventuali limitazioni dell'ambito dell'audit, ad esempio mancanza di documenti giustificativi, casi oggetto di procedimenti giudiziari e stima di cui alla successiva sezione "Parere con riserve", importi di spesa e contributo del sostegno dei Fondi, nonché impatto delle limitazioni dell'ambito sul parere di audit. Ulteriori spiegazioni in merito vanno fornite nella relazione annuale di controllo, se del caso.]

5.   PARERE

A seconda dei casi:

(Parere senza riserve)

A mio parere, e sulla base dell'attività di audit svolta:

1)

Conti

i conti forniscono un quadro fedele e veritiero;

2)

Legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti

le spese indicate nei conti sono legittime e regolari (4),

3)

Il sistema di gestione e controllo in atto alla data del presente parere di audit

il sistema di gestione e controllo funziona correttamente.

L'attività di audit eseguita non mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione.

Oppure

(Parere con riserve)

A mio parere, e sulla base dell'attività di audit svolta:

1)

Conti

i conti forniscono un quadro fedele e veritiero [laddove esistano riserve sui conti, è aggiunto il testo seguente:] tranne in relazione ai seguenti aspetti materiali: …

2)

Legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti

le spese incluse nei conti sono legittime e regolari [laddove esistano riserve sui conti, è aggiunto il testo seguente:] tranne in relazione ai seguenti aspetti: …

L'impatto delle riserve è limitato [o significativo] e corrisponde a … (importo in EUR dell'importo totale delle spese incluse nei conti)

3)

Il sistema di gestione e controllo in atto alla data del presente parere di audit

il sistema di gestione e controllo messo in atto funziona correttamente [laddove esistano riserve sul sistema di gestione e controllo, è aggiunto il testo seguente:] tranne in relazione ai seguenti aspetti (5): …

L'impatto delle riserve è limitato [o significativo] e corrisponde a … (importo in EUR dell'importo totale delle spese incluse nei conti)

L'attività di audit eseguita non mette/mette [barrare la dicitura non pertinente] in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione.

[Nel caso in cui l'attività di audit svolta metta in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione, l'autorità di audit deve indicare nel presente paragrafo gli aspetti che hanno portato a tale conclusione.]

Oppure

(Parere negativo)

A mio parere, e sulla base dell'attività di audit svolta:

i)

i conti forniscono/non forniscono [barrare la dicitura non pertinente] un quadro fedele e veritiero; e/o

ii)

le spese incluse nei conti delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione, sono/non sono [barrare la dicitura non pertinente] legittime e regolari; e/o

iii)

il sistema di gestione e controllo messo in atto funziona/non funziona [barrare la dicitura non pertinente] correttamente.

Il presente parere negativo si basa sui seguenti aspetti:

in relazione a questioni rilevanti relative ai conti:

e/o [barrare la dicitura non pertinente]

in relazione a questioni materiali connesse alla legittimità e alla regolarità delle spese incluse nei conti, delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione:

e/o [barrare la dicitura non pertinente]

in relazione a questioni rilevanti connesse al funzionamento del sistema di gestione e controllo (6):

L'attività di audit eseguita mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione in relazione ai seguenti aspetti:

[L'autorità di audit può includere anche osservazioni che non incidono sul parere espresso, come stabilito dai principi di audit riconosciuti a livello internazionale. In casi eccezionali può essere prevista la dichiarazione di impossibilità di esprimere un parere (7).]

Data:

Firma:

__________________


(1)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali Fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231, 30.6.2021, pag. 159).

(2)  Regolamento (UE) 2021/1059 del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231, 30.6.2021, pag. 94).

(3)  Da includere nel caso di programmi Interreg.

(4)  Ad eccezione dei programmi Interreg che rientrano nel campione annuale per gli audit delle operazioni estratto dalla Commissione di cui all'articolo 48 del regolamento Interreg.

(5)  Se è messo in causa il sistema di gestione e controllo, individuare nel parere gli organismi e gli aspetti dei loro sistemi che non erano conformi ai requisiti e/o che non hanno funzionato correttamente, tranne nel caso in cui queste informazioni siano già chiaramente riportate nella relazione annuale di controllo e il paragrafo del parere faccia riferimento alle sezioni specifiche di tale relazione recanti tali informazioni.

(6)  Se è messo in causa il sistema di gestione e controllo, individuare nel parere gli organismi e gli aspetti dei loro sistemi che non erano conformi ai requisiti e/o che non hanno funzionato correttamente, tranne nel caso in cui queste informazioni siano già chiaramente riportate nella relazione annuale di controllo e il paragrafo del parere faccia riferimento alle sezioni specifiche di tale relazione recanti tali informazioni.

(7)  Tali casi eccezionali dovrebbero essere collegati a fattori esterni imprevedibili, esulanti dall'ambito di competenza dell'autorità di audit.


ALLEGATO XX

MODELLO PER LA RELAZIONE ANNUALE DI CONTROLLO – ARTICOLO 77, PARAGRAFO 3, LETTERA B)

1.   Introduzione

1.1.

Identificare l'autorità di audit e gli altri organismi che hanno partecipato alla preparazione della relazione.

1.2.

Periodo di riferimento (ossia il periodo contabile).

1.3.

Periodo di audit (durante il quale è stata eseguita l'attività di audit).

1.4.

Indicare il programma o i programmi considerati nella relazione e la rispettiva o le rispettive autorità di gestione. Se la relazione riguarda più di un programma o di un Fondo, le informazioni vanno ripartite per programma e per Fondo, identificando in ciascuna sezione le informazioni specifiche del programma e/o del Fondo.

1.5.

Descrizione delle misure adottate per redigere la relazione e il parere di audit corrispondente.

Per i programmi Interreg il punto 1.5 va adattato in modo da descrivere le misure adottate per redigere la relazione in base alle norme specifiche in materia di audit delle operazioni applicabili ai programmi Interreg di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ("regolamento Interreg").

2.   Modifiche significative dei sistemi di gestione e controllo

2.1.

Informazioni dettagliate su eventuali modifiche significative dei sistemi di gestione e controllo relative alle responsabilità dell'autorità di gestione, con particolare riguardo alla delega di funzioni a organismi intermedi, all'organismo incaricato della funzione contabile e conferma della loro conformità agli articoli da 72 a 76 e all'articolo 81 sulla base dell'attività di audit eseguita dall'autorità di audit.

2.2.

Informazioni sull'applicazione delle modalità proporzionate migliorate a norma degli articoli 83, 84 e 85.

3.   Modifiche alla strategia di audit

3.1.

Informazioni dettagliate su eventuali modifiche apportate alla strategia di audit e loro motivazione. Indicare in particolare eventuali modifiche apportate al metodo di campionamento impiegato per l'audit delle operazioni (cfr. sezione 5) e se la strategia è stata oggetto di modifiche a seguito dell'applicazione di modalità proporzionate migliorate a norma degli articoli 83, 84 e 85.

3.2.

Per i programmi Interreg la sezione 1 va adattata in modo da descrivere le modifiche apportate alla strategia di audit in base alle norme specifiche in materia di audit delle operazioni applicabili ai programmi Interreg di cui all'articolo 49 del regolamento Interreg.

4.   Audit dei sistemi (ove pertinente (2)

4.1.

Informazioni dettagliate sugli organismi (compresa l'autorità di audit) che hanno eseguito audit sull'adeguato funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma ("audit dei sistemi").

4.2.

Descrizione della base degli audit eseguiti, compreso un riferimento alla strategia di audit applicabile, e più in particolare al metodo di valutazione dei rischi e ai risultati che hanno determinato l'istituzione del piano di audit per gli audit dei sistemi. Un eventuale aggiornamento della valutazione dei rischi va segnalato nella sezione 3 relativa alle modifiche della strategia di audit.

4.3.

In relazione alla tabella di cui al punto 9.1, descrizione delle constatazioni e delle conclusioni principali degli audit dei sistemi, compresi gli audit mirati ad aree tematiche specifiche.

4.4.

Indicazione di eventuali irregolarità riscontrate che sono state giudicate di carattere sistemico, i dettagli delle misure adottate, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate, in conformità all'articolo 77, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 103.

4.5.

Informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni di audit relative agli audit dei sistemi di periodi contabili precedenti.

4.6.

Descrizione delle irregolarità o carenze specifiche degli strumenti finanziari o di altre tipologie di spese o costi disciplinati da norme particolari (p. es. aiuti di Stato, appalti pubblici, opzioni semplificate in materia di costi, finanziamento non collegato ai costi), individuate durante gli audit dei sistemi e del seguito dato dall'autorità di gestione per porvi rimedio.

4.7.

Indicazione del livello di affidabilità ottenuto grazie agli audit dei sistemi (basso/medio/alto) e sua giustificazione.

5.   Audit delle operazioni

Per i programmi Interreg i successivi punti da 5.1 a 5.10 vanno adattati in modo da descrivere le misure adottate per redigere la relazione in base alle norme specifiche in materia di audit delle operazioni applicabili ai programmi Interreg di cui all'articolo 49 del regolamento Interreg.

5.1.

Individuazione degli organismi (compresa l'autorità di audit) che hanno eseguito gli audit delle operazioni (come previsto all'articolo 79).

5.2.

Descrizione del metodo di campionamento applicato e indicazione della sua conformità o meno alla strategia di audit.

5.3.

Indicazione dei parametri di campionamento e altre informazioni per le procedure di campionamento statistiche e non statistiche nonché spiegazione dei calcoli sottostanti e del giudizio professionale applicato. Tali informazioni includono la soglia di rilevanza, il livello di confidenza, l'unità di campionamento, il tasso di errore atteso, l'intervallo di campionamento, la deviazione standard, il valore della popolazione, le dimensioni della popolazione, le dimensioni del campione e le informazioni sulla stratificazione. I calcoli sottostanti per la scelta del campione, il tasso di errore totale e il tasso di errore residuo di cui al punto 9.3, in un formato che consenta di comprendere le misure di base adottate, conformemente al metodo di campionamento specifico usato.

5.4.

Riconciliazione delle spese incluse nei conti, degli importi dichiarati nelle domande di pagamento durante il periodo contabile e della popolazione da cui è stato estratto il campione su base casuale (colonna "A" della tabella di cui al punto 9.2). Gli elementi di riconciliazione includono le unità di campionamento negative qualora siano state effettuate rettifiche finanziarie.

5.5.

In caso di unità di campionamento negative, inserire conferma che sono state trattate come una popolazione separata. Analisi dei principali risultati degli audit di queste unità, con attenzione in particolare alla verifica del fatto che le decisioni di apportare rettifiche finanziarie (prese dallo Stato membro o dalla Commissione) siano state registrate nei conti come importi ritirati.

5.6.

In caso di uso di un metodo di campionamento non statistico, specifica dei motivi dell'uso di tale metodo, della percentuale delle unità campionate sottoposte a audit, delle misure adottate per garantire la casualità del campione tenendo presente che il campione deve essere rappresentativo.

Inoltre, definizione delle misure adottate per garantire una dimensione sufficiente del campione, tale da consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido. Il tasso di errore totale (previsto) è calcolato anche se è stato usato un metodo di campionamento non statistico.

5.7.

Analisi delle constatazioni principali degli audit delle operazioni, che descrivono:

a)

il numero di unità di campionamento sottoposte a audit e l'importo corrispondente;

b)

la tipologia di errore per unità di campionamento (3);

c)

la natura degli errori rilevati (4);

d)

la percentuale di errore dello strato (5) e le relative gravi carenze o irregolarità, il limite superiore del tasso di errore, le cause originarie, le misure correttive proposte (incluse quelle finalizzate a migliorare i sistemi di gestione e controllo) e l'impatto sul parere di audit.

Fornire ulteriori spiegazioni in merito ai dati presentati ai punti 9.2 e 9.3, in particolare relativamente al tasso di errore totale.

5.8.

Dettagli di eventuali rettifiche finanziarie relative al periodo contabile effettuate dall'autorità di gestione prima di presentare i conti alla Commissione, e risultanti dagli audit delle operazioni, comprese le rettifiche a tasso fisso o estrapolate che portano alla riduzione al 2 % del tasso di errore residuo delle spese incluse nei conti, a norma dell'articolo 98.

5.9.

Confronto del tasso di errore totale e del tasso di errore residuo (come indicato al punto 9.2) con la soglia di rilevanza del 2 %, per verificare se la popolazione contiene errori rilevanti e l'impatto sul parere di audit.

5.10.

Informazioni dettagliate in merito alla questione se le eventuali irregolarità individuate siano state giudicate di natura sistemica, nonché delle misure adottate, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate.

5.11.

Informazioni sul seguito dato agli audit delle operazioni eseguiti riguardo al campione comune per i programmi Interreg in base alle norme specifiche in materia di audit delle operazioni applicabili a detti programmi di cui all'articolo 49 del regolamento Interreg.

5.12.

Informazioni sul seguito dato agli audit delle operazioni eseguiti per periodi contabili precedenti, in particolare sulle carenze gravi di natura sistemica.

5.13.

Tabella relativa alle categorie di errori in base alla tipologia.

5.14.

Conclusioni tratte dalle principali constatazioni degli audit delle operazioni riguardo al corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo.

Per i programmi Interreg il punto 5.14 va adattato in modo da descrivere le misure adottate per trarre le conclusioni in base alle norme specifiche in materia di audit delle operazioni applicabili ai programmi Interreg di cui all'articolo 49 del regolamento Interreg.

6.   Audit dei conti

6.1.

Identificazione delle autorità/degli organismi che hanno eseguito audit dei conti.

6.2.

Descrizione dell'approccio di audit impiegato per verificare se i conti sono completi, accurati e veritieri. Ciò comprende un riferimento all'attività di audit condotta nel contesto degli audit dei sistemi, agli audit delle operazioni rilevanti ai fini dell'affidabilità per i conti e le verifiche supplementari da condurre sui conti provvisori prima che questi siano inviati alla Commissione.

6.3.

Conclusioni tratte dagli audit in merito alla completezza, accuratezza e veridicità dei conti, compresa l'indicazione delle corrispondenti rettifiche finanziarie apportate e riflesse nei conti come seguito dato a tali conclusioni.

6.4.

Indicazione di eventuali irregolarità individuate e se sono state giudicate di natura sistemica, nonché delle misure adottate al riguardo.

7.   Altre informazioni

7.1.

Valutazione dell'autorità di audit dei casi di sospetta frode rilevati nel contesto degli audit da essa eseguiti (e dei casi denunciati da altri organismi nazionali o dell'Unione e connessi ad operazioni sottoposte a audit dalla stessa autorità), unitamente alle misure adottate. Informazioni sul numero di casi, la gravità e gli importi interessati, se noti.

7.2.

Eventi successivi avvenuti dopo la conclusione del periodo contabile e prima della presentazione alla Commissione della relazione annuale di controllo, presi in considerazione all'atto di stabilire il livello di affidabilità e il parere dell'autorità di audit.

8.   Livello complessivo di affidabilità

8.1.

Indicazione del livello complessivo di affidabilità del corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo e spiegazione di come esso è stato ottenuto dalla combinazione dei risultati degli audit dei sistemi e degli audit delle operazioni. Se pertinente, l'autorità di audit tiene conto anche dei risultati di altre attività di audit svolte a livello nazionale o dell'Unione.

8.2.

Valutazione di eventuali azioni di mitigazione attuate e non collegate a rettifiche finanziarie, rettifiche finanziarie attuate e l'eventuale necessità di misure correttive supplementari, in una prospettiva sia di miglioramento dei sistemi di gestione e controllo sia dell'impatto sul bilancio dell'Unione.

9.   ALLEGATI DELLA RELAZIONE ANNUALE DI CONTROLLO

9.1.

Risultati degli audit dei sistemi.

Soggetto sottoposto a audit

Fondo (Programma plurifondo)

Titolo dell'audit

Data della relazione finale di audit

Programma: [CCI e titolo del programma]

Valutazione complessiva (categoria 1, 2, 3, 4)

[come definito nella tabella 2 dell'allegato XI del regolamento]

Osservazioni

Requisiti fondamentali (se del caso)

[come definito nella tabella 1 dell'allegato XI]

 

 

 

 

RF 1

RF 2

RF 3

RF 4

RF 5

RF 6

RF 7

RF 8

RF 9

RF 10

 

 

AUTORITÀ DI GESTIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISMO O ORGANISMI INTERMEDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzione contabile (se non è svolta dall'autorità di gestione)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: le parti vuote della tabella precedente si riferiscono ai requisiti fondamentali che non sono applicabili al soggetto sottoposto a audit.

9.2.

Risultati degli audit delle operazioni

Fondo

Numero CCI del programma

Titolo del programma

A

B

C

D

E

F

G

H

Importo in EUR corrispondente alla popolazione da cui è stato estratto il campione (*)

Spese riferite al periodo contabile sottoposte a audit per il campione su base casuale

Importo delle spese irregolari nel campione su base casuale

Tasso di errore totale (**)

Rettifiche effettuate sulla base del tasso di errore totale

Tasso di errore totale residuo

Altre spese sottoposte a audit (***)

Importo delle spese irregolari in altre spese sottoposte a audit

Importo (****)

% (*****)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.

Calcoli sottostanti alla selezione del campione su base casuale, tasso di errore totale e tasso di errore residuo.

(1)  Regolamento (UE) 2021/1059 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94).

(2)  Questa sezione è facoltativa per i programmi che rientrano nelle "modalità proporzionate migliorate" per il periodo contabile in questione.

(3)  Casuale, sistemico, anomalo.

(4)  Ad esempio: ammissibilità, appalti pubblici, aiuti di Stato.

(5)  La percentuale di errore dello strato va riportata se si è applicata la stratificazione, coprendo sottopopolazioni aventi caratteristiche simili, come le operazioni rappresentate da contributi finanziari di un programma a strumenti finanziari, elementi di valore elevato, Fondi (nel caso di programmi plurifondo).

(*)  La colonna "A" si riferisce alla popolazione positiva da cui è stato estratto il campione su base casuale, vale a dire all'importo totale di spese ammissibili, registrato nel sistema contabile dell'autorità di gestione/organismo che svolge la funzione contabile, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione meno le eventuali unità di campionamento negative. Ove applicabile, fornire spiegazioni nel punto 5.4.

(**)  Il tasso di errore totale è calcolato prima di apportare eventuali rettifiche finanziarie in relazione al campione sottoposto a audit o alla popolazione da cui è stato estratto il campione su base casuale. Se il campione su base casuale riguarda più di un Fondo o di un programma, il tasso di errore totale (calcolato) riportato nella colonna "D" si riferisce all'intera popolazione. Se si usa la stratificazione, è necessario fornire ulteriori informazioni per ciascuno strato al punto 5.7.

(***)  La colonna "G" si riferisce alle spese sottoposte a audit nel contesto di un campione complementare.

(****)  Importo delle spese sottoposte ad audit (in caso di applicazione del sottocampionamento, in questa colonna sono incluse solo le voci di spesa effettivamente sottoposte ad audit).

(*****)  Percentuale di spese sottoposte a audit rispetto alla popolazione.


ALLEGATO XXI

MODELLO PER LA RELAZIONE ANNUALE DI AUDIT – ARTICOLO 81, PARAGRAFO 5

1.   Introduzione

1.1.

Identificazione della società di audit esterna che ha partecipato alla preparazione della relazione.

1.2.

Periodo di riferimento (ad esempio, dal 1° luglio N-1 al 30 giugno N)

1.3.

Identificazione dello o degli strumenti finanziari/del o dei mandati e programmi cui si riferisce la relazione di audit. Identificazione dell'accordo di finanziamento cui si riferisce la relazione ("accordo di finanziamento").

2.   Audit dei sistemi di controllo interno applicati dalla BEI/dal FEI o da altre istituzioni finanziarie internazionali

Risultati dell'audit esterno del sistema di controllo interno della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali (IFI) in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, volto a valutare la configurazione e l'efficacia di tale sistema di controllo interno e che copre gli elementi seguenti:

2.1.

Processo di accettazione del mandato.

2.2.

Processo di valutazione e selezione degli intermediari finanziari: valutazione formale e qualitativa

2.3.

Processo di approvazione delle operazioni con intermediari finanziari e firma dei pertinenti accordi di finanziamento.

2.4.

Processi di monitoraggio degli intermediari finanziari in materia di:

2.4.1.

rendicontazione da parte degli intermediari finanziari;

2.4.2.

gestione delle registrazioni;

2.4.3.

importi versati ai destinatari finali;

2.4.4.

ammissibilità del sostegno ai destinatari finali;

2.4.5.

commissioni e costi di gestione addebitati dagli intermediari finanziari;

2.4.6.

requisiti in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione;

2.4.7.

attuazione delle prescrizioni relative agli aiuti di Stato da parte degli intermediari finanziari;

2.4.8.

trattamento differenziato degli investitori, se pertinente;

2.4.9.

conformità al diritto applicabile dell'Unione in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, elusione, frode o evasione fiscali.

2.5.

Sistemi per il trattamento dei pagamenti ricevuti dall'autorità di gestione.

2.6.

Sistemi per il calcolo e il pagamento degli importi relativi ai costi e alle commissioni di gestione.

2.7.

Sistemi per il trattamento dei pagamenti agli intermediari finanziari.

2.8.

Sistemi per il trattamento degli interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei Fondi agli strumenti finanziari.

Per i punti 2.1, 2.2 e 2.3, in seguito alla presentazione della prima relazione annuale di audit occorre fornire soltanto informazioni sugli aggiornamenti o sulle modifiche delle procedure o delle modalità in essere.

2.9.

Per la relazione annuale di audit relativa al periodo contabile finale, sono contemplate le informazioni sui seguenti elementi, oltre alle informazioni di cui ai punti da 2.1 a 2.8:

2.9.1.

Ricorso ad un trattamento differenziato degli investitori;

2.9.2.

Coefficiente di moltiplicazione ottenuto rispetto a quello concordato negli accordi di garanzia per gli strumenti finanziari che forniscono garanzie;

2.9.3.

Impiego degli interessi e delle altre plusvalenze imputabili al sostegno dei Fondi erogato a strumenti finanziari in conformità dell'articolo 60;

2.9.4.

Impiego delle risorse restituite agli strumenti finanziari, che sono imputabili al sostegno dei Fondi, fino alla fine del periodo di ammissibilità e disposizioni adottate per l'impiego di tali risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità, in conformità dell'articolo 62.

3.   Conclusioni dell'audit

3.1.

Conclusioni in merito alla capacità, da parte della società di audit esterna, di fornire una ragionevole garanzia circa la configurazione e l'efficacia del sistema di controllo interno messo in atto dalla BEI o da altre IFI in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, conformemente alle norme applicabili, in base agli elementi di cui alla sezione 2.

3.2.

Risultati e raccomandazioni conseguenti all'attività di audit.

I punti 3.1 e 3.2 devono basarsi sui risultati dell'attività di audit di cui alla sezione 2 e, se del caso, tenere conto dei risultati di altre attività di audit nazionali o dell'Unione svolte in relazione allo stesso organismo che attua strumenti finanziari o allo stesso mandato relativo a strumenti finanziari.


ALLEGATO XXII

MODELLO PER LA STRATEGIA DI AUDIT – ARTICOLO 78

1.   INTRODUZIONE

a)

Individuazione dei programmi (titoli e numeri CCI (1), dei Fondi e del periodo coperto dalla strategia di audit.

b)

Individuazione dell'autorità di audit responsabile dell'elaborazione, della sorveglianza e dell'aggiornamento della strategia di audit nonché di ogni altro organismo che abbia contribuito a tale documento.

c)

Riferimento allo status dell'autorità di audit (ente di diritto pubblico nazionale, regionale o locale) e organismo in cui è collocato.

d)

Riferimento alla dichiarazione di missione, alla carta dell'audit o alla legislazione nazionale (se pertinente) che definisce le funzioni e le responsabilità dell'autorità di audit e degli altri organismi incaricati di svolgere attività di audit sotto la responsabilità di quest'ultima.

e)

Conferma dell'autorità di audit che gli organismi che conducono gli audit dispongono della necessaria indipendenza funzionale e organizzativa.

2.   VALUTAZIONE DEI RISCHI

a)

Spiegazione del metodo di valutazione dei rischi applicato e

b)

procedure interne di aggiornamento della valutazione dei rischi.

3.   METODOLOGIA

3.1.   Panoramica

a)

Riferimento ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale che l'autorità di audit applica per la sua attività di audit.

b)

Informazioni sulle modalità impiegate dall'autorità di audit per ottenere garanzie riguardo ai programmi nel sistema di gestione e controllo standard e a programmi con modalità proporzionate migliorate (descrizione dei principali elementi costitutivi – tipologie di audit e loro ambito).

c)

Riferimento alle procedure in atto per elaborare la relazione annuale di controllo e il parere di audit annuale da presentare alla Commissione a norma dell'articolo 77, paragrafo 3, del presente regolamento, con le eccezioni necessarie per i programmi Interreg che seguono le norme specifiche in materia di audit delle operazioni applicabili ai programmi Interreg di cui all'articolo 49 del regolamento Interreg.

d)

Riferimento ai manuali o alle procedure di audit recanti la descrizione delle fasi principali dell'attività di audit, compresi la classificazione e il trattamento degli errori rilevati durante la preparazione della relazione annuale di controllo da presentare alla Commissione a norma dell'articolo 77, paragrafo 3, lettera b).

e)

Per i programmi Interreg, riferimento a disposizioni specifiche in materia di audit e spiegazione di come l'autorità di audit intende garantire la cooperazione con la Commissione per quanto riguarda gli audit delle operazioni nell'ambito del campione comune Interreg che la Commissione deve definire come stabilito all'articolo 49 del regolamento Interreg.

f)

Per i programmi Interreg, qualora fossero necessarie attività di audit supplementari di cui all'articolo 49 del regolamento Interreg, riferimento a disposizioni specifiche in materia di audit a tale riguardo nonché al seguito dato a tali attività di audit supplementari.

3.2.   Audit sul corretto funzionamento dei sistemi di gestione e controllo (audit dei sistemi)

Individuazione degli organismi/strutture da sottoporre a audit e dei pertinenti requisiti fondamentali nell'ambito degli audit dei sistemi. Tale elenco include tutti gli organismi che sono stati designati negli ultimi dodici mesi.

Se del caso, riferimento all'organismo di audit su cui l'autorità di audit fa affidamento per effettuare tali audit.

Indicazione di qualsiasi audit dei sistemi rivolto ad aree tematiche specifiche od organismi specifici, quali:

a)

qualità e quantità delle verifiche di gestione amministrative e sul posto per quanto riguarda il diritto applicabile quali le norme in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato o le prescrizioni ambientali;

b)

qualità della selezione dei progetti e delle verifiche di gestione a livello dell'autorità di gestione o dell'organismo intermedio;

c)

istituzione e attuazione degli strumenti finanziari a livello degli organismi che li attuano;

d)

funzionamento e sicurezza dei sistemi elettronici e loro connessione con il sistema elettronico per lo scambio di dati della Commissione;

e)

affidabilità dei dati relativi a target finali e intermedi e ai progressi compiuti dal programma nel conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'autorità di gestione;

f)

rettifiche finanziarie (e detrazioni dai conti);

g)

attuazione di misure antifrode efficaci e proporzionate sostenute da una valutazione del rischio di frode.

3.3.   Audit delle operazioni

3.3.1.   Per tutti i programmi, ad eccezione dei programmi Interreg

a)

Descrizione del (o riferimento a un documento interno che specifichi la) metodologia di campionamento da usare in conformità all'articolo 79 (e delle altre procedure specifiche in atto per gli audit delle operazioni, in particolare relative alla classificazione e al trattamento degli errori rilevati, compreso il sospetto di frode).

b)

Viene proposta una descrizione separata per gli anni in cui lo Stato membro sceglie di applicare il sistema proporzionato migliorato per uno o più programmi di cui all'articolo 83.

3.3.2.   Per i programmi Interreg

a)

Descrizione del (o riferimento a un documento interno che specifichi il) trattamento delle constatazioni e degli errori rilevati da usare in conformità all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento Interreg e delle altre procedure specifiche in atto per gli audit delle operazioni, in particolare relative al campione comune Interreg che la Commissione deve selezionare ogni anno.

b)

Per gli anni in cui il campione comune per gli audit delle operazioni per i programmi Interreg non include operazioni o unità di campionamento dal programma in questione e quando l'autorità di audit effettua un campionamento in linea con l'articolo 49, paragrafo 10, del regolamento Interreg viene proposta una descrizione separata.

Nel caso dell’esercizio di campionamento di cui alla lettera b), è inserita una descrizione della metodologia di campionamento impiegata dall'autorità di audit e delle altre procedure specifiche in atto per gli audit delle operazioni, in particolare quelle relative alla classificazione e al trattamento degli errori rilevati, ecc.

3.4.   Audit dei conti

Descrizione dell'approccio di audit per l'audit dei conti.

3.5.   Verifica della dichiarazione di gestione

Riferimento alle procedure interne che stabiliscono le attività comprese nella verifica delle affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione redatta dall'autorità di gestione, ai fini del parere di audit.

4.   ATTIVITÀ DI AUDIT PIANIFICATA

a)

Descrizione e giustificazione delle priorità e degli obiettivi dell'audit relativi al periodo contabile corrente e ai due successivi e spiegazione del collegamento tra i risultati della valutazione dei rischi e l'attività di audit pianificata.

b)

Calendario indicativo degli audit dei sistemi, compresi gli audit mirati ad aree tematiche specifiche, in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi, nelle seguenti modalità:

Autorità/organismi o aree tematiche specifiche da sottoporre a audit

CCI

Titolo del programma

Organismo responsabile dell'audit

Risultato della valutazione dei rischi

20xx

Obiettivo e ambito dell'audit

20xx

Obiettivo e ambito dell'audit

20xx

Obiettivo e ambito dell'audit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   RISORSE

a)

Organigramma dell'autorità di audit.

b)

Indicazione delle risorse che si prevede di assegnare, in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi (comprese informazioni su eventuali esternalizzazioni previste e loro portata, se del caso).


(1)  Nel caso in cui si prepari un'unica strategia di audit per vari programmi, indicare i programmi che rientrano in un sistema comune di gestione e controllo.


ALLEGATO XXIII

MODELLO PER LE DOMANDE DI PAGAMENTO – ARTICOLO 91, PARAGRAFO 3

DOMANDA DI PAGAMENTO

COMMISSIONE EUROPEA

 

 

Fondo interessato (1):

<type="S" input="S" > (2)

Riferimento della Commissione (CCI):

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Titolo del programma:

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Decisione della Commissione:

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Data della decisione della Commissione:

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Numero della domanda di pagamento:

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Data di presentazione della domanda di pagamento:

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Riferimento nazionale (facoltativo):

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Conformemente all'articolo 91, la presente domanda di pagamento si riferisce al periodo contabile:

Dal (3)

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fino al

<type="D" input="G">

Spese suddivise per priorità e, se del caso, per categoria di regioni, come registrate nei conti dell'organismo che svolge la funzione contabile

(compresi i contributi del programma versati agli strumenti finanziari (articolo 92) e anticipi versati nel quadro di aiuti di Stato (articolo 91, paragrafo 5)

La tabella non include le spese collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti

Priorità

Base di calcolo (spesa pubblica o totale) (4)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, lettera c)

Importo totale del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 91, paragrafo 4, lettere a) e b)

Importo per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, lettera b)

Importo totale del contributo pubblico fornito o da fornire a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, lettera c)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Priorità 1

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

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<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

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<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

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<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

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<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

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<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

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<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

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<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

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<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

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<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

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<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

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<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

OPPURE

Spese ripartite per obiettivo specifico come registrate nei conti dell'autorità di gestione

Applicabile all'AMIF, all'ISF e al BMVI

La tabella non include le spese collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti

Obiettivo specifico

Base di calcolo (spesa pubblica o totale)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, lettera c)

Importo totale del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 91, paragrafo 4, lettere a) e b)

Importo totale del contributo pubblico fornito o da fornire a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, lettera c)

(A)

(B)

(C)

(D)

Obiettivo specifico 1

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (escluso il regime di transito speciale) o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (regime di transito speciale)

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento BMVI

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 2

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 3

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 4 (AMIF)

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 19 del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento verso")

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento da")

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico assistenza tecnica

 

 

 

 

Assistenza tecnica in conformità dell'articolo 36, paragrafo 5)

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Assistenza tecnica in conformità dell'articolo 37

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Il modello è adattato automaticamente in funzione del CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, JTF, obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), FEAMPA, ove applicabile) o di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

La tabella non include le spese collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti

Priorità

Base di calcolo (spesa pubblica o totale) (')

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, lettera c)

Importo totale del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 91, paragrafo 4, lettere a) e b)

Importo per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, lettera b)

Importo totale del contributo pubblico fornito o da fornire a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, lettera c)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Priorità 1

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

DICHIARAZIONE

Con la convalida della presente domanda di pagamento l’organismo che svolge la funzione contabile/l'autorità di gestione richiede il pagamento degli importi di seguito indicati.

In rappresentanza dell'organismo che svolge la funzione contabile:

Oppure

In rappresentanza dell'autorità di gestione responsabile della funzione contabile:

<type="S" input="G">

DOMANDA DI PAGAMENTO

FONDO

 

 

Regioni meno sviluppate

Regioni in transizione

Regioni più sviluppate

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

 

(A)

(B)

(C)

(D)

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

OSSERVAZIONI

 

Il modello è adattato automaticamente in funzione del CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, JTF, obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), FEAMPA, ove applicabile) o di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

FONDO

IMPORTO

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="G">

Oppure

Applicabile all'AMIF, all'ISF e al BMVI

Fondo

 

Importi

<type="S" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="S" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="S" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="S" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (escluso il regime di transito speciale) o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="S" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (regime di transito speciale)

<type="Cu" input="G">

<type="S" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="S" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento BMVI

<type="Cu" input="G">

<type="S" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 19 del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="S" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="S" input="G">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5

<type="Cu" input="G">

<type="S" input="G">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37

<type="Cu" input="G">

OSSERVAZIONI

 

Il pagamento sarà effettuato sul seguente conto bancario:

Organismo individuato

<type="S" maxlength="150" input="G">

Banca

<type="S" maxlength="150" input="G">

Codice BIC

<type="S" maxlength="11" input="G">

IBAN del conto bancario

<type="S" maxlength="34" input="G">

Titolare del conto (se diverso dall'organismo individuato)

<type="S" maxlength="150" input="G">

Appendice 1

Informazioni sui contributi del programma versati agli strumenti finanziari di cui all'articolo 92 e inclusi nelle domande di pagamento (dati cumulativi dall'inizio del programma)

Priorità

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 92 (fino al 30 % dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 92, paragrafo 3 (5)

(A)

(B)

(C)

(D)

Importo totale dei contributi del programma versati agli strumenti finanziari

Importo totale del contributo pubblico corrispondente

Importo totale dei contributi del programma a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b)

Importo totale del contributo pubblico corrispondente

Priorità 1

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Il modello è adattato automaticamente in funzione del CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, JTF, obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), FEAMPA, ove applicabile) o di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

Priorità

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 92 (fino al 30 % dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 92, paragrafo 3 (6)

(A)

(B)

(C)

(D)

Importo totale dei contributi del programma versati agli strumenti finanziari

Importo totale del contributo pubblico corrispondente

Importo totale dei contributi del programma a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b)

Importo totale del contributo pubblico corrispondente

Priorità 1

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Oppure

Applicabile all'AMIF, all'ISF e al BMVI

Obiettivo specifico

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 92 (fino al 30 % dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 92, paragrafo 3 (7)

(A)

(B)

(C)

(D)

Importo totale dei contributi del programma versati agli strumenti finanziari

Importo totale del contributo pubblico corrispondente

Importo totale dei contributi del programma a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b)

Importo totale del contributo pubblico corrispondente

Obiettivo specifico 1

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 2

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 3

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 4 (AMIF)

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Appendice 2

Informazioni sulle spese collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti (dati cumulativi dall'inizio del periodo di programmazione)

Priorità

Base di calcolo (spesa pubblica o totale) (8)

Importo delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 3, lettere a) o c), o del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 91, paragrafo 4, in relazione a condizioni abilitanti non soddisfatte ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5 o 6, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti

Importo delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 3, lettere a) o c), o del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 91, paragrafo 4, in relazione a condizioni abilitanti soddisfatte ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 5 o 6, o che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti (9)

Totale

Pubblico

Totale

Pubblico

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Priorità 1

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Appendice 3

Informazioni sulle spese collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti (dati cumulativi dall'inizio del periodo di programmazione) per l'AMIF, l'ISF e il BMVI

Obiettivo specifico

Base di calcolo (spesa pubblica o totale)

Importo delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 3, lettere a) o c), o del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 91, paragrafo 4, in relazione a condizioni abilitanti non soddisfatte ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5 o 6, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti

Importo delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 3, lettere a) o c), o del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 91, paragrafo 4, in relazione a condizioni abilitanti soddisfatte ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 5 o 6, o che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti (10)

(A)

Totale

(B)

Pubblico

(C)

Totale

(D)

Pubblico

(E)

Obiettivo specifico 1

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (escluso il regime di transito speciale) o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (regime di transito speciale)

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento BMVI

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 2

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI o l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 3

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 4 (AMIF)

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 19 del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento verso")

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento da")

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="M">

Appendice 4

Anticipi versati nel quadro di aiuti di Stato (articolo 91, paragrafo 5) e inclusi nelle domande di pagamento (dati cumulativi dall'inizio del programma)

Priorità

Importo totale versato come anticipo (11)

Importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari entro tre anni successivi all’anno del pagamento dell'anticipo

Importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso

(A)

(B)

(C)

Priorità 1

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totali

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Il modello è adattato automaticamente sulla base del CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, JTF, obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), FEAMPA) la tabella è strutturata come segue:

Priorità

Importo totale versato come anticipo (12)

Importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari entro tre anni dal pagamento dell'anticipo

Importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso

(A)

(B)

(C)

Priorità 1

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Oppure

Applicabile all'AMIF, all'ISF e al BMVI

Obiettivo specifico

Importo totale versato come anticipo (13)

Importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari entro tre anni dal pagamento dell'anticipo

Importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso

(A)

(B)

(C)

Obiettivo specifico 1

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 4 (AMIF)

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">


(1)  Se un programma riguarda più fondi, la domanda di pagamento deve essere presentata separatamente per ciascuno fondo.

(2)  Legenda:

tipologia: N = numero, D = data, S = stringa, C = casella di controllo, P = percentuale, B = booleano, Cu = valuta

input: M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema

(3)  Primo giorno del periodo contabile, codificato automaticamente dal sistema elettronico.

(4)  Per il FEAMPA il cofinanziamento si applica solo alla "spesa pubblica totale ammissibile". Pertanto, nel caso del FEAMPA, la base di calcolo scelta automaticamente per questo modello è "Spesa pubblica".

(5)  Tale importo non va incluso nella domanda di pagamento.

(6)  Tale importo non va incluso nella domanda di pagamento.

(7)  Tale importo non va incluso nella domanda di pagamento.

(8)  Per il FEAMPA il cofinanziamento si applica solo alla "spesa pubblica totale ammissibile". Pertanto, nel caso del FEAMPA, la base di calcolo scelta automaticamente per questo modello è "Spesa pubblica".

(9)  Gli importi di questa colonna dovrebbero essere identici a quelli della prima tabella dell'allegato XXIII.

(10)  Gli importi di questa colonna dovrebbero essere identici a quelli della prima tabella dell'allegato XXIII.

(11)  Questo importo è incluso nell'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni, quale riportato nella domanda di pagamento. Dato che gli aiuti di Stato costituiscono per natura una spesa pubblica, questo importo totale è pari alla spesa pubblica.

(12)  Questo importo è incluso nell'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni, quale riportato nella domanda di pagamento. Dato che gli aiuti di Stato costituiscono per natura una spesa pubblica, questo importo totale è pari alla spesa pubblica.

(13)  Questo importo è incluso nell'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni, quale riportato nella domanda di pagamento. Dato che gli aiuti di Stato costituiscono per natura una spesa pubblica, questo importo totale è pari alla spesa pubblica.


ALLEGATO XXIV

MODELLO PER I CONTI – ARTICOLO 98, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

CONTI DEL PERIODO CONTABILE

<type="D" – type="D" input="S">

COMMISSIONE EUROPEA

 

 

Fondo interessato (1):

<type="S" input="S" > (2)

Riferimento della Commissione (CCI):

<type="S" input="S">

Titolo del programma:

<type="S" input="G">

Decisione della Commissione:

<type="S" input="G">

Data della decisione della Commissione:

<type="D" input="G">

Versione dei conti:

<type="S" input="G">

Data di presentazione dei conti:

<type="D" input="G">

Riferimento nazionale (facoltativo):

<type="S" maxlength="250" input="M">

 

 

DICHIARAZIONI

L'autorità di gestione / l'organismo che svolge la funzione contabile del programma conferma che:

1)

i conti sono completi, accurati e veritieri;

2)

sono rispettate le disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 1, lettere b) e c).

In rappresentanza dell’autorità di gestione /dell'organismo che svolge la funzione contabile:

<type="S" input="G">

L'autorità di gestione responsabile del programma conferma:

1)

che le spese registrate nei conti sono conformi al diritto applicabile, legittime e regolari;

2)

il rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti specifici dei Fondi, nell'articolo 63, paragrafo 5, del regolamento finanziario e nell'articolo 74, paragrafo 1, lettere da a) a e), del presente regolamento;

3)

il rispetto delle disposizioni dell'articolo 82 relative alla disponibilità dei documenti.

In rappresentanza dell'autorità di gestione

<type="S" input="G">

Appendice 1

Importi registrati nei sistemi contabili della funzione contabile – articolo 98, paragrafo 3, lettera a)

La tabella non include le spese collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti

Priorità

Importo totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'organismo che svolge la funzione contabile e figuranti nelle domande di pagamento per il periodo contabile a norma dell'articolo 98, paragrafo 3, lettera a)

Importo per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, lettera b)

Importo totale del corrispondente contributo pubblico fornito o da fornire a norma dell'articolo 98, paragrafo 3, lettera a)

(A)

(B)

(C)

Priorità 1

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totali

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Oppure

Applicabile all'AMIF, all'ISF e al BMVI

La tabella non include le spese collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti

Obiettivo specifico

Importo totale delle spese ammissibili registrate dall'autorità di gestione nei propri sistemi contabili e figuranti nei pagamenti per il periodo contabile a norma dell'articolo 98, paragrafo 3, lettera a)

Importo totale del corrispondente contributo pubblico fornito o da fornire a norma dell'articolo 98, paragrafo 3, lettera a)

(A)

(B)

Obiettivo specifico 1

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (escluso il regime di transito speciale) o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (regime di transito speciale)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento BMVI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 2

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI o l'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 3

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 4 (AMIF)

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 19 del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento verso")

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento da")

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totali

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (escluso il regime di transito speciale) o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (regime di transito speciale)

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento BMVI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 19 del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Il modello è adattato automaticamente in funzione del CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, JTF, obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), FEAMPA, ove applicabile) o di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

La tabella non include le spese collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti

Priorità

Importo totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'organismo che svolge la funzione contabile e figuranti nelle domande di pagamento per il periodo contabile a norma dell'articolo 98, paragrafo 3, lettera a)

Importo per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, lettera b)

Importo totale del corrispondente contributo pubblico fornito o da fornire a norma dell'articolo 98, paragrafo 3, lettera a)

(A)

(B)

(C)

Priorità 1

<type="Cu" input="M">

 

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

<type="Cu" input="M">

 

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type="Cu" input="M">

 

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

Appendice 2

Importi ritirati durante il periodo contabile – articolo 98, paragrafo 3, lettera b), e articolo 98, paragrafo 7

Priorità

Ritiri

Importo totale delle spese incluse nelle domande di pagamento

Contributo pubblico corrispondente

(A)

(B)

Priorità 1

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totali

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Importi ritirati durante il periodo contabile suddivisi per periodo contabile di dichiarazione delle spese corrispondenti

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno XX… (totale)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno XX… (totale)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Il modello è adattato automaticamente in funzione del CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, JTF, obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), FEAMPA, ove applicabile) o di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

Priorità

Ritiri

Importo totale delle spese incluse nelle domande di pagamento

Contributo pubblico corrispondente

(A)

(B)

Priorità 1

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Importi ritirati durante il periodo contabile suddivisi per periodo contabile di dichiarazione delle spese corrispondenti

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno XX… (totale)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno XX… (totale)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Oppure

Applicabile all'AMIF, all'ISF e al BMVI

Obiettivo specifico

Ritiri

Importo totale delle spese incluse nelle domande di pagamento

Spesa pubblica corrispondente

(A)

(B)

Obiettivo specifico 1

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (escluso il regime di transito speciale) o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (regime di transito speciale)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento BMVI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 2

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 3

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 4

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 19 del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento verso")

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento da")

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totali

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (escluso il regime di transito speciale) o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (regime di transito speciale)

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 19 del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Importi ritirati durante il periodo contabile suddivisi per periodo contabile di dichiarazione delle spese corrispondenti

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno XX… (totale)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno XX… (totale)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Appendice 3

Importi dei contributi del programma versati agli strumenti finanziari

(dati cumulativi dall'inizio del programma) – articolo 98, paragrafo 3, lettera c)

Priorità

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 92 (fino al 30 % dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 92, paragrafo 3 (3)

(A)

(B)

(C)

(D)

Importo totale dei contributi del programma versati agli strumenti finanziari

Importo totale del contributo pubblico corrispondente

Importo totale dei contributi del programma a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b)

Importo totale del contributo pubblico corrispondente

Priorità 1

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totali

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Il modello è adattato automaticamente in funzione del CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, JTF, obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), FEAMPA, ove applicabile) o di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

Priorità

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 92 (fino al 30 % dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 92, paragrafo 3 (4)

(A)

(B)

(C)

(D)

Importo totale dei contributi del programma versati agli strumenti finanziari

Importo totale del contributo pubblico corrispondente

Importo totale dei contributi del programma a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b)

Importo totale del contributo pubblico corrispondente

Priorità 1

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Oppure

Applicabile all'AMIF, all'ISF e al BMVI

Obiettivo specifico

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 92 (fino al 30 % dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 92, paragrafo 3 (5)

(A)

(B)

(C)

(D)

Importo totale dei contributi del programma versati agli strumenti finanziari

Importo totale del contributo pubblico corrispondente

Importo totale dei contributi del programma a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, lettera b)

Importo totale del contributo pubblico corrispondente

Obiettivo specifico 1

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 2

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 3

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 4

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Appendice 4

Riconciliazione delle spese – articolo 98, paragrafo 3, lettera d), e articolo 98, paragrafo 7

Priorità

Spesa totale ammissibile inclusa nelle domande di pagamento presentate alla Commissione

Spese dichiarate a norma dell'articolo 98 del regolamento

Differenza

Osservazioni (obbligatorie in caso di differenza per ciascun tipo di detrazione a norma dell'articolo 98, paragrafo 6)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti o delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzate nel sistema dell'organismo che svolge la funzione contabile

Importo totale del contributo pubblico fornito o da fornire nell'attuazione delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti o delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzato nel sistema dell'organismo che svolge la funzione contabile

Importo totale delle spese ammissibili registrate dalla funzione contabile nei propri sistemi contabili e figuranti nelle domande di pagamento presentate alla Commissione in relazione a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti o a operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti

Importo totale del corrispondente contributo pubblico fornito o da fornire nell'attuazione delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti o a operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti

(E=A-C)

(F=B-D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Priorità 1

 

 

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Regioni più sviluppate

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<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

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<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Priorità 2

 

 

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Priorità 3

 

 

 

 

 

 

 

Totali

 

 

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Regioni in transizione

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

di cui importi rettificati nei conti del periodo corrente in seguito ad audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Oppure

Applicabile all'AMIF, all'ISF e al BMVI

Obiettivo specifico

Spesa totale ammissibile inclusa nelle domande di pagamento presentate alla Commissione

Spese dichiarate a norma dell'articolo 98 del regolamento

Differenza

Osservazioni (obbligatorie in caso di differenza per ciascun tipo di detrazione a norma dell'articolo 98, paragrafo 6)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione di operazioni collegate a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti o operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzate nel sistema dell'organismo che svolge la funzione contabile

Importo totale del contributo pubblico fornito o da fornire nell'attuazione di operazioni collegate a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti o operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzato nel sistema dell'organismo che svolge la funzione contabile

Importo totale delle spese ammissibili registrate dall'autorità di gestione nei propri sistemi contabili e figuranti nelle domande di pagamento presentate alla Commissione in relazione a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti o a operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti

Importo totale del corrispondente contributo pubblico fornito o da fornire nell'attuazione di operazioni collegate a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti o a operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti

(E=A-C)

(F=B-D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Obiettivo specifico 1

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (escluso il regime di transito speciale) o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (regime di transito speciale)

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento BMVI

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500"input="M">

Obiettivo specifico 2

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Obiettivo specifico 3

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Obiettivo specifico 4 (AMIF)

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 19 del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento verso")

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento da")

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Totali

 

 

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (escluso il regime di transito speciale) o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (regime di transito speciale)

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 19 del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

di cui importi rettificati nei conti del periodo corrente in seguito ad audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Il modello è adattato automaticamente in funzione del CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, JTF, obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), FEAMPA, ove applicabile) o di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

Priorità

Spesa totale ammissibile inclusa nelle domande di pagamento presentate alla Commissione

Spese dichiarate a norma dell'articolo 98 del regolamento

Differenza

Osservazioni (obbligatorie in caso di differenza)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti o delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzate nel sistema dell'organismo che svolge la funzione contabile

Importo totale del contributo pubblico fornito o da fornire nell'attuazione delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti o delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzato nel sistema dell'organismo che svolge la funzione contabile

Importo totale delle spese ammissibili registrate dalla funzione contabile nei propri sistemi contabili e figuranti nelle domande di pagamento presentate alla Commissione in relazione a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti o a operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti

Importo totale del corrispondente contributo pubblico fornito o da fornire nell'attuazione di operazioni collegate a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti o a operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti

(E=A-C)

(F=B-D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Priorità 1

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Priorità 2

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

di cui importi rettificati nei conti del periodo corrente in seguito ad audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Appendice 5

Informazioni sulle spese collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti

(dati cumulativi dall'inizio del periodo di programmazione)

Priorità

Base di calcolo (spesa pubblica o totale) (6)

Importo delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, lettere a) o c), o del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 91, paragrafo 4, in relazione a condizioni abilitanti non soddisfatte ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 5 o 6, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti

Importo delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, lettere a) o c), o del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 91, paragrafo 4, in relazione a condizioni abilitanti soddisfatte ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 5 o 6, o che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti (7)

Totale

Pubblico

Totale

Pubblico

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Priorità 1

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

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Regioni più sviluppate

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Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

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Priorità 2

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

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Regioni in transizione

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Regioni più sviluppate

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Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

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Priorità 3

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

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Regioni in transizione

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Regioni più sviluppate

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Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

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Totale generale

 

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Appendice 6

Informazioni sulle spese collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti

(dati cumulativi dall'inizio del periodo di programmazione) per l'AMIF, l'ISF e il BMVI

Obiettivo specifico

Base di calcolo (spesa pubblica o totale)

Importo delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 3, lettere a) o c), o del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 91, paragrafo 4, in relazione a condizioni abilitanti non soddisfatte ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 5 o 6, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti

Importo delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 3, lettere a) o c), o del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 91, paragrafo 4, in relazione a condizioni abilitanti soddisfatte ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 5 o 6, o che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti (8)

(A)

Totale

(B)

Pubblico

(C)

Totale

(D)

Pubblico

(E)

Obiettivo specifico 1

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

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Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

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Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

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Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (escluso il regime di transito speciale) o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

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Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (regime di transito speciale)

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<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

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Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento BMVI

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<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 2

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

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<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

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<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

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<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI o l'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento AMIF

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Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

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Obiettivo specifico 3

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

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<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

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<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

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<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

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<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

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Obiettivo specifico 4 (AMIF)

 

 

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

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<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

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<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

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Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

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<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

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<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni finanziate in linea con l'articolo 19 del regolamento AMIF

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni finanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento verso")

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<type="Cu" input="M">

Azioni finanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento da")

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<type="Cu" input="M">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5

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<type="Cu" input="M">

Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37

<type="S" input="G">

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<type="Cu" input="M">

Totale generale

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

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Appendice 7

Anticipi versati nel quadro di aiuti di Stato a titolo dell'articolo 91, paragrafo 5 (dati cumulativi dall'inizio del programma)

Priorità

Importo totale versato come anticipo (9)

Importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari entro i tre anni successivi all’anno del pagamento dell'anticipo

Importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso

(A)

(B)

(C)

Priorità 1

 

 

 

Regioni meno sviluppate

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<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

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<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

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<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

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<type="Cu" input="M">

Priorità 2

 

 

 

Regioni meno sviluppate

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<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

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<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

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<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

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<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

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<type="Cu" input="M">

Totali

 

 

 

Regioni meno sviluppate

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<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni in transizione

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<type="Cu" input="G">

Regioni più sviluppate

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<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

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Totale generale

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<type="Cu" input="G">

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Il modello è adattato automaticamente sulla base del CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, JTF, obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), FEAMPA) la tabella è strutturata come segue:

Priorità

Importo totale versato come anticipo dal programma (10)

Importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari entro i tre anni successivi all’anno del pagamento dell'anticipo

Importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso

(A)

(B)

(C)

Priorità 1

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Priorità 2

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Priorità 3

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Totale generale

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Oppure

Applicabile all'AMIF, all'ISF e al BMVI

Obiettivo specifico

Importo totale versato come anticipo dal programma (11)

Importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari entro i tre anni successivi all’anno del pagamento dell'anticipo

Importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso

(A)

(B)

(C)

Obiettivo specifico 1

 

 

 

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

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Obiettivo specifico 2

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Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

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Obiettivo specifico 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

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Obiettivo specifico 4

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">


(1)  Se un programma riguarda più fondi, i conti devono essere presentati separatamente per ciascun fondo.

(2)  Legenda:

tipologia: N = numero, D = data, S = stringa, C = casella di controllo, P = percentuale, B = booleano, Cu = valuta

input: M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema

(3)  Tale importo non è incluso nelle domande di pagamento.

(4)  Tale importo non è incluso nelle domande di pagamento.

(5)  Tale importo non va incluso nella domanda di pagamento.

(6)  Per il FEAMPA il cofinanziamento si applica solo alla "spesa pubblica totale ammissibile". Pertanto, nel caso del FEAMPA, la base di calcolo scelta automaticamente per questo modello è "Spesa pubblica".

(7)  Gli importi di questa colonna dovrebbero essere identici a quelli della prima tabella dell'appendice 1 dell'allegato XXIV.

(8)  Gli importi di questa colonna dovrebbero essere identici a quelli della prima tabella dell'allegato XXIV.

(9)  Questo importo è incluso nell'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni, quale riportato nella domanda di pagamento. Dato che gli aiuti di Stato costituiscono per natura una spesa pubblica, questo importo totale è pari alla spesa pubblica.

(10)  Questo importo è incluso nell'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni, quale riportato nella domanda di pagamento. Dato che gli aiuti di Stato costituiscono per natura una spesa pubblica, questo importo totale è pari alla spesa pubblica.

(11)  Questo importo è incluso nell'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni, quale riportato nella domanda di pagamento. Dato che gli aiuti di Stato costituiscono per natura una spesa pubblica, questo importo totale è pari alla spesa pubblica.


ALLEGATO XXV

DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE: RETTIFICHE FINANZIARIE A TASSO FISSO ED ESTRAPOLATE – ARTICOLO 104, PARAGRAFO 1

1.   Elementi per l'applicazione di una rettifica estrapolata

Se si devono applicare rettifiche finanziarie estrapolate, i risultati dell'esame del campione rappresentativo sono applicati per estrapolazione alla popolazione residua dalla quale è stato estratto il campione per determinare la rettifica finanziaria.

2.   Elementi da considerare nell'applicazione di una rettifica forfettaria

a)

gravità della singola o delle molteplici carenze gravi nell'ambito del sistema di gestione e controllo nel suo complesso;

b)

la frequenza e l'entità della singola o delle molteplici carenze gravi;

c)

il grado di pregiudizio finanziario arrecato al bilancio dell'Unione.

3.   Il livello di rettifica finanziaria a tasso fisso è determinato come segue:

a)

si applica un tasso fisso del 100 % se la singola o le molteplici carenze gravi sono così sostanziali, frequenti o diffuse da costituire un completo fallimento del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di tutte le spese interessate;

b)

si applica un tasso fisso del 25 % se la singola o le molteplici carenze gravi sono così frequenti e diffuse da costituire un fallimento molto grave del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota molto elevata delle spese interessate;

c)

si applica un tasso fisso del 10 % se la singola o le molteplici carenze gravi sono dovute al fatto che il sistema non funziona appieno oppure funziona così male o così raramente da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota elevata delle spese interessate;

d)

si applica un tasso fisso del 5 % se la singola o le molteplici carenze gravi sono dovute al fatto che il sistema non funziona con regolarità tanto da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota significativa delle spese interessate.

Qualora, a causa della mancata adozione da parte delle autorità responsabili di misure correttive successivamente all'applicazione di una rettifica finanziaria in un determinato periodo contabile, la medesima o le medesime carenze gravi siano riscontrate in un periodo contabile successivo, il tasso di rettifica può, in ragione del persistere della singola o delle molteplici carenze gravi, essere incrementato fino a un livello non superiore a quello della categoria immediatamente superiore.

Qualora il livello del tasso fisso sia sproporzionato in considerazione degli elementi elencati nella sezione 2, il tasso di rettifica può essere ridotto.


ALLEGATO XXVI

METODO DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE GLOBALI PER STATO MEMBRO – ARTICOLO 109, PARAGRAFO 2

Metodo di ripartizione per le regioni meno sviluppate ammissibili nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" – articolo 108, paragrafo 2, lettera a)

1.

La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili calcolate secondo la seguente procedura:

a)

determinazione di un importo assoluto per anno (in EUR) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite di quella regione, misurato in SPA, e il PIL medio pro capite dell'UE a 27 (in SPA);

b)

applicazione di una percentuale all'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria della regione in questione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, misurata in SPA rispetto alla media dell'UE a 27, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:

i)

per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all'82 % della media dell'UE a 27: 2,85 %;

ii)

per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82 % e il 99 % della media dell'UE a 27: 1,25 %;

iii)

per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è superiore al 99 % della media dell'UE a 27: 0,75 %;

c)

all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 570 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate;

d)

all'importo ottenuto in conformità della lettera c) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 570 EUR per giovane disoccupato (fascia di età 15-24) e per anno, applicato al numero di giovani disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione giovanile di tutte le regioni meno sviluppate;

e)

all'importo ottenuto in conformità della lettera d) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 270 EUR per persona (fascia di età 25-64) e per anno, applicato al numero di persone nella regione in questione che dovrebbe essere sottratto per ottenere il livello medio del tasso di bassa istruzione (inferiore all'istruzione primaria, primaria e secondaria inferiore) di tutte le regioni meno sviluppate;

f)

all'importo ottenuto in conformità della lettera e) si aggiunge, se del caso, un importo di 1 EUR per tonnellata di CO2 equivalente per anno, applicato alla quota di popolazione della regione in cui il numero di tonnellate di CO2 equivalente dello Stato membro supera l'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra per le emissioni esulanti dal sistema di scambio di quote di emissioni stabilito per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016;

g)

all'importo ottenuto in conformità della lettera f) si aggiunge un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 405 EUR per persona e per anno, applicato alla quota di popolazione delle regioni che costituiscono migrazione netta da paesi esterni all'Unione nello Stato membro a partire dal 1° gennaio 2014.

Metodo di ripartizione per le regioni in transizione ammissibili nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" – articolo 108, paragrafo 2, lettera b)

2.

La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili calcolate secondo la seguente procedura:

a)

determinazione dell'intensità teorica minima e massima dell'aiuto per ogni regione in transizione ammissibile. Il livello minimo del sostegno è determinato dalla media iniziale pro capite dell'intensità dell'aiuto di tutte le regioni più sviluppate, ossia 15,2 EUR pro capite e per anno. Il livello di sostegno massimo fa riferimento a una regione teorica avente un PIL pro capite del 75 % della media dell'UE a 27 ed è calcolato applicando il metodo definito al punto 1, lettere a) e b). Si tiene conto del 60 % dell'importo ottenuto applicando questo metodo;

b)

calcolo delle dotazioni regionali iniziali, tenendo conto del PIL regionale pro capite (in SPA) mediante interpolazione lineare del PIL pro capite relativo della regione raffrontato all'UE a 27;

c)

all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 560 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate;

d)

all'importo ottenuto in conformità della lettera c) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 560 EUR per giovane disoccupato (fascia di età tra i 15 e i 24 anni) e per anno, applicato al numero di giovani disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione giovanile di tutte le regioni meno sviluppate;

e)

all'importo ottenuto in conformità della lettera d) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 250 EUR per persona (fascia di età tra i 25 e i 64 anni) e per anno, applicato al numero di persone nella regione in questione che dovrebbe essere sottratto per ottenere il livello medio del tasso di bassa istruzione (inferiore all'istruzione primaria, primaria e secondaria inferiore) di tutte le regioni meno sviluppate;

f)

all'importo ottenuto in conformità della lettera e) si aggiunge, se del caso, un importo di 1 EUR per tonnellata di CO2 equivalente per anno, applicato alla quota di popolazione della regione in cui il numero di tonnellate di CO2 equivalente dello Stato membro supera l'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra per le emissioni esulanti dal sistema di scambio di quote di emissioni stabilito per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016;

g)

all'importo ottenuto in conformità della lettera f) si aggiunge un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 405 EUR per persona e per anno, applicato alla quota di popolazione della regione che costituisce migrazione netta da paesi esterni all'Unione nello Stato membro a partire dal 1° gennaio 2014.

Metodo di ripartizione per le regioni più sviluppate ammissibili nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" – articolo 108, paragrafo 2, lettera c)

3.

La dotazione finanziaria teorica iniziale totale è ottenuta moltiplicando l'intensità di aiuto pro capite e per anno di 15,2 EUR per la popolazione ammissibile.

4.

La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili, determinate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato:

a)

popolazione totale della regione (ponderazione 20 %);

b)

numero di persone disoccupate nelle regioni di livello NUTS 2 con un tasso di disoccupazione superiore alla media di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 12,5 %);

c)

occupati da aggiungere per arrivare al tasso medio di occupazione (nella fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni) di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 20 %);

d)

numero di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni con istruzione terziaria da aggiungere per arrivare al tasso medio di istruzione terziaria (nella fascia di età compresa tra i 30 e i 34 anni) di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 22,5 %);

e)

numero di giovani (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione e la formazione da sottrarre per arrivare al tasso medio di giovani (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione e la formazione di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 15 %);

f)

differenza tra il PIL regionale osservato (misurato in SPA) e il PIL regionale teorico se la regione avesse lo stesso PIL pro capite della regione di livello NUTS 2 più prospera (ponderazione 7,5 %);

g)

popolazione delle regioni di livello NUTS 3 aventi una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti/km2 (ponderazione 2,5 %).

5.

Agli importi per regione di livello NUTS 2 ottenuti in conformità del punto 4 si aggiunge, se del caso, un importo di 1 EUR per tonnellata di CO2 equivalente per anno, applicato alla quota di popolazione della regione in cui il numero di tonnellate di CO2 equivalente dello Stato membro supera l'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra per le emissioni esulanti dal sistema di scambio di quote di emissioni stabilito per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016.

6.

Agli importi per regione di livello NUTS 2 ottenuti in conformità del punto 5 si aggiunge un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 405 EUR per persona e per anno, applicato alla quota di popolazione della regione che costituisce migrazione netta da paesi esterni all'Unione nello Stato membro a partire dal 1o gennaio 2014.

Metodo di assegnazione per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione – articolo 108, paragrafo 3

7.

La dotazione finanziaria è ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite e per anno di 62,9 EUR per la popolazione ammissibile. La quota di tale dotazione finanziaria teorica assegnata a ciascuno Stato membro ammissibile corrisponde a una percentuale basata sulla popolazione, la superficie e la prosperità nazionale di detto Stato, ottenuta secondo la seguente procedura:

a)

calcolo della media aritmetica tra, da un lato, le quote della popolazione e della superficie di tale Stato membro e, dall'altro, la popolazione e la superficie totali di tutti gli Stati membri ammissibili. Se tuttavia una quota della popolazione totale di uno Stato membro supera la rispettiva quota di superficie totale di un fattore pari o superiore a 5, come conseguenza di una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale è utilizzata in questa fase;

b)

adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente corrispondente a un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite di quello Stato membro (in SPA) per il periodo 2015-2017 eccede o è al di sotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100 %).

Per ciascuno Stato membro ammissibile, la quota del Fondo di coesione non supera un terzo della dotazione totale meno la dotazione per l'obiettivo di cooperazione territoriale europeo (Interreg) dopo l'applicazione dei punti da 10 a 16. Tale adeguamento aumenta proporzionalmente tutti gli altri trasferimenti risultanti dai punti da 1 a 6.

Metodo di assegnazione dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) – articolo 12

8.

L'assegnazione di risorse per Stato membro a titolo della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e delle regioni ultraperiferiche è determinata come somma ponderata delle quote determinate sulla base dei seguenti criteri, ponderati come indicato:

a)

popolazione totale di tutte le regioni frontaliere di livello NUTS 3 e di altre regioni di livello NUTS 3 di cui almeno la metà della popolazione regionale vive entro 25 chilometri dalla frontiera (ponderazione 45,8 %);

b)

popolazione che vive entro 25 chilometri dalle frontiere (ponderazione 30,5 %);

c)

popolazione totale degli Stati membri (ponderazione 20 %);

d)

popolazione totale delle regioni ultraperiferiche (ponderazione 3,7 %).

La quota della sezione transfrontaliera corrisponde alla somma delle ponderazioni dei criteri a) e b). La quota della sezione transnazionale corrisponde alla ponderazione del criterio c). La quota della cooperazione delle regioni ultraperiferiche corrisponde alla ponderazione del criterio d).

Metodo di assegnazione dei finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994 – articolo 110, paragrafo 1, lettera e)

9.

Una dotazione speciale supplementare corrispondente a un'intensità di aiuto di 40 EUR per abitante all'anno è assegnata alle regioni ultraperiferiche di livello NUTS 2 e alle regioni nordiche scarsamente popolate di livello NUTS 2. Tale dotazione sarà distribuita per regione e per Stato membro in proporzione alla popolazione totale di tali regioni.

Livelli minimi e massimi dei trasferimenti dai fondi di sostegno alla coesione economica, sociale e territoriale

10.

Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite, il livello massimo del trasferimento dai Fondi (livellamento) a ogni singolo Stato membro è determinato come percentuale del PIL dello Stato membro, dove tale percentuale è stabilita come segue:

a)

per gli Stati membri aventi un RNL medio pro capite (in SPA) per il periodo 2015-2017 inferiore al 55 % della media pro capite dell'UE a 27: 2,3 % del loro PIL;

b)

per gli Stati membri aventi un RNL medio pro capite (in SPA) per il periodo 2015-2017 pari o superiore al 68 % della media pro capite dell'UE a 27: 1,5 % del loro PIL;

c)

per gli Stati membri aventi un RNL medio pro capite (in SPA) per il periodo 2015-2017 pari o superiore al 55 % e inferiore al 68 % della media pro capite dell'UE a 27: la percentuale è ottenuta mediante interpolazione lineare tra il 2,3 % e l'1,5 % del loro PIL che si traduca in una riduzione proporzionale della percentuale di livellamento in linea con l'aumento di prosperità.

Il livellamento è applicato annualmente alle proiezioni del PIL della Commissione e, se del caso, sono ridotti proporzionalmente tutti i trasferimenti (fatta eccezione per le regioni più sviluppate e l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg)) allo Stato membro interessato al fine di ottenere il livello massimo del trasferimento.

11.

Le norme di cui al punto 10 non portano ad assegnazioni per Stato membro superiori al 107 % del rispettivo livello in termini reali per il periodo di programmazione 2014-2020. Tale adeguamento si applica proporzionatamente a tutti i trasferimenti (ad eccezione dell'obiettivo di "Cooeprazione territoriale europea" (Interreg)) allo Stato membro interessato al fine di definire il livello massimo del trasferimento.

12.

La dotazione complessiva minima dai Fondi per uno Stato membro corrisponde al 76 % della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2014-2020. La dotazione complessiva minima dai Fondi per uno Stato membro in cui almeno un terzo della popolazione vive in regioni di livello NUTS 2 con un PIL pro capite (in SPA) inferiore al 50 % della media dell'UE a 27 corrisponde all'85 % della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2014-2020. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di quest'obbligo sono applicati proporzionalmente alle dotazioni dai Fondi, escludendo le dotazioni dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).

13.

La dotazione complessiva massima dai Fondi per uno Stato membro avente un RNL pro capite (in SPA) almeno pari al 120 % della media dell'UE a 27 corrisponde all'80 % della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2014-2020. La dotazione complessiva massima dai fondi per uno Stato membro avente un RNL pro capite (in SPA) pari o superiore al 110 % e inferiore al 120 % della media dell'UE a 27 corrisponde al 90 % della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2014-2020. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di quest'obbligo sono applicati proporzionalmente alle dotazioni dai Fondi, escludendo le dotazioni dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg). Se uno Stato membro ha regioni in transizione a cui si applica il punto 16, il 25 % della dotazione di tale Stato membro per le regioni più sviluppate è trasferito alla dotazione delle regioni in transizione di tale Stato membro.

Disposizioni complementari

14.

Per tutte le regioni che erano classificate come regioni meno sviluppate per il periodo di programmazione 2014-2020, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % della media pro capite dell'UE a 27, il livello minimo annuo di sostegno nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" corrisponde al 60 % della loro dotazione annuale media indicativa precedente nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", calcolato dalla Commissione nel contesto del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

15.

Le regioni in transizione non ricevono meno di quanto avrebbero ricevuto se fossero rientrate tra le regioni più sviluppate.

16.

La dotazione complessiva minima di uno Stato membro per le sue regioni in transizione che erano già tali nel periodo 2014-2020 corrisponde almeno al 65 % della dotazione totale per il periodo 2014-2020 per tali regioni in detto Stato membro.

17.

Nonostante i punti da 10 a 13, si applicano le dotazioni supplementari di cui ai punti da 18 a 23.

18.

È assegnato un totale di 120 000 000 EUR al programma PEACE PLUS, laddove interviene a sostegno della pace e della riconciliazione e del proseguimento della cooperazione transfrontaliera nord-sud. Inoltre, sono assegnati almeno 60 000 000 EUR al programma PEACE PLUS dalla dotazione per l'Irlanda nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).

19.

Qualora la popolazione di uno Stato membro sia diminuita, in media, di oltre l'1 % all'anno tra i periodi 2007-2009 e 2016-2018, tale Stato membro riceve una dotazione supplementare equivalente alla diminuzione totale della sua popolazione tra questi due periodi moltiplicata per 500 EUR. Ove applicabile, tale dotazione supplementare è assegnata alle regioni meno sviluppate dello Stato membro in questione.

20.

Le regioni meno sviluppate degli Stati membri che hanno appena iniziato a ricevere sostegno dai Fondi nel periodo di programmazione 2014-2020 ricevono una dotazione supplementare di 400 000 000 EUR.

21.

Tenuto conto delle sfide rappresentate dalla situazione degli Stati membri insulari e dalla perifericità di talune zone dell'Unione, Malta e Cipro ricevono ciascuno una dotazione supplementare di 100 000 000 EUR a titolo dei fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". Le aree nordiche scarsamente popolate della Finlandia ricevono una dotazione supplementare di 100 000 000 EUR rispetto all'importo di cui al punto 9.

22.

Per dare impulso alla competitività, alla crescita e alla creazione di posti di lavoro in taluni Stati membri, i Fondi erogano le seguenti dotazioni supplementari nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita":

a)

200 000 000 EUR per le regioni in transizione del Belgio;

b)

200 000 000 EUR per le regioni meno sviluppate della Bulgaria;

c)

1 550 000 000 EUR per la Cechia a titolo del Fondo di coesione;

d)

100 000 000 EUR per Cipro a titolo dei fondi strutturali;

e)

50 000 000 EUR per l'Estonia a titolo dei fondi strutturali;

f)

650 000 000 EUR per le regioni in transizione della Germania interessate dal punto 16;

g)

50 000 000 EUR per Malta a titolo dei fondi strutturali;

h)

600 000 000 EUR per le regioni meno sviluppate della Polonia;

i)

300 000 000 EUR per le regioni in transizione del Portogallo;

j)

350 000 000 EUR per la regione più sviluppata della Slovenia.

23.

Un importo supplementare di 100 milioni di EUR è destinato a sostenere la cooperazione transfrontaliera, ad integrazione delle assegnazioni di risorse da parte degli Stati membri secondo i criteri ponderati di cui al punto 8, lettere a) e b).